CITTÀ di GRUGLIASCO Città Metropolitana di Torino REGOLAMENTO EDILIZIO
Comune di Grugliasco · Torino, Piemonte
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611 sezioni del documento
REGOLAMENTO EDILIZIO
CITTÀ di GRUGLIASCO Città Metropolitana di Torino REGOLAMENTO EDILIZIO Approvato con D.C.C. n. 30 del 25 giugno 2018 Pubblicazione sul B.U.R. n° 31 del 2 agosto 2018
Articolo 1 Superficie territoriale (ST)
na di Torino REGOLAMENTO EDILIZIO Approvato con D.C.C. n. 30 del 25 giugno 2018 Pubblicazione sul B.U.R. n° 31 del 2 agosto 2018
PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Articolo 1 Superficie territoriale (ST) Articolo 2 Superficie fondiaria (SF) Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT) Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF) Articolo 5 Carico urbanistico (CU)
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)
3 Indice di edificabilità territoriale (IT) Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF) Articolo 5 Carico urbanistico (CU) Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT) Articolo 7 Sedime Articolo 8 Superficie coperta (SC) Articolo 9 Superficie permeabile (SP) Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF) Articolo 11 Indice di copertura (IC) Articolo 12 Superficie totale (STot) Articolo 13 Superficie lorda (SL) Articolo 14 Superficie utile (SU) Articolo 15 Superficie accessoria (SA)
Articolo 13 Superficie lorda (SL)
erficie totale (STot) Articolo 13 Superficie lorda (SL) Articolo 14 Superficie utile (SU) Articolo 15 Superficie accessoria (SA) Articolo 16 Superficie complessiva (SCom) Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa) Articolo 18 Sagoma Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V) Articolo 20 Piano fuori terra Articolo 21 Piano seminterrato Articolo 22 Piano interrato Articolo 23 Sottotetto Articolo 24 Soppalco Articolo 25 Numero dei piani (NP) Articolo 26 Altezza lorda (HL)
Articolo 23 Sottotetto
22 Piano interrato Articolo 23 Sottotetto Articolo 24 Soppalco Articolo 25 Numero dei piani (NP) Articolo 26 Altezza lorda (HL) Articolo 27 Altezza del fronte (HF) Articolo 28 Altezza dell'edificio (H) Articolo 29 Altezza utile (HU) Articolo 30 Distanze (D) Articolo 31 Volume tecnico Articolo 32 Edificio Articolo 33 Edificio Unifamiliare Articolo 34 Pertinenza Articolo 35 Balcone Articolo 36 Ballatoio Articolo 37 Loggia/Loggiato Articolo 38 Pensilina Articolo 39 Portico/Porticato Articolo 40 Terrazza
Articolo 36 Ballatoio
lcone Articolo 36 Ballatoio Articolo 37 Loggia/Loggiato Articolo 38 Pensilina Articolo 39 Portico/Porticato Articolo 40 Terrazza Articolo 41 Tettoia
Articolo 42 Veranda
Articolo 42 Veranda Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT) Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF) CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque
Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con spec
i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP
Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP
ati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU) Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
stica (CDU) Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni Articolo 53 Pareri preventivi Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
rumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e
Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori
variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc. CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
ordigni bellici etc. CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie Articolo 65 Cartelli di cantiere Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera
Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei ris
ranze Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad
pianti pubblici a fine lavori Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI CAPO I DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei
Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici sogget
ifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici sogget
l consumo di suolo Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del
della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")
Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "line
i locali ad uso abitativo e commerciale Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa
Articolo 80 Strade
CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Articolo 80 Strade Articolo 81 Portici Articolo 82 Piste ciclabili Articolo 83 Aree per parcheggio Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e
Articolo 89 Recinzioni
blici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato Articolo 89 Recinzioni Articolo 90 Numerazione civica CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE Articolo 91 Aree Verdi Articolo 92 Parchi urbani Articolo 93 Orti urbani Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE
Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini
le Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE Articolo 97 Approvvigionamento idrico Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica Articolo 101 Distribuzione del gas Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di
Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici
Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento Articolo 104 Telecomunicazioni CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali Articolo 108 Allineamenti
Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
ementi architettonici di pregio Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali Articolo 108 Allineamenti Articolo 109 Piano del colore Articolo 110 Coperture degli edifici Articolo 111 Illuminazione pubblica Articolo 112 Griglie ed intercapedini Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri
Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici
impianti tecnici Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe Articolo 116 Cartelloni pubblicitari Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per
Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per
luoghi pubblici urbani CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe
canali di gronda e pluviali Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine Articolo 127 Intercapedini, griglie di aerazione e canalizzazioni Articolo 128 Recinzioni Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza Articolo 131 Piscine Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
Articolo 131 Piscine
di pertinenza Articolo 131 Piscine Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari TITOLO V NORME TRANSITORIE Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio Articolo 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento
Articolo 1 Superficie territoriale (ST)
1 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Articolo 1 Superficie territoriale (ST) Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2).
Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)
vi comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG. Articolo 2 Superficie fondiaria (SF) Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT )
torio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG. Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT ) Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale,
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)
ndice di edificabilità territoriale (IT ) Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST). Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)
el corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST). Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF) Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.
Articolo 5 Carico urbanistico (CU)
2 Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/ m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF). Articolo 5 Carico urbanistico (CU) Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale
Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)
relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. Indicazioni e specificazioni tecniche Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m2). Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT) Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera
rticolo 6 Dotazioni Territoriali (DT) Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. Indicazioni e specificazioni tecniche Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2). Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle
Articolo 7 Sedime
i territoriali si misurano in metri quadrati (m2). Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977. Articolo 7 Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione
Articolo 7 Sedime
2 e 51 della l.r. 56/1977. Articolo 7 Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. Indicazioni e specificazioni tecniche Il sedime si misura in metri quadrati (m2). Articolo 8 Superficie coperta (SC) Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. Indicazioni e specificazioni tecniche
Articolo 9 Superficie permeabile (SP)
e della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie coperta si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. Articolo 9 Superficie permeabile (SP) Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri
Articolo 9 Superficie permeabile (SP)
utture. Articolo 9 Superficie permeabile (SP) Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Indicazioni e specificazioni tecniche
Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)
3 La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2). Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF) a) Indice di permeabilità territoriale (IPT) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale. b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di permeabilità territoriale e l’indice di permeabilità fondiaria si
Articolo 11 Indice di copertura (IC)
e fondiaria. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di permeabilità territoriale e l’indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF). Articolo 11 Indice di copertura (IC) Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la
Articolo 12 Superficie totale (STot)
aria. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF). Articolo 12 Superficie totale (STot) Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie totale si misura in metri quadrati (m2).
Articolo 13 Superficie lorda (SL)
o perimetrale esterno dell’edificio Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie totale si misura in metri quadrati (m2). Per distinguere l’acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l’acronimo (STot). Articolo 13 Superficie lorda (SL) Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. Indicazioni e specificazioni tecniche
Articolo 14 Superficie utile (SU)
ni comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nella superficie lorda: le verande, i “bow window” e i piani di calpestio dei soppalchi. Articolo 14 Superficie utile (SU) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie utile si misura in metri quadrati (m2). Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e
i non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.
Articolo 15 Superficie accessoria (SA)
4 Articolo 15 Superficie accessoria (SA) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: a) i portici, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali; b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla
ci, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali; b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente; c) le cantine e i relativi corridoi di servizio; d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80; e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
m. 1,80; e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80; f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni; g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i
ocali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2). Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari. Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto d), si intende
Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)
zzabili in rapporto alle unità immobiliari. Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto d), si intende l’altezza lorda di cui all’articolo 26. Articolo 16 Superficie complessiva (SCom) Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60%SA) Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m2). Per distinguere l’acronimo da quello di superficie coperta, si propone
Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)
superficie complessiva si misura in metri quadrati (m2). Per distinguere l’acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l’acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici). Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)
Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)
ici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici). Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa) Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m2). Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (SCa). Articolo 18 Sagoma
5 Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m. Indicazioni e specificazioni tecniche Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da
nti volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse,
Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)
ativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V) Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. Indicazioni e specificazioni tecniche Il volume si misura in metri cubi (m3).
Articolo 20 Piano fuori terra
le di ciascun piano per la relativa altezza lorda. Indicazioni e specificazioni tecniche Il volume si misura in metri cubi (m3). Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (V). Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi. Articolo 20 Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una
Articolo 20 Piano fuori terra
soppalchi. Articolo 20 Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Articolo 21 Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Articolo 22 Piano interrato
Articolo 22 Piano interrato
il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Articolo 22 Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Articolo 23 Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. Indicazioni e specificazioni tecniche Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.
Articolo 24 Soppalco
piano sottostante. Indicazioni e specificazioni tecniche Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana. Articolo 24 Soppalco
Articolo 25 Numero dei piani (NP)
6 Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. Articolo 25 Numero dei piani (NP) E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). Indicazioni e specificazioni tecniche Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti
nalmente di utilizzare l’acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all’estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto.
Articolo 26 Altezza lorda (HL)
ll'intradosso del soffitto all’estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto. Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL. Articolo 26 Altezza lorda (HL) Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.
olo 26 Altezza lorda (HL) Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza lorda si misura in metri (m). Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HL). Si chiarisce che l’altezza dell’ultimo piano dell’edificio si calcola dalla quota del
Articolo 27 Altezza del fronte (HF)
zionalmente di utilizzare l’acronimo (HL). Si chiarisce che l’altezza dell’ultimo piano dell’edificio si calcola dalla quota del pavimento all’intradosso del soffitto o copertura. Articolo 27 Altezza del fronte (HF) L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea
za all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l’estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati
nza di quota tra l’estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata. Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HF). Il comune può definire, in funzione dell’orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l’estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l’altezza del fronte.
gia e idrografia del proprio territorio l’estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l’altezza del fronte. Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all’articolo 31.
Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)
7 Articolo 28 Altezza dell'edificio (H) Altezza massima tra quella dei vari fronti. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza del fronte si misura in metri (m). Per altezza dell’edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (H). Articolo 29 Altezza utile (HU) Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti
pestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza utile si misura in metri (m). Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HU). L’altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto
Articolo 30 Distanze (D)
venzionalmente di utilizzare l’acronimo (HU). L’altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi. Articolo 30 Distanze (D)
Articolo 30 Distanze (D)
se parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi. Articolo 30 Distanze (D) Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Indicazioni e specificazioni tecniche La distanza si misura in metri (m).
unto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Indicazioni e specificazioni tecniche La distanza si misura in metri (m). Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (D). Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie. Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il
Articolo 31 Volume tecnico
ella strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404. Articolo 31 Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di
e apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Indicazioni e specificazioni tecniche Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite,
istemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei
Articolo 32 Edificio
8 montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall’alto, ecc…. Articolo 32 Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante
Articolo 33 Edificio Unifamiliare
tura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Articolo 33 Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un’unica unità immobiliare
Articolo 33 Edificio Unifamiliare
i nel tempo. Articolo 33 Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Articolo 34 Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o
Articolo 35 Balcone
strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. Articolo 35 Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. Articolo 36 Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si
Articolo 36 Ballatoio
uno o più locali interni. Articolo 36 Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. Articolo 37 Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Articolo 38 Pensilina
Articolo 38 Pensilina
su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Articolo 38 Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. Articolo 39 Portico/Porticato
Articolo 40 Terrazza
9 Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. Articolo 40 Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Articolo 41 Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura
Articolo 41 Tettoia
da uno o più locali interni. Articolo 41 Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Articolo 42 Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Indicazioni e specificazioni tecniche
Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)
ici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Indicazioni e specificazioni tecniche La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente. Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere. Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)
Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)
è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere. Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT) Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l’applicazione
Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)
i misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda. Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)
Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)
) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda. Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF) Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l’applicazione
si esprime in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.
CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA
10 CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA Il presente Capo, contiene l’elenco della normativa relativa alla disciplina generale dell’attività edilizia sia di livello nazionale (riportata in carattere di colore nero) sia di livello regionale (riportata in carattere di colore rosso). a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, sono reperibili e aggiornati sui siti
lle destinazioni d'uso La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, sono reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it). b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi
it). b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero sono pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell’Ente.
tica delle pratiche edilizie ovvero sono pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell’Ente. c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa sono reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.
giornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente. In particolare si ricorda che La modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli “Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie”, adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.
lizie”, adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it. La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, evidenziata in rosso nella tabella seguente, è
rastrutture e dei Trasporti. La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, evidenziata in rosso nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina “Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi” della Regione Piemonte, articolata secondo l’elenco riportato di seguito. La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Grugliasco (www.comune.grugliasco.to.it).
DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E LE
lla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Grugliasco (www.comune.grugliasco.to.it). DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
11 A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54 LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla
suolo), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54 LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed u so del suolo” ) LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II A.1 Edilizia residenziale LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n.
n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 “Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti”) LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”) A.2 Edilizia non residenziale
03, n. 5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”) A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
rticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 25 e 26 A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
9 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11 A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
12 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA
DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica”) B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA
REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
bricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967) CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni),
, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
rmente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 23
ogazione della direttiva 93/76/CEE) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 23 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio) B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di
interventi di recupero edilizio) B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in
ESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967)
13 DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
he per la costruzione delle strade) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
rezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980) B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
ell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980) B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare articoli 707, 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285
modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
spetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 29 B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
29 B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)
recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”) B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19 B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
14 DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
e della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
plicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757
e esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure
elettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico” ) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in
Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima
ribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di
Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima
i sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
15 DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 ) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
e, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Demanio fluviale e lacuale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni “Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12”)
demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni “Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12”) B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),
à di volo in zone di montagna) B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa ) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI
i in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
icazioni) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
la pianificazione territoriale) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
16 DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo
C. VINCOLI E TUTELE
n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71) LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007 ), in particolare articolo 43 C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico
Parte II, Titolo I, Capo I
rticolare articolo 43 C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale)
Parte III
IONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale) C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione
IDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
osti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni
lle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio)
rticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131
o 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (Linee guida per l’adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe- Roero e Monferrato”)
17 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela dell’uso del suolo’) C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per
legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5 LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da
n particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5 LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
n materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I
Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni
5, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni
ne del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge
19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela del le aree naturali e della biodiversità”) C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
ettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita'”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte.
e naturali e del la biodiversita'”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione
18 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")
92, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976
a dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014) In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle “Misure di
ca alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014) In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle “Misure di conservazione Sito specifiche” pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la
in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-
eria di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129- 35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)
D. NORMATIVA TECNICA
i allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”) D. NORMATIVA TECNICA
D. NORMATIVA TECNICA
erritoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”) D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del
mente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
19 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
ESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008
desime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
truzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985) LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
ELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”)
lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084
della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656
e della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084) D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
smico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084) D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
Parte II, Capo III
20 D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
l superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008,
ve siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
tività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
carichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151
ti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative
, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative
esidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
21 DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
ola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento
LL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario
utela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di
di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di
vanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094
ento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste
IUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni
azione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279) D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili
22 DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
azione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
ione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
pilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
ELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”)
ettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in
nale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
23 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4
reto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4 LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)
gionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle
NE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52) D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
ilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41-bis DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7 DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)
r la tutela delle acque dall'inquinamento) LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”)
24 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006,
riche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (Piano di Tutela delle Acque) D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANT
revenzione inquinamento luminoso e atmosferico LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria) E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed
HE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
HE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
mmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016) E.2 Strutture ricettive LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31)
tegrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31) LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di
Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico- edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8’), in particolare Allegato A LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di
le 18 febbraio 2010, n. 8’), in particolare Allegato A LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21 REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico- sanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3’), in particolare Allegato A
25 LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) E.3 Strutture per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), in particolare articoli 8 e 9 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla
DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo”) E.4 Impianti di distribuzione del carburante LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico
riturismo”) E.4 Impianti di distribuzione del carburante LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell’articolo 2 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014) E.5 Sale cinematografiche LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale
DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R) E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme
gionale 30 maggio 2006, n. 4/R) E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) E.7 Associazioni di promozione sociale E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327
re e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30 REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva
(CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
26 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003,
sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di
LA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003,
LA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in
e 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province
EL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie E.13 Terre crude e massi erratici LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)
erre crude e massi erratici LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda) REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 “Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”) LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico) E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura
ne dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico) E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20”.
nte: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20”. Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)
Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Spo
27 PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale 45.1 Sportello unico edilizia
istrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale 45.1 Sportello unico edilizia Lo sportello unico edilizia (SUE), come normato dall’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), tramite le sue strutture organizzative, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non
i comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive. Il SUE, è inquadrato nell’ambito del Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio come risultante dall’organizzazione del medesimo, approvata con specifica Determinazione Dirigenziale. I soggetti competenti per i diversi procedimenti,sono individuati nelle schede
rovata con specifica Determinazione Dirigenziale. I soggetti competenti per i diversi procedimenti,sono individuati nelle schede pubblicate sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/Attività e procedimenti/Tipologie di procedimento. Al fine di mantenere un costante aggiornamento, tutte le informazioni relative ai procedimenti SUE, devono essere pubblicate sul sito istituzionale del Comune www.comune.grugliasco.to.it 45.2 Sportello unico attività produttive
devono essere pubblicate sul sito istituzionale del Comune www.comune.grugliasco.to.it 45.2 Sportello unico attività produttive Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP ), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con
o sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese
28 quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola. Il Comune è dotato di specifico Regolamento disciplinante l’attività, l’organizzazione e le funzioni del SUAP ai sensi del D.P.R. n. 160/2010. Al fine di mantenere un costante aggiornamento, tutte le informazioni relative ai
ioni del SUAP ai sensi del D.P.R. n. 160/2010. Al fine di mantenere un costante aggiornamento, tutte le informazioni relative ai procedimenti SUAP, devono essere pubblicate sul sito istituzionale del Comune www.comune.grugliasco.to.it 45.3 Commissione edilizia
- La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- La Commissione è composta da sette componenti nominati dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei quali, lo stesso Consiglio Comunale, nomina un
e è composta da sette componenti nominati dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei quali, lo stesso Consiglio Comunale, nomina un Presidente ed un Vice Presidente, nonché un componente anziano il quale presiede la seduta della commissione nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente. 3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini italiani di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza,
Consiglio Comunale fra i cittadini italiani di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, comprovata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno quattro dei membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea.
te, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno quattro dei membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea. 4. L’individuazione dei componenti elettivi della Commissione Edilizia avviene sulla base di curriculum professionali che i candidati presenteranno a seguito di specifico avviso pubblico. I candidati a componente della Commissione Edilizia devono: ▪ essere in possesso di laurea o diploma nelle materie attinenti l'edilizia,
ati a componente della Commissione Edilizia devono: ▪ essere in possesso di laurea o diploma nelle materie attinenti l'edilizia, l'architettura, l'urbanistica, i servizi tecnologici e l'ambiente e risultare iscritti ai rispettivi ordini professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione o ancora essere dipendenti di Enti Pubblici in servizio o a riposo e competenti nelle stesse materie, nonché essere in possesso di comprovata esperienza tecnica
ti Pubblici in servizio o a riposo e competenti nelle stesse materie, nonché essere in possesso di comprovata esperienza tecnica acquisita per studi compiuti, e/o per esercizio della libera professione e/o funzioni svolte presso Enti o Aziende Pubbliche o Private ▪ essere cittadini italiani ▪ non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti ▪ non ricoprire cariche elettive nel Comune o nel Parlamento Nazionale o Europeo oppure dimettersi da tali cariche entro 10 giorni dalla nomina
parte di committenti privati che debbano essere sottoposti al parere della
cariche elettive nel Comune o nel Parlamento Nazionale o Europeo oppure dimettersi da tali cariche entro 10 giorni dalla nomina ▪ non essere in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con Sindaco o Assessori ▪ non essere dipendente del Comune di Grugliasco ▪ non avere in corso ne' assumere incarichi di progettazione e/o consulenza da parte di committenti privati che debbano essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia per l'intera durata dell'incarico; incarichi occasionali
vati che debbano essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia per l'intera durata dell'incarico; incarichi occasionali potranno essere consentiti previa formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. 5. La scelta dei componenti deve avvenire in modo che almeno tre dei componenti elettivi siano architetti o ingegneri ed almeno due siano geometri.
29 6. Sulla base dei curriculum, ciascun consigliere, con votazione segreta, sceglie sette nominativi e risultano eletti: ▪ I tre candidati compresi nella categoria degli ingegneri e architetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti; ▪ I due candidati compresi nella categoria dei geometri che hanno ottenuto il maggior numero di voti; ▪ I due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, escludendo quelli già
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, escludendo quelli già individuati in applicazione dei punti precedenti. 7. Nel caso in cui non dovessero pervenire domande di partecipazione da parte di candidati ingegneri o architetti, lo stesso numero di componenti viene scelto fra i candidati geometri e viceversa. 8. La votazione è ritenuta valida quando dalla stessa risulti la costituzione della
scelto fra i candidati geometri e viceversa. 8. La votazione è ritenuta valida quando dalla stessa risulti la costituzione della Commissione Edilizia nei modi di cui al presente punto. 9. In seguito alla scelta dei componenti della Commissione Edilizia, il Consiglio Comunale, con successive separate votazioni, provvede ad eleggere il Presidente, il Vice Presidente nonché il Componente Anziano. 10. Non possono far parte della Commissione, contemporaneamente, i fratelli, gli
l Vice Presidente nonché il Componente Anziano. 10. Non possono far parte della Commissione, contemporaneamente, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 11. La Commissione resta in carica per un periodo di trenta mesi e comunque viene rinnovata nel caso di insediamento di un nuovo Consiglio Comunale; al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di novanta giorni, ed entro tale periodo deve essere nominata una nuova Commissione.
sue competenze e le sue facoltà per non più di novanta giorni, ed entro tale periodo deve essere nominata una nuova Commissione. 12. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti. 13. I componenti della Commissione decadono: A) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4
componenti della Commissione decadono: A) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 B) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 14. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale. 15. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. 16. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio, non vincolante sulle istanze attinenti ad opere soggette a permesso di costruire. 17. Non sono comunque sottoposti all'esame della Commissione: gli interventi in sanatoria relativi ad opere interne o a modifiche di facciata che non
sottoposti all'esame della Commissione: gli interventi in sanatoria relativi ad opere interne o a modifiche di facciata che non alterino in modo sostanziale l’aspetto dei fabbricati o che sarebbero stati assoggettabili a denuncia di inizio attività; gli interventi in sanatoria richiesti ai sensi e per gli effetti della Deliberazione Consiglio Comunale n° 6 del 27 febbraio 2001; gli interventi di modesta entità che sarebbero stati assoggettabili a denuncia di inizio
lio Comunale n° 6 del 27 febbraio 2001; gli interventi di modesta entità che sarebbero stati assoggettabili a denuncia di inizio attività ma per i quali l’interessato abbia scelto di richiedere il permesso di costruire; i mutamenti di destinazione d’uso non accompagnati da trasformazioni fisiche significative;
30 le variazioni che vengano apportate prima del rilascio del permesso di costruire e che non alterino significativamente i progetti già esaminati dalla Commissione. 18. La Commissione esprime altresì parere, non vincolante, per il rilascio di permessi per la realizzazione di tombe e monumenti funerari, la assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati nonché per opere pubbliche realizzate da soggetti diversi dal Comune che richiedano permesso di costruire ovvero
già rilasciati nonché per opere pubbliche realizzate da soggetti diversi dal Comune che richiedano permesso di costruire ovvero per opere pubbliche realizzate dal Comune qualora venga specificamente richiesto. 19. La C.E. può dettare condizioni con particolare riguardo alla qualità architettonica, compositiva, tecnologica e funzionale del progetto edilizio ed al suo inserimento nel contesto urbano ed ambientale, ferma restando la esclusiva competenza degli uffici
l progetto edilizio ed al suo inserimento nel contesto urbano ed ambientale, ferma restando la esclusiva competenza degli uffici comunali relativamente alla conformità urbanistico - edilizia. 20. Nei casi di cui sopra, il parere della C.E. deve essere esaustivo e puntualmente motivato ed accompagnato da indicazioni circa le modifiche da apportarsi al progetto finalizzate al raggiungimento delle qualità di cui al precedente comma n. 4. La
oni circa le modifiche da apportarsi al progetto finalizzate al raggiungimento delle qualità di cui al precedente comma n. 4. La Commissione può altresì fornire indicazioni per l'adeguamento del progetto alle normative di settore. 21. Il Responsabile del Procedimento, nonché l’Organo competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritengano di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui ai precedenti commi, hanno l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
ano di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui ai precedenti commi, hanno l'obbligo di motivare il proprio dissenso. 22. Il Responsabile del Procedimento e il Dirigente possono richiedere alla Commissione pareri consultivi anche in merito ad interventi diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 nonché relativamente a richieste di "parere preventivo" di cui al successivo art. 5, a Denunce di Inizio Attività, ovvero ancora in relazione ad interpretrazioni di normative di livello comunale.
uccessivo art. 5, a Denunce di Inizio Attività, ovvero ancora in relazione ad interpretrazioni di normative di livello comunale. 23. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione anche al di fuori dei casi normativamente stabiliti, nonché in materia di: A) strumenti urbanistici ed edilizi, generali ed esecutivi, e loro varianti B) progetti di opere pubbliche del Comune.
teria di: A) strumenti urbanistici ed edilizi, generali ed esecutivi, e loro varianti B) progetti di opere pubbliche del Comune. 24. La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e comunque ogni volta che il Presidente, su richiesta del Responsabile di Procedimento, lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 25. La Commissione può formulare, in un documento denominato “dichiarazione di
uando sia presente la maggioranza dei componenti. 25. La Commissione può formulare, in un documento denominato “dichiarazione di indirizzi”, i criteri che intende adottare nella valutazione dei progetti e nell’espressione dei pareri. 26. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto. 27. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Dirigente del
rio della Commissione, senza diritto di voto. 27. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Dirigente del Settore competente alla trattazione delle pratiche edilizie ed il Responsabile del Procedimento. 28. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di
ssione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10. 29. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi, a qualunque titolo, alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con
sso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio
31 dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 30. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del componente che presiede la seduta.
istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del componente che presiede la seduta. 31. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie e di convocare per audizioni i titolari delle istanze, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
per audizioni i titolari delle istanze, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 32. La Commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere nei casi in cui sia reso in senso negativo, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 33. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta numerando le pagine del medesimo in ordine progressivo.
oria. 33. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta numerando le pagine del medesimo in ordine progressivo. 34. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione, qualora sia resa in senso negativo, o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta
ora sia resa in senso negativo, o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 35. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal membro che presiede la seduta della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi a ciascuna pratica edilizia.
32 45.4 Commissione locale per il paesaggio La commissione locale per il paesaggio, come normata dall’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è gestita in forma associata con il Comune di Collegno in virtù di specifica convenzione sottoscritta in data 1 giugno 2011. 45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica) Il Comune svolge le funzioni di autorità competente nei procedimenti di VIA e di VAS
Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con spec
entale o Valutazione ambientale strategica) Il Comune svolge le funzioni di autorità competente nei procedimenti di VIA e di VAS attraverso l’Organo Tecnico, istituito ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 40/1998, secondo le disposizioni definite con DGC n. 138 del 30/5/2016. Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale
Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP
delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale In attuazione di Deliberazione di Giunta Comunale n° 268, del 22 novembre 2011, il Comune si avvarrà del sistema telematico “MUDE Piemonte”. Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP Tutte le istanze relative ad interventi edilizi riguardanti permessi di costruire afferenti attività economiche, devono essere inoltrate al Comune attraverso lo specifico portale SUAP.
nti permessi di costruire afferenti attività economiche, devono essere inoltrate al Comune attraverso lo specifico portale SUAP. Il SUAP, cura i rapporti con il SUE e con gli altri Uffici ed Enti che sono coinvolti nel procedimento.
Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati
33 CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa si avvale delle modalità di autotutela e riesame dei titoli ai sensi della l. n. 241/1990 e dell’articolo 68 della l.r. n. 56/1977. Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
- La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione
Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
- La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
- Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e specifica:
per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e specifica: a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per
ioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni; f. i vincoli incidenti sull'immobile. Note: Il certificato urbanistico, previsto all’articolo 5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l’area oggetto di intervento.
vità edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l’area oggetto di intervento. Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all’articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq. I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i
Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
ficio o pertinenza superiore a 5.000 mq. I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni. Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi La proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi avviene con le modalità stabilite ai sensi del d.p.r. 380/2001, in particolare dell’articolo 15 che disciplina l’efficacia temporale
ene con le modalità stabilite ai sensi del d.p.r. 380/2001, in particolare dell’articolo 15 che disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.
Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
34 Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità Le modalità di sospensione all’uso e la dichiarazione di inagibilità ai sensi sono disciplinate dall’articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dall’articolo 26 del d.p.r. 380/2001 e dell’articolo 9 bis della l.r. 56/1977. Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni Per quanto riguarda la determinazione del Contributo di Costruzione (oneri di
Articolo 53 Pareri preventivi
i costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni Per quanto riguarda la determinazione del Contributo di Costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), nonché per le relative modalità di corresponsione, si deve fare riferimento al “Regolamento per la Determinazione del Contributo di Costruzione” approvato con D.C.C. n° 61 del 25 maggio 2004 e s.m.i. Articolo 53 Pareri preventivi Il Parere Preventivo costituisce lo strumento attraverso il quale i soggetti interessati
Articolo 53 Pareri preventivi
e s.m.i. Articolo 53 Pareri preventivi Il Parere Preventivo costituisce lo strumento attraverso il quale i soggetti interessati possono chiedere al Comune di pronunciarsi circa la fattibilità di un intervento di trasformazione edilizia/urbanistica, in relazione agli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti. Nel caso in cui il parere riguardi anche aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico dell'opera edilizia da eseguire, lo
tti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico dell'opera edilizia da eseguire, lo stesso viene sottoposto all’esame della Commissione Edilizia e, ove necessario, la Commissione Locale per il Paesaggio, che esprimono, le proprie valutazioni, fornendo eventuali indicazioni o prescrizioni per la redazione del progetto definitivo. Il progetto preliminare deve comprendere tutti quegli elementi ed elaborati necessari
Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edili
per la redazione del progetto definitivo. Il progetto preliminare deve comprendere tutti quegli elementi ed elaborati necessari per una valutazione completa degli aspetti sui quali deve esprimersi il Comune. Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia
- Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità
ericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
abilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
sibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. 3. Nei casi in cui ricorrano le condizioni di pericolo di cui al primo comma, e si verifichi l’inerzia da parte del proprietario, il Sindaco procederà con l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi del Comma 1 – Art. 52 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i. 4. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale
2 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i. 4. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.
Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedi
35 Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio Il comune, per l'informazione e la trasparenza dei procedimenti, si avvale di quanto riportato nella l. 241/1990 e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti Il si avvale, sia delle proprie strutture interne, che di soggetti esterni con specifiche competenze, per la gestione di processi comunicativi e partecipativi e per definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano
Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili
ione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa, qualora lo ritenga opportuno o necessario, può avvalersi di procedure quali eventuali concorsi di urbanistica e di architettura al fine di incentivare la qualità del progetto
Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e
36 TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.
- Il titolare del permesso di costruire deve comunicare per iscritto all'Organo comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
permesso di costruire deve comunicare per iscritto all'Organo comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso. 2. La comunicazione deve quantomeno menzionare: a) gli estremi del permesso di costruire e del titolare del medesimo b) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente le opere in cemento armato o struttura metallica, ove presenti c) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione,
cemento armato o struttura metallica, ove presenti c) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori 3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del permesso di costruzione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione. 4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può
il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione. 4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, di norma prima dell’inizio dei lavori, fissando, del caso, appositi capisaldi. 5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui al presente articolo, l'Organo comunale sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
azione dei disposti di cui al presente articolo, l'Organo comunale sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. 6. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti. 7. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio
Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori
l permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge. Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori
- Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore permesso di costruire o denuncia di inizio attività per le opere mancanti,
ei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore permesso di costruire o denuncia di inizio attività per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire deve comunicare all'Organo comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita. 2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Organo comunale, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico
37 3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento. Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico
- Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti,
è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento. 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Organo comunale la relativa concessione; all'istanza deve essere
Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese
edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Organo comunale la relativa concessione; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere. 3. L'Organo comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.
Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese
lavori. Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc. Gli adempimenti relativi al presente articolo dovranno tenere in considerazione quanto contenuto nel d.lgs. 152/2006, nella l.r. 30/2008 e nelle D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016.
Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
38 CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente.
- Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che
incidenza sull’attività edilizia vigente. 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le
ggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate. 4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. 5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
i provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. 6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello
ri di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere). 8. L’autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello
- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi
enti di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori; 2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
le messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede: a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
39 3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente; 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune. Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
- Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere, e gli altri eventuali soggetti che
ne del cantiere e recinzioni provvisorie
- Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere, e gli altri eventuali soggetti che rivestono ruoli operativi, devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, per la sicurezza dei cantieri.
- Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente Regolamento si intendono integrate e, ove occorra,
da e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente Regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate. 3. Il titolare del permesso di costruire o CILA o SCIA, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle
ata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati. L’Autorizzazione per l’impianto di cantiere è implicita nel Permesso di Costruire ovvero nella CILA o SCIA che abbia acquisito validità. 4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare
re ovvero nella CILA o SCIA che abbia acquisito validità. 4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua. 5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli spigoli di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice
esistente; gli spigoli di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine
ono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare. 6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque
e chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati. 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
le recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune. 9. Anche nel caso di opere eseguite a seguito di presentazione di CILA e SCIA
Articolo 65 Cartelli di cantiere
caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune. 9. Anche nel caso di opere eseguite a seguito di presentazione di CILA e SCIA il direttore dei lavori è responsabile del cantiere fino alla emissione del certificato di collaudo finale. Articolo 65 Cartelli di cantiere
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- Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione: a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione; b) degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso; c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori; d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.
Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
dell'impresa assuntrice dei lavori; d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere. 2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 3. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata secondo quanto previsto dal Titolo IV Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto
icolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione
ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune. 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare
vvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura,
demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo
Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
o in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione. 6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. 7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze Per gli adempimenti di cui al presente articolo il riferimento è il d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e la l.r.19/1999, articolo 6. Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera
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- Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
- Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti
dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. 3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono
di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. 3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia. 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a
enti cui è affidata la vigilanza in materia. 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del titolo abilitativo, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti. 5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure
Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeolo
rventi sostitutivi a spese degli inadempienti. 5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio. 6. Dovranno comunque essere osservate tutte le prescrizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e smi. 7. Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli
Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeolo
tutela della pubblica incolumità. Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte
comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’autorità comunale, la quale ne
i umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura. 3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri é eseguita dal coordinatore per
alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri é eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si debba procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere
dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di
Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavor
42 sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. 4. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a
e degli impianti pubblici a fine lavori
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del
ra le parti, con la redazione di apposito verbale. 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad
entuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
- E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di
etto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo. 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che: a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior
ccorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico; b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi. 3. L’intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire,
e, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l’intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente. 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.
Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
43 TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI CAPO I Disciplina dell’oggetto edilizio Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici Specifiche prescrizioni, relative a caratteristiche costruttive e qualità formale degli edifici, sono contenute nell’allegato “B” al presente Regolamento. Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale,
Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità a
allegato “B” al presente Regolamento. Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
- Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque
alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
- Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
- In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o
ottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.
to dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione. 4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso. 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista,
conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello
Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici sogget
i interventi sul patrimonio edilizio esistente. 6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. 7. In relazione agli aspetti legati al contenimento ed all’efficienza energetica degli edifici, si deve fare riferimento all’Allegato Energetico al presente Regolamento. Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edifica
44 Il Comune, con specifico atto, potrà regolamentare i parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti In relazione all’oggetto del presente articolo, può trovare applicazione quanto riportato all’articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all’articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009. In particolare valgono le disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia
aggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009. In particolare valgono le disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all’articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri
Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del
venti di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del
rurali di antica formazione. Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon Nell’ambito dell’attività costruttiva devono essere poste in atto le misure di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2010. Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
- Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e
ocali ad uso abitativo e commerciale
- Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di locali coperti da solai con travi ribassate, o nervature, l'altezza interna è misurata secondo le indicazioni specifiche contenute nel Piano Regolatore Generale.
ribassate, o nervature, l'altezza interna è misurata secondo le indicazioni specifiche contenute nel Piano Regolatore Generale. 2. La misura minima dell'altezza utile netta dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti normative statali, regionali o comunali. Di norma è prescritta l’altezza minima di m 2,70 per i locali di abitazione e di m 2,40 per i vani accessori. 3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte
one e di m 2,40 per i vani accessori. 3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali: a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
- inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per
rimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
45 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle
in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie. 4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m, fatte salve eventuali deroghe contenute in specifiche normative regionali.
altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m, fatte salve eventuali deroghe contenute in specifiche normative regionali. 5. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare ½ della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. 6. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad
nsentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 7. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a) L’altezza utile netta del locale da soppalcare, non potrà essere inferiore a m 5,10 b) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
essere inferiore a m 5,10 b) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m; c) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m; d) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m. 8. Ogni alloggio deve essere dotato di un locale di soggiorno avente superficie
soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m. 8. Ogni alloggio deve essere dotato di un locale di soggiorno avente superficie netta non inferiore a 14 mq e di almeno una camera da letto avente superficie netta sempre non inferiore a 14 mq; eventuali locali avente superficie utile netta inferiore a 9 mq non possono essere destinati a camera da letto. 9. Nel caso di realizzazione di monolocali, gli stessi devono avere una superficie
n possono essere destinati a camera da letto. 9. Nel caso di realizzazione di monolocali, gli stessi devono avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, di 28,00 mq se per una persona e di 38,00 mq se per due persone. 10. I servizi igienici posti in unità immobiliari ove è prevista la presenza continuativa di persone, a qualsiasi uso destinate, devono essere preceduti da un locale di disimpegno aerato, anche mediante impianto di aspirazione meccanica,
Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "line
iasi uso destinate, devono essere preceduti da un locale di disimpegno aerato, anche mediante impianto di aspirazione meccanica, salvo il caso di secondo servizio ad uso esclusivo di stanza da letto. Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") I riferimenti normativi risultano contenuti all’articolo 15 della l.r. 20/2009 nonché nel regolamento regionale 6/R/2016. Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco
Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature
é nel regolamento regionale 6/R/2016. Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa
46 Per quanto riguarda le norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, si deve fare riferimento a quanto riportato nella legge regionale del 2 maggio 2016, nonché a specifiche disposizioni di livello comunale.
Articolo 80 Strade
re riferimento a quanto riportato nella legge regionale del 2 maggio 2016, nonché a specifiche disposizioni di livello comunale.
47 CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Articolo 80 Strade
- Per quanto riguarda la realizzazione di strade pubbliche, o di uso pubblico, si deve fare riferimento alle specifiche disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
riferimento alle specifiche disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. I privati che realizzino interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia di interi fabbricati sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese, i marciapiedi lungo i fronti del lotto fondiario di pertinenza, in fregio a spazi pubblici, fatta comunque salva l’intera corresponsione del contributo di costruzione.
fondiario di pertinenza, in fregio a spazi pubblici, fatta comunque salva l’intera corresponsione del contributo di costruzione. 3. I marciapiedi devono essere realizzati con modalità, dimensioni, caratteristiche, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune. 4. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
d i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 5. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
i accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve comunque essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente collocati a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. La costruzione di strade private è soggetta a permesso di costruire.
ente collocati a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. La costruzione di strade private è soggetta a permesso di costruire. 8. I soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: A) alla manutenzione e pulizia B) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta C) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche D) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 3 9. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del
Articolo 81 Portici
he D) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 3 9. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione adeguato all’uso e in grado di fornire un illuminamento medio non inferiore a 4 lx (lux) sul piano stradale. Articolo 81 Portici
- I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 1,50 m di larghezza utile e 2,70 m di altezza misurata all'intradosso del
lico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 1,50 m di larghezza utile e 2,70 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse. 2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera sarà stabilita dal Comune, in relazione alla specifica situazione, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia.
ra sarà stabilita dal Comune, in relazione alla specifica situazione, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia. 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati.
Articolo 82 Piste ciclabili
48 4. Nel caso di tamponamenti, il “pilotis” dovrà risultare aperto almeno su un lato, lungo il quale le strutture verticali non superino il 40% della lunghezza del lato stesso. 5. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. Articolo 82 Piste ciclabili Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili attenendosi alle prescrizioni
Articolo 82 Piste ciclabili
eggiature. Articolo 82 Piste ciclabili Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili attenendosi alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nel D.M. 30 novembre 1999 n. 557, nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85-19500. Articolo 83 Aree per parcheggio
- Le aree per parcheggio debbono essere realizzate nella misura minima
Articolo 83 Aree per parcheggio
aggio 1997, n. 85-19500. Articolo 83 Aree per parcheggio
- Le aree per parcheggio debbono essere realizzate nella misura minima prescritta nella l. 122/1989 e all’articolo 21 della nella l.r. 56/1977.
- Riferimenti specifici per la quantità di aree a parcheggio relative ad insediamenti diversi dalla residenza, sono contenuti nel vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ovvero in specifiche normative di settore.
- Per quanto riguarda, nello specifico, le destinazioni d’uso commerciali ed a
nale, ovvero in specifiche normative di settore. 3. Per quanto riguarda, nello specifico, le destinazioni d’uso commerciali ed a pubblico esercizio, occorre fare ulteriore riferimento rispettivamente alle prescrizioni di cui alla D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563-13414 come modificata ed integrata dalla D.C.R. 20 novembre 2012 n. 191-43016, nonché a quelle di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-16268 come modificata ed integrata dalla D.G.R. 1 marzo 2010 n. 43-13437.
nché a quelle di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-16268 come modificata ed integrata dalla D.G.R. 1 marzo 2010 n. 43-13437. 4. In caso di nuova edificazione di immobili residenziali con più di quattro unità immobiliari, nelle parti di uso comune dell'edificio, devono essere ricavati appositi spazi destinati al parcamento delle biciclette, in misura non inferiore al 50% delle unità immobiliari, e comunque per un numero di biciclette non inferiore a quattro,
iclette, in misura non inferiore al 50% delle unità immobiliari, e comunque per un numero di biciclette non inferiore a quattro, mediante la collocazione di attrezzature idonee allo scopo. In caso di nuova edificazione di immobili a destinazione produttiva, gli spazi destinati al parcamento delle biciclette dovranno essere in numero di uno ogni quattro addetti, mentre negli immobili a destinazione commerciale, gli stessi spazi, dovranno essere dimensionati in funzione della tipologia di insediamento.
Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate
immobili a destinazione commerciale, gli stessi spazi, dovranno essere dimensionati in funzione della tipologia di insediamento. Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa favorisce e promuove l’organizzazione di piazze, aree pedonalizzate e/o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso o regolato, indicando limiti e delimitazioni, chiaramente identificabili, rispetto alle strade carrabili che possono eventualmente interferire o confluire.
Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi
i e delimitazioni, chiaramente identificabili, rispetto alle strade carrabili che possono eventualmente interferire o confluire. Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale
49 pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. 2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
d i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%. 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore all’8%.
on il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore all’8%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali
Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse
con barriere metalliche idonee allo scopo. 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 8. Il comune può prescrivere l'utilizzo di specifici tipi di materiali ed imporre specifiche modalità di esecuzione dei manufatti per zone particolari del proprio territorio. Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse
Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse
alità di esecuzione dei manufatti per zone particolari del proprio territorio. Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse
- L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
i collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. 3. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 4. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5
cura dei proprietari delle costruzioni. 4. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il
Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico
sere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. 5. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico
50
- L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
- Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Piano dei Chioschi
comunali autorizzativi alla installazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Piano dei Chioschi approvato dal Comune. 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei; possono essere revocati in
del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro. 7. Per dehor si intende una superficie, di pertinenza di pubblici esercizi o di
valgono le disposizioni per il pubblico decoro. 7. Per dehor si intende una superficie, di pertinenza di pubblici esercizi o di attività di somministrazione di alimenti in genere, individuata da delimitazioni mobili (pedane, parapetti, vasi, fioriere, etc...) ed eventualmente protetta da ombrelloni; il dehor può essere collocato sia su suolo pubblico o di uso pubblico (previo ottenimento delle autorizzazioni del caso) che su suolo privato.
ssere collocato sia su suolo pubblico o di uso pubblico (previo ottenimento delle autorizzazioni del caso) che su suolo privato. 8. In corrispondenza della superficie occupata dai dehors è consentita la collocazione di strutture leggere aventi le caratteristiche indicate al successivo comma 12. 9. La realizzazione dei dehors, e delle eventuali strutture leggere, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Piano dei Chioschi nel caso costituiscano pertinenza dei medesimi.
e leggere, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Piano dei Chioschi nel caso costituiscano pertinenza dei medesimi. 10. Nei casi diversi da quelli di cui al comma precedente, i dehors dovranno essere costituiti da strutture leggere amovibili con le seguenti caratteristiche:
- struttura portante in legno naturale, trattato per esterni, o metallo verniciato nelle colorazioni del marrone RAL 8001, RAL 8002, RAL 8003, RAL 8007, RAL 8008, RAL 8028 o del verde RAL 6004, RAL 6005, RAL 6012, RAL 6028;
zioni del marrone RAL 8001, RAL 8002, RAL 8003, RAL 8007, RAL 8008, RAL 8028 o del verde RAL 6004, RAL 6005, RAL 6012, RAL 6028;
- eventuali tamponamenti laterali, anche a tutta altezza, in materiale trasparente;
- copertura in teli di colore chiaro oppure in rame o in lamiera preverniciata nelle colorazioni del marrone RAL 8014 e RAL 8028 o del verde RAL 6004, RAL 6005, RAL 6012, RAL 6028,
- La struttura non potrà, in nessun caso, essere realizzata in muratura.
8 o del verde RAL 6004, RAL 6005, RAL 6012, RAL 6028, 11. La struttura non potrà, in nessun caso, essere realizzata in muratura. 12. Le strutture leggere potranno essere riscaldate esclusivamente con apparecchi mobili. 13. La realizzazione dei dehors, come definiti al comma 1 del presente articolo, non è soggetta ad alcun atto di assenso di carattere edilizio, fermi restando gli adempimenti relativi all’eventuale occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico.
rattere edilizio, fermi restando gli adempimenti relativi all’eventuale occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico. 14. La realizzazione dei dehors, con caratteristiche diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo nonché delle strutture leggere, realizzate secondo le prescrizioni di cui sopra, sono soggette a permesso di costruire e non costituiscono superficie utile lorda, tuttavia devono rispettare le distanze delle costruzioni dai
a permesso di costruire e non costituiscono superficie utile lorda, tuttavia devono rispettare le distanze delle costruzioni dai confini di proprietà fissate dalle norme di attuazione di Piano Regolatore.
Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fro
51 15. Soluzioni diverse, da quanto contenuto ai commi precedenti, potranno essere adottate in particolari ambiti, a seguito di specifica regolamentazione da parte del Comune. Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
- Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno
rs posizionati su suolo pubblico e privato
- Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune
pare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti. 3. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da
oni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 4. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima. 5. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto
one e indica il termine finale della medesima. 5. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. 6. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni
ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente in materia. 7. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all’articolo 86, semprechè non
ti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all’articolo 86, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione. 8. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici; b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
nsito, alla viabilità, ai pubblici servizi; e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g) lapidi commemorative; h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 9. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non
cchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela. 10. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 8, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
52 11. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. 12. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 8, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
Articolo 89 Recinzioni
la pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 13. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 8 debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli. Articolo 89 Recinzioni
Articolo 89 Recinzioni
messi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli. Articolo 89 Recinzioni
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni.
- Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; il Comune, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può
la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; il Comune, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici devono essere realizzate secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 4. Nel caso siano prescritte recinzioni del tipo a giorno, è vietata la
ontenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 4. Nel caso siano prescritte recinzioni del tipo a giorno, è vietata la collocazione, a ridosso delle medesime, di schermature costituite da qualsiasi materiale. 5. I cancelli pedonali e carrai inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all'interno della proprietà ed essere realizzati nel rispetto del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. 6. I cancelli a movimento motorizzato devono essere dotati di dispositivi di
Articolo 90 Numerazione civica
della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. 6. I cancelli a movimento motorizzato devono essere dotati di dispositivi di protezione e segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. Articolo 90 Numerazione civica L’apposizione e la conservazione della numerazione civica è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento sulla numerazione civica del Comune di Grugliasco.
Articolo 91 Aree Verdi
53 CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE Articolo 91 Aree Verdi
- La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica, sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di riqualificazione ambientale.
- I progetti degli interventi edilizi dovranno prevedere la formazione di aree verdi anche nel rispetto di quanto definito dalle norme di attuazione del P.R.G.C. Le
i dovranno prevedere la formazione di aree verdi anche nel rispetto di quanto definito dalle norme di attuazione del P.R.G.C. Le specie autoctone da mettersi a dimora (secondo le quantità previste dalla stesso P.R.G.C.) dovranno essere scelte tra quelle di seguito riportate: Specie arbustive:
- Acer - campestre, monspessulanum
- Berberis - vulgaris
- Cornus - mas, sanguinea
- Cotinus - cogiria
- Euonymus - europaeus
- Ligustrum - vulgare
- Prunus - spinosa
- Rhamnus - cathartica, sexatilis
sanguinea
- Cotinus - cogiria
- Euonymus - europaeus
- Ligustrum - vulgare
- Prunus - spinosa
- Rhamnus - cathartica, sexatilis
- Rosa - canina, gallica, rugosa
- Rubus - caesius
- Salix - caprea, eleagnos, purpurea, triandra, viminalis
- Viburnum - lantana, opulus
- Vinca - minor
- Berberis - vulgaris Specie arboree:
- Acer - campestre, macrophyllum, opalus, pseudoplatanus
- Alnus - glutinosa
- Carpinus - betulus
- Celtis - australis
- Cornus - mas, sanguinea
- Corylus - avellana
- Crataegus - monogyna
lnus - glutinosa
- Carpinus - betulus
- Celtis - australis
- Cornus - mas, sanguinea
- Corylus - avellana
- Crataegus - monogyna
- Fraxinus - excelsior, ornus
- Juglans - regia
- Laurus - nobilis
- Malus - silvestris
- Morus - alba, nigra
- Populus - alba, nigra, tremula
- Prunus - avium, padus, spinosa
- Pyrus - communis, pyraster
- Quercus - palustris, petraea, robur
- Salix - alba, caprea, viminalis
- Sambucus - nigra
- Sorbus - aria, domestica
- Tilia - cordata
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- Ulmus - glabra, caevis, minor
- È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
- Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o
cchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. 4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 5. L'Organo comunale può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità nonché
ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità nonché di ostacolo per il corretto utilizzo della viabilità, di aree pubbliche e/o private di uso pubblico nonché per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. 6. La vegetazione può oltrepassare il limite tra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota non inferiore a 3.00 m per i percorsi
l limite tra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota non inferiore a 3.00 m per i percorsi pedonali e ciclabili e 5,10 m per le sedi veicolari. 7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. 8. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo in presenza di marciapiedi, quando la sporgenza non superari 1,50 m e
sare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo in presenza di marciapiedi, quando la sporgenza non superari 1,50 m e comunque sia arretrata non meno di 0.50 m rispetto al filo esterno del marciapiede fermo restando che l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 3,00 m rispetto al medesimo. 9. Per quanto riguarda la realizzazione di opere in corrispondenza dei “giardini esclusivi”, ricompresi nelle aree verdi condominiali (costituenti standard edilizio),
e di opere in corrispondenza dei “giardini esclusivi”, ricompresi nelle aree verdi condominiali (costituenti standard edilizio), che non costituiscano meri arredi da giardino (arredi che non necessitano di previa autorizzazione del Comune ma debbono limitarsi all’osservanza delle disposizioni di Codice Civile in materia di distanze dai limiti di proprietà), sono consentite: le pavimentazioni poste sotto i gazebo per una superficie massima di 16 mq;
istanze dai limiti di proprietà), sono consentite: le pavimentazioni poste sotto i gazebo per una superficie massima di 16 mq; le pavimentazioni, con elementi solo appoggiati al suolo, di camminamenti (aventi larghezza non eccedente m 1,20) finalizzati a collegare le aree occupate dai vari arredi da giardino, ovvero strettamente necessarie per raggiungere le zone di pertinenza esterne le costruzioni destinate al ricovero di attrezzi da giardino (di norma in legno)
Articolo 92 Parchi urbani
per raggiungere le zone di pertinenza esterne le costruzioni destinate al ricovero di attrezzi da giardino (di norma in legno) purchè non eccedenti i 4 mq, prive di impianti di qualsiasi genere, fermo restando, anche in questo caso il rispetto delle norme di codice civile. Articolo 92 Parchi urbani Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo
to più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana. Il parco cittadino, chiamato anche parco urbano o altre denominazioni analoghe, è un'area verde situata all'interno della città o nelle sue immediate vicinanze, avente lo scopo di fornire alla cittadinanza ed altri visitatori uno spazio ricreativo a contatto con la natura.
iate vicinanze, avente lo scopo di fornire alla cittadinanza ed altri visitatori uno spazio ricreativo a contatto con la natura. Le funzioni svolte dal parco urbano possono così riassumersi :
- funzione ecologico-ambientale: il verde all’interno delle aree urbane, costituisce un fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale, che contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza
55 delle edificazioni e dalle attività dell’uomo. La presenza del verde contribuisce a regolare gli effetti del microclima cittadino attraverso l’aumento dell’evapo- traspirazione, regimando così i picchi termici estivi con una sorta di effetto di “condizionamento” naturale dell’aria.
- funzione sanitaria : in certe aree urbane, in particolare vicino agli ospedali, la presenza del verde contribuisce alla creazione di un ambiente che può favorire la
rbane, in particolare vicino agli ospedali, la presenza del verde contribuisce alla creazione di un ambiente che può favorire la convalescenza dei degenti, sia per la presenza di essenze aromatiche e balsamiche, sia per l’effetto di mitigazione del microclima, sia anche per l’effetto psicologico prodotto dalla vista riposante di un’area verde ben curata.
- funzione protettiva : il verde può fornire un importante effetto di protezione e di
sta riposante di un’area verde ben curata.
- funzione protettiva : il verde può fornire un importante effetto di protezione e di tutela del territorio in aree degradate o sensibili (argini di fiumi, scarpate, zone con pericolo di frana, ecc), e viceversa la sua rimozione.
- funzione sociale e ricreativa : la presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o comunque dotate di arredo verde consente di soddisfare un’importante esigenza
nza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o comunque dotate di arredo verde consente di soddisfare un’importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un fondamentale servizio alla collettività, rendendo più vivibile e a dimensione degli uomini e delle famiglie una città.
- funzione igienica : le aree verdi svolgono una importante funzione psicologica ed umorale per le persone che ne fruiscono, contribuendo al benessere psicologico ed all'equilibrio mentale.
unzione psicologica ed umorale per le persone che ne fruiscono, contribuendo al benessere psicologico ed all'equilibrio mentale.
- funzione culturale e didattica: la presenza del verde costituisce un elemento di grande importanza dal punto di vista culturale, sia perché può favorire la conoscenza della botanica e più in generale delle scienze naturali e dell’ambiente presso i cittadini, sia anche per l’importante funzione didattica (in particolare del verde
lle scienze naturali e dell’ambiente presso i cittadini, sia anche per l’importante funzione didattica (in particolare del verde scolastico) per le nuove generazioni. Inoltre i parchi e i giardini storici, così come gli esemplari vegetali di maggiore età o dimensione, costituiscono dei veri e propri monumenti naturali, la cui conservazione e tutela rientrano fra gli obiettivi culturali del nostro consesso sociale.
- funzione estetico-architettonica : anche la funzione estetico-architettonica è
Articolo 93 Orti urbani
biettivi culturali del nostro consesso sociale.
- funzione estetico-architettonica : anche la funzione estetico-architettonica è rilevante, considerato che la presenza del verde migliora decisamente il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città, per cui diventa fondamentale favorire un’integrazione fra elementi architettonici e verde nell’ambito della progettazione dell’arredo urbano. Articolo 93 Orti urbani L’Amministrazione Comunale, nell’intento di stimolare la coscienza collettiva
Articolo 93 Orti urbani
azione dell’arredo urbano. Articolo 93 Orti urbani L’Amministrazione Comunale, nell’intento di stimolare la coscienza collettiva nell’elaborazione di una immagine nuova di Grugliasco, capace di recuperare un rapporto positivo con l’ambiente e di coinvolgere i cittadini nella costruzione di una città moderna, meno alienante, più a misura d’uomo, concede in uso lotti di terreno, destinati a coltivazione agricola. Il Comune provvede direttamente, o tramite l'attività di soggetti all'uopo individuati
Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale
rreno, destinati a coltivazione agricola. Il Comune provvede direttamente, o tramite l'attività di soggetti all'uopo individuati dall'amministrazione stessa , alla gestione degli orti urbani e dei rapporti con e fra gli assegnatari dei singoli orti. Ogni attività nell'ambito degli orti urbani è disciplinata dall'apposito regolamento comunale. Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla
lo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di
56 qualificazione ambientale. Il sistema dei Parchi interessa circa 4.500.000 mq (450 ha) di territorio, situati nel “vuoto urbano” tra Torino e Grugliasco, e destinati a parco universitario, urbano, sportivo, agricolo, tecnologico, viabilità esistente od in progetto nonché ai complessi di servizio al trasporto, l’area cimiteriale, la villa del Maggiordomo con il parco di pertinenza, alcune aree di intervento del PRGC e l’area del complesso scolastico del Barocchio.
del Maggiordomo con il parco di pertinenza, alcune aree di intervento del PRGC e l’area del complesso scolastico del Barocchio. Gli obiettivi generali alla base dei parchi e dei percorsi in territorio rurale sono – fin dal PRG - la valorizzazione del patrimonio ambientale, la riqualificazione del sistema delle ville e delle cascine, il riequilibrio ecologico del Sistema Ambientale Territoriale, il recupero dei segni costruttivi del paesaggio agrario.
cascine, il riequilibrio ecologico del Sistema Ambientale Territoriale, il recupero dei segni costruttivi del paesaggio agrario. In tal senso parchi e percorsi in territorio rurale si sviluppano appoggiandosi a percorsi campestri e strade bianche esistenti ed in parte costruendosi ex novo con la realizzazione di un collegamento tra la borgata Gerbido e il centro città; nel suo corso mette in relazione le aree sportive comunali, le cascine Mandina, Astrua, Crea,
borgata Gerbido e il centro città; nel suo corso mette in relazione le aree sportive comunali, le cascine Mandina, Astrua, Crea, le aree del futuro parco tecnologico del Maggiordomo, la borgata Quaglia, l’area cimiteriale, i poli attrattivi futuri legati all’insediamento universitario. Sostanzialmente il sistema parchi e percorsi in territorio rurale si sviluppa e si attua secondo alcuni obiettivi di riferimento :
- Fruizione della natura - Diversamente da giardini e parchi di quartiere, con i
attua secondo alcuni obiettivi di riferimento :
- Fruizione della natura - Diversamente da giardini e parchi di quartiere, con i percorsi in territorio rurale si intende offrire un rapporto con la natura meno mediato dalle infrastrutture urbane: per tale motivo, con l’eccezione di poche aree destinate alla fruizione, concentrate in ambiti limitati, lungo i percorsi non è prevista illuminazione pubblica, e il verde ha carattere informale e spontaneo. Il percorso
iti limitati, lungo i percorsi non è prevista illuminazione pubblica, e il verde ha carattere informale e spontaneo. Il percorso costituisce una sorta di Parco Lineare che attraversa aree private, in cui permangono le attività agricole, e aree pubbliche o private per attività sportive e ricreative.
- Sicurezza dei percorsi - Percorsi ad uso misto di facile percorribilità, sicuri, destinati alla mobilità ciclabile (bici da passeggio) e pedonale/jogging. Ovunque
ad uso misto di facile percorribilità, sicuri, destinati alla mobilità ciclabile (bici da passeggio) e pedonale/jogging. Ovunque possibile i percorsi sono previsti in sede separata dal traffico automobilistico, eventualmente in compresenza con utilizzo occasionale da parte di mezzi agricoli e per la manutenzione del percorso e del verde.
- Collegamento con rete dei percorsi ciclo-pedonali esistente e prevista – I percorsi in
manutenzione del percorso e del verde.
- Collegamento con rete dei percorsi ciclo-pedonali esistente e prevista – I percorsi in territorio rurale sono posti in relazione ai percorsi ciclabili esistenti e quelli in previsione al fine di garantire una fruizione ottimale e collegamenti agevoli. Tali previsioni saranno estese anche ai collegamenti con i comuni vicini.
- Costi di realizzazione e manutenzione contenuti – I percorsi dovranno cercare di
se anche ai collegamenti con i comuni vicini.
- Costi di realizzazione e manutenzione contenuti – I percorsi dovranno cercare di limitare la quantità di tratti da realizzare ex-novo, da prevedersi soprattutto laddove la fruizione del parco suggeriva un più deciso “immergersi” nel cuore delle aree agricole, preferendo “ricucire” le preesistenze (pista ciclabile esistente lungo via Alberto Sordi, viabilità con traffico limitato ai residenti, strade bianche ecc). La
stenze (pista ciclabile esistente lungo via Alberto Sordi, viabilità con traffico limitato ai residenti, strade bianche ecc). La scelta di verde autoctono e informale riduce le esigenze manutentive dopo i primi anni, mentre la fruizione “visiva” del paesaggio agricolo consentita dal percorso, integrata da limitate aree verdi destinate alla sosta, consente una riduzione dei tagli dell’erba rispetto a quelli richiesti dal verde urbano.
mitate aree verdi destinate alla sosta, consente una riduzione dei tagli dell’erba rispetto a quelli richiesti dal verde urbano.
- Minimizzazione delle aree da acquisire - Il costo degli interventi, oltre agli aspetti legati alle scelte tecniche, è dovuto anche al costo per l’acquisizione tramite esproprio/acquisizione delle aree necessarie per la sua realizzazione. Per tale motivo, ove possibile, è da prevedersi la riqualificazione e il recupero dei tracciati esistenti,
la sua realizzazione. Per tale motivo, ove possibile, è da prevedersi la riqualificazione e il recupero dei tracciati esistenti, sviluppandosi in parte all’interno di aree già pubbliche; le aree private interessate da tali percorsi sono in particolar modo quelle per cui il prg già prevede le destinazioni d’uso “parco”, “parco universitario”, “parco sportivo”.
57
- Minimizzazione delle interferenze con le attività esistenti - l tracciati dei percorsi in territorio rurale parco lineare si sviluppano per quanto possibile al margine delle aree coltivate dalle diverse aziende, in modo da salvaguardare le attività e ridurre le interferenze tra i mezzi legati alla conduzione agricola e gli utenti. Filari arborei e arbustivi, staccionate, canali e dislivelli sono utilizzati di volta in volta per
uzione agricola e gli utenti. Filari arborei e arbustivi, staccionate, canali e dislivelli sono utilizzati di volta in volta per identificare il confine tra le aree destinate alla fruizione e le aree private. L’interposizione di una fascia di rispetto tra le aree agricole e il nastro stradale è utile inoltre per evitare che – nell’ambito dell’attività agricola - operazioni di scavo e movimento terra prossime ai percorsi possano provocare cedimenti ed alterazioni della linearità del nastro. .
Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini
razioni di scavo e movimento terra prossime ai percorsi possano provocare cedimenti ed alterazioni della linearità del nastro. . Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini Nel territorio del Comune di Grugliasco, non sono previsti rifugi alpini;per quanto riguarda eventuali sentieri escursionistici si deve fare riferimento al Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte”.
Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo
ttuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte”. Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo Per quanto riguarda gli aspetti di cui al presente articolo, si deve fare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Negli ambiti di ricarica degli acquiferi profondi valgono le disposizioni previste all’articolo 24 del Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13
feri profondi valgono le disposizioni previste all’articolo 24 del Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996, dovrà avvenire secondo quanto specificato dalle "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del
nto dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015. L'installazione delle sonde geotermiche dovrà avvenire secondo quanto specificato con le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.
Articolo 97 Approvvigionamento idrico
58 CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE Articolo 97 Approvvigionamento idrico La tutela delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, è disciplinata dalle disposizioni normative di seguito riportate.
- d.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque
;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di - salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
- Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007). Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque Per quanto riguarda la depurazione e smaltimento delle acque, la stessa deve
Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque
. Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque Per quanto riguarda la depurazione e smaltimento delle acque, la stessa deve avvenire attraverso la rete fognaria, ovvero, in assenza della stessa, attraverso dispositivi idonei ad evitare inquinamenti del suolo e/o del sottosuolo. La normativa, specifica, di riferimento risulta la seguente:
- deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento
ifica, di riferimento risulta la seguente:
- deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- d.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche
one II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
- legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
ciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
- legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”);
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
- Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007). Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati La raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, deve essere effettuata nel rispetto della seguente normativa:
- D.Lgs. 156/2006, Parte Quarta, Titolo I°
- legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";
Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica
59
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.
- Il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati. Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica Ai fini del presente articolo, occorre fare riferimento alla specifica normativa, come di seguito elencata.
ll'energia elettrica Ai fini del presente articolo, occorre fare riferimento alla specifica normativa, come di seguito elencata.
- l.r. 43/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”;
- l.r. 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- l.r. 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 “Piano Energetico Ambientale Regionale”. Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il
ene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
- D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
- D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento
Articolo 101 Distribuzione del gas
3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale). Articolo 101 Distribuzione del gas Ai fini del presente articolo, occorre fare riferimento alla specifica normativa, come di seguito elencata.
istribuzione del gas Ai fini del presente articolo, occorre fare riferimento alla specifica normativa, come di seguito elencata.
- l.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
- Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il
Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici
. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento). Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova
Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici
Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, come definita dal vigente Piano Regolatore Generale, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere
sizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, e, relativamente ai soli edifici
Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti
60 residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento Ai fini del presente articolo, occorre fare riferimento alla specifica normativa, come di seguito elencata.
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento
specifica normativa, come di seguito elencata.
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in
ll'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione
dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
- D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).
Articolo 104 Telecomunicazioni
0 settembre 2010);
- D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche). Articolo 104 Telecomunicazioni Ai fini del presente articolo, occorre fare riferimento alla specifica normativa, come di seguito elencata.
- legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”, e nelle deliberazioni regionali di attuazione):
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”, e nelle deliberazioni regionali di attuazione):
- D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
- D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
zzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
- D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
nale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
- D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13
61 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
- D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
- D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all’articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
olli di cui all’articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
- D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e
il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).
- Vigente Piano Comunale per l’installazione e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione e di radiodiffusione.
Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei l
62 CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche
zza, all'estetica, al decoro, all'igiene. 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
ione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. 4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. 5. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato
, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 6. L’Autorità Comunale competente può far eseguire in ogni momento, dal personale tecnico e sanitario, ispezioni per accertare le condizioni degli edifici e delle aree, ferme restando le prerogative del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.
r accertare le condizioni degli edifici e delle aree, ferme restando le prerogative del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale. 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei
comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Organo comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono
Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate del Comune. Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio Si rimanda alle disposizioni contenute negli allegati “B” e “C” al presente Regolamento. Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
ntenute negli allegati “B” e “C” al presente Regolamento. Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti.
63 2. Nel caso di elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti di cui al comma 1 la loro sporgenza su spazio pubblico o di uso pubblico, non può superare i 0,04 m se poste entro i 3,00 m dal piano del marciapiede o del suolo. 3. Sporgenze superiori sono consentite, qualora poste ad un'altezza superiore a 3,00 m e in presenza di marciapiede, fermo restando che la loro sporgenza non potrà
ite, qualora poste ad un'altezza superiore a 3,00 m e in presenza di marciapiede, fermo restando che la loro sporgenza non potrà superare 1,50 m e comunque dovrà essere arretrata non meno di 0.50 m rispetto al filo esterno del marciapiede; 4. In assenza di marciapiede, qualsiasi sporto dovrà essere collocato ad un’altezza superiore a 5,10 m. 5. La collocazione di tende parasole in genere aggettanti su aree pubbliche e/o di uso pubblico, è consentita esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni contenute
n genere aggettanti su aree pubbliche e/o di uso pubblico, è consentita esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano e/o Regolamento sulla Pubblicità; la loro collocazione può comunque essere vietata dal Comune per motivi di inserimento ambientale, decoro urbano e sicurezza stradale. 6. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. 7. I manufatti di cui sopra devono:
icolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. 7. I manufatti di cui sopra devono: A) avere altezza non inferiore a 1,10 m B) presentare resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia C) non presentare elementi scalabili, se non in presenza di protezioni atte ad impedire tale circostanza D) non presentare aperture o interspazi di larghezza libera attraversabili da una sfera di diametro uguale o superiore a 0,10 m
Articolo 108 Allineamenti
D) non presentare aperture o interspazi di larghezza libera attraversabili da una sfera di diametro uguale o superiore a 0,10 m 8. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. Articolo 108 Allineamenti Per quanto riguarda gli allineamenti da rispettare nelle costruzioni, occorre fare riferimento alle specifiche prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.
Articolo 109 Piano del colore
da rispettare nelle costruzioni, occorre fare riferimento alle specifiche prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Generale. Articolo 109 Piano del colore Il Comune potrà dotarsi di Piano del Colore esteso all’intero territorio o a parti di esso. Per quanto riguarda il Centro Storico ed il suo intorno, si rimanda alle specifiche contenute all’Art. 129 del presente Regolamento Articolo 110 Coperture degli edifici
- Tutte le coperture devono essere munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta
Articolo 110 Coperture degli edifici
o Articolo 110 Coperture degli edifici
- Tutte le coperture devono essere munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque
64 meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre possono essere ammessi scarichi in appositi pozzi da realizzarsi secondo le specifiche tecniche del Comune di Grugliasco nonché delle norme di Regolamento di Igiene Edilizia debitamente autorizzati, in assenza di idonea rete fognaria. 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
assenza di idonea rete fognaria. 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
almente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
tture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. 7. Si definisce abbaino la parziale sopraelevazione del tetto realizzata per illuminare ed aerare gli ambienti sottostanti. 8. La realizzazione di abbaini è consentita esclusivamente nel caso di recupero di sottotetti ai sensi della Legge Regionale 21/98 nonché nel caso in cui la superficie utile
sclusivamente nel caso di recupero di sottotetti ai sensi della Legge Regionale 21/98 nonché nel caso in cui la superficie utile lorda del sottotetto sia inclusa nella superficie utile lorda massima edificabile ai sensi del vigente P.R.G.C. 9. Nel caso di recupero di sottotetti ai sensi della precitata legge regionale, il maggior volume derivante dalla realizzazione di abbaini non concorre nel calcolo dell’altezza media dei nuovi locali.
ionale, il maggior volume derivante dalla realizzazione di abbaini non concorre nel calcolo dell’altezza media dei nuovi locali. 10. Fatta salva la sussistenza di particolari, motivate, ragioni architettoniche o tecniche, gli abbaini non potranno avere dimensioni superiori a quelle strettamente necessarie al soddisfacimento dei rapporti di aeroilluminazione dei locali e la loro tipologia dovrà tener conto delle caratteristiche architettoniche e compositive del fabbricato fermo
Articolo 111 Illuminazione pubblica
azione dei locali e la loro tipologia dovrà tener conto delle caratteristiche architettoniche e compositive del fabbricato fermo restando la valutazione dell'inserimento nel contesto; gli abbaini dovranno preferibilmente essere del tipo a capanna, a padiglione o a pipistrello, mentre quelli a spiovente (con unica falda) potranno essere tollerati solo se di dimensioni ridotte ed a seguito di motivate ragioni architettoniche. Articolo 111 Illuminazione pubblica
Articolo 111 Illuminazione pubblica
re tollerati solo se di dimensioni ridotte ed a seguito di motivate ragioni architettoniche. Articolo 111 Illuminazione pubblica Tutte le strade urbane dovranno essere adeguatamente illuminate. Si rinvia in particolare a quanto previsto dalla L.R. 31/2000 e dalla L.R. n. 3 in data 09/02/2018 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”. Articolo 112 Griglie ed intercapedini
Articolo 112 Griglie ed intercapedini
ne e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”. Articolo 112 Griglie ed intercapedini
- Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali
ati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
65 2. Esternamente agli allineamenti delle costruzioni, ed anche nel sottosuolo di aree pubbliche, può essere consentita la realizzazione di intercapedini, interamente coperte o protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli e praticabili. Le intercapedini devono essere ispezionabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle acque meteoriche. 3. La costruzione delle intercapedini e griglie di aerazione su suolo pubblico è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune.
Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed
. La costruzione delle intercapedini e griglie di aerazione su suolo pubblico è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune. 4. Le griglie dovranno possedere caratteristiche idonee a sopportare i carichi derivanti dall’utilizzo degli spazi soprastanti. Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero integrale,
egli edifici ed altri impianti tecnici
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero integrale, i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o
enti con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla. 2. Al fine di garantire la salvaguardia della qualità urbana sono vietate le installazioni di antenne paraboliche su balconi, terrazzi che non siano di copertura, comignoli, giardini e cortili. 3. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi
copertura, comignoli, giardini e cortili. 3. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere camuffati e canalizzati, possibilmente nelle pareti delle costruzioni. 4. L'Organo comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela del decoro urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare
nstallazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. 5. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle disposizioni delle vigenti leggi di settore nonché degli specifici regolamenti comunali. 6. Sulle facciate direttamente prospettanti luoghi pubblici non potranno essere
ore nonché degli specifici regolamenti comunali. 6. Sulle facciate direttamente prospettanti luoghi pubblici non potranno essere installate apparecchiature per gli impianti di condizionamento e/o riscaldamento, fatti salvi i casi in cui queste risultino adeguatamente mascherate. 7. È vietata la costruzione di canne fumarie o di aspirazione esterne al perimetro degli edifici residenziali fatti salvi casi in cui le stesse vengano mascherate o costituiscano elementi decorativi della facciata.
Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici
li edifici residenziali fatti salvi casi in cui le stesse vengano mascherate o costituiscano elementi decorativi della facciata. Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno arretrati rispetto allo spazio
erramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno arretrati rispetto allo spazio pubblico su cui si affacciano di tutto lo spazio necessario per l’apertura del serramento. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprirsi verso l'esterno solo se il loro lato inferiore è posto ad un'altezza non inferiore a m. 2,20 dal piano del marciapiede, o ad un'altezza di m 5,10 dal piano stradale,
inferiore è posto ad un'altezza non inferiore a m. 2,20 dal piano del marciapiede, o ad un'altezza di m 5,10 dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi.
66 3. Nell’ambito delle zone urbanistiche comprendenti il nucleo urbano originario ed il suo intorno le caratteristiche dei serramenti dovranno conformarsi a quanto stabilito nel titolo VIII. 4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti delle facciate su via i serramenti dovranno essere adeguati alle norme di cui ai commi precedenti.
Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
il rifacimento dei prospetti delle facciate su via i serramenti dovranno essere adeguati alle norme di cui ai commi precedenti. 5. La collocazione di doppi infissi, verso l'esterno, è sempre vietata. Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Per quanto riguarda gli impianti pubblicitari, occorre fare riferimento al Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, nonché al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
nto al Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, nonché al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. 2. E’ prescritto il restauro o il ripristino degli eventuali elementi di arredo storico ancora esistenti, prospicienti a spazi pubblici o da questi visibili, quali ad esempio insegne, vetrine, lampioni, decorazioni, ecc. 3. Le vetrine, le insegne e i corpi illuminanti dovranno essere compatibili con i caratteri morfologici ed edilizi del contesto edificato.
Articolo 116 Cartelloni pubblicitari
ine, le insegne e i corpi illuminanti dovranno essere compatibili con i caratteri morfologici ed edilizi del contesto edificato. Articolo 116 Cartelloni pubblicitari Per quanto riguarda i cartelloni pubblicitari, si rimanda alle disposizioni richiamate al precedente Art. 115. Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno
- I muri di sostegno e di contenimento del terreno dovranno avere altezza pari a quella indispensabile determinata dalle specifiche ed accertate differenze di quota
Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici
to del terreno dovranno avere altezza pari a quella indispensabile determinata dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all’altezza del muro che li sovrasta. 2. Per i riporti di terra, si dovrà fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel Piano Regolatore Generale. Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici
Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici
riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel Piano Regolatore Generale. Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici
- Per quanto riguarda gli interventi sui beni di cui al presente articolo, si dovrà fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.
- Si richiama inoltre il Catalogo dei beni culturali architettonici, redatto ai sensi della L.R. 35/1995 e relative indicazioni. Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici
Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici
ulturali architettonici, redatto ai sensi della L.R. 35/1995 e relative indicazioni. Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici Gli interventi riguardanti opere funerarie e cimiteriali sono regolati da specifica autorizzazione amministrativa, nel rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria e Piano Regolatore Cimiteriale. Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
67
- Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- Nella progettazione di nuovi spazi pubblici dovrà essere posta particolare attenzione alla sicurezza dei fruitori con eliminazione delle barriere architettoniche
i pubblici dovrà essere posta particolare attenzione alla sicurezza dei fruitori con eliminazione delle barriere architettoniche eventualmente predisponendo le infrastrutture per l’installazione di impianti di video sorveglianza, anche con riferimento al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48”. 3. Gli armadietti destinati ad ospitare contatori ed apparecchiature tecniche
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48”. 3. Gli armadietti destinati ad ospitare contatori ed apparecchiature tecniche delle infrastrutture a rete non devono essere collocati su spazi destinati alla circolazione veicolare e pedonale in modo tale da pregiudicarne la corretta funzionalità. 4. Nel caso in cui gli armadietti siano posti in opera a servizio di immobili e non risulti possibile collocarli in spazi interni alle proprietà dovranno essere inseriti
osti in opera a servizio di immobili e non risulti possibile collocarli in spazi interni alle proprietà dovranno essere inseriti convenientemente nelle recinzioni od in apposite nicchie da ricavarsi nelle murature perimetrali dell'edificio e comunque in modo tale da non pregiudicare la funzionalità dei marciapiedi, anche con riferimento alla normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.
Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'ab
68 CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari
Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari
e di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari La realizzazione di serre bioclimatiche, o serre solari, dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Regolatore Generale, nonché nell’Allegato Energetico al presente Regolamento Edilizio. Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a serviz
presente Regolamento Edilizio. Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici Per gli Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, si deve fare riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contenuto dell’Allegato Energetico al presente Regolamento Edilizio. Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali
Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali
nché al contenuto dell’Allegato Energetico al presente Regolamento Edilizio. Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali
- Tutte le coperture devono essere munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve
omignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque
e previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre possono essere ammessi scarichi in appositi pozzi da realizzarsi secondo le specifiche tecniche del Comune di Grugliasco nonché delle norme di Regolamento di Igiene Edilizia
ozzi da realizzarsi secondo le specifiche tecniche del Comune di Grugliasco nonché delle norme di Regolamento di Igiene Edilizia debitamente autorizzati, in assenza di idonea rete fognaria. 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano
oggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei
Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe
iale indeformabile, per almeno 2,00 m. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe
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- La costruzione di strade private è soggetta a permesso di costruire.
- I soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: alla manutenzione e pulizia all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche all'illuminazione, nei casi di cui al comma 3
- Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere
all'illuminazione, nei casi di cui al comma 3 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere
e inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di
ommerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso
autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione adeguato all’uso e in grado
a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione adeguato all’uso e in grado di fornire un illuminamento medio non inferiore a 4 lx (lux) sul piano stradale. 8. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli. 9. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% e comunque non superiori a quelle definite da
all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% e comunque non superiori a quelle definite da normative specifiche. La loro larghezza ed i relativi raggi di curvatura devono essere determinati in relazione all'uso ed alle vigenti normative di sicurezza. 10. Le rampe esistenti carrabili sono mantenute nella situazione di fatto; quelle di nuova realizzazione non devono essere posizionate parallelamente all’asse della strada sulla
ella situazione di fatto; quelle di nuova realizzazione non devono essere posizionate parallelamente all’asse della strada sulla quale si inseriscono, salvo che la conformazione del lotto, ovvero la preesistenza di costruzioni sul medesimo, non consentano altre soluzioni. 11. Tra il margine superiore della rampa carrabile e il filo della viabilità pubblica dovrà essere mantenuto un tratto in piano, o con pendenza non superiore al 3%, di lunghezza
e e il filo della viabilità pubblica dovrà essere mantenuto un tratto in piano, o con pendenza non superiore al 3%, di lunghezza non inferiore a 4 m. Tale imposizione è derogabile esclusivamente nel caso di costruzione di nuove autorimesse interrate in lotti già edificati ove vengano utilizzate rampe preesistenti ovvero siano dimostrate condizioni di assoluta impossibilità a realizzare la rampa con le caratteristiche di cui sopra.
sistenti ovvero siano dimostrate condizioni di assoluta impossibilità a realizzare la rampa con le caratteristiche di cui sopra. 12. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni realizzate per il superamento delle barriere architettoniche devono essere conformi alle specifiche normative di legge o regolamenti. Le altre rampe pedonali dovranno comunque essere realizzate con materiali non sdrucciolevoli e, in relazione alla loro pendenza, dotate di mancorrenti.
Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
70 Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
- I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
- Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni
ti le prescrizioni delle vigenti leggi. 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile. 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici,
perti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli. 4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
q;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
- Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare
Articolo 127 Intercapedini, griglie di aerazione e canalizzazioni
pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto. 8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti. Articolo 127 Intercapedini, griglie di aerazione e canalizzazioni
- Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato
ercapedini, griglie di aerazione e canalizzazioni
- Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e
zione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. 2. Esternamente agli allineamenti delle costruzioni, ed anche nel sottosuolo di aree pubbliche, può essere consentita la realizzazione di intercapedini, interamente coperte o protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli e praticabili. Le
a la realizzazione di intercapedini, interamente coperte o protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli e praticabili. Le intercapedini devono essere ispezionabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle acque meteoriche. 3. La costruzione delle intercapedini e griglie di aerazione su suolo pubblico è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune. 4. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero
soggetta a preventiva autorizzazione del Comune. 4. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere. 5. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
71 6. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. 7. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
Articolo 128 Recinzioni
a: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti. 8. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti. Articolo 128 Recinzioni Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 89 del presente Regolamento
Articolo 128 Recinzioni
ve per la salute degli utenti. Articolo 128 Recinzioni Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 89 del presente Regolamento Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici Specifiche indicazioni, relative a materiali e caratteristiche costruttive degli edifici, legate in particolare all’ambito delle zone urbanistiche comprendenti il nucleo urbano originario ed il suo intorno, sono contenute nell’allegato “C” al presente Regolamento. Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza
Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza
uo intorno, sono contenute nell’allegato “C” al presente Regolamento. Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza
- Le aree di pertinenza e le aree private in genere debbono essere convenientemente mantenute, per quanto attiene la sicurezza, l'estetica, il decoro e l'igiene.
- È prescritta la conservazione degli elementi aventi caratteristiche artistiche, naturalistiche, ambientali di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali
ementi aventi caratteristiche artistiche, naturalistiche, ambientali di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, decorazioni e simili. 3. Le aree di pertinenza delle costruzioni, devono essere mantenute sgombre, ripulite da sterpaglie ed arbusti infestanti ed in condizioni decorose; è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e/o l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
to procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e/o l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 4. Ove lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, o ancora risultino indecorose in contrasto con quanto prescritto ai commi precedenti, l'Organo comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al
prescritto ai commi precedenti, l'Organo comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Organo comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali
Articolo 131 Piscine
ll'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate del Comune. Articolo 131 Piscine
72 La realizzazione ed il mantenimento delle piscine dovrà avvenire nel rispetto di tutte le normative specifiche di settore, sia di livello Europeo, che di livello nazionale e regionale, tra cui: • Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2003, n. 119-9199 Recepimento dell’“Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”.
to e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”. • Circolare della Regione Piemonte 14066/27.001 del 18 ottobre 2006. • Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 1 marzo 2016, n. 1/R. recante: “Disposizioni regionali relative all’esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell’articolo 14 della
Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici
rcizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)”. Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici
- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare
are tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. 2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m. 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è
arapetto di altezza non inferiore a 1,10 m. 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria. 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazi
73 TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio
- Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
- Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
- Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove
ndo le forme di controllo ritenute più efficienti. 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso
rdina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore. 5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali
Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
borsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali isposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente. Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori La vigilanza, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, avviene secondo le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i. Durante l’esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie
l Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i. Durante l’esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità d ei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere),
Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
ruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell’articolo 27, comma 4 del d.p.r. 380/2001. Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione
anzioni per violazione delle norme regolamentari
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
- Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al
otivo che ha dato luogo all'infrazione. 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio
74 TITOLO V NORME TRANSITORIE Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all’articolo 3 della l.r. 19/1999. Articolo 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento
- Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad applicarsi le definizioni contenute
prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad applicarsi le definizioni contenute nell’Allegato “A” al presente Regolamento o nel piano regolatore vigente alla data di approvazione del presente regolamento. 2. In caso di formazione di nuovo piano regolatore, sue revisioni o varianti generali allo stesso, adottati successivamente al presente regolamento, comporteranno l’obbligo di adeguamento alle definizioni uniformate di cui al Capo I della Parte Prima.
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