piano regolatore generale - variante 1975
Comune di Rimini · Rimini, Emilia-Romagna
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SANTARCANGELO DI ROMAGNA ---
COMUNE DI RIMINI - PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 1975
p.r.g.-V.
Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 433 del 28 aprile 1975 Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 353 del 7 febbraio 1978 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 5 aprile 1978
NORME DI ATTUAZIONE
il magnoli SANTARCANGELO DI ROMAGNA
PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE 1975
P.R.G./V.
Pag. riga ERRATA CORRIGE
SANTARCANGELO DI ROMAGNA ---
gnoli** SANTARCANGELO DI ROMAGNA
PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE 1975
P.R.G./V.
Pag. riga ERRATA CORRIGE
| Pag. | riga | ERRATA | CORRIGE | |------|------|---------|----------| | 20 | 37 | ripartizione o sostituzione infissi e- sterni, grondaie, pluviali; sola ripara- zione recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; | riparazione o sostituzione infissi esterni, gron- daie, pluviali; sola riparazione recinzioni, man- ti di copertura, pavimentazioni esterne; |
sostituzione infissi esterni, gron- daie, pluviali; sola riparazione recinzioni, man- ti di copertura, pavimentazioni esterne; | | 26 | 22 | bilità principale urbana di cui al suc- cessi Articolo 408. | bilità principale urbana di cui al successivo articolo 408. | | 27 | 1 | planivolumetriche, nei Piani Partico- lareggiati nelle | planivolumetriche, nei Piani Particolareggiati o nelle | | 30 | 17 | L'autorizzazione relativa alleopere di cui al prece- | L'autorizzazione relativa alle opere di cui al prece- |
lle | | 30 | 17 | L'autorizzazione relativa alleopere di cui al prece- | L'autorizzazione relativa alle opere di cui al prece- | | 30 | 20 | Secondo l'indice Uf. | Secondo l'indice Uf. | | 31 | 27 | attrezzature culturali, civiche e sani- tarie deve rispe- | attrezzature culturali, civiche e sanitarie deve rispet- | | 31 | 36 | 3.36, previo parere conforme della Sovralntendenza | 3.36, previo parere conforme della Soprin- tendenza |
rispet- | | 31 | 36 | 3.36, previo parere conforme della Sovralntendenza | 3.36, previo parere conforme della Soprin- tendenza | | 36 | 30 | della superficie (Su), con un massimo di 0,45 mq/mq. | della superficie utile (Su), con un massimo di 0,45 mq/mq. | | 43 | 29 | Sono ammesse attrezzature sportive e acoperte di | Sono ammesse attrezzature sportive coperte e scoperte di |
/mq. | | 43 | 29 | Sono ammesse attrezzature sportive e acoperte di | Sono ammesse attrezzature sportive coperte e scoperte di | | 65 | 37 | di P.R.G./V. con apposita grafia come « edifici storici zo- | di P.R.G./V. con apposita grafia come « edifici storici fuori zo- | | 72 | 39 | = zone agricole ad alta vocazione produttività; | = zone agricole ad alta vocazione produttiva; | | 95 | 27 | ed eventualmente dalla Via Bonsi). | (ed eventualmente dalla Via Bonsi). |
agricole ad alta vocazione produttiva; | | 95 | 27 | ed eventualmente dalla Via Bonsi). | (ed eventualmente dalla Via Bonsi). | | 95 | 36 | tre 20, e possibilità di sistemazione a cielo aperto | tri 20, e possibilità di sistemazione a cielo aperto |
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.01 - Applicazione del Piano . . . . . . . . . . . pag. 9 » 1.02 - Edificabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 » 1.03 - Elaborati grafici costituenti parte integrante del Piano . » 9
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
CAPO I - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
ti parte integrante del Piano** . » 9
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
CAPO I - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 2.01 - Modalità di attuazione del Piano Regolatore . . . . . pag. 12 » 2.02 - Strumenti di attuazione . . . . . . . . . . . . . » 13 » 2.03 - Opere soggette ad autorizzazione comunale - Destinazioni d'uso » 13 » 2.04 - Costruzioni preesistenti in contrasto con P.R.G./V. » 13
CAPO II - CONTENUTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI
zioni preesistenti in contrasto con P.R.G./V.** » 13
CAPO II - CONTENUTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI
Art. 2.05 - Piani Particolareggiati di esecuzione . . . . . . . pag. 14 » 2.06 - Piani di Lottizzazione . . . . . . . . . . . . . » 15 » 2.07 - Piani di Ristrutturazione . . . . . . . . . . . . » 16 » 2.08 - Progetti esecutivi di iniziativa pubblica per la viabilità . » 16 » 2.09 - Piani di Ristrutturazione Agricola . . . . . . . . . » 16
ivi di iniziativa pubblica per la viabilità** . » 16 » 2.09 - Piani di Ristrutturazione Agricola . . . . . . . . . » 16
CAPO III - LICENZE EDILIZIE
viabilità** . » 16 » 2.09 - Piani di Ristrutturazione Agricola . . . . . . . . . » 16
CAPO III - LICENZE EDILIZIE
Art. 2.10 - Intervento edilizio diretto . . . . . . . . . . . pag. 18 » 2.11 - Utilizzazione degli indici nelle Unità di Intervento . . . » 19 » 2.12 - Introduzione in mappa . . . . . . . . . . . . . » 19 » 2.13 - Interventi sull'edilizia esistente . . . . . . . . . . » 20
Introduzione in mappa** . . . . . . . . . . . . . » 19 » 2.13 - Interventi sull'edilizia esistente . . . . . . . . . . » 20 » 2.14 - Costruzioni esistenti entro le aree delimitate per l'intervento urbanistico preventivo . . . . . . . . . . . . . » 24
CAPO IV - OPERE DI URBANIZZAZIONE
Art. 2.15 - Opere di urbanizzazione . . . . . . . . . . . . pag. 25 » 2.16 - Opere di urbanizzazione secondaria negli insediamenti indu- striali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28
TITOLO III - ZONIZZAZIONE
ne secondaria negli insediamenti indu- striali** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28
TITOLO III - ZONIZZAZIONE
Art. 3.01 - Zona inedificata di rispetto fluviale . . . . . . . . pag. 29 » 3.02 - Zona residenziale paesistica di Covignano . . . . . . » 29 » 3.02/bis - Zone inedificate da destinare a Parco Comprensoriale . » 30 » 3.03 - Arenile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30
ne inedificate da destinare a Parco Comprensoriale** . » 30 » 3.03 - Arenile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30
Art. 3.04 - Zona edificata per servizi scolastici, religiosi, sanitari, sociali pag. 31 » 3.05 - Zone inedificate per servizi scolastici, religiosi, sanitari, sociali » 32 » 3.06 - Zone inedificate da destinarsi ad attrezzature sportivo-ricreat. » 34 » 3.07 - Zone per le industrie estrattive . . . . . . . . . . » 34
te da destinarsi ad attrezzature sportivo-ricreat.** » 34 » 3.07 - Zone per le industrie estrattive . . . . . . . . . . » 34 » 3.08 - Zone inedificate per l'industria e l'artigianato . . . . . » 35 » 3.09 - Zone edificate per l'industria e l'artigianato . . . . . . » 35 » 3.10 - Zone edificate destinate ad insediamenti commerciali . . . » 36 » 3.11 - Zone inedificate destinate ad insediamenti commerciali di in- teresse territoriale . . . . . . . . . . . . . . . » 36
» 3.11 - Zone inedificate destinate ad insediamenti commerciali di in- teresse territoriale** . . . . . . . . . . . . . . . » 36 » 3.12 - Aree edificate destinate alle attrezzature commerciali a li- vello comunale . . . . . . . . . . . . . . . . » 37 » 3.13 - Centro Commerciale Intermedio . . . . . . . . . . » 39 » 3.14 - Aree per attività commerciali nelle zone soggette ad inter- venti urbanistici preventivi . . . . . . . . . . . . » 40
» 3.14 - Aree per attività commerciali nelle zone soggette ad inter- venti urbanistici preventivi** . . . . . . . . . . . . » 40 » 3.15 - Zone per servizi tecnici pubblici . . . . . . . . . . » 41 » 3.16 - Zone portuali . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41 » 3.17 - Zone con vincolo cimiteriale . . . . . . . . . . . . » 42 » 3.18 - Zone inedificate a parco urbano o di quartiere . . . . . » 42 » 3.19 - Zone verdi attrezzate . . . . . . . . . . . . . . » 43
e inedificate a parco urbano o di quartiere** . . . . . » 42 » 3.19 - Zone verdi attrezzate . . . . . . . . . . . . . . » 43 » 3.20 - Zone verdi da attrezzare . . . . . . . . . . . . . » 43 » 3.21 - Zone per attrezzature prevalentemente turistiche (P.G.S. - TUR) . » 44 » 3.22 - Zone per attrezzature prevalentemente turistiche (S.C. - TUR) » 44 » 3.23 - Zone edificate per insediamenti turistici (zone alberghiere) . » 45 » 3.24 - Zone alberghiere edificate . . . . . . . . . . . . » 46
cate per insediamenti turistici (zone alberghiere)** . » 45 » 3.24 - Zone alberghiere edificate . . . . . . . . . . . . » 46 » 3.25 - Zone alberghiere di ristrutturazione . . . . . . . . . » 47 » 3.26 - Zona residenziale ed alberghiera edificata . . . . . . . » 48 » 3.27 - Zona residenziale ed alberghiera di ristrutturazione . . . » 50 » 3.28 - Colonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 51 » 3.29 - Campeggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52
0 » 3.28 - Colonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 51 » 3.29 - Campeggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52 » 3.30 - Zone residenziali . . . . . . . . . . . . . . . . » 53 » 3.31 - Zone omogenee « A » di interesse storico e ambientale . . » 54 » 3.32 - Destinazioni d'uso per le zone omogenee « A » . . . . . » 55 » 3.33 - Fabbricati soggetti ad intervento di restauro scientifico . . » 57 » 3.34 - Fabbricati soggetti a restauro conservativo . . . . . . . » 58
tti ad intervento di restauro scientifico** . . » 57 » 3.34 - Fabbricati soggetti a restauro conservativo . . . . . . . » 58 » 3.35 - Fabbricati soggetti a risanamento e ripristino conservativo . » 58 » 3.36 - Fabbricati soggetti a conservazione tipologica con conserva- zione di elementi architettonici . . . . . . . . . . » 59 » 3.37 - Fabbricati soggetti a conservazione tipologica senza conser- vazione di elementi architettonici . . . . . . . . . » 59
3.37 - Fabbricati soggetti a conservazione tipologica senza conser- vazione di elementi architettonici** . . . . . . . . . » 59 » 3.38 - Fabbricati soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia . » 60 » 3.39 - Fabbricati in contrasto con l'ambiente . . . . . . . . » 60 » 3.40 - Interventi di demolizione . . . . . . . . . . . . . » 61 » 3.41 - Edifici demoliti da eventi bellici . . . . . . . . . . » 61 » 3.42 - Sub-zone speciali . . . . . . . . . . . . . . . . » 62
difici demoliti da eventi bellici** . . . . . . . . . . » 61 » 3.42 - Sub-zone speciali . . . . . . . . . . . . . . . . » 62 » 3.43 - Sub-zone soggette ad intervento urbanistico preventivo . . » 62 » 3.44 - Nuclei abitati storici denominati « Ghetti » (A.2) . . . . » 63 » 3.45 - Edifici e complessi isolati di interesse storico, ambientale e paesaggistico (A.3) . . . . . . . . . . . . . . . » 65
» 3.45 - Edifici e complessi isolati di interesse storico, ambientale e paesaggistico (A.3)** . . . . . . . . . . . . . . . » 65 » 3.46 - Zone di salvaguardia dell'impianto tipologico-urbanistico e tipologico-edilizio esistente (A.4) . . . . . . . . . . » 66 » 3.47 - Zona residenziale edificata . . . . . . . . . . . . » 66 » 3.48 - Zona residenziale di ristrutturazione . . . . . . . . . » 67
residenziale edificata** . . . . . . . . . . . . » 66 » 3.48 - Zona residenziale di ristrutturazione . . . . . . . . . » 67 » 3.49 - Zona residenziale di ristrutturazione di edilizia economica e popolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 69 » 3.50 - Zona residenziale P.E.E.P. . . . . . . . . . . . . » 69 » 3.51 - Zona residenziale inedificata nelle frazioni . . . . . . . » 70 » 3.52 - Zona residenziale inedificata urbana . . . . . . . . . » 70
enziale inedificata nelle frazioni** . . . . . . . » 70 » 3.52 - Zona residenziale inedificata urbana . . . . . . . . . » 70 » 3.53 - Zona Nuove Quote Urbane . . . . . . . . . . . . » 71 » 3.54 - Zone agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . » 71 » 3.55 - Zone agricole normali . . . . . . . . . . . . . . » 72 » 3.56 - Zone agricole a vocazione ortiva . . . . . . . . . . » 75
TITOLO IV - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
CAPO I - PARAMETRI URBANISTICI, EDILIZI E RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE PER LE COMUNICAZIONI
ARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
ARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
CAPO I - PARAMETRI URBANISTICI, EDILIZI E RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE PER LE COMUNICAZIONI
Art. 4.01 - Descrizione degli indici urbanistici . . . . . . . . pag. 76 » 4.02 - Applicazione degli indici urbanistici . . . . . . . . . » 76 » 4.03 - Descrizione degli indici edilizi . . . . . . . . . . . » 78 » 4.04 - Applicazione degli indici edilizi . . . . . . . . . . . » 81 » 4.05 - Distanza tra edifici e dai confini - Visuali . . . . . . . » 81
e degli indici edilizi** . . . . . . . . . . . » 81 » 4.05 - Distanza tra edifici e dai confini - Visuali . . . . . . . » 81 » 4.06 - Distanze degli edifici dai confini fra proprietà . . . . . » 82 » 4.07 - Distanze fra fabbricati fra i quali siano interposte strade . . » 83 » 4.08 - Descrizione e classificazione delle infrastrutture per le co- municazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 84 » 4.09 - Disciplina dei parcheggi e dei distributori di carburante . . » 85
TITOLO V - NORME FINALI
Art. 5.01 - Facoltà di deroga . . . . . . . . . . . . . . . pag. 89 » 5.02 - Lottizzazioni fatte salve dal P.R.G./V. . . . . . . . . » 89
ALLEGATI
Allegato « A » all'Art. 3.42 - SUB-ZONE SPECIALI . . . . . . . pag. 91 Allegato « B » all'Art. 4.08 - CATEGORIA DELLE STRADE DI P.R.G./V. » 98
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.01 - Applicazione del Piano
8 - CATEGORIA DELLE STRADE DI P.R.G./V.** » 98
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.01 - Applicazione del Piano
Il Piano Regolatore Generale si applica, a norma dell'Art. 7 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni di cui alle presenti Norme ed alle tavole di progetto.
sto 1942, n. 1150, a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni di cui alle presenti Norme ed alle tavole di progetto.
Le presenti Norme, unitamente alle tavole della Variante Generale al Piano Regolatore, dettano indicazioni e prescrizioni, sia per la stesura dei Piani Particolareggiati che per la disciplina delle costruzioni e delle trasformazioni d'uso del territorio.
per la stesura dei Piani Particolareggiati che per la disciplina delle costruzioni e delle trasformazioni d'uso del territorio.
L'edificazione nel territorio comunale è soggetta alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti Norme, alle disposizioni dei Regolamenti Comunali.
La Variante Generale al Piano Regolatore viene di seguito indicata come P.R.G./V.
Art. 1.02 - Edificabilità
Comunali.
La Variante Generale al Piano Regolatore viene di seguito indicata come P.R.G./V.
Art. 1.02 - Edificabilità
Area edificabile è quella dotata di urbanizzazione primaria e cioè, ai sensi della Legge 29-9-1964, n. 847, di strade, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas quando esiste la rete primaria, pubblica illuminazione, telefono.
idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas quando esiste la rete primaria, pubblica illuminazione, telefono.
La sola destinazione di un terreno a zona edificabile secondo le previsioni del P.R.G./V. non conferisce il titolo di edificabilità al terreno che manchi delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'Art. 10 della Legge 6 agosto 1967, n. 765.
Art. 1.03 - Elaborati grafici costituenti parte integrante del Piano
i dell'Art. 10 della Legge 6 agosto 1967, n. 765.
Art. 1.03 - Elaborati grafici costituenti parte integrante del Piano
Costituiscono parte integrante della Variante Generale al Piano Regolatore oltre alle presenti Norme, gli
elaborati grafici sottoelencati; in caso di eventuali non corrispondenze tra elaborati grafici a scale diverse, valgono le indicazioni dei disegni a rapporti maggiori.
o di eventuali non corrispondenze tra elaborati grafici a scale diverse, valgono le indicazioni dei disegni a rapporti maggiori.
- = Relazione Generale
- = Norme di attuazione
- = Stato di fatto
- = Tavole di azzonamento, in scala 1 : 5.000 dell'intero territorio Comunale
- Tav. O : Quadro di Unione - Legenda
- Tav. da 1 a 21 : Cartografia (n. 21 planimetrie in scala 1 : 5.000)
ZONA STORICA (Centro storico e borghi)
Legenda
- Tav. da 1 a 21 : Cartografia (n. 21 planimetrie in scala 1 : 5.000)
ZONA STORICA (Centro storico e borghi)
- = Relazione specifica
- = Tavole C.1 a, b, c, d, Zonizzazione (n. 4 planimetrie in scala 1 : 1.000)
- = Tavole C.2 a, b, c. d, Intervento sugli edifici esistenti e verde privato (n. 4 planimetrie in scala 1 : 1.000)
- = Tavole C.3 a, b, c, d, e, Viabilità veicolare e pedonale, parcheggi (n. 5 planimetrie in scala 1 : 1.000)
- = Legenda zonizzazione C.1 a-b-c-d.
, c, d, e, Viabilità veicolare e pedonale, parcheggi (n. 5 planimetrie in scala 1 : 1.000)
- = Legenda zonizzazione C.1 a-b-c-d.
- = Legenda intervento sugli edifici esistenti e verde privato C.2 a-b-c-d.
- = Legenda viabilità veicolare, pedonale e parcheggi C.3 a-b-c-d-e.
ZONA TURISTICA
Rilievo
- = n. 16 tavole in scala 1 : 2.000 - Cartografia aggiornata
- = n. 16 tavole in scala 1 : 2.000 - Altezze degli edifici
- = n. 16 tavole in scala 1 : 2.000 - Negozi e servizi
- = n. 16 tavole in scala 1 : 2.000 - Residenze e attrezzature alberghiere
- = n. 26 contenitori schede rilevazione
- = n. 16 tavole di riferimento alle schede di rilevazione.
Stato di fatto
hiere
- = n. 26 contenitori schede rilevazione
- = n. 16 tavole di riferimento alle schede di rilevazione.
Stato di fatto
- = n. 1 tavola in scala 1 : 10.000 - Riepilogo dati sulla residenza e le attrezzature alberghiere per sezioni censuarie e frazioni
tavola in scala 1 : 10.000 - Riepilogo dati sulla residenza e le attrezzature alberghiere per sezioni censuarie e frazioni
- = n. 2 tavole in scala 1 :10.000 - Densità territoriale, residenti e posti letto turistici calcolati sulle sezioni censuarie e sulle aree edificate
- = n. 9 tavole in scala 1 : 2.000 - Consistenza dell'attrezzatura alberghiera
- = n. 10 tavole in scala 1 : 2.000 - Indici fondiari della residenza e delle attrezzature alberghiere ed indici medi per isolati.
Progetto
n scala 1 : 2.000 - Indici fondiari della residenza e delle attrezzature alberghiere ed indici medi per isolati.
Progetto
Relazione specifica
- = n. 1 tavola in scala 1 : 5.000 - Schema della viabilità e principali aree di parcheggio
- = n. 1 tavola in scala 1 : 25.000 - Quadro di insieme tavole di Piano
- = n. 16 tavole in scala 1 : 2.000 - Prescrizioni di Piano : servizi, viabilità e destinazioni d'uso.
ZONA DEL FORESE
= n. 16 tavole in scala 1 : 2.000 - Prescrizioni di Piano : servizi, viabilità e destinazioni d'uso.
ZONA DEL FORESE
- = Patrimonio edilizio residenziale nel forese di Rimini, fabbisogno arretrato e fabbisogno futuro
- = Ricerca sull'agricoltura nel forese di Rimini
Con allegati :
a. Planimetria in scala 1 : 10.000 rappresentante le Aziende economicamente o dimensionalmente rilevanti e/o di consistenza maggiore a 10 Ha.
a in scala 1 : 10.000 rappresentante le Aziende economicamente o dimensionalmente rilevanti e/o di consistenza maggiore a 10 Ha.
b. Planimetria in scala 1 : 10.000 contenente la qualificazione e la classificazione agronomica dei terreni del Forese
- Risorse umane nel forese di Rimini, problemi della scuola, del lavoro, dei trasporti.
zione agronomica dei terreni del Forese
- Risorse umane nel forese di Rimini, problemi della scuola, del lavoro, dei trasporti.
- Analisi di carattere ambientale e ricerca tipologica della casa rurale con allegata planimetria in scala 1 : 25.000 con l'individuazione degli edifici di interesse storico, artistico, ambientale e tipologico.
- = Altri documenti allegati
- Contributo conoscitivo per una valutazione socio-economica del territorio riminese
- Indagine geologica relativa al Piano Territoriale di Coordinamento del Circondario di Rimini.
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
CAPO I - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 2.01 - Modalità di attuazione del Piano Regolatore
Il P.R.G./V. si attua per mezzo di strumenti di attuazione di cui al seguente Art. 2.02 coordinati da Programmi Poliennali di attuazione.
/V. si attua per mezzo di strumenti di attuazione di cui al seguente Art. 2.02 coordinati da Programmi Poliennali di attuazione.
Gli strumenti di attuazione, siano redatti da Enti Pubblici o da privati, devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni di zona indicate nel Piano Regolatore e previste dalle presenti Norme.
Il Comune, dopo l'adozione del P.R.G./V., formula « Programmi Poliennali » che contengono :
re e previste dalle presenti Norme.
Il Comune, dopo l'adozione del P.R.G./V., formula « Programmi Poliennali » che contengono :
-
l'indicazione delle opere stradali, delle attrezzature pubbliche, delle infrastrutture tecniche, ecc., da realizzarsi per iniziativa del Comune o di altri Enti pubblici;
-
la precisazione delle aree per le quali è concesso ai privati di presentare piani di lottizzazione, riferiti ad una unità urbanistica individuata nelle tavole di Piano;
è concesso ai privati di presentare piani di lottizzazione, riferiti ad una unità urbanistica individuata nelle tavole di Piano;
-
la precisazione delle aree per le quali il Sindaco, ai fini dell'Art. 8, ultimo comma della legge 6-8-67, n. 765, invita i proprietari a presentare un progetto di lottizzazione;
-
la precisazione delle aree da destinarsi all'edilizia economica e popolare in base alla legge 18-4-1962, n. 167 e successive varianti;
cisazione delle aree da destinarsi all'edilizia economica e popolare in base alla legge 18-4-1962, n. 167 e successive varianti;
-
la precisazione delle aree da destinarsi al Piano per insediamenti produttivi ai sensi dell'Art. 27 legge 22-10-1971, n. 865;
-
la precisazione delle aree residenziali che il Comune intende vincolare all'esproprio;
-
i piani particolareggiati che il Comune intende studiare ed adottare.
Art. 2.02 - Strumenti di attuazione
roprio;
- i piani particolareggiati che il Comune intende studiare ed adottare.
Art. 2.02 - Strumenti di attuazione
Sono strumenti di attuazione del P.R.G./V. :
- I Piani Particolareggiati di Esecuzione.
- I Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare.
- I Piani di Aree per Insediamenti Produttivi.
- Piani di lottizzazione.
- Piani di Ristrutturazione, di iniziativa pubblica o privata che interessano aree edificate.
- Piani di Ristrutturazione Agricola.
iani di Ristrutturazione, di iniziativa pubblica o privata che interessano aree edificate.
- Piani di Ristrutturazione Agricola.
Gli strumenti di attuazione, sono nelle presenti Norme, definiti « interventi urbanistici preventivi ».
In assenza di « interventi urbanistici preventivi » è ammessa, nei casi, zone e condizioni di cui al successivo Titolo III, la concessione di « licenza edilizia »; tale procedura è nelle presenti Norme definita « intervento edilizio diretto ».
II, la concessione di « licenza edilizia »; tale procedura è nelle presenti Norme definita « intervento edilizio diretto ».
Art. 2.03 - Opere soggette ad autorizzazione comunale - destinazioni d'uso
Sono soggette ad autorizzazione comunale tutte le opere che comportino edificazione o trasformazione d'uso del territorio e, in particolare, tutte quelle per le quali sono impartite disposizioni dalle presenti Norme o dal Regolamento Edilizio.
itorio e, in particolare, tutte quelle per le quali sono impartite disposizioni dalle presenti Norme o dal Regolamento Edilizio.
Le destinazioni d'uso del suolo e di ciascuna unità immobiliare dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di intervento edilizio diretto e negli strumenti urbanistici preventivi e deve essere conforme alle prescrizioni di cui al Titolo III delle presenti Norme.
Qualunque variazione della destinazione d'uso, è subordinata alle concessioni della licenza edilizia.
elle presenti Norme.
Qualunque variazione della destinazione d'uso, è subordinata alle concessioni della licenza edilizia.
Art. 2.04 - Costruzioni preesistenti in contrasto col P.R.G./V.
Gli edifici esistenti in contrasto con le norme del P.R.G./V., in mancanza di piani particolareggiati non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma possono
subire trasformazioni soltanto per adeguarsi alle presenti Norme, o essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
mazioni soltanto per adeguarsi alle presenti Norme, o essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Gli edifici di abitazione civile possono inoltre subire trasformazione per adeguare le altezze dei piani alle Norme igieniche anche aumentando l'altezza dell'edificio fino ad un massimo di ml. 8,00.
per adeguare le altezze dei piani alle Norme igieniche anche aumentando l'altezza dell'edificio fino ad un massimo di ml. 8,00.
Gli edifici ricadenti in zone soggette ad esproprio possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria solo fino a quando non sarà iniziata la procedura espropriativa.
CAPO II - CONTENUTI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI
Art. 2.05 - Piani Particolareggiati di Esecuzione
CAPO II - CONTENUTI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI
Art. 2.05 - Piani Particolareggiati di Esecuzione
I Piani Particolareggiati di Esecuzione (indicati nel presente testo con la sigla P.P.) debbono indicare :
-
gli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse generale;
-
le unità di intervento per la realizzazione di nuovi insediamenti e i comparti comprendenti aree edificate e costruzioni da trasformare con relative speciali prescrizioni;
di nuovi insediamenti e i comparti comprendenti aree edificate e costruzioni da trasformare con relative speciali prescrizioni;
-
le reti stradali veicolari, ciclabili e pedonali, con relativi snodi, esterne o interne alle unità di intervento;
-
gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione, ovvero a restauro con relative modalità;
-
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare per l'attuazione degli insediamenti;
-
le altezze degli edifici;
e opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare per l'attuazione degli insediamenti;
-
le altezze degli edifici;
-
le distanze fra i fabbricati a precisazione e integrazione delle disposizioni di cui all'Art. 9 del D.M. 2-4-1968, n. 1444;
-
la quota-parte del costo delle opere di urbanizzazione afferenti alle singole unità di intervento;
-
i particolari strumenti di legge ai quali si intende ricorrere per la attuazione degli interventi;
unità di intervento;
- i particolari strumenti di legge ai quali si intende ricorrere per la attuazione degli interventi;
-
gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
-
gli schemi di convenzione che devono riguardare i rapporti fra il Comune e i privati che abbiano diritti reali sugli immobili, interessati all'attuazione del P.P., i tempi e i modi di attuazione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione dei relativi oneri.
ressati all'attuazione del P.P., i tempi e i modi di attuazione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione dei relativi oneri.
Ciascun Piano Particolareggiato d'esecuzione deve essere corredato da relazione illustrativa e da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie all'attuazione del Piano.
Art. 2.06 - Piani di Lottizzazione
one delle aree e per le sistemazioni generali necessarie all'attuazione del Piano.
Art. 2.06 - Piani di Lottizzazione
I Piani di Lottizzazione, previsti al precedente articolo 2.02, che intervengono nelle aree inedificate, sono autorizzati subordinatamente alla stipula di convenzione tra il Comune ed i privati interessati, che regoli i modi ed i tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e l'assunzione dei relativi oneri.
Il Piano di Lottizzazione deve contenere :
lle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e l'assunzione dei relativi oneri.
Il Piano di Lottizzazione deve contenere :
1 - l'indicazione delle aree e delle opere relative all'urbanizzazione primaria (viabilità locale non indicata nelle Tavole di P.R.G./V., impianti tecnologici, di acquedotto, fognature, energia elettrica, pubblica illuminazione, telefono, distribuzione di gas, spazi di verde pubblico attrezzato e parcheggio pubblico).
ia elettrica, pubblica illuminazione, telefono, distribuzione di gas, spazi di verde pubblico attrezzato e parcheggio pubblico).
- L'indicazione delle aree e delle opere relative all'urbanizzazione secondaria.
3 - La suddivisione delle unità di intervento in lotti edificabili, le norme e le previsioni planivolumetriche per la disposizione degli edifici, le eventuali previsioni di intervento edilizio unitario.
4 - La destinazione d'uso di tutti gli edifici.
sizione degli edifici, le eventuali previsioni di intervento edilizio unitario.
4 - La destinazione d'uso di tutti gli edifici.
5 - La progettazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e, eventualmente, di quella secondaria e dei particolari di arredo urbano .
I Piani di Lottizzazione con Previsioni Planivolumetriche, devono definire esattamente la posizione e l'altezza degli edifici ed individuare le facciate sulle quali è ammessa l'apertura di finestre.
esattamente la posizione e l'altezza degli edifici ed individuare le facciate sulle quali è ammessa l'apertura di finestre.
Art. 2.07 - Piani di Ristrutturazione
I Piani di Ristrutturazione, ivi inclusi quelli nelle zone omogenee A, previsti al precedente art. 2.02, che intervengono nelle aree edificate, sono autorizzati subordinatamente alla stipula di Convenzione tra il Comune ed i privati interessati; questa deve contenere gli elementi di cui al precedente Articolo 2.06.
Convenzione tra il Comune ed i privati interessati; questa deve contenere gli elementi di cui al precedente Articolo 2.06.
Art. 2.08 - Progetti esecutivi di iniziativa pubblica per la viabilità
Tali progetti, corredati di una relazione tecnica illustrativa, devono definire :
utivi di iniziativa pubblica per la viabilità
Tali progetti, corredati di una relazione tecnica illustrativa, devono definire :
- gli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico;
- gli edifici destinati a demolizione e ricostruzione;
- la classificazione delle viabilità comunali interessate dal progetto, la relativa modifica dell'ampiezza delle fasce di rispetto, le norme relative alle distanze dei fabbricati dai cigli stradali nel caso di strade comunali al servizio delle zone agricole;
, le norme relative alle distanze dei fabbricati dai cigli stradali nel caso di strade comunali al servizio delle zone agricole;
- il numero e la delimitazione di nuovi accessi sulle strade, l'eventuale eliminazione di accessi esistenti, la viabilità di svincolo, le norme relative all'accessibilità delle vie di comunicazione alle strade di lottizzazione;
- le opere e gli interventi da realizzare ed i particolari strumenti di legge ai quali si intende ricorrere per l'attuazione degli interventi;
li interventi da realizzare ed i particolari strumenti di legge ai quali si intende ricorrere per l'attuazione degli interventi;
- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare.
Art. 2.09 - Piani di ristrutturazione agricola
Nelle zone agricole è previsto l'intervento urbanistico preventivo per la ristrutturazione della conduzione e/o per la localizzazione degli impianti di trasformazione e degli allevamenti industriali.
strutturazione della conduzione e/o per la localizzazione degli impianti di trasformazione e degli allevamenti industriali.
Tali Piani sono autorizzati subordinatamente alla stipula di una convenzione tra Comune e privati conduttori, singoli o associati, che regoli i modi ed i tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle sistemazioni generali necessarie all'attuazione del Piano.
Tali Piani devono definire :
pere di urbanizzazione primaria e delle sistemazioni generali necessarie all'attuazione del Piano.
Tali Piani devono definire :
- = gli spazi destinati agli edifici di abitazione;
- = gli spazi destinati agli edifici aziendali ed agli eventuali impianti di trasformazione;
- = gli indirizzi produttivi, il riparto colturale ed infrastrutturale di servizio;
- = le dimensioni degli appezzamenti costituenti l'Azienda.
I Piani di Ristrutturazione Agricola devono essere corredati dai seguenti elementi :
degli appezzamenti costituenti l'Azienda.
I Piani di Ristrutturazione Agricola devono essere corredati dai seguenti elementi :
- qualifica del richiedente e relativa documentazione;
- documentazione sulle proprietà e sulle forme di conduzione dell'azienda;
- elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'Azienda, e relativi certificati storici catastali;
elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'Azienda, e relativi certificati storici catastali;
- planimetrie dello stato di fatto, e di progetto dell'Azienda, con relativi indirizzi produttivi, riparto colturale ed infrastrutturale di servizio;
- fabbricati esistenti, loro dimensioni e loro destinazioni d'uso;
- fabbricati di progetto, loro dimensioni e loro destinazioni d'uso;
icati esistenti, loro dimensioni e loro destinazioni d'uso;
- fabbricati di progetto, loro dimensioni e loro destinazioni d'uso;
- consistenza occupazionale dell'azienda, con indicazione degli occupati a tempo pieno e a tempo parziale, nonché degli occupati già residenti sui fondi;
- relazione dettagliata sull'attività dell'azienda;
- programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati.
Il Piano di Ristrutturazione Agricola deve essere sottoposto al parere della Commissione Agraria Comunale, ha validità per cinque anni dalla data di approvazione, ed è vincolante per le aziende. Per tutta la durata di validità del Piano, le aziende agricole potranno richiedere licenze edilizie solo in conformità al progetto approvato. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione, il Piano perde ogni efficacia per le parti non realizzate e qua-
provato. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione, il Piano perde ogni efficacia per le parti non realizzate e qua-
lunque richiesta di licenza edilizia è subordinata all'approvazione di un nuovo Piano di ristrutturazione.
Eventuali varianti al Piano di Ristrutturazione possono essere approvate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del Piano, in base alle risultanze di una adeguata documentazione sui motivi per i quali la variante è richiesta.
l'approvazione del Piano, in base alle risultanze di una adeguata documentazione sui motivi per i quali la variante è richiesta.
Sulla base del Piano di Ristrutturazione e quindi delle esigenze aziendali e della sua produttività è valutata la richiesta di costruzioni residenziali e per servizi, nel rispetto dei limiti fissati dal D.M. 2-4-1968, n. 1444.
à è valutata la richiesta di costruzioni residenziali e per servizi, nel rispetto dei limiti fissati dal D.M. 2-4-1968, n. 1444.
I fondi e gli appezzamenti, anche inedificati, la cui superficie è stata computata nel complesso dell'Azienda agricola ai fini dell'applicazione dei parametri di insediamento urbanistico edilizio di zona, restano inedificabili anche in caso di frazionamento successivo. Tale vincolo è espressamente indicato, ove previsto, nel Piano di Ristrutturazione.
he in caso di frazionamento successivo. Tale vincolo è espressamente indicato, ove previsto, nel Piano di Ristrutturazione.
CAPO III - LICENZE EDILIZIE
Art. 2.10 - Intervento Edilizio Diretto
Nei casi in cui, ai sensi del precedente Articolo 2.02 non ricorra l'obbligo e non sia riscontrata la necessità di Piano Particolareggiato d'esecuzione, né sia prescritto il Piano di Lottizzazione Convenzionato, il Sindaco autorizza mediante Licenza Edilizia, l'intervento edilizio diretto.
escritto il Piano di Lottizzazione Convenzionato, il Sindaco autorizza mediante Licenza Edilizia, l'intervento edilizio diretto.
Il rilascio della licenza edilizia è subordinato alla verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle seguenti condizioni :
a. l'area, oggetto della richiesta d'intervento, deve essere dotata di opere di urbanizzazione, nei modi e nelle misure stabilite per ciascun tipo di insediamento;
d'intervento, deve essere dotata di opere di urbanizzazione, nei modi e nelle misure stabilite per ciascun tipo di insediamento;
b. ove non si verifichino le condizioni di cui al precedente punto a), deve esistere l'impegno del privato a completare le opere di urbanizzazione contempo-
raneamente alla costruzione. Tale impegno si realizza qualora venga emessa dal privato a favore del Comune polizza fidejussoria a garanzia, per l'importo delle opere previste;
alizza qualora venga emessa dal privato a favore del Comune polizza fidejussoria a garanzia, per l'importo delle opere previste;
c. al versamento al Comune di una somma corrispondente all'onere previsto per realizzare le opere di urbanizzazione secondaria, fissata dal Consiglio Comunale. Detti contributi vanno versati al Comune sia nel caso di nuova costruzione, che di ampliamenti o di demolizione con ricostruzione.
tti contributi vanno versati al Comune sia nel caso di nuova costruzione, che di ampliamenti o di demolizione con ricostruzione.
Nelle zone del P.R.G., nelle quali il Piano si attua solo in seguito a intervento urbanistico preventivo, il rilascio delle licenze di costruzione è subordinato, oltre che alla prevista approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio, alla dimostrazione da parte del richiedente, del godimento del diritto di proprietà o di superficie del lotto.
i dettaglio, alla dimostrazione da parte del richiedente, del godimento del diritto di proprietà o di superficie del lotto.
Art. 2.11 - Utilizzazione degli Indici nelle unità di intervento
L'utilizzazione totale degli indici fondiari corrispondenti ad una determinata superficie esclude ogni futura possibilità di computare le stesse ai fini dell'indice di edificabilità (salvo il caso di ricostruzione) indipendentemente da qualsiasi suddivisione o passaggio di proprietà.
l'indice di edificabilità (salvo il caso di ricostruzione) indipendentemente da qualsiasi suddivisione o passaggio di proprietà.
Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra le costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita non deve superare gli indici che competono, in base alle presenti Norme, alle nuove costruzioni.
a queste rimane asservita non deve superare gli indici che competono, in base alle presenti Norme, alle nuove costruzioni.
Art. 2.12 - Introduzione in mappa
Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia delle mappe catastali firmata dal Sindaco, sulle quali vengono riprodotte, a cura di detto Ufficio, le costruzioni progettate e realizzate.
stali firmata dal Sindaco, sulle quali vengono riprodotte, a cura di detto Ufficio, le costruzioni progettate e realizzate.
tali firmata dal Sindaco, sulle quali vengono riprodotte, a cura di detto Ufficio, le costruzioni progettate e realizzate.
All'atto della richiesta della licenza edilizia, ciascun progettista deve presentare, a matita e con esatta grafia, su estratti in copia delle suddette mappe, le opere progettate e campire, con coloritura gialla leggera, le aree sulle quali è stata computata la superficie fondiaria (Sf) relativa agli edifici di progetto o, nel caso di edifici agricoli
ree sulle quali è stata computata la superficie fondiaria (Sf) relativa agli edifici di progetto o, nel caso di edifici agricoli, le unità aziendali di pertinenza
Tali indicazioni verranno riportate a cura dell'Ufficio Tecnico sulle mappe di cui al primo comma. All'atto della concessione della Licenza Edilizia, gli edifici cui questa si riferisce, vengono campiti con matita rossa, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.
All'ultimazione dei lavori, edifici e relative aree di pertinenza vengono ripassati con segno indelebile.
Le mappe suddette hanno valore per il diniego della Licenza Edilizia qualora siano richieste nuove costruzioni i cui indici urbanistici vengono computati su aree già utilizzate per precedenti costruzioni.
Con idonea grafia verranno indicate le demolizioni e le variazioni.
Art. 2.13 - Interventi sull'edilizia esistente
.
Con idonea grafia verranno indicate le demolizioni e le variazioni.
Art. 2.13 - Interventi sull'edilizia esistente
Per gli edifici esistenti il P.R.G./V. indica le modalità di intervento consentite o prescritte.
rventi sull'edilizia esistente
Per gli edifici esistenti il P.R.G./V. indica le modalità di intervento consentite o prescritte.
Oltre agli interventi di demolizione con o senza ricostruzione il P.R.G./V. prevede le modalità di intervento descritte dal presente articolo. Nei casi in cui le presenti Norme non prescrivono specifiche modalità di intervento si intende ammesso, nel rispetto della destinazione e degli indici edilizi di P.R.G./V., qualsiasi intervento compresa la demolizione e ricostruzione.
petto della destinazione e degli indici edilizi di P.R.G./V., qualsiasi intervento compresa la demolizione e ricostruzione.
1) Intervento di manutenzione ordinaria
L'intervento di manutenzione ordinaria si intende limitato alle sole operazioni di :
- tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento totale o parziale di intonaci;
- ripartizione o sostituzione infissi esterni, grondaie, pluviali; sola riparazione recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
sostituzione infissi esterni, grondaie, pluviali; sola riparazione recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- riparazione e sostituzione infissi e pavimenti interni;
- rifacimento parziale o totale di rivestimenti interni;
- riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici.
2) Intervento di manutenzione straordinaria
o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici.
2) Intervento di manutenzione straordinaria
L'intervento di manutenzione straordinaria comprende :
i e tecnologici.
2) Intervento di manutenzione straordinaria
L'intervento di manutenzione straordinaria comprende :
- consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne o interne con eventuale apertura o chiusura di vani di porte interne;
- sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali (architravi, solai, copertura) senza che ciò comporti variazioni delle quote di intradosso delle strutture stesse;
e orizzontali (architravi, solai, copertura) senza che ciò comporti variazioni delle quote di intradosso delle strutture stesse;
- demolizione e sostituzione di tramezzi divisori non portanti senza alterazione dei caratteri distributivi;
- la destinazione di uno o più locali, compresi nell'edificio a servizi igienici o ad impianti tecnologici mancanti;
stributivi;
- la destinazione di uno o più locali, compresi nell'edificio a servizi igienici o ad impianti tecnologici mancanti;
- rifacimento parziale o totale degli elementi architettonici esterni, quali inferriate, bancali, cornicioni, zoccolature, etc., con materiali della stessa natura e forma.
Negli interventi di manutenzione straordinaria nella zona omogenea « A » non è ammessa la modifica della forma e della posizione delle aperture originali di porte e finestre esterne, e la modifica di posizione, dimensioni e pendenze delle rampe di scale.
ne delle aperture originali di porte e finestre esterne, e la modifica di posizione, dimensioni e pendenze delle rampe di scale.
Negli interventi di manutenzione straordinaria nella zona « A » non è ammessa modificazione delle destinazioni d'uso degli edifici; negli interventi di manutenzione straordinaria nella zona A.I non è inoltre ammessa alcuna alterazione o modificazione sia interna che esterna degli edifici.
3) Intervento di restauro scientifico
essa alcuna alterazione o modificazione sia interna che esterna degli edifici.
3) Intervento di restauro scientifico
Riguarda gli edifici da conservare integralmente.
L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originari con i criteri del restauro scientifico.
- Operazioni ammesse : manutenzione ordinaria con obbligo di demolizione di tutte le superfetazioni.
4) Intervento di restauro conservativo
manutenzione ordinaria con obbligo di demolizione di tutte le superfetazioni.
4) Intervento di restauro conservativo
Riguarda gli edifici da conservare integralmente o da modificare solo con i metodi del restauro conservativo, al fine di una migliore utilizzazione per destinazioni conformi alle presenti norme (Titolo III).
- Operazioni ammesse: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria con obbligo di demolizione di tutte le superfetazioni incompatibili.
se: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria con obbligo di demolizione di tutte le superfetazioni incompatibili.
5) Intervento di risanamento e ripristino conservativo
Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione degli elementi esterni nel loro insieme (pareti e coperture) e delle caratteristiche tipologiche strutturali.
a la conservazione degli elementi esterni nel loro insieme (pareti e coperture) e delle caratteristiche tipologiche strutturali.
la conservazione degli elementi esterni nel loro insieme (pareti e coperture) e delle caratteristiche tipologiche strutturali.
- Operazioni ammesse : oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria, è consentita la modifica delle quote di intradosso delle strutture orizzontali (architravi, solai) nella misura strettamente necessaria a raggiungere le altezze minime dei locali di m
e strutture orizzontali (architravi, solai) nella misura strettamente necessaria a raggiungere le altezze minime dei locali di m. 2,70 al netto dei solai, per i locali attualmente di altezza inferiore, senza alterazione della forma delle aperture originali e delle finestre.
E' prescritto il mantenimento della posizione delle aperture originarie.
E' tuttavia ammesso uno spostamento verticale delle aperture originarie nella misura indispensabile ad adeguare le aperture stesse con le nuove quote di intradosso delle strutture orizzontali.
Sono inoltre ammesse le modifiche ai collegamenti verticali e la sostituzione (demolizione e ricostruzione con le stesse dimensioni e tecnologie) delle strutture portanti verticali.
Obbligo di demolizione di tutte le superfetazioni.
e con le stesse dimensioni e tecnologie) delle strutture portanti verticali.
Obbligo di demolizione di tutte le superfetazioni.
In via del tutto eccezionale, per gli edifici soggetti alla conservazione, di cui al presente punto 5), è consentito un innalzamento omogeneo della copertura, che deve rimanere inalterata nei materiali,
ui al presente punto 5), è consentito un innalzamento omogeneo della copertura, che deve rimanere inalterata nei materiali,
pendenze e dimensione delle falde, fino ad un massimo di cm. 60 qualora sia dimostrata l'impossibilità di ottenere, in altro modo, l'altezza minima dei locali prevista dal comma precedente, e sempre che il numero dei piani non sia superiore a 3 compreso il piano terreno;
nima dei locali prevista dal comma precedente, e sempre che il numero dei piani non sia superiore a 3 compreso il piano terreno;
- Le operazioni ammesse dal presente punto 5) possono comportare la conservazione di elementi architettonici interni identificati nel rilievo dello stato di fatto (scale, porte, soffitti, cassettoni, etc.).
6) Intervento di conservazione tipologica con o senza conservazione di elementi architettonici.
, cassettoni, etc.).
6) Intervento di conservazione tipologica con o senza conservazione di elementi architettonici.
Riguarda gli edifici sprovvisti di caratteristiche tali che ne giustificano la conservazione parziale o totale nelle forme previste dai precedenti punti.
Le autorizzazioni di demolizione per gli edifici della presente categoria saranno concesse solo dopo il rilascio della licenza relativa al progetto di intervento o contestualmente a questo.
tegoria saranno concesse solo dopo il rilascio della licenza relativa al progetto di intervento o contestualmente a questo.
a) Edifici con conservazione di elementi architettonici
ativa al progetto di intervento o contestualmente a questo.
a) Edifici con conservazione di elementi architettonici
tiva al progetto di intervento o contestualmente a questo.
a) Edifici con conservazione di elementi architettonici
- Operazioni ammesse : oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione dell'edificio con conservazione delle facciate esterne prospicienti spazi pubblici e spazi privati aperti (esclusi cortili, cavedi, etc.), e ricostruzione all'interno dell'involucro originario, senza modifica del profilo delle coperture. Demolizione senza ricostruzione di tutte le superfetazioni.
b) Edifici senza conservazione di elementi architettonici
- Operazioni ammesse oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione totale con ricostruzione entro il perimetro di sedime originario e mantenimento della tipologia originaria.
7) Intervento di ristrutturazione edilizia
Consiste nella sostituzione dell'edificio esistente con un nuovo edificio il cui volume, la cui superficie utile
edilizia
Consiste nella sostituzione dell'edificio esistente con un nuovo edificio il cui volume, la cui superficie utile
lorda e la cui superficie coperta non superino né la quantità di edificazione ammessa nella zona dalle presenti Norme, né quella relativa all'edilizia preesistente nella zona « A ».
- Operazioni ammesse : manutenzione ordinaria e straordinaria.
Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni dell'art. 4.09 in merito al ricovero di autoveicoli privati nelle zone omogenee « A ».
inoltre essere rispettate le prescrizioni dell'art. 4.09 in merito al ricovero di autoveicoli privati nelle zone omogenee « A ».
8) Modalità di intervento
Per gli interventi di restauro, manutenzione straordinaria, risanamento e ripristino conservativo, conservazione tipologica e ristrutturazione, è richiesta la licenza edilizia.
aordinaria, risanamento e ripristino conservativo, conservazione tipologica e ristrutturazione, è richiesta la licenza edilizia.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria che interessino l'esterno dei fabbricati, è richiesta preventiva autorizzazione il cui rilascio è condizionato alla presentazione di una domanda contenente la descrizione delle opere da eseguire e corredata da fotografie dell'edificio.
lla presentazione di una domanda contenente la descrizione delle opere da eseguire e corredata da fotografie dell'edificio.
Art. 2.14 - Costruzioni esistenti entro le aree delimitate per l'intervento urbanistico preventivo
fie dell'edificio.
Art. 2.14 - Costruzioni esistenti entro le aree delimitate per l'intervento urbanistico preventivo
Nell'ambito delle aree delimitate dal P.R.G./V per intervento urbanistico preventivo e prima dell'adozione del Piano Particolareggiato di Esecuzione o del Piano di Ristrutturazione sono ammessi interventi per singole licenze edilizie ai fini dell'esecuzione di opere di adeguamento igienico, statico o tecnologico, alle seguenti condizioni :
icenze edilizie ai fini dell'esecuzione di opere di adeguamento igienico, statico o tecnologico, alle seguenti condizioni :
1. Per l'edilizia residenziale
Come previsto dall'Art. 3.43 punto 2) delle presenti Norme. Nelle zone « A » le opere di adeguamento igienico, statico e tecnologico dovranno essere condotte nel rispetto delle norme fissate dal precedente art. 2.13 per la categoria d'intervento cui risulta assegnato l'edificio (restauro scientifico, restauro con-
al precedente art. 2.13 per la categoria d'intervento cui risulta assegnato l'edificio (restauro scientifico, restauro con-
servativo, risanamento e ripristino conservativo, conservazione tipologica...).
2. Per l'edilizia alberghiera
a. di mantenere la destinazione d'uso senza incremento di posti letto, né conversione in mini appartamenti;
b. di attrezzare a verde piantumato almeno il 50% delle aree di pertinenza degli edifici;
c. di adibire a parcheggio il restante 50%;
attrezzare a verde piantumato almeno il 50% delle aree di pertinenza degli edifici;
c. di adibire a parcheggio il restante 50%;
d. di dotare tutte le camere di servizi igienici e bagno o doccia. Due camere possono essere servite da un solo bagno, a condizione che siano intercomunicanti;
e. di assicurare che la superficie dei locali abitabili di uso comune, cucine comprese, non sia inferiore al 50% della superficie destinata a camere, bagni e relativi spazi di disimpegno;
uso comune, cucine comprese, non sia inferiore al 50% della superficie destinata a camere, bagni e relativi spazi di disimpegno;
f. per l'edilizia alberghiera, le opere di manutenzione straordinaria comprendono anche la demolizione e spostamento di tramezzi divisori interni non portanti e l'inserimento, entro il volume esistente dell'edificio, dei servizi necessari all'adeguamento igienico, purché finalizzati al rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 2e.
ervizi necessari all'adeguamento igienico, purché finalizzati al rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 2e.
3. Per l'edilizia produttiva
E' consentito il mantenimento delle attività esistenti purché non nocive.
CAPO IV - OPERE DI URBANIZZAZIONE
Art. 2.15 - Opere di Urbanizzazione
Sono opere di urbanizzazione primaria le seguenti :
I Strade residenziali o a servizio degli insediamenti produttivi;
II Spazi di sosta o parcheggio pubblico;
le seguenti :
I Strade residenziali o a servizio degli insediamenti produttivi;
II Spazi di sosta o parcheggio pubblico;
III Fognature; IV Rete idrica; V Reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e del telefono; VI Pubblica illuminazione; VII Spazi di verde attrezzato.
Sono opere di urbanizzazione secondaria le seguenti:
e del telefono; VI Pubblica illuminazione; VII Spazi di verde attrezzato.
Sono opere di urbanizzazione secondaria le seguenti:
I Asili nido e scuole materne; II Scuole dell'obbligo; III Mercati e centri commerciali di quartiere; IV Delegazioni Comunali; V Chiese ed altri edifici religiosi; VI Impianti sportivi di quartiere; VII Centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; VIII Aree verdi di quartiere.
iosi; VI Impianti sportivi di quartiere; VII Centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; VIII Aree verdi di quartiere.
Sono considerate « strade residenziali e a servizio degli insediamenti produttivi » quelle necessarie a dare accesso ai singoli lotti o alle costruzioni al loro interno.
a servizio degli insediamenti produttivi » quelle necessarie a dare accesso ai singoli lotti o alle costruzioni al loro interno.
Non sono considerate « strade residenziali » tutte le strade esterne ai centri abitati classificate nelle categorie A, B e C, ai sensi del D.M. 1-4-1968, n. 1404, nonché la viabilità principale urbana di cui al successi Articolo 4.08.
categorie A, B e C, ai sensi del D.M. 1-4-1968, n. 1404, nonché la viabilità principale urbana di cui al successi Articolo 4.08.
Per ciascun tipo di nuovo insediamento, soggetto ad intervento urbanistico preventivo, previsto dal P.R.G./ V. l'area edificata si considera servita da opere di urbanizzazione primaria, quando sono verificate le seguenti condizioni :
1. Insediamenti residenziali
ta da opere di urbanizzazione primaria, quando sono verificate le seguenti condizioni :
1. Insediamenti residenziali
a da opere di urbanizzazione primaria, quando sono verificate le seguenti condizioni :
1
a da opere di urbanizzazione primaria, quando sono verificate le seguenti condizioni :
1. Insediamenti residenziali
- Esistenza di strada asfaltata connessa con continuità alla rete di strade e servizi esistenti, di sezione non inferiore alle previsioni di P.R.G./V., fognature bianche e nere, acquedotto, gas (ove esista la rete urbana), telefono, rete di illuminazione stradale connessa con continuità a quella urbana, spazi di sosta o parcheggio pubblico, spazi di verde attrezzato
illuminazione stradale connessa con continuità a quella urbana, spazi di sosta o parcheggio pubblico, spazi di verde attrezzato, da realizzare in prossimità dello insediamento o nell'ambito del Quartiere.
Diverse condizioni possono essere ammesse nell'ambito di lottizzazioni convenzionate con previsioni
planivolumetriche, nei Piani Particolareggiati nelle zone « A ».
2. Insediamenti produttivi secondari (Artigianali - Industriali)
- Esistenza di strade come per gli insediamenti residenziali.
- Spazi verdi attrezzati pubblici, esterni al lotto edificabile, destinati a parcheggi, a verde attrezzato, in misura non inferiore a mq. 12 ogni 100 mq. di superficie fondiaria.
o edificabile, destinati a parcheggi, a verde attrezzato, in misura non inferiore a mq. 12 ogni 100 mq. di superficie fondiaria.
Qualora la superficie fondiaria non raggiunga i mq. 5.000, tali spazi possono essere destinati integralmente a parcheggio.
3. Insediamenti produttivi terziari (Commerciali, alberghieri)
possono essere destinati integralmente a parcheggio.
3. Insediamenti produttivi terziari (Commerciali, alberghieri)
- Esistenza di strade come per gli insediamenti residenziali;
- Spazi attrezzati pubblici esterni al lotto edificabile, destinati a parcheggio nella misura fissata all'Art. 4.09, e destinati a verde attrezzato per una superficie di almeno 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile (Su).
4. Insediamenti produttivi agricoli
zzato per una superficie di almeno 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile (Su).
4. Insediamenti produttivi agricoli
- Esistenza di strada in mac-adam all'acqua della sezione carrabile minima di m. 5,00 completa di sistemi di scolo per acque meteoriche (cosidette « strade bianche »).
- Possibilità di approvvigionamento idrico ed esistenza di rete elettrica;
per acque meteoriche (cosidette « strade bianche »).
- Possibilità di approvvigionamento idrico ed esistenza di rete elettrica;
- Esistenza, in mancanza di fognatura comunale, di sistema di raccolta e di depurazione delle acque nere e di sistema di depurazione delle acque contenenti detersivi o veleni, separato dal precedente.
L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria mancanti è comunque a carico degli edificanti.
I seguenti articoli ed in particolare il Titolo II delle presenti Norme stabiliscono le modalità per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.
Al Titolo III sono altresì stabiliti, per i Piani Particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate, i rapporti fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
i spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Art. 2.16 - Opere di urbanizzazione secondaria negli insediamenti industriali
di urbanizzazione primaria e secondaria.
Art. 2.16 - Opere di urbanizzazione secondaria negli insediamenti industriali
i urbanizzazione primaria e secondaria.
Art
i urbanizzazione primaria e secondaria.
Art. 2.16 - Opere di urbanizzazione secondaria negli insediamenti industriali
Nei nuovi insediamenti industriali devono essere previsti locali destinati a mensa, sosta o ricreazione dei dipendenti; detti locali coordinati in un complesso edilizio comprendente i servizi di mensa, di assistenza sanitaria, di sosta e di ricreazione o di organizzazione sindacale dei lavoratori
comprendente i servizi di mensa, di assistenza sanitaria, di sosta e di ricreazione o di organizzazione sindacale dei lavoratori, devono essere previsti per ciascun gruppo di aziende insediate in una stessa lottizzazione o località, nelle aree destinate al P.R.G./V
a servizi pubblici o da destinarsi a tale uso attraverso gli strumenti di attuazione del P.R.G./V. - In tal caso il complesso potrà contenere anche la sede per il personale di custodia.
Il costo di costruzione dei suddetti edifici grava, come quello delle altre opere di urbanizzazione secondaria, su chi costruisce nuovi edifici industriali o ampliamenti di edifici esistenti di cui al 1° capoverso del presente articolo, in ragione di mc. 3 di edificio per ogni 100 mq. di superficie del lotto.
A detti immobili devono essere annesse aree di sosta alberate ed attrezzature di svago.
TITOLO III - ZONIZZAZIONE
Art. 3.01 - Zone inedificate di rispetto fluviale
sta alberate ed attrezzature di svago.
TITOLO III - ZONIZZAZIONE
Art. 3.01 - Zone inedificate di rispetto fluviale
Le zone di rispetto fluviale sono quelle occupate da corsi o specchi di acqua e le aree, demaniali o private, sui lati del fiume, torrenti o specchi d'acqua.
sono quelle occupate da corsi o specchi di acqua e le aree, demaniali o private, sui lati del fiume, torrenti o specchi d'acqua.
Dette aree possono essere destinate alle opere di sistemazione idrogeologica, a verde attrezzato, ad usi connessi con le attrezzature per il tempo libero, alle attrezzature tecnologiche che richiedono la vicinanza del corso d'acqua.
connessi con le attrezzature per il tempo libero, alle attrezzature tecnologiche che richiedono la vicinanza del corso d'acqua.
Gli edifici agricoli preesistenti, ad eccezione di quelli classificati di interesse storico-artistico-ambientale, possono fruire di un incremento di volume corrispondente a 20 mq. di superficie utile « una tantum ».
rico-artistico-ambientale, possono fruire di un incremento di volume corrispondente a 20 mq. di superficie utile « una tantum ».
E' consentita l'edificazione di piccole nuove costruzioni esclusivamente per il deposito attrezzi agricoli per una superficie utile (Su) non superiore a 25 mq. per ciascuna unità poderale, con altezza massima di m. 3,00.
Art. 3.02 - Zona residenziale paesistica di Covignano
mq. per ciascuna unità poderale, con altezza massima di m. 3,00.
Art. 3.02 - Zona residenziale paesistica di Covignano
In detta zona è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria. Ogni intervento diretto singolo che ecceda la manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere preceduto dalla formazione di un Consorzio fra i proprietari della intera zona, ai fini della realizzazione a loro cura e spese di tutte le opere di urbanizzazione primaria secondo le modalità prescritte.
na, ai fini della realizzazione a loro cura e spese di tutte le opere di urbanizzazione primaria secondo le modalità prescritte.
La superficie del lotto non interessata dall'edificazione deve essere piantumata con alberi ad alto fusto secondo un progetto, eseguito dal Consorzio dei proprietari, con segnalazione delle essenze previste e della loro ubicazione, ed approvato dall'Amministrazione Comunale.
io dei proprietari, con segnalazione delle essenze previste e della loro ubicazione, ed approvato dall'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale può disporre la formazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica. In tali zone è consentito il risanamento degli edi-
rre la formazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica. In tali zone è consentito il risanamento degli edi-
fici agricoli esistenti con trasformazioni interne di carattere igienico che non modifichino le volumetrie o le altezze degli edifici ed i caratteri architettonici, salvo la possibilità — per comprovate esigenze — di un incremento di volume corrispondente a 20 mq. di superficie utile.
tonici, salvo la possibilità — per comprovate esigenze — di un incremento di volume corrispondente a 20 mq. di superficie utile.
E' consentita, « una tantum », l'edificazione di piccole nuove costruzioni esclusivamente per depositi di attrezzi agricoli, per una superficie utile complessiva non superiore a mq. 25 per ciascuna unità poderale, con altezza massima di m. 3,00.
Art. 3.02/bis - Zone inedificate da destinare a Parco Comprensoriale
a unità poderale, con altezza massima di m. 3,00.
Art. 3.02/bis - Zone inedificate da destinare a Parco Comprensoriale
Nelle zone a parco comprensoriale sono ammesse soltanto attrezzature di giuoco per ragazzi, impianti sportivi e ricreativi, attrezzature per uso di tempo libero limitatamente a chioschi per ritrovi e per ristoranti.
zzi, impianti sportivi e ricreativi, attrezzature per uso di tempo libero limitatamente a chioschi per ritrovi e per ristoranti.
L'autorizzazione relativa alleopere di cui al precedente comma è comunque subordinata alla conservazione e al rimboschimento delle aree di pertinenza calcolate secondo l'indice Uf. Le aree libere da costruzione devono essere mantenute ad uso pubblico.
In tali zone il Piano si attua per Piano Particolareggiato di Esecuzione, con i seguenti indici :
re mantenute ad uso pubblico.
In tali zone il Piano si attua per Piano Particolareggiato di Esecuzione, con i seguenti indici :
a) Ut = Indice di utilizzaz. territoriale = 0,009 mq/mq.
b) SI = Aree di urbanizzazione primaria :
- strade = P.R.G.
- parcheggi = 2,5 mq/100 mq. di St.
c) Opere di urbanizzazione primaria : strade, parcheggi, fognatura, rete idrica, distribuzione energia elettrica, pubblica illuminazione, gas.
d) H = Altezza massima = 8 ml.
Art. 3.03 - Arenile
ica, distribuzione energia elettrica, pubblica illuminazione, gas.
d) H = Altezza massima = 8 ml.
Art. 3.03 - Arenile
La spiaggia è delimitata nelle tavole di P.R.G./V. I servizi di spiaggia costituiti dalle attrezzature balneari e loro integrative, esistenti alla data di adozione del P.R.G./V., possono essere oggetto di manutenzione ordinaria.
E' ammessa la loro sostituzione nella stessa quantità in caso di danneggiamenti o demolizioni dovuti a cause di forza maggiore o per vetustà.
loro sostituzione nella stessa quantità in caso di danneggiamenti o demolizioni dovuti a cause di forza maggiore o per vetustà.
Qualsiasi operazione che comporti inserimento di strutture ad integrazione delle attrezzature balneari esistenti può essere consentita solo nell'ambito di organici Piani di intervento urbanistico preventivo.
Art. 3.04 - Zone edificate per servizi scolastici, religiosi, sanitari e sociali
di intervento urbanistico preventivo.
Art. 3.04 - Zone edificate per servizi scolastici, religiosi, sanitari e sociali
Nelle zone edificate per attrezzature sportivo-ricreative, servizi scolastici, religiosi, sanitari, sociali, politici e sindacali, gli edifici in buono stato di conservazione ed idonei al servizio a cui sono destinati, possono essere ampliati fino a raggiungere l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf = 0,8 mq/mq.).
Nel caso di
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