REGOLAMENTO EDILIZIO - Sona - Halley Veneto srl
Comune di Archi · Chieti, Abruzzo
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604 sezioni del documento
Art. 1 - Contenuto, limiti e validità del regolamento edilizio 5
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
- 1 - IIIINDICENDICENDICENDICE PPPPARTE PRIMAARTE PRIMAARTE PRIMAARTE PRIMA ---- DISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO 5 Art. 1 - Contenuto, limiti e validità del regolamento edilizio 5 Art. 2 - Richiamo a disposizioni di legge e di regolamento 5
Art. 1 - Contenuto, limiti e validità del regolamento edilizio 5
5 Art. 1 - Contenuto, limiti e validità del regolamento edilizio 5 Art. 2 - Richiamo a disposizioni di legge e di regolamento 5 Art. 3 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori 6 TITOLO II 7 Art. 4 - Opere soggette a permesso di costruire 7 Art. 5 - Opere soggette a denuncia di inizio attività 7 Art. 6 - Attività Edilizia Libera 9 Art. 7 - Opere da eseguire dal Comune 9
Art. 6 - Attività Edilizia Libera 9
. 5 - Opere soggette a denuncia di inizio attività 7 Art. 6 - Attività Edilizia Libera 9 Art. 7 - Opere da eseguire dal Comune 9 Art. 8 - Opere da eseguire dallo Stato 9 Art. 9 - Domande di permesso di costruire e di giudizio preliminare 9 Art. 10 - Norme per la presentazione dei progetti 11 Art. 11 - Il permesso di costruire 13 Art. 12 - Ammissibilità delle domande di permesso di costruire 13 Art. 13 - Onerosità del permesso di costruire e denuncia di inizio attività 14 Art. 14 - Oneri di urbanizzazione 14
Art. 13 - Onerosità del permesso di costruire e denuncia di inizio attività 14
costruire 13 Art. 13 - Onerosità del permesso di costruire e denuncia di inizio attività 14 Art. 14 - Oneri di urbanizzazione 14 Art. 15 - Costo di costruzione 14 Art. 16 - Alternativa al pagamento delle spese di urbanizzazione 14 Art. 17 - Esenzione dal contributo di costruzione 14 Art. 18 - Contributo di costruzione per opere ed impianti non destinati alla residenza 15 Art. 19 - Edilizia convenzionata 15 Art. 20 - Permesso di costruire per la realizzazione dei Piani Attuativi 16
Art. 19 - Edilizia convenzionata 15
lla residenza 15 Art. 19 - Edilizia convenzionata 15 Art. 20 - Permesso di costruire per la realizzazione dei Piani Attuativi 16 Descrizione delle opere di urbanizzazione 16 Descrizione delle aree per standard 17 Art. 21 - Evidenza del titolo abilitativo e del progetto 18 Art. 22 - Validità del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività 19 TITOLO III - COMMISSIONE EDILIZIA 20 Art. 23 - Attribuzioni della commissione edilizia 20 Art. 24 - Composizione della commissione edilizia 20
Art. 23 - Attribuzioni della commissione edilizia 20
OMMISSIONE EDILIZIA 20 Art. 23 - Attribuzioni della commissione edilizia 20 Art. 24 - Composizione della commissione edilizia 20 Art. 25 - Funzionamento della commissione edilizia 21 TITOLO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE 23 Art. 26 - Punti di linea e di livello 23 Art. 27 - Inizio e termine dei lavori 23 Art. 28 - Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico 24 Art. 29 - Vigilanza sulle costruzioni 24
Art. 28 - Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico 24
ne dei lavori 23 Art. 28 - Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico 24 Art. 29 - Vigilanza sulle costruzioni 24 Art. 30 - Annullamento del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività 24 Art. 31 - Riscossione delle somme 25 Art. 32 - Provvedimenti per opere eseguite in assenza di permesso di costruire e/o denuncia di inizio attività, in totale difformità o con variazioni essenziali 25 TITOLO V - USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI 26
Art. 33 - Collaudo, licenza d'uso, agibilità 26
enuncia di inizio attività, in totale difformità o con variazioni essenziali 25 TITOLO V - USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI 26 Art. 33 - Collaudo, licenza d'uso, agibilità 26
TITOLO I - CARATTERISTICHE EDILIZIE 28
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
2 PARTE SECONDAPARTE SECONDAPARTE SECONDAPARTE SECONDA ---- NORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONENORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONENORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONENORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONE TITOLO I - CARATTERISTICHE EDILIZIE 28
Art. 34 - Cortili e lastrici solari 28
E RELATIVE ALL'EDIFICAZIONENORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONENORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONE TITOLO I - CARATTERISTICHE EDILIZIE 28 Art. 34 - Cortili e lastrici solari 28 Art. 35 - Chiostrine o cavedi 28 Art. 36 - Costruzioni accessorie 28 Art. 37 - Parcheggi 29 TITOLO II - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI 30 Art. 38 - Decoro degli edifici 30 Art. 39 - Decoro degli spazi 30 Art. 40 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano su suolo pubblico 30 Art. 41 - Illuminazione sotterranei 31
Art. 40 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano su suolo pubblico 30
spazi 30 Art. 40 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano su suolo pubblico 30 Art. 41 - Illuminazione sotterranei 31 Art. 42 - Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie 31 Art. 43 - Installazione di apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari 31 Art. 44 - Recinzioni delle aree private 32 Art. 45 - Alberature 33 Art. 46 - Coperture 33 Art. 47 - Scale esterne 33 Art. 48 - Marciapiedi 33 Art. 49 - Portici 33 TITOLO III - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE 35
Art. 47 - Scale esterne 33
e 33 Art. 47 - Scale esterne 33 Art. 48 - Marciapiedi 33 Art. 49 - Portici 33 TITOLO III - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE 35 Art. 50 - Interventi in zone di interesse ambientale, monumentale ed archeologico e nelle sismiche 35 Art. 51 - Interventi per la protezione della natura 35 Art. 52 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico 35 Art. 53 - Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi 35 Art. 54 - Numeri civici 36
Art. 53 - Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi 35
logico o storico-artistico 35 Art. 53 - Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi 35 Art. 54 - Numeri civici 36 PARTE TERZAPARTE TERZAPARTE TERZAPARTE TERZA ---- NORME IGIENICONORME IGIENICONORME IGIENICONORME IGIENICO ---- SANITARIESANITARIESANITARIESANITARIE TITOLO I - PRESCRIZIONI IGIENICO - COSTRUTTIVE 37 Art. 55 - Igiene del suolo e del sottosuolo 37 Art. 56 - Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni 37 Art. 57 - Protezione dall'umidità 37
Art. 56 - Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni 37
ne del suolo e del sottosuolo 37 Art. 56 - Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni 37 Art. 57 - Protezione dall'umidità 37 Art. 58 - Requisiti termici, igrometrici, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie 37 Art. 59 - Isolamento acustico 38 Art. 60 - Inquinamento luminoso del cielo 38 Art. 61 - Fumi, polveri ed esalazioni 38 TITOLO II - FOGNATURE 39 Art. 62 - Fognature private 39 Art. 63 - Condotti e bacini a cielo aperto 39 Art. 64 - Condotti chiusi 39
Art. 62 - Fognature private 39
TOLO II - FOGNATURE 39 Art. 62 - Fognature private 39 Art. 63 - Condotti e bacini a cielo aperto 39 Art. 64 - Condotti chiusi 39 Art. 65 - Depurazione degli scarichi 39 Art. 66 - Allacciamenti 39 Art. 67 - Fognature residenziali 39 Art. 68 - Prescrizioni particolari 40 Art. 69 - Immondizie 40 TITOLO III - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI 41
Art. 70 - Parametri 41
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3 Art. 70 - Parametri 41 Art. 71 - Locali abitabili 41 Art. 72 - Cucine 42 Art. 73 - Locali per i servizi igienici 42 Art. 74 - Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti 43 Art. 75 - Corridoi e disimpegni 43
Art. 74 - Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti 43
73 - Locali per i servizi igienici 42 Art. 74 - Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti 43 Art. 75 - Corridoi e disimpegni 43 Art. 76 - Locali a piano terra, seminterrati e scantinati non abitabili 43 Art. 77 - Recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi 44 TITOLO IV - COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE 45 Art. 78 - Edifici e locali di uso collettivo 45 Art. 79 - Barriere architettoniche 45 Art. 80 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse 45
Art. 79 - Barriere architettoniche 45
uso collettivo 45 Art. 79 - Barriere architettoniche 45 Art. 80 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse 45 Art. 81 - Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli 46 Art. 82 - Impianti al servizio dell'agricoltura 46 PARTE QUARTAPARTE QUARTAPARTE QUARTAPARTE QUARTA ---- STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONISTABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONISTABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONISTABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI TITOLO I - NORME DI BUONA COSTRUZIONE 47
Art. 83 - Stabilità delle costruzioni 47
RUZIONISTABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONISTABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI TITOLO I - NORME DI BUONA COSTRUZIONE 47 Art. 83 - Stabilità delle costruzioni 47 Art. 84 - Manutenzione e restauri 47 Art. 85 - Provvedimenti per costruzioni pericolanti 47 TITOLO II - PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO 48 Art. 86 - Locali per lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili 48 Art. 87 - Impiego di strutture lignee 48
Art. 87 - Impiego di strutture lignee 48
rt. 86 - Locali per lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili 48 Art. 87 - Impiego di strutture lignee 48 Art. 88 - Parere di conformità antincendio da parte dei vigili del fuoco 48 Art. 89 - Particolari prevenzioni cautelative 48 Art. 90 - Uso di gas in contenitori 49 Art. 91 - Collaudo di competenza dei vigili del fuoco 49 TITOLO III - CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 50 Art. 92 - Opere provvisionali 50 Art. 93 - Scavi e demolizioni 50
Art. 92 - Opere provvisionali 50
ITOLO III - CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 50 Art. 92 - Opere provvisionali 50 Art. 93 - Scavi e demolizioni 50 Art. 94 - Movimento ed accumulo di materiali 51 TITOLO IV - RISPARMIO ENERGETICO NEL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI 52 Art. 95 - Sfera di applicazione 52 Art. 96 - Potenzialità termica installata 52 Art. 97 - Progetto dell'impianto 52 Art. 98 - Aperture vetrate 52 Art. 99 - Composizione degli edifici 52 Art. 100 - Inerzia termica delle pareti 53
Art. 98 - Aperture vetrate 52
ell'impianto 52 Art. 98 - Aperture vetrate 52 Art. 99 - Composizione degli edifici 52 Art. 100 - Inerzia termica delle pareti 53 Art. 101 - Regolazione automatica della temperatura 53 PARTE QUINTAPARTE QUINTAPARTE QUINTAPARTE QUINTA ---- DEFINIZIONI URBANISTICODEFINIZIONI URBANISTICODEFINIZIONI URBANISTICODEFINIZIONI URBANISTICO ---- EDILIZIEEDILIZIEEDILIZIEEDILIZIE TITOLO I - INDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI 54 Art. 102 - Indici di fabbricazione 54
Art. 102 - Indici di fabbricazione 54
LIZIE TITOLO I - INDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI 54 Art. 102 - Indici di fabbricazione 54 Art. 103 - Superficie fondiaria corrispondente 54 Art. 104 - Definizioni di particolari elementi architettonici 54 Art. 105 - Centro abitato e nucleo abitato 59
TITOLO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 61
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4 PARTE SESTAPARTE SESTAPARTE SESTAPARTE SESTA ---- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI TITOLO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 61
Art. 106 – Permesi di costruire e/o denunce di inizio attività con data anterior
NI TRANSITORIE E FINALIDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI TITOLO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 61 Art. 106 – Permesi di costruire e/o denunce di inizio attività con data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento 61 Art. 107 - Misure di salvaguardia 61 TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI 62 Art. 108 - Entrata in vigore del presente regolamento 62 Art. 109 - Norme abrogate 62 Art. 110 - Poteri di deroga 62 Art. 111 - Sanzioni 62
TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
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5 PARTE PRIMAPARTE PRIMAPARTE PRIMAPARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALI TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 ---- CONTENUTO, LIMITI E VALIDITCONTENUTO, LIMITI E VAL
ARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALI TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTONATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTONATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTONATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 ---- CONTENUTO, LIMITI E VALIDITCONTENUTO, LIMITI E VALIDITCONTENUTO, LIMITI E VALIDITCONTENUTO, LIMITI E VALIDITÀÀÀÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIODEL REGOLAMENTO EDILIZIODEL REGOLAMENTO EDILIZIODEL REGOLAMENTO EDILIZIO
CONTENUTO, LIMITI E VALIDITÀÀÀÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIODEL REGOLAMENTO EDILIZIODEL REGOLAMENTO EDILIZIODEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e sistemazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli sul- l'esecuzione e la destinazione d'uso.
- Il presente Regolamento obbliga qualora non contrasti con atti normativi primari e cioè con leggi
ne e la destinazione d'uso. 2) Il presente Regolamento obbliga qualora non contrasti con atti normativi primari e cioè con leggi sia statali che regionali e atti aventi forza di legge. 3) Le norme del presente Regolamento prevalgono in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene, po- lizia municipale, polizia mortuaria del Comune.
Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 ---- RICHIAMO A DISPOSIZRICHIAMO A DISPOSIZRICHIAMO A D
te Regolamento prevalgono in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene, po- lizia municipale, polizia mortuaria del Comune. Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 ---- RICHIAMO A DISPOSIZRICHIAMO A DISPOSIZRICHIAMO A DISPOSIZRICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTOIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTOIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTOIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
- Sulla disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia si richiamano, oltre alle disposizioni del presente
E E DI REGOLAMENTO
E E DI REGOLAMENTO
- Sulla disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia si richiamano, oltre alle disposizioni del presente regolamento, le leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto ed in particolare le vigenti disposizioni in materia di: • urbanistica; • regime dei suoli; • protezione delle bellezze naturali; • tutela del patrimonio artistico, storico ed archeologico; • provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
patrimonio artistico, storico ed archeologico; • provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche; • requisiti dei materiali da costruzione; • progettazione ed esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice, armato e pre- compresso; • ordinamenti e previdenze professionali; • boschi e foreste; • terreni soggetti al vincolo idrogeologico; • cave e miniere; • acque pubbliche;
previdenze professionali; • boschi e foreste; • terreni soggetti al vincolo idrogeologico; • cave e miniere; • acque pubbliche; • proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione delle costruzioni edilizie; • polizia mortuaria; • impianti di ascensori e montacarichi; • acquedotti ed elettrodotti; • inquinamenti del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'atmosfera, inquinamento acustico; • prevenzione incendi, finanza locale; • imposta sull'incremento del valore degli immobili;
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COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
6 • circolazione stradale; • igiene e sanità; • edifici ed impianti di uso collettivo; • vincoli militari, aeroportuali, ecc; • servitù. • eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 ---- RESPONSABILITRESPONSABILITRESPONSABILITRESPONSABIL
i ed impianti di uso collettivo; • vincoli militari, aeroportuali, ecc; • servitù. • eliminazione delle barriere architettoniche Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 ---- RESPONSABILITRESPONSABILITRESPONSABILITRESPONSABILITA’A’A’A’ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUDEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUDEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUDEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUN-N-N-N-
DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUDEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUN-N-N-N- TORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVOOOORIRIRIRI
- L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità dalla legge per i committenti ti-
TORI DEI LAVOOOORIRIRIRI
TORI DEI LAVOOOORIRIRIRI
- L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità dalla legge per i committenti ti- tolari dei titoli abilitativi edilizi, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
- I progettisti e i direttori dei lavori devono essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari e dottori in agraria, iscritti ai rispettivi ordini, collegi e albi professionali.
itetti, geometri, periti edili, periti agrari e dottori in agraria, iscritti ai rispettivi ordini, collegi e albi professionali. 3) Per richiamare i singoli professionisti ad un più vigile senso di responsabilità nei riguardi della so- cietà e per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei committenti, tendenti a modificare i rapporti dell'opera progettata con la vigente normativa, il Sindaco può segnalare alle autorità com-
ti, tendenti a modificare i rapporti dell'opera progettata con la vigente normativa, il Sindaco può segnalare alle autorità com- petenti e deferire ai rispettivi Ordini e Collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori e per opera diretta o per negligenza ed omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità dalle norme vigenti o dal progetto approvato.
Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4 ---- OPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIREOPERE SOGGET
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
7 TITOLO IITITOLO IITITOLO IITITOLO II Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4 ---- OPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIREOPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIREOPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIREOPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE
O DI COSTRUIREOPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIREOPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIREOPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE
- Per eseguire le opere sotto elencate, nell'ambito del territorio comunale, deve essere fatta pre- ventiva richiesta di Permesso di Costruire, redatta su specifici modelli predisposti dall’ufficio tecnico, per le seguenti opere: a) Interventi di nuova costruzione (art.3, lett.e) del D.P.R. n.380/01);
redisposti dall’ufficio tecnico, per le seguenti opere: a) Interventi di nuova costruzione (art.3, lett.e) del D.P.R. n.380/01); b) Interventi di ristrutturazione urbanistica (art.3, lett.f) del D.P.R. n.380/01); c) Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sago-
izio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sago- ma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone o- mogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. (art.10, comma 1, lett.c) del D.P.R. n. 380/01); d) Opere di completamento dei lavori non ultimati di cui al permesso di costruire (art.15, comma 3, del D.P.R. n. 380/01);
/01); d) Opere di completamento dei lavori non ultimati di cui al permesso di costruire (art.15, comma 3, del D.P.R. n. 380/01); e) Variante al permesso di costruire o alla Denuncia di Inizio Attività diverse da quelle di cui all’art.22, comma 2 del D.P.R. n. 380/01; f) In sanatoria per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso (art.36 D.P.R. n.380/01); g) In sanatoria per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Denuncia di Inizio Attività (art. 37
D.P.R. n.380/01); g) In sanatoria per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Denuncia di Inizio Attività (art. 37 D.P.R. n. 380/01); h) Manutenzione straordinaria (art.3, lett,b) del D.P.R. n. 380/01) in alternativa alla possibilità di pre- sentazione di Denuncia di Inizio Attività; i) Restauro e Risanamento conservativo (art.3, lett,c) del D.P.R. n. 380/01) in alternativa alla possibili- tà di presentazione di Denuncia di Inizio Attività;
rvativo (art.3, lett,c) del D.P.R. n. 380/01) in alternativa alla possibili- tà di presentazione di Denuncia di Inizio Attività; l) Ristrutturazione edilizia (art.3, lettera d) del D.P.R. n. 380/01 - diversa da quella di cui all’art.10) e in alternativa alla possibilità di presentazione di Denuncia di Inizio Attività. 2) Per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti Pubbli-
di Inizio Attività. 2) Per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti Pubbli- ci e la realizzazione di opere in regime di diritto privato, è data a coloro che siano muniti di titolo, ri- lasciato dai competenti organi dell'Amministrazione, al godimento del bene.
Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 ---- OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’OPERE
ato, è data a coloro che siano muniti di titolo, ri- lasciato dai competenti organi dell'Amministrazione, al godimento del bene. Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 ---- OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
- L'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia degli immobili è soggetta alla presentazione di D.I.A. per:
'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia degli immobili è soggetta alla presentazione di D.I.A. per:
- Manutenzione straordinaria (art.3, lett,b) del D.P.R. n. 380/01)
- Restauro e Risanamento conservativo (art.3, lett,c) del D.P.R. n. 380/01)
- Ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
ediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Sono compresi in questa categoria gli interventi di demolizione e ricostruzione con stessa volu- metria e sagoma di quello preesistente. (art.3, lett,d) del D.P.R. n. 380/01) 4. Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o a- scensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
niche in edifici esistenti, consistenti in rampe o a- scensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 5. Recinzioni, muri di cinta e cancellate; 6. Opere interne a singole unità immobiliari, che non rientrino in altre categorie di intervento;
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
8 7. Tinteggiatura del fabbricato, con allegati i campioni colore (solo nelle zone soggette a BB.AA); 8. Impianti tecnologici che si rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito del-
zone soggette a BB.AA); 8. Impianti tecnologici che si rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito del- la revisione o installazione di impianti tecnologici; 9. Installazione di cartelli, insegne, segnali di territorio privati, purché conformi alle disposizioni del Regolamento Comunale o del Codice della Strada; 10. Opere ed interventi previsti dall’art.9, comma 1, della L.122/89, in deroga allo strumento urbani-
del Codice della Strada; 10. Opere ed interventi previsti dall’art.9, comma 1, della L.122/89, in deroga allo strumento urbani- stico, con definizione del vincolo di pertinenzialità previsto dal citato disposto di legge; 11. Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e
ici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni stabilite dal permesso di costruire (art.22, comma 2 del D.P.R. n. 380/01); 12 Costruzioni accessorie (art. 36 R.E), pergolati, gazebo, “pompeiane” e simili i cui elementi pieni di copertura siano contenuti nello spessore massimo di cm.5 e i vuoti nel minimo di cm. 40, che so-
simili i cui elementi pieni di copertura siano contenuti nello spessore massimo di cm.5 e i vuoti nel minimo di cm. 40, che so- no in ogni caso disciplinati dalle Norme del Codice Civile con particolare riferimento alle distanze dai confini. Tali elementi non costituiscono i presupposti per il rispetto della distanza dai confini; 13. I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fon-
stanza dai confini; 13. I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fon- diari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere che non comportino la compensa- zione tra sterro e riporto e presentino una variazione di quota del terreno originario superiore a cm. 50; 14. Interventi di ristrutturazione edilizia, in alternativa al Permesso di Costruire (ex art. 22, comma 3
io superiore a cm. 50; 14. Interventi di ristrutturazione edilizia, in alternativa al Permesso di Costruire (ex art. 22, comma 3 del D.P.R. n. 380/01), che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal prece- dente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. (art.10, comma 1, lett.c) del D.P.R. n. 380/01); 15. Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, in alternativa al Permesso di Co- struire (ex art. 22, comma 3 del D.P.R. n. 380/01), disciplinati da piani attuativi comunque deno-
lternativa al Permesso di Co- struire (ex art. 22, comma 3 del D.P.R. n. 380/01), disciplinati da piani attuativi comunque deno- minati, ivi compresi gli accordi negoziali avente valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-valumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza art. 22, comma 3, D.P.R. n. 380/01; 16. Interventi in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 37, comma 5, D.P.R. n. 380/01 con allegato pagamento della relativa sanzione amministrativa;
so di esecuzione ai sensi dell’art. 37, comma 5, D.P.R. n. 380/01 con allegato pagamento della relativa sanzione amministrativa; 17. Altri interventi edilizi non compresi nell’art.4 (opere soggette a Permesso di Costruire); 2) Gli elaborati dovranno riguardare sia lo stato attuale che la situazione a lavori ultimati. 3) Contestualmente alla presentazione della D.I.A. il progettista deve attestare la conformità
la situazione a lavori ultimati. 3) Contestualmente alla presentazione della D.I.A. il progettista deve attestare la conformità dell’intervento alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanisti- ca o territoriale vigenti, in armonia con le direttive emanate dalla Giunta Regionale per la definizione degli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 31 della L. 5 A- gosto 1978, n° 457.
degli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 31 della L. 5 A- gosto 1978, n° 457. 4) La realizzazione del progetto resta sempre subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune, della loro attuazione nel successivo triennio o al- l'impegno dei privati di procedere alla loro attuazione contemporaneamente agli interventi autoriz- zati.
cessivo triennio o al- l'impegno dei privati di procedere alla loro attuazione contemporaneamente agli interventi autoriz- zati. 5) In ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Dirigente o Responsabile del Settore è autorizzato a rilasciare le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o
e le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.
Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6 ---- ATTIVITA’ EDILIZIA LATTIVITA’ EDILIZIA LATTIVITA’
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
9 Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6 ---- ATTIVITA’ EDILIZIA LATTIVITA’ EDILIZIA LATTIVITA’ EDILIZIA LATTIVITA’ EDILIZIA LIIIIBERA.BERA.BERA.BERA.
- Non sono soggette alla presentazione di permessi di costruire o D.I.A. e possono pertanto essere
IA LIIIIBERA.BERA.BERA.BERA.
IA LIIIIBERA.BERA.BERA.BERA.
- Non sono soggette alla presentazione di permessi di costruire o D.I.A. e possono pertanto essere eseguiti senza titolo abilitativo: a) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Sindaco e quelle per im- prorogabili ragioni di sicurezza , limitatamente a quanto sia necessario per far cessare lo sta- to di pericolo. Di esse dovrà essere fatta immediata denuncia al Sindaco, inoltrando nel più
necessario per far cessare lo sta- to di pericolo. Di esse dovrà essere fatta immediata denuncia al Sindaco, inoltrando nel più breve tempo possibile, la documentazione dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione, per la necessaria approvazione in via di ratifica; b) i lavori di manutenzione ordinaria ai sensi della lettera a) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 sono tutti quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
ll'art. 3 del D.P.R. 380/01 sono tutti quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, e in genere contrastare il degrado dovuto al tempo ed al normale uso. I lavori, che devono essere di modesta entità, principalmente consistono nella riparazione di murature interne ed esterne, coperture, intonaci interni ed esterni, serramenti pavimenti ed
nte consistono nella riparazione di murature interne ed esterne, coperture, intonaci interni ed esterni, serramenti pavimenti ed impianti; non sono comprese le modifiche alla dimensione dei locali e le aperture e chiusure di porte e finestre; c) la costruzione di baracche e attrezzature da cantiere, da installare dopo l’esposizione del cartello di cantiere e rimuovere alla fine dei lavori prima della richiesta dell’agibilità; d) le protezioni stagionali; e) le mostre campionarie provvisorie all'aperto;
e dei lavori prima della richiesta dell’agibilità; d) le protezioni stagionali; e) le mostre campionarie provvisorie all'aperto; f) il collocamento di elementi singoli non compresi nell'articolo 4; g) I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere che comportino la compen- sazione tra sterro e riporto con una variazione di quota del terreno originario di massimo cm.
orbiere che comportino la compen- sazione tra sterro e riporto con una variazione di quota del terreno originario di massimo cm. 50, nonché le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati, nonché gli interventi compor- tanti l'occupazione precaria e temporanea del suolo ove non comportino l’esecuzione di la- vori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, lavori di costruzione di
Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7 ---- OPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNEOPERE DA ESEGUIRE DAL
on comportino l’esecuzione di la- vori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, lavori di costruzione di canali d’irrigazione; h) Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7 ---- OPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNEOPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNEOPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNEOPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNE
Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8 ---- OPERE DA ESEGUIRE DALLO STATOOPERE DA ESEGUIRE DAL
t. 7Art. 7 ---- OPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNEOPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNEOPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNEOPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNE
- Per le opere pubbliche del Comune la deliberazione con la quale il progetto viene approvato ha i medesimi effetti del rilascio del titolo abilitativo previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia nei casi di competenza. Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8 ---- OPERE DA ESEGUIRE DALLO STATOOPERE DA ESEGUIRE DALLO STATOOPERE DA ESEGUIRE DALLO STATOOPERE DA ESEGUIRE DALLO STATO
Art. 8 ---- OPERE DA ESEGUIRE DALLO STATOOPERE DA ESEGUIRE DALLO STATOOPERE DA E
Art. 8 ---- OPERE DA ESEGUIRE DALLO STATOOPERE DA ESEGUIRE DALLO STATOOPERE DA ESEGUIRE DALLO STATOOPERE DA ESEGUIRE DALLO STATO
- Per le opere in regime di diritto pubblico da eseguirsi da Amministrazioni statali o comunque insi- stenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Sta- to, d'intesa con la Regione interessata.
Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9 ---- DOMANDEDOMANDEDOMANDEDOMANDE DI PERMESSO DI COSTRU
i ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Sta- to, d'intesa con la Regione interessata. Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9 ---- DOMANDEDOMANDEDOMANDEDOMANDE DI PERMESSO DI COSTRUIREDI PERMESSO DI COSTRUIREDI PERMESSO DI COSTRUIREDI PERMESSO DI COSTRUIRE E DI GIUDIZIO PRELIMINE DI GIUDIZIO PRELIMINE DI GIUDIZIO PRELIMINE DI GIUDIZIO PRELIMINAAAARERERERE
- I progetti per la realizzazione di opere citate nel precedente art. 4, bollate a termine di legge, redat-
RELIMINAAAARERERERE
RELIMINAAAARERERERE
- I progetti per la realizzazione di opere citate nel precedente art. 4, bollate a termine di legge, redat- te esclusivamente su modelli a stampa rilasciati dal Comune e corredate dalla prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti comunali e atto dimostrante il possesso del titolo di proprietà
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
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10 o altro diritto reale, debbono essere indirizzate al Sindaco con allegati i disegni in triplice copia, compilati secondo le norme elencate nel successivo art. 10 e con ogni altra documentazione ri- chiesta.
segni in triplice copia, compilati secondo le norme elencate nel successivo art. 10 e con ogni altra documentazione ri- chiesta. Per gli interventi da effettuarsi nelle zone individuate con bandierine, oltre che con il relativo retino di zona, che sono caratterizzate: a) Per le aree situate a Sud e ad Est del Capoluogo: da debole acclività e dalla presenza di ma- teriali di copertura fini argillosi spesso in condizione di saturazione;
Capoluogo: da debole acclività e dalla presenza di ma- teriali di copertura fini argillosi spesso in condizione di saturazione; b) Per le aree situate in località Guastalla: ricadente su terreni argilloso torbosi saturi e soggetti a difficoltà di drenaggio; ogni progetto dovrà essere corredato da una relazione geologica contenente una attenta e puntua- le valutazione finalizzata alla determinazione dei parametri geotecnici e geoidrologici dei terreni di
nte una attenta e puntua- le valutazione finalizzata alla determinazione dei parametri geotecnici e geoidrologici dei terreni di fondazione e alla definizione degli interventi correttivi e di bonifica che si dovessero rendere neces- sari (drenaggi, colmate, opere di sostegno, tipologie, fondazioni particolari ecc.). 2) In sede di istruttoria tecnica è possibile richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente e particolari costruttivi in adeguata scala.
e richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente e particolari costruttivi in adeguata scala. 3) La domanda e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal richiedente, dal pro- prietario dell'area, o titolare di idoneo diritto, dal Progettista, dal Direttore dei lavori e dall'Assuntore dei lavori. 4) I nominativi del Direttore dei lavori e dell'Assuntore dei lavori possono essere comunicati all'atto del-
suntore dei lavori. 4) I nominativi del Direttore dei lavori e dell'Assuntore dei lavori possono essere comunicati all'atto del- la dichiarazione di inizio dei lavori secondo il disposto del successivo art. 27. 5) I firmatari sono responsabili, a norma di legge, per ogni inosservanza delle disposizioni di legge o regolamento e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel permesso di costruire. 6) Gli eventuali cambiamenti nelle persone del richiedente, del proprietario, del Direttore dei lavori o
permesso di costruire. 6) Gli eventuali cambiamenti nelle persone del richiedente, del proprietario, del Direttore dei lavori o dell'Assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati al Sindaco mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli interessati uscenti e subentranti. 7) Deve essere indicato nella domanda il domicilio dei firmatari, i nominativi dei legali rappresentati (nel caso di Società e Ditte) ed i relativi dati fiscali.
anda il domicilio dei firmatari, i nominativi dei legali rappresentati (nel caso di Società e Ditte) ed i relativi dati fiscali. 8) Al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire o la presentazione della Denuncia di Inizio Attività l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del re- sponsabile del procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7/8/90 n° 241. a) La completezza della documentazione deve essere accertata dall’Ufficio Tecnico Edilizia Pri-
4 e 5 della legge 7/8/90 n° 241. a) La completezza della documentazione deve essere accertata dall’Ufficio Tecnico Edilizia Pri- vata il quale appone un visto sulla domanda stessa per la consegna al Protocollo Generale; b) I procedimenti amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi sono disciplinati dal D.P.R. 380/01; 9) Il Dirigente o Responsabile del Settore provvede sentita la Commissione Edilizia ed il Dirigente o
plinati dal D.P.R. 380/01; 9) Il Dirigente o Responsabile del Settore provvede sentita la Commissione Edilizia ed il Dirigente o Responsabile del Settore di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. 10) Il Dirigente o Responsabile del Settore chiede, ove necessario, il parere, l'autorizzazione e l'appro- vazione degli Enti e degli organi competenti e ne dà comunicazione al richiedente. 11) Si richiama quanto disposto dal successivo art. 50.
gli Enti e degli organi competenti e ne dà comunicazione al richiedente. 11) Si richiama quanto disposto dal successivo art. 50. 12) Il privato interessato alla realizzazione di un progetto che risulti particolarmente impegnativo o che presenti comunque problemi di inserimento urbanistico o paesaggistico può chiedere una prelimi- nare valutazione che tuttavia non è vincolante ai fini dell’esame del progetto definitivo.
esaggistico può chiedere una prelimi- nare valutazione che tuttavia non è vincolante ai fini dell’esame del progetto definitivo. 13) I permessi di costruire rilasciati su territori soggetti all'autorizzazione a lottizzare dovranno espressa- mente riportare gli estremi dell'autorizzazione medesima ed essere fornite di stralcio planimetrico e normativo del piano di lottizzazione in cui si inseriscono e del quale dovranno rispettare le specifi- che norme di attuazione e le previsione planovolumetriche.
Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10 ---- NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTINORME P
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11 Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10 ---- NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTINORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTINORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTINORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
EI PROGETTINORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTINORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTINORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
- I disegni devono essere riprodotti in copia eliografica o simile e piegati nelle dimensioni UNI e data- ti.
- Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individua-
ornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individua- re con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato. 3) Devono contenere altresì, per le opere previste ai punti a), b), c), d), e), g), h), i), l), dell'art. 4 l'indi- cazione della destinazione prevista dal Piano Regolatore Generale secondo la disciplina urbanisti-
, i), l), dell'art. 4 l'indi- cazione della destinazione prevista dal Piano Regolatore Generale secondo la disciplina urbanisti- ca vigente nel territorio comunale, nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame. 4) Tutti i progetti devono inoltre contenere: A - per le nuove costruzioni e gli interventi su edifici esistenti: a) relazione sommaria delle opere da eseguire; b) planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno ml. 200,00 dei limiti del
aria delle opere da eseguire; b) planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno ml. 200,00 dei limiti del fabbricato o del lotto interessato e stralcio del P.R.G. vigente della località interessata; c) planimetria, in scala 1:500, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuarne l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i
ali e verticali atte ad individuarne l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono altresì riportare le indicazioni quotate della planovolumetrica di progetto;
arghezza delle strade prospettanti il lotto; devono altresì riportare le indicazioni quotate della planovolumetrica di progetto; d) planimetria, in scala 1:200 o 1:500, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonabili e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni
o e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni ed alla recinzione, per quest'ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1:100, con l'indicazione dei materiali impiegati, e sezione quotata, in scala 1:100, dello spa- zio pubblico sul quale la recinzione prospetta; e) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a
quale la recinzione prospetta; e) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della superficie netta della superficie finestrata apribile e della destinazione d’uso dei locali, inequivocabile e secondo la terminologia tradi- zionale, con particolare riferimento a capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini,
secondo la terminologia tradi- zionale, con particolare riferimento a capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc., per i quali debbono essere indicate le attività che possono essere esercitate; per queste ultime l’individuazione può comunque essere fatta prima della richiesta del certi- ficato di agibilità. f) pianta, in scala 1:100 delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.);
pianta, in scala 1:100 delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.); g) tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici e riportanti l’andamento del terreno prima e dopo l’intervento; h) almeno una sezione verticale in corrispondenza delle scale e dei locali quotata in scala 1:100 e riportante l’andamento del terreno prima e dopo l’intervento;
n corrispondenza delle scale e dei locali quotata in scala 1:100 e riportante l’andamento del terreno prima e dopo l’intervento; i) planimetria del fabbricato, in scala 1:100/1:200, con l'indicazione degli impianti relativi all'ap- provvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate con l’indicazione degli even- tuali manufatti di chiarificazione e depurazione e meteoriche quotati ed estesi fino alle reti collettrici;
icazione degli even- tuali manufatti di chiarificazione e depurazione e meteoriche quotati ed estesi fino alle reti collettrici; l) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondono, ai sensi delle norme di attua- zione, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a par- cheggio ed agli indici di fabbricazione;
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12 m) riproduzione fotografica aggiornata dei prospetti o dello stato dei luoghi. n) copia del titolo di proprietà con dichiarazione di corrispondenza dei mappali, nel caso in cui
etti o dello stato dei luoghi. n) copia del titolo di proprietà con dichiarazione di corrispondenza dei mappali, nel caso in cui questi siano diversi da quelli indicati nell’estratto catastale, o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la proprietà o l’avente titolo a richiedere il rilascio del titolo abi- litativo con allegata copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità;
io del titolo abi- litativo con allegata copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità; o) dichiarazione ed elaborati grafici attestanti le soluzioni adottate in progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche, secondo i disposti della L.13/89 e relativi decreti attuativi; p) indicazione di materiali e di colori. Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione gli elaborati di cui sopra possono essere rap- presentati in scala 1:200.
. Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione gli elaborati di cui sopra possono essere rap- presentati in scala 1:200. Nei lavori di demolizione di opere contenenti amianto, quali coperture in eternit, controsoffitti, rive- stimenti ed isolanti, deve essere inviato il piano di lavoro all’organo di vigilanza dell’U.L.S.S. (SPI- SAL). Per gli interventi da eseguirsi su edifici esistenti si prescrive che la rappresentazione grafica preve-
ll’U.L.S.S. (SPI- SAL). Per gli interventi da eseguirsi su edifici esistenti si prescrive che la rappresentazione grafica preve- da una corrispondenza fra stato di fatto e di progetto con indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso) su piante, prospetti e sezioni. Nel caso di modifiche richieste in sanatoria le stesse indicazioni di cui sopra dovranno essere indi- cate con colorazione azzurra. B - Per le lottizzazioni delle aree e le opere di urbanizzazione relative:
a dovranno essere indi- cate con colorazione azzurra. B - Per le lottizzazioni delle aree e le opere di urbanizzazione relative: a) relazione sommaria, con la descrizione dell'intervento; b) estratto del Piano Regolatore Generale, con evidenziata l'area da lottizzare; c) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione del progetto;
azionamento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione del progetto; d) rilievo, in scala 1:500, della zona nella quale si inserisce la lottizzazione, esteso alle aree limi- trofe per una fascia di almeno ml. 50, con l'indicazione del terreno, delle strade e dei fab- bricati esistenti, con le relative quote plani-altimetriche ed esteso ad una fascia di almeno ml.
rreno, delle strade e dei fab- bricati esistenti, con le relative quote plani-altimetriche ed esteso ad una fascia di almeno ml. 100 con l’indicazione della destinazione d’uso dei fabbricati esistenti se diversa da civile abi- tazione; e) progetto di lottizzazione1, quotato planivolumetricamente, in scala 1:500, con l'indicazione del numero degli abitanti previsti delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, dei parcheggi e
n scala 1:500, con l'indicazione del numero degli abitanti previsti delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, dei parcheggi e della relativa segnaletica, delle alberature, del verde pubblico e degli altri spazi pubblici, del- le aree edificabili con le relative indicazioni planivolumetriche e delle altre opere di urbaniz- zazione primaria (fognature e scarichi industriali, approvvigionamento idrico, gas, pubblica il-
e delle altre opere di urbaniz- zazione primaria (fognature e scarichi industriali, approvvigionamento idrico, gas, pubblica il- luminazione, corrente elettrica per uso domestico ed industriale con le relative cabine di tra- sformazione, ecc.); f) sezioni trasversali e profili longitudinali delle strade, quotati, in scala adeguata con l'indi- cazione dei materiali di pavimentazione delle cordonate, dei pozzetti, delle cunette, nonché delle pendenze e delle quote, ecc.;
cazione dei materiali di pavimentazione delle cordonate, dei pozzetti, delle cunette, nonché delle pendenze e delle quote, ecc.; g) l'indicazione delle destinazioni dei fabbricati e delle aree. 1 Il progetto dovrà redatto nel rispetto dei rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, secondo la vigente legislazione (D 2/4/1968 n° 1444 e de-
o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, secondo la vigente legislazione (D 2/4/1968 n° 1444 e de- liberazione di Consiglio Regionale n° 21 in data 29/3/73).
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13 5) E' facoltà del Dirigente o Responsabile del Settore, sentita la Commissione Edilizia o l’U.T.C., chie- dere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, planivolu-
o l’U.T.C., chie- dere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, planivolu- metrie, modine, simulacri in sito ecc. e campionature in corso d'opera, e comunque ogni altra do- cumentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera. 6) In tal caso i termini di cui al successivo articolo restano nel frattempo sospesi o decorrono dalla da- ta di presentazione degli elaborati richiesti.
di cui al successivo articolo restano nel frattempo sospesi o decorrono dalla da- ta di presentazione degli elaborati richiesti. 7) Il Comune fornirà a richiesta degli interessati notizie su tutti i vincoli ricadenti nella propria area e ne manterrà aggiornato il relativo elenco. 8) Prima dell’ottenimento del titolo abilitativo ad edificare debbono essere prodotti a cura del richie- dente i seguenti documenti:
rima dell’ottenimento del titolo abilitativo ad edificare debbono essere prodotti a cura del richie- dente i seguenti documenti:
- copia del definitivo atto notarile di proprietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà atte- stante la proprietà;
- eventuali Nulla Osta degli Enti competenti;
- prova dell'avvenuto versamento di tutti i diritti comunali e contributi statali previsti.
Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11 ---- IL PERMESSO DI COSTRUIL PERMESSO DI COSTRUIL P
li Nulla Osta degli Enti competenti;
- prova dell'avvenuto versamento di tutti i diritti comunali e contributi statali previsti. Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11 ---- IL PERMESSO DI COSTRUIL PERMESSO DI COSTRUIL PERMESSO DI COSTRUIL PERMESSO DI COSTRUIIIIRERERERE
- Il Permesso di Costruire è rilasciato dal Dirigente o Responsabile del Settore al proprietario dell'a- rea o a chi ne abbia titolo secondo i disposti del D.P.R. 380/01, in conformità alle previsioni degli
re al proprietario dell'a- rea o a chi ne abbia titolo secondo i disposti del D.P.R. 380/01, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi nonché delle ulteriori norme regionali. 2) Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione e l'autorizzazione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione, al godimento del bene.
azione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione, al godimento del bene. 3) I Permessi di Costruire notificati vengono pubblicati all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi a decor- rere dal giorno festivo successivo alla data del rilascio della concessione stessa è disponibile con i relativi atti di progetto presso l’Ufficio Tecnico comunale, dove chiunque può prenderne visione.
one stessa è disponibile con i relativi atti di progetto presso l’Ufficio Tecnico comunale, dove chiunque può prenderne visione. 4) Il Permesso di Costruire viene comunque rilasciato dopo l'avvenuto perfezionamento della docu- mentazione richiesta e dopo l'avvenuto versamento dei contributi di legge ed in particolare del con- tributo di concessione come previsto dal successivo art.14 e 15. 5) Il Permesso di Costruire viene sempre rilasciato salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi anche ai fini
ssivo art.14 e 15. 5) Il Permesso di Costruire viene sempre rilasciato salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi anche ai fini dell'applicazione delle vigenti norme di legge e delle norme del presente Regolamento, anche se il provvedimento non contenga espressa menzione al riguardo. 6) Il Permesso di Costruire redatto in duplice originale, di cui uno in bollo, viene inserito nel repertorio comunale e notificato all’interessato, o altra persona munita di idonea delega, dal funzionario co- munale.
Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12 ---- AMMISSIBILITAMMISSIBILITAMMISSIBILITAMMISSIBIL
erito nel repertorio comunale e notificato all’interessato, o altra persona munita di idonea delega, dal funzionario co- munale. Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12 ---- AMMISSIBILITAMMISSIBILITAMMISSIBILITAMMISSIBILITA’A’A’A’ DELLE DOMANDE DI PERMESSO DDELLE DOMANDE DI PERMESSO DDELLE DOMANDE DI PERMESSO DDELLE DOMANDE DI PERMESSO DI CI CI CI COOOOSTRUIRESTRUIRESTRUIRESTRUIRE
- In sede di presentazione della domanda di Permesso di Costruire occorre dichiarare come si prov- vederà:
TRUIRESTRUIRESTRUIRE
TRUIRESTRUIRESTRUIRE
- In sede di presentazione della domanda di Permesso di Costruire occorre dichiarare come si prov- vederà: a) all'approvvigionamento di acqua potabile (acquedotto, pozzi artesiani, pozzi trivellati, sor- genti) con dotazione minima per abitante/giorno di l.250; b) allo smaltimento, che dovrà essere igienicamente accettabile, delle acque bianche e luride (gialle e nere) nel rispetto delle norme di cui alla legge 319/1976 e successive modificazioni, nonché del P.R.R.A. del Veneto.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
14
Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13 ---- ONEROSITAONEROSITAONEROSITAONEROSITA’ DEL PERM
14 Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13 ---- ONEROSITAONEROSITAONEROSITAONEROSITA’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIV’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIV’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIV’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVIIIITA’TA’TA’TA’
TTIV’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIV’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVIIIITA’TA’TA’TA’
- Il Permesso di Costruire e la D.I.A. comportano la corresponsione di un contributo commisurato al- l'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo il disposto dall’art.16 del D.P.R. 380/01, salva la riduzione e gli esoneri previste dall’art.17 del medesimo.
Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14 ---- ONERI DI URBANIZZAZIONEONERI DI URBANIZZAZIONE
truzione, secondo il disposto dall’art.16 del D.P.R. 380/01, salva la riduzione e gli esoneri previste dall’art.17 del medesimo. Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14 ---- ONERI DI URBANIZZAZIONEONERI DI URBANIZZAZIONEONERI DI URBANIZZAZIONEONERI DI URBANIZZAZIONE
- L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata dall’Amministrazione con deliberazione di Consiglio Comunale in base ai parametri stabiliti dalla Regione.
zazione è determinata dall’Amministrazione con deliberazione di Consiglio Comunale in base ai parametri stabiliti dalla Regione. 2) La quota di contributo riguardante gli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune prima del ri- lascio del Permesso di Costruire o contestualmente alla presentazione della D.I.A., salva la possibi- lità dei titolari di avvalersi della loro rateizzazione in quattro rate semestrali.
Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15 ---- COSTO DI COSTRUZIONECOSTO DI COSTRUZIONECOSTO
resentazione della D.I.A., salva la possibi- lità dei titolari di avvalersi della loro rateizzazione in quattro rate semestrali. 3) In caso di rateizzazione i richiedenti sono tenuti a presentare al Comune attestazione dell’avvenuto versamento della prima rata con idonea garanzia, costituita da fidejussione bancaria o assicurativa, pari all’importo rimanente. Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15 ---- COSTO DI COSTRUZIONECOSTO DI COSTRUZIONECOSTO DI COSTRUZIONECOSTO DI COSTRUZIONE
Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15 ---- COSTO DI COSTRUZIONECOSTO DI COSTRUZIONECOSTO
to rimanente. Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15 ---- COSTO DI COSTRUZIONECOSTO DI COSTRUZIONECOSTO DI COSTRUZIONECOSTO DI COSTRUZIONE
- La quota di contributo riguardante il costo di costruzione è corrisposta al Comune, prima del rilascio del Permesso di Costruire o contestualmente alla presentazione della D.I.A, in base alle caratteristi- che, alla tipologia ed alla ubicazione dell’edificio, salva la possibilità dei titolari di avvalersi della loro rateizzazione in quattro rate semestrali,.
a ubicazione dell’edificio, salva la possibilità dei titolari di avvalersi della loro rateizzazione in quattro rate semestrali,. 2) In caso di rateizzazione i richiedenti sono tenuti a presentare al Comune attestazione dell’avvenuto versamento della prima rata con idonea garanzia, costituita da fidejussione bancaria o assicurativa, pari all’importo rimanente.
Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16 ---- ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI URBAAL
versamento della prima rata con idonea garanzia, costituita da fidejussione bancaria o assicurativa, pari all’importo rimanente. Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16 ---- ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI URBAALTERNATIVA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI URBAALTERNATIVA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI URBAALTERNATIVA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI URBANIZZAZIONENIZZAZIONENIZZAZIONENIZZAZIONE
- Il concessionario può, in alternativa al pagamento della quota afferente all'incidenza delle opere di
ONENIZZAZIONENIZZAZIONE
ONENIZZAZIONENIZZAZIONE
- Il concessionario può, in alternativa al pagamento della quota afferente all'incidenza delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 14, realizzare le opere in proprio a scomputo totale o parziale della quota dovuta secondo quanto disposto dall'art. 86 della L.R. 61/85.
- Non può comunque essere monetizzato lo standard minimo di parcheggio di cui all’art.2 della L.122/89, salvi i casi espressamente previsti per Legge.
ere monetizzato lo standard minimo di parcheggio di cui all’art.2 della L.122/89, salvi i casi espressamente previsti per Legge. 3) In caso di mutamento di destinazione d’uso, laddove la nuova destinazione d’uso richieda maggio- ri standard e questi non possano essere reperiti, la differenza potrà essere monetizzata. 4) Il Dirigente o Responsabile del Settore, avvalendosi dell'Ufficio Tecnico e se è il caso dell'Ufficio
trà essere monetizzata. 4) Il Dirigente o Responsabile del Settore, avvalendosi dell'Ufficio Tecnico e se è il caso dell'Ufficio Tecnico Erariale, deve procedere ad una valutazione del costo reale delle opere da realizzare di- rettamente dal concessionario e compararle con la somma che il medesimo avrebbe dovuto versa- re se non avesse realizzato direttamente le opere. 5) Qualora il valore delle opere da eseguire risulti inferiore alla somma che avrebbe dovuto versare il
o direttamente le opere. 5) Qualora il valore delle opere da eseguire risulti inferiore alla somma che avrebbe dovuto versare il concessionario, lo stesso deve corrispondere al Comune la differenza. 6) Le qualificazioni e gli scomputi saranno effettuati ai sensi dell'art. 86 della L.R. 27/6/85 n° 61 e suc- cessive modificazioni.
Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17 ---- ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONEESENZIO
Le qualificazioni e gli scomputi saranno effettuati ai sensi dell'art. 86 della L.R. 27/6/85 n° 61 e suc- cessive modificazioni. Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17 ---- ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONEESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONEESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONEESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
- Il contributo di cui ai precedenti articoli, relativo alle spese di urbanizzazione ed al costo di costru- zione, non è dovuto per i seguenti interventi:
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
15 • per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, purché siano in funzio- ne della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale.
esidenze, purché siano in funzio- ne della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale. Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del reddito globale dal lavoro risultante dalla propria posizione fiscale (art. 12 della Legge 9/5/1975 n° 153); tale requisito viene accertato mediante certificazione del competente Ispet-
ione fiscale (art. 12 della Legge 9/5/1975 n° 153); tale requisito viene accertato mediante certificazione del competente Ispet- torato Provinciale per l'Agricoltura; • per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; • per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari; • per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abi-
20% di edifici unifamiliari; • per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abi- tazioni, nonché per la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; • per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli en- ti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
nteresse generale realizzate dagli en- ti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; • per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; • per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di ener- gia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18 ---- CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE ED IMPIANT
alle fonti rinnovabili di ener- gia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18 ---- CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE ED IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE ED IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE ED IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE ED IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESI-I-I-I-
DENZADENZADENZADENZA
ZIONE PER OPERE ED IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE ED IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESI-I-I-I- DENZADENZADENZADENZA
- Il Permesso di Costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali od artigianali , dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi è subordinata esclusivamente alla corresponsione di un contributo pari all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché di quelle
bordinata esclusivamente alla corresponsione di un contributo pari all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché di quelle opere necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle ne- cessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. 2) La quota di contributo commisurata al costo di costruzione non è perciò dovuta per tali tipi di inter- vento.
aratteristiche. 2) La quota di contributo commisurata al costo di costruzione non è perciò dovuta per tali tipi di inter- vento. 3) Il Permesso di Costruire relativo a costruzioni per attività turistiche, commerciali o direzionali, o allo svolgimento di servizi, è subordinato ad un contributo commisurato all'incidenza delle opere di ur- banizzazione e ad una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione, da stabi- lirsi con deliberazione consiliare.
zzazione e ad una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione, da stabi- lirsi con deliberazione consiliare. 4) Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ulti- mazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla
Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19 ---- EDILIZIA CONVENZIONATAEDILIZIA CONVENZIONATAED
eci anni successivi all'ulti- mazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19 ---- EDILIZIA CONVENZIONATAEDILIZIA CONVENZIONATAEDILIZIA CONVENZIONATAEDILIZIA CONVENZIONATA
- Per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata,,,, compresi quelli sugli edifici esistenti, il contribu-
ONVENZIONATA
ONVENZIONATA
- Per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata,,,, compresi quelli sugli edifici esistenti, il contribu- to afferente al Permesso di Costruire di cui al precedente articolo è ridotto alla sola quota relativa alle spese di urbanizzazione qualora il concessionario si impegni con il Comune ad applicare prez- zi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo di cui alla legge re- gionale 27/6/85 n° 61 e successive modificazioni.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
16 2) Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota relativa; in tal caso debbono essere descritte
ell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota relativa; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime. 3) Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si im- pegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo e a corrispondere nel termine sta-
le il concessionario si im- pegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo e a corrispondere nel termine sta- bilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione, ovvero ad eseguire direttamente le opere stes- se. 4) La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comu- ne e a spese del concessionario. 5) E' possibile convenzionare parte delle unità immobiliari costituenti uno stesso edificio purché la
spese del concessionario. 5) E' possibile convenzionare parte delle unità immobiliari costituenti uno stesso edificio purché la convenzione sia riferita a tutti i locali che compongono l'unità stessa e alla quota parte degli spazi comuni.
Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20 ---- PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIPERMESS
dificio purché la convenzione sia riferita a tutti i locali che compongono l'unità stessa e alla quota parte degli spazi comuni. Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20 ---- PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIPERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIPERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIPERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIOOOONE DEI PIANI ATTUATTIVINE DEI PIANI ATTUATTIVINE DEI PIANI ATTUATTIVINE DEI PIANI ATTUATTIVI
O DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIOOOONE DEI PIANI ATTUATTIVINE DEI PIANI ATTUATTIVINE DEI PIANI ATTUATTIVINE DEI PIANI ATTUATTIVI
- Il Permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dei Piani Attuattivi, viene rilasciato dal Dirigente o Responsabile del Settore dopo che sia stata espletata la procedura pre- scritta dalla legge regionale 27/6/85 n° 61 e successive modificazioni.
- La convenzione, oltre che a prevedere quanto disposto dalla legislazione urbanistica e com-
n° 61 e successive modificazioni. 2) La convenzione, oltre che a prevedere quanto disposto dalla legislazione urbanistica e com- prendere esplicitamente quanto elaborato nel progetto di lottizzazione che ne fa parte integrante ed imprescindibile, precisa le norme relative alla buona esecuzione, all'ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione. 3) Nella convenzione sono determinate le aree da cedere al Comune e l'attrezzatura delle stesse; vie-
e opere di urbanizzazione. 3) Nella convenzione sono determinate le aree da cedere al Comune e l'attrezzatura delle stesse; vie- ne indicata inoltre la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico del lottizzante, determinata in base alle tabelle parametriche regionali e deliberata dal Comune con apposito prov- vedimento consiliare. 4) In casi particolari e documentati, quando la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
prov- vedimento consiliare. 4) In casi particolari e documentati, quando la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria venga monetizzata, nella convenzione il Comune si impegna ad utilizzare detta somma per realiz- zare le opere di urbanizzazione secondaria previste dalla vigente disciplina urbanistica. 5) Il Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione dei Piani Attuattivi, viene sempre rilasciato fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi
uire delle opere di urbanizzazione dei Piani Attuattivi, viene sempre rilasciato fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi 6) L’approvazione del progetto urbanistico dal Consiglio Comunale è subordinata alla sottoscrizione preliminare della convenzione redatta secondo lo schema proposto dal Comune, sottoscritta dal ri- chiedente e dal Proprietario.
A) OPERE DI URBANIZZAZIONEOPERE DI URBANIZZAZIONEOPERE DI URBANIZZAZIONEOPERE DI
preliminare della convenzione redatta secondo lo schema proposto dal Comune, sottoscritta dal ri- chiedente e dal Proprietario. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONEDESCRIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONEDESCRIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONEDESCRIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A) OPERE DI URBANIZZAZIONEOPERE DI URBANIZZAZIONEOPERE DI URBANIZZAZIONEOPERE DI URBANIZZAZIONE PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria a) strade residenziali b) spazi di sosta e di parcheggio
URBANIZZAZIONEOPERE DI URBANIZZAZIONE
URBANIZZAZIONEOPERE DI URBANIZZAZIONE PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria a) strade residenziali b) spazi di sosta e di parcheggio c) fognatura con eventuali impianti di depurazione d) rete idrica e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono f) pubblica illuminazione g) spazi di verde attrezzato
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
17 SecondariaSecondariaSecondariaSecondaria a) asili nido e scuole materne b) scuole dell'obbligo c) mercati di quartiere d) uffici e delegazioni comunali e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi f) impianti sportivi di quartiere
di quartiere d) uffici e delegazioni comunali e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi f) impianti sportivi di quartiere g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie h) aree verdi di quartiere i) opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi B) CESSIONE DI AREECESSIONE DI AREECESSIONE DI AREECESSIONE DI AREE (art. 28/1150 - 8/765) Per opere primariePer opere primariePer opere primariePer opere primarie
CESSIONE DI AREECESSIONE DI AREE (art. 28/1150 - 8/765) Per opere primariePer opere primariePer opere primariePer opere primarie Tutte le aree necessarie secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del P.R.G. Per opere secondariePer opere secondariePer opere secondariePer opere secondarie Tutte le aree necessarie C) STANDARD MINIMISTANDARD MINIMISTANDARD MINIMISTANDARD MINIMI (art. 25 e 26 L.R. 27.6.85 n° 61 e successive modificazioni) per 27,5 mq./ab.. PrimariPrimariPrimariPrimari
INIMISTANDARD MINIMI (art. 25 e 26 L.R. 27.6.85 n° 61 e successive modificazioni) per 27,5 mq./ab.. PrimariPrimariPrimariPrimari 3,5 mq. aree per parcheggi. 5,0 mq. aree per spazi pubblici a verde attrezzato. SecondariSecondariSecondariSecondari 4,50 mq. aree per l'istruzione. 4,50 mq. aree per attrezzature di interesse comune di cui 1,5 per chiese e servizi religiosi. 10,0 mq. aree per spazi pubblici attrezzati per parco e sport.
re di interesse comune di cui 1,5 per chiese e servizi religiosi. 10,0 mq. aree per spazi pubblici attrezzati per parco e sport. Negli strumenti urbanistici attuativi delle zone residenziali di nuova formazione dovranno essere previsti specifici spazi attrezzati per il gioco ed il parco nella misura di almeno 3 mq. per abitante da insediare, in appezzamenti di misura non inferiore a mq. 1.000 se destinati al gioco e in viali alberati se destinati a par-
da insediare, in appezzamenti di misura non inferiore a mq. 1.000 se destinati al gioco e in viali alberati se destinati a par- co. Tale dotazione di 3 mq./abitante è in aggiunta rispetto alle dotazioni minime di cui sopra. Qualora la dimensione dello strumento urbanistico attuativo non consenta la realizzazione di tali superfici minime, gli oneri vengono monetizzati, a sensi dell’art. 26 della L.R. 61/1985.
non consenta la realizzazione di tali superfici minime, gli oneri vengono monetizzati, a sensi dell’art. 26 della L.R. 61/1985. DESCRIZIONE DELLE AREE PER STANDARDDESCRIZIONE DELLE AREE PER STANDARDDESCRIZIONE DELLE AREE PER STANDARDDESCRIZIONE DELLE AREE PER STANDARD a) Insediamenti di carattere residenziale: Il verde a campo giochi per la residenza (5,00 mq./ab.) e il parcheggio residenziale (3,50 mq./ab.)
i di carattere residenziale: Il verde a campo giochi per la residenza (5,00 mq./ab.) e il parcheggio residenziale (3,50 mq./ab.) devono necessariamente essere reperiti all’interno dell’ambito d’intervento dello strumento urbanisti- co attuativo. b) Insediamenti di carattere commerciale, direzionale e turistico: Per insediamenti a carattere commerciale, direzionale e turistico, i rapporti relativi ai parcheggi pos-
irezionale e turistico: Per insediamenti a carattere commerciale, direzionale e turistico, i rapporti relativi ai parcheggi pos- sono essere conseguiti, entro limiti del 50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d’uso a parcheggio. c) Insediamenti a carattere industriale e artigianale:
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
18 Lo standard per insediamenti a carattere produttivo (industriale e artigianale) sarà considerato al 50% primario e al 50% secondario, e dovrà necessariamente essere reperito all’interno dell’ambito
tigianale) sarà considerato al 50% primario e al 50% secondario, e dovrà necessariamente essere reperito all’interno dell’ambito d’intervento dello strumento urbanistico attuativo. La percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria può essere ridotta dal Comune fino al 4% nelle zone di espansione mediante convenzioni in cui il Comune ottiene il corrispettivo in dena- ro per la riduzione delle superfici.
zone di espansione mediante convenzioni in cui il Comune ottiene il corrispettivo in dena- ro per la riduzione delle superfici. Per tutti i suddetti insediamenti, il conseguimento dei rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici è assicurato mediante cessione di aree o vincoli di destinazione ad uso pubblico.
- In caso di utilizzo dell'indice territoriale sono considerate utili, ai fini del calcolo dei volumi ammessi,
ad uso pubblico.
- In caso di utilizzo dell'indice territoriale sono considerate utili, ai fini del calcolo dei volumi ammessi, le aree di rispetto stradale, purché incluse nel perimetro dell'ambito di intervento, e le aree necessa- rie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, le aree destinate alla viabilità anche se definita dal P.R.G....
- In caso di utilizzazione dell'indice fondiario: a) le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria (o standard secondari) nelle zone
tilizzazione dell'indice fondiario: a) le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria (o standard secondari) nelle zone residenziali, industriali, artigianali, turistiche, commerciali, direzionali non sono computabili al fine della determinazione della quantità edificabile massima, consentita, perché le aree stes- se vanno cedute al Comune; b) le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e/o a standard primari quando vanno
ee stes- se vanno cedute al Comune; b) le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e/o a standard primari quando vanno cedute non sono computabili; se non vanno cedute sono computabili, e più precisamente: ba) in zona residenziale, tutte le opere di urbanizzazione primaria ed il verde primario vanno ce- duti, ovvero assoggettati a vincolo di destinazione ad uso pubblico, e non sono computabili; il parcheggio primario, qualora rimanga privato, gravato da servitù di pubblico uso, è com- putabile;
o, e non sono computabili; il parcheggio primario, qualora rimanga privato, gravato da servitù di pubblico uso, è com- putabile; bb) in zona industriale ed artigianale, tutte le opere di urbanizzazione primaria ed a standard primari vanno cedute, ovvero assoggettati a vincolo di destinazione ad uso pubblico, e non sono computabili; bc) in zona turistica, commerciale e direzionale le aree destinate ad opere di urbanizzazione
pubblico, e non sono computabili; bc) in zona turistica, commerciale e direzionale le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria ed a standard primari, qualora rimangano privati con vincolo di speciale destina- zione, sono computabili. 3) Qualora, nei casi ammessi, si intenda avvalersi della facoltà di individuare standard in aree private le stesse debbono essere gravate da servitù di pubblico uso che deve essere registrata e trascritta a cura del Comune e a spese del proprietario.
Art. 21Art. 21Art. 21Art. 21 ---- EVIDENZA DEL TITOLO ABILITATIVO E DEL PROGETTO
essere gravate da servitù di pubblico uso che deve essere registrata e trascritta a cura del Comune e a spese del proprietario. 4) Sono in ogni caso ammesse le trasposizioni di zona di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 27/6/85 n° 61 e successive modificazioni. Art. 21Art. 21Art. 21Art. 21 ---- EVIDENZA DEL TITOLO ABILITATIVO E DEL PROGETTOEVIDENZA DEL TITOLO ABILITATIVO E DEL PROGETTOEVIDENZA DEL TITOLO ABILITATIVO E DEL PROGETTOEVIDENZA DEL TITOLO ABILITATIVO E DEL PROGETTO
EL TITOLO ABILITATIVO E DEL PROGETTOEVIDENZA DEL TITOLO ABILITATIVO E DEL PROGETTOEVIDENZA DEL TITOLO ABILITATIVO E DEL PROGETTO
- Il titolo abilitativo ad edificare e a lottizzare comprensivo dei disegni allegati, firmati dal Dirigente o Responsabile del Settore, oltre al progetto delle opere di conglomerato cementizio, devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo.
le opere di conglomerato cementizio, devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo. 2) In ogni cantiere deve essere apposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di ml. 1,00 x 0,70 e non superiori a mq. 3,00 nel quale debbono essere indicati: a) l'oggetto e la destinazione dell'opera da costruire; b) il progettista; c) l'assuntore dei lavori; d) il Direttore dei lavori; e) il titolare e gli estremi della concessione edilizia;
il progettista; c) l'assuntore dei lavori; d) il Direttore dei lavori; e) il titolare e gli estremi della concessione edilizia; f) i tecnici responsabili della sicurezza sul cantiere;
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
19 g) le ditte installatrici degli impianti; 3) La tabella, nei limiti delle dimensioni sopra indicate, è esente dal pagamento di tasse e di diritti co-
rici degli impianti; 3) La tabella, nei limiti delle dimensioni sopra indicate, è esente dal pagamento di tasse e di diritti co- munali. Il titolare del titolo di cui al comma 1 che omette di esporre la tabella prevista dal comma 2 è sanzionato dalla Polizia Municipale al pagamento di una somma da € 160,00 ad € 500,00; lo stesso, in caso di esposizione della tabella in modo difforme o con dati incompleti rispetto a quan-
da € 160,00 ad € 500,00; lo stesso, in caso di esposizione della tabella in modo difforme o con dati incompleti rispetto a quan- to indicato dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 22Art. 22Art. 22Art. 22 ---- VALIDVALIDVALIDVALIDITITITITA’A’A’A’ DEL PERME
etto a quan- to indicato dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Art. 22Art. 22Art. 22Art. 22 ---- VALIDVALIDVALIDVALIDITITITITA’A’A’A’ DEL PERMESSO DI COSTRUIREDEL PERMESSO DI COSTRUIREDEL PERMESSO DI COSTRUIREDEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVIIIITA’TA’TA’TA’
DI INIZIO ATTIVE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVIIIITA’TA’TA’TA’
- Nel Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
- Il termine per l'inizio dei lavori del Permesso di Costruire non può essere superiore ad un anno dalla data di notifica il termine di ultimazione entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile non può
riore ad un anno dalla data di notifica il termine di ultimazione entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile non può essere superiore a 3 anni dalla data di inizio lavori e può essere prorogato, con provvedimento mo- tivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i la- vori durante la loro esecuzione. 3) La Denuncia di Inizio Attività dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio
e la loro esecuzione. 3) La Denuncia di Inizio Attività dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla scadenza del trente- simo giorno dalla protocollazione della stessa. 4) Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in conside- razione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive;
lusivamente in conside- razione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 5) Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività per la parte non ultimata.
e presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività per la parte non ultimata. 6) Il Permesso di Costruire o la Denuncia di Inizio Attività sono trasferibili ai successori o aventi causa e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effet- to del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di annullamento e di decadenza ai sensi del D.P.R. 380/2001.
er effet- to del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di annullamento e di decadenza ai sensi del D.P.R. 380/2001. 7) Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della Legge 17 agosto 1942 n° 1150.
TITOLO IIITITOLO IIITITOLO IIITITOLO III
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
20 TITOLO IIITITOLO IIITITOLO IIITITOLO III COMMISSIONE EDILIZIACOMMISSIONE EDILIZIACOMMISSIONE EDILIZIACOMMISSIONE EDILIZIA
Art. 23Art. 23Art. 23Art. 23 ---- ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIAATTRIBU
20 TITOLO IIITITOLO IIITITOLO IIITITOLO III COMMISSIONE EDILIZIACOMMISSIONE EDILIZIACOMMISSIONE EDILIZIACOMMISSIONE EDILIZIA Art. 23Art. 23Art. 23Art. 23 ---- ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIAATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIAATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIAATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
- Previo esame da parte degli Uffici Comunali, che esprimono per iscritto l’istruttoria tecnica, il pro-
A COMMISSIONE EDILIZIA
A COMMISSIONE EDILIZIA
- Previo esame da parte degli Uffici Comunali, che esprimono per iscritto l’istruttoria tecnica, il pro- getto di tutte le opere descritte dagli artt. 4 e 5 compresi gli elaborati di massima di cui al prece- dente art. 9, è presentato alla Commissione Edilizia, la quale esprime il proprio parere sull'osser- vanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche, igieniche vigenti e sull'adeguatezza del progetto sotto i profili estetico ed ambientale.
orme urbanistiche, edilizie, tecniche, igieniche vigenti e sull'adeguatezza del progetto sotto i profili estetico ed ambientale. 2) La Commissione esprime altresì il proprio parere sui provvedimenti per le opere eseguite senza concessione e in difformità, nonché sull'annullamento dei permessi di costruire ed in particolare:
- sui progetti di pianificazione esecutiva;
- su tutti i progetti di lavori per la cui esecuzione è necessario il Permesso di Costruire;
ogetti di pianificazione esecutiva;
- su tutti i progetti di lavori per la cui esecuzione è necessario il Permesso di Costruire;
- sui progetti riguardanti immobili ricadenti in aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 490 del 29/10/1999, nei limiti delle competenze sub-delegate al comune dall’art. 4 della L.R. n.63/94. In tal caso la commissione edilizia è integrata da due esperti come indicato dall’art. 6 della so- praccitata legge regionale.
. In tal caso la commissione edilizia è integrata da due esperti come indicato dall’art. 6 della so- praccitata legge regionale.
- sull’interpretazione e sull’applicazione del presente regolamento e delle norme di attuazione.
- La Commissione Edilizia può suggerire di apportare al progetto edilizio quelle modifiche che lo rendano idoneo e più coerente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con l'ambiente in cui la costruzione viene a sorgere.
Art. 24Art. 24Art. 24Art. 24 ---- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIACOMPOSI
rente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con l'ambiente in cui la costruzione viene a sorgere. 4) Particolare cura deve essere posta riguardo ai materiali e ai colori da impiegare. Art. 24Art. 24Art. 24Art. 24 ---- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIACOMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIACOMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIACOMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
- La Commissione è composta da membri di diritto e da membri eletti dal Consiglio Comunale.
OSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
OSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
- La Commissione è composta da membri di diritto e da membri eletti dal Consiglio Comunale.
- E’ membro di diritto: il Dirigente o Responsabile del Settore o un tecnico a ciò delegato con le funzioni di Presidente del- la Commissione Edilizia.
- Sono membri eletti dal Consiglio Comunale: a) N° 5 componenti scelti tra tecnici laureati e/o diplomati iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi pro- fessionali e/o esperti in materia.
nenti scelti tra tecnici laureati e/o diplomati iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi pro- fessionali e/o esperti in materia. In ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante della minoranza. I candidati dovranno presentare il curriculum professionale dal quale dovrà risultare l’esperienza maturata nel settore urbanistico ed edilizio e la comprovata capacità professiona- le. b) N° 2 esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, fra i laureati di cui al terzo
acità professiona- le. b) N° 2 esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, fra i laureati di cui al terzo comma dell’art. 6 L.R. 63/94 iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno 10 anni, esclusi quelli inseriti negli elenchi speciali, solo per esprimere il parere su interventi ricadenti negli ambiti sottoposti a tutela ambientale. I candidati debbono presentare il curriculum profes- sionale.
interventi ricadenti negli ambiti sottoposti a tutela ambientale. I candidati debbono presentare il curriculum profes- sionale. c) N. 2 supplenti nominati dal Consiglio Comunale che sostituiscano i commissari in caso di as- senza , impedimento o incompatibilità. 4) Tutti i membri eletti di cui al punto a) e c) del precedente comma, dovranno essere esperti in mate- ria urbanistica e tecnica delle costruzioni. Di tale esperienza dovrà essere fatta esplicita menzione nella delibera di nomina.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
21 5) Assiste alle sedute come segretario, redigendo i relativi verbali, un funzionario comunale senza di- ritto di voto. 6) I membri eletti dal Consiglio Comunale durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per un altro man-
senza di- ritto di voto. 6) I membri eletti dal Consiglio Comunale durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per un altro man- dato. Esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori. 7) Le sedute e il funzionamento della Commissione Edilizia sono regolate dalle disposizioni contenute nel capo II del titolo III del Reg. 12 febbraio 1911 n° 297 e nelle disposizioni preliminari del T.U. 3 marzo 1934 n° 388 e successive modificazioni in quanto applicabili.
raio 1911 n° 297 e nelle disposizioni preliminari del T.U. 3 marzo 1934 n° 388 e successive modificazioni in quanto applicabili. 8) I pareri della C.E., obbligatori, non sono vincolanti per il Dirigente o Responsabile del Settore. 9) Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente o affine fino al quarto grado di altro componente la Commissione stessa. 10) Spetta ai membri della Commissione Edilizia un gettone di presenza, sulla cui entità dovrà delibera- re il Consiglio Comunale.
) Spetta ai membri della Commissione Edilizia un gettone di presenza, sulla cui entità dovrà delibera- re il Consiglio Comunale. 11) Il gettone di presenza non spetta ai membri che siano dipendenti del Comune o rappresentanti di Enti pubblici. 12) Il parere degli esperti, nominati ai sensi dell’art. 6 della L. R. 31/10/1994 n° 63 dovrà limitarsi esclu- sivamente alla compatibilità ambientale delle domande ai fini del rilascio dell’autorizzazione previ-
63 dovrà limitarsi esclu- sivamente alla compatibilità ambientale delle domande ai fini del rilascio dell’autorizzazione previ- sta dal D.lgs. 42/2004, unicamente negli ambiti comunali sottoposti a tutela ai sensi della medesi- ma normativa, e di tale parere dovrà farsi esplicita menzione nel verbale per la successiva trasmis- sione alla Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici.
Art. 25Art. 25Art. 25Art. 25 ---- FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIAFUNZIO
farsi esplicita menzione nel verbale per la successiva trasmis- sione alla Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici. Art. 25Art. 25Art. 25Art. 25 ---- FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIAFUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIAFUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIAFUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
- La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, ogni mese e straordi- nariamente ogni volta che il Presidente lo creda opportuno.
rdinariamente, su convocazione del Presidente, ogni mese e straordi- nariamente ogni volta che il Presidente lo creda opportuno. 2) L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai membri almeno 3 giorni prima di ogni seduta. 3) Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza dei membri di diritto di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo e di membri
è necessaria la presenza dei membri di diritto di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo e di membri eletti in numero tale da costituire la metà più uno del totale dei componenti la C.E., questo numero è indispensabile anche nei casi previsti al punto 12 del precedente articolo e al successivo punto 14) di questo articolo. 4) Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione,
) di questo articolo. 4) Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione. 5) Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono con- tinuare a coprire l'incarico. 6) I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commis- sione.
oprire l'incarico. 6) I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commis- sione. 7) I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti. 8) A parità di voti prevale il voto del Presidente. 9) La Commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convoca- re, qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari delle domande di cui all'art. 9 del presente Regola- mento.
idente, o convoca- re, qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari delle domande di cui all'art. 9 del presente Regola- mento. 10) La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tut- ti gli elementi necessari per un'esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere. 11) Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
22 12) Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale che viene sottoscritto da questi e da tutti i membri presenti unitamente ad una copia del progetto esaminato.
redige un verbale che viene sottoscritto da questi e da tutti i membri presenti unitamente ad una copia del progetto esaminato. 13) Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indiret- tamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso.
unciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. 14) Qualora in tale posizione si trovasse il Presidente ne fa le veci il più anziano di età dei membri eletti. Qualora in tale posizione si trovasse il tecnico comunale, provvederà a relazionare sul progetto in esame il Presidente. Nei casi di cui sopra la Commissione Edilizia è costituita quando, anche in assenza di uno o di en-
etto in esame il Presidente. Nei casi di cui sopra la Commissione Edilizia è costituita quando, anche in assenza di uno o di en- trambi i membri di diritto, vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commis- sione stessa. 15) Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale. 16) I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima. 17) Quando il Sindaco o l'Assessore a ciò delegato, assuma una decisione difforme dal parere della
to sui lavori della medesima. 17) Quando il Sindaco o l'Assessore a ciò delegato, assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia deve darne comunicazione scritta alla Commissione stessa alla prima sedu- ta.
TITOLO IVTITOLO IVTITOLO IVTITOLO IV
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
23 TITOLO IVTITOLO IVTITOLO IVTITOLO IV ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPEREESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPEREESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPEREESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 26Art. 26Art. 26Art. 26 ---- PUNTI DI LINEA E DI LIVELLOPUNTI DI LINEA E DI
NE E CONTROLLO DELLE OPEREESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPEREESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPEREESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE Art. 26Art. 26Art. 26Art. 26 ---- PUNTI DI LINEA E DI LIVELLOPUNTI DI LINEA E DI LIVELLOPUNTI DI LINEA E DI LIVELLOPUNTI DI LINEA E DI LIVELLO
- Il titolare del titolo abilitativo prima di dare inizio ai lavori deve chiedere l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.
pprovazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente. 2) L'Ufficio Tecnico Comunale o il Tecnico a ciò delegato dal Comune, effettua sopralluogo entro 10 gg. dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici appro- vati. 3) L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.
Art. 27Art. 27Art. 27Art. 27 ---- INIZIO E TERMINE DEI LAVORIINIZIO E TERMINE DE
ama i grafici appro- vati. 3) L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. 4) Ove tale sopralluogo non avvenisse nei termini di cui sopra può darsi inizio ai lavori sulla base di un grafico presentato all'U.T.C. Tale condizione non esclude la responsabilità del D.L. e del Costrutto- re. Art. 27Art. 27Art. 27Art. 27 ---- INIZIO E TERMINE DEI LAVORIINIZIO E TERMINE DEI LAVORIINIZIO E TERMINE DEI LAVORIINIZIO E TERMINE DEI LAVORI
Art. 27Art. 27 ---- INIZIO E TERMINE DEI LAVORIINIZIO E TERMINE DEI LAVORIINIZIO
Art. 27Art. 27 ---- INIZIO E TERMINE DEI LAVORIINIZIO E TERMINE DEI LAVORIINIZIO E TERMINE DEI LAVORIINIZIO E TERMINE DEI LAVORI
- Il periodo entro il quale deve darsi inizio ai lavori di costruzione delle opere indicate nel Permesso di Costruire, a pena di decadenza dello stesso, decorre dalla data di notificazione agli interessati-
- Nel caso di nuove costruzioni in genere, l'inizio dei lavori si configura all'escavo delle fondazioni e
one agli interessati- 2) Nel caso di nuove costruzioni in genere, l'inizio dei lavori si configura all'escavo delle fondazioni e l'ultimazione si riferisce alla data di richiesta del certificato di abitabilità o agibilità dell'opera salvo diverso accertamento da parte degli organi di controllo. 3) Negli altri casi previsti dall'art. 4, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti ed alle modifiche au-
nte in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti ed alle modifiche au- torizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del II comma del presente articolo. 4) Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione urbanistica.
si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione urbanistica. 5) Entro 10 gg. dalle date di inizio e di ultimazione dei lavori, il concessionario deve darne co- municazione al Sindaco. 6) Unitamente alla comunicazione di inizio lavori, il titolare del Permesso di Costruire dovrà provvede- re ai seguenti adempimenti:
- effettuare al competente ufficio comunale la denuncia delle opere in cemento armato normale,
vede- re ai seguenti adempimenti:
- effettuare al competente ufficio comunale la denuncia delle opere in cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica, ai sensi dell’art.65 del D.P.R. 380/01;
- depositare agli atti del Comune, qualora necessari, copia dei progetti di impianto ed isolamen- to termico ai sensi della L.10/91 e degli impianti tecnologici in conformità alle disposizioni del- la L.46/90 e successivo regolamento di attuazione ed ai sensi dell’art.123 del D.P.R. 380/01;
conformità alle disposizioni del- la L.46/90 e successivo regolamento di attuazione ed ai sensi dell’art.123 del D.P.R. 380/01;
- comunicare il nominativo del Direttore dei lavori e dell’Impresa esecutrice con l’obbligo della tempestiva comunicazione per l’eventuale sostituzione delle figure sopradette;
- allegare la documentazione prevista dalla cosiddetta “Legge Biagi” come modificata dal D.Lgs. 251/04.
delle figure sopradette;
- allegare la documentazione prevista dalla cosiddetta “Legge Biagi” come modificata dal D.Lgs. 251/04.
- Qualora nella domanda di cui all'art. 9 non siano stati indicati i nominativi del Direttore e dell'Assun- tore dei lavori, essi devono risultare, ove richiesti dal medesimo articolo, dalla comunicazione di ini- zio lavori.
- In tal caso la comunicazione di inizio lavori deve essere sottoscritta anche da questi alla presenza
ione di ini- zio lavori. 8) In tal caso la comunicazione di inizio lavori deve essere sottoscritta anche da questi alla presenza di un funzionario comunale e deve contenerne l'indicazione del domicilio.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
24
Art. 28Art. 28Art. 28Art. 28 ---- OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOOCC
24 Art. 28Art. 28Art. 28Art. 28 ---- OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOOCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOOCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOOCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICOSUOLO PUBBLICOSUOLO PUBBLICOSUOLO PUBBLICO
- Ove per l'esecuzione di opere sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la mano-
ICOSUOLO PUBBLICOSUOLO PUBBLICO
ICOSUOLO PUBBLICOSUOLO PUBBLICO
- Ove per l'esecuzione di opere sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la mano- missione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Dirigente o Responsabile del Settore LL.PP. ed ottenere la concessione.
- La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'area e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
ve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'area e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla. 3) Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nella concessione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie e garantire la pubblica incolumità. 4) Il Dirigente o Responsabile del Settore LL.PP ha la facoltà di revocare la concessione e di imporre
e la pubblica incolumità. 4) Il Dirigente o Responsabile del Settore LL.PP ha la facoltà di revocare la concessione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi 2 mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche. 5) La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale. 6) In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Dirigente o Responsabile del Settore LL.PP
ativo Regolamento comunale. 6) In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Dirigente o Responsabile del Settore LL.PP subordina il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. 7) In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.
Art. 29Art. 29Art. 29Art. 29 ---- VIGILANZA SULLE COSTRUZIONIVIGILANZA SULLE COS
condo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. 7) In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato. Art. 29Art. 29Art. 29Art. 29 ---- VIGILANZA SULLE COSTRUZIONIVIGILANZA SULLE COSTRUZIONIVIGILANZA SULLE COSTRUZIONIVIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
- Il Dirigente o Responsabile del Settore esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, al presente Regolamento
struzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, al presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nella concessione ad edificare.... In particolare esercita vigilanza affinché le costruzioni in ogni loro parte non subiscano nel tempo variazioni nella destinazione d'u- so stabilita. 2) La vigilanza edilizia compete al personale di Polizia Municipale ed agli agenti ed ufficiali di Polizia
ne d'u- so stabilita. 2) La vigilanza edilizia compete al personale di Polizia Municipale ed agli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria; il Responsabile del Servizio della polizia Municipale può avvalersi per particolari casi del supporto del personale tecnico. 3) In particolare la vigilanza nelle località di cui all’art.61 ed in quelle sismiche di cui all’art.83 del D.P.R. 380/01, viene esercitata dai soggetti individuati dall’art.103 del medesimo.
ed in quelle sismiche di cui all’art.83 del D.P.R. 380/01, viene esercitata dai soggetti individuati dall’art.103 del medesimo. 4) Eventuali trasgressioni saranno denunciate alle competenti autorità nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti.
Art. 30Art. 30Art. 30Art. 30 ---- ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA
imo. 4) Eventuali trasgressioni saranno denunciate alle competenti autorità nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti. Art. 30Art. 30Art. 30Art. 30 ---- ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INIIIIZIO ATTIVITA’.ZIO ATTIVITA’.ZIO ATTIVITA’.ZIO ATTIVITA’.
A DI INANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INIIIIZIO ATTIVITA’.ZIO ATTIVITA’.ZIO ATTIVITA’.ZIO ATTIVITA’.
- Il Permesso di Costruire e la Denuncia di Inizio Attività possono essere annullate per motivi di legit- timità.
- Qualora sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, è ottenibile il titolo abilita- tivo in sanatoria.
- Qualora a seguito dell'annullamento della concessione non sia possibile la rimozione dei vizi delle
ilita- tivo in sanatoria. 3) Qualora a seguito dell'annullamento della concessione non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Dirigente o Responsabile del Settore procede ai sensi dell'art. 96 della L.R. n°61/1985. 4) Prima di adottare il provvedimento di annullamento, che deve essere motivato, il Dirigente o Re- sponsabile del Settore dovrà sentire la Commissione Edilizia.
Art. 31Art. 31Art. 31Art. 31 ---- RISCOSSIORISCOSSIORISCOSSIORISCOSSIONE DELLE S
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
25 Art. 31Art. 31Art. 31Art. 31 ---- RISCOSSIORISCOSSIORISCOSSIORISCOSSIONE DELLE SOMMENE DELLE SOMMENE DELLE SOMMENE DELLE SOMME
- In caso di inadempimenti, i contributi, le sanzioni e le spese connesse all'attività edilizia ed urbani-
SOMMENE DELLE SOMME
SOMMENE DELLE SOMME
- In caso di inadempimenti, i contributi, le sanzioni e le spese connesse all'attività edilizia ed urbani- stica vengono riscossi con le modalità di cui al D.Lgs 13/04/1999, n.112 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32Art. 32Art. 32Art. 32 ---- PROVVEDIMENTIPROVVEDIMENTIPROVVEDIMENTIPROVVED
izia ed urbani- stica vengono riscossi con le modalità di cui al D.Lgs 13/04/1999, n.112 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 32Art. 32Art. 32Art. 32 ---- PROVVEDIMENTIPROVVEDIMENTIPROVVEDIMENTIPROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E/OPER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E/OPER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E/OPER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E/O
OSTRUIRE E/OPER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E/OPER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E/O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’, IN TOTALE DIFFORMITA’ O CON VARIAZIDENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’, IN TOTALE DIFFORMITA’ O CON VARIAZIDENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’, IN TOTALE DIFFORMITA’ O CON VARIAZIDENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’, IN TOTALE DIFFORMITA’ O CON VARIAZIOOOONI ESSENZIALI.NI ESSENZIALI.NI ESSENZIALI.NI ESSENZIALI.
AZIDENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’, IN TOTALE DIFFORMITA’ O CON VARIAZIOOOONI ESSENZIALI.NI ESSENZIALI.NI ESSENZIALI.NI ESSENZIALI.
- Per le opere eseguite in assenza del Permesso di Costruire e/o della D.I.A, in totale difformità o con variazioni essenziali il Dirigente o Responsabile del Settore provvederà secondo le norme di legge in vigore ed in particolare con quanto stabilito dal D.P.R. 380/2001.
TITOLO VTITOLO VTITOLO VTITOLO V
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26 TITOLO VTITOLO VTITOLO VTITOLO V USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTIUSO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTIUSO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTIUSO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI
Art. 33Art. 33Art. 33Art. 33 ---- COLLAUDO, LICENZA D'USO, AGICOLLAUDO, LICENZA
FABBRICATI E DEI MANUFATTIUSO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTIUSO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTIUSO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI Art. 33Art. 33Art. 33Art. 33 ---- COLLAUDO, LICENZA D'USO, AGICOLLAUDO, LICENZA D'USO, AGICOLLAUDO, LICENZA D'USO, AGICOLLAUDO, LICENZA D'USO, AGIBILITàBILITàBILITàBILITà
- Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, i titolari del Permesso di Co-
ITàBILITàBILITà
- Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, i titolari del Permesso di Co- struire o della denuncia di inizio attività o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a presentare la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: a) autorizzazione allo scarico rilasciata dall’Ufficio Ecologia del Comune nel caso di scarico civile e- xtra-fognario;
tazione: a) autorizzazione allo scarico rilasciata dall’Ufficio Ecologia del Comune nel caso di scarico civile e- xtra-fognario; b) autorizzazione allo scarico o nulla osta rilasciata dalla Società gestrice del Servizio nel caso di scarico civile o non civile da recapitarsi in fognatura; c) Copia del certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio, normale o pre- compresso, ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni dell’art. 67 del D.P.R.
conglomerato cementizio, normale o pre- compresso, ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni dell’art. 67 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, con l’attestazione dell’avvenuto deposito presso il competente Ufficio oppure, in caso di non presenza di opere di cui sopra, certificato di idoneità statica redatto dal tecnico a- bilitato; d) Certificato di prevenzione incendi e certificato A.N.C.C. o dichiarazione del direttore dei lavori se
al tecnico a- bilitato; d) Certificato di prevenzione incendi e certificato A.N.C.C. o dichiarazione del direttore dei lavori se la caldaia installata è inferiore a 30000 calorie, in caso di caldaia superiore alle 30.000 calorie e inferiore alle 100.000 calorie prova dell’avvenuta presentazione della pratica all’I.S.P.E.S.L., ai sensi del D.M. 1.12.1975; e) Fotocopia dell’integrale versamento degli oneri concessori nel caso di versamenti rateizzati;
., ai sensi del D.M. 1.12.1975; e) Fotocopia dell’integrale versamento degli oneri concessori nel caso di versamenti rateizzati; f) Ricevuta avvenuta richiesta del numero civico rilasciata dall’Ufficio Anagrafe del Comune; g) Copia della ricevuta di avvenuta presentazione per l’iscrizione al catasto dell’immobile rilasciata dagli uffici catastali e copia delle planimetrie e dell’elaborato planimetrico, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
atastali e copia delle planimetrie e dell’elaborato planimetrico, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380; h) Dichiarazioni di conformità (art. 9 L. 05/03/90 n. 46 e art. 7 del D.P.R. 06/12/91 n. 447) predispo- ste secondo il modello Ministeriale (D.M. 20/02/92 pubblicato sulla G.U. n. 49/92) e complete de- gli allegati obbligatori (progetto o schema dell’impianto realizzato, relazione tipologica dei mate-
U. n. 49/92) e complete de- gli allegati obbligatori (progetto o schema dell’impianto realizzato, relazione tipologica dei mate- riali utilizzati, certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali) nonché ove previsto, il collaudo degli impianti; i) Dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la con- formità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli am- bienti;
sponsabilità, la con- formità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli am- bienti; l) Dichiarazione del D.L. di avvenuta richiesta del rilascio del Nulla Osta dei VV.FF. per gli edifici con le caratteristiche di cui all'art. 87. 2) Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Dirigente o Responsabile del Set- tore rilascia il certificato di agibilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli
Responsabile del Set- tore rilascia il certificato di agibilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 3) In caso di silenzio dell’amministrazione comunale, trascorsi trenta giorni dalla data di presentazio- ne della domanda, l’agibilità si intende attestata. In tal caso, l’autorità competente, nei successivi
alla data di presentazio- ne della domanda, l’agibilità si intende attestata. In tal caso, l’autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l’ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmen- te, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l’assenza dei requisiti richiesti alla costruzio- ne per essere dichiarata abitabile.
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27 In caso di autodichiarazione Igienico-sanitaria effettuata alla presentazione dell’istanza di Permesso di Costruire o in caso di Denuncia di Inizio Attività, il termine di cui sopra per la formazione del si-
ell’istanza di Permesso di Costruire o in caso di Denuncia di Inizio Attività, il termine di cui sopra per la formazione del si- lenzio-assenso è di sessanta giorni. 4) Il termine fissato dal comma 2 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall’Amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato di docu- menti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibi-
iesta all’interessato di docu- menti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibi- lità dell’Amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente. 5) Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuova- mente dalla data di presentazione degli stessi. 6) Il Dirigente o Responsabile del Settore ha comunque la facoltà, qualora ne ravvisi a suo giudizio
presentazione degli stessi. 6) Il Dirigente o Responsabile del Settore ha comunque la facoltà, qualora ne ravvisi a suo giudizio l'opportunità, di richiedere un certificato di collaudo statico anche per le opere, manufatti o impianti non previsti dal primo comma del presente articolo. 7) Per le opere di urbanizzazione delle lottizzazioni il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla convenzione urbanistica.
re di urbanizzazione delle lottizzazioni il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla convenzione urbanistica. 8) Il certificato di agibilità farà il riferimento, ove non sussistano contrasti, alla data di richiesta della stessa. 9) Per gli edifici di uso collettivo e per gli edifici speciali, sono resi obbligatori al fine del rilascio dell'a- gibilità i Nulla Osta degli Enti e degli Organi competenti già richiesti o autocertificati in sede di rila-
del rilascio dell'a- gibilità i Nulla Osta degli Enti e degli Organi competenti già richiesti o autocertificati in sede di rila- scio del Permesso di Costruire o della D.I.A. 10) La mancata presentazione della domanda di agibilità è soggetta alla sanzione prevista dall’art.24 del D.P.R. 380/01. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque abita od utilizza un fabbricato con domanda di agibilità negata, fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalla normativa in vigore.
TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
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28 PARTE SECONDAPARTE SECONDAPARTE SECONDAPARTE SECONDA NORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONENORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONENORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONENORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONE TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
Art. 34Art. 34Art. 34Art. 34 ---- CORTILI E LASTRICI SOLARICORTILI E LASTRICI SO
NENORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONENORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONENORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONE TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I CARATTERISTICHE EDILIZIECARATTERISTICHE EDILIZIECARATTERISTICHE EDILIZIECARATTERISTICHE EDILIZIE Art. 34Art. 34Art. 34Art. 34 ---- CORTILI E LASTRICI SOLARICORTILI E LASTRICI SOLARICORTILI E LASTRICI SOLARICORTILI E LASTRICI SOLARI
- I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle super- fici delle pareti che li circondano.
i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle super- fici delle pareti che li circondano. 2) La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra i fabbricati. 3) Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni di detti balconi
ee corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o poggioli non superi il 20% dell'area del cortile stesso nel qual caso si detrae la parte eccedente. 4) Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta con h > 80 cm. le superfici di questi muri vanno com- putate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di peri- metro.
uri vanno com- putate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di peri- metro. 5) I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche. 6) I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disob- bligo e devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a ml. 1,00 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali.
Art. 35Art. 35Art. 35Art. 35 ---- CHIOSTRINE O CAVEDICHIOSTRINE O CAVEDICHIOSTRI
i disob- bligo e devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a ml. 1,00 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali. 7) Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa iscrivere un cerchio di diametro almeno uguale alla media delle altezze delle fronti che vi si prospettano, si applicano le disposizioni del successivo articolo. Art. 35Art. 35Art. 35Art. 35 ---- CHIOSTRINE O CAVEDICHIOSTRINE O CAVEDICHIOSTRINE O CAVEDICHIOSTRINE O CAVEDI
Art. 35Art. 35Art. 35Art. 35 ---- CHIOSTRINE O CAVEDICHIOSTRINE O CAVEDICHIOSTRI
cessivo articolo. Art. 35Art. 35Art. 35Art. 35 ---- CHIOSTRINE O CAVEDICHIOSTRINE O CAVEDICHIOSTRINE O CAVEDICHIOSTRINE O CAVEDI
- La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di diametro della chiostrina.
- Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter inscrivere un cerchio del diametro di ml. 3,00.
- Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace
Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36 ---- COSTRUZIONI ACCESSORIECOSTRUZIONI ACCESSORIECO
hio del diametro di ml. 3,00. 3) Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base della chiostrina. 4) Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di servizio e di disobbligo. Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36 ---- COSTRUZIONI ACCESSORIECOSTRUZIONI ACCESSORIECOSTRUZIONI ACCESSORIECOSTRUZIONI ACCESSORIE
Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36 ---- COSTRUZIONI ACCESSORIECOSTRUZIONI ACCESSORIECO
ligo. Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36 ---- COSTRUZIONI ACCESSORIECOSTRUZIONI ACCESSORIECOSTRUZIONI ACCESSORIECOSTRUZIONI ACCESSORIE
- Nelle zone residenziali tutti i locali accessori fuori terra, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale.
- Sono ammessi piccoli manufatti isolati fuori terra, semplicemente appoggiati al terreno, con desti-
forma, sia nel materiale. 2) Sono ammessi piccoli manufatti isolati fuori terra, semplicemente appoggiati al terreno, con desti- nazione accessoria ed unicamente per le esigenze del giardino (pergolati, berceau, gazebi, riposti- gli, attrezzature per gioco bambini) a condizione che le stesse abbiano una superficie totale di mq.4,00 e cubatura di mc. 9,00. Tali manufatti possono essere realizzati anche in deroga ai para-
biano una superficie totale di mq.4,00 e cubatura di mc. 9,00. Tali manufatti possono essere realizzati anche in deroga ai para- metri edilizi della Z.T.O., ma comunque nel rispetto delle distanze minime dai confini stabilite dal Codice Civile e non vengono considerate nel computo delle distanze tra edifici.
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29 3) Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo consenta, sono am- messi locali accessori quali autorimesse magazzini, lavanderie, legnaie ecc., staccati dal fabbricato
otto lo consenta, sono am- messi locali accessori quali autorimesse magazzini, lavanderie, legnaie ecc., staccati dal fabbricato principale qualora ne sia dimostrata la assoluta necessità e l'impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbricato stesso. Tali manufatti dovranno comunque rispettare tutti i parametri edilizi della Zona in questione. 4) E' ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo, al di fuori del perimetro del fabbricato, destinati
la Zona in questione. 4) E' ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo, al di fuori del perimetro del fabbricato, destinati esclusivamente a vani accessori, anche in eccezione alla normativa sul distacco dai confini, purché sia rispettata la distanza dalle strade prevista dalla norma di zona, fatta eccezione per le bocche di lupo con sporgenza massima di ml. 1,00. Il locali nel sottosuolo non potranno interessare, in ogni
ta eccezione per le bocche di lupo con sporgenza massima di ml. 1,00. Il locali nel sottosuolo non potranno interessare, in ogni caso, una superficie complessiva superiore il 60% della superficie del lotto ad esclusione delle zo- ne omogenee “A” e “B”. 5) Non è ammesso realizzare scivoli paralleli alla strada a distanza inferiore a ml. 5,00 dalla stessa fat- ta salva la possibilità di deroga, per motivate esigenze, da sottoporre alla valutazione della com- missione edilizia comunale.
ta salva la possibilità di deroga, per motivate esigenze, da sottoporre alla valutazione della com- missione edilizia comunale. 6) La realizzazione di piscine interrate è ammessa a condizione che venga rispettata una distanza dai confini pari alla profondità massima della stessa ed in ogni caso non inferiore a ml.2,00. Nella pro- gettazione dovrà essere individuato un apposito locale areato per il deposito delle sostanze chimi- che di trattamento ed indicato il sistema di smaltimento delle acque.
Art. 37Art. 37Art. 37Art. 37 ---- PARCHEGGIPARCHEGGIPARCHEGGIPARCHEGGI
posito locale areato per il deposito delle sostanze chimi- che di trattamento ed indicato il sistema di smaltimento delle acque. Art. 37Art. 37Art. 37Art. 37 ---- PARCHEGGIPARCHEGGIPARCHEGGIPARCHEGGI
- Oltre alle vigenti disposizioni legislative, in ogni nuovo edificio devono essere previsti almeno un posto macchina coperto per ogni unità abitativa. Inoltre dovrà essere realizzato un magazzino- ripostiglio per ogni unità abitativa, fatto salvo quanto disposto dall’art.70.
va. Inoltre dovrà essere realizzato un magazzino- ripostiglio per ogni unità abitativa, fatto salvo quanto disposto dall’art.70. Il posto macchina deve essere richiesto non solo per nuovi edifici ma anche in presenza di ristruttu- razioni di edifici esistenti che comportino cambio di destinazione d’uso e/o suddivisione di unità immobiliari. La superficie netta del posto macchina dovrà essere di almeno mq.12.
i destinazione d’uso e/o suddivisione di unità immobiliari. La superficie netta del posto macchina dovrà essere di almeno mq.12. 2) In caso di ristrutturazione edilizia e mutamento di destinazione d’uso, laddove il progetto richieda maggiori standard a parcheggio e questi non possano essere reperiti, la differenza dovrà essere monetizzata.
TITOLO IITITOLO IITITOLO IITITOLO II
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30 TITOLO IITITOLO IITITOLO IITITOLO II ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZIASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZIASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZIASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI
Art. 38Art. 38Art. 38Art. 38 ---- DECORO DEGLI EDIFICIDECORO DEGLI EDIFICIDECORO
SPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZIASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZIASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI Art. 38Art. 38Art. 38Art. 38 ---- DECORO DEGLI EDIFICIDECORO DEGLI EDIFICIDECORO DEGLI EDIFICIDECORO DEGLI EDIFICI
- Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi ar- monicamente nel contesto urbano.
- Prima del rilascio del certificato di agibilità tutti gli edifici oggetto di interventi edilizi dovranno essere
testo urbano. 2) Prima del rilascio del certificato di agibilità tutti gli edifici oggetto di interventi edilizi dovranno essere completamente tinteggiati. Specifico campione del colore dovrà essere inserito nella documenta- zione necessaria per la presentazione dei progetti. 3) A tale riguardo il Sindaco, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritture, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrut-
i opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritture, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrut- ture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali al fine di conseguire soluzio- ni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento. 4) Qualora a seguito di demolizione o di interruzione dei lavori parti di edifici visibili da luoghi aperti al
ente Regolamento. 4) Qualora a seguito di demolizione o di interruzione dei lavori parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Sindaco, di imporre ai proprietari la loro sistemazione. 5) Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le moda- lità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Art. 39Art. 39Art. 39Art. 39 ---- DECORO DEGLIDECORO DEGLIDECORO DEGLIDECORO DEG
i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Art. 39Art. 39Art. 39Art. 39 ---- DECORO DEGLIDECORO DEGLIDECORO DEGLIDECORO DEGLI SPAZISPAZISPAZISPAZI
- Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto, il decoro urbano, devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati.
l decoro urbano, devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. 2) A tale riguardo il Sindaco, ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi ecc., e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
etti, depositi, materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 3) È ammessa la fissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali. 4) Il Sindaco, ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi. 5) Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti indicare le modali- tà di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sosti- tutivo ai sensi della legislazione vigente.
Art. 40Art. 40Art. 40Art. 40 ---- ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETT
re i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sosti- tutivo ai sensi della legislazione vigente. Art. 40Art. 40Art. 40Art. 40 ---- ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBBBBLICOBLICOBLICOBLICO
O DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBBBBLICOBLICOBLICOBLICO
- Gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono regolamentati nel modo seguente: a) fino a ml. 5,00 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per spor- genze non superiori a cm. 10; b) oltre i ml. 5,00 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione
or- genze non superiori a cm. 10; b) oltre i ml. 5,00 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,10. 2) Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale. 3) Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
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31 a) per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20 e la
cadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del mar- ciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità; b) per lanterne, lampade, fanali, insegne e altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle fac-
que limitano la visibilità; b) per lanterne, lampade, fanali, insegne e altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle fac- ciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente ar- ticolo. 4) I serramenti posti sulle facciate dei fabbricati siti a distanza inferiore a ml. 1,00 dal confine verso spazi pubblici o aperti al pubblico devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno
Art. 41Art. 41Art. 41Art. 41 ---- ILLUMINAZIONE SOTTERRANEIILLUMINAZIONE SOTTERR
iore a ml. 1,00 dal confine verso spazi pubblici o aperti al pubblico devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno quando l'altezza del bancale rispetto al marciapiede o al terreno sia inferiore o uguale a ml. 4,00. Art. 41Art. 41Art. 41Art. 41 ---- ILLUMINAZIONE SOTTERRANEIILLUMINAZIONE SOTTERRANEIILLUMINAZIONE SOTTERRANEIILLUMINAZIONE SOTTERRANEI
- Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammes-
UMINAZIONE SOTTERRANEI
UMINAZIONE SOTTERRANEI
- Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammes- se le finestre in piano orizzontale a livello del suolo per dare luce ai sotterranei purché siano ri- coperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese.
Art. 42Art. 42Art. 42Art. 42 ---- COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE V
sono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese. Art. 42Art. 42Art. 42Art. 42 ---- COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIECOMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIECOMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIECOMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE
- Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed e-
LE E SOVRASTRUTTURE VARIE
LE E SOVRASTRUTTURE VARIE
- Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed e- seguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
- I comignoli devono avere sfogo esclusivamente al di sopra del tetto, fatto salvo quanto previsto all’art.61 Le antenne di qualsiasi natura poste in cima al tetto devono essere collocate solidamente ed in maniera ordinata.
sto all’art.61 Le antenne di qualsiasi natura poste in cima al tetto devono essere collocate solidamente ed in maniera ordinata. 3. In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione generale di edificio costituito da più unità immobi- liari è richiesta la centralizzazione di tutti gli apparati per la ricezione televisiva, altrimenti è richiesta la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti consistente nella possibilità di
altrimenti è richiesta la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti consistente nella possibilità di inserire, anche in un secondo tempo, l’impianto centralizzato senza ulteriori rilevanti interventi mura- ri ed edilizi. 4. Gli impianti tecnologici (caldaie, impianti condizionamento, ecc.), dovranno essere inseriti in idonee nicchie e opportunamente mascherati, con divieto di realizzazione degli stessi a vista nelle facciate degli edifici.
i in idonee nicchie e opportunamente mascherati, con divieto di realizzazione degli stessi a vista nelle facciate degli edifici. 5. Il Sindaco può ordinare la rimozione o il mascheramento qualora, a suo giudizio, gli elementi del presente articolo presentino un aspetto indecoroso.
Art. 43Art. 43Art. 43Art. 43 ---- INSTALLAZIONE DI APPARATI DI RICEZIONE DELLE T
re la rimozione o il mascheramento qualora, a suo giudizio, gli elementi del presente articolo presentino un aspetto indecoroso. Art. 43Art. 43Art. 43Art. 43 ---- INSTALLAZIONE DI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLINSTALLAZIONE DI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLINSTALLAZIONE DI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLINSTALLAZIONE DI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLIIIITARITARITARITARI
ARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLINSTALLAZIONE DI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLIIIITARITARITARITARI
- In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione generale di edificio costituito da più unità immobi- liari è richiesta la centralizzazione di tutti gli apparati per la ricezione satellitare se previsti, altrimenti è richiesta la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti consistente nella
re se previsti, altrimenti è richiesta la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti consistente nella possibilità di inserire, anche in un secondo tempo, l’impianto centralizzato senza ulteriori rilevanti interventi murari ed edilizi. 2) Detti apparati devono essere collocati sulla copertura degli edifici e preferibilmente sulla falda inter- na rispetto agli spazi pubblici. L’eventuale impossibilità tecnica all’installazione sulla copertura de-
ente sulla falda inter- na rispetto agli spazi pubblici. L’eventuale impossibilità tecnica all’installazione sulla copertura de- ve essere dimostrata mediante idonea relazione motivata e attestata dal tecnico installatore. 3) Le antenne paraboliche devono avere, compatibilmente con le esigenze di ricezione, le seguenti caratteristiche:
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- le dimensioni devono essere le più contenute possibile;
- colorazione capace di mimetizzarsi con il manto di copertura o dell’eventuale pa- rete retrostante;
- dimensioni minime o totale assenza dei logotipi.
mimetizzarsi con il manto di copertura o dell’eventuale pa- rete retrostante;
- dimensioni minime o totale assenza dei logotipi.
- Nel caso in cui non sia possibile l’installazione delle parabole sulla copertura, è consentito un di- verso posizionamento evitando comunque il montaggio sulle recinzioni e sulle facciate degli edifici. Qualora esse vengano installate sui poggioli, dovranno essere arretrate in modo da evitare la vista
ulle facciate degli edifici. Qualora esse vengano installate sui poggioli, dovranno essere arretrate in modo da evitare la vista dalla pubblica via ed il loro ingombro non dovrà sporgere oltre le dimensioni del poggiolo stesso. E’ ammessa la loro installazione su murature emergenti la copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili da strade e spazi pubblici.
o queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili da strade e spazi pubblici. 5) L’installazione degli impianti satellitari nel centro storico non può avvenire con pregiudizio del deco- ro architettonico degli edifici e del patrimonio storico, artistico e paesaggistico dei luoghi. 6) Qualora si accerti l’installazione di antenne paraboliche in contrasto con le disposizioni del presen-
Art. 44 RECINZIONI DELLE AREE PRIVATEArt. 44 RECINZIONI DELLE AREE PRIVATEArt. 4
saggistico dei luoghi. 6) Qualora si accerti l’installazione di antenne paraboliche in contrasto con le disposizioni del presen- te articolo è ammessa, previa diffida all’adeguamento entro 60 giorni, la loro rimozione. Art. 44 RECINZIONI DELLE AREE PRIVATEArt. 44 RECINZIONI DELLE AREE PRIVATEArt. 44 RECINZIONI DELLE AREE PRIVATEArt. 44 RECINZIONI DELLE AREE PRIVATE
- Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
ELLE AREE PRIVATEArt. 44 RECINZIONI DELLE AREE PRIVATE
- Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni: a) Entro i limiti delle zone residenziali le recinzioni delle aree private devono essere realiz- zate con siepi, cancellate, muri con altezza massima. di ml. 0,50 e simili e non superare complessivamente l'altezza di ml. 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal terreno circostante lungo gli altri confini privati....
l. 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal terreno circostante lungo gli altri confini privati.... Le suddette prescrizioni potranno essere derogate tramite accordi tra privati confinanti, salvo comunque il rispetto dell’altezza complessiva massima della recinzione di m. 1,80. a1) Sono consentiti pilastrini o spalloni pieni e/o forati nella percentuale massima del 25% della superficie eccedente il muretto a condizione che la distanza tra le varie superfici
rati nella percentuale massima del 25% della superficie eccedente il muretto a condizione che la distanza tra le varie superfici piene non sia inferiore a ml. 3,00, fatta eccezione per i soli pilastri d'angolo e/o di so- stegno dei cancelli. a2) Il Dirigente o Responsabile del Settore, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.
tita la Commissione Edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie. a3) All’interno delle corti rurali è vietata la realizzazione di recinzioni a delimitazione delle varie proprietà. a4) In prossimità di intersezioni stradali forma e materiali delle recinzioni dovranno essere realizzate in modo tale da non ostacolare la visibilità ai veicoli circolanti; in tali situa-
i delle recinzioni dovranno essere realizzate in modo tale da non ostacolare la visibilità ai veicoli circolanti; in tali situa- zioni è comunque vietata l’installazione di teli ombreggianti o siepi aventi altezza su- periore a m.1,00. In ogni caso la loro realizzazione dovrà essere subordinata all’ottenimento del parere favorevole del Comando di Polizia Municipale. b) Entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o da essi assimilati, valgono le norme di
di Polizia Municipale. b) Entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o da essi assimilati, valgono le norme di cui alla lettera a); è consentita tuttavia l'altezza massima di ml. 2,00 sul fronte strada e ml. 2,50 sugli altri fronti. c) Entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensione e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con la prescrizione che la zocco-
e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con la prescrizione che la zocco- latura di sostegno non risulti superiore a 50 cm. dal terreno circostante e comunque nel limite dell’altezza massima di ml. 2,00 con l’esclusione dell’uso di pannelli in Cls. c1) Gli accessi carrai debbono avere il cancello arretrato di ml. 4,00 dal filo esterno del marciapiede, salvo casi particolari.
c1) Gli accessi carrai debbono avere il cancello arretrato di ml. 4,00 dal filo esterno del marciapiede, salvo casi particolari. d) Nelle zone destinate a parchi campagna sono ammesse esclusivamente recinzioni con elemen- ti costituiti da paletti in legno di semplice disegno.
Art. 45Art. 45Art. 45Art. 45 ---- ALBERATUREALBERATUREALBERATUREALBERATURE
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33 Art. 45Art. 45Art. 45Art. 45 ---- ALBERATUREALBERATUREALBERATUREALBERATURE
- Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità e al servizio degli edifici, debbono essere si- stemati e mantenuti a verde possibilmente arborato.
n pavimentati, in prossimità e al servizio degli edifici, debbono essere si- stemati e mantenuti a verde possibilmente arborato. 2) Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d'alto fusto a carattere ornamentale, la scelta del- le essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni mor- fologiche locali. 3) Nella posa di essenze arboree di qualsiasi genere, dovranno essere rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile agli artt. 892 e seguenti.
Art. 46Art. 46Art. 46Art. 46 ---- COPERTURECOPERTURECOPERTURECOPERTURE
rboree di qualsiasi genere, dovranno essere rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile agli artt. 892 e seguenti. Art. 46Art. 46Art. 46Art. 46 ---- COPERTURECOPERTURECOPERTURECOPERTURE
- Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo e devono per- tanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante. Si prescrive che la linea di colmo sia in ogni caso parallela al lato lungo dell'edificio fatti salvi i casi
biente circostante. Si prescrive che la linea di colmo sia in ogni caso parallela al lato lungo dell'edificio fatti salvi i casi di particolari composizioni architettoniche che richiedano soluzioni diverse. 2) Nelle zone sottoposte al vincolo ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 è prescritto l’utilizzo delle tego- le laterizie a canale (coppi). Una diversa tipologia di materiali è consentita, previa richiesta da valu-
Art. 47Art. 47Art. 47Art. 47 ---- SCALE ESTERNESCALE ESTERNESCALE ESTERNESCALE E
l’utilizzo delle tego- le laterizie a canale (coppi). Una diversa tipologia di materiali è consentita, previa richiesta da valu- tare in Commissione Edilizia, a condizione che vengano utilizzate esclusivamente tegole di forma curva in laterizio simili al coppo e con esclusione delle Zone A “Centri Storici e nuclei di Antica Ori- gine”. Art. 47Art. 47Art. 47Art. 47 ---- SCALE ESTERNESCALE ESTERNESCALE ESTERNESCALE ESTERNE
Art. 47Art. 47Art. 47Art. 47 ---- SCALE ESTERNESCALE ESTERNESCALE ESTERNESCALE E
ri Storici e nuclei di Antica Ori- gine”. Art. 47Art. 47Art. 47Art. 47 ---- SCALE ESTERNESCALE ESTERNESCALE ESTERNESCALE ESTERNE
- Sono ammesse le scale esterne a servizio esclusivo del piano superiore al piano rialzato con un massimo di un piano a condizione che il loro sviluppo avvenga all’interno della superficie coperta dell’edificio o totalmente in aderenza alle murature perimetrali dell’edificio.
- Le scale esterne fino alla larghezza di m.1,20 non vengono computate ai fini delle distanze.
Art. 48Art. 48Art. 48Art. 48 ---- MARCIAPIEDIMARCIAPIEDIMARCIAPIEDIMARCIAPIEDI
ature perimetrali dell’edificio. 2) Le scale esterne fino alla larghezza di m.1,20 non vengono computate ai fini delle distanze. 3) Sono sempre ammesse le scale di sicurezza. Art. 48Art. 48Art. 48Art. 48 ---- MARCIAPIEDIMARCIAPIEDIMARCIAPIEDIMARCIAPIEDI
- Lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali l'Amministrazione Comunale provvede a sistemare i marciapiedi.
- I proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei mar-
e a sistemare i marciapiedi. 2) I proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei mar- ciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. 3) Qualora il pagamento di quanto sopra non sia effettuato nel termine fissato dall'Amministrazione Comunale, l'esazione viene eseguita per mezzo della riscossione forzosa. 4) Se un solo accesso serve non unicamente a proprietari fondisti, ma anche a proprietari di immobili
Art 49Art 49Art 49Art 49 ---- PORTICIPORTICIPORTICIPORTICI
della riscossione forzosa. 4) Se un solo accesso serve non unicamente a proprietari fondisti, ma anche a proprietari di immobili prospettanti verso l'interno, la quota assegnata per il marciapiede dell'intero prospetto è a carico di tutti i proprietari frontisti ed interni. Art 49Art 49Art 49Art 49 ---- PORTICIPORTICIPORTICIPORTICI
- I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
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34 2) Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune. 3) Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.
costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune. 3) Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario. 4) Il Sindaco fissa i termini di inizio e ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. 5) Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illu- minanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.
stallazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illu- minanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune. 6) Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitu- ra di energia elettrica. 7) Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gra- vate da servitù perpetua di pubblico transito.
i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gra- vate da servitù perpetua di pubblico transito. 8) L'ampiezza dei portici, misurata tra il perimetro interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml. 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml. 2,80.
TITOLO IIITITOLO IIITITOLO IIITITOLO III
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35 TITOLO IIITITOLO IIITITOLO IIITITOLO III PRESCRIZPRESCRIZPRESCRIZPRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALEIONI DI CARATTERE SPECIALEIONI DI CARATTERE SPECIALEIONI DI CARATTERE SPECIALE
Art. 50Art. 50Art. 50Art. 50 ---- INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE, MO
PRESCRIZPRESCRIZPRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALEIONI DI CARATTERE SPECIALEIONI DI CARATTERE SPECIALEIONI DI CARATTERE SPECIALE Art. 50Art. 50Art. 50Art. 50 ---- INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE, MONUMENTALE ED ARCHEINTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE, MONUMENTALE ED ARCHEINTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE, MONUMENTALE ED ARCHEINTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE, MONUMENTALE ED ARCHEOOOOLOGICO ELOGICO ELOGICO ELOGICO E
NELLE ZONE SISMICHE.NELLE ZONE SISMICHE.NELLE ZONE SISMICHE.NELLE ZONE SISMICHE.
ENTALE, MONUMENTALE ED ARCHEINTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE, MONUMENTALE ED ARCHEOOOOLOGICO ELOGICO ELOGICO ELOGICO E NELLE ZONE SISMICHE.NELLE ZONE SISMICHE.NELLE ZONE SISMICHE.NELLE ZONE SISMICHE.
- In materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio storico-artistico ed archeo- logico devono essere rispettate le disposizioni di legge vigenti.
- Nell'ambito dell'applicazione della legge 2/2/74 n° 64 e successivi Decreti restano tuttavia valide le
ioni di legge vigenti. 2) Nell'ambito dell'applicazione della legge 2/2/74 n° 64 e successivi Decreti restano tuttavia valide le disposizioni di cui agli art. 3 - 17 - 18 della medesima legge, che prevedono sia per i privati che per gli Enti Pubblici la denuncia dei lavori, la preventiva autorizzazione prima dell'esecuzione delle ope- re, nonché la successiva vigilanza da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile. Le denuncie di
a dell'esecuzione delle ope- re, nonché la successiva vigilanza da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile. Le denuncie di cui al paragrafo precedente, vanno eseguite per qualsiasi tipo di lavoro, fermo restando il giudizio, ad atti pervenuti, dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, se essi rientrino o meno nei casi contem- plati all'art. 3 della legge 2/2/74 n° 64.
Art 51Art 51Art 51Art 51 ---- INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURAINTERVENT
i, dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, se essi rientrino o meno nei casi contem- plati all'art. 3 della legge 2/2/74 n° 64. Art 51Art 51Art 51Art 51 ---- INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURAINTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURAINTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURAINTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
- Spettano alla Regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della na- tura, le riserve ed i parchi naturali.
Regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della na- tura, le riserve ed i parchi naturali. 2) Le zone umide intese come risorgive, stagni, fontanili, sguazzi ecc., dovranno essere concepiti come biotopi di alta valenza naturalistica e gradualmente adeguati al tipico ecosistema, quindi pro- tetti e mantenuti.
Art 52Art 52Art 52Art 52 ---- RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICORI
oncepiti come biotopi di alta valenza naturalistica e gradualmente adeguati al tipico ecosistema, quindi pro- tetti e mantenuti. Art 52Art 52Art 52Art 52 ---- RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICORINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICORINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICORINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO----ARTISTICOARTISTICOARTISTICOARTISTICO
- Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente
COARTISTICOARTISTICOARTISTICO
COARTISTICOARTISTICOARTISTICO
- Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al Sindaco ed alla Sovrintendenza alle Antichità, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.
- Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.
Art. 53Art. 53Art. 53Art. 53 ---- INDICATINDICATINDICATINDICATORI STRADALI ED AP
corso. 2) Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico. Art. 53Art. 53Art. 53Art. 53 ---- INDICATINDICATINDICATINDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVIORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVIORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVIORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI
- Al Comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare nelle proprietà private,
I SERVIZI COLLETTIVI
I SERVIZI COLLETTIVI
- Al Comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolar- mente: a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze; b) segnaletica stradale e turistica; c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
iastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture; d) mensole, ganci, tubi e pali per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili; e) quadri per affissioni e simili; 2) Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente. 3) I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati, non possono
egislazione vigente. 3) I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati, non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.
Art. 54Art. 54Art. 54Art. 54 ---- NUMERI CIVICINUMERI CIVICINUMERI CIVICINUMERI
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36 Art. 54Art. 54Art. 54Art. 54 ---- NUMERI CIVICINUMERI CIVICINUMERI CIVICINUMERI CIVICI
- All'atto del rilascio del certificato di cui al precedente art. 33, il Comune assegna all'immobile il nu-
CIVICINUMERI CIVICI
CIVICINUMERI CIVICI
- All'atto del rilascio del certificato di cui al precedente art. 33, il Comune assegna all'immobile il nu- mero civico; la applicazione della relativa piastrina e il suo costo sono a carico del privato inte- ressato.
- E' riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segna- letica relativa.
- Chiunque omette di installare la piastrina del numero civico assegnato è sanzionato dalla Polizia
la segna- letica relativa. 3) Chiunque omette di installare la piastrina del numero civico assegnato è sanzionato dalla Polizia Municipale al pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00
TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
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37 PARTE TERZAPARTE TERZAPARTE TERZAPARTE TERZA NORME IGIENICONORME IGIENICONORME IGIENICONORME IGIENICO ---- SANISANISANISANITARIETARIETARIETARIE TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
Art. 55Art. 55Art. 55Art. 55 ---- IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLOIGIENE DEL SU
ME IGIENICONORME IGIENICONORME IGIENICONORME IGIENICO ---- SANISANISANISANITARIETARIETARIETARIE TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I PRESCRIZIONI IGIENICOPRESCRIZIONI IGIENICOPRESCRIZIONI IGIENICOPRESCRIZIONI IGIENICO ---- COSTRUTTIVECOSTRUTTIVECOSTRUTTIVECOSTRUTTIVE Art. 55Art. 55Art. 55Art. 55 ---- IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLOIGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLOIGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLOIGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
NE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLOIGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLOIGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLOIGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
- Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigente.
- In particolare è vietato costruire su terreno paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad alla-
nto di Igiene vigente. 2) In particolare è vietato costruire su terreno paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad alla- gamenti o a ristagni d'acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno. 3) E' vietato inoltre impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del
utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal Dirigente o Responsabile del Settore di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. e dall'Ufficio Tecnico Comunale o dal Tecnico a ciò delegato dal Co- mune.
Art. 56Art. 56Art. 56Art. 56 ---- TIPO, MATERIALITIPO, MATERIALITIPO, MATERIALIT
del Settore di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. e dall'Ufficio Tecnico Comunale o dal Tecnico a ciò delegato dal Co- mune. Art. 56Art. 56Art. 56Art. 56 ---- TIPO, MATERIALITIPO, MATERIALITIPO, MATERIALITIPO, MATERIALI E DIMENSIONI DELLE FONDAZIONIE DIMENSIONI DELLE FONDAZIONIE DIMENSIONI DELLE FONDAZIONIE DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI
- Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno,
NI DELLE FONDAZIONI
NI DELLE FONDAZIONI
- Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte.
- In particolare le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda freatica, de- vono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado.
- Tutte le strutture di fondazione devono essere progettate, eseguite, collaudate nel rispetto della normativa.
Art. 57Art. 57Art. 57Art. 57 ---- PRPRPRPROTEZIONE DALL'UMIDITàOTEZIONE DALL'UMI
etti a degrado. 3) Tutte le strutture di fondazione devono essere progettate, eseguite, collaudate nel rispetto della normativa. Art. 57Art. 57Art. 57Art. 57 ---- PRPRPRPROTEZIONE DALL'UMIDITàOTEZIONE DALL'UMIDITàOTEZIONE DALL'UMIDITàOTEZIONE DALL'UMIDITà
- Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo.
- Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna im-
del suolo e del sottosuolo. 2) Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna im- permeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità. 3) I locali di piano terra, abitabili ai sensi del successivo art. 71, qualora non esista sottostante cantina devono essere sopraelevati di almeno cm. 20 rispetto al terreno circostante, o essere impostati su un vespaio ventilato, dello spessore di almeno cm. 50, oppure su solaio con sottostante camera
ircostante, o essere impostati su un vespaio ventilato, dello spessore di almeno cm. 50, oppure su solaio con sottostante camera d'aria. 4) Per i locali abitabili le murature in calcestruzzo o in elementi prefabbricati sono consentite soltanto qualora vengano integrate da un paramento interno che consenta la formazione di una interca- pedine, atta a garantire un idoneo isolamento acustico e termico, secondo le vigenti normative.
ta la formazione di una interca- pedine, atta a garantire un idoneo isolamento acustico e termico, secondo le vigenti normative. 5) Per i locali abitabili la distanza dall’eventuale terrapieno retrostante deve essere pari all’altezza netta interna del vano e dovrà essere previsto un canale di drenaggio per l’allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.
Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58 ---- REQUISITI TERMICI, IGROMETRICI, DI VENTILAZION
interna del vano e dovrà essere previsto un canale di drenaggio per l’allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione. Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58 ---- REQUISITI TERMICI, IGROMETRICI, DI VENTILAZIONE E DI ILLUMINAZIONE NELLE CREQUISITI TERMICI, IGROMETRICI, DI VENTILAZIONE E DI ILLUMINAZIONE NELLE CREQUISITI TERMICI, IGROMETRICI, DI VENTILAZIONE E DI ILLUMINAZIONE NELLE CREQUISITI TERMICI, IGROMETRICI, DI VENTILAZIONE E DI ILLUMINAZIONE NELLE CO-O-O-O-
STRUZIONI EDILIZIE.STRUZIONI EDILIZIE.STRUZIONI EDILIZIE.STRUZIONI EDILIZIE.
CI, DI VENTILAZIONE E DI ILLUMINAZIONE NELLE CREQUISITI TERMICI, IGROMETRICI, DI VENTILAZIONE E DI ILLUMINAZIONE NELLE CO-O-O-O- STRUZIONI EDILIZIE.STRUZIONI EDILIZIE.STRUZIONI EDILIZIE.STRUZIONI EDILIZIE.
- I requisiti dovranno essere conformi alle norme vigenti ed, in mancanza di queste, dovranno rispet- tare in linea di massima le norme in vigore per l'edilizia civile sovvenzionata.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
38 2) Attraverso una sufficiente coibenza ed inerzia termica delle pareti e con altri opportuni accorgimenti dovrà essere limitato al massimo il consumo energetico per il riscaldamento.
ica delle pareti e con altri opportuni accorgimenti dovrà essere limitato al massimo il consumo energetico per il riscaldamento. 3) Le superfici vetrate dovranno essere ridotte facendo salvo il disposto dell'art. 71 del presente Rego- lamento, e obbligatoriamente munite di doppi vetri. 4) Dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizioni della vigente legislazione in materia.... 5) I dati relativi alle dispersioni energetiche ed al contenimento delle stesse devono risultare nei modi
Art. 59Art. 59Art. 59Art. 59 ---- ISOLAMENTO ACUSTICOISOLAMENTO ACUSTICOISOLAMEN
lazione in materia.... 5) I dati relativi alle dispersioni energetiche ed al contenimento delle stesse devono risultare nei modi e nelle forme di legge dalla relazione di calcolo da depositarsi prima dell’inizio dei lavori, entro il termine prescritto nell’atto abilitativo. Art. 59Art. 59Art. 59Art. 59 ---- ISOLAMENTO ACUSTICOISOLAMENTO ACUSTICOISOLAMENTO ACUSTICOISOLAMENTO ACUSTICO
- Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un adegua-
TICOISOLAMENTO ACUSTICO
TICOISOLAMENTO ACUSTICO
- Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un adegua- to isolamento acustico nei locali abitabili, fatte salve eventuali ulteriori esigenze di contenimento del rumore ai fini della tutela del vicinato (D.P.C.M. 1 Marzo 1991); nei tamponamenti esterni dei locali con presenza di persone devono inoltre essere impiegati materiali che garantiscano una bassa tra- smittanza e sufficiente inerzia termica (L. 46/90).
ne devono inoltre essere impiegati materiali che garantiscano una bassa tra- smittanza e sufficiente inerzia termica (L. 46/90). Nella presentazione di progetti di nuove costruzioni e/o ristrutturazioni edilizie, nelle quali siano pre- viste la realizzazione di più unità immobiliari, dovrà essere allegata idonea relazione e documenta- zione grafica, a firma del tecnico progettista, attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97.
ma del tecnico progettista, attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97. 2) Per la realizzazione delle opere elencate all’art.8 della L.447/95 e successive modifiche ed integra- zioni, è necessaria la presentazione di idonea documentazione di previsione dell’impatto acustico e/o valutazione previsionale del clima acustico, nel rispetto del Piano di classificazione acustica Comunale, a firma di tecnico abilitato in acustica.
Art. 60Art. 60Art. 60Art. 60 ---- INQUINAMENTO LUMINOSO DELINQUINAMENTO LUMINOSO
onale del clima acustico, nel rispetto del Piano di classificazione acustica Comunale, a firma di tecnico abilitato in acustica. Art. 60Art. 60Art. 60Art. 60 ---- INQUINAMENTO LUMINOSO DELINQUINAMENTO LUMINOSO DELINQUINAMENTO LUMINOSO DELINQUINAMENTO LUMINOSO DEL CIELOCIELOCIELOCIELO
- Dovrà essere attuato ogni tipo di intervento di rispetto per la protezione del cielo dall'inquinamento luminoso, in particolare è vietata l'installazione di sorgenti di luce esterne che producono qualun-
Art. 61Art. 61Art. 61Art. 61 ---- FUMI, POLVERI ED ESALAZIONIFUMI, POLVERI ED ES
del cielo dall'inquinamento luminoso, in particolare è vietata l'installazione di sorgenti di luce esterne che producono qualun- que emissione di luce verso l'alto. Dovranno inoltre essere seguiti i criteri tecnici per la progetta- zione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione esterna prescritti dall'allegato "C" della L. R. 27 giugno 1997 n. 22. Art. 61Art. 61Art. 61Art. 61 ---- FUMI, POLVERI ED ESALAZIONIFUMI, POLVERI ED ESALAZIONIFUMI, POLVERI ED ESALAZIONIFUMI, POLVERI ED ESALAZIONI
Art. 61Art. 61 ---- FUMI, POLVERI ED ESALAZIONIFUMI, POLVERI ED ESALAZIONIFUMI,
Art. 61Art. 61 ---- FUMI, POLVERI ED ESALAZIONIFUMI, POLVERI ED ESALAZIONIFUMI, POLVERI ED ESALAZIONIFUMI, POLVERI ED ESALAZIONI
- Il Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di ade- guati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla pre- senza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura.
- Tutte le canne di esalazione di fumi e combustibili gassosi dovranno essere opportunamente con-
azioni, ecc. di varia natura. 2) Tutte le canne di esalazione di fumi e combustibili gassosi dovranno essere opportunamente con- vogliate oltre la copertura. Per i soli impianti che prevedano l’impiego di combustibile gassoso, sia a tiraggio naturale che a forzato, potrà essere in alternativa ammesso lo scarico a parete del gas di combustione, a condizione che vengano rispettate le norme tecniche in materia e che lo sbocco
sso lo scarico a parete del gas di combustione, a condizione che vengano rispettate le norme tecniche in materia e che lo sbocco sia mantenuto ad una distanza non inferiore di m.1,00 da finestre, porte finestre e comunque sia mantenuto ad una distanza superiore a m.2,00 dal livello del suolo esterno. 3) Si fa comunque riferimento in dettaglio alle norme nazionali emanate o emanande in materia, che costituiscono parte integrante di questo articolo ed in caso di contrasto prevalgono sul medesimo.
Art. 62Art. 62Art. 62Art. 62 ---- FOGNATURE PRIVATEFOGNATURE PRIVATEFOGNATURE PR
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
39 TITOLO IITITOLO IITITOLO IITITOLO II FOGNATURFOGNATURFOGNATURFOGNATUREEEE Art. 62Art. 62Art. 62Art. 62 ---- FOGNATURE PRIVATEFOGNATURE PRIVATEFOGNATURE PRIVATEFOGNATURE PRIVATE
Art. 62Art. 62Art. 62Art. 62 ---- FOGNATURE PRIVATEFOGNATURE PRIVATEFOGNATURE PR
NATURFOGNATURFOGNATUREEEE Art. 62Art. 62Art. 62Art. 62 ---- FOGNATURE PRIVATEFOGNATURE PRIVATEFOGNATURE PRIVATEFOGNATURE PRIVATE
- Riguardo allo smaltimento delle acque luride, il concessionario è tenuto ad osservare le modalità prescritte dal D.Lgs. 11/5/1999 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle conte- nute nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) e nel Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura e di Depurazione.
Art. 63Art. 63Art. 63Art. 63 ---- CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTOCONDOTTI E BAC
Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) e nel Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura e di Depurazione. Art. 63Art. 63Art. 63Art. 63 ---- CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTOCONDOTTI E BACINI A CIELO APERTOCONDOTTI E BACINI A CIELO APERTOCONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO
- Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.) è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da
Art. 64Art. 64Art. 64Art. 64 ---- CONDOTTI CHIUSICONDOTTI CHIUSICONDOTTI CHIUSIC
hi, stagni, lagune, ecc.) è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da quelle meteoriche. Art. 64Art. 64Art. 64Art. 64 ---- CONDOTTI CHIUSICONDOTTI CHIUSICONDOTTI CHIUSICONDOTTI CHIUSI
- Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonea sezio- ne e pendenza e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione.
Art. 65Art. 65Art. 65Art. 65 ---- DEPURAZIONE DEGLI SCARICHIDEPURAZIONE DEGLI SC
verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione. Art. 65Art. 65Art. 65Art. 65 ---- DEPURAZIONE DEGLI SCARICHIDEPURAZIONE DEGLI SCARICHIDEPURAZIONE DEGLI SCARICHIDEPURAZIONE DEGLI SCARICHI
- In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, de- vono essere depurate e smaltite secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
usate, sia domestiche che industriali, de- vono essere depurate e smaltite secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 2) Il Sindaco ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna. 3) Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbi- di, ecc.
Art. 66Art. 66Art. 66Art. 66 ---- ALLACCIAMENTIALLACCIAMENTIALLACCIAMENTIALLACCI
e della fauna. 3) Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbi- di, ecc. 4) Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori riservandosi l'intervento sosti- tutivo ai sensi della legislazione vigente. Art. 66Art. 66Art. 66Art. 66 ---- ALLACCIAMENTIALLACCIAMENTIALLACCIAMENTIALLACCIAMENTI
Art. 66Art. 66Art. 66Art. 66 ---- ALLACCIAMENTIALLACCIAMENTIALLACCIAMENTIALLACCI
tivo ai sensi della legislazione vigente. Art. 66Art. 66Art. 66Art. 66 ---- ALLACCIAMENTIALLACCIAMENTIALLACCIAMENTIALLACCIAMENTI
- Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo separato per acque reflue dome- stiche e meteoriche), sono obbligatori e sono concessi nell'osservanza delle norme contenute negli appositi regolamenti comunali, che prescrivono dimensioni, modalità costruttive, tipologia dei rela- tivi manufatti.
Art. 67Art. 67Art. 67Art. 67 ---- FOGNATURE RESIDENZIALIFOGNATURE RESIDENZIALIFO
enute negli appositi regolamenti comunali, che prescrivono dimensioni, modalità costruttive, tipologia dei rela- tivi manufatti. Art. 67Art. 67Art. 67Art. 67 ---- FOGNATURE RESIDENZIALIFOGNATURE RESIDENZIALIFOGNATURE RESIDENZIALIFOGNATURE RESIDENZIALI
- Va prevista, in generale, una canalizzazione separata, per lo smaltimento delle acque bianche e delle acque nere, con un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario;
ltimento delle acque bianche e delle acque nere, con un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario; l'effluente deve rispettare gli standard di accettabilità di cui alle vigenti norme statali (D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni) e regionali in materia, nonché del regolamento di ge- stione e utilizzo della fognatura comunale. 2) Qualora tale impianto non esista, o non sia possibile realizzare, per difficoltà tecniche e/o eccessiva
a fognatura comunale. 2) Qualora tale impianto non esista, o non sia possibile realizzare, per difficoltà tecniche e/o eccessiva onerosità, l'allacciamento alla fognatura dinamica:
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
40 a) per i Piani di lottizzazione, deve essere prevista la realizzazione di idoneo impianto di de- purazione con trattamento primario e secondario privilegiando, qualora ne esista la possibili-
zazione di idoneo impianto di de- purazione con trattamento primario e secondario privilegiando, qualora ne esista la possibili- tà; lo scarico in corso d’acqua superficiale secondo le modalità previste dalle leggi vigenti; b) nelle zone di completamento e nelle zone rurali, in relazione al numero degli abitanti serviti ed allo stato di inquinamento esistente, si dovranno adottare le norme previste dalla Delibe- razione Comitato di Ministri del 04.02.1977, dal Piano Regionale di Risanamento delle Ac-
ottare le norme previste dalla Delibe- razione Comitato di Ministri del 04.02.1977, dal Piano Regionale di Risanamento delle Ac- que (P.R.R.A.) nonchè dalle leggi e decreti statali e regionali. 3) In assenza di una rete di fognatura dinamica comunale tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo quanto previsto dal Regolamento di fogna- tura comunale nonchè dalle disposizioni stabilite dalle normative vigenti.
ite secondo quanto previsto dal Regolamento di fogna- tura comunale nonchè dalle disposizioni stabilite dalle normative vigenti. 4) Il Dirigente o Responsabile del Settore ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, la tutela delle acque da fenomeni e situazioni di inquinamento che possono compromettere la sopravvivenza di specie vegetazionali e faunistiche, oltre a pregiudicare l’ambiente.
inquinamento che possono compromettere la sopravvivenza di specie vegetazionali e faunistiche, oltre a pregiudicare l’ambiente. 5) Il Dirigente o Responsabile del Settore può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei la- vori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Art. 68Art. 68Art. 68Art. 68 ---- PRESCRIZIONI PARTICOLARIPRESCRIZIONI PARTICOLA
termini dell'inizio e dell'ultimazione dei la- vori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Art. 68Art. 68Art. 68Art. 68 ---- PRESCRIZIONI PARTICOLARIPRESCRIZIONI PARTICOLARIPRESCRIZIONI PARTICOLARIPRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili dagli acidi, devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono
e con materiali impermeabili ed inattaccabili dagli acidi, devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto. 2) Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone. 3) Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tuba- zioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggiante i spazi aperti al pub-
ediante apposite tuba- zioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggiante i spazi aperti al pub- blico, deve essere costruito con tubazione in ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml. 2,00 e prolungato fino al pozzetto di raccordo. 4) Nel caso di interventi edilizi di particolare consistenza e interessanti aree esterne a giardino con- dominiale è obbligatorio il convogliamento delle acque meteoriche in cisterne stagne per il riutilizzo
e esterne a giardino con- dominiale è obbligatorio il convogliamento delle acque meteoriche in cisterne stagne per il riutilizzo dell’acqua stessa per l’irrigazione del giardino. 5) In ogni caso le acque meteoriche dovranno essere smaltite all’interno del suolo privato evitando, salvo l’impossibilità tecnica di realizzazione, lo sversamento sul suolo pubblico. 6) Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche.
Art. 69Art. 69Art. 69Art. 69 ---- IMMONDIZIEIMMONDIZIEIMMONDIZIEIMMONDIZIE
o sversamento sul suolo pubblico. 6) Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche. Art. 69Art. 69Art. 69Art. 69 ---- IMMONDIZIEIMMONDIZIEIMMONDIZIEIMMONDIZIE
- Le immondizie devono essere sistemate negli orari e nei giorni stabiliti dal calendario di raccolta fornito dall’Amministrazione Comunale in luogo opportuno tale da non arrecare danno al pubblico (preferibilmente al di fuori della recinzione) e in modo da rendere agevole la fase di raccolta da par-
recare danno al pubblico (preferibilmente al di fuori della recinzione) e in modo da rendere agevole la fase di raccolta da par- te del personale incaricato. 2) Di norma devono essere contenute in sacchetti di plastica recanti la dicitura “Comune di Sona” per il conferimento della frazione secca, mentre la frazione umida (scarti domestici di frutta-verdura- carni-ecc.) dovrà essere contenuta nei sacchetti in mater-bi riportanti la dicitura “Comune di So-
domestici di frutta-verdura- carni-ecc.) dovrà essere contenuta nei sacchetti in mater-bi riportanti la dicitura “Comune di So- na”che dovranno essere collocati negli idonei secchielli forniti dal Comune ben chiusi. 3) In ogni caso l’Ufficio Ecologia del Comune di Sona è competente a fornire disposizioni in merito e qualsiasi utile chiarimento.
Art. 70Art. 70Art. 70Art. 70 ---- PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
41 TITOLO IIITITOLO IIITITOLO IIITITOLO III REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNIREQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNIREQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNIREQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI Art. 70Art. 70Art. 70Art. 70 ---- PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI
Art. 70Art. 70Art. 70Art. 70 ---- PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI
TI DEGLI AMBIENTI INTERNIREQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI Art. 70Art. 70Art. 70Art. 70 ---- PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI
- Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona, e di mq. 14 se per due persone. In ogni nuovo alloggio e in ogni alloggio ricavato ex novo, a seguito di ristruttura- zioni o suddivisioni di fabbricati esistenti, deve essere ricavata una stanza da letto di mq. 14.
ovo, a seguito di ristruttura- zioni o suddivisioni di fabbricati esistenti, deve essere ricavata una stanza da letto di mq. 14. 2) Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. 3) Sono ammesse abitazioni monostanza, purché abbiano una superficie comprensiva dei servizi non inferiori a mq. 28, se per una persona, e a mq. 38 se per due persone. 4) Ogni abitazione di superficie inferiore a mq. 55 dovrà essere dotata di uno o più locali di servizio
. 38 se per due persone. 4) Ogni abitazione di superficie inferiore a mq. 55 dovrà essere dotata di uno o più locali di servizio (autorimessa, magazzino e ripostiglio) di superficie totale netta non inferiore a mq. 12. 5) Vale inoltre che non possono essere collegati direttamente i locali accessori, previsti dal punto n. 4 con le “abitazioni monostanza” di cui al punto n° 3. 6) Per le abitazioni monostanza inferiori a mq.38, non è possibile il collegamento diretto con altri loca- li accessori.
Art. 71Art. 71Art. 71Art. 71 ---- LOCALI ABITALOCALI ABITALOCALI ABITALOCALI ABI
o n° 3. 6) Per le abitazioni monostanza inferiori a mq.38, non è possibile il collegamento diretto con altri loca- li accessori. 7) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per ciascu- no dei primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. Art. 71Art. 71Art. 71Art. 71 ---- LOCALI ABITALOCALI ABITALOCALI ABITALOCALI ABITABILIBILIBILIBILI
- Sono considerati locali di abitazione permanente e locali di abitazione ai fini dell'applicazione del
I ABITABILIBILIBILIBILI
I ABITABILIBILIBILIBILI
- Sono considerati locali di abitazione permanente e locali di abitazione ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carat- tere di saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi convivenze, ecc.).
- Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi
, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa disimpegno ingresso, ecc. 3) I locali di abitazione permanente debbono avere: a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00 con la larghezza minima di ml. 2,50; b) altezza interna utile minima non inferiore a ml. 2,70; fatta eccezione per i fabbricati residenziali
ezza minima di ml. 2,50; b) altezza interna utile minima non inferiore a ml. 2,70; fatta eccezione per i fabbricati residenziali preesistenti e già censiti al N.C.E.U. prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali potrà essere mantenuta l’altezza minima esistente con un minimo di ml. 2,40; c) I locali abitabili nel sottotetto, diversi da quelli indicati nell’art. 77, dovranno avere altezza me- dia ponderale (volume/superficie) di m.2,70 e minima di m.1,80; altezze queste che definiran-
rt. 77, dovranno avere altezza me- dia ponderale (volume/superficie) di m.2,70 e minima di m.1,80; altezze queste che definiran- no l’inviluppo della superficie corrispondente ai minimi di cui al precedente articolo, che do- vranno comunque essere rispettati. Tali superfici potranno anche essere incrementate con superfici di sottotetto di altezza inferiore alla minima prevista, senza obbligo di chiusura;;;;
o anche essere incrementate con superfici di sottotetto di altezza inferiore alla minima prevista, senza obbligo di chiusura;;;; d) Anche in caso di traslazione dei solai le altezze di tutti i piani dovranno corrispondere ai minimi del presente Regolamento; e) In presenza di solai di limitato spessore che necessitino, ai fini statici e di isolamento termico e acustico, di un loro ispessimento l’altezza minima interna dei vani può essere ridotta sino ad un minimo di ml. 2,40;
termico e acustico, di un loro ispessimento l’altezza minima interna dei vani può essere ridotta sino ad un minimo di ml. 2,40; f) superficie di illuminazione ed aerazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari almeno a 1/8 della superficie del pavimento del locale fatta eccezione per gli edifici siti nel Centro Sto- rico e nelle Corti Rurali nei quali è consentita deroga su conforme parere del Responsabile del
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
42 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’U.L.S.S., sino ad un minimo di 1/12, fatte salve le pre- esistenze; g) L’altezza utile dei vani con soffitti in legno va misurata dal piano del pavimento all’intradosso
te salve le pre- esistenze; g) L’altezza utile dei vani con soffitti in legno va misurata dal piano del pavimento all’intradosso dell’assito del soffitto a condizione che la distanza netta tra le travi sia superiore a cm. 50. In caso contrario va misurata all’intradosso della trave; 4) Per i locali adibiti ad attività ed usi collettivi, è prescritta l'altezza minima di ml. 3,00 fatte salve le preesistenze e quelli da realizzare nelle zone già edificate. Per questi ultimi è prescritta l'altezza
i ml. 3,00 fatte salve le preesistenze e quelli da realizzare nelle zone già edificate. Per questi ultimi è prescritta l'altezza minima di ml. 2,70 con le eccezioni di cui alle norme di zona. In caso di posa di controsoffitti e ri- bassamenti per impianti tecnologici tali ribassamenti non potranno superare il 25% della superficie del vano. 5) Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il
Art. 72Art. 72Art. 72Art. 72 ---- CUCINECUCINECUCINECUCINE
ella superficie del vano. 5) Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano un'altezza minima di ml. 2,20. Art. 72Art. 72Art. 72Art. 72 ---- CUCINECUCINECUCINECUCINE
- Le cucine, per le quali la superficie minima dovrà essere di mq. 9,00, riducibili a 4,00 se ampiamen-
UCINECUCINECUCINECUCINE
UCINECUCINECUCINECUCINE
- Le cucine, per le quali la superficie minima dovrà essere di mq. 9,00, riducibili a 4,00 se ampiamen- te comunicanti con locale soggiorno, i cucinini, e le zone cottura oltre ai requisiti richiesti dall'art. precedente, devono comunque essere forniti di un condotto verticale prolungato sopra la linea di colmo del tetto, per l’aerazione dell'ambiente o per l'eventuale convogliamento dei fumi di combu- stione;
Art. 73Art. 73Art. 73Art. 73 ---- LOCALI PER I SERVIZI IGIENICILOCALI PER I SERV
ato sopra la linea di colmo del tetto, per l’aerazione dell'ambiente o per l'eventuale convogliamento dei fumi di combu- stione; 2) Qualora la cucina sia ampliamente comunicante con il locale soggiorno, la superficie totale della stanza dovrà essere di almeno mq.18,00. Art. 73Art. 73Art. 73Art. 73 ---- LOCALI PER I SERVIZI IGIENICILOCALI PER I SERVIZI IGIENICILOCALI PER I SERVIZI IGIENICILOCALI PER I SERVIZI IGIENICI
rt. 73 ---- LOCALI PER I SERVIZI IGIENICILOCALI PER I SERVIZI IGIENICILOCALI PER I SERVIZI IGIENICILOCALI PER I SERVIZI IGIENICI
- Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di W.C., bi- dè, lavabo e vasca da bagno o doccia ed avente i seguenti requisiti: a) superficie non inferiore a mq. 3,00; b) aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a
ie non inferiore a mq. 3,00; b) aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0,80 o ciechi con aerazione forzata che garantisca un ricambio d'aria pari a 15 volumi/ora. 2) Le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di almeno ml. 2,00. 3) I locali per servizi igienici non devono comunicare direttamente con le cucine né con altro ambiente
ezza di almeno ml. 2,00. 3) I locali per servizi igienici non devono comunicare direttamente con le cucine né con altro ambiente di abituale soggiorno, ad eccezione delle stanze da letto se l'alloggio è provvisto almeno di un ser- vizio igienico in comune. 4) E' consentita una superficie inferiore a mq 3,00 quando trattasi di servizi igienici ulteriori al primo. 5) E' consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'e- sterno, a condizione che:
sentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'e- sterno, a condizione che: a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio d'aria pari a 15 volumi-ora; b) gli impianti siano collegati a condotte che diano garanzie di funzionamento continue e gli sca- richi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
no garanzie di funzionamento continue e gli sca- richi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria; c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.
Art. 74Art. 74Art. 74Art. 74 ---- SCALE ED ASCENSCALE ED ASCENSCALE ED ASCENSCAL
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
43 Art. 74Art. 74Art. 74Art. 74 ---- SCALE ED ASCENSCALE ED ASCENSCALE ED ASCENSCALE ED ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTISORI, RINGHIERE E PARAPETTISORI, RINGHIERE E PARAPETTISORI, RINGHIERE E PARAPETTI
ASCENSCALE ED ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTISORI, RINGHIERE E PARAPETTISORI, RINGHIERE E PARAPETTISORI, RINGHIERE E PARAPETTI
- Tutte le scale, principali dei fabbricati con più di due piani abitabili fuori terra debbono avere rampe di larghezza non inferiore a ml. 1,20, ed essere aerate e illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del vano scale per ogni piano.
o fori ricavati su parete verticale esterna, di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del vano scale per ogni piano. 2) Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi re- golamenti. 3) Per le scale che servono fabbricati di non più di quattro piani abitabili, è ammessa l’aerazione e l'il- luminazione dall'alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore a 1/3 di quella del vano scala.
razione e l'il- luminazione dall'alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore a 1/3 di quella del vano scala. 4) Possono essere illuminati ed aerati dal vano soltanto gli ingressi degli alloggi. 5) In tutti i fabbricati con più di 3 livelli, compreso il piano Interrato, deve essere previsto l'impianto di ascensore. 6) Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provviden- ze indicate al precedente art. 59.
o in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provviden- ze indicate al precedente art. 59. 7) L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle carat- teristiche indicate dalla legislazione vigente in materia. 8) Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a ml. 1,00 dal piano su cui prospettano dovranno avere altezza minima di ml. 1,00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da
no su cui prospettano dovranno avere altezza minima di ml. 1,00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm. 12 di diametro. 9) E' inoltre consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestrature sull'esterno a condizione che: a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene; b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche
Art. 75Art. 75Art. 75Art. 75 ---- CORRIDOI E DISIMPEGNICORRIDOI E DISIMPEGNICORR
oni di sicurezza e di igiene; b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni. 10) Ogni unità immobiliare dovrà essere asservita da un’unica scala di collegamento tra i piani. Art. 75Art. 75Art. 75Art. 75 ---- CORRIDOI E DISIMPEGNICORRIDOI E DISIMPEGNICORRIDOI E DISIMPEGNICORRIDOI E DISIMPEGNI
- I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto.
NICORRIDOI E DISIMPEGNICORRIDOI E DISIMPEGNI
NICORRIDOI E DISIMPEGNICORRIDOI E DISIMPEGNI
- I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto.
- L'altezza minima è fissata in ml. 2,40, la larghezza minima è fissata in ml. 1,00 e comunque compa- tibile con le larghezze previste dalla L.13/89.
Art. 76Art. 76Art. 76Art. 76 ---- LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINAT
fissata in ml. 2,40, la larghezza minima è fissata in ml. 1,00 e comunque compa- tibile con le larghezze previste dalla L.13/89. Art. 76Art. 76Art. 76Art. 76 ---- LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI NON ABITALOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI NON ABITALOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI NON ABITALOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI NON ABITABILIBILIBILIBILI
CALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI NON ABITALOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI NON ABITABILIBILIBILIBILI
- I locali non abitabili a piano terra, i seminterrati e gli scantinati devono avere un'altezza minima di ml. 2,20, con esclusione delle autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli, la cui altezza dovrà essere di m.2,40.
- I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante devono rispettare
ovrà essere di m.2,40. 2) I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante devono rispettare le prescrizioni del primo e del secondo comma del precedente art. 57. 3) Debbono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del terreno immediatamente prospiciente. 4) I locali ricavati nei piani interrati o seminterrati non vengono computati, per la parte sottostante al li-
nte prospiciente. 4) I locali ricavati nei piani interrati o seminterrati non vengono computati, per la parte sottostante al li- vello del terreno naturale circostante al fabbricato, né agli effetti del volume né della superficie di calpestio. 5) Negli interrati o seminterrati sono ammessi solo locali accessori e con esclusione di ogni attività che comporti permanenza di persona.
Art. 77Art. 77Art. 77Art. 77---- RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI AI FINI ABITA
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
44 Art. 77Art. 77Art. 77Art. 77---- RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI AI FINI ABITATIVIRECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI AI FINI ABITATIVIRECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI AI FINI ABITATIVIRECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI AI FINI ABITATIVI
SISTENTI AI FINI ABITATIVIRECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI AI FINI ABITATIVIRECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI AI FINI ABITATIVI
- E’ ammesso il recupero a fini abitativi del volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici de- stinati in tutto o in parte a residenza ed esistenti alla data del 31 dicembre 1998, ai sensi della L.R. n.12/99, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri: a) l’altezza utile media di mt. 2,40 per i locali adibiti ad abitazione e di mt. 2,20 per i locali
petto dei seguenti parametri: a) l’altezza utile media di mt. 2,40 per i locali adibiti ad abitazione e di mt. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà cal- colata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi mt. 1,80 per la relativa superficie utile; b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16;
superi mt. 1,80 per la relativa superficie utile; b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16; c) gli interventi edilizi devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde, e della quota del solaio sottostante quando tale diminuzione di quota comporti la riduzione dell’altezza netta del piano abitabile sottostante al di sotto di mt. 2,70;
ando tale diminuzione di quota comporti la riduzione dell’altezza netta del piano abitabile sottostante al di sotto di mt. 2,70; 2) Gli interventi previsti dal presente articolo sono classificati come “ristrutturazione edilizia” e comportano la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione pri- maria e secondaria ed al costo di costruzione; 3) Il recupero dei sottotetti è altresì subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi perti-
ed al costo di costruzione; 3) Il recupero dei sottotetti è altresì subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi perti- nenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 mc. di volume urbanistico soggetto alla ristrutturazione. In caso di impossibilità di reperimento degli spazi per par- cheggi pertinenziali nella misura minima sopraindicata, l’intervento è consentito previo pa- gamento di una somma equivalente alla monetizzazione della quota parte delle aree a par-
a, l’intervento è consentito previo pa- gamento di una somma equivalente alla monetizzazione della quota parte delle aree a par- cheggio mancanti, sulla base del criterio di determinazione stabilito dal Consiglio Comunale vigente alla data del rilascio del Permesso di Costruire; 4) Si considerano pertinenziali i parcheggi realizzati in conformità alla normativa vigente, pur- ché ricompresi nel fabbricato o nell’area di pertinenza o entro un raggio di 200 mt. dalle mu-
mità alla normativa vigente, pur- ché ricompresi nel fabbricato o nell’area di pertinenza o entro un raggio di 200 mt. dalle mu- rature perimetrali del sottotetto oggetto di recupero, e purchè il titolare del Permesso di Co- struire abbia un diritto reale di godimento debitamente registrato e trascritto nei registri im- mobiliari, con esclusione di contratti d’affitto o comodato; 5) Ai fini dell’adeguamento dei rapporti aeroilluminanti è ammessa la realizzazione di nuovi lu-
contratti d’affitto o comodato; 5) Ai fini dell’adeguamento dei rapporti aeroilluminanti è ammessa la realizzazione di nuovi lu- cernari e abbaini. Questi ultimi dovranno relazionarsi con il tessuto edilizio circostante e non alterare o incidere negativamente sulla fisionomia architettonica predeterminata, avere forme semplici e dimensioni contenute. Gli abbaini sono comunque esclusi negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale e nelle sottozone “A- Centro storico”;
li abbaini sono comunque esclusi negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale e nelle sottozone “A- Centro storico”; 6) Non è ammessa la realizzazione di terrazze sporgenti dalle pareti perimetrali degli edifici mentre è ammessa la creazione in falda di una terrazza di superficie massima di mq. 6,00 per ogni unità immobiliare.
TITOLO IVTITOLO IVTITOLO IVTITOLO IV
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
45 TITOLO IVTITOLO IVTITOLO IVTITOLO IV COSTRUZIONI DCOSTRUZIONI DCOSTRUZIONI DCOSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONEI SPECIALE DESTINAZIONEI SPECIALE DESTINAZIONEI SPECIALE DESTINAZIONE
Art. 78Art. 78Art. 78Art. 78 ---- EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVOEDIFICI E LO
TRUZIONI DCOSTRUZIONI DCOSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONEI SPECIALE DESTINAZIONEI SPECIALE DESTINAZIONEI SPECIALE DESTINAZIONE Art. 78Art. 78Art. 78Art. 78 ---- EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVOEDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVOEDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVOEDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO
- Le norme di agibilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo,
USO COLLETTIVO
USO COLLETTIVO
- Le norme di agibilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, all'esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e da altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni previo parere dei competenti uffici: a) l'illuminazione naturale può essere parzialmente sostituita da adeguata illuminazione artificiale,
ere dei competenti uffici: a) l'illuminazione naturale può essere parzialmente sostituita da adeguata illuminazione artificiale, qualora non vi sia presenza continuativa di personale addetto; b) l’aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale; deve essere ogni caso assi- curato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale; c) le cucine, le lavanderie ed i locali per servizi igienici, ecc, devono avere i pavimenti e le pareti la- vabili fino all’altezza di m.1,80;
le lavanderie ed i locali per servizi igienici, ecc, devono avere i pavimenti e le pareti la- vabili fino all’altezza di m.1,80; d) i servizi igienici devono essere separati per sesso e le tramezze che dividono i vari servizi deb- bono avere altezze non minori di m.2,10; e) deve essere previsto , come richiesto dalla L. 13/89, un servizio per persone di ridotte capacità motoria o sensoriale; f) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti.
Art. 79Art. 79Art. 79Art. 79 ---- BARRIERE ARCHITETTONICHEBARRIERE ARCHITETTONIC
izio per persone di ridotte capacità motoria o sensoriale; f) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti. 2) Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e rego- lamenti relativi a parametri e tipologie. Art. 79Art. 79Art. 79Art. 79 ---- BARRIERE ARCHITETTONICHEBARRIERE ARCHITETTONICHEBARRIERE ARCHITETTONICHEBARRIERE ARCHITETTONICHE
- Nelle progettazioni edilizie e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico
RE ARCHITETTONICHE
RE ARCHITETTONICHE
- Nelle progettazioni edilizie e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, fa- vorendo l'accessibilità e l'agibilità alle persone fisicamente impedite, attraverso l’impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi conformemente a quanto previsto dalla L.13/89 e relative circolari.
a strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi conformemente a quanto previsto dalla L.13/89 e relative circolari. 2) Oltre alle provvidenze, di cui al precedente articolo 74, sarà pertanto dedicata particolare cura all'a- gibilità dei servizi, al dimensionamento ed all'idoneità dei per corsi interni ed esterni, all'accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in genere. Devono in ogni caso essere seguiti i disposti di cui alla L.13/89 e D.M: 236/89.
Art. 80Art. 80Art. 80Art. 80 ---- STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI,
tà ed all'uso degli impianti tecnici in genere. Devono in ogni caso essere seguiti i disposti di cui alla L.13/89 e D.M: 236/89. Art. 80Art. 80Art. 80Art. 80 ---- STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUSTABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUSTABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUSTABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSETORIMESSETORIMESSETORIMESSE
- Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono
SSETORIMESSETORIMESSE
SSETORIMESSETORIMESSE
- Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.
- Sono considerati locali abitabili, gli uffici, i refettori, gli spogliatoi, ecc.
i abitabili e per quelli ad essi sussidiari. 2) Sono considerati locali abitabili, gli uffici, i refettori, gli spogliatoi, ecc. 3) Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispet- to della vigente legislazione in materia.
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46
Art. 81Art. 81Art. 81Art. 81 ---- EDIFICI RESIDENEDIFICI RESIDENEDIFICI RESIDENE
46 Art. 81Art. 81Art. 81Art. 81 ---- EDIFICI RESIDENEDIFICI RESIDENEDIFICI RESIDENEDIFICI RESIDENZIALI NELLE ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLIZIALI NELLE ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLIZIALI NELLE ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLIZIALI NELLE ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLI
- Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni dei precedenti
Art. 82Art. 82Art. 82Art. 82 ---- IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURAIMPIANTI
NATE AD USI AGRICOLI
- Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni dei precedenti articoli 71 e seguenti.
- Non sono ammessi nel corpo del fabbricato residenziale, locali ad uso stalle e ricovero di animali, fienile, granaio e depositi di materiali soggetti a fermentazione. Art. 82Art. 82Art. 82Art. 82 ---- IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURAIMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURAIMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURAIMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA
DELL'AGRICOLTURAIMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURAIMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURAIMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA
- I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre aventi superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
- Il pavimento deve esse costruito con materiale connesso, scabro, impermeabile raccordato ad an-
to si elevino oltre il tetto. 2) Il pavimento deve esse costruito con materiale connesso, scabro, impermeabile raccordato ad an- goli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno in appositi pozzi stagni. Il pavimento può essere protetto da grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi. 3) Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costituiti con materiale di facile lavatu-
e degli escrementi. 3) Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costituiti con materiale di facile lavatu- ra e disinfezione. 4) Le porte devono aprirsi verso l'esterno. 5) I fabbricati per gli allevamenti zootecnici intensivi dovranno sorgere rispettando le distanze di cui al D.G.R. n° 7949/1989. 6) Tutte le altre stalle ed i ricoveri di animali devono distare non meno di 150 ml. dai nuclei abitati esi-
.G.R. n° 7949/1989. 6) Tutte le altre stalle ed i ricoveri di animali devono distare non meno di 150 ml. dai nuclei abitati esi- stenti o previsti e ml. 30 dalle case dei fondi finitimi con eccezione della casa di abitazione del cu- stode, devono essere provviste di concimaia e situata a distanza non minore di ml. 30,00 dalle abi- tazioni possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di ml. 20,00 dalle strade, non minore
nore di ml. 30,00 dalle abi- tazioni possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di ml. 20,00 dalle strade, non minore di 50,00 da cisterne e prese di acqua potabile e non minore di 4,00 ml. dalle stalle. 7) Per le acque usate valgono le disposizioni di cui al precedente art. 67. 8) Gli allevamenti zootecnici in funzione della conduzione del fondo dovranno distare almeno 150 me- tri dal limite delle zone territoriali A, B, C e F esistenti o previste dal P.R.G. con facoltà del Sindaco
istare almeno 150 me- tri dal limite delle zone territoriali A, B, C e F esistenti o previste dal P.R.G. con facoltà del Sindaco in casi particolari di prescrivere distanze maggiori. 9) I depositi di materiale, i soppalchi e i fienili sopraelevati devono essere dotati di:
- solido parapetto rigido, avente un’altezza di almeno 1,00 ml, costituito da due correnti di cui quel- lo intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento, fissato in modo da
o da due correnti di cui quel- lo intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento, fissato in modo da poter resistere al massimo sforzo cui può essere assoggettato, e dotato di arresto al piede costi- tuito da una fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm. (art. 26, D.P.R., 547/1955);
- scale di accesso fisse e a gradini (art. 16 D.P.R. 547/55), oppure
- scale semplici portatili (Art. 18 D.P.R. 547/55).
/1955);
- scale di accesso fisse e a gradini (art. 16 D.P.R. 547/55), oppure
- scale semplici portatili (Art. 18 D.P.R. 547/55).
- Lo spargimento delle deiezioni zootecniche dovrà avvenire ne rispetto di quanto previsto dalla L. 319/76 e successive integrazioni e modificazioni e dalla D.G.R. 26 Giugno 1992, n° 3733.
TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
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47 PARTE QUARTAPARTE QUARTAPARTE QUARTAPARTE QUARTA STABILITSTABILITSTABILITSTABILITA’A’A’A’ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONIE SICUREZZA DELLE COSTRUZIONIE SICUREZZA DELLE COSTRUZIONIE SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
Art. 83Art. 83Art. 83Art. 83 ---- STABILITASTABILITASTABILITASTABILITA' DELLE CO
TRUZIONIE SICUREZZA DELLE COSTRUZIONIE SICUREZZA DELLE COSTRUZIONIE SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I NORME DI BUONA COSTRUZIONENORME DI BUONA COSTRUZIONENORME DI BUONA COSTRUZIONENORME DI BUONA COSTRUZIONE Art. 83Art. 83Art. 83Art. 83 ---- STABILITASTABILITASTABILITASTABILITA' DELLE COSTRUZIONI' DELLE COSTRUZIONI' DELLE COSTRUZIONI' DELLE COSTRUZIONI
- Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole d'arte del costruire ed in confor-
Art. 84Art. 84Art. 84Art. 84 ---- MANUTENZIONE E RESTAURIMANUTENZIONE E RESTAURI
ZIONI' DELLE COSTRUZIONI
- Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole d'arte del costruire ed in confor- mità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle solleci- tazioni, al calcolo, al dimensionamento e dall'esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabili- tà in ogni sua parte. Art. 84Art. 84Art. 84Art. 84 ---- MANUTENZIONE E RESTAURIMANUTENZIONE E RESTAURIMANUTENZIONE E RESTAURIMANUTENZIONE E RESTAURI
Art. 84Art. 84Art. 84Art. 84 ---- MANUTENZIONE E RESTAURIMANUTENZIONE E RESTAURI
. Art. 84Art. 84Art. 84Art. 84 ---- MANUTENZIONE E RESTAURIMANUTENZIONE E RESTAURIMANUTENZIONE E RESTAURIMANUTENZIONE E RESTAURI
- I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti dell'articolo precedente, per salvaguardare la pubblica in- columità.
Art. 85Art. 85Art. 85Art. 85 ---- PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTIPROVV
stessi in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti dell'articolo precedente, per salvaguardare la pubblica in- columità. Art. 85Art. 85Art. 85Art. 85 ---- PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTIPROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTIPROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTIPROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI
- Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo
PER COSTRUZIONI PERICOLANTI
PER COSTRUZIONI PERICOLANTI
- Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne de- nuncia al Sindaco, e nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.
- Il Sindaco ricevuta la denuncia di cui al comma precedente o d'ufficio e previo sopralluogo dell'uffi-
llecito puntellamento. 2) Il Sindaco ricevuta la denuncia di cui al comma precedente o d'ufficio e previo sopralluogo dell'uffi- cio comunale competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, ri- servandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati. 3) Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del Sindaco, possono essere intraprese ai sensi della legislazione vigente.
TITOLO IITITOLO IITITOLO IITITOLO II
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48 TITOLO IITITOLO IITITOLO IITITOLO II PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIOPREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIOPREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIOPREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO
Art. 86Art. 86Art. 86Art. 86 ---- LOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
DAI PERICOLI D'INCENDIOPREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIOPREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIOPREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO Art. 86Art. 86Art. 86Art. 86 ---- LOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED ILOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED ILOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED ILOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED INNNNFIAMMABILIFIAMMABILIFIAMMABILIFIAMMABILI
LI COMBUSTIBILI ED ILOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED INNNNFIAMMABILIFIAMMABILIFIAMMABILIFIAMMABILI
- I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono risponde- re ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.
- L'accertamento dei requisiti dovrà essere eseguito dal Comando Provinciale dei VV.FF. che rilasce- rà in proposito apposita certificazione.
Art. 87Art. 87Art. 87Art. 87 ---- IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEEIMPIEGO DI STRUTTUR
nto dei requisiti dovrà essere eseguito dal Comando Provinciale dei VV.FF. che rilasce- rà in proposito apposita certificazione. Art. 87Art. 87Art. 87Art. 87 ---- IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEEIMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEEIMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEEIMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE
- In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o qualificate scel- te architettoniche richiedano l'uso di materiali lignei, l'impiego di essi è condizionato all'adozione di
Art. 88Art. 88Art. 88Art. 88 ---- PARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DA PARTE DEI
li o qualificate scel- te architettoniche richiedano l'uso di materiali lignei, l'impiego di essi è condizionato all'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a ridurre la possibilità di combustione. Art. 88Art. 88Art. 88Art. 88 ---- PARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUPARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUPARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUPARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOOOOCOCOCOCO
RE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUPARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOOOOCOCOCOCO E’ richiesto di acquisire il parere di conformità del progetto alle norme tecniche di prevenzione in- cendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli edifici nei quali sono esercitate le attività elencate nel D.M. 16/02/82 e nelle tabelle A e B del D.P.R. 689/59.
Art. 89Art. 89Art. 89Art. 89 ---- PARTICOLARI PREVENZIPARTICOLARI PREVENZIPARTIC
Fuoco per gli edifici nei quali sono esercitate le attività elencate nel D.M. 16/02/82 e nelle tabelle A e B del D.P.R. 689/59. Art. 89Art. 89Art. 89Art. 89 ---- PARTICOLARI PREVENZIPARTICOLARI PREVENZIPARTICOLARI PREVENZIPARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVEONI CAUTELATIVEONI CAUTELATIVEONI CAUTELATIVE
- L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, del- la rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le ca-
diante saracinesca, del- la rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le ca- bine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarico e le canne fumarie; gli apparecchi di utilizzazione installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm. 200 di colonna d'acqua; è ammessa l’installazione di apparecchi a gas in locali
o essere alimentati da pressione superiore a mm. 200 di colonna d'acqua; è ammessa l’installazione di apparecchi a gas in locali seminterrati o interrati a condizione che l'accesso avvenga direttamente dall'esterno,,,, ad esclusione di quelli funzionanti a GPL. Tutti i locali in cui sono installati gli apparecchi di utilizzazione devono essere aerati direttamente dall’esterno anche tramite un condotto di ventilazione.
allati gli apparecchi di utilizzazione devono essere aerati direttamente dall’esterno anche tramite un condotto di ventilazione. Le dimensioni delle bocche di aerazione dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle norme UNI- CIG del Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 21/04/1993. Nelle stanze da bagno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera. 2) Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che segnalino i circuiti per ogni u-
hi a fiamma libera. 2) Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che segnalino i circuiti per ogni u- nità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano installati in ambienti dove possa presentarsi pericolo d'incendio o di esplosione, devono essere a tenuta stagna. 3) I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di suffi-
essere a tenuta stagna. 3) I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di suffi- ciente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno ml. 1,00 rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm. 20 da strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.
20 da strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili. 4) Le canne fumarie debbono essere isolate dalle strutture resistenti dell'edificio. 5) Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane o pasticceria e simili, forni di fusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono essere in ogni loro parte costruite con materiali resistenti al fuoco.
Art. 90Art. 90Art. 90Art. 90 ---- USO DI GAS IN CONTENITORIUSO DI GAS IN CONTENI
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49 Art. 90Art. 90Art. 90Art. 90 ---- USO DI GAS IN CONTENITORIUSO DI GAS IN CONTENITORIUSO DI GAS IN CONTENITORIUSO DI GAS IN CONTENITORI
- L'installazione di apparecchi funzionanti a gas g.p.l. sono ammessi a condizione che siano rispetta-
SO DI GAS IN CONTENITORI
SO DI GAS IN CONTENITORI
- L'installazione di apparecchi funzionanti a gas g.p.l. sono ammessi a condizione che siano rispetta- te le seguenti norme: a) installazione della bombola di g.p.l. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di u- tilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno); b) protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina
te direttamente verso l'esterno); b) protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione di flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente al-
one flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente al- l'usura e all'azione del g.p.l.. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che al- l'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare par- ticolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso; c) per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma,
Art. 91Art. 91Art. 91Art. 91 ---- COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCOCOL
di sfilamento del tubo stesso; c) per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma, può risultare utile l'applicazione di adatti dispositivi di bloccaggio dell'erogazione; d) i contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali manomissioni. Art. 91Art. 91Art. 91Art. 91 ---- COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCOCOLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCOCOLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCOCOLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO
OLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCOCOLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCOCOLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO
- Prima del rilascio dei certificati di agibilità concernenti gli edifici di cui al precedente art. 88, è ri- chiesto il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
TITOLO IIITITOLO IIITITOLO IIITITOLO III
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO EDILIZIO P.R.G.
50 TITOLO IIITITOLO IIITITOLO IIITITOLO III CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORICAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORICAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORICAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
SERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORICAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORICAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI Nell’esecuzione dei lavori e per tutta la durata del cantiere dovranno obbligatoriamente essere osservate le norme concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 14.08.1996, n. 494, di recepimento della direttiva n. 92/57C.E.E., nonché tutte le norme sulla si-
Art. 92Art. 92Art. 92Art. 92 ---- OPERE PROVVISIONALIOPERE PROVVISIONALIOPERE PR
nei e mobili di cui al D.Lgs. 14.08.1996, n. 494, di recepimento della direttiva n. 92/57C.E.E., nonché tutte le norme sulla si- curezza degli operai di cui al D.Lgs 19.11.1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 92Art. 92Art. 92Art. 92 ---- OPERE PROVVISIONALIOPERE PROVVISIONALIOPERE PROVVISIONALIOPERE PROVVISIONALI
- Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni di
ONALIOPERE PROVVISIONALI
ONALIOPERE PROVVISIONALI
- Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni di fabbricati esistenti ecc.) si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e a cose, ed attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentire dal- l'esecuzione delle opere stesse.
- Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario deve
delle opere stesse. 2) Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stes- si. 3) In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubbli- ca, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni d'acqua.
uardare l'incolumità pubbli- ca, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni d'acqua. 4) E’ vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti la costruzione. Eventuali necessità di oc- cupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate, previo pagamento delle relative tasse di occupazione e non dovranno creare intralcio né pericolo alcuno.
chieste ed autorizzate, previo pagamento delle relative tasse di occupazione e non dovranno creare intralcio né pericolo alcuno. 5) Compiti i lavori, il proprietario dell’edificio deve riconsegnare completamente sgombra, a proprie cure e spese, l’area pubblica racchiusa nell’assito o provvisoriamente occupata per la costruzione. 6) Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml. 2,00
ccupata per la costruzione. 6) Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml. 2,00 ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Comune. 7) Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno o essere scor- revoli ai lati. 8) Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo, devono essere evidenziati
cor- revoli ai lati. 8) Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo, devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque durante tutto il tempo in cui funziona l'illuminazione pubbli- ca. 9) Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono
azione pubbli- ca. 9) Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la preven- zione degli infortuni sul lavoro. 10) Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di ml. 4,00 ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
re dal suolo non meno di ml. 4,00 ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. 11) Il Sindaco ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecu- zione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati. 12) I cantieri edili che prevedono l’impiego di macchinari e di impianti rumorosi, devono essere autoriz-
Art. 93Art. 93Art. 93Art. 93 ---- SCAVI E DEMOLIZIONISCAVI E DEMOLIZIONISCAVI E
ese degli interessati. 12) I cantieri edili che prevedono l’impiego di macchinari e di impianti rumorosi, devono essere autoriz- zati dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l’inquinamento acustico. Art. 93Art. 93Art. 93Art. 93 ---- SCAVI E DEMOLIZIONISCAVI E DEMOLIZIONISCAVI E DEMOLIZIONISCAVI E DEMOLIZIONI
- Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare scoscen-
IZIONISCAVI E DEMOLIZIONI
IZIONISCAVI E DEMOLIZIONI
- Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare scoscen- dimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere una
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51 pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del ter- reno, nel rispetto delle norme di cui al D.M.LL.PP. 21/1/1981.
e del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del ter- reno, nel rispetto delle norme di cui al D.M.LL.PP. 21/1/1981. 2) Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conse- guente danneggiamento ai fabbricati vicini e nei lavori di demolizione di opere contenenti amianto
otimenti del terreno e conse- guente danneggiamento ai fabbricati vicini e nei lavori di demolizione di opere contenenti amianto quali ‘’coperture in eternit, controsoffitti, rivestimenti e isolanti’’ deve essere inviato il piano di lavoro all’organo di vigilanza dell’U.L.S.S. (SPISAL) 90 giorni prima dell’inizio dei lavori, come stabilito dall’art. 34 del D.L. 277 del 15 Agosto 1991’’. 3) Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e deve
Art. 94Art. 94Art. 94Art. 94 ---- MOVIMENTO ED ACCUMULO DI MATERIALIMOVIMENTO ED
.L. 277 del 15 Agosto 1991’’. 3) Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e deve essere evitato il polverio. Art. 94Art. 94Art. 94Art. 94 ---- MOVIMENTO ED ACCUMULO DI MATERIALIMOVIMENTO ED ACCUMULO DI MATERIALIMOVIMENTO ED ACCUMULO DI MATERIALIMOVIMENTO ED ACCUMULO DI MATERIALI
- Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizioni.
perti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizioni. 2) Solo nel caso di assoluta necessità, il Sindaco, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, le norme per
cautele che, in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.
TITOLO IVTITOLO IVTITOLO IVTITOLO IV
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52 TITOLO IVTITOLO IVTITOLO IVTITOLO IV
Art. 95Art. 95Art. 95Art. 95 ---- SFERA DI APPLICAZIONESFERA DI APPLICAZIONESFER
52 TITOLO IVTITOLO IVTITOLO IVTITOLO IV RISRISRISRISPARMIO ENERGETICO NEL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICIPARMIO ENERGETICO NEL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICIPARMIO ENERGETICO NEL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICIPARMIO ENERGETICO NEL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI Art. 95Art. 95Art. 95Art. 95 ---- SFERA DI APPLICAZIONESFERA DI APPLICAZIONESFERA DI APPLICAZIONESFERA DI APPLICAZIONE
Art. 95Art. 95Art. 95Art. 95 ---- SFERA DI APPLICAZIONESFERA DI APPLICAZIONESFER
I EDIFICI Art. 95Art. 95Art. 95Art. 95 ---- SFERA DI APPLICAZIONESFERA DI APPLICAZIONESFERA DI APPLICAZIONESFERA DI APPLICAZIONE
- Le presenti norme si riferiscono al riscaldamento invernale e si applicano agli edifici adibiti a resi- denze, scuole, anche materne, uffici, attività commerciali, in relazione alla legge 09/01/1991 n.10 e relativo regolamento di attuazione, come da D.P.R. 26/08/1993 n.412 e Legge 05/03/1990 n.46 con relativo regolamento di attuazione, come da D.P.R. 06/12/1991 n.447.
Art. 96Art. 96Art. 96Art. 96 ---- POTENZIALITPOTENZIALITPOTENZIALITPOTENZIALITA’
come da D.P.R. 26/08/1993 n.412 e Legge 05/03/1990 n.46 con relativo regolamento di attuazione, come da D.P.R. 06/12/1991 n.447. 2) Sono esclusi asili nido, edifici industriali, artigianali. Art. 96Art. 96Art. 96Art. 96 ---- POTENZIALITPOTENZIALITPOTENZIALITPOTENZIALITA’A’A’A’ TERMICA INSTALLATATERMICA INSTALLATATERMICA INSTALLATATERMICA INSTALLATA I generatori di calore installati negli edifici dovranno avere una potenzialità termica strettamente necessa-
Art. 97Art. 97Art. 97Art. 97 ---- PROGETTO DELLPROGETTO DELLPROGETTO DELLPROGETT
TERMICA INSTALLATA I generatori di calore installati negli edifici dovranno avere una potenzialità termica strettamente necessa- ria al fabbisogno termico del fabbricato; è ammesso aumentare la potenzialità del generatore di una per- centuale per la messa a regime dell’impianto purché sia rispettato il rendimento globale medio stagionale. Art. 97Art. 97Art. 97Art. 97 ---- PROGETTO DELLPROGETTO DELLPROGETTO DELLPROGETTO DELL’’’’IMPIANTOIMPIANTOIMPIANTOIMPIANTO
- Il progetto dell'impianto termico dovrà:
ETTO DELLPROGETTO DELLPROGETTO DELLPROGETTO DELL’’’’IMPIANTOIMPIANTOIMPIANTOIMPIANTO
- Il progetto dell'impianto termico dovrà: a) indicare la temperatura interna prevista per gli ambienti (per la quale il valore raccomandato è di 18 gradi); b) calcolare le dispersioni attraverso le pareti e le vetrate in base ad una temperatura esterna di -5 gradi e tenendo conto dell'esposizione al vento delle pareti; c) calcolare la quantità di calore necessaria per un rinnovo d'aria di una volta all'ora il volume
izione al vento delle pareti; c) calcolare la quantità di calore necessaria per un rinnovo d'aria di una volta all'ora il volume abitabile; d) verificare che con le condizioni indicate ai punti a, b, c e con la potenzialità installata con i limiti di cui all'art. precedente le dispersioni globali siano limitate in modo da mantenere a re- gime la temperatura interna prevista (di norma 18 gradi). Il Direttore dei lavori ed il costruttore saranno solidamente responsabili verso il committente dell'ef-
Art. 98Art. 98Art. 98Art. 98 ---- APERTURE VETRATEAPERTURE VETRATEAPERTURE VETRA
ta (di norma 18 gradi). Il Direttore dei lavori ed il costruttore saranno solidamente responsabili verso il committente dell'ef- fettivo ottenimento del salto termico previsto dal progetto, che verrà misurato al centro dei locali a m. 1,50 dal pavimento. I locali normalmente a temperatura inferiore a quelli scaldati (scale ecc.) sono considerati in proget- to non scaldati. Art. 98Art. 98Art. 98Art. 98 ---- APERTURE VETRATEAPERTURE VETRATEAPERTURE VETRATEAPERTURE VETRATE
Art. 98Art. 98Art. 98Art. 98 ---- APERTURE VETRATEAPERTURE VETRATEAPERTURE VETRA
i in proget- to non scaldati. Art. 98Art. 98Art. 98Art. 98 ---- APERTURE VETRATEAPERTURE VETRATEAPERTURE VETRATEAPERTURE VETRATE
- La superficie delle vetrate dovranno essere con vetrocamera aventi un coefficiente di trasmissione non superiore a 3,2 W/mq/°C..
- Anche nel caso che dal progetto risulti assicurato il saldo termico di cui al precedente art. 97 obbli- gatoria l’installazione di doppi vetri su tutte le finestrature dell’edificio.
Art. 99Art. 99Art. 99Art. 99 ---- COMPOSIZIONE DEGLI EDIFICICOMPOSIZIONE DEGLI E
saldo termico di cui al precedente art. 97 obbli- gatoria l’installazione di doppi vetri su tutte le finestrature dell’edificio. Art. 99Art. 99Art. 99Art. 99 ---- COMPOSIZIONE DEGLI EDIFICICOMPOSIZIONE DEGLI EDIFICICOMPOSIZIONE DEGLI EDIFICICOMPOSIZIONE DEGLI EDIFICI
- La composizione dell'edificio (in pianta ed in elevazione) deve essere studiata in modo da ridurre al massimo le pareti esterne a parità di volume.
Art. 100Art. 100Art. 100Art. 100 ---- INERZIA TERMICA DELLE PARETIINERZIA TERMIC
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53 Art. 100Art. 100Art. 100Art. 100 ---- INERZIA TERMICA DELLE PARETIINERZIA TERMICA DELLE PARETIINERZIA TERMICA DELLE PARETIINERZIA TERMICA DELLE PARETI
Art. 101Art. 101Art. 101Art. 101 ---- REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURARE
00Art. 100 ---- INERZIA TERMICA DELLE PARETIINERZIA TERMICA DELLE PARETIINERZIA TERMICA DELLE PARETIINERZIA TERMICA DELLE PARETI
- Ai fini del contenimento delle variazioni di temperatura le pareti verticali opache dovranno avere un peso di al meno 85 kg/mq. Art. 101Art. 101Art. 101Art. 101 ---- REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURAREGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURAREGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURAREGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA
PERATURAREGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURAREGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURAREGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA
- Gli impianti dovranno essere dotati di apparecchiatura automatica per la regolazione della tempera- tura di mandata in funzione della temperatura esterna tranne che nel caso di sistemi che ne per- mettono l'installazione. Sarà altresì opportuno adottare apparecchi di regolazione locale della tem- peratura.
TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
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54 PARTE QUINTAPARTE QUINTAPARTE QUINTAPARTE QUINTA DEFINIZIONI URBANISTICODEFINIZIONI URBANISTICODEFINIZIONI URBANISTICODEFINIZIONI URBANISTICO ---- EDILIZIEEDILIZIEEDILIZIEEDILIZIE TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
URBANISTICODEFINIZIONI URBANISTICODEFINIZIONI URBANISTICO ---- EDILIZIEEDILIZIEEDILIZIEEDILIZIE TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I INDICIINDICIINDICIINDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIDI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIDI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIDI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOZIONI PARTICOZIONI PARTICOZIONI PARTICOLARILARILARILARI
Art. 102Art. 102Art. 102Art. 102 ---- INDICI DI FABBRICAZIONEINDICI DI FABBRICAZ
TRICI E DEFINIDI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOZIONI PARTICOZIONI PARTICOZIONI PARTICOLARILARILARILARI Art. 102Art. 102Art. 102Art. 102 ---- INDICI DI FABBRICAZIONEINDICI DI FABBRICAZIONEINDICI DI FABBRICAZIONEINDICI DI FABBRICAZIONE
- Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:
- densità edilizia fondiaria;
- densità edilizia territoriale;
- rapporto di copertura.
nale vengono definiti i seguenti indici:
- densità edilizia fondiaria;
- densità edilizia territoriale;
- rapporto di copertura.
- Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
- Per densità edilizia territoriale si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie della totalità del territorio interessato dall'intervento, tale indice va applicato solo in sede di strumen-
ile e la superficie della totalità del territorio interessato dall'intervento, tale indice va applicato solo in sede di strumen- to urbanistico attuativo: piano particolareggiato, piano di lottizzazione, piano di zona per l'edilizia economica e popolare, piano per insediamenti produttivi, piano di recupero, ecc. 4) Per rapporto di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
Art. 103Art. 103Art. 103Art. 103 ---- SSSSUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTEUPER
ende il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente. Art. 103Art. 103Art. 103Art. 103 ---- SSSSUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTEUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTEUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTEUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE
- All'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale ogni volume edilizio esistente, o da costruire de- termina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente.
nerale ogni volume edilizio esistente, o da costruire de- termina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente. 2) Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore Generale, la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà risultanti ai pubblici Registri alla data di adozione del P.R.G. della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il
pubblici Registri alla data di adozione del P.R.G. della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici indicati al precedente art. 102. 3) Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici. 4) La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corri- spondente.
li indici. 4) La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corri- spondente. 5) Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con altro atto di vincolo purché detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica.
Art. 104Art. 104Art. 104Art. 104 ---- DEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHIT
ro atto di vincolo purché detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica. Art. 104Art. 104Art. 104Art. 104 ---- DEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETDEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETDEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETDEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTOTOTOTONICINICINICINICI a) Si definiscono i seguenti elementi architettonici:
CHITETDEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTOTOTOTONICINICINICINICI
CHITETDEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTOTOTOTONICINICINICINICI a) Si definiscono i seguenti elementi architettonici: Cortile. è l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi un'altezza maggiore o uguale a ml. 2,50, con rapporto tra pareti che la circondano non superiore ad 1/4.
da muri di cinta aventi un'altezza maggiore o uguale a ml. 2,50, con rapporto tra pareti che la circondano non superiore ad 1/4. L'altezza delle pareti misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del cortile.
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55 Lastrico solare: è la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da essa emergenti; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico.
pareti verticali da essa emergenti; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico. Chiostrina o cavedio: è l'area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili. Definizione di corpi edilizi: Aggregazione: associazione di unità simili che formano un insieme; elemento costituente parte di un complesso architettonico articolato.
ione: associazione di unità simili che formano un insieme; elemento costituente parte di un complesso architettonico articolato. Ala o Braccio: prolungamento laterale di una costruzione, formante con la parte principale un in- sieme omogeneo. Dependance: edificio secondario annesso ad un albergo o ad una villa. Galleria: passaggio coperto o a portico che mette in comunicazione due luoghi; nei centri urbani, luogo destinato al passaggio pedonale ricavato all'interno di un complesso architettonico o costitui-
luoghi; nei centri urbani, luogo destinato al passaggio pedonale ricavato all'interno di un complesso architettonico o costitui- to dalla copertura di una strada e fiancheggiato da negozi. Padiglione: struttura leggera, di varia estensione, destinata ad esposizione temporanea; costruzio- ne che con altre fa parte di un unico complesso, generalmente ospedaliero. Rustico o Annesso Rustico: locale o edificio, annesso ad una fattoria, a stalla e/o a magazzino e/o a deposito attrezzi.
aliero. Rustico o Annesso Rustico: locale o edificio, annesso ad una fattoria, a stalla e/o a magazzino e/o a deposito attrezzi. Elementi secondari dei corpi edilizi: Aggetto o Sporto o Sbalzo: elemento costruttivo (cornicione, mensola, balcone, ecc.) sporgente dal piano perimetrale di un edificio. Mensola: struttura architettonica sporgente dalla parete in cui è incastrata ed utilizzata per sostene- re parti superiori aggettanti. Avancorpo: parte di un edificio sporgente dalla facciata.
è incastrata ed utilizzata per sostene- re parti superiori aggettanti. Avancorpo: parte di un edificio sporgente dalla facciata. Bow-Window: corpo chiuso a pianta circolare, anche a più piani, sporgente dalla facciata di un edi- ficio e dotato di ampie finestre. Bay- Window: bow-window a pianta rettangolare o poligonale. Altana: costruzione elevata sopra il tetto di una casa; può essere aperta o chiusa. Balcone: struttura piana sporgente dalla facciata di un edificio cui si accede mediante portafinestra;
ò essere aperta o chiusa. Balcone: struttura piana sporgente dalla facciata di un edificio cui si accede mediante portafinestra; la struttura portante del pavimento poggia su mensole o è realizzata a sbalzo. Balconata: balcone molto lungo su cui si aprono numerose porte e finestre. Ballatoio: lungo balcone realizzato nella facciata della casa verso il cortile per disimpegnare le sin- gole camere o gli appartamenti.
io: lungo balcone realizzato nella facciata della casa verso il cortile per disimpegnare le sin- gole camere o gli appartamenti. Loggia: portico che si apre al pianterreno di un palazzo; vasto balcone coperto e delimitato da pila- stri e colonne. Loggiato: struttura architettonica simile ad una loggia con funzione decorativa o di raccordo tra più edifici o di passaggio. Terrazza o Terrazzo: piano di copertura di un edificio, per lo più praticabile e quindi munito di para- petto; balcone ampio.
o. Terrazza o Terrazzo: piano di copertura di un edificio, per lo più praticabile e quindi munito di para- petto; balcone ampio. Avamportico: porticato posto anteriormente alla facciata di un edificio, con propria autonomia strut- turale. Porticato: portico ampio e allungato; serie di portici che chiudono un' intera area o fiancheggiano una strada.
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56 Portico: parte di un edificio a livello del suolo la cui copertura (piana, a volta, a tetto) è sorretta da una serie di pilastri o colonne che intervallano le aperture; ha funzione di luogo di passeggio, riu- nione e riparo.
orretta da una serie di pilastri o colonne che intervallano le aperture; ha funzione di luogo di passeggio, riu- nione e riparo. Quadriportico: portico costruito intorno ai quattro lati di un cortile. Elementi edilizi diversi: Banchina: struttura orizzontale continua con funzioni diverse: nella rete viaria, piattaforma posta al margine della carreggiata per costituire uno spiazzo per la so- sta di emergenza o il passaggio pedonale o per formare una pista ciclabile;
la carreggiata per costituire uno spiazzo per la so- sta di emergenza o il passaggio pedonale o per formare una pista ciclabile; nella struttura in muratura, elemento continuo orizzontale che ripartisce i carichi concentrati o pro- tegge dalle intemperie. Pensilina: struttura di copertura, indipendente o a sbalzo, realizzata in materiali diversi (ferro, vetro, cemento, materie plastiche) per proteggere persone e cose dagli agenti atmosferici.
alizzata in materiali diversi (ferro, vetro, cemento, materie plastiche) per proteggere persone e cose dagli agenti atmosferici. Tettoia: copertura di uno spazio aperto a forma di tetto sorretto da pilastri. Gazebo: chiosco da giardino: piccola costruzione con vista panoramica. Pergolato o Pergola o Berceau: impalcatura costituita da pali e sostegni orizzontali per piante ram- picanti o tende ombreggianti scorrevoli di altezza tale da consentire il sottostante passaggio di per- sone.
ali per piante ram- picanti o tende ombreggianti scorrevoli di altezza tale da consentire il sottostante passaggio di per- sone. Elementi verticali di chiusura con carattere secondario: Balaustra o Balaustrata: struttura architettonica formata da balaustri inseriti tra zoccolo e cimasa; ol- tre che come parapetto per scale e terrazzi, serve come coronamento di edifici. Cancellata: recinzione, solitamente esterna, in legno, ferro, pietra ecc. formata da elementi collegati
coronamento di edifici. Cancellata: recinzione, solitamente esterna, in legno, ferro, pietra ecc. formata da elementi collegati tra loro e infissi, talora tramite un supporto, nel terreno. Cancello: chiusura di un ingresso formata da elementi di materiale diverso (legno, metallo) collegati fra loro; può essere costituita da uno o più battenti. Inferriata: chiusura per porte e finestre formata da elementi metallici collegati rigidamente tra loro in
da uno o più battenti. Inferriata: chiusura per porte e finestre formata da elementi metallici collegati rigidamente tra loro in modo da impedire l'accesso, pur permettendo il passaggio di aria e di luce. Palizzata: struttura costituita da grossi pali contigui infissi nel terreno per formare una recinzione o opere di consolidamento. Parapetto: struttura verticale di altezza variabile tra i 70 e i 110 cm e di vario materiale (muratura, fer-
di consolidamento. Parapetto: struttura verticale di altezza variabile tra i 70 e i 110 cm e di vario materiale (muratura, fer- ro, marmo, legno, ecc.) realizzata con scopi di protezione sul bordo di un piano elevato da terra. Recinto: spazio circondato da muri, siepi, transenne, cancellate, ecc.; per estensione, l'elemento con cui è realizzata tale chiusura. Recinzione: delimitazione ottenuta con un recinto; opere che delimitano il recinto.
elemento con cui è realizzata tale chiusura. Recinzione: delimitazione ottenuta con un recinto; opere che delimitano il recinto. Ringhiera: struttura di vario materiale e foggia che funge da parapetto di balconi, terrazze, scale, ecc. Frangisole o Brisesoleil: struttura fissa o mobile che difende una facciata dai raggi del sole. Elementi della copertura: Copertura: insieme delle strutture, portanti e di protezione, per formare la chiusura superiore del tet- to.
ti della copertura: Copertura: insieme delle strutture, portanti e di protezione, per formare la chiusura superiore del tet- to. Falda o Spiovente: parte inclinata del tetto compresa, nel caso di un tetto a una o due falde, tra la linea di gronda e quella di colmo. Nei tetti più complessi è ogni superficie piana che li compone. Colmo: livello più alto delle falde di un tetto; è un punto se la copertura è piramidale o conica, una
cie piana che li compone. Colmo: livello più alto delle falde di un tetto; è un punto se la copertura è piramidale o conica, una linea nei tetti a una o a due falde; in questo caso la struttura interna è costituita da una trave ( col- mareccio ) o da un dormiente posto sul muro di spina.
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57 Linea di Compluvio: linea dove si intersecano due falde del tetto e da cui l'acqua piovana è convo- gliata alle gronde. Impropria la comune espressione linea di impluvio.
ano due falde del tetto e da cui l'acqua piovana è convo- gliata alle gronde. Impropria la comune espressione linea di impluvio. Displuvio: spigolo determinato dalla intersezione delle due falde di un tetto lungo il quale si divide l'acqua piovana. Canale di Gronda: manufatto a sezione semicircolare, collocato orizzontalmente all'estremità della linea di gronda, che convoglia le acque piovane in tubi verticali, permettendo cosi il deflusso delle acque da un tetto.
à della linea di gronda, che convoglia le acque piovane in tubi verticali, permettendo cosi il deflusso delle acque da un tetto. Gronda: parte terminale della falda del tetto, che sporge rispetto al muro esterno e determina una linea orizzontale detta linea di gronda. Grondaia: canale di scarico orizzontale, collocato all'estremità della linea di gronda, che raccoglie le acque meteoriche convogliandole nei pluviali che le scaricano a terra; può essere esterna o incas- sata.
ronda, che raccoglie le acque meteoriche convogliandole nei pluviali che le scaricano a terra; può essere esterna o incas- sata. Pluviale: condotto verticale per lo scarico dell'acqua piovana raccolta nel canale di gronda. Tegola: elemento laterizio di forma rettangolare, trapezoidale o curva usato nella copertura dei tetti; ne esistono diversi tipi. Coppo: tegola curva a forma di mezzo tronco di cono, larga circa 20 cm. e lunga 40; per creare fila-
; ne esistono diversi tipi. Coppo: tegola curva a forma di mezzo tronco di cono, larga circa 20 cm. e lunga 40; per creare fila- ri che convoglino via l'acqua piovana, un coppo concavo può essere collocato sovrapposto su un coppo convesso oppure su un embrice. Embrice: tegola piana trapezoidale, con i bordi laterali obliqui rialzati, ai quali lateralmente si posso- no sovrapporre i coppi per la copertura di tetti.
oidale, con i bordi laterali obliqui rialzati, ai quali lateralmente si posso- no sovrapporre i coppi per la copertura di tetti. Marsigliese: tegola laterizia piana di forma rettangolare con scanalatura centrale e risvolti alle testa- te per l'incastro; viene posata su listelli orditi parallelamente alla linea di gronda. Bucature ed elementi connessi: Bocca di Lupo: particolare tipo di apertura per aerare un intercapedine su cui si aprono finestre di cantine e locali interrati.
Bocca di Lupo: particolare tipo di apertura per aerare un intercapedine su cui si aprono finestre di cantine e locali interrati. Abbaino: modesta sopraelevazione del tetto, coperta da piccole falde e munita di finestra. Serve ad illuminare l'ambiente sottostante. Lucernario: apertura a vetri praticate in volte e soffitti per aerare e illuminare gli ambienti sottostanti. Davanzale: elemento della finestra costituito da una lastra di pietra, marmo, legno o acciaio posta
re gli ambienti sottostanti. Davanzale: elemento della finestra costituito da una lastra di pietra, marmo, legno o acciaio posta sotto il telaio per proteggere l'interno dalle infiltrazioni di acqua. Mostra: riquadratura della sagoma esterna di una finestra o di una porta, solitamente dello stesso materiale degli infissi. Bussola: seconda porta interna di ingresso realizzata per impedire l'afflusso di aria fredda dall'e-
so materiale degli infissi. Bussola: seconda porta interna di ingresso realizzata per impedire l'afflusso di aria fredda dall'e- sterno; infisso girevole, talora diviso in scomparti, realizzato per l'accesso a edifici pubblici. Controfinestra: seconda intelaiatura a vetri che si pone davanti ad un infisso per aumentare l'isola- mento termico od acustico. Controporta: porta messa davanti ad un'altra per motivi di sicurezza, di isolamento termico, di fun- zionalità.
ico od acustico. Controporta: porta messa davanti ad un'altra per motivi di sicurezza, di isolamento termico, di fun- zionalità. Antiporta: porta posta davanti ad un'altra e piccolo spazio compreso tra le due. Portafinestra: finestra aperta fino al livello del pavimento per permettere l'accesso a balconi, terraz- ze e giardini. Gelosia o Persiana: chiusura di finestra (di legno, materiale plastico o metallico) formata da un te- laio e da stecche inclinate e parallele.
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58 Scuro o Imposta: battente opaco applicato internamente alla finstra per impedire alla luce di entra- re. Nomenclatura di elementi edilizi vari:
: battente opaco applicato internamente alla finstra per impedire alla luce di entra- re. Nomenclatura di elementi edilizi vari: Corridoio: ambiente utilizzato per il disimpegno di diversi locali; ha tipologie diverse negli edifici col- lettivi o privati. Andito: corridoio, vano che serve a disimpegnare le parti di un'abitazione. Androne: locale di passaggio coperto, situato a pianterreno, tra la porta d'ingresso e le scale o un cortile interno.
bitazione. Androne: locale di passaggio coperto, situato a pianterreno, tra la porta d'ingresso e le scale o un cortile interno. Anticamera: locale di sosta che introduce in altri ambienti contigui. Atrio: ingresso, solitamente ampio, di edifici pubblici o privati. Mansarda: tipo particolare di tetto a falde spezzate, nella più bassa delle quali (in genere quasi ver- ticale) sono aperte finestre; per estensione, l'ambiente abitabile ricavato nel sottotetto.
sa delle quali (in genere quasi ver- ticale) sono aperte finestre; per estensione, l'ambiente abitabile ricavato nel sottotetto. Attico: ultimo piano di un edificio di abitazione costruito al di sopra del cornicione e talvolta arretrato rispetto alla facciata. Soffitta o Sottotetto: ambiente compreso tra il soffitto dell'ultimo piano e il tetto; solitamente adibito a deposito, può essere utilizzato come abitazione se rispondente a Norme di igiene e regolamento edilizio.
; solitamente adibito a deposito, può essere utilizzato come abitazione se rispondente a Norme di igiene e regolamento edilizio. Solaio: struttura orizzontale portante che separa un piano dall'altro: nella parte di estradosso il pa- vimento mentre in quella di intradosso è soffitto del piano sottostante. Caminetto: piccolo camino incassato nel muro o poco sporgente. Camino: installazione fissa formata da focolare, cappa, canna fumaria e comignolo, utilizzata per ri- scaldare gli ambienti.
te. Camino: installazione fissa formata da focolare, cappa, canna fumaria e comignolo, utilizzata per ri- scaldare gli ambienti. Comignolo: parte della canna fumaria che sporge al di sopra del tetto; oltre che un valore funziona- le, ne ha uno decorativo. Cortile: spazio scoperto delimitato del tutto o parzialmente da un edificio o da un gruppo di edifici. Serve soprattutto per ventilare ed illuminare le stanze che vi si affacciano, ma ha anche funzioni ac- cessorie (sosta veicoli, ecc.).
soprattutto per ventilare ed illuminare le stanze che vi si affacciano, ma ha anche funzioni ac- cessorie (sosta veicoli, ecc.). Corte: aia racchiusa da ali nelle costruzione rurali. Posto macchina: superficie utile per la sosta di automezzi delle dimensioni minime di m.2,50 x 4,80. Nomenclatura scale: Cordonata: scalinata a gradoni larghi, bassi e spesso inclinati, delimitati da bordi in pietra. Scalea: scala monumentale, generalmente all'aperto, di ingresso ad edifici.
i e spesso inclinati, delimitati da bordi in pietra. Scalea: scala monumentale, generalmente all'aperto, di ingresso ad edifici. Scalinata: scala monumentale che permette l'accesso ad edifici o alla fruibilità di giardini o spazi urbani. Scalone: scala monumentale interna di un palazzo. Rampa: elemento costitutivo di una scala formata da una serie ininterrotta di gradini; superficie in- clinata accessibile ai veicoli a forte pendenza che collega piani di diverso livello, usata specialmen-
gradini; superficie in- clinata accessibile ai veicoli a forte pendenza che collega piani di diverso livello, usata specialmen- te per garage, locali interrati e parcheggi; nelle costruzioni stradali, breve via di accesso alla car- reggiata autostradale. Corrimano o Mancorrente: sbarra in legno, pietra o metallo applicata a ringhiere e muri per appog- gio o sostegno. Pavimentazioni esterne:
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59 Acciottolato: tipo di pavimentazioni per esterni proprio dell'area padana ottenuto con uno strato di ciottoli di fiumi su un letto di sabbia. Ammattonato: tipo di pavimentazione rustica realizzato con mattoni opportunamente trattati in su-
i fiumi su un letto di sabbia. Ammattonato: tipo di pavimentazione rustica realizzato con mattoni opportunamente trattati in su- perficie; a seconda del modo in cui i mattoni sono disposti si ha un ammattonato a spina di pesce, a scacchiera, ecc... Battuto: pavimentazione grezza formata da un conglomerato di cemento e sabbia usata per scanti- nati, cortili, garage, ecc... Bullettonato: tipo di pavimentazione a pezzi irregolari di marmo o travertino uniti da impasto cemen- tizio.
ili, garage, ecc... Bullettonato: tipo di pavimentazione a pezzi irregolari di marmo o travertino uniti da impasto cemen- tizio. Lastricato: pavimentazione stradale fatta di lastre di pietra. Macadam: tipo di pavimentazione stradale ottenuta comprimendo pietrisco bagnato. Elementi decorativi: Cornicione: cornice di grandi dimensioni, spesso retto da mensole, posto sopra all'ultimo piano dell’edificio o sotto l'attico per allontanare le acque pluviali. Può sorreggere elementi decorativi.
sto sopra all'ultimo piano dell’edificio o sotto l'attico per allontanare le acque pluviali. Può sorreggere elementi decorativi. Coronamento: parte terminale, con scopi prevalentemente decorativi, di un edificio o di una struttu- ra. Marcapiano: elemento orizzontale esterno di un edificio (fascia, cornice, ecc.) che ne evidenzia la scansione in piani. Zoccolo: rivestimento in legno, pietra, marmo o altro materiale che ricopre, con funzione protettiva, la base interna o esterna dei muri di alcuni edifici.
gno, pietra, marmo o altro materiale che ricopre, con funzione protettiva, la base interna o esterna dei muri di alcuni edifici. Zoccolatura: fascia protettiva del muro a livello della pavimentazione. Gradone: alto gradino dello zoccolo di un edificio. Elementi verticali: Piedritto: qualsiasi elemento verticale con funzione portante. Colonna: elemento architettonico verticale con funzioni di sostegno di strutture sovrastanti ad an-
icale con funzione portante. Colonna: elemento architettonico verticale con funzioni di sostegno di strutture sovrastanti ad an- damento rettilineo o come piedritto dell'arco, o con funzioni decorative o, isolata, con scopi religiosi o celebrativi. Semicolonna: colonna gettante dal muro per metà della sua sezione. E' detta lesena o parasta a sezione semicircolare a seconda che abbia funzioni solo decorative o anche funzionali.
sua sezione. E' detta lesena o parasta a sezione semicircolare a seconda che abbia funzioni solo decorative o anche funzionali. Pilastro: piedritto ad asse verticale con sezione quadrata, poligonale o circolare (senza rastrematu- ra o entasi). Parasta: ispessimento verticale di parete a sezione rettangolare o semicircolare con funzione por- tante, poco aggettante dalla parete. Lesena: elemento decorativo verticale di parete, a sezione rettangolare o semicircolare poco spor- gente dal muro.
dalla parete. Lesena: elemento decorativo verticale di parete, a sezione rettangolare o semicircolare poco spor- gente dal muro. Pilone: grosso pilastro usato come sostegno di cupole e ponti, grandi linee elettriche. Pilotis: pilastri che come palafitte sorreggono un edificio in modo che esso inizi all'altezza del primo piano, formando a piano terreno una zona praticabile, con funzioni comuni del caseggiato, spesso resa accessibile al pubblico.
Art. 105Art. 105Art. 105Art. 105 ---- CENTRO ABITATO E NUCLEO ABITATOCENTRO ABIT
o piano, formando a piano terreno una zona praticabile, con funzioni comuni del caseggiato, spesso resa accessibile al pubblico. Art. 105Art. 105Art. 105Art. 105 ---- CENTRO ABITATO E NUCLEO ABITATOCENTRO ABITATO E NUCLEO ABITATOCENTRO ABITATO E NUCLEO ABITATOCENTRO ABITATO E NUCLEO ABITATO A) CENTRO ABITATO
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- Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi solu- zioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici determinanti un luogo
B) NUCLEO ABITATO
o comunque brevi solu- zioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzio- ne, affari, approvvigionamenti e simili. B) NUCLEO ABITATO
- Aggregato di case, con almeno cinque famiglie, privo del luogo di raccolta che caratterizza il cen- tro abitato. Il carattere di nucleo abitato è inoltre riconosciuto:
miglie, privo del luogo di raccolta che caratterizza il cen- tro abitato. Il carattere di nucleo abitato è inoltre riconosciuto: a) al gruppo, anche minimo di case vicine tra loro, situate in zona montana, quando vi abitano almeno due famiglie e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficili e comunque non frequenti i rapporti con le altre località abitate; b) all'aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di popolazione e, alla
i con le altre località abitate; b) all'aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di popolazione e, alla data di censimento, di disabitato per il noto fenomeno dello spopolamento montano; c) ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche (cascina, fattorie, masserie, ecc.) anche se costituiti da un solo edificio, purché il numero delle famiglie in esso abitati non sia inferiore a cinque;
erie, ecc.) anche se costituiti da un solo edificio, purché il numero delle famiglie in esso abitati non sia inferiore a cinque; d) ai conventi, alle case di cura alle colonie climatiche e sanatoriali, agli orfanotrofi, alle case di correzione, alle scuole-convitto situati in aperta campagna; e) agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, con servizi od esercizi pubblici (stazione fer- roviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purché negli stessi o nelle eventuali ca-
rcizi pubblici (stazione fer- roviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purché negli stessi o nelle eventuali ca- se prossime, da comprendere nel nucleo, abitino almeno due famiglie.
TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
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61 PARTE SESTAPARTE SESTAPARTE SESTAPARTE SESTA DISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIE FINALIE FINALIE FINALI TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
NI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIE FINALIE FINALIE FINALI TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I DISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 106Art. 106Art. 106Art. 106 ---- PERMESSI A COSTRUIRE E/O DENUNCIE DI INIZI
ITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I DISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 106Art. 106Art. 106Art. 106 ---- PERMESSI A COSTRUIRE E/O DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀPERMESSI A COSTRUIRE E/O DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀPERMESSI A COSTRUIRE E/O DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀPERMESSI A COSTRUIRE E/O DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀ CON DATA ANTERIORE ACON DATA ANTERIORE ACON DATA ANTERIORE ACON DATA ANTERIORE AL-L-L-L-
STRUIRE E/O DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀ CON DATA ANTERIORE ACON DATA ANTERIORE ACON DATA ANTERIORE ACON DATA ANTERIORE AL-L-L-L- L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRL'ENTRATA IN VIGORE DEL PREEEESENTE REGOLAMENTOSENTE REGOLAMENTOSENTE REGOLAMENTOSENTE REGOLAMENTO
- L'entrata in vigore del Regolamento Edilizio, del Piano Regolatore Generale e delle relative varianti comporta la decadenza dei Permessi a Costruire e/o Denuncie di Inizio Attività edilizia in contrasto
e e delle relative varianti comporta la decadenza dei Permessi a Costruire e/o Denuncie di Inizio Attività edilizia in contrasto con lo strumento entrato in vigore, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati ai sensi del prece- dente art. 27 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 2) Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, della licenza o concessione edilizia va pronunciata la decadenza per la parte non realizzata.
Art. 107Art. 107Art. 107Art. 107 ---- MISURE DI SALVAGUARDIAMISURE DI SALVAGUARD
ano completati entro tale termine, della licenza o concessione edilizia va pronunciata la decadenza per la parte non realizzata. Art. 107Art. 107Art. 107Art. 107 ---- MISURE DI SALVAGUARDIAMISURE DI SALVAGUARDIAMISURE DI SALVAGUARDIAMISURE DI SALVAGUARDIA
- Dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le normali misure di salvaguardia sono obbligatorie.
TITOLO IITITOLO IITITOLO IITITOLO II
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62 TITOLO IITITOLO IITITOLO IITITOLO II DISPOSIZIONI FINALIDISPOSIZIONI FINALIDISPOSIZIONI FINALIDISPOSIZIONI FINALI
Art. 108Art. 108Art. 108Art. 108 ---- ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
62 TITOLO IITITOLO IITITOLO IITITOLO II DISPOSIZIONI FINALIDISPOSIZIONI FINALIDISPOSIZIONI FINALIDISPOSIZIONI FINALI Art. 108Art. 108Art. 108Art. 108 ---- ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTOENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTOENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTOENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- Il presente Regolamento approvato dall'Autorità competente, entra in vigore il giorno successivo ai
Art. 109Art. 109Art. 109Art. 109 ---- NORME ABROGATENORME ABROGATENORME ABROGATE
DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- Il presente Regolamento approvato dall'Autorità competente, entra in vigore il giorno successivo ai 15 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento di approvazione. Art. 109Art. 109Art. 109Art. 109 ---- NORME ABROGATENORME ABROGATENORME ABROGATENORME ABROGATE
- E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria od incompatibile con le norme del presente Regolamento.
Art. 110Art. 110Art. 110Art. 110 ---- POTERI DI DEROGAPOTERI DI DEROGAPOTERI DI
E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria od incompatibile con le norme del presente Regolamento. Art. 110Art. 110Art. 110Art. 110 ---- POTERI DI DEROGAPOTERI DI DEROGAPOTERI DI DEROGAPOTERI DI DEROGA
- Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, e nel rispetto della legislazione vigente, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle norme del presente Regolamento secondo quanto stabilito dall'art. 80 della legge regionale 27 Giugno 1985 n° 61.
Art. 111Art. 111Art. 111Art. 111 ---- SANZIONISANZIONISANZIONISANZIONI
di deroga alle norme del presente Regolamento secondo quanto stabilito dall'art. 80 della legge regionale 27 Giugno 1985 n° 61. Art. 111Art. 111Art. 111Art. 111 ---- SANZIONISANZIONISANZIONISANZIONI
- Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge urbanistica e dalla legge comunale e provinciale.
- Non è ammessa l'oblazione in via breve.
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