Regolamento edilizio comunale 2017
Comune di Peio · Trento, Trentino-Alto Adige/Südtirol
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COMUNE DI PEIO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - LUGLIO 2017 -
pag. 1 / 56 COMUNE DI PEIO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- LUGLIO 2017 - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 di data 28 giugno 2017 ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 di data 31 luglio 2017
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. .......................................
nsiglio Comunale n. 37 di data 28 giugno 2017 ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 di data 31 luglio 2017
pag. 2 / 56 INDICE CAPITOLO I NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ................. 5 Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. ............................................................. 5 CAPITOLO II CONCESSIONE EDILIZIA, D.I.A. E INTERVENTI LIBERI ...... 5
Art. 2 CONCESSIONE EDILIZIA.....................................................
........................................................ 5 CAPITOLO II CONCESSIONE EDILIZIA, D.I.A. E INTERVENTI LIBERI ...... 5 Art. 2 CONCESSIONE EDILIZIA.............................................................................................. 5 Art. 3 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE ......................................... 5 Art. 4 DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER NUOVE PREVISIONI
Art. 4 DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER NUOVE PREVISIONI
L RILASCIO DELLA CONCESSIONE ......................................... 5 Art. 4 DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE ........................................................................................................................ 6 Art. 5 INTERVENTI SOGGETTI A SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO DI ATTIVITA’ ................................................................................................................................. 6
Art. 6 INTERVENTI LIBERI........................................................
.............................................................................................................................. 6 Art. 6 INTERVENTI LIBERI...................................................................................................... 6 Art. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE O SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’..................................................... 6
Art. 8 INTERVENTI LIBERI - COMUNICAZIONE........................................
LLA DOMANDA DI CONCESSIONE O SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’..................................................... 6 Art. 8 INTERVENTI LIBERI - COMUNICAZIONE................................................................. 7 Art. 9 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO........................................................................... 7 Art. 10 PARERE PREVENTIVO ................................................................................................ 7
Art. 10 PARERE PREVENTIVO ......................................................
. 7 Art. 10 PARERE PREVENTIVO ................................................................................................ 7 Art. 11 MODALITA’ DI REDAZIONE DELLE PERIZIE E RELAZIONI GEOLOGICHE - GEOTECNICHE ......................................................................................................................... 7 Art. 12 PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE ....................................... 8 Art. 13 PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
Art. 13 PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
ASCIO DELLA CONCESSIONE ....................................... 8 Art. 13 PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA ................................................................................................................................... 8 Art. 14 DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ....................................................................... 8
Art. 14 DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI .........................................
............. 8 Art. 14 DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ....................................................................... 8 Art.15 DEROGA ......................................................................................................................... 8 CAPITOLO III COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE .................................... 8 Art.16 COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Art.16 COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE .................................... 8 Art.16 COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ............................................................................................................................... 8 Art. 17 COMPETENZE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ............................................ 9 Art. 18 PREAVVISO DI DINIEGO .......................................................................................... 10
Art. 18 PREAVVISO DI DINIEGO ...................................................
... 9 Art. 18 PREAVVISO DI DINIEGO .......................................................................................... 10 CAPITOLO IV STRUMENTI DI ATTUAZIONE ................................................... 11 Art. 19 PIANI DI ATTUAZIONE ............................................................................................. 11 Art. 20 PIANO GUIDA ............................................................................................................. 11
Art. 21 SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VIGILANZA DA PARTE DELL’AUTORITÀ
20 PIANO GUIDA ............................................................................................................. 11 CAPITOLO V NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ............................. 11 Art. 21 SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VIGILANZA DA PARTE DELL’AUTORITÀ COMUNALE ............................................................................................................................. 11
Art. 22 TABELLA INDICATIVA .....................................................
............................................................................................................................. 11 Art. 22 TABELLA INDICATIVA ............................................................................................ 12 Art. 23 ULTIMAZIONE DEI LAVORI .................................................................................... 12 Art. 24 CANTIERI .................................................................................................................... 12
Art. 25 DISTANZE DA TERRAPIENI O MURATURE ......................................
CANTIERI .................................................................................................................... 12 CAPITOLO VI NORME IGIENICO-EDILIZIE ..................................................... 13 Art. 25 DISTANZE DA TERRAPIENI O MURATURE ......................................................... 13 Art. 26 CAMERE D’ARIA, INTERCAPEDINI, ISOLAZIONI E VESPAI ............................ 13 Art. 27 SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE E DI RIFIUTO ..................................... 14
Art. 27 SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE E DI RIFIUTO ............................
PAI ............................ 13 Art. 27 SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE E DI RIFIUTO ..................................... 14 Art. 28 ACQUA POTABILE..................................................................................................... 14 Art. 29 SUPERFICIE MINIMA E DOTAZIONE DEGLI ALLOGGI ..................................... 14 Art. 30 DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI E DELLE APERTURE ................................. 15
Art. 30 DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI E DELLE APERTURE ..........................
.................................. 14 Art. 30 DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI E DELLE APERTURE ................................. 15 Art. 31 SOPPALCHI ................................................................................................................. 16 Art. 32 SERVIZI IGIENICI....................................................................................................... 18 Art. 33 CUCINE E ANGOLI COTTURA................................................................................. 19
Art. 33 CUCINE E ANGOLI COTTURA.................................................
......... 18 Art. 33 CUCINE E ANGOLI COTTURA................................................................................. 19 Art. 34 LOCALI A PIANO TERRENO, SEMINTERRATI E INTERRATI ........................... 19 Art. 35 AUTORIMESSE E POSTI MACCHINA ..................................................................... 20 Art. 36 SCALE .......................................................................................................................... 20
Art. 37 PARAPETTI E BALCONI ....................................................
pag. 3 / 56 Art. 37 PARAPETTI E BALCONI ........................................................................................... 22 Art. 38 LOCALI PER CALDAIE E CABINE ELETTRICHE ................................................. 22 Art. 39 RIFIUTI URBANI......................................................................................................... 23 Art. 40 CAMINI E CONDOTTI................................................................................................ 23
Art. 40 CAMINI E CONDOTTI.......................................................
23 Art. 40 CAMINI E CONDOTTI................................................................................................ 23 Art. 41 RISCALDAMENTO E PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO .......................................................................................................................... 23 Art. 42 DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ......................................................................................... 24
Art. 43 DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
IONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ......................................................................................... 24 Art. 43 DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO ................................................................................................................................................... 24 Art. 44 ELEMENTI DI ARREDO URBANO ........................................................................... 25
Art. 44 ELEMENTI DI ARREDO URBANO ..............................................
............ 24 Art. 44 ELEMENTI DI ARREDO URBANO ........................................................................... 25 Art. 45 DECORO DELLE FACCIATE, DELLE RECINZIONI E DEI MURI ........................ 25 Art. 46 RECINZIONI DELLE AREE ,IMPIANTO DEGLI ALBERI E RETI ANTIGRANDINE ..................................................................................................................... 26
Art. 47 INSEGNE, TARGHE, TABELLE E TENDE .......................................
RANDINE ..................................................................................................................... 26 Art. 47 INSEGNE, TARGHE, TABELLE E TENDE ............................................................... 26 Art. 48 CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO E DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI IN CORRISPONDENZA DI STRADE .................. 27
Art. 49 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE ...............................................
EGNE DI ESERCIZIO E DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI IN CORRISPONDENZA DI STRADE .................. 27 Art. 49 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE .............................................................................. 28 Art. 50 NUMERI CIVICI, SEGNALETICA STRADALE, CORPI ILLUMINANTI .............. 28 Art. 51 PASSI CARRAI ............................................................................................................ 28
Art. 52 SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE .................................
51 PASSI CARRAI ............................................................................................................ 28 Art. 52 SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE .................................................. 29 Art. 53 ANTENNE, ANTENNE PARABOLICHE E APPARECCHIATURE ESTERNE PER IL CONDIZIONAMENTO ....................................................................................................... 29
Art. 54 COLLETTORI SOLARI - CELLE FOTOVOLTAICHE ................................
ER IL CONDIZIONAMENTO ....................................................................................................... 29 Art. 54 COLLETTORI SOLARI - CELLE FOTOVOLTAICHE ............................................. 30 CAPITOLO VII COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE ...................... 30 Art. 55 STALLE E RICOVERI PER ANIMALI ...................................................................... 30
Art. 55 STALLE E RICOVERI PER ANIMALI ..........................................
............. 30 Art. 55 STALLE E RICOVERI PER ANIMALI ...................................................................... 30 Art. 56 CONCIMAIE ................................................................................................................ 31 CAPITOLO VIII CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA’, E DI DESTINAZIONE URBANISTICA ............................................................................................................ 32
Art. 57 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ...............................................
IONE URBANISTICA ............................................................................................................ 32 Art. 57 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ................................................................................... 32 Art. 58 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA .............................................. 32 CAPITOLO IX DIRITTI DI INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI .... 32
Art. 59 INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI ......................................
E URBANISTICA .............................................. 32 CAPITOLO IX DIRITTI DI INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI .... 32 Art. 59 INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI ........................................................... 32 CAPITOLO X APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ..... 33 ART. 60 AMBITO DI APPLICAZIONE .................................................................................. 33
NE ..... 33
NE ..... 33 ART. 60 AMBITO DI APPLICAZIONE .................................................................................. 33 ART. 61 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ......................................................................... 33 ART. 62 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO.................. 42 ART. 63 URBANIZZAZIONE DELLE AREE ........................................................................ 42
ART. 64 CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI ...................................
............... 42 ART. 63 URBANIZZAZIONE DELLE AREE ........................................................................ 42 ART. 64 CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI ................................................... 43 ART. 65 AUMENTO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI........................................................... 44 ART. 66 CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO .................................................................... 44
ART. 68 ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ................................
................ 44 ART. 66 CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO .................................................................... 44 ART. 67 PIANI ATTUATIVI ................................................................................................... 44 ART. 68 ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ......................................... 45 ART. 69 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ......................................... 46
ART. 69 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ................................
................................ 45 ART. 69 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ......................................... 46 ART. 70 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER L’EDILIZIA CONVENZIONATA ....... 47 ART. 71 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE S.C.I.A. ...................................................................................................................................... 47
Art. 73 SERVITU’ PUBBLICHE SPECIALI ............................................
............................................................................................................................. 47 ART. 72 RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE.................................................................. 47 CAPITOLO XI NORME FINALI E TRANSITORIE ............................................ 48 Art. 73 SERVITU’ PUBBLICHE SPECIALI ........................................................................... 48
Art. 73 SERVITU’ PUBBLICHE SPECIALI ............................................
.......... 48 Art. 73 SERVITU’ PUBBLICHE SPECIALI ........................................................................... 48 Art. 74 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ....................................................... 48 Art. 75 ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE NORME ............................................................ 48
Art. 76 PRONTUARIO TIPOLOGICO ..................................................
pag. 4 / 56 Art. 76 PRONTUARIO TIPOLOGICO .................................................................................... 48 Art. 77 REGOLAMENTAZIONE E LIMITAZIONE UBANISTICA DELLE ATTIVITA’ CHE PRODUCONO EMISSIONI NOCIVE IN ATMOSFERA .............................................. 49
Art. 1
TAZIONE UBANISTICA DELLE ATTIVITA’ CHE PRODUCONO EMISSIONI NOCIVE IN ATMOSFERA .............................................. 49
pag. 5 / 56 CAPITOLO I NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. Il regolamento edilizio determina: a) le modalità e la documentazione per presentare al comune i progetti di opere per la richiesta di concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio di attività e per
comune i progetti di opere per la richiesta di concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio di attività e per la richiesta e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e del certificato di agibilità; b) i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le caratteristiche delle recinzioni, nonché l'eventuale disciplina delle modalità costruttive per la realizzazione di specifiche
le caratteristiche delle recinzioni, nonché l'eventuale disciplina delle modalità costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere; il regolamento, in particolare, può prevedere - ai fini della valorizzazione e della tutela paesaggistico ambientale anche del territorio non assoggettato a tutela del paesaggio - norme sulla tipologia, le altezze, la cubatura, i caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, la tutela di
ipologia, le altezze, la cubatura, i caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione di carattere tecnico che risulti conveniente; c) le disposizioni integrative degli standard stabiliti dalla Giunta provinciale per quanto concerne le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche, i parcheggi a servizio degli edifici; d) l'eventuale fissazione di una superficie minima degli alloggi, anche superiore a quella
i parcheggi a servizio degli edifici; d) l'eventuale fissazione di una superficie minima degli alloggi, anche superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia abitativa pubblica e agevolata; e) le modalità di calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia; f) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari da collocare all'interno dei centri abitati;
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rovincia; f) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari da collocare all'interno dei centri abitati; g) i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi e le norme igieniche d'interesse edilizio; h) gli interventi soggetti al parere obbligatorio della CPC, in luogo della commissione edilizia; i) l'ordinamento della commissione edilizia e l'individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione CAPITOLO II CONCESSIONE EDILIZIA, D.I.A. E INTERVENTI LIBERI Art. 2
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ione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione CAPITOLO II CONCESSIONE EDILIZIA, D.I.A. E INTERVENTI LIBERI Art. 2 CONCESSIONE EDILIZIA Gli interventi soggetti al rilascio della concessione edilizia sono quelli previsti dall’art. 80 della LP. 15/2015 e ss.mm. Art. 3 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE Per quanto riguarda le condizioni per il rilascio della Concessione edilizia si faccia riferimento al contenuto dell’articolo 82 della LP. 15/2015 e ss.mm..
Art. 4
pag. 6 / 56 Art. 4 DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di 5 anni dalla data di inizio. sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa dal comune solo per eventi e fatti di
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anni dalla data di inizio. sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa dal comune solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti, tali da ritardare l'inizio o l'esecuzione dei lavori. La relativa decadenza è dichiarata, sentita la Commissione edilizia. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere che non si riducano all’impianto di cantiere, all’esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. Art. 5
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iducano all’impianto di cantiere, all’esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. Art. 5 INTERVENTI SOGGETTI A SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO DI ATTIVITA’
- Gli interventi soggetti a SCIA sono quelli previsti dall’articolo 85, della L.P. 15/2015 e ss.mm.; ** si considerano volumi tecnici: i serbatoi idrici, i locali di deposito o cisterne esclusivamente utilizzati per il deposito di cippato, pellet, combustibili liquidi o gassosi,
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i, i locali di deposito o cisterne esclusivamente utilizzati per il deposito di cippato, pellet, combustibili liquidi o gassosi, l’estracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala sopra le linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero o simili e i locali caldaia. Art. 6 INTERVENTI LIBERI
Art. 6
come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero o simili e i locali caldaia. Art. 6 INTERVENTI LIBERI
- Gli interventi liberi sono quelli previsti dall’art. 78 della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
- Oltre agli interventi liberi previsti dal codice dell’Urbanistica dall’art. 78 della L.P. 15/2015 e s.m. e relativo regolamento di attuazione si considerano interventi liberi anche i seguenti interventi: a) il deposito temporaneo dei containers per la raccolta della frutta, limitatamente al
enti liberi anche i seguenti interventi: a) il deposito temporaneo dei containers per la raccolta della frutta, limitatamente al fabbisogno dell’azienda agricola, nel periodo della raccolta. b) il deposito temporaneo nei piazzali di pertinenza dell’azienda, quali risultano dal provvedimento di concessione o dalla licenza edilizia o, per gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazione alla
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zia o, per gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazione alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di fatto alla data di entrata in vigore della legge, delle merci legate all’attività produttiva della stessa. Art. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE O SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
- Possono richiedere la concessione o segnalazione certificata di inizio attività i
EGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
- Possono richiedere la concessione o segnalazione certificata di inizio attività i proprietari dell’immobile nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo ai sensi dell’art. 81 della L.P. 15/2015 e s.m.. La domanda di concessione deve essere presentata secondo i modelli approvati dalla Giunta Provinciale. E’ facoltà della Pubblica Amministrazione esigere dal richiedente la dimostrazione
i modelli approvati dalla Giunta Provinciale. E’ facoltà della Pubblica Amministrazione esigere dal richiedente la dimostrazione di avere titolo a presentare istanza di concessione o di denuncia d’inizio di attività. 2. Al fine di poter regolarmente istruire la pratica, le domande di concessione edilizia devono essere presentate agli uffici comunali almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della commissione edilizia comunale, complete di tutti gli elaborati e
Art. 8
pag. 7 / 56 pareri previsti dalle normative vigenti. Qualora non fosse presentata nei termini e nei modi sopraindicati è facoltà dell’Ufficio tecnico istruire comunque la pratica, altrimenti la stessa potrà essere valutata dalla C.E.C. nella riunione successiva. Art. 8 INTERVENTI LIBERI - COMUNICAZIONE Per gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi dell’art. 78 della L.P. 15/2015 e s.m. , la stessa deve essere presentata secondo i modelli approvati dalla Giunta Provinciale. Art. 9
Art. 9
rt. 78 della L.P. 15/2015 e s.m. , la stessa deve essere presentata secondo i modelli approvati dalla Giunta Provinciale. Art. 9 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO La documentazione prevista è quella richiesta dalla deliberazione della Giunta provinciale 2019/2010 e ss.mm.. Per quanto riguarda gli interventi di demolizione è necessaria una relazione dettagliata dei materiali presenti con particolare riferimento a quelli tossico-nocivi. Può essere
ne è necessaria una relazione dettagliata dei materiali presenti con particolare riferimento a quelli tossico-nocivi. Può essere previsto il deposito di un piano di demolizione con le metodologie adottate per l’abbattimento da polveri, rumori ecc. Gli elaborati relativi ad edifici di particolare interesse storico devono essere redatti, su in scala unica non inferiore a 1:50 ad eccezione delle planimetrie che possono essere redatte in scala 1:100.
essere redatti, su in scala unica non inferiore a 1:50 ad eccezione delle planimetrie che possono essere redatte in scala 1:100. Eventuali particolari costruttivi devono essere redatti in scala adeguata a rendere chiaramente comprensibile quanto rappresentato. Per gli interventi di demolizione e di manutenzione straordinaria è consentita una scala inferiore. L’Amministrazione Comunale, qualora l’importanza e la consistenza dell’opera lo
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straordinaria è consentita una scala inferiore. L’Amministrazione Comunale, qualora l’importanza e la consistenza dell’opera lo richiedano, può prescrivere la presentazione del plastico o della simulazione grafica computerizzata (rendering) con l’inserimento dei manufatti in ambiente reale, riproducenti l’opera progettata. Art. 10 PARERE PREVENTIVO
- Nel caso si intenda richiedere un parere preventivo circa l’ammissibilità di interventi
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progettata. Art. 10 PARERE PREVENTIVO
- Nel caso si intenda richiedere un parere preventivo circa l’ammissibilità di interventi edilizi, dovrà essere presentata domanda in carta resa legale da parte del proprietario o di chi ne ha titolo o dal progettista, con idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica e relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta. Art. 11 MODALITA’ DI REDAZIONE DELLE PERIZIE E RELAZIONI GEOLOGICHE - GEOTECNICHE
Art. 11
iera chiara i quesiti oggetto della richiesta. Art. 11 MODALITA’ DI REDAZIONE DELLE PERIZIE E RELAZIONI GEOLOGICHE - GEOTECNICHE
- Le perizie e relazioni geologiche e geotecniche dovranno essere redatte secondo quanto disposto dalla Carta di sintesi della pericolosità, e dalle norme tecniche sulle costruzioni, come previsto dalla normativa specifica in vigore.
- La relazione/perizia geologico-geotecnica deve essere firmata anche dal progettista per presa visione.
a specifica in vigore. 2. La relazione/perizia geologico-geotecnica deve essere firmata anche dal progettista per presa visione. 3. Il progettista deve dichiarare che il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella relazione/perizia geologico-geotecnica. 4. Il direttore dei lavori, unitamente alla dichiarazione di inizio dei lavori, deve firmare la relazione/perizia gelogico-geotecnica per presa visione o dichiarare di aver preso
razione di inizio dei lavori, deve firmare la relazione/perizia gelogico-geotecnica per presa visione o dichiarare di aver preso visione della relazione/perizia gelogico-geotecnica e delle prescrizioni in essa contenute.
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pag. 8 / 56 Art. 12 PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE Il procedimento di rilascio della concessione è quello stabilito dall’articolo 82 della LP. 15/2015 e ss.mm. e dall’art. 67 del Regolamento Edilizio Provinciale. Art. 13 PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA Il procedimento di presentazione della S.C.I.A. è quello stabilito dall’articolo 86 della LP. 15/2015 e s.m. e dall’art. 65 del Regolamento Edilizio Provinciale. Art. 14 DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
Art. 14
articolo 86 della LP. 15/2015 e s.m. e dall’art. 65 del Regolamento Edilizio Provinciale. Art. 14 DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
- La dichiarazione di inizio lavori, presentata su modulistica approvata dalla Giunta Provinciale è obbligatoria per interventi assoggettati a regime concessorio, nei casi espressamente previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm..
- La dichiarazione deve essere inviata prima dell’effettivo inizio dei lavori da parte del
revisti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm.. 2. La dichiarazione deve essere inviata prima dell’effettivo inizio dei lavori da parte del titolare della concessione o dal presentatore della denuncia d’inizio di attività, secondo le modalità precisate all’art. 21 del presente Regolamento. 3. La mancata comunicazione di inizio dei lavori e delle eventuali variazioni comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 21 del presente Regolamento
Art.15
ori e delle eventuali variazioni comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 21 del presente Regolamento oltre alle eventuali sanzioni previste dal d.Lgs. 81/2008 per il mancato adempimento degli obblighi imposti). 4. Prima dell’inizio dei lavori relativi all’impianto di riscaldamento va depositato in comune il progetto dell’impianto corredato da relazione tecnica firmata dal progettista (legge 10/1991 e ss.mm.). Art.15 DEROGA
Art.15
comune il progetto dell’impianto corredato da relazione tecnica firmata dal progettista (legge 10/1991 e ss.mm.). Art.15 DEROGA
- Alle indicazioni e prescrizioni del presente Regolamento è possibile derogare nei modi e forme di legge relativamente ad opere ed edifici pubblici o di interesse pubblico. CAPITOLO III COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE Art.16 COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
- I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo
E E FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
E E FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
- I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare
i trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati. 2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare: a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
pag. 9 / 56 b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali; c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o
gio iscritti ai relativi collegi o albi professionali; c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia; d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio
nenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti
ale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali; e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei
ne di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse. 3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.
operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici. 4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11. 5. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni
ssociata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in
a quattro e non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del
Art. 17
vo comune. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico. Art. 17 COMPETENZE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
- La Commissione Edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l’autorità comunale nella attività attinente all’edilizia e all’urbanistica, nonché nella tutela del decoro e dell’estetica delle costruzioni, anche
nella attività attinente all’edilizia e all’urbanistica, nonché nella tutela del decoro e dell’estetica delle costruzioni, anche in relazione al loro inserimento nell’ambiente. 2. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere obbligatorio, sui piani guida, sulle autorizzazioni paesaggistiche di cui al comma I bis all’articolo 74 della legge urbanistica e s.m., sulle concessioni ad edificare, sulle deroghe urbanistiche (nel caso
comma I bis all’articolo 74 della legge urbanistica e s.m., sulle concessioni ad edificare, sulle deroghe urbanistiche (nel caso di deroghe che richiedono anche il nulla osta provinciale il parere è di competenza della CPC). Sulle opere pubbliche è possibile prevedere il passaggio in commissione edilizia qualora il comune lo ritenga opportuno.
pag. 10 / 56 Non è obbligatorio il parere della Commissione Edilizia per gli interventi soggetti a denuncia d’inizio di attività. Il parere della Commissione Edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal funzionario responsabile della valutazione dell’intervento proposto. Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del Comune che lo ritenga utile ed opportuno.
u qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del Comune che lo ritenga utile ed opportuno. 3. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la Commissione edilizia può richiedere le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento paesaggistico dell’intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e
necessarie per garantire un corretto inserimento paesaggistico dell’intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l’estetica delle costruzioni anche in relazione all’ambiente circostante nel rispetto delle norme tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale e dell’art. 61 del presente Regolamento. 4. La Commissione si riunisce di norma a cadenza mensile in giorni fissi e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L’avviso di
di norma a cadenza mensile in giorni fissi e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L’avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta. 5. Per la validità delle adunanze è richiesto l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto. 6. I pareri della Commissione Edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
e Edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 7. Il verbale delle riunioni della Commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al presidente della Commissione. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla Commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza.
resenti, oggetto), i pareri espressi dalla Commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza. I pareri della Commissione, nella forma dell’estratto del verbale firmato dal segretario, sono comunicati all’Autorità Comunale per le decisioni di competenza. 8. I singoli componenti della Commissione non possono presenziare all’esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale,
Art. 18
non possono presenziare all’esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte (siano essi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l’interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado. 9. E’ fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della Commissione stessa. Art. 18 PREAVVISO DI DINIEGO
Art. 18
missione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della Commissione stessa. Art. 18 PREAVVISO DI DINIEGO
- L’Amministrazione, prima di rendere un provvedimento di diniego per tutti i procedimenti edilizi, ai sensi della legge provinciale 23/92 comunica al richiedente le ragioni ostative al rilascio del provvedimento, assegnando termine di giorni 10 (eventualmente prorogabili) per far pervenire deduzioni, memorie, documenti o
del provvedimento, assegnando termine di giorni 10 (eventualmente prorogabili) per far pervenire deduzioni, memorie, documenti o quanto ritenuto utile, con l’avvertimento che la comunicazione ha carattere interlocutorio e non costituisce atto finale del procedimento. 2. Ove l’interessato ritenga di avvalersi di tale facoltà, la pratica verrà nuovamente esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale al fine di rendere il provvedimento definitivo e conclusivo del procedimento.
ente esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale al fine di rendere il provvedimento definitivo e conclusivo del procedimento. 3. Nel caso di mancata presentazione da parte dell’interessato di quanto indicato al comma 1, l’Amministrazione renderà il provvedimento definitivo di diniego conclusivo del procedimento.
Art. 19
pag. 11 / 56 4. Il provvedimento di diniego della concessione edilizia indica l’autorità giurisdizionale o amministrativa alla quale può essere presentato ricorso e i relativi termini. 5. Il provvedimento di diniego della concessione edilizia deve essere adeguatamente motivato e preceduto dalla comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda, come previsto dall’articolo 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. CAPITOLO IV STRUMENTI DI ATTUAZIONE Art. 19 PIANI DI ATTUAZIONE
Art. 19
articolo 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. CAPITOLO IV STRUMENTI DI ATTUAZIONE Art. 19 PIANI DI ATTUAZIONE
- Per quanto riguarda i piani di attuazione si faccia riferimento agli artt. della L.P. 15/2015 e ss.mm. Art. 20 PIANO GUIDA
- Per quanto riguarda il piano guida si faccia riferimento agli artt. della L.P. 15/2015 e ss.mm.. CAPITOLO V NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 21 SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VIGILANZA DA PARTE DELL’AUTORITÀ COMUNALE
Art. 21
ss.mm.. CAPITOLO V NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 21 SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VIGILANZA DA PARTE DELL’AUTORITÀ COMUNALE
- Il titolare della concessione o della S.C.I.A., nei casi previsti dalla L.P. 15/2015 deve comunicare l’inizio dei lavori utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla P.A.T. e approvata dalla Giunta Provinciale. In presenza di cemento-amianto dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’Unità Operativa Igiene e Medicina del Lavoro relativamente al “piano di lavoro”
anto dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’Unità Operativa Igiene e Medicina del Lavoro relativamente al “piano di lavoro” necessario per la rimozione e lo smaltimento di materiale in cemento-amianto. 2. Tale comunicazione deve essere inviata prima dell’effettivo inizio dei lavori unitamente alla documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge. 3. Prima dell’inizio dei lavori di nuova edificazione il titolare della concessione edilizia
alle vigenti disposizioni di legge. 3. Prima dell’inizio dei lavori di nuova edificazione il titolare della concessione edilizia deve chiedere all’Amministrazione comunale la determinazione degli allineamenti e delle quote cui dovrà esattamente uniformarsi. Tale determinazione, che sarà effettuata entro quindici giorni dalla domanda, risulterà dal verbale che sarà allegato agli atti di fabbrica. Trascorsi i quindici giorni
entro quindici giorni dalla domanda, risulterà dal verbale che sarà allegato agli atti di fabbrica. Trascorsi i quindici giorni senza l’avvenuta determinazione dei punti fissi, si riterranno validi quelli di progetto. 4. I funzionari comunali o gli incaricati dei controlli possono in qualsiasi momento chiedere, comunicando il giorno e l’ora al titolare della concessione o della denuncia d’inizio di attività e al Direttore dei Lavori per consentirne l’eventuale presenza, di
olare della concessione o della denuncia d’inizio di attività e al Direttore dei Lavori per consentirne l’eventuale presenza, di effettuare controlli al cantiere per verificare la regolarità dei lavori. La visita dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art. 124 della LP. 1 del 04 marzo 2008 e s.m. La visita dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.. 5. L’eventuale variazione del Direttore dei Lavori o della ditta appaltatrice deve essere
me previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.. 5. L’eventuale variazione del Direttore dei Lavori o della ditta appaltatrice deve essere tempestivamente comunicata con le modalità di cui al punto 1.
Art. 22
pag. 12 / 56 6. La mancata comunicazione di inizio dei lavori e delle eventuali variazioni di cui al comma 5 del presente articolo comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 200,00. Art. 22 TABELLA INDICATIVA
- Per i lavori soggetti a concessione e SCIA, deve essere esposta in posizione ben visibile sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm 40x60, recante le seguenti indicazioni: data e numero della
ta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm 40x60, recante le seguenti indicazioni: data e numero della concessione o della denuncia d’inizio di attività, il nome del titolare, del costruttore, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08), il nome degli installatori degli impianti e, qualora sia
Art. 23
ttazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08), il nome degli installatori degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome dei progettisti degli impianti (D.P.R. 447/91). 2. In caso di mancata esposizione della tabella è prevista una sanzione di €. 200,00 Art. 23 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- Dell’avvenuta ultimazione dei lavori il titolare della concessione o della S.C.I.A. è tenuto a dare comunicazione al Comune utilizzando la modulistica appositamente
Art. 24
il titolare della concessione o della S.C.I.A. è tenuto a dare comunicazione al Comune utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla P.A.T. e approvata dalla Giunta Provinciale Art. 24 CANTIERI
- Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l’accesso a chiunque non sia interessato ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l’incolumità per persone e cose, avere un
ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l’incolumità per persone e cose, avere un aspetto decoroso, ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro. 2. Quando il cantiere comporti l’occupazione temporanea di area pubblica il titolare della concessione o il presentatore della denuncia d’inizio di attività, l’eventuale committente, o il costruttore, devono ottenere preventivamente l’autorizzazione per l’occupazione del suolo.
tività, l’eventuale committente, o il costruttore, devono ottenere preventivamente l’autorizzazione per l’occupazione del suolo. 3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti. 4. All’interno del centro abitato i lavori di movimentazione terra mediante macchine scavatrici o spianatrici e i lavori di demolizione mediante macchine o attrezzature meccaniche deve rispettare l’orario stabilito ovvero:
i o spianatrici e i lavori di demolizione mediante macchine o attrezzature meccaniche deve rispettare l’orario stabilito ovvero: • dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30 durante la vigenza dell’ora solare; • dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell’ora legale; Il limite massimo di immissione è fissato dal piano di zonizzazione acustica. Si può derogare solo in casi particolari stabiliti dagli organi competenti. Nei giorni
ssato dal piano di zonizzazione acustica. Si può derogare solo in casi particolari stabiliti dagli organi competenti. Nei giorni festivi, domeniche e altre feste stabilite per legge, non è consentito il lavoro all’interno dei cantieri per nessuna attività da parte di imprese, imprese di subappalto diretto od indiretto, artigiani od altro. L’autorizzazione ad eventuali deroghe e per giustificati motivi può essere concessa dal Sindaco o dall’assessore delegato con
o. L’autorizzazione ad eventuali deroghe e per giustificati motivi può essere concessa dal Sindaco o dall’assessore delegato con notifica ai Vigili Urbani. E’ fatto obbligo il rispetto dell’igiene ambientale soprattutto con la limitazione dei rumori derivati da lavorazioni con ogni tipo di macchinario sia mobile che portatile e la limitazione delle polveri con sistemi depolverizzanti o con
pag. 13 / 56 bagnatura costante intesa alla loro eliminazione. Nessun materiale può essere bruciato in cantiere. 5. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici su fronte strada e qualsiasi lavorazione sul tetto devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata. Tale condizione impone che vengano attuate
i lavori che per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata. Tale condizione impone che vengano attuate le salvaguardie alla tutela della persona con la costruzione di recinzioni adeguate, costruzione di marciapiedi provvisori, ripari a difesa di eventuale caduta di materiale dall’alto e la posa di segnaletica su indicazioni degli uffici competenti. Lo sporto di gronda aggettante sulla proprietà pubblica, durante la fase dei lavori al tetto, ai fini
i degli uffici competenti. Lo sporto di gronda aggettante sulla proprietà pubblica, durante la fase dei lavori al tetto, ai fini della sicurezza, deve essere ritenuto al pari di una occupazione temporanea di suolo pubblico con le necessarie difese contro la caduta di materiale dall’alto. Nella fase di montaggio delle impalcature necessarie deve essere richiesta la temporanea sospensione al transito di persone e mezzi e devono essere presenti gli addetti alla sicurezza secondo la normativa.
temporanea sospensione al transito di persone e mezzi e devono essere presenti gli addetti alla sicurezza secondo la normativa. 6. Prima dell’inizio dei lavori, nel caso che nell’esecuzione delle opere si possano arrecare danni alla proprietà pubblica (strade, marciapiedi, illuminazione, tubature, ecc) il titolare della DIA o della Concessione Edilizia dovrà versare al comune una cauzione da €. 1000,00 a €. 5000,00 (fissata dalla Giunta municipale sulla base delle
titolo di cauzione eventualmente decurtata, qualora il titolare della SCIA o
sione Edilizia dovrà versare al comune una cauzione da €. 1000,00 a €. 5000,00 (fissata dalla Giunta municipale sulla base delle indicazioni dell’Ufficio Tecnico comunale in relazione alla tipologia e/o entità dell’intervento). Al termine dei lavori, dopo verifica dell’assenza di danni o il ripristino degli stessi, il comune provvederà alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione eventualmente decurtata, qualora il titolare della SCIA o
Art. 25
provvederà alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione eventualmente decurtata, qualora il titolare della SCIA o Concessione edilizia non ottemperi direttamente al ripristino, dell’ammontare delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per i lavori necessari. CAPITOLO VI NORME IGIENICO-EDILIZIE Art. 25 DISTANZE DA TERRAPIENI O MURATURE Per quanto riguarda il rispetto delle distanze previste da questo articolo si faccia
Art. 25
E Art. 25 DISTANZE DA TERRAPIENI O MURATURE Per quanto riguarda il rispetto delle distanze previste da questo articolo si faccia riferimento a quanto previsto dall’ ALLEGATO 2 - DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE - (Testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 1858 di data 26
DISTANZE DEI MURI DAI CONFINI E DAI FABBRICATI.
10, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 1858 di data 26 agosto 2011 e s.m.) ed alle relative tabelle allegate. DISTANZE DEI MURI DAI CONFINI E DAI FABBRICATI. Per quanto riguarda il rispetto delle distanze previste da questo articolo si faccia riferimento a quanto previsto dall’ ALLEGATO 2 - DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE (Testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della
Art. 26
to dall’ ALLEGATO 2 - DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE (Testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 1858 di data 26 agosto 2011 e s.m.) ed alle relative tabelle allegate. Art. 26 CAMERE D’ARIA, INTERCAPEDINI, ISOLAZIONI E VESPAI
- Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici,
ARIA, INTERCAPEDINI, ISOLAZIONI E VESPAI
ARIA, INTERCAPEDINI, ISOLAZIONI E VESPAI
- Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono essere provvisti di camera d’aria fra il terreno ed il solaio sul quale
Art. 27
pag. 14 / 56 appoggia il pavimento del locale. La camera d’aria può essere sostituita da vespaio aerato dello spessore minimo di cm 50. 2. Deve essere previsto adeguato isolamento contro l’umidità. 3. I pavimenti e le pareti dei locali contro terra devono essere realizzati con un’intercapedine o un vespaio o, in ogni caso, adottando delle soluzioni capaci di proteggere i locali stessi dall’umidità; nel caso gli stessi locali siano riscaldati deve essere garantita un’adeguata isolazione termica. Art. 27
Art. 27
i stessi dall’umidità; nel caso gli stessi locali siano riscaldati deve essere garantita un’adeguata isolazione termica. Art. 27 SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE E DI RIFIUTO
- E’ vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, dai cortili e dalle aree private in genere, salvo comprovata impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria.
- Lo smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto dovrà avvenire secondo quanto
ssibilità di allacciarsi alla rete fognaria. 2. Lo smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto dovrà avvenire secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente e dal Regolamento per il Servizio di Fognatura Comunale. Lo smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto è soggetto ad autorizzazione amministrativa secondo quanto stabilito dalle norme vigenti 3. Per l’esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e di
ndo quanto stabilito dalle norme vigenti 3. Per l’esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto deve essere chiesta autorizzazione al Sindaco o ad altri Enti competenti. 4. Gli edifici impossibilitati a scaricare le acque meteoriche nella rete comunale acque bianche devono predisporre idoneo sistema di dispersione delle acque sul suolo di proprietà previa presentazione di specifica perizia geologica. In alternativa alla
Art. 28
stema di dispersione delle acque sul suolo di proprietà previa presentazione di specifica perizia geologica. In alternativa alla dispersione nel suolo delle acque meteoriche è possibile realizzare un sistema di recupero delle acque meteoriche con la posa di vasche di accumulo. Art. 28 ACQUA POTABILE
- Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all’interno di ogni alloggio.
essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all’interno di ogni alloggio. 2. Qualora l’acqua non sia approvvigionata dall’acquedotto comunale, la potabilità dovrà essere certificata da laboratorio autorizzato, a intera cura e spese del richiedente. 3. Per gli edifici sparsi, non allacciabili alla rete dell’acquedotto comunale, alla domanda di concessione edilizia o alla D.I.A. dovrà essere allegato un elaborato
Art. 29
iabili alla rete dell’acquedotto comunale, alla domanda di concessione edilizia o alla D.I.A. dovrà essere allegato un elaborato planimetrico con individuazione del punto di prelievo dell’acqua potabile, della collocazione di eventuali vasche di accumulo e il tracciato della tubazione. Un’eventuale diversa modalità di approvvigionamento dell’acqua potabile dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica. Art. 29 SUPERFICIE MINIMA E DOTAZIONE DEGLI ALLOGGI
Art. 29
ua potabile dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica. Art. 29 SUPERFICIE MINIMA E DOTAZIONE DEGLI ALLOGGI
- Ogni nuovo alloggio ad uso permanente, con esclusione di quelli di edilizia pubblica, non può avere superficie inferiore a m2 40,00 misurati al netto delle murature, ad esclusione degli alloggi per anziani, protetti, di edilizia pubblica per i quali è ammessa una superficie minima di m2 35,00. E’ altresì ammessa una superficie
ziani, protetti, di edilizia pubblica per i quali è ammessa una superficie minima di m2 35,00. E’ altresì ammessa una superficie minima di m2 35,00 per alloggi realizzati negli edifici sparsi purché si preveda un’unica unità abitativa.
pag. 15 / 56 2. La superficie occupata in pianta dalla eventuale scala interna all’alloggio è computata solo su uno dei piani collegati (non è computata nel calcolo della superficie dell’alloggio). 3. Nel caso di interventi sugli alloggi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito derogare alla superficie minima dell’alloggio, purché la nuova superficie non sia inferiore a quella preesistente, solo se non viene modificata
uperficie minima dell’alloggio, purché la nuova superficie non sia inferiore a quella preesistente, solo se non viene modificata la forma della superficie complessiva dell’alloggio medesimo. La deroga è ammessa anche se si interviene sulle parti comuni con lo spostamento delle stesse, purché la superficie netta dell’alloggio non diminuisca rispetto alla situazione preesistente. Nei casi di adeguamento alla normativa disabili della larghezza delle scale e dei
inuisca rispetto alla situazione preesistente. Nei casi di adeguamento alla normativa disabili della larghezza delle scale e dei percorsi orizzontali è consentito ridurre la superficie dell’alloggio se è dimostrata l’impossibilità tecnica di soluzioni alternative. 4. Ogni alloggio ad uso permanente deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di impianto di riscaldamento, di almeno un servizio igienico, di cucina o
Art. 30
uto, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di impianto di riscaldamento, di almeno un servizio igienico, di cucina o angolo cottura. 5. Ogni nuovo alloggio deve avere una stanza da letto con superficie non inferiore a m2 8,00. Art. 30 DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI E DELLE APERTURE
- Con esclusione delle abitazioni, delle relative pertinenze e dei garage, i locali a piano terreno degli edifici di nuova costruzione devono avere l’altezza minima, misurata
ive pertinenze e dei garage, i locali a piano terreno degli edifici di nuova costruzione devono avere l’altezza minima, misurata tra pavimento e soffitto di metri 2,50 nelle zone oltre i 500 metri e fino a 900 metri s.l.m. e di metri 2,40 nelle zone oltre i 900 metri s.l.m. Per gli altri piani vale quanto disposto per i locali di abitazione dai commi successivi, salvo diverse disposizioni più restrittive previste da eventuali normative specifiche. 2. I locali di abitazione, a qualsiasi piano, devono avere:
osizioni più restrittive previste da eventuali normative specifiche. 2. I locali di abitazione, a qualsiasi piano, devono avere: a) per le zone oltre i 500 metri e fino ai 900 metri s.l.m., un’altezza minima di metri 2,50 misurata dal pavimento al soffitto, ed una superficie minima dei vani abitabili, con esclusione delle cucine, di m2 8,00; b) per le zone oltre i 900 metri s.l.m., un’altezza minima di metri 2,40 misurata dal pavimento al soffitto, ed una superficie minima dei vani abitabili con esclusione
, un’altezza minima di metri 2,40 misurata dal pavimento al soffitto, ed una superficie minima dei vani abitabili con esclusione delle cucine di m2 8,00; 3. Per le pertinenze e i locali accessori non destinati ad abitazione permanente quali servizi igienici (secondo bagno), lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi di pertinenza dell’abitazione, ripostigli, cantine, stube e simili, è ammessa, a qualsiasi piano, un’altezza minima di metri 2,20.
pertinenza dell’abitazione, ripostigli, cantine, stube e simili, è ammessa, a qualsiasi piano, un’altezza minima di metri 2,20. 4. Nei solai piani in legno con travatura a vista l’altezza sarà misurata all’intradosso del tavolato purché la travatura portante non abbia altezza superiore a cm. 25. 5. Nei sottotetti, per essere considerati abitabili, i locali con soffitto inclinato (mansarda) avente pendenza minima del 35%, devono avere altezza media
ere considerati abitabili, i locali con soffitto inclinato (mansarda) avente pendenza minima del 35%, devono avere altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20 e altezza minima interna netta pari a metri 1,50 (riferite all’intradosso del tavolato). Non sono computati ai fini del calcolo della superficie minima dei locali e della superficie abitabile di cui all’art. 29 del presente Regolamento gli spazi che hanno altezza media ponderale inferiore a metri 2,20 o che hanno altezza inferiore a metri 1,50.
sente Regolamento gli spazi che hanno altezza media ponderale inferiore a metri 2,20 o che hanno altezza inferiore a metri 1,50. Tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili purché abbiano un’altezza minima netta di metri 1,20.
pag. 16 / 56 Gli ambienti devono essere separati dagli spazi aventi altezza inferiore a metri 1,20 con tramezzi o con pareti attrezzate fisse. 6. Gli ambienti nei sottotetti, di cui al punto 5 non destinati ad abitazione permanente quali servizi igienici, corridoi e disbrighi, devono avere altezza media ponderale non inferiore a metri 1,90 riferita alla superficie utilizzabile dei servizi igienici (secondo bagno), alla fascia della larghezza minima dei corridoi e dei disbrighi e
superficie utilizzabile dei servizi igienici (secondo bagno), alla fascia della larghezza minima dei corridoi e dei disbrighi e altezza minima interna netta pari a metri 1,50 (riferite all’intradosso del tavolato). Non sono computati ai fini del calcolo della superficie minima dei servizi igienici e della superficie abitabile di cui all’art. 29 del presente Regolamento gli spazi che hanno altezza media ponderale inferiore a metri 1,90 e altezza inferiore a metri 1,50.
29 del presente Regolamento gli spazi che hanno altezza media ponderale inferiore a metri 1,90 e altezza inferiore a metri 1,50. Tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con i locali di cui sopra purché abbiano un’altezza minima netta di metri 1,20. Gli ambienti devono essere separati dagli spazi aventi altezza inferiore a metri 1,20 con tramezzi o con pareti attrezzate fisse. 7. Per gli ambienti nei sottotetti destinati a soffitta, ripostiglio, guardaroba o simili non
zzi o con pareti attrezzate fisse. 7. Per gli ambienti nei sottotetti destinati a soffitta, ripostiglio, guardaroba o simili non è richiesta alcuna altezza minima. Non sono computati ai fini del calcolo della superficie abitabile di cui all’art. 29 del presente Regolamento gli spazi che non siano interni all’alloggio o che hanno altezza media ponderale inferiore a metri 1,90 e altezza inferiore a metri 1,50 (riferite all’intradosso del tavolato).
he hanno altezza media ponderale inferiore a metri 1,90 e altezza inferiore a metri 1,50 (riferite all’intradosso del tavolato). 8. La superficie di illuminazione ed aerazione di ciascun vano agibile deve avvenire da spazi liberi esterni e non deve essere inferiore a: a) 1/10 della superficie del pavimento per le zone fino a 900 metri s.l.m.. b) 1/12 della superficie del pavimento per le zone oltre i 900 metri s.l.m.. c) 1/12 della superficie abitabile del pavimento per gli ambienti nei sottotetti
pavimento per le zone oltre i 900 metri s.l.m.. c) 1/12 della superficie abitabile del pavimento per gli ambienti nei sottotetti (mansarde). 9. Nei nuovi edifici le superfici di illuminazione ed aerazione, utilizzabili ai fini del precedente comma 8 devono distare almeno 6,00 m dalle pareti dello stesso edificio che le fronteggiano, L’aerazione dei locali deve essere prevista in modo da assicurare un sufficiente ricambio d’aria.
edificio che le fronteggiano, L’aerazione dei locali deve essere prevista in modo da assicurare un sufficiente ricambio d’aria. 10. I corridoi e i disbrighi devono avere larghezza minima di metri 1,00, fatte salve comunque le norme sul superamento delle barriere architettoniche. 11. Nel caso di interventi sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esclusa la ristrutturazione, è consentito derogare all’altezza minima
i alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esclusa la ristrutturazione, è consentito derogare all’altezza minima dei locali, all’inclinazione minima del tetto, ai rapporti minimi di finestratura, purché su richiesta dell’Amministrazione comunale l’Azienda per i Servizi Sanitari accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili e purché le nuove previsioni, nel loro complesso, non siano peggiorative rispetto alla situazione esistente.
Art. 31
ei locali abitabili e purché le nuove previsioni, nel loro complesso, non siano peggiorative rispetto alla situazione esistente. 12. Con esclusione delle abitazioni, è consentito derogare alla superficie minima di illuminazione ed aerazione dei vani derivata da spazi liberi esterni, purché sia integrata con ventilazione meccanica e l’Azienda per i Servizi Sanitari accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili. Art. 31 SOPPALCHI
Art. 31
ccanica e l’Azienda per i Servizi Sanitari accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili. Art. 31 SOPPALCHI
- La costruzione di soppalchi aperti sui locali da soppalcare è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
pag. 17 / 56 a) la superficie soppalcata non deve superare il 40% della superficie netta del locale da soppalcare nel caso di abitazioni e il 50% nel caso di usi diversi dall’abitazione; b) l’altezza netta minima della superficie sottostante il soppalco deve essere non inferiore a metri 2,30. Tale altezza viene elevata a metri 2,60 per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi; c) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, l’altezza netta minima della
izzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi; c) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, l’altezza netta minima della superficie soprastante il soppalco deve essere non inferiore a metri 2,20. Per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi l’altezza netta minima dovrà essere di metri 2,60; d) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato avente pendenza minima del 35% (mansarda), la superficie soprastante il soppalco deve avere altezza minima
on soffitto inclinato avente pendenza minima del 35% (mansarda), la superficie soprastante il soppalco deve avere altezza minima interna netta pari a metri 1,50 e altezza media ponderale (riferite all’intradosso del tavolato) non inferiore a metri 2,20. Non sono computati ai fini del calcolo della superficie abitabile di cui all’art. 29 del presente Regolamento gli spazi che hanno altezza inferiore a metri 1,50. Tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili
azi che hanno altezza inferiore a metri 1,50. Tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili purché abbiano un’altezza minima netta di metri 1,20. Gli ambienti devono essere separati dagli spazi aventi altezza inferiore a metri 1,20 con tramezzi o con pareti attrezzate fisse. Per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi l’altezza netta minima dovrà essere di metri 2,00 e l’altezza media ponderale di metri 2,60.
negozi, uffici o pubblici esercizi l’altezza netta minima dovrà essere di metri 2,00 e l’altezza media ponderale di metri 2,60. e) Nei locali produttivi e nei magazzini l’altezza netta minima della superficie sottostante e soprastante il soppalco adibiti esclusivamente a magazzino o deposito deve essere non inferiore a metri 2,20, purché non adibiti a presenza permanente delle persone. Devono comunque essere rispettate eventuali normative specifiche più restrittive.
n adibiti a presenza permanente delle persone. Devono comunque essere rispettate eventuali normative specifiche più restrittive. 2. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale più il soppalco, facendo riferimento al rapporto minimo previsto per i locali da soppalcare. Le aperture devono garantire l’illuminazione e l’aerazione omogenea del locale e del soppalco.
visto per i locali da soppalcare. Le aperture devono garantire l’illuminazione e l’aerazione omogenea del locale e del soppalco. 3. Nel caso di interventi sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esclusa la ristrutturazione, è consentito derogare all’inclinazione minima del tetto, ai rapporti minimi di finestratura, purché su richiesta dell’Amministrazione comunale l’Azienda per i Servizi Sanitari accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili.
Art. 32
pag. 18 / 56 Art. 32 SERVIZI IGIENICI
- Nelle abitazioni almeno un servizio igienico deve avere dimensioni conformi a quanto previsto dalle vigenti normative per il superamento delle barriere architettoniche, comunque la superficie minima non deve essere inferiore a m2 4,00, e deve essere dotato di lavabo, vasca da bagno o doccia, tazza, bidet. Gli apparecchi sanitari non potranno essere istallati nelle zone con altezza inferiore a m 1,60 (riferita all’intradosso dell’orditura secondaria – “canteri”).
ranno essere istallati nelle zone con altezza inferiore a m 1,60 (riferita all’intradosso dell’orditura secondaria – “canteri”). Nei casi di adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche è consentita l’eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento. 2. Eventuali altri servizi nell’alloggio o in locali di pertinenza possono avere superficie minore, comunque non inferiore a m2 1,50.
entuali altri servizi nell’alloggio o in locali di pertinenza possono avere superficie minore, comunque non inferiore a m2 1,50. 3. I servizi igienici in ambienti a destinazione non residenziale, qualora non disciplinati da specifica normativa di settore, non potranno avere dimensioni inferiori a m2 2.00 4. Tutti i servizi igienici dovranno avere: a) aerazione ed illuminazione diretta dall’esterno mediante finestra di superficie non inferiore a m2 0,60, oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15
diretta dall’esterno mediante finestra di superficie non inferiore a m2 0,60, oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15 ricambi all’ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione regolato da temporizzatore. b) la ventilazione meccanica, con le caratteristiche di cui al punto precedente, è sempre obbligatoria nel caso di finestre in falda indipendentemente dalla loro dimensione; c) pareti rivestite di materiale lavabile fino all’altezza di metri 2,00 dal pavimento,
indipendentemente dalla loro dimensione; c) pareti rivestite di materiale lavabile fino all’altezza di metri 2,00 dal pavimento, o a tutta altezza nel caso la medesima sia inferiore a metri 2,00. 5. I servizi igienici non devono comunicare direttamente con cucine e soggiorni.
pag. 19 / 56 6. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, i servizi igienici devono essere dotati di tubo di ventilazione protetto da griglia di sufficiente superficie. Il tubo di ventilazione deve rispondere ai requisiti previsti dall’art. 56, commi 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento. 7. Le colonne di scarico devono essere e realizzate in maniera tale da evitare la trasmissione di odori attraverso i tubi di ventilazione.
Art. 33
nne di scarico devono essere e realizzate in maniera tale da evitare la trasmissione di odori attraverso i tubi di ventilazione. 8. Tutti gli ambienti a destinazione non residenziale (uffici, negozi, laboratori artigianali, attività commerciali ecc...) devono essere dotati di almeno un servizio igienico avente i requisiti minimi di cui al terzo comma, salvo prescrizioni più restrittive date da norme specifiche di settore. Art. 33 CUCINE E ANGOLI COTTURA
Art. 33
i di cui al terzo comma, salvo prescrizioni più restrittive date da norme specifiche di settore. Art. 33 CUCINE E ANGOLI COTTURA
- Per il locale adibito a cucina deve essere assicurata diretta illuminazione e aerazione nel rispetto dell’art. 30 commi 8 e 9 del presente Regolamento.
- L’eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest’ultimo.
- Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia
care ampiamente con quest’ultimo. 3. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di tubo di ventilazione per lo scarico dei vapori e deve essere in ogni caso assicurata l’immissione di aria esterna. Il tubo di ventilazione deve rispondere ai requisiti previsti dall’art. 40, commi 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento.
esterna. Il tubo di ventilazione deve rispondere ai requisiti previsti dall’art. 40, commi 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento. 4. Le cucine di ristoranti, pizzerie e attività similari dovranno essere dotate di idoneo sistema di aspirazione meccanica dei vapori e dei fumi direttamente sui luoghi ove questi vengono prodotti. Il tubo o i tubi di ventilazione devono essere stagni, conformi alle leggi, norme vigenti e norme UNI, e vanno prolungati almeno 1,00 metro sopra la falda del tetto.
Art. 34
no essere stagni, conformi alle leggi, norme vigenti e norme UNI, e vanno prolungati almeno 1,00 metro sopra la falda del tetto. In ogni caso i vapori e i fumi non devono recare molestia e/o disagi alle abitazioni circostanti. 5. Le colonne di scarico devono essere realizzate in maniera tale da evitare la trasmissione di odori attraverso i tubi di ventilazione. Art. 34 LOCALI A PIANO TERRENO, SEMINTERRATI E INTERRATI
- I locali siti a piano terreno, seminterrato e interrato devono avere il pavimento
I A PIANO TERRENO, SEMINTERRATI E INTERRATI
I A PIANO TERRENO, SEMINTERRATI E INTERRATI
- I locali siti a piano terreno, seminterrato e interrato devono avere il pavimento impermeabile e murature perimetrali adeguatamente protette dall’umidità
- I piani seminterrati possono essere adibiti ad abitazione, ovvero possono ospitare attività di pubblici esercizi, magazzini di vendita, mense e laboratori, ecc., purché emergano da quota terra di almeno ml. 1.50. Tali locali devono essere dotati di
ini di vendita, mense e laboratori, ecc., purché emergano da quota terra di almeno ml. 1.50. Tali locali devono essere dotati di idonea intercapedine avente larghezza minima di ml. 0.80, areata che ne distacchi le pareti e il pavimento dal terreno. 2. I locali interrati non possono essere adibiti ad abitazione e devono avere altezza minima netta non inferiore a ml. 2.00. 3. Nei locali interrati è ammesso l’uso lavorativo purché abbiano un’altezza minima di
za minima netta non inferiore a ml. 2.00. 3. Nei locali interrati è ammesso l’uso lavorativo purché abbiano un’altezza minima di ml. 2.40 e un idoneo sistema di condizionamento dell’aria. 2. I locali seminterrati potranno essere adibiti a sale aperte al pubblico (sala ristorante, sala giochi, palestra, ecc..) qualora la competente autorità sanitaria abbia accertato l’esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico.
Art. 35
pag. 20 / 56 3. Nei locali seminterrati e interrati è vietata l’installazione, il deposito e qualsiasi utilizzo di apparecchiature o impianti alimentati a gas GPL salvo che norme specifiche lo consentano. Art. 35 AUTORIMESSE E POSTI MACCHINA
- Le autorimesse devono rispettare le specifiche norme in vigore e in particolare devono essere progettati conformemente a quanto specificato nell’allegato 3 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023/2010 e ss.mm. e dalla Tabella B del
memente a quanto specificato nell’allegato 3 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023/2010 e ss.mm. e dalla Tabella B del Regolamento Edilizio Provinciale. 2. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina. I posti macchina devono essere rappresentati sugli elaborati progettuali con un tratteggio che ne evidenzi forma e dimensioni. 3. Il box e i posti macchina devono avere le dimensioni minime precisate nelle tabelle
eggio che ne evidenzi forma e dimensioni. 3. Il box e i posti macchina devono avere le dimensioni minime precisate nelle tabelle D, E ed F allegate alla D.G.P. 3 sett. 2010 n° 2023 e ss.mm. e dalla Tabella B del Regolamento Edilizio Provinciale. 4. L’altezza minima del locale delle autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli è di metri 2,20 5. L’altezza minima delle autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove
uperiore a nove autoveicoli è di metri 2,20 5. L’altezza minima delle autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli è quella prevista dal D.M. Int. 01 febbraio 1986 e s.m.. 6. L’inizio delle rampe di accesso alle autorimesse e ai piani interrati di norma deve essere arretrato di metri 2,50 dal limite dell’area soggetta al transito e realizzato in modo tale da garantire la sicurezza al traffico sia pedonale che veicolare e consentire
rea soggetta al transito e realizzato in modo tale da garantire la sicurezza al traffico sia pedonale che veicolare e consentire l’agevole stazionamento dei veicoli che devono immettersi nell’area. I nuovi accessi dovranno comunque essere autorizzati dall’ente proprietario della strada. 7. Le rampe di cui al comma precedente non potranno avere pendenza superiore al 20% e dovranno essere adeguatamente raccordate alle estremità; la pavimentazione deve essere eseguita con materiali antisdrucciolevoli.
ovranno essere adeguatamente raccordate alle estremità; la pavimentazione deve essere eseguita con materiali antisdrucciolevoli. 8. Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno essere realizzate conformemente a quanto specificato nell’allegato 3 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023/2010 e ss.mm; dalla Tabella B del Regolamento Edilizio Provinciale e realizzate in modo tale da consentire il facile movimento degli autoveicoli nonché .
Art. 36
la B del Regolamento Edilizio Provinciale e realizzate in modo tale da consentire il facile movimento degli autoveicoli nonché . 9. Le rampe e le corsie di accesso devono avere larghezza non inferiore a metri 3,00 se a senso unico e a metri 4,50 se a doppio senso. 10. E’ possibile derogare a quanto previsto dal comma 6 su motivata richiesta che verrà valutata dalla Commissione Edilizia Comunale; Art. 36 SCALE
- Nel caso di costruzione di nuovi edifici, ristrutturazione di interi edifici, sostituzione
Art. 36
e Edilizia Comunale; Art. 36 SCALE
- Nel caso di costruzione di nuovi edifici, ristrutturazione di interi edifici, sostituzione totale del vano scala o creazione di nuovo vano scala o parte di esso, questo deve presentare caratteristiche geometriche in ottemperanza alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
- Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono
i superamento delle barriere architettoniche. 2. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere lunghezza contenuta e prevedere almeno un pianerottolo di riposo fra i piani. Sono ammesse scale con configurazione anche non lineare purché il rapporto dei gradini venga soddisfatto a cm. 40 dal lato più corto.
pag. 21 / 56 3. Nel caso di intervento parziale sul vano scala o di sostituzione totale, il rispetto alla normativa va riferito all’intervento stesso, compatibilmente con le strutture esistenti. 4. Nelle nuove costruzioni, la struttura portante delle scale e/o del vano scala comune deve essere realizzata con materiali di idonea resistenza al fuoco. 5. I vani scala devono essere aerati ed illuminati, anche artificialmente, in maniera da garantire accettabili condizioni igieniche e di visibilità.
no essere aerati ed illuminati, anche artificialmente, in maniera da garantire accettabili condizioni igieniche e di visibilità. 6. Ferme restando le norme previste dalle disposizioni relative ad ospedali, alberghi, scuole ed altri edifici speciali, i fabbricati a più piani devono essere serviti da almeno un vano scala ogni 500 m2 di superficie lorda misurata in proiezione orizzontale con esclusione della superficie lorda occupata dalla scala e da altri collegamenti verticali,
misurata in proiezione orizzontale con esclusione della superficie lorda occupata dalla scala e da altri collegamenti verticali, salvo deroga delle competenti autorità per particolari destinazioni d’uso (magazzini, depositi e simili). 7. Tutte le nuove scale dei fabbricati, fino all’ingresso dell’alloggio, se non costituiscono parte comune devono avere larghezza non inferiore a m 1,20 Per le altre scale al servizio di locali agibili valgono le norme previste dalla normativa per il
rghezza non inferiore a m 1,20 Per le altre scale al servizio di locali agibili valgono le norme previste dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e comunque dovranno avere una larghezza non inferiore a m 0,80. 8. Le scale di uso individuale possono avere pedata a forma trapezoidale. Tutte le pedate, misurate in asse alla scala, devono avere misura costante non inferiore a cm 25. La larghezza minima della pedata nel punto più stretto non deve essere inferiore a cm 12.
misura costante non inferiore a cm 25. La larghezza minima della pedata nel punto più stretto non deve essere inferiore a cm 12. La somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compreso fra 62 e 64 cm.
pag. 22 / 56 9. Le scale nei restauri e nei risanamenti possono avere pedata a forma trapezoidale. Tutte le pedate, misurate in asse alla scala, devono avere misura costante non inferiore a cm 30. La larghezza minima della pedata nel punto più stretto non deve essere inferiore a cm 14. La somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compreso fra 62 e 64 cm. 10. Nel caso di nuova edificazione o ristrutturazione totale tutte le scale in comune a più
Art. 37
deve essere compreso fra 62 e 64 cm. 10. Nel caso di nuova edificazione o ristrutturazione totale tutte le scale in comune a più unità immobiliari devono avere una larghezza minima pari a ml. 1.20. 11. Nel caso di nuova edificazione o ristrutturazione totale le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Art. 37 PARAPETTI E BALCONI
- Tutti i nuovi parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma
Art. 37
ro sviluppo. Art. 37 PARAPETTI E BALCONI
- Tutti i nuovi parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma idonee a costituire efficace riparo ed essere inattraversabili da una sfera di 10 cm di diametro e non devono essere arrampicabili. Se realizzato con paramento costituito da elementi orizzontali è necessario che il parapetto rientri verso l’interno di almeno cm. 20 Art. 38 LOCALI PER CALDAIE E CABINE ELETTRICHE
Art. 38
rizzontali è necessario che il parapetto rientri verso l’interno di almeno cm. 20 Art. 38 LOCALI PER CALDAIE E CABINE ELETTRICHE
- Le centrali termiche di potenzialità al focolare superiore a 35 kW devono essere di norma ventilate direttamente dall’esterno, essere aperte verso l’esterno e progettate nel rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione della potenzialità complessiva e del tipo di combustibile impiegato. E’ consentito che l’apertura di detti locali avvenga su apposita precamera
ità complessiva e del tipo di combustibile impiegato. E’ consentito che l’apertura di detti locali avvenga su apposita precamera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica. 2. Per l’installazione di caldaie di potenzialità inferiore a 35 kW all’interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia. 3. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica devono essere conformi alla normativa in
ispettate le vigenti normative in materia. 3. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica devono essere conformi alla normativa in vigore “ Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Art. 39
pag. 23 / 56 Art. 39 RIFIUTI URBANI
- Per i nuovi edifici residenziali con più di 6 alloggi devono essere previsti idonei spazi, opportunamente dimensionati, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in forma differenziata, da concordare con il competente Ufficio.
- Tali disposizioni si applicano anche ad edifici in cui siano previsti interventi di ristrutturazione o risanamento. Negli interventi di ristrutturazione o risanamento
Art. 40
d edifici in cui siano previsti interventi di ristrutturazione o risanamento. Negli interventi di ristrutturazione o risanamento qualora non sia possibile applicare il comma 1, andrà previsto nella relazione tecnica con quali modalità si provvederà al reperimento di idonei spazi o a sopperire a tale mancanza”. Art. 40 CAMINI E CONDOTTI
- I prodotti della combustione e i vapori devono essere scaricati nell’atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI e in ogni caso
vapori devono essere scaricati nell’atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI e in ogni caso non devono recare molestia e/o disagi alle abitazioni circostanti. 2. I camini per i quali non esiste una specifica normativa dovranno essere prolungati sopra la falda del tetto di almeno m 1,00. 3. Nel caso di aspirazione meccanica centralizzata, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione risultante da idoneo calcolo che garantisca i ricambi minimi orari richiesti.
, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione risultante da idoneo calcolo che garantisca i ricambi minimi orari richiesti. 4. Nel caso di condotti collettivi ramificati o nel caso di condotti a servizio esclusivo di singoli locali, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione minima di cm² 100 per ogni locale servito. 5. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, i tubi di ventilazione delle abitazioni devono essere prolungati al di sopra
in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, i tubi di ventilazione delle abitazioni devono essere prolungati al di sopra del tetto. Negli interventi in cui non sia possibile prolungare i tubi di ventilazione al di sopra del tetto è possibile realizzare gli sbocchi in facciata. 6. I prodotti della combustione, i vapori e qualsiasi esalazione che possa recare disturbo, creati dalle attività diverse dall’abitazione, devono essere sempre scaricate
e qualsiasi esalazione che possa recare disturbo, creati dalle attività diverse dall’abitazione, devono essere sempre scaricate con camini o condotti prolungati sopra la falda del tetto di almeno m 1,00 e in ogni caso non devono recare molestia e/o disagi alle abitazioni circostanti. 7. La costruzione delle canne fumarie dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme vigenti in materia, si dovrà garantire una sufficiente isolazione della tubazione con
parte di intersezione con la copertura del tetto. Le canne fumarie dovranno aver
à essere eseguita nel rispetto delle norme vigenti in materia, si dovrà garantire una sufficiente isolazione della tubazione con particolare attenzione nei punti di contatto con parti lignee o infiammabili e nella parte di intersezione con la copertura del tetto. Le canne fumarie dovranno avere uno sviluppo il più possibile lineare e dovranno essere dotate di ispezione nella parte inferiore. 8. Gli elaborati progettuali (piante e prospetti) dovranno individuare il posizionamento delle canne fumarie.
Art. 41
a parte inferiore. 8. Gli elaborati progettuali (piante e prospetti) dovranno individuare il posizionamento delle canne fumarie. 9. L’installazione di una nuova canna fumaria è soggetta alla presentazione di certificazione di conformità dell’impianto ai sensi del D.M. 37/08 e ss.mm.. Art. 41 RISCALDAMENTO E PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
- Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale
RIZIONI TECNICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
RIZIONI TECNICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
- Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza continuativa di persone, fatta eccezione per particolari
Art. 42
pag. 24 / 56 destinazioni d’uso, devono essere dotati di idoneo sistema di climatizzazione invernale degli ambienti. 2. La progettazione, l’esecuzione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto di riscaldamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente. 3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico. Art. 42 DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE
Art. 42
oriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico. Art. 42 DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- Gli edifici, a seconda della destinazione d’uso, devono corrispondere a quanto disposto dalle normative statali e provinciali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
- Negli edifici che presentano la possibilità di accessi a livelli differenti rispetto alla
Art. 43
one delle barriere architettoniche. 2. Negli edifici che presentano la possibilità di accessi a livelli differenti rispetto alla situazione del terreno attuale, non è obbligatoria l’installazione dell’ascensore anche in presenza di più di tre livelli fuori terra purché la possibilità di accesso a differenti livelli non sia realizzata con strutture artificiose. Art. 43 DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
- Gli edifici, a seconda della destinazione d’uso, devono corrispondere a quanto
PER IL CONTENIMENTO
PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
- Gli edifici, a seconda della destinazione d’uso, devono corrispondere a quanto disposto dalle normative statali, provinciali e comunali in materia di inquinamento acustico.
Art. 44
pag. 25 / 56 Art. 44 ELEMENTI DI ARREDO URBANO
- Sulla proprietà privata all’interno delle aree di pertinenza delle abitazioni non necessitano di concessione o S.C.I.A., la posa di manufatti costituenti arredi esterni come attrezzature adibite a gioco bambini, fontane, fioriere e simili poste su proprietà.
- Per quanto riguarda la posa di attrezzature ed arredi si faccia riferimento a quanto previsto dall’art. 22 del regolamento di attuazione della LP 1/2008 e ss.mm.. Si
zature ed arredi si faccia riferimento a quanto previsto dall’art. 22 del regolamento di attuazione della LP 1/2008 e ss.mm.. Si precisa che i manufatti in esso contemplati dovranno rispettare le norme del Codice civile in materia di distanze e non dovranno costituire pericolo o intralcio alla viabilità. 3. le cassette d’impostazione e simili non necessitano di concessione o SCIA 4. E’ consentita la posa temporanea (a carattere stagionale) di chioschi, purché
e simili non necessitano di concessione o SCIA 4. E’ consentita la posa temporanea (a carattere stagionale) di chioschi, purché finalizzati alla vendita, all’esposizione, o alla somministrazione e purché di superficie non superiore a m² 10,00. Tali strutture devono essere armonicamente inserite nel contesto edificato o nel paesaggio, non incidono sugli indici urbanistico- edilizi e sono assoggettate a comunicazione. Tali strutture non possono essere
paesaggio, non incidono sugli indici urbanistico- edilizi e sono assoggettate a comunicazione. Tali strutture non possono essere posizionate in aree destinate a parcheggio pubblico o privato, non devono intralciare i percorsi pedonali ed in particolare quelli previsti per l’accesso dei disabili e devono rispettare le norme previste dal codice della strada. Alla comunicazione dovrà essere allegata una planimetria con l’esatta collocazione del manufatto ed una relazione che
la strada. Alla comunicazione dovrà essere allegata una planimetria con l’esatta collocazione del manufatto ed una relazione che illustri la tipologia e le dimensioni del manufatto, il periodo di installazione e le modalità di posa in opera e rimozione. Tali manufatti non dovranno contrastare con le disposizioni vigenti in materia di commercio e pubblici esercizi e con le norme del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai fabbricati e dai confini e i diritti di terzi.
ici esercizi e con le norme del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai fabbricati e dai confini e i diritti di terzi. 5. E’ ammessa la posa di strutture per la copertura e la delimitazione di spazi pubblici, concessi temporaneamente in uso, per la collocazione di tavolini e sedie, a scadenza stagionale, antistanti esercizi pubblici. La tipologia di tali strutture deve essere preventivamente autorizzata in via amministrativa; qualsiasi successiva modifica dovrà essere del pari autorizzata.
Art. 45
deve essere preventivamente autorizzata in via amministrativa; qualsiasi successiva modifica dovrà essere del pari autorizzata. Gli interventi di cui al presente comma non sono soggetti a concessione o SCIA. 6. La posa degli elementi di cui ai commi 1 e 4 è consentita solamente nelle aree specificatamente destinate alla residenza o all’attività alberghiera. Art. 45 DECORO DELLE FACCIATE, DELLE RECINZIONI E DEI MURI
- Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti,
O DELLE FACCIATE, DELLE RECINZIONI E DEI MURI
O DELLE FACCIATE, DELLE RECINZIONI E DEI MURI
- Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mantenuti in modo conforme al pubblico decoro e in modo da armonizzarsi con gli edifici circostanti e con le caratteristiche della strada o piazza.
- Tutti gli interventi che prevedono la variazione di colori e tipologia dei serramenti,
caratteristiche della strada o piazza. 2. Tutti gli interventi che prevedono la variazione di colori e tipologia dei serramenti, realizzazione di poggioli per numero, e dimensione, intonacature, tinteggiature, zoccolature e rivestimenti esterni, nonché i muri di recinzione e di sostegno sono soggetti al conseguimento di parere preventivo della Commissione edilizia Comunale 3. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle
ventivo della Commissione edilizia Comunale 3. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino fissando un congruo termine per la loro esecuzione. 4. Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali laceranti o realizzate in maniera da costituire pericolo per la pubblica incolumità.
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pag. 26 / 56 5. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il minore impatto ambientale. 6. Per gli interventi riguardanti l’edilizia tradizionale esistente si faccia riferimento ai suggerimenti del Prontuario tipologico redatto dalla Comunità di Valle Art. 46 RECINZIONI DELLE AREE ,IMPIANTO DEGLI ALBERI E RETI ANTIGRANDINE
- Le recinzioni, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere
IMPIANTO DEGLI ALBERI E RETI ANTIGRANDINE
IMPIANTO DEGLI ALBERI E RETI ANTIGRANDINE
- Le recinzioni, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere devono essere di norma collocate ad una distanza da strade comunali o piazze pubbliche non inferiore a cm. 50, salvo diversa valutazione specifica da parte della Commissione Edilizia Comunale. Se posizionati in corrispondenza di curve e incroci stradali, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o
posizionati in corrispondenza di curve e incroci stradali, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione. Tali opere dovranno comunque essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada. L’Amministrazione può imporre la rimozione degli elementi esistenti che impediscono la visibilità o che costituiscono impedimento alla sicurezza della circolazione.
ozione degli elementi esistenti che impediscono la visibilità o che costituiscono impedimento alla sicurezza della circolazione. 2. Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l’altezza di m 0,60, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore. L’altezza totale della recinzione, compreso il muro, non può superare i m 1,80.
no di campagna se autorizzato a quota superiore. L’altezza totale della recinzione, compreso il muro, non può superare i m 1,80. 3. In presenza di muri di recinzione tradizionali, sentita la C.E.C., è consentito derogare alle dimensioni del punto precedente per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistico ambientale tradizionale. 4. La recinzione delle aree agricole è di norma vietata. Qualora sia necessaria per difendere dagli ungulati le coltivazioni, in appezzamenti
one delle aree agricole è di norma vietata. Qualora sia necessaria per difendere dagli ungulati le coltivazioni, in appezzamenti coltivati ad orto, la recinzione dovrà essere realizzata con rete in filo di ferro zincato o plastificato di colore verde a maglie rettangolari di grandi dimensioni ed altezza degradante specifica per riserve di caccia posta su pali di sostegno infissi nel terreno o in plinti completamente interrati.
za degradante specifica per riserve di caccia posta su pali di sostegno infissi nel terreno o in plinti completamente interrati. Le recinzioni, i pali, gli ancoraggi e gli ostacoli fissi in genere dovranno comunque essere arretrati di m 1,50 dal ciglio stradale esistente. E’ consentita la recinzione delle aree agricole costituenti pertinenza di edifici ad uso abitativo. 5. Le recinzioni di aree scoperte nelle zone in cui scorrono le piste di sci devono essere
rtinenza di edifici ad uso abitativo. 5. Le recinzioni di aree scoperte nelle zone in cui scorrono le piste di sci devono essere eliminate nel periodo invernale o tenute a ml 15,00 dal bordo pista . 6. Il Sindaco sentita la C.E.C. può vietare l’uso delle recinzioni o può autorizzare altezze maggiori per impianti o costruzioni particolari (esclusa la residenza) o in dipendenza di normative particolari (impianti di stoccaggio combustibili, ecc…) o imporre l’adozione di soluzioni architettoniche unitarie.
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di normative particolari (impianti di stoccaggio combustibili, ecc…) o imporre l’adozione di soluzioni architettoniche unitarie. 7. Le reti antigrandine devono essere di colore scuro Art. 47 INSEGNE, TARGHE, TABELLE E TENDE
- Le bacheche e similari, le insegne e le targhe professionali quando sono poste sugli edifici ricadenti nel centro storico e su quelli costituenti manufatti e siti di interesse storico devono essere realizzate con materiali e tipologie non in contrasto con le
lli costituenti manufatti e siti di interesse storico devono essere realizzate con materiali e tipologie non in contrasto con le caratteristiche storiche dell’ambiente. Esse sono soggette a parere paesaggistico assumendo rilevanza urbanistica ed edilizia in riferimento alla disciplina di particolare tutela prevista per i predetti immobili.
pag. 27 / 56 2. Ove possibile dovrà essere predisposto idoneo targhettario per il contenimento delle targhe professionali, da collocare in prossimità dell’ingresso. Salvo diverse disposizioni di legge per specifiche categorie professionali, l’autorizzazione alla collocazione del suddetto targhettario esclude l’obbligo di richiedere successivamente analogo provvedimento per le singole targhe da inserire. 3. Le bacheche e similari, le insegne e le targhe professionali di dimensione non
ovvedimento per le singole targhe da inserire. 3. Le bacheche e similari, le insegne e le targhe professionali di dimensione non superiori a cm 60x40 quando sono poste sugli edifici non ricadenti nel centro storico e non costituenti manufatti e siti di interesse storico non sono soggette a parere paesaggistico. 4. Le tende parasole poste sulle facciate prospettanti le strade e gli spazi pubblici del centro storico sono soggette a denuncia di inizio di attività e a parere della Commissione Edilizia Comunale
spazi pubblici del centro storico sono soggette a denuncia di inizio di attività e a parere della Commissione Edilizia Comunale Le tende parasole diverse da quelle del comma precedente non sono soggette a S.C.I.A.. E’ richiesta, tuttavia, la denuncia di inizio di attività per l’installazione di tende da sole su edifici soggetti alla disciplina di beni culturali ovvero ricadenti negli insediamenti storici o in aree soggette a tutela del paesaggio.
oggetti alla disciplina di beni culturali ovvero ricadenti negli insediamenti storici o in aree soggette a tutela del paesaggio. 5. Le tende sporgenti su suolo pubblico dovranno avere un’altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di metri 2,20 dal marciapiede e dovranno essere arretrate di almeno 100 cm dalla sede viaria. 6. In ogni caso tende, insegne e targhe devono essere conformi al pubblico decoro e non
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rate di almeno 100 cm dalla sede viaria. 6. In ogni caso tende, insegne e targhe devono essere conformi al pubblico decoro e non possono impedire o confondere la segnaletica stradale ufficiale e creare pericolosità al pubblico transito. Art. 48 CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO E DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI IN CORRISPONDENZA DI STRADE
MENTO DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO E DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
MENTO DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO E DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI IN CORRISPONDENZA DI STRADE
- Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) (strada urbana di quartiere e strada locale) per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto
roghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale 2. La segnaletica stradale pubblica e di pubblico interesse di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 09/02/1979 n. 400 deve essere possibilmente raggruppata in appositi pannelli. 3. La segnaletica indicativa di attività private è soggetta ad autorizzazione
re possibilmente raggruppata in appositi pannelli. 3. La segnaletica indicativa di attività private è soggetta ad autorizzazione amministrativa, non può impedire o confondere la segnaletica stradale ufficiale e dovrà essere posizionata su appositi supporti individuati dall’Amministrazione diversi da quelli della segnaletica stradale. 4. Le insegne, se non poste complanari sulla facciata dell’edifico, devono distare almeno metri 3,00 dal ciglio stradale.
adale. 4. Le insegne, se non poste complanari sulla facciata dell’edifico, devono distare almeno metri 3,00 dal ciglio stradale. 5. Il cartello da apporre nei pressi della sede stradale deve essere costruito con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento. La sagoma e il colore non devono generare confusione con la segnaletica stradale. E'
colate per resistere alla spinta del vento. La sagoma e il colore non devono generare confusione con la segnaletica stradale. E' vietato il posizionamento sulle isole di traffico. Il bordo inferiore dei cartelli deve essere posto ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto alla banchina stradale. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
ocandine e degli stendardi deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata. L'affissione dei manifesti deve avvenire esclusivamente sugli appositi supporti. 6. Per quanto non meglio specificato si faccia riferimento all’art. 23 del Codice della Strada e al relativo regolamento di esecuzione (artt. 47 e 59).
Art. 49
pag. 28 / 56 Art. 49 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE
- Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio, tutte le parti di esso e le aree non edificate all’interno del centro abitato in condizioni di sicurezza e di igiene.
- A tal fine il Sindaco può intervenire e può adottare i provvedimenti di legge a tutela della pubblica salute e incolumità. Art. 50 NUMERI CIVICI, SEGNALETICA STRADALE, CORPI ILLUMINANTI
- Al Comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare
EGNALETICA STRADALE, CORPI ILLUMINANTI
EGNALETICA STRADALE, CORPI ILLUMINANTI
- Al Comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare applicare, previo avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici: a) i numeri civici che vengono assegnati ad ogni accesso; b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici;
engono assegnati ad ogni accesso; b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici; c) pali, bracci, apparecchi illuminanti, ganci, cavi, cassette di derivazione, eventualmente alloggiate in apposite nicchie, per la pubblica illuminazione. 2. I privati sono tenuti a rispettare i numeri e le tabelle apposte dal Comune, a non coprirle o nasconderle alla pubblica vista, a ripristinarle qualora risultino distrutte o danneggiate per fatto a loro imputabile.
prirle o nasconderle alla pubblica vista, a ripristinarle qualora risultino distrutte o danneggiate per fatto a loro imputabile. 3. In caso di demolizione di costruzioni che non vengano più ricostruite, il proprietario deve notificare il numero civico che deve essere abolito. Nel caso di nuove costruzioni, i proprietari devono chiedere l’applicazione del numero civico. 4. Al Comune è altresì riservata la facoltà di restaurare edicole sacre, fregi e altri
Art. 51
hiedere l’applicazione del numero civico. 4. Al Comune è altresì riservata la facoltà di restaurare edicole sacre, fregi e altri elementi pittorici presenti sulle facciate esterne delle case, previa intesa con i proprietari. Art. 51 PASSI CARRAI
- E’ vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l’apposita autorizzazione amministrativa. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso, i relativi oneri e prescrizioni da osservare.
autorizzazione amministrativa. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso, i relativi oneri e prescrizioni da osservare. 2. La localizzazione e la tipologia di passi e accessi carrai deve essere conforme a quanto disposto dal Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione. 3. Il Comune ha facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dal Regolamento di esecuzione al codice della strada, per i passi carrai già esistenti alla
distanze inferiori a quelle fissate dal Regolamento di esecuzione al codice della strada, per i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del detto Regolamento, nel caso che sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento di cui all’art. 22 del Codice della Strada. Se ricorre tale circostanza ed al fine di garantire la sicurezza pubblica, il Comune ha facoltà di obbligare il titolare della concessione al rispetto di prescrizioni integrative.
la sicurezza pubblica, il Comune ha facoltà di obbligare il titolare della concessione al rispetto di prescrizioni integrative. L’Ente gestore della strada può altresì autorizzare distanze inferiori quando è constata l’impossibilità di realizzarlo altrimenti, previa verifica che la realizzazione dello stesso non costituisce pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni. 4. Nella realizzazione di passi e accessi carrai deve essere mantenuta la continuità di
er il transito dei veicoli e dei pedoni. 4. Nella realizzazione di passi e accessi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e veicolare. 5. E’ facoltà dell’Amministrazione fare arretrare cancelli o recinzioni nei casi di necessità per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.
Art. 52
pag. 29 / 56 Art. 52 SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE
- Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici, subordinatamente all’autorizzazione dell’ente proprietario, sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose: a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50; b) le modanature, i rilievi e gli infissi esterni per una sporgenza non superiore a 20
e non venga ridotta a meno di metri 1,50; b) le modanature, i rilievi e gli infissi esterni per una sporgenza non superiore a 20 cm purchè la larghezza dell’eventuale marciapiede non venga ridotta; c) i poggioli, le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un’altezza netta minima superiore a metri 3,00 dal piano pedonale e a metri 4,50 dal piano viabile o aventi sporgenza massima non superiore a cm. 20.
ma superiore a metri 3,00 dal piano pedonale e a metri 4,50 dal piano viabile o aventi sporgenza massima non superiore a cm. 20. In caso di viabilità del centro storico ad unica carreggiata di dimensione inferiore a ml 2,50 si potrà derogare a tale altezza su conforme parere della C.E.C.; d) le ante ad oscuro, purché poste ad un’altezza netta minima superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede e a metri 5,00 dal piano viabile. Quelle a quota
ste ad un’altezza netta minima superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede e a metri 5,00 dal piano viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico dovranno essere di tipo scorrevole o sporgere non più di 10 cm nella posizione di massima apertura. e) le tende con le modalità previste dall’art. 47, commi 4, 5 e 6, del presente Regolamento. f) le insegne a bandiera purché poste ad un’altezza netta minima superiore a metri
47, commi 4, 5 e 6, del presente Regolamento. f) le insegne a bandiera purché poste ad un’altezza netta minima superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 5,00 dal piano viabile; 2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono verso l’interno, a meno che non sia richiesta l’apertura verso l’esterno per ragioni di pubblica sicurezza. In questi casi la costruzione deve essere studiata in modo da evitare sporgenze sullo
Art. 53
esterno per ragioni di pubblica sicurezza. In questi casi la costruzione deve essere studiata in modo da evitare sporgenze sullo spazio pubblico ed eliminare ogni molestia o pericolo al pubblico transito dei veicoli e dei pedoni. 3. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difformi dai commi precedenti può essere autorizzata dall’ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose. Art. 53
Art. 53
uò essere autorizzata dall’ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose. Art. 53 ANTENNE, ANTENNE PARABOLICHE E APPARECCHIATURE ESTERNE PER IL CONDIZIONAMENTO
- Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, deve essere predisposto l’impianto centralizzato per l’installazione sulle coperture delle antenne radiotelevisive riceventi normali e delle antenne paraboliche riceventi.
zzato per l’installazione sulle coperture delle antenne radiotelevisive riceventi normali e delle antenne paraboliche riceventi. Le antenne paraboliche dovranno essere di colore scuro 2. L’installazione sul tetto di antenne paraboliche riceventi, purché di diametro non superiore a cm 50 e di antenne radiotelevisive riceventi normali non è soggetta a S.C.I.A. 3. E’ vietata l’istallazione di antenne paraboliche riceventi e di antenne radiotelevisive riceventi sulle facciate e sui balconi degli edifici.
istallazione di antenne paraboliche riceventi e di antenne radiotelevisive riceventi sulle facciate e sui balconi degli edifici. 4. E’ vietata l’istallazione di apparecchiature per il condizionamento sulle facciate prospettanti le strade e gli spazi pubblici del centro storico. 5. L’istallazione di antenne relative agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o di telecomunicazione su edifici esistenti con strutture a palo con altezza non
pag. 30 / 56 superiore a sei metri nonché l’istallazione di nuove antenne su qualsiasi struttura di sostegno esistente e le modifiche tecniche o di potenziamento degli apparati esistenti di ricezione, elaborazione e trasmissione dei segnali è soggetta a denuncia d’inizio di attività. 6. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza massima al connettore d'antenna non superiore a 5 watt non è soggetta a S.C.I.A., né ai
i fissi di telecomunicazione con potenza massima al connettore d'antenna non superiore a 5 watt non è soggetta a S.C.I.A., né ai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101 della LP 1/2008, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 100, comma 1,lettera c) della LP 1/2008. Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti
Art. 54
el territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici e devono essere segnalati all'agenzia provinciale per la protezione Art. 54 COLLETTORI SOLARI - CELLE FOTOVOLTAICHE
Art. 54
tromagnetici e devono essere segnalati all'agenzia provinciale per la protezione Art. 54 COLLETTORI SOLARI - CELLE FOTOVOLTAICHE Le modalità di realizzazione di tali impianti sono normate dal capo VIII del regolamento di attuazione della LP 1/2008 DPP N. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm. CAPITOLO VII COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE Art. 55 STALLE E RICOVERI PER ANIMALI
- Le nuove stalle devono essere localizzate solo negli spazi aperti individuati dal
Art. 55
ZIONE Art. 55 STALLE E RICOVERI PER ANIMALI
- Le nuove stalle devono essere localizzate solo negli spazi aperti individuati dal P.R.G. e distare almeno metri 100 dalle aree: a) Insediamenti storici; b) Aree per insediamenti prevalentemente residenziali; c) Aree produttive del settore secondario; d) Aree commerciali e turistiche; e) Aree per campeggi; f) Aree per servizi ed attrezzature; g) Verde pubblico e parchi urbani; h) Aree private di interesse sociale; i) Aree per parcheggi;
ree per servizi ed attrezzature; g) Verde pubblico e parchi urbani; h) Aree private di interesse sociale; i) Aree per parcheggi; j) Aree per attrezzature sportive; k) Dalle prese d’acqua e dalle sorgenti. 2. La distanza è aumentata a metri 150 per gli allevamenti di suini. 3. I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento, devono
i ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto. 4. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo e a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.
verso canalette di scolo e a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni. 5. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione. 6. Le porte devono aprirsi verso l'esterno. 7. Le stalle ed altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione. La distanza, misurata in proiezione orizzontale, fra le aperture delle stalle
pag. 31 / 56 e le finestre delle abitazioni che si affacciano sulla stessa facciata non deve essere inferiore a metri 3,00. 8. Non è comunque consentito destinare ad uso abitativo i locali direttamente soprastanti i ricoveri per animali. 9. Per le attività esistenti, qualora sopra le stalle siano costruiti dei locali di abitazione, il solaio di separazione deve essere costruito con materiale che impedisca qualsiasi passaggio di gas.
Art. 56
dei locali di abitazione, il solaio di separazione deve essere costruito con materiale che impedisca qualsiasi passaggio di gas. 10. Le stalle ed i ricoveri per animali in genere devono rispettare le normative igienico- sanitarie per la produzione degli alimenti ed il benessere degli animali. 11. Tra la parte destinata a residenza e la parte rurale (stalla e/o fienile) sia realizzato un idoneo muro tagliafuoco Art. 56 CONCIMAIE
Art. 56
a parte destinata a residenza e la parte rurale (stalla e/o fienile) sia realizzato un idoneo muro tagliafuoco Art. 56 CONCIMAIE
- Oltre alle protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni le concimaie devono essere impermeabili, costruite in cemento o altro materiale che garantisca la tenuta stagna del raccoglitore di letame, ed essere coperte.
- La platea deve avere superficie non inferiore a m3 4,00 per capo adulto di bestiame e
coglitore di letame, ed essere coperte. 2. La platea deve avere superficie non inferiore a m3 4,00 per capo adulto di bestiame e comunque adeguata in ogni caso al volume del letame. Devono avere idonea pendenza a raccogliere il colaticcio nell’apposito pozzetto che deve essere a tenuta stagna e avere dimensione non inferiore a m3 2,00 per capo adulto. 3. Le concimaie andranno collocate il più lontano possibile dalle abitazioni e all’esterno delle aree di rispetto e tutela delle falde acquifere.
ndranno collocate il più lontano possibile dalle abitazioni e all’esterno delle aree di rispetto e tutela delle falde acquifere. 4. All’entrata in vigore del presente Regolamento, salvo diverse disposizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale, sentito il parere del competente organo dell’A.P.S.S., devono essere rispettate le seguenti distanze: − 10 metri dai confini di proprietà; − 30 metri dall’abitazione di proprietà o al servizio dell’azienda; − 50 metri dalle altre abitazioni;
dai confini di proprietà; − 30 metri dall’abitazione di proprietà o al servizio dell’azienda; − 50 metri dalle altre abitazioni; − 30 metri dalle strade comunali o quella prevista dalle fasce di rispetto stradale se maggiore; − 50 metri da cisterne e prese d’acqua potabile (fatta salva l’eventuale maggiore distanza individuata dalle fasce di rispetto); 5. Per le distanze dei complessi zootecnici esistenti, su richiesta debitamente motivata,
individuata dalle fasce di rispetto); 5. Per le distanze dei complessi zootecnici esistenti, su richiesta debitamente motivata, previo parere dell’Amministrazione comunale, sentito il competente organo dell’A.P.S.S., potranno essere concesse deroghe alle distanze di cui sopra in relazione alle caratteristiche tipologiche e funzionali dell’allevamento e al contesto ambientale in cui esso si colloca. 6. Il conferimento del letame, così come lo svuotamento, andranno sempre eseguiti in
contesto ambientale in cui esso si colloca. 6. Il conferimento del letame, così come lo svuotamento, andranno sempre eseguiti in modo da non arrecare alcun disturbo in fatto di rumore od odore al vicinato. 7. Sono fatte salve le specifiche norme contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e del regolamento del Servizio di Fognatura comunale.
Art. 57
pag. 32 / 56 CAPITOLO VIII CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA’, E DI DESTINAZIONE URBANISTICA Art. 57 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
- Gli edifici non possono essere abitati o destinati alla frequenza dell’uomo senza la preventiva certificazione di agibilità che viene rilasciata previo accertamento della conformità della costruzione alle norme vigenti ed al progetto approvato.
- Il certificato di agibilità è necessario sia per le nuove costruzioni, sia per la
lle norme vigenti ed al progetto approvato. 2. Il certificato di agibilità è necessario sia per le nuove costruzioni, sia per la rioccupazione di unità immobiliari o edifici che siano stati oggetto di interventi edilizi di ristrutturazione e risanamento conservativo, ovvero per tutti gli interventi che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità degli edifici esistenti. 3. Contestualmente alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità va richiesta
Art. 58
di salubrità degli edifici esistenti. 3. Contestualmente alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità va richiesta l’assegnazione, qualora mancante, del numero civico. 4. La domanda e il rilascio del certificato di agibilità sono disciplinati dalla LP. 15/2015 e s.m. e dall’ art. 68 del Regolamento Edilizio Provinciale e ss.mm. Art. 58 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
- L’Amministrazione Comunale rilascia, entro trenta giorni dalla richiesta, certificato
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
- L’Amministrazione Comunale rilascia, entro trenta giorni dalla richiesta, certificato di destinazione urbanistica che attesta, per l’immobile o area oggetto della richiesta stessa, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
- Il certificato conserva validità per un anno dalla data di rilascio, se non intervengono prima modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.
nserva validità per un anno dalla data di rilascio, se non intervengono prima modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. 3. Il suo contenuto ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l’Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia. La dichiarazione è rilasciata indicando la destinazione del P.R.G. dell’area in
are nel rispetto delle norme vigenti in materia. La dichiarazione è rilasciata indicando la destinazione del P.R.G. dell’area in relazione alle realità riportate nell’estratto mappa e non può essere utilizzata per la verifica degli indici urbanistici che deve essere effettuata in sede di progetto definitivo. 4. Alla richiesta del certificato di destinazione urbanistica, formulata per iscritto, vanno allegati: a) elenco delle realità fondiarie per le quali si chiede la certificazione;
Art. 59
urbanistica, formulata per iscritto, vanno allegati: a) elenco delle realità fondiarie per le quali si chiede la certificazione; b) estratto di mappa valido c) la specificazione del tipo dell’eventuale esenzione dall’imposta di bollo. CAPITOLO IX DIRITTI DI INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI Art. 59 INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI
- Dell’avvenuto rilascio delle concessioni viene data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio dell’elenco dei provvedimenti assunti e sul sito web del comune
e data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio dell’elenco dei provvedimenti assunti e sul sito web del comune 2. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici comunali della concessione, della denuncia d’inizio di attività e dei relativi progetti.
pag. 33 / 56 3. Le modalità che regolano il diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi, nonché la procedura per ottenere copia di tali documenti, sono disciplinati dalle norme del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni e dal Regolamento Comunale in materia di procedimento, partecipazione e semplificazione dell’attività amministrativa. 4. Dell’avvenuto rilascio della concessione è data notizia al pubblico mediante
CAPITOLO X APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 60 AMBITO DI APPLICAZ
e semplificazione dell’attività amministrativa. 4. Dell’avvenuto rilascio della concessione è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo comunale e nel sito web del comune, specificando il titolare e la località ove la costruzione sarà eseguita. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, della concessione e della relativa documentazione tecnica previa richiesta scritta e motivata.” CAPITOLO X APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 60 AMBITO DI APPLICAZIONE
CAPITOLO X APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 60 AMBITO DI APPLICAZ
cnica previa richiesta scritta e motivata.” CAPITOLO X APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 60 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall’art. 87 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm. e dal Regolamento Edilizio Provinciale, relativamente al rilascio delle concessioni edilizie ed alla presentazione di S.C.I.A. nel Comune di Peio, per
izio Provinciale, relativamente al rilascio delle concessioni edilizie ed alla presentazione di S.C.I.A. nel Comune di Peio, per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l’ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d’uso degli immobili ed in tutti i casi previsti dalla suddetta legge provinciale, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli. 2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica a tutti quegli interventi che
ART. 61 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
parziale di cui ai successivi articoli. 2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica a tutti quegli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico così come stabiliti dall’art. 47 del d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm. ART. 61 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
- Il rilascio del Permesso di Costruire e la presentazione della S.C.I.A., nel caso in cui la realizzazione dei lavori comporti un aumento del carico urbanistico, sono
e la presentazione della S.C.I.A., nel caso in cui la realizzazione dei lavori comporti un aumento del carico urbanistico, sono subordinati alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione. 2. Ai sensi dell’art. 48 del d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm., il
ione secondaria ed al costo di costruzione. 2. Ai sensi dell’art. 48 del d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm., il rilascio della concessione di edificare potrà avvenire soltanto dopo l’effettuazione del pagamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione. Tale pagamento dovrà essere effettuato con versamento sul conto corrente intestato alla tesoreria del Comune di Peio. 3. Nel caso in cui sia dovuto il pagamento del contributo di costruzione a seguito della
tato alla tesoreria del Comune di Peio. 3. Nel caso in cui sia dovuto il pagamento del contributo di costruzione a seguito della presentazione di S.C.I.A. l’interessato può iniziare i lavori previa corresponsione degli oneri quando dovuti, calcolati in via provvisoria dal richiedente, 4. salvo successivo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune. A tal fine la S.C.I.A. è corredata dalla documentazione che attesta l’avvenuto pagamento
pag. 34 / 56 degli oneri. La S.C.I.A. è inefficace se presentata in assenza della documentazione che attesta l’avvenuto pagamento degli oneri. 5. Gli oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione. 6. Il Comune, fissa la misura percentuale d’incidenza del contributo di concessione, in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione
ntuale d’incidenza del contributo di concessione, in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e), e in una misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g). Il costo medio di costruzione per
costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g). Il costo medio di costruzione per ciascuna categoria è definito con deliberazione della Giunta provinciale. 7. Ai sensi dell’art. 87 comma 6 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 si prevede la possibilità, previa formale richiesta scritta del richiedente il titolo edilizio, di rateizzare il Contributo di Costruzione, per importi superiori a €. 10.000,00 con le seguenti modalità:
e il titolo edilizio, di rateizzare il Contributo di Costruzione, per importi superiori a €. 10.000,00 con le seguenti modalità:
- Il 50% del Contributo di Costruzione dovrà essere corrisposto prima del rilascio del titolo edilizio o all’atto di presentazione della SCIA.
- Il rimanente 50% prima del rilascio del certificato di agibilità e comunque entro la scadenza dei termini per la conclusione dei lavori stabiliti dal titolo edilizio. Gli importi da corrispondere dovranno essere comunque assistiti da
per la conclusione dei lavori stabiliti dal titolo edilizio. Gli importi da corrispondere dovranno essere comunque assistiti da idonea garanzia finanziaria. A tale importo si applicano gli interessi legali maturati, decorrenti dalla data di rilascio del titolo edilizio. 8. Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali e relative somme di seguito indicate:
pag. 35 / 56 PER INTERVENTI DI RECUPERO individuati dall’art. 44 del Regolamento Edilizio Provinciale (allegato al Decreto del Presidente della Provincia19 maggio 2017, n. 8-61/leg) ) CATEGORIE ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo % di Applicazione Prima, Secondaria e Costo di costruzione Costo Medio di Costruzione Costo Medio di Costruzione con Riduzioni Unità di misura Importo contributo A RESIDENZA e attività affini A1 Residenza ordinaria Attività di servizio alla residenza con esclusione di
ra Importo contributo A RESIDENZA e attività affini A1 Residenza ordinaria Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra Piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq di SUL (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente) residenza ordinaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2 e purchè le
ge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2 e purchè le unità abitative abbiano una superficie netta superiore a mq. 45 escluse le pertinenze; gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo- pastorali di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale acconciatori, estetisti studi medici e dentistici sedi di associazioni artigianato di servizio. Per ristrutturazioni, restauro
e acconciatori, estetisti studi medici e dentistici sedi di associazioni artigianato di servizio. Per ristrutturazioni, restauro conservativo e risanamento degli edifici rientranti nel centro storico min. 5% max.8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 38,20 max. € 61,11 Stabilito dal Comune €. 45,84 Recupero sottotetti a fini abitativi Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 573,00 €/mq mq. min. € 28,65
fici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 573,00 €/mq mq. min. € 28,65 max. € 45,84 Stabilito dal Comune €. 34,38 A2 Residenza per il tempo libero e vacanze comprende tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico- ricreativi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), della legge
A4 ATTIVITA' TURISTICO
comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico- ricreativi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 916,80 €/mq mq min. € 45,84 max. € 73,34 Stabilito dal Comune €. 54,96 A3 Residenza di lusso comprende gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969; min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 993,21 €/mq mq. min. € 49,66 max. € 79,45 Stabilito dal Comune €. 59,59 A4 ATTIVITA' TURISTICO
A4 ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVA
x. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 993,21 €/mq mq. min. € 49,66 max. € 79,45 Stabilito dal Comune €. 59,59 A4 ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVA Esercizi alberghieri (l.p. 7/2002) alberghi alberghi garnì residenze turistico- alberghiere villaggi albergo min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 38,20 max. € 61,12 Stabilito dal Comune €. 45,84
pag. 36 / 56 CATEGORIE ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo % di applicazione Prima, Secondaria e Costo di costruzione Costo Medio di Costruzione Costo Medio di Costruzione con Riduzioni Unità di misura Importo contributo Extra-alberghiero (art. 30 l.p. 7/2002) affitta camere albergo diffuso B&B case appartamenti per vacanze case per ferie esercizi rurali ostelli per la gioventù min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 38,20 max. € 61,11 Stabilito dal Comune €. 45,84
la gioventù min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 38,20 max. € 61,11 Stabilito dal Comune €. 45,84 Extra-alberghiero foresterie pensionati studenteschi casa della giovane case religiose di ospitalità centri vacanze per anziani o minori convitti min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 38,20 max. € 61,11 Stabilito dal Comune €. 45,84 Esercizi agrituristici min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 38,20 max. € 61,11
B CAMPEGGI
dal Comune €. 45,84 Esercizi agrituristici min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 38,20 max. € 61,11 Stabilito dal Comune €. 45,84 Rifugi alpini ed escursionistici min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 38,20 max. € 61,11 Stabilito dal Comune €. 45,84 B CAMPEGGI B1 Area min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 2/3 43,28 €/mq 28,85 €/mq mq. min. € 1,44 max. € 2,31 Stabilito dal Comune €. 1,73 B2 Strutture Ricettive permamenti min. 5% max. 8%
C ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO
43,28 €/mq 28,85 €/mq mq. min. € 1,44 max. € 2,31 Stabilito dal Comune €. 1,73 B2 Strutture Ricettive permamenti min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 38,20 max. € 61,11 Stabilito dal Comune €. 45,84 C ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO C1 Industria e Artigianato di produzione tutte le lavorazioni produzione industriale di cose e di beni min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 1/3 278,22 €/mq 92,74 €/mq mq. min. € 4,64 max. € 7,42 Stabilito dal Comune €. 5,56
beni min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 1/3 278,22 €/mq 92,74 €/mq mq. min. € 4,64 max. € 7,42 Stabilito dal Comune €. 5,56 C1 Autotrasporto e magazzinaggio autotrasporto conto terzi spedizioniere noleggio con conducente - taxi rimessa di autoveicoli facchinaggio /traslochi min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 1/3 278,22 €/mq 92,74 €/mq mq. min. € 4,64 max. € 7,42 Stabilito dal Comune €. 5,56 C1 Commercio all'ingrosso attività commerciali all'ingrosso min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6%
C2 IMPIANTI E PISTE
Stabilito dal Comune €. 5,56 C1 Commercio all'ingrosso attività commerciali all'ingrosso min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 1/3 278,22 €/mq 92,74 €/mq mq. min. € 4,64 max. € 7,42 Stabilito dal Comune €. 5,56 C2 IMPIANTI E PISTE Impianti di risalita e piste da sci min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 1/3 278,22 €/mq 92,74 €/mq mq. min. € 4,64 max. € 7,42 Stabilito dal Comune €. 5,56 C3 Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi attività destinate alla
une €. 5,56 C3 Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 1/3 278,22 €/mq 92,74 €/mq mq. min. € 4,64 max. € 7,42 Stabilito dal Comune €. 5,56
D COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONCENTRAZION E D1 COMMERCIO
pag. 37 / 56 CATEGORIE ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo % di applicazione Prima, Secondaria e Costo di costruzione Costo Medio di Costruzione Costo Medio di Costruzione con Riduzioni Unità di misura Importo contributo Altre attività di coltivazione di fondo (quali manufatti di limitate dimensioni) e maneggi min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 278,22 €/mq mq. min. € 13,91 max. € 22,25 Stabilito dal Comune €. 16,69 D COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONCENTRAZION E D1 COMMERCIO
D COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONCENTRAZION E D1 COMMERCIO
min. € 13,91 max. € 22,25 Stabilito dal Comune €. 16,69 D COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONCENTRAZION E D1 COMMERCIO Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita supermercati centri commerciali min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 26,23 max. € 41,97 Stabilito dal Comune €. 31,47 D2 COMMERCIO DI VICINATO E PUBBLICI ESERCIZI Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio esercizi di vicinato farmacie tabacchi edicole min. 5%
ESERCIZI Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio esercizi di vicinato farmacie tabacchi edicole min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 26,23 max. € 41,97 Stabilito dal Comune €. 31,47 Pubblici esercizi bar ristoranti mense rosticcerie somministrazione alimentare enoteca sale giochi min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 26,23 max. € 41,97 Stabilito dal Comune €. 31,47 Attività di servizio alla
D3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI
dal Comune 6% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 26,23 max. € 41,97 Stabilito dal Comune €. 31,47 Attività di servizio alla residenza svolte al piano terra acconciatori, estetisti studi medici e dentistici sedi di associazioni min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 26,23 max. € 41,97 Stabilito dal Comune €. 31,47 D3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI D3.1 Attività direzionali e grandi uffici sedi direzionali di attività o imprese
D3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI
D3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI D3.1 Attività direzionali e grandi uffici sedi direzionali di attività o imprese uffici di superficie superiore a 200 mq min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 26,23 max. € 41,97 Stabilito dal Comune €. 31,47 D3.2 Funzioni amministrative servizi alle imprese banche e assicurazioni uffici postali min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 26,23 max. € 41,97 Stabilito dal Comune €. 31,47
min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 26,23 max. € 41,97 Stabilito dal Comune €. 31,47 D3.3 Servizi pubblici Attrezzature private di interesse comune Attrezzature sportive Cimiteri privati fiere min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 786,91 €/mq mq. min. € 39,34 max. € 41,97 Stabilito dal Comune €. 47,21 Attività diretta alla prestazione di servizi Strutture sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o
21 Attività diretta alla prestazione di servizi Strutture sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica, luoghi di culto stabilimenti termali, scuole private teatri, musei, biblioteche privati cinema, discoteche mense, sale da ballo min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €mq mq. min.€ 26, 23 max € 41,97 Stabilito dal Comune €. 31,47
pag. 38 / 56 9. 10. 11. CATEGORIE ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo % di applicazione Prima, Secondaria e Costo di costruzione Costo Medio di Costruzione Costo Medio di Costruzione con Riduzioni Unità di misura Importo contributo strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 1/3 786,91 €/mq 262,30 €/mq mq. min. € 13,12 max. € 20,98 Stabilito dal Comune €. 15,74
D4 ALTRE ATTIVITA' DI CONCENTRAZIONE
min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 1/3 786,91 €/mq 262,30 €/mq mq. min. € 13,12 max. € 20,98 Stabilito dal Comune €. 15,74 parcheggi non pertinenziali min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 786,91 €/mq mq. min. € 39,34 max. € 62,95 Stabilito dal Comune €. 47,21 D4 ALTRE ATTIVITA' DI CONCENTRAZIONE locali di elevata affluenza min. 5% max. 8% Stabilito dal Comune 6% 3/3 786,91 €/mq mq. min. € 39,34 max. € 62,95 Stabilito dal Comune €. 47,21
pag. 39 / 56 PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE individuati dall’art. 44 del Regolamento Edilizio Provinciale (allegato al Decreto del Presidente della Provincia19 maggio 2017, n. 8-61/leg) ) CATEGORIE ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo % di Applicazione Prima, Secondaria e Costo di costruzione Costo Medio di Costruzione Costo Medio di Costruzione con Riduzioni Unità di misura Importo contributo A RESIDENZA e attività affini A1 Residenza ordinaria Attività di servizio alla
con Riduzioni Unità di misura Importo contributo A RESIDENZA e attività affini A1 Residenza ordinaria Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra Piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq di SUL (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente) residenza ordinaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti
comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2 e purchè le unità abitative abbiano una superficie netta superiore a mq. 55 escluse le pertinenze; gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale acconciatori, estetisti studi medici e dentistici sedi di associazioni artigianato di servizio.
la legge urbanistica provinciale acconciatori, estetisti studi medici e dentistici sedi di associazioni artigianato di servizio. Per ristrutturazioni, restauro conservativo e risanamento degli edifici rientranti nel centro storico min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 114,60 max. € 152,80 Stabilito dal Comune €. 114,60 Recupero sottotetti a fini abitativi Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria min. 15% max. 20% Stabilito dal
abitativi Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 573,00 €/mq mq. min. € 85,95 max. € 114,60 Stabilito dal Comune €. 85,95 A2 Residenza per il tempo libero e vacanze comprende tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico- ricreativi,
ccupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico- ricreativi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 916,80 €/mq mq min. € 137,52 max. € 183,36 Stabilito dal Comune €. 137,52 A3 Residenza di lusso comprende gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969; min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 993,21 €/mq mq. min. € 148,98
A4 ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVA
ssificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969; min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 993,21 €/mq mq. min. € 148,98 max. € 198,64 Stabilito dal Comune €. 148,98 A4 ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVA Esercizi alberghieri (l.p. 7/2002) alberghi alberghi garnì residenze turistico- alberghiere villaggi albergo min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 114,60 max. € 152,80 Stabilito dal Comune €. 114,60
pag. 40 / 56 CATEGORIE ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo % di applicazione Prima, Secondaria e Costo di costruzione Costo Medio di Costruzione Costo Medio di Costruzione con Riduzioni Unità di misura Importo contributo Extra-alberghiero (art. 30 l.p. 7/2002) affitta camere albergo diffuso B&B case appartamenti per vacanze case per ferie esercizi rurali ostelli per la gioventù min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 114,60 max. € 152,80 Stabilito dal Comune €. 114,60
oventù min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 114,60 max. € 152,80 Stabilito dal Comune €. 114,60 Extra-alberghiero foresterie pensionati studenteschi casa della giovane case religiose di ospitalità centri vacanze per anziani o minori convitti min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 114,60 max. € 152,80 Stabilito dal Comune €. 114,60 Esercizi agrituristici min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 114,60 max. € 152,80
B CAMPEGGI
mune €. 114,60 Esercizi agrituristici min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 114,60 max. € 152,80 Stabilito dal Comune €. 114,60 Rifugi alpini ed escursionistici min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 114,60 max. € 152,80 Stabilito dal Comune €. 114,60 B CAMPEGGI B1 Area min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 2/3 43,28 €/mq 28,85 €/mq mq. min. € 4,32 max. € 5,77 Stabilito dal Comune €. 4,32 B2 Strutture Ricettive permamenti min. 15% max. 20%
C ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO
,28 €/mq 28,85 €/mq mq. min. € 4,32 max. € 5,77 Stabilito dal Comune €. 4,32 B2 Strutture Ricettive permamenti min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 764,01 €/mq mq. min. € 114,60 max. € 152,80 Stabilito dal Comune €. 114,60 C ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO C1 Industria e Artigianato di produzione tutte le lavorazioni produzione industriale di cose e di beni min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 1/3 278,22 €/mq 92,74 €/mq mq. min. € 13,91 max. € 18,54 Stabilito dal
cose e di beni min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 1/3 278,22 €/mq 92,74 €/mq mq. min. € 13,91 max. € 18,54 Stabilito dal Comune €. 13,91 C1 Autotrasporto e magazzinaggio autotrasporto conto terzi spedizioniere noleggio con conducente - taxi rimessa di autoveicoli facchinaggio /traslochi min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 1/3 278,22 €/mq 92,74 €/mq mq. min. € 13,91 max. € 18,54 Stabilito dal Comune €. 13,91 C1 Commercio all'ingrosso attività commerciali all'ingrosso min. 15% max. 20%
C2 IMPIANTI E PISTE
€ 13,91 max. € 18,54 Stabilito dal Comune €. 13,91 C1 Commercio all'ingrosso attività commerciali all'ingrosso min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 1/3 278,22 €/mq 92,74 €/mq mq. min. € 13,91 max. € 18,54 Stabilito dal Comune €. 13,91 C2 IMPIANTI E PISTE Impianti di risalita e piste da sci min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 1/3 278,22 €/mq 92,74 €/mq mq. min. € 13,91 max. € 18,54 Stabilito dal Comune €. 13,91 C3 Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti
in. € 13,91 max. € 18,54 Stabilito dal Comune €. 13,91 C3 Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 1/3 278,22 €/mq 92,74 €/mq mq. min. € 13,91 max. € 18,54 Stabilito dal Comune €. 13,91
D COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONCENTRAZION E D1 COMMERCIO
pag. 41 / 56 CATEGORIE ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo % di applicazione Prima, Secondaria e Costo di costruzione Costo Medio di Costruzione Costo Medio di Costruzione con Riduzioni Unità di misura Importo contributo Altre attività di coltivazione di fondo (quali manufatti di limitate dimensioni) e maneggi min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 278,22 €/mq mq. min. € 41,73 max. € 55,64 Stabilito dal Comune €. 41,73 D COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONCENTRAZION E D1 COMMERCIO
D COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONCENTRAZION E D1 COMMERCIO
min. € 41,73 max. € 55,64 Stabilito dal Comune €. 41,73 D COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONCENTRAZION E D1 COMMERCIO Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita supermercati centri commerciali min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 78,69 max. € 104,92 Stabilito dal Comune €. 78,69 D2 COMMERCIO DI VICINATO E PUBBLICI ESERCIZI Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio esercizi di vicinato farmacie tabacchi edicole min. 15%
ESERCIZI Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio esercizi di vicinato farmacie tabacchi edicole min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 78,69 max. € 104,92 Stabilito dal Comune €. 78,69 Pubblici esercizi bar ristoranti mense rosticcerie somministrazione alimentare enoteca sale giochi min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 78,69 max. € 104,92 Stabilito dal Comune €. 78,69 Attività di servizio alla
D3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI
al Comune 15% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 78,69 max. € 104,92 Stabilito dal Comune €. 78,69 Attività di servizio alla residenza svolte al piano terra acconciatori, estetisti studi medici e dentistici sedi di associazioni min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 78,69 max. € 104,92 Stabilito dal Comune €. 78,69 D3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI D3.1 Attività direzionali e grandi uffici sedi direzionali di attività o imprese uffici di superficie
TRATIVE E SERVIZI PUBBLICI
TRATIVE E SERVIZI PUBBLICI D3.1 Attività direzionali e grandi uffici sedi direzionali di attività o imprese uffici di superficie superiore a 200 mq min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 78,69 max. € 104,92 Stabilito dal Comune €. 78,69 D3.2 Funzioni amministrative servizi alle imprese banche e assicurazioni uffici postali min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 78,69 max. € 104,92 Stabilito dal Comune €. 78,69
. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €/mq mq. min. € 78,69 max. € 104,92 Stabilito dal Comune €. 78,69 D3.3 Servizi pubblici Attrezzature private di interesse comune Attrezzature sportive Cimiteri privati fiere min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 786,91 €/mq mq. min. € 118,04 max. € 157,38 Stabilito dal Comune €. 118,04 Attività diretta alla prestazione di servizi Strutture sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con
alla prestazione di servizi Strutture sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica luoghi di culto stabilimenti termali scuole private teatri, musei, biblioteche privati cinema discoteche mense sale da ballo min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 2/3 786,91 €/mq 524,61 €mq mq. min. € 78,69 max. € 104,92 Stabilito dal Comune €. 78,69
ART. 62 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, OPERE DI URBANIZZAZIONE
pag. 42 / 56 ART. 62 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO
- Per opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria si intendono quelle definite dall’art. 35 del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con D.P.P. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.
- Per opere di infrastrutturazione del territorio si intendono quelle definite dall’art. 36
ART. 63 URBANIZZAZIONE DELLE AREE
Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm. 2. Per opere di infrastrutturazione del territorio si intendono quelle definite dall’art. 36 del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con D.P.P. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm. ART. 63 URBANIZZAZIONE DELLE AREE
- Il rilascio del permesso di costruire e la presentazione della S.C.I.A., per interventi che comportano un aumento del carico urbanistico, è subordinato alla presenza di
la presentazione della S.C.I.A., per interventi che comportano un aumento del carico urbanistico, è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell’impegno formale del richiedente a realizzarle. 2. Quando le opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee e non è prevista la loro esecuzione da parte del comune entro un triennio, il permesso di costruire può essere rilasciata e la denuncia di inizio attività può essere presentata
comune entro un triennio, il permesso di costruire può essere rilasciata e la denuncia di inizio attività può essere presentata solo se i richiedenti si impegnano a eseguire le opere contestualmente alle costruzioni. In tal caso, il contributo di costruzione da corrispondere è ridotto della parte relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o del minor costo delle opere realizzate, la cui congruità è accertata da comune in sede di rilascio del
urbanizzazione primaria o del minor costo delle opere realizzate, la cui congruità è accertata da comune in sede di rilascio del permesso di costruire e di presentazione della denuncia di inizio attività. CATEGORIE ATTIVITA' rientrati a titolo esemplificativo % di applicazione Prima, Secondaria e Costo di costruzione Costo Medio di Costruzione Costo Medio di Costruzione con Riduzioni Unità di misura Importo contributo strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di
D4 ALTRE ATTIVITA' DI CONCENTRAZIONE
Medio di Costruzione con Riduzioni Unità di misura Importo contributo strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 1/3 786,91 €/mq 262,30 €/mq mq. min. € 39,35 max. € 52,46 Stabilito dal Comune €. 39,35 parcheggi non pertinenziali min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 786,91 €/mq mq. min. € 118,04 max. € 157,38 Stabilito dal Comune €. 118,04 D4 ALTRE ATTIVITA' DI CONCENTRAZIONE
D4 ALTRE ATTIVITA' DI CONCENTRAZIONE
l Comune 15% 3/3 786,91 €/mq mq. min. € 118,04 max. € 157,38 Stabilito dal Comune €. 118,04 D4 ALTRE ATTIVITA' DI CONCENTRAZIONE locali di elevata affluenza min. 15% max. 20% Stabilito dal Comune 15% 3/3 786,91 €/mq mq. min. € 118,04 max. € 157,38 Stabilito dal Comune €. 118,04
pag. 43 / 56 3. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano a essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio del permesso di costruire e della presentazione della denuncia di inizio attività si può stipulare una convenzione con il comune per fissare le modalità necessarie a consentire questo utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche più ridotta di quanto previsto il contributo per le spese di urbanizzazione a carico
ART. 64 CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI
onseguentemente determinare in misura anche più ridotta di quanto previsto il contributo per le spese di urbanizzazione a carico dell’interessato. ART. 64 CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI
- Categoria A – Edilizia residenziale il costo medio di costruzione è calcolato in base alla superficie utile lorda (SUN) in riferimento alla categoria tipologico-funzionale di appartenenza.
- Categoria B – Campeggi il costo medio è riferito a metro quadrato di area occupata comprese le strutture
ale di appartenenza. 2. Categoria B – Campeggi il costo medio è riferito a metro quadrato di area occupata comprese le strutture accessorie al campeggio (docce, servizi igienici, negozi, ristoranti, bar, pizzerie e simili, ad eccezione dell'area occupata dalle strutture edilizie ricettive permanenti presenti all'interno dei campeggi, per le quali il costo medio di costruzione è invece riferito alla superficie utile lorda (SUN) e alla superficie dei piani interrati, e
quali il costo medio di costruzione è invece riferito alla superficie utile lorda (SUN) e alla superficie dei piani interrati, e corrisponde a quello previsto per la categoria A4 - attività turistico ricettiva; 3. Categoria C – attività produttive e di commercio all’ingrosso e Categoria D – commercio, attività amministrative e di concentrazione il costo medio è riferito alla superficie utile lorda (SUN) e alla superficie dei piani
ività amministrative e di concentrazione il costo medio è riferito alla superficie utile lorda (SUN) e alla superficie dei piani interrati eventualmente distinto per le relative categorie tipologiche-funzionali 4. Ai fini della determinazione del contributo di concessione non sono computati: a) i volumi relativi ad interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche nei limiti previsti dalla normativa provinciale in materia;
i ad interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche nei limiti previsti dalla normativa provinciale in materia; b) i volumi tecnici, intesi come i volumi destinati a contenere impianti aventi rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dell’immobile e non ubicabili all’interno della parte abitabile o agibile/usufruibile. Per volumi tecnici si intendono i manufatti compresi nelle fattispecie previste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 di data 31.01.1973.
no i manufatti compresi nelle fattispecie previste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 di data 31.01.1973. Per quanto concerne il volume destinato a centrali termiche si precisa che, esclusivamente per caldaie alimentate con fonti rinnovabili, sarà applicato il seguente scomputo volumetrico, in funzione della potenza utile del generatore: potenza da kw 35 e kw 100 = 16.6 mq di scomputo; potenza da kw 101 a kw 500 = 33 mq di scomputo; potenza superiore a kw 500 = 50 mc di scomputo.
e kw 100 = 16.6 mq di scomputo; potenza da kw 101 a kw 500 = 33 mq di scomputo; potenza superiore a kw 500 = 50 mc di scomputo. I depositi di materiale combustibile relativo a fonti rinnovabili, come ad esempio il cippato di legno ed il pellet, non sono computabili ai fini della determinazione del contributo di costruzione indipendentemente dalla loro dimensione, anche se provvisti di accesso pedonale e/o carrabile imposto da particolari disposizioni di
pag. 44 / 56 legge, purché destinati esclusivamente a tali fini. Una diversa utilizzazione di detti volumi comporterà la corresponsione del relativo contributo di costruzione; c) le legnaie, realizzate ai sensi dell’art. 69 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Peio, costruite completamente in legno con tamponamenti perimetrali in tavole o listelli di legno accostati in modo da costituire un grigliato, per le quali non è possibile in nessun caso il cambio di
ART. 65 AUMENTO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI
avole o listelli di legno accostati in modo da costituire un grigliato, per le quali non è possibile in nessun caso il cambio di destinazione d’uso. ART. 65 AUMENTO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI
- Articolo abrogato per effetto dell’art. 12 del d.p.p. 26 luglio 2013, n° 13-115/Leg. ART. 66 CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
- Il cambio di destinazione d’uso, anche senza opere, comporta la corresponsione dell’eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del
anche senza opere, comporta la corresponsione dell’eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo edilizio abilitativo, fra il contributo per la categoria precedente e l’attuale. 2. Il contributo è sempre dovuto per intero in caso di modifica della destinazione d’uso di volumi che in precedenza non avevano rilevanza ai fini del calcolo del contributo di costruzione, quali ad esempio soffitte, garages, volumi accessori od altri interventi esenti.
fini del calcolo del contributo di costruzione, quali ad esempio soffitte, garages, volumi accessori od altri interventi esenti. 3. Non è ripetibile l’eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio del titolo edilizio abilitativo per l’uso precedente. 4. Comma abrogato per effetto dell’art. 13 del d.p.p. 26 luglio 2013, n° 13-115/Leg. 5. Il contributo di costruzione è sempre dovuto per intero qualora l’immobile sia stato
ART. 67 PIANI ATTUATIVI
el d.p.p. 26 luglio 2013, n° 13-115/Leg. 5. Il contributo di costruzione è sempre dovuto per intero qualora l’immobile sia stato dichiarato inagibile dal comune o dagli stessi proprietari o abbia perso la destinazione d’uso preesistente dimostrabile mediante l’assenza degli allacciamenti alle utenze comunali di acquedotto e fognatura. ART. 67 PIANI ATTUATIVI
- I piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblico-privata sono
ART. 67 PIANI ATTUATIVI
acquedotto e fognatura. ART. 67 PIANI ATTUATIVI
- I piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblico-privata sono accompagnati da uno schema di convenzione che regoli i rapporti tra gli interessati e il comune. Lo schema di convenzione indica, in particolare, l’assunzione a carico del proprietario del contributo di costruzione, ridotto della parte relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria
to di costruzione, ridotto della parte relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria che gli interessati si impegnano a realizzare, ovvero del minor costo di realizzazione delle opere stesse realizzate. Qualora le opere di urbanizzazione primaria possano essere utilizzate in tutto o in parte per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi o qualora le stesse assumano particolare rilevanza
pag. 45 / 56 economica, è possibile determinare in misura anche maggiore la riduzione del contributo. 2. Qualora le opere di urbanizzazione siano realizzate dal comune, il contributo di costruzione è dovuto per intero e l’amministrazione comunale, in sede di approvazione del piano, può stabilire di aumentare l’importo fino ad un massimo del 30 per cento in relazione alla natura dell’insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona ed allo stato delle opere di urbanizzazione.
elazione alla natura dell’insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona ed allo stato delle opere di urbanizzazione. 3. Quando è opportuno e tecnicamente possibile, il consiglio comunale può deliberare di ridurre l’ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l’hanno accettata. In tal caso l’edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata all’approvazione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento
ART. 68 ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
ee escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata all’approvazione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del contributo di costruzione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie. ART. 68 ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
- Ai sensi dell’art. 90, comma 1 della L.P. 15/2015 e ss.mm., il contributo di costruzione non è dovuto: a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
L.P. 15/2015 e ss.mm., il contributo di costruzione non è dovuto: a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
- opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo o per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;
- interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;
- fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole che costituiscono
nti da destinare ad attività agrituristica; 3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole che costituiscono prima abitazione dell'imprenditore agricolo, ai sensi della disciplina provinciale vigente, nel limite di 130 metri quadrati di superficie utile lorda; b) per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a
, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso); c) per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti
iche delle abitazioni di lusso); c) per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 200 metri quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;
orda e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969; d) per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 130 metri quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969; e) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;
to del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969; e) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari; f) in relazione agli edifici con destinazione residenziale, per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali e per le legnaie e le tettoie di pertinenza di edifici; g) per le opere soggette a conformità urbanistica ai sensi degli articoli 94 e 95; h) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;
le opere soggette a conformità urbanistica ai sensi degli articoli 94 e 95; h) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; i) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati a questo titolo all'European business and innovation centre network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentano i requisiti
pag. 46 / 56 indicati dall'articolo 95, comma 4, lettera c); j) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici, di strumenti di pianificazione attuativa o sulla base di convenzioni con il comune o la Provincia previste da questa legge; k) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche e per la superficie dei volumi tecnici; l) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
volumi tecnici; l) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; m) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale 2008; n) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior
nnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 87. 2. L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso
on cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. L’unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
ne dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. L’unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente; Il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori; Il richiedente ed il suo coniuge, purchè non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.
ono essere titolari di diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione. 3. L'esenzione prevista dal comma 1, lettere b), c), e d), è riconosciuta anche alle cooperative edilizie quando: a) hanno ad oggetto sociale la realizzazione della prima casa del richiedente;
onosciuta anche alle cooperative edilizie quando: a) hanno ad oggetto sociale la realizzazione della prima casa del richiedente; b) ciascun socio della cooperativa dichiara che l'intervento è volto alla realizzazione della sua prima casa di abitazione e stipula con il comune una convenzione. 4. Con la convenzione prevista dal comma 3, lettera b), ciascun socio dichiara la sussistenza dei requisiti necessari in base alla medesima disposizione e s'impegna a
ART. 69 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
ma 3, lettera b), ciascun socio dichiara la sussistenza dei requisiti necessari in base alla medesima disposizione e s'impegna a stabilire la propria residenza ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'articolo 87 e a pagare, in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione relativo alla propria unità immobiliare. 5. Il contributo di costruzione non è dovuto comunque in tutti i casi previsti dalla legge. ART. 69 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
ART. 69 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
ibuto di costruzione non è dovuto comunque in tutti i casi previsti dalla legge. ART. 69 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
- Per la riduzione del contributo di costruzione si applica quanto stabilito dagli art. 88 e 89 della L.P. 04 agosto 2015 n. 15 e ss.mm. e dal Regolamento Edilizio Provinciale.
ART. 71 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE S.C.I.A.
pag. 47 / 56 ART. 70 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER L’EDILIZIA CONVENZIONATA
- Per tale fattispecie si applica quanto stabilito dall’art. 91 della L.P. 04 agosto 2015 n. 15 e ss.mm. e dal Regolamento Edilizio Provinciale. ART. 71 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE S.C.I.A.
- I proventi dei permessi di costruire e delle S.C.I.A., introitati ai sensi della L.P. 15/2015 e ss.mm., sono iscritti nel bilancio del Comune e sono destinati alla
ART. 72 RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE
e e delle S.C.I.A., introitati ai sensi della L.P. 15/2015 e ss.mm., sono iscritti nel bilancio del Comune e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all’acquisizione di aree e d’immobili per l’edilizia abitativa, al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. ART. 72 RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE
ART. 72 RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE
a abitativa, al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. ART. 72 RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE
- Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di costruzione, il comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l’esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità: a) qualora le opere siano realizzate solo parzialmente, il rimborso è disposto solo
nteressi. Si applicano le seguenti modalità: a) qualora le opere siano realizzate solo parzialmente, il rimborso è disposto solo dopo il rilascio della relativa variante al permesso di costruire o denuncia di inizio attività; b) qualora le opere non siano realizzate, il rimborso è disposto trascorso un anno dalla scadenza dell’efficacia del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, salvo che l’interessato rinunci prima del decorso del predetto termine annuale.
i costruire o della denuncia di inizio attività, salvo che l’interessato rinunci prima del decorso del predetto termine annuale. 2. Il contributo è altresì restituito nei seguenti casi: a) decadenza del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche; b) annullamento del permesso di costruire o della SCIA per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la rimessa in pristino;
er vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la rimessa in pristino; c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto. 3. Nei casi previsti dal comma 2 il comune provvede al rimborso delle relative somme, con esclusione degli interessi, salvo il caso di cui alla lettera c) del comma 2 medesimo. 4. Il rimborso è disposto entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Restano salve le
alla lettera c) del comma 2 medesimo. 4. Il rimborso è disposto entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Restano salve le disposizioni del Codice civile in materia di prescrizione dei diritti.
Art. 73
pag. 48 / 56 CAPITOLO XI NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 73 SERVITU’ PUBBLICHE SPECIALI
- Al Comune è riservata, per ragioni di pubblico servizio e secondo le modalità previste dalla legge, la facoltà di applicare, previo avviso agli interessati, senza che i medesimi possano fare opposizione o richiedere compensi, alle fronti esterne dei fabbricati o costruzioni: a) i numeri civici ed i nomi delle vie, piazze, corsi, viali, vicoli, ecc.; b) gli avvisatori di incendi;
bricati o costruzioni: a) i numeri civici ed i nomi delle vie, piazze, corsi, viali, vicoli, ecc.; b) gli avvisatori di incendi; c) le targhette degli idranti e saracinesche; d) i capisaldi di quota; e) pali, bracci, apparecchi illuminanti, ganci, cavi, cassette di derivazione, eventualmente alloggiate in apposite nicchie, per la pubblica illuminazione; f) le targhe ed in genere tutte le segnalazioni relative al traffico stradale; g) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità.
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ghe ed in genere tutte le segnalazioni relative al traffico stradale; g) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità. 2. Le spese per la posizione e per la manutenzione di tutte le installazioni di cui al precedente comma, esclusi i numeri civici, sono a carico del Comune. Art. 74 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
- Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute nel presente Regolamento o con esse incompatibili.
ono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute nel presente Regolamento o con esse incompatibili. 2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio Comunale. 3. L’entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza della Commissione Edilizia in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato. 4. Per le richieste/presentazioni dei titoli edilizi abilitativi depositati al protocollo
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nzioni fino alla scadenza del mandato. 4. Per le richieste/presentazioni dei titoli edilizi abilitativi depositati al protocollo municipale prima dell’entrata in vigore del presente regolamento valgono le norme del precedente Regolamento edilizio. Art. 75 ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE NORME
- La modifica delle norme richiamate nel presente Regolamento che fanno espresso riferimento a norme emanate dalla Provincia Autonoma di Trento, comporta l’automatica applicazione delle norme ad esse subentrate.
Art. 76
ferimento a norme emanate dalla Provincia Autonoma di Trento, comporta l’automatica applicazione delle norme ad esse subentrate. 2. Lo stesso automatismo vale per l’emanazione di nuove norme o l’abrogazione di quelle esistenti. Art. 76 PRONTUARIO TIPOLOGICO Al presente regolamento edilizio viene allegato il prontuario tipologico redatto dalla Comunità della Valle di Sole che dovrà essere utilizzato come linea guida in riferimento agli interventi di recupero nell’edilizia tradizionale esistente;
le che dovrà essere utilizzato come linea guida in riferimento agli interventi di recupero nell’edilizia tradizionale esistente; compatibilmente con quanto già specificatamente indicato e normato dal PRG.
Art. 77
pag. 49 / 56 Art. 77 REGOLAMENTAZIONE E LIMITAZIONE UBANISTICA DELLE ATTIVITA’ CHE PRODUCONO EMISSIONI NOCIVE IN ATMOSFERA REGOLAMENTAZIONE E LIMITAZIONE URBANISTICA DELLE ATTIVITÀ CHE PRODUCONO ENERGIA E CAUSANO EMISSIONI NOCIVE IN ATMOSFERA SUL TERRITORIO COMUNALE Principi Generali Ispiratori e Linee Guida Il territorio del Comune di Peio è il più esteso del Trentino e rappresenta una inestimabile ricchezza ambientale montana da tutelare e preservare come risorsa fruibile per le future
rentino e rappresenta una inestimabile ricchezza ambientale montana da tutelare e preservare come risorsa fruibile per le future generazioni locali e per la sua vocazione naturalistica da collegare allo sviluppo ed alla gestione di un turismo rispettoso di tutte le peculiarità naturali che il magnifico territorio comunale può esprimere in maniera futuribile, compatibile ed eco-sostenibile. La presenza valorizzante del Parco Nazionale dello Stelvio che interessa gran parte del
uribile, compatibile ed eco-sostenibile. La presenza valorizzante del Parco Nazionale dello Stelvio che interessa gran parte del territorio comunale, unitamente allo sfruttamento compatibile idrotermale, idroelettrico e dell’imbottigliamento delle acque minerali, in aggiunta alle citate potenzialità turistiche da salvaguardare, impongono una rigida difesa e tutela paesaggistica del territorio e dell’aria, regolando con rigore e chiarezza le attività di produzione economica ed energetica sul territorio e
del territorio e dell’aria, regolando con rigore e chiarezza le attività di produzione economica ed energetica sul territorio e l’uso di tecnologie collegate che possono danneggiare il paesaggio, e compromettere con le loro emissioni nocive in atmosfera l’integrità delle risorse ambientali irrinunciabili ed il corretto utilizzo del territorio, a salvaguardia delle future generazioni che ne usufruiranno, ed inoltre in difesa della salute dei cittadini residenti nei centri abitati e dei turisti ospiti.
erazioni che ne usufruiranno, ed inoltre in difesa della salute dei cittadini residenti nei centri abitati e dei turisti ospiti. La salute della popolazione che vive sul territorio e degli ospiti turistici va tutelata con la massima attenzione quale bene e valore di primaria importanza e va pianificata una politica di prevenzione contro i rischi della salute collegati alle immissioni nocive in atmosfera pericolose o
pianificata una politica di prevenzione contro i rischi della salute collegati alle immissioni nocive in atmosfera pericolose o potenzialmente pericolose, ed in particolare vanno regolamentate e limitate le emissioni collegate alla produzione di energia nelle zone abitative con attenzione a quelle con alta densità insediativa e collettiva, in quanto ogni tipo e genere di combustione utilizzante i materiali tradizionalmente
con alta densità insediativa e collettiva, in quanto ogni tipo e genere di combustione utilizzante i materiali tradizionalmente oggi in uso, generano emissioni in atmosfera di sostanze e particelle varie, (Anidride carbonica CO2, Monossido e biossido di azoto NOx, Ossido, biossido e triossido di zolfo SOx, Ossido e monossido di carbonio COx, altri Ossidi ed altre particelle), di poveri fini di particolato PM-10 ed
sido di zolfo SOx, Ossido e monossido di carbonio COx, altri Ossidi ed altre particelle), di poveri fini di particolato PM-10 ed altre varie, di diossine e sostanze gassose o in sospensione, che inoltre creano vistosi pennacchi di fumo con conseguente danno paesaggistico e diffondono inoltre nell’aria sgradevoli odori e nauseabondi olezzi. Visti gli ingenti investimenti ambientali e turistici che l’Amministrazione comunale ha
a sgradevoli odori e nauseabondi olezzi. Visti gli ingenti investimenti ambientali e turistici che l’Amministrazione comunale ha realizzato con le reti del teleriscaldamento di Cogolo e di Peio Fonti, la completa ristrutturazione ed ampliamento del Centro Termale, la rilevante partecipazione nella società Impiantistica locale Pejo Funivie Spa, e la realizzazione delle due centrali idroelettriche comunali sul Fiume Noce di Contra
tà Impiantistica locale Pejo Funivie Spa, e la realizzazione delle due centrali idroelettriche comunali sul Fiume Noce di Contra e di Castra in fase di ultimazione costruttiva con una produzione stimata di 45 milioni di Kwh annui da fonte rinnovabile e ripetibile, impongono una corrispondente ferma e coerente linea di difesa di tali rilevanti investimenti nelle risorse naturali ed ambientali, regolando e limitando le attività
coerente linea di difesa di tali rilevanti investimenti nelle risorse naturali ed ambientali, regolando e limitando le attività speculative industriali ed improprie che sono avulse dalla vocazione strettamente agricola e turistica del Comune ed incompatibili con le rispettive destinazioni urbanistiche, e che ne possono pregiudicare il loro pieno e futuro utilizzo collettivo turistico. Tanto anche in piena coerenza con la politica ambientale di salvaguardia intrapresa con
e futuro utilizzo collettivo turistico. Tanto anche in piena coerenza con la politica ambientale di salvaguardia intrapresa con decisione ed impegno dall’Amministrazione con la ricerca ed ottenimento della qualificante e pregiata Certificazione Ambientale EMAS a livello comunale, quale prima fase di autocontrollo interno propedeutica al presidio ed alla piena difesa ambientale e paesaggistica dell’intero proprio
prima fase di autocontrollo interno propedeutica al presidio ed alla piena difesa ambientale e paesaggistica dell’intero proprio territorio, per poterne fare un incisivo mezzo di futura e forte caratterizzazione territoriale e di richiamo turistico. La presente parte del regolamento edilizio in linea ed applicazione dei principi guida testé indicati, è volta a regolare e limitare le emissioni nocive in atmosfera su tutto il territorio comunale
ei principi guida testé indicati, è volta a regolare e limitare le emissioni nocive in atmosfera su tutto il territorio comunale ma con particolare attenzione e restrizione nelle zone urbanisticamente più sensibili e destinate all’insediamento civile e secondo il loro grado ed indice di intensità abitativa, considerando che la pianificazione urbanistica suddivide già il territorio funzionalmente in zone a destinazione puntuale
ativa, considerando che la pianificazione urbanistica suddivide già il territorio funzionalmente in zone a destinazione puntuale in relazione alla proprie caratteristiche territoriali ed alla effettiva e più pertinente vocazione ed utilizzo, abitativa, produttiva o industriale, nei suoi vari livelli e tipologie.
pag. 50 / 56 Il prevalente interesse pubblico ed ambientale, ed il dovere di salvaguardare la salute dei cittadini, giustifica ed impone la regolamentazione e la limitazione sul territorio delle attività economiche speculative non pertinenti e non compatibili con l’ambiente e con l’indiscussa e naturale vocazione storicamente agricola ed oggi turistica del territorio, che producendo energia elettrica destinata alla vendita esterna e speculativa sono da considerare alla stregua di vere e
itorio, che producendo energia elettrica destinata alla vendita esterna e speculativa sono da considerare alla stregua di vere e proprie attività industriali, e che rilasciando collateralmente in atmosfera ed in loco senza alcuna regolamentazione ingenti quantità di sostanze nocive ed altamente inquinanti, sono da considerare ostativi dei prevalenti interessi pubblici. Definizioni
- Per emissioni in atmosfera si intendono tutti i tipi di immissioni nell’ambiente di prodotti
i interessi pubblici. Definizioni
- Per emissioni in atmosfera si intendono tutti i tipi di immissioni nell’ambiente di prodotti gassosi e di ogni altro materiale, (Anidride carbonica CO2, Ossidi di azoto NOx, Ossido, biossido e triossido di zolfo SOx, Ossido e monossido di carbonio COx, polveri fini, diossine ecc.), polveri fini, ed altre particelle in sospensione che qualsiasi attività umana civile, artigianale, commerciale,
diossine ecc.), polveri fini, ed altre particelle in sospensione che qualsiasi attività umana civile, artigianale, commerciale, alberghiera, agraria, industriale e termale causano o possono causare, direttamente o indirettamente e provenienti dalla combustione e combinazione di qualsiasi materiale e processo fisico/chimico.
- Le definizioni delle varie zone urbanistiche corrispondono a quelle previste e regolate dal nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.) in vigore, approvato con Delibera Giunta
corrispondono a quelle previste e regolate dal nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.) in vigore, approvato con Delibera Giunta Provinciale N. 2585 del 02.12.2011, come da cartografie, vincoli, definizioni, e norme descrittive regolamentari ivi indicate, richiamate e collegate, e come da successive varianti approvate.
- Per produzione di emissioni in atmosfera si intendono tutte le attività causate o conseguenti all’attività umana e per mezzo di qualunque processo non naturale che comportano
tendono tutte le attività causate o conseguenti all’attività umana e per mezzo di qualunque processo non naturale che comportano direttamente o indirettamente la generazione e la liberazione in atmosfera di qualsiasi tipo di particelle e prodotti della combustione, gassosi o in sospensione.
- Per produzione di energia si intende qualsiasi tipo di attività umana e collegata che trasforma fisicamente un tipo di energia presente in natura in una diversa, in qualsiasi modo ed
attività umana e collegata che trasforma fisicamente un tipo di energia presente in natura in una diversa, in qualsiasi modo ed utilizzante qualsiasi tecnologia impiantistica e principio chimico/fisico;
- Per fabbisogno energetico unitario e singolo, della singola famiglia, del singolo edificio, o della singola attività economica artigianale, commerciale, agricola, alberghiera, industriale o termale, si intende il singolo fabbisogno energetico elettrico e termico annuo che tale
le, agricola, alberghiera, industriale o termale, si intende il singolo fabbisogno energetico elettrico e termico annuo che tale entità singolarmente considerata consuma ed utilizza direttamente per la proprie esigenze abitative o per la propria attività economica.
- Per produzioni energetiche in eccedenza al proprio fabbisogno, si intende la produzione di energia in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno energetico e destinata alla
proprio fabbisogno, si intende la produzione di energia in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno energetico e destinata alla vendita a terzi o fornito al di fuori dell’edificio di produzione, che non può essere considerata una attività accessoria e pertinente alle attività proprie e caratteristiche esercitate nel rispetto della pianificazione e destinazione urbanistica, ma ne esula e diventa una vera e propria autonoma attività industriale.
ispetto della pianificazione e destinazione urbanistica, ma ne esula e diventa una vera e propria autonoma attività industriale.
- Per radioattività si intende l’emissione in ambiente da parte di tutti i tipi di processo nucleare e fisico/chimico che producono qualsiasi tipo e genere di radioattività pericolosa o potenzialmente pericolosa per l’ambiente, per l’uomo, per la flora e per la fauna.
- Per proprio fabbisogno annuale si intende la quantità dei vari tipi di energia che ogni
r l’uomo, per la flora e per la fauna.
- Per proprio fabbisogno annuale si intende la quantità dei vari tipi di energia che ogni singolo edificio, singola attività commerciale, artigianale, alberghiera, industriale e termale, utilizza direttamente nell’arco di un anno solare, in riferimento alla media dei tre anni precedenti; in caso di ampliamenti urbanistici o impiantistici, tale fabbisogno previsionale sarà adeguato proporzionalmente a tali incrementi fisici rispetto al triennio precedente.
ntistici, tale fabbisogno previsionale sarà adeguato proporzionalmente a tali incrementi fisici rispetto al triennio precedente.
- Per scambio sul posto paritetico si deve intendere la possibilità per un utente utilizzatore ed anche contemporaneamente produttore di energia elettrica, di collegarsi ed interagire con la rete di distribuzione elettrica nazionale per uno scambio tra la consegna e prelievo di energia elettrica in corso dell’anno solare, che deve essere volta e limitata al raggiungimento del
ra la consegna e prelievo di energia elettrica in corso dell’anno solare, che deve essere volta e limitata al raggiungimento del pareggio dello scambio tra l’energia in esubero prodotta nei momenti di minor utilizzo e venduta “in rete”, e l’energia invece prelevata dalla rete nei momenti di maggiore ed intenso fabbisogno ed utilizzo nei quali l’autoproduzione è insufficiente, senza possibilità di cedere ulteriore produzione in eccedenza al proprio fabbisogno.
pag. 51 / 56 Regolamentazione e limitazione urbanistica delle attività umane, commerciali, artigianali, alberghiere, agricole, industriali e termali, che producono immissioni in atmosfera nel territorio comunale In riferimento, applicazione ed integrazione territoriale delle normative impartite dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 N. 387, dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 N. 115, dal Decreto Ministeriale 10-09-2010, dal Testo Unico Provinciale sulla tutela dell’Ambiente dagli
slativo 30 maggio 2008 N. 115, dal Decreto Ministeriale 10-09-2010, dal Testo Unico Provinciale sulla tutela dell’Ambiente dagli Inquinamenti, (DPGP 26 gennaio 1987 N. 1-41/Legisl.), e da tutte le normative speciali di settore che pur nella loro approfondita articolazione applicabile alla generalità del territorio nazionale e provinciale, non tutelano sufficientemente i pubblici e collettivi interessi del territorio comunale di Peio e delle sue peculiarità turistico/ambientali,
sufficientemente i pubblici e collettivi interessi del territorio comunale di Peio e delle sue peculiarità turistico/ambientali,
- ai fini della tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, della vocazione turistica, delle tradizioni agroalimentari locali, della bio-diversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree
iversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree urbanistiche, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti di produzione di energia che anche incentivando l’utilizzo delle fonti rinnovabili, determinerebbero inevitabilmente una collegata ed elevata probabilità di danneggiamento sostanziale ed irreversibile delle risorse naturali e dei territori comunali in gran parte integrati nel Parco Nazionale dello Stelvio,
iale ed irreversibile delle risorse naturali e dei territori comunali in gran parte integrati nel Parco Nazionale dello Stelvio,
- visto che il territorio comunale già esprime delle quote di produzione di energia da fonti rinnovabili indicate dall’Art. 2, comma 167, della Legge n. 244 del 2007 e successive modifiche, come richiamato dal punto 17.2 del D.M. 10-09-2010, (burden sharing), ampiamente e decisamente superiori alla programmazione ivi prevista per il raggiungimento del 17% del consumo interno da
aring), ampiamente e decisamente superiori alla programmazione ivi prevista per il raggiungimento del 17% del consumo interno da fonti rinnovabili entro il 2020, (con la produzione di circa 200 milioni di Kwh idroelettrici annui da quasi un secolo da parte degli impianti ex Enel ora Enel/Hde, e con la produzione dei circa 40-50 milioni di Kwh da fonte rinnovabile idroelettrica con i nuovi impianti comunali entrati in funzione dal 14 maggio 2015),
a 40-50 milioni di Kwh da fonte rinnovabile idroelettrica con i nuovi impianti comunali entrati in funzione dal 14 maggio 2015),
- per una corretta utilizzazione delle risorse ambientali, per la salvaguardia paesaggistica e della qualità dell’aria in relazione alle emissioni in atmosfera, ed a tutela e difesa della salute dei cittadini residenti ed ospiti, su tutto il territorio comunale le immissioni in atmosfera collegate e
e difesa della salute dei cittadini residenti ed ospiti, su tutto il territorio comunale le immissioni in atmosfera collegate e conseguenti alla produzione di energia elettrica, termica, motoria e vettoriale, sono soggette alle seguenti tassative limitazioni in applicazione della legittima potestà territoriale urbanistica regolamentare indicata e collegata all’Art. 31 punto 1. del DPGP 26.1.1987 N. 1-41/Legisl., come a sua volta delegata dall’Art. 19 del D.to Lgs.vo 387/2003:
legata all’Art. 31 punto 1. del DPGP 26.1.1987 N. 1-41/Legisl., come a sua volta delegata dall’Art. 19 del D.to Lgs.vo 387/2003:
- la produzione di energia elettrica, motoria, termica o vettoriale da fonte idroelettrica, solare, geotermica, da combustione interna di idrogeno o a “fuell cell”, che non comportano nessun tipo di emissione in atmosfera e nessun tipo emissioni radioattive, è permessa in riferimento al presente regolamento e nel rispetto di tutte le ulteriori norme di
ssun tipo emissioni radioattive, è permessa in riferimento al presente regolamento e nel rispetto di tutte le ulteriori norme di legge, senza alcuna limitazione di potenza e quantità su tutto il territorio comunale ed in tutte le varie zone urbanistiche con qualsiasi tipo di destinazione; gli impianti solari a pannelli fotovoltaici superiori a Kwe 10, (dieci), sono vietati a terra su tutto il territorio comunale; l’installazione di impianti fotovoltaici “ad inseguimento”, in riferimento al
o vietati a terra su tutto il territorio comunale; l’installazione di impianti fotovoltaici “ad inseguimento”, in riferimento al presente regolamento e nel rispetto di tutte le ulteriori norme di legge, è permessa solo nelle zone artigianale e industriali. 2) la produzione di energia elettrica da fonti eoliche, che non comportano nessun tipo di emissione in atmosfera ma che hanno o possono avere un rilevante impatto paesaggistico
oliche, che non comportano nessun tipo di emissione in atmosfera ma che hanno o possono avere un rilevante impatto paesaggistico ed architettonico, è permessa in riferimento al presente regolamento e nel rispetto di tutte le ulteriori norme di legge su tutto il territorio comunale per una potenza nominale installabile massima di Kwe 50, (cinquanta), salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, e purché non ostino altri prevalenti
lva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, e purché non ostino altri prevalenti interessi pubblici; per il soddisfacimento del fabbisogno di rifugi, malghe, ed edifici sparsi non allacciati alla rete elettrica, è consentita, anche in deroga al comma precedente, la realizzazione di impianti eolici di adeguata dimensione e potenza, salva la valutazione architettonica e paesaggistica; nelle seguenti aree è vietata la realizzazione di impianti eolici:
pag. 52 / 56 a) nei parchi naturali e nazionali, nei SIC, nelle ZPS, nei biotopi, nelle zone di tutela paesaggistica e nelle zone agricole di pregio; b) in tutte le aree nelle quali la velocità media annua del vento, misurata a 30 metri dal suolo in siti rappresentativi, è inferiore a 5 m/s; c) in tutte le aree al di sopra dei 2.800 m sul livello del mare; d) nelle zone residenziali e ad una distanza inferiore a 150 metri dagli insediamenti residenziali; e) nelle zone agricole di pregio.
lle zone residenziali e ad una distanza inferiore a 150 metri dagli insediamenti residenziali; e) nelle zone agricole di pregio. 3) la produzione di energia termica destinata al riscaldamento degli edifici ed al riscaldamento dell’acqua sanitaria prodotta da fonti fossili e da idrocarburi, (intendendosi per tali fonti: il carbone di ogni genere e categoria, il petrolio e tutti i suoi sottoprodotti e derivati, il gas metano, butano, propano, Gpl ed altri gas derivati liquidi o
egoria, il petrolio e tutti i suoi sottoprodotti e derivati, il gas metano, butano, propano, Gpl ed altri gas derivati liquidi o gassosi), che causano e comportano rilevanti emissioni nocive in atmosfera e dannose o potenzialmente dannose per la salute dei cittadini, è permessa su tutto il territorio comunale solo esclusivamente e limitatamente per il proprio fabbisogno annuale e direttamente utilizzabile, con il divieto tassativo di cedere a terzi anche parzialmente e di
er il proprio fabbisogno annuale e direttamente utilizzabile, con il divieto tassativo di cedere a terzi anche parzialmente e di immettere in rete tale energia. Il fabbisogno proprio annuale termico producibile è inteso come la quantità di energia termica che ogni singolo edificio, singola attività commerciale, artigianale, alberghiera, industriale e termale, utilizza nell’arco di un anno solare, con divieto di cedere energia a terzi.
e, artigianale, alberghiera, industriale e termale, utilizza nell’arco di un anno solare, con divieto di cedere energia a terzi. I seguenti e tassativi utilizzi sono liberamente praticabili su tutto il territorio comunale: a) per i cantieri edili ove non è possibile collegarsi alla rete elettrica e limitatamene al fabbisogno termico del singolo cantiere e solo per durata della validità delle relative autorizzazioni e licenze edilizie;
ne al fabbisogno termico del singolo cantiere e solo per durata della validità delle relative autorizzazioni e licenze edilizie; b) per i generatori di soccorso sia pubblici che privati, limitatamente alle situazioni di emergenza e di eventuali simulazioni programmate; c) per i rifugi alpini, per le abitazioni, e le strutture e gli edifici isolati che non sono collegati alla rete elettrica, cercando sempre di incentivare per quanto possibile il
rutture e gli edifici isolati che non sono collegati alla rete elettrica, cercando sempre di incentivare per quanto possibile il collegamento alla rete o l’utilizzo alternativo di fonti rinnovabili; d) per le attività temporanee di soccorso da parte di tutti corpi speciali organizzati preposti. Per limitare le dimensioni degli impianti, si invita per i fabbisogni di punta transitori e temporanei che vadano a superare i limiti della potenza media degli impianti, ad utilizzare la compensazione
punta transitori e temporanei che vadano a superare i limiti della potenza media degli impianti, ad utilizzare la compensazione energetica almeno parziale, con l’installazione di appositi accumuli tramite “Boiler” ed altre soluzioni di immagazzinamento temporaneo. 4) la produzione di energia elettrica, motoria o vettoriale prodotta da fonti fossili e da idrocarburi, (intendendosi per tali fonti: il carbone di ogni genere e categoria, il petrolio e
e prodotta da fonti fossili e da idrocarburi, (intendendosi per tali fonti: il carbone di ogni genere e categoria, il petrolio e tutti i suoi sottoprodotti e derivati, il gas metano, propano e Gpl), anche in impianti polivalenti e misti, (ibridi, microgenerazione, coogenerazione e trigenerazione), che causano e comportano emissioni nocive in atmosfera e dannose o potenzialmente dannose per la salute dei cittadini, è vietata su tutto il territorio comunale per qualsiasi
tmosfera e dannose o potenzialmente dannose per la salute dei cittadini, è vietata su tutto il territorio comunale per qualsiasi potenzialità ed in tutte le zone urbanistiche e con qualsiasi destinazione, con esclusione limitata e tassativa alle seguenti ipotesi ben definite, ed inoltre limitatamente alle potenze nominali strettamente necessarie alle singole ipotesi: a) limitatamente alla produzione del fabbisogno annuo del singolo immobile ove l’impianto è collocato;
rie alle singole ipotesi: a) limitatamente alla produzione del fabbisogno annuo del singolo immobile ove l’impianto è collocato; b) per i cantieri edili ove non è possibile collegarsi alla rete elettrica e limitatamene al fabbisogno energetico del singolo cantiere e solo per durata della validità delle relative autorizzazioni e licenze edilizie; c) per i generatori di soccorso sia pubblici che privati, limitatamente alle situazioni di emergenza e di eventuali simulazioni programmate;
pag. 53 / 56 d) per i rifugi alpini, per le abitazioni, le strutture e gli edifici isolati, che non sono collegati alla rete elettrica, cercando sempre di incentivare per quanto possibile il collegamento alla rete o l’utilizzo alternativo di fonti rinnovabili; e) per la combustione interna di tutti i veicoli destinati al trasporto di persone o cose; 5) la produzione di energia elettrica, motoria, termica o vettoriale con l’utilizzo di
destinati al trasporto di persone o cose; 5) la produzione di energia elettrica, motoria, termica o vettoriale con l’utilizzo di qualsiasi tipo di biomasse vegetali vergini e non, da biomassse industriali o artigianali, (come definite dall’ Art. 2 primo comma lettera a) del D. Lg.vo 29.12.2003 N. 387), che causano e comportano localmente emissioni nocive in atmosfera e dannose o potenzialmente dannose per la salute dei cittadini, è permessa esclusivamente nei limiti
issioni nocive in atmosfera e dannose o potenzialmente dannose per la salute dei cittadini, è permessa esclusivamente nei limiti del fabbisogno della singola famiglia, del singolo edificio, o della singola attività economica artigianale, commerciale, agricola, alberghiera, industriale e termale, ed è tassativamente vietata la produzione di energia eccedente il singolo e proprio fabbisogno diretto annuo autoconsumabile, e ne è tassativamente vietata la sua
duzione di energia eccedente il singolo e proprio fabbisogno diretto annuo autoconsumabile, e ne è tassativamente vietata la sua vendita a terzi e/o sul mercato generale locale o nazionale, escluse le quattro seguenti uniche e tassative ipotesi: a) in deroga parziale al divieto generale appena enunciato, la produzione di energia termica da qualsiasi tipo di biomasse vergini e non, da biomasse industriali o artigianali, in riferimento al presente regolamento e nel rispetto di tutte le ulteriori
ergini e non, da biomasse industriali o artigianali, in riferimento al presente regolamento e nel rispetto di tutte le ulteriori norme di legge, è permessa senza limiti ed in eccedenza rispetto al proprio utilizzo in autoconsumo esclusivamente e solo nelle zone urbanistiche che il PRG prevede ed indica con destinazione urbanistica industriale, purché tale energia termica venga interamente utilizzata all’interno del territorio comunale, anche da terzi e distribuita con reti di teleriscaldamento;
ca venga interamente utilizzata all’interno del territorio comunale, anche da terzi e distribuita con reti di teleriscaldamento; b) in deroga parziale al divieto generale appena enunciato al precedente punto 5), la produzione di energia elettrica da qualsiasi tipo di biomasse vergini e non, da biomasse industriali o artigianali, in riferimento al presente regolamento e nel rispetto di tutte le ulteriori norme di legge, è permessa in eccedenza rispetto al
in riferimento al presente regolamento e nel rispetto di tutte le ulteriori norme di legge, è permessa in eccedenza rispetto al proprio utilizzo in autoconsumo solo ed esclusivamente nelle zone urbanistiche che il PRG prevede ed indica con destinazione urbanistica industriale, e solo ed esclusivamente per una quantità annua pari o inferiore al 20%, (ventipercento), dell’energia termica annua prodotta dallo stesso impianto, e tale limitata
ntità annua pari o inferiore al 20%, (ventipercento), dell’energia termica annua prodotta dallo stesso impianto, e tale limitata produzione di energia elettrica potrà anche essere venduta a terzi ed immessa nelle reti generali di distribuzione; c) in deroga parziale al divieto generale appena enunciato al precedente punto 5), nelle zone che il PRG prevede ed indica con destinazione urbanistica artigianale, la produzione di energia elettrica, termica, motoria o vettoriale, prodotta da
indica con destinazione urbanistica artigianale, la produzione di energia elettrica, termica, motoria o vettoriale, prodotta da qualsiasi tipo di biomasse vegetali, industriali ed artigianali, in riferimento al presente regolamento e nel rispetto di tutte le ulteriori norme di legge, è permessa solo sino al proprio fabbisogno annuo complessivo aumentato del 20%, (ventipercento), ed in eccedenza rispetto al proprio utilizzo in autoconsumo come
abbisogno annuo complessivo aumentato del 20%, (ventipercento), ed in eccedenza rispetto al proprio utilizzo in autoconsumo come sopra indicato, e tale eccedente limitata produzione potrà anche essere ceduta a terzi ed immessa nelle reti generali di distribuzione; d) in deroga parziale al divieto generale appena enunciato al precedente punto 5), la produzione di energia termica da qualsiasi tipo di biomasse vergini e non, da biomasse industriali o artigianali, in riferimento al presente regolamento e nel
da qualsiasi tipo di biomasse vergini e non, da biomasse industriali o artigianali, in riferimento al presente regolamento e nel rispetto di tutte le ulteriori norme di legge, è permessa in eccedenza rispetto al fabbisogno del singolo edificio nel quale viene prodotta, per l’impianto già in funzione nell’interrato in deroga della P.ed. 545 in C.C. Cogolo, (come autorizzato in deroga urbanistica in attuazione dell’Art. 104 della Legge Provinciale 22/91, con
P.ed. 545 in C.C. Cogolo, (come autorizzato in deroga urbanistica in attuazione dell’Art. 104 della Legge Provinciale 22/91, con la delibera Consigliare n. 26 del 26.09.2009), solo ed esclusivamente nei limiti del fabbisogno degli edifici nella zona adiacente la centrale ed unicamente per gli edifici aventi destinazione alberghiera, nonché per l’edificio residenziale contraddistinto dalla p.ed. 552 in C.C. Cogolo. e) in deroga parziale al divieto generale appena enunciato al precedente punto 5), la
addistinto dalla p.ed. 552 in C.C. Cogolo. e) in deroga parziale al divieto generale appena enunciato al precedente punto 5), la produzione di energia termica da qualsiasi tipo di biomasse vergini e non, da biomasse industriali o artigianali, in riferimento al presente regolamento e nel
pag. 54 / 56 rispetto di tutte le ulteriori norme di legge, è permessa in eccedenza rispetto al fabbisogno del singolo edificio nel quale viene prodotta, per l’impianto entrato in funzione nel 2014 nell’interrato ed in deroga sulle p.f. 2313/2 e 2313/3 in C.C. di Peio, (come autorizzato in deroga urbanistica in attuazione dell’Art. 112 della Legge Provinciale 1/2008 e s.m. e. i., con la delibera Consigliare n. 58 del 10.11.2014), solo ed esclusivamente nei limiti del fabbisogno degli edifici nella
. e. i., con la delibera Consigliare n. 58 del 10.11.2014), solo ed esclusivamente nei limiti del fabbisogno degli edifici nella zona adiacente la centrale autorizzata i deroga ed aventi qualsiasi destinazione urbanistica, ma che si collocano ad una distanza massima di metri 150 dall’impianto di produzione, e solo per una quota complessiva di energia annua non eccedente il 50% della produzione destinata al fabbisogno degli edifici già autorizzati ad essere serviti come da progetto in deroga come da delibera
a produzione destinata al fabbisogno degli edifici già autorizzati ad essere serviti come da progetto in deroga come da delibera Consigliare n. 58/2014. Limitatamente alle ipotesi di produzione di energia elettrica previste ed indicate ai precedenti punti b), e c), è permesso anche lo scambio elettrico sul posto paritetico, nel senso che per attività stagionali con andamento alterno dei consumi energetici, è consentito cedere l’energia elettrica in
, nel senso che per attività stagionali con andamento alterno dei consumi energetici, è consentito cedere l’energia elettrica in rete nei momenti di minor fabbisogno ed utilizzo interno, per poi ricuperare tale e pari quantità di energia elettrica attingendola dalla rete nei momenti di maggior fabbisogno ed utilizzo, ma solo esclusivamente per i raggiungimento del pareggio dello scambio su base annuale solare e ne è
ior fabbisogno ed utilizzo, ma solo esclusivamente per i raggiungimento del pareggio dello scambio su base annuale solare e ne è vietata la vendita di ulteriori eccedenze. Le attività artigianali ed industriali che intendono avvalersi ove permesso della possibilità di attivare lo scambio sul posto di energia elettrica utilizzanti impianti di produzione con potenza nominale superiore a 100 Kw, (cento), saranno tenuti a presentare al
ia elettrica utilizzanti impianti di produzione con potenza nominale superiore a 100 Kw, (cento), saranno tenuti a presentare al Comune una comunicazione preventiva nella quale dichiareranno il consumo elettrico medio degli ultimi tre anni solari precedenti corredato dalla copia delle fatture del gestore, al fine della programmazione delle quantità massime da immettere in rete e pari al 20% della produzione termica nelle zone industriali come indicato alla precedente lettera b), e per il pareggio del
te e pari al 20% della produzione termica nelle zone industriali come indicato alla precedente lettera b), e per il pareggio del proprio fabbisogno aumentato del 20% nelle zone artigianali indicate alla lettera c), senza la produzione di ulteriori eccedenze monetizzabili. In tutte le altre zone con destinazione urbanistica diversa da quella industriale ed artigianale appena indicate ove è possibile produrre energia alle condizioni e nei limiti quantitativi indicati alle
ustriale ed artigianale appena indicate ove è possibile produrre energia alle condizioni e nei limiti quantitativi indicati alle precedenti lettere b), c), la produzione di energia elettrica prodotta da fonti vegetali e da biomasse vergini e non, ed industriali o vegetali, resta tassativamente vietata in eccedenza al proprio fabbisogno come sopra indicato, e ne è tassativamente vietata in ogni caso la sua vendita a terzi e
tata in eccedenza al proprio fabbisogno come sopra indicato, e ne è tassativamente vietata in ogni caso la sua vendita a terzi e l’immissione nelle reti generali di distribuzione anche a titolo di scambio sul posto. L’Amministrazione comunale nei limiti delle risorse disponibili, incentiverà l’utilizzo di biomasse vegetali vergini ed inoltre provenienti dal patrimonio boschivo e forestale comunale, con incremento dell’occupazione e dell’economia locale e l’attivazione di una filiera energetica di
schivo e forestale comunale, con incremento dell’occupazione e dell’economia locale e l’attivazione di una filiera energetica di biomasse a km zero. 6) la produzione di energia elettrica, motoria, termica o vettoriale, da qualsiasi tipo di impianto utilizzante la scissione o fusione nucleare dell’atomo e che producono e rilasciano in ambiente emissioni radioattive pericolose o potenzialmente pericolose per l’ambiente, per l’uomo, per la flora e per la fauna, è tassativamente ed
radioattive pericolose o potenzialmente pericolose per l’ambiente, per l’uomo, per la flora e per la fauna, è tassativamente ed incondizionatamente vietata su tutto il territorio comunale ed in tutte le diverse zone urbanistiche. In ogni caso ed anche al di fuori dei limiti e divieti alla produzione di energia elettrica, termica, motoria e vettoriale, prodotta da qualsiasi fonte e utilizzante qualunque tecnica indicati
uzione di energia elettrica, termica, motoria e vettoriale, prodotta da qualsiasi fonte e utilizzante qualunque tecnica indicati specificatamente nel presente regolamento edilizio, è subordinata inoltre rigidamente a tutte le leggi, le norme ed i regolamenti limitanti, emanate dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Provincia Autonoma di Trento e dei suoi Uffici settoriali e periferici, dall’Agenzia per l’Energia,
Europea, dallo Stato, dalla Provincia Autonoma di Trento e dei suoi Uffici settoriali e periferici, dall’Agenzia per l’Energia, dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente, dal Servizio Urbanistica, dal Parco Nazionale dello Stelvio e da tutti gli altri Enti pubblici presenti e futuri preposti alla tutela e salvaguardia del territorio
pag. 55 / 56 dalla emissioni in atmosfera e della salute dei cittadini, intendendosi applicabile la lettura e l’applicazione congiunta e combinata di tali norme con il presente regolamento, come norme collegate di salvaguardia, nel senso che in caso di sovrapposizione di casi e di norme, vale e deve essere rigidamente sempre applicata la più restrittiva e quella destinata a tutelare maggiormente il territorio, il paesaggio, le emissioni in atmosfera e la salute dei cittadini.
iva e quella destinata a tutelare maggiormente il territorio, il paesaggio, le emissioni in atmosfera e la salute dei cittadini. Successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio gli Uffici comunali preposti e l’Ufficio di Polizia Municipale saranno tenuti al monitoraggio degli impianti di produzione e delle emissioni già attive nelle varie zone urbanistiche, ed alla successiva vigilanza delle
ggio degli impianti di produzione e delle emissioni già attive nelle varie zone urbanistiche, ed alla successiva vigilanza delle modifiche ed integrazioni, ricorrendo ed utilizzando tutti gli strumenti di controllo e sanzionatori a loro disposizione. Eventuali situazioni di difformità o incompatibilità parziale o totale preesistenti e che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio sulla regolamentazione urbanistica della
ale preesistenti e che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio sulla regolamentazione urbanistica della produzione di emissioni in atmosfera fossero già in funzione documentata sul territorio comunale, previa verifica, saranno dapprima censiti, poi informati, ed infine diffidati ad adeguarsi alle nuove norme e limitazioni, concedendo loro in ogni caso un periodo di almeno due anni dalla prima
ne diffidati ad adeguarsi alle nuove norme e limitazioni, concedendo loro in ogni caso un periodo di almeno due anni dalla prima notificazione per adeguarsi alla nuova situazione prevista e regolata con il presente Regolamento Edilizio. Situazione particolare ed esulante dalle ipotesi sopra previste e che impone una sua trattazione specifica e puntuale, è l’impianto in funzione a Peio Fonti in adiacenza al Centro Termale, in
e che impone una sua trattazione specifica e puntuale, è l’impianto in funzione a Peio Fonti in adiacenza al Centro Termale, in quanto oggetto di un preesistente rapporto contrattuale di concessione tra la società Fen Energia Spa, (allora Felappi Srl), ed il Comune di Peio, come da contratto Repertorio n. 759 stipulato in data 18 gennaio 1995 con la durata di 20 (venti) anni e sino al 23/01/2014, inspiegabilmente ed irragionevolmente prorogato in data 10/11/2004 e sino al 31/12/2024 con atto di convenzione
o al 23/01/2014, inspiegabilmente ed irragionevolmente prorogato in data 10/11/2004 e sino al 31/12/2024 con atto di convenzione Rep. n. 1017; tale contratto di concessione prevedeva che la società Fen Energia Spa potesse gestire imprenditorialmente ed in proprio l’impianto del teleriscaldamento di Peio Fonti alimentato con “olio pesante” la cui centrale di produzione è collocata nei locali comunali in adiacenza al
amento di Peio Fonti alimentato con “olio pesante” la cui centrale di produzione è collocata nei locali comunali in adiacenza al Centro Termale, con l’impegno da parte del concessionario di fornire in cambio l’energia termica al Centro Termale con l’applicazione di uno sconto concordato. Tale impianto che come da concessione comunale in vigore sino al 31/12/2024 potrebbe utilizzare come combustibile “l’olio pesante”, potrà continuare la propria attività in virtù della vigenza concessoria, ma dal 31 dicembre
come combustibile “l’olio pesante”, potrà continuare la propria attività in virtù della vigenza concessoria, ma dal 31 dicembre 2013 ed in applicazione del decreto del PGP del 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., e del decreto del PGP del 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg., (termine poi prorogato sino al 30 settembre 2014 dalla DGP n. 2237 del 17 ottobre 2013), che ha bandito su tutto il territorio provinciale l’utilizzo dell’olio
30 settembre 2014 dalla DGP n. 2237 del 17 ottobre 2013), che ha bandito su tutto il territorio provinciale l’utilizzo dell’olio combustibile BTZ, tale impianto è stato riconvertito a gasolio e con tale materiale combustibile potrà continuare a produrre sino al termine della concessione comunale, anche se l’utilizzo di tale prodotto di origine petrolifera che comporta l’emissione in atmosfera di notevoli particelle e
nale, anche se l’utilizzo di tale prodotto di origine petrolifera che comporta l’emissione in atmosfera di notevoli particelle e materiali nocivi ed inquinanti, è contrastante con le linee guida e gli scopi della presente parte del regolamento edilizio. L’Amministrazione Comunale dovrà quindi attivarsi per ridimensionare tale impianto o alimentarlo con fonti meno inquinanti e rinnovabili, o possibilmente risolvendo radicalmente i problema alimentandolo con la nuova rete di teleriscaldamento che ha collegato
vabili, o possibilmente risolvendo radicalmente i problema alimentandolo con la nuova rete di teleriscaldamento che ha collegato l’abitato di Peio Fonti con l’impianto c/o Idropejo di Cogolo ed alimentato con biomasse. L’Amministrazione Comunale dovrà attivarsi con tutti i metodi e gli strumenti disponibili ed informativi affinché gli impianti esistenti sul territorio di qualsiasi genere e dimensione, siano
gli strumenti disponibili ed informativi affinché gli impianti esistenti sul territorio di qualsiasi genere e dimensione, siano mantenuti nella massima efficienza possibile, e che l’utilizzo delle fonti rinnovabili sia incentivato al massimo per il futuro su tutto il territorio comunale. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili il Comune incentiverà sul proprio territorio l’uso di materiali per la combustione da fonti rinnovabili e meno inquinanti, stimolando ed incentivando
sul proprio territorio l’uso di materiali per la combustione da fonti rinnovabili e meno inquinanti, stimolando ed incentivando l’utilizzo di impianti con tecnologie avanzate e con alti rendimenti. Anche per le stufe a legna tradizionali e molto diffuse sul territorio, il Comune incentiverà l’utilizzo di materiali vergini e ben essiccati, e la corretta manutenzione degli impianti e delle canne fumarie. In ogni caso le
’utilizzo di materiali vergini e ben essiccati, e la corretta manutenzione degli impianti e delle canne fumarie. In ogni caso le tradizionali cucine a legna, le stufe a legna e le centrali termiche a legna, devono essere alimentate esclusivamente con prodotti lignei vegetali vergini e che presentino una umidità relativa massima
pag. 56 / 56 del 20% (ventipercento), possibilmente provenienti dalla risorse boschive locali ed evitando costosi, inutili ed inquinanti trasporti. Data la primaria importanza degli interessi superiori e pubblici tutelati della presente parte del Regolamento Edilizio e volto alla regolamentazione e limitazione urbanistica delle emissioni nocive in atmosfera ed a tutela della salute dei cittadini, viene approvato dal Consiglio Comunale, e
rbanistica delle emissioni nocive in atmosfera ed a tutela della salute dei cittadini, viene approvato dal Consiglio Comunale, e qualsiasi sua successiva modifica e/o integrazione indipendentemente dalle previsioni amministrative, dovrà essere valutato, discusso e deliberato sempre da tale Organo Collegiale e supremo. Le disposizioni della presente sezione del Regolamento Edilizio sono entrate in vigore dal 31 marzo 2012, e le successive modifiche entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro approvazione del
sono entrate in vigore dal 31 marzo 2012, e le successive modifiche entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro approvazione del Consiglio Comunale.
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