COMUNE DI VOGHERA PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO EDILIZIO
Comune di Pavia · Pavia, Lombardia
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COMUNE DI VOGHERA PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI VOGHERA PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO EDILIZIO Aggiornamento alla D.g.r. 24 ottobre 2018 – n. XI/695 “Recepimento dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” ADOTTATO con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 15/06/2020 APPROVATO con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2021
Art. 1 - Disposizioni generali…………………………………………………………………….. pag. 1
DOTTATO con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 15/06/2020 APPROVATO con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2021
S O M M A R I O PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA Art. 1 - Disposizioni generali…………………………………………………………………….. pag. 1 Art. 2 - Definizioni tecniche uniformi …………………………………………………………... pag. 2 PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA ► TITOLO I : Disposizioni organizzative e procedurali
Art. 3 - Ambito di applicazione………………………………………………………………… pag. 5
g. 2 PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA ► TITOLO I : Disposizioni organizzative e procedurali CAPO I : SUE, SUAP e organismi tecnici consultivi Art. 3 - Ambito di applicazione………………………………………………………………… pag. 5 Art. 4 - Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)……………………………………....................... pag. 5 Art. 5 - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)…………………………………….. pag. 5 Art. 6 - Commissione Edilizia ………………………………………………..………………… pag. 6
Art. 6 - Commissione Edilizia ………………………………………………..………………… pag. 6
Unico per le Attività Produttive (SUAP)…………………………………….. pag. 5 Art. 6 - Commissione Edilizia ………………………………………………..………………… pag. 6 Art. 7 - Commissione per il Paesaggio …………………………………………………………. pag. 6 Art. 8 - Modalità e specifiche per la presentazione e la gestione informatizzata delle pratiche... pag. 7 CAPO II : Altre procedure e adempimenti edilizi Art. 9 - Autotutela amministrativa……………………………………………............................. pag. 8
Art. 9 - Autotutela amministrativa…………………………………………….............................
: Altre procedure e adempimenti edilizi Art. 9 - Autotutela amministrativa……………………………………………............................. pag. 8 Art. 10 - Certificato di destinazione urbanistica……………………...…………........................... pag. 8 Art. 11 - Proroga dei titoli abilitativi ….…………………………………….................................. pag. 8 Art. 12 - Rinnovo dei titoli abilitativi …………………………………......................................... pag. 8 Art. 13 - Dichiarazione di inagibilità ……………………………….…………...……………….. pag. 8
Art. 13 - Dichiarazione di inagibilità ……………………………….…………...……………….. pag. 8
……………......................................... pag. 8 Art. 13 - Dichiarazione di inagibilità ……………………………….…………...……………….. pag. 8 Art. 14 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni…………………………………...…………………… pag. 9 Art. 15 - Pareri preventivi……………………...……………………………..…………………... pag. 9 Art. 16 - Ordinanze…………………………………………………………… ...……………….. pag. 9 Art. 17 - Interventi urgenti ……………………………………………………………………….. pag. 9
Art. 16 - Ordinanze…………………………………………………………… ...……………….. pag. 9
Art. 16 - Ordinanze…………………………………………………………… ...……………….. pag. 9 Art. 17 - Interventi urgenti ……………………………………………………………………….. pag. 9 Art. 18 - Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio ….. pag. 9 ► TITOLO II : Disciplina della esecuzione dei lavori CAPO I : Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori Art. 19 - Comunicazione di inizio lavori e variazioni…………………………............................. pag. 10
Art. 19 - Comunicazione di inizio lavori e variazioni………………………….................
sull’esecuzione dei lavori Art. 19 - Comunicazione di inizio lavori e variazioni…………………………............................. pag. 10 Art. 20 - Direttore dei Lavori ………………………….................................................................. pag. 10 Art. 21 - Comunicazione di fine lavori………………………….................................................... pag. 10 Art. 22 - Occupazione di suolo pubblico…………………………................................................. pag. 10 CAPO II : Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori
Art. 23 - Impianto e disciplina del cantiere ……………………...........................
pubblico…………………………................................................. pag. 10 CAPO II : Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori Art. 23 - Impianto e disciplina del cantiere …………………….................................................... pag. 11 Art. 24 - Richiesta di punti fissi ……………………….................................................................. pag. 11 Art. 25 - Conduzione del cantiere ………..………………………................................................. pag. 11
Art. 25 - Conduzione del cantiere ………..………………………................................
.............. pag. 11 Art. 25 - Conduzione del cantiere ………..………………………................................................. pag. 11 Art. 26 - Cartelli di cantiere ………………………........................................................................ pag. 12 Art. 27 - Recinzioni provvisorie ………………………................................................................. pag. 12 Art. 28 - Scavi e demolizioni ………………………...................................................................... pag. 12
Art. 28 - Scavi e demolizioni ……………………….........................................
.. pag. 12 Art. 28 - Scavi e demolizioni ………………………...................................................................... pag. 12 Art. 29 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze ………………………..................................... pag. 12 Art. 30 - Varianti nel corso della realizzazione degli interventi …………………......................... pag. 13 → Art. 30.1 - Varianti minori ………………………..................................................... pag. 13
................... pag. 13 → Art. 30.1 - Varianti minori ………………………..................................................... pag. 13 → Art. 30.2 - Varianti maggiori ………………………................................................. pag. 13
Art. 31 - Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei risc
Art. 31 - Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nella fase di realizzazione dell’opera……................................................……………..................... pag. 13 Art. 32 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.………......…………................ pag. 14 Art. 33 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori …………………………...... pag. 14
Art. 33 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori ………………………
....…………................ pag. 14 Art. 33 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori …………………………...... pag. 14 ► TITOLO III: Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali CAPO I : Disciplina dell’oggetto edilizio Art. 34 - Campo di applicazione ………………………….………………..….............................. pag. 15 Art. 35 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici …………..….................................. pag. 15
Art. 35 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici …………..…........
..... pag. 15 Art. 35 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici …………..….................................. pag. 15 Art. 36 - Requisiti prestazionali degli edifici …………..…............................................................ pag. 15 ● Art. 36.1 - Inserimento ambientale delle costruzioni ……..….................................... pag. 15 → Art. 36.1.1 - Decoro delle costruzioni …………..…........................................ pag. 15
....................... pag. 15 → Art. 36.1.1 - Decoro delle costruzioni …………..…........................................ pag. 15 → Art. 36.1.2 - Allineamenti ………..….............................................................. pag. 16 → Art. 36.1.3 - Spazi conseguenti ad arretramenti …………..…......................... pag. 16 → Art. 36.1.4 - Distanze e altezze ………..…...................................................... pag. 16
................ pag. 16 → Art. 36.1.4 - Distanze e altezze ………..…...................................................... pag. 16 → Art. 36.1.5 - Sporgenze ed aggetti ………..…................................................. pag. 16 → Art. 36.1.6 - Salubrità dei terreni edificabili ………..….................................. pag. 16 ● Art. 36.2 - Requisiti prestazionali degli edifici …………..…...................................... pag. 17
.............. pag. 16 ● Art. 36.2 - Requisiti prestazionali degli edifici …………..…...................................... pag. 17 → Art. 36.2.1 - Interventi per il risparmio energetico .…...................................... pag. 17 → Art. 36.2.2 - Interventi per il risparmio delle risorse naturali .......................... pag. 17 → Art. 36.2.3 - Riduzione del contributo di costruzione……............................... pag. 17 → Art. 36.2.4 - Dimostrazione degli investimenti effettuati e
Art. 37 - Rispetto del principio di invarianza idraulica ………....................
contributo di costruzione……............................... pag. 17 → Art. 36.2.4 - Dimostrazione degli investimenti effettuati e dell’attuazione degli interventi ………….................................... pag. 18 → Art. 36.2.5 - Requisiti di prestazione energetica degli edifici e certificazione.. pag. 18 Art. 37 - Rispetto del principio di invarianza idraulica ………...................................................... pag. 18 Art. 38 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti
Art. 38 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti
....................................... pag. 18 Art. 38 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale ………………………………………………………………... pag. 18 Art. 39 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici,
Art. 40 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del r
i urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti …………………... pag. 18 Art. 40 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon… pag. 19 Art. 41 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale ………………………….. pag. 19
sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale ………………………….. pag. 19 ● Art. 41.1 - Requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili………... pag 19 → Art. 41.1.1 - Campo di applicazione …………..….......................................... pag. 19 ● Art. 41.2 - Requisiti di comfort ambientale …………..….............................................. pag. 19 → Art. 41.2.1 - Qualità dell’aria negli spazi confinati …………………………. pag. 19
............................................ pag. 19 → Art. 41.2.1 - Qualità dell’aria negli spazi confinati …………………………. pag. 19 → Art. 41.2.2 - Aerazione naturale ………..…..................................................... pag. 19 → Art. 41.2.3 - Apertura dei serramenti ………..…............................................. pag. 19 → Art. 41.2.4 - Ambienti con impianti di combustione a fiamma libera ............. pag. 20 → Art. 41.2.5 - Aerazione dei servizi igienici nelle unità immobiliari
anti di combustione a fiamma libera ............. pag. 20 → Art. 41.2.5 - Aerazione dei servizi igienici nelle unità immobiliari destinate ad abitazione ………..…............................................... pag. 20 → Art. 41.2.6 - Dotazione minima di canne nelle unità immobiliari destinate ad abitazione ………..…............................................... pag. 20 → Art. 41.2.7 - Aerazione attivata ………..…...................................................... pag. 20
................ pag. 20 → Art. 41.2.7 - Aerazione attivata ………..…...................................................... pag. 20 → Art. 41.2.8 - Aerazione indiretta ………..….................................................... pag. 21 → Art. 41.2.9 - Illuminazione naturale ………..…............................................... pag. 21 → Art. 41.2.10 - Parti trasparenti ………..…....................................................... pag. 21
............... pag. 21 → Art. 41.2.10 - Parti trasparenti ………..…....................................................... pag. 21 → Art. 41.2.11 - Illuminazione artificiale ………..….......................................... pag. 21 → Art. 41.2.12 - Controllo del soleggiamento ………..….................................... pag. 22 → Art. 41.2.13 - Comfort igrotermico ………..…................................................ pag. 22
.................... pag. 22 → Art. 41.2.13 - Comfort igrotermico ………..…................................................ pag. 22 → Art. 41.2.14 - Comfort acustico ………..…..................................................... pag. 22
● Art. 41.3 - Requisiti spaziali ………..…...................................................................... pag. 22 → Art. 41.3.1 - Caratteristiche e superfici minime degli alloggi …….................. pag. 22 → Art. 41.3.2 - Superficie minima dei locali ……................................................ pag. 22 → Art. 41.3.3 - Altezze minime dei locali …........................................................ pag. 22
............ pag. 22 → Art. 41.3.3 - Altezze minime dei locali …........................................................ pag. 22 → Art. 41.3.4 – Soppalchi …………….…..…..................................................... pag. 23 → Art. 41.3.5 – Cortili ………..…........................................................................ pag. 23 → Art. 41.3.6 – Cavedi ………..…....................................................................... pag. 23
........... pag. 23 → Art. 41.3.6 – Cavedi ………..…....................................................................... pag. 23 → Art. 41.3.7 - Cavedi tecnici o passi d’uomo ..................................................... pag. 24 → Art. 41.3.8 – Patii …………………………..................................................... pag. 24 → Art. 41.3.9 - Locali sottotetto a destinazione accessori.................................... pag. 24 → Art. 41.3.10 - Locali sottotetto a destinazione abitativa
a destinazione accessori.................................... pag. 24 → Art. 41.3.10 - Locali sottotetto a destinazione abitativa → Art. 41.3.11 - Interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti ...... pag. 24 → Art. 41.3.12 - Spazi di cantinato e sotterraneo ................................................. pag. 24 → Art. 41.3.13 - Box e autorimesse …….…......................................................... pag. 24
............... pag. 24 → Art. 41.3.13 - Box e autorimesse …….…......................................................... pag. 24 → Art. 41.3.14 – Scale ………..…........................................................................ pag. 24 → Art. 41.3.15 - Volumi tecnici ………..…......................................................... pag. 25 ● Art. 41.4 - Requisiti funzionali ………..…..................................................................... pag. 25
. pag. 25 ● Art. 41.4 - Requisiti funzionali ………..…..................................................................... pag. 25 → Art. 41.4.1 - Dotazione di servizi igienici ……................................................ pag. 25 → Art. 41.4.2 - Cucine e spazi di cottura ……...................................................... pag. 25 → Art. 41.4.3 - Conformazione e flessibilità distributiva delle unità immobiliari ………..…................................................................. pag. 25
Art. 42 - Dispositivi di aggancio orizzontale flessibili sui tetti …............
lessibilità distributiva delle unità immobiliari ………..…................................................................. pag. 25 → Art. 41.4.4 - Dotazione minima e flessibilità impiantistica degli edifici…..… pag. 25 → Art. 41.4.5 – Accessibilità ………..….............................................................. pag. 26 Art. 42 - Dispositivi di aggancio orizzontale flessibili sui tetti ….......................... pag. 26
Art. 42 - Dispositivi di aggancio orizzontale flessibili sui tetti …............
................. pag. 26 Art. 42 - Dispositivi di aggancio orizzontale flessibili sui tetti ….......................... pag. 26 Art. 43 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa ………..…............................................... pag. 26 CAPO II : Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
Art. 44 – Strade ………..….........................................................
……..…............................................... pag. 26 CAPO II : Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Art. 44 – Strade ………..…............................................................................................................. pag. 27 → Art. 44.1 - Strade private …….......................................................................... pag. 27
Art. 45 – Portici ………..…........................................................
...... pag. 27 → Art. 44.1 - Strade private …….......................................................................... pag. 27 Art. 45 – Portici ………..…............................................................................................................. pag. 27 Art. 46 - Piste ciclabili ………..….................................................................................................. pag. 27
Art. 47 - Aree per parcheggio ………..…............................................
Piste ciclabili ………..….................................................................................................. pag. 27 Art. 47 - Aree per parcheggio ………..…........................................................................................ pag. 28 → Art. 47.1 - Parcheggi pubblici e di interesse generale …….............................. pag. 28 → Art. 47.2 - Parcheggi privati e a servizio delle unità immobiliari .................... pag. 28
Art. 48 - Piazze e aree pedonalizzate ………..…………………..............................
...................... pag. 28 → Art. 47.2 - Parcheggi privati e a servizio delle unità immobiliari .................... pag. 28 Art. 48 - Piazze e aree pedonalizzate ………..………………….................................................... pag. 28 Art. 49 - Passaggi pedonali e marciapiedi ………..…………….................................................... pag. 28 Art. 50 - Passi carrabili ………..…................................................................................................. pag. 29
Art. 51 - Chioschi/dehors su suolo pubblico ………..…..............................
Passi carrabili ………..…................................................................................................. pag. 29 → Art. 50.1 - Accessi alla rete viaria …................................................................ pag. 29 → Art. 50.2 - Nuovi passi carrabili ……............................................................... pag. 29 Art. 51 - Chioschi/dehors su suolo pubblico ………..…................................................................ pag. 29
Art. 51 - Chioschi/dehors su suolo pubblico ………..…..............................
g. 29 Art. 51 - Chioschi/dehors su suolo pubblico ………..…................................................................ pag. 29 Art. 52 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato ………..….......................................................... pag. 30 Art. 53 - Recinzioni ………..…...................................................................................................... pag. 30
Art. 54 - Numerazione civica ………..….............................................
Recinzioni ………..…...................................................................................................... pag. 30 Art. 54 - Numerazione civica ………..…........................................................................................ pag. 30 → Art. 54.1 - Numeri civici …………..……….................................................... pag. 30 → Art. 54.2 - Numerazione interna …..……….................................................... pag. 31
Art. 55 - Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette e/o motocicli
................... pag. 30 → Art. 54.2 - Numerazione interna …..……….................................................... pag. 31 Art. 55 - Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette e/o motocicli ................................ pag. 31 CAPO III : Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente Art. 56 - Aree verdi e disciplina del verde su aree private ……..................................................... pag. 32
Art. 56 - Aree verdi e disciplina del verde su aree private ……..................
ente Art. 56 - Aree verdi e disciplina del verde su aree private ……..................................................... pag. 32 Art. 57 - Parchi urbani e giardini privati di interesse storico e documentale …….......................... pag. 32 Art. 58 - Orti urbani ……................................................................................................................ pag. 32
Art. 59 - Parchi e percorsi in territorio rurale …….............................
rbani ……................................................................................................................ pag. 32 Art. 59 - Parchi e percorsi in territorio rurale ……......................................................................... pag. 33 Art. 60 – Sentieri ……..................................................................................................................... pag. 33
Art. 61 - Tutela del suolo e del sottosuolo ……..................................
……..................................................................................................................... pag. 33 Art. 61 - Tutela del suolo e del sottosuolo …….............................................................................. pag. 33
Art. 62 - Connessioni ecologiche in ambito urbano e perturbano …................
Art. 62 - Connessioni ecologiche in ambito urbano e perturbano ….............................................. pag. 33 Art. 63 - Connessione alla rete verde comunale …......................................................................... pag. 33 Art. 64 - Bonifiche e qualità dei suoli …........................................................................................ pag. 34 CAPO IV : Infrastrutture e reti tecnologiche
Art. 65 - Disposizioni generali …...............................................
........................................................................... pag. 34 CAPO IV : Infrastrutture e reti tecnologiche Art. 65 - Disposizioni generali ….................................................................................................... pag. 35 Art. 66 - Allacciamento alle reti tecnologiche, scarichi, reti .......................................................... pag. 35
Art. 67 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati …..............
rt. 66 - Allacciamento alle reti tecnologiche, scarichi, reti .......................................................... pag. 35 Art. 67 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ….................................................... pag. 35 Art. 68 - Distribuzione dell’energia elettrica ….............................................................................. pag. 35
Art. 69 - Distribuzione del gas …...............................................
8 - Distribuzione dell’energia elettrica ….............................................................................. pag. 35 Art. 69 - Distribuzione del gas ….................................................................................................... pag. 35 Art. 70 - Ricarica dei veicoli elettrici ….......................................................................................... pag. 35
Art. 71 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di
carica dei veicoli elettrici ….......................................................................................... pag. 35 Art. 71 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento pag. 35 Art. 72 - Telecomunicazioni …....................................................................................................... pag. 35 Art. 73 - Rete di illuminazione pubblica …..................................................................................... pag. 35
Art. 74 - Illuminazione esterna negli spazi privati …...........................
- Rete di illuminazione pubblica …..................................................................................... pag. 35 Art. 74 - Illuminazione esterna negli spazi privati …...................................................................... pag. 36 CAPO V : Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico Art. 75 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni, dei luoghi, delle facciate
Art. 75 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni, dei luogh
ca e inserimento paesaggistico Art. 75 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni, dei luoghi, delle facciate degli edifici e degli elementi architettonici di pregio …................................................... pag. 37 Art. 76 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali …............................................. pag. 37
Art. 76 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali …...........
g. 37 Art. 76 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali …............................................. pag. 37 Art. 77 - Allineamenti …................................................................................................................ pag. 37 Art. 78 - Piano del colore …............................................................................................................ pag. 37 → Art. 78.1 - Fabbricati di valore storico soggetti a tutela D.Lgs. 42/2004 e smi pag. 38
Art. 79 - Coperture degli edifici ….............................................
.............................. pag. 37 → Art. 78.1 - Fabbricati di valore storico soggetti a tutela D.Lgs. 42/2004 e smi pag. 38 → Art. 78.2 - Fabbricati compresi nell’ambito del centro storico …................... pag. 38 → Art. 78.3 - Fabbricati compresi nell’ambito del tessuto consolidato ............... pag. 38 Art. 79 - Coperture degli edifici ….................................................................................................. pag. 38
Art. 80 - Illuminazione pubblica …..............................................
erture degli edifici ….................................................................................................. pag. 38 Art. 80 - Illuminazione pubblica …................................................................................................. pag. 39 Art. 81 - Griglie ed intercapedini …................................................................................................ pag. 39
Art. 82 - Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri
iglie ed intercapedini …................................................................................................ pag. 39 Art. 82 - Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici... pag. 39 Art. 83 - Serramenti esterni degli edifici ….................................................................................... pag. 40 Art. 84 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe ….................................................... pag. 40
Art. 84 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe ….................
. 40 Art. 84 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe ….................................................... pag. 40 → Art. 84.1 - Finalità delle norme ….................................................................... pag. 40 → Art. 84.2 - Insegna di esercizio ….................................................................... pag. 40 → Art. 84.3 - Insegna di esercizio a bandiera ….................................................. pag. 41
.............. pag. 40 → Art. 84.3 - Insegna di esercizio a bandiera ….................................................. pag. 41 → Art. 84.4 – Vetrofania ….................................................................................. pag. 41 → Art. 84.5 – Targa ….......................................................................................... pag. 41 → Art. 84.6 - Tenda solare …................................................................................ pag. 41
Art. 85 - Cartelloni pubblicitari ….............................................
... pag. 41 → Art. 84.6 - Tenda solare …................................................................................ pag. 41 Art. 85 - Cartelloni pubblicitari ….................................................................................................. pag. 41 Art. 86 - Muri di recinzione …........................................................................................................ pag. 41
Art. 87 - Beni culturali e edifici storici …....................................
di recinzione …........................................................................................................ pag. 41 Art. 87 - Beni culturali e edifici storici …....................................................................................... pag. 42 Art. 88 - Cimiteri monumentali e storici …..................................................................................... pag. 42
Art. 89 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
- Cimiteri monumentali e storici …..................................................................................... pag. 42 Art. 89 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani …........................... pag. 42 CAPO VI : Elementi costruttivi Art. 90 - Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche …................................................................................................. pag. 43
Art. 91 - Serre bioclimatiche ….................................................
riere architettoniche …................................................................................................. pag. 43 Art. 91 - Serre bioclimatiche …....................................................................................................... pag. 43 Art. 92 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici .......... pag. 43 ● DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE
pianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici .......... pag. 43 ● DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE → Art. 92.1 - Orientamento degli edifici ….......................................................... pag. 43 → Art. 92.2 - Installazione dei pannelli fotovoltaici e impianti solari termici ….. pag. 43 → Art. 92.3 - Regolazione e contabilizzazione dei consumi …………………… pag. 43
Art. 93 - Canali di gronda e pluviali ….........................................
li fotovoltaici e impianti solari termici ….. pag. 43 → Art. 92.3 - Regolazione e contabilizzazione dei consumi …………………… pag. 43 Art. 93 - Canali di gronda e pluviali …........................................................................................... pag. 44 Art. 94 - Strade e passaggi privati e cortili …................................................................................. pag. 44
Art. 95 - Cavedi o pozzi luce ….................................................
Art. 95 - Cavedi o pozzi luce …...................................................................................................... pag. 44 Art. 96 - Intercapedini e griglie di aerazione ….............................................................................. pag. 44 Art. 97 – Recinzioni ….................................................................................................................... pag. 44
Art. 98 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici ….......................
ni ….................................................................................................................... pag. 44 Art. 98 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici ….................................................................. pag. 44 Art. 99 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza …................................................................ pag. 44
Art. 100 - Piscine ad uso privato ….............................................
rt. 99 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza …................................................................ pag. 44 Art. 100 - Piscine ad uso privato …................................................................................................. pag. 45 Art. 101 - Altre opere di corredo agli edifici ….............................................................................. pag. 45 ► TITOLO IV: Vigilanza e sistemi di controllo
Art. 102 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazion
.......................................................................... pag. 45 ► TITOLO IV: Vigilanza e sistemi di controllo Art. 102 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio pag. 46 Art. 103 - Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori ….................................................................. pag. 46 Art. 104 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari ….................................................... pag. 46
Art. 104 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari …..................
g. 46 Art. 104 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari ….................................................... pag. 46 ► TITOLO V: Norme transitorie Art. 105 - Revisione ed adeguamento del Regolamento Edilizio …............................................... pag. 47 Art. 106 - Abrogazione di precedenti norme ….............................................................................. pag. 47
Art. 107 - Entrata in vigore del Regolamento Edilizio ….........................
t. 106 - Abrogazione di precedenti norme ….............................................................................. pag. 47 Art. 107 - Entrata in vigore del Regolamento Edilizio …............................................................... pag. 47 Art. 108 - Coordinamento con altre normative …........................................................................... pag. 47
Art. 1 - Disposizioni generali
PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA Art. 1 - Disposizioni generali
- Il presente Regolamento edilizio è redatto in attuazione della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 “Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
lamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. 2. Circa le DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI si faccia totalmente riferimento all’allegato B della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 sotto riportato. 3. Gli interventi edilizi sono definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 del 06/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 del 06/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 4. In riferimento ai procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi, è possibile fare riferimento:
- per l’edilizia produttiva allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) utilizzando il portale “impresainungiorno.gov.it”, previa semplice procedura di registrazione;
per le Attività Produttive (SUAP) utilizzando il portale “impresainungiorno.gov.it”, previa semplice procedura di registrazione;
- per l’edilizia residenziale allo Sportello Unico per l’Edilizia utilizzando la modalità di presentazione telematica tramite firma digitale (PEC) oppure la classica presentazione in formato cartaceo.
- In riferimento alla modulistica unificata edilizia si rimanda ai contenuti della DGR n. XI/784 del 12.11.2018
rmato cartaceo. 5. In riferimento alla modulistica unificata edilizia si rimanda ai contenuti della DGR n. XI/784 del 12.11.2018 "Aggiornamento e sostituzione della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione 6894 del 17 luglio 2017, in attuazione di norme di settore comunitarie, nazionali e regionali" ed ai successivi aggiornamenti. 1
Art. 2 - Definizioni tecniche uniformi
2 Art. 2 - Definizioni tecniche uniformi
3
4
Art. 2 - Definizioni tecniche uniformi
2 Art. 2 - Definizioni tecniche uniformi
3
4
5 PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA ► TITOLO I : DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I : SUE, SUAP E ORGANISMI TECNICI CONSULTIVI Art. 3 - Ambito di applicazione.
- Il presente Regolamento è approvato in forza dell’Articolo 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e si applica a tutti gli interventi disciplinati dalla normativa vigente, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) e dagli ulteriori strumenti pianificatori.
venti disciplinati dalla normativa vigente, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) e dagli ulteriori strumenti pianificatori. Qualora di debbano realizzare interventi complessi attraverso piani e programmi attuativi, ovvero strumenti di programmazione negoziata e permessi convenzionati, le norme edilizie contenute in tali strumenti prevalgono sulle norme del presente Regolamento, ove ciò sia espressamente indicato.
Art. 4 - Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).
norme edilizie contenute in tali strumenti prevalgono sulle norme del presente Regolamento, ove ciò sia espressamente indicato. Inoltre, sono ammessi interventi edilizi in deroga al presente Regolamento per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità e le procedure indicate dalla normativa nazionale e regionale. Art. 4 - Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).
- L’Amministrazione comunale si compone di strutture organizzate per la gestione unitaria dei procedimenti
er l’Edilizia (SUE).
- L’Amministrazione comunale si compone di strutture organizzate per la gestione unitaria dei procedimenti disciplinati dalla Legge e dal presente Regolamento che, in applicazione dell’art. 5 del DPR 380/2001 ed ai fini della semplificazione degli stessi, è garantita dallo Sportello Unico per l’Edilizia.
- Lo Sportello Unico per l’Edilizia, tramite la propria struttura organizzativa, svolge le attività di informazione,
’Edilizia. 2. Lo Sportello Unico per l’Edilizia, tramite la propria struttura organizzativa, svolge le attività di informazione, di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di adozione di ogni atto comunque denominato in materia edilizia. 3. Lo Sportello Unico per l’Edilizia si rapporta e si coordina anche con le attività delle altre strutture competenti
edilizia. 3. Lo Sportello Unico per l’Edilizia si rapporta e si coordina anche con le attività delle altre strutture competenti in attività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma. 4. Lo Sportello Unico per l’Edilizia rappresenta il punto di coordinamento tra il soggetto interessato, l’Amministrazione Comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all’attività
getto interessato, l’Amministrazione Comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all’attività edilizia disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento. 5. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo, lo Sportello Unico per l’Edilizia acquisisce, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quarter e 14-quinques della L. n. 241/1990 del 7 Agosto 1990 e s.m.i., gli atti di assenso necessario ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.
Art. 5 - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
L. n. 241/1990 del 7 Agosto 1990 e s.m.i., gli atti di assenso necessario ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Art. 5 - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è l’apparato di riferimento territoriale competente in materia di procedure inerenti la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione e riattivazione di attività economiche, ovvero qualunque attività
razione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione e riattivazione di attività economiche, ovvero qualunque attività produttiva di un bene o di un servizio, incluse le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive ed in genere le attività che configurino la realizzazione di un bene materiale o di un servizio ed è l’unico riferimento
cettive ed in genere le attività che configurino la realizzazione di un bene materiale o di un servizio ed è l’unico riferimento per chi svolge o intende intraprendere attività economiche sul territorio comunale. 2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è obbligatorio ed ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che
inare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell’ambiente, paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità. 3. La presentazione delle pratiche deve avvenire utilizzando il portale “impresainungiorno.gov.it”, previa semplice procedura di registrazione.
ione delle pratiche deve avvenire utilizzando il portale “impresainungiorno.gov.it”, previa semplice procedura di registrazione. Ogni eventuale variazione relativa al SUAP verrà pubblicata nell’apposita area tematica “comune.voghera.pv.it/areetematiche/imprese/SUAP”
Art. 6 - Commissione Edilizia.
6 Art. 6 - Commissione Edilizia.
- La Commissione Edilizia è un organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico e urbanistico ed è nominata con deliberazione della Giunta Comunale comunicata al Consiglio Comunale. Essa è composta, oltre che dal Presidente nella persona del Dirigente o del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, da un numero di cinque membri aventi esperienza nel campo dell'edilizia, dell'architettura e dell'urbanistica.
Edilizia Privata, da un numero di cinque membri aventi esperienza nel campo dell'edilizia, dell'architettura e dell'urbanistica. Le riunioni non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 2. Gli esperti della Commissione restano in carica tre anni, decorrenti dalla data della nomina e comunque fino alla nomina dei nuovi membri con possibilità di essere rinominati. 3. La carica di componente della Commissione Edilizia è incompatibile con la carica di consigliere comunale
i essere rinominati. 3. La carica di componente della Commissione Edilizia è incompatibile con la carica di consigliere comunale ovvero di componente della Giunta Comunale. I membri esterni componenti la Commissione Edilizia non possono essere funzionari di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico - edilizia del Comune.
tono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico - edilizia del Comune. 4. I componenti della Commissione Edilizia devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei parenti ed affini entro il quarto grado. Vi è conflitto d’interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione,
o il quarto grado. Vi è conflitto d’interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di Costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto
o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente, del proprietario, del costruttore o del progettista. 5. I membri della Commissione Edilizia decadono automaticamente nel caso insorga una delle cause di incompatibilità precedentemente citate, sopravvenuta successivamente alla sua nomina.
amente nel caso insorga una delle cause di incompatibilità precedentemente citate, sopravvenuta successivamente alla sua nomina. I componenti della Commissione che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o per dodici sedute nel corso di un anno solare decadono dall'incarico. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto resta in carica per il restante periodo di durata della Commissione Edilizia.
nominato in sostituzione del commissario decaduto resta in carica per il restante periodo di durata della Commissione Edilizia. 6. Il Presidente nomina un tecnico appartenente al Servizio Edilizia Privata con la funzione di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, che redige i verbali delle sedute su apposito registro. Al termine della discussione, il succitato registro viene letto e firmato da tutti i componenti.
le sedute su apposito registro. Al termine della discussione, il succitato registro viene letto e firmato da tutti i componenti. 7. Su richiesta del Presidente o del Responsabile dell’area Tecnica possono partecipare ai lavori della Commissione, in qualità di relatori senza diritto di voto, i tecnici comunali o i Responsabili dei procedimenti istruttori dei progetti edilizi e degli atti di natura urbanistica sottoposti all'esame della Commissione stessa.
i procedimenti istruttori dei progetti edilizi e degli atti di natura urbanistica sottoposti all'esame della Commissione stessa. 8. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I pareri espressi dalla Commissione Edilizia sono obbligatori ma non vincolanti.
caso di parità prevale il voto del Presidente. I pareri espressi dalla Commissione Edilizia sono obbligatori ma non vincolanti. I pareri “contrari” o “con prescrizioni” devono essere sempre motivati anche in relazione alle risultanze della relativa istruttoria. I successivi provvedimenti adottati, dagli uffici, in difformità dal parere espresso dalla Commissione devono essere adeguatamente motivati.
provvedimenti adottati, dagli uffici, in difformità dal parere espresso dalla Commissione devono essere adeguatamente motivati. 9. La Commissione Edilizia si pronuncia sulle istanze aventi ad oggetto interventi subordinati, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 380/2001 e dell’art. 34 della L.R. n. 12/2005, al rilascio di un Permesso di Costruire, oltre ad altri interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica che per particolare complessità e rilevanza vengano
Art. 7 - Commissione per il Paesaggio.
struire, oltre ad altri interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica che per particolare complessità e rilevanza vengano individuati dagli uffici tecnici come meritevoli di acquisizione di parere. 10. Possono essere sottoposti all’esame della Commissione Edilizia progetti di massima per opere di particolare importanza, allo scopo di ottenere un parere preliminare ed eventuali indirizzi. Art. 7 - Commissione per il Paesaggio.
Art. 7 - Commissione per il Paesaggio.
ticolare importanza, allo scopo di ottenere un parere preliminare ed eventuali indirizzi. Art. 7 - Commissione per il Paesaggio.
- La Commissione per il Paesaggio è nominata con deliberazione della Giunta Comunale, comunicata al Consiglio Comunale, ed è composta da un numero di componenti compreso tra tre e cinque.
- La Commissione Comunale per il Paesaggio rappresenta l’organo tecnico – consultivo del Comune chiamato
reso tra tre e cinque. 2. La Commissione Comunale per il Paesaggio rappresenta l’organo tecnico – consultivo del Comune chiamato ad esprimere pareri obbligatori, non vincolanti – salvo diversa disposizione di legge - in merito al rilascio delle
7 autorizzazioni paesaggistiche e nelle altre materie elencate nel successivo comma. I provvedimenti adottati in difformità dal parere espresso dalla Commissione devono essere adeguatamente motivati. 3. La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere, ai sensi dell’art 81 della L.R. 12/2005, nell’ambito dei seguenti procedimenti: a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui,
dei seguenti procedimenti: a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i e al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e s.m.i.; b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano
.R. 12/2005 e s.m.i.; c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale e s.m.i. d) in tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica che per particolare complessità e rilevanza vengano individuati dagli uffici tecnici come meritevoli di acquisizione di parere; e) nei progetti edilizi aventi una valutazione di impatto paesistico che superi la soglia di rilevanza;
acquisizione di parere; e) nei progetti edilizi aventi una valutazione di impatto paesistico che superi la soglia di rilevanza; f) in tutti casi previsti dalle Norme di Attuazione del PGT; g) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali. 4. Nell’esprimere il proprio parere la Commissione per il Paesaggio tiene conto della coerenza degli interventi in
menti locali. 4. Nell’esprimere il proprio parere la Commissione per il Paesaggio tiene conto della coerenza degli interventi in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, al fine di garantire la tutela complessiva del territorio e valuta gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
Art. 8 - Modalità e specifiche per la presentazione e la gestione telematica del
relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato. Art. 8 - Modalità e specifiche per la presentazione e la gestione telematica delle pratiche edilizie.
- Per l’edilizia residenziale lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati utilizzando la modalità di presentazione
hiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati utilizzando la modalità di presentazione telematica tramite firma digitale (PEC) oppure la classica presentazione in formato cartaceo e provvede all’inoltro della documentazione ad altre amministrazioni che intervengono nel procedimento. 2. Per l’edilizia produttiva lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) accetta le domande, le
ngono nel procedimento. 2. Per l’edilizia produttiva lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto le attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o
ocalizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità telematica. Il SUAP, successivamente, provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che
dalità telematica. Il SUAP, successivamente, provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Il Comune si avvale di apposita piattaforma telematica: il SUAP utilizza il portale “impresainungiorno.gov.it”. La pratica presentata attraverso lo sportello telematico, previa semplice procedura di registrazione, sostituisce
iorno.gov.it”. La pratica presentata attraverso lo sportello telematico, previa semplice procedura di registrazione, sostituisce completamente quella in formato cartaceo, perché rispetta i dettami dell’Amministrazione Digitale. Lo sportello telematico permette di:
- consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica;
- compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali;
- controllare ogni fase dello stato di avanzamento del procedimento.
a;
- compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali;
- controllare ogni fase dello stato di avanzamento del procedimento.
- Eventuali modifiche relative alle modalità di presentazione delle pratiche agli sportelli SUE e SUAP, saranno pubblicizzate nella sezione relativa al Servizio Edilizia Privata sul sito istituzionale del Comune di Voghera.
Art. 9 - Autotutela amministrativa.
8 CAPO II: ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI Art. 9 - Autotutela amministrativa.
- Nell’ambito dell’esercizio del diritto di autotutela, ogni cittadino può avanzare richiesta di riesame di titoli abilitativi già rilasciati, esplicitandone le motivazioni ed allegando eventuale documentazione a supporto.
- Il Responsabile dello SUE può attivare lo strumento dell’autotutela qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi
Art. 10 - Certificato di destinazione urbanistica
a supporto. 2. Il Responsabile dello SUE può attivare lo strumento dell’autotutela qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, per motivi di legittimità e qualora sussista un interesse pubblico alla rimozione di un atto o un provvedimento. Il procedimento si conclude con un provvedimento conclusivo del Responsabile del Procedimento stesso. Art. 10 - Certificato di destinazione urbanistica
Art. 10 - Certificato di destinazione urbanistica
lude con un provvedimento conclusivo del Responsabile del Procedimento stesso. Art. 10 - Certificato di destinazione urbanistica
- La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto e deve indicare: a) le generalità del richiedente; b) i dati catastali aggiornati per individuare l’area a cui il certificato si riferisce allegando stralcio di mappa catastale;
; b) i dati catastali aggiornati per individuare l’area a cui il certificato si riferisce allegando stralcio di mappa catastale; c) pagamento dei diritti di segretaria di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 21/05/2013 e s.m.i. 2. Il CDU è rilasciato dall’Autorità comunale e riporta la zona e le prescrizioni urbanistiche del PGT vigente relative agli immobili interessati, compresi i vincoli incidenti sull’immobile stesso.
prescrizioni urbanistiche del PGT vigente relative agli immobili interessati, compresi i vincoli incidenti sull’immobile stesso. 3. Oltre al CDU generico di cui sopra, può essere richiesto CDU storico che riporta le prescrizioni urbanistiche relative agli immobili interessati che sono state vigenti e adottate nel corso di un determinato periodo di tempo. 4. Il CDU viene rilasciato nel termine di 30 giorni e conserva la validità di un anno dalla data di rilascio, salvo che
Art. 11 - Proroga dei titoli abilitativi.
i tempo. 4. Il CDU viene rilasciato nel termine di 30 giorni e conserva la validità di un anno dalla data di rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici. Art. 11 - Proroga dei titoli abilitativi.
- Il titolare del permesso di costruire può richiedere prima delle scadenze di inizio e fine dei lavori, così come definite nel titolo abilitativo, motivata proroga dei relativi termini ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001.
sì come definite nel titolo abilitativo, motivata proroga dei relativi termini ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001. 2. Il Responsabile dello SUE provvede, entro 30 giorni dalla richiesta, alla verifica della sussistenza delle motivazioni legittimanti il provvedimento di proroga e al rilascio del relativo provvedimento. 3. Nelle more del rilascio del provvedimento di proroga, qualora i termini indicati nel titolo abilitativo siano
Art. 12 - Rinnovo dei titoli abilitativi.
provvedimento. 3. Nelle more del rilascio del provvedimento di proroga, qualora i termini indicati nel titolo abilitativo siano decorsi, non potrà in ogni caso essere eseguita alcuna lavorazione. 4. La proroga dei termini di inizio e fine lavori può essere richiesta per una sola volta. Art. 12 - Rinnovo dei titoli abilitativi.
- Qualora ad avvenuta decorrenza dei termini di efficacia del titolo abilitativo l'opera non sia iniziata o completata può esserne richiesto il rinnovo.
correnza dei termini di efficacia del titolo abilitativo l'opera non sia iniziata o completata può esserne richiesto il rinnovo. 2. Il rinnovo costituisce nuovo titolo edilizio e il suo rilascio è subordinato alla verifica di compatibilità con la normativa urbanistico-edilizia ed i regolamenti vigenti e all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso per la realizzazione dell'intervento previsto.
Art. 13 - Dichiarazione di inagibilità.
i vigenti e all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso per la realizzazione dell'intervento previsto. 3. Il rinnovo comporta la corresponsione del conguaglio del contributo di costruzione qualora siano intervenute modifiche in aumento delle tariffe urbanistiche. Art. 13 - Dichiarazione di inagibilità.
- Secondo quanto disposto dall’articolo 26 del D.P.R. 380/2001, la presentazione della segnalazione certificata di
inagibilità.
- Secondo quanto disposto dall’articolo 26 del D.P.R. 380/2001, la presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.
- Per le abitazioni esistenti, il Responsabile dello SUE può dichiarare inagibile un manufatto edilizio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
e dello SUE può dichiarare inagibile un manufatto edilizio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
- condizioni di deterioramento delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti;
- assenza di servizi igienici;
- mancato allacciamento alla fognatura o di altro sistema di trattamento delle acque reflue;
- indisponibilità di acqua potabile;
- mancanza degli impianti elettrici e idrico-sanitari.
9 3. L’alloggio dichiarato inagibile potrà essere rioccupato se non dopo la realizzazione di opere edili che consentano l’acquisizione di una condizione adeguata di agibilità, nel rispetto delle procedure amministrative previste. 4. Per i fabbricati inagibili è possibile applicare secondo quanto disposto dall’articolo 13 del “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” a capo dell’Ufficio Tributi.
Art. 14 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri
uanto disposto dall’articolo 13 del “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” a capo dell’Ufficio Tributi. Art. 14 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni
- Il rilascio del Permesso di Costruire o di altro titolo abilitativo comportante la corresponsione di un contributo di costruzione consistente negli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e nel costo di costruzione è
one di un contributo di costruzione consistente negli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e nel costo di costruzione è disciplinato dall’articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 e dal Capo IV della l.r. 12/2005. 2. Il calcolo delle componenti del contributo di costruzione deve essere allegato al momento della presentazione del titolo edilizio e verrà verificato in sede di istruttoria. 3. A richiesta dell’interessato è consentito il pagamento rateizzato del contributo di costruzione secondo le
Art. 15 - Pareri preventivi
de di istruttoria. 3. A richiesta dell’interessato è consentito il pagamento rateizzato del contributo di costruzione secondo le modalità stabilite nella Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 04/05/2007 “Modalità di pagamento del contributo di costruzione”. Art. 15 - Pareri preventivi
- Il proprietario di un immobile o il titolare di altro diritto equivalente, in caso di interventi edilizi o urbanistici, può presentare all'Amministrazione comunale un progetto che illustri sinteticamente l'intervento per
Art. 16 - Ordinanze
enti edilizi o urbanistici, può presentare all'Amministrazione comunale un progetto che illustri sinteticamente l'intervento per l'ottenimento di un parere preliminare non vincolante. 2. Questo parere preliminare non costituisce atto di assenso ma pura indicazione su richiesta di parte. Art. 16 - Ordinanze
- La materia delle ordinanze è disciplinata dal Titolo IV della L.R. 12/2005: “Vigilanza sull’attività urbanistico- edilizia, responsabilità e sanzioni”. Art. 17 – Interventi urgenti
Art. 17 – Interventi urgenti
IV della L.R. 12/2005: “Vigilanza sull’attività urbanistico- edilizia, responsabilità e sanzioni”. Art. 17 – Interventi urgenti
- Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l’incolumità delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitante, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato. Le dichiarazioni rese da questi ultimi devono riguardare anche l’effettiva esistenza del pericolo.
el professionista incaricato. Le dichiarazioni rese da questi ultimi devono riguardare anche l’effettiva esistenza del pericolo. 2. Il proprietario deve dare immediata segnalazione dei lavori agli uffici comunali competenti e deve presentare, entro venti giorni dall’inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di provvedimento edilizio in relazione alla natura dell’intervento. 3. Qualora, in seguito a verifica da parte dell’amministrazione, non venissero confermati i presupposti di urgenza
Art. 18 - Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedime
l’intervento. 3. Qualora, in seguito a verifica da parte dell’amministrazione, non venissero confermati i presupposti di urgenza e pericolosità che hanno giustificato l’intervento, il proprietario si assume il rischio di dover demolire quanto realizzato, salvo che gli interventi non possano essere comunque oggetto di procedimento in sanatoria. Art. 18 - Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
Art. 18 - Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedime
getto di procedimento in sanatoria. Art. 18 - Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
- Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono attuati in conformità alle discipline contenute nella L. n. 241/1990 e nella L. n. 190/2012, nel D.Lgs. n. 33/2013 e nel D.Lgs. n.126/2016 e nel "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza".
- Essi consistono in particolare:
s. n.126/2016 e nel "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza". 2. Essi consistono in particolare: a) nella pubblicazione sul sito web del Comune degli atti di pianificazione generale, attuativa e settoriale comunale; b) nella possibilità di accedere attraverso il sito web del Comune direttamente alle norme legislative e regolamentari aventi rilevanza in ambito urbanistico ed edilizio;
o il sito web del Comune direttamente alle norme legislative e regolamentari aventi rilevanza in ambito urbanistico ed edilizio; c) nella pubblicazione sul sito web della disciplina dei singoli procedimenti edilizi ed urbanistici con indicazione delle tempistiche previste dalla legge e degli uffici competenti alla loro gestione. 3. Al fine di garantire la facilità di accesso e di consultazione, le informazioni urbanistiche ed edilizie sono
loro gestione. 3. Al fine di garantire la facilità di accesso e di consultazione, le informazioni urbanistiche ed edilizie sono contenute nel sito web istituzionale, sotto le aree tematiche ad essi dedicate.
Art. 19 - Comunicazione di inizio lavori e variazioni
10 ► TITOLO II : DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I: NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 19 - Comunicazione di inizio lavori e variazioni
- Nel caso di SCIA di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/01 e di CILA di cui all’art. 6 bis del D.P.R. 380/01 l’inizio dei lavori coincide con la presentazione del titolo e pertanto dovranno essere contestualmente adempiuti tutti gli obblighi di legge inerenti, compresa la consegna della documentazione necessaria all’inizio dei lavori.
ente adempiuti tutti gli obblighi di legge inerenti, compresa la consegna della documentazione necessaria all’inizio dei lavori. 2. Nel caso di Permesso di Costruire, secondo quanto disposto dall’art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/01, i lavori devono avere inizio entro un anno dall’efficacia del titolo, fatte salve diverse disposizioni legislative: pertanto è necessario presentare la comunicazione di inizio dei lavori con tutti gli adempimenti connessi entro tale data.
tive: pertanto è necessario presentare la comunicazione di inizio dei lavori con tutti gli adempimenti connessi entro tale data. 3. Il termine di inizio lavori può essere prorogato, con provvedimento opportunamente motivato, per documentati eventi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del titolare del permesso, sopravvenuti a ritardare l’effettivo inizio delle opere. 4. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere tempestivamente segnalata al Comune a cura del titolare
delle opere. 4. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere tempestivamente segnalata al Comune a cura del titolare del Permesso di Costruire, di SCIA e di CILA. 5. La SCIA alternativa al Permesso di Costruire di cui all’art. 23 del D.P.R. 380/01, acquisisce efficacia trascorsi 30 giorni dalla presentazione della stessa al protocollo comunale. Pertanto la data di inizio dei lavori è quella
Art. 20 - Direttore dei Lavori
acia trascorsi 30 giorni dalla presentazione della stessa al protocollo comunale. Pertanto la data di inizio dei lavori è quella coincidente con la data relativa al trentunesimo giorno e non è necessario presentare alcuna comunicazione. 6. Decorso inutilmente il termine per l’inizio dei lavori, l’Amministrazione provvede alla dichiarazione di decadenza. Art. 20 - Direttore dei Lavori
- In tutti i casi definiti dall’art. 3 del DPR 380/01 è obbligatorio nominare il Direttore dei Lavori e nei casi in cui
Lavori
- In tutti i casi definiti dall’art. 3 del DPR 380/01 è obbligatorio nominare il Direttore dei Lavori e nei casi in cui vengano effettuati interventi aventi rilevanza strutturale, deve essere obbligatoriamente nominato un Direttore dei Lavori delle strutture. È consentito che gli incarichi di Direttore dei Lavori e di Direttore dei Lavori delle strutture siano rivestiti dallo stesso professionista.
Art. 21 - Comunicazione di fine lavori.
che gli incarichi di Direttore dei Lavori e di Direttore dei Lavori delle strutture siano rivestiti dallo stesso professionista. 2. Qualora il Direttore dei Lavori venga meno per rinuncia o altra causa, il committente deve provvedere all’immediata sospensione dei lavori e dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione comunale. I lavori possono essere ripresi solo dopo il deposito della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori. Art. 21 - Comunicazione di fine lavori.
Art. 21 - Comunicazione di fine lavori.
sono essere ripresi solo dopo il deposito della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori. Art. 21 - Comunicazione di fine lavori.
- L’ultimazione dei lavori deve avvenire entro i termini di efficacia del titolo abilitativo, fatta salva la possibilità di proroga prevista dalla legge, che deve essere richiesta con adeguata motivazione, per tempo, durante il periodo di validità del titolo. Il committente deve presentare la comunicazione di ultimazione lavori corredata dalla documentazione prevista
lidità del titolo. Il committente deve presentare la comunicazione di ultimazione lavori corredata dalla documentazione prevista dalle normative vigenti. 2. Sono ammesse comunicazioni di parziale ultimazione dei lavori per le quali contestualmente sussistano le condizioni per dichiarare agibilità parziale, in conformità alle fattispecie di cui alla normativa vigente in materia. 3. Nelle ipotesi in cui le opere siano eseguite in forza di Permesso di Costruire, SCIA o SCIA alternativa al
igente in materia. 3. Nelle ipotesi in cui le opere siano eseguite in forza di Permesso di Costruire, SCIA o SCIA alternativa al Permesso di Costruire l’interessato, insieme alla comunicazione di ultimazione dei lavori, deve allegare, oltre a tutti i documenti prescritti da specifiche norme di settore, il certificato di collaudo finale redatto da professionista abilitato, attestante la conformità dell’opera al progetto presentato, alle norme di sicurezza,
Art. 22 - Occupazione di Suolo Pubblico.
finale redatto da professionista abilitato, attestante la conformità dell’opera al progetto presentato, alle norme di sicurezza, igienico sanitarie e di risparmio energetico unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, o una dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifica del classamento. Art. 22 - Occupazione di Suolo Pubblico.
Art. 22 - Occupazione di Suolo Pubblico.
zzate, o una dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifica del classamento. Art. 22 - Occupazione di Suolo Pubblico.
- L’occupazione di suolo pubblico è regolata dall’apposito regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone ed in caso di occupazioni suolo pubblico con dehors, dal vigente regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico con dehors stagionali e permanenti a capo del Settore Polizia Locale.
Art. 23 - Impianto e disciplina del cantiere
11 CAPO II: NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 23 - Impianto e disciplina del cantiere
- Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri devono essere rispettate le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione e di Esecuzione, le norme di cui ai successivi articoli del presente regolamento e le norme statali e/o comunitarie in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro.
- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali assentiti.
rtunistica e di igiene del lavoro. 2. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali assentiti. 3. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi. Essi devono adoperarsi, sotto la loro responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e
ori edilizi. Essi devono adoperarsi, sotto la loro responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti, anche nei confronti dei diritti dei terzi, alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. Particolare cura deve essere posta per non danneggiare gli impianti relativi alle infrastrutture tecniche di interesse generale (acquedotto, fognatura, cavi elettrici, telefonici, ecc.) .
impianti relativi alle infrastrutture tecniche di interesse generale (acquedotto, fognatura, cavi elettrici, telefonici, ecc.) . 4. I requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi dovranno essere riferiti alle esigenze di: a) resistenza meccanica e stabilità; b) sicurezza in caso di incendio; c) tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente; d) sicurezza nell’impiego; e) protezione contro il rumore; f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
ute e dell’ambiente; d) sicurezza nell’impiego; e) protezione contro il rumore; f) risparmio energetico e ritenzione del calore; g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature. 5. Se per il soddisfacimento dei succitati requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il
Art. 24 - Richiesta di punti fissi
posito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare agli uffici comunali competenti gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell’ufficio pubblico competente. Art. 24 - Richiesta di punti fissi
- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione e di recinzione, l'avente titolo ha la facoltà di
punti fissi
- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione e di recinzione, l'avente titolo ha la facoltà di richiedere al Comune la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, nonché il giorno in cui si intendono iniziare i lavori.
cisare il nominativo del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, nonché il giorno in cui si intendono iniziare i lavori. 2. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il personale dell'ufficio tecnico comunale provvede ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare redigendo un verbale, sottoscritto dalle parti per presa d'atto.
cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare redigendo un verbale, sottoscritto dalle parti per presa d'atto. 3. Decorso il termine di cui sopra senza che l’ufficio comunale abbia provveduto alla determinazione dei punti fissi, i lavori possono essere iniziati: in tal caso il direttore dei lavori provvede alla determinazione degli stessi, redigendo autonomamente il verbale del quale invierà copia al Comune.
Art. 25 - Conduzione del cantiere
tore dei lavori provvede alla determinazione degli stessi, redigendo autonomamente il verbale del quale invierà copia al Comune. 4. L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri Uffici, si riserva in qualsiasi momento, di verificare il rispetto del tracciamento, imponendo se necessarie, le opportune variazioni. Art. 25 - Conduzione del cantiere
- Nel cantiere devono essere tenuti a disposizione gli atti abilitativi a costruire, corredati degli elaborati
one del cantiere
- Nel cantiere devono essere tenuti a disposizione gli atti abilitativi a costruire, corredati degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, se necessaria e quanto indicato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
ne dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 2. L'Amministrazione comunale può consentire l'inserimento sulle recinzioni provvisorie di messaggi pubblicitari o di spazi per affissioni a condizione che siano mantenuti in condizioni decorose. Sulle recinzioni provvisorie possono essere installati pannelli informativi contenenti riproduzioni del progetto e notizie sulle previsioni
zioni provvisorie possono essere installati pannelli informativi contenenti riproduzioni del progetto e notizie sulle previsioni dell'andamento dei lavori, secondo modelli e tipologie che possono essere stabilite dalla stessa Amministrazione.
Art. 26 - Cartelli di cantiere
12 Art. 26 - Cartelli di cantiere
- Nel cantiere deve essere affisso, in vista del pubblico, una cartello chiaramente leggibile di dimensioni opportune con l’indicazione degli estremi della pratica edilizia autorizzativa, del titolare di essa, del nome dell’impresa assuntrice dei lavori, del responsabile del cantiere e del direttore dei lavori. Art. 27 - Recinzioni provvisorie
- Il titolare di provvedimento edilizio, prima di dar corso a interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o
provvisorie
- Il titolare di provvedimento edilizio, prima di dar corso a interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale, recingere provvisoriamente l’area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali.
- In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità pubblica, ad assicurare il
fici comunali. 2. In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e a evitare la formazione di ristagni d’acqua. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce
Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale illuminato a luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto al levar del sole. 3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2 m e risultare non trasparenti. 4. Il titolare del provvedimento edilizio, quando le opere di chiusura comportino l’occupazione temporanea di
Art. 28 - Scavi e demolizioni
e non trasparenti. 4. Il titolare del provvedimento edilizio, quando le opere di chiusura comportino l’occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere all’Amministrazione Comunale la relativa e formale concessione. Se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi. Art. 28 - Scavi e demolizioni
Art. 28 - Scavi e demolizioni
ssino servizi pubblici deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi. Art. 28 - Scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze che andrà comunque verificata mediante idonee operazioni di misura di monitoraggio, effettuate a cura del concessionario o dell’assuntore dei lavori. Le
icata mediante idonee operazioni di misura di monitoraggio, effettuate a cura del concessionario o dell’assuntore dei lavori. Le misurazioni devono interessare la zona circostante gli scavi e devono comprendere gli edifici, ancorché separati da aree pubbliche o private, siti entro un raggio di 10 m dal cantiere. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio, che riguardante infiltrazioni d’acqua od
m dal cantiere. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio, che riguardante infiltrazioni d’acqua od eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all’Autorità Comunale, fermo restando l’obbligo del titolare o dell’assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.
avori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi. 2. Gli scavi non devono impedire o disturbare l’ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria l’occupazione di tali spazi, deve essere richiesta formale concessione all’Autorità Comunale. 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti
Autorità Comunale. 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere, con le dovute precauzioni, a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
so, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi deve essere trasportato e smaltito in una discarica
Art. 29 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze
namento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare dell'atto abilitativo a costruire di conservare la relativa documentazione. 6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. Art. 29 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze
Art. 29 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze
è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. Art. 29 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze
- Fatti salvi i diritti dei terzi, le distanze dai confini, le misure minime fissate per legge e gli allineamenti verso gli spazi pubblici, senza che ciò comporti obbligo di presentare ulteriori elaborati grafici, costituiscono tolleranze di cantiere i seguenti scostamenti relativi alle misurazioni lineari: a) per le misure inferiori o uguali a m 5: 1,00%
olleranze di cantiere i seguenti scostamenti relativi alle misurazioni lineari: a) per le misure inferiori o uguali a m 5: 1,00% b) per le misure oltre m 5 e fino a m 15: 0,50% c) per le misure superiori a m 15: 0,20%
Art. 30 - Varianti nel corso della realizzazione degli interventi
13 2. Costituiscono altresì tolleranze di cantiere le diverse soluzioni distributive all’interno dei singoli piani che comportino lo spostamento in pianta di quote della s.l.p. inferiori al 5%, ferma restando la s.l.p. complessiva. Art. 30 - Varianti nel corso della realizzazione degli interventi → Art. 30.1 - Varianti minori
- Costituiscono varianti minori compatibili con il progetto inizialmente approvato, le varianti che:
rt. 30.1 - Varianti minori
- Costituiscono varianti minori compatibili con il progetto inizialmente approvato, le varianti che: a) non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, e non comportino modifiche delle superfici utili; b) non alterino la sagoma; c) non cambino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime; d) non modifichino la categoria edilizia;
elle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime; d) non modifichino la categoria edilizia; e) non violino le eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento edilizio. 2. Queste varianti non possono riguardare: a) immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; b) interventi di restauro come definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
ti ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; b) interventi di restauro come definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 3. Queste varianti devono in ogni caso essere conformi agli strumenti urbanistici e ai Regolamenti Edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati. 4. Le varianti minori possono essere realizzate in corso d’opera senza necessità di preventiva approvazione. Prima dell’ultimazione dei lavori deve comunque essere richiesta l’approvazione della variante attraverso la
ntiva approvazione. Prima dell’ultimazione dei lavori deve comunque essere richiesta l’approvazione della variante attraverso la presentazione di idonea pratica edilizia. → Art. 30.2 - Varianti maggiori
- Tutte le varianti che non rientrano nella casistica di cui al precedente articolo sono considerate varianti maggiori e necessitano di preventiva approvazione. Qualora nel corso dei lavori o comunque dopo il rilascio
considerate varianti maggiori e necessitano di preventiva approvazione. Qualora nel corso dei lavori o comunque dopo il rilascio del provvedimento edilizio, si intendano apportare al progetto approvato varianti di questo tipo, l’interessato deve sospendere i lavori e presentare progetto di variante secondo le procedure previste dal presente Regolamento Edilizio. 2. La realizzazione, senza la prescritta preventiva approvazione, delle varianti maggiori costituisce abuso edilizio
Art. 31 - Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei risc
o Edilizio. 2. La realizzazione, senza la prescritta preventiva approvazione, delle varianti maggiori costituisce abuso edilizio ed è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento sulle opere abusive. Art. 31 - Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nella fase di realizzazione dell’opera
- I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e di custodia, nonché essere dotati di tutti gli
l’opera
- I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e di custodia, nonché essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia di prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti e della sicurezza pubblica.
- Nello svolgimento dell’attività edilizia indipendentemente dal titolo abilitante prescritto, devono essere adottate
pubblica. 2. Nello svolgimento dell’attività edilizia indipendentemente dal titolo abilitante prescritto, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad assicurare l’incolumità dei cittadini che operano nel cantiere e che utilizzano gli spazi adiacenti. L’assuntore e il direttore dei lavori devono porre particolare cura ove vengano poste in essere le seguenti attività: a) realizzazione di scavi, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo su Scavi e demolizioni e sulla
enti attività: a) realizzazione di scavi, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo su Scavi e demolizioni e sulla base di idonee prove penetrometriche; b) posa di ponteggi, specie se collocati o rivolti su spazi pubblici; c) installazione di gru, insegne e cartelloni pubblicitari; d) utilizzo degli accessi carrabili verso la pubblica via da parte di mezzi di trasporto. 3. Nel caso di lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali
trasporto. 3. Nel caso di lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell’edificio. 4. Idonee misure di sicurezza e precauzioni per l’incolumità degli occupanti, devono essere adottate anche in caso di lavori che interessino parzialmente fabbricati agibili durante i lavori. 5. Particolare attenzione dovrà essere posta nella riduzione degli effetti dell’inquinamento ambientale indotto
urante i lavori. 5. Particolare attenzione dovrà essere posta nella riduzione degli effetti dell’inquinamento ambientale indotto (polveri, rumore) che dovrà essere mitigato con opportuni provvedimenti. 6. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare
giene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare dell'atto abilitativo a costruire, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
Art. 32 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologi
14 Art. 32 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione all’autorità competente. I lavori - per la parte interessata dai ritrovamenti – devono essere sospesi, per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando
parte interessata dai ritrovamenti – devono essere sospesi, per lasciare intatte
vori - per la parte interessata dai ritrovamenti – devono essere sospesi, per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’autorità competente. 3. In caso di ritrovamento fortuito di ordigni bellici o residuati di tali oggetti dovrà esserne data immediata
Art. 33 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori
rità competente. 3. In caso di ritrovamento fortuito di ordigni bellici o residuati di tali oggetti dovrà esserne data immediata comunicazione all’autorità competente, all’Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale. Art. 33 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare dell'atto abilitativo a costruire sono tenuti a garantire l'integrale
lavori
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare dell'atto abilitativo a costruire sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- Durante tutta la durata dei lavori il costruttore deve mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico per tutta
o verbale. 2. Durante tutta la durata dei lavori il costruttore deve mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico per tutta l'estensione del suo cantiere, fatto salvo quanto disposto dal Codice della strada e dal suo regolamento attuativo. Quando si verificassero spargimenti di materiale, è necessario provvedere tempestivamente alla pulizia. 3. Le modalità di riferimento per l’occupazione/manomissione del suolo pubblico sono disciplinate da appositi
ente alla pulizia. 3. Le modalità di riferimento per l’occupazione/manomissione del suolo pubblico sono disciplinate da appositi regolamenti e gestite dagli specifici uffici comunali competenti in materia.
Art. 34 - Campo di applicazione
15 ► TITOLO III: DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI CAPO I: DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO Art. 34 - Campo di applicazione
- Le norme di cui al presente titolo devono sempre essere osservate negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia e in tutti gli altri casi d’intervento sul patrimonio edilizio esistente.
- Su motivata e documentata richiesta sono ammesse soluzioni alternative a quelle previste dal presente
Art. 35 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
nio edilizio esistente. 2. Su motivata e documentata richiesta sono ammesse soluzioni alternative a quelle previste dal presente Regolamento, purché permettano il raggiungimento dello stesso fine perseguito dalla norma regolamentare e comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari. Art. 35 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
- Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di
degli edifici
- Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le
ità produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore. 2. Le norme di settore alle quali devono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
- resistenza meccanica e stabilità;
ici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
- sicurezza nell'impiego;
- protezione contro il rumore;
- risparmio energetico;
- facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;
- eliminazione delle barriere architettoniche.
tico;
- facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;
- eliminazione delle barriere architettoniche.
- Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato, ai fini della conformità ai suddetti requisiti, deve comunicare all'Autorità comunale
dal Comune, il professionista incaricato, ai fini della conformità ai suddetti requisiti, deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente. 4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente,
Art. 36 - Requisiti prestazionali degli edifici
a incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto. Art. 36 - Requisiti prestazionali degli edifici
- Il presente Regolamento definisce i criteri generali di inserimento ambientale delle costruzioni e i principali requisiti prestazionali degli edifici.
o definisce i criteri generali di inserimento ambientale delle costruzioni e i principali requisiti prestazionali degli edifici. Una più specifica disciplina tecnica relativa all’efficienza energetica, al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima-alteranti, al confort abitativo e alla riduzione dei rifiuti, è definita da specifiche disposizioni di legge.
inquinanti o clima-alteranti, al confort abitativo e alla riduzione dei rifiuti, è definita da specifiche disposizioni di legge. ● Art. 36.1 - INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI → Art. 36.1.1 - Decoro delle costruzioni
- Gli interventi sulle facciate degli edifici di nuova edificazione o oggetto di ristrutturazione, con particolare riguardo a quelli prospicienti gli spazi pubblici, devono risultare di alta qualità, ottenuta attraverso il corretto
particolare riguardo a quelli prospicienti gli spazi pubblici, devono risultare di alta qualità, ottenuta attraverso il corretto uso di rivestimenti e materiali di finitura, atti a resistere, per le loro caratteristiche tecniche o dei trattamenti adottati, all’aggressione degli agenti atmosferici, agli atti vandalici, nonché atti a garantire sicurezza ed in grado di armonizzare l’edificio oggetto di intervento con il contesto urbano circostante.
16 2. Il restauro e le coloriture delle fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere eseguiti in modo da non turbare l’unità e l’armonia del complesso stesso. 3. Le coloriture parziali degli edifici sono vietate. 4. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati, le mostre, i graffiti e qualsiasi
vietate. 4. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale, storico o che abbia valore estetico e interesse storico, non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, se del caso, senza il consenso della competente soprintendenza. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il
mune e, se del caso, senza il consenso della competente soprintendenza. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Dirigente competente può prescrivere che tali oggetti, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, nonché predisporre tutti i rilievi e calchi opportuni nell’interesse della tutela dei beni culturali. → Art. 36.1.2 - Allineamenti
nché predisporre tutti i rilievi e calchi opportuni nell’interesse della tutela dei beni culturali. → Art. 36.1.2 - Allineamenti
- E’ facoltà dell’Amministrazione di richiedere la costituzione di fronti unitari degli edifici o l’edificazione a confine che valga a costituire cortina edilizia.
- L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime
na edilizia. 2. L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell’unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. → Art. 36.1.3 - Spazi conseguenti ad arretramenti
- L’edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare una attenta definizione degli
d arretramenti
- L’edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare una attenta definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni rivolte a valorizzare la qualità complessiva dello spazio urbano nel rispetto delle disposizioni previste dal piano per la disciplina degli spazi pubblici e privati. → Art. 36.1.4 Distanze e altezze
- Le distanze dalle strade, dagli edifici e dai confini e le altezze degli edifici sono disciplinate dalle Norme
anze e altezze
- Le distanze dalle strade, dagli edifici e dai confini e le altezze degli edifici sono disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente. → Art. 36.1.5 Sporgenze ed aggetti
- Le finestre prospicienti su spazi pubblici, aventi il davanzale ad altezza inferiore a mt. 2,80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e a mt. 4,50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non devono
la via o piazza è munita di marciapiede, e a mt. 4,50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non devono aprirsi all’esterno, né dar luogo ad alcun risvolto o ingombro rispetto al filo del fabbricato. 2. I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono essere collocati ad altezza inferiore a mt. 2,50, se contenute entro 30 cm. dal filo esterno del marciapiede, a mt. 4,50 se altrimenti.
collocati ad altezza inferiore a mt. 2,50, se contenute entro 30 cm. dal filo esterno del marciapiede, a mt. 4,50 se altrimenti. 3. Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, nonché qualsiasi altra sovrastruttura o sporgenza compresi entro l’altezza di mt. 2,80 non possono superare più di 12 cm. il filo del fabbricato. 4. Al di sopra di 2,50 mt. dal piano del marciapiede o di mt. 4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede non esista,
abbricato. 4. Al di sopra di 2,50 mt. dal piano del marciapiede o di mt. 4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede non esista, può essere consentita solo per le nuove edificazioni la costruzione di balconi o corpi aggettanti, aperti o chiusi, sporgenti dal filo del fabbricato non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico antistante o comunque mai oltre i mt. 1,40. 5. In casi eccezionali, per edifici pubblici e/o di particolare valore estetico, potranno essere consentite dal
ltre i mt. 1,40. 5. In casi eccezionali, per edifici pubblici e/o di particolare valore estetico, potranno essere consentite dal Dirigente competente sporgenze maggiori per strutture in aggetto. 6. La materia delle tende solari è disciplinata dal successivo art. 84.6 del presente Regolamento. → Art. 36.1.6 - Salubrità dei terreni edificabili
- Al fine di assicurare nell’ambito dell’attività edificatoria il rispetto e i limiti di accettabilità della
erreni edificabili
- Al fine di assicurare nell’ambito dell’attività edificatoria il rispetto e i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli fissati dalla normativa vigente, vengono individuate – quali siti da sottoporre a verifica per la tutela ambientale del territorio – le seguenti aree: a) attività industriali dismesse; b) attività comportanti deposito e/o commercio di idrocarburi; c) discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili;
cio di idrocarburi; c) discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili; d) aree oggetto di piani urbanistici attuativi, in relazione alle quali l’Unità operativa ATS ritenga necessario accertare l’eventuale intervenuta alterazione della qualità del suolo.
17 2. Fermi i divieti già stabiliti al riguardo dalle specifiche disposizioni del vigente Regolamento locale d’igiene, i progetti edilizi di qualunque natura che implichino la realizzazione di scavi nelle aree di cui al comma 1 devono essere accompagnati da dichiarazione asseverata e documentata circa il rispetto dei limiti di cui al comma medesimo: in caso contrario, deve essere presentato il progetto di bonifica previsto dal 2° comma
tto dei limiti di cui al comma medesimo: in caso contrario, deve essere presentato il progetto di bonifica previsto dal 2° comma dell’art. 17 D.lgs. 5/2/1997 n. 22 del cui esito deve essere data comunicazione all’Unità organizzativa competente dell’istruttoria edilizia. 3. Non è permessa l’edificazione su un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello dei corsi d’acqua e bacini vicini, per cui risulti difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto, se tale livello non
’acqua e bacini vicini, per cui risulti difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto, se tale livello non sia sufficientemente rialzato. 4. Le abitazioni presso i rilievi e terrapieni sostenuti da muri devono essere completate con strutture idonee per l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazioni. ● Art. 36.2 - REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI → Art. 36.2.1 - Interventi per il risparmio energetico
e o di infiltrazioni. ● Art. 36.2 - REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI → Art. 36.2.1 - Interventi per il risparmio energetico
- Gli interventi per il risparmio energetico per i quali verranno riconosciuti incentivi consistenti nella riduzione del contributo di costruzione, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera e) del D.P.R. 380/2001, sono: a) l'installazione di impianti solari termici per acqua calda a usi sanitari, oltre al 50% del fabbisogno. I
.R. 380/2001, sono: a) l'installazione di impianti solari termici per acqua calda a usi sanitari, oltre al 50% del fabbisogno. I serbatoi di accumulo devono essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici (sottotetto,ecc.); b) l'impiego di centraline e sistemi domotici al fine del risparmio energetico e della sicurezza; c) l'impiego di caldaie a condensazione, nel caso in cui il vettore energetico utilizzato sia il gas naturale;
della sicurezza; c) l'impiego di caldaie a condensazione, nel caso in cui il vettore energetico utilizzato sia il gas naturale; d) l'utilizzo di doppi vetri con cavità contenente gas a bassa conduttività; e) l’impiego di generatori ibridi (caldaia condensazione pompa di calore) o di pompe di calore sia per il riscaldamento sia per la produzione di acqua calda sanitaria (elettriche, aerauliche, geotermiche) f) la posa del cappotto termico per la riduzione delle dispersioni termiche dei fabbricati
(elettriche, aerauliche, geotermiche) f) la posa del cappotto termico per la riduzione delle dispersioni termiche dei fabbricati g) sistemi per la ventilazione meccanica controllata dell’aria interna quando sono certificati al fine della riduzione dei consumi energetici e della salubrità degli ambienti. h) ulteriori interventi per il risparmio energetico che siano adeguatamente documentati. → Art. 36.2.2 - Interventi per il risparmio delle risorse naturali
il risparmio energetico che siano adeguatamente documentati. → Art. 36.2.2 - Interventi per il risparmio delle risorse naturali
- Gli interventi per il risparmio delle risorse naturali per i quali verranno riconosciuti incentivi consistenti nella riduzione del contributo di costruzione sono: a) l’alimentazione delle cassette di scarico dei water con acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce, opportunamente trattate. L’eventuale surplus di richiesta di acqua dovrà essere
scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce, opportunamente trattate. L’eventuale surplus di richiesta di acqua dovrà essere prelevata dalla rete con dispositivi che impediscano la contaminazione; b) l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, pulizia di cortili e passaggi, lavaggio auto, ecc.. I canali di gronda devono essere atti a
irrigazione del verde pertinenziale, pulizia di cortili e passaggi, lavaggio auto, ecc.. I canali di gronda devono essere atti a convogliare la totalità delle acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta. A tale proposito singoli lotti con una superficie a verde e/o a cortile superiore a 30 mq., devono dotarsi di una cisterna non inferiore a mc. 1 per ogni 30 mq., con sistema di filtratura per l’acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato alla fognatura e sistema di pompaggio;
i 30 mq., con sistema di filtratura per l’acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato alla fognatura e sistema di pompaggio; c) l’impiego di dispositivi di controllo/regolazione dei consumi per l’illuminazione degli spazi comuni (interruttori a tempo, sensori di illuminazione naturale); d) per aree esterne utilizzare dispositivi ad alta efficienza (lampade a risparmio energetico) e apparecchi illuminanti che non consentano dispersione di flussi luminosi verso l’alto;
cienza (lampade a risparmio energetico) e apparecchi illuminanti che non consentano dispersione di flussi luminosi verso l’alto; e) ulteriori interventi per il risparmio delle risorse naturali che siano adeguatamente documentati. → Art. 36.2.3 - Riduzione del contributo di costruzione
- Il Comune riconoscerà una riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti per un importo pari al 20% dell’investimento che verrà effettivamente impegnato, per gli interventi che prevedono una migliore
i per un importo pari al 20% dell’investimento che verrà effettivamente impegnato, per gli interventi che prevedono una migliore prestazione energetica degli edifici rispetto ai minimi fissati dalle Disposizioni regionali di cui all’art. 36.2.5. 2. Nel caso vengano installati pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, oltre ai minimi di legge specificati all’art. 92.2, o impianti di microcogenerazione a gas verrà riconosciuta una riduzione degli oneri di
inimi di legge specificati all’art. 92.2, o impianti di microcogenerazione a gas verrà riconosciuta una riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti fino al 30% dell’investimento che verrà effettivamente impegnato. 3. L’incentivo non potrà comunque superare il corrispettivo totale del contributo degli oneri di urbanizzazione
18 dovuti. Per gli interventi assoggettati a pianificazione attuativa potrà essere valutata in sede di convenzione una riduzione sul contributo del costo di costruzione. → Art. 36.2.4 - Dimostrazione degli investimenti effettuati e dell’attuazione degli interventi
- A dimostrazione degli investimenti che verranno effettivamente impegnati il soggetto attuatore dovrà presentare un “Piano degli investimenti per il risparmio energetico e delle risorse naturali”, con il quale dovrà
ttuatore dovrà presentare un “Piano degli investimenti per il risparmio energetico e delle risorse naturali”, con il quale dovrà essere dimostrato l’impegno economico previsto per attuare i sistemi di risparmio energetico e delle risorse naturali, rispetto ai costi che sarebbero previsti senza detti accorgimenti. 2. A garanzia dell’esatta esecuzione delle opere e degli impegni assunti dovrà essere depositata una fidejussione
accorgimenti. 2. A garanzia dell’esatta esecuzione delle opere e degli impegni assunti dovrà essere depositata una fidejussione bancaria o assicurativa pari all’importo degli incentivi previsti, che potrà essere svincolata solo a seguito di presentazione di idonea certificazione di regolare esecuzione delle opere come specificato al successivo comma 3. 3. Il Piano dovrà illustrare con appositi elaborati, cataloghi dei materiali, tabelle dimostrative e particolari
essivo comma 3. 3. Il Piano dovrà illustrare con appositi elaborati, cataloghi dei materiali, tabelle dimostrative e particolari costruttivi, la rispondenza del progetto alle soluzioni di risparmio energetico e di risorse naturali per le quali sono riconosciuti gli incentivi. Il direttore dei lavori dovrà invece asseverare, con perizia giurata, la rispondenza delle opere eseguite rispetto alle soluzioni progettuali per cui sono stati chiesti gli incentivi.
rizia giurata, la rispondenza delle opere eseguite rispetto alle soluzioni progettuali per cui sono stati chiesti gli incentivi. 4. Il Comune potrà provvedere all’escussione anche parziale della fidejussione, qualora si riscontrassero mancate attuazioni e difformità rispetto al Piano degli investimenti e alla documentazione prodotta. 5. Nei casi in cui il contributo concesso dal Comune sia maggiore di Euro 20.000,00 verrà nominato da parte del
azione prodotta. 5. Nei casi in cui il contributo concesso dal Comune sia maggiore di Euro 20.000,00 verrà nominato da parte del Dirigente preposto un collaudatore in corso d'opera, con spese a carico del beneficiario del contributo. 6. Al fine di poter monitorare l’effettivo consumo delle risorse energetiche e naturali, dovranno essere messi a disposizione i dati relativi ai consumi complessivi e per ogni singola unità abitativa.
iche e naturali, dovranno essere messi a disposizione i dati relativi ai consumi complessivi e per ogni singola unità abitativa. → Art. 36.2.5 - Requisiti di prestazione energetica degli edifici e certificazione
- Per i requisiti di prestazione energetica degli edifici e per la Certificazione degli edifici si applicano le “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli art.
Art. 37 - Rispetto del principio di invarianza idraulica
applicano le “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli art. 9 e 25, l.r. 24/2006” approvate dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 8/5018 in data 26 giugno 2007 e s.m.i.. e le disposizioni di cui alla DGR n. 2456/17 come aggiornata dal Decreto n. 18546 del 18 dicembre 2019. Art. 37 - Rispetto del principio di invarianza idraulica
Art. 37 - Rispetto del principio di invarianza idraulica
R n. 2456/17 come aggiornata dal Decreto n. 18546 del 18 dicembre 2019. Art. 37 - Rispetto del principio di invarianza idraulica
- Al fine di perseguire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo e di conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del
zione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico, nonché la riduzione dell'impatto inquinante sui corpi idrici tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti, le ristrutturazioni edilizie con demolizione totale o parziale fino al piano terra e successiva ricostruzione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, comportanti un incremento della
Art. 38 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti
fino al piano terra e successiva ricostruzione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, comportanti un incremento della superficie edificata o una variazione della permeabilità dei suoli, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017 e s.m.i. Art. 38 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
Art. 38 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti
vembre 2017 e s.m.i. Art. 38 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
- Il Comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa si riserva di definire con apposito regolamento futuro i requisiti e i parametri prestazionali per gli edifici soggetti a ‘flessibilità progettuale’ in coerenza con il presente Regolamento e con gli altri regolamenti locali, nonché con le norme edilizie di settore vigenti.
Art. 39 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabi
le’ in coerenza con il presente Regolamento e con gli altri regolamenti locali, nonché con le norme edilizie di settore vigenti. Art. 39 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
- Il Comune, fatti salvi i disposti delle leggi regionali e nazionali in vigore, potrà prevedere e/o specificare incentivi di tipo diverso finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici e della qualità e della sicurezza edilizia attraverso l’istituzione dei specifici regolamenti.
Art. 40 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del r
19 Art. 40 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
- Nelle more della definizione di particolari norme regolamentari regionali o nazionali, di prevenzione dalle esposizioni al gas radon in ambienti indoor, sia lavorativi che residenziali, gli interventi di nuova costruzione dovranno essere attuati nel rispetto delle tecniche di prevenzione e mitigazione definite dalle Linee guida per la
Art. 41 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei
a costruzione dovranno essere attuati nel rispetto delle tecniche di prevenzione e mitigazione definite dalle Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambiente indoor, approvate dalla Regione Lombardia, con decreto del Direttore Generale della Sanità n. 12678 del 21.12.2011 “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor”. Art. 41 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso
Art. 41 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei
li ambienti indoor”. Art. 41 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale ● Art. 41.1 - REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO AGLI SPAZI FRUIBILI → Art. 41.1.1 - Campo di applicazione
- Le norme di cui al presente articolo devono sempre essere osservate negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e in tutti gli altri casi d’intervento sul patrimonio edilizio esistente.
trutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e in tutti gli altri casi d’intervento sul patrimonio edilizio esistente. 2. Su motivata e documentata richiesta, sono ammesse soluzioni alternative a quelle previste dal presente Regolamento, purché permettano il raggiungimento dello stesso fine perseguito dalla norma regolamentare e non comportino un peggioramento della situazione igienica preesistente.
dello stesso fine perseguito dalla norma regolamentare e non comportino un peggioramento della situazione igienica preesistente. 3. I requisiti degli spazi di abitazione relativi alla superficie dei singoli locali, a esclusione dei servizi igienici e relativi alle altezze dei locali, ai vespai e alle intercapedini, agli spazi di servizio, definiti nel presente articolo si applicano, salvo specifiche regolamentazioni, anche a uffici, negozi, studi professionali e laboratori.
nel presente articolo si applicano, salvo specifiche regolamentazioni, anche a uffici, negozi, studi professionali e laboratori. 4. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia d’interventi di edilizia residenziale pubblica e per altre particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.). ● Art. 41.2 - REQUISITI DI COMFORT AMBIENTALE → Art. 41.2.1 - Qualità dell’aria negli spazi confinati
enziali, ricettive, ecc.). ● Art. 41.2 - REQUISITI DI COMFORT AMBIENTALE → Art. 41.2.1 - Qualità dell’aria negli spazi confinati
- Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di un livello di qualità dell’aria adeguato al suo uso, anche in relazione alle emissioni che possono derivare dai materiali impiegati nella costruzione e alle condizioni dell’inquinamento atmosferico esterno. Di norma
che possono derivare dai materiali impiegati nella costruzione e alle condizioni dell’inquinamento atmosferico esterno. Di norma l’aerazione naturale è un elemento sufficiente per l’ottenimento di idonea condizione di qualità dell’aria nei locali con permanenza di persone. Le cucine, gli spazi di cottura, i servizi igienici, richiedono particolari specifici accorgimenti tecnici per garantire il ricambio dell’aria: in particolare dalle cucine e dagli spazi di cottura devono poter essere allontanati
ecnici per garantire il ricambio dell’aria: in particolare dalle cucine e dagli spazi di cottura devono poter essere allontanati i gas tossici derivanti dalle eventuali combustioni, i vapori e gli odori con cappe sfocianti a tetto; dai servizi igienici devono poter essere allontanati i vapori e gli odori. → Art. 41.2.2 - Aerazione naturale
- Per tutte le unità immobiliari di s.l.p. superiore a mq. 70 o dotate di più di una camera da letto, deve essere
ione naturale
- Per tutte le unità immobiliari di s.l.p. superiore a mq. 70 o dotate di più di una camera da letto, deve essere garantito il riscontro d’aria effettivo su fronti opposti o laterali, anche mediante cavedi.
- L’aerazione naturale e il riscontro d’aria in tutte le unità immobiliari abitabili degli edifici possono essere conseguiti con l’utilizzo di corti, cortili, patii e cavedi, a condizione che gli stessi rispettino i requisiti di cui agli articoli 43.3.5, 41.3.6 e 41.3.8.
corti, cortili, patii e cavedi, a condizione che gli stessi rispettino i requisiti di cui agli articoli 43.3.5, 41.3.6 e 41.3.8. → Art. 41.2.3 - Apertura dei serramenti
- Le parti apribili dei serramenti occorrenti per la ventilazione naturale degli ambienti mediante aria esterna, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non possono essere inferiori a 1/10 del piano di calpestio dei locali medesimi.
20 2. Sono escluse dal calcolo le porte di accesso alle unità immobiliari, se non a diretto contatto con l’esterno dell’edificio e dotate di opportune parti apribili, ad eccezione dei locali adibiti ad attività commerciali aperti al pubblico. 3. Le parti apribili computate nei calcoli per la verifica dei rapporti di aerazione devono essere esclusivamente verticali; qualora poste in copertura, potranno essere anche inclinate, purché site ad una altezza da pavimento
e esclusivamente verticali; qualora poste in copertura, potranno essere anche inclinate, purché site ad una altezza da pavimento tale da assicurare il rispetto di tutte le normative di sicurezza ed essere comunque accessibili, per le pulizie, anche per la parte esterna. Il comando automatizzato che le attiva deve essere posto in posizione e a distanza di sicurezza, raggiungibile in posizione eretta e facilmente manovrabile anche da persone sedute.
osto in posizione e a distanza di sicurezza, raggiungibile in posizione eretta e facilmente manovrabile anche da persone sedute. 4. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti il mantenimento delle minori superfici aeranti esistenti è consentita a condizione che non vengano peggiorati i rapporti di aerazione già esistenti. → Art. 41.2.4 - Ambienti con impianti di combustione a fiamma libera
- Conformemente alla normativa vigente, gli impianti di combustione a fiamma libera non possono essere
bustione a fiamma libera
- Conformemente alla normativa vigente, gli impianti di combustione a fiamma libera non possono essere installati in locali privi di aerazione naturale continua. Gli impianti di combustione a fiamma libera non possono inoltre essere installati nelle stanze da bagno e nelle camere da letto.
- In ogni ambiente in cui sia previsto un impianto di combustione a fiamma libera che utilizza l’aria
e nelle camere da letto. 2. In ogni ambiente in cui sia previsto un impianto di combustione a fiamma libera che utilizza l’aria dell’ambiente stesso come comburente, l’ingresso dell’aria deve essere permanentemente assicurato secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Anche il locale di installazione deve garantire il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle specifiche norme tecniche e disposizioni in materia.
nstallazione deve garantire il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle specifiche norme tecniche e disposizioni in materia. → Art. 41.2.5 - Aerazione dei servizi igienici nelle unità immobiliari destinate ad abitazione
- Almeno un locale bagno dell’unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere fornito di finestra apribile all’esterno, della misura non inferiore a 0,50 mq., per il ricambio dell’aria all’esterno o verso cavedio. Per gli
stra apribile all’esterno, della misura non inferiore a 0,50 mq., per il ricambio dell’aria all’esterno o verso cavedio. Per gli alloggi fino a 70 mq. di s.l.p. purché con una sola camera da letto, anche doppia, è consentita l’areazione attivata nel servizio igienico. 2. Nei bagni ciechi l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in
6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente. → Art. 41.2.6 - Dotazione minima di canne nelle unità immobiliari destinate ad abitazione
- Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere dotata di almeno una canna di esalazione ed una canna fumaria, opportunamente contrassegnate.
estinata ad abitazione deve essere dotata di almeno una canna di esalazione ed una canna fumaria, opportunamente contrassegnate. 2. Nel caso di riscaldamento autonomo e di produzione di acqua calda autonoma funzionante a gas, anche in unità immobiliari aventi diversa destinazione, gli apparecchi di produzione del calore saranno dotati di canne fumarie secondo le norme vigenti. → Art. 41.2.7 - Aerazione attivata
apparecchi di produzione del calore saranno dotati di canne fumarie secondo le norme vigenti. → Art. 41.2.7 - Aerazione attivata
- In sostituzione della aerazione naturale è ammessa quella di tipo attivato con sistemi permanenti ed adeguati alla destinazione d’uso dei locali, in conformità alla normativa tecnica vigente. Per aerazione attivata si intende il condizionamento ambientale che assicuri i requisiti previsti dal Regolamento Locale d’Igiene (con particolare
vata si intende il condizionamento ambientale che assicuri i requisiti previsti dal Regolamento Locale d’Igiene (con particolare riferimento artt. 3.4.46 – 3.4.47), garantendo comunque i parametri relativi alle portate d’aria raccomandati dalle norme di buona tecnica, in relazione alla destinazione d’uso dei locali ed al numero degli utilizzatori o la ventilazione meccanica. 2. E’ ammesso il condizionamento ambientale nei seguenti casi:
cali ed al numero degli utilizzatori o la ventilazione meccanica. 2. E’ ammesso il condizionamento ambientale nei seguenti casi: a) locali destinati ad uffici; locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative e relativi servizi igienici; b) locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e locali per spettacoli (quali ad es. cinema, teatri e simili, camere oscure).
ichiedono particolari condizioni di illuminazione e locali per spettacoli (quali ad es. cinema, teatri e simili, camere oscure). Possono fruire di ventilazione meccanica con sistemi permanenti adeguati alla destinazione medesima le sottoelencate tipologie: a) locali bagno di alloggi sino a mq. 70 di s.l.p. e dotati di una sola camera da letto, anche doppia; b) locali bagno di alloggi dove esista già un bagno dotato di wc aerato naturalmente.
di una sola camera da letto, anche doppia; b) locali bagno di alloggi dove esista già un bagno dotato di wc aerato naturalmente. 3. Per le attività produttive, la ventilazione meccanica è consentita ad integrazione di quella naturale.
21 → Art. 41.2.8 - Aerazione indiretta
- L’aerazione può essere di tipo indiretto, senza cioè che sia necessario l’impiego di dispositivi di attivazione, nei seguenti casi: a) locali non destinati alla presenza di persone (quali, ad esempio, ripostigli, locali archivio, etc.); b) locali destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all’interno delle singole unità immobiliari destinate ad abitazione o ad altri usi, nei corridoi e disimpegni che abbiano una larghezza
erno delle singole unità immobiliari destinate ad abitazione o ad altri usi, nei corridoi e disimpegni che abbiano una larghezza superiore a mt. 10 o superficie non inferiore a mq. 20, deve essere assicurata una ventilazione forzata che assicuri il ricambio d’aria necessario in relazione all’uso cui lo spazio è destinato. → Art. 41.2.9 - Illuminazione naturale
- La qualità della luce naturale è da ritenersi idonea allo svolgimento di tutte le funzioni normalmente presenti nel tessuto insediativo.
tà della luce naturale è da ritenersi idonea allo svolgimento di tutte le funzioni normalmente presenti nel tessuto insediativo. 2. L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta. 3. L’illuminazione naturale diretta può essere del tipo perimetrale o mista perimetrale e zenitale. 4. Nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali esterne degli ambienti abitabili le parti trasparenti,
rale e zenitale. 4. Nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali esterne degli ambienti abitabili le parti trasparenti, misurate convenzionalmente al lordo dei telai degli infissi, non devono avere area complessiva inferiore a 1/8 di quella della superficie del pavimento degli ambienti stessi quando la profondità del pavimento di ogni singolo ambiente non superi 2,5 volte l’altezza da terra del punto più elevato della superficie finestrata.
el pavimento di ogni singolo ambiente non superi 2,5 volte l’altezza da terra del punto più elevato della superficie finestrata. 5. La superficie illuminante è la superficie totale dell’apertura finestrata detratta la eventuale porzione inferiore fino ad un’altezza di cm. 60 dal pavimento. Qualora sopra l’apertura vi siano balconi, sporti di gronda, velette o altri aggetti di qualsiasi tipo sporgenti più
pavimento. Qualora sopra l’apertura vi siano balconi, sporti di gronda, velette o altri aggetti di qualsiasi tipo sporgenti più di cm. 120, la porzione superiore della superficie dell’apertura compresa nella proiezione di dette sporgenze, considerata pari a 1/2 della sporgenza stessa, viene considerata, ai fini della superficie illuminante, solo per 1/3, così come dallo schema esplicativo, di cui al Regolamento Locale di Igiene Tipo.
ini della superficie illuminante, solo per 1/3, così come dallo schema esplicativo, di cui al Regolamento Locale di Igiene Tipo. 6. Laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrali esterne, la conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti è consentita a condizione che non vengano peggiorati i rapporti di illuminazione già esistenti. 7. I locali o spazi di abitazione devono avere illuminazione naturale diretta, a mezzo di superficie finestrata
e già esistenti. 7. I locali o spazi di abitazione devono avere illuminazione naturale diretta, a mezzo di superficie finestrata verticale o di superficie finestrata inclinata, posta ad una altezza dal pavimento compresa tra 1,00 e 2,00 m, in misura non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta del locale; per i casi di portafinestra, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3.4.12 del Regolamento Locale di Igiene tipo regionale. L’illuminazione zenitale è
si applicano le disposizioni di cui all’art. 3.4.12 del Regolamento Locale di Igiene tipo regionale. L’illuminazione zenitale è consentita quale sistema integrativo, in misura comunque non maggiore del 30%, per il raggiungimento del requisito minimo di illuminazione richiesto. 8. Nel caso di situazioni miste, il contributo della luce zenitale, in questo caso equiparato a quello delle pareti perimetrali (e quindi pari a 1/8 della superficie di pavimento), vale al solo fine dell’aumento della profondità
lo delle pareti perimetrali (e quindi pari a 1/8 della superficie di pavimento), vale al solo fine dell’aumento della profondità dell’ambiente. → Art. 41.2.10 - Parti trasparenti
- Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l’adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e, ove possibile, la “visione lontana” anche da persone sedute.
a permettere l’adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e, ove possibile, la “visione lontana” anche da persone sedute. 2. La conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti è autorizzata negli interventi sugli alloggi esistenti. → Art. 41.2.11 - Illuminazione artificiale
- Possono usufruire di illuminazione artificiale i seguenti ambienti: a) locali destinati ad uffici e/o attività produttive, la cui estensione in profondità, pur con regolare rapporto
enti ambienti: a) locali destinati ad uffici e/o attività produttive, la cui estensione in profondità, pur con regolare rapporto illuminante, non consente un’adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione; b) i pubblici esercizi, i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative; c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e i locali per spettacoli (cinema, teatri e simili);
estinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e i locali per spettacoli (cinema, teatri e simili); d) i locali non destinati alla permanenza di persone; e) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all’interno delle singole unità immobiliari; f) servizi igienici che dispongono di aerazione attivata.
22 → Art. 41.2.12 - Controllo del soleggiamento
- In tutti i locali dotati di aperture poste sul filo della facciata o sprovviste di coperture aggettanti devono essere previsti idonei sistemi di schermatura atti a garantire il controllo del soleggiamento. → Art. 41.2.13 - Comfort igrotermico
- Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche e intrinsecamente asciutte.
igrotermico
- Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche e intrinsecamente asciutte.
- Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le acque di edificazione e le eventuali acque di condensazione, e permanere asciutti.
- Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter essere lambiti irreversibilmente dalle acque meteoriche e da eventuali acque fluenti o freatiche o stagnanti. → Art. 41.2.14 - Comfort acustico
irreversibilmente dalle acque meteoriche e da eventuali acque fluenti o freatiche o stagnanti. → Art. 41.2.14 - Comfort acustico
- Per l’isolamento acustico dei locali di nuova costruzione è prescritto l’impiego di materiali che garantiscano, per loro natura, caratteristiche tecnologiche e posa in opera, un’adeguata protezione dai rumori, qualunque ne sia l’origine (da calpestio, da traffico, da impianti od apparecchi comunque installati nel fabbricato) e la
umori, qualunque ne sia l’origine (da calpestio, da traffico, da impianti od apparecchi comunque installati nel fabbricato) e la provenienza (dall’esterno, dalla strada, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni). 2. La insonorizzazione, da realizzarsi preferibilmente con materiale vetroso, va fatta nelle pareti interne ed esterne, nel pavimento, negli infissi e nelle tubazioni. La separazione tra unità abitativa o tra locali adibiti a
ti interne ed esterne, nel pavimento, negli infissi e nelle tubazioni. La separazione tra unità abitativa o tra locali adibiti a lavorazioni diverse, deve essere sempre realizzata con doppia parete, munita di intercapedine fonoassorbente e di appoggi isolanti. 3. Gli impianti ed i macchinari in genere, dotati di organi in movimento debbono avere: a) se disposti nei sotterranei, fondazioni indipendenti dalla struttura dell’edificio;
ati di organi in movimento debbono avere: a) se disposti nei sotterranei, fondazioni indipendenti dalla struttura dell’edificio; b) se collocati nei piani superiori, supporti, sostegni od ancoraggi non solidali con la struttura (solai, pilastri, pareti), ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti. 4. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo tale da rispettare gli indici di fonoisolamento contenuti
vibranti. 4. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo tale da rispettare gli indici di fonoisolamento contenuti del vigente Regolamento di igiene e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia. ● Art. 41.3 - REQUISITI SPAZIALI → Art. 41.3.1 - Caratteristiche e superfici minime degli alloggi
- Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura e di un servizio igienico.
e superfici minime degli alloggi
- Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura e di un servizio igienico.
- L’alloggio non può avere una superficie utile, calcolata al netto dei muri perimetrali e divisori, inferiore a 30 mq. → Art. 41.3.2 - Superficie minima dei locali
- La superficie minima utile degli spazi di abitazione e di servizio non deve risultare inferiore ai seguenti valori: a) camere ad un letto ……………………….......................mq. 9,00
ne e di servizio non deve risultare inferiore ai seguenti valori: a) camere ad un letto ……………………….......................mq. 9,00 b) camere a due letti comprensive di cabina armadio anche in muratura ……………………………………...mq. 14,00 c) soggiorno (anche con spazio di cottura) ……………….mq. 14,00 d) cucina abitabile ………………………………………..mq. 9,00 e) primo servizio igienico (con lato minimo di m. 1,70) ….mq. 4,00.
………….mq. 14,00 d) cucina abitabile ………………………………………..mq. 9,00 e) primo servizio igienico (con lato minimo di m. 1,70) ….mq. 4,00. 2. Negli edifici destinati ad usi non residenziali, quando non sia altrimenti regolamentata da specifiche norme al riguardo, la superficie dei servizi igienici non deve essere inferiore a 2,00 mq. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni sarà previsto almeno un servizio igienico accessibile con tazza wc e lavabo sospesi. → Art. 41.3.3 - Altezze minime dei locali
i sarà previsto almeno un servizio igienico accessibile con tazza wc e lavabo sospesi. → Art. 41.3.3 - Altezze minime dei locali
- L’altezza media dei locali non deve essere minore di 2,70 m.
- L’altezza media può essere ridotta a 2,40 m. nei bagni, nei gabinetti, negli spogliatoi e lavanderie. L’altezza negli altri spazi di servizio può essere ridotta a 2,10 m. .
- La distanza minima tra il pavimento e la superficie più bassa del soffitto finito non deve essere inferiore a 2,10
2,10 m. . 3. La distanza minima tra il pavimento e la superficie più bassa del soffitto finito non deve essere inferiore a 2,10 m. per i locali abitabili e 1,80 m. per i locali accessori, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di altezza minima. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all’uso del
23 locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio o guardaroba. 4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è ammessa la conservazione di minori altezze medie che in ogni caso non possono risultare inferiori a m. 2,40 per gli spazi di abitazione, fermo quanto previsto al comma precedente per le altezze minime. Non si applica tale disposto in caso di intervento di
itazione, fermo quanto previsto al comma precedente per le altezze minime. Non si applica tale disposto in caso di intervento di ristrutturazione che preveda la totale demolizione e ricostruzione o lo spostamento, per i locali interessati, delle quote di imposta dei solai. 5. I ribassamenti necessari alla realizzazione di impianti di climatizzazione e cablaggio non si computano ai fini del calcolo dell’altezza media di un locale purché le relative controsoffittature non occupino, in pianta, una
computano ai fini del calcolo dell’altezza media di un locale purché le relative controsoffittature non occupino, in pianta, una superficie superiore ad 1/3 del locale, fermo restando quanto previsto dal comma 3. → Art. 41.3.4 – Soppalchi
- La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,10 m.; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei
e di 2,10 m.; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone. 2. La superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato. 3. Qualora l’altezza come sopra definita sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia almeno di m.
ppalcato. 3. Qualora l’altezza come sopra definita sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia almeno di m. 2,30, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale. 4. Ove sia consentito realizzare soppalchi, vanno rispettate le seguenti norme: a) le parti soprastanti devono avere almeno un lato completamente aperto; b) la parte soprastante deve essere munita di balaustra non inferiore a m. 1,10 di altezza.
almeno un lato completamente aperto; b) la parte soprastante deve essere munita di balaustra non inferiore a m. 1,10 di altezza. 5. La regolarità dell’aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale soppalcato, considerando la superficie utile complessiva. 6. Le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate. → Art. 41.3.5 – Cortili
va. 6. Le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate. → Art. 41.3.5 – Cortili
- Le corti o i cortili sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica.
- Essi devono essere collegati con l’esterno a livello del suolo con accesso transitabile anche agli automezzi, salvo comprovata impossibilità tecnica alla realizzazione di un accesso carrabile.
on accesso transitabile anche agli automezzi, salvo comprovata impossibilità tecnica alla realizzazione di un accesso carrabile. 3. La loro superficie netta minima deve essere non inferiore ad un quarto di quella delle pareti che li delimitano e non possono avere lati inferiori a m. 4. 4. In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile.
edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile. 5. In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati, anche se di uso comune a più fabbricati, è permesso l’inserimento di ascensori, al fine di garantire l’accessibilità verticale agli edifici, anche in deroga alle norme relative alle distanze. → Art. 41.3.6 - Cavedi
- I cavedi sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti bagno, scale, corridoi, ripostigli e
41.3.6 - Cavedi
- I cavedi sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine di un edificio fino ad un massimo di 10 piani.
- Essi collegano direttamente i piani dell’edificio col colmo del tetto in forma aperta e comunicano in basso con l’esterno a mezzo di corridoio o passaggio rettilineo a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di
sezione di almeno 1/5 dell’area del cavedio e comunque di dimensioni non inferio
nicano in basso con l’esterno a mezzo di corridoio o passaggio rettilineo a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di sezione di almeno 1/5 dell’area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a m 1,00 di larghezza e m 2,40 di altezza. 3. In rapporto alla loro altezza i cavedi sono così dimensionati: a) altezza fino a m 8: lato minimo m 2,50, superficie minima mq 6; b) altezza fino a m 12: lato minimo m 3,00, superficie minima mq 9;
ezza fino a m 8: lato minimo m 2,50, superficie minima mq 6; b) altezza fino a m 12: lato minimo m 3,00, superficie minima mq 9; c) altezza fino a m 18: lato minimo m 3,50, superficie minima mq 12; d) altezza oltre m 18: lato minimo m 4,00, superficie minima mq 16. 4. Per superficie minima si intende quella libera da proiezioni in pianta di parti aggettanti. 5. L’altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.
rti aggettanti. 5. L’altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio. 6. La base del cavedio deve essere facilmente accessibile onde consentirne la pulizia. 7. Il cavedio deve essere aperto alla base onde consentire il tiraggio naturale. 8. Non è mai consentita l’utilizzazione del cavedio per ampliare le superfici utili.
24 → Art. 41.3.7 - Cavedi tecnici o passi d’uomo
- I cavedi tecnici o passi d’uomo sono preordinati al passaggio dei condotti tecnici verticali dell’impiantistica del manufatto edilizio.
- Nessun locale può affacciarsi sui medesimi.
- Essi devono contenere strutture fisse di collegamento verticale e piani grigliati per garantire l’accesso agevole e sicuro al personale tecnico.
- Devono inoltre essere dotati di tiraggio naturale dal piede dell’edificio al colmo del tetto. Possono essere
rsonale tecnico. 4. Devono inoltre essere dotati di tiraggio naturale dal piede dell’edificio al colmo del tetto. Possono essere adiacenti e aperti sui cavedi di aeroilluminazione, a condizione che non ne riducano la superficie minima in pianta prescritta. → Art. 41.3.8 - Patii
- I patii sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica.
- Essi sono funzionali ad edifici o a parte di essi di non più di due piani e non hanno comunicazione diretta con
di fabbrica. 2. Essi sono funzionali ad edifici o a parte di essi di non più di due piani e non hanno comunicazione diretta con l’esterno a livello del pavimento. 3. La superficie netta minima del patio non deve essere inferiore ad un sesto della superficie delle pareti che lo delimitano e non possono avere lati inferiori a m. 4. → Art. 41.3.9 - Locali sottotetto a destinazione accessoria
- I locali sottotetto di nuova edificazione ed esistenti possono essere destinati a locali accessori alla residenza,
accessoria
- I locali sottotetto di nuova edificazione ed esistenti possono essere destinati a locali accessori alla residenza, quali ripostiglio-guardaroba, lavanderia, con esclusione dell’abitazione, qualora non ricorrano i requisiti di altezza e di aeroilluminazione richiesti per l’abitabilità, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Locale d’Igiene per gli spazi accessori. Se condominiali, i locali sottotetto sono accessibili dal
anto previsto dal Regolamento Locale d’Igiene per gli spazi accessori. Se condominiali, i locali sottotetto sono accessibili dal vano scala comune, se privati sono accessibili da scala interna all’appartamento di pertinenza attraverso disimpegno chiuso. → Art. 41.3.10 - Locali sottotetto a destinazione abitativa
- I locali sottotetto possono essere destinati ad uso abitativo qualora abbiano i requisiti dimensionali previsti dalla vigente legislazione regionale in materia.
Capo I “recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti” della Legge Regiona
re destinati ad uso abitativo qualora abbiano i requisiti dimensionali previsti dalla vigente legislazione regionale in materia. → Art. 41.3.11 - Interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti
- Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è disciplinato dal Titolo IV “attività edilizie specifiche” Capo I “recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. → Art. 41.3.12 - Spazi di cantinato e sotterraneo
dei sottotetti esistenti” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. → Art. 41.3.12 - Spazi di cantinato e sotterraneo
- I locali seminterrati e sotterranei, fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni, in materia d’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone, quali servizi igienici, magazzini di vendita,
08 e s.m.i., possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone, quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, cucine per attività ricettive, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali. 2. La Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il
seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. → Art. 41.3.13 - Box e autorimesse
- I locali destinati al ricovero degli autoveicoli previsti nell’ambito di costruzioni che prevedano la permanenza
autorimesse
- I locali destinati al ricovero degli autoveicoli previsti nell’ambito di costruzioni che prevedano la permanenza di persone o nelle immediate vicinanze, fatte salve le particolari normative vigenti in materia di prevenzione incendi, devono essere progettati e realizzati in modo tale da rispettare i requisiti di compatibilità con gli spazi destinati alla permanenza di persone, soprattutto in relazione alla disposizione delle aperture di ventilazione. → Art. 41.3.14 - Scale
ti alla permanenza di persone, soprattutto in relazione alla disposizione delle aperture di ventilazione. → Art. 41.3.14 - Scale
- Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni e chiusure dalla normativa vigente in materia.
25 2. Le scale a chiocciola sono consentite all’interno delle singole unità immobiliari. 3. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall’esterno o a mezzo di lucernario con apertura pari almeno a mq. 0,40 per ogni piano servito o mediante finestre di superficie non inferiore a mq. 1 per ogni piano servito. 4. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare
ano servito. 4. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione dei locali contigui. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza, per le quali si applicano norme speciali. → Art. 41.3.15 - Volumi tecnici
- I volumi tecnici emergenti dalla copertura devono corrispondere ad esigenze tecnologiche, funzionali e di
15 - Volumi tecnici
- I volumi tecnici emergenti dalla copertura devono corrispondere ad esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, devono essere correttamente inseriti nel contesto architettonico e compatibili con l’ambiente circostante. ● Art. 41.4 - REQUISITI FUNZIONALI → Art. 41.4.1 - Dotazione di servizi igienici
- La dotazione di servizi igienici all’interno delle singole unità immobiliari deve essere dimensionata in base al
izi igienici
- La dotazione di servizi igienici all’interno delle singole unità immobiliari deve essere dimensionata in base al prevedibile numero e tipo di utenti in relazione alle norme specifiche per le diverse destinazioni e attività.
- I servizi igienici, oltre ai requisiti generali e specifici, devono avere le seguenti caratteristiche: a) pavimenti e pareti sino ad un’altezza di cm. 180 con superficie di materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; b) soffitto di materiale traspirante.
ltezza di cm. 180 con superficie di materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; b) soffitto di materiale traspirante. 3. L’ambiente contenente il vaso igienico deve essere disimpegnato dagli altri locali mediante apposito vano (antibagno, corridoio, atrio) delimitato da serramenti. Il lavabo può essere ubicato nell’antibagno. Per i secondi servizi è consentito l’accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto. → Art. 41.4.2 - Cucine e spazi di cottura
ndi servizi è consentito l’accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto. → Art. 41.4.2 - Cucine e spazi di cottura
- Gli spazi di cottura possono essere collocati all’interno dell’unità immobiliare senza che necessariamente debbano essere confinati. In ogni caso debbono essere assicurati idonei sistemi di estrazione delle esalazioni in modo da evitarne la propagazione.
- Le cucine e gli spazi di cottura, oltre ai requisiti generali e specifici, devono avere le seguenti caratteristiche:
gazione. 2. Le cucine e gli spazi di cottura, oltre ai requisiti generali e specifici, devono avere le seguenti caratteristiche: a) pavimenti e pareti sino ad un’altezza di cm. 180 con superficie di materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; b) soffitto di materiale traspirante; c) per le cucine e gli spazi di cottura, cappa collegata direttamente sopra ogni punto di cottura, idonea ad assicurare la captazione e l’allontanamento di vapori, gas, odori e sfociante a tetto
nte sopra ogni punto di cottura, idonea ad assicurare la captazione e l’allontanamento di vapori, gas, odori e sfociante a tetto → Art. 41.4.3 - Conformazione e flessibilità distributiva delle unità immobiliari
- Le unità immobiliari, indipendentemente dalla loro destinazione, possono essere progettate e realizzate a pianta aperta con il solo obbligo di rispettare la dotazione e la conformazione dei servizi igienici prevista in relazione alle attività cui le unità sono destinate.
rispettare la dotazione e la conformazione dei servizi igienici prevista in relazione alle attività cui le unità sono destinate. 2. Al fine di rendere possibile la flessibilità distributiva delle unità immobiliari, le eventuali suddivisioni interne possono essere previste e realizzate mediante arredi fissi o pareti mobili. Dovranno comunque essere rispettati i rapporti aeroilluminanti previsti dal presente Regolamento. → Art. 41.4.4 - Dotazione minima e flessibilità impiantistica degli edifici
i aeroilluminanti previsti dal presente Regolamento. → Art. 41.4.4 - Dotazione minima e flessibilità impiantistica degli edifici
- Gli edifici devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, di almeno i seguenti impianti: a) riscaldamento; b) distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica; c) raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi ed
ll’energia elettrica; c) raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi. Nelle nuove costruzioni devono essere previsti spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata in modo separato; d) trasporto verticale delle persone e delle cose, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; e) protezione dagli incendi;
26 f) eventuale aerazione forzata. 2. In relazione al prevedibile sviluppo futuro delle reti impiantistiche all’interno degli edifici, al fine di rendere possibile una adeguata flessibilità impiantistica degli edifici e delle unità immobiliari, le intercapedini orizzontali e verticali praticabili destinate ad impianti tecnologici non vengono conteggiate nella volumetria e/o nella superficie edificata ai fini del rispetto delle densità edilizie e degli oneri di urbanizzazione. → Art. 41.4.5 - Accessibilità
superficie edificata ai fini del rispetto delle densità edilizie e degli oneri di urbanizzazione. → Art. 41.4.5 - Accessibilità
- In tutte le opere edilizie devono essere previste e realizzate soluzioni conformi alla disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell’ambiente, costruito e non costruito, da parte di tutte le persone e in particolare da parte di quelle
Art. 42 - Dispositivi di aggancio orizzontale flessibili sui tetti
e la piena fruibilità dell’ambiente, costruito e non costruito, da parte di tutte le persone e in particolare da parte di quelle con limitate capacità motorie, visive ed uditive. Art. 42 - Dispositivi di aggancio orizzontale flessibili sui tetti
- Le disposizioni del presente articolo, coerenti alle prescrizioni del decreto Regionale Lombardo, n. 119 del 14.01.2009 e s.m.i., “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto” per il contenimento
do, n. 119 del 14.01.2009 e s.m.i., “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto” per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile, si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d’uso e agli edifici esistenti interessati da interventi di rifacimento della copertura. 2. L’intera opera deve essere progettata ed eseguita nel rispetto delle disposizioni dei seguenti commi, in modo
Art. 43 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature d
ella copertura. 2. L’intera opera deve essere progettata ed eseguita nel rispetto delle disposizioni dei seguenti commi, in modo che le successive azioni di verifica e manutenzione possano avvenire in condizioni di sicurezza. 3. L’ottemperanza del progetto alle prescrizioni dei commi precedenti dovrà risultare da apposita dichiarazione in sede di presentazione del titolo edilizio abilitativo. Art. 43 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la
Art. 43 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature d
izio abilitativo. Art. 43 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa
- Le prescrizioni per le sale da gioco, l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta delle scommesse sono contenute nella Legge Regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e s.m.i., nella Deliberazione della Giunta Regionale n. X/1274 del 24 gennaio 2014 e nella L.R. 11 del 6/05/2015 e s.m.i.
Art. 44 - Strade
27 CAPO II: DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Art. 44 - Strade
- Le strade pubbliche o assoggettate all’uso pubblico devono essere trattate in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzando materiali e modalità costruttive, nel rispetto del contesto urbano, che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sotto-servizi impiantistici.
no, che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sotto-servizi impiantistici. 2. Le superfici di calpestio delle strade devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. 3. In occasione di rifacimenti integrali dei manti superficiali delle strade è buona norma procedere alla revisione dei sotto-servizi impiantistici. → Art. 44.1 - Strade private
i superficiali delle strade è buona norma procedere alla revisione dei sotto-servizi impiantistici. → Art. 44.1 - Strade private
- Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato dalla mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
0 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 2. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m . 3. Le strade private a servizio degli insediamenti produttivi, e commerciali devono avere larghezza minima di
feriore a 6,75 m . 3. Le strade private a servizio degli insediamenti produttivi, e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli e veicoli da trasporto.
o terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli e veicoli da trasporto. 4. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a) alla pavimentazione; b) alla manutenzione e pulizia (compreso lo sgombero neve); c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (orizzontale e verticale); d) all’efficienza del sedime e del manto stradale;
Titolo II “Spazi ed aree pubbliche” del Regolamento Comunale di Polizia Urbana a
izione e manutenzione della segnaletica prescritta (orizzontale e verticale); d) all’efficienza del sedime e del manto stradale; e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali. 5. Le strade private, se soggette a pubblico passaggio, dovranno comunque rispettare le prescrizioni dettate dal Titolo II “Spazi ed aree pubbliche” del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delib. di C.C.
Art. 45 - Portici
crizioni dettate dal Titolo II “Spazi ed aree pubbliche” del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delib. di C.C. n.79 del 21/12/2017 e dal Codice della Strada vigente. Art. 45 - Portici
- I nuovi portici, destinati al pubblico passaggio, devono avere le dimensioni e le caratteristiche rispondenti alle prescrizioni del PGT vigente.
- E’ ammessa la chiusura con cancellate di aree porticate o a “pilotis” che non siano soggette a servitù di uso pubblico.
ente. 2. E’ ammessa la chiusura con cancellate di aree porticate o a “pilotis” che non siano soggette a servitù di uso pubblico. 3. Per le aree porticate o a “pilotis” aperte al pubblico passaggio, il progetto deve adeguarsi alle prescrizioni dal piano per la disciplina degli spazi aperti pubblici e privati con riferimento in particolare per quanto riguarda i materiali e i colori delle pareti verticali e delle pavimentazioni.
Art. 46 - Piste ciclabili
privati con riferimento in particolare per quanto riguarda i materiali e i colori delle pareti verticali e delle pavimentazioni. 4. Gli enti o i soggetti proprietari di portici privati soggetti a pubblico passaggio debbono provvedere: a) alla pavimentazione; b) alla manutenzione e pulizia. Art. 46 - Piste ciclabili
- L’Amministrazione promuove la realizzazione di piste ciclabili in modo da favorire sul suolo urbano l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto individuale.
alizzazione di piste ciclabili in modo da favorire sul suolo urbano l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto individuale. 2. Le piste ciclabili devono essere progettate e realizzate nel rispetto delle prescrizioni del piano per la disciplina degli spazi pubblici e privati. 3. In ogni caso la loro larghezza non può essere inferiore a m 1,50 per i sensi unici e m 2,50 per i doppi sensi di percorrenza. Nel caso siano affiancate a percorsi veicolari, le corsie destinate alle biciclette devono essere
i doppi sensi di percorrenza. Nel caso siano affiancate a percorsi veicolari, le corsie destinate alle biciclette devono essere definite con apposito segno grafico e, ogni volta che sia possibile, da cordoli o altri elementi di separazione e protezione. Le piste ciclabili devono essere pavimentate con materiali antisdrucciolevoli ed uniformi.
Art. 47 - Aree per parcheggio
28 Art. 47 - Aree per parcheggio → Art. 47.1 - Parcheggi pubblici e di interesse generale
- La realizzazione di parcheggi pubblici e di aree di sosta per i veicoli deve ispirarsi alla necessità di attenuazione dell’inquinamento visivo e aereo che tali aree comportano, nonché contenere l’impermeabilizzazione dell’area. → Art. 47.2 - Parcheggi privati e a servizio delle unità immobiliari
- I parcheggi privati sono quelli realizzati conformemente alle disposizioni del PGT a servizio delle unità immobiliari.
iliari
- I parcheggi privati sono quelli realizzati conformemente alle disposizioni del PGT a servizio delle unità immobiliari.
- La dotazione minima di parcheggi privati da corrispondere a servizio degli insediamenti è definita dal PGT.
- I parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari si distinguono in: a) parcheggi privati non gravati da vincolo pertinenziale; b) parcheggi privati gravati da vincolo pertinenziale.
istinguono in: a) parcheggi privati non gravati da vincolo pertinenziale; b) parcheggi privati gravati da vincolo pertinenziale. 4. Per le nuove costruzioni e per ogni intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione o di sostituzione, che determini incremento dei carichi urbanistici devono essere corrisposti appositi spazi per parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari nella misura prevista dal PGT e comunque per quantità non
ppositi spazi per parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari nella misura prevista dal PGT e comunque per quantità non inferiori a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di nuova costruzione. I parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari, per le quote relative alle quantità minime previste, costituiscono opere di urbanizzazione. 5. I parcheggi privati non gravati da vincolo pertinenziale sono sempre trasferibili autonomamente dalle unità
i urbanizzazione. 5. I parcheggi privati non gravati da vincolo pertinenziale sono sempre trasferibili autonomamente dalle unità immobiliari la cui costruzione o ampliamento ne ha generato il fabbisogno. 6. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, ai sensi della legge n. 134/2012 e s.m.i., è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con
Art. 48 - Piazze e aree pedonalizzate
. 134/2012 e s.m.i., è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. Art. 48 - Piazze e aree pedonalizzate
Art. 48 - Piazze e aree pedonalizzate
a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. Art. 48 - Piazze e aree pedonalizzate
- Le piazze e le altre aree pubbliche o assoggettate all’uso pubblico devono essere trattate in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità.
- Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni.
Art. 49 - Passaggi pedonali e marciapiedi
ssere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. Art. 49 - Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
e di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche. 2. L’esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune nel rispetto del piano per la disciplina degli spazi pubblici e privati.
e ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune nel rispetto del piano per la disciplina degli spazi pubblici e privati. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 4. I marciapiedi devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all’8%.
ono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all’8%. 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 15%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possono risultare situazioni di pericolo,
ore al 15%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possono risultare situazioni di pericolo, l’Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere/colonnine idonee allo scopo.
Art. 50 - Passi carrabili
29 Art. 50 - Passi carrabili → Art. 50.1 - Accessi alla rete viaria
- L’accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati o di pertinenza delle costruzioni è realizzato tramite passi carrabili, provvisti delle caratteristiche morfologiche e funzionali previste dalla legge, autorizzati dall’Amministrazione Comunale e individuati con segnali di divieto di sosta.
- Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l’accesso è consentito da quello di minor traffico.
ali di divieto di sosta. 2. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l’accesso è consentito da quello di minor traffico. 3. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili é consentito quando sia giustificato da esigenze di viabilità, sia interna che esterna; l’accesso veicolare alle singole unità immobiliari deve essere garantito dagli spazi interni comuni, salva comprovata impossibilità strutturale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
ito dagli spazi interni comuni, salva comprovata impossibilità strutturale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 4. L’accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato è consentito con l’obbligo dell’immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico. 5. L’immissione dei veicoli sullo spazio pubblico deve essere regolamentata in relazione alle caratteristiche della rete stradale:
L’immissione dei veicoli sullo spazio pubblico deve essere regolamentata in relazione alle caratteristiche della rete stradale: a) nelle strade di rilevante importanza viabilistica il cancello a delimitazione della proprietà deve essere arretrato di m 4,50 dal filo della carreggiata per consentire la fermata del veicolo in ingresso al di fuori del flusso veicolare; al fine di consentire una migliore visibilità, la recinzione dovrà essere provvista di raccordi obliqui, con inclinazione non inferiore a 45°;
sentire una migliore visibilità, la recinzione dovrà essere provvista di raccordi obliqui, con inclinazione non inferiore a 45°; b) nelle strade di minore importanza viabilistica come quelle di quartiere e le strade locali interzonali, appositamente individuate, il cancello può essere installato sull’allineamento stradale a condizione che sia dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza;
e installato sull’allineamento stradale a condizione che sia dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza; c) nelle altre strade a fondo cieco e con traffico estremamente limitato il cancello può essere installato sull’allineamento stradale anche se non risulti fornito di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza; d) in ogni caso, prima dell’immissione nello spazio pubblico, dovrà essere realizzato, nello spazio privato, un tratto in piano di almeno 4,50 metri.
a dell’immissione nello spazio pubblico, dovrà essere realizzato, nello spazio privato, un tratto in piano di almeno 4,50 metri. → Art. 50.2 - Nuovi passi carrabili
- In seguito al rilascio dei provvedimenti richiesti per gli interventi edilizi, sullo spazio asservito dal passo carrabile è consentita, a spese dell’edificante e a cura dell’Amministrazione Comunale l’apertura di passi carrabili nella cordonatura del marciapiede per l’accesso dei veicoli agli spazi privati ove:
zione Comunale l’apertura di passi carrabili nella cordonatura del marciapiede per l’accesso dei veicoli agli spazi privati ove: a) la larghezza del passo carrabile non sia inferiore a 4,50 m e non sia superiore a 6,50 m; la larghezza può essere di dimensioni maggiori per comprovate necessità nel caso di attività produttive; b) la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, percorsi da
ità produttive; b) la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non sia inferiore a 12 m, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità; c) la distanza da un altro passo carrabile non sia inferiore a 2 m ed inoltre la distanza dello stesso e del relativo varco veicolare dal confine di proprietà non sia inferiore a 1 m.
Art. 51 - Chioschi/dehors su suolo pubblico
riore a 2 m ed inoltre la distanza dello stesso e del relativo varco veicolare dal confine di proprietà non sia inferiore a 1 m. 2. Il passo carrabile è consentito pur in assenza di una o più delle condizioni di cui al precedente comma, in casi eccezionali e di comprovata impossibilità a realizzare diversamente l’accesso. Art. 51 - Chioschi/dehors su suolo pubblico
- Qualsiasi installazione permanente o temporanea che produca occupazione di suolo pubblico è ammessa a
ehors su suolo pubblico
- Qualsiasi installazione permanente o temporanea che produca occupazione di suolo pubblico è ammessa a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, ed ha comunque carattere precario. L'installazione di chioschi, di edicole o altri manufatti similari e di strutture per il ristoro annesse ai locali di pubblico esercizio da collocarsi su suolo pubblico per una permanenza a carattere continuativo, è ammissibile, in forma precaria e,
blico esercizio da collocarsi su suolo pubblico per una permanenza a carattere continuativo, è ammissibile, in forma precaria e, analogamente alle occupazioni temporanee, in conformità al Codice della strada e al suo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel rispetto delle specifiche norme e regolamenti vigenti. 2. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione di chioschi, strutture fisse annesse ad
enti vigenti. 2. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione di chioschi, strutture fisse annesse ad esercizi pubblici, edicole od altri manufatti similari, è subordinato alla presentazione di una domanda di occupazione di suolo pubblico e successivamente di idonea pratica edilizia corredata da elaborati grafici sufficienti a fornire all’Amministrazione comunale gli esatti elementi relativi all’ubicazione, al periodo di
elaborati grafici sufficienti a fornire all’Amministrazione comunale gli esatti elementi relativi all’ubicazione, al periodo di permanenza, alle dimensioni, alla funzionalità, all’aspetto architettonico del manufatto, agli accorgimenti volti a mitigarne l’impatto sull’ambiente circostante, nonché quelli necessari per consentire la valutazione delle possibili conseguenze dell’intervento sul traffico e la viabilità.
Art. 52 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chio
30 3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, nel caso in cui i manufatti insistano su aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo. 4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. Art. 52 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati
Art. 52 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chio
teresse pubblico. Art. 52 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
- Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali. L'occupazione
Art. 53 - Recinzioni
uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali. L'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle norme vigenti in materia di sicurezza della circolazione. 2. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. Art. 53 - Recinzioni
Art. 53 - Recinzioni
alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. Art. 53 - Recinzioni
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete ed i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, devono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni.
- Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione;
dettate per le costruzioni. 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Amministrazione Comunale, in sede di rilascio dei provvedimenti edilizi, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate: a) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,5 m. sovrastato da reti, cancellate o siepi per un’altezza
o essere realizzate: a) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,5 m. sovrastato da reti, cancellate o siepi per un’altezza massima complessiva di 3 m.; b) con siepi e muri ciechi fino ad un’altezza massima di 2 m.; c) limitatamente agli impianti sportivi, con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 5 m. . 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per esigenze di decoro urbano, acustiche o igienico-sanitario.
Art. 54 - Numerazione civica
i e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per esigenze di decoro urbano, acustiche o igienico-sanitario. 5. Muri, muretti, cordoli, qualora non siano realizzati in mattoni pieni, pietra e cemento a vista, devono essere intonacati e tinteggiati. 6. Il piano per la disciplina degli spazi pubblici e privati e i piani urbanistici generali ed attuativi possono prevedere altri tipi di recinzione per determinate zone urbane. Art. 54 - Numerazione civica → Art. 54.1 - Numeri civici
Art. 54 - Numerazione civica
possono prevedere altri tipi di recinzione per determinate zone urbane. Art. 54 - Numerazione civica → Art. 54.1 - Numeri civici
- L’Amministrazione Comunale provvede ad assegnare la numerazione civica, ai sensi della normativa vigente, per tutte le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi commerciali e simili) accessibili dalla pubblica via da apporsi a spese del proprietario. Gli indicatori numerici vengono posati esclusivamente a cura del
ssibili dalla pubblica via da apporsi a spese del proprietario. Gli indicatori numerici vengono posati esclusivamente a cura del richiedente, utilizzando materiale resistente (numero nero su fondo bianco), secondo sagome e forme predefinite. Allo scopo di realizzare una nuova numerazione, l’Amministrazione può applicare indicatori provvisori. 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio
i provvisori. 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un’altezza variabile da due metri a tre metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all’interessato, sono realizzate a spese dell’Amministrazione Comunale.
ali variazioni della numerazione civica, previa notifica all’interessato, sono realizzate a spese dell’Amministrazione Comunale. 4. In caso di demolizione dell’edificio, di soppressione di porta esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, il proprietario è tenuto a comunicarlo all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni. 5. Gli Amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi dell’entrata dell’edificio da loro
munale entro 15 giorni. 5. Gli Amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi dell’entrata dell’edificio da loro amministrato idonea targhetta fissata in modo stabile, contenente i propri dati e recapito, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza, nei termini stabilita dall'art 12.5 del regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 21/12/2017.
Art. 55 - Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette e/o motocicli
31 → Art. 54.2 - Numerazione interna
- L’Amministrazione Comunale fornisce altresì i criteri per l’indicazione degli accessi interni (accessi indiretti all’area di pubblica circolazione).
- L’indicatore ecografico interno viene posato a cura del proprietario. Qualora la numerazione interna non venisse realizzata dal proprietario, vi provvede l’Amministrazione addebitandone le spese al proprietario. Art. 55 - Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette e/o motocicli
Art. 55 - Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette e/o motocicli
trazione addebitandone le spese al proprietario. Art. 55 - Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette e/o motocicli
- In caso di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e urbanistica, devono essere ricavati appositi spazi destinati al deposito/parcheggio delle biciclette e/o motocicli, nei cortili, o in altre parti di uso comune dell'edificio, in misura non inferiore ad un posto per ogni unità immobiliare.
icli, nei cortili, o in altre parti di uso comune dell'edificio, in misura non inferiore ad un posto per ogni unità immobiliare. 2. Nelle aree di cortile degli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere comunque consentito il deposito delle biciclette e/o motocicli di chi ci abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile comune. 3. Gli spazi per le biciclette devono essere dotati di adeguate rastrelliere inamovibili.
Art. 56 - Aree verdi e disciplina del verde su aree private
32 CAPO III: TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE Art. 56 - Aree verdi e disciplina del verde su aree private
- La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale. È obiettivo del Comune valorizzare il verde urbano pubblico e privato e gli spazi aperti in genere poiché
ificazione ambientale. È obiettivo del Comune valorizzare il verde urbano pubblico e privato e gli spazi aperti in genere poiché elementi fondamentali del paesaggio e componenti strutturali per il miglioramento della qualità urbana e delle condizioni di benessere della popolazione. 2. La progettazione e la salvaguardia degli spazi verdi e delle essenze arboree deve rientrare nei progetti edilizi e sono disciplinate, oltre che dalle Norme Tecniche del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano
progetti edilizi e sono disciplinate, oltre che dalle Norme Tecniche del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, anche dalle “Norme tecniche di tutela paesaggistica” del vigente PGT. Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma deve essere progettato in modo da produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all’evapo-traspirazione e consentire
a produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all’evapo-traspirazione e consentire l’ombreggiamento nel periodo estivo per controllare l’irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno. 3. Nel Fascicolo 12 “Norme tecniche di tutela paesaggistica” facente parte degli elaborati del Documento di Piano del PGT vigente, viene affrontato il tema della tutela del sistema del verde nei suoi aspetti urbanistici,
el Documento di Piano del PGT vigente, viene affrontato il tema della tutela del sistema del verde nei suoi aspetti urbanistici, ambientali e percettivi, esteso alle presenze naturali più significative, ai corridoi ecologici e di connessione tra territorio rurale e territorio edificato, nonché a corredo delle opere viabilistiche. 4. La tutela del sistema del verde detta prescrizioni nei seguenti temi, espressamente indicati nella “Carta del sistema del verde” del Piano dei Servizi del PGT vigente:
rescrizioni nei seguenti temi, espressamente indicati nella “Carta del sistema del verde” del Piano dei Servizi del PGT vigente: a) Tutela dei boschi e delle formazioni arboree lineari; b) Interventi di mitigazione della viabilità di cornice; c) Verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato (“ambiti di frangia urbana”); d) Tutela degli alberi e delle siepi. 5. La tutela del sistema del verde fornisce altresì i seguenti indirizzi: a) Indirizzi nel settore agricolo;
beri e delle siepi. 5. La tutela del sistema del verde fornisce altresì i seguenti indirizzi: a) Indirizzi nel settore agricolo; b) Indirizzi per gli orti urbani ed extraurbani. 6. Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere. E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la
i di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata e qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie, essi sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
lsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie, essi sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 7. Quando una pianta ad alto fusto risulti malata, costituisca pericolo per la pubblica incolumità o crei danneggiamento alla propria o altrui proprietà, può esserne richiesto l'abbattimento dietro presentazione di idonea istanza indirizzata al Servizio competente, completa della necessaria documentazione secondo quanto
etro presentazione di idonea istanza indirizzata al Servizio competente, completa della necessaria documentazione secondo quanto indicato nell’art. 28.3 del Fascicolo 12 del Documento di Piano “norme tecniche di tutela paesaggistica” del P.G.T. vigente.. 8. Il fascicolo 22 del Piano delle Regole “norme tecniche di attuazione” per ciascun ambito disciplina la tutela delle aree verdi e dà indirizzi sulla loro conservazione ed eventuale progettazione.
Art. 57 - Parchi urbani e giardini privati di interesse storico e documentale
ne” per ciascun ambito disciplina la tutela delle aree verdi e dà indirizzi sulla loro conservazione ed eventuale progettazione. Art. 57 - Parchi urbani e giardini privati di interesse storico e documentale
- Per parchi e giardini di interesse storico documentale si intendono gli spazi aperti che per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di particolare valore per
Art. 58 - Orti urbani
per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di particolare valore per la città e sono disciplinati dalla normativa di settore e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente. Art. 58 - Orti urbani
- Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno nelle disponibilità dell’Amministrazione comunale, messo a disposizione dei cittadini residenti, per la sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.
o a disposizione dei cittadini residenti, per la sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario. 2. Gli orti urbani sono comunemente costituiti da:
- superfici coltivabili;
- elementi di servizio (strutture per il ricovero degli attrezzi e per la raccolta dei rifiuti vegetali, servizi igienici e spogliatoi, strutture per la socializzazione e la didattica, cartelli informativi);
lta dei rifiuti vegetali, servizi igienici e spogliatoi, strutture per la socializzazione e la didattica, cartelli informativi);
- elementi di protezione/delimitazione (tettoie e pensiline, arbusti e cespugli, recinzioni e cancellate, ecc.);
- impianti di irrigazione;
33
- percorsi di distribuzione interna;
- aree di parcheggio, piazzole di carico/scarico.
- La presenza di orti urbani viene incentivata per la sua funzione sociale (presidio del territorio e occasione di socializzazione), per il suo contributo alla formazione di un capillare connettivo ambientale e per la valorizzazione nell’utilizzo di prodotti biologici e di filiera corta.
- Il Comune può assegnare aree da adibire ad orto sociale urbano mediante apposito bando di evidenza pubblica.
i filiera corta. 4. Il Comune può assegnare aree da adibire ad orto sociale urbano mediante apposito bando di evidenza pubblica. I criteri e la durata di assegnazione della concessione, gli impegni del concessionario, le modalità di gestione e manutenzione degli orti assegnati, sono definiti dal “Regolamento orti per anziani” per la concessione e gestione degli orti urbani di cui il Comune è dotato – Delibera C.C. n. 64 del 08.09.1992 e modifiche apportate
Art. 59 - Parchi e percorsi in territorio rurale
la concessione e gestione degli orti urbani di cui il Comune è dotato – Delibera C.C. n. 64 del 08.09.1992 e modifiche apportate dall’Assemblea degli Assegnatari tenutasi in data 10.12.2004. Art. 59 - Parchi e percorsi in territorio rurale
- Sono superfici generalmente estese, parti della rete ecologica principale o secondaria, che si caratterizzano anche per la presenza di aree attrezzate o attrezzabili per lo svolgimento di attività ludiche e/o sportive
he si caratterizzano anche per la presenza di aree attrezzate o attrezzabili per lo svolgimento di attività ludiche e/o sportive “leggere” e di aree destinate alla coltivazione agricola. 2. Il territorio rurale è attraversato da percorsi ciclopedonali quali elementi di qualificazione e fruizione lenta e leggera dello spazio aperto-agricolo e boscato, di valore naturale e ambientale, di rilievo paesaggistico. Tali
Art. 60 - Sentieri
ruizione lenta e leggera dello spazio aperto-agricolo e boscato, di valore naturale e ambientale, di rilievo paesaggistico. Tali percorsi si propongono di favorire l’attività di cicloturismo attività sportive all’aperto, di fruizione e tempo libero. 3. Tali aree e percorsi sono individuate negli elaborati del Piano di Governo del Territorio (tavola 33 Piano dei Servizi “Carta del verde e della Rete Ecologica Comunale”). Art. 60 - Sentieri
Art. 60 - Sentieri
no di Governo del Territorio (tavola 33 Piano dei Servizi “Carta del verde e della Rete Ecologica Comunale”). Art. 60 - Sentieri
- Sono definiti sentieri le strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni e di animali.
- Il Comune promuove il mantenimento di un sistema di sentieri diffuso e qualificato, in particolare come connessione tra l’ambito urbano, il territorio agricolo, il sistema delle aree ambientali di pregio e dei parchi.
Art. 61 - Tutela del suolo e del sottosuolo
rticolare come connessione tra l’ambito urbano, il territorio agricolo, il sistema delle aree ambientali di pregio e dei parchi. 3. In generale devono essere conservate le condizioni in essere della rete, privilegiati il mantenimento delle caratteristiche e dei materiali tradizionali, favorito il potenziamento della segnaletica orientativa e illustrativa dei percorsi esistenti. Art. 61 - Tutela del suolo e del sottosuolo
Art. 61 - Tutela del suolo e del sottosuolo
l potenziamento della segnaletica orientativa e illustrativa dei percorsi esistenti. Art. 61 - Tutela del suolo e del sottosuolo
- Chiunque intenda eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire e restaurare fogne e qualsiasi altro lavoro nel suolo pubblico deve obbligatoriamente rispettare quanto indicato nel documento autorizzativo.
Art. 62 - Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano
fogne e qualsiasi altro lavoro nel suolo pubblico deve obbligatoriamente rispettare quanto indicato nel documento autorizzativo. 2. L’Amministrazione Comunale può autorizzare l’occupazione del sottosuolo stradale, con impianti di servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., il cui progetto deve essere redatto secondo quanto indicato dalla normativa di settore. Art. 62 - Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano
Art. 62 - Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano
ssere redatto secondo quanto indicato dalla normativa di settore. Art. 62 - Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano
- All’interno della Rete Ecologica Comunale, le connessioni ecologiche si propongono di conservare, migliorare e ripristinare ecosistemi fondamentali, habitat e specie, nonché caratteristiche ambientali attraverso un approccio integrato tra conservazione della diversità biologica e del paesaggio.
nonché caratteristiche ambientali attraverso un approccio integrato tra conservazione della diversità biologica e del paesaggio. 2. Il progetto di connessioni ecologiche si ispira ai principi di naturalità e biodiversità, dove il grado di naturalità rappresenta il criterio operativo di valutazione degli ecosistemi e la biodiversità viene valutata in termini di distribuzione e grado di minaccia delle specie e degli ecosistemi.
Art. 63 - Connessione alla rete verde comunale
gli ecosistemi e la biodiversità viene valutata in termini di distribuzione e grado di minaccia delle specie e degli ecosistemi. 3. Il PGT del Comune di Voghera recepisce le indicazioni della Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con DGR n. 8/8515 del 26 novembre 2008, successivamente integrata con D.G.R .n. 8/10962 del 30 dicembre 2009. Art. 63 - Connessione alla rete verde comunale
- Le connessioni alla rete verde comunale svolgono la funzione di elementi lineari, preposti a garantire la
rete verde comunale
- Le connessioni alla rete verde comunale svolgono la funzione di elementi lineari, preposti a garantire la funzionalità dei diversi ecosistemi presenti sul territorio. Dette aree sono caratterizzate da una significativa eterogeneità e da un grande dinamismo, fenomeni cui consegue però la perdita di identità originaria dei luoghi.
34 2. Svolgono questa funzione anche gli ambiti agricoli di frangia urbana, prevalentemente collocati al margine del cento abitato del capoluogo e delle frazioni, considerati come ambiti di mediazione tra città e campagna, che devono rimanere liberi e coltivati. 3. Gli spazi appartenenti alle connessioni alla rete verde comunale svolgono funzione di miglioramento della qualità paesaggistica, riducono l’impatto di strutture edificate verso il territorio agricolo e lungo i fronti stradali.
Art. 64 - Bonifiche e qualità dei suoli
o della qualità paesaggistica, riducono l’impatto di strutture edificate verso il territorio agricolo e lungo i fronti stradali. 4. Gli interventi dovranno essere orientati al rafforzamento e al miglioramento della rete ecologica comunale e del sistema del verde urbano. Art. 64 - Bonifiche e qualità dei suoli
- Qualora i risultati dell’Indagine ambientale preliminare evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle
ualità dei suoli
- Qualora i risultati dell’Indagine ambientale preliminare evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa di riferimento (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV D.Lgs 152/06, "CSC"), il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06) è tenuto a darne
pure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06) è tenuto a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, per l'avvio del procedimento di bonifica. L'avvio del procedimento di bonifica implica la sospensione dei termini del procedimento per il rilascio del titolo edilizio o per l'approvazione del piano e dell'intervento, sino al provvedimento di autorizzazione dell'intervento di
del titolo edilizio o per l'approvazione del piano e dell'intervento, sino al provvedimento di autorizzazione dell'intervento di bonifica, ma non interrompe l’esame edilizio del progetto. L'avvio dei lavori edilizi è comunque condizionato alla conclusione del procedimento di bonifica e al rilascio delle eventuali relative certificazioni, salvo che per le demolizioni e per le altre opere strettamente propedeutiche agli interventi di bonifica per le quali il
azioni, salvo che per le demolizioni e per le altre opere strettamente propedeutiche agli interventi di bonifica per le quali il Responsabile del Procedimento di bonifica abbia espresso specifico nulla osta. 2. Sulla base di quanto previsto dal punto 11 della D.g.r. 23 maggio 2012 n. IX/3509, qualora il progetto di bonifica preveda la suddivisione in specifici lotti – eventualmente tramite frazionamento catastale – o fasi
lora il progetto di bonifica preveda la suddivisione in specifici lotti – eventualmente tramite frazionamento catastale – o fasi temporali, le opere edilizie possono essere avviate sulle porzioni di terreno che non devono essere assoggettate a bonifica, anche in contemporanea alle opere di bonifica che devono essere realizzate su altre specifiche porzioni. 3. Ai fini dell’operatività da applicare in presenza di ordigni bellici occorre, sin dalla fase progettuale, eseguire
porzioni. 3. Ai fini dell’operatività da applicare in presenza di ordigni bellici occorre, sin dalla fase progettuale, eseguire le verifiche ai sensi della Legge 177/2012 modificativa del D.Lgs 81/08.
Art. 65 - Disposizioni generali
35 CAPO IV: INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE Art. 65 - Disposizioni generali
- Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell’energia elettrica, dell’energia termica e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina.
- I proprietari sono tenuti a consentire l’alloggiamento sugli edifici di elementi di illuminazione pubblica per opere di interesse collettivo.
Art. 66 - Allacciamento alle reti tecnologiche, scarichi, reti
sono tenuti a consentire l’alloggiamento sugli edifici di elementi di illuminazione pubblica per opere di interesse collettivo. 3. L’allaccio alle reti distributive dei servizi tecnologici, le reti interne agli immobili privati, gli strumenti di misurazione dei consumi e gli scarichi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche dettate dal gestore del servizio interessato. Art. 66 - Allacciamento alle reti tecnologiche, scarichi, reti
Art. 66 - Allacciamento alle reti tecnologiche, scarichi, reti
escrizioni tecniche dettate dal gestore del servizio interessato. Art. 66 - Allacciamento alle reti tecnologiche, scarichi, reti
- L’allaccio alle reti distributive dei servizi tecnologici, le reti interne agli immobili privati, gli strumenti di misurazione dei consumi e gli scarichi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche dettate dal Gestore del servizio interessato. Il rilascio del titolo edilizio abilitativo o atto equipollente riferito ad interventi edilizi comunque interessati da
Art. 67 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
eressato. Il rilascio del titolo edilizio abilitativo o atto equipollente riferito ad interventi edilizi comunque interessati da allaccio alla rete fognaria, sono subordinati alla preventiva acquisizione del Nulla Osta rilasciato dall’Ente Gestore. Art. 67 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
- Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio, devono
Art. 68 - Distribuzione dell’energia elettrica
ni e assimilati
- Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio, devono essere previsti aree o locali per il deposito dei rifiuti tali da garantire il decoro dell’edificio e dell’ambiente circostante. Art. 68 - Distribuzione dell’energia elettrica
- Il rilascio del titolo edilizio abilitativo o atto equipollente riferito ad interventi edilizi interessati da modifiche
Art. 69 - Distribuzione del gas
trica
- Il rilascio del titolo edilizio abilitativo o atto equipollente riferito ad interventi edilizi interessati da modifiche alle linee elettriche, resta subordinato all’acquisizione del Nulla Osta da parte dell’Ente gestore. Art. 69 - Distribuzione del gas
- Il rilascio del titolo edilizio abilitativo o atto equipollente riferito ad interventi edilizi interessati da modifiche alle linee di distribuzione del gas, resta subordinato all’acquisizione del Nulla Osta da parte dell’Ente gestore.
Art. 70 - Ricarica dei veicoli elettrici
da modifiche alle linee di distribuzione del gas, resta subordinato all’acquisizione del Nulla Osta da parte dell’Ente gestore. Art. 70 - Ricarica dei veicoli elettrici
- Ai sensi della legge n. 134/2012 e s.m.i., è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a
Art. 71 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di
tivi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. Art. 71 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento
- La produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dal successivo articolo 92. Art. 72 - Telecomunicazioni
Art. 72 - Telecomunicazioni
ldamento
- La produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dal successivo articolo 92. Art. 72 - Telecomunicazioni
- Per quanto riguarda la localizzazione, l’installazione, la modifica ed il controllo delle infrastrutture di telecomunicazione, si applica la normativa regionale in materia, ad oggi disciplinata dalla L.R. 11/2001 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 6/2001. Art. 73 - Rete di illuminazione pubblica
- L’illuminazione pubblica è un servizio fornito dall’ente gestore.
Art. 74 - Illuminazione esterna negli spazi privati
36 Art. 74 - Illuminazione esterna negli spazi privati
- Gli impianti di illuminazione esterna degli spazi privati devono essere progettati e realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle disposizioni normative di riferimento – L.R. 31/2015 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso” e s.m.i..
Art. 75 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni, dei luogh
o dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso” e s.m.i..
37 CAPO V: RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO Art. 75 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni, dei luoghi, delle facciate degli edifici e degli elementi architettonici di pregio
- I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in condizioni di abitabilità, di decoro,
onici di pregio
- I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in condizioni di abitabilità, di decoro, d’idoneità igienica e di sicurezza ambientale assicurando tutti i necessari interventi di manutenzione anche di eventuali elementi deteriorati con particolare attenzione alla conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi architettonici di pregio.
- Ogni singolo progetto edilizio avente un impatto sull’ambiente urbano, secondo l’art. 24 del Fascicolo 12 del
nici di pregio. 2. Ogni singolo progetto edilizio avente un impatto sull’ambiente urbano, secondo l’art. 24 del Fascicolo 12 del Documento di Piano del P.G.T. vigente e la D.G.R. n. 7/11045 del 08.11.02, è soggetto all’esame dell’impatto paesistico. Se la valutazione dell’impatto paesistico supera la soglia di rilevanza, il progetto verrà sottoposto al parere della Commissione Paesaggio. 3. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati, le mostre, i graffiti e qualsiasi
aesaggio. 3. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale, storico o che abbia valore estetico e interesse storico, non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e senza il consenso della competente soprintendenza. 4. Gli interventi sulle facciate degli edifici, con particolare riguardo a quelli prospicienti gli spazi pubblici,
printendenza. 4. Gli interventi sulle facciate degli edifici, con particolare riguardo a quelli prospicienti gli spazi pubblici, devono risultare di alta qualità, ottenuta attraverso il corretto uso di rivestimenti e materiali di finitura, atti a resistere, per le loro caratteristiche tecniche o per le caratteristiche dei trattamenti adottati, all’aggressione degli agenti atmosferici, agli atti vandalici, nonché atti a garantire sicurezza ed in grado di armonizzare
ati, all’aggressione degli agenti atmosferici, agli atti vandalici, nonché atti a garantire sicurezza ed in grado di armonizzare l’edificio oggetto di intervento con il contesto urbano circostante. 5. Il restauro e le coloriture delle fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere eseguiti in modo da non turbare l’unità e l’armonia del complesso stesso.
e se appartenenti a proprietari diversi, devono essere eseguiti in modo da non turbare l’unità e l’armonia del complesso stesso. 6. Le coloriture parziali degli edifici sono vietate. 7. Le aree inedificate e in disuso non possono essere lasciate in stato di abbandono, ma devono essere oggetto di manutenzione periodica assicurando il decoro urbano. 8. I proprietari devono garantire l’igiene, il decoro e la pulizia dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà.
rbano. 8. I proprietari devono garantire l’igiene, il decoro e la pulizia dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. 9. L’installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e di pannelli solari e fotovoltaici deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città, del rispetto dell’impatto visivo e ambientale e dell’aspetto architettonico dei fabbricati.
Art. 76 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
salvaguardia del decoro della città, del rispetto dell’impatto visivo e ambientale e dell’aspetto architettonico dei fabbricati. 10. Qualora la mancanza delle condizioni di abitabilità, decoro, igiene e di sicurezza ambientale sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità o l'igiene pubblica, si applicano le disposizioni vigenti in tema di provvedimenti contingibili e urgenti in materia edilizia e sanitaria. Art. 76 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
Art. 76 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
enti contingibili e urgenti in materia edilizia e sanitaria. Art. 76 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Si fa riferimento a quanto riportato nell’art. 36.1.5 del presente Regolamento. Art. 77 - Allineamenti
- Si fa riferimento a quanto riportato nell’art. 36.1.2 del presente Regolamento. Art. 78 - Piano del colore
- Il presente articolo stabilisce i contenuti del piano del colore e i criteri di intervento per il ripristino, il
o del colore
- Il presente articolo stabilisce i contenuti del piano del colore e i criteri di intervento per il ripristino, il restauro, la manutenzione dei paramenti murari esterni dei fabbricati.
- Il piano del colore si propone i seguenti obiettivi principali: a) la salvaguardia del patrimonio esistente delle facciate dipinte e delle gamme cromatiche nelle costruzioni storiche esistenti;
) la salvaguardia del patrimonio esistente delle facciate dipinte e delle gamme cromatiche nelle costruzioni storiche esistenti; b) la ricerca, tramite il corretto uso del colore, del mantenimento dei caratteri identificativi del centro storico, dal punto di vista cromatico; c) la proposta dell’uso del colore quale elemento indispensabile per la corretta percezione del costruito nel proprio contesto ambientale.
38 3. Il piano del colore individua norme, prescrizioni ed indicazioni considerando la facciata come un unico elemento compositivo. 4. Il piano del colore suddivide inoltre l’intero patrimonio edilizio esistente in: a) fabbricati di valore storico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; b) fabbricati compresi nell’ambito del centro storico; c) fabbricati compresi nell’ambito del tessuto consolidato.
004 e s.m.i.; b) fabbricati compresi nell’ambito del centro storico; c) fabbricati compresi nell’ambito del tessuto consolidato. 5. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio. 6. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici esistenti non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi, etc. esistenti sulle facciate.
ci esistenti non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi, etc. esistenti sulle facciate. 7. L'integrazione cromatica e/o la variazione delle coloriture di facciata è oggetto di specifico atto autorizzativo, al fine di garantire il mantenimento e/o il ripristino del decoro ambientale e cittadino nonché il mantenimento di eventuali caratteri storico ambientali dell'insieme. 8. La scelta dei prodotti per gli interventi sulle facciate deve garantire:
eventuali caratteri storico ambientali dell'insieme. 8. La scelta dei prodotti per gli interventi sulle facciate deve garantire: a) il mantenimento della traspirabilità delle vecchie murature e del loro equilibrio igrometrico; b) la realizzazione di un effetto coloristico a toni non completamente saturi, il più possibile vicino alla resa cromatica delle tinte a calce; c) l’utilizzo di pitture che, per le specifiche caratteristiche fisico-chimiche, concorrano ad un’azione anti- inquinamento.
ce; c) l’utilizzo di pitture che, per le specifiche caratteristiche fisico-chimiche, concorrano ad un’azione anti- inquinamento. 9. Gli intonaci dovranno comunque essere di tipo civile a frattazzo fine e le caratteristiche degli stessi privilegeranno, per quanto possibile, le miscele a base di calce. In ogni caso ogni intervento deve comportare un livello di traspirabilità delle murature migliore, o quantomeno equivalente, a quello in essere prima dell’intervento.
ortare un livello di traspirabilità delle murature migliore, o quantomeno equivalente, a quello in essere prima dell’intervento. 10. Sono consentite coloriture a fresco, con intonaci colorati in pasta; in questo caso, inerti, leganti e preparazione dovranno essere consoni alle tecniche della tradizione. 11. E’ vietato in ogni caso l’impiego di rivestimenti plastici: graffiati, spatolati e quarzi. 12. Non saranno consentite variazioni di colore e/o tono che pregiudichino l’unità formale e tipologica delle
patolati e quarzi. 12. Non saranno consentite variazioni di colore e/o tono che pregiudichino l’unità formale e tipologica delle facciate, anche se appartenenti a più proprietà, a meno che tali operazioni non scaturiscano da precise e documentate scelte progettuali, motivate dalle caratteristiche tipologiche dei fabbricati. → Art. 78.1 - Fabbricati di valore storico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
he tipologiche dei fabbricati. → Art. 78.1 - Fabbricati di valore storico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- In caso di interventi su fabbricati ricadenti in ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., è necessaria la preliminare acquisizione del parere di competenza della Soprintendenza, la quale ha facoltà di impartire specifiche indicazioni sulla scelta di colori e materiali. → Art. 78.2 - Fabbricati compresi nell’ambito del centro storico
tire specifiche indicazioni sulla scelta di colori e materiali. → Art. 78.2 - Fabbricati compresi nell’ambito del centro storico
- Nell’ambito del centro storico è vietata la realizzazione di sistemi di rivestimento comportanti complessivamente uno strato non traspirante ed a toni completamente saturi. Si dovranno preferibilmente utilizzare le tinte a base di calce, gli intonaci premiscelati non quarzosi privi di cemento e tutte le tinte ai silicati.
mente utilizzare le tinte a base di calce, gli intonaci premiscelati non quarzosi privi di cemento e tutte le tinte ai silicati. Le tinteggiature dovranno avere tonalità di colore delle “terre naturali”, nelle gamme dei gialli, dei rossi, dei bruni e dei verdi. Il colore dovrà essere confrontato con quello delle facciate della strada nel quale è inserito l'edificio in oggetto. → Art. 78.3 - Fabbricati compresi nell’ambito del tessuto consolidato
Art. 79 - Coperture degli edifici
e della strada nel quale è inserito l'edificio in oggetto. → Art. 78.3 - Fabbricati compresi nell’ambito del tessuto consolidato
- Nell’ambito del tessuto consolidato dovrà essere rispettato quanto indicato nel precedente art. 78.
- Non vi è alcuna particolare indicazione di tonalità di colore per la tinteggiatura, il tutto nel rispetto e nella salvaguardia del patrimonio edilizio esistente. Art. 79 - Coperture degli edifici
Art. 79 - Coperture degli edifici
a tinteggiatura, il tutto nel rispetto e nella salvaguardia del patrimonio edilizio esistente. Art. 79 - Coperture degli edifici
- Le tipologie e le sagome delle coperture unitamente ai volumi da esse sporgenti quali comignoli, abbaini e volumi tecnici sono elementi architettonici della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a
39 precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda le dimensioni, l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 2. Negli ambiti del centro storico le coperture degli edifici devono essere conservate, ripristinate e sostituite nel rispetto delle tecnologie in uso nella tradizione locale. Sono ammesse aperture con infissi disposti sul piano di falda, di dimensioni limitate al minimo necessario a
tradizione locale. Sono ammesse aperture con infissi disposti sul piano di falda, di dimensioni limitate al minimo necessario a rendere abitabili i vani corrispondenti, quando questi siano già dotati di altre aperture. Qualora i locali non siano già dotati di pareti finestrate, è consentita la formazione di aperture a cavedio al fine di ricavare finestre verticali di dimensioni limitate a soddisfare i rapporti illuminanti definiti dal
perture a cavedio al fine di ricavare finestre verticali di dimensioni limitate a soddisfare i rapporti illuminanti definiti dal Regolamento Locale di Igiene, e di abbaini che dovranno essere, per forma e dimensione, conformi alle tradizioni costruttive locali. Il tutto cosi come disposto dall’art. 21.4.1 del Piano delle Regole del PGT vigente. 3. Al fine di perseguire ed incentivare adeguate forme di prevenzione del rischio di caduta dall’alto, l’art. 3.2.11
GT vigente. 3. Al fine di perseguire ed incentivare adeguate forme di prevenzione del rischio di caduta dall’alto, l’art. 3.2.11 del Regolamento Locale di Igiene Tipo “disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto” prevede che negli interventi di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni di edifici esistenti con rifacimento sostanziale della copertura siano installati idonei dispositivi di ancoraggio atti a garantire la
fici esistenti con rifacimento sostanziale della copertura siano installati idonei dispositivi di ancoraggio atti a garantire la sicurezza degli addetti che intervengono per operazioni di manutenzione. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle norme sovraordinate vigenti in materia di sicurezza. 4. L’inserimento di coperture a verde pensile, coperture piane e l’introduzione di sistemi per fonti di energie
ia di sicurezza. 4. L’inserimento di coperture a verde pensile, coperture piane e l’introduzione di sistemi per fonti di energie rinnovabili (pannelli solari e fotovoltaici) sono consentiti purchè sia garantito il corretto inserimento rispetto ai caratteri architettonici dell’edificio e ne sia contenuto l’eventuale impatto visivo. 6. Tutte le sovrastrutture devono essere progettate ed eseguite con accurata soluzione estetica, con particolare
impatto visivo. 6. Tutte le sovrastrutture devono essere progettate ed eseguite con accurata soluzione estetica, con particolare riguardo alle visuali dall'alto e integrarsi con la tipologia dell’edificio. 7. I volumi tecnici emergenti dalla copertura possono essere realizzati esclusivamente per documentate esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, non diversamente risolvibili e devono avere dimensioni strettamente
Art. 80 - Illuminazione pubblica
ocumentate esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, non diversamente risolvibili e devono avere dimensioni strettamente proporzionali all’ingombro delle apparecchiature da alloggiare, in misura limitata dalle esclusive esigenze documentabili. Art. 80 - Illuminazione pubblica
- L’illuminazione pubblica è un servizio fornito dall’ente gestore. Art. 81 - Griglie ed intercapedini
- Ai fini del presente Regolamento è definito “intercapedine” il vano situato sotto il livello del suolo e
lie ed intercapedini
- Ai fini del presente Regolamento è definito “intercapedine” il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione e di muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l’intercapedine ha la finalità di consentire l’illuminazione indiretta, l’aerazione e la protezione dall’umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
i locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e
servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. 3. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione. 4. Le intercapedini possono essere dotate di griglie di ventilazione, che devono essere correttamente inserite
Art. 82 - Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri
oro manutenzione. 4. Le intercapedini possono essere dotate di griglie di ventilazione, che devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici o privati su cui si aprono. 5. Nelle intercapedini è vietato realizzare rampe di scale verso via con apertura diretta sul marciapiede. Art. 82 - Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici
Art. 82 - Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri
rtura diretta sul marciapiede. Art. 82 - Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici
- L’installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale.
- Al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici nel centro storico cittadino, sull’intero territorio
entale. 2. Al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici nel centro storico cittadino, sull’intero territorio della Zona omogenea A sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi che non siano di copertura, facciate, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie.
40 Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via. 3. Sempre nell’ambito del centro storico, è fatto divieto di posare o alloggiare macchine di condizionamento e di ventilazione e simili, su fronti visibili da spazi pubblici o di uso pubblico. Unicamente in presenza di un accurato progetto globale, riferito all'intera facciata, sono consentite opere che,
Art. 83 - Serramenti esterni degli edifici
i uso pubblico. Unicamente in presenza di un accurato progetto globale, riferito all'intera facciata, sono consentite opere che, mascherando i manufatti, diano luogo ad una composizione architettonica significativa per il decoro cittadino. Art. 83 - Serramenti esterni degli edifici
- Le porte e le altre aperture poste ai piani ove vi sia passaggio di persone non devono di norma essere munite di serramenti apribili verso l’esterno, salvo il caso in cui i battenti siano contenuti nello spessore dei muri o
essere munite di serramenti apribili verso l’esterno, salvo il caso in cui i battenti siano contenuti nello spessore dei muri o comunque non fuoriescano dal filo esterno del fabbricato. 2. Nell’ambito del centro storico è obbligatorio l'uso di materiali tradizionali. In particolare si prescrivono i seguenti materiali:
- serramenti delle finestre: infissi, telai e imposte in legno o in materiale moderno (metallo, materie plastiche, ecc.) che presenti aspetto esterno simile al legno (naturale o verniciato).
Art. 84 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
o in materiale moderno (metallo, materie plastiche, ecc.) che presenti aspetto esterno simile al legno (naturale o verniciato). Le ante esterne dovranno essere di tipo pieno o a lamelle (persiane);
- serramenti delle porte esterne: battenti in legno pieno;
- serramenti e vetrine dei negozi: vetro, legno, metallo verniciato. Art. 84 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe → Art. 84.1 - Finalità delle norme
Art. 84 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
tro, legno, metallo verniciato. Art. 84 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe → Art. 84.1 - Finalità delle norme
- Il presente articolo riguarda gli interventi per l'apposizione di insegne, targhe e tende solari, finalizzata al raggiungimento di un miglior grado di qualità dell’ambiente.
- Si dovrà sempre tendere ad una armonizzazione degli interventi in funzione dell'ambito urbano e dell'edificio in cui si collocano.
dovrà sempre tendere ad una armonizzazione degli interventi in funzione dell'ambito urbano e dell'edificio in cui si collocano. Per l'intero fronte di ogni singolo edificio l'intervento dovrà essere omogeneo e coerente con il carattere stesso del fabbricato. 3. Per quanto riguarda le procedure autorizzative è necessaria la presentazione di “segnalazione certificata di inizio attività per installazione di insegne di esercizio” ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i..
ertificata di inizio attività per installazione di insegne di esercizio” ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 4. La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere in merito al giudizio di impatto paesistico del progetto e per interventi ricadenti nell’ambito del centro storico. → Art. 84.2 - Insegna di esercizio
- Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e
di esercizio
- Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con idonei materiali, installata presso la sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
- In tutte le zone edificabili, così come determinate dal PGT, su tutti gli edifici e manufatti è consentito posare insegne, cieche e/o luminose.
e edificabili, così come determinate dal PGT, su tutti gli edifici e manufatti è consentito posare insegne, cieche e/o luminose. 3. Nell’ambito del centro storico è fatto obbligo di conservare le insegne esistenti se pregevoli. Le insegne a pannello devono essere di norma collocate all’interno dell’apertura di vetrina. La superficie dell’insegna a pannello non deve superare 1/5 di quelle del foro - vetrina e comunque l’altezza massima del pannello non deve superare i 50 cm.
pannello non deve superare 1/5 di quelle del foro - vetrina e comunque l’altezza massima del pannello non deve superare i 50 cm. Sui pannelli non devono essere applicati elementi scatolari, al neon, o comunque generanti luce diretta. Non sono ammessi pannelli a filo con la cornice del foro - vetrina. Soluzioni alternative, conseguenti a ragioni progettuali dimostrabili, e tali da non pregiudicare l’omogeneità
l foro - vetrina. Soluzioni alternative, conseguenti a ragioni progettuali dimostrabili, e tali da non pregiudicare l’omogeneità della facciata e della cortina edilizie, possono essere autorizzate su conforme parere della Commissione Paesaggio. È vietato l’uso dei seguenti materiali: alluminio anodizzato, policarbonati e polimetacrilato di metile che presentino colorazioni fosforescenti o sgargianti. 5. In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani: targhe, segnaletica viaria,
forescenti o sgargianti. 5. In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani: targhe, segnaletica viaria, toponomastica.
41 → Art. 84.3 - Insegna di esercizio a bandiera
- Si definisce “insegna di esercizio a bandiera” l’insegna decorata su entrambi i lati per una leggibilità fronte e retro e montata su pali o su staffe a "bandiera".
- Nell’ambito del centro storico sono ammesse insegne a bandiera solo nei locali di pubblico ritrovo e negli esercizi di pubblica utilità, escludendo comunque elementi al neon o generanti luce diretta.
locali di pubblico ritrovo e negli esercizi di pubblica utilità, escludendo comunque elementi al neon o generanti luce diretta. 3. Le insegne a bandiera devono lasciare una altezza minima libera di passaggio di almeno m. 2,20 se in presenza di marciapiede rialzato. In caso di marciapiede a raso e carreggiata con transito di veicoli, l’altezza libera di passaggio deve essere di almeno m. 5,10. → Art. 84.4 - Vetrofania
aso e carreggiata con transito di veicoli, l’altezza libera di passaggio deve essere di almeno m. 5,10. → Art. 84.4 - Vetrofania
- Si definisce “vetrofania” una pellicola adesiva che contiene un'informazione, generalmente di carattere pubblicitario, destinata all'applicazione sulla superficie di una vetrina espositiva di un locale pubblico in modo tale da essere letta dall'esterno.
- Le vetrofanie su vetro sono sempre consentite. → Art. 84.5 - Targa
locale pubblico in modo tale da essere letta dall'esterno. 2. Le vetrofanie su vetro sono sempre consentite. → Art. 84.5 - Targa
- Si definiscono “targhe” i manufatti di modeste dimensioni tendenti ad evidenziare ed individuare attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici la sede di attività professionali, enti, organizzazioni, istituzioni.
- Le targhe dovranno essere esclusivamente poste di lato all'ingresso dell'ufficio, ambulatorio, etc., secondo le
istituzioni. 2. Le targhe dovranno essere esclusivamente poste di lato all'ingresso dell'ufficio, ambulatorio, etc., secondo le seguenti dimensioni e mantenendo omogeneità di allineamento, di materiale e di formato nel caso di esposizione di più targhe:
- formato A4 orizzontale o verticale
- formato A3 orizzontale o verticale.
- Le targhe potranno essere realizzate in pietra, ottone o materiale trasparente o opaco e potranno essere applicate direttamente su superficie muraria intonacata.
ate in pietra, ottone o materiale trasparente o opaco e potranno essere applicate direttamente su superficie muraria intonacata. → Art. 84.6 - Tenda solare
- Si definisce “tenda solare” un dispositivo in tessuto, solitamente pieghevole, utilizzato per ombreggiare parti di edifici aventi anche la funzione di diminuzione dei consumi energetici dell'edificio.
- L'apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico
i dell'edificio. 2. L'apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e in particolare quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi i contorni, modanature o ad altri eventuali elementi architettonici o partiture decorative di facciata. Nei casi di presenza di tali elementi la tenda dovrà essere collocata entro la sagoma dell'apertura e sarà
corative di facciata. Nei casi di presenza di tali elementi la tenda dovrà essere collocata entro la sagoma dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa. 3. La sporgenza massima dal filo muro non deve superare la larghezza del marciapiede rialzato. In mancanza del marciapiede la sporgenza dal filo muro deve essere inferiore ad m. 1 e non essere di ostacolo alla viabilità. L’altezza dal suolo, misurata dal lembo inferiore della mantovana, non dovrà essere inferiore a metri 2,20.
Art. 85 - Cartelloni pubblicitari
colo alla viabilità. L’altezza dal suolo, misurata dal lembo inferiore della mantovana, non dovrà essere inferiore a metri 2,20. 4. Nell’ambito del centro storico sono vietati tessuti di materiale plastico lucido aventi colorazioni fosforescenti o sgargianti. Art. 85 - Cartelloni pubblicitari
- La materia dei cartelloni pubblicitari è disciplinata dal “piano generale degli impianti pubblicitari” approvato
Art. 86 - Muri di recinzione
pubblicitari
- La materia dei cartelloni pubblicitari è disciplinata dal “piano generale degli impianti pubblicitari” approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 08/05/2018 gestito dal Settore Lavori Pubblici del Comune dio Voghera, a cui si rimanda per la specifica disciplina. Art. 86 - Muri di recinzione
- Si fa riferimento a quanto riportato nell’art. 53 del presente Regolamento.
Art. 87 - Beni culturali e edifici storici
42 Art. 87 - Beni culturali e edifici storici
- Il Piano di Governo del Territorio individua gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i,, gli elementi di valore storico, architettonico e documentale presenti sul territorio comunale, nonché la perimetrazione del nucleo di antica formazione e dei nuclei rurali di interesse storico.
- Si rimanda agli elaborati del Piano delle Regole per l’individuazione puntuale e alle norme del Piano delle
Art. 88 - Cimiteri monumentali e storici
nteresse storico. 2. Si rimanda agli elaborati del Piano delle Regole per l’individuazione puntuale e alle norme del Piano delle Regole per le prescrizioni e indicazioni in merito alle modalità di intervento. Art. 88 - Cimiteri monumentali e storici
- Il Comune è dotato di Piano Cimiteriale Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 27/04/2011 e gestito dall’Ufficio Servizi Cimiteriali a cui si rimanda per la specifica disciplina.
Art. 89 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
iberazione di C.C. n. 22 del 27/04/2011 e gestito dall’Ufficio Servizi Cimiteriali a cui si rimanda per la specifica disciplina. Art. 89 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
- La sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all’eliminazione delle barriere architettoniche, all’illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, deve essere
delle barriere architettoniche, all’illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, deve essere garantita con le modalità previste dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e s.m.i.
Art. 90 – Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abba
43 CAPO VI: ELEMENTI COSTRUTTIVI Art. 90 – Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche
- Al fine di garantire una migliore qualità della vita urbana e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di quelle con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l’esecuzione degli interventi urbanistico-edilizi devono essere redatti
Art. 91 – Serre bioclimatiche
pedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l’esecuzione degli interventi urbanistico-edilizi devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. 2. Ai fini dell’agibilità delle costruzioni le opere devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Art. 91 – Serre bioclimatiche
Art. 91 – Serre bioclimatiche
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Art. 91 – Serre bioclimatiche
- Le serre solari e i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare sono disciplinate dalla L.R. n. 39 del 21/12/2004 “Norme per il risparmio energetico negli edifici e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti” e s.m.i..
- La presente legge detta disposizioni per attuare, nel settore civile, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo
Art. 92 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio
ti” e s.m.i.. 2. La presente legge detta disposizioni per attuare, nel settore civile, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e ridurre contestualmente l’emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti. Art. 92 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE → Art. 92.1 - Orientamento degli edifici
- Salvo eventuali impedimenti dovuti alla disposizione dei lotti non conveniente o a esigenze morfologiche o
ento degli edifici
- Salvo eventuali impedimenti dovuti alla disposizione dei lotti non conveniente o a esigenze morfologiche o paesaggistiche, le nuove edificazioni dovranno avere l'orientamento prevalente delle aperture dei locali nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa verso Sud - Est, Sud e Sud - Ovest.
- Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi)
e Sud - Ovest. 2. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. 3. Le aperture massime devono essere rivolte da Sud - Est a Sud - Ovest e devono essere dotati di sistemi di regolazione dell'illuminazione solare, mediante sistemi regolabili o fissi, finestre verticali e uso del verde con alberi a foglie caduche d'inverno.
minazione solare, mediante sistemi regolabili o fissi, finestre verticali e uso del verde con alberi a foglie caduche d'inverno. → Art. 92.2 – Installazione dei pannelli fotovoltaici e impianti solari termici
- Per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello deve essere prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in modo tale da garantire una
e essere prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a quanto disposto dal DLGS 28/2011 e s.m.i. compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
abbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. 2. Nelle zone di tessuto storico (ZTS) l’installazione non deve essere effettuata, possibilmente, verso gli spazi pubblici o comunque devono essere previste opportune mascherature o accorgimenti atti a consentire l’inserimento paesistico nel contesto. 3. Per gli edifici di nuova costruzione, la produzione di acqua calda a usi sanitari, deve rispettare le prescrizioni
contesto. 3. Per gli edifici di nuova costruzione, la produzione di acqua calda a usi sanitari, deve rispettare le prescrizioni delle disposizioni regionali in merito al contenimento dei consumi energetici e deve essere pari ad almeno il 50% del fabbisogno. Nel caso si utilizzino i pannelli solari termici i serbatoi di accumulo devono essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici (sottotetto,ecc.). Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.
osizionati all'interno degli edifici (sottotetto,ecc.). Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. → Art. 92.3 - Regolazione e contabilizzazione dei consumi
- Gli impianti termici centralizzati per la produzione del riscaldamento, del condizionamento e dell’acqua calda sanitaria, al servizio degli edifici di nuova costruzione e ristrutturazione , ai sensi della L.R. n. 1/2004, debbono
cqua calda sanitaria, al servizio degli edifici di nuova costruzione e ristrutturazione , ai sensi della L.R. n. 1/2004, debbono essere progettati e dotati, per ogni singola unità immobiliare, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi di energia calorica indipendenti tra loro, nel rispetto delle disposizioni regionali e della NORMA
Art. 93 – Canali di gronda e pluviali
44 UNI10200 2. Gli edifici di nuova costruzione debbono essere dotati di dispositivi per la regolazione del flusso d'acqua dalle cassette di scarico (W.C.) ed esclusione di passi rapidi ed erogatori riduttori di portata. Gli edifici pluriappartamenti debbono essere dotati di contatori per il consumo d'acqua per ogni singola unità abitativa. Art. 93 – Canali di gronda e pluviali
- Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso cortili interni e altri
da e pluviali
- Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso cortili interni e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate o allontanate.
- Non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico, mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
o stradale o comunque sul suolo pubblico, mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. 3. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. 4. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati sino ad una altezza minima di m 2,50 dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito
ni devono essere incassati sino ad una altezza minima di m 2,50 dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno m 2,00. 5. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture.
Art. 94 – Strade e passaggi privati e cortili
llati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture. Art. 94 – Strade e passaggi privati e cortili
- Si fa riferimento a quanto riportato nell’art. 44.1 del presente Regolamento. Art. 95 – Cavedi o pozzi luce
- Si fa riferimento a quanto riportato nell’art. 41.3.6 e 41.3.7 del presente Regolamento. Art. 96 – Intercapedini e griglie di aerazione
- Si fa riferimento a quanto riportato nell’art. 81 del presente Regolamento.
Art. 96 – Intercapedini e griglie di aerazione
o. Art. 96 – Intercapedini e griglie di aerazione
- Si fa riferimento a quanto riportato nell’art. 81 del presente Regolamento. Art. 97 – Recinzioni
- Si fa riferimento a quanto riportato nell’art. 53 del presente Regolamento. Art. 98 – Materiali, tecniche costruttive degli edifici
- La disciplina generale relativa ai materiali e alle tecniche costruttive degli edifici è regolamentata dalle norme
li edifici
- La disciplina generale relativa ai materiali e alle tecniche costruttive degli edifici è regolamentata dalle norme di settore riportate nell’Allegato C, Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme diretta applicazione sul territorio regionale, della D.g.r. 24 ottobre 2018 – n. XI/695: Recepimento dell’intesa tra il governo le regioni e le autonomie locali, concernente
Art. 99 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza
, della D.g.r. 24 ottobre 2018 – n. XI/695: Recepimento dell’intesa tra il governo le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento-edilizio tipo di cui all’art. 4, comma 1 sexies, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alle quali si rimanda. Art. 99 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza
- Si definiscono “aree di pertinenza” quelle aree che vengono utilizzate, in base alle prescrizioni dello strumento
pertinenza
- Si definiscono “aree di pertinenza” quelle aree che vengono utilizzate, in base alle prescrizioni dello strumento urbanistico generale e dei suoi strumenti attuativi, ai fini del calcolo degli indici urbanistici, meglio definite nel glossario del presente Regolamento.
- Nelle aree di pertinenza degli edifici sono ammessi elementi di arredo costituiti da piccoli manufatti leggeri con funzioni accessorie e di servizio, non destinati alla permanenza di persone.
arredo costituiti da piccoli manufatti leggeri con funzioni accessorie e di servizio, non destinati alla permanenza di persone. I suddetti manufatti dovranno avere caratteri di precarietà costruttiva, di temporaneità di installazione e di facile rimovibilità e pertanto saranno privi di qualsiasi fondazione stabile. 3. La realizzazione dei manufatti di cui il punti precedenti, ad esclusione di quelli classificati per legge in Attività
tabile. 3. La realizzazione dei manufatti di cui il punti precedenti, ad esclusione di quelli classificati per legge in Attività edilizia libera di cui al “Glossario - Edilizia Libera” ai sensi dell’ art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222, sono subordinati a procedimenti edilizi con asseverazione da parte di tecnico abilitato.
Art. 100 – Piscine ad uso privato
45 Art. 100 – Piscine ad uso privato
- Le piscine private di pertinenza degli edifici devono rispettare le prescrizioni del Codice Civile relativamente alle distanze e la prescrizioni di zona del PGT vigente. Art. 101 – Altre opere di corredo agli edifici
- Costituiscono ulteriori opere di corredo degli edifici: a) le strutture prefabbricate retrattili: struttura flessibile di supporto per lo stoccaggio delle merci, il
redo degli edifici: a) le strutture prefabbricate retrattili: struttura flessibile di supporto per lo stoccaggio delle merci, il deposito di materiali e/o il ricovero di automezzi, affiancabile alle strutture edilizie esistenti o destinata alla formazione di collegamenti protetti tra strutture edilizie separate o con funzione di tettoia mobile isolata, dotata di struttura portante metallica e teloni di protezione in materiale plastico di adeguato
zione di tettoia mobile isolata, dotata di struttura portante metallica e teloni di protezione in materiale plastico di adeguato spessore, realizzabile esclusivamente ove ammesso e disciplinato dal PGT vigente. Tali strutture devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i
e e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati e, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380/2001, dovranno essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
Art. 102 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazion
46 ► TITOLO IV: VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art. 102 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio
- Per quanto riguarda la normativa in materia di vigilanza si rinvia al titolo IV, Capo I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Art. 103 – Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
- Per quanto riguarda la normativa in materia di vigilanza durante l’esecuzione dei lavori si rinvia al titolo IV, Capo I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Art. 104 – Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari
la normativa in materia di vigilanza durante l’esecuzione dei lavori si rinvia al titolo IV, Capo I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Art. 104 – Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari
- Per quanto riguarda la normativa in materia di sanzioni si rinvia al titolo IV, Capo II del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Art. 105 – Revisione ed adeguamento del Regolamento Edilizio
47 ► TITOLO V: NORME TRANSITORIE Art. 105 – Revisione ed adeguamento del Regolamento Edilizio
- Le modifiche al regolamento edilizio e dei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante sono approvate mediante le stesse procedure di approvazione dello stesso, definite dall’articolo 29 della LR n. 12/2005 e s.m.i.. Art. 106 – Abrogazione di precedenti norme
- Il presente regolamento abroga il regolamento edilizio modificato ed integrato con Delibera di Consiglio
Art. 107 – Entrata in vigore del Regolamento Edilizio
di precedenti norme
- Il presente regolamento abroga il regolamento edilizio modificato ed integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28/09/2007 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/02/2009. Art. 107 – Entrata in vigore del Regolamento Edilizio
- I riferimenti normativi citati hanno natura puramente ricognitiva. L’abrogazione, la modificazione ovvero l’entrata in vigore di nuove disposizioni viene automaticamente recepita e non costituisce variante al presente Regolamento.
Art. 108 - Coordinamento con altre normative
ero l’entrata in vigore di nuove disposizioni viene automaticamente recepita e non costituisce variante al presente Regolamento. Art. 108 - Coordinamento con altre normative A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
ESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) b) DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)
mi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) c) LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) d) L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e) D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - “Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il
el territorio) e) D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - “Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)” f) L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10 g) D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - “Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per
rt. 5, comma 10 g) D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - “Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l’installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)” h) LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8. A.1 Edilizia residenziale
cicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8. A.1 Edilizia residenziale a) LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica - Norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)
. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) b) LEGGE 08 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica) c) LEGGE 05 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) d) LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica)
1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) d) LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e) DECRETO-LEGGE 05 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493 f) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in
dicembre 1993, n. 493 f) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II g) L.R. 02 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale h) L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in
48 materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3 i) L.R. 08 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42 A.2 Edilizia non residenziale a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
à produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
istrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35) c) L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA d) L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) e) D.G.R. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - “Linee guida alle Province per l’autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale” e s.m.i.
II/8832 - “Linee guida alle Province per l’autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale” e s.m.i. f) D.G.R. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - “Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.” g) L.R. 02 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale
. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale h) L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l’insediamento di attività produttive A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a) DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
nergia da fonti rinnovabili a) DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) b) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) c) DECRETO LEGISLATIVO 03 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
entati da fonti rinnovabili) c) DECRETO LEGISLATIVO 03 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) d) DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)
maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici) e) L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) f) D.G.R. 18 aprile 2012, n. IX/3298 – “Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la
o e di risorse idriche) f) D.G.R. 18 aprile 2012, n. IX/3298 – “Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia” A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali a) DECRETO LEGISLATIVO 06 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
zi e altri adempimenti generali a) DECRETO LEGISLATIVO 06 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo,
ell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica) b) DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9,
to 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99 A.5 Sottotetti a) L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE
49 A.6 Seminterrati a) L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti) B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini a) LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies b) DECRETO INTERMINISTERIALE 02 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza,
colare art. 41 sexies b) DECRETO INTERMINISTERIALE 02 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 1967).
zione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 1967). c) CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 d) LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9 e) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. f) DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) g) DECRETO LEGISLATIVO 04 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7 h) L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del
4, commi 6 e 7 h) L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 quinquies B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali a) DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18
rispetto stradali a) DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18 b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 c) DECRETO INTERMINISTERIALE 01 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale
lare articoli 26, 27 e 28 c) DECRETO INTERMINISTERIALE 01 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge n. 765 del 1967) d) DECRETO INTERMINISTERIALE 02 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
i altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
67), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. e) L.R. 04 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4 B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di
e e funicolari terrestri su rotaia) a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi a) REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), in particolare articoli 714 e 715
50 B.2.4 Rispetto cimiteriale a) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall’articolo 28 della Legge 01 agosto 2002, n. 166 b) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57 c) L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77
57 c) L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77 d) REGOLAMENTO REGIONALE 09 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) a) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f)
co delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f) b) L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua) B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
ua) B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) a) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori a) DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO 04 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2,
PER LA TUTELA DELLE ACQUE
PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO 04 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a) LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
e della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) c) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente) d) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di
datte dal Ministero dell’Ambiente) d) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) e) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
rati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) e) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) f) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti a) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 04.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del
non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 04.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: − le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008, − la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non
vil. Econ. del 17/04/2008, − la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle
51 utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008). b) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) c) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la
aturale con densità non superiore a 0,8) c) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) d) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 03 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità
egola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) - Abroga la parte seconda dell’allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l’accumulo di gas naturale" B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo a) REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), in particolare art. 55
scia di rispetto del demanio marittimo a) REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), in particolare art. 55 b) DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle
Titolo VI, articoli 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell’interes
el 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie) B.3 Servitù militari a) DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa)
Titolo VI, articoli 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell’interes
e), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa)
a Legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa) c) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.lgs. 09 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni) B.4 Accessi stradali a) DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22 b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
codice della strada), in particolare art. 22 b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 c) DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 05 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante a) DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) b) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 09 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in
n determinate sostanze pericolose) b) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 09 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) c) DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
ttuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) d) D.G.R. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - “Approvazione delle “Linee guida per la predisposizione e l’approvazione dell’elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti” (ERIR)” - Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004” B.6 Siti contaminati a) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri,
dicembre 2004” B.6 Siti contaminati a) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) b) LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)
2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare) c) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta,
Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
52 Titolo V “Bonifica di siti contaminati” d) L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis e) L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 -
nto di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati) f) REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell’art. 21 della Legge Regionale 12
di bonifica di siti contaminati) f) REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell’art. 21 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
lizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) g) D.G.R. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - “Modalità applicative del Titolo V “Bonifica di siti contaminati” della parte quarta del D.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale” h) D.G.R. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - “Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati”
orme in materia ambientale” h) D.G.R. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - “Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati” i) D.G.R. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - “Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati” j) D.G.R. 20 giugno 2014, n. X/1990 - “Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.)
siti contaminati” j) D.G.R. 20 giugno 2014, n. X/1990 - “Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti k) previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche”, in particolare il Titolo V – Riqualificazione delle aree
ti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche”, in particolare il Titolo V – Riqualificazione delle aree l) D.G.R. 31 maggio 2016, n. X/5248 - “Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, L.R. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)” m) D.G.R. 18 novembre 2016, n. X/5832 - “Criteri per l’identificazione nei piani di governo del territorio delle
i contaminati)” m) D.G.R. 18 novembre 2016, n. X/5832 - “Criteri per l’identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, L.R. 31/2014” B.7 Intorni aeroportuali a) DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7 B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie
ia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7 B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante
11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario) B.9 Invarianza idraulica a) REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della Legge Regionale 11
C. VINCOLI E TUTELE
odi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) a) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 06 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II
odice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 06 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II b) DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25 c) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di
(Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
53 C.2 Beni paesaggistici a) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 06 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
tà, a norma dell’articolo 146, comma 9, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) c) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
i, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) d) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante
ure e dei trasporti del 14 gennaio 2008) e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) f) L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86 C.3 Rischio idrogeologico a) REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia
.3 Rischio idrogeologico a) REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) b) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l’applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) c) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in
hi e di terreni montani) c) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l’altro, art. 65 d) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 e) L.R. 05 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44 C.4 Vincolo idraulico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44 C.4 Vincolo idraulico a) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115 b) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98 c) REGIO DECRETO 08 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900,
Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificament
, in particolare art. 98 c) REGIO DECRETO 08 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 07 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) d) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
camento e loro pertinenze) d) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette a) LEGGE 06 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28
GGE 06 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 b) L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39
turale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39 c) L.R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) d) D.G.R. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l’adeguamento funzionale e
e domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l’adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)” e) D.G.R. 29 novembre 2013, n. X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi
omande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell’art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”
54 C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) b) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 03 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
TERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 03 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) c) LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5 d) L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e
tituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 bis in tema di Valutazione di Incidenza e) L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea) • Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:
a flora e della vegetazione spontanea) • Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa: − D.G.R. 08 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;
, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015; − D.G.R. 05 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”; − D.G.R. 23 maggio 2014, n. X/1873 - “Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di
el D.M. 184/2007 e s.m.i.”; − D.G.R. 23 maggio 2014, n. X/1873 - “Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”; − D.G.R. 30 novembre 2015, n. X/4429 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della
e a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”; − D.G.R. 30 novembre 2016, n. X/5928 - “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero
ve ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.” C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale a) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II
GISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II b) DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011192/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 09 luglio 2015, n. 114)
mpatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 09 luglio 2015, n. 114) c) L.R. 02 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale C.8 Tutela qualità dell’aria a) D.G.R. 06 agosto 2012, n. IX/3934 - “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”
D. NORMATIVA TECNICA
IX/3934 - “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale” b) D.G.R. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno” D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
D. NORMATIVA TECNICA
forte impatto odorigeno” D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) a) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 05 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 09 giugno 1999 (Modificazioni in materia
ipali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 09 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell’altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione) b) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
55 c) DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII d) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e) Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor) D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica a) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in
za statica e normativa antisismica a) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)
duazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) b) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) c) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 02 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
raio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47),
e tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985 f) L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) g) D.G.R. 30 marzo 2016, n. X/5001 - “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio
za in zone sismiche) g) D.G.R. 30 marzo 2016, n. X/5001 - “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)” D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
ale e precompresso ed a struttura metallica a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) b) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
ITORIO E DEL MARE
ITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III b) LEGGE 05 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24 c) LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo
ione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo d) DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche)
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) f) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 01 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) g) L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione
56 D.5 Sicurezza degli impianti a) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme
impianti all’interno degli edifici) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) c) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta
a licenza di esercizio) c) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) d) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi
itolo II (Impianti termici civili) d) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo
lamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) b) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 07 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da
relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 01 agosto 2011, n. 151) c) DECRETO LEGISLATIVO 08 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 Luglio 2003, n. 229)
le funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 Luglio 2003, n. 229) d) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) e) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) f) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e
i edifici di civile abitazione) f) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro) g) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici). h) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di
i e/o locali destinati ad uffici). h) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) i) Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 09 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
stazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) j) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione) k) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio),
i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio») l) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da
curezza in caso d’incendio») l) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo) m) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 09 maggio 2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio) n) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 03 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di
gegneristico alla sicurezza antincendio) n) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 03 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) o) DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) p) Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 “Raccomandazioni tecniche
za nei luoghi di lavoro) p) Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 “Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)”
57 q) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) r) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 08 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 08 marzo 2006, n. 139) s) DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569
del decreto legislativo 08 marzo 2006, n. 139) s) DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre) t) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)
to concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi) u) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) v) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di
i alimentati da combustibili gassosi) v) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) w) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 01 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili) x) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di
e l’esercizio di autorimesse e simili) x) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa) y) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali,
ina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi) z) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni aa) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di
stessi) e successive modificazioni aa) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C) bb) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)
(Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite) cc) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3) e successive modificazioni dd) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di
a 13 m3) e successive modificazioni dd) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg) ee) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di
tà complessiva superiore a 5.000 kg) ee) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche) ff) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie)
ione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie) gg) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale) hh) NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 07 febbraio 2012 (Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici) ii) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 03 novembre 2004 (Disposizioni relative all’installazione ed
degli impianti fotovoltaici) ii) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 03 novembre 2004 (Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio) jj) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con
la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3) kk) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 01 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2)
58 ll) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2) mm) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane) D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane) D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto a) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 06 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento
ssazione dell’impiego dell’amianto) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto) c) DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03 agosto 2007, n.
derivanti dall’amianto) c) DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256 d) DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro) D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici
atori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro) D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici a) LEGGE 09 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni b) DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
CRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) c) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
ante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) e) DECRETO LEGISLATIVO 03 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
nto 3.2. della medesima DAL) e) DECRETO LEGISLATIVO 03 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
olamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192) g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante
ecreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192) g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni
edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni h) DECRETO-LEGGE 04 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 20 l0/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni
frazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni i) LEGGE 03 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto- Legge 04 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure
amento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) j) DECRETO LEGISLATIVO 04 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni
ica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni k) DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 04 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive
59 20091125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) l) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) m) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
reto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) n) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici) o) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
minimi di prestazione energetica negli edifici) o) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) p) L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente)
icembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) q) D.G.R. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” r) D.G.R. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. – “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali
energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del D.lgs. 192/2005, come modificato con L. 90/2013” s) Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.01.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica)
zione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica) t) D.G.R. 18 settembre 2017, n. X/7095 – “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’Accordo di programma di bacino padano 2017” u) L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in
padano 2017” u) L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2 v) L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici a) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) b) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti
. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti c) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) d) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 05 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e) DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia),
ci passivi degli edifici) e) DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5 f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4 g) DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30 ottobre 2014, n. 161)
quinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30 ottobre 2014, n. 161) h) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) i) L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)
, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) i) L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico) j) D.G.R. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all’approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale” k) D.G.R. 08 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all’approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione
60 della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico” (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 04 dicembre 2017, n. X/7477) D.10 Produzione di materiali da scavo a) DECRETO LEGISLATIVO 03 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7 b) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
is, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7 b) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) c) DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis
r il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)
ll’articolo 8 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e) L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta) D.11 Tutela delle acque dall’inquinamento (scarichi idrici domestici) a) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza,
Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
richi idrici domestici) a) DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) b) L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52 c) REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di
riche), in particolare art. 52 c) REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie) d) REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne) D.12 Prevenzione inquinamento luminoso a) NORMA TECNICA UNI l 0819/1999 “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna- Requisiti per
inquinamento luminoso a) NORMA TECNICA UNI l 0819/1999 “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna- Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”. b) L.R. 05 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso) D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche
con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso) D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche a) LEGGE 07 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricarica) b) DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del
o ai punti di ricarica) b) DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) c) L.R. 02 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis d) D.G.R. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – “Approvazione delle linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANT
rticoli 89 e 89 bis d) D.G.R. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – “Approvazione delle linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici” E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali a) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq) b) L.R. 02 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica) c) L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico), in particolare art. 5
c) L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico), in particolare art. 5 d) D.G.R. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1
61 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"). e) Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe f) Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").
rticolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"). g) 24 gennaio 2014, n. X/1274 – “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico")” E.2 Strutture ricettive
L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico")” E.2 Strutture ricettive a) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 09 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico- alberghiere) b) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 03 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 09 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)
14 (Modifica del Titolo IV- del decreto 09 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini) c) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 09 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) d) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le
sizioni di prevenzione incendi) d) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50) e) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 09 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 08 marzo 2006, n. 139)
endi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 08 marzo 2006, n. 139) f) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)
utture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) g) REGOLAMENTO REGIONALE 07 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere h) REGOLAMENTO REGIONALE 05 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e
denze turistico alberghiere h) REGOLAMENTO REGIONALE 05 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche
ari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della Legge Regionale 16 luglio 2007, n.
ase per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle legge regionali in materia di turismo) i) REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie j) REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione
zionali delle case per ferie j) REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta in attuazione dell’articolo 37 della Legge Regionale 01 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo») k) D.G.R. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - “Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni
torio lombardo») k) D.G.R. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - “Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri” E.3 Strutture per l’agriturismo a) LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), in particolare art. 5 b) L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
particolare art. 5 b) L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156 c) REGOLAMENTO REGIONALE 06 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della Legge Regionale 08 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo) E.4 Impianti di distribuzione del carburante a) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)
62 b) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione) c) Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)
03, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione) d) Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell’allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione) e) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di
ale di gas naturale per autotrazione) e) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione) f) Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con
per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione g) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione) h) L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis E.5 Sale cinematografiche a) DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20
avore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20 b) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni E.6 Scuole e servizi educativi a) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate
icazioni E.6 Scuole e servizi educativi a) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) b) CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) c) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) d) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 07 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 08 marzo 2006, n. 139)
ecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 08 marzo 2006, n. 139) e) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido) E.7 Enti del Terzo settore a) DECRETO LEGISLATIVO 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1
Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1 E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande a) DECRETO LEGISLATIVO 06 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione
nti comunitari nel medesimo settore) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30 c) REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004
bevande), in particolare articoli 28 e 30 c) REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
63 d) ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a “Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”)
Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)
ee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”) e) L.R. 02 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande) E.9 Impianti sportivi a) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e
ti e bevande) E.9 Impianti sportivi a) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 b) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l’impiantistica sportiva) c) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il
orme CONI per l’impiantistica sportiva) c) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico- sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture termali E.11 Strutture sanitarie a) DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
.11 Strutture sanitarie a) DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo
vità sanitarie e sociosanitarie) b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) c) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di
lle strutture pubbliche e private) c) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private) d) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 02 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera)
nto recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera) e) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)
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