Regolamento Edilizio 2.pdf - Comune di Corato
Comune di Corato · Bari, Puglia
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219 sezioni del documento
TRASCRIZIONE COMPLETA DEL DOCUMENTO
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dell'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, che nelle abitazioni della zona:
a) non vi sia difetto di aria e di luce;
b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie fecali e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;
c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
Art. 65
;
c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento;
e) sia impedito, in ogni caso, un eventuale deturpamento nell'aspetto dell'abitato o la violazione di leggi o di regolamenti vigenti in materia igienico-edilizia.
Art. 65
Altezza dei fabbricati e dei piani
Art. 65
o la violazione di leggi o di regolamenti vigenti in materia igienico-edilizia.
Art. 65
Altezza dei fabbricati e dei piani
I fabbricati da costruire nella zona rurale non potranno avere più di un piano oltre il terrattico, ad un'altezza massima di metri otto.
Essi potranno avere i singoli piani di altezza ridotta fino a metri 3,30 per il pianterreno e a metri 3,00 per il piano superiore ma non potranno mai usufruire della maggiore altezza consentita per ottenere un maggior numero di piani.
Art. 66
Art. 66
iano superiore ma non potranno mai usufruire della maggiore altezza consentita per ottenere un maggior numero di piani.
Art. 66
Case rurali
Le case della zona rurale destinate esclusivamente al ricovero temporaneo o permanente dei coloni, delle loro famiglie e degli altri addetti all'coltivazione, nonché al ricovero delle scorte e provviste, saranno, inoltre, soggette alle norme seguenti:
a) dovranno rispondere a tutte le norme ministeriali vigenti in materia;
viste, saranno, inoltre, soggette alle norme seguenti:
a) dovranno rispondere a tutte le norme ministeriali vigenti in materia;
b) non saranno soggette a vincolo alcuno per quanto riguarda la parte architettonica, potendo essere semplicemente intonacate ed imbiancate;
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c) potranno avere i terrazzi in diretta comunicazione con gli spazi scoperti vicini, ancorché fossero destinati ad uso di abitazione;
tranno avere i terrazzi in diretta comunicazione con gli spazi scoperti vicini, ancorché fossero destinati ad uso di abitazione;
d) potranno accoppiarsi costruttivamente anche a locali destinati a stalla, purché non vi sia comunicazione interna alcuna e siano rispettate tutte le altre norme prescritte dal regolamento d'igiene;
lla, purché non vi sia comunicazione interna alcuna e siano rispettate tutte le altre norme prescritte dal regolamento d'igiene;
la, purché non vi sia comunicazione interna alcuna e siano rispettate tutte le altre norme prescritte dal regolamento d'igiene;
e) in mancanza d'acqua fornita dall'impianto pubblico, potranno essere rifornite per usi domestici da acqua derivanti dal sottosuolo, o da cisterne costruite per l'immagazzinamento di acque provenienti da falde di tetto o da terrazze non praticabili. Tali cisterne dovranno scendere a profondità di almeno quattro metri, essere a doppio reparto e munite di filtro
on praticabili. Tali cisterne dovranno scendere a profondità di almeno quattro metri, essere a doppio reparto e munite di filtro. Inoltre, all'attingimento dell'acqua dovrà procedersi a mezzo di tubazioni e pompe, restando assolutamente vietato l'uso delle secchie, catini e la loro apertura nella parte superiore, che dovrà essere continuamente chiusa.
Art. 67
Indipendentemente da quanto sopra, il proprietario sarà tenuto all'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento di igiene del lavoro.
Art. 67
Sistemazione del terreno
Le condizioni igieniche del terreno scelto per la costruzione del fabbricato rurale devono essere tali da ottenere il preventivo parere favorevole dell'Ufficiale sanitario.
Il piano di costruzione delle case deve essere sopraelevato di almeno cinquanta centimetri rispetto al piano della circostante campagna.
Art. 68
Murature
Art. 68
ase deve essere sopraelevato di almeno cinquanta centimetri rispetto al piano della circostante campagna.
Art. 68
Murature
Art. 68
se deve essere sopraelevato di almeno cinquanta centimetri rispetto al piano della circostante campagna.
Art. 68
Murature
È proibito addossare i muri delle abitazioni rurali direttamente ai terreni; essi dovranno essere distanti almeno tre metri dalla base inferiore della scarpata del terrapieno, oppure dovranno costruirsi muri di sostegno in modo che il piede del terrapieno disti almeno due metri dalla erigenda costruzione
ppure dovranno costruirsi muri di sostegno in modo che il piede del terrapieno disti almeno due metri dalla erigenda costruzione. In ogni caso saranno costruiti opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche o di infiltrazione. I muri, le coperture e i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti o con altri materiali poco impermeabili.
Art. 69
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Art. 69
Cortili e servizi igienici
Art. 69
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Art. 69
Cortili e servizi igienici
Art. 69
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Art. 69
Cortili e servizi igienici
Nella zona rurale la superficie dei cortili e degli spazi interni degli edifici deve essere pari ad un quarto della superficie delle pareti che vi prospettano
e dei cortili e degli spazi interni degli edifici deve essere pari ad un quarto della superficie delle pareti che vi prospettano, e la distanza fra le due facciate di fronte deve essere almeno uguale all'altezza della facciata più alta; i terrazzi dovranno essere elevati di almeno cinquanta sul suolo circostante ed essere sempre muniti di scantonato o vespaio; ai servizi igienici dovrà provvedersi in maniera che siano provveduti dalla Comune non abbia già provveduto in maniera più rigorosa
servizi igienici dovrà provvedersi in maniera che siano provveduti dalla Comune non abbia già provveduto in maniera più rigorosa, con la costruzione di speciali impianti rispondenti alle moderne esigenze e conformi a tutte le norme che fossero dettate da altre disposizioni di legge e di regolamenti, generali o speciali, salvo l'approvazione dell'Ufficio sanitario.
Art. 70
Art. 70
Ambienti abitabili
Le camere di abitazione dovranno avere un'altezza di almeno metri 3,00 e la cubatura delle camere da letto deve essere calcolata sulla base di almeno trenta metri cubi per ogni persona.
Tutti gli ambienti devono avere finestre che si aprono direttamente verso l'esterno e quando la finestra sia unica deve avere una superficie di almeno due metri quadrati.
Art. 71
Impianti igienici, fognature e pozzi neri
Art. 71
nestra sia unica deve avere una superficie di almeno due metri quadrati.
Art. 71
Impianti igienici, fognature e pozzi neri
Ogni abitazione per famiglia deve essere provvista di un acquaio e di una latrina. Questa dovrà avere il pavimento impermeabile, essere provvista di una finestra aprentesi all'aria libera e di ampiezza non minore di metri quadrati 0,50 e non avere comunicazione diretta con le camere da letto e con la cucina.
libera e di ampiezza non minore di metri quadrati 0,50 e non avere comunicazione diretta con le camere da letto e con la cucina.
ibera e di ampiezza non minore di metri quadrati 0,50 e non avere comunicazione diretta con le camere da letto e con la cucina.
Le latrine e gli acquai dovranno essere munite di chiusure atte ad impedire ogni esalazione di tubi di scarico costruiti con materiale impermeabile ben connesso nelle giunture. Ogni latrina, in mancanza della fognatura municipale, dovrà immettersi in apposito pozzo nero costruito secondo le regole indicate nel precedente articolo 51
la fognatura municipale, dovrà immettersi in apposito pozzo nero costruito secondo le regole indicate nel precedente articolo 51. Le acque domestiche e di fognatura, saranno immerse nel pozzo nero o condotte in apposito serbatoio a tenuta stagna.
Art. 72
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Art. 72
Ricovero per gli animali
Le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai, ecc., saranno possibilmente situati a distanza dalle case di abitazione. Quando siano nello stesso corpo di fabbricato non dovranno avere comunicazioni dirette con i locali di abitazione e potranno utilizzati come abitazione permanente i locali situati al di sopra di esso se il solaio non sia impermeabile o impermeabilizzato.
Art. 73
tilizzati come abitazione permanente i locali situati al di sopra di esso se il solaio non sia impermeabile o impermeabilizzato.
Le stalle dovranno avere un'altezza di metri quattro dal pavimento al soffitto ed una cubatura di metri cubi trenta per ogni capo grosso di bestiame, o la metà per ogni capo piccolo.
Gli abbeveratoi non saranno costruiti in legno ma con materiale di facile lavaggio.
Art. 73
Richiamo alle norme generali
Art. 73
Gli abbeveratoi non saranno costruiti in legno ma con materiale di facile lavaggio.
Art. 73
Richiamo alle norme generali
Per tutto ciò che si riferisce agli edifici rurali non disciplinato dal presente capo, si applicheranno le disposizioni degli altri articoli del regolamento o del regolamento d'igiene del comune.
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TITOLO III
DOMANDE E RILASCIO DELLE LICENZE EDILIZIE
Art. 74
Opere soggette ad autorizzazione
Art. 74
comune.
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TITOLO III
DOMANDE E RILASCIO DELLE LICENZE EDILIZIE
Art. 74
Opere soggette ad autorizzazione
Nel territorio del Comune non si può procedere alla esecuzione di alcuna delle seguenti opere senza la preventiva autorizzazione delle competenti autorità ed il permesso del Sindaco:
ecuzione di alcuna delle seguenti opere senza la preventiva autorizzazione delle competenti autorità ed il permesso del Sindaco:
- costruzioni, demolizioni, ricostruzioni, ampliamenti e riattazioni di edifici o di muri di cinta, opere di urbanizzazione del terreno, anche se con costruzioni prefabbricate, lavori di sbancamento, livellamento, sgombero, ecc.;
pere di urbanizzazione del terreno, anche se con costruzioni prefabbricate, lavori di sbancamento, livellamento, sgombero, ecc.;
-
introduzione di modificazioni nelle fronti dei fabbricati verso le strade, corsi, piazze, vie e vicoli pubblici o gravati da servitù a favore del pubblico, tinteggiature, collocamento di marciapiedi, insegne, iscrizioni e simili;
-
alterazioni del suolo pubblico o privato ed opere sotterranee in costruzioni contemplate dal presente regolamento;
e simili;
-
alterazioni del suolo pubblico o privato ed opere sotterranee in costruzioni contemplate dal presente regolamento;
-
esecuzione di qualsiasi lavoro interessante la fognatura domestica e la provvista delle acque;
-
costruzioni di cappelle, monumenti e ricordi marmorei.
Non si potranno, del pari, senza nuova autorizzazione, apportare varianti ai lavori in corso di esecuzione già approvati.
Art. 75
orei.
Non si potranno, del pari, senza nuova autorizzazione, apportare varianti ai lavori in corso di esecuzione già approvati.
Salvo le disposizioni delle vigenti leggi in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico, storico o archeologico, senza autorizzazione delle competenti autorità e il permesso del Sindaco.
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Art. 75
Manutenzione e restauri
Art. 75
a autorizzazione delle competenti autorità e il permesso del Sindaco.
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Art. 75
Manutenzione e restauri
Art. 75
autorizzazione delle competenti autorità e il permesso del Sindaco.
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Art. 75
Manutenzione e restauri
È vietato eseguire radicali rifacimenti, ricostruzioni ex novo o lavori di riparazione e di manutenzione ad edifici che non rispondenti per struttura, altezza e larghezza delle vie, alle norme del presente regolamento, a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica o architettonica
e del presente regolamento, a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica o architettonica. S'intende, comunque, che è consentita l'esecuzione di lavori di rimodernamento o di miglioramento tecnico ed igienico agli edifici cui innanzi, allo scopo di renderli più idonei e confortevoli, e quanto più abitabili: la licenza per la esecuzione di tali lavori sarà concessa ad esclusivo giudizio dell'autorità comunale, su parere della Commissione edilizia.
È fatto, però, obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione ed operante nonché al presente regolamento, a norma dell'art. 29 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, c 6-8-1967, n. 765.
erante nonché al presente regolamento, a norma dell'art. 29 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, c 6-8-1967, n. 765.
Per le opere da eseguire sui terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con l'Amministrazione interessata e sentito il Comune, l'autorizzazione dell'Ufficio del genio civile, a norma della legge 25 novembre 1962, n. 1684.
interessata e sentito il Comune, l'autorizzazione dell'Ufficio del genio civile, a norma della legge 25 novembre 1962, n. 1684.
Non si potranno, del pari, eseguire opere di costruzione, ricostruzione, ecc., in zone soggette ad interventi dello Stato, se non si è ottenuto l'autorizzazione dell'Ufficio del genio civile, a norma della legge 25 novembre 1962, n. 1684.
Art. 76
dello Stato, se non si è ottenuto l'autorizzazione dell'Ufficio del genio civile, a norma della legge 25 novembre 1962, n. 1684.
Le opere da costruire dai privati su terreni demaniali sono, in ogni caso, soggette alle stesse autorizzazioni stabilite per le costruzioni da effettuare su terreni non demaniali.
Art. 76
Riparazione di fabbricati minaccianti rovina
Art. 76
stabilite per le costruzioni da effettuare su terreni non demaniali.
Art. 76
Riparazione di fabbricati minaccianti rovina
Art. 76
stabilite per le costruzioni da effettuare su terreni non demaniali.
Art. 76
Riparazione di fabbricati minaccianti rovina
I proprietari, dietro ingiunzione del Sindaco, sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione dei fabbricati, o di quelle parti di essi che minacciassero rovina, sotto comminatoria, in caso di ritardo, della esecuzione dei lavori d'ufficio e dell'applicazione delle pene previste dalle vigenti leggi ed osservando il procedimento di cui all'art
ne dei lavori d'ufficio e dell'applicazione delle pene previste dalle vigenti leggi ed osservando il procedimento di cui all'art. 76 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F, salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione dell'art. 153 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e bruto 1915, n. 148, e dall'art. 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, e dall'art. 55 della legge comunale e provinciale 5 marzo 1934, n. 383.
Art. 77
Art. 77
Apertura di nuove strade da parte di privati
Art. 77
Art. 77
Apertura di nuove strade da parte di privati
Art. 77
Art. 77
Apertura di nuove strade da parte di privati
Quando uno o più proprietari intendano aprire passaggi, o iniziare la costruzione di una strada privata aperta al pubblico, senza addivenire ad alcuna lottizzazione del terreno laterale ad essa, devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenere l'approvazione ed addivenire a regolare atto pubblico, con l'intervento dell'amministrazione comunale
elativo progetto, ottenere l'approvazione ed addivenire a regolare atto pubblico, con l'intervento dell'amministrazione comunale, con il quale si assumono l'obbligo di provvedere convenientemente alla sistemazione della nuova strada o passaggio, allo scolo delle acque, alla pavimentazione, alla illuminazione ed alla nettezza, nei modi prescritti, salvo le disposizioni di legge relative ai consorzi per le strade vicinali.
La larghezza non potrà essere inferiore a dieci metri per le strade comprese nella zona residenziale urbana e nella zona di espansione, e a sette metri per le strade comprese nella zona rurale.
È vietato l'apertura di strade che non siano in piena conformità o correlazione organica al programma di fabbricazione vigente e P.R.G. appena esso sarà approvato ed operante anche nella zona immediatamente adiacente al medesimo.
di fabbricazione vigente e P.R.G. appena esso sarà approvato ed operante anche nella zona immediatamente adiacente al medesimo.
Le case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubblico passaggio, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento e della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.
Art. 78
izioni del presente regolamento e della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.
Dette strade, ove abbiano i requisiti prescritti, potranno essere classificate tra le comunali, a norma di legge. In tal caso nessuna indennità o rimborso
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di spese è dovuto ai proprietari, i quali, però, dalla data della delibera di classificazione, rimarranno esonerati dagli obblighi contemplati nei commi precedenti.
Art. 78
Art. 78
rò, dalla data della delibera di classificazione, rimarranno esonerati dagli obblighi contemplati nei commi precedenti.
Art. 78
Compilazione dei progetti e direzione dei lavori
Art. 78
rranno esonerati dagli obblighi contemplati nei commi precedenti.
Art. 78
Compilazione dei progetti e direzione dei lavori
ranno esonerati dagli obblighi contemplati nei commi precedenti.
Art
Art. 78
ranno esonerati dagli obblighi contemplati nei commi precedenti.
Art. 78
Compilazione dei progetti e direzione dei lavori
La compilazione dei progetti di costruzione, demolizione, ricostruzione, ampliamento e riattazione di edifici, la direzione dei lavori relativi, i progetti per le opere di costruzione e ricostruzione di fabbricati urbani e rurali, la progettazione, con i relativi calcoli, e la esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso, ecc., spettano
ione, con i relativi calcoli, e la esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso, ecc., spettano, secondo i classi e la qualità delle opere da eseguire, ad ingegneri, architetti, geometri e periti edili a ciò rispettivamente autorizzati dalle leggi e regolamenti in vigore.
Art. 79
L'amministrazione comunale, pertanto non prenderà in alcuna considerazione i progetti ed istanze diretti ad ottenere autorizzazioni per la esecuzione di lavori edili non siano redatti e firmati da professionisti a ciò abilitati dalle vigenti disposizioni.
Art. 79
Lavori che possono iniziarsi ed eseguirsi senza licenza
Salvo le ipotesi previste negli articoli precedenti, nessun lavoro potrà essere iniziato senza preventiva licenza, ad eccezione dei seguenti casi:
reviste negli articoli precedenti, nessun lavoro potrà essere iniziato senza preventiva licenza, ad eccezione dei seguenti casi:
a) provvedimenti improcrastinabili, richiesti da urgenti ed improvvise ragioni di sicurezza ed igiene, che dovranno, però, essere immediatamente denunziati all'amministrazione per la successiva regolarizzazione anche agli effetti fiscali;
ranno, però, essere immediatamente denunziati all'amministrazione per la successiva regolarizzazione anche agli effetti fiscali;
b) opere disposte con regolare ordinanza dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie ed opere ordinate od eseguite dal genio militare;
c) restauri interni di ordinaria manutenzione, e perciò non comprendenti alcuna innovazione;
Art. 80
te od eseguite dal genio militare;
c) restauri interni di ordinaria manutenzione, e perciò non comprendenti alcuna innovazione;
d) modifiche interne degli stabilimenti industriali, in pendenza della regolarizzazione della licenza, purché non in contrasto con le disposizioni vigenti.
Art. 80
Richiesta della licenza e documenti relativi
Art. 80
e della licenza, purché non in contrasto con le disposizioni vigenti.
Art. 80
Richiesta della licenza e documenti relativi
Art. 80
della licenza, purché non in contrasto con le disposizioni vigenti.
Art. 80
Richiesta della licenza e documenti relativi
Salva l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 25 della legge 25 novembre 1962, n
lla licenza e documenti relativi**
Salva l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 25 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, e la richiesta, nelle zone da consolidare e da trasferire della preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del genio civile, per la esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate nei precedenti articoli l'interessato - ente o persona - dovrà presentare al Sindaco istanza su apposita modulistica del Comune, precisando in essa l'entità e la natura delle opere
na - dovrà presentare al Sindaco istanza su apposita modulistica del Comune, precisando in essa l'entità e la natura delle opere, la durata presumibile del lavoro, e allegando tutti quei documenti e disegni che valgono a dare una conoscenza esatta di quanto si vuole eseguire (descrizione, disegni, fotografie, modelli, ecc.).
I grafici, al pari dell'istanza, e tutti i documenti, disegni, ecc., dovranno essere tracciati con sistema indelebile e piegati, per esigenze di archivio, in misura non superiore ai centimetri 22x32.
vranno essere tracciati con sistema indelebile e piegati, per esigenze di archivio, in misura non superiore ai centimetri 22x32.
In particolare, i grafici illustrativi delle nuove costruzioni a corredo della richiesta, dovranno essere esibiti in triplice copia. Qualora occorra licenza speciale da rilasciarsi su parere di organi consultivi, a corredo della richiesta dovranno essere aggiunte altre copie degli stessi documenti per i predetti organi.
organi consultivi, a corredo della richiesta dovranno essere aggiunte altre copie degli stessi documenti per i predetti organi.
La denuncia così completata, previo il pagamento delle prescritte tasse, sarà esibita al competente Ufficio comunale, che, verificato con un esame sommario la formale regolarità degli atti, ne rilascia ricevuta al denunciante.
I documenti da esibire sono:
icato con un esame sommario la formale regolarità degli atti, ne rilascia ricevuta al denunciante.
I documenti da esibire sono:
cato con un esame sommario la formale regolarità degli atti, ne rilascia ricevuta al denunciante.
I documenti da esibire sono:
a) una planimetria generale della zona nella quale l'opera dovrà essere eseguita, in scala non inferiore di 1:2000, perfettamente aggiornata in ogni particolare, in modo che da essa risultino in maniera precisa ed inequivocabile la posizione dell'opera, riferita ad elementi perfettamente noti ed individuati nella planimetria stessa ed alle proprietà confinanti
sizione dell'opera, riferita ad elementi perfettamente noti ed individuati nella planimetria stessa ed alle proprietà confinanti, nonché le dimensioni di tutti gli spazi pubblici e privati adiacenti, ed ogni altro elemento colare che possa avere interesse ai fini della richiesta licenza
Inoltre nella stessa planimetria dovrà essere riprodotto il tracciato del programma di fabbricazione o del P.R.G. quando esso sarà approvato e dichiarato esecutivo;
b) una planimetria speciale dell'opera, in scala non minore di 1:100, e le planimetrie speciali, rilevate a differenti altezze, quando ciò fosse necessario per il diverso sviluppo dell'opera;
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c) i disegni delle facciate prospicienti sulle pubbliche strade o comunque visibili da questo o da altri luoghi pubblici, completi anche della indicazione della decorazione cromatica relativa sia alle parti murarie, sia agli infissi, il tutto alla scala non inferiore di 1:100;
zione della decorazione cromatica relativa sia alle parti murarie, sia agli infissi, il tutto alla scala non inferiore di 1:100;
d) una sezione verticale (e occorrendo, anche più sezioni), da cui risultino tutti i particolari delle scale, cortili, solai, tetti, ecc., sempre alla scala non inferiore di 1:100;
e) un particolare della facciata, completo di tutti gli elementi architettonici, che comprenda almeno un'intera campata, alla scala non inferiore di 1:20;
cciata, completo di tutti gli elementi architettonici, che comprenda almeno un'intera campata, alla scala non inferiore di 1:20;
ciata, completo di tutti gli elementi architettonici, che comprenda almeno un'intera campata, alla scala non inferiore di 1:20;
f) il progetto completo della fognatura domestica, sia pluviale che fecale, e quello degli impianti per l'approvvigionamento idrico dove manchi l'acqua fornita dal Comune
mestica, sia pluviale che fecale, e quello degli impianti per l'approvvigionamento idrico dove manchi l'acqua fornita dal Comune. Quando la portata delle condotte relative a qualsiasi altro servizio debba, per particolari esigenze dell'edificio, sorpassare quella degli ordinari impianti domestici, occorrerà presentare anche per questo apposito progetto. Indipendentemente da quanto potrà risultare in base alla scala dei disegni, dovranno sui disegni stessi essere chiaramente indicate in cifre:
-
le altezze dei piani, sia lorde (da pavimento a pavimento), sia nette (da pavimento a soffitto);
-
le altezze dei muri esterni del fabbricato e dei muri di cinta verso gli spazi scoperti, sia pubblici che privati, e le dimensioni planimetriche di tali spazi e dei cortili;
-
le dimensioni delle aperture per il passaggio dell'aria e della luce.
dimensioni planimetriche di tali spazi e dei cortili;
- le dimensioni delle aperture per il passaggio dell'aria e della luce.
Dovranno, inoltre, risultare da apposito elenco del tipo della fondazione e le dimensioni dei muri, delle armature dei tetti e solai, mensole, ecc., in una parola di tutte le membrature interessanti comunque la stabilità dell'edificio.
rmature dei tetti e solai, mensole, ecc., in una parola di tutte le membrature interessanti comunque la stabilità dell'edificio.
Qualora l'importanza della costruzione o dei luoghi lo consigli, potrà l'amministrazione richiedere la presentazione di uno schizzo planimetrico (o la fotografia) dei fabbricati immediatamente adiacenti, anche il plastico dell'opera a realizzarsi.
uno schizzo planimetrico (o la fotografia) dei fabbricati immediatamente adiacenti, anche il plastico dell'opera a realizzarsi.
Qualora l'occorressero convenzioni con terzi per rendere le opere progettate rispondenti alle norme regolamentari, esse dovranno essere esibite dal richiedente in copia autentica e dovranno essere trascritte a favore del Comune prima del rilascio della licenza edilizia.
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copia autentica e dovranno essere trascritte a favore del Comune prima del rilascio della licenza edilizia.
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La larghezza delle strade private disposte in un piano di sistemazione non deve essere inferiore a metri dieci, anche se non a confine di pubbliche strade. Il Comune potrà richiedere che dette strade siano chiuse di notte alla loro estremità con cancelli, e che siano munite di cartelli visibili con la scritta «Via privata».
de siano chiuse di notte alla loro estremità con cancelli, e che siano munite di cartelli visibili con la scritta «Via privata».
e siano chiuse di notte alla loro estremità con cancelli, e che siano munite di cartelli visibili con la scritta «Via privata».
L'approvazione di tali progetti e la sorveglianza sulla loro esecuzione non importano alcun obbligo per il comune di concorrere nella spesa di costruzione delle strade e nell'impianto dei servizi, né ad assumere, in tutto o in parte, l'onere della loro manutenzione, dovendo tanto la costruzione delle strade, delle fognature e degli impianti dei servizi, quanto la loro manutenzione
nutenzione, dovendo tanto la costruzione delle strade, delle fognature e degli impianti dei servizi, quanto la loro manutenzione, restare interamente a carico dei richiedenti o dei loro aventi causa, a norma delle disposizioni contenute nella legge urbanistica.
Art. 82
La licenza di abitabilità per gli edifici così costruiti sarà fra l'altro, subordinata alla osservanza di tutte le suddette condizioni.
Art. 82
Firma delle richieste e dei documenti allegati
La domanda di licenza, i documenti e i disegni allegati, dovranno portare la firma del proprietario che intende costruire, del redattore dei progetti e del direttore dei lavori, legalmente autorizzati in relazione alla natura dell'opera.
de costruire, del redattore dei progetti e del direttore dei lavori, legalmente autorizzati in relazione alla natura dell'opera.
e costruire, del redattore dei progetti e del direttore dei lavori, legalmente autorizzati in relazione alla natura dell'opera.
Colui o coloro che sottoscriveranno la domanda in qualità di proprietari o di committenti, s'intenderanno, nei riguardi del Comune, essere i soli ad edificare ed a possedere, e perciò tenuto a ridurre ogni cosa a norma di legge, per qualunque disposizione comunque o da chiunque prodotte, iniziativo stato prodotto, per opposizione comunque o da chiunque prodotte
alunque disposizione comunque o da chiunque prodotte, iniziativo stato prodotto, per opposizione comunque o da chiunque prodotte, fossero impediti in modo definitivo dal condurre a termine l'opera
Nella stessa domanda tutti i firmatari dovranno indicare il loro domicilio legale, al quale dovranno essere utilmente indirizzate tutte le comunicazioni.
Art. 83
Art. 83
Opere soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, della Sovrintendenza ai monumenti, dell'Ufficio del genio civile, ecc.
Se il progetto esibito al Comune per l'autorizzazione a costruire rientra nel novero di quelli per i quali è richiesto il preventivo assenso al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della Sovrintendenza ai monumenti, dell'Ufficio
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Art. 84
reventivo assenso al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della Sovrintendenza ai monumenti, dell'Ufficio
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del genio civile, della Sezione urbanistica regionale o di altre autorità o uffici pubblici, non può il Sindaco procedere al rilascio della licenza edilizia senza il preventivo assenso o parere favorevole delle anzidette autorità.
Art. 84
Deroghe alle norme del piano regolatore o programma di fabbricazione e del regolamento
Art. 84
e delle anzidette autorità.
Art. 84
Deroghe alle norme del piano regolatore o programma di fabbricazione e del regolamento
I poteri di deroga previsti dalle norme in vigore al programma di fabbricazione vigente e P.R.G. appena esso sarà approvato ed operante nonché al presente regolamento possono essere esercitati limitatamente al casi di edifici od impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
Art. 85
al casi di edifici od impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
L'autorizzazione è accordata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale.
Art. 85
Rilascio o rifiuto della licenza edilizia - Ricorsi degli interessati e dei cittadini
Art. 85
ione del Consiglio Comunale.
Art. 85
Rilascio o rifiuto della licenza edilizia - Ricorsi degli interessati e dei cittadini
one del Consiglio Comunale.
Art
Art. 85
one del Consiglio Comunale.
Art. 85
Rilascio o rifiuto della licenza edilizia - Ricorsi degli interessati e dei cittadini
Ferma restando la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio del genio civile, richiesta per le zone da trasferire e da consolidare, la licenza edilizia dovrà essere rilasciata dal Sindaco, in conformità delle disposizioni contenute nella legge urbanistica e nelle altre leggi vigenti
rà essere rilasciata dal Sindaco, in conformità delle disposizioni contenute nella legge urbanistica e nelle altre leggi vigenti, previo parere degli organi ed uffici competenti entro sessanta giorni dalla domanda o dall'eventuale completamento degli atti e documenti che fossero richiesti in forza delle disposizioni del presente regolamento
Detto termine sarà calcolato dalla data apposta sulla stessa domanda, o sulla lettera di accompagnamento dei documenti inviati a completamento della pratica, dall'ufficio protocollo del Comune.
Qualora le opere progettate fossero ritenute tali da danneggiare la fisionomia tradizionale del Comune, o di particolari località di esso consacrate, per la loro bellezza naturale, al pubblico godimento, l'amministrazione potrà, previa comunicazione scritta all'interessato, sospendere per tre mesi l'istruttoria in attesa della decisione del Ministero della pubblica istruzione o della Soprintendenza ai monumenti, ai quali dovrà, però, esser subito fatto presente la opportunità di intervenire
istruzione o della Soprintendenza ai monumenti, ai quali dovrà, però, esser subito fatto presente la opportunità di intervenire, ai sensi delle disposizioni che vigono nella speciale materia.
Art. 86
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Art. 86
Caratteri e validità delle licenze
Art. 86
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Art. 86
Caratteri e validità delle licenze
Art. 86
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Art. 86
Caratteri e validità delle licenze
La licenza edilizia non importa convalida tecnica dell'opera, restando ogni responsabilità della esecuzione dei lavori completamente a carico degli interessati, ai sensi del successivo articolo 87. La stessa licenza non esime il richiedente dall'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica, di igiene, di polizia e di tutela dei monumenti o del paesaggio
lamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica, di igiene, di polizia e di tutela dei monumenti o del paesaggio. La licenza, inoltre, si intende rilasciata con salvezza assoluta dei diritti dei terzi, dovendosi ritencere il Comune assolutamente estraneo ad ogni vertenza o contestazione che potesse sorgere fra gli interessati.
TITOLO IV
La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza stessa.
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
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TITOLO IV
Art. 87
lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
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TITOLO IV
ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I
RESPONSABILITA' PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANTIERI PER LE COSTRUZIONI LUNGO SPAZI PUBBLICI
Art. 87
Responsabilità della esecuzione dei lavori - Tabelle con le indicazioni relative ai cantieri
Art. 87
LUNGO SPAZI PUBBLICI
Art. 87
Responsabilità della esecuzione dei lavori - Tabelle con le indicazioni relative ai cantieri
Il committente titolare della licenza, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili, a norma dell'art. 31 della legge urbanistica modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, di ogni inosservanza, così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano state fissate nella licenza edilizia.
osì delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano state fissate nella licenza edilizia.
La responsabilità dei suddetti non viene diminuita per effetto della presentazione dell'elenco delle dimensioni delle membrature e dei calcoli tecnici della costruzione e del disposto del precedente articolo 80.
dell'elenco delle dimensioni delle membrature e dei calcoli tecnici della costruzione e del disposto del precedente articolo 80.
Qualora durante l'esecuzione risulti che il direttore dei lavori non presti effettivamente la sua opera, sarà senz'altro revocata la licenza e disposta la sospensione dei lavori stessi.
Art. 88
lavori non presti effettivamente la sua opera, sarà senz'altro revocata la licenza e disposta la sospensione dei lavori stessi.
È obbligatorio, per tutta la durata dei lavori, tenere esposta permanentemente, in luogo ben visibile, una tabella di dimensioni non inferiori a cm. 80x60, indicante il nome del proprietario, del direttore dei lavori e del costruttore.
Art. 88
Opere in conglomerato cementizio
L'impresa costruttrice, prima di iniziare i lavori, deve inviare al Prefetto
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in conglomerato cementizio**
L'impresa costruttrice, prima di iniziare i lavori, deve inviare al Prefetto
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in conglomerato cementizio**
L'impresa costruttrice, prima di iniziare i lavori, deve inviare al Prefetto
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della provincia, direttamente o a mezzo dell'ufficio municipale, regolare denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato che fanno parte della costruzione (solette, solai misti con laterizi, travi, terrazze, balconi, ecc.)
mentizio semplice o armato che fanno parte della costruzione (solette, solai misti con laterizi, travi, terrazze, balconi, ecc.), corredata del progetto di massima compilato da un Ingegnere o Architetto o da un Geometra iscritto all'Albo oppure nell'ambito delle proprie competenze, adempiendo successivamente a tutte le altre prescrizioni di leggi in materia ed alle istruzioni che venissero imposte dalle competenti autorità.
Art. 89
Art. 89
Capisaldi per gli edifici a confine di pubbliche strade
Per qualsiasi edificio da sorgere a confine di pubbliche strade, aperte o da aprire, il proprietario dovrà chiedere in tempo utile la fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello a cui le costruzioni stesse vanno riferite e disposte.
ile la fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello a cui le costruzioni stesse vanno riferite e disposte.
le la fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello a cui le costruzioni stesse vanno riferite e disposte.
Lungo i lati delle strade esistenti non potranno essere eseguite costruzioni ad alcuna distanza inferiore ai tre metri dal confine stradale. In casi particolari, ove speciali ragioni di allineamento con i fabbricati esistenti o di estetica cittadina imponessero una distanza diversa, essa sarà stabilita dal Sindaco su parere della Commissione edilizia
i o di estetica cittadina imponessero una distanza diversa, essa sarà stabilita dal Sindaco su parere della Commissione edilizia. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni dell'art. 1 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente norme per la tutela delle strade e della circolazione, l'art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (art. 41-septies della legge urbanistica) e le altre disposizioni vigenti in materia, tra cui l'articolo 30 del presente regolamento.
Art. 90
CAPO II
CAUTELE DA OSSERVARSI NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 90
Ordinanze del Sindaco per la demolizione di opere pericolanti
Fermo restando quanto è detto nei precedenti articoli per le nuove costruzioni, ogni proprietario è responsabile direttamente della solidità e stabilità dei fabbricati.
Qualora per denuncia, reclamo o altra causa, si avesse motivo di ritenere che un fabbricato o parte di esso minacci rovina, o che si compiano lavori in
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Art. 91
sa, si avesse motivo di ritenere che un fabbricato o parte di esso minacci rovina, o che si compiano lavori in
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modo da destare preoccupazione per la incolumità delle persone, il Sindaco, inteso il parere dell'ufficio tecnico a suo insindacabile giudizio potrà ordinare, in via d'urgenza, tutte le opere, i provvedimenti e le precauzioni che fossero ritenuti necessari allo scopo di ovviare al pericolo temuto.
Art. 91
Sicurezza dei terzi
Art. 91
enti e le precauzioni che fossero ritenuti necessari allo scopo di ovviare al pericolo temuto.
Art. 91
Sicurezza dei terzi
Nella esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme atte a rimuovere ogni pericolo di danno alle persone ed alle cose, e ad attenuare gli inconvenienti che potessero risentirne i terzi.
Art. 92
Occupazione di zone stradali
Art. 92
sone ed alle cose, e ad attenuare gli inconvenienti che potessero risentirne i terzi.
Art. 92
Occupazione di zone stradali
Qualora occorresse occupare temporaneamente il suolo stradale, il costruttore dovrà richiedere ed ottenere dalla competente autorità la necessaria licenza ed usare ogni cautela per evitare qualsiasi danno, diretto o indiretto, ai manufatti dei pubblici servizi, appartenenti ai privati, rimanendo responsabile di tutti gli eventuali danni.
to o indiretto, ai manufatti dei pubblici servizi, appartenenti ai privati, rimanendo responsabile di tutti gli eventuali danni.
o o indiretto, ai manufatti dei pubblici servizi, appartenenti ai privati, rimanendo responsabile di tutti gli eventuali danni.
La manomissione della pavimentazione stradale potrà consentirsi solo quando gli uffici competenti non ritengono potersi provvedere altrimenti, ed in tal caso dovrà l'interessato impegnarsi a rispettare l'originario andamento e dare tutte le garanzie che fossero richieste per la perfetta remissione ad pristinum di tutte le opere stradali manomesse o comunque danneggiate
ranzie che fossero richieste per la perfetta remissione ad pristinum di tutte le opere stradali manomesse o comunque danneggiate, valendosi di appaltatori municipali quando così fosse prescritto ed attenendosi a tutte le disposizioni speciali che potranno, caso per caso, impartire i competenti uffici
Le stesse norme valgono per la messa in opera di puntelli di legno, metallo o muratura (barbacani) che si rendessero necessari per improvvise esigenze statiche di fabbricati e salvo quanto fosse dovuto al Comune per tassa di occupazione di suolo pubblico o per qualsiasi altro titolo.
Art. 93
In ogni caso, a dette occupazioni stradali si potrà far ricorso solo in casi di assoluta necessità e quando non esistono altri mezzi per rimediare agli inconvenienti lamentati, arrecando il minor intralcio alla circolazione delle persone e dei veicoli e ripristinando la libertà di transito il più presto possibile.
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Art. 93
Recinzione dei cantieri
Art. 93
coli e ripristinando la libertà di transito il più presto possibile.
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Art. 93
Recinzione dei cantieri
Nella esecuzione dei lavori a confine di vie o spazi pubblici dovrà di norma costruirsi un assito che recinga il luogo della esecuzione degli stessi lavori, salvo il caso di opere di brevissima durata ed importanza, bastando allora un semplice cartello di avviso per la salvaguardia della pubblica incolumità.
i brevissima durata ed importanza, bastando allora un semplice cartello di avviso per la salvaguardia della pubblica incolumità.
Nel periodo di tempo in cui si eseguono i lavori è obbligatorio per l'interessato porre in luogo opportuni segnali ed avvisi per i passanti, di degli stessi ripari, che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lanterne a vetri rossi accese.
passanti, di degli stessi ripari, che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lanterne a vetri rossi accese.
Al termine dei lavori l'area pubblica, comunque fosse stata impegnata dovrà essere restituita al pubblico uso perfettamente sgombra e nelle stesse condizioni precedenti la occupazione.
Qualsiasi cantiere dovrà essere dotato di razionale latrina provvisoria, opportunamente allogata all'interno dell'area recintata.
ualsiasi cantiere dovrà essere dotato di razionale latrina provvisoria, opportunamente allogata all'interno dell'area recintata.
Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:
a) si tratti di lavori di poca entità e di breve durata;
b) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
c) si tratti di ragioni di pubblico transito.
integgiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
c) si tratti di ragioni di pubblico transito.
nteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
c) si tratti di ragioni di pubblico transito.
In questi casi tuttavia dovranno essere disposti, nella via sottostante o adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo, che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore ai metri 2,50 dal suolo e nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso
zio non potrà essere costruito ad altezza inferiore ai metri 2,50 dal suolo e nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.
Art. 94
Il ripristino di tutto quanto attiene all'area pubblica, s'intende esteso al verde pubblico che fosse in parte o in toto eventualmente compromesso o sacrificato per effetto dei lavori.
Art. 94
Assiti
Per la costruzione degli assiti occorrerà ottenere dal Sindaco analoga licenza, pagando la tassa per l'occupazione di suolo e le somme eventualmente stabilite a titolo di garanzia.
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Art. 95
Affissione sugli assiti
Art. 95
zione di suolo e le somme eventualmente stabilite a titolo di garanzia.
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Art. 95
Affissione sugli assiti
Il Comune ha la facoltà di avvalersi, senza corresponsione di alcun compenso, delle facce esterne degli assiti, ponti di servizio e simili per le affissioni. Tale facoltà deve essere esercitata senza pregiudizio delle esigenze dei lavori.
, ponti di servizio e simili per le affissioni. Tale facoltà deve essere esercitata senza pregiudizio delle esigenze dei lavori.
ponti di servizio e simili per le affissioni
ponti di servizio e simili per le affissioni. Tale facoltà deve essere esercitata senza pregiudizio delle esigenze dei lavori.
È però riservata al proprietario la facoltà di apporre sugli stessi assiti gli avvisi di fitto, di vendita, ecc., relativi alla costruzione, nonché la tabella indicante il proprietario, il costruttore ed il direttore dei lavori prescritta dal precedente articolo 87; tali occupazioni non dovranno superare complessivamente un ottavo della superficie disponibile
ritta dal precedente articolo 87; tali occupazioni non dovranno superare complessivamente un ottavo della superficie disponibile, salvo il caso che siano misure inferiori a metri quadrati sedici, nella quale ipotesi resteranno sempre a disposizione del proprietario e del costruttore spazi della superficie complessiva di metri quadrati due.
Art. 96
Art. 96
Ponti di servizio in elevazione
Dove non fosse necessaria o non fosse permessa la costruzione di un assito, il ponte di servizio più basso in risalto sulla facciata non potrà trovarsi a meno di metri quattro dal piano stradale e dovrà avere il suo piano così perfettamente chiuso da riparare in modo completo lo spazio sottostante.
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e e dovrà avere il suo piano così perfettamente chiuso da riparare in modo completo lo spazio sottostante.
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Il costruttore è personalmente responsabile della solidità dei ponti di servizio e delle scale necessarie ai lavori. Sui detti ponti dovranno essere sistemati tutti quei ripari, barriere fisse, o zoccoli, alti almeno settanta centimetri, atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passanti.
I ponti di servizio, inoltre, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passanti.
I ponti di servizio, inoltre, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
a) le piantane di altezza oltre metri otto dovranno sempre essere fatte di legni accoppiati per tutta la loro altezza;
b) i ponti praticabili dovranno sempre avere la larghezza di almeno centimetri cinquanta;
c) le scale impiegate fra i ponti dovranno essere rafforzate alla estremità da un tirante a vite che impedisca il divaricamento dei montanti.
Art. 97
mpiegate fra i ponti dovranno essere rafforzate alla estremità da un tirante a vite che impedisca il divaricamento dei montanti.
Quando innanzi rappresenta solo un minimo di garanzia, che non esime il costruttore da alcuno degli obblighi contemplati dalle vigenti leggi sulle assicurazioni per danni, infortuni, ecc., né dalle responsabilità derivanti dal non aver adottato, a seconda delle circostanze altre cautele supplementari.
Art. 97
Rivestimento esterno dei ponti di servizio
Art. 97
aver adottato, a seconda delle circostanze altre cautele supplementari.
Art. 97
Rivestimento esterno dei ponti di servizio
Oltre quanto è stabilito nel precedente articolo, i ponti di servizio sulle strade o spazi pubblici dovranno avere la facciata esterna rivestita di stuoie, gratticci o altro materiale che valga a mascherarne la vista. Da tale obbligo sono esenti i ponti costruiti per opere di lieve importanza e durata, come intonaci, attintature e simili.
Art. 98
Art. 98
tale obbligo sono esenti i ponti costruiti per opere di lieve importanza e durata, come intonaci, attintature e simili.
Art. 98
Demolizioni e materiali di risulta
Nelle demolizioni si dovrà procedere in modo da evitare la caduta dei materiali voluminosi, danni ai fabbricati vicini o fastidio alle persone.
Dovrà, del pari, essere sempre evitata la formazione e diffusione della polvere, sia coprendo i materiali, sia bagnandoli o usando qualsiasi altro mezzo.
empre evitata la formazione e diffusione della polvere, sia coprendo i materiali, sia bagnandoli o usando qualsiasi altro mezzo.
Le demolizioni debbono farsi a tratti successivi e con tutte le cautele atte ad evitare pericoli e danni; allo stesso scopo, gli scavi devono essere fatti in modo da evitare rovine e franamenti.
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re pericoli e danni; allo stesso scopo, gli scavi devono essere fatti in modo da evitare rovine e franamenti.
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È vietato gettare sulla pubblica via materiali provenienti da demolizioni, ancorché minuti. I materiali di risulta, devono essere calati al suolo nella forma più adatta ad eliminare pericoli o fastidi, non devono rimanere mai ammassati sopra i solai alti del piano stradale ma essere sempre prontamente rimossi e portati a destinazione.
vono rimanere mai ammassati sopra i solai alti del piano stradale ma essere sempre prontamente rimossi e portati a destinazione.
Potrà però, caso per caso, concedersi l'uso di limitate zone di uso pubblico, esterne agli assiti, per il temporaneo deposito (fra il tramonto e l'alba) dei materiali stessi per le operazioni di carico e scarico, previo pagamento delle tasse relative.
to (fra il tramonto e l'alba) dei materiali stessi per le operazioni di carico e scarico, previo pagamento delle tasse relative.
Ultimati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti, e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico, provvedendo al ripristino no del selciato e di quanto altro è stato manomesso.
i restituirà alla circolazione il suolo pubblico, provvedendo al ripristino no del selciato e di quanto altro è stato manomesso.
Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano in qualche modo riutilizzabili, dovranno essere trasportati agli appositi luoghi di scarico pubblico.
Art. 99
olizioni, quando non siano in qualche modo riutilizzabili, dovranno essere trasportati agli appositi luoghi di scarico pubblico.
I carri impiegati per il trasporto devono essere adatti allo scopo, caricati e condotti in modo che nessuna quantità di terreno o materiale venga sparso durante il tragitto fino al luogo di deposito. Nel caso che si verifichi spargimento di materiale lungo il percorso, il costruttore dovrà provvedere immediatamente per la sua rimozione e per la pulizia della località.
Art. 99
Art. 99
lungo il percorso, il costruttore dovrà provvedere immediatamente per la sua rimozione e per la pulizia della località.
Art. 99
Scavi
Gli scavi non saranno permessi, di norma, se non quando debbono praticarsi lontano dalle sedi di strade o spazi pubblici ad una distanza uguale almeno alla loro profondità.
non quando debbono praticarsi lontano dalle sedi di strade o spazi pubblici ad una distanza uguale almeno alla loro profondità.
non quando debbono praticarsi lontano dalle sedi di strade o spazi pubblici ad una distanza uguale almeno alla loro profondità.
Gli scavi per fondazioni o per altre esigenze, che dovessero necessariamente eseguirsi sul confine od in prossimità di spazi pubblici, saranno consentiti alla condizione che il costruttore adoperi tutte le cautele e mezzi atti ad impedire pericolosi franamenti
i, saranno consentiti alla condizione che il costruttore adoperi tutte le cautele e mezzi atti ad impedire pericolosi franamenti. A tale scopo egli terrà informato dei mezzi adottati, con sufficiente anticipo e a mezzo di lettera raccomandata, l'Ufficio tecnico comunale, riservandosi, in ogni caso, l'intera responsabilità che gli compete per gli eventuali sinistri e danni che si potessero verificare.
Art. 100
In ogni caso gli scavi devono sempre costruirsi verso gli spazi e acce pubbliche uno steccato dell'altezza almeno di due metri anche quando per gli altri lavori non fosse necessaria o non fosse prescritta la costruzione dell'assito, di cui al precedente articolo 94.
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Art. 100
Interruzione dei lavori
Art. 100
ritta la costruzione dell'assito, di cui al precedente articolo 94.
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Art. 100
Interruzione dei lavori
Art. 100
itta la costruzione dell'assito, di cui al precedente articolo 94.
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Art. 100
Interruzione dei lavori
In caso di ritardo o di interruzione dei lavori, per esigenze dei quali fu costruito un assito o comunque occupato il suolo pubblico, dovrà il proprietario giustificare presso gli uffici municipali tale interruzione o ritardo
comunque occupato il suolo pubblico, dovrà il proprietario giustificare presso gli uffici municipali tale interruzione o ritardo. In caso diverso, decorsi trenta giorni dalla constatata interruzione o dall'inizio di essa, sarà facoltà del Sindaco far cessare la concessione e adottare i provvedimenti necessari nel pubblico interesse.
CAPO III
Per i lavori che riguardano intonaco, stucco, attinatura di facciate e simili, la concessione sarà revocata in seguito alla interruzione di soli quindici giorni. In tutti i casi suddetti, la revoca sarà comunicata all'interessato con semplice avviso a mezzo del messo comunale, ed importerà l'incameramento di tutte le tasse già corrisposte, nonché l'obbligo della immediata rimessa in pristino della località a cura e spese dell'interessato.
CAPO III
Art. 101
già corrisposte, nonché l'obbligo della immediata rimessa in pristino della località a cura e spese dell'interessato.
CAPO III
APPOSIZIONE DI NUMERI CIVICI, TABELLE, MENSOLE, GANCI, OROLOGI, ECC., DA PARTE DEL COMUNE
Art. 101
Numerazione civica
Le porte e gli accessi dalle vie, piazze, ecc., all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri, da indicarsi su targhe di materiale resistente, secondo il tipo già adottato dal Comune per gli altri fabbricati.
positi numeri, da indicarsi su targhe di materiale resistente, secondo il tipo già adottato dal Comune per gli altri fabbricati.
L'obbligo della numerazione, giusta l'art. 37 del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 31 Gennaio 1958, n. 136, si estende anche interamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o negli ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
Art. 102
accessi che immettono nelle abitazioni o negli ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità delle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto medesimo.
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Art. 102
Art. 102
imo censimento della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto medesimo.
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Art. 102
Domande dei proprietari dei fabbricati per la numerazione civica e per il permesso di abitabilità o di agibilità
Gli obblighi di cui all'articolo precedente devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
bilità**
Gli obblighi di cui all'articolo precedente devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
A costruzione ultimata, e comunque prima che possano essere immesse persone nel fabbricato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di fabbricato destinato ad altro uso.
Art. 103
co, sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di fabbricato destinato ad altro uso.
La domanda deve essere presentata su apposito modello, fornito dagli uffici municipali, conforme all'esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica (modello AP/7a per la richiesta del certificato di abitabilità e modello AP/7b per la richiesta di apposizione dei numeri civici).
Art. 103
Appoggio agli edifici di tabelle, mensole, ganci, ecc., da parte del Comune
Art. 103
ta di apposizione dei numeri civici).
Art. 103
Appoggio agli edifici di tabelle, mensole, ganci, ecc., da parte del Comune
Il Comune ha la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati e delle altre costruzioni prospettanti sulle vie e spazi pubblici, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente:
a) le tabelle portanti i nomi delle vie, piazze e spazi pubblici, e le altre indicazioni utili per la viabilità, la sicurezza pubblica, l'igiene, ecc.;
b) gli orinatori;
iazze e spazi pubblici, e le altre indicazioni utili per la viabilità, la sicurezza pubblica, l'igiene, ecc.;
b) gli orinatori;
c) le piastrine ed i capisaldi per le indicazioni altimetriche, per i tracciamenti e per gli idranti;
d) le mensole, i ganci e i tubi per l'illuminazione;
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e) gli orologi pubblici;
f) i sostegni per i fili conduttori elettrici;
g) i quadri per l'affissione;
h) gli avvisatori statici, elettrici, ecc., e i loro accessori;
per i fili conduttori elettrici;
g) i quadri per l'affissione;
h) gli avvisatori statici, elettrici, ecc., e i loro accessori;
i) ogni altro apparecchio che si rende necessario per ulteriori esigenze dei pubblici servizi.
trici, ecc., e i loro accessori;
i) ogni altro apparecchio che si rende necessario per ulteriori esigenze dei pubblici servizi.
rici, ecc., e i loro accessori;
i) ogni altro apparecchio che si rende necessario per ulteriori esigenze dei pubblici servizi.
Tutti gli indicati apparecchi, ad eccezione dei tubi di cui alla lettera d), dovranno essere sempre tenuti visibili; essi saranno applicati e mantenuti a spese del Comune o dei concessionari o appaltatori dei pubblici servizi, nel modo e luogo da essi stabiliti, senza, però, che rechino danno alle fabbriche o manifesto turbamento al decoro dell'edificio
nel modo e luogo da essi stabiliti, senza, però, che rechino danno alle fabbriche o manifesto turbamento al decoro dell'edificio, e senza che l'edificio stesso; in ogni caso s'intendono rispettati i diritti degli stessi proprietari agli indennizzi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 104
Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura sul fronte di un fabbricato, nel quale si trovano collocate le dette tabelle, orinatori, piastrine, mensole, ecc., dovrà prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione comunale, appaltatori, concessionari, ecc., prima di iniziare gli stessi lavori.
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TITOLO V
CONTROLLO DEI LAVORI ESEGUITI - LICENZE DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA' - CONTRAVVENZIONI
Art. 104
Art. 104
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TITOLO V
CONTROLLO DEI LAVORI ESEGUITI - LICENZE DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA' - CONTRAVVENZIONI
Art. 104
Vigilanza sulle costruzioni e sui lavori in genere - Ordini di sospensione e di demolizione
Art. 104
TA' - CONTRAVVENZIONI
Art. 104
Vigilanza sulle costruzioni e sui lavori in genere - Ordini di sospensione e di demolizione
Art. 104
A' - CONTRAVVENZIONI
Art. 104
Vigilanza sulle costruzioni e sui lavori in genere - Ordini di sospensione e di demolizione
Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si seguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, ai regolamenti, alle prescrizioni del programma di fabbricazione vigente e P.R.G
, modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, ai regolamenti, alle prescrizioni del programma di fabbricazione vigente e P.R.G. appena esso sarà approvato ed operante e alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Egli si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro mezzo di controllo che ritenga opportuno adottare.
Il Sindaco, a mezzo dei propri agenti e del personale degli uffici tecnico e sanitario, ecc., vigila altresì affinché tutti gli edifici posti nel territorio comunale soddisfino alle leggi della statica ed alle buone norme del pubblico decoro, sia nelle parti interne, sia nelle parti fronteggianti le vie e spazi pubblici o esposte alla vista del pubblico.
bblico decoro, sia nelle parti interne, sia nelle parti fronteggianti le vie e spazi pubblici o esposte alla vista del pubblico.
Il Sindaco cura, inoltre, la esecuzione delle decisioni prese in merito alle domande presentate e sorveglia affinché le opere siano eseguite con le prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle altre disposizioni di legge e di regolamenti vigenti, secondo le buone regole d'arte ed in conformità del progetto approvato.
le altre disposizioni di legge e di regolamenti vigenti, secondo le buone regole d'arte ed in conformità del progetto approvato.
Qualora sia constatata l'inosservanza di dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco, giusta l'art. 32 della suindicata legge, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.
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dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.
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L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
à di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica regionale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
lla Sezione urbanistica regionale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti dell'articolo 29 della legge urbanistica.
Art. 105
strazioni statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti dell'articolo 29 della legge urbanistica.
È vietato, senza speciale permesso del Comune, servirsi dell'acqua defluente da pubbliche fontane o correnti in fossi e pubblici canali, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi, allo scopo di servirsi di tale acqua per i lavori di costruzione.
Art. 105
Accesso sui lavori - Comunicazioni del proprietario all'amministrazione comunale
Art. 105
qua per i lavori di costruzione.
Art. 105
Accesso sui lavori - Comunicazioni del proprietario all'amministrazione comunale
ua per i lavori di costruzione.
Art
Art. 105
ua per i lavori di costruzione.
Art. 105
Accesso sui lavori - Comunicazioni del proprietario all'amministrazione comunale
I funzionari e gli agenti del Comune, i Vigili del Fuoco, gli agenti e funzionari dell'Ispettorato del Lavoro, i funzionari del Genio Civile e quanti altri fossero delegati o investiti dalla sorveglianza, devono avere sempre libero accesso, senza altre formalità che quella del riconoscimento di stato dei lavori in corso
rveglianza, devono avere sempre libero accesso, senza altre formalità che quella del riconoscimento di stato dei lavori in corso, per sorvegliare e regolare l'andamento e l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti: i proprietari e gli assuntori dei lavori dovranno avere sul posto, ed esibire ad ogni richiesta, i modelli dei progetti e le licenze ed ogni altro documento atto a comprovare la regolarità del loro operato.
Alla fine dei lavori di rustico il proprietario ne darà comunicazione al Comune con lettera raccomandata. Ricevuta tale comunicazione, il Sindaco disporrà gli opportuni sopralluoghi, in contraddittorio con gli interessati, necessari per accertare con appositi verbali la regolarità della costruzione in corso e a tutte le altre normative legislative in vigore
i per accertare con appositi verbali la regolarità della costruzione in corso e a tutte le altre normative legislative in vigore. In occasione di tale visita sarà eseguita anche la scelta e l'approvazione dei campioni per l'attintura, qualora non fosse stata già spesa nel progetto o nella licenza edilizia.
Art. 106
Il proprietario dovrà comunicare al Comune, la data di ultimazione degli intonaci interni, a quali sarà verificata dall'Ufficio Sanitario del Comune.
Analoga comunicazione sarà fatta al completamento definitivo della costruzione, quando dovrà essere richiesta la licenza di abitabilità o di agibilità.
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Art. 106
Deficienze riscontrate durante le visite
Art. 106
e richiesta la licenza di abitabilità o di agibilità.
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Art. 106
Deficienze riscontrate durante le visite
Art. 106
richiesta la licenza di abitabilità o di agibilità.
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Art. 106
Deficienze riscontrate durante le visite
Le deficienze rilevate durante le visite dai funzionari e dagli agenti daranno luogo a regolari ordinanze ingiungenti la esecuzione delle opere che saranno ritenute necessarie nei perentori limiti di tempo prescritti
egolari ordinanze ingiungenti la esecuzione delle opere che saranno ritenute necessarie nei perentori limiti di tempo prescritti. Tali ordinanze non esimeranno gli interessati dal procurarsi le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico, dal pagamento delle relative tasse e spese e dalla osservanza di ogni altro eventuale obbligo a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 107
Art. 107
Demolizione o rimozione di opere costruite sul suolo pubblico Divieto di chiusura di strade vecchie e nuove
L'amministrazione comunale può prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio soprastante al suolo pubblico, quali gradini, scale, sedili esterni, paracari, latrine, grondaie eccessive, tettoie, sovrapassaggi, porte e finestre a pian terreno che si aprono verso l'esterno, ecc.
racari, latrine, grondaie eccessive, tettoie, sovrapassaggi, porte e finestre a pian terreno che si aprono verso l'esterno, ecc.
Quando tali opere siano state costruite abusivamente o tollerate dal Comune, l'autorità comunale può ordinarne la demolizione o rimozione in qualsiasi momento, senza alcuna limitazione di tempo.
al Comune, l'autorità comunale può ordinarne la demolizione o rimozione in qualsiasi momento, senza alcuna limitazione di tempo.
l Comune, l'autorità comunale può ordinarne la demolizione o rimozione in qualsiasi momento, senza alcuna limitazione di tempo.
Quando, invece, siano state eseguite per concessione a termine delle leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'autorità comunale potrà ordinarne la demolizione o rimozione, quando vi sia ragione di interesse pubblico, o in occasione di restauri importanti dell'edificio o delle parti in questione
one, quando vi sia ragione di interesse pubblico, o in occasione di restauri importanti dell'edificio o delle parti in questione, salvo il diritto ed eventuale indennità che potessero spettare ai proprietari in forza di leggi, regolamenti o diritti acquisiti.
Rimane espressamente vietato di chiudere le vie vecchie e nuove con i cosiddetti fabbricati provvisori, suppenne, stalle, e csimiglianti. Le strade attualmente occupate in tutto o in parte, di fronte o di lato, debbono essere immediatamente sgomberate a spesa dei proprietari, che non potranno affacciare per il rilascio alcuna pretesa d'indennizzo
ssere immediatamente sgomberate a spesa dei proprietari, che non potranno affacciare per il rilascio alcuna pretesa d'indennizzo. Qualora i proprietari non ottemperassero, l'Amministrazione Municipale fisserà un termine perentorio, trascorso il quale ne seguirà lo sgombero, rivalendosi della spesa occorsa con ruolo forzato a carico degli anzidetti proprietari.
Art.108
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Art.108
Rinvenimenti in occasione di demolizioni, scavi, ecc.
Se nel costruire, trasformare o demolire un edificio, o nell'eseguire fondazioni, scavi, di qualsiasi genere nel territorio del Comune, si venissero a scoprire manufatti, ruderi, monumenti o avanzi di presumibile pregio storico, artistico o archeologico, oltre quanto è stabilito dalle leggi in vigore, il proprietario e il costruttore darne immediato avviso al Comune per i provvedimenti del caso.
Art. 109
stabilito dalle leggi in vigore, il proprietario e il costruttore darne immediato avviso al Comune per i provvedimenti del caso.
Analoga cura dovrà porsi in caso di rinvenimento di ossa umane.
Il proprietario e il costruttore sono tenuti ad osservare e far osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti Autorità.
Art. 109
Licenza di abitabilità o di agibilità
Art. 109
perte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti Autorità.
Art. 109
Licenza di abitabilità o di agibilità
erte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti Autorità.
Art
Art. 109
erte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti Autorità.
Art. 109
Licenza di abitabilità o di agibilità
Gli edifici o parte di essi costruiti, ricostruiti, sopraelevati o comunque modificati, non possono essere abitati senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concede, quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o del tecnico comunale, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato
l'ufficiale sanitario o del tecnico comunale, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità, a norma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n
Art. 110
Nelle località vincolate da disposizioni di trasferimento e consolidamento il rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità, è condizionata alla esibizione di un certificato, da rilasciarsi dal Genio civile, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle disposizioni relative, a norma dell'art. 37 della legge 25 novembre 1962, n. 1684 ed ogni altra disposizione di legge in vigore e dal presente regolamento.
Art. 110
Contravvenzioni
Art. 110
novembre 1962, n. 1684 ed ogni altra disposizione di legge in vigore e dal presente regolamento.
Art. 110
Contravvenzioni
Salvo quanto è stabilito dagli articoli 28 e seguenti della legge 25 novembre 1962,
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110
Contravvenzioni
Salvo quanto è stabilito dagli articoli 28 e seguenti della legge 25 novembre 1962,
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n. 1684, e dalle leggi sanitarie per le infrazioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, per le contravvenzioni al presente regolamento, a norma dell'art. 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si applica:
'art. 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si applica:
a) l'ammenda fino a un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dall'art. 32, primo comma, della predetta legge urbanistica;
nosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dall'art. 32, primo comma, della predetta legge urbanistica;
b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione, o di inosservanza del disposto dell'art. 28 della stessa legge urbanistica.
ecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione, o di inosservanza del disposto dell'art. 28 della stessa legge urbanistica.
Per quanto altro non fosse previsto nel precedente comma, s'intenderanno applicabili, nei casi di infrazioni contravvenzionali, gli articoli 106 e seguenti del vigente testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificati e integrati da successivi provvedimenti legislativi e dalla nuova legge 3 maggio 1967, n. 317.
3 marzo 1934, n. 383, modificati e integrati da successivi provvedimenti legislativi e dalla nuova legge 3 maggio 1967, n. 317.
Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino, ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale.
Art. 111
anzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale.
La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nei casi di annullamento della licenza.
I proventi delle pene pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al funzionamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma.
Art. 111
Art. 111
mento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma.
Art. 111
Perdita delle agevolazioni fiscali, dei contributi e degli altri benefici da parte dei proprietari
Art. 111
quarto comma.
Art. 111
Perdita delle agevolazioni fiscali, dei contributi e degli altri benefici da parte dei proprietari
Art. 111
quarto comma.
Art. 111
Perdita delle agevolazioni fiscali, dei contributi e degli altri benefici da parte dei proprietari
Fatte salve le sanzioni di cui alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n
igenti disposizioni di legge e del presente regolamento, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici, compreso questo Comune.
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Il contrasto deve riguardare violazione di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singole unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione e P.R.G. appena esso sarà approvato ed operante.
delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione e P.R.G. appena esso sarà approvato ed operante.
È fatto obbligo al Sindaco di segnalare all'intendenza di Finanza, entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza alla predetta legge urbanistica comportante la decadenza dei benefici di cui al comma precedente.
Art. 112
lla licenza, ogni inosservanza alla predetta legge urbanistica comportante la decadenza dei benefici di cui al comma precedente.
In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 112
Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti
Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la
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