1 Comune di Torino Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale N. 302
Comune di Torino · Torino, Piemonte
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213 sezioni del documento
Articolo 8
1 Comune di Torino Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale N. 302 Deliberazione del Consiglio Comunale del 12/06/2017 (mecc. 2017 01887/020) Testo coordinato degli articoli modificati Legenda modifiche: testo annullato: blu barrato testo modifichato: blu Articolo 8 Richiesta di Permesso di Costruire - Titoli edilizi asseverati - Progetto municipale
- Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e
lizi asseverati - Progetto municipale
- Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale il Permesso di Costruire, o presenta altro titolo edilizio per le tipologie di intervento previste dalla Legge.
- La richiesta di Permesso di Costruire è composta dai seguenti documenti:
per le tipologie di intervento previste dalla Legge. 2. La richiesta di Permesso di Costruire è composta dai seguenti documenti: a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
- generalità del richiedente;
- numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
- estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
Società - del proprietario e del richiedente; 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire; b) documento comprovante la proprietà o altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge; c) progetto municipale. 3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente punto 2 lett. a) deve essere integrata con una
ll'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente punto 2 lett. a) deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti. 4. Il progetto municipale, per ciò che concerne le nuove costruzioni, è costituito dai seguenti atti:
rgani comunali competenti. 4. Il progetto municipale, per ciò che concerne le nuove costruzioni, è costituito dai seguenti atti: a) estratto della carta tecnica in scala 1:1000 (rilievo aerofotogrammetrico) e della mappa catastale;
2 b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento; c) planimetria dello stato di fatto del sito d'intervento, a scala opportuna - comunque non inferiore a 1:1000 - estesa alle aree ed ai fabbricati limitrofi, per un raggio di metri 50 -, in cui vengano specificati: orientamento, toponomastica, quote altimetriche e
fabbricati limitrofi, per un raggio di metri 50 -, in cui vengano specificati: orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, nonché la presenza, nei lotti confinanti con quello d'intervento, di manufatti ed alberature esistenti di alto fusto (vedi articolo 30); d) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei confini di proprietà, delle quote planimetriche (distanze dai confini, dagli
tazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei confini di proprietà, delle quote planimetriche (distanze dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato e degli accessi; e) piante, sezioni e prospetti (in scala 1:100 o per edifici non complessi e di notevole dimensione in scala 1:200) e particolari costruttivi in scala adeguata (1:20 o 1:50). Detti elaborati non potranno essere legati in fascicolo e dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
ala adeguata (1:20 o 1:50). Detti elaborati non potranno essere legati in fascicolo e dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- le piante devono essere redatte per ogni piano, da quello interrato al sottotetto ed alla copertura, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali; per edifici o locali a destinazione commerciale dovrà essere individuata e indicata la Superficie di Vendita;
- le sezioni, almeno due, devono indicare le altezze dei piani, dei parapetti, delle
iduata e indicata la Superficie di Vendita;
- le sezioni, almeno due, devono indicare le altezze dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
- i prospetti devono riportare il disegno di ogni fronte della costruzione ed i riferimenti alle sagome ed alle principali ricorrenze strutturali e compositive degli edifici contigui;
- i particolari costruttivi devono illustrare gli eventuali elementi decorativi con
turali e compositive degli edifici contigui;
- i particolari costruttivi devono illustrare gli eventuali elementi decorativi con l'indicazione dei materiali e delle finiture e vanno corredati della proposta cromatica; f) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto estesa al contesto adiacente; g) relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché
scrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo delle superfici e dei volumi; h) per i soli interventi nella parte collinare o esterna al centro abitato, specificazione delle principali opere di urbanizzazione primaria esistenti (strade, illuminazione, fognatura); i) per i soli interventi che comportano variazioni di notevole significato formale,
sistenti (strade, illuminazione, fognatura); i) per i soli interventi che comportano variazioni di notevole significato formale, rappresentazione grafica o fotografica o di rendering dell'inserimento dell'opera progettata nella situazione esistente, con particolare riferimento alle caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano. Il progetto municipale, per ciò che concerne gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è
l contesto in cui si collocano. Il progetto municipale, per ciò che concerne gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è costituito da quanto previsto alle lettere a), b), e), f) e g). Gli elaborati previsti alla lettera e) dovranno essere redatti in due diversi esemplari e riportare:
- il rilievo dell'esistente, con l'indicazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, e in caso di edifici di valore storico dovranno essere indicati anche i materiali, le finiture ed i colori;
i ogni singolo vano, e in caso di edifici di valore storico dovranno essere indicati anche i materiali, le finiture ed i colori;
- l'indicazione delle costruzioni (colore rosso) e delle demolizioni (colore giallo);
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- il progetto proposto.
- Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore e dalle Norme di Attuazione del P.R.G., in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e sanità e superamento delle barriere architettoniche.
- Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo
ento delle barriere architettoniche. 6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti. 7. La richiesta di variante al Permesso di Costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicata ai punti precedenti: il progetto municipale, al
re segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicata ai punti precedenti: il progetto municipale, al fine di indicare chiaramente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura, riporta, nella fase intermedia, in colore azzurro, le costruzioni e, in colore verde, le demolizioni a cui si rinuncia. 8. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consente di eseguire trasformazioni e
de, le demolizioni a cui si rinuncia. 8. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consente di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliare con l'anzidetta facoltà, può presentare, in alternativa alla richiesta di Permesso di Costruire, limitatamente alle tipologie di intervento previste dalla Legge, la Denuncia di Inizio Attività Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
e alle tipologie di intervento previste dalla Legge, la Denuncia di Inizio Attività Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 9. Il titolo edilizio, oltre ai documenti di cui al soprastante punto 2 lettere a), b), c) è composto dai seguenti ulteriori atti previsti dalle vigenti leggi in materia: a) quanto previsto al precedente comma 2 lettere a) e b); b) quanto previsto al precedente comma 4; c) dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle
to previsto al precedente comma 4; c) dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico- sanitarie e delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; d) comunicazione delle generalità dell'impresa a cui si intende affidare i lavori;
l superamento delle barriere architettoniche; d) comunicazione delle generalità dell'impresa a cui si intende affidare i lavori; e) parere o autorizzazione dell'Ente preposto in caso di interventi riguardanti immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, secondo le disposizioni in materia di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 10. I Progetti presentati in modalità telematica tramite Mude Piemonte dovranno essere
creto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 10. I Progetti presentati in modalità telematica tramite Mude Piemonte dovranno essere predisposti con le procedure previste da tale servizio e corredati della relativa documentazione. 11. Allo scopo di evitare che più interventi edilizi ripetuti sullo stesso immobile producano un intervento, complessivamente, non consentito dagli strumenti urbanistici, le verifiche urbanistiche, edilizie e regolamentari inerenti i titoli edilizi e le variazioni di destinazioni
menti urbanistici, le verifiche urbanistiche, edilizie e regolamentari inerenti i titoli edilizi e le variazioni di destinazioni d'uso dovranno essere effettuate tenendo in considerazione quanto legittimamente realizzato nei tre anni precedenti.
Articolo 11
4 Articolo 11 Comunicazione dell'inizio dei lavori e della fine dei lavori. Richiesta del Certificato di agibilità Presentazione della Segnalazione Certificata di agibilità
- Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, ai sensi anche del successivo articolo 60, non oltre l'inizio stesso.
- La comunicazione deve menzionare: a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente
La comunicazione deve menzionare: a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti; b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori; c) qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune e a cura del titolare del Permesso di Costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione;
e resa nota al Comune e a cura del titolare del Permesso di Costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione; d) per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi;
iati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi; e) qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa; f) entro il termine previsto per la conclusione dei lavori - fatta salva la richiesta di ulteriore Permesso di Costruire per le opere mancanti - il titolare del Permesso di Costruire deve
- fatta salva la richiesta di ulteriore Permesso di Costruire per le opere mancanti - il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita; g) contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti
ede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti contestualmente o successivamente, il proprietario presenta all'Autorità comunale, se dovuta, la Segnalazione Certificata di Agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti. 3. Il titolare di Denuncia di Inizio Attività o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve
abiliti dalle norme vigenti. 3. Il titolare di Denuncia di Inizio Attività o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve comunicare con atto scritto, entro il termine di efficacia del titolo, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita e provvedere, entro i termini di legge, a richiedere all'Autorità Comunale, se dovuto, il certificato di agibilità con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme
a richiedere all'Autorità Comunale, se dovuto, il certificato di agibilità con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti Il titolare della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire, ultimato l'intervento, deve presentare la comunicazione di fine lavori corredata da un certificato di collaudo finale, a firma di un tecnico
ntervento, deve presentare la comunicazione di fine lavori corredata da un certificato di collaudo finale, a firma di un tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato nonché, qualora ricorra il caso, ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale. Lo stesso dovrà, altresì, provvedere, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, a presentare all'Autorità comunale, se dovuta, la Segnalazione Certificata di Agibilità delle opere, con le procedure e
lavori, a presentare all'Autorità comunale, se dovuta, la Segnalazione Certificata di Agibilità delle opere, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti. 4. Sono soggetti, altresì, a Comunicazione Inizio Lavori, gli interventi edilizi di cui all'articolo 48 comma 1 bis della Legge Regionale n. 56/1977, ovvero i cambi di destinazione d'uso degli
Articolo 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
5 immobili relativi a unità non superiori a 700 metri cubi senza interventi edilizi superiori a quelli indicati all'articolo 6 comma 1 lettere a) e b) D.P.R. n. 380/2001, che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 del citato articolo 6. Articolo 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
- Si definiscono fronti della costruzione le proiezioni ortogonali verticali delle singole
za dei fronti della costruzione (Hf)
- Si definiscono fronti della costruzione le proiezioni ortogonali verticali delle singole facciate, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
- Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura, se a quota più elevata rispetto al solaio stesso - ed il punto più basso della linea di
o tra il filo di gronda della copertura, se a quota più elevata rispetto al solaio stesso - ed il punto più basso della linea di spiccato. Non rientrano nel computo pergolati di altezza non superiore a m. 3 e parapetti anche chiusi realizzati con qualsiasi tipo di materiale, purché di altezza non superiore a m. 1,20. 3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o comunque agibile, compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali e fisici per essere considerati
bitabile o comunque agibile, compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali e fisici per essere considerati abitabili o comunque agibili e non siano riconducibili ai volumi tecnici di cui al successivo punto 7, o non abbiano le caratteristiche di cui al successivo punto 22. 3 bis. L’ultimo solaio è quello che sovrasta l’ultimo piano agibile – compresi i sotto tetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda – con esclusione dei volumi
ibile – compresi i sotto tetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda – con esclusione dei volumi tecnici. Fino all’adeguamento previsto dall’art. 12, comma 5, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, si rimanda alla disposizione transitoria contenuta nell’art. 27 bis. 4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura
ione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura 5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione. A tal fine non si tiene conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe non più larghe di m. 6,00, camminamenti pedonali e scale.
on si tiene conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe non più larghe di m. 6,00, camminamenti pedonali e scale. 6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti verticali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v.
3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti verticali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. articolo 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato e il punto più basso della linea di spiccato costituisce è l'altezza di ciascuna fronte. 7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è
costituisce è l'altezza di ciascuna fronte. 7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale (con altezza massima inferiore a 2,40 metri e superficie limitata alla rampa necessaria per consentire l’accesso al piano di copertura al vano scala), camini, torri di
etri e superficie limitata alla rampa necessaria per consentire l’accesso al piano di copertura al vano scala), camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Eventuali quinte perimetrali per isolamento acustico e
6 visivo non possono avere sviluppo in altezza superiore al 15% dell'altezza competente al fabbricato; è in ogni caso consentita una altezza di 3 metri. 8. (soppresso) 9. Non si considerano fronti di un fabbricato le pareti verticali di abbaini e quelle prospettanti su terrazzini – realizzati con le caratteristiche previste all’art. 39, fatto salvo quanto previsto dall’allegato A alle N.U.E:A. del P.R.G. - ricavati entro la sagoma del tetto, purché collocate
39, fatto salvo quanto previsto dall’allegato A alle N.U.E:A. del P.R.G. - ricavati entro la sagoma del tetto, purché collocate tra di loro a distanza non inferiore al doppio della loro larghezza. 10. Per il territorio collinare a levante del fiume Po, in caso di costruzione a gradoni, l’altezza dei fronti arretrati è da riferire alla quota minore delle linee di spiccato dei fronti più a valle. 11. L’altezza massima dei fronti della costruzione Hf è determinata dalla larghezza delle vie
i spiccato dei fronti più a valle. 11. L’altezza massima dei fronti della costruzione Hf è determinata dalla larghezza delle vie pubbliche o private con le quali confrontano e dalle dimensioni dei cortili o spazi liberi sui quali prospettano. 12. Per quanto concerne le vie pubbliche il valore risulta dalle seguenti formule:
- per vie di larghezza L fino a 12,40 m.
- Hf = 1,5 L
- per vie di larghezza L superiore a 12,40 m. Hf = 14,50 + L/3
- per vie, corsi o piazze di larghezza L non inferiore a 18 m.
L
- per vie di larghezza L superiore a 12,40 m. Hf = 14,50 + L/3
- per vie, corsi o piazze di larghezza L non inferiore a 18 m. Hf = 1,1 (14,50 + L/3) Dove: L è la larghezza della via, corso o piazza risultante dalle previsioni del PRG, compresa l’eventuale fascia centrale prevista a verde e gli eventuali arretramenti destinati a verde nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 29.
- Nel caso in cui un edificio venga a trovarsi di fronte allo sbocco di una via, la larghezza
ni di cui al successivo art. 29. 13. Nel caso in cui un edificio venga a trovarsi di fronte allo sbocco di una via, la larghezza L è quella che si determina conducendo una linea da uno all’altro degli spigoli angolari dei controstanti fabbricati. Quando i lati della via non sono paralleli, la larghezza L è la media del tratto prospiciente l’edificio interessato. 14. Quando un fabbricato d’angolo prospetti su vie di diversa larghezza, l’altezza Hf viene
prospiciente l’edificio interessato. 14. Quando un fabbricato d’angolo prospetti su vie di diversa larghezza, l’altezza Hf viene determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospiciente questa e per un tratto del risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il corpo di fabbrica sino ad un massimo di 14 m. La rimanente parte di tale risvolto ha l’altezza Hf competente a tale via minore.
corpo di fabbrica sino ad un massimo di 14 m. La rimanente parte di tale risvolto ha l’altezza Hf competente a tale via minore. 15. Qualora la lunghezza della fronte della proprietà verso la via minore superi la profondità del braccio di fabbrica anzidetto di non oltre 4 metri, è permessa, per tutta la lunghezza di detta fronte, l’altezza determinata dalla via maggiore. 16. Nel caso di fabbricati ad angolo smussato su due vie di larghezza diversa, il risvolto di
za determinata dalla via maggiore. 16. Nel caso di fabbricati ad angolo smussato su due vie di larghezza diversa, il risvolto di maggiore altezza verso la via minore, di lunghezza non superiore allo spessore del corpo di fabbrica nella via maggiore e non superiore al valore massimo di 14 m., è computabile a partire dallo smusso anziché dall’angolo degli allineamenti delle vie. In tal caso l’allineamento dello smusso deve formare angoli uguali con gli allineamenti delle vie e di valore superiore a 45° ed
7 il lato dello smusso non può avere lunghezza superiore a 3 m.. 17. L'altezza Hf può essere superata, in alcune parti di ciascuna facciata, di non oltre 4,00 metri, purché l'eccedenza di superficie che ne risulta sia compensata da corrispondente riduzione, in altra parte della stessa facciata. Tale riduzione dovrà essere determinata con altezza non superiore al doppio di quanto incrementato. 18. Oltre le altezze massime sopra stabilite, ed esclusivamente per edifici prospettanti vie di
l doppio di quanto incrementato. 18. Oltre le altezze massime sopra stabilite, ed esclusivamente per edifici prospettanti vie di larghezza non inferiore a 11 m., può essere consentita la realizzazione di un piano arretrato contenuto nella sagoma delimitata dal piano inclinato di 40° con l’orizzonte e passante per il piano dell’estradosso del terrazzino del piano arretrato alla distanza di un metro dal filo di fabbricazione. Oltre detta sagoma limite sono consentiti unicamente cornicioni aggettanti non
a distanza di un metro dal filo di fabbricazione. Oltre detta sagoma limite sono consentiti unicamente cornicioni aggettanti non oltre 70 cm, nonché le opere di cui al comma 2, ultimo capoverso, e al comma 7 del presente articolo. 19. Hf non può superare il valore massimo di metri 27,50 salvo il caso in cui l'ampiezza L della via pubblica o privata di confrontanza sia di almeno metri 35 nel qual caso Hf può raggiungere il valore massimo di metri 35, fermo restando il rispetto della relativa regola di cui
metri 35 nel qual caso Hf può raggiungere il valore massimo di metri 35, fermo restando il rispetto della relativa regola di cui al comma 12 e le verifiche di cui all'articolo 40 comma 4; oltre all'altezza massima di metri 35 non sono mai consentiti piani arretrati. Per la zona a levante del fiume Po Hf non può superare il valore massimo di metri 15,00, ed oltre tale altezza non sono consentiti piani arretrati. 20. Rispetto ai cortili l’altezza dei fronti Hf è determinata ai sensi dell’art. 40 del presente
ono consentiti piani arretrati. 20. Rispetto ai cortili l’altezza dei fronti Hf è determinata ai sensi dell’art. 40 del presente Regolamento Edilizio. 21. Nel caso in cui le testate (fianchi) non presentino balconi, logge, ed aperture in genere, salvo quelle riferite ai soli servizi igienici, l'altezza consentita è quella delle adiacenti facciate con il solo obbligo del rispetto delle distanze da confine. 22. Ai fini delle verifiche delle altezze massime come sopra stabilito non si tiene conto del
ispetto delle distanze da confine. 22. Ai fini delle verifiche delle altezze massime come sopra stabilito non si tiene conto del volume di copertura nel caso di adozione di soluzioni tradizionali a falde inclinate rispondenti alle seguenti specifiche:
- imposta della falda a non più di cm. 40 dall'ultimo piano di calpestio, misurata sul filo interno del muro di tamponamento della facciata;
- inclinazione della falda non superiore al 50%.
Articolo 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc
i calpestio, misurata sul filo interno del muro di tamponamento della facciata;
- inclinazione della falda non superiore al 50%. Articolo 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
- Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m.] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
- Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle
i fabbricazione della costruzione. 2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, o in loro mancanza, dei piani circoscritti alle strutture portanti verticali, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m.; in caso di maggiore sporgenza la distanza
ensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m.; in caso di maggiore sporgenza la distanza è da misurarsi dall'estremità dell'aggetto; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window",
8 le logge e i loggiati, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. 3. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione; b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentato
ente i due fili di fabbricazione; b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentato dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante; c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.
ungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada. Ai fini della misurazione della distanza di cui alla precedente lettera a) non sono considerate costruzioni i bassi fabbricati come definiti nel P.R.G.. Non è in ogni caso consentita la formazione di intercapedini scoperte di larghezza inferiore a metri 3,00. Non è, in ogni caso, consentita la formazione di spazi scoperti tra pareti chiuse di
Articolo 28 - Salubrità del terreno e della costruzione
operte di larghezza inferiore a metri 3,00. Non è, in ogni caso, consentita la formazione di spazi scoperti tra pareti chiuse di larghezza inferiore a metri 3,00, esclusi quelli determinati dalla installazione di ascensori a servizio di edifici già esistenti. Articolo 28 - Salubrità del terreno e della costruzione
- E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (rifiuti organici, residui industriali, ecc.) se non dopo aver risanato il
stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (rifiuti organici, residui industriali, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo della proprietà corrispondente in funzione degli usi previsti. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Ente competente in materia igienico sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
ia, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente. 2. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni ove sussistono sorgenti radioattive nocive alla salute ed in luoghi interessati da emissioni elettromagnetiche in misura superiore di quanto stabilito dalla vigente normativa. 3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o
to stabilito dalla vigente normativa. 3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. 4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita
rature e/o alle strutture sovrastanti. 4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 5. I pavimenti (se pertinenti a locali adibiti ad usi non accessori, che comportino la permanenza anche non continuativa di persone) non devono appoggiare direttamente sul
iti ad usi non accessori, che comportino la permanenza anche non continuativa di persone) non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a m. 0,30, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.
9 6. Il pavimento del piano terreno (se utilizzato per usi non accessori, che comportino la permanenza anche non continuativa di persone) non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso, fatto salvo quanto disposto all’art. 36/d del presente regolamento. 7. Il solaio dei locali, abitabili o che comunque siano utilizzati per usi non accessori, che comportino la permanenza anche non continuativa di persone, deve sempre essere posto ad
no utilizzati per usi non accessori, che comportino la permanenza anche non continuativa di persone, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica (la cui variabilità nel tempo deve risultare opportunamente documentata con perizie geologiche) o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. 8. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia previa presentazione di specifica relazione asseverata da
parte di progettista abiliato, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate
del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia previa presentazione di specifica relazione asseverata da parte di progettista abiliato, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5, 6 e 7 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Articolo 31 - Requisiti delle costruzioni
la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 9. E' vietato utilizzare materiali insalubri o che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute. Articolo 31 - Requisiti delle costruzioni
- Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di
manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai
bilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore. 2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di: a) resistenza meccanica e stabilità; b) sicurezza in caso di incendio; c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente; d) sicurezza nell'impiego;
a e stabilità; b) sicurezza in caso di incendio; c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente; d) sicurezza nell'impiego; e) protezione contro il rumore; f) risparmio energetico isolamento termico; g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature; h) eliminazione delle barriere architettoniche. 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a
iminazione delle barriere architettoniche. 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato, ai fini della conformità ai suddetti requisiti, deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
10 4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto. 5. Per quanto concerne i requisiti di cui al punto 2 lettera h) la normativa di settore è
presentata presso l'ufficio suddetto. 5. Per quanto concerne i requisiti di cui al punto 2 lettera h) la normativa di settore è integrata dalla prescrizione che, ove si attuino interventi eccedenti la manutenzione ordinaria in locali pubblici o aperti al pubblico anche limitati a singole unità immobiliari, l'intera unità immobiliare dovrà essere adeguata alle norme tecniche di riferimento per la ristrutturazione.
unità immobiliari, l'intera unità immobiliare dovrà essere adeguata alle norme tecniche di riferimento per la ristrutturazione. 5.bis I locali di pubblico esercizio di nuova apertura classificati, ai sensi della D.P.G.R. 21 luglio 2003, n. 9/R D.P.G.R. 3 marzo 2008 n. 2/R, di tipologia 1 devono garantire l'accesso e la fruibilità in autonomia, di almeno una zona riservata al pubblico, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; i locali di pubblico esercizio di nuova apertura
parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale, di almeno
lico, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; i locali di pubblico esercizio di nuova apertura classificati di tipologia 2, 3 o 4 e i locali per i quali sia prevista la variazione di tipologia di ristorazione dalla 1 verso la 2, 3 o 4 devono garantire l'accesso e la fruibilità in autonomia, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale, di almeno una zona riservata al pubblico e di un servizio igienico, da parte di persone con ridotta o impedita
ria e sensoriale, di almeno una zona riservata al pubblico e di un servizio igienico, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Relativamente al solo accesso al locale potrà essere ammessa l'accessibilità condizionata. 6. Negli interventi di nuova costruzione o di integrale ristrutturazione edilizia dovranno essere previsti appositi locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati
trutturazione edilizia dovranno essere previsti appositi locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 7. I locali di cui al comma precedente dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- superficie non inferiore a 0,005 volte la Sul dell'edificio di riferimento con il minimo di mq. 4 ed altezza minima interna di m. 2,40;
cie non inferiore a 0,005 volte la Sul dell'edificio di riferimento con il minimo di mq. 4 ed altezza minima interna di m. 2,40;
- pareti e pavimenti impermeabili e facilmente lavabili e munite di raccordi arrotondati;
- porte metalliche a tenuta di dimensioni non inferiori a m. 1,20 x 2,00;
- ventilazione meccanica controllata con ambiente in depressione e con adeguati sistemi di evacuazione;
- una presa d'acqua con relativa lancia dotata di una opportuna apparecchiatura di antisifonaggio;
guati sistemi di evacuazione;
- una presa d'acqua con relativa lancia dotata di una opportuna apparecchiatura di antisifonaggio;
- scarichi sifonati dell'acqua di lavaggio allacciati alla rete di smaltimento in conformità alle normative vigenti;
- accorgimenti tali da assicurare un'adeguata difesa antimurina e antinsetti.
- Qualora siano realizzati in apposite costruzioni nei cortili, potranno andare in deroga al
ta difesa antimurina e antinsetti. 8. Qualora siano realizzati in apposite costruzioni nei cortili, potranno andare in deroga al rapporto di copertura di cui all'articolo 40, comma 3 ed essere muniti di sistema di ventilazione naturale. 8 bis. Negli edifici esistenti e non ancora adeguati alla prescrizione di cui al precedente comma 6, anche ove non espressamente prescritta, é consentita, nelle aree di cortile non destinate a
izione di cui al precedente comma 6, anche ove non espressamente prescritta, é consentita, nelle aree di cortile non destinate a verde privato, la realizzazione dei sopra citati locali, in deroga al rapporto di copertura. In tali edifici é consentita, inoltre, la delimitazione di spazi nei cortili, anche sistemati a verde privato,
11 destinati ad ospitare i contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Tali spazi, con superficie massima pari a 0,005 volte la Sul dell'edificio di riferimento, potranno essere pavimentati nonché coperti, con tettoie o pensiline, in deroga al rapporto di copertura, alle distanze dai confini e dai fabbricati .Resta confermato, in tutti i casi, quanto stabilito in materia dal Codice Civile e dal D.M. 1 aprile 1968 in merito alle distanze tra pareti finestrate.
Articolo 36/a - Caratteri delle unità immobiliari: altezza interna dei locali
ti i casi, quanto stabilito in materia dal Codice Civile e dal D.M. 1 aprile 1968 in merito alle distanze tra pareti finestrate. 9. Per quanto riguarda i requisiti di cui ai punti c) ed f) del comma 2, oltre che alle norme di settore, si fa rimando all'"Allegato Energetico - Ambientale". Articolo 36/a - Caratteri delle unità immobiliari: altezza interna dei locali
- Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra
obiliari: altezza interna dei locali
- Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m.] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici, quando queste siano tra di loro parallele; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave", mentre nel caso di travi isolate ribassate dal solaio, è misurata all'intradosso del solaio stesso.
rna è misurata "sottotrave", mentre nel caso di travi isolate ribassate dal solaio, è misurata all'intradosso del solaio stesso. 2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, sempreché la porzione con altezza inferiore a quanto previsto dal successivo comma 3 sia non superiore a 1/2 del vano stesso, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento
sso, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di m. 0,50. 3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione o alla permanenza, anche non continuativa, di persone deve risultare pari ad almeno m. 2,70, riducibili a m. 2,40
ad abitazione o alla permanenza, anche non continuativa, di persone deve risultare pari ad almeno m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per corridoi, disimpegni in genere, servizi igienici, ripostigli, nel rispetto delle vigenti leggi statali e delle altre disposizioni regolamentari vigenti. 4. Sono consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle sopra indicate: a) per le nuove costruzioni, in caso di:
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve
: a) per le nuove costruzioni, in caso di:
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
- inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui sia richiesto, da specifiche norme vigenti, l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
te a cortina, per cui sia richiesto, da specifiche norme vigenti, l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti; 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia richiesto, da specifiche norme vigenti, l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; b) per le costruzioni esistenti, in caso di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
struzioni esistenti, in caso di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico artistico e/o ambientale, per cui sia opportuno il mantenimento delle caratteristiche originarie;
- interventi edilizi volti al recupero di locali abitativi nei sottotetti esistenti, ai sensi di specifiche leggi regionali o statali.
12 5. Ferme restando le prescrizioni di cui ai punti 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo o alla permanenza, anche non continuativa, di persone non è consentito, che alcuna parete abbia altezza, tra pavimento e soffitto, inferiore a metri 2,00, anche nel caso di locale articolato in parti a differenti sezioni verticali. Per gli edifici costruiti in fregio a vie o piazze, nel piano terreno, anche quando realizzato con pilotis, l'altezza,
erticali. Per gli edifici costruiti in fregio a vie o piazze, nel piano terreno, anche quando realizzato con pilotis, l'altezza, all'intradosso del soffitto, non deve essere minore di metri 4,00 dal livello del marciapiede, salvo la maggiore altezza prescritta dall'articolo 56 punto 2, in relazione alla presenza di balconi con sporgenza superiore a cm. 25. Per gli edifici costruiti in fregio a vie o piazze posti nella porzione di Città a levante del fiume Po, nel caso in cui il piano terreno sia destinato a
in fregio a vie o piazze posti nella porzione di Città a levante del fiume Po, nel caso in cui il piano terreno sia destinato a locali ad uso abitativo o alla permanenza, anche non continuativa, di persone, l'altezza all'intradosso del soffitto non deve risultare minore di metri 2,7. Nei pilotis e porticati di edifici esistenti sono, comunque, consentiti interventi di coibentazione dei relativi soffitti che ne riducano l'altezza libera minima di massimo 10 centimetri.
, consentiti interventi di coibentazione dei relativi soffitti che ne riducano l'altezza libera minima di massimo 10 centimetri. 6. In tutti i casi menzionati al precedente punto 4, il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative da indicare nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal Servizio Sanitario competente. In
nsative da indicare nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal Servizio Sanitario competente. In tutti i casi menzionati al precedente comma 4, la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità è comunque subordinata al rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative da indicare nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal Servizio Sanitario competente.
Articolo 36/b - Caratteri delle unità immobiliari: superfici dei locali
mpensative da indicare nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal Servizio Sanitario competente. Articolo 36/b - Caratteri delle unità immobiliari: superfici dei locali
- Nelle nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, per ogni abitante deve essere garantita una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per le prime quattro persone e mq. 10,00 per ciascuna delle successive. I locali per l'abitazione devono avere una superficie
00 per le prime quattro persone e mq. 10,00 per ciascuna delle successive. I locali per l'abitazione devono avere una superficie minima di mq. 9,00; le stanze da letto per due persone devono avere una superficie minima di mq. 14,00 e ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14,00. I locali destinati esclusivamente a cucina devono avere una superficie minima di mq. 4,00 con larghezza non inferiore a m. 1,60. In ogni alloggio di nuova edificazione, ovvero ottenuto a
a superficie minima di mq. 4,00 con larghezza non inferiore a m. 1,60. In ogni alloggio di nuova edificazione, ovvero ottenuto a seguito di frazionamento, cambio di destinazione d'uso - anche senza opere edilizie - o recupero di sottotetto, almeno un servizio igienico deve avere una superficie minima di mq. 3,00 con larghezza non inferiore a m. 1,50 e deve essere dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo; negli alloggi esistenti non è consentito ridurre la superficie destinata al
to di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo; negli alloggi esistenti non è consentito ridurre la superficie destinata al servizio igienico principale qualora inferiore a quanto sopra. L'eventuale secondo servizio deve avere una superficie minima di mq. 1,10 e larghezza non inferiore a m. 0,90. 2. La superficie degli alloggi monocamera, per una sola persona, deve risultare non inferiore a mq. 28,00, di cui almeno metri quadrati 23,00 siano riferiti a locali abitativi principali,
sona, deve risultare non inferiore a mq. 28,00, di cui almeno metri quadrati 23,00 siano riferiti a locali abitativi principali, e per due persone, non inferiore a mq. 38,00. 2 bis Fatte salve le norme sovraordinate o di settore, le misure minime sopra indicate non si applicano alle singole unità immobiliari esistenti, a destinazione residenziale, sottoposte a
13 interventi edilizi non eccedenti il restauro/risanamento conservativo nel caso in cui, con tale intervento, si configuri un mantenimento o un miglioramento dei requisiti igienico sanitari. La realizzazione del primo servizio igienico all'interno di unità immobiliari a destinazione residenziale già esistenti e legittimate, anche con dimensioni inferiori a quanto stabilito dal comma 1, è consentita qualora produca un complessivo miglioramento dei requisiti igienico sanitari.
riori a quanto stabilito dal comma 1, è consentita qualora produca un complessivo miglioramento dei requisiti igienico sanitari. 2 ter Al fine della determinazione delle superfici minime dei locali, ad esclusione di quelli di servizio ad uso accessorio, non sono conteggiabili le porzioni con larghezza inferiore a metri 2. 2 quater Fatte salve le norme sovraordinate o di settore, i servizi igienici relativi ad attività diverse dalla residenza devono avere una superficie minima di 1,10 mq con larghezza non
i servizi igienici relativi ad attività diverse dalla residenza devono avere una superficie minima di 1,10 mq con larghezza non inferiore a 0,9 m. 3. I locali serviti da impianto di riscaldamento devono essere dotati di idonea chiusura rispetto ai locali non riscaldati. Nel caso di contiguità fisica di unità immobiliari a destinazione residenziale con unità, o locali, autorizzati con diversa destinazione, deve essere prevista una opportuna separazione.
inazione residenziale con unità, o locali, autorizzati con diversa destinazione, deve essere prevista una opportuna separazione. 4. Nelle unità immobiliari a destinazione non residenziale, ma da adibirsi ad usi che prevedano la presenza anche non continuativa di persone, non si possono realizzare locali utili con superficie inferiore a mq. 9,00, salvo diverse disposizioni derivanti da specifiche norme di settore. La superficie di ciascun servizio igienico non deve essere inferiore a mq. 1,10 con
Articolo 36/c - Caratteri delle unità immobiliari: aerazione ed illuminazione
ni derivanti da specifiche norme di settore. La superficie di ciascun servizio igienico non deve essere inferiore a mq. 1,10 con larghezza minima di m. 0,90. Articolo 36/c - Caratteri delle unità immobiliari: aerazione ed illuminazione
- Nelle unità immobiliari a destinazione residenziale, tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli e vani scala, devono fruire di aerazione ed illuminazione diretta.
- (soppresso)
izi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli e vani scala, devono fruire di aerazione ed illuminazione diretta. 2. (soppresso) 3. Per ciascun locale l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Per edifici realizzati prima del 5 luglio 1975, qualora l'altezza minima dei locali sia non inferiore a metri
cie del pavimento. Per edifici realizzati prima del 5 luglio 1975, qualora l'altezza minima dei locali sia non inferiore a metri 3,00, tale rapporto potrà essere ridotto a 1/10 sempreché, quando vi sia una sola apertura di finestra, questa non abbia una superficie minore di 2 metri quadrati 4. I locali per servizi igienici non forniti di apertura all'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per il ricambio d'aria. Il posto di cottura, eventualmente
all'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per il ricambio d'aria. Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata in apposita canna di estrazione. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura verso l'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. I servizi igienici posti in unità immobiliari ove è prevista la presenza continuativa
stallazione di apparecchi a fiamma libera. I servizi igienici posti in unità immobiliari ove è prevista la presenza continuativa di persone, a qualsiasi uso destinate, devono essere preceduti da un locale disimpegno
14 aerato, anche mediante impianto di aspirazione meccanica, di superficie minima di mq. 1,10 e lato minimo non inferiore a m. 0,90, salvo il caso di secondo servizio ad uso esclusivo di stanza da letto. Si potrà derogare alle disposizioni del presente comma qualora risulti necessario rendere fruibili a disabili i servizi igienici esistenti ai sensi delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche. Il locale ingresso, con accesso da scala di uso comune, è considerato aerato direttamente.
mento delle barriere architettoniche. Il locale ingresso, con accesso da scala di uso comune, è considerato aerato direttamente. 5. Nelle unità immobiliari a destinazione commerciale, terziaria o produttiva, per ciascun locale ove è prevista la permanenza di persone, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Per edifici realizzati prima del 5 luglio 1975, qualora l'altezza minima dei locali sia non inferiore a metri 3,00, tale rapporto potrà
fici realizzati prima del 5 luglio 1975, qualora l'altezza minima dei locali sia non inferiore a metri 3,00, tale rapporto potrà essere ridotto a 1/10 sempreché, quando vi sia una sola apertura di finestra, questa non abbia una superficie minore di 2 metri quadrati. Ad integrazione o in sostituzione dell'aerazione/illuminazione naturale, nel rispetto delle vigenti norme specifiche, è ammesso il condizionamento, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale con sistemi adeguati
Articolo 36/d - Locali nei piani seminterrati e sotterranei
nti norme specifiche, è ammesso il condizionamento, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale con sistemi adeguati alla destinazione d'uso, giudicati idonei dal competente Servizio Sanitario, previa presentazione di relazione da parte di tecnico abilitato. 6. Gli spazi riservati alla cottura privi di aperture dirette verso l'esterno dovranno avere proporzione massima tra profondità e apertura verso il locale principale di 2 a 3. Articolo 36/d - Locali nei piani seminterrati e sotterranei
Articolo 36/d - Locali nei piani seminterrati e sotterranei
ssima tra profondità e apertura verso il locale principale di 2 a 3. Articolo 36/d - Locali nei piani seminterrati e sotterranei
- Le unità immobiliari ed i locali pertinenziali collocati ai piani seminterrati o sotterranei non possono mai essere adibite alla permanenza abitativa, ma ad usi accessori quali autorimesse, cantine, locali sgombero, depositi, archivi, servizi igienici e lavanderie, fermo restando, ove necessaria, la verifica della S.L.P. edificabile.
gombero, depositi, archivi, servizi igienici e lavanderie, fermo restando, ove necessaria, la verifica della S.L.P. edificabile. 1 bis Si definisce seminterrato un locale che abbia altezza libera netta fuori terra di almeno 1 metro e porzione interrata inferiore a 2/3 dell'altezza del locale stesso. 2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, i locali dei piani seminterrati e interrati possono risultare spazi utili ed agibili per usi ammessi da particolari disposizioni di
ocali dei piani seminterrati e interrati possono risultare spazi utili ed agibili per usi ammessi da particolari disposizioni di legge (locali commerciali e di lavoro) e previo specifico parere rilasciato dagli enti preposti: Spresal, Uffici Autorizzativi A.S.L., Commissione di Vigilanza, ecc. E' necessario che: a) altezza e superficie minima utile siano coerenti con gli indici previsti nelle specifiche destinazioni, comunque non inferiori a quanto precisato nei precedenti articoli 36/a e 36/b;
li indici previsti nelle specifiche destinazioni, comunque non inferiori a quanto precisato nei precedenti articoli 36/a e 36/b; b) le murature siano protette contro l'umidità del terreno mediante intercapedini di almeno m. 1,00 di luce libera e pavimento compatto ed impermeabile su sottostante vespaio aerato di altezza pari ad almeno m. 0,50, o mediante altre soluzioni tecniche che garantiscano la non penetrabilità delle acque eventualmente presenti nel terreno;
0,50, o mediante altre soluzioni tecniche che garantiscano la non penetrabilità delle acque eventualmente presenti nel terreno; c) esista aeroilluminazione diretta o condizionamento e illuminazione artificiale come stabilito dalla normativa vigente per le specifiche destinazioni;
Articolo 36/f - Scale
15 d) lo scarico delle acque avvenga in collettori dotati di valvole antirigurgito, pompe di sollevamento o mezzi tecnici adeguati alla funzione; e) in caso di locali sotterranei sottostanti strade e marciapiedi deve risultare opportunamente protetto il solaio di copertura dei locali stessi. La Città non risponde di eventuali danni causati da infiltrazioni d'acqua o da umidità provenienti dal soprastante sedime pubblico. Articolo 36/f - Scale
Articolo 36/f - Scale
eventuali danni causati da infiltrazioni d'acqua o da umidità provenienti dal soprastante sedime pubblico. Articolo 36/f - Scale
- Le scale degli edifici plurifamiliari, di tre e più piani, non possono avere larghezza delle rampe inferiore a metri 1,20 e devono risultare coerenti con la normativa statale vigente sia in funzione delle tipologie e degli usi che in relazione alla garanzia di trasporto delle persone per
mativa statale vigente sia in funzione delle tipologie e degli usi che in relazione alla garanzia di trasporto delle persone per soccorso. Gli interventi sui fabbricati esistenti, volti al miglioramento dei collegamenti verticali mediante l'installazione di un ascensore, possono essere realizzati, sempreché non riconducibili alla ristrutturazione estesa all'intero edificio, qualora venga dimostrata la fruibilità del vano scala e degli accessi alle singole unità immobiliari e sia garantita, comunque, la
alora venga dimostrata la fruibilità del vano scala e degli accessi alle singole unità immobiliari e sia garantita, comunque, la larghezza minima di metri 0,8 in ogni elemento costitutivo del vano scala. 2. Fatte salve norme prevalenti a carattere statale o regionale, le scale che collegano più di due piani di norma devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno o per mezzo di finestre di mq. 1,00 per ogni piano o di torrino di aerazione o lucernario nel tetto con
irettamente dall'esterno o per mezzo di finestre di mq. 1,00 per ogni piano o di torrino di aerazione o lucernario nel tetto con superficie pari ad almeno mq. 0,40 per ogni piano. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili ed è vietato realizzare dalle unità immobiliari aperture verso le scale per l'aerazione dei locali contigui. 3. All'interno delle unità immobiliari, qualora le stesse non costituiscano parti comuni, sono
l'aerazione dei locali contigui. 3. All'interno delle unità immobiliari, qualora le stesse non costituiscano parti comuni, sono ammesse scale fisse con larghezza utile non inferiore a metri 0,80. Scale con larghezza utile non inferiore a metri 0,60, sono ammesse solo per servire locali già autonomamente accessibili tramite percorsi o aperture con larghezza minima di metri 0,80. Le scale di collegamento tra locali adibiti alla permanenza di persone e locali ad usi accessori dovranno essere dotate di
0,80. Le scale di collegamento tra locali adibiti alla permanenza di persone e locali ad usi accessori dovranno essere dotate di idonea chiusura. 4. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali vigono le specifiche norme di settore. 5. Si definisce vano scala, ai fini delle verifiche inerenti la SLP/SUL, lo spazio delimitato dalle pareti perimetrali del corpo scala e contenente le rampe, i pianerottoli interpiano, il
i la SLP/SUL, lo spazio delimitato dalle pareti perimetrali del corpo scala e contenente le rampe, i pianerottoli interpiano, il pianerottolo di arrivo e/o partenza delle rampe. Lo spazio libero tra le rampe (tromba) non costituisce superficie coperta dei singoli piani. Si considerano, inoltre, facenti parte del vano scala gli ulteriori spazi distributivi se esclusivamente finalizzati a consentire l'accesso alle unità
e, facenti parte del vano scala gli ulteriori spazi distributivi se esclusivamente finalizzati a consentire l'accesso alle unità immobiliari non direttamente servibili tramite il pianerottolo di arrivo, sempreché di dimensione minima, in larghezza, pari a 1,5 metri e di dimensione massima, in profondità, pari a 1,5 metri. La superficie massima complessiva di tali ulteriori spazi non potrà comunque superare i 4,5 mq. per piano - scala.
Articolo 39 - Coperture, abbaini e terrazzini sulle falde dei tetti, canali di g
16 Articolo 39 - Coperture, abbaini e terrazzini sulle falde dei tetti, canali di gronda e pluviali
- Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, con pendenza di falda non superiore al 50%, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. Le tipologie e le sagome delle coperture nonché i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono elementi architettonici
sagome delle coperture nonché i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono elementi architettonici della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda le dimensioni, l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 2. Nelle porzioni di territorio cittadino la cui struttura urbana è riconosciuta dal P.R.G. di
tibilità dei materiali impiegati. 2. Nelle porzioni di territorio cittadino la cui struttura urbana è riconosciuta dal P.R.G. di interesse storico o ambientale, le coperture degli edifici devono essere previste in modo congruente ai caratteri del sito per quanto attiene al livello di imposta, alla tipologia, alla pendenza delle falde - che di massima dovrà risultare pari al 50% -, al manto di copertura, al tipo ed allo spessore del cornicione, alla presenza di additamenti, abbaini e volumi tecnici.
l 50% -, al manto di copertura, al tipo ed allo spessore del cornicione, alla presenza di additamenti, abbaini e volumi tecnici. 3. Gli abbaini e i terrazzini nelle falde dei tetti dovranno risultare allineati con le sottostanti aperture ed avere serramenti di larghezza non superiore a quelli sottostanti; in casi particolari, qualora l'allineamento non risultasse oggettivamente possibile, dovrà comunque essere garantito un corretto inserimento ambientale e architettonico complessivo. La dimensione
amente possibile, dovrà comunque essere garantito un corretto inserimento ambientale e architettonico complessivo. La dimensione totale della fronte dell'abbaino/terrazzino non dovrà superare metri 1,80. Gli abbaini e i terrazzini nelle falde dei tetti, inoltre, non dovranno interrompere la continuità del cornicione o della gronda e dovranno avere altezza congruamente inferiore al colmo e opportunamente adeguata alla relativa falda di copertura, senza interessare le travi cantonali o gli spigoli del
iore al colmo e opportunamente adeguata alla relativa falda di copertura, senza interessare le travi cantonali o gli spigoli del tetto. Laddove le norme del P.R.G. non ammettono la formazione di terrazzini nelle falde dei tetti, è consentita esclusivamente la formazione di un piccolo piano antistante il fronte dell'abbaino, a livello pavimento o davanzale, di profondità non superiore a metri 0,50 e di larghezza pari a quella dell'abbaino, atto a consentire l'apertura di eventuali persiane. In caso
on superiore a metri 0,50 e di larghezza pari a quella dell'abbaino, atto a consentire l'apertura di eventuali persiane. In caso di interventi di recupero del sottotetto ai sensi della Legge Regionale 21/1998, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato A alle N.U.E.A. del P.R.G., gli abbaini e i terrazzini non potranno mai costituire fronte dell'edificio, come definita all'articolo 13, comma 9. I parapetti dei terrazzini e dei piani antistanti gli abbaini non dovranno emergere rispetto alla falda del tetto.
13, comma 9. I parapetti dei terrazzini e dei piani antistanti gli abbaini non dovranno emergere rispetto alla falda del tetto. 4. I canali di gronda ed i pluviali, che negli edifici storici saranno realizzati in rame con sezione rispettivamente semicircolare e circolare, devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni o gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche, previa autorizzazione, nei civici canali fognari; non sono ammessi scarichi liberi a
i e devono convogliare le acque meteoriche, previa autorizzazione, nei civici canali fognari; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni
ue diverse da quelle meteoriche. 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati sino ad una altezza minima di m. 2,50 dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno m. 2,00.
17 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. 7. Al fine di garantire la sicurezza di chi accede alla copertura degli edifici per interventi di
mento alla pubblica fognatura. 7. Al fine di garantire la sicurezza di chi accede alla copertura degli edifici per interventi di manutenzione in tempi successivi all'ultimazione del manufatto, in occasione di interventi di nuova costruzione, ampliamento o ricostruzione degli edifici, nonché in caso di interventi edilizi che prevedano il rifacimento completo degli elementi strutturali di copertura o l'installazione di
in caso di interventi edilizi che prevedano il rifacimento completo degli elementi strutturali di copertura o l'installazione di pannelli solari sulle coperture stesse, è fatto obbligo prevedere dispositivi o specifiche misure necessarie a garantirne la sicurezza per l'accesso, il transito e l'esecuzione di lavori. A tale scopo i progetti edilizi, presentati prima dell'entrata in vigore del Regolamento di cui alla D.P.G.R. 23 maggio 2016 n. 6/R, dovranno essere corredati da apposita dichiarazione a cura
in vigore del Regolamento di cui alla D.P.G.R. 23 maggio 2016 n. 6/R, dovranno essere corredati da apposita dichiarazione a cura del progettista. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle norme sovraordinate vigenti in materia di sicurezza. Le presenti disposizioni si applicano fino all'entrata in vigore delle norme regionali in materia. Al fine di consentire l'accesso in copertura, ai sensi del suddetto Regolamento, è sempre ammessa la realizzazione di una sola apertura con dimensione
l'accesso in copertura, ai sensi del suddetto Regolamento, è sempre ammessa la realizzazione di una sola apertura con dimensione massima pari a 0,5 metri quadrati per ciascun corpo di fabbrica. 8. Fatte salve norme sovraordinate, la realizzazione di orti o giardini sulle coperture piane degli edifici è sempre ammessa; le relative superfici costituiscono verde compensativo ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato. Tali spazi, qualora in possesso
Articolo 45 - Parapetti e ringhiere e frangivento
scono verde compensativo ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato. Tali spazi, qualora in possesso delle caratteristiche tecniche previste dalla scheda n.3, relativa ai requisiti volontari incentivati dell'Allegato Energetico Ambientale al presente regolamento, non sono conteggiati al fine della determinazione delle superfici accessorie. Articolo 45 - Parapetti e ringhiere e frangivento
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati in qualunque spazio praticabile ove
45 - Parapetti e ringhiere e frangivento
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati in qualunque spazio praticabile ove sussista pericolo di caduta, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. In particolare devono essere sempre previsti a protezione di balconi, logge e terrazzi.
- Parapetti e ringhiere devono avere altezza, misurata dalla superficie praticabile più elevata presente a ridosso del parapetto, non inferiore a m. 1,10 e non superiore a m. 1,20 e
a dalla superficie praticabile più elevata presente a ridosso del parapetto, non inferiore a m. 1,10 e non superiore a m. 1,20 e presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono essere scalabili, ovvero presentare punti di appoggio che ne favoriscano lo scavalcamento, né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 metri. 3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente
ezza libera superiore a 0,10 metri. 3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire sicurezza purché compositivamente coerenti all'immagine dell'edificio nel suo contesto ambientale. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. 4. Costituiscono chiusura di perimetro le pareti, i pannelli e le vetrate frangivento o di
e agli urti, debitamente certificati. 4. Costituiscono chiusura di perimetro le pareti, i pannelli e le vetrate frangivento o di separazione fra le logge, i balconi e i terrazzi, con altezza superiore a 2/3 dell'altezza netta di piano e, comunque, non superiore a metri 2,5. Tali manufatti sono sempre consentiti con altezza massima di metri 2,20, fermo restando che dovrà essere sempre garantita una
Articolo 47 - Passi carrabili e accessi alle autorimesse
18 porzione aperta non inferiore a metri 0,5 di altezza. Con tali manufatti non potrà mai essere delimitato uno spazio per più di 2/3 del suo perimetro. Articolo 47 - Passi carrabili e accessi alle autorimesse
- L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal
roprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
zio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 metri e superiore a 6,50 metri; la distanza da un altro passo carrabile relativo al medesimo lotto fondiario non deve essere inferiore a 8,00 metri. 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di
o non deve essere inferiore a 8,00 metri. 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata
cesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono
dei proprietari delle costruzioni. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio
iali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. 9. Nella zona a levante del fiume Po gli accessi alle autorimesse situate - anche
punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. 9. Nella zona a levante del fiume Po gli accessi alle autorimesse situate - anche parzialmente - nei piani interrati o nel sottosuolo, qualora ricavati nei muri di sostegno, nei terrapieni, nei terrazzamenti o nei versanti naturali e posti al piano stradale, al piano di campagna o nei cortili delle costruzioni, dovranno avere larghezza massima pari a metri 6,5 e, se riferiti allo stesso lotto fondiario, essere distanziati di metri 8,00 tra loro.
Articolo 55 - Soppalchi
avere larghezza massima pari a metri 6,5 e, se riferiti allo stesso lotto fondiario, essere distanziati di metri 8,00 tra loro. Articolo 55 - Soppalchi
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- E' definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti, quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 1/2 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
- La realizzazione di un soppalco è in ogni caso:
non può superare 1/2 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. 2. La realizzazione di un soppalco è in ogni caso: a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative; b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la parte superiore del soppalco deve essere aperta almeno per un quarto del suo perimetro. La parte aperta deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,10 m. e non superiore a 1,20 m; b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m.;
l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m.; c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m. 4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'articolo 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'articolo 20. La superficie del suo
ensi dell'articolo 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'articolo 20. La superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (S.L.P.) ai sensi dell'articolo 18. 5. La parte superiore del soppalco può essere esclusivamente destinata a deposito; usi diversi possono essere consentiti se l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito risulta non inferiore a m. 2,20.
iti se l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito risulta non inferiore a m. 2,20. 6. Nel caso in cui l'intradosso del solaio di copertura del vano soppalcato non presenti andamento orizzontale (sistemi voltati o falde del tetto), l'altezza interna della parte superiore del soppalco dovrà essere calcolata come media geometrica (volume/superficie), escludendo le porzioni con altezza inferiore a metri 2,00, che devono essere rese non accessibili alle persone
Articolo 58 - Terrazzi, verande, e serre accessorie alle abitazioni
lume/superficie), escludendo le porzioni con altezza inferiore a metri 2,00, che devono essere rese non accessibili alle persone Articolo 58 - Terrazzi, verande, e serre accessorie alle abitazioni
- Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
lo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo. 2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m. 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate
20 coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria. 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%. 5. Le verande e le serre sono costruzioni accessorie alle abitazioni costituite da pareti e coperture vetrate e da struttura in legno o metallo strettamente limitata alla funzione portante. Tali manufatti devono risultare coerenti alla situazione edilizia di riferimento ed essere conformi
tata alla funzione portante. Tali manufatti devono risultare coerenti alla situazione edilizia di riferimento ed essere conformi alle prescrizioni del P.R.G.. Essi non possono mai essere adibiti alla permanenza di persone. 6. La superficie di pavimento interessata da verande e/o serre non può essere superiore a mq. 9,00 complessivi per unità immobiliare. 7. Devono inoltre essere osservati i seguenti requisiti:
non può essere superiore a mq. 9,00 complessivi per unità immobiliare. 7. Devono inoltre essere osservati i seguenti requisiti: a) ad esclusione dei servizi igienici di cui al punto c), la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda/serra non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda/serra apribile verso l'esterno non inferiore ad 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della
cie finestrata della veranda/serra apribile verso l'esterno non inferiore ad 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda/serra e di tutti i locali aprentisi sulla medesima; b) le cucine o i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande/serre devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno; c) i servizi igienici che si aprono sulle verande/serre devono essere muniti di un adeguato
ata con scarico diretto all'esterno; c) i servizi igienici che si aprono sulle verande/serre devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e non vi devono essere installati apparecchi a fiamma libera; d) non devono essere eliminate le chiusure interposte tra la veranda/serra e i locali interni che su essa si affacciano; e) non devono essere installati nelle verande/serre corpi od apparecchi riscaldanti di
locali interni che su essa si affacciano; e) non devono essere installati nelle verande/serre corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata; f) qualora siano presenti all'interno delle verande/serre tubazioni di distribuzione del gas a
ll'unità immobiliare interessata; f) qualora siano presenti all'interno delle verande/serre tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori o i misuratori stessi, la veranda/serra deve essere resa direttamente o permanentemente comunicante con l'esterno mediante una apertura priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore ad 1/30 della superficie del pavimento della veranda/serra con un minimo di mq. 0,2;
uperiore ed avente superficie non inferiore ad 1/30 della superficie del pavimento della veranda/serra con un minimo di mq. 0,2; g) tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda/serra separato dalla restante parte con apposita parete divisoria purché esso sia ventilato con le stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per l'ispezione. 8. A tutela del contesto architettonico consolidato della Città, le serre finalizzate alla
a e reso accessibile per l'ispezione. 8. A tutela del contesto architettonico consolidato della Città, le serre finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico che, ai sensi di norme sovraordinate, sono escluse dai computi relativi a parametri edilizi o urbanistici, possono essere realizzate, con le caratteristiche introdotte dalle sopra citate norme, nelle stesse parti di edifici in cui è ammessa la realizzazione delle verande e
tteristiche introdotte dalle sopra citate norme, nelle stesse parti di edifici in cui è ammessa la realizzazione delle verande e delle serre di cui al precedente comma 5. I progetti unitari, previsti in caso di edifici con pluralità di unità immobiliari, devono garantire la
Articolo 67 - Vigilanza e coercizione
21 realizzazione di serre e verande con caratteristiche estetiche uniformi e coerenti con l'aspetto architettonico dell'edificio. Articolo 67 - Vigilanza e coercizione
- L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più
sive modificazioni ed integrazioni. 2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. 3. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili ai funzionari incaricati ogni volta si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti. I funzionari peraltro possono accedere anche in proprietà private prive di atti autorizzativi nel caso in cui esistano
ssentiti. I funzionari peraltro possono accedere anche in proprietà private prive di atti autorizzativi nel caso in cui esistano circostanziate segnalazioni che forniscano elementi tali da far supporre la realizzazione di opere abusive, o situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità. 4. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
nto edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 5. Ove il rispetto e l'applicazione del presente regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire. Decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività possono essere eseguite dall'Amministrazione a spese del
à da eseguire. Decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività possono essere eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore. 6. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le
uindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell'articolo 59 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 così come sostituito dall'articolo 70 Legge Regionale 25 marzo 2013 n. 3.
rticolo 59 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 così come sostituito dall'articolo 70 Legge Regionale 25 marzo 2013 n. 3. 2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sul territorio organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. 3. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili ai funzionari incaricati ogni volta si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti. I funzionari, peraltro,
ere accessibili ai funzionari incaricati ogni volta si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti. I funzionari, peraltro, possono accedere anche in proprietà private, privi di atti autorizzativi, nel caso in cui esistano circostanziate segnalazioni che forniscano elementi tali da far supporre la realizzazione di opere abusive o situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. 4. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante
a pubblica e privata incolumità. 4. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. In caso di inottemperanza alle ordinanze dirigenziali di sopralluogo è prevista l'applicazione della
22 sanzione amministrativa pecuniaria di cui al succitato articolo 70 Legge Regionale 25 marzo 2013 n. 3. 5. Ove il rispetto e l'applicazione del presente Regolamento Edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere od attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività possono essere eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
Articolo 68 - Violazione del regolamento e sanzioni
ecorso inutilmente tale termine, le opere o le attività possono essere eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore. 6. Le spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione d'ufficio delle opere saranno riscosse con procedura coattiva mediante ruoli. Articolo 68 - Violazione del regolamento e sanzioni
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del presente regolamento edilizio comporta
erivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del presente regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19. 2. In caso di comunicazione tardiva, effettuata entro un mese dai termini fissati di presentazione delle dichiarazioni di inizio e fine lavori di cui all'articolo 11 del presente
tro un mese dai termini fissati di presentazione delle dichiarazioni di inizio e fine lavori di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, si applica la sanzione minima, pari a Euro 516,00. In caso di comunicazione tardiva effettuata oltre l'anno dai termini fissati si applica la sanzione massima, pari ad Euro 2.582,00. In caso di comunicazione tardiva, effettuata in un periodo compreso fra il mese e l'anno, la sanzione viene applicata in modo proporzionale con la seguente formula: (2.582,00-
un periodo compreso fra il mese e l'anno, la sanzione viene applicata in modo proporzionale con la seguente formula: (2.582,00- 516,00)/12= 172,00 quale incremento mensile da aggiungere all'importo minimo di Euro 516,00 per ogni mese ulteriore di ritardo. 3. Per le violazioni dell'articolo 31 del presente Regolamento, viene applicata la sanzione minima di Euro 1.032,00. Nel caso di reiterazione specifica, l'importo della sanzione verrà
lamento, viene applicata la sanzione minima di Euro 1.032,00. Nel caso di reiterazione specifica, l'importo della sanzione verrà maggiorato per ogni violazione accertata del 25% fino al raggiungimento del massimo edittale. L'applicazione della sanzione pecuniaria è esclusa nei casi in cui l'interessato provveda ad adeguare le opere edilizie alle prescrizioni della suddetta norma. 4. Per le violazioni dell'articolo 33 del presente Regolamento, fermo restando quanto
ie alle prescrizioni della suddetta norma. 4. Per le violazioni dell'articolo 33 del presente Regolamento, fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 7 dello stesso articolo, nel caso in cui la violazione riguardi edifici soggetti a vincolo di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ovvero edifici, individuati dal Piano Regolatore, di particolare interesse storico o caratterizzanti il tessuto storico, viene applicata la sanzione minima di Euro 1.032,00. Per gli
particolare interesse storico o caratterizzanti il tessuto storico, viene applicata la sanzione minima di Euro 1.032,00. Per gli edifici non vincolati invece la sanzione è stabilita in Euro 516,00. Nel caso di reiterazione specifica, l'importo della sanzione verrà maggiorato per ogni violazione accertata del 25% fino al raggiungimento del massimo edittale. 5. Per le violazioni dell'articolo 34 del presente Regolamento viene applicata la sanzione minima di Euro 1.032,00.
mo edittale. 5. Per le violazioni dell'articolo 34 del presente Regolamento viene applicata la sanzione minima di Euro 1.032,00. 6. In caso di mancato pagamento della sanzione si procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo senza ulteriore avviso. Su richiesta motivata dell'interessato che dimostri di trovarsi in condizioni economiche
23 disagiate può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 689/1981 e dell'articolo 13 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2004 (mecc. 2004 04970/017) esecutiva dal 13 dicembre 2004. 7. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla Legge Regionale di cui al
70/017) esecutiva dal 13 dicembre 2004. 7. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla Legge Regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Fatte salve le sanzioni previste da leggi amministrative o penali, ove non diversamente stabilito, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00. Fatta salva la facoltà di
lamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00. Fatta salva la facoltà di pagamento in misura ridotta, ove non diversamente disposto nei commi che seguono, l'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00. 2. Fatta salva la facoltà di pagamento in misura ridotta, in caso di comunicazione tardiva
nistrativa pecuniaria di Euro 500,00. 2. Fatta salva la facoltà di pagamento in misura ridotta, in caso di comunicazione tardiva delle dichiarazioni di inizio e fine lavori di cui al presente regolamento, qualora effettuata entro un mese dai termini fissati di presentazione, si applica la sanzione pari a Euro 100,00. In caso di comunicazione tardiva, effettuata in un periodo compreso tra il mese e l'anno, la sanzione
nzione pari a Euro 100,00. In caso di comunicazione tardiva, effettuata in un periodo compreso tra il mese e l'anno, la sanzione applicata è pari a Euro 300,00. In caso di comunicazione tardiva effettuata oltre l'anno dai termini fissati si applica la sanzione massima di Euro 500,00. Dovrà comunque essere prodotta documentazione probante l'effettivo inizio o fine dei lavori avvenuti entro i termini previsti dalla
rà comunque essere prodotta documentazione probante l'effettivo inizio o fine dei lavori avvenuti entro i termini previsti dalla legge. La suddetta sanzione si applica, altresì, alle ipotesi di cui all'articolo 11 comma 3 del presente regolamento in caso di ritardata presentazione dei documenti richiesti, qualora non sia stata già applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al combinato disposto degli articoli 23 comma 7 e 37 comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
e amministrativa pecuniaria di cui al combinato disposto degli articoli 23 comma 7 e 37 comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. 3. Fatta salva la facoltà di pagamento in misura ridotta, in caso di mancata Comunicazione Inizio Lavori di cui all'articolo 11 comma 4 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00. 4. Per le violazioni dell'articolo 31 del presente regolamento, si applica una sanzione
mministrativa pecuniaria di Euro 500,00. 4. Per le violazioni dell'articolo 31 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00. In caso di mancato pagamento in misura ridotta nei termini di legge, si applicherà la sanzione massima di Euro 500,00. 5. Per le violazioni dell'articolo 33 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00. In caso di mancato pagamento in misura ridotta
regolamento, si applica una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00. In caso di mancato pagamento in misura ridotta nei termini di legge, si applicherà la sanzione massima di 500,00 Euro. 6. Nei casi di ulteriori accertamenti della medesima violazione delle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva la facoltà di pagamento in misura ridotta, qualora venga verificato che il responsabile della violazione non abbia provveduto alla eliminazione
agamento in misura ridotta, qualora venga verificato che il responsabile della violazione non abbia provveduto alla eliminazione dell'oggetto della violazione, la sanzione applicabile sarà pari al massimo edittale di Euro 500,00. 7. In caso di mancato pagamento della sanzione si procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo senza ulteriore avviso. 8. Per quanto non disciplinato dalla Legge Regionale 25 marzo 2013 n. 3 in ordine alle
va mediante ruolo senza ulteriore avviso. 8. Per quanto non disciplinato dalla Legge Regionale 25 marzo 2013 n. 3 in ordine alle sanzioni, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
Articolo 70 bis - Prescrizioni specifiche per il comprensorio industriale "Pesca
24 Articolo 70 bis - Prescrizioni specifiche per il comprensorio industriale "Pescarito- ambito Lavazza”
- Ai fini dell'attuazione della variante parziale al PRG n. 310 relativa al comprensorio industriale "Pescarito-ambito Lavazza" si applicano, con riferimento ai parametri di cui agli articoli 17, 18, 30, 39 bis e 49, le prescrizioni specifiche di cui all'elaborato i) della variante medesima "Norme specifiche per il comprensorio industriale "Pescarito-ambito Lavazza"
che di cui all'elaborato i) della variante medesima "Norme specifiche per il comprensorio industriale "Pescarito-ambito Lavazza" relative alle NUEA del PRG vigente, al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale in materia di contributo di costruzione e al Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Torino
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