Regolamento edilizio storico 1970 - Città di Rivoli - Urbanistica
Comune di Rivoli · Torino, Piemonte
Documento indicizzato il 22 febbraio 2026. 183 sezioni estratte dal PDF originale.
183 sezioni del documento
REGOLAMENTO IGIENICO EDILIZIO
CITTÀ' DI RIVOLI
Provincia di Torino
SEZ.EDIL.PRIVATA
Prof. Arch. Giampiero VIGLIANO Dott. Enzo DALMASSO
APPROVAZIONI E PUBBLICAZIONI
ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione N.215 in data 26 OTTOBRE 1968.
PUBBLICATO all'Albo Pretorio Comunale dal 1° al 14 Novembre 1968, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 9 Giugno 1947, n. 530.
all'Albo Pretorio Comunale dal 1° al 14 Novembre 1968, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 9 Giugno 1947, n. 530.
MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell'8 Marzo 1969, in accoglimento delle osservazioni della G.P.A. espresse in riunione del 25 Gennaio 1969 n.11292/800 div. Q:
APPROVATE (deliberazioni n. 215 e n. 11) dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza del 31 Maggio 1969 n. 325/8932 div. Q;
ROVATE (deliberazioni n. 215 e n. 11) dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza del 31 Maggio 1969 n. 325/8932 div. Q;
RIPUBBLICATE all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni esecutivi, dal 16 Luglio 1969 al 3 Agosto 1969, senza opposizioni.
APPROVATE dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Torino con decreto in data 23 Marzo 1970 n. 15932/Urb.
IL PRESENTE REGOLAMENTO IGIENICO EDILIZIO CON ANNESSO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
osizioni.
APPROVATE dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Torino con decreto in data 23 Marzo 1970 n. 15932/Urb.
RIPUBBLICATE all'Albo Pretorio Comunale per 15 Giorni consecutivi, dal 1° al 15 Aprile 1970, senza opposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del T.U.L.C.P.
IL PRESENTE REGOLAMENTO IGIENICO EDILIZIO CON ANNESSO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E'RESO ESECUTORIO ED OBBLIGATORIO E PERTANTO ENTRA IN VIGORE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE DAL 16 APRILE 1970
FABBRICAZIONE
FABBRICAZIONE E'RESO ESECUTORIO ED OBBLIGATORIO E PERTANTO ENTRA IN VIGORE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE DAL 16 APRILE 1970
REGOLAMENTO IGIENICO EDILIZIO
INDICE
CAPITOLO I - Principi generali
Art. 1 - Contenuto ed estensione
TTI GLI EFFETTI DI LEGGE DAL 16 APRILE 1970
REGOLAMENTO IGIENICO EDILIZIO
INDICE
CAPITOLO I - Principi generali
Art. 1 - Contenuto ed estensione Art. 2 - Richiamo a disposizioni generali di legge Art. 3 - Obbligo di richiesta di licenza Art. 4 - Opere su terreni demaniali Art. 5 - Opere soggette ad autorizzazioni di altri Enti Art. 6 - Responsabilità dei proprietari, dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori
Art. 6 - Responsabilità dei proprietari, dei committenti, dei progettisti, dei d
altri Enti Art. 6 - Responsabilità dei proprietari, dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori Art. 7 - Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori
Art. 8 - Commissione Igienico-Edilizia
CAPITOLO II - Commissione Igienico-Edilizia (C.I.E.)
Art. 8 - Commissione Igienico-Edilizia Art. 9 - Compiti della C.I.E. Art. 10 - Sedute della C.I.E. Art. 11 - Esame dei progetti e parere della Commissione Art. 12 - Incompatibilità
CAPITOLO III - La licenza di costruzione
Art. 11 - Esame dei progetti e parere della Commissione
Art. 11 - Esame dei progetti e parere della Commissione Art. 12 - Incompatibilità
CAPITOLO III - La licenza di costruzione
Art. 13 - Richiesta di licenza Art. 14 - Documentazione allegata alla richiesta di licenza Art. 15 - Progetti di massima Art. 16 - Rilascio e validità della licenza Art. 17 - Conservazione della licenza Art. 18 - Varianti e rinnovi
Art. 16 - Rilascio e validità della licenza
i di massima Art. 16 - Rilascio e validità della licenza Art. 17 - Conservazione della licenza Art. 18 - Varianti e rinnovi
Art. 19 - Costruzioni senza licenza o in contrasto con la licenza; tolleranze Art. 20 - Annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali Art. 21 - Autorizzazione di abitabilità e di uso delle nuove costruzioni
CAPITOLO IV - Condizioni di edificabilità: opere di urbanizzazione
Art. 22 - Opere di urbanizzazione Art. 23 - Zone a destinazione industriale
Art. 22 - Opere di urbanizzazione
ondizioni di edificabilità: opere di urbanizzazione
Art. 22 - Opere di urbanizzazione Art. 23 - Zone a destinazione industriale
CAPITOLO V - Tipi di fabbricazione - Cubatura - Altezza - Distanze
Art. 23 - Zone a destinazione industriale
urbanizzazione Art. 23 - Zone a destinazione industriale
CAPITOLO V - Tipi di fabbricazione - Cubatura - Altezza - Distanze
Art. 24 - Tipi di fabbricazione Art. 25 - Determinazione delle quantità di edificazione e calcolo della cubatura Art. 26 - Densità edilizia fondiaria Art. 27 - Altezza degli edifici Art. 28 - Numero dei piani negli edifici Art. 29 - Rapporto di copertura Art. 30 - Distanze tra fabbricati. Distanza dai confini Art. 31 - Distanza dei fabbricati da spazi pubblici e da altre opere
Art. 30 - Distanze tra fabbricati. Distanza dai confini
ura Art. 30 - Distanze tra fabbricati. Distanza dai confini Art. 31 - Distanza dei fabbricati da spazi pubblici e da altre opere Art. 32 - Bassi fabbricati Art. 33 - Chiostrine Art. 34 - Costruzioni in aree già edificate
Art. 35 - Caratteristiche delle strade
CAPITOLO VI - Strade
Art. 35 - Caratteristiche delle strade Art. 36 - Rettifica di allineamenti stradali Art. 37 - Sistemazione delle aree di arretramento Art. 38 - Passaggi carrai Art. 39 - Recinzioni Art. 47 - SOPPALCHI
CAPITOLO VII - Aree libere
Art. 40 - Aree a parcheggio Art. 41 - Aree a verde privato Art. 42 - Aree consortili Art. 43 - Cortili Art. 44 - Portici Art. 45 - Marciapiedi
CAPITOLO VIII - Caratteristiche dei locali
Art. 43 - Cortili
. 42 - Aree consortili Art. 43 - Cortili Art. 44 - Portici Art. 45 - Marciapiedi
CAPITOLO VIII - Caratteristiche dei locali
Art. 46 - Locali di abitazione permanente Art. 47 - Caratteristiche dei locali di abitazione permanente Art. 48 - Locali di abitazione non permanente Art. 49 - Caratteristiche dei locali di abitazione non permanente Art. 50 - Locali non abitabili Art. 51 - Locali a destinazione speciale. Norme di abitabilità
CAPITOLO IX - Edifici rurali
Art. 50 - Locali non abitabili
Art. 50 - Locali non abitabili Art. 51 - Locali a destinazione speciale. Norme di abitabilità
CAPITOLO IX - Edifici rurali
Art. 52 - Edifici rurali. Norme generali e locali di abitazione Art. 53 - Ricoveri per animali Art. 54 - Immondezzai e concimaie Art. 55 - Pozzi e serbatoi di acqua potabile
CAPITOLO X - Esecuzione delle costruzioni
Art. 56 - Richiesta e consegna dei punti fissi Art. 57 - Inizio ed ultimazione dei lavori Art. 58 - Stabilità delle costruzioni Art. 59 - Sospensione dei lavori
Art. 57 - Inizio ed ultimazione dei lavori
ei punti fissi Art. 57 - Inizio ed ultimazione dei lavori Art. 58 - Stabilità delle costruzioni Art. 59 - Sospensione dei lavori
Art. 60 - Occupazione di suolo pubblico e recinzione dei cantieri Art. 61 - Strutture provvisionali e prevenzione degli infortuni. Cautele contro danni e molestie
CAPITOLO XI - Controllo dei lavori e dei fabbricati
Art. 62 - Controllo dei lavori e ispezione delle costruzioni
isionali e prevenzione degli infortuni. Cautele contro danni e molestie
CAPITOLO XI - Controllo dei lavori e dei fabbricati
Art. 62 - Controllo dei lavori e ispezione delle costruzioni Art. 63 - Tabella nei cantieri Art. 64 - Ispezione a fabbricati pericolanti. Provvedimenti relativi
CAPITOLO XII - Esterno dei fabbricati
Art. 64 - Ispezione a fabbricati pericolanti. Provvedimenti relativi
lla nei cantieri Art. 64 - Ispezione a fabbricati pericolanti. Provvedimenti relativi
CAPITOLO XII - Esterno dei fabbricati
Art. 65 - Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico dagli allineamenti stradali Art. 66 - Intercapedini Art. 67 - Estetica e manutenzione degli edifici Art. 68 - Finiture esterne: rivestimenti, coperture, zoccoli Art. 69 - Numeri civici e indicatori stradali Art. 70 - Volumi destinati a servizi igienici Art. 71 - Portoni e finestre
Art. 69 - Numeri civici e indicatori stradali
zoccoli Art. 69 - Numeri civici e indicatori stradali Art. 70 - Volumi destinati a servizi igienici Art. 71 - Portoni e finestre Art. 72 - Pluviali, tubazioni, canne da fumo in vista Art. 73 - Tende e vetrine sporgenti nello spazio pubblico, insegne e scritte pubblicitarie.
Art. 74 - Opere per lo smaltimento delle acque luride
CAPITOLO XIII - Impianti tecnici
Art. 74 - Opere per lo smaltimento delle acque luride Art. 75 - Canne di caduta delle spazzature e camere di deposito Art. 76 - Canne di fumo e impianti di riscaldamento Art. 77 - Pozzi di ventilazione Art. 78 - Scarichi delle acque bianche e nere Art. 79 - Coibenza termica ed acustica
Art. 80 - Prevenzione degli incendi Art. 81 - Condutture elettriche e impianti di riscaldamento
CAPITOLO XIV - Norme Urbanistiche
Art. 81 - Condutture elettriche e impianti di riscaldamento
0 - Prevenzione degli incendi Art. 81 - Condutture elettriche e impianti di riscaldamento
CAPITOLO XIV - Norme Urbanistiche
Art. 82 - Zone a destinazione residenziale Art. 83 - Edificazione nelle zone a destinazione residenziale di tipo A Art. 84 - Edificazione nelle zone a destinazione residenziale di tipo B e C Art. 85 - Trasferimento di cubatura Art. 86 - Zone a destinazione industriale Art. 87 - Edificazione nelle zone a destinazione industriale
Art. 86 - Zone a destinazione industriale
Trasferimento di cubatura Art. 86 - Zone a destinazione industriale Art. 87 - Edificazione nelle zone a destinazione industriale Art. 88 - Costruzioni industriali in zone aventi altra destinazione Art. 89 - Zone destinate ad usi agricoli Art. 90 - Zone a destinazione speciale Art. 91 - Edificazione nelle zone destinate ad usi agricoli. Costruzioni rurali Art. 92 - Costruzioni non rurali nelle zone destinate ad usi agricoli Art. 93 - Zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale
Art. 93 - Zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale
uzioni non rurali nelle zone destinate ad usi agricoli Art. 93 - Zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale Art. 94 - Edificazione nelle zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale Art. 95 - Piani di lottizzazione
Art. 96 - Provvedimenti e sanzioni.
CAPITOLO XV - Disposizioni finali
Art. 96 - Provvedimenti e sanzioni.
CAPITOLO I - Principi Generali
Art. 1 - Contenuto ed estensione
Gli articoli del Regolamento Igienico-Edilizio, unitamente alle N.d.A. del P.R.G.C., contengono le norme intese a disciplinare quanto concerne l'edificazione in genere in tutto il territorio del Comune di Rivoli.
Art. 2 - Richiamo a disposizioni generali di legge
rne l'edificazione in genere in tutto il territorio del Comune di Rivoli.
Art. 2 - Richiamo a disposizioni generali di legge
A integrazione del Presente Regolamento si richiamano, oltre alle norme del Codice Civile, le leggi e disposizioni seguenti e successive modificazioni:
ente Regolamento si richiamano, oltre alle norme del Codice Civile, le leggi e disposizioni seguenti e successive modificazioni:
- Legge Urbanistica 17/VIII/1942, n. 1150;
- Legge 6/VIII/1967 n.765 e DD.MM. 1/IV/1968, G.U. n. 96 del 13/IV/1968, e 2/IV/1968, G.U. n. 97 del 16/IV/1968;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/VII/1934, n. 1265;
- Norme Generali per l'igiene sul lavoro (D.P. 19/III/1956, n. 303);
;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/VII/1934, n. 1265;
- Norme Generali per l'igiene sul lavoro (D.P. 19/III/1956, n. 303);
- Norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro (D.P. 27/IV/1955, n; 547) - (D.P. 7/I/1956, n. 164) - (D.P. 19/III/1956, n; 302);
- Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11/XII/1933, n. 1775 e successive modifiche);
6, n; 302);
- Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11/XII/1933, n. 1775 e successive modifiche);
- Disposizioni legislative e regolamentari per la progettazione di scuole, ospedali, cimiteri, edifici industriali, locali di pubblico spettacolo e altri impianti e attrezzature speciali;
ione di scuole, ospedali, cimiteri, edifici industriali, locali di pubblico spettacolo e altri impianti e attrezzature speciali;
- Norme per la progettazione e l'esecuzione di opere di conglomerato cementizio semplice e armato, per l'accettazione dei leganti idraulici e dei materiali da costruzione e sulle strutture precompresse (RR. DD. 16/XI/1939 n. 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 e D.C.P.S. 20/XII/1947 n. 1516);
- Legge 27/XII/1941, n. 1570 sui servizi antincendi;
- 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 e D.C.P.S. 20/XII/1947 n. 1516);
- Legge 27/XII/1941, n. 1570 sui servizi antincendi;
- Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, legge 13/VII/1966 n. 615 e D.P. 24/X/1967 n. 1288.
- Leggi sulla tutela del patrimonio artistico e storico 1/VI/1939 n. 1089 e sulla protezione delle bellezze naturali 29/VI/1939 n. 1497 e Decreti di vincoli relativi;
- Legge sulla protezione del patrimonio forestale 30/12/1923 n. 3267;
- Leggi sui Comuni, Legge Comunale e Provinciale, e relativo regolamento;
- Legge 7/IV/1938 n. 475 e sue successive modifiche, sulle costruzioni alberghiere.
Art. 3 - Obbligo di richiesta di licenza
- Legge 7/IV/1938 n. 475 e sue successive modifiche, sulle costruzioni alberghiere.
Art. 3 - Obbligo di richiesta di licenza
Chiunque intenda - nell'ambito del territorio comunale - eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al Sindaco.
Le opere che richiedono licenza edilizia sono le seguenti:
banizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al Sindaco.
Le opere che richiedono licenza edilizia sono le seguenti:
a - movimenti di terra, modificazioni del suolo pubblico o privato, opere sotterranee, abbattimento di alberi ad alto fusto non attinenti a colture agricole o industriali e riduzioni di aree sistemate a giardini e parchi, anche privati;
b - demolizioni;
c - restauri di edifici, riattamenti e trasformazioni di edifici;
stemate a giardini e parchi, anche privati;
b - demolizioni;
c - restauri di edifici, riattamenti e trasformazioni di edifici;
d - nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni;
e - recinzioni, marciapiedi, muri di sostegno;
f - costruzioni di cappelle, monumenti e simili;
g - tinteggiature e decorazioni esterne, collocazione di vetrine, insegne, tende e cartelloni esterni;
h - opere riguardanti fognature, acquedotti, impianti e servizi di pubblico interesse;
ne, insegne, tende e cartelloni esterni;
h - opere riguardanti fognature, acquedotti, impianti e servizi di pubblico interesse;
i - lottizzazioni a scopo edilizio;
l - apertura di strade private.
Art. 4 - Opere su terreni demaniali
Per le opere da eseguire su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei Lavori
uire su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei Lavori
Pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del Sindaco.
Art. 5 - Opere soggette ad autorizzazioni di altri Enti
aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del Sindaco.
Art. 5 - Opere soggette ad autorizzazioni di altri Enti
Le opere che interessino beni soggetti a vincoli e norme non soltanto di competenza comunale, bensì di altri Enti (ad esempio: Soprintendenza ai Monumenti, Corpo Forestale dello Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, ecc.) non potranno essere eseguite senza l'autorizzazione anche di detti Enti.
orestale dello Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, ecc.) non potranno essere eseguite senza l'autorizzazione anche di detti Enti.
Chiunque scopra nel territorio comunale reperti archeologici, di pregio artistico o storico deve darne immediato avviso alle Autorità competenti e al Sindaco e osservare le prescrizioni che al riguardo gli siano comunicate.
e darne immediato avviso alle Autorità competenti e al Sindaco e osservare le prescrizioni che al riguardo gli siano comunicate.
Inoltre per la protezione di edifici o ambienti di interesse storico, artistico o paesistico, il Sindaco, sentita la Soprintendenza ai Monumenti e la Commissione Igienico Edilizia, può prescrivere caso per caso norme particolari affinchè le opere progettate non rechino pregiudizio all'integrità dell'ambiente e del tessuto edilizio-storico caratteristico della zona.
e opere progettate non rechino pregiudizio all'integrità dell'ambiente e del tessuto edilizio-storico caratteristico della zona.
Art. 6 - Responsabilità dei proprietari, dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori.
zona.
Art. 6 - Responsabilità dei proprietari, dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori.
La licenza edilizia si intende accordata sempre sotto riserva dei diritti dei terzi e il suo rilascio non esonera il proprietario, il direttore e l'assuntore dei lavori dall'obbligo di attenersi, sotto la loro responsabilità, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
Art. 7 - Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori.
'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
Art. 7 - Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori.
Il progettista e il direttore dei lavori devono essere ingegneri, architetti, geometri o periti industriali, edili o agrari iscritti ai rispettivi albi professionali, abilitati a esercitare la professione nell'ambito delle rispettive competenze secondo le disposizioni di legge che loro si riferiscono.
esercitare la professione nell'ambito delle rispettive competenze secondo le disposizioni di legge che loro si riferiscono.
Le opere devono essere vigilate da un capomastro od impresario di idoneità riconosciuta dal Comune per mezzo di apposita Commissione che ne determina i criteri.
CAPITOLO II - La Commissione Igienico - Edilizia
Art. 8 - Commissione Igienico - Edilizia (C.I.E.)
ermina i criteri.
CAPITOLO II - La Commissione Igienico - Edilizia
Art. 8 - Commissione Igienico - Edilizia (C.I.E.)
La C.I.E. è composta da tre membri di diritto e da cinque membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui due in rappresentanza della minoranza consiliare.
Sono membri di diritto:
a cinque membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui due in rappresentanza della minoranza consiliare.
Sono membri di diritto:
- Il Sindaco l'Assessore da lui espressamente delegato in sua rappresentanza, presidente;
- il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco (legge 17/XII/1941, n. 1570) o suo delegato;
- l'Ufficiale Sanitario del Comune.
il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco (legge 17/XII/1941, n. 1570) o suo delegato;
- l'Ufficiale Sanitario del Comune.
I cinque membri elettivi vengono scelti dal Consiglio Comunale fra le persone di riconosciuta competenza in materia edilizia ed urbanistica; di essi almeno uno deve essere architetto, uno ingegnere e uno geometra.
I membri elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del mandato.
e e uno geometra.
I membri elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del mandato.
Si ritengono rinunciatari quei membri elettivi che senza giustificazioni risultassero assenti per più di tre sedute consecutive.
In caso di decadenza di uno dei membri il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla scadenza della Commissione.
il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla scadenza della Commissione.
Il Sindaco o chi presiede, di propria iniziativa o a richiesta di un membro della Commissione può far partecipare consultivamente i progettisti delle opere di notevole complessità, nonchè l'estensore del P.R.G.C.
L'Ingegnere Capo Ripartizione Servizi Tecnici di norma partecipa consultivamente alle adunanze della C.I.E.
Art. 9 - Compiti della C.I.E.
ipartizione Servizi Tecnici di norma partecipa consultivamente alle adunanze della C.I.E.
Art. 9 - Compiti della C.I.E.
La Commissione Igienico-Edilizia è chiamata ad esprimere il suo parere:
a - sull'interpretazione e sulle modifiche del presente Regolamento.
b - sui progetti di quelle opere per le quali sia prescritta l'approvazione o la licenza edilizia (art. 3).
c - sui progetti di impianti e di servizi di uso pubblico, in quanto interessino il suolo pubblico e privato;
dilizia (art. 3).
c - sui progetti di impianti e di servizi di uso pubblico, in quanto interessino il suolo pubblico e privato;
d - su quanto ha attinenza a problemi urbanistici ed edilizi in genere, e su tutte le opere per cui l'Amministrazione Comunale giudicherà opportuno consultarla.
Art. 10 - Sedute della C.I.E.
nere, e su tutte le opere per cui l'Amministrazione Comunale giudicherà opportuno consultarla.
Art. 10 - Sedute della C.I.E.
ere, e su tutte le opere per cui l'Amministrazione Comunale giudicherà opportuno consultarla.
Art. 10 - Sedute della C.I.E.
La Commissione si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due membri elettivi. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento del Presidente e di almeno quattro membri
i almeno due membri elettivi. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento del Presidente e di almeno quattro membri. La convocazione dovrà essere fatta per iscritto tre giorni liberi prima della riunione, con precisazione dell'Ordine del Giorno.
I Funzionari in caso di impedimento, possono farsi sostituire di volta in volta da membri dei rispettivi Uffici, muniti di delega scritta per ogni riunione della Commissione stessa.
Il Tecnico Capo sezione edilizia, funzionerà da segretario della C.I.E. e stenderà i verbali che saranno sottoscritti da tutti i presenti, ed illustrerà le istruttorie scritte redatte per ciascun progetto da esaminare.
li che saranno sottoscritti da tutti i presenti, ed illustrerà le istruttorie scritte redatte per ciascun progetto da esaminare.
I pareri della C.I.E. vengono inoltre riportati e sottoscritti dal Segretario della Commissione sull'incarto relativo alle singole pratiche.
Art. 11 - Esame dei progetti e parere della Commissione
I progetti devono essere sottoposti alla C.I.E. con parere scritto del Capo Ufficio Tecnico del Comune.
arere della Commissione
I progetti devono essere sottoposti alla C.I.E. con parere scritto del Capo Ufficio Tecnico del Comune.
Nell'esame dei progetti la Commissione controlla la osservanza delle disposizioni regolamentari tecnico-igieniche, e, nel rispetto della per-
getti la Commissione controlla la osservanza delle disposizioni regolamentari tecnico-igieniche, e, nel rispetto della per-
sonalità artistica del progettista, può chiedere modifiche atte a garantire il loro corretto inserimento funzionale e ambientale nella località cui ineriscono, con particolare riguardo alle zone di interesse storico o artistico o paesistico.
le e ambientale nella località cui ineriscono, con particolare riguardo alle zone di interesse storico o artistico o paesistico.
Può inoltre richiedere i chiarimenti che crede utili alla illustrazione del progetto ed, eventualmente, sentire l'autore o gli autori del progetto stesso, effettuare accertamenti collegiali sul posto o autorizzare all'uopo due o più Commissari.
I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza di voti.
llegiali sul posto o autorizzare all'uopo due o più Commissari.
I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza di voti.
I pareri espressi dalla Commissione hanno carattere consultivo e non costituiscono presunzione alla concessione dell'autorizzazione, che è riservata esclusivamente al Sindaco.
E' in facoltà del Sindaco richiedere il riesame dei progetti, ove lori tenga opportuno.
Art. 12 - Incompatibilità
Sindaco.
E' in facoltà del Sindaco richiedere il riesame dei progetti, ove lori tenga opportuno.
Art. 12 - Incompatibilità
I componenti della C. I. E. non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti nei quali siano comunque interessati, eccetto che siano interpellati per fornire chiarimenti.
Per i componenti della C.I.E. valgono le incompatibilità contemplate per i consiglieri comunali.
llati per fornire chiarimenti.
Per i componenti della C.I.E. valgono le incompatibilità contemplate per i consiglieri comunali.
I componenti della C.I.E. che esercitano la libera professione nel settore edilizio possono assumere nell'ambito del Comune soltanto incarichi di progettazione e direzione di opere ed impianti pubblici.
Dall'osservanza di questa prescrizione dev'essere presa nota nel verbale.
CAPITOLO III - La Licenza di Costruzione
Art. 13 - Richiesta di licenza
scrizione dev'essere presa nota nel verbale.
CAPITOLO III - La Licenza di Costruzione
Art. 13 - Richiesta di licenza
La richiesta di licenza per le opere di cui all'art. 3 deve essere indirizzata al Sindaco in competente bollo e firmata dal committente, dal proprietario del terreno quando questi sia persona diversa dal committente e dal progettista.
Il competente ufficio rilascerà apposita ricevuta a documentazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di licenza.
sta.
Il competente ufficio rilascerà apposita ricevuta a documentazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di licenza.
Nella domanda dev'essere esplicitamente dichiarato che i dati indicati nel progetto sono conformi al vero.
Art. 14 - Documentazione allegata alla richiesta di licenza
Alla richiesta di licenza dev'essere allegata la seguente documentazione:
a - per movimenti di terra ecc.
1 - titolo di proprietà o di disponibilità dell'area;
ere allegata la seguente documentazione:
a - per movimenti di terra ecc.
1 - titolo di proprietà o di disponibilità dell'area;
2 - estratto di mappa della località atto a individuare la esatta posizione dell'area;
3 - una planimetria quotata ad eventuali altri disegni in scala idonea all'importanza ed al carattere delle opere;
4 - servitù e vincoli interessanti l'area.
eventuali altri disegni in scala idonea all'importanza ed al carattere delle opere;
4 - servitù e vincoli interessanti l'area.
Nel caso di abbattimento di alberi ad alto fusto, nella planimetria devono essere indicati la sistemazione attuale e gli alberi che si intendono abbattere.
b - per demolizioni
1 - breve relazione illustrativa che può essere esposta nella domanda di demolizione;
2 - titolo di proprietà o di disponibilità dell'area;
ne illustrativa che può essere esposta nella domanda di demolizione;
2 - titolo di proprietà o di disponibilità dell'area;
3 - estratto di mappa, atto ad individuare l'esatta ubicazione dell'area in cui sorge l'opera;
4 - disegni in scala non inferiore all'1:200 ed eventuali fotografie atte a illustrare la costruzione e l'ambiente circostante;
5 - servitù e vincoli interessanti la località e l'edificio.
c - per opere di restauro, riattamento, trasformazione
1 - 2 - 3 - 4 - 5 come b;
incoli interessanti la località e l'edificio.
c - per opere di restauro, riattamento, trasformazione
1 - 2 - 3 - 4 - 5 come b;
6 - rilievo delle parti interessate in scala 1:100 con eventuali particolari in scala maggiore;
7 - piante, sezioni e prospetti del progetto in scala 1:100 con eventuali particolari in scala non inferiore a 1:20.
d - per nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni
1 - breve relazione illustrativa che può essere esposta nella domanda di costruzione;
costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni
1 - breve relazione illustrativa che può essere esposta nella domanda di costruzione;
2 - titolo di proprietà o di disponibilità dell'area;
3 - estratto del P.R.G.C. riguardante la zona in cui trovasi la proprietà del richiedente;
4 - estratto di mappa della località, in scala catastale, esteso ad un'area di almeno 100 metri circostante la proprietà del richiedente, con indicazione:
a località, in scala catastale, esteso ad un'area di almeno 100 metri circostante la proprietà del richiedente, con indicazione:
- dell'orientamento;
- dei fogli e numeri di mappa;
- degli spazi pubblici esistenti;
- delle costruzioni esistenti;
- della costruzione progettata e interessata dal progetto, tinteggiata con colore facilmente distinguibile dalle altre;
5 - planimetria generale della scala 1 : 500 con quote planimetriche e altimetriche, che indichi:
te distinguibile dalle altre;
5 - planimetria generale della scala 1 : 500 con quote planimetriche e altimetriche, che indichi:
- le distanze dell'edificio in oggetto dai confini di proprietà, dalle costruzioni finitime e dagli spazi pubblici;
-
le dimensioni e la sistemazione degli spazi pubblici e di quelli privati ad uso pubblico limitrofi, ivi compresi quelli a parcheggio;
-
le ampiezze degli spazi liberi;
-
le altezze degli edifici esistenti nell'immediato intorno della proprietà interessata;
io;
-
le ampiezze degli spazi liberi;
-
le altezze degli edifici esistenti nell'immediato intorno della proprietà interessata;
-
posizione e capacità delle reti di distribuzione idrica, della energia elettrica ed eventualmente del gas, e relativi allacciamenti;
-
disposizione della rete di illuminazione pubblica;
-
indicazione di come si intendono smaltire le acque luride e posizione delle opere relative;
a rete di illuminazione pubblica;
- indicazione di come si intendono smaltire le acque luride e posizione delle opere relative;
6 - piante quotate in scala 1:100 di tutti i piani (ad esempio: sotterraneo, p. terreno, l°piano, p. tipo, tetto);
7 - sezioni quotate in scala 1:100 in numero sufficiente per la comprensione del progetto;
. terreno, l°piano, p. tipo, tetto);
7 - sezioni quotate in scala 1:100 in numero sufficiente per la comprensione del progetto;
8 - disegni di tutte le fronti del fabbricato in scala 1:100, con indicazione delle strutture terminali, e, ove necessario, delle quote riferite ai piani di campagna e stradale e quanto altro occorre per illustrare i rapporti altimetrici e i caratteri architettonici dell'edificio rispetto alle costruzioni confinanti e all'ambiente circostante;
rapporti altimetrici e i caratteri architettonici dell'edificio rispetto alle costruzioni confinanti e all'ambiente circostante;
9 - tabella con i computi relativi alle quantità edificate, indicando in particolare la superficie di proprietà, il volume edificato, il rapporto di copertura, l'ampiezza delle aree libere prescritte le distanze;
la superficie di proprietà, il volume edificato, il rapporto di copertura, l'ampiezza delle aree libere prescritte le distanze;
10 - particolari in scala 1:20 o 1:10 delle facciate con indicazioni dei materiali e dei colori che si intendono impiegare, e, qualora richiesto, fotografie atte ad illustrare l'ambiente in cui deve sorgere l'edificio.
e - per le recinzioni, marciapiedi, muri di sostegno
1 - estratto di mappa relativo all'area interessata;
sorgere l'edificio.
e - per le recinzioni, marciapiedi, muri di sostegno
1 - estratto di mappa relativo all'area interessata;
2 - planimetria in scala 1:500 con l'indicazione dell'opera;
3 - altri disegni in scala idonea alla comprensione dell'opera, con indicazione dei materiali.
f - per cappelle, monumenti, ecc.
1 - planimetria generale in scala 1:500 della località con la indicazione dell'area in cui deve sorgere l'opera;
onumenti, ecc.
1 - planimetria generale in scala 1:500 della località con la indicazione dell'area in cui deve sorgere l'opera;
2 - progetto completo di piante 1:20; sezioni e prospetti, in scala non inferiore 1: 20;
3 - eventuali fotografie e bozzetti.
g - per tinteggiature, collocazione di tende, insegne ecc.
1 - breve relazione delle opere da eseguire, che può essere esposta nella stessa domanda di richiesta dell'autorizzazione;
2 - disegni e fotografie atti ad individuare le opere, ove occorra.
osta nella stessa domanda di richiesta dell'autorizzazione;
2 - disegni e fotografie atti ad individuare le opere, ove occorra.
h - opere riguardanti fognature, acquedotti, ecc.
1 - titolo di proprietà o di disponibilità delle aree interessate all'esecuzione dell'opera;
2 - breve relazione illustrativa;
3 - planimetria generale in scala catastale della località con l'indicazione dell'opera;
ra;
2 - breve relazione illustrativa;
3 - planimetria generale in scala catastale della località con l'indicazione dell'opera;
4 - disegni dell'opera (profilo longitudinale, sezioni trasversali e altri particolari in scala idonea alla comprensione dell'opera stessa).
i - per lottizzazione di aree
1 - relazione illustrativa;
2 - titolo di proprietà e di disponibilità dell'area;
3 - estratto del P.R.G.C.;
4 - estratto di mappa della località, come al d-4;
itolo di proprietà e di disponibilità dell'area;
3 - estratto del P.R.G.C.;
4 - estratto di mappa della località, come al d-4;
5 - planimetria quotata dell'area oggetto della lottizzazione in scala non inferiore 1:1000;
6 - planimetria quotata della lottizzazione in scala non inferiore 1:1000, con l'indicazione:
scala non inferiore 1:1000;
6 - planimetria quotata della lottizzazione in scala non inferiore 1:1000, con l'indicazione:
- degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti, e previsti;
- della sistemazione della rete stradale;
- delle aree libere, con la loro destinazione e sistemazione;
- dei lotti;
- della forma planimetrica e volumetrica delle costruzioni previste;
bere, con la loro destinazione e sistemazione;
- dei lotti;
- della forma planimetrica e volumetrica delle costruzioni previste;
7 - planimetrie quotate in scala non inferiore 1:1000 del progetto di lottizzazione con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria;
8 - sezioni trasversali quotate delle opere di urbanizzazione previste, in scala idonea alla loro comprensione;
zione primaria;
8 - sezioni trasversali quotate delle opere di urbanizzazione previste, in scala idonea alla loro comprensione;
9 - tabelle con l'indicazione della superficie delle aree per ogni destinazione, il computo delle cubature costruibili, la loro distribuzione sui singoli lotti e i rapporti volume edificabile-spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico od a parcheggi;
10 - eventuali bozzetti, fotografie, fotomontaggi, se richiesti.
l - per apertura di strade private
e pubblico od a parcheggi;
10 - eventuali bozzetti, fotografie, fotomontaggi, se richiesti.
l - per apertura di strade private
1 - 2 - 3 e 4: come per i-;
5 - progetto planimetrico della strada in scala idonea con l'indicazione degli spazi pubblici o di uso pubblico esistenti;
6 - sezioni longitudinali e trasversali nelle scale idonee ad una chiara illustrazione delle opere che si intendono eseguire;
7 - progetto delle eventuali opere d'arte in scala non superiore a 1 : 1000.
lustrazione delle opere che si intendono eseguire;
7 - progetto delle eventuali opere d'arte in scala non superiore a 1 : 1000.
Tutti gli elaborati di progetto devono essere presentati in triplice copia.
pere d'arte in scala non superiore a 1 : 1000.
Tutti gli elaborati di progetto devono essere presentati in triplice copia.
Per edifici aventi destinazione speciale e per i progetti di opere che interessano immobili soggetti a vincoli particolari deve essere documentata, se obbligatoria, l'avvenuta approvazione da parte delle autorità competenti (ad esempio: Vigili del Fuoco, Soprintendenza ai Monumenti, Corpo Forestale dello Stato......).
parte delle autorità competenti (ad esempio: Vigili del Fuoco, Soprintendenza ai
parte delle autorità competenti (ad esempio: Vigili del Fuoco, Soprintendenza ai Monumenti, Corpo Forestale dello Stato......).
Qualora la documentazione presentata non sia completa, la pratica non può essere accolta dall'Ufficio.
Art. 15 - Progetti di massima
Per opere di particolare importanza, è consentito sottoporre all'esame della C.I.E. schemi plano-volumetrici e indicazioni sommarie delle opere da progettare, allo scopo di ottenere dal Sindaco direttive per la redazione dei progetti esecutivi.
azioni sommarie delle opere da progettare, allo scopo di ottenere dal Sindaco direttive per la redazione dei progetti esecutivi.
Tale parere, che non ha valore di licenza, verrà rilasciato dal Sindaco entro 60 giorni dalla richiesta.
Il parere di cui sopra ha la validità di un anno.
Art. 16 - Rilascio e validità della licenza
Il Sindaco, sentito il parere della C.I.E., con sua determinazione approva o respinge il progetto.
cio e validità della licenza
Il Sindaco, sentito il parere della C.I.E., con sua determinazione approva o respinge il progetto.
Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data del ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.
orni dalla data del ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.
Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio - rifiuto.
Alla licenza viene allegata una copia dei disegni vistata dal Sindaco.
ha il diritto di ricorrere contro il silenzio - rifiuto.
Alla licenza viene allegata una copia dei disegni vistata dal Sindaco.
Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.
L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.
re e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.
L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.
Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.
La licenza edilizia ha la validità di un anno.
izioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.
La licenza edilizia ha la validità di un anno.
Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta a ottenere il rinnovo della licenza.
le termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta a ottenere il rinnovo della licenza.
e termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta a ottenere il rinnovo della licenza.
I lavori si dicono iniziati allorchè le prime operazioni effettive siano state intraprese in cantiere e quando siano iniziate almeno le opere murarie di fondazione conformi ai lavori di cui alla licenza edilizia; (secondo il conte nuto della circolare del Ministero LL.PP. 23/VII/1960 n. 1820 e della perfettizia in data 5/VIII/1960 n
lizia; (secondo il conte nuto della circolare del Ministero LL.PP. 23/VII/1960 n. 1820 e della perfettizia in data 5/VIII/1960 n. 60161, nonchè della "sentenza del Consiglio di Stato n. 1024 del 28/VI/1968).
La sospensione dei lavori per più di 180 giorni consecutivi, come pure la sospensione dei lavori per due volte non consecutive e sempre che si raggiunga nel complesso più di 180 giorni, comportano la decadenza della licenza.
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
e, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.
Art. 17 - Conservazione della licenza
di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.
Art. 17 - Conservazione della licenza
La licenza edilizia o copia autentica, unitamente all'esemplare dei disegni vistati di cui all'art. precedente, deve sempre trovarsi nel cantiere dei lavori per essere esibita ai funzionari e agenti municipali delegati al controllo.
Art. 18 - Varianti e rinnovi
cantiere dei lavori per essere esibita ai funzionari e agenti municipali delegati al controllo.
Art. 18 - Varianti e rinnovi
Qualunque modifica da apportarsi al progetto deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco; essa comporta la presentazione di apposita domanda al Sindaco corredata dei disegni delle modifiche. Le opere inerenti alle modifiche possono essere iniziate solo in seguito al rilascio della relativa autorizzazione.
e modifiche. Le opere inerenti alle modifiche possono essere iniziate solo in seguito al rilascio della relativa autorizzazione.
modifiche. Le opere inerenti alle modifiche possono essere iniziate solo in seguito al rilascio della relativa autorizzazione.
Nell'eventualità di trapasso dell'immobile i cessionari, eredi o aventi causa, sono obbligati a dare comunicazione scritta al Comune del trasferimento, se non apportano modifiche al progetto approvato. Su loro istanza il Sindaco, constatata la uniformità del progetto a quello a cui già era stata rilascia licenza intestata ai cessionari
istanza il Sindaco, constatata la uniformità del progetto a quello a cui già era stata rilascia licenza intestata ai cessionari. Le varianti devono considerarsi a tutti gli effetti come nuovi progetti.
Nel caso di richiesta di rinnovo di licenza edilizia, se non sono sopravvenuti nuovi fatti o elementi nella situazione esistente al momento del rilascio della primitiva licenza nè nella progettazione delle opere autorizzate, è sufficiente la precisazione, nella domanda, degli estremi della pratica e della precedente autorizzazione.
A norma di legge non sono ammissibili rinnovi di licenze in contrasto con le disposizioni regolamentari vigenti al momento dell'esame della pratica.
sono ammissibili rinnovi di licenze in contrasto con le disposizioni regolamentari vigenti al momento dell'esame della pratica.
Art. 19 - Costruzioni senza licenza o in contrasto con la licenza - tolleranze
Fatte salve le sanzioni di cui agli art. 32 e 41 della legge 1150 del 17 Agosto 1942, le opere iniziate senza licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o al-
cenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o al-
tre previdenze dello Stato o di Enti Pubblici.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel P.R.G.C. o nel Regolamento dei P.P. o P.d.L. debitamente approvati.
ispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel P.R.G.C. o nel Regolamento dei P.P. o P.d.L. debitamente approvati.
In caso di revoca di licenza il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
Art. 20 - Annullamento i deliberazioni e provvedimenti comunali
e è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
Art. 20 - Annullamento i deliberazioni e provvedimenti comunali
Entro 10 (dieci) anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore od a norme del regolamento edilizio, in qualsiasi modo costituiscono violazione delle prescrizioni o delle norme stesse, possono essere annullate ai sensi di legge.
in qualsiasi modo costituiscono violazione delle prescrizioni o delle norme stesse, possono essere annullate ai sensi di legge.
Art. 21 - Autorizzazione di abitabilità e di uso delle nuove costruzioni
stesse, possono essere annullate ai sensi di legge.
Art. 21 - Autorizzazione di abitabilità e di uso delle nuove costruzioni
tesse, possono essere annullate ai sensi di legge.
Art. 21 - Autorizzazione di abitabilità e di uso delle nuove costruzioni
Nessun edificio destinato ad abitazione, può essere abitato o utilizzato prima che il Sindaco ne abbia accordata l'autorizzazione, previa ispezione del l'Ufficiale Sanitario e di un Tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale da cui risulti che l'edificio risponde alle prescrizioni delle vigenti leggi sanitarie e a quelle del presente regolamento
unale da cui risulti che l'edificio risponde alle prescrizioni delle vigenti leggi sanitarie e a quelle del presente regolamento. L'autorizzazione di abitabilità è inoltre subordinata alla presentazione della licenza d'uso delle opere in cemento armato, rilasciata dal Prefetto.
Questa disposizione vale anche per tutti quegli edifici e locali destinati ad attività per le quali si effettui un soggiorno anche solo temporaneo.
Il rilascio della licenza di abitabilità o l'eventuale rifiuto è a cura del Sindaco notificato agli interessati entro 60 giorni dalla richiesta.
a licenza di abitabilità o l'eventuale rifiuto è a cura del Sindaco notificato agli interessati entro 60 giorni dalla richiesta.
E' in facoltà del Sindaco di ordinare e fare eseguire lo sgombero degli edifici abitati prima del rilascio del permesso di abitabilità, e di assoggettare a provvedimento per violazione delle norme sanitarie chiunque dia facoltà di abitare i locali non ancora dichiarati abitabili.
CAPITOLO IV - Condizioni di edificabilità
Art. 22 - Opere di urbanizzazione
locali non ancora dichiarati abitabili.
CAPITOLO IV - Condizioni di edificabilità
Art. 22 - Opere di urbanizzazione
La concessione della licenza è in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.
o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.
Le opere di urbanizzazione primaria sono le seguenti:
a - strade residenziali, avvero accesso di riconosciuta idoneità da parte del Comune;
b - spazi di sosta e di parcheggio;
c - fognature o idonee opere per lo smaltimento delle acque luride;
d - rete idrica;
e - rete di distribuzione dell'energia elettrica;
f - pubblica illuminazione;
maltimento delle acque luride;
d - rete idrica;
e - rete di distribuzione dell'energia elettrica;
f - pubblica illuminazione;
g - spazi a verde attrezzato a servizio diretto delle abitazioni.
E' vietata ogni utilizzazione a scopo edilizio di terreni per i quali non sia assicurata la stabilità e non sia garantita la salubrità mediante la esecuzione delle opere necessarie.
Art. 23 - Zone a destinazione industriale
tà e non sia garantita la salubrità mediante la esecuzione delle opere necessarie.
Art. 23 - Zone a destinazione industriale
Nelle zone a destinazione industriale sono condizioni essenziali d'insediamento quelle indicate nell'articolo precedente, con le seguenti precisazioni:
ne industriale sono condizioni essenziali d'insediamento quelle indicate nell'articolo precedente, con le seguenti precisazioni:
a - per conveniente accesso si intende una strada avente una sezione utile trasversale di almeno metri 7,50 che si innesti su strada esistente di sezione non inferiore alla misura detta; entrambe le strade debbono essere pavimentate a regola d'arte con materiale durevole.
Tale accesso, salvo diversa specifica indicazione, non può identificar-
avimentate a regola d'arte con materiale durevole.
Tale accesso, salvo diversa specifica indicazione, non può identificar-
si con strade che abbiano una fascia di rispetto uguale o maggiore di metri 20.
Sulle strade di cui al comma precedente possono tuttavia inserirsi gli assi industriali, purchè gli incroci siano sistemati in ragione dell'intensità del traffico, delle funzioni e delle caratteristiche delle strade principali;
incroci siano sistemati in ragione dell'intensità del traffico, delle funzioni e delle caratteristiche delle strade principali;
b - la disponibilità dell'acqua potabile e di quella per usi industriali deve essere confacente alle esigenze delle industrie;
c - lo scarico delle acque luride non può essere effettuato mediante pozzi perdenti nè direttamente nei corsi d'acqua e nei canali esistenti, se non previa depurazione e nell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
canali esistenti, se non previa depurazione e nell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
d - le strade di accesso devono essere dotate di illuminazione.
CAPITOLO V - Tipi di fabbricazione, Cubatura, Altezza e Distanze
Art. 24 - Nelle zone a destinazione residenziale
sono ammessi i seguenti tipi di fabbricazione, indicati per ogni zona nelle tabelle relative allegate alle N.d.A. del P.R.G.C.:
sono ammessi i seguenti tipi di fabbricazione, indicati per ogni zona nelle tabelle relative allegate alle N.d.A. del P.R.G.C.:
- fabbricazione semiaperta,
- fabbricazione aperta,
- fabbricazione isolata.
Per "fabbricazione semiaperta" si intende quella formante spazi interni racchiusi da costruzioni per non più di tre lati ed avente lo spazio libero interno, sistemato a cortile od a giardino, prospettante direttamente sugli spazi liberi.
di tre lati ed avente lo spazio libero interno, sistemato a cortile od a giardino, prospettante direttamente sugli spazi liberi.
Per "fabbricazione aperta" si intende quella formante spazi interni racchiusi da costruzioni per non più di due lati, eccetto gli eventuali fabbricati di altezza non superiore a metri 4,50 non adibiti ad abitazione permanente, nonchè la fabbricazione isolata avente dimensioni planimetriche superiori a quelle prescritte nel comma seguente.
ne permanente, nonchè la fabbricazione isolata avente dimensioni planimetriche superiori a quelle prescritte nel comma seguente.
Per "fabbricazione isolata" si intende quella rispondente ai requisiti seguenti:
a - tutte le fronti dei fabbricati distaccate dagli edifici circostanti e dai confini con le altre proprietà, ad eccezione di quelle pubbliche o destinate ad uso pubblico e fatti salvi gli allineamenti indicati nelle tavole di P.R.G.C.;
, ad eccezione di quelle pubbliche o destinate ad uso pubblico e fatti salvi gli allineamenti indicati nelle tavole di P.R.G.C.;
b - le fronti dei fabbricati non formino in alcun modo cortili chiusi o semiaperti;
c - la massima lunghezza del corpo di fabbrica non superi metri 30,00, salvo che si tratti di fabbricati rurali o a destinazione speciale (ad esempio alberghi, ecc.).
Le definizioni di fabbricazione semiaperta, aperta ed isolata, sono riferite ai singoli lotti fabbricabili.
io alberghi, ecc.).
Le definizioni di fabbricazione semiaperta, aperta ed isolata, sono riferite ai singoli lotti fabbricabili.
Sono in ogni caso vietati i corpi di fabbrica e gli alloggi senza riscon-
tro d'aria;
rite ai singoli lotti fabbricabili.
Sono in ogni caso vietati i corpi di fabbrica e gli alloggi senza riscon-
tro d'aria;
Il Comune sentito il parere della Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte, può prescrivere norme edilizie speciali relativamente alla disposizione planimetrica, ai volumi e al carattere architettonico di edifici prospicienti piazze, slarghi, confluenze di vie a sezione trasversale non costante, e per edifici che dovessero sorgere nelle zone di tipo A.
piazze, slarghi, confluenze di vie a sezione trasversale non costante, e per edifici che dovessero sorgere nelle zone di tipo A.
Art. 25 - Determinazione delle quantità di edificazione e calcolo della cubatura
che dovessero sorgere nelle zone di tipo A.
Art. 25 - Determinazione delle quantità di edificazione e calcolo della cubatura
La superficie da assumersi per il calcolo della cubatura costruibile è quella dell'area di proprietà, compresa l'area che si dismette per la formazione di spazi pubblici, in presenza di P.P. o di P.d.L., e, in assenza, è ancora quella di proprietà ma al netto degli eventuali spazi viari esistenti o previsti.
a di P.P. o di P.d.L., e, in assenza, è ancora quella di proprietà ma al netto degli eventuali spazi viari esistenti o previsti.
La cubatura massima costruibile si calcola moltiplicando la superficie di cui al precedente comma per la densità edilizia competente alla zona, espressa in metri cubi di fabbricato per metro quadrato di area e indicata nelle tabelle di zona annesse alle N.d.A. del P.R.G.C.
spressa in metri cubi di fabbricato per metro quadrato di area e indicata nelle tabelle di zona annesse alle N.d.A. del P.R.G.C.
pressa in metri cubi di fabbricato per metro quadrato di area e indicata nelle tabelle di zona annesse alle N.d.A. del P.R.G.C.
Il volume di un edificio è quello del solido emergente dal terreno dopo la sua sistemazione definitiva, che dovrà risultare esattamente dal progetto e con questo approvato
o emergente dal terreno dopo la sua sistemazione definitiva, che dovrà risultare esattamente dal progetto e con questo approvato. Sono da detrarsi dal computo i particati, le logge, i balconi, le soprastrutture tecniche (ad esempio: torri di scale, camini esalatori, parti del tetto comprese entro l'inclinata 1:3 a partire dalla linea di incontro della fronte con l'estradosso del solaio o struttura equivalente soprastante l'ultimo piano contenente locali abitabili).
Art. 26 - Densità edilizia fondiaria
Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto tra il volume dei fabbricati e l'area pertinente le costruzioni, con esclusione degli spazi pubblici per la circolazione e la sosta, e delle aree per l'istruzione per le attrezzature collettive, per il verde, il gioco e lo sport e per i parcheggi non annessi ai fabbricati.
La densità edilizia fondiaria non deve essere superiore a quella indicata nelle tabelle annesse alle N.d.A. del P.R.G.C.
.
La densità edilizia fondiaria non deve essere superiore a quella indicata nelle tabelle annesse alle N.d.A. del P.R.G.C.
Art. 27 - Altezza degli edifici
Le altezze degli edifici vanno misurate dalla quota media del piano di campagna, o dei marciapiedi sulle singole fronti, alla quota media dell'intradosso del solato o di altra struttura equivalente sovrastante l'ultimo piano contenente locali abitabili.
quota media dell'intradosso del solato o di altra struttura equivalente sovrastante l'ultimo piano contenente locali abitabili.
L'altezza massima di un edificio è la maggiore delle altezze misurate secondo il comma precedente sia verso spazi pubblici sia verso spazi privati.
Tale altezza massima non deve essere superiore a quella indicata negli articoli delle N.d.A. del P.R.G.C. e nelle tabelle a queste annesse.
a massima non deve essere superiore a quella indicata negli articoli delle N.d.A. del P.R.G.C. e nelle tabelle a queste annesse.
L'altezza delle singole fronti deve inoltre osservare le distanze da altri fabbricati e dai confini, indicate negli artt. 30 e 31.
altezza delle singole fronti deve inoltre osservare le distanze da altri fabbricati e dai confini, indicate negli artt. 30 e 31.
Nelle zone di tipo B, ove indicato nelle tabelle annesse alle N.d.A. del P.R.G.C., è fatto obbligo, quando esistano muri ciechi, di addossarvisi e costruire ad una altezza corrispondente al filo di gronda dell'edificio più alto con la avvertenza di non formare altre pareti cieche e di non superare la cubatura prescritta.
Art. 28 - Numero dei piani negli edifici
rtenza di non formare altre pareti cieche e di non superare la cubatura prescritta.
Art. 28 - Numero dei piani negli edifici
Per numero massimo di piani fuoriterra, si intende il massimo numero di piani di calpestio relativi a locali abitabili; detto numero non deve essere superiore a quello stabilito per le singole costruzioni nelle tabelle allegate alle N.d.A. del P.R.G.C.
Art. 29 - Rapporto di copertura
quello stabilito per le singole costruzioni nelle tabelle allegate alle N.d.A. del P.R.G.C.
Art. 29 - Rapporto di copertura
- Per rapporto di copertura si intende il rapporto tra la superficie coperta da fabbricati e la superficie del lotto di proprietà.
La superficie coperta è la superficie della proiezione orizzontale delle parti di edificio chiuse.
Nel computo della superficie coperta devono essere considerati gli edifici di qualsiasi tipo con la sola esclusione dei porticati
mputo della superficie coperta devono essere considerati gli edifici di qualsiasi tipo con la sola esclusione dei porticati
senza soprastanti costruzioni, delle logge aperte e dei bassi fabbricati rispondenti alle norme dell'art. 32.
- Nelle zone a destinazione residenziale il rapporto di copertura è precisato nelle tabelle annesse alle N.d.A. del P.R.G.C. relativamente a ciascuna zona.
residenziale il rapporto di copertura è precisato nelle tabelle annesse alle N.d.A. del P.R.G.C. relativamente a ciascuna zona.
-
Nelle zone a destinazione industriale il rapporto massimo di copertura per gli edifici industriali e annesse costruzioni residenziali è di 2/3.
-
Nelle altre zone o per altre costruzioni annesse nelle zone di cui ai punti 2 e 3, il rapporto massimo di copertura, se prescritto, è precisato nei relativi articoli delle N.d.A. del P.R.G.C. o nelle annesse tabelle.
pporto massimo di copertura, se prescritto, è precisato nei relativi articoli delle N.d.A. del P.R.G.C. o nelle annesse tabelle.
Art. 30 - Distanze tra fabbricati. Distanza dai confini.
elativi articoli delle N.d.A. del P.R.G.C. o nelle annesse tabelle.
Art. 30 - Distanze tra fabbricati. Distanza dai confini.
lativi articoli delle N.d.A. del P.R.G.C. o nelle annesse tabelle.
Art. 30 - Distanze tra fabbricati
lativi articoli delle N.d.A. del P.R.G.C. o nelle annesse tabelle.
Art. 30 - Distanze tra fabbricati. Distanza dai confini.
- Le distanze tra pareti finestrate dei fabbricati non possono essere inferiori all'altezza del fabbricato più alto e comunque non minori di metri 10,00; tale norma nelle zone a destinazione residenziale, si applica anche quando una sola parete sia finestrata
minori di metri 10,00; tale norma nelle zone a destinazione residenziale, si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a metri 12; nel caso di sviluppo inferiore la distanza deve essere pari alla metà dell'altezza dell'edificio più alto aumentata di metri quattro, e comunque non inferiore a metri 10,00; salvo che i fabbricati siano collegati in modo da costituire una sola unità architettonica e costruttiva.
Nelle zone di tipo B, C, e D, le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di gruppi di edifici) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
al servizio di singoli edifici o di gruppi di edifici) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- metri 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a metri 7,00;
- metri 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra metri 7,00 e metri 15,00;
- metri 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a metri 15,00.
i larghezza compresa tra metri 7,00 e metri 15,00;
- metri 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a metri 15,00.
Qualora le distanze tra i fabbricati, computate come nel comma precedente, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di P.P. o P.d.L. con previsioni plani volumetriche.
ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di P.P. o P.d.L. con previsioni plani volumetriche.
- In tutto il territorio comunale, i fabbricati a destinazione residenziale devono osservare una distanza dai confini pari a 2/3 dell'altezza con un minimo assoluto di metri 5,00.
estinazione residenziale devono osservare una distanza dai confini pari a 2/3 dell'altezza con un minimo assoluto di metri 5,00.
Le fronti lunghe quanto lo spessore della costruzione e comunque con uno sviluppo non superiore a metri 12,00, in cui non vi siano aperture che diano luce a locali di abitazione permanente, devono osservare dai confini una distanza pari a 1/4 della loro altezza con un minimo di metri 5,00.
i di abitazione permanente, devono osservare dai confini una distanza pari a 1/4 della loro altezza con un minimo di metri 5,00.
Nel caso di fabbricazione isolata a destinazione residenziale, è tuttavia consentito l'abbinamento di costruzioni su lotti confinanti purchè non si superi, sulla fronte principale, la lunghezza di metri 30,00.
ito l'abbinamento di costruzioni su lotti confinanti purchè non si superi, sulla fronte principale, la lunghezza di metri 30,00.
Le fronti degli edifici a destinazione industriale debbono rispettare una distanza dai confini di proprietà non inferiore al rapporto 2:1 tra altezza media su ciascuna fronte e la distanza dal rispettivo confine. Tale distanza non può comunque essere inferiore a metri 6,00.
zza media su ciascuna fronte e la distanza dal rispettivo confine. Tale distanza non può comunque essere inferiore a metri 6,00.
Nel caso di costruzioni a destinazione industriale insistenti su aree inferiori a metri quadrati cinquemila, è consentito il frazionamento in lotti con fabbricazione a confine, purchè lo sviluppo della fronte non superi metri 50,00.
Art. 31 - Distanza dei fabbricati da spazi pubblici e da altre opere
purchè lo sviluppo della fronte non superi metri 50,00.
Art. 31 - Distanza dei fabbricati da spazi pubblici e da altre opere
Fatte salve le prescrizioni eventualmente più restrittive contenute nel regolamento o nelle tavole del P.R.G.C.:
-
- Nelle zone a destinazione residenziale di tipo B e C i fabbricati devono osservare una distanza dall'asse stradale non inferiore a metri 7,50:
azione residenziale di tipo B e C i fabbricati devono osservare una distanza dall'asse stradale non inferiore a metri 7,50:
- Nelle zone a destinazione industriale di tipo B e D le costruzioni devono distare non meno di metri 5,00 dal ciglio stradale;
-
- Debbono essere inoltre osservate le seguenti distanze minime dal ciglio delle strade antistanti, giusta la definizione di cui all'art. 2 del D.M. 1/IV/1968, G.U. n. 96:
enti distanze minime dal ciglio delle strade antistanti, giusta la definizione di cui all'art. 2 del D.M. 1/IV/1968, G.U. n. 96:
-
tangenziale NORD, di raccordo dell'autostrada della Val di Susa con le autostrade per Milano e per Aosta metri 60,00
-
tangenziale SUD, di raccordo dell'autostrada della Val di Susa con le autostrade per Savona e per Piacenza metri 60,00
60,00
-
tangenziale SUD, di raccordo dell'autostrada della Val di Susa con le autostrade per Savona e per Piacenza metri 60,00
-
strada pedemontana, nel tratto di raccordo tra le tangenziali NORD e SUD e fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal P.R G.C. metri 60,00
-
idem nei tratti restanti metri 40,00
-
strada statale 25, fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal P.R.G.C. metri 40,00
m nei tratti restanti metri 40,00
-
strada statale 25, fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal P.R.G.C. metri 40,00
-
strade provinciale e comunali, aventi larghezza della sede superiore o uguale a metri 10,50 fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal P.R.G.C. metri 30,00
-
strade provinciali e comunali, aventi larghezza della sede inferiore a metri 10,50, fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal P.R.G.C. metri 20,00
enti larghezza della sede inferiore a metri 10,50, fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal P.R.G.C. metri 20,00
- strade vicinali fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal P.R.G.C. metri 10,00
A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.
la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.
a larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.
In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopra indicate sono incrementate dall'area delimitata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia uguale al doppio delle distanze stabilite nel precedente comma
partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia uguale al doppio delle distanze stabilite nel precedente comma, afferenti le rispettive strade e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.
Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 16/III/1956, n. 371, all. 2).
-
- I fili di fabbricazione delle nuove cotruzionì in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone di tipo A, devono inoltre rispettare le seguenti distanze minime:
zionì in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone di tipo A, devono inoltre rispettare le seguenti distanze minime:
- dal ciglio superiore delle sponde della Dora Riparia metri 50,00;
- dal ciglio superiore dell'alveo di bealere e canali scoperti metri 6,00;
- dalla linea della più vicina rotaia della ferrovia metri 40,00;
- e comunque dal confine di proprietà della ferrovia stessa metri 10,00;
- da muri di sostegno e recinzioni verso strada metri 3,00;
comunque dal confine di proprietà della ferrovia stessa metri 10,00;
- da muri di sostegno e recinzioni verso strada metri 3,00;
- da conduttori elettrici aerei di tensione superiore a 9000 volt metri 15,00;
- da impianti pubblici di depurazione di acque luride metri 100,00;
- da pozzi di captazione d'acqua di acquedotti pubblici (solamente nelle zone di tipo E ed F) metri 200,00.
Qualora le condotte principali dell'acquedotto e i collettori principali della rete di fognature non corrano lungo o entro le sedi viarie esistenti o previste, le nuove costruzioni dovranno distare dall'asse di tali condotte o collettori, rispettivamente non meno di metri cinque o di metri dieci.
Art. 32 - Bassi fabbricati
ll'asse di tali condotte o collettori, rispettivamente non meno di metri cinque o di metri dieci.
Art. 32 - Bassi fabbricati
I bassi fabbricati annessi alle costruzioni residenziali sono da computarsi agli effetti delle distanze tra fabbricati, del calcolo del volume e della superficie coperta, qualora la loro altezza all'estradosso superi metri 1,20.
Art. 33 - Chiostrine
alcolo del volume e della superficie coperta, qualora la loro altezza all'estradosso superi metri 1,20.
Art. 33 - Chiostrine
La formazione di chiostrine è ammessa solo per le costruzioni di cui all'art. 51 per dare luce ed aria a scale, latrine, locali da bagno, corridoi e simili, esclusi tassativamente i locali abitabili, cucine, laboratori e, in genere, i locali che possono essere adibiti a permanenza non saltuaria di persone, o da cui possono emanare esalazioni nocive o moleste.
i locali che possono essere adibiti a permanenza non saltuaria di persone, o da cui possono emanare esalazioni nocive o moleste.
Nell'area libera di ogni chiostrina si deve poter inscrivere un cerchio non inferiore a metri 4,00 di diametro.
Le chiostrine debbono inoltre:
a) - avere pareti liscie, senza balconi, nè aggetti superiori a centimetri 5,00, rivestite di materiale lavabile di colore chiarissimo, oppure intonacate e tinteggiate a calce, con rinnovo della tinteggiatura ogni cinque anni;
riale lavabile di colore chiarissimo, oppure intonacate e tinteggiate a calce, con rinnovo della tinteggiatura ogni cinque anni;
b) - avere pavimenti impermeabili, lisci e lavabili;
c) - essere completamente aperte nella parte superiore;
d) - comunicare direttamente e permanentemente nella parte inferiore con le aree libere circostanti (vie, area libera interna,
- comunicare direttamente e permanentemente nella parte inferiore con le aree libere circostanti (vie, area libera interna,
cortili), a mezzo di passaggio di sezione libera non inferiore in nessun punto a metri quadrati 3,00, con eventuale chiusura costituita soltanto da un cancello apribile;
e) - essere facilmente accessibili per la necessaria pulizia;
f) - essere mantenute perpetuamente sgombre sul fondo da depositi di materiale di qualsiasi natura.
per la necessaria pulizia;
f) - essere mantenute perpetuamente sgombre sul fondo da depositi di materiale di qualsiasi natura.
Il volume inerente la chiostrina dev'essere conteggiato come cubatura costruita e la superficie della sua sezione come area coperta.
Art. 34 - Costruzioni in aree già edificate
ato come cubatura costruita e la superficie della sua sezione come area coperta.
Art. 34 - Costruzioni in aree già edificate
Nei lotti in cui siano già superate le quantità massime di edificazione sono vietate ulteriori costruzioni o sopraelevazioni che non riducano i volumi e le superfici coperte a quelli previsti dal presente Regolamento o dal P.R.G.C.
CAPITOLO VI - Strade
Art. 35 - Caratteristiche delle strade
quelli previsti dal presente Regolamento o dal P.R.G.C.
CAPITOLO VI - Strade
Art. 35 - Caratteristiche delle strade
- Le caratteristiche tecniche delle strade comprese in zone a destinazione residenziale, e che comunque hanno lo scopo di dare il conveniente accesso ai lotti fabbricabili, devono essere determinate tenendo conto della loro funzione, dell'intensità del prevedibile traffico futuro, della tipologia e della volumetrica degli edifici cui debbono servire.
funzione, dell'intensità del prevedibile traffico futuro, della tipologia e della volumetrica degli edifici cui debbono servire.
Le strade veicolari con carreggiata a due sensi di marcia, debbono avere in ogni caso una sezione minima utile tra le recinzioni di metri 9,00, dei quali non meno di metri 5,50, da misurarsi tra gli opposti fili interni dei cordoli dei marciapiedi, destinati a carreggiata.
ei quali non meno di metri 5,50, da misurarsi tra gli opposti fili interni dei cordoli dei marciapiedi, destinati a carreggiata.
Nelle zone collinari C7, 12, 16, 17, E3, 4, 5 la sezione minima utile e la carreggiata, misurate come sopra, devono essere rispettivamente di metri 6,75 e 5,00.
Qualora la carreggiata sia percorribile in un unico senso di marcia, la sezione minima utile e la carreggiata, misurata come sopra, possono essere ridotte rispettivamente a metri 6,00 e 4,50.
rcia, la sezione minima utile e la carreggiata, misurata come sopra, possono essere ridotte rispettivamente a metri 6,00 e 4,50.
Tutte le strade a fondo cieco di sezione utile inferiore a metri 14,00 devono terminare con una piazzuola in cui possa inscriversi un cerchio di metri 14,00 di diametro.
Quando la lunghezza delle strade a fondo cieco superi i metri cento, devono essere previsti apportuni slarghi per la sosta e la svolta dei veicoli distanti tra loro non più di metri ottanta.
cento, devono essere previsti apportuni slarghi per la sosta e la svolta dei veicoli distanti tra loro non più di metri ottanta.
- Nelle zone a destinazione industriale di tipo D, la minima sezione trasversale utile per i diversi tipi di strade è stabilita come segue:
- assi industriali metri 25,00;
- assi di collegamento con strade esistenti, metri 18,00;
- strade interne di lottizzazione, metri 18,00 con slarghi e piazzali agli incroci.
ento con strade esistenti, metri 18,00;
- strade interne di lottizzazione, metri 18,00 con slarghi e piazzali agli incroci.
-
Per le strade pedonali in zone a destinazione residenziale, la sezione utile non può mai essere inferiore a metri tre.
-
E' vietato aprire, ampliare e prolungare passaggi privati regolarmente chiusi con cancello all'imbocco di strade pubbliche, nonchè strade private aperte al pubblico
Smetti di sfogliare PDF. Fai domande.
Registrati gratis per accedere al documento completo e interrogarlo direttamente con l'AI. Risposte con citazioni precise agli articoli, verifica conformità e generazione documenti tecnici. 50 domande incluse.
Nessuna carta di credito richiesta · 50 domande AI incluse