Regolamento-Edilizio-Comunale-2024
Comune di Tolentino · Macerata, Marche
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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pagina: 1 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2009 e successivamente modificato con le delibere di Consiglio Comunale n. 54 del 26/10/2009, n. 8 del 12/03/2012, n. 41 del 30/07/2020 e n. 46 del 26/09/2024)
TITOLO I Disposizioni generali Opere, attività ed interventi soggetti a permesso
to con le delibere di Consiglio Comunale n. 54 del 26/10/2009, n. 8 del 12/03/2012, n. 41 del 30/07/2020 e n. 46 del 26/09/2024)
Pagina: 2 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc INDICE TITOLO I Disposizioni generali Opere, attività ed interventi soggetti a permesso di costruire e a denuncia di inizio attività .................................................................................................................................................. 5
Art. 1 Contenuti del regolamento edilizio ......................................
.............................................................................................................................. 5 Art. 1 Contenuti del regolamento edilizio ..................................................................................................5 Art. 2 Atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie .................................................................................5
Art. 3 Denuncia di inizio attività (D.I.A.) ....................................
abilitanti alla esecuzione di opere edilizie .................................................................................5 Art. 3 Denuncia di inizio attività (D.I.A.) .....................................................................................................5 Art. 4 Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività – Procedure ..........................................6
Art. 4 Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività – Procedure .
....5 Art. 4 Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività – Procedure ..........................................6 Art. 5 Opere e attività soggette a permesso di costruire ...........................................................................6 Art. 6 Interventi soggetti ad autorizzazione gratuita (Abrogato) ...............................................................7 Art. 7 Opere non soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio di attività ................................7
Art. 7 Opere non soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio di atti
........7 Art. 7 Opere non soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio di attività ................................7 Art. 8 Permessi di costruire in deroga .......................................................................................................8 Art. 9 Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali .......................................................8
Art. 9 Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali ..............
....8 Art. 9 Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali .......................................................8 TITOLO II Tipologia degli interventi ...................................................................................................................... 9 Art. 10 Interventi di manutenzione ordinaria .............................................................................................9
Art. 11 Interventi di manutenzione straordinaria ...............................
erventi di manutenzione ordinaria .............................................................................................9 Art. 11 Interventi di manutenzione straordinaria .......................................................................................9 Art. 12 Interventi di restauro e risanamento conservativo ...................................................................... 10
Art. 13 Interventi di ristrutturazione edilizia ................................
. 12 Interventi di restauro e risanamento conservativo ...................................................................... 10 Art. 13 Interventi di ristrutturazione edilizia ............................................................................................ 11 Art. 14 Interventi di ristrutturazione urbanistica ...................................................................................... 12
Art. 15 Definizione degli indici e parametri ...................................
rventi di ristrutturazione urbanistica ...................................................................................... 12 TITOLO III Indici e parametri edilizi e urbanistici ................................................................................................ 12 Art. 15 Definizione degli indici e parametri ............................................................................................. 12
Art. 15 bis Deroghe al calcolo dei parametri e degli indici urbanistici ........
izione degli indici e parametri ............................................................................................. 12 Art. 15 bis Deroghe al calcolo dei parametri e degli indici urbanistici .................................................... 18 TITOLO IV Commissione edilizia comunale ....................................................................................................... 19
Art. 16 Funzioni della commissione edilizia comunale ...........................
one edilizia comunale ....................................................................................................... 19 Art. 16 Funzioni della commissione edilizia comunale ........................................................................... 19 Art. 17 Composizione della commissione edilizia .................................................................................. 20
Art. 18 Funzionamento della commissione edilizia ...............................
17 Composizione della commissione edilizia .................................................................................. 20 Art. 18 Funzionamento della commissione edilizia ................................................................................ 20 Art. 19 Sottocommissione edilizia (Abrogato) ........................................................................................ 21
Art. 20 Commissione edilizia integrata (Abrogato) ..............................
Sottocommissione edilizia (Abrogato) ........................................................................................ 21 Art. 20 Commissione edilizia integrata (Abrogato) ................................................................................. 21 Art. 21 Interventi da sottoporre al parere della commissione edilizia integrata (Abrogato) ................... 21 Art. 22 Opere o attività non soggette al parere della commissione e sottocommissione edilizia (Abrogato)
Art. 22 Opere o attività non soggette al parere della commissione e sottocommiss
................... 21 Art. 22 Opere o attività non soggette al parere della commissione e sottocommissione edilizia (Abrogato) .................................................................................................................................................... 21 TITOLO V Istanza di permesso di costruire e relativa istruttoria ........................................................................ 21
Art. 23 Soggetti legittimati a richiedere il permesso di costruire .............
anza di permesso di costruire e relativa istruttoria ........................................................................ 21 Art. 23 Soggetti legittimati a richiedere il permesso di costruire ............................................................ 21 Art. 24 Domanda di permesso di costruire ............................................................................................. 22
Art. 25 Documentazione a corredo del permesso di costruire .....................
omanda di permesso di costruire ............................................................................................. 22 Art. 25 Documentazione a corredo del permesso di costruire ............................................................... 23 Art. 26 Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di concessione (Abrogato) ................. 23 Art. 27 Atti autorizzativi generali - Pareri ................................................................................................ 23
Art. 28 Autorizzazioni in materia di immobili ed aree di interesse paesaggistico
orizzativi generali - Pareri ................................................................................................ 23 Art. 28 Autorizzazioni in materia di immobili ed aree di interesse paesaggistico .................................. 24 Art. 29 Istruttoria preliminare della domanda di permesso di costruire .................................................. 26 Art. 30 Esame della domanda di concessione (Abrogato) ..................................................................... 26
Art. 30 Esame della domanda di concessione (Abrogato) ..........................
6 Art. 30 Esame della domanda di concessione (Abrogato) ..................................................................... 26 Art. 31 Progetti di massima .................................................................................................................... 26 TITOLO VI Rilascio del permesso di costruire ................................................................................................... 27
Art. 32 Decisioni sulla domanda di permesso di costruire .......................
del permesso di costruire ................................................................................................... 27 Art. 32 Decisioni sulla domanda di permesso di costruire ..................................................................... 27 Art. 33 Contributo per il rilascio del permesso di costruire ..................................................................... 27
Art. 34 Titolarità del permesso di costruire ...................................
33 Contributo per il rilascio del permesso di costruire ..................................................................... 27 Art. 34 Titolarità del permesso di costruire ............................................................................................. 28 Art. 35 Validità del permesso di costruire ............................................................................................... 28
Art. 36 Annullamento del permesso di costruire .................................
ità del permesso di costruire ............................................................................................... 28 Art. 36 Annullamento del permesso di costruire .................................................................................... 29 Art. 37 Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera (Abrogato) ........................................ 29
Art. 37 Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera (Abrogato) ..
... 29 Art. 37 Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera (Abrogato) ........................................ 29 Art. 38 Sanatoria per certificazione di conformità .................................................................................. 29 TITOLO VII Esecuzione dei lavori ...................................................................................................................... 30
Art. 39 Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività ...........
lavori ...................................................................................................................... 30 Art. 39 Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività ...................................................... 30 Art. 40 Inizio dei lavori ............................................................................................................................ 30
Art. 41 Vigilanza sulla esecuzione dei lavori - Interruzione dei lavori ........
............................................................................................................................ 30 Art. 41 Vigilanza sulla esecuzione dei lavori - Interruzione dei lavori .................................................... 31 Art. 42 Cantieri di lavoro ......................................................................................................................... 31
Art. 43 Ponti e scale di servizio ..............................................
oro ......................................................................................................................... 31 Art. 43 Ponti e scale di servizio .............................................................................................................. 32 Art. 44 Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri ............................ 32
Art. 44 Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai c
..... 32 Art. 44 Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri ............................ 32 Art. 45 Rimozione delle recinzioni .......................................................................................................... 33
Art. 46 Prevenzione degli infortuni ............................................
Pagina: 3 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc Art. 46 Prevenzione degli infortuni ......................................................................................................... 33 Art. 47 Ultimazione dei lavori .................................................................................................................. 33
Art. 48 Domanda relativa all’agibilità .........................................
dei lavori .................................................................................................................. 33 TITOLO VIII Agibilità degli edifici ........................................................................................................................ 34 Art. 48 Domanda relativa all’agibilità ...................................................................................................... 34
Art. 49 Rilascio del certificato di agibilità ..................................
relativa all’agibilità ...................................................................................................... 34 Art. 49 Rilascio del certificato di agibilità ................................................................................................ 34 Art. 50 Utilizzazione abusiva di costruzioni ............................................................................................ 35
Art. 51 Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria (Abrogato) ............
izzazione abusiva di costruzioni ............................................................................................ 35 TITOLO IX Autorizzazioni edilizie (Abrogato) ..................................................................................................... 36 Art. 51 Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria (Abrogato) .......................................................... 36
Art. 52 Rilascio, condizioni e validità dell’autorizzazione (Abrogato) .........
rt. 51 Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria (Abrogato) .......................................................... 36 Art. 52 Rilascio, condizioni e validità dell’autorizzazione (Abrogato) ..................................................... 36 Art. 53 Silenzio assenso (Abrogato) ....................................................................................................... 36
Art. 54 Piani attuativi ........................................................
io assenso (Abrogato) ....................................................................................................... 36 TITOLO X Piani attuativi ed interventi edilizi diretti ............................................................................................ 36 Art. 54 Piani attuativi .............................................................................................................................. 36
Art. 54 bis Criteri in materia di progettazione urbanistica, in materia di rispa
............................................................................................................................. 36 Art. 54 bis Criteri in materia di progettazione urbanistica, in materia di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale ............................................................................................................... 37 Art. 55 Documentazione a corredo della domanda di approvazione del piano attuativo ....................... 37
Art. 55 Documentazione a corredo della domanda di approvazione del piano attuati
............... 37 Art. 55 Documentazione a corredo della domanda di approvazione del piano attuativo ....................... 37 Art. 56 Richiesta di parere preliminare ................................................................................................... 40 Art. 57 Approvazione dei piani attuativi .................................................................................................. 40
Art. 58 Compilazione d’ufficio di progetti di lottizzazione ....................
azione dei piani attuativi .................................................................................................. 40 Art. 58 Compilazione d’ufficio di progetti di lottizzazione ....................................................................... 41 Art. 59 Intervento edilizio diretto ............................................................................................................. 41
Art. 60 Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni .................................
dilizio diretto ............................................................................................................. 41 TITOLO XI Vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ...................................................................................... 42 Art. 60 Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni ......................................................................................... 42
Art. 61 Esecuzione d’ufficio ...................................................
ilanza sulle costruzioni e sanzioni ......................................................................................... 42 Art. 61 Esecuzione d’ufficio .................................................................................................................... 42 Art. 62 Garanzie ..................................................................................................................................... 43
Art. 63 Area pertinente ........................................................
............................................................................................................................. 43 TITOLO XII Aree pertinenti - distanze - parcheggi ............................................................................................. 43 Art. 63 Area pertinente ........................................................................................................................... 43
Art. 64 Distanze ...............................................................
e ........................................................................................................................... 43 Art. 64 Distanze ...................................................................................................................................... 43 Art. 65 Parcheggi .................................................................................................................................... 44
Art. 66 Zone di rispetto cimiteriali e stradali ................................
............................................................................................................................. 44 TITOLO XIII Zone di rispetto e vincoli particolari ................................................................................................ 45 Art. 66 Zone di rispetto cimiteriali e stradali ........................................................................................... 45
Art. 67 Realizzazione di cabine per impianti tecnologici .......................
i rispetto cimiteriali e stradali ........................................................................................... 45 Art. 67 Realizzazione di cabine per impianti tecnologici ........................................................................ 45 TITOLO XIV Decoro e arredo urbano ................................................................................................................. 46
Art. 68 Arredo urbano ..........................................................
redo urbano ................................................................................................................. 46 Art. 68 Arredo urbano ............................................................................................................................. 46 Art. 69 Impianti di telefonia mobile e sistemi radioelettrici similari - Antenne radio-televisive e parabole46
Art. 69 Impianti di telefonia mobile e sistemi radioelettrici similari - Antenne
.............. 46 Art. 69 Impianti di telefonia mobile e sistemi radioelettrici similari - Antenne radio-televisive e parabole46 Art. 70 Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico ...................................................................................... 47 Art. 71 Muri di prospetto, recinzioni e spazi verdi .................................................................................. 48
Art. 72 Servitù pubbliche ......................................................
uri di prospetto, recinzioni e spazi verdi .................................................................................. 48 Art. 72 Servitù pubbliche ........................................................................................................................ 48 Art. 73 Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari .................................... 49
Art. 73 Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari
.... 48 Art. 73 Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari .................................... 49 Art. 74 Restauri e modifiche alle opere esterne dei fabbricati ............................................................... 49 Art. 75 Uscita dalle autorimesse - Rampe per il transito dei veicoli ...................................................... 49
Art. 75 Uscita dalle autorimesse - Rampe per il transito dei veicoli ...........
9 Art. 75 Uscita dalle autorimesse - Rampe per il transito dei veicoli ...................................................... 49 Art. 76 Contatori di gas, energia elettrica ed acqua ............................................................................... 50 TITOLO XV Requisiti generali degli edifici ......................................................................................................... 50
Art. 77 Salubrità del terreno ..................................................
erali degli edifici ......................................................................................................... 50 Art. 77 Salubrità del terreno ................................................................................................................... 50 Art. 78 Requisiti relativi all’impermeabilità e all’isolamento dall’umidità................................................. 50
Art. 78 Requisiti relativi all’impermeabilità e all’isolamento dall’umidità.....
Art. 78 Requisiti relativi all’impermeabilità e all’isolamento dall’umidità................................................. 50 Art. 79 Requisiti di carattere termico ed energetico degli edifici ............................................................ 51 Art. 79 bis Certificazione energetica degli edifici .................................................................................... 52 Art. 79 ter Criteri di progettazione ai fini del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti
Art. 79 ter Criteri di progettazione ai fini del risparmio energetico e della pr
................ 52 Art. 79 ter Criteri di progettazione ai fini del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili .................................................................................................................................... 52 Art. 79 quater Ulteriori requisiti per il contenimento dei consumi energetici degli edifici ....................... 53
Art. 79 quater Ulteriori requisiti per il contenimento dei consumi energetici de
...... 52 Art. 79 quater Ulteriori requisiti per il contenimento dei consumi energetici degli edifici ....................... 53 Art. 80 Requisiti di carattere acustico (Abrogato) ................................................................................... 54 Art. 80 bis Requisiti per il contenimento dei consumi idrici negli edifici ................................................. 54 Art. 81 Classificazione dei locali - Requisiti relativi all’illuminazione, all’aerazione e al dimensionamento
Art. 81 Classificazione dei locali - Requisiti relativi all’illuminazione, all’a
............... 54 Art. 81 Classificazione dei locali - Requisiti relativi all’illuminazione, all’aerazione e al dimensionamento dei locali ...................................................................................................................................... 54 Art. 82 Cortili e chiostrine ....................................................................................................................... 57
Art. 83 Stabilità e sicurezza dei fabbricati ...................................
trine ....................................................................................................................... 57 Art. 83 Stabilità e sicurezza dei fabbricati .............................................................................................. 58 Art. 84 Abbattimento delle barriere architettoniche ................................................................................ 58
Art. 85 Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque ......................
Abbattimento delle barriere architettoniche ................................................................................ 58 TITOLO XVI Requisiti specifici degli impianti ..................................................................................................... 59 Art. 85 Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque .................................................................... 59
Art. 86 Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile ............................
rt. 85 Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque .................................................................... 59 Art. 86 Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile .............................................................................. 59
Art. 87 Smaltimento delle acque reflue .........................................
Pagina: 4 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc Art. 87 Smaltimento delle acque reflue .................................................................................................. 60 Art. 88 Concimaie ................................................................................................................................... 60
Art. 89 Impianti igienici ......................................................
............................................................................................................................. 60 Art. 89 Impianti igienici ........................................................................................................................... 61 Art. 90 Impianti di aerazione ................................................................................................................... 61
Art. 91 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi -
aerazione ................................................................................................................... 61 Art. 91 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi - Nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF.................................................................................................................. 61 Art. 92 Impianti di gas per uso domestico .............................................................................................. 61
Art. 93 Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie ............
ianti di gas per uso domestico .............................................................................................. 61 Art. 93 Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie ........................................................ 62 TITOLO XVII Uso di suolo, spazi e servizi pubblici ............................................................................................ 62 Art. 94 Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico .................... 62
Art. 94 Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubbl
................. 62 Art. 94 Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico .................... 62 Art. 95 Rinvenimenti e scoperte ............................................................................................................. 63 Art. 96 Tende aggettanti sullo spazio pubblico ...................................................................................... 63
Art. 97 Rilevamento del patrimonio edilizio ....................................
Tende aggettanti sullo spazio pubblico ...................................................................................... 63 TITOLO XVIII Disposizioni finali ......................................................................................................................... 64 Art. 97 Rilevamento del patrimonio edilizio ............................................................................................ 64
Art. 98 Norme finali per l’attuazione del regolamento edilizio .................
evamento del patrimonio edilizio ............................................................................................ 64 Art. 98 Norme finali per l’attuazione del regolamento edilizio ................................................................ 64 Art. 99 Domande di permesso di costruire presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ................................................................................................................................ 64
Art. 100 Entrata in vigore del regolamento edilizio ............................
............................................................................................................................. 64 Art. 100 Entrata in vigore del regolamento edilizio ................................................................................. 64
Art. 1
Pagina: 5 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc TITOLO I Disposizioni generali Opere, attività ed interventi soggetti a permesso di costruire e a denuncia di inizio attività Art. 1 Contenuti del regolamento edilizio
- Il presente regolamento edilizio, redatto ai sensi della normativa vigente1, unitamente alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, alle relative norme tecniche di attuazione, alla legislazione statale e
te alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, alle relative norme tecniche di attuazione, alla legislazione statale e regionale in materia, disciplina l’attività costruttiva edilizia e le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l’ambiente urbano territoriale, le lottizzazioni di aree ed ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia, nonché la tutela dei valori ambientali ed
Art. 2
ioni di aree ed ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia, nonché la tutela dei valori ambientali ed architettonici del territorio comunale, con esclusione delle normali operazioni agro-silvo-pastorali e delle attività estrattive. Art. 2 Atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie
- Nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente2, le attività od opere comportanti
esecuzione di opere edilizie
- Nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente2, le attività od opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, ad esclusione degli interventi elencati nel successivo articolo 7, a seconda della loro tipologia, sono soggetti: • al rilascio del permesso di costruire; • al deposito di denuncia attività.
- Ai sensi della normativa vigente3, spettano al dirigente del servizio competente il rilascio del permesso di
nuncia attività. 2. Ai sensi della normativa vigente3, spettano al dirigente del servizio competente il rilascio del permesso di costruire, il rilascio del certificato di agibilità e di ogni altro atto o provvedimento amministrativo di competenza del servizio. 3. Il presente regolamento stabilisce al successivo articolo 16 i casi per i quali il dirigente del servizio competente, prima di pronunziarsi sulle richieste di permesso di costruire, non deve richiedere il parere
Art. 3
dirigente del servizio competente, prima di pronunziarsi sulle richieste di permesso di costruire, non deve richiedere il parere consultivo della Commissione Edilizia. Art. 3 Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui ai successivi articoli 5 e 7, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del presente regolamento edilizio e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
alle previsioni degli strumenti urbanistici, del presente regolamento edilizio e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi di cui all’articolo 11 e le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le
parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'inter
umetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e
parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'inter
inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui al successivo articolo 5 comma 1 lettera c);
mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui al successivo articolo 5 comma 1 lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi di cui al successivo articolo 55 comma 3 la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani;
a cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 4. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o
ino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative4. 1 Articolo 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 2 Articoli 10 e 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 3 Articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e articoli 13 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 4
Pagina: 6 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 5. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Art. 4 Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività – Procedure
- Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
tà – Procedure
- Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo Sportello unico la D.I.A., accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e adottati, al presente regolamento, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
stici approvati e adottati, al presente regolamento, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 2. La D.I.A. è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova D.I.A. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo Sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
subordinata a nuova D.I.A. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo Sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione comunale o debbano essere richiesti pareri o l’autorizzazioni a più servizi comunali, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
l’autorizzazioni a più servizi comunali, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, parere o nulla osta. Il termine massimo per il rilascio di tali atti, qualora lo stesso non sia regolato da specifica normativa nazionale, regionale o provinciale è fissato in trenta giorni. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
enuncia è priva di effetti. 4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla D.I.A., il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la D.I.A. è priva di effetti.
nta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la D.I.A. è priva di effetti. 5. Qualora la natura dell’intervento lo preveda, in allegato alla D.I.A. deve essere prodotta la ricevuta comprovante il pagamento degli oneri di urbanizzazione e della quota di contributo relativo al costo di costruzione. 6. Gli allegati alla D.I.A. sono elencati negli allegati “A” e “C” e sono suddivisi nelle seguenti due parti:
to di costruzione. 6. Gli allegati alla D.I.A. sono elencati negli allegati “A” e “C” e sono suddivisi nelle seguenti due parti: • Allegato “A” - documentazione comune a tutte le tipologie di intervento la cui mancanza, anche parziale, comporta l’immediata reiezione della D.I.A. da parte del servizio competente; • Allegato “C” - documentazione specifica, la definizione della quale dipende dalla natura dell’intervento. E’ facoltà del dirigente del Servizio competente redigere apposite schede che, per
a quale dipende dalla natura dell’intervento. E’ facoltà del dirigente del Servizio competente redigere apposite schede che, per ciascuna tipologia di intervento, definiscano la documentazione minima obbligatoria da allegare alla D.I.A. e la cui mancanza, anche parziale comporta l’immediata reiezione della D.I.A. stessa. • il meccanismo di reiezione automatica delle pratiche prive della documentazione essenziale verrà applicato successivamente alla redazione delle schede di cui al punto precedente.
he prive della documentazione essenziale verrà applicato successivamente alla redazione delle schede di cui al punto precedente. 7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della D.I.A. da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 8. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
tualmente necessari. 8. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare
bilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la D.I.A., con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 9. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo Sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con
Art. 5
audo finale, che va presentato allo Sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la D.I.A. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. Art. 5 Opere e attività soggette a permesso di costruire 4 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
tività soggette a permesso di costruire 4 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 5 Articolo 13 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
Pagina: 7 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc
- Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
Art. 6
one urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Art. 6 Interventi soggetti ad autorizzazione gratuita (Abrogato) Art. 7
Art. 6
ogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Art. 6 Interventi soggetti ad autorizzazione gratuita (Abrogato) Art. 7 Opere non soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio di attività
- A titolo esemplificativo non sono soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio di attività: a) le opere di manutenzione ordinaria. Qualora la realizzazione di dette opere riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica, ad eccezione dei casi esclusi per legge6, è necessario il
i dette opere riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica, ad eccezione dei casi esclusi per legge6, è necessario il preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione ai sensi della normativa vigente7. La comunicazione di inizio lavori, unitamente a copia degli eventuali elaborati progettuali e a copia del provvedimento della Soprintendenza, debbono essere trasmessi all’Amministrazione comunale con almeno 10 giorni di anticipo rispetto la data di effettivo inizio dei lavori;
essere trasmessi all’Amministrazione comunale con almeno 10 giorni di anticipo rispetto la data di effettivo inizio dei lavori; b) opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, eseguite su ordinanza emanata per tutela della pubblica incolumità. In mancanza della suddetta ordinanza, possono tuttavia essere eseguite, senza preventiva istanza di permesso di costruire o presentazione di D.I.A. da parte dell'interessato,
tuttavia essere eseguite, senza preventiva istanza di permesso di costruire o presentazione di D.I.A. da parte dell'interessato, quelle opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili ad evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo di darne successiva ed immediata comunicazione al Comune e di presentare sollecitamente la domanda di permesso di costruire o presentazione di D.I.A., secondo quanto previsto dal presente regolamento;
sollecitamente la domanda di permesso di costruire o presentazione di D.I.A., secondo quanto previsto dal presente regolamento; c) demolizione di opere abusive ordinate in applicazione della legislazione vigente; d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato si sensi della normativa vigente8; e) opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice
la normativa vigente8; e) opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada; f) installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive fermo restando che dette opere sono soggette a permesso di costruire quando richiedano notevoli opere murarie, scavi e rinterri, o rientrino tra gli interventi di cui alla Circolare della Regione Marche n. 14 del 16/08/1989;
opere murarie, scavi e rinterri, o rientrino tra gli interventi di cui alla Circolare della Regione Marche n. 14 del 16/08/1989; g) opere di sistemazione degli spazi esterni fermo restando che dette opere sono soggette a permesso di costruire o D.I.A., quando comportino opere murarie o consistenti rimodellamenti del terreno. Qualora la realizzazione di detti interventi riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
modellamenti del terreno. Qualora la realizzazione di detti interventi riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è necessario il preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla normativa vigente9. La comunicazione di inizio lavori unitamente a copia degli eventuali elaborati progettuali e a copia del provvedimento della Soprintendenza debbono essere trasmessi
itamente a copia degli eventuali elaborati progettuali e a copia del provvedimento della Soprintendenza debbono essere trasmessi all’Amministrazione comunale con almeno 10 giorni di anticipo rispetto la data di effettivo inizio dei lavori; h) gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero che alterino la sagoma dell’edificio;
rchitettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero che alterino la sagoma dell’edificio; i) le opere di competenza di amministrazioni dello Stato e le opere su aree demaniali di cui al successivo art. 9; 6 Articolo 149 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 7 Articoli 146 e 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
e del paesaggio” 7 Articoli 146 e 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 8 Lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. 9 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
Art. 8
Pagina: 8 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc j) le opere pubbliche del comune deliberate dal Consiglio comunale, ovvero della Giunta comunale il cui progetto sia stato validato ai sensi della normativa vigente10. k) lettera soppressa Art. 8 Permessi di costruire in deroga
- Nei limiti e nelle forme stabiliti dalla normativa vigente11, il dirigente del servizio competente, previa
ostruire in deroga
- Nei limiti e nelle forme stabiliti dalla normativa vigente11, il dirigente del servizio competente, previa deliberazione del Consiglio comunale, ha la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni del regolamento edilizio, nonché alle norme degli strumenti urbanistici vigenti per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ove quest’ultimo sia circostanziatamente motivato.
urbanistici vigenti per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ove quest’ultimo sia circostanziatamente motivato. 2. L’interesse pubblico, nei casi previsti, dovrà risultare dalla destinazione tipica, permanente e continuativa dell’opera da realizzare, al perseguimento di un interesse pubblico, corrispondente cioè ai fini propri dello Stato e degli altri Enti pubblici e inequivocabilmente riflessa nelle strutture, disposizione dei volumi,
è ai fini propri dello Stato e degli altri Enti pubblici e inequivocabilmente riflessa nelle strutture, disposizione dei volumi, entità e tipi dei servizi, ecc. di modo che non sia possibile mutarne in seguito la destinazione senza preventive e consistenti opere di adattamento da assoggettare a nuovo permesso di costruire. 3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi della normativa vigente12.
messo di costruire. 3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi della normativa vigente12. 4. Sono escluse dal permesso di costruire in deroga le zone omogenee A così come definite dalla normativa vigente13. 5. Sono altresì non derogabili: a) le norme relative alle destinazioni di zona, per le quali sono necessarie specifiche varianti allo strumento urbanistico; b) le disposizioni del PPAR, del PIT e del PTC immediatamente prevalenti sulle previsioni
e varianti allo strumento urbanistico; b) le disposizioni del PPAR, del PIT e del PTC immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici ai sensi della normativa vigente14. 6. Le deroghe possono essere concesse soltanto qualora il volume o la superficie utile assentiti non superino del 10% il corrispondente valore stabilito dagli indici di fabbricabilità per la zona interessata e non ostino ragioni di natura ambientale ed architettonica.
re stabilito dagli indici di fabbricabilità per la zona interessata e non ostino ragioni di natura ambientale ed architettonica. 7. La facoltà di deroga può essere estesa ad interventi di edilizia sperimentale da realizzare con finanziamento pubblico 8. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli
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are esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati previsti dalla normativa vigente15. Art. 9 Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali
- Il procedimento di localizzazione delle opere di interesse statale è regolamentato dalle norme vigenti16.
e su aree demaniali
- Il procedimento di localizzazione delle opere di interesse statale è regolamentato dalle norme vigenti16.
- La realizzazione da parte dei privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dal presente regolamento17. 10 Lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e articolo 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 11 Articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e articolo 68 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34
21 dicembre 1999, n. 554 11 Articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e articolo 68 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 12 Articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 13 Articolo 2 D.M. 2 aprile 1968 n.1444 14 Articolo 13 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 15 Articoli 7,8,9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 16 D.P.R. 18.04.1994 n. 383, articolo 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e comma 4 dell’articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 17 Articolo 8 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 10
Pagina: 9 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc TITOLO II Tipologia degli interventi Art. 10 Interventi di manutenzione ordinaria
- Sono interventi di manutenzione ordinaria, come definiti della normativa vigente18, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
one delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, tra l'altro, riguardano: a) il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino e anche la sostituzione integrale, purché con uguale materiale e senza modificare la volumetria delle coperture; b) la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni sia esterni;
dificare la volumetria delle coperture; b) la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni sia esterni; c) il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse da precedenti oppure all'esterno delle unità immobiliari con le stesse caratteristiche dei precedenti; d) la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie;
esse caratteristiche dei precedenti; d) la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie; e) la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione; f) la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni; g) il restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all'interno delle proprietà private; h) la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la
'interno delle proprietà private; h) la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici; i) ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso del fabbricato; j) l’installazione di pannelli solari nei limiti indicati al comma 3 del successivo articolo 79 e
el normale uso del fabbricato; j) l’installazione di pannelli solari nei limiti indicati al comma 3 del successivo articolo 79 e l’installazione di generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro19. 3. Ai sensi della normativa vigente20, l'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è
calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e non è soggetta ad autorizzazione specifica. 4. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali sono considerate opere di manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, così
Art. 11
manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, così come indicate nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n° 1918. Art. 11 Interventi di manutenzione straordinaria
- Gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dalla normativa vigente21, riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
te21, riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. 2. Le parti dell'edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1, debbono
che delle destinazioni di uso. 2. Le parti dell'edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1, debbono mantenere, ricostituite o rinnovate nei materiali, la loro posizione e funzione all’interno del preesistente sistema strutturale e distributivo. 3. Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell’edificio aventi funzioni portanti, quali muri maestri, travi e pilastri, solai di piano e di copertura, volte e scale. I relativi interventi di manutenzione
tanti, quali muri maestri, travi e pilastri, solai di piano e di copertura, volte e scale. I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli stessi, mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione planoaltimetrica preesistente. 18 Lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
azione della situazione planoaltimetrica preesistente. 18 Lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 19 Comma 3 dell’articolo 11 del d.lgs 30 maggio 2008, n.115 20 Articolo 123 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 21 Lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Pagina: 10 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 4. I servizi igienico sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne migliorino l’efficienza, possono essere anche realizzati ex novo al fine di migliorare la funzionalità dell’uso originario dell’immobile o la funzionalità stabilita dagli strumenti urbanistici. 5. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l’altro, riguardano:
la funzionalità stabilita dagli strumenti urbanistici. 5. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l’altro, riguardano: a) il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle volte e delle scale; b) il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (d’imposta e di colmo); c) la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifiche di quota;
di colmo); c) la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifiche di quota; d) la demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai, senza modifiche della quota di calpestio; e) la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali; f) il consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, anche in diversa posizione planimetrica, con o senza modifiche di materiali;
demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, anche in diversa posizione planimetrica, con o senza modifiche di materiali; g) l’inserimento ex novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni; h) l’apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre, senza stravolgere la composizione architettonica dei prospetti e quindi della generale configurazione estetica, quando ciò sia funzionale
avolgere la composizione architettonica dei prospetti e quindi della generale configurazione estetica, quando ciò sia funzionale agli spazi interni oggetto degli interventi compresi nel presente articolo (aperture per creazione nuovi servizi igienici, creazione di nuove apertura in allineamento a quelle esistenti per completare il disegno architettonico, ripristino aperture preesistenti); i) il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso;
etare il disegno architettonico, ripristino aperture preesistenti); i) il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso; j) il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse; k) la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi; l) l’inserimento di vespai, di isolamenti termoacustici e di altre impermeabilizzazioni;
e o la messa in opera di doppi infissi; l) l’inserimento di vespai, di isolamenti termoacustici e di altre impermeabilizzazioni; m) le modifiche o costruzioni delle sistemazioni esterne, come le recinzioni; n) la sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi igienico-sanitari in mancanza o inefficienza di quelli esistenti. o) l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili22 (quali sole, vento, energia
quelli esistenti. o) l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili22 (quali sole, vento, energia idraulica, risorse geotermiche, trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali) e le opere relative al risparmio e all’uso razionale dell’energia nei limiti imposti dalla normativa vigente23 e comunque diverse da quelle di cui alle lettere j) del comma 2 del precedente articolo 10 e non soggette a procedura di V.I.A. ai sensi della normativa vigente24.
alle lettere j) del comma 2 del precedente articolo 10 e non soggette a procedura di V.I.A. ai sensi della normativa vigente24. 6. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli sulle apparecchiature, servizi e impianti così come indicato nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n° 1918, non elencati tra quelli di manutenzione
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me indicato nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n° 1918, non elencati tra quelli di manutenzione ordinaria, purché non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo a effetti negativi di natura igienica e non comportino aumento delle superfici utili. Art. 12 Interventi di restauro e risanamento conservativo
- Si definisce intervento di restauro, ai sensi della normativa vigente25, l’insieme di operazioni finalizzate
nto conservativo
- Si definisce intervento di restauro, ai sensi della normativa vigente25, l’insieme di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
ne dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. 2. Si definisce intervento di risanamento conservativo, ai sensi della normativa vigente26, un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L’intervento di risanamento conservativo comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni
o in parte diverso dal precedente. L’intervento di risanamento conservativo comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono considerati interventi di risanamento conservativo anche gli interventi che, per garantire 22 Vedere articolo 1 legge 9 gennaio 1991,n.10 e articolo 123 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
gli interventi che, per garantire 22 Vedere articolo 1 legge 9 gennaio 1991,n.10 e articolo 123 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 23 Lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e comma 5 dell’articolo 12 del D.lgs 29 dicembre 2001, n. 380 24 Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 25 Lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e comma 4 dell’articolo 29 del D.lgs 22 gennaio 2004, n.42 26 Lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Pagina: 11 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc l'adeguamento delle altezze abitabili, prevedono la sostituzione dei solai di piano anche con modifica delle relative quote di imposta. I solai sostituiti dovranno essere realizzati con le medesime tipologie dell'esistente. Sono ammesse destinazioni d’uso anche diverse da quelle precedenti, purché l’intervento sia effettuato su immobili ultradecennali o dichiarati abitabili o agibili da più di dieci anni.
precedenti, purché l’intervento sia effettuato su immobili ultradecennali o dichiarati abitabili o agibili da più di dieci anni. 3. Tali interventi consistono in un insieme sistematico di opere che possono coinvolgere tutte le componenti dell’organismo edilizio (formali o estetiche, strutturali, distributive, tecnologiche), sempre però nel rispetto degli elementi tipologici, formali o estetiche e strutturali dello stesso.
distributive, tecnologiche), sempre però nel rispetto degli elementi tipologici, formali o estetiche e strutturali dello stesso. 4. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivi di quelli di cui al precedente articolo 11 allorché siano aggregati in un "insieme sistematico", riguardano, tra l’altro, le seguenti opere: a) consolidamento, ripristino delle scale e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio (quali muri, volte,
seguenti opere: a) consolidamento, ripristino delle scale e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio (quali muri, volte, solai di piano e copertura, balconi); vanno considerate come parte integrante dell'edificio anche quelle aggiunte o modificazioni che - pur risultando conseguenti ad alterazioni dell'impianto originario
- sono ormai, per dignità di materiali e correttezza di forme, completamente assimilate all'organismo edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo;
ezza di forme, completamente assimilate all'organismo edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo; b) ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all'impianto architettonico (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per giardini e orti) e quindi da eliminare; c) inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso (quali nuovi servizi
i) e quindi da eliminare; c) inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso (quali nuovi servizi igienico-sanitari, locale caldaia, ascensori) sempre nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio; d) riordino delle aperture, anche con modificazioni dell'impianto distributivo interno. 5. La modifica della destinazione d’uso è consentita, purché ammessa dalle norme degli strumenti
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'impianto distributivo interno. 5. La modifica della destinazione d’uso è consentita, purché ammessa dalle norme degli strumenti urbanistici e compatibile con il carattere storico-artistico dell'edificio e la sua struttura e tipologia originaria. 6. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non consentono di variare il numero delle unità immobiliari, la S.U.L. e la volumetria complessiva e delle singole unità immobiliari oggetto dell’intervento. Art. 13 Interventi di ristrutturazione edilizia
Art. 13
olumetria complessiva e delle singole unità immobiliari oggetto dell’intervento. Art. 13 Interventi di ristrutturazione edilizia
- Sono interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalla normativa vigente27, tutti quelli finalizzati alla trasformazione dell'organismo edilizio in rapporto a nuove esigenze funzionali con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo completamente diverso da quello esistente.
ze funzionali con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo completamente diverso da quello esistente. 2. Costituisce un insieme sistematico di opere l’esecuzione di lavori edili che uniformemente e globalmente riguardano un intero organismo edilizio nelle sue componenti essenziali, che sono rappresentate da forma, struttura, distribuzione interna e impianti tecnologici. Per organismo edilizio deve intendersi il
sono rappresentate da forma, struttura, distribuzione interna e impianti tecnologici. Per organismo edilizio deve intendersi il risultato finale di una aggregazione di elementi tipologici, architettonici, quali forma, struttura, distribuzione interna, numero e dimensione di unità immobiliari e tecnologici, che portano alla realizzazione di un unico organismo, avente autonoma rilevanza sia sotto il profilo urbanistico edilizio che della identificazione in termini di reddito.
organismo, avente autonoma rilevanza sia sotto il profilo urbanistico edilizio che della identificazione in termini di reddito. 3. Le opere di modifica e sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'inserimento di nuovi elementi o impianti non sono condizionati né alla destinazione né alla tipologia originariamente proprie dell'edificio. 4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, possono riguardare, tra l’altro, le seguenti opere:
mente proprie dell'edificio. 4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, possono riguardare, tra l’altro, le seguenti opere: a) rifacimento dell’ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche della originaria posizione degli elementi strutturali; b) demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni; c) demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici o con spostamenti;
azioni; c) demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici o con spostamenti; d) demolizione e ricostruzione dei solai, delle scale e della copertura, anche con modifiche di quote; e) costruzione di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti, fondazioni; f) demolizione parziale o totale di un singolo edificio e sua ricostruzione secondo parametri fissati, ove
portanti, fondazioni; f) demolizione parziale o totale di un singolo edificio e sua ricostruzione secondo parametri fissati, ove necessario, dalla normativa di apposito piano di recupero e a condizione che l'intervento non muti l'assetto urbanistico in cui l'edificio è inserito; g) sopraelevazioni e ampliamenti; 27 Lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Pagina: 12 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc h) realizzazione di nuove aperture sulle murature perimetrali quando ciò determini uno stravolgimento della composizione architettonica dei prospetti e della generale configurazione estetica; i) riorganizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali, nonché dei servizi di uso comune; j) demolizione parziale o totale di edifici e loro fedele ricostruzione, nel rispetto di quanto previsto negli
zi di uso comune; j) demolizione parziale o totale di edifici e loro fedele ricostruzione, nel rispetto di quanto previsto negli strumenti urbanistici, qualora sia tecnicamente impossibile mantenere anche parzialmente le vecchie strutture, purché il fabbricato venga ricostruito sulla stessa area di sedime, anche solo parzialmente, e mantenga la stessa sagoma, le stesse altezze, la stessa volumetria, la stessa superficie e le
sedime, anche solo parzialmente, e mantenga la stessa sagoma, le stesse altezze, la stessa volumetria, la stessa superficie e le medesime caratteristiche estetico-architettoniche dell’edificio preesistente ivi compresi i manufatti oggetto di rilascio di Concessione Edilizia in sanatoria ai sensi della normativa in materia di condono edilizio28 o realizzati in epoca remota senza modifica del volume interno, con esclusione, per le
ormativa in materia di condono edilizio28 o realizzati in epoca remota senza modifica del volume interno, con esclusione, per le rifiniture, del cemento armato a faccia vista. Non costituisce variazione delle caratteristiche estetico- architettoniche la modifica delle aperture esterne qualora queste si rendano indispensabili per il miglioramento della funzionalità interna, nonché la trasposizione di limitate volumetrie nell’ambito
ndano indispensabili per il miglioramento della funzionalità interna, nonché la trasposizione di limitate volumetrie nell’ambito dell’aggregazione dello stesso organismo edilizio (come ad esempio recupero di cubature accessorie di superfetazioni) nel rispetto della composizione tipologica originaria. Non costituiscono variazione di sagoma le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
Art. 14
ogica originaria. Non costituiscono variazione di sagoma le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; k) elevazione dell’edificio mediante ricostruzione del tetto per adeguare i locali sottotetto ai requisiti minimi di altezza prescritti dalle norme igienico-sanitarie e dal presente regolamento; l) trasformazione dei locali accessori in locali residenziali (ad esempio un sottotetto in mansarda, uno scantinato o garage in tavernetta, ecc.). Art. 14
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li accessori in locali residenziali (ad esempio un sottotetto in mansarda, uno scantinato o garage in tavernetta, ecc.). Art. 14 Interventi di ristrutturazione urbanistica
- Sono interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dalla normativa vigente29 quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
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insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica in assenza di uno specifico strumento urbanistico che ne disciplini l’attuazione e la normativa. TITOLO III Indici e parametri edilizi e urbanistici Art. 15 Definizione degli indici e parametri
- Gli indici e i parametri edilizi e urbanistici sono definiti nel modo seguente: a) Superficie territoriale (ST)
i e parametri
- Gli indici e i parametri edilizi e urbanistici sono definiti nel modo seguente: a) Superficie territoriale (ST) E’ l’area complessiva interessata da un piano attuativo, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e le aree destinate all’edificazione. b) Superficie fondiaria (SF) E’ l’area destinata all'edificazione, che risulta dalla ST sottraendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. c) Superficie utile lorda (SUL)
e risulta dalla ST sottraendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. c) Superficie utile lorda (SUL) E’ la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell’edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow-window", scale e ballatoi di accesso chiusi o delimitati da pareti esterne continue o strutture puntiformi, vani ascensori e montacarichi, con esclusione dei soli volumi tecnici sul piano di copertura.
e continue o strutture puntiformi, vani ascensori e montacarichi, con esclusione dei soli volumi tecnici sul piano di copertura. Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda le logge aperte che, in ogni singolo piano eccedano il 30% della SC (superficie coperta), come definita alla successiva lettera i), Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda:
- i piani completamente interrati (come definiti alla successiva lettera u);
- i porticati pubblici o d’uso pubblico;
ile lorda:
- i piani completamente interrati (come definiti alla successiva lettera u);
- i porticati pubblici o d’uso pubblico; 28 Articolo 31 e seguenti della legge n. 47/85, art. 31 e articolo 39 della legge n° 724/94 e art 32 del decreto legge 269/2003 29 Lettera f) dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Pagina: 13 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc
- le logge aperte al piano terra limitatamente ad una superficie complessiva non superiore al 30% della SC, come sopra definito dal presente articolo;
- scale di sicurezza antincendio, nonché qualsiasi rampa esterna di scala, cavedi, terrazze, balconi e logge;
- vani ascensori realizzati con le caratteristiche di cui alla normativa vigente in materia di superamento
zze, balconi e logge;
- vani ascensori realizzati con le caratteristiche di cui alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche in edifici pubblici, di uso pubblico o privati;
- il piano pilotis. Si definisce piano pilotis la porzione di spazio aperto, pubblico, di uso pubblico o condominiale, caratterizzato dalla presenza degli elementi strutturali puntiformi o in forma di setti,
bblico, di uso pubblico o condominiale, caratterizzato dalla presenza degli elementi strutturali puntiformi o in forma di setti, posto al livello del piano terra di un fabbricato che abbia una superficie almeno pari al 70% della superficie coperta (SCop) dell’edificio;
- gli elementi di cui al successivo articolo 15 bis. d) Volume (V) E’ la somma dei prodotti della superficie utile lorda (SUL) di ciascun piano per l’altezza dello stesso piano
bis. d) Volume (V) E’ la somma dei prodotti della superficie utile lorda (SUL) di ciascun piano per l’altezza dello stesso piano misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore. Per i piani seminterrati (come definiti alla successiva lettera u) il volume si calcola moltiplicando la superficie utile lorda di ogni piano per un’altezza media pari al rapporto tra la somma delle superfici delle pareti laterali fuori terra ed il perimetro di piano.
o per un’altezza media pari al rapporto tra la somma delle superfici delle pareti laterali fuori terra ed il perimetro di piano. Per l’ultimo piano l’altezza è quella compresa tra la quota di calpestio e l’intradosso del solaio piano o, per coperture a falde, l’altezza media dell’intradosso relativa alla superficie lorda pari alla porzione di solaio di calpestio avente altezza netta superiore a ml. 1.80, anche se fisicamente non delimitata da
orda pari alla porzione di solaio di calpestio avente altezza netta superiore a ml. 1.80, anche se fisicamente non delimitata da pareti. L’altezza media va sempre calcolata scomponendo il volume in prismi regolari. Dal calcolo del volume sono esclusi i volumi tecnici sul piano di copertura. Per i volumi tecnici, ai fini della esclusione degli stessi dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi quelli relativi a manufatti strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di
etria ammissibile, devono intendersi quelli relativi a manufatti strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti di impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, di ventilazione ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, essere localizzati entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti di densità imposti dalle norme urbanistiche. Sono inoltre da considerare volumi tecnici ai fini di quanto sopra:
bile nei limiti di densità imposti dalle norme urbanistiche. Sono inoltre da considerare volumi tecnici ai fini di quanto sopra:
- i locali caldaia e le centrali termiche;
- gli impianti per il trattamento ed il condizionamento dell’aria ed i relativi locali;
- gli impianti per il trattamento ed il deposito delle acque idrosanitarie ed i relativi locali;
- gli extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine;
- gli apparati tecnici per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;
orsa degli ascensori e relativi locali macchine;
- gli apparati tecnici per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;
- i serbatoi idrici;
- le canne fumarie e di ventilazione nonché le ciminiere;
- i vani scala al di sopra delle linee di gronda;
- tutti gli altri impianti ed opere che a tali categorie sono comunque assimilabili;
- gli abbaini qualora siano arretrati almeno di 80 cm dalla linea di gronda, abbiano un’altezza non
sono comunque assimilabili;
- gli abbaini qualora siano arretrati almeno di 80 cm dalla linea di gronda, abbiano un’altezza non superiore alla linea di colmo dell’edificio e una larghezza non superiore a mt 1,50;
- gli elementi di cui al successivo articolo 15 bis. I volumi tecnici devono essere progettati in modo architettonicamente e morfologicamente armonizzato al resto dell’edificio e/o del tessuto edilizio circostante. e) Indice di fabbricabilità territoriale (IT)
gicamente armonizzato al resto dell’edificio e/o del tessuto edilizio circostante. e) Indice di fabbricabilità territoriale (IT) E’ il rapporto tra il volume (V) massimo realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa. f) Indice di utilizzazione territoriale (UT) E’ il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa. g) Indice di fabbricabilità fondiaria (IF)
izzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa. g) Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) E’ il rapporto tra il volume (V) e la superficie fondiaria (SF) h) Indice di utilizzazione fondiaria (UF) E’ il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) e la superficie fondiaria (SF) i) Superficie coperta (SCop) E’ la proiezione orizzontale delle superfici utili lorde fuori terra. Non concorrono al calcolo della superficie
coperta (SCop) E’ la proiezione orizzontale delle superfici utili lorde fuori terra. Non concorrono al calcolo della superficie coperta gli elementi di cui al successivo articolo 15 bis i bis) Superficie Scoperta (SS) SS = SF - SC
Pagina: 14 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc i ter) Superficie Impermeabile (SI) E’ la proiezione orizzontale delle superfici utili lorde fuori terra, seminterrate ed interrate e delle superfici esterne pavimentate. i quater) Superficie Permeabile (SP) SP = SF - SI l) Indice di copertura (IC) E’ il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF) m) Altezza delle fronti (H)
ndice di copertura (IC) E’ il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF) m) Altezza delle fronti (H) E’ l’altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l’edifico, misurata dalla linea di terra alla linea di copertura. La linea di terra è definita dall’intersezione della parete di prospetto con il piano stradale o il piano del marciapiede o il piano del terreno a sistemazione definitiva. La linea del terreno modificata mediante la
tradale o il piano del marciapiede o il piano del terreno a sistemazione definitiva. La linea del terreno modificata mediante la realizzazione di sbancamenti e/o riporti non può scostarsi dalla linea del terreno naturale per altezze maggiori di quelle di seguito indicate:
- per terreni con pendenza naturale fino al 15% è ammessa la formazione di rilevati e di sbancamenti di altezza non superiore a 1,50 metri;
- per terreni con pendenza superiore al 15% è ammessa la formazione di rilevati e di sbancamenti di
non superiore a 1,50 metri;
- per terreni con pendenza superiore al 15% è ammessa la formazione di rilevati e di sbancamenti di altezza non superiore a 2,00 metri. E’ consentita la sistemazione del terreno modificato mediante la realizzazione di gradoni di altezza non superiore a 1,50. Per ogni porzione di suolo è consentita una sola modifica della linea naturale del terreno. La modifica della linea naturale del terreno non può dare origine a porzioni di suolo con pendenze superiori al 30%.
el terreno. La modifica della linea naturale del terreno non può dare origine a porzioni di suolo con pendenze superiori al 30%. I limiti agli sbancamenti e ai riporti di terra previsti dalla presente lettera possono essere derogati nei lotti della zona B non ancora costruiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora l’orografia del suolo circostante sia già stata modificata dagli interventi edilizi già realizzati. La deroga
golamento, qualora l’orografia del suolo circostante sia già stata modificata dagli interventi edilizi già realizzati. La deroga potrà essere concessa dal dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia qualora si dimostri, con opportuni elaborati, l’oggettiva impossibilità di rispettare i predetti limiti. I limiti di modifica della linea di terra di cui alla presente lettera non si applicano agli interventi edilizi che riguardano edifici produttivi ubicati in zone produttive
cui alla presente lettera non si applicano agli interventi edilizi che riguardano edifici produttivi ubicati in zone produttive La deroga ai predetti limiti può essere altresì concessa se richiesta in sede di approvazione di piani attuativi con previsioni planivolumetriche di cui al comma 3 dell’articolo 55. La linea di copertura è definita, nel caso di copertura piana, dall’intersezione della parete del prospetto
3 dell’articolo 55. La linea di copertura è definita, nel caso di copertura piana, dall’intersezione della parete del prospetto con il piano corrispondente all’estradosso del solaio di copertura; nel caso di copertura a falde, dall’intersezione della parete di prospetto con il piano corrispondente all’estradosso della falda di copertura. L’altezza dei corpi arretrati dal filo esterno dell’edificio è quella corrispondente alla linea ideale risultante
di copertura. L’altezza dei corpi arretrati dal filo esterno dell’edificio è quella corrispondente alla linea ideale risultante dalla proiezione della parete arretrata con l’intersezione del terreno sistemato in corrispondenza di tali corpi. Salvo diversa specifica prescrizione di singoli strumenti urbanistici, la misura dell’altezza non tiene conto:
- dei soli volumi tecnici oltre il piano di copertura (quali vani scala, extracorsa o vano macchina
ell’altezza non tiene conto:
- dei soli volumi tecnici oltre il piano di copertura (quali vani scala, extracorsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche), purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati alla costruzione;
- degli impianti tecnologici e di servizio (camini, silos, ecc.) rispondenti a particolari esigenze di funzionalità dell’edificio in relazione alla sua destinazione;
vizio (camini, silos, ecc.) rispondenti a particolari esigenze di funzionalità dell’edificio in relazione alla sua destinazione;
- delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato o al piano interrato, purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano di larghezza superiore a mt. 5;
- degli elementi di cui al successivo articolo 15 bis. n) Altezza massima degli edifici (H MAX)
di larghezza superiore a mt. 5;
- degli elementi di cui al successivo articolo 15 bis. n) Altezza massima degli edifici (H MAX) E’ la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto l’edificio, misurate come alla precedente lettera m). Nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti a capanna, sfalsati o ad unico spiovente, per l’altezza massima si considera quella corrispondente all’intersezione delle pareti di prospetto con il
o ad unico spiovente, per l’altezza massima si considera quella corrispondente all’intersezione delle pareti di prospetto con il piano corrispondente all’estradosso della falda di copertura purché il colmo non superi di ml. 1.80 l’altezza così misurata; in caso diverso l’altezza massima va misurata alla linea di colmo (Vedi Figg. 1, 2, 3 e 4). Nel caso che le falde di copertura coincidano con le pareti inclinate dei prospetti, l’altezza massima va sempre misurata alla linea di colmo (Vedi Figg. 5 e 6).
Pagina: 15 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc Per edifici ubicati su terreni con pendenza naturale superiore al 15% l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, salvo prescrizioni più restrittive degli stessi, può essere superata di un 20% nelle parti a valle, con un massimo assoluto di ml. 2.00 (Vedi Fig. 7). Non concorrono a determinare l’altezza massima degli edifici gli elementi di cui al successivo articolo 15 bis.
0 (Vedi Fig. 7). Non concorrono a determinare l’altezza massima degli edifici gli elementi di cui al successivo articolo 15 bis. o) Distacco tra gli edifici (DF) E’ la distanza (minima) tra le pareti antistanti gli edifici, o corpi di fabbrica degli stessi, salvo le pareti prospettanti sugli spazi interni di cui alla successiva lettera r), misurata nei punti di massima sporgenza. Due pareti si intendono prospicienti quando l’angolo formato dal prolungamento delle stesse è inferiore ai
di massima sporgenza. Due pareti si intendono prospicienti quando l’angolo formato dal prolungamento delle stesse è inferiore ai 70 gradi sessagesimali e la sovrapposizione superiore a 1/4 della distanza minima tra le pareti stesse. Per gli edifici gradonati la distanza viene misurata in corrispondenza di ogni arretramento. Non concorrono a determinare il distacco fra gli edifici gli elementi di cui al successivo articolo 15 bis con esclusione di quelli indicati ai commi 2 e 4. p) Distacco dai confini (DC)
gli elementi di cui al successivo articolo 15 bis con esclusione di quelli indicati ai commi 2 e 4. p) Distacco dai confini (DC) E’ la distanza tra la proiezione verticale della parete dell’edificio e la linea di confine, misurata nel punto di massima sporgenza, esclusi:
- balconi, cornicioni, pensiline e tettoie, scale aggettanti e ballatoi aperti, aggetti e simili fino ad un massimo di ml. 2.00;
- scale antincendio per l’adeguamento alla normativa vigente in materia degli edifici pubblici o privati
un massimo di ml. 2.00;
- scale antincendio per l’adeguamento alla normativa vigente in materia degli edifici pubblici o privati esistenti;
- muri di contenimento, realizzati al fine di contenere rilevati che modifichino l’andamento del terreno naturale, qualora l’altezza sia pari o inferiore a ml. 1.50. Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse proprietà esistenti o la linea che
nferiore a ml. 1.50. Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse proprietà esistenti o la linea che definisce i diversi lotti o comparti dei piani attuativi, anche la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuata negli strumenti urbanistici. Non concorrono a determinare il distacco dai confini gli elementi di cui al successivo articolo 15 bis con esclusione di quelli indicati ai commi 2 e 4. q) Distanza dalle strade (DS)
li elementi di cui al successivo articolo 15 bis con esclusione di quelli indicati ai commi 2 e 4. q) Distanza dalle strade (DS) E’ la distanza tra la proiezione verticale della parete dell’edificio ed il ciglio della sede stradale, comprensiva di marciapiede e delle aree pubbliche di parcheggio e di arredo stradale. Non concorrono a determinare la distanza dalle strade gli elementi di cui al successivo articolo 15 bis con esclusione di quelli indicati ai commi 2 e 4. r) Spazi interni agli edifici
li elementi di cui al successivo articolo 15 bis con esclusione di quelli indicati ai commi 2 e 4. r) Spazi interni agli edifici Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro, così suddivise:
- patio: si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m. 6.00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4.00;
di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m. 6.00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4.00;
- cortile, si intende per cortile lo spazio interno di cui al successivo articolo 83, comma 1;
- chiostrina, si intende per chiostrina lo spazio interno di cui al successivo articolo 83, comma 3. s) Numero dei piani E’ il numero dei piani fuori terra, compreso l’ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano
s) Numero dei piani E’ il numero dei piani fuori terra, compreso l’ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile, purché il 50% del volume risulti interrato. t) Piano sottotetto abitabile o utilizzabile Si intende per piano sottotetto quello compreso tra il solaio piano di copertura dell’ultimo piano e le falde del tetto. Il piano sottotetto è da considerare abitabile ove pur non risultando destinato ad abitazione presenti
ano e le falde del tetto. Il piano sottotetto è da considerare abitabile ove pur non risultando destinato ad abitazione presenti un’altezza media sufficiente per ottenere l’abitabilità, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975. Il piano sottotetto è da considerare utilizzabile (e quindi da conteggiare come volume) quando l’altezza netta interna misurata dal piano del pavimento all’intradosso del solaio è superiore a ml. 1.80, come definita alla lettera d) del presente articolo. u) Piano interrato o seminterrato
adosso del solaio è superiore a ml. 1.80, come definita alla lettera d) del presente articolo. u) Piano interrato o seminterrato Si definisce piano seminterrato il piano sito al piede dell’edificio e parzialmente interrato, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea di terra è superiore al 50% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali Si definisce piano interrato il piano sito al piede dell’edificio quando le pareti perimetrali sono
le stesse pareti perimetrali Si definisce piano interrato il piano sito al piede dell’edificio quando le pareti perimetrali sono completamente comprese entro la linea del terreno sistemato, salvo le porzioni strettamente necessarie
Pagina: 16 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc per bocche di lupo, accessi carrabili e pedonali, purché realizzati in trincea rispetto alla linea del terreno sistemato, secondo quanto indicato nella precedente lettera m). v) Superficie utile abitabile o utilizzabile (SUA) E’ la superficie di pavimento degli alloggi o dei locali ad altra destinazione, misurata al netto di murature,
tilizzabile (SUA) E’ la superficie di pavimento degli alloggi o dei locali ad altra destinazione, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi. z) Superficie complessiva (SC) La superficie complessiva è costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature,
ile e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr). Le superfici per servizi ed accessori riguardano:
- cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- autorimesse singole e collettive;
- androni di ingresso e porticati;
che ed altri locali a stretto servizio delle residenze; 2) autorimesse singole e collettive; 3) androni di ingresso e porticati; 4) logge, balconi, verande e terrazzi; I porticati di cui al numero 3) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivono l’uso pubblico. Non concorrono a determinare la superficie non residenziale gli elementi di cui al successivo articolo 15 bis. aa) Fronte dell'edificio
corrono a determinare la superficie non residenziale gli elementi di cui al successivo articolo 15 bis. aa) Fronte dell'edificio Si intende il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un edificio indipendentemente dall’andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano, e, quindi, la fronte viene calcolata secondo la distanza in metri tra due punti estremi dell’intero prospetto. bb) Fabbricato o edificio
i, la fronte viene calcolata secondo la distanza in metri tra due punti estremi dell’intero prospetto. bb) Fabbricato o edificio Si intende qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e abbia una o più scale autonome.
i di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e abbia una o più scale autonome. Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazione; per fabbricato non residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. cc) Ampliamento
o o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. cc) Ampliamento Si intende l’ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di edifici o fabbricati già esistenti. dd) Abitazione, stanza, vano
- per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile, destinato alla residenza, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o sul pianerottolo, cortile o terrazza;
o utile, destinato alla residenza, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o sul pianerottolo, cortile o terrazza; 2) per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco e simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell’altro;
i due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell’altro; 3) per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell’abitazione che abbia luce ed aria dirette ed un’ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati nelle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra;
le da pranzo, studi, salotti, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati nelle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra; 4) per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinati ai disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc., nonché la cucina quando manchi di uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza.
Pagina: 17 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc
Art. 15 bis
Pagina: 17 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc
Pagina: 18 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc Art. 15 bis Deroghe al calcolo dei parametri e degli indici urbanistici
- Negli edifici di nuova costruzione non sono computati ai fini del calcolo del volume, della superficie utile lorda, della superficie non residenziale, della superficie coperta, dell’altezza dell’edificio, dei distacchi tra
perficie utile lorda, della superficie non residenziale, della superficie coperta, dell’altezza dell’edificio, dei distacchi tra edifici, dei distacchi dai confini, delle distanze minime dalle strade e non contribuiscono a determinare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il costo di costruzione, e sono quindi equiparati a volumi tecnici ai sensi del precedente articolo 15, i seguenti elementi necessari all’esclusivo miglioramento del
i equiparati a volumi tecnici ai sensi del precedente articolo 15, i seguenti elementi necessari all’esclusivo miglioramento del livello di isolamento termico e di inerzia termica degli edifici, nonché all’ottenimento del comfort ambientale invernale ed estivo, ai sensi della normativa vigente: • murature perimetrali esterne per lo spessore eccedente i 30 cm fino ad un massimo di 55 cm; • solai di copertura per lo spessore eccedente i 30 cm fino ad un massimo di 55 cm;
cedente i 30 cm fino ad un massimo di 55 cm; • solai di copertura per lo spessore eccedente i 30 cm fino ad un massimo di 55 cm; • solai intermedi per lo spessore eccedente i 30 cm fino ad un massimo di 45 cm. • le pareti e/o tetti ventilati, tetti verdi, muri di Trombe-Michel, pareti ad accumulo, sistemi tipo Barra- Costantini e simili • le serre e verande solari, così come individuate al successivo art. 79 ter,
accumulo, sistemi tipo Barra- Costantini e simili • le serre e verande solari, così come individuate al successivo art. 79 ter, • tutti i maggiori volumi e superfici relativi a sistemi di captazione solare e/o ombreggiamento di facciate continue, pareti vegetali dinamiche, camini solari, condotte di ventilazione naturale e/o forzata e sistemi ad essi assimilabili finalizzati alla captazione ed all’accumulo dell’energia solare o
ntilazione naturale e/o forzata e sistemi ad essi assimilabili finalizzati alla captazione ed all’accumulo dell’energia solare o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento e/o ventilazione e/o controllo termo-igrometrico degli edifici nei mesi estivi, ai sensi della vigente normativa. 2. Negli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti si applicano i medesimi criteri di deroga di cui al comma 1 limitatamente alle lettere d), e), f). Le lettere a) e b) sono così modificate:
o i medesimi criteri di deroga di cui al comma 1 limitatamente alle lettere d), e), f). Le lettere a) e b) sono così modificate: a) murature esterne per lo spessore massimo aggiuntivo di 20 cm; b) elementi di copertura per lo spessore massimo di 25 cm. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché degli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle
i e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché degli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. 2. Per beneficiare della deroga di cui ai commi 1 e 2, deve essere dimostrato il miglioramento dell’efficienza
ifici confinanti. 2. Per beneficiare della deroga di cui ai commi 1 e 2, deve essere dimostrato il miglioramento dell’efficienza energetica producendo idonea documentazione tecnica richiesta per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente30. 3. Negli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti ai sensi della vigente normativa, e
normativa vigente30. 3. Negli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti ai sensi della vigente normativa, e compatibilmente con le norme di tutela e salvaguardia, sono altresì definiti volumi tecnici ai sensi del precedente art. 15, le serre e verande solari e tutti i maggiori volumi e superfici di cui alle tipologie individuate al precedente comma 2. 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 non possono comunque derogare alle distanze minime relative alle
al precedente comma 2. 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 non possono comunque derogare alle distanze minime relative alle norme di sicurezza stradale e antisismica. 5. Sono altresì definiti come volumi tecnici ai sensi del precedente art. 15 tutti quei locali, cavedi e spazi tecnici specificatamente necessari ad ospitare gli impianti, i serbatoi e le masse di accumulo per l’acqua ed il calore prodotto da collettori solari, nonché quelli destinati ad ospitare i componenti elettrici dei
accumulo per l’acqua ed il calore prodotto da collettori solari, nonché quelli destinati ad ospitare i componenti elettrici dei sistemi fotovoltaici necessari per la connessione alla rete o all’accumulo della energia elettrica. Sono altresì vani tecnici, come sopra indicato tutti quei locali destinati all’accoglimento di macchinari necessari agli impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (quadri ed inverter per mini-eolico,
chinari necessari agli impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (quadri ed inverter per mini-eolico, pompe di calore, caldaie centralizzate e/o a biomasse, ecc). 6. I collettori solari ed i pannelli fotovoltaici sono a tutti gli effetti impianti tecnologici e quindi costituiscono volume tecnico in relazione ai parametri edilizi di cui al precedente art. 15. 7. Nei casi di interventi su edifici esistenti deve essere garantito il rispetto dei contenuti dell’art. 81 del
cedente art. 15. 7. Nei casi di interventi su edifici esistenti deve essere garantito il rispetto dei contenuti dell’art. 81 del presente regolamento edilizio in materia di dimensioni minime dei locali. 8. I volumi tecnici realizzati con le finalità di cui agli articoli 79, 79 bis e 79 ter non potranno mai essere trasformati e/o adibiti ad altri usi. Gli spessori della muratura o dei solai realizzati per le medesime finalità non potranno mai essere oggetto di riduzione.
i usi. Gli spessori della muratura o dei solai realizzati per le medesime finalità non potranno mai essere oggetto di riduzione. 30 Commi 1 e 2 dell’articolo 11 del d.lgs 30 maggio 2008, n. 115
Pagina: 19 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 9. La deroga agli indici ed ai parametri urbanistici di cui ai commi precedenti non deve comportare la realizzazione di manufatti che possano provocare ombreggiamento nel periodo invernale su pareti o coperture di altri edifici esistenti, né su impianti solari esistenti . 10. Nelle strutture con ossatura portante in calcestruzzo armato, al fine di favorire la realizzazione di
nti solari esistenti . 10. Nelle strutture con ossatura portante in calcestruzzo armato, al fine di favorire la realizzazione di strutture “duttili” con un maggior grado di sicurezza nei confronti dell'azione sismica è considerato volume tecnico, e quindi non contribuisce al calcolo della volumetria e non concorre al calcolo dell’altezza di cui alle lettere m) ed n) del precedente articolo 15, lo spessore compreso fra l’intradosso
concorre al calcolo dell’altezza di cui alle lettere m) ed n) del precedente articolo 15, lo spessore compreso fra l’intradosso del solaio e l’intradosso delle travi “calate” del medesimo piano, qualora controsoffittato, alle condizioni di seguito riportate:
- le travi calate dovranno essere obbligatoriamente diffuse su tutti i piani ad esclusione del piano di copertura;
- le travi calate dovranno essere almeno il 70% di ogni piano ad esclusione del piano copertura;
usione del piano di copertura; 2. le travi calate dovranno essere almeno il 70% di ogni piano ad esclusione del piano copertura; 3. lo spessore delle travi calate ed il relativo controsoffitto dovranno essere chiaramente indicati negli elaborati grafici architettonici. Il tecnico progettista delle opere strutturali dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il rispetto dei parametri sopra riportati.
Art. 16
le opere strutturali dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il rispetto dei parametri sopra riportati. Fatte salve ulteriori disposizioni di legge è fatto obbligo a chi intende avvalersi della deroga di cui al presente comma di aumentare le distanze dai confini e dai fabbricati prescritte dagli strumenti urbanistici di una quantità almeno pari alla maggiore altezza realizzata. TITOLO IV Commissione edilizia comunale Art. 16 Funzioni della commissione edilizia comunale
Art. 16
i alla maggiore altezza realizzata. TITOLO IV Commissione edilizia comunale Art. 16 Funzioni della commissione edilizia comunale
- La commissione edilizia è l’organo con funzioni consultive del Comune in materia urbanistica, edilizia e salvaguardia dei beni naturali, ambientali e storico-culturali, anche ricadenti nell’ambito di aree assoggettate a tutela dalla normativa vigente31.
- Essa esprime il proprio parere: a) sulle opere o attività soggette a permesso di costruire;
tutela dalla normativa vigente31. 2. Essa esprime il proprio parere: a) sulle opere o attività soggette a permesso di costruire; b) in via preliminare su progetti, anche di massima, relativi ad opere di particolare importanza; c) sulle determinazioni in applicazione delle misure di salvaguardia, applicate ai sensi della normativa vigente32, in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori generali e attuativi; d) sull’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire. Non è
i regolatori generali e attuativi; d) sull’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire. Non è necessario il preventivo parere della commissione edilizia , quando l’annullamento è adottato per soli motivi di legittimità; e) sugli ordini di demolizione e sulle eventuali diffide a demolire; f) lettera abrogata g) sui progetti di cui ai commi 4, 9 e 10 del successivo articolo 79 ter. 3. Il dirigente del servizio competente, per il tramite del responsabile del procedimento, e
10 del successivo articolo 79 ter. 3. Il dirigente del servizio competente, per il tramite del responsabile del procedimento, e l’Amministrazione comunale hanno la facoltà di richiedere il parere della commissione edilizia su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale. 4. La commissione edilizia , in particolare, esprime parere sull’ambientazione, sul valore e sul decoro delle
rritorio comunale. 4. La commissione edilizia , in particolare, esprime parere sull’ambientazione, sul valore e sul decoro delle opere architettoniche e di arredo urbano proposte, compreso la sistemazione delle aree verdi. 5. Il dirigente del servizio competente adotta il provvedimento di permesso di costruire, nonché i provvedimenti repressivi, sanzionatori e di annullamento di permesso di costruire ed è garante della
esso di costruire, nonché i provvedimenti repressivi, sanzionatori e di annullamento di permesso di costruire ed è garante della legittimità e della conformità del provvedimento agli strumenti urbanistici generali e di attuazione. 6. Il dirigente del servizio competente può assumere determinazioni difformi dal parere espresso dalla commissione edilizia , dandone congrua motivazione. 7. Non sono soggette al parere della commissione edilizia:
re espresso dalla commissione edilizia , dandone congrua motivazione. 7. Non sono soggette al parere della commissione edilizia: • l’installazione di targhe professionali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di attuazione degli strumenti urbanistici; 31 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 32 Comma 3 dell’articolo 15 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e articolo 39 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34
Pagina: 20 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc • l’installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, come stabilito dal vigente regolamento comunale per la disciplina degli impianti pubblicitari, con esclusione di quegli impianti che ricadono all’interno delle aree di particolari caratteristiche storico, architettoniche e ambientali; • le proroghe dei termini di validità dei permessi di costruire, nei casi previsti della normativa vigente33;
iche e ambientali; • le proroghe dei termini di validità dei permessi di costruire, nei casi previsti della normativa vigente33; • il rinnovo dei permessi di costruire decaduti per mancato inizio lavori, così come indicato al successivo art. 36 del presente regolamento, purché non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici o norme di legge o di regolamento e sempre che non risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, ove vigente;
Art. 17
gge o di regolamento e sempre che non risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, ove vigente; • le varianti a permessi di costruire già rilasciati; • i progetti che riguardano la realizzazione di capannoni industriali inseriti nelle aree produttive. Art. 17 Composizione della commissione edilizia
- La commissione edilizia è composta: a) dal dirigente del servizio competente o da un funzionario da lui delegato, che la presiede;
commissione edilizia è composta: a) dal dirigente del servizio competente o da un funzionario da lui delegato, che la presiede; b) dal medico designato dall’A.S.U.R. territorialmente competente; c) dal comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato; d) da nove esperti nominati dal consiglio comunale nel modo seguente:
- un architetto scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
nati dal consiglio comunale nel modo seguente:
- un architetto scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
- un ingegnere civile scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
- un geometra scelto tra una terna proposta dal relativo collegio;
- un geologo scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
- un perito industriale scelto tra una terna proposta dal relativo collegio;
terna proposta dal relativo ordine professionale; 5) un perito industriale scelto tra una terna proposta dal relativo collegio; 6) due esperti di nomina consiliare, di cui uno indicato dalla minoranza, laureati in architettura o ingegneria; 7) due componenti di comprovata esperienza, di cui uno in materia di beni naturali e ambientali e uno in materia di beni storico-culturali, proposti dall’Amministrazione comunale. 2. Può partecipare alla riunione il Sindaco o l’Assessore delegato, senza diritto di voto;
oposti dall’Amministrazione comunale. 2. Può partecipare alla riunione il Sindaco o l’Assessore delegato, senza diritto di voto; 3. Esercita le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto, un rappresentante del servizio competente o, in sua assenza o impedimento, un funzionario designato dal dirigente. 4. Per i componenti della commissione edilizia valgono le norme di incompatibilità previste per gli
rio designato dal dirigente. 4. Per i componenti della commissione edilizia valgono le norme di incompatibilità previste per gli assessori comunali. I membri elettivi della commissione edilizia non possono essere funzionari di organi statali, regionali o provinciali ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sulla attività urbanistico-edilizia del Comune.
Art. 18
etono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sulla attività urbanistico-edilizia del Comune. 5. I membri elettivi durano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha designati e comunque sino alla nomina dei nuovi membri da parte del Consiglio comunale subentrante. Sono considerati dimissionari i membri assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. 6. I membri elettivi non sono eleggibili per due mandati successivi. Art. 18
Art. 18
tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. 6. I membri elettivi non sono eleggibili per due mandati successivi. Art. 18 Funzionamento della commissione edilizia
- La commissione edilizia si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno.
- La commissione è convocata dal presidente in via ordinaria con invito scritto, in caso di urgenza tramite posta elettronica ed invito telefonico.
convocata dal presidente in via ordinaria con invito scritto, in caso di urgenza tramite posta elettronica ed invito telefonico. 3. Le sedute della commissione edilizia sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsi trenta minuti dall’ora stabilita per l’inizio della riunione, la commissione può riunirsi in seconda convocazione se sono presenti almeno quattro componenti, compreso il presidente.
iunione, la commissione può riunirsi in seconda convocazione se sono presenti almeno quattro componenti, compreso il presidente. 4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 33 Articolo 15 del DPR 6 giugno 2001, n. 380
Pagina: 21 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 5. Qualora i progetti in esame riguardino aree e/o beni sottoposti a vincoli paesaggistici e/o storici di qualsiasi genere, il parere della commissione edilizia viene espresso con la presenza contestuale sia dell’esperto in materia di beni naturali e ambientali, sia dell’esperto in materia di beni storico-culturali di cui al comma 1 del precedente articolo. Il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri
di beni storico-culturali di cui al comma 1 del precedente articolo. Il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri integrati e delle relative motivazioni. 6. Quando la commissione ritenga che si trattino argomenti di particolare importanza o che richiedano una preparazione specifica, il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni della commissione uno o più esperti senza diritto di voto o richiederne la consulenza scritta. Il presidente può anche invitare i
ella commissione uno o più esperti senza diritto di voto o richiederne la consulenza scritta. Il presidente può anche invitare i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti all’esame. 7. I progetti possono essere esaminati dalla commissione solo dopo essere stati istruiti dal servizio competente circa la loro conformità alle norme urbanistiche, edilizie e a quelle del presente regolamento e, se necessario, dall’A.S.U.R.. Il responsabile del procedimento illustra obbligatoriamente
e a quelle del presente regolamento e, se necessario, dall’A.S.U.R.. Il responsabile del procedimento illustra obbligatoriamente prima della deliberazione della commissione il parere elaborato dal servizio su ciascun progetto. 8. Il componente la commissione edilizia non può essere presente durante l’esame e il giudizio su argomenti o progetti ai quali sia interessato. In particolare un componente deve assentarsi nei casi in
l’esame e il giudizio su argomenti o progetti ai quali sia interessato. In particolare un componente deve assentarsi nei casi in cui risulti proprietario dell’area o di area confinante, di aree appartenenti al coniuge o a parenti sino al quarto grado o ad affini sino al secondo grado, oppure in quanto sia autore del progetto o direttamente interessato all’esecuzione delle opere. Dell’assenza e dei motivi che la determinano si deve essere dato atto nel verbale.
mente interessato all’esecuzione delle opere. Dell’assenza e dei motivi che la determinano si deve essere dato atto nel verbale. 9. I processi verbali delle riunioni sono tenuti a cura del segretario e devono contenere la motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto, nonché riportare sinteticamente i termini della discussione svoltasi nell’adunanza in ordine a ciascun argomento esaminato.
oto, nonché riportare sinteticamente i termini della discussione svoltasi nell’adunanza in ordine a ciascun argomento esaminato. 10. I processi verbali vengono firmati dal presidente, dal segretario e da un commissario di volta in volta designato dal presidente. 11. Il segretario riporta sommariamente il parere della commissione sull’incarto relativo a ogni domanda esaminata e appone sul relativo progetto la dicitura "Esaminato dalla commissione edilizia ..."
Art. 19
’incarto relativo a ogni domanda esaminata e appone sul relativo progetto la dicitura "Esaminato dalla commissione edilizia ..." completando con la data e la firma del presidente, del segretario e di un commissario di volta in volta designato dal presidente. 12. Chiunque ha facoltà di avere conoscenza del verbale della commissione edilizia. Art. 19 Sottocommissione edilizia (Abrogato) Art. 20 Commissione edilizia integrata (Abrogato) Art. 21
Art. 19
lla commissione edilizia. Art. 19 Sottocommissione edilizia (Abrogato) Art. 20 Commissione edilizia integrata (Abrogato) Art. 21 Interventi da sottoporre al parere della commissione edilizia integrata (Abrogato) Art. 22 Opere o attività non soggette al parere della commissione e sottocommissione edilizia (Abrogato) TITOLO V Istanza di permesso di costruire e relativa istruttoria Art. 23 Soggetti legittimati a richiedere il permesso di costruire
Art. 23
OLO V Istanza di permesso di costruire e relativa istruttoria Art. 23 Soggetti legittimati a richiedere il permesso di costruire
- E’ legittimato a richiedere il permesso di costruire il proprietario dell’immobile o chiunque altro vi abbia titolo, in base alle leggi in vigore34.
- L’esecuzione di interventi o attività di cui all'articolo 1, quando sia richiesta da privati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato o di enti pubblici è altresì subordinata alla preventiva
da privati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato o di enti pubblici è altresì subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Ente cui le aree appartengono. 34 Articolo 11 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Pagina: 22 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 3. A titolo esemplificativo, si considerano aventi titolo legittimati alla richiesta di permesso di costruire, tra gli altri: a) il titolare del diritto di superficie al di sopra del suolo; b) il titolare del diritto di superficie al di sotto del suolo, limitatamente alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di opere sotterranee; c) l'enfiteuta;
otto del suolo, limitatamente alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di opere sotterranee; c) l'enfiteuta; d) l'usufruttuario, limitatamente alle richieste di permesso di costruire riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, salvo quanto previsto dagli articoli 1005, 1006 e 1007 del Codice Civile; e) il titolare del diritto di uso ai sensi dell'articolo 1021 c.c. o del diritto di abitazione, ai sensi
1007 del Codice Civile; e) il titolare del diritto di uso ai sensi dell'articolo 1021 c.c. o del diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1022 c.c., per la richiesta di permesso di costruire di cui alla lettera precedente, salvo quanto previsto dagli articoli 1026 del Codice Civile; f) il locatario o l'affittuario, limitatamente alla richiesta riguardante la manutenzione straordinaria dell'immobile in locazione o in affitto;
o l'affittuario, limitatamente alla richiesta riguardante la manutenzione straordinaria dell'immobile in locazione o in affitto; g) il mezzadro o il colono per gli interventi di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1977, n° 42; gli affittuari e i titolari di contratti associativi anche con clausola miglioratoria non convertiti, per gli interventi di cui agli articoli 16 e seguenti della Legge 3 maggio 1982, n° 203;
Art. 24
clausola miglioratoria non convertiti, per gli interventi di cui agli articoli 16 e seguenti della Legge 3 maggio 1982, n° 203; h) i rappresentanti legali o volontari con apposita procura notarile, delega o mandato di uno degli aventi titolo sopra indicati. 4. L’esecuzione di interventi o attività di cui all'articolo 1 su beni appartenenti agli enti ecclesiastici sono soggetti all’autorizzazione scritta da parte dell’autorità religiosa competente ai sensi della normativa vigente35. Art. 24
Art. 24
sono soggetti all’autorizzazione scritta da parte dell’autorità religiosa competente ai sensi della normativa vigente35. Art. 24 Domanda di permesso di costruire
- La domanda diretta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire è presentata allo Sportello unico per l’Edilizia ed è sottoscritta dal soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 23 e da uno o più progettisti.
- La domanda deve contenere: a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente o dei richiedenti;
. 2. La domanda deve contenere: a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente o dei richiedenti; b) nome, cognome, domicilio di un solo referente a cui far pervenire le eventuali comunicazioni dell’Amministrazioni comunale durante la fase di istruttoria; c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista, che deve essere un tecnico abilitato nei limiti delle competenze stabilite per legge e iscritto all’albo professionale;
ettista, che deve essere un tecnico abilitato nei limiti delle competenze stabilite per legge e iscritto all’albo professionale; d) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore dei lavori, che deve essere un tecnico in possesso dell'abilitazione o dei requisiti di cui alla lettera precedente. L’indicazione e la firma possono essere differite all’atto della comunicazione dell’inizio dei lavori;
alla lettera precedente. L’indicazione e la firma possono essere differite all’atto della comunicazione dell’inizio dei lavori; e) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del costruttore, nonché, in base alla normativa vigente, specie per quanto riguarda le strutture in cemento armato, anche del tecnico dell’impresa stessa e dell’assistente. Tali indicazioni e firme possono essere differite secondo quanto stabilito alla lettera precedente;
sa stessa e dell’assistente. Tali indicazioni e firme possono essere differite secondo quanto stabilito alla lettera precedente; f) nel caso di lavori da eseguire in "diretta economia" o, comunque, senza una impresa costruttrice, la precisazione della persona che assume la responsabilità del cantiere. 3. Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente: a) l’elezione del domicilio nel comune da parte del richiedente, ai sensi dell’articolo 47 del codice
risultare esplicitamente: a) l’elezione del domicilio nel comune da parte del richiedente, ai sensi dell’articolo 47 del codice civile, per tutti gli atti ed affari relativi al rilascio del permesso di costruire, ed alla esecuzione dei lavori; b) l’impegno di comunicare prima dell’inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore e dell’assistente, e i numeri di codice fiscale, qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando
vori, del costruttore e dell’assistente, e i numeri di codice fiscale, qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le relative dichiarazioni di accettazione e l’impegno a denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di sospensione dei lavori; c) l’attestazione che il richiedente il permesso di costruire rientra tra gli aventi titoli legittimati ai sensi del precedente articolo 23.
zione che il richiedente il permesso di costruire rientra tra gli aventi titoli legittimati ai sensi del precedente articolo 23. 4. Ove il soggetto legittimato a richiedere il permesso di costruire sia una persona giuridica, dovrà essere prodotta idonea documentazione dalla quale risultino la natura, la sede ed il rappresentante legale. 35 Articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121
Art. 25
Pagina: 23 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc Art. 25 Documentazione a corredo del permesso di costruire
- Gli allegati alla domanda di permesso di costruire sono elencati negli allegati “B” e “C” e sono suddivisi nelle seguenti due parti: • Allegato “B” – documentazione comune a tutti gli interventi la cui mancanza, anche parziale, comporta l’immediata reiezione della domanda da parte del servizio competente;
i gli interventi la cui mancanza, anche parziale, comporta l’immediata reiezione della domanda da parte del servizio competente; • Allegato “C” documentazione specifica la definizione della quale dipende dalla natura dell’intervento. E’ facoltà del dirigente del Servizio competente redigere apposite schede che, per ciascuna tipologia di intervento, definiscano la documentazione minima obbligatoria da allegare alla domanda di permesso a costruire e la cui mancanza, anche parziale comporta l’immediata
Art. 26
ione minima obbligatoria da allegare alla domanda di permesso a costruire e la cui mancanza, anche parziale comporta l’immediata reiezione della domanda stessa. 2. Il meccanismo di reiezione automatica delle pratiche prive della documentazione essenziale verrà applicato successivamente alla redazione delle schede di cui al punto precedente. Art. 26 Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di concessione (Abrogato) Art. 27 Atti autorizzativi generali - Pareri
Art. 27
26 Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di concessione (Abrogato) Art. 27 Atti autorizzativi generali - Pareri
- I progetti delle opere da eseguire in edifici dichiarati di preminente interesse storico ed artistico ai sensi della normativa vigente36 debbono conseguire la preventiva approvazione della competente soprintendenza.
- I progetti relativi alle opere di cui all’articolo 6 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n° 34, devono conseguire le autorizzazioni ivi previste.
i alle opere di cui all’articolo 6 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n° 34, devono conseguire le autorizzazioni ivi previste. 3. I progetti relativi all’allaccio e all’accesso delle strade private e delle strade pubbliche, di competenza del compartimento A.N.A.S. o dell’Amministrazione provinciale, devono conseguire la preventiva autorizzazione dei predetti enti. 4. Gli interventi ricadenti nella fascia di rispetto delle linee ferroviarie devono conseguire la preventiva
dei predetti enti. 4. Gli interventi ricadenti nella fascia di rispetto delle linee ferroviarie devono conseguire la preventiva autorizzazione dall’Ente proprietario della strada ferrata ai sensi della normativa vigente37. 5. I fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono adeguarsi alle disposizioni previste dalla normativa vigente38. 6. Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti di riscaldamento, impianti di produzione di acqua calda,
va vigente38. 6. Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti di riscaldamento, impianti di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento e comunque tutti quegli impianti di nuova installazione o di ristrutturazione e adeguamento di quelli esistenti, debbono adeguarsi alle disposizioni vigenti39. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia, insieme alla denuncia di
genti39. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia, insieme alla denuncia di inizio dei lavori, il progetto delle opere relative al contenimento dei consumi energetici corredato da una relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alla normativa vigente40. 7. Nei casi prescritti dalle norme vigenti41, i progetti dei fabbricati debbono essere sottoposti
enza alla normativa vigente40. 7. Nei casi prescritti dalle norme vigenti41, i progetti dei fabbricati debbono essere sottoposti all’approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e comunque in particolare: a) i progetti degli edifici di altezza superiore a m. 20; b) i progetti degli edifici aventi particolare destinazione (alberghi, case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi, ecc.);
hi, case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi, ecc.); c) i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, autorimesse ed a laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze che presentino pericolo di incendio; 36 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
uali vengano manipolate o conservate sostanze che presentino pericolo di incendio; 36 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 37 Titolo III del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e D.M. dei trasporti 3 agosto 1981 38 Capo II della parte II del DPR 6 giugno 2001, n° 380 39 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 40 Capo VI della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e D.lgs 19 agosto 2005, n.192
viluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 40 Capo VI della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e D.lgs 19 agosto 2005, n.192 41 Lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 In considerazione della complessità della materia di prevenzione incendi si cita solo l’allegato B del Decreto Ministero dell’Interno 8 marzo 1985 recante “Elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e relative misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi”
Pagina: 24 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc d) i progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche o comprendono appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni. 8. Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere sottoposti all'esame del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sia prevista l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie
el Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sia prevista l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sottoposto all'esame del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il solo progetto dell’impianto, per la parte relativa al locale caldaia ed a quello di deposito del combustibile. Tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati, deve
tiva al locale caldaia ed a quello di deposito del combustibile. Tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati, deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire l'esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché delle vie di comunicazione in verticale (gabbie di scale, di ascensori, di montacarichi) con i piani dell'edificio. 9. Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere conformi, in ogni loro parte, alle norme di legge vigenti.
icio. 9. Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere conformi, in ogni loro parte, alle norme di legge vigenti. 10. Nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi della normativa vigente42, chiunque intende procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell’inizio dei lavori, la denuncia prevista dalla normativa nazionale43 osservando le disposizioni della normativa regionale di settore44.
dei lavori, la denuncia prevista dalla normativa nazionale43 osservando le disposizioni della normativa regionale di settore44. 11. Per gli interventi di cui all’articolo 1 ricadenti su terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, è necessaria la preventiva acquisizione del nulla osta rilasciato dalla Provincia di Macerata ai sensi della normativa vigente45. 12. Lo Sportello unico per l’edilizia acquisisce direttamente i pareri previsti dalla normativa vigente46, ivi
mativa vigente45. 12. Lo Sportello unico per l’edilizia acquisisce direttamente i pareri previsti dalla normativa vigente46, ivi compresi quelli di cui al successivo comma 13 e quelli espressamente indicati dal tecnico progettista, qualora non siano già stati allegati dal richiedente o qualora, non siano stati sostituiti da una autocertificazione sottoscritta dal progettista nei casi previsti dalla legge47.
te o qualora, non siano stati sostituiti da una autocertificazione sottoscritta dal progettista nei casi previsti dalla legge47. 13. I progetti per i quali è richiesto il permesso di costruire possono essere sottoposti, prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste, all’esame degli altri uffici comunali e delle società eroganti specifici servizi per acquisire il parere di loro rispettiva competenza. In particolare possono essere richiesti pareri in merito:
ecifici servizi per acquisire il parere di loro rispettiva competenza. In particolare possono essere richiesti pareri in merito: a. alle caratteristiche e alle possibilità tecniche degli allacciamenti alle fognature o di altri sistemi di smaltimento delle acque reflue; b. alla verifica di idoneità delle opere di urbanizzazione o del relativo impegno del richiedente di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente all’esecuzione delle opere oggetto di concessione;
Art. 28
del richiedente di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente all’esecuzione delle opere oggetto di concessione; c. alla verifica delle caratteristiche e alle possibilità tecniche degli accessi carrabili. Art. 28 Autorizzazioni in materia di immobili ed aree di interesse paesaggistico
- I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
eresse paesaggistico
- I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge48, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Sono fatti salvi i casi esplicitamente individuati dalla legge49 per i quali non si richiede il preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo
nte individuati dalla legge49 per i quali non si richiede il preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo 2. I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di presentare all’Amministrazione comunale il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
dato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del progetto50 è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. 42 Articolo 83 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 43 Articolo 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 44 Legge regionale 3 novembre 1984, n° 33
lo 83 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 43 Articolo 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 44 Legge regionale 3 novembre 1984, n° 33 45 Articolo 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, circolare Provincia di Macerata – settore 12 Urbanistica, E.R.P., attività estrattive 46 Lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 47 Comma 1 dell’articolo 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. 48 Articolo 142, 136, comma 1, lettera d) dell’articolo 143, e 157 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42
D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. 48 Articolo 142, 136, comma 1, lettera d) dell’articolo 143, e 157 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 49 Articolo 149 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 50 D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e accordo Regione Marche e Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 19 dicembre 2007
Pagina: 25 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. La legge stabilisce i casi in cui essa può essere rilasciata in sanatoria51. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
er un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 5. L'amministrazione comunale ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza,
richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Amministrazione comunale effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una
o e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 6. Il soprintendente rende il parere vincolante di propria competenza, limitatamente alla compatibilità
edimento amministrativo. 6. Il soprintendente rende il parere vincolante di propria competenza, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di tutela degli immobili di notevole interesse pubblico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro
utela degli immobili di notevole interesse pubblico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi della normativa vigente52. 7. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma precedente senza che il soprintendente
normativa vigente52. 7. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma precedente senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'Amministrazione comunale può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da
parte del soprintendente, l'Amministrazione comunale provvede sulla domanda di a
si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'Amministrazione comunale provvede sulla domanda di autorizzazione. 8. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 6 senza che l'Amministrazione comunale si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla Regione,
he l'Amministrazione comunale si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla Regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la Regione sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente. 9. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa,
ata al soprintendente. 9. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. 10. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale o con
sottoposti al vincolo. 10. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del
ente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. 11. E’ istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con
orni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle istanze concernenti le attività di
funzioni di vigilanza. 12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni paesaggistici individuati ai sensi della normativa vigente53. Rimangono ferme le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare54. 13. Le disposizioni dei commi da 5 a 11 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di
rritorio e del mare54. 13. Le disposizioni dei commi da 5 a 11 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il 51 Commi 4 e 5 dell’articolo 167 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42
ne ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il 51 Commi 4 e 5 dell’articolo 167 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 52 Articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 53 Articolo 134 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 54 Lettera d), comma 1, dell’articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 29
Pagina: 26 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 29 Istruttoria preliminare della domanda di permesso di costruire
- All’atto della presentazione della domanda di permesso di costruire, il Comune appone su una copia
a di permesso di costruire
- All’atto della presentazione della domanda di permesso di costruire, il Comune appone su una copia della domanda stessa il timbro con la data di arrivo.
- Lo Sportello unico per l’edilizia verifica la completezza della documentazione e, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, comunica al richiedente o al nominativo di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 24, il nominativo del responsabile del procedimento e gli orari di ricevimento del pubblico.
ettera b) del comma 2 dell’articolo 24, il nominativo del responsabile del procedimento e gli orari di ricevimento del pubblico. 3. Il responsabile del procedimento, rispettando l’ordine cronologico di presentazione, istruisce le domande di permesso di costruire e verifica la conformità del progetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e del presente regolamento. Verifica inoltre la conformità del progetto alle disposizioni legislative e
li strumenti urbanistici e del presente regolamento. Verifica inoltre la conformità del progetto alle disposizioni legislative e regolamentari generali ed a quelle che riguardano particolarmente l’intervento. 4. Qualora sia verificata la mancanza della documentazione prescritta ai precedenti articoli, o comunque si renda necessaria l’acquisizione di ulteriori documenti, il responsabile del procedimento ne fa richiesta
articoli, o comunque si renda necessaria l’acquisizione di ulteriori documenti, il responsabile del procedimento ne fa richiesta scritta all’interessato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Nello stesso termine di cui al periodo precedente il responsabile del procedimento può richiedere di apportare modifiche di modesta entità al progetto originario illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia in merito alla richiesta di
ifiche di modesta entità al progetto originario illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia in merito alla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei quindici giorni successivi. La richiesta di modifiche sospende il decorso di cui al comma 7. 5. L’iter della pratica ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione e delle eventuali
di cui al comma 7. 5. L’iter della pratica ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione e delle eventuali modifiche richieste. L’iter della pratica può essere sospeso per la richiesta di integrazioni e/o modifiche una sola volta 6. Qualora i documenti integrativi non vengano presentati entro 90 giorni dalla data della richiesta, la domanda di permesso di costruire presentata perde ogni validità, senza che si debbano dare ulteriori comunicazioni all’interessato.
anda di permesso di costruire presentata perde ogni validità, senza che si debbano dare ulteriori comunicazioni all’interessato. 7. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente55 per l’acquisizione dei pareri necessari, conclude l’istruttoria e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-
quisizione dei pareri necessari, conclude l’istruttoria e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico- giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. 8. Sui progetti presentati il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di 60 giorni, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il
entro il termine di 60 giorni, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al successivo comma 9 e a redigere una relazione scritta al dirigente del servizio competente indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato 9. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra il responsabile del procedimento formula una
Art. 30
e non è stato rispettato 9. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra il responsabile del procedimento formula una motivata proposta al Dirigente del servizio competente al rilascio del permesso di costruire. Art. 30 Esame della domanda di concessione (Abrogato) Art. 31 Progetti di massima
- E’ consentito, per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione di rilevante interesse, sottoporre
ogetti di massima
- E’ consentito, per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione di rilevante interesse, sottoporre preliminarmente al parere della commissione edilizia anche progetti di massima, allo scopo di ottenere il una preventiva valutazione ed eventuali direttive per modifiche o integrazione.
- Il progetto di massima deve essere accompagnato da specifici quesiti che evidenzino gli aspetti sui quali
che o integrazione. 2. Il progetto di massima deve essere accompagnato da specifici quesiti che evidenzino gli aspetti sui quali si richiede il parere preliminare. Su tali quesiti il servizio competente deve esprimere in forma scritta. 3. Il parere di cui al comma 1 non è vincolante in sede di successivo esame della domanda di permesso di costruire qualora: • siano state introdotte modifiche al progetto esaminato in sede di parere preliminare; 55 Articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 32
Pagina: 27 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc • siano stati definiti con maggior dettaglio aspetti non presenti nel progetto esaminato; • sia cambiato il quadro normativo di riferimento. TITOLO VI Rilascio del permesso di costruire Art. 32 Decisioni sulla domanda di permesso di costruire
- Il dirigente del servizio competente rilascia il permesso di costruire entro 15 giorni dalla scadenza del
rmesso di costruire
- Il dirigente del servizio competente rilascia il permesso di costruire entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 9 del precedente articolo 29, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia.
- Decorso inutilmente il predetto termine si intende formato il silenzio rifiuto
egolano lo svolgimento dell’attività edilizia. 2. Decorso inutilmente il predetto termine si intende formato il silenzio rifiuto 3. Nei casi di cui al precedente comma 2 l’interessato, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, può richiedere al dirigente del servizio competente di pronunciarsi in merito al permesso di costruire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
ente del servizio competente di pronunciarsi in merito al permesso di costruire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 2, l’interessato può inoltrare istanza al Presidente della Provincia di Macerata , il quale, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, nomina entro i 15 giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di 60 giorni, adotta il provvedimento che ha i
ivi, nomina entro i 15 giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di 60 giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti del permesso di costruire. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del Comune interessato. 5. Il richiedente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio del permesso di costruire, a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è
nicazione del rilascio del permesso di costruire, a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è tenuto a provvedere al ritiro dell’atto, dopo aver corrisposto il contributo per il rilascio del permesso di costruire56. Il mancato ritiro del permesso di costruire nel termine di sessanta giorni produce la decadenza del permesso di costruire ai sensi della normativa vigente57. 6. Al permesso di costruire è allegata una copia del progetto con l’attestazione della avvenuta
sensi della normativa vigente57. 6. Al permesso di costruire è allegata una copia del progetto con l’attestazione della avvenuta approvazione e una copia dell’eventuale convenzione stipulata con il Comune nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento. 7. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire viene data pubblicità mediante affissione all’albo pretorio per un periodo di giorni quindici.
ilascio del permesso di costruire viene data pubblicità mediante affissione all’albo pretorio per un periodo di giorni quindici. 8. Chiunque, nel rispetto della normativa in materia di privacy58, ha facoltà di prendere visione presso lo Sportello unico per l’edilizia del permesso di costruire e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio del permesso di costruire stesso se in contrasto con le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
permesso di costruire stesso se in contrasto con le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. 9. In caso di diniego del permesso di costruire, il dirigente del servizio competente, deve comunicare al richiedente le proprie determinazioni motivate nel termine di cui al comma 1. 10. Per le opere pubbliche comunali non si procede al rilascio del permesso di costruire, in quanto ne tiene
di cui al comma 1. 10. Per le opere pubbliche comunali non si procede al rilascio del permesso di costruire, in quanto ne tiene luogo la delibera di approvazione del progetto definitivo. Di tale progetto non si effettua una specifica istruttoria ai sensi del presente regolamento. I progetti devono, però, essere accompagnati da una relazione del tecnico progettista che ne attesti la conformità alle norme urbanistiche ed edilizie e che
Art. 33
ere accompagnati da una relazione del tecnico progettista che ne attesti la conformità alle norme urbanistiche ed edilizie e che garantisca che sono stati acquisiti i pareri e i nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche. 11. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire si applica anche al rilascio del permesso di costruire in deroga, di cui al precedente articolo 8. Art. 33 Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Art. 33
l permesso di costruire in deroga, di cui al precedente articolo 8. Art. 33 Contributo per il rilascio del permesso di costruire
- Gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono determinati dal Comune e corrisposti dall’interessato mediante versamento alla tesoreria comunale in base a titolo di incasso rilasciato dal Comune medesimo. 56 Articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e articolo 70 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 57 Articolo 70 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34
2001, n. 380 e articolo 70 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 57 Articolo 70 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 58 Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184
Pagina: 28 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 2. La ricevuta del versamento deve essere consegnata allo Sportello unico per l’edilizia all’atto del rilascio del permesso di costruire. 3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all’atto del rilascio del permesso di costruire unitamente alle modalità di pagamento e alle garanzie dovute dall’interessato.
Art. 34
a all’atto del rilascio del permesso di costruire unitamente alle modalità di pagamento e alle garanzie dovute dall’interessato. 4. Il versamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire e l’eventuale rateizzazione devono avvenire con le modalità previste dalla normativa nazionale59. 5. Per il ritardato o mancato versamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale60. Art. 34
Art. 34
uto per il rilascio del permesso di costruire si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale60. Art. 34 Titolarità del permesso di costruire
- Il permesso di costruire è sempre rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed è condizionato alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia. Il permesso di costruire è personale ed è valido esclusivamente per la persona fisica o
nano l'attività urbanistica ed edilizia. Il permesso di costruire è personale ed è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata. Nel caso di trasferimento del permesso di costruire nel corso dei lavori, il nuovo titolare ha l’obbligo di richiedere con ogni urgenza allo Sportello unico per l’edilizia il cambiamento di intestazione. 2. Gli eredi e gli aventi causa del titolare del permesso di costruire possono chiedere la variazione
mbiamento di intestazione. 2. Gli eredi e gli aventi causa del titolare del permesso di costruire possono chiedere la variazione dell'intestazione del permesso di costruire. 3. La variazione dell'intestazione del permesso di costruire non è sottoposto a contributo di cui al precedente articolo. 4. In conseguenza della variazione predetta non sono modificati in alcun modo i termini fissati per il permesso di costruire originario.
Art. 35
nseguenza della variazione predetta non sono modificati in alcun modo i termini fissati per il permesso di costruire originario. 5. Il permesso di costruire non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza della normativa vigente61. Art. 35 Validità del permesso di costruire
Art. 35
ilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza della normativa vigente61. Art. 35 Validità del permesso di costruire
- Il termine per l'inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire non può essere superiore ad un anno dalla data ritiro del permesso di costruire stesso, intendendo per inizio dei lavori l'avvio della realizzazione delle opere previste dal permesso di costruire. I semplici movimenti di terra e/o la
izio dei lavori l'avvio della realizzazione delle opere previste dal permesso di costruire. I semplici movimenti di terra e/o la realizzazione delle sole opere provvisionali di cantiere non costituiscono inizio dei lavori. Il termine può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso62. 2. Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, l'interessato dovrà presentare, prima della
itolare del permesso62. 2. Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, l'interessato dovrà presentare, prima della scadenza di detto termine, istanza diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di costruire. 3. Il rinnovo è consentito purché non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici o norme di legge o di regolamento e sempre che non risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, ove vigente, ai sensi della normativa vigente63.
n risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, ove vigente, ai sensi della normativa vigente63. 4. Il rinnovo del permesso di costruire non è sottoposto a contributo di costruzione fatti salvi i casi di adeguamento per intervenuti aggiornamenti degli importi unitari tabellari. 5. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, a pena di decadenza del permesso di costruire, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.
e o agibile, a pena di decadenza del permesso di costruire, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori. 6. Detto termine di ultimazione, su istanza del titolare del permesso di costruire da presentarsi prima della scadenza del termine stesso, può essere prorogato con provvedimento motivato , per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, esclusivamente in considerazione: 59 Articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
olontà del titolare del permesso di costruire, esclusivamente in considerazione: 59 Articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 60 Articolo 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1986, n. 14 61 Articolo 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 62 Comma 2 dell’articolo 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 63 Titolo VI della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34
Art. 36
Pagina: 29 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc • della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; • di opere fruenti di contributo pubblico, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 7. L'autorità comunale dispone altresì la decadenza negli altri casi previsti dalla normativa vigente64. Art. 36 Annullamento del permesso di costruire
Art. 36
dispone altresì la decadenza negli altri casi previsti dalla normativa vigente64. Art. 36 Annullamento del permesso di costruire
- Fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente65 il permesso di costruire è annullato:
- quando risulta in contrasto con leggi o altre norme di diritto in materia urbanistica o edilizia;
- quando sussistono vizi nel procedimento amministrativo o nei contenuti dell'atto.
diritto in materia urbanistica o edilizia; 2. quando sussistono vizi nel procedimento amministrativo o nei contenuti dell'atto. 2. Ai sensi della normativa vigente66 il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, ove possibile, procede alla rimozione dei vizi delle procedure amministrative. In particolare la rimozione dei vizi viene disposta quando le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente al momento del rinnovo.
re la rimozione dei vizi viene disposta quando le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente al momento del rinnovo. 3. Accertati i motivi che danno luogo all’annullamento il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia notifica all’interessato, ai sensi della normativa vigente67, l’avvio del procedimento amministrativo nel quale deve essere specificata la contestazione del fatto, le motivazioni che sono alla base
del procedimento amministrativo nel quale deve essere specificata la contestazione del fatto, le motivazioni che sono alla base dell’annullamento del permesso di costruire e i termini entro i quali è possibile presentare memorie e/o osservazioni. 4. Il responsabile Dirigente del servizio competente valutate le memorie e/o osservazioni emette il provvedimento conclusivo, da notificare all’interessato, che dispone la restituzione in pristino o la sanatoria.
zioni emette il provvedimento conclusivo, da notificare all’interessato, che dispone la restituzione in pristino o la sanatoria. 5. Qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente del servizio competente applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite calcolata ai sensi della
Art. 37
e applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite calcolata ai sensi della normativa vigente68 che diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 6. Qualora l'intestatario del permesso di costruire intenda riprendere i lavori dovrà attendere il rilascio di un nuovo permesso di costruire. Art. 37 Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera (Abrogato) Art. 38 Sanatoria per certificazione di conformità
Art. 37
Art. 37 Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera (Abrogato) Art. 38 Sanatoria per certificazione di conformità
- Oltre le ipotesi di sanatoria di cui all'articolo 36 per gli interventi in sanatoria si applicano le disposizioni e procedure previste dalla normativa vigente69. 64 Comma 4 dell’articolo 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 65 Comma 2 dell’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 66 Articolo 38 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
001, n. 380 65 Comma 2 dell’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 66 Articolo 38 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 67 Articoli 7, 8, 9, 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 68 Articolo 38 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 69 Titolo IV della Parte 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 39
Pagina: 30 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc TITOLO VII Esecuzione dei lavori Art. 39 Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività
- Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme vigenti70, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni degli
ai fini e per gli effetti delle norme vigenti70, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni degli strumenti urbanistici. nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
i al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. 2. Le eventuali sostituzioni del costruttore e del direttore dei lavori debbono essere tempestivamente denunciate all'Amministrazione comunale dal richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti a
essere tempestivamente denunciate all'Amministrazione comunale dal richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti a sottoscrivere il permesso di costruire e gli elaborati di progetto, senza di che le suddette sostituzioni non hanno effetto. In caso di sostituzione del direttore dei lavori o del costruttore, i lavori devono essere sospesi fino alle suddette sottoscrizioni dei subentranti.
ne del direttore dei lavori o del costruttore, i lavori devono essere sospesi fino alle suddette sottoscrizioni dei subentranti. 3. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione
ti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente del competente ufficio. In caso contrario il dirigente del servizio competente segnala al
e alla comunicazione resa al dirigente del competente ufficio. In caso contrario il dirigente del servizio competente segnala al Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. 4. Il progettista, nell'ambito della propria specifica competenza, ha la responsabilità diretta della
le da tre mesi a due anni. 4. Il progettista, nell'ambito della propria specifica competenza, ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della conformità del progetto alle prescrizioni delle leggi vigenti e degli strumenti urbanistici. 5. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della conformità dell'opera al progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per
competenza, hanno la responsabilità della conformità dell'opera al progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. 6. Il direttore dei lavori, il costruttore e l'assistenza ai lavori hanno in ogni caso la piena responsabilità della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dalla esecuzione dei lavori.
vvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dalla esecuzione dei lavori. 7. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1 del D.P.R. 6 giugno
Art. 40
81 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il dirigente del servizio competente ne dà comunicazione al competente Ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Art. 40 Inizio dei lavori
- Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o il direttore dei lavori
o dei lavori
- Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o il direttore dei lavori provvede a richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento allo Sportello unico per l’edilizia: a) la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b) lettera abrogata.
- Entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma 1, il personale dello
are; b) lettera abrogata. 2. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma 1, il personale dello Sportello unico per l’edilizia provvede a svolgere le operazioni suddette, redigendone verbale in doppio esemplare da firmarsi dal richiedente e da un rappresentante dello Sportello unico stesso. 3. In caso di inutile decorso del suddetto termine, il titolare del permesso di costruire o il direttore dei lavori
nico stesso. 3. In caso di inutile decorso del suddetto termine, il titolare del permesso di costruire o il direttore dei lavori redigeranno tale verbale autonomamente, inviandone copia allo Sportello unico per l’edilizia e potranno, quindi, dare inizio ai lavori. 70 Articolo 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Pagina: 31 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 4. Le spese relative sono a carico del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari. 5. Il titolare del permesso di costruire, dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, deve darne comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia allegando a questa, qualora non le abbia già prodotte, le dichiarazioni del
ne comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia allegando a questa, qualora non le abbia già prodotte, le dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio. 6. Ai fini della validità del permesso di costruire, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di
e o varianti agli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di consistenti opere, che non si limitano all'impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, secondo la complessità dei progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni, in tutto o in parte, e nell'inizio delle opere in elevazione.
ti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni, in tutto o in parte, e nell'inizio delle opere in elevazione. 7. Comunque non possono considerarsi validi i permessi di costruire per i quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato entro sei mesi dall’effettivo loro inizio e comunque almeno trenta giorni prima del termine di ultimazione dell’opera come stabilito al comma 5 del precedente articolo 35, mediante
almeno trenta giorni prima del termine di ultimazione dell’opera come stabilito al comma 5 del precedente articolo 35, mediante relazione asseverata e giurata nei modi di legge, rilasciata dal direttore dei lavori contenente tutti gli elementi probatori dell’effettiva data d’inizio, quali documentazione fotografica, eventuali contratti di allacciamento di cantiere ai pubblici servizi, copia autentica delle bolle di accompagnamento relative alla
Art. 41
entuali contratti di allacciamento di cantiere ai pubblici servizi, copia autentica delle bolle di accompagnamento relative alla fornitura dei materiali, eventuali fatturazioni già emesse da parte della ditta costruttrice. Art. 41 Vigilanza sulla esecuzione dei lavori - Interruzione dei lavori
- Il permesso di costruire e il relativo progetto approvato e ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali, preposti al controllo delle
inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali, preposti al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso al cantiere stesso. 2. E’ obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati del controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nel permesso di costruire.
Art. 42
lo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nel permesso di costruire. 3. Il titolare del permesso di costruire che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di fare eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale risultano necessari per eliminare fonti di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, ed assicurare la stabilità della parti costruite. Art. 42 Cantieri di lavoro
Art. 42
di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, ed assicurare la stabilità della parti costruite. Art. 42 Cantieri di lavoro
- In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati: a) nome e cognome del titolare del permesso di costruire ed, eventualmente, dell'Amministrazione pubblica interessata ai lavori; b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori;
Amministrazione pubblica interessata ai lavori; b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori; c) generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta; d) nome, cognome e qualifica dell'assistente; e) indicazione del numero e della data di rilascio del permesso di costruire o della data di protocollo di presentazione della Denuncia di inizio di attività.
lla data di rilascio del permesso di costruire o della data di protocollo di presentazione della Denuncia di inizio di attività. 2. Qualsiasi cantiere deve essere recintato ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile. In presenza di
ngenti ed integrazioni di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile. In presenza di elevatori e quando i materiali da costruzione e quelli di rifiuto non possano essere allontanati immediatamente dopo il loro scarico, il luogo del lavoro dovrà essere delimitato con assito chiuso o pannelli in lamiera con altezza di almeno ml. 2,50 lungo i lati prospicienti spazi pubblici. E’
e delimitato con assito chiuso o pannelli in lamiera con altezza di almeno ml. 2,50 lungo i lati prospicienti spazi pubblici. E’ assolutamente vietata, a tutela della pubblica incolumità, la delimitazione dell’area con pali di ferro o altro materiale avente altezza inferiore a ml. 2,50. Qualsiasi cantiere deve comunque rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 43
Pagina: 32 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 3. Il cantiere deve avere porte apribili verso l'interno, munite di serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. 4. I cantieri edili, qualora comportino l’impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzati ai sensi del “Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo e di particolari sorgenti sonore”71. Art. 43
Art. 43
golamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo e di particolari sorgenti sonore”71. Art. 43 Ponti e scale di servizio
- abrogato
- abrogato
- E’ vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza specifica autorizzazione comunale. Art. 44 Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri
- E’ vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere.
i
- E’ vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere.
- I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere.
- Al fine di limitare la produzione di rifiuti inerti dovrà essere favorita nel luogo di produzione una prima
anti il cantiere. 3. Al fine di limitare la produzione di rifiuti inerti dovrà essere favorita nel luogo di produzione una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei e puliti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente72. 4. Ove possibile dovranno essere previste precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione (es. mattoni, coppi, pianelle, pietre, ecc.),
eriali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione (es. mattoni, coppi, pianelle, pietre, ecc.), nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente73. 5. I rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione o demolizione non contenenti materiali recuperabili, vanno conferiti in impianti di trattamento e recupero regolarmente autorizzati74. 6. Prima di ogni intervento edilizio il titolare del permesso di costruire o il progettista o il direttore dei lavori
rizzati74. 6. Prima di ogni intervento edilizio il titolare del permesso di costruire o il progettista o il direttore dei lavori è tenuto a dichiarare: • l’autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell’unità catastale oggetto dell’intervento; Il luogo dove si intendono conferire i rifiuti dovrà essere dichiarata dall’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori.
; Il luogo dove si intendono conferire i rifiuti dovrà essere dichiarata dall’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori. 7. La bonifica nei cantieri edili, ed in particolare la rimozione di materiali contenenti amianto (lastre di copertura in “eternit”, canne fumarie, serbatoi, ecc.) deve essere effettuata da ditte specializzate regolarmente iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione di Rifiuti nella categoria
ditte specializzate regolarmente iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione di Rifiuti nella categoria 10, previa presentazione del Piano di lavoro all’ASUR territorialmente competente nel rispetto della normativa vigente75. 8. L’eventuale presenza in un cantiere edile di materiali contenenti amianto che non verranno sottoposti a bonifica, dovrà essere segnalata all’atto della richiesta del permesso di costruire o della presentazione
verranno sottoposti a bonifica, dovrà essere segnalata all’atto della richiesta del permesso di costruire o della presentazione della D.I.A. allegando una relazione sullo stato di conservazione dei suddetti materiali con il relativo programma di manutenzione e controllo redatto dal Responsabile Rischio Amianto (RRA) designato dal proprietario dell’immobile così come previsto dalla normativa vigente76. 9. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polvere
lla normativa vigente76. 9. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. 10. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze. 71 Approvato con delibera di Consiglio comunale n.90 del 18 dicembre 2006 72 Allegato A3 alla Delibera di Giunta Provinciale n. 102 del 10.04.2001
elibera di Consiglio comunale n.90 del 18 dicembre 2006 72 Allegato A3 alla Delibera di Giunta Provinciale n. 102 del 10.04.2001 73 Delibera di Giunta Provinciale n. 102 del 10.04.2001 74 Articolo 34 della legge rgionale 29 Ottobre 1999, n. 28) e articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 75 Articolo 257 del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 76 Punto 4 del Decreto Ministero della Sanità 6 Settembre 1994
Art. 45
Pagina: 33 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 11. Il trasporto di materiali utili o di rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito. Art. 45 Rimozione delle recinzioni
Art. 45
e alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito. Art. 45 Rimozione delle recinzioni
- Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento. Art. 46 Prevenzione degli infortuni
Art. 46
imi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento. Art. 46 Prevenzione degli infortuni
- Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. A tal proposito si richiamano espressamente:
Art. 47
sposizioni delle leggi e regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. A tal proposito si richiamano espressamente: • le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sulla sicurezza e l’igiene nei cantieri77; • le norme di prevenzione incendi78; • le responsabilità relative a danni a persone e cose sia pubbliche, che private; • l’obbligo della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici79. Art. 47 Ultimazione dei lavori
Art. 47
sia pubbliche, che private; • l’obbligo della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici79. Art. 47 Ultimazione dei lavori
- I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrici) tali da renderlo effettivamente abitabile o agibile.
i igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrici) tali da renderlo effettivamente abitabile o agibile. 2. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare del permesso di costruire e della D.I.A. e dal direttore dei lavori, i quali dovranno dichiarare congiuntamente e sotto la propria piena responsabilità che le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto del progetto
te e sotto la propria piena responsabilità che le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto del progetto presentato e di ogni altra autorizzazione o prescrizione degli altri enti o autorità, mediante certificato del direttore dei lavori, sottoscritto dal titolare del permesso di costruire e della D.I.A. 3. Dell'effettuazione delle eventuali visite di controllo sarà dato avviso al titolare del permesso di costruire e della D.I.A., per iscritto, con indicazione del giorno e dell'ora.
ollo sarà dato avviso al titolare del permesso di costruire e della D.I.A., per iscritto, con indicazione del giorno e dell'ora. 77 Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 78 In considerazione della complessità della materia si cita solo l’allegato B del Decreto Ministero dell’Interno 8 marzo 1985 recante “Elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e relative misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi”.
o delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e relative misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi”. 79 Articolo 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 . Vedere anche articolo 95 del presente regolamento
Art. 48
Pagina: 34 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc TITOLO VIII Agibilità degli edifici Art. 48 Domanda relativa all’agibilità
- Nessuna nuova costruzione, ristrutturazione o restauro, ampliamento o sopraelevazione può essere adibita all'uso che le è proprio, prima di essere dichiarata agibile da parte del Comune.
- L’agibilità è prescritta anche nel caso di cambiamento della destinazione d’uso del fabbricato o di parte
a parte del Comune. 2. L’agibilità è prescritta anche nel caso di cambiamento della destinazione d’uso del fabbricato o di parte di esso rispetto all’uso originario autorizzato. 3. Ai sensi della normativa vigente80 la domanda di rilascio del certificato agibilità deve essere presentata dal titolare degli atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 47 del presente regolamento.
lla esecuzione di opere edilizie entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 47 del presente regolamento. 4. La domanda, redatta in carta bollata ed indirizzata allo Sportello unico per l’edilizia , deve contenere i seguenti elementi: a. generalità e firma del titolare degli atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie sulla cui scorta è stata realizzata l'opera; b. estremi degli atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie.
Art. 49
opere edilizie sulla cui scorta è stata realizzata l'opera; b. estremi degli atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie. 5. Alla domanda vanno allegati, se dovuti, i documenti, in originale o copia conforme, elencati nell’allegato “E”. Art. 49 Rilascio del certificato di agibilità
- Lo Sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 3 del precedente articolo 48, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della
zione della domanda di cui al comma 3 del precedente articolo 48, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente81. 2. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1 il dirigente dello Sportello unico, previa eventuale ispezione dell'edificio da effettuarsi ai sensi del successivo comma 11, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione di cui al comma 5 del precedente articolo 48 .
ssivo comma 11, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione di cui al comma 5 del precedente articolo 48 . 3. Il termine fissato al comma precedente può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta all’interessato di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’Amministrazione e
mente per la richiesta all’interessato di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. Il termine di 30 giorni, interrotto dalla richiesta, ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa . 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato
tazione integrativa . 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.U.R. in sede di esame preventivo del progetto edilizio. Nel caso in cui il progettista abbia allegato al progetto edilizio una propria autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni. 5. Ove siano riscontrate false o infedeli attestazioni del direttore dei lavori nella dichiarazione allegata alla
ssanta giorni. 5. Ove siano riscontrate false o infedeli attestazioni del direttore dei lavori nella dichiarazione allegata alla domanda si procede alla segnalazione all’autorità giudiziaria. 6. E’ ammesso anche il rilascio di un’autorizzazione di agibilità limitata ad una sola parte dell’opera, purché siano rispettate le seguenti due condizioni: a) le parti comuni o di interesse generale risultino regolarmente costruite; b) sia stata fatta specifica domanda in proposito da parte dell’interessato.
nteresse generale risultino regolarmente costruite; b) sia stata fatta specifica domanda in proposito da parte dell’interessato. 7. Il documento con il quale il dirigente del servizio competente rilascia l’autorizzazione all’agibilità deve contenere: a) le generalità del richiedente; b) l’esatta ubicazione dell’immobile e la sua esatta identificazione catastale; c) gli estremi del permesso di costruire e delle eventuali varianti;
ne dell’immobile e la sua esatta identificazione catastale; c) gli estremi del permesso di costruire e delle eventuali varianti; d) gli estremi di tutti gli atti e i certificati di autorità esterna all’Amministrazione comunale presentati a corredo della domanda; e) la eventuale data delle visite effettuate dal servizio competente per l’accertamento della conformità agli atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie e per le eventuali verifiche concernenti
l’accertamento della conformità agli atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie e per le eventuali verifiche concernenti 80 Comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 81 Articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Pagina: 35 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc l’isolamento termico e la salubrità; f) la destinazione o le destinazioni d’uso in relazione alle quali viene rilasciata l’agibilità. 8. In caso di diniego dell’abitabilità, il dirigete del servizio competente deve notificare al titolare del permesso di costruire o a chi ha presentato la D.I.A. le proprie motivate determinazioni. Tale notifica fa decorrere i termini per l’eventuale ricorso giurisdizionale.
tato la D.I.A. le proprie motivate determinazioni. Tale notifica fa decorrere i termini per l’eventuale ricorso giurisdizionale. 9. Al fine di garantire il rispetto della legalità, la tutela della salute pubblica ed assicurare un controllo sul territorio ed un suo ordinato sviluppo tutte le domande di agibilità sono sottoposte a verifica a campione, da effettuarsi con cadenza bimestrale mediante sorteggio, secondo le procedure stabilite dall’Amministrazione comunale82.
Art. 50
pione, da effettuarsi con cadenza bimestrale mediante sorteggio, secondo le procedure stabilite dall’Amministrazione comunale82. 10. In aggiunta alle verifiche di cui al comma precedente, il dirigente del servizio competente ha la facoltà di sottoporre ogni domanda di agibilità, entro 180 giorni dalla data di presentazione, a specifica verifica da effettuarsi con le stesse procedure e le modalità previste per i sorteggi a campione. Art. 50 Utilizzazione abusiva di costruzioni
Art. 50
fettuarsi con le stesse procedure e le modalità previste per i sorteggi a campione. Art. 50 Utilizzazione abusiva di costruzioni
- I proprietari che abitano o usano personalmente, oppure consentono, a titolo gratuito o a titolo oneroso, che altri utilizzino una o più unità immobiliari prive dell'autorizzazione di agibilità, sono soggetti alle sanzioni amministrative ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente83.
l'autorizzazione di agibilità, sono soggetti alle sanzioni amministrative ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente83. 2. Qualora al momento dell'accertamento dell'infrazione, l'edificio in questione o l'unità immobiliare interessata non possiedano i requisiti per ottenere l'autorizzazione di agibilità, il dirigente del servizio competente fissa con ordinanza un termine per la regolarizzazione dell'immobile. Trascorso
agibilità, il dirigente del servizio competente fissa con ordinanza un termine per la regolarizzazione dell'immobile. Trascorso infruttuosamente tale termine, il dirigente del servizio competente provvederà a dichiarare inagibile l’immobile. Rimane fermo quanto previsto dalla normativa84 vigente in materia di abusivismo edilizio. 3. Nel caso in cui l'utilizzazione delle costruzioni possa recare pregiudizio alla salute pubblica e a
a di abusivismo edilizio. 3. Nel caso in cui l'utilizzazione delle costruzioni possa recare pregiudizio alla salute pubblica e a quella degli utilizzatori, il dirigente del servizio competente può ordinare lo sgombero della costruzione ed impedirne l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie. 82 Delibera di Giunta comunale 1 febbraio 2008, n. 21 83 Comma 3 dell’articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 84 Titolo IV della Parte 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 51
Pagina: 36 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc TITOLO IX Autorizzazioni edilizie (Abrogato) Art. 51 Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria (Abrogato) Art. 52 Rilascio, condizioni e validità dell’autorizzazione (Abrogato) Art. 53 Silenzio assenso (Abrogato) TITOLO X Piani attuativi ed interventi edilizi diretti Art. 54 Piani attuativi
- Sono definiti piani attuativi: • i piani di lottizzazione (P.d.L.) • i piani particolareggiati (P.P.)
Art. 54
Art. 54 Piani attuativi
- Sono definiti piani attuativi: • i piani di lottizzazione (P.d.L.) • i piani particolareggiati (P.P.) • i piani di recupero (P.R.) • i piano per l’edilizia residenziale pubblica (P.E.E.P.) • i piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) • i programmi di recupero urbano (P.R.U.) • i programmi integrati di intervento • i piani particolareggiati delle aree storiche • zone individuate dal P.R.G. dotate di progettazione urbanistica di dettaglio ove è consentito
colareggiati delle aree storiche • zone individuate dal P.R.G. dotate di progettazione urbanistica di dettaglio ove è consentito l’intervento edilizio diretto ai sensi della normativa vigente85. 2. L'attuazione dello strumento urbanistico generale avviene mediante l'approvazione di piani attuativi che consentono successivi interventi edilizi diretti. In mancanza di piani attuativi redatti ad iniziativa del Comune, i privati possono presentare loro progetti di piani attuativi da convenzionarsi ai sensi di
vi redatti ad iniziativa del Comune, i privati possono presentare loro progetti di piani attuativi da convenzionarsi ai sensi di legge86. 3. La legge87 e le norme di attuazione dello strumento urbanistico generale stabiliscono i casi nei quali l’approvazione del piano attuativo deve precedere il rilascio del permesso di costruire. 4. L’approvazione del piano attuativo è subordinata alla stipula tra il Comune e i proprietari interessati di
esso di costruire. 4. L’approvazione del piano attuativo è subordinata alla stipula tra il Comune e i proprietari interessati di una convenzione avente i contenuti previsti dalla normativa vigente88 che deve essere sottoscritta dalle parti entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della Regione Marche di cui al comma 7 del successivo articolo 57. 5. Per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere redatti i progetti
cessivo articolo 57. 5. Per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere redatti i progetti esecutivi in conformità alle prescrizioni emanate dall'autorità comunale. 6. Tutte le opere debbono essere eseguite sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico del Comune. 7. Il Comune ha facoltà di proporre o accettare la monetizzazione degli standards urbanistici alle condizioni stabilite dall’Amministrazione comunale89:
di proporre o accettare la monetizzazione degli standards urbanistici alle condizioni stabilite dall’Amministrazione comunale89: 8. La mancata cessione delle superfici da destinare a standards urbanistici non può comportare aumento delle potenzialità edificatorie proprie del piano attuativo 9. La mancata cessione delle superfici da destinare a standards urbanistici deve essere regolamentata dalla convenzione di cui al precedente comma 4. 85 Comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34
lamentata dalla convenzione di cui al precedente comma 4. 85 Comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 86 Articolo 33 della legge 5 agosto 1992, n. 34 87 Comma 3 dell’articolo 15 della legge 5 agosto 1992, n. 34 88 Articolo 33 della legge 5 agosto 1992, n. 34 89 Delibera di Consiglio comunale 21 giugno 2006, n. 44
Art. 54 bis
Pagina: 37 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc Art. 54 bis Criteri in materia di progettazione urbanistica, in materia di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale
- Nel rispetto della normativa vigente90 i progetti di tutti i piani attuativi di cui al precedente articolo 54 devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle
ui al precedente articolo 54 devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane e debbono contenere indicazioni progettuali capaci di garantire il migliore utilizzo delle risorse naturali e di limitare i rischi ambientali. 2. Al fine di favorire gli obiettivi di cui al comma precedente i progetti dei piani attuativi dovranno prevedere:
i ambientali. 2. Al fine di favorire gli obiettivi di cui al comma precedente i progetti dei piani attuativi dovranno prevedere: • l’orientamento dell’asse longitudinale principale degli edifici in direzione est–ovest con una oscillazione possibile di +- 45°; • l’utilizzazione di criteri progettuali capaci di migliorare la captazione dell’energia solare nella stagione fredda e di favorire l’ombreggiamento nella stagione calda.
apaci di migliorare la captazione dell’energia solare nella stagione fredda e di favorire l’ombreggiamento nella stagione calda. • una disposizione plano altimetrica degli edifici, che tenga conto delle preesistenze anche esterne al perimetro del piano attuativo, tale da garantire nel giorno di minor soleggiamento (21 dicembre) il minor ombreggiamento reciproco sulle facciate; • almeno il 70% della superficie degli spazi pubblici deve essere permeabile all’acqua piovana. Nel
to reciproco sulle facciate; • almeno il 70% della superficie degli spazi pubblici deve essere permeabile all’acqua piovana. Nel caso si proceda alla monetizzazione totale o parziale degli standards urbanistici di cui al comma 7 del precedente articolo la percentuale sopra definita dovrà essere opportunamente ridotta per compensare la mancata cessione delle aree a verde; • che la disposizione plano altimetrica degli edifici non sia tale da impedire il funzionamento ottimale
one delle aree a verde; • che la disposizione plano altimetrica degli edifici non sia tale da impedire il funzionamento ottimale degli impianti di captazione solare sia esistenti che di progetto. 3. I progetti di tutti i piani attuativi di cui al precedente articolo 54 devono essere concepiti in modo da consentire il rispetto dei criteri relativi al contenimento dei consumi idrici di cui al successivo articolo 80 bis.
in modo da consentire il rispetto dei criteri relativi al contenimento dei consumi idrici di cui al successivo articolo 80 bis. 4. Quanto prescritto nei commi 2 e 3 non si applica alle parti di edificato consolidato ricompresse nei piani attuativi di cui al precedente articolo 54. 5. La progettazione del verde in tutti i piani attuativi di cui al precedente articolo 54 deve essere concepita in maniera da influire favorevolmente sulle condizioni climatiche sia degli spazi esterni che degli edifici
eve essere concepita in maniera da influire favorevolmente sulle condizioni climatiche sia degli spazi esterni che degli edifici nel rispetto di quanto prescritto nell’allegato “M”. In particolare la progettazione deve essere improntata per incidere sui seguenti aspetti dell’ambiente urbano: • aspetto bioclimatico – ombreggiamento, evotraspirazione, riduzione della velocità del vento, abbattimento dei rumori;
Art. 55
urbano: • aspetto bioclimatico – ombreggiamento, evotraspirazione, riduzione della velocità del vento, abbattimento dei rumori; • aspetto ambientale – riduzione della corrività dell’acqua piovana, rallentamento delle velocità dei flussi idrici superficiali, riduzione del livello di inquinamento dell’aria; • aspetto estetico – potenziamento e tutela della biodiversità sia vegetale che animale, influenza sugli aspetti emozionale delle persone, complementarietà fra architettura e spazi verdi, ecc. Art. 55
Art. 55
ale che animale, influenza sugli aspetti emozionale delle persone, complementarietà fra architettura e spazi verdi, ecc. Art. 55 Documentazione a corredo della domanda di approvazione del piano attuativo
- La domanda di approvazione del piano attuativo è diretta al Sindaco e deve essere corredata dai seguenti elaborati progettuali: a) estratto dello strumento urbanistico generale della zona oggetto del piano attuativo;
ata dai seguenti elaborati progettuali: a) estratto dello strumento urbanistico generale della zona oggetto del piano attuativo; b) estratto originale di mappa catastale delle particelle interessate dal piano attuativo, con certificato catastale; c) relazione progettuale che: • individui l’area in relazione alle previsioni di P.R.G.; • fornisca informazioni in merito alla proprietà e ne quantifichi la superficie; • descriva lo stato dei luoghi ante opera;
.G.; • fornisca informazioni in merito alla proprietà e ne quantifichi la superficie; • descriva lo stato dei luoghi ante opera; • esamini la situazione vincolistica e la presenza di ambiti di tutela specifici derivanti dalla pianificazione territoriale sovraordinata, da norme specifiche e dalla presenza di infrastrutture; • verifichi la coerenza con gli altri strumenti di pianificazione comunale (piano del verde, zonizzazione acustica, ecc.) 90 Articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14
Pagina: 38 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc • quantifichi le potenzialità edificatorie dell’area suddividendole per destinazioni d’uso • dimostri il rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di standards urbanistici; • fornisca informazioni in merito alle tipologie edilizie previste; • fornisca informazioni in merito alle scelte progettuali relative all’organizzazione degli spazi pubblici
ie edilizie previste; • fornisca informazioni in merito alle scelte progettuali relative all’organizzazione degli spazi pubblici e alla relativa attrezzatura anche di arredo urbano e di verde; • definisca i termini di validità del piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti; • verifichi la congruità del piano attuativo con il programma pluriennale di attuazione (P.P.A.); • contenga una relazione finanziaria con la stima sommaria degli oneri derivanti dall’acquisizione e
ale di attuazione (P.P.A.); • contenga una relazione finanziaria con la stima sommaria degli oneri derivanti dall’acquisizione e dalla urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il comune e i soggetti attuatori; d) specifica relazione che analizzi e descriva i criteri progettuali di cui al precedente articolo 54 bis adottati con particolare riguardo: • alle caratteristiche geomorfologiche, idriche e microclimatiche del sito;
e articolo 54 bis adottati con particolare riguardo: • alle caratteristiche geomorfologiche, idriche e microclimatiche del sito; • alle caratteristiche vegetazionali dell’area sia esistenti che di progetto; • agli elementi di bioclimatica quali orientamento, soleggiamento, ombreggiamento, venti dominanti, umidità relativa, temperatura dell’area,ecc. • la possibilità d’uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia.
ominanti, umidità relativa, temperatura dell’area,ecc. • la possibilità d’uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia. e) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con individuato il perimetro dell’area di intervento, gli eventuali comparti edificatori, redatta su planimetria catastale e conseguente definizione analitica delle superfici interessate; f) documentazione fotografica dell’area oggetto del piano attuativo con allegata planimetria con indicati i punti di vista redatta in scala adeguata;
ografica dell’area oggetto del piano attuativo con allegata planimetria con indicati i punti di vista redatta in scala adeguata; g) rilievo dello stato di fatto redatto sulla carta tecnica regionale in scala non inferiore a 1:500 contenente, fra l’altro: • le curve di livello ad equidistanza non superiore a m. 1,00 riferite ai capisaldi dell'IGM; • il rilievo delle alberature e della vegetazione esistenti, nonché l'essenza delle stesse;
1,00 riferite ai capisaldi dell'IGM; • il rilievo delle alberature e della vegetazione esistenti, nonché l'essenza delle stesse; • l’individuazione delle reti dei sottoservizi a cui allacciare le opere di urbanizzazione primaria da realizzare; • l’eventuale presenza di ambiti di tutela e di vincoli derivanti dalla pianificazione territoriale sovraordinata o da norme specifiche, o posti a protezione di elementi infrastrutturali;
ivanti dalla pianificazione territoriale sovraordinata o da norme specifiche, o posti a protezione di elementi infrastrutturali; • almeno due profili altimetrici, fra loro ortogonali, in scala non inferiore a 1:500 con indicate le sagome degli edifici esistenti. h) una o più planimetrie di progetto redatto sulla carta tecnica regionale in scala non inferiore a 1:500 opportunamente aggiornate indicanti: • la trasposizione della planimetria catastale;
ca regionale in scala non inferiore a 1:500 opportunamente aggiornate indicanti: • la trasposizione della planimetria catastale; • le curve di livello ad equidistanza non superiore a m. 1,00 riferite ai capisaldi dell'IGM; • il rilievo delle alberature e della vegetazione esistenti, nonché l'essenza delle stesse; • l’eventuale presenza di ambiti di tutela e di vincoli derivanti dalla pianificazione territoriale sovraordinata o da norme specifiche, o posti a protezione di elementi infrastrutturali;
ivanti dalla pianificazione territoriale sovraordinata o da norme specifiche, o posti a protezione di elementi infrastrutturali; • le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione primaria; • le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione secondaria; • la eventuale suddivisione in lotti dettagliatamente quotati; • l'ingombro massimo degli edifici da costruire su ciascun lotto, la distanza dai confini e quella
tti dettagliatamente quotati; • l'ingombro massimo degli edifici da costruire su ciascun lotto, la distanza dai confini e quella reciproca fra i vari edifici circostanti. Tale ingombro massimo ha valore prescrittivo solo per quanto riguarda le minime distanze degli edifici dai confini e tra di loro, ma ai fini della progettazione architettonica, ha valore indicativo, salvo diversa esplicita prescrizione contenuta nelle norme tecniche di attuazione;
tazione architettonica, ha valore indicativo, salvo diversa esplicita prescrizione contenuta nelle norme tecniche di attuazione; i) almeno due profili altimetrici, fra loro ortogonali, in scala non inferiore a 1:500, con indicate le sagome degli edifici esistenti e di progetto, sovrapposti ai profili di rilievo disegnati con colore differente; j) schemi planimetrici ed altimetrici dei fabbricati con l'indicazione della loro destinazione d'uso nel rapporto minimo 1:500;
j) schemi planimetrici ed altimetrici dei fabbricati con l'indicazione della loro destinazione d'uso nel rapporto minimo 1:500; k) relazione tecnica descrittiva delle opere di urbanizzazione da eseguire che: • fornisca informazioni in merito alle scelte progettuali; • descriva i criteri in merito alla sistemazione delle aree scoperte con particolare riguardo alle aree verdi, e all’arredo urbano;
Pagina: 39 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc • descriva le caratteristiche dimensionali e geometriche della viabilità sia veicolare che pedonale che ciclabile; • espliciti la qualità dei materiali da impiegare; • l’individuazione delle reti dei sottoservizi a cui allacciare le opere di urbanizzazione primaria da realizzare; l) elaborati in scala non inferiore a 1:500 illustranti le opere di urbanizzazione primaria, costituiti da:
maria da realizzare; l) elaborati in scala non inferiore a 1:500 illustranti le opere di urbanizzazione primaria, costituiti da: • planimetrie, profilo longitudinale e sezione della viabilità; • una o più planimetrie, profili longitudinali e sezioni delle reti dei seguenti sottoservizi: • fognature acque bianche; • fognature acque nere; • illuminazione pubblica; • rete elettrica; • rete di distribuzione dell’acqua potabile; • rete di distribuzione dell’acqua non potabile; • gas metano; • rete telefonica;
; • rete di distribuzione dell’acqua potabile; • rete di distribuzione dell’acqua non potabile; • gas metano; • rete telefonica; • attacchi di mandata per autopompe dei VV.F. da realizzarsi nel rispetto della norma UNI 10779/2007; • impianto di innaffiamento delle aree verdi. In tutti gli elaborati di cui sopra devono essere indicati gli allacci alle reti esistenti, nonché gli allacci per i singoli lotti; m) particolari costruttivi, ed eventuali calcoli, delle opere di cui al precedente punto redatti da
allacci per i singoli lotti; m) particolari costruttivi, ed eventuali calcoli, delle opere di cui al precedente punto redatti da professionista abilitato in scala opportuna; n) computo metrico-estimativo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire; o) relazione previsionale di impatto acustico; p) schema di convenzione di cui all'articolo 54; q) norme tecniche di attuazione del piano; r) scheda urbanistico territoriale del piano attuativo (allegato “F”); s) relazione geologica e geotecnica;
ttuazione del piano; r) scheda urbanistico territoriale del piano attuativo (allegato “F”); s) relazione geologica e geotecnica; t) progetto delle aree verdi redatto sulla base dei contenuti dell’allegato “M”; u) parere tecnico di accettabilità reso dal gestore del Servizio Idrico Integrato o, in alternativa, domanda redatta su apposito modello (allegato N) corredata da tutta la documentazione necessaria per l’acquisizione del parere;
domanda redatta su apposito modello (allegato N) corredata da tutta la documentazione necessaria per l’acquisizione del parere; 2. Le lottizzazioni relative alle zone totalmente o parzialmente comprese negli elenchi delle bellezze naturali, devono essere corredate anche degli elementi previsti dalla normativa regionale in materia91. 3. Sono definiti piano attuativi con previsioni planivolumetriche ai sensi della normativa vigente92 i piani
onale in materia91. 3. Sono definiti piano attuativi con previsioni planivolumetriche ai sensi della normativa vigente92 i piani attuativi che contengono, in aggiunta agli elaborati di cui al presente articolo, i seguenti elaborati: • gli schemi tipologici di tutti gli edifici in scala non inferiore a 1:200; • almeno 4 profili perimetrali in scala non inferiore a 1:500, con indicate le sagome degli edifici
scala non inferiore a 1:200; • almeno 4 profili perimetrali in scala non inferiore a 1:500, con indicate le sagome degli edifici esistenti e di progetto, sovrapposti ai profili di rilievo disegnati con colore differente. I profili devono contenere anche le indicazioni dell’articolazione volumetrica dei singoli edifici e fornire informazioni in merito all’organizzazione spaziale degli spazi pubblici; • un numero congruo di sezioni - profili intermedi in scala non inferiore a 1:500, con indicate le
paziale degli spazi pubblici; • un numero congruo di sezioni - profili intermedi in scala non inferiore a 1:500, con indicate le sagome degli edifici esistenti e di progetto, sovrapposti ai profili di rilievo disegnati con colore differente. Le sezioni - profili devono contenere anche le indicazioni dell’articolazione volumetrica dei singoli edifici e fornire informazioni in merito all’organizzazione spaziale degli spazi pubblici; • almeno 2 vedute assonometriche contrapposte in scala non inferiore a 1:500;
all’organizzazione spaziale degli spazi pubblici; • almeno 2 vedute assonometriche contrapposte in scala non inferiore a 1:500; • un numero congruo di vedute prospettiche, e comunque almeno 2, che possano fornire una adeguata rappresentazione tridimensionale del progetto con particolare riguardo alla definizione delle caratteristiche spaziali degli spazi pubblici e del rapporto fra questi e gli edifici di progetto. • eventuale plastico di progetto.
tteristiche spaziali degli spazi pubblici e del rapporto fra questi e gli edifici di progetto. • eventuale plastico di progetto. 4. Tutti gli elaborati di cui ai punti precedenti debbono essere prodotti in quattro copie cartacee e, su supporto informatico, in formato immagine. La planimetria generale e le planimetrie del progetto delle 91 Articolo 37 della legge 5 agosto 1992, n. 34 92 Articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 e comma 6 dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1992, n. 34
Art. 56
Pagina: 40 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc opere di urbanizzazione debbono essere prodotte anche in formato dwg georeferenziato. Eventuali copie aggiuntive, necessarie per l’acquisizione dei pareri preventivi, potranno essere richieste dal servizio competente sulla base a specifiche necessità. Art. 56 Richiesta di parere preliminare
- E’ possibile sottoporre all'esame del servizio competente e della commissione edilizia un progetto di
Art. 57
a di parere preliminare
- E’ possibile sottoporre all'esame del servizio competente e della commissione edilizia un progetto di massima del piano attuativo e delle opere che si intendono eseguire allo scopo di ottenere un giudizio preliminare, riservandosi di presentare successivamente gli elaborati di cui all'articolo 55.
- Il parere espresso dalla commissione edilizia non costituisce presunzione di approvazione del piano attuativo. Art. 57 Approvazione dei piani attuativi
Art. 57
a commissione edilizia non costituisce presunzione di approvazione del piano attuativo. Art. 57 Approvazione dei piani attuativi
- I piani attuativi, conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti. sono approvati con le modalità previste dalla normativa vigente93. L’adozione da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Qualora in fase di istruttoria si renda
ale deve avvenire entro 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Qualora in fase di istruttoria si renda necessario richiedere integrazioni e/o modifiche la richiesta da parte del Servizio competente sospende l’esame della pratica. L’iter ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione e delle eventuali modifiche richieste. L’esame della pratica può essere sospeso per la richiesta di integrazioni e/o modifiche una sola volta.
ali modifiche richieste. L’esame della pratica può essere sospeso per la richiesta di integrazioni e/o modifiche una sola volta. 2. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. 3. Nei successivi trenta giorni la delibera di adozione e gli elaborati progettuali allegati sono depositati presso la segreteria del Comune per trenta giorni consecutivi. Copia della delibera di adozione,
ttuali allegati sono depositati presso la segreteria del Comune per trenta giorni consecutivi. Copia della delibera di adozione, unitamente agli elaborati progettuali e amministrativi, deve essere trasmessa alla Provincia di Macerata. 4. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante: • avviso affisso all'albo pretorio del Comune; • affissione di manifesti a stampa; • pubblicazione sul sito web del Comune.
nte: • avviso affisso all'albo pretorio del Comune; • affissione di manifesti a stampa; • pubblicazione sul sito web del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.
lmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime. 5. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma precedente. 6. Il dirigente del servizio competente, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.
Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano. 7. Entro i termini indicati al comma precedente il Comune trasmette al B.U.R. della Regione Marche un estratto della delibera di approvazione definitiva affinché venga pubblicato. 8. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione, deve essere richiesta all’Amministrazione comunale il permesso a costruire a norma del presente regolamento.
dalla convenzione, deve essere richiesta all’Amministrazione comunale il permesso a costruire a norma del presente regolamento. 9. Per la domanda ed il rilascio del permesso di costruire per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si applicano le norme di cui all'articolo 23 e seguenti. 10. Il contributo di costruzione di cui all’articolo 33 è determinato dal conguaglio ai sensi della normativa vigente94.
guenti. 10. Il contributo di costruzione di cui all’articolo 33 è determinato dal conguaglio ai sensi della normativa vigente94. 11. Il rilascio del permesso di costruire nell'ambito dei singoli lotti è subordinato alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi, da realizzarsi nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti95, e alla trascrizione della convenzione a cura del Comune e a spese dei soggetti attuatori.
lle norme e delle procedure vigenti95, e alla trascrizione della convenzione a cura del Comune e a spese dei soggetti attuatori. 12. La validità del piano attuativo convenzionato non può essere superiore a dieci anni. 93 Titolo IV della legge 5 agosto 1992, n. 34 94 Comma 2 dell’articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 95 Lettera g) comma 1 dell’articolo 30 e comma 8 dell’articolo 122 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163
Art. 58
Pagina: 41 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc Art. 58 Compilazione d’ufficio di progetti di lottizzazione
- Il Comune ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro un congruo tempo il progetto del piano attuativo delle aree stesse, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale, nonché del programma pluriennale di attuazione.
o delle aree stesse, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale, nonché del programma pluriennale di attuazione. 2. Decorso inutilmente detto termine, il Comune provvede per la compilazione d'ufficio entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l’Amministrazione comunale ha assunto con provvedimento l’impegno di procedere alla redazione di detti strumenti attuativi. La conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni.
o di procedere alla redazione di detti strumenti attuativi. La conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni. 3. Il progetto del piano attuativo d'ufficio, approvato dal Consiglio comunale, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notificazione, prorogabili a domanda degli interessati fino ad un massimo di sessanta giorni, se l'accettino ed intendano attuarlo.
ificazione, prorogabili a domanda degli interessati fino ad un massimo di sessanta giorni, se l'accettino ed intendano attuarlo. 4. Qualora i proprietari intendano attuare il progetto compilato d'ufficio, il Comune ha facoltà di variare il progetto del piano attuativo, tenendo conto delle eventuali richieste degli interessati e della loro compatibilità con gli obiettivi del progetto stesso. In caso contrario, il Comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree.
ilità con gli obiettivi del progetto stesso. In caso contrario, il Comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto del piano attuativo nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati di cui al precedente articolo 55, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme dello strumento urbanistico generale.
Art. 59
l precedente articolo 55, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme dello strumento urbanistico generale. Art. 59 Intervento edilizio diretto
- Fermo restando l'obbligo di versamento del contributo di costruzione di cui alla normativa vigente96 nei casi di intervento edilizio diretto previsto dallo strumento urbanistico generale, il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.
lo strumento urbanistico generale, il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria. 2. Il titolare del permesso di costruire può assumere l'obbligo della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione. Il Comune ha la facoltà di proporre o accettare la monetizzazione degli standards di urbanizzazione ai sensi dei commi 7,8,9 del precedente articolo 54.
di proporre o accettare la monetizzazione degli standards di urbanizzazione ai sensi dei commi 7,8,9 del precedente articolo 54. 3. In ogni caso il titolare del permesso di costruire deve obbligarsi a cedere gratuitamente al Comune le aree e le opere relative alle urbanizzazioni primarie ed a prestare congrue garanzie finanziarie. 4. Per le opere di urbanizzazione primaria devono essere redatti progetti esecutivi in conformità alle norme
ranzie finanziarie. 4. Per le opere di urbanizzazione primaria devono essere redatti progetti esecutivi in conformità alle norme e alle prescrizioni emanate dal Comune al fine del rilascio del permesso di costrire. 5. Le opere sono eseguite sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale. 96 Articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 60
Pagina: 42 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc TITOLO XI Vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia Art. 60 Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni
- Il dirigente del servizio competente esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazione urbanistico-edilizia del territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle leggi e regolamenti, alle
ortano trasformazione urbanistico-edilizia del territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle leggi e regolamenti, alle norme degli strumenti urbanistici e alle prescrizioni stabilite nei titoli abilitativi, avvalendosi dei funzionari comunali appositamente autorizzati e della Polizia Municipale. 2. Gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto di accedere ai cantieri e di eseguire qualsiasi operazione di controllo sulle opere.
a vigilanza sulle costruzioni hanno diritto di accedere ai cantieri e di eseguire qualsiasi operazione di controllo sulle opere. 3. Ferme restando le ipotesi di cui all'articolo 27, comma 2, della D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il dirigente del servizio competente ordina la sospensione dei lavori quando: a) siano violate le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici; b) non siano osservate le disposizioni del presente regolamento e le norme, disposizioni e modalità
degli strumenti urbanistici; b) non siano osservate le disposizioni del presente regolamento e le norme, disposizioni e modalità esecutive indicate nei permessi a costruire e nei progetti allegati; c) il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, ovvero non sia stata comunicata al servizio competente la sua sostituzione; d) il permesso di costruire risulti ottenuto in base a dichiarazioni, tipi e disegni non corrispondenti al vero;
a sostituzione; d) il permesso di costruire risulti ottenuto in base a dichiarazioni, tipi e disegni non corrispondenti al vero; e) la documentazione allegata alla D.I.A. contenga dichiarazioni, tipi e disegni non corrispondenti al vero; f) accerti l'effettuazione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ai sensi della normativa vigente97. In tal caso, il provvedimento comporta anche il divieto di disporre
escritta autorizzazione, ai sensi della normativa vigente97. In tal caso, il provvedimento comporta anche il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti tra vivi, e deve essere trascritto nei registri immobiliari. 4. L'ordine di sospensione ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da assumere e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione. 5. Qualora il dirigente del servizio competente sia in possesso degli elementi atti a determinare
Art. 61
ni dall'ordine di sospensione. 5. Qualora il dirigente del servizio competente sia in possesso degli elementi atti a determinare l'emanazione del provvedimento definitivo, può emetterlo senza la preventiva ordinanza di sospensione. 6. Il dirigente del servizio competente provvede alla riscossione dei contributi, delle sanzioni pecuniarie e delle spese ai sensi della normativa vigente98. Art. 61 Esecuzione d’ufficio
Art. 61
ossione dei contributi, delle sanzioni pecuniarie e delle spese ai sensi della normativa vigente98. Art. 61 Esecuzione d’ufficio
- Il dirigente del servizio competente ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore: a) dei lavori di demolizione delle opere eseguite in assenza di titoli abilitativi, ovvero, in totale o parziale difformità degli stessi, salvo i casi di acquisizione gratuita, ovvero di applicazione di sanzioni pecuniarie;
totale o parziale difformità degli stessi, salvo i casi di acquisizione gratuita, ovvero di applicazione di sanzioni pecuniarie; b) dei lavori, ivi comprese eventuali demolizioni, ordinati con il diniego dell'autorizzazione di agibilità; c) dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stata negata l'autorizzazione di agibilità; d) delle cautele necessarie, nel caso di interruzioni dei lavori di cui all'articolo 42 del presente regolamento.
di agibilità; d) delle cautele necessarie, nel caso di interruzioni dei lavori di cui all'articolo 42 del presente regolamento. e) del ripristino degli immobili e dei manufatti oggetto di servitù pubblica; f) della riproduzione del numero civico; g) della rimozione di insegne, cartelli, iscrizioni, oggetti, tende, posti senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento;
rtelli, iscrizioni, oggetti, tende, posti senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento; h) della coloritura dei prospetti degli edifici visibili da vie o spazi pubblici in contrasto con l'ambiente; i) della demolizione di edifici dichiarati antigienici; j) dei lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso, che minacci rovina. 2. Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il dirigente del servizio competente diffida il contravventore a
minacci rovina. 2. Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il dirigente del servizio competente diffida il contravventore a provvedervi direttamente, assegnandogli un congruo termine. 97 Articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 98 Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
Art. 62
Pagina: 43 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 3. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, il dirigente del servizio competente procede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, con l'osservanza delle norme di legge in materia. Art. 62 Garanzie
- Nei casi in cui, ai sensi del presente regolamento, è prescritta la prestazione di garanzie, queste
Art. 62
materia. Art. 62 Garanzie
- Nei casi in cui, ai sensi del presente regolamento, è prescritta la prestazione di garanzie, queste possono essere date mediante fidejussione bancaria o assicurativa, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
- Il Comune determina l'ammontare della somma per la quale la garanzia è prestata.
- In caso di esecuzione d'ufficio delle opere, l'Amministrazione comunale può disporre del deposito
ale la garanzia è prestata. 3. In caso di esecuzione d'ufficio delle opere, l'Amministrazione comunale può disporre del deposito cauzionale o della fidejussione, osservate le disposizioni di legge e di regolamento. 4. Qualora le opere vengano riconosciute conformi alle prescrizioni di legge, di regolamento ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire, o, anche se difformi, tacitamente o espressamente
Art. 63
, di regolamento ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire, o, anche se difformi, tacitamente o espressamente accettate, la cauzione viene restituita o viene dato consenso alla liberazione della fidejussione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di agibilità. TITOLO XII Aree pertinenti - distanze - parcheggi Art. 63 Area pertinente
- Per area pertinente si intende la superficie di terreno disponibile per l'edificazione secondo le previsioni dello strumento urbanistico.
pertinente si intende la superficie di terreno disponibile per l'edificazione secondo le previsioni dello strumento urbanistico. 2. Non sono comprese nell'area pertinente le aree pubbliche, le aree private destinate allo strumento urbanistico generale ad attrezzature pubbliche o ad opere di urbanizzazione primaria. 3. L'area pertinente a costruzioni eseguite od autorizzate non può essere computata nel calcolo delle
i urbanizzazione primaria. 3. L'area pertinente a costruzioni eseguite od autorizzate non può essere computata nel calcolo delle potenzialità edificatorie per la realizzazione di altri edifici quando ciò risulti in contrasto con gli indici o le caratteristiche urbanistiche di zona. 4. Il Comune può subordinare il rilascio del permesso di costruire alla trascrizione sui registri immobiliari, a cura del Comune e a spese del richiedente, di un atto di vincolo di inedificabilità dell'area di pertinenza.
stri immobiliari, a cura del Comune e a spese del richiedente, di un atto di vincolo di inedificabilità dell'area di pertinenza. 5. Al fine di limitare l’impermeabilizzazione dei suoli, nelle aree di pertinenza dei nuovi edifici almeno il 40% delle superfici scoperte dovrà essere permeabile e quindi dovrà essere mantenuto a verde o essere realizzato con materiale drenante. 6. I limiti e le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche per gli interventi edilizi che hanno
riale drenante. 6. I limiti e le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche per gli interventi edilizi che hanno per oggetto gli edifici esistenti e le relativa aree scoperte. 7. La realizzazione di parcheggi pertinenziali a servizio di edifici esistenti, nei limiti dimensionali previsti dal comma 1 dell’articolo 65, non è considerata aumento delle superfici impermeabili 8. La piantumazione degli spazi verdi dovrà essere effettuata con essenze tipiche del luogo e nel rispetto
uperfici impermeabili 8. La piantumazione degli spazi verdi dovrà essere effettuata con essenze tipiche del luogo e nel rispetto della vegetazione naturale esistente. 9. Le parti non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane. 10. Sono escluse dal rispetto di quanto prescritto nei commi da 5 a 9 di questo articolo tutte le attività e destinazioni d’uso delle aree nuove e/o esistenti individuate dall’articolo 94 del D.Lgs del 03.04.06 n.
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olo tutte le attività e destinazioni d’uso delle aree nuove e/o esistenti individuate dall’articolo 94 del D.Lgs del 03.04.06 n. 152 e dalla D.G.P. del 06.11.07 n. 454, della Provincia di Macerata. Art. 64 Distanze
- Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi
rici e nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
Pagina: 44 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 2. Nelle zone C di espansione, così come definite dalla legislazione vigente99, tra pareti finestrate di edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si
alto e comunque non inferiore a ml. 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. In dette zone la distanza dai confini deve essere pari alla metà dell'altezza massima consentita e comunque non inferiore a ml. 5. E’ consentita la costruzione a confine, ove ammessa dallo strumento urbanistico, mediante presentazione di progetto unitario,
- E’ consentita la costruzione a confine, ove ammessa dallo strumento urbanistico, mediante presentazione di progetto unitario, sottoscritto da tutti i proprietari, con esclusione degli edifici da realizzare in aderenza.
- Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, con esclusione delle zone agricole E) per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 5, sono prescritte le seguenti distanze minime:
agricole E) per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 5, sono prescritte le seguenti distanze minime: DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: ml. 10; DF) dai confini: ml. 5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico generale. 4. Non si considerano pareti finestrate, ai fini del rispetto delle distanze previste nel presente articolo,
banistico generale. 4. Non si considerano pareti finestrate, ai fini del rispetto delle distanze previste nel presente articolo, quelle pareti in cui siano presenti luci come definite all’Articolo 901 del Codice Civile. 5. Nelle zone agricole E per la costruzione e gli ampliamenti di attrezzature ed infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, così come definiti dalla normativa regionale vigente100 e per la
e necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, così come definiti dalla normativa regionale vigente100 e per la realizzazione di laghi artificiali ad uso irriguo la distanza minima dai confini deve essere pari a ml. 20. Per tutte le altre costruzioni ammesse la distanza tra fabbricati e dai confini è quella prescritta dalla normativa regionale vigente101. 6. Nella realizzazione di pergolati, gazebo, tettoie facilmente amovibili e non qualificabili come
rmativa regionale vigente101. 6. Nella realizzazione di pergolati, gazebo, tettoie facilmente amovibili e non qualificabili come “costruzione” dalla corrente giurisprudenza, la distanza minima dai confini e dagli edifici è quella prescritta dal Codice Civile, qualora non diversamente stabilito dalle N.T.A. del P.R.G. o dei piani attuativi 7. Per la distanza dai confini dei muri di contenimento valgono le disposizioni di cui al comma 1, lett. p) del precedente articolo 15.
la distanza dai confini dei muri di contenimento valgono le disposizioni di cui al comma 1, lett. p) del precedente articolo 15. 8. La realizzazione di cabine di trasformazione elettrica, di cabine di decompressione del gas, di cabine telefoniche e in genere di tutte volumetrie fuori terra a servizio delle reti di distribuzione dei servizi pubblici è consentita nel rispetto di quanto prescritto dal Codice Civile in materia di distanze dalle
distribuzione dei servizi pubblici è consentita nel rispetto di quanto prescritto dal Codice Civile in materia di distanze dalle strade, dai confini e dai fabbricati nonché nel rispetto delle norme specifiche in materia di distanze. 9. Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della strada maggiorata di:
tà a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della strada maggiorata di:
- ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;
- ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00;
- ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.00.
- Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che
riore a ml. 15.00. 10. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni planovolumetriche così come definiti nel comma 8 precedente articolo 55. 11. Sono altresì ammesse deroghe alle distanze minime dai confini, dagli edifici e dalle strade ai sensi e nei limiti del precedente articolo 15 bis.
Art. 65
sse deroghe alle distanze minime dai confini, dagli edifici e dalle strade ai sensi e nei limiti del precedente articolo 15 bis. 12. Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanze dettate dalla normativa per la costruzione in zone sismiche102. Art. 65 Parcheggi
- Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni dieci
tesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione. Deve essere garantito, in ogni caso, un posto macchina per ogni alloggio. 2. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui al comma 1, in sede di piano attuativo deve essere reperita un'area pari a 1 mq. ogni 40 mc. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico. 99 Articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
n'area pari a 1 mq. ogni 40 mc. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico. 99 Articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 100 Comma 1 lettera c) dell’articolo 3 della legge 8 marzo 1990, n. 13 101 Legge 8 marzo 1990, n. 13 102 Capo IV della Parte 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e Decreto Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008. Per il regime transitorio per l’applicazione del Decreto Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 vedere articolo 20 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248
Pagina: 45 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 3. Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, le aree da destinare a parcheggio pubblico debbono essere almeno pari a mq. 5 ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL). 4. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui al comma 1, l'area di parcheggio pubblico deve essere pari a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL).
cheggio di cui al comma 1, l'area di parcheggio pubblico deve essere pari a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL). 5. Per la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali disciplinati dalla normativa regionale in materia103, in aggiunta alle quantità previste dal comma precedente, la superficie da destinare a parcheggio deve essere opportunamente adeguata nel rispetto della citata normativa. 6. Le aree a parcheggio, sia pubbliche che private, di cui al presente articolo devono essere
l rispetto della citata normativa. 6. Le aree a parcheggio, sia pubbliche che private, di cui al presente articolo devono essere convenientemente piantumate con almeno un albero ad alto fusto di essenza tipica del luogo ogni 25 mq. di superficie. 7. Al fine di ridurre il fenomeno di impermeabilizzazione dei suoli la superficie a parcheggio occupata dagli stalli di sosta deve essere realizzata con pavimentazione che consenta la dispersione dell’acqua
Art. 66
cie a parcheggio occupata dagli stalli di sosta deve essere realizzata con pavimentazione che consenta la dispersione dell’acqua piovana nel suolo sottostante. Sono esclusi gli stalli per parcheggi per disabili e i parcheggi multipiano. TITOLO XIII Zone di rispetto e vincoli particolari Art. 66 Zone di rispetto cimiteriali e stradali
- Gli interventi di trasformazione del territorio entro la zona di rispetto dei cimiteri individuata dal P.R.G. sono regolamentate dalla normativa vigente in materia104.
rritorio entro la zona di rispetto dei cimiteri individuata dal P.R.G. sono regolamentate dalla normativa vigente in materia104. 2. E’ ammessa la posa in loco di manufatti a carattere mobile adibiti a chioschi per la vendita di fiori, previa stipula di convenzione nella quale il concessionario si impegni in qualsiasi momento a rimuovere il chiosco su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, senza peraltro richiedere indennizzo alcuno.
Art. 67
momento a rimuovere il chiosco su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, senza peraltro richiedere indennizzo alcuno. 3. Per l'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e per gli insediamenti previsti dallo strumento urbanistico generale, vanno osservate relativamente alle distanze minime a protezione del nastro stradale, le disposizioni normative in materia105. 4. Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui alla Legge Regionale 21 maggio 1975, n. 34. Art. 67
Art. 67
normative in materia105. 4. Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui alla Legge Regionale 21 maggio 1975, n. 34. Art. 67 Realizzazione di cabine per impianti tecnologici
- Di norma le cabine per l’energia elettrica e per le telecomunicazioni devono essere realizzate all'interno dei nuovi fabbricati.
- E’ vietata l’installazione di cabine di trasformazione di energia elettrica con tensione di entrata superiore
ovi fabbricati. 2. E’ vietata l’installazione di cabine di trasformazione di energia elettrica con tensione di entrata superiore a 20.000 Volt e apparecchi connessi agli impianti di telefonia fissa e cellulare in edifici di tipo residenziale e, comunque, in edifici dove è prevista una permanenza continuativa di persone superiore alle 4 ore/g. 3. In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal Comune, previa acquisizione del
superiore alle 4 ore/g. 3. In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal Comune, previa acquisizione del parere tecnico (A.R.P.A.M.) e sanitario (A.S.U.R.), nel rispetto delle norme che regolano l’installazione di tali impianti. 4. Le cabine per l’energia elettriche, per le stazioni di sollevamento, per la decompressione del gas, di pompaggio ecc. ai sensi del Piano di classificazione acustica del territorio comunale106, sono poste in classe IV.
e del gas, di pompaggio ecc. ai sensi del Piano di classificazione acustica del territorio comunale106, sono poste in classe IV. 103 Articolo 7 e tabella D della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26. 104 Commi 1, 5, 6, 7 dell’articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Art. 28 della legge 166/2002 105 Decreto ministeriale 1 aprile 1968, n.1444 e Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
legge 166/2002 105 Decreto ministeriale 1 aprile 1968, n.1444 e Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) 106 Articolo 1.4.7 del Piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato con D.C.C. 18 dicembre 2006, n. 90
Art. 68
Pagina: 46 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc TITOLO XIV Decoro e arredo urbano Art. 68 Arredo urbano
- Le costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e le aree di pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori estetici e ambientali.
ione in ogni loro parte, comprese le coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori estetici e ambientali. 2. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono
azi pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo e l’armonico inserimento nell’ambiente circostante. 2 bis. Per tutti gli edifici situati all'interno del centro urbano, escluse le aree classificate nel vigente PRG “D” -
costante. 2 bis. Per tutti gli edifici situati all'interno del centro urbano, escluse le aree classificate nel vigente PRG “D” - Aree per attività economiche e produttive, tutte le coloriture delle pareti esterne, degli infissi e le finiture in genere dovranno essere armonizzate con il contesto circostante e comunque essere preventivamente concordate con l'ufficio tecnico comunale. Per gli edifici in zona agricola le finiture dovranno essere realizzate nel rispetto dell'art. 7 delle Legge
o tecnico comunale. Per gli edifici in zona agricola le finiture dovranno essere realizzate nel rispetto dell'art. 7 delle Legge 13/1990 e ss.mm.ii. e comunque preventivamente concordate con l'ufficio tecnico comunale. 3. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazione in genere, eccettuati i casi in cui dette canalizzazioni
acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazione in genere, eccettuati i casi in cui dette canalizzazioni siano previste nel progetto architettonico originario e adeguatamente rivestite. 4. Le tubazioni dell’acqua e del gas e i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, al fine di consentire un’idonea soluzione architettonica nel rispetto delle specifiche norme vigenti.
opportunamente rivestiti, al fine di consentire un’idonea soluzione architettonica nel rispetto delle specifiche norme vigenti. 5. Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal dirigente del servizio competente, trascorso il quale, quest’ultimo dispone l’esecuzione dei lavori d’ufficio, a spese degli interessati.
del servizio competente, trascorso il quale, quest’ultimo dispone l’esecuzione dei lavori d’ufficio, a spese degli interessati. 6. Nella rimozione degli abusi, il dirigente del servizio competente, oltre all’osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro cittadino e dell’arredo urbano, disponendo, ove necessario, l’esecuzione dei lavori d’ufficio e a spese degli interessati.
ecoro cittadino e dell’arredo urbano, disponendo, ove necessario, l’esecuzione dei lavori d’ufficio e a spese degli interessati. 7. Le costruzioni a carattere semi-permanente o provvisorio, le serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l’energia elettrica, gli apparecchi d’illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e di decoro.
Art. 69
cchi d’illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e di decoro. 8. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell’ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico, il diritto di veduta dei vicini. 9. Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle N.T.A. degli strumenti urbanistici. Art. 69
Art. 69
i vicini. 9. Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle N.T.A. degli strumenti urbanistici. Art. 69 Impianti di telefonia mobile e sistemi radioelettrici similari - Antenne radio-televisive e parabole
- Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 22.02.2001 n° 36 e dai relativi decreti di attuazione, nonché dalle normative regionali di riferimento, all’interno del centro abitato gli impianti di telefonia mobile e
i attuazione, nonché dalle normative regionali di riferimento, all’interno del centro abitato gli impianti di telefonia mobile e quelli per servizi radioelettrici similari, dovranno di norma essere installati su elementi architettonici preesistenti, con esclusione di tralicci, pali e strutture metalliche appositamente realizzate; potranno peraltro essere studiate particolari soluzioni volte a mascherare gli impianti in armonia con il contesto architettonico.
tranno peraltro essere studiate particolari soluzioni volte a mascherare gli impianti in armonia con il contesto architettonico. 2. L’installazione e l’attivazione degli impianti di cui al presente punto (comprese le nuove configurazioni), sono soggette a concessione edilizia che verrà rilasciata del Comune, subordinatamente all’acquisizione dei pareri favorevoli tecnico (A.R.P.A.M.) e sanitario (A.S.U.R.), e comunque non più vicini di ml. 150 da abitazioni.
Pagina: 47 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 3. Nella documentazione allegata alla domanda di concessione edilizia (Articolo 25), i gestori dovranno presentare anche una valutazione tecnica attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico prodotto dalla messa in esercizio degli impianti di cui al comma 1. Ogni singolo impianto non potrà generare emissioni superiori ai limiti ed agli obiettivi di qualità attualmente previsti dalle vigenti
ingolo impianto non potrà generare emissioni superiori ai limiti ed agli obiettivi di qualità attualmente previsti dalle vigenti normative ed in particolare nel D.P.C.M. 23.04.1992 e nel D.M. 381/98. 4. Per tutti gli impianti autorizzati di cui al comma 1, il soggetto Gestore dovrà comunicare anche all’Azienda U.S.L. Servizio I.S.P. le relative date di attivazione (entrata in esercizio), sia nel caso di prima installazione che nel caso di nuova configurazione ed ampliamento.
di attivazione (entrata in esercizio), sia nel caso di prima installazione che nel caso di nuova configurazione ed ampliamento. 5. Dalla data di entrata in esercizio degli impianti di cui al comma 1 e con cadenza triennale, il soggetto Gestore dovrà sottoporre l’impianto autorizzato ad una verifica di idoneità tecnica le cui risultanze dovranno essere trasmesse al Comune, all’A.R.P.A.M. ed all’Azienda U.S.L. Servizio I.S.P.
di idoneità tecnica le cui risultanze dovranno essere trasmesse al Comune, all’A.R.P.A.M. ed all’Azienda U.S.L. Servizio I.S.P. 6. La vigilanza tecnica, il controllo e la verifica del rispetto delle distanze, dei limiti massimi di esposizione e dell’obiettivo di qualità ai campi elettro e magnetico, generati dagli impianti di cui al comma 1 e 7, è esercitata, ognuno per le proprie competenze, dal Comune, dall’A.R.P.A.M. e dalla A.S.L.
dagli impianti di cui al comma 1 e 7, è esercitata, ognuno per le proprie competenze, dal Comune, dall’A.R.P.A.M. e dalla A.S.L. 7. Gli impianti di cui al comma 1, definiti “impianti di telefonia mobile”, sono tutti gli impianti di radio comunicazione (stazioni radio base e ponti radio) operanti tra i 100 Khz e 300 Ghz. 8. L’installazione degli impianti di cui al comma 1, a carattere mobile o, comunque, provvisorio, potrà
tra i 100 Khz e 300 Ghz. 8. L’installazione degli impianti di cui al comma 1, a carattere mobile o, comunque, provvisorio, potrà essere concessa solo in caso di calamità naturale e per il periodo strettamente necessario al soccorso della popolazione. Potranno gli stessi impianti essere installati anche per delle prove tecniche finalizzate esclusivamente al miglioramento del servizio offerto dal soggetto Gestore. In entrambi i casi dovrà
e prove tecniche finalizzate esclusivamente al miglioramento del servizio offerto dal soggetto Gestore. In entrambi i casi dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla A.S.L. 30 giorni prima della loro installazione. La comunicazione dovrà essere corredata dal parere favorevole dell’A.R.P.A.M. e della A.S.L. con l’indicazione del tempo massimo di collocamento dell’impianto. Il Comune o la A.S.L. nei successivi 30
P.A.M. e della A.S.L. con l’indicazione del tempo massimo di collocamento dell’impianto. Il Comune o la A.S.L. nei successivi 30 giorni dalla comunicazione, possono chiedere al Gestore una diversa localizzazione. Tale procedura dovrà essere seguita dal soggetto Gestore ogni qualvolta il sito scelto per l’installazione dell’impianto mobile dovesse variare. Gli impianti di cui al comma 1 sono tenuti, in attesa dei decreti attuativi di cui
lazione dell’impianto mobile dovesse variare. Gli impianti di cui al comma 1 sono tenuti, in attesa dei decreti attuativi di cui alla legge 36/01, al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3-4 del D.M. n. 381/98. 9. Tali disposizioni si applicano a tutte le concessioni richieste antecedentemente e non ancora rilasciate, nonché a tutte le concessioni richieste successivamente alla data di esecutività del presente R.E.C.
te e non ancora rilasciate, nonché a tutte le concessioni richieste successivamente alla data di esecutività del presente R.E.C. 10. Si esclude tassativamente l’installazione di impianti di telefonia mobile ed impianti per servizi radioelettrici similari sopra ospedali, case di cura e di riposo, scuole, asili nido, chiese o luoghi di culto o, nelle loro prossimità, a distanze inferiori a ml. 200 dal perimetro esterno dell’area di pertinenza delle
e o luoghi di culto o, nelle loro prossimità, a distanze inferiori a ml. 200 dal perimetro esterno dell’area di pertinenza delle strutture adibite a tali attività. Fanno eccezione gli impianti propri di ospedali e case di cura necessari per garantire il servizio di soccorso. 11. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possono
nservativi o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un’unica antenna centralizzata. 12. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi,
essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un’idonea soluzione architettonica. 13. Il Comune ha facoltà di richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di tutela dell’arredo urbano, l’installazione dell’impianto centralizzato di antenna radio-televisiva o parabolica, con l’eliminazione delle singole antenne esistenti.
Art. 70
azione dell’impianto centralizzato di antenna radio-televisiva o parabolica, con l’eliminazione delle singole antenne esistenti. 14. Le antenne paraboliche debbono essere preferibilmente installate sulla copertura e posizionate ad un distanza non inferiore a ml. 1,50 dal bordo della copertura stessa oppure in incassi o balconi non visibili dalla pubblica via. 15. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle N.T.A. dei piani attuativi Art. 70
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pubblica via. 15. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle N.T.A. dei piani attuativi Art. 70 Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico
- Le finestre prospicienti su spazi pubblici, aventi il davanzale ad altezza inferiore a ml. 2,80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e a ml. 4,50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non devono aprirsi all’esterno, né dar luogo ad alcun risvolto o ingombro rispetto al filo del fabbricato.
Pagina: 48 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 2. I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono essere collocati ad altezza inferiore a ml. 3,00, se contenute entro 30 cm. All’interno del filo del marciapiede, a ml. 4,50 se altrimenti. 3. Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, nonché qualsiasi altra sovrastruttura o sporgenza compresi entro l’altezza di ml. 2,80 non possono superare più di 12 cm. Il filo del fabbricato. L’eventuale
truttura o sporgenza compresi entro l’altezza di ml. 2,80 non possono superare più di 12 cm. Il filo del fabbricato. L’eventuale rivestimento della base dell’edificio o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i 5 cm. 4. Al di sopra di 3,50 ml. Dal piano del marciapiede o di ml. 4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede non esista, può essere consentita solo per le nuove edificazioni la costruzione di balconi o terrazzini pensili,
il marciapiede non esista, può essere consentita solo per le nuove edificazioni la costruzione di balconi o terrazzini pensili, aperti o chiusi (bow windows) sporgenti dal filo del fabbricato non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico antistante o comunque mai oltre i ml. 1,40. 5. Sono comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione (anche se bow windows) in strade con larghezza inferiore a ml. 10.
no comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione (anche se bow windows) in strade con larghezza inferiore a ml. 10. 6. In casi eccezionali, per edifici pubblici e/o di particolare valore estetico, il dirigente del servizio competente, potrà rilasciare il permesso di costruire per sporgenze maggiori per strutture in aggetto. 7. Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, condutture di latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri a filo stradale.
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caso la costruzione di latrine, condutture di latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri a filo stradale. 8. Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle NTA degli strumenti urbanistici. Art. 71 Muri di prospetto, recinzioni e spazi verdi
- I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere rivestiti di materiale duro e resistente all’usura e di facile ripulitura per un’altezza non inferiore a ml. 0,30 dal piano del marciapiede o di ml.
le duro e resistente all’usura e di facile ripulitura per un’altezza non inferiore a ml. 0,30 dal piano del marciapiede o di ml. 0,50 da quello stradale, se non esiste il marciapiede. 2. Tutti i muri di fabbricati, ciechi e non visibili da spazi pubblici, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente eseguita, a taglio netto, o rivestiti in pietra naturale o con materiale pregiato, devono essere intonacati e colorati nel rispetto dei valori ambientali urbani.
titi in pietra naturale o con materiale pregiato, devono essere intonacati e colorati nel rispetto dei valori ambientali urbani. 3. Le recinzioni devono essere consone al decoro e al tipo dell’ambiente urbano e tali da garantire nelle aree extraurbane la tutela del paesaggio. Nelle aree extraurbane tutti i muri dovranno essere adeguatamente schermati e/o rivestiti con materiali consoni alle tradizioni costruttive del territorio rurale.
i dovranno essere adeguatamente schermati e/o rivestiti con materiali consoni alle tradizioni costruttive del territorio rurale. 4. Nelle recinzioni deve comunque prevalere, su ogni altra soluzione progettuale, la utilizzazione di siepi e piante, al fine di offrire una conveniente schermatura. 5. Le recinzioni a siepe viva di piante verdi devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali.
eniente schermatura. 5. Le recinzioni a siepe viva di piante verdi devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali. 6. Oltre quanto previsto dall’articolo 63 per le aree di pertinenza, tutte le aree edificabili, ricadenti in zona urbana non ancora edificate, quando siano a confine con il suolo pubblico o comunque aperte al pubblico transito, devono essere recintate, sistemate e mantenute possibilmente a verde.
Art. 72
il suolo pubblico o comunque aperte al pubblico transito, devono essere recintate, sistemate e mantenute possibilmente a verde. 7. Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle NTA degli strumenti urbanistici. 8. Gli spazi verdi privati all’interno del centro urbano, o ad esso adiacenti, debbono essere mantenuti puliti e debbono essere oggetto di taglio dell’erba almeno due volte l’anno. Art. 72 Servitù pubbliche
Art. 72
debbono essere mantenuti puliti e debbono essere oggetto di taglio dell’erba almeno due volte l’anno. Art. 72 Servitù pubbliche
- L’Amministrazione comunale ha la facoltà di applicare e mantenere sulle fronti degli edifici di qualunque natura essi siano a sua cura e spese, previo avviso agli interessati, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici;
hi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici; b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità e alla sicurezza pubblica; c) numeri civici; d) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento e di idranti; e) mensole, ganci, tubi per gli impianti di illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elettrici, avvisatori elettrici e loro accessori;
nti di illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elettrici, avvisatori elettrici e loro accessori; f) lapidi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e cittadina; g) quant’altro di pubblica utilità. 2. I proprietari dell’immobile sulla cui fronte sono stati collocati gli oggetti di cui al comma 1 non possono rimuoverli né sottrarli alla pubblica vista. Qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti
tti di cui al comma 1 non possono rimuoverli né sottrarli alla pubblica vista. Qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti imputabili ai proprietari stessi, questi sono tenuti a ripristinarli immediatamente a propria cura e spese.
Pagina: 49 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 3. Nel caso in cui l’apposizione di una insegna comporti il ricoprimento di una targa, questa deve essere spostata a cura e spese del richiedente nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’amministrazione comunale. 4. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e, secondo le
l’amministrazione comunale. 4. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e, secondo le precise note impartite dall’autorità comunale, sulle tabelle o mostre applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parete destinata alla targhetta del numero civico. 5. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l’esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro
Art. 73
ano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l’esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al dirigente del servizio competente il quale prescriverà i provvedimenti opportuni. 6. In tal caso il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante l’esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione. Art. 73 Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari
Art. 73
e dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione. Art. 73 Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari
- L’apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari ecc. è regolamentata da apposito regolamento comunale. Art. 74 Restauri e modifiche alle opere esterne dei fabbricati
- Il restauro e le coloriture delle fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico
rne dei fabbricati
- Il restauro e le coloriture delle fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere eseguiti in modo da non turbare l’unità e l’armonia del complesso stesso.
- Le coloriture parziali degli edifici sono vietate.
- Il Comune può ordinare il rifacimento dell’intonaco o della tinteggiatura di prospetti di fabbricati e di muri
sono vietate. 3. Il Comune può ordinare il rifacimento dell’intonaco o della tinteggiatura di prospetti di fabbricati e di muri di cinta, ove lo richiedano esigenze ambientali o di decoro pubblico, mediante intimazione ai proprietari, nella quale sia stabilito il termine per l’esecuzione dei lavori. 4. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati, le mostre, i graffiti e
cuzione dei lavori. 4. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale, storico o che abbia valore estetico e interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, se del caso, senza il consenso della competente soprintendenza. 5. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Comune può prescrivere che gli oggetti di cui al
nte soprintendenza. 5. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Comune può prescrivere che gli oggetti di cui al comma 4, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, nonché predisporre tutti i rilievi e calchi opportuni nell’interesse della tutela dei beni culturali. 6. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere gli edifici, sia nel loro insieme, che in ogni parte, in buone
dei beni culturali. 6. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere gli edifici, sia nel loro insieme, che in ogni parte, in buone condizioni di efficienza, stabilità e decoro e dovranno tempestivamente provvedere al normale mantenimento ogni volta che se ne manifesti la necessità. In particolare, sono obbligati a mantenere in buono stato i prospetti visibili da vie o spazi pubblici, muri di cinta o recinzioni in genere, con particolare
Art. 75
i a mantenere in buono stato i prospetti visibili da vie o spazi pubblici, muri di cinta o recinzioni in genere, con particolare riguardo agli intonaci, infissi, tinteggiature, verniciature, canali di gronda e discendenti. I proprietari, infine, sono obbligati a togliere tempestivamente qualunque scritta o imbrattamento, arbitrariamente eseguiti anche da terzi, atti a deturpare il decoro urbano. Art. 75 Uscita dalle autorimesse - Rampe per il transito dei veicoli
Art. 75
eseguiti anche da terzi, atti a deturpare il decoro urbano. Art. 75 Uscita dalle autorimesse - Rampe per il transito dei veicoli
- Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.
- Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno m. 3,50.
li. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno m. 3,50. 3. Le rampe per il transito dei veicoli all’interno o all’esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20 per cento se rettilinee. Negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15 per cento. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso
essere superiore al 15 per cento. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un’altezza pari a 0,90 metri.
Art. 76
Pagina: 50 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc Art. 76 Contatori di gas, energia elettrica ed acqua
- Nelle nuove costruzioni, i contatori per l’erogazione di gas ad uso domestico o industriale, per l’energia elettrica e l’approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall’esterno del fabbricato, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli impianti.
ati in locali o nicchie accessibili dall’esterno del fabbricato, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli impianti. 2. Detti locali o nicchie devono essere indicati nei progetti allegati alle pratiche edilizie. 3. Nelle costruzioni esistenti, con particolare riferimento a quelle site nel Centro Storico e/o nei nuclei adiacenti di interesse storico-archiettonico ed ambientale, i contatori di cui al comma 1 devono essere di
torico e/o nei nuclei adiacenti di interesse storico-archiettonico ed ambientale, i contatori di cui al comma 1 devono essere di norma installati in apposite nicchie ricavate nella muratura del fabbricato, con chiusura tramite sportello che abbia la finitura esterna con gli stessi materiali e caratteristiche del paramento murario ove viene collocato. E’ fatto obbligo, in ogni caso, che le tubazioni vengano incassate totalmente o con taglio nella muratura esterna senza sporgenze verso la pubblica via.
Art. 77
i caso, che le tubazioni vengano incassate totalmente o con taglio nella muratura esterna senza sporgenze verso la pubblica via. 4. Eventuali norme più restrittive contenute nei piani attuativi debbono essere considerate prevalenti a quanto previsto nei commi precedenti. TITOLO XV Requisiti generali degli edifici Art. 77 Salubrità del terreno
- Le costruzioni su terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letami, di residui putrescibili o altri
ubrità del terreno
- Le costruzioni su terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letami, di residui putrescibili o altri materiali inquinanti, sono permesse solo quando tali terreni e quelli circostanti siano stati risanati conformemente a quanto richiesto dalle autorità sanitarie e locali.
- Non è permessa l’edificazione su un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello dei corsi d’acqua
Art. 78
nitarie e locali. 2. Non è permessa l’edificazione su un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello dei corsi d’acqua e bacini vicini, per cui risulti difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto, se tale livello non sia sufficientemente rialzato. 3. Le abitazioni presso i rilievi montani e terrapieni sostenuti da muri devono essere completate con strutture idonee per l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. Art. 78
Art. 78
ti da muri devono essere completate con strutture idonee per l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. Art. 78 Requisiti relativi all’impermeabilità e all’isolamento dall’umidità
- Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.
- Tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e
amente asciutti. 2. Tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti. 3. Ai sensi della normativa vigente107 è vietato destinare al lavoro locali chiusi interrati o seminterrati. E’ altresì vietato realizzare negli interrati e nei seminterrati locali che prevedono la presenza continuativa di persone o lavoratori (sale riunioni, magazzini, archivi, ecc.).
ei seminterrati locali che prevedono la presenza continuativa di persone o lavoratori (sale riunioni, magazzini, archivi, ecc.). 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, possono essere destinati al lavoro locali chiusi interrati o seminterrati quando ricorrono particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
niche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. 5. Nel rispetto della normativa vigente108 e previa acquisizione di apposito parere dell’A.S.U.R. – Z.T.9 può essere consentito l’uso dei locali chiusi interrati o seminterrati anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi.
razioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi. 6. Per il locali destinati alle attività di cui al comma 3 posti al piano terra o al piano seminterrato, nel caso in cui non sia presente un sottostante scantinato, dovrà essere previsto un vespaio ventilato di altezza non inferiore a 0.50 metri o sistemi di protezione contro l’umidità alternativi di pari efficacia.
vespaio ventilato di altezza non inferiore a 0.50 metri o sistemi di protezione contro l’umidità alternativi di pari efficacia. 7. I locali interrati e seminterrati non possono in nessun caso essere utilizzati come locali di categoria A del comma 2 dell’articolo 81. Nel caso siano presenti limitate porzioni di muratura contro terra, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione, di aerazione e di dimensionamento dei locali prescritti nel
erra, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione, di aerazione e di dimensionamento dei locali prescritti nel successivo articolo 81, debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 107 Articolo 65 D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 108 Articolo 65 D.lgs 9 aprile 2008, n. 81
Pagina: 51 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc • le pareti contro terra devono essere protette da un cavedio aerato ed ispezionabile, di larghezza non inferiore a 60 cm., che abbia il piano di calpestio posto ad una quota di almeno 15 cm inferiore rispetto a quella dei locali abitabili adiacenti; • il solaio, nel caso in cui non sia presente un sottostante scantinato, deve avere il piano di
dei locali abitabili adiacenti; • il solaio, nel caso in cui non sia presente un sottostante scantinato, deve avere il piano di calpestio isolato mediante solaio areato. L’intradosso del solaio deve essere distaccato dal terreno stesso di cm. 30. In ogni caso il piano di calpestio del solaio deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. 8. I locali destinati a civile abitazione appartenenti alla categoria B del comma 2 dell’articolo 81 possono essere realizzati nei piani seminterrati e interrati a condizione che rispettino le prescrizioni di cui al precedente comma 7. 9. I locali destinati a civile abitazione appartenenti alla categoria C del comma 2 dell’articolo 81 possono
precedente comma 7. 9. I locali destinati a civile abitazione appartenenti alla categoria C del comma 2 dell’articolo 81 possono essere realizzati nei piani seminterrati e interrati . Per detti locali, in luogo del cavedio aerato ed ispezionabile di cui al comma 7, è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato. 10. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici abitativi esistenti, qualora sia
ce non aerato. 10. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici abitativi esistenti, qualora sia dimostrata l’impossibilità di realizzare le soluzioni tecniche sopra citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti, a condizione che l’intervento non comporti peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico-
preesistenti, a condizione che l’intervento non comporti peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico- sanitario. Non è pertanto consentito variare la destinazione d’uso dei singoli locali in una destinazione d’uso di maggior pregio se non assicurando il pieno rispetto delle condizioni previste per i nuovi edifici. Il progetto dovrà indicare il tal caso le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati.
Art. 79
i nuovi edifici. Il progetto dovrà indicare il tal caso le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati. 11. Le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d'uso a cui possono essere sottoposte. Art. 79 Requisiti di carattere termico ed energetico degli edifici
- La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli
ico degli edifici
- La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della sicurezza delle persone, debbono adeguarsi alla normativa vigente in materia109, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia di impianti elettrici, idrici e termici110.
- Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista, compatibilmente con la realizzabilità tecnica,
idrici e termici110. 2. Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista, compatibilmente con la realizzabilità tecnica, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da garantire una produzione non inferiore a 1kWp per ciascuna unità immobiliare residenziale, da utilizzarsi sia in forma condominiale o per singola unità immobiliare, e una produzione almeno pari a 5kWp per
parte delle autorità competenti, di nuove norme o di modifiche alla legislatura
residenziale, da utilizzarsi sia in forma condominiale o per singola unità immobiliare, e una produzione almeno pari a 5kWp per ciascuna unità immobiliare produttiva con superficie superiore a 100 mq. I limiti minimi indicati nel periodo precedente si debbono intendere automaticamente aggiornati nel caso di promulgazione, da parte delle autorità competenti, di nuove norme o di modifiche alla legislatura vigente 111.
parte delle autorità competenti, di nuove norme o di modifiche alla legislatura
rnati nel caso di promulgazione, da parte delle autorità competenti, di nuove norme o di modifiche alla legislatura vigente 111. 3. L’installazione di impianti solari termici e di impianti fotovoltaici su edifici esistenti sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi della normativa vigente,112 se: • i pannelli sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
• i pannelli sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; • i componenti dell’impianto non modificano la sagoma degli edifici stessi, • la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto stesso; • la realizzazione degli impianti non comporta la realizzazione di nuovi locali tecnici. E’ altresì considerato intervento di manutenzione ordinaria l’installazione di generatori eolici aventi le seguenti caratteristiche:
ltresì considerato intervento di manutenzione ordinaria l’installazione di generatori eolici aventi le seguenti caratteristiche: • altezza complessiva non superiore a 1,5 metri; • diametro della pala non superiore a 1 metro. 4. Per gli interventi di cui al precedente comma 3 che ricadono in zone o su edifici comunque sottoposti a vincolo o soggetti ad ambiti di tutela prevalgono, rispetto ai contenuti del presente articolo, le limitazioni
nque sottoposti a vincolo o soggetti ad ambiti di tutela prevalgono, rispetto ai contenuti del presente articolo, le limitazioni dettate dalle norme specifiche che regolamentano il vincolo o la tutela. Per gli interventi ricadenti in 109 Capo VI della Parte II del D.P.R. 6 giugno 2001,n.380 e D.lgs 19 agosto 2005, n.192 110 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 111 Articolo 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 112 Articolo 11 comma 3 del D.lgs 30 maggio 2008, n. 115
Art. 79 bis
Pagina: 52 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc ambiti soggetti a piano urbanistico attuativo comunque definito prevalgono le Norme Tecniche di attuazione. 5. La realizzazione degli interventi previsti nel comma 3 sono subordinati al deposito presso lo Sportello Unico per l’edilizia di una dichiarazione di conformità degli impianti a firma di un installatore qualificato. Art. 79 bis Certificazione energetica degli edifici
Art. 79 bis
razione di conformità degli impianti a firma di un installatore qualificato. Art. 79 bis Certificazione energetica degli edifici
- E’ obbligatoria la certificazione energetica degli edifici da effettuarsi nei modi e con le procedure previste dalla normativa vigente113. Art. 79 ter Criteri di progettazione ai fini del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili
- La realizzazione di impianti finalizzati alla produzione energetica da fonti rinnovabili, nonché gli interventi
i rinnovabili
- La realizzazione di impianti finalizzati alla produzione energetica da fonti rinnovabili, nonché gli interventi che abbiano come fine la conservazione, il risparmio e l’uso razionale dell’energia è consentita su tutto il territorio comunale nel rispetto dei valori storici, morfologici, tipologici, architettonici degli edifici esistenti o di progetto e del contesto urbano o rurale circostante e nel rispetto delle norme tecniche di riferimento vigenti.
i esistenti o di progetto e del contesto urbano o rurale circostante e nel rispetto delle norme tecniche di riferimento vigenti. 2. Per gli interventi di cui al precedente comma 1 che ricadono in zone o su edifici comunque sottoposti a vincolo o soggetti ad ambiti di tutela o ricadenti in ambiti soggetti a piano urbanistico attuativo comunque definito, rispetto ai contenuti del presente articolo, prevalgono le limitazioni dettate dalle norme
anistico attuativo comunque definito, rispetto ai contenuti del presente articolo, prevalgono le limitazioni dettate dalle norme specifiche che regolamentano il vincolo o la tutela o i contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione. 3. I collettori solari ed i pannelli fotovoltaici sono di preferenza collocati sulle coperture degli edifici. Nel caso di copertura a falda debbono essere adagiati sul manto di copertura o essere integrati con questi.
rture degli edifici. Nel caso di copertura a falda debbono essere adagiati sul manto di copertura o essere integrati con questi. Nel caso di coperture piane i pannelli e i collettori possono essere installati sopra i lastrici solari secondo inclinazione e orientamento ottimali. In questo caso debbono essere opportunamente schermati con parapetti o altri elementi per non essere visibili dal piano stradale.
n questo caso debbono essere opportunamente schermati con parapetti o altri elementi per non essere visibili dal piano stradale. 4. E’ comunque ammessa l’installazione di collettori solari e di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici con modalità diverse da quelle di cui al comma precedente a condizione che si propongano soluzioni tecnico – architettoniche compatibili con le caratteristiche del progetto. E’ altresì ammessa
izione che si propongano soluzioni tecnico – architettoniche compatibili con le caratteristiche del progetto. E’ altresì ammessa l’installazione su tettoie, pensiline, coperture di accessori, aggetti, frangisole a condizione che le soluzioni architettoniche adottate siano compatibili con l’ambiente circostante. L’installazione sul suolo privato o condominale è consentita a condizione che la soluzione progettuale adottata consenta
stante. L’installazione sul suolo privato o condominale è consentita a condizione che la soluzione progettuale adottata consenta l’integrazione dell’impianto con lo spazio circostante e siano rispettate le norme di sicurezza. 5. I progetti relativi alle installazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposti all’esame della commissione edilizia . 6. Le linee elettriche, le condutture e i cavidotti necessari per il collegamento dei vari componenti
lla commissione edilizia . 6. Le linee elettriche, le condutture e i cavidotti necessari per il collegamento dei vari componenti dell’impianto debbono essere collocati sottotraccia o alloggiati in appositi cavedi. Tutti i serbatoi di accumulo debbono essere inseriti all’interno dell’edificio o, se inseriti su coperture piane, debbono risultare non visibili dal piano stradale. 7. Gli impianti eolici di piccola potenza, comunemente chiamati mini-eolico, possono essere collocati sulle
dal piano stradale. 7. Gli impianti eolici di piccola potenza, comunemente chiamati mini-eolico, possono essere collocati sulle coperture dei fabbricati o su tralicci infissi sul suolo privato o condominiale. Tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento dell’impianto debbono essere collocate in appositi vani tecnici interni agli edifici o sotterranei. Qualora non si possa evitare l’installazione all’esterno dovranno essere studiate
ni tecnici interni agli edifici o sotterranei. Qualora non si possa evitare l’installazione all’esterno dovranno essere studiate soluzioni progettuali capaci di integrarsi con gli edifici e con l’ambiente circostante. L’installazione delle pale eoliche è comunque subordinato al rispetto della legislazione in materia di acustica114. 8. Gli impianti di geotermia con pompa di calore, sia a sistema superficiale orizzontale che a sonde verticali
a di acustica114. 8. Gli impianti di geotermia con pompa di calore, sia a sistema superficiale orizzontale che a sonde verticali profonde, possono essere realizzati in qualsiasi parte del territorio comunale compatibilmente con le risultanze geologiche del sito e fatte salve le eventuali norme di salvaguardia e di tutela vigenti. Tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento dell’impianto debbono essere collocate in appositi vani
di tutela vigenti. Tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento dell’impianto debbono essere collocate in appositi vani 113 Articolo 128 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e articolo 6 del D.lgs 19 agosto 2005, n. 192. Fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dalle norme precedentemente citate vale quanto disposto dall’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
ti attuativi previsti dalle norme precedentemente citate vale quanto disposto dall’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 114 Piano di classificazione acustica del territorio comunale e Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo e di particolari sorgenti sonore
Pagina: 53 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc tecnici interni agli edifici o sotterranei. Qualora non si possa evitare l’installazione all’esterno dovranno essere studiate soluzioni progettuali capaci di integrarsi con gli edifici e con l’ambiente circostante. Gli interventi di cui al presente comma sono comunque subordinati al rispetto della legislazione in materia di acustica115.
nte. Gli interventi di cui al presente comma sono comunque subordinati al rispetto della legislazione in materia di acustica115. 9. L’utilizzo di sistemi e tecniche costruttive di captazione, accumulo, controllo e utilizzo dell’energia solare, genericamente denominati sistemi solari passivi (muri di Trombe-Michel, murature di accumulo, pareti e coperture ventilate, finestre e serre solari, pareti e tetti verdi, camini solari, ecc.) debbono essere
re di accumulo, pareti e coperture ventilate, finestre e serre solari, pareti e tetti verdi, camini solari, ecc.) debbono essere progettati e realizzati in maniera tale da rispettare i caratteri architettonici e funzionali dell’edificio. La realizzazione delle serre e delle verande solari è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche e limitazioni dimensionali e di uso: • debbono essere poste sulle fronti con orientamento compreso fra la direzione sud-est e sud- ovest;
ioni dimensionali e di uso: • debbono essere poste sulle fronti con orientamento compreso fra la direzione sud-est e sud- ovest; • le superfici esterne debbono essere vetrate per almeno il 70% e debbono essere protette da idonee schermature capaci di intercettare la luce solare nei mesi estivi; • il volume complessivo non deve eccedere il 20% del volume riscaldato; • gli ambienti debbono essere dotati di apposite aperture che garantiscano la ventilazione naturale nei mesi estivi;
riscaldato; • gli ambienti debbono essere dotati di apposite aperture che garantiscano la ventilazione naturale nei mesi estivi; • deve essere dimostrata la riduzione dei consumi energetici dell’edificio in misura non inferiore al 10%. La riduzione deve essere certificata e calcolata da un tecnico abilitato nei modi stabiliti dalla normativa vigente116. I locali adibiti a serra o veranda solare non possono essere utilizzati come ambienti di lavoro, abitazione, magazzini, ecc.
I locali adibiti a serra o veranda solare non possono essere utilizzati come ambienti di lavoro, abitazione, magazzini, ecc. E’ possibile la trasformazione di balconi, o di altri elementi architettonici, in serre solari previa elaborazione di un progetto che, nel rispetto dei caratteri architettonici e funzionali, interessi l’edificio nella sua complessità. Il progetto deve essere sottoposto all’esame della commissione edilizia .
unzionali, interessi l’edificio nella sua complessità. Il progetto deve essere sottoposto all’esame della commissione edilizia . 10. Gli interventi di miglioramento energetico degli edifici esistenti che prevedono interventi di isolamento termico sulle pareti verticali, sulle partizioni orizzontali e sulle coperture, la sostituzione degli infissi e delle partizioni vetrate esterne, la realizzazione di frangisole e di elementi aggettanti a protezione delle
one degli infissi e delle partizioni vetrate esterne, la realizzazione di frangisole e di elementi aggettanti a protezione delle superfici vetrate esterne debbono essere realizzati sulla base di un progetto unitario che, nel rispetto dei caratteri architettonici e funzionali, interessi l’edificio nella sua complessità. Il progetto deve essere sottoposto all’esame della commissione edilizia . 11. Tutti gli progetti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili che
ione edilizia . 11. Tutti gli progetti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili che richiedono il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della D.I.A. debbono essere corredati da un progetto e da una relazione, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi che i sistemi adottati rispettano la normativa vigente in materia. In sede di presentazione della domanda di rilascio del
ifichi che i sistemi adottati rispettano la normativa vigente in materia. In sede di presentazione della domanda di rilascio del certificato agibilità e comunque in sede di comunicazione di fine lavori il direttore dei lavori, il titolare della ditta esecutrice dei lavori, l’installatore degli impianti e il committente, ciascuno per la propria competenza, debbono asseverare nei modi previsti dalla legge, la corrispondenza di quanto realizzato con il progetto e la relazione di cui al precedente periodo.
Art. 79 quater
i modi previsti dalla legge, la corrispondenza di quanto realizzato con il progetto e la relazione di cui al precedente periodo. Art. 79 quater Ulteriori requisiti per il contenimento dei consumi energetici degli edifici
- Ai fini del contenimento dei consumi di energia e di riduzione dell’inquinamento derivanti dall’uso di elettricità per l’illuminazione artificiale per le parti comuni degli edifici residenziali e per tutti gli altri edifici
’uso di elettricità per l’illuminazione artificiale per le parti comuni degli edifici residenziali e per tutti gli altri edifici sia pubblici che privati è obbligatorio l’uso di dispositivi che permettano di limitare i consumi quali interruttori locali, temporizzatori, sensori di presenza, fotocellule, ecc. 2. Ogni tipo di illuminazione esterna all’involucro edilizio deve rispettare la normativa vigente in materia117.
tocellule, ecc. 2. Ogni tipo di illuminazione esterna all’involucro edilizio deve rispettare la normativa vigente in materia117. E’ obbligatorio il rispetto di eventuali norme più restrittive o più dettagliate contenute nelle N.T.A. dei singoli piani attuativi118. 115 Piano di classificazione acustica del territorio comunale e Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo e di particolari sorgenti sonore
omunale e Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo e di particolari sorgenti sonore 116 Comma 1 dell’articolo 4, articolo 11 e 12 del D.Lgs. 19-8-2005 n. 192 117 Legge regionale 24 luglio 2002, n. 10 118 N.T.A. del P.P.A.S. approvato con D.C.C. 26 giugno 2003, n. 53
Pagina: 54 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 3. In tutti gli edifici nuovi, e comunque in tutti gli interventi di rifacimento e/o di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento esistenti, è obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione termica locale (quali valvole termostatiche, termostati locali o centrali di attuazione, ecc.) capaci di comandare
Art. 80
i regolazione termica locale (quali valvole termostatiche, termostati locali o centrali di attuazione, ecc.) capaci di comandare autonomamente i singoli elementi di diffusione del calore. Detti dispositivi debbono essere sensibili a variazione di temperature almeno pari a ±1Co, avere un tempo di risposta inferiore ad 1 minuto e debbono garantire il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati entro i limiti stabiliti dalla norma. Art. 80 Requisiti di carattere acustico (Abrogato)
Art. 80
eratura dei singoli ambienti riscaldati entro i limiti stabiliti dalla norma. Art. 80 Requisiti di carattere acustico (Abrogato) Art. 80 bis Requisiti per il contenimento dei consumi idrici negli edifici
- Al fine di garantire il risparmio idrico in tutti i nuovi edifici, qualunque sia la destinazione d'uso, è obbligatoria: • l’installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria-acqua (riduttori di flusso e simili);
azione d'uso, è obbligatoria: • l’installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria-acqua (riduttori di flusso e simili); • l’installazione di cassette idriche per water dotate di doppio pulsante per consentire lo scarico di almeno due diversi volumi di acqua. Per gli edifici esistenti le norme di cui al presente comma sono obbligatorie nel caso di interventi edilizi che interessino integralmente gli impianti idrici.
rme di cui al presente comma sono obbligatorie nel caso di interventi edilizi che interessino integralmente gli impianti idrici. 2. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile nei nuovi edifici con una superficie pertinenziale a verde o pavimentata superiore a 30 metri quadrati deve essere previsto un sistema di accumulo e di recupero delle acque piovane, raccolte esclusivamente dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione e la
ema di accumulo e di recupero delle acque piovane, raccolte esclusivamente dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione e la pulizia delle superfici esterne lastricate. Ove esistano impianti di distribuzione idrica duali interni è possibile anche l’utilizzo per l’alimentazione di elettrodomestici, cassette di scarico dei water, usi tecnologici (impianti di climatizzazione passiva/attiva). Sono fatte salve le eventuali disposizioni di natura igienico sanitaria.
cnologici (impianti di climatizzazione passiva/attiva). Sono fatte salve le eventuali disposizioni di natura igienico sanitaria. 3. La cisterna deve consentire l’accumulo di un quantitativo di acque meteoriche almeno pari a 30 litri per ogni metro quadrato di superficie lorda complessiva di copertura dell’edificio. 4. L’acqua prima di essere immessa nella cisterna deve essere opportunamente filtrata. L’impianto
Art. 81
va di copertura dell’edificio. 4. L’acqua prima di essere immessa nella cisterna deve essere opportunamente filtrata. L’impianto suddetto non deve essere collegato alla normale rete idrica e le bocchette di uscita dovranno riportare la scritta “acqua non potabile”. 5. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi 2 e 3 la realizzazione delle cisterne di accumulo delle acque piovane può essere prevista in sede di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria degli strumenti attuativi. Art. 81
Art. 81
e piovane può essere prevista in sede di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria degli strumenti attuativi. Art. 81 Classificazione dei locali - Requisiti relativi all’illuminazione, all’aerazione e al dimensionamento dei locali
- Sono definiti locali tutti gli spazi coperti, delimitati da ogni lato da pareti.
- I locali si classificano secondo le seguenti categorie:
- locali destinati ad uso abitativo e relative pertinenze:
da pareti. 2. I locali si classificano secondo le seguenti categorie:
- locali destinati ad uso abitativo e relative pertinenze: A) ambienti abitativi (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, salotti, studi,,ambienti abitabili in genere) B) vani accessori compresi all’interno degli alloggi (servizi igienici, ripostigli, spazi di disimpegno, dispense, guardaroba, lavanderie e ambienti di servizio in genere);
alloggi (servizi igienici, ripostigli, spazi di disimpegno, dispense, guardaroba, lavanderie e ambienti di servizio in genere); C) locali accessori esterni all’alloggio e/o comuni a più unità immobiliari (cantine, soffitte non abitabili, locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze; autorimesse singole o collettive, androne, vani scala) nei quali c’è una presenza soltanto saltuaria di persone.
elle residenze; autorimesse singole o collettive, androne, vani scala) nei quali c’è una presenza soltanto saltuaria di persone.
- locali per attività produttive, turistiche, commerciali, direzionali ricreative, sportive e comunque luoghi di lavoro: D) negozi di vendita e sale di esposizione, sale di riunione, palestre, piscine, bar, ristoranti e sale di ritrovo, laboratori industriali ed artigianali, magazzini, depositi ed archivi nei quali sia prevista la permanenza prolungata delle persone;
ratori industriali ed artigianali, magazzini, depositi ed archivi nei quali sia prevista la permanenza prolungata delle persone; E) uffici amministrativi e direzionali, sale riunioni, refettori, strutture sanitarie, sale di riposo e simili, studi
Pagina: 55 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc professionali e laboratori scientifici e tecnici; F) locali accessori, a servizio dei locali di cui ai precedenti punti. 3. Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti. 4. Si definisce Rapporto Illuminante (RI) il rapporto fra la superficie di calpestio del locale e la superficie finestrata misurata convenzionalmente al lordo del telaio.
il rapporto fra la superficie di calpestio del locale e la superficie finestrata misurata convenzionalmente al lordo del telaio. 5. Si definisce Rapporto Aerante (RA) il rapporto fra la superficie di calpestio del locale e la parte della superficie finestrata apribile misurata convenzionalmente al lordo del telaio. 6. Tutti i locali appartenenti alle categorie A debbono avere un rapporto RI e RA non inferiori a 1/8. Detti
l lordo del telaio. 6. Tutti i locali appartenenti alle categorie A debbono avere un rapporto RI e RA non inferiori a 1/8. Detti locali devono essere provvisti di finestre apribili sull’esterno posizionate in modo tale da consentire un’uniforme distribuzione della luce nell’ambiente. In nessun caso la superficie minima delle finestre può essere inferiore a 0,80 mq. 7. Per i locali di categoria B, limitatamente ai servizi igienici e agli spazi di cottura, l’illuminazione e
nferiore a 0,80 mq. 7. Per i locali di categoria B, limitatamente ai servizi igienici e agli spazi di cottura, l’illuminazione e l’aerazione può essere garantita sia in maniera naturale diretta che artificialmente 8. Le scale condominiali di nuova realizzazione il rapporto RA non deve essere inferiore a 1/12. 9. Per i locali di categoria C non è necessaria l’illuminazione naturale diretta, ma deve comunque essere assicurato un livello di illuminazione funzionale all’uso previsto.
ia l’illuminazione naturale diretta, ma deve comunque essere assicurato un livello di illuminazione funzionale all’uso previsto. 10. Tutti i locali appartenenti alle categorie D ed E, devono essere dotati di illuminazione naturale diretta tale da garantire un rapporto RI non inferiore a: • 1/8 per la porzione di superficie utile del locale fino a mq 200; • 1/10 per la porzione di superficie utile del locale compresa tra 200 mq e 1000 mq;
superficie utile del locale fino a mq 200; • 1/10 per la porzione di superficie utile del locale compresa tra 200 mq e 1000 mq; • 1/12 per la porzione di superficie utile del locale eccedenti i 1000 mq. Almeno il 50% della superficie illuminante deve essere ordinariamente collocata a parete. In tale percentuale va inclusa anche la porzione verticale degli shed. Percentuali inferiori possono essere autorizzate soltanto previo parere favorevole dell’A.S.U.R. Z.T. 9.
e verticale degli shed. Percentuali inferiori possono essere autorizzate soltanto previo parere favorevole dell’A.S.U.R. Z.T. 9. 11. Tutti i locali appartenenti alle categorie D ed E, dovranno essere dotati di aerazione naturale diretta tale da garantire un rapporto RA non inferiore a: • 1/8 per la porzione di superficie utile del locale fino a mq 200; • 1/16 per la porzione di superficie utile del locale compresa tra 200 mq e 1000 mq;
superficie utile del locale fino a mq 200; • 1/16 per la porzione di superficie utile del locale compresa tra 200 mq e 1000 mq; • 1/24 per la porzione di superficie utile del locale eccedenti i 1000 mq. Le porte ed i portoni comunicanti direttamente con l’esterno possono essere compresi nel computo del rapporto RA fino a raggiungere un massimo del 50% della superficie apribile minima necessaria. Al fine
compresi nel computo del rapporto RA fino a raggiungere un massimo del 50% della superficie apribile minima necessaria. Al fine di evitare sacche di ristagno le superfici apribili devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne. 12. Per i locali di categoria D possono essere richiesti requisiti di maggiore illuminazione e/o ventilazione in rapporto alla tipologia dell’attività; 13. Tutti i locali appartenenti alla categoria F, adibiti a funzioni di servizio all’attività aziendale (esclusi i
ell’attività; 13. Tutti i locali appartenenti alla categoria F, adibiti a funzioni di servizio all’attività aziendale (esclusi i servizi igienici, gli spogliatoi, i locali tecnici), che per loro natura non presuppongono la permanenza continuativa di addetti-lavoratori, devono essere dotati di illuminazione e aerazione naturale diretta pari 1/30 della superficie pavimentata dell’ambiente. 14. Ai fini del calcolo del rapporto RI non contribuiscono le parti trasparenti poste ad una altezza inferiore a
dell’ambiente. 14. Ai fini del calcolo del rapporto RI non contribuiscono le parti trasparenti poste ad una altezza inferiore a 0,60 cm. dal pavimento. Il contributo delle superfici vetrate con fattore di trasmissione luminosa inferiore al 70% deve essere proporzionalmente ridotto. 15. La profondità del locale, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, non deve essere superiore a 2,5 volte l’altezza dal pavimento del punto più alto della superficie trasparente;
arete finestrata, non deve essere superiore a 2,5 volte l’altezza dal pavimento del punto più alto della superficie trasparente; 16. In presenza di schermature quali tettoie, balconi o altri aggetti, la superficie vetrata deve essere aumentata dell’1% per ogni centimetro di schermatura eccedente 1 ml. 17. Nel caso di finestre con aperture parziali (es. vasistas), la superficie utile di aerazione deve essere calcolata con la seguente funzione: SL= S x sen α dove: S = superficie apribile della finestra
ie utile di aerazione deve essere calcolata con la seguente funzione: SL= S x sen α dove: S = superficie apribile della finestra α = angolo della massima apertura 18. Nei laboratori industriali ed artigianali l’illuminazione esclusivamente artificiale e l’aerazione forzata sono consentite, previo parere favorevole dell’A.S.U.R. Z.T. 9, soltanto nei casi in cui il processo produttivo, per esigenze tecniche o di sicurezza, lo esiga.
Pagina: 56 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 19. Quanto prescritto nei commi precedenti è derogabile negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente a condizione che l’intervento non comporti peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico-sanitario. Il cambio di destinazione d’uso in edifici esistenti o di parte di essi è equiparato a nuova costruzione
ilo igienico-sanitario. Il cambio di destinazione d’uso in edifici esistenti o di parte di essi è equiparato a nuova costruzione 20. E’ consentita l’installazione di servizi igienici sia nelle civili abitazioni che nelle attività industriali, artigianali, commerciali, ecc. in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall’esterno a condizione che: • ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata;
illuminati dall’esterno a condizione che: • ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata; • gli impianti siano collegati ad acquedotti con funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria; • in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera. 21. I locali destinati a servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A, D ed E,
a fiamma libera. 21. I locali destinati a servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A, D ed E, salvo che per le camere da letto delle civili abitazioni. 22. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei solai ed eventualmente del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione. 23. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad
di utilizzazione. 23. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del manufatto. 24. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.
imetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento. 25. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aerazione indipendente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione, oppure negli edifici con più di tre piani, può essere ottenuta
ensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione, oppure negli edifici con più di tre piani, può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato, ad aspirazione continua, posto sulla copertura. 26. I locali di categoria A, D ed E devono avere un’altezza minima netta, misurata da pavimento a soffitto, di
sulla copertura. 26. I locali di categoria A, D ed E devono avere un’altezza minima netta, misurata da pavimento a soffitto, di ml. 2,70 ad eccezione dei laboratori industriali ed artigianali la cui altezza minima netta non deve essere inferiore a ml. 3,00, salvo prescrizioni particolari per le singole destinazioni (esempio artigianato di servizio, acconciatori, estetisti, ecc). I locali di ristorazione (ristoranti, bar, self-service, rosticcerie,
io artigianato di servizio, acconciatori, estetisti, ecc). I locali di ristorazione (ristoranti, bar, self-service, rosticcerie, pizzerie, pub, ecc.) di nuova realizzazione, devono avere un’altezza relativa ai locali di somministrazione, preparazione, vendita non inferiore a ml 3,00. 27. Nei locali di categoria D e E la realizzazione di soppalchi non deve creare ambienti con altezza minore a quella prevista dal presente regolamento per le corrispondenti destinazioni d’uso. La superficie dei
bienti con altezza minore a quella prevista dal presente regolamento per le corrispondenti destinazioni d’uso. La superficie dei soppalchi non deve essere superiore ad 1/3 della superficie del locale soppalcato. 28. Nel caso di soffitti con altezza non omogenea, l’altezza media per locali di categoria A, deve essere garantita un’altezza media non inferiore a ml 2,70 con un minimo nel punto più basso non inferiore a ml. 1,80.
ia A, deve essere garantita un’altezza media non inferiore a ml 2,70 con un minimo nel punto più basso non inferiore a ml. 1,80. 29. I locali di categoria B e C devono avere un’altezza, misurata come al precedente comma, non inferiore a ml. 2,40, con esclusione degli androni e dei vani scala. Nel caso di soffitti con altezza non omogenea, l’altezza media dei locali non deve essere inferiore a ml 2,40 con un minimo nel punto più basso non inferiore a ml. 1,80.
enea, l’altezza media dei locali non deve essere inferiore a ml 2,40 con un minimo nel punto più basso non inferiore a ml. 1,80. 30. Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezze già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani.
stenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani. 31. Negli edifici residenziali la minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di ml. 2,20. Qualora i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone la minima altezza degli spazi sovrastanti deve essere pari a ml 2,20. La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
ti deve essere pari a ml 2,20. La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato. 32. Nei locali di categoria A le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se singole, di mq. 14 se doppie; le stanze di soggiorno non possono avere superficie inferiore a mq. 14. La cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo, non deve avere superficie inferiore a mq. 9 e deve
eriore a mq. 14. La cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo, non deve avere superficie inferiore a mq. 9 e deve soddisfare integralmente i parametri fissati per i locali di classe A. Qualora la zona di cottura sia ricavata direttamente con il soggiorno, la superficie minima di quest’ultimo dovrà essere incrementata di mq. 1,50 33. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per i locali di cat. A , è consentito il
ementata di mq. 1,50 33. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per i locali di cat. A , è consentito il mantenimento di valori inferiori a quelli prescritti nei commi precedenti a condizione che non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico sanitario. Non è pertanto consentito ridurre la dimensione dei locali preesistenti, ne trasformare la destinazione d’uso dei singoli
Pagina: 57 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc locali in una destinazione d’uso di maggior pregio se non è possibile assicurare il pieno rispetto per le condizioni previste per i nuovi edifici. 34. Nei locali di categoria D aperti al pubblico e per i servizi igienici dei locali di categoria F le dimensioni e le finiture sono quelle previste dalle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche119.
oria F le dimensioni e le finiture sono quelle previste dalle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche119. 35. Negli edifici residenziali, nel rispetto della normativa vigente120 e fatte salve tutte le deroghe specifiche previste da normativa di settore121, gli alloggi debbono avere le seguenti caratteristiche: 36. per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi quattro abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi;
re assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi quattro abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi; • gli alloggi monolocali non possono avere superficie inferiore a mq. 28 se per una persona e mq. 38 se per due persone; • ogni alloggio deve essere fornito di almeno un bagno completo di tutti gli apparecchi igienici (lavabo, vaso, bidet, vasca o doccia). ed avente una superficie minima non inferiore a mq. 2,50,
i tutti gli apparecchi igienici (lavabo, vaso, bidet, vasca o doccia). ed avente una superficie minima non inferiore a mq. 2,50, incluso l’eventuale antibagno, e larghezza minima non inferiore a mt. 1,20. Nel caso di piu’ servizi igienici nella stessa unità immobiliare, detti valori minimi sono riferiti al solo servizio igienico principale. I servizi igienici non possono avere accesso diretto dal soggiorno, dalla cucina o dallo
i al solo servizio igienico principale. I servizi igienici non possono avere accesso diretto dal soggiorno, dalla cucina o dallo spazio di cottura, se non in presenza di idoneo antibagno atto ad evitare le contaminazioni tra i due ambienti. 37. Tutte le cucine debbono essere munite di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli. 38. I locali destinati alla preparazione, somministrazione, conservazione, distribuzione, commercializzazione
zata sui fornelli. 38. I locali destinati alla preparazione, somministrazione, conservazione, distribuzione, commercializzazione degli alimenti, ivi compresa la produzione primaria, devono rispondere ai requisiti previsti negli allegati al Regolamento CE 852/2004122. 39. La normativa specifica che regolamenta la progettazione e la realizzazione di edifici con particolari destinazioni d’uso (esempio scuole, alberghi, ospedali, impianti sportivi, ecc.) sia di nuova costruzione
Art. 82
difici con particolari destinazioni d’uso (esempio scuole, alberghi, ospedali, impianti sportivi, ecc.) sia di nuova costruzione che oggetto di cambio di destinazione d’uso, totale o parziale, è in ogni caso prevalente sui contenuti del presente articolo. Detti contenuti, comunque, si applicano per gli aspetti non contemplati e per le parti non in contrasto con tali specifiche norme. Art. 82 Cortili e chiostrine
Art. 82
pplicano per gli aspetti non contemplati e per le parti non in contrasto con tali specifiche norme. Art. 82 Cortili e chiostrine
- Nelle costruzioni, ampliamenti o varianti di fabbricati, i cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre sole pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti sia di lunghezza superiore a ml. 3, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra, misurata sulla normale di essa,
eriore a ml. 3, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra, misurata sulla normale di essa, non sia inferiore alla massima altezza delle pareti d'ambito con un minimo di ml.8. 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera deve essere al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile stesso.
al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile stesso. 3. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l'intera superficie, può essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno, ambienti di servizio, ripostigli. 4. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a ml. 3. Debbono essere di facile e permanente
bienti di servizio, ripostigli. 4. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a ml. 3. Debbono essere di facile e permanente comunicazione con l'esterno nella parte bassa, accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall'esterno. 5. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza. 6. Chiostrine e cortili non sistemati a giardino privato, debbono essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche. 119 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
no essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche. 119 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 120 Decreto Ministero della Sanità 5 luglio 1975 e articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 121 D.G.R. 28 maggio 2007, n. 538 122 A titolo puramente indicativo, sulla scorta di esperienze maturate nel settore, si riportano le dimensioni delle cucine a servizio delle attività di somministrazione di cibi e bevande riferite al numero dei coperti:
rtano le dimensioni delle cucine a servizio delle attività di somministrazione di cibi e bevande riferite al numero dei coperti:
- per locali fino a max 100 coperti 15 mq
- per locali da 101 a 200 coperti 50 mq
- per locali da 201 a 500 coperti 80 mq
- per locali da 501 a 700 coperti 175 mq
- per locali da 701 a 1000 coperti 210 mq
- per locali da 1001 a 1500 coperti 270 mq.
Art. 83
Pagina: 58 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc Art. 83 Stabilità e sicurezza dei fabbricati
- E’ vietato costruire edifici sul ciglio di dirupi, su terreni di non buona consistenza, di eterogenea struttura, detritici o franosi e comunque inclini a scoscendere.
- Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente, o comunque sciolti, si debbono adottare accorgimenti tecnici più opportuni per ottenere un solido
su terreni di riporto recente, o comunque sciolti, si debbono adottare accorgimenti tecnici più opportuni per ottenere un solido appoggio delle fondazioni e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 3. Le murate debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nella muratura di pietrame, qualora lo stesso non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di materiale idoneo.
lora lo stesso non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di materiale idoneo. 4. I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario di essi mantenga il giusto rapporto con carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti. 5. Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti verso i muri perimetrali. 6. l tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.
tture spingenti verso i muri perimetrali. 6. l tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. 7. Tutti i fabbricati a più piani devono eseguirsi, ad ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato. 8. Le opere murarie, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospese nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.
Art. 84
bono essere sospese nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi. 9. Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato. 10. Per le zone dichiarate sismiche le costruzioni devono rispettare le disposizioni vigenti in materia. Art. 84 Abbattimento delle barriere architettoniche
Art. 84
ismiche le costruzioni devono rispettare le disposizioni vigenti in materia. Art. 84 Abbattimento delle barriere architettoniche
- I progetti riguardanti la costruzione di nuovi edifici pubblici o di interesse pubblico le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere redatti in conformità alle norme della vigente legislazione relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche123.
conformità alle norme della vigente legislazione relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche123. 2. I progetti riguardanti la ristrutturazione edilizia o la ristrutturazione urbanistica, ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14, sono considerati come progetti di nuove costruzioni ai fini di quanto previsto al primo comma. 3. Gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, ai sensi dei
previsto al primo comma. 3. Gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, ai sensi dei precedenti articoli 11 e 12, sono soggetti alle norme della vigente legislazione relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche, quando riguardano edifici pubblici o di interesse pubblico. Sono fatti salvi i casi in cui esiste l'impossibilità che i lavori previsti possano essere eseguiti
ici o di interesse pubblico. Sono fatti salvi i casi in cui esiste l'impossibilità che i lavori previsti possano essere eseguiti ottenendo contemporaneamente l'abbattimento anche parziale delle barriere architettoniche. 4. Gli interventi, eseguiti su edifici esistenti ed aventi incidenza sulle barriere architettoniche, dovranno essere finalizzati al massimo abbattimento possibile delle stesse, in vista del raggiungimento degli standards previsti dalla vigente legislazione in merito.
abbattimento possibile delle stesse, in vista del raggiungimento degli standards previsti dalla vigente legislazione in merito. 5. I progetti di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono contenere la dimostrazione che gli interventi edilizi da essi previsti non costituiscano ostacolo al futuro abbattimento delle barriere architettoniche. 6. L’inserimento di un ascensore in un edificio privato esistente può essere autorizzato all’interno del vano
e architettoniche. 6. L’inserimento di un ascensore in un edificio privato esistente può essere autorizzato all’interno del vano scala condominiale, anche se ciò comporta una diminuzione della larghezza delle scale, qualora si presentino le seguenti condizioni concomitanti: a) che non si prevedano opere di ristrutturazione; b) che gli edifici, oggetto di tale intervento, non rientrino nel campo di applicazione delle norme di
pere di ristrutturazione; b) che gli edifici, oggetto di tale intervento, non rientrino nel campo di applicazione delle norme di sicurezza antincendio D.M. 16.05.1987 n. 246 e siano stati realizzati in data anteriore all'entrata in vigore di tale decreto, (farà fede la comunicazione di fine lavori o in mancanza la data di rilascio dell'abitabilità); c) non sia possibile altra soluzione tecnica dimostrata dal progettista se non quella di procedere alla riduzione della larghezza utile delle scale.
altra soluzione tecnica dimostrata dal progettista se non quella di procedere alla riduzione della larghezza utile delle scale. La deroga è ammessa con i seguenti limiti: 123 Capo III della Parte 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 , D.M. 14 giugno 1986, n. 236, D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503
Pagina: 59 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc a) la larghezza minima delle scale potrà essere di 80 cm al netto del corrimano a condizione che sia dimostrata graficamente la condizione di cui al punto 4.1.10 del D.M 14.06.1989 n. 236 (in particolare ACCESSIBILTA' DELLA BARELLA "La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio orizzontale di una barella con un'inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale");
Art. 85
ottoli deve permettere il passaggio orizzontale di una barella con un'inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale"); b) la cabina dovrà avere le dimensioni minime previste dal DM 236/1989, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del medesimo decreto TITOLO XVI Requisiti specifici degli impianti Art. 85 Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque
- In ogni fabbricato deve essere assicurata una dotazione minima di acqua destinata al consumo umano
mpianti sollevamento acque
- In ogni fabbricato deve essere assicurata una dotazione minima di acqua destinata al consumo umano non inferiore a 150 litri/abitante/ giorno124.
- Nelle zone prive di acquedotto comunale l'acqua per uso idropotabile per le civili abitazioni può essere prelevata dai pozzi privati ma, in tal caso, deve risultare conforme ai parametri chimici e microbiologici previsti dalla normativa vigente125. E’ comunque necessario effettuare nel corso del primo anno di
etri chimici e microbiologici previsti dalla normativa vigente125. E’ comunque necessario effettuare nel corso del primo anno di utilizzo di una nuova fonte di approvvigionamento idrico, analisi complete su campioni di acqua prelevati ogni tre mesi, per confermarne l’idoneità al consumo umano ai sensi della normativa vigente126. Negli anni successivi, per gli approvvigionamenti privati, è sufficiente far effettuare da laboratori accreditati due analisi annuali (primavera – autunno).
li approvvigionamenti privati, è sufficiente far effettuare da laboratori accreditati due analisi annuali (primavera – autunno). 3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto. I componenti utilizzati per la realizzazione della rete di distribuzione idrica interna agli
le per il servizio dell'acquedotto. I componenti utilizzati per la realizzazione della rete di distribuzione idrica interna agli edifici, compresa la captazione, devono essere rispondenti ai requisiti d’idoneità previsti dalla normativa vigente127. 4. L’eventuale installazione d’apparecchiature per il trattamento domestico di acque destinate al consumo umano deve essere notificato all’ASUR- Z.T. n° 9 – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ai sensi della normativa vigente128.
Art. 86
mo umano deve essere notificato all’ASUR- Z.T. n° 9 – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ai sensi della normativa vigente128. 5. Per l'esercizio degli impianti di sollevamento di acqua (autoclave), è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Comune, che ha facoltà di revocarla in ogni tempo in relazione alle condizioni del servizio di distribuzione dell'acqua. Art. 86 Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile
Art. 86
tempo in relazione alle condizioni del servizio di distribuzione dell'acqua. Art. 86 Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile
- Le vasche e le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile devono essere costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo ecc. e mai, comunque, a distanza minore di ml. 50 da questi.
- L’esecuzione di pozzi per uso domestico, a scopo idropotabile e/o irriguo, e le opere connesse per
inore di ml. 50 da questi. 2. L’esecuzione di pozzi per uso domestico, a scopo idropotabile e/o irriguo, e le opere connesse per l’attingimento oltre alla Denuncia di Inizio Attività, così come previsto all’Articolo 3 del presente regolamento, è soggetta a denuncia al servizio competente dell’Amministrazione Provinciale. Per ogni singola unità abitativa dovranno essere installati contatori. Contatori differenziali (dove esistono reti
Provinciale. Per ogni singola unità abitativa dovranno essere installati contatori. Contatori differenziali (dove esistono reti duali: acque pregiate, acque meno pregiate), dovranno essere installati per le attività produttive e del settore terziario. Ciò è valido anche per tutti i soggetti che al di fuori dei pubblici servizi provvedono autonomamente all’approvvigionamento idrico. Nel caso di costruzione di nuovi edifici provvisti di una rete di distribuzione idrica di acqua potabile e di
gionamento idrico. Nel caso di costruzione di nuovi edifici provvisti di una rete di distribuzione idrica di acqua potabile e di una seconda per usi diversi, i due impianti dovranno essere separati e distinti e le rispettive tubazioni dovranno essere facilmente individuabili. Gli impianti di distribuzione duale esistenti al momento 124 Allegato 1/8 D.P.C.M. 4 marzo 1996 125 Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 126 Decreto Ministero della Sanità 26 marzo 1991
legato 1/8 D.P.C.M. 4 marzo 1996 125 Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 126 Decreto Ministero della Sanità 26 marzo 1991 127 Decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174 128 Decreto Ministero della Sanità 1 dicembre 1990, n. 443
Pagina: 60 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc dell’entrata in vigore del presente regolamento debbono essere obbligatoriamente provvisti di dispositivi che impediscano l’immissione nella rete dell’acqua potabile di acque diverse. 3. Le perforazioni che superano la profondità di 30 metri debbono essere comunicate, ai sensi della normativa vigente129, al Servizio Geologico Nazionale.
erano la profondità di 30 metri debbono essere comunicate, ai sensi della normativa vigente129, al Servizio Geologico Nazionale. 4. I pozzi debbono essere costruiti con una buona muratura, rivestiti internamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o con altro materiale impermeabile in modo da impedire comunque le infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.
e impermeabile in modo da impedire comunque le infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante. 5. Essi debbono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di apposito sportello con chiusura di sicurezza. 6. L'attingimento può farsi solamente a mezzo di pompe. 7. Il terreno circostante, almeno per un raggio di ml. 2 dal perimetro della torretta, deve essere
i solamente a mezzo di pompe. 7. Il terreno circostante, almeno per un raggio di ml. 2 dal perimetro della torretta, deve essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche e di stramazzo. 8. L’utilizzo di acqua proveniente da approvvigionamenti diversi dal pubblico acquedotto (pozzi privati, sorgenti private, ecc.), a scopo idropotabile nelle attività commerciali, industriali, artigianali, alimentari,
(pozzi privati, sorgenti private, ecc.), a scopo idropotabile nelle attività commerciali, industriali, artigianali, alimentari, ecc. può essere autorizzato dall’A.S.U.R. previa presentazione delle seguente documentazione: • relazione tecnica circa la tipologia dell’acqua da utilizzare; • certificato analitico dei parametri chimici e batteriologici di cui al D.Lgs. 31/2001 analizzati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della documentazione, da un laboratorio accreditato;
2001 analizzati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della documentazione, da un laboratorio accreditato; • autocertificazione che nell’area di rispetto della fonte di approvvigionamento non sono presenti le attività vietate per legge130. L’area di rispetto deve avere un raggio di 200 m dal punto di captazione. L’A.S.U.R. può esprimere parere favorevole alla riduzione dell’ampiezza di tale area se la situazione
m dal punto di captazione. L’A.S.U.R. può esprimere parere favorevole alla riduzione dell’ampiezza di tale area se la situazione di vulnerabilità e di rischio igienico sanitario, valutati in un apposito studio idrogeologico, lo consentono. Nel corso del primo anno di utilizzo di una nuova fonte di approvvigionamento idrico per consumo umano, debbono essere effettuate analisi complete su campioni di acqua prelevati in ogni stagione ai
Art. 87
onamento idrico per consumo umano, debbono essere effettuate analisi complete su campioni di acqua prelevati in ogni stagione ai sensi della normativa vigente131. Per gli anni successivi sono sufficienti due analisi annuali (primavera – autunno), effettuate da laboratori accreditati. 9. Per i pozzi tubolari saranno di volta in volta date disposizioni dagli uffici tecnici comunali e dai servizi dell' A.S.U.R. Art. 87 Smaltimento delle acque reflue
Art. 87
lta in volta date disposizioni dagli uffici tecnici comunali e dai servizi dell' A.S.U.R. Art. 87 Smaltimento delle acque reflue
- All’interno delle aree servite da pubblica fognatura, per quanto riguarda lo smaltimento delle acque provenienti da insediamenti civili, da insediamenti produttivi e lo smaltimento delle acque piovane, si applicano le prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato132.
i e lo smaltimento delle acque piovane, si applicano le prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato132. 2. Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi ubicati in aree non servite da pubblica fognatura si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia133. 3. Per gli scarichi provenienti da insediamenti residenziali e per gli scarichi assimilati agli scarichi
vigente in materia133. 3. Per gli scarichi provenienti da insediamenti residenziali e per gli scarichi assimilati agli scarichi domestici, ubicati in zone non servite da pubblica fognatura, si applicano le prescrizioni contenute nel regolamento comunale avente per oggetto il servizio relativo agli scarichi fognari. 4. Sull’articolato del regolamento comunale di cui al precedente comma 3 prevale, se non espressamente riportato, la normativa vigente in materia134.
Art. 88
l regolamento comunale di cui al precedente comma 3 prevale, se non espressamente riportato, la normativa vigente in materia134. 5. Negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo che comunque interessino gli impianti di smaltimento delle acque reflue dovranno essere previste due reti distinte per lo smaltimento delle acque bianche e nere. Art. 88 Concimaie 129 Legge 4 agosto 1984, n. 464 130 Comma 4 dell’articolo. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Art. 88
bianche e nere. Art. 88 Concimaie 129 Legge 4 agosto 1984, n. 464 130 Comma 4 dell’articolo. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 131 Decreto Ministeriale 26 marzo 1991 132 Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato con Delibera di Assemblea n. 7 del 9 ottobre 2008 133 Articoli 124 e 125 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 134 Sezione II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Pagina: 61 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc
- Non sono ammesse concimaie all'interno dei centri abitati del Comune.
- Le concimaie devono essere costruite nel rispetto della normativa vigente135 e da quanto di volta in volta è disposto dall'autorità competente.
- Le concimaie devono distare, da acquedotti o serbatoi come da qualunque abitazione almeno ml. 50.
o dall'autorità competente. 3. Le concimaie devono distare, da acquedotti o serbatoi come da qualunque abitazione almeno ml. 50. Sono fatti salvi i divieti di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Qualora, non sia possibile rispettare la distanza suddetta per oggettivi impedimenti opportunamente documentati, l’ASUR può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
Art. 89
oggettivi impedimenti opportunamente documentati, l’ASUR può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori. 4. Le concimaie e gli annessi pozzetti per liquami debbono essere costruiti con il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili ed inoltre debbono essere dotate di cunette di scolo fino ai pozzetti di raccolta. Art. 89 Impianti igienici
- Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di servizi igienici (w.c., lavabo, vasca o doccia).
ci
- Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di servizi igienici (w.c., lavabo, vasca o doccia).
- Tutti i locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, esercizi pubblici) deve essere provvisto di almeno un gabinetto ed un lavabo a suo servizio esclusivo. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevanda (bar, pub, ristoranti,
to ed un lavabo a suo servizio esclusivo. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevanda (bar, pub, ristoranti, pizzerie, ecc.), devono essere previsti servizi igienici, provvisti di antibagno, distinti per il personale e per la clientela in numero proporzionato alle esigenze dell’esercizio. Nelle unità immobiliari sede di riunioni o spettacoli all’aperto o al chiuso temporanei o permanenti compresi i circoli privati, e in quelle di
obiliari sede di riunioni o spettacoli all’aperto o al chiuso temporanei o permanenti compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, deve essere garantito almeno un servizio igienico fruibile per i soggetti diversamente abili136. Per le altre destinazioni d’uso si rimanda alle normative specifiche di settore. 3. Ogni immobile destinato ad attività produttiva deve avere un sufficiente numero di servizi
Art. 90
e normative specifiche di settore. 3. Ogni immobile destinato ad attività produttiva deve avere un sufficiente numero di servizi igienici (w.c., lavabi, docce, spogliatoi e armadi per il vestiario) a seconda del numero dei dipendenti e dell’attività svolta in conformità al alla normativa vigente137. Art. 90 Impianti di aerazione
- Nei casi d'adozione d'impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, il Comune può, caso
pianti di aerazione
- Nei casi d'adozione d'impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, il Comune può, caso per caso, stabilire prescrizioni particolari tenendo conto sia delle varie categorie dei locali e sia del fatto che s'intervenga su un edificio esistente.
- In ogni caso, alla domanda di permesso di costruire o di D.I.A. deve essere allegato uno schema dell'impianto e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo.
Art. 91
esso di costruire o di D.I.A. deve essere allegato uno schema dell'impianto e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo. 3. Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla verifica dell'impianto da parte dei competenti organi tecnici comunali. Art. 91 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi - Nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF.
- Ai fini della prevenzione degli incendi nei fabbricati, negli impianti e costruzioni di qualsiasi natura di uso
Art. 92
le dei VV.FF.
- Ai fini della prevenzione degli incendi nei fabbricati, negli impianti e costruzioni di qualsiasi natura di uso pubblico o privato devono essere rispettate, a seconda delle caratteristiche dell’intervento, le norme vigenti in materia138. Tali interventi, qualora la normativa lo preveda, dovranno ottenere preventivamente il nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF. ove previsto dalla predetta normativa. Art. 92 Impianti di gas per uso domestico
Art. 92
l nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF. ove previsto dalla predetta normativa. Art. 92 Impianti di gas per uso domestico
- L’impianto di bombole di G.P.L. deve sempre effettuarsi all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, previo nullaosta dei vigili del fuoco. 135 Articoli 233 e seguenti del TU. 27 luglio 1934, n. 1265 136 Articolo 3 del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236
i 233 e seguenti del TU. 27 luglio 1934, n. 1265 136 Articolo 3 del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 137 Articolo 63 e allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 138 In considerazione della complessità della materia si cita solo l’allegato B del Decreto Ministero dell’Interno 8 marzo 1985 recante “Elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e relative misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi”.
Pagina: 62 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc 2. La tubazione fissa metallica per gas, nell'attraversamento delle murature deve essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. 3. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente
Art. 93
bazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas. 4. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, debbono essere eseguite con sicurezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso. Art. 93 Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie
Art. 93
ra, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso. Art. 93 Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie
- Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia, per l'eliminazione dei prodotti della combustione,
, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia, per l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri. 2. abrogato 3. abrogato. 4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto.
rogato. 4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto. 5. I camini, le canne fumarie ed i condotti, qualsiasi sia la natura delle emissioni in atmosfera, devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri dai condotti medesimi. Le bocche dei camini, delle canne fumarie e
ualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri dai condotti medesimi. Le bocche dei camini, delle canne fumarie e dei condotti, situate ad una distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati, debbono essere poste ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.. 6. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo
ccedente i 10 metri.. 6. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori. 7. Negli edifici realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, nei quali sono previste attività che per loro natura richiedono impianti di evacuazione di vapori e fumi, (es.:cappe di aspirazione in cucine annesse alla attività di preparazione alimenti in genere) debbono essere previste
ri e fumi, (es.:cappe di aspirazione in cucine annesse alla attività di preparazione alimenti in genere) debbono essere previste canne fumarie idonee a convogliare le emissioni in copertura nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5. Negli edifici esistenti, ove tali sistemi non esistano o non sia possibile realizzarli sono ammesse emissioni sulle pareti perimetrali a condizione che vengano installati idonei impianti di
sia possibile realizzarli sono ammesse emissioni sulle pareti perimetrali a condizione che vengano installati idonei impianti di abbattimento degli odori. E’ comunque vietata l’installazione di emissioni al di sotto o in prossimità di finestre di locali destinati a civile abitazione, ad uffici o ad altre attività commerciali nei quali ci sia permanenza continuativa di lavoratori. 8. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti
lavoratori. 8. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente. 9. abrogato. 10. Negli edifici esistenti nel caso di adeguamento, revisione o installazione di impianti di riscaldamento alimentati a gas metano può essere installato uno scarico a parete per l’emissione dei prodotti di combustione nel rispetto della normativa vigente145. Nella dichiarazione di conformità prodotta dalla
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’emissione dei prodotti di combustione nel rispetto della normativa vigente145. Nella dichiarazione di conformità prodotta dalla Ditta installatrice, da depositare a fine lavori ai sensi della normativa vigente145bis, si dovrà fare specifico riferimento all’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte, in conformità alle norme UNI-CIG in vigore, delle opere relative alla installazione dell’impianto di evacuazione dei fumi. TITOLO XVII Uso di suolo, spazi e servizi pubblici Art. 94
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re relative alla installazione dell’impianto di evacuazione dei fumi. TITOLO XVII Uso di suolo, spazi e servizi pubblici Art. 94 Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico
- Coloro che per qualsiasi motivo, intendano occupare temporaneamente il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata di tutti i disegni e documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonché per indicare la superficie che si intende
Pagina: 63 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc occupare, il tempo della occupazione e le opere che si vogliono eseguire. Il dirigente del servizio competente, nel rilasciare la concessione, fissa le norme e le prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, nonché il periodo massimo di durata della stessa. 2. Al termine della concessione, il concessionario deve ripristinare l'area oggetto della medesima.
simo di durata della stessa. 2. Al termine della concessione, il concessionario deve ripristinare l'area oggetto della medesima. 3. L’occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio pubblico è concessa dal dirigente del servizio competente purché sia compatibile con le condizioni delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità. 4. L'autorizzazione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di
esigenze della viabilità. 4. L'autorizzazione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, ove necessario, del terrazzamento o della pavimentazione o della vegetazione, da effettuare entro il termine fissato dall'autorizzazione stessa. 5. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il deposito cauzionale
utorizzazione stessa. 5. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno. 6. Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati dal titolare della concessione o per causa di questi, viene eseguito dal Comune sotto la direzione dell'ufficio competente
erati dal titolare della concessione o per causa di questi, viene eseguito dal Comune sotto la direzione dell'ufficio competente a spese del titolare stesso, qualora questi non provveda alla esecuzione delle opere entro il termine stabilito all'uopo dall'Amministrazione comunale. 7. Può essere consentita anche la creazione di intercapedini e di aperture al livello del suolo per aerare ed illuminare gli scantinati mediante griglie e luminali la cui manutenzione è a carico dei proprietari.
lo del suolo per aerare ed illuminare gli scantinati mediante griglie e luminali la cui manutenzione è a carico dei proprietari. 8. Nell'atto di autorizzazione, il dirigente del servizio competente stabilisce le prescrizioni da seguire durante l'esecuzione dell'opera, sia in prosieguo di tempo. 9. E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire e restaurare fogne e qualsiasi
pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire e restaurare fogne e qualsiasi altro lavoro nel suolo pubblico senza l'autorizzazione del dirigente del servizio competente, in cui siano specificatamente indicate le norme da osservare nella esecuzione dei lavori. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato alla presentazione della domanda indicante i lavori che si intendono
ri. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato alla presentazione della domanda indicante i lavori che si intendono eseguire, al pagamento della relativa tassa, al deposito di garanzie da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati. 10. Il dirigente del servizio competente può, eventualmente sentita la commissione edilizia, autorizzare
sate dagli interessati. 10. Il dirigente del servizio competente può, eventualmente sentita la commissione edilizia, autorizzare l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti di servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc. oltre che con chioschi, il cui progetto deve essere approvato a norma del presente regolamento. Il concessionario in tale caso, oltre al pagamento del contributo
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ogetto deve essere approvato a norma del presente regolamento. Il concessionario in tale caso, oltre al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e purché non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito. Art. 95 Rinvenimenti e scoperte
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anneggiamenti e purché non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito. Art. 95 Rinvenimenti e scoperte
- Oltre alle prescrizioni impartite dalla normativa nazionale vigente139 circa l'obbligo da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico, artistico, archeologico, di denunciare immediatamente, alla soprintendenza o alla più vicina stazione dei Carabinieri, il ritrovamento, e di
rcheologico, di denunciare immediatamente, alla soprintendenza o alla più vicina stazione dei Carabinieri, il ritrovamento, e di sospendere i lavori in attesa del sopralluogo della soprintendenza predetta, il titolare del permesso di costruire o della D.I.A., il direttore dei lavori e l'appaltatore sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi lo stesso presumibile interesse, che dovessero verificarsi nel corso di lavori
Art. 96
e immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi lo stesso presumibile interesse, che dovessero verificarsi nel corso di lavori di qualsiasi genere. Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di rinvenimento di ossa umane. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare e a fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenga opportuno adottare in conseguenza di tali scoperte e rinvenimento, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità. Art. 96
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are in conseguenza di tali scoperte e rinvenimento, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità. Art. 96 Tende aggettanti sullo spazio pubblico
- Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini, il dirigente del servizio competente può autorizzare dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle 139 Articolo 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Pagina: 64 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico. 2. Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede tranne che non siano di esclusivo uso pedonale o lo consenta la particolare conformazione della viabilità. 3. Nelle strade fornite di marciapiede l'aggetto di tali tende deve, di regola, essere inferiore di 50 cm.
ione della viabilità. 3. Nelle strade fornite di marciapiede l'aggetto di tali tende deve, di regola, essere inferiore di 50 cm. della larghezza del marciapiede. 4. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a ml. 2,20 dal suolo. 5. Per immobili di interesse archeologico o storico o artistico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della competente soprintendenza.
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archeologico o storico o artistico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della competente soprintendenza. 6. L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite. TITOLO XVIII Disposizioni finali Art. 97 Rilevamento del patrimonio edilizio
- I proprietari degli immobili o di parte di essi sono tenuti, in occasione della presentazione della domanda
trimonio edilizio
- I proprietari degli immobili o di parte di essi sono tenuti, in occasione della presentazione della domanda per il rilascio del certificato agibilità a redigere la scheda di rilevamento predisposta dal Comune. In seguito sono tenuti altresì a comunicare all'Amministrazione comunale le eventuali variazioni degli elementi precedentemente indicati anche se per le variazioni stesse non sia stata necessario il permesso di costruire o la presentazione di D.I.A..
Art. 98
mente indicati anche se per le variazioni stesse non sia stata necessario il permesso di costruire o la presentazione di D.I.A.. 2. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla intervenuta variazione. Art. 98 Norme finali per l’attuazione del regolamento edilizio
- Sono fatte salve le previsioni e le norme tecniche di attuazione (NTA) degli strumenti attuativi purché approvati definitivamente e convenzionati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Sono
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strumenti attuativi purché approvati definitivamente e convenzionati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Sono altresì fatti salvi i permessi di costruire rilasciati e le D.I.A. per le quali siano decorsi i tempi per dare inizio ai lavori alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 99 Domande di permesso di costruire presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento
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presente regolamento. Art. 99 Domande di permesso di costruire presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento
- Per tutti i casi diversi da quelli di cui al precedente articolo i progetti relativi debbono essere esaminati sulla base del presente regolamento e qualora sia necessario dovranno essere opportunamente modificati. Art. 100 Entrata in vigore del regolamento edilizio
- Il presente regolamento edilizio entrerà in vigore dopo l’avvenuta approvazione ai sensi della normativa
regolamento edilizio
- Il presente regolamento edilizio entrerà in vigore dopo l’avvenuta approvazione ai sensi della normativa vigente140 a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione all’Albo Comunale.
- Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune contrarie od incompatibili con lo stesso.
- Le modifiche che costituiscono mero adeguamento alle disposizioni di legge sono approvate in via
incompatibili con lo stesso. 3. Le modifiche che costituiscono mero adeguamento alle disposizioni di legge sono approvate in via definitiva dal Comune. E’ fatto salvo il potere di coordinamento della Regione da esplicarsi attraverso direttive ai Comuni. 4. E’ demandato al Dirigente del Servizio Assetto ed Uso del Territorio l’aggiornamento periodico dei richiami normativi contenuti nelle note a piè di pagina del presente regolamento e di tutti gli allegati
ornamento periodico dei richiami normativi contenuti nelle note a piè di pagina del presente regolamento e di tutti gli allegati limitatamente al recepimento delle modifiche normative di carattere non discrezionale. 5. Degli aggiornamenti di cui al comma precedente dovrà essere data preventiva comunicazione al Consiglio comunale mediante la redazione di un’apposita relazione che illustri la natura delle modifiche e
tiva comunicazione al Consiglio comunale mediante la redazione di un’apposita relazione che illustri la natura delle modifiche e 140 Articolo 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34
Pagina: 65 Data di stampa: 10/10/2024 13:13:00 File: Regolamento Edilizio Comunale 2024.doc le motivazioni che le hanno rese necessarie. Trascorsi 30 giorni senza che il Consiglio comunale si pronunci il presente regolamento deve intendersi automaticamente aggiornato.
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