Regolamento EdilizioIndicizzato il 22 febbraio 202675 pagine

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Comune di Cosenza · Cosenza, Calabria

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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (Adottato dal Consiglio Comunale di Cosenza nella seduta del 22 maggio 1995 n°31 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n°299 del 8 giugno 1996) Pianificazione e Gestione del Territorio

Art. 1 - Contenuto ed ambito del regolamento edilizio.

ato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n°299 del 8 giugno 1996) Pianificazione e Gestione del Territorio

CAPITOLO I NORME PRELIMINARI Art. 1 - Contenuto ed ambito del regolamento edilizio. Ogni attività comportante trasformazione, anche temporanea, urbanistica e edilizia del territorio comunale, è disciplinata dal presente regolamento, oltre che dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti applicabili in materia, nonché dalle previsioni risultanti dalle cartografie e norme di

Art. 2 - Definizioni.

gi statali e regionali e dai regolamenti applicabili in materia, nonché dalle previsioni risultanti dalle cartografie e norme di attuazione del P.R.G. e degli altri strumenti urbanistici vigenti. Art. 2 - Definizioni.

  1. Costruzione - Ai fini del presente regolamento per “costruzione” (oppure “edificio” o “fabbricato”) si intende:
  • qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l’impiego di altro materiale;

siasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l’impiego di altro materiale;

  • qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità e incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitativa, ovvero unità utilizzabile in qualsivoglia maniera, la quale non rientri espressamente nella categoria dei veicoli.
  1. Fronte - Per “fronte” di una costruzione si intende la proiezione ortogonale, sul piano verticale,

lla categoria dei veicoli. 2) Fronte - Per “fronte” di una costruzione si intende la proiezione ortogonale, sul piano verticale, relativa alle porzioni di facciata più esterne, con esclusione di sporgenze di qualsiasi tipo che abbiano esclusivamente una funzione ornamentale. 3) Ricostruzione - Per “ricostruzione” si intende qualsiasi intervento che tende alla riedificazione di una costruzione, o di parte di essa, demolita, da demolire o crollata.

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