REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Barletta
Comune di Barletta · Barletta-Andria-Trani, Puglia
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REGOLAMENTO EDILIZIO 1 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 1 COMUNE DI BARLETTA CITTA’ DI BARLETTA Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida Provincia di Barletta-Andria-Trani REGOLAMENTO EDILIZIO Adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo contenuto nella Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016
- L.R. 11/2017 e s.m.i.
- deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 554
- deliberazione della Giunta Regionale 04 maggio 2017, n. 648
m.i.
- deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 554
- deliberazione della Giunta Regionale 04 maggio 2017, n. 648
- deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2017, n. 2250 Marzo 2018
REGOLAMENTO EDILIZIO 2 COMUNE DI BARLETTA INDICE PREMESSA PARTE PRIMA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 2 COMUNE DI BARLETTA INDICE PREMESSA PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA 01. Finalità del Regolamento Edilizio 02. Oggetto del Regolamento Edilizio 03. Rinvii a norme vigenti 0.4. Rinvio alla pianificazione sovraordinata ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA
TITOLO I
TO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI
- Sportello unico per l’edilizia (SUE) 1.1 Composizione e compiti del SUE
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI
PROCEDURALI CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI
- Sportello unico per l’edilizia (SUE) 1.1 Composizione e compiti del SUE 1.2. Modalità di gestione del SUE
- Sportello unico per le attività produttive (SUAP) 2.1 Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP
- Commissione Edilizia
- Commissione Locale del Paesaggio CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI
- Autotutela e richiesta di riesame dei titoli rilasciati o presentati
- Certificato di destinazione urbanistica
MENTI EDILIZI
MENTI EDILIZI 5. Autotutela e richiesta di riesame dei titoli rilasciati o presentati 6. Certificato di destinazione urbanistica 7. Proroga, rinnovo, trasferimento dei titoli abilitativi 8. Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità 9. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione criteri applicativi e rateizzazioni 10. Pareri preventivi 11. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia di edilizia
TITOLO II
applicativi e rateizzazioni 10. Pareri preventivi 11. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia di edilizia 12. Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio 13. Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazione in materia edilizia 14. Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio TITOLO II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
TITOLO II
lità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio TITOLO II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI 15. Inizio dei lavori e formalità da esperire
CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 3 COMUNE DI BARLETTA 16. Comunicazione di fine lavori 17. Occupazione di suolo pubblico 18. Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc. CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI 19. Principi generali dell’esecuzione dei lavori 20. Punti fissi di linea e di livello 21. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie 22. Cartelli di cantiere
e dei lavori 20. Punti fissi di linea e di livello 21. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie 22. Cartelli di cantiere 23. Criteri da osservare per scavi e demolizioni 24. Misure di cantiere e eventuali tolleranze 25. Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera 26. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
TITOLO III
osizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici 27. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO 28. Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici 29. Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al
i degli edifici 29. Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo 30. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
uti e del consumo di suolo 30. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale 31. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti 32. Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon 33. Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale 34. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”)
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
izi e dei locali ad uso abitativo e commerciale 34. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”) 35. Prescrizioni per le sale da gioco l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 36. Strade 37. Portici 38. Piste ciclabili 39. Aree per parcheggio 40. Piazze e aree pedonalizzate 41. Passaggi pedonali e marciapiedi 42. Passi carrai ed uscite per autorimesse
ee per parcheggio 40. Piazze e aree pedonalizzate 41. Passaggi pedonali e marciapiedi 42. Passi carrai ed uscite per autorimesse 43. Chioschi/dehors su suolo pubblico 44. Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato 45. Recinzioni
CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 4 COMUNE DI BARLETTA 46. Numerazione civica CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE 47. Aree verdi 48. Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale 49. Orti urbani 50. Parchi e percorsi in territorio rurale 51. Tratturi e percorsi della mobilità dolce 52. Tutela del suolo e del sottosuolo CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE 53.Approvvigionamento idrico 54. Depurazione e smaltimento delle acque
CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE
l sottosuolo CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE 53.Approvvigionamento idrico 54. Depurazione e smaltimento delle acque 55.Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati 56. Distribuzione dell’energia elettrica 57. Distribuzione dell’energia del gas 58.Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli 59. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 60. Impianti per teleradiocomunicazioni CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISITICO
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISITICO
innovabili 60. Impianti per teleradiocomunicazioni CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISITICO 61. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi 62. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio 63. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali 64. Allineamenti 65. Piano del colore 66. Coperture degli edifici 67. Illuminazione pubblica 68. Griglie ed intercapedini
anzali 64. Allineamenti 65. Piano del colore 66. Coperture degli edifici 67. Illuminazione pubblica 68. Griglie ed intercapedini 69. Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici 70. Serramenti esterni degli edifici 71. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe 72. Cartelloni pubblicitari 73. Muri di cinta 74. Beni culturali e edifici storici 75. Cimiteri monumentali e storici 76. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI
i e edifici storici 75. Cimiteri monumentali e storici 76. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI 77. Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche 78. Serre bioclimatiche 79. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici 80. Coperture, canali di gronda e pluviali 81. Strade e passaggi privati e cortili 82. Cavedi, pozzi luce e chiostrine
i edifici 80. Coperture, canali di gronda e pluviali 81. Strade e passaggi privati e cortili 82. Cavedi, pozzi luce e chiostrine 83. Intercapedini e griglie di aerazione 84. Recinzioni 85. Materiali, tecniche costruttive degli edifici 86. Disposizioni relative alle aree di pertinenza
TITOLO IV
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 5 COMUNE DI BARLETTA 87. Piscine 88. Altre opere di corredo agli edifici TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 89. Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e durante l’esecuzione dei lavori 90. Inottemperanze e sanzioni TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI 91. Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio 92. Disposizioni transitorie
TITOLO V
e sanzioni TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI 91. Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio 92. Disposizioni transitorie
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 6 COMUNE DI BARLETTA PREMESSA Il presente Regolamento Edilizio è stato redatto secondo lo schema approvato Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016, recepito con Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017 n. 554. e nonché della deliberazione di Giunta regionale n.2250 del 21 dicembre 2017.
ione della Giunta Regionale 11 aprile 2017 n. 554. e nonché della deliberazione di Giunta regionale n.2250 del 21 dicembre 2017. Detto schema, in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ha stabilito i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati. Esso si articola in due parti:\
uniformare in tutto il
territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati. Esso si articola in due parti:
a) nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è
richiamata la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale e regionale;
b) nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è
territorio nazionale e regionale; b) nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale. In particolare, la Prima Parte comprende gli Allegati A, B e C della DGR 554/2017, aggiornati dalla
tutto il territorio statale. In particolare, la Prima Parte comprende gli Allegati A, B e C della DGR 554/2017, aggiornati dalla delibera di Giunta regionale n.2250 del 21 dicembre 2017 come di seguito specificati:
- ALLEGATO A: Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative;
- ALLEGATO B: Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia;
O B: Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia;
- ALLEGATO C: Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia. Pertanto, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, la prima parte contiene il richiamo alla disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera
la prima parte contiene il richiamo alla disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente, senza la necessità di un atto di recepimento nel regolamento edilizio: a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi ; b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso; c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
o; c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa; e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini; e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e
bricati e dai confini; e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); e.3. alle servitù militari; e.4. agli accessi stradali; e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; e.6. ai siti contaminati; f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico-culturale e territoriale;
iplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico-culturale e territoriale; g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti. La Seconda Parte del Regolamento Edilizio Tipo, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che
cuni insediamenti o impianti. La Seconda Parte del Regolamento Edilizio Tipo, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso
REGOLAMENTO EDILIZIO 7 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 7 COMUNE DI BARLETTA l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio. I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del
i nelle trasformazioni edilizie. Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio Tipo, sono stati osservati i seguenti principi generali: a) semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa; b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica, e l’igiene pubblica; c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
o edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica, e l’igiene pubblica; c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica; d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato; e) applicazione della Progettazione Universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei
l'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l’applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio
tti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"; f) incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica;
valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica; g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall’Agenda 2030 per lo
Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs nell’acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del Pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030; h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi
esi del mondo entro il 2030; h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.
REGOLAMENTO EDILIZIO 8 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 8 COMUNE DI BARLETTA PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA
- FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché
enico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all’attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Il Regolamento Edilizio ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di
TTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
TTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Il Regolamento Edilizio ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce:
- i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
- i tipi d’uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
ità della loro misura;
- i tipi d’uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico- culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
erritorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica;
- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio.
- RINVII A NORME VIGENTI
cnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio. 3. RINVII A NORME VIGENTI Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull’attività edilizia, contenute nell’elenco in ALLEGATO B, e
atale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull’attività edilizia, contenute nell’elenco in ALLEGATO B, e quelle di emanazione regionale, contenute nell’elenco in ALLEGATO C: a) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso; b) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; c) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
odalità di controllo degli stessi; c) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa; d) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: d.1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini; d.2. rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); d.3. servitù militari; d.4. accessi stradali;
impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); d.3. servitù militari; d.4. accessi stradali; d.5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; d.6. siti contaminati;
REGOLAMENTO EDILIZIO 9 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 9 COMUNE DI BARLETTA e) discipline relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale; f) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.
le opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti. 2. Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell’elenco in ALLEGATO A. 4. RINVIO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA S’intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute nell’elenco in allegato A della prima parte di questo documento allegato alla delibera di Giunta
stici ed edilizi, non contenute nell’elenco in allegato A della prima parte di questo documento allegato alla delibera di Giunta regionale n.2250 del 21 dicembre 2017, già recepite dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con successiva delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015.
REGOLAMENTO EDILIZIO 10 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 10 COMUNE DI BARLETTA Allegato A: Quadro delle definizioni uniformi 1 - Superficie territoriale (ST) Definizione avente rilevanza urbanistica Superficie reale (non catastale) di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Specificazione applicativa: La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2).
itoriali ivi comprese quelle esistenti. Specificazione applicativa: La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2). Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale. 2 - Superficie fondiaria (SF) Definizione avente rilevanza urbanistica
ssumere la superficie reale come superficie territoriale. 2 - Superficie fondiaria (SF) Definizione avente rilevanza urbanistica Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Specificazione applicativa: La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2).
erritoriali ivi comprese quelle esistenti. Specificazione applicativa: La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2). Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria. 3 - Indice di edificabilità territoriale (IT) Definizione avente rilevanza urbanistica
perficie reale come superficie fondiaria. 3 - Indice di edificabilità territoriale (IT) Definizione avente rilevanza urbanistica Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Specificazione applicativa: L’indice di edificabilità territoriale (IT) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2) o in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). 4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)
n metri quadrati su metri quadrati (m2/m2) o in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). 4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF) Definizione avente rilevanza urbanistica Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Specificazione applicativa: L’indice di edificabilità fondiaria (IF) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2) o in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). 5 - Carico urbanistico (CU)
IF) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2) o in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). 5 - Carico urbanistico (CU) Definizione avente rilevanza urbanistica Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.
REGOLAMENTO EDILIZIO 11 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 11 COMUNE DI BARLETTA 6 - Dotazioni territoriali (DT) Definizione avente rilevanza urbanistica Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. Specificazione applicativa: Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2).
ale) prevista dalla legge o dal piano. Specificazione applicativa: Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2). Tale definizione non comprende l’ERS, come definita dal Legge Finanziaria 2008 e dal D.M. 22 aprile 2008 e dalla LR 12/2008. 7 - Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. Specificazione applicativa: Il sedime si misura in metri quadrati (m2).
lla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. Specificazione applicativa: Il sedime si misura in metri quadrati (m2). L'impronta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, nella parte sia fuori terra, sia entro terra. 8 - Superficie coperta (SCo) Definizione avente rilevanza urbanistica Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
zontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. Specificazione applicativa: La superficie coperta (SCo) si misura in metri quadrati (m2). Per la superficie coperta si utilizzi l’acronimo (SCo) per distinguerlo da quello della superficie complessiva (SC). La superficie coperta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato nella parte fuori terra. 9 - Superficie permeabile (SP)
). La superficie coperta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato nella parte fuori terra. 9 - Superficie permeabile (SP) Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Specificazione applicativa: La superficie permeabile (SP) si misura in metri quadrati (m2).
ere naturalmente la falda acquifera. Specificazione applicativa: La superficie permeabile (SP) si misura in metri quadrati (m2). Nel computo della superficie permeabile non è compresa l’area di sedime dell'edificio. Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi
entate con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. La superficie permeabile deve essere computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dalla corrispondente scheda del protocollo ITACA Puglia, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati. 10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF)
e scheda del protocollo ITACA Puglia, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati. 10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). Specificazione applicativa: L’indice di permeabilità (IPT/IPF) si esprime in percentuale.
REGOLAMENTO EDILIZIO 12 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 12 COMUNE DI BARLETTA 11 - Indice di copertura (IC) Definizione avente rilevanza urbanistica Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Specificazione applicativa: L’indice di copertura (IC) si esprime in percentuale. 12 - Superficie totale (STo) Definizione avente rilevanza urbanistica Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.
delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. Specificazione applicativa: La superficie totale (ST) si misura in metri quadrati (m2). Per la superficie totale si utilizzi l’acronimo (STo) per distinguerlo da quello della superficie territoriale (ST). Sono esclusi dal computo della superficie totale i maggiori spessori delle murature esterne,
della superficie territoriale (ST). Sono esclusi dal computo della superficie totale i maggiori spessori delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art.11 co.1 della LR 13/2008). 13 - Superficie lorda (SL) Definizione avente rilevanza urbanistica Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio
zione avente rilevanza urbanistica Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. Specificazione applicativa: La superficie lorda (SL) si misura in metri quadrati (m2). La superficie lorda deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, entro e fuori terra. Sono comprese nella superficie lorda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
rda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 14 - Superficie utile (SU) Definizione avente rilevanza urbanistica Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Specificazione applicativa: La superficie utile (SU) si misura in metri quadrati (m2). 15 - Superficie accessoria (SA)
finestre. Specificazione applicativa: La superficie utile (SU) si misura in metri quadrati (m2). 15 - Superficie accessoria (SA) Definizione avente rilevanza urbanistica Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: a) i portici e le gallerie pedonali;
ilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: a) i portici e le gallerie pedonali; b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; c) le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; d) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi
REGOLAMENTO EDILIZIO 13 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 13 COMUNE DI BARLETTA corridoi di servizio; e) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
o superficie utile; f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; g) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; h) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi, gli spazi comuni di
condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi, gli spazi comuni di collegamento verticale (vani scala e vani degli ascensori) e gli androni condominiali. Specificazione applicativa: La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2). La superficie dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito sono esclusi dal calcolo della volumetria
quadrati (m2). La superficie dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito sono esclusi dal calcolo della volumetria realizzabile solo se realizzati ai piani interrati, nel qual caso senza limitazioni dimensionali. Il dimensionamento in pianta ed in altezza dei vani tecnici -realizzati fuori terra-, se esclusi dalla applicazione dell’indice di edificabilità, deve essere contenuto nel minimo inviluppo degli impianti e degli
-, se esclusi dalla applicazione dell’indice di edificabilità, deve essere contenuto nel minimo inviluppo degli impianti e degli spazi necessari per il loro montaggio e manutenzione. La loro destinazione d’uso deve essere vincolata con un atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto a cura e spese del titolare del titolo abilitativo. Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto e), si intende l’altezza lorda di cui alla definizione n.26.
r quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto e), si intende l’altezza lorda di cui alla definizione n.26. La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono. 16 - Superficie complessiva (SC) Definizione avente rilevanza urbanistica Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). Specificazione applicativa:
vanza urbanistica Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). Specificazione applicativa: La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m2). Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n.801. 17 - Superficie calpestabile (SCa) Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
calpestabile (SCa) Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. Specificazione applicativa: La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m2). L’acronimo della superficie calpestabile è (SCa). 18 - Sagoma Conformazione planovolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi
terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. Specificazione applicativa: I vani tecnici sono compresi nella sagoma dell'edificio. 19 - Volume totale o volumetria complessiva (V) Definizione avente rilevanza urbanistica
REGOLAMENTO EDILIZIO 14 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 14 COMUNE DI BARLETTA Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. Specificazione applicativa: Il volume si misura in metri cubi (m3). L’acronimo del volume totale o volumetria complessiva è (V). Al fine del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi. 20 - Piano fuori terra
del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi. 20 - Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 21 - Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore
iore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. 22 - Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 23 - Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. Specificazione applicativa:
reso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. Specificazione applicativa: Tutti gli spazi aventi funzioni di isolamento termoacustico con copertura avente intradosso sia inclinato che orizzontale, collocati all'ultimo piano dell'edificio. 24 - Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. Specificazione applicativa:
ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. Specificazione applicativa: La superficie massima massima utilizzabile come soppalco non deve eccedere 1/3 di quella del locale sottostante. 25 - Numero dei piani (Np) Definizione avente rilevanza urbanistica E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). Specificazione applicativa: L’acronimo del numero dei piani è (Np).
anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). Specificazione applicativa: L’acronimo del numero dei piani è (Np). Il numero dei piani comprende i piani sia entro che fuori terra. 26 - Altezza lorda (HL) Definizione avente rilevanza urbanistica Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. Specificazione applicativa:
REGOLAMENTO EDILIZIO 15 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 15 COMUNE DI BARLETTA L’altezza lorda si misura in metri (m). Si individua come acronimo dell’altezza lorda (HL). 27 - Altezza del fronte (HF) Definizione avente rilevanza urbanistica L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di
all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. Specificazione applicativa: L’altezza del fronte, individuata come acronimo (HF), si misura in metri (m). Nel caso di terreno in pendenza l’estremità inferiore dell’altezza del fronte coincide con la quota
HF), si misura in metri (m). Nel caso di terreno in pendenza l’estremità inferiore dell’altezza del fronte coincide con la quota media del terreno o della sistemazione esterna posta in aderenza all’edificio esistente o previsto in progetto. Ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali e esecutivi all'altezza del fronte come definita deve essere computato:
- lo spessore del solaio di copertura dell'ultimo piano;
e esecutivi all'altezza del fronte come definita deve essere computato:
- lo spessore del solaio di copertura dell'ultimo piano;
- le eventuali altezze determinate da coperture inclinate o a volta qualora gli strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti lo prevedano;
- l'altezza della corrispondente parete esterna dell'eventuale corpo arretrato all'ultimo piano. 28 - Altezza dell'edificio (H) Definizione avente rilevanza urbanistica Altezza massima tra quella dei vari fronti.
ltimo piano. 28 - Altezza dell'edificio (H) Definizione avente rilevanza urbanistica Altezza massima tra quella dei vari fronti. Specificazione applicativa: L’altezza dell’edificio si misura in metri (m). Si individua come acronimo dell’altezza dell’edificio (H). Nel caso di terreno in pendenza l’altezza viene determinata dal valore medio delle altezze di ogni singolo fronte. Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali o esecutivi.
. Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali o esecutivi. 29 - Altezza utile (HU) Definizione avente rilevanza urbanistica Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. Specificazione applicativa:
venti soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. Specificazione applicativa: L’altezza utile si misura in metri (m). Si individua come acronimo dell’altezza utile (HU). 30 - Distanze (D) Definizione avente rilevanza urbanistica Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di
REGOLAMENTO EDILIZIO 16 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 16 COMUNE DI BARLETTA proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Specificazione applicativa: Le distanze si misurano in metri (m). Si individua come acronimo delle distanze (D). Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli
nimo delle distanze (D). Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m in quanto compresi nella sagoma. Per distanze prescritte si intendono:
- quelle relative alle “distanze legali tra proprietà” (tra edificio e edificio, tra edificio e confine, tra albero e confine) così come stabilite dal Codice civile (articoli dal 873 al 907);
ficio e edificio, tra edificio e confine, tra albero e confine) così come stabilite dal Codice civile (articoli dal 873 al 907);
- quelle relative alle distanze degli edifici in relazione alle diverse zone territoriali omogenee così come stabilite dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- quelle relative alle distanze dal confine stradale dell’edificio) così come stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285). 31 - Volume tecnico Definizione avente rilevanza urbanistica
e stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285). 31 - Volume tecnico Definizione avente rilevanza urbanistica Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Specificazione applicativa: A titolo esemplificativo si qualificano come volumi tecnici:
trico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Specificazione applicativa: A titolo esemplificativo si qualificano come volumi tecnici: a) le cabine elettriche ed i locali caldaia; b) i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria; c) i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici; d) i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina; e) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali
i relativi locali macchina; e) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere; f) lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi igienico-sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio; g) torrini scala; h) le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici;
la società di gestione del servizio; g) torrini scala; h) le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici; i) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili. 32 - Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che
ta o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. 33 - Edificio unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un’unica unità immobiliare urbana di
nel tempo. 33 - Edificio unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 34 - Pertinenza
REGOLAMENTO EDILIZIO 17 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 17 COMUNE DI BARLETTA Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. 35 - Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 36 - Ballatoio
o orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 36 - Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. 37 - Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 38 - Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. 39 - Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. 40 - Terrazza
o degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. 40 - Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 41 - Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. 42 - Veranda
enuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. 42 - Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Specificazione applicativa: Qualora la veranda abbia caratteristiche di “serra solare”, per la quali sussista atto di vincolo circa
cificazione applicativa: Qualora la veranda abbia caratteristiche di “serra solare”, per la quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale. 43 - Comparto
ze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale. 43 - Comparto Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i
oni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all’attuazione degli strumenti urbanistici (art. 15 della L.R. 6/79 e s.m.i.). 44 - Lotto edificatorio Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può
s.m.i.). 44 - Lotto edificatorio Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la
REGOLAMENTO EDILIZIO 18 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 18 COMUNE DI BARLETTA medesima destinazione urbanistica. 45 - Profilo perimetrale esterno Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l'involucro sia fuori terra che entro terra dell'edificio. 46 - Volume edificabile (Ve) Il Volume edificabile (Ve) è la massima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano
rogetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (somma delle superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre. Specificazione applicativa:
mprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre. Specificazione applicativa: Il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale (IT) e fondiaria (IF). Si rinvia alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e dei Piani esecutivi vigenti per l’identificazione delle superfici accessorie che non determinano volumetria. 47 - Superficie non residenziale (Snr)
vigenti per l’identificazione delle superfici accessorie che non determinano volumetria. 47 - Superficie non residenziale (Snr) Ai sensi dell’art.2 co.2 del DM 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano: a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze; b) autorimesse singole o collettive; c) androni di ingresso e porticati liberi; d) logge e balconi.
to servizio delle residenze; b) autorimesse singole o collettive; c) androni di ingresso e porticati liberi; d) logge e balconi. 48 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA Non costituiscono né superficie utile né accessoria: a) i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico; b) gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; c) le pensiline (definizione n.38); d) le tettoie con profondità inferiore a m.1,50;
iostrine, giardini) sia privati che comuni; c) le pensiline (definizione n.38); d) le tettoie con profondità inferiore a m.1,50; e) i tetti verdi non praticabili (definizione n. 52); f) i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni (vedi definizione n. 52); g) i pergolati a terra (definizione n.53); h) i locali con altezza inferiore a m 1,80; i) volumi o vani tecnici (definizione n. 31);
pergolati a terra (definizione n.53); h) i locali con altezza inferiore a m 1,80; i) volumi o vani tecnici (definizione n. 31); j) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.R. 13/2008, e definizione n.51); k) cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive
L.R. 13/2008, e definizione n.51); k) cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive destinati al deposito attrezzato di biciclette (art.13 co.5 della L.R. 1/2013). 49 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale Misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle
se quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita
REGOLAMENTO EDILIZIO 19 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 19 COMUNE DI BARLETTA quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti (art.4 della LR 24/2015). 50 - Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata: Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e
di una area commerciale integrata: Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti (art.4 LR 24/2015). 51 - Serra solare
cati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti (art.4 LR 24/2015). 51 - Serra solare Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008).
ue non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008). Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
- essere integrate nell’organismo edilizio;
- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate;
;
- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate;
- fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell’unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con U ≤ 1,5 W/m²K per almeno il 50%;
lmente autonomo;
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con U ≤ 1,5 W/m²K per almeno il 50%;
- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell’involucro;
- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l’irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.
% l’irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento. Specificazione applicativa: Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.
o; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente. 52 - Tetto verde Sono definiti tetti verdi le coperture degli edifici dotate in parte o completamente di manto erboso o altro materiale vegetale, in grado di ridurre l’insolazione sulle superficie orizzontali in periodo estivo, di garantire isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane
zione sulle superficie orizzontali in periodo estivo, di garantire isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane riflettenti. Il tetto verde deve comunque garantire l'accesso alle coperture per la manutenzione. Le differenti tipologie di copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo con quanto definito in proposito dalle norme UNI. 53 - Pergolato Strutture atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con
REGOLAMENTO EDILIZIO 20 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 20 COMUNE DI BARLETTA una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.
REGOLAMENTO EDILIZIO 21 COMUNE DI BARLETTA ALLEGATO B
specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 21 COMUNE DI BARLETTA ALLEGATO B Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
dilizia A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) A.1 Edilizia residenziale A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
BBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione
LLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
ERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
2003/30/CE) A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
REGOLAMENTO EDILIZIO 22 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 22 COMUNE DI BARLETTA DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l’articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA,SCIA, e dell’attività edilizia delle
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE
are l’articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA,SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica) B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CH
REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
stinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
05, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione
er le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art.14 DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
LATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
REGOLAMENTO EDILIZIO 23 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 23 COMUNE DI BARLETTA B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404
attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra
2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del
a formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753
tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265
n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523
articolare articolo 57 B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
REGOLAMENTO EDILIZIO 24 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 24 COMUNE DI BARLETTA B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare
ettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003
posizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381
gnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29
O DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29
ce delle comunicazioni elettroniche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
REGOLAMENTO EDILIZIO 25 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 25 COMUNE DI BARLETTA DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta,
Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima
M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni
e massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di
6 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
e e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55 B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005,
ETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
REGOLAMENTO EDILIZIO 26 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 26 COMUNE DI BARLETTA DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
C. VINCOLI E TUTELE
n materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati” C. VINCOLI E TUTELE
C. VINCOLI E TUTELE
6, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati” C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I C.2 Beni paesaggistici DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I C.2 Beni paesaggistici DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e
zazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
sti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
REGOLAMENTO EDILIZIO 27 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 27 COMUNE DI BARLETTA Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126
267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 C.4 Vincolo idraulico REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523
bientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 C.4 Vincolo idraulico REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.195, e della L. 7 luglio 1902, n.333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
ni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
Regioni e agli Enti locali) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
ettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
REGOLAMENTO EDILIZIO 28 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 28 COMUNE DI BARLETTA DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione ZSC e a zone di protezione speciale ZPS) C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda D NORMATIVA TECNICA
D NORMATIVA TECNICA
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda D NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai
RO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
ll'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985
legato IV e Allegato XIII D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )
SIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi
articolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006, N. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse zone)
REGOLAMENTO EDILIZIO 29 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 29 COMUNE DI BARLETTA DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
ni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41
ramento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
ICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4
e e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
ELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in
materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
REGOLAMENTO EDILIZIO 30 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 30 COMUNE DI BARLETTA DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987
nti all'interno degli edifici) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005
18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
ola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
ISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive
alla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
REGOLAMENTO EDILIZIO 31 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 31 COMUNE DI BARLETTA DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.51) D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257
dente della Repubblica 1° agosto 2011, n.51) D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
gge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59
rettiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
ETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015
r la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015
DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015
ioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 (Relazione tecnica di progetto)
REGOLAMENTO EDILIZIO 32 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 32 COMUNE DI BARLETTA D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
ico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
ministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l’art. 4 D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n.152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7. DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n.69
, in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7. DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n.69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
TERRITORIO E DEL MARE 10
TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANT
, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) D.12 Prevenzione inquinamento luminoso E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali E.2 Strutture ricettive
REGOLAMENTO EDILIZIO 33 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 33 COMUNE DI BARLETTA E.3 Strutture per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 E.4 Impianti di distribuzione del carburante E.5 Sale cinematografiche E.6 Scuole e servizi educativi CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975
lutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015 (Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di
IGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015 (Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici) LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica) E.7 Associazioni di promozione sociale
dino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica) E.7 Associazioni di promozione sociale E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
isciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30. DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004
regolamenti comunitari nel medesimo settore) REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
REGOLAMENTO EDILIZIO 34 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 34 COMUNE DI BARLETTA ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
ee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605
e 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
anza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l’articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l’Articolo8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA14 gennaio 1997
ione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie E.13 Mezzi pubblicitari e occupazione di suolo pubblico
da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie E.13 Mezzi pubblicitari e occupazione di suolo pubblico DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n.507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23
e dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale
REGOLAMENTO EDILIZIO 35 COMUNE DI BARLETTA ALLEGATO C
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 35 COMUNE DI BARLETTA ALLEGATO C Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia A DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA' A.1 Urbanistica e Edilizia residenziale LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51
ERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA'
ERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA' A.1 Urbanistica e Edilizia residenziale LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 n.30
dilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 n.30 Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato (edifici residenziali e non residenziali) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
E REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28
tetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28 Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti
n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree
ziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle
delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015 n.33 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e
dinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015 n.9 Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014 n.50
rticolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014 n.50 Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
REGOLAMENTO EDILIZIO 36 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 36 COMUNE DI BARLETTA LEGGE REGIONALE 05dicembre 2014 n.49 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.22
enzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.22 Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.16 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)
. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) LEGGE REGIONALE 8 aprile 2014 n.12 Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell’articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.10
ateria di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.10 Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013 n.38 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)
. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) LEGGE REGIONALE 05 febbraio 2013 n.6 Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21
oramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23. LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.44 Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012n.15 Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.23
orme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.23 Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica interpretazione autentica LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009 n.9 Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio) LEGGE REGIONALE 09 marzo 2009 n.3 Norme in materia di regolamento edilizio
e 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio) LEGGE REGIONALE 09 marzo 2009 n.3 Norme in materia di regolamento edilizio LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.26 Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009 n.14 Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008 n.21 Norme per la rigenerazione urbana
ramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008 n.21 Norme per la rigenerazione urbana LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008 n.12 Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.14 Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio
REGOLAMENTO EDILIZIO 37 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 37 COMUNE DI BARLETTA LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13 Norme per l'abitare sostenibile LEGGE REGIONALE 26 novembre 2007 n.33 Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.3 Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni
LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.3 Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005) LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005n.3 Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 n.24
lica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 n.24 Principi, indirizzi e disposizioni nella formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG) LEGGE REGIONALE del 03 novembre 2004 n.19 Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica
erventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001 n. 20 Norme generali di governo e uso del territorio LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000 n.25 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica. LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998 n.26
in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica. LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998 n.26 Aggiornamento catasto fabbricati - modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997 n.14 Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive". LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996 n.31
dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive". LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996 n.31 Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico. LEGGE REGIONALE 04 luglio 1994 n.24 Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernente l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990 n26
cernente l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990 n26 Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986 n.40 Norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26.
REGOLAMENTO EDILIZIO 38 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 38 COMUNE DI BARLETTA LEGGE REGIONALE 13 maggio 1985 n.26 Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985n.6 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1979, n. 6. LEGGE REGIONALE 3 giugno 1985 n.53 Adempimenti regionali in attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Integrazione alle LL.RR. n.
REGIONALE 3 giugno 1985 n.53 Adempimenti regionali in attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Integrazione alle LL.RR. n. 6 del 12.2.79 e n. 66 del 31.10.79. LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981 n.11 L.R. 31 marzo 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980n.56 Tutela ed uso del territorio LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n.25 Interpretazione della legge regionale n.66 del 31 ottobre 1979 LEGGE REGIONALE 22aprile 1980 n.26
REGIONALE 22 aprile 1980 n.25 Interpretazione della legge regionale n.66 del 31 ottobre 1979 LEGGE REGIONALE 22aprile 1980 n.26 Modifiche alla legge regionale 12.02.1979, n.6 "Adempimenti regionali per l'attuazione delle legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977" LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979 n.6 Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977 LEGGE REGIONALE del 31 ottobre 1979 n.66
.6 Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977 LEGGE REGIONALE del 31 ottobre 1979 n.66 Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.6 del 12.02.1979 in materia di edificabilità dei suoli A.2 Edilizia non residenziale LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24 Codice del Commercio LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010 n.5 Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.2 Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale
di lavori pubblici e disposizioni diverse LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.2 Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 n.13 Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001n.5 Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994 n.4 Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione. LEGGE REGIONALE 11 settembre 1986 n.19
4 Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione. LEGGE REGIONALE 11 settembre 1986 n.19 Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.36 Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19
92 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale" LEGGE REGIONALE 24 settembre 2012 n.25 Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010 n. 24 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico,
MENTO REGIONALE 30 dicembre 2010 n. 24 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti
REGOLAMENTO EDILIZIO 39 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 39 COMUNE DI BARLETTA alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008 n.31 Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.34 Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici. LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981 n.59
tivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici. LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981 n.59 Modifica alla legge regionale 26 giugno 1981, n. 34: "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici" A.4 Condizioni di efficienza dei titoli edilizi e altri adempimenti generali LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48 Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti della
B REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE
IONALE 1 dicembre 2017, n. 48 Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili B REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITA' EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione,
ricati e dai confini B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.3 Servitù militari B.4 Accessi stradali LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 1 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012 n.21
la mobilità ciclistica B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012 n.21 Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale LEGGE REGIONALE n. 6 del 21 maggio 2008 Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008 n. 25
Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008 n. 25 Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 n. 7 Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale B.6 Siti contaminati REGOLAMENTO REGIONALE 03 novembre 1989 n. 2
C VINCOLI E TUTELE
ici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale B.6 Siti contaminati REGOLAMENTO REGIONALE 03 novembre 1989 n. 2 Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo C VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015 n.1 Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale LEGGE REGIONALE 7 ottobre2009 n.20 Norme per la pianificazione paesaggistica
REGOLAMENTO EDILIZIO 40 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 40 COMUNE DI BARLETTA C.2 Beni paesaggistici LEGGE REGIONALE 26 ottobre2016 n.28 Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
gistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33
tegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materiadi demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28
sa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015 n.19 Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)
E REGIONALE 10 aprile 2015 n.19 Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) LEGGE REGIONALE 11 aprile 2013 n.12 Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali) LEGGE REGIONALE 22 ottobre2012 n.28 Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011 n.36
2012 n.28 Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011 n.36 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007 n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse). LEGGE REGIONALE 16 ottobre2009 n.22
gionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse). LEGGE REGIONALE 16 ottobre2009 n.22 Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009 n.33 Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico
anificazione paesaggistica) LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009 n.33 Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n.20 Norme per la pianificazione paesaggistica LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007 n. 14 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia C.3 Vincolo idrogeologico REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.9 Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico C.4 Vincolo idraulico C.5 Aree naturali protette
IONALE 11 marzo 2015 n.9 Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico C.4 Vincolo idraulico C.5 Aree naturali protette C.6 Siti della Rete Natura 2000 REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)” REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016 n.6
munitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)” REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016 n.6 Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC) LEGGE REGIONALE 27/01/2015 n. 3 "Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario"
REGOLAMENTO EDILIZIO 41 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 41 COMUNE DI BARLETTA REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2008 n. 28 Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007. REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005 n. 24
ne (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007. REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005 n. 24 Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.
ione Speciale (Z.P.S.) C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i. Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale C.8 Istituzioni parchi naturali regionali LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 52 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine) LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 17
ale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine) LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 17 Integrazioni dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine") LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 17 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale ‘Bosco Incoronata’) LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33
nale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale ‘Bosco Incoronata’) LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto) LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2007, n. 37 Istituzione del parco naturale regionale'Fiume Ofanto' LEGGE REGIONALE 05 giugno 2007 n. 15 Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice' LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007 n.13
LEGGE REGIONALE 05 giugno 2007 n. 15 Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice' LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007 n.13 Istituzione del parco naturale regionale 'Litorale di Ugento' LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006 n.31 Istituzione del Parco naturale regionale 'Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo L.R. 26 ottobre 2006, n. 30 Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006 n.13
re 2006, n. 30 Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006 n.13 Istituzione del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.20 Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo” LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16 Riserva naturale regionale orientata “dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore” LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11
16 Riserva naturale regionale orientata “dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore” LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11 Riserva naturale regionale orientata “Palude La Vela” LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006 n.10 Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006 n.6 Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 5
rzo 2006 n.6 Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 5 Riserva naturale orientata regionale “Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo” LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2005 n. 18 Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine” LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.28
REGOLAMENTO EDILIZIO 42 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 42 COMUNE DI BARLETTA Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 27 Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 26 Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano” LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.25 Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio" LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.24
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.24
23 dicembre 2002 n.25 Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio" LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.24 Riserve naturali regionali orientate “del litorale tarantino orientale” LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.23 Riserva naturale regionale orientata “Boschi di Santa Teresa e dei Lucci” LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980 n.21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del <<Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi
D NORMATIVA TECNICA
razioni alla legge regionale n.50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del <<Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997 n.19 Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975 n.50 Istituzione di Parchi naturali attrezzati D NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari ( dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) LEGGE REGIONALE 20 luglio 1984 n.36
A TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari ( dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) LEGGE REGIONALE 20 luglio 1984 n.36 Norme concernenti l' igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico. D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
uzione del fascicolo del fabbricato D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico LEGGE REGIONALE 10 dicembre 12 n.39 Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà LEGGE REGIONALE 01 aprile 2003 n. 6
mbienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà LEGGE REGIONALE 01 aprile 2003 n. 6 Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi D.5 Sicurezza degli impianti D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto LEGGE REGIONALE n.6 del 04 gennaio 2001 Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.
imozione dell'amianto LEGGE REGIONALE n.6 del 04 gennaio 2001 Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto. D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2012 n. 29 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di
luppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".
REGOLAMENTO EDILIZIO 43 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 43 COMUNE DI BARLETTA REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n. 10 Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192 LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13 Norme per l'abitare sostenibile D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015 n.4 Tecnico competente in acustica ambientale LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007 n.17
edifici REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015 n.4 Tecnico competente in acustica ambientale LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007 n.17 Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002 n. 3 Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico D.10 Produzione di materiali di scavo REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006 n. 6 Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili
uzione di materiali di scavo REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006 n. 6 Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili D.11 Tutela delle acque dell'inquinamento (scarichi idrici domestici) REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2016 n. 7 Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza
n. 26 recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell’art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)” REGOLAMENTO REGIONALE 09 dicembre 2013 n. 26 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.) REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2012 n. 8
to e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.) REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2012 n. 8 Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b) REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011 n. 26 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di
NALE 12 dicembre 2011 n. 26 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3) e ss.mm.ii. (modificato con REGOLAMENTO REGIONALE 7/2016 e R.R. 1/2017) LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1983 n. 24 Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia D.12 Prevenzione inquinamento luminoso
E REQUISITI TECNICO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
cembre 1983 n. 24 Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia D.12 Prevenzione inquinamento luminoso LEGGE REGIONALE 23 novembre 2005 n.15 Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico REGOLAMENTO REGIONALE 22 agosto 2006 n.13 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico E REQUISITI TECNICO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali
E REQUISITI TECNICO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
risparmio energetico E REQUISITI TECNICO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24 Codice del Commercio REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 2009 n. 7 Requisiti e procedimenti per l'insediamento di medie e grandi strutture in vendita E.2 Strutture ricettive LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001 17 Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere) LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999 n.11
uzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere) LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999 n.11 Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività
REGOLAMENTO EDILIZIO 44 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 44 COMUNE DI BARLETTA turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro
- LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998 n.20 Turismo rurale LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993 n.12 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1986 n.29 Classificazione della ricezione turistica all'aperto LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.37 Disciplina della classificazione alberghiera
ificazione della ricezione turistica all'aperto LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.37 Disciplina della classificazione alberghiera E.3 Strutture per l'agriturismo LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37 Modifiche della LEGGE REGIONALE 14 del 30/07/2009. Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.42 Disciplina dell’agriturismo LEGGE REGIONALE 02 agosto 1993 n.12
onio edilizio residenziale LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.42 Disciplina dell’agriturismo LEGGE REGIONALE 02 agosto 1993 n.12 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere E.4 Impianti di distribuzione del carburante LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24 Codice del Commercio REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006 n.2 Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria E.5 Sale cinematografiche E.6 Scuole e servizi educativi
to della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria E.5 Sale cinematografiche E.6 Scuole e servizi educativi REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4 Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4 Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19
egli uomini di Puglia REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4 Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 E.7 Associazioni di promozione sociale E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande E.9 Impianti sportivi LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n. 35 Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.8
sanitaria delle piscine ad uso natatorio E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.8 Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione REGOLAMENTO REGIONALE 08 luglio 2014 n.14 Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici
- Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014 n. 9
REGOLAMENTO EDILIZIO 45 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 45 COMUNE DI BARLETTA Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento exstraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturale, tecnologici, organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno.
tturale, tecnologici, organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno. REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n.8 Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005,n.3 “Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento” LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n.34
i psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento” LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n.34 Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri REGOLAMENTO REGIONALE 2 marzo 2006 n.3 Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accertamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2005 n.3 Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie
cio sanitarie REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2005 n.3 Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie LEGGE REGIONALE 28 maggio 2004 n. 8 Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private E.12 Strutture veterinarie
TITOLO I
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 46 COMUNE DI BARLETTA PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI
- Sportello unico per l’edilizia (SUE) Lo Sportello Unico dell’Edilizia, istituito con delibera di Giunta comunale n.234 del 30.10.2003, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 (Testo Unico per l'edilizia), è disciplinato con il “Regolamento in
0.10.2003, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 (Testo Unico per l'edilizia), è disciplinato con il “Regolamento in materia edilizia-urbanistica e di gestione della struttura operativa <Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Barletta>” approvato con delibera di Consiglio comunale n.55 del 19.07.2005. 1.1 Composizione e compiti del SUE Lo Sportello Unico per l'Edilizia cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le
e e compiti del SUE Lo Sportello Unico per l'Edilizia cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto di istanza. 1.2. Modalità di gestione dello SUE A partire dal 01 febbraio 2015 le nuove istanze sono presentate seguendo esclusivamente la procedura telematica e, pertanto, le istanze presentate in forma cartacea sono da considerarsi "irricevibili".
esclusivamente la procedura telematica e, pertanto, le istanze presentate in forma cartacea sono da considerarsi "irricevibili". Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, secondo quanto stabilito dal DPR 380/01 e dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e s.m.i., sono disciplinate con le apposite “indicazioni tecniche e organizzative di funzionamento” approvate con delibera di Giunta comunale n. 289 del 23 dicembre 2014.
e “indicazioni tecniche e organizzative di funzionamento” approvate con delibera di Giunta comunale n. 289 del 23 dicembre 2014. Tutte le pratiche trasmesse devono essere corredate della documentazione minima richiesta come obbligatoria nel rispetto dei formati approvati nelle “indicazioni tecniche e organizzative di funzionamento”, nonché in conformità ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia. 2. Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
tenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia. 2. Sportello unico per le attività produttive (SUAP) Tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività,
zione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, fanno riferimento allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 447/1998 e s.m.i.. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello
eto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque
una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il SUAP fornisce informazioni e modulistica attraverso le pagine web dedicate, presenti nel sito internet comunale.
REGOLAMENTO EDILIZIO 47 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 47 COMUNE DI BARLETTA Nel caso di variazioni dell’organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, già fissati con deliberazione di Giunta comunale n. 608 del 25.08.1999, il presente articolo s’intende automaticamente integrato o modificato in conformità alle stesse. 2.1. Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP Il SUAP coordina il procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni all’insediamento delle
coordinamento tra SUE e SUAP Il SUAP coordina il procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni all’insediamento delle attività produttive. Nello specifico, il SUAP si avvale del SUE, competente per gli atti endoprocedimentali in materia edilizia, nonché della Commissione per il Paesaggio e/o di altri Servizi e/o Enti, per l‘acquisizione di relativi pareri e/o atti endoprocedimentali di competenza. I suddetti atti endoprocedimentali e pareri vengono trasmessi al SUAP dal SUE e dai sopraelencati
oprocedimentali di competenza. I suddetti atti endoprocedimentali e pareri vengono trasmessi al SUAP dal SUE e dai sopraelencati Settori/Enti, con la massima celerità possibile e comunque nel rispetto dei termini di legge. 3. Commissione edilizia Nel Comune di Barletta non è istituita la Commissione Edilizia. 4. Commissione locale del paesaggio La Commissione locale per il paesaggio, come disciplinata dall’articolo 148 del d.lgs.42/2004, svolge
sione locale del paesaggio La Commissione locale per il paesaggio, come disciplinata dall’articolo 148 del d.lgs.42/2004, svolge attività consultiva, mediante espressione dei pareri obbligatori, con riferimento alle competenze delegate al Comune in materia di paesaggio ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i. con esclusione degli interventi e delle opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi dell’art. 11,
s.m.i. con esclusione degli interventi e delle opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Con legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e s.m.i. è stato disciplinato il procedimento di delega agli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e sono state dettate disposizioni in
zazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice. Il Comune di Barletta, con deliberazione di Giunta comunale n. 260 del 18.12.2009, ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio, disciplinando l’istituzione, la composizione e il funzionamento.
CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 48 COMUNE DI BARLETTA CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI 5. Autotutela e richiesta di riesame dei titoli rilasciati o presentati Per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo inerente un titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001 si fa riferimento alle norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 21 nonies) - Nuove norme sul procedimento amministrativo. 6. Certificato di destinazione urbanistica
7 agosto 1990, n. 241 (art. 21 nonies) - Nuove norme sul procedimento amministrativo. 6. Certificato di destinazione urbanistica La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
alità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e specifica: a. lo strumento urbanistico preso in esame ai fini della certificazione compreso, oltre quello vigente, anche quello adottato con le conseguenti misure di salvaguardia; b. la zona urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
zona urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni; f. i vincoli di qualunque natura incidenti sull'immobile. Il certificato di destinazione urbanistica, disciplinato all’articolo 30 del D.P.R. n.380/2001 (Lottizzazione
nti sull'immobile. Il certificato di destinazione urbanistica, disciplinato all’articolo 30 del D.P.R. n.380/2001 (Lottizzazione abusiva), deve essere allegato, pena la nullità, agli atti indicati dal co.2 del medesimo art.30 del DPR (con le eccezioni di cui al comma 10 dello stesso articolo) ed ha come oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq. I tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.
pertinenza superiore a 5.000 mq. I tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni. 7. Proroga, rinnovo, trasferimento dei titoli abilitativi L’articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori:
- Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- Fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori.
i lavori:
- Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- Fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori. La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell’opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera,
ntà del titolare del permesso, quali: mole dell’opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall’amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.
a è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall’amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori. 8. Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità Sono principi generali di salubrità e igiene degli edifici e condizioni essenziali di utilizzo degli immobili, ai sensi di legge: -la sicurezza statica o antincendio dell’immobile o la sicurezza degli impianti;
di utilizzo degli immobili, ai sensi di legge: -la sicurezza statica o antincendio dell’immobile o la sicurezza degli impianti; -l'assenza di umidità nelle murature;
REGOLAMENTO EDILIZIO 49 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 49 COMUNE DI BARLETTA -la presenza di impianto smaltimento reflui; -la presenza di regolari condizioni di approvvigionamento idrico ed energetico e di funzionamento dei relativi impianti. Si definisce inabitabile/inagibile l’edificio o l’unità immobiliare per la quale venga a mancare almeno uno dei requisiti sopra elencati. In presenza di condizioni di inabitabilità o inagibilità degli immobili,
enga a mancare almeno uno dei requisiti sopra elencati. In presenza di condizioni di inabitabilità o inagibilità degli immobili, anche quando sia stato in precedenza rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità o depositata la segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, il Dirigente del SUE, previa verifica dello stato dei luoghi, dichiara l’inagibilità dell’edificio o della parte di esso per la quale siano
e del SUE, previa verifica dello stato dei luoghi, dichiara l’inagibilità dell’edificio o della parte di esso per la quale siano venuti a mancare i sopracitati requisiti e ne sospende l’uso fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità, salvo il caso di situazioni straordinarie, contingibili ed urgenti, per le quali si procede con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell’art. 222 del R.D. 1265/1934.
aordinarie, contingibili ed urgenti, per le quali si procede con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell’art. 222 del R.D. 1265/1934. Per inefficienza degli impianti di risparmio energetico (art. 24 del D.P.R. 380/2001) obbligatori alla data di rilascio del certificato di agibilità o di deposito della segnalazione certificata di agibilità o per ragioni di ordine igienico diverse da quelle in precedenza elencate, il Dirigente del SUE, se del caso in accordo
gibilità o per ragioni di ordine igienico diverse da quelle in precedenza elencate, il Dirigente del SUE, se del caso in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’ASL, fissa un termine per l’adeguamento, trascorso inutilmente il quale, provvede alla sospensione d’uso dell’edificio o della parte di esso per la quale si siano verificate le condizioni suddette fino alla rimozione delle stesse.
so dell’edificio o della parte di esso per la quale si siano verificate le condizioni suddette fino alla rimozione delle stesse. 9. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione criteri applicativi e rateizzazioni Il contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/2001 è determinato in base a tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale ed aggiornate
cui all’art. 16 del D.P.R. 380/2001 è determinato in base a tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale ed aggiornate periodicamente nelle forme di legge. La riduzione o l’esonero dal versamento del contributo sono regolati dall’art. 17 del D.P.R. 380/2001. Non è consentita la rateizzazione del contributo relativo al costo di costruzione. A richiesta del richiedente il titolo abilitativo, è consentita la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione
o di costruzione. A richiesta del richiedente il titolo abilitativo, è consentita la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione in quattro rate di pari importo di cui la prima da versare entro la data di rilascio o dell’assunzione di efficacia del titolo stesso e le altre tre a cadenza semestrale a partire dalla detta data. In caso di ritardato versamento, per ciascuna rata saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 42 del D.P.R.
dalla detta data. In caso di ritardato versamento, per ciascuna rata saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 42 del D.P.R. 380/2001. L’accoglimento dell’istanza di rateizzazione è subordinata all’effettivo versamento della prima rata e alla presentazione di un originale della polizza fideiussoria a favore del Comune di Barletta di importo pari alla somma delle tre rate dovute maggiorata del 40% a garanzia delle eventuali sanzioni
e del Comune di Barletta di importo pari alla somma delle tre rate dovute maggiorata del 40% a garanzia delle eventuali sanzioni per ritardato pagamento. Tale garanzia può essere prestata, nei confronti degli Enti pubblici, da: -Istituti di credito con Sede nel territorio della Comunità Europea; -Compagnie Assicurative con Sede nel territorio della Comunità Europea; -Intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d’Italia di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.
nità Europea; -Intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d’Italia di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993. La garanzia finanziaria dovrà contenere le seguenti clausole: -esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C. e sia ai termini di cui all'art. 1957 commi 1 e 2 C.C.; -essere intestata a tutti i titolari della Pratica Edilizia, solidalmente responsabili; -essere irrevocabile senza il consenso del Comune di Barletta;
tti i titolari della Pratica Edilizia, solidalmente responsabili; -essere irrevocabile senza il consenso del Comune di Barletta; -essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune di Barletta; -essere del tipo “a prima richiesta” del Comune di Barletta; precisamente, la rata scaduta dovrà -essere escutibile entro 30 (trenta) giorni mediante semplice richiesta scritta da parte del Comune di Barletta.
REGOLAMENTO EDILIZIO 50 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 50 COMUNE DI BARLETTA In caso contrario saranno attivate le procedure coattive di riscossione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di pagamento da parte del garante, la quietanza verrà rilasciata per la sola rata saldata, ferma restando la validità della garanzia fino a svincolo o liberatoria da parte del Comune di Barletta. In caso di variazione della titolarità della pratica edilizia, tutte le garanzie prestate relative alla pratica
une di Barletta. In caso di variazione della titolarità della pratica edilizia, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate. Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità.
resentate. Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità. Eventuali clausole e/o condizioni di assicurazione e/o appendici riportate nella garanzia, contrastanti con quanto sopra descritto, non saranno accettate con conseguente pagamento in soluzione unica di quanto dovuto. A. Titolo abilitativo edilizio gratuito
- A norma dell'art. 17 del D.P.R. 380/2001 il titolo abilitativo edilizio é gratuito per i seguenti interventi:
ilizio gratuito
- A norma dell'art. 17 del D.P.R. 380/2001 il titolo abilitativo edilizio é gratuito per i seguenti interventi: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, ai sensi delle norme regionali; b) per gli interventi di ristrutturazione, purché non comportino aumento della superficie di piano e/o
si delle norme regionali; b) per gli interventi di ristrutturazione, purché non comportino aumento della superficie di piano e/o mutamento della destinazione d'uso e purché il concessionario si impegni, mediante convenzione od atto unilaterale d'obbligo, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con l'Autorità Comunale, oltre a concorrere negli oneri di urbanizzazione; c) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento (in misura non superiore al 20%) di edifici
oneri di urbanizzazione; c) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento (in misura non superiore al 20%) di edifici unifamiliari; d) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche e statiche delle abitazioni, ancorché comportino l'aggiunta di volumi tecnici in cui installare gli impianti tecnologici; e) per gli impianti, le attrezzature e le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
li impianti tecnologici; e) per gli impianti, le attrezzature e le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; g) il titolo abilitativo edilizio è altresì gratuito per gli interventi minori che la richiedono.
seguito di pubbliche calamità; g) il titolo abilitativo edilizio è altresì gratuito per gli interventi minori che la richiedono. 2. Qualora nei dieci anni dall'ultimazione dei lavori la destinazione d'uso delle opere realizzate con titolo abilitativo edilizio gratuito venga mutata, il concessionario é tenuto a pagare il contributo di titolo abilitativo edilizio nella misura massima dovuta per la nuova destinazione, al momento della convenzione d'uso o del suo accertamento da parte dell'Autorità Comunale.
ima dovuta per la nuova destinazione, al momento della convenzione d'uso o del suo accertamento da parte dell'Autorità Comunale. 3. Il concessionario non é tenuto al pagamento del costo di costruzione nel caso di edilizia convenzionata secondo l'art. 17-18 del D.P.R. 380/2001 e nel caso di interventi riguardanti immobili dello Stato. 4. Il titolo edilizio abilitativo è gratuito per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e
rdanti immobili dello Stato. 4. Il titolo edilizio abilitativo è gratuito per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001. E' inoltre gratuito per:
- le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
- le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
rvizio di edifici già esistenti;
- le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
REGOLAMENTO EDILIZIO 51 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 51 COMUNE DI BARLETTA
- tutti gli interventi minori che la richiedano. B. Titolo abilitativo edilizio per edifici non residenziali
- Il titolo abilitativo edilizio relativo a costruzioni od impianti destinati ad attività industriali o artigianali (per la trasformazione dei beni e la prestazione di servizi) è soggetto al pagamento di un contributo pari
striali o artigianali (per la trasformazione dei beni e la prestazione di servizi) è soggetto al pagamento di un contributo pari all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi le cui caratteristiche siano alterate dall'intervento. L'incidenza di tali opere viene deliberata dal C.C. in base ai parametri definiti dalla regione, secondo
terate dall'intervento. L'incidenza di tali opere viene deliberata dal C.C. in base ai parametri definiti dalla regione, secondo quanto disposto dall'art. 16 del D.P.R. 380/2001. 2. Il titolo abilitativo edilizio relativo a costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali é soggetto al pagamento di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione e di una quota -non superiore al 10% del costo documentato di costruzione- deliberata dal CC in
za delle opere di urbanizzazione e di una quota -non superiore al 10% del costo documentato di costruzione- deliberata dal CC in relazione ai diversi tipi di attività (fissata al 5% con delibera di CC n. 666 del 21.09.1979). 3. Qualora nei dieci anni dall'ultimazione dei lavori la destinazione d'uso dei fabbricati venga mutata, il concessionario deve pagare il contributo di costruzione nella misura massima dovuta, per la nuova
ei fabbricati venga mutata, il concessionario deve pagare il contributo di costruzione nella misura massima dovuta, per la nuova destinazione, al momento della conversione d'uso o del suo accertamento da parte dell'Autorità Comunale. C. Attuazione diretta delle opere urbanizzative
- Nel caso in cui il titolare del permesso di costruire abbia chiesto di potere realizzare direttamente gli allacciamenti e/o le opere di urbanizzazione non previste nella programmazione comunale delle
potere realizzare direttamente gli allacciamenti e/o le opere di urbanizzazione non previste nella programmazione comunale delle OO.PP., egli deve confermare tale disponibilità con specifico atto d’obbligo. 2. In tal caso il titolare del permesso di costruire é tenuto a presentare il progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo delle opere; l'Autorità Comunale si pronunzia sulla loro ammissibilità dopo averne valutata la convenienza nel pubblico interesse ed avere accertato che esse non siano già
ia sulla loro ammissibilità dopo averne valutata la convenienza nel pubblico interesse ed avere accertato che esse non siano già incluse in programmi comunali di attuazione diretta. In caso di assenso l'Autorità Comunale fissa i modi ed il tempo di realizzazione delle opere, le eventuali prescrizioni, le garanzie finanziarie da produrre al fine di un puntuale adempimento dei relativi obblighi, nonché l'entità del contributo di costruzione residuo, dedotto l'ammontare delle opere che
le adempimento dei relativi obblighi, nonché l'entità del contributo di costruzione residuo, dedotto l'ammontare delle opere che verranno eseguite direttamente dal titolare del permesso di costruire. 10. Pareri preventivi Il soggetto legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio o altro soggetto da questi autorizzato può richiedere, anteriormente alla presentazione della relativa domanda per il rilascio del permesso di
to da questi autorizzato può richiedere, anteriormente alla presentazione della relativa domanda per il rilascio del permesso di costruire o del deposito della segnalazione certificata di inizio attività, un parere preventivo sull’ammissibilità di un intervento. Nel caso in cui la richiesta di parere integri elementi di competenza della commissione locale del paesaggio, il responsabile del procedimento ne acquisisce il parere quale atto endoprocedimentale.
della commissione locale del paesaggio, il responsabile del procedimento ne acquisisce il parere quale atto endoprocedimentale. Il parere preventivo viene rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla presentazione di integrazioni qualora richieste e recherà eventuali prescrizioni o precisazioni a cui il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell’istanza definitiva. Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio.
dovrà ottemperare nella presentazione dell’istanza definitiva. Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio. 11. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia di edilizia Possono essere iniziate in assenza di titolo abilitativo edilizio:
REGOLAMENTO EDILIZIO 52 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 52 COMUNE DI BARLETTA opere da eseguirsi su ordinanza sindacale o dirigenziale per la tutela della pubblica e privata incolumità; b. le opere che presentino documentato carattere di necessità ed urgenza. Nei casi di cui al comma precedente, entro ventiquattro ore dall’inizio delle opere deve essere data comunicazione allo SUE, specificando, mediante relazione asseverata da tecnico abilitato all’esercizio
le opere deve essere data comunicazione allo SUE, specificando, mediante relazione asseverata da tecnico abilitato all’esercizio della professione, la natura e l’entità delle medesime, nonché la motivazione che ha determinato la necessità di procedere con urgenza. Nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'interessato deve integrarla con regolare richiesta di titolo edilizio in funzione del tipo di intervento ricorrente. In
zione, l'interessato deve integrarla con regolare richiesta di titolo edilizio in funzione del tipo di intervento ricorrente. In mancanza della presentazione della richiesta di titolo edilizio, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo edilizio abilitativo e saranno sanzionate di conseguenza. 12. Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio Ai sensi del decreto legge del 14/03/2013 n.33 (Riordino sulla disciplina riguardante gli obblighi di
del procedimento edilizio Ai sensi del decreto legge del 14/03/2013 n.33 (Riordino sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), verranno pubblicizzati, tramite il portale istituzionale del Comune: a. le informazioni in materia edilizia sui principali riferimenti normativi urbanistici ed edilizi vigenti, sulle procedure di competenza, sulla modulistica in uso;
ia sui principali riferimenti normativi urbanistici ed edilizi vigenti, sulle procedure di competenza, sulla modulistica in uso; b. le procedure inerenti l'attività edilizia sull'intero territorio cittadino relative alla ricezione delle comunicazioni, segnalazioni, denuncia ed istanze, relative istruttorie ed ogni altro adempimento per l'adozione del provvedimento finale; c. il coordinamento delle funzioni per la gestione delle procedure in materia di edilizia privata relative
provvedimento finale; c. il coordinamento delle funzioni per la gestione delle procedure in materia di edilizia privata relative ai permessi di costruire, ai certificati di agibilità e ai certificati di destinazione urbanistica; d. i titoli abilitativi per l'attività edilizia, anche in sanatoria; e. le condizioni di ammissibilità e i presupposti di comunicazioni di inizio lavori, delle segnalazioni certificate di inizio attività. Per la trasparenza del procedimento amministrativo:
cazioni di inizio lavori, delle segnalazioni certificate di inizio attività. Per la trasparenza del procedimento amministrativo:
- dei Permessi di Costruire, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, è data notizia nell'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
- all'Albo Pretorio on-line viene affisso, mensilmente, l'elenco delle S.C.I.A. presentate. Per l’accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si deve fare riferimento agli articoli 22
elle S.C.I.A. presentate. Per l’accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si deve fare riferimento agli articoli 22 seguenti della Legge 241/1990, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che ai Regolamenti comunali per l’accesso agli atti. 13. Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazione in materia edilizia
esso agli atti. 13. Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazione in materia edilizia Lo Sportello Unico per l’Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, realizza e pubblica rilevazioni del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, per ciò avvalendosi di apposito
e pubblica rilevazioni del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, per ciò avvalendosi di apposito questionario da compilare in forma anonima (customer satisfacion), scaricabile da Amministrazione trasparente del portale istituzionale. Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell’utente, sia esso professionista o comune cittadino, nel
estioni poste, tutte finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell’utente, sia esso professionista o comune cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo di modellare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.
REGOLAMENTO EDILIZIO 53 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 53 COMUNE DI BARLETTA Il comune indica le proprie strutture interne con competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi e definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Tale procedimento è in linea con il contenuto dell’art. 1 della
uardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Tale procedimento è in linea con il contenuto dell’art. 1 della l.r. n. 28/2017, “Legge sulla partecipazione”, teso a garantire una partecipazione piena e consapevole (art. 1 della Costituzione) secondo un modello di “città partecipate” (art. 118 della Costituzione). Per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste da
lla Costituzione). Per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste da specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti ai processi edilizi riguardanti gli interventi e, in particolare, percorsi di progettazione partecipata di spazi e attrezzature pubbliche attraverso adeguate forme di partecipazione civica tese a
ercorsi di progettazione partecipata di spazi e attrezzature pubbliche attraverso adeguate forme di partecipazione civica tese a garantire il coinvolgimento dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali (cfr. art. 2, co. 1, lett. a) e c) della L.R. 20/2001). Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche i percorsi partecipativi assumono
e c) della L.R. 20/2001). Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centrali e
are quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centrali e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. Il percorso
ltri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto nella sua fase preliminare. L’attivazione del percorso di progettazione partecipata sarà indicata dall’Organo politico e gestionale competente sul progetto. Al termine della realizzazione dell’opera, il RUP deve redigere una relazione sul percorso svolto.
nale competente sul progetto. Al termine della realizzazione dell’opera, il RUP deve redigere una relazione sul percorso svolto. 14. Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio Per opere e attrezzature pubbliche e trasformazioni dello spazio pubblico di particolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e/o del profilo morfologico ed estetico del paesaggio urbano,
rticolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e/o del profilo morfologico ed estetico del paesaggio urbano, il Comune promuove il ricorso a concorsi di idee e di progettazione per l'elaborazione di progetti di alta qualità. Il Comune, in conformità alle norme non cogenti contenute nell’art.9 della L.R. n. 14 del 10.06.2008 e nel rispetto del D.Lgs. n.50/2016, riserverà a giovani professionisti d’età non superiore a
.9 della L.R. n. 14 del 10.06.2008 e nel rispetto del D.Lgs. n.50/2016, riserverà a giovani professionisti d’età non superiore a quaranta anni e iscritti nell’albo professionale da non più di dieci anni, una quota dei rimborsi spettanti ai progetti risultati non vincitori e, nel caso di concorsi in due fasi, una quota di posti per la fase finale.
TITOLO II
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 54 COMUNE DI BARLETTA TITOLO II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI 15. Inizio dei lavori e formalità da esperire Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
io lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
sere presentata almeno 30 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall’efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi deve essere presentata entro tale termine. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi
ro tale termine. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 devono essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia. 16. Comunicazione di fine lavori La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi titoli edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.
ensi del D.P.R. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia. Nell’ipotesi in cui i lavori non siano ultimati nel tempo di validità dell’atto abilitativo, la comunicazione di fine lavori dovrà essere ugualmente presentata alla scadenza del termine accompagnata da una relazione, con allegati elaborati grafici e fotografici, che attesti lo stato di esecuzione delle opere. 17. Occupazione suolo pubblico
ne, con allegati elaborati grafici e fotografici, che attesti lo stato di esecuzione delle opere. 17. Occupazione suolo pubblico
- E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Pertanto coloro che, per qualsiasi motivo, intendano occupare il suolo e lo spazio pubblico, debbono farne domanda, corredandola dei disegni e documenti necessari per motivare la richiesta ed indicando
lo spazio pubblico, debbono farne domanda, corredandola dei disegni e documenti necessari per motivare la richiesta ed indicando la superficie che si intende occupare e le opere che vi si vogliono erigere. 2. Il Dirigente competente, fatta salva l'applicazione della tassa -se dovuta-, può concedere l'autorizzazione richiesta fissando: il pagamento di un congruo canone d'uso, le norme e prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, la scadenza dell'autorizzazione stessa.
un congruo canone d'uso, le norme e prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, la scadenza dell'autorizzazione stessa. 3. Ultimati i lavori o cessate le ragioni che hanno giustificato l'autorizzazione o scaduto il termine stabilito senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, il richiedente deve sgomberare senza indugio il suolo o lo spazio occupati, riportando l'area concessa nello stato in cui l'ha occupata ed eseguendo le
mberare senza indugio il suolo o lo spazio occupati, riportando l'area concessa nello stato in cui l'ha occupata ed eseguendo le opere di ripristino in modo da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. La riconsegna dell'area all'AC avviene in contraddittorio, redigendo apposito verbale. La definitiva sistemazione del suolo pubblico é eseguita, se del caso, dall'Amministrazione Comunale a
digendo apposito verbale. La definitiva sistemazione del suolo pubblico é eseguita, se del caso, dall'Amministrazione Comunale a spese del titolare del titolo edilizio, in solido con l'assuntore dei lavori, in base alla liquidazione delle spese fatte dall'UTC; il rimborso deve essere effettuato entro quindi giorni dall'avviso di pagamento, pena la riscossione forzata. 18. Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.
REGOLAMENTO EDILIZIO 55 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 55 COMUNE DI BARLETTA Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV Dlgs 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06 e smi) è tenuto ad adottare tempestivamente le
non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06 e smi) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti. Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento deve adottare e
titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.304 del Dlgs. n.152/2006 e s.m. La procedura di cui al comma 1 si applica anche all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che
lgs. n.152/2006 e s.m. La procedura di cui al comma 1 si applica anche all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall’art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.
responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall’art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto. In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell’inizio dei lavori, il
mianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/2008, una notifica all’Organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica. Ai sensi dell’art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione
ica. Ai sensi dell’art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.
di Lavoro e ne invia copia all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza. Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art.28 del D.lgs. n.81/2008, si conclude con l’attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il
.lgs. n.81/2008, si conclude con l’attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell’attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistematica terrestre, emanata, a mente dell’art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.
inistero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio. Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell’Autorità Militare potrà dare mandato all’impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. L’impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come
attività di bonifica. L’impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, la data di inizio, nonché l’elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.
di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica. Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l’Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall’Autorità militare competente.
CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 56 COMUNE DI BARLETTA CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI 19. Principi generali dell’esecuzione dei lavori Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente.
bilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
i siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che
egli impianti tecnologici. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti. 20. Punti fissi di linea e di livello Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata
tolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
le messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede: a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
atura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria. Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune. 21. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
tore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune. 21. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato e recintato. L’art.96 del D.Lgs. 81/08 tra gli obblighi del datore di lavoro annovera la predisposizione dell’accesso al cantiere e la sua recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili. In via generale devono essere seguite le seguenti accortezze:
sua recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili. In via generale devono essere seguite le seguenti accortezze:
- le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori;
- quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che
rte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi;
- recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne;
REGOLAMENTO EDILIZIO 57 COMUNE DI BARLETTA
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- per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguano l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti;
- nel caso di lavori sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e
segnalatori o sorveglianti;
- nel caso di lavori sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali quando vi è passaggio o stazionamento di terzi lateralmente o a quota inferiore rispetto a quella dei lavori in esecuzione. L’All. XV del D.Lgs. 81/08 al punto 2.2.2. lett. a) prevede che il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione contenga le modalità
Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione contenga le modalità d’esecuzione per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni. All’ingresso del cantiere deve essere indicato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Nelle ore non lavorative e in specie di notte, nei giorni festivi, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante e sicura chiusura dell’accesso.
cie di notte, nei giorni festivi, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante e sicura chiusura dell’accesso. Il carico e scarico di materiali deve essere effettuato all’interno del cantiere. Qualora ciò non sia possibile e si rendesse necessario occupare superfici aperte al pubblico transito, l’occupazione deve essere limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, deve essere assicurato il transito dei pedoni e
o, l’occupazione deve essere limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, deve essere assicurato il transito dei pedoni e dei veicoli e, se necessario, il suolo deve essere immediatamente ripulito. In ogni caso il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, devono sottostare alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, alle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.
di Polizia Urbana, alle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'articolo 21 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e all'articolo 40 del d.p.r. 495/1992. Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs.
lo 40 del d.p.r. 495/1992. Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008 ed inserire prescrizioni particolari per quanto concerne l'inserimento ambientale delle recinzioni dei cantieri. 22. Cartelli di cantiere Nel cantiere ai sensi dell’art. 72 del DPR 380/2001 deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.
72 del DPR 380/2001 deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni. Le prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere sono le seguenti: a) art. 118, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prescrive l’indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese; b) art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l’indicazione delle imprese
ntificativi delle imprese; b) art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l’indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici; c) art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l’indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori. Pertanto all’interno del cartello di cantiere devono essere inserite le seguenti informazioni: a) il tipo di opere da realizzare; b) l’importo delle opere da realizzare;
iere devono essere inserite le seguenti informazioni: a) il tipo di opere da realizzare; b) l’importo delle opere da realizzare; c) le modalità di realizzazione (lavori in economia, ecc.); d) gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire; e) l’impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale); f) le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici); g) il nome del progettista architettonico; h) il nome del progettista delle strutture;
appaltatrici (anche di impianti tecnici); g) il nome del progettista architettonico; h) il nome del progettista delle strutture; i) il nome del progettista degli impianti; j) il nome del direttore dei lavori;
REGOLAMENTO EDILIZIO 58 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 58 COMUNE DI BARLETTA k) il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere; l) il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza); m) il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza); n) il nome del direttore di cantiere; o) i responsabili delle imprese subappaltatrici. 23. Criteri da osservare per scavi e demolizioni
ome del direttore di cantiere; o) i responsabili delle imprese subappaltatrici. 23. Criteri da osservare per scavi e demolizioni Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico o comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.
cchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico o comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Locale e deve essere
nto ai fabbricati vicini. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Locale e deve essere evitata la volatilità delle polveri predisponendo opportuni accorgimenti. 24. Misure di cantiere e eventuali tolleranze Le eventuali tolleranze nelle misurazioni di cantiere rispetto a quelle progettuali non possono eccedere la misura del 2%, così come stabilito dall'articolo 34 comma 2-ter del D.P.R. 380/2001.
quelle progettuali non possono eccedere la misura del 2%, così come stabilito dall'articolo 34 comma 2-ter del D.P.R. 380/2001. 25. Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera Si richiama la normativa di settore, D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 26. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
osizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al responsabile dello SUE ed alla Soprintendenza territorialmente competente, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.
in corso. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico. Con riferimento al ritrovamento di beni di interesse storico-artistico o archeologico si richiamano le disposizioni del d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI. Con riferimento alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio dovuto é eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di
ante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio dovuto é eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs.81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere
dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs.81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del
pologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 co. 2 bis, 100 e 104 co. 4bis). 27. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori
REGOLAMENTO EDILIZIO 59 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 59 COMUNE DI BARLETTA Chiunque intenda eseguire opere interessanti il suolo ed il sottosuolo pubblici deve essere specificatamente autorizzato dal Comune. La domanda deve essere corredata da documentazione tecnica atta a precisare in dettaglio quali sono le opere che si intendono eseguire, precisando tempi, modalità, durata dei lavori. Il concessionario deve accertarsi della eventuale presenza di reti di servizi pubblici o privati, avvertire in
urata dei lavori. Il concessionario deve accertarsi della eventuale presenza di reti di servizi pubblici o privati, avvertire in tempo utile i relativi proprietari o gestori. E’ in ogni caso responsabile di qualsiasi lesione o danno arrecato agli stessi. Al termine dei lavori nel sottosuolo pubblico la sede stradale e ogni altro spazio ed ogni manufatto manomesso dovranno essere prontamente ripristinati.
TITOLO III
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 60 COMUNE DI BARLETTA TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI CAPO I - DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO 28. Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici Tali caratteristiche sono definite nell'ambito di piani urbanistici esecutivi (PUE) così come distinti dal DRAG/PUE in:
- strumenti urbanistici esecutivi consolidati nella tradizione urbanistica ordinaria (piani
così come distinti dal DRAG/PUE in:
- strumenti urbanistici esecutivi consolidati nella tradizione urbanistica ordinaria (piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare(L.167/62), piani di lottizzazione convenzionata (L.765/1967), piani per gli insediamenti produttivi (L.865/1971), Piani di Recupero, (L. 457/1978)
- programmi di tipo integrato, comunemente definiti ‘complessi’ e legati a specifici programmi di
ani di Recupero, (L. 457/1978)
- programmi di tipo integrato, comunemente definiti ‘complessi’ e legati a specifici programmi di finanziamento disposti da norme statali e regionali: Programmi Integrati (PI) (L. 179/1992); Programmi di Recupero Urbano (PRU), (L. 493/1993); Programmi di riqualificazione urbana (PRiU) (Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 1994); Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) (Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
rogrammi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) (Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 8 Ottobre 1998); Programmi Innovativi in Ambito Urbano (PIAU) (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2001); Contratti di quartiere I (art. 2 della Legge 23 dicembre 1966, n. 662) e II (L. 21/2001, DM 27/12/2001, modificato dal DM 31/12/2002); Programmi
rtiere I (art. 2 della Legge 23 dicembre 1966, n. 662) e II (L. 21/2001, DM 27/12/2001, modificato dal DM 31/12/2002); Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie, ai sensi del Bando della Regione Puglia del 29 giugno 2006;
- programmi di tipo integrato introdotti nella legislazione regionale quali strumenti ordinari di intervento per la riqualificazione urbana: Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (LR 21/2008);
- PIRT (PPTR).
ordinari di intervento per la riqualificazione urbana: Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (LR 21/2008);
- PIRT (PPTR).
- Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
i ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva
in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio funzionalemente adeguata. A tal fine devono essere conseguiti i seguenti requisiti prestazionali fondamentali: a. Resistenza meccanica e stabilità Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere
enza meccanica e stabilità Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:
- il crollo, totale o parziale, della costruzione;
- gravi ed inammissibili deformazioni;
- danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
- danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.
in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti; 4. danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati. b. Sicurezza in caso di incendio Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:
REGOLAMENTO EDILIZIO 61 COMUNE DI BARLETTA
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- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
- la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
- la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
- gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
- i tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.
abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo; 5. i tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso. c. Igiene, salute e ambiente Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità
avoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:
- sviluppo di gas tossici;
- emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
- emissioni di radiazioni pericolose;
volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna; 3. emissioni di radiazioni pericolose; 4. dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo; 5. dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile; 6. scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
ile; 6. scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi; 7. umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione. d. Sicurezza e accessibilità nell'uso Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni,
loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili. e. Protezione contro il rumore Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti
otezione contro il rumore Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro. Risparmio energetico e ritenzione del calore Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione
ritenzione del calore Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.
ti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile. f. Uso sostenibile delle risorse naturali Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
- il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
- la durabilità delle opere di costruzione;
le opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; 2. la durabilità delle opere di costruzione; 3. l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.
REGOLAMENTO EDILIZIO 62 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 62 COMUNE DI BARLETTA I requisiti prestazionali in precedenza elencati s’intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull’attività edilizia, così come riportate negli allegati B e C, aventi attinenza con ciascuno di essi. Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici destinazione diversa da quella residenziale e
nza con ciascuno di essi. Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici destinazione diversa da quella residenziale e commerciale, oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti. Si richiama quanto disciplinato dalla L.R. 13/2008 e dal Protocollo ITACA. 30 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
008 e dal Protocollo ITACA. 30 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale S’intende per flessibilità progettuale l’adozione di misure che favoriscano l’adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L’obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l’impatto ambientale di un intervento di demolizione e
ibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l’impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell’edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d’ostacolo ad una riconversione dell’edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.
stiche, in modo che non siano d’ostacolo ad una riconversione dell’edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici. I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:
- adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d’uso;
- adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
- evitare forme dei solai irregolari;
estinazioni d’uso;
- adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
- evitare forme dei solai irregolari;
- utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell’edificio;
- dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
- utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
ollegamenti verticali;
- utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
- utilizzare il più possibile, per l’alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
- utilizzare il più possibile, per l’alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
i collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
- adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari; . adottare per l’impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona.
o e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona. 31. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti Si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo14, e quelle previste all’articolo 12 del d.lgs. 28/11, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di
specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei
ché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. A livello regionale si richiamano le disposizioni della LR 13/2008, della LR 21/2008 e della LR 14/2009 e s.m.i.
REGOLAMENTO EDILIZIO 63 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 63 COMUNE DI BARLETTA Fatti salvi gli incentivi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali non aventi carattere discrezionale, per il conseguimento dell’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, in attuazione dell’art. 3, comma 3 lett. c) e d) della L.R. 13/2008, vengono di seguito indicate le modalità per il monitoraggio, la verifica e il controllo, di concerto con la Regione, sulla realizzazione
di seguito indicate le modalità per il monitoraggio, la verifica e il controllo, di concerto con la Regione, sulla realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali, nonché la revoca dei titoli abilitativi ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della stessa legge. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia ed ambientale prefissati deve essere garantito da un
2 della stessa legge. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia ed ambientale prefissati deve essere garantito da un procedimento edilizio che permetta il controllo dell’attività di trasformazione del territorio dalla progettazione, alla esecuzione, al collaudo ed uso degli edifici. Alla richiesta di titolo abilitativo deve essere presentata la seguente documentazione aggiuntiva:
- relazione tecnica esplicativa delle scelte progettuali che determinano il punteggio di cui al Sistema di
entazione aggiuntiva:
- relazione tecnica esplicativa delle scelte progettuali che determinano il punteggio di cui al Sistema di Valutazione approvato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 1471/2009 e n. 2272/2009 e ss.mm.ii.;
- schede tecniche e scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi conseguiti applicando il Sistema di Valutazione, in formato cartaceo ed elettronico, debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico abilitato;
il Sistema di Valutazione, in formato cartaceo ed elettronico, debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico abilitato;
- elaborati tecnici, sia grafici che di calcolo idonei a dimostrare il punteggio delle schede tecniche di valutazione dell’indice di sostenibilità;
- attestato di Conformità del Progetto ai requisiti del Sistema di Valutazione approvato con deliberazione di GR 1471/2009 e ss.mm.ii., redatto in conformità al modello “Allegato C” allegato alla
Valutazione approvato con deliberazione di GR 1471/2009 e ss.mm.ii., redatto in conformità al modello “Allegato C” allegato alla deliberazione di GR 2272/2009 e ss.mm.ii.. E’ fatto obbligo allegare alla comunicazione di inizio dei lavori il nominativo del Soggetto Certificatore, nel rispetto della deliberazione di GR 2272/2009 e ss.mm.ii.. L’amministrazione Comunale, avvalendosi di tecnici interni ed esterni, effettuerà i necessari controlli:
2272/2009 e ss.mm.ii.. L’amministrazione Comunale, avvalendosi di tecnici interni ed esterni, effettuerà i necessari controlli:
- In fase istruttoria al fine di accertare la corretta applicazione delle misure e delle azioni previste dal presente regolamento con conseguente rispetto dei requisiti prestazionali richiesti, nonché la corretta assegnazione dei punteggi. La stessa si conclude con la determinazione del punteggio finale e l’assegnazione degli incentivi economici previsti dal presente regolamento.
onclude con la determinazione del punteggio finale e l’assegnazione degli incentivi economici previsti dal presente regolamento. 2) In fase di realizzazione, prevede sopralluoghi, in funzione dell’intervento progettato, al fine di accertare l’assoluta coerenza tra ciò che viene progettato e ciò che viene realizzato. Nell’ipotesi siano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi, l’Ufficio Tecnico, per il tramite
viene realizzato. Nell’ipotesi siano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi, l’Ufficio Tecnico, per il tramite del suo Responsabile, provvederà ad ingiungere, ai privati richiedenti la certificazione, di provvedere al loro rimedio entro un congruo termine perentorio, in modo da assicurare la rispondenza dei lavori al progetto approvato. Nell’ipotesi di inadempienza, mantenuta anche dopo la eventuale reiterazione
re la rispondenza dei lavori al progetto approvato. Nell’ipotesi di inadempienza, mantenuta anche dopo la eventuale reiterazione della diffida, l'Autorità Comunale provvederà ad eliminare i benefici rilasciati, nel rispetto di della LR n.13/2008. Alla fine dei lavori unitamente alla comunicazione di fine lavori, il direttore dei lavori e il titolare del titolo abilitativo presentano l’Attestato di qualificazione energetica a firma del Direttore dei Lavori
lavori e il titolare del titolo abilitativo presentano l’Attestato di qualificazione energetica a firma del Direttore dei Lavori (l’Attestato di certificazione energetica a firma di tecnico estraneo alla progettazione e direzione lavori sarà presentato alla richiesta di agibilità) e il Certificato di sostenibilità ambientale a firma del Soggetto Certificatore aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, certificando quindi la corretta attuazione delle misure e delle azioni previste.
i i requisiti previsti dalla normativa vigente, certificando quindi la corretta attuazione delle misure e delle azioni previste. L’attestazione finale deve essere corredata dalle certificazioni tecniche rilasciate dai produttori o fornitori dei singoli materiali utilizzati, al fine di attestare i loro requisiti prestazionali che dovranno essere pari o migliori a quelli dichiarati in fase di domanda. Nel caso in cui, per alcuni materiali utilizzati,
li che dovranno essere pari o migliori a quelli dichiarati in fase di domanda. Nel caso in cui, per alcuni materiali utilizzati, non sia possibile allegare le certificazioni anzidette, sarà cura del direttore dei lavori fornire gli elementi
REGOLAMENTO EDILIZIO 64 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 64 COMUNE DI BARLETTA tecnici prestazionali di riferimento, attraverso idonea documentazione tecnica in ogni caso corredata da letteratura in materia. Per il conseguimento dell’innalzamento della sicurezza edilizia degli edifici esistenti, si applica il DM Infrastrutture e Trasporti n.65 del 07/03/2017. La mancata attuazione di quanto previsto, attestata dal titolare del titolo abilitativo edilizio, ovvero
ti n.65 del 07/03/2017. La mancata attuazione di quanto previsto, attestata dal titolare del titolo abilitativo edilizio, ovvero accertata dall’Amministrazione in sede di vigilanza sull’attività edilizia, rende difformi le opere realizzate. Pertanto il Direttore dei Lavori, con riferimento a quanto realizzato, è tenuto a ripresentare la scheda e ad indicare il nuovo punteggio maturato. Se le modifiche comunque non determinano una riduzione di
to a ripresentare la scheda e ad indicare il nuovo punteggio maturato. Se le modifiche comunque non determinano una riduzione di classe di prestazione di sostenibilità ambientale l’intervento risulta sanabile, altrimenti per il maggiore volume realizzato si applicano le procedure del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., inerente l’Ordinanza di demolizione e/o acquisizione al patrimonio comunale. Altri incentivi finalizzati all’innalzamento della sostenibilità ambientale sono quelli previsti da leggi
l patrimonio comunale. Altri incentivi finalizzati all’innalzamento della sostenibilità ambientale sono quelli previsti da leggi nazionali per i quali non vi è discrezionalità comunale e quelli indicati dalle leggi regionali n. 14 del 30.07.2009 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale e n. 21 del 29.07.2008 - Norme per la rigenerazione urbana.
il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale e n. 21 del 29.07.2008 - Norme per la rigenerazione urbana. 32. Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon La Regione Puglia si è dotata della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016, come innovata dall’art. 25 della Legge Regionale n. 36 del 09.08.2017, avente ad oggetto “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso”.
etto “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso”. L’art. 3 comma 5 della norma citata impone che: “L’approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in
, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull’uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica”.
ati, nonché idonee prescrizioni sull’uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica”. Pertanto, in attuazione della predetta previsione, i piani urbanistici attuativi dovranno essere corredati con apposita relazione, a firma congiunta dei progettisti del piano e di un dottore geologo (per la parte caratterizzante il suolo), che riporti un abaco dei materiali da costruzione da evitare e delle soluzioni
geologo (per la parte caratterizzante il suolo), che riporti un abaco dei materiali da costruzione da evitare e delle soluzioni costruttive da adottare per ridurre il rischio da Radon; tali soluzioni dovranno essere richiamate nelle norme tecniche d’attuazione del piano. Al fine di evitare inutili duplicazioni, la parte relativa alla caratterizzazione del suolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, potrà essere inserita
la parte relativa alla caratterizzazione del suolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, potrà essere inserita anche nella relazione geologica prodotta per ottenere il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001. In tal caso, la relazione sulle tecniche costruttive da adottare potrà essere a sola firma dei progettisti del piano. Per le nuove costruzioni e per interventi di demolizione e ricostruzione, in attuazione delle previsioni
progettisti del piano. Per le nuove costruzioni e per interventi di demolizione e ricostruzione, in attuazione delle previsioni dell’art. 3 comma 2 della L.R. 30/2016, il progetto edilizio sarà corredato di un’apposita relazione, a firma congiunta del progettista e di un dottore geologo (per la parte caratterizzante il suolo), contenente i dati richiesti dalla predetta norma. Per evitare inutili duplicazioni, la firma del geologo
atterizzante il suolo), contenente i dati richiesti dalla predetta norma. Per evitare inutili duplicazioni, la firma del geologo sulla relazione non è necessaria qualora le indicazioni della tipologia di suolo e sottosuolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, siano già state inserite nella relazione prevista dall’art. 93 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 e riprese dal progettista nella sua relazione e sempre che la
lla relazione prevista dall’art. 93 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 e riprese dal progettista nella sua relazione e sempre che la relazione di cui all’art. 93 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 sia stata firmata anche da un dottore geologo e depositata presso lo Sportello Unico per la trasmissione agli uffici competenti.
REGOLAMENTO EDILIZIO 65 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 65 COMUNE DI BARLETTA Per i luoghi di lavoro si rimanda agli adempimenti previsti dal Capo III-bis del Decreto Legislativo n. 230 del 17.03.1995 e ss.mm.ii. Al fine di ottenere un adeguato livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice
rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon, nella costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali e in tutti gli interventi su edifici esistenti in cui sia previsto un rifacimento totale dell’orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l’adozione di una o più delle seguenti
previsto un rifacimento totale dell’orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l’adozione di una o più delle seguenti tecniche costruttive, atte a controllare la migrazione, l’ingresso e la permanenza di tale gas negli ambienti chiusi, fermo restando che sarà cura del progettista individuare le soluzioni che riterrà necessarie per conseguire il requisito di concentrazione previsto dalla legge regionale:
ta individuare le soluzioni che riterrà necessarie per conseguire il requisito di concentrazione previsto dalla legge regionale:
- sigillatura delle canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti; pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente;
- ventilazione naturale o forzata del vespaio;
- ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati;
- estrazione dell'aria da intercapedine sotto il pavimento;
o;
- ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati;
- estrazione dell'aria da intercapedine sotto il pavimento;
- depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati sotto l'edificio;
- depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati esternamente all'edificio;
- ventilazione delle condutture di drenaggio;
- pressurizzazione del suolo sotto l'edificio;
- pressurizzazione dell'intero edificio;
- ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni;
e del suolo sotto l'edificio;
- pressurizzazione dell'intero edificio;
- ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni;
- ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego di sistemi di climatizzazione e recupero del calore.
- Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale Per gli edifici residenziali e commerciali (compresi gli uffici e studi professionali), il requisito
uso abitativo e commerciale Per gli edifici residenziali e commerciali (compresi gli uffici e studi professionali), il requisito prestazionale relativo a “igiene e salute” s’intende conseguito quando, oltre agli obiettivi indicati nel Regolamento UE 305/2011 in precedenza trascritti, sono soddisfatte, con le seguenti specificazioni, le prescrizioni del D.Min. Sanità del 05.07.1975 per i locali d’abitazione (vedasi anche artt. 18, 19 e 20 della
specificazioni, le prescrizioni del D.Min. Sanità del 05.07.1975 per i locali d’abitazione (vedasi anche artt. 18, 19 e 20 della Legge 166 del 27.05.1975), quelle dell’allegato IV del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 per i luoghi di lavoro e gli ulteriori seguenti requisiti. 33.1. Dimensione e dotazione minima degli alloggi 33.1.1. In conformità al DM 5.7.1975, gli alloggi in edifici urbani debbono avere una superficie minima
one minima degli alloggi 33.1.1. In conformità al DM 5.7.1975, gli alloggi in edifici urbani debbono avere una superficie minima abitabile (superficie totale netta dei vani utili, esclusi i vani accessori) di mq 14 per i primi 4 posti letto previsti e di mq 10 per ciascuno dei posti-letto successivi. 33.1.2. I monolocali (cioé gli alloggi costituiti da un vano utile più servizi) debbono avere una superficie globale minima di mq 28 se dotati di un solo posto-letto e di mq 38 se dotati di due posti-letto.
) debbono avere una superficie globale minima di mq 28 se dotati di un solo posto-letto e di mq 38 se dotati di due posti-letto. 33.1.3. Gli alloggi debbono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, almeno da una cucina o da una cabina di cottura con tinello e da un bagno con più di due apparecchi e con vasca o piatto doccia. 33.1.4. Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l'alloggio é destinato. 33.2. Caratteristiche dei locali di abitazione
di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l'alloggio é destinato. 33.2. Caratteristiche dei locali di abitazione A - Edifici urbani
REGOLAMENTO EDILIZIO 66 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 66 COMUNE DI BARLETTA 33.2.1. In conformità al. DM 5.7.1975 e fatte salve le norme di cui all'art. 43 della LN n. 457/1978 e quelle delle NTE del PIANO, negli edifici urbani i locali di abitazione -cioé destinati a dimora abituale di persone- debbono avere le superfici minime:
- stanza di soggiorno, obbligatoria per ogni alloggio: sup. mq 14;
- tinello con cabina di cottura : sup. mq 14; vol. mc 32;
me:
- stanza di soggiorno, obbligatoria per ogni alloggio: sup. mq 14;
- tinello con cabina di cottura : sup. mq 14; vol. mc 32;
- stanza da letto: sup.mq 9 se ad un letto e mq 14 se a due letti;
- cucine e portinerie: sup. mq 7, con larghezza non inferiore a m 1,80;
- gabinetti con più di tre apparecchi: mq 3,50. Sono ammesse cabine di cottura o cucinini di sup. non inferiore a mq 4,00. Nelle cucine e nei cucinini la
e apparecchi: mq 3,50. Sono ammesse cabine di cottura o cucinini di sup. non inferiore a mq 4,00. Nelle cucine e nei cucinini la conformazione planimetrica del locale e la disposizione delle apparecchiature debbono escludere la possibilità di sistemarvi dei letti. 33.2.2. L'altezza minima interna utile dei locali di abitazione negli edifici di nuova costruzione è fissata in m 2,70, con l'interpiano non inferiore a metri 3; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
ostruzione è fissata in m 2,70, con l'interpiano non inferiore a metri 3; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni della L 457/1978 e le disposizioni del successivo punto 9. Inoltre : a) per il piano terreno, l'altezza minima del piano del marciapiede stradale (o da quello del terreno sistemato per gli edifici arretrati di almeno 5 m dal filo stradale) all'intradosso del soffitto non può essere minore di mt 3,00;
stemato per gli edifici arretrati di almeno 5 m dal filo stradale) all'intradosso del soffitto non può essere minore di mt 3,00; b) per i sottotetti abitabili, l'altezza minima ammessa di m 2,70, é quella media del locale; l'altezza minima non può essere però inferiore a m 2,10. c) per i locali coperti a volta, l'altezza minima prescritta si misura a metà tra imposta e intradosso in chiave; d). gli impalcati a mezza altezza sono ammessi alle seguenti condizioni: la parte a tutta altezza del
ta e intradosso in chiave; d). gli impalcati a mezza altezza sono ammessi alle seguenti condizioni: la parte a tutta altezza del locale deve avere una cubatura di almeno 40 mc ed una altezza minima di m 4,80 (di cui m 2,40 per il locale e m 2,10 per il soppalco); il soppalco non deve coprire più di 1/3 del locale. L'altezza media può essere ridotta a m 2,40 (ferma restando in m 2,10 l'altezza minima); nei gabinetti,
e più di 1/3 del locale. L'altezza media può essere ridotta a m 2,40 (ferma restando in m 2,10 l'altezza minima); nei gabinetti, negli antigabinetti degli edifici non residenziali, negli spogliatoi, negli spazi di disimpegno o destinati alla circolazione orizzontale e verticale. Può essere ridotta a m 2,10 negli antigabinetti e nei disimpegni degli edifici residenziali e nei locali non destinati alla permanenza di persone.
a m 2,10 negli antigabinetti e nei disimpegni degli edifici residenziali e nei locali non destinati alla permanenza di persone. 33.2.3. La profondità di un locale di abitazione rispetto alla parete finestrata non può mai superare il doppio della sua altezza. 33.2.4. La somma del volume netto dei locali di abitazione di un alloggio (divisi o indivisi) non deve essere inferiore a 32 mc per persona (o posto-letto). B - Edifici esistenti nei nuclei antichi
ggio (divisi o indivisi) non deve essere inferiore a 32 mc per persona (o posto-letto). B - Edifici esistenti nei nuclei antichi 33.2.5. Per facilitare il recupero del patrimonio edilizio dei nuclei antichi negli interventi di conservazione e di ristrutturazione degli edifici esistenti (esclusi quindi gli edifici ricostruiti e di nuova costruzione) si possono adottare dimensioni inferiori a quelle fissate per gli altri edifici urbani. Sono
ricostruiti e di nuova costruzione) si possono adottare dimensioni inferiori a quelle fissate per gli altri edifici urbani. Sono ammesse tali "dimensioni ridotte" anche negli interventi di ampliamento quando quelle regolamentari comportino soluzioni esteticamente non valide. 33.2.6. Per quanto concerne la composizione e la superficie minima, ogni alloggio avente 1 o più camere da letto deve essere costituito almeno dai seguenti locali: 1 soggiorno, una cucina o cucinino,
i alloggio avente 1 o più camere da letto deve essere costituito almeno dai seguenti locali: 1 soggiorno, una cucina o cucinino, un servizio igienico completo, un ingresso o disimpegno. La superficie utile (interna) dell' alloggio non può essere inferiore a mq 30 se ha un solo posto-letto; a mq 17 per letto se ha 2 posti-letto; a mq 14 per letto se ha più posti letto. Sono ammessi alloggi monolocali, cioè composti di un unico vano utile
ha 2 posti-letto; a mq 14 per letto se ha più posti letto. Sono ammessi alloggi monolocali, cioè composti di un unico vano utile (con non più di 2 posti-letto) e servizi, così dimensionati: mq 22 se dotati di un solo posto-letto; mq 28 se dotati di due posti-letto.
REGOLAMENTO EDILIZIO 67 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 67 COMUNE DI BARLETTA 33.2.7. La superficie minima dei locali abitabili é così fissata :
- stanza di soggiorno, obbligatoria per ogni alloggio: mq 14 se l'alloggio dispone di una sola camera da letto; mq 18 se dispone di più camere da letto;
- tinello con cucinino in nicchia od armadio di cottura: mq 14;
- stanza a 1 letto: mq 7,50;
- stanza a 2 letti: mq 11,50;
- cucina mq 6, con larghezza non inferiore a mq 1,80;
- cucinino mq 2,50.
anza a 1 letto: mq 7,50;
- stanza a 2 letti: mq 11,50;
- cucina mq 6, con larghezza non inferiore a mq 1,80;
- cucinino mq 2,50. 33.2.8. Quanto ai servizi igienici, se l'alloggio dispone di un unico servizio igienico questo deve avere una superficie minima di mq 3,50 (con larghezza di almeno m 1,40) ed essere dotato di vasca o piatto doccia; lavabo, bidet, vaso. Gli alloggi con più di 2 camere da letto debbono disporre di 2 servizi igienici, uno dei quali deve
doccia; lavabo, bidet, vaso. Gli alloggi con più di 2 camere da letto debbono disporre di 2 servizi igienici, uno dei quali deve contenere almeno il vaso ed il lavabo (superficie mq 2,50; larghezza min. 1,10) e l'altro i rimanenti apparecchi. I servizi igienici contenenti il vaso non possono avere accesso diretto dal soggiorno o dalla cucina. 33.2.9. Circa l'altezza minima dei locali, negli interventi di restauro, risanamento conservativo e
al soggiorno o dalla cucina. 33.2.9. Circa l'altezza minima dei locali, negli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione é ammessa, per i locali d'abitazione, un'altezza interna utile minore di quella regolamentare, purché non inferiore a metri 2,40. Per i locali sussidiari (disimpegni, corridoi, bagni, gabinetti e ripostigli), la altezza minima può ulteriormente ridursi a m 2,10. L'altezza interna dei sottotetti abitabili può essere, per parte del locale, inferiore a m 2,40, purché
rmente ridursi a m 2,10. L'altezza interna dei sottotetti abitabili può essere, per parte del locale, inferiore a m 2,40, purché l'altezza media non sia inferiore a tale misura. Per calcolare l'altezza media del locale si considerano solo le superfici corrispondenti alle dimensioni minime ammesse per la destinazione d'uso del locale stesso al precedente punto 7, trascurando le superfici eccedenti. Negli interventi di restauro o di rinnovamento funzionale di fabbricati vincolati ai sensi della legge
o le superfici eccedenti. Negli interventi di restauro o di rinnovamento funzionale di fabbricati vincolati ai sensi della legge 1.6.1939, n. 1089, é consentito mantenere l'altezza interna utile preesistente, anche se inferiore al valore minimo predetto. 33.2.10. Per quanto concerne l'aerazione e l'illuminazione, i locali abitabili debbono essere dotati di finestre apribili di adeguata ampiezza, la cui superficie di illuminazione ed aerazione sia almeno 1/12
debbono essere dotati di finestre apribili di adeguata ampiezza, la cui superficie di illuminazione ed aerazione sia almeno 1/12 della superficie del pavimento del locale illuminato al pianterreno ed almeno 1/15 ai piani superiori. I servizi igienici possono avere illuminazione artificiale e ventilazione forzata; le cucine in nicchia (od in armadio) sono ammesse in locali dotati di illuminazione ed aerazione naturali. 33.3. Caratteristiche dei vani accessori e di servizio
io) sono ammesse in locali dotati di illuminazione ed aerazione naturali. 33.3. Caratteristiche dei vani accessori e di servizio 33.3.1. Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. 33.3.2. I valori minimi di superficie sono fissati come segue: -bagno con più di due apparecchi e vasca, superf.=mq 4.00; -bagno con più di due apparecchi e doccia,superf.=mq 3,50; -gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o doccia, superficie mq 2,50.
più di due apparecchi e doccia,superf.=mq 3,50; -gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o doccia, superficie mq 2,50. La larghezza minima é fissata in m 1,40 per le stanze da bagno ed in m 1,10 per i gabinetti. L'altezza minima é fissata in m 2,40, riducibile a m 2,10 per i disimpegni di superficie inferiore a 4 mq, nonché per ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private. I corridoi debbono avere la larghezza minima di m 1,10.
REGOLAMENTO EDILIZIO 68 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 68 COMUNE DI BARLETTA 33.3.3. I sottotetti si considerano volumi tecnici se l'altezza massima non supera m 2,30, e l'altezza sul filo interno dell'intero sviluppo del muro perimetrale non supera m 0,50 (per essere considerato volume tecnico, il tetto non deve presentare timpani). 33.4. Accessibilità degli edifici 33.4.1. La larghezza delle porte di accesso alle singole unità immobiliari deve essere non inferiore a metri 0,80.
degli edifici 33.4.1. La larghezza delle porte di accesso alle singole unità immobiliari deve essere non inferiore a metri 0,80. 33.4.2. Almeno uno degli eventuali ascensori presenti negli edifici e che garantisca il servizio a tutte le unità immobiliari, deve avere le seguenti caratteristiche :
- cabina con dimensione interna minima di m 0,90 per 1,30 posta con l'apertura sul lato più corto;
- porta a battenti od a scorrimento laterale, avente larghezza minima di m 0,80;
- meccanismo di autolivellamento;
to più corto;
- porta a battenti od a scorrimento laterale, avente larghezza minima di m 0,80;
- meccanismo di autolivellamento;
- inizio della corsa a partire dalla quota più bassa della costruzione. 33.4.3. I ripiani di distribuzione delle scale od anche dei soli ascensori debbono avere una profondità minima di m.1,50. 33.5. Caratteristiche dei vani accessori e di servizio 33.5.1. Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
di servizio 33.5.1. Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. 33.5.2. I valori minimi di superficie sono fissati come segue:
- bagno con più di due apparecchi e vasca, superf.=mq 4.00;
- bagno con più di due apparecchi e doccia,superf.=mq 3,50;
- gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o doccia, superficie mq 2,50. La larghezza minima é fissata in m 1,40 per le stanze da bagno ed in m 1,10 per i gabinetti. L'altezza
ccia, superficie mq 2,50. La larghezza minima é fissata in m 1,40 per le stanze da bagno ed in m 1,10 per i gabinetti. L'altezza minima é fissata in m 2,40, riducibile a m 2,10 per i disimpegni di superficie inferiore a 4 mq, nonché per ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private. I corridoi debbono avere la larghezza minima di m 1,10. 33.5.3. I sottotetti si considerano volumi tecnici se l'altezza massima non supera m 2,30, e l'altezza sul
zza minima di m 1,10. 33.5.3. I sottotetti si considerano volumi tecnici se l'altezza massima non supera m 2,30, e l'altezza sul filo interno dell'intero sviluppo del muro perimetrale non supera m 0,50 (per essere considerato volume tecnico, il tetto non deve presentare timpani). 33.6. Accessibilità degli edifici 33.6.1. La larghezza delle porte di accesso alle singole unità immobiliari deve essere non inferiore a metri 0,80.
degli edifici 33.6.1. La larghezza delle porte di accesso alle singole unità immobiliari deve essere non inferiore a metri 0,80. 33.6.2. Almeno uno degli eventuali ascensori presenti negli edifici e che garantisca il servizio a tutte le unità immobiliari, deve avere le seguenti caratteristiche :
- cabina con dimensione interna minima di m 0,90 per 1,30 posta con l'apertura sul lato più corto;
- porta a battenti od a scorrimento laterale, avente larghezza minima di m 0,80;
- meccanismo di autolivellamento;
to più corto;
- porta a battenti od a scorrimento laterale, avente larghezza minima di m 0,80;
- meccanismo di autolivellamento;
- inizio della corsa a partire dalla quota più bassa della costruzione. 33.6.3. I ripiani di distribuzione delle scale od anche dei soli ascensori debbono avere una profondità minima di m.1,50. 33.7. Barriere architettoniche 33.7.1. Negli spazi e negli edifici che vi sono obbligati, l'accesso senza barriere ai disimpegni verticali
iere architettoniche 33.7.1. Negli spazi e negli edifici che vi sono obbligati, l'accesso senza barriere ai disimpegni verticali (scale ed ascensori) sia interni che esterni alle costruzioni -quando gli stessi non siano alla quota del piano terreno o del piano del parcheggio privato - dev'essere assicurato da rampe indipendenti (od
REGOLAMENTO EDILIZIO 69 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 69 COMUNE DI BARLETTA abbinate a scale), aventi: una pendenza dal 5 all'8%; una lunghezza massima di m 10,00; una larghezza minima di m. 1,30. Tali rampe vanno protette ai lati e la loro pavimentazione va eseguita con materiali antisdrucciolevoli. Almeno un ascensore deve avere una cabina di circa cm 90x130, aperta sul lato corto, con porta a scorrimento laterale larga almeno 80cm.
n ascensore deve avere una cabina di circa cm 90x130, aperta sul lato corto, con porta a scorrimento laterale larga almeno 80cm. 33.7.2. Le scale delle costruzioni debbono essere formate da gradini con alzata massima di 17 cm e pedata minima di 30 cm; nel caso abbiano larghezza superiore a m 1,50 esse debbono essere dotate di corrimano su entrambi i lati. I pianerottoli e gli atri degli ascensori debbono avere una larghezza minima di m 1,50.
dotate di corrimano su entrambi i lati. I pianerottoli e gli atri degli ascensori debbono avere una larghezza minima di m 1,50. 33.7.3. I percorsi pedonali, ferme restando le prescrizioni sulla pendenza di cui al comma 1. e compatibilmente con la larghezza dei percorsi stessi, devono essere conformati in modo da consentire il transito delle sedie a ruota. 33.7.4. Le porte di accesso alle singole unità edilizie e - per gli alloggi - anche le porte interne, debbono
lle sedie a ruota. 33.7.4. Le porte di accesso alle singole unità edilizie e - per gli alloggi - anche le porte interne, debbono essere larghe almeno 80 cm; tale larghezza minima è prescritta per le porte della cucina e di un servizio igienico avente più di 3 apparecchi. Detto servizio, sia per ampiezza che per disposizione e caratteristiche degli apparecchi e relativi comandi, deve essere utilizzabile da una persona vincolata
za che per disposizione e caratteristiche degli apparecchi e relativi comandi, deve essere utilizzabile da una persona vincolata all'uso della sedia a ruote. Negli edifici e negli spazi comuni a funzione collettiva i servizi comuni debbono avere almeno un servizio del tipo sopra descritto, con accesso privo di dislivelli, idoneo all'uso dei motulesi. 33.7.5. Si applicano le disposizioni vigenti sulle barriere architettoniche. 33.8. Areazione ed illuminazione dei locali
tulesi. 33.7.5. Si applicano le disposizioni vigenti sulle barriere architettoniche. 33.8. Areazione ed illuminazione dei locali 33.8.1. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestre apribili, adeguate alla destinazione d'uso. Tale obbligo non sussiste, anche a norma del DM 5 luglio 1975, per i locali di disimpegno, i corridoi, i vani scala, i ripostigli ed i servizi igienici.
e, anche a norma del DM 5 luglio 1975, per i locali di disimpegno, i corridoi, i vani scala, i ripostigli ed i servizi igienici. La finestra, laddove prescritta, dev'essere opportunamente collocata e deve aprirsi direttamente verso spazi (pubblici o privati) o cortili (laddove ammessi) regolamentari. La superficie netta di illuminazione ed areazione delle finestre (parti apribili del serramento) deve essere almeno 1/6 della superficie di pavimento del locale illuminato al primo piano ft ed 1/8 ai piani
ili del serramento) deve essere almeno 1/6 della superficie di pavimento del locale illuminato al primo piano ft ed 1/8 ai piani superiori. Rapporti inferiori sono consentiti negli interventi sugli alloggi esistenti. Lo sporto medio degli aggetti soprastanti finestre dei vani abitabili non può superare mt.l,20. 33.8.2. I cucinini debbono essere provvisti di finestra di almeno mq 0,80; per le cabine di cottura annesse ai tinelli od ai soggiorni non sussiste alcun obbligo di finestre purché venga assicurata
0,80; per le cabine di cottura annesse ai tinelli od ai soggiorni non sussiste alcun obbligo di finestre purché venga assicurata l'aspirazione forzata di fumi, vapori ed odori sui fornelli prima che essi si diffondano nel locale in cui il posto di cottura si apre e col quale deve ampiamente comunicare. 33.8.3. I gabinetti, le stanze da bagno e le scale, possono installarsi anche in ambienti non direttamente
mpiamente comunicare. 33.8.3. I gabinetti, le stanze da bagno e le scale, possono installarsi anche in ambienti non direttamente aerati. I gabinetti ed i bagni che ricevono aria e luce direttamente dall'esterno, debbono essere dotati di finestra o lucernario apribili di almeno mq 0,50; laddove non fruiscono di ventilazione naturale, debbono rispondere alle condizioni previste dal DM 5 luglio 1975, e cioè debbono essere dotati di un
o di ventilazione naturale, debbono rispondere alle condizioni previste dal DM 5 luglio 1975, e cioè debbono essere dotati di un impianto di aspirazione meccanica centralizzata che vi immetta dell'aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti; l'impianto deve assicurare l'aspirazione degli odori che si diffondono nell'alloggio e deve comunque garantire almeno dodici ricambi orari (6 se l'espulsione é continua).
egli odori che si diffondono nell'alloggio e deve comunque garantire almeno dodici ricambi orari (6 se l'espulsione é continua). 33.8.4. Ogni alloggio deve avere riscontro d'aria diretto od almeno diagonale, anche con finestre di servizio di superficie apribile non inferiore a mq 0,80; salvo che non sia dotato di impianto di aspirazione meccanica centralizzata nei locali di servizio. 33.9. Sotterranei, seminterrati, e sottotetti
REGOLAMENTO EDILIZIO 70 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 70 COMUNE DI BARLETTA 33.9.1. I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure nelle case esistenti. 33.9.2. L'uso del seminterrato e del 1° piano interrato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, laboratori artigianali, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere dell'Ufficiale Sanitario, alle seguenti condizioni :
magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere dell'Ufficiale Sanitario, alle seguenti condizioni :
- il piano di calpestio deve essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque del sottosuolo;
- lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;
- l'altezza minima interna dei locali deve essere di almeno m 3,00;
- il pavimento deve essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo;
ve essere di almeno m 3,00;
- il pavimento deve essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo; intorno ai muri esterni deve essere fatta un'intercapedine ventilata e fognata, a partire da cm 30 sotto il piano del pavimento interno;
- la superficie netta illuminante non deve essere minore di 1/8 della superficie del locale, con finestre aprentisi a m 0,15 sul piano di spiccato, direttamente su spazi (pubblici e privati) o cortili regolamentari,
cale, con finestre aprentisi a m 0,15 sul piano di spiccato, direttamente su spazi (pubblici e privati) o cortili regolamentari, oppure in alternativa, gli ambienti devono essere dotati di idonei impianti di ricambio aria con aria primaria. 33.9.3. L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di locali dotati di impianto di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata solo caso per caso e sempre che sia ritenuto idoneo
ocali dotati di impianto di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata solo caso per caso e sempre che sia ritenuto idoneo dall'AC a garantire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in casi di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto. 33.9.4. I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie finestrata
onamento dell'impianto. 33.9.4. I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale. Le rimanenti caratteristiche debbono uniformarsi alle altre prescrizioni del presente RE. 33.10. Servizi igienici degli alloggi 33.10.1. Ogni alloggio avente da uno a cinque locali abitabili deve essere provvisto di stanza da bagno
i igienici degli alloggi 33.10.1. Ogni alloggio avente da uno a cinque locali abitabili deve essere provvisto di stanza da bagno dotata di vaso, bidet, lavabo e vasca da bagno o piatto-doccia; oltre i cinque locali abitabili è prescritto un ulteriore gabinetto (dotato almeno di vaso, bidet, e lavabo) ogni due locali aggiuntivi. Sono vietati i gabinetti costruiti a sbalzo; quelli esistenti visibili da spazi pubblici o che si rendessero tali
li aggiuntivi. Sono vietati i gabinetti costruiti a sbalzo; quelli esistenti visibili da spazi pubblici o che si rendessero tali in futuro debbono essere eliminati; quelli non visibili da spazi pubblici dovranno essere eliminati in occasione di opere edilizie che non siano di ordinaria manutenzione. 33.10.2. I gabinetti possono avere accesso soltanto da corridoi o da locali di disimpegno; è vietato l'accesso da cucine, anche se con l'interposto antigabinetto.
accesso soltanto da corridoi o da locali di disimpegno; è vietato l'accesso da cucine, anche se con l'interposto antigabinetto. Gli eventuali antigabinetti debbono avere il lato minimo di almeno m.1,10. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura all'esterno, cioè dotati di impianto di aspirazione meccanica, è proibita la installazione di apparecchi a fiamma libera, a norma del DM 5/7/1975. 33.11. Locali di alloggi collettivi
ccanica, è proibita la installazione di apparecchi a fiamma libera, a norma del DM 5/7/1975. 33.11. Locali di alloggi collettivi 33.11.1. Negli edifici, o parte di essi, destinati ad uso di albergo, collegio, educandato o comunque ad alloggio temporaneo di persone, i dormitori ed i locali di soggiorno debbono avere una cubatura di almeno mc 18 per ogni persona. Ogni camera deve essere munita di una o più finestre e deve rispondere ai requisiti minimi fissati nei precedenti articoli.
ona. Ogni camera deve essere munita di una o più finestre e deve rispondere ai requisiti minimi fissati nei precedenti articoli. 33.11.2. Le scale debbono essere proporzionate - per ampiezza e numero - al numero degli utenti; i gabinetti debbono essere almeno uno per ogni piano e per ogni dieci persone che l'edificio é destinato ad accogliere, considerando la sua ricettività massima.
REGOLAMENTO EDILIZIO 71 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 71 COMUNE DI BARLETTA 33.11.3. Per gli alberghi debbono inoltre osservarsi le disposizioni regionali vigenti; per edifici di altra natura sono fatte salve le norme dei regolamenti speciali vigenti. 33.12. Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali 33.12.1. I locali di nuova costruzione, ad uso commerciale o per laboratori artigianali, debbono avere:
e laboratori artigianali 33.12.1. I locali di nuova costruzione, ad uso commerciale o per laboratori artigianali, debbono avere: a) l'altezza minima di m.3,00, se situati al piano terreno e piano seminterrato (con calpestio sottoposto al massimo di 1,00 m); tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi tra l'imposta e la chiave; nel caso di edifici siti nella zona omogenea "A", l'altezza minima è di 2,40 m;
la volta, a due terzi tra l'imposta e la chiave; nel caso di edifici siti nella zona omogenea "A", l'altezza minima è di 2,40 m; b) sotterranei, oppure vespai ben ventilati in tutta la loro estensione; c) vano di porta, vetrina o finestra, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria; oppure adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m 7; d) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio;
ati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m 7; d) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio; e) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti. Per i locali esistenti, con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate, da destinarsi ad uso commerciale o artigianale, i requisiti per l’agibilità sono attestati dall’Ufficiale Sanitario.
a indicate, da destinarsi ad uso commerciale o artigianale, i requisiti per l’agibilità sono attestati dall’Ufficiale Sanitario. 33.12.2. A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal Piano di Sviluppo e Adeguamento della Rete Distributiva vigente e, comunque, dalla Ln 426/71 e SMI. 33.13. Depositi e magazzini 33.13.1. I depositi ed i magazzini debbono essere ben aerati ed illuminati e debbono avere pareti
I. 33.13. Depositi e magazzini 33.13.1. I depositi ed i magazzini debbono essere ben aerati ed illuminati e debbono avere pareti ricoperte da intonaco civile. In particolare, i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo (alto almeno m 1,50) formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile e lavabile. 33.13.2. I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, od in altro materiale liscio, duro e compatto.
13.2. I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, od in altro materiale liscio, duro e compatto. 33.13.3. Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate debbono essere muniti di canale scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura. 33.14. Edifici industriali e a destinazione speciale 33.14.1. Gli edifici industriali debbono ottenere il prescritto nulla-osta dell'Ispettorato del Lavoro ed
destinazione speciale 33.14.1. Gli edifici industriali debbono ottenere il prescritto nulla-osta dell'Ispettorato del Lavoro ed uniformarsi alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni. 33.14.2. Per gli edifici a destinazione speciale si applicano le norme vigenti nello specifico caso. 33.15. Interventi di completamento edilizio 33.15.1. Gli interventi di completamento edilizio sono quelli rivolti a completare gli organismi edilizi
completamento edilizio 33.15.1. Gli interventi di completamento edilizio sono quelli rivolti a completare gli organismi edilizi mediante sopraelevazione totale o parziale del piano terra o piano rialzato esistente sempre nel rispetto delle NTE del PRG. Tali interventi comprendono anche per l'edificio esistente il ripristino o la modifica o la sostituzione o la eliminazione di alcuni elementi costitutivi e l'inserimento di nuovi impianti, senza alcun aumento o
fica o la sostituzione o la eliminazione di alcuni elementi costitutivi e l'inserimento di nuovi impianti, senza alcun aumento o modifica della superficie coperta e senza realizzazione di aggetti di qualsiasi natura salvo che per balconi sulla strada quando questa ha larghezza uguale o superiore a metri 8,00 e, comunque, con sporto non superiore a metri 0,80. E' altresì consentita la realizzazione di aggetti sui prospetti interni
8,00 e, comunque, con sporto non superiore a metri 0,80. E' altresì consentita la realizzazione di aggetti sui prospetti interni (massimo sporto m 1,40), quando il rapporto di copertura risulti inferiore al 50%.
REGOLAMENTO EDILIZIO 72 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 72 COMUNE DI BARLETTA 33.15.2. Nel caso del piano terra esistente destinato a residenza (oppure a questa assimilata), il suo piano di calpestio deve comunque essere portato a quota non inferiore a metri + 0,50 rispetto alla quota media stradale ed avere una altezza netta media non inferiore a metri 2,70. 33.15.3. Nel caso di piano terra esistente destinato ad attività produttive consentite, oppure ad attività
feriore a metri 2,70. 33.15.3. Nel caso di piano terra esistente destinato ad attività produttive consentite, oppure ad attività commerciali consentite, esso deve avere una altezza interna netta media, misurata tra l'estradosso del piano di calpestio e l'intradosso del soffitto, non inferiore a metri 3,00 mentre nel caso sia destinato ad autorimessa la sua altezza interna può essere ridotta fino al minimo di metri 2,30 pur continuando ad essere considerato ad ogni effetto come piano terra.
interna può essere ridotta fino al minimo di metri 2,30 pur continuando ad essere considerato ad ogni effetto come piano terra. 33.15.4. Il primo piano deve avere destinazione residenziale, o ad essa assimilata, con l'altezza interna netta media, misurata tra l'estradosso del calpestio e l'intradosso del soffitto, non superiore a metri 3,00. Nel caso di sopraelevazione, la distanza della nuova edificazione dai confini deve essere nulla
tto, non superiore a metri 3,00. Nel caso di sopraelevazione, la distanza della nuova edificazione dai confini deve essere nulla oppure non inferiore a m. 5 salvo che per il confine alla strada ove mantiene l'allineamento sottostante; la distanza della nuova edificazione da affacci, non sulla strada, di vani abitabili deve essere non inferiore a metri 10,00; la distanza della nuova edificazione da prospetti non sulla strada senza affacci
tabili deve essere non inferiore a metri 10,00; la distanza della nuova edificazione da prospetti non sulla strada senza affacci di vani abitabili deve essere non inferiore all'altezza della nuova costruzione, con un minimo di metri 5, o nulla. 33.16. -Edifici Rurali 33.16.1 - Norme Generali 33.16.1.1 Sono considerati fabbricati rurali quelli: che servono all'abitazione dell'imprenditore agricolo (ai sensi delle vigenti disposizioni) e del personale che lo coadiuva; che sono destinati al ricovero ed
l'imprenditore agricolo (ai sensi delle vigenti disposizioni) e del personale che lo coadiuva; che sono destinati al ricovero ed all'allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o che sono comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli. 33.16.1.2. Il terreno destinato ai fabbricati rurali deve essere asciutto e, se necessario, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno 1 metro
rio, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno 1 metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera. L'amministrazione comunale può comunque imporre nel titolo edilizio abilitativo provvedimenti atti ad eliminare ogni causa di umidità. 33.16.1.3. Cortili, aie e giardini annessi debbono essere provvisti di scolo delle acque meteoriche, in
e ogni causa di umidità. 33.16.1.3. Cortili, aie e giardini annessi debbono essere provvisti di scolo delle acque meteoriche, in modo da evitare qualsiasi ristagno. Ad evitare danni alle fondazioni, lungo il perimetro dei fabbricati deve essere costruito a regola d'arte un marciapiede largo almeno ml 0,60. 33.16.1.4. Canali di gronda e tubi pluviali sono obbligatori. 33.16.2. Locali di abitazione nelle case rurali
go almeno ml 0,60. 33.16.1.4. Canali di gronda e tubi pluviali sono obbligatori. 33.16.2. Locali di abitazione nelle case rurali 33.16.2.1. I locali di abitazione di nuova costruzione debbono avere un'altezza netta minima di m 2,70. 33.16.2.2. Il pavimento del piano terreno deve essere sopraelevato di almeno cm 30 sul piano di campagna (almeno 15 cm per i fabbricati esistenti) e munito di vespaio ventilato; per le località
o di almeno cm 30 sul piano di campagna (almeno 15 cm per i fabbricati esistenti) e munito di vespaio ventilato; per le località soggette ad inondazione l'amministrazione comunale potrà prescrivere nel titolo edilizio abilitativo un dislivello maggiore. 33.16.2.3. I locali abitabili debbono avere la cubatura di almeno mc 24, la superficie minima di almeno mq 8, le finestre ampie almeno 1/8 della superficie del pavimento, con un minimo di mq 1,20; le pareti
perficie minima di almeno mq 8, le finestre ampie almeno 1/8 della superficie del pavimento, con un minimo di mq 1,20; le pareti intonacate ed imbiancate; i pavimenti con superficie dura, liscia e senza connessure. 33.16.2.4. L'eventuale focolare o camino deve essere munito di cappa, canna da fumo e fumaiolo prolungato sopra il tetto di almeno 1 m. Valgono le altre norme generali dettate per i locali di abitazione.
da fumo e fumaiolo prolungato sopra il tetto di almeno 1 m. Valgono le altre norme generali dettate per i locali di abitazione. 33.16.2.5. I locali di deposito dei prodotti agricoli debbono essere asciutti, ben aerati, intonacati a civile, con pavimento a superficie unita, realizzato con materiale antipolvere.
REGOLAMENTO EDILIZIO 73 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 73 COMUNE DI BARLETTA 33.16.3. Servizi igienici nelle case rurali 33.16.3.1. Le case rurali esistenti debbono disporre di un proprio gabinetto, con acqua corrente e lavabo; in quelle di nuova costruzione il gabinetto deve essere dotato anche di una doccia o bagno per ciascun alloggio. I gabinetti esistenti possono scaricare in pozzi impermeabili ed a perfetta tenuta;
di una doccia o bagno per ciascun alloggio. I gabinetti esistenti possono scaricare in pozzi impermeabili ed a perfetta tenuta; quelli di nuova costruzione debbono invece scaricare in fosse biologiche. I gabinetti debbono essere provvisti di finestre di almeno mq 0,80. Lo scarico delle acque domestiche, anche nelle case esistenti, deve essere fatto con tubazioni impermeabili, in modo da evitare esalazioni ed infiltrazioni.
tiche, anche nelle case esistenti, deve essere fatto con tubazioni impermeabili, in modo da evitare esalazioni ed infiltrazioni. 33.16.3.2. Per tutte le modalità di esecuzione e di tenuta degli impianti di distribuzione dell'acqua e dello scarico delle acque bianche e nere, valgono le norme degli appositi articoli del presente RE e del regolamento comunale per l'acqua potabile e la fognatura. 33.16.4. Edifici per il ricovero degli animali
i del presente RE e del regolamento comunale per l'acqua potabile e la fognatura. 33.16.4. Edifici per il ricovero degli animali 33.16.4.1. Gli edifici destinati al ricovero degli animali debbono assere indipendenti da quelli destinati ad abitazione. La contiguità é tollerata per gli edifici esistenti purchè: non comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazioni; non abbiano accesso da essi; non abbiano aperture nella stessa
on comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazioni; non abbiano accesso da essi; non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprano finestre di abitazione a distanza minore di m 3; siano posti ad una distanza non inferiore a m 15 dalla pubblica via. 33.16.4.2. Non sono ammessi locali abitabili sopra le stalle. 33.16.4.3. Le stalle e le scuderie debbono avere un'altezza non minore di m 3 dal pavimento al soffitto
itabili sopra le stalle. 33.16.4.3. Le stalle e le scuderie debbono avere un'altezza non minore di m 3 dal pavimento al soffitto ed essere ben ventilate (anche per mezzo di canne) ed illuminate; al ricambio d'aria deve provvedersi con finestre a vasistas; finestre e canne di ventilazione debbono essere munite di reticelle metalliche su telaio, per impedire l'entrata di mosche ed insetti. Le stalle e le scuderie debbono avere una cubatura di almeno mc 30 per capo; gli ovili ed i porcili di
ata di mosche ed insetti. Le stalle e le scuderie debbono avere una cubatura di almeno mc 30 per capo; gli ovili ed i porcili di almeno mc 15 per capo. Il pavimento deve essere costruito con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli, da immettere in pozzetti impermeabili muniti di sifoni. Le pareti debbono essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m 1,80 dal pavimento. Anche il soffitto deve essere facilmente pulibile.
te con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m 1,80 dal pavimento. Anche il soffitto deve essere facilmente pulibile. Le mangiatoie debbono essere costruite con materiale facilmente lavabile. Gli abbeveratoi, preferibilmente del tipo a vaschette multiple, debbono essere alimentati possibilmente da acqua corrente; in alternativa, deve ottenersi che in essi l'acqua scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveraggio. Mangiatoie ed abbeveratoi debbono avere angoli lisci ed arrotondati.
ua scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveraggio. Mangiatoie ed abbeveratoi debbono avere angoli lisci ed arrotondati. 33.16.4.4. Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame debbono essere ogni giorno allontanati e portati negli appositi letamai. Per la tenuta del letame e per la costruzione e l'ubicazione delle concimaie valgono le prescrizioni vigenti, le disposizioni prefettizie o regionali impartite di volta in volta, nonché le norme dell'apposito articolo.
escrizioni vigenti, le disposizioni prefettizie o regionali impartite di volta in volta, nonché le norme dell'apposito articolo. 33.16.5. Letamai e serre di coltura 33.16.5.1. Non sono ammessi letamai all'interno dell'abitato. Essi vanno comunque costruiti a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e debbono distare non meno di m 30 (trenta) da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie.
otti e serbatoi di acqua potabile e debbono distare non meno di m 30 (trenta) da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie. 33.16.5.2. La capacità dei letamai deve permettere la raccolta del letame prodotto in quattro mesi dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono. 33.16.5.3. I letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi debbono avere il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili; debbono essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero per la raccolta del
ondo e le pareti resistenti ed impermeabili; debbono essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero per la raccolta del colaticcio ed avere chiusura con sportelli. La platea di accumulo del letame deve possedere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotata di muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.
REGOLAMENTO EDILIZIO 74 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 74 COMUNE DI BARLETTA 33.16.5.4. L'amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario per evitare l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, può evitare il deposito di concime all'aperto e disporre che esso venga trasportato per mezzo di carri chiusi, raccolto e conservato in apposita cisterna a perfetta tenuta. 34. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”)
servato in apposita cisterna a perfetta tenuta. 34. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”) Si definisce dispositivo di aggancio o dispositivo di ancoraggio, l’elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio, destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto in conformità alla norma UNI EN 363.
llegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto in conformità alla norma UNI EN 363. Le norme del presente articolo si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e in quelli in cui, comunque, si proceda all’integrale rifacimento dei manti superficiali delle coperture a "tetto". Le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono poter essere utilizzate ai
elle coperture a "tetto". Le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono poter essere utilizzate ai sensi degli articoli 15, 111 e 115 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo: a) i pergolati, i gazebi e simili e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo;
i applicazione del presente articolo: a) i pergolati, i gazebi e simili e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo; b) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante; c) le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4
ivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri; d) coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale o ringhiera continui di altezza almeno pari a 100 cm rispetto al piano di camminamento in corrispondenza dei possibili punti di caduta. Ai fini del presente articolo eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio sono assimilate a vuoti.
uali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio sono assimilate a vuoti. Le opere e i manufatti installati ai sensi del presente articolo, nella misura strettamente necessaria a garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico- edilizia riferite a parametri quali il volume, la
di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico- edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile, l’altezza massima delle costruzioni, il rapporto di copertura e la distanza minima da confini e fasce di rispetto. Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili che rientrano nel campo d’applicazione del presente articolo, andranno installati dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati in modo permanente,
icazione del presente articolo, andranno installati dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati in modo permanente, conformi alla norma UNI 11578:2015. Se soggetti a corrosione, i dispositivi metallici devono essere protetti mediante adeguati trattamenti. In allegato all’istanza per la formazione del titolo abilitativo edilizio sarà prodotto un elaborato, costituito da relazione e grafico in scala adeguata, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase di
à prodotto un elaborato, costituito da relazione e grafico in scala adeguata, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione o del progettista se la figura del coordinatore non è prevista, che illustri dettagliatamente la soluzione adottata. Qualora la conformazione della copertura o dei sistemi di ancoraggio subiscano significative modifiche in corso di esecuzione, un analogo elaborato, a firma del coordinatore alla
temi di ancoraggio subiscano significative modifiche in corso di esecuzione, un analogo elaborato, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione o del direttore dei lavori se la figura del coordinatore non è prevista, sarà allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori. Nei casi di esclusione previsti dal presente articolo, l’elaborato sarà sostituito da una certificazione del progettista.
REGOLAMENTO EDILIZIO 75 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 75 COMUNE DI BARLETTA Le dichiarazioni di conformità dei dispositivi d’ancoraggio alla norma UNI 11578:2015, rilasciate dal produttore, se non già allegate alla relazione di cui al comma che precede, saranno presentate unitamente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001. 35. Prescrizioni per le sale da gioco l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa
- Prescrizioni per le sale da gioco l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa Si richiama quanto disciplinato dall'art.7 della L.R.43/2014 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico - GAP).
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 76 COMUNE DI BARLETTA CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 36. Strade Le strade, le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da
veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere nettamente segnalate e protette. Particolare attenzione deve posta per la mobilità di soggetti diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.
ette. Particolare attenzione deve posta per la mobilità di soggetti diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani. Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni senza alcun intralcio da parte dei veicoli. Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le norme del "Codice della strada". Le nuove strade devono prevedere, laddove possibile, marciapiedi o
pendenza adeguate secondo le norme del "Codice della strada". Le nuove strade devono prevedere, laddove possibile, marciapiedi o percorsi pedonali protetti di larghezza libera non inferiore a 1,50 m e piste ciclabili dedicate. Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti e drenanti. Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, le pavimentazioni
asfalti fonoassorbenti e drenanti. Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, le pavimentazioni originarie vanno conservate e restaurate, compatibilmente con il carico veicolare previsto. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o documentarne i materiali originari, devono essere realizzati con materiali adeguati alle caratteristiche tipo-morfologiche del contesto. Per le strade
li originari, devono essere realizzati con materiali adeguati alle caratteristiche tipo-morfologiche del contesto. Per le strade esterne alle aree urbane particolare cura deve essere dedicata all’inserimento ambientale mediante:
- piantumazione di essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive, escludendo le essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti;
- realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pietra o rivestiti in pietra o siepi. Per tutti
ive e/o idroesigenti;
- realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pietra o rivestiti in pietra o siepi. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline devono essere realizzate in ferro, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo ad impasto precolorato nelle aree esterne ai centri storici.
, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo ad impasto precolorato nelle aree esterne ai centri storici. Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica.
e, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica. Si richiamano le Linee Guida 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) e le Linee Guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture) del PPTR. 37. Portici Fermo restando la definizione uniforme n. 39 di cui alla parte prima del regolamento, i portici, i loggiati
el PPTR. 37. Portici Fermo restando la definizione uniforme n. 39 di cui alla parte prima del regolamento, i portici, i loggiati al piano terreno ed i percorsi coperti, destinati al pubblico passaggio. In caso di integrazioni di porticati esistenti, dimensioni, tipologie e caratteristiche, sia del fronte esterno che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito.
ronte esterno che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito. Nei porticati non possono prospettare locali di abitazione a piano terra o rialzato. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e colori per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
REGOLAMENTO EDILIZIO 77 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 77 COMUNE DI BARLETTA Le pavimentazioni di marciapiedi, porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucciolevole. Nelle zone di espansione, i porticati su strada o area pubblica e le gallerie delle nuove costruzioni devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell’edificio, alle
gallerie delle nuove costruzioni devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell’edificio, alle caratteristiche della strada e dell’ambiente circostante; inoltre, deve essere assicurato il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei porticati o delle gallerie eventualmente contigui. Essi sono sottoposti, senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica. Gli interventi manutentivi dei porticati e/o gallerie, costantemente aperti al pubblico passaggio, sono a
a, a servitù pubblica. Gli interventi manutentivi dei porticati e/o gallerie, costantemente aperti al pubblico passaggio, sono a carico dei privati. 38. Piste ciclabili Per pista ciclabile si intende lo spazio dedicato al transito esclusivo delle biciclette. In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi è obbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili. Le piste ciclabili hanno le seguenti caratteristiche minime:
bbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili. Le piste ciclabili hanno le seguenti caratteristiche minime:
- Nastro continuo con sezione minima per corsia pari a m. 1,50; tale larghezza è riducibile a 1,25 m. nel caso di tratti con due corsie contigue dello stesso ed opposto senso di marcia;
- Per piste ciclabili in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su percorsi pedonali o su marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può essere eccezionalmente ridotta ad 1 m;
ate ubicate su percorsi pedonali o su marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può essere eccezionalmente ridotta ad 1 m;
- Nel caso siano ubicate nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, i tracciati delle piste ciclabili devono essere separati dal piano viabile mediante elementi divisori non valicabili dalle autovetture, possibilmente di natura vegetale;
- La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo;
natura vegetale;
- La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo;
- La pavimentazione della pista ciclabile deve essere contraddistinta (diversi colori e/o materiali) dalle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli e ai pedoni. In mancanza di tale diversificazione, la pista medesima dovrà essere provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l’uso specialistico.
ione, la pista medesima dovrà essere provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l’uso specialistico. Per le piste ciclabili in area urbana va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico. Per le piste ciclabili in area extraurbana, allo scopo di favorire l’attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che esse diventino elemento di qualificazione e strumento di fruizione dello spazio agricolo.
icloturismo e ricreazione, occorre che esse diventino elemento di qualificazione e strumento di fruizione dello spazio agricolo. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la progettazione e la realizzazione devono garantire:
- la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani;
- essere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimentazione e, ove possibile, con
stradali extraurbani;
- essere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimentazione e, ove possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e protezione per i ciclisti;
- individuare itinerari significativi anche utilizzando strade poderali, argini di torrenti e canali, sentieri o tracciati dismessi;
- prevedere, ove possibile, spazi attrezzati per la sosta e il ristoro. Per le pavimentazioni delle piste ciclabili sia in area urbana che in area agricola devono essere utilizzati
sosta e il ristoro. Per le pavimentazioni delle piste ciclabili sia in area urbana che in area agricola devono essere utilizzati materiali coerenti con il contesto in cui il percorso si inserisce. 39. Aree per parcheggio La realizzazione di parcheggi pubblici e le aree di sosta dei veicoli deve perseguire l’obiettivo di attenuazione dell’inquinamento visivo-ambientale.
REGOLAMENTO EDILIZIO 78 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 78 COMUNE DI BARLETTA Nella realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico con parcamento a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, quando l’accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche: a. rampe di accesso antisdrucciolevoli di pendenza non superiore al 20%, con dimensioni minime della carreggiata pari a:
stiche: a. rampe di accesso antisdrucciolevoli di pendenza non superiore al 20%, con dimensioni minime della carreggiata pari a:
- 5,50 m nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia;
- 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio interno minimo di 3,50 m e il raggio esterno mimino di 9,50 m; b. percorsi pedonali larghi almeno 0,90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito dei
sterno mimino di 9,50 m; b. percorsi pedonali larghi almeno 0,90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito dei pedoni; questa prescrizione è ovviabile qualora l’edificio sia dotato di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze; c. tratti in piano lunghi almeno 4.50 m per il collegamento con lo spazio pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni; d. rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali;
o ai pedoni; d. rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali; f. dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a:
- 6,00 m per l’accesso ai box
- 5,50 m per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice. Per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in materia di Codice della Strada, di sicurezza per le costruzioni e l’esercizio di autorimesse e simili.
a la vigente normativa in materia di Codice della Strada, di sicurezza per le costruzioni e l’esercizio di autorimesse e simili. Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante traffico automobilistico, devono essere approntati spazi di attesa, siti tra l’accesso dalla pubblica via e la sbarra d’ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelevamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da
d’ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelevamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da ricevere un numero di veicoli pari al 2% della prevista capacità di parcamento e comunque non inferiore a due veicoli, al fine di evitare ripercussioni sulla rete viaria. Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso l’accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi
sso l’accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell’area fondiaria non consentano la formazione di spazi di manovra sufficienti affinché il movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso pubblico, il
n condizioni di sicurezza. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi deve essere assicurato tramite ascensori accessibili. Fermo restando le leggi e i regolamenti nazionali e regionali in materia, gli stalli dei parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione del tipo drenante e permeabile.
ionali in materia, gli stalli dei parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione del tipo drenante e permeabile. In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate alberature e arbusti di tipo autoctono a delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta. Le alberature devono essere previste con un numero minimo di un albero ogni quattro stalli. In ogni area di parcheggio vanno altresì
lberature devono essere previste con un numero minimo di un albero ogni quattro stalli. In ogni area di parcheggio vanno altresì previste adeguate aree di sosta per motocicli, nonchè per l'installazione di rastrelliere per biciclette. Nelle aree a parcheggio pubblico deve essere prevista l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione delle vetture (vedasi art.58). 40. Piazze e aree pedonalizzate
e per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione delle vetture (vedasi art.58). 40. Piazze e aree pedonalizzate Le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere: può essere
REGOLAMENTO EDILIZIO 79 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 79 COMUNE DI BARLETTA consentito il solo utilizzo di biciclette. A tale scopo devono essere previste apposite separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da segnalazioni a terra o marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nettamente segnalate e protette.
di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nettamente segnalate e protette. Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità dei diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani. Le pavimentazioni, gli arredi, l'illuminazione, le eventuali aiuole, le recinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana con particolare riguardo all’uso di materiali tradizionali. In
cinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana con particolare riguardo all’uso di materiali tradizionali. In particolare le pavimentazioni devono essere curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione. Non va escluso, in via subordinata, in contesti contemporanei, purchè omogenei a loro volta, il ricorso a materiali della tradizione pugliese (travertini, pietra di Trani, Apricena o blocchetti
rchè omogenei a loro volta, il ricorso a materiali della tradizione pugliese (travertini, pietra di Trani, Apricena o blocchetti di calcestruzzo precolorato, entrati nell'uso più recente ecc..). Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche
diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica. Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso
nchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l'intervento deve rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra. 41. Passaggi pedonali e marciapiedi
raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra. 41. Passaggi pedonali e marciapiedi Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o di uso pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
onale pubblico o di uso pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati può essere realizzata anche dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano e deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo edilizio abilitativo.
materiali, livellette ed allineamenti indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo edilizio abilitativo. I marciapiedi e i camminamenti devono essere pavimentati con materiale adatto e delimitati da cordone in pietra di sezione 30 x 25 cm. salvo diverse disposizioni dei competenti uffici comunali. I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata non recintata sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
li. I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata non recintata sono gravati di servitù di pubblico passaggio. I marciapiedi di nuova costruzione devono, in linea di massima, essere rialzati e in genere avere le dimensioni di quelli già esistenti nella via. Ove questi fossero inesistenti e nelle aree di nuova urbanizzazione devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con un dislivello rispetto al
nelle aree di nuova urbanizzazione devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con un dislivello rispetto al piano di transito veicolare di non oltre 15 cm ed avere le seguenti larghezze minime (valori indicativi e non prescrittivi):
- per vie larghe m. 12: marciapiedi di m. 2,50;
- per vie larghe m. 15: marciapiedi di m. 3,00;
- per vie larghe m. 18: marciapiedi di m. 3,50;
- per vie larghe m. 20 ed oltre: marciapiedi di m. 4,00.
marciapiedi di m. 3,00;
- per vie larghe m. 18: marciapiedi di m. 3,50;
- per vie larghe m. 20 ed oltre: marciapiedi di m. 4,00. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%, ed in ogni caso deve essere garantita una superficie in piano sul marciapiede di larghezza non inferiore a m. 1,50.
REGOLAMENTO EDILIZIO 80 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 80 COMUNE DI BARLETTA Qualora, per ragioni tecniche o di salvaguardia storico-architettonica, non sia possibile realizzare all'interno dei locali pubblici o privati aperti al pubblico, gli adeguamenti alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche degli ingressi, è consentita, previo parere degli Uffici competenti, la realizzazione di rampe esterne opportunamente raccordate a condizione che lo spazio libero di
parere degli Uffici competenti, la realizzazione di rampe esterne opportunamente raccordate a condizione che lo spazio libero di marciapiede o percorso pedonale non sia inferiore a m. 2,00 e che le rampe siano opportunamente segnalate e dotate di idonee protezioni o transenne di sicurezza. Dette installazioni non sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Con riferimento a situazioni in cui il traffico veicolare possa determinare situazioni di pericolo o per
ione di suolo pubblico. Con riferimento a situazioni in cui il traffico veicolare possa determinare situazioni di pericolo o per motivazioni di carattere ambientale, l'Amministrazione Comunale può disporre che marciapiedi e passaggi pedonali siano protetti con paracarri, transenne metalliche o dissuasori idonei allo scopo. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedoni, in conformità alle
issuasori idonei allo scopo. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedoni, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada", del suo regolamento di esecuzione e di attuazione e del regolamento locale per la pubblicità qualora presente. 42. Passi carrai ed uscite per autorimesse Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione
rai ed uscite per autorimesse Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e
al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dall’art. 44, comma 8 del D. Lgs. n. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10,00 da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1,00 metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.
ne di 1,00 metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività. Per quel che concerne la tassazione e le modalità per la concessione si rimanda al relativo Regolamento comunale vigente. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l’accesso sarà consentito da quello di minor traffico, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.
eggia più spazi pubblici, l’accesso sarà consentito da quello di minor traffico, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità. Nella realizzazione delle uscite dei passi carrabili verso il suolo pubblico, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una buona visibilità. Gli accessi carrabili esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano; tuttavia, in caso di loro modifica, gli stessi devono essere adeguati alla presente norma.
ervati nello stato in cui si trovano; tuttavia, in caso di loro modifica, gli stessi devono essere adeguati alla presente norma. Sono ammesse deroghe nei casi in cui si dimostri l’impossibilità di eseguire le modifiche necessarie, ovvero laddove sia necessario il rispetto dei canoni compositivi di facciata per immobili ricadenti nel centro storico oppure di riconosciuto valore storico-monumentale. Nelle nuove costruzioni, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m. 2,50.
ciuto valore storico-monumentale. Nelle nuove costruzioni, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m. 2,50. Nei nuovi insediamenti produttivi deve essere in ogni caso garantita, ed idoneamente dimostrata in sede progettuale, la capacità di passaggio dei mezzi pesanti inerenti l’attività produttiva. I parcheggi pubblici e privati aventi capacità di parcamento maggiore di 50 posti auto devono essere
enti l’attività produttiva. I parcheggi pubblici e privati aventi capacità di parcamento maggiore di 50 posti auto devono essere dotati di adeguati spazi di attesa, disposti tra l’accesso dalla strada pubblica e l’inizio della rampa, dimensionati in maniera tale da evitare ripercussioni sul traffico veicolare. 43. Chioschi/dehors su suolo pubblico I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico, sono realizzabili previo rilascio di Permesso di costruire o SCIA.
REGOLAMENTO EDILIZIO 81 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 81 COMUNE DI BARLETTA Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio; il relativo atto abilitativo può, pertanto, essere revocato quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano. I chioschi devono essere realizzati secondo le caratteristiche riportate dalle specifiche norme tecniche del regolamento comunale. 44. Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors
tecniche del regolamento comunale. 44. Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato Le disposizioni relative all’installazione di strutture dehors sono riportate nello specifico regolamento comunale. Per l’istallazione di chioschi e gazebi, riguardo le servitù di passaggio sui fronti delle costruzioni, valgono le medesime prescrizioni riportate nel regolamento per i dehors. 45. Recinzioni
passaggio sui fronti delle costruzioni, valgono le medesime prescrizioni riportate nel regolamento per i dehors. 45. Recinzioni Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma realizzate con struttura metallica su basamento in muratura ed essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi con il contesto edificato circostante. Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono
testo edificato circostante. Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale. In particolare nelle strade comunali esistenti e di nuovo impianto da realizzare nelle zone agricole devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate.
uovo impianto da realizzare nelle zone agricole devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate. Nelle zone agricole le recinzioni devono avere un'altezza massima pari a 2,00 m ed essere trasparenti per almeno i 2/3 della loro altezza. Devono essere realizzate con muratura in pietrame a secco di altezza massima pari a m 1,00 rispetto al piano di calpestio. Sulla muratura in pietrame è consentita esclusivamente l’installazione di rete metallica leggera
rispetto al piano di calpestio. Sulla muratura in pietrame è consentita esclusivamente l’installazione di rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel muro sottostante. E' possibile realizzare esclusivamente la muratura a secco senza l'installazione della rete metallica sovrastante nel rispetto dell'altezza massima di 1,00 m. E’ consentita nelle zone agricole anche la realizzazione delle recinzioni trasparenti con rete metallica
ezza massima di 1,00 m. E’ consentita nelle zone agricole anche la realizzazione delle recinzioni trasparenti con rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel terreno o su un cordolo in calcestruzzo che non deve sporgere rispetto alla quota di calpestio per più di 20 cm. Laddove presenti, devono essere continuate, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco, nel rispetto del Codice della Strada.
, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco, nel rispetto del Codice della Strada. Eccezioni sono ammesse per aree di particolare interesse, su conforme parere dell’Ente preposto alla tutela. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00
superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada. Sono altresì consentite le recinzioni realizzate con staccionate in legno di altezza massima pari a 1,20 m rispetto al piano di calpestio, per la delimitazione del bordo stradale, di aree e giardini pubblici. Inoltre, si richiamano le Linee Guida 4.4.4 (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle
e giardini pubblici. Inoltre, si richiamano le Linee Guida 4.4.4 (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) del PPTR. 46. Numerazione civica Ogni accesso che dallo spazio pubblico di circolazione immetta all’interno di aree o locali privati ovvero di fabbricati di qualsiasi genere, viene contraddistinto dal Comune con un proprio numero civico. Il
REGOLAMENTO EDILIZIO 82 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 82 COMUNE DI BARLETTA relativo indicatore deve essere apposto a cura e spese del proprietario dell’immobile o dell’amministratore del condominio. In particolari zone di pregio che l’Amministrazione comunale intende salvaguardare, l’indicatore del numero civico può essere fornito da quest’ultima, obbligatoriamente con spese a carico del proprietario beneficiario.
catore del numero civico può essere fornito da quest’ultima, obbligatoriamente con spese a carico del proprietario beneficiario. Il numero civico deve essere collocato al lato della porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), in posizione ben visibile, ad un’altezza compresa tra i 2,00 ed i 3,00 metri. Nel caso in cui l’indicatore risulti danneggiato o poco visibile, il proprietario ha l’obbligo di ripristinarlo.
d i 3,00 metri. Nel caso in cui l’indicatore risulti danneggiato o poco visibile, il proprietario ha l’obbligo di ripristinarlo. Nei casi di demolizione di fabbricati o di soppressione di porte di accesso dalla pubblica via il proprietario, a demolizione o soppressione avvenuta, deve dare comunicazione al Comune del numero o dei numeri civici che sono stati aboliti e/o ricollocati. Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi vani d’ingresso in fabbricati esistenti, i
e/o ricollocati. Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi vani d’ingresso in fabbricati esistenti, i proprietari devono fare richiesta al Comune, di attribuzione dei numeri civici, da collocarsi in corrispondenza dei vani di ingresso dei predetti fabbricati. In occasione della costruzione di nuovi fabbricati ovvero della ristrutturazione completa o parziale di alcune unità immobiliari, il proprietario è tenuto a richiedere l'attribuzione dei numeri interni, relativi
mpleta o parziale di alcune unità immobiliari, il proprietario è tenuto a richiedere l'attribuzione dei numeri interni, relativi alle singole unità immobiliari, i quali devono essere apposti a cura e spese del proprietario stesso.
CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 83 COMUNE DI BARLETTA CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE 47. Aree verdi Per la progettazione delle aree a verde e la scelta delle essenze si rinvia alla parte II "Criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" contenuta nel DRAG/PUE. Fermo restando l'indice di permeabilità (definizione uniforme n. 10) stabilito nel presente Regolamento,
contenuta nel DRAG/PUE. Fermo restando l'indice di permeabilità (definizione uniforme n. 10) stabilito nel presente Regolamento, in tutti gli interventi di nuova edificazione devono essere previste adeguate aree a verde possibilmente arborato. In tal caso il 25% delle aree libere impermeabili a piano terra (superficie utile impermeabile del piano terra) deve essere piantumato con essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive. E' da evitare
e impermeabile del piano terra) deve essere piantumato con essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive. E' da evitare l'uso di essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti Il progetto delle sistemazioni a verde deve comprendere le dimensioni e l’ubicazione delle parti di lotto destinate a tal fine. Le aree a parcheggio all'aperto non devono essere conteggiate nelle zone sistemate a verde, come
di lotto destinate a tal fine. Le aree a parcheggio all'aperto non devono essere conteggiate nelle zone sistemate a verde, come sopra descritte, anche nel caso di pavimentazioni con materiali che consentano la crescita del manto erboso e sistemate con arbusti/alberature varie tra gli stalli. 48. Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche
orico e documentale Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico-culturale, architettonico e ambientale, devono tendere alla conservazione, così come definita dal D. Lgs. 42/2004 Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e previa presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio
etto di quanto previsto nel presente regolamento e previa presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale accompagnato da adeguata documentazione tecnica. Inoltre, si richiamano le raccomandazioni contenute nella "Carta italiana dei giardini storici", approvata a Firenze il 12 settembre 1981. 49. Orti urbani L’orto urbano è un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle zone
tembre 1981. 49. Orti urbani L’orto urbano è un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle zone territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee “E”, destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in ambito urbano, di valorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando le
alorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittadini; i prodotti provenienti dalla coltivazione degli orti urbani realizzati su suolo privato e pubblico possono essere destinati alla commercializzazione. Nella conduzione degli orti urbani è prescritto di:
- tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l’area, eliminando la vegetazione infestante;
i orti urbani è prescritto di:
- tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l’area, eliminando la vegetazione infestante;
- irrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell’acqua piovana evitando ristagni d’acqua;
- non installare manufatti adibiti a ricovero attrezzi, se non autorizzati;
- non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, né materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- non allevare animali di bassa corte;
ente connessi alla coltivazione del terreno, né materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- non allevare animali di bassa corte;
- smaltire direttamente sul posto i residui della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto organico. Nella progettazione e nell’allestimento di orti urbani, al fine di una corretta ed ottimale localizzazione, è preferibile far cadere la scelta su di una giacitura ottimale in relazione al contesto microambientale in
REGOLAMENTO EDILIZIO 84 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 84 COMUNE DI BARLETTA essere, quella che possa permettere l’alternanza di ore di luce e di buio in un rapporto variabile in correlazione con l’alternanza delle stagioni. L'accesso agli orti urbani e periurbani deve essere garantito sia ai proprietari, diretti interessati alla coltivazione, sia all’esterno per gli eventuali fruitori. È auspicabile uno o più accessi sia pedonali che carrabili, anche per i soggetti diversamente abili,
per gli eventuali fruitori. È auspicabile uno o più accessi sia pedonali che carrabili, anche per i soggetti diversamente abili, corredati da segnaletica orizzontale e verticale. Ai rispettivi accessi alcune bacheche devono indicare chiaramente gli orari di apertura e chiusura dell’area di accesso ai fruitori e la merce disponibile quel giorno, le eventuali specie ortiflorofrutticole disponibili in quel determinato periodo dell’anno o il piano di distribuzione settimanale dei prodotti.
ecie ortiflorofrutticole disponibili in quel determinato periodo dell’anno o il piano di distribuzione settimanale dei prodotti. La superficie necessaria dipende ovviamente dallo spazio disponibile e dalle singole esigenze: indicativamente, 40 mq di terreno correttamente coltivati riescono a soddisfare, nel periodo estivo di piena produzione, le esigenze di una famiglia composta da 4 persone. Le recinzioni dei terreni da adibire ad orti urbani devono essere realizzate nel rispetto delle
famiglia composta da 4 persone. Le recinzioni dei terreni da adibire ad orti urbani devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche riportate nel presente regolamento per le aree agricole. Inoltre, si richiamano le Linee guida 4.4.3. (Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane). 50. Parchi e percorsi in territorio rurale Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente con il
rcorsi in territorio rurale Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente con il disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico- ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive. Inoltre, si richiamano le linee guida del PPTR: 4.4.1 (Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi
e, visive e percettive. Inoltre, si richiamano le linee guida del PPTR: 4.4.1 (Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette), 4.4.3. (Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane), 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia), 4.4.6. (Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali).
pietra a secco della Puglia), 4.4.6. (Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali). 51. Tratturi e percorsi della mobilità dolce I tratturi costituiscono testimonianza della stratificazione insediativa in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca.
orio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Nei tratturi deve essere evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e deve essere perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.
a riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio. È fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere puliti e praticabili i sentieri poderali di loro competenza ed i percorsi all'interno delle aree prative o boschive del territorio. 52. Tutela del suolo e del sottosuolo Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la
del suolo e del sottosuolo Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le normative vigenti in materia, le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigenti. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve
to di Igiene vigenti. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
REGOLAMENTO EDILIZIO 85 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 85 COMUNE DI BARLETTA In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE
li sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 86 COMUNE DI BARLETTA CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE 53. Approvvigionamento idrico E’ fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad esso assimilabile, o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari. Nel caso
ilabile, o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l’insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa
ti dell'edificio. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l’insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la richiesta del certificato di agibilità deve risultare integrata da dichiarazione attestante che l’edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili. I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente
egli utenti insediabili. I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio. 54. Depurazione e smaltimento delle acque Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi.
in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi. Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate nella fognatura comunale secondo le vigenti normative inerenti il trattamento delle acque reflue e la protezione dall'inquinamento. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.
maltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento. Le acque meteoriche non devono essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti. Quelle di prima pioggia devono essere convogliate in fogna bianca, mentre le altre acque meteoriche devono essere smaltite nel rispetto della vigente normativa. Per gli edifici ubicati in aree sprovviste di rete fognaria bianca devono osservarsi le vigenti normative.
la vigente normativa. Per gli edifici ubicati in aree sprovviste di rete fognaria bianca devono osservarsi le vigenti normative. I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia. 55. Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati
solidi urbani e assimilati Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati spazi destinati esclusivamente all’ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani all'interno degli edifici e nelle relative aree pertinenziali. L’ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile e al numero di
l dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, devono essere concordati in fase progettuale con l’ente gestore del servizio e devono essere opportunamente mitigati al fine di nascondere, per quanto possibile, alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all’utilizzo di specie vegetali.
elazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all’utilizzo di specie vegetali. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio. 56. Distribuzione dell’energia elettrica La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.
ne, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in materia. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.
REGOLAMENTO EDILIZIO 87 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 87 COMUNE DI BARLETTA 57. Distribuzione dell’energia del gas La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in materia. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti per legge. Tutti gli
otti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti per legge. Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, devono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici. 58. Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli Ai sensi della normativa vigente in materia, il progetto di nuove costruzioni deve prevedere la
elettriche per ricarica veicoli Ai sensi della normativa vigente in materia, il progetto di nuove costruzioni deve prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non. Negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a
i pertinenziali e non. Negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
dilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, le infrastrutture elettriche devono essere predisposte per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali. 59. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
zi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali. 59. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento. Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni
ativa di riferimento. Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione. Nei nuovi piani urbanistici esecutivi è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento nell’ambito della
iti di installazione. Nei nuovi piani urbanistici esecutivi è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento nell’ambito della progettazione delle opere di urbanizzazione, a servizio dei nuovi insediamenti, secondo le tecnologie previste dalle direttive comunitarie e dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti. 60. Impianti per teleradiocomunicazioni L’installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in
per teleradiocomunicazioni L’installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale
nicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, vengono autorizzate dall’Autorità Comunale, ovvero soggette alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione
parte dell’ARPA Puglia – competente ad effettuare i controlli di cui all’articol
l’uopo assegnate, vengono autorizzate dall’Autorità Comunale, ovvero soggette alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio Attività nei casi previsti, previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell’ARPA Puglia – competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge Quadro) – in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori
a legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge Quadro) – in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia.
REGOLAMENTO EDILIZIO 88 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 88 COMUNE DI BARLETTA L’installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione è disciplinata dal Regolamento Regionale 19 giugno 2006, n. 7 e s.m.i.
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO
lazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione è disciplinata dal Regolamento Regionale 19 giugno 2006, n. 7 e s.m.i.
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 89 COMUNE DI BARLETTA CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO 61. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi devono essere progettati,
ruzioni e dei luoghi Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l’estetica e il decoro dell’ambiente. Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni bisogna tener conto degli edifici limitrofi nel senso che bisogna tendere ad un decoroso livellamento di altezze delle quote di imposta dei solai e delle
edifici limitrofi nel senso che bisogna tendere ad un decoroso livellamento di altezze delle quote di imposta dei solai e delle aperture. Vanno inoltre preferibilmente rispettati gli allineamenti delle fronti stradali esistenti se non diversamente stabilito dalle norme tecniche dello strumento urbanistico generale comunale. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su
o generale comunale. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all’edificio e tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l’uso di materiali e cura di dettagli tali
decorative degli edifici circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l’uso di materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica. Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale
idonea soluzione architettonica. Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all’estetica dell’ambiente. Ogni proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e coloritura delle facciate e delle recinzioni. Quando i fronti di un fabbricato sono indecorose, il Dirigente dell’Ufficio tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma.
indecorose, il Dirigente dell’Ufficio tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma. 62. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
- Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private o sono comunque da questi visibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione.
nto per la corretta armonia delle linee architettoniche quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione. Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce e tutti gli elementi architettonici debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà. Chi intenda eseguire sulle facciate degli edifici esposte alla pubblica vista elementi pittorici di
e non le singole proprietà. Chi intenda eseguire sulle facciate degli edifici esposte alla pubblica vista elementi pittorici di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve munirsi di specifica autorizzazione comunale. 2. Negli agglomerati d'interesse storico-artistico o di particolare pregio ambientale, classificati come zona A, a norma del DIM 2 aprile 1968 n. 1444, l'edificazione é disciplinata dalle norme del PP/PR. In sua assenza valgono le norme che seguono.
del DIM 2 aprile 1968 n. 1444, l'edificazione é disciplinata dalle norme del PP/PR. In sua assenza valgono le norme che seguono. 2.1. Le facciate degli edifici, visibili da spazi pubblici, devono essere finite con intonaco tinteggiato a fresco (con colori ricorrenti del posto e non dissonanti), oppure in muratura di tufo o di pietra a vista; é escluso ogni tipo di rivestimento; le zoccolature possono essere di pietra non levigata. 2.2. Gli edifici debbono avere la copertura tradizionale del luogo.
mento; le zoccolature possono essere di pietra non levigata. 2.2. Gli edifici debbono avere la copertura tradizionale del luogo. Sono vietati le mansarde e gli arretramenti; gli eventuali stenditoi situati in sommità degli edifici debbono essere coperti ad altana e non debbono superare in estensione un terzo dell'area del tetto. Le gronde, i canali ed i pluviali debbono essere in vista; sono prescritti canali in lamiera verniciata e pluviali in lamiera verniciata od in ghisa (esclusi polivinile e simili).
vista; sono prescritti canali in lamiera verniciata e pluviali in lamiera verniciata od in ghisa (esclusi polivinile e simili). 2.3. Le finestre debbono avere davanzali ed eventuali spallette e cappelli in pietra.
REGOLAMENTO EDILIZIO 90 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 90 COMUNE DI BARLETTA I balconi debbono avere la soletta in pietra lavorata e sagomata; sono ammesse le solette in c.a. intonacato e di esiguo spessore (max 15 cm) sporgenti non più di 90 cm. I balconi possono avere soltanto ringhiere in ferro lavorato, con esclusione di pannellature di altro materiale (vetro, ecc.). 2.4. I serramenti di finestra e porta-finestra debbono avere forma allungata in altezza ed essere di
ro materiale (vetro, ecc.). 2.4. I serramenti di finestra e porta-finestra debbono avere forma allungata in altezza ed essere di legno; sono esclusi i serramenti metallici di qualsiasi tipo. Le persiane debbono essere a liste, di tipo tradizionale (escluse le tapparelle in legno od in plastica e le tende alla veneziana) ed apribili a ventola. Le vetrine dei negozi sono prescritte in lamiera verniciata (escluso l'alluminio anodizzato tal quale), con serrande metalliche a maglia.
e dei negozi sono prescritte in lamiera verniciata (escluso l'alluminio anodizzato tal quale), con serrande metalliche a maglia. Le insegne debbono intonarsi al carattere della zona; sono vietate le insegne luminose lampeggianti. 63. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati: a. aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all’altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti
pubblico, sono vietati: a. aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all’altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm 30 fino alla quota consentita per i balconi; b. porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad un’altezza inferiore a m 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2.50 se la strada ne è priva. Fanno eccezione le porte di uscita di sicurezza imposte da norme di prevenzione incendi dei locali di uso pubblico.
ne è priva. Fanno eccezione le porte di uscita di sicurezza imposte da norme di prevenzione incendi dei locali di uso pubblico. I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano la larghezza non inferiore a m 6,00. L’aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,50 dal piano di marciapiede, o a m 4,50 dal piano stradale, se non è previsto un marciapiede di larghezza pari o superiore a quella
dal piano di marciapiede, o a m 4,50 dal piano stradale, se non è previsto un marciapiede di larghezza pari o superiore a quella dell’aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell’aggetto. I balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco. Per gli aggetti su strada la luce del balcone non può superare la larghezza del marciapiede e comunque il loro aggetto non può superare a m 1,20.
u strada la luce del balcone non può superare la larghezza del marciapiede e comunque il loro aggetto non può superare a m 1,20. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m 3,00. La larghezza relativa al prospetto di verande non deve essere inferiore alla profondità delle stesse. 64. Allineamenti L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata
le stesse. 64. Allineamenti L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. Si rinvia all’art. 3.14. delle N.T.A.. 65. Piano del colore
te allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. Si rinvia all’art. 3.14. delle N.T.A.. 65. Piano del colore Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente: a. gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio; b. le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;
ifiche porzioni di territorio; b. le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti; c. il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori. In mancanza la buona pratica edilizia deve tener conto delle quinte murarie esistenti al fine di salvaguardare l'unitarietà cromatica dell'esistente.
REGOLAMENTO EDILIZIO 91 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 91 COMUNE DI BARLETTA 66. Coperture degli edifici Per la copertura degli edifici, nel rispetto dei caratteri tipologici del tessuto urbano e della zona agricola, dovranno essere preferite le tipologie piane. I fabbricati di nuova costruzione ricadenti in zona omogenea A, A/1 e B/2 ovvero soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo debbono armonizzarsi, nelle coperture, con gli
A/1 e B/2 ovvero soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo debbono armonizzarsi, nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi, il tutto in conformità alle prescrizioni contenute nella pianificazione attuativa del PRG.
ano in cui essi vengono ad inserirsi, il tutto in conformità alle prescrizioni contenute nella pianificazione attuativa del PRG. Negli interventi sugli edifici esistenti, nelle sottozone A, A/1 e B/2 di PRG, devono essere conservati gli elementi lapidei di copertura che non dovranno essere tinteggiati, il tutto. in conformità alle prescrizioni contenute nella pianificazione attuativa del PRG. 67. Illuminazione pubblica
teggiati, il tutto. in conformità alle prescrizioni contenute nella pianificazione attuativa del PRG. 67. Illuminazione pubblica Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l’ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati.
conservare e proteggere l’ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed al ridotto consumo energetico. I progetti, i materiali e gli impianti per l’illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire l’inquinamento luminoso devono prevedere:
e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire l’inquinamento luminoso devono prevedere:
- apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell’intensità luminosa massima per g ≥ 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio stesso;
inoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio stesso;
- lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E’ consentito l’impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w,
E’ consentito l’impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, esclusivamente nell’illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;
- luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza
ta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza
- impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l’emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza. Nel rispetto minimo dei criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo, ogni forma
di non compromettere la sicurezza. Nel rispetto minimo dei criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo, ogni forma d’illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai
intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l’utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..)
assivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove l’illuminazione tradizionale potrebbe essere controproducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva. Nei centri storici e nelle vie commerciali saranno rispettate le seguenti prescrizioni:
REGOLAMENTO EDILIZIO 92 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 92 COMUNE DI BARLETTA
- i centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi;
- l’illuminazione dei centri storici deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto architettonico. E’ vietata l’installazione di impianti di pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare
al contesto architettonico. E’ vietata l’installazione di impianti di pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale limitrofe al centro urbano. L’installazione e la modifica degli impianti pubblica illuminazione è disciplinata dal Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 e s.m.i.. 68. Griglie ed intercapedini Si rinvia al successivo art.83 del presente R.E..
lamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 e s.m.i.. 68. Griglie ed intercapedini Si rinvia al successivo art.83 del presente R.E.. 69. Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici E’ proibito inderogabilmente collocare o far sboccare sulle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico, i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi o dello scarico dei motori a gas o a vapore.
ati prospicienti sul suolo pubblico, i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi o dello scarico dei motori a gas o a vapore. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria, idonee ad assicurare il benessere delle persone. Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di
il benessere delle persone. Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici. La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento. L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli
ta per il condizionamento. L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento. Gli alloggi debbono essere dotati d’impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C, che deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli. E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti
i, esclusi i ripostigli. E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa
epurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili. All'interno dell'abitazione e vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che,
ario e riscaldamento ambienti. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento.
ell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento. Le tubazioni di adduzione dell’acqua potabile devono essere esclusivamente di ferro zincato o altro materiale non tossico. I condotti di scarico delle acque nere delle singole unità debbono essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le colonne di scarico. Gli scarichi dovranno essere di materiale
unità debbono essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le colonne di scarico. Gli scarichi dovranno essere di materiale impermeabile, isolati da muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. I tubi di condotta
REGOLAMENTO EDILIZIO 93 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 93 COMUNE DI BARLETTA principali e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas alle abitazioni, debbono essere collocati esternamente agli alloggi: tanto i predetti tubi quanto quelli siti nell’interno delle abitazioni debbono essere collocati allo scoperto, in modo da riuscire facilmente ispezionabili. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza
mente ispezionabili. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Questa norma è derogata limitatamente agli interventi previsti nelle zone di tutela storica. I focolai, le stufe, le caldaie etc., saranno poste sopra volte in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni apparecchio di combustione avrà una propria canna fumaria, isolate dalle altre, prolungatesi oltre
ateriali incombustibili. Ogni apparecchio di combustione avrà una propria canna fumaria, isolate dalle altre, prolungatesi oltre il tetto per almeno un metro e terminante con un fumaiolo in muratura o di altro materiale idoneo, salvo l’uso consentito di canne ramificate. Nei tratti di attraversamento del tetto, dei solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una contro canna, un’intercapedine di almeno cm 3 per la
infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una contro canna, un’intercapedine di almeno cm 3 per la circolazione dell’aria. E’ vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico. Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso il camino del fumo od
tori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso il camino del fumo od altri a mezzo di appositi altri tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti. Le condutture e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell’interno degli edifici debbono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente controllabili. E’ comunque
as nell’interno degli edifici debbono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente controllabili. E’ comunque vietato collocare tubi del gas nel vano delle scale. Le condutture e gli impianti elettrici risponderanno alle norme e prescrizioni di sicurezza vigenti. Nello scantinato i locali caldaia per il riscaldamento, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l’esterno.
ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l’esterno. Tutti gli edifici devono essere allacciati alla rete della pubblica fognatura urbana. Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti tipo Imhoff. 70. Serramenti esterni degli edifici Tutte le porte poste sulla via pubblica o di uso pubblico o su altri spazi destinati al pubblico transito
esterni degli edifici Tutte le porte poste sulla via pubblica o di uso pubblico o su altri spazi destinati al pubblico transito devono aprirsi, di norma, verso l’interno dell’edificio. Quando ciò non sia possibile, ovvero quando debbano aprirsi verso l’esterno per motivi di sicurezza o per il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere, ove possibile, debitamente arretrate rispetto al filo della facciata, in modo tale da non
ve specifiche, le porte devono essere, ove possibile, debitamente arretrate rispetto al filo della facciata, in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni (è ammissibile una sporgenza massima di 20 cm rispetto al filo di facciata). Le persiane, gli avvolgibili con apparato a sporgere e simili possono aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno m 2,20 dalla
sporgere e simili possono aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno m 2,20 dalla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio. Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nelle sottozone A, A/1 e B/2 dello
vo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nelle sottozone A, A/1 e B/2 dello strumento urbanistico generale potranno essere conservate le condizioni esistenti ancorché non conformi a quelle del presente punto. Valgono, in ogni caso, le prescrizioni contenute nelle NTA e nei Piani Attuativi vigenti. 71. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
caso, le prescrizioni contenute nelle NTA e nei Piani Attuativi vigenti. 71. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe Si rinvia al vigente “Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni – Regolamento di attuazione: Norme tecniche” approvato con delibera di CC n.03 del 19.01.2005 e modificato con delibera di CC n.14 del 20.03.2012. Si prescrive inoltre, che ai fini del rilascio di autorizzazioni nelle
2005 e modificato con delibera di CC n.14 del 20.03.2012. Si prescrive inoltre, che ai fini del rilascio di autorizzazioni nelle zone omogenee di tipo A del PRG, a rilevanza storico-ambientale, il SUAP si avvale del preventivo parere del SUE.
REGOLAMENTO EDILIZIO 94 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 94 COMUNE DI BARLETTA 72. Cartelloni pubblicitari
- Si rinvia al vigente “Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni – Regolamento di attuazione: Norme tecniche” approvato con delibera di CC n.03 del 19.01.2005 e modificato con delibera di CC n.14 del 20.03.2012
- Lungo le strade statali e provinciali, la pubblicità è regolata da apposite norme; i permessi saranno
CC n.14 del 20.03.2012 2. Lungo le strade statali e provinciali, la pubblicità è regolata da apposite norme; i permessi saranno rilasciati dal Competente Compartimento ANAS e dall'Ufficio Tecnico Provinciale. 3. Le presenti prescrizioni si aggiornano automaticamente in caso di variazioni dei regolamenti comunali o nuove disposizioni normative. 73. Muri di cinta I muri di cinta che costituiscono recinzione degli spazi aperti devono uniformarsi alle caratteristiche
ative. 73. Muri di cinta I muri di cinta che costituiscono recinzione degli spazi aperti devono uniformarsi alle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti. Per essi valgono le disposizioni delle “recinzioni” contenute nell’articolo 45 in quanto applicabili. 74. Beni culturali e edifici storici Nell’esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico ed artistico dovrà aversi
culturali e edifici storici Nell’esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico ed artistico dovrà aversi particolare cura di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste. Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati agli Uffici Comunali competenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e smi. 75. Cimiteri monumentali e storici
nti. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e smi. 75. Cimiteri monumentali e storici L’area cimiteriale storica di Barletta, accessibile dall’ingresso monumentale, contenente la “zona monumentale”, primo nucleo cimiteriale della città, attraversata da viali contornati da cappelle gentilizie d’epoca primo novecentesca, fino al secondo dopoguerra. Nella zona monumentale e storica gli interventi devono tendere al mantenimento delle caratteristiche
fino al secondo dopoguerra. Nella zona monumentale e storica gli interventi devono tendere al mantenimento delle caratteristiche di storicità e monumentalità della zona. Essi sono disciplinati dal Piano Cimiteriale. 76. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto di quanto contenuto nel Capo II del presente Titolo e delle norme di sicurezza specifiche di settore.
CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 95 COMUNE DI BARLETTA CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI 77. Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche Le barriere architettoniche sono definite dall'articolo 2 del DM 14 giugno 1989, n. 236. Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o
14 giugno 1989, n. 236. Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236. Le norme di cui al presente articolo si applicano fatte salve le esigenze di conservazione dettate da
DM 14 giugno 1989, n. 236. Le norme di cui al presente articolo si applicano fatte salve le esigenze di conservazione dettate da vincoli storici o monumentali (con riguardo alle quali dovranno essere individuate e proposte, a cura degli interessati, le soluzioni possibili in relazione alle caratteristiche tutelate dal vincolo) nonché quelle di fruizione degli spazi pubblici, così che sono da considerarsi in genere non consentiti interventi che prevedano rampe su marciapiedi e/o spazi pubblici.
bblici, così che sono da considerarsi in genere non consentiti interventi che prevedano rampe su marciapiedi e/o spazi pubblici. 78. Serre bioclimatiche Si richiama la definizione uniforme n. 51. La realizzazione della serra bioclimatica/solare comporta l’aggiornamento della planimetria catastale dell’immobile. Per quanto riguarda gli edifici con più unità immobiliari, la realizzazione di serre bioclimatiche deve
catastale dell’immobile. Per quanto riguarda gli edifici con più unità immobiliari, la realizzazione di serre bioclimatiche deve essere coordinata con eventuali altri interventi già eseguiti e/o a farsi, e comunque è subordinata ad una preventiva autorizzazione del condominio o della maggioranza dei proprietari. Non è consentita la realizzazione di serre bioclimatiche/solari nelle sottozone A, A/1 e B/2 di PRG. 79. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
ari nelle sottozone A, A/1 e B/2 di PRG. 79. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto dei vincoli di tutela esistenti e previo parere dell’ufficio competente. 80. Coperture, canali di gronda e pluviali La copertura, sia essa realizzata con tetto piano e con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in
anali di gronda e pluviali La copertura, sia essa realizzata con tetto piano e con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica. Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del
pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali. Le condotte di cui al primo comma, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.
abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta. vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine. 81. Strade e passaggi privati e cortili La costruzione ed apertura al privato e/o pubblico transito di strade, di passaggi privati è soggetta all’autorizzazione dell’Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare tal autorizzazione, in
saggi privati è soggetta all’autorizzazione dell’Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare tal autorizzazione, in relazione alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. Sulla scorta di tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell’opera.
REGOLAMENTO EDILIZIO 96 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 96 COMUNE DI BARLETTA E’ vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguatamente regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell’Autorità competente. Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e
privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all’uso e/o al passaggio nel cortile. 82. Cavedi, pozzi luce e chiostrine Nel rispetto del Regolamento regionale di Igiene e Sanità, si intendono per spazi interni le aree scoperte circondante da edifici per una lunghezza pari o superiore ai 3/4 del perimetro:
si intendono per spazi interni le aree scoperte circondante da edifici per una lunghezza pari o superiore ai 3/4 del perimetro: Cortile primario. Si intende per cortile primario uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari o superiore a m 6,00. La superficie del pavimento dovrà essere pari o superiore a 1/5 di quella delle pareti circostanti; Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano, di un
lle pareti circostanti; Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano, di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 5,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00; Cortile secondario. Si intende per cortile secondario uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari a superiore a m 5,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/8 di quella delle pareti che la circondano.
gni finestra è pari a superiore a m 5,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/8 di quella delle pareti che la circondano. Chiostrina. Si intende per chiostrina, detta anche pozzo luce, uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/12 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di
estra non inferiore a m 3,00. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile. I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica.
o di esse aperto sul cortile. I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica. È vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno. Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.
per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte
zati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso. 83 Intercapedini e griglie di aerazione Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso
glie di aerazione Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
REGOLAMENTO EDILIZIO 97 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 97 COMUNE DI BARLETTA Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
i, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione. 84. Recinzioni Si richiamano le norme stabilite al precedenti articoli nn.21-36-40-45-49-61-73.
Capo V del presente Titolo.
ovvedere alla loro manutenzione. 84. Recinzioni Si richiamano le norme stabilite al precedenti articoli nn.21-36-40-45-49-61-73. 85. Materiali, tecniche costruttive degli edifici I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l’inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.
Capo V del presente Titolo.
azionali oltre che la qualità architettonica e l’inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo. Dovrà privilegiarsi, in ogni caso, l’uso di materiale ecocompatibile e/o proveniente da processi di riciclo certificato. 86. Disposizioni relative alle aree di pertinenza La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale generale o esecutivo.
ere in esse ammissibili sono individuate dalle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale generale o esecutivo. Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.
rfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione. Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico. 87. Piscine Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di
di decoro pubblico. 87. Piscine Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La loro realizzazione deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:
- rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3;
- i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti
di specie, UNI EN 16582-3; 2. i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell’ambito dei locali presenti all’interno dell’edificio esistente o di progetto; 3. gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell’ambito dei locali presenti all’interno dell’edificio esistente o di progetto; 4. le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di
o esistente o di progetto; 4. le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l’impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l’impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;
REGOLAMENTO EDILIZIO 98 COMUNE DI BARLETTA
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 98 COMUNE DI BARLETTA 5. l’approvvigionamento idrico per l’alimentazione delle vasche e lo scarico delle acque sono comunque soggetti al parere dell’Azienda Sanitaria Locale; 6. devono esser dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto possibile l’uso di acqua proveniente dall’acquedotto. Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola
oveniente dall’acquedotto. Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro. L’installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.
al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva. 88. Altre opere di corredo agli edifici Tutte le ulteriori opere di corredo degli edifici non contemplate negli articoli precedenti devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l’inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.
TITOLO IV
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 99 COMUNE DI BARLETTA TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 89. Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e durante l’esecuzione dei lavori La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del DPR n.380/2001 e s.m.i. La vigilanza è esercitata dai funzionari ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili.
La vigilanza è esercitata dai funzionari ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili. A tale scopo, in cantiere devono essere tenuti a disposizione dei funzionari ed agenti comunali il titolo abilitativo edilizio con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali. Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo abilitativo edilizio, ovvero non
ità agli originali. Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo abilitativo edilizio, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, i funzionari o agenti municipali ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. 90. Inottemperanze e sanzioni In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da
Inottemperanze e sanzioni In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i. (TUEL). Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto
267/2000 e s.m. e i. (TUEL). Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si rimanda alla disciplina di cui alla legge n.689/1981. In particolare, ai sensi dell’art.27 comma 3 del DPR 380/2001, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, il dirigente del SUE,
statata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, il dirigente del SUE, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi
TITOLO V
Piano Regolatore Generale Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO 100 COMUNE DI BARLETTA TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI 91. Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio Annualmente a far data dall’approvazione del presente Regolamento l’Amministrazione comunale provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell’adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento. 92. Disposizioni transitorie
e ai fini dell’adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento. 92. Disposizioni transitorie I procedimenti edilizi presentati prima dell’approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze. In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o
one delle relative istanze. In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito, le opere a realizzarsi devono necessariamente essere adeguate alle norme del presente regolamento.
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