REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 - Comune di Preone
Comune di Preone · Udine, Friuli-Venezia Giulia
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290 sezioni del documento
PROVINCIA DI UDINE -------------
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:1/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 C O M U N E di P R E O N E PROVINCIA DI UDINE
Ufficio Unico Area tecnico – manutentiva fra i Comuni di Ampezzo e Preone REGOLAMENTO EDILIZIO
PROVINCIA DI UDINE -------------
PROVINCIA DI UDINE
Ufficio Unico Area tecnico – manutentiva fra i Comuni di Ampezzo e Preone REGOLAMENTO EDILIZIO
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:2/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Indice PARTE: I ......................................................................................................... 5 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ....................................................................................... 5
Art. 1 Istituzione e composizione della Commissione Edilizia Comunale ..........
...... 5 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ....................................................................................... 5 Art. 1 Istituzione e composizione della Commissione Edilizia Comunale ....................................5 Art. 2 Incompatibilità, Decadenza, Revoca. (•) ..................................................................5 Art. 3 Durata in carica della Commissione Edilizia – Rieleggibilità dei Membri (•).........................6
Art. 3 Durata in carica della Commissione Edilizia – Rieleggibilità dei Membri (
..................5 Art. 3 Durata in carica della Commissione Edilizia – Rieleggibilità dei Membri (•).........................6 Art. 4 Formazione della Commissione Edilizia. (•)...............................................................6 Art. 5 Funzionamento della Commissione Edilizia. ..............................................................6 Art. 6 Oggetti sottoposti al parere della Commissione Edilizia. ...............................................6
Art. 6 Oggetti sottoposti al parere della Commissione Edilizia. ................
..............6 Art. 6 Oggetti sottoposti al parere della Commissione Edilizia. ...............................................6 Art. 7 Procedimento. ..................................................................................................7 PARTE:II Norme procedurali ................................................................................ 8 NORME DI PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI ........................... 8
Art. 8 Soggetti legittimati a richiedere i provvedimenti autorizzativi .........
........................... 8 NORME DI PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI ........................... 8 Art. 8 Soggetti legittimati a richiedere i provvedimenti autorizzativi .......................................8 Art. 9 Certificati di destinazione urbanistica. ....................................................................8 Art. 10 Parere preventivo ..............................................................................................9
Art. 10 Parere preventivo ......................................................
.....8 Art. 10 Parere preventivo ..............................................................................................9 Art. 11 Concessione Edilizia. ..........................................................................................9 Art. 12 Autorizzazione Edilizia. ..................................................................................... 10 Art. 13 Autorizzazione edilizia in precario ........................................................................ 11
Art. 13 Autorizzazione edilizia in precario ....................................
..... 10 Art. 13 Autorizzazione edilizia in precario ........................................................................ 11 Art. 14 Denuncia inizio attività. .................................................................................... 12 Art. 15 Opere non soggette a denuncia ........................................................................... 12 Art. 16 Opere pubbliche .............................................................................................. 12
Art. 16 Opere pubbliche ........................................................
... 12 Art. 16 Opere pubbliche .............................................................................................. 12 Art. 17 Conformità urbanistica ..................................................................................... 12 Art. 18 Opere urgenti e indifferibili ................................................................................ 12 Art. 19 Varianti in corso d’opera. .................................................................................. 13
Art. 19 Varianti in corso d’opera. .............................................
.... 12 Art. 19 Varianti in corso d’opera. .................................................................................. 13 Art. 20 Piani Regolatori Particolareggiati Comunali di iniziativa privata. .................................. 13 Art. 21 Interventi su aree o immobili vincolati. ................................................................. 14 Art. 22 Deroghe. ....................................................................................................... 14
Art. 22 Deroghe. ...............................................................
. 14 Art. 22 Deroghe. ....................................................................................................... 14 Art. 23 Relazione geologica e geotecnica. ........................................................................ 14 PARTE:III ...................................................................................................... 15 NORME PROCEDURALI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI AUTORIZZATI. ....................................... 15
Art. 24 Comunicazione inizio lavori ............................................
..................... 15 NORME PROCEDURALI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI AUTORIZZATI. ....................................... 15 Art. 24 Comunicazione inizio lavori ................................................................................ 15 Art. 25 Ultimazione lavori ........................................................................................... 15 Art. 26 Interruzione dei lavori ...................................................................................... 15
Art. 26 Interruzione dei lavori ................................................
... 15 Art. 26 Interruzione dei lavori ...................................................................................... 15 Art. 27 Abitabilità e agibilità. ....................................................................................... 16 Art. 28 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori................................................................ 17 Art. 29 Disposizioni inerenti il cantiere. .......................................................................... 17
Art. 29 Disposizioni inerenti il cantiere. .....................................
.... 17 Art. 29 Disposizioni inerenti il cantiere. .......................................................................... 17 Art. 30 Disciplina delle sanzioni urbanistiche. ................................................................... 17 Art. 31 Accertamento di conformità. .............................................................................. 17 Art. 32 Rinvenimenti archeologici e paleontologici. ............................................................ 17
Art. 32 Rinvenimenti archeologici e paleontologici. ............................
......... 17 Art. 32 Rinvenimenti archeologici e paleontologici. ............................................................ 17 Art. 33 Numerazione civica. ......................................................................................... 18 PARTE:IV ...................................................................................................... 18 Art. 34 Requisiti tecnici delle opere edilizie. .................................................................... 18
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:3/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021
- Gli alloggi monostanza non possono avere superficie utile, compresi i vani accessori (servizi igienici , ripostigli, corridoi , disbrighi…….) inferiori a mq. 25 se per una persona, e mq. 35 se per due persone. ...................................................................................... 18
- Restano fermi i requisiti igienico sanitari previsti dalla legge vigente riguardanti : ....... 18
........................ 18 2. Restano fermi i requisiti igienico sanitari previsti dalla legge vigente riguardanti : ....... 18
- Altezze minime dei vani e loro compensazione..................................................... 18
- Superficie minima dei vani ............................................................................ 18
- L’isolamento dei vani ................................................................................... 18
.............. 18
- L’isolamento dei vani ................................................................................... 18
- Le Superfici finestrate. ................................................................................. 18 PARTE:V ....................................................................................................... 18 DEFINIZIONI ................................................................................................................... 19
Art. 36 Categorie d’intervento. ................................................
FINIZIONI ................................................................................................................... 19 Art. 36 Categorie d’intervento. ..................................................................................... 19 Art. 37 Destinazioni d’uso. (da PRGC) ............................................................................. 19 Art. 38 Area di pertinenza urbanistica. ........................................................................... 20
Art. 38 Area di pertinenza urbanistica. ........................................
...... 19 Art. 38 Area di pertinenza urbanistica. ........................................................................... 20 Art. 39 Allevamenti zootecnici a carattere industriale (da PRGC)............................................ 20 Art. 40 Alloggio ........................................................................................................ 20 Art. 41 Bussole. ........................................................................................................ 20
Art. 41 Bussole. ...............................................................
20 Art. 41 Bussole. ........................................................................................................ 20 Art. 42 Ciglio stradale. ............................................................................................... 21 Art. 43 Confine stradale.............................................................................................. 21 Art. 44 cortili, cavedi, chiostri o pozzi di luce ................................................................... 21
Art. 44 cortili, cavedi, chiostri o pozzi di luce ..............................
.... 21 Art. 44 cortili, cavedi, chiostri o pozzi di luce ................................................................... 21 Art. 45 Fabbricato o edificio. ....................................................................................... 21 Art. 46 Fondi agricoli funzionalmente contigui .................................................................. 21 Art. 47 Fronte di edificio............................................................................................. 21
Art. 47 Fronte di edificio......................................................
.. 21 Art. 47 Fronte di edificio............................................................................................. 21 Art. 48 Lotto edificabile. ............................................................................................ 22 Art. 49 Occupazione di suolo pubblico ............................................................................ 22 Art. 50 Pareti cieche .................................................................................................. 22
Art. 50 Pareti cieche ..........................................................
. 22 Art. 50 Pareti cieche .................................................................................................. 22 Art. 51 Pareti finestrate ............................................................................................. 22 Art. 52 Pertinenza urbanistica ...................................................................................... 22 Art. 53 Pertinenza degli edifici. (o accessori) .................................................................... 22
Art. 53 Pertinenza degli edifici. (o accessori) ................................
..... 22 Art. 53 Pertinenza degli edifici. (o accessori) .................................................................... 22 Art. 54 Piano di edificio. ............................................................................................. 22 Art. 55 Piano seminterrato. ......................................................................................... 22 Art. 56 Piano interrato. .............................................................................................. 22
Art. 56 Piano interrato. .......................................................
.. 22 Art. 56 Piano interrato. .............................................................................................. 22 Art. 57 Poggiolo........................................................................................................ 23 Art. 58 Portici o porticati e marciapiedi. ......................................................................... 23 Art. 59 Serre............................................................................................................ 23
Art. 59 Serre...................................................................
23 Art. 59 Serre............................................................................................................ 23 Art. 60 Soppalco ....................................................................................................... 23 Art. 61 Stanza .......................................................................................................... 23 Art. 62 Terrazze, logge, balconi. ................................................................................... 23
Art. 62 Terrazze, logge, balconi. ..............................................
.... 23 Art. 62 Terrazze, logge, balconi. ................................................................................... 23 Art. 63 Unità immobiliare. ........................................................................................... 24 Art. 64 Verande. ....................................................................................................... 24 PARTE:VI ...................................................................................................... 25
.......... 24 PARTE:VI ...................................................................................................... 25 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ..................................................................................... 25
Art. 65 Superficie territoriale (St) (da PRGC) .................................
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:4/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Art. 65 Superficie territoriale (St) (da PRGC) .................................................................... 25 Art. 66 Superficie fondiaria (Sf) (da PRGC) ....................................................................... 25 Art. 67 Indice di fabbricabilità territoriale. (da PRGC) ......................................................... 25
Art. 67 Indice di fabbricabilità territoriale. (da PRGC) .......................
....... 25 Art. 67 Indice di fabbricabilità territoriale. (da PRGC) ......................................................... 25 Art. 68 Indice di fabbricabilità fondiaria. (da PRGC) ........................................................... 25 Art. 69 Densità territoriale. (da PRGC) ............................................................................ 25 Art. 70 Densità fondiaria. (da PRGC) .............................................................................. 25
Art. 70 Densità fondiaria. (da PRGC) ...........................................
...... 25 Art. 70 Densità fondiaria. (da PRGC) .............................................................................. 25 Art. 71 Indice di affollamento (Ia) ................................................................................. 25 Art. 72 Indice di piantumazione (Ip) ............................................................................... 25 Art. 73 Indice capitario............................................................................................... 26
Art. 73 Indice capitario........................................................
.. 25 Art. 73 Indice capitario............................................................................................... 26 Art. 74 Superficie utile ............................................................................................... 26 Art. 75 Superficie accessoria ........................................................................................ 26 Art. 76 Superficie lorda .............................................................................................. 26
Art. 76 Superficie lorda .......................................................
.. 26 Art. 76 Superficie lorda .............................................................................................. 26 Art. 77 Rapporto di copertura. (da PRGC) ........................................................................ 26 Art. 78 Superficie coperta. (da PRGC) ............................................................................. 26 Art. 79 Altezza. (da PRGC)........................................................................................... 26
Art. 79 Altezza. (da PRGC)......................................................
.... 26 Art. 79 Altezza. (da PRGC)........................................................................................... 26 Art. 80 Volume del fabbricato. (da PRGC) ........................................................................ 27 Art. 81 Distanza dalle strade (da PRGC) ........................................................................... 27 Art. 82 Distanza dai confini. (da PRGC) ........................................................................... 27
Art. 82 Distanza dai confini. (da PRGC) ........................................
...... 27 Art. 82 Distanza dai confini. (da PRGC) ........................................................................... 27 Art. 83 Distanza tra edifici. (da PRGC) ............................................................................ 27 Art. 84 Distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti. .................................................... 27 Art. 85 Deroghe alle discipline delle distanze .................................................................... 27
Art. 85 Deroghe alle discipline delle distanze .................................
...... 27 Art. 85 Deroghe alle discipline delle distanze .................................................................... 27 Art. 86 Allineamento obbligatorio. ................................................................................. 28 Art. 87 VOLUME TECNICO ............................................................................................ 28 PARTE: VII .................................................................................................... 29
Art. 88 Abbaini ................................................................
.......... 28 PARTE: VII .................................................................................................... 29 PRESCRIZIONI PARTICOLARI (ORDINARE L’ELENCO COME SERVE) ................................................ 29 Art. 88 Abbaini ......................................................................................................... 29 Art. 89 Antenne radiotelevisive. .................................................................................... 29
Art. 89 Antenne radiotelevisive. ...............................................
.... 29 Art. 89 Antenne radiotelevisive. .................................................................................... 29 Art. 90 Antenne paraboliche ........................................................................................ 29 Art. 91 Cartelli pubblicitari, vetrine e tende. .................................................................... 29 Art. 92 Concimaie ..................................................................................................... 29
Art. 92 Concimaie ..............................................................
.. 29 Art. 92 Concimaie ..................................................................................................... 29 Art. 93 Deflusso delle acque pluviali. .............................................................................. 30 Art. 94 Elementi aggettanti delle facciate. ...................................................................... 30 Art. 95 Inquinamenti. ................................................................................................. 30
Art. 95 Inquinamenti. ..........................................................
.. 30 Art. 95 Inquinamenti. ................................................................................................. 30 Art. 96 Manutenzione e sicurezza delle costruzioni. ............................................................ 31 Art. 97 Pannelli solari ................................................................................................ 31 Art. 98 Pollai e porcilaie a titolo familiare ....................................................................... 31
Art. 98 Pollai e porcilaie a titolo familiare ..................................
.... 31 Art. 98 Pollai e porcilaie a titolo familiare ....................................................................... 31 Art. 99 Recinzioni. .................................................................................................... 31 Art. 100 Salvaguardia e funzione del verde. ....................................................................... 31 Art. 101 Stalle a titolo familiare ..................................................................................... 32
Art. 101 Stalle a titolo familiare .............................................
. 31 Art. 101 Stalle a titolo familiare ..................................................................................... 32 Art. 102 Tubi e canne fumarie........................................................................................ 32 ALLEGATI ..................................................................................................... 33 Allegato 1 – Documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia .............................. 33
............ 33 Allegato 1 – Documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia .............................. 33 Allegato 2 – Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione edilizia .......................... 35 Allegato 3 – Documentazione da allegare alla richiesta di denuncia inizio attività (DIA) .................... 36 MODELLI ....................................................................................................... 39
Art. 1 Istituzione e composizione della Commissione Edilizia Comunale
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:5/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PREONE INDICE PARTE: I COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE Art. 1 Istituzione e composizione della Commissione Edilizia Comunale
- La Commissione Edilizia Integrata è l’organo unificato di consulenza tecnica in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica dell’Amministrazione Comunale.
- L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di istituire la Commissione Edilizia ai sensi
gistica dell’Amministrazione Comunale. 2. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di istituire la Commissione Edilizia ai sensi dell’articolo 7, comma 2 lettera a) della L.R. 19/2009 e s. m.i.. Detta facoltà viene esercitata dalla giunta comunale con la nomina dei membri elettivi indicati al successivo comma. 3. I membri di diritto sono: il Sindaco o un suo delegato con funzioni di Presidente il tecnico Comunale con funzioni di segretario verbalizzante
ritto sono: il Sindaco o un suo delegato con funzioni di Presidente il tecnico Comunale con funzioni di segretario verbalizzante 4. Tra i 4 membri nominati dalla Giunta Municipale dovranno esserci ameno uno laureato ed almeno uno diplomato. 5. Tra i membri deve essere prevista la presenza di n°1 membro effettivo e n° 1 membro supplente, scelti tra i soggetti qualificati riconosciuti esperti in materia ambientale/paesaggistica di cui all’art. 133 della L.R. 52/91 e successive modifiche.
Art. 2 Incompatibilità, Decadenza, Revoca. (•)
ualificati riconosciuti esperti in materia ambientale/paesaggistica di cui all’art. 133 della L.R. 52/91 e successive modifiche. 6. Ai commissari viene corrisposto un gettone di presenza fissato dalla Giunta Comunale. Art. 2 Incompatibilità, Decadenza, Revoca. (•)
- Per componenti della CE esistono le stesse incompatibilità previste per le elezioni dei consiglieri comunali.
- Non possono far parte della Commissione:
sistono le stesse incompatibilità previste per le elezioni dei consiglieri comunali. 2. Non possono far parte della Commissione: a) i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelli di cui all’Art. 1 punto 3 comma 1 del presente Regolamento, i dipendenti del Comune, ad eccezione del responsabile dell’Ufficio tecnico che è membro effettivo con funzioni di segretario; b) gli amministratori e i dipendenti di enti, aziende e società per i quali il Comune di Preone abbia il
funzioni di segretario; b) gli amministratori e i dipendenti di enti, aziende e società per i quali il Comune di Preone abbia il controllo o partecipazioni al capitale c) i rappresentanti o i dipendenti di organi o enti cui la legge demanda di esprimere pareri o svolgere vigilanza e controlli su interventi per i quali sia previsto il parere della stessa commissione. 3. I membri decadono automaticamente se insorga un caso di incompatibilità successivo alla nomina
rere della stessa commissione. 3. I membri decadono automaticamente se insorga un caso di incompatibilità successivo alla nomina o se risultino assenti ingiustificati per almeno tre riunioni consecutive della CE.
Art. 3 Durata in carica della Commissione Edilizia – Rieleggibilità dei Membri (
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:6/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 4. Possono essere altresì revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione in relazione all’esame di progetti da loro elaborati o alla cui esecuzione siano in qualsiasi modo interessati. Art. 3 Durata in carica della Commissione Edilizia – Rieleggibilità dei Membri (•)
- La Commissione Edilizia decade allo scadere dell’Amministrazione Comunale, ma i membri rimangono
Art. 4 Formazione della Commissione Edilizia. (•)
ieleggibilità dei Membri (•)
- La Commissione Edilizia decade allo scadere dell’Amministrazione Comunale, ma i membri rimangono in carica fino alla nomina della nuova commissione che deve avvenire entro il termine indicato al successivo articolo 4). Art. 4 Formazione della Commissione Edilizia. (•)
- Qualora la Giunta Comunale intenda istituire la Commissione Edilizia, deve provvedere entro 90 giorni dal suo insediamento con la nomina dei membri elettivi. Art. 5 Funzionamento della Commissione Edilizia.
Art. 5 Funzionamento della Commissione Edilizia.
vvedere entro 90 giorni dal suo insediamento con la nomina dei membri elettivi. Art. 5 Funzionamento della Commissione Edilizia.
- La C.E. viene convocata ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno
- La C.E. non sarà valida se all’adunanza non saranno presenti la metà più uno dei competenti.
- Se per tre volte consecutive le riunioni della C.E. non raggiungono il numero legale, la C.E. è sciolta d’ufficio dal Sindaco.
Art. 6 Oggetti sottoposti al parere della Commissione Edilizia.
. Se per tre volte consecutive le riunioni della C.E. non raggiungono il numero legale, la C.E. è sciolta d’ufficio dal Sindaco. 4. I verbali delle sedute devono riportare il parere emerso dalla CE, le relative motivazioni, le eventuali dichiarazioni dei singoli commissari che lo richiedano, il numero dei membri presenti, la votazione del parere. 5. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Art. 6 Oggetti sottoposti al parere della Commissione Edilizia.
Art. 6 Oggetti sottoposti al parere della Commissione Edilizia.
rere. 5. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Art. 6 Oggetti sottoposti al parere della Commissione Edilizia.
- La Commissione Edilizia ha funzione consultiva. L'Amministrazione Comunale non è vincolata dal parere della Commissione Edilizia.
- La Commissione dà parere: a) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o riforme di quelli esistenti, sulla ornamentazione delle facciate anche delle case già esistenti, quando soggette al rilascio della concessione edilizia ai
i, sulla ornamentazione delle facciate anche delle case già esistenti, quando soggette al rilascio della concessione edilizia ai sensi della legislazione vigente, e su qualsiasi argomento di natura urbanistico-edilizia-ambientale che le venga sottoposto dall’Amministrazione Comunale. b) su tutti gli interventi per i quali sia previsto il rilascio dell’autorizzazione ambientale di competenza comunale in aree interessate da vincolo paesaggistico ambientale ai sensi della vigente legislazione.
e ambientale di competenza comunale in aree interessate da vincolo paesaggistico ambientale ai sensi della vigente legislazione. 3. Non compete alla Commissione edilizia l’interpretazione di norme statali e/o regionali, dello strumento urbanistico generale comunale e del regolamento Edilizio Comunale. La C.E. tuttavia esprime, qualora richiesti, pareri facoltativi su tali argomenti. 4. La C.E esprime parere obbligatorio vincolante sugli strumenti urbanistici comunali attuativi ricadenti
ivi su tali argomenti. 4. La C.E esprime parere obbligatorio vincolante sugli strumenti urbanistici comunali attuativi ricadenti in aree gravate dal vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi della vigente legislazione.
Art. 7 Procedimento.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:7/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 5. I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza di voti e a parità di voti determina la maggioranza il voto del Presidente. 6. Non è ammessa l’astensione. Art. 7 Procedimento.
- Il parere della Commissione Edilizia deve essere richiesto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o da quella di presentazione della documentazione integrativa se richiesta, nei termini
alla data di presentazione della domanda o da quella di presentazione della documentazione integrativa se richiesta, nei termini di legge, dal responsabile del procedimento. 2. La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, ma non al momento della decisione, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame. 3. I commissari non possono presenziare all'esame e alla votazione dei progetti da essi elaborati e all'esecuzione dei quali sono comunque interessati.
sono presenziare all'esame e alla votazione dei progetti da essi elaborati e all'esecuzione dei quali sono comunque interessati. Sull'osservanza di questa prescrizione deve essere fatto esplicito riferimento al verbale. 4. La commissione può effettuare sopralluoghi sugli immobili (terreni e/o fabbricati) oggetto dei progetti per verificare e meglio valutare la situazione rappresentata negli elaborati grafici ai fini della
bricati) oggetto dei progetti per verificare e meglio valutare la situazione rappresentata negli elaborati grafici ai fini della formulazione del proprio parere. Tale circostanza dovrà essere riportata nel verbale della riunione. 5. Per l'esame di particolari problemi, il Sindaco di sua iniziativa od a richiesta della Commissione, può invitare a prendere parte alle sedute della Commissione stessa persone di specifica competenza che non hanno diritto di voto.
Art. 8 Soggetti legittimati a richiedere i provvedimenti autorizzativi
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:8/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 PARTE:II Norme procedurali NORME DI PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI Art. 8 Soggetti legittimati a richiedere i provvedimenti autorizzativi
- Hanno diritto a presentare domanda di provvedimento autorizzativo (Concessione edilizia, autorizzazione edilizia) e la denuncia di inizia attività: a) Il proprietario dell’immobile. b) Il superficiario al di sopra del suolo (art. 952 C.C.).
) e la denuncia di inizia attività: a) Il proprietario dell’immobile. b) Il superficiario al di sopra del suolo (art. 952 C.C.). c) Il superficiario al di sotto del suolo (art. 955 C.C.). d) L’enfiteuta solo nell’ambito e nei limiti del contenuto del contratto di enfiteusi rimanendo pertanto al proprietario il diritto di chiedere il provvedimento autorizzativo per tutto ciò che rimane al di fuori del contratto di enfiteusi (art. 957 e segg. C.C.).
chiedere il provvedimento autorizzativo per tutto ciò che rimane al di fuori del contratto di enfiteusi (art. 957 e segg. C.C.). e) Usufruttuario e titolari di diritto d’uso e di abitazione, solo per la manutenzione straordinaria urgente ai sensi dell’art. 1577 del C.C.. f) Locatario, solo per la manutenzione straordinaria urgente ai sensi dell’art. 1577 del C.C.. g) Titolari del diritto reale di servitù prediali coattive o volontarie come elettrodotti, funicolari,
Art. 9 Certificati di destinazione urbanistica.
dell’art. 1577 del C.C.. g) Titolari del diritto reale di servitù prediali coattive o volontarie come elettrodotti, funicolari, scarichi, acquedotti, ecc., esclusivamente per lavori di manutenzione straordinaria o di trasformazione inerenti il loro titolo. 2. Il titolo di proprietà può essere autocertificato ai sensi della normativa vigente Art. 9 Certificati di destinazione urbanistica. 3. Indica le prescrizioni urbanistiche ed degli immobili interessati nonché gli eventuali vincoli presenti.
nazione urbanistica. 3. Indica le prescrizioni urbanistiche ed degli immobili interessati nonché gli eventuali vincoli presenti. 4. Coloro che intendono promuovere interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia hanno diritto di ottenere dal Comune il certificato di destinazione urbanistica. 5. La richiesta, indirizzata al Sindaco deve essere presentata su apposito modello disponibile presso l’Ufficio Tecnico, reso legale con l’applicazione della marca da bollo, ad eccezione che nei casi di
modello disponibile presso l’Ufficio Tecnico, reso legale con l’applicazione della marca da bollo, ad eccezione che nei casi di esenzione previsti dalla legge, e compilato in ogni sua parte. 6. La richiesta deve essere corredata da quanto indicato nello specifico modello ed in particolare da una copia di mappa recente necessaria all’individuazione esatta degli immobili per i quali viene richiesto il certificato. 7. Il certificato viene redatto dall’Ufficio tecnico entro 30 giorni dalla richiesta.
er i quali viene richiesto il certificato. 7. Il certificato viene redatto dall’Ufficio tecnico entro 30 giorni dalla richiesta. 8. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio a meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti; in tal caso, il Comune notifica agli interessati l’adozione di varianti ai PRGC e di piani attuativi.
Art. 10 Parere preventivo
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:9/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Art. 10 Parere preventivo
- E’ espresso dalla Commissione Edilizia Comunale con riferimento a progetti preliminari o di massima, riguardanti interventi edilizi e/o urbanistici.
- Il parere preventivo è obbligatorio nei casi stabiliti dalle norme del P.R.G.C., ma può sempre essere richiesto dai soggetti legittimati.
- La richiesta va redatta dagli interessati su carta semplice.
Art. 11 Concessione Edilizia.
R.G.C., ma può sempre essere richiesto dai soggetti legittimati. 3. La richiesta va redatta dagli interessati su carta semplice. 4. Il parere viene comunicato entro 60 giorni dalla richiesta. Art. 11 Concessione Edilizia.
- Sono soggette a concessione edilizia gli interventi aventi rilevanza urbanistica di cui al Capo I, titolo VI, della L.R. 52/91, e successive modificazioni, e precisamente:
- interventi di nuova realizzazione;
- interventi di ampliamento;
- interventi di ristrutturazione urbanistica;
e precisamente:
- interventi di nuova realizzazione;
- interventi di ampliamento;
- interventi di ristrutturazione urbanistica;
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- interventi di rilevanza urbanistico-ambientale;
- Per gli interventi da realizzare in aree che il PRGC sottopone a PRPC di cui al capo II sez. I della L.R. 52/91 e successive modifiche, il rilascio della concessione é subordinato alla preventiva entrata in vigore del piano attuativo.
52/91 e successive modifiche, il rilascio della concessione é subordinato alla preventiva entrata in vigore del piano attuativo. 3. La concessione edilizia deve essere richiesta dai soggetti legittimati in base alla legge. 4. La richiesta di concessione edilizia, indirizzata al Sindaco deve essere presentata su apposito modello disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale, reso legale con l’applicazione della marca da bollo e deve essere compilato in ogni sua parte, firmato dal richiedente.
omunale, reso legale con l’applicazione della marca da bollo e deve essere compilato in ogni sua parte, firmato dal richiedente. 5. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione e dagli elaborati indicati nello specifico modello ed elencati nell’allegato XXX. 6. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità formale della documentazione e degli elaborati progettuali presentati, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l’onere di allegare, richiede se
ione e degli elaborati progettuali presentati, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l’onere di allegare, richiede se necessario l’integrazione della documentazione e acquisisce l’istruttoria in merito alla corrispondenza degli elaborati progettuali al P.R.G.C. ed alle norme di legge e/o di regolamento vigenti. 7. Le integrazioni documentali dovranno essere richieste entro 15 giorni dalla presentazione della domanda ed i termini decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione della
entro 15 giorni dalla presentazione della domanda ed i termini decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. 8. Sulla base dell’istruttoria tecnica il responsabile del procedimento redige, ai sensi dell’art. 82, comma 3, della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la relazione contente la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
ica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. 9. Il responsabile del procedimento richiede, ai sensi del comma 4° dell’art.82 della L.R. 52/91 il parere della Commissione Edilizia e della Azienda per i Servizi Sanitari. Qualora queste non si esprimano entro i termini previsti, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a redigere
anitari. Qualora queste non si esprimano entro i termini previsti, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:10/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 10. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine a disposizione del responsabile del procedimento notifica a mezzo raccomandata A/R l’avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata e la determinazione dell’eventuale contributo da versare attinente all’incidenza delle opere di urbanizzazione e del costo di costruzione.
minazione dell’eventuale contributo da versare attinente all’incidenza delle opere di urbanizzazione e del costo di costruzione. 11. All’atto del ritiro della concessione vengono versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione come determinate nell’avviso per il ritiro della concessione stessa. 12. Decorsi 180 giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto ai sensi del comma 9 dell’art.82 della L.R.52/91.
otifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto ai sensi del comma 9 dell’art.82 della L.R.52/91. 13. Il procedimento si ritiene concluso una volta emanato l’atto concessorio o il diniego. 14. Il diniego deve essere motivato e deve indicare chiaramente quanto non corrispondente alle normative vigenti. Su richiesta può essere fornita copia dell’istruttoria e del parere della Commissione Edilizia.
pondente alle normative vigenti. Su richiesta può essere fornita copia dell’istruttoria e del parere della Commissione Edilizia. 15. Nel caso di diniego alla richiesta di concessione avanzata, l’interessato può proporre istanza di riesame, che comporta l’avvio di un nuovo procedimento, nel termine di 60 giorni dalla notifica a mezzo raccomandata A/R del diniego, allegando alla stessa il progetto modificato e facendo riferimento, per gli altri allegati, a quelli già presentati in sede di primo esame.
lla stessa il progetto modificato e facendo riferimento, per gli altri allegati, a quelli già presentati in sede di primo esame. 16. Anche per il caso di riesame, valgono i termini previsti per l’avvio e la conclusione del procedimento. 17. Per quanto riguarda la disciplina concernente validità, onerosità, pubblicità della concessione edilizia, nonché silenzio – assenso, silenzio rifiuto e deroghe, si rinvia a quanto previsto in merito
Art. 12 Autorizzazione Edilizia.
blicità della concessione edilizia, nonché silenzio – assenso, silenzio rifiuto e deroghe, si rinvia a quanto previsto in merito dalla Legge Regionale n. 52 del 1991 e successive modifiche e integrazioni. 18. La concessione é trasferibile a successori o altri aventi causa. In tal caso gli interessati devono comunicare al Comune la variazione relativa alla concessione, allegando copia del relativo titolo di trasferimento. Art. 12 Autorizzazione Edilizia.
Art. 12 Autorizzazione Edilizia.
la variazione relativa alla concessione, allegando copia del relativo titolo di trasferimento. Art. 12 Autorizzazione Edilizia.
- Sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione edilizia gli interventi di rilevanza edilizia di cui al Capo II, titolo VI, della L.R. 52/91, quelli di cui al 3° comma dell'art. 68 della stessa L.R. 52/91, nonché il mutamento di destinazione d'uso in diversa categoria (art. 73 L.R. 52/91) nelle aree nelle quali il P.R.G.C. ne prescriva, eventualmente, l'obbligatorietà.
'uso in diversa categoria (art. 73 L.R. 52/91) nelle aree nelle quali il P.R.G.C. ne prescriva, eventualmente, l'obbligatorietà. 2. Per gli interventi da realizzare su aree sottoposte a Piani Attuativi il rilascio della autorizzazione è subordinato alla preventiva approvazione dei piani medesimi. 3. L’autorizzazione edilizia deve essere richiesta dai soggetti legittimati in base alla legge. 4. La richiesta di autorizzazione, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata su apposito modello in
ati in base alla legge. 4. La richiesta di autorizzazione, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata su apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio Tecnico, reso legale con l’applicazione della marca da bollo e deve essere compilato in ogni sua parte, firmato dal richiedente. 5. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione e dagli elaborati indicati nello specifico modello ed elencati nell’allegato 2.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:11/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 6. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità formale della documentazione e degli elaborati progettuali presentati, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l’onere di allegare, richiede se necessario l’integrazione della documentazione, e acquisisce l’istruttoria in merito alla corrispondenza degli elaborati progettuali. al P.R.G.C. e alle norme di legge e/o di regolamento vigenti.
uttoria in merito alla corrispondenza degli elaborati progettuali. al P.R.G.C. e alle norme di legge e/o di regolamento vigenti. 7. Le integrazioni documentali dovranno essere richieste entro 15 giorni dalla presentazione della domanda ed i termini decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. 8. Sulla base dell’istruttoria tecnica il responsabile del procedimento redige, ai sensi dell’art. 82, comma
azione integrativa. 8. Sulla base dell’istruttoria tecnica il responsabile del procedimento redige, ai sensi dell’art. 82, comma 3, della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la relazione contente la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. 9. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine a disposizione del responsabile del procedimento, il
oni urbanistiche ed edilizie. 9. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine a disposizione del responsabile del procedimento, il Dirigente del Servizio Urbanistica notifica a mezzo raccomandata A/R l’avviso contenente la data in cui l’autorizzazione può essere ritirata. 10. Decorsi 180 giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, l’autorizzazione diviene inefficace di diritto ai sensi del comma 9 dell’art.82 della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni.
izzazione diviene inefficace di diritto ai sensi del comma 9 dell’art.82 della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. 11. Il procedimento si ritiene concluso una volta emanato l’atto autorizzativo o il diniego. 12. Nel caso di diniego alla richiesta di autorizzazione avanzata, l’interessato può proporre istanza di riesame, che comporta l’avvio di un nuovo procedimento, nel termine di 60 giorni dalla notifica a
essato può proporre istanza di riesame, che comporta l’avvio di un nuovo procedimento, nel termine di 60 giorni dalla notifica a mezzo raccomanda A/R del diniego, allegando alla stessa il progetto modificato e facendo riferimento, per gli altri allegati, a quelli già presentati in sede di primo esame. 13. Anche per il caso di riesame, valgono i termini previsti per l’avvio e la conclusione del procedimento.
sede di primo esame. 13. Anche per il caso di riesame, valgono i termini previsti per l’avvio e la conclusione del procedimento. 14. Per quanto riguarda la disciplina concernente validità, pubblicità, silenzio – assenso, silenzio – rifiuto, si rinvia a quanto previsto in merito dalla Legge Regionale n. 52 del 1991 e successive modifiche e integrazioni. 15. L’autorizzazione é trasferibile a successori o altri aventi causa. In tal caso gli interessati devono
Art. 13 Autorizzazione edilizia in precario
ifiche e integrazioni. 15. L’autorizzazione é trasferibile a successori o altri aventi causa. In tal caso gli interessati devono comunicare al Comune la variazione relativa all’autorizzazione, allegando copia del relativo titolo di trasferimento. Art. 13 Autorizzazione edilizia in precario
- Il rilascio delle autorizzazioni edilizie in precario è regolato dall’art. 81 della L.R 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
lascio delle autorizzazioni edilizie in precario è regolato dall’art. 81 della L.R 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. 19. Il procedimento istruttorio ed il rilascio fanno riferimento alle norme del precedente articolo relativo all’autorizzazione edilizia. Ad esso si dovrà fare riferimento anche per le volture. 20. L’interessato, nella richiesta di autorizzazione, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti,
anche per le volture. 20. L’interessato, nella richiesta di autorizzazione, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti, ovvero, a seconda dei casi, dovrà documentare l’esistenza della situazione temporanea per far fronte alla quale sono necessarie le opere in oggetto e, ove le opere per la loro natura sarebbero idonee ad essere fruite a tempo indefinito, le azioni intraprese per trasferire in zona idonea le funzioni che verrebbero svolte temporaneamente nelle opere precarie.
Art. 14 Denuncia inizio attività.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:12/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Art. 14 Denuncia inizio attività.
- Ai sensi dell’art. 80 della Legge Regionale n. 52 del 1991 e successive modifiche e integrazioni, sono soggetti a denuncia di inizio attività gli interventi di rilevanza edilizia qualora sussistano le condizioni di cui al 2° comma del medesimo articolo.
- La denuncia deve essere presentata dai soggetti legittimati in base alla legge.
Art. 15 Opere non soggette a denuncia
oni di cui al 2° comma del medesimo articolo. 2. La denuncia deve essere presentata dai soggetti legittimati in base alla legge. 3. La denuncia deve essere predisposta su apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio Tecnico e compilata in ogni sua parte, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. 4. La denuncia deve essere accompagnata dalla documentazione di cui all’allegato 3. Art. 15 Opere non soggette a denuncia
Art. 15 Opere non soggette a denuncia
avori. 4. La denuncia deve essere accompagnata dalla documentazione di cui all’allegato 3. Art. 15 Opere non soggette a denuncia 21. Non sono soggette né ad autorizzazione, né a denuncia, né ad alcun tipo di controllo tecnico- edilizio le opere di cui al 1° comma dell'art. 68 della L.R. 52/91 e successive modifiche. Art. 16 Opere pubbliche
- I progetti relativi ad opere pubbliche ricadenti in aree per le quali sia prevista l’autorizzazione
Art. 16 Opere pubbliche
. Art. 16 Opere pubbliche
- I progetti relativi ad opere pubbliche ricadenti in aree per le quali sia prevista l’autorizzazione ambientale devono essere sottoposti al preventivo parere della Commissione Edilizia.
- Per le opere pubbliche di competenza comunale tale parere va acquisito prima della Giunta di approvazione del progetto, la quale sostituisce ogni altra forma autorizzativa (concessione, autorizzazione, denuncia).
Art. 17 Conformità urbanistica
iunta di approvazione del progetto, la quale sostituisce ogni altra forma autorizzativa (concessione, autorizzazione, denuncia). 3. Per le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e delle Provincie, o loro concessionari, il parere della Commissione edilizia va acquisito prima dell’emissione del parere comunale previsto per il rilascio, da parte regionale dell’accertamento di compatibilità urbanistica di cui alla vigente legislazione. Art. 17 Conformità urbanistica
Art. 17 Conformità urbanistica
parte regionale dell’accertamento di compatibilità urbanistica di cui alla vigente legislazione. Art. 17 Conformità urbanistica
- Per gli interventi da eseguirsi da parte delle Amministrazioni Statali, da Enti istituzionalmente competenti, dall’Amministrazione Regionale e da quelle provinciali, si applicano le procedure per il rilascio del certificato di conformità urbanistica previsto dall’art. 89 della L.R. n. 52/91 e successive
Art. 18 Opere urgenti e indifferibili
no le procedure per il rilascio del certificato di conformità urbanistica previsto dall’art. 89 della L.R. n. 52/91 e successive modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni della circolare n. 3 dd. 27.02.1992 del Presidente della Giunta Regionale e della Circolare P.T./9152/4.102 dd. 16.09.1992 della Direzione Regionale della pianificazione territoriale Art. 18 Opere urgenti e indifferibili
- Le opere di assoluta urgenza ed indifferibilità possono essere eseguite in deroga alle norme del
pere urgenti e indifferibili
- Le opere di assoluta urgenza ed indifferibilità possono essere eseguite in deroga alle norme del presente Regolamento, se disposte con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 153 del T.U. del 1915, n. 148, o ordinate dall'autorità giudiziaria.
Art. 19 Varianti in corso d’opera.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:13/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Art. 19 Varianti in corso d’opera.
- Le varianti in corso d’opera possono essere soggette ad autorizzazione o denuncia in relazione all’entità dei lavori variati rispetto a quelli assentiti .
- Sono soggette a denuncia di inizio attività le varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambino la destinazione d’uso e la categoria
e già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia dell’intervento, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia, come previsto dall’art. 77 comma 1 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. 3. Tutti gli altri casi sono soggetti alla preventiva autorizzazione.
is della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. 3. Tutti gli altri casi sono soggetti alla preventiva autorizzazione. 4. Le procedure per le autorizzazioni di variante e le denuncie di variante sono le medesime, rispettivamente, di cui ai precedenti artt XX (AUT, DIA) 5. Le autorizzazioni di variante che attengono ad interventi che comportano la totale difformità rispetto al progetto approvato o riguardano variazioni essenziali, così come definite dagli artt. 101 e 102 della
ale difformità rispetto al progetto approvato o riguardano variazioni essenziali, così come definite dagli artt. 101 e 102 della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni, seguono la procedura di cui al precedente art. XX CE. 6. I progetti relativi a varianti in corso d’opera dovranno contenere di norma le tavole “Stato di Fatto” corrispondenti all’ultimo progetto approvato con evidenziate in giallo le opere non realizzate e la
Art. 20 Piani Regolatori Particolareggiati Comunali di iniziativa privata.
a le tavole “Stato di Fatto” corrispondenti all’ultimo progetto approvato con evidenziate in giallo le opere non realizzate e la tavola “Progetto di Variante” con evidenziate in rosso le modifiche richieste. Art. 20 Piani Regolatori Particolareggiati Comunali di iniziativa privata.
- Ai sensi dell’art. 49 della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni, i proprietari di aree o edifici contermini inclusi in ambiti individuati dal P.R.G.C. che rappresentano, in base all’imponibile
i proprietari di aree o edifici contermini inclusi in ambiti individuati dal P.R.G.C. che rappresentano, in base all’imponibile catastale almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici compresi nell’ambito predetto, possono predisporre e presentare proposte di P.R.P.C. da adottarsi e approvarsi con le modalità di cui all’art. 45 della L.R. medesima. 2. La richiesta, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata su carta resa legale con l’applicazione della
lla L.R. medesima. 2. La richiesta, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata su carta resa legale con l’applicazione della marca da bollo e deve essere firmata dal richiedente. 3. La richiesta deve essere corredata da dichiarazioni attestanti la proprietà dell’area o dell’immobile, dagli elaborati sintetizzanti i contenuti del progetto e dagli elementi previsti agli art. 43 e 44 della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni firmati dal richiedente e dal progettista e dalle
visti agli art. 43 e 44 della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni firmati dal richiedente e dal progettista e dalle asseverazioni sul rispetto del P.R.G. di cui all’art. 42 della medesima L.R. 52/91. Devono altresì essere allegate la relazione geologica di cui al punto B.5 del D. M. 11.03.1988 e la relazione geotecnica di cui al punto H del D. M. 11.03.1988. 4. In particolare la richiesta deve essere corredata dalla documentazione e dagli elaborati elencati nell’allegato 4.
1.03.1988. 4. In particolare la richiesta deve essere corredata dalla documentazione e dagli elaborati elencati nell’allegato 4. 5. I principali contenuti della convenzione dovranno essere quelli di cui al 2° comma dell’art. 49 della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. 6. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità formale della documentazione e degli elaborati progettuali presentati, acquisisce i pareri d’obbligo, se necessario richiede l’integrazione della
umentazione e degli elaborati progettuali presentati, acquisisce i pareri d’obbligo, se necessario richiede l’integrazione della documentazione e acquisisce il parere del responsabile dell’istruttoria in merito alla corrispondenza
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:14/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 degli elaborati progettuali al P.R.G.C, alle norme di legge e di regolamento vigenti e allo schema di convenzione allegato. 7. Sulla base dell’istruttoria tecnica, acquisiti i pareri, la proposta di Piano e lo schema di convenzione sono quindi sottoposti al parere consultivo della Commissione Edilizia e viene quindi formulata la
Art. 21 Interventi su aree o immobili vincolati.
no e lo schema di convenzione sono quindi sottoposti al parere consultivo della Commissione Edilizia e viene quindi formulata la proposta di deliberazione sulla quale il Consiglio Comunale adotterà le proprie determinazioni. 8. Tutte le spese inerenti e conseguenti all’approvazione del Piano e alla stipula della convenzione sono a carico dei proponenti. Art. 21 Interventi su aree o immobili vincolati.
Art. 21 Interventi su aree o immobili vincolati.
azione del Piano e alla stipula della convenzione sono a carico dei proponenti. Art. 21 Interventi su aree o immobili vincolati.
- Per interventi su aree o immobili vincolati ai sensi del DL. 499/1999 si applica il disposto di cui all’art. 131 e seguenti della L.R. n. 52/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Per interventi su edifici vincolati ai sensi del DL. 499/1999, l’approvazione dei progetti è subordinata
iche e integrazioni. 2. Per interventi su edifici vincolati ai sensi del DL. 499/1999, l’approvazione dei progetti è subordinata all’espressione del parere favorevole da parte della locale Soprintendenza ai beni Storici Artistici e Architettonici che dovrà essere ottenuto dagli interessati e allegato alla richiesta di concessione o autorizzazione. 3. Per i P.R.P.C. d’iniziativa pubblica o privata nel caso di aree o immobili vincolati si applicano le
Art. 22 Deroghe.
ssione o autorizzazione. 3. Per i P.R.P.C. d’iniziativa pubblica o privata nel caso di aree o immobili vincolati si applicano le procedure di cui all’art. 45 della stessa L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. Art. 22 Deroghe.
- Per quanto riguarda le deroghe, fermo restando quanto disposto dal P.R.G.C.vigente, vale quanto previsto dall’art. 41 della L.R. n. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. Art. 23 Relazione geologica e geotecnica.
Art. 23 Relazione geologica e geotecnica.
uanto previsto dall’art. 41 della L.R. n. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. Art. 23 Relazione geologica e geotecnica.
- I progetti per i quali viene avanzata richiesta di concessione, autorizzazione e denuncia dovranno contenere la relazione geologica e/o geotecnica qualora le vigenti normative in materia lo prescrivano.
Art. 24 Comunicazione inizio lavori
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:15/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 PARTE:III NORME PROCEDURALI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI AUTORIZZATI. Art. 24 Comunicazione inizio lavori
- Nell'atto di concessione o autorizzazione, sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
- La data di inizio dei lavori deve essere comunicata per iscritto a cura del titolare dell’atto autorizzativo (concessione o autorizzazione) all'Ufficio Tecnico Comunale specificando
er iscritto a cura del titolare dell’atto autorizzativo (concessione o autorizzazione) all'Ufficio Tecnico Comunale specificando contemporaneamente il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente, se esiste. 3. La dichiarazione di inizio lavori deve essere sottoscritta dal titolare dell’atto autorizzativo, dal Direttore Lavori e dal costruttore (se esiste). 4. Eventuali successivi cambiamenti del direttore dei lavori o del costruttore dovranno essere
ri e dal costruttore (se esiste). 4. Eventuali successivi cambiamenti del direttore dei lavori o del costruttore dovranno essere tempestivamente segnalati. Il cambio di nomina dovrà essere sottoscritto sia dal Direttore Lavori uscente (per presa visione), sia dal nuovo Direttore Lavori (per accettazione dell’incarico). 5. I lavori si intendono iniziati secondo la definizione del 5° comma, art. 85, della L.R. 52/91 e
Art. 25 Ultimazione lavori
accettazione dell’incarico). 5. I lavori si intendono iniziati secondo la definizione del 5° comma, art. 85, della L.R. 52/91 e successive modifiche, allorché le operazioni di scavo per le nuove costruzioni, o di rimozione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, risultino avviate al punto che possa essere constata l’effettiva realizzazione di parte del progetto autorizzato. Art. 25 Ultimazione lavori
Art. 25 Ultimazione lavori
viate al punto che possa essere constata l’effettiva realizzazione di parte del progetto autorizzato. Art. 25 Ultimazione lavori
- Non appena una costruzione sia ultimata in ogni sua parte, il proprietario deve farne denuncia al Sindaco per gli eventuali accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Sanitario (o dal personale dell’A.S.S. competente per territorio), allegando alla domanda per il rilascio del permesso di abitabilità e/o agibilità, la documentazione indicata all'allegatoXXX.
), allegando alla domanda per il rilascio del permesso di abitabilità e/o agibilità, la documentazione indicata all'allegatoXXX. 2. Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale deve essere chiesto il certificato di abitabilità o agibilità, non può essere superiore a tre anni, decorrenti dall’effettivo inizio, e può essere prorogato con provvedimento motivato per fatti che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
uò essere prorogato con provvedimento motivato per fatti che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. 3. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico – costruttive, ovvero quando si tratti di opere la cui realizzazione è prevista in tempi più lunghi per esigenze economico – finanziarie, nonché per il prosciugamento delle murature.
Art. 26 Interruzione dei lavori
realizzazione è prevista in tempi più lunghi per esigenze economico – finanziarie, nonché per il prosciugamento delle murature. 4. La mancata ultimazione dei lavori nei termini indicati nella concessione o nell’autorizzazione non comportano l’inefficacia di diritto delle stesse, che deve essere pronunciata dal Responsabile dell’Ufficio tecnico. Art. 26 Interruzione dei lavori
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:16/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021
- Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere i lavori, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite e da evitare deturpazioni dell'ambiente urbano.
- In casi di inadempienza, il Sindaco provvederà d'ufficio a termine degli art. 55 del T.U. della
Art. 27 Abitabilità e agibilità.
pazioni dell'ambiente urbano. 2. In casi di inadempienza, il Sindaco provvederà d'ufficio a termine degli art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 03.03.1934, n. 383 e 76 della Legge sui Lavori Pubblici 30.03.1865, n. 2248 Art. 27 Abitabilità e agibilità.
- Le opere conseguenti a interventi soggetti a concessione o autorizzazione o a denuncia, nei casi previsti dall'art. 86 della L.R. 52/91, non possono essere utilizzate se il proprietario non richiede
one o a denuncia, nei casi previsti dall'art. 86 della L.R. 52/91, non possono essere utilizzate se il proprietario non richiede il certificato di abitabilità o agibilità al Sindaco. 2. Non è richiesto il certificato di abitabilità o agibilità per tutte le altre opere realizzate a seguito di presentata D.I.A. per le quali è prescritto, a fine lavori, il certificato di collaudo finale emesso dal progettista che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato (art. 80, comma 4,
ificato di collaudo finale emesso dal progettista che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato (art. 80, comma 4, della L.R. n. 52/91 e successive modifiche e integrazioni). 3. Alla domanda di abitabilità o agibilità redatta su apposito modulo devono essere allegati: a) il certificato di collaudo statico, se necessario; b) la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, se dovuta;
scrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, se dovuta; c) una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti nonché il rispetto delle norme vigenti previste ai fini del rilascio del certificato di abitabilità – agibilità;
degli ambienti nonché il rispetto delle norme vigenti previste ai fini del rilascio del certificato di abitabilità – agibilità; d) gli altri documenti richiesti nella concessione edilizia; 4. Il certificato di abitabilità o di agibilità deve essere richiesto contestualmente alla comunicazione dell’ultimazione dei lavori. 5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, anche se mancano opere di finitura
ell’ultimazione dei lavori. 5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, anche se mancano opere di finitura non pregiudizievoli per l’uso del fabbricato, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile e la corrispondenza con le
i, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile e la corrispondenza con le prescrizioni della Commissione Edilizia, se queste sono indicate nella concessione. 6. Il certificato di agibilità è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dell’esistenza dei requisiti di cui al comma 2, svolto dall’Ufficio tecnico. In caso di silenzio dell’Amministrazione comunale, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della
’Ufficio tecnico. In caso di silenzio dell’Amministrazione comunale, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità si intende attestata. 7. Il termine fissato al comma 5 può essere interrotto una sola volta dall’Amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell’Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.
umentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell’Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. 8. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.
Art. 28 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:17/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 9. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità e abitabilità nella determinazione delle sanzioni e di ogni altro provvedimento previsti dalle leggi in vigore, non sono rilevanti le variazioni realizzate non superiori al 2,5% rispetto alle misure di progetto. Art. 28 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori.
- A norma dell'art. 98 e seguenti della L.R. 52/91, e successive modifiche il Sindaco esercita la
ante l’esecuzione dei lavori.
- A norma dell'art. 98 e seguenti della L.R. 52/91, e successive modifiche il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurare la rispondenza alle norme della legge stessa e del presente regolamento alle prescrizioni del P.R.G.C. e alle modalità esecutive fissate nella concessione edilizia. Egli si varrà per tale vigilanza degli ufficiali ed agenti di polizia, e di ogni altro controllo che ritenga opportuno.
Art. 29 Disposizioni inerenti il cantiere.
dilizia. Egli si varrà per tale vigilanza degli ufficiali ed agenti di polizia, e di ogni altro controllo che ritenga opportuno. Art. 29 Disposizioni inerenti il cantiere.
- Presso il cantiere deve essere tenuta copia del provvedimento autorizzativo con i relativi elaborati di progetto.
- Nel cantiere deve essere collocato un cartello visibile con l’indicazione dell’opera, degli estremi dell’atto autorizzativo, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori,
zione dell’opera, degli estremi dell’atto autorizzativo, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, dell’impresa esecutrice. 3. Per le disposizioni relative alla sicurezza dei cantieri si rinvia a quanto contenuto nelle leggi specifiche in materia. 4. In caso di occupazione temporanea di suolo pubblico e di apertura di passi carrai funzionali al cantiere, devono essere richiesti i necessari provvedimenti autorizzativi specifici presso gli Uffici competenti.
Art. 30 Disciplina delle sanzioni urbanistiche.
funzionali al cantiere, devono essere richiesti i necessari provvedimenti autorizzativi specifici presso gli Uffici competenti. Art. 30 Disciplina delle sanzioni urbanistiche.
- Per quanto attiene alla disciplina delle sanzioni urbanistiche si rinvia al Titolo VII, artt. 97- 116 della L.R. n. 52/1991 e successive modifiche e integrazioni. Art. 31 Accertamento di conformità.
- Per il rilascio degli atti autorizzativi per i quali viene richiesto l’accertamento di conformità, si
Art. 32 Rinvenimenti archeologici e paleontologici.
rtamento di conformità.
- Per il rilascio degli atti autorizzativi per i quali viene richiesto l’accertamento di conformità, si rinvia alla procedura prevista dalle apposite disposizioni dell’art. 108 della L.R. n. 52/1991 e successive modifiche e integrazioni. Art. 32 Rinvenimenti archeologici e paleontologici.
- In caso di rinvenimenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico e paleontologico
ologici e paleontologici.
- In caso di rinvenimenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico e paleontologico nel corso dell’esecuzione dei lavori, il titolare della concessione od autorizzazione edilizia od il sottoscrittore della denuncia deve sospendere i lavori (per la parte interessata dai ritrovamenti) e dare immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico che provvederà a richiedere l’intervento delle autorità competenti.
ovamenti) e dare immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico che provvederà a richiedere l’intervento delle autorità competenti. 2. Il periodo dell’eventuale sospensione dei lavori fissato dalle autorità competenti non verrà computato ai fini del termine per l’ultimazione dei lavori.
Art. 33 Numerazione civica.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:18/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Art. 33 Numerazione civica.
- Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico e i relativi subalterni ad ogni unità immobiliare e fa apporre, a propria cura e spese, l’indicatore del numero assegnato.
- Le tabelle con l’indicazione dei numeri civici, devono essere di aspetto decoroso, resistenti alle azioni atmosferiche, sono fornite dall’Amministrazione comunale per il tramite dell’Ufficio competente.
ecoroso, resistenti alle azioni atmosferiche, sono fornite dall’Amministrazione comunale per il tramite dell’Ufficio competente. 3. E' riservata al Sindaco la facoltà di far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati di qualsiasi natura, prospettanti sulla via pubblica: le targhe e le scritte per la denominazione delle vie e delle piazze; le targhette e le scritte per la numerazione delle case e, quando occorra rinnovarle, a spese dei proprietari;
Art. 34 Requisiti tecnici delle opere edilizie.
e e delle piazze; le targhette e le scritte per la numerazione delle case e, quando occorra rinnovarle, a spese dei proprietari; le piastrine ed i capisaldi per l'indicazione altimetrica di tracciamento; le cassette di comando semafori, mensole, ganci, tubi, appoggi per fanali e lampade di pubblica illuminazione e per servizi pubblici in genere; prese d'acqua in genere o per idranti antincendio. PARTE:IV REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE Art. 34 Requisiti tecnici delle opere edilizie.
Art. 34 Requisiti tecnici delle opere edilizie.
enere o per idranti antincendio. PARTE:IV REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE Art. 34 Requisiti tecnici delle opere edilizie.
- Le opere edilizie devono soddisfare i requisiti tecnici previsti, per le diverse destinazioni d’uso, dalle leggi vigenti in materia.
- I progetti dovranno altresì rispettare le definizioni allegati al presente Regolamento, nonché le definizioni dei tipi di intervento edilizio e delle destinazioni d’uso delle unità immobiliari come
Art. 35 Requisiti minimi degli alloggi e dei locali
sente Regolamento, nonché le definizioni dei tipi di intervento edilizio e delle destinazioni d’uso delle unità immobiliari come previsto dalla vigente legislazione ed eventualmente specificate ed integrate dal Comune come previsto nei limiti e nei limiti di cui alla vigente legislazione. Art. 35 Requisiti minimi degli alloggi e dei locali
- Gli alloggi monostanza non possono avere superficie utile, compresi i vani accessori (servizi igienici ,
alloggi e dei locali
- Gli alloggi monostanza non possono avere superficie utile, compresi i vani accessori (servizi igienici , ripostigli, corridoi , disbrighi…….) inferiori a mq. 25 se per una persona, e mq. 35 se per due persone.
- Restano fermi i requisiti igienico sanitari previsti dalla legge vigente riguardanti :
- Altezze minime dei vani e loro compensazione
- Superficie minima dei vani
- L’isolamento dei vani
- Le Superfici finestrate. PARTE:V
Art. 36 Categorie d’intervento.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:19/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 DEFINIZIONI Art. 36 Categorie d’intervento. Ai fini della classificazione degli interventi rivolti all’attività urbanistica ed edilizia si rinvia al Titolo VI – capo I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. Art. 37 Destinazioni d’uso. (da PRGC)
- Ai fini della determinazione delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari si fa riferimento alle
nazioni d’uso. (da PRGC)
- Ai fini della determinazione delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari si fa riferimento alle categorie dell'art.73, L.R. 52/91 e successive modifiche.
- Più precisamente si individuano di seguito le principali destinazioni d’uso e alcune delle loro articolazioni a titolo esemplificativo. Ad esse si farà riferimento negli articoli successivi. Autorimesse di pertinenza sono da ritenersi comprese e ammesse negli usi previsti.
i farà riferimento negli articoli successivi. Autorimesse di pertinenza sono da ritenersi comprese e ammesse negli usi previsti. 3. Sono destinazioni d’uso principali (art. 73 L.R. 52/91) e loro articolazioni: 3.1 la residenza (art. 73 a L.R. 52/91); 3.2 le attività agricole (art. 73 l, m, n, o); Campi coltivati, colture orto-floro-vivaistiche, boschi, prati stabili, pascoli. Abitazioni per i conduttori dei fondi, attività agrituristiche.
colture orto-floro-vivaistiche, boschi, prati stabili, pascoli. Abitazioni per i conduttori dei fondi, attività agrituristiche. Annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi (depositi per attrezzi e macchine, silos, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri degli animali). Attività artigianali complementari all’attività agricola. Attività commerciali complementari all’attività agricola.
li animali). Attività artigianali complementari all’attività agricola. Attività commerciali complementari all’attività agricola. 3.3 le attività industriali e artigianali (art. 73 h, i L.R. 52/91); 3.4 le attività terziarie (art. 73 b, c, d, f, L.R. 52/91); Attività commerciali: mercati, negozi, supermercati, artigianato di servizio, botteghe artigiane ed artistiche. Attività ricettive e pubblici esercizi: alberghi, campeggi, ristoranti, bar.
nato di servizio, botteghe artigiane ed artistiche. Attività ricettive e pubblici esercizi: alberghi, campeggi, ristoranti, bar. Attività direzionali: uffici privati, studi professionali, agenzie bancarie, banche, terziario diffuso. 3.5 i servizi e le attrezzature di uso pubblico (art. 73p, q L.R. 52/91); Attrezzature per la viabilità e trasporti (Sp): parcheggi stanziali Attrezzature per il culto, per la vita associativa e la cultura (Sc): edifici per il culto, uffici
rti (Sp): parcheggi stanziali Attrezzature per il culto, per la vita associativa e la cultura (Sc): edifici per il culto, uffici amministrativi locali (municipio, uffici comunali, uffici postali, vigili urbani,...), centro civico e sociale, biblioteca. Attrezzature per l’istruzione (Si): asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore. Attrezzature per l’assistenza e la sanità (Sa): consultorio famigliare, comunità per minori, centri
are, scuola media inferiore. Attrezzature per l’assistenza e la sanità (Sa): consultorio famigliare, comunità per minori, centri di aggregazione giovanile, soggiorno vacanza per minori, centri di prima accoglienza; centri diurni per anziani, strutture residenziali per anziani, residenze di assistenza sociale, centri diurni per disabili, strutture residenziali per disabili; attrezzature sanitarie di base; cimiteri. Servizi tecnologici: impianti tecnici per la produzione e la distribuzione di acqua, energia
zature sanitarie di base; cimiteri. Servizi tecnologici: impianti tecnici per la produzione e la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, depuratori. 3.6 gli spazi scoperti d’uso pubblico (art. 73 q L.R. 52/91);
Art. 38 Area di pertinenza urbanistica.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:20/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto verde di connettivo, verde di “arredo urbano”, nucleo elementare di verde, verde di quartiere; parco urbano, attrezzature per lo sport e gli spettacoli all’aperto. Art. 38 Area di pertinenza urbanistica. La pertinenza urbanistica o area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene
Area di pertinenza urbanistica. La pertinenza urbanistica o area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Al fine della definizione di pertinenza urbanistica può esser vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della costruzione, purché funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.
Art. 39 Allevamenti zootecnici a carattere industriale (da PRGC)
costruzione, purché funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi. In tal caso dovrà essere trascritto un vincolo “non edificandi” presso la conservatoria dei registri immobiliari competenti per territorio. Art. 39 Allevamenti zootecnici a carattere industriale (da PRGC)
- Per allevamenti zootecnici a carattere industriale si intendono quegli allevamenti che superano, con
re industriale (da PRGC)
- Per allevamenti zootecnici a carattere industriale si intendono quegli allevamenti che superano, con tecniche di allevamento tradizionale, i seguenti valori di superficie lorda degli edifici destinati al ricovero degli animali :
- allevamenti bovini 500 mq
- allevamenti equini 200 mq
- allevamenti suini 100 mq
- allevamenti avicoli 100 mq o 1.000 mq se in voliera
- allevamenti cunicoli 600 mq
- allevamenti di api 100 mq superficie lorda arnie
Art. 40 Alloggio
vamenti avicoli 100 mq o 1.000 mq se in voliera
- allevamenti cunicoli 600 mq
- allevamenti di api 100 mq superficie lorda arnie
- Non sussiste la distinzione tra industriale e non industriale per gli allevamenti che rispettano le dimensioni stabilite dalle normative comunitarie in materia di agricoltura biologica: Reg. CE n.1804/99 “Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per differenti tipi e specie di produzione”. Art. 40 Alloggio
Art. 40 Alloggio
minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per differenti tipi e specie di produzione”. Art. 40 Alloggio Per alloggio o appartamento si intende un insieme di vani ed annessi od anche un solo vano utile situati in una costruzione permanente, o in parte separati, ma funzionalmente connessi con detta costruzione e destinati ad uso abitazione. L’alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o
Art. 41 Bussole.
nati ad uso abitazione. L’alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su uuno spazio comune all’interno della costruzione (scala, passaggio, ballatoio, ecc.). Art. 41 Bussole. Per bussola si intende uno spazio chiuso, comunque esterno alle pareti perimetrali dell’edificio specificatamente atto alla protezione dell’ingresso dell’edificio
Art. 42 Ciglio stradale.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:21/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Art. 42 Ciglio stradale. Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sedo o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste sono transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili). Art. 43 Confine stradale
Art. 43 Confine stradale
no transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili). Art. 43 Confine stradale Per confine stradale si intende il limite di della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada
Art. 44 cortili, cavedi, chiostri o pozzi di luce
ine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. Art. 44 cortili, cavedi, chiostri o pozzi di luce Cortile: spazio a cielo aperto in tutto o in parte circoscritto da edifici; ha principalmente fini di illuminazione e aerazione; quando è di piccole dimensioni ed ha pura funzione di pozzo di luce è detto
Art. 45 Fabbricato o edificio.
ha principalmente fini di illuminazione e aerazione; quando è di piccole dimensioni ed ha pura funzione di pozzo di luce è detto chiostrina o cavedio (se vi si aprono solo ambienti di servizio). In taluni casi può presentare una copertura vetrata. Elementi aggettanti delle facciate(•) Per aggetto si intende qualsiasi sporgenza orizzontale (balcone, pensilina, mensola, cornicioni e segnapiani, ballatoio, sporti di gronda, ecc.) di una facciata di un edificio. Art. 45 Fabbricato o edificio.
Art. 45 Fabbricato o edificio.
sola, cornicioni e segnapiani, ballatoio, sporti di gronda, ecc.) di una facciata di un edificio. Art. 45 Fabbricato o edificio. Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevino, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome, nonché uno o più alloggi.
Art. 46 Fondi agricoli funzionalmente contigui
al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome, nonché uno o più alloggi. Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior parte (cioè più del 50% della cubatura) ad uso di abitazione. Art. 46 Fondi agricoli funzionalmente contigui Limitatamente alle zone agricole dello strumento urbanistico comunale generale ed all'interno delle
Art. 47 Fronte di edificio
coli funzionalmente contigui Limitatamente alle zone agricole dello strumento urbanistico comunale generale ed all'interno delle medesime si considerano fondi funzionalmente contigui a quello su cui sorgerà l'edificio o il manufatto, quelli che, appartenendo allo stesso proprietario, risultino compresi nella superficie aziendale situata nell'ambito del territorio comunale, e che risultino funzionalmente contigui sotto il profilo dell'attività agricola. Art. 47 Fronte di edificio
Art. 47 Fronte di edificio
territorio comunale, e che risultino funzionalmente contigui sotto il profilo dell'attività agricola. Art. 47 Fronte di edificio La struttura o il lato di un edificio volta verso l'esterno, limite dell'involucro di un edificio.
Art. 48 Lotto edificabile.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:22/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Art. 48 Lotto edificabile. E’ la minima unità edificabile idonea alla realizzazione del tipo edilizio consentito nella zona a cui appartiene l'area, secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Art. 49 Occupazione di suolo pubblico E’ la facoltà concessa al privato, da parte dell'Amministrazione comunale, di disporre temporaneamente di una porzione di un fondo di proprietà comunale, nel rispetto della normativa
Art. 50 Pareti cieche
istrazione comunale, di disporre temporaneamente di una porzione di un fondo di proprietà comunale, nel rispetto della normativa vigente nonché degli strumenti urbanistici e regolamentari del Comune stesso. Art. 50 Pareti cieche Una parete si definisce cieca quando è priva di vedute o prospetti (art. 900 C.C.) ovvero anche se dotata di una o più luci come definite da art. 90I e 902 del Codice Civile. Art. 51 Pareti finestrate
Art. 51 Pareti finestrate
900 C.C.) ovvero anche se dotata di una o più luci come definite da art. 90I e 902 del Codice Civile. Art. 51 Pareti finestrate Una parete si definisce finestrata quando è dotata di una o più vedute o prospetti come definite da art. 900 del Codice Civile. Art. 52 Pertinenza urbanistica Si veda “area di pertinenza urbanistica” Art. 53 Pertinenza degli edifici. (o accessori) Per pertinenze, o edifici accessori o di servizio, degli edifici si intendono le costruzioni, anche
Art. 54 Piano di edificio.
degli edifici. (o accessori) Per pertinenze, o edifici accessori o di servizio, degli edifici si intendono le costruzioni, anche indipendenti e/o non aderenti all'edificio principale, ma allo stretto servizio o ad ornamento del medesimo (autorimesse, cantine, lavanderie, depositi, ecc.). Art. 54 Piano di edificio. Si definisce piano di un edificio lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due
Art. 54 Piano di edificio.
Art. 54 Piano di edificio. Si definisce piano di un edificio lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il solaio può presentarsi orizzontale inclinato o curvo. Art. 55 Piano seminterrato. Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio che abbia il pavimento sotto la quota del terreno ed il soffitto al di sopra di tale quota.
Art. 56 Piano interrato.
seminterrato il piano di un edificio che abbia il pavimento sotto la quota del terreno ed il soffitto al di sopra di tale quota. Art. 56 Piano interrato. Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante.
Art. 57 Poggiolo.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:23/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Art. 57 Poggiolo. Per poggiolo si intende una superficie praticabile con perimetro avente almeno un lato aperto, di dimensioni molto contenute e comunque ricomprese entro il perimetro dell'edificio, non adatto pertanto al soggiorno di persone, ma con semplici funzioni di affaccio e dotato di parapetto. Art. 58 Portici o porticati e marciapiedi.
Art. 58 Portici o porticati e marciapiedi.
al soggiorno di persone, ma con semplici funzioni di affaccio e dotato di parapetto. Art. 58 Portici o porticati e marciapiedi. S'intende per portico o porticato una superficie a piano terreno e/o a livello stradale, comunque coperto con almeno un lato aperto che, per conformazione tipologica e funzionale , presupponga il passaggio o la sosta di persone e contestualmente offra protezione alla parete dell’edificio su cui esso si apre, dotato di copertura o solaio, sostenuto da colonne o pilastri.
Art. 59 Serre.
e offra protezione alla parete dell’edificio su cui esso si apre, dotato di copertura o solaio, sostenuto da colonne o pilastri. Art. 59 Serre. Si intende per serra un manufatto rurale per coltivazioni specializzate di piante floreali e/o ortofrutticole o da giardinaggio per ortaggi o piantine. Si suddividono in:
- serre fisse, costituite da strutture ancorché prefabbricate stabilmente ancorate al suolo con plinti e zoccoli in calcestruzzo e con tamponamenti infissi con materiali translucidi (plastiche e/o
Art. 60 Soppalco
mente ancorate al suolo con plinti e zoccoli in calcestruzzo e con tamponamenti infissi con materiali translucidi (plastiche e/o vetri); 2) serre a terra, costituite da strutture mobili realizzate con centinature facilmente amovibili e trasportabili e ricoperte da fogli in materiale plastico. Art. 60 Soppalco Si intende la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale , in uno spazio chiuso. Art. 61 Stanza
Art. 61 Stanza
de la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale , in uno spazio chiuso. Art. 61 Stanza Per stanza si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, i sottotetti abitabili, le cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette. Art. 62 Terrazze, logge, balconi. Per terrazza si intende una superficie piana a cielo aperto, di solito
Art. 62 Terrazze, logge, balconi.
o luce ed aria dirette. Art. 62 Terrazze, logge, balconi. Per terrazza si intende una superficie piana a cielo aperto, di solito praticabile a livello del terreno circostante o a livelli ad esso superiori, e dotata di parapetto, con inclinazione non superiore al 5% per lo smaltimento della pioggia, destinata prevalentemente al soggiorno di persone. Per balcone si intende una superficie costituita da struttura orizzontale sorretta da mensole o a sbalzo sporgente dalla facciata dell'edificio
intende una superficie costituita da struttura orizzontale sorretta da mensole o a sbalzo sporgente dalla facciata dell'edificio costituente uno spazio accessibile esterno, dotata di parapetto. Se il balcone è costituito da più finestre è detto propriamente balconata, se è anche assai lungo è detto ballatoio.
Art. 63 Unità immobiliare.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:24/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Per loggia si intende una superficie dotata di copertura, aperta su uno o più lati, eventualmente pilastrata, rialzata rispetto al livello stradale, con funzioni di soggiorno e incontro di persone. Art. 63 Unità immobiliare. Per unità immobiliare urbana si intende ogni fabbricato o porzione di fabbricato che rappresenti un
Art. 63 Unità immobiliare.
. Art. 63 Unità immobiliare. Per unità immobiliare urbana si intende ogni fabbricato o porzione di fabbricato che rappresenti un cespite indipendente e consista in uno spazio definito, idoneo a consentire lo svolgimento di funzioni compatibili fra loro e suscettibile di autonomo godimento. Si definisce unità immobiliare, con o senza area di pertinenza, la minima entità edilizia, come censita nel catasto urbano, che risulti idonea ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinata catastalmente.
Art. 64 Verande.
come censita nel catasto urbano, che risulti idonea ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinata catastalmente. Art. 64 Verande. Per veranda si intende un balcone o un poggiolo qualora sia chiuso da serramenti apribili almeno per la metà della superficie vetrata escluso il parapetto.
Art. 65 Superficie territoriale (St) (da PRGC)
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:25/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 PARTE:VI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Art. 65 Superficie territoriale (St) (da PRGC) Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico, comprensive delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con l'esclusione di quelle destinate alla rete principale della viabilità.
Art. 66 Superficie fondiaria (Sf) (da PRGC)
e primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con l'esclusione di quelle destinate alla rete principale della viabilità. Vanno altresì escluse ai fini del computo della St le aree in esse comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza degli interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni. Art. 66 Superficie fondiaria (Sf) (da PRGC) Comprende la parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici.
Art. 66 Superficie fondiaria (Sf) (da PRGC)
anni. Art. 66 Superficie fondiaria (Sf) (da PRGC) Comprende la parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre sono da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni Art. 67 Indice di fabbricabilità territoriale. (da PRGC) Esprime il massimo o il minimo volume in metri cubi costruibile per ogni ettaro di superficie
Art. 68 Indice di fabbricabilità fondiaria. (da PRGC)
ricabilità territoriale. (da PRGC) Esprime il massimo o il minimo volume in metri cubi costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale. (mc/ha) Art. 68 Indice di fabbricabilità fondiaria. (da PRGC) Esprime il massimo o il minimo volume in metri cubi costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria. (mc/mq) Art. 69 Densità territoriale. (da PRGC) Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale espressa in ettari. (ab/ha)
Art. 70 Densità fondiaria. (da PRGC)
sprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale espressa in ettari. (ab/ha) Art. 70 Densità fondiaria. (da PRGC) Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie fondiaria espressa in metri quadri. (ab/mq) Art. 71 Indice di affollamento (Ia) E’ il rapporto tra il numero di abitanti ed il numero dei vani (ab/stanza) Art. 72 Indice di piantumazione (Ip)
Art. 72 Indice di piantumazione (Ip)
ffollamento (Ia) E’ il rapporto tra il numero di abitanti ed il numero dei vani (ab/stanza) Art. 72 Indice di piantumazione (Ip) E’ il rapporto tra il numero delle essenze arboree o arbustive sia esistenti che di nuovo impianto e l’estensione dell’area (n/mq).
Art. 73 Indice capitario
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:26/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Art. 73 Indice capitario E’ il rapporto tra volume medio teoricamente edificabile o edificato, misurato in mc, e gli abitanti insediati o insediabili (mc/ab). Art. 74 Superficie utile E’ la superficie di pavimento dell’alloggio o dell’edificio, misurata in mq al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di logge, balconi e simili. Art. 75 Superficie accessoria
Art. 75 Superficie accessoria
delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di logge, balconi e simili. Art. 75 Superficie accessoria E’ la somma delle superfici destinate a pertinenza dell’alloggio o dell’edificio( misurate in mq al netto di tutte le murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre) quali cantinole, soffitte, locali motore ascensore, volumi tecnici in genere e scale comuni, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali
Art. 76 Superficie lorda
cantinole, soffitte, locali motore ascensore, volumi tecnici in genere e scale comuni, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze, autorimesse singole o collettive, androni di ingresso e porticati liberi, logge, balconi e simili. Art. 76 Superficie lorda E’ la somma di tutte le superficie lorde. Calcolate comprendendo tutte le strutture verticali, interne e
Art. 77 Rapporto di copertura. (da PRGC)
rt. 76 Superficie lorda E’ la somma di tutte le superficie lorde. Calcolate comprendendo tutte le strutture verticali, interne e di tamponamento dell’edificio, e computate per singolo piano, fuori ed entro terra, dell’edificio stesso. Art. 77 Rapporto di copertura. (da PRGC) Esprime il rapporto percentuale fra la superficie coperta, riferita a tutte le opere edificate, in metri quadri e la superficie fondiaria. Art. 78 Superficie coperta. (da PRGC)
Art. 78 Superficie coperta. (da PRGC)
e coperta, riferita a tutte le opere edificate, in metri quadri e la superficie fondiaria. Art. 78 Superficie coperta. (da PRGC) E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra di una costruzione, delimitate dal profilo esterno dei muri perimetrali, a qualunque piano si trovino, con l’esclusione degli elementi aggettanti come balconi aperti o sporti di gronda se sporgenti meno di 1.5 m. Art. 79 Altezza. (da PRGC)
Art. 79 Altezza. (da PRGC)
clusione degli elementi aggettanti come balconi aperti o sporti di gronda se sporgenti meno di 1.5 m. Art. 79 Altezza. (da PRGC) E’ la distanza tra la quota zero, definita in sede di progetto in tutti i disegni, e l’intradosso del solaio di copertura calcolata all’intersezione con i muri perimetrali. Nel caso di edifici situati lungo vie o su terreni in pendenza, ai fini del volume, l'altezza si calcola come media delle altezze.
l caso di edifici situati lungo vie o su terreni in pendenza, ai fini del volume, l'altezza si calcola come media delle altezze. L’altezza massima non deve comunque essere superata da nessuna delle altezze parziali.
Art. 80 Volume del fabbricato. (da PRGC)
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:27/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Art. 80 Volume del fabbricato. (da PRGC) Nel caso di sottotetti non abitabili il volume si calcola come prodotto dell’altezza per la superficie coperta (la parte sopra l’intersezione tra il solaio di copertura e i muri perimetrali non si calcola). Nel caso si sottotetti abitabili il volume si calcola come prodotto della superficie coperta per l’altezza media dell’intradosso del solaio di copertura.
Art. 81 Distanza dalle strade (da PRGC)
itabili il volume si calcola come prodotto della superficie coperta per l’altezza media dell’intradosso del solaio di copertura. Nel calcolo sono compresi i porticati chiusi su tre lati, i balconi solo se chiusi, i corpi aggettanti chiusi e gli abbaini ove presenti. I porticati e le tettoie chiuse su due lati si considerano per un terzo del volume che svilupperebbero se fossero chiuse totalmente Art. 81 Distanza dalle strade (da PRGC)
Art. 81 Distanza dalle strade (da PRGC)
si considerano per un terzo del volume che svilupperebbero se fossero chiuse totalmente Art. 81 Distanza dalle strade (da PRGC) E’ la distanza dalle strade, all'interno della zonizzazione di piano, si misura dal ciglio stradale nelle quantità previste dalla norma di zona, come agli articoli seguenti delle presenti norme di attuazione Art. 82 Distanza dai confini. (da PRGC) Si intendono le distanze minime che devono essere osservate nel posizionare una costruzione nel lotto
Art. 83 Distanza tra edifici. (da PRGC)
nza dai confini. (da PRGC) Si intendono le distanze minime che devono essere osservate nel posizionare una costruzione nel lotto relativamente ai confini di proprietà. La misura si calcola sulla retta orizzontale che individua la minima distanza fra gli elementi in considerazione, compresi balconi chiusi su tre lati, escluse le linde e le terrazze a sbalzo sporgenti meno di ml 1.50 del fabbricato Art. 83 Distanza tra edifici. (da PRGC)
Art. 83 Distanza tra edifici. (da PRGC)
e lati, escluse le linde e le terrazze a sbalzo sporgenti meno di ml 1.50 del fabbricato Art. 83 Distanza tra edifici. (da PRGC) Si intendono le distanze minime rispetto alle costruzioni preesistenti, da osservarsi nel posizionamento della costruzione nel lotto. La misura del distacco si calcola sulla retta che individua la distanza minima fra gli elementi in considerazione, compresi i balconi chiusi su tre lati, escluso gronde, cornicioni ed aggetti vari sporgenti meno di ml 1.50.
Art. 84 Distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti.
in considerazione, compresi i balconi chiusi su tre lati, escluso gronde, cornicioni ed aggetti vari sporgenti meno di ml 1.50. Art. 84 Distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti. La distanza fra una parete (finestrata o cieca} ed una parete antistante (finestrata o cieca}, espressa in metri e determinata per ogni singolo piano dell'edificio dalla proiezione ortogonale della parete stessa sul piano orizzontale, è la distanza minima misurata ortogonalmente da qualsiasi punto della
Art. 85 Deroghe alle discipline delle distanze
ione ortogonale della parete stessa sul piano orizzontale, è la distanza minima misurata ortogonalmente da qualsiasi punto della prima parete fra la parete stessa e il punto più vicino della parete di un edificio antistante. Art. 85 Deroghe alle discipline delle distanze La disciplina delle distanze non si applica: a) ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche,
istanze non si applica: a) ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, impianti di sollevamento delle fognature, e simili);
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:28/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 d) alle strutture di arredo (chioschi, gazebo, pensiline, pompeiane, pergolati, cabine telefoniche, opere artistiche, e simili); e) ai manufatti completamente interrati, i quali possono quindi essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza ai confini; f) alle pensiline e ai box prefabbricati al servizio di strutture di arredo stradale;
i sicurezza, anche in aderenza ai confini; f) alle pensiline e ai box prefabbricati al servizio di strutture di arredo stradale; g) ai muri di recinzione di altezza inferiore ai 3,00 ml e relativi manufatti per gli ingressi; h) alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, strutture temporanee, ed elementi similari; i) alle opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici esistenti, qualora comportino un ispessimento delle murature;
opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici esistenti, qualora comportino un ispessimento delle murature; j) agli ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti, finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (in tal caso dovrà comunque essere rispettata la distanza minima tra fabbricati di ml 3,00 prevista dal Codice Civile); k) agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti (box antincendio, gruppo
dal Codice Civile); k) agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti (box antincendio, gruppo di spinta, motocondensanti, ed elementi similari); l) alle scale di sicurezza esterne quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti; m) le “casette” in legno per il gioco dei bimbi, i depositi per gli attrezzi da giardino, le legnaie, ed elementi similari, con altezza massima non superiore a ml 2,00; n) i barbecue;
siti per gli attrezzi da giardino, le legnaie, ed elementi similari, con altezza massima non superiore a ml 2,00; n) i barbecue; o) le fontane e vasche d’acqua d’arredo e piscine private scoperte; p) ai manufatti relativi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili, quali sovrappassi, rampe, scale mobili e percorsi sopraelevati; q) per le aree produttive, agli impianti tecnologici quali silos, depuratori che necessitino di installazione
Art. 86 Allineamento obbligatorio.
orsi sopraelevati; q) per le aree produttive, agli impianti tecnologici quali silos, depuratori che necessitino di installazione separate dall’edificio principale o che si rendano necessari per adeguamento a normative speciali, ed elementi similari. Art. 86 Allineamento obbligatorio. Rappresenta il filo esterno sul quale deve attestarsi l’edificio oggetto di costruzione o di ricostruzione. Sono consentite delle rientranze di qualunque dimensione e forma purché si mantenga possibile la
Art. 87 VOLUME TECNICO
costruzione o di ricostruzione. Sono consentite delle rientranze di qualunque dimensione e forma purché si mantenga possibile la lettura del filo esterno dell’allineamento stesso. Art. 87 VOLUME TECNICO Il volume tecnico è la somma dei volumi atti a contenere macchinari e impianti tecnologici strettamente funzionali all’uso dell’edificio.
Art. 88 Abbaini
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:29/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 PARTE: VII PRESCRIZIONI PARTICOLARI (ordinare l’elenco come serve) Art. 88 Abbaini Gli abbaini dovranno seguire le indicazioni della Guida agli interventi delle NTA del PRGC. Art. 89 Antenne radiotelevisive.
- Negli edifici nuovi o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con più di un’unità immobiliare o nei quali, comunque, possono essere installati più apparecchi radio o televisivi
ione edilizia con più di un’unità immobiliare o nei quali, comunque, possono essere installati più apparecchi radio o televisivi necessitanti di antenne, è obbligatoria la posa in opera di un’unica antenna. 2. Le antenne devono essere collocate ed ancorate in modo sicuro. 3. Le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate. 4. I cavi devono: a) essere disposti nelle pareti interne alle costruzioni;
se delle antenne mediante cavi volanti sono vietate. 4. I cavi devono: a) essere disposti nelle pareti interne alle costruzioni; b) se collocati all’esterno dovranno essere sistemati in appositi incassi ed opportunamente rivestiti; c) nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno essere opportunamente protetti e saldamente ancorati alla struttura muraria. 5. Le antenne relative ad emittenti pubbliche o private per il servizio pubblico dovranno essere
Art. 90 Antenne paraboliche
ncorati alla struttura muraria. 5. Le antenne relative ad emittenti pubbliche o private per il servizio pubblico dovranno essere dotate di apposita autorizzazione all’emittenza, localizzate nelle aree allo scopo individuate dal P.R.G.C. e dai Piani Regionali di settore. Art. 90 Antenne paraboliche L'installazione di antenne paraboliche sono soggette a comunicazione, che dovrà comprendere, tra le altre cose, generalità dell'installatore che sarà tenuto a concordare con l'ufficio tecnico l'ubicazione
Art. 91 Cartelli pubblicitari, vetrine e tende.
vrà comprendere, tra le altre cose, generalità dell'installatore che sarà tenuto a concordare con l'ufficio tecnico l'ubicazione dell'antenna al fine di evitare eventuali impatti. Sono comunque vietate le antenne paraboliche sui fronti principali degli edifici prospicienti vie o piazze pubbliche. Art. 91 Cartelli pubblicitari, vetrine e tende. I cartelli, le lampade e lampioni, le tende, i rivestimenti decorativi a contorno delle aperture dei
Art. 92 Concimaie
blicitari, vetrine e tende. I cartelli, le lampade e lampioni, le tende, i rivestimenti decorativi a contorno delle aperture dei negozi, le mostre-vetrine e le serrande dei negozi stessi, dovranno essere eseguiti e posti in opera a regola d’arte e dovranno risultare in armonia con le linee architettoniche e con le tinte e decorazioni dei fronti e dei portici medesimi. Art. 92 Concimaie Le concimaie di nuova realizzazione debbono essere situate a distanza minima di 20.00 mt. dalle
Art. 92 Concimaie
tici medesimi. Art. 92 Concimaie Le concimaie di nuova realizzazione debbono essere situate a distanza minima di 20.00 mt. dalle abitazioni, dai dormitori, dai depositi, nonché dalle zone edificabili di ogni tipo; devono inoltre
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:30/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 rispettare la distanza minima di 5.00 mt. dai confini, e 5.00 mt. della strada pubblica e dalle pubbliche condutture d'acqua . Le concimaie debbono essere costruite in modo da evitare disperdimenti di liquame, con platea impermeabile in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 20.00 e da muratura perimetrale di contenimento dell'altezza di mt. 1.00. La concimaia dovrà avere adeguata copertura in :
Art. 93 Deflusso delle acque pluviali.
i cm. 20.00 e da muratura perimetrale di contenimento dell'altezza di mt. 1.00. La concimaia dovrà avere adeguata copertura in : a) con sportelli a chiusura ermetica ed avere un'adeguata canna di areazione di sufficiente altezza; b) tetto a due falde. Art. 93 Deflusso delle acque pluviali.
- I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaia e di pluviali raccordati alla fognatura mediante pozzetto ispezionabile posto all’esterno delle costruzioni.
muniti di grondaia e di pluviali raccordati alla fognatura mediante pozzetto ispezionabile posto all’esterno delle costruzioni. 2. I pluviali debbono essere in lamiera, in rame od altro materiale idoneo; negli ultimi 2,50 ml. verso terra, debbono essere incassati nel muro, salvo che siano realizzati in ghisa od in ferro. 3. Nei casi di intervento su edifici tradizionali nei quali non sia possibile incassarli nella muratura essi dovranno essere armonicamente inseriti nel prospetto.
Art. 94 Elementi aggettanti delle facciate.
ci tradizionali nei quali non sia possibile incassarli nella muratura essi dovranno essere armonicamente inseriti nel prospetto. 4. A tal fine dovrà essere prodotta in sede di richiesta di concessione – autorizzazione edilizia apposita documentazione grafica e fotografica. Art. 94 Elementi aggettanti delle facciate. Per i nuovi edifici e per gli ampliamenti di edifici esistenti gli elementi delle facciate non devono
aggettanti delle facciate. Per i nuovi edifici e per gli ampliamenti di edifici esistenti gli elementi delle facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose. In particolare, negli edifici e nei muri fronteggianti spazi pubblici, sono ammessi i seguenti aggetti: a) lo zoccolo degli edifici può occupare lo spazio pubblico per una sporgenza non superiore a 10 cm.; b) gli aggetti e le sporgenze (cornici, bancali, ecc.), fino all’altezza di 2.50 m. dal suolo, non possono
Art. 95 Inquinamenti.
n superiore a 10 cm.; b) gli aggetti e le sporgenze (cornici, bancali, ecc.), fino all’altezza di 2.50 m. dal suolo, non possono superare i 12 cm. di sporgenza c) le vetrate, i controserramenti, le gelosie e le persiane oscuranti possono aprirsi all’esterno solo ad un’altezza non inferiore a 2.50 m., misurata dal piano del marciapiede; Art. 95 Inquinamenti. Per ogni impianto industriale e di allevamenti industriali o, a richiesta dell’Amministrazione, per
Art. 95 Inquinamenti.
piede; Art. 95 Inquinamenti. Per ogni impianto industriale e di allevamenti industriali o, a richiesta dell’Amministrazione, per insediamenti artigianali e piccolo industriali, deve, insieme al progetto edilizio, essere allegata per la concessione anche una relazione che indichi:
- descrizione di massima del processo tecnologico produttivo delle lavorazioni ai fini di una eventuale classificazione di industria insalubre ai sensi degli artt. 216 – 217 del T.U delle Leggi sanitarie
oni ai fini di una eventuale classificazione di industria insalubre ai sensi degli artt. 216 – 217 del T.U delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successivo D.M. 12 febbraio 1971 (Nuovo elenco delle industrie insalubri) ed in particolare: a) lo schema delle lavorazioni; b) i materiali necessari per le lavorazioni, i prodotti ed i materiali da portare a rifiuto;
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:31/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 c) le caratteristiche delle lavorazioni in relazione agli inquinamenti dell’aria, agli scarichi industriali, alle condizioni di lavoro in fabbrica; d) i progetti degli impianti di depurazione dei fumi e delle acque e di distribuzione dei residui solidi; e) i provvedimenti per assicurare le condizioni ottimali di lavoro in fabbrica. 2) Indicazione qualitativa degli scarichi.
Art. 96 Manutenzione e sicurezza delle costruzioni.
lidi; e) i provvedimenti per assicurare le condizioni ottimali di lavoro in fabbrica. 2) Indicazione qualitativa degli scarichi. Art. 96 Manutenzione e sicurezza delle costruzioni.
- I proprietari sono obbligati a mantenere le costruzioni in condizioni di sicurezza, per garantire la pubblica incolumità ed il decoro sulla pubblica via.
- Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari stessi devono provvedere alle opportune
il decoro sulla pubblica via. 2. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari stessi devono provvedere alle opportune riparazioni, ai completamenti o ai rifacimenti nei termini eventualmente fissati dal Sindaco, previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia. 3. Ove il proprietario non provveda, si darà corso all’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia ed inoltre l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di procedere in
Art. 97 Pannelli solari
ne delle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia ed inoltre l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di procedere in danno del proprietario stesso. Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni del personale dei servizi tecnici e sanitari o da altro personale qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni. Art. 97 Pannelli solari
- L'installazione di pannelli solari è subordinato all'ottenimento del provvedimento autorizzativo comunale.
Art. 98 Pollai e porcilaie a titolo familiare
97 Pannelli solari
- L'installazione di pannelli solari è subordinato all'ottenimento del provvedimento autorizzativo comunale.
- L'installazione degli stessi potrà avvenire di norma a tetto adattandolo alla linea di massima pendenza alla falda di tetto.
- Altre soluzione saranno soggette a specifico parere della commissione edilizia comunale. Art. 98 Pollai e porcilaie a titolo familiare Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può concedere l'autorizzazione di costruire pollai, porcilaie o
Art. 99 Recinzioni.
ie a titolo familiare Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può concedere l'autorizzazione di costruire pollai, porcilaie o altri piccoli ricoveri di animali per il fabbisogno esclusivo della famiglia, in tutto il territorio Comunale purché siano osservate le prescrizioni di Legge sulla raccolta ed esportazione delle immondizie e delle materie putrescibili e presentino un aspetto decoroso. Art. 99 Recinzioni.
Art. 99 Recinzioni.
lla raccolta ed esportazione delle immondizie e delle materie putrescibili e presentino un aspetto decoroso. Art. 99 Recinzioni. Si rimanda allo specifico articolo contenuto nella guida agli interventi delle Norme tecniche di attuazione del PRGC Art. 100 Salvaguardia e funzione del verde.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:32/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021
- Nelle zone verdi e giardini privati e in quelli di Enti pubblici è fatto obbligo ai proprietari, di curare e mantenere pulito il terreno e di potare, se necessario, gli alberi stessi.
- Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare per quanto possibile gli esemplari di piante più cospicui e caratteristici.
zioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare per quanto possibile gli esemplari di piante più cospicui e caratteristici. 3. In tutti i progetti presentati le alberature d’alto fusto di pregio esistenti dovranno essere indicate su planimetria. 4. I progetti edilizi relativi ad opere interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto di pregio, nonché tutte le specie pregiate esistenti,
Art. 101 Stalle a titolo familiare
ranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto di pregio, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali. Art. 101 Stalle a titolo familiare Si considerano stalle a titolo familiare fino a cinque capi adulti. Le stalle debbono essere situate a distanza minima di 25.00 mt dalle abitazioni altrui e devono essere dotate: a) di una concimaia di mc 0, 2 per ogni capo;
uate a distanza minima di 25.00 mt dalle abitazioni altrui e devono essere dotate: a) di una concimaia di mc 0, 2 per ogni capo; b) canna di ventilazione con comignolo disperdente a tetto; c) Determinazione del numero dei capi mediante il rapporto : volume diviso 0.30 d) Altezza : a) nuova costruzione minimo mt. 2.80 Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con dormitori. Quando le stalle sono situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo tale da
abitazione o con dormitori. Quando le stalle sono situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo tale da impedire il passaggio di aria proveniente dal sottostante locale. Le stalle devono avere il pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo, i liquidi dovranno essere raccolti in appositi pozzetti a tenuta, secondo le vigenti norme igienico-sanitarie. Nei locali di nuova costruzione, le stalle non possono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono
Art. 102 Tubi e canne fumarie
me igienico-sanitarie. Nei locali di nuova costruzione, le stalle non possono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazione e dei dormitori, a distanza minore di 4.00 m. in linea orizzontale. La ristrutturazione e la riattivazione di stalle preesistenti dovranno essere adeguate alle prescrizioni di cui sopra, ad esclusione : a) dalla distanza minima dalle abitazione b) obbligo delle altezze minime (mantenimento dei livelli di piano esistenti ) Art. 102 Tubi e canne fumarie
Art. 102 Tubi e canne fumarie
ma dalle abitazione b) obbligo delle altezze minime (mantenimento dei livelli di piano esistenti ) Art. 102 Tubi e canne fumarie I tubi e le canne fumarie possono essere collocati a distanza anche inferiori a quella prevista dal 2° comma dell’art.889 del C.C. così come contemplato dall’ultimo del medesimo articolo.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:33/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 ALLEGATI Allegato 1 – Documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia
- Situazione di mappa aggiornata estesa agli edifici ed ai lotti limitrofi fino a comprendere un punto corografico noto (incrocio e/o intersezione con altre Vie o Piazze; indicazione di edifici pubblici quali scuole, luoghi di culto, uffici pubblici ecc.) con evidenziata la particella catastale
ze; indicazione di edifici pubblici quali scuole, luoghi di culto, uffici pubblici ecc.) con evidenziata la particella catastale interessata nonché i distacchi della costruzione oggetto dell’intervento dai confini di proprietà, dalle strade e dalle pareti di edifici circostanti con indicata l’altezza di questi ultimi. Detto elaborato dovrà essere redatto in una scala tale che i dati richiesti possano essere chiaramente indicati.
questi ultimi. Detto elaborato dovrà essere redatto in una scala tale che i dati richiesti possano essere chiaramente indicati. 2. Elaborati grafici progettuali, firmati dal progettista e dal committente, riguardanti lo stato di fatto e di progetto (piante, sezioni e prospetti in scala non minore di 1:100) con evidenziati:
- le misure dei singoli vani, la superficie utile, quella finestrata ed il rapporto fra le due (solo
di 1:100) con evidenziati:
- le misure dei singoli vani, la superficie utile, quella finestrata ed il rapporto fra le due (solo progetto) nonché la destinazione d’uso degli stessi secondo le definizioni dell’art. 73 della L.R. n. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente si dovranno indicare, con il giallo le murature demolite e con il rosso quelle costruite distinte in “stato di fatto” (giallo) e “stato di progetto” (rosso);
giallo le murature demolite e con il rosso quelle costruite distinte in “stato di fatto” (giallo) e “stato di progetto” (rosso);
- i prospetti dovranno indicare chiaramente l’uso dei materiali usati per i serramenti esterni, per i parapetti di terrazze e per i manti di copertura;
- almeno due sezioni quotate (longitudinale e trasversale) di cui una sui corpi scale (se esistenti) e indicanti l’andamento del terreno quotato ai fini della determinazione dell’altezza;
di cui una sui corpi scale (se esistenti) e indicanti l’andamento del terreno quotato ai fini della determinazione dell’altezza;
- particolari costruttivi significativi riguardanti le parti esterne dell’edificio;
- tavola delle sistemazioni esterne delle aree di pertinenza con l’indicazione degli eventuali posti macchina e delle alberature di alto fusto e/o di pregio esistenti o che si intendono mettere a dimora;
one degli eventuali posti macchina e delle alberature di alto fusto e/o di pregio esistenti o che si intendono mettere a dimora;
- elaborati dimostranti il rispetto delle norme di cui alla L. 13/89 sul superamento delle barriere architettoniche;
- per le attività soggette al controllo da parte dai Vigili del Fuoco, dovrà essere allegata la dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto del progettato intervento alle norme di sicurezza.
- Relazione tecnica di dettaglio contenente tra l’altro:
sseveri il rispetto del progettato intervento alle norme di sicurezza. 3. Relazione tecnica di dettaglio contenente tra l’altro:
- criteri di inserimento dell’intervento proposto nel tessuto edilizio esistente e nel paesaggio.
- calcolo delle volumetrie e delle superfici di progetto;
- specifica dei materiali di finitura con particolare riguardo alle parti esterne.
- Relazione geologica e/o geotecnica ove prescritta dalla legge.
- Documentazione fotografica a maggior chiarezza della situazione esistente.
ologica e/o geotecnica ove prescritta dalla legge. 5. Documentazione fotografica a maggior chiarezza della situazione esistente. 6. Dichiarazione sottoscritta dal richiedente la concessione edilizia attestante il titolo di proprietario o altro titolo che gli riconosca il diritto di eseguire le trasformazioni richieste. (modello 1)
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:34/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 7. Dichiarazione del tecnico progettista attestante la conformità della situazione di mappa rappresentata negli elaborati progettuali allo stato reale nonché l’area, espressa in mq., della/e particella/e interessata/e dall’intervento. (modello 1) 8. In caso di interventi compresi nell’ambito piani attuativi dovranno essere allegati tutti gli elaborati previsti nelle relative norme tecniche di attuazione;
i nell’ambito piani attuativi dovranno essere allegati tutti gli elaborati previsti nelle relative norme tecniche di attuazione; 9. In caso di interventi di rilevanza urbanistico ambientale (art. 66 L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni) in zone di tutela ambientale e paesaggistica, si dovrà allegare inoltre:
- la documentazione fotografica;
- la relazione agronomica e/o forestale redatta/e da tecnico abilitato;
- la relazione generale redatta dal progettista;
rafica;
- la relazione agronomica e/o forestale redatta/e da tecnico abilitato;
- la relazione generale redatta dal progettista;
- relazione geologica e/o geotecnica ove prescritta dalla legge.
- Per le attività produttive la relazione di massima sul ciclo produttivo, sulle emissioni in atmosfera e sul numero degli addetti.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:35/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Allegato 2 – Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione edilizia
- Situazione di mappa estesa agli edifici ed ai lotti limitrofi fino a comprendere un punto corografico noto (incrocio e/o intersezione con altre Vie o Piazze; indicazione di edifici pubblici quali scuole, luoghi di culto, uffici pubblici ecc.) con evidenziata la particella catastale interessata.
ne di edifici pubblici quali scuole, luoghi di culto, uffici pubblici ecc.) con evidenziata la particella catastale interessata. 2. Elaborati grafici progettuali, firmati dal progettista e dal committente, riguardanti lo stato di fatto e di progetto (piante, sezioni e prospetti in scala non minore di 1:100) con evidenziati:
- le misure dei singoli vani, la superficie utile, quella finestrata ed il rapporto fra le due (solo
di 1:100) con evidenziati:
- le misure dei singoli vani, la superficie utile, quella finestrata ed il rapporto fra le due (solo progetto) nonché la destinazione d’uso degli stessi secondo le definizioni dell’art. 73 della L.R. n. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
- in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente si dovranno indicare con il giallo le murature demolite e con il rosso quelle costruite distinte in “stato di fatto” (giallo) e “stato di progetto” (rosso);
giallo le murature demolite e con il rosso quelle costruite distinte in “stato di fatto” (giallo) e “stato di progetto” (rosso);
- i prospetti dovranno indicare chiaramente l’uso dei materiali usati per i serramenti esterni, per i parapetti di terrazze e per manti di copertura;
- eventuali sezioni quotate.
- Relazione tecnica di dettaglio contenente tra l’altro:
- criteri di inserimento dell’intervento proposto nel tessuto edilizio esistente e nel paesaggio.
taglio contenente tra l’altro:
- criteri di inserimento dell’intervento proposto nel tessuto edilizio esistente e nel paesaggio.
- specifica dei materiali di finitura con particolare riguardo alle parti esterne ed alle coloriture.
- Dichiarazione sottoscritta dal richiedente l’autorizzazione edilizia attestante il titolo di proprietario o altro titolo che gli riconosca il diritto di eseguire le trasformazioni richieste.
ilizia attestante il titolo di proprietario o altro titolo che gli riconosca il diritto di eseguire le trasformazioni richieste. 5. Dichiarazione del tecnico progettista attestante la conformità della situazione di mappa rappresentata negli elaborati progettuali allo stato reale nonché l’area, espressa in mq., della/e particella/e interessata/e dall’intervento. 6. Relazione geologica e/o geotecnica ove prescritta dalla legge.
sa in mq., della/e particella/e interessata/e dall’intervento. 6. Relazione geologica e/o geotecnica ove prescritta dalla legge. 7. Eventuale documentazione fotografica a maggior chiarezza della situazione esistente. 8. In caso di interventi compresi nell’ambito piani attuativi dovranno essere allegati tutti gli elaborati previsti nelle relative norme tecniche di attuazione; 9. In caso di interventi di rilevanza urbanistico ambientale (art. 66 L.R. 52/91 e successive modifiche
tecniche di attuazione; 9. In caso di interventi di rilevanza urbanistico ambientale (art. 66 L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni) in zone di tutela ambientale e paesaggistica, si dovrà allegare:
-
- la documentazione fotografica;
-
- la relazione agronomica e/o forestale redatta/e da tecnico abilitato;
-
- relazione geologica e/o geotecnica ove prescritta dalla legge.
-
- la relazione generale redatta dal progettista.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:36/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Allegato 3 – Documentazione da allegare alla richiesta di denuncia inizio attività (DIA)
- per interventi che attengono unicamente alla realizzazione di opere interne : a) Situazione di mappa estesa agli edifici ed ai lotti limitrofi fino a comprendere un punto corografico noto (incrocio e/o intersezione con altre Vie o Piazze; indicazione di edifici pubblici quali scuole, luoghi di
unto corografico noto (incrocio e/o intersezione con altre Vie o Piazze; indicazione di edifici pubblici quali scuole, luoghi di culto, uffici pubblici ecc.) con evidenziata la particella catastale interessata. b) Elaborati grafici progettuali riguardanti le piante dello stato di fatto (con indicate in giallo le eventuali demolizioni) e dello stato di progetto (con indicate in rosso le nuove realizzazioni) specificando le
ate in giallo le eventuali demolizioni) e dello stato di progetto (con indicate in rosso le nuove realizzazioni) specificando le destinazioni d’uso, le superfici di ogni singolo vano ed il rapporto tra superficie finestrata e di pavimento solo nelle planimetrie di progetto. Nel caso di sostituzione di solai interpiano anche una sezione indicante le altezze interne dello stato di fatto e di progetto. Per la realizzazione di nuovi impianti elettrici e/o
na sezione indicante le altezze interne dello stato di fatto e di progetto. Per la realizzazione di nuovi impianti elettrici e/o termici solo il progetto relativo all’impianto da realizzare. c) Relazione di cui all’art.80 comma 4 della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. d) Dichiarazione sottoscritta dal denunciante attestante il titolo di proprietario o altro titolo che gli riconosca il diritto di eseguire le trasformazioni richieste.
ciante attestante il titolo di proprietario o altro titolo che gli riconosca il diritto di eseguire le trasformazioni richieste. e) Dichiarazione del tecnico progettista attestante la conformità della situazione di mappa rappresentata negli elaborati progettuali allo stato reale. f) Gli elaborati grafici progettuali devono essere firmati da un tecnico abilitato alla progettazione e dal committente; la relazione di cui all’art.80 comma 4 dal progettista.
re firmati da un tecnico abilitato alla progettazione e dal committente; la relazione di cui all’art.80 comma 4 dal progettista. 2. per interventi che attengono alla realizzazione di opere murarie riguardanti le parti esterne dell’edificio: a) Situazione di mappa estesa agli edifici ed ai lotti limitrofi fino a comprendere un punto corografico noto (incrocio e/o intersezione con altre Vie o Piazze; indicazione di edifici pubblici quali scuole, luoghi di
unto corografico noto (incrocio e/o intersezione con altre Vie o Piazze; indicazione di edifici pubblici quali scuole, luoghi di culto, uffici pubblici ecc.) con evidenziata la particella catastale interessata. b) Elaborati grafici progettuali riguardanti le piante, sezioni e prospetti dello stato di fatto (in giallo eventuali demolizioni) e dello stato di progetto (in rosso le nuove edificazioni) indicanti le destinazioni
di fatto (in giallo eventuali demolizioni) e dello stato di progetto (in rosso le nuove edificazioni) indicanti le destinazioni d’uso, le superfici di ogni singolo vano ed il rapporto tra superficie finestrata e di pavimento solo nelle planimetrie di progetto, con particolare riferimento all’opera progettata. Nel caso di contestuale progetto di impianto elettrico e/o termico, anche il progetto relativo all’impianto da realizzare.
tata. Nel caso di contestuale progetto di impianto elettrico e/o termico, anche il progetto relativo all’impianto da realizzare. c) Dichiarazione sottoscritta dal denunciante attestante il titolo di proprietario o altro titolo che gli riconosca il diritto di eseguire le trasformazioni richieste. d) Dichiarazione del tecnico progettista attestante la conformità della situazione di mappa rappresentata negli elaborati progettuali allo stato reale.
cnico progettista attestante la conformità della situazione di mappa rappresentata negli elaborati progettuali allo stato reale. e) Relazione di cui all’art.80 comma 4 della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. f) Documentazione fotografica relativa alla parte interessata all’intervento g) Gli elaborati grafici progettuali devono essere firmati da un tecnico abilitato alla progettazione e dal committente; la relazione di cui all’art.80 comma 4 dal progettista.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:37/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 3. per la sostituzione dei serramenti esterni e per il rifacimento totale dell’intonacatura e/o del rivestimento esterno degli edifici: a) Documentazione fotografica. b) Materiale illustrativo relativo all’intervento qualora quelli sostituiti siano diversi dagli esistenti. c) Dichiarazione sottoscritta dal denunciante attestante il titolo di proprietario o altro titolo che gli
versi dagli esistenti. c) Dichiarazione sottoscritta dal denunciante attestante il titolo di proprietario o altro titolo che gli riconosca il diritto di eseguire le trasformazioni richieste.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:38/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 Allegato 4 – Documentazione da allegare alla richiesta di approvazione PRPC di iniziativa privata 10. Situazione di mappa estesa agli edifici ed ai lotti limitrofi fino a comprendere un punto corografico noto (incrocio e/o intersezione con altre Vie o Piazze; indicazione di edifici pubblici quali scuole, luoghi di culto, uffici pubblici ecc.) con evidenziata la/e particella/e catastale/i interessata/e.
STATO DI FATTO
ifici pubblici quali scuole, luoghi di culto, uffici pubblici ecc.) con evidenziata la/e particella/e catastale/i interessata/e. 11. Elaborati grafici riguardanti lo stato di fatto e di progetto in scala almeno 1: 200 con evidenziati: STATO DI FATTO
- rilievo plani altimetrico dell’area e degli eventuali edifici;
- destinazioni d’uso ai vari piani degli edifici;
- vincoli ed emergenze urbanistiche, architettoniche ed ambientali;
i edifici;
- destinazioni d’uso ai vari piani degli edifici;
- vincoli ed emergenze urbanistiche, architettoniche ed ambientali;
- stato di conservazione fisica e condizioni igieniche degli eventuali edifici esistenti;
- reti di urbanizzazioni esistenti;
- prospetti delle facciate degli eventuali edifici esistenti;
- documentazione fotografica. PROGETTO
- perimetrazione delle unità minime di intervento o dei lotti;
- destinazione d’uso ammesse;
- categorie d’intervento edilizio e tipologie edilizie;
le unità minime di intervento o dei lotti;
- destinazione d’uso ammesse;
- categorie d’intervento edilizio e tipologie edilizie;
- prescrizioni speciali per l’edificazione (inviluppo edilizio limite, altezze minime, allineamenti obbligatori, ecc.);
- opere di urbanizzazione –schema delle reti e dei particolari costruttivi;
- eventuale individuazione delle aree per le quali è prevista la cessione;
- tabella di sintesi dei dati urbanistici.
ALTRO TITOLO CHE GLI RICONOSCA IL DIRITTO DI ATTUARE IL P. R. P. C..
struttivi;
- eventuale individuazione delle aree per le quali è prevista la cessione;
- tabella di sintesi dei dati urbanistici.
- RELAZIONE TECNICA contenente anche le fasi ed i tempi di attuazione ed una Relazione economica sui principali fattori di costo.
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.
- DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL RICHIEDENTE ATTESTANTE IL TITOLO DI PROPRIETARIO O ALTRO TITOLO CHE GLI RICONOSCA IL DIRITTO DI ATTUARE IL P. R. P. C..
ITTA DAL RICHIEDENTE ATTESTANTE IL TITOLO DI PROPRIETARIO O
ITTA DAL RICHIEDENTE ATTESTANTE IL TITOLO DI PROPRIETARIO O ALTRO TITOLO CHE GLI RICONOSCA IL DIRITTO DI ATTUARE IL P. R. P. C.. 15. DICHIARAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA ATTESTANTE LA CONFORMITA’ DELLA SITUAZIONE DI MAPPA RAPPRESENTATA NEGLI ELABORATI PROGETTUALI ALLO STATO REALE NONCHE’ L’AREA, ESPRESSA IN MQ., DELLA/E PARTICELLA/E INTERESSATA/E DALL’INTERVENTO. 16. EVENTUALI ASSEVERAZIONI.
RP/rp - REGOLAMENTO EDILIZIO-Rev.01 Pg.:39/39 modificato con delibera CC.13 del 10/04/2021 MODELLI
- Certificati di destinazione urbanistica (RICHIESTA)
- concessione edilizia (richiesta)
- autorizzazione edilizia (richiesta)
- denuncia di inizio attività (richiesta)
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