Regolamento EdilizioIndicizzato il 22 febbraio 202624 pagine

Regolamento Edilizio 2.pdf - Comune di Corato

Comune di Corato · Bari, Puglia

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219 sezioni del documento

TRASCRIZIONE COMPLETA DEL DOCUMENTO

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dell'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, che nelle abitazioni della zona:

a) non vi sia difetto di aria e di luce;

b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie fecali e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;

c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;

Art. 65

;

c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;

d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento;

e) sia impedito, in ogni caso, un eventuale deturpamento nell'aspetto dell'abitato o la violazione di leggi o di regolamenti vigenti in materia igienico-edilizia.

Art. 65

Altezza dei fabbricati e dei piani

Art. 65

o la violazione di leggi o di regolamenti vigenti in materia igienico-edilizia.

Art. 65

Altezza dei fabbricati e dei piani

I fabbricati da costruire nella zona rurale non potranno avere più di un piano oltre il terrattico, ad un'altezza massima di metri otto.

Essi potranno avere i singoli piani di altezza ridotta fino a metri 3,30 per il pianterreno e a metri 3,00 per il piano superiore ma non potranno mai usufruire della maggiore altezza consentita per ottenere un maggior numero di piani.

Art. 66

Art. 66

iano superiore ma non potranno mai usufruire della maggiore altezza consentita per ottenere un maggior numero di piani.

Art. 66

Case rurali

Le case della zona rurale destinate esclusivamente al ricovero temporaneo o permanente dei coloni, delle loro famiglie e degli altri addetti all'coltivazione, nonché al ricovero delle scorte e provviste, saranno, inoltre, soggette alle norme seguenti:

a) dovranno rispondere a tutte le norme ministeriali vigenti in materia;

viste, saranno, inoltre, soggette alle norme seguenti:

a) dovranno rispondere a tutte le norme ministeriali vigenti in materia;

b) non saranno soggette a vincolo alcuno per quanto riguarda la parte architettonica, potendo essere semplicemente intonacate ed imbiancate;

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c) potranno avere i terrazzi in diretta comunicazione con gli spazi scoperti vicini, ancorché fossero destinati ad uso di abitazione;

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