1 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017)
Comune di La Spezia · La Spezia, Liguria
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REGOLAMENTO EDILIZIO
1 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) REGOLAMENTO EDILIZIO Approvato con DCC n.27 del 13 luglio 2015 Modificato con DCC n.31 del 22 settembre 2016 Strutturato, con riguardo agli indirizzi di cui alla DGR n.316 del 14 aprile 2017, integrato e revisionato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 9 novembre 2017
REGOLAMENTO EDILIZIO
cui alla DGR n.316 del 14 aprile 2017, integrato e revisionato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 9 novembre 2017
2 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Dipartimento III: Pianificazione Territoriale Struttura direzionale: Edilizia privata - Centro di Responsabilità: Attività edilizia Sportello Unico per l’Edilizia REGOLAMENTO EDILIZIO Sindaco Dott. Pierluigi Peracchini Assessore alla Pianificazione Territoriale Dott.sa Anna Maria Sorrentino Direttore
O EDILIZIO
O EDILIZIO Sindaco Dott. Pierluigi Peracchini Assessore alla Pianificazione Territoriale Dott.sa Anna Maria Sorrentino Direttore Arch. Emilio Erario Dirigente Avv. Laura Niggi Responsabile del Servizio Edilizia Geom. Luciano Callegari Funzionario Geom. Gaudenzio Delsanto
PARTE I – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’
3 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Indice PARTE I – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia ………………………………………………………………………………………………………….…………… pag.10 Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione ……….pag. 26 PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
Articolo 1. Sportello unico per l’edilizia (SUE) ……………………………………………..……………… pag.
cificazioni tecniche per la relativa applicazione ……….pag. 26 PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I del Titolo I – SUE, SUAP E ORGANISMI TECNICI CONSULTIVI Articolo 1. Sportello unico per l’edilizia (SUE) ……………………………………………..……………… pag. 33 Articolo 2. Sportello unico per le attività produttive (SUAP) …………………………….…………… pag. 33 Articolo 3. Osservatorio edilizio ………………………………………………………………………………… pag. 33
Articolo 3. Osservatorio edilizio ………………………………………………………………………………… pag. 33
e attività produttive (SUAP) …………………………….…………… pag. 33 Articolo 3. Osservatorio edilizio ………………………………………………………………………………… pag. 33 Articolo 4. Composizione della commissione locale per il paesaggio ………..….…….………… pag. 34 Articolo 5. Competenze della commissione locale per il paesaggio ….…………….……………… pag. 34 Articolo 6. Funzionamento della commissione locale per il paesaggio – Verbalizzazione e comuni- cazione dei pareri ………………………………………………….…….……………….………… pag. 35
Articolo 7. Interventi edilizi – urbanistici …….……………………………………………………………… pag. 35
la commissione locale per il paesaggio – Verbalizzazione e comuni- cazione dei pareri ………………………………………………….…….……………….………… pag. 35 Articolo 7. Interventi edilizi – urbanistici …….……………………………………………………………… pag. 35 Articolo 8. Disposizioni generali ………………………………………………………………………………… pag. 35 Articolo 9. Richiesta del permesso di costruire …………………………………………………………… pag. 35 Articolo 10. Documentazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire e precisazioni in
Articolo 10. Documentazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire
………………………………………………………… pag. 35 Articolo 10. Documentazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire e precisazioni in ordine agli allegati progettuali ………………………………………………….……………… pag. 36 Articolo 11. Attività istruttoria delle richieste di permesso di costruire – Pareri degli Uffici comuna- li e di Uffici, Enti o Amministrazioni diverse da quella comunale ………………..… pag. 37 Articolo 12. Adempimenti propedeutici al rilascio del permesso di costruire e all’inizio dei relativi
Articolo 12. Adempimenti propedeutici al rilascio del permesso di costruire e al
comunale ………………..… pag. 37 Articolo 12. Adempimenti propedeutici al rilascio del permesso di costruire e all’inizio dei relativi lavori ……………………………………………………………………………………….….………… pag. 37 Articolo 13. Efficacia del permesso di costruire ………………………………………..………………… pag. 37 Articolo 14. Esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale …pag. 37 Articolo 15. Varianti al permesso di costruire e varianti in corso d’opera ……………………… pag. 39
Articolo 16. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), segnalazione ce
4 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 16. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e comunicazione di inizio dei lavori asse- verata (CILA) ……………………………………………………………………………………… pag. 39 Articolo 17. Accertamento di conformità e titolo in sanatoria ……………………………………… pag. 40 Articolo 18. Mutamento di destinazione d’uso …………………………………………………………… pag. 41
Articolo 18. Mutamento di destinazione d’uso …………………………………………………………… pag. 41
rmità e titolo in sanatoria ……………………………………… pag. 40 Articolo 18. Mutamento di destinazione d’uso …………………………………………………………… pag. 41 Articolo 19. Coordinamento tra SUE e SUAP ………………………………………………..…………… pag. 41 CAPO II del Titolo I – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI Articolo 20. Attività istruttoria in autotutela ……………………………………………..……………… pag. 42 Articolo 21. Certificato di destinazione urbanistica e suo rilascio ………………………………… pag. 42
Articolo 21. Certificato di destinazione urbanistica e suo rilascio ………………………………
tela ……………………………………………..……………… pag. 42 Articolo 21. Certificato di destinazione urbanistica e suo rilascio ………………………………… pag. 42 Articolo 22. Proroga del permesso di costruire …………………………………………………….…… pag. 42 Articolo 23. Rinnovo del permesso di costruire …………………………………………….…………… pag. 42 Articolo 24. Voltura del permesso di costruire ………………………………………..………………… pag. 43 Articolo 25. Cambio di titolare nella SCIA o nella CILA ………………………………….…………… pag. 43
Articolo 25. Cambio di titolare nella SCIA o nella CILA ………………………………….…………… pag.
i costruire ………………………………………..………………… pag. 43 Articolo 25. Cambio di titolare nella SCIA o nella CILA ………………………………….…………… pag. 43 Articolo 26. Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità ……………….…………………… pag. 43 Articolo 27. Modalità, tempi e garanzie per il pagamento del contributo di costruzione pag. 44 Articolo 28. Versamento dei diritti di segreteria ………………………………………………………… pag. 44 Articolo 29. Pareri preventivi ………………………………………………………………………………..… pag. 45
Articolo 29. Pareri preventivi ………………………………………………………………………………..… pag. 45
ei diritti di segreteria ………………………………………………………… pag. 44 Articolo 29. Pareri preventivi ………………………………………………………………………………..… pag. 45 Articolo 30. Opere urgenti e opere conseguenti a ordinanze ……………………………………… pag. 45 Articolo 31. Strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio ….… pag. 46 Articolo 32. Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazio- ne in materia edilizia ………………………………………………………………..………… pag. 46
Articolo 33. Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architet
ecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazio- ne in materia edilizia ………………………………………………………………..………… pag. 46 Articolo 33. Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio …………………………………………………………………………………………………….…… pag. 46 TITOLO II – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I del Titolo II – NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 34. Comunicazione di inizio dei lavori del permesso di costruire ……………………… pag. 47
Articolo 34. Comunicazione di inizio dei lavori del permesso di costruire ………………
DIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 34. Comunicazione di inizio dei lavori del permesso di costruire ……………………… pag. 47 Articolo 35. Direttore dei lavori ……………………………………………………………………..………… pag. 47 Articolo 36. Ultimazione dei lavori del permesso di costruire e relativa comunicazione ….. pag. 48 Articolo 37. Ultimazione dei lavori della SCIA e della CILA e relativa comunicazione …….. pag. 48
Articolo 38. Ulteriori adempimenti relativi all’ultimazione dei lavori, ovvero a
5 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 38. Ulteriori adempimenti relativi all’ultimazione dei lavori, ovvero al decorso del termine di efficacia per l’esecuzione dei lavori ……………………………………………………… pag. 48 Articolo 39. Agibilità ……………………………………………………………………………………….…….… pag. 49 Articolo 40. Procedimento relativo alla segnalazione certificata per l’agibilità ……..……….… pag. 49 Articolo 41. Occupazione temporanea di suolo pubblico in dipendenza della attività di cantiere
Articolo 41. Occupazione temporanea di suolo pubblico in dipendenza della attivi
per l’agibilità ……..……….… pag. 49 Articolo 41. Occupazione temporanea di suolo pubblico in dipendenza della attività di cantiere …………………………………………………………………………………………………..………… pag. 49 Articolo 42. Comunicazione di avvio di opere di bonifica del suolo …………..…………………… pag. 50 Articolo 43. Presenza di amianto e relativa comunicazione …………………………………..……… pag. 50 Articolo 44. Bonifica da ordigni bellici ………………………………………………………………….…… pag. 50 CAPO II del Titolo II – NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 45. Opere che configurano l’inizio dei lavori – Interruzione dei lavori
nifica da ordigni bellici ………………………………………………………………….…… pag. 50 CAPO II del Titolo II – NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 45. Opere che configurano l’inizio dei lavori – Interruzione dei lavori …………..…… pag. 51 Articolo 46. Prescrizioni e orari per l’esecuzione di lavori edili ……………………………………… pag. 51 Articolo 47. Punti fissi ……………………………………………………………………………………………… pag. 51 Articolo 48. Impianto di cantiere e sua disciplina ………………………………………..……………… pag. 52
Articolo 48. Impianto di cantiere e sua disciplina ………………………………………..……………… pag.
……………………………………………………………………………………………… pag. 51 Articolo 48. Impianto di cantiere e sua disciplina ………………………………………..……………… pag. 52 Articolo 49. Recinzione di cantiere e ponteggi su aree private, pubbliche o di suo pubblico ………………………………………………………………………………………………..……… pag. 52 Articolo 50. Cartello di cantiere ……………………………………………………………..………………… pag. 53 Articolo 51. Criteri per l’esecuzione di scavi e demolizioni …………………………..……………… pag. 54
Articolo 51. Criteri per l’esecuzione di scavi e demolizioni …………………………..………………
……………………………………………………………..………………… pag. 53 Articolo 51. Criteri per l’esecuzione di scavi e demolizioni …………………………..……………… pag. 54 Articolo 52. Tolleranze nelle misurazioni lineari di cantiere …………………….…………………… pag. 54 Articolo 53. Sicurezza e controllo nei cantieri per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazio- ne dell’opera ………………………………………………………………………….………… pag. 54 Articolo 54. Ritrovamenti di possibile interesse pubblico ……………………….…..……………… pag. 54
Articolo 54. Ritrovamenti di possibile interesse pubblico ……………………….…..……………… pa
………………………………………………………………………….………… pag. 54 Articolo 54. Ritrovamenti di possibile interesse pubblico ……………………….…..……………… pag. 54 Articolo 55. Ripristino del suolo e degli impianti a fine lavori ………………………………….…… pag. 55 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI CAPO I del Titolo III – DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO Articolo 56. Requisiti per la progettazione ………………………………………………..……………… pag. 56
Articolo 56. Requisiti per la progettazione ………………………………………………..……………… pag. 56
del Titolo III – DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO Articolo 56. Requisiti per la progettazione ………………………………………………..……………… pag. 56 Articolo 57. Scelta dell’area, salubrità del sito e orientamento ………………………..…………… pag. 56
Articolo 58. Isolamento dall’umidità dal suolo e intercapedini ……………..………………….……
6 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 58. Isolamento dall’umidità dal suolo e intercapedini ……………..………………….…… pag. 57 Articolo 59. Parametri invariabili per la progettazione ………………………………….……………… pag. 57 Articolo 60. Specifiche dei parametri invariabili per la progettazione ……….…………………… pag. 58 Articolo 61. Cucine e posti di cottura ………………………………………………………………………… pag. 59 Articolo 62. Soppalchi e controsoffitti …………………………………………………..…………………… pag. 59
Articolo 62. Soppalchi e controsoffitti …………………………………………………..…………………… pag. 59
ti di cottura ………………………………………………………………………… pag. 59 Articolo 62. Soppalchi e controsoffitti …………………………………………………..…………………… pag. 59 Articolo 63. Requisiti aero-illuminanti ………………………………………………………………………… pag. 60 Articolo 64. Requisiti relativi alla ventilazione e all’aerazione dei locali …………….…………… pag. 60 Articolo 65. Captazione ed eliminazione dei prodotti derivanti dall’utilizzazione di apparecchi di cottura ……………………………………………………………………………………………..…… pag. 61
Articolo 66. Impianti termici individuali – Scarico dei prodotti della combustio
eliminazione dei prodotti derivanti dall’utilizzazione di apparecchi di cottura ……………………………………………………………………………………………..…… pag. 61 Articolo 66. Impianti termici individuali – Scarico dei prodotti della combustione – Deroghe all’obbligo di scarico a tetto ………………………………………………………..…………… pag. 62 Articolo 67. Vani scala, atri d’ingresso, corridoi e passaggi, di uso comune …………………… pag. 62 Articolo 68. Interventi edilizi su edifici di valore storico, monumentale, architettonico e paesaggi-
Articolo 68. Interventi edilizi su edifici di valore storico, monumentale, archi
so comune …………………… pag. 62 Articolo 68. Interventi edilizi su edifici di valore storico, monumentale, architettonico e paesaggi- stico ……………………………………………………………………………………………………… pag. 63 Articolo 69. Contenimento dei consumi energetici ……………………………………………………… pag. 63 Articolo 70. Isolamento acustico degli edifici e tra le unità immobiliari ……….………………… pag. 63 Articolo 71. Contenimento dei consumi idrici …………………………………………………………..… pag. 64
Articolo 71. Contenimento dei consumi idrici …………………………………………………………..… pag. 64
ci e tra le unità immobiliari ……….………………… pag. 63 Articolo 71. Contenimento dei consumi idrici …………………………………………………………..… pag. 64 Articolo 72. Incentivi finalizzati all’efficientamento energetico ………………..…………………… pag. 64 Articolo 73. Prescrizioni per la protezione del rischio gas radon …………………………………… pag. 65 Articolo 74. Particolari prescrizioni riguardanti le dotazioni di servizi igienico sanitari e le modalità di accesso, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, nei locali aperti al
Articolo 75. Dispositivi di ancoraggio sui tetti (c.d. “linee vita”) …………………..……
rvizi igienico sanitari e le modalità di accesso, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, nei locali aperti al pubblico o di uso pubblico …………………………………………………………………… pag. 65 Articolo 75. Dispositivi di ancoraggio sui tetti (c.d. “linee vita”) …………………..……………… pag. 66 Articolo 76. Sale da gioco ……………………………………………………………………………..………… pag. 66 CAPO II del Titolo III – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
Articolo 77. Strade, piste ciclabili e portici pubblici e privati .……………………………….
o ……………………………………………………………………………..………… pag. 66 CAPO II del Titolo III – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Articolo 77. Strade, piste ciclabili e portici pubblici e privati .………………………………..……… pag. 67 Articolo 78. Parcheggi a raso …………………………………………………………………………………… pag. 67
Articolo 79. Piazze e aree pedonalizzate …………………………………………………………………… pag. 67
7 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 79. Piazze e aree pedonalizzate …………………………………………………………………… pag. 67 Articolo 80. Passaggi pedonali e marciapiedi ……………………………………….…………………… pag. 67 Articolo 81. Passi carrabili …………………………………………………………………………..…………… pag. 67 Articolo 82. Manufatti per esercizi pubblici da realizzarsi su suolo pubblico (chioschi, dehors, gazebi) ……………………………………………………………………………………..………… pag. 68
Articolo 83. Recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico e relative servitù p
per esercizi pubblici da realizzarsi su suolo pubblico (chioschi, dehors, gazebi) ……………………………………………………………………………………..………… pag. 68 Articolo 83. Recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico e relative servitù pubbliche di passaggio ……………………………………………………………………….………………………………… pag. 68 Articolo 84. Numeri civici e numeri interni agli edifici …………………………………………….…… pag. 68 Articolo 85. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani …………..… pag. 68
Articolo 85. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urba
…………………………………………….…… pag. 68 Articolo 85. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani …………..… pag. 68 CAPO III del Titolo III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE, CONTENENTE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI RIGUARDANTI REGOLE TECNICHE E REQUISITI QUALITATIVI Articolo 86. Verde urbano ………………………………………………………………………………..……… pag. 70 Articolo 87. Parchi urbani ………………………………………………………………………………………… pag. 70
Articolo 87. Parchi urbani ………………………………………………………………………………………… pag. 70
. Verde urbano ………………………………………………………………………………..……… pag. 70 Articolo 87. Parchi urbani ………………………………………………………………………………………… pag. 70 Articolo 88. Recupero del patrimonio territoriale e del paesaggio culturale …………………… pag. 70 Articolo 89. Sentieri collinari ……………………………………………………………………..……………… pag.70 Articolo 90. Tutela del suolo e del sottosuolo ……………………………………………….…………… pag. 70 TITOLO III – CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE Articolo 91. Approvvigionamento idrico …………………………………………………….……………… pag. 71
Articolo 91. Approvvigionamento idrico …………………………………………………….……………… pag. 71
LO III – CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE Articolo 91. Approvvigionamento idrico …………………………………………………….……………… pag. 71 Articolo 92. Acque reflue …………………………………………………………………………………….…… pag. 71 Articolo 93. Spazi di raccolta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati ……………… pag. 71 Articolo 94. Distribuzione dell’energia elettrica e del gas ………………………………..…………… pag. 72 Articolo 95. Serbatoi GPL …………………………………………………………………………….…………… pag. 72
Articolo 95. Serbatoi GPL …………………………………………………………………………….…………… pag. 72
ll’energia elettrica e del gas ………………………………..…………… pag. 72 Articolo 95. Serbatoi GPL …………………………………………………………………………….…………… pag. 72 Articolo 96. Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli ………………………….…………………… pag. 72 Articolo 97. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili …….…………………… pag. 72 Articolo 98. Requisiti qualitativi e di prestazione di nuovi insediamenti commerciali ……… pag. 72 Articolo 99. Impianti per tele radiocomunicazioni ……………………………………………………… pag. 72
Articolo 99. Impianti per tele radiocomunicazioni ……………………………………………………… pag. 72
ne di nuovi insediamenti commerciali ……… pag. 72 Articolo 99. Impianti per tele radiocomunicazioni ……………………………………………………… pag. 72 Articolo 100. Infrastrutturazione digitale …………………………………………………………..……… pag. 72 Articolo 101. Armadi per le apparecchiature tecniche e similari (telefonia, elettricità, metano, semafori, ecc.) …………………………………………………………………………………… pag. 73
Articolo 102. Apparecchi di informazione telematica ……………………………….………………… pag. 73
8 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 102. Apparecchi di informazione telematica ……………………………….………………… pag. 73 CAPO V del Titolo III– RECUPERO URBANO, QUALITA’ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI – PROMOZIONE E SALVAGUARDIA DEL DECORO URBANO E LA SICUREZZA PUBBLICA Articolo 103. Cogenza degli indirizzi progettuali …………………………………………….………… pag. 74
Articolo 103. Cogenza degli indirizzi progettuali …………………………………………….………… pag. 74
ARDIA DEL DECORO URBANO E LA SICUREZZA PUBBLICA Articolo 103. Cogenza degli indirizzi progettuali …………………………………………….………… pag. 74 Articolo 104. Obblighi riguardanti il mantenimento del decoro, dell’igiene e della sicurezza degli edifici ……………………………………………………………………………………………… pag. 74 Articolo 105. Normativa tecnico-estetica per la progettazione degli interventi edilizi ….… pag. 75 Articolo 106. Interventi sulle facciate ……………………………………………………………………… pag. 76
Articolo 106. Interventi sulle facciate ……………………………………………………………………… pag. 76
a progettazione degli interventi edilizi ….… pag. 75 Articolo 106. Interventi sulle facciate ……………………………………………………………………… pag. 76 Articolo 107. Servitù di pubblico servizio riguardanti le facciate ……………………….………… pag. 77 Articolo 108. Balconi e sporgenze ……………………………………………………………………..…… pag. 78 Articolo 109. Recupero urbano di aree e di edifici dismessi e in disuso ………….…………… pag. 78 Articolo 110. Allineamenti ……………………………………………………………………………………… pag. 79
Articolo 110. Allineamenti ……………………………………………………………………………………… pag. 79
i aree e di edifici dismessi e in disuso ………….…………… pag. 78 Articolo 110. Allineamenti ……………………………………………………………………………………… pag. 79 Articolo 111. Progetti colore ……………………………………………………………………..…………… pag. 79 Articolo 112. Coperture (vedi anche articolo 126) ………………………………….………………… pag. 79 Articolo 113. Miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna con riguardo al contenimento energetico e all’abbattimento dell’inquinamento luminoso …pag. 79
Articolo 114. Intercapedini e relative griglie di areazione (vedi articolo 58) …
azione pubblica e privata esterna con riguardo al contenimento energetico e all’abbattimento dell’inquinamento luminoso …pag. 79 Articolo 114. Intercapedini e relative griglie di areazione (vedi articolo 58) ………………… pag. 80 Articolo 115. Installazione di antenne e parabole a servizio degli edifici e delle singole unità immobiliari ……………………………………………………………………………….……… pag. 80 Articolo 116. Installazione di unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di
Articolo 116. Installazione di unità esterne relative ad impianti di raffrescame
……………………………………………………………………….……… pag. 80 Articolo 116. Installazione di unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale a servizio degli edifici o delle singole unità immobiliari …… pag. 81 Articolo 117. Serramenti e infissi esterni prospicienti suolo pubblico o di uso e/o passaggio pubblico, ovvero su aree private di uso e/o passaggio comune ……………… pag. 82 Articolo 118. Tende, targhe, insegne, bacheche e distributori automatici …………………… pag. 82
Articolo 118. Tende, targhe, insegne, bacheche e distributori automatici …………………
so e/o passaggio comune ……………… pag. 82 Articolo 118. Tende, targhe, insegne, bacheche e distributori automatici …………………… pag. 82 Articolo 119. Impianti e cartelloni pubblicitari …………………………………………………………… pag. 82 Articolo 120. Muri di recinzione, ringhiere e recinzioni ……………………………..………………… pag. 83 Articolo 121. Scalinate pubbliche e private ………………………………………………………..……… pag. 83 Articolo 122. Cimiteri: nuove costruzioni e manutenzioni edilizie eseguite da privati ……… pag. 83
Articolo 123. Superamento barriere architettoniche …………………………………………………… pag. 84
9 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) CAPO VI del Titolo III– ELEMENTI COSTRUTTIVI Articolo 123. Superamento barriere architettoniche …………………………………………………… pag. 84 Articolo 124. Serre solari o bioclimatiche ………………………………………………………..………… pag. 85 Articolo 125. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ………………………… pag. 86 Articolo 126. Coperture degli edifici ……………………………………………………..………..………… pag. 86
Articolo 126. Coperture degli edifici ……………………………………………………..………..………… pag. 86
di energia da fonti rinnovabili ………………………… pag. 86 Articolo 126. Coperture degli edifici ……………………………………………………..………..………… pag. 86 Articolo 127. Canali di gronda e pluviali ………………………………………………….………………… pag. 86 Articolo 128. Strade, passaggi privati e cortili ………………………………………….………………… pag. 87 Articolo 129. Chiostrine e pozzi luce ……………………………………………………….………………… pag. 87 Articolo 130. Sistemazione delle aree di pertinenza …………………………………….……………… pag. 87
Articolo 130. Sistemazione delle aree di pertinenza …………………………………….……………… pag. 8
zzi luce ……………………………………………………….………………… pag. 87 Articolo 130. Sistemazione delle aree di pertinenza …………………………………….……………… pag. 87 Articolo 131. Piscine private ……………………………………….………………….………………………… pag. 87 Articolo 132. Canne fumarie e comignoli …………………………………………………...……………… pag. 88 . TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Articolo 133. Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e durante l’esecuzione dei lavori … pag. 89 Articolo 134. Inottemperanze e sanzioni ………………………………………………….…….………… pag. 89
Articolo 134. Inottemperanze e sanzioni ………………………………………………….…….………… pag. 89
edilizia e durante l’esecuzione dei lavori … pag. 89 Articolo 134. Inottemperanze e sanzioni ………………………………………………….…….………… pag. 89 TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 135. Adeguamenti del regolamento edilizio ………………………………..……………….… pag. 92 Articolo 136. Disciplina e norme transitorie ……………………………………………………..………… pag. 92 Articolo 137. Entrata in vigore ………………………………………………………………………….……… pag. 92 Articolo 138. Norme abrogate …………………………………………………………………..……………… pag. 92
10 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Parte prima PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia. L’elenco di disposizioni ci cui alla seguente tabella è soggetto a costante aggiornamento secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale della Regione Liguria n.316 del 14 aprile 2017.
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
rnamento secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale della Regione Liguria n.316 del 14 aprile 2017. A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell’attività edilizia) A.1 Edilizia residenziale
ri in materia edilizia) LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell’attività edilizia) A.1 Edilizia residenziale A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
ticolo 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012 n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
isciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell’attività edilizia), artt.28 e 67, comma 3 LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007 n. 22 e s.m. (Norme in materia di energia)
11 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n.28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
e dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
ia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l’articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE
olo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica) B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE
REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini e dotazioni funzionali per i parcheggi DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
tanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967). LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell’attività edilizia), articolo 18.
t. 17 della legge n. 765 del 1967). LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell’attività edilizia), articolo 18. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41- sexies LEGGE REGIONALE 4 settembre 1997 n. 36 e s.m. (Legge Urbanistica Regionale); LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell’attività edilizia), articolo 19. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
plina dell’attività edilizia), articolo 19. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
12 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva
bblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) 1 DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art.14
rgetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art.14 LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell’attività edilizia), articolo 67, comma 2. B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in
el demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro
LE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
bricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
n particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
rezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 1 N.B. I commi 1 e 2 dell’art.11 sono stati abrogati, a far tempo dal 19 luglio 2014, dall’art.18, comma 1, del Dlgs 4 luglio 2014, n.102
13 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione
cato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) Regolamento regionale 14 luglio 2011, n.3 “Regolamento recante disposizioni
In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) Regolamento regionale 14 luglio 2011, n.3 “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua” come modificato dal regolamento regionale n.1 del 16 marzo 2016. B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 marzo 2016, n.11 B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), articolo 170 DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche
ERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
ERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni
ei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999 n. 18 e s.m., capo VI bis- tutela dall’inquinamento elettromagnetico-.
14 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381
gnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
TE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
1 agosto 2003, n.259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ.
gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4
ezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza
RO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
15 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55 LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999 n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino costiero, demanio marittimo e porti) B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
rino costiero, demanio marittimo e porti) B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI
i in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
cazioni.) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
Parte II, Titolo I, Capo I
16 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009 n. 10 e s.m. (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati) C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
Parte II, Titolo I, Capo I
ulturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I LEGGE 14 gennaio 2013 n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) C.2 Beni paesaggistici DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III LEGGE REGIONALE 6 giugno 2014 n. 13 e s.m. (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).
Parte III
articolare Parte III LEGGE REGIONALE 6 giugno 2014 n. 13 e s.m. (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio). DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017 n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
TE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per
legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), articolo 34 REGOLAMENTO REGIONALE n.1 del 29 giugno 1999 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di Polizia forestale)
co), articolo 34 REGOLAMENTO REGIONALE n.1 del 29 giugno 1999 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di Polizia forestale) LEGGE REGIONALE 12 aprile 2011 n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)
17 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) C.4 Vincolo idraulico REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 2011 n. 3 e s.m.(Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua) C.5 Aree naturali protette
.m.(Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua) C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1995 n. 12 e s.m. (Riordino delle aree protette C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009 n. 28 e s.m. (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
STERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
STERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) Deliberazione della Giunta regionale 18.1.2013, n.30 “Legge regionale n.28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n.328/2006” C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in
D. NORMATIVA TECNICA
terventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Seconda LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998 n. 38 e s.m. (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
i luoghi di lavoro) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal
18 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione) LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (Disciplina dell’attività edilizia), articoli 11 e 78 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
08, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 5 e s.m. (Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili) D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n.
oranei o mobili) D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)
duazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n.3519 del 28. Aprile 2006 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983 n. 29 e s.m. (Costruzioni in zone sismiche- Deleghe e norme urbanistiche particolari)
esime zone” LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983 n. 29 e s.m. (Costruzioni in zone sismiche- Deleghe e norme urbanistiche particolari) LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, n. 63 e s.m. art. 18 (Applicazione dell’art. 104, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2013 n. 1184 (art.5 bis della legge regionale n.29/1983. Prima individuazione degli interventi non soggetti all’autorizzazione sismica ai fini dell’avvio dei lavori di cui all’art.94 del D.P.R. N.380/2001)
degli interventi non soggetti all’autorizzazione sismica ai fini dell’avvio dei lavori di cui all’art.94 del D.P.R. N.380/2001) DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2013 n. 1662 (Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.r. n. 29/1983. Indirizzi interpretativi in merito alla definizione interventi sopraelevazione e ampliamento sugli edifici esistenti ai fini applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008
licazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
ecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come
19 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985 D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
islative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983 n. 29 e s.m. (Costruzioni in zone sismiche- Deleghe e norme urbanistiche particolari), articolo 6 bis, comma 5 D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
Parte II, Capo III
negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE REGIONALE 12 giugno 1989 n. 15 e s.m. (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
RO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
96, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
O DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta
er l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
20 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151
ti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative
, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni
o del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di
sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica
ne e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
tività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
ticolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
21 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
gge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007 n. 22 e s.m. (Norme in materia di energia); REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2012, n.6 e s.m. (Attuazione
IONALE 29 maggio 2007 n. 22 e s.m. (Norme in materia di energia); REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2012, n.6 e s.m. (Attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n.22, così come modificata, in ultimo, dalla legge regionale n.32/2016); DELIBERA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2015 n. 1190 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
ESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) 2 DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412
e guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua
one e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) DECRETI INTERMINISTERIALI del 26 giugno 2015, quali previsti dalla legge n.90/2013 (“Decreto requisiti minimi”, “Linee guida nuovo APE 2015”, “Decreto
ALI del 26 giugno 2015, quali previsti dalla legge n.90/2013 (“Decreto requisiti minimi”, “Linee guida nuovo APE 2015”, “Decreto 2 Abrogato a far tempo dal 01/10/2015 per quanto disposto dall’art.16, comma 4-bis, del dlgs n.192/2005 e s.m., quale introdotto dall’art.13 della legge n.90/2013, a seguito dell’entrata in vigore, in pari data, dei 3 decreti interministeriali del 26 giugno 2015 (vedi in calce al riquadro D.8), quali previsti dalla legge n.90/2013.
22 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) relazione tecnica di progetto”) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998 n. 12 e s.m. (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)
quadro sull’inquinamento acustico) LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998 n. 12 e s.m. (Disposizioni in materia di inquinamento acustico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227
bre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l’art. 4 D.10 Produzione di materiali da scavo
onvertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l’art. 4 D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7 DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli art. 41 e 41-bis
rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli art. 41 e 41-bis DELIBERA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2013 n. 1423 (Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce di scavo ai sensi del D.M. n.161/2012 e del D.L. 69/2013 convertito in L. 9.8.2013 n. 98) DELIBERA GIUNTA REGIONALE 26.05.2015 n. 714 “Linee guida circa la caratterizzazione dei rifiuti da costruzione e demolizione, prodotti nell’ambito di
NALE 26.05.2015 n. 714 “Linee guida circa la caratterizzazione dei rifiuti da costruzione e demolizione, prodotti nell’ambito di attività edili di piccole dimensioni ed avviati ad impianti di recupero in base alle procedure semplificate di cui al D.M. 5.2.1998” DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) 3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 GIUGNO 2017, n.120
e la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) 3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 GIUGNO 2017, n.120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art.8 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164) 3 Abrogato a far tempo dal 22/08/2017, per quanto disposto dall’art.31, comma 1, DPR n.120/2017
23 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) LEGGE REGIONALE 16 agosto 1995 n. 43 e s.m. (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento)
16 agosto 1995 n. 43 e s.m. (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento) LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n.29 (Disposizioni per la tutela delle risorse idriche). D.12 Prevenzione inquinamento luminoso LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico) LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007 n. 22 e s.m. (Norme in materia di energia), articolo 20
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANT
mento luminoso e di risparmio energetico) LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007 n. 22 e s.m. (Norme in materia di energia), articolo 20 E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2007 n.1 e s.m. (Testo unico in materia di commercio) DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 31 del 17 dicembre 2012, modificata con DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 31 del 18 novembre 2014 e con DELIBERA DEL
IONALE n. 31 del 17 dicembre 2012, modificata con DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 31 del 18 novembre 2014 e con DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 6 del 23 febbraio 2016 E.2 Strutture ricettive LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2008 n. 1 e s.m. (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistico comunali)
posizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistico comunali) REGOLAMENTO N. 2/2009 del 30/01/2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2) REGOLAMENTO N. 3/2009 del 13/03/2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture di tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2)
osizioni di attuazione della disciplina delle strutture di tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2) LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014 n. 32 e s.m. (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) REGOLAMENTO N. 3/2010 del 23/02/2010 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2)
zioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2) LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013 n. 4 (Modifiche ed integrazione alla LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2008 n. 1 e s.m. (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistico comunali))
osizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistico comunali)) DGR N. 407 del 27/03/2015 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture di tipo marina resort di cui alla legge regionale del 12 novembre 2014, n. 32);
24 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) DGR N. 861 del 20/09/2016 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture di tipo marina resort di cui alla legge regionale del 12 novembre 2014, n. 32) DGR N. 740 del 05/08/2016 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale del 12 novembre 2014, n. 32) E.3 Strutture per l’agriturismo
lle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale del 12 novembre 2014, n. 32) E.3 Strutture per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007 n. 37 e s.m. (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo) E.4 Impianti di distribuzione del carburante E.5 Sale cinematografiche E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche
Sale cinematografiche E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015 (Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici) LEGGE 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica)
osizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici) LEGGE 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica) E.7 Associazioni di promozione sociale E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva
produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita
lla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
25 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N.
el Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N.
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N.
5 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) REGOLAMENTO REGIONALE 11 febbraio 2003 n. 4/reg “Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di
bbraio 2003 n. 4/reg “Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico- motorie” (BURL n. 3 del 26.2.2003) REGOLAMENTO REGIONALE n. 21 marzo 2007 n. 1/reg. di modifica del Reg.
Art. 58 della LEGGE REGIONALE 40/09 (Deroghe ai requisiti per l’apertura e
vità sportive e fisico- motorie” (BURL n. 3 del 26.2.2003) REGOLAMENTO REGIONALE n. 21 marzo 2007 n. 1/reg. di modifica del Reg. reg.le 11.2.2003 n. 4/reg (BURL: n. 7 del 28.3.2007) Art. 58 della LEGGE REGIONALE 40/09 (Deroghe ai requisiti per l’apertura e l’esercizio degli impianti) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in
e 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l’articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l’Articolo8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province
ETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie
QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI E SPECIFICAZIONI TECNICHE PER LA RELATIVA APPL
26 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI E SPECIFICAZIONI TECNICHE PER LA RELATIVA APPLICAZIONE Ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 28 Giugno 2017, n. 15 (“ Adeguamento della legisla- zione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi”), le definizioni uniformi aventi rilevanza urbanistica indicate nella tabella sotto riportata non operano
VOCE ACRONIMO RILEVANZA DEFINIZIONE
i abilitativi edilizi”), le definizioni uniformi aventi rilevanza urbanistica indicate nella tabella sotto riportata non operano nei confronti dei PUC vigenti o adottati prima del 30 giugno 2017, data di entrata in vigore della suddetta legge di modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n.17 e s.m. (“ Disciplina dell’attività edilizia”). VOCE ACRONIMO RILEVANZA DEFINIZIONE 1 - Superficie territoriale ST Definizione avente rilevanza urbanistica Superficie reale di una porzione di territorio
FINIZIONE 1 - Superficie territoriale ST Definizione avente rilevanza urbanistica Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 2 - Superficie fondiaria SF Definizione avente rilevanza urbanistica Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per
i una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 3 – Indice di edificabilità territoriale IT Definizione avente rilevanza urbanistica Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Specificazione applicativa: Al fine di convertire il volume risultante dall’applicazione degli
rensiva dell’edificato esistente. Specificazione applicativa: Al fine di convertire il volume risultante dall’applicazione degli indici di edificabilità espressi in metri cubi (mc) su metro quadrato (mq) in superficie espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato (mq) si divide tale volume per l’altezza lorda di riferimento pari a 3,50 metri. 4 – Indice di edificabilità fondiaria IF Definizione avente rilevanza urbanistica Quantità massima di superficie o di volume
ri. 4 – Indice di edificabilità fondiaria IF Definizione avente rilevanza urbanistica Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Specificazione applicativa: Al fine di convertire il volume risultante dall’applicazione degli indici di edificabilità espressi in metri cubi (mc) su metro quadrato (mq) in superficie espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato (mq) si divide tale
si in metri cubi (mc) su metro quadrato (mq) in superficie espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato (mq) si divide tale volume per l’altezza lorda di riferimento pari a 3,50 metri. 5 – Carico urbanistico CU Definizione avente rilevanza urbanistica Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale
relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazio- ne d’uso. 6 ‐ Dotazioni Territoriali DT Definizione avente rilevanza urbanistica Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio‐economica e territoriale)
pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio‐economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
27 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) 7 ‐ Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corri- spondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. 8 ‐Superficie coperta SC Definizione avente rilevanza urbanistica Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. 9 ‐Superficie permeabile SP
perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. 9 ‐Superficie permeabile SP Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. 10 ‐Indice di permeabilità IPT/IPF Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità
a. 10 ‐Indice di permeabilità IPT/IPF Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). 11 ‐Indice di copertura IC Definizione avente rilevanza urbanistica Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 12 ‐Superficie totale ST Definizione avente rilevanza urbanistica Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo peri-
e rilevanza urbanistica Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo peri- metrale esterno dell’edificio. 13 ‐Superficie lorda SL Definizione avente rilevanza urbanistica Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. Specificazione applicativa: nel profilo perimetra- le sono compresi i piani seminterrati che emergano per più di un metro rispetto al terreno naturale per
: nel profilo perimetra- le sono compresi i piani seminterrati che emergano per più di un metro rispetto al terreno naturale per almeno la metà del perimetro. 14‐Superficie utile SU Definizione avente rilevanza urbanistica Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione
di porte e finestre. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria comprendere:
- i portici e le gallerie pedonali ad uso privato;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze ad uso privato esclusivo;
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50;
ato; 2) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze ad uso privato esclusivo; 3) le tettoie con profondità superiore a m 1,50; 4) le cantine, i ripostigli ed i relativi corridoi di servizio non compresi nel sedime della costruzione nonché quelli posti al primo piano fuori terra negli edifici a destinazione diversa dalla residenza; 5) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza media interna netta superiore a 2,10 metri, ma privi dei requisiti richiesti per l’agibilità e
a falda inclinata aventi altezza media interna netta superiore a 2,10 metri, ma privi dei requisiti richiesti per l’agibilità e che non siano destinati ad accogliere solo impianti tecnologici; 6) le autorimesse private in struttura fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad
28 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) 15 ‐Superficie accessoria SA Definizione avente rilevanza urbanistica essa assimilabile ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), della l.r. 16/2008 e s.m., non assoggettate a vincolo di pertinenzialità nonché le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione ricettivo- alberghiera eccedenti un posto auto per ogni camera ovvero per ogni locale destinato al Specificazione applicativa:
e ricettivo- alberghiera eccedenti un posto auto per ogni camera ovvero per ogni locale destinato al Specificazione applicativa: Sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile: a) le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile e ad attività turistico-ricettive, ai
i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile e ad attività turistico-ricettive, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) e b), della l.r.16/2008 e s.m.; b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative; c) i locali privi dei requisiti richiesti per
e intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative; c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale; d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l’agibilità aventi altezza media interna netta non superiore a 2,10 metri;
i a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l’agibilità aventi altezza media interna netta non superiore a 2,10 metri; e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori assoggettate a vincolo di pertinezialità negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), della l.r. 16/2008 e s.m., quelle interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra a servizio esclusivo delle strutture
a), della l.r. 16/2008 e s.m., quelle interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra a servizio esclusivo delle strutture ricettive alberghiere, quelle interrate o al piano terreno degli edifici di cui all’articolo 9, comma 1, della L. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, non eccedenti la superficie di 35 metri quadrati per ogni unità immobiliare al netto degli spazi e di accesso e manovra, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane di
tà immobiliare al netto degli spazi e di accesso e manovra, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane di pertinenza esclusiva degli insediamenti e degli edifici a destinazione produttiva, direzionale e commerciale ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) e d) della l.r. 16/2008 e s.m.;
29 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico; g) i locali e gli spazi destinati a servizi pubblici o di uso pubblico con vincolo permanente di destinazione d’uso. 16‐Superficie complessiva SC Definizione avente rilevanza urbanistica Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). 17‐Superficie calpestabile Definizione avente rilevanza urbanistica Superficie risultante dalla somma delle superfici
U+60% SA). 17‐Superficie calpestabile Definizione avente rilevanza urbanistica Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. 18 ‐Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. 19 ‐Volume totale o volume-
edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. 19 ‐Volume totale o volume- tria complessiva Definizione avente rilevanza urbanistica Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie complessiva di ciascun piano per la relativa altezza lorda. 20 ‐Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Specificazione applicativa: per terreno posto in aderenza all’edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di un metro rispetto al profilo del terreno preesistente, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati e seminterrati. 21- Piano se- minterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a
aperture di accesso ai piani interrati e seminterrati. 21- Piano se- minterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Specificazione applicativa: per terreno posto in aderenza all’edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di un metro rispetto
icativa: per terreno posto in aderenza all’edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di un metro rispetto al profilo del terreno preesistente, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati e seminterrati. 22 ‐Piano inter- rato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Specificazione applicativa: per terreno posto in aderenza all’edificio si intende quello sistemato
sto in aderenza all’edificio. Specificazione applicativa: per terreno posto in aderenza all’edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di un metro rispetto al profilo del terreno preesistente, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati e seminterrati.
30 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) 23 ‐Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. Specificazione applicativa: negli edifici a preva- lente funzione residenziale o a funzione turistico- ricettiva, tale spazio deve avere un’altezza interna nel punto più elevato non inferiore ad 1,40 metri. 24 ‐Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una
inferiore ad 1,40 metri. 24 ‐Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 25 ‐ Numero dei piani Definizione avente rilevanza urbanistica E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorro- no, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). 26 ‐ Altezza lorda Definizione avente rilevanza urbanistica Differenza fra la quota del pavimento di ciascun
erficie lorda (SL). 26 ‐ Altezza lorda Definizione avente rilevanza urbanistica Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. 27 ‐ Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terre- no posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
ificio e delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terre- no posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di interse- zione tra il muro perimetrale e la linea di in- tradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle struttu- re perimetrali, per le coperture piane. Specificazione applicativa: per terreno posto in aderenza all’edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di un metro rispetto al
tiva: per terreno posto in aderenza all’edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di un metro rispetto al profilo del terreno preesistente, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati e seminterrati. 28 ‐ Altezza dell’edificio Definizione avente rilevanza urbanistica Altezza massima tra quella dei vari fronti Specificazione applicativa: Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli
ificazione applicativa: Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non vengono computati nell’altezza massima: a) i maggiori spessori dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, nella misura e secondo le condizioni previste dall’art.14, com- mi 6 e 7, del Dlgs 4 luglio 2014, n.102. b) i tamponamenti orizzontali di copertura funzio- nali alla realizzazione di manti di copertura ve- getale con essenze di medio e alto fusto.
nti orizzontali di copertura funzio- nali alla realizzazione di manti di copertura ve- getale con essenze di medio e alto fusto. Nel caso di edifici a gradoni non è consentita la misurazione per singoli corpi di fabbrica. Il piano urbanistico può contenere una disposizione volta a dettare una specifica disciplina della misurazione dell’altezza per questi tipi di costruzione. 29 ‐ Altezza utile Definizione avente rilevanza urbanistica Altezza del vano misurata dal piano di calpestio
ipi di costruzione. 29 ‐ Altezza utile Definizione avente rilevanza urbanistica Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si de- termina calcolando l’altezza media ponderata.
31 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) 30 ‐ Distanze Definizione avente rilevanza urbanistica Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescrit- ta. Specificazione applicativa: per la misurazione della distanza tra fronti di edifici o costruzioni nelle
a distanza prescrit- ta. Specificazione applicativa: per la misurazione della distanza tra fronti di edifici o costruzioni nelle quali siano presenti o previste pareti finestrate, il segmento si misura in senso ortogonale alla parete finestrata. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non vengono computati nella misurazione della distanza tra fabbricati lo spessore delle mura- ture esterne, delle tamponature o dei muri portanti,
ati nella misurazione della distanza tra fabbricati lo spessore delle mura- ture esterne, delle tamponature o dei muri portanti, nella misura e secondo le condizioni previste dall’art.14, commi 6 e 7, del Dlgs 4 luglio 2014, n.102. 31 ‐ Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere l’accesso delle apparecchiatu- re degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idri- co, termico, di condizionamento e di climatizzazione,
apparecchiatu- re degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idri- co, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc). Specificazione applicativa: sono compresi nei volumi tecnici anche i locali adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti. 32 ‐ Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade a da aree libere, oppure separata da altre costruzioni
di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade a da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle perso- ne e destinata alla soddisfazione di esigenze perdu- ranti nel tempo. 33 ‐ Edificio unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà
3 ‐ Edificio unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che dispon- ga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familia- re. 34 ‐ Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o
strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. Specificazione applicativa: Detti manufatti sono caratterizzati da:
- mancata incidenza sul carico urbanistico;
- individuabilità fisica e strutturale propria; Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche,
po condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i veicoli e le opere di sistemazione e di arredo. I piani urbanistici, in relazione alla zonizzazione
32 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) ed al pregio paesistico-ambientale delle aree, devono disciplinare le condizioni, i parametri e le modalità con cui possono essere realizzate le pertinenze, le cui dimensioni ove si tratti di volumi chiusi non possono eccedere il 20 per cento del volume totale dell’edificio principale, né, comunque, risultare superiori a 45 metri cubi. In assenza della specifica disciplina urbanistica comunale tali manufatti possono essere realizzati
e superiori a 45 metri cubi. In assenza della specifica disciplina urbanistica comunale tali manufatti possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto dei parametri urbanistico
- edilizi stabiliti per le nuove costruzioni dal vigente piano urbanistico per la zona di intervento, salvi i casi dei parcheggi pertinenziali di cui all’articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate
legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e successive modifiche e integrazioni. 35 ‐ Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di
tegrazioni. 35 ‐ Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 36 ‐ Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. 37 ‐ Log- gia/loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettan-
e di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. 37 ‐ Log- gia/loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettan- te, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 38 ‐ Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. 39 ‐ Porti- co/porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli
un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. 39 ‐ Porti- co/porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. 40 ‐ Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 41 ‐ Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto
arapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 41 ‐ Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali 42 ‐ Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
Articolo 1. SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)
33 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Titolo I - Capo I – SUE, SUAP e organismi tecnici consultivi Articolo 1. SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)
- Lo SUE è istituito ai sensi dell’art.5 del DPR n.380/2001 e s.m. e svolge i compiti da esso previsti, anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per l’accettazione
Articolo 2. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
001 e s.m. e svolge i compiti da esso previsti, anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per l’accettazione delle pratiche edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa gestio- ne e istruttoria. Articolo 2. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
- Per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di presta- zione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ri-
vità produttive e di presta- zione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ri- strutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattiva- zione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Dlgs. n.59/2010, ovvero per qua- lunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a
rofessionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale, nonché per gli insediamenti onlus, si applicano le procedure previste dalla legislazione in materia di SUAP (DPR n.159/2010, DPR n.160/2010, LR n.10/2012, LR n.12/2012, DPR n.59/2013, e s.m. e i.). 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui
DPR n.59/2013, e s.m. e i.). 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, di norma, su supporto informatico. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del SUAP gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive,
e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del Dlgs. 12 aprile 2006, n.163. 4. L’attivazione dei procedimenti complessi e la richiesta di pareri preliminari di conformità,
del Dlgs. 12 aprile 2006, n.163. 4. L’attivazione dei procedimenti complessi e la richiesta di pareri preliminari di conformità, sono gestiti dal SUAP normalmente mediante lo strumento della conferenza dei servizi. 5. Il SUAP esercita l’attività attraverso il “Centro di responsabilità Sportello Unico per le Im- prese” e il “Centro di responsabilità Commercio attività produttive” per le rispettive compe- tenze. Fornisce informazioni e modulistica nell’ambito dello Sportello Polivalente per le Im-
Articolo 3. OSSERVATORIO EDILIZIO
oduttive” per le rispettive compe- tenze. Fornisce informazioni e modulistica nell’ambito dello Sportello Polivalente per le Im- prese e attraverso le pagine Web dedicate presenti nel sito internet del Comune della Spe- zia. Articolo 3. OSSERVATORIO EDILIZIO
- L’Osservatorio edilizio è un organo di supporto all’attività dell’Amministrazione comunale con il compito di monitorare l’applicazione, l’interpretazione e l’aggiornamento del Regola-
ività dell’Amministrazione comunale con il compito di monitorare l’applicazione, l’interpretazione e l’aggiornamento del Regola- mento edilizio e proporre soluzioni innovative anche di carattere organizzativo e procedura- le. 2. L’Osservatorio edilizio viene nominato dalla Giunta comunale, ed è eventualmente rinnova- to in occasione di nuovo mandato elettorale. Esso è composto da: a) dirigente e funzionario responsabile dell’edilizia;
34 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) b) dirigente e funzionario responsabile dell’urbanistica; c) avvocato della civica amministrazione esperto nella legislazione edilizia e urbanistica d) un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli Agronomi, degli Archi- tetti, dei Geologi, degli Ingegneri, dei Geometri, dei Periti; e) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali edili; f) un rappresentante delle associazioni artigianali edili;
eriti; e) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali edili; f) un rappresentante delle associazioni artigianali edili; g) un rappresentante della proprietà edilizia; h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili; i) un rappresentante del Servizio igiene edilizia della competente AUSL e un rappresen- tante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; j) un rappresentante delle Associazioni persone diversamente abili.
n rappresen- tante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; j) un rappresentante delle Associazioni persone diversamente abili. 3. I rappresentanti di cui al punto d) vengono scelti all’interno di terne di nominativi segnalati dai singoli Ordini e Collegi professionali. I rappresentanti di cui ai punti e), f), g) e h) ven- gono indicati dalle rispettive Associazioni e/o Enti di appartenenza. 4. I Dirigenti degli Uffici urbanistica ed edilizia dell’Amministrazione comunale, la commissione
ioni e/o Enti di appartenenza. 4. I Dirigenti degli Uffici urbanistica ed edilizia dell’Amministrazione comunale, la commissione locale per il paesaggio, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni di categoria possono segnalare all’Osservatorio edilizio i problemi giuridici, procedurali e tecnici di carattere generale ine- renti l’applicazione del presente regolamento. 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno l’Osservatorio edilizio ha facoltà di presentare alla Giunta,
one del presente regolamento. 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno l’Osservatorio edilizio ha facoltà di presentare alla Giunta, nonché all’Assessore e alla commissione competenti un rapporto sui problemi emersi nell’applicazione del presente regolamento, presentando eventualmente proposte di modifi- ca e integrazione. 6. L’Assessore comunale competente ha facoltà di convocare l’Osservatorio edilizio da lui pre- sieduto ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini di supporto dell’attività
Articolo 4. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
di convocare l’Osservatorio edilizio da lui pre- sieduto ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini di supporto dell’attività dell’Amministrazione. 7. La partecipazione all’Osservatorio edilizio è a titolo gratuito. Articolo 4. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
- La commissione locale per il paesaggio è l'organo di supporto per la gestione delle funzioni delegate in materia di paesaggio.
- Con riguardo alla commissione locale per il paesaggio, valgono le disposizioni di cui alla
Articolo 5. COMPETENZE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
delegate in materia di paesaggio. 2. Con riguardo alla commissione locale per il paesaggio, valgono le disposizioni di cui alla L.R. 6 giugno 2014, n. 13. 3. La Commissione locale per il paesaggio si riunisce di norma ogni settimana. Articolo 5. COMPETENZE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
- La commissione locale per il paesaggio, per quanto previsto dalla L.R. n.13/2014, esprime il proprio parere obbligatorio, congruamente motivato, in relazione ai procedimenti di:
o previsto dalla L.R. n.13/2014, esprime il proprio parere obbligatorio, congruamente motivato, in relazione ai procedimenti di: a) rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 146 e 147 del Dlgs. n. 42/2004 e s.m. e i., ivi compreso il rilascio dei provvedimenti relativi ad istanze di con- dono edilizio, per gli interventi pubblici o privati non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione ex articolo 6 della L.R. n.13/2014;
ci o privati non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione ex articolo 6 della L.R. n.13/2014; b) rilascio dei provvedimenti relativi ad istanze di accertamento di compatibilità paesaggi- stica ai sensi dell’articolo 167 del Dlgs. n. 42/2004 e s.m. e i. non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione; c) vigilanza sui beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n.13/2014;
alla competenza autorizzativa della Regione; c) vigilanza sui beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n.13/2014; d) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 167 del Dlgs. n.42/2004 e s.m. e i. nei casi non rientranti nell’articolo 6, comma 2, e nell’articolo 8, comma 4, lettera f) della L.R. n.13/2014. 2. La commissione locale per il paesaggio, su richiesta del responsabile del procedimento, è
4, lettera f) della L.R. n.13/2014. 2. La commissione locale per il paesaggio, su richiesta del responsabile del procedimento, è chiamata ad esprimere parere in merito alla valutazione delle sanzioni accessorie previste dalla L.R. 6 giugno 2008, n.16 e s.m. e i. nel caso di illeciti compiuti in zone sottoposte a tutela paesaggistica.
Articolo 6. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO -
35 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 6. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - VERBALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PARERI
- Il verbale della riunione della commissione locale per il paesaggio viene redatto dal Segre- tario nel corso della seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- Il responsabile del procedimento comunica i pareri risultanti dal verbale ai richiedenti, an-
al Presidente e dal Segretario. 2. Il responsabile del procedimento comunica i pareri risultanti dal verbale ai richiedenti, an- che con l’utilizzo di procedure informatiche. I pareri sono altresì pubblicati sul sito internet del Comune della Spezia. 3. Ogni componente della commissione locale per il paesaggio ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e gli eventuali motivi del medesimo. 4. Quando la commissione locale per il paesaggio tratta argomenti nei quali un componente si
parte di seduta e dal partecipare in alcun modo all’esame, alla discussione e al
gli eventuali motivi del medesimo. 4. Quando la commissione locale per il paesaggio tratta argomenti nei quali un componente si trovi interessato direttamente o indirettamente, lo stesso si asterrà dall’assistere a quella parte di seduta e dal partecipare in alcun modo all’esame, alla discussione e al giudizio sull’argomento. 5. Nel verbale della riunione deve essere riportata ogni volta la dichiarazione di tutti i compo- nenti sull’inesistenza di cause di incompatibilità che lo riguardino.
Articolo 7. INTERVENTI EDILIZI – URBANISTICI
re riportata ogni volta la dichiarazione di tutti i compo- nenti sull’inesistenza di cause di incompatibilità che lo riguardino. 6. I pareri resi con la partecipazione di componenti per i quali ricorrano i presupposti per l’astensione sono da considerarsi illegittimi ed in tal caso resta fermo il potere-dovere del Presidente di sottoporre nuovamente, in via di autotutela, la questione alla commissione lo- cale per il paesaggio perché si esprima regolarmente. Articolo 7. INTERVENTI EDILIZI – URBANISTICI
Articolo 7. INTERVENTI EDILIZI – URBANISTICI
uestione alla commissione lo- cale per il paesaggio perché si esprima regolarmente. Articolo 7. INTERVENTI EDILIZI – URBANISTICI
- Ai fini del presente regolamento edilizio, valgono le definizioni degli interventi urbanistico edilizi operate dal DPR n.380/2001 e s.m., rimanendo operante la disciplina sostanziale contenuta nel vigente PUC relativa agli interventi ammissibili ed alle modalità e condizioni di loro attuazione. Articolo 8. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 8. DISPOSIZIONI GENERALI
nte PUC relativa agli interventi ammissibili ed alle modalità e condizioni di loro attuazione. Articolo 8. DISPOSIZIONI GENERALI
- I procedimenti relativi alla richiesta e al rilascio del permesso di costruire e alla presenta- zione e al controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) ordinarie, ovvero al- ternative al permesso di costruire, nonché delle CILA, sono disciplinati dal DPR n.380/2001 e s.m. e i., dal Dlgs 20 novembre 2016, n.222, dalla L.R. n.16/2008 e s.m. e i. e dal pre-
Articolo 9. RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
sono disciplinati dal DPR n.380/2001 e s.m. e i., dal Dlgs 20 novembre 2016, n.222, dalla L.R. n.16/2008 e s.m. e i. e dal pre- sente regolamento. 2. Nel proseguo del presente regolamento, ove non altrimenti precisato, l’uso dell’acronimo SCIA deve intendersi riferito sia alla SCIA “ordinaria” che alla SCIA “alternativa al permesso di costruire”. Articolo 9. RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
- La richiesta di permesso di costruire, predisposta avvalendosi dello specifico modulo unico
CHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
CHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
- La richiesta di permesso di costruire, predisposta avvalendosi dello specifico modulo unico pubblicato sul sito internet del Comune, deve essere presentata allo SUE avvalendosi obbli- gatoriamente dello specifico modulo unico adottato dal Servizio Edilizia.
- Qualora, con riferimento ai singoli campi del modulo e in relazione al caso di specie, si ri- tenga di poter operare una scelta negativa, nel senso di attestare così la non sussistenza
n relazione al caso di specie, si ri- tenga di poter operare una scelta negativa, nel senso di attestare così la non sussistenza della necessità di un parere, nulla osta o autorizzazione, soprattutto con riguardo ai vincoli eventualmente sussistenti, come pure la non necessità di una specifica documentazione progettuale, ciò dovrà essere congruamente motivato dal progettista nella relazione tecni- ca. 3. Il generico richiamo al dovuto rispetto alle normative tutte aventi incidenza con l’attività
tista nella relazione tecni- ca. 3. Il generico richiamo al dovuto rispetto alle normative tutte aventi incidenza con l’attività edilizia, quale riportato nei moduli, non esime il progettista, anche con riguardo al regola- mento edilizio, dall’esplicare nella relazione tecnica quegli aspetti che, risultando particolari in relazione al caso di specie, possono essere verificati solo laddove esplicitamente descritti.
36 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) 4. La richiesta dovrà risultare integrata, unitamente ad ogni altra informazione che, in quanto richiesta, avesse attinenza al caso di specie, con le seguenti specifiche: a) se il richiedente non è proprietario dell’immobile oggetto di intervento, la richiesta deve precisare le generalità complete del proprietario e l’indicazione del relativo domicilio,
getto di intervento, la richiesta deve precisare le generalità complete del proprietario e l’indicazione del relativo domicilio, nonché essere integrata dal suo assenso debitamente sottoscritto, allegando la fotoco- pia di documento di identità in corso di validità. Le richieste di permesso presentate da persone giuridiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da documentazione comprovante detta qualità;
persone giuridiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da documentazione comprovante detta qualità; b) elezione, da parte del richiedente, del domicilio presso il progettista, in quanto dotato di indirizzo di posta elettronica certificata, al solo fine di indirizzare ogni comunicazione relativa alla pratica, ovvero elezione di un qualunque altro domicilio, sempre ed esclu- sivamente per la medesima finalità, purché dotato di indirizzo di posta elettronica certi- ficata;
Articolo 10. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI
o domicilio, sempre ed esclu- sivamente per la medesima finalità, purché dotato di indirizzo di posta elettronica certi- ficata; 5. Ogni variazione concernente i soggetti sopra indicati deve essere tempestivamente comuni- cata allo SUE. Articolo 10. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E PRECISAZIONI IN ORDINE AGLI ALLEGATI PROGETTUALI
- La documentazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire è costituita unicamente
RDINE AGLI ALLEGATI PROGETTUALI
RDINE AGLI ALLEGATI PROGETTUALI
- La documentazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire è costituita unicamente da quella indicata nella modulistica uniforme per la presentazione della richiesta di permesso di costruire.
- Nella relazione tecnica dovrà essere esplicata la ritenuta fattibilità dell’intervento con riferimen- to al PUC, vigente e/o adottato, agli altri piani di livello territoriale, al presente regolamento e alle normative di dovuto riferimento.
vigente e/o adottato, agli altri piani di livello territoriale, al presente regolamento e alle normative di dovuto riferimento. 3. Gli elaborati grafici di progetto, da presentarsi in due copie, devono riportare l’indicazione dell’oggetto e dell’ubicazione dell’intervento, la scala dei disegni, la data di redazione, il nome e la firma di chi richiede il permesso di costruire, nonché il nome e la firma del progettista con apposizione del timbro di iscrizione al relativo albo/ordine/collegio.
costruire, nonché il nome e la firma del progettista con apposizione del timbro di iscrizione al relativo albo/ordine/collegio. 4. Negli elaborati dovranno essere rappresentati tutte le parti dell’edificio e/o dell’immobile ogget- to di intervento, ossia tutte le piante, le sezioni ed i prospetti , con indicazione per ogni spazio, vano e locale, delle relative utilizzazioni o destinazioni d’uso, esistenti e/o di progetto. Ogni
n indicazione per ogni spazio, vano e locale, delle relative utilizzazioni o destinazioni d’uso, esistenti e/o di progetto. Ogni pianta e sezione deve essere quotata, con obbligo di evidenziare chiaramente, nel caso in cui ci si avvalga delle deroghe consentite dall’art.14, commi 6 e 7, del Dlgs n.102/2014 e s.m., le di- versificazioni degli spessori in incremento. Nel caso di opere murarie di contenimento dovrà es- sere rappresentato il relativo prospetto d'insieme opportunamente quotato.
. Nel caso di opere murarie di contenimento dovrà es- sere rappresentato il relativo prospetto d'insieme opportunamente quotato. 5. Gli eventuali ‘locali tecnici’ dovranno recare l’indicazione dell’esatta funzione svolta nell’ambito dell’edificio. La loro effettiva necessità, in relazione alle caratteristiche dell’impianto e della de- stinazione d’uso dell’unità immobiliare, dovrà essere congruamente giustificata nella relazione tecnica.
ll’impianto e della de- stinazione d’uso dell’unità immobiliare, dovrà essere congruamente giustificata nella relazione tecnica. 6. Nel caso di progetti che prevedano il rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barrie- re architettoniche, anche per quanto previsto dal presente regolamento, i relativi elaborati do- vranno esemplificare chiaramente le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici che si in-
amento, i relativi elaborati do- vranno esemplificare chiaramente le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici che si in- tendono adottare per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dei locali, i percorsi di accesso, nonché la possibilità di fruire dei ser- vizi igienici, compresi gli antibagni e relativi ambienti di disimpegno in relazione alle dimensio- ni, da parte di persone diversamente abili.
compresi gli antibagni e relativi ambienti di disimpegno in relazione alle dimensio- ni, da parte di persone diversamente abili. 7. In caso di contrasto fra le dimensioni rappresentate graficamente e quelle scritte, prevalgono queste ultime.
Articolo 11. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI PERMESSO DI
37 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 11. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI PERMESSO DI COSTRUIRE – PARERI DEGLI UFFICI COMUNALI E DI UFFICI, ENTI O AMMINISTRAZIONI DIVERSE DA QUELLA COMUNALE
- Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall’art.20 del DPR n.380/2001 e s.m. e i., dall’art. 2 del D.lgs. 222/2016 e relativa tabella A e dal presente
e è disciplinato dall’art.20 del DPR n.380/2001 e s.m. e i., dall’art. 2 del D.lgs. 222/2016 e relativa tabella A e dal presente regolamento, ferma restando l’osservanza di ogni altra disposizione statale o regionale in materia che dovesse subentrare. 2. Le richieste di permesso di costruire, predisposte avvalendosi dello specifico modulo unico pubblicato sul sito internet del Comune, nonché le altre comunicazioni ad esso pertinenti, sono presentate allo Sportello Unico per l’Edilizia.
sito internet del Comune, nonché le altre comunicazioni ad esso pertinenti, sono presentate allo Sportello Unico per l’Edilizia. 3. L’avvio del procedimento delle richieste di permesso di costruire presentate o pervenute presso lo SUE coincide, anche ai fini della decorrenza dei termini del procedimento mede- simo, con l’attribuzione del numero di protocollo. 4. La richiesta e relativa documentazione deve essere fornita anche in formato digitale.
Articolo 12. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DEL PERMESSO DI
’attribuzione del numero di protocollo. 4. La richiesta e relativa documentazione deve essere fornita anche in formato digitale. Articolo 12. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E ALL’INIZIO DEI RELATIVI LAVORI
- Il rilascio del permesso di costruire, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazio- ne e in relazione al caso di specie, deve essere preceduto, a seconda del caso di specie, dai seguenti adempimenti:
legislazio- ne e in relazione al caso di specie, deve essere preceduto, a seconda del caso di specie, dai seguenti adempimenti: a) presentazione, anche in formato PDF, dell’eventuale atto di sottomissione e/o asservi- mento, ovvero dell’atto di convenzione stipulato per atto pubblico in forma bilaterale nei casi in cui lo strumento urbanistico generale preveda il ricorso al permesso di co- struire convenzionato, debitamente registrato e trascritto;
strumento urbanistico generale preveda il ricorso al permesso di co- struire convenzionato, debitamente registrato e trascritto; b) pagamento del contributo di costruzione, previsto dagli articoli 38 e 39 della L.R. n.16/2008 e s.m. e i., e prestazione di idonee garanzie, sotto forma di fidejussione bancaria o di polizza cauzionale rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente au- torizzata, in caso di rateizzazione a norma dell’articolo 38 della L.R. n.16/2008 e s. m. e
sa di assicurazione regolarmente au- torizzata, in caso di rateizzazione a norma dell’articolo 38 della L.R. n.16/2008 e s. m. e i. e della L.R. 7 aprile 1995, n. 25 e s.m. e i., ovvero richiesta di esonero del relativo pagamento o della quota del contributo afferente al costo di costruzione nei modi, nei termini ed alle condizioni stabilite dall’articolo 39 della L.R. n.16/2008 e s.m. e i.; 2. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire viene data notizia per estratto all’albo preto-
Articolo 13. EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
L.R. n.16/2008 e s.m. e i.; 2. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire viene data notizia per estratto all’albo preto- rio, con la specificazione delle opere da eseguire, del titolare e della località interessata. Articolo 13. EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
- Le caratteristiche del permesso di costruire sono stabilite dal Titolo II, Capo II, sezione I, del DPR n.380/2001 e s.m. e i.
- Il permesso di costruire assume efficacia dalla data di notificazione all’interessato
zione I, del DPR n.380/2001 e s.m. e i. 2. Il permesso di costruire assume efficacia dalla data di notificazione all’interessato dell’avvenuto rilascio dello stesso o dalla data del ritiro materiale dell’atto presso lo Sportel- lo Unico per l’Edilizia. Il ritiro materiale presso lo Sportello Unico per l'edilizia equivale a no- tifica all'interessato. 3. Il ritiro del permesso di costruire da persona diversa dal titolare, è consentita solo a fronte
Articolo 14. ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
a no- tifica all'interessato. 3. Il ritiro del permesso di costruire da persona diversa dal titolare, è consentita solo a fronte della presentazione di specifica delega accompagnata da copia del documento di identità del delegante. Articolo 14. ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PARZIALE O TOTALE
- Nel caso in cui vengano eseguite opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale del contributo di costruzione dovuto per il rilascio del titolo edilizio, nei casi e nei limiti di cui
computo parziale o totale del contributo di costruzione dovuto per il rilascio del titolo edilizio, nei casi e nei limiti di cui all’articolo16 del D.P.R. n.380/2001 e s.m. e i. e agli articoli 32 e 122 del D.Lgs. n.
38 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) 163/2006 e s.m. e i. (Codice dei contratti pubblici) e dell’articolo 12 della L.R. n. 25/95, il richiedente il titolo edilizio dovrà presentare un progetto preliminare delle opere che inten- de realizzare corredato da un computo metrico estimativo della spesa, utilizzando il prezza- rio regionale delle Opere Pubbliche vigente al momento della presentazione del progetto.
ivo della spesa, utilizzando il prezza- rio regionale delle Opere Pubbliche vigente al momento della presentazione del progetto. 2. Il progetto verrà sottoposto all’esame della conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. n.241/1990 e s.m. e i. e quindi all’approvazione della Giunta Comunale, unitamente alla convenzione. 3. Fatto salvo il caso in cui sia l’Amministrazione comunale ad indire direttamente la gara per
le, unitamente alla convenzione. 3. Fatto salvo il caso in cui sia l’Amministrazione comunale ad indire direttamente la gara per l’affidamento in appalto dei lavori di cui al progetto preliminare, il richiedente, dopo il rila- scio del titolo edilizio e prima dell’inizio dei lavori, dovrà presentare un progetto esecutivo dell’opera. 4. Il richiedente dovrà introdurre nel progetto tutte le modifiche o integrazioni, conseguenti al
progetto esecutivo dell’opera. 4. Il richiedente dovrà introdurre nel progetto tutte le modifiche o integrazioni, conseguenti al progetto definitivo, che i Servizi Tecnici comunali riterranno necessari, purché tali modifiche non comportino maggiori costi rispetto a quelli preventivati. La stipula dell’atto pubblico d’obbligo, debitamente registrato e trascritto presso la Conser- vatoria dei registri immobiliari, è subordinata alla prestazione di polizza fidejussoria banca-
o e trascritto presso la Conser- vatoria dei registri immobiliari, è subordinata alla prestazione di polizza fidejussoria banca- ria o assicurativa a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori per la somma corrispon- dente all’importo complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzare; la stessa sarà svincolata, nella misura dell’80% del totale, a seguito del rilascio di certificato di regolare esecuzione o collaudo da parte dell’Amministrazione comunale delle opere eseguite e
uito del rilascio di certificato di regolare esecuzione o collaudo da parte dell’Amministrazione comunale delle opere eseguite e dell’eventuale cessione all’Amministrazione delle aree sulle quali insistono, secondo quanto disposto in convenzione. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume caratte- re definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Fino a tale data dovrà essere mantenuta la polizza fideiussoria relativamente al residuo importo, pari al 20% del totale,
esimo. Fino a tale data dovrà essere mantenuta la polizza fideiussoria relativamente al residuo importo, pari al 20% del totale, conseguendone che la stessa potrà essere totalmente svincolata, previa realizzazione degli atti necessari alla regolarizzazione contabile delle opere eseguite a scomputo, solo ad avve- nuto decorso in senso positivo del suddetto biennio. Per tali finalità, il progettista dovrà re- lazionarsi con gli uffici tecnici comunali, in particolare con il Responsabile Unico del Proce-
nalità, il progettista dovrà re- lazionarsi con gli uffici tecnici comunali, in particolare con il Responsabile Unico del Proce- dimento (RUP) nominato dal Dirigente dei Servizi Tecnici OO.PP. che seguirà l’evoluzione e successiva realizzazione dei lavori, fino al collaudo delle opere e verifica delle stesse. 5. All’atto dell’approvazione del progetto esecutivo delle opere, il richiedente dovrà dare co- municazione al RUP dell’inizio dei lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio stesso, nominan-
ere, il richiedente dovrà dare co- municazione al RUP dell’inizio dei lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio stesso, nominan- do a totale carico un Direttore dei lavori, in relazione alle predette opere, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al Comune. 6. Il Direttore dei lavori così nominato, quale incaricato di direzione dei lavori di opera pubbli- ca, dovrà rappresentarsi con il RUP o suo delegato e dovrà provvedere a redigere gli atti
direzione dei lavori di opera pubbli- ca, dovrà rappresentarsi con il RUP o suo delegato e dovrà provvedere a redigere gli atti tecnici amministrativi propri di un’opera pubblica. A tal fine i funzionari e tecnici comunali avranno libero accesso ai cantieri. 7. L’Amministrazione comunale si riserva di nominare un proprio collaudatore in corso d’opera incaricato dell’accertamento progressivo della regolare esecuzione e del collaudo finale.
proprio collaudatore in corso d’opera incaricato dell’accertamento progressivo della regolare esecuzione e del collaudo finale. 8. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici ai quali è stato autorizzato lo scomputo del pagamento degli oneri dovuti, è generalmente subordinato alla realizzazione di tutte le ope- re di sistemazione esterna e di urbanizzazione, comprese quelle realizzate a scomputo e, conseguentemente, alla dichiarazione di conformità delle predette opere rispetto al proget-
rese quelle realizzate a scomputo e, conseguentemente, alla dichiarazione di conformità delle predette opere rispetto al proget- to approvato, salvo che non sia diversamente disposto in sede di situla dell’atto d’obbligo relativo al caso di specie. 9. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree ed opere di urbanizzazione, fino al col- laudo favorevole delle stesse e all’acquisizione al patrimonio dell’ente, sarà a completa cura
e di urbanizzazione, fino al col- laudo favorevole delle stesse e all’acquisizione al patrimonio dell’ente, sarà a completa cura e spesa del richiedente il titolo edilizio. Per le aree e le opere di urbanizzazione che, pur es- sendo vincolate all’uso pubblico, permangono in proprietà privata, la manutenzione ordina- ria e straordinaria permane a cura e spese del richiedente il titolo edilizio o suoi aventi cau- sa. Qualora il soggetto attuatore degli interventi da realizzare a scomputo degli oneri non ot-
tolo edilizio o suoi aventi cau- sa. Qualora il soggetto attuatore degli interventi da realizzare a scomputo degli oneri non ot- temperasse anche in parte agli adempimenti assunti, l’Amministrazione comunale sarà au- torizzata, in via sostitutiva:
39 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) c) ad eseguire o far eseguire direttamente le opere mancanti secondo il progetto appro- vato nonché a ripristinare quelle opere che dovessero risultare non collaudabili mediante escussione della polizza fidejussoria prestata a garanzia dell’escussione delle opere e, in caso di maggiori costi sostenuti, mediante richiesta di risarcimento per le opere dovute;
nzia dell’escussione delle opere e, in caso di maggiori costi sostenuti, mediante richiesta di risarcimento per le opere dovute; d) a disporre l’acquisizione coattiva delle aree a favore dell’Amministrazione comunale nel caso sia previsto dalla convenzione la cessione delle aree stesse. 10. Ad ultimazione delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo degli oneri il soggetto at- tuatore dovrà produrre all’Amministrazione comunale:
lle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo degli oneri il soggetto at- tuatore dovrà produrre all’Amministrazione comunale: a) gli elaborati grafici di rilievo delle opere eseguite, redatti in scala adeguata sia su sup- porto cartaceo che informatico, contenenti tutti gli elementi utili per il futuro mantenimento dell’opera; b) gli elaborati necessari al perfezionamento delle pratiche catastali al fine di consentire l’acquisizione dell’opera al patrimonio dell’Ente.
i necessari al perfezionamento delle pratiche catastali al fine di consentire l’acquisizione dell’opera al patrimonio dell’Ente. 11. A carico del soggetto richiedente ricadrà anche l’onere del frazionamento e dell’accatastamento delle opere e/o aree da cedere al Comune. 12. Per le pratiche che prevedono uno scomputo di oneri di urbanizzazione per un importo stimato uguale o superiore a €.10.000,00, gli Uffici forniranno informativa alla competente Commissione consiliare, per il tramite del suo Presidente.
Articolo 15. VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE E VARIANTI IN CORSO
iore a €.10.000,00, gli Uffici forniranno informativa alla competente Commissione consiliare, per il tramite del suo Presidente. Articolo 15. VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE E VARIANTI IN CORSO D’OPERA
- Il titolare del permesso di costruire, prima dell’inizio dei lavori o nel corso degli stessi può richiedere varianti al progetto approvato.
- Le varianti sono soggette al rilascio del pertinente titolo abilitativo in relazione al tipo di in-
ti al progetto approvato. 2. Le varianti sono soggette al rilascio del pertinente titolo abilitativo in relazione al tipo di in- tervento proposto con la variante. Il termine di efficacia del titolo presentato in variante, corrisponde a quello del titolo di riferimento. 3. Le varianti che integrano la fattispecie di cui all’articolo 25 della L.R. n.16/2008 e s.m. e i. sono realizzabili nel rispetto del relativo disposto.
Articolo 16. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA),
ano la fattispecie di cui all’articolo 25 della L.R. n.16/2008 e s.m. e i. sono realizzabili nel rispetto del relativo disposto. 4. Per le varianti non rientranti nel disposto dell’articolo 25 della L.R. n.16/2008 e s. m. e i., laddove eseguite in assenza del pertinente titolo edilizio, dovrà essere presentata istanza per l'accertamento di conformità per il rilascio del titolo in sanatoria. Articolo 16. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA),
Articolo 16. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA),
tamento di conformità per il rilascio del titolo in sanatoria. Articolo 16. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA), SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE E COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI ASSEVERATA (CILA)
- Nei casi in cui in base all’art.22 e all’art.23 del DPR n.380/2001 e s.m. e i. ci si possa avva- lere, rispettivamente, della SCIA ordinaria ovvero della SCIA alternativa al permesso di co-
/2001 e s.m. e i. ci si possa avva- lere, rispettivamente, della SCIA ordinaria ovvero della SCIA alternativa al permesso di co- struire, ovvero, nei casi di cui all’art.6-bis del medesimo decreto, della CILA, la stessa deve essere presentata allo SUE avvalendosi dei moduli unici pubblicati sul sito internet del Co- mune. Essa dovrà risultare integrata dagli elaborati grafici progettuali (attuale/originario o assentito, progetto, raffronto) redatti, in relazione al caso di specie, secondo le indicazioni
rogettuali (attuale/originario o assentito, progetto, raffronto) redatti, in relazione al caso di specie, secondo le indicazioni già fornite con riguardo al permesso di costruire. 2. I moduli, nel caso in cui sia consentito di non fare esclusivo riferimento alla procedura in- formatizzata, ove sussistente, dovranno essere compilati comunque anche in formato digi- tale, con riguardo e nel rispetto delle istruzioni eventualmente fornite dagli stessi, e presen-
comunque anche in formato digi- tale, con riguardo e nel rispetto delle istruzioni eventualmente fornite dagli stessi, e presen- tati in copia cartacea nonché in formato PDF. In tale formato dovrà altresì essere presenta- to ogni altro allegato grafico/documentale che integra la SCIA, ovvero la CILA. In sede di presentazione, sugli stessi non dovrà risultare, né potrà essere apposta, alcuna ulteriore annotazione diversa da quelle necessarie alla loro acquisizione da parte del personale del
otrà essere apposta, alcuna ulteriore annotazione diversa da quelle necessarie alla loro acquisizione da parte del personale del SUE a ciò addetto.
40 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) 3. Qualora, con riferimento ai singoli campi del modulo e in relazione al caso di specie, si ri- tenga di poter operare una scelta negativa, nel senso di attestare così la non sussistenza della necessità di un parere, nulla osta o autorizzazione, soprattutto con riguardo ai vincoli eventualmente sussistenti, come pure la non necessità di una specifica documentazione
zione, soprattutto con riguardo ai vincoli eventualmente sussistenti, come pure la non necessità di una specifica documentazione progettuale, ciò dovrà essere congruamente motivato dal progettista nella relazione tecni- ca. 4. Il generico richiamo al dovuto rispetto alle normative tutte aventi incidenza con l’attività edilizia, quale riportato nei moduli, non esime il progettista, anche con riguardo al regola- mento edilizio, dall’esplicare nella relazione tecnica quegli aspetti che, risultando particolari
anche con riguardo al regola- mento edilizio, dall’esplicare nella relazione tecnica quegli aspetti che, risultando particolari in relazione al caso di specie, possono essere verificati solo laddove esplicitamente descritti. 5. È consentita l’esecuzione di lavori in prima persona, sussistendone le competenze e le ca- pacità e nel rispetto delle normative tecniche tutte vigenti, nel caso di opere di modesta en- tità che non interessano le specifiche normative di settore, con esclusione dei lavori relativi
nel caso di opere di modesta en- tità che non interessano le specifiche normative di settore, con esclusione dei lavori relativi ad impianti tecnologici. 6. Ogni variazione concernente i soggetti coinvolti nella SCIA ovvero nella CILA, deve essere tempestivamente comunicata al Comune allo Sportello Unico per l’Edilizia. 7. Nel caso di SCIA alternativa al permesso di costruire, i lavori dovranno iniziare entro un an- no dalla data di decorso del relativo termine di perfezionamento della sua efficacia e do-
lavori dovranno iniziare entro un an- no dalla data di decorso del relativo termine di perfezionamento della sua efficacia e do- vranno essere conclusi entro tre anni dalla medesima data. Qualora l’inizio dei lavori non avvenga entro tale anno, l’attuazione dei lavori è subordinata alla presentazione di una nuova SCIA alternativa, ovvero di un permesso di costruire. 10. Per la comunicazione di inizio/fine lavori, nonché per il collaudo finale, per le richieste di
di un permesso di costruire. 10. Per la comunicazione di inizio/fine lavori, nonché per il collaudo finale, per le richieste di qualificazione dell’intervento a fini IVA, ci si dovrà avvalere degli specifici moduli pubblicati sul sito internet del Comune, provvedendo a compilarli con riferimento alle note in esso contenute. In caso di comunicazioni comunque intese ad integrare la documentazione rela- tiva alle ditte esecutrici, è fatto obbligo di precisare quale sia la documentazione parziale
Articolo 17. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ E TITOLO IN SANATORIA
integrare la documentazione rela- tiva alle ditte esecutrici, è fatto obbligo di precisare quale sia la documentazione parziale già prodotta in atti. 15. Il termine di efficacia dell’eventuale SCIA o CILA presentata in variante ad altro titolo, cor- risponde a quello del titolo di riferimento oggetto di variante. Articolo 17. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ E TITOLO IN SANATORIA
- La presentazione della richiesta di accertamento di conformità finalizzata al rilascio del tito-
RMITA’ E TITOLO IN SANATORIA
- La presentazione della richiesta di accertamento di conformità finalizzata al rilascio del tito- lo in sanatoria per interventi già soggetti a permesso di costruire, ovvero a SCIA alternativa al permesso di costruire è disciplinata dall’art.36 del DPR n.380/2001 e s.m. e i.
- In ragione del disposto di cui all’articolo 37, comma 6, del medesimo decreto, sono altresì soggetti a procedimento di accertamento di conformità di cui all’articolo 36 sopra richiama-
del medesimo decreto, sono altresì soggetti a procedimento di accertamento di conformità di cui all’articolo 36 sopra richiama- to gli interventi, eseguiti in assenza di SCIA ordinaria o in sua difformità, che hanno per oggetto opere già soggette all’obbligo del contributo di costruzione. 3. Il richiedente l’accertamento di conformità dovrà produrre la documentazione e gli allegati richiamati dall’articolo 10 del presente regolamento. Si dovrà allegare, inoltre:
ovrà produrre la documentazione e gli allegati richiamati dall’articolo 10 del presente regolamento. Si dovrà allegare, inoltre: a) dichiarazione del proprietario, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il periodo di realizzazione delle opere abusive; b) esauriente documentazione fotografica, firmata dal progettista, atta a rendere evidente lo stato delle opere realizzate; c) duplice copia della documentazione nel caso in cui l’accertamento di conformità riguar-
ente lo stato delle opere realizzate; c) duplice copia della documentazione nel caso in cui l’accertamento di conformità riguar- di opere per le quali è necessario procedere alla richiesta della determinazione dell’aumento del valore venale dell’immobile a cura dell’Agenzia delle Entrate. Il costo sostenuto dal Comune per tale valutazione, quale definito dalla suddetta Agenzia in re- lazione al caso di specie, dovrà essere rimborsato dal titolare nell’ambito del relativo procedimento.
a suddetta Agenzia in re- lazione al caso di specie, dovrà essere rimborsato dal titolare nell’ambito del relativo procedimento. 4. Nel caso di opere eseguite in difformità a un titolo edilizio o in sua assenza e di previste opere necessarie a ricondurre alla conformità le suddette opere, e dunque con esclusione dei casi in cui per l’intervento, esso risultando non conforme, sia dovuta la demolizione, la
41 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) documentazione da produrre, in relazione al caso di specie, è quella già prevista dal pre- sente regolamento con riguardo alla domanda di rilascio di permesso di costruire. Tale do- cumentazione dovrà essere integrata da: a) elaborati grafici che evidenzino le sole opere già eseguite e di cui si chiede la sanato- ria; b) tavole di raffronto che evidenzino, con differenti colorazioni, le opere da sanare e quel-
Articolo 18. MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO
e di cui si chiede la sanato- ria; b) tavole di raffronto che evidenzino, con differenti colorazioni, le opere da sanare e quel- le da realizzare in variante. Articolo 18. MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO
- I mutamenti di destinazione d’uso sono disciplinati dall’art.13 della LR n.16/2008 e s.m. e dal PUC. Articolo 19. COORDINAMENTO TRA SUE E SUAP
- Il coordinamento tra le strutture dello SUE e dello SUAP avviene avvalendosi della condivisione dei sistemi informatici e telematici in dotazione del Comune.
Articolo 20. ATTIVITA’ ISTRUTTORIA IN AUTOTUTELA
42 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Titolo I - Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi Articolo 20. ATTIVITA’ ISTRUTTORIA IN AUTOTUTELA
- L'esercizio dei poteri di autotutela nei riguardi dei titoli edilizi è svolto nei rispetto delle mo- dalità e delle garanzie previste al Capo IV della L. 241/1990 e s.m. Articolo 21. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E SUO RILASCIO
Articolo 21. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E SUO RILASCIO
delle garanzie previste al Capo IV della L. 241/1990 e s.m. Articolo 21. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E SUO RILASCIO
- Il certificato di destinazione urbanistica (CDU) indica le prescrizioni ed i vincoli di carattere urbanistico riguardanti i terreni o le unità immobiliari censite al NCEU territorialmente com- petente ed è rilasciato dallo SUE nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.
orialmente com- petente ed è rilasciato dallo SUE nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. 2. La richiesta deve essere compilata secondo il modulo predisposto, motivandone la causale e provvedendo a specificare le generalità del richiedente, gli identificativi catastali necessari ad individuare gli immobili di interesse, all’uopo allegando una copia dell’estratto di mappa che evidenzi l’ubicazione degli stessi.
dividuare gli immobili di interesse, all’uopo allegando una copia dell’estratto di mappa che evidenzi l’ubicazione degli stessi. 3. Con esclusione del caso in cui la richiesta sia avanzata per la necessità di provvedere alla presentazione di denunce di successione, essa dovrà essere presentata munita di marca da bollo nella misura vigente. 4. Il rilascio del certificato è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria nella misura vigen-
bollo nella misura vigente. 4. Il rilascio del certificato è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria nella misura vigen- te. Il relativo importo viene commisurato al numero di particelle catastali inserite nella ri- chiesta. 5. Il pagamento dei diritti di segreteria, come anche l’imposta di bollo, può avvenire tramite bonifico bancario, tramite versamento effettuato con bollettino postale, ovvero direttamen- te presso lo SUE avvalendosi di bancomat o carta di credito.
Articolo 22. PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
te versamento effettuato con bollettino postale, ovvero direttamen- te presso lo SUE avvalendosi di bancomat o carta di credito. 6. Il certificato ha validità di un anno dalla data del rilascio, fatte salve modifiche al PUC che dovessero subentrare nel frattempo. Articolo 22. PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
- Le modalità di proroga dei termini di inizio e fine lavori del permesso di costruire sono defi- nite dall’articolo 15, commi 2 e 2-bis del DPR n.380/2001 e s.m. e i.
Articolo 23. RINNOVO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
inizio e fine lavori del permesso di costruire sono defi- nite dall’articolo 15, commi 2 e 2-bis del DPR n.380/2001 e s.m. e i. Articolo 23. RINNOVO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
- Nei casi di richiesta di rinnovo di permesso di costruire dovrà essere presentata istanza nel- la quale devono essere specificati, oltre alle generalità del richiedente, gli estremi del per- messo di costruire (numero e data, titolare, oggetto e ubicazione, nonché numero della re-
del richiedente, gli estremi del per- messo di costruire (numero e data, titolare, oggetto e ubicazione, nonché numero della re- lativa pratica edilizia) cui il rinnovo si riferisce ed in allegato la seguente documentazione in duplice copia: a) relazione tecnico-illustrativa relativa allo stato di avanzamento dei lavori con descrizio- ne dettagliata delle opere ancora da eseguire; b) documentazione fotografica a colori d’insieme e di dettaglio, illustrativa dello stato di
ata delle opere ancora da eseguire; b) documentazione fotografica a colori d’insieme e di dettaglio, illustrativa dello stato di fatto, corredata da planimetria con l’indicazione dei punti di ripresa; c) elaborati grafici corrispondenti a quelli allegati al titolo di cui si chiede il rinnovo con evidenziate le opere già realizzate e quelle che restano da eseguire. 2. La richiesta di rinnovo del permesso di costruire consegue la verifica all’attualità del contri-
lle che restano da eseguire. 2. La richiesta di rinnovo del permesso di costruire consegue la verifica all’attualità del contri- buto di costruzione dovuto alla data di presentazione dell’istanza, con possibilità di suo adeguamento.
Articolo 24. VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
43 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 24. VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
- Nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario del permesso di costruire, successiva- mente al suo rilascio, acquisisse titolo sull’immobile oggetto dell’intervento da esso previ- sto, dovrà essere richiesto, da parte del nuovo avente titolo, il relativo provvedimento di voltura.
- Alla richiesta di voltura sottoscritta dal nuovo avente titolo, nella quale devono essere spe-
tivo provvedimento di voltura. 2. Alla richiesta di voltura sottoscritta dal nuovo avente titolo, nella quale devono essere spe- cificati, oltre alle generalità del richiedente, gli estremi del permesso di costruire cui la vol- tura si riferisce (numero e data, titolare, oggetto e ubicazione, nonché numero della relati- va pratica edilizia) dovrà essere allegata copia dell’atto registrato e trascritto attestante la titolarità dichiarata dal richiedente.
ica edilizia) dovrà essere allegata copia dell’atto registrato e trascritto attestante la titolarità dichiarata dal richiedente. 3. Qualora, all’atto della richiesta di voltura, i lavori fossero già iniziati, dovrà essere allegata anche relazione sul loro stato di avanzamento, debitamente sottoscritta, oltre che dall’interessato, anche dal precedente titolare, dal progettista e direttore del lavori, oltre- ché, se del caso, dai nuovi professionisti incaricati.
Articolo 25. CAMBIO DI TITOLARE NELLA SCIA O NELLA CILA
e dal precedente titolare, dal progettista e direttore del lavori, oltre- ché, se del caso, dai nuovi professionisti incaricati. Articolo 25. CAMBIO DI TITOLARE NELLA SCIA O NELLA CILA
- Nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario della SCIA ovvero della CILA, acquisisse successivamente titolo sull’immobile oggetto dell’intervento e fosse comunque interessato, in luogo del precedente denunciante, all’attuazione dell’intervento medesimo, dovrà far
intervento e fosse comunque interessato, in luogo del precedente denunciante, all’attuazione dell’intervento medesimo, dovrà far pervenire comunicazione di subentro nella titolarità, ad ogni effetto di legge, della SCIA o ovvero della CILA, precisando le proprie generalità nonché gli estremi del titolo cui si riferi- sce il subentro, ossia numero e data di presentazione, nome del precedente titolare, ogget- to e ubicazione. 2. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegato:
ta di presentazione, nome del precedente titolare, ogget- to e ubicazione. 2. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegato: a) copia dell’atto registrato e trascritto attestante la titolarità dichiarata dal richiedente, ovvero di altro titolo legittimante; b) presa d'atto del precedente titolare della SCIA/CILA; c) nomina e presa d'atto sia delle figure professionali che delle imprese incaricate. 3. Qualora, all’atto della comunicazione di subentro, i lavori fossero già iniziati, dovrà essere
che delle imprese incaricate. 3. Qualora, all’atto della comunicazione di subentro, i lavori fossero già iniziati, dovrà essere allegata anche relazione sul loro stato di avanzamento, debitamente sottoscritta, oltre che dall’interessato, anche dal precedente titolare, dal progettista e direttore dei lavori, oltre- ché, se del caso, dai nuovi professionisti incaricati. 4. Il subentro di un soggetto diverso dall’originario intestatario non interrompe, né modifica, i termini di validità del relativo titolo.
Articolo 26. SOSPENSIONE DELL’USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA’
ntro di un soggetto diverso dall’originario intestatario non interrompe, né modifica, i termini di validità del relativo titolo. Articolo 26. SOSPENSIONE DELL’USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA’
- In caso di sussistenza di condizioni di agibilità ai sensi dell’art.222 del regio decreto 27 lu- glio 1934, n.1265, ovvero condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, quali accertate da personale tecnico comunale, derivanti dalla carenza delle condizioni richieste
pubblica e privata incolumità, quali accertate da personale tecnico comunale, derivanti dalla carenza delle condizioni richieste e/o a dissesti strutturali di parti di edifici, il Sindaco può disporre con apposito provvedi- mento l’inagibilità del fabbricato o dei locali interessati fino all’avvenuta esecuzione dei la- vori di ripristino e comunque di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l’ausilio della direzione di un tecnico libero professionista di fiducia.
he dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l’ausilio della direzione di un tecnico libero professionista di fiducia. 2. Il ripristino dell’agibilità è subordinato alla presentazione di una perizia, a firma del mede- simo tecnico, che attesti il ripristino delle condizioni di sicurezza e di fruibilità dell’immobile interessato.
Articolo 27. MODALITÀ, TEMPI E GARANZIE PER IL PAGAMENTO DEL
44 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 27. MODALITÀ, TEMPI E GARANZIE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
- Il contributo di costruzione, ricorrendone i presupposti, è dovuto dal titolare del permesso di costruire o della SCIA, ovvero della CILA. Esso è commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, in relazione al tipo di intervento, conforme-
surato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, in relazione al tipo di intervento, conforme- mente a quanto stabilito dalla normativa statale e dagli articoli 38 e 39 della LR n.16/2008 e s.m. 2. Per gli interventi da realizzare mediante permesso di costruire, il contributo di costruzione è determinato dal responsabile del procedimento, in base alla quantificazione delle superfici
uire, il contributo di costruzione è determinato dal responsabile del procedimento, in base alla quantificazione delle superfici di riferimento effettuata sulla scorta della relativa rappresentazione grafico analitica predi- sposta dal progettista, quale dovuta in sede di presentazione della richiesta di permesso di costruire. 3. Nel caso di interventi soggetti a SCIA, sia essa ordinaria o alternativa al permesso di co-
chiesta di permesso di costruire. 3. Nel caso di interventi soggetti a SCIA, sia essa ordinaria o alternativa al permesso di co- struire, o alla CILA, che comportino la necessità di corrispondere il contributo di costruzio- ne, il relativo computo, sottoscritto dal progettista e dal committente, dovrà essere allegato già in sede di presentazione (art.38, comma 4, della LR n.16/2008 e s.m.), unitamente allo schema esplicativo della superficie utile oggetto del contributo.
(art.38, comma 4, della LR n.16/2008 e s.m.), unitamente allo schema esplicativo della superficie utile oggetto del contributo. 4. Il tardivo o mancato pagamento del contributo di costruzione comporta le sanzioni di cui all'articolo 42 del DPR n.380/2001 e s. m . e i. 5. É consentito il pagamento rateizzato a richiesta dell’interessato, in particolare: a) prima rata, all’atto del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA;
ll’interessato, in particolare: a) prima rata, all’atto del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA; b) seconda rata, alla scadenza del sesto mese dalla data del rilascio del permesso di co- struire, ovvero dalla data di efficacia della SCIA; c) terza rata, alla scadenza del dodicesimo mese dalla data del rilascio del permesso di costruire, ovvero dalla data di efficacia della SCIA; d) quarta rata alla scadenza del 18° mese.
ta del rilascio del permesso di costruire, ovvero dalla data di efficacia della SCIA; d) quarta rata alla scadenza del 18° mese. 6. Nei casi in cui si proceda a rateizzazione, prima del rilascio del permesso di costruire, ovve- ro prima dell’inizio dei lavori nel caso di SCIA, occorre depositare idonea fideiussione, anche assicurativa, atta a garantire il pagamento della somma ancora dovuta, avente durata non inferiore al periodo previsto per le rateizzazioni, comprensiva delle penali di legge.
Articolo 28. VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
la somma ancora dovuta, avente durata non inferiore al periodo previsto per le rateizzazioni, comprensiva delle penali di legge. Articolo 28. VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
- La presentazione delle CILA e delle SCIA, ovvero il rilascio del permesso di costruire o di sue proroghe nonché dei titoli in sanatoria, sono soggetti e subordinati al versamento dei diritti segreteria.
- Nel caso di interventi che comportino l’obbligo di corresponsione del contributo di costru-
ersamento dei diritti segreteria. 2. Nel caso di interventi che comportino l’obbligo di corresponsione del contributo di costru- zione, ivi compresi i cambi d’uso con opere, l’ammontare di tali diritti deve essere individua- to con riferimento al volume, da calcolarsi vuoto per pieno, comprendendo quindi gli ele- menti murari che lo definiscono, con riferimento alla superficie complessiva soggetta a con- tributo, tenendo conto che i relativi importi sono pari alla misura appresso riportata:
a superficie complessiva soggetta a con- tributo, tenendo conto che i relativi importi sono pari alla misura appresso riportata: a) interventi aventi ad oggetto nuove costruzioni, ovvero la ristrutturazione onerosa, di vo- lumetria:
- minori o uguali a mc. 30…………………………..€. 51,65;
- da mc.31 a mc.100………………………………….€.103,29;
- da mc.101 a mc.300………………………………..€.154,94;
- da mc.301 a mc.500………………………………..€.258,23;
- da mc.501 a mc.1000………………………………€.413,17;
- maggiori di mc.1000……..…………………………€.516,46.
a mc.301 a mc.500………………………………..€.258,23;
- da mc.501 a mc.1000………………………………€.413,17;
- maggiori di mc.1000……..…………………………€.516,46.
- Sono altresì soggetti all’importo minimo di diritti di segreteria pari a €.51,65:
- le proroghe dei titoli edilizi;
45 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017)
- i depositi delle relazioni di cui all’art.8, comma 1, del Dlgs n.192/2005 e s.m. e dei proget- ti di cui al decreto n.37/2008 e s.m. che siano effettuati senza alcun riferimento a pratiche edilizie, ovvero che non integrino, nei tempi previsti, la documentazione di progetto del ti- tolo edilizio del quale costituiscono parte integrante;
- le CILA;
- le comunicazioni di cui agli articoli 22 e 48 della LR n.16/2008 e s.m.;
del quale costituiscono parte integrante;
- le CILA;
- le comunicazioni di cui agli articoli 22 e 48 della LR n.16/2008 e s.m.;
- i progetti di generici interventi che non richiedono il versamento del contributo di costru- zione;
- i progetti di cambi d’uso rilevanti, da attuarsi senza opere edilizie, anche se onerosi;
- parcheggi a raso.
- Sono inoltre soggetti all’importo dei diritti di segreteria, con riferimento alle singole volume-
nerosi;
- parcheggi a raso.
- Sono inoltre soggetti all’importo dei diritti di segreteria, con riferimento alle singole volume- trie individuate alla lettera a) del precedente comma 2, le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 3, della LR n.16/2008 e s.m. che siano intese alla legittimazione urbanistica di aumenti di superficie aventi rilevanza di volume nonché le richieste di autorizzazione pae- saggistica aventi ad oggetto nuove costruzioni, ovvero ampliamenti.
levanza di volume nonché le richieste di autorizzazione pae- saggistica aventi ad oggetto nuove costruzioni, ovvero ampliamenti. 5. Il deposito delle dichiarazioni di conformità di cui all’art.7, comma 11, del decreto n.37/2008 e s.m. e l’ausilio dei moduli predisposti dallo SUE, obbligatori per le comunicazioni previste dagli articoli 22 e 48 della LR n.16/2008 e s.m., sono soggetti al pagamento dei relativi dirit- ti di segreteria nella misura di €.10,33.
coli 22 e 48 della LR n.16/2008 e s.m., sono soggetti al pagamento dei relativi dirit- ti di segreteria nella misura di €.10,33. 6. Il pagamento dei diritti di segreteria, può avvenire tramite bonifico bancario, tramite ver- samento effettuato con bollettino postale, ovvero, nel caso in cui la presentazione del titolo o la sua richiesta avvenga allo SUE, direttamente presso di esso, avvalendosi di bancomat o carta di credito.
Articolo 29. PARERI PREVENTIVI
tazione del titolo o la sua richiesta avvenga allo SUE, direttamente presso di esso, avvalendosi di bancomat o carta di credito. 7. Il funzionario addetto al relativo servizio rilascia, quale ricevuta dell’avvenuto pagamento, l’ordinativo d’incasso in cui sono indicati il numero della pratica di riferimento, le generalità del richiedente, l’importo versato ed i relativi capitoli di riferimento. Articolo 29. PARERI PREVENTIVI
Articolo 29. PARERI PREVENTIVI
erimento, le generalità del richiedente, l’importo versato ed i relativi capitoli di riferimento. Articolo 29. PARERI PREVENTIVI
- Per l’acquisizione di parere preventivi sull’ammissibilità degli interventi si applicano le dispo- sizioni di cui all’art.35, comma 3, della l.r. 16/2008 e s.m. Articolo 30. OPERE URGENTI E OPERE CONSEGUENTI A ORDINANZE
- Fatte salve le particolari prescrizioni contenute nel Dlgs. n. 42/2004 e s.m. e i., nel caso in
OPERE CONSEGUENTI A ORDINANZE
OPERE CONSEGUENTI A ORDINANZE
- Fatte salve le particolari prescrizioni contenute nel Dlgs. n. 42/2004 e s.m. e i., nel caso in cui ricorrano, ovvero si palesino, condizioni di pregiudizio per la stabilità degli immobili o di loro parti o componenti con conseguente pericolo, anche potenziale, per l’incolumità delle persone, il proprietario o soggetto avente titolo può procedere alla rimozione delle condi- zioni di pericolo senza preventiva acquisizione di alcun titolo edilizio e sotto la sua persona-
ere alla rimozione delle condi- zioni di pericolo senza preventiva acquisizione di alcun titolo edilizio e sotto la sua persona- le responsabilità, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. 2. E’ comunque fatto obbligo al proprietario, o soggetto avente titolo, di presentare preventi- vamente, ovvero con urgenza allo SUE la relativa comunicazione, corredata da documenta- zione fotografica, con dichiarazione di personale responsabilità per danni eventuali o per
omunicazione, corredata da documenta- zione fotografica, con dichiarazione di personale responsabilità per danni eventuali o per lesioni dei diritti di terzi o per opere che risultassero in contrasto con le leggi e regolamenti vigenti, fermo restando l’obbligo di presentare, in relazione al caso di specie, la CILA, la SCIA ovvero la richiesta di permesso di costruire entro 15 giorni dalla data di presentazione della comunicazione e di acquisire le autorizzazioni a vario titolo prescritte dalla vigente le-
rni dalla data di presentazione della comunicazione e di acquisire le autorizzazioni a vario titolo prescritte dalla vigente le- gislazione. Il diniego del prescritto titolo abilitativo comporta l’illegittimità delle opere ese- guite. 3. Non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio per le opere da realizzare in esecuzione di or- dinanze contingibili e urgenti, limitatamente alle opere atte ad eliminare il pericolo.
Articolo 31. STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL
46 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 31. STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO
- L’amministrazione comunale, al fine di agevolare l’informatizzazione del procedimento edili- zio e la trasparenza nei confronti di cittadini e imprese, oltre al contributo dell’osservatorio edilizio di cui all’articolo 3 del presente regolamento, si avvale dei seguenti strumenti:
oltre al contributo dell’osservatorio edilizio di cui all’articolo 3 del presente regolamento, si avvale dei seguenti strumenti: a) moduli unici semplificati per la presentazione dei titoli edilizi abilitativi e della richiesta di permesso di costruire; b) moduli predisposti per agevolare le comunicazioni, aventi comunque rilevanza nel pro- cedimento edilizio, per le quali non risulti predisposta una modulistica unica, corredati da note di indirizzo e guida;
nel pro- cedimento edilizio, per le quali non risulti predisposta una modulistica unica, corredati da note di indirizzo e guida; c) portale dedicato alla presentazione telematica ed alla digitalizzazione delle pratiche edi- lizie (www.istanze.spezianet.it), in cui il tecnico progettista, dopo aver effettuato la re- gistrazione ed essersi accreditato, può compilare ed inviare in tempo reale la pratica desiderata; d) semplificazione delle procedure per l’acquisizione di pareri, nulla osta ed autorizzazioni
Articolo 32. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI SERVIZI E
tempo reale la pratica desiderata; d) semplificazione delle procedure per l’acquisizione di pareri, nulla osta ed autorizzazioni preliminari al fine di ridurre i tempi atti a consentire l’attuazione degli interventi edilizi. Articolo 32. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI SERVIZI E AI PROCESSI DI LORO ATTUAZIONE IN MATERIA EDILIZIA
- Lo Sportello unico per l’Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini
ZIONE IN MATERIA EDILIZIA
ZIONE IN MATERIA EDILIZIA
- Lo Sportello unico per l’Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, realizza periodi- camente una rilevazione di “customer satisfaction”, ossia del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, per ciò avvalendosi di apposito questionario da compi- lare in forma anonima.
ione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, per ciò avvalendosi di apposito questionario da compi- lare in forma anonima. 2. Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte finaliz- zate alla conoscenza del punto di vista dell’utente, sia esso professionista o comune cittadi- no, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo di model-
Articolo 33. MODALITA’ DI INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DI
so professionista o comune cittadi- no, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo di model- lare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste. Articolo 33. MODALITA’ DI INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DI URBANISTICA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO
- Nel caso in cui l’Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica,
I URBANISTICA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO
I URBANISTICA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO
- Nel caso in cui l’Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, art.152 e seguenti, del Dlgs n.50/2016 e s.m., nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all’art.22 del medesimo decreto.
Articolo 34. COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI DEL PERMESSO DI
47 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI Titolo II - Capo I – Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori Articolo 34. COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
- L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data di notificazione all’interessato dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire. Qualora l’inizio dei lavori non avvenga entro
di notificazione all’interessato dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire. Qualora l’inizio dei lavori non avvenga entro tale termine, è consentita proroga con le modalità previste dall’art.15, commi 2 e 2-bis del DPR n.380/2001 e s.m. e i. 2. Prima di dare inizio ai lavori, il titolare del permesso di costruire deve comunicare allo SUE, avvalendosi obbligatoriamente dello specifico modulo pubblicato sul sito internet del Comu- ne, la data dell'inizio dei lavori.
avvalendosi obbligatoriamente dello specifico modulo pubblicato sul sito internet del Comu- ne, la data dell'inizio dei lavori. 3. Tale comunicazione deve essere sottoscritta, oltreché dal titolare, dai professionisti so- praindicati e dal legale rappresentante dell'impresa assuntrice dei lavori, per accettazione dell'incarico loro affidato. 4. Ogni modifica successiva rispetto ai nominativi eventualmente indicati deve essere tempe- stivamente comunicata dal titolare del permesso di costruire.
a rispetto ai nominativi eventualmente indicati deve essere tempe- stivamente comunicata dal titolare del permesso di costruire. 5. È consentita l’esecuzione di lavori in prima persona, sussistendone le competenze e le ca- pacità e nel rispetto delle normative tecniche tutte vigenti, nel caso di opere di modesta en- tità che non interessano le specifiche normative di settore, con esclusione dei lavori relativi ad impianti tecnologici.
sta en- tità che non interessano le specifiche normative di settore, con esclusione dei lavori relativi ad impianti tecnologici. 6. La mancata o incompleta comunicazione di inizio lavori, così come l’inottemperanza di quanto disposto al comma 4 del presente articolo, comporta la sospensione degli stessi, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dal presente arti- colo, nonché l’applicazione della sanzione, da definirsi secondo le modalità previste dal suc- cessivo articolo 134.
Articolo 35. DIRETTORE DEI LAVORI
sente arti- colo, nonché l’applicazione della sanzione, da definirsi secondo le modalità previste dal suc- cessivo articolo 134. Articolo 35. DIRETTORE DEI LAVORI
- La nomina del Direttore dei lavori è obbligatoria per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 64 e 93 del DPR n. 380/2001 e s m., nonché per la realizzazione di opere per le quali si renda necessario il deposito della relazione di cui all’art.8, comma 1, del Dlgs
é per la realizzazione di opere per le quali si renda necessario il deposito della relazione di cui all’art.8, comma 1, del Dlgs n.192/2005 e s.m. Resta ferma la facoltà del committente di nominare il Direttore dei lavori negli altri casi. 2. Qualora il Direttore dei lavori e il Direttore dei lavori delle strutture intendano venir meno al loro incarico per rinuncia o altra causa, devono darne immediata comunicazione allo SUE,
delle strutture intendano venir meno al loro incarico per rinuncia o altra causa, devono darne immediata comunicazione allo SUE, precisando che il titolare del titolo abilitativo è stato informato della circostanza. Alla comu- nicazione dovrà essere allegata una relazione che precisi lo stato di avanzamento dei lavori e relativa documentazione fotografica, questa unitamente ad autocertificazione che attesti che tale documentazione riproduce fedelmente l’attuale stato dei luoghi.
ca, questa unitamente ad autocertificazione che attesti che tale documentazione riproduce fedelmente l’attuale stato dei luoghi. 3. Nella medesima circostanza, il titolare del titolo abilitativo dovrà provvedere all’immediata sospensione dei lavori e a darne comunicazione allo SUE. I lavori potranno essere ripresi solo dopo l’avvenuto deposito, presso il medesimo SUE, della comunicazione di nomina del nuovo tecnico incaricato della Direzione lavori e/o del nuovo Direttore dei lavori delle strut-
ella comunicazione di nomina del nuovo tecnico incaricato della Direzione lavori e/o del nuovo Direttore dei lavori delle strut- ture, che deve recare firma e timbro del relativo tecnico per accettazione. 4. L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'ordine di sospensione dei lavori, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto, nonché l'ir- rogazione della sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 134.
Articolo 36. ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL PERMESSO COSTRUIRE E RELATIVA
48 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 36. ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL PERMESSO COSTRUIRE E RELATIVA COMUNICAZIONE
- Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUE, avvalendosi dello specifico modulo pubblicato sul sito internet del Comune della Spezia.
- Sono ammesse dichiarazioni di parziale ultimazione dei lavori, per le quali contestualmente
internet del Comune della Spezia. 2. Sono ammesse dichiarazioni di parziale ultimazione dei lavori, per le quali contestualmente deve essere presentata la segnalazione certificata per l’agibilità di cui all’art.24 del DPR n.380/2001 e s.m., con riguardo alle fattispecie di cui al comma 4 dello stesso articolo. 3. Nei casi di parziale ultimazione dei lavori possono risultare non completate le sistemazioni esterne non essenziali ai fini dell’accesso alla costruzione e l’assetto del verde.
ono risultare non completate le sistemazioni esterne non essenziali ai fini dell’accesso alla costruzione e l’assetto del verde. 4. La posa a dimora delle alberature previste nei progetti approvati potrà essere effettuata anche posteriormente alla ultimazione dei lavori, previa acquisizione del parere favorevole dell’Ufficio competente in materia, esclusivamente per specifici motivi botanici. 5. In tutti i casi in cui il committente intenda avvalersi della procedura di cui al precedente
e per specifici motivi botanici. 5. In tutti i casi in cui il committente intenda avvalersi della procedura di cui al precedente comma 2, questi dovrà inoltrare apposita comunicazione corredata da una dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei lavori attestante la non sussistenza di pericoli derivanti dall’utilizzazione della porzione di immobile ultimata in rapporto al permanere del cantiere, nonché un elaborato grafico su cui sono rappresentati i percorsi e le delimitazioni del can-
Articolo 37. ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA SCIA E DELLA CILA E RELATIVA
rapporto al permanere del cantiere, nonché un elaborato grafico su cui sono rappresentati i percorsi e le delimitazioni del can- tiere ancora in atto. 6. In caso di mancata comunicazione della data di ultimazione dei lavori, ovvero in caso di sua incompletezza e/o mancanza anche parziale della documentazione eventualmente dovuta, si applica la sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 134. Articolo 37. ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA SCIA E DELLA CILA E RELATIVA COMUNICAZIONE
Articolo 37. ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA SCIA E DELLA CILA E RELATIVA
alità previste dal successivo articolo 134. Articolo 37. ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA SCIA E DELLA CILA E RELATIVA COMUNICAZIONE
- Nel caso di parziale ultimazione dei lavori relativi a SCIA, valgono i medesimi disposti di cui al precedente articolo 36, commi 2, 3, 4, e 5 del presente regolamento.
- Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il titolare è tenuto a darne comunicazio- ne allo SUE, per ciò avvalendosi del relativo modulo pubblicato sul sito internet del Comu-
tolare è tenuto a darne comunicazio- ne allo SUE, per ciò avvalendosi del relativo modulo pubblicato sul sito internet del Comu- ne, compilato nel rispetto delle note in esso riportate. 3. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori realizzati con CILA, il titolare è tenuto a presentare la relativa comunicazione allo SUE, avvalendosi del modulo unico reperibile sul sito internet del Comune, compilato nel rispetto delle note in esso riportate.
Articolo 38. ULTERIORI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ULTIMAZIONE DEI
SUE, avvalendosi del modulo unico reperibile sul sito internet del Comune, compilato nel rispetto delle note in esso riportate. 4. In caso di mancanza della comunicazione di ultimazione dei lavori si applica la sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 134. Articolo 38. ULTERIORI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, OVVERO AL DECORSO DEL TERMINE DI EFFICACIA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
LAVORI, OVVERO AL DECORSO DEL TERMINE DI EFFICACIA PER
LTERIORI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, OVVERO AL DECORSO DEL TERMINE DI EFFICACIA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
- Nell’ambito della comunicazione di ultimazione dei lavori dovranno essere espletati, se del caso, gli adempimenti relativi ai numeri civici di cui al successivo articolo 84.
- In sede di comunicazione della data di ultimazione dei lavori, dovrà essere attestata l’avvenuta rimozione dell’eventuale baracca di cantiere nonché di ogni altra struttura prov-
dei lavori, dovrà essere attestata l’avvenuta rimozione dell’eventuale baracca di cantiere nonché di ogni altra struttura prov- visionale già posta in essere per le necessità del cantiere, ovvero dovrà essere attestata la non sussistenza di tali strutture, in ogni caso con precisazione in merito all’avvenuto ripri- stino dello stato originario dei luoghi. Qualora, al momento della comunicazione della data di ultimazione dei lavori, il termine di 60 giorni da tale data non sia ancora decorso, le sud-
o della comunicazione della data di ultimazione dei lavori, il termine di 60 giorni da tale data non sia ancora decorso, le sud- dette rimozioni dovranno comunque avvenire entro il termine sopra citato.
49 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) 3. Qualora i lavori non risultino comunque ultimati nel previsto triennio, ovvero nei termini di efficacia del relativo titolo edilizio, il titolare dovrà darne tempestiva comunicazione entro giorni 30 dall’avvenuta scadenza. 4. Alla comunicazione di cui al comma 3 dovrà essere allegata dichiarazione, resa dal titolare del titolo edilizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e
hiarazione, resa dal titolare del titolo edilizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m. e i., in merito all’effettiva ultimazione delle opere entro la data di scadenza del titolo, nonché dettagliata dichiarazione del direttore dei lavori circa lo stato di consistenza delle opere realizzate e di quelle ancora da realizzare. Nel caso di interventi di nuova costruzio- ne, di ampliamento o che comunque prevedevano modifiche esterne agli immobili, la stessa
Articolo 39. AGIBILITÀ
caso di interventi di nuova costruzio- ne, di ampliamento o che comunque prevedevano modifiche esterne agli immobili, la stessa dovrà essere integrata da documentazione fotografica, firmata dal progettista. La mancan- za o l’incompletezza di tale comunicazione comporta l’applicazione della sanzione da defi- nirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 134. Articolo 39. AGIBILITÀ
- La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edi-
Articolo 39. AGIBILITÀ
Articolo 39. AGIBILITÀ
- La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edi- fici o di singole unità immobiliari e degli impianti in esso installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente in relazione alla relativa destinazione d’uso è attestata me- diante segnalazione certificata, con le modalità di cui all’art.24 del DPR n.380/2001 e s.m.
- I tipi di intervento oggetto di SCIA, DIA, ovvero di permesso di costruire, per i quali è pre-
t.24 del DPR n.380/2001 e s.m. 2. I tipi di intervento oggetto di SCIA, DIA, ovvero di permesso di costruire, per i quali è pre- visto l’obbligo di attestare la sussistenza dei requisiti di agibilità sono individuati dall’art.24, comma 2, del DPR n.380/2001 e s.m. 3. Per quanto disposto dall’art.24, comma 4, del DPR n.380/2001 e s.m., alle condizioni in es- so stabilite, la segnalazione certificata per l’agibilità può riguardare anche singole parti dell’oggetto dell’intervento edilizio.
Articolo 40. PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER
stabilite, la segnalazione certificata per l’agibilità può riguardare anche singole parti dell’oggetto dell’intervento edilizio. Articolo 40. PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITA’
- La segnalazione certificata per l’agibilità dovrà essere presentata allo SUE avvalendosi del modulo unico pubblicato sul sito internet del Comune della Spezia, nel rispetto delle pre- scrizioni in esso precisate e corredata da tutti gli allegati da esso prescritti (anche in forma-
Articolo 41. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN DIPENDENZA
pezia, nel rispetto delle pre- scrizioni in esso precisate e corredata da tutti gli allegati da esso prescritti (anche in forma- to digitale, pdf). 2. Le segnalazioni certificate per l’agibilità sono sottoposte a controllo a campione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39-ter della LR n.16/2008 e s.m. Articolo 41. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN DIPENDENZA DELLA ATTIVITÀ DI CANTIERE
- E’ vietato occupare anche temporaneamente il suolo pubblico in dipendenza dell’attività di
ENDENZA DELLA ATTIVITÀ DI CANTIERE
ENDENZA DELLA ATTIVITÀ DI CANTIERE
- E’ vietato occupare anche temporaneamente il suolo pubblico in dipendenza dell’attività di cantiere senza la relativa concessione d’uso che può essere ottenuta a seguito di specifica richiesta presentata al competente Servizio comunale dal titolare del permesso di costruire, della SCIA o della CILA, ovvero dall’impresa esecutrice dei lavori, con riferimento a quanto disposto dal vigente “Regolamento per l'occupazione, manomissione e rottura del suolo
trice dei lavori, con riferimento a quanto disposto dal vigente “Regolamento per l'occupazione, manomissione e rottura del suolo pubblico comunale da parte di enti, privati, ecc.” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.05.1993. 2. Nella richiesta devono essere fornite precise garanzie circa la permanenza della possibilità di passaggio e la sicurezza dei pedoni. 3. Qualora l’occupazione di suolo pubblico insista su aree identificate quale “Aree di mercato”,
ggio e la sicurezza dei pedoni. 3. Qualora l’occupazione di suolo pubblico insista su aree identificate quale “Aree di mercato”, copia della suddetta richiesta dovrà essere trasmessa anche al “Centro di responsabilità Commercio attività produttive”.
Articolo 42. COMUNICAZIONE DI AVVIO DI OPERE DI BONIFICA DEL SUOLO
50 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) 4. Quando sia necessario prolungare l’occupazione oltre il termine stabilito, il titolare del per- messo di costruire, della SCIA, ovvero della CILA, ha l’obbligo di presentare, prima della scadenza, richiesta di proroga dell’autorizzazione. Articolo 42. COMUNICAZIONE DI AVVIO DI OPERE DI BONIFICA DEL SUOLO
- Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo
I OPERE DI BONIFICA DEL SUOLO
I OPERE DI BONIFICA DEL SUOLO
- Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spe- se, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.304 del Dlgs. n.152/2006 e s.m.
e e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.304 del Dlgs. n.152/2006 e s.m. 2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di conta- minazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo re- sponsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall’art.242, comma 3 e
Articolo 43. PRESENZA DI AMIANTO E RELATIVA COMUNICAZIONE
mergesse la necessità, il medesimo re- sponsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall’art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto. Articolo 43. PRESENZA DI AMIANTO E RELATIVA COMUNICAZIONE
- Nel caso di presenza di elementi di amianto, sussiste l’obbligo per le imprese ed i proprieta- ri di immobili di segnalarla all’AUSL competente per territorio, ai sensi dell’art.12 della L. n.257/1992 e s. m., tramite la “Scheda di autonotifica per edifici ed impianti con presenza
torio, ai sensi dell’art.12 della L. n.257/1992 e s. m., tramite la “Scheda di autonotifica per edifici ed impianti con presenza di amianto”. 2. L'accertamento riguarda il materiale a vista, o facilmente accessibile, presente nei locali o negli spazi che si definiscono condominiali indipendentemente dal fatto che facciano parte o appartengano a servizi condominiali, e dunque riguarda anche tratti o componenti privati o individuali che siano comunque presenti in ambienti con accesso condominiale.
unque riguarda anche tratti o componenti privati o individuali che siano comunque presenti in ambienti con accesso condominiale. 3. In caso di accertamento di presenza di amianto l'invio della scheda ha valore di notifica e consente di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art.12, comma 5, della legge sopra ri- chiamata. 4. La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata come lettera
Articolo 44. BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
5, della legge sopra ri- chiamata. 4. La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata come lettera raccomandata, onde poterla considerare notificata a tutti gli effetti. Presso la AUSL compe- tente potranno essere acquisite eventuali informazioni integrative e di maggiore esplicita- zione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione di eventuali specifiche. Articolo 44. BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
Articolo 44. BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
zione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione di eventuali specifiche. Articolo 44. BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
- Ai sensi e per gli effetti dell’art.91, comma 2-bis, del Dlgs n.81/2008 e s.m., la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione, con riferimento alle li- nee guida predisposte dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con circolare n.69 del 26
progettazione, con riferimento alle li- nee guida predisposte dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con circolare n.69 del 26 maggio 2017, finalizzata ad indirizzare gli approcci al riguardo dell’obbligo, sussistente dal 26 giugno 2016, di valutazione di tale rischio. 2. Nel caso in cui il coordinatore intenda procedere alla relativa bonifica, dovrà avvalersi di impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui al decreto 11 maggio 2015, n.82 (Re-
elativa bonifica, dovrà avvalersi di impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui al decreto 11 maggio 2015, n.82 (Re- golamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1 ottobre 2012, n.177).
Articolo 45. OPERE CHE CONFIGURANO L’INIZIO DEI LAVORI – INTERRUZIONE
51 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Titolo II - Capo II – Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori Articolo 45. OPERE CHE CONFIGURANO L’INIZIO DEI LAVORI – INTERRUZIONE DEI LAVORI
- I lavori si considerano realmente iniziati quando sia stata data esecuzione ad opere volte alla effettiva realizzazione degli interventi progettati.
- Ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 7, della LR 18 aprile 1975, n. 4, costituisce inizio dei lavo-
gli interventi progettati. 2. Ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 7, della LR 18 aprile 1975, n. 4, costituisce inizio dei lavo- ri l’esecuzione di opere volte all'effettiva realizzazione del fabbricato; per contro, non con- creta l'inizio dei lavori il solo impianto di cantiere, l'esecuzione di modesti scavi e sbanca- menti o di sistemazioni del terreno, la sola posa di pilastri o quant'altro, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzato alla realizzazione della costruzione oggetto
i o quant'altro, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzato alla realizzazione della costruzione oggetto del permesso di costruire ovvero della SCIA alternativa al permesso di costruire. 3. In caso di interruzione dei lavori protratta per oltre 30 giorni consecutivi, il committente, l'impresa affidataria ed il Direttore dei lavori devono adottare, ciascuno per quanto di com- petenza, tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza, l'igiene ed il decoro pubbli-
Articolo 46. PRESCRIZIONI E ORARI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI EDILI
re, ciascuno per quanto di com- petenza, tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza, l'igiene ed il decoro pubbli- co del cantiere. Articolo 46. PRESCRIZIONI E ORARI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI EDILI
- Per l’espletamento di lavori edili, in quanto comportanti attività rumorose, oltre ai titoli co- munque denominati e alle autorizzazioni previste dalle diverse normative di settore e il do- vuto rispetto della normativa di cui al Dlgs. n.81/2008 e s.m. e i., è fatto obbligo di adotta-
se normative di settore e il do- vuto rispetto della normativa di cui al Dlgs. n.81/2008 e s.m. e i., è fatto obbligo di adotta- re gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare in ogni caso le emissioni rumorose. In tal senso, per i relativi adempimenti eventualmente necessari, per le prescrizioni e per gli orari di esecuzione dei lavori, deve farsi riferimento al vigente Regolamento comunale di acusti- ca. 2. In caso di inottemperanza alle norme regolamentari richiamate dall’applicazione del presen-
Articolo 47. PUNTI FISSI
golamento comunale di acusti- ca. 2. In caso di inottemperanza alle norme regolamentari richiamate dall’applicazione del presen- te articolo deve farsi riferimento alle sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale di acustica. Articolo 47. PUNTI FISSI
- Quando l’intervento edilizio riguardi nuove costruzioni, ovvero sostituzioni edilizie, il Diretto- re dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, deve procedere autonomamente a fissare sul posto
sostituzioni edilizie, il Diretto- re dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, deve procedere autonomamente a fissare sul posto i punti fissi, ossia i capisaldi plano/altimetrici cui riferire la costruzione progettata e richie- derne la verifica al Comune, allegando planimetria dello stato dei luoghi sussistente prima dell’edificazione sulla quale risultino individuati non meno di 4 capisaldi plano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell’intorno dell’immobile oggetto di intervento e resistenti
no di 4 capisaldi plano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell’intorno dell’immobile oggetto di intervento e resistenti all’intervento stesso. 2. Le relative operazioni di verifica sono eseguite da personale del Comune, oppure da perso- nale messo a disposizione dal titolare del permesso di costruire o della SCIA alternativa al permesso di costruire, ovvero dall’assuntore dei lavori, sotto la direzione di un funzionario
truire o della SCIA alternativa al permesso di costruire, ovvero dall’assuntore dei lavori, sotto la direzione di un funzionario comunale; delle stesse è redatto verbale, che viene sottoscritto per presa d’atto anche dalle parti private interessate. La suddetta verifica deve essere eseguita da parte degli uffici tec- nici comunali entro 30 giorni dalla richiesta. 3. I lavori potranno essere iniziati solo a seguito dell’avvenuta verifica di cui al presente artico-
30 giorni dalla richiesta. 3. I lavori potranno essere iniziati solo a seguito dell’avvenuta verifica di cui al presente artico- lo, previa presentazione della comunicazione dell’inizio dei lavori. 4. L’inottemperanza anche parziale alle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 134.
Articolo 48. IMPIANTO DI CANTIERE E SUA DISCIPLINA
52 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 48. IMPIANTO DI CANTIERE E SUA DISCIPLINA
- L'installazione di baracche e/o strutture di cantiere, ossia l’impianto del cantiere necessario all’attuazione di titoli abilitativi, non è subordinato all’acquisizione di un autonomo titolo abi- litativo. Le suddette strutture, di norma, devono essere poste nelle immediate adiacenze del sito oggetto dei relativi interventi edilizi e devono essere completamente rimosse non
ssere poste nelle immediate adiacenze del sito oggetto dei relativi interventi edilizi e devono essere completamente rimosse non oltre 60 giorni dall’avvenuta ultimazione degli stessi. Non è consentito impiantare in cantie- re “uffici” e manufatti eccedenti l'indispensabile supporto alla gestione del cantiere stesso. 2. I cantieri e le costruzioni provvisorie installate al loro interno devono essere allestiti nel ri-
tione del cantiere stesso. 2. I cantieri e le costruzioni provvisorie installate al loro interno devono essere allestiti nel ri- spetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere devono essere adottate tutte le misure di legge atte ad evitare danni alle persone ed alle cose o inquinamento ambientale. 4. In cantiere deve essere tenuto a disposizione delle competenti Autorità esercenti potere di
e cose o inquinamento ambientale. 4. In cantiere deve essere tenuto a disposizione delle competenti Autorità esercenti potere di controllo, in originale o in copia conforme, il titolo abilitativo edilizio in forza del quale si eseguono i lavori, nonché: a. copia di ogni autorizzazione o nulla osta comunque denominato che si sia reso ne- cessario al fine di consentire l’attuazione del previsto intervento; b. copia della documentazione di cui agli articoli 65, commi 3, 4 e 66, comma 1, del
ntire l’attuazione del previsto intervento; b. copia della documentazione di cui agli articoli 65, commi 3, 4 e 66, comma 1, del DPR n. n.380/2001 e s.m. e i., tenuta ed aggiornata con le modalità di cui all’articolo 66 del medesimo DPR. 5. Nel caso di interventi svolti in attuazione di permesso di costruire,DIA, SCIA o di CILA, in cantiere dovrà essere conservata la copia del relativo titolo abilitativo dal quale risulti la da-
ruire,DIA, SCIA o di CILA, in cantiere dovrà essere conservata la copia del relativo titolo abilitativo dal quale risulti la da- ta di ricevimento dello stesso da parte dello SUE, corredato dall’elenco dei documenti pre- sentati assieme al progetto, nonché, nel caso in cui la SCIA sia alternativa al permesso di costruire, dall’autocertificazione del professionista abilitato circa l’avvenuto decorso del termine di efficacia per l’inizio dei lavori in assenza di atti inibitori da parte del Comune, ov-
circa l’avvenuto decorso del termine di efficacia per l’inizio dei lavori in assenza di atti inibitori da parte del Comune, ov- vero, nell’eventualità che il titolo edilizio risulti condizionato, circa l’avvenuto ottenimento di ogni parere, nulla osta o atto di assenso comunque denominato se ed in quanto dovuto per il caso di specie. 4 6. L’inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 4, lettere a) e b), e 5 del presente articolo
ovuto per il caso di specie. 4 6. L’inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 4, lettere a) e b), e 5 del presente articolo comporta, a carico del titolare del titolo abilitativo, nonché del Direttore dei lavori, l'irroga- zione della sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 134, fatte salve quelle relative a eventuali violazioni di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro soggette a specifiche sanzioni di legge.
zioni di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro soggette a specifiche sanzioni di legge. 7. La mancata conservazione in cantiere dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività ru- morose, se ed in quanto dovuta per il caso di specie, e della relativa documentazione tecni- ca, nonché il mancato rispetto delle eventuali prescrizioni su di essa riportate, comporta l’applicazione delle sanzioni del vigente Regolamento comunale di acustica.
Articolo 49. RECINZIONI DI CANTIERE E PONTEGGI SU AREE PRIVATE,
ventuali prescrizioni su di essa riportate, comporta l’applicazione delle sanzioni del vigente Regolamento comunale di acustica. Articolo 49. RECINZIONI DI CANTIERE E PONTEGGI SU AREE PRIVATE, PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO
- Il soggetto che intende eseguire interventi su aree private non intercluse al libero accesso o su fabbricati posti in fregio a spazi pubblici od aperti al pubblico, prima di dar corso ai lavo- ri, deve recingere l'area o il fabbricato oggetto di intervento avendo riguardo alle disposi-
blico, prima di dar corso ai lavo- ri, deve recingere l'area o il fabbricato oggetto di intervento avendo riguardo alle disposi- zioni del presente regolamento e degli articoli 30 e seguenti del Regolamento di esecu- zione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con DPR n.495 del 16 dicembre 1992. 2. Quando la recinzione del cantiere comporti anche l'occupazione temporanea di suolo pub- blico, il titolare deve preventivamente chiedere ed ottenere dall’Ufficio competente la relati-
pazione temporanea di suolo pub- blico, il titolare deve preventivamente chiedere ed ottenere dall’Ufficio competente la relati- va concessione, evidenziando nella richiesta l’eventuale interferenza con parcheggi, fermate 4 Comma già modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 22.09.2016
53 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) autobus, passaggi pedonali accessibili e se necessario individuando idonei percorsi alterna- tivi. 3. La recinzione deve essere rispondente ai requisiti di sicurezza, avere aspetto decoroso. Sal- vo diverso obbligo normativo, le porte ricavate nella recinzione non devono aprirsi verso l'esterno. Fanno eccezione esclusivamente i cantieri temporanei (di durata non superiore a
a recinzione non devono aprirsi verso l'esterno. Fanno eccezione esclusivamente i cantieri temporanei (di durata non superiore a 30 giorni) su strade aperte al pubblico transito, per i quali, di volta in volta, l'Ufficio compe- tente prescriverà il tipo di recinzione da adottarsi in relazione al caso di specie, fermo re- stando la necessità di segnalare come sopra angoli e sporgenze. 4. I ponteggi e le recinzioni di cantiere, qualora prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso
ome sopra angoli e sporgenze. 4. I ponteggi e le recinzioni di cantiere, qualora prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso pubblico, devono essere progettati in modo da ridurre al minimo l’occlusione delle pubbli- che visuali, e le modifiche al tracciato del flusso pedonale, garantendo uno spazio di per- correnza pedonale idoneo, protetto da sistemi e accorgimenti che garantiscano la percorri- bilità in sicurezza per tutti i cittadini.
nza pedonale idoneo, protetto da sistemi e accorgimenti che garantiscano la percorri- bilità in sicurezza per tutti i cittadini. 5. I ponteggi e le recinzioni devono essere opportunamente evidenziati per tutta la loro altez- za con bande a strisce bianche e rosse ed essere muniti di dispositivi rifrangenti e di segnali luminosi a luce rossa, che devono rimanere accesi nelle ore notturne ed in condizioni di in- sufficiente luminosità.
di segnali luminosi a luce rossa, che devono rimanere accesi nelle ore notturne ed in condizioni di in- sufficiente luminosità. 6. Nella strutturazione e organizzazione del cantiere devono essere adottati e posti in atto tut- ti gli accorgimenti che, in sede di esecuzione dei lavori, consentano di evitare, ovvero di li- mitare e contenere, la caduta e il propagarsi di schegge e materiali nonché la diffusione di polvere.
di evitare, ovvero di li- mitare e contenere, la caduta e il propagarsi di schegge e materiali nonché la diffusione di polvere. 7. Le pavimentazioni degli spazi pubblici interessati da lavori o cantieri devono essere mante- nute e ripristinate con gli stessi materiali di finitura evitando rappezzi e provvedendo, in ca- so di rottura suolo, ad un adeguato ripristino della pavimentazione esistente, conforme- mente alle modalità preventivamente definite dagli Uffici comunali. Non oltre 60 giorni dalla
avimentazione esistente, conforme- mente alle modalità preventivamente definite dagli Uffici comunali. Non oltre 60 giorni dalla fine lavori lo spazio del cantiere e quello di influenza dovranno essere restituiti in condizioni decorose, senza tracce dei materiali di risulta e con pavimentazioni completamente ripristi- nate. 8. Non è consentito mantenere in opera ponteggi o recinzioni su suolo pubblico per tempi ec- cedenti la realizzazione delle opere. I ponteggi e le recinzioni non dovranno recare danno al
ni su suolo pubblico per tempi ec- cedenti la realizzazione delle opere. I ponteggi e le recinzioni non dovranno recare danno al verde arboreo e alto arbustivo non interessati dal progetto e ed eventualmente presenti nell’area di cantiere o nelle sue adiacenze. 9. Per i cantieri ubicati in ambiti urbani, in fase di rilascio del titolo edilizio possono essere prescritte finiture e materiali particolari per le recinzioni di cantiere.
n fase di rilascio del titolo edilizio possono essere prescritte finiture e materiali particolari per le recinzioni di cantiere. 10. Il Comune ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbli- che affissioni e per affissioni di messaggi pubblicitari. 11. L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 134, fatta salva
Articolo 50. CARTELLO DI CANTIERE
rticolo comporta l'irrogazione della sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 134, fatta salva l’applicazione di altre misure ripristinatorie e/o sanzionatorie previste da specifiche normati- ve. Articolo 50. CARTELLO DI CANTIERE
- All'ingresso dei cantieri nei quali si eseguano opere relative a permesso di costruire, a DIA, a SCIA, ovvero a CILA, deve essere collocato affisso, in posizione ben visibile da spazi pub-
ve a permesso di costruire, a DIA, a SCIA, ovvero a CILA, deve essere collocato affisso, in posizione ben visibile da spazi pub- blici, un cartello di cantiere chiaramente leggibile, di adeguata superficie, contenente le se- guenti informazioni: a. oggetto dell’intervento; b. estremi del permesso di costruire, della SCIA, della CILA, ovvero dell’eventuale tito- lo di proroga/rinnovo; c. data di inizio dei lavori e presunto termine di loro ultimazione;
la CILA, ovvero dell’eventuale tito- lo di proroga/rinnovo; c. data di inizio dei lavori e presunto termine di loro ultimazione; d. nome e recapito del titolare del permesso di costruire, della SCIA, ovvero della CILA;
54 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) b. nome, recapito e qualifica dei tecnici incaricati, suddivisi tra le diverse professionali- tà e competenze; c. ragione sociale e recapito delle ditte esecutrici dei lavori e dei sub appaltatori, an- che se lavoratori autonomi, nonché delle imprese installatrici degli impianti con pre- cisati i nominativi dei relativi responsabili; d. orari di possibile svolgimento di attività rumorose;
i degli impianti con pre- cisati i nominativi dei relativi responsabili; d. orari di possibile svolgimento di attività rumorose; e. estremi dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico; f. intestazione del cartello con “Comune della Spezia” e suo logo.5 2. Unitamente al cartello di cantiere, dovrà risultare apposta, se dovuta, copia della notifica preliminare. 3. Nel caso in cui non si sia provveduto ad affiggere il cartello indicatore, all’intestatario del ti-
lla notifica preliminare. 3. Nel caso in cui non si sia provveduto ad affiggere il cartello indicatore, all’intestatario del ti- tolo edilizio e al Direttore dei lavori sarà applicata la sanzione di cui all’articolo 40, comma 5, della LR n.16/2008 e s.m. e i., da ritenersi definita, nella sua misura ridotta, a €.166.67. Qualora si sia affisso il cartello, ma questo non risulti visibile, ovvero nel caso in cui non ri-
Articolo 51. CRITERI PER L’ESECUZIONE DI SCAVI E DEMOLIZIONI
a misura ridotta, a €.166.67. Qualora si sia affisso il cartello, ma questo non risulti visibile, ovvero nel caso in cui non ri- sulti comunque completo delle dovute informazioni e/o le riporti in forma inesatta o risulti non più leggibile, al titolare del titolo abilitativo e al Direttore dei lavori sarà applicata la sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 134. Articolo 51. CRITERI PER L’ESECUZIONE DI SCAVI E DEMOLIZIONI
Articolo 51. CRITERI PER L’ESECUZIONE DI SCAVI E DEMOLIZIONI
definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 134. Articolo 51. CRITERI PER L’ESECUZIONE DI SCAVI E DEMOLIZIONI
- Le modalità di esecuzione degli scavi, devono garantire la stabilità degli stessi e la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. Nei cantieri ove si procede a demolizioni si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano movimentati con le dovute precau- zioni per evitare eccessivo sollevamento di polveri, imbrattamenti e pericoli alle persone e
Articolo 52. TOLLERANZE NELLE MISURAZIONI LINEARI DI CANTIERE
o movimentati con le dovute precau- zioni per evitare eccessivo sollevamento di polveri, imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose. 2. Il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni e dagli scavi, anche se di modestissima quantità, deve essere trasportato e smaltito o riutilizzato a norma di legge. Articolo 52. TOLLERANZE NELLE MISURAZIONI LINEARI DI CANTIERE
- Ai fini del presente regolamento edilizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2-ter del DPR n.380/2001 e s.m. e i.
Articolo 53. SICUREZZA E CONTROLO NEI CANTIERI PER LA PREVENZIONE DEI
ini del presente regolamento edilizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2-ter del DPR n.380/2001 e s.m. e i. 2. Della eventuale sussistenza di tali scostamenti dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo finale. 6 Articolo 53. SICUREZZA E CONTROLO NEI CANTIERI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA.
- La materia trova riferimento nei titoli IV, V, VI e VIII, IX, X e XI del Dlgs n.81/2008 e s.m.
Articolo 54. RITROVAMENTI DI POSSIBILE INTERESSE PUBBLICO
I DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA.
- La materia trova riferimento nei titoli IV, V, VI e VIII, IX, X e XI del Dlgs n.81/2008 e s.m. Articolo 54. RITROVAMENTI DI POSSIBILE INTERESSE PUBBLICO
- I ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico de- vono essere posti a disposizioni delle Autorità competenti, dandone immediata comunica- zione al Comune entro 24 ore. I lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare in-
etenti, dandone immediata comunica- zione al Comune entro 24 ore. I lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare in- tatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni di cui all’articolo 90 del Dlgs. n.42/2004 e s.m. e i. e di ogni altra legge speciale vigente in materia. 5 Comma così modificato già con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 22.09.2016 6 Articolo così modificato già con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 22.09.2016
Articolo 55. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI A FINE LAVORI
55 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 55. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI A FINE LAVORI
- La regolamentazione del ripristino del suolo e degli impianti a fine lavori trova trattazione nel vigente “Regolamento per l'occupazione, manomissione e rottura del suolo pubblico comunale da parte di Enti, privati, ecc.”, adottato con DCC n. 31 del 2 maggio 1993.
Articolo 56. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE
, manomissione e rottura del suolo pubblico comunale da parte di Enti, privati, ecc.”, adottato con DCC n. 31 del 2 maggio 1993.
56 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Titolo III - Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio Articolo 56. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE
- Le norme di cui al presente Capo si applicano alle nuove costruzioni e agli interventi sul pa-
REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE
REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE
- Le norme di cui al presente Capo si applicano alle nuove costruzioni e agli interventi sul pa- trimonio edilizio esistente, e costituiscono dovuto riferimento anche nel caso di mutamenti di destinazioni d’uso da realizzare in assenza di opere.
- La progettazione degli interventi di cui sopra, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, deve garantire quanto più possibile il raggiungimento di re-
tando il rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, deve garantire quanto più possibile il raggiungimento di re- quisiti prestazionali in termini di benessere e di fruibilità degli ambienti, di progettazione degli spazi e di qualità e controllo del sistema tecnologico, di ottimizzazione dell’uso delle risorse e dei servizi. 3. La progettazione deve essere eseguita nel rispetto di un contesto di parametri invariabili
l’uso delle risorse e dei servizi. 3. La progettazione deve essere eseguita nel rispetto di un contesto di parametri invariabili che costituiscono requisiti minimi inderogabili, stabiliti dai successivi articoli 59 e 60, in rap- porto alle caratteristiche degli interventi edilizi. I parametri invariabili hanno lo scopo di ga- rantire le necessarie condizioni igienico–sanitarie, nonché il complessivo miglioramento di
ri invariabili hanno lo scopo di ga- rantire le necessarie condizioni igienico–sanitarie, nonché il complessivo miglioramento di quelle preesistenti, in relazione all’epoca di costruzione degli edifici ed alle caratteristiche prestazionali già in atto in base alla normativa vigente al momento della loro realizzazione. 4. E’ comunque fatta salva l’applicazione del disposto di cui all’articolo 78, comma 2, della L.R. n.16/2008 e s.m. e i. riguardante il caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che
Articolo 57. SCELTA DELL’AREA, SALUBRITÀ DEL SITO E ORIENTAMENTO
l’articolo 78, comma 2, della L.R. n.16/2008 e s.m. e i. riguardante il caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che non consentano il raggiungimento dei parametri dimensionali previsti per le nuove costru- zioni. Nell’eventualità dovrà comunque essere dimostrato e verificato l’effettivo migliora- mento igienico-funzionale rispetto alla situazione in atto. Articolo 57. SCELTA DELL’AREA, SALUBRITÀ DEL SITO E ORIENTAMENTO
Articolo 57. SCELTA DELL’AREA, SALUBRITÀ DEL SITO E ORIENTAMENTO
ra- mento igienico-funzionale rispetto alla situazione in atto. Articolo 57. SCELTA DELL’AREA, SALUBRITÀ DEL SITO E ORIENTAMENTO
- Fatto salvo ogni più preciso adempimento previsto dal Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., non è consentito, se non previa attuazione di un piano di bonifica del suolo approvato dalle autorità competenti in materia, realizzare nuove edificazioni, ovvero sostituzioni edili- zie, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti su di un terreno che sia stato utilizzato come:
zioni, ovvero sostituzioni edili- zie, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti su di un terreno che sia stato utilizzato come: a) discarica di rifiuti e di materie putrescibili; b) impianto industriale, di lavorazione o deposito di sostanze da ritenersi particolari per le loro caratteristiche chimiche o per i cicli di trasformazione cui vengono sottopo- ste, che siano specificamente disciplinati da disposizioni di legge in materia di sicu- rezza pubblica ed igiene ambientale, quali ad esempio:
specificamente disciplinati da disposizioni di legge in materia di sicu- rezza pubblica ed igiene ambientale, quali ad esempio: I) le industrie estrattive e relative discariche; II) le industrie chimiche e petrolchimiche; III) i depositi petroliferi di grezzi e raffinati. 2. Qualora si rilevi che un terreno sul quale si intende edificare è esposto all’invasione delle acque sotterranee o superficiali si deve procedere al preventivo drenaggio e/o regimazione.
ficare è esposto all’invasione delle acque sotterranee o superficiali si deve procedere al preventivo drenaggio e/o regimazione. 3. Nel caso di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione o di ampliamento, le aperture finestrate che fronteggiano terrapieni, anche se sostenuti da mu- ri, debbono distare dagli stessi almeno m.1,50, computati dal punto più vicino. 4. I muri e i terrapieni di nuova realizzazione, ovvero oggetto di demolizione e ricostruzione,
computati dal punto più vicino. 4. I muri e i terrapieni di nuova realizzazione, ovvero oggetto di demolizione e ricostruzione, devono essere realizzati in modo da garantire l’allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.
57 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) 5. Nel caso di nuove costruzioni, e negli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ri- costruzione, la progettazione dovrà avere come obbiettivo di realizzare la massima disponi- bilità solare e il minimo ombreggiamento fra edifici nel periodo invernale. 6. Nella progettazione degli edifici vanno comunque adottate strategie per ridurre gli effetti
ra edifici nel periodo invernale. 6. Nella progettazione degli edifici vanno comunque adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne degli edifici devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l’oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabi- li, ecc.). Tali dispositivi dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della
Articolo 58. ISOLAMENTO DALL'UMIDITA' DEL SUOLO E INTERCAPEDINI
a veneziana, persiane orientabi- li, ecc.). Tali dispositivi dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali. Articolo 58. ISOLAMENTO DALL'UMIDITA' DEL SUOLO E INTERCAPEDINI
- Qualsiasi edificio da ritenersi nuova costruzione, ovvero qualsiasi ampliamento, nonché
LL'UMIDITA' DEL SUOLO E INTERCAPEDINI
LL'UMIDITA' DEL SUOLO E INTERCAPEDINI
- Qualsiasi edificio da ritenersi nuova costruzione, ovvero qualsiasi ampliamento, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione o comunque da destinarsi ad utilizzazione abitativa anche per sua diversa utilizzazione, deve essere isolato dall’umidità del suolo, utilizzando gli opportuni accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l’isolamento della costruzione per prevenire l’umidità da assorbimento capillare. Le muratu-
e costruttive, al fine di garantire l’isolamento della costruzione per prevenire l’umidità da assorbimento capillare. Le muratu- re devono essere isolate per mezzo di stratificazioni impermeabili continue poste al di sotto del piano di calpestio interno. Tra le fondazioni ed i muri sovrastanti va in ogni caso inter- posto uno strato di materiale impermeabile atto a prevenire l’umidità da assorbimento ca- pillare. 2. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono:
eabile atto a prevenire l’umidità da assorbimento ca- pillare. 2. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono: a) avere il piano di calpestio isolato mediante spazio dello spessore minimo di cm.30 che può essere ridotto o sostituito da un sistema di isolamento tipo igloo o equiva- lente efficacemente aerato e ventilato; b) essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile di spessore adeguato;
a- lente efficacemente aerato e ventilato; b) essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile di spessore adeguato; c) avere il piano terra contornato da una intercapedine aerata che circondi il perimetro dei locali stessi per la parte contro terra. 3. Il solaio più basso deve di norma essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica. 4. Sono ammessi vespai di tipo “pieno”, realizzati con ciottolame o analogo materiale, per lo-
re a quello della falda freatica. 4. Sono ammessi vespai di tipo “pieno”, realizzati con ciottolame o analogo materiale, per lo- cali destinati ad usi non abitativi o assimilabili. In tal caso esso dovrà avere uno spessore non inferiore a cm.50. 5. Le intercapedini dei locali contro terra devono essere possibilmente accessibili e/o ispezio- nabili per una larghezza massima pari a cm.80 e avere comunque una larghezza minima
ssere possibilmente accessibili e/o ispezio- nabili per una larghezza massima pari a cm.80 e avere comunque una larghezza minima pari a cm.40, nonché essere aerate e ventilate direttamente dall’esterno. Tali aperture de- vono esser dotate di griglie protettive, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art.105, comma 5. Il fondo deve essere posto ad un livello più basso di almeno cm.30 ri- spetto alla quota dell’intradosso del solaio posto a quota più bassa. Nel caso di interventi
Articolo 59. PARAMETRI INVARIABILI PER LA PROGETTAZIONE
vello più basso di almeno cm.30 ri- spetto alla quota dell’intradosso del solaio posto a quota più bassa. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente tali dimensioni possono essere derogate, ammettendo solu- zioni che comunque garantiscano la salubrità dei locali. In tal caso il progetto deve essere corredato da adeguata relazione tecnica asseverata che attesti l’efficacia delle soluzioni al- ternative che si intende adottare. Articolo 59. PARAMETRI INVARIABILI PER LA PROGETTAZIONE
Articolo 59. PARAMETRI INVARIABILI PER LA PROGETTAZIONE
testi l’efficacia delle soluzioni al- ternative che si intende adottare. Articolo 59. PARAMETRI INVARIABILI PER LA PROGETTAZIONE
- Fermo restando il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architet- toniche, di prevenzione incendi, di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché di specifiche normative di settore, i parametri invariabili per la progettazione sono: a) l’altezza minima interna utile, fatto salvo il disposto dell'articolo 78, comma 2, della LR n.16/2008 e s.m. e i.;
ione sono: a) l’altezza minima interna utile, fatto salvo il disposto dell'articolo 78, comma 2, della LR n.16/2008 e s.m. e i.; b) la composizione e le caratteristiche dei locali e la superficie minima degli alloggi; c) i rapporti aero-illuminanti;
Articolo 60. SPECIFICHE DEI PARAMETRI INVARIABILI PER LA PROGETTAZIONE
58 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) d) le caratteristiche dei locali. Articolo 60. SPECIFICHE DEI PARAMETRI INVARIABILI PER LA PROGETTAZIONE
- L’altezza minima interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assi- milabili, uffici e attività turistico ricettive deve rispettare quella definita dall’articolo 78, comma 1, primo periodo e commi 3 e 4 della LR n.16/2008 e s.m e i.
o ricettive deve rispettare quella definita dall’articolo 78, comma 1, primo periodo e commi 3 e 4 della LR n.16/2008 e s.m e i. 2. Nel caso di locali aperti al pubblico o di uso pubblico, ovvero con destinazione artigianale, o commerciale, o comunque produttiva, l’altezza deve essere pari a: a) m.3,00, riducibili a m.2,40 per spazi accessori e di servizio; nel caso in cui l’intradosso del solaio superiore, o una sua porzione, non sia orizzontale, la media
zi accessori e di servizio; nel caso in cui l’intradosso del solaio superiore, o una sua porzione, non sia orizzontale, la media delle altezze non deve essere inferiore al valore precedentemente indicato, con al- tezza minima mai inferiore a m.2,40; b) m.3,30, riducibili a m.2,70 per spazi accessori e di servizio, nel caso in cui detti loca- li siano realizzati in strutture interrate. 3. Composizione degli alloggi e superficie minima: a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa si deve prevedere:
rate. 3. Composizione degli alloggi e superficie minima: a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa si deve prevedere: a.1) una stanza di soggiorno di almeno mq.14; a.2) una stanza da letto di almeno mq.9, se per una persona, e di mq.14, se per due persone; a.3) un locale servizio igienico che, nel caso di interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, dovrà avere le dimensioni idonee al soddisfacimento dei requisiti per garantirne la visitabilità, come de-
ione e ricostruzione, dovrà avere le dimensioni idonee al soddisfacimento dei requisiti per garantirne la visitabilità, come de- finita dalle vigenti norme in materia di superamento delle barriere architet- toniche. Il servizio igienico, se non dotato di antibagno, non può avere ac- cesso da locali di abitazione, con eccezione delle camere da letto; tra esso e gli altri locali di abitazione dovrà risultare interposto uno spazio, comunque articolato, delimitato da porte;
etto; tra esso e gli altri locali di abitazione dovrà risultare interposto uno spazio, comunque articolato, delimitato da porte; a.4) una cucina, ovvero un posto cottura, avente le caratteristiche di cui al suc- cessivo articolo 61; a.5) una superficie minima non inferiore a mq.14 per ognuno dei primi 4 abitanti, ed a mq.10 per ciascuno dei successivi, per le unità immobiliari costituite da più locali; a.6) una superficie non inferiore a mq.28, comprensiva del servizio igienico dota-
e unità immobiliari costituite da più locali; a.6) una superficie non inferiore a mq.28, comprensiva del servizio igienico dota- to di antibagno, per le unità immobiliari mono stanza (monolocale) per una persona e non inferiore a mq.38, comprensiva del servizio igienico dotato di antibagno, per quelle mono stanza (monolocale) per due persone; b) per le unità immobiliari a destinazione non abitativa, l’eventuale locale servizio igie- nico dovrà essere dotato di antibagno;
per le unità immobiliari a destinazione non abitativa, l’eventuale locale servizio igie- nico dovrà essere dotato di antibagno; c) per i locali di edifici a destinazione non abitativa non è prescritta superficie minima salvo che questa non sia imposta da specifiche normative di settore. 4. Requisiti aero-illuminanti: a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa deve essere prevista una finestra, con superficie finestrata calcolata secondo i criteri di cui ai successivi articoli 63 e
tiva deve essere prevista una finestra, con superficie finestrata calcolata secondo i criteri di cui ai successivi articoli 63 e 64, a servizio di ciascuna stanza da letto, del soggiorno e della cucina. I servizi igie- nici possono essere dotati, in alternativa, di un impianto di ventilazione meccanica controllata sfociante a tetto, o comunque in posizione tale da non arrecare pregiudi- zio o molestia a terzi, che assicuri un ricambio medio d’aria orario non inferiore a 5 volte la cubatura del locale.7
pregiudi- zio o molestia a terzi, che assicuri un ricambio medio d’aria orario non inferiore a 5 volte la cubatura del locale.7 b) per le unità immobiliari a destinazione non abitativa possono essere consentite de- roghe ai criteri di cui sopra secondo quanto definito ai successivi articoli 63 e 64; c) le finestre non devono mai aprirsi su vani scala o scale interne. 7 Lettera così già modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 22.09.2016
Articolo 61. CUCINE E POSTI DI COTTURA
59 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 61. CUCINE E POSTI DI COTTURA
- Il locale cucina di un alloggio deve avere: a) una superficie utile abitabile non inferiore a mq.9,00; b) la superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie utile abitabile.
- Il posto di cottura di un alloggio deve avere: a) una superficie utile abitabile non inferiore a mq.3,00. La superficie del posto cottura
di cottura di un alloggio deve avere: a) una superficie utile abitabile non inferiore a mq.3,00. La superficie del posto cottura deve essere computata al fine della determinazione del fattore luce e della superfi- cie finestrata del locale a cui è annesso; b) un’apertura di larghezza non inferiore a m.1,50 e di altezza non inferiore a m.2,20 che lo annette direttamente al locale ad uso pranzo e/o soggiorno; c) un sistema di eliminazione dei prodotti della combustione nonché per
Articolo 62. SOPPALCHI E CONTROSOFFITTI
ette direttamente al locale ad uso pranzo e/o soggiorno; c) un sistema di eliminazione dei prodotti della combustione nonché per l’allontanamento di odori e vapori, in conformità a quanto stabilito all’articolo 65 del presente regolamento. Articolo 62. SOPPALCHI E CONTROSOFFITTI
- Fatto salvo i disposti dell’articolo 11 del Regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 7 del Regolamento regionale 13 marzo 2009, n.3, relativi alle strutture turistico-
gionale 30 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 7 del Regolamento regionale 13 marzo 2009, n.3, relativi alle strutture turistico- ricettive, i soppalchi, al fine di non conseguire aumenti di superficie agibile o accessoria, devono avere: a) superficie non superiore al 1/3 della superficie utile del locale nel quale è ricavato qualora non sia destinato a cantina, magazzino e/o deposito; b) altezza utile sovrastante o sottostante, inferiore a m.2,40.
ato qualora non sia destinato a cantina, magazzino e/o deposito; b) altezza utile sovrastante o sottostante, inferiore a m.2,40. La realizzazione di superfici superiori al suddetto rapporto costituisce intervento di ristruttu- razione edilizia nel rispetto delle norme di conformità e congruenza del PUC. 2. Al fine di garantire la funzione già propria del locale alla superficie sottostante il soppalco, ovvero, in alternativa, alla superficie costituita dal soppalco, fermo restando che la relativa
erficie sottostante il soppalco, ovvero, in alternativa, alla superficie costituita dal soppalco, fermo restando che la relativa competente altezza, nell’uno o nell’altro caso, non potrà essere inferiore a m.2,40, dovrà essere verificato il rispetto dell’altezza media ponderata, di cui al successivo comma 3, del volume netto complessivo competente alle superfici su cui si intende esercitare l’originaria funzione, assumendo come riferimento la superficie complessiva del locale, secondo il se- guente rapporto
sercitare l’originaria funzione, assumendo come riferimento la superficie complessiva del locale, secondo il se- guente rapporto h media ponderata = (V1+V2)/superficie complessiva del locale dove (V1) = volume netto competente alla superficie del locale non interessato dalla proiezione del soppalco (V2) = volume netto competente alla superficie del soppalco, ovvero volume competente alla superficie sottostante il soppalco
co (V2) = volume netto competente alla superficie del soppalco, ovvero volume competente alla superficie sottostante il soppalco 3. L’altezza media ponderata non deve risultare inferiore a m.2,70 per la residenza e a m.3.00 per i locali pubblici, di uso pubblico, commerciali e artigianali o comunque produttivi. La su- perficie residua che non rispetta il requisito dell’altezza media ponderata potrà essere de- stinata esclusivamente a spazio accessorio non agibile.
non rispetta il requisito dell’altezza media ponderata potrà essere de- stinata esclusivamente a spazio accessorio non agibile. 4. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti e la loro realizzazione è esclusa in corrispondenza di finestre quando ciò pregiudichi il rispetto del rapporto aero- illuminante. 5. In tutti i locali a qualunque uso destinati gli eventuali controsoffitti devono comunque ga-
del rapporto aero- illuminante. 5. In tutti i locali a qualunque uso destinati gli eventuali controsoffitti devono comunque ga- rantire che le altezze risultanti siano conformi a quelle stabilite per le nuove costruzioni dal presente titolo. 6. Nei locali in cui si producono, vendono, somministrano e manipolano a qualsiasi titolo ali- menti, devono essere adottati adeguati accorgimenti finalizzati a prevenire rischi da conta- minazione legati alla presenza di soppalchi e controsoffitti non idonei.
Articolo 63. REQUISITI AERO-ILLUMINANTI
60 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 63. REQUISITI AERO-ILLUMINANTI
- Tutti i locali di abitazione, eccettuati quelli non destinati alla permanenza di persone, quali servizi igienici, spogliatoi, disimpegni, corridoi, vani scala, ripostigli, depositi in genere, can- tine, magazzini e simili debbono fruire d’illuminazione naturale diretta, adeguata alla desti- nazione d'uso.
ti in genere, can- tine, magazzini e simili debbono fruire d’illuminazione naturale diretta, adeguata alla desti- nazione d'uso. 2. Nei locali di civile abitazione, o comunque destinati a uffici e studi per attività professionali di qualsiasi natura, l’ampiezza della relativa finestra deve essere dimensionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la super- ficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento del lo-
iore al 2% e comunque la super- ficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento del lo- cale. Negli elaborati di progetto tale superficie aero-illuminante dovrà essere precisata per ciascuna apertura finestrata e il rispetto del valore di fattore luce diurna dovrà essere dimo- strato con rappresentazione grafica. 3. Il Comune, sulla scorta di parere conforme reso dell’AUSL, può consentire che fruiscano di illuminazione naturale indiretta oppure artificiale:
a scorta di parere conforme reso dell’AUSL, può consentire che fruiscano di illuminazione naturale indiretta oppure artificiale: a) i locali destinati ad uffici; b) i locali aperti al pubblico fuori terra destinati ad attività artigianali, commerciali, o comunque produttive, culturali o ricreative, nonché i pubblici esercizi; c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione; 4. Possono comunque fruire di illuminazione naturale indiretta oppure artificiale:
dono particolari condizioni di illuminazione; 4. Possono comunque fruire di illuminazione naturale indiretta oppure artificiale: d) i locali destinati ad uffici la cui estensione non consenta una adeguata illuminazione naturale diretta; e) i locali aperti al pubblico o di uso pubblico con destinazione artigianale o commer- ciale posti sotto la quota esterna del terreno. 5. E' fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi sugli edifici soggetti a vincoli di cui al Dlgs.
uota esterna del terreno. 5. E' fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi sugli edifici soggetti a vincoli di cui al Dlgs. n.42/2004 e s.m. e i., su quelli ubicati in aree definite dal PUC “ Emergenze storiche, architet- toniche, testimoniali e ambientali”, ovvero ubicati in “ Ambiti di conservazione in area urba- nizzata” nonché nel caso di edifici comunque classificati dal PUC quali “A1”, “A2” e “A3”, qua-
i di conservazione in area urba- nizzata” nonché nel caso di edifici comunque classificati dal PUC quali “A1”, “A2” e “A3”, qua- lora il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo consegua pregiudizio alle loro ca- ratteristiche. 6. Laddove il solaio sovrastante l’ultimo piano dell’edificio o una sua porzione non sia orizzonta- le, la competente superficie aero-illuminante può essere garantita anche da aperture fine- strate a tetto.
Articolo 64. REQUISITI RELATIVI ALLA VENTILAZIONE E ALL’AERAZIONE DEI
ne non sia orizzonta- le, la competente superficie aero-illuminante può essere garantita anche da aperture fine- strate a tetto. Articolo 64. REQUISITI RELATIVI ALLA VENTILAZIONE E ALL’AERAZIONE DEI LOCALI
- Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire di venti- lazione e aerazione adeguate alla sua destinazione/utilizzazione in conformità alle normati- ve vigenti.
- I locali di abitazione o comunque destinati alla permanenza di persone devono fruire di ae-
formità alle normati- ve vigenti. 2. I locali di abitazione o comunque destinati alla permanenza di persone devono fruire di ae- razione naturale diretta. Questa deve essere conseguita esclusivamente a mezzo di finestre apribili ubicate nel vano medesimo, aventi una superficie utile non inferiore a 1/8 della su- perficie del pavimento. Il relativo serramento esterno dovrà risultare dotato di una o più parti apribili. 3. Possono fruire di sola ventilazione e aerazione meccanica controllata:
no dovrà risultare dotato di una o più parti apribili. 3. Possono fruire di sola ventilazione e aerazione meccanica controllata: a) i locali aperti al pubblico o di uso pubblico con destinazione artigianale, commerciale o comunque produttiva, posti sotto la quota esterna del terreno; b) i locali destinati ad uffici la cui estensione non consenta una adeguata aerazione na- turale diretta; c) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, artigianali, o comunque
adeguata aerazione na- turale diretta; c) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, artigianali, o comunque produttive, culturali o ricreative, nonché i pubblici esercizi;
61 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) d) i locali nei quali la permanenza delle persone è saltuaria e limitata, quali corridoi, di- simpegni, ripostigli, cantine, magazzini, depositi in genere, servizi igienici, spogliatoi e simili; e) i locali destinati ad attività che richiedono non particolari condizioni di aerazione e/o ventilazione. 4. I locali abitabili sottotetto possono essere areati attraverso lucernai apribili in copertura, in
aerazione e/o ventilazione. 4. I locali abitabili sottotetto possono essere areati attraverso lucernai apribili in copertura, in misura non inferiore ad 1/16 della relativa superficie servita. 5. In ogni caso, nei punti di eventuale produzione di fumi, vapori ed esalazioni di prodotti del- la combustione, deve essere assicurata la loro aspirazione e il loro allontanamento al fine di evitarne la diffusione e permanenza nel locale di emissione e/o in altri locali adiacenti, non-
Articolo 65. CAPTAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI PRODOTTI DERIVANTI
l loro allontanamento al fine di evitarne la diffusione e permanenza nel locale di emissione e/o in altri locali adiacenti, non- ché in altri ambienti (chiostrine, pozzi di luce, cavedi, cortili, ecc.) nei quali non sia assicu- rato un adeguato ricambio d’aria come pure di evitare che conseguano immissioni moleste a terzi. I relativi sistemi di aerazione, pertanto, devono essere progettati e realizzati affin- ché soddisfino gli scopi anzidetti. Articolo 65. CAPTAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI PRODOTTI DERIVANTI
Articolo 65. CAPTAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI PRODOTTI DERIVANTI
rogettati e realizzati affin- ché soddisfino gli scopi anzidetti. Articolo 65. CAPTAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI PRODOTTI DERIVANTI DALL’UTILIZZAZIONE DI APPARECCHI DI COTTURA
- In caso di interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostru- zione, ovvero di interventi edilizi, eccedenti la manutenzione ordinaria, che interessino cu- cine, posti di cottura o altri locali in cui sono installati apparecchi di cottura alimentati a gas
dinaria, che interessino cu- cine, posti di cottura o altri locali in cui sono installati apparecchi di cottura alimentati a gas metano o GPL, ovvero in tutti i locali a qualunque uso destinati dove avvenga un processo di combustione devono essere dotati di un relativo condotto o canna fumaria indipendente e idoneo alla perfetta eliminazione dei fumi e dei prodotti gassosi della combustione ese- guiti in materiale di sicuro affidamento ed incombustibile, prolungati sino alla copertura e
otti gassosi della combustione ese- guiti in materiale di sicuro affidamento ed incombustibile, prolungati sino alla copertura e oltre la zona di reflusso. 2. Per le finalità del presente articolo si definiscono: a) canne fumarie, quelle impiegate per l’allontanamento dei prodotti della combustione e/o di odori, vapori, e fumane provenienti da focolari; b) canne d’esalazione, quelle impiegate per l’allontanamento di odori, vapori e fumane
vapori, e fumane provenienti da focolari; b) canne d’esalazione, quelle impiegate per l’allontanamento di odori, vapori e fumane conseguite dall’uso di apparecchi privi di fiamma libera (apparecchiature a energia elettrica e/o similari). 3. La corretta ventilazione dei posti di cottura e dei locali di cui al comma 1 prevede la con- comitante dotazione di cappa di aspirazione con un elettroventilatore (estrattore) applicata
i di cui al comma 1 prevede la con- comitante dotazione di cappa di aspirazione con un elettroventilatore (estrattore) applicata alla canna fumaria o di esalazione, da mettere in funzione durante tutto il tempo di funzio- namento dell’apparecchio di cottura. Circa le caratteristiche ed il funzionamento dell’elettroventilatore si deve fare riferimento alle norme UNI vigenti. 4. In tutti i locali, a qualunque uso destinati, in cui la cottura di alimenti avviene avvalendosi
mento alle norme UNI vigenti. 4. In tutti i locali, a qualunque uso destinati, in cui la cottura di alimenti avviene avvalendosi di dispositivi privi di fiamma libera (piastre elettriche a induzione e/o similari), è consentita, in alternativa alla canna di esalazione, l’installazione di apparecchiature elettromeccaniche, tipo abbattitore di vapori, che trasformino dette emissioni in residuo acquiforme da convo- gliare nella pubblica fognatura o l’installazione di gruppo di filtrazione e aspirazione degli
i in residuo acquiforme da convo- gliare nella pubblica fognatura o l’installazione di gruppo di filtrazione e aspirazione degli odori, adeguatamente dimensionato secondo le caratteristiche dell’attività. In tal caso si dovrà provvedere alla periodica sostituzione dei filtri in relazione alle specifiche caratteristi- che dell’apparato installato. L’avvio all’utilizzazione di tali alternativi apparati è subordinata al rilascio degli attestati di verifica previsti dai produttori.
io all’utilizzazione di tali alternativi apparati è subordinata al rilascio degli attestati di verifica previsti dai produttori. 5. Le attività di cottura e/o riscaldamento vivande che prevedono uso di attrezzature quali forni a microonde, piastre per hamburger, ecc. non necessitano di norma di sistemi di aspi- razione. 6. Nelle condizioni di occupazione e di uso dei locali di abitazione, le superfici delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.
Articolo 66. IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI - SCARICO DEI PRODOTTI DELLA
62 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 66. IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI - SCARICO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE – DEROGHE ALL’OBBLIGO DI SCARICO A TETTO
- Gli impianti termici devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nel rispetto dell’articolo 5 del DPR n.412/93 e s.m. e i.
edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nel rispetto dell’articolo 5 del DPR n.412/93 e s.m. e i. 2. L’eventuale attestazione e asseverazione inerente l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il tetto di cui all’articolo 5 comma 9-bis, lettera c), del DPR n.412/93 e s.m., dovrà essere accompagnata da una relazione che esplichi precisamente le ragioni tecniche dell’impossibilità di scelte progettuali alternative a quella proposta, come pure le caratteri-
precisamente le ragioni tecniche dell’impossibilità di scelte progettuali alternative a quella proposta, come pure le caratteri- stiche del generatore di calore di cui è prevista la dotazione, in relazione al caso di specie, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-ter (quale sostituito dall’articolo 14, comma 9, del Dlgs n.102/2014) del sopra citato decreto. 3. Con riguardo alla deroga di cui al comma 9-bis, lettera b) del suddetto articolo 5, è possibi-
- del sopra citato decreto.
- Con riguardo alla deroga di cui al comma 9-bis, lettera b) del suddetto articolo 5, è possibi- le derogare all’obbligo di cui sopra, e sempre e comunque nel rispetto delle condizioni pre- viste, oltre al caso in cui lo stesso risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici eventualmente adottate a livello nazionale o regionale, anche nel caso in cui l’intervento ri- guardi edifici ubicati in aree definite dal PUC “Emergenze storiche, architettoniche, testimo-
nel caso in cui l’intervento ri- guardi edifici ubicati in aree definite dal PUC “Emergenze storiche, architettoniche, testimo- niali e ambientali”, ovvero in “Ambiti di conservazione in area urbanizzata” nonché nel caso di edifici comunque classificati dal PUC quali “A1”, “A2” e “A3”, sempre nel rispetto delle ca- ratteristiche ad essi già riconosciute. In tal senso, dovrà essere acquisito preventivo parere degli Uffici tecnici comunali.
a- ratteristiche ad essi già riconosciute. In tal senso, dovrà essere acquisito preventivo parere degli Uffici tecnici comunali. 4. Nel caso di edifici adibiti a residenza e assimilabili, ovvero adibiti ad uffici e assimilabili, pubblici o privati, di cui all’articolo 3 del DPR n.412/93 e s.m. e i., è richiesta l’installazione o il mantenimento di impianti termici centralizzati, dotati di sistemi di termoregolazione e di
i., è richiesta l’installazione o il mantenimento di impianti termici centralizzati, dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare, nel caso di: a) edifici di nuova costruzione con numero di unità abitative superiore a 4; b) ristrutturazione integrale del sistema edificio impianto degli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del ge-
cio impianto degli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del ge- neratore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 Kw. 5. Le cause tecniche per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati ad impianti con generazione di calore separata, per singola unità abi- tativa, devono essere dichiarate nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del Dlgs n.192/2005 e s.m.
Articolo 67. VANI SCALA, ATRI D’INGRESSO, CORRIDOI E PASSAGGI, DI USO
r singola unità abi- tativa, devono essere dichiarate nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del Dlgs n.192/2005 e s.m. Articolo 67. VANI SCALA, ATRI D’INGRESSO, CORRIDOI E PASSAGGI, DI USO COMUNE
- Si definisce vano scala lo spazio da terra a tetto o copertura contenente le rampe delle sca- le, l’ascensore se presente, i pianerottoli ed i relativi corridoi/passaggi di distribuzione alle unità immobiliari.
delle sca- le, l’ascensore se presente, i pianerottoli ed i relativi corridoi/passaggi di distribuzione alle unità immobiliari. 2. Nelle nuove costruzioni, fermo restando le disposizioni di cui alla legge n.13/89 e s.m. e i., i vani scala devono essere aerati e illuminati direttamente dall’esterno o artificialmente. 3. I pianerottoli e le rampe delle scale, devono avere larghezza non minore di m.1,20 ed i gradini devono avere pedata non minore di cm.27 ed alzata non maggiore di cm.18. Nel
o avere larghezza non minore di m.1,20 ed i gradini devono avere pedata non minore di cm.27 ed alzata non maggiore di cm.18. Nel caso di gradini con pedata a forma non rettangolare la larghezza media di dette pedate non deve essere inferiore a cm.28. 4. Le scale debbono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere dotate di corrimano di altezza non inferiore a m.1,10, realizzato con elementi non scalabili, in parti-
che alla discesa, essere dotate di corrimano di altezza non inferiore a m.1,10, realizzato con elementi non scalabili, in parti- colare con riferimento all’utenza infantile, nonché con dimensionamento strutturale adegua- to alle possibili sollecitazioni derivanti dallo specifico utilizzo. 5. Nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino il completo rifacimento, anche in manutenzione straordinaria, del vano scala di edificio plurifamiliare, è fatto obbligo di prov-
63 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) vedere alla centralizzazione degli impianti di ricezione satellitare esistenti alle disposizioni dell’art.115 del presente regolamento, ovvero alla predisposizione edilizia alla centralizza- zione dei suddetti impianti, con ciò intendendosi l’insieme delle opere edili e di predisposi- zioni impiantistiche che consentono di inserire, anche in un secondo tempo, la suddetta
Articolo 68. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DI VALORE STORICO,
sieme delle opere edili e di predisposi- zioni impiantistiche che consentono di inserire, anche in un secondo tempo, la suddetta centralizzazione, senza ulteriori rilevanti interventi murari ed edilizi. Articolo 68. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DI VALORE STORICO, MONUMENTALE, ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO.
- Gli interventi edilizi ammessi e le modalità operative di loro esecuzione con riguardo agli edifici di valore storico, monumentale, architettonico e paesaggistico, sono individuati ed
Articolo 69. CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
di loro esecuzione con riguardo agli edifici di valore storico, monumentale, architettonico e paesaggistico, sono individuati ed esplicate nelle norme di attuazione del PUC. Articolo 69. CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
- L’orientamento delle nuove costruzioni deve perseguire il risparmio energetico, conseguen- temente gli spazi principali quali soggiorni, sale da pranzo, ecc., devono possibilmente pre-
l risparmio energetico, conseguen- temente gli spazi principali quali soggiorni, sale da pranzo, ecc., devono possibilmente pre- vedere una finestra orientata entro un settore ± 45° dal sud geografico. I locali di servizio quali bagni, cucine e assimilabili nonché gli ambienti secondari o ad uso discontinuo quali corridoi, ripostigli, scale, devono essere preferibilmente posizionati verso nord a protezione degli ambienti principali.
quali corridoi, ripostigli, scale, devono essere preferibilmente posizionati verso nord a protezione degli ambienti principali. 2. Le prestazioni energetiche del sistema edificio – impianto devono soddisfare i requisiti mi- nimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia di energia nell’esigenza di: a) ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva; b) mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni;
onsumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva; b) mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni; c) evitare il rischio di formazione e accumulo di condensa interstiziale e superficiale negli elementi dell’involucro. 3. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione, per sostituzione edili- zia, ovvero per demolizione e ricostruzione, deve avvenire in modo da contenere la necessi-
costruzione, per sostituzione edili- zia, ovvero per demolizione e ricostruzione, deve avvenire in modo da contenere la necessi- tà di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispet- to ai costi da sostenere, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative. 4. Tutte le strutture edilizie opache, verticali e orizzontali, di nuova costruzione oppure ogget- to di manutenzione straordinaria, incluse le porte opache prospettanti verso l’esterno o ver-
di nuova costruzione oppure ogget- to di manutenzione straordinaria, incluse le porte opache prospettanti verso l’esterno o ver- so locali non riscaldati, devono rispettare i requisiti relativi al contenimento dei consumi energetici secondo quanto stabilito dalle vigenti normative. 5. Tutte le chiusure trasparenti (infisso comprensivo di vetro, ovvero di superficie comunque trasparente) ed i soli vetri, ovvero le sole superfici trasparenti, di nuova costruzione od og-
o, ovvero di superficie comunque trasparente) ed i soli vetri, ovvero le sole superfici trasparenti, di nuova costruzione od og- getto di manutenzione che interessi anche solamente l’infisso, oppure la sola superficie tra- sparente, devono rispettare i requisiti relativi al contenimento dei consumi energetici se- condo quanto stabilito dalle vigenti normative. 6. Gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale devono rispettare i requisiti relativi al con-
o dalle vigenti normative. 6. Gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale devono rispettare i requisiti relativi al con- tenimento dei consumi energetici secondo quanto stabilito dalle vigenti normative. Laddove possibile sono da utilizzarsi le soluzioni tecnologiche che offrono le migliori prestazioni energetiche. 7. Nei casi previsti dalle normative vigenti in relazione al tipo di intervento, devono essere uti-
Articolo 70. ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI E TRA LE UNITA’
ori prestazioni energetiche. 7. Nei casi previsti dalle normative vigenti in relazione al tipo di intervento, devono essere uti- lizzati sistemi adatti all’uso dell’energia da fonti rinnovabili nei modi e nelle misure stabilite dalle normative stesse. Articolo 70. ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI E TRA LE UNITA’ IMMOBILIARI
- Nel caso di interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria che possono avere rilevan-
IMMOBILIARI
ICI E TRA LE UNITA’ IMMOBILIARI
- Nel caso di interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria che possono avere rilevan- za a fini acustici, nonché nei casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, in relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM del 05 dicembre 1997 e s.m.
64 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) e i. e nel rispetto dell’ulteriore normativa statale e regionale in materia, è prescritta l’adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino i valori di isolamento previsti dal sopra ci- tato decreto a difesa dai rumori esterni, dai rumori provenienti dalle unità abitative e a mi- tigazione di quelli prodotti dal calpestio, dalle attività di vita e lavorative nonché dal funzio- namento di impianti.
e a mi- tigazione di quelli prodotti dal calpestio, dalle attività di vita e lavorative nonché dal funzio- namento di impianti. 2. Alla richiesta di rilascio del permesso di costruire, alla SCIA, ovvero alla CILA, anche nel ca- so di opere che riguardino l’involucro edilizio e/o gli elementi di separazione orizzontali e verticali delle singole unità immobiliari, è obbligatorio allegare attestazione a firma del pro-
ti di separazione orizzontali e verticali delle singole unità immobiliari, è obbligatorio allegare attestazione a firma del pro- gettista dalla quale risulti il rispetto della normativa vigente in materia di isolamento acusti- co, ovvero che l'intervento non rileva ai fini della medesima. 3. Nel caso di emissioni acustiche, la loro riduzione entro i limiti fissati dalle normative statali, regionali e dal regolamento comunale di acustica può avvenire anche mediante: a) barriere vegetali;
ati dalle normative statali, regionali e dal regolamento comunale di acustica può avvenire anche mediante: a) barriere vegetali; b) barriere artificiali; c) pavimentazioni fonoassorbenti; d) altri interventi specifici opportunamente individuati. 4. Per i casi in cui, visto l’art.4 del DPR 19 ottobre 2011, n.227, si rende comunque necessaria la redazione della documentazione di impatto acustico o di clima acustico ai sensi
Articolo 71. CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI
bre 2011, n.227, si rende comunque necessaria la redazione della documentazione di impatto acustico o di clima acustico ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della LR n.12/1998 e s. m. e i., deve farsi riferimento alla DGR n. 534 del 28 maggio 1999 e s. m. e i. nonché al Regolamento comunale di acustica. Articolo 71. CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI
- Negli edifici di nuova costruzione, nonché nei casi di sostituzione edilizia di cui all’articolo
TENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI
TENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI
- Negli edifici di nuova costruzione, nonché nei casi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 14 della L.R. n. 16/2008 e s.m. nonché di demolizione e ricostruzione, al fine della riduzio- ne del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l’adozione di dispositivi idonei ad assicura- re una significativa riduzione del consumo di acqua, nonché, anche nel caso di interventi sull’esistente, l’installazione di apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle
hé, anche nel caso di interventi sull’esistente, l’installazione di apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, che dovranno essere dotate di un dispositivo coman- dabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua. 2. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il
lmeno due diversi volumi di acqua. 2. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e/o altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema per la raccolta e per il riutilizzo delle acque me- teoriche quale previsto dall’allegato energetico al presente regolamento edilizio. Le relative cisterne devono essere dotate di un idoneo sistema di filtratura per l’acqua in entrata, non-
Articolo 72. INCENTIVI FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
regolamento edilizio. Le relative cisterne devono essere dotate di un idoneo sistema di filtratura per l’acqua in entrata, non- ché di smaltimento dell’eventuale acqua in eccesso, nel rispetto del DLgs n.152/2006 e s.m. e i. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”. Articolo 72. INCENTIVI FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Articolo 72. INCENTIVI FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
cchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”. Articolo 72. INCENTIVI FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
- L’allegato energetico al presente regolamento, approvato con DCC n.27 del 13 luglio 2015, individua i requisiti ritenuti ottimali al fine del contenimento energetico nonché le modalità, laddove risultino soddisfatti, per ottenere i relativi incentivi.
- Il suddetto allegato deve intendersi automaticamente adeguato ad eventuali nuovi parame-
, per ottenere i relativi incentivi. 2. Il suddetto allegato deve intendersi automaticamente adeguato ad eventuali nuovi parame- tri minimi previsti dalle norme di legge vigenti, conseguendone che i parametri da ritenersi ottimali, ai fini degli incentivi, dovranno prevedere un incremento del risparmio energetico proporzionale a quello già prefissato.
Articolo 73. PRESCRIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL RISCHIO GAS RADON
65 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 73. PRESCRIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL RISCHIO GAS RADON
- Per quanto il territorio del Comune della Spezia, a seguito di verifiche tecniche, sia risultato estraneo alla presenza di tale gas inquinante, nella realizzazione di opere edilizie, al fine di contenere ogni possibile rischio da esso derivanti, dovrà essere posta particolare attenzione
ione di opere edilizie, al fine di contenere ogni possibile rischio da esso derivanti, dovrà essere posta particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali utilizzati, prediligendo l’uso di quelli non sospetti e conte- nendo l’uso di quelli ritenuti a maggior rischio, quali argille contenenti alluminio, granito, peperino del Lazio, tufo, porfido, basalto, pietre laviche, pozzolane o cementi di origine pozzolanica, gessi chimici, ceramiche o cementi prodotti con scorie di alto forno, nonché
Articolo 74. PARTICOLARI PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LE DOTAZIONI DI
aviche, pozzolane o cementi di origine pozzolanica, gessi chimici, ceramiche o cementi prodotti con scorie di alto forno, nonché contenendo l’uso di legnami provenienti da aree a rischio. Articolo 74. PARTICOLARI PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LE DOTAZIONI DI SERVIZI IGIENICO SANITARI E LE MODALITA’ DI ACCESSO, AI FINI DELL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO O DI USO PUBBLICO
- Nel rispetto di quanto ulteriormente previsto al successivo art.123, nei locali pubblici , ovve-
L PUBBLICO O DI USO PUBBLICO
L PUBBLICO O DI USO PUBBLICO
- Nel rispetto di quanto ulteriormente previsto al successivo art.123, nei locali pubblici , ovve- ro privati aperti al pubblico di cui appresso negozi di qualsiasi genere pubblici esercizi attività comunque commerciali attività artigianali attività di servizio alle persone attività culturali, ricreative e sportive studi medici, studi medici convenzionati e ambulatori convenzionati sedi di associazioni e complessi terziario-direzionali
e studi medici, studi medici convenzionati e ambulatori convenzionati sedi di associazioni e complessi terziario-direzionali è fatto obbligo, in caso di intervento edilizio eccedente la manutenzione ordinaria come pu- re di cambio di destinazione d’uso anche senza opere, con esclusione dei casi di mero ade- guamento e/o dotazione di impianti tecnologici, di provvedere alla rimozione delle barriere architettoniche che impediscono l'accessibilità o la visitabilità, ciò compatibilmente con le
dere alla rimozione delle barriere architettoniche che impediscono l'accessibilità o la visitabilità, ciò compatibilmente con le dimensioni dei locali e delle aperture preesistenti. Fatta salva ogni eventuale normativa sta- tale, regionale e/o di settore, il suddetto obbligo non sussiste nel caso di insediamento di nuove attività, da eseguirsi in assenza di opere edilizie eccedenti la manutenzione ordinaria, in luogo di altre aventi il medesimo utilizzo, nonché nel caso di interventi relativi ad usi
ccedenti la manutenzione ordinaria, in luogo di altre aventi il medesimo utilizzo, nonché nel caso di interventi relativi ad usi ammessi, anche se da insediare con opere edilizie, se ed in quanto assimilati alla destina- zione residenziale. 2. Nei casi d’obbligo di cui al comma precedente, la dotazione di servizi igienici dovrà essere adeguata alle prescrizioni per renderli fruibili da persone diversamente abili quando questa
ne di servizi igienici dovrà essere adeguata alle prescrizioni per renderli fruibili da persone diversamente abili quando questa sia già obbligatoria per legge o normativa di settore. Dovrà altresì essere garantita possibili- tà di accesso agli spazi di relazione sia per l'esercizio di attività commerciali, o comunque di vendita e di prestazione del servizio, che per lo svolgimento di attività ricreative e nei com-
ività commerciali, o comunque di vendita e di prestazione del servizio, che per lo svolgimento di attività ricreative e nei com- plessi terziario-direzionali e culturali. Per spazi di relazione si intendono tutti gli spazi desti- nati a mostra e vendita nel caso di attività commerciali e artigianali, gli spazi di fruizione del servizio o dell’attività, di riunione, di incontro ed eventualmente di somministrazione.
artigianali, gli spazi di fruizione del servizio o dell’attività, di riunione, di incontro ed eventualmente di somministrazione. 3. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, qualora il previsto superamento di un dislivello avvenga attraverso l'utilizzo di rampe, queste dovranno avere preferibilmente una pendenza non superiore all’ 6%, con possibilità di deroga, secondo quanto stabilito dal comma successivo, nei soli casi di dimostrata impossibilità a realizzare rampe di tale pen-
deroga, secondo quanto stabilito dal comma successivo, nei soli casi di dimostrata impossibilità a realizzare rampe di tale pen- denza e comunque solo se di lunghezza non superiore a m.2,00. Tale deroga non è consen- tita nel caso della ristrutturazione di interi edifici di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n.13, e s.m. e i., fatto salvo quanto statuito dall’articolo 4 della medesima. 4. Laddove le caratteristiche delle unità immobiliari da doversi adeguare, anche in ragione
uito dall’articolo 4 della medesima. 4. Laddove le caratteristiche delle unità immobiliari da doversi adeguare, anche in ragione delle esigenze funzionali di esercizio e/o del livello del piano di loro ubicazione non consen-
66 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) tano di rispettare i suddetti parametri dimensionali, fatto salvo comunque ogni dovuto adempimento eventualmente dovuto con riferimento alla vigente legislazione in materia, potrà essere consentita deroga, al fine di assentire, se del caso, le possibili soluzioni che, in quanto proposte quali alternative, risultassero comunque finalizzate al miglioramento della
caso, le possibili soluzioni che, in quanto proposte quali alternative, risultassero comunque finalizzate al miglioramento della fruibilità. Laddove la particolarità del caso, quale descritta da dettagliata relazione corredata da opportuna documentazione fotografica, non permettesse di poter conseguire alcun adat- tamento nei sensi di cui sopra, tale deroga potrà consentire anche l’uso di pedane esterne amovibili, in alluminio o altro materiale, da posizionare al momento dell’utilizzo.
trà consentire anche l’uso di pedane esterne amovibili, in alluminio o altro materiale, da posizionare al momento dell’utilizzo. 5. In ogni caso, qualora la deroga riguardi l’assenso all’attuazione, ovvero all’uso, di soluzioni e/o impianti la cui sussistenza potesse non essere direttamente percepita dagli spazi pub- blici, ovvero riguardi l’utilizzazione di pedane che non consentano autonomia d’uso, i relativi locali dovranno essere dotati di cartello informativo, integrato dal simbolo internazionale di
ntano autonomia d’uso, i relativi locali dovranno essere dotati di cartello informativo, integrato dal simbolo internazionale di accessibilità di cui al DPR n.503/1996, posto all’esterno dell’edificio e visibile dai suddetti spazi che attesti ed illustri la possibilità e le modalità di essere fruiti anche da persone di- versamente abili nonché di un pulsante di chiamata per ottenere tempestiva assistenza all’ingresso. 6. Con riferimento alle attività di acconciatore ed estetista deve farsi riferimento anche
Articolo 75. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO SUI TETTI (c.d. “LINEE VITA”)
e tempestiva assistenza all’ingresso. 6. Con riferimento alle attività di acconciatore ed estetista deve farsi riferimento anche all’articolo 8 del relativo Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista approvato con DCC n.26 del 11 luglio 2014. Articolo 75. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO SUI TETTI (c.d. “LINEE VITA”)
- Per i dispositivi di ancoraggio sui tetti, ossia le c.d. “linee vita”, atte ad evitare il rischio di
Articolo 76. SALE DA GIOCO
ETTI (c.d. “LINEE VITA”)
- Per i dispositivi di ancoraggio sui tetti, ossia le c.d. “linee vita”, atte ad evitare il rischio di cadute dall’alto, deve farsi riferimento alla LR 15 febbraio 2010, n.5, e s.m. Articolo 76. SALE DA GIOCO
- La procedura per l’apertura o il trasferimento dell’attività di sale giochi trova trattazione nel relativo Regolamento per il rilascio e la disciplina delle autorizzazioni di sala giochi adottato con DCC n. 1 del 09 gennaio 2012.
ativo Regolamento per il rilascio e la disciplina delle autorizzazioni di sala giochi adottato con DCC n. 1 del 09 gennaio 2012. 2. Ai sensi dell’articolo 3 (Disposizioni per i Centri Storici e Centri Storici Commerciali) del Pia- no del Commercio approvato con DCC n.4 del 2 marzo 2015 e modificato e integrato con DCC n.21 del 14 giugno 2016, nelle zone definite “Centro Storico Commerciale A” e “Centro Storico Commerciali B (B1 e B2)”, quali individuate nella cartografia ad esso allegata quale
parte integrante, non sono autorizzabili né trasferibili da altre zone, sale gio
ro Storico Commerciale A” e “Centro Storico Commerciali B (B1 e B2)”, quali individuate nella cartografia ad esso allegata quale parte integrante, non sono autorizzabili né trasferibili da altre zone, sale giochi e slot ma- chine (Video Lottery Terminal) e sono inibiti gli effetti delle segnalazioni certificata di inizio attività eventualmente presentate per l’esercizio di tali attività.
Articolo 77. STRADE, PISTE CICLABILI E PORTICI PUBBLICI E PRIVATI
67 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Titolo III - Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Articolo 77. STRADE, PISTE CICLABILI E PORTICI PUBBLICI E PRIVATI
- I criteri e le modalità di realizzazione di strade necessarie all’allacciamento alla viabilità or- dinaria di edifici o gruppi di edifici, delle piste ciclabili e dei portici pubblici e privati, sono definite dalle norme di attuazione del PUC. Articolo 78. PARCHEGGI A RASO
Articolo 78. PARCHEGGI A RASO
piste ciclabili e dei portici pubblici e privati, sono definite dalle norme di attuazione del PUC. Articolo 78. PARCHEGGI A RASO
- Le nuove aree sistemate a parcheggi privati a raso plurimi, intendendosi per tali le aree nelle quali siano previsti più posti auto privati, devono essere poste almeno a m.3,00 di di- stanza dalle finestre del piano terra, salvo diverso accordo con la proprietà interessata, ed essere schermate da diaframmi vegetali sempreverdi, per evitare l'inquinamento atmosferi-
cordo con la proprietà interessata, ed essere schermate da diaframmi vegetali sempreverdi, per evitare l'inquinamento atmosferi- co e acustico, e devono essere regolarmente illuminate, senza creare squilibrio luminoso ri- spetto al contesto. Nella progettazione e nella realizzazione di parcheggi a raso dovrà esse- re privilegiato il mantenimento di condizioni di permeabilità del terreno, con utilizzo di ma- teriali valutati nel contesto.
Articolo 79. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE
e- re privilegiato il mantenimento di condizioni di permeabilità del terreno, con utilizzo di ma- teriali valutati nel contesto. 2. Nella realizzazione di parcheggi a raso su aree direttamente confinanti con edifici ove si aprano finestre, porte finestre e porte si dovrà avere cura di non inibire o intralciare la fun- zionalità dei serramenti come pure di non recare pregiudizio alcuno a terzi. Articolo 79. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE
Articolo 79. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE
re la fun- zionalità dei serramenti come pure di non recare pregiudizio alcuno a terzi. Articolo 79. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE
- I criteri e le modalità tecniche di realizzazione di piazze e aree pedonalizzate sono definite dagli articoli 7, 9, 10 e 11 del Dlgs 30 aprile 1992, n.285 e s.m. (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento. Articolo 80. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
- Le vie di nuova formazione devono essere munite di marciapiedi nonché di passaggi pedo-
o 80. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
- Le vie di nuova formazione devono essere munite di marciapiedi nonché di passaggi pedo- nali pubblici, realizzati in conformità alle norme di legge sull’eliminazione delle barriere ar- chitettoniche.
- La realizzazione di marciapiedi e di passaggi pedonali pubblici o di uso pubblico, sia a raso che rialzati, ancorché realizzati su area privata, se effettuati dai proprietari degli immobili
ci o di uso pubblico, sia a raso che rialzati, ancorché realizzati su area privata, se effettuati dai proprietari degli immobili che li fronteggiano, devono essere eseguita con modalità, materiali, livellette ed allinea- menti indicati di volta in volta dal Comune, ovvero dall’Amministrazione competente. 3. Qualora la percorribilità dei marciapiedi e dei passaggi, per situazioni ambientali o dipen- denti dal traffico veicolare, si palesi o risulti non sicura, il Comune, ovvero
Articolo 81. PASSI CARRABILI
dei passaggi, per situazioni ambientali o dipen- denti dal traffico veicolare, si palesi o risulti non sicura, il Comune, ovvero l’Amministrazione competente, dispone che gli stessi siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. Articolo 81. PASSI CARRABILI
- Qualora, per l’accesso dei veicoli alle proprietà private da strade e spazi pubblici, si rendes- se necessario l'adattamento dei marciapiedi, questo dovrà avvenire nel rispetto delle condi-
strade e spazi pubblici, si rendes- se necessario l'adattamento dei marciapiedi, questo dovrà avvenire nel rispetto delle condi- zioni previste dal’art.46, comma 2, del Codice della strada. I proprietari che intendono crea- re nuovi attraversamenti di marciapiedi per accedere ai propri locali, ovvero agli immobili di
68 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) proprietà, con veicoli, devono richiedere l'autorizzazione all’Ente proprietario e provvedere, a loro spese, all'adeguata ripavimentazione del tratto di marciapiede attraversato secondo le prescrizioni fornite caso per caso dall’Ufficio preposto e dall'Amministrazione competente. La creazione di passi carrabili non dovrà in alcun modo rendere difficoltoso il transito pedo- nale o tortuosa la linea del marciapiede.
Articolo 82. MANUFATTI PER ESERCIZI PUBBLICI DA REALIZZARSI SU SUOLO
ione di passi carrabili non dovrà in alcun modo rendere difficoltoso il transito pedo- nale o tortuosa la linea del marciapiede. Articolo 82. MANUFATTI PER ESERCIZI PUBBLICI DA REALIZZARSI SU SUOLO PUBBLICO (CHIOSCHI, DEHORS, GAZEBI) E RELATIVE SERVITU’ PUBBLICHE DI PASSAGGIO
- Al fine di perseguire l’obbiettivo di migliorare la qualità e il decoro degli spazi pubblici e/o di uso pubblico, anche in concessione ai privati, tutte le occupazioni di natura pubblica, ovve-
decoro degli spazi pubblici e/o di uso pubblico, anche in concessione ai privati, tutte le occupazioni di natura pubblica, ovve- ro privata, su suolo pubblico e/o di uso pubblico in concessione (dehors, panchine, vasi ce- stini e ogni altro elemento di arredo urbano) devono essere sottoposte al parere del com- petente Ufficio arredo urbano. 2. La regolamentazione dei manufatti da posizionare su suolo pubblico, quali dehors, chioschi
om- petente Ufficio arredo urbano. 2. La regolamentazione dei manufatti da posizionare su suolo pubblico, quali dehors, chioschi e gazebi, in quanto eventualmente necessari ad esercizi pubblici o attività, trova trattazione nel Piano del paesaggio urbano approvato con DCC n.13 del 27 luglio 2009 e modificato con DCC n.27 del 13 luglio 2015. 3. I criteri per gli allestimenti interni ed esterni delle attività commerciali e di sommini-
Articolo 83. RECINZIONI DI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
o con DCC n.27 del 13 luglio 2015. 3. I criteri per gli allestimenti interni ed esterni delle attività commerciali e di sommini- strazione comprese nelle zone A e B del centro storico commerciale sono definite nell’allegato approvato con DCC n. 183/2015 quale parte integrante e sostanziale della stessa. Articolo 83. RECINZIONI DI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
- La realizzazione di recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico dovrà rispettare le prescri-
Articolo 84. NUMERI CIVICI E NUMERI INTERNI AGLI EDIFICI
ZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
- La realizzazione di recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico dovrà rispettare le prescri- zioni del Codice della Strada e risultare coerente col contesto architettonico in cui si inseri- sce. In tal senso, il relativo progetto dovrà ottenere il parere del competente Ufficio arredo urbano. Articolo 84. NUMERI CIVICI E NUMERI INTERNI AGLI EDIFICI
- Qualora nell’ambito degli interventi edilizi sia prevista l’apertura di nuovi ingressi da spazi
E NUMERI INTERNI AGLI EDIFICI
E NUMERI INTERNI AGLI EDIFICI
- Qualora nell’ambito degli interventi edilizi sia prevista l’apertura di nuovi ingressi da spazi pubblici o di uso pubblico, ovvero nel caso di costituzione di nuovi interni, l’intestatario del titolo edilizio, nella circostanza della comunicazione di fine lavori e comunque prima di pro- cedere alla presentazione dell’eventuale denuncia o variazione catastale e prima della ri- chiesta di agibilità, se prevista per legge, deve richiedere l’assegnazione dei numeri civici
azione catastale e prima della ri- chiesta di agibilità, se prevista per legge, deve richiedere l’assegnazione dei numeri civici e/o numeri interni secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento toponomasti- co, approvato con delibera del consiglio comunale n.17 del 13 marzo 2012. 2. L’obbligo della comunicazione riguarda anche il caso di interventi che comportino la sop- pressione di numeri civici su aree di viabilità. In caso di demolizioni senza ricostruzione o
interventi che comportino la sop- pressione di numeri civici su aree di viabilità. In caso di demolizioni senza ricostruzione o comunque di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici affinché siano annullati. In caso di inottemperanza alle norme regolamentari richiamate dall’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, deve farsi riferimento al vigente Regolamento toponomasticoale
Articolo 85. PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI
chiamate dall’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, deve farsi riferimento al vigente Regolamento toponomasticoale n.17 del 13 marzo 2012 e alla DGC n.12 del 14 gennaio 2013 e s.m. e i. Articolo 85. PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI
- Le modalità per la progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani trovano riferimento nel decreto ministeriale 5 novembre 2001 n.6792 (Norme funzionali e
69 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) geometriche per la costruzione delle strade) e nella legge 9 gennaio 1989, n.13, e s.m. (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati). 2. La progettazione dello spazio pubblico urbano dovrà prevedere uno studio illuminotecnico per garantire il giusto illuminamento dell’area nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R.
prevedere uno studio illuminotecnico per garantire il giusto illuminamento dell’area nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. n.22/2007 e s.m., fermo restando il nulla osta del Servizio impianti elettrici. 3. Le aree pubbliche dovranno prevedere la dotazione di apposite colonnine per il prelievo di energia elettrica e di adduzione di acqua opportunamente collegate con le reti di distribuzione principale, al fine di garantire i relativi servizi in caso di manifestazioni
ortunamente collegate con le reti di distribuzione principale, al fine di garantire i relativi servizi in caso di manifestazioni pubbliche, ovvero di pubblica necessità.
Articolo 86. VERDE URBANO
70 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Titolo III - Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente Articolo 86. VERDE URBANO
- La regolamentazione del verde urbano trova trattazione nel relativo (Regolamento del ver- de urbano approvato con delibera C.C. n. 43 del 14/06/16), nonché nell’articolo 21 del vi- gente Piano del paesaggio urbano approvato con DCC n.13 del 27.04.2009. Articolo 87. PARCHI URBANI
Articolo 87. PARCHI URBANI
nché nell’articolo 21 del vi- gente Piano del paesaggio urbano approvato con DCC n.13 del 27.04.2009. Articolo 87. PARCHI URBANI
- L’individuazione dei parchi urbani e la relativa regolamentazione trova trattazione nel’art.22 del vigente Piano del paesaggio urbano approvato con DCC n.13 del 27.04.2009. Articolo 88. RECUPERO DEL PATRIMONIO TERRITORIALE E DEL PAESAGGIO CULTURALE
- L’obbiettivo di riattivare un rapporto virtuoso tra la “città” e la “campagna”, con la finalità di
E DEL PAESAGGIO CULTURALE
E DEL PAESAGGIO CULTURALE
- L’obbiettivo di riattivare un rapporto virtuoso tra la “città” e la “campagna”, con la finalità di perseguire il recupero del patrimonio territoriale, del paesaggio culturale e degli equilibri ambientali attraverso la riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, è perseguito con le modalità previste dall’art.23 del vigente Piano del paesaggio urbano, qua-
Articolo 89. SENTIERI COLLINARI
o, dell’ambiente e del paesaggio, è perseguito con le modalità previste dall’art.23 del vigente Piano del paesaggio urbano, qua- le in esso introdotto con DCC n.21 del 22.03.2012. Articolo 89. SENTIERI COLLINARI
- La regolamentazione relativa ai sentieri collinari trova trattazione nell’articolo 20 del vigen- te Piano del paesaggio urbano approvato con DCC n.13 del 27.04.2009. Articolo 90. TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
Articolo 90. TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
0 del vigen- te Piano del paesaggio urbano approvato con DCC n.13 del 27.04.2009. Articolo 90. TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
- La tutela del suolo e del sottosuolo è perseguita dalle modalità di esecuzione degli interven- ti edilizi quali individuate, per tutto il territorio comunale, dalle norme geologiche di attua- zione del PUC.
- Nei progetti e nell‘esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve
eologiche di attua- zione del PUC. 2. Nei progetti e nell‘esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree sco- perte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli. 3. La tutela del suolo trova altresì riferimento nel vigente regolamento di Polizia urbana e nelle
sulla permeabilità dei suoli. 3. La tutela del suolo trova altresì riferimento nel vigente regolamento di Polizia urbana e nelle norme sulla bonifica dei suoli di cui al Titolo V, Parte IV, del Dlgs n.152/06.
Articolo 91. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
71 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Titolo III - Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche Articolo 91. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
- E’ fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad essa assimilabile, o co- munque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igie- nico sanitari.
- Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l’insufficienza di dotazione di acqua po-
bili e igie- nico sanitari. 2. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l’insufficienza di dotazione di acqua po- tabile è causa di inagibilità. In tal senso, la richiesta del certificato di agibilità dovrà risultare integrata da dichiarazione attestante che l’edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.
Articolo 92. ACQUE REFLUE
rovvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili. 3. I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possi- bilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio. Articolo 92. ACQUE REFLUE
- Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate alla fognatura
Articolo 92. ACQUE REFLUE
servizio. Articolo 92. ACQUE REFLUE
- Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate alla fognatura comunale o laddove non sia esistente scaricate nel rispetto del Dlgs. n.152/2006 e s.m. e i. Le condutture di scarico devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e devono essere costruite con materiali impermeabili di diametro adeguato. I pez- zi o segmenti delle condutture di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in
ermeabili di diametro adeguato. I pez- zi o segmenti delle condutture di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni. Le condutture di scarico saranno dotate di venti- lazione primaria e secondaria di regola verticali e prolungate sopra al tetto, così da non ar- recare danno alcuno o molestia al vicinato, e dovranno essere dotate di sifone al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o ove si svolgano attività.
ovranno essere dotate di sifone al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o ove si svolgano attività. 2. Le acque derivanti dai w.c. non potranno essere immessi nelle fognature a sistema dinami- co senza che siano passati, all’uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica. Gli scarichi dei w.c. e gli scarichi acque delle cucine dovranno essere realizzati su colonne di scarico tra loro indipendenti ed eventualmente riunite alla base. Tutti gli acquai,
ine dovranno essere realizzati su colonne di scarico tra loro indipendenti ed eventualmente riunite alla base. Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere facili le riparazioni. Le condutture dei bagni, acquai, ecc. devono essere di materiale impermeabile e termoresistente. Esse possono convogliare i liquidi nelle condutture dei w.c., mentre non è consentito il contrario.
Articolo 93. SPAZI DI RACCOLTA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ermeabile e termoresistente. Esse possono convogliare i liquidi nelle condutture dei w.c., mentre non è consentito il contrario. Articolo 93. SPAZI DI RACCOLTA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI
- Nel caso di progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di interi edifici, nelle relative aree pertinenziali dovranno essere individuati spazi destinati all’ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. L’ubicazione, il dimensionamento e le
ti all’ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. L’ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, dovranno essere concordati in fase progettuale con l’ente gestore del servizio e dovranno essere opportunamente mitigati, al fine di nasconde- re per quanto più possibile alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architetto-
tigati, al fine di nasconde- re per quanto più possibile alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architetto- niche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all’utilizzo di specie vegetali. 2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facil- mente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio. In ogni caso non possono essere posti in adiacenza di immobili vincolati dalla Parte Seconda del Dlgs. n.42/2004 e s.m e i.
Articolo 94. DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
72 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 94. DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
- La realizzazione delle linee di fornitura e distribuzione dell’energia elettrica e del gas da par- te degli Enti gestori è subordinata a titolo edilizio, fatta salva l’eventuale necessità dell’autorizzazione paesaggistica, in relazione al caso di specie, qualora gli immobili oggetto di intervento ricadano in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
Articolo 95. SERBATOI GPL
a, in relazione al caso di specie, qualora gli immobili oggetto di intervento ricadano in zona soggetta a vincolo paesaggistico. 2. Nell’attuazione dell’intervento, se del caso, dovranno essere rispettate le modalità di esecu- zione del “Regolamento per l'occupazione, manomissione e rottura del suolo pubblico co- munale da parte di Enti, privati, ecc,” nonché le norme geologiche di attuazione del PUC. Articolo 95. SERBATOI GPL
Articolo 95. SERBATOI GPL
pubblico co- munale da parte di Enti, privati, ecc,” nonché le norme geologiche di attuazione del PUC. Articolo 95. SERBATOI GPL
- I serbatoi GPL dovranno essere realizzati totalmente interrati, nel rispetto delle condizioni d’installazione e delle distanze di sicurezza prescritte dalla normativa vigente. Articolo 96. INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER RICARICA VEICOLI
- Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter del DPR n.380/2001 e s.m. e i., nei casi e con le mo-
E ELETTRICHE PER RICARICA VEICOLI
E ELETTRICHE PER RICARICA VEICOLI
- Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter del DPR n.380/2001 e s.m. e i., nei casi e con le mo- dalità da esso previsti , il progetto di nuove costruzioni dovrà prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non.
Articolo 97. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
one di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non. Articolo 97. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
- Il PUC individua le aree interamente destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di pannelli solari fotovoltaici e installazioni mini-eoliche.
- Ulteriori tipologie di impianti nell’ambito delle fonti rinnovabili potranno essere previste at-
Articolo 98. REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE DI NUOVI
installazioni mini-eoliche. 2. Ulteriori tipologie di impianti nell’ambito delle fonti rinnovabili potranno essere previste at- traverso specifica deliberazione del Consiglio comunale. 3. Per le modalità esecutive dei suddetti impianti deve farsi riferimento al Dlgs 3 marzo 2011, n.28 e s.m. Articolo 98. REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI
- Nel caso di insediamento di medie strutture di vendita, ovvero di grandi strutture di vendi-
Articolo 99. IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI
I NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI
- Nel caso di insediamento di medie strutture di vendita, ovvero di grandi strutture di vendi- ta, centri commerciali, aggregazioni di esercizi singoli, parchi commerciali e distretti com- merciali tematici, devono essere rispettati gli specifici requisiti qualitativi e di prestazione di cui ai paragrafi 4 e 5 della DCR n.31/2012 e s.m. e i. Articolo 99. IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI
Articolo 99. IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI
tivi e di prestazione di cui ai paragrafi 4 e 5 della DCR n.31/2012 e s.m. e i. Articolo 99. IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI
- Gli impianti di tele radiocomunicazione trovano regolamentazione nel “Piano comunale di organizzazione del sistema degli impianti di tele radiocomunicazioni” di cui all’allegato A) e relativo elaborato grafico che ne costituisce integrazione, approvato con DCC n.30 del 5 di- cembre 2005, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile
Articolo 100. INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE
ione, approvato con DCC n.30 del 5 di- cembre 2005, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 2012, n.10 e s.m. Articolo 100. INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE
- Gli edifici di nuova costruzione, ovvero oggetto di demolizione e ricostruzione o di sostitu- zione edilizia, in relazione alla loro destinazione d’uso, devono rispettare il disposto di cui
Articolo 101. ARMADI PER APPARECCHIATURE TECNICHE E SIMILARI
73 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) all’art.135-bis (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici) del DPR n.380/2001 e s.m. Articolo 101. ARMADI PER APPARECCHIATURE TECNICHE E SIMILARI (TELEFONIA, ELETTRICITA’, METANO, SEMAFORI, ECC.)
- La regolamentazione dei manufatti di cui alla titolazione del presente articolo, trova tratta- zione nell’articolo 7 del Piano del paesaggio urbano approvato con DCC n.13 del 27 luglio
Articolo 102. APPARECCHI DI INFORMAZIONE TELEMATICA
e del presente articolo, trova tratta- zione nell’articolo 7 del Piano del paesaggio urbano approvato con DCC n.13 del 27 luglio 2009 e modificato con DCC n.27 del 13 luglio 2015. Articolo 102. APPARECCHI DI INFORMAZIONE TELEMATICA
- La regolamentazione dei manufatti di cui alla titolazione del presente articolo, trova tratta- zione nell’articolo 8 del Piano del paesaggio urbano approvato con DCC n.13 del 27 luglio 2009 e modificato con DCC n.27 del 13 luglio 2015.
Articolo 103. COGENZA DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI
74 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Titolo III - Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico Articolo 103. COGENZA DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI
- Le norme di carattere tecnico-estetico contenute nel presente Capo V costituiscono dovuto riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e di recupero degli edifici esistenti. In particolare, devono garantire un corretto inserimento nel contesto
Articolo 104. OBBLIGHI RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO DEL DECORO,
nuova edificazione e di recupero degli edifici esistenti. In particolare, devono garantire un corretto inserimento nel contesto del paesaggio anche urbano. Articolo 104. OBBLIGHI RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO DEL DECORO, DELL’IGIENE E DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PUBBLICA
- I proprietari hanno l’obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igie- nica, di sicurezza socio-ambientale e dunque di agibilità, assicurando tutti i necessari inter-
oni di decoro, di idoneità igie- nica, di sicurezza socio-ambientale e dunque di agibilità, assicurando tutti i necessari inter- venti a ciò necessari, in applicazione delle disposizioni del presente articolo. 2. I fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, sia con riguardo agli intonaci e alle relative tinteggiature, sia agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate.
infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. 3. I proprietari degli immobili hanno l’obbligo di rimuovere tutti gli impianti, le insegne e le tende e tutte le altre attrezzature e sovrastrutture posizionate sui fronti, nei distacchi o nei porticati, visibili dalle pubbliche visuali, che risultino in disuso o di cui comunque sia accer-
ui fronti, nei distacchi o nei porticati, visibili dalle pubbliche visuali, che risultino in disuso o di cui comunque sia accer- tato lo stato di abbandono, con esclusione delle vetrine e delle insegne degli esercizi com- merciali di carattere storico. 4. Qualora un edificio o parti di esso o comunque qualunque manufatto edilizio sia oggetto di nidificazione di piccioni, tortore o gabbiani, è fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla
nufatto edilizio sia oggetto di nidificazione di piccioni, tortore o gabbiani, è fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla bonifica dei luoghi interessati, nonché di provvedere alla realizzazione di idonei dissuasori sugli elementi del medesimo immobile che potessero consentire il successivo appoggio, ov- vero la nidificazione da parte dei suddetti volatili, così da impedire il riproporsi delle situa- zioni anzidette.
appoggio, ov- vero la nidificazione da parte dei suddetti volatili, così da impedire il riproporsi delle situa- zioni anzidette. 5. Gli edifici devono essere mantenuti in condizioni di igiene e sicurezza. Il Comune può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni del personale tecnico e sani- tario del Comune o dell’ASL, ovvero da altro personale qualificato, per accertare le condi- zioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari e da prescrivere ai
ualificato, per accertare le condi- zioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari e da prescrivere ai proprietari degli immobili. Può peraltro ordinare loro di effettuare le verifiche necessarie ad accertare la permanenza delle condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione da esplicitare, sia ipotizzabile un pericolo per la privata e pub- blica incolumità delle persone. Qualora fossero comunque verificate gravi carenze manu-
zabile un pericolo per la privata e pub- blica incolumità delle persone. Qualora fossero comunque verificate gravi carenze manu- tentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l’igiene, ai proprietari sarà ingiunto di ricondurre e mantenere l’immobile alle sue condizioni ottimali, prescrivendo l’adozione di soluzioni coerenti con le caratteristiche e il decoro dell’edificio, per ciò assegnando un termine per adempiere commisurato al tipo di carenze riscontrato.
ratteristiche e il decoro dell’edificio, per ciò assegnando un termine per adempiere commisurato al tipo di carenze riscontrato. 6. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, sarà provveduto nei confronti dei proprietari degli edifici a norma del successivo articolo 134. L’Amministrazione comunale, con apposito provvedimento, può imporre l'attuazione degli interventi necessari nei casi di grave nocumento e progressivo degrado dell'ambito urbano.
mento, può imporre l'attuazione degli interventi necessari nei casi di grave nocumento e progressivo degrado dell'ambito urbano. Decorso il termine assegnato, potrà disporre a propria cura l’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene con recupero delle spese, sostenute nelle forme di legge. Al fine di cui presente comma, l’Amministrazione comunale può disporre apposite campagne di rilevamento e monitoraggio degli edifici, fermi restando gli interventi di competenza del
Articolo 105. NORMATIVA TECNICO-ESTETICA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI
75 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Sindaco ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n.267/2000, a tutela dell’igiene, della sicurezza e dell’incolumità pubbliche. Articolo 105. NORMATIVA TECNICO-ESTETICA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
- Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici permeabili, ovvero impermeabili, concorrono al
integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici permeabili, ovvero impermeabili, concorrono al corretto inserimento dell’intervento nel contesto di riferimento e alla valorizzazione dello stesso. 2. La realizzazione o il restauro di dipinti murali e decorazioni artistiche in luoghi o su muri vi- sibili da spazi pubblici o di uso pubblico, comprese le varie forme di “murales”, deve essere
artistiche in luoghi o su muri vi- sibili da spazi pubblici o di uso pubblico, comprese le varie forme di “murales”, deve essere autorizzata nell’ambito del procedimento del titolo edilizio relativo al caso di specie. In tal senso, alla pratica deve essere allegata un’adeguata documentazione fotografica e il pro- getto deve contenere un bozzetto in scala dell’opera, riportata sul rilievo grafico del manu- fatto interessato, nonché una descrizione tecnica dell’intervento.
in scala dell’opera, riportata sul rilievo grafico del manu- fatto interessato, nonché una descrizione tecnica dell’intervento. 3. Nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di nuovi corpi di fabbrica devono essere adottati i seguenti accorgimenti: a) i fori, le aperture, i camini, le sporgenze, le tettoie, devono essere muniti di reti pro- tettive, dissuasori o altri accorgimenti idonei ad evitare lo stanziamento e il rifugio di
ie, devono essere muniti di reti pro- tettive, dissuasori o altri accorgimenti idonei ad evitare lo stanziamento e il rifugio di piccioni o di animali che comunque possano conseguire problemi di igiene e decoro, senza pregiudicare l'eventuale nidificazione di rondini, rondoni, balestrucci e chirot- teri. b) le superfici vetrate e ogni pannellatura trasparente dovranno risultare poco rifletten- ti, oppure traslucide o bombate, al fine di evitare collisioni da parte di avifauna.
sparente dovranno risultare poco rifletten- ti, oppure traslucide o bombate, al fine di evitare collisioni da parte di avifauna. 4. Qualora i nuovi edifici pubblici risultino da ubicare presso sistemi naturali/vegetazionali (es. corso d’acqua, parchi, boschi) e/o rotte potenziali di migrazione dell’avifauna e siano prevalentemente costituiti/rivestiti, per quanto anche di piccole dimensioni (es. cabine, pas- saggi coperti), di superfici trasparenti e/o riflettenti, devono essere dotati di idonee marca-
ole dimensioni (es. cabine, pas- saggi coperti), di superfici trasparenti e/o riflettenti, devono essere dotati di idonee marca- ture o strutture che ne permettano l’individuazione da parte dell’avifauna (es. nervature, brise-soleil, tende). Tali accorgimenti sono auspicabili anche nel caso di nuovi edifici privati. Devono inoltre essere adottati in sede di realizzazione di pannelli antirumore, se trasparenti e/o riflettenti, da ubicare ai margini di strade, ferrovie o comunque di infrastrutture per le
nnelli antirumore, se trasparenti e/o riflettenti, da ubicare ai margini di strade, ferrovie o comunque di infrastrutture per le quali sia previsto l’obbligo della dotazione in relazione al clima acustico conseguente. 5. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che integrino la realizzazione di co- mignoli, di fori di aereazione o di scarico, di aperture necessario al ricambio dell’aria nelle intercapedine, ovvero di ogni altra apertura che si possa prestare ad accogliere uccelli o
ecessario al ricambio dell’aria nelle intercapedine, ovvero di ogni altra apertura che si possa prestare ad accogliere uccelli o animali di piccola taglia, dovranno essere adottate, nel rispetto delle altre eventuali norma- tive di settore, grate o reti antintrusione atte ad evitare il loro intrappolamento, anche in funzione di garantire la sicurezza dell’eventuale impianto. 6. In sede di realizzazione di bacini idrici quali vasche e invasi di raccolta di acque, di canaline
za dell’eventuale impianto. 6. In sede di realizzazione di bacini idrici quali vasche e invasi di raccolta di acque, di canaline di drenaggio e di canali, con sponde ripide, devono essere predisposte idonee rampe di ri- salita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro. Inoltre, i tombini stradali e relativi pozzetti relativi a nuove canalizzazioni devono essere collocati ad una distanza idonea, in modo da permettere il passaggio sicuro ai piccoli anfibi.8
ove canalizzazioni devono essere collocati ad una distanza idonea, in modo da permettere il passaggio sicuro ai piccoli anfibi.8 7. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, fatta salva ogni eventuale sanzione dovuta dalla normativa vigente, si provvederà ai sensi del successivo articolo 134. 8 Comma già modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 22.09.2016
Articolo 106. INTERVENTI SULLE FACCIATE
76 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 106. INTERVENTI SULLE FACCIATE
- Le riprese parziali di coloriture devono essere eseguite con colori uguali a quelli già in esse- re. Non sono ammesse tinteggiature che, introducendo un diverso colore, pur sempre con- cordato con l’Ufficio arredo urbano, non risultino estese almeno all’intera facciata. Allo stes- so modo, non sono ammessi eventuali interventi finalizzati alla coibentazione parziale della facciata.
tera facciata. Allo stes- so modo, non sono ammessi eventuali interventi finalizzati alla coibentazione parziale della facciata. 2. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pub- blici che privati, devono essere posizionati nel rispetto delle linee architettoniche delle fac- ciate, per quanto possibile sotto traccia, o sui fronti meno in vista dalle pubbliche visuali. In
nee architettoniche delle fac- ciate, per quanto possibile sotto traccia, o sui fronti meno in vista dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo di tali impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o pri- vati erogatori dei servizi connessi, devono eliminare gli impianti obsoleti od abbandonati di loro proprietà avendo cura di ripristinare lo stato originario. 3. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate gli impianti tecnici esterni devono
tinare lo stato originario. 3. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente. 4. Nella circostanza degli interventi che comportino la riqualificazione complessiva delle fac- ciate, come pure nel caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e sostituzione edilizia, si dovranno adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti
ricostruzione e sostituzione edilizia, si dovranno adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici e possibilmente agli atti vandalici o d’imbrattamento. Nel caso di interventi su edifici esistenti dovranno essere conservati gli eventuali elementi di pregio architettonico rinvenibili in elementi quali gronde, cornicioni, mostre, modanature, decorazioni in forma plastica o pittorica, balaustre, ringhiere, ovvero ogni altro elemento decorativo di pregio. E’
modanature, decorazioni in forma plastica o pittorica, balaustre, ringhiere, ovvero ogni altro elemento decorativo di pregio. E’ fatto divieto di rimuovere dipinti murali, decorazioni artistiche, lapidi, stemmi e altri elemen- ti decorativi, esposti o meno alla pubblica vista, in assenza di specifica autorizzazione. L’aspetto e il colore delle facciate devono perseguire un armonioso inserimento nel contesto e il rispetto degli elementi qualificanti il paesaggio anche urbano.
ate devono perseguire un armonioso inserimento nel contesto e il rispetto degli elementi qualificanti il paesaggio anche urbano. 5. Allo scopo di favorire la conservazione di rondini, rondoni e balestrucci, nel rispetto della legge n.503/1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conser- vazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale, nel caso di interventi di riqualificazione
di Berna relativa alla conser- vazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale, nel caso di interventi di riqualificazione delle facciate, anche se localizzati e/o parziali, oltre ad intervenire secondo i criteri espressi nei commi precedenti, è fatto divieto di abbattere i relativi nidi che risultino in essere e/o in fase di costruzione. Pertanto, è fatto obbligo di segnalare al Servizio tutela animali l’eventuale presenza degli stessi, nonché di chirotteri, al fine di concordare le più opportune
alare al Servizio tutela animali l’eventuale presenza degli stessi, nonché di chirotteri, al fine di concordare le più opportune modalità operative di tutela. 6. Nel caso di interventi, anche in manutenzione straordinaria, che giungano ad interessare almeno una intera facciata, dovranno essere posizionate sulla copertura le antenne e/o pa- rabole che risultassero in essa installate non conformemente all’articolo 115 del presente regolamento.
rtura le antenne e/o pa- rabole che risultassero in essa installate non conformemente all’articolo 115 del presente regolamento. 7. Gli interventi che comportino modifiche ai prospetti su fabbricati esistenti dovranno di nor- ma rispettare le dimensioni, gli allineamenti e le proporzioni delle bucature. In particolare le nuove aperture dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipo- logicamente significative del fabbricato.
uove aperture dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipo- logicamente significative del fabbricato. 8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 117, comma 3, nel caso di interventi di integrale rifacimento di facciate, anche se limitato ad una di esse, ovvero di sostituzione delle persiane, o di infissi comunque apribili verso l’esterno, se prospicienti su suolo pubbli- co o di uso e/o passaggio pubblico, ovvero su aree/spazi privati di diversa proprietà o di
rno, se prospicienti su suolo pubbli- co o di uso e/o passaggio pubblico, ovvero su aree/spazi privati di diversa proprietà o di uso e/o passaggio comune, ad altezza inferiore a m.2,20, si dovrà provvedere alla dotazio- ne di persiane o di infissi scorrevoli in aderenza alla facciata, le cui guide dovranno essere opportunamente mitigate in relazione alle caratteristiche della facciata. 9. Non costituiscono alterazione significativa i delle facciate seguenti interventi, non soggetti a
atteristiche della facciata. 9. Non costituiscono alterazione significativa i delle facciate seguenti interventi, non soggetti a titolo e comunque necessariamente conformi alle normative vigenti, volti all’adeguamento o all’inserimento di nuovi impianti tecnologici: a) fori di ventilazione da realizzare in facciata, sia raso muro che muniti di terminali, ovvero di griglie di protezione, di minima sporgenza e del medesimo colore della
acciata, sia raso muro che muniti di terminali, ovvero di griglie di protezione, di minima sporgenza e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o de-
77 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) corazioni dipinte e che l’intonaco ed il relativo colore siano adeguatamente ripristi- nati al contorno; b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciate lisce o all’interno di balconi e logge o nel corpo di muretti e recinzioni, a condizione che, fatto salvo il rispetto delle specifiche normative, abbiano sportello metallico raso
di muretti e recinzioni, a condizione che, fatto salvo il rispetto delle specifiche normative, abbiano sportello metallico raso muro, tinteggiato come la facciata, non interferiscano con basamenti bugnati o rive- stiti in pietra o comunque decorati, non intacchino i bauletti o le coperture di coro- namento dei suddetti muretti né tantomeno le cancellate. 10. I suddetti interventi dovranno comunque perseguire criteri di allineamento e simmetria in base a criteri estetici e di logica architettonica.
terventi dovranno comunque perseguire criteri di allineamento e simmetria in base a criteri estetici e di logica architettonica. 11. La realizzazione di cappotti termici, o comunque di rivestimenti finalizzati al risparmio ener- getico, relativi a facciate di edifici direttamente prospicienti il suolo pubblico, con conse- guente necessità di occupare porzione dello stesso, è ammessa senza che debba essere corrisposto alcun canone, alle seguenti condizioni:
ecessità di occupare porzione dello stesso, è ammessa senza che debba essere corrisposto alcun canone, alle seguenti condizioni: a) deve essere garantito il raggiungimento dei requisiti minimi di prestazione energeti- ca previsti dalle normative vigenti; b) lo spessore non deve superare i 10 cm.; c) l’intervento deve riguardare l’intera facciata dell'edificio e deve risultare compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.
intera facciata dell'edificio e deve risultare compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. L’intervento è comunque subordinato al nulla osta dell’Ufficio patrimonio del Comune e dell’Ufficio Arredo urbano. Per gli edifici che ricadono in zone di conservazione e per quelli comunque classificati A1, A2 e A3 dal PUC, la fattibilità dell’intervento dovrà essere preven- tivamente valutata dalla Commissione per il paesaggio.
A1, A2 e A3 dal PUC, la fattibilità dell’intervento dovrà essere preven- tivamente valutata dalla Commissione per il paesaggio. 12. Nel caso in cui si intenda modificare il colore delle facciate, deve farsi riferimento all’art.10 del vigente Piano del paesaggio urbano approvato con DCC n.13 del 27.04.2009. 13. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, sarà provveduto nei confronti dei proprietari degli edifici e/o degli impianti a norma del successivo articolo 134.
Articolo 107. SERVITÙ DI PUBBLICO SERVIZIO RIGUARDANTI LE FACCIATE
te articolo, sarà provveduto nei confronti dei proprietari degli edifici e/o degli impianti a norma del successivo articolo 134. Articolo 107. SERVITÙ DI PUBBLICO SERVIZIO RIGUARDANTI LE FACCIATE
- E’ facoltà del Comune, per ragioni di pubblico servizio, previo avviso ai proprietari e senza indennizzo, applicare o far applicare sui muri esterni degli edifici privati e pubblici, o di ma- nufatti di qualsiasi natura, nel modo che giudica più conveniente:
e sui muri esterni degli edifici privati e pubblici, o di ma- nufatti di qualsiasi natura, nel modo che giudica più conveniente: a) piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, idranti e simili; b) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale luminose e non luminose; c) mensole di sostegno murate sui prospetti a supporto di corpi e/o apparecchi per la pubblica illuminazione, ganci di ancoraggio e occhielli di sostegno di funi e cavi elet-
supporto di corpi e/o apparecchi per la pubblica illuminazione, ganci di ancoraggio e occhielli di sostegno di funi e cavi elet- trici della pubblica illuminazione e di altri impianti tecnologici di interesse pubblico comprese le linee filoviarie e di trasporto pubblico in generale; cassette di deriva- zione, fotocellule, telecamere e quant’altro sia ritenuto necessario dalla Civica Am- ministrazione ai fini della sicurezza urbana, nonché altre parti tecnologiche di im-
ro sia ritenuto necessario dalla Civica Am- ministrazione ai fini della sicurezza urbana, nonché altre parti tecnologiche di im- pianti di pubblica utilità quali sostegni per impianti di pubblici servizi; d) lapidi e fregi decorativi, cartelli indicatori dei pubblici servizi, orologi ed avvisatori stradali ed ogni altro elemento indispensabile all’organizzazione e all’arredo degli spazi pubblici. 2. Nelle nuove costruzioni, per l'attuazione di quanto sopra, il Comune può imporre ai proprie-
all’arredo degli spazi pubblici. 2. Nelle nuove costruzioni, per l'attuazione di quanto sopra, il Comune può imporre ai proprie- tari la predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici atti ad assicurare il miglior esito fun- zionale ed estetico delle installazioni. 3. Il Comune è autorizzato a porre in opera sulle facciate degli edifici, ovvero sugli immobili ri- tenuti idonei, le lapidi in marmo indicanti la toponomastica cittadina dandone preavviso
egli edifici, ovvero sugli immobili ri- tenuti idonei, le lapidi in marmo indicanti la toponomastica cittadina dandone preavviso scritto al proprietario, ovvero all’amministratore del condominio, al fine di concordare i tempi e le modalità di intervento. A lavori ultimati, al proprietario ovvero all’amministratore del condomino, verrà consegnata certificazione, quale rilasciata dalla ditta esecutrice, atte-
78 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) stante la corretta posa in opera. In caso di rifacimento facciata, i proprietari degli edifici dove sono apposte le lapidi, possono chiedere una valutazione circa lo stato di deteriora- mento delle stesse da parte dell’ufficio toponomastica che, nell’eventualità e compatibil- mente con le disponibilità economiche, ne può fornire una nuova. L’apposizione dovrà esse-
a che, nell’eventualità e compatibil- mente con le disponibilità economiche, ne può fornire una nuova. L’apposizione dovrà esse- re fatta a cura del proprietario dell’immobile, secondo le direttive fornite dall’ufficio. Nel caso in cui per negligenza o per causa della proprietà, si provochi la rottura di una lapi- de, il proprietario dell’edificio, ovvero l’amministratore del condominio dovrà contattare ur- gentemente l’ufficio toponomastica, che provvederà alla realizzazione della nuova lapide a
e del condominio dovrà contattare ur- gentemente l’ufficio toponomastica, che provvederà alla realizzazione della nuova lapide a spese dell’interessato che, sempre a proprie spese, dovrà provvederà alla relativa posa in opera. 4. I proprietari degli edifici o dei manufatti interessati hanno l'obbligo di non rimuovere le co- se oggetto della predetta servitù, di non sottrarle alla pubblica vista, e di provvedere al loro
Articolo 108. BALCONI E SPORGENZE
obbligo di non rimuovere le co- se oggetto della predetta servitù, di non sottrarle alla pubblica vista, e di provvedere al loro ripristino nel caso in cui venissero distrutte, danneggiate o rimosse per fatti loro imputabili. Articolo 108. BALCONI E SPORGENZE
- I balconi e altri aggetti non possono sporgere all’esterno dei muri perimetrali degli edifici se non superiormente all’altezza di m.3,00 dal marciapiede, soggetto ad esclusivo traffico pe-
ei muri perimetrali degli edifici se non superiormente all’altezza di m.3,00 dal marciapiede, soggetto ad esclusivo traffico pe- donale, prospiciente una strada pubblica o uno spazio di uso pubblico e m.5,00 dal suolo aperto al transito veicolare. Tale altezza si misura a partire dall’intradosso dei balconi o de- gli aggetti, con riferimento al marciapiede ovvero al suolo pubblico nei casi ove non esista il marciapiede. Nel caso di marciapiedi o strade in pendenza tali altezze devono essere verifi-
pubblico nei casi ove non esista il marciapiede. Nel caso di marciapiedi o strade in pendenza tali altezze devono essere verifi- cate nel punto minimo. Nelle zone di tessuto storico e in quelle sottoposte a tutela paesag- gistica le tipologie dovranno rispettare le forme e i modelli della tradizione costruttiva loca- le. 2. La larghezza di detti balconi e aggetti, misurata dal vivo del muro, dovrà essere minore di cm.30 rispetto alla larghezza del marciapiede e in ogni caso non potrà superare la larghez-
ivo del muro, dovrà essere minore di cm.30 rispetto alla larghezza del marciapiede e in ogni caso non potrà superare la larghez- za di m.1,50. 3. La realizzazione di balconi, ovvero la modifica di quelli esistenti, potrà ritenersi consentita qualora dal progetto risulti che essa, oltre a rispettare le normative vigenti, non pregiudica l’immagine dei fronti edilizi, anche con riferimento all’eventuale sussistenza e ubicazione di
Articolo 109. RECUPERO URBANO DI AREE E DI EDIFICI DISMESSI E IN DISUSO
normative vigenti, non pregiudica l’immagine dei fronti edilizi, anche con riferimento all’eventuale sussistenza e ubicazione di altri balconi e delle loro caratteristiche, a condizione che non rechi pregiudizio alle eventuali decorazioni architettoniche e/o pittoriche presenti sui prospetti. Articolo 109. RECUPERO URBANO DI AREE E DI EDIFICI DISMESSI E IN DISUSO
- Il recupero urbano, la riqualificazione funzionale e sociale delle aree e/o degli edifici di-
DI EDIFICI DISMESSI E IN DISUSO
DI EDIFICI DISMESSI E IN DISUSO
- Il recupero urbano, la riqualificazione funzionale e sociale delle aree e/o degli edifici di- smessi e in disuso, costituiscono obbiettivi da perseguire in quanto tali immobili sono anch’essi valori di interesse pubblico da tutelare.
- I proprietari o titolari di diritti su tali beni devono provvedere alla custodia e alla manuten- zione degli stessi, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, non-
edere alla custodia e alla manuten- zione degli stessi, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, non- ché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicu- rezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario di disinfestazione o di derattizzazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, impianti per lavorazioni,
festazione o di derattizzazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, impianti per lavorazioni, serbatoi, linee di raccolta e di smaltimento delle acque, si deve provvedere al mantenimen- to in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica. 3. L’Amministrazione comunale, accertato lo stato di abbandono, degrado urbano, di incuria e di dismissione di aree, eventualmente con relativi impianti, e/o di edifici, diffida i soggetti di
degrado urbano, di incuria e di dismissione di aree, eventualmente con relativi impianti, e/o di edifici, diffida i soggetti di cui al precedente comma ad eseguire interventi di ripristino, pulizia, manutenzione e messa in sicurezza delle aree e dei possibili impianti, nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale. 4. Entro 30 giorni dalla notificazione della diffida di cui al comma precedente, ovvero entro 60
lizio, funzionale e ambientale. 4. Entro 30 giorni dalla notificazione della diffida di cui al comma precedente, ovvero entro 60 giorni qualora la diffida preveda la necessità di interventi edilizi, i proprietari o titolari di di-
79 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) ritti su detti immobili devono provvedere secondo l’oggetto della medesima, ossia mettere in atto gli adempimenti richiesti nel primo caso, ovvero presentare progetto per l’esecuzione degli interventi edilizi, per la sistemazione e la manutenzione o per la riconver- sione funzionale degli stessi nel rispetto delle previsioni del PUC. 5. Decorso il termine di cui al precedente comma e constatata l’inerzia dei proprietari o dei ti-
etto delle previsioni del PUC. 5. Decorso il termine di cui al precedente comma e constatata l’inerzia dei proprietari o dei ti- tolari di diritti su tali beni, l’Amministrazione comunale, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle normative in vigore, provvede in via sostitutiva all’esecuzione di interventi di manutenzione e di pulizia, ovvero di messa in sicurezza degli immobili. Le relative spese sostenute dall’Amministrazione, nonché quelle ad essa riconoscibili per le re-
sa in sicurezza degli immobili. Le relative spese sostenute dall’Amministrazione, nonché quelle ad essa riconoscibili per le re- lative attività, dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro 30 giorni dalla richiesta e, in difetto, si provvederà al recupero coattivo di tali spese e oneri con la procedura prevista dalla normativa vigente. Al fine di cui presente comma, l’Amministrazione comunale può disporre apposite campagne di rilevamento e monitoraggio
vigente. Al fine di cui presente comma, l’Amministrazione comunale può disporre apposite campagne di rilevamento e monitoraggio degli edifici, fermi restando gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n.267/2000, a tutela dell’igiene, della sicurezza e dell’incolumità pubbliche. 6. Fatto salvo quanto disposto dai commi che precedono, l’Amministrazione comunale, nel corso dell’istruttoria di nuovi interventi inerenti aree libere dovrà accertare se il richiedente
’Amministrazione comunale, nel corso dell’istruttoria di nuovi interventi inerenti aree libere dovrà accertare se il richiedente è titolare di beni immobili in disuso e/o abbandonati, ai sensi del precedente comma 3. In caso affermativo, l’avvio degli interventi sull’area libera sarà condizionato alla presentazione e all’approvazione di una proposta di intervento dell’immobile in disuso e/o abbandonato e all’avvio dei lavori sullo stesso, i cui termini e modi saranno regolati da apposita convenzio- ne.
Articolo 110. ALLINEAMENTI
in disuso e/o abbandonato e all’avvio dei lavori sullo stesso, i cui termini e modi saranno regolati da apposita convenzio- ne. Articolo 110. ALLINEAMENTI
- La progettazione delle nuove costruzioni, in esse comprendendo anche gli ampliamenti de- gli edifici esistenti, dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti, in quanto eventualmente sussistenti, o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carat- tere di disegno urbano, così come previsto dal PUC.
Articolo 111. PROGETTI COLORE
que riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carat- tere di disegno urbano, così come previsto dal PUC. Articolo 111. PROGETTI COLORE
- Per la tinteggiatura delle facciate degli edifici compresi negli “Ambiti del Canaletto e di Viale Amendola” quali adottati con DCC n.742 del 26 novembre 2007 con effetti di integrazione della disciplina paesistica di livello puntuale del PUC vigente, deve farsi riferimento ai relati-
Articolo 112. COPERTURE DEGLI EDIFICI
7 con effetti di integrazione della disciplina paesistica di livello puntuale del PUC vigente, deve farsi riferimento ai relati- vi “Progetti colore” approvati, previa parere favorevole della Commissione edilizia integrata del 5 luglio 2006, con DGC n.246 del 17 luglio 2016. Articolo 112. COPERTURE DEGLI EDIFICI
- Le caratteristiche delle coperture degli edifici di nuova costruzione, così come quelle riguar- danti gli interventi sugli edifici esistenti, sono individuate dalle norme di attuazione del PUC.
Articolo 113. MIGLIORAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA
ione, così come quelle riguar- danti gli interventi sugli edifici esistenti, sono individuate dalle norme di attuazione del PUC. 2. Ulteriori caratteristiche sono disciplinate dal successivo articolo 126. Articolo 113. MIGLIORAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA CON RIGUARDO AL CONTENIMENTO ENERGETICO E ALL’ABBATTIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO
- Le modalità atte a perseguire il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna
MENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO
- Le modalità atte a perseguire il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna con riguardo al contenimento energetico e all’abbattimento dell’inquinamento luminoso tro- vano trattazione nel relativo regolamento approvato con DCC n.5 del 13 marzo 2004.
- I disposti in esso previsti devono ritenersi integrati da quelli di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n.22 e s.m. e i, in particolare dagli articoli 15, 18, 20 e 21.
Articolo 114. INTERCAPEDINI E RELATIVE GRIGLIE DI AREAZIONE (vedi articolo 58)
80 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 114. INTERCAPEDINI E RELATIVE GRIGLIE DI AREAZIONE (vedi articolo 58) Articolo 115. INSTALLAZIONE DI ANTENNE E PARABOLE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E DELLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI
- In caso di interventi di nuova costruzione, ovvero di sostituzione edilizia o di demolizione e ricostruzione di edificio costituito da almeno due unità immobiliari, ossia plurifamiliare,
ituzione edilizia o di demolizione e ricostruzione di edificio costituito da almeno due unità immobiliari, ossia plurifamiliare, l’impianto per la ricezione di trasmissioni satellitari dovrà essere centralizzato e rispettare le prescrizioni del presente articolo. Tale centralizzazione deve essere progettata e condotta in modo da contenere il più possibile le dimensioni delle parti visibili, compatibilmente con le esigenze di ricezione: nel caso in cui, per le caratteristiche tipologiche e di destinazione
ti visibili, compatibilmente con le esigenze di ricezione: nel caso in cui, per le caratteristiche tipologiche e di destinazione dell’edificio comunque plurifamiliare, risultasse necessaria l’installazione di più parabole, siano esse centralizzate, ovvero centralizzate e singole, ciò dovrà essere congruamente mo- tivato nell’ambito del progetto edilizio, privilegiando comunque, per ciascuna parabola cen- tralizzata, l’utilizzazione da parte del maggior numero possibile di unità immobiliari.
ndo comunque, per ciascuna parabola cen- tralizzata, l’utilizzazione da parte del maggior numero possibile di unità immobiliari. 2. L’installazione di nuovi apparati per la ricezione delle trasmissioni satellitari è consentita, anche in assenza di interventi di carattere edilizio: a) nel caso di edificio costituito da più unità immobiliari, in numero non superiore a una per ogni unità immobiliare, del tipo fisso od orientabile, purché l’edificio non sia
immobiliari, in numero non superiore a una per ogni unità immobiliare, del tipo fisso od orientabile, purché l’edificio non sia già predisposto per la centralizzazione degli impianti in questione, dovendosi allora riferire ed avvalere di tale predisposizione; b) nel caso di edifici costituiti da unica unità immobiliare in numero pari a una sola pa- rabola, del tipo fisso od orientabile. 3. Le antenne e parabole di nuova installazione, anche per adeguamento e/o sostituzione di
abola, del tipo fisso od orientabile. 3. Le antenne e parabole di nuova installazione, anche per adeguamento e/o sostituzione di quelle esistenti, devono essere posizionate preferibilmente sulla falda di copertura dell’edificio opposta alla pubblica via o allo spazio pubblico prospiciente il suo fronte. E’ ammessa la loro installazione su murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibile dalla pub-
copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibile dalla pub- blica via. Il posizionamento sulla falda prospiciente il luogo pubblico è pertanto tollerato subordinatamente ed in relazione alla sussistenza di motivate ragioni tecniche che non con- sentono di operare altrimenti e dovrà risultare il più possibile defilato dalla visuale offerta dal luogo pubblico. In ogni caso, la distanza dal filo di gronda non potrà mai essere inferio-
le defilato dalla visuale offerta dal luogo pubblico. In ogni caso, la distanza dal filo di gronda non potrà mai essere inferio- re all’altezza in opera dell’antenna o parabola. In nessun caso potranno essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico. 4. Non sono consentite, anche nel caso che si intenda o si debba adeguare e/o sostituire an- tenne o parabole esistenti, installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non
si debba adeguare e/o sostituire an- tenne o parabole esistenti, installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura, su essenze arboree, su elementi facenti parte di impianti di protezione da scariche atmosferiche e di protezione antincendio, ovvero su impianti pubblici di qualun- que natura. Possono invece essere ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell’edificio
rnative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l’antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via. 5. Indipendentemente dalla loro collocazione, le parabole dovranno: a) avere dimensioni il più possibili ridotte reperibili in commercio e mai un diametro
loro collocazione, le parabole dovranno: a) avere dimensioni il più possibili ridotte reperibili in commercio e mai un diametro superiore a cm.120 per impianto collettivo e a cm.100 per impianto singolo; b) avere una colorazione conforme a quella del manto della relativa copertura o dell’elemento edilizio su cui dovranno essere installate; c) essere prive in ogni caso di logotipi, fregi, scritte o altri elementi in grado di richia-
su cui dovranno essere installate; c) essere prive in ogni caso di logotipi, fregi, scritte o altri elementi in grado di richia- marne, e così rimarcarne, la presenza. Gli apparati di corredo (scatole di amplifica- zione, di distribuzione ecc.) di norma dovranno essere mantenuti all’interno dell’edificio e i cavi di collegamento tra parabole e apparecchi riceventi non dovran- no risultare visibili. Nel caso in cui si intervenga su edifici esistenti, i suddetti cavi,
e e apparecchi riceventi non dovran- no risultare visibili. Nel caso in cui si intervenga su edifici esistenti, i suddetti cavi, qualora dovessero essere fissati esternamente, dovranno essere collocati entro ca- nalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti
81 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) dell’impianto, ovvero posizionati seguendo grondaie e/o cornicioni, così da risultare di fatto e da questi mimetizzati, anche con colorazioni che si accordino con quella di finitura della muratura. 6. L’installazione di antenne o parabole su immobili sottoposti al vincolo monumentale ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs. n. 42/2004 e s.m. e i. è subordinato al preventivo rilascio
ottoposti al vincolo monumentale ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs. n. 42/2004 e s.m. e i. è subordinato al preventivo rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali mentre quella su immobili soggetti al vincolo paesaggistico è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica se ed in quanto previsto dal DPR 13 febbraio 2017, n.31. 7. L’installazione di antenne e parabole nel rispetto del presente articolo non richiede alcun
o dal DPR 13 febbraio 2017, n.31. 7. L’installazione di antenne e parabole nel rispetto del presente articolo non richiede alcun adempimento o titolo edilizio, fatto salvo, se del caso, quanto previsto al precedente com- ma 6, ed è subordinata ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti. 8. Laddove sussistano motivate ragioni tecniche che non consentano di provvedere secondo le prescrizioni di cui sopra, l’interessato, sia esso singolo proprietario o amministratore, dovrà
sentano di provvedere secondo le prescrizioni di cui sopra, l’interessato, sia esso singolo proprietario o amministratore, dovrà presentare relativa istanza allo SUE, integrata da apposita attestazione rilasciata dall’installatore, al fine di attuare una diversa soluzione, da concordarsi col competente Uf- ficio arredo urbano. 9. La dichiarazione di conformità prevista dal DM n.37/2008 e s.m. e i., rilasciata in data suc-
etente Uf- ficio arredo urbano. 9. La dichiarazione di conformità prevista dal DM n.37/2008 e s.m. e i., rilasciata in data suc- cessiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento, equivarrà a documentazione comprovante la conformità dell’installazione alle prescrizioni del presente articolo, ossia alla non sussistenza della necessità, da parte dell’interessato, di presentare l’istanza di deroga di cui al comma precedente.
a alla non sussistenza della necessità, da parte dell’interessato, di presentare l’istanza di deroga di cui al comma precedente. 10. La sostituzione nella stessa posizione di antenne e parabole già posizionate nel rispetto de- gli adempimenti previsti dalla Deliberazione del Consiglio comunale n.28 del 13 maggio 1999, ovvero del Piano del paesaggio urbano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 27 aprile 2009, o di antenne e parabole che risultino ubicate conforme-
rovato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 27 aprile 2009, o di antenne e parabole che risultino ubicate conforme- mente a quanto prescritto dal presente articolo, costituisce intervento di manutenzione or- dinaria. 11. In caso di contestazione riguardante la non conformità alle presenti norme di una antenna o di una parabola, qualora l’eventuale evidenza di sue determinate caratteristiche tecniche non consenta diversamente, a dimostrazione della data di sua installazione farà fede la da-
determinate caratteristiche tecniche non consenta diversamente, a dimostrazione della data di sua installazione farà fede la da- ta riportata sulla relativa dichiarazione di conformità, ovvero la data riportata sulla fattura, ovvero quella resa con autocertificazione dal proprietario o possessore dell’immobile inte- ressato dall’installazione. 12. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs. n.42/2004 e s.m. e i. nel caso di
ressato dall’installazione. 12. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs. n.42/2004 e s.m. e i. nel caso di immobili tutelati dal Codice del paesaggio, se ed in quanto dovute, nonché quelle previste da specifiche normative di settore, l’installazione o sostituzione di antenne e parabole at- tuata in difformità dalle prescrizioni del presente articolo comporterà la sanzione da deter- minarsi a norma del successivo articolo 134, oltre alla rimozione dell’antenna o della para-
Articolo 116. INSTALLAZIONE DI UNITA’ ESTERNE RELATIVE AD IMPIANTI DI
lo comporterà la sanzione da deter- minarsi a norma del successivo articolo 134, oltre alla rimozione dell’antenna o della para- bola a cura e spese del cittadino inadempiente. Articolo 116. INSTALLAZIONE DI UNITA’ ESTERNE RELATIVE AD IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI O DELLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI
- L’installazione di unità/apparecchiature funzionali al raffrescamento e/o alla climatizzazione
LLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI
- L’installazione di unità/apparecchiature funzionali al raffrescamento e/o alla climatizzazione invernale costituisce attività libera e non necessita di alcun titolo edilizio qualora avvenga all’interno del profilo della parte emergente dell’ edificio, sia in pianta che in elevazione, dovendosi ritenere compreso in tale profilo anche i balconi e le terrazze con relativa rin- ghiera/parapetto, con esclusione degli aggetti di gronda e di quelli costituiti da elementi ar-
e le terrazze con relativa rin- ghiera/parapetto, con esclusione degli aggetti di gronda e di quelli costituiti da elementi ar- chitettonico/ornamentali. 2. L’installazione a sporgere o pensile al di fuori del suddetto profilo, può ritenersi ammessa solo nel caso in cui, per la relativa soluzione, sia stato reso parere favorevole da parte dell’Ufficio Arredo Urbano con riguardo al contesto architettonico dell'edificio.
Articolo 117. SERRAMENTI E INFISSI ESTERNI PROSPICIENTI SUOLO PUBBLICO
82 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) 3. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel precedente comma 2, oltre a pro- cedere alla sanzione prevista dall’art. 134, dovrà provvedersi all’adeguamento dell’unità esterna secondo le prescrizioni dell’Ufficio arredo urbano. Articolo 117. SERRAMENTI E INFISSI ESTERNI PROSPICIENTI SUOLO PUBBLICO O DI USO E/O PASSAGGIO PUBBLICO, OVVERO SU AREE/SPAZI PRIVATI DI USO E/O PASSAGGIO COMUNE
SI ESTERNI PROSPICIENTI SUOLO PUBBLICO
SI ESTERNI PROSPICIENTI SUOLO PUBBLICO O DI USO E/O PASSAGGIO PUBBLICO, OVVERO SU AREE/SPAZI PRIVATI DI USO E/O PASSAGGIO COMUNE
- Nel caso di nuove bucature atte a realizzare finestre, porte finestre o porte, come anche nel caso di interventi di modifica/adattamento di serramenti esistenti al fine di adeguarli al- le eventuali nuove e/o ulteriori funzionalità previste dal progetto edilizio per i relativi locali, devono essere rispettate, anche con riguardo agli infissi esterni, le condizioni previste
ogetto edilizio per i relativi locali, devono essere rispettate, anche con riguardo agli infissi esterni, le condizioni previste dall’art.11 del vigente Piano del paesaggio urbano e dal successivo comma 2. 2. I serramenti, le persiane, le inferriate e simili non devono ingombrare il suolo pubblico, ov- vero di uso e/o passaggio pubblico, né aree/spazi privati di diversa proprietà ovvero di uso e/o passaggio comune, all'intorno degli edifici o dell’unità immobiliare, neppure nel movi-
i di diversa proprietà ovvero di uso e/o passaggio comune, all'intorno degli edifici o dell’unità immobiliare, neppure nel movi- mento di apertura, anche degli eventuali componenti degli infissi esterni, se non ad altezza superiore a m.2,20 dal suolo o dalla superficie degli spazi soggetti al solo transito pedonale, ovvero ad uso e/o a passaggio comune, ed a m.5,00 dal suolo aperto al transito veicolare. 3. Le porte dei locali pubblici o di uso pubblico che, per norme di legge o di regolamento, de-
lo aperto al transito veicolare. 3. Le porte dei locali pubblici o di uso pubblico che, per norme di legge o di regolamento, de- vono aprirsi verso l'esterno devono essere preferibilmente collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico. In tal caso gli spazi coperti dovranno es- sere adeguatamente illuminati.
on ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico. In tal caso gli spazi coperti dovranno es- sere adeguatamente illuminati. 4. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nei commi precedenti, sarà provvedu- to a norma del successivo articolo 134. 5. Nei casi di cui al comma 1, come anche nel caso di mera sostituzione dei serramenti costi- tuenti l’involucro edilizio di un edificio o di una singola unità immobiliare, siano essi opachi
Articolo 118. TENDE, TARGHE, INSEGNE, BACHECHE E DISTRIBUTORI
tituzione dei serramenti costi- tuenti l’involucro edilizio di un edificio o di una singola unità immobiliare, siano essi opachi o trasparenti, dovranno altresì essere rispettate le vigenti disposizioni relative al conteni- mento energetico. Articolo 118. TENDE, TARGHE, INSEGNE, BACHECHE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
- La regolamentazione dei manufatti di cui alla titolazione del presente articolo trovano trat- tazione negli articoli 2, 3, 4 e 5 del vigente Piano del paesaggio urbano, approvato con DCC
Articolo 119. IMPIANTI E CARTELLONI PUBBLICITARI
del presente articolo trovano trat- tazione negli articoli 2, 3, 4 e 5 del vigente Piano del paesaggio urbano, approvato con DCC n.13 del 27 luglio 2009 e modificato con DCC n.27 del 13 luglio 2015. Articolo 119. IMPIANTI E CARTELLONI PUBBLICITARI
- La regolamentazione degli impianti pubblicitari trova trattazione nel relativo Regolamento adottato con DCC n.10 del 23 gennaio 2000, nonché nell’articolo 1 del vigente Piano del
ova trattazione nel relativo Regolamento adottato con DCC n.10 del 23 gennaio 2000, nonché nell’articolo 1 del vigente Piano del paesaggio urbano, approvato con DCC n.13 del 27 luglio 2009 e modificato con DCC n.27 del 13 luglio 2015.
Articolo 120. MURI DI RECINZIONE, RINGHIERE E RECINZIONI 9
83 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Articolo 120. MURI DI RECINZIONE, RINGHIERE E RECINZIONI 9
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli prospettanti su spazi pubblici devono essere adeguatamente inseriti nel contesto ambientale per forme, materia- li, dimensioni e colori. A tal fine le soluzioni previste dovranno essere concordate con gli Uf- fici comunali. In alcuni contesti, le soluzioni da concordare potrebbero prevedere
eviste dovranno essere concordate con gli Uf- fici comunali. In alcuni contesti, le soluzioni da concordare potrebbero prevedere l’inserimento di essenze vegetali con scopo di mitigare la presenza di recinzioni o inferriate. 2. I muri di base che dovessero integrare le recinzioni non potranno avere un’altezza superio- re a m.1,00. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza del- la circolazione. Il Comune, in sede di rilascio o di perfezionamento dell’efficacia dei titoli
o pregiudicare la sicurezza del- la circolazione. Il Comune, in sede di rilascio o di perfezionamento dell’efficacia dei titoli abilitativi edilizi, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il miglio- re inserimento ambientale, in particolare per il mantenimento delle vedute panoramiche. 3. Le recinzioni non potranno in alcun modo essere costituite da materiali improvvisati, e co- munque eterogenei tra loro, così che l’Amministrazione comunale potrà imporne la rimozio-
Articolo 121. SCALINATE PUBBLICHE E PRIVATE
tuite da materiali improvvisati, e co- munque eterogenei tra loro, così che l’Amministrazione comunale potrà imporne la rimozio- ne e comminare la sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 134. 4. Possono essere consentite deroghe al presente articolo nei casi di ripristino e/o completa- mento dei muri di recinzione o di bordo di valore storico o per problematiche di assetto idrogeologico. Articolo 121. SCALINATE PUBBLICHE E PRIVATE
Articolo 121. SCALINATE PUBBLICHE E PRIVATE
ecinzione o di bordo di valore storico o per problematiche di assetto idrogeologico. Articolo 121. SCALINATE PUBBLICHE E PRIVATE
- La regolamentazione relativa alle scalinate pubbliche e private trova trattazione nel’art.16 del vigente Piano del paesaggio urbano approvato con DCC n.13 del 27.04.2009. Articolo 122. CIMITERI: NUOVE COSTRUZIONI E MANUTENZIONI EDILIZIE DI PRIVATI
- La regolamentazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo trova trattazione nel
NUTENZIONI EDILIZIE DI PRIVATI
NUTENZIONI EDILIZIE DI PRIVATI
- La regolamentazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo trova trattazione nel “Regolamento di Polizia mortuaria”, approvato con DCC n.26 del 12 luglio 2011, ed in parti- colare degli articoli 33 e 64 del medesimo.
- Ogni intervento edilizio da eseguirsi internamente ai cimiteri è soggetto alla presentazione del titolo edilizio necessario in relazione al caso di specie e al preventivo parere favorevole da parte della Soprintendenza.
e del titolo edilizio necessario in relazione al caso di specie e al preventivo parere favorevole da parte della Soprintendenza. 9 Vedi anche articoli 16, 17 e 18 del Dlgs n.285/1992 e s.m. nonché il DPR n.495/1992 (articoli 26, 27, 28 e 29) e il DPR n.147/1993 (art.1, comma 2 quater e comma 4)
Articolo 123. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
84 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) Titolo III - Capo VI Elementi costruttivi Articolo 123. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A) Obbiettivi, indirizzi e disposizioni generali
- Le barriere architettoniche sono definite dall'articolo 2 del DM 14 giugno 1989, n. 236.
- Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pub- blico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al
e pubblici o destinati ad uso pub- blico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236. 3. Le norme di cui al presente articolo si applicano fatte salve le esigenze di conservazione dettate da vincoli storici o monumentali (con riguardo alle quali dovranno essere individua-
salve le esigenze di conservazione dettate da vincoli storici o monumentali (con riguardo alle quali dovranno essere individua- te e proposte, a cura degli interessati, le soluzioni possibili in relazione alle caratteristiche tutelate dal vincolo) nonché quelle di fruizione degli spazi pubblici, così che sono da consi- derarsi in genere non consentiti interventi che prevedano rampe su marciapiedi e/o spazi pubblici. B) Ulteriori prescrizioni per edifici pubblici e/o privati aperti al pubblico
prevedano rampe su marciapiedi e/o spazi pubblici. B) Ulteriori prescrizioni per edifici pubblici e/o privati aperti al pubblico
- Sale per culto, riunioni, conferenze, spettacoli b) Nel caso di nuove costruzioni, di interventi sul patrimonio edilizio esistente ecceden- ti la manutenzione ordinaria o di cambi di destinazione d’uso anche senza opere che intendano conseguire luoghi destinati al culto, a riunioni, conferenze o a spettacoli
i destinazione d’uso anche senza opere che intendano conseguire luoghi destinati al culto, a riunioni, conferenze o a spettacoli rivolti al pubblico sotto qualsiasi forma, almeno una sala dovrà essere visitabile ed utilizzabile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria. Lad- dove non sussistente, si dovrà provvedere alla realizzazione di un servizio igienico, dotato di antibagno se non prospiciente su locali di disimpegno, accessibile e fruibile da persone diversamente abili.
igienico, dotato di antibagno se non prospiciente su locali di disimpegno, accessibile e fruibile da persone diversamente abili. c) La sala o la zona comunque fruibile dovrà essere raggiungibile dall’esterno mediante percorsi continui, raccordati con rampe o con ascensore: sono consentiti i monta- scale solo nel caso di interventi su edifici esistenti e qualora le strutture e le esigen- ze di conservazione dettate dall’eventuale vincolo storico o monumentale non con- sentano le altre soluzioni.
tture e le esigen- ze di conservazione dettate dall’eventuale vincolo storico o monumentale non con- sentano le altre soluzioni. d) Dovrà altresì essere dotata di stalli liberi, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alla sosta di sedie a rotelle, nel numero di almeno un posto per i primi cinquanta e di un posto per ogni successivi cento posti o frazione. e) Lo stallo deve avere lunghezza non inferiore a m.1,20, larghezza non inferiore a
per ogni successivi cento posti o frazione. e) Lo stallo deve avere lunghezza non inferiore a m.1,20, larghezza non inferiore a m.1,10 e spazio libero, anteriore o posteriore, di larghezza pari a quella dello stallo e di profondità non inferiore a ml.1,20. La pavimentazione deve essere orizzontale. 2. Aziende soggette al collocamento obbligatorio Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette a collocamento obbligatorio, il requisito
soggette al collocamento obbligatorio Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette a collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se è possibile accedere, secondo le prescrizioni del presente regolamento ove più restrittive rispetto alle norme nazionali, a tutti i settori pro- duttivi, agli uffici amministrativi e ad almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici.
a tutti i settori pro- duttivi, agli uffici amministrativi e ad almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.
85 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) La presente norma si applica anche in tutte le variazioni di destinazione o di passaggio dell'azienda tra quelle soggette a collocamento obbligatorio. 3. Impianti sportivi pubblici e privati a) Gli impianti sportivi devono consentire la partecipazione e l'attività per persone diversa- mente abili mediante la predisposizione di spazi ed attrezzature idonee nel rispetto delle specifiche normative vigenti.
iversa- mente abili mediante la predisposizione di spazi ed attrezzature idonee nel rispetto delle specifiche normative vigenti. b) Ogni impianto sportivo pubblico o privato deve essere dotato di almeno uno spogliatoio accessibile e dotato di porta apribile verso l'esterno. Tutti gli elementi accessori in esso contenuti devono essere posizionati ad altezza tale da poter essere utilizzati da persone diversamente abili.
accessori in esso contenuti devono essere posizionati ad altezza tale da poter essere utilizzati da persone diversamente abili. c) Ogni impianto sportivo pubblico o privato deve altresì essere dotato di almeno una cabi- na doccia accessibile per ogni sesso. La cabina dovrà essere dotata di porta apribile ver- so l'esterno, nonché di tutti gli elementi accessori posizionati ad altezza tale da poter es- sere utilizzati da persone diversamente abili.
Articolo 124. SERRE SOLARI O BIOCLIMATICHE
, nonché di tutti gli elementi accessori posizionati ad altezza tale da poter es- sere utilizzati da persone diversamente abili. Le tribune e gli altri spazi riservati destinati al pubblico devono prevedere, in zona che garantisca una buona visibilità delle manifestazioni cui l’impianto è destinato, posti riservati e accessibili da persone diversamente abili, in numero e con dimen- sioni così come previsto dalle normative vigenti. Articolo 124. SERRE SOLARI O BIOCLIMATICHE
Articolo 124. SERRE SOLARI O BIOCLIMATICHE
mente abili, in numero e con dimen- sioni così come previsto dalle normative vigenti. Articolo 124. SERRE SOLARI O BIOCLIMATICHE
- Si definisce serra solare, o bioclimatica, lo spazio ottenuto mediante la chiusura, con strut- tura completamente trasparente, fatto salvo i componenti della struttura stessa di suppor- to, di una loggia o di una terrazza, ovvero di un’area prospiciente l’edificio, quando tale spazio chiuso sia finalizzato unicamente ad incamerare la radiazione solare per coadiuvare
prospiciente l’edificio, quando tale spazio chiuso sia finalizzato unicamente ad incamerare la radiazione solare per coadiuvare l’impianto di riscaldamento dell’edificio o dell’unità immobiliare nella stagione invernale, e sia conforme alle seguenti prescrizioni: a) in quanto costituente volume tecnico progettato per rispondere alla specifica finalità del risparmio energetico, non può essere inteso né usato, neppure periodicamente,
gettato per rispondere alla specifica finalità del risparmio energetico, non può essere inteso né usato, neppure periodicamente, quale locale in ampliamento dell’unità immobiliare, ossia non può determinare la for- mazione di un nuovo locale riscaldato o comunque atto a consentire la presenza conti- nuativa di persone o un locale accessorio o un luogo di lavoro, e deve presentare di- mensioni tali da non risultare riconducibile ad un locale abitabile o agibile, ossia deve
luogo di lavoro, e deve presentare di- mensioni tali da non risultare riconducibile ad un locale abitabile o agibile, ossia deve avere una superficie inferiore a mq.9 ed un’altezza non superiore a m.2,35, ovvero, nel caso di copertura inclinata, un’altezza media inferiore a m.2,30; b) deve essere integrato nelle facciate dell’edificio esposte nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest, in adiacenza all’ambiente che si vuole riscaldare;
facciate dell’edificio esposte nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest, in adiacenza all’ambiente che si vuole riscaldare; c) la sua realizzazione non deve pregiudicare in alcun modo il prescritto rapporto aero- illuminante e la funzionalità del locale ad esso retrostante. In tal senso il progetto do- vrà essere integrato da specifico parere della competente AUSL; d) deve essere apribile e dotato di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovi- bili, per evitare il surriscaldamento estivo;
essere apribile e dotato di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovi- bili, per evitare il surriscaldamento estivo; e) dovrà avere caratteristiche architettoniche, tipologiche, estetiche e formali uniformi a quelle dell’intero edificio e la sua presenza dovrà integrarsi armonicamente con l’edificio stesso, facendo comunque salve e non pregiudicando in alcun modo le parti e gli aspetti di pregio storico, artistico o architettonico eventualmente presenti, quali alli-
iudicando in alcun modo le parti e gli aspetti di pregio storico, artistico o architettonico eventualmente presenti, quali alli- neamenti, partiture delle facciate, elementi costruttivi e decorativi; f) dovrà rispettare le distanze dai confini o dai fabbricati ed essere coperte con superfici vetrate; g) la sua superficie lorda, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della SU, né la superfi- cie di cui alla precedente lettera a).
la sua superficie lorda, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della SU, né la superfi- cie di cui alla precedente lettera a). 2. Nel progetto deve essere dimostrato il guadagno energetico, ossia la differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra (Qo) e quella dispersa in presenza della serra (Q),
86 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) dovendo risultare verificato (Qo-Q)/Qo ≥25%. Il conseguimento del risparmio energetico minimo richiesto come requisito in base alla formula indicata dovrà essere conseguito con riferimento all’intero alloggio o, se questo è posto su più livelli, alla parte di alloggio posta allo stesso livello della serra. Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento
Articolo 125. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
lla parte di alloggio posta allo stesso livello della serra. Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 10349. 3. La realizzazione delle serre solari è soggetta a SCIA alternativa al permesso di costruire. Articolo 125. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
- Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di im-
DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
- Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di im- pianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti solari, impianti solari fotovoltaici e impianti mini-eolici nel rispetto delle caratteristiche del paesag- gio, dei singoli edifici e delle aree pertinenziali, previo parere favorevole dell’Ufficio arredo urbano.
Articolo 126. COPERTURE DEGLI EDIFICI
teristiche del paesag- gio, dei singoli edifici e delle aree pertinenziali, previo parere favorevole dell’Ufficio arredo urbano. 2. Tali impianti solo altresì ammessi in aree particolarmente degradate del territorio comunale. 3. Ulteriori tipologie di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili po- tranno essere previsti attraverso specifica deliberazione del Consiglio comunale. Articolo 126. COPERTURE DEGLI EDIFICI
Articolo 126. COPERTURE DEGLI EDIFICI
bili po- tranno essere previsti attraverso specifica deliberazione del Consiglio comunale. Articolo 126. COPERTURE DEGLI EDIFICI
- Le coperture a terrazzo devono avere una pendenza non inferiore all’1%, essere convenien- temente impermeabilizzate e avere pluviali o bocchettoni sufficienti ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane. I bocchettoni dovranno essere muniti di griglie in modo da evi- tarne l’ostruzione. Le coperture dovranno altresì essere dotate di canali di gronda e pluviali
muniti di griglie in modo da evi- tarne l’ostruzione. Le coperture dovranno altresì essere dotate di canali di gronda e pluviali verticali in numero e di diametro sufficienti a ricevere e allontanare le acque meteoriche. 2. Non è mai consentita la finitura a vista di coperture a terrazza, anche non praticabili, me- diante l’uso di guaine e/o membrane, guaine liquide o trasparenti nonché di lastre ondulate in plastica. In caso di inottemperanza a tale prescrizione, si provvederà ad irrogare la san-
sparenti nonché di lastre ondulate in plastica. In caso di inottemperanza a tale prescrizione, si provvederà ad irrogare la san- zione di cui al successivo articolo 134. 3. La superficie delle terrazze a tasca, qualora la loro previsione risulti ammissibile in relazione alle caratteristiche dell’edificio, non dovrà superare il 15% della superficie utile lorda dell’unità immobiliare oggetto di intervento sul livello sottostante la copertura.
superare il 15% della superficie utile lorda dell’unità immobiliare oggetto di intervento sul livello sottostante la copertura. 4. Nel caso di interventi, anche in manutenzione straordinaria, estesi all’intera copertura dell’edificio, dovrà provvedersi a ricondurre le relative antenne e/o parabole esistenti, ovunque risultino installate nell’intero edificio, al corretto posizionamento previsto dall’articolo 115 del presente regolamento. In caso di inottemperanza a tale prescrizione, si
Articolo 127. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
l corretto posizionamento previsto dall’articolo 115 del presente regolamento. In caso di inottemperanza a tale prescrizione, si provvederà ad irrogare la sanzione di cui al successivo articolo 134. Articolo 127. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
- Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. E’ consentito immettere residui acquiformi derivanti dai sistemi di condizionamento e dagli impianti termici a condensazione.
e. E’ consentito immettere residui acquiformi derivanti dai sistemi di condizionamento e dagli impianti termici a condensazione. 2. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle ap- posite condotte pubbliche a ciò dedicate. L’impossibilità a provvedere in tal senso a causa dell’assenza delle medesime ovvero a causa di oggettivi impedimenti tecnici dovrà essere
ilità a provvedere in tal senso a causa dell’assenza delle medesime ovvero a causa di oggettivi impedimenti tecnici dovrà essere congruamente descritto e/o motivato nella relazione tecnica relativa al complessivo inter- vento proposto. 3. Non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o co- munque sul suolo pubblico. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali
piede o del piano stradale o co- munque sul suolo pubblico. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di m.2,50 dal piano
87 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) marciapiede o stradale. Negli altri casi è consentito installare i pluviali totalmente all’esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per al- meno m.2,00. Nel punto di allaccio con la rete pubblica devono essere installati idonei poz- zetti di ispezione. 4. Le opere e le spese necessarie a ripristinare le caratteristiche originarie e la funzionalità
Articolo 128. STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI
idonei poz- zetti di ispezione. 4. Le opere e le spese necessarie a ripristinare le caratteristiche originarie e la funzionalità della porzione di suolo pubblico comunque interessata dall’intervento, sono a carico esclu- sivo del titolare dello scarico. Articolo 128. STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI
- La costruzione ed apertura al privato e/o pubblico transito di strade, di passaggi privati è soggetta all’autorizzazione dell’Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare
nsito di strade, di passaggi privati è soggetta all’autorizzazione dell’Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare tal autorizzazione, in relazione alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. Sulla scorta di tali elementi saranno definite anche le caratteristiche del’opera. 2. E’ vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguata- mente regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell’Autorità
eggiata stradale, se non adeguata- mente regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell’Autorità competente. 3. Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad im- pianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all’uso e/o al passaggio nel cortile.
Articolo 129. CHIOSTRINE E POZZI DI LUCE
invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all’uso e/o al passaggio nel cortile. Articolo 129. CHIOSTRINE E POZZI DI LUCE
- Nelle nuove costruzioni adibite ad abitazione non sono consentite le chiostrine o pozzi di lu- ce.
- In casi particolari, nell’ambito di interventi, di ristrutturazione e previo parere della Autorità Sanitaria competente, sono consentiti chiostrine o pozzi di luce al solo scopo di illuminare
ione e previo parere della Autorità Sanitaria competente, sono consentiti chiostrine o pozzi di luce al solo scopo di illuminare ed aerare esclusivamente bagni, servizi igienici, locali lavanderia ed illuminare con luci fisse scale, ingressi e corridoi, con le seguenti caratteristiche: a) la distanza tra le pareti contrapposte, che potranno presentare esclusivamente luci come definite dal Codice civile, non può essere minore di m. 3,00;
Articolo 130. SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA
eti contrapposte, che potranno presentare esclusivamente luci come definite dal Codice civile, non può essere minore di m. 3,00; b) devono avere il cielo completamente libero o copertura vetrata trasparente a condi- zione che questa preveda un’apertura perimetrale priva di infisso pari a quella della chiostrina; c) devono essere accessibili per poterne effettuare la pulizia. Articolo 130. SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA
Articolo 130. SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA
chiostrina; c) devono essere accessibili per poterne effettuare la pulizia. Articolo 130. SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA
- La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme di attuazione del PUC. Articolo 131. PISCINE PRIVATE
- Le piscine private, ovvero di uso condominiale, secondo la definizione di cui al successivo comma 2, destinate esclusivamente all’utilizzo privato da parte dei proprietari aventi titolo e
definizione di cui al successivo comma 2, destinate esclusivamente all’utilizzo privato da parte dei proprietari aventi titolo e dei loro ospiti, sono consentite, in quanto ammesse dal PUC, nelle aree pertinenziali. 2. Si definiscono piscine private quella a servizio di non più di quattro unità immobiliari, ovve- ro di uso condominiale quelle a servizio di un numero di unità immobiliari superiori a quat- tro. 3. La realizzazione delle suddette piscine è soggetta a permesso di costruire e deve rispettare
mobiliari superiori a quat- tro. 3. La realizzazione delle suddette piscine è soggetta a permesso di costruire e deve rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3.
88 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) 4. La realizzazione e l’uso delle piscine di uso condominiale deve rispettare quanto disposto dalla DGR n. 400 del 17 aprile 2007. 5. Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro. 6. Le piscine dovranno esser dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e dovran-
fauna che potesse cadervi dentro. 6. Le piscine dovranno esser dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e dovran- no limitare per quanto possibile l’uso di acqua proveniente dall’acquedotto. 7. L’installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera, fatta salva l’eventuale necessità dell’autorizzazione auto-
re semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera, fatta salva l’eventuale necessità dell’autorizzazione auto- rizzazione paesaggistica nelle zone soggette al relativo vincolo. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva, a far tempo dal 1 giugno fino al 10 settembre. 8. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nei commi 5 e 7, ultimo periodo, del
Articolo 132. CANNE FUMARIE E COMIGNOLI
dal 1 giugno fino al 10 settembre. 8. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nei commi 5 e 7, ultimo periodo, del presente articolo, fatta salva ogni eventuale sanzione dovuta dalla normativa vigente, si provvederà ad applicare la sanzione di cui al successivo articolo 134. Articolo 132. CANNE FUMARIE E COMIGNOLI
- Le canne fumarie, nel caso di nuove costruzioni, di interventi di sostituzione edilizia e di
o 132. CANNE FUMARIE E COMIGNOLI
- Le canne fumarie, nel caso di nuove costruzioni, di interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, ovvero nel caso di nuovi corpi di fabbrica, laddove in essi siano previste, dovranno essere contenute all’interno del profilo della parte emergente sagoma dell’edificio, ossia non dovranno risultare in rilevo sulle facciate o loro porzioni.
- Le canne fumarie devono essere costruite con materiale impermeabile e resistente alle sol-
vo sulle facciate o loro porzioni. 2. Le canne fumarie devono essere costruite con materiale impermeabile e resistente alle sol- lecitazioni termiche, opportunamente stuccato nei giunti. Internamente devono presentare superficie liscia, impermeabile, tale da evitare la formazione di depositi e corrosioni e da consentire un adeguato tiraggio ed una facile pulizia. 3. Le canne fumarie devono essere provviste di bocchette e sportelli per l’ispezione e la puli-
tiraggio ed una facile pulizia. 3. Le canne fumarie devono essere provviste di bocchette e sportelli per l’ispezione e la puli- zia, in corrispondenza dei sottotetti ed in altri punti, ove necessario. 4. Ogni canna fumaria, singola o collettiva, deve essere isolata dalle altre, prolungata oltre la copertura e terminare con un comignolo solido e opportunamente assicurato, conforme alle norme vigenti in materia di impianti termici ed antincendio, anche in riferimento alle distan-
namente assicurato, conforme alle norme vigenti in materia di impianti termici ed antincendio, anche in riferimento alle distan- ze tra le singole canne previste dalle relative norme UNI–CIG. 5. Negli interventi sull’esistente che, relativamente alla realizzazione o all’adeguamento degli impianti di riscaldamento, prevedano la realizzazione di canne fumarie esterne, dovrà farsi riferimento a quanto previsto dall’art.12 del vigente Piano del paesaggio urbano e dovranno
i canne fumarie esterne, dovrà farsi riferimento a quanto previsto dall’art.12 del vigente Piano del paesaggio urbano e dovranno essere privilegiate soluzioni con canne fumarie collettive, ovvero dovrà essere congruamen- te giustificata l’impossibilità di operare in tal senso. 6. Nei tratti di attraversamento del tetto, di solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo devono essere protetti con materiale isolante. In ogni caso devono essere evitati i contatti diretti con il vano ascensore.
fumo devono essere protetti con materiale isolante. In ogni caso devono essere evitati i contatti diretti con il vano ascensore. 7. Le soluzioni tecniche necessarie alla realizzazione di tali impianti devono tenere conto della conformazione architettonica del fabbricato e della eventuale presenza di elementi di pre- gio, così da non conseguire pregiudizio all’immobile.
Articolo 133. VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E DURANTE
89 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Articolo 133. VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
- La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia è esercitata secondo quanto disposto dagli arti- coli 27 e 28 del DPR n.380/2001 e s.m.
- Nell’esercizio del potere di vigilanza, i funzionari delegati hanno facoltà, in qualsiasi mo- mento, di accedere ai cantieri edilizi.
Articolo 134. INOTTEMPERANZE E SANZIONI
esercizio del potere di vigilanza, i funzionari delegati hanno facoltà, in qualsiasi mo- mento, di accedere ai cantieri edilizi. Articolo 134. INOTTEMPERANZE E SANZIONI
- In caso di inosservanza delle normative del presente regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da al- tri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministra-
uelle eventualmente previste da al- tri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministra- tiva pecuniaria di cui all’articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i. (TUEL), che prevede il pagamento di una somma da €.25 a €.500, ed emette diffida e messa in mora fissando il termine per l'adempimento. 2. Per quanto attiene il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, visto l’articolo 16, comma
do il termine per l'adempimento. 2. Per quanto attiene il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, visto l’articolo 16, comma 2, della legge n.689/1981, quale sostituito dall’articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n.125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n.92, che istituisce la possibilità, per le vio- lazioni relative ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali, di stabilire diverso impor- to, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo 16, all’interno del li-
acali, di stabilire diverso impor- to, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo 16, all’interno del li- mite edittale minimo e massimo della sanzione prevista dal già richiamato articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, e visto altresì la deliberazione della Giunta comunale n.293 del 22.09.2008 (“ Norme organizzative per l’applicazione delle sanzioni amministrative alle vio- lazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali in genere in materia di sicurezza urbana”)
e sanzioni amministrative alle vio- lazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali in genere in materia di sicurezza urbana”) che gradua le somme imputabili a pagamento in misura ridotta in quattro fasce d’importi, rispettivamente di 50, 100, 200 e 300 Euro, dovrà farsi riferimento alla tabella di cui ap- presso, nella quale i singoli importi risultano individuati in funzione della gravità della relati- va violazione. Gli stessi potranno essere diversamente quantificati con Delibera della Giunta
nzione della gravità della relati- va violazione. Gli stessi potranno essere diversamente quantificati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si ri- manda alla disciplina di cui alla legge n.689/1981. 3. Al Comandante del Corpo di PM, in qualità di autorità competente alla gestione delle viola- zioni amministrative di spettanza comunale, ai sensi dell’articolo 17 della legge n.689/1981
mpetente alla gestione delle viola- zioni amministrative di spettanza comunale, ai sensi dell’articolo 17 della legge n.689/1981 e s.m. e i., permane la discrezionalità dirigenziale, nell’ambito di parametri di massima pre- determinati e tenuto conto della natura della violazione e di eventuali ragioni giustificative del comportamento illecito, di graduare le sanzioni amministrative pecuniarie in sede di adozione di ordinanza-ingiunzione di pagamento.
RIFERIMENTO) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
90 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017)
- TIPO DI ILLECITO (ARTICOLO R.E. DI RIFERIMENTO) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA mancata comunicazione di inizio dei lavori del permesso di costruire (art. 34, comma 6): €. 300,00 incompletezza, anche parziale, della comunicazione di inizio dei lavori del permesso di costruire (art. 34, comma 6): €. 100,00 mancata comunicazione di dismissione dall’incarico di Direttore
i lavori del permesso di costruire (art. 34, comma 6): €. 100,00 mancata comunicazione di dismissione dall’incarico di Direttore dei Lavori e/o di Direttore dei lavori delle strutture: (art. 35, commi 2 e 4) €. 300,00 incompletezza della comunicazione di dismissione dall’incarico di Direttore dei Lavori e/o di Direttore dei lavori delle strutture (art. 35, commi 2 e 3): €. 100,00 mancata comunicazione della sospensione dei lavori da parte del titolare del titolo abilitativo (art. 35, commi 3 e 4) €. 100,00
mancata comunicazione della sospensione dei lavori da parte del titolare del titolo abilitativo (art. 35, commi 3 e 4) €. 100,00 mancata comunicazione della nomina del Direttore dei lavori, ovvero di nuovo Direttore dei lavori (art. 35, commi 1, 3 e 4) €. 300,00 mancata comunicazione di ultimazione dei lavori del permesso di costruire (art. 36, comma 1): €. 300,00 incompletezza, anche parziale, della comunicazione di ultima- zione dei lavori del permesso di costruire (art. 36, comma 7): €. 100,00
letezza, anche parziale, della comunicazione di ultima- zione dei lavori del permesso di costruire (art. 36, comma 7): €. 100,00 mancata comunicazione di ultimazione dei lavori di SCIA e di CILA (art. 37, comma 4 ): €. 100,00 mancata trasmissione, nei termini previsti, della comunicazio- ne relativa alla non avvenuta ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo edilizio (art. 38, comma 3): €. 300,00 incompletezza della comunicazione relativa alla non avvenuta
termini previsti dal titolo edilizio (art. 38, comma 3): €. 300,00 incompletezza della comunicazione relativa alla non avvenuta ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo edilizio (art. 38, comma 4): €. 100,00 inizio dei lavori in assenza della verifica dei punti fissi, mancata trasmissione al Comune della relazione inerente le quote di livello del fabbricato; (art. 47, comma 4): €. 300,00 mancata tenuta a disposizione in cantiere del titolo edilizio (art. 48, comma 4): €. 100,00;
cato; (art. 47, comma 4): €. 300,00 mancata tenuta a disposizione in cantiere del titolo edilizio (art. 48, comma 4): €. 100,00; mancata tenuta a disposizione in cantiere della copia di ogni eventuale altro parere, autorizzazione o nulla osta necessario, ovvero della documentazione prevista dagli articoli 65 e 66 del DPR n.380/2001 10 (articolo 48, comma 4, lettere ‘a’ e ‘b’) €. 100,00 mancata tenuta a disposizione in cantiere dell’elenco dei documenti presentati assieme al progetto del permesso di
b’) €. 100,00 mancata tenuta a disposizione in cantiere dell’elenco dei documenti presentati assieme al progetto del permesso di costruire, della DIA, della SCIA o della CILA e /o mancanza dell’autocertificazione circa l’avvenuto decorso del termine per l’inizio dei lavori in assenza di atti inibitori da parte del Comu- ne nel caso di DIA e SCIA 11 (art. 48, comma 5): €. 100,00 mancata recinzione del cantiere (art. 49, comma 1): €. 300,00 mancata risistemazione degli spazi pubblici o aperti al pubblico
0 mancata recinzione del cantiere (art. 49, comma 1): €. 300,00 mancata risistemazione degli spazi pubblici o aperti al pubblico dopo la chiusura dei cantieri (art. 49, comma 7): €. 300,00 ulteriori inottemperanze relative agli obblighi inerenti la recin- zione dei cantieri (art. 49) €. 100,00 cartello di cantiere incompleto dei dati dovuti in relazione al caso di specie (art. 50, comma 2, secon- do periodo) €. 100,00 inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi riguardanti le
l caso di specie (art. 50, comma 2, secon- do periodo) €. 100,00 inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi riguardanti le recinzioni (art. 120, comma 3): €. 200,00 inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi riguardanti la conservazione e il decoro degli edifici (art. 104): €. 200,00 inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi riguardanti il dovuto rispetto delle caratteristiche estetiche degli edifici (art. 105): €. 200,00 inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi riguardanti gli
e caratteristiche estetiche degli edifici (art. 105): €. 200,00 inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi riguardanti gli interventi sulle facciate degli edifici (art. 106, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 10): €. 200,00 10 Alinea già modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 22.09.2016 11 Alinea già modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 22.09.2016
91 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi riguardanti il riposizionamento delle antenne nell’ambito di interventi sulle facciate degli edifici (art.106, comma 6): €. 300,00 inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi riguardanti l’adeguamento degli infissi nell’ambito di interventi sulle faccia- te degli edifici (art.106, comma 8): €. 150,00 inottemperanza alle prescrizioni riguardanti l’installazione di
nti sulle faccia- te degli edifici (art.106, comma 8): €. 150,00 inottemperanza alle prescrizioni riguardanti l’installazione di antenne e/o parabole (art. 115): €. 300,00 inottemperanze alle prescrizioni riguardanti le caratteristiche di aspetto dei serramenti e degli infissi esterni (art. 117): €. 150,00 Inottemperanza alle prescrizioni riguardanti la finiture delle terrazze di copertura (art. 126, comma 2): €. 200,00 inottemperanza alle prescrizioni riguardanti la ricollocazione di
ure delle terrazze di copertura (art. 126, comma 2): €. 200,00 inottemperanza alle prescrizioni riguardanti la ricollocazione di antenne e parabole negli interventi sulle coperture (art. 126, comma 4): €. 300,00 inottemperanza alle prescrizioni relative alle piscine (art. 131, commi 5 e 7): €. 200,00
Articolo 135. ADEGUAMENTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
92 Comune della Spezia – Regolamento Edilizio Comunale (Revisione 2. 2017) TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 135. ADEGUAMENTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- Le disposizioni del presente regolamento sono sostituite dalle norme statali e regionali ap- provate successivamente all’entrata in vigore dello stesso che intervengano sulle fattispecie disciplinate.
- Gli adeguamenti conseguenti alle modifiche organizzative della struttura comunale influenti
Articolo 136. DISCIPLINA E NORME TRANSITORIE
o sulle fattispecie disciplinate. 2. Gli adeguamenti conseguenti alle modifiche organizzative della struttura comunale influenti sulla definizione delle competenze degli uffici e sulla composizione degli organi stabiliti dal presente regolamento opereranno direttamente sulle relative disposizioni. Articolo 136. DISCIPLINA E NORME TRANSITORIE
- I procedimenti edilizi avviati prima dell’approvazione dell’adeguamento del regolamento
o 136. DISCIPLINA E NORME TRANSITORIE
- I procedimenti edilizi avviati prima dell’approvazione dell’adeguamento del regolamento edilizio a quanto prescritto dalla DGR n.316 del 14 aprile 2017, sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
- Le disposizioni dell’articolo 27 del presente regolamento (“Subentro di altro titolare a SCIA o CILA”) si applicano anche alle DIA presentate prima del 30 giugno 2017 che risultino
Articolo 137. ENTRATA IN VIGORE
mento (“Subentro di altro titolare a SCIA o CILA”) si applicano anche alle DIA presentate prima del 30 giugno 2017 che risultino ancora efficaci alla medesima data. 3. La disposizione dell’articolo 48, comma 4 (“Impianto di cantiere”) nonché dell’articolo 50 (“Cartello di cantiere”), si applicano anche alle DIA presentate prima del 30 giugno 2017. Articolo 137. ENTRATA IN VIGORE
- Il regolamento edilizio entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio
Articolo 137. ENTRATA IN VIGORE
Articolo 137. ENTRATA IN VIGORE
- Il regolamento edilizio entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio comunale e dopo l’avvenuta pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune. Dell’avvenuta approvazione è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le sue disposizioni, qualora risultassero in contrasto, ovvero parziali, con quelle statali e/o regionali che dovessero subentrare, dovranno ritenersi auto-
risultassero in contrasto, ovvero parziali, con quelle statali e/o regionali che dovessero subentrare, dovranno ritenersi auto- maticamente adeguate alle stesse a far tempo dalla loro entrata in vigore. 2. Le disposizioni, del presente regolamento, qualora risultassero in contrasto con quelle sta- tali e/o regionali che dovessero subentrare, dovranno ritenersi automaticamente adeguate alle stesse a far tempo dalla loro entrata in vigore.
Articolo 138. NORME ABROGATE
nali che dovessero subentrare, dovranno ritenersi automaticamente adeguate alle stesse a far tempo dalla loro entrata in vigore. 3. Le modalità di presentazione dei titoli edilizi di cui al presente regolamento, e i relativi pro- cedimenti, troveranno adeguamento automatico qualora il Comune adottasse relativa deli- berazione che, con riferimento delle leggi statali e/o regionali, definisca modalità di invio in tutto o in parte telematico. Articolo 138. NORME ABROGATE
Articolo 138. NORME ABROGATE
ento delle leggi statali e/o regionali, definisca modalità di invio in tutto o in parte telematico. Articolo 138. NORME ABROGATE
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio adottato con DCC n.27 del 13 luglio 2015, quale modificato con DCC n.31 del 22.09.2016, sono stati abrogati il precedente Regolamento edilizio, gli articoli 13 e 15 del Piano del paesaggio urbano appro- vato con DCC n.13 del 27 aprile 2009, l’articolo 2, comma 3, limitatamente all’ultimo perio-
l Piano del paesaggio urbano appro- vato con DCC n.13 del 27 aprile 2009, l’articolo 2, comma 3, limitatamente all’ultimo perio- do, del “Regolamento per la detenzione, circolazione e cattura animali” nonché tutte le di- sposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento. 2. Le sanzioni di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui alla DGC n.293 del 22 settembre 2008.
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