COMUNE DI LAMEZIA TERME
Comune di Lamezia Terme · Catanzaro, Calabria
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668 sezioni del documento
Art. 1 -- Contenuto limite e validità del Regolamento Edilizio.
COMUNE DI LAMEZIA TERME E’ copia conforme all’originale approvato con decreto P.G.R. n.316 del 30-Apr.-1997 di cui fa parte integrante. REGOLAMENTO EDILIZIO CON LE VARIAZIONI Adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n°86 del 5.12.1996 Testo coordinato PARTE PRIMA NORME PRELIMINARI E DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO I NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO Art. 1 -- Contenuto limite e validità del Regolamento Edilizio.
Art. 1 -- Contenuto limite e validità del Regolamento Edilizio.
DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO I NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO Art. 1 -- Contenuto limite e validità del Regolamento Edilizio. II presente regolamento disciplina l'attività costruttiva edilizia ed ogni altra attività con questa connessa, esercitate nell'ambito del territorio comunale con norme di carattere edilizio, igienico-edilizio ed anche urbanistico generale, per quanto non specificatamente regolamentato dagli Strumenti Urbanistici vigenti ed aventi efficacia nell'ambito del territorio
Art. 2 -- Richiamo Disciplina Urbanistica e disposizioni generali di legge o di
per quanto non specificatamente regolamentato dagli Strumenti Urbanistici vigenti ed aventi efficacia nell'ambito del territorio comunale. Dalla data di approvazione del presente Regolamento edilizio sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari locali ad esso contrarie o con esso incompatibili. Art. 2 -- Richiamo Disciplina Urbanistica e disposizioni generali di legge o di altri Regolamenti locali.
Art. 2 -- Richiamo Disciplina Urbanistica e disposizioni generali di legge o di
on esso incompatibili. Art. 2 -- Richiamo Disciplina Urbanistica e disposizioni generali di legge o di altri Regolamenti locali. Tutte le opere soggette al presente Regolamento dovranno attenersi alle altre norme fissate in seguito, disponendo l'art. 871 del codice civile che « le regole da osservare nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali ». Oltre a quanto specificatamente prescritto dal presente Regolamento, per le opere soggette al
ai regolamenti edilizi comunali ». Oltre a quanto specificatamente prescritto dal presente Regolamento, per le opere soggette al Regolamento stesso dovranno rispettarsi congiuntamente le norme prescritte dagli Strumenti Urbanistici vigenti, aventi efficacia nell'ambito del territorio comunale e, oltre alle norme del Codice Civile, le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti vigenti riguardanti l'Urbanistica, l'Igiene del suolo e dell'abitato, l'Edilizia economica, popolare e speciale; la stabilità e la
genti riguardanti l'Urbanistica, l'Igiene del suolo e dell'abitato, l'Edilizia economica, popolare e speciale; la stabilità e la sicurezza delle costruzioni, le costruzioni antisismiche, gli edifici e gli impianti speciali, la tutela artistica, monumentale, paesistica, ecc., nonché quelle del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.
Art. 3 -- Responsabilità e requisiti dei Proprietari, dei Committenti, dei Proge
Art. 3 -- Responsabilità e requisiti dei Proprietari, dei Committenti, dei Progettisti, dei Direttori dei Lavori e degli Esecutori. L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei Proprietari, dei Committenti, dei Progettisti, dei Direttori dei Lavori, dei Costruttori, e degli Esecutori dei lavori nei limiti delle rispettive competenze per atti od omissioni punibili dalle Leggi e Regolamenti vigenti anche se, in ottemperanza del
imiti delle rispettive competenze per atti od omissioni punibili dalle Leggi e Regolamenti vigenti anche se, in ottemperanza del presente regolamento, venissero prescritte particolari disposizioni da parte dell'Amministrazione Comunale. I Progettisti ed i Direttori dei lavori debbono essere professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, ecc.), nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti professionali vigenti.
Art. 4 – Attribuzioni della Commissione Edilizia.
tri, periti edili, ecc.), nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti professionali vigenti. I Costruttori e gli Esecutori delle opere debbono avere i requisiti prescritti dalle norme di Leggi e Regolamenti vigenti. CAPITOLO II COMMISSIONE EDILIZIA Art. 4 – Attribuzioni della Commissione Edilizia. Allo scopo di affiancare l'Autorità Comunale nell'opera regolatrice dell'attività costruttiva edilizia, e istituita, con funzioni consultive, una Commissione Edilizia Comunale.
l'opera regolatrice dell'attività costruttiva edilizia, e istituita, con funzioni consultive, una Commissione Edilizia Comunale. Questa sarà chiamata ad esprimere pareri: a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale; b) sui progetti delle opere soggette a licenza di costruzione; c) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione; d) in via preliminare sui progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
Art. 5 – Composizione della Commissione Edilizia.
lle opere soggette ad autorizzazione; d) in via preliminare sui progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza; e) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori. La Commissione Edilizia potrà essere chiamata ad esprimere il proprio parere in rapporto alla tutela ed al miglioramento del carattere estetico, monumentale, ambientale e paesistico dell'abitato e del territorio comunale. Art. 5 – Composizione della Commissione Edilizia.
Art. 5 – Composizione della Commissione Edilizia.
, monumentale, ambientale e paesistico dell'abitato e del territorio comunale. Art. 5 – Composizione della Commissione Edilizia. La Commissione Edilizia si compone come di seguito esposto. Sono membri di diritto: a) il Sindaco, o altro Assessore delegato dal Sindaco, che la presiede; b) l'Ufficiale Sanitario; c) l'Ingegnere capo Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale; partecipa alle adunanze della Commissione Edilizia comunale, con funzione di Relatore senza diritto al voto;
o Tecnico Comunale; partecipa alle adunanze della Commissione Edilizia comunale, con funzione di Relatore senza diritto al voto; d) due Consiglieri comunali, uno della maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio Comunale; d bis) il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o un suo delegato. Sono membri elettivi: e) due Ingegneri o Architetti, liberi professionisti, iscritti all'Albo del rispettivo Ordine professionale e nominati dal Consiglio Comunale;
ri o Architetti, liberi professionisti, iscritti all'Albo del rispettivo Ordine professionale e nominati dal Consiglio Comunale; f) un tecnico diplomato, Geometra o Perito Edile, libero professionista, iscritto al rispettivo Collegio professionale e nominato dal Consiglio Comunale; g) un esperto in scienze giuridiche o sociali applicate all'edilizia, nominato dal Consiglio Comunale. Inoltre:
siglio Comunale; g) un esperto in scienze giuridiche o sociali applicate all'edilizia, nominato dal Consiglio Comunale. Inoltre: h) il progettista, incaricato dal Comune della redazione degli strumenti urbanistici, potrà essere chiamato a partecipare alle sedute della Commissione Edilizia quale consulente e senza diritto di voto. I membri di diritto della Commissione Edilizia, nominati durano in carica per un periodo uguale all'intervallo fra due elezioni amministrative.
itto della Commissione Edilizia, nominati durano in carica per un periodo uguale all'intervallo fra due elezioni amministrative. I membri elettivi, nominati, durano in carica 3 anni: dopo il 2' anno ed in ogni anno successivo verranno sostituiti due di essi (la 1' sostituzione avverrà mediante sorteggio fra di essi dei membri da sostituire e successivamente mediante rotazione per anzianità). Un membro elettivo già stato membro di Commissione può essere nuovamente nominato solo dopo due anni di intervallo.
I membri che, senza motivo, rimanessero assenti per più di tre sedute consecutive, decadranno dalla carica. Alla sostituzione dei membri decaduti o dimissionari provvederà, con nuova nomina, il Consiglio Comunale nella sua riunione immediatamente successiva al determinarsi dell'evento. Funzionerà da Segretario della Commissione Edilizia, non avente diritto di voto -- un funzionario o impiegato del Comune all'uopo designato dal Sindaco.
della Commissione Edilizia, non avente diritto di voto -- un funzionario o impiegato del Comune all'uopo designato dal Sindaco. Per i componenti della Commissione Edilizia vigono le incompatibilità previste dalla Legge. I) I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti: La Commissione edilizia è formata: a) dal Sindaco, o da un Assessore da lui delegato, che la presiede;
sostituiti dai seguenti: La Commissione edilizia è formata: a) dal Sindaco, o da un Assessore da lui delegato, che la presiede; b) dal responsabile dei servizi attinenti l'igiene del suolo e degli abitati dell'Unità sanitaria locale competente per territorio; c) dal Comandante del Corpo provinciale dei Vigili del fuoco, o da un suo delegato; d) da due consiglieri comunali, dei quali uno della minoranza, eletti dal Consiglio comunale;
i del fuoco, o da un suo delegato; d) da due consiglieri comunali, dei quali uno della minoranza, eletti dal Consiglio comunale; e) da un ingegnere ed un architetto, liberi professionisti, iscritti all'Albo del rispettivo ordine professionale, nominati dal Consiglio comunale; f) da un tecnico diplomato, geometra o perito edile, libero professionista, iscritto al rispettivo collegio professionale, nominato dal Consiglio comunale;
geometra o perito edile, libero professionista, iscritto al rispettivo collegio professionale, nominato dal Consiglio comunale; g) da un dottore agronomo o forestale, libero professionista, iscritto al rispettivo ordine professionale, nominato dal Consiglio comunale; h) da un geologo, libero professionista, iscritto al rispettivo ordine professionale, nominato dal Consiglio comunale; i) da un esperto in scienze giuridiche o sociali applicate all'edilizia, nominato dal Consiglio comunale.
al Consiglio comunale; i) da un esperto in scienze giuridiche o sociali applicate all'edilizia, nominato dal Consiglio comunale. I membri di cui alle lettere a), b) e c) restano in carica sino a quando siano titolari della funzione in ragione della quale fanno parte della Commissione edilizia. Gli altri membri durano in carica sino al trentesimo giorno a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio comunale eletto in sede di rinnovo del Consiglio che li aveva nominati. Entro il predetto termine il
insediamento del Consiglio comunale eletto in sede di rinnovo del Consiglio che li aveva nominati. Entro il predetto termine il Consiglio comunale rinnovato provvede alle designazioni ed alle nomine. Non può essere designato o nominato chi abbia fatto parte della Commissione edilizia nel periodo immediatamente precedente. Ove il Consiglio comunale non abbia provveduto entro il termine stabilito dal precedente comma, le funzioni
atamente precedente. Ove il Consiglio comunale non abbia provveduto entro il termine stabilito dal precedente comma, le funzioni dei membri di cui al medesimo precedente comma sono prorogate per quarantacinque giorni dalla loro scadenza. In tale periodo di proroga, la Commissione edilizia può adottare soltanto gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti, adottati nel periodo di proroga, non aventi i predetti requisiti, sono nulli.
dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti, adottati nel periodo di proroga, non aventi i predetti requisiti, sono nulli. Qualora il Consiglio comunale non provveda alle designazioni ed alle nomine almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita al presidente del Consiglio comunale, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del medesimo predetto termine. Trovano applicazione le
Consiglio comunale, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del medesimo predetto termine. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. Decorso inutilmente il termine di proroga, la Commissione edilizia si intende decaduta, e tutti gli atti da essa eventualmente adottati dopo tale decorrenza sono nulli, trovando applicazione il comma 3 dell'articolo 6 del
ti gli atti da essa eventualmente adottati dopo tale decorrenza sono nulli, trovando applicazione il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. L'Ingegnere capo, Direttore dell'Ufficio tecnico comunale, od un suo delegato, partecipa alle riunioni della Commissione edilizia in qualità di relatore, ma senza diritto di voto. La commissione edilizia è validamente
Art. 6 – Funzionamento della Commissione Edilizia.
alle riunioni della Commissione edilizia in qualità di relatore, ma senza diritto di voto. La commissione edilizia è validamente costituita, a norma del secondo camma dell'articolo 6, anche in assenza dell'Ingegnere capo, Direttore dell'Ufficio tecnico comunale, e del suo eventuale delegato. Art. 6 – Funzionamento della Commissione Edilizia. La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese, in via straordinaria, ogni volta che se ne presenta la
Edilizia. La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese, in via straordinaria, ogni volta che se ne presenta la necessita. La convocazione e fatta dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno quattro membri. Per la validità delle adunanze e obbligatoria la presenza del Presidente, più un numero di membri atto a raggiungere almeno la meta più uno dei componenti la Commissione. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Al Segretario spetta il compito di redigere e controfirmare i verbali delle adunanze che dovranno essere approvati e firmati dal Presidente e da due membri della Commissione, che erano stati presenti alla adunanza cui il verbale si riferisce, nell'adunanza immediatamente successiva, prima di passare all'ordine del giorno. II Segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande
all'ordine del giorno. II Segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura: esaminato dalla Commissione Edilizia »; completata dalla data e dal visto di un commissario delegato dal Presidente. Quando vengono trattati argomenti nei quali qualche membro della Commissione sia interessato, quale
rio delegato dal Presidente. Quando vengono trattati argomenti nei quali qualche membro della Commissione sia interessato, quale Proprietario, Progettista, Direttore dei lavori o Imprenditore, questi dovra segnalare tale sua condizione ed allontanarsi dalla sala delle adunanze per il tempo necessario alla discussione ed al voto sull'argomento. Dell'avvenuto allontanamento ed astensione dalla discussione e dai voto, verrà fatta menzione nel verbale.
voto sull'argomento. Dell'avvenuto allontanamento ed astensione dalla discussione e dai voto, verrà fatta menzione nel verbale. Ogni membro della Commissione avrà diritto di far inserire nel Verbale brevi dichiarazioni di voto. II) Il quarto comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: Al Segretario spetta il compito di redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, i quali sono sottoscritti per approvazione dal Presidente e dai membri della Commissione che siano stati presenti all'adunanza cui il
Art. 7 -- Opere soggette a Licenza Edilizia.
li sono sottoscritti per approvazione dal Presidente e dai membri della Commissione che siano stati presenti all'adunanza cui il verbale si riferisce, al termine dell'adunanza medesima. CAPITOLO III DENUNCIA DI OPERE EDILIZIE E CONCESSIONE DI LICENZA EDILIZIA Art. 7 -- Opere soggette a Licenza Edilizia. Nel territorio del Comune non si potrà procedere alla esecuzione di alcuna delle seguenti opere senza prima avere
enza Edilizia. Nel territorio del Comune non si potrà procedere alla esecuzione di alcuna delle seguenti opere senza prima avere avuto l'autorizzazione delle competenti Autorità Comunali e la conseguente Licenza Edilizia del Sindaco. 1 -- Costruzione, ampliamento, riduzione, restauro o riattamento, modifica o trasformazione, ricostruzione totale od anche parziale, sia all'interno che all'esterno di fabbricati pubblici o privati, qualunque ne sia l'uso o la destinazione.
e od anche parziale, sia all'interno che all'esterno di fabbricati pubblici o privati, qualunque ne sia l'uso o la destinazione. 2 -- Costruzione, restauro, modifica, demolizione o ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni prospicienti su strade, piazze ed aree di uso pubblico, o visibili da esso, nonché di chioschi permanenti o temporanei. 3 -- Scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato, con opere e costruzioni sotterranee.
schi permanenti o temporanei. 3 -- Scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato, con opere e costruzioni sotterranee. 4 -- Apertura al pubblico transito di strade ed aree private nonché l'apertura o modifica di accessi privati sulle fronti stradali o aree aperte al pubblico. 5 -- Erezioni di cappelle, edicole, monumenti funerari nei Cimiteri comunali. 6 -- Costruzioni di pensiline e tettoie semipermanenti.
Erezioni di cappelle, edicole, monumenti funerari nei Cimiteri comunali. 6 -- Costruzioni di pensiline e tettoie semipermanenti. 7 -- Coloriture, decorazioni, restauri, modifiche, aggiunte o rifacimenti totali e parziali di intonaci sui prospetti esterni degli edifici, siano essi affacciati su strade, piazze, od aree pubbliche, che prospicienti su aree private di qualsiasi uso o destinazione.
Art. 8 -- Lavori eseguibili senza licenza edilizia.
i, siano essi affacciati su strade, piazze, od aree pubbliche, che prospicienti su aree private di qualsiasi uso o destinazione. 8 -- Collocamento, rimozione o modifica di insegne, vetrine, tabelle, iscrizioni, lumi, memorie, monumenti, statue o pezzi d'arte situati in luoghi pubblici, e comunque esposti alla vista del pubblico. Art. 8 -- Lavori eseguibili senza licenza edilizia. La licenza di costruzione non e richiesta per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti negli stabili
edilizia. La licenza di costruzione non e richiesta per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti negli stabili dichiarati di importante interesse artistico o storico, o negli immobili vincolati dallo strumento urbanistico per demolizione o trasformazione: a) demolizione e ricostruzione parziale o totale di pavimenti; b) sostituzione dei serramenti interni; c) sostituzione dei serramenti esterni con altri di uguale caratteristiche di struttura e di colore; d) intonaci e coloriture interni;
tituzione dei serramenti esterni con altri di uguale caratteristiche di struttura e di colore; d) intonaci e coloriture interni; e) impianto per servizi accessori, come illuminazione, riscaldamento, telefono, ventilazione, ascensori o montacarichi ed opere inerenti, salvo l'osservanza delle disposizioni di Legge o contenute in Regolamenti specifici; f) lavori di ordinaria manutenzione, in genere da eseguirsi all'interno dei fabbricati.
Art. 9 -- Lavori eseguibili d'urgenza.
Per i suddetti lavori deve essere fatta denuncia agli effetti dell'applicazione dell'Imposta di consumo sui materiali, anche nel caso che ne siano esenti o che rientrino nell'abbonamento per la piccola manutenzione. Art. 9 -- Lavori eseguibili d'urgenza. Potranno essere eseguiti senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili per scongiurare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al
Art. 10 -- Modalità per le domande di licenza.
ili per scongiurare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente, e comunque prima dell'inizio delle opere definitive, le domande di Licenza di cui al precedente Art. 7. Art. 10 -- Modalità per le domande di licenza. Le domande di Licenza per l'esecuzione delle opere edilizie previste al precedente Art. 7 vanno redatte su appositi
di licenza. Le domande di Licenza per l'esecuzione delle opere edilizie previste al precedente Art. 7 vanno redatte su appositi moduli predisposti e debitamente bollati firmate dal proprietario e dal progettista e devono contenere la indicazione delle generalità del richiedente, del Proprietario del terreno (o la dichiarazione esplicita che il terreno e di proprietà di chi chiede di eseguire la costruzione), del Direttore delle opere e dell'Esecutore; salva per quest'ultimo la riserva di designazione
hiede di eseguire la costruzione), del Direttore delle opere e dell'Esecutore; salva per quest'ultimo la riserva di designazione successiva, ma anteriore all'inizio dei lavori. In mancanza della designazione dell'Assuntore dei Lavori e della sua firma sugli atti relativi alla Licenza Edilizia, ricadono sul Direttore dei Lavori e sul Proprietario anche le responsabilità relative alla esecuzione dei lavori.
enza Edilizia, ricadono sul Direttore dei Lavori e sul Proprietario anche le responsabilità relative alla esecuzione dei lavori. La domanda dovrà contenere la descrizione sommaria delle opere (meglio illustrate dai grafici di cui si dirà in appresso), la precisazione dei rapporti di confinanza, dei vincoli di edificabilità che gravano sull'area o sull'edificio (o la dichiarazione di libertà da qualsiasi vincolo); dei vincoli di monumentalità o di ambientalità storico-artistica o di protezione
Art. 11 -- Documentazione a corredo delle domande - Progetti ed allegati.
dichiarazione di libertà da qualsiasi vincolo); dei vincoli di monumentalità o di ambientalità storico-artistica o di protezione paesistica e di tutto quanto possa comunque riguardare l'area o l'edificio e meglio illustrare il progetto. Nella domanda dovrà infine risultare la dichiarazione di impegno ad osservare tutta le norme del presente Regolamento e le Leggi e gli altri Regolamenti attinenti la materia. Art. 11 -- Documentazione a corredo delle domande - Progetti ed allegati.
Art. 11 -- Documentazione a corredo delle domande - Progetti ed allegati.
le Leggi e gli altri Regolamenti attinenti la materia. Art. 11 -- Documentazione a corredo delle domande - Progetti ed allegati. Alla domanda di autorizzazione o di Licenza, devono essere allegati i disegni, in triplice copia e firmati da tutte le parti firmatarie della richiesta stessa. I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, devono avere le dimensioni UNI - A 4 (cm. 21x29,7) (con tolleranza per i fogli bollati di cm. 21x30,5) e saranno raccolti in n. 3 cartellette.
e dimensioni UNI - A 4 (cm. 21x29,7) (con tolleranza per i fogli bollati di cm. 21x30,5) e saranno raccolti in n. 3 cartellette. Sono richiesti i seguenti elaborati: a) un estratto di Mappa Catastale con l'indicazione dei numeri dei Fogli e delle Particelle in scala 1:2.000 (o 1:1.000) per una zona estendenti almeno metri 100 oltre i confini della (o delle) proprietà interessata dalle opere:
1:2.000 (o 1:1.000) per una zona estendenti almeno metri 100 oltre i confini della (o delle) proprietà interessata dalle opere: b) un estratto conforme dello Strumento Urbanistico vigente (scala 1:5.000, o 1:2.000 se esistente) sufficientemente esteso per illustrare la situazione urbanistica della zona e comunque estendentesi almeno metri 200 oltre i confini della (o delle) proprietà interessata dalle opere o ad esse pertinenti;
e comunque estendentesi almeno metri 200 oltre i confini della (o delle) proprietà interessata dalle opere o ad esse pertinenti; c) una planimetria generale dell'area interessata dalle opere o ad esse pertinente, in scala 1:500 (o 1:200) ed estesa oltre l'area di cui sopra per almeno metri i50 in tutte le direzioni. Questa planimetria dovrà contenere l'indicazione: 1 -- dell'orientamento;
cui sopra per almeno metri i50 in tutte le direzioni. Questa planimetria dovrà contenere l'indicazione: 1 -- dell'orientamento; 2 -- delle quote del terreno naturale e della sua sistemazione progettata in numero sufficiente a rendere evidente la situazione iniziale e finale; 3 -- della lunghezza dei lati che delimitano L'area interessata e le altre misure atte ad esattamente definirla; 4 -- della costruzione progettata, debitamente quotata in pianta e in altezza;
e le altre misure atte ad esattamente definirla; 4 -- della costruzione progettata, debitamente quotata in pianta e in altezza; 5 -- di tutte le costruzioni esistenti nell'ambito della planimetria con L'indicazione, per quelle circostanti la costruzione progettata, delle altezze sia delle fronti verso la costruzione progettata, che degli eventuali arretramenti; 6 -- della larghezza delle strade o degli spazi pubblici o privati, sui quali prospetta la costruzione progettata, nonché delle distanze della
ghezza delle strade o degli spazi pubblici o privati, sui quali prospetta la costruzione progettata, nonché delle distanze della costruzione stessa da:
- le strade;
- i confini del lotto di proprietà o di competenza;
- gli edifici circostanti; 7 -- degli elementi necessari all'esatta individuazione della località, con le precise distanze dai più vicini incroci stradali; 8 -- del nome della strada e del numero civico; 9 -- degli spazi liberi, dei cortili, dei cavedi di ragione di terzi, nonché dei vincoli (altius non tollendi), comunione di cortili o cavedi, asservimento di area ai fini della densità edilizia, ecc.) esistenti lungo il confine dell'area della costruzione progettata;
i, asservimento di area ai fini della densità edilizia, ecc.) esistenti lungo il confine dell'area della costruzione progettata; 10 -- degli spazi privati soggetti a servitù di pubblico passo, confinante coi lati dei mappali interessati dal progetto; d) dimostrazione della osservanza: 1 -- della densità edilizia; 2 -- delle distanze di Legge o di Regolamento; 3 -- delle norme del presente R. E. relative ai cortili ed ai cavedi;
à edilizia; 2 -- delle distanze di Legge o di Regolamento; 3 -- delle norme del presente R. E. relative ai cortili ed ai cavedi; e) le piante quotate di ciascun piano (quando non siano identiche fra loro) in scala 1:100 con indicazione: 1 -- del l'orientamento; 2 -- delle misure di ingombro generali e parziali; 3 -- delle misure dei locali; 4 -- della destinazione dei locali con indicazione dell'arredo fisso (apparecchi sanitari, ecc.); 5 -- del rapporto di aeroilluminazione di ciascun locale;
locali con indicazione dell'arredo fisso (apparecchi sanitari, ecc.); 5 -- del rapporto di aeroilluminazione di ciascun locale; f) tutte le facciate [fronti o prospetti) in scala 1:100. La (eventuale) facciata principale, verso strada, dovrà portare L'indicazione: 1 -- delle quote. misurate Come Specificato all'Art. 50 del presente Regolamento, del bordo superiore del canale di gronda
ione: 1 -- delle quote. misurate Come Specificato all'Art. 50 del presente Regolamento, del bordo superiore del canale di gronda (o parapetto se l'edificio e a copertura piana e privo di gronda) e del soffitto dell'ultimo piano abitabile sia in corrispondenza del filo stradale che di ciascun arretramento; 2 -- della posizione prestabilita ed esclusiva per la collocazione delle insegne; 3 -- dei materiali di finitura o rivestimento e dei colori relativi e di quelli dei serramenti, parapetti, ecc.
e delle insegne; 3 -- dei materiali di finitura o rivestimento e dei colori relativi e di quelli dei serramenti, parapetti, ecc. Le altre fronti dovranno portare L'indicazione delle quote, di gronda e del soffitto dell'ultimo piano, rispetto alle rispettive quote di spiccato. Sulle facciate dovranno essere riportati i volumi tecnici, i camini ed ogni altra struttura accessoria prevista, che dovranno essere il più possibile raggruppati e comunque far parte della composizione architettonica generale.
oria prevista, che dovranno essere il più possibile raggruppati e comunque far parte della composizione architettonica generale. Se l'edificio e addossato ad altro (esistente o progettato), si dovrà riportare sulla facciata almeno una campata dell'edificio adiacente. Se l'edificio sorge in zona sottoposta a vincolo di sorveglianza da parte della Soprintendenza ai Monumenti, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere una fotografia dell'ambiente in cui sia inserito lo schema dell'edificio progettato;
l'Amministrazione Comunale potrà richiedere una fotografia dell'ambiente in cui sia inserito lo schema dell'edificio progettato; g) un particolare architettonico e decorativo in scala 1:20, in vista e sezione, estendentesi ad almeno una campata fra le più significative dell'edificio. Questo particolare dovra essere accuratamente quotato e dovra portare L'indicazione dei materiali che si useranno e dei colori previsti;
articolare dovra essere accuratamente quotato e dovra portare L'indicazione dei materiali che si useranno e dei colori previsti; h) almeno una sezione trasversale, in scala 1:100, secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione, con L'indicazione: 1 -- delle altezze totali delle fronti sia verso gli spazi pubblici che privati o interni, misurate come espresso agli Artt. 50-51- 52; 2 -- delle altezze nette di tutti i piani;
li spazi pubblici che privati o interni, misurate come espresso agli Artt. 50-51- 52; 2 -- delle altezze nette di tutti i piani; 3 -- delle altezze da pavimento a pavimento di ogni piano; 4 -- delle dimensioni delle camere d'aria o degli altri presidi isolanti per i locali sottotetto o sotto terrazzo. Se l'edificio progettato sorge in terreno non pianeggiante, si dovranno presentare tutte le sezioni necessarie a
sotto terrazzo. Se l'edificio progettato sorge in terreno non pianeggiante, si dovranno presentare tutte le sezioni necessarie a dimostrare la situazione dell'edificio rispetto al terreno: tali sezioni, disegnate con gli stessi criteri di quella sopra indicata, dovranno essere estese a un tratto di terreno in orizzontale non inferiore all'altezza dell'edificio; i) il progetto relativo alla rete verticale ed orizzontale di scarico delle acque: esso sarà redatto su pianta in scala 1:100 del
) il progetto relativo alla rete verticale ed orizzontale di scarico delle acque: esso sarà redatto su pianta in scala 1:100 del piano terreno o del piano rialzato, estesa all'intera proprietà (nel caso di aree molto vaste si potrà indicare il progetto su pianta 1:100 del piano terreno o rialzato per la parte interna all'edificio e su planimetria 1:200 per la parte esterna all'edificio stesso).
del piano terreno o rialzato per la parte interna all'edificio e su planimetria 1:200 per la parte esterna all'edificio stesso). Le canalizzazioni possono essere indicate anche con semplici linee, differenziate se esistono circuiti diversi (acque bianche, acque nere, industriali, ecc.). Non sono ammessi disegni a matita. Si debbono indicare i diametri degli scarichi verticali, quelli delle canalizzazioni sub-orizzontali con le relative
i a matita. Si debbono indicare i diametri degli scarichi verticali, quelli delle canalizzazioni sub-orizzontali con le relative pendenze, le ispezioni e i sifoni, i pozzetti di corte e quelli speciali di decantazione, nel caso di acque industriali o nel caso esistano nello stabile autorimesse per complessivi tre o più automezzi.
Quando manchi la fognatura comunale, si dovra indicare come si provvederà alla depurazione e allo smaltimento delle acque nere e bianche e di quelle industriali; I) quando il progetto non si riferisca ad edificio facente parte di Strumento Urbanistico particolareggiato (Piano particolareggiato o Lottizzazione convenzionata) che predetermini in modo inequivocabile L'area di pertinenza, dovra essere
iano particolareggiato o Lottizzazione convenzionata) che predetermini in modo inequivocabile L'area di pertinenza, dovra essere accompagnato da una impegnativa del Proprietario del terreno di prestarsi a redigere atto di vincolo dell'area di pertinenza dell'edificio, alla edificazione dello stesso, atto da trascriversi nei Registri Immobiliari con la partecipazione del Comune. Qualora l'area necessaria per l'edificazione dell'edificio progettato non sia interamente di proprietà dell'edificante,
Art. 12 -- Licenze edilizie - Norme particolari.
Comune. Qualora l'area necessaria per l'edificazione dell'edificio progettato non sia interamente di proprietà dell'edificante, ma in parte di terzi che la sottopongono a servitù a beneficio dell'edificio progettato, sia l'impegno che l'atto di cui sopra dovranno essere firmati anche dai terzi interessati. III) Al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole "e firmati", aggiungere: da un professionista abilitato e Art. 12 -- Licenze edilizie - Norme particolari. a) Edifici di pregio storico e artistico.
Art. 12 -- Licenze edilizie - Norme particolari.
ere: da un professionista abilitato e Art. 12 -- Licenze edilizie - Norme particolari. a) Edifici di pregio storico e artistico. Per i progetti inerenti ad immobili di interesse storico artistico e di pregio artistico e paesistico, sottoposti ai vincoli contemplati dalle Leggi 1-6-1939, n. 1089, e 2-6-1939, n. 1497, e, per quelli fronteggianti vie e piazze soggette a vincolo ambientale o comunque da inserirsi in complessi adiacenti o interessanti monumenti od edifici di particolare interesse
a vincolo ambientale o comunque da inserirsi in complessi adiacenti o interessanti monumenti od edifici di particolare interesse storico, la licenza non può essere rilasciata ove non esista il nulla osta al progetto, ottenuto dalla competente Soprintendenza ai Monumenti. Analogamente si procederà nell'ambito delle zone che gli Strumenti Urbanistici vigenti sottopongano a regime di controllo da parte della Soprintendenza ai Monumenti; b) Prevenzione incendi.
menti Urbanistici vigenti sottopongano a regime di controllo da parte della Soprintendenza ai Monumenti; b) Prevenzione incendi. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, in casi particolari o speciali, a suo esclusivo giudizio, l'Amministrazione Comunale potrà subordinare l'esame del Progetto ed il rilascio della licenza Edilizia alla preventiva approvazione dello stesso da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
rilascio della licenza Edilizia alla preventiva approvazione dello stesso da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. II certificato relativo, di approvazione, con eventuali imposizione di norme particolari, di esercizio, dovra richiedersi a cura dell'interessato al suddetto Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco a norma della Legge 27 dicembre 1941, n. 1750 (e successive modificazioni o integrazioni); c) attività produttive.
ili del Fuoco a norma della Legge 27 dicembre 1941, n. 1750 (e successive modificazioni o integrazioni); c) attività produttive. II rilascio delle licenze per le attività produttive e subordinato al parere dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro e all'osservanza delle particolari prescrizioni che l'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire, con particolare riguardo ai seguenti punti: 1 -- depurazione e scarico delle acque industriali; 2 -- depurazione dei fumi e delle altre emissioni gassose;
i seguenti punti: 1 -- depurazione e scarico delle acque industriali; 2 -- depurazione dei fumi e delle altre emissioni gassose; 3 -- ubicazione e sistemazione degli spazi esterni, particolarmente se destinati a depositi; d) quando la Commissione Edilizia abbia espresso parere favorevole ad un progetto, per il rilascio della licenza edilizia, gli interessati dovranno corredarlo di: 1 -- dichiarazione, firmata dal Proprietario dei beni e dal Richiedente della Licenza, delle servitù e dei vincoli che gravano
: 1 -- dichiarazione, firmata dal Proprietario dei beni e dal Richiedente della Licenza, delle servitù e dei vincoli che gravano sulla proprietà edificanda (servitù di passaggio pubblico e privato, di prospetto, cortile comune, altius non tollendi, di monumentalità, militari, ecc.), oppure dichiarazione di inesistenza di vincoli o di servitù; 2 -- dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo per la Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti o Geometri o Periti Edili;
mostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo per la Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti o Geometri o Periti Edili; 3 -- modulo per la denuncia del progetto agli effetti delle imposte di consumo sui materiali di costruzione, secondo le prescrizioni vigenti in materia; 4 -- modulo per la denuncia del progetto agli effetti dell'Ufficio Tecnico Erariale; 5 -- quando siano previste opere in calcestruzzo armato o precompresso, della ricevuta della denuncia alla Prefettura di
Art. 13 -- Accettazione delle domande - Tasse Edilizie.
ariale; 5 -- quando siano previste opere in calcestruzzo armato o precompresso, della ricevuta della denuncia alla Prefettura di competenza a termine R.D. 16 novembre 1939, n. 2235, D.C.P.S. 20 dicembre 1947, n. 1516; 6 -- copia del N.O. rilasciato dal Genio Civile al progetto per quanto riguarda l'osservanza delle norme sulle costruzioni antisismiche nelle zone di II Categoria, in cui il Comune di Lamezia Terme e classificato. Art. 13 -- Accettazione delle domande - Tasse Edilizie.
Art. 14 -- Progetti di massima.
L'accettazione delle domande e subordinata al pagamento delle prescritte tasse edilizie. L'Amministrazione Comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione, il numero dell'accettazione, e tutti gli altri dati necessari per rintracciarla e comprovare la presentazione della domanda. Art. 14 -- Progetti di massima.
Art. 14 -- Progetti di massima.
e tutti gli altri dati necessari per rintracciarla e comprovare la presentazione della domanda. Art. 14 -- Progetti di massima. E' consentito di sottoporre all'esame della Commissione Edilizia, progetti di massima per opere particolari, allo scopo di ottenere un giudizio preliminare ed eventuali direttive per la progettazione e la esecuzione dei lavori. Art. 15 -- Istruttoria preliminare dei progetti.
Art. 15 -- Istruttoria preliminare dei progetti.
iminare ed eventuali direttive per la progettazione e la esecuzione dei lavori. Art. 15 -- Istruttoria preliminare dei progetti. L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiùta entro venti giorni dagli Uffici Comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali -- dove e quando richiesto dalle Leggi e disposizioni vigenti -- il favorevole avviso della competente Sovrintendenza ai Monumenti.
Art. 16 -- Licenza Edilizia.
dove e quando richiesto dalle Leggi e disposizioni vigenti -- il favorevole avviso della competente Sovrintendenza ai Monumenti. La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di licenza di costruzione dalla quale data avrà inizio il termine di legge utile al rilascio della licenza stessa. Art. 16 -- Licenza Edilizia. II Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto dandone
-- Licenza Edilizia. II Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge motivando l'eventuale diniego. Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata o non, all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della Licenza Edilizia, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistata.
iante il rilascio della Licenza Edilizia, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistata. Qualora il Sindaco rilasci o dinieghi una licenza edilizia in difformità del parere della Commissione Edilizia, egli dovra motivare la propria decisione. Copia della licenza edilizia deve essere inviata alle Autorità competenti per il territorio e per materia. Nelle pubblicazioni della licenza edilizia deve essere annotato l'eventuale parere difforme della Commissione Edilizia.
materia. Nelle pubblicazioni della licenza edilizia deve essere annotato l'eventuale parere difforme della Commissione Edilizia. Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.
are e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa. Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto essa venga ritenuta in contrasto con le disposizioni di Legge o dei Regolamenti o con le prescrizioni degli Strumenti Urbanistici vigenti per L'area o l'edificio in questione.
Art. 17 -- Soppresso integralmente con decreto n. 3118 -- Sezione
zioni di Legge o dei Regolamenti o con le prescrizioni degli Strumenti Urbanistici vigenti per L'area o l'edificio in questione. Art. 17 -- Soppresso integralmente con decreto n. 3118 -- Sezione Urbanistica -- del Provveditore OO.PP. di Catanzaro. Art. 18 -- Validità ed efficacia della licenza di costruzione. La licenza di costruzione del Sindaco alla esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della
a di costruzione. La licenza di costruzione del Sindaco alla esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle Leggi e Regolamenti in vigore, e non esonera il Proprietario dell'area, il Titolare della Licenza Edilizia e quanti altri interessati, come più ampiamente espresso all'Art. 20, dall'obbligo di attenersi strettamente a dette Leggi e Regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti verso terzi, con tutte le
a dette Leggi e Regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti verso terzi, con tutte le conseguenze di cui all'Art. 19. L'autorizzazione e valida esclusivamente per il Proprietario dell'immobile al quale è intestata. In caso di trapasso dell'immobile gli eredi, concessionari o aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune che, accertatane la validità e la legittimità, provvederà a rilasciare una nuova licenza in
riazione dell'intestazione al Comune che, accertatane la validità e la legittimità, provvederà a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra che verrà dichiarata esplicitamente decaduta.
Art. 19 -- Durata, decadenza, rinnovo e revoca della licenza edilizia.
Art. 19 -- Durata, decadenza, rinnovo e revoca della licenza edilizia. La licenza edilizia ha durata di un anno, e si intende decaduta quando ad un anno dal rilascio le opere a cui si riferisce risultino non iniziate o quando risultino sospese da più di 180 giorni. Prima della decadenza dei termini suddetti potrà essere richiesto, per una sola volta, il rinnovo della Licenza Edilizia, che il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e quando non ostino norme di legge contrarie, potrà concedere
cenza Edilizia, che il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e quando non ostino norme di legge contrarie, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio. La licenza si intenderà decaduta se i lavori non saranno ultimati entro i tre anni dall'inizio. L'autorizzazione deve intendersi nulla e la Licenza di costruzione revocata senza alcuna particolare formalità, nei seguenti casi:
autorizzazione deve intendersi nulla e la Licenza di costruzione revocata senza alcuna particolare formalità, nei seguenti casi: 1 -- quando risulti che il Direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data immediatamente la prescritta comunicazione al Comune; 2 -- quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti
2 -- quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione; 3 -- quando il Titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di Legge o di Regolamento o alle condizioni inserite nella licenza o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta l'autorizzazione preventiva
alle condizioni inserite nella licenza o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta l'autorizzazione preventiva con le stesse modalità previste dagli Artt. 10 e seguenti. Le opere cui si riferisce la licenza debbono comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio. Una volta accertata l'infrazione che da luogo alla revoca, il Sindaco farà notificare all'interessato una propria ordinanza contenente: a) la contestazione del fatto; b) la notizia della revoca della licenza;
icare all'interessato una propria ordinanza contenente: a) la contestazione del fatto; b) la notizia della revoca della licenza; c) l'ordine di sospendere i lavori facendo riserva per l'ordine di eliminare, eventualmente, l'infrazione che ha dato luogo alla revoca e per le sanzioni che saranno prese a carico dell'interessato. II Titolare della licenza, qualora intenda riprendere i lavori, potrà richiedere la rinnovazione dell'atto di
Art. 20 – Responsabilità.
dell'interessato. II Titolare della licenza, qualora intenda riprendere i lavori, potrà richiedere la rinnovazione dell'atto di autorizzazione solo quando avrà ottemperato a quanto ordinatogli con Ordinanza del Sindaco. Art. 20 – Responsabilità. II proprietario del terreno, Titolare della Licenza, il Progettista, il Direttore dei Lavori, il Titolare dell'Impresa costruttrice, sono tutti responsabili, ciascuno per la parte di sua competenza, singolarmente o congiuntamente, secondo e nei
Art. 21 – Deroghe.
sa costruttrice, sono tutti responsabili, ciascuno per la parte di sua competenza, singolarmente o congiuntamente, secondo e nei limiti delle Leggi e Regolamenti vigenti, della osservanza delle norme generali e particolari di Legge e Regolamenti, nonché delle modalità esecutive eventualmente prescritte nella Licenza di costruzione. Art. 21 – Deroghe. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, alle norme previste
Art. 21 – Deroghe.
Art. 21 – Deroghe. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, alle norme previste dagli Strumenti Urbanistici vigenti o dal presente Regolamento Edilizio col rispetto dell'Art. 41 quater della Legge Urbanistica 17 agosto i942, n. 1150, modificata ed integrata in leggi 6 agosto 196?, n. 765, e 19 novembre 19E3, n. 1187, e cioè limitatamente ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'Art. 3 della Legge
Art. 22 -- Autorizzazioni.
, e cioè limitatamente ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'Art. 3 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1357. CAPITOLO IV AUTORIZZAZIONI Art. 22 -- Autorizzazioni. Sono soggette ad Autorizzazione: 1 -- le lottizzazioni, planivolumetriche, di terreno a scopo edilizio, che saranno rilasciate dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale vistata dalla G.P.A. e conformemente a Nulla Osta emesso dalle competenti autorità di controllo
berazione del Consiglio Comunale vistata dalla G.P.A. e conformemente a Nulla Osta emesso dalle competenti autorità di controllo (Provveditorato alle OO.PP. - Soprintendenza ai Monumenti, ecc.); 2 -- i cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dagli Strumenti Urbanistici vigenti;
Art. 23 -- Lottizzazioni.
3 -- i depositi su aree scoperte; 4 -- le occupazioni di suolo pubblico; 5 -- le insegne e gli affissi pubblicitari stabili. Art. 23 -- Lottizzazioni. La domanda di autorizzazione, in bollo competente, firmata da tutti i Proprietari interessati o dai loro legali rappresentanti, deve essere presentata al Sindaco. Alla domanda dovra essere allegato, in n. 5 copie, di cui una bollata, un progetto redatto e firmato da Professionisti laureati, Architetti o Ingegneri, iscritti ai rispettivi Albi Professionali.
ta, un progetto redatto e firmato da Professionisti laureati, Architetti o Ingegneri, iscritti ai rispettivi Albi Professionali. II progetto sarà composto di: a) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento (se alcune particelle catastali sono solo parzialmente interessate dalla lottizzazione), rilasciati in data non anteriore a 6 mesi a quella della presentazione del progetto, con L'indicazione delle aree oggetto del progetto stesso;
data non anteriore a 6 mesi a quella della presentazione del progetto, con L'indicazione delle aree oggetto del progetto stesso; b) planimetria, in scala non inferiore a 1:1.000, con L'indicazione dello stato di fatto: 1 -- quote del terreno e curve di livello con equidistanza non superiore a m. 1.00; 2 -- fabbricati esistenti, con misure di ingombro e altezze; 3 -- alberature; 4 -- manufatti ed opere d'arte; 5 -- impianti particolari canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, fognature, ecc.);
ure; 4 -- manufatti ed opere d'arte; 5 -- impianti particolari canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, fognature, ecc.); 6 -- la rete viaria esistente; 7 -- tutti i dati atti a definire una completa visione della zona; c) copia autentica dello o degli Strumenti Urbanistici vigenti, estendentesi alla zona circostante alla lottizzazione e con indicazione: -- dei limiti della lottizzazione progettata;
vigenti, estendentesi alla zona circostante alla lottizzazione e con indicazione: -- dei limiti della lottizzazione progettata; -- delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati da Enti o persone diverse dai Richiedenti; d) planimetria generale, in scala non inferiore a 1:1.000, dell'intero territorio oggetto dell'insediamento previsto dal progetto di lottizzazione con indicazione della sistemazione del terreno prevista con quote e curve di livello come richieste al punto b) n. 1 e indicante:
on indicazione della sistemazione del terreno prevista con quote e curve di livello come richieste al punto b) n. 1 e indicante: 1 -- la rete viaria veicolare e quella pedonale (con assi stradali, raggi, dettagli dei cigli, alberature, spartitraffico, marciapiedi, pavimentazioni, illuminazione stradale, recinzioni, illuminazione de lotti, ecc.); 2 -- la delimitazione delle aree destinate: -- al verde pubblico attrezzato con indicazione degli impianti e attrezzature relative;
- la delimitazione delle aree destinate: -- al verde pubblico attrezzato con indicazione degli impianti e attrezzature relative; -- alla sosta e ai parcheggi pubblici (esclusi quelli propri e riservati ai singoli edifici a norma di Legge); -- ai servizi ed alle attrezzature pubbliche o di pubblico interesse; -- alle attrezzature scolastiche basilari (asili-nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);
interesse; -- alle attrezzature scolastiche basilari (asili-nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo); 3 -- la delimitazione delle aree destinate alla edificazione residenziale (aree fondiarie) o ad altre costruzioni di interesse privato; 4 -- la posizione di tutti gli edifici pubblici o privati con L'indicazione delle loro dimensioni planimetriche e di altezza, della loro ubicazione e della loro destinazione; 5 -- la mappa catastale con relativi numeri di mappa.
animetriche e di altezza, della loro ubicazione e della loro destinazione; 5 -- la mappa catastale con relativi numeri di mappa. Tutte le indicazioni di cui ai punti 1 e 5 dovranno essere adeguatamente quotate per la loro perfetta identificazione dimensionale e posizionale relativa. Di tutte le costruzioni dovra essere indicato il volume vuoto per pieno, calcolato secondo le norme previste dagli Strumenti Urbanistici vigenti (queste ultime indicazioni potranno essere riunite in apposita tabella).
o le norme previste dagli Strumenti Urbanistici vigenti (queste ultime indicazioni potranno essere riunite in apposita tabella). Le indicazioni numeriche, di cui ai capoversi precedenti e riferentisi a limitazioni o prescrizioni previsti dagli Strumenti Urbanistici o dalle Leggi e Regolamenti vigenti, rappresenteranno limiti inderogabili; e) planimetria generale in rapporto non inferiore a 1:1.000, con L'indicazione degli impianti tecnologici (rete elettrica di
li; e) planimetria generale in rapporto non inferiore a 1:1.000, con L'indicazione degli impianti tecnologici (rete elettrica di fornitura luce e F.M. per usi privati e di illuminazione pubblica, rete idrica e di fognatura, rete telefonica, gasdotti, ecc.), previsti a servizio della lottizzazione, con il relativo dimensionamento, quando esso non debba essere oggetto di successivo progetto esecutivo, da approvarsi dalla Amministrazione Comunale;
sionamento, quando esso non debba essere oggetto di successivo progetto esecutivo, da approvarsi dalla Amministrazione Comunale; f) relazione generale, dettagliata, illustrante per tutto il piano di lottizzazione; 1 -- l'impostazione urbanistica del progetto nel quadro generale degli Strumenti Urbanistici vigenti, con la dimostrazione del rispetto dei limiti, dei rapporti e dei vincoli stabiliti dagli Strumenti Urbanistici stessi;
2 -- la dimostrazione della rispondenza del progetto alle prescrizioni urbanistiche di Legge vigenti (Standards, ecc.), nell'ambito o fuori della lottizzazione progettata; 3 -- i dati tecnici con particolare riferimento di sistemi costruttivi, alle prescrizioni antisismiche, all'assetto del terreno ed agli impianti tecnologici; 4 -- le soluzioni architettoniche progettate con particolare riferimento di materiali di finitura, alle coperture ed ai rispettivi colori.
luzioni architettoniche progettate con particolare riferimento di materiali di finitura, alle coperture ed ai rispettivi colori. Grafici illustrativi delle soluzioni architettoniche potranno essere allegati, a cura dei Richiedenti o a richiesta dell'Amministrazione Comunale, per una migliore lettura e definizione del progetto; 5 -- le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi a miglior chiarimento delle planimetrie di cui ai punti d) ed e), con precisazione:
he di realizzazione degli interventi edilizi a miglior chiarimento delle planimetrie di cui ai punti d) ed e), con precisazione: -- dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale, dai confini interni, da altri fabbricati; -- delle altezze massime; delle dimensioni degli accessori (se consentiti); dei particolari obblighi di esecuzione, da parte dei privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili e di quante altre misure particolari si intendano adottare;
privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili e di quante altre misure particolari si intendano adottare; 6 -- la dimostrazione della rispondenza del progetto alle norme degli Strumenti Urbanistici vigenti, delle Leggi e Regolamenti pure vigenti, tenendo presente e mettendo in evidenza in particolare i valori che costituiscono limiti inderogabili; g) il testo della convenzione che dovra essere stipulata tra il Comune ed i Proprietari, nel modo e nelle forme di cui all'Art. 24.
il testo della convenzione che dovra essere stipulata tra il Comune ed i Proprietari, nel modo e nelle forme di cui all'Art. 24. Di tale convenzione faranno parte tutti gli elaborati elencati ai punti precedenti a), b), c), d), e), f). Con la ratifica della Convenzione (delibera del Consiglio Comunale, Nulla Osta del Provveditore alle OO.PP. di concerto con la Soprintendenza ai Monumenti, approvazione della delibera da parte della G.P.A.) il Sindaco rilascia l'autorizzazione.
rto con la Soprintendenza ai Monumenti, approvazione della delibera da parte della G.P.A.) il Sindaco rilascia l'autorizzazione. La convenzione di cui sopra dovra essere trascritta nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari entro 30 giorni dalla data del rilascio della Autorizzazione del Sindaco. L'Amministrazione Comunale, in caso di mancata diligenza da parte dei Richiedenti, potrà sostituirsi ad essi
Art. 24 -- Convenzioni per le lottizzazioni.
azione del Sindaco. L'Amministrazione Comunale, in caso di mancata diligenza da parte dei Richiedenti, potrà sostituirsi ad essi provvedendo a far registrare la convenzione e ripetendone le spese ai Richiedenti, se necessario con ruolo Esattoriale. L'autorizzazione dei Sindaco avrà validità dal giorno della registrazione della Convenzione e da tale data decorreranno i termini previsti dalla Convenzione stessa. Art. 24 -- Convenzioni per le lottizzazioni.
Art. 24 -- Convenzioni per le lottizzazioni.
onvenzione e da tale data decorreranno i termini previsti dalla Convenzione stessa. Art. 24 -- Convenzioni per le lottizzazioni. L'autorizzazione Comunale e subordinata alla stipula di una Convenzione da trascriversi a cura del proprietario che preveda: 1 -- la cessione gratuita entro i termini prestabiliti delle aree necessaire per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'Art. 4 Legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive ed eventuali modifiche, nonché la cessione gratuita delle aree
, di cui all'Art. 4 Legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive ed eventuali modifiche, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondarie nei limiti di cui al successivo n. 2; 2 -- l'assunzione a carico dei Proprietari degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle lottizzazioni o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai
opere di urbanizzazione secondaria relative alle lottizzazioni o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota e determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 3 -- i termini, non superiori ai dieci anni, entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; 4 -- congrue garanzie finanziarie, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
di cui al precedente paragrafo; 4 -- congrue garanzie finanziarie, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. -- La convenzione deve essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nei modi e forme di Legge già esposti. II rilascio delle Licenze Edilizie nell'ambito dei singoli lotti e subordinato alla preventiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria comunque interessanti i lotti stessi od all'impegno della contemporanea esecuzione di dette opere
ere di urbanizzazione primaria comunque interessanti i lotti stessi od all'impegno della contemporanea esecuzione di dette opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi, detto impegno deve essere garantito secondo quanto al precedente comma primo, n. 4. II termine massimo per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del Proprietario e stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.
in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo che non sia stato previsto un termine diverso. Sono fatte salve le autorizzazioni per lottizzazioni rilasciate sulla base di deliberazione del Consiglio Comunale, approvate nei modi e forme di Legge, aventi data anteriore al 2-12-1966. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2-12-1966 e prima della entrata in vigore della legge 6 agosto 19S7, n. 765, e
l 2-12-1966. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2-12-1966 e prima della entrata in vigore della legge 6 agosto 19S7, n. 765, e relative lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al comma 2 del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.
II Sindaco può invitare i Proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'Ufficio. II progetto di lottizzazione approvato con le modifiche che l'Autorità Comunale abbia ritenuto di apportare e notificato per mezzo del Messo Comunale ai Proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare entro 30 giorni dalla
Art. 25 -- Obblighi dei Proprietari e della Amministrazione Comunale da precisar
e e notificato per mezzo del Messo Comunale ai Proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchino le accettazioni, il Comune, ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione, in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione de! le aree. Art. 25 -- Obblighi dei Proprietari e della Amministrazione Comunale da precisarsi nella Convenzione per le lottizzazioni
Art. 25 -- Obblighi dei Proprietari e della Amministrazione Comunale da precisar
aree. Art. 25 -- Obblighi dei Proprietari e della Amministrazione Comunale da precisarsi nella Convenzione per le lottizzazioni Nella convenzione da stipulare, nei modi e nelle forme già viste, per la validità dell'autorizzazione ad un progetto di lottizzazione, oltre quanto già espresso ai precedenti Artt. 23 e 24, dovra risultare: -- per le eventuali strade private di lottizzazione l'obbligo di costruzione e di manutenzione, anche per quanto riguarda la nettezza.
le eventuali strade private di lottizzazione l'obbligo di costruzione e di manutenzione, anche per quanto riguarda la nettezza. Qualora una parte delle opere (strade, fognature, ecc.) passino in proprietà comunale, che ne curerà allora la manutenzione, i termini, anche economici, della convenzione dovranno risultare dall'atto; -- il modo e la qualità con cui si deve provvedere agli allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica,
-- il modo e la qualità con cui si deve provvedere agli allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica, telefoni, ecc.) ed alla costruzione delle strade, delle tombinature stradali e delle fognature (con impianti di depurazione, ove questi ultimi si reputino necessari da parte dell'Amministrazione Comunale) nonché degli altri impianti e servizi previsti, il tutto secondo le prescrizioni degli Uffici competenti.
inistrazione Comunale) nonché degli altri impianti e servizi previsti, il tutto secondo le prescrizioni degli Uffici competenti. Per ogni categoria di tali lavori sarà precisato che dovra essere presentato il relativo progetto per l'esame e l'approvazione degli Uffici Comunali; -- il modo, i termini e la gradualità dell'esecuzione delle varie opere sia per quelle di competenza del Proprietario che per quelle assunte dal Comune.
la gradualità dell'esecuzione delle varie opere sia per quelle di competenza del Proprietario che per quelle assunte dal Comune. -- Nel caso che l'area lottizzata non contenga secondo gli Strumenti Urbanistici vigenti, tutte le aree di interesse pubblico previste (Standards) perché esse sono concentrate o comunque localizzate in zona finitima, il Proprietario dovra assumere l'onere corrispondente alla spesa necessaria alla Amministrazione Comunale per renderle disponibili (acquisto o esproprio)
umere l'onere corrispondente alla spesa necessaria alla Amministrazione Comunale per renderle disponibili (acquisto o esproprio) nell'interesse della popolazione futura della lottizzazione. -- Nel caso invece che nella lottizzazione siano comprese aree di interesse collettivo (Standards) esuberanti, rispetto alle prescrizioni vigenti, per la lottizzazione stessa, ma destinate al servizio di zone finitime, il Proprietario dovra cedere le intere
crizioni vigenti, per la lottizzazione stessa, ma destinate al servizio di zone finitime, il Proprietario dovra cedere le intere superfici relative all'Amministrazione Comunale, ed il contro valore delle parti esuberanti i propri oneri per norme di Strumento Urbanistico, gli verrà scomputato dagli altri oneri finanziari cui deve sottostare. Nel caso di inadempienza del Proprietario agli obblighi assunti con detto atto, sarà precisato che l'Amministrazione
sottostare. Nel caso di inadempienza del Proprietario agli obblighi assunti con detto atto, sarà precisato che l'Amministrazione Comunale, previa diffida all'interessato, avrà facoltà di eseguire d'Ufficio, in tutto od in parte, le opere di cui sopra, non eseguite dal titolare o dai suoi aventi causa, con l'aumento di una quota, non superiore al 15'/o dell'importo delle opere, a titolo rimborso spese di progetto e generali;
sa, con l'aumento di una quota, non superiore al 15'/o dell'importo delle opere, a titolo rimborso spese di progetto e generali; tali somme saranno recuperate a mezzo ruolo da dare in riscossione dall'Esattore Comunale secondo la procedura delle imposte e tasse. Se entro i termini come sopra precisati non saranno state eseguite le opere prescritte, ove l'Amministrazione Comunale non decida di sostituirsi al Concessionario, secondo quanto espresso al comma precedente, l'autorizzazione si
strazione Comunale non decida di sostituirsi al Concessionario, secondo quanto espresso al comma precedente, l'autorizzazione si intenderà decaduta in tutto o per la parte non ancora realizzata. -- Nel caso di ritardo da parte dell'Amministrazione Comunale, nell'eseguire quelle opere o infrastrutture o servizi, di cui si fosse assunto l'impegno, i termini di validità della autorizzazione nonché quelli delle eventuali scadenze intermedie, si riterranno prorogati per un periodo uguale al ritardo stesso.
Art. 26 -- Cambiamenti di destinazione d'uso.
torizzazione nonché quelli delle eventuali scadenze intermedie, si riterranno prorogati per un periodo uguale al ritardo stesso. Art. 26 -- Cambiamenti di destinazione d'uso. Cambiamenti di destinazione d'uso, potranno essere autorizzati dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dagli Strumenti Urbanistici vigenti. II Proprietario dovra presentare domanda, in bollo competente accompagnata dai seguenti allegati in triplice copia:
ici vigenti. II Proprietario dovra presentare domanda, in bollo competente accompagnata dai seguenti allegati in triplice copia: 1 -- grafici nel numero e nella scala necessari per illustrare chiaramente la destinazione d'uso e le eventuali modificazioni strutturali o architettoniche; 2 -- una relazione illustrante le ragioni ed i modi della modifica richiesta, nonché la rispondenza della stessa alle prescrizioni degli Strumenti Urbanistici e delle altre Leggi o Regolamenti vigenti.
Art. 27 -- Depositi su aree scoperte.
Art. 27 -- Depositi su aree scoperte. I depositi su aree scoperte potranno essere autorizzati dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, con la prescrizione delle norme necessarie a garantire l'estetica, la recinzione, le condizioni igieniche del deposito ed il modo di evitare danni o molestie alla collettività o a terzi in genere. La domanda in bollo competente per ottenere l'autorizzazione a un deposito dovra essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia:
in bollo competente per ottenere l'autorizzazione a un deposito dovra essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia: 1 -- assenso del Proprietario quando esso sia diverso dal Richiedente; 2 -- grafici necessari a illustrare il progetto di deposito, firmati da tecnico competente; 3 -- relazione illustrante i modi di realizzazione del deposito in relazione all'estetica, alla sicurezza ed al disturbo verso la
Art. 28 -- Occupazione di suolo pubblico-
-- relazione illustrante i modi di realizzazione del deposito in relazione all'estetica, alla sicurezza ed al disturbo verso la collettività o i terzi in genere, nonché la rispondenza a eventuali prescrizioni speciali di Legge di Regolamento. Art. 28 -- Occupazione di suolo pubblico- Per la occupazione temporanea di suolo pubblico (comunale) l'interessato potrà presentare domanda, in bollo competente, accompagnata da breve relazione e da un grafico anche sommario, in triplice copia.
otrà presentare domanda, in bollo competente, accompagnata da breve relazione e da un grafico anche sommario, in triplice copia. II Sindaco potrà rilasciare l'autorizzazione, sentito l'Ufficio Tecnico e il Comando della Vigilanza Urbana nonché, se lo ritiene opportuno, la Commissione Edilizia, imponendo il pagamento del canone relativo, oltre a un eventuale deposito cauzionale, se si ha luogo a temere manomissioni del suolo pubblico, che ne richiedano la rimessa in pristino.
ventuale deposito cauzionale, se si ha luogo a temere manomissioni del suolo pubblico, che ne richiedano la rimessa in pristino. L'Amministrazione Comunale si riserva di adottare apposito - Regolamento » che stabilisca sia la normativa delle occupazioni temporanee di suolo pubblico (cantieri, spazi per fiere e mercati, chioschi, ecc.), che i canoni relativi nonché le tasse per le occupazioni permanenti (balconi aperti o chiusi - bowindows -, pensiline e altri sporti su suolo pubblico.
Art. 29 -- Insegne e affissi pubblicitari stabili.
onché le tasse per le occupazioni permanenti (balconi aperti o chiusi - bowindows -, pensiline e altri sporti su suolo pubblico. Art. 29 -- Insegne e affissi pubblicitari stabili. Per la posa in opera di insegne ed altri affissi pubblicitari stabili l'interessato potrà chiedere l'autorizzazione al Sindaco presentando domanda in bollo competente, controfirmata dal Proprietario dell'immobile cui devono essere applicate
one al Sindaco presentando domanda in bollo competente, controfirmata dal Proprietario dell'immobile cui devono essere applicate e accompagnata da un grafico, anche sommario, in triplice copia, con la indicazione dei materiali, colori, eventuale illuminazione, ecc. II Sindaco potrà rilasciare l'autorizzazione sentita la Commissione Edilizia e col criterio che, nelle zone di costruzione posteriore alla adozione del presente regolamento, le insegne dovranno trovare posto in genere solo negli spazi
CAPITOLO IV BIS
e di costruzione posteriore alla adozione del presente regolamento, le insegne dovranno trovare posto in genere solo negli spazi all'uopo previsti dai progetti edilizi e che nelle zone preesistenti le insegne non dovranno alterare i partiti architettonici degli edifici, ne alterarne i volumi. Allo scopo di evitare confusione con le segnalazioni stradali, le insegne luminose non potranno fare uso dei colori rosso, verde e giallo. III) Dopo il Capitolo IV é inserito il seguente: CAPITOLO IV BIS
Art. 29 bis - Natura, finalità ed efficacia
uminose non potranno fare uso dei colori rosso, verde e giallo. III) Dopo il Capitolo IV é inserito il seguente: CAPITOLO IV BIS PIANI DI SVILUPPO AZIENDALI OD INTERAZIENDALI Art. 29 bis - Natura, finalità ed efficacia Il piano di sviluppo aziendale od interaziendale è uno strumento di intervento speciale che nelle aree agricole stabilisce un rapporto fra le scelte di programmazione economica di riorganizzazione aziendale e le previsioni urbanistiche di assetto
isce un rapporto fra le scelte di programmazione economica di riorganizzazione aziendale e le previsioni urbanistiche di assetto territoriale. Esso persegue inoltre l'obiettivo di garantire la necessaria coerenza nel rapporto fra l'attività produttiva agricola e le corrispondenti esigenze di natura edilizia. Ai fini di cui al primo comma, gli organi tecnici e consultivi dell'amministrazione comunale verificano la corrispondenza
lizia. Ai fini di cui al primo comma, gli organi tecnici e consultivi dell'amministrazione comunale verificano la corrispondenza fra le reali necessità produttive dell'azienda agricola e l'entità e la qualità degli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale od interaziendale. Tale verifica è effettuata in riferimento:
- alla congruità tecnico-agronomica degli interventi in rapporto al fondo rustico interessato, inteso come l'insieme
iferimento:
- alla congruità tecnico-agronomica degli interventi in rapporto al fondo rustico interessato, inteso come l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, purché appartenenti ad un unico complesso aziendale agricolo;
- alla corrispondenza degli obiettivi produttivi aziendali con quelli di programmazione socio-economica contenuti nel vigente Piano zonale di sviluppo agricolo.
Il piano di sviluppo aziendale od interaziendale ha validità per il periodo di tempo stabilito dalla relativa convenzione, a decorrere dalla data di stipula della medesima. Per tutto il periodo di validità il piano di sviluppo aziendale od interaziendale è vincolante per l'azienda, la quale non può richiedere provvedimenti abilitativi ad operare trasformazioni di immobili che non siano conformi a quanto previsto dal piano di sviluppo aziendale od interaziendale. Decorso tale
Art. 29 ter - Elaborati costitutivi
sformazioni di immobili che non siano conformi a quanto previsto dal piano di sviluppo aziendale od interaziendale. Decorso tale periodo il piano di sviluppo aziendale od interaziendale perde efficacia relativamente alle previsioni per le quali non siano stati rilasciati i provvedimenti abilitativi. Art. 29 ter - Elaborati costitutivi Il piano di sviluppo aziendale od interaziendale è costituito da:
Art. 29 ter - Elaborati costitutivi
provvedimenti abilitativi. Art. 29 ter - Elaborati costitutivi Il piano di sviluppo aziendale od interaziendale è costituito da: A) una relazione tecnico-agronomica che illustra le caratteristiche aziendali, nonché i contenuti e gli obiettivi del piano; B) i seguenti elaborati grafici: b1. individuazione planimetrica del fondo rustico interessato su base cartografica in scala 1:5000;
seguenti elaborati grafici: b1. individuazione planimetrica del fondo rustico interessato su base cartografica in scala 1:5000; b2. certificati catastali attuali di partita, nonché estratti catastali planimetrici dei fondi di pertinenza, attestanti lo stato della proprietà alla data di presentazione del piano di sviluppo aziendale od interaziendale ed alla data di adozione dei vigenti strumenti urbanistici; è possibile allegare altri documenti legali che dimostrino la piena disponibilità del
dozione dei vigenti strumenti urbanistici; è possibile allegare altri documenti legali che dimostrino la piena disponibilità del richiedente sulle aree interessate dal piano; b3. planimetria dello stato di fatto del fondo rustico interessato, in scala 1:2.000, riportante l'ordinamento colturale e la dislocazione di tutti gli insediamenti rurali esistenti; b4. rilievo fotografico di tutti gli edifici esistenti nel fondo rustico interessato;
i tutti gli insediamenti rurali esistenti; b4. rilievo fotografico di tutti gli edifici esistenti nel fondo rustico interessato; b5. planimetrie dello stato di fatto di tutti gli insediamenti rurali esistenti nel fondo rustico interessato, sulle quali siano indicate le quote altimetriche e planimetriche nonché le singole utilizzazioni in essere; b6. planimetrie di progetto, come al punto precedente, con l'indicazione delle trasformazioni, fisiche e funzionali, previste;
; b6. planimetrie di progetto, come al punto precedente, con l'indicazione delle trasformazioni, fisiche e funzionali, previste; C) lo schema della convenzione da stipularsi fra il Comune ed il soggetto proponente, in cui si precisa: c1. la durata del piano, non inferiore a quattro anni e non superiore a sei anni; c2. i tempi e i modi di attuazione degli interventi proposti; c3. l'impegno a sottoporre tali tempi e modi di attuazione a verifiche biennali, nonché a trasmettere con periodicità
Art. 29 quater - Procedimenti formativi
proposti; c3. l'impegno a sottoporre tali tempi e modi di attuazione a verifiche biennali, nonché a trasmettere con periodicità biennale i documenti della contabilità aziendale; c4. la decadenza del piano nel caso di revoca o di annullamento delle relative deliberazioni di approvazione. Art. 29 quater - Procedimenti formativi I piani di sviluppo aziendale od interaziendale possono essere proposti dai seguenti soggetti:
- imprenditori agricoli a titolo principale;
sviluppo aziendale od interaziendale possono essere proposti dai seguenti soggetti:
- imprenditori agricoli a titolo principale;
- cooperative e associazioni di imprenditori agricoli a titolo principale;
- proprietari di fondi rustici che non siano imprenditori agricoli a titolo principale. Il piano di sviluppo aziendale od interaziendale é approvato dal Comune con deliberazione della giunta municipale, in base:
ale. Il piano di sviluppo aziendale od interaziendale é approvato dal Comune con deliberazione della giunta municipale, in base:
- all'istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale sulla conformità delle trasformazioni di immobili previste;
- al parere dell'ufficio comunale competente sulla validità tecnico-agronomica degli interventi proposti;
- al parere della Commissione edilizia comunale sulla congruità urbanistico-edilizia degli interventi proposti.
rventi proposti;
- al parere della Commissione edilizia comunale sulla congruità urbanistico-edilizia degli interventi proposti. Entro 180 giorni dalla notifica di approvazione del piano di sviluppo aziendale od interaziendale e del relativo schema di convenzione il richiedente deve sottoscrivere la convenzione, nonché registrarla e trascriverla in forma legale notarile a sua cura e spese. Decorso inutilmente il predetto termine il piano di sviluppo aziendale od interaziendale si ritiene decaduto.
Art. 30 -- Cautele contro danni e molestie.
sua cura e spese. Decorso inutilmente il predetto termine il piano di sviluppo aziendale od interaziendale si ritiene decaduto. Per tutto il periodo di validità del piano di sviluppo aziendale od interaziendale possono essere presentate varianti, le quali sono formate ai sensi dei precedenti commi. CAPITOLO V ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE Art. 30 -- Cautele contro danni e molestie. Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni o siano riparazioni o demolizioni di fabbricati già
e molestie. Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni o siano riparazioni o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad attenuare, quanto e possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere.
In particolare, nel caso di sopraelevazione di edifici, la cui parte inferiore rimanga abitata o, comunque, occupata, dovra essere provveduto alta formazione, a regola d'arte, di copertura provvisoria al di sopra della parte abitata od occupata, al fine di impedire infiltrazioni di qualsiasi specie nei locali durante l'esecuzione dei lavori, e dovranno pure essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare pericoli e molestie agli occupanti dello stabile.
Art. 31 -- Cautele per la tutela di avanzi archeologici, storici ed artistici.
dei lavori, e dovranno pure essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare pericoli e molestie agli occupanti dello stabile. Art. 31 -- Cautele per la tutela di avanzi archeologici, storici ed artistici. Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi durante scavi o in qualsiasi altro modo si venga a scoprire qualche monumento o avanzo che abbia pregio archeologico, artistico o storico, si devono osservare gli obblighi prescritti
Art. 32 -- Inizio dei lavori.
prire qualche monumento o avanzo che abbia pregio archeologico, artistico o storico, si devono osservare gli obblighi prescritti dalle Leggi dello Stato e in particolare dall'Art. 48 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 (e sue eventuali modifiche o integrazioni), avvisare immediatamente il Sindaco e le altre Autorità competenti che ordineranno i provvedimenti necessari al caso. Art. 32 -- Inizio dei lavori.
Art. 32 -- Inizio dei lavori.
mente il Sindaco e le altre Autorità competenti che ordineranno i provvedimenti necessari al caso. Art. 32 -- Inizio dei lavori. L'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale e contemporaneamente dovra essere notificato il nome del Costruttore, qualora non fosse stato designato all'atto della presentazione della richiesta ed eventualmente anche dell'Assistente o Direttore del Cantiere.
se stato designato all'atto della presentazione della richiesta ed eventualmente anche dell'Assistente o Direttore del Cantiere. Eventuali successivi cambiamenti del Direttore dei lavori o del Costruttore, dovranno essere tempestivamente notificati all'Amministrazione Comunale. Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici
munale. Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici che, entro 15 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dall'Ufficio Tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione, precisando tali prescrizioni in apposito verbale che dovra essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno. dalle due parti. In tale verbale dovra risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio prescritto.
Art. 33 -- Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni.
, ciascuno. dalle due parti. In tale verbale dovra risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio prescritto. Per i nuovi fabbricati ed ampliamenti di fabbricati esistenti, appena le opere abbiano raggiunto il livello del piano stradale, il Proprietario dovra darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale per eventuali accertamenti. Art. 33 -- Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni.
Art. 33 -- Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni.
icio Tecnico Comunale per eventuali accertamenti. Art. 33 -- Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni. La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle Leggi vigenti e dal Regolamento edilizio, o a quelle indicate nell'Autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la Licenza, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi Funzionari ed Agenti.
base a cui fu rilasciata la Licenza, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi Funzionari ed Agenti. A tal uopo la Licenza e i disegni recanti l'approvazione dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti Funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata. Nell'eventualità d'interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il Proprietario dovra darne avviso entro le 48 ore
sia ultimata. Nell'eventualità d'interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il Proprietario dovra darne avviso entro le 48 ore successive, al Sindaco, il quale, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità ed igiene ed il pubblico decoro, dandone comunicazione scritta al l'interessato. Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto di libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi
Art. 34 -- Cantieri.
eressato. Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto di libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo, in conformità a quanto dispone l'art. 32 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Art. 34 -- Cantieri. Chiunque intenda far costruire, ricostruire, demolire un, fabbricato od un muro di cinta, dell'altezza di oltre 4 (quattro) metri dal livello stradale, ovvero eseguire altra opera qualsiasi che interessi il suolo stradale, e disturbi o renda
(quattro) metri dal livello stradale, ovvero eseguire altra opera qualsiasi che interessi il suolo stradale, e disturbi o renda pericoloso il transito, deve, prima di dare inizio alle opere, recingere il luogo destinato all'opera stessa, con assito o altra recinzione piena, di aspetto decoroso e di altezza non inferiore a metri 2,50 (due e cinquanta), previo ottenimento della relativa autorizzazione, ove prescritta, ed il pagamento della tassa ammessa.
i 2,50 (due e cinquanta), previo ottenimento della relativa autorizzazione, ove prescritta, ed il pagamento della tassa ammessa. I serramenti delle aperture d'ingresso in tali recinti debbono aprirsi verso l'interno, essere muniti di serrature o di catenacci ed essere mantenuti chiusi nelle ore di sospensione dei lavori. Tutti i materiali e gli arnesi da costruzione devono essere disposti nell'interno del recinto.
Nei cantieri, dove si eseguono nuove costruzioni o grandi restauri ed in genere ovunque si intraprendono opere edilizie importanti, deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati: a) nome e cognome del proprietario o indicazione della Ditta dalla quale dipende il lavoro; b) nome e cognome del Progettista e del Direttore dei Lavori; c) nome e cognome dei Costruttore che ha assunto l'esecuzione dell'opera e quello dell'assistente, se esiste;
Art. 35 -- Deroghe alle norme di recinzione.
ettore dei Lavori; c) nome e cognome dei Costruttore che ha assunto l'esecuzione dell'opera e quello dell'assistente, se esiste; d) estremi dell'autorizzazione comunale (numero e data della licenza edilizia); e) estremi dell'autorizzazione del Genio Civile (numero e data della approvazione). Art. 35 -- Deroghe alle norme di recinzione. Alle disposizioni sulle recinzioni dei cantieri può essere derogato:
Art. 35 -- Deroghe alle norme di recinzione.
approvazione). Art. 35 -- Deroghe alle norme di recinzione. Alle disposizioni sulle recinzioni dei cantieri può essere derogato: a) quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata, nei quali casi l'Autorità Comunale può consentire che in luogo dell'assito si appongano i soli segnali luminosi di cui ai seguente articolo; b) quando si tratti di tinteggiare dei prospetti, di brevi opere di restauro esterne, di ripulitura dei tetti, quando alla
Art. 36 -- Segnalazioni luminose.
colo; b) quando si tratti di tinteggiare dei prospetti, di brevi opere di restauro esterne, di ripulitura dei tetti, quando alla costruzione dell'assito ostino ragioni di pubblico transito. In tali casi debbono collocarsi sulla via sottostante due o più segnali che avvertano i passanti del pericolo. Art. 36 -- Segnalazioni luminose. Gli angoli sporgenti degli assiti o di altro genere di riparo debbono essere imbiancati per tutta la loro altezza e
Art. 37 -- Ponti, scale di servizio, ecc.
ni luminose. Gli angoli sporgenti degli assiti o di altro genere di riparo debbono essere imbiancati per tutta la loro altezza e muniti di lampade a luce rossa collocate in modo tale da essere facilmente visibili. Le lampade debbono essere mantenute accese durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Art. 37 -- Ponti, scale di servizio, ecc. I ponti, i cavalletti, le andatoie, le scale di servizio ai lavori e le incastellature debbono essere posti in opera con le
ecc. I ponti, i cavalletti, le andatoie, le scale di servizio ai lavori e le incastellature debbono essere posti in opera con le migliori regole d'arte ed in modo da prevenire qualsiasi sinistro agii operai e la caduta dei materiali. Quando non e possibile o non e permessa la recinzione del cantiere, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio, anche se trattasi di ponte a sbalzo, non può essere costruito ad una altezza minore di 4 (quattro) metri misurata
ico passaggio, anche se trattasi di ponte a sbalzo, non può essere costruito ad una altezza minore di 4 (quattro) metri misurata dal suolo nel punto più basso della armatura del ponte e dovra essere adottata ogni maggiore cautela e garanzia della pubblica incolumità. Le impalcature dei ponti devono essere munite di parapetto solido, composto da almeno due correnti, di cui il superiore costituito da una tavola o da un travetto, e l'inferiore da una tavola poggiante sull'impalcatura a guisa di zoccolo.
superiore costituito da una tavola o da un travetto, e l'inferiore da una tavola poggiante sull'impalcatura a guisa di zoccolo. I traversoni devono essere solidamente ancorati nella muratura e collegati con i ponti di servizio. Le fronti dei ponti verso strada saranno munite di stuoie o graticci. Qualora si usino ponteggi o altri mezzi di tipo speciale, essi dovranno presentare almeno pari grado di sicurezza di
o graticci. Qualora si usino ponteggi o altri mezzi di tipo speciale, essi dovranno presentare almeno pari grado di sicurezza di quelli sopra indicati, a parere dell'Autorità Comunale la quale potrà sempre richiedere l'applicazione di particolari strutture di sostegno e di recinzione, ovo per pubbliche esigenze, lo ritenga necessario. Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento non potranno venire posti in uso, se non dopo che
ga necessario. Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento non potranno venire posti in uso, se non dopo che siano stati ispezionati o muniti di certificato di collaudo da rinnovarsi periodicamente secondo le norme speciali stabilite dall'Autorità competente. Detti materiali e macchinari impiegati nei cantieri edili, dovranno rispondere alle norme legislative ed alle prescrizioni degli Enti cui e affidata, dalle disposizioni di legge, la vigilanza in materia.
Art. 38 -- Demolizioni.
ere alle norme legislative ed alle prescrizioni degli Enti cui e affidata, dalle disposizioni di legge, la vigilanza in materia. In ogni caso dovranno essere eseguite le prescrizioni dell'E.N.P.I. Art. 38 -- Demolizioni. Nelle opere di demolizione e vietato gettare, tanto dai ponti di servizio quanto dalla sommità delle opere che si demoliscono, i materiali rimossi. Tali materiali devono essere calati con le dovute cautele entro recipienti o incanalati entro appositi condotti.
eriali rimossi. Tali materiali devono essere calati con le dovute cautele entro recipienti o incanalati entro appositi condotti. Le demolizioni debbono essere eseguite in modo da evitare scuotimenti del terreno e conseguente danno ai fabbricati vicini, nonché eccessivo sollevamento di polvere.
Art. 39 -- Opere di sterro.
In particolari casi e periodi potranno essere vietate le demolizioni e limitato l'uso di macchine rumorose e moleste a qualsiasi uso adibite. Art. 39 -- Opere di sterro. Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o sottoposte a servitù di pubblico passaggio, dovranno adottarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi quando non siano assicurate con puntelli, sbadacchiature e rivestimenti completi o parziali,
Art. 40 -- Interruzione dei lavori.
oscendimento. Le pareti degli scavi quando non siano assicurate con puntelli, sbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata, in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo. Art. 40 -- Interruzione dei lavori. Se per qualsiasi ragione i lavori vengono sospesi, devono essere eseguite le opere ritenute necessarie per togliere eventuali brutture e per garantire la solidità delle parti costruite.
essere eseguite le opere ritenute necessarie per togliere eventuali brutture e per garantire la solidità delle parti costruite. In caso di inadempienza delle prescrizioni di sicurezza pubblica, il Sindaco provvederà per l'esecuzione d'Ufficio ai termini dell'art. 55 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale e dell'art. 67 della Legge sui Lavori Pubblici, 20 marzo 1865, n. 2248. Trascorso un mese da tale data di interruzione dei lavori, deve cessare ogni occupazione del suolo
Art. 41 -- Rimozione degli steccati.
lici, 20 marzo 1865, n. 2248. Trascorso un mese da tale data di interruzione dei lavori, deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico, con materiali, ponti e puntellature. Art. 41 -- Rimozione degli steccati. Immediatamente dopo il compimento delle opere, il Concessionario deve far togliere gli steccati, i ponti e le barriere posti per il servizio dei medesimi; provvedere a proprie spese al ripristino del suolo stradale e restituire alla circolazione il suolo viabile.
Art. 42 -- Canali e Fontane Pubbliche.
vizio dei medesimi; provvedere a proprie spese al ripristino del suolo stradale e restituire alla circolazione il suolo viabile. Art. 42 -- Canali e Fontane Pubbliche. E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi, per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi. Art. 43 -- Occupazione del suolo pubblico. - Pubbliche discariche.
Art. 43 -- Occupazione del suolo pubblico. - Pubbliche discariche.
ire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi. Art. 43 -- Occupazione del suolo pubblico. - Pubbliche discariche. L'occupazione, anche temporanea, del suolo e dello spazio pubblico e le manomissioni del suolo viabile per la esecuzione dei lavori di qualsiasi natura, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali, in conformità di quanto prescritto all'art. 28 del presente Regolamento nonché dall'eventuale Regolamento speciale per la occupazione di suolo pubblico.
prescritto all'art. 28 del presente Regolamento nonché dall'eventuale Regolamento speciale per la occupazione di suolo pubblico. Le opere di ripristino del suolo pubblico sono a carico del concessionario. II deposito e disperdimento dei materiali di demolizione e sterro deve essere effettuato alle pubbliche discariche autorizzate dal Comune. Le pubbliche discariche non verranno mai aperte lungo le coste sugli arenili e quando interessino zone tutelate ai
Art. 44 -- Costruzione ed occupazione parziale dei fabbricati.
e dal Comune. Le pubbliche discariche non verranno mai aperte lungo le coste sugli arenili e quando interessino zone tutelate ai sensi della Legge 29-6-1939, n. 1497, dovranno essere autorizzate dalla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie della Calabria. Art. 44 -- Costruzione ed occupazione parziale dei fabbricati. Qualora si voglia dare corso all'esecuzione di una parte delle opere per la quale si e ottenuta l'autorizzazione, senza
bricati. Qualora si voglia dare corso all'esecuzione di una parte delle opere per la quale si e ottenuta l'autorizzazione, senza che di ciò sia fatto cenno nella denuncia, e obbligo richiedere una preventiva speciale autorizzazione. Tale autorizzazione, come il permesso per l'abitabilità ed occupazione parziale di opere regolarmente autorizzate, potranno essere concesse sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabilite, caso per caso, dall'Amministrazione
Art. 45 -- Ultimazione dei lavori.
Comunale, e saranno tali da garantire sia le condizioni igienico-edilizie dei locali da occupare, che l'estetica e il pubblico decoro. Art. 45 -- Ultimazione dei lavori. Non appena un edificio sia ultimato in ossatura e copertura, il Proprietario, prima di iniziare le opere di intonacatura, deve farne denuncia presso l'Ufficio Tecnico del Comune, il quale dovra compiere un sopralluogo per
re le opere di intonacatura, deve farne denuncia presso l'Ufficio Tecnico del Comune, il quale dovra compiere un sopralluogo per accertare se la costruzione e conforme alle norme del presente Regolamento ed alle eventuali prescrizioni, contenute nella licenza edilizia. Questa visita viene eseguita a cura dell'Ufficio Tecnico con l'intervento dell'Ufficiale Sanitario. II Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà
Art. 46 -- Dichiarazione di abitabilità.
ciale Sanitario. II Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al Proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare. Art. 46 -- Dichiarazione di abitabilità. Nessun edificio, a qualunque uso destinato, sia di nuova costruzione che modificato, può essere integralmente o parzialmente utilizzato prima che il Sindaco accordi il permesso di abitabilità o di esercizio.
cato, può essere integralmente o parzialmente utilizzato prima che il Sindaco accordi il permesso di abitabilità o di esercizio. Tale atto amministrativo può essere rilasciato soltanto quando sia accertata l'osservanza di tutte le norme igienico- edilizie, con speciale riguardo a quelle contenute nel presente Regolamento. La concessione avviene solamente su conforme parere scritto dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ufficio Tecnico
resente Regolamento. La concessione avviene solamente su conforme parere scritto dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ufficio Tecnico Comunale (Artt. 220 e 221 del testo unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265) non che in base alla licenza d'uso della costruzione relativa alle opere o parte di queste in cemento armato (solette, travi, pilastri, balconi, ecc.) rilasciata dal Prefetto della Provincia, ed al certificato del Genio Civile di conformità al progetto approvato ai fini delle norme sulle
a dal Prefetto della Provincia, ed al certificato del Genio Civile di conformità al progetto approvato ai fini delle norme sulle costruzioni antisismiche. Inoltre tutte le costruzioni industriali, commerciali, e di carattere o tipo speciale sono soggette, ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, al collaudo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che il Proprietario
a sicurezza contro i pericoli d'incendio, al collaudo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che il Proprietario deve avere cura di richiedere in tempo utile per produrle affinché il Sindaco possa concedere il permesso di abitazione o di esercizio. Analogamente per gli impianti o attrezzature che richiedano per Legge o Regolamento collaudo o Licenza d'uso (ascensori, ENPI - autoclavi, ENPI - certe caldaie, Controllo Combustione, ecc.), anche tali i documenti dovranno essere esibiti
Art. 47 -- Mancata licenza di abitabilità.
(ascensori, ENPI - autoclavi, ENPI - certe caldaie, Controllo Combustione, ecc.), anche tali i documenti dovranno essere esibiti unitamente alla domanda per l'ottenimento della Licenza di abitabilità. Art. 47 -- Mancata licenza di abitabilità. L'eventuale rifiuto del Sindaco di autorizzazione che una casa di nuova costruzione, od in parte rifatta o modificata, sia abitata, sarà a cura del medesimo notificata agli interessati.
Art. 48 -- Provvedimenti per opere arbitrarie.
casa di nuova costruzione, od in parte rifatta o modificata, sia abitata, sarà a cura del medesimo notificata agli interessati. E' in facoltà del Sindaco di ordinare e far eseguire lo sgombero delle case che venissero abitate contro il disposto presente e di assoggettare a procedimenti, per violazione delle Leggi Sanitarie, chiunque dia facoltà di abitare locali costruiti o riparati, prima che i medesimi siano autorizzati alla abitabilità. Art. 48 -- Provvedimenti per opere arbitrarie.
Art. 48 -- Provvedimenti per opere arbitrarie.
li costruiti o riparati, prima che i medesimi siano autorizzati alla abitabilità. Art. 48 -- Provvedimenti per opere arbitrarie. Qualora siano iniziati i lavori senza autorizzazione, o quando autorizzati non siano condotti secondo le norme stabilite nell'autorizzazione stessa e secondo quelle contenute nel presente Regolamento, il Sindaco, previo accertamento delle contravvenzioni, ne ordina la sospensione immediata, con riserva di ordinare i provvedimenti necessari per la modifica
nto delle contravvenzioni, ne ordina la sospensione immediata, con riserva di ordinare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso siano adottati e notificati i provvedimenti definitivi. Qualora vengano iniziati lavori senza Licenza di costruzione o vengano proseguiti i lavori, per i quali sia stata
ti definitivi. Qualora vengano iniziati lavori senza Licenza di costruzione o vengano proseguiti i lavori, per i quali sia stata notificata la Ordinanza di sospensione, il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale del Provveditorato alle OO.PP., ordinare la demolizione delle opere eseguite, a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui alla parte IV del presente Regolamento.
Art. 49 -- Utilizzazione delle aree.
PARTE SECONDA COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA URBANISTICA CAPITOLO I QUANTITÀ' E MISURE EDILIZIE INTERESSANTI ANCHE LE DISPOSIZIONI URBANISTICHE Art. 49 -- Utilizzazione delle aree. L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione, e quella ammessa dagli Strumenti Urbanistici vigenti, generali (Programma di Fabbricazione o Piano Regolatore Generale) e particolari (Lottizzazioni convenzionate, Piani particolareggiati o Piano di zona).
Art. 50 -- Dimensioni e misure edilizie ed igienico-edilizie.
Fabbricazione o Piano Regolatore Generale) e particolari (Lottizzazioni convenzionate, Piani particolareggiati o Piano di zona). Tale utilizzazione, anche in relazione alle destinazioni d'uso, e quella precisata dalle Norme di Attuazione degli Strumenti Urbanistici, nonché dai relativi Indici, Parametri e prescrizioni speciali. Art. 50 -- Dimensioni e misure edilizie ed igienico-edilizie. a) Altezza di un fabbricato:
Art. 50 -- Dimensioni e misure edilizie ed igienico-edilizie.
i, Parametri e prescrizioni speciali. Art. 50 -- Dimensioni e misure edilizie ed igienico-edilizie. a) Altezza di un fabbricato: 1 -- se il fabbricato sorge in fregio a una strada si intende tale l'altezza verticale dalla quota più bassa del marciapiede, o del colmo stradale in mancanza di marciapiede, alla quota più alta fra quella del bordo superiore del canale di gronda e quella dell'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano.
più alta fra quella del bordo superiore del canale di gronda e quella dell'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano. Nel caso di attico o parapetto sovrastante, esso potrà essere trascurato, se non più alto di m. 1,00 e trasparente (forato) per almeno II 50%. Analogamente si conteggerà l'altezza di un fabbricato a copertura piana senza gronda esterna, valutando per estradosso dell'ultimo piano il piano di calpestio del terrazzo.
abbricato a copertura piana senza gronda esterna, valutando per estradosso dell'ultimo piano il piano di calpestio del terrazzo. Se l'edificio e a piani sfalsati, si potrà tenere conto dell'altezza delle singole parti, come sopra valutate. Se l'edificio comprende parti arretrate, il computo delle altezze andrà ripetuto in corrispondenza di ogni singolo arretramento. Le altezze dei volumi tecnici non saranno considerate purché i volumi stessi non si estendano in superficie oltre il 15'/o del fronte relativo;
volumi tecnici non saranno considerate purché i volumi stessi non si estendano in superficie oltre il 15'/o del fronte relativo; 2 -- se il fabbricato sorge arretrato da strade pubbliche o private la sua altezza, per ogni singola fronte, andrà misurata dal piano di spiccato, ossia dalla quota più bassa del marciapiede relativo al fronte stesso (sarà valutata dalla quota del marciapiede stradale ai soli fini dei rapporti con le larghezze stradali);
ativo al fronte stesso (sarà valutata dalla quota del marciapiede stradale ai soli fini dei rapporti con le larghezze stradali); 3 -- l'altezza di un fabbricato, ai fini della valutazione delle distanze regolamentari fra due fabbricati, va conteggiata, sempre secondo i criteri di cui al punto 1, dalla quota di spiccato più bassa delle facciate che si fronteggiano. b) larghezze stradali:
econdo i criteri di cui al punto 1, dalla quota di spiccato più bassa delle facciate che si fronteggiano. b) larghezze stradali: 1 -- per larghezza stradale nei centri abitati si conteggerà quella, esistente (o di progetto se e prevista una modifica alla esistente), indicata dagli Strumenti Urbanistici vigenti. La larghezza stradale, in corrispondenza di una fronte costruita, recinta o delimitata, si conteggerà come media delle
vigenti. La larghezza stradale, in corrispondenza di una fronte costruita, recinta o delimitata, si conteggerà come media delle larghezze misurate ai due estremi; se un edificio ha diverse altezze di fronte, si terra conto delle larghezze stradali in corrispondenza dei singoli tratti di edificio; 2 -- fuori dei centri abitati o delle zone urbanizzate. le larghezze stradali andranno conteggiate secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1968. c) Distanze dei fabbricati:
ghezze stradali andranno conteggiate secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1968. c) Distanze dei fabbricati: Le distanze dei fabbricati, dalle strade, dai confini di proprietà (a meno di specifiche convenzioni ammesse dall'Autorità Comunale), da altri fabbricati, dovranno rispondere alle prescrizioni degli Strumenti Urbanistici vigenti, nonché, ovviamente, a quelle delle Leggi e Regolamenti, generali e speciali.
e prescrizioni degli Strumenti Urbanistici vigenti, nonché, ovviamente, a quelle delle Leggi e Regolamenti, generali e speciali. Le distanze di cui sopra saranno misurate dalla superficie principale delle singole fronti: 1 -- non si terra conto delle sporgenze dei balconi aperti o chiusi bowindows) quando tale sporgenza sia uguale o minore a m. 1,00 e purché: -- la media delle somme della lunghezza per piano dei balconi aperti sia non superiore al 50'/o della lunghezza delle fronti;
é: -- la media delle somme della lunghezza per piano dei balconi aperti sia non superiore al 50'/o della lunghezza delle fronti; -- la superficie dei balconi chiusi (bowindows) sia non superiore al 25% della superficie della fronte relativa; 2 -- non si terra conto della sporgenza di gronde quando questa non superi la misura di m. 1,00 per edifici a non più di 3 piani fuori terra o di m. 1,20 per edifici di maggior altezza;
3 -- ai fini delle distanze di ostacoli naturali o artificiali (pendii e scoscendimenti del terreno, pareti rocciose, muri di sostegno, ecc.) saranno assimilati a fronti di edifici. d) Volume dei fabbricati: 1 -- il volume dei fabbricati, ai fini urbanistici, sarà valutato secondo le norme stabilite dagli Strumenti Urbanistici vigenti; 2 -- ai fini dell'applicazione della tassa edilizia, per l'esame dei progetti, il volume (cubatura) degli edifici sarà conteggiato
-- ai fini dell'applicazione della tassa edilizia, per l'esame dei progetti, il volume (cubatura) degli edifici sarà conteggiato come indicato all'Art. 17 del presente Regolamento; 3 -- per altri fini (imposta sui materiali da costruzione, fornitura di servizi, autorizzazione di altri Enti, ecc.) potranno essere prescritti diversi metodi di computo del volume degli edifici; 4 -- il volume dei balconi chiusi (bowindows) sarà sempre computato nella cubatura vuoto per pieno degli edifici.
degli edifici; 4 -- il volume dei balconi chiusi (bowindows) sarà sempre computato nella cubatura vuoto per pieno degli edifici. IV) All'articolo 50, lettera a), punto 1, primo capoverso, in fine, sostituire le parole "quella dell'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano" con le parole: quella dell'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano per gli edifici con copertura piana od a terrazzo, o
le parole: quella dell'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano per gli edifici con copertura piana od a terrazzo, o con copertura inclinata fino al 40 per cento, oppure alla linea di colmo più alta per gli edifici con coperture con inclinazione superiore al 40 per cento anche per una sola falda. IV bis) All'articolo 50, lettera a), punto 1, secondo capo verso, sopprimere le parole: " attico o". V) All'articolo 50, lettera b), sopprimere, al punto 1, le parole: "nei centri abitati",
rso, sopprimere le parole: " attico o". V) All'articolo 50, lettera b), sopprimere, al punto 1, le parole: "nei centri abitati", ed inoltre sopprimere l'intero punto 2. V) Sostituire la lettera b) dell'articolo 50 con la seguente lettera: b) Distanze dalle strade La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali e fossi, o nell'eseguire qualsiasi
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali e fossi, o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, dei fossi o delle escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri. Fuori dai centri abitati le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni
a 3 metri. Fuori dai centri abitati le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 metri per le strade di tipo A, ovvero autostrade; b) 40 metri per le strade di tipo B, ovvero strade extraurbane principali; c) 30 metri per le strade di tipo C, ovvero strade extraurbane secondarie;
rade di tipo B, ovvero strade extraurbane principali; c) 30 metri per le strade di tipo C, ovvero strade extraurbane secondarie; d) 20 metri per le strade di tipo F, ovvero strade locali extraurbane; e) 10 metri per le strade vicinali (o poderali od interpoderali o di bonifica) di tipo F. Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle nuove urbanizzazioni previste dagli strumenti urbanistici, le distanze dal
ipo F. Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle nuove urbanizzazioni previste dagli strumenti urbanistici, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 metri per le strade di tipo A, ovvero autostrade; b) 20 metri per le strade di tipo B, ovvero strade extraurbane principali;
30 metri per le strade di tipo A, ovvero autostrade; b) 20 metri per le strade di tipo B, ovvero strade extraurbane principali; c) 10 metri per le strade di tipo C, ovvero strade extraurbane secondarie. Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
e o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 5 metri per le strade di tipo A, ovvero autostrade, e di tipo B, ovvero strade extraurbane principali; b) 3 metri per le strade di tipo C, ovvero strade extraurbane secondarie. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non
e. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non può essere inferiore a 6 metri. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive,
i. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore ad 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti
metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 centimetri dal suolo. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare, lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3 metri. Tale distanza si applica
epi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 centimetri dal suolo, e per quelle di altezza inferiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30
re 30 centimetri dal suolo, e per quelle di altezza inferiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 centimetri dal suolo. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 metri si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati ai precedenti commi per gli altri tratti di strada fuori dai centri abitati;
servano le fasce di rispetto con i criteri indicati ai precedenti commi per gli altri tratti di strada fuori dai centri abitati; b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 metri, la fascia di rispetto è delimitata, verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata ai precedenti commi per gli altri tratti di strada fuori dai centri abitati in base al tipo di strada, ove tale
tradale indicata ai precedenti commi per gli altri tratti di strada fuori dai centri abitati in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto, fuori dai centri abitati, determinate dalle distanze minime indicate ai precedenti commi, sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di
minime indicate ai precedenti commi, sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia eguale al doppio delle distanze dianzi indicate, afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi. Nello spazio delimitato da una linea parallela alla linea mediana delle strade di raccordo con l'autostrada per la
unti estremi. Nello spazio delimitato da una linea parallela alla linea mediana delle strade di raccordo con l'autostrada per la profondità di metri 300 da ogni lato e per una lunghezza di un chilometro dal punto di inserzione della strada sull'autostrada, e comunque entro il raggio di 500 metri dal centro dell'autostrada nel punto in cui è permesso l'accesso alla stessa, chiunque, salvo il concessionario per i servizi delle autostrade, compia costruzioni non esclusivamente rurali,
sso alla stessa, chiunque, salvo il concessionario per i servizi delle autostrade, compia costruzioni non esclusivamente rurali, o in altro modo occupi una qualsiasi di tali aree, deve munirsi di speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Ministro per i lavori pubblici. L'autorizzazione è necessaria anche per destinare l'area a diversa utilizzazione. All'esterno dei centri abitati le distanze tra gli accessi alle strade non possono essere inferiori a 300 metri per le strade
e. All'esterno dei centri abitati le distanze tra gli accessi alle strade non possono essere inferiori a 300 metri per le strade statali ed a 200 metri per le strade provinciali. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 metri per le strade di tipo A, ovvero autostrade;
gli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 metri per le strade di tipo A, ovvero autostrade; b) 20 metri per le strade di tipo D, ovvero strade urbane di scorrimento. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 3 metri per le strade di tipo A, ovvero autostrade;
e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 3 metri per le strade di tipo A, ovvero autostrade; b) 2 metri per le strade di tipo D, ovvero strade urbane di scorrimento. Nelle fasce di rispetto stradale disciplinate dai precedenti commi sono ammissibili le trasformazioni fisiche volte a realizzare: a) strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto; strade di raccordo dei vari sbocchi
zare: a) strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto; strade di raccordo dei vari sbocchi viari; strade a servizio di opere consentite in detta fascia; b) reti idriche; c) reti fognanti; d) canalizzazioni irrigue, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dai precedenti commi; e) metanodotti, gasdotti, e simili; f) sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; g) cabine di distribuzione elettrica;
ommi; e) metanodotti, gasdotti, e simili; f) sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; g) cabine di distribuzione elettrica; h) recinzioni e siepi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dai precedenti commi; i) distributori di carburanti con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli utenti della strada, ove previsto nei relativi specifici strumenti di programmazione; l) parcheggi scoperti, nonché parcheggi coperti interrati.
ada, ove previsto nei relativi specifici strumenti di programmazione; l) parcheggi scoperti, nonché parcheggi coperti interrati. Nelle fasce di rispetto stradale sono inoltre ammissibili le trasformazioni fisiche degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione, e di ampliamento purché da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale.
Fermo restando quanto disposto ai precedenti commi terzo, dodicesimo e tredicesimo, all'interno dei centri abitati, nonché all'interno delle nuove urbanizzazioni previste dagli strumenti urbanistici, le distanze dei fabbricati dalle strade, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade medesime, sono stabilite dai vigenti strumenti urbanistici.
a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade medesime, sono stabilite dai vigenti strumenti urbanistici. Ai fini dell'applicazione del precedente comma e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, la larghezza delle strade é computata, al lordo delle carreggiate, degli spartitraffici e dei salvagenti, delle banchine, delle eventuali fasce e piazzole di sosta e golfi di fermata laterali, delle piste ciclabili ove abbiano tracciato non autonomo ma latistante le
fasce e piazzole di sosta e golfi di fermata laterali, delle piste ciclabili ove abbiano tracciato non autonomo ma latistante le carreggiate, dei marciapiedi, in misura pari a quella delle strade esistenti, ovvero a quella di progetto per le strade esistenti che gli strumenti urbanistici prevedano di modificare, nonché per le strade la cui realizzazione sia prevista dagli strumenti urbanistici. La larghezza di un tratto di strada esistente delimitato da fronti edificati e/o da recinzioni è
ta dagli strumenti urbanistici. La larghezza di un tratto di strada esistente delimitato da fronti edificati e/o da recinzioni è calcolata come larghezza media delle larghezze misurate ai due estremi. VI) Sostituire la lettera c) dell'articolo 50 con la seguente lettera: c) Distanze dei fabbricati Le distanze dei fabbricati dalle strade, dai confini di proprietà, da altri fabbricati, nonché da ostacoli naturali od
abbricati Le distanze dei fabbricati dalle strade, dai confini di proprietà, da altri fabbricati, nonché da ostacoli naturali od artificiali, quali pendii e scoscendimenti del terreno, pareti rocciose, muri di sostegno e simili, si misurano sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra ogni punto dei fabbricati, secondo la loro configurazione esistente e/o secondo la configurazione che é progettato assumano a seguito di trasformazioni o di nuove
la loro configurazione esistente e/o secondo la configurazione che é progettato assumano a seguito di trasformazioni o di nuove costruzioni, ed il viciniore punto dell'elemento considerato. Relativamente ai fabbricati, ai fini della misurazione delle distanze non si considerano:
- le sporgenze, ove siano uguali od inferiori a metri 1,00, dei balconi aperti, a condizione che la media delle somme della loro lunghezza per piano non superi il 50 per cento della lunghezza del relativo fronte;
ndizione che la media delle somme della loro lunghezza per piano non superi il 50 per cento della lunghezza del relativo fronte;
- le sporgenze, ove siano uguali od inferiori a metri 1,00, dei balconi chiusi (bow-window), a condizione che la loro superficie non superi il 25 per cento della superficie del relativo fronte;
- le sporgenze delle gronde, ove non superino i metri 1,00 negli edifici con non più di 3 piani fuori terra ed i metri 1,20 negli edifici con più di 3 piani fuori terra.
rino i metri 1,00 negli edifici con non più di 3 piani fuori terra ed i metri 1,20 negli edifici con più di 3 piani fuori terra. VII) Sostituire la lettera d) dell'articolo 50 con la seguente lettera: d) Volume dei fabbricati Il volume dei fabbricati é dato dalla la somma dei prodotti delle superfici edilizie totali lorde dei piani entroterra e fuori terra del fabbricato considerato per le rispettive altezze lorde, ad eccezione dell'ultimo piano, di cui è considerata l'altezza netta.
el fabbricato considerato per le rispettive altezze lorde, ad eccezione dell'ultimo piano, di cui è considerata l'altezza netta. Per superficie edilizia totale lorda si intende la superficie edilizia totale misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Per altezza lorda di un piano si intende la misura della distanza tra il pavimento di un piano di un edificio ed il pavimento del piano superiore.
di un piano si intende la misura della distanza tra il pavimento di un piano di un edificio ed il pavimento del piano superiore. Per altezza netta di un piano si intende la misura della distanza tra il pavimento ed il soffitto di un piano di un edificio, ovvero tra il pavimento e l'intradosso delle strutture orizzontali emergenti dal soffitto quando il loro interasse risulti inferiore a metri 2. Nei casi di soffitti inclinati o curvi l'altezza netta è convenzionalmente intesa
il loro interasse risulti inferiore a metri 2. Nei casi di soffitti inclinati o curvi l'altezza netta è convenzionalmente intesa come altezza media, la quale è misurata su tre punti ove si tratti di volte a tutto sesto od a sesto ribassato. Laddove, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, abbia rilevanza il volume di un singolo piano, ovvero di locali siti in un singolo piano, tale volume è comunque dato dal prodotto della superficie edilizia totale lorda per l'altezza netta.
i siti in un singolo piano, tale volume è comunque dato dal prodotto della superficie edilizia totale lorda per l'altezza netta. Dal computo del volume, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e degli strumenti urbanistici, nonché del calcolo dei corrispettivi afferenti le concessioni edilizie, sono esclusi:
- i porticati ad uso pubblico, di cui all'articolo 57 del presente Regolamento;
- le gallerie di cui al secondo comma dell'articolo 58 del presente Regolamento;
- i piani terreni porticati (pilotis), comprensivi dei vani scala e dei vani ascensori che eventualmente li occupino, ma ad eccezione dei locali, chiusi su almeno tre lati, che parimenti li occupino, configurantisi come atrii, ingressi, depositi, guardiole, e simili;
- i ballatoi ad uso condominiale se aperti sul lato lungo;
- le logge coperte, anche se aperte su di un solo lato, ove la loro superficie sia pari od inferiore a 6 metri quadrati e la loro profondità sia pari od inferiore a metri 2,5;
lo lato, ove la loro superficie sia pari od inferiore a 6 metri quadrati e la loro profondità sia pari od inferiore a metri 2,5; 6) i piani sottotetto configurantisi come spazi accessori a norma dell'articolo 92; 7) le autorimesse private aventi i requisiti di cui all'articolo 63 del "Regolamento edilizio", nella misura massima di 2,20 metri cubi ogni 10 metri cubi di volume dell'edificio, o dell'unità immobiliare, di cui costituiscono pertinenza;
assima di 2,20 metri cubi ogni 10 metri cubi di volume dell'edificio, o dell'unità immobiliare, di cui costituiscono pertinenza; 8) i piani seminterrati aventi le caratteristiche di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 90; 9) i piani interrati aventi le caratteristiche e le utilizzazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 91. Nel computo del volume, ai medesimi predetti fini, sono invece in ogni caso inclusi: a) i balconi chiusi (bow-window);
Art. 51 -- Spazi interni agli edifici.
icolo 91. Nel computo del volume, ai medesimi predetti fini, sono invece in ogni caso inclusi: a) i balconi chiusi (bow-window); b) le costruzioni accessorie, diverse da quelle di cui al comma precedente, a meno che non si configurino come volumi tecnici. Art. 51 -- Spazi interni agli edifici. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore a 1/2 del loro perimetro. Sono classificati nei seguenti tipi: a) Cortile coperto:
ondate da edifici per una lunghezza superiore a 1/2 del loro perimetro. Sono classificati nei seguenti tipi: a) Cortile coperto: Si definisce come tale lo spazio interno di un edificio che risponda alle seguenti caratteristiche: -- normale libera di fronte ad ogni finestra di locale abitabile non inferiore all'altezza della parete fronteggiante con minimo di m. 10,00; -- lato libero (non costruito) del cortile non inferiore a 1/2 del perimetro costruito dello stesso;
nte con minimo di m. 10,00; -- lato libero (non costruito) del cortile non inferiore a 1/2 del perimetro costruito dello stesso; -- superficie del cortile non inferiore a 1/4 di quella delle pareti circostanti; -- profondità del cortile non superiore a 1/2 del lato aperto (non costruito). b) Cortile chiuso: Si definisce come tale lo spazio di un edificio che risponda alle seguenti caratteristiche:
(non costruito). b) Cortile chiuso: Si definisce come tale lo spazio di un edificio che risponda alle seguenti caratteristiche: -- normale libera di fronte ad ogni finestra di locale abitabile non inferiore all'altezza della parete fronteggiante, con un minimo di m. 10,00; -- superficie del cortile non inferiore ad 1/4 di quella delle pareti circostanti. Nel caso di cortili a forme irregolari l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un congruo aumento della
pareti circostanti. Nel caso di cortili a forme irregolari l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un congruo aumento della superficie del cortile, a suo esclusivo giudizio. Non sono ammessi cortili a forma allungata di cui la lunghezza superi 2,5 volte la larghezza. Non sono ammessi sui cortili (chiusi o aperti) balconi chiusi (bowindows). La superficie dei cortili sarà conteggiata al netto della proiezione verticale di balconi aperti, ballatoi, pensiline, gronde e di qualsiasi altro oggetto.
arà conteggiata al netto della proiezione verticale di balconi aperti, ballatoi, pensiline, gronde e di qualsiasi altro oggetto. L'altezza delle pareti dei cortili si misura dal piano di calpestio del locale abitabile più basso che prende aria e luce dal cortile stesso e fino ad una altezza uguale a quella definita per le pareti esterne (fronti) all'Art. 50, comma 1, del Presente Regolamento. Potrà essere ammessa la copertura, anche in un secondo tempo, di un cortile, con struttura vetrata o opaca in
sente Regolamento. Potrà essere ammessa la copertura, anche in un secondo tempo, di un cortile, con struttura vetrata o opaca in corrispondenza della soletta di copertura del piano terreno, quando sia assicurata l'aeroilluminazione regolamentare dei locali circostanti (o quella artificiale, condizionamento, ove ammessa). c) Patio: Si definisce come tale lo spazio interno di un edificio unifamiliare ad un solo piano nel quale la normale libera
sa). c) Patio: Si definisce come tale lo spazio interno di un edificio unifamiliare ad un solo piano nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra di locale abitabile non sia inferiore a m. 6,00, e l'altezza delle pareti circostanti non superiore a m. 4,00. Qualora il patio sia circondato, in tutto o in parte, da porticato, le normali libere si misureranno da e rispetto le fronti esterne dei porticati ed i rapporti di aeroilluminazione dei locali dovranno essere aumentati secondo quanto previsto
le fronti esterne dei porticati ed i rapporti di aeroilluminazione dei locali dovranno essere aumentati secondo quanto previsto all'art. 87 del presente Regolamento. d) Chiostrine o cavedi:
Si definiscono come tali gli spazi interni di superficie ridotta e destinati all'aeroilluminazione di locali di servizio (latrine, bagni) o di disimpegno (corridoi, atrii) e con esclusione tassativa di locali abitabili, comprese le cucine e altri locali con sosta temporanea di persone. Le dimensioni delle chiostrine o cavedi dovranno essere non inferiori alle seguenti: m. 2,00 x 2,00 per altezze delle pareti fino a m. 10,00; m. 2,50 x 2,50 per altezze delle pareti fino a m. 15,00;
alle seguenti: m. 2,00 x 2,00 per altezze delle pareti fino a m. 10,00; m. 2,50 x 2,50 per altezze delle pareti fino a m. 15,00; m. 3,00 x 3,00 per altezze delle pareti fino a m. 20,00; m. 3,00 x 3,50 per altezze delle pareti oltre m. 20,00. Ogni chiostrina o cavedo dovra, in corrispondenza del piano più basso, terreno, seminterrato o interrato, essere messa in comunicazione con uno spazio aperto a mezzo di un condotto orizzontale della superficie minima di mq. 2,00 non
Art. 52 -- Spazi interni agli edifici in confine di proprietà.
, essere messa in comunicazione con uno spazio aperto a mezzo di un condotto orizzontale della superficie minima di mq. 2,00 non chiudibile (e che potrà essere protetto unicamente da inferriate e rete metallica). Le chiostrine o cavedi dovranno esser liberi alla sommità da ogni copertura, anche parziale. Art. 52 -- Spazi interni agli edifici in confine di proprietà. Spazi interni, come definiti al precedente art. 50, potranno sorgere in confine di proprietà: in tal caso in confine si
oprietà. Spazi interni, come definiti al precedente art. 50, potranno sorgere in confine di proprietà: in tal caso in confine si valuterà un'altezza di parete (convenzionale) di m. 12,00 o quella maggiore esistente. Potranno essere convenzionati coi confinanti accordi gli altius non tollendi o di cortile o chiostrine comuni e tali atti dovranno essere trascritti nei Registri immobiliari, con la partecipazione del Comune.
Art. 53 -- Spazi esterni degli edifici.
i cortile o chiostrine comuni e tali atti dovranno essere trascritti nei Registri immobiliari, con la partecipazione del Comune. Nel caso di « Altius non tollendi » il computo di controllo regolamentare dello spazio interno dovra essere ripetuto, rispetto alle altezze, convenzionali o reali, a m. 3,00 dalla linea di confine. Non si terra conto dei muri di confine negli spazi interni purché essi non superino i m. 4,00 di altezza. Art. 53 -- Spazi esterni degli edifici.
Art. 53 -- Spazi esterni degli edifici.
o dei muri di confine negli spazi interni purché essi non superino i m. 4,00 di altezza. Art. 53 -- Spazi esterni degli edifici. Le aree libere (non edificate) esterne ad un edificio, costituenti la sua area fondiaria ai fini urbanistici, saranno assimilate ai cortili di cui all'Art. 51 e andranno verificate come tali. Si osserveranno i seguenti criteri e cautele: 1 -- L'area esterna potrà esser suddivisa in più cortili parziali (di calcolo) e le linee di divisione fra i vari cortili parziali
-- L'area esterna potrà esser suddivisa in più cortili parziali (di calcolo) e le linee di divisione fra i vari cortili parziali saranno conteggiate di altezza m. 0,00; 2 -- lungo i confini con terzi (privati o pubblici) si terra conto di altezze convenzionali o reali di edifici o si potranno istituire convenzioni con gli stessi criteri espressi all'art. 51 per gli spazi interni in confino;
Art. 54 -- Strade, fasce di rispetto, allineamenti.
ali di edifici o si potranno istituire convenzioni con gli stessi criteri espressi all'art. 51 per gli spazi interni in confino; 3 -- verso strade pubbliche o private, pubblici parcheggi ed aree verdi vincolate (pubbliche o private) si computerà il confine come di altezza m. 0,00; 4 -- i muri di recinzione, anche pieni, purché non più alti di m. 3,00, non saranno computati. Art. 54 -- Strade, fasce di rispetto, allineamenti.
Art. 54 -- Strade, fasce di rispetto, allineamenti.
inzione, anche pieni, purché non più alti di m. 3,00, non saranno computati. Art. 54 -- Strade, fasce di rispetto, allineamenti. Ogni edificio dovra essere servito da strada pubblica o privata, sia ai fini del suo servizio generale che a quello della protezione antincendi. La larghezza delle strade sarà quella indicata dagli Strumenti Urbanistici vigenti e sarà misurata secondo quanto indicato all'Art. 50, lettera b), punti 1 e 2.
uella indicata dagli Strumenti Urbanistici vigenti e sarà misurata secondo quanto indicato all'Art. 50, lettera b), punti 1 e 2. Nel territorio del Comune le strade provinciali e statali dovranno avere la larghezza non inferiore a quelle previste dagli Strumenti Urbanistici vigenti e comunque tali larghezze non potranno essere inferiori a m. 10,00 se in territorio pianeggiante ed a m. 8,00 se in territorio collinare o montuoso (larghezze definite come all'Art. 6 della Legge 25-11-1962, n. 1684).
ggiante ed a m. 8,00 se in territorio collinare o montuoso (larghezze definite come all'Art. 6 della Legge 25-11-1962, n. 1684). Le strade comunali, quelle consorziali e quelle private aperte al pubblico passo dovranno avere una larghezza del nastro percorribile dai veicoli (al netto cioè da marciapiedi, banchine, ecc.) non inferiore a m. 6,00. Sono escluse dalla soprariportata normativa le strade riservate al traffico di sole biciclette o ciclomotori e quelle pedonali.
Sono escluse dalla soprariportata normativa le strade riservate al traffico di sole biciclette o ciclomotori e quelle pedonali. Le strade private, al servizio esclusivo di uno o più edifici, potranno essere a senso unico, con larghezza del nastro veicolare non inferiore a m. 3,50, quando sia assicurato sbocco diverso dall'ingresso su pubblica via o un sistema anulare.
Le zone verdi di rispetto stradale, se di proprietà privata, potranno essere recintate dall'interessato: la recinzione, verso strada non potrà avere struttura piena (zoccolo) più alta di m. 0,80 e con la sovrastante struttura trasparente (cancellata, rete metallica, ecc.) non dovra superare l'altezza complessiva di metri 3,00. Qualunque opera, stradale o vicina alle strade, necessitante Autorizzazione o Licenza Edilizia, dovra rispettare le
Art. 55 -- Strade private.
metri 3,00. Qualunque opera, stradale o vicina alle strade, necessitante Autorizzazione o Licenza Edilizia, dovra rispettare le norme e le prescrizioni dettate dagli Strumenti Urbanistici vigenti e gli allineamenti che saranno forniti dal Comune, come previsti all'Art. 32, comma 3, del presente Regolamento. Art. 55 -- Strade private. E' vietato procedere, da parte dei privati, all'apertura o alla costruzione di strade private senza il preventivo Assenso del Comune.
etato procedere, da parte dei privati, all'apertura o alla costruzione di strade private senza il preventivo Assenso del Comune. I Proprietari interessati, anche quando la strada privata sia prevista da uno Strumento Urbanistico vigente, dovranno presentare per l'approvazione il relativo progetto esecutivo a firma di un Tecnico autorizzato, consistente in una planimetria della località (sufficientemente estesa onde riconoscerne la precisa dislocazione nel territorio) in scala 1:2.000 od 1:1.000; in
ella località (sufficientemente estesa onde riconoscerne la precisa dislocazione nel territorio) in scala 1:2.000 od 1:1.000; in un rilievo quotato dell'area interessata, e nei necessari disegni di progetto in scala maggiore, con tracciato profili e sezioni, nonché particolari (ove ritenuti necessari a giudizio del Comune) dai quali risultino chiaramente le caratteristiche costruttive
nonché particolari (ove ritenuti necessari a giudizio del Comune) dai quali risultino chiaramente le caratteristiche costruttive e tecnologiche dell'opera (opere d'arte, corpo stradale, manto stradale, tombinatura, eventuale illuminazione, ecc.) e il suo rapporto con la situazione in atto. L'Autorizzazione comunale e subordinata all'assunzione da parte dei Proprietari dell'obbligo di una perfetta manutenzione di dette strade e dei relativi servizi tecnologici.
sezione viabile di dette strade dovra rispondere alle prescrizioni dell'Art. 53
ssunzione da parte dei Proprietari dell'obbligo di una perfetta manutenzione di dette strade e dei relativi servizi tecnologici. Le caratteristiche tecniche di esecuzione di dette strade saranno prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale. La sezione viabile di dette strade dovra rispondere alle prescrizioni dell'Art. 53 del presente Regolamento. II Sindaco, prima del rilascio delle Autorizzazioni, di cui al presente articolo, potrà sentire il parere della Commissione Edilizia.
Art. 56 -- Rettifica di allineamenti tortuosi.
ndaco, prima del rilascio delle Autorizzazioni, di cui al presente articolo, potrà sentire il parere della Commissione Edilizia. Edifici ed altre opere prospicienti su dette strade dovranno rispettare le prescrizioni dettate dagli Strumenti Urbanistici vigenti. Il Sindaco, analogamente a quanto previsto per le opere edilizie all'Art. 17 del presente Regolamento, potrà stabilire una tassa di esame per le opere stradali. Art. 56 -- Rettifica di allineamenti tortuosi.
Art. 56 -- Rettifica di allineamenti tortuosi.
l presente Regolamento, potrà stabilire una tassa di esame per le opere stradali. Art. 56 -- Rettifica di allineamenti tortuosi. In caso di costruzione e riattamento di edifici, il Comune potrà imporre la rettifica di allineamenti tortuosi per una profondità massima di m. 1,50 dalla linea della costruzione, o di m. 3,00 dalla recinzione già esistente sulla linea stradale. Tali rettifiche non potranno riguardare gli edifici monumentali o le parti di edificio interessate da facciate
Art. 57 -- Porticati di uso pubblico.
a linea stradale. Tali rettifiche non potranno riguardare gli edifici monumentali o le parti di edificio interessate da facciate monumentali vincolate dalla Soprintendenza a norma di Legge, o che risultino segnate nelle planimetrie degli Strumenti Urbanistici vigenti come edifici di interesse storico, artistico o ambientale. La cessione al Comune delle aree stradali risultanti dalle rettifiche di cui sopra, avverrà a titolo gratuito. Art. 57 -- Porticati di uso pubblico.
Art. 57 -- Porticati di uso pubblico.
e delle aree stradali risultanti dalle rettifiche di cui sopra, avverrà a titolo gratuito. Art. 57 -- Porticati di uso pubblico. La manutenzione e riparazione della pavimentazione dei porticati di uso pubblico e la manutenzione e l'onere di consumo di energia elettrica per la loro illuminazione spettano al Comune, a meno di speciali obblighi contrattuali che pongono dette spese a carico dei Proprietari.
oro illuminazione spettano al Comune, a meno di speciali obblighi contrattuali che pongono dette spese a carico dei Proprietari. L'Autorità comunale si riserva di stabilire le modalità costruttive per i solai ed i soffitti dei porticati, il tipo dell'illuminazione e degli apparecchi relativi nonché la scelta dei materiali per la pavimentazione e il rivestimento delle pareti, colonne e pilastri.
Art. 58 -- Gallerie.
gli apparecchi relativi nonché la scelta dei materiali per la pavimentazione e il rivestimento delle pareti, colonne e pilastri. Il volume lordo, vuoto per pieno, di tali porticati non sarà computato ai fini della densità edilizia prevista dagli Strumenti Urbanistici vigenti. Art. 58 -- Gallerie.
All'interno dei piani terreni degli edifici di nuova progettazione, anche se in forma totale o parziale di edifici preesistenti, potranno essere previste gallerie soggette all'uso pubblico. Esse potranno essere di due tipi: a) galleria privata in cui e ammessa la libera circolazione pedonale del pubblico solo in determinate ore; b) galleria pubblica in cui la circolazione pedonale del pubblico e ammessa sempre, sia nelle ore diurne che in quelle notturne.
b) galleria pubblica in cui la circolazione pedonale del pubblico e ammessa sempre, sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Quelle del primo tipo sono in genere a fondo cieco e servono per accedere agli ingressi interni di edifici complessi. Su di esse possono prospettare ed avere accesso solo botteghe con le relative vetrine di esposizione. Sulle condizioni di aerazione ed illuminazione di questa dovrà pronunciarsi la Commissione Edilizia. Queste gallerie saranno considerate
ndizioni di aerazione ed illuminazione di questa dovrà pronunciarsi la Commissione Edilizia. Queste gallerie saranno considerate proprietà privata a tutti gli effetti ed il loro volume sarà computato ai fini della densità edilizia. Quelle del secondo tipo sono in genere destinate, oltre che agli scopi di quelle del primo tipo, anche al pubblico transito pedonale per collegamento di luoghi e spazi pubblici. Queste vengono di norma proposte dagli edificanti interessati
ico transito pedonale per collegamento di luoghi e spazi pubblici. Queste vengono di norma proposte dagli edificanti interessati e la loro realizzazione e soggetta a tutte le disposizioni sopra imposte per i porticati di uso pubblico, comprese quelle relative alla non incidenza nel computo della densità edilizia. Gallerie di questo tipo potranno attuarsi anche per iniziativa comunale, previ gli opportuni accordi con la proprietà privata interessata e sempre seguendo le disposizioni ed i criteri predetti.
Art. 59 -- Cortili.
unale, previ gli opportuni accordi con la proprietà privata interessata e sempre seguendo le disposizioni ed i criteri predetti. Art. 59 -- Cortili. I cortili chiusi esistenti e quelli di nuova progettazione, nelle zone in cui gli Strumenti Urbanistici vigenti ne consentissero la creazione, dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all'Art. 57, lettere a) e b), e dovranno inoltre avere
Art. 60 -- Cavedi o chiostrine.
nsentissero la creazione, dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all'Art. 57, lettere a) e b), e dovranno inoltre avere il suolo sistemato in modo da garantire un facile e rapido deflusso delle acque meteoriche ed essere dotati di un marciapiede impermeabile, di larghezza non inferiore a m. 0,80 lungo tutte le loro pareti. Art. 60 -- Cavedi o chiostrine. La costruzione di cavedi o chiostrine è vietata sia nelle nuove costruzioni che nella riforma di quelle preesistenti.
hiostrine. La costruzione di cavedi o chiostrine è vietata sia nelle nuove costruzioni che nella riforma di quelle preesistenti. Su conforme parere della Commissione Edilizia potranno essere autorizzati, con le caratteristiche di cui all'Art. 51, lettera a), del presente regolamento, unicamente nella riforma di Stabili preesistenti in cattive condizioni igieniche e non altrimenti risanabili. Il suolo del cavedio o chiostrina deve essere dotato di pavimentazione impermeabile e ne deve essere garantito
Art. 61 -- Costruzioni accessorie.
menti risanabili. Il suolo del cavedio o chiostrina deve essere dotato di pavimentazione impermeabile e ne deve essere garantito rapido e sicuro scarico delle acque meteoriche. Deve essere garantito facile accesso al cavedio o chiostrina per permetterne regolare pulizia e manutenzione. Art. 61 -- Costruzioni accessorie. II Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà autorizzare la costruzione di modeste opere accessorie e
truzioni accessorie. II Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà autorizzare la costruzione di modeste opere accessorie e complementari a fabbricati esistenti, anche se non perfettamente regolamentari, quando ciò sia imposto o suggerito da precise esigenze igieniche e di decoro edile. Dovra sempre essere sentita la Sezione Urbanistica Compartimentale e, se trattasi di edifici prossimi a monumenti
Art. 62 -- Parcheggi privati.
decoro edile. Dovra sempre essere sentita la Sezione Urbanistica Compartimentale e, se trattasi di edifici prossimi a monumenti vincolati e notificati o comunque in zona sottoposta a controllo della Soprintendenza ai Monumenti, la Soprintendenza stessa. Art. 62 -- Parcheggi privati. Nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni 20 metri cubi di costruzione.
no essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni 20 metri cubi di costruzione. Nella dizione « nuove costruzioni sono comprese le ricostruzioni integrali. Nel caso di ricostruzione parziale. ampliamento, sopraelevazione o modifica con aumento della volumetria, gli spazi per parcheggi dovranno soddisfare in modo regolamentare le nuove volumetrie e almeno in modo parziale, nel limite
ria, gli spazi per parcheggi dovranno soddisfare in modo regolamentare le nuove volumetrie e almeno in modo parziale, nel limite delle possibilità tecniche, ma giudicato sufficiente, a esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale, la volumetria
preesistente. Analogamente, nel caso di riforme, modifiche o ammodernamenti di fabbricati preesistenti senza incremento o anche diminuzione della volumetria, si dovra soddisfare, nel limite del possibile, la prescrizione sugli spazi di parcheggio. Spazi per parcheggi devono intendersi gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra ed all'accesso dei veicoli. I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero nelle aree esterne oppure promiscuamente ed
sso dei veicoli. I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero nelle aree esterne oppure promiscuamente ed anche in aree che non formino parte del lotto, ma ne siano prossime purché siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a mezzo di Atto da trascriversi nei Registri Immobiliari a cura del proprietario, con la partecipazione del Comune.
parcheggio, a mezzo di Atto da trascriversi nei Registri Immobiliari a cura del proprietario, con la partecipazione del Comune. La cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggi e quella indicata dagli Strumenti Urbanistici vigenti ai fini e secondo le densità edilizie ammesse. Gli spazi per parcheggi dovranno essere congruamente aumentati nel caso di edificio soggetto a forte afflusso di
ilizie ammesse. Gli spazi per parcheggi dovranno essere congruamente aumentati nel caso di edificio soggetto a forte afflusso di persone e di veicoli (quali sedi bancarie ed amministrative, sale di spettacolo, attrezzature sportive, ristoranti ed alberghi, impianti industriali e commerciali, ecc.). II criterio di proporzionamento in questi casi e di un posto-macchina almeno per ogni 5 persone previste presenti nell'edificio in normale attività.
rzionamento in questi casi e di un posto-macchina almeno per ogni 5 persone previste presenti nell'edificio in normale attività. Nel caso di edifici o impianti di cui l'uso normale non sia previsto contemporaneamente, lo stesso parcheggio potrà soddisfare, in tutto o in parte, ad esclusivo giudizio della Amministrazione Comunale, le esigenze di più edifici o impianti. VIII) All'articolo 62, primo comma, sostituire le parole "non inferiore ad un metro quadrato ogni 20 metri
Art. 63 -- Autorimesse private.
ù edifici o impianti. VIII) All'articolo 62, primo comma, sostituire le parole "non inferiore ad un metro quadrato ogni 20 metri cubi di costruzione" con le parole: non inferiore ad un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione Art. 63 -- Autorimesse private. Salvo i pareri della Sezione Urbanistica Compartimentale e della Sovrintendenza ai Monumenti per la Calabria ove richiesti nelle aree libere circostanti i fabbricati, cortili, e ammessa la costruzione di autorimesse private ad uso esclusivo del
hiesti nelle aree libere circostanti i fabbricati, cortili, e ammessa la costruzione di autorimesse private ad uso esclusivo del fabbricato cui sono annesse, ed il loro volume e escluso dal computo del volume ammesso dalle norme degli Strumenti Urbanistici vigenti, quando rispondono ai seguenti requisiti: Tipo A: -- abbiano copertura piana a quota non superiore a quella dei davanzali delle finestre dei locali abitabili prospettanti i cortili
abbiano copertura piana a quota non superiore a quella dei davanzali delle finestre dei locali abitabili prospettanti i cortili e in ogni caso non superiore a m. 2,60 sopra il piano utile del cortile; -- siano ad una distanza di almeno m. 6,00 dai fabbricati circostanti, quando l'altezza di gronda dell'autorimessa non superi l'altezza del davanzale dei locali abitabili più bassi prospicienti l'autorimessa stessa: nel caso in cui la superi, la distanza sarà
ezza del davanzale dei locali abitabili più bassi prospicienti l'autorimessa stessa: nel caso in cui la superi, la distanza sarà di m. 6,00 più il doppio del supero di altezza oltre il davanzale. Se il piano superiore di copertura superasse il filo di gronda, si terra conto di tale maggiore altezza. L'autorimessa può essere eretta sul confine senza impedire al vicino di costruire a distanza di m. 6,00 dal confine
ore altezza. L'autorimessa può essere eretta sul confine senza impedire al vicino di costruire a distanza di m. 6,00 dal confine stesso o in aderenza, salva l'osservanza delle distanze regolamentari dagli altri fabbricati, o potrà essere appoggiata a muro divisorio pieno preesistente, di altezza non inferiore a quella dell'autorimessa. -- non possono occupare più di 1/2 di ogni lato del perimetro del lotto e non possono avere sviluppo superiore a 1/5 dello
essa. -- non possono occupare più di 1/2 di ogni lato del perimetro del lotto e non possono avere sviluppo superiore a 1/5 dello sviluppo del perimetro del lotto, escludendo. il lato verso strada. Tipo B: -- Siano interrate o seminterrate, col piano di copertura a verde, a quota non superiore al piano di calpestio del locale abitabile più basso. -- Siano a copertura piana, coperta da uno strato di terra vegetale non inferiore a m. 0,50 e sistemato a verde.
bile più basso. -- Siano a copertura piana, coperta da uno strato di terra vegetale non inferiore a m. 0,50 e sistemato a verde. -- Occupino al massimo 1/3 dell'area libera relativa al fabbricato cui sono annesse, e non più di 1/2 comprendendo le rampe di accesso. -- Per gli edifici preesistenti all'approvazione del presente Regolamento, le autorimesse private potranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, qualora non superino una volta e mezza la superficie come definita con le
anno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, qualora non superino una volta e mezza la superficie come definita con le norme sopraspecificate. IX) All'articolo 63, in fine, aggiungere: Tipo C:
- Siano site al primo piano fuoriterra (o pianoterra) degli edifici, ovvero nei piani terreni porticati (pilotis).
- I relativi locali, ed ogni altro locale eventualmente presente al medesimo piano ove si tratti del primo piano fuoriterra, ad eccezione di quelli contenenti gli elementi di collegamento verticale, abbiano altezza netta non superiore a metri 2,20. Tipo D:
- Siano site ad un piano seminterrato od interrato degli edifici.
- I relativi locali, ed ogni altro locale eventualmente presente al medesimo piano, ad eccezione di quelli contenenti
Art. 64 -- Recinzioni.
i edifici.
- I relativi locali, ed ogni altro locale eventualmente presente al medesimo piano, ad eccezione di quelli contenenti gli elementi di collegamento verticale, abbiano altezza netta non superiore a metri 2,20. Art. 64 -- Recinzioni. Le recinzioni verso strade pubbliche o private dovranno avere una parte muraria di altezza non maggiore di m. 1,00, e sovrastante cancellata, trasparente e di altezza massima di m. 2,00 (m. 3,00 complessivi).
di altezza non maggiore di m. 1,00, e sovrastante cancellata, trasparente e di altezza massima di m. 2,00 (m. 3,00 complessivi). E' concesso realizzare in muratura pilastri e simili, come struttura di sostegno di cancellate metalliche o altro. Lungo i confini di proprietà private possono anche essere in opera muraria sino all'altezza massima di m. 3,00 (m. 4,00 nel caso di cortili chiusi comuni). Per gli stabilimenti industriali, depositi, ecc., l'Amministrazione comunale potrà prescrivere recinzioni piene.
Art. 65 -- Prescrizioni edilizie particolari.
chiusi comuni). Per gli stabilimenti industriali, depositi, ecc., l'Amministrazione comunale potrà prescrivere recinzioni piene. Per le opere di recinzione e necessario ottenere la Licenza Edilizia, o la prevista Autorizzazione, nel caso di recinzioni minori. Art. 65 -- Prescrizioni edilizie particolari. Per gli stabilimenti industriali potranno essere imposti distacchi maggiori di quelli stabiliti dalle norme degli Strumenti Urbanistici vigenti tenendo conto della natura dell'Industria.
istacchi maggiori di quelli stabiliti dalle norme degli Strumenti Urbanistici vigenti tenendo conto della natura dell'Industria. Per le aree attigue ad edifici scolastici, per le distanze e le altezze si dovranno osservare le norme relative a detti edifici. Per gli edifici in prossimità di monumenti vincolati o notificati, si dovranno osservare le disposizioni speciali della Legge 20-6-1939, n. 364, e caso per caso verranno prescritte norme speciali di distanze e altezze, sentito il parere della
Art. 66 -- Decoro degli edifici.
della Legge 20-6-1939, n. 364, e caso per caso verranno prescritte norme speciali di distanze e altezze, sentito il parere della Sovrintendenza ai Monumenti. In ogni caso si dovranno rispettare gli altri limiti stabiliti nelle Norme Tecniche d'Attuazione degli Strumenti Urbanistici vigenti. PARTE TERZA DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE CAPITOLO I ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI Art. 66 -- Decoro degli edifici.
Art. 66 -- Decoro degli edifici.
ci vigenti. PARTE TERZA DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE CAPITOLO I ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI Art. 66 -- Decoro degli edifici. Le parti degli edifici prospettanti spazi pubblici o da essi visibili devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio sia per quanto riguarda la corretta armonia delle linee sia per i materiali da impiegarsi e le tinte. Non si possono eseguire sulle facciate e muri prospettanti spazi pubblici o da essi visibili di edifici nuovi e di quelli
Art. 67 -- Intonacature, coloriture e rivestimenti degli edifici.
tinte. Non si possono eseguire sulle facciate e muri prospettanti spazi pubblici o da essi visibili di edifici nuovi e di quelli esistenti, dipinti figurativi ed ornamenti ne procedere al restauro, senza avere ottenuto l'approvazione dei relativi progetti da parte delle Autorità Comunali. Art. 67 -- Intonacature, coloriture e rivestimenti degli edifici. Tutti i muri degli edifici, sia nuovi che esistenti, se non sono previsti in pietra naturale, in muratura di cotto
egli edifici. Tutti i muri degli edifici, sia nuovi che esistenti, se non sono previsti in pietra naturale, in muratura di cotto paramano o rivestiti con materiali di rivestimento resistenti, dovranno essere almeno intonacati e tinteggiati. Le facciate dovranno presentare un aspetto dignitoso e dovranno essere mantenute in decorose condizioni da parte dei Proprietari.
Art. 68 -- Sporgenze su spazi pubblici.
Tutti i prospetti prospicienti su vie pubbliche e su spazi aperti al pubblico, o da questi comunque visibili, debbono avere una zoccolatura di altezza non inferiore a m.0,50 e formata da pietra naturale o materiali di rivestimento che presentino caratteristiche di durezza e resistenza. II Sindaco potrà in qualunque momento ordinare le opere di manutenzione ritenute necessarie ai fini di decoro e dell'igiene da eseguirsi entro un congruo termine. Art. 68 -- Sporgenze su spazi pubblici.
Art. 68 -- Sporgenze su spazi pubblici.
tenute necessarie ai fini di decoro e dell'igiene da eseguirsi entro un congruo termine. Art. 68 -- Sporgenze su spazi pubblici. Nei prospetti degli edifici fronteggianti spazi pubblici non sono ammessi elementi sporgenti più di m. 0,05 dal filo strada fino all'altezza di m. 2,50 dal piano del marciapiede. I balconi aperti e le pensiline prospicienti spazi pubblici, devono avere il piano inferiore, comprese eventuali
el marciapiede. I balconi aperti e le pensiline prospicienti spazi pubblici, devono avere il piano inferiore, comprese eventuali mensole, ad una altezza minima all'intradosso di m. 4,10 dal piano marciapiede e una sporgenza al massimo di m. 1,20 sugli spazi pubblici. I balconi chiusi (bowindows) sono permessi -- compatibilmente con le ragioni estetiche, igieniche e di viabilità -- osservando per questi gli stessi vincoli di altezza di quelli scoperti e una sporgenza massima di m. 1,00.
che e di viabilità -- osservando per questi gli stessi vincoli di altezza di quelli scoperti e una sporgenza massima di m. 1,00. I bowindows debbono distare lateralmente dagli edifici confinanti almeno m. 1,50 ed avere uno sviluppo frontale complessivo non maggiore dei 2/5 dello sviluppo lineare della facciata. Sono vietati sulla strade di larghezza inferiore a m. 10,00. Restano ferme le norme dettate daIl'Art. 50, lettera c), n. 1.
ata. Sono vietati sulla strade di larghezza inferiore a m. 10,00. Restano ferme le norme dettate daIl'Art. 50, lettera c), n. 1. L'Amministrazione Comunale potrà imporre minori sporti a pensiline e balconi aperti o chiusi, ed anche vietarli sulle strade di larghezza inferiore a m. 10,00. Le sporgenze di cui sopra rappresentano una occupazione durevole di suolo pubblico e richiedono pertanto l'Autorizzazione del Sindaco, che potrà essere conglobata nella Licenza Edilizia. Tale concessione e subordinata al
ono pertanto l'Autorizzazione del Sindaco, che potrà essere conglobata nella Licenza Edilizia. Tale concessione e subordinata al pagamento di una Tassa di concessione e di un canone annuo, da stabilirsi con Ordinanza del Sindaco a seguito di apposita delibera del Consiglio Comunale. E' vietato il collocamento di tende sporgenti sul suolo pubblico senza apposita concessione dell'Autorità Comunale ed il pagamento di Tassa e Canone analoghi a quelli di cui al capoverso precedente.
Art. 69 -- Serramenti esterni.
apposita concessione dell'Autorità Comunale ed il pagamento di Tassa e Canone analoghi a quelli di cui al capoverso precedente. Art. 69 -- Serramenti esterni. I serramenti di porte e finestre, dovranno aprirsi verso l'interno e non presentare, anche aperti, sporgenze verso gli spazi pubblici di cm. 5,00 oltre la linea del muro, salvo i motivi per pubblica sicurezza. Sono altresì vietate gelosie, persiane, che si aprano all'esterno sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito ad
Art. 70 -- Piani attici.
sicurezza. Sono altresì vietate gelosie, persiane, che si aprano all'esterno sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito ad un'altezza inferiore a m. 3,50 dal piano del marciapiede stradale o di m. 4,10 se senza marciapiede. Art. 70 -- Piani attici. Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli preesistenti oggetto di eventuale riforma edilizia, può essere autorizzata, sentita la Commissione Edilizia, la formazione di un piano attico, parziale o totale, in arretramento rispetto al
e autorizzata, sentita la Commissione Edilizia, la formazione di un piano attico, parziale o totale, in arretramento rispetto al perimetro dell'edificio sottostante. Tali piani attici devono ottemperare alle seguenti disposizioni: -- il loro profilo, al lordo delle strutture e della copertura, deve essere contenuto entro la sagoma limite a 45' innalzata lungo la quota di gronda sul perimetro di base degli edifici cui appartengono o su quello dell'eventuale arretramento;
innalzata lungo la quota di gronda sul perimetro di base degli edifici cui appartengono o su quello dell'eventuale arretramento; -- il loro completo volume deve essere incluso nella cubatura edificabile computata secondo la densità edilizia di zona; -- i partiti architettonici esterni del piano attico devono essere di norma, armonicamente legati a quelli degli edifici a cui appartiene e comunque all'ambiente edilizio nel quale viene a trovarsi;
norma, armonicamente legati a quelli degli edifici a cui appartiene e comunque all'ambiente edilizio nel quale viene a trovarsi; -- qualora tali partiti, per finalità architettonica, si stacchino da quelli attigui e sottostanti, essi dovranno risultare concepiti secondo elevati concetti architettonici e trovare elementi di ambientazione nella sistemazione a verde delle terrazze risultanti dagli arretramenti;
etti architettonici e trovare elementi di ambientazione nella sistemazione a verde delle terrazze risultanti dagli arretramenti; -- per i piani attivi valgono comunque, in quanto applicabili e compatibili, tutte le disposizioni del presente Regolamento, in particolare quelle dell'art. 66 (Decoro degli edifici).
Art. 71 -- Aree private: recinzioni e manutenzione, scolo delle acque dei giardi
Art. 71 -- Aree private: recinzioni e manutenzione, scolo delle acque dei giardini. Le aree residenziali, i giardini e le zone private interposte fra gli edifici, circostanti agli stessi o visibili dagli spazi pubblici, devono essere recintate secondo tipi da approvarsi dall'Amministrazione Comunale. Devono altresì essere mantenute decorosamente e permettere il rapido scolo delle acque, con divieto di deposito di materiale.
Art. 72 -- Marciapiedi.
e. Devono altresì essere mantenute decorosamente e permettere il rapido scolo delle acque, con divieto di deposito di materiale. Eventuali depositi dovranno essere autorizzati e regolamentati come previsti all'art. 27 del presente Regolamento. I canali o le pendenze per lo scolo delle acque meteoriche devono essere disposti in modo che queste non siano dirette contro i muri o "i riversino sul suolo pubblico. Art. 72 -- Marciapiedi.
Art. 72 -- Marciapiedi.
no essere disposti in modo che queste non siano dirette contro i muri o "i riversino sul suolo pubblico. Art. 72 -- Marciapiedi. I Proprietari degli edifici prospicienti spazi pubblici o di pubblico passo hanno l'obbligo di mantenere a loro spese i marciapiedi su aree di loro proprietà soggette a pubblico passaggio, e hanno l'obbligo di concorrere a meta della spesa di prima costruzione dei marciapiedi che il Comune deliberasse di costruire.
Art. 73 -- Accessi carrai.
e hanno l'obbligo di concorrere a meta della spesa di prima costruzione dei marciapiedi che il Comune deliberasse di costruire. Si comprenderà nella spesa anche la riforma del piano viario per una zona larga 50 cm. adiacente al marciapiede. Tale concorso è obbligatorio anche per le case fronteggiate da portici. Art. 73 -- Accessi carrai. Gli accessi carrai agli edifici o alle aree libere, sia negli edifici di nuova costruzione che in quelli esistenti, sono
carrai. Gli accessi carrai agli edifici o alle aree libere, sia negli edifici di nuova costruzione che in quelli esistenti, sono subordinati ad autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e il Comando della Vigilanza urbana. Essi dovranno, di massima, rispondere ai seguenti requisiti: -- distare almeno m. 7,50 dal più prossimo incrocio stradale; -- distare, salvo convenzione col vicino, almeno m. 3,00 dal confine di proprietà; -- distare almeno m. 6,00 dal più prossimo accesso carraio;
lvo convenzione col vicino, almeno m. 3,00 dal confine di proprietà; -- distare almeno m. 6,00 dal più prossimo accesso carraio; -- Essere non più targhi di m. 6,00. La concessione dell'accesso carraio potrà, con apposita ordinanza del Sindaco, a seguito di delibera del Consiglio Comunale, essere subordinata al pagamento di una Tassa di concessione e al pagamento di un Canone annuo, atto a coprire le spese di manutenzione dell'accesso stesso e del relativo tratto di marciapiede (o piano viabile).
Art. 74 -- Cornicioni.
anone annuo, atto a coprire le spese di manutenzione dell'accesso stesso e del relativo tratto di marciapiede (o piano viabile). Art. 74 -- Cornicioni. Fermo restando quanto espresso all'Art. 50, lettera c) n. 2, i cornicioni degli edifici dovranno essere di forma decorosa e di convenienti dimensioni ma non potranno comunque avere una sporgenza superiore ad 1/10 della larghezza stradale, con un massimo di m. 0,40 lungo le strade di larghezza inferiore a m. 5,00, e un massimo assoluto di m. 1,20.
Art. 75 -- Gronde e convogliamento acque pluviali.
arghezza stradale, con un massimo di m. 0,40 lungo le strade di larghezza inferiore a m. 5,00, e un massimo assoluto di m. 1,20. Art. 75 -- Gronde e convogliamento acque pluviali. I prospetti degli edifici se non sono rivestiti di materiali resistenti all'acqua, dovranno essere protetti da cornicioni con canali di gronda di adeguata sporgenza sia verso gli spazi pubblici che privati e i cortili.
o essere protetti da cornicioni con canali di gronda di adeguata sporgenza sia verso gli spazi pubblici che privati e i cortili. I cornicioni in struttura muraria devono avere il frontalino in pietra naturale o artificiale di provata solidità o in terracotta od in altro materiale durevole ed essere muniti di canale di materiale impermeabile per lo scarico delle acque pluviali proporzionato alla pendenza e superficie da servire.
iti di canale di materiale impermeabile per lo scarico delle acque pluviali proporzionato alla pendenza e superficie da servire. Le acque dei canali di gronda devono essere condotte fino agli appositi condotti sotterranei per mezzo di tubi verticali che non debbono sporgere dal muro prospiciente spazi pubblici almeno fino all'altezza di m. 3,60 dal piano stradale. I tubi di discesa d'acqua, se collocati in nicchia aperta, dovranno essere di ghisa o di acciaio per l'altezza di almeno
radale. I tubi di discesa d'acqua, se collocati in nicchia aperta, dovranno essere di ghisa o di acciaio per l'altezza di almeno m. 2,20 sopra il piano stradale o del marciapiede e collocati in modo da non formare aggetto. I tubi non devono essere a contatto con le pareti della rispettiva incassatura. Nelle acque e nei tubi di scarico pluviali e vietato immettere acque lorde di lavatura domestica o provenienti da bagni.
Art. 76 -- Canne da fumo, comignoli.
Nel caso di rottura verso strada di un tubo di raccolta delle acque pluviali, il proprietario dovra entro 24 ore porvi provvisorio riparo. La riparazione definitiva dovra essere eseguita con la massima sollecitudine. Art. 76 -- Canne da fumo, comignoli. E' vietato far esalare fumo o altri scarichi gassosi inferiormente al tetto e costruire canne fumarie nei muri esterni di un fabbricato o in quelli di confine con terzi.
chi gassosi inferiormente al tetto e costruire canne fumarie nei muri esterni di un fabbricato o in quelli di confine con terzi. E' vietato altresì costruire canne fumarie con tubi esterni ai muri prospicienti spazi pubblici o privati, salvo che non abbiano, a parere della Commissione Edilizia, valore estetico e siano realizzati þ in modo da assicurare l'impermeabilita ai fumi ed evitare condense e macchie.
Art. 77 -- Intercapedini sotterranee.
one Edilizia, valore estetico e siano realizzati þ in modo da assicurare l'impermeabilita ai fumi ed evitare condense e macchie. I comignoli devono sporgere non meno di m. 1,00 dal tetto e da una distanza non inferiore a m. 1,50 dal canale di gronda frontale e comunque disposti in modo da evitare esalazioni od immissioni verso le case viciniori. Essi dovranno essere possibilmente raggruppati, comunque risolti decorativamente in armonia col resto dell'edificio. Art. 77 -- Intercapedini sotterranee.
Art. 77 -- Intercapedini sotterranee.
bilmente raggruppati, comunque risolti decorativamente in armonia col resto dell'edificio. Art. 77 -- Intercapedini sotterranee. Lungo le facciate di edifici fronteggianti spazi pubblici, ove non ostino ragioni tecniche, potranno essere realizzate intercapedini sotterranee sia per l'aeroilluminazione dei locali seminterrati o interrati dell'edificio, che per la posa di condutture, cavi e altri impianti di pubblici servizi.
one dei locali seminterrati o interrati dell'edificio, che per la posa di condutture, cavi e altri impianti di pubblici servizi. Tali opere, di iniziative private o richieste dall'Amministrazione Comunale, saranno realizzate, secondo caratteristiche esecutive dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale, a cura e spesa dei Proprietari degli edifici: la loro manutenzione sarà onere della Amministrazione Comunale.
Art. 78 -- Iscrizioni, insegne.
Tecnico Comunale, a cura e spesa dei Proprietari degli edifici: la loro manutenzione sarà onere della Amministrazione Comunale. Analoghe intercapedini potranno essere realizzate su aree private per edifici non fronteggianti pubblici spazi ed essere assoggettate a servitù per il passaggio dei pubblici servizi. Art. 78 -- Iscrizioni, insegne. E' fatto obbligo di presentare all'Autorità Comunale il disegno e il testo con relativa domanda per la collocazione di
insegne. E' fatto obbligo di presentare all'Autorità Comunale il disegno e il testo con relativa domanda per la collocazione di iscrizioni, insegne e cartelli di qualunque tipo sulle facciate degli edifici prospettanti spazi pubblici o da essi visibili e di ottenere la relativa autorizzazione di cui all'Art. 29 del presente Regolamento. Nei disegni dovra essere fedelmente indicato il colore dell'insegna, tutti quegli elementi che possono essere necessari per illustrare la richiesta, e l'indicazione delle
to il colore dell'insegna, tutti quegli elementi che possono essere necessari per illustrare la richiesta, e l'indicazione delle insegne e iscrizioni attigue esistenti. Le scritte dovranno essere fedelmente indicate sui disegni. E' vietato coprire decorazioni architettoniche. Nelle costruzioni realizzate posteriormente all'adozione del presente Regolamento, le iscrizioni e insegne dovranno essere limitate agli spazi all'uopo previsti e predisposti.
'adozione del presente Regolamento, le iscrizioni e insegne dovranno essere limitate agli spazi all'uopo previsti e predisposti. E' di norma vietata l'apposizione di figurazioni e scritte pubblicitarie al di sopra delle strutture terminali delle fronti degli edifici ed addossate alle strutture di copertura degli stessi. Per le insegne luminose e vietato l'uso dei colori rosso, verde e giallo ove possa dar luogo a confusione con segnaletica stradale.
Art. 79 -- Numeri civici, tabelle stradali, servitù pubbliche speciali.
le insegne luminose e vietato l'uso dei colori rosso, verde e giallo ove possa dar luogo a confusione con segnaletica stradale. L'ammontare delle Tasse sulle insegne sarà disposto con apposito provvedimento del Consiglio Comunale. Art. 79 -- Numeri civici, tabelle stradali, servitù pubbliche speciali. Agli edifici incombe la servitù di apporre numero civico, targhe, tabelle di viabilità e quanto altro per uso di pubblica utilità.
li edifici incombe la servitù di apporre numero civico, targhe, tabelle di viabilità e quanto altro per uso di pubblica utilità. L'apposizione di quanto sopra e fatta dal Comune a proprie spese. I proprietari sono tenuti al ripristino delle targhe e tabelle quando siano distrutte o danneggiate per fatto ad essi imputabile. II Comune si riserva la facoltà di usare, senza corrispettivo, gli assiti che recingono il cantiere, per il servizio di pubbliche affissioni.
Art. 80 -- Opere in edifici aventi carattere artistico e storico.
Art. 80 -- Opere in edifici aventi carattere artistico e storico. Per i fabbricati aventi carattere artistico e storico (quelli per i quali sia intervenuta notificazione di cui all'Art. 5 Legge 20-6-1909, n. 364, o degli articoli 2, 3, 5, Legge 1-6-1939, n. 1089, nonché per quelli indicati come di notevole interesse da parte degli Strumenti Urbanistici vigenti), l'esecuzione dei lavori che comportino varianti sia all'interno che
ole interesse da parte degli Strumenti Urbanistici vigenti), l'esecuzione dei lavori che comportino varianti sia all'interno che all'esterno, o aggiunte di altri elementi, e subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui all'Art. 14 della Legge 29-6- 1939, n. 1497, e relativo regolamento 3-6-1940, n. 1357. L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere suddette e subordinata all'approvazione da parte della Sovrintendenza ai Monumenti per la Calabria.
Art. 81 -- Rinvenimento di elementi di carattere archeologico.
per l'esecuzione delle opere suddette e subordinata all'approvazione da parte della Sovrintendenza ai Monumenti per la Calabria. Analogamente dovra procedersi nelle zone in cui sia prevista, da parte degli Strumenti Urbanistici vigenti, la tutela del carattere ambientale. Art. 81 -- Rinvenimento di elementi di carattere archeologico. II Proprietario dell'immobile in cui vengono eseguiti lavori, il Costruttore e il Direttore dei Lavori devono, in caso
Art. 82 -- Igiene del suolo e del sottosuolo; inquinamenti.
eologico. II Proprietario dell'immobile in cui vengono eseguiti lavori, il Costruttore e il Direttore dei Lavori devono, in caso di rinvenimento di opere ed oggetti di pregio archeologico, storico ed artistico, farne immediata denuncia alle Autorità competenti ed al Sindaco, a norma regol. Decr. 30-1-1933, n. 363, e Art. 48 Legge 1-6-1939, n. 1089, come già espresso all'Art. 31 del presente Regolamento. CAPITOLO II NORME IGIENICHE Art. 82 -- Igiene del suolo e del sottosuolo; inquinamenti.
Art. 82 -- Igiene del suolo e del sottosuolo; inquinamenti.
so all'Art. 31 del presente Regolamento. CAPITOLO II NORME IGIENICHE Art. 82 -- Igiene del suolo e del sottosuolo; inquinamenti. Qualunque opera di costruzione sul corso di canali di acque superficiali o di sbarramento di corsi di acqua a scopo agricolo o industriale, e vietata qualora provochi impaludamenti nei terreni. Sono vietate nel sottosuolo opere che ostacolino il regolare deflusso delle faide di acque sotterranee provocando un
ei terreni. Sono vietate nel sottosuolo opere che ostacolino il regolare deflusso delle faide di acque sotterranee provocando un innalzamento di queste in modo da determinare umidità dannosa alla pubblica salute. Sono vietate le cave di prestito nei terreni o l'escavazione di fosse che possano dar luogo a raccolta di acqua stagnante. Qualora, per conformazione naturale del terreno, ovvero per opere edilizie comunque avvenute, si abbiano a
a di acqua stagnante. Qualora, per conformazione naturale del terreno, ovvero per opere edilizie comunque avvenute, si abbiano a verificare su un fondo, depositi continuativi od occasionali di acque stagnanti (sia di origine meteorica che di provenienza industriale o comunque non naturale), il proprietario del fondo e gli eventuali terzi responsabili sono tenuti ad effettuare tutte le opere necessarie a garantirne il deflusso (sentito in merito l'Ufficio Tecnico Comunale) curando che dette acque non
re tutte le opere necessarie a garantirne il deflusso (sentito in merito l'Ufficio Tecnico Comunale) curando che dette acque non danneggino le proprietà contigue. I bacini di raccolta di acqua a scopo industriale, devono avere il fondo e le pareti fatte in modo da impedire qualsiasi impaludamento. E' vietato immettere acque luride in canali coperti destinati a ricevere acque meteoriche, e permettere che abbiano a
ludamento. E' vietato immettere acque luride in canali coperti destinati a ricevere acque meteoriche, e permettere che abbiano a filtrare nel sottosuolo gli scoli e le acque di rifiuto di qualsiasi specie. Quando queste non possono essere immesse nella fognatura, potrà permettersene la immissione nei corsi di acqua superficiali designati dal Sindaco, il quale nei singoli casi prescriverà le opportune depurazioni coi metodi consigliati dalla tecnica moderna.
ignati dal Sindaco, il quale nei singoli casi prescriverà le opportune depurazioni coi metodi consigliati dalla tecnica moderna. E' assolutamente vietato immettere nei corsi d'acqua sostanze chimiche inquinanti, residui solidi di ogni genere, sostanze luride, spazzature, ceneri, ecc. Anche nelle zone rurali e boschive e vietata la costruzione all'aperto di depositi di materiali polverosi (e pertanto tali da poter provocare inconvenienti sotto l'azione del vento).
zione all'aperto di depositi di materiali polverosi (e pertanto tali da poter provocare inconvenienti sotto l'azione del vento). Parimenti sono vietati i depositi all'aperto, se non schermati, di materiali indecorosi quali (oltre i residui industriali) veicoli e apparecchiature di vario genere fuori uso, stracci e simili. Anche i depositi di materiali edilizi devono essere oggetto di decorosa sistemazione, onde non provocare disordine nell'ambiente circostante.
iti di materiali edilizi devono essere oggetto di decorosa sistemazione, onde non provocare disordine nell'ambiente circostante. Comunque i depositi di ogni tipo sono sottoposti al regime di autorizzazioni di cui agli Articoli 22, n. 3, e 27. Non e permesso costruire nuovi edifici su terreno già adibito a deposito di immondizie, letame o materiale insalubre che abbia potuto inquinare il suolo, se non quando tali materie nocive siano state rimosse per almeno la profondati
di m. 1,00 dalla quota del piano del terreno circostante e risulti, per accertamenti eseguiti dalle Autorità sanitarie del Comune, che il corrispondente sottosuolo e stato ridotto in condizioni salubri. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio e abitualmente umido o esposto all'invasione delle acque per il movimento dell'acqua sotterranea, si deve munire il terreno di sufficiente drenaggio, o provvedere diversamente in modo che l'acqua non entri nei locali sotterranei o terreni.
Art. 83 -- Protezione dall'umidità, ambienti abitabili a livello del suolo e sem
e il terreno di sufficiente drenaggio, o provvedere diversamente in modo che l'acqua non entri nei locali sotterranei o terreni. Art. 83 -- Protezione dall'umidità, ambienti abitabili a livello del suolo e seminterrati. Nei nuovi fabbricati le fondazioni e le opere interrate in genere dovranno essere sempre separate dai muri sovrastanti, da strati impermeabilizzanti di asfalto o da isolamenti in genere per impedire l'ascesa dell'umidità.
rate dai muri sovrastanti, da strati impermeabilizzanti di asfalto o da isolamenti in genere per impedire l'ascesa dell'umidità. Tutti i locali terreni e seminterrati, destinati a permanenza di persone, dovranno essere opportunamente difesi dall'umidità e saranno o cantinati o muniti di vespai direttamente arieggiati alti almeno cm. 60. I locali cantinati dovranno essere dotati di pavimentazione e protetti dal suolo in modo che non penetri umidità.
Art. 84 -- Coperture piane.
almeno cm. 60. I locali cantinati dovranno essere dotati di pavimentazione e protetti dal suolo in modo che non penetri umidità. Tutte le fronti degli edifici, a qualsiasi uso destinati, dovranno essere protette, per l'intero loro sviluppo, da marciapiedi o altra pavimentazione impermeabile della larghezza minima di m. 0,80 e con pendenza tale da evitare che le acque meteoriche investano le pareti stesse. Art. 84 -- Coperture piane.
Art. 84 -- Coperture piane.
minima di m. 0,80 e con pendenza tale da evitare che le acque meteoriche investano le pareti stesse. Art. 84 -- Coperture piane. Le coperture piane dei fabbricati devono o avere una sottostante camera d'aria ventilata, con aperture verso l'esterno, di altezza non inferiore a cm. 45, o di altezza inferiore se munita di strati isolanti di equivalente efficacia. II manto di asfalto o le altre impermeabilizzazioni sulle coperture dovranno essere protette dal calore mediante
Art. 85 -- Impianti igienici e canalizzazioni interne.
ente efficacia. II manto di asfalto o le altre impermeabilizzazioni sulle coperture dovranno essere protette dal calore mediante pavimentazione o strato protettivo ritenuto efficiente dall'Autorità Comunale. Art. 85 -- Impianti igienici e canalizzazioni interne. Nelle nuove costruzioni ogni alloggio (unita abitativa) dovra essere munito di almeno 1 locale con bagno o doccia, che potrà essere comune con la latrina. Se l'alloggio e su più piani, dovra essere munito di almeno una latrina per ogni piano.
che potrà essere comune con la latrina. Se l'alloggio e su più piani, dovra essere munito di almeno una latrina per ogni piano. Ogni locale per bagno dovra avere apposito condotto di scarico e una apposita canna fumaria per la emissione dei prodotti della combustione dello scaldabagno quando questo occorra. In ogni fabbricato ad uso abitazione, anche preesistente, ogni alloggio deve essere dotato almeno di una latrina areata e illuminata direttamente dall'esterno.
zione, anche preesistente, ogni alloggio deve essere dotato almeno di una latrina areata e illuminata direttamente dall'esterno. Ogni latrina sarà dotata di una quantità di acqua, minimo 8 litri, da fornirsi con apparecchio idraulico a cacciata e secondo le norme che verranno stabilite dalla Amministrazione. Nei fabbricati a destinazione commerciale, industriale, turistica e collettiva, il numero degli impianti igienici
ministrazione. Nei fabbricati a destinazione commerciale, industriale, turistica e collettiva, il numero degli impianti igienici (bagni, docce, latrine, ecc.) dovra rispondere alle specifiche norme di Legge e di Regolamento ed essere giudicato sufficiente da parte dell'Amministrazione Comunale. Ogni negozio dovra essere dotato di almeno una latrina con antilatrina. I grandi magazzini, grandi empori e simili, dovranno essere dotati, oltre che dei servizi igienici per il personale, di
latrina. I grandi magazzini, grandi empori e simili, dovranno essere dotati, oltre che dei servizi igienici per il personale, di servizi igienici, separati per uomini e donne, ad uso esclusivo del pubblico in numero proporzionato all'affluenza. Per le costruzioni a carattere collettivo o speciale, nelle quali sia assicurata l'installazione e l'adeguata conduzione di efficienti impianti di ventilazione e nelle case di abitazione, limitatamente agli impianti supplettivi a quelli d'obbligo,
Art. 86 -- Fognatura.
e di efficienti impianti di ventilazione e nelle case di abitazione, limitatamente agli impianti supplettivi a quelli d'obbligo, potrà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, concedersi la installazione di bagni e di latrine a ventilazione artificiale. Art. 86 -- Fognatura. Tutti i fabbricati dovranno avere un impianto di fognatura regolamentare e rispondere alle vigenti leggi sanitarie. La posizione e le caratteristiche di tali impianti dovranno essere indicate nel progetto.
spondere alle vigenti leggi sanitarie. La posizione e le caratteristiche di tali impianti dovranno essere indicate nel progetto. La rete di fognatura che collega i tubi di scarico delle abitazioni con la fognatura pubblica sarà costruita a cura e spese dei proprietari degli edifici e dovra essere munita di tutti i necessari pezzi speciali (sifoni, ispezioni, esalatori, ecc.) atti a garantire il suo perfetto funzionamento.
Le tubazioni per le acque nere e chiare a monte dei bacini depuratori dovranno essere in ghisa, o grès, o plastica di riconosciuta durevolezza (con esclusione di tubazioni in cemento e fibrocemento) con raccordi in piombo agli apparecchi sanitari; potranno essere in materiale diverso (acciaio, lamiera zincata, rame, fibrocemento) le sole tubazioni fuori terra di convogliamento delle acque meteoriche. A valle dei bacini depuratori, le tubazioni dovranno essere in grès per i raccordi
rra di convogliamento delle acque meteoriche. A valle dei bacini depuratori, le tubazioni dovranno essere in grès per i raccordi con la fognatura comunale; potranno essere invece in cemento per le immissioni nei pozzi perdenti. Quando non e possibile immettere le acque di rifiuto domestico in fognatura pubblica, dovra essere previsto pozzo nero impermeabile oppure fossa settica o impianto di depurazione completo con assicurato scarico delle acque depurate.
sto pozzo nero impermeabile oppure fossa settica o impianto di depurazione completo con assicurato scarico delle acque depurate. Tali soluzioni dovranno essere approvate dall'Ufficio di Igiene Comunale. E' vietata la posa di tubi di scarico di fognatura nei muri esterni degli edifici. E' vietata la posa di apparecchiature igieniche (vasi di gabinetto, lavabi, bagni, docce e bidet) nei bowindows insistenti su suolo pubblico.
posa di apparecchiature igieniche (vasi di gabinetto, lavabi, bagni, docce e bidet) nei bowindows insistenti su suolo pubblico. L'immissione in fognatura di acque industriali, ovvero, il loro disperdimento nel terreno, sono subordinati ad un'effettiva depurazione e riduzione, tale da garantire, a giudizio del Comune, la non nocività delle acque stesse, sia nei riguardi dell'igiene degli abitati e della conservazione dei condotti, sia nei riguardi della protezione del sottosuolo e dei corsi d'acqua.
l'igiene degli abitati e della conservazione dei condotti, sia nei riguardi della protezione del sottosuolo e dei corsi d'acqua. Potranno essere autorizzati pozzi perdenti nelle località dove l'altimetria e la natura del terreno lo consentono, a condizione che prima del pozzo perdente venga installata una adeguata fossa biologica, o altro efficiente impianto di depurazione. Lungo le strade provviste di tombinatura, le acque nere, prima di esservi immesse, dovranno essere chiarificate da
Art. 87 -- Raccolta immondizie.
depurazione. Lungo le strade provviste di tombinatura, le acque nere, prima di esservi immesse, dovranno essere chiarificate da apposita fossa biologica. Lungo le strade provviste di fognatura si potrà omettere la fossa biologica. Art. 87 -- Raccolta immondizie. Negli edifici e ammessa la costruzione di canne di caduta impermeabile, del tipo in calcestruzzo di cemento vibrato, con camerette di raccolta al piede, munite di tramoggia metallica. Le pareti delle camerette dovranno essere finite
nto vibrato, con camerette di raccolta al piede, munite di tramoggia metallica. Le pareti delle camerette dovranno essere finite con intonaco impermeabile lisciato e cosi pure dovra essere impermeabile il pavimento, suscettibili entrambi di lavaggio. In ogni edificio i rifiuti e le immondizie, raccolti nel modo predetto, ovvero con altra modalità riconosciuta ammissibile dal Comune, dovranno, a cura degli abitanti, esser conferiti senza dispersione in appositi recipienti di materiale
a ammissibile dal Comune, dovranno, a cura degli abitanti, esser conferiti senza dispersione in appositi recipienti di materiale e tipo da approvarsi dall'Amministrazione Comunale, che dovranno normalmente esser collocati al pianterreno. Le materie saranno quindi trasportate, secondo le, disposizioni dello speciale Regolamento Comunale, in quelle località di dispersione o di trattamento che saranno stabilite dal Comune, su parere dell'Ufficiale Sanitario.
Art. 88 -- Norme comuni a tutti i piani abitabili.
munale, in quelle località di dispersione o di trattamento che saranno stabilite dal Comune, su parere dell'Ufficiale Sanitario. E' vietato depositare immondizie in altre località o stenderle sui terreni per fini di concimazione, come pure procedere alla loro combustione all'aperto, anche se in zone esterne dell'abitato. Art. 88 -- Norme comuni a tutti i piani abitabili. Negli edifici di nuova costruzione, e in quelli preesistenti assoggettati a riforma edilizia, ogni locale abitabile deve
tabili. Negli edifici di nuova costruzione, e in quelli preesistenti assoggettati a riforma edilizia, ogni locale abitabile deve avere almeno una finestra, opportunamente collocata, che si affacci direttamente su spazi pubblici o privati regolamentari; pertanto i locali abitabili potranno prospettare su cortili regolamentari, ma non su cavedi o chiostrine. I locali abitabili con permanenza di persone dovranno avere una superficie minima in pianta di almeno 8,00 mq. e
i o chiostrine. I locali abitabili con permanenza di persone dovranno avere una superficie minima in pianta di almeno 8,00 mq. e con una larghezza minima di almeno m. 1,80. Nelle zone residenziali l'altezza minima dei locali abitabili dovra essere: a) per il piano terra, minima netta di m. 3,00 dal pavimento all'intradosso del soffitto; b) per i piani superiori, di m. 2,80 minima netta con una altezza da piano a piano, minima di m. 3,10;
'intradosso del soffitto; b) per i piani superiori, di m. 2,80 minima netta con una altezza da piano a piano, minima di m. 3,10; c) per i locali con soffitto inclinato o a volta verrà considerata l'altezza media, con un'altezza minima non inferiore a m. 2,20. Tutte le costruzioni a carattere prefabbricato, che saranno adibite ad uso residenziale temporaneo (villette turistiche, ecc.) e la cui superficie coperta non sia superiore a 100 mq., potranno avere i locali con altezza netta da
villette turistiche, ecc.) e la cui superficie coperta non sia superiore a 100 mq., potranno avere i locali con altezza netta da pavimento a soffitto non inferiore a m. 2,40, per i soffitti piani, e se i soffitti sono inclinati l'altezza minima netta non può essere inferiore a m. 2,10 e quella media a m. 2,40. Per i locali ad uso industriale possono essere stabilite maggiori altezze dall'Ispettorato del Lavoro o in funzione di norme di Legge o di Regolamento speciali.
possono essere stabilite maggiori altezze dall'Ispettorato del Lavoro o in funzione di norme di Legge o di Regolamento speciali. Per ogni locale abitabile il rapporto di illuminazione ed areazione (aeroilluminazione) fra la superficie delle finestre e la superficie del locale non deve essere inferiore a 1/8 al piano terreno e a 1/10 ai piani superiori.
La superficie delle finestre, a tale fine, si misura entro i telai fissi trascurando i telai mobili e le altre traverse: per le finestre balcone o le finestre alla francese non si terra conto del tratto compreso fra il pavimento e un'altezza di m. 0,60. La profondità netta dei locali non deve essere superiore al doppio della loro altezza: un lieve supero di tale profondità potrà essere ammesso, su parere della Commissione Edilizia, quando sia congruamente migliorato il rapporto di aeroilluminazione.
potrà essere ammesso, su parere della Commissione Edilizia, quando sia congruamente migliorato il rapporto di aeroilluminazione. Analogo aumento del rapporto di aeroilluminazione sarà richiesto ove le finestre si aprano su balconi o logge coperte aventi una profondità maggiore di m. 1,00. Per i fabbricati di nuova costruzione il piano terreno dei locali destinati ad uso abitazione deve essere sapraelevato
m. 1,00. Per i fabbricati di nuova costruzione il piano terreno dei locali destinati ad uso abitazione deve essere sapraelevato di almeno m. 1,00 rispetto al piano di marciapiede se fronteggianti spazi pubblici e m. 0,90 se sorgenti su spazi privati ed essere o cantinati o muniti di sottostante vespaio ventilato di altezza non inferiore a m. 0,60. Solo nel caso di abitazioni unifamiliari potrà ammettersi il piano terreno con pavimento a quota non inferiore a
iore a m. 0,60. Solo nel caso di abitazioni unifamiliari potrà ammettersi il piano terreno con pavimento a quota non inferiore a quelle di più m. 0,10 rispetto a quella del marciapiede e sempre che vi sia cantinato o vespaio regolarmente sottostante. Negli edifici a piano terreno porticato (pilotis) il più basso dei piani abitabili sovrastanti (piano rialzato) sarà considerato, ai fini regolamentari del presente articolo, lettera b), come « piano superiore ».
ovrastanti (piano rialzato) sarà considerato, ai fini regolamentari del presente articolo, lettera b), come « piano superiore ». II piano terreno dei locali destinati ad uso negozio, laboratorio, industria e pubblici esercizi, deve essere sopraelevato di almeno cm. 10 rispetto al piano marciapiede e deve avere: a) altezza minima di m. 3,30; b) superficie di porte, vetrine, finestre, complessivamente non inferiori a 1/6 della superficie dei locali: la o le finestre (e si
superficie di porte, vetrine, finestre, complessivamente non inferiori a 1/6 della superficie dei locali: la o le finestre (e si intendono per tali anche le parti apribili diverse dalle porte) di superficie non inferiore a mq. 1,00. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere maggior superficie di finestre per grandi locali; c) disponibilità di almeno una latrina munita di antilatrina e lavabo, salvo quant'altro disposto all'Art. 84 del presente Regolamento.
Art. 89 -- Soppalchi.
onibilità di almeno una latrina munita di antilatrina e lavabo, salvo quant'altro disposto all'Art. 84 del presente Regolamento. Per edifici a carattere collettivo o speciale, oltre alle norme specifiche ed a quelle del presente Regolamento, dovranno osservarsi le norme particolari che la Civica Amministrazione potrà deliberare. Art. 89 -- Soppalchi. Nei locali adibiti a negozi, depositi e magazzini, anche di case preesistenti, gli impalcati a mezz'aria saranno
Art. 90 -- Piani seminterrati.
9 -- Soppalchi. Nei locali adibiti a negozi, depositi e magazzini, anche di case preesistenti, gli impalcati a mezz'aria saranno ammessi solo quando si verifichino le seguenti condizioni: 1 -- il locale abbia una altezza minima di m. 4,50; 2 -- risulti libera per la parte del locale a tutt'altezza una cubatura di almeno 40 mc.; 3 -- la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda 2/5 della superficie del locale. Art. 90 -- Piani seminterrati.
Art. 90 -- Piani seminterrati.
o 40 mc.; 3 -- la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda 2/5 della superficie del locale. Art. 90 -- Piani seminterrati. I locali seminterrati destinati a cucina, depositi, laboratori e simili, devono avere: a) altezza minima netta di m. 2,80 di cui almeno 1,20 fuori terra; b) essere dotati di sottostante cantinato o vespaio aerato di almeno m. 0,60 di altezza; c) rapporto di aeroilluminazione fra la superficie delle finestre e la supeficie del locale come prima definito non inferiore ad 1/7;
pporto di aeroilluminazione fra la superficie delle finestre e la supeficie del locale come prima definito non inferiore ad 1/7; d) la loro parete finestrata si affacci direttamente su spazi pubblici o privati regolamentari. Sono vietate le camere da letto e gli altri locali di abitazione. I locali seninterrati non abitabili (senza permanenza di persone)dovranno avere un'altezza netta non superiore a metri 2,20.
ne. I locali seninterrati non abitabili (senza permanenza di persone)dovranno avere un'altezza netta non superiore a metri 2,20. I muri e i pavimenti di tali locali devono essere difesi dall'umidità del sottosuolo mediante uno strato di asfalto o di altro materiale isolante data alla superficie dei muri di spiccato, al di sotto del piano del pavimento e mediante muri doppi od intercapedini ben fognate e ventilate. X) All'articolo 90, in fine, aggiungere i seguenti commi:
imento e mediante muri doppi od intercapedini ben fognate e ventilate. X) All'articolo 90, in fine, aggiungere i seguenti commi: Nei casi di nuova edificazione e di ricostruzione di edifici possono essere realizzati piani seminterrati, nel rispetto di ogni altra prescrizione del presente Regolamento, nonché di ogni prescrizione degli strumenti urbanistici, esclusivamente, in alternativa:
- ove abbiano le caratteristiche di cui al primo comma;
- ove abbiano le caratteristiche di cui al comma terzo.
Art. 91 -- Piani interrati..
Il volume dei piani seminterrati aventi le caratteristiche di cui ai commi quarto e quinto é escluso dal computo del volume degli edifici ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e degli strumenti urbanistici, nonché del calcolo dei corrispettivi afferenti le concessioni edilizie. Art. 91 -- Piani interrati.. I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non
ti.. I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici e qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti ai magazzini o ad autorimesse. Le altezze utili interne dei detti piani devono rispettare le norme specifiche per destinazioni particolari per i locali da adibire agli impianti di autorimessa, riscaldamento, aria
ttare le norme specifiche per destinazioni particolari per i locali da adibire agli impianti di autorimessa, riscaldamento, aria condizionata e simili. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quella dei piani interrati, la relativa dichiarazione di agibilità non può essere rilasciata se non e previsto e realizzato )o esiste un sistema di sollevamento
elativa dichiarazione di agibilità non può essere rilasciata se non e previsto e realizzato )o esiste un sistema di sollevamento mediante pompe che, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'areazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio di aria. Potranno ammettersi, su parere della Commissione Edilizia e se conformi alla previsione degli Strumenti
ciente ricambio di aria. Potranno ammettersi, su parere della Commissione Edilizia e se conformi alla previsione degli Strumenti Urbanistici vigenti, locali sotterranei destinati a pubblici spettacoli o riunioni, ristoranti, taverne e simili nonché magazzini di vendita, quando oltre alla rispondenza alle norme di Legge o regolamentari specifiche con particolare riguardo alla prevenzione incendi, sia garantito, a esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale, un efficiente sistema di
e riguardo alla prevenzione incendi, sia garantito, a esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale, un efficiente sistema di condizionamento totale. XI) All'articolo 91, in fine, sono aggiunti i seguenti commi: I locali di cui al comma precedente devono comunque: a) avere altezza minima netta di metri 2,80; b) essere dotati di sottostante cantinato o vespaio aerato di almeno metri 0,60 di altezza.
altezza minima netta di metri 2,80; b) essere dotati di sottostante cantinato o vespaio aerato di almeno metri 0,60 di altezza. Nei casi di nuova edificazione e di ricostruzione di edifici possono essere realizzati piani interrati, nel rispetto di ogni altra prescrizione del presente Regolamento, nonché di ogni prescrizione degli strumenti urbanistici, esclusivamente, in alternativa:
- ove abbiano le caratteristiche e le destinazioni funzionali di cui ai commi primo, secondo e terzo;
sivamente, in alternativa:
- ove abbiano le caratteristiche e le destinazioni funzionali di cui ai commi primo, secondo e terzo;
- ove abbiano le caratteristiche e le destinazioni funzionali di cui ai commi quarto e quinto;
- ove abbiano un'altezza netta non superiore a metri 2,20, potendo essere adibiti esclusivamente ad autorimesse private, a magazzini, e simili, essendo comunque escluse utilizzazioni comportanti la presenza continuativa di persone.
orimesse private, a magazzini, e simili, essendo comunque escluse utilizzazioni comportanti la presenza continuativa di persone. Il volume dei piani interrati aventi altezza netta non superiore a metri 2,20, adibibili esclusivamente ad utilizzazioni non comportanti la presenza continuativa di persone, é escluso dal computo del volume degli edifici ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e degli strumenti urbanistici, nonché del
Art. 92 -- Piani sottotetto o mansardati.
volume degli edifici ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e degli strumenti urbanistici, nonché del calcolo dei corrispettivi afferenti le concessioni edilizie. Art. 92 -- Piani sottotetto o mansardati. Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli preesistenti possono essere costituiti sottotetti abitabili, purché: 1 -- essi siano compresi nella sagoma-limite corrispondente all'altezza limite prevista dagli Strumenti Urbanistici vigenti,
hé: 1 -- essi siano compresi nella sagoma-limite corrispondente all'altezza limite prevista dagli Strumenti Urbanistici vigenti, nonché nelle volumetrie pure previste dagli stessi, il tutto con l'osservanza di quanto prescritto all'Art. 70 del presente Regolamento; 2 -- abbiano soffitto almeno parzialmente inclinato. I locali sottotetto abitabili con soffitto inclinato, devono avere un'altezza media di m. 2,70 con un'altezza minima
inclinato. I locali sottotetto abitabili con soffitto inclinato, devono avere un'altezza media di m. 2,70 con un'altezza minima interna verso gronda di m. 2,10 e il rapporto di aeroilluminazione non deve essere inferiore a 1/12. I locali sottotetto non abitabili dovranno avere l'altezza non superiore a m. 2,00. II loro volume non sarà computato nei volumi degli edifici, ferme restando le norme per il
Art. 92 - Piani sottotetto o mansardati
re l'altezza non superiore a m. 2,00. II loro volume non sarà computato nei volumi degli edifici, ferme restando le norme per il conteggio dell'altezza dei fabbricati agli effetti delle distanze e simili (Art. 50 del presente Regolamento). XII) L'articolo 92 é sostituito dal seguente: Art. 92 - Piani sottotetto o mansardati
Nei casi di nuova edificazione e di ricostruzione di edifici possono essere realizzati piani sottotetto, nel rispetto di ogni altra prescrizione del presente Regolamento, nonché di ogni prescrizione degli strumenti urbanistici, esclusivamente, in alternativa:
- ove abbiano caratteristiche tali da configurarsi come sottotetti abitabili;
- ove abbiano caratteristiche tali da configurarsi come spazi accessori.
istiche tali da configurarsi come sottotetti abitabili;
- ove abbiano caratteristiche tali da configurarsi come spazi accessori. Per sottotetti abitabili si intendono i piani sottotetto adibibili, anche quali unità funzionali autonome, a funzioni abitative ovvero ad altre funzioni comportanti la presenza continuativa di persone in attività lavorativa, e pertanto i piani sottotetto aventi i seguenti requisiti: a) altezza dei locali per le attività principali pari almeno a metri 2,70;
tanto i piani sottotetto aventi i seguenti requisiti: a) altezza dei locali per le attività principali pari almeno a metri 2,70; b) altezza dei locali per le attività secondarie, quali quelli destinati all'igiene della persona, a ripostigli, ai collegamenti, pari almeno a metri 2,40; c) rapporto di aeroilluminazione dei locali per le attività principali non inferiore a 1/12, potendo essere privi di
metri 2,40; c) rapporto di aeroilluminazione dei locali per le attività principali non inferiore a 1/12, potendo essere privi di finestre sia i locali destinati all'igiene della persona, purché dotati di impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione spinta, che gli altri locali per le attività secondarie. Per sottotetti configurantisi come spazi accessori si intendono i piani sottotetto non utilizzabili per funzioni
ità secondarie. Per sottotetti configurantisi come spazi accessori si intendono i piani sottotetto non utilizzabili per funzioni diverse da quelle di servizi di pertinenza delle utilizzazioni attivabili ai piani sottostanti, e pertanto i sottotetti aventi: a) altezza dei locali inferiore a metri 1,50, ovvero nei casi di copertura a falde, con altezza massima del colmo inferiore a metri 2,00, senza variazioni di pendenze; b) aperture esclusivamente in falda.
falde, con altezza massima del colmo inferiore a metri 2,00, senza variazioni di pendenze; b) aperture esclusivamente in falda. Il volume degli spazi accessori di cui al precedente comma é escluso dal computo del volume degli edifici ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e degli strumenti urbanistici, nonché del calcolo dei corrispettivi afferenti le concessioni edilizie. Nei casi di trasformazioni, rientranti nelle definizioni di manutenzione straordinaria, di restauro e di
e concessioni edilizie. Nei casi di trasformazioni, rientranti nelle definizioni di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di edifici esistenti non aventi interesse storico, sono ammesse, nel rispetto di ogni altra prescrizione del presente Regolamento, nonché di ogni prescrizione degli strumenti urbanistici, le operazioni volte a realizzare piani sottotetto che abbiano caratteristiche tali da
prescrizione degli strumenti urbanistici, le operazioni volte a realizzare piani sottotetto che abbiano caratteristiche tali da configurarsi come sottotetti abitabili, cioè aventi i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo. I piani sottotetto che, anche a seguito dell'effettuazione delle trasformazioni ammissibili, non abbiano i predetti requisiti, sono considerati spazi accessori, anche ove non abbiano una o più delle caratteristiche indicate dal
biano i predetti requisiti, sono considerati spazi accessori, anche ove non abbiano una o più delle caratteristiche indicate dal terzo comma del presente articolo, e pertanto non possono essere utilizzati per funzioni diverse da quelle di servizi di pertinenza delle utilizzazioni attivabili ai piani sottostanti. Per tali spazi accessori vale quanto disposto al quarto comma del presente articolo. Nei casi di trasformazioni, rientranti nelle definizioni di manutenzione straordinaria, di restauro e di
del presente articolo. Nei casi di trasformazioni, rientranti nelle definizioni di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di edifici esistenti aventi interesse storico, sono ammesse, nel rispetto di ogni altra prescrizione del presente Regolamento, nonché di ogni prescrizione degli strumenti urbanistici, le operazioni volte a realizzare piani sottotetto adibibili, anche quali unità funzionali
scrizione degli strumenti urbanistici, le operazioni volte a realizzare piani sottotetto adibibili, anche quali unità funzionali autonome, a funzioni abitative ovvero ad altre funzioni comportanti la presenza continuativa di persone in attività lavorativa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) non venga alterato l'andamento originario della copertura; sono pertanto ammesse solamente le aperture e
seguenti condizioni: a) non venga alterato l'andamento originario della copertura; sono pertanto ammesse solamente le aperture e le prese di luce e d'aria non alteranti i profili altimetrici, le quali aperture, ove in falda, devono avere dimensioni non superiori a 2 metri quadrati ognuna, e non riguardare più del 5 per cento della superficie della falda interessata; b) sia assicurata, in presenza di coperture, e/o di strutture portanti delle stesse, alterate e/o collabenti, il loro
teressata; b) sia assicurata, in presenza di coperture, e/o di strutture portanti delle stesse, alterate e/o collabenti, il loro ripristino con gli stessi materiali; c) l'altezza dei locali sia pari almeno a metri 2,20; d) il rapporto di aeroilluminazione dei locali per le attività principali sia non inferiore a 1/12, potendo essere privi di finestre sia i locali destinati all'igiene della persona, purché dotati di impianti di condizionamento
, potendo essere privi di finestre sia i locali destinati all'igiene della persona, purché dotati di impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione spinta, che gli altri locali per le attività secondarie. I piani sottotetto degli edifici esistenti aventi interesse storico che, anche a seguito dell'effettuazione delle trasformazioni ammissibili, non soddisfino le condizioni di cui al sesto comma del presente articolo, sono
l'effettuazione delle trasformazioni ammissibili, non soddisfino le condizioni di cui al sesto comma del presente articolo, sono considerati spazi accessori, anche ove non abbiano una o più delle caratteristiche indicate dal terzo comma del presente articolo, e pertanto non possono essere utilizzati per funzioni diverse da quelle di servizi di pertinenza delle utilizzazioni attivabili ai piani sottostanti. Per tali spazi accessori vale quanto disposto al quarto comma del presente articolo.
lizzazioni attivabili ai piani sottostanti. Per tali spazi accessori vale quanto disposto al quarto comma del presente articolo. In tutti i casi considerati dal presente articolo, per i locali con soffitto non orizzontale, si fa riferimento all'altezza media, e per i locali con soffitto ad andamento a più pendenze si fa riferimento all'altezza virtuale, data dal rapporto
Art. 93 -- Cucine.
tra il volume e la superficie del locale, comunque escludendo dal computo le parti del locale aventi altezza minima inferiore a metri 1,50; tali parti del locale non possono essere chiuse con opere murarie od arredi fissi, soprattutto se interessate da superfici finestrate ventilanti ed illuminanti. Art. 93 -- Cucine. I locali destinati ad uso di cucina sono considerati a tutti gli effetti abitabili e dovranno avere quindi una superficie non inferiore a mq. 8,00.
ad uso di cucina sono considerati a tutti gli effetti abitabili e dovranno avere quindi una superficie non inferiore a mq. 8,00. Essi potranno avere una superficie non superiore a mq. 5,00, qualora siano destinati a semplici locali di cottura, quale accessorio di altro locale di abitazione, ed abbiano dimensioni planimetriche tali, tenuto conto degli apparecchi fissi (lavello, eventuale cucina, ecc.), che escluda la possibilità di collocamento di un letto anche di fortuna.
gli apparecchi fissi (lavello, eventuale cucina, ecc.), che escluda la possibilità di collocamento di un letto anche di fortuna. L'altezza non potrà essere inferiore a quella degli altri ambienti. Se locale di cottura, la superficie delle finestre non dovra essere inferiore a mq. 0,80. Ogni cucina dovra essere dotata di canna fumaria, con cappa o altro mezzo meccanico di aspirazione dei Fumi e di
Art. 94 -- Latrine e bagni.
ore a mq. 0,80. Ogni cucina dovra essere dotata di canna fumaria, con cappa o altro mezzo meccanico di aspirazione dei Fumi e di lavello a chiusura idraulica, approvato dall'Amministrazione, con impianto di acqua potabile e di scarico dell'acqua lurida. In corrispondenza al lavello e al fornello dovra essere eseguito un rivestimento analogo a quello prescritto per i bagni. Art. 94 -- Latrine e bagni.
Art. 94 -- Latrine e bagni.
lavello e al fornello dovra essere eseguito un rivestimento analogo a quello prescritto per i bagni. Art. 94 -- Latrine e bagni. I locali destinati ad uso latrina devono avere una superficie minima di mq. 1,30 con larghezza non inferiore a m. 0,90. L'altezza utile dei locali ad uso latrina o bagno deve essere non inferiore a m. 2,30. Le finestre devono avere una superficie non inferiore a mq. 0,80 e potranno aprirsi, limitatamente alle zone in cui
e a m. 2,30. Le finestre devono avere una superficie non inferiore a mq. 0,80 e potranno aprirsi, limitatamente alle zone in cui ciò sia ammesso dagli Strumenti Urbanistici vigenti, su cavedi o chiostrine. L'Autorità Comunale potrà autorizzare L'areazione con mezzi artificiali, nei casi previsti all'Art. 84 del presente Regolamento. I locali ad uso latrina e bagno non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altro locale di abitazione o di
lamento. I locali ad uso latrina e bagno non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altro locale di abitazione o di lavoro, di depositi di vendita e nelle scale e androni, ma dovranno essere muniti di antilatrina della superficie minima di mq. 1,00, o aprirsi in disimpegni. Potranno aprirsi direttamente in camere da letto unicamente latrine e bagni a servizio esclusivo delle stesse e supplementari a quelli regolamentari. II rivestimento delle pareti dovra avere un'altezza minima di m. 1,50.
sivo delle stesse e supplementari a quelli regolamentari. II rivestimento delle pareti dovra avere un'altezza minima di m. 1,50. Pavimento e rivestimento, anche nei fabbricati esistenti, dovra essere di materiale liscio, impermeabile e lavabile. Le latrine annesse ai negozi e laboratori o a pubblici esercizi dovranno avere una antilatrina di dimensioni almeno uguali regolamentari delle latrine.
Art. 95 -- Acqua potabile.
egozi e laboratori o a pubblici esercizi dovranno avere una antilatrina di dimensioni almeno uguali regolamentari delle latrine. I dormitori comuni, i convitti, gli educandati, gli alberghi e simili avranno almeno una latrina per ogni 15 persone ospitate, salvo le maggiori richieste di regolamentazioni speciali o che potranno essere stabilite dall'Amministrazione Comunale. Sono proibite le latrine sporgenti dal filo di costruzione. Art. 95 -- Acqua potabile.
Art. 95 -- Acqua potabile.
stabilite dall'Amministrazione Comunale. Sono proibite le latrine sporgenti dal filo di costruzione. Art. 95 -- Acqua potabile. Ogni fabbricato, sia preesistente che di nuova costruzione, dovra esser provvisto di acqua potabile, distribuita in misura proporzionale a! numero dei locali abitabili in modo da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio; l'acqua potabile dovra provenire dalla conduttura comunale o da pozzo privato, con impianto di sollevamento, purché autorizzato dal Comune.
abile dovra provenire dalla conduttura comunale o da pozzo privato, con impianto di sollevamento, purché autorizzato dal Comune. I pozzi d'acqua per uso potabile dovranno: -- attingere acqua a profondità tale da escludere ogni possibilità di utilizzazione di tutte le falde superficiali; -- esser chiusi alla loro bocca e disposti in modo che il tubo metallico formante il pozzo sia collegato direttamente alla tubazione aspirante della pompa;
occa e disposti in modo che il tubo metallico formante il pozzo sia collegato direttamente alla tubazione aspirante della pompa; -- esser costruiti in tubo metallico rivestito ed in modo che non siano possibili inquinamenti dall'esterno; -- esser lontani non meno di m. 10 da pozzi neri e da depositi di immondizie, salvo inoltre quanto altro e stabilito dalle Norme Igieniche. L'acqua prodotta dai pozzi dovra risultare potabile dalle analisi dei Laboratori d'igiene competenti, il cui certificato
eniche. L'acqua prodotta dai pozzi dovra risultare potabile dalle analisi dei Laboratori d'igiene competenti, il cui certificato dovra essere vistato daIl'Ufficiale Sanitario Comunale.
Art. 96 -- Corridoi, disimpegni.
Art. 96 -- Corridoi, disimpegni. I corridoi, disimpegni e simili, dovranno avere di massima una altezza utile non inferiore a quella degli ambienti abitabili limitrofi, solo per brevi tratti soppalcati potrà ammettersi una altezza non inferiore a m. 2,30. Se la loro lunghezza e superiore a m. 12,00 devono essere illuminati ed areati direttamente da spazi pubblici o privati regolamentari (o da chiostrine o da cavedi ove ammessi dagli Strumenti Urbanistici vigenti), ed avere una larghezza
Art. 97 -- Scale.
ci o privati regolamentari (o da chiostrine o da cavedi ove ammessi dagli Strumenti Urbanistici vigenti), ed avere una larghezza non inferiore a m. 1,20. Art. 97 -- Scale. Gli edifici di oltre un piano fuori terra dovranno avere due scale quando L'area coperta e maggiore di 350 mq. e fino a 600 mq. Se L'area coperta e superiore a 600 mq. dovra esservi una scala in più ogni 300 mq. di supero, trascurando un residuo di 150 mq. al massimo, sentito in proposito il parere della Commissione Edilizia.
ogni 300 mq. di supero, trascurando un residuo di 150 mq. al massimo, sentito in proposito il parere della Commissione Edilizia. La larghezza delle scale dovra essere al minimo di m. 1,00 per le abitazioni private, e di m, 1,20 per gli edifici pubblici, commerciali, industriali, ecc.. salvo maggiori imposizioni di Regolamenti e Leggi specifiche. I vani scala dovranno essere ben areati e illuminati con finestre apribili verso l'esterno (o verso chiostrine o cavedi
cifiche. I vani scala dovranno essere ben areati e illuminati con finestre apribili verso l'esterno (o verso chiostrine o cavedi ove immessi dagli Strumenti Urbanistici vigenti): e ammessa la illuminazione da lucernari apribili per edifici di non più di 3 piani fuori terra. II numero delle scale, in edifici di vasta superficie o di speciale destinazione, potrà essere ridotto, su conforme parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ove i movimenti verticali delle persone e la loro sicurezza siano
Art. 98 -- Fabbricati in zona rurale.
conforme parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ove i movimenti verticali delle persone e la loro sicurezza siano ampiamente assicurati (scale mobili supplementari, ascensori e scala a tenuta di fumo, -cc.). Art. 98 -- Fabbricati in zona rurale. I fabbricati in zona rurale debbono rispondere alle norme igieniche di cui ai precedenti articoli e debbono, inoltre, seguire le prescrizioni contenute nelle Leggi e Regolamenti vigenti per quanto si riferisce ai fabbricati accessori quali
oltre, seguire le prescrizioni contenute nelle Leggi e Regolamenti vigenti per quanto si riferisce ai fabbricati accessori quali ricoveri per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione. In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte de(le abitazioni e le fosse settiche a valle assieme alle concimaie ed ai ricoveri animali. Se la posizione della faida freatica non consente tale disposizione e comunque necessario che la fossa
e ed ai ricoveri animali. Se la posizione della faida freatica non consente tale disposizione e comunque necessario che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre dell'abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle finestre dei locali adibiti a stalle o simili e di m. 10. L'Ufficiale Sanitario ed i Vigili del Fuoco possono subordinare la dichiarazione di abitabilità alla esecuzione di
Art. 99 -- Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti.
i e di m. 10. L'Ufficiale Sanitario ed i Vigili del Fuoco possono subordinare la dichiarazione di abitabilità alla esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza. Art. 99 -- Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti. Nei fabbricati esistenti, entro tre anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili.
ntro tre anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili e comunque esterni alle abitazioni e la dotazione per ogni unita di abitazione di un locale igienico areato secondo le norme di cui ai precedenti articoli, nonché la fornitura dell'acqua potabile all'interno di ogni unita abitativa.
Art. 100 -- Edifici ad uso collettivo.
ato secondo le norme di cui ai precedenti articoli, nonché la fornitura dell'acqua potabile all'interno di ogni unita abitativa. L'Ufficiale Sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle Leggi vigenti, le unita abitative che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile. Art. 100 -- Edifici ad uso collettivo.
Gli edifici destinati ad uso collettivo, alberghi, ricoveri temporanei di persone, teatri, cinematografi e bar, ristoranti, bagni, ecc., oltre che avere i requisiti per la sicurezza pubblica e l'igiene, devono essere approvati dalle singole Autorità competenti. La civica Amministrazione potrà, sentiti, a seconda dei casi, l'Ente Provinciale per il Turismo, l'Ufficiale Sanitario, la Commissione Edilizia, o altri Enti competenti, stabilire norme particolari di carattere estetico, funzionale ed igienico.
Art. 101 -- Autorimesse pubbliche e private.
io, la Commissione Edilizia, o altri Enti competenti, stabilire norme particolari di carattere estetico, funzionale ed igienico. Art. 101 -- Autorimesse pubbliche e private. Le autorimesse ad uso commerciale di nuova costruzione non rispondere alle norme tecniche e di sicurezza di cui al Decreto Ministeriale 31-7-1934, Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1934, modificato con Decreto Legge 12-5-1937.
cui al Decreto Ministeriale 31-7-1934, Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1934, modificato con Decreto Legge 12-5-1937. Le autorimesse ad uso commerciale di nuova costruzione non possono avere soprastanti locali ad uso abitazione, e devono distare almeno di m. 30 da Chiese, Ospedali, Scuole, Teatri, Cinematografi, e simili; devono inoltre avere spazio libero per la circolazione, antistante le porte di uscita dei veicoli, di m. 6,00 come minimo.
mili; devono inoltre avere spazio libero per la circolazione, antistante le porte di uscita dei veicoli, di m. 6,00 come minimo. Le autorimesse di uso commerciale e quelle di uso privato per più di 3 veicoli, devono rispondere alle norme tecniche e di sicurezza di cui ai suddetti Decreti, devono avere comunque pareti e soffitto di materiale resistente al fuoco, le porte in metallo o materiale incombustibile, essere ventilate e avere impianti di Spegnimento del fuoco.
resistente al fuoco, le porte in metallo o materiale incombustibile, essere ventilate e avere impianti di Spegnimento del fuoco. Per le autorimesse da 1 a 3 veicoli ad uso privato, anche se facenti parte di edifici ad uso abitazione, non occorrono norme speciali, ma devono rispondere alle misure di precauzione contro gli incendi. I progetti di autorimessa dovranno pertanto essere vistati o approvati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Art. 102 -- Depositi e magazzini.
li incendi. I progetti di autorimessa dovranno pertanto essere vistati o approvati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tutte le autorimesse private di preferenza devono avere accesso diretto dai cortili e non dalla via: sono comunque vietate le batterie di boxes-autorimessa privati aprentesi su pubblici spazi. Art. 102 -- Depositi e magazzini. I locali destinati a depositi o magazzini devono essere ben areati e illuminati, ed avere le pareti con intonaco liscio
gazzini. I locali destinati a depositi o magazzini devono essere ben areati e illuminati, ed avere le pareti con intonaco liscio o materiale equivalente; se destinati a deposito di sostanze alimentari devono essere imbiancati con pittura lavabile o finiti con materiale liscio, impermeabile e lavabile. Devono avere il pavimento con sottofondo di cemento con strato superiore lisciato di cemento e sabbia di almeno
bile e lavabile. Devono avere il pavimento con sottofondo di cemento con strato superiore lisciato di cemento e sabbia di almeno cm. 2,00, piastrelle di cemento o altro materiale resistente, e per lo scarico delle acque devono esser muniti di canale scaricatore con chiusura idraulica. Se destinati a contenere materiali incendiabili, esplosivi, comunque pericolosi, molesti, speciali, dovranno rispondere alle particolari norme esistenti in materia o prescritte dalla civica Amministrazione.
Art. 103 -- Laboratori ad uso artigiano e fabbriche industriali.
i, molesti, speciali, dovranno rispondere alle particolari norme esistenti in materia o prescritte dalla civica Amministrazione. Art. 103 -- Laboratori ad uso artigiano e fabbriche industriali. Per i locali destinati a laboratorio si devono osservare in particolare le Norme Igieniche prescritte dal presente Regolamento. E' permesso in via precaria coprire, per l'uso sopraddetto o anche per semplice magazzeno, un cortile con vetrata
e Regolamento. E' permesso in via precaria coprire, per l'uso sopraddetto o anche per semplice magazzeno, un cortile con vetrata qualora non occorrano murature e pilastri di sostegno della copertura, ossia non abbia il carattere di costruzione stabile e qualora la superficie massima sia di 50 mq., assicurando il ricambio d'aria e le buone condizioni igieniche, sentiti comunque il parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia.
cambio d'aria e le buone condizioni igieniche, sentiti comunque il parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia. Tale ambiente dovrà avere una lanterna con superficie di almeno 1/3 di quella della copertura e con sporgenza in altezza dal piano copertura non inferiore a m. 0,50 con vetrate verticali apribili. I locali adiacenti a tali ambienti dovranno rispondere alle norme relative ai locali stessi, a seconda del loro uso, in particolare per le aperture con l'esterno.
dovranno rispondere alle norme relative ai locali stessi, a seconda del loro uso, in particolare per le aperture con l'esterno. Dovranno comunque rispettarsi le norme dell'Art. 51, lettera b), comma ultimo, del presente Regolamento. Per le costruzioni destinate ad uso industriale si fa riferimento al R.D. 14-4-1927, n. 530, Artt. 8, 9 e 10, sulla igiene del lavoro e successive disposizioni, e a norma dell'Art. 40 del Decreto sopraddetto, l'interessato dovra darne notizia
a igiene del lavoro e successive disposizioni, e a norma dell'Art. 40 del Decreto sopraddetto, l'interessato dovra darne notizia all'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di sua competenza. XIII) Dopo l'articolo 103 é inserito il seguente:
Art. 103 bis - Trasformazioni ed utilizzazioni ammissibili nelle zone agricole
Art. 103 bis - Trasformazioni ed utilizzazioni ammissibili nelle zone agricole Nelle zone destinate ad usi agricoli dai vigenti strumenti urbanistici sono ammissibili, nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo ed al successivo articolo 104, solamente le trasformazioni e le utilizzazioni seguenti: a) l'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale ed altre attività produttive primarie quali l'allevamento aziendale o interaziendale di animali;
one del suolo a scopo colturale ed altre attività produttive primarie quali l'allevamento aziendale o interaziendale di animali; b) gli interventi di forestazione; c) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione, temporanea o definitiva, della coltivazione di determinati terreni, per finalità di tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia dell'integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell'intensità di sfruttamento colturale dei suoli;
di salvaguardia dell'integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell'intensità di sfruttamento colturale dei suoli; d) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, denominati anche case coloniche; e) la nuova edificazione di annessi rustici, e cioè dei manufatti edilizi pertinenti al fondo rustico ed organicamente ordinati alla sua produttività ed a quella dell'azienda agricola, o delle aziende agricole associate, ad esso collegata/e, quali:
rdinati alla sua produttività ed a quella dell'azienda agricola, o delle aziende agricole associate, ad esso collegata/e, quali:
- depositi di attrezzi, materiali, sementi, fertilizzanti, antiparassitari e simili;
- rimesse per macchine agricole;
- ricoveri per animali di allevamento;
- lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico;
ccumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico;
- vasche per la produzione di concime di tipo compost, a fini di sua utilizzazione aziendale o interaziendale;
- serre fisse o mobili per colture;
- ogni analoga costruzione di servizio che risulti funzionale alle esigenze dell'azienda agricola singola od associata; f) le trasformazioni degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
igenze dell'azienda agricola singola od associata; f) le trasformazioni degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti; g) l'utilizzazione dei manufatti edilizi esistenti alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici secondo l'uso legittimamente in atto a tale data; h) i mutamenti dell'uso tra i diversi tipi di utilizzazione come annesso rustico, nonché tra tale utilizzazione e l'utilizzazione abitativa funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura e viceversa;
tico, nonché tra tale utilizzazione e l'utilizzazione abitativa funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura e viceversa; i) l'esercizio dell'uso in atto, diverso da quello come annesso rustico e da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura, esclusivamente per i manufatti edilizi esistenti alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici per i quali un uso diverso da quello come annesso rustico e da quello abitativo funzionale alle esigenze di
trumenti urbanistici per i quali un uso diverso da quello come annesso rustico e da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura fosse legittimamente in atto a tale data, ed altresì per i manufatti edilizi per i quali un uso diverso da quello come annesso rustico e da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura sia stato legittimato dall'ottenimento di concessione od autorizzazione in sanatoria;
e alle esigenze di addetti all'agricoltura sia stato legittimato dall'ottenimento di concessione od autorizzazione in sanatoria; l) i mutamenti dell'uso, da quello in atto, negli edifici di cui alla lettera i), a quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura, ovvero a quello come annesso rustico; m) la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell'energia e delle
o; m) la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell'energia e delle telecomunicazioni, e simili, nonché di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali ed interpoderali, canali, opere di regolazione idraulica, e simili; n) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli acquedotti, e simili.
impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli acquedotti, e simili. La nuova edificazione di edifici ad uso totalmente o parzialmente abitativo é ammissibile alle seguenti condizioni: A) che l'edificazione avvenga in funzione delle esigenze di conduzione di un fondo rustico e delle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari;
di conduzione di un fondo rustico e delle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari; B) che le esigenze di conduzione del fondo, e le esigenze abitative degli addetti, siano dimostrate, con riferimento all'esistente o prevista capacità produttiva del fondo medesimo, da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, ovvero da un piano equipollente previsto dalle leggi:
va del fondo medesimo, da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, ovvero da un piano equipollente previsto dalle leggi: C) che siano rispettati i seguenti parametri, rapportati alle qualità delle singole colture praticate nel fondo rustico interessato:
- terreni a colture ortoflorovivaistiche: superficie fondiaria minima di 1,2 ettari; edificabilità di un volume ad uso abitativo di 400 metri cubi, comprese le eventuali preesistenze, per superfici fondiarie comprese tra quella minima e
ume ad uso abitativo di 400 metri cubi, comprese le eventuali preesistenze, per superfici fondiarie comprese tra quella minima e quella di 3 ettari; edificabilità aggiuntiva di una quota indivisibile di volume ad uso abitativo pari a 250 metri cubi per ogni frazione, della superfice fondiaria, eccedente i 3 ettari, e pari o superiore a 1,5 ettari;
- terreni a vigneto, agrumeto, frutteto in coltura specializzata, oliveto in coltura specializzata, seminativo irriguo:
ettari;
- terreni a vigneto, agrumeto, frutteto in coltura specializzata, oliveto in coltura specializzata, seminativo irriguo: superficie fondiaria minima di 2 ettari; edificabilità di un volume ad uso abitativo di 400 metri cubi, comprese le eventuali preesistenze, per superfici fondiarie comprese tra quella minima e quella di 8 ettari; edificabilità aggiuntiva di
una quota indivisibile di volume ad uso abitativo pari a 250 metri cubi per ogni frazione, della superfice fondiaria, eccedente gli 8 ettari, e pari o superiore a 4 ettari;
- terreni a seminativo, seminativo arborato, prato, prato irriguo: superficie fondiaria minima di 4 ettari; edificabilità di un volume ad uso abitativo di 400 metri cubi, comprese le eventuali preesistenze, per superfici fondiarie comprese tra
bilità di un volume ad uso abitativo di 400 metri cubi, comprese le eventuali preesistenze, per superfici fondiarie comprese tra quella minima e quella di 20 ettari; edificabilità aggiuntiva di una quota indivisibile di volume ad uso abitativo pari a 250 metri cubi per ogni frazione, della superfice fondiaria, eccedente i 20 ettari, e pari o superiore a 10 ettari;
- terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato, castagneto
10 ettari;
- terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato, castagneto da frutto: superficie fondiaria minima di 8 ettari; edificabilità di un volume ad uso abitativo di 400 metri cubi, comprese le eventuali preesistenze, per superfici fondiarie comprese tra quella minima e quella di 50 ettari; edificabilità aggiuntiva di una quota indivisibile di volume ad uso abitativo pari a 250 metri cubi per ogni frazione, della superfice
abilità aggiuntiva di una quota indivisibile di volume ad uso abitativo pari a 250 metri cubi per ogni frazione, della superfice fondiaria, eccedente i 50 ettari, e pari o superiore a 25 ettari. Ai sensi della lettera A) del secondo comma, i provvedimenti abilitativi alla nuova edificazione di edifici ad uso totalmente o parzialmente abitativo possono essere rilasciati, a chi ne abbia titolo in base alla legge, solamente in funzione delle esigenze abitative:
e abitativo possono essere rilasciati, a chi ne abbia titolo in base alla legge, solamente in funzione delle esigenze abitative:
- di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi, nonché dei loro nuclei familiari;
- di soggetti conduttori del fondo il cui volume di affari derivante da attività agricole risulti superiore alla metà del
liari;
- di soggetti conduttori del fondo il cui volume di affari derivante da attività agricole risulti superiore alla metà del loro reddito complessivo, essendo il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presunto pari al limite massimo di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, nonché dei loro nuclei familiari;
all'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, nonché dei loro nuclei familiari;
- di lavoratori dipendenti di aziende agricole a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a cento, nonché dei loro nuclei familiari. I nuclei familiari dei soggetti di cui al terzo comma si intendono comprendere tutti i conviventi entro il terzo grado di
liari. I nuclei familiari dei soggetti di cui al terzo comma si intendono comprendere tutti i conviventi entro il terzo grado di parentela od affinità, ancorché impegnati in attività lavorative extragricole, purché non siano proprietari di un'unità immobiliare ad uso abitativo nell'ambito del Comune di Lamezia Terme. Ai fini del rispetto dei rapporti tra edificabilità e superfici fondiarie, di cui alla lettera C) del secondo comma, sono
Terme. Ai fini del rispetto dei rapporti tra edificabilità e superfici fondiarie, di cui alla lettera C) del secondo comma, sono computati i volumi ad uso abitativo già esistenti nel fondo rustico interessato, ferme restando le possibilità di trasformazione degli edifici esistenti di cui ai commi ventitreesimo e seguenti del presente articolo. Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale le superfici fondiarie di cui alla lettera C) del secondo comma
lo. Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale le superfici fondiarie di cui alla lettera C) del secondo comma si intendono raggiunte ove risulti maggiore od eguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le predette superfici fondiarie di cui alla lettera C) del secondo comma. I terreni, ricadenti nelle zone agricole, con qualità di coltura non contemplata dalla lettera C) del secondo comma, non
comma. I terreni, ricadenti nelle zone agricole, con qualità di coltura non contemplata dalla lettera C) del secondo comma, non concorrono al raggiungimento della superficie fondiaria minima, ma, ove non ostino diverse disposizioni, possono essere interessati dall'edificazione qualora essa sia consentita nel fondo rustico cui appartengono in ragione dell'entità e delle qualità colturali dei terreni facenti parte del medesimo fondo rustico. I terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto,
ità e delle qualità colturali dei terreni facenti parte del medesimo fondo rustico. I terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, bosco ceduo, castagneto da frutto, invece, concorrono al raggiungimento della superficie fondiaria minima, ma non possono essere in nessun caso direttamente interessati dall'edificazione. La classifica delle qualità di coltura é quella risultante dal certificato catastale, da presentare all'atto della richiesta dei
La classifica delle qualità di coltura é quella risultante dal certificato catastale, da presentare all'atto della richiesta dei provvedimenti abilitativi ad operare trasformazioni edilizie, e riferito alla data di adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica. E' data facoltà agli interessati, qualora lo stato delle colture alla data indicata al precedente comma risulti difforme da
ica. E' data facoltà agli interessati, qualora lo stato delle colture alla data indicata al precedente comma risulti difforme da quello censito al catasto, di produrre dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, attestante tale difformità ed indicante i tipi di coltura realmente praticati alla data predetta. Le modifiche alle qualità di coltura introdotte successivamente alla suindicata data hanno rilevanza ai fini e per gli effetti di cui alla lettera C) del secondo comma
trodotte successivamente alla suindicata data hanno rilevanza ai fini e per gli effetti di cui alla lettera C) del secondo comma solamente ove previste da piani di sviluppo aziendali o interaziendali, ovvero da piani equipollenti previsti dalle leggi. Nelle fattispeci di cui al comma precedente, gli interessati sono tenuti a richiedere la conseguente rettifica catastale ed a produrre copia di tale richiesta unitamente a quella dei provvedimenti abilitativi ad operare trasformazioni edilizie.
tale ed a produrre copia di tale richiesta unitamente a quella dei provvedimenti abilitativi ad operare trasformazioni edilizie. Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera C) del secondo comma possono essere considerati anche terreni non contigui, ma ricadenti nelle zone agricole ed inscrivibili, seppure parzialmente, in un cerchio di 5 mila metri di diametro, purché appartenenti ad un unico complesso aziendale agricolo.
, seppure parzialmente, in un cerchio di 5 mila metri di diametro, purché appartenenti ad un unico complesso aziendale agricolo. Le nuove edificazioni di edifici ad uso totalmente o parzialmente abitativo sono subordinate: a) alla sottoscrizione di apposite convenzioni od atti unilaterali d'obbligo, da trascriversi nei registri della proprietà immobiliare a cura del comune ed a spese degli aventi titolo al rilascio dei provvedimenti abilitativi ad effettuare le
roprietà immobiliare a cura del comune ed a spese degli aventi titolo al rilascio dei provvedimenti abilitativi ad effettuare le predette trasformazioni, con cui questi ultimi, nonché i proprietari dei terreni ove siano soggetti diversi dai primi, assumono, per quanto di rispettiva pertinenza, per sé e per i propri aventi causa, per un periodo non inferiore a 10 anni, e con previsione di prestabilite specifiche sanzioni per gli inadempimenti, gli impegni:
- di effettuare ogni intervento relativo alla conduzione del fondo volto a renderne effettiva la prevista capacità produttiva, secondo le indicazioni del piano di sviluppo aziendale o interaziendale, ovvero del piano equipollente previsto dalle leggi;
- di non operare mutamenti dell'uso degli edifici, o delle loro parti, se non eventualmente quelli tra l'utilizzazione abitativa funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura e l'utilizzazione come annesso rustico, o viceversa, e
ilizzazione abitativa funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura e l'utilizzazione come annesso rustico, o viceversa, e comunque alle condizioni per ciò stabilite ed in base a nuovo relativo provvedimento abilitativo;
- di non consentire l'utilizzazione degli edifici, o delle loro parti, ad uso abitativo stabile, a soggetti non aventi i requisiti di cui ai commi terzo e quarto;
- di non frazionare né alienare separatamente il fondo per la quota corrispondente alla superficie fondiaria minima
zo e quarto;
- di non frazionare né alienare separatamente il fondo per la quota corrispondente alla superficie fondiaria minima di cui alla lettera C) del secondo comma; b) alla costituzione di un vincolo, da trascriversi nei registri della proprietà immobiliare a cura del comune ed a spese degli aventi titolo al rilascio dei provvedimenti abilitativi ad effettuare le predette trasformazioni, di inedificabilità a
ese degli aventi titolo al rilascio dei provvedimenti abilitativi ad effettuare le predette trasformazioni, di inedificabilità a scopo abitativo fino a concorrenza della superficie fondiaria in relazione alla quale viene assentita l'edificabilità a norma della lettera C) del secondo comma. Il vincolo di cui alla lettera b) del precedente comma é ridotto od eliminato solamente a seguito di eventuale
el secondo comma. Il vincolo di cui alla lettera b) del precedente comma é ridotto od eliminato solamente a seguito di eventuale demolizione degli edifici, o delle loro parti, ad uso abitativo, ovvero a seguito di eventuale mutamento dell'uso degli edifici, o delle loro parti, ad uso abitativo, in altro uso ammissibile, alle condizioni per ciò stabilite ed in base, in entrambi i casi, a nuovo relativo provvedimento abilitativo.
o uso ammissibile, alle condizioni per ciò stabilite ed in base, in entrambi i casi, a nuovo relativo provvedimento abilitativo. Le nuove edificazioni di edifici ad uso totalmente o parzialmente abitativo, ogniqualvolta sia possibile in relazione alla configurazione ed all'assetto proprietario dei fondi rustici interessati, devono essere rivolte a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente. I predetti edifici devono essere altresì conformi
corpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente. I predetti edifici devono essere altresì conformi alle caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, tipiche dell'edificazione ad uso totalmente o parzialmente abitativo negli ambiti rurali interessati. La nuova edificazione di annessi rustici é ammissibile solamente nelle quantità strettamente commisurate alla dimostrata
essati. La nuova edificazione di annessi rustici é ammissibile solamente nelle quantità strettamente commisurate alla dimostrata capacità produttiva di un fondo rustico, o di più fondi nei casi di aziende agricole associate, e risultanti necessarie, tenuto conto degli annessi rustici esistenti nel fondo, o nei fondi, interessati, in base a piani di sviluppo aziendale o interaziendale, ovvero a piani equipollenti previsti dalle leggi. Le nuove edificazioni di annessi rustici sono subordinate:
e o interaziendale, ovvero a piani equipollenti previsti dalle leggi. Le nuove edificazioni di annessi rustici sono subordinate: a) alla sottoscrizione di apposite convenzioni od atti unilaterali d'obbligo, da trascriversi nei registri della proprietà immobiliare a cura del comune ed a spese degli aventi titolo al rilascio dei provvedimenti abilitativi ad effettuare le predette trasformazioni, con cui questi ultimi assumono per sé e per i propri aventi causa, per un periodo non inferiore a
re le predette trasformazioni, con cui questi ultimi assumono per sé e per i propri aventi causa, per un periodo non inferiore a 10 anni, e con previsione di prestabilite specifiche sanzioni per gli inadempimenti, gli impegni:
- di effettuare ogni intervento relativo alla conduzione del fondo volto a renderne effettiva la prevista capacità produttiva, secondo le indicazioni del piano di sviluppo aziendale o interaziendale, ovvero del piano equipollente previsto dalle leggi;
va, secondo le indicazioni del piano di sviluppo aziendale o interaziendale, ovvero del piano equipollente previsto dalle leggi;
- di non operare mutamenti dell'uso degli annessi rustici, se non eventualmente quelli tra l'utilizzazione come annesso rustico e l'utilizzazione abitativa funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura, comunque alle condizioni per ciò stabilite ed in base a nuovo relativo provvedimento abilitativo;
ze di addetti all'agricoltura, comunque alle condizioni per ciò stabilite ed in base a nuovo relativo provvedimento abilitativo;
- di non frazionare né alienare separatamente il fondo per la quota corrispondente a quella sulla cui base sono stati dimensionati gli annessi rustici. Con l'esclusione dei lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami, delle vasche per la produzione di concime, delle
i rustici. Con l'esclusione dei lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami, delle vasche per la produzione di concime, delle serre, le nuove edificazioni di annessi rustici devono essere rivolte a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente e con gli edifici, ad uso totalmente o parzialmente abitativo, di eventualmente ammissibile nuova edificazione. I predetti annessi rustici, ove non debbano rispondere a funzioni
te abitativo, di eventualmente ammissibile nuova edificazione. I predetti annessi rustici, ove non debbano rispondere a funzioni specialistiche innovative, devono essere altresì conformi alle caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, tipiche dell'edificazione di annessi rustici negli ambiti rurali interessati. Le serre, sia fisse che mobili, sono ammissibili solamente nei terreni a colture ortoflorovivaistiche. Esse devono distare:
ati. Le serre, sia fisse che mobili, sono ammissibili solamente nei terreni a colture ortoflorovivaistiche. Esse devono distare:
- non meno di 5 metri dagli edifici adibiti ad uso abitativo per addetti all'agricoltura;
- non meno di 10 metri dagli edifici eventualmente esistenti nelle zone agricole che abbiano legittimo uso abitativo diverso da quello funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura; tale distanza minima è ridotta a 5 metri ove la serra
ivo diverso da quello funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura; tale distanza minima è ridotta a 5 metri ove la serra non abbia alcuna apertura nei lati prospicienti gli edifici;
- non meno di 3 metri dai confini di proprietà ove l'altezza al colmo della serra sia superiore a 3 metri, e non meno di 1,5 metri dai confini di proprietà ove l'altezza al colmo della serra sia inferiore o pari a 3 metri;
- non meno di 3 metri dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a 7 metri;
serra sia inferiore o pari a 3 metri;
- non meno di 3 metri dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a 7 metri;
- non meno di 6 metri dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza compresa tra 7 metri e 15 metri;
- non meno di 10 metri dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza superiore a 15 metri.
Le serre fisse devono avere altezza massima non superiore a 3 metri in gronda ed a 5 metri al colmo. Le serre mobili devono avere altezza massima non superiore a 4 metri al colmo. Esse devono essere realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce. Al termine del periodo dell'anno in cui é previsto il loro utilizzo devono essere completamente smantellate; ove siano stati impiegati tali in polietilene od altri consimili materiali
oro utilizzo devono essere completamente smantellate; ove siano stati impiegati tali in polietilene od altri consimili materiali plastici, questi devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti speciali, essendo vietato il loro abbandono sul terreno e la loro combustione in loco in qualsiasi forma. Per gli edifici ad uso totalmente o parzialmente abitativo, esistenti nelle zone agricole, si intende esteso, sulle aree di
rma. Per gli edifici ad uso totalmente o parzialmente abitativo, esistenti nelle zone agricole, si intende esteso, sulle aree di proprietà delle ditte proprietarie dei predetti edifici, un vincolo di inedificabilità a scopo abitativo fino a concorrenza della superficie fondiaria minima di cui alla lettera C) del secondo comma. Tale vincolo é ridotto od eliminato solamente a seguito di eventuale demolizione dell'edificio, o delle sue parti, ad uso abitativo, ovvero a seguito di
d eliminato solamente a seguito di eventuale demolizione dell'edificio, o delle sue parti, ad uso abitativo, ovvero a seguito di eventuale mutamento dell'uso dell'edificio, o delle sue parti, ad uso abitativo, in altro uso ammissibile, alle condizioni per ciò stabilite ed in base, in entrambi i casi, a provvedimento abilitativo. L'effetto di cui al precedente comma non si produce per gli edifici ad uso totalmente o parzialmente abitativo, esistenti
ativo. L'effetto di cui al precedente comma non si produce per gli edifici ad uso totalmente o parzialmente abitativo, esistenti nelle zone agricole alla data di adozione, da parte del Consiglio comunale, dell'atto deliberativo recante il presente articolo, per i quali un uso diverso da quello come annesso rustico e da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura fosse legittimamente in atto a tale data, ed altresì per i manufatti edilizi per i quali un uso diverso
addetti all'agricoltura fosse legittimamente in atto a tale data, ed altresì per i manufatti edilizi per i quali un uso diverso da quello come annesso rustico e da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura sia stato legittimato dall'ottenimento di concessione od autorizzazione in sanatoria. Degli edifici esistenti nelle zone agricole sono ammesse, nei limiti delle specifiche disposizioni eventualmente dettate a
oria. Degli edifici esistenti nelle zone agricole sono ammesse, nei limiti delle specifiche disposizioni eventualmente dettate a tutela delle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali di determinate categorie di edifici, le trasformazioni rientranti nelle definizioni di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione con esclusione di ogni ampliamento.
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione con esclusione di ogni ampliamento. Degli edifici ad uso totalmente o parzialmente abitativo, funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, esistenti nelle zone agricole, sono altresì ammesse, nei limiti delle specifiche disposizioni eventualmente dettate a tutela delle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali di determinate categorie di edifici, le
eventualmente dettate a tutela delle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali di determinate categorie di edifici, le trasformazioni di ampliamento, anche connesse a trasformazioni di ristrutturazione edilizia, o di demolizione e ricostruzione, alle condizioni di cui ai commi dal secondo al quattordicesimo compreso. Le predette trasformazioni possono interessare esistenti annessi rustici, comportandone il mutamento, fisico e funzionale, in edifici ad uso
trasformazioni possono interessare esistenti annessi rustici, comportandone il mutamento, fisico e funzionale, in edifici ad uso totalmente o parzialmente abitativo, ove se ne dimostri la non necessità alla conduzione del fondo mediante piani di sviluppo aziendale o interaziendale, ovvero piani equipollenti previsti dalle leggi. Degli edifici, o loro parti, configurati quali annessi rustici, esistenti nelle zone agricole, sono altresì ammesse, nei limiti
Degli edifici, o loro parti, configurati quali annessi rustici, esistenti nelle zone agricole, sono altresì ammesse, nei limiti delle specifiche disposizioni eventualmente dettate a tutela delle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali di determinate categorie di edifici, le trasformazioni di ampliamento, anche connesse a trasformazioni di ristrutturazione edilizia, o di demolizione e ricostruzione, alle condizioni di cui ai commi dal quindicesimo al ventesimo compreso. Le
turazione edilizia, o di demolizione e ricostruzione, alle condizioni di cui ai commi dal quindicesimo al ventesimo compreso. Le predette trasformazioni possono interessare esistenti edifici ad uso totalmente o parzialmente abitativo, comportandone il mutamento, fisico e funzionale, in annessi rustici, ove se ne dimostri, mediante piani di sviluppo aziendale o interaziendale, ovvero piani equipollenti previsti dalle leggi, la non necessità alle esigenze abitative di addetti
aziendale o interaziendale, ovvero piani equipollenti previsti dalle leggi, la non necessità alle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari. Degli edifici, o loro parti, configurati quali annessi rustici, esistenti nelle zone agricole, é ammissibile, anche in connessione con le trasformazioni fisiche di cui al precedente comma, il mutamento dell'uso tra l'utilizzazione come
e, anche in connessione con le trasformazioni fisiche di cui al precedente comma, il mutamento dell'uso tra l'utilizzazione come annesso rustico ed un'altra utilizzazione solamente ove se ne dimostri, mediante piani di sviluppo aziendale o interaziendale, ovvero piani equipollenti previsti dalle leggi, la non necessità alla conduzione del fondo. Tale mutamento é ammissibile soltanto ove interessi unità immobiliari comprese in edifici comprensivi di altre unità
del fondo. Tale mutamento é ammissibile soltanto ove interessi unità immobiliari comprese in edifici comprensivi di altre unità immobiliari ad uso abitativo, oppure ove interessi edifici interamente configurati quali annessi rustici di volume non inferiore a 300 metri cubi e ricadenti in un complesso edilizio unitario. Le predette trasformazioni, funzionali e fisiche, non possono comunque comportare la realizzazione di un numero di unità immobiliari ad uso abitativo superiore a
onali e fisiche, non possono comunque comportare la realizzazione di un numero di unità immobiliari ad uso abitativo superiore a quello delle preesistenti unità immobiliari ad uso di annesso rustico. La realizzazione di annessi rustici, di cui successivamente all'effettuazione delle trasformazioni di cui al comma immediatamente precedente sia dimostrata la necessità alla conduzione del fondo mediante piani di sviluppo aziendale o
al comma immediatamente precedente sia dimostrata la necessità alla conduzione del fondo mediante piani di sviluppo aziendale o interaziendale, ovvero piani equipollenti previsti dalle leggi, deve prioritariamente avvenire mediante la trasformazione, fisica e funzionale, in annessi rustici, degli edifici che siano stati interessati dalle predette trasformazioni di cui al comma immediatamente precedente.
essi rustici, degli edifici che siano stati interessati dalle predette trasformazioni di cui al comma immediatamente precedente. Nei casi di cui alla lettera l) del primo comma il mutamento dell'uso tra quello in atto e quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, é ammissibile alle condizioni di cui ai commi dal secondo al quattordicesimo compreso. Il mutamento dell'uso tra quello in atto e quello come annesso rustico é
i cui ai commi dal secondo al quattordicesimo compreso. Il mutamento dell'uso tra quello in atto e quello come annesso rustico é ammissibile alle condizioni di cui ai commi dal quindicesimo al ventesimo compreso.
Art. 104 -- Fabbricati rurali.
Art. 104 -- Fabbricati rurali. I fabbricati ad uso agricolo dovranno essere ubicati nelle zone rurali previste dagli Strumenti Urbanistici vigenti. Case coloniche. Le case coloniche dovranno rispondere alle norme generali del presente Regolamento edilizio, ed avere tutti i locali intonacati e il piano di calpestio opportunamente pavimentato. II pavimento del piano terreno dovra essere sopraelevato almeno di cm. 15 rispetto al piano di campagna
ortunamente pavimentato. II pavimento del piano terreno dovra essere sopraelevato almeno di cm. 15 rispetto al piano di campagna circostante ed avere sottostante cantinato o vespaio areati regolamentari. Nei luoghi in cui si possono temere esondazioni o inondazioni, la Civica Amministrazione potrà negare la Licenza Edilizia o prescrivere norme particolari. II marciapiede o la pavimentazione circostante i muri di ambito potrà essere ridotta alla larghezza di m. 0,60.
rme particolari. II marciapiede o la pavimentazione circostante i muri di ambito potrà essere ridotta alla larghezza di m. 0,60. Ogni focolare all'interno della casa deve essere provvisto di cappa e di canna da fumo, che si prolunghi sopra il tetto con fumaiolo, a suo servizio esclusivo. Ogni casa, anche già esistente, deve essere provvista di acqua potabile da acquedotto o da pozzo salubre a giudizio delle Autorità competenti.
he già esistente, deve essere provvista di acqua potabile da acquedotto o da pozzo salubre a giudizio delle Autorità competenti. I pozzi devono rispondere alle norme igieniche, essere chiusi e provvisti di pompa o di cisterna e rispondere alle norme igieniche a parere dell'Ufficiale Sanitario. Devono distare minimo 10 m. dai pozzi neri o dai depositi di letame o immondizie, in ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni e le fosse settiche a valle.
depositi di letame o immondizie, in ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni e le fosse settiche a valle. Se la posizione della falda non consente tale disposizione e comunque necessario che la fossa settica sia posta a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Ogni casa esistente deve avere almeno una latrina ogni 10 locali; se di nuova costruzione, ogni alloggio, deve
are inquinamenti. Ogni casa esistente deve avere almeno una latrina ogni 10 locali; se di nuova costruzione, ogni alloggio, deve essere dotato di latrina, che deve rispondere alle norme per le normali case di abitazione, e inoltre non inquinare l'acqua del pozzo e della cisterna. Le latrine, anche già esistenti, devono avere la canna di scarico, che immetta nel pozzo nero impermeabile a tenuta perfetta ove preesistente e fin che tollerato o nelle fosse settiche.
scarico, che immetta nel pozzo nero impermeabile a tenuta perfetta ove preesistente e fin che tollerato o nelle fosse settiche. Le acque nere dovranno sempre essere depurate secondo le prescrizioni del l'Amministrazione. Le acque domestiche, anche nelle case già esistenti, dovranno avere lo scarico, separato da quello delle acque meteoriche, fatto con tubazione impermeabile in modo da evitare esalazioni e infiltrazioni. Locali uso pollaio e simili.
e acque meteoriche, fatto con tubazione impermeabile in modo da evitare esalazioni e infiltrazioni. Locali uso pollaio e simili. I locali ad uso pollaio, conigliere e simili devono essere distanziati dalle abitazioni almeno di m. 10,00. Detti locali devono avere un'altezza netta minima di m. 2,50 e inoltre le porcilaie devono avere un volume di mc. 6,00 per capo. Stalle e scuderie. Non sono ammesse stalle all'interno dei centri abitati.
orcilaie devono avere un volume di mc. 6,00 per capo. Stalle e scuderie. Non sono ammesse stalle all'interno dei centri abitati. Le stalle e scuderie non devono essere in diretta comunicazione con le abitazioni, non possono essere sottostanti, possono essere adiacenti a queste, ma divise da muri di mattoni dello spessore di almeno m. 0,40 o altra muratura equivalente. Devono avere un'altezza netta minima di m. 3,00, essere sufficientemente areate e ventilate direttamente
a muratura equivalente. Devono avere un'altezza netta minima di m. 3,00, essere sufficientemente areate e ventilate direttamente dall'esterno, avere un volume di almeno mc. 12,00 per capo di bestiame grosso e mc. 6,00 per capo piccolo. II pavimento deve essere impermeabile e provvisto degli scoli necessari che dovranno immettere in pozzetti impermeabili muniti di chiusura idraulica e di canna di ventilazione.
o degli scoli necessari che dovranno immettere in pozzetti impermeabili muniti di chiusura idraulica e di canna di ventilazione. Le pareti e il soffitto devono essere almeno intonacati con zoccolatura, di congrua altezza impermeabile. Le rastrelliere, mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere facilmente lavabili e disinfettabili. Concimaie. Non sono ammessi i letamai e le concimaie nell'interno dei centri abitati.
sere facilmente lavabili e disinfettabili. Concimaie. Non sono ammessi i letamai e le concimaie nell'interno dei centri abitati. Le stalle per bovini e scuderie per equini aventi più di 2 capi dovranno avere una concimaia atta ad evitare. disperdimento di liquidi. La concimaia dovrà avere il fondo e le pareti impermeabili e [avere il pozzo pure con fondo e pareti impermeabili, per la raccolta dei liquidi scolanti. Deve distare almeno di m. 20,00 dalle abitazioni e dai pozzi di acqua potabile.
ermeabili, per la raccolta dei liquidi scolanti. Deve distare almeno di m. 20,00 dalle abitazioni e dai pozzi di acqua potabile. Scoli acque esterne. Le acque meteoriche e di rifiuto dei cortili, aie, orti o giardini, anche già esistenti, devono avere scolo sufficiente mediante opportune pendenze, in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa, ed evitare ogni possibile inquinamento del pozzo o della cisterna.
Art. 105 -- Manutenzione delle aree.
Restano salve le norme di cui all'Art. 233 e seguenti del testo unico delle Leggi Sanitarie del 27-7-1934, n. 1265. CAPITOLO III NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE Art. 105 -- Manutenzione delle aree. Tutte le aree destinate alla edificazione ed ai servizi dagli Strumenti Urbanistici vigenti e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Art. 106 -- Depositi su aree scoperte.
a degli edifici esistenti debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. II Sindaco potrà prescrivere i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente. Art. 106 -- Depositi su aree scoperte. I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'Art. 27, fatti salvi in
CAPITOLO IV NORME DI BUONA COSTRUZIONE
coperte. I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'Art. 27, fatti salvi in ogni caso l'igiene, il decoro, la sicurezza mediante le opere specificate in uno con I 'autorizzazione. In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di condizioni adeguate, sono comminatoria della esecuzione di ufficio, a spese del proprietario inadempiente. CAPITOLO IV NORME DI BUONA COSTRUZIONE
Art. 107 -- Norme generali.
te, sono comminatoria della esecuzione di ufficio, a spese del proprietario inadempiente. CAPITOLO IV NORME DI BUONA COSTRUZIONE Art. 107 -- Norme generali. L'esecuzione dei lavori di costruzione, o di modificazione, deve svolgersi in modo che le opere siano compiute a regola d'arte, solide, e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte da Leggi e Regolamenti in vigore, e siano atte alla loro specifica destinazione.
alle norme di sicurezza e di igiene prescritte da Leggi e Regolamenti in vigore, e siano atte alla loro specifica destinazione. Nelle strutture in cemento armato si devono osservare le disposizioni vigenti per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio, semplice ed armato, in particolare le norme del R.D. 16-11-1939, n. 2229. Per il cemento armato precompresso si devono osservare le norme approvate dal Capo provvisorio dello Stato con
11-1939, n. 2229. Per il cemento armato precompresso si devono osservare le norme approvate dal Capo provvisorio dello Stato con Decreto del 20-12-1947, n. 1516. Si dovranno inoltre osservare le norme e le procedure previste per l'edilizia antisismica nelle zone sismiche di II categoria. Per gli altri materiali valgono le norme fissate dal Ministero dei LL.PP. Nelle zone urbane non sono consentite opere edilizie con pareti esterne costituite da tavolati di legno.
al Ministero dei LL.PP. Nelle zone urbane non sono consentite opere edilizie con pareti esterne costituite da tavolati di legno. Qualora nel rivestimento di facciata vengano impiegate lastre di pietra o di marmo, queste dovranno essere di spessore adeguato e dovranno venire opportunamente assicurate con ritegni non visibili, comunque tali da garantire un fissaggio che offra la massima sicurezza per le parti sottostanti: ciò vale anche nel caso di impiego di pannellature prefabbricate.
Art. 108 -- Restauri, trasformazioni e manutenzione di fabbricati esistenti.
aggio che offra la massima sicurezza per le parti sottostanti: ciò vale anche nel caso di impiego di pannellature prefabbricate. Art. 108 -- Restauri, trasformazioni e manutenzione di fabbricati esistenti. Tutte le opere di restauro e trasformazione di fabbricati esistenti devono rispondere alle disposizioni relative alle nuove costruzioni, salvo eccezioni previste dal presente Regolamento, qualora cioè i fabbricati siano di notevole importanza artistica, storica, archeologica o ambientale.
dal presente Regolamento, qualora cioè i fabbricati siano di notevole importanza artistica, storica, archeologica o ambientale. Si intende pero per tali eccezioni consentite l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione e di miglioramento tecnico ed igienico, su parere dell'Autorità Comunale.
Tutte le parti di uso comune degli edifici, relativamente agli intonaci, tinteggiature, infissi, verniciature, devono essere mantenute in buono stato dai proprietari, i quali sono obbligati a togliere in breve tempo iscrizioni o imbrattamenti fatti da altri. Qualora il proprietario non provveda nei termini prefissati alle riparazioni necessarie delle parti esterne dei fabbricati, provvederà il Comune, a spese del proprietario regolarmente diffidato.
Art. 109 -- Provvedimenti per gli edifici pericolanti, o loro parti.
iparazioni necessarie delle parti esterne dei fabbricati, provvederà il Comune, a spese del proprietario regolarmente diffidato. Art. 109 -- Provvedimenti per gli edifici pericolanti, o loro parti. Qualora parte di un fabbricato, o un manufatto, sia pericolante, o si destino fondate preoccupazioni ai fini della sicurezza pubblica nell'esecuzione di un lavoro, il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico e salvo provvedimenti urgenti a seconda
CAPITOLO V PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO
a sicurezza pubblica nell'esecuzione di un lavoro, il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico e salvo provvedimenti urgenti a seconda del caso, obbliga il proprietario alla riparazione o demolizione o sgombero dell'opera che minaccia rovina. In caso di ritardo e inosservanza si provvederà d'Ufficio alla esecuzione, salva l'applicazione delle norme vigenti sulle contravvenzioni della Legge Comunale e Provinciale. CAPITOLO V PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO
Art. 110 -- Uso dei materiali, strutture metalliche, muri tagliafuoco, scale e a
ne delle norme vigenti sulle contravvenzioni della Legge Comunale e Provinciale. CAPITOLO V PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO Art. 110 -- Uso dei materiali, strutture metalliche, muri tagliafuoco, scale e ascensori, sottotetti, tetti, abbaini e gronde. L'uso dei materiali e strutture soggette a distruzione per incendio, deve essere fatto con le cautele necessarie a prevenire tale pericolo a riguardo. Strutture in legno.
distruzione per incendio, deve essere fatto con le cautele necessarie a prevenire tale pericolo a riguardo. Strutture in legno. E' vietato l'uso del legno per strutture portanti di solai, solette, scale ed altre strutture calpestabili o praticabili. Strutture metalliche. Tutte le parti metalliche portanti degli edifici devono essere rivestite con materiale resistente al fuoco e coibente, dello spessore minimo di cm. 3,00. Muri tagliafuoco.
ifici devono essere rivestite con materiale resistente al fuoco e coibente, dello spessore minimo di cm. 3,00. Muri tagliafuoco. I fabbricati attigui devono essere separati da un muro tagliafuoco dello spessore minimo di cm. 25 di mattoni grossoni forti, con una sporgenza oltre il tetto del fabbricato più alto di cm. 50. Per campate di tetto di oltre 30 m. dovranno esservi divisioni con muri tagliafuoco. Scale, ascensori.
icato più alto di cm. 50. Per campate di tetto di oltre 30 m. dovranno esservi divisioni con muri tagliafuoco. Scale, ascensori. Le scale, i passaggi delle scale, e le gabbie di scala devono essere costruiti con materiale resistente al fuoco. I gradini e i pianerottoli in lastre di marmo o altro materiale devono essere sostenuti da conveniente armatura. Le gabbie delle scale, degli ascensori, e relativi disimpegni non devono avere alcuna comunicazione con negozi,
niente armatura. Le gabbie delle scale, degli ascensori, e relativi disimpegni non devono avere alcuna comunicazione con negozi, depositi, ecc., o comunque con locali non destinati ad abitazioni ed uffici. Ogni vano scala deve essere in diretta comunicazione con l'esterno, e se munito di porta, essa deve aprirsi verso l'esterno quando sia prescritto da particolare Regolamento. Non si possono adottare scale in legno qualora servano più di un alloggio.
rno quando sia prescritto da particolare Regolamento. Non si possono adottare scale in legno qualora servano più di un alloggio. Le scale che servono non più di due piani superiori al piano terra possono avere illuminazione ed areazione dall'alto con lucernario, avente la superficie del vano, e di areazione con parti apribili di superficie non inferiore a 1/6 della superficie del vano scala. La larghezza netta delle rampe della scala e dei ripiani non può essere inferiore a m. 1,00.
/6 della superficie del vano scala. La larghezza netta delle rampe della scala e dei ripiani non può essere inferiore a m. 1,00. Ogni scala non può servire una superficie maggiore di 350 mq. di area coperta, con le specificazioni di cui all'Art. 96 del presente Regolamento. Nel vano scala sono ammesse aperture di aeroilluminazione solo per gli ingressi, i corridoi e i passaggi. II pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia della scala dovra essere completamente chiuso da porte resistenti
i passaggi. II pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia della scala dovra essere completamente chiuso da porte resistenti al fuoco e da pareti di 15 cm. in cemento armato o di 25 cm. in mattoni pieni. Sottotetti, tetti, abbaini e gronde. I sottotetti abitabili devono avere la copertura e le pareti di divisione degli ambienti di materiale resistente al fuoco. Sono ammesse anche strutture in legno qualora siano convenientemente protette a giudizio del Sindaco.
riale resistente al fuoco. Sono ammesse anche strutture in legno qualora siano convenientemente protette a giudizio del Sindaco. Ogni fabbricato deve essere munito di accesso al tetto per ogni campata compresa tra due muri tagliafuoco. Gli abbaini di stanze abitabili devono avere le pareti protette da strato incombustibile e distare minimo 3 metri dal muro tagliafuoco attiguo.
Art. 111 -- Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie.
Le gronde devono essere di materiale incombustibile. Art. 111 -- Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie. II nulla osta dei Vigili del Fuoco e indispensabile per la concessione della dichiarazione del permesso di utilizzazione (abitabilità), ogni qualvolta un edificio contenga impianti ad uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo salvo che con funzionamento elettrico.
d uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo salvo che con funzionamento elettrico. Gli impianti di riscaldamento, anche quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.
tto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, e secondo quanto espresso dall'Art. 76 del presente Regolamento, ne possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione, a meno di accorgimenti tecnici che ne garantiscano l'isolamento termico ed
n pareti interne confinanti con stanze di abitazione, a meno di accorgimenti tecnici che ne garantiscano l'isolamento termico ed evitino il pericolo di esalazioni a giudizio insindacabile della civica Amministrazione. Le canne fumarie dovranno servire un unico apparecchio utilizzatore. Unicamente per gli esalatori della cappa di cucina e simili, potrà essere ammesso l'uso di canne e immissioni
chio utilizzatore. Unicamente per gli esalatori della cappa di cucina e simili, potrà essere ammesso l'uso di canne e immissioni multiple con avviamento guidato delle esalazioni (tipo Shunt e simili) purché giudicato adatte a parere dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ufficio Tecnico comunale. I camini degli impianti industriali e artigianali e quelli dei complessi collettivi d'abitazione (quartieri) dovranno
comunale. I camini degli impianti industriali e artigianali e quelli dei complessi collettivi d'abitazione (quartieri) dovranno avere, rispetto ai confini con le proprietà vicine, una distanza pari almeno a meta della loro altezza e, rispetto alla pubblica via, una distanza di almeno metri 5,00; inoltre dovranno essere muniti di parafulmine e di apparecchiature per la depurazione dei fumi riconosciute idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico dall'Ufficiale Sanitario Comunale oltre che
er la depurazione dei fumi riconosciute idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico dall'Ufficiale Sanitario Comunale oltre che dai Vigili del Fuoco per quanto di competenza. Gli impianti di depurazione dei fumi potranno essere evitati qualora gli apparecchi di combustione e i combustibili usati garantiscano, a parere della civica Amministrazione, una completa combustione senza residui o fumi (per es. caldaie pressurizzate alimentate a gasolio).
Art. 112 -- Impianti di gas, di petrolio, liquefatti o compressi (g.p.l.)
ella civica Amministrazione, una completa combustione senza residui o fumi (per es. caldaie pressurizzate alimentate a gasolio). Dovranno rispettarsi comunque le norme di Legge e di Regolamento sulla combustione e contro l'inquinamento atmosferico. Art. 112 -- Impianti di gas, di petrolio, liquefatti o compressi (g.p.l.) E' ammesso l'uso di bombole di gas di petrolio liquefatti o compressi (metano, butano, propano, ecc.) da tenersi
pressi (g.p.l.) E' ammesso l'uso di bombole di gas di petrolio liquefatti o compressi (metano, butano, propano, ecc.) da tenersi nelle singole unità abitative, negozi o locali artigiani, quando ogni bombola sia destinata all'alimentazione di un unico apparecchio utilizzatore (cucina, scaldabagno, stufa, o simili) munito di sfogo dei prodotti di combustione regolamentare (canna fumaria). Per gli impianti di gas petrolio liquefatti a servizio di più apparecchi utilizzatori o di più unita abitative (o negozi,
aria). Per gli impianti di gas petrolio liquefatti a servizio di più apparecchi utilizzatori o di più unita abitative (o negozi, laboratori, ecc.), deve prevedersi: a) l'installazione della bombola o delle bombole di g.p.l. all'esterno dei locali nei quali trovansi gli apparecchi di utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno dei locali e areate direttamente verso l'esterno);
ad esempio: fuori i balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno dei locali e areate direttamente verso l'esterno); b) la protezione cella tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. La tubazione fissa di adduzione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con
one del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del g.p.l. le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.
Art. 113 -- Impianto di distribuzione, fornitura e utilizzazione di gas metano a
o essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso. Art. 113 -- Impianto di distribuzione, fornitura e utilizzazione di gas metano ad uso privato o industriale. Qualora la civica Amministrazione provveda a dotare il Comune di un servizio di distribuzione di gas metano per utilizzazioni domestiche (cucine e riscaldamento) o industriali, essa provvederà ad adottare, con apposita Delibera del
tano per utilizzazioni domestiche (cucine e riscaldamento) o industriali, essa provvederà ad adottare, con apposita Delibera del Consiglio Comunale, apposito « Regolamento » nel quale saranno stabilite, oltre alle norme regolanti il servizio, le norme
Art. 114 -- Impianti di spegnimento.
tecniche per la costruzione degli impianti (decompressione, distribuzione generale, distribuzione nelle singole proprietà, uso e collocamento dei contatori, collegamenti agli apparecchi utilizzatori, ecc.). A tale « Regolamento » dovranno uniformarsi sia la Società esercente il Servizio, che i proprietari utilizzatori del servizio stesso. Art. 114 -- Impianti di spegnimento. E' fatto obbligo predisporre impianti di apparecchi interni di spegnimento dei tipi e secondo le norme e con
nti di spegnimento. E' fatto obbligo predisporre impianti di apparecchi interni di spegnimento dei tipi e secondo le norme e con l'approvazione del Comando dei VV.F. Provinciali per: alberghi, collegi, dormitori pubblici, scuole, uffici pubblici cinematografi, sale da ballo, sale di riunioni, grandi magazzini di vendita, stabilimenti industriali, officine, depositi di materiale infiammabile, o combustibile, autorimesse e simili;
Art. 115 -- Sanzioni e contravvenzioni.
azzini di vendita, stabilimenti industriali, officine, depositi di materiale infiammabile, o combustibile, autorimesse e simili; -- costruzioni di qualunque altezza e di qualunque destinazione che coprano una superficie di mq. 3.000 o più o aventi profondità di oltre 100 metri dalla fronte stradale. PARTE IV DISPOSIZIONI PENALI, TRANSITORIE E FINALI Art. 115 -- Sanzioni e contravvenzioni. Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applica l'ammenda a L. 400.000 con l'osservanza
e contravvenzioni. Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applica l'ammenda a L. 400.000 con l'osservanza delle norme stabilite dagli Artt. 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale (3-3-1934, n. 383) ed Art. 9 della Legge 9-6-1947, n. 530. Qualora sia constatata l'inosservanza alle Norme del presente Regolamento e alle modalità esecutive fissate nella
-1947, n. 530. Qualora sia constatata l'inosservanza alle Norme del presente Regolamento e alle modalità esecutive fissate nella Licenza di costruzione, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui sopra, ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare, sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale, i provvedimenti necessari per la modifica della costruzione e la rimessa in pristino a spese del contravventore.
ompartimentale, i provvedimenti necessari per la modifica della costruzione e la rimessa in pristino a spese del contravventore. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla sua notificazione il Comune non abbia adottato e notificato i provvedimenti di sua competenza. Colui che da inizio ai lavori senza licenza o li prosegua dopo la notifica dell'ordinanza di sospensione e punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 400.000.
li prosegua dopo la notifica dell'ordinanza di sospensione e punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 400.000. In ogni caso il Sindaco può disporre della sospensione dei servizi di acqua o altri prestati dal Comune al contravventore. Sono pure fatte salve, in ogni caso, le facoltà concesse al Sindaco dall'Art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934, n. 383, e della Legge Urbanistica 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni.
U. della Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934, n. 383, e della Legge Urbanistica 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni. L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, progettisti, direttori dei lavori, costruttori ed esecutori, nei limiti delle rispettive competenze, per atti ed omissioni puniti dalle vigenti Leggi e Regolamenti, conformemente a quanto espresso all'Art. 20 del presente Regolamento.
Art. 116 -- Opere autorizzate in precedenza al presente Regolamento.
tti ed omissioni puniti dalle vigenti Leggi e Regolamenti, conformemente a quanto espresso all'Art. 20 del presente Regolamento. Art. 116 -- Opere autorizzate in precedenza al presente Regolamento. Le costruzioni e trasformazioni di fabbricati precedentemente autorizzati, ma non ancora iniziate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle disposizioni del regolamento stesso, salvo giustificata diversa decisione da parte dell'Amministrazione Comunale.
Art. 117 -- Opere esistenti non conformi al presente Regolamento.
soggette alle disposizioni del regolamento stesso, salvo giustificata diversa decisione da parte dell'Amministrazione Comunale. Art. 117 -- Opere esistenti non conformi al presente Regolamento. Entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le opere in appresso indicate dovranno essere uniformate al Regolamento medesimo: -- le case prospicienti le piazze, corsi, vie, ed altre aree destinate ad uso pubblico o da questi visibili, il cui tetto sporga con
e case prospicienti le piazze, corsi, vie, ed altre aree destinate ad uso pubblico o da questi visibili, il cui tetto sporga con semplice rustica gronda, dovranno essere munite di cornicione regolamentare; -- gli alloggi privi di latrine dovranno esserne dotati nel numero e del tipo regolamentare;
-- le latrine sporgenti dai muri o comunque visibili dagli spazi pubblici, dovranno essere abolite e sostituite con altre regolari; -- le case che non abbiano facciate in materiali durevoli dovranno essere intonacate e tinteggiate o comunque rese conformi alle prescrizioni in materia; -- le imposte delle porte delle botteghe, e le chiusure delle finestre ad una altezza minore di quella prescritta, nonché le
ia; -- le imposte delle porte delle botteghe, e le chiusure delle finestre ad una altezza minore di quella prescritta, nonché le inferriate ed infissi di qualunque genere sporgenti sul suolo pubblico, dovranno essere ridotti in conformità di quanto prescritto dal presente Regolamento; -- i cortili e spazi attigui ai fabbricati esistenti dovranno essere sistemati e recinti nel modo prescritto;
sente Regolamento; -- i cortili e spazi attigui ai fabbricati esistenti dovranno essere sistemati e recinti nel modo prescritto; -- nel centro abitato i balconi in legno verso le piazze, corsi, vie, ed altri spazi pubblici dovranno essere sostituiti con altri in pietra artificiale, con ringhiere di ferro o balaustre di pietra naturale od altro materiale adatto, eccetto il caso che si tratti di
a artificiale, con ringhiere di ferro o balaustre di pietra naturale od altro materiale adatto, eccetto il caso che si tratti di balconi di valore artistico e decorativo e presentanti un grado di sicurezza ritenuto accettabile dalla Amministrazione Comunale; -- i tubi di discesa delle acque pluviali devono essere ridotti in forma regolamentare; -- tutte le strade private convenzionate fra i privati, i diritti di passo per accesso ad edifici e simili, dovranno essere
are; -- tutte le strade private convenzionate fra i privati, i diritti di passo per accesso ad edifici e simili, dovranno essere denunciati all'Autorità Municipale e regolarizzati a termini del presente Regolamento; -- entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento i proprietari di tende, pensiline e tettoie semipermanenti, insegne, targhe, fanali, ecc., devono ridurre le loro opere in conformità delle prescrizioni del presente Regolamento e munirsi delle autorizzazioni previste dallo stesso;
re le loro opere in conformità delle prescrizioni del presente Regolamento e munirsi delle autorizzazioni previste dallo stesso; -- il Sindaco, con propria ordinanza, potrà per singole zone e categorie di opere, ridurre ad un anno il termine di anni 5 indicato nel presente articolo del Regolamento Edilizio; -- qualora l'adeguamento per quanto previsto da questo articolo del presente Regolamento, di costruzione o di impianti
Edilizio; -- qualora l'adeguamento per quanto previsto da questo articolo del presente Regolamento, di costruzione o di impianti esistenti sia impossibile senza la demolizione del fabbricato preesistente o risulti eccessivamente oneroso, la Civica Amministrazione, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia, potrà ammettere soluzioni non strettamente regolamentari, purché esse vengano, a giudizio non impugnabile dell'Amministrazione stessa, ritenute
Art. 118 -- Migliorie.
soluzioni non strettamente regolamentari, purché esse vengano, a giudizio non impugnabile dell'Amministrazione stessa, ritenute igienicamente ed esteticamente accettabili e rappresentino comunque un notevole miglioramento della situazione esistente. Art. 118 -- Migliorie. Nelle zone in cui gli Strumenti Urbanistici vigenti vietino la modificazione sostanziale della edilizia esistente, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario,
sostanziale della edilizia esistente, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà autorizzare opere di riforma che, pur non essendo strettamente regolamentari, a termini del presente Regolamento rappresentino una notevole miglioria rispetto alla situazione preesistente. Analogamente potrà procedersi nelle altre zone per edifici preesistenti all'entrata in vigore del presente
Art. 119 -- Riferimenti a Leggi, Decreti e Regolamenti.
uazione preesistente. Analogamente potrà procedersi nelle altre zone per edifici preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento; in questi casi pero con la imposizione di un precario e del vincolo di non riconoscimento del valore delle migliorie nel caso di acquisto o di esproprio per l'attuazione di piani urbanistici o altre ragioni di pubblica utilità. Art. 119 -- Riferimenti a Leggi, Decreti e Regolamenti.
Art. 119 -- Riferimenti a Leggi, Decreti e Regolamenti.
r l'attuazione di piani urbanistici o altre ragioni di pubblica utilità. Art. 119 -- Riferimenti a Leggi, Decreti e Regolamenti. Si fa precisa indicazione che la ove il presente Regolamento Edilizio fa riferimento a specifici provvedimenti di Legge, a Decreti o Regolamenti vigenti, il riferimento dovra intendersi trasferito alle Leggi, Decreti o Regolamenti che li integrassero, modificassero o sostituissero. Art. 120 -- Entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 120 -- Entrata in vigore del presente Regolamento.
ecreti o Regolamenti che li integrassero, modificassero o sostituissero. Art. 120 -- Entrata in vigore del presente Regolamento. II presente Regolamento, dopo aver riportato l'approvazione di cui all'Art. 36 della Legge Urbanistica 17-8-1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni, a norma dell'Art. 62 del T.U. della Legge Comunale, deve essere pubblicata all'Albo pretorio per giorni 15: esso entra in vigore alla scadenza di tale termine.
ella Legge Comunale, deve essere pubblicata all'Albo pretorio per giorni 15: esso entra in vigore alla scadenza di tale termine. Tutti i provvedimenti successivi, anche se relativi a domande anteriori all'entrata in vigore della Legge, debbono essere conformi al presente Regolamento. Per quanto riguarda in particolare le Licenze Edilizie e le altre Autorizzazioni, non ha alcun rilievo il fatto che la
olamento. Per quanto riguarda in particolare le Licenze Edilizie e le altre Autorizzazioni, non ha alcun rilievo il fatto che la Commissione Edilizia abbia anteriormente esaminato le domande in base al vecchio regolamento: valgono pertanto le norme in vigore alla data del Nulla osta del Sindaco.
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Lamezia Terme, 28 maggio 1971 ESTREMI DEGLI ATTI Dl ADOZIONE E APPROVAZIONE Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 9 giugno 1971 approvata dalla G.P.A. in data 17-9-1971, n. 5360 Div. 4, e dal Provveditore alle OO.PP. di Catanzaro con Decreto n. 3118 -Sez. Urbanistica - del 9-10-1971. Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 23 ottobre al 7 novembre 1971. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Calabria - Catanzaro IL PROVVEDITORE
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
re 1971. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Calabria - Catanzaro IL PROVVEDITORE -- Prot. N. 3118/Urbanistica -- VISTA la Legge Urbanistica 17-8-1942, n. 1150, modificata ed integrata con Legge 6-8-1967, n. 765; -- VISTI i decreti interministeriali 1-4-1968 e 2-4-1968; -- VISTA la deliberazione consiliare n. 28 del 9-6-1971 cui la Giunta Provinciale Amministrativa non ha mosso alcuna
e 2-4-1968; -- VISTA la deliberazione consiliare n. 28 del 9-6-1971 cui la Giunta Provinciale Amministrativa non ha mosso alcuna obiezione nei tempi previsti dall'Art. 20 della Legge 6-8-1967, n. 765, con la quale il Comune di Lamezia Terme (CZ) ha adottato il testo del Regolamento Edilizio, composto di n. 120 articoli e corredato del Programma di Fabbricazione; -- VISTA la deliberazione consiliare n. 131 del 2-10-1971;
mposto di n. 120 articoli e corredato del Programma di Fabbricazione; -- VISTA la deliberazione consiliare n. 131 del 2-10-1971; -- RITENUTO che il suddetto Regolamento Edilizio appare meritevole di approvazione, in quanto le norme in esso contenute risultano atte ad assicurare, nel territorio comunale, una sufficiente disciplina urbanistica ed edilizia; -- CHE il Programma di Fabbricazione contiene previsioni di ristrutturazione ed ampliamenti ammissibili, e che sono
ed edilizia; -- CHE il Programma di Fabbricazione contiene previsioni di ristrutturazione ed ampliamenti ammissibili, e che sono accettabili i tipi edilizi descritti nelle norme di attuazione; -- CHE tuttavia, appare necessario apportare le seguenti modificazioni e prescrizioni: A) -- Nel Regolamento Edilizio: a) all'Art. 5 il punto c) viene cosi sostituito: «L'Ingegnere Capo direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale partecipa alle adunanze della Commissione Edilizia Comunale,
stituito: «L'Ingegnere Capo direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale partecipa alle adunanze della Commissione Edilizia Comunale, con funzioni di Relatore senza diritto al voto ».Dopo il punto d) aggiungere: « il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o un suo delegato). II punto g) viene così sostituito: « un esperto in scienze giuridiche o sociali applicate all'edilizia ». b) l'Art. 17 viene soppresso integralmente.
ì sostituito: « un esperto in scienze giuridiche o sociali applicate all'edilizia ». b) l'Art. 17 viene soppresso integralmente. c) all'Art. 19 aggiungere dopo il II comma: « la licenza si intendera decaduta se i lavori non saranno ultimati entro i tre anni dall'inizio ». d) all'Art. 43 è aggiunto il seguente comma: « Le pubbliche discariche non verranno mai aperte lungo le coste o sugli arenili e quando interessino zone tutelate ai sensi
ma: « Le pubbliche discariche non verranno mai aperte lungo le coste o sugli arenili e quando interessino zone tutelate ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497, dovranno essere autorizzate dalla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie delle Calabria. B) -- Nel Programma di Fabbricazione:
a) nelle zone degli agglomerati urbani, classificate e contraddistinte con la lettera (A), sono consentite soltanto operazioni edilizie di consolidamento e restauro senza alterazione dei volumi, le aree libere sono inedificabili; b) intorno al costruendo aeroporto in località S. Eufemia Lamezia deve essere riservata un'area cosi delimitata a linea arancio sulla mappa in scala 1:10.000;
orto in località S. Eufemia Lamezia deve essere riservata un'area cosi delimitata a linea arancio sulla mappa in scala 1:10.000; -- Tale area, oltre che per il rispetto igienico e funzionale del porto aereo, potrà essere riservata anche per localizzarvi servizi; centri commerciali, alloggi personale, parcheggi e quant'altro dovesse occorrere al servizio esclusivo dell'area aeroportuale, il tutto previo piano particolareggiato da sottoporre all'approvazione degli organi statali-regionali e di settore
aeroportuale, il tutto previo piano particolareggiato da sottoporre all'approvazione degli organi statali-regionali e di settore preposti; c) L'area destinata a zona turistica che ricade nella precedente delimitazione a linea arancio rientrerà anch'essa nella normativa suesposta al punto b) e, pertanto, viene soppressa; d) L'area denominata DN, nucleo di industrializzazione, viene ampliata secondo la delimitazione riportata a linea rosso-viola
a; d) L'area denominata DN, nucleo di industrializzazione, viene ampliata secondo la delimitazione riportata a linea rosso-viola sulla mappa in scala 1:10.000 secondo quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 131 del 2-10-1971, allo scopo di permettere l'insediamento delle industrie chimiche SIR e NIR secondo le indicazioni offerte dal CIPE e dalla Commissione Speciale del Ministero dei Lavori Pubblici. Tale ampliamento risulta, pertanto, indicativo nel Programma di
e dalla Commissione Speciale del Ministero dei Lavori Pubblici. Tale ampliamento risulta, pertanto, indicativo nel Programma di Fabbricazione, dovendo ricevere l'approvazione definitiva con atto del Presidente del Consiglio dei Ministri; e) L'area destinata a zona turistica (La Grazia) che ricade nel precedente ampliamento a linea rosso-viola rientrerà anch'essa nella normativa del nucleo di industrializzazione e, pertanto, viene soppressa;
liamento a linea rosso-viola rientrerà anch'essa nella normativa del nucleo di industrializzazione e, pertanto, viene soppressa; f) L'area di rispetto cimiteriale intorno al cimitero di S. Eufemia Lamezia, viene ampliata secondo un raggio di 200 metri cosi come indicato a tinta verde sulla mappa in scala 1:10.000; g) la zona CA (alberghiera con standards) a monte della località case Medici, viene soppressa cosi come delimitata a linea blu sulla mappa;
CA (alberghiera con standards) a monte della località case Medici, viene soppressa cosi come delimitata a linea blu sulla mappa; h) tra la zona industriale a ridosso del parco ferroviario di S. Eufemia e la zona commerciale DM1 viene inserita una fascia di rispetto profonda metri 100 così come delimitata sulla mappa a linea verde; i) lungo la progettata circonvallazione a monte dell'abitato di Sambiase la fascia di rispetto stradale deve continuare anche in
i) lungo la progettata circonvallazione a monte dell'abitato di Sambiase la fascia di rispetto stradale deve continuare anche in corrispondenza della zona CV (residenze a ville con standards) come delimitato a linea verde sulla mappa; I) nelle fasce boschive FV2 l'indice di edificabilità e ridotto da 0,1 mc/mq. con Hmax -- 3,50 mt.; m) nell'ambito del parco ferroviario di S. Eufemia occorre asservire una congrua area per i parcheggi auto, indispensabili al
.; m) nell'ambito del parco ferroviario di S. Eufemia occorre asservire una congrua area per i parcheggi auto, indispensabili al funzionamento della Stazione ferroviaria, e in mancanza prevedere degli autosilos sul parco stesso o nelle immediate adiacenze -- tenendo presente che ne occorrerà uno per le auto private ed uno per i pubblici trasporti su gomme (tipo autoterminals); n) le altezze massime consentite ed il corrispondente numero di piani nelle varie zone vengono ridotte cosi come modificato
ls); n) le altezze massime consentite ed il corrispondente numero di piani nelle varie zone vengono ridotte cosi come modificato in rosso nella tabella dei tipi edilizi; C) -- Nella normativa: a) dalle norme particolari sopprimere per le zone CT Dl/DM la dizione - 6 esclusa la residenza permanente salvo quella degli eventuali custodi - per evidente non pertinenza legale; b) aggiungere chiaramente nelle norme tecniche di attuazione che in tutte le zone C di espansione e fatto obbligo di redigere
e; b) aggiungere chiaramente nelle norme tecniche di attuazione che in tutte le zone C di espansione e fatto obbligo di redigere piani di lottizzazione a cura dei privati o, in mancanza, del Comune; c) all'Art. 1 delle norme di attuazione (pag. 1/2) venga aggiunto:
per lotto urbanizzato, ai sensi del comma precedente, deve intendersi un isolato chiaramente delimitato da strade e spazi pubblici e dotato di opere di urbanizzazione primaria, e secondaria in un raggio di accessibilità immediata (non superiore a 700 metri), ed avente una superficie non superiore a mq. 10.000. -- CONSIDERATO che il Comune suddetto non e compreso tra quelli obbligati ai sensi della citata legge a redigere il Piano Regolatore Generale;
che il Comune suddetto non e compreso tra quelli obbligati ai sensi della citata legge a redigere il Piano Regolatore Generale; -- VISTI i pareri della Sezione Urbanistica Regionale e della Soprintendenza ai Monumenti ed alle Gallerie della Calabria espressi ai sensi del I comma dell'Art. 36 della cennata legge n. 1150 del 1942; DECRETA: -- Ai sensi dell'Art. 36 della Legge Urbanistica 17-8-1942, n. 1150, modificata ed integrata con Legge 6-8-1967, n. 765, 6
RETA: -- Ai sensi dell'Art. 36 della Legge Urbanistica 17-8-1942, n. 1150, modificata ed integrata con Legge 6-8-1967, n. 765, 6 approvato con le prescrizioni di cui alle premesse il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Lamezia Terme (CZ) adottato con deliberazione consiliare n. 28 del 9 giugno 1971. -- II Regolamento edilizio di n. 119 articoli ed il Programma di Fabbricazione, composto di n. 22 planimetrie,
el 9 giugno 1971. -- II Regolamento edilizio di n. 119 articoli ed il Programma di Fabbricazione, composto di n. 22 planimetrie, rispettivamente una in scala 1:100.000, una in scala 1:25.000, due in scala 1:10.000 e 18 in scala 1:5.000, di una tavola indicante i simboli, di una relazione tecnica, di una tavola indicante le norme tecniche di attuazione, di una relazione socio- economica e di n. 19 tavole allegate al programma, vengono vistati dai sottoscritto ed uniti al presente decreto quale parte
IL PROVVEDITORE
io- economica e di n. 19 tavole allegate al programma, vengono vistati dai sottoscritto ed uniti al presente decreto quale parte integrante. Catanzaro, 9 ottobre 1971 IL PROVVEDITORE F.to: Giangrossi INDICE PARTE PRIMA
Art. 1 - Contenuto limite e validità del Regolamento Edilizio 3
NORME PRELIMINARI E DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO I: NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO Art. 1 - Contenuto limite e validità del Regolamento Edilizio 3 Art. 2 - Richiamo disciplina urbanistica e disposizioni generali di legge o di altri regolamenti locali Art. 3 - Responsabilità e requisiti dei Proprietari, dei Committenti, dei Progettisti, dei Direttori dei Lavori e degli Esecutori CAPITOLO II: COMMISSIONE EDILIZIA Art. 4 - Attribuzione della Commissione Edilizia
Art. 4 - Attribuzione della Commissione Edilizia
i, dei Direttori dei Lavori e degli Esecutori CAPITOLO II: COMMISSIONE EDILIZIA Art. 4 - Attribuzione della Commissione Edilizia Art. 5 - Composizione della Commissione Edilizia Art. 6 - Funzionamento della Commissione Edilizia CAPITOLO III: DENUNCIA DI OPERE EDILIZIE E CONCESSIONE DI LICENZA EDILIZIA Art. 7 - Opere soggette a Licenza Edilizia Art. 8 - Lavori eseguibili senza Licenza Edilizia Art. 9 - Lavori eseguibili d'urgenza Art. 10 - Modalità per le domande di licenza
Art. 9 - Lavori eseguibili d'urgenza
. 8 - Lavori eseguibili senza Licenza Edilizia Art. 9 - Lavori eseguibili d'urgenza Art. 10 - Modalità per le domande di licenza Art. 11 - Documentazione a corredo delle domande. Progetti ed allegati Art. 12 - Licenze edilizie. Norme particolari Art. 13 - Accettazione delle domande. Tasse Edilizie Art. 14 - Progetti di massima Art. 15 - Istruttoria preliminare dei progetti Art. 16 - Licenza Edilizia Art. 17-Soppresso integralmente con decreto Provveditore OO.PP. n. 3118 - Sez. Urbanistica - del 9-10-1971
Art. 17-Soppresso integralmente con decreto Provveditore OO.PP. n. 3118 - Sez. U
16 - Licenza Edilizia Art. 17-Soppresso integralmente con decreto Provveditore OO.PP. n. 3118 - Sez. Urbanistica - del 9-10-1971 Art. 18 - Validità ed efficacia della licenza di costruzione Art. 19 - Durata, decadenza, rinnovo e revoca della licenza edilizia Art. 20 - Responsabilità Art. 21 - Deroghe CAPITOLO IV: AUTORIZZAZIONI Art. 22 - Autorizzazioni Art. 23 - Lottizzazioni Art. 24 - Convenzione per le lottizzazioni.
Art. 22 - Autorizzazioni
Deroghe CAPITOLO IV: AUTORIZZAZIONI Art. 22 - Autorizzazioni Art. 23 - Lottizzazioni Art. 24 - Convenzione per le lottizzazioni. Art. 25 - Obblighi dei proprietari e della Amministrazione Comunale da precisarsi nella Convenzione per le lottizzazioni Art. 26 - Cambiamenti di destinazione d'uso Art. 27 - Depositi su aree scoperte Art. 28 - Occupazione di suolo pubblico Art. 29 - Insegne e affissi pubblicitari stabili CAPITOLO V: ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE Art. 30 - Cautele contro danni e molestie
Art. 30 - Cautele contro danni e molestie
Insegne e affissi pubblicitari stabili CAPITOLO V: ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE Art. 30 - Cautele contro danni e molestie Art. 31 - Cautele per la tutela di avanzi archeologici storici ed artistici Art. 32 - Inizio dei lavori
Art. 33 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni
Art. 33 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni Art. 34 - Cantieri Art. 35 - Deroghe alle norme di recinzione Art. 36 - Segnalazioni luminose Art. 37 - Ponti, scale di servizio, ecc. Art. 38 - Demolizioni Art. 39 - Opere dl sterro Art. 40 - Interruzioni dei lavori Art. 41 - Rimozione degli steccati Art. 42 - Canali e Fontane Pubbliche Art. 43 - Occupazione del suolo pubblico. Pubbliche discariche Art. 44 - Costruzione ed occupazione parziale dei fabbricati
Art. 43 - Occupazione del suolo pubblico. Pubbliche discariche
iche Art. 43 - Occupazione del suolo pubblico. Pubbliche discariche Art. 44 - Costruzione ed occupazione parziale dei fabbricati Art. 45 - Ultimazione dei lavori Art. 46 - Dichiarazione di abitabilità Art. 47 - Mancata Licenza di abitabilità Art. 48 - Provvedimenti per opere arbitrarie PARTE SECONDA COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA URBANISTICA CAPITOLO I: QUANTITÀ E MISURE EDILIZIE INTERESSANTI LE DISPOSIZIONI URBANISTICHE Art. 49 - Utilizzazione delle aree
Art. 49 - Utilizzazione delle aree
URBANISTICA CAPITOLO I: QUANTITÀ E MISURE EDILIZIE INTERESSANTI LE DISPOSIZIONI URBANISTICHE Art. 49 - Utilizzazione delle aree Art. 50 - Dimensioni e misure edilizie ed igienico-edilizie Art. 51 - Spazi interni agli edifici Art. 52 - Spazi interni agli edifici in confine di proprietà Art. 53 - Spazi esterni degli edifici Art. 54 - Strade, fasce di rispetto, allineamenti Art. 55 - Strade private Art. 56 - Rettifica di allineamenti tortuosi Art. 57 - Porticati di uso pubblico Art. 58 - Gallerie
Art. 55 - Strade private
nti Art. 55 - Strade private Art. 56 - Rettifica di allineamenti tortuosi Art. 57 - Porticati di uso pubblico Art. 58 - Gallerie Art. 59 - Cortili Art. 60 - Cavedi o chiostrine Art. 61 - Costruzioni accessorie Art. 62 - Parcheggi privati Art. 63 - Autorimesse private Art. 64 - Recinzioni Art. 65 - Prescrizioni edilizie particolari PARTE TERZA DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE CAPITOLO I: ASPETTO ESTERNO DEGLI .EDIFICI Art. 66 - Decoro degli edifici
Art. 66 - Decoro degli edifici
particolari PARTE TERZA DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE CAPITOLO I: ASPETTO ESTERNO DEGLI .EDIFICI Art. 66 - Decoro degli edifici Art. 67 - Intonacature, coloriture e rivestimenti degli edifici Art. 68 - Sporgenze su spazi pubblici Art. 69 - Serramenti esterni Art. 70 - Piani attici Art. 71 - Aree private: recinzioni e manutenzione, scolo delle acque dei giardini Art. 72 - Marciapiedi
Art. 73 - Accessi carrai
Art. 73 - Accessi carrai Art. 74 - Cornicioni Art. 75 - Gronde e convogliamento acque pluviali Art. 76 - Canne da fumo, comignoli Art. 77 - Intercapedini sotterranee Art. ?8 - Iscrizioni, insegne Art. 79 - Numeri civici, tabelle stradali, servitù pubbliche speciali Art. 8D - Opere in edifici aventi carattere artistico e storico Art. 81-Rinvenimento di elementi di carattere archeologico CAPITOLO II: NORME IGIENICHE Art. 82 - Igiene del suolo e del sottosuolo; inquinamenti
Art. 82 - Igiene del suolo e del sottosuolo; inquinamenti
nto di elementi di carattere archeologico CAPITOLO II: NORME IGIENICHE Art. 82 - Igiene del suolo e del sottosuolo; inquinamenti Art. 83 - Protezione dall'umidità. ambienti abitabili a livello del suolo e seminterrati Art. 84 - Coperture piane Art. 85 - Impianti igienici e canalizzazioni interne Art. 86 - Fognatura Art. 87 - Raccolta immondizie Art. 88 - Norme comuni a tutti i piani abitabili Art. 89 - Soppalchi Art. 90 - Piani seminterrati Art. 91 - Piani interrati Art. 92 - Piano sottotetto o mansardati
Art. 89 - Soppalchi
ani abitabili Art. 89 - Soppalchi Art. 90 - Piani seminterrati Art. 91 - Piani interrati Art. 92 - Piano sottotetto o mansardati Art. 93 - Cucine Art. 94 - Latrine e bagni Art. 95 - Acqua potabile Art. 96 - Corridoi, disimpegni Art. 97 - Scale Art. 98 - Fabbricati in zona rurale Art. 99 - Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti Art. 100 - Edifici ad uso collettivo Art. 101 - Autorimesse pubbliche e private Art. 102 - Depositi e magazzini Art. 103 - Laboratori ad uso artigiano e fabbriche industriali
Art. 102 - Depositi e magazzini
- Autorimesse pubbliche e private Art. 102 - Depositi e magazzini Art. 103 - Laboratori ad uso artigiano e fabbriche industriali Art. 104 - Fabbricati rurali CAPITOLO III: NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE Art. 105 - Manutenzione delle aree Art. 106 - Depositi su aree scoperte CAPITOLO IV: NORME Dl BUONA COSTRUZIONE Art. 107 - Norme generali Art. 108 - Restauri, trasformazioni e manutenzione di fabbricati esistenti Art. t09 - Provvedimenti per gli edifici pericolanti o loro parti
Art. 110 - Uso dei materiali, strutture metalliche, muri tagliafuoco,
estauri, trasformazioni e manutenzione di fabbricati esistenti Art. t09 - Provvedimenti per gli edifici pericolanti o loro parti CAPITOLO V: PREVENZIONE DAI PERICOLI Dl INCENDIO Art. 110 - Uso dei materiali, strutture metalliche, muri tagliafuoco, scale e ascensori, sottotetti, tetti, abbaini e gronde Art. 111 - Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie Art. 112 - impianti di gas di petrolio liquefatti o compressi (g.p.l.)
Art. 113 - Impianti di distribuzione, fornitura e utilizzazione di gas
Art. 113 - Impianti di distribuzione, fornitura e utilizzazione di gas metano ad uso privato o industriale Art. 114 - Impianti di spegnimento PARTE QUARTA DISPOSIZIONI PENALI, TRANSITORIE E FINALI Art. 115 - Sanzioni e contravvenzioni Art. 116 - Opere autorizzate in precedenza al presente Regolamento Art. 117 - Opere esistenti non conformi al presente Regolamento Art. 118 - Migliorie Art. 119 - Riferimento a Leggi, Decreti e Regolamenti Art. 120 - Entrata in vigore del presente Regolamento
Art. 118 - Migliorie
Art. 118 - Migliorie Art. 119 - Riferimento a Leggi, Decreti e Regolamenti Art. 120 - Entrata in vigore del presente Regolamento Estremi degli atti di adozione e approvazione Decreto approvazione Provveditorato Regionale OO.PP.pagg. I-V
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