REGOLAMENTO EDILIZIO
Comune di Torino · Torino, Piemonte
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REGOLAMENTO EDILIZIO (PROPOSTA DI MODIFICA GIUGNO 2023)
Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO (PROPOSTA DI MODIFICA GIUGNO 2023)
Articolo 45.1 - Sportello per l'Edilizia
provati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale REGOLAMENTO EDILIZIO (PROPOSTA DI MODIFICA GIUGNO 2023)
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 1 Articolo 45.1 - Sportello per l'Edilizia
- La Città svolge le funzioni previste per lo Sportello per l'Edilizia nell'ambito dei Servizi dell'Area Edilizia Privata presso la Divisione Urbanistica e Territorio, rappresentando il punto di riferimento per l'utenza che intende richiedere i titoli abilitativi o presentare
stica e Territorio, rappresentando il punto di riferimento per l'utenza che intende richiedere i titoli abilitativi o presentare comunicazioni e autocertificazioni per ogni tipo di intervento o attività di carattere edilizio previsti dalla normativa vigente in materia, con i requisiti previsti dal successivo punto 45.1.a. 2. I Servizi curano i rapporti fra il cittadino, il Comune e altri Enti tenuti a pronunciarsi in merito all'intervento edilizio proposto. 3. Presso i Servizi è possibile presentare le
une e altri Enti tenuti a pronunciarsi in merito all'intervento edilizio proposto. 3. Presso i Servizi è possibile presentare le istanze o le comunicazioni previste per legge, con le modalità di dettaglio adottate con disposizioni di servizio in relazione alle singole tipologie di procedura, utilizzando il sistema telematico "MUDE Piemonte" o il formato cartaceo, ove non ancora predisposto o attivato l'apposito canale digitale. 4. Presso i Servizi è possibile ricevere informazioni sugli adempimenti relativi
disposto o attivato l'apposito canale digitale. 4. Presso i Servizi è possibile ricevere informazioni sugli adempimenti relativi dell'iter delle istanze e sulle tariffe applicate. 5. I Servizi gestiscono la conservazione dei fascicoli di Edilizia Privata della Città; la ricerca dei fascicoli, la consultazione di quelli disponibili in formato digitale e la prenotazione della consultazione di quelli disponibili in formato cartaceo, avviene in modalità telematica attraverso il Sistema
Articolo 45.1 - Sportello per l'Edilizia
prenotazione della consultazione di quelli disponibili in formato cartaceo, avviene in modalità telematica attraverso il Sistema EdificaTO accessibile nell'ambito dei servizi di Torino Facile. Articolo 45.1 - Sportello per l'Edilizia
- La Città svolge le funzioni previste per lo Sportello per l'Edilizia nell'ambito dei Servizi della Divisione Edilizia Privata presso la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, rappresentando il punto di riferimento per l'utenza che intende richiedere i titoli abilitativi
Urbanistica ed Edilizia Privata, rappresentando il punto di riferimento per l'utenza che intende richiedere i titoli abilitativi o presentare comunicazioni e autocertificazioni per ogni tipo di intervento o attività di carattere edilizio previsti dalla normativa vigente in materia, con i requisiti previsti dal successivo punto 45.1.a. 2. I Servizi curano i rapporti fra il cittadino, il Comune e altri Enti tenuti a pronunciarsi in merito all'intervento edilizio proposto.
izi curano i rapporti fra il cittadino, il Comune e altri Enti tenuti a pronunciarsi in merito all'intervento edilizio proposto. 3. Presso i Servizi è possibile presentare le istanze o le comunicazioni previste per legge, con le modalità di dettaglio adottate con disposizioni di servizio in relazione alle singole tipologie di procedura, utilizzando sistemi telematici e, prioritariamente, "MUDE Piemonte" o il formato cartaceo, ove non ancora predisposto o attivato l'apposito canale
i telematici e, prioritariamente, "MUDE Piemonte" o il formato cartaceo, ove non ancora predisposto o attivato l'apposito canale digitale. Per le istanze e le comunicazioni trasmesse utilizzando "MUDE Piemonte", la Città si avvarrà del medesimo canale per le comunicazioni formali, il cui inoltro assumerà valore di notifica. 4. Presso i Servizi è possibile ricevere informazioni sugli adempimenti relativi dell'iter delle istanze e sulle tariffe applicate. 5. I Servizi gestiscono la conservazione dei
zioni sugli adempimenti relativi dell'iter delle istanze e sulle tariffe applicate. 5. I Servizi gestiscono la conservazione dei fascicoli di Edilizia Privata della Città; la ricerca dei fascicoli, la consultazione di quelli disponibili in formato digitale e la prenotazione della consultazione di quelli disponibili in formato cartaceo, avviene in modalità telematica attraverso il Sistema EdificaTO accessibile nell'ambito dei servizi di
Articolo 45.3 - Commissione edilizia
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 2 Articolo 45.3 - Commissione edilizia 45.3.a - Formazione della Commissione Edilizia
- La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta da undici componenti.
- Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici. I membri, la cui nomina spetta al Consiglio Comunale, devono avere provata
iore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici. I membri, la cui nomina spetta al Consiglio Comunale, devono avere provata competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli e devono risultare così articolati: a. quattro esperti in progettazione architettonica ed edilizia, progettazione urbanistica, storia e recupero dell'architettura urbana, trasformazione
progettazione architettonica ed edilizia, progettazione urbanistica, storia e recupero dell'architettura urbana, trasformazione del paesaggio urbano e sostenibilità urbana; b. un membro scelto da una terna di candidati proposta dall'Ordine Professionale degli Architetti; c. un membro scelto da una terna di candidati proposta dall'Ordine Professionale degli Ingegneri; d. un membro scelto da una terna di candidati proposta dall'Ordine Professionale dei Geologi; e. un membro scelto da una terna di candidati
Articolo 45.3 - Commissione edilizia
o scelto da una terna di candidati proposta dall'Ordine Professionale dei Geologi; e. un membro scelto da una terna di candidati proposta dal Collegio Professionale dei Geometri; Torino Facile. 6. I Servizi gestiscono l'emissione dei Certificati di Destinazione Urbanistica e dei Certificati Urbanistici. Articolo 45.3 - Commissione edilizia 45.3.a- Formazione della Commissione Edilizia
- La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana
- Formazione della Commissione Edilizia
- La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta da undici componenti.
- Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici. I membri, la cui nomina spetta alla Giunta Comunale devono avere provata competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura,
spetta alla Giunta Comunale devono avere provata competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli e devono risultare così articolati: a. quattro esperti in progettazione architettonica ed edilizia, progettazione urbanistica, storia e recupero dell'architettura urbana, trasformazione del paesaggio urbano e sostenibilità urbana; b. un membro titolare e un membro
recupero dell'architettura urbana, trasformazione del paesaggio urbano e sostenibilità urbana; b. un membro titolare e un membro supplente, scelti da una terna di coppie di candidati proposta dall'Ordine Professionale degli Architetti; c. un membro titolare e un membro supplente, scelti da una terna di coppie di candidati proposta dall'Ordine Professionale degli Ingegneri; d. un membro titolare e un membro supplente, scelti da una terna di coppie di candidati proposta dall'Ordine Professionale dei Geologi;
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 3
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 3 f. un membro esperto in progettazione architettonica, edilizia ed urbana proposto dal Politecnico di Torino; g. un membro scelto da una terna di candidati proposta dall'Ordine Professionale degli Agronomi e Forestali; h. un membro espressione delle associazioni portatrici di interessi diffusi in campo ambientale operanti in sede locale, proposto dalle Associazioni ambientaliste riconosciute con decreto dal Ministero dell'Ambiente (ai sensi
peranti in sede locale, proposto dalle Associazioni ambientaliste riconosciute con decreto dal Ministero dell'Ambiente (ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349). Almeno otto membri dovranno essere in possesso di laurea di tipo specialistico o magistrale (o titolo equivalente). 3. Per i membri di cui ai punti b), c), d), e), f), g) ed h) del precedente comma 2 è altresì prevista la designazione di un membro supplente, così per un totale di sette membri supplenti, che
precedente comma 2 è altresì prevista la designazione di un membro supplente, così per un totale di sette membri supplenti, che partecipano alle sedute solo in assenza dei rispettivi membri titolari. 4. Gli esperti di cui al punto a) sono individuati sulla base delle candidature pervenute al Comune a seguito di apposito avviso di bando, adeguatamente pubblicato, e successivo vaglio dei requisiti effettuato da parte di una Commissione Tecnica che opererà facendo ricorso ad indirizzi e criteri di valutazione
o dei requisiti effettuato da parte di una Commissione Tecnica che opererà facendo ricorso ad indirizzi e criteri di valutazione prestabiliti dalla Giunta. La Commissione Tecnica, nominata dalla Giunta Comunale stessa, è composta da dirigenti comunali in numero non inferiore a tre. 5. I candidati, compresi i membri proposti da Ordini e Collegi Professionali, dal Politecnico e dalle Associazioni ambientaliste, devono produrre curricula e referenze professionali. 6. La selezione e la nomina dei candidati è
lle Associazioni ambientaliste, devono produrre curricula e referenze professionali. 6. La selezione e la nomina dei candidati è effettuata dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione, prestando particolare attenzione e. un membro titolare e un membro supplente, scelti da una terna di coppie di candidati proposta dal Collegio Professionale dei Geometri; f. un membro titolare e un membro supplente, scelti da una terna di coppie di candidati esperti in progettazione architettonica, edilizia
bro titolare e un membro supplente, scelti da una terna di coppie di candidati esperti in progettazione architettonica, edilizia ed urbana, proposta dal Politecnico di Torino; g. un membro titolare e un membro supplente, scelti da una terna di coppie di candidati proposta dall'Ordine Professionale degli Agronomi e Forestali; h. un membro titolare e un membro supplente, scelti da una terna di coppie di candidati proposta dalla Consulta Comunale per l’Ambiente e per il Verde della Città di Torino.
scelti da una terna di coppie di candidati proposta dalla Consulta Comunale per l’Ambiente e per il Verde della Città di Torino. Almeno otto membri dovranno essere in possesso di laurea di tipo specialistico o magistrale (o titolo equivalente). 3. I membri supplenti di cui ai punti b), c), d), e), f), g) ed h) del precedente comma 2 partecipano alle sedute solo in assenza dei rispettivi membri titolari. 4. Gli esperti di cui al punto a) sono individuati sulla base delle candidature
solo in assenza dei rispettivi membri titolari. 4. Gli esperti di cui al punto a) sono individuati sulla base delle candidature pervenute al Comune a seguito di apposito avviso di bando, adeguatamente pubblicato, e successivo vaglio dei requisiti minimi necessari per la validità delle candidature stesse effettuato dagli Uffici. 5. I candidati, compresi i membri proposti da Ordini e Collegi Professionali, dal Politecnico e dalla Consulta Comunale per l’Ambiente e per il Verde della Città di Torino, devono
i e Collegi Professionali, dal Politecnico e dalla Consulta Comunale per l’Ambiente e per il Verde della Città di Torino, devono produrre curricula ed esperienze professionali. 6. La selezione e la nomina dei candidati è effettuata dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, prestando particolare attenzione alla copertura di tutte le competenze - come indicate al comma 2 - necessarie alla verifica della qualità degli interventi e del corretto inserimento architettonico delle nuove opere
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 4
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 4 alla copertura di tutte le competenze - come indicate al comma 2 - necessarie alla verifica della qualità degli interventi e di un corretto inserimento architettonico delle nuove opere nel contesto urbano ed ambientale. 7. La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni), con scadenza naturale legata a quella del mandato elettorale
bentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni), con scadenza naturale legata a quella del mandato elettorale dell'Amministrazione da cui è stata nominata. La Commissione, successivamente, opererà in regime di proroga, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione; entro tale termine dovrà essere rinnovata. Il mandato è rinnovabile una sola volta. 8. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi
Il mandato è rinnovabile una sola volta. 8. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente ed all'Amministrazione; in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti dopo averne dichiarato la decadenza. 9. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e
r parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, Organi od Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono inoltre far parte della Commissione amministratori e dipendenti dell'Ente. Le stesse modalità di esclusione
issione; non possono inoltre far parte della Commissione amministratori e dipendenti dell'Ente. Le stesse modalità di esclusione valgono nei confronti dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio in carica. nel contesto edilizio ed urbano. 6 bis. Prima della nomina della Commissione Edilizia, la Giunta Comunale relazionerà alle Commissioni consiliari competenti in merito all’operato e ai risultati raggiunti dalla Commissione edilizia uscente. La Giunta Comunale si confronterà, inoltre, con
merito all’operato e ai risultati raggiunti dalla Commissione edilizia uscente. La Giunta Comunale si confronterà, inoltre, con le suddette Commissioni rispetto ai criteri di individuazione dei componenti della nuova Commissione Edilizia, nonché rispetto agli obiettivi da raggiungere finalizzati al miglioramento della qualità degli interventi e del loro inserimento architettonico nel contesto edilizio ed urbano. 7. La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono
hitettonico nel contesto edilizio ed urbano. 7. La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni), con scadenza naturale legata a quella del mandato elettorale dell'Amministrazione da cui è stata nominata. La Commissione, successivamente, opererà in regime di proroga, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione; entro tale termine dovrà essere rinnovata. Il
non superiore a 120 giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione; entro tale termine dovrà essere rinnovata. Il mandato è rinnovabile una sola volta. 8. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente ed all'Amministrazione; in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti. 9. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti,
unta Comunale non li abbia sostituiti. 9. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, Organi od Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono inoltre far parte della Commissione
esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono inoltre far parte della Commissione amministratori e dipendenti dell'Ente. Le stesse modalità di esclusione valgono nei confronti dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio in carica.
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 5
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 5 10. I componenti della Commissione decadono previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne dichiari la decadenza: a. nel caso in cui siano accertate le situazioni di cui al precedente comma 9 e di cui al successivo articolo 45.3.c) comma 5; b. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari saranno sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività
Articolo 45.3.b Attribuzioni della
I componenti della Commissione decaduti o dimissionari saranno sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. 12. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Articolo 45.3.b Attribuzioni della Commissione Edilizia
- La Commissione esprime parere, obbligatorio, non vincolante per il dirigente o responsabile dell'Ufficio comunale preposto al
- La Commissione esprime parere, obbligatorio, non vincolante per il dirigente o responsabile dell'Ufficio comunale preposto al rilascio o diniego dell'istanza, sulle pratiche edilizie relative ad interventi che ai sensi di legge sono soggetti al preventivo rilascio di atto abilitativo (permessi di costruire, comunque denominati dalle vigenti disposizioni di legge e permessi in sanatoria) per la realizzazione delle opere, limitatamente ai sotto riportati casi, ma ad
ti disposizioni di legge e permessi in sanatoria) per la realizzazione delle opere, limitatamente ai sotto riportati casi, ma ad esclusione: degli interventi su immobili compresi nella Zona Urbana Centrale Storica definita dal P.R.G.; degli interventi su immobili classificati dal P.R.G. come edifici di interesse storico individuati ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.; di qualsiasi altro intervento oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio:
onale 56/1977 e s.m.i.; di qualsiasi altro intervento oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio: a. interventi su immobili confrontanti alla Zona 10. I componenti della Commissione decadono, previa deliberazione della Giunta Comunale che ne dichiari la decadenza, nel caso in cui siano accertate le situazioni di cui al precedente comma 9 o al successivo articolo 45.3.c), comma 5, ovvero per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 11. I componenti della Commissione
Articolo 45.3.b- Attribuzioni della
essivo articolo 45.3.c), comma 5, ovvero per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari saranno sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale che ne dichiara la decadenza o dalla data del ricevimento della lettera di dimissioni. 12. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Articolo 45.3.b- Attribuzioni della Commissione Edilizia
Articolo 45.3.b- Attribuzioni della
ne alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Articolo 45.3.b- Attribuzioni della Commissione Edilizia
- La Commissione esprime parere obbligatorio, non vincolante per il dirigente o responsabile dell'Ufficio comunale preposto al procedimento, sulle pratiche edilizie relative a: a. interventi su immobili confrontanti alla Zona Urbana Centrale Storica definita dal P.R.G.; b. interventi su immobili adiacenti o confrontanti a quelli classificati dal P.R.G.
Urbana Centrale Storica definita dal P.R.G.; b. interventi su immobili adiacenti o confrontanti a quelli classificati dal P.R.G. come edifici di interesse storico; c. interventi su immobili definiti dal P.R.G. di interesse storico non individuati ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. nonché gli edifici caratterizzanti il tessuto storico, o su immobili a questi adiacenti; d. interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 6
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 6 Urbana Centrale Storica definita dal P.R.G.; b. interventi su immobili adiacenti o confrontanti a quelli classificati dal P.R.G. come edifici di interesse storico; c. interventi su immobili definiti dal P.R.G. di interesse storico non individuati ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. nonché gli edifici caratterizzanti il tessuto storico, o su immobili a questi adiacenti; d. interventi di nuova costruzione, ampliamento,
i edifici caratterizzanti il tessuto storico, o su immobili a questi adiacenti; d. interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione; e. interventi eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici di proprietà pubblica sottoposti a pareri, approvazioni od autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale; f. proposte di strumenti urbanistici esecutivi od atti equivalenti. Possono, comunque, essere sottoposti alla Commissione interventi edilizi il
strumenti urbanistici esecutivi od atti equivalenti. Possono, comunque, essere sottoposti alla Commissione interventi edilizi il cui progetto, a giudizi dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti, per un corretto inserimento architettonico, del parere della Commissione, nonché i pareri preliminari o di massima relativi ad aspetti architettonici. 2. Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione si esprime sulla qualità edilizia ed architettonica delle opere con
spetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione si esprime sulla qualità edilizia ed architettonica delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano ed extraurbano, sotto ogni profilo: architettonico, urbanistico, edilizio, storico-ambientale, geologico e geotecnico, del verde, della gestione delle acque meteoriche e della gestione dei suoli. La Commissione, stanti le specifiche competenze attribuite dalla legge agli Uffici Comunali, non si esprime sulla
one dei suoli. La Commissione, stanti le specifiche competenze attribuite dalla legge agli Uffici Comunali, non si esprime sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e sulla conformità del progetto alla normativa vigente. Gli Uffici comunali trasmettono (su supporto informatizzato) ai componenti della Commissione la documentazione delle varie pratiche necessaria per l'esame di competenza, almeno due giorni prima della seduta, salvo urgenze particolari. ristrutturazione;
ratiche necessaria per l'esame di competenza, almeno due giorni prima della seduta, salvo urgenze particolari. ristrutturazione; e. interventi eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici di proprietà pubblica sottoposti a pareri, approvazioni od autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale; f. proposte di strumenti urbanistici esecutivi od atti equivalenti; g. interventi edilizi il cui progetto, a giudizio dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti, per un corretto inserimento
g. interventi edilizi il cui progetto, a giudizio dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti, per un corretto inserimento architettonico, del parere della Commissione, nonché i pareri preliminari o di massima relativi ad aspetti architettonici. Restano, viceversa, di esclusiva competenza della Commissione Locale per il Paesaggio gli interventi su immobili compresi nella Zona Urbana Centrale Storica definita dal P.R.G., gli interventi su immobili classificati dal
erventi su immobili compresi nella Zona Urbana Centrale Storica definita dal P.R.G., gli interventi su immobili classificati dal P.R.G. come edifici di interesse storico individuati ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. nonché qualsiasi altro intervento oggetto di valutazione da parte della sopracitata Commissione. 2. Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione si esprime sulla qualità edilizia ed architettonica delle opere
. Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione si esprime sulla qualità edilizia ed architettonica delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano ed extraurbano, sotto ogni profilo: architettonico, urbanistico, edilizio, storico-ambientale, geologico e geotecnico, del verde, della gestione delle acque meteoriche e della gestione dei suoli. La Commissione, stanti le specifiche competenze attribuite dalla legge agli Uffici Comunali, non si esprime sulla
one dei suoli. La Commissione, stanti le specifiche competenze attribuite dalla legge agli Uffici Comunali, non si esprime sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e sulla conformità del progetto alla normativa vigente. Gli Uffici comunali mettono a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione, su supporto informatizzato, delle varie pratiche, ai fini dell'esame di competenza, almeno il giorno prima della seduta, salvo urgenze particolari.
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 7
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 7 3. Possono essere sottoposti all'esame della Commissione Edilizia progetti di massima per opere di particolare importanza per la Città, allo scopo di ottenere un parere preliminare ed eventuali indirizzi. 4. Su richiesta del Sindaco, dell'Assessore delegato, della Giunta e del Consiglio Comunale, o degli Uffici comunali - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - la Commissione, eventualmente integrata da esperti designati
i Uffici comunali - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - la Commissione, eventualmente integrata da esperti designati dall'Amministrazione, anche in rappresentanza di associazioni portatrici di interessi diffusi in campo ambientale (riconosciute con decreto dal Ministero dell'Ambiente), può essere chiamata ad esprimere parere consultivo su qualunque argomento inerente il campo edilizio, architettonico, urbanistico ed ambientale, in particolare su proposte di varianti al P.R.G.,
gomento inerente il campo edilizio, architettonico, urbanistico ed ambientale, in particolare su proposte di varianti al P.R.G., programmi di riqualificazione, recupero e trasformazione urbana, progetti di piani esecutivi, accordi di programma aventi contenuto edilizio e/o urbanistico nonché opere pubbliche di rilevanza. 5. La Commissione Edilizia, all'atto del suo insediamento, o entro i successivi tre mesi, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione
to, o entro i successivi tre mesi, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione sia dell'inserimento dei progetti edilizi nel contesto urbano ed extraurbano, sia della qualità richiesta negli interventi, con un riguardo anche all'architettura del luogo ed alla sostenibilità ambientale. Al termine dell'incarico la Commissione fornisce all'Amministrazione un
architettura del luogo ed alla sostenibilità ambientale. Al termine dell'incarico la Commissione fornisce all'Amministrazione un resoconto dell'attività svolta, con particolare riferimento ai contributi offerti sulle materie di competenza, fornendo eventuali suggerimenti alla Città. La stessa Commissione, con riferimento a interventi di particolare valenza, verifica, al termine dei lavori, il risultato delle scelte progettuali oggetto delle proprie valutazioni. 3. Possono essere sottoposti all'esame della
ei lavori, il risultato delle scelte progettuali oggetto delle proprie valutazioni. 3. Possono essere sottoposti all'esame della Commissione Edilizia progetti di massima per opere di particolare importanza per la Città, allo scopo di ottenere un parere preliminare ed eventuali indirizzi. 4. Su richiesta del Sindaco, dell'Assessore delegato, della Giunta e del Consiglio Comunale, o degli Uffici comunali - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - la Commissione, eventualmente integrata da
o Comunale, o degli Uffici comunali - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - la Commissione, eventualmente integrata da esperti designati dall'Amministrazione, può essere chiamata ad esprimere parere consultivo su qualunque argomento inerente il campo edilizio, architettonico e urbanistico, in particolare su proposte di varianti al P.R.G., programmi di riqualificazione, recupero e trasformazione urbana, progetti di piani esecutivi, accordi di programma aventi
.R.G., programmi di riqualificazione, recupero e trasformazione urbana, progetti di piani esecutivi, accordi di programma aventi contenuto edilizio e/o urbanistico nonché opere pubbliche di particolare rilevanza. 5. La Commissione Edilizia, all'atto del suo insediamento, o entro i successivi tre mesi, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione sia dell'inserimento
nde adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione sia dell'inserimento dei progetti edilizi nel contesto urbano ed extraurbano, sia della qualità richiesta negli interventi, con un riguardo anche all'architettura del luogo ed alla sostenibilità ambientale. Al termine dell'incarico la Commissione fornisce all'Amministrazione un resoconto dell'attività svolta, con particolare riferimento ai contributi offerti sulle materie di
rnisce all'Amministrazione un resoconto dell'attività svolta, con particolare riferimento ai contributi offerti sulle materie di competenza, fornendo eventuali suggerimenti alla Città. La stessa Commissione, con riferimento a interventi di particolare valenza, verifica, al termine dei lavori, il risultato delle scelte progettuali oggetto delle proprie valutazioni.
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 8
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 8 45.3.c - Funzionamento della Commissione Edilizia
- La Commissione si riunisce ordinariamente con cadenza quindicinale e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Dirigente degli Uffici titolari del provvedimento; le riunioni della Commissione non sono pubbliche, sono valide quando siano presenti almeno sei componenti e potranno essere svolte in videoconferenza.
- La Commissione elegge a maggioranza dei
ndo siano presenti almeno sei componenti e potranno essere svolte in videoconferenza. 2. La Commissione elegge a maggioranza dei presenti, alla prima seduta, il proprio Presidente. In caso di assenza del Presidente assume la funzione di Presidente supplente il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta. 3. Un funzionario degli Uffici Comunali per l'Edilizia Privata assiste la Commissione in qualità di segretario della Commissione e redige i verbali delle sedute su apposito registro. Sono
ata assiste la Commissione in qualità di segretario della Commissione e redige i verbali delle sedute su apposito registro. Sono presenti, in qualità di relatori senza diritto di voto, i Responsabili dei procedimenti istruttori dei progetti edilizi e degli atti di natura urbanistica sottoposti all'esame della Commissione stessa. Assistono alle sedute i Dirigenti degli Uffici titolari di tali procedimenti, senza diritto di voto. Possono altresì presenziare senza diritto di voto
i Dirigenti degli Uffici titolari di tali procedimenti, senza diritto di voto. Possono altresì presenziare senza diritto di voto eventuali esperti designati dall'Amministrazione. 4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui ai commi 9, 10 e 11.
lontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui ai commi 9, 10 e 11. 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi, ancorché in forma associata, alla progettazione ed alla direzione lavori, anche parziale, dell'intervento, comprensiva delle opere di urbanizzazione afferenti; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di Costruire; quando sia proprietario o possessore
ione afferenti; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di Costruire; quando sia proprietario o possessore 45.3.c- Funzionamento della Commissione Edilizia
- La Commissione si riunisce ordinariamente a settimane alterne e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Dirigente degli Uffici titolari del provvedimento; le riunioni della Commissione non sono pubbliche, sono valide quando siano presenti almeno sei componenti e potranno essere svolte in videoconferenza.
issione non sono pubbliche, sono valide quando siano presenti almeno sei componenti e potranno essere svolte in videoconferenza. 2. La Commissione elegge a maggioranza dei presenti, alla prima seduta, il proprio Presidente. In caso di assenza del Presidente assume la funzione di Presidente supplente il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta. 3. Un funzionario degli Uffici Comunali per l'Edilizia Privata assiste la Commissione in qualità di segretario della Commissione e
Un funzionario degli Uffici Comunali per l'Edilizia Privata assiste la Commissione in qualità di segretario della Commissione e redige i verbali delle sedute. Sono presenti, in qualità di relatori senza diritto di voto, i Responsabili dei procedimenti istruttori dei progetti edilizi e degli atti di natura urbanistica sottoposti all'esame della Commissione stessa. Assistono alle sedute i Dirigenti degli Uffici titolari di tali procedimenti, senza diritto di voto. Possono altresì presenziare senza diritto
sedute i Dirigenti degli Uffici titolari di tali procedimenti, senza diritto di voto. Possono altresì presenziare senza diritto di voto eventuali esperti designati dall'Amministrazione. 4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui ai commi 9, 10 e 11.
lontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui ai commi 9, 10 e 11. 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi, ancorché in forma associata, alla progettazione ed alla direzione lavori, anche parziale, dell'intervento, comprensiva delle opere di urbanizzazione afferenti; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 9
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 9 od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. Il componente della Commissione che abbia assistito all'esame, discusso o giudicato un progetto non deve,
nte o del progettista. Il componente della Commissione che abbia assistito all'esame, discusso o giudicato un progetto non deve, successivamente, assumere incarichi professionali inerenti l'opera. 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata istruttoria esperita dall'Ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha
à prevale il voto del Presidente. 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere la consultazione di uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti del progetto sottoposto a valutazione, od i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 8. La Commissione deve sempre motivare
od i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. Eventuali prescrizioni imposte devono essere chiaramente definite e riportate sul verbale. 9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su apposito registro. 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei
della seduta su apposito registro. 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale viene pubblicato sul sito Internet della Città. Costruire; quando sia proprietario o
eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale viene pubblicato sul sito Internet della Città. Costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. Il
do appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. Il componente della Commissione che abbia assistito all'esame, discusso o giudicato un progetto non deve, successivamente, assumere incarichi professionali inerenti l'opera. 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata istruttoria esperita dall'Ufficio comunale competente; in caso di
nza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata istruttoria esperita dall'Ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere la consultazione di uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà, con le stesse modalità decisionali, di convocare e sentire i progettisti dell’intervento sottoposto a
terie; ha altresì facoltà, con le stesse modalità decisionali, di convocare e sentire i progettisti dell’intervento sottoposto a valutazione di eseguire sopralluoghi collegiali. 8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. Eventuali prescrizioni imposte devono essere chiaramente definite e riportate sul verbale. Il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale preposto al procedimento, qualora ritenga di doversi
riportate sul verbale. Il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale preposto al procedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere della Commissione, ha l’obbligo di motivare il proprio dissenso. 9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere
a riunione; i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta
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TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 10 11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore e dal Presidente della Commissione. 12. Possono assistere alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e senza intervenire alle discussioni: a. due rappresentanti proposti d'intesa tra il Collegio Costruttori di Torino e l'Unione Industriale; b. due rappresentanti proposti d'intesa tra l'A.P.I. (Associazione piccole e medie industrie) e le Associazioni degli Artigiani;
b. due rappresentanti proposti d'intesa tra l'A.P.I. (Associazione piccole e medie industrie) e le Associazioni degli Artigiani; c. un rappresentante proposto d'intesa dalla Cooperazione Edilizia. Per tali rappresentanti è prevista la designazione di un supplente che assista alle sedute della Commissione solo in assenza dei rispettivi rappresentanti titolari. 13. Il Presidente della Commissione Edilizia può richiedere, in via straordinaria, che i suddetti rappresentanti non assistano alla discussione ed
della Commissione Edilizia può richiedere, in via straordinaria, che i suddetti rappresentanti non assistano alla discussione ed al giudizio di singoli progetti. In tal caso, gli stessi dovranno, successivamente alla fase di presentazione del progetto, allontanarsi dall'aula. 45.4 - Commissione locale per il paesaggio
- La Città ha istituito, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e della Legge Regionale 32/2008 e dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il
04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e della Legge Regionale 32/2008 e dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale viene pubblicato sul sito Internet della Città. 11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore e dal Presidente della Commissione. 12. Possono assistere alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e senza intervenire alle discussioni: a) - un rappresentante del Collegio Costruttori di Torino;
- un rappresentante dell'Unione Industriali di Torino;
e discussioni: a) - un rappresentante del Collegio Costruttori di Torino;
- un rappresentante dell'Unione Industriali di Torino;
- un rappresentante dell'A.P.I. Torino (Associazione Piccole e Medie Imprese);
- un rappresentante dell'Associazione degli Artigiani di Torino; b) un rappresentante proposto d'intesa dalla Cooperazione Edilizia di Torino. Per ogni rappresentante è prevista la designazione di un supplente che può assistere alle sedute della Commissione solo in assenza del rispettivo titolare.
revista la designazione di un supplente che può assistere alle sedute della Commissione solo in assenza del rispettivo titolare. 13. Il Presidente della Commissione Edilizia può richiedere, in via straordinaria, che i suddetti rappresentanti non assistano alla discussione ed al giudizio di singoli progetti. In tal caso, gli stessi dovranno, successivamente alla fase di presentazione del progetto, allontanarsi dall'aula. . 45.4 - Commissione locale per il paesaggio
o, successivamente alla fase di presentazione del progetto, allontanarsi dall'aula. . 45.4 - Commissione locale per il paesaggio
- La Città ha istituito, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e della Legge Regionale 32/2008 e
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 11
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 11 loro s.m.i. la Commissione Locale per il Paesaggio. Le modalità di formazione, le attribuzioni e di funzionamento sono disciplinate dai sotto riportati commi. 2. Le modalità di individuazioni dei componenti sono regolate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, pubblicata nel servizio telematico dell'Edilizia Privata, a cui si rimanda. 3. Gli esperti da nominare sono individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a
'Edilizia Privata, a cui si rimanda. 3. Gli esperti da nominare sono individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, oltreché sul sito internet della Città per un congruo numero di giorni. 4. Le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui saranno indicati i titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale in materia e le esperienze professionali, almeno triennali,
dicati i titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale in materia e le esperienze professionali, almeno triennali, maturate nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie; eventuali ulteriori titoli/esperienze professionali acquisiti (partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. La selezione e la nomina dei loro s.m.i. la Commissione Locale per il
ali) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. La selezione e la nomina dei loro s.m.i. la Commissione Locale per il Paesaggio. Le modalità di formazione, le attribuzioni e di funzionamento sono disciplinate dai sotto riportati commi. 2. Gli esperti da nominare sono individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito avviso di bando adeguatamente pubblicato e successivo vaglio dei requisiti minimi necessari per la validità delle candidature stesse, effettuato dagli
tamente pubblicato e successivo vaglio dei requisiti minimi necessari per la validità delle candidature stesse, effettuato dagli Uffici. 3. Le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui saranno indicati i titoli di studio e le esperienze professionali, previsti dalla vigente normativa regionale in materia, maturate nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie attinenti alla tutela e valorizzazione
ito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. La selezione e la nomina dei candidati è effettuata dalla Giunta Comunale che provvederà con propria deliberazione. 3 bis. Prima della nomina della Commissione Locale per il Paesaggio, la Giunta Comunale relazionerà alle Commissioni Consiliari competenti in merito all’operato e ai risultati raggiunti dalla Commissione Locale per il Paesaggio uscente.
missioni Consiliari competenti in merito all’operato e ai risultati raggiunti dalla Commissione Locale per il Paesaggio uscente. La Giunta Comunale si confronterà, inoltre, con le suddette Commissioni rispetto ai criteri di individuazione dei componenti della nuova Commissione Locale per il Paesaggio, nonché rispetto alle finalità di tutela dei valori paesaggistici riconosciuti dalla normativa vigente in materia. 4. La Commissione dovrà essere composta da sette componenti tecnici aventi particolare,
iuti dalla normativa vigente in materia. 4. La Commissione dovrà essere composta da sette componenti tecnici aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale in materia attinenti alla tutela paesaggistica, la storia dell'architettura, il restauro, il recupero dei beni architettonici e culturali, la pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica, la progettazione
ro, il recupero dei beni architettonici e culturali, la pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica, la progettazione edilizia, urbanistica ed ambientale, le scienze
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 12
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 12 candidati è effettuata dal Consiglio Comunale che provvederà con propria deliberazione. 5. La Commissione dovrà essere composta da sette componenti tecnici aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica, in possesso dei diplomi previsti dalla vigente normativa regionale in materia attinenti la tutela paesaggistica, la storia dell'architettura, il restauro, il recupero dei beni architettonici e culturali, la pianificazione e
la paesaggistica, la storia dell'architettura, il restauro, il recupero dei beni architettonici e culturali, la pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica, la progettazione edilizia, urbanistica ed ambientale, le scienze agrarie, forestali, geologiche e la gestione del patrimonio naturale. Uno dei componenti dovrà essere espressione delle associazioni portatrici di interessi diffusi in campo ambientale operanti in sede locale, proposto dalle Associazioni ambientaliste
ociazioni portatrici di interessi diffusi in campo ambientale operanti in sede locale, proposto dalle Associazioni ambientaliste riconosciute con decreto dal Ministero dell'Ambiente (ai sensi dell'articolo 13 della Legge 349/1986). La Commissione elegge a maggioranza dei presenti, alla prima seduta, il proprio Presidente. In caso di assenza del Presidente assume la funzione di Presidente supplente, il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta. 6. I membri designati devono rappresentare
sidente supplente, il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta. 6. I membri designati devono rappresentare una pluralità delle competenze suddette. 7. La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni). La Commissione esercita anche dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. 8. Il mandato è rinnovabile una sola volta o per
he dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. 8. Il mandato è rinnovabile una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi. 9. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, restando però in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti dopo averne dichiarato la decadenza. agrarie, forestali, geologiche e la gestione del
Consiglio Comunale non li abbia sostituiti dopo averne dichiarato la decadenza. agrarie, forestali, geologiche e la gestione del patrimonio naturale. Uno dei componenti potrà essere proposto dalla Consulta Comunale per l’Ambiente e per il Verde della Città di Torino. 5. I membri designati devono rappresentare una pluralità delle competenze suddette. 6. La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o
e. 6. La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni). La Commissione esercita anche dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. 7. Il mandato è rinnovabile una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi. 8. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, restando però in
ssono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, restando però in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti dopo averne dichiarato la decadenza. 9. Non possono fare parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti e gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, oltre a quelli che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono
o, l'adottante e l'adottato, oltre a quelli che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono, inoltre, fare parte della Commissione, Amministratori e dipendenti dell'Ente. 10. Le stesse modalità di esclusione valgono nei confronti dei componenti della Commissione Edilizia in carica. 11. I componenti della Commissione decadono, previa deliberazione della Giunta
componenti della Commissione Edilizia in carica. 11. I componenti della Commissione decadono, previa deliberazione della Giunta Comunale che ne dichiari la decadenza, nel caso in cui siano accertate le situazioni di cui al precedente comma 9, al successivo comma 16, ovvero per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 13
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 13 10. Non possono fare parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti e gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, oltre a quelli che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono, inoltre, fare parte della Commissione, Amministratori e dipendenti dell'Ente.
pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono, inoltre, fare parte della Commissione, Amministratori e dipendenti dell'Ente. 11. Le stesse modalità di esclusione valgono nei confronti dei componenti della Commissione Edilizia in carica. 12. I componenti della Commissione decadono, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel caso siano accertate le situazioni suddette ovvero per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 13. La Commissione esprime parere
o accertate le situazioni suddette ovvero per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 13. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante: nei casi previsti dall'articolo 3 della Legge Regionale 32/2008 e s.m.i. sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino della preventiva autorizzazione in materia paesaggistica, accertando, ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la compatibilità dell'intervento proposto
stica, accertando, ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dalla tutela; in materia di condono edilizio, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 47/1985 e dell'articolo 4 della Legge Regionale 33/2004 e loro s.m.i., ove necessario; nonché relativamente a ulteriori, eventuali, normative o atti sovraordinati in materia paesaggistica. La Commissione esprime, altresì, il parere vincolante previsto
entuali, normative o atti sovraordinati in materia paesaggistica. La Commissione esprime, altresì, il parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma 7, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. relativamente agli interventi, soggetti a titolo abilitativo, che ricadono su aree o su immobili che nelle prescrizioni dello strumento urbanistico generale vigente sono definiti di interesse storico ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.. 14. La Commissione, stante le specifiche
di interesse storico ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.. 14. La Commissione, stante le specifiche competenze degli Uffici Comunali previste dalla 12. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante: nei casi previsti dall'articolo 3 della Legge Regionale 32/2008 e s.m.i. sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino della preventiva autorizzazione in materia paesaggistica, accertando, ai sensi degli articoli 146, 147 e
erventi che necessitino della preventiva autorizzazione in materia paesaggistica, accertando, ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dalla tutela; in materia di condono edilizio, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 47/1985 e dell'articolo 4 della Legge Regionale 33/2004 e loro s.m.i., ove necessario; nonché relativamente a ulteriori, eventuali, normative
l'articolo 4 della Legge Regionale 33/2004 e loro s.m.i., ove necessario; nonché relativamente a ulteriori, eventuali, normative o atti sovraordinati in materia paesaggistica. La Commissione esprime, altresì, il parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma 7, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. relativamente agli interventi, soggetti a titolo abilitativo, che ricadono su aree o su immobili che, nelle prescrizioni dello strumento urbanistico generale vigente, sono definiti di
ativo, che ricadono su aree o su immobili che, nelle prescrizioni dello strumento urbanistico generale vigente, sono definiti di interesse storico ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.. 12 bis. In caso di mancato insediamento della Commissione Edilizia, la Commissione locale per il paesaggio, su richiesta dell’Amministrazione, si esprime con parere consultivo non vincolante su interventi edilizi da realizzare su immobili definiti dal P.R.G. di
trazione, si esprime con parere consultivo non vincolante su interventi edilizi da realizzare su immobili definiti dal P.R.G. di particolare interesse storico e caratterizzanti il tessuto storico esterni alla ZUCS, non individuati ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., o su immobili a questi adiacenti. 13. La Commissione, stanti le specifiche competenze degli Uffici Comunali previste dalla legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza
competenze degli Uffici Comunali previste dalla legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 14
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 14 legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato; non si
ne alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato; non si esprime, invece, sugli aspetti edilizi, né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento. Gli Uffici comunali trasmettono (su supporto informatizzato) ai componenti della Commissione la documentazione delle varie pratiche necessaria per l'esame di competenza, almeno due giorni prima della seduta, salvo urgenze particolari. 15. La Commissione si riunisce ordinariamente
me di competenza, almeno due giorni prima della seduta, salvo urgenze particolari. 15. La Commissione si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni o straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga necessario un Dirigente degli Uffici titolari del provvedimento; le riunioni non sono pubbliche, sono valide quando siano presenti almeno tre componenti e potranno essere svolte in videoconferenza. 16. Un funzionario degli Uffici Comunali per l'Edilizia Privata assiste la Commissione in
anno essere svolte in videoconferenza. 16. Un funzionario degli Uffici Comunali per l'Edilizia Privata assiste la Commissione in qualità di segretario e redige i verbali delle sedute su apposito registro. Sono presenti, in qualità di relatori senza diritto di voto, i Responsabili dei procedimenti istruttori dei progetti sottoposti all'esame della Commissione stessa ed assistono i Dirigenti degli Uffici titolari di tali procedimenti. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i
Dirigenti degli Uffici titolari di tali procedimenti. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; deve inoltre essere firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione.
embri, eventuali dichiarazioni di voto; deve inoltre essere firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione. riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato; non si esprime, invece, sugli aspetti edilizi, né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento. Gli Uffici comunali trasmettono (su supporto informatizzato) ai componenti della Commissione la documentazione delle varie pratiche necessaria per l'esame di competenza, il
informatizzato) ai componenti della Commissione la documentazione delle varie pratiche necessaria per l'esame di competenza, il giorno prima della seduta, salvo urgenze particolari. 14. La Commissione elegge a maggioranza dei presenti, alla prima seduta, il proprio Presidente. In caso di assenza del Presidente assume la funzione di Presidente supplente il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta. La Commissione si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni o
membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta. La Commissione si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni o straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga necessario un Dirigente degli Uffici titolari del provvedimento; le riunioni non sono pubbliche, sono valide quando siano presenti almeno quattro componenti e potranno essere svolte in videoconferenza. 15. Un funzionario degli Uffici Comunali per l'Edilizia Privata assiste la Commissione in
anno essere svolte in videoconferenza. 15. Un funzionario degli Uffici Comunali per l'Edilizia Privata assiste la Commissione in qualità di segretario e redige i verbali delle sedute. Sono presenti, in qualità di relatori senza diritto di voto, i Responsabili dei procedimenti istruttori dei progetti sottoposti all'esame della Commissione stessa ed assistono i Dirigenti degli Uffici titolari di tali procedimenti. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i
Dirigenti degli Uffici titolari di tali procedimenti. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; deve inoltre essere firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione.
embri, eventuali dichiarazioni di voto; deve inoltre essere firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione. 16. I componenti della Commissione interessati, a qualsiasi titolo, alla trattazione di argomenti o progetti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 15
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 15 17. I componenti della Commissione interessati, a qualsiasi titolo, alla trattazione di argomenti o progetti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento;
è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di autorizzazione in materia paesaggistica; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la
mmobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 18. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata istruttoria esperita dall'Ufficio comunale; in caso di parità prevale il voto del Presidente; il parere deve sempre essere
guata istruttoria esperita dall'Ufficio comunale; in caso di parità prevale il voto del Presidente; il parere deve sempre essere motivato anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 19. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto ha facoltà di consultare, durante le sedute, uno o più esperti in specifiche materie; ha inoltre la facoltà di convocare o ascoltare i richiedenti le autorizzazioni o i relativi progettisti, nonché di
Articolo 67 - Misure di cantiere e eventuali
iche materie; ha inoltre la facoltà di convocare o ascoltare i richiedenti le autorizzazioni o i relativi progettisti, nonché di eseguire sopralluoghi collegiali. 20. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Articolo 67 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze
- Fuori dai casi di cui al comma 1 dell'art. 34- bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (c.d. 2%), limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela giudizio, allontanandosi dall'aula;
del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (c.d. 2%), limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di autorizzazione in materia paesaggistica; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via
ta di autorizzazione in materia paesaggistica; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 17. La Commissione esprime i propri pareri
quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 17. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata istruttoria esperita dall'Ufficio comunale; in caso di parità prevale il voto del Presidente; il parere deve sempre essere motivato anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 18. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al
Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali
e risultanze della relazione istruttoria. 18. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto ha facoltà di consultare, durante le sedute, uno o più esperti in specifiche materie; ha inoltre la facoltà di convocare o ascoltare i progettisti dell’intervento, nonché di eseguire sopralluoghi collegiali. 19. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali
zione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
- In relazione alle tolleranze costruttive ed esecutive è necessario fare riferimento all’articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001 e
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 16
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 16 dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e fino alla introduzione di diverse norme sovraordinate, le fattispecie riportate al successivo comma 2 costituiscono tolleranze costruttive ed esecutive qualora realizzate, nel passato, esclusivamente durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi e a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività urbanistica edilizia, comprensiva delle norme del P.R.G. a
ndizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività urbanistica edilizia, comprensiva delle norme del P.R.G. a tutela degli edifici storici, delle specifiche norme in materia di sicurezza e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. Restano fermi gli obblighi in materia di aggiornamento catastale, ove necessari. 2. Si definiscono tolleranze costruttive ed esecutive, riferite alla singola unità immobiliare o all'intera costruzione: a) le irregolarità geometriche di minima entità:
ed esecutive, riferite alla singola unità immobiliare o all'intera costruzione: a) le irregolarità geometriche di minima entità:
- che interessino modifiche al posizionamento delle aperture esterne, purché le aperture realizzate si sovrappongano per almeno il 50% con quelle previste nei progetti assentiti e le modifiche delle dimensioni non siano variate oltre il 10%, sempre che non riducano il fattore di luce diurna e la superficie finestrata apribile oltre
ioni non siano variate oltre il 10%, sempre che non riducano il fattore di luce diurna e la superficie finestrata apribile oltre alle tolleranze di cui al comma 1 dell'art. 34-bis;
- che interessino modifiche al posizionamento degli altri elementi costituenti le facciate esterne (balconi, pensiline, abbaini, eccetera), purché la traslazione rispetto a quelle previste nei progetti legittimati non sia superiore al 10%, le modifiche delle dimensioni non siano
raslazione rispetto a quelle previste nei progetti legittimati non sia superiore al 10%, le modifiche delle dimensioni non siano superiori al 10% e le variazioni rispetto alle forme geometriche di progetto non siano da compromettere l'impostazione originaria assentita; b) le modifiche di minima entità alle finiture degli edifici e la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali:
- che attengano alla diversa realizzazione di parapetti, dei rivestimenti murari, della tipologia
rchitettonici non strutturali:
- che attengano alla diversa realizzazione di parapetti, dei rivestimenti murari, della tipologia delle pavimentazioni, delle cancellate, delle decorazioni;
- che attengano alla mancata realizzazione o il diverso posizionamento di frangivento, elementi parasole, controsoffitti, teste di camino, o volumi tecnici; s.m.i., all’articolo 6 bis della Legge Regione Piemonte n. 19 del 08 luglio 1999 e s.m.i., alla DGR Piemonte n. 2-4519 del 14 gennaio 2022 e s.m.i..
6 bis della Legge Regione Piemonte n. 19 del 08 luglio 1999 e s.m.i., alla DGR Piemonte n. 2-4519 del 14 gennaio 2022 e s.m.i.. 2. Le opere che non rientrano nei limiti previsti dalle norme sopra indicate, costituendo violazione edilizia, restano sottoposte alle procedure di legge. 3. Ai fini della dichiarazione, di cui al precedente comma 1, da predisporre a cura del tecnico abilitato, le tolleranze esecutive e costruttive devono essere rappresentate con la produzione di idonei elaborati grafici
cnico abilitato, le tolleranze esecutive e costruttive devono essere rappresentate con la produzione di idonei elaborati grafici comprensivi della situazione legittimata, ai sensi dell'articolo 9 bis D.P.R. 380/2001 e s.m.i., con i riferimenti relativi ai vari titoli edilizi, della situazione inerente lo stato di fatto rilevata, della situazione comparativa rappresentativa delle difformità e con la relativa dimostrazione di verifica delle tolleranze di legge rispetto ai titoli abilitativi
esentativa delle difformità e con la relativa dimostrazione di verifica delle tolleranze di legge rispetto ai titoli abilitativi che hanno legittimato l’intervento. Alla dichiarazione deve, altresì, essere allegata la corrispondente documentazione catastale e la necessaria documentazione fotografica. Laddove la predetta dichiarazione sia finalizzata alla stipula di atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali,
ata alla stipula di atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali, e debba essere ad essi allegata, la medesima dovrà essere resa in forma asseverata.
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 17
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 17 c) la diversa collocazione di impianti ed opere interne:
- che attengano alle difformità delle murature interne, compresa la loro diversa collocazione nel limite di 25 centimetri rispetto alla posizione di progetto (sempre ché non interessino, oltre alla tolleranza consentita, i parametri di cui al comma 1 dell'art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. compresi il fattore di luce diurna e la superficie finestrata apribile);
- che attengano a qualunque spostamento
0/2001 e s.m.i. compresi il fattore di luce diurna e la superficie finestrata apribile);
- che attengano a qualunque spostamento di porte interne, purché siano presenti nello stesso numero per locale e non contrastino con norme specifiche;
- che attengano a qualunque spostamento di impianti (terminali degli stessi impianti, impianti sanitari all'interno del locale bagno, pannelli solari e fotovoltaici, eccetera) e di arredi fissi; d) la difforme esecuzione di opere rientranti
rno del locale bagno, pannelli solari e fotovoltaici, eccetera) e di arredi fissi; d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria:
- così come definite nel "glossario edilizia libera" di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018.
- Le opere che non rientrano nei limiti sopra indicati ed in quelli di cui al comma 1 dell'articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., costituendo violazione edilizia, andranno sanate con le
lli di cui al comma 1 dell'articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., costituendo violazione edilizia, andranno sanate con le procedure di legge. 4. Ai fini dell'attestazione prevista dal comma 3 dell'articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., le tolleranze esecutive e costruttive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica
ilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, con la produzione di idonei elaborati grafici comprensivi della situazione legittimata - ai sensi dell'articolo 9 bis D.P.R. 380/2001 e s.m.i. - (con i riferimenti relativi ai vari titoli edilizi), della situazione inerente lo stato di fatto rilevata, della situazione comparativa
riferimenti relativi ai vari titoli edilizi), della situazione inerente lo stato di fatto rilevata, della situazione comparativa rappresentativa delle difformità e con la relativa dimostrazione della verifica delle tolleranze di legge.
Articolo 77 - Specificazioni sui requisiti e
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 18 5. Nei casi di atti aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione, ovvero lo scioglimento della comunione, di diritti reali, si dovrà allegare agli stessi apposita dichiarazione asseverata atta a dimostrare il rispetto delle citate tolleranze. Articolo 77 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale 77.2 Superfici dei locali
- Nelle nuove unità immobiliari a destinazione
ei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale 77.2 Superfici dei locali
- Nelle nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, per ogni abitante deve essere garantita una superficie abitabile non inferiore a metri quadrati 14,00 per le prime quattro persone e metri quadrati 10,00 per ciascuna delle successive. I locali per l'abitazione devono avere una superficie minima di metri quadrati 9,00; le stanze da letto per due persone devono avere una superficie minima di metri quadrati 14,00 e
e minima di metri quadrati 9,00; le stanze da letto per due persone devono avere una superficie minima di metri quadrati 14,00 e ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno metri quadrati 14,00. I locali destinati esclusivamente a cucina devono avere una superficie minima di metri quadrati 4,00 con larghezza non inferiore a metri 1,60. In ogni alloggio di nuova edificazione, ovvero ottenuto a seguito di frazionamento, cambio di destinazione
feriore a metri 1,60. In ogni alloggio di nuova edificazione, ovvero ottenuto a seguito di frazionamento, cambio di destinazione d'uso - anche senza opere edilizie - o recupero di sottotetto, almeno un servizio igienico deve avere una superficie minima di metri quadrati 3,00 con larghezza non inferiore a metri 1,50 e deve essere dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo; Per le unità immobiliari già legittimamente utilizzate ad uso residenziale, sono fatte salve misure inferiori, qualora
e lavabo; Per le unità immobiliari già legittimamente utilizzate ad uso residenziale, sono fatte salve misure inferiori, qualora regolarmente assentite, che restano valide anche nel caso in cui l'unità immobiliare ritorni all'uso residenziale. L'eventuale secondo servizio deve avere una superficie minima di metri quadrati 1,10 e larghezza non inferiore a metri 0,90. 2. La superficie degli alloggi monocamera, per una sola persona, deve risultare non inferiore a
Articolo 77 - Specificazioni sui requisiti e
ezza non inferiore a metri 0,90. 2. La superficie degli alloggi monocamera, per una sola persona, deve risultare non inferiore a mq. 28,00 e per due persone, non inferiore a mq. 38,00. Articolo 77 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale 77.2 Superfici dei locali
- Nelle nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, per ogni abitante deve essere garantita una superficie abitabile
i
- Nelle nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, per ogni abitante deve essere garantita una superficie abitabile non inferiore a metri quadrati 14,00 per le prime quattro persone e metri quadrati 10,00 per ciascuna delle successive. I locali per l'abitazione devono avere una superficie minima di metri quadrati 9,00; le stanze da letto per due persone devono avere una superficie minima di metri quadrati 14,00 e ogni alloggio deve essere dotato di una stanza
etto per due persone devono avere una superficie minima di metri quadrati 14,00 e ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno metri quadrati 14,00. I locali destinati esclusivamente a cucina devono avere una superficie minima di metri quadrati 4,00 con larghezza non inferiore a metri +1,60. In ogni alloggio di nuova edificazione, ovvero ottenuto a seguito di frazionamento, cambio di destinazione d'uso - anche senza opere edilizie - o recupero di
ficazione, ovvero ottenuto a seguito di frazionamento, cambio di destinazione d'uso - anche senza opere edilizie - o recupero di sottotetto, almeno un servizio igienico deve avere una superficie minima di metri quadrati 3,00 con larghezza non inferiore a metri 1,50 e deve essere dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo. Per le unità immobiliari già legittimamente utilizzate ad uso residenziale, sono fatte salve misure inferiori, qualora regolarmente assentite, che
iliari già legittimamente utilizzate ad uso residenziale, sono fatte salve misure inferiori, qualora regolarmente assentite, che restano valide anche nel caso in cui l'unità immobiliare ritorni all'uso residenziale. L'eventuale secondo servizio deve avere una superficie minima di metri quadrati 1,10 e larghezza non inferiore a metri 0,90. 2. La superficie degli alloggi monocamera, per una sola persona, deve risultare non inferiore a mq. 28,00 e per due persone, non inferiore a mq. 38,00.
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 19
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 19 3. Fatte salve le norme sovraordinate o di settore, le misure minime sopra indicate non si applicano alle singole unità immobiliari esistenti, a destinazione residenziale, sottoposte a interventi edilizi non eccedenti il restauro/risanamento conservativo nel caso in cui, con tale intervento, si configuri un mantenimento o un miglioramento dei requisiti igienico-sanitari. La realizzazione del primo servizio igienico all'interno di unità immobiliari a
n miglioramento dei requisiti igienico-sanitari. La realizzazione del primo servizio igienico all'interno di unità immobiliari a destinazione residenziale già esistenti e legittimate, anche con dimensioni inferiori a quanto stabilito dal comma 1, è consentita qualora produca un complessivo miglioramento dei requisiti igienico-sanitari. 4. Al fine della determinazione delle superfici minime dei locali, ad esclusione di quelli di servizio ad uso accessorio, non sono
Al fine della determinazione delle superfici minime dei locali, ad esclusione di quelli di servizio ad uso accessorio, non sono conteggiabili le porzioni con larghezza inferiore a metri 2. 5. Fatte salve le norme sovraordinate o di settore, i servizi igienici relativi ad attività diverse dalla residenza devono avere una superficie minima di 1,10 metri quadrati con larghezza non inferiore a 0,9 metri. 6. I locali serviti da impianto di riscaldamento devono essere dotati di idonea chiusura rispetto
zza non inferiore a 0,9 metri. 6. I locali serviti da impianto di riscaldamento devono essere dotati di idonea chiusura rispetto ai locali non riscaldati. Nel caso di contiguità fisica di unità immobiliari a destinazione residenziale con unità, o locali, autorizzati con diversa destinazione, deve essere prevista una opportuna separazione. 7. Nelle unità immobiliari a destinazione non residenziale, ma da adibirsi ad usi che prevedano la presenza anche non continuativa di
lle unità immobiliari a destinazione non residenziale, ma da adibirsi ad usi che prevedano la presenza anche non continuativa di persone, non si possono realizzare locali utili con superficie inferiore a metri quadrati 9,00, salvo diverse disposizioni derivanti da specifiche norme di settore. La superficie di ciascun servizio igienico non deve essere inferiore a metri quadrati 1,10 con larghezza minima di metri 0,90. 3. Fatte salve le norme sovraordinate o di settore, le misure minime sopra indicate
ati 1,10 con larghezza minima di metri 0,90. 3. Fatte salve le norme sovraordinate o di settore, le misure minime sopra indicate non si applicano alle singole unità immobiliari esistenti, a destinazione residenziale, sottoposte a interventi edilizi non eccedenti il restauro/risanamento conservativo nel caso in cui, con tale intervento, si configuri un mantenimento o un miglioramento dei requisiti igienico-sanitari. La realizzazione del primo servizio igienico all'interno di unità immobiliari a destinazione
to dei requisiti igienico-sanitari. La realizzazione del primo servizio igienico all'interno di unità immobiliari a destinazione residenziale già esistenti e legittimate, anche con dimensioni inferiori a quanto stabilito dal comma 1, è consentita qualora produca un complessivo miglioramento dei requisiti igienico- sanitari. 4. Al fine della determinazione delle superfici minime dei locali, ad esclusione di quelli di servizio ad uso accessorio, non sono conteggiabili le porzioni con larghezza
rfici minime dei locali, ad esclusione di quelli di servizio ad uso accessorio, non sono conteggiabili le porzioni con larghezza inferiore a metri 2. 5. Fatte salve le norme sovraordinate o di settore, i servizi igienici relativi ad attività diverse dalla residenza devono avere una superficie minima di metri quadrati 1,10 con larghezza non inferiore a metri 0,9. 6. I locali serviti da impianto di riscaldamento devono essere dotati di idonea chiusura rispetto ai locali non riscaldati. Nel
- I locali serviti da impianto di riscaldamento devono essere dotati di idonea chiusura rispetto ai locali non riscaldati. Nel caso di contiguità fisica di unità immobiliari a destinazione residenziale con unità, o locali, autorizzati con diversa destinazione, deve essere prevista una opportuna separazione.
- Nelle unità immobiliari a destinazione non residenziale, ma da adibirsi ad usi che prevedano la presenza anche non continuativa di persone, non si possono
destinazione non residenziale, ma da adibirsi ad usi che prevedano la presenza anche non continuativa di persone, non si possono realizzare locali utili con superficie inferiore a metri quadrati 9,00, salvo diverse disposizioni derivanti da specifiche norme di settore.
Articolo 82 - Piste ciclabili
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 20 Articolo 82 - Piste ciclabili
- Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili. La realizzazione delle piste ciclabili dovrà attenersi alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle vigenti norme di settore.
- In caso di nuova edificazione per qualsivoglia destinazione d'uso, nei casi di ristrutturazione edilizia estesa all'intero fabbricato o nei casi di mutamento di destinazione d'uso all'attività
o, nei casi di ristrutturazione edilizia estesa all'intero fabbricato o nei casi di mutamento di destinazione d'uso all'attività residenziale che interessi almeno 250 metri quadrati di SLP nonché in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della Legge Regionale 33/1990, dovranno essere previsti parcheggi per le biciclette, nei cortili, o in altre parti anche di uso comune dell'edificio purché facilmente accessibili, in misura non inferiore al 5% della SLP oggetto di intervento, con un minimo di 2,5
dell'edificio purché facilmente accessibili, in misura non inferiore al 5% della SLP oggetto di intervento, con un minimo di 2,5 metri quadrati. Per le nuove edificazioni la quota minima di cui sopra potrà essere realizzata in soprassuolo e detratta dalla quota dovuta di parcheggi ai sensi dell'art. 41-sexies Legge 1150/1942 e s.m.i.. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso di cui sopra, qualora non sia possibile reperire, in tutto o in parte, gli specifici spazi a parcheggio,
o di destinazione d'uso di cui sopra, qualora non sia possibile reperire, in tutto o in parte, gli specifici spazi a parcheggio, dovrà essere dimostrata la possibilità di ricovero per le biciclette, nei cortili, o in altre parti anche di uso comune qualora idonee, purché facilmente accessibili. 3. In sede di strumenti urbanistici esecutivi, di interventi di ristrutturazione urbanistica, nonché di permessi di costruire in deroga, dovrà essere valutata la necessità della realizzazione dei
Articolo 83 - Aree per parcheggio
trutturazione urbanistica, nonché di permessi di costruire in deroga, dovrà essere valutata la necessità della realizzazione dei collegamenti ciclabili con le piste già esistenti. Articolo 83 - Aree per parcheggio
- Fermo restando quanto previsto nel REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI TORINO n. 317, all'articolo 63, gli stalli delle aree destinate a parcheggio posti su terrapieno devono essere realizzati con superficie drenante e inerbita nonché adeguatamente piantumati.
Articolo 82 Piste ciclabili
te a parcheggio posti su terrapieno devono essere realizzati con superficie drenante e inerbita nonché adeguatamente piantumati. 2. Non sono consentiti interventi per la Articolo 82 Piste ciclabili
- Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili. La realizzazione delle piste ciclabili dovrà attenersi alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle vigenti norme di settore.
- In caso di nuova edificazione per qualsivoglia destinazione d'uso, nei casi di
iche contenute nelle vigenti norme di settore. 2. In caso di nuova edificazione per qualsivoglia destinazione d'uso, nei casi di ristrutturazione edilizia o di mutamento di destinazione d'uso a favore della residenza, estesi all'intero fabbricato, nonché in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della L.R. 33/1990, dovranno essere previsti parcheggi per le biciclette, nei cortili, o in altre parti anche di uso comune dell'edificio, purché facilmente accessibili, in misura non
per le biciclette, nei cortili, o in altre parti anche di uso comune dell'edificio, purché facilmente accessibili, in misura non inferiore al 5% della SLP oggetto di intervento, con un minimo di metri quadrati 2,5. La quota minima del 5%, di cui sopra, potrà concorrere al raggiungimento di quanto dovuto per gli spazi a parcheggio, ai sensi dell'art. 41-sexies L. 1150/1942 e s.m.i., se localizzata secondo quanto previsto dalle norme del P.R.G.. 3. In sede di strumenti urbanistici
Articolo 83 Aree per parcheggio
sexies L. 1150/1942 e s.m.i., se localizzata secondo quanto previsto dalle norme del P.R.G.. 3. In sede di strumenti urbanistici esecutivi, di interventi di ristrutturazione urbanistica, nonché di permessi di costruire in deroga, dovrà essere valutata la necessità della realizzazione dei collegamenti ciclabili con le piste già esistenti. Articolo 83 Aree per parcheggio
- Fermo restando quanto previsto nel Regolamento del verde pubblico e privato della Citta' di Torino n. 317, all'articolo 63,
o
- Fermo restando quanto previsto nel Regolamento del verde pubblico e privato della Citta' di Torino n. 317, all'articolo 63, gli stalli delle aree destinate a parcheggio posti su terrapieno devono essere realizzati con superficie drenante e inerbita nonché adeguatamente piantumati.
- Non sono consentiti interventi per la
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 21
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 21 realizzazione di parcheggi in struttura nel sottosuolo di aree verdi, giardini, parchi, e viali alberati di proprietà pubblica e nei giardini privati di valenza storico-architettonica. 3. Nei parcheggi all'interno dei cortili ricompresi nella Zona Urbana Centrale Storica e nelle Zone Urbane Storico-Ambientali, dovranno essere conservate le antiche pavimentazioni in selciato con i loro orditi, mantenendone la permeabilità,
Articolo 86 - Passi carrai e uscite per
co-Ambientali, dovranno essere conservate le antiche pavimentazioni in selciato con i loro orditi, mantenendone la permeabilità, fermo restando quando previsto dall'allegato A alle N.U.E.A. di P.R.G.. 4. Gli stalli delle aree a parcheggio in superficie di nuova realizzazione su soletta, dovranno avere pavimentazioni permeabili e filtranti nonché essere intervallati da piantumazioni al fine di garantire adeguato ombreggiamento. Articolo 86 - Passi carrai e uscite per autorimesse
Articolo 86 - Passi carrai e uscite per
intervallati da piantumazioni al fine di garantire adeguato ombreggiamento. Articolo 86 - Passi carrai e uscite per autorimesse
- I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente articolo, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione. Gli stessi passi carrai da realizzarsi in adiacenza ai marciapiedi, dovranno essere delimitati lateralmente da elementi posti allo stesso livello
carrai da realizzarsi in adiacenza ai marciapiedi, dovranno essere delimitati lateralmente da elementi posti allo stesso livello del piano di calpestio del marciapiede, ma in materiale idoneo, in modo da indicare la presenza di un attraversamento veicolare sul marciapiede a persone non difficoltà. realizzazione di parcheggi in struttura nel sottosuolo di aree verdi, giardini, parchi, e viali alberati, di proprietà pubblica nonché nei giardini privati di valenza storico-
tosuolo di aree verdi, giardini, parchi, e viali alberati, di proprietà pubblica nonché nei giardini privati di valenza storico- architettonica, fatto salvo quanto disposto dalle N.U.E.A. di P.R.G. 3. Nei parcheggi all'interno dei cortili ricompresi nella Zona Urbana Centrale Storica e nelle Zone Urbane Storico- Ambientali, dovranno essere conservate le antiche pavimentazioni in selciato con i loro orditi, mantenendone la permeabilità, fermo restando quando previsto dall'allegato A alle N.U.E.A. di P.R.G.
selciato con i loro orditi, mantenendone la permeabilità, fermo restando quando previsto dall'allegato A alle N.U.E.A. di P.R.G. 4. Gli stalli delle aree a parcheggio in superficie di nuova realizzazione su soletta, dovranno avere pavimentazioni permeabili e filtranti, nonché essere intervallati da adeguate piantumazioni o dovranno essere schermati per almeno il 50% della loro superficie da verde rampicante, al fine di garantire adeguato ombreggiamento. 5. Gli spazi a parcheggio da realizzare,
ella loro superficie da verde rampicante, al fine di garantire adeguato ombreggiamento. 5. Gli spazi a parcheggio da realizzare, in conformità al PRG, ai sensi dell'art. 41- sexies L. 1150/1942 e s.m.i., potranno essere destinati, in tutto o in parte, alla sola sosta di biciclette o di mezzi per la mobilità sostenibile, purché venga dimostrata l’impossibilità costruttiva di parcheggio per auto o la possibilità di modificare tali spazi nel tempo, con interventi di minima complessità,
Articolo 86 - Passi carrai e uscite per
tà costruttiva di parcheggio per auto o la possibilità di modificare tali spazi nel tempo, con interventi di minima complessità, al fine di renderli convertibili in parcheggio per autoveicoli. Restano fatti salvi gli obblighi in materia di barriere architettoniche. Articolo 86 - Passi carrai e uscite per autorimesse
- I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente articolo, sempreché non
ono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente articolo, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione. Gli stessi passi carrai da realizzarsi in adiacenza ai marciapiedi, dovranno essere delimitati lateralmente da elementi posti allo stesso
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 22
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 22 2. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 3. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
ecuzione e di attuazione. 3. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. 4. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 5. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a metri 3,00 e superiore a metri 6,50, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a
deve essere inferiore a metri 3,00 e superiore a metri 6,50, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a metri 5,00, salvo dimostrate impossibilità realizzative da valutare a cura degli Uffici competenti. Nel caso si tratti di passi carrabili della stessa proprietà vi è la possibilità di accostare/avvicinare i passi carrai, a condizione che la larghezza totale non sia superiore a metri 8,00. livello del piano di calpestio del marciapiede, ma in materiale idoneo, in modo da indicare
tale non sia superiore a metri 8,00. livello del piano di calpestio del marciapiede, ma in materiale idoneo, in modo da indicare la presenza di un attraversamento veicolare sul marciapiede a persone con difficoltà motorie. 2. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice
torizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 3. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza
può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a metri 3,00 e superiore a metri 6,50; la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a metri 6,00, salvo dimostrate impossibilità realizzative da valutare a cura degli Uffici competenti. Nel caso si tratti di passi carrabili della stessa proprietà o nei casi in cui ve ne sia già uno preesistente nei lotti
petenti. Nel caso si tratti di passi carrabili della stessa proprietà o nei casi in cui ve ne sia già uno preesistente nei lotti limitrofi di altra proprietà, vi è la possibilità di accostare/avvicinare i passi carrai, a condizione che la larghezza totale non sia superiore a metri 8,00. 4 bis. Ferma restando la larghezza minima di metri 3,00 di cui al precedente comma, in caso di dimostrate difficoltà di accesso o in caso di particolari necessità derivanti dall'attività insediata, potranno essere
n caso di dimostrate difficoltà di accesso o in caso di particolari necessità derivanti dall'attività insediata, potranno essere valutate, a cura degli Uffici competenti, soluzioni diverse, con conseguente monetizzazione delle aree per parcheggio sottratte su suolo pubblico, facendo riferimento al valore corrispondente alla tariffa massima prevista nel “Regolamento per l'esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici”, n. 329, e relativi
Regolamento per l'esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici”, n. 329, e relativi documenti tecnici allegati. L'area da
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 23
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 23 6. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a metri 4,50. 7. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una
ita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 8. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 5 e 6 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle
uazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. 9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del D.P.R. 495/1992
curezza per la circolazione. 9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. 10. Nella zona a levante del fiume Po gli accessi alle autorimesse situate - anche parzialmente - nei piani interrati o nel sottosuolo, qualora ricavati nei muri di sostegno, nei terrapieni, nei terrazzamenti o nei versanti naturali e posti al piano stradale, al piano di campagna o nei cortili delle costruzioni, dovranno avere larghezza
nei versanti naturali e posti al piano stradale, al piano di campagna o nei cortili delle costruzioni, dovranno avere larghezza massima pari a metri 6,50 e, se riferiti allo stesso lotto fondiario, essere distanziati di metri 8,00 tra loro. monetizzare sarà calcolata in base al numero di stalli o frazioni di essi, di dimensione minima pari a metri quadrati 12,50, sottratti al suolo pubblico. 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di
drati 12,50, sottratti al suolo pubblico. 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a metri 4,50. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad
'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei
mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. 8. Sono fatte salve le possibilità di
acrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. 9. Nella zona a levante del fiume Po gli accessi alle autorimesse situate - anche parzialmente - nei piani interrati o nel sottosuolo, qualora ricavati nei muri di sostegno, nei terrapieni, nei terrazzamenti o nei versanti naturali e posti al piano stradale, al piano di campagna o nei cortili delle
o, nei terrapieni, nei terrazzamenti o nei versanti naturali e posti al piano stradale, al piano di campagna o nei cortili delle costruzioni, dovranno avere larghezza massima pari a metri 6,50 e, se riferiti allo stesso lotto fondiario, essere distanziati di metri 8,00 tra loro.
Articolo 104 - Telecomunicazioni
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 24 Articolo 104 - Telecomunicazioni
- In merito all'infrastrutturazione digitale degli edifici, deve farsi riferimento ai disposti di cui all'articolo 153-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., le stesse infrastrutture (cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni), sono ricompresi tra le opere di urbanizzazione primaria.
- I pali, le torri e i tralicci per impianti radio- ricetrasmittenti ed i ripetitori per i servizi di
urbanizzazione primaria. 2. I pali, le torri e i tralicci per impianti radio- ricetrasmittenti ed i ripetitori per i servizi di telecomunicazione posizionati a terra, non potranno eccedere l'altezza massima di metri 35; nel caso in cui le stesse strutture siano posizionate in prossimità di edifici che limitino la diffusione del segnale, da verificarsi a cura del competente ente, sarà consentito il superamento della precedente altezza massima per non oltre i metri 6 oltre l'altezza di colmo di tali edifici.
Articolo 105 - Pubblico decoro, manutenzione
arà consentito il superamento della precedente altezza massima per non oltre i metri 6 oltre l'altezza di colmo di tali edifici. Articolo 105 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute in buono stato per quanto attiene ai contenuti estetici originari, quando riconosciuti validi, o comunque di pregio, o di decoro ed efficienti per quanto concerne alla sicurezza e all'igiene e al
quando riconosciuti validi, o comunque di pregio, o di decoro ed efficienti per quanto concerne alla sicurezza e all'igiene e al superamento delle barriere architettoniche. 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico- artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori
Articolo 104 - Telecomunicazioni
e, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura degli edifici o manufatti deterioratesi, con particolare attenzione alla Articolo 104 - Telecomunicazioni
- In merito all'infrastrutturazione digitale degli edifici, deve farsi riferimento ai disposti di cui al D.Lgs 01/08/2003 n. 259 "Codice
Articolo 105 - Pubblico decoro,
ito all'infrastrutturazione digitale degli edifici, deve farsi riferimento ai disposti di cui al D.Lgs 01/08/2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i. ed al D.Lgs. 08/11/2021 n. 207 "Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i. 2. I pali, le torri ed i tralicci per impianti diversi da quelli previsti dai decreti sopracitati, non potranno eccedere l’altezza massima di metri 35,00. Articolo 105 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
Articolo 105 - Pubblico decoro,
cedere l’altezza massima di metri 35,00. Articolo 105 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute in buono stato per quanto attiene ai contenuti estetici originari, quando riconosciuti validi, o comunque di pregio, o di decoro ed efficienti per quanto concerne alla sicurezza e all'igiene e al superamento delle barriere architettoniche.
- E' prescritta la conservazione degli
to concerne alla sicurezza e all'igiene e al superamento delle barriere architettoniche. 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico- artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino necessari, nonché quelli di
mili. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura degli edifici o manufatti deterioratisi, con particolare attenzione alla conservazione e
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 25
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 25 conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi architettonici di pregio. 4. Non sono ammessi interventi casuali o sporadici, che riguardino singole parti della costruzione con particolare riferimento alla forma e alle dimensioni delle aperture. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
etta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura, secondo prescrizioni e procedure contenute nell'apposito Regolamento del Piano del Colore, ed in altri
a specifica campionatura, secondo prescrizioni e procedure contenute nell'apposito Regolamento del Piano del Colore, ed in altri regolamenti o provvedimenti di indirizzo e tutela di cui è dotata o di cui potrà dotarsi la Città. 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente recintate e mantenute dal punto di vista del decoro e dell'igiene: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e
to di vista del decoro e dell'igiene: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree di pertinenza o inedificate siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente, all'immagine del sito o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al
o o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni
te; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. valorizzazione di tutti gli elementi architettonici di pregio. 4. Non sono ammessi interventi casuali o sporadici, che riguardino singole parti della costruzione con particolare riferimento alla forma, al posizionamento e alle dimensioni
dici, che riguardino singole parti della costruzione con particolare riferimento alla forma, al posizionamento e alle dimensioni delle aperture nelle facciate, sia verso spazio pubblico sia verso cortile. Eventuali soluzioni in contrasto con quanto sopra, dovranno essere preventivamente valutate dalla competente commissione. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in
debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura, secondo prescrizioni e procedure contenute nell'apposito Regolamento del Piano del
esibita e depositata specifica campionatura, secondo prescrizioni e procedure contenute nell'apposito Regolamento del Piano del Colore, ed in altri regolamenti o provvedimenti di indirizzo e tutela di cui è dotata o di cui potrà dotarsi la Città. 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente recintate e mantenute dal punto di vista del decoro e dell'igiene: è vietato procurarne o consentirne lo stato di
nvenientemente recintate e mantenute dal punto di vista del decoro e dell'igiene: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree di pertinenza o inedificate siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente, all'immagine del sito o alla sicurezza ed alla salute delle persone,
siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente, all'immagine del sito o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 26
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 26 8. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale. 9. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o
matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. Gli edifici, e i basamenti delle opere di recinzione, nelle parti fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere muniti di zoccolo di pietra naturale o artificiale o di altro materiale idoneo, di altezza media non minore di metri 0,40, misurati sul marciapiede. 10. Il Comune, sentito il parere della
ro materiale idoneo, di altezza media non minore di metri 0,40, misurati sul marciapiede. 10. Il Comune, sentito il parere della Commissione competente, in sede di formazione dell'idoneo titolo abilitativo all'edificazione, ha facoltà di richiedere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche dirette ad ottenere migliori risultati di inserimento ambientale. 11. Il Comune, sentita la Commissione competente, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti -
Comune, sentita la Commissione competente, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, eccetera - che non si accordano con le caratteristiche ambientali. 12. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, in coerenza con il progetto autorizzato e/o secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del
o e/o secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato, ai sensi della normativa vigente. 13. Il Comune ha facoltà di applicare o fare dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
entuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 8. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto urbano ed architettonico. 9. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice
i rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. Gli edifici, e i basamenti delle opere di recinzione, nelle parti fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere muniti di zoccolo di pietra naturale o artificiale o di altro
fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere muniti di zoccolo di pietra naturale o artificiale o di altro materiale idoneo, di altezza media non minore di metri 0,40, misurati sul marciapiede. 10. Il Comune, sentito il parere della Commissione competente, in sede di formazione dell'idoneo titolo abilitativo all'edificazione, ha facoltà di richiedere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche dirette ad ottenere migliori risultati di inserimento ambientale.
ere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche dirette ad ottenere migliori risultati di inserimento ambientale. 11. Il Comune, sentita la Commissione competente, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc.
- che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
- I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, in coerenza con il progetto autorizzato e/o secondo le
mbientali. 12. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, in coerenza con il progetto autorizzato e/o secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 27
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 27 applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni pubbliche e private, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
- targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
- piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
- apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
- cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
- cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
- sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
- orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, eccetera;
- lapidi commemorative;
- ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
- Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul
cessario a fini di pubblica utilità. 14. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela. 15. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata 16. La manutenzione degli oggetti, elencati al
ompatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata 16. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 13, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. 17. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli compiuti allo scadere del periodo fissato, ai sensi della normativa vigente. 13. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle
o fissato, ai sensi della normativa vigente. 13. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni pubbliche e private, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: • targhe della toponomastica urbana e numeri civici; • piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; • apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
ndicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; • apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; • cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; • sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; • orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; • lapidi commemorative; • ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
traffico, ecc.; • lapidi commemorative; • ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 14. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela. 15. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il
a. 15. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata 16. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 13, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 28
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 28 oggetti di cui al comma 13, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 18. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 13, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle
ti garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli. Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. In particolare devono
e sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. In particolare devono essere sempre previsti a protezione di balconi, logge e terrazzi. 2. Gli elementi di cui sopra:
- devono avere altezza, misurata dalla superficie praticabile più elevata presente a ridosso del parapetto, non inferiore a metri 1,10 e non superiore a metri 1,20;
- presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
n superiore a metri 1,20;
- presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
- non devono essere scalabili ovvero presentare punti di appoggio che ne favoriscano lo scavalcamento né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a metri 0,10.
- I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 13, di non sottrarli alla pubblica vista, di
tentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 13, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 18. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 13, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per
Articolo 107 Elementi aggettanti delle
necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli. Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest’ultimo. In particolare devono essere sempre previsti a protezione di
azio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest’ultimo. In particolare devono essere sempre previsti a protezione di balconi, logge e terrazze. 2. Gli elementi di cui sopra:
- devono avere altezza, misurata dalla superficie praticabile più elevata presente a ridosso del parapetto, non inferiore a metri 1,10 e non superiore a metri 1,20;
- presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
- non devono essere scalabili ovvero
e notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
- non devono essere scalabili ovvero presentare punti di appoggio che ne favoriscano lo scavalcamento né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a metri 0,10.
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 29
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 29 3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire sicurezza purché compositivamente coerenti all'immagine dell'edificio nel suo contesto ambientale. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. 4. Costituiscono chiusura di perimetro le pareti, i pannelli e le vetrate frangivento o di
e agli urti, debitamente certificati. 4. Costituiscono chiusura di perimetro le pareti, i pannelli e le vetrate frangivento o di separazione fra le logge, i balconi e i terrazzi, con altezza superiore a 2/3 dell'altezza netta di piano e, comunque, superiore a metri 2,50. Tali manufatti sono sempre consentiti con altezza massima di metri 2,20, fermo restando che dovrà essere sempre garantita una porzione aperta non inferiore a metri 0,5 di altezza. Con tali manufatti
0, fermo restando che dovrà essere sempre garantita una porzione aperta non inferiore a metri 0,5 di altezza. Con tali manufatti non potrà mai essere delimitato uno spazio per più di 2/3 del suo perimetro. 5. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; sono invece vietati
pertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; sono invece vietati posizionamenti di strutture o impianti tecnologici sporgenti dallo stesso filo di fabbricazione che creino ostacoli o difficoltà alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'articolo D, comma D2, dell'Appendice 1.
elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'articolo D, comma D2, dell'Appendice 1. 6. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a) elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine e coibentazioni relative a fabbricati esistenti comprese nell'altezza di metri 3,00 dal
olatoi, zoccolature, inferriate, vetrine e coibentazioni relative a fabbricati esistenti comprese nell'altezza di metri 3,00 dal piano del marciapiede, possono sporgere non oltre centimetri 4,00 dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico. Maggiori sporgenze, contenute complessivamente in centimetri 35,00 dal suddetto filo, sono consentite per le inferriate 3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire sicurezza purché
alizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire sicurezza purché compositivamente coerenti all'immagine dell'edificio nel suo contesto ambientale. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. 4. Costituiscono chiusura di perimetro le pareti, i pannelli e le vetrate frangivento o di separazione fra le logge, i balconi e i terrazzi,
cono chiusura di perimetro le pareti, i pannelli e le vetrate frangivento o di separazione fra le logge, i balconi e i terrazzi, con altezza superiore a 2/3 dell'altezza netta di piano e, comunque, superiore a metri 2,50. Tali manufatti sono sempre consentiti con altezza massima di metri 2,20, fermo restando che dovrà essere sempre garantita una porzione aperta non inferiore a metri 0,5 di altezza. Con tali manufatti non potrà mai essere delimitato uno spazio per più di 2/3 del suo perimetro.
nferiore a metri 0,5 di altezza. Con tali manufatti non potrà mai essere delimitato uno spazio per più di 2/3 del suo perimetro. 5. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; sono invece vietati posizionamenti di strutture o impianti tecnologici sporgenti
line, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; sono invece vietati posizionamenti di strutture o impianti tecnologici sporgenti dallo stesso filo di fabbricazione che creino ostacoli o difficoltà alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; i "bow- window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'articolo D, comma D2, dell'Appendice 1. 6. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei
ai sensi dell'articolo D, comma D2, dell'Appendice 1. 6. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a) elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine e coibentazioni relative a fabbricati esistenti comprese nell'altezza di metri 3,00 dal piano del marciapiede, possono sporgere non oltre centimetri 4,00 dal filo dell'allineamento
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 30
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 30 poste ad altezza superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede, per maggiori spessori delle coibentazioni relative a fabbricati esistenti vedasi la successiva lettera a-bis); a-bis) maggiori spessori - contenuti nei centimetri 15,00 dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico - necessari esclusivamente per le coibentazioni di murature relative a fabbricati esistenti, compresi nell'altezza di metri 3,00 dal piano del marciapiede, sono consentiti a
ni di murature relative a fabbricati esistenti, compresi nell'altezza di metri 3,00 dal piano del marciapiede, sono consentiti a condizione che:
- si ottenga una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo;
- la residua larghezza del marciapiede libero, al netto di ogni ostacolo fisso esistente, non sia inferiore a metri 1,50;
tivo; 2. la residua larghezza del marciapiede libero, al netto di ogni ostacolo fisso esistente, non sia inferiore a metri 1,50; 3. la nuova sporgenza sia raccordata, con idonea porzione convessa o inclinata a 45° rispetto al filo edilizio, al fine di non costituire elemento di pericolo per le persone con difficoltà visive; 4. sia ottenuto idoneo titolo per l'occupazione del suolo pubblico; b) balconi, bow-window, coibentazioni relative a fabbricati esistenti e sporti continui possono
'occupazione del suolo pubblico; b) balconi, bow-window, coibentazioni relative a fabbricati esistenti e sporti continui possono sporgere fino a centimetri 25,00 dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico oltre l'altezza di metri 3,00 dal piano del marciapiede. Maggiori sporgenze possono essere consentite oltre le altezze di metri 4,25 e metri 3,50 dal piano del marciapiede, misurate rispettivamente all'intradosso della soletta e in corrispondenza del punto più basso degli eventuali elementi
ciapiede, misurate rispettivamente all'intradosso della soletta e in corrispondenza del punto più basso degli eventuali elementi ornamentali e modiglioni; sullo spazio pubblico. Maggiori sporgenze, contenute complessivamente in centimetri 35,00 dal suddetto filo, sono consentite per le inferriate poste ad altezza superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede, per maggiori spessori delle coibentazioni relative a fabbricati esistenti vedasi la successiva lettera a-bis);
del marciapiede, per maggiori spessori delle coibentazioni relative a fabbricati esistenti vedasi la successiva lettera a-bis); a-bis) maggiori spessori - contenuti nei centimetri 15,00 dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico - necessari esclusivamente per le coibentazioni di murature relative a fabbricati esistenti, compresi nell'altezza di metri 3,00 dal piano del marciapiede, sono consentiti a condizione che:
- si ottenga una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal
arciapiede, sono consentiti a condizione che:
- si ottenga una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo;
- la residua larghezza del marciapiede libero, al netto di ogni ostacolo fisso esistente, non sia inferiore a metri 1,50;
- la nuova sporgenza sia raccordata, con idonea porzione convessa o inclinata a 45° rispetto al filo
ia inferiore a metri 1,50; 3) la nuova sporgenza sia raccordata, con idonea porzione convessa o inclinata a 45° rispetto al filo edilizio, al fine di non costituire elemento di pericolo per le persone con difficoltà visive; 4) sia preventivamente ottenuto idoneo titolo per l'occupazione del suolo pubblico. b) balconi, bow-window, coibentazioni relative a fabbricati esistenti e sporti continui possono sporgere fino a
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 31
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 31 c) i balconi, anche se inseriti in zone di sporti continui, e i bow-window non dovranno sporgere dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico oltre 1/12 della larghezza della via con il limite massimo di metri 1,40; d) gli sporti continui non dovranno sporgere dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico oltre 1/40 della larghezza della via per vie inferiori a metri 15,00 e oltre 1/30 per vie e spazi pubblici di
lo spazio pubblico oltre 1/40 della larghezza della via per vie inferiori a metri 15,00 e oltre 1/30 per vie e spazi pubblici di maggiore ampiezza, con il limite massimo di metri 1,00; e) tende parasole e pensiline al piano terreno degli edifici possono sporgere dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico fino a metri 1,40, non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di metri 2,20 dal piano del marciapiede medesimo o del suolo.
arciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di metri 2,20 dal piano del marciapiede medesimo o del suolo. 6-bis. Ultimati gli interventi edilizi che prevedono la posa di coibentazioni esterne in edifici esistenti, deve essere presentata una specifica dichiarazione di "corretta posa in opera" a firma dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori. 6-ter. La posa di coibentazioni esterne dovrà essere oggetto di uno studio d'insieme inerente
utrice e del direttore dei lavori. 6-ter. La posa di coibentazioni esterne dovrà essere oggetto di uno studio d'insieme inerente l'intera facciata realizzata in base ad unico titolo abilitativo, atto a dimostrarne un idoneo inserimento architettonico e ambientale, rispettoso dell'equilibrio compositivo, riprendendo i caratteri stilistici dell'edificio. 7. Viene considerato bow-window un balcone aggettante dal corpo di fabbrica per l'altezza di un solo piano o di più piani successivi se i balconi
ato bow-window un balcone aggettante dal corpo di fabbrica per l'altezza di un solo piano o di più piani successivi se i balconi sono in colonna, chiusi sui lati esterni con pareti piene o vetrate, avente una lunghezza non superiore a metri 4,00 misurata parallelamente alla facciata dell'edificio fra i massimi sporti estremi. I bow-window dovranno essere distanziati fra di loro di almeno il doppio della loro lunghezza. 8. Viene considerato sporto continuo oltre il filo
anno essere distanziati fra di loro di almeno il doppio della loro lunghezza. 8. Viene considerato sporto continuo oltre il filo di fabbricazione quello che oltrepassa i metri centimetri 25,00 dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico oltre l'altezza di metri 3,00 dal piano del marciapiede. Maggiori sporgenze possono essere consentite oltre le altezze di metri 4,25 e metri 3,50 dal piano del marciapiede, misurate rispettivamente all'intradosso della soletta e in
ltre le altezze di metri 4,25 e metri 3,50 dal piano del marciapiede, misurate rispettivamente all'intradosso della soletta e in corrispondenza del punto più basso degli eventuali elementi ornamentali e modiglioni; c) i balconi, anche se inseriti in zone di sporti continui, e i bow-window non dovranno sporgere dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico oltre 1/12 della larghezza della via con il limite massimo di metri 1,40; d) gli sporti continui non dovranno sporgere dal filo dell'allineamento sullo
zza della via con il limite massimo di metri 1,40; d) gli sporti continui non dovranno sporgere dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico oltre 1/40 della larghezza della via per vie inferiori a metri 15,00 e oltre 1/30 per vie e spazi pubblici di maggiore ampiezza, con il limite massimo di metri 1,00; e) tende parasole e pensiline al piano terreno degli edifici possono sporgere dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico fino a metri 1,40, non possono comunque
terreno degli edifici possono sporgere dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico fino a metri 1,40, non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di metri 2,20 dal piano del marciapiede medesimo o del suolo. 6-bis. Ultimati gli interventi edilizi che prevedono la posa di coibentazioni esterne in edifici esistenti, deve essere presentata una specifica dichiarazione di "corretta posa in opera"
sa di coibentazioni esterne in edifici esistenti, deve essere presentata una specifica dichiarazione di "corretta posa in opera" a firma dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori. 6-ter. La posa di coibentazioni esterne dovrà essere oggetto di uno studio d'insieme inerente l'intera facciata realizzata in base ad unico titolo abilitativo, atto a dimostrarne un idoneo inserimento architettonico e ambientale, rispettoso dell'equilibrio compositivo, riprendendo i caratteri stilistici dell'edificio.
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 32
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 32 4,00 di lunghezza misurati come sopra. 9. I bow-window e gli sporti continui verso via devono distare dal confine con le proprietà contigue di almeno il triplo della loro massima sporgenza. 10. Non sono ammessi sporti continui né bow- window verso le vie di larghezza inferiore a metri 11,00. 11. I bow-window e gli sporti continui verso gli spazi pubblici aventi sporgenza superiore all'aggetto del cornicione dovranno essere limitati al penultimo piano.
inui verso gli spazi pubblici aventi sporgenza superiore all'aggetto del cornicione dovranno essere limitati al penultimo piano. 12. Gli sporti continui verso cortile sono considerati nel computo della superficie coperta. 13. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano è disciplinata dal Regolamento di polizia urbana n. 221. 7. Viene considerato bow-window un balcone
o ambientale e decoro urbano è disciplinata dal Regolamento di polizia urbana n. 221. 7. Viene considerato bow-window un balcone aggettante dal corpo di fabbrica per l'altezza di un solo piano o di più piani successivi se i balconi sono in colonna, chiusi sui lati esterni con pareti piene o vetrate, avente una lunghezza non superiore a metri 4,00 misurata parallelamente alla facciata dell'edificio fra i massimi sporti estremi. I bow-window dovranno essere distanziati fra di loro di almeno il doppio della
ciata dell'edificio fra i massimi sporti estremi. I bow-window dovranno essere distanziati fra di loro di almeno il doppio della loro lunghezza. 8. Viene considerato sporto continuo oltre il filo di fabbricazione quello che oltrepassa i metri 4,00 di lunghezza misurati come sopra. 9. I bow-window e gli sporti continui verso via devono distare dal confine con le proprietà contigue di almeno il triplo della loro massima sporgenza. 10. Non sono ammessi sporti continui né bow-
confine con le proprietà contigue di almeno il triplo della loro massima sporgenza. 10. Non sono ammessi sporti continui né bow- window verso le vie di larghezza inferiore a metri 11,00. 11. I bow-window e gli sporti continui verso gli spazi pubblici aventi sporgenza superiore all'aggetto del cornicione dovranno essere limitati al penultimo piano. 12. Gli sporti continui verso cortile sono considerati nel computo della superficie coperta. 13. La collocazione di tende parasole aggettanti
i continui verso cortile sono considerati nel computo della superficie coperta. 13. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano è disciplinata dal Regolamento di polizia urbana n. 221
Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 33 Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove
ertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile. Qualora siano dimostrate obiettive impossibilità costruttive alla realizzazione in posizione arretrata o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, i serramenti relativi ad uscite di sicurezza - sempreché siano utilizzati esclusivamente in situazione di emergenza - possono avere apertura anche su spazi pubblici o di uso pubblico, a condizione che
i esclusivamente in situazione di emergenza - possono avere apertura anche su spazi pubblici o di uso pubblico, a condizione che la loro presenza sia adeguatamente segnalata da cartelli, leggibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico, e da indicatori luminosi e sonori attivabili automaticamente in caso di apertura. Inoltre, gli accessi agli edifici devono essere privi di barriere architettoniche, con realizzazione degli stessi a filo marciapiede o con una soglia non superiore a 2,5.
ssere privi di barriere architettoniche, con realizzazione degli stessi a filo marciapiede o con una soglia non superiore a 2,5. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di metri 3,00 dal piano del marciapiede o ad un'altezza di metri 3,15 dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. 3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. Nei negozi di riconosciuto valore storico gli interventi di manutenzione o di parziale
Articolo 114 - Serramenti esterni degli
o l'adeguamento alle norme regolamentari. Nei negozi di riconosciuto valore storico gli interventi di manutenzione o di parziale sostituzione dei serramenti e delle "devantures" devono essere realizzati con materiali e tecniche volte alla valorizzazione di tali manufatti che Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento,
trade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza; in tal caso dovranno essere arretrati rispetto allo spazio pubblico, ove possibile. Qualora siano dimostrate obiettive impossibilità costruttive alla realizzazione in posizione arretrata o per gravi limitazioni della
ora siano dimostrate obiettive impossibilità costruttive alla realizzazione in posizione arretrata o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, i serramenti relativi ad uscite di sicurezza - sempreché siano utilizzati esclusivamente in situazione di emergenza - possono avere apertura anche su spazi pubblici o di uso pubblico, a condizione che la loro presenza sia adeguatamente segnalata da cartelli, leggibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico, e da indicatori
che la loro presenza sia adeguatamente segnalata da cartelli, leggibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico, e da indicatori luminosi e sonori attivabili automaticamente in caso di apertura. Inoltre, gli accessi agli edifici devono essere privi di barriere architettoniche, con realizzazione degli stessi a filo marciapiede o con una soglia non superiore a centimetri 2,5. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad
2,5. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di metri 3,00 dal piano del marciapiede o ad un'altezza di metri 3,15 dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. 3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di
. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. Nei negozi di riconosciuto
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 34
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 34 devono essere conservati nella situazione originaria, anche se non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma 2. 4. Negli edifici esistenti non è mai ammessa la sostituzione o l'inserimento di singoli serramenti, diversi per tipologia o forma o colore da quelli rimanenti ad eccezione dei serramenti dei locali commerciali posti al piano terra degli edifici non soggetto ai disposti dell'Allegato A alle N.U.E.A.
Articolo 121 - Superamento barriere
dei serramenti dei locali commerciali posti al piano terra degli edifici non soggetto ai disposti dell'Allegato A alle N.U.E.A. di P.R.G., per i quali l'eventuale sostituzione dovrà, comunque, essere adeguata alle caratteristiche architettoniche dell'immobile. 5. Per gli interventi di nuova costruzione o soggetti a integrale ristrutturazione, la Città può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. Articolo 121 - Superamento barriere
Articolo 121 - Superamento barriere
, la Città può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. Articolo 121 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche
- In materia di superamento delle barriere architettoniche dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13, nonché le prescrizioni tecniche di cui D.P.R. 14 giugno 1989 n. 236 per gli immobili privati e di edilizia residenziale pubblica e di cui al D.P.R.
oni tecniche di cui D.P.R. 14 giugno 1989 n. 236 per gli immobili privati e di edilizia residenziale pubblica e di cui al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 per gli edifici pubblici, gli spazi e servizi pubblici. valore storico gli interventi di manutenzione o di parziale sostituzione dei serramenti e delle "devantures" devono essere realizzati con materiali e tecniche volte alla valorizzazione di tali manufatti che devono essere conservati nella situazione originaria, anche se non
li e tecniche volte alla valorizzazione di tali manufatti che devono essere conservati nella situazione originaria, anche se non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma 2. 4. Negli edifici esistenti non è mai ammessa la sostituzione o l'inserimento di singoli serramenti, diversi per tipologia o forma o colore da quelli rimanenti ad eccezione dei serramenti dei locali commerciali posti al piano terra degli edifici non soggetto ai disposti dell'Allegato A alle
Articolo 121 - Superamento barriere
eccezione dei serramenti dei locali commerciali posti al piano terra degli edifici non soggetto ai disposti dell'Allegato A alle N.U.E.A. di P.R.G., per i quali l'eventuale sostituzione dovrà, comunque, essere adeguata alle caratteristiche architettoniche dell'immobile. 5. Per gli interventi di nuova costruzione o soggetti a integrale ristrutturazione, la Città può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. Articolo 121 - Superamento barriere
Articolo 121 - Superamento barriere
, la Città può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. Articolo 121 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche
- In materia di superamento delle barriere architettoniche dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla L. 9 gennaio 1989 n. 13, nonché le prescrizioni tecniche di cui al D.P.R. 14/6/1989 n. 236 per gli immobili privati e di edilizia residenziale pubblica e di cui al D.P.R.
zioni tecniche di cui al D.P.R. 14/6/1989 n. 236 per gli immobili privati e di edilizia residenziale pubblica e di cui al D.P.R. 24/7/1996 n. 503 per gli edifici pubblici, gli spazi e servizi pubblici. Ai fini delle eventuali deroghe restano valide le linee guida per la disciplina delle deroghe alle prescrizioni tecniche in materia di superamento delle barriere architettoniche, di cui alla delibera di G.C. n. 06681/038 del 10/12/2008 e s.m.i..
Articolo 122 - Serre bioclimatiche o serre
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 35 2. Nelle opere riguardanti lo spazio pubblico o di uso pubblico è necessario fare riferimento al "Manuale formativo di indirizzo tecnico" redatto e utilizzato dagli Uffici della Divisione Infrastrutture e Mobilità, inerente "L'abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico. Articolo 122 - Serre bioclimatiche o serre solari 122.1 Serre captanti e serre tampone
- Sono consentite le serre captanti e le serre
lo 122 - Serre bioclimatiche o serre solari 122.1 Serre captanti e serre tampone
- Sono consentite le serre captanti e le serre tampone con le caratteristiche previste dall'Allegato alla D.G.R. Piemonte del 4 Agosto 2009, n. 45-11967, con le precisazioni previste ai successivi commi, nonché all'articolo 122.2, con esclusione del comma 2. 1 bis. La trasmittanza termica relativa alle componenti finestrate delle serre tampone dovrà essere inferiore a 2,85 W/mq K (valore medio
trasmittanza termica relativa alle componenti finestrate delle serre tampone dovrà essere inferiore a 2,85 W/mq K (valore medio vetro/telaio, calcolato secondo le norme tecniche vigenti); unitamente alla dichiarazione di fine lavori dovrà essere presentata perizia asseverata attestante la corretta esecuzione delle opere in rispondenza della normativa energetico- ambientale e idonea documentazione tecnica attestante la trasmittanza termica dei serramenti installati. 2. A tutela del contesto architettonico
nea documentazione tecnica attestante la trasmittanza termica dei serramenti installati. 2. A tutela del contesto architettonico consolidato della Città, le serre finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, sono escluse dai computi relativi a parametri edilizi o urbanistici qualora realizzate con le caratteristiche tecniche previste al comma 1 bis e nell'Allegato alla D.G.R. Piemonte richiamata al comma 1; le stesse serre
le caratteristiche tecniche previste al comma 1 bis e nell'Allegato alla D.G.R. Piemonte richiamata al comma 1; le stesse serre possono essere realizzate negli edifici esistenti - con esclusione degli edifici definiti "di particolare interesse storico" o "caratterizzante il tessuto storico" individuati dal P.R.G. - solo nelle 2. Nelle opere riguardanti lo spazio pubblico o di uso pubblico è necessario fare riferimento al "Manuale formativo di indirizzo tecnico", redatto e utilizzato dai
Articolo 122 - Serre bioclimatiche o serre
o pubblico o di uso pubblico è necessario fare riferimento al "Manuale formativo di indirizzo tecnico", redatto e utilizzato dai competenti Uffici, inerente "L'abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico". Articolo 122 - Serre bioclimatiche o serre solari 122.1 Serre captanti e serre tampone
- Sono consentite le serre captanti e le serre tampone con le caratteristiche previste dall'Allegato alla D.G.R. Piemonte del 4 Agosto 2009, n. 45-11967, con le precisazioni
e tampone con le caratteristiche previste dall'Allegato alla D.G.R. Piemonte del 4 Agosto 2009, n. 45-11967, con le precisazioni previste ai successivi commi, nonché all'articolo 122.2, con esclusione del comma 2. 1-bis. La trasmittanza termica relativa alle componenti finestrate delle serre tampone dovrà essere inferiore a 2,85 W/mq K (valore medio vetro/telaio, calcolato secondo le norme tecniche vigenti); unitamente alla dichiarazione di fine lavori dovrà essere presentata perizia
laio, calcolato secondo le norme tecniche vigenti); unitamente alla dichiarazione di fine lavori dovrà essere presentata perizia asseverata attestante la corretta esecuzione delle opere in rispondenza della normativa energetico- ambientale e idonea documentazione tecnica attestante la trasmittanza termica dei serramenti installati. 2. A tutela del contesto architettonico consolidato della Città, le serre finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di
idato della Città, le serre finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, sono escluse dai computi relativi a parametri edilizi o urbanistici qualora realizzate con le caratteristiche tecniche previste al comma 1 bis e nell'Allegato alla D.G.R. Piemonte richiamata al comma 1; le stesse serre possono essere realizzate negli edifici esistenti - con esclusione degli edifici
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 36
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 36 parti in cui è ammessa la realizzazione delle verande, di cui al successivo articolo 122.2. ed all'articolo 2, punto 38, delle N.U.E.A. del P.R.G. I progetti unitari, previsti obbligatoriamente in caso di edifici con pluralità di unità immobiliari, devono garantire la realizzazione di serre e verande con caratteristiche estetiche uniformi e coerenti con l'aspetto architettonico dell'edificio. 122.2 Verande
- Le verande sono costruzioni accessorie alle
che uniformi e coerenti con l'aspetto architettonico dell'edificio. 122.2 Verande
- Le verande sono costruzioni accessorie alle abitazioni costituite da pareti e coperture vetrate e da struttura in legno o metallo strettamente limitata alla funzione portante. Tali manufatti devono risultare coerenti alla situazione edilizia di riferimento ed essere conformi alle prescrizioni del P.R.G.. Essi non possono mai essere adibiti alla permanenza di persone.
- La superficie di pavimento interessata da
rizioni del P.R.G.. Essi non possono mai essere adibiti alla permanenza di persone. 2. La superficie di pavimento interessata da verande non può essere superiore a metri quadrati 9,00 complessivi per unità immobiliare. 3. Devono inoltre essere osservati i seguenti requisiti: a) ad esclusione dei servizi igienici di cui al punto c), la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda/serra non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie
o apribile sulla veranda/serra non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda/serra apribile verso l'esterno non inferiore ad 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda/serra e di tutti i locali aprentesi sulla medesima; b) le cucine o i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande/serre devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno;
aprono sulle verande/serre devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno; c) i servizi igienici che si aprono sulle verande/serre devono essere muniti di un definiti "di particolare interesse storico" o "caratterizzante il tessuto storico" individuati dal P.R.G. - solo nelle parti in cui è ammessa la realizzazione delle verande, di cui al successivo articolo 122.2. ed all'articolo 2, punto 38, delle N.U.E.A. del P.R.G. I progetti
lizzazione delle verande, di cui al successivo articolo 122.2. ed all'articolo 2, punto 38, delle N.U.E.A. del P.R.G. I progetti unitari, previsti obbligatoriamente in caso di edifici con pluralità di unità immobiliari, devono garantire la realizzazione di serre e verande con caratteristiche estetiche uniformi e coerenti con l'aspetto architettonico dell'edificio. 122.2 - Verande
- Le verande sono costruzioni accessorie alle abitazioni costituite da pareti e coperture
tonico dell'edificio. 122.2 - Verande
- Le verande sono costruzioni accessorie alle abitazioni costituite da pareti e coperture vetrate e da struttura in legno o metallo strettamente limitata alla funzione portante. Tali manufatti devono risultare coerenti alla situazione edilizia di riferimento ed essere conformi alle prescrizioni del P.R.G. Essi non possono mai essere adibiti alla permanenza di persone.
- La superficie di pavimento interessata da verande non può essere superiore a metri
essere adibiti alla permanenza di persone. 2. La superficie di pavimento interessata da verande non può essere superiore a metri quadrati 9,00 complessivi per unità immobiliare. 3. Devono inoltre essere osservati i seguenti requisiti: a) ad esclusione dei servizi igienici di cui al punto c), la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda/serra non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie
o apribile sulla veranda/serra non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda/serra apribile verso l'esterno non inferiore ad 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda/serra e di tutti i locali aprentesi sulla medesima; b) le cucine o i locali con posto di cottura
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 37
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 37 adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e non vi devono essere installati apparecchi a fiamma libera; d) non devono essere eliminate le chiusure interposte tra la veranda/serra e i locali interni che su essa si affacciano; e) non devono essere installati nelle verande/serre corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od
corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata; f) qualora siano presenti all'interno delle verande/serre tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori o i misuratori stessi, la veranda/serra deve essere resa direttamente o permanentemente comunicante con l'esterno
dei misuratori o i misuratori stessi, la veranda/serra deve essere resa direttamente o permanentemente comunicante con l'esterno mediante una apertura priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore ad 1/30 della superficie del pavimento della veranda/serra con un minimo di metri quadrati 0,2; g) tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda/serra separato dalla restante parte con apposita parete
e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda/serra separato dalla restante parte con apposita parete divisoria purché esso sia ventilato con le stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per l'ispezione che si aprono sulle verande/serre devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno; c) i servizi igienici che si aprono sulle verande/serre devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con
c) i servizi igienici che si aprono sulle verande/serre devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e non vi devono essere installati apparecchi a fiamma libera; d) non devono essere eliminate le chiusure interposte tra la veranda/serra e i locali interni che su essa si affacciano; e) non devono essere installati nelle verande/serre corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo, apparecchi igienico-sanitari,
on devono essere installati nelle verande/serre corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata; f) qualora siano presenti all'interno delle verande/serre tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori o i misuratori stessi, la veranda/serra deve essere resa direttamente o
ubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori o i misuratori stessi, la veranda/serra deve essere resa direttamente o permanentemente comunicante con l'esterno mediante una apertura priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore ad 1/30 della superficie del pavimento della veranda/serra con un minimo di metri quadrati 0,2; g) tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda/serra separato dalla restante parte con
2; g) tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda/serra separato dalla restante parte con apposita parete divisoria purché esso sia ventilato con le stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per l'ispezione.
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 38
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 38 122.3 - Vetrate panoramiche (articolo di nuova istituzione non presente nel Regolamento vigente) 122.3 - Vetrate panoramiche
- Gli interventi di realizzazione e installazione delle vetrate panoramiche, cosiddette VEPA, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b-bis), del DPR 380/2001 sono consentite nel rispetto delle prescrizioni introdotte nei successivi commi.
- Le vetrate panoramiche:
- devono sempre garantire il rispetto dei
ispetto delle prescrizioni introdotte nei successivi commi. 2. Le vetrate panoramiche:
- devono sempre garantire il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 122.2 – Verande - comma 3, punti da b) a g), del presente Regolamento;
- devono avere caratteristiche tecnico- costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
- prima della loro installazione devono essere autorizzate dall'assemblea
non modificare le preesistenti linee architettoniche;
- prima della loro installazione devono essere autorizzate dall'assemblea condominiale o, qualora per l’immobile non sia costituito il condominio, dall’intera proprietà, con precise indicazioni di posizionamento e coordinamento tipologico a cui dovranno attenersi.
- In tutti gli edifici, fatti salvi i casi successivamente disciplinati, è possibile collocare le vetrate panoramiche, conformi alle normative vigenti, alle seguenti condizioni:
sivamente disciplinati, è possibile collocare le vetrate panoramiche, conformi alle normative vigenti, alle seguenti condizioni:
- nelle facciate verso cortile, sia in corrispondenza di logge rientranti all'interno dell'edificio, sia su balconi aggettanti rispetto al piano di facciata;
- verso via, sia in corrispondenza di logge rientranti all'interno dell'edificio, sia sull’eventuale porzione di balcone non aggettante rispetto al piano di facciata .
- Negli degli edifici non definiti come di
ia sull’eventuale porzione di balcone non aggettante rispetto al piano di facciata . 4. Negli degli edifici non definiti come di “interesse storico” dal vigente PRG presenti
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 39
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 39 nelle zone urbane storico-ambientali (ZUSA), è possibile collocare le vetrate panoramiche di cui al presente articolo, esclusivamente nelle facciate verso cortile - sia in corrispondenza di logge rientranti all'interno dell'edificio, sia su balconi aggettanti - solo se conformi ad uno specifico progetto grafico di coordinamento approvato dall'assemblea condominiale o, qualora per l’immobile non sia costituito il condominio, dall’intera proprietà.
namento approvato dall'assemblea condominiale o, qualora per l’immobile non sia costituito il condominio, dall’intera proprietà. 5. Negli edifici definiti “di interesse storico” dal vigente PRG, l’installazione delle vetrate panoramiche è esclusivamente ammessa negli edifici classificati come “caratterizzanti il tessuto storico”, “di gruppo 4” e “di gruppo 5”, ai sensi dell’articolo 26 delle NUEA di PRG, nonché negli edifici classificati come “recenti” della Zona Centrale Storica, nel rispetto di tutte
ticolo 26 delle NUEA di PRG, nonché negli edifici classificati come “recenti” della Zona Centrale Storica, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni :
- nelle sole facciate interne ai cortili;
- a sola protezione di logge rientranti all’interno della sagoma dell’edificio;
- essere conformi ad uno specifico e dettagliato progetto grafico di coordinamento approvato dall'assemblea condominiale o, qualora per l’immobile non sia costituito il condominio, dall’intera proprietà.
namento approvato dall'assemblea condominiale o, qualora per l’immobile non sia costituito il condominio, dall’intera proprietà. Resta, comunque, non consentita l'installazione delle vetrate panoramiche su logge, balconi o ballatoi con funzione distributiva o di accesso alle unità immobiliari. Su eventuale richiesta dei competenti uffici comunali dovrà essere fornita, a cura di ogni singola proprietà delle unità immobiliari oggetto di installazione delle vetrate panoramiche di cui
sere fornita, a cura di ogni singola proprietà delle unità immobiliari oggetto di installazione delle vetrate panoramiche di cui sopra, copia della deliberazione dell’assemblea condominiale e/o del relativo progetto di coordinamento. La Città si riserva di esercitare le funzioni di Vigilanza previste dalle norme in
Articolo 123 - Impianti per la produzione di
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 40 Articolo 123 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
- In ogni area della città, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare sulle coperture a falde inclinate esistenti, pannelli solari, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza utilizzo di supporti in elevazione e non oltrepassino in altezza, la linea di colmo.
a falda, aderenti totalmente ad essa, senza utilizzo di supporti in elevazione e non oltrepassino in altezza, la linea di colmo. 2. In ogni area della città, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare sulle coperture piane degli edifici, non destinate ad uso terrazzo, pannelli solari, anche con l'utilizzo di supporti - se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale - purché, il complesso, non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio
raggiungimento dell'inclinazione ottimale - purché, il complesso, non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure qualora siano schermati da quinte perimetrali, con altezza massima di metri 1,30, realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico. Su terrazzi, balconi e lastrici solari, oltre a quanto previsto per i tetti piani, è ammesso, anche oltre l'altezza massima consentita per gli edifici,
lastrici solari, oltre a quanto previsto per i tetti piani, è ammesso, anche oltre l'altezza massima consentita per gli edifici, posizionare pannelli solari su strutture in elevazione, di tipo a pergolato, realizzate in legno o metallo. La superficie superiore del complesso dovrà essere costituita esclusivamente dai pannelli solari e dagli elementi strutturali strettamente necessari al loro sostegno, l'altezza massima all'estradosso, comprensiva dei pannelli
Articolo 123 - Impianti per la produzione di
e dagli elementi strutturali strettamente necessari al loro sostegno, l'altezza massima all'estradosso, comprensiva dei pannelli
- anche inclinati - non potrà eccedere i metri 3,50 rispetto al piano di calpestio sottostante mentre l'altezza massima, all'intradosso, dovrà risultare inferiore a metri 2,40. L'intera struttura dovrà conseguire, in ogni caso, un idoneo inserimento materia, nei casi di installazioni non conformi al presente Regolamento. Articolo 123 - Impianti per la produzione di
Articolo 123 - Impianti per la produzione di
nserimento materia, nei casi di installazioni non conformi al presente Regolamento. Articolo 123 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
- E’ possibile installare pannelli solari termici o fotovoltaici con le seguenti modalità, in ogni area della città, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 5) e 5bis):
- sulle coperture a falde inclinate esistenti i pannelli devono essere posizionati con la stessa inclinazione e lo stesso
bis):
- sulle coperture a falde inclinate esistenti i pannelli devono essere posizionati con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza utilizzo di supporti in elevazione. I pannelli dovranno risultare accorpati fra loro e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo;
- sulle coperture piane degli edifici, non destinate ad uso terrazzo, i pannelli possono essere posizionati anche con l'utilizzo di supporti - se esclusivamente
ifici, non destinate ad uso terrazzo, i pannelli possono essere posizionati anche con l'utilizzo di supporti - se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale - purché, il complesso, non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure qualora siano schermati da quinte perimetrali, con altezza massima di metri 1,30, realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico;
tezza massima di metri 1,30, realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico; 2 bis) su terrazzi, balconi e lastrici solari, degli edifici, legittimamente praticabili, oltre a quanto previsto per i tetti piani, è ammesso, nel rispetto dell'altezza massima consentita per gli edifici, posizionare i pannelli su strutture in elevazione, di tipo a pergolato, realizzate in legno o metallo, senza presenza di
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 41
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 41 architettonico e ambientale. Rispettando le suddette condizioni, tale struttura si configura come pergolato, ai sensi dell'Appendice 1, articolo A, comma A2 del Regolamento Edilizio e, pertanto, non rientra nel computo dell'altezza delle fronti. 3. In ogni area della città, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare, sulle coperture degli edifici realizzate con caratteristiche tipologiche diverse da quelle
sivo comma 5, è possibile installare, sulle coperture degli edifici realizzate con caratteristiche tipologiche diverse da quelle indicate nei commi precedenti, pannelli solari, a condizione che sia garantito un adeguato inserimento architettonico e ambientale. 4. In ogni area della città, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare, nei cortili e negli spazi aperti, pannelli solari, anche con l'utilizzo di supporti se esclusivamente finalizzati al raggiungimento
cortili e negli spazi aperti, pannelli solari, anche con l'utilizzo di supporti se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale. 5. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona Urbana Centrale Storica e sugli edifici di interesse storico individuati dal P.R.G., fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, è possibile installare pannelli solari con le seguenti modalità:
- sulle coperture a falde, pannelli solari
, parziale o totale, è possibile installare pannelli solari con le seguenti modalità:
- sulle coperture a falde, pannelli solari termici integrati nello spessore della falda e pannelli solari fotovoltaici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza l'utilizzo di supporti in elevazione. In caso di realizzazione di nuovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli, sia termici che fotovoltaici, dovranno
ione di nuovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli, sia termici che fotovoltaici, dovranno risultare integrati nello spessore della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo;
- sulle coperture piane, anche destinate a terrazzo, purché non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. Non è ammesso il posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture a pergolato;
osti a quota altimetrica inferiore. Non è ammesso il posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture a pergolato;
- nei cortili e spazi aperti, anche con l'utilizzo di supporti, se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale, elementi frangivento. La superficie superiore del complesso dovrà essere costituita esclusivamente dai pannelli solari termici o fotovoltaici e dagli elementi strutturali strettamente necessari al loro sostegno, l'altezza massima
i pannelli solari termici o fotovoltaici e dagli elementi strutturali strettamente necessari al loro sostegno, l'altezza massima all'estradosso, comprensiva dei pannelli - anche inclinati - non potrà eccedere i metri 3,50 rispetto al piano di calpestio sottostante mentre l'altezza massima, all'intradosso, dovrà risultare inferiore a metri 2,40. L'intera struttura dovrà conseguire, in ogni caso, un idoneo inserimento architettonico e ambientale. 3) sulle coperture degli edifici realizzate con
vrà conseguire, in ogni caso, un idoneo inserimento architettonico e ambientale. 3) sulle coperture degli edifici realizzate con caratteristiche tipologiche diverse da quelle indicate nei commi precedenti, i pannelli possono essere posizionati a condizione che sia ridotta al minimo l’installazione dei supporti necessari e che sia garantito un adeguato inserimento architettonico e ambientale; 3bis) sui parapetti di terrazzi, balconi e lastrici solari, è possibile installare
uato inserimento architettonico e ambientale; 3bis) sui parapetti di terrazzi, balconi e lastrici solari, è possibile installare esclusivamente pannelli fotovoltaici con le seguenti modalità:
- devono essere realizzati con caratteristiche, dimensioni e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico;
- se posizionati sui fronti visibili da spazi pubblici limitrofi all’edificio, devono avere la stessa inclinazione del parapetto ed essere aderenti totalmente ad esso;
spazi pubblici limitrofi all’edificio, devono avere la stessa inclinazione del parapetto ed essere aderenti totalmente ad esso;
- se non posizionati sui fronti visibili da spazi pubblici limitrofi all’edificio, possono avere diversa inclinazione rispetto al parapetto. L’inclinazione consentita, non eccedente i 30° rispetto al parapetto, deve essere esclusivamente finalizzata al raggiungimento
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 42
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 42 purché non risultino visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica uguale o inferiore. Qualora, per edifici di tipo storico individuati dal P.R.G., la parte di fabbricato su cui risulti ammissibile la collocazione dei pannelli non si dimostri adatta per esposizione (quadranti Nord- Est, Nord, Nord-Ovest), l'eventuale obbligo di posizionamento previsto da norme, anche sovraordinate, è da considerarsi derogato per impedimento tecnico.
'eventuale obbligo di posizionamento previsto da norme, anche sovraordinate, è da considerarsi derogato per impedimento tecnico. 6. In ogni area della città, fatto salvo quanto successivamente specificato, i serbatoi di accumulo annessi a pannelli solari termici devono essere installati all'interno degli edifici. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere posizionati rispetto agli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture e adeguatamente mascherati adottando soluzioni
ere posizionati rispetto agli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture e adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona Urbana Centrale Storica, sugli edifici di interesse storico individuati dal P.R.G., fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, non è possibile installare tali impianti tecnologici
li norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale. E' invece consentita la loro installazione qualora:
- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali
quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico;
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli, ove consentito, con appositi
lici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli, ove consentito, con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico. 7. Il posizionamento di ulteriori impianti dell'orientamento ottimale;
- prima dell’installazione devono essere autorizzati dall'assemblea condominiale o, qualora per l’immobile non sia costituito il condominio, dall’intera proprietà, con
e autorizzati dall'assemblea condominiale o, qualora per l’immobile non sia costituito il condominio, dall’intera proprietà, con precise indicazioni di posizionamento e coordinamento tipologico a cui dovranno attenersi. Su eventuale richiesta dei competenti uffici comunali dovrà essere fornita, a cura di ogni singola proprietà delle unità immobiliari oggetto di installazione dei pannelli solari termici o fotovoltaici di cui sopra, copia della deliberazione dell’assemblea condominiale o
i installazione dei pannelli solari termici o fotovoltaici di cui sopra, copia della deliberazione dell’assemblea condominiale o autorizzazione delle proprietà presenti nell’edificio se per l’immobile non sia costituito il condominio. La Città si riserva di esercitare le funzioni di Vigilanza previste dalle norme in materia, nei casi di installazioni non conformi al presente Regolamento; 4) nei cortili e negli spazi aperti, i pannelli possono essere posizionati:
- al suolo, anche con l'utilizzo di
nte Regolamento; 4) nei cortili e negli spazi aperti, i pannelli possono essere posizionati:
- al suolo, anche con l'utilizzo di supporti se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale;
- su strutture in elevazione, di tipo a pergolato, realizzate in legno o metallo. La superficie superiore del complesso dovrà essere costituita esclusivamente dai pannelli solari termici o fotovoltaici e dagli elementi strutturali strettamente necessari al loro sostegno. I pannelli dovranno
pannelli solari termici o fotovoltaici e dagli elementi strutturali strettamente necessari al loro sostegno. I pannelli dovranno essere adeguatamente distanziati tra loro, al fine di non costituire copertura continua avente caratteristiche di tettoia. L'altezza
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 43
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 43 tecnologici, non rientranti nelle tipologie definite nei precedenti commi, è consentito sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore; in caso di oggettiva e dimostrata impossibilità, dovranno essere adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico,
rati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona Urbana Centrale Storica, sugli edifici di interesse storico individuati dal P.R.G., non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte verso il fronte strada. E' invece consentita la loro installazione - fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale - qualora:
la loro installazione - fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale - qualora:
- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti perimetrali dimensionati secondo le prescrizioni di cui dell'Appendice 1, articolo A, comma A7.
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino, per loro conformazione,
pendice 1, articolo A, comma A7.
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino, per loro conformazione, parti convenientemente defilate.
- Cavedi tecnici finalizzati all'esclusivo passaggio di impianti tecnologici sono assimilati, ai fini delle verifiche urbanistico-edilizie, ai locali tecnici. massima all'estradosso, comprensiva dei pannelli - anche inclinati - non potrà eccedere i metri 3,50 rispetto al piano di calpestio sottostante. L'intera struttura dovrà conseguire, in ogni
inati - non potrà eccedere i metri 3,50 rispetto al piano di calpestio sottostante. L'intera struttura dovrà conseguire, in ogni caso, un idoneo inserimento architettonico e ambientale. 5) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, fatto salvo quanto previsto al punto 5bis) e da eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento - parziale o totale - è possibile installare pannelli solari termici o fotovoltaici con le seguenti modalità:
- sulle coperture a falde, pannelli
le - è possibile installare pannelli solari termici o fotovoltaici con le seguenti modalità:
- sulle coperture a falde, pannelli solari termici integrati nello spessore della falda o pannelli solari fotovoltaici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza l'utilizzo di supporti in elevazione. In caso di realizzazione di nuovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli, sia termici sia fotovoltaici, dovranno risultare
ovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli, sia termici sia fotovoltaici, dovranno risultare integrati nello spessore della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo;
- sulle coperture piane, anche destinate a terrazzo, purché non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. Non è ammesso il posizionamento di pannelli solari termici o fotovoltaici in elevazione o su strutture a pergolato;
a inferiore. Non è ammesso il posizionamento di pannelli solari termici o fotovoltaici in elevazione o su strutture a pergolato;
- nei cortili e spazi aperti, anche con l'utilizzo di supporti, se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale, purché non risultino
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 44
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 44 visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica uguale o inferiore;
- sui parapetti di terrazzi, balconi e lastrici solari, è possibile installare esclusivamente pannelli fotovoltaici con le seguenti modalità: a) devono essere realizzati con caratteristiche, dimensioni e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico; b) se visibili da spazi pubblici limitrofi all’edificio, devono avere la stessa inclinazione del
neo inserimento architettonico; b) se visibili da spazi pubblici limitrofi all’edificio, devono avere la stessa inclinazione del parapetto ed essere aderenti totalmente ad esso; c) se non visibili da spazi pubblici limitrofi all’edificio, possono avere diversa inclinazione rispetto al parapetto. L’inclinazione consentita, non eccedente i 30° rispetto al parapetto, deve essere esclusivamente finalizzata al raggiungimento dell'orientamento ottimale; d) prima dell’installazione devono essere autorizzati
e esclusivamente finalizzata al raggiungimento dell'orientamento ottimale; d) prima dell’installazione devono essere autorizzati dall'assemblea condominiale o, qualora per l’immobile non sia costituito il condominio, dall’intera proprietà, con precise indicazioni di posizionamento e coordinamento tipologico a cui dovranno attenersi. Su eventuale richiesta dei competenti uffici comunali dovrà essere fornita, a cura di ogni singola proprietà delle unità immobiliari oggetto di installazione dei
enti uffici comunali dovrà essere fornita, a cura di ogni singola proprietà delle unità immobiliari oggetto di installazione dei pannelli solari termici o fotovoltaici di cui sopra, copia della deliberazione
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 45
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 45 dell’assemblea condominiale o autorizzazione dell’intera proprietà se per l’immobile non sia costituito il condominio. La Città si riserva di esercitare le funzioni di Vigilanza previste dalle norme in materia, nei casi di installazioni non conformi al presente Regolamento. 5bis) nella Zona Urbana Centrale Storica - esclusivamente su edifici individuati dal P.R.G. come “di tipo recente” e “del periodo tra le due guerre” - e negli edifici
ca - esclusivamente su edifici individuati dal P.R.G. come “di tipo recente” e “del periodo tra le due guerre” - e negli edifici definiti “di interesse storico” dal vigente PRG - limitatamente a quelli classificati come “caratterizzanti il tessuto storico”, “di gruppo 4” e “di gruppo 5” ai sensi dell’articolo 26 delle NUEA di PRG - è ammesso il posizionamento di pannelli solari termici o fotovoltaici sulle coperture, con le modalità sopra descritte ai precedenti commi in relazione ai vari
pannelli solari termici o fotovoltaici sulle coperture, con le modalità sopra descritte ai precedenti commi in relazione ai vari tipi di copertura. Nel caso di tetti a falde verso spazi pubblici i pannelli solari termici dovranno essere integrati nello spessore della falda; nelle falde verso cortili e verso i giardini privati, i pannelli solari termici o fotovoltaici potranno essere integrati nello spessore della falda oppure posizionati in aderenza alla falda, con la stessa inclinazione e lo stesso
no essere integrati nello spessore della falda oppure posizionati in aderenza alla falda, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento e senza l'utilizzo di supporti per l’elevazione e l’inclinazione. Sui medesimi edifici è altresì ammesso il posizionamento di pannelli fotovoltaici sui parapetti di terrazzi, balconi e lastrici solari praticabili relativi ai soli fronti verso cortili e giardini privati, con le seguenti modalità:
- devono essere realizzati con caratteristiche e dimensioni
i fronti verso cortili e giardini privati, con le seguenti modalità:
- devono essere realizzati con caratteristiche e dimensioni materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico;
- devono avere la stessa inclinazione
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 46
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 46 del parapetto ed essere aderenti totalmente ad esso;
- prima dell’installazione devono essere autorizzati dall'assemblea condominiale o, qualora per l’immobile non sia costituito il condominio, dall’intera proprietà, con precise indicazioni di posizionamento e coordinamento tipologico a cui dovranno attenersi. Su eventuale richiesta dei competenti uffici comunali dovrà essere fornita, a cura di ogni singola proprietà delle unità
enersi. Su eventuale richiesta dei competenti uffici comunali dovrà essere fornita, a cura di ogni singola proprietà delle unità immobiliari oggetto di installazione dei pannelli solari termici o fotovoltaici di cui sopra, copia della deliberazione dell’assemblea condominiale o autorizzazione dell’intera proprietà se per l’immobile non sia costituito il condominio. La Città si riserva di esercitare le funzioni di Vigilanza previste dalle norme in materia, nei casi di installazioni non conformi al presente
serva di esercitare le funzioni di Vigilanza previste dalle norme in materia, nei casi di installazioni non conformi al presente Regolamento. Il posizionamento di pannelli solari termici o fotovoltaici non è ammesso su edifici individuati dal P.R.G. come “di gran prestigio”, “di rilevante interesse”, “della costruzione ottocentesca della città" nonché “del complesso di via Roma”, di cui all’articolo 10 delle NUEA di PRG e sugli edifici classificati come di tipo 1, 2 e 3, di cui all’articolo 26 delle
Roma”, di cui all’articolo 10 delle NUEA di PRG e sugli edifici classificati come di tipo 1, 2 e 3, di cui all’articolo 26 delle NUEA di PRG. Per tutti gli edifici storici individuati dal P.R.G. non è ammessa la posa di pannelli solari termici o fotovoltaici nei cortili e giardini privati. Negli edifici di tipo storico individuati dal P.R.G., se la parte di fabbricato su cui risulti ammissibile la collocazione dei pannelli solari termici o fotovoltaici non si dimostri adatta per esposizione
ato su cui risulti ammissibile la collocazione dei pannelli solari termici o fotovoltaici non si dimostri adatta per esposizione (quadranti nord-est, nord, nord-ovest),
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 47
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 47 l'eventuale obbligo di installazione e posizionamento previsto da norme, anche sovraordinate, è da considerarsi derogato per impedimento tecnico; 6) in ogni area della città, fatto salvo quanto successivamente specificato, i serbatoi di accumulo, annessi o meno a pannelli solari termici, devono essere installati all'interno degli edifici. Qualora ne sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere posizionati, rispetto agli spazi
nstallati all'interno degli edifici. Qualora ne sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere posizionati, rispetto agli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture o nella porzione di copertura piana verso i cortili, nonché adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona Urbana Centrale Storica, sugli edifici di interesse storico individuati dal P.R.G., non è possibile
lo paesaggistico, nella Zona Urbana Centrale Storica, sugli edifici di interesse storico individuati dal P.R.G., non è possibile installare i serbatoi di accumulo, annessi o meno a pannelli solari termici, sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale. E' invece consentita la loro installazione, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, qualora:
- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici
ano il posizionamento, parziale o totale, qualora:
- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico;
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, non siano visibili da spazi pubblici
erne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 48
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 48 altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli, ove consentito, con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico; 7) il posizionamento di ulteriori impianti tecnologici, non rientranti nelle tipologie definite nei precedenti commi, è consentito sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota
sentito sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore; in caso di oggettiva e dimostrata impossibilità, dovranno essere adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona Urbana Centrale Storica, sugli edifici di interesse storico individuati dal P.R.G., non è possibile installare tali
, nella Zona Urbana Centrale Storica, sugli edifici di interesse storico individuati dal P.R.G., non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte verso il fronte strada; ne è invece consentita la loro installazione - fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale - qualora:
- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio a quota
o totale - qualora:
- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti perimetrali dimensionati secondo le prescrizioni di cui all'Appendice 1, articolo A, comma A7.
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino, per loro conformazione, parti convenientemente defilate;
- cavedi tecnici finalizzati all'esclusivo
Articolo 130 - Disposizioni relative alle aree di
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 49 Articolo 130 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza
- Sono manufatti accessori di arredo da giardino e, salvo accordo con le proprietà confinanti, devono essere realizzati o posati a distanza non inferiore a metri 1,50 dai confini e nel rispetto del Codice della Strada, gli elementi riportati alle sottoelencate lettere. Nella Zona Urbano Centrale Storica e negli edifici di interesse storico o caratterizzante il tessuto
alle sottoelencate lettere. Nella Zona Urbano Centrale Storica e negli edifici di interesse storico o caratterizzante il tessuto storico e nelle relative aree pertinenziali prevale quanto previsto dall'allegato A alle N.U.E.A. del P.R.G., nelle aree soggette a vincolo paesaggistico e di tutela ambientale, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. In ogni caso gli arredi devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante. a) Gazebi.
ogni caso gli arredi devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante. a) Gazebi. Manufatti di natura pertinenziale costituiti da struttura in metallo o in legno strettamente limitata alla funzione portante, con copertura in tessuto, priva di grondaie e pluviali, completamente aperti su tutti i lati, direttamente appoggiati al suolo o ancorata senza opere di fondazione. Sono prescritte un'altezza massima al colmo non superiore a 3 metri e superficie
al suolo o ancorata senza opere di fondazione. Sono prescritte un'altezza massima al colmo non superiore a 3 metri e superficie coperta non superiore a 12 metri quadrati. Non è ammessa l'istallazione di più di un gazebo per ciascun fabbricato, o porzione di fabbricato autonoma. Tali elementi di arredo non possono avere funzione di ricovero mezzi. b) Serre da giardino. Manufatti di natura pertinenziale costituiti da passaggio di impianti tecnologici sono assimilati, ai fini delle verifiche
Articolo 130 - Disposizioni relative
dino. Manufatti di natura pertinenziale costituiti da passaggio di impianti tecnologici sono assimilati, ai fini delle verifiche urbanistico-edilizie, ai locali tecnici. Articolo 130 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza
- Sono considerati manufatti accessori di arredo dei giardini, degli orti o dei cortili, situati al piano terra, e, salvo accordo con le proprietà confinanti, devono essere realizzati o posati a distanza non inferiore a metri 1,50 dai confini e nel rispetto del Codice della
confinanti, devono essere realizzati o posati a distanza non inferiore a metri 1,50 dai confini e nel rispetto del Codice della Strada, gli elementi riportati alle sottoelencate lettere. Nella Zona Urbano Centrale Storica e negli edifici di interesse storico o caratterizzante il tessuto storico e nelle relative aree pertinenziali prevale quanto previsto dall'allegato A alle N.U.E.A. del P.R.G; nelle aree soggette a vincolo paesaggistico e di tutela ambientale, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 22
U.E.A. del P.R.G; nelle aree soggette a vincolo paesaggistico e di tutela ambientale, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. In ogni caso gli arredi devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante. a) Gazebi. Manufatti di natura pertinenziale costituiti da struttura in metallo o in legno strettamente limitata alla funzione portante, con copertura in tessuto, priva di grondaie e pluviali, completamente aperti su tutti i lati,
e limitata alla funzione portante, con copertura in tessuto, priva di grondaie e pluviali, completamente aperti su tutti i lati, direttamente appoggiati al suolo o ancorati senza opere di fondazione. Sono prescritte un'altezza massima al colmo non superiore a metri 3,00 e superficie coperta non superiore a metri quadrati 12,00. Non è ammessa l'installazione di più di un gazebo per ciascun fabbricato, o porzione di fabbricato autonoma. Tali elementi di arredo non possono avere funzione di ricovero mezzi.
per ciascun fabbricato, o porzione di fabbricato autonoma. Tali elementi di arredo non possono avere funzione di ricovero mezzi. b) Serre da giardino Manufatti di natura pertinenziale
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 50
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 50 struttura in metallo strettamente limitata alla funzione portante con copertura e chiusure con vetro o assimilabile, telo trasparente o semitrasparente, direttamente appoggiati al suolo o ancorati senza opere di fondazione e privi di pavimentazione, con superficie massima di 5 metri quadrati ed altezza massima non superiore a 2 metri, destinati al ricovero di piante da giardino. Non è ammessa l'istallazione di più di
ed altezza massima non superiore a 2 metri, destinati al ricovero di piante da giardino. Non è ammessa l'istallazione di più di una serra per ciascun fabbricato, o porzione di fabbricato autonoma. Tali elementi di arredo non possono avere funzione di ricovero mezzi. c) Pergolati e supporti per vegetazione. Manufatti di natura ornamentale destinati a fornire il supporto per vegetazione rampicante o per teli ombreggianti non stabilmente assicurati al manufatto, costituiti da struttura in metallo o in
vegetazione rampicante o per teli ombreggianti non stabilmente assicurati al manufatto, costituiti da struttura in metallo o in legno strettamente limitata alla funzione portante, completamente aperti su tutti i lati, direttamente appoggiati al suolo o ancorati al medesimo, senza opere di fondazione, o installati in aderenza ad un fabbricato. La superficie massima di tali manufatti non dovrà superare il 10% della superficie coperta dell'unità immobiliare principale ed avere altezza massima non
tali manufatti non dovrà superare il 10% della superficie coperta dell'unità immobiliare principale ed avere altezza massima non superiore a 3 metri. Tali elementi di arredo non possono avere funzione di ricovero mezzi. d) Deposito per attrezzi da orto o giardino. Negli edifici, o nelle porzioni di fabbricato autonome, purché dotati di spazi verdi, è consentita la realizzazione di manufatti in legno, con copertura a falda o falde inclinate, non stabilmente ancorati al suolo, da destinare
la realizzazione di manufatti in legno, con copertura a falda o falde inclinate, non stabilmente ancorati al suolo, da destinare esclusivamente a deposito attrezzi da orto o giardino. Le suddette strutture saranno escluse dal calcolo della Superficie Coperta e della Superficie Lorda di Pavimento a condizione che:
- non esistano altre costruzioni, comprese tettoie, a tale scopo destinate nell'area fondiaria di pertinenza dell'abitazione; costituiti da struttura in metallo strettamente
ttoie, a tale scopo destinate nell'area fondiaria di pertinenza dell'abitazione; costituiti da struttura in metallo strettamente limitata alla funzione portante con copertura e chiusure con vetro o assimilabile, telo trasparente o semitrasparente, direttamente appoggiati al suolo o ancorati senza opere di fondazione e privi di pavimentazione, con superficie massima di metri quadrati 5,00 ed altezza massima non superiore a metri 2,00, destinati al ricovero di piante da giardino.
ficie massima di metri quadrati 5,00 ed altezza massima non superiore a metri 2,00, destinati al ricovero di piante da giardino. Non è ammessa l'installazione di più di una serra per ciascun fabbricato, o porzione di fabbricato autonoma. Tali elementi di arredo non possono avere funzione di ricovero mezzi. c) Pergolati e supporti per vegetazione. Manufatti di natura ornamentale destinati a fornire il supporto per vegetazione rampicante o per teli ombreggianti non
etazione. Manufatti di natura ornamentale destinati a fornire il supporto per vegetazione rampicante o per teli ombreggianti non stabilmente assicurati al manufatto, costituiti da struttura in metallo o in legno strettamente limitata alla funzione portante, completamente aperti su tutti i lati o installati in aderenza ad un fabbricato, direttamente appoggiati al suolo o ancorati al medesimo, senza opere di fondazione. La superficie massima di tali manufatti non dovrà superare
ppoggiati al suolo o ancorati al medesimo, senza opere di fondazione. La superficie massima di tali manufatti non dovrà superare il 10% della superficie coperta dell'unità immobiliare principale ed avere altezza massima non superiore a metri 3,00. Tali elementi di arredo non possono avere funzione di ricovero mezzi. d) Deposito per attrezzi da orto o giardino. Negli edifici, o nelle porzioni di fabbricato autonome, purché dotati di spazi verdi, è consentita la realizzazione di
giardino. Negli edifici, o nelle porzioni di fabbricato autonome, purché dotati di spazi verdi, è consentita la realizzazione di manufatti in legno, con copertura a falda o falde inclinate, non stabilmente ancorati al suolo, da destinare esclusivamente a deposito attrezzi da orto o giardino. Le suddette strutture saranno escluse dal calcolo della Superficie Coperta e della Superficie Lorda di Pavimento a condizione che:
- non esistano altre
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 51
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 51
- la superficie netta in pianta non sia superiore a 5 metri quadrati;
- non siano dotate di impianti, ad esclusione di n. 1 punto luce;
- l'altezza della copertura, misurata all'estradosso del colmo non sia superiore a 2,50 metri. Tali strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture o motocicli. e) Gabbie e voliere. Manufatti per il contenimento di uccelli di superficie non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a metri 2,20.
e. Manufatti per il contenimento di uccelli di superficie non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a metri 2,20. Le suddette strutture saranno escluse dal calcolo della Superficie Coperta e della Superficie Lorda di Pavimento. f) Barbecue e forni. I barbecue ed i forni in muratura sono consentiti purché l'emissione dei fumi non provochi molestie o disagi alle proprietà finitime (articolo 890 Codice Civile). La realizzazione di barbecue e forni è consentita alle seguenti condizioni:
lle proprietà finitime (articolo 890 Codice Civile). La realizzazione di barbecue e forni è consentita alle seguenti condizioni:
- distanza non inferiore a 10 metri dagli edifici delle proprietà confinanti e non inferiore a 1,50 metri dal confine di proprietà;
- superficie non superiore a 4 metri quadrati comprensiva di piani di appoggio, contenitori legna, eccetera;
- altezza massima non superiore a 2,50 metri escluso il comignolo;
- sono ammessi in numero massimo di uno
tori legna, eccetera;
- altezza massima non superiore a 2,50 metri escluso il comignolo;
- sono ammessi in numero massimo di uno per fabbricato, o per porzione di fabbricato autonoma. Le suddette strutture saranno escluse dal calcolo della Superficie Coperta e della Superficie Lorda di Pavimento. costruzioni, comprese tettoie, a tale scopo destinate nell'area fondiaria di pertinenza dell'abitazione;
- la superficie netta in pianta non sia superiore a metri quadrati 5,00;
- non siano dotate di impianti, ad
nza dell'abitazione;
- la superficie netta in pianta non sia superiore a metri quadrati 5,00;
- non siano dotate di impianti, ad esclusione di n. 1 punto luce;
- l'altezza della copertura, misurata all'estradosso del colmo, non sia superiore a metri 2,50. Tali strutture non possono avere funzione di ricovero per autovetture o motocicli. e) Gabbie e voliere. Manufatti per il contenimento di uccelli di superficie non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a metri 2,20.
e. Manufatti per il contenimento di uccelli di superficie non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a metri 2,20. Le suddette strutture saranno escluse dal calcolo della Superficie Coperta e della Superficie Lorda di Pavimento. f) Barbecue e forni. I barbecue ed i forni in muratura sono consentiti purché l'emissione dei fumi non provochi molestie o disagi alle proprietà finitime (articolo 890 Codice Civile). La realizzazione di barbecue e forni è consentita alle seguenti condizioni:
lle proprietà finitime (articolo 890 Codice Civile). La realizzazione di barbecue e forni è consentita alle seguenti condizioni:
- distanza non inferiore a metri 10,00 dagli edifici delle proprietà confinanti e non inferiore a metri 1,50 dal confine di proprietà;
- superficie non superiore a metri quadrati 4,00 comprensiva di piani di appoggio, contenitori legna, eccetera;
- altezza massima non superiore a metri 2,50 escluso il comignolo;
- sono ammessi in numero massimo di
tenitori legna, eccetera;
- altezza massima non superiore a metri 2,50 escluso il comignolo;
- sono ammessi in numero massimo di uno per fabbricato, o per porzione di fabbricato autonoma. Le suddette strutture saranno escluse dal calcolo della Superficie Coperta e della
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 52
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 52 g) Ricovero canini. Le cucce per cani possono avere una superficie massima di 2 metri quadrati, l'altezza non potrà essere superiore a 1,50 metri. Le suddette strutture saranno escluse dal calcolo della Superficie Coperta e della Superficie Lorda di Pavimento. 2. Fatto salvo quanto previsto per gli edifici e le aree soggette a tutela dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., la costruzione di manufatti accessori per arredi da giardino con i requisiti
a tutela dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., la costruzione di manufatti accessori per arredi da giardino con i requisiti sopra indicati, costituisce attività edilizia libera e non è soggetta all'acquisizione di titoli abilitativi, ad esclusione degli interventi ricadenti nella Zona Urbano Centrale Storica e negli edifici di interesse storico o caratterizzante il tessuto storico e nelle relative aree pertinenziali, per i quali dovrà essere presentata Comunicazione di
APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO EDILIZIO DELLA CITTA' DI TORINO
o o caratterizzante il tessuto storico e nelle relative aree pertinenziali, per i quali dovrà essere presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'articolo 6- bis del D.P.R 380/2001 e s.m.i.. APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO EDILIZIO DELLA CITTA' DI TORINO Articolo A - Altezza dei fronti della costruzione (Hf) [ex Articolo 13 Regolamento Edilizio Comunale 2004 e s.m.i.] A1. Si definiscono fronti della costruzione le proiezioni ortogonali verticali delle singole
to Edilizio Comunale 2004 e s.m.i.] A1. Si definiscono fronti della costruzione le proiezioni ortogonali verticali delle singole facciate, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. A2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura, se a quota più elevata rispetto al solaio stesso - ed il punto più basso della linea di spiccato. Non
di gronda della copertura, se a quota più elevata rispetto al solaio stesso - ed il punto più basso della linea di spiccato. Non rientrano nel computo pergolati di altezza non Superficie Lorda di Pavimento. g) Ricoveri canini. Le cucce per cani possono avere una superficie massima di metri quadrati 2,00, l'altezza non potrà essere superiore a metri 1,50. Le suddette strutture saranno escluse dal calcolo della Superficie Coperta e della Superficie Lorda di Pavimento.
a metri 1,50. Le suddette strutture saranno escluse dal calcolo della Superficie Coperta e della Superficie Lorda di Pavimento. 2. Fatto salvo quanto previsto per gli edifici e le aree soggette a tutela dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., la costruzione di manufatti accessori per arredi da giardino con i requisiti sopra indicati, costituisce attività edilizia libera e non è soggetta all'acquisizione di titoli abilitativi, ad esclusione degli interventi ricadenti nella Zona Urbano
APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO
lizia libera e non è soggetta all'acquisizione di titoli abilitativi, ad esclusione degli interventi ricadenti nella Zona Urbano Centrale Storica e negli edifici di interesse storico o caratterizzante il tessuto storico e nelle relative aree pertinenziali, per i quali dovrà essere presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del D.P.R 380/2001 e s.m.i.. APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO EDILIZIO DELLA CITTA’ DI TORINO Articolo A - Altezza dei fronti della
APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO
is del D.P.R 380/2001 e s.m.i.. APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO EDILIZIO DELLA CITTA’ DI TORINO Articolo A - Altezza dei fronti della costruzione (Hf) [ex Articolo 13 Regolamento Edilizio Comunale 2004 e s.m.i] A1. Si definiscono fronti della costruzione le proiezioni ortogonali verticali delle singole facciate, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. A2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri, tra l'estradosso dell'ultimo
assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri, tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura, se a quota più elevata rispetto al solaio stesso - ed il punto più basso della
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 53
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 53 superiore a metri 3,50 e parapetti anche chiusi realizzati con qualsiasi tipo di materiale, purché di altezza non superiore a metri 1,20. A3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o comunque agibile, compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali e fisici per essere considerati abitabili o comunque agibili e non siano riconducibili ai volumi tecnici di cui al successivo comma A7, o non abbiano le
iderati abitabili o comunque agibili e non siano riconducibili ai volumi tecnici di cui al successivo comma A7, o non abbiano le caratteristiche di cui al successivo comma A21. A4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura. A5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie
è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione. A tal fine non si tiene conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe non più larghe di metri 6,00, camminamenti pedonali e scale. A6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata
izzontale, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma A3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti verticali e dell'ultimo solaio) per la superficie lorda di pavimento (S.L.P) corrispondente, al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato linea di spiccato. Non rientrano nel computo
uale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato linea di spiccato. Non rientrano nel computo pergolati, qualora esclusivamente destinati a fornire il supporto per vegetazione rampicante o per teli ombreggianti, non stabilmente assicurati al manufatto, e costituiti da struttura in metallo o in legno strettamente limitata alla funzione portante, di altezza non superiore a metri 3,50 e parapetti anche chiusi realizzati con qualsiasi tipo di materiale, purché di altezza non
di altezza non superiore a metri 3,50 e parapetti anche chiusi realizzati con qualsiasi tipo di materiale, purché di altezza non superiore a metri 1,20. A3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o comunque agibile, compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali e fisici per essere considerati abitabili o comunque agibili e non siano riconducibili ai volumi tecnici di cui al successivo comma A7, o non abbiano le caratteristiche di cui al successivo comma A21.
riconducibili ai volumi tecnici di cui al successivo comma A7, o non abbiano le caratteristiche di cui al successivo comma A21. A4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura. A5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della
ione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione. A tal fine non si tiene conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe non più larghe di metri 6,00, camminamenti pedonali e scale. A6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il
altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma A3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti verticali e dell'ultimo solaio)
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 54
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 54 e il punto più basso della linea di spiccato costituisce è l'altezza di ciascuna fronte. A7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale (con altezza massima inferiore a metri 2,40 e superficie limitata al vano scala), camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti
a massima inferiore a metri 2,40 e superficie limitata al vano scala), camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Eventuali quinte perimetrali per isolamento acustico e visivo non possono avere sviluppo in altezza superiore al 15% dell'altezza competente al fabbricato; è in ogni caso consentita una altezza di metri 3,00. A8. Non si considerano fronti di un fabbricato le
competente al fabbricato; è in ogni caso consentita una altezza di metri 3,00. A8. Non si considerano fronti di un fabbricato le pareti verticali di abbaini e quelle prospettanti su terrazzini - realizzati con le caratteristiche previste all'articolo 124, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'allegato A alle N.U.E.A. del P.R.G. - ricavati entro la sagoma del tetto, purché collocate tra di loro a distanza non inferiore al doppio della loro larghezza. A9. Per il territorio collinare a levante del fiume
llocate tra di loro a distanza non inferiore al doppio della loro larghezza. A9. Per il territorio collinare a levante del fiume Po, in caso di costruzione a gradoni, l'altezza dei fronti arretrati è da riferire alla quota minore delle linee di spiccato dei fronti più a valle. A10. L'altezza massima dei fronti della costruzione Hf è determinata dalla larghezza delle vie pubbliche o private con le quali confrontano e dalle dimensioni dei cortili o spazi liberi sui quali prospettano.
ezza delle vie pubbliche o private con le quali confrontano e dalle dimensioni dei cortili o spazi liberi sui quali prospettano. per la superficie lorda di pavimento (S.L.P) corrispondente, al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato e il punto più basso della linea di spiccato costituisce è l'altezza di ciascuna fronte. A7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è
ostituisce è l'altezza di ciascuna fronte. A7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale (con altezza massima inferiore a metri 2,40 e superficie limitata al vano scala), camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
miniere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Eventuali quinte perimetrali per isolamento acustico e visivo non possono avere sviluppo in altezza superiore al 15% dell'altezza competente al fabbricato; è in ogni caso consentita una altezza di metri 3,00. A8. Non si considerano fronti di un fabbricato le pareti verticali di abbaini e quelle prospettanti su terrazzini - realizzati
. A8. Non si considerano fronti di un fabbricato le pareti verticali di abbaini e quelle prospettanti su terrazzini - realizzati con le caratteristiche previste all'articolo 124, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'allegato A alle N.U.E.A. del P.R.G. - ricavati entro la sagoma del tetto, purché collocate tra di loro a distanza non inferiore al doppio della loro larghezza. A9. Per il territorio collinare a levante del fiume Po, in caso di costruzione a gradoni,
eriore al doppio della loro larghezza. A9. Per il territorio collinare a levante del fiume Po, in caso di costruzione a gradoni, l'altezza dei fronti arretrati è da riferire alla quota minore delle linee di spiccato dei fronti più a valle. A10. L'altezza massima dei fronti della costruzione Hf è determinata dalla larghezza delle vie pubbliche o private con le quali confrontano e dalle dimensioni dei cortili o spazi liberi sui quali prospettano.
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 55
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 55 A11. Per quanto concerne le vie pubbliche il valore risulta dalle seguenti formule:
- per vie di larghezza L fino a metri 12,40 Hf = 1,5 L
- per vie di larghezza L superiore a metri 12,40 Hf = 14,50 + L/3
- per vie, corsi o piazze di larghezza L non inferiore a metri 18,00 Hf = 1,1 (14,50 + L/3) Dove: (L) è la larghezza della via, corso o piazza risultante dalle previsioni del P.R.G., compresa l'eventuale fascia centrale prevista a verde e gli
za della via, corso o piazza risultante dalle previsioni del P.R.G., compresa l'eventuale fascia centrale prevista a verde e gli eventuali arretramenti destinati a verde nel rispetto delle prescrizioni di cui all' articolo 108. A12. Nel caso in cui un edificio venga a trovarsi di fronte allo sbocco di una via, la larghezza L è quella che si determina conducendo una linea da uno all'altro degli spigoli angolari dei controstanti fabbricati. Quando i lati della via non sono
rmina conducendo una linea da uno all'altro degli spigoli angolari dei controstanti fabbricati. Quando i lati della via non sono paralleli, la larghezza L è la media del tratto prospiciente l'edificio interessato. A13. Quando un fabbricato d'angolo prospetti su vie di diversa larghezza, l'altezza Hf viene determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospiciente questa e per un tratto del risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il corpo di fabbrica sino
la parte prospiciente questa e per un tratto del risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il corpo di fabbrica sino ad un massimo di metri 14,00. La rimanente parte di tale risvolto ha l'altezza Hf competente a tale via minore. A14. Qualora la lunghezza della fronte della proprietà verso la via minore superi la profondità A11. Per quanto concerne le vie pubbliche il valore risulta dalle seguenti formule:
- per vie di larghezza L fino a metri 12,40 H f = 1,5 L
anto concerne le vie pubbliche il valore risulta dalle seguenti formule:
- per vie di larghezza L fino a metri 12,40 H f = 1,5 L
- per vie di larghezza L superiore a metri 12,40 Hf = 14,50 + L/3
- per vie, corsi o piazze di larghezza L non inferiore a metri 18,00 Hf = 1,1 (14,50 + L/3) Dove: (L) è la larghezza della via, corso o piazza risultante dalle previsioni del P.R.G., compresa l'eventuale fascia centrale prevista a verde e gli eventuali arretramenti destinati a
ante dalle previsioni del P.R.G., compresa l'eventuale fascia centrale prevista a verde e gli eventuali arretramenti destinati a verde nel rispetto delle prescrizioni di cui all' articolo 108. A12. Nel caso in cui un edificio venga a trovarsi di fronte allo sbocco di una via, la larghezza L è quella che si determina conducendo una linea da uno all'altro degli spigoli angolari dei controstanti fabbricati. Quando i lati della via non sono paralleli, la larghezza L è la media del tratto prospiciente
olari dei controstanti fabbricati. Quando i lati della via non sono paralleli, la larghezza L è la media del tratto prospiciente l'edificio interessato. A13. Quando un fabbricato d'angolo prospetti su vie di diversa larghezza, l'altezza Hf viene determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospiciente questa e per un tratto del risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il corpo di fabbrica sino ad un massimo di metri 14,00.
e per un tratto del risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il corpo di fabbrica sino ad un massimo di metri 14,00. La rimanente parte di tale risvolto ha l'altezza Hf competente a tale via minore. A14. Qualora la lunghezza della fronte della proprietà verso la via minore superi la
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 56
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 56 del braccio di fabbrica anzidetto di non oltre metri 4,00, è permessa, per tutta la lunghezza di detta fronte, l'altezza determinata dalla via maggiore. A15. Nel caso di fabbricati ad angolo smussato su due vie di larghezza diversa, il risvolto di maggiore altezza verso la via minore, di lunghezza non superiore allo spessore del corpo di fabbrica nella via maggiore e non superiore al valore massimo di metri 14,00, è computabile a
periore allo spessore del corpo di fabbrica nella via maggiore e non superiore al valore massimo di metri 14,00, è computabile a partire dallo smusso anziché dall'angolo degli allineamenti delle vie. In tal caso l'allineamento dello smusso deve formare angoli uguali con gli allineamenti delle vie e di valore superiore a 45° ed il lato dello smusso non può avere lunghezza superiore a metri 3,00. A16. L'altezza Hf può essere superata, in alcune parti di ciascuna facciata, di non oltre metri 4,00,
parte della stessa facciata. Tale riduzione dovrà
za superiore a metri 3,00. A16. L'altezza Hf può essere superata, in alcune parti di ciascuna facciata, di non oltre metri 4,00, purché l'eccedenza di superficie che ne risulta sia compensata da corrispondente riduzione, in altra parte della stessa facciata. Tale riduzione dovrà essere determinata con altezza non superiore al doppio di quanto incrementato. A17. Oltre le altezze massime sopra stabilite, ed esclusivamente per edifici prospettanti vie di larghezza non inferiore a metri 11,00, può essere
zze massime sopra stabilite, ed esclusivamente per edifici prospettanti vie di larghezza non inferiore a metri 11,00, può essere consentita la realizzazione di un piano arretrato contenuto nella sagoma delimitata dal piano inclinato di 40° con l'orizzonte e passante per il piano dell'estradosso del terrazzino del piano arretrato alla distanza di un metro dal filo di fabbricazione. Oltre detta sagoma limite sono consentiti unicamente cornicioni aggettanti non oltre metri 0,70, nonché le opere di cui al comma
Oltre detta sagoma limite sono consentiti unicamente cornicioni aggettanti non oltre metri 0,70, nonché le opere di cui al comma A2, ultimo capoverso, e al comma A7 del presente articolo. profondità del braccio di fabbrica anzidetto di non oltre metri 4,00, è permessa, per tutta la lunghezza di detta fronte, l'altezza determinata dalla via maggiore. A15. Nel caso di fabbricati ad angolo smussato su due vie di larghezza diversa, il risvolto di maggiore altezza verso la via
re. A15. Nel caso di fabbricati ad angolo smussato su due vie di larghezza diversa, il risvolto di maggiore altezza verso la via minore, di lunghezza non superiore allo spessore del corpo di fabbrica nella via maggiore e non superiore al valore massimo di metri 14,00, è computabile a partire dallo smusso anziché dall'angolo degli allineamenti delle vie. In tal caso l'allineamento dello smusso deve formare angoli uguali con gli allineamenti delle vie e di valore superiore a 45° ed il lato dello
allineamento dello smusso deve formare angoli uguali con gli allineamenti delle vie e di valore superiore a 45° ed il lato dello smusso non può avere lunghezza superiore a metri 3,00. A16. L'altezza Hf può essere superata, in alcune parti di ciascuna facciata, di non oltre metri 4,00, purché l'eccedenza di superficie che ne risulta sia compensata da corrispondente riduzione, in altra parte della stessa facciata. Tale riduzione dovrà essere determinata con altezza non superiore al
ispondente riduzione, in altra parte della stessa facciata. Tale riduzione dovrà essere determinata con altezza non superiore al doppio di quanto incrementato. A17. Oltre le altezze massime sopra stabilite, ed esclusivamente per edifici prospettanti vie di larghezza non inferiore a metri 11,00, può essere consentita la realizzazione di un piano arretrato contenuto nella sagoma delimitata dal piano inclinato di 40° con l'orizzonte e passante per il piano dell'estradosso del
retrato contenuto nella sagoma delimitata dal piano inclinato di 40° con l'orizzonte e passante per il piano dell'estradosso del terrazzino del piano arretrato alla distanza di un metro dal filo di fabbricazione. Oltre detta sagoma limite sono consentiti unicamente cornicioni aggettanti non oltre metri 0,70, nonché le opere di cui al comma A2, ultimo capoverso, e al comma A7 del presente
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 57
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 57 A18. Hf non può superare il valore massimo di metri 27,50 salvo il caso in cui l'ampiezza L della via pubblica o privata di confrontanza sia di almeno metri 35,00 nel qual caso Hf può raggiungere il valore massimo di metri 35,00 fermo restando il rispetto della relativa regola di cui al comma A11 e le verifiche di cui all'articolo 126, comma 4; oltre all'altezza massima di metri 35,00 non sono mai consentiti piani arretrati. Per
erifiche di cui all'articolo 126, comma 4; oltre all'altezza massima di metri 35,00 non sono mai consentiti piani arretrati. Per la zona a levante del fiume Po Hf non può superare il valore massimo di metri 15,00, ed oltre tale altezza non sono consentiti piani arretrati. A19. Rispetto ai cortili l'altezza dei fronti Hf è determinata ai sensi dell'articolo 126 del presente Regolamento Edilizio. A20. Nel caso in cui le testate (fianchi) non presentino balconi, logge, ed aperture in genere,
l presente Regolamento Edilizio. A20. Nel caso in cui le testate (fianchi) non presentino balconi, logge, ed aperture in genere, salvo quelle riferite ai soli servizi igienici, l'altezza consentita è quella delle adiacenti facciate con il solo obbligo del rispetto delle distanze da confine. A21. Ai fini delle verifiche delle altezze massime come sopra stabilito non si tiene conto del volume di copertura nel caso di adozione di soluzioni tradizionali a falde inclinate rispondenti alle seguenti specifiche:
o del volume di copertura nel caso di adozione di soluzioni tradizionali a falde inclinate rispondenti alle seguenti specifiche:
- imposta della falda a non più di centimetri 40 dall'ultimo piano di calpestio, misurata sul filo interno del muro di tamponamento della facciata;
- inclinazione della falda non superiore al 50%. articolo. A18. Hf non può superare il valore massimo di metri 27,50 salvo il caso in cui l'ampiezza L della via pubblica o privata di confrontanza
non può superare il valore massimo di metri 27,50 salvo il caso in cui l'ampiezza L della via pubblica o privata di confrontanza sia di almeno metri 35,00 nel qual caso Hf può raggiungere il valore massimo di metri 35,00, fermo restando il rispetto della relativa regola di cui al comma A11 e le verifiche di cui all'articolo 126, comma 4; l'altezza massima del fabbricato, comprensiva dell’eventuale piano arretrato, non potrà superare metri 35,00. Per la zona a levante
ltezza massima del fabbricato, comprensiva dell’eventuale piano arretrato, non potrà superare metri 35,00. Per la zona a levante del fiume Po Hf non può superare il valore massimo di metri 15,00, comprensivo dell’eventuale piano arretrato. A19. Rispetto ai cortili l'altezza dei fronti Hf è determinata ai sensi dell'articolo 126 del presente Regolamento Edilizio. A20. Nel caso in cui le testate (fianchi) non presentino balconi, logge, ed aperture in genere, salvo quelle riferite ai soli servizi
Nel caso in cui le testate (fianchi) non presentino balconi, logge, ed aperture in genere, salvo quelle riferite ai soli servizi igienici, l'altezza consentita è quella delle adiacenti facciate con il solo obbligo del rispetto delle distanze da confine. A21. Ai fini delle verifiche delle altezze massime come sopra stabilito non si tiene conto del volume di copertura nel caso di adozione di soluzioni tradizionali a falde inclinate rispondenti alle seguenti specifiche:
- imposta della falda a non più di
di adozione di soluzioni tradizionali a falde inclinate rispondenti alle seguenti specifiche:
- imposta della falda a non più di centimetri 40 dall'ultimo piano di calpestio, misurata sul filo interno del muro di tamponamento della facciata;
- inclinazione della falda non superiore al 50%. A22. Ai fini delle verifiche delle altezze massime, per gli interventi da eseguirsi ai sensi dell’art.6 - Norme per il recupero dei sottotetti - della L.R. 16/18 e s.m.i., su tutti gli edifici di
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 58
TESTO VIGENTE TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE 58 interesse storico normati dagli articoli 10 e 26 delle NUEA del vigente PRG, l'altezza massima dei fronti della costruzione Hf e l’altezza Hc (altezza al colmo) non potranno superare i valori esistenti.
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