Regolamento-edilizio-2021.pdf - Comune di Isola Vicentina
Comune di Vicenza · Vicenza, Veneto
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R.E. - 2021 1 COMUNE DI ISOLA VIC.
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 1 COMUNE DI ISOLA VIC. Provincia di Vicenza REGOLAMENTO EDILIZIO Approvato con D.C. n. 6 del 25/02/2021
Art. 1 Finalità e oggetto
nto Edilizio R.E. - 2021 1 COMUNE DI ISOLA VIC. Provincia di Vicenza REGOLAMENTO EDILIZIO Approvato con D.C. n. 6 del 25/02/2021
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 2 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I - Finalità e definizioni uniformi Art. 1 Finalità e oggetto
- Il presente Regolamento disciplina l’attività edilizia ai sensi dell’art. 2 comma 4 e dell’art. 4
Art. 1 Finalità e oggetto
i Art. 1 Finalità e oggetto
- Il presente Regolamento disciplina l’attività edilizia ai sensi dell’art. 2 comma 4 e dell’art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, nonchè della D.G.R. n. 1896 del 22 novembre 2017. Art. 2 Definizioni uniformi
- Le “Definizioni uniformi” come definite nell’allegato A) dell’Intesa Governo-Regioni-Comuni
Art. 2 Definizioni uniformi
Art. 2 Definizioni uniformi
- Le “Definizioni uniformi” come definite nell’allegato A) dell’Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, sono riportate nell’ Allegato A) al presente Regolamento e trovano applicazione con le precisazioni di rango comunale di seguito indicate.
- Superficie territoriale (ST): si misura in metri quadrati (mq); per superficie reale si intende la superficie indicata dal P.I. rilevata topograficamente.
- Superficie fondiaria (SF):
(mq); per superficie reale si intende la superficie indicata dal P.I. rilevata topograficamente. 2. Superficie fondiaria (SF): si misura in metri quadrati (mq); per superficie reale si intende la superficie indicata dal P.I. rilevata topograficamente. 3. Indice di edificabilità territoriale (IT): l’indice di edificabilità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (mc/mq). 4. Indice di edificabilità fondiaria (IF)
ndice di edificabilità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (mc/mq). 4. Indice di edificabilità fondiaria (IF) l’indice di edificabilità fondiaria si misura in metri cubi su metri quadrati (mc/mq). 5. Carico urbanistico (CU): il carico urbanistico si misura in metri quadrati (mq). 6. Dotazioni Territoriali (DT): le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (mq); sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle
territoriali si misurano in metri quadrati (mq); sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi del succ. art. 4 ; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico. 7. Sedime (SED): il sedime si misura in metri quadrati (mq).
zione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico. 7. Sedime (SED): il sedime si misura in metri quadrati (mq). 8. Superficie coperta (SC):
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 3 La superficie coperta si misura in metri quadrati (mq). 9. Superficie permeabile (SP): la superficie permeabile si misura in metri quadrati (mq). 10. Indice di permeabilità ( IPT/IPF): l’indice di permeabilità territoriale (IPT) e l’indice di permeabilità fondiaria (IPF) si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria: ܶܲܫ = ௌ ௌ் ܨܲܫ = ௌ ௌி
rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria: ܶܲܫ = ௌ ௌ் ܨܲܫ = ௌ ௌி 11. Indice di copertura (IC): l’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria: ܥܫ (%) = ௌ ௌி 12. Superficie totale (S_Tot): la superficie totale si misura in metri quadrati (mq). 13. Superficie lorda (SL): la superficie lorda si misura in metri quadrati (mq).
icie totale si misura in metri quadrati (mq). 13. Superficie lorda (SL): la superficie lorda si misura in metri quadrati (mq). 14. Superficie utile (SU): la superficie utile si misura in metri quadrati (mq). 15. Superficie accessoria (SA): la superficie accessoria si misura in metri quadrati (mq). 16. Superficie complessiva (S_Comp): la superficie complessiva si misura in metri quadrati (mq); la superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di
siva si misura in metri quadrati (mq); la superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici). 17. Superficie calpestabile (S_Calp): la superficie calpestabile si misura in metri quadrati (mq). 18. Sagoma (SG) 19. Volume totale o volumetria complessiva (V): iI volume si misura in metri cubi (mc). 20. Piano fuori terra
- Sagoma (SG)
- Volume totale o volumetria complessiva (V): iI volume si misura in metri cubi (mc).
- Piano fuori terra
- Piano seminterrato Per la porzione emergente dal terreno originario devono essere rispettate le distanze dai confini e dai fabbricati
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 4 22. Piano interrato E’ da considerare tale purché la parte interrata sia aderente al terreno, con possibile eccezione per una sola parete. Tali costruzioni non sono soggette al rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati; dalle strade interne alle zone edificabili devono distare almeno tre metri (3 m) salvo l’allineamento con edifici già esistenti a distanza inferiore. 23. Sottotetto 24. Soppalco 25. Numero dei piani (NP):
3 m) salvo l’allineamento con edifici già esistenti a distanza inferiore. 23. Sottotetto 24. Soppalco 25. Numero dei piani (NP): il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio; 26. Altezza lorda (HL): l’altezza lorda si misura in metri (m). 27. Altezza del fronte (HF)
l’altezza del fronte dell’edificio si misura in metri (m); la quota all’estremità inferiore: coincide con la quota del terreno posta in aderenza all’edificio
o si misura in metri (m); la quota all’estremità inferiore: coincide con la quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto ed è indicata negli strumenti urbanistici attuativi o negli interventi diretti in sede di permesso di costruire, con riferimento al marciapiede pubblico, o della strada (ove manchi il marciapiede), o del piano campagna qualora il terreno sia in piano; qualora marciapiede o strada non siano orizzontali (o siano
arciapiede), o del piano campagna qualora il terreno sia in piano; qualora marciapiede o strada non siano orizzontali (o siano orizzontali a quote diverse) va considerata la quota media prospiciente; nel caso di terreno in pendenza, generalmente riferibile alle zone collinari, la quota all’estremità inferiore è costituita dal valore medio delle diverse quote misurate sul perimetro del fabbricato o dei corpi di fabbrica riferite al terreno naturale prima dell'intervento edilizio;
quote misurate sul perimetro del fabbricato o dei corpi di fabbrica riferite al terreno naturale prima dell'intervento edilizio; la quota come sopra determinata, anche ai fini di corrispondere alle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza idraulica, potrà essere incrementata fino a +0,50m e coincidere con il piano di calpestio del piano terra quando la nuova edificazione non si pone in evidente contrasto con il tessuto urbano circostante o dal piano campagna circostante. All’estremità superiore:
non si pone in evidente contrasto con il tessuto urbano circostante o dal piano campagna circostante. All’estremità superiore: è la linea formata dalla intersezione del paramento esterno di facciata, con l'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile principale o accessorio. Qualora il solaio di copertura dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale si farà riferimento alla quota media del suo intradosso.
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 5 nel caso di copertura con strutture portanti in legno, la quota sarà definita dall'intersezione con l'intradosso delle travature principali a vista, fino ad uno spessore di 25cm. computo dell'altezza del fronte in riferimento al calcolo del volume edificabile (VE): vanno esclusi i volumi tecnici (31); 28. Altezza dell'edificio (H): l’altezza dell’edificio si misura in metri (m). 29. Altezza utile (HU)
i i volumi tecnici (31); 28. Altezza dell'edificio (H): l’altezza dell’edificio si misura in metri (m). 29. Altezza utile (HU) l’altezza utile si misura in metri (m); l’altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per la superficie utile (SU); il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.
ia dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi. nel caso di soffitto con travatura in legno o in acciaio, l’altezza è da considerarsi sotto trave (elementi strutturali emergenti) nel caso in cui l’interasse tra le travi sia inferiore a 0,5m. 30. Distanze (D) la distanza si misura in metri (m); 31. Volume tecnico Non sono da ritenere volumi tecnici: o i bucatoi, gli stenditoi coperti ed i locali di sgombero e simili;
; 31. Volume tecnico Non sono da ritenere volumi tecnici: o i bucatoi, gli stenditoi coperti ed i locali di sgombero e simili; o i silos destinati a deposito di materiali o che non sono destinati ad ospitare alcun impianto di natura tecnologica; In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico. sottotetto avente un'altezza media inferiore a mt. 1,60 calcolata a partire da
validità estetica dell’insieme architettonico. sottotetto avente un'altezza media inferiore a mt. 1,60 calcolata a partire da un'altezza minima di mt. 1,00; se presenta caratteristiche dimensionali diverse va aggiunto nel calcolo dell’altezza dell’edificio (28 – H) e quindi nel volume edificabile (VE) 32. Edificio 33. Edificio Unifamiliare 34. Pertinenza le nuove pertinenze devono insistere in un'area di proprietà ricadente nella stessa ZTO dell’immobile del quale costituiscono pertinenza.
pertinenze devono insistere in un'area di proprietà ricadente nella stessa ZTO dell’immobile del quale costituiscono pertinenza. Sono pertinenze i manufatti separati o anche aderenti all’edificio principale che siano ad esso funzionali in conformità con quanto previsto dall’Art. 817 c.c. Rientrano in queste categorie: recinzioni, accessi pedonali e/o carrai, pavimentazioni e arredi esterni, locali per i contatori del gas, acqua, ecc., cabine
e: recinzioni, accessi pedonali e/o carrai, pavimentazioni e arredi esterni, locali per i contatori del gas, acqua, ecc., cabine elettriche e telefoniche, collocazione di cisterne interrate, arredi da giardino quali gazebo, pergolati, pompeiane.
R.E. - 2021 6
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 6 La costruzione di autorimesse nel sottosuolo degli immobili in deroga agli strumenti urbanistici comunali prevista dall’Art. 9 - comma 1 - della L. 122/89, da vincolare ad uso pertinenziale ai fabbricati si intende limitata al limite volumetrico di cui al secondo comma dell’Art. 2 della medesima legge che ha modificato l’Art. 41 sexies della legge 1150/1942. 35. Balcone 36. Ballatoio 37. Loggia/Loggiato 38. Pensilina 39. Portico/Porticato
ficato l’Art. 41 sexies della legge 1150/1942. 35. Balcone 36. Ballatoio 37. Loggia/Loggiato 38. Pensilina 39. Portico/Porticato 40. Terrazza 41. Tettoia 42. Veranda La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente. Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.
Art. 3 Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 7 CAPO II - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA Art. 3 Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia
- La disciplina generale dell’attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l’elenco riportato nell’Allegato B) all’Intesa (di seguito Allegato B al Regolamento “RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONE INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA).
l Regolamento “RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONE INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA). 2. La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 3. L’integrazione e/o modificazione della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia delle vigenti disposizioni regionali di cui all’allegato B, sarà effettuato dalla Regione
ioni sovraordinate in materia edilizia delle vigenti disposizioni regionali di cui all’allegato B, sarà effettuato dalla Regione che provvederà a pubblicarlo sul sito web istituzionale. 4. La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Isola vicentina. a. Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso Le definizioni degli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione
interventi edilizi e delle destinazioni d'uso Le definizioni degli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, sono quelle di cui al d.P.R. 380/’01 e s.m.i , art. 3. Gli interventi di conservazione sono quelli di cui al d.P.R. 380/’01 e s.m.i , art. 3bis. Il mutamento d’uso urbanisticamente rilevante è quello definito dal Dpr 380/’01 e s.m.i., art. 23-ter.
01 e s.m.i , art. 3bis. Il mutamento d’uso urbanisticamente rilevante è quello definito dal Dpr 380/’01 e s.m.i., art. 23-ter. Sono fatte salve le ulteriori definizioni e/o specificazioni della legislazione regionale. La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, saranno reperibili e aggiornati sui siti informatici istituzionali. b. Procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi
onali. b. Procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia saranno reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie da parte dei soggetti aventi titolo; dell’avvenuto rilascio è data
nformatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie da parte dei soggetti aventi titolo; dell’avvenuto rilascio è data informazione sul sito istituzionale dell’Ente. c. Modulistica unificata edilizia, elaborati e documentazione da allegare alla stessa La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa, sarà reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.
giornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente. In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli “Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie”, è stata approvata con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 97
ntazione delle pratiche edilizie”, è stata approvata con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 97 del 30 Dicembre 2016 reperibile sul sito istituzionale della Regione Veneto.
Art. 4 Definizioni tecniche di competenza comunale
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 8 PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA Art. 4 Definizioni tecniche di competenza comunale Le seguenti definizioni integrano e completano le “Definizioni uniformi”, di cui all’allegato A) dell’Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016 (di seguito Allegato A al Regolamento), le quali sono comunque prevalenti in caso di contrasto.
- Potenzialità edificatoria delle aree
uito Allegato A al Regolamento), le quali sono comunque prevalenti in caso di contrasto.
- Potenzialità edificatoria delle aree Gli indici riportati nelle norme sono sempre indici massimi; I nuovi volumi che saranno realizzati comportano un vincolo automatico di non edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente, determinato in base agli indici di edificabilità previsti dal P.I. (superficie di pertinenza urbanistica): pertanto tale
ndente, determinato in base agli indici di edificabilità previsti dal P.I. (superficie di pertinenza urbanistica): pertanto tale superficie non potrà più, a prescindere da successivi frazionamenti o passaggi di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo della superficie fondiaria utile per nuovi interventi edilizi; presso l’Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia delle planimetrie catastali sulle quali dopo il rilascio di ciascun titolo abilitativo e/o autorizzazione sarà individuato
copia delle planimetrie catastali sulle quali dopo il rilascio di ciascun titolo abilitativo e/o autorizzazione sarà individuato a cura dell’ U.T.C. il lotto o sua parte considerato di pertinenza e quindi vincolato; la trascrizione del vincolo di cui sopra è obbligatoria per le zone agricole ai sensi della LR 11/04, art. 45 commi 4 e 6. La superficie fondiaria corrispondente ai fabbricati esistenti, coincide con la superficie
ella LR 11/04, art. 45 commi 4 e 6. La superficie fondiaria corrispondente ai fabbricati esistenti, coincide con la superficie fondiaria che ha espresso l’indice di edificabilità fondiaria; conservano la propria validità eventuali atti di cessione di potenzialità edificatorie. Qualora la superficie fondiaria di fabbricati esistenti non fosse identificabile (ad esempio nel caso di edificio originariamente ricadente in zona agricola), la corrispondente
istenti non fosse identificabile (ad esempio nel caso di edificio originariamente ricadente in zona agricola), la corrispondente superficie fondiaria si estende omogeneamente sulle aree contigue di proprietà della ditta intestataria dell’edificio al momento della adozione della zonizzazione urbanistica con analoga classificazione, sino al conseguimento degli indici indicati dal P.I.; salva diversa dimostrazione, si assume che l’area pertinenziale corrisponda a quella
nseguimento degli indici indicati dal P.I.; salva diversa dimostrazione, si assume che l’area pertinenziale corrisponda a quella rappresentata nell'ultima pratica edilizia che ha legittimato la consistenza dell'immobile. La definitiva demolizione totale o parziale di un fabbricato, riduce o annulla il vincolo di inedificabilità corrispondente. Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria
l vincolo di inedificabilità corrispondente. Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente alla potenzialità edificatoria, fatti salvi gli altri parametri, con atto di vincolo non aedificandi o altius non tollendi su terreno edificabile ricadente nella stessa zona territoriale omogenea compresa entro un raggio di 100m, da dichiarare espressamente nella domanda di permesso di costruire.
zona territoriale omogenea compresa entro un raggio di 100m, da dichiarare espressamente nella domanda di permesso di costruire. Gli interventi di adeguamento igienico-sanitario dei locali esistenti finalizzati a conseguire i requisiti minimi di altezza prescritti dal Regolamento Edilizio, non sono considerati nella verifica degli indici di edificabilità anche se comportanti un aumento dell’altezza complessiva degli edifici, purché non determinino un aumento della superficie calpestabile [(17) SCalp)].
n aumento dell’altezza complessiva degli edifici, purché non determinino un aumento della superficie calpestabile [(17) SCalp)]. 2. Volume edificabile (VE):
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 9 Il volume edificabile considerato dall’indice di edificabilità (IT o IF) o da indicazioni puntuali di Piano, è il volume del solido emergente calcolato moltiplicando la superficie coperta (8- SC) per l’altezza dell’edificio (28-H). Non concorrono al calcolo del volume edificabile:
- gli aggetti e gli sporti non superiori a m 1,50;
- le logge per la parte rientrante che non eccede m 1,50;
- i volumi tecnici (31);
aggetti e gli sporti non superiori a m 1,50;
- le logge per la parte rientrante che non eccede m 1,50;
- i volumi tecnici (31);
- la porzione di sottotetto avente un'altezza media inferiore a m 1,60 a partire da un'altezza minima di m 1,00;
- il vespaio per una altezza max di m 0,50,
- i volumi dei piani interrati (def. unif. 22);
- i portici pubblici o di uso pubblico di qualunque altezza o profondità ;
- i portici privati fino ad un massimo del 20% della superficie coperta (8.SC)
uso pubblico di qualunque altezza o profondità ;
- i portici privati fino ad un massimo del 20% della superficie coperta (8.SC) computabile ai fini urbanistici;
- le opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera di cui al glossario DM 2 marzo 2018 nei limiti indicati dal successivo punto 8.5.
- i vani scala solo se aperti o se comuni a più di due unità edilizie (residenziali, commerciali o direzionali) fino al 25% della s.c.;
- i camini;
parte dei solai orizzontali eccedente cm 30 e fino ad un massimo di cm 25, qualo
se aperti o se comuni a più di due unità edilizie (residenziali, commerciali o direzionali) fino al 25% della s.c.;
- i camini;
- la parte di muratura verticale eccedente cm 30 e fino ad un massimo di cm 25 e la parte dei solai orizzontali eccedente cm 30 e fino ad un massimo di cm 25, qualora sia dimostrato, ai sensi e con le modalità di cui alla D.lgs n. 115 del 30.05.2008, che il maggior spessore strutturale è finalizzato al miglioramento della coibentazione termoacustica o di inerzia termica;
2008, che il maggior spessore strutturale è finalizzato al miglioramento della coibentazione termoacustica o di inerzia termica;
- le pensiline a protezione dei soli accessi pedonali integrate nella recinzione, di dimensioni massime in pianta di mq 4,00 e altezza rapportata alla tipologia di recinzione; tali manufatti non sono soggetti al rispetto delle distanze dalla strada se inserite all’interno del centro abitato o ricedenti all’interno delle zone previste
i al rispetto delle distanze dalla strada se inserite all’interno del centro abitato o ricedenti all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale; tali strutture non concorrono alla formazione della superficie coperta;
- ai sensi della LR 14/’19, art. 17, punto 5 le strutture tecnologiche strettamente indispensabili al sostegno dei pannelli solari termici o fotovoltaici anche nel caso
to 5 le strutture tecnologiche strettamente indispensabili al sostegno dei pannelli solari termici o fotovoltaici anche nel caso questi vengano a costituire copertura di posti auto (tettoia) purché aperta su tutti i lati; si precisa che tali strutture non vengono considerate nel calcolo dei “posti auto coperti” (mq 15 per unità abitativa) da recuperarsi nel caso di edificazione di edifici residenziali; tali manufatti non sono soggetti al rispetto delle distanze dalla strada
rarsi nel caso di edificazione di edifici residenziali; tali manufatti non sono soggetti al rispetto delle distanze dalla strada se inserite all’interno del centro abitato o ricedenti all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale e presentano un’altezza massima di m 3,00; tali strutture non concorrono alla formazione della superficie coperta. Sono fatte salve le norme di natura civilistica;
m 3,00; tali strutture non concorrono alla formazione della superficie coperta. Sono fatte salve le norme di natura civilistica;
- al fine di favorire la dotazione di autorimesse pertinenziali in corrispondenza di riscontrate carenze della dotazione di aree di sosta, o in corrispondenza della riconosciuta fragilità idrogeologica di specifici contesti, le autorimesse pertinenziali realizzate fuori terra nei limiti di cui all’art. 49, comma 5 delle NTO (Zone di
pecifici contesti, le autorimesse pertinenziali realizzate fuori terra nei limiti di cui all’art. 49, comma 5 delle NTO (Zone di attenzione in riferimento agli art. 5 e 8 del PAI). 3. Piano di campagna il piano terreno la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico. 4. Superficie lorda di pavimento (SLP):
R.E. - 2021 10
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 10 Corrisponde alla superficie totale (def. un. n. 12_Stot) dell’edificio con esclusione delle superfici di quelle parti di edifici o quelle costruzioni che non contribuiscono alla formazione del volume edificabile (VE) . Nel caso di attività commerciale la SLP è riferita all’attività di commercio comprensiva di magazzini, depositi ecc. 5. Definizione delle opere di urbanizzazione e Standard urbanistici
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
ttività di commercio comprensiva di magazzini, depositi ecc. 5. Definizione delle opere di urbanizzazione e Standard urbanistici Ai sensi del D.Pr 380/’01, art. 16 e della ulteriore normativa in materia, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la loro computabilità ai sensi del DM 1444/’68, sono così definite: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA definizione Standard primario (DM 1444/’68) note Strade e marciapiedi no i marciapiedi adiacenti a parchi e senza soluzioni di continuità, possono essere
ario (DM 1444/’68) note Strade e marciapiedi no i marciapiedi adiacenti a parchi e senza soluzioni di continuità, possono essere considerati standard spazi di sosta o di parcheggio si in aggiunta alle superfici a parcheggio privato previste dall'art. 18 della legge n. 765. le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani si fognature no rete idrica no rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione no
ed extraurbani si fognature no rete idrica no rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione no spazi di verde attrezzato a parco di vicinato e per il gioco e lo sport si effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative. no i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
pianti radioelettrici e le opere relative. no i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dal comune sulla base dei criteri definiti dalla regione. no
R.E. - 2021 11 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 11 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA definizione Standard secondario (DM 1444/’68) note asili nido e scuole materne; si scuole dell’obbligo si strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo no computabili come attrezzature pubbliche di interesse generale di cui al DM 1444/’68, art.4 comma 5. mercati di quartiere si limitatamente all’area riservata permanentemente al mercato delegazioni comunali si
/’68, art.4 comma 5. mercati di quartiere si limitatamente all’area riservata permanentemente al mercato delegazioni comunali si chiese ed altri edifici religiosi si impianti sportivi di quartiere si Parchi urbani e aree verdi di quartiere si effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade centri sociali, delegazioni sindacali e di rappresentanza, attrezzature culturali e presidi sanitari, uffici postali e simili. Limitatamente alle zone produttive:
ali e di rappresentanza, attrezzature culturali e presidi sanitari, uffici postali e simili. Limitatamente alle zone produttive: sportelli bancari, centri di formazione professionale, piazzole ecologiche, uffici consortili, mense e palestre. si possono essere computate quelle attrezzature che, tramite convenzione con il Comune, assolvono un servizio equivalente (ed esempio quello di ristorazione) attrezzature sanitarie comprendenti le opere, le costruzioni e gli impianti
izio equivalente (ed esempio quello di ristorazione) attrezzature sanitarie comprendenti le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi. no computabili come attrezzature pubbliche di interesse generale di cui al DM 1444/’68, art.4 comma 5. ospedale, caserme ed altre attrezzature di rilevanza sovracomunale no computabili come attrezzature pubbliche di interesse generale di cui al
erme ed altre attrezzature di rilevanza sovracomunale no computabili come attrezzature pubbliche di interesse generale di cui al DM 1444/’68, art.4 comma 5. parchi pubblici territoriali; aree boscate pubbliche; g li spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi no computabili come attrezzature pubbliche di interesse generale di cui al DM 1444/’68, art.4 comma 5. Le dotazioni urbane che soddisfano le condizioni di sostenibilità del Piano sono precisate dalle NTO del PI.
’68, art.4 comma 5. Le dotazioni urbane che soddisfano le condizioni di sostenibilità del Piano sono precisate dalle NTO del PI. 6. Unità edilizia minima di intervento (Umi) È l’elemento edilizio minimo o l’area minima su cui sono ammessi o prescritti particolari interventi edilizi. 7. Lotto edificabile spazio fisico che prescinde dal profilo dominicale (il lotto edificabile può essere formato da appezzamenti di terreno appartenenti a diversi proprietari), individuato
dominicale (il lotto edificabile può essere formato da appezzamenti di terreno appartenenti a diversi proprietari), individuato esclusivamente sulla base degli indici edificatori previsti dalla normativa urbanistica. 8. Distanze 8.1 Distanza dalle strade Le modalità di misurazione delle distanze dal confine stradale sono stabilite dal D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
R.E. - 2021 12
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 12 Per confine stradale si intende il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato, comprese le strutture di delimitazione non transitabili (marciapiedi, parapetti, arginelle e simili); in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o
inelle e simili); in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. In riferimento alla delimitazione di Centro Abitato di cui all'art. 4 del Codice della Strada, le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di edifici di
l'art. 4 del Codice della Strada, le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di edifici di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alla strada, non possono essere inferiori a: TAB. 1 A autostrada B extraurbane principali C extraurbane secondarie D urbane di scorrimento E urbane di quartiere F locali Fuori dai centri abitati Fabbricati 60 m 40 m 30 m - - 20,0 m 10,0 m per le strade vicinali Recinzioni e muri di cinta 5,0 m 5,0 m 3,0 m 3,0 m - 3,0m
ati Fabbricati 60 m 40 m 30 m - - 20,0 m 10,0 m per le strade vicinali Recinzioni e muri di cinta 5,0 m 5,0 m 3,0 m 3,0 m - 3,0m Fuori dai centri abitati ma all’interno delle aree edificabili o trasformabili in attuazione diretta del P.I. Fabbricati 30 m 20 m 10 m - 10 m P.I. Recinzioni e muri di cinta - - - - P.I. P.I. Dentro i centri abitati Fabbricati 30 m - - 20 m 10 m P.I. Recinzioni e muri di cinta 3,0 m - - 2,0 m P.I. P.I.
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- P.I. P.I. Dentro i centri abitati Fabbricati 30 m - - 20 m 10 m P.I. Recinzioni e muri di cinta 3,0 m - - 2,0 m P.I. P.I. Tali distanze si applicano anche esternamente alle zone edificabili, nei confronti di strade vicinali, interpoderali, di bonifica, private di uso pubblico che sono assimilate a strade locali; dentro i centri abitati nel caso di edifici esistenti in fascia di
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private di uso pubblico che sono assimilate a strade locali; dentro i centri abitati nel caso di edifici esistenti in fascia di rispetto, l’ampliamento ammissibile in base agli indici di edificabilità può essere realizzato a condizione che non sopravanzi verso il fronte protetto. Qualora una strada non serva più di due lotti e fino ad un massimo di 6 unità abitative, essa viene considerata come
e protetto. Qualora una strada non serva più di due lotti e fino ad un massimo di 6 unità abitative, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza; essa viene computata come area privata ai fini dell’osservanza delle presenti norme sulle distanze. Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PRC ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base
Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PRC ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono ammessi gli interventi di cui alla LR 11/’04, art.41, comma 4ter. Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono rispettare una
trali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono rispettare una distanza minima dai confini di ml 1,50, o diversa indicazione dal Codice Civile, potendo anche essere poste in fascia di rispetto stradale previa autorizzazione rilasciata dell’ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Sono fatte salve particolari distanze previste per particolari strutture (allevamenti, impianti tecnologici)
R.E. - 2021 13 TAB. 2 DISCIPLINA DI ZONA E
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 13 TAB. 2 DISCIPLINA DI ZONA E urbane di quartiere F locali Edifici Fatte salve specifiche norme dettate per le varie zone territoriali omogenee o l’indicazione di particolari allineamenti o fasce di protezione riportate nelle tavole del P.I., per gli edifici all'interno delle zone edificabili o trasformabili previste dal P.I. e nelle zone agricole comprese nel centro abitato o in un ambito di edificazione diffusa,
bili o trasformabili previste dal P.I. e nelle zone agricole comprese nel centro abitato o in un ambito di edificazione diffusa, devono essere osservate le seguenti distanze dal limite stradale delle strade 5,0m da strade di larghezza inferiore o uguale a m 7,0; 7,50 m da strade di larghezza compresa tra 7,0m e 15,0m; 10,0 m da strade di larghezza superiore a 15,0m. Possono essere altresì prescritte distanze superiori tra abitazioni e strade ad elevato traffico
di larghezza superiore a 15,0m. Possono essere altresì prescritte distanze superiori tra abitazioni e strade ad elevato traffico veicolare a tutela dell'inquinamento da rumore ed emissioni nocive, sentito il Responsabile SIP dell'ULSS o suo incaricato. Recinzioni e muri di cinta Se non diversamente disciplinato dal P.I. per le diverse zone territoriali omogenee, le distanze sono le seguenti strade dotate di marciapiede di larghezza maggiore o uguale a 1,50 m: filo marciapiede;
omogenee, le distanze sono le seguenti strade dotate di marciapiede di larghezza maggiore o uguale a 1,50 m: filo marciapiede; strade dotate di marciapiede di larghezza inferiore a 1,50 m: fino a consentire l’allargamento del marciapiede a 1,50; strade prive di marciapiede (o sul lato privo di marciapiede): 1,5 m; nel caso di strada priva di marciapiede ma con fosso di guardia, dal ciglio esterno del fosso va mantenuto un distacco di 1,0 m; nella zona collinare in caso di scarpata o di
osso di guardia, dal ciglio esterno del fosso va mantenuto un distacco di 1,0 m; nella zona collinare in caso di scarpata o di muro di terrazzamento di altezza superiore a 1,0 m: 0,3 m. E’ facoltà del Responsabile dell’UTC consentire distanze diverse nel caso di prevalenti opportunità di allineamento con recinzioni esistenti o quanto non sia prevista e prevedibile la realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, allargamenti stradali, muri di contenimento, ecc.)
sia prevista e prevedibile la realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, allargamenti stradali, muri di contenimento, ecc.) Possono essere altresì prescritte distanze superiori tra abitazioni e strade ad elevato traffico veicolare, a tutela dell’inquinamento da rumore ed emissioni nocive, sentito il Responsabile SIP dell’ULSS o suo incaricato. In ogni caso l’orientamento degli edifici, la destinazione d’uso degli ambienti fronte strada, la distribuzione interna
aricato. In ogni caso l’orientamento degli edifici, la destinazione d’uso degli ambienti fronte strada, la distribuzione interna degli spazi abitativi dovrà essere studiata in modo tale da mitigare l’impatto del rumore da traffico veicolare. Al fine di eliminare o ridurre la captazione del traffico stradale è, infatti, consigliabile fornire alle costruzioni assi ortogonali o angolati rispetto all’asse della via, al fine di evitare la prospicienza di ampie facciate; per lo
costruzioni assi ortogonali o angolati rispetto all’asse della via, al fine di evitare la prospicienza di ampie facciate; per lo stesso è bene evitare costruzioni prospicienti su crocicchi ad alta rumorosità e realizzare, invece, cortili aperti ed arretramenti. Nell’impossibilità di applicare gli accorgimenti suddetti, vanno presi in considerazione altri due criteri: quello di destinazione d’uso distributivo e quello costruttivo. 8.2 Distanza dai confini di proprietà (D.C.)
altri due criteri: quello di destinazione d’uso distributivo e quello costruttivo. 8.2 Distanza dai confini di proprietà (D.C.) E’ la distanza intercorrente tra la superficie coperta e i confini di proprietà. Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà deve essere pari alla metà dell’altezza massima prevista, con un minimo di 5,00 ml. Sono in genere ammesse distanze dai confini di proprietà diverse da quelle stabilite nelle
prevista, con un minimo di 5,00 ml. Sono in genere ammesse distanze dai confini di proprietà diverse da quelle stabilite nelle presenti norme, previa convenzione registrata e trascritta tra i proprietari confinanti. In ogni caso sono consentite le costruzioni in aderenza.
R.E. - 2021 14
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 14 8.3 Distanze dai confini di zona. Al fine della determinazione della distanza dei fabbricati dai confini di zona, si stabilisce inoltre che il confine delle zone riservate ad opere ed attrezzature pubbliche, esistenti o previste, sono equiparati ai confini di proprietà: eventuali deroghe potranno, quindi, essere concesse previa deliberazione della Giunta Comunale.
iparati ai confini di proprietà: eventuali deroghe potranno, quindi, essere concesse previa deliberazione della Giunta Comunale. 8.4 Distanza tra edifici (per modalità di calcolo vedi definizioni uniformi n. 30) La distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è stabilita dal DM 1444/’68, art. 9: si considera finestrata la parete che sia interessata da fori che costituiscono vedute ai sensi dell'art. 900 C.C.
/’68, art. 9: si considera finestrata la parete che sia interessata da fori che costituiscono vedute ai sensi dell'art. 900 C.C. Per le pareti non finestrate, valgono le disposizioni del codice civile, fatte salve le distanze dai confini prescritte per le singole Z.T.O. La nuova costruzione può svilupparsi con parete non finestrata anche oltre ai limiti di ingombro verticali del fabbricato adiacente fino al massimo consentito nella zona, previo
on finestrata anche oltre ai limiti di ingombro verticali del fabbricato adiacente fino al massimo consentito nella zona, previo accordo tra i proprietari confinanti da stipularsi con apposito atto da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. E’ fatto obbligo presentare una veduta prospettica d’insieme. Le distanze tra i fabbricati vanno osservate anche tra i corpi dello stesso fabbricato quando sono previste pareti che si fronteggiano per una lunghezza superiore a m 5,00.
anche tra i corpi dello stesso fabbricato quando sono previste pareti che si fronteggiano per una lunghezza superiore a m 5,00. Esclusivamente ai fini del presente comma non si considerano “stesso edificio” una pluralità di fabbricati uniti solo da porticati aperti. Nelle zone residenziali di interesse architettonico ambientale (Z.T.O. A), per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze fra gli edifici
ntale (Z.T.O. A), per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale. E’ ammessa la deroga della distanza tra gli impianti tecnologici (compresi i silos direttamente connessi con l’impianto produttivo) e l’edificio produttivo al quale sono
li impianti tecnologici (compresi i silos direttamente connessi con l’impianto produttivo) e l’edificio produttivo al quale sono funzionalmente collegati. Sono ammesse le deroghe alle distanze sopra indicate nei casi previsti dalla legge.
R.E. - 2021 15
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 15 8.5 Distanze per le opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, (c.fr. DM 2 marzo 2018 - ELENCO NON ESAUTIVO) Tipo di opera di cui al glossario DM 2 marzo 2018 come integrato dalle precisazioni di emanazione comunale. Qualora le opere, soggette ad attività edilizia libera, vengano realizzate in ambiti sottoposti a vincoli di legge, dovrà essere acquisito il relativo nulla osta, se necessario. Distanza da strada
izzate in ambiti sottoposti a vincoli di legge, dovrà essere acquisito il relativo nulla osta, se necessario. Distanza da strada (fatte salve disposizioni del Codice della Strada
- D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.- e la sicurezza della circolazione) Distanza dai confini, fatti salvi accordi tra da formalizzare mediante scrittura privata e a condizione non si determinino intercapedini dannose. Distanza da pareti finestrate di edifici di altra proprietà, fatti salvi accordi tra da formalizzare mediante scrittura
dannose. Distanza da pareti finestrate di edifici di altra proprietà, fatti salvi accordi tra da formalizzare mediante scrittura privata e a condizione non si determinino intercapedini dannose. 25. Punto di ricarica per veicoli elettrici Secondo disposizioni impartite dall’Ente proprietario 1,5 m 5,0m 26. Pompa di calore aria-aria 1,5 m fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m 27.Deposito di gas di petrolio liquefatti (<13mc) Secondo disposizioni impartite dall’Ente
curezza della circolazione 1,5 m 5,0m 27.Deposito di gas di petrolio liquefatti (<13mc) Secondo disposizioni impartite dall’Ente proprietario 1,5m Si richiama il D.M. 14 Maggio 2004 Si richiama il D.M. 14 Maggio 2004 37. Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio 1,5 m fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m 41.Vasca di raccolta delle acque Sono fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m - 42. Pannello solare, fotovoltaico e
le acque Sono fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m - 42. Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico 1,5 m fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m 43. Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura / fontana / muretto / scultura/ fioriera, panca) e assimilate 1,5 m fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m per i manufatti in muratura che prevedono la cottura dei cibi
condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m per i manufatti in muratura che prevedono la cottura dei cibi 44. Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo; 1,5 m fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza 1,5 m 5,0m
R.E. - 2021 16
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 16 della circolazione Tipo di opera di cui al glossario DM 2 marzo 2018 come integrato dalle precisazioni di emanazione comunale. Distanza da strada Distanza dai confini Distanza da pareti finestrate di edifici di altra proprietà 45. Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione, 1,5 m fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m 46. Pergolato e pompeiana, di limitate
, 1,5 m fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m 46. Pergolato e pompeiana, di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo. 1,5 m fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m 47. Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione 1,5 m fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m 48. Ripostiglio per attrezzi, da intendersi
m fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m 48. Ripostiglio per attrezzi, da intendersi come manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo. . 1,5 m fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m 49. Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette Sono fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione
- -
- Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda,
ciclette Sono fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione
- -
- Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, copertura leggera di arredo. 1,5 m fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m
- Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare. Sono fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m
- Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes,
ioni di visibilità e sicurezza della circolazione 1,5 m 5,0m 52. Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati. Everntuale normativa di settore Everntuale normativa di settore Everntuale normativa di settore
R.E. - 2021 17
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 17 Tipo di opera di cui al glossario DM 2 marzo 2018 come integrato dalle precisazioni di emanazione comunale. Distanza da strada Distanza dai confini Distanza da pareti finestrate di edifici di altra proprietà Opere contingenti temporanee 53. Gazebo Secondo disposizioni impartite dall’Ente proprietario Da valutare caso per caso Da valutare caso per caso 54. Stand fieristico Secondo disposizioni impartite dall’Ente proprietario Da valutare
e caso per caso Da valutare caso per caso 54. Stand fieristico Secondo disposizioni impartite dall’Ente proprietario Da valutare caso per caso Da valutare caso per caso 55. Servizi igienici mobili Secondo disposizioni impartite dall’Ente proprietario Da valutare caso per caso Da valutare caso per caso 56. Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili Secondo disposizioni impartite dall’Ente proprietario Da valutare caso per caso Da valutare caso per caso 57. Elementi espositivi vari Secondo disposizioni
ite dall’Ente proprietario Da valutare caso per caso Da valutare caso per caso 57. Elementi espositivi vari Secondo disposizioni impartite dall’Ente proprietario Da valutare caso per caso Da valutare caso per caso Di introduzione comunale 58. Tradizionali recinzioni in zona agricola realizzate con pali in legno 1,00 m ---- ---- 59. Strutture tecnologiche di cui alla LR 14/’19, art. 17, punto 5 strettamente indispensabili al sostegno dei pannelli solari termici o fotovoltaici
- Se vengano a
a LR 14/’19, art. 17, punto 5 strettamente indispensabili al sostegno dei pannelli solari termici o fotovoltaici
- Se vengano a costituire copertura di posti auto non sono soggetti al rispetto delle distanze dalla strada se inserite all’interno del centro abitato o ricedenti all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione.
- Nel caso non vengano utilizzate anche come posti
rale fatte salve le condizioni di visibilità e sicurezza della circolazione. 2. Nel caso non vengano utilizzate anche come posti auto devono Nel caso ricorra il punto 1 rispetto delle distanze del Codice Civile Nel caso ricorra il punto 2 5,00m Nel caso ricorra il punto 1 rispetto delle distanze del Codice Civile Nel caso ricorra il punto 2 10,00m
R.E. - 2021 18
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 18 rispettare le disposizioni del Codice della Strada 60. Opere precarie Secondo disposizioni impartite dall’Ente proprietario Da valutare caso per caso Da valutare caso per caso 9. Superfici in esercizio commerciale Esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012, “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto”, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni:
del sistema commerciale nella regione del Veneto”, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni: a) superficie di vendita: l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; b) superficie lorda di pavimento: la superficie calpestabile [(17)-SCalp] dell’edificio,
ocali di lavorazione, uffici e servizi; b) superficie lorda di pavimento: la superficie calpestabile [(17)-SCalp] dell’edificio, riferita all’attività di commercio. 10. Superficie semipermeabile Porzione di superficie territoriale o fondiaria interessata da pavimentazioni o altri manufatti permanenti che siano in grado di assorbire parzialmente le acque meteoriche con coefficiente di deflusso <0,60 (almeno il 40% della pioggia viene infiltrata nel suolo),
re parzialmente le acque meteoriche con coefficiente di deflusso <0,60 (almeno il 40% della pioggia viene infiltrata nel suolo), quali, a titolo esemplificativo, quella finita con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa degli elementi con fuga di adeguate dimensioni o quella che, sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell’acqua. 11. abbaino:
che, sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell’acqua. 11. abbaino: finestra sul piano verticale aperta sopra la linea di gronda della falda del tetto. Esso è normalmente coperto da un piccolo tetto a due falde avente lo stesso manto di copertura del tetto sul quale sormonta. La finestra deve avere le dimensioni massime pari a cm. 100 di larghezza per cm 100 di altezza. La struttura dell’abbaino non deve mai
estra deve avere le dimensioni massime pari a cm. 100 di larghezza per cm 100 di altezza. La struttura dell’abbaino non deve mai tagliare le linee di colmo, compluvio o displuvio dei tetti. Gli abbaini devono essere normalmente allineati verticalmente alle finestre di facciata e devono essere previsti in numero non superiore di uno ogni 40 mq di falda. 12. Lastrico solare Per lastrico solare deve intendersi la superficie terminale dell'edificio che abbia la
gni 40 mq di falda. 12. Lastrico solare Per lastrico solare deve intendersi la superficie terminale dell'edificio che abbia la funzione di copertura - tetto delle sottostanti unità immobiliari, comprensivo di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione con esclusione di quelle opere ivi esistenti che, sporgendo dal piano di copertura, siano dotate di autonoma consistenza e abbiano una specifica destinazione al servizio delle parti comuni; l’altezza delle pareti è
ano dotate di autonoma consistenza e abbiano una specifica destinazione al servizio delle parti comuni; l’altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico. 13. impianti tecnologici Sono strutture tecnologiche direttamente connesse al ciclo produttivo, non accessibili se non per la manutenzione: gli impianti tecnologici devono rispettare le distanze di m 5,00 dai confini e di m 7,50 dalle strade, fatta salva la possibile deroga concessa dal
R.E. - 2021 19
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 19 confinante o dall’ente stradale competente e la distanza di m 10,00 dalle pareti finestrate. 14. Unità abitativa L’unità abitativa è costituita da un alloggio. 15. Unità edilizia Per unità edilizia si intende l’edificio nella sua compiutezza con riferimento al sistema distributivo verticale e orizzontale, formato anche da più unità abitative. 16. Unità immobiliare
zza con riferimento al sistema distributivo verticale e orizzontale, formato anche da più unità abitative. 16. Unità immobiliare Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio e riconosciuta catastalmente. 17. Precisazioni sulle definizioni delle opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, (c.fr. DM 2 marzo 2018 – ELENCO NON ESAUSTIVO)
inizioni delle opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, (c.fr. DM 2 marzo 2018 – ELENCO NON ESAUSTIVO) Tipo di opera di cui al glossario DM 2 marzo 2018 come integrato dalle precisazioni di emanazione comunale. Qualora le opere, soggette ad attività edilizia libera, vengano realizzate in ambiti sottoposti a vincoli di legge, dovrà essere acquisito il relativo nulla osta, se necessario. 44. Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo; ai fini del presente
relativo nulla osta, se necessario. 44. Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo; ai fini del presente regolamento il gazebo ha struttura aperta in legno o metallo con copertura di tela, completamente aperta sui quattro lati, e altezza non superiore a m 2,70; tali strutture devono essere realizzate nel limite massimo del 30% della superficie coperta dell’immobile esistente di cui sono pertinenza, con una superficie massima complessiva di 15 mq per unità immobiliare.
e coperta dell’immobile esistente di cui sono pertinenza, con una superficie massima complessiva di 15 mq per unità immobiliare. Per gli elementi di cui a questo punto sono tassativamente esclusi usi accessori quali: sosta autoveicoli, depositi e ripostigli, laboratori ecc… 45. Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione, con superficie coperta massima di mq 6,00 e altezza media INTERNA fino a m 2,00.
oco in genere, compresa la relativa recinzione, con superficie coperta massima di mq 6,00 e altezza media INTERNA fino a m 2,00. 46. Pergolato e pompeiana, di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo. Ai fini del presente regolamento il pergolato e la pompeiana sono caratterizzati dal dover essere una struttura costruttiva leggera, facilmente smontabile e aperta, realizzata con travetti paralleli o perpendicolari fra loro, tali da lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm tra un elemento e
ealizzata con travetti paralleli o perpendicolari fra loro, tali da lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm tra un elemento e l’altro, la cui eventuale copertura (teli, rampicanti, assi distanziate) deve consentire di fare filtrare l’aria e la luce, assolvendo a finalità non precarie di ombreggiamento e di protezione nel passaggio o nella sosta delle persone, in soluzione di continuità tra il fabbricato e lo spazio
breggiamento e di protezione nel passaggio o nella sosta delle persone, in soluzione di continuità tra il fabbricato e lo spazio circostante e senza creare interruzione dimensionale dell’ambiente (porticato, tettoia e simili) in cui la struttura è installata. Tali strutture devono essere realizzate nel limite massimo del 25% della superficie coperta dell’immobile esistente, con una superficie massima complessiva di 30 mq per unità immobiliare.
del 25% della superficie coperta dell’immobile esistente, con una superficie massima complessiva di 30 mq per unità immobiliare. Per gli elementi di cui a questo punto sono tassativamente esclusi usi accessori quali: sosta autoveicoli, depositi e ripostigli, laboratori ecc… 47. Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione. Ai fini del presente regolamento, tali strutture potranno avere una superficie coperta massima di mq 6 e altezza media INTERNA fino a m 2,00.
resente regolamento, tali strutture potranno avere una superficie coperta massima di mq 6 e altezza media INTERNA fino a m 2,00. 48. Ripostiglio per attrezzi, da intendersi come manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo. Ai fini del presente regolamento, tali strutture potranno avere una superficie coperta massima di mq 6 per unità immobiliare e altezza media INTERNA fino a m 2,00. 50. Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, copertura leggera di arredo.
R.E. - 2021 20
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 20 Ai fini del presente regolamento, quando la struttura è idonea a sostenere tende retrattili si configura come pergotenda e le dimensioni sono quelle definite al punto 46, mentre le tende sono intese come elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato proteggere finestre e altre vedute o alla copertura di
nte o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato proteggere finestre e altre vedute o alla copertura di terrazze; le tende esterne delle abitazioni e di altri edifici ad uso non commerciale con grado di tutela non devono mai sporgere dalla proiezione sul piano orizzontale del foro finestra o porta finestra. I materiali utilizzati devono essere consoni al contesto ambientale nel quale vengono inseriti e risultare omogenei sull’intero fronte.
iali utilizzati devono essere consoni al contesto ambientale nel quale vengono inseriti e risultare omogenei sull’intero fronte. 58. Le tradizionali recinzioni in zona agricola realizzate con pali in legno infissi su terreno privi di fondazione, collegati da filo di ferro o con stanghe orizzontali, con un’altezza massima di mt 1.00 59. le strutture tecnologiche di cui alla LR 14/’19, art. 17, punto 5 strettamente indispensabili al sostegno dei pannelli solari termici o fotovoltaici. Nel caso questi
LR 14/’19, art. 17, punto 5 strettamente indispensabili al sostegno dei pannelli solari termici o fotovoltaici. Nel caso questi vengano a costituire copertura di posti auto devono essere aperti su tutti i lati e presentare un’altezza media di m 2,20; tali strutture non concorrono alla formazione della superficie coperta. Sono fatte salve le norme di natura civilistica; 60. Si considerano precarie o temporanee le opere che, indipendentemente dalle intenzioni del
ve le norme di natura civilistica; 60. Si considerano precarie o temporanee le opere che, indipendentemente dalle intenzioni del richiedente, non sono stabilmente infisse nel suolo e, quindi, tali da essere facilmente rimosse e che, inoltre, assolvono a funzioni bene individuate e limitate nel tempo (baracche per cantiere, mostre provvisorie all’aperto, appostamenti per caccia, “barchi” per fieno, impianti a servizio di singole attività di escavazione delimitate nel tempo, ecc.).
appostamenti per caccia, “barchi” per fieno, impianti a servizio di singole attività di escavazione delimitate nel tempo, ecc.). L’uso limitato nel tempo (stagionale) ma ripetitivo per più anni esclude la precarietà della costruzione se questa viene conservata sul posto senza interruzioni o modifiche rilevanti. In caso di interventi che non rispettano le definizioni sopra indicate l’intervento è da intendersi “intervento di nuova costruzione” soggetto a permesso di costruire
no le definizioni sopra indicate l’intervento è da intendersi “intervento di nuova costruzione” soggetto a permesso di costruire assoggettato al rispetto degli indici urbanistici e delle distanze.
Art. 5 Sportello unico edilizia (SUE)
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 21 TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI Art. 5 Sportello unico edilizia (SUE)
- Lo sportello unico edilizia (SUE) è normato dall’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia): tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata, il SUE svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze
Art. 6 Sportello unico attività produttive
zzative, in forma singola o associata, il SUE svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive. 2. La comunicazione con il SUE avviene tramite sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie, al seguente link: https://www.comune. isola-vicentina.vi.it Art. 6 Sportello unico attività produttive
Art. 6 Sportello unico attività produttive
delle pratiche edilizie, al seguente link: https://www.comune. isola-vicentina.vi.it Art. 6 Sportello unico attività produttive
- Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 07.09.2010 n. 160 il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o
e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59. 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici ed allegati sono presentati esclusivamente in
icazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici ed allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto". 3. Il Comune di Isola vicentina esercita le funzioni amministrative del SUAP con il supporto delle tecnologie e dell'organizzazione messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Vicenza e, pertanto, a decorrere dal 29.03.2011 tutte le comunicazioni di cui sopra devono
osizione dalla Camera di Commercio di Vicenza e, pertanto, a decorrere dal 29.03.2011 tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate al SUAP esclusivamente on-line attraverso il canale Comunica-Starweb ovvero il sito internet www.impresainungiorno.gov.it. 4. A seguito dell'Accordo 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali (pubblicato sulla GU Serie Gen. n. 128 del 05/06/2017 - Suppl. Ord. n. 26), sono stati unificati e
Art. 7 Coordinamento SUAP/SUE
le Regioni e gli Enti Locali (pubblicato sulla GU Serie Gen. n. 128 del 05/06/2017 - Suppl. Ord. n. 26), sono stati unificati e standardizzati i modelli per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, reperibili sul sito: www.impresainungiorno.gov.it Art. 7 Coordinamento SUAP/SUE
- Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse allo SUAP ed i relativi
dilizie concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse allo SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010 e dal vigente regolamento sul funzionamento del SUAP. 2. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 380/2001.
Art. 8 Procedimenti edilizi: disposizioni
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 22 3. Salva diversa disposizione organizzativa e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva. Art. 8 Procedimenti edilizi: disposizioni
- La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l’attività
Procedimenti edilizi: disposizioni
- La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l’utilizzo di forme di trasmissione differenti.
- I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l’inoltro delle pratiche.
di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l’inoltro delle pratiche. 3. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all’originale formato digitale.
fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all’originale formato digitale. 4. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere corredati da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento, riportati nel “Quadro riepilogativo della documentazione” facente parte della vigente modulistica unificata e standardizzata. 5. E’ facoltà del Comune definire le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti
ulistica unificata e standardizzata. 5. E’ facoltà del Comune definire le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti commi, oltre a richiedere la produzione dei formulari relativi alla Rilevazioni statistiche ISTAT, e il pagamento dei costi relativi all’aggiornamento degli elaborati di Piano, del Quadro Conoscitivo (QC) e del monitoraggio comunale e/o regionale qualora necessari. 6. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di
e e/o regionale qualora necessari. 6. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di conformazione delle SCIA è fissato in 30 giorni. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano prodotte entro il termine stabilito, esse si considerano decadute, o in alternativa, se prodotte entro tale termine non siano ritenute corrette, l’Ufficio procederà alla notifica dell’ordine motivato di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19 comma 3
e, l’Ufficio procederà alla notifica dell’ordine motivato di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L. 241/1990 o dell’ordine motivato di non eseguire il previsto intervento ai sensi dell’art. 23 comma 6 del DPR 380/2001. 7. Nella ipotesi di cui all’art. 20 comma 4 DPR 380/01, una volta richieste le modifiche di modesta entità, laddove l’interessato non si pronunci nel termine di 30 giorni dal
R 380/01, una volta richieste le modifiche di modesta entità, laddove l’interessato non si pronunci nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ovvero, in caso di adesione, non integri la documentazione nei successivi 15 giorni, il responsabile del procedimento comunicherà nei successivi 15 giorni il rigetto della domanda e la conclusione del procedimento. 8. Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale. Gli
Art. 9 Composizione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio
a conclusione del procedimento. 8. Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale. Gli importi sono differenziati in base alla tipologia di procedimento edilizio. Le tariffe sono aggiornate annualmente in relazione all’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo rilevati nel mese di settembre di ogni anno. Art. 9 Composizione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio
Art. 9 Composizione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio
nsumo rilevati nel mese di settembre di ogni anno. Art. 9 Composizione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio
- La Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) è istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi della DGRV n. 2037/2015 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004. Essa supporta gli Uffici delegati all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica al fine di garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli
’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica al fine di garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004.
R.E. - 2021 23
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 23 2. Composizione, compiti e modalità di funzionamento della CLP sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella DGRV n. 2037/2015, come precisato nei commi successivi. 3. La Commissione Locale per il Paesaggio è formata da membri eletti dal Consiglio Comunale in numero di tre scelti tra esperti in materia in possesso dei requisiti di cui dell'allegato A della DGRV 2037 del 23 dicembre 2015, punto 3.
re scelti tra esperti in materia in possesso dei requisiti di cui dell'allegato A della DGRV 2037 del 23 dicembre 2015, punto 3. 4. La Commissione dura in carica non più di cinque anni; suoi membri possono essere confermati una sola volta; la Commissione Locale per il Paesaggio esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dal punto 6 dell'allegato A alla dgrv 2037 del 23 dicembre 2015. 5. Gli eventuali oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune il
Art. 10 Composizione e funzionamento della Commissione Consultiva Ornato (CCO)
A alla dgrv 2037 del 23 dicembre 2015. 5. Gli eventuali oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune il quale con apposito provvedimento, può determinare le relative spese di segreteria da porre a carico di colui che presenta la pratica. 6. Per il funzionamento si veda il punto 6 dell'allegato A alla dgrv 2037 del 23 dicembre 2015. Art. 10 Composizione e funzionamento della Commissione Consultiva Ornato (CCO) (stralciato)
Art. 11 Annullamento d’ufficio in autotutela
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 24 CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI Art. 11 Annullamento d’ufficio in autotutela
- L’annullamento d’ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dall’art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990. Art. 12 Richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati
- Ai sensi della L. n. 241/1990 e dell’articolo 68 della l.r. n. 56/1977 è possibile per l’istante
tivi rilasciati o presentati
- Ai sensi della L. n. 241/1990 e dell’articolo 68 della l.r. n. 56/1977 è possibile per l’istante proporre all’Ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l’atto, una motivata richiesta di riesame al fine di riforma, modifica o ritiro dell’atto stesso.
- Lo Sportello Unico per l'Edilizia, entro 30 giorni dalla richiesta di riesame, comunica all’interessato le proprie determinazioni in merito con indicazione sulla fondatezza o
Art. 13 Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
orni dalla richiesta di riesame, comunica all’interessato le proprie determinazioni in merito con indicazione sulla fondatezza o infondatezza delle motivazioni prospettate, adottando i provvedimenti conseguenti. Art. 13 Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
- La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività
stica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.
e. 2. Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. 3. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) viene rilasciato dal Dirigente competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
Art. 14 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
anda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 4. La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale ed è soggetto ad imposta di bollo nei casi di legge. Art. 14 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
- I termini di inizio e di ultimazione dei lavori (permessi di costruire e scia) possono essere
rinnovo dei titoli abilitativi
- I termini di inizio e di ultimazione dei lavori (permessi di costruire e scia) possono essere prorogati nei casi previsti dall’art.15 del D.P.R. 380/01; la richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.
- Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d’inizio e/o fine lavori dell’istanza edilizia e ne intervenga la decadenza, è possibile presentare domanda di
orogare i termini d’inizio e/o fine lavori dell’istanza edilizia e ne intervenga la decadenza, è possibile presentare domanda di Rinnovo del Permesso di Costruire riproponendo il progetto per il medesimo intervento, integrato con le eventuali ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute normative del settore procedendo altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione ai sensi del dPR 380/’01, art. 15 punto 3.
ettore procedendo altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione ai sensi del dPR 380/’01, art. 15 punto 3. 3. Ai fini del rinnovo del permesso di costruire, inoltrato dal committente a mezzo di tecnico abilitato, non è necessario depositare nuovamente la documentazione già prodotta con la precedente domanda se l’intervento non ha variazioni che necessitino di nuova istruttoria, e previa attestazione dello stato dei luoghi prodotta dal professionista incaricato.
Art. 15 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 25 Art. 15 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
- Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del DPR 380/’01, un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.
- L’inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende
Art. 16 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri a
ato la dichiarazione di inagibilità. 2. L’inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai sensi dell’art. 48 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Art. 16 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni
- Il contributo di cui gli articoli 16, 17 e 19 del TUE 380/2001 e ss.mm.ii. è determinata con deliberazione di Consiglio Comunale sulla base delle tabelle parametriche definite con
UE 380/2001 e ss.mm.ii. è determinata con deliberazione di Consiglio Comunale sulla base delle tabelle parametriche definite con legge regionale n. 61/’85 o per le aree oggetto di interventi convenzionati, in base a stime analitiche per le opere di urbanizzazione primaria, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria sono determinati secondo le tabelle regionali vigenti. 2. La quota di contributo è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del titolo edilizio con le
le tabelle regionali vigenti. 2. La quota di contributo è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del titolo edilizio con le modalità di cui alla delibera di applicazione degli oneri. 3. Il concessionario può, in alternativa al pagamento della quota parte afferente all’incidenza delle opere di urbanizzazione e previo parere favorevole dell’Amministrazione Comunale, realizzare le opere in proprio a scomputo totale o parziale della quota dovuta in
rere favorevole dell’Amministrazione Comunale, realizzare le opere in proprio a scomputo totale o parziale della quota dovuta in conformità a quanto disposto dal Consiglio Comunale, sulla base delle tabelle parametriche definitive dalla regione. L’Ufficio Tecnico avvalendosi, se del caso, dell’Ufficio Tecnico Erariale presso l’Agenzia del Territorio, deve procedere ad una valutazione del costo reale delle opere da realizzare direttamente dal concessionario e compararle con la somma che il
re ad una valutazione del costo reale delle opere da realizzare direttamente dal concessionario e compararle con la somma che il medesimo avrebbe dovuto versare se non avesse realizzato direttamente le opere: qualora il valore delle opere da eseguire risulti inferiore alla somma che avrebbe dovuto versare il concessionario, lo stesso deve corrispondere al Comune la differenza. 4. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione, il
Art. 17 Pareri preventivi
corrispondere al Comune la differenza. 4. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione, il Comune provvede ai sensi del d.P.R. 380/’01, art. 16 comma 5. Art. 17 Pareri preventivi
- È facoltà dei soggetti interessati chiedere allo Sportello Unico dell’Edilizia un parere preventivo di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, in merito alla fattibilità degli interventi edilizi particolarmente complessi che saranno oggetto di
o 25 novembre 2016, n. 222, in merito alla fattibilità degli interventi edilizi particolarmente complessi che saranno oggetto di successivo titolo abilitante, o altri interventi con particolare riguardo a quelli non asseverabili. 2. Nella richiesta devono essere indicati almeno: i dati anagrafici del richiedente, il domicilio elettronico, oppure, in caso di affidamento ad altri per la firma digitale ed invio telematico, anche i dati del procuratore, la procura; i documenti d'identità;
idamento ad altri per la firma digitale ed invio telematico, anche i dati del procuratore, la procura; i documenti d'identità; il luogo dell'intervento (via, numero civico o individuazione del lotto su planimetria); 3. Alla richiesta deve essere allegata: idonea documentazione comprensiva di elaborati grafici che rappresentino lo stato di fatto e di riforma in pianta, prospetti e sezioni;
R.E. - 2021 26
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 26 documentazione fotografica dei luoghi con coni visuali; relazione tecnica illustrativa. 4. La richiesta di parere preventivo è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale. 5. Entro 90 giorni dalla richiesta, lo Sportello Unico dell’Edilizia si esprime con un parere di massima, non vincolante per pareri o atti successivi.
Art. 18 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia
la richiesta, lo Sportello Unico dell’Edilizia si esprime con un parere di massima, non vincolante per pareri o atti successivi. Art. 18 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia
- Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili
possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori
a consistenza delle operazioni medesime. 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV del D.PR. 380/’01, fatto salvo
le normali condizioni di intervento. 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV del D.PR. 380/’01, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili. 4. Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto della vigente normativa e la facoltà del Dirigente/Responsabile del servizio competente di provvedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del Dlgs 267/2000.
Art. 19 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procediment
tà del Dirigente/Responsabile del servizio competente di provvedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del Dlgs 267/2000. Entro 30 giorni dalla data dell’ordinanza sindacale dovrà essere richiesta dagli aventi titolo apposita permesso di costruire oppure depositata CILA/SCIA relativa alle opere eseguite. Art. 19 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
- Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti
renza del procedimento edilizio
- Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni. (l. 241/1990 e decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Art. 20 Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei port
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 2. E’ fatto obbligo di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale comunale quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. Art. 20 Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei portatori di interesse
- Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla
ti e dei portatori di interesse
- Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuovere l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza per interventi edilizi comportanti un significativo impatto con riguardo ai motivi imperativi di interesse generale quali la protezione:
Art. 21 Concorsi di urbanistica e di architettura
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 27 dell’ambiente e dell’ambiente urbano, compreso l’assetto territoriale in ambito urbano e rurale, della salute e della sicurezza, dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, della tutela dei consumatori, dei lavoratori, compresa la loro protezione sociale, della tutela del benessere degli animali. Art. 21 Concorsi di urbanistica e di architettura
Art. 21 Concorsi di urbanistica e di architettura
mpresa la loro protezione sociale, della tutela del benessere degli animali. Art. 21 Concorsi di urbanistica e di architettura
- Il Comune favorisce le procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica.
- Il concorso è una procedura di aggiudicazione intesa a fornire un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, sulla base di criteri qualitativi.
cazione intesa a fornire un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, sulla base di criteri qualitativi. 3. Eventuali concorsi saranno disciplinati con specifico bando, da adottare nei concorsi di progettazione e di idee e nelle procedure ordinarie di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, in relazione all’importo stimato del corrispettivo ed alla tipologia delle opere da realizzare.
Art. 22 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e var
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 28 TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 22 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.
- Il titolare del Permesso di Costruire, SCIA e CILA, o suo avente causa, congiuntamente al
re dei lavori, della sicurezza etc.
- Il titolare del Permesso di Costruire, SCIA e CILA, o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve comunicare all’Amministrazione Comunale la data di inizio dei lavori, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel portale del Comune.
- Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura con lo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione dei lavori.
nfigura con lo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione dei lavori. 3. Nel caso di ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente.
sporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente. 4. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra concretamente idonei alla realizzazione delle opere e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione urbanistica. 5. In caso di mancata indicazione dell’inizio dei lavori per interventi asseverati con SCIA (art.
nella convenzione urbanistica. 5. In caso di mancata indicazione dell’inizio dei lavori per interventi asseverati con SCIA (art. 22 Dpr. 380/01) o CILA di sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di protocollazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti. 6. Nel caso di SCIA (art. 23 Dpr. 380/01) in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di
ativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge. 7. Eventuali successive variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera da eseguirsi devono essere comunicate tempestivamente al SUE, utilizzando la modulistica disponibile nel portale del Comune.
era da eseguirsi devono essere comunicate tempestivamente al SUE, utilizzando la modulistica disponibile nel portale del Comune. 8. Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo, i subentranti devono presentare apposita richiesta al SUE per il cambio d’intestazione degli atti, allegando copia della documentazione che giustifica il cambio di titolarità degli immobili. 9. Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori, il titolare deve comunicare al SUE il
io di titolarità degli immobili. 9. Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori, il titolare deve comunicare al SUE il nominativo del nuovo tecnico ed il subentrante deve sottoscrivere gli elaborati progettuali depositati presso l’Amministrazione comunale per accettazione del progetto architettonico. 10. Nel caso di opere di urbanizzazione, la comunicazione di inizio lavori di cui ai commi precedenti deve essere preceduta dal deposito del progetto esecutivo, presso il
a comunicazione di inizio lavori di cui ai commi precedenti deve essere preceduta dal deposito del progetto esecutivo, presso il competente Servizio/Settore ed essere trasmessa al medesimo per gli adempimenti previsti nel vigente regolamento comunale per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione. 11. L’omissione dell’adempimento relativo alla comunicazione di inizio lavori comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 99 del presente Regolamento.
Art. 23 Comunicazioni di fine lavori
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 29 Art. 23 Comunicazioni di fine lavori
- Il titolare o l’avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, del permesso di costruire o della SCIA, entro il termine di validità del titolo, deve comunicare al SUE la data di fine dei lavori, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel portale del Comune. Il titolare della CILA o suo avente causa dovrà effettuare analoga comunicazione al termine dei lavori.
nel portale del Comune. Il titolare della CILA o suo avente causa dovrà effettuare analoga comunicazione al termine dei lavori. 2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di inizio, o dalla data di efficacia della SCIA o della CILA, o dalla data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa venga presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori.
a data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa venga presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori. 3. Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere allegata la prescritta documentazione, come indicata nell’apposita modulistica disponibile nel portale del Comune. 4. Nei casi indicati all'articolo 3 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, l'Attestato di Qualificazione Energetica è sottoscritto dal Direttore dei lavori che assevera come sono state realizzate le
.ii, l'Attestato di Qualificazione Energetica è sottoscritto dal Direttore dei lavori che assevera come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell'edificio e presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori. 5. La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 3. 6. L’omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di fine lavori comporta
Art. 24 Occupazione di suolo pubblico
ocumentazione asseverata di cui al comma 3. 6. L’omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di fine lavori comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 99 del presente Regolamento, salve altre previsioni sanzionatorie di legge. Art. 24 Occupazione di suolo pubblico
- Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario e
lico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario e l'esecuzione dovrà avvenire, previo pagamento del canone dovuto, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento abilitativo alla occupazione e/o alla manomissione. 2. Il provvedimento abilitativo definisce anche le modalità di esecuzione delle opere necessarie per il ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità del suolo
modalità di esecuzione delle opere necessarie per il ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità del suolo pubblico interessato dall'intervento, fornendo adeguata polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione. In caso di SCIA o CILA l’intervento sarà eseguibile con le stesse modalità. 3. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati; gli
ibile con le stesse modalità. 3. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati; gli interventi di ripristino del suolo pubblico, l’eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall’attività edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa. 4. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
Art. 25 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quel
e normativa. 4. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. Art. 25 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.
R.E. - 2021 30
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 30
- La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa (in particolare: D.lgs. 152/2006 titolo V, D.lgs 81/08, legge 1 ottobre 2012, n. 177).
Art. 26 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
uzionale prevista dalla vigente normativa (in particolare: D.lgs. 152/2006 titolo V, D.lgs 81/08, legge 1 ottobre 2012, n. 177).
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 31 CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 26 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa
n modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente. 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano
operarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
ecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate. 4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. 5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a
bono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. 6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
Art. 27 Punti fissi di linea e di livello
ntieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere). 8. L’autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. Art. 27 Punti fissi di linea e di livello
Art. 27 Punti fissi di linea e di livello
ione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. Art. 27 Punti fissi di linea e di livello
- L’intestatario del titolo, in allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell’edificazione, su cui sono individuati il punto fisso e non meno di quattro capisaldi plano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell’intorno dell’immobile oggetto
punto fisso e non meno di quattro capisaldi plano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell’intorno dell’immobile oggetto di intervento e resistenti all’intervento stesso. 2. L'intestatario del titolo abilitativo, della SCIA o della CILA, per le ipotesi di interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni pesanti, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori può chiedere ai competenti uffici
ostruzioni e ristrutturazioni pesanti, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori può chiedere ai competenti uffici comunali, un sopralluogo finalizzato alla determinazione dei punti fissi. 3. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo ha la facoltà di richiedere al Comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei
ne tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
R.E. - 2021 32
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 32 a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare e la definizione del confine con la proprietà pubblica; b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
atura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria. Delle operazioni effettuate deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente. Decorso il termine di 30gg, i lavori possono essere iniziati: in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.
Art. 28 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
lavori possono essere iniziati: in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune. 4. L’inottemperanza alle disposizioni del presente articolo, comporta la sospensione dei lavori oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.99 del presente Regolamento. Art. 28 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
- In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di cui agli articoli 6, 6bis, 22, 23 e 10 del
ere e recinzioni provvisorie
- In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di cui agli articoli 6, 6bis, 22, 23 e 10 del D.P.R. n. 380/2001, l’assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie.
- Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme
endo ad attenuare rumori e molestie. 2. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 3. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 3. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all’opera, va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall’Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza.
gli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall’Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza. 4. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l’interno o essere scorrevoli ai lati; per la sicurezza si demanda al successivo art. 31 punto 2. 5. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni
ature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 6. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m 4,50 per la viabilità veicolare e m 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio
tà veicolare e m 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente competente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l’esecuzione e riservandosi l’intervento sostitutivo a spese degli interessati. 7. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti:
spese degli interessati. 7. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti: il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allegati; la denuncia depositata per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;
R.E. - 2021 33
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 33 il Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente; il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all’applicazione della legislazione vigente; la documentazione relativa a terre e rocce da scavo; ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità
entazione relativa a terre e rocce da scavo; ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo. 8. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l’esecuzione delle opere, ha l’obbligo, di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l’incolumità, l’igiene
Art. 29 Cartelli di cantiere
izio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l’incolumità, l’igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l’intrusione di persone non autorizzate. Art. 29 Cartelli di cantiere
- Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,50 m x 0,70 m, con l'indicazione: a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
te leggibile di dimensioni non inferiori a 0,50 m x 0,70 m, con l'indicazione: a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione; b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso; c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori; d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile del cantiere e del responsabile della sicurezza; e. il recapito telefonico per le emergenze.
Art. 30 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
ettore dei lavori, del responsabile del cantiere e del responsabile della sicurezza; e. il recapito telefonico per le emergenze. 2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. Art. 30 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del
progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.
radali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune. 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali
evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto
Art. 31 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 34 delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione. 6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. 7. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. Art. 31 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
Art. 31 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
lle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. Art. 31 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
- Per le tolleranze si fa riferimento alla normativa di settore vigente a livello nazionale e regionale. Art. 32 Sicurezza e controllo nei cantieri e misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera
- I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive
si di realizzazione dell'opera
- I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare, debbono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell'ambiente, evitando i pericoli o danni a persone o a cose. Si richiama la specifica
ri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell'ambiente, evitando i pericoli o danni a persone o a cose. Si richiama la specifica normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono essere visibili dall’esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
venzione degli infortuni sul lavoro. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 2. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o altro genere di riparo, devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque durante tutto il tempo in cui funziona l’illuminazione pubblica.
Art. 33 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici
evono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque durante tutto il tempo in cui funziona l’illuminazione pubblica. 3. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Art. 33 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli
Art. 33 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici
evenzione degli infortuni sul lavoro. Art. 33 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti,
te immediata comunicazione all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.
are le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi (in particolare l’articolo 5 del d.p.r. 285/1990) informare immediatamente l’autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura. 3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si
R.E. - 2021 35
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 35 intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle
tività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle il politiche sociali e del Ministero della salute. Si richiama il d.lgs. 81/2008, in particolare gli articoli n.
Art. 34 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori
lavoro e delle il politiche sociali e del Ministero della salute. Si richiama il d.lgs. 81/2008, in particolare gli articoli n. 28, 91 c. 2 bis, 100 e 104 c. 4bis. 4. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. Art. 34 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori
- L’impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo
gli impianti pubblici a fine lavori
- L’impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale l’impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire
tempestivamente alla pulizia. 2. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale. 3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in
a redazione di apposito verbale. 3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 35 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 36 TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI CAPO I - DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO Art. 35 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici a. PARAMETRI ABITATIVI
- In ogni abitazione deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per ciascuno dei primi quattro abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi.
ta una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per ciascuno dei primi quattro abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. 2. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona, e di mq. 14 se per due persone. 3. Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. 4. Sono ammesse abitazioni, purché abbiano una superficie utile, non inferiore a mq. 40; in essi dovranno essere previsti un servizio igienico aerato e illuminato
abbiano una superficie utile, non inferiore a mq. 40; in essi dovranno essere previsti un servizio igienico aerato e illuminato dall’esterno, con superficie di almeno 4,00 mq. opportunamente disimpegnato dal locale soggiorno e un angolo cottura di almeno 4,00 mq. 5. Superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00, con larghezza minima di ml. 2,00; 6. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico o
eno mq. 9,00, con larghezza minima di ml. 2,00; 6. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico o architettonico, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti sentito il parere dell’Ulss secondo i criteri previsti dal D.M. Sanità 09.06.99 b. LOCALI ABITABILI: PRINCIPALI ED ACCESSORI Ai soli fini igienico sanitari e non per il computo della superficie accessoria [(15)SU] le caratteristiche dei locali sono le seguenti:
fini igienico sanitari e non per il computo della superficie accessoria [(15)SU] le caratteristiche dei locali sono le seguenti:
- Sono considerati locali principali di abitazione permanente ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà e in cui si svolge l’attività domestica, professionale con presenza continuativa di persone: soggiorno, sala da pranzo, cucina, camera da letto, studio, sala di
mestica, professionale con presenza continuativa di persone: soggiorno, sala da pranzo, cucina, camera da letto, studio, sala di lettura, ufficio, ecc.. 2. Sono considerati locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo: adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, taverna, ecc.
ria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, taverna, ecc. 3. I locali principali di abitazione debbono avere: la superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00, con larghezza minima di ml. 2,00;
R.E. - 2021 37
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 37 4. altezza interna minima utile non inferiore a ml. 2,70 per i locali principali e ml. 2,40 per i locali accessori. Nel caso di solai in andamento i locali principali dovranno avere un’altezza minima non inferiore a ml. 2.00 con una altezza media di 2,70 mentre i locali accessori dovranno avere un’altezza minima di ml. 1,80 con una altezza media di ml. 2.40.
altezza media di 2,70 mentre i locali accessori dovranno avere un’altezza minima di ml. 1,80 con una altezza media di ml. 2.40. Le autorimesse, i garage e le cantine potranno avere altezza interna minima utile non inferiore a ml. 2,20 fatte salve specifiche disposizioni della normativa antincendio. 5. I garage e le autorimesse devono avere una superficie utile non inferiore a 15,00 mq 6. Per ciascun locale principale l’ampiezza delle finestre deve essere proporzionale in modo da
e utile non inferiore a 15,00 mq 6. Per ciascun locale principale l’ampiezza delle finestre deve essere proporzionale in modo da assicurare un valore di luce diurna medio non inferiore a 0,02 e, comunque, la superficie di finestratura apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento. 7. I requisiti di cui al presente articolo, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori a conduzione per i soli titolari,
iche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori a conduzione per i soli titolari, intendendosi gli spazi ove si svolge l’attività, assimilabili agli spazi di abitazione 8. Nessun locale di abitazione, così come sopra definito , può essere posto in tutto o in parte al disotto del piano medio di campagna. 9. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali destinati ad attività ad usi collettivi
o del piano medio di campagna. 9. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali destinati ad attività ad usi collettivi avranno un’altezza utile minima di ml. 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, etc.). 10. Nel caso di recupero a fini abitative dei sottotetti esistenti si applicano le disposizioni legislative vigenti. E’ fatto salvo quanto precisato dall’art.15, punto2 delle NTO del PI
esistenti si applicano le disposizioni legislative vigenti. E’ fatto salvo quanto precisato dall’art.15, punto2 delle NTO del PI 11. La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base al serramento apribile. 12. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che mantengano la destinazione d’uso abitativa, sono ammessi valori inferiori delle altezze stabiliti al punto 3 qualora non si intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le
riori delle altezze stabiliti al punto 3 qualora non si intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi. 13. Nel caso in cui non venga raggiunto il requisito dell’illuminazione e non sia possibile intervenire per vincoli oggettivi sul numero e dimensione delle aperture, il progettista dovrà precisare il valore del fattore medio di luce diurna e del rapporto superficie finestrata
e delle aperture, il progettista dovrà precisare il valore del fattore medio di luce diurna e del rapporto superficie finestrata / superficie pavimento precedente a quello raggiunto in fase di progettazione, nonché gli interventi proposti per conseguire un eventuale miglioramento della situazione preesistente: non saranno comunque consentiti interventi che comportino una riduzione dei parametri di cui trattasi. 14. Nel caso si interventi di recupero edilizio di edifici esistenti, sono consentiti locali con
dei parametri di cui trattasi. 14. Nel caso si interventi di recupero edilizio di edifici esistenti, sono consentiti locali con altezza utile, superfici minime, rapporti di illuminazione e altezze del piano di calpestio dal piano di campagna, inferiori a quelli stabiliti dal Regolamento Edilizio, nei limiti di cui al D.M. 09.06.1999 e ulteriori disposizioni normative vigenti che regolano la materia 15. I soppalchi sono ammessi con i seguenti requisititi:
1999 e ulteriori disposizioni normative vigenti che regolano la materia 15. I soppalchi sono ammessi con i seguenti requisititi:
- la proiezioni orizzontale del soppalco non ecceda il 50% della superficie del locale;
- l’altezza media del vano non sia minore di m 4,70 con altezza minima per le parti del soffitto orizzontale di m 2,20 e di m 1,80 nel caso di soffitto inclinato;
- l’altezza minima sotto soppalco deve essere di m 2,20
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 38
- le zone abitabili dei soppalchi siano aperte e la parte superiore munita di balaustra;
- ai fini del calcolo del rapporto illuminante e ventilante i livelli di prestazione dei requisiti siano calcolati sull’effettiva superficie utilizzabile comprensiva della parte a soppalco;
- l’altezza media della parte non soppalcata sia comunque non inferiore a 2,70 m.
ilizzabile comprensiva della parte a soppalco;
- l’altezza media della parte non soppalcata sia comunque non inferiore a 2,70 m.
- deroghe ai parametri di altezza e rapporti aeroilluminante del presente articolo sono ammissibili solamente a seguito di parere positivo da parte dell’U.L.S.S. competente. c. LOCALI CUCINA E TAVERNA Locali cucina
- Ogni alloggio deve essere dotato di uno spazio adibito ad uso cucina, di superficie non
LOCALI CUCINA E TAVERNA
LOCALI CUCINA E TAVERNA Locali cucina
- Ogni alloggio deve essere dotato di uno spazio adibito ad uso cucina, di superficie non inferiore a mq. 5 e con lato minimo di m. 1,60 illuminato ed aerato direttamente dall’esterno. Si possono realizzare anche cucine in nicchia o utilizzare spazi da adibire a zona di cottura: in tal caso il rapporto superficie finestrata / superficie di pavimento dovrà essere commisurato alla superficie complessiva comprendente la zona cottura, mentre lo
inestrata / superficie di pavimento dovrà essere commisurato alla superficie complessiva comprendente la zona cottura, mentre lo spazio di soggiorno sarà misurato al netto della superficie destinata a cucina. Oltre ai requisiti generali tale locale deve: 2. avere una cappa sopra ogni punto di cottura idonea ad assicurare la captazione e l’allontanamento dei vapori, gas ed odori e il loro convogliamento all’esterno tramite
tura idonea ad assicurare la captazione e l’allontanamento dei vapori, gas ed odori e il loro convogliamento all’esterno tramite apposita canna di esalazione; il ricambio d’aria deve essere maggiore o uguale a 3 vol/h; 3. per il corretto funzionamento della cappa e degli apparecchi di cottura è inoltre necessario prevedere un’apertura di ventilazione, non inferiore a 100 cmq provvista di griglia antivento e posizionata nella parte bassa di una parete esterna: questa apertura va
non inferiore a 100 cmq provvista di griglia antivento e posizionata nella parte bassa di una parete esterna: questa apertura va realizzata in modo tale che le bocche di apertura (sia all’interno che all’esterno) non possano venire ostruite; queste, inoltre, devono essere protette con griglie anti-insetto in modo peraltro da non ridurre la sezione utile). 4. Devono in ogni caso essere rispettate le vigenti norme di sicurezza per l’installazione di apparecchi a combustione. Taverne
- Devono in ogni caso essere rispettate le vigenti norme di sicurezza per l’installazione di apparecchi a combustione. Taverne
- I locali destinati a “taverne” devono rispettare i seguenti requisiti:
- altezza minima m. 2.40;
- essere adeguatamente illuminati ed aerati direttamente dall’esterno tenuto conto che nel computo della superficie finestrata stessa il contributo delle aperture “a bocca di lupo” non deve superare il 50%;
onto che nel computo della superficie finestrata stessa il contributo delle aperture “a bocca di lupo” non deve superare il 50%;
- il pavimento e le pareti a contatto con il terreno devono garantire un adeguato isolamento termoigrometrico e protezione dall’umidità;
- rispettare le norme vigenti per quanto riguarda la presenza di apparecchi a combustione.
R.E. - 2021 39
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 39 d. LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI
- Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico di superficie minima di mq 4,0 dotato di W.C., bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia aerato direttamente dall’esterno con finestratura apribile che non deve essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento e comunque non inferiore a mq 0.60.
con finestratura apribile che non deve essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento e comunque non inferiore a mq 0.60. 2. Le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all’altezza di almeno ml 2,00. 3. E’ consentita l’installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall’esterno, nonché di superficie inferiore al minimo stabilito, solo per le strutture ad uso collettivo, in caso di comprovata necessita e per iI secondo bagno delle
riore al minimo stabilito, solo per le strutture ad uso collettivo, in caso di comprovata necessita e per iI secondo bagno delle unita abitative a condizione che: a) il locale dove è collocato il vaso non può avere accesso diretto da locali abitabili; deroghe possono essere valutate solo per i secondi servizi che comunque possono comunicare solo con camere da letto. Per i secondi servizi è inoltre consentita l’installazione in ambienti non direttamente illuminanti e ventilati dall’esterno a condizione che:
servizi è inoltre consentita l’installazione in ambienti non direttamente illuminanti e ventilati dall’esterno a condizione che: b) sia prevista un’aspirazione meccanica che assicuri un ricambio orario almeno di 5 vol/h se continua, ovvero 10 vol/h se intermittente (in questo caso deve essere avviata contestualmente all’entrata nel servizio e disattivarsi non prima di avere effettuato almeno un ricambio completo dell’aria del locale dopo l’uscita da quest’ultimo.
zio e disattivarsi non prima di avere effettuato almeno un ricambio completo dell’aria del locale dopo l’uscita da quest’ultimo. 4. L’installazione di impianti a combustione (es. scalda-acqua) è soggetta alle norme UNI-CIG recepite dalla legislazione vigente (Legge 1083/71 e succ.): in ogni caso è vietata l’installazione di apparecchi a fiamma libera nei servizi igienici delle abitazioni. 5. Valgono specificatamente i dettati delle Leggi 384/78 e 13/89 e successivo D.M. 236/89 per
servizi igienici delle abitazioni. 5. Valgono specificatamente i dettati delle Leggi 384/78 e 13/89 e successivo D.M. 236/89 per i rispettivi campi di applicazione. e. SCALE, RAMPE PEDONABILI E CARRAIE, ASCENSORI, RINGHIERE, PARAPETTI E CORRIMANO
- Tutte le scale devono presentare una pendenza regolare ed omogenea per tutto il loro sviluppo. Ogni variazione della loro pendenza dovrà essere mediata da ripiani (pianerottoli)
olare ed omogenea per tutto il loro sviluppo. Ogni variazione della loro pendenza dovrà essere mediata da ripiani (pianerottoli) di adeguate dimensioni. Le scale dovranno presentare gradini caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.. Sono consentiti gradini con pedata di larghezza variabile, purché la dimensioni minima della pedata non sia inferiore a cm 10. 2. La pendenza massima ammessa deve rispettare le seguenti condizioni:
dimensioni minima della pedata non sia inferiore a cm 10. 2. La pendenza massima ammessa deve rispettare le seguenti condizioni: • Ai fini dell’applicazione del presente articolo, nella determinazione della pendenza della scala non vanno considerati i gradini ad ampiezza variabile la cui pedata minima nell’estremità più stretta sia uguale o superiore a cm 10 • edifici pubblici o aperti al pubblico e scale principali dei fabbricati pedata minima (P) maggiore di cm. 30, alzata massima (A) cm. 16;
pubblici o aperti al pubblico e scale principali dei fabbricati pedata minima (P) maggiore di cm. 30, alzata massima (A) cm. 16; • edifici privati unifamiliari pedata minima (P) maggiore di cm. 25, alzata massima (A) cm. 19, nel caso di scale ad andamento non rettilineo dovrà essere garantita una larghezza minima di cm. 10 dalla estremità più stretta;
R.E. - 2021 40
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 40 3. Sono scale principali le scale che servono più di un alloggio. Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe di larghezza netta non inferiore a ml.1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml.1,00 nel caso di restauri e ristrutturazioni, ed essere aerate e illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del vano scale.
inate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del vano scale. 4. Per le scale interne agli alloggi è ammessa la larghezza minima di m.1,00 nel caso di nuove costruzioni e ml.0,80 nel caso di restauri e ristrutturazioni ed è ammesso derogare alla necessità di aereazione ed illuminazione diretta. 5. Nelle scale principali è fatto obbligo inserire pianerottoli intermedi nelle rampe il cui dislivello sia superiore a ml. 2,70.
. Nelle scale principali è fatto obbligo inserire pianerottoli intermedi nelle rampe il cui dislivello sia superiore a ml. 2,70. 6. I pianerottoli di accesso e quelli intermedi devono avere larghezza e profondità non inferiori a quella delle rampe che li contengono e sulla loro superficie non può essere ricavato alcun gradino. 7. Scale a chiocciola o con pendenze superiori a quanto stabilito possono essere ammesse
non può essere ricavato alcun gradino. 7. Scale a chiocciola o con pendenze superiori a quanto stabilito possono essere ammesse solo se a servizio di soppalchi e soffitte per le quali non sia possibile, anche con interventi successivi, il ricavo di locali abitabili, sia principali che accessori e negli edifici per i quali sono previsti esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui sia impossibile rispettare la normativa di tutela con soluzioni conformi a quanto sopra
isanamento conservativo, nei casi in cui sia impossibile rispettare la normativa di tutela con soluzioni conformi a quanto sopra previsto. 8. Per le scale che servono fabbricati di non più di quattro piani abitabili, è ammessa l’aerazione e l’illuminazione dall’alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore ad 1/3 di quella del vano scala. 9. Possono essere illuminati ed aerati dal vano scala soltanto gli ingressi degli alloggi.
iore ad 1/3 di quella del vano scala. 9. Possono essere illuminati ed aerati dal vano scala soltanto gli ingressi degli alloggi. 10. In tutti i fabbricati con quattro piani o più’ di tre livelli, compreso quindi il piano interrato, deve essere previsto l’impianto di ascensore. 11. L’impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia.
in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia. 12. Le ringhiere ed i parapetti dovranno avere un’altezza minima di ml.1,00 non scalabili; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm.10 di diametro. Il corrimano obbligatorio per le scale principali dovrà, per forma, dimensioni e materiale, favorire la prensibilità. Le scale con larghezza
obbligatorio per le scale principali dovrà, per forma, dimensioni e materiale, favorire la prensibilità. Le scale con larghezza superiore a ml. 1,80 dovranno essere muniti di corrimano da entrambi i lati. 13. Nelle scale principali degli edifici nei quali è prevalente la presenza di bambini, dovranno essere posti corrimano ad altezza adeguata. 14. Le rampe pedonabili che superano dislivelli superiori a cm.2,5 dovranno avere larghezza
posti corrimano ad altezza adeguata. 14. Le rampe pedonabili che superano dislivelli superiori a cm.2,5 dovranno avere larghezza minima di ml.1,50, dovranno essere interrotte da ripiani di larghezza e lunghezza superiori a ml.1,50 ogni ml.10,00 di sviluppo lineare ed avere pendenza inferiore all’8% 15. Per l’accesso a locali interrati è consentita una rampa che per almeno 5 m. dal ciglio strada non deve avere una pendenza superiore all’ 8% ; nel tratto residuo può giungere ad una
mpa che per almeno 5 m. dal ciglio strada non deve avere una pendenza superiore all’ 8% ; nel tratto residuo può giungere ad una pendenza massima del 20% e le murature laterali devono essere adeguatamente protette.
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 41 f. CORRIDOI PORTE E DISIMPEGNI
- I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto.
- L’altezza minima è fissata in ml.2,40; la larghezza minima dei corridoi privati è fissata in m.l. 1,00 mentre per i corridoi delle parti comuni è fissata in m.l. 1,20.
- La luce netta minima delle porte dovrà essere di cm.80 per i locali principali e cm. 75 per i locali accessori. g. EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO
delle porte dovrà essere di cm.80 per i locali principali e cm. 75 per i locali accessori. g. EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO Si applicano le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti. h. BARRIERE ARCHITETTONICHE
- Nelle progettazioni edilizie ed urbanistiche devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l’accessibilità e l’agibilità alle persone fisicamente impedite anche attraverso l’impianto di idonea strumentazione
, favorendo l’accessibilità e l’agibilità alle persone fisicamente impedite anche attraverso l’impianto di idonea strumentazione tecnica o lo studio di percorsi alternativi. 2. Oltre alle prescrizioni, di cui ai precedenti articoli, sarà pertanto dedicata particolare cura alla agibilità dei servizi, al dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni, all’accessibilità ed all’uso degli impianti tecnici in genere.
dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni, all’accessibilità ed all’uso degli impianti tecnici in genere. 3. Devono comunque essere rispettati i disposti di cui alla L. 118/71, D.P.R. 384/78 nonché’ quelli di cui alla L. 13/89, D.M. 236/89, L. 104/92, L.R. 16/2007 e D.G.R. 1428 del 06/09/2011 e s.m.i.. i. STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE
- Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in
LI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE
LI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE
- Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.
- Sono considerati locali abitabili, gli uffici, i refettori.
- Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e
i locali abitabili, gli uffici, i refettori. 3. Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia. 4. Le autorimesse private devono essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di scarico per evitare il ristagno dei liquidi. 5. Le porte delle autorimesse devono avere feritoie in alto ed in basso (aperture permanenti direttamente collegate all’esterno), di dimensioni adeguate ad
se devono avere feritoie in alto ed in basso (aperture permanenti direttamente collegate all’esterno), di dimensioni adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio d’aria (di superficie comunque non inferiore a 1/100 della superficie del pavimento ).
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 42 6. Nelle autorimesse dovrà essere assicurata una superficie di aerazione naturale complessiva pari ad almeno 1/30 della superficie in pianta del locale, anche finestrata ma comunque apribile.. 7. E’ fatto divieto di far passare a vista nelle autorimesse tubazioni di scarico di qualsiasi tipo, nonché tubazioni della distribuzione del gas metano. 8. Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo
tubazioni della distribuzione del gas metano. 8. Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo, anche al fine di garantire i necessari requisiti di isolamento acustico. 9. Per le autorimesse dovrà inoltre essere assicurato il rispetto dei requisiti della vigente normativa antincendio ove prevista. j. EDIFICI RESIDENZIALI NELLE ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLI
- Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni al
E ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLI
E ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLI
- Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni al presente titolo come integrate dalle disposizioni di cui alla L.R. 11/2004.
- Non sono ammessi nel corpo principale del fabbricato residenziale accessori agricoli quali stalle, ricoveri di animali, fienili, granai, depositi di materiali soggetti a fermentazione, ricoveri macchine agricole, ecc..
stalle, ricoveri di animali, fienili, granai, depositi di materiali soggetti a fermentazione, ricoveri macchine agricole, ecc.. 3. Tali accessori potranno essere realizzati in aderenza laterale al fabbricato residenziale principale e dovranno comunque essere progettati in conformità a caratteristiche tipologiche aderenti alla preesistente edificazione rurale e funzionali all’uso richiesto. 4. Non è comunque consentito destinare ad abitazione locali sovrastanti la stalla o in diretta
e e funzionali all’uso richiesto. 4. Non è comunque consentito destinare ad abitazione locali sovrastanti la stalla o in diretta comunicazione con la stessa. k. IMPIANTI AL SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA
- I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall’esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; la ventilazione può essere integrata con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
la superficie del pavimento; la ventilazione può essere integrata con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto. 2. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, scabro, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducono il liquame all’esterno, in appositi pozzi stagni. Il pavimento può essere protetto da grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi.
all’esterno, in appositi pozzi stagni. Il pavimento può essere protetto da grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi. 3. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione. 4. Le porte devono aprirsi verso l’esterno. 5. Tutte le stalle debbono essere provviste di concimaia o di vasche di raccolta poste a distanza non inferiore a 30 m. dall’abitazione del titolare.
bbono essere provviste di concimaia o di vasche di raccolta poste a distanza non inferiore a 30 m. dall’abitazione del titolare. 6. I cortili e le aie annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.
Art. 36 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambie
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 43 7. Per gli allevamenti a carattere industriale si richiamano le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 11 del 2004 e dei relativi specifici “Atti di Indirizzo” nonché’ della D.G.R. 7949/89. 8. Sono comunque fatti salvi eventuali maggiori distacchi prescritti dall’U.L.S.S. competente per ragioni igienico sanitarie. Art. 36 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale,
Art. 36 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambie
ompetente per ragioni igienico sanitarie. Art. 36 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima-alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo a. Linee generali
- Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque
rifiuti e del consumo di suolo a. Linee generali
- Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
- In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o
ottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 3. I locali abitabili del piano terra, qualora non esista sottostante scantinato, devono essere sopraelevati di almeno cm 30 rispetto al piano campagna circostante: i pavimenti relativi devono perciò essere impostati su vespaio ventilato, dello
no cm 30 rispetto al piano campagna circostante: i pavimenti relativi devono perciò essere impostati su vespaio ventilato, dello spessore di almeno cm 30, oppure su solaio con sottostante camera d’aria o scantinato. 4. Il solaio di calpestio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di
di massima piena del sistema fognario di scarico. 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle indicate dai commi precedenti, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 6. La materia relativa agli aspetti energetici dell’edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia; di seguito vengono fornite indicazioni progettuali orientate
, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia; di seguito vengono fornite indicazioni progettuali orientate all’ottimizzazione della qualità degli edifici e vengono stabilite misure per la promozione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni.
iali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni. 7. Le presenti disposizioni rappresentano il livello minimo per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia integrale (con demolizione e ricostruzione) e sono integrative di quanto riportato nel Prontuario/Regolamento comunale per la sostenibilità/qualità architettonica e la mitigazione ambientale (PQAMA).
R.E. - 2021 44
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 44 b. Efficienza energetica della struttura edilizia
- Le prestazioni termiche dell’involucro edilizio del sistema edificio - impianto devono soddisfare i requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia di energia nell’esigenza di: a) ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva; b) mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni.
onsumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva; b) mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni. 2. Al fine di limitare il consumo di energia primaria è necessario minimizzare le perdite di calore per dispersione, limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, massimizzare il rendimento degli impianti e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili. 3. Per quanto riguarda i componenti dell’involucro è necessario:
ento degli impianti e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili. 3. Per quanto riguarda i componenti dell’involucro è necessario: a) definire una strategia complessiva di isolamento termico; b) scegliere i materiali, tenendo conto delle caratteristiche degli stessi, della permeabilità al vapore e della loro compatibilità ambientale anche in relazione allo smaltimento a fine vita; c) procedere in conformità alla normativa tecnica vigente alla verifica
ientale anche in relazione allo smaltimento a fine vita; c) procedere in conformità alla normativa tecnica vigente alla verifica dell’assenza del rischio della formazione di muffe, e all’assenza di condensazioni interstiziali; d) utilizzare compatibilmente con le disposizioni urbanistiche e il contesto di tutela ambientale tecnologie di climatizzazione passiva quali ad esempio coperture e pareti a verde e/o ventilazione naturale.
i tutela ambientale tecnologie di climatizzazione passiva quali ad esempio coperture e pareti a verde e/o ventilazione naturale. 4. Tutte le caratteristiche fisico – tecniche - prestazionali dei materiali isolanti dovranno essere certificate da parte di Istituti notificati dagli stati membri alla UE; i materiali impiegati nella costruzione dovranno quindi presentare la marcatura CE. 5. Nel caso di interventi sugli edifici costruiti in forza di titolo rilasciato prima del
nno quindi presentare la marcatura CE. 5. Nel caso di interventi sugli edifici costruiti in forza di titolo rilasciato prima del D.M. 5.07.1975, non riconducibili alla categoria degli interventi di integrale ristrutturazione edilizia, qualora si proceda all’isolamento dell’involucro intervenendo sul lato interno, riscaldato, delle strutture disperdenti, sarà possibile derogare ai limiti delle superfici minime indicate dall’ art. 34 previa
riscaldato, delle strutture disperdenti, sarà possibile derogare ai limiti delle superfici minime indicate dall’ art. 34 previa idonea documentazione tecnica dettagliata, a firma di tecnico abilitato, da presentare all’Ufficio comunale competente contestualmente al progetto edilizio; la deroga non potrà in nessun caso superare il 5% in meno delle superfici minime. 6. Al termine dei lavori, deve essere depositata all’Ufficio competente, la
caso superare il 5% in meno delle superfici minime. 6. Al termine dei lavori, deve essere depositata all’Ufficio competente, la dichiarazione di fine lavori contenente l’asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica, a cura della direzione lavori o del responsabile dei lavori. c. Indicazioni progettuali per l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici
- La progettazione degli edifici di nuova costruzione, la ristrutturazione ex art. 10
lle prestazioni energetiche degli edifici
- La progettazione degli edifici di nuova costruzione, la ristrutturazione ex art. 10 DPR 380/2001 e la demolizione e ricostruzione devono essere orientate al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche. La conformazione dell’edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 45 racchiuso, per ridurre all’origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l’esterno. 2. In tutti i casi di nuova costruzione, ristrutturazione ex art. 10 DPR 380/2001 o demolizione e ricostruzione, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli
do conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica e la ventilazione naturale. L’orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova
liorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l’orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali
orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati. 3. Nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti
adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l’oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, ecc.). Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi etc.) devono risultare congrue all’orientamento delle facciate su cui vengono
(aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi etc.) devono risultare congrue all’orientamento delle facciate su cui vengono installate. I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali. 4. Nella progettazione degli edifici è consigliato ed incentivato perseguire elevati
etazione, integrata da sistemi artificiali. 4. Nella progettazione degli edifici è consigliato ed incentivato perseguire elevati coefficienti di sfasamento dell’onda termica, nel rispetto delle norme relative all'isolamento termico e alle prestazioni energetiche minime. 5. L’illuminazione naturale degli spazi chiusi deve essere tale da assicurare condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo, per quanto possibile, il
degli spazi chiusi deve essere tale da assicurare condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo, per quanto possibile, il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. A tale fine la progettazione dovrà essere volta a: a) utilizzare, soprattutto in edifici pubblici, del terziario e produttivi, tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale; b) prevedere l’orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali
gie e/o sistemi di captazione della luce naturale; b) prevedere l’orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili), nelle nuove costruzioni, entro un settore ± 45° dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare; c) limitare l’utilizzo della sola illuminazione artificiale per bagni, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie, o altri locali accessori;
ilizzo della sola illuminazione artificiale per bagni, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie, o altri locali accessori; d) consentire soluzioni tecniche diverse, in relazione all’utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli stessi risultati (per esempio l’adozione di sistemi che possano guidare verso il basso e l’interno la luce che entra nei pozzi centrali
risultati (per esempio l’adozione di sistemi che possano guidare verso il basso e l’interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la creazione di condotti di luce nelle zone interne);
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 46 e) adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli spazi interni al fine di minimizzare l’assorbimento della radiazione luminosa. 6. Per gli edifici di nuova costruzione con copertura piana è raccomandata e incentivata la realizzazione di tetti e pareti verdi compatibilmente al contesto urbano; a tale fine si intendono: a) per tetti verdi o coperture a verde, le coperture continue dotate di un
ilmente al contesto urbano; a tale fine si intendono: a) per tetti verdi o coperture a verde, le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali puntuali e caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno in relazione con il contesto
realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno in relazione con il contesto territoriale. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l’accesso per la manutenzione; b) per parete verde, un fronte edilizio ricoperto da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate indirettamente alla muratura tramite adeguati supporti di sostegno. L'utilizzo delle pareti verdi verticali è finalizzato
appate indirettamente alla muratura tramite adeguati supporti di sostegno. L'utilizzo delle pareti verdi verticali è finalizzato oltreché alla riduzione dei consumi energetici anche al miglioramento del microclima circostante. 7. Per la realizzazione degli edifici è raccomandato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. Tutte le caratteristiche fisico-
no un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. Tutte le caratteristiche fisico- tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificate da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE. 8. È raccomandato il ricorso a sistemi domotici. d. Impianti di riscaldamento
- Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento si forniscono le seguenti indicazioni:
motici. d. Impianti di riscaldamento
- Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento si forniscono le seguenti indicazioni: a) nel caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione è raccomandata e incentivata la realizzazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura; b) negli edifici di nuova costruzione, in quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale e per quelli oggetto di riqualificazione dell’intero sistema
ostruzione, in quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale e per quelli oggetto di riqualificazione dell’intero sistema impiantistico, nell’ambito di aree in presenza di reti di teleriscaldamento, se la distanza tra l’edificio in progetto e la rete di teleriscaldamento esistente è inferiore a 100 m, è fatto obbligo di allacciamento, fatti salvi impedimenti tecnici debitamente motivati nella relazione tecnica contenente anche eventuale analisi costi/benefici redatta per il caso di specie.
ci debitamente motivati nella relazione tecnica contenente anche eventuale analisi costi/benefici redatta per il caso di specie. e. Fonti energetiche rinnovabili
- Si intende energia da fonti energetiche rinnovabili quella di origine non fossile, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
- L’obbligo di integrazione con tecnologia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e
duati dai processi di depurazione e biogas. 2. L’obbligo di integrazione con tecnologia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è disciplinato dal D.lgs 28/2011.
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 47 f. Pannelli fotovoltaici /solari
- I pannelli solari, sia fotovoltaici che collettori solari termici, possono essere di tipo integrato (inseriti strutturalmente nell’edificio), semi-integrato (complanari alla struttura edilizia) o non integrato (pensiline, pergolati).
- I pannelli solari, fotovoltaici e gli altri sistemi, devono essere installati con soluzioni architettonicamente inserite nel progetto edilizio secondo le indicazioni
altri sistemi, devono essere installati con soluzioni architettonicamente inserite nel progetto edilizio secondo le indicazioni della strumentazione urbanistica e del Prontuario per la sostenibilità/qualità architettonica e la mitigazione ambientale (PQAMA) g. Serre solari bioclimatiche
- Si richiamano i contenuti della normativa vigente in materia. h. Contenimento dei consumi idrici
- Negli edifici di nuova costruzione, nelle ristrutturazioni ex art. 10 D.P.R. 380/2001
ria. h. Contenimento dei consumi idrici
- Negli edifici di nuova costruzione, nelle ristrutturazioni ex art. 10 D.P.R. 380/2001 o nella demolizione e ricostruzione, con le specifiche indicate dal gestore del servizio idrico è obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l’approvvigionamento sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario.
namento sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario. 2. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE. secondo le indicazioni del gestore del servizio idrico. 3. Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione del consumo
vi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l’adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua: in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla
ll'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. 4. Per gli edifici adibiti ad attività collettive quali ad esempio, ma non esaustivamente, impianti sportivi o attività industriali ed assimilabili dotate di spogliatoi e servizi docce è raccomandata oltre alle prescrizioni di cui sopra
o attività industriali ed assimilabili dotate di spogliatoi e servizi docce è raccomandata oltre alle prescrizioni di cui sopra l’installazione di rubinetti temporizzati o dispositivi a controllo elettronico. 5. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario. i. Sistemi di illuminazione
- Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,
ll’impianto idrico-sanitario. i. Sistemi di illuminazione
- Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia ex art. 10 D.P.R. 380/2001 e negli interventi su edifici che prevedano l’intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione residenziale e assimilabili è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli
nazione residenziale e assimilabili è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza. b) parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale.
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 48 c) utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dal regolamento UE 874/2012) 2. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia ex art. 10 D.P.R. 380/2001 e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale è obbligatorio:
r tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza. b) installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo;
rale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo; c) utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti. 3. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia ex art. 10 D.P.R. 380/2001 e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio:
fici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza. 4. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia ex art. 10 D.P.R. 380/2001 e negli interventi su edifici che
costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia ex art. 10 D.P.R. 380/2001 e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione esterno in tutte le categorie di edifici è obbligatorio: a) utilizzare interruttori crepuscolari; b) utilizzare apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico dotati di lampade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale.
Art. 37 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a
pade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale. 5. Devono essere rispettati i contenuti dell’art. 9 della L.R 7.08.2009, n.17. j. Requisiti acustici passivi
- In materia si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente. Art. 37 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
Art. 37 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a
lla normativa vigente. Art. 37 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
- Al fine di favorire il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo comportanti o meno mutamento di destinazione d’uso, i parametri di cui all’art. 34 sono derogabili qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione preesistente in termini
all’art. 34 sono derogabili qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione preesistente in termini di condizioni igienico-sanitarie riconosciute dall’ULSS, su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche: costruito prima del DM 5.07.1975;
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 49 con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l’adeguamento ai parametri richiesti dal precedente articolo 34; con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.lgs 42/2004. 2. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie,
Art. 38 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabili
azionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.). Art. 38 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
- Fatta salva la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché l’esigenza estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione, per tutti gli edifici oggetto di un
lde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione, per tutti gli edifici oggetto di un intervento “non obbligatorio” finalizzato all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti, è prevista un’incentivazione in forma di “credito edilizio” ai proprietari, trasferibile anche a terzi (p.e. all’impresa esecutrice delle opere, a fronte di una riduzione degli importi
io” ai proprietari, trasferibile anche a terzi (p.e. all’impresa esecutrice delle opere, a fronte di una riduzione degli importi dei lavori) così determinata: a. sostenibilità energetica Per passaggio da una classe inferiore: alla classe B: 5% della volumetria classificata; alla classe A1: ulteriore 3%; per ciascuna classe superiore a A1: 1,5% Il credito edilizio acquisito, non sommabile con quanto previsto dalla LR 14/’19 (Veneto
er ciascuna classe superiore a A1: 1,5% Il credito edilizio acquisito, non sommabile con quanto previsto dalla LR 14/’19 (Veneto 2050), sarà annotato in un’apposita voce del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED), successivamente al deposito della relazione energetica, della dichiarazione del progettista e del DD.LL. oltre all’Attestazione Progettuale Energetica finale, in sede di scia relativa all’agibilità. b. Messa in sicurezza sismica
.LL. oltre all’Attestazione Progettuale Energetica finale, in sede di scia relativa all’agibilità. b. Messa in sicurezza sismica Le nuove NTC (DM 17 gennaio 2018) forniscono le metodologie per la valutazione e l’indirizzo di massima su come progettare interventi di riduzione del rischio per portare la costruzione ad una o più classi superiori.
R.E. - 2021 50
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 50 Il credito edilizio acquisito non superiore al 5% della volumetria che viene messa in sicurezza, non sommabile con quanto previsto dalla LR 14/’19 (Veneto 2050), sarà annotato in un’apposita voce del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED), successivamente al deposito del progetto antisismico e delle denunce delle opere in c.a., della dichiarazione del progettista e del DD.LL. in sede di collaudo statico
Art. 39 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del ris
to antisismico e delle denunce delle opere in c.a., della dichiarazione del progettista e del DD.LL. in sede di collaudo statico che dovrà certificare l’avvenuta messa in sicurezza sismica. 2. Si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all’articolo 12 del d.lgs. 28/2011. Art. 39 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
Art. 39 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del ris
l’articolo 12 del d.lgs. 28/2011. Art. 39 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
- Nelle more dell’approvazione delle linee guida del Piano Regionale si applicano le disposizioni e cautele di seguito elencate.
- Tutti gli edifici nuovi od oggetto di ristrutturazione devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo e dall’ingresso di radon proveniente dal suolo.
ristrutturazione devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo e dall’ingresso di radon proveniente dal suolo. 3. I muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili e/o di adeguata intercapedine ventilata in modo permanente. 4. I pavimenti relativi devono perciò essere impostati: a. su solaio di copertura di un piano interrato; b. su vespaio dello spessore di almeno cm 30 ventilato in modo permanente;
ati: a. su solaio di copertura di un piano interrato; b. su vespaio dello spessore di almeno cm 30 ventilato in modo permanente; c. su solaio con sottostante camera d'aria di altezza non inferiore a cm 20, ventilata in modo permanente. 5. I vespai devono essere dotati di ventilazione permanente, protetta in modo da evitare la penetrazione di insetti o di piccoli animali. Inoltre, quale misura aggiuntiva, si dovranno prevedere apposite guaine, certificate impermeabili al radon, e si dovranno sigillare le vie
Art. 40 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei se
uale misura aggiuntiva, si dovranno prevedere apposite guaine, certificate impermeabili al radon, e si dovranno sigillare le vie di penetrazione verticale (in corrispondenza di scarichi e tubazioni). Art. 40 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
- Sono consentite misure minime dell'altezza utile inferiori a quelle prescritte dalla normativa esistente per le costruzioni, nei casi di:
entite misure minime dell'altezza utile inferiori a quelle prescritte dalla normativa esistente per le costruzioni, nei casi di: a. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie; b. inserimento di nuovo volume a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti; c. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti. 2. Soltanto per le costruzioni esistenti, nei casi di: a. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 51 b. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie. 3. I locali ricavati sul piano con soffitto inclinato si considerano abitabili o agibili, qualora presentino un’altezza minima non inferiore a ml. 2.00 con una altezza media di 2,70
Art. 41 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vi
si considerano abitabili o agibili, qualora presentino un’altezza minima non inferiore a ml. 2.00 con una altezza media di 2,70 mentre i locali accessori dovranno avere un’altezza minima di ml. 1,80 con una altezza media di ml. 2.40. Nel caso di solaio In legno tali misure vanno prese sotto tavolato laddove l’interasse tra le travature di copertura sia uguale o maggiore a 50 cm Art. 41 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")
Art. 41 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vi
di copertura sia uguale o maggiore a 50 cm Art. 41 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")
- Nelle more dell’emanazione dell’atto di indirizzo regionale, si applica quanto previsto dall’art. 79 bis della L.R. 61/85 e ss.mm.ii “Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”.
Art. 42 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del
isporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”. Art. 42 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa
- Gli interventi edilizi volti alla realizzazione o ristrutturazione delle sale da gioco come più avanti definite, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da
ristrutturazione delle sale da gioco come più avanti definite, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco ai sensi del comma 7 art. 54 L.R. 30/2016 sono assoggettati a permesso di costruire di cui all’art. 10 D.P.R. 380/2001 e i termini per la conclusione del procedimento sono dettati dallo stesso comma 7 art. 54 L.R. 30/2016 2. I locali per le sale gioco di cui all’art. 86 comma 1 e gli esercizi di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S.
7 art. 54 L.R. 30/2016 2. I locali per le sale gioco di cui all’art. 86 comma 1 e gli esercizi di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. ai sensi art. 20 L.R. 6/2015 e art 54 L.R. 30/2016 dovranno rispettare le prescrizioni relative all’ubicazione, agli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di seguito indicate: a) possono essere collocati esclusivamente nelle zone ritenute urbanisticamente idonee dal Piano degli Interventi;
ito indicate: a) possono essere collocati esclusivamente nelle zone ritenute urbanisticamente idonee dal Piano degli Interventi; b) devono essere collocati a una distanza superiore a 500 metri (calcolata dal centro della porta di ingresso del locale, seguendo il precorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della strada, fino al centro della porta d’ingresso del luogo sensibile individuato), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto,
centro della porta d’ingresso del luogo sensibile individuato), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi pubblici, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette; c) devono essere collocati a una distanza superiore al raggio di 100 metri (calcolato dal centro della porta di ingresso del locale) da sportelli bancari, postali o bancomat, da
re al raggio di 100 metri (calcolato dal centro della porta di ingresso del locale) da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, così come non possono essere installati bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove sono installati gli apparecchi; d) la somma delle superfici degli ambienti con presenza delle apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito non può superare i 100 mq;
somma delle superfici degli ambienti con presenza delle apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito non può superare i 100 mq; e) i locali che ospitano gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere areati ed illuminati naturalmente nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti; f) le vetrate devono garantire la totale trasparenza della superficie illuminante; è vietato procedere con l’oscuramento delle superfici vetrate aeroilluminanti sia
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 52 direttamente sui vetri che mediante la realizzazione o installazione di quinte, paraventi, contropareti o tendaggi interni al locale; g) è vietato ricavare ambienti o spazi interni dedicati ai fumatori con presenza di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito; h) è vietata l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’interno dei locali che siano visibili all’esterno degli stessi;
stallazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’interno dei locali che siano visibili all’esterno degli stessi; i) è vietata l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’esterno di dette attività commerciali; j) il permesso di costruire per gli interventi edilizi di realizzazione e ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, deve essere accompagnato da relazione
di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, deve essere accompagnato da relazione di impatto acustico dell’attività ai sensi della vigente normativa nazione e regionale; k) per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme deve essere fatto riferimento alle specifiche disposizioni nazionali, regionali o comunali che disciplinano l’attività delle sale da gioco.
fatto riferimento alle specifiche disposizioni nazionali, regionali o comunali che disciplinano l’attività delle sale da gioco. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 lett. a), b), c) d) del presente articolo, non si applicano alle sale da gioco ed agli esercizi alle stesse assimilati esistenti alla data di approvazione della variante n. 5 al PI (03.05.2017). 4. In applicazione delle disposizioni dell’art. 54 della L.R. 30/2016, per quanto qui non disciplinato si rinvia allo specifico regolamento comunale.
Art. 43 Strade
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 53 CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Art. 43 Strade
- Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare adeguate caratteristiche prestazionali alle opere stradali secondo i seguenti principi: la nuova viabilità deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento;
rrettamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento; non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi ecc..), ma nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece usi impropri degli spazi; la viabilità d’accesso deve essere dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali,
bbero invece usi impropri degli spazi; la viabilità d’accesso deve essere dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, eventualmente separate dell’insediamento mediante opportune barriere antirumore realizzate, preferibilmente, mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetali secondo le indicazioni del PQAMA (1.1.f) realizzate impiegando materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e
li secondo le indicazioni del PQAMA (1.1.f) realizzate impiegando materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche); le strade residenziali e di distribuzione interna devono essere progettate secondo criteri di “traffic calming”, con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell'incolumità di pedoni e ciclisti;
raffic calming”, con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell'incolumità di pedoni e ciclisti; gli elementi strutturali e formali della strada devono essere diversificati a seconda del contesto ambientale in cui si trovano. L’uso della segnaletica orizzontale e verticale, degli elementi di arredo e del tipo di pavimentazione devono indurre l’utenza a riconoscere la funzione urbana della strada, e di conseguenza la presenza di un contesto
avimentazione devono indurre l’utenza a riconoscere la funzione urbana della strada, e di conseguenza la presenza di un contesto ambientale diverso da quello precedentemente attraversato; laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, sarà prevista la realizzazione dei passaggi per la fauna nel rispetto delle indicazioni del PQAMA (1.1.g). 2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro
rispetto delle indicazioni del PQAMA (1.1.g). 2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante degli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal D.M. 05/11/2001 – “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; nel caso di prolungamento o di raccordo con strade esistenti con
orme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; nel caso di prolungamento o di raccordo con strade esistenti con larghezza di carreggiata maggiore, è da preferirsi la riproposizione della carreggiata al fine di evitare inopportuni disallineamenti o restringimenti. 3. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati a mezzo di intervento edilizio diretto o Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato che interessino il sistema della viabilità
ezzo di intervento edilizio diretto o Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato che interessino il sistema della viabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, ecc..), devono essere messi in atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche geometriche della strada esistente secondo specifici parametri in relazione alle diverse categorie di strada. Con riferimento ai piani urbanistici attuativi, nelle
secondo specifici parametri in relazione alle diverse categorie di strada. Con riferimento ai piani urbanistici attuativi, nelle zone residenziali non si devono prevedere strade aventi carreggiata di larghezza inferiore a 6,00 m se a due corsie, oltre alla banchina laterale di almeno 50 cm per lato e obbligatoriamente asfaltata ed avente
R.E. - 2021 54
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 54 almeno il marciapiede su un lato, secondo la tipologia della strada urbana di quartiere così come definita dal D.M. 05/11/2001. Il Piano potrà prevedere puntualmente ampiezze minori per la carreggiata secondo la definizione di strada locale, così come normata dal D.M. sopraccitato. 4. Nei piani delle zone produttive la larghezza minima della piattaforma stradale è di 12,0m
come normata dal D.M. sopraccitato. 4. Nei piani delle zone produttive la larghezza minima della piattaforma stradale è di 12,0m con carreggiata non inferiore a m 7,5 se a due corsie di marcia, riducibili rispettivamente a 10,0m e a m 6,00 per strade a unico senso di marcia. 5. Nei casi di costruzione di strade a fondo cieco, al termine di dette strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli
co, al termine di dette strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi ed il cui diametro non deve essere inferiore a m 12,0 per i tessuti residenziali e m 20,0 per i tessuti ove insistono attività produttive. 6. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con
enti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il percorso a cui sono funzionali, deve essere realizzato rispettando le norme della L. 13/89 e dei D.M. n. 236/89 e n. 503/96, in modo da non comportare ostacoli alla percorribilità per la generalità delle persone. 7. Le pavimentazioni delle strade in ambito extraurbano vanno realizzate in asfalto mentre in
à per la generalità delle persone. 7. Le pavimentazioni delle strade in ambito extraurbano vanno realizzate in asfalto mentre in ambito urbano potranno essere previste pavimentazioni diverse finalizzate a valorizzare la specificità dell’ambiente urbano; qualora parte della carreggiata sia utilizzata come pista ciclabile, quest’ultima dovrà essere preferibilmente differenziata con l’impiego di asfalto pigmentato o con altro materiale concordato con l’Amministrazione Comunale.
Art. 44 Portici pubblici o ad uso pubblico
eferibilmente differenziata con l’impiego di asfalto pigmentato o con altro materiale concordato con l’Amministrazione Comunale. 8. Qualora una strada serva non più di due lotti, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza; in tal caso l'innesto sullo spazio pubblico deve essere chiuso con un cancello. Art. 44 Portici pubblici o ad uso pubblico
- L’ampiezza dei portici pubblici o di uso pubblico, misurata tra il paramento interno degli
Portici pubblici o ad uso pubblico
- L’ampiezza dei portici pubblici o di uso pubblico, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di m 2,50 mentre l’altezza non deve essere inferiore a m 2,70.
- I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
ravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. 3. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune; nel caso in cui l’edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l’area rimanente compresa tra questo e l’edificio non venga recintata per essere riservata all’uso pubblico o privato, l’area stessa deve essere pavi-
esa tra questo e l’edificio non venga recintata per essere riservata all’uso pubblico o privato, l’area stessa deve essere pavi- mentata a cura e a spese del proprietario frontista secondo le medesime modalità del portico. 4. Sono a carico del proprietario: le opere di manutenzione dei portici per quanto attiene al decoro degli spazi; l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo le modalità e tipi stabiliti dal Comune.
tallazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo le modalità e tipi stabiliti dal Comune. 5. Al Comune spettano la manutenzione dell’impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
Art. 45 Piste ciclabili
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 55 6. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito. 7. Ai fini della determinazione della superficie utile (SU) i portici gravati di perpetua servitù di pubblico passaggio, non sono conteggiati. Art. 45 Piste ciclabili
- La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le direttive contenute negli
Art. 45 Piste ciclabili
onteggiati. Art. 45 Piste ciclabili
- La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le direttive contenute negli appositi piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente.
- I tracciati ciclabili, per quanto tecnicamente possibile, devono essere orientati a favorire sul suolo urbano l’uso della bicicletta, quale mezzo di trasporto individuale alternativo a quello motorizzato.
ntati a favorire sul suolo urbano l’uso della bicicletta, quale mezzo di trasporto individuale alternativo a quello motorizzato. 3. Le dimensioni ed il calibro, nel rispetto delle suddette prescrizioni, deve tenere conto della gerarchia degli assi viari e del traffico previsto, in modo da favorirne l’efficienza in relazione alle condizioni d’uso. 4. Le tipologie, così come definite dal DM 557/1999 possono essere suddivise in:
- piste ciclabili in sede propria;
- piste ciclabili su corsia riservata;
definite dal DM 557/1999 possono essere suddivise in:
- piste ciclabili in sede propria;
- piste ciclabili su corsia riservata;
- percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
- percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
- il dimensionamento lordo in metri comprese le protezioni laterali sarà il seguente: Tipi di infrastrutture specializzate sezione normale sezione ristretta minimo massimo minimo (limite*) a) piste mono-direzionali 1,5 m 2,0 m 1,25 m 1,0 m b) piste bi-direzionali 2,75 m 3,0 m 2,0 m 1,8 m
imo massimo minimo (limite*) a) piste mono-direzionali 1,5 m 2,0 m 1,25 m 1,0 m b) piste bi-direzionali 2,75 m 3,0 m 2,0 m 1,8 m c) piste ciclabili autonome 2,25 m 4,0 m 2,0 m 1,8 m d) viali di parchi 2,0 m 4,0 m 1,8 m 1,6 m Tipi di infrastrutture in promiscuo a) percorsi pedonali e ciclabili 3,5 m 4,5 m 3,0 m 2,5 m b) aree pedonali urbane con accesso velocipedi 3,3 m 4,5 m 3,0 m 2,5 m c) viali di parchi, strade rurali, forestali, ecc. 2,5 m 4,5 m 1,8 m 1,5 m d) zone a traffico limitato e corsie
,5 m 3,0 m 2,5 m c) viali di parchi, strade rurali, forestali, ecc. 2,5 m 4,5 m 1,8 m 1,5 m d) zone a traffico limitato e corsie trasporto pubblico idem come altre categorie similari *il valore limite della sezione ristretta è consentito per una limitata lunghezza dell’itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata 6. Le protezioni laterali possono essere realizzate: a) a livello della carreggiata delimitandola con:
R.E. - 2021 56
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 56
- isole spartitraffico e/o salvagente di larghezza minima di m 0,50, in rilievo rispetto al piano della carreggiata da un minimo di cm 12 ad un massimo di cm 25, pavimentate;
- aiuole spartitraffico di larghezza minima di m 0,50 in rilievo rispetto alla carreggiata da un minimo di cm 12 ad un massimo di cm 25;
- in casi di assoluta carenza di spazio e per brevi tratti, da cordonature spartitraffico di
mo di cm 12 ad un massimo di cm 25;
- in casi di assoluta carenza di spazio e per brevi tratti, da cordonature spartitraffico di sezione opportunamente smussata o arrotondata, di larghezza non inferiore a cm 36, in rilievo da cm 15 a cm 25 rispetto al piano della carreggiata; b) in rialzo rispetto alla carreggiata,
- con ampliamento, anche parziale, del marciapiede e contestuale riduzione della carreggiata o della banchina inserendo in adiacenza alla carreggiata una fascia di
del marciapiede e contestuale riduzione della carreggiata o della banchina inserendo in adiacenza alla carreggiata una fascia di sicurezza laterale, pavimentata in modo scabro, semi-transitabile o non transitabile, che assicuri un adeguato franco di sicurezza ai ciclisti, essendo larga almeno m 0,70 per la sezione normale e m 0,50 per la sezione ristretta. La soluzione in rialzo è da preferirsi in zone di frequenti passi carrai ed immissioni laterali. Le protezioni suddette, a raso o
a soluzione in rialzo è da preferirsi in zone di frequenti passi carrai ed immissioni laterali. Le protezioni suddette, a raso o rialzate, possono essere integrate da dissuasori di sosta, o da barriere o transenne solo nel caso di assoluta necessità. 7. Pavimentazioni, arredi e sistemazione a verde
- Gli itinerari ciclabili devono avere pavimentazione di buona scorrevolezza, ma sufficientemente ruvida per escludere problemi di sdrucciolamento, anche nei punti
ere pavimentazione di buona scorrevolezza, ma sufficientemente ruvida per escludere problemi di sdrucciolamento, anche nei punti coperti di segnaletica orizzontale. La pavimentazione, realizzata con materiali usuali per superfici stradali o marciapiedi, va preferibilmente differenziata per colorazione e/o materiali rispetto a quella degli spazi ad uso pedonale o del traffico motorizzato. In tal caso la colorazione rossastra del fondo ciclabile, convenzionalmente in uso nelle principali
o del traffico motorizzato. In tal caso la colorazione rossastra del fondo ciclabile, convenzionalmente in uso nelle principali città europee, è da preferirsi come fattore di identificazione ed affidabilità dell'itinerario; tuttavia la sistemazione del fondo e delle altre dotazioni degli itinerari devono essere adeguate al contesto insediativo e nei centri storici e nelle aree di interesse ambientale o paesistico vanno sempre privilegiate soluzioni rispettose della tradizione e del carattere dei luoghi.
di interesse ambientale o paesistico vanno sempre privilegiate soluzioni rispettose della tradizione e del carattere dei luoghi.
- L'arredo deve essere di forma e materiali tali da non costituire pericolo per i ciclisti; gli elementi verticali devono essere opportunamente distanziati dal bordo rotabile degli itinerari garantendo un franco di almeno 0,50 m.
- Le piante devono rispettare un franco proporzionale alle caratteristiche di accrescimento
Art. 46 Aree per parcheggio
rantendo un franco di almeno 0,50 m.
- Le piante devono rispettare un franco proporzionale alle caratteristiche di accrescimento delle singole specie: siepi ed arbusti devono essere privi di spine o rami sporgenti. Tutta la parte vegetale deve essere per qualità e sistemazione tale da consentire l'agevole manutenzione con moderni macchinari. Si richiamano le essenze arboree indicate nel prontuario. Art. 46 Aree per parcheggio
- Generalità
Art. 46 Aree per parcheggio
ione con moderni macchinari. Si richiamano le essenze arboree indicate nel prontuario. Art. 46 Aree per parcheggio
- Generalità Il dimensionamento dei parcheggi pubblici e privati è disciplinato dalle norme statali e dalle norme tecniche operative dello strumento urbanistico generale. Per area a parcheggio si intende lo spazio dello stallo di sosta e quello di manovra, escluse le sedi viarie di accesso, ma comprese quelle di distribuzione interna; in ogni caso la
lo di sosta e quello di manovra, escluse le sedi viarie di accesso, ma comprese quelle di distribuzione interna; in ogni caso la superficie di manovra ovvero della sede viaria di distribuzione non potrà essere superiore all’area degli stalli di sosta, convenzionalmente pari a mq 12,50 (5,00 x 2,50 m); nel caso di stalli di sosta in linea questi dovranno avere dimensione minima di m 5,50 x 2,50.
R.E. - 2021 57
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 57 Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi devono avere larghezza non inferiore a m 6,00; in caso di corsie fiancheggianti i parcheggi a pettine ortogonali alle stesse, la larghezza può anche essere inferiore a m 6,00 qualora gli stalli abbiano larghezze tali da consentirne la fruizione. Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniera tale che non sia possibile,
tali da consentirne la fruizione. Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniera tale che non sia possibile, in uscita dal parcheggio, la manovra in retromarcia nel flusso della viabilità: soluzioni diverse possono essere valutate nel caso di strade a fondo cieco. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni
una segnaletica orizzontale e verticale. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno-disabili e comunque in conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. 2. Pavimentazione I parcheggi devono di norma essere realizzati utilizzando materiali il più possibile
barriere architettoniche. 2. Pavimentazione I parcheggi devono di norma essere realizzati utilizzando materiali il più possibile permeabili per le zone di sosta, fatte salve norme più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali o pareri degli enti competenti, qualora compatibili con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra. Qualora le condizioni ambientali lo consentano, anche con riferimento a quanto previsto
nto di asfalto per le corsie di manovra. Qualora le condizioni ambientali lo consentano, anche con riferimento a quanto previsto dal Piano Regionale di Tutela delle Acque, potranno altresì essere utilizzati conglomerati ecologici drenanti, anche pigmentati per un migliore inserimento paesaggistico. 3. Smaltimento acque Per quanto riguarda la gestione delle acque si deve fare rifermento all’art. 39 del Piano Regionale di Tutela delle Acque, (Allegato A3 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n.
are rifermento all’art. 39 del Piano Regionale di Tutela delle Acque, (Allegato A3 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm. e ii.). Le aree di sosta ed i cortili destinati a parcheggio devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto delle vigenti norme adottando tutte le precauzioni per evitare l’erosione dei terreni e versanti. 4. Ombreggiatura
nel rispetto delle vigenti norme adottando tutte le precauzioni per evitare l’erosione dei terreni e versanti. 4. Ombreggiatura I parcheggi scoperti pubblici o di uso pubblico devono essere sempre alberati, nel rispetto delle direttive fornite dallo strumento urbanistico generale (PQAMA) ponendo a dimora alberature appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l’ombreggiamento delle aree di sosta durante la stagione estiva; si dovrà avere cura che gli
nali, poste in maniera da garantire l’ombreggiamento delle aree di sosta durante la stagione estiva; si dovrà avere cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l’uso delle automobili. In presenza di impianti fotovoltaici o di motivate impossibilità tecniche, tale indicazione potrà essere derogata previo assenso del Comune. 5. Il Comune potrà altresì indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi
Art. 47 Piazze e aree pedonalizzate
rogata previo assenso del Comune. 5. Il Comune potrà altresì indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche. Art. 47 Piazze e aree pedonalizzate
R.E. - 2021 58
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 58
- La progettazione delle aree pavimentate aperte pubbliche o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della città pubblica e della vita urbana, curando l'omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale.
izione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale. 2. Gli spazi devono essere delimitati in modo riconoscibile mediante l’impiego di pavimentazioni o con elementi fisici in elevazione (architetture di terra, dossi, muri…) ed organizzati in maniera da permettere diversi usi grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell’illuminazione, del verde e dell’arredo; si dovranno configurare spazi di
si grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell’illuminazione, del verde e dell’arredo; si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta ecc. in modo da favorire l’accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni dell’ambiente pedonale, adottando soluzioni prive di barriere architettoniche; le panche e i sedili vanno disposti in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di
ere architettoniche; le panche e i sedili vanno disposti in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi per favorire occasioni di aggregazione, incontri e la conversazione. I flussi del traffico veicolare generalmente non devono interferire con tali spazi. 3. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare vanno eliminati o
vono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare vanno eliminati o ridotti al minimo (max 1 cm) i dislivelli, e incentivato l’utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell’acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici.
discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici. 4. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare l’acqua in determinati punti di raccolta: caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle acque meteoriche. 5. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi
Art. 48 Passaggi pedonali e marciapiedi
pito delle acque meteoriche. 5. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi bimbi, elementi della pubblica illuminazione ecc..) partecipano alla valorizzazione e all’immagine degli spazi scoperti pubblici e di uso pubblico; la scelta degli elementi di arredo va concordata con l’amministrazione comunale. Art. 48 Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, quando possibile, quelle esistenti,
8 Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, quando possibile, quelle esistenti, devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici il Comune provvede a sistemare i marciapiedi mentre è a carico del proprietario frontista la pulizia dei marciapiedi.
i pubblici il Comune provvede a sistemare i marciapiedi mentre è a carico del proprietario frontista la pulizia dei marciapiedi. 2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area
ndicati di volta in volta dal comune. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m rispetto allo spazio limitrofo e pendenza massima non superiore all'8%. 5. Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo
pendenza massima non superiore all'8%. 5. Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.
R.E. - 2021 59
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 59 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il Comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo sulle quali può essere consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
Art. 49 Passi carrai e uscite per autorimesse
aggi pubblicitari in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione. Art. 49 Passi carrai e uscite per autorimesse
- L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. L'accesso ad uno stesso spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna e solo se l'area ricade all'interno del centro abitato; per gli edifici unifamiliari dovrà essere previsto un unico accesso carraio, sia all'esterno che all'interno del centro abitato. Dovrà essere favorito
iliari dovrà essere previsto un unico accesso carraio, sia all'esterno che all'interno del centro abitato. Dovrà essere favorito l’affiancamento degli accessi carrai ogniqualvolta possibile. 3. Il progetto di recinzione deve prevedere l’ubicazione del cancello pedonale e dell’accesso carraio. 4. E’ obbligatorio, per tutte le nuove recinzioni nonché nella modifica degli accessi carrai esistenti, prevedere un’area di sosta, fuori dalla sede stradale, che consenta la sosta di un
ella modifica degli accessi carrai esistenti, prevedere un’area di sosta, fuori dalla sede stradale, che consenta la sosta di un veicolo in attesa di ingresso. A tale scopo, è prescritto che l’accesso carraio sia arretrato di almeno mt 5.00 dal ciglio stradale. E’ consentito derogare a tale disposizione, previa richiesta da inoltrare al Responsabile di Settore solamente qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni con l’obbligo del rispetto della lettera c):
nsabile di Settore solamente qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni con l’obbligo del rispetto della lettera c): la situazione dei luoghi e la presenza di edifici all’interno del lotto realizzati prima dell’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, determina un’oggettiva impossibilità ad eseguire l’arretramento del cancello carraio; la strada antistante il cancello carraio deve essere senza uscita od avere un limitato traffico veicolare;
l cancello carraio; la strada antistante il cancello carraio deve essere senza uscita od avere un limitato traffico veicolare; il cancello deve essere dotato di un sistema per l’apertura automatizzata. 5. E’, inoltre, consentito derogare dalla presente disposizione, qualora il progetto delle recinzioni e degli accessi carrai sia valutato complessivamente e disciplinato nelle N.T.A. in sede di stesura di un piano urbanistico attuativo. 6. Rampe carraie:
ia valutato complessivamente e disciplinato nelle N.T.A. in sede di stesura di un piano urbanistico attuativo. 6. Rampe carraie: le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con apposite scanalature per il deflusso delle acque o con pavimentazioni idonee all’utilizzo; se la rampa dà l’accesso a parcheggi pubblici o di uso pubblico, almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di
so pubblico, almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m; le entrate e le uscite da autorimesse interrate o seminterrate devono per almeno 5 m dal ciglio strada, non deve avere una pendenza superiore all’ 8% ; nel tratto residuo possono giungere ad una pendenza massima del 20%.
Art. 50 Chioschi/dehor su suolo pubblico o privato
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 60 Le rampe esistenti possono essere mantenute nella situazione di fatto. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. Art. 50 Chioschi/dehor su suolo pubblico o privato
- Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chioschi/dehors si intende l’insieme
ehor su suolo pubblico o privato
- Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chioschi/dehors si intende l’insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio all’aperto annesso ai pubblici esercizi, alle attività commerciali in sede fissa o alle attività artigianali
e arreda lo spazio all’aperto annesso ai pubblici esercizi, alle attività commerciali in sede fissa o alle attività artigianali (quali “pizza al taglio”, “gelaterie artigianali” e attività similari). 2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita al termine fissato dalla concessione comunale di occupazione di suolo pubblico con durata complessiva non superiore a 365 giorni (rinnovabili) calcolati a far data dal giorno del
ccupazione di suolo pubblico con durata complessiva non superiore a 365 giorni (rinnovabili) calcolati a far data dal giorno del rilascio dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. 3. Profili di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors” 3.1 Il titolare dell’attività che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà
su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico. 3.2 In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. n. 42/2004, si deve ottenere la necessaria preventiva autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
si deve ottenere la necessaria preventiva autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. 3.3 Tutti gli elementi e le strutture che costituiscono le tipologie di “dehors”, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico. 4. Caratteristiche e limiti per l’occupazione di suolo con “dehors” 4.1 L’occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi davanti all’esercizio: qualora
er l’occupazione di suolo con “dehors” 4.1 L’occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi davanti all’esercizio: qualora l’occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti e prospicienti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi (anche condominiali), aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto in allegato all’istanza l’assenso scritto dei proprietari e/o degli
gette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto in allegato all’istanza l’assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti, e/o degli inquilini, e/o dell’amministrazione dello stabile. 4.2 L’occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale ed orizzontale presente né alterare elementi architettonici appartenenti al patrimonio comunale. 4.3 In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l’occupazione non deve
ttonici appartenenti al patrimonio comunale. 4.3 In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l’occupazione non deve occultare l’avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. 4.4 In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l’occupazione del suolo deve essere posta all’esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 61 somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. 5. Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende 5.1 Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d’esercizio, non luminosi né illuminati.
o ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d’esercizio, non luminosi né illuminati. 6. Interventi pubblici - lavori nell’area o nel sottosuolo del sito del “dehors” 6.1 Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi: a. ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale intenda svolgere, organizzare o promuovere manifestazioni a prevalente carattere pubblico;
qualvolta l’Amministrazione Comunale intenda svolgere, organizzare o promuovere manifestazioni a prevalente carattere pubblico; b. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede l’esercizio. In tal caso l’Ente o il
erventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede l’esercizio. In tal caso l’Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all’esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche dell’autorizzazione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg prima dell’inizio lavori;
omporti revoche dell’autorizzazione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg prima dell’inizio lavori; c. per l’effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l’Ente competente all’attività di pronto intervento fosse costretto a
e la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l’Ente competente all’attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell’intervento di ripristino delle strutture devono essere ripartiti tra il titolare autorizzato che ha effettuato i lavori e la proprietà. 7. Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del “dehors” 7.1 Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli
età private dagli elementi del “dehors” 7.1 Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti. 7.2 Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni
ti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti o da deliberazione di Giunta comunale. 7.3 Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto l’indicazione dell’Ufficio Comunale Lavori Pubblici. 8. Manutenzione degli elementi dei “dehors”
ifici interventi secondo quanto l’indicazione dell’Ufficio Comunale Lavori Pubblici. 8. Manutenzione degli elementi dei “dehors” 8.1 Tutte le componenti degli elementi costituitivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali. 8.2 Lo spazio pubblico oggetto dell’occupazione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
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Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 62 8.3 E’ fatto obbligo ai titolari dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della stessa. In caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale, previa verifica dell’inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz’altro procedere d’ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente
da, potrà senz’altro procedere d’ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell’esercente, delle spese relative e di quant’altro occorresse per l’ottenimento dell’area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. 8.4 L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per
i derivati o derivanti, ai sensi di legge. 8.4 L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni, ma preventiva comunicazione all’ufficio competente. 8.5 Nelle aree in cui l’Amministrazione Comunale introduca l’uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al
Art. 51 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per strutt
essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al Servizio competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione. Art. 51 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per strutture posizionate su suolo pubblico e privato di pubblica utilità
- Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di
ubblico e privato di pubblica utilità
- Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di suolo pubblico o che prevedano la realizzazione di strutture temporanee a sbalzo aggettanti su area pubblica, sono subordinati ad autorizzazione che deve essere richiesta mediante apposita istanza agli uffici comunali competenti e dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, coordinando con l’ufficio tecnico comunale le
tenti e dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, coordinando con l’ufficio tecnico comunale le modalità di esecuzione; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti. 2. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 3. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima, scaduto il quale senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito
erare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 4. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni,
al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 4. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici; b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
R.E. - 2021 63
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 63 d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g. lapidi commemorative; h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
affico, ecc.; g. lapidi commemorative; h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 5. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela. 6. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 4, nonché delle parti di facciata da essi
evio parere dell'organo di tutela. 6. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 4, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. 7. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli
pubblica per cui è effettuata. 7. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 4, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 8. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 4, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico;
i oggetti di cui al comma 4, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli. 9. Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso
Art. 52 Recinzioni
utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono rispettare una distanza minima dai confini di ml 1,50, o diversa indicazione dal Codice Civile, potendo anche essere poste in fascia di rispetto stradale previo parere dell’ente proprietario della strada. Art. 52 Recinzioni
- Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
Art. 52 Recinzioni
ell’ente proprietario della strada. Art. 52 Recinzioni
- Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni: a. entro i limiti delle zone residenziali e salvo diverse normative per la Z.T.O. "A", le recinzioni delle aree private vanno come di seguito normate: devono essere realizzate con siepi, reti, cancellate di altezza fuori terra non superiore a m 1,50 con zoccolatura fuori terra di altezza massima di m 0,50, ad esclusione delle zone agricole, per le quali lo zoccolo ammesso non
con zoccolatura fuori terra di altezza massima di m 0,50, ad esclusione delle zone agricole, per le quali lo zoccolo ammesso non potrà essere superiore a m 0,30. b. entro i limiti delle zone produttive o ad esse assimilate, valgono le norme di cui alla lett. a) ma le recinzioni possono avere altezza massima di 3,00m purchè le recinzioni vengano eseguite completamente a rete metallica grigliata inferriata affiancata da siepi sempreverdi ed alberature; sono ammesse recinzioni non trasparenti nei
a rete metallica grigliata inferriata affiancata da siepi sempreverdi ed alberature; sono ammesse recinzioni non trasparenti nei seguenti casi: per delimitazione tra lotti produttivi entrambi all’interno della zona produttiva; per dare omogeneità alla recinzione lungo il medesimo fronte;
R.E. - 2021 64
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 64 a confine di una zona non produttiva, soltanto in funzione di mitigazione degli impatti (emissioni di qualsiasi genere) previa contestuale mitigazione paesaggistica da realizzarsi in conformità alle linee guida del PQAMA. c. entro i limiti delle zone destinate ad uso agricolo valgono le seguenti norme: in tutte le zone agricole le recinzioni dei fondi rurali devono essere giustificate da
uso agricolo valgono le seguenti norme: in tutte le zone agricole le recinzioni dei fondi rurali devono essere giustificate da particolari necessità di protezione da intrusi che possano danneggiare particolari allevamenti o colture specializzate; le nuove recinzioni comportanti la realizzazione di manufatti in muratura sono ammesse esclusivamente per delimitare le aree strettamente pertinenziali a fabbricati residenziali, agricoli o produttivi con esclusione dei modesti manufatti
imitare le aree strettamente pertinenziali a fabbricati residenziali, agricoli o produttivi con esclusione dei modesti manufatti di cui alla LR11/’04, art. 44, comma 5 ter: qualora tali aree pertinenziali non siano riconoscibili sulla base di elementi oggettivi (discontinuità morfologiche, manufatti, alberature ecc.), esse non possono avere una superficie superiore a 10 volte la superficie coperta degli edifici che vi insistono, con una superficie
e non possono avere una superficie superiore a 10 volte la superficie coperta degli edifici che vi insistono, con una superficie recintabile massima di 2.000mq; sono vietate le recinzioni prefabbricate in cemento o in materiali plastici; dovranno essere utilizzati materiali locali con preferenza per le siepi; limitatamente ai fronti prospettanti spazi pubblici (servizi, viabilità, ecc.) l’altezza massima consentita è quella indicata dalla precedente lett. a); per quanto
i spazi pubblici (servizi, viabilità, ecc.) l’altezza massima consentita è quella indicata dalla precedente lett. a); per quanto riguarda l'uso di sassi o pietre a vista si prescrive l'impiego di pietrame grezzo e fugato con malta bastarda: solo nel caso di muri di contenimento l'altezza sarà compresa tra 40 e 150 cm; per le recinzioni a fronte strada costruite a distanza inferiore a m 3,00 dal ciglio asfaltato, non è ammessa rivalsa del privato nei confronti della Amministrazione
truite a distanza inferiore a m 3,00 dal ciglio asfaltato, non è ammessa rivalsa del privato nei confronti della Amministrazione titolare della strada nel caso di esproprio per l'ampliamento della sede stradale stessa. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino dei sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti, l’apertura di nuovi passaggi pedonali.
nsentire il ripristino dei sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti, l’apertura di nuovi passaggi pedonali. Nel caso della comprovata necessità di recintare spazi non strettamente pertinenziali (pascolo degli animali, sicurezza, ecc.), il Comune, verificato che non ne derivi un impatto paesaggistico negativo, può autorizzare una recinzione composta da pali in legno infissi nel terreno privi di fondazione e collegati da filli di ferro o con stanghe in
una recinzione composta da pali in legno infissi nel terreno privi di fondazione e collegati da filli di ferro o con stanghe in legno orizzontali, con h max di m 1,80: lungo il corridoi ecologici tali recinzioni dovranno essere sollevate da terra di almeno cm 20 su almeno il 50% della lunghezza, per consentire il passaggio degli animali. d. Per le recinzioni degli impianti sportivi del tipo a rete sono ammesse altezze secondo le esigenze del tipo di attrezzatura. 2. Disposizioni generali
li impianti sportivi del tipo a rete sono ammesse altezze secondo le esigenze del tipo di attrezzatura. 2. Disposizioni generali All’interno dei centri abitati, salve situazioni già precostituite, le recinzioni devono distare almeno m 1,50 dal margine della carreggiata delle strade pubbliche o di uso pubblico, laddove non esista il marciapiede. La superficie compresa tra la recinzione e la strada, se rimane di proprietà privata deve essere sistemata a verde o a marciapiede e
uperficie compresa tra la recinzione e la strada, se rimane di proprietà privata deve essere sistemata a verde o a marciapiede e oggetto di manutenzione a cura del proprietario frontista. Il Responsabile del Settore può esercitare i poteri sostitutivi.
R.E. - 2021 65
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 65 All’esterno dei centri abitati o delle zone previste come edificabili o trasformabili, le recinzioni devono distare almeno m 1,50 dal confine stradale laddove non esista il marciapiede qualora abbiano un’altezza non superiore complessivamente a m 1,00 (compreso il cordolo che potrà avere un’altezza massima di cm 30); qualora l’altezza della recinzione sia superiore a m 1,00 e comunque non superiore a m 1,50
avere un’altezza massima di cm 30); qualora l’altezza della recinzione sia superiore a m 1,00 e comunque non superiore a m 1,50 stabilita nel presente articolo, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a m 3,00. In tutto il territorio comunale, salvo situazioni precostituite, le recinzioni costituite da pali in legno infissi su terreno privi di fondazione, collegati da filo di ferro o con stanghe orizzontali, con un’altezza massima di m 1,00 devono distare almeno m 1,00 dal
dazione, collegati da filo di ferro o con stanghe orizzontali, con un’altezza massima di m 1,00 devono distare almeno m 1,00 dal confine stradale; se l’altezza è superiore a m 1,00 la distanza dalla strada dovrà essere rispettosa del codice della strada. Per le piantagioni od il posizionamento di siepi e alberature, trovano applicazione le disposizioni previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Nel caso di completamento o prosecuzione di recinzioni esistenti, è ammessa la
la Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Nel caso di completamento o prosecuzione di recinzioni esistenti, è ammessa la riproposizione delle caratteristiche della recinzione originaria se ciò consente di rendere omogeneo il fronte recintato e se si tratta di piccoli tratti. Le recinzioni lungo la superstrada Pedemontana Veneta potranno comunque avere l'altezza massima di 3,0m. Le recinzioni lungo spazi pubblici devono essere tra loro omogenee e comunque
tranno comunque avere l'altezza massima di 3,0m. Le recinzioni lungo spazi pubblici devono essere tra loro omogenee e comunque tali da evitare accostamenti non compatibili per forma e materiali. Indicazioni di tipo diverso sono ammesse nel caso di interventi unitari (P. di R., P. di L., P.P.) nei quali la recinzione si configuri come elemento integrante della progettazione stessa sia per unitarietà di altezza, sia per l'uso di materiali omogenei.
onfiguri come elemento integrante della progettazione stessa sia per unitarietà di altezza, sia per l'uso di materiali omogenei. Il progetto di recinzione deve prevedere l’ubicazione del cancello pedonale e dell’accesso carraio; è obbligatorio, per tutte le nuove recinzioni nonché nella modifica degli accessi carrai esistenti, prevedere un’area di sosta, fuori dalla sede stradale, che consenta la sosta di un veicolo in attesa di ingresso. A tale scopo, è prescritto che
a di sosta, fuori dalla sede stradale, che consenta la sosta di un veicolo in attesa di ingresso. A tale scopo, è prescritto che l’accesso carraio sia arretrato di almeno m 5,00 dal ciglio stradale; è consentito derogare a tale disposizione, previa richiesta da inoltrare al Responsabile di Settore, solamente qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni con l’obbligo del rispetto della lettera c): a. la situazione dei luoghi e la presenza di edifici all’interno del lotto realizzati
n l’obbligo del rispetto della lettera c): a. la situazione dei luoghi e la presenza di edifici all’interno del lotto realizzati prima dell’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, determina un’oggettiva impossibilità ad eseguire l’arretramento del cancello carraio; b. la strada antistante il cancello carraio deve essere senza uscita od avere un limitato traffico veicolare; c. il cancello deve essere dotato di un sistema per l’apertura automatizzata.
R.E. - 2021 66
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 66 Al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale in corrispondenza di incroci e curve, dovrà essere garantita la trasparenza delle recinzioni per uno spazio determinabile dal triangolo avente due lati sulla prosecuzione delle linee di recinzione, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione delle linee stese sia eguale al doppio della distanza minima dalla sede carrabile, con un minimo di m 1,50 secondo lo schema seguente;
Art. 53 Numerazione civica
linee stese sia eguale al doppio della distanza minima dalla sede carrabile, con un minimo di m 1,50 secondo lo schema seguente; Art. 53 Numerazione civica
- Il Comune assegna e fornisce la targhetta dei numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
egli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - preferibilmente a destra e ad una altezza variabile da 1,80m a 3,00m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. 2. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
iazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 3. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. 4. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, entro otto giorni il proprietario deve notificare o riconsegnare al
ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, entro otto giorni il proprietario deve notificare o riconsegnare al comune i numeri civici , affinchè siano soppressi.
Art. 54 Aree Verdi
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 67 CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE Art. 54 Aree Verdi
- L’Amministrazione Comunale riconosce il verde come elemento qualificante del contesto urbano in quanto il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell’aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità.
oree apportano al microclima, alla qualità dell’aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità. 2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo. 3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o
e adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. 4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a
ri, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
zioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione. 6. Le aree scoperte devono avere indici di permeabilità il più elevati possibile, privilegiando l'uso di materiali di pavimentazione semipermeabili in luogo di quelli impermeabili: a tal fine nelle nuove costruzioni in zona residenziale dovrà essere garantita una percentuale di superficie permeabile pari almeno al 20 % della superficie del lotto e, nelle ristrutturazioni
Art. 55 Parchi urbani
sere garantita una percentuale di superficie permeabile pari almeno al 20 % della superficie del lotto e, nelle ristrutturazioni di edifici, il mantenimento delle superfici permeabili esistenti, salvo giustificati motivi di impedimento. 7. Nel PQAMA (2.2d) sono riportati gli indirizzi per la progettazione delle aree a verde. Art. 55 Parchi urbani
- L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde rappresenta un fattore di
Art. 55 Parchi urbani
e aree a verde. Art. 55 Parchi urbani
- L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde rappresenta un fattore di miglioramento della qualità della vita dei residenti, favorisce lo sviluppo, la progettazione, la cura e la gestione dei parchi urbani, direttamente e/o promuovendo interventi di sussidiarietà orizzontale.
- L’Amministrazione Comunale, inoltre, considerato che il verde costituisce un importante
erventi di sussidiarietà orizzontale. 2. L’Amministrazione Comunale, inoltre, considerato che il verde costituisce un importante valore estetico, persegue la cura e la conservazione delle aree e dei giardini di pregio ambientale storico-paesaggistico. 3. L’individuazione dei siti e le modalità della loro tutela (ambientale, paesaggistica, culturale, storica, ecc.) sono demandate agli atti della programmazione urbanistico – territoriale comunale e sovracomunale.
Art. 56 Orti urbani
ca, culturale, storica, ecc.) sono demandate agli atti della programmazione urbanistico – territoriale comunale e sovracomunale. 4. Nel PQAMA (1.2.1.a) sono riportati gli indirizzi per la progettazione delle aree a verde. Art. 56 Orti urbani
- L’Amministrazione Comunale promuove la sistemazione di appezzamenti di terreni ad orti urbani, per la cui regolamentazione si rinvia al relativo disciplinare.
Art. 57 Parchi e percorsi in territorio rurale
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 68 Art. 57 Parchi e percorsi in territorio rurale
- Il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo è tra gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire, anche attraverso la riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
- L’individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e
Art. 58 Tutela del suolo e del sottosuolo
dell’ambiente e del paesaggio. 2. L’individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d’acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica. 3. Gli interventi sui principali tratti di viabilità rurale saranno effettuati nel rispetto degli indirizzi descritti nel PQAMA. Art. 58 Tutela del suolo e del sottosuolo
Art. 58 Tutela del suolo e del sottosuolo
viabilità rurale saranno effettuati nel rispetto degli indirizzi descritti nel PQAMA. Art. 58 Tutela del suolo e del sottosuolo
- Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole d’arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigente.
- In particolare è vietato:
esente articolo, le buone regole d’arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigente. 2. In particolare è vietato:
- costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni di acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno nel rispetto delle indicazioni della classificazione geologica dei terreni fatta negli elaborati del P.I.;
- impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come
dei terreni fatta negli elaborati del P.I.;
- impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di rifiuti, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal responsabile del settore igiene pubblica dell’U.S.L. del Comune e dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- costruire abitazioni contro rilievi montuosi o terrapieni, se non a distanza di almeno 3
mune e dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- costruire abitazioni contro rilievi montuosi o terrapieni, se non a distanza di almeno 3 metri dal terreno, costruendo all’uopo opportuni muri di sostegno di questo e canali di drenaggio per l’allontanamento delle acque meteoriche o di filtrazione; la distanza delle finestre o porte dei locali “abitabili” dalla scarpata o dal muro di sostegno non dovrà, tuttavia essere inferiore a 5,0m;
delle finestre o porte dei locali “abitabili” dalla scarpata o dal muro di sostegno non dovrà, tuttavia essere inferiore a 5,0m;
- costruire su terreni con pendenza maggiore del 35%: sui medesimi terreni è vietato altresì realizzare sbancamenti di terreno a scopo edificatorio;
- Fatte salve le leggi vigenti in materia, la tutela del suolo e del sottosuolo viene perseguita attraverso il corretto smaltimento della acque meteoriche e reflue.
Art. 59 Approvvigionamento idrico
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 69 CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE Art. 59 Approvvigionamento idrico
- Ogni fabbricato con destinazione residenziale, ricettivo-turistica, commerciale o direzionale, deve essere fornito di idoneo impianto di adduzione di acqua potabile proveniente dall'acquedotto. Nelle zone prive di acquedotto, l'acqua per usi civili può essere prelevata da pozzi profondi, previa autorizzazione delle autorità competenti ai sensi di legge.
Art. 60 Depurazione e smaltimento delle acque
'acqua per usi civili può essere prelevata da pozzi profondi, previa autorizzazione delle autorità competenti ai sensi di legge. 2. Agli insediamenti industriali l'Amministrazione comunale può imporre gli accorgimenti tecnologici atti a limitare il prelievo dell'acqua, specie ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima. Art. 60 Depurazione e smaltimento delle acque
- Lo smaltimento delle acque reflue è attuato attraverso il convogliamento delle stesse
0 Depurazione e smaltimento delle acque
- Lo smaltimento delle acque reflue è attuato attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche, secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura vigente.
- In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell’Autorità competente in materia di Igiene. Il Comune può, comunque, richiedere particolari
smaltite secondo le prescrizioni dell’Autorità competente in materia di Igiene. Il Comune può, comunque, richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l’integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna. 3. Lo smaltimento delle acque meteoriche deve avvenire all'interno delle aree scoperte private fatte salve diverse modalità autorizzate dalle autorità preposte.
teoriche deve avvenire all'interno delle aree scoperte private fatte salve diverse modalità autorizzate dalle autorità preposte. 4. Le acque meteoriche potranno essere recuperate attraverso il convogliamento delle stesse in cisterne impermeabili, per usi domestici di tipo non alimentare, conformemente ai regolamenti comunali in materia e/o al prontuario (PQAMA): in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
Art. 61 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
(PQAMA): in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Art. 61 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
- Si rinvia all'apposito regolamento comunale e/o prontuario. Art. 62 Distribuzione dell'energia elettrica
Art. 62 Distribuzione dell'energia elettrica
urbani e assimilati
- Si rinvia all'apposito regolamento comunale e/o prontuario. Art. 62 Distribuzione dell'energia elettrica
- Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che selezionino i circuiti per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano installati in ambienti ove possa presentarsi pericolo di incendio o di esplosione, devono essere a tenuta stagna.
- Si rinvia alla normativa tecnica di settore. Art. 63 Distribuzione del gas
Art. 63 Distribuzione del gas
io o di esplosione, devono essere a tenuta stagna. 2. Si rinvia alla normativa tecnica di settore. Art. 63 Distribuzione del gas
- Si rinvia alla normativa tecnica di settore.
Art. 64 Ricarica dei veicoli elettrici
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 70 Art. 64 Ricarica dei veicoli elettrici 2. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, è prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli: per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo
da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015; per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all’allaccio per la possibile
a di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001).
Art. 65 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di
un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001). Art. 65 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento
- Si rinvia ai precedenti articoli in materia di risparmio ed efficienza energetica degli edifici e allo specifico regolamento comunale e/o prontuario. Art. 66 Telecomunicazioni
- Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica
Art. 66 Telecomunicazioni
rio. Art. 66 Telecomunicazioni
- Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete, nonché di un punto di accesso alla rete. Lo stesso obbligo si applica in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera
o si applica in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001 (c.d. Ristrutturazione pesante). 2. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda
ti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. 3. Si richiama il rispetto delle disposizioni di cui al Dpr 380/’01, art . 135bis “Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici.
Art. 67 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 71 CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO Art. 67 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene; è prescritta la
nza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene; è prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili; il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e
rio ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. 2. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse; la scelta del colore della tinteggiatura di edifici soggetti a grado
avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse; la scelta del colore della tinteggiatura di edifici soggetti a grado di tutela 1 e 2, è sottoposta a parere della Commissione Consultiva Ornato presso la quale deve essere esibita specifica campionatura. 3. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato
pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 4. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al
e o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge,
Art. 68 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
no essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910. 5. Sono fatti salvi gli adempimenti di competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, a tutela dell’igiene, della sicurezza e dell’incolumità pubbliche. Art. 68 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
Art. 68 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
la dell’igiene, della sicurezza e dell’incolumità pubbliche. Art. 68 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
- Le facciate degli edifici dovranno essere coerentemente integrate con l’ambiente circostante, in particolare con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta, ponendo particolare attenzione nella scelta dei materiali di finitura anche al fine di preservare il
inanza diretta o indiretta, ponendo particolare attenzione nella scelta dei materiali di finitura anche al fine di preservare il carattere unitario delle facciate, l’armonia dell’architettura ed i caratteri stilistici dell’edificio. 2. Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito, senza preventiva autorizzazione del Comune, modificare, semplificare o eliminare gli elementi di pregio riconosciuti tali dal Piano o di origine remota quali le modanature architettoniche e le cornici
liminare gli elementi di pregio riconosciuti tali dal Piano o di origine remota quali le modanature architettoniche e le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate. Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare riferimento all’art. 50. 3. Gli interventi che comportano modifiche ai prospetti dei fabbricati esistenti dovranno essere
colare riferimento all’art. 50. 3. Gli interventi che comportano modifiche ai prospetti dei fabbricati esistenti dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipologicamente significative del fabbricato.
R.E. - 2021 72
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 72 4. Gli interventi sui prospetti degli edifici dovranno adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici e possibilmente agli atti vandalici o d’imbrattamento. 5. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per
ti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sotto traccia, o sui fronti interni, non visibili dalle pubbliche visuali; in occasione del rinnovo degli impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, in accordo con la proprietà privata, devono eliminare gli impianti
, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, in accordo con la proprietà privata, devono eliminare gli impianti obsoleti o abbandonati di loro proprietà, avendo cura di ripristinare lo stato originario. 6. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate, gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente.
te, gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente. 7. Per gli edifici privi di valore culturale, non costituiscono alterazione significativa delle facciate i seguenti interventi, non soggetti a titolo edilizio, se di modesta entità ed eseguiti in conformità alle normative vigenti, volti all’adeguamento o all’inserimento di nuovi impianti tecnologici:
entità ed eseguiti in conformità alle normative vigenti, volti all’adeguamento o all’inserimento di nuovi impianti tecnologici: a. fori di ventilazione da realizzare in facciata a filo muro o dotati di griglie di protezione di minima sporgenza e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte; b. nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciata, o all’interno di balconi
iche o decorazioni dipinte; b. nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciata, o all’interno di balconi e logge, o in muretti e recinzioni, a condizione che abbiano sportello a filo muro, uniformato alle finiture della facciata. c. I suddetti interventi dovranno comunque perseguire criteri di allineamento e simmetria. 8. La realizzazione di cappotti termici, o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, su
Art. 69 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali, scale esterne
di allineamento e simmetria. 8. La realizzazione di cappotti termici, o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, su facciate di edifici prospicienti il suolo pubblico, qualora consentiti, deve essere estesa all’intera facciata. Art. 69 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali, scale esterne
- Aggetti e sporti L’aggetto e lo sporto si configurano come elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato
zali, scale esterne
- Aggetti e sporti L’aggetto e lo sporto si configurano come elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi, aperto sui tre lati e senza appoggi a testa; sono assoggettati alle seguenti prescrizioni: a. tutti gli elementi edilizi in aggetto devono mantenere la stessa inclinazione della falda del tetto corrispondente o predominante: se sono ricavati su più lati dell’edificio devono
re la stessa inclinazione della falda del tetto corrispondente o predominante: se sono ricavati su più lati dell’edificio devono mantenere omogenei i parametri dimensionali (altezza, profondità, inclinazione): essi, inoltre, devono essere posti ad un’altezza minima dal suolo di m 2,20. b. Gli elementi edilizi in aggetto non praticabili (es. pensilina, berceau ecc.) che sporgono dalle facciate per non più di 1,50m, quando non sono realizzati in adiacenza con i fabbricati
silina, berceau ecc.) che sporgono dalle facciate per non più di 1,50m, quando non sono realizzati in adiacenza con i fabbricati confinanti, devono rispettare una distanza minima di 1,50m dai confini e di 5,00m dai fabbricati. c. Gli elementi edilizi in aggetto praticabili (es. balcone, ballatoio, ecc.) che rientrano nella sagoma (18) dell’edificio (quando non sono realizzati in adiacenza con i fabbricati confinanti) devono rispettare una distanza minima di 1,50 dai confini, e 5,00 m dai
ono realizzati in adiacenza con i fabbricati confinanti) devono rispettare una distanza minima di 1,50 dai confini, e 5,00 m dai fabbricati esistenti o da altri elementi edilizi in aggetto della medesima categoria; se la sporgenza supera 1,5m sono equiparati all’edificio per la parte eccedente i m. 1,50.
R.E. - 2021 73
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 73 2. Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente: a. fino a ml 4,50 di altezza sono ammesse solo sporgenze non superiori a cm 10 in presenza di marciapiede; b. oltre i ml 4,50 di altezza sono consentiti, anche in assenza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della lunghezza media dello spazio prospettante, con un
assenza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della lunghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m 0,60. c. nelle strade con carreggiata di larghezza inferiore a m 6,00 è vietato ogni aggetto sull’area stradale, superiore a cm 20. In casi particolari e documentati, possono essere consentite eccezioni ai predetti commi, a condizione che sul filo marciapiede venga realizzata una barriera fissa che impedisca
consentite eccezioni ai predetti commi, a condizione che sul filo marciapiede venga realizzata una barriera fissa che impedisca l'insinuarsi di mezzi di trasporto sotto gli aggetti. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni: a. per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo dev’essere in ogni punto non inferiore a m 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del
sere in ogni punto non inferiore a m 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede ed è obbligatorio richiedere il parere della Polizia Locale; l’apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità; deve essere curata l'omogeneità delle tende esterne. Il Comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di
ogeneità delle tende esterne. Il Comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano. b. per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al punto 2, lett. a) b) c) del precedente punto 2 o rispettare le prescrizioni impartite dal Comune.
imiti di sporgenza definiti al punto 2, lett. a) b) c) del precedente punto 2 o rispettare le prescrizioni impartite dal Comune. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a m 4,00 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno, fatta eccezione per i serramenti di sicurezza. 3. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono
er i serramenti di sicurezza. 3. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperti da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese. 4. Scale esterne
cate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese. 4. Scale esterne Fatte salve diverse e specifiche prescrizioni delle N.T.O. del P.I. e dei P.U.A, possono essere ammesse le scale esterne non coperte fino ad una altezza massima pari al piano di calpestio del I° piano, a condizione che: non sia possibile od opportuno per le caratteristiche distributive dell’immobile realizzarle internamente;
, a condizione che: non sia possibile od opportuno per le caratteristiche distributive dell’immobile realizzarle internamente; siano armonicamente inserite nel contesto architettonico preferendo la realizzazione in aderenza ai muri perimetrali.
Art. 70 Allineamenti
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 74 Nelle ristrutturazioni di edifici esistenti il mantenimento delle scale esterne dovrà essere adeguatamente motivato in relazione a comprovate impossibilità tecniche di inserire la scala nel corpo dell’edificio principale. Sono comunque sempre ammesse le scale di sicurezza prescritte dalle leggi in vigore. Art. 70 Allineamenti
- All'interno dei centri abitati, degli ambiti di edificazione diffusa o delle zone edificabili con
Art. 70 Allineamenti
igore. Art. 70 Allineamenti
- All'interno dei centri abitati, degli ambiti di edificazione diffusa o delle zone edificabili con attuazione diretta, è facoltà del Responsabile dell’Ufficio Tecnico permettere l’allineamento dei nuovi fabbricati con gli edifici adiacenti, purché ne esistano, allineati, almeno in numero di due, nel rispetto della legislazione in materia e a condizione che ciò non contrasti con esigenze di scorrevolezza o miglioramento della viabilità.
IPOTESI A IPOTESI B
ella legislazione in materia e a condizione che ciò non contrasti con esigenze di scorrevolezza o miglioramento della viabilità. 2. Per allineamento dei fabbricati, si intende il posizionamento dell’edificio lungo una linea di confine dalla proprietà stradale come di seguito schematizzato: Schema di allineamento stradale limite proprietà stradale posizionamento nuovo edificio edifici esistenti linea di allineamento IPOTESI A IPOTESI B max. 50 ml <_____max 50 m _____>
IPOTESI A IPOTESI B
adale posizionamento nuovo edificio edifici esistenti linea di allineamento IPOTESI A IPOTESI B max. 50 ml <_____max 50 m _____> 3. Negli ambiti di cui al punto 1, sono altresì ammessi, nel rispetto degli indici di edificabilità consentiti, gli ampliamenti e le sopraelevazione di edifici esistenti, sempre che la parte ampliata sopraelevata non sopravanzi oltre il fronte degli stessi verso la strada e che ciò non sia di danno alla circolazione stradale.
Art. 71 Piano del colore
sopraelevata non sopravanzi oltre il fronte degli stessi verso la strada e che ciò non sia di danno alla circolazione stradale. 4. Sono fatte salve diverse indicazioni puntuali eventualmente indicate dal P.I. (indicazione di allineamento, schede puntuali ai sensi della LR 11/’04, art. 41, comma 4ter. Art. 71 Piano del colore
- Il Piano del Colore stabilisce i criteri guida degli interventi di ripristino, di restauro e di
Art. 71 Piano del colore
ter. Art. 71 Piano del colore
- Il Piano del Colore stabilisce i criteri guida degli interventi di ripristino, di restauro e di manutenzione dei paramenti murari degli edifici assoggettati a grado di tutela e comprende gli interventi sulle superfici da tinteggiare e su tutti gli elementi che compongono la facciata, al fine di preservare l’immagine dei manufatti di pregio.
- Dovranno essere evitate tutte le operazioni di falsificazione storica, nonché le soluzioni
’immagine dei manufatti di pregio. 2. Dovranno essere evitate tutte le operazioni di falsificazione storica, nonché le soluzioni formali e cromatiche prive di rapporto architettonico con il luogo in cui si interviene. In assenza di Piano del Colore, per la zona agricola e gli edifici con grado di tutela valgono i i criteri indicati rispettivamente nel PQAMA e nelle NTO del PI.
Art. 72 Coperture degli edifici
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 75 Art. 72 Coperture degli edifici
- Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche delle tipologie previste nelle N.T.O. e nel PQAMA.
- Nel caso di copertura a padiglione o a falde inclinate, la pendenza delle stesse deve essere compresa tra il 25% ed il 45%.
. 2. Nel caso di copertura a padiglione o a falde inclinate, la pendenza delle stesse deve essere compresa tra il 25% ed il 45%. 3. Con riferimento agli abbaini e ai lucernari, si stabilisce che siano arretrati di almeno m 1,00 dal muro esterno; in ogni caso devono essere rispettati i parametri di illuminazione ed aerazione di cui all’art. 35. 4. L’inserimento di sistemi per fonti di energia rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici) sono
aerazione di cui all’art. 35. 4. L’inserimento di sistemi per fonti di energia rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici) sono consentiti a condizione che sia garantito il corretto inserimento rispetto ai caratteri architettonici dell’edificio e secondo le prescrizioni del succ. art. 85. 5. Le coperture piane, se ammesse dalla disciplina di zona, devono essere realizzate con caratteristiche, materiali e finiture tali da non contrastare con i caratteri dell’edificio e in modo
vono essere realizzate con caratteristiche, materiali e finiture tali da non contrastare con i caratteri dell’edificio e in modo da ridurre l'impatto sul paesaggio con particolare riguardo alle visuali dall'alto, fatta eccezione per l’eventuale installazione degli impianti solari; non è consentita la finitura a vista mediante l’uso di guaine. 5.1 Sulle coperture piane non praticabili non è ammessa alcuna costruzione ad eccezione di : a. camini, canne di ventilazione e simili; b. parafulmini, antenne;
aticabili non è ammessa alcuna costruzione ad eccezione di : a. camini, canne di ventilazione e simili; b. parafulmini, antenne; c. lucernari per l'illuminazione, accessi coperti al terrazzo, locale macchine dell'ascensore; d. eventuali altre sovrastrutture destinate a impianti tecnici, trattamento aria, serbatoi idrici, sempreché di minimo ingombro, dovranno ubicate ove meno visibili dallo spazio pubblico e opportunamente schermate.
batoi idrici, sempreché di minimo ingombro, dovranno ubicate ove meno visibili dallo spazio pubblico e opportunamente schermate. 5.2 Sulle coperture piane praticabili sono altresì ammesse esclusivamente strutture di arredo, quali tende da sole, pergolati, piccoli elementi accessori prefabbricati quali barbecue, fioriere, contenitori chiusi per attrezzi e ricovero arredi, non in muratura e semplicemente appoggiati al pavimento del terrazzo di non più di 4 mq di superficie complessiva ed altezza
Art. 73 Illuminazione pubblica
di, non in muratura e semplicemente appoggiati al pavimento del terrazzo di non più di 4 mq di superficie complessiva ed altezza non superiore a 2,00 m. Gli stessi dovranno essere collocati possibilmente in posizione tale da limitarne l’impatto visivo dall’esterno. 6. I manufatti non rispondenti alle caratteristiche sopra elencate saranno soggetti alle sanzioni di cui al Titolo IV del DPR 380/2001 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni”. Art. 73 Illuminazione pubblica
Art. 73 Illuminazione pubblica
lo IV del DPR 380/2001 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni”. Art. 73 Illuminazione pubblica
- Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici, devono essere eseguiti con sistemi a ridotto consumo energetico secondo criteri antinquinamento luminoso, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 17/2009.
R.E. - 2021 76
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 76 2. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell’inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio. 3. Nelle aree comuni (private, condominiali, pubbliche) i corpi illuminanti dovranno essere previsti:
- di diversa altezza per le zone carrabili, ciclabili e pedonali;
iali, pubbliche) i corpi illuminanti dovranno essere previsti:
- di diversa altezza per le zone carrabili, ciclabili e pedonali;
- con il flusso luminoso rivolto verso il basso;
- le schermature antiabbagliamento dovranno adempiere alla loro funzione senza indebite riduzioni del flusso luminoso.
- Gli impianti di illuminazione devono inserirsi armonicamente in funzione degli elementi architettonici dei fabbricati e del contesto urbano, con opportune scelte del colore e della
Art. 74 Griglie ed intercapedini
icamente in funzione degli elementi architettonici dei fabbricati e del contesto urbano, con opportune scelte del colore e della direzione della luce: è vietato usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario. 5. Il PQAMA fornisce gli indirizzi per la progettazione dell’illuminazione artificiale nelle aree aperte (2.2g) Art. 74 Griglie ed intercapedini
- Il collocamento su area pubblica di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali
74 Griglie ed intercapedini
- Il collocamento su area pubblica di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali interrati posti in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico, è soggetto a preventiva concessione comunale ed al pagamento delle relative imposte: tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.
lvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo. 2. Di norma il posizionamento delle griglie purchè di larghezza non superiore a 110cm e di altri tipi di finitura potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi o di portici di larghezza almeno pari a 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare.
i o di portici di larghezza almeno pari a 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare. 3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone diversamente abili o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.
la deambulazione; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. 4. Le intercapedini dovranno essere mantenute pulite, sgombere da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei concessionari. 5. Il proprietario dell’intercapedine esistente o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell’edificio
struzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell’edificio sia di sostegno del corpo stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di manutenzione dovranno essere realizzati a cura del concessionario. 6. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di
o derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione; in caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo quanto
ssione amministrativa, i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente, fermo restando che qualora non sia provveduto nei
R.E. - 2021 77
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 77 termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei concessionari, secondo le vigenti normative. 7. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini. 8. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione da
suolo stradale nelle intercapedini. 8. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione da destinarsi ad utilizzazione abitativa deve essere isolato dall’umidità del suolo, utilizzando gli opportuni accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l’isolamento della costruzione per prevenire l’umidità da assorbimento capillare. 9. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono avere il piano di calpestio isolato,
Art. 75 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri
da assorbimento capillare. 9. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono avere il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo ‘igloo’ o equivalente efficacemente aerato e ventilato. Art. 75 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici
- In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, l’installazione di antenna televisiva deve avvenire con impianto centralizzato di
zione e ricostruzione di edifici residenziali, l’installazione di antenna televisiva deve avvenire con impianto centralizzato di portata tale da servire almeno due apparecchi riceventi per alloggio. 2. L’installazione di antenne e parabole dovrà essere prevista preferibilmente sulla falda di copertura dell’edificio opposta alla pubblica via, senza sporgere dal perimetro del tetto; non sono consentite installazioni in facciata; soltanto quando ne sia dimostrata l’impossibilità, tali
dal perimetro del tetto; non sono consentite installazioni in facciata; soltanto quando ne sia dimostrata l’impossibilità, tali impianti potranno essere collocati sui fronti con le seguenti priorità: su terrazzi non prospettanti spazi pubblici e purché entro la linea del parapetto; su terrazzi prospettanti spazi pubblici e purché entro la linea del parapetto; con modalità diverse purché espressamente autorizzate dal Comune.
ttanti spazi pubblici e purché entro la linea del parapetto; con modalità diverse purché espressamente autorizzate dal Comune. 3. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi; i cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto. 4. Nel caso di interventi su edifici esistenti, soggetti a manutenzione straordinaria,
tuali futuri potenziamenti dell’impianto. 4. Nel caso di interventi su edifici esistenti, soggetti a manutenzione straordinaria, ristrutturazione o comportanti il completo rifacimento di almeno un prospetto, è fatto obbligo di adeguare gli impianti a quanto prescritto ai precedenti commi 1) e 2), nonché a quanto prescritto al comma 3), limitatamente alle parti interessate. 5. Il Responsabile del servizio del comune può ordinare la rimozione qualora, sentita la
, limitatamente alle parti interessate. 5. Il Responsabile del servizio del comune può ordinare la rimozione qualora, sentita la Commissione Consultiva Ornato, presentino un aspetto indecoroso o risultino essere di intralcio a pubbliche sistemazioni. 6. Le apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione non possono essere installate e sporgere al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata prospettante la
climatizzazione non possono essere installate e sporgere al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata prospettante la pubblica via. E’ consentita l’installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata nei cavedi, nei cortili chiusi e sui poggioli/terrazzi, purché l’apparato risulti collocato entro l’ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita
e sui poggioli/terrazzi, purché l’apparato risulti collocato entro l’ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l’installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici, a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all’uso pubblico.
R.E. - 2021 78
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 78 7. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico secondo le indicazioni fornite dalla CCO. 8. Nelle zone agricole e sugli edifici con grado di tutela fino a 3, valgono, inoltre, le seguenti indicazioni:
rnite dalla CCO. 8. Nelle zone agricole e sugli edifici con grado di tutela fino a 3, valgono, inoltre, le seguenti indicazioni: gli impianti dei vari servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.) devono di norma essere collocati all’interno del profilo della facciata, senza sporgere da essa e rifiniti con materiali coerenti con il trattamento della superficie del prospetto; i fori di ventilazione da realizzare in facciata dovranno essere muniti di griglie di protezione
lla superficie del prospetto; i fori di ventilazione da realizzare in facciata dovranno essere muniti di griglie di protezione a filo con l’intonaco, preferibilmente con formelle in pietra; i pluviali dovranno essere installati agli estremi della facciata in modo da delimitare l’unità formale e tipologica dell’edificio e non la proprietà. Grondaie e pluviali dovranno essere realizzati in rame o lamiera zincata, salvo il tratto di innesto al suolo che può essere
tà. Grondaie e pluviali dovranno essere realizzati in rame o lamiera zincata, salvo il tratto di innesto al suolo che può essere realizzato in ghisa. Non è ammesso l’uso di plastica e dell’acciaio. 9. L’installazione di antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici su immobili sottoposti al vincolo monumentale, è subordinata al preventivo rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali ai sensi della
Art. 76 Serramenti esterni degli edifici
subordinata al preventivo rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali ai sensi della Parte Seconda del Dlgs. n. 42/2004. Art. 76 Serramenti esterni degli edifici
- I serramenti esterni, i portoni d’ingresso e le serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre nelle facciate degli edifici devono avere finiture cromatiche uniformi.
- I serramenti non possono sporgere per più di 10 cm dal parametro esterno del fabbricato. I
vere finiture cromatiche uniformi. 2. I serramenti non possono sporgere per più di 10 cm dal parametro esterno del fabbricato. I serramenti collocati ad altezza inferiore a m 3,0 devono potersi aprire senza sporgere all’esterno. 3. Le porte dei locali che, per norme di legge o di regolamento, devono aprirsi verso l'esterno devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso
al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico. 4. Nelle zone agricole e per gli edifici con grado di protezione valgono, rispettivamente, le indicazioni contenute nel PQAMA e nell’allegato A alle NTO. 5. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi precedenti possono essere mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei
Art. 77 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
siti di cui ai commi precedenti possono essere mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. Art. 77 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine,
di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, devono rispettare quanto previsto dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. Per quanto di competenza comunale valgono le seguenti disposizioni:
R.E. - 2021 79
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 79 a. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti; se sporgenti oltre 10cm, devono essere collocati ad altezza non inferiore a m 2,70 dal piano sottostante; se
nti e prospicienti; se sporgenti oltre 10cm, devono essere collocati ad altezza non inferiore a m 2,70 dal piano sottostante; se prospettano su strade, sono consentiti ad altezza inferiore a m 5,0 solo se sovrastanti a marciapiede; b. l’apposizione di tende all’esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito
i e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare; il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad altezza inferiore a 2,20 m dal piano del marciapiede; la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno 50 cm dal bordo esterno del marciapiede;
del marciapiede; la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno 50 cm dal bordo esterno del marciapiede; c. le vetrine di particolare pregio documentale dovranno essere conservate o restaurate; le vetrine prive di interesse documentale o decorativo possono essere sostituite o rifatte; in ogni singolo edificio le vetrine anche di più esercizi dovranno essere uniformi nei materiali costitutivi e nelle dimensioni. I nuovi fori vetrina non dovranno compromettere il
ercizi dovranno essere uniformi nei materiali costitutivi e nelle dimensioni. I nuovi fori vetrina non dovranno compromettere il linguaggio architettonico del prospetto, anche nel caso siano situati all'interno dei sottoportici. Le chiusure di protezione esterna dovranno essere preferibilmente a maglia; vanno mantenute le chiusure di protezione tradizionali a libro in metallo; d. l’insegna deve essere progettata con la vetrina, e deve di norma far parte integrante della
tradizionali a libro in metallo; d. l’insegna deve essere progettata con la vetrina, e deve di norma far parte integrante della vetrina stessa. Non sono consentite insegne a bandiera, se non quelle riconosciute di pubblico interesse (farmacie, funzioni pubbliche, ecc.); le insegne luminose (a cassonetto) sono consentite in coerenza formale con il foro vetrina. 2. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla
renza formale con il foro vetrina. 2. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20. 3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
i, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 4. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 5. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
Art. 78 Cartelloni pubblicitari e indicazioni stradali
ncessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro. 6. Il comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente. Art. 78 Cartelloni pubblicitari e indicazioni stradali
Art. 78 Cartelloni pubblicitari e indicazioni stradali
dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente. Art. 78 Cartelloni pubblicitari e indicazioni stradali
- Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, indicatori stradali ed gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente: tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
R.E. - 2021 80
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 80 segnaletica stradale e turistica; c. piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche , idranti ed altre infrastrutture ; mensole , ganci , tubi , paline per la pubblica illuminazione , semafori, orologi elettrici e simili. 2. le applicazioni di cui al punto 1 sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della vigente legislazione.
simili. 2. le applicazioni di cui al punto 1 sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della vigente legislazione. 3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopraccitati ; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili . 4. L’affissione di manifesti pubblicitari è consentita unicamente negli spazi definiti dal Comune e
per fatti loro imputabili . 4. L’affissione di manifesti pubblicitari è consentita unicamente negli spazi definiti dal Comune e in conformità a quanto previsto dal relativo regolamento. 5. Lungo le strade, è vietata l’installazione di cartelli pubblicitari e di qualsiasi impianto di pubblicità o propaganda fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 4. Sono ammesse esclusivamente le insegne di esercizio da installare all’interno del lotto ove ha sede l’attività e
Art. 79 Muri di cinta e di sostegno
cui al comma 4. Sono ammesse esclusivamente le insegne di esercizio da installare all’interno del lotto ove ha sede l’attività e le preinsegne (dimensionate e definite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione) purchè collocate sui sostegni esistenti o, qualora i sostegni siano inesistenti, sia concordato con l’Amministrazione Comunale una collocazione idonea al posizionamento, anche differito nel tempo, di più preinsegne. Art. 79 Muri di cinta e di sostegno
Art. 79 Muri di cinta e di sostegno
ale una collocazione idonea al posizionamento, anche differito nel tempo, di più preinsegne. Art. 79 Muri di cinta e di sostegno
- Fatte salve specifiche indicazioni del PI, i muri di cinta (ovvero murature diverse dalle recinzioni) in pietra o sasso di tipo tradizionale, vanno di norma conservati o riproposti.
- Salvo il caso di rampe di accesso a locali interrati, eventuali muri di contenimento (solo nel caso di riporti di terreno) non devono superare l’altezza di m 1,50 salvo che una diversa altezza
muri di contenimento (solo nel caso di riporti di terreno) non devono superare l’altezza di m 1,50 salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; devono essere intervallati da terrazzamenti di profondità non inferiore a m 2,0 ed essere realizzati con materiali tipici o compatibili con l’ambiente circostante. 3. In caso di realizzazione di muri di sostegno, di contenimento o terre armate, di altezza
patibili con l’ambiente circostante. 3. In caso di realizzazione di muri di sostegno, di contenimento o terre armate, di altezza superiore a m 1,50 dall’andamento naturale del terreno, atti a creare ex novo un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente, sono assimilati a costruzione e sono assoggettati al rispetto delle distanze e dei distacchi. 4. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e
istanze e dei distacchi. 4. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. 5. Per i muri di sostegno isolati, il comune, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
ale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale. 6. Il comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela
Art. 80 Beni culturali ed edifici storici
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 81 dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione. Art. 80 Beni culturali ed edifici storici
- I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale. Art. 81 Cimiteri monumentali e storici
Art. 81 Cimiteri monumentali e storici
one della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale. Art. 81 Cimiteri monumentali e storici
- La regolamentazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo trova trattazione nel Regolamento dei servizi Cimiteriali comunale. Art. 82 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
- Per garantire la sicurezza dei luoghi urbani anche con riferimento al decoro degli spazi
curezza per i luoghi pubblici urbani
- Per garantire la sicurezza dei luoghi urbani anche con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all’eliminazione delle barriere architettoniche, all’illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, deve essere prevista l’installazione di idonee ed adeguate strutture ed apparecchiature che garantiscano in qualsiasi condizione (ore notturne, presenza di nebbie o piogge consistenti, ecc.) una sufficiente illuminazione per
ntiscano in qualsiasi condizione (ore notturne, presenza di nebbie o piogge consistenti, ecc.) una sufficiente illuminazione per evitare la formazione di zone o aree senza o con ridotta visibilità, anche con riferimento al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.) 2. Si rinvia ai precedenti articoli del presente regolamento di cui al Capo II e alle norme sovraordinate in materia.
Art. 83 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbatti
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 82 CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI Art. 83 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche
- Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
are le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. 2. Gli interventi sui fabbricati devono essere eseguiti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche (DPR 380/2001, DM 236/1989, DPR 503/1996, L 104/1992, L 41/1986; LR 16/2007, LR 14/2009, DGRV 1428/2011 e DGRV 1898/2014).
niche (DPR 380/2001, DM 236/1989, DPR 503/1996, L 104/1992, L 41/1986; LR 16/2007, LR 14/2009, DGRV 1428/2011 e DGRV 1898/2014). 3. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento su edifici non a norma non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse: in ogni caso non può essere realizzato alcun intervento edilizio in ambienti comunque a norma che “introduca nuove
opere stesse: in ogni caso non può essere realizzato alcun intervento edilizio in ambienti comunque a norma che “introduca nuove barriere architettoniche”. 4. Per gli edifici privati non aperti al pubblico, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, gli interventi che riguardano elementi strutturali orizzontali o verticali, quali solai o scale, considerato che si tratta di opere che non possono, nel tempo,
lementi strutturali orizzontali o verticali, quali solai o scale, considerato che si tratta di opere che non possono, nel tempo, essere modificate a costi limitati, devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti soprarichiamate. 5. Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, così come definiti dalla normativa regionale vigente, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono
e definiti dalla normativa regionale vigente, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono essere adeguati anche in caso di interventi di grado inferiore alla ristrutturazione edilizia, in applicazione dell’art. 82 del D.P.R. 380/2001, rispettando le prescrizioni regionali vigenti. In particolare: almeno un sevizio igienico deve essere reso accessibile, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni;
ti. In particolare: almeno un sevizio igienico deve essere reso accessibile, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni; gli accessi al locale devono essere assicurati dal piano strada con l’inserimento di porte scorrevoli e formazione di rampe di raccordo interne o, in alternativa, con arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la creazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata
la creazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all’arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge. 6. Le comunicazioni /segnalazioni di esecuzione dei lavori, modifica di destinazione d'uso riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, deve obbligatoriamente essere accompagnata da dichiarazione, redatta da un tecnico abilitato attestante la verifica tecnica della conformità
toriamente essere accompagnata da dichiarazione, redatta da un tecnico abilitato attestante la verifica tecnica della conformità dell'immobile alle disposizioni del presente articolo. 7. Il Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia può accordare, anche in via preventiva, la deroga a quanto disposto precedentemente, qualora venga dimostrata l’impossibilità tecnica di rispettare tali prescrizioni o nel caso di miglioramento sismico o statico degli elementi
dimostrata l’impossibilità tecnica di rispettare tali prescrizioni o nel caso di miglioramento sismico o statico degli elementi strutturali. Allo scopo il professionista in una specifica relazione tecnica dovrà esporre in modo dettagliato le ragioni che impediscono il rispetto delle prescrizioni predette. 8. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs.42/04, nonché ai vincoli previsti dalla pianificazione urbanistica o da altre normative aventi le
R.E. - 2021 83
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 83 medesime finalità di tutela, qualora l'intervento edilizio non possa essere realizzato a causa del mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere ottenuta con opere provvisionali, come definite dalla normativa
ilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere ottenuta con opere provvisionali, come definite dalla normativa vigente, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità. 9. Qualora l'inserimento di sistemi di sollevamento, realizzati al fine di migliorare l'accessibilità agli edifici non adeguati alle norme sulle barriere architettoniche all'interno di un vano scala condominiale esistente, comporti la riduzione della larghezza della scala, dovrà comunque
Art. 84 Serre bioclimatiche o serre solari
ettoniche all'interno di un vano scala condominiale esistente, comporti la riduzione della larghezza della scala, dovrà comunque essere garantita una larghezza minima utile netta prevista dalla normativa vigente in materia. Art. 84 Serre bioclimatiche o serre solari
- Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
- Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sull'edilizia sostenibile, se presente, o dal PQAMA
mio energetico degli edifici. 2. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sull'edilizia sostenibile, se presente, o dal PQAMA (2.3 incentivi a favore dell’energia sostenibile) le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva (muri di accumulo, muri di Trombe), sono considerate volumi tecnici, non computabili ai fini volumetrici e/o superficiari a
siva (muri di accumulo, muri di Trombe), sono considerate volumi tecnici, non computabili ai fini volumetrici e/o superficiari a condizione che siano rispettate le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell’art. 3 dell'allegato A della DGR n. 1781 dell' 8 novembre 2011. Non devono comunque compromettere l’illuminazione e l’areazione dei locali retrostanti e devono essere rispettate le distanze dagli edifici, dai confini e dalle strade; è ammessa la deroga alla distanza dai confine
Art. 85 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio de
e devono essere rispettate le distanze dagli edifici, dai confini e dalle strade; è ammessa la deroga alla distanza dai confine sulla base di accordo tra confinanti. 3. Quando l’installazione delle serre solari comporta la creazione di nuovi ambienti di abitazione, sono assimilate all’edificio. Art. 85 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
- La collocazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli
abili a servizio degli edifici
- La collocazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici deve rispettare il contesto ambientale e paesaggistico.
- Sugli edifici di valore storico/architettonico e testimoniale classificati con gradi di protezione 1 o 2 che impongono la conservazione con copertura a falde, possono essere montati pannelli fotovoltaici e solari termici esclusivamente di tipo integrato ed in andamento con la falda di
, possono essere montati pannelli fotovoltaici e solari termici esclusivamente di tipo integrato ed in andamento con la falda di copertura mentre i serbatoi di accumulo d’acqua dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico. 3. Sugli altri edifici i pannelli solari termici o fotovoltaici, disposti sui tetti a falda, devono essere aderenti ai tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Per
ui tetti a falda, devono essere aderenti ai tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Per quanto riguarda i collettori solari gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico. 4. I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti piani degli edifici dovranno essere installati con orientamento e inclinazione ottimale, preferibilmente in modo non visibile dalla strada.
edifici dovranno essere installati con orientamento e inclinazione ottimale, preferibilmente in modo non visibile dalla strada. 5. La realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto solare e/o fotovoltaico senza che dette costruzioni siano conteggiate ai fini volumetrici, debbono rispettare le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nella normativa vigente. Eventuali serbatoi
umetrici, debbono rispettare le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nella normativa vigente. Eventuali serbatoi di impianti solari termici, se non integrati nella copertura della pensilina o tettoia, non possono trovare posto sopra struttura e devono essere diversamente posizionati.
R.E. - 2021 84
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 84 Ai sensi della LR 14/’19, art. 17, punto 5 le strutture tecnologiche strettamente indispensabili al sostegno dei pannelli solari termici o fotovoltaici anche nel caso questi vengano a costituire copertura di posti auto devono essere aperti su tutti i lati; tali manufatti non sono soggetti al rispetto delle distanze dalla strada se inserite all’interno del centro abitato o ricedenti
Art. 86 Coperture, canali di gronda e pluviali
tali manufatti non sono soggetti al rispetto delle distanze dalla strada se inserite all’interno del centro abitato o ricedenti all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale e presentano un’altezza massima di m 3,00; tali strutture non concorrono alla formazione della superficie coperta. Sono fatte salve le norme di natura civilistica; Art. 86 Coperture, canali di gronda e pluviali
Art. 86 Coperture, canali di gronda e pluviali
azione della superficie coperta. Sono fatte salve le norme di natura civilistica; Art. 86 Coperture, canali di gronda e pluviali
- I tetti, le coperture e le superfici fabbricate in genere, esposti alle acque meteoriche, devono essere predisposti, costruiti od organizzati in modo tale da permettere la raccolta, il convogliamento e l’allontanamento delle acque stesse.
- Le acque meteoriche, raccolte dai tetti e dalle coperture in genere, devono essere convogliate
ntanamento delle acque stesse. 2. Le acque meteoriche, raccolte dai tetti e dalle coperture in genere, devono essere convogliate su linee di compluvio o a mezzo di canali di gronda ottenuti con sagomatura dei getti in calcestruzzo, destinati a formare i cornicioni e per impiego di veri e propri canali in lamiera zincata o in altro metallo non ossidabile. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche, con eccezione per l’acqua di condensa.
i canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche, con eccezione per l’acqua di condensa. 3. Le tubazioni verticali, devono essere isolate ed indipendenti dalle murature e devono essere di sviluppo tale per cui sia garantito il convogliamento delle acque meteoriche fino alla loro immissione nella rete di fognatura privata e comunale o nel corpo ricettore, previa autorizzazione.
ue meteoriche fino alla loro immissione nella rete di fognatura privata e comunale o nel corpo ricettore, previa autorizzazione. 4. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; nel punto d’innesto dei tubi pluviali sulla rete di fognatura orizzontale devono
direzione o la confluenza con altre condutture; nel punto d’innesto dei tubi pluviali sulla rete di fognatura orizzontale devono essere predisposti, ai limiti della proprietà, opportuni pozzetti muniti di sifone e di sfiato. 5. Nel caso in cui la fognatura comunale non esista ancora e salvo l’obbligo di doversi allacciare sulla medesima non appena predisposta, le acque meteoriche potranno essere lasciate defluire liberamente alla base dei pluviali: dovrà comunque essere posta in opera alla base del
eoriche potranno essere lasciate defluire liberamente alla base dei pluviali: dovrà comunque essere posta in opera alla base del pluviale almeno una lastra in pietra o in calcestruzzo e dovranno essere eseguiti tutti gli accorgimenti atti a far defluire le acque a distanza dai muri di perimetro e secondo percorsi che non risultino pregiudizievoli per il passaggio e per il decoro pubblico. 6. In tutti quei casi per i quali l’orientamento delle pendenze dei piani esposti alle acque
passaggio e per il decoro pubblico. 6. In tutti quei casi per i quali l’orientamento delle pendenze dei piani esposti alle acque meteoriche può essere eseguito verso l’interno della proprietà privata è fatto divieto di assoggettare l’area pubblica a servitù di stillicidio. 7. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati fino ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o
Art. 87 Strade, passaggi e cortili privati
ali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati fino ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; in alternativa, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m. Art. 87 Strade, passaggi e cortili privati
- La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo
passaggi e cortili privati
- La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente; ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
R.E. - 2021 85
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 85 b. alla manutenzione e pulizia; c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d. all'efficienza del sedime e del manto stradale; e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali; f. all'illuminazione, nei casi previsti. 2. Le strade private a servizio di residenze su almeno due lotti con più di 6 unità abitative
'illuminazione, nei casi previsti. 2. Le strade private a servizio di residenze su almeno due lotti con più di 6 unità abitative complessive, devono avere una carreggiata di larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 3. La carreggiata di strade private a servizio di residenze su un unico lotto e fino a 6 unità
ione di marcia degli autoveicoli. 3. La carreggiata di strade private a servizio di residenze su un unico lotto e fino a 6 unità abitative, possono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. 4. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche di tipo agroindustriale) e commerciali devono avere larghezza della carreggiata minima di 4,00 m nel caso di un unico
vi, (anche di tipo agroindustriale) e commerciali devono avere larghezza della carreggiata minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
rminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 5. Le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 6. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato,
mpatibili con la reale fattibilità. 6. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione adeguato. 7. Cortili Il cortile interno è l’area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da fabbricati lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi un’altezza maggiore o uguale a ml 2,50, con rapporto
he nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi un’altezza maggiore o uguale a ml 2,50, con rapporto tra superficie del cortile e la somma delle superfici delle pareti perimetrali non inferiore a un quarto; l’altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del cortile; misure inferiori possono essere ammesse nel recupero del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico o ambientale sentita la CCO.
ri possono essere ammesse nel recupero del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico o ambientale sentita la CCO. I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo e devono avere un marciapiedi di larghezza non inferiore a m 1,50 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali. Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli le aree corrispondenti a dette
luppo dei muri perimetrali. Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purchè la somma delle proiezioni di detti balconi o poggioli non superi un ventesimo dell’area del cortile stesso. La distanza minima tra le pareti opposte dei cortili e lastrici solari deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra fabbricati; i cortili devono essere muniti di opportune
ari deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra fabbricati; i cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.
Art. 88 Cavedio/chiostrina o pozzo luce, patio, lastrico solare e cortile intern
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 86 Art. 88 Cavedio/chiostrina o pozzo luce, patio, lastrico solare e cortile interno
- CORTILE INTERNO Non devono essere chiusi su tutti i lati da corpi di fabbrica, orientando verso Sud le parti aperte, ad eccezione dei cortili delimitati da muri di cinta. Inoltre: i cortili devono avere una superficie non inferiore ad un quarto della somma delle superfici delle pareti che li circondano.
: i cortili devono avere una superficie non inferiore ad un quarto della somma delle superfici delle pareti che li circondano. La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra i fabbricati nelle Norme di Attuazione del P.I. Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purchè
alla proiezione di balconi o poggioli le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purchè la somma delle proiezioni di detti balconi o poggioli non superi un ventesimo dell’area del cortile stesso. Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro.
ti muri vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro. I cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche. I cortili devono essere facilmente accessibili dall’esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo e devono avere un marciapiedi di larghezza non inferiore a ml.1.50 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali.
i di disobbligo e devono avere un marciapiedi di larghezza non inferiore a ml.1.50 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali. Misure inferiori possono essere ammesse nel recupero del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico o ambientale. 2. CHIOSTRINE E CAVEDI Chiostrine e cavedi possono essere ricavati solo per migliorare le condizioni di edifici già esistenti, su di essi possono prendere luce solo servizi igienici, scale e locali di disobbligo; gli
e condizioni di edifici già esistenti, su di essi possono prendere luce solo servizi igienici, scale e locali di disobbligo; gli eventuali bagni prospicenti devono essere anche dotati di ventilazione forzata canalizzata al tetto. Inoltre: la superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro della chiostrina. Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter iscrivere un cerchio del
delle pareti di perimetro della chiostrina. Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter iscrivere un cerchio del diametro di ml.3.00. Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l’esterno, alla base della chiostrina. Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di servizio e di disobbligo.
one verso l’esterno, alla base della chiostrina. Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di servizio e di disobbligo. 3. Il patio è l’area libera scoperta destinata a illuminare e ventilare locali abitabili appartenenti ad un’unica unità abitativa, completamente delimitato da fabbricazione lungo il suo perimetro; l’altezza delle pareti è misurato dalla più bassa quota di calpestio del patio;
Art. 89 Intercapedini, griglie di areazione, canalizzazioni, canne fumarie e com
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 87 4. Il lastrico solare è la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da esso emergenti che ne impediscano l’affaccio, l’altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico. Art. 89 Intercapedini, griglie di areazione, canalizzazioni, canne fumarie e comignoli
- Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e
nne fumarie e comignoli
- Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
i locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli,
ri frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. 3. Le griglie da integrare nella pavimentazione devono essere realizzate con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la
essere realizzate con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; le stesse ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia e in ogni caso non possono avere larghezza superiore a 1,1m. 4. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
. 4. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. 5. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione. 6. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere;
ione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere; tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate. 7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia
essere debitamente stuccate. 7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. 8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
Art. 90 Recinzioni
a: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti. 9. Le canne fumarie e i comignoli devono rispettare le distanze necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza; le canne fumarie con sporgenza massima di cm 50 dai muri perimetrali degli edifici e larghezza massima di m 2,50 non concorrono a formare superficie coperta e distanza dai confini e fabbricati. Art. 90 Recinzioni
Art. 90 Recinzioni
larghezza massima di m 2,50 non concorrono a formare superficie coperta e distanza dai confini e fabbricati. Art. 90 Recinzioni
- Le recinzioni e divisioni tra terreni privati e tra lotti diversi devono rispettare le prescrizioni contenute nel precedente art. 52. Art. 91 Materiali, tecniche costruttive degli edifici
Art. 92 Disposizioni relative alle aree di pertinenza
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 88
- Per gli interventi sui fabbricati esistenti e l’utilizzo di materiali propri della tradizione locale con il ricorso a particolari tecniche costruttive, si rinvia alle Norme Tecniche Operative (NTO) del Piano degli interventi (PI) e al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA). Art. 92 Disposizioni relative alle aree di pertinenza
Art. 92 Disposizioni relative alle aree di pertinenza
ntuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA). Art. 92 Disposizioni relative alle aree di pertinenza
- Le aree di pertinenza devono sempre essere mantenute in modo decoroso, libere da depositi di materiali incongrui ed impattanti con il contesto.
- Nelle aree di pertinenza possono essere posizionate opere di arredo ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2011 e s.m.i e relativi decreti ministeriali, da collocarsi in modo armonico rispetto
Art. 93 Piscine
di arredo ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2011 e s.m.i e relativi decreti ministeriali, da collocarsi in modo armonico rispetto all’edificio e allo spazio circostante nel rispetto delle distanze dai confini previste dalle Norme tecniche operative del Piano degli interventi e dal Codice della strada, senza recare pregiudizio a terzi e/o confinanti, e nel rispetto di eventuali norme in materia di decoro previste dal Piano degli Interventi. Art. 93 Piscine
Art. 93 Piscine
erzi e/o confinanti, e nel rispetto di eventuali norme in materia di decoro previste dal Piano degli Interventi. Art. 93 Piscine
- Le piscine aperte al pubblico sono considerati impianti sportivi o ricreativi; le piscine non aperte al pubblico sono da considerarsi pertinenze dell’edificio principale indipendentemente dalla dimensione dei locali tecnici o degli eventuali accessori interrati per servizi igienici e spogliatoi.
e indipendentemente dalla dimensione dei locali tecnici o degli eventuali accessori interrati per servizi igienici e spogliatoi. 2. La realizzazione delle piscine e dei relativi impianti deve uniformarsi all’eventuale e specifica disciplina contenuta nel Piano degli Interventi e devono rispettare le sole distanze previste dal codice civile per le cisterne (art. 889) se totalmente interrate. 3. La piscina e le pavimentazioni lungo il perimetro non sono computate nella superficie
Art. 94 Altre opere di corredo degli edifici
rne (art. 889) se totalmente interrate. 3. La piscina e le pavimentazioni lungo il perimetro non sono computate nella superficie pavimentata fino ad una larghezza di m 2,5: devono essere realizzate con materiali antisdrucciolo e in materiale consono al contesto. 4. Dovranno essere assicurate condizioni di igiene e sicurezza soprattutto per prevenire cadute accidentali da parte di bambini. Art. 94 Altre opere di corredo degli edifici
Art. 94 Altre opere di corredo degli edifici
giene e sicurezza soprattutto per prevenire cadute accidentali da parte di bambini. Art. 94 Altre opere di corredo degli edifici
- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
ogiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. 2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m. 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate
i abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
Art. 95 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 89 TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art. 95 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio
- Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dell'articolo 89 della l.r. 61/1985 organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
Titolo IV e dell'articolo 89 della l.r. 61/1985 organizzando le forme di control
del d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dell'articolo 89 della l.r. 61/1985 organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. 2. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 3. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica a alle previsioni di piano, nonché, con il
costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica a alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, c. 1, d.p.r. 380/2001) 4. Ove il rispetto e l'applicazione del Regolamento Edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il Comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto
omportino l'esecuzione di opere od attività, il Comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore. 5. Il Comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale
Art. 96 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente. Art. 96 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
- Durante l’esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti. 2. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricati delle attività di controllo e vigilanza. 3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al
Art. 97 Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazi
cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 28 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell’articolo 27, comma 4 del d.p.r. 380/2001. Art. 97 Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio
Art. 97 Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazi
.r. 380/2001. Art. 97 Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio
- Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 91 e successivi della L.R. 61/85 e ss.mm.ii., per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR 380/01.
- Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e segg. del DPR
li con il DPR 380/01. 2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e segg. del DPR 380/01 e ss.mm.ii e nel rispetto dei provvedimenti comunali. 3. Le costruzioni temporanee e i manufatti autorizzati e non rimossi entro il termine stabilito sono considerati abusivi a tutti gli effetti e soggetti al regime sanzionatorio vigente.
Art. 98 Varianti comunicate a fine lavori
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 90 Art. 98 Varianti comunicate a fine lavori
- Si rinvia al Capo III - Segnalazione certificata di inizio attività del DPR 380/2001. Art. 99 Sospensione dei lavori
- Fermo quanto indicato dall’art.27 DPR 380/01, qualora si verifichi l’esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta
a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell’inizio dei lavori, il Dirigente o il responsabile dell’ufficio notifica senza indugio al proprietario dell’immobile, all’intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all’impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei
Art. 100 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
olo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all’impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e s.m.i e dell'art. 91 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii. Successivamente lo stesso adotterà i provvedimenti repressivi previsti dal DPR 380/2001 e dalI'art. 92 e seguenti della L.R. stessa e ss.mm.ii. Art. 100 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
Art. 100 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
DPR 380/2001 e dalI'art. 92 e seguenti della L.R. stessa e ss.mm.ii. Art. 100 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
- Per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente e dal presente Regolamento.
- Trovano inoltre applicazione le sanzioni previste dal DPR 380/2001 secondo le modalità stabilite dai provvedimenti comunali.
- Trovano inoltre applicazione le sanzioni previste dal DPR 380/2001 secondo le modalità stabilite dai provvedimenti comunali.
- L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento, quando la fattispecie non sia sanzionata da altre fonti normative o disposizioni comunali, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; la determinazione dell'importo della sanzione avviene secondo i principi fissati dalla Legge 689/81 e ss.mm.ii. 4. Oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie il Dirigente del Servizio potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un
parte dell’interessato, il Comune potrà, comunque, provvedere d’autorità, ponend
te del Servizio potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. In caso di inadempienza da parte dell’interessato, il Comune potrà, comunque, provvedere d’autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei soggetti responsabili. 5. Il Dirigente può altresì avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000
i soggetti responsabili. 5. Il Dirigente può altresì avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 6. Il Sindaco può avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell’art.54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Art. 101 Aggiornamento del Regolamento Edilizio
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 91 TITOLO V NORME TRANSITORIE Art. 101 Aggiornamento del Regolamento Edilizio
- Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali. Art. 102 Entrata in vigore del Regolamento Edilizio
- Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente
rata in vigore del Regolamento Edilizio
- Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento.
- I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
- Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate
Art. 103 Abrogazione di precedenti norme
tazione delle relative istanze. 3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse. Art. 103 Abrogazione di precedenti norme
- L’entrata in vigore del presente Regolamento edilizio comporta la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento edilizio e di precedenti norme regolamentari comunali in
ilizio comporta la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento edilizio e di precedenti norme regolamentari comunali in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento.
Art. 1 Finalità e oggetto 2
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 92 INDICE PARTE PRIMA 2 PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA 2 CAPO I - Finalità e definizioni uniformi 2 Art. 1 Finalità e oggetto 2 Art. 2 Definizioni uniformi 2 CAPO II - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA 7 Art. 3 Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia 7 PARTE SECONDA 8 DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA 8
Art. 4 Definizioni tecniche di competenza comunale 8
posizioni regolamentari generali in materia edilizia 7 PARTE SECONDA 8 DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA 8 Art. 4 Definizioni tecniche di competenza comunale 8 TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 21 CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI 21 Art. 5 Sportello unico edilizia (SUE) 21 Art. 6 Sportello unico attività produttive 21 Art. 7 Coordinamento SUAP/SUE 21 Art. 8 Procedimenti edilizi: disposizioni 22
Art. 6 Sportello unico attività produttive 21
) 21 Art. 6 Sportello unico attività produttive 21 Art. 7 Coordinamento SUAP/SUE 21 Art. 8 Procedimenti edilizi: disposizioni 22 Art. 9 Composizione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio 22 Art. 10 Composizione e funzionamento della Commissione Consultiva Ornato (CCO) (stralciato) 23 CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI 24 Art. 11 Annullamento d’ufficio in autotutela 24 Art. 12 Richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati 24
Art. 11 Annullamento d’ufficio in autotutela 24
4 Art. 11 Annullamento d’ufficio in autotutela 24 Art. 12 Richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati 24 Art. 13 Certificato di destinazione urbanistica (CDU) 24 Art. 14 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi 24 Art. 15 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità 25 Art. 16 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni 25 Art. 17 Pareri preventivi 25
Art. 17 Pareri preventivi 25
ntributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni 25 Art. 17 Pareri preventivi 25 Art. 18 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia 26 Art. 19 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio 26 Art. 20 Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei portatori di interesse 26 Art. 21 Concorsi di urbanistica e di architettura 27 TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 28
Art. 21 Concorsi di urbanistica e di architettura 27
ortatori di interesse 26 Art. 21 Concorsi di urbanistica e di architettura 27 TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 28 CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI 28 Art. 22 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc. 28 Art. 23 Comunicazioni di fine lavori 29
Art. 23 Comunicazioni di fine lavori 29
i lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc. 28 Art. 23 Comunicazioni di fine lavori 29 Art. 24 Occupazione di suolo pubblico 29 Art. 25 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc. 29
Art. 26 Principi generali dell’esecuzione dei lavori 31
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 93 CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI 31 Art. 26 Principi generali dell’esecuzione dei lavori 31 Art. 27 Punti fissi di linea e di livello 31 Art. 28 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie 32 Art. 29 Cartelli di cantiere 33 Art. 30 Criteri da osservare per scavi e demolizioni 33 Art. 31 Misure di cantiere e eventuali tolleranze 34
Art. 30 Criteri da osservare per scavi e demolizioni 33
elli di cantiere 33 Art. 30 Criteri da osservare per scavi e demolizioni 33 Art. 31 Misure di cantiere e eventuali tolleranze 34 Art. 32 Sicurezza e controllo nei cantieri e misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera 34 Art. 33 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici 34 Art. 34 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori 35 TITOLO III 36
Art. 34 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori 35
itrovamenti di ordigni bellici 34 Art. 34 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori 35 TITOLO III 36 DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI 36 CAPO I - DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO 36 Art. 35 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici 36 Art. 36 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al
Art. 36 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambie
edifici 36 Art. 36 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili,alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima-alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo 43 Art. 37 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale 48
Art. 37 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a
consumo di suolo 43 Art. 37 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale 48 Art. 38 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti 49
Art. 39 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del ris
la sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti 49 Art. 39 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon 50 Art. 40 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale 50 Art. 41 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") 51
Art. 41 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vi
locali ad uso abitativo e commerciale 50 Art. 41 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") 51 Art. 42 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa 51 CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 53 Art. 43 Strade 53 Art. 44 Portici pubblici o ad uso pubblico 54 Art. 45 Piste ciclabili 55 Art. 46 Aree per parcheggio 56 Art. 47 Piazze e aree pedonalizzate 57
Art. 45 Piste ciclabili 55
i pubblici o ad uso pubblico 54 Art. 45 Piste ciclabili 55 Art. 46 Aree per parcheggio 56 Art. 47 Piazze e aree pedonalizzate 57 Art. 48 Passaggi pedonali e marciapiedi 58 Art. 49 Passi carrai e uscite per autorimesse 59 Art. 50 Chioschi/dehor su suolo pubblico o privato 60 Art. 51 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per strutture posizionate su suolo pubblico e privato di pubblica utilità 62 Art. 52 Recinzioni 63 Art. 53 Numerazione civica 66
Art. 52 Recinzioni 63
per strutture posizionate su suolo pubblico e privato di pubblica utilità 62 Art. 52 Recinzioni 63 Art. 53 Numerazione civica 66 CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE 67
Art. 54 Aree Verdi 67
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 94 Art. 54 Aree Verdi 67 Art. 55 Parchi urbani 67 Art. 56 Orti urbani 67 Art. 57 Parchi e percorsi in territorio rurale 68 Art. 58 Tutela del suolo e del sottosuolo 68 CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE 69 Art. 59 Approvvigionamento idrico 69 Art. 60 Depurazione e smaltimento delle acque 69 Art. 61 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati 69 Art. 62 Distribuzione dell'energia elettrica 69 Art. 63 Distribuzione del gas 69
Art. 62 Distribuzione dell'energia elettrica 69
ifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati 69 Art. 62 Distribuzione dell'energia elettrica 69 Art. 63 Distribuzione del gas 69 Art. 64 Ricarica dei veicoli elettrici 70 Art. 65 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento 70 Art. 66 Telecomunicazioni 70 CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO 71 Art. 67 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi 71
Art. 67 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
RCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO 71 Art. 67 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi 71 Art. 68 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio 71 Art. 69 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali, scale esterne 72 Art. 70 Allineamenti 74 Art. 71 Piano del colore 74 Art. 72 Coperture degli edifici 75 Art. 73 Illuminazione pubblica 75 Art. 74 Griglie ed intercapedini 76
Art. 72 Coperture degli edifici 75
71 Piano del colore 74 Art. 72 Coperture degli edifici 75 Art. 73 Illuminazione pubblica 75 Art. 74 Griglie ed intercapedini 76 Art. 75 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici 77 Art. 76 Serramenti esterni degli edifici 78 Art. 77 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe 78 Art. 78 Cartelloni pubblicitari e indicazioni stradali 79 Art. 79 Muri di cinta e di sostegno 80 Art. 80 Beni culturali ed edifici storici 81
Art. 79 Muri di cinta e di sostegno 80
lloni pubblicitari e indicazioni stradali 79 Art. 79 Muri di cinta e di sostegno 80 Art. 80 Beni culturali ed edifici storici 81 Art. 81 Cimiteri monumentali e storici 81 Art. 82 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani 81 CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI 82 Art. 83 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche 82 Art. 84 Serre bioclimatiche o serre solari 83
Art. 84 Serre bioclimatiche o serre solari 83
tettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche 82 Art. 84 Serre bioclimatiche o serre solari 83 Art. 85 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici 83 Art. 86 Coperture, canali di gronda e pluviali 84 Art. 87 Strade, passaggi e cortili privati 84 Art. 88 Cavedio/chiostrina o pozzo luce, patio, lastrico solare e cortile interno 86 Art. 89 Intercapedini, griglie di areazione, canalizzazioni, canne fumarie e comignoli 87
Art. 89 Intercapedini, griglie di areazione, canalizzazioni, canne fumarie e com
, lastrico solare e cortile interno 86 Art. 89 Intercapedini, griglie di areazione, canalizzazioni, canne fumarie e comignoli 87 Art. 90 Recinzioni 87 Art. 91 Materiali, tecniche costruttive degli edifici 87
Art. 92 Disposizioni relative alle aree di pertinenza 88
Comune di Isola vicentina (VI) Regolamento Edilizio R.E. - 2021 95 Art. 92 Disposizioni relative alle aree di pertinenza 88 Art. 93 Piscine 88 Art. 94 Altre opere di corredo degli edifici 88 TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 89 Art. 95 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio 89 Art. 96 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori 89 Art. 97 Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio 89
Art. 97 Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazi
lavori 89 Art. 97 Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio 89 Art. 98 Varianti comunicate a fine lavori 90 Art. 99 Sospensione dei lavori 90 Art. 100 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari 90 TITOLO V NORME TRANSITORIE 91 Art. 101 Aggiornamento del Regolamento Edilizio 91 Art. 102 Entrata in vigore del Regolamento Edilizio 91 Art. 103 Abrogazione di precedenti norme 91
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