Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Crespadoro
Comune di Crespadoro · Vicenza, Veneto
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COMUNE DI CRESPADORO
COMUNE DI CRESPADORO Provincia di Vicenza P.R.G. Regolamento Edilizio Comunale IL SINDACO arch. Dalla Costa Giovanni Pietro IL SEGRETARIO dott. Paolo Novella RESP. SETTORE URBANISTICA geom. Anacleto Tibaldo PROGETTISTA arch. Ilario Faresin COLLABORATORE arch. Stefano Fochesato P.R.G. approvato dalla G.R.Veneto con Del. n. 2163 del 27.04.1982 coordinato con: variante n. 7, trasposizione cartografica e coordinamento delle varianti precedenti variante n. 8, approvata dalla G.R. Veneto con
riante n. 7, trasposizione cartografica e coordinamento delle varianti precedenti variante n. 8, approvata dalla G.R. Veneto con Del. n 1333 del 11/05/2010, Del. n. 2692 del 16/11/2010, Del. n. 590 del 17/04/2012, in vigore variante n. 9, approvata dal C.C. con Del. n. 33 del 28/09/2007, in vigore variante n. 10, approvata dal C.C. con Del. n. 35 del 01/08/2008, in vigore Piano di lottizzazione artigianale "Colombara" (D2/1), approvato con Del. C.C. n. 35 del 21/11/2002 OO.PP.:
1/08/2008, in vigore Piano di lottizzazione artigianale "Colombara" (D2/1), approvato con Del. C.C. n. 35 del 21/11/2002 OO.PP.: progetto parcheggio e sistemazione muro di sostegno del campo sportivo in Piazza Municipio, approvati con Del. G.C. n. 68 del 12/08/2005 e Del. G.C. n. 12 del 08/02/2008 data elaborato: luglio 2012 Cod. Elab. - 0425.3-E-ur-03-01 Red IF Res IF App IF
TITOLO 1°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 1 INDICE PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI. TITOLO 1°: NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO. ARTICOLO 1 - Contenuto, limiti e validità del regolamento edilizio. ARTICOLO 2 - Richiamo a disposizioni di legge e di regolamento. ARTICOLO 3 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori. Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori. TITOLO 2°: PERMESSI DI COSTRUIRE E DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA’.
TITOLO 2°:
ei lavori. Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori. TITOLO 2°: PERMESSI DI COSTRUIRE E DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA’. ARTICOLO 4 - Opere soggette a permesso di costruire. ARTICOLO 5 - Opere soggette a denuncia di inizio attività. ARTICOLO 6 - Opere non soggette a permesso di costruire o denuncia di inizio attività. ARTICOLO 7 - Opere da eseguire dal Comune. ARTICOLO 8 - Opere pubbliche comunali e opere in regime di diritto pubblico.
ttività. ARTICOLO 7 - Opere da eseguire dal Comune. ARTICOLO 8 - Opere pubbliche comunali e opere in regime di diritto pubblico. ARTICOLO 9 - Domande di permesso di costruire, di denuncia di inizio attività e di giudizio preliminare. ARTICOLO 10 - Norme per la presentazione dei progetti. ARTICOLO 11 - Permesso di costruire e denuncia di inizio attività. ARTICOLO 12 - Rilascio e aventi titolo. ARTICOLO 13 - Validità. ARTICOLO 14 - Procedimenti. ARTICOLO 15 - Deroghe.
zio attività. ARTICOLO 12 - Rilascio e aventi titolo. ARTICOLO 13 - Validità. ARTICOLO 14 - Procedimenti. ARTICOLO 15 - Deroghe. ARTICOLO 16 - Ammissibilità delle domande di permesso di costruire. ARTICOLO 17 - Onerosità del permesso di costruire. ARTICOLO 18 - Contributo di costruzione. ARTICOLO 19 - Determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione. ARTICOLO 20 - Determinazioni comunali per la variazione degli oneri di urbanizzazione. ARTICOLO 21- Costo di costruzione.
zione. ARTICOLO 20 - Determinazioni comunali per la variazione degli oneri di urbanizzazione. ARTICOLO 21- Costo di costruzione. ARTICOLO 22 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. ARTICOLO 23 - Permesso di costruire gratuito. ARTICOLO 24 - Onerosità relativa al permesso di costruire per opere ed impianti non destinati alla residenza. ARTICOLO 25 - Permesso di costruzione per lottizzare ARTICOLO 26 - Evidenza del permesso di costruire e del progetto.
TITOLO 3°:
residenza. ARTICOLO 25 - Permesso di costruzione per lottizzare ARTICOLO 26 - Evidenza del permesso di costruire e del progetto. ARTICOLO 27 - Validità del permesso di costruire. TITOLO 3°: COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA. ARTICOLO 28 - Competenze della Commissione Edilizia Integrata. ARTICOLO 29 - Composizione della Commissione Edilizia Integrata. ARTICOLO 30 - Adunanze della Commissione Edilizia Integrata.
TITOLO 4°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 2 TITOLO 4°: ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE. ARTICOLO 31 - Punti di linea e di livello. ARTICOLO 32 - Inizio e termine dei lavori. ARTICOLO 33 - Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico. ARTICOLO 34 - Vigilanza sulle costruzioni. ARTICOLO 35 - Annullamento di provvedimenti comunali. ARTICOLO 36 - Riscossione delle somme. ARTICOLO 37 - Sospensione di attività difformi. ARTICOLO 38 - Sanzioni.
TITOLO 5°:
dimenti comunali. ARTICOLO 36 - Riscossione delle somme. ARTICOLO 37 - Sospensione di attività difformi. ARTICOLO 38 - Sanzioni. ARTICOLO 39 - Disciplina delle opere sanabili. TITOLO 5°: USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI. ARTICOLO 40 - Agibilità. PARTE SECONDA: NORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONE. TITOLO 1°: CARATTERISTICHE EDILIZIE ARTICOLO 41 - Cortili e lastrici solari. ARTICOLO 42 - Chiostrine. ARTICOLO 43 - Costruzioni accessorie. ARTICOLO 44 - Prescrizioni edilizie particolari. TITOLO 2°:
TITOLO 2°:
ari. ARTICOLO 42 - Chiostrine. ARTICOLO 43 - Costruzioni accessorie. ARTICOLO 44 - Prescrizioni edilizie particolari. TITOLO 2°: ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI. ARTICOLO 45 - Decoro degli edifici. ARTICOLO 46 - Decoro degli spazi. ARTICOLO 47 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo ARTICOLO 48 - Illuminazione sotterranei. ARTICOLO 49 - Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie. ARTICOLO 50 - Recinzione delle aree private. ARTICOLO 51 - Alberature.
TITOLO 3°:
49 - Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie. ARTICOLO 50 - Recinzione delle aree private. ARTICOLO 51 - Alberature. ARTICOLO 52 - Coperture. ARTICOLO 53 - Scale esterne. ARTICOLO 54 - Marciapiedi. ARTICOLO 55 - Portici. ARTICOLO 56 - Tipologia edilizia particolare. TITOLO 3°: PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE ARTICOLO 57 - Interventi in zone di interesse ambientale, monumentale, archeologico. ARTICOLO 58 - Beni culturali e del paesaggio.
TICOLO 57 - Interventi in zone di interesse ambientale, monumentale, archeologico. ARTICOLO 58 - Beni culturali e del paesaggio. ARTICOLO 59 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico.
TITOLO 1°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 3 ARTICOLO 60 - Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi. ARTICOLO 61 - Numeri civici. PARTE TERZA: NORME IGIENICO – SANITARIE. TITOLO 1°: PRESCRIZIONI IGIENICO – COSTRUTTIVE. ARTICOLO 62 - Igiene del suolo e del sottosuolo. ARTICOLO 63 - Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni. ARTICOLO 64 - Protezione dall’umidità. ARTICOLO 65 - Requisiti termici, igrotermici, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie.
TITOLO 2°:
zione dall’umidità. ARTICOLO 65 - Requisiti termici, igrotermici, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie. ARTICOLO 66 - Isolamento acustico. ARTICOLO 67 - Fumi, polveri ed esalazioni. TITOLO 2°: FOGNATURE ARTICOLO 68 - Fognature private. ARTICOLO 69 - Condotti e bacini a cielo aperto. ARTICOLO 70 - Condotti chiusi. ARTICOLO 71 - Depurazione degli scarichi. ARTICOLO 72 - Allacciamenti. ARTICOLO 73 - Fognature residenziali. ARTICOLO 74 - Prescrizioni particolari.
TITOLO 3°:
zione degli scarichi. ARTICOLO 72 - Allacciamenti. ARTICOLO 73 - Fognature residenziali. ARTICOLO 74 - Prescrizioni particolari. ARTICOLO 75 - Immondizie. TITOLO 3°: REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI. ARTICOLO 76 - Parametri abitativi. ARTICOLO 77 - Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni. ARTICOLO 78 - Locali abitabili. ARTICOLO 79 - Sottotetti e mansarde. ARTICOLO 80 - Cucine. ARTICOLO 81 - Locali per i servizi igienici. ARTICOLO 82 - Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti.
TITOLO 4°:
rde. ARTICOLO 80 - Cucine. ARTICOLO 81 - Locali per i servizi igienici. ARTICOLO 82 - Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti. ARTICOLO 83 - Corridoi e disimpegni. ARTICOLO 84 - Locali a piano terra, seminterrati e scantinati. TITOLO 4°: COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE. ARTICOLO 85 - Edifici e locali di uso collettivo. ARTICOLO 86 - Barriere architettoniche. ARTICOLO 87 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse.
so collettivo. ARTICOLO 86 - Barriere architettoniche. ARTICOLO 87 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse. ARTICOLO 88 - Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli. ARTICOLO 89 - Impianti al servizio dell’agricoltura.
TITOLO 1°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 4 PARTE QUARTA: STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI. TITOLO 1°: NORME DI BUONA COSTRUZIONE ARTICOLO 90 - Stabilità delle costruzioni. ARTICOLO 91 - Manutenzione e restauri. ARTICOLO 92 - Provvedimenti per costruzioni pericolanti. TITOLO 2°: PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO. ARTICOLO 93 - Locali per lavorazioni e deposito di materiali combustibili ed infiammabili. ARTICOLO 94 - Impiego di strutture lignee.
TITOLO 3°:
OLO 93 - Locali per lavorazioni e deposito di materiali combustibili ed infiammabili. ARTICOLO 94 - Impiego di strutture lignee. ARTICOLO 95 - Prevenzione dai pericoli di incendio. ARTICOLO 96 - Particolari prevenzioni cautelative. ARTICOLO 97 - Uso di gas in contenitori. ARTICOLO 98 - Collaudo di competenza dei vigili del fuoco. TITOLO 3°: RISPARMIO ENERGETICO NEL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI. ARTICOLO 99 - Sfera di applicazione. ARTICOLO 100 - Potenzialità termica installata.
TITOLO 4°:
ENERGETICO NEL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI. ARTICOLO 99 - Sfera di applicazione. ARTICOLO 100 - Potenzialità termica installata. ARTICOLO 101 - Progetto dell’impianto. ARTICOLO 102 - Aperture vetrate. ARTICOLO 103 - Composizione degli edifici. ARTICOLO 104 - Inerzia termica delle pareti. ARTICOLO 105 - Regolazione automatica della temperatura. TITOLO 4°: NORME TECNOLOGICHE. ARTICOLO 106 - Norme generali. ARTICOLO 107 - Terminologia. ARTICOLO 108 - Requisiti termici e igrotermici.
NORME TECNOLOGICHE.
NORME TECNOLOGICHE. ARTICOLO 106 - Norme generali. ARTICOLO 107 - Terminologia. ARTICOLO 108 - Requisiti termici e igrotermici. ARTICOLO 109 - Requisiti illuminotecnici. ARTICOLO 110 - Requisiti acustici. ARTICOLO 111 - Requisiti relativi alla purezza dell’aria. ARTICOLO 112 - Requisiti relativi ai servizi tecnologici. ARTICOLO 113 - Requisiti relativi alla fruibilità. ARTICOLO 114 - Requisiti relativi alla sicurezza. ARTICOLO 115 - Requisiti relativi alla impermeabilità e secchezza.
fruibilità. ARTICOLO 114 - Requisiti relativi alla sicurezza. ARTICOLO 115 - Requisiti relativi alla impermeabilità e secchezza. ARTICOLO 116 - Requisiti relativi alla durabilità. ARTICOLO 117 - Requisiti ecologici.
TITOLO 5°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 5 TITOLO 5°: CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI. ARTICOLO 118 - Opere provvisionali. ARTICOLO 119 - Scavi e demolizioni. ARTICOLO 120 - Movimento ed accumulo dei materiali. PARTE QUINTA: DEFINIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE. TITOLO 1°: INDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI. ARTICOLO 121 - Indici di fabbricazione. ARTICOLO 122 - Superficie fondiaria corrispondente.
TITOLO 2°:
EOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI. ARTICOLO 121 - Indici di fabbricazione. ARTICOLO 122 - Superficie fondiaria corrispondente. ARTICOLO 123 - Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici. ARTICOLO 124 - Definizione di particolari elementi architettonici. TITOLO 2°: ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ARTICOLO 125 - Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale. ARTICOLO 126 - Mezzi di attuazione del Piano Regolatore Generale.
LO 125 - Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale. ARTICOLO 126 - Mezzi di attuazione del Piano Regolatore Generale. ARTICOLO 127 - Contenuto dei piani attuativi. ARTICOLO 128 - Il Piano Particolareggiato. ARTICOLO 129 - Il Comparto Edificatorio. ARTICOLO 130 - Costituzione del consorzio di comparto. ARTICOLO 131 - Procedimento successivo all’espropriazione. ARTICOLO 132 - Rilascio del permesso di costruire all’interno del Piano Particolareggiato di esecuzione.
ivo all’espropriazione. ARTICOLO 132 - Rilascio del permesso di costruire all’interno del Piano Particolareggiato di esecuzione. ARTICOLO 133 - Disposizioni finanziarie finali. ARTICOLO 134 - Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente. ARTICOLO 135 - Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente. ARTICOLO 136 - Piani di recupero di iniziativa dei privati. ARTICOLO 137 - Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero. ARTICOLO 138 - Lottizzazioni.
di iniziativa dei privati. ARTICOLO 137 - Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero. ARTICOLO 138 - Lottizzazioni. ARTICOLO 139 - Norme per la redazione. ARTICOLO 140 - Apertura di accessi e strade private. ARTICOLO 141 - I distretti di lottizzazione. ARTICOLO 142 - Piani di lottizzazione d’ufficio. ARTICOLO 143 - Il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare e il Piano per gli Insediamenti Produttivi. ARTICOLO 144 - L'intervento diretto.
- Il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare e il Piano per gli Insediamenti Produttivi. ARTICOLO 144 - L'intervento diretto. ARTICOLO 145 - Programma pluriennale di attuazione ed edificabilità. ARTICOLO 146 - Costruzioni in aderenza. ARTICOLO 147 - Disposizioni speciali per le aree destinate a servizi ed impianti pubblici.
TITOLO 1°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 6 PARTE SESTA: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. TITOLO 1°: DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ARTICOLO 148 - Permesso di costruire e Denuncia di inizio attività rilasciati in data anteriore all’entrata in vigore del presente regolamento. TITOLO 2°: DISPOSIZIONI FINALI. ARTICOLO 149 - Entrata in vigore del presente regolamento. ARTICOLO 150 - Norme abrogate. ARTICOLO 151 - Poteri di deroga. ARTICOLO 152 - Sanzioni.
TITOLO 1°:
ata in vigore del presente regolamento. ARTICOLO 150 - Norme abrogate. ARTICOLO 151 - Poteri di deroga. ARTICOLO 152 - Sanzioni.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 7 PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI. TITOLO 1°: NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO. ARTICOLO 1 – CONTENUTO, LIMITI E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e sistemazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso. Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, ai sensi degli artt. 1-4 delle disposizioni della L. 1150/1942 e successive modifiche , il presente Regolamento obbliga in quanto non contrasti con
ARTICOLO 2 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.
. 1-4 delle disposizioni della L. 1150/1942 e successive modifiche , il presente Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari e cioè con leggi sia statali che regionali, e atti aventi forza di legge. Le norme del presente Regolamento prevalgono, in materia di edilizia, sul regolamenti di igiene, polizia municipale, polizia mortuaria del Comune, in precedenza emanati. ARTICOLO 2 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.
ARTICOLO 2 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.
municipale, polizia mortuaria del Comune, in precedenza emanati. ARTICOLO 2 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO. Sulla disciplina delle attività urbanistica ed edilizia si richiamano, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le Leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto ed in particolare le vigenti disposizioni in materia di:
- URBANISTICA
- EDILIZIA
- REGIME DEI SUOLI
- PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI
lare le vigenti disposizioni in materia di:
- URBANISTICA
- EDILIZIA
- REGIME DEI SUOLI
- PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI
- TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO
- EDILIZIA PER LE ZONE SISMICHE
- REQUISITI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
- CEMENTI ARMATI
- ORDINAMENTI E PREVIDENZE PROFESSIONALI
- VINCOLO IDROGEOLOGICO
- CAVE E MINIERE
- ACQUE PUBBLICHE, ACQUEDOTTI ED ELETTRODOTTI
- PROPRIETA' TERMICHE, IGROMETRICHE, DI VENTILAZIONE E DI
- IGIENE, SANITA' POLIZIA MORTUARIA
HE, ACQUEDOTTI ED ELETTRODOTTI 13) PROPRIETA' TERMICHE, IGROMETRICHE, DI VENTILA
HE, ACQUEDOTTI ED ELETTRODOTTI 13) PROPRIETA' TERMICHE, IGROMETRICHE, DI VENTILAZIONE E DI 14) IGIENE, SANITA' POLIZIA MORTUARIA 15) ASCENSORI E MONTACARICHI 16) CIRCOLAZIONE STRADALE 17) INQUINAMENTI 18) PREVENZIONE INCENDI 19) FINANZA LOCALE 20) LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE 21) I.N.V.I.M. 22) IMPOSTA DI BOLLO 23) AUTENTICAZIONE DI COPIE 24) EQUO CANONE 25) RISPARMIO ENERGETICO 26) VINCOLI MILITARI 27) CAMPEGGI E STRUTTURE RICETTIVE 28) ILLUMINAZIONE DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
NE 25) RISPARMIO ENERGETICO 26) VINCOLI MILITARI 27) CAMPEGGI E STRUTTURE RICETT
NE 25) RISPARMIO ENERGETICO 26) VINCOLI MILITARI 27) CAMPEGGI E STRUTTURE RICETTIVE 28) ILLUMINAZIONE DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE 29) DISPOSIZIONI PER LA CINEMATOGRAFIA 30) ANTINFORTUNISTICA NEGLI IMPIANTI ELETTRICI
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 8
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 8 ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI. REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI. L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i committenti titolari della concessione, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori. I progettisti e i direttori dei lavori devono essere - nell'ambito delle rispettive competenze -
ori e gli assuntori dei lavori. I progettisti e i direttori dei lavori devono essere - nell'ambito delle rispettive competenze - ingegneri, architetti, urbanisti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria, iscritti ai rispettivi ordini, collegi e albi professionali. Per richiamare i singoli professionisti ad un più vigile senso di responsabilità nei riguardi della società e per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei committenti, tendenti a modificare
sabilità nei riguardi della società e per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei committenti, tendenti a modificare i rapporti dell'opera progettata con la vigente normativa il Sindaco può deferire ai rispettivi Ordini e Collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, verso coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori e per opere diretta o per negligenza ed
o coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori e per opere diretta o per negligenza ed omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità dalle norme vigenti o dal progetto approvato.
TITOLO 2°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 9 TITOLO 2°: PERMESSI DI COSTRUIRE E DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA’. ARTICOLO 4 - OPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE. Per eseguire le opere sottoelencate, nell'ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva richiesta all’Amministrazione Comunale di apposito permesso di costruire, come stabilito dal D.P.R. del 08.06.2001 n. 380 e smi. E' prescritto il permesso di costruire per: a) gli interventi di nuova costruzione;
parte diverso dal precedente e comportino aumento di unità immobiliari, modifich
lito dal D.P.R. del 08.06.2001 n. 380 e smi. E' prescritto il permesso di costruire per: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli
umento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso; a) interventi di ristrutturazione urbanistica, e cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; l) opere di urbanizzazione; m) apertura e coltivazione di cave; Si richiama altresì l'obbligo di chiedere ed ottenere una nuovo permesso di costruire per varianti da apportare alle opere elencate nel presente articolo, ancorché in corso d'opera, ai sensi del D.P.R. 380/’01. Per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province,dei Comuni, degli Enti
ARTICOLO 5 - OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ.
ra, ai sensi del D.P.R. 380/’01. Per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province,dei Comuni, degli Enti Pubblici, il permesso di costruire dato a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi del l'Amministrazione, al godimento del bene. ARTICOLO 5 - OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ. Sono autorizzati, previa denuncia di inizio attività all’Amministrazione Comunale, ad eseguire:
E A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ.
E A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ. Sono autorizzati, previa denuncia di inizio attività all’Amministrazione Comunale, ad eseguire:
- gli interventi non riconducibili all'elenco di cui al precedente art. 4 oltre agli interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativi come definiti all’art. 6 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico -edilizia vigente.
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico -edilizia vigente. 2) Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
oria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 3) In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al precedente art. 5 ( art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/01 e s.m.i.); b) gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati
c) del D.P.R. 380/01 e s.m.i.); b) gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
amente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21/12/2001 n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale
scinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 10
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 10 d) l’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall’art. 9 comma 1 della Legge 24/03/1989 n. 122. 4) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e modificazioni di muri di cinta, di cancellate e di altre recinzioni; ARTICOLO 6 - OPERE NON SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ. Non sono soggette a permesso di costruire o denuncia di inizio attività:
A PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ.
A PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ. Non sono soggette a permesso di costruire o denuncia di inizio attività: a) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Sindaco o dal Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale; b) gli interventi di manutenzione ordinaria, e cioè quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
cioè quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e contrastare il degrado dovuto al tempo ed al normale uso. Sono compresi in tale categoria tutti i lavori di riparazione o di rifacimento delle parti degradate senza modificarne forme, colori e dimensioni. I lavori, che devono essere di modesta entità, principalmente consistono nella
ate senza modificarne forme, colori e dimensioni. I lavori, che devono essere di modesta entità, principalmente consistono nella riparazione di intonaci interni ed esterni, serramenti, pavimenti ed impianti; non sono comprese le modifiche alla dimensione dei locali e le aperture e chiusure di porte e finestre; qualora tali interventi si riferiscano ad immobili ricompresi in Centri Storici o vincolati ai sensi delle leggi 01/06/1939 n. 1089, 29/06/1939 n. 1497, (29/11/1971 n.
ad immobili ricompresi in Centri Storici o vincolati ai sensi delle leggi 01/06/1939 n. 1089, 29/06/1939 n. 1497, (29/11/1971 n. 1097) è necessaria la denuncia di inizio attività ai sensi del precedente articolo; c) la costruzione di baracche da cantiere; d) le protezioni stagionali (intese come opere atte a soddisfare esigenze di carattere contingente e che devono essere rimosse dopo l’uso temporaneo, secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 19/11/2004, n. 44902);
ente e che devono essere rimosse dopo l’uso temporaneo, secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 19/11/2004, n. 44902); e) mostre campionarie provvisorie all'aperto; f) collocamento di elementi singoli non compresi, nell'articolo precedente. g) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio:
ARTICOLO 7 - OPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNE.
e che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio: h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato. ARTICOLO 7 - OPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNE. Le opere da eseguire da parte del Comune sono sottoposte all'approvazione dell'organo Comunale a tal funzione deputato (Consiglio o Giunta Comunale), assistite dalla validazione del
ARTICOLO 8 - OPERE PUBBLICHE COMUNALI E OPERE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO.
ste all'approvazione dell'organo Comunale a tal funzione deputato (Consiglio o Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS e degli altri Enti di competenza se dovuti. ARTICOLO 8 - OPERE PUBBLICHE COMUNALI E OPERE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO. Per le opere pubbliche del Comune, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato ha i
IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO.
IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO. Per le opere pubbliche del Comune, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato ha i medesimi effetti del permesso di costruzione. I relativi progetti dovranno essere corredati dalle seguenti asseverazioni da parte del progettista, oltre al rispetto di quanto contenuto nel certificato di destinazione urbanistica: a) la conformità allo stato di fatto dei rilievi, delle misurazioni effettuate e degli stati di consistenza rilevati;
banistica: a) la conformità allo stato di fatto dei rilievi, delle misurazioni effettuate e degli stati di consistenza rilevati; b) la conformità alla normativa urbanistico-edilizia ed igienico-costruttiva, ivi compresa quella contenuta negli strumenti territoriali e urbanistici, anche di livello sovra e intercomunale e nel regolamento edilizio;
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 11
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 11 c) la rispondenza del progetto ai pareri vincolanti eventualmente già acquisiti; d) il rispetto di eventuali vincoli e/o servitù gravanti sugli immobili; e) la rispondenza o meno del progetto agli eventuali pareri preventivi acquisiti ai sensi della vigente legislazione. Per le opere pubbliche da eseguirsi da Amministrazioni diverse da quella comunale, o comunque
ARTICOLO 9 - DOMANDE DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
sensi della vigente legislazione. Per le opere pubbliche da eseguirsi da Amministrazioni diverse da quella comunale, o comunque insistenti su aree demaniali, ad eccezione di quelle destinate alla difesa militare, si applica la normativa di cui all'art. 77 della L. R. 61/85. ARTICOLO 9 - DOMANDE DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E DI GIUDIZIO PRELIMINARE. Le domande di permesso di costruire ad eseguire le opere citate nel precedente articolo 4, o di
IVITÀ E DI GIUDIZIO PRELIMINARE.
IVITÀ E DI GIUDIZIO PRELIMINARE. Le domande di permesso di costruire ad eseguire le opere citate nel precedente articolo 4, o di denuncia di inizio attività ad eseguire le opere citate ai precedenti artt. 5 e 6, bollate a termini di legge, redatte sui modelli a stampa rilasciati dal Comune e corredate dalla prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti, ecc., disposti a termine di legge, debbono essere indirizzate
alla prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti, ecc., disposti a termine di legge, debbono essere indirizzate all’Amministrazione Comunale con allegati i disegni in triplice copia, compilati secondo le norme elencate nel successivo articolo 10, e con ogni altra documentazione richiesta. L’Ufficio Tecnico, nella persona del responsabile del procedimento nominato, può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente.
l responsabile del procedimento nominato, può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente. La domanda e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal Richiedente, dal Proprietario dell'area, o Titolare di idoneo diritto, dal Progettista. I nominativi del Direttore e dell'Assuntore dei lavori devono essere comunicati all'atto della dichiarazione di inizio dei lavori secondo il disposto del successivo articolo 32.
avori devono essere comunicati all'atto della dichiarazione di inizio dei lavori secondo il disposto del successivo articolo 32. I firmatari sono responsabili, a norma di legge, per ogni inosservanza delle disposizioni di legge o regolamento e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nell'atto di concessione. Gli eventuali cambiamenti nelle persone del Richiedente, del Proprietario, del Direttore dei lavori e dell'Assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati all’Amministrazione
Proprietario, del Direttore dei lavori e dell'Assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati all’Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli interessati subentranti. Deve essere indicato nella domanda il domicilio dei firmatari. Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta viene data tempestiva comunicazione agli interessati i quali dovranno provvedere di conseguenza.
alla domanda risulti incompleta viene data tempestiva comunicazione agli interessati i quali dovranno provvedere di conseguenza. Il responsabile del procedimento provvede sentito l’Ufficiale Sanitario. Il responsabile del procedimento chiede, ove necessario, il parere, l'autorizzazione l'approvazione degli Enti e degli Organi competenti1 e ne dà comunicazione al Richiedente; si richiama in particolare il disposto della legge 02/02/ 1974 n. 64, che detta norme per le costruzioni, con
ne al Richiedente; si richiama in particolare il disposto della legge 02/02/ 1974 n. 64, che detta norme per le costruzioni, con speciali prescrizioni per le zone sismiche. Si richiama inoltre quanto disposto dal successivo articolo 57. Le modalità per il rilascio del permesso di costruire sono stabilite dall’art. 20 del D.P.R. 380/01 e successive modifiche. Qualunque progetto può essere preceduto da un più semplice elaborato di massima allegato alla
.R. 380/01 e successive modifiche. Qualunque progetto può essere preceduto da un più semplice elaborato di massima allegato alla domanda in bollo sottoscritta dal Richiedente e dal Progettista, inteso ad ottenere un giudizio preliminare, sia urbanistico che compositivo. che non impegna in alcun modo il Comune. I permessi di costruire rilasciati su territori soggetti a permesso a lottizzare dovranno espressamente riportare gli estremi del permesso medesimo ed essere forniti di stralcio
ARTICOLO 10 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.
oggetti a permesso a lottizzare dovranno espressamente riportare gli estremi del permesso medesimo ed essere forniti di stralcio planimetrico e normativo del piano di lottizzazione in cui s'inseriscono e del quale dovranno rispettare le specifiche norme di attuazione e le previsioni planivolumetriche. ARTICOLO 10 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI. I disegni devono essere riprodotti in copia eliografica o simile, piegati nelle dimensioni U.N.I. e datati. 1 Regione, (legge 1497/1939).
devono essere riprodotti in copia eliografica o simile, piegati nelle dimensioni U.N.I. e datati. 1 Regione, (legge 1497/1939). Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, A.N.A.S., Vigili del Fuoco, Consorzi di Bonifica, Amministrazione Provinciale, Genio Civile, Questura, Ispettorato del Lavoro, Medico e Veterinario Provinciale. Ente Nazionale Previdenza Infortuni, Associazione Nazionale Controllo Combustione,
del Lavoro, Medico e Veterinario Provinciale. Ente Nazionale Previdenza Infortuni, Associazione Nazionale Controllo Combustione, Ispettorato Forestale, E.N.E.L., Consorzio per la Valorizzazione dei Colli Euganei, ecc.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 12
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 12 Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato. Devono contenere altresì, per le opere previste all'art. 4, eccettuati i punti g), h), n), ae),
llocare il manufatto progettato. Devono contenere altresì, per le opere previste all'art. 4, eccettuati i punti g), h), n), ae), l'indicazione della destinazione dell'annesso programma di fabbricazione (Piano Regolatore Generale) secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, nonché la servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame. Con riferimento alle singole opere previste dall'articolo 4, i progetti devono inoltre contenere:
re relativi all'area in esame. Con riferimento alle singole opere previste dall'articolo 4, i progetti devono inoltre contenere: A - Per le nuove costruzioni, anche prefabbricate: a) relazione sommaria redatta su carta semplice firmata dal Progettista. b) planimetria, in scala 1:500, rilevata topograficamente, con la indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad
ente, con la indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuarne l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono essere altresì riportate le
, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono essere altresì riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto; c) planimetria, in scala 1:200, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti
il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni ed alla recinzione; per quest'ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1:100, con l'indicazione dei materiali impiegati, e sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta. d) tutte le piante delle fondazioni e dei vari piani, quando non siano identiche tra loro,
co sul quale la recinzione prospetta. d) tutte le piante delle fondazioni e dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali con particolare riferimento ai capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc..., per i quali deve essere indicata la specifica attività; e) pianta, in scala 1:100, delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini,
essere indicata la specifica attività; e) pianta, in scala 1:100, delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc... ); f) tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici; g) almeno una sezione verticale quotata, in scala 1:100; con zona d'ombra verticale; h) almeno un particolare del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza
ala 1:100; con zona d'ombra verticale; h) almeno un particolare del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza dello stesso, in scala 1:50, con l'indicazione dei materiali e dei colori; i) planimetria del fabbricato, in scala 1:100, con l'indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati ed estesi fino alle reti collettrici; l) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente ai sensi del successivo
d estesi fino alle reti collettrici; l) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente ai sensi del successivo articolo 122, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione; m) copia dell'atto notarile di proprietà con allegato estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciati dall'U.T.E. entro sei mesi dalla presentazione del progetto. Oppure atto sostitutivo di notorietà;
di frazionamento, rilasciati dall'U.T.E. entro sei mesi dalla presentazione del progetto. Oppure atto sostitutivo di notorietà; n) dichiarazione di consenso al vincolo, qualora necessaria ai sensi del successivo articolo 122; o) riproduzione fotografica della zona interessata all'intervento, su richiesta; p) estratto del P.R.G. su carta lucida scala 1:2000; p1) indicazione: -delle caratteristiche dell'impianto di riscaldamento e dell'eventuale impianto di raffrescamento estivo;
2000; p1) indicazione: -delle caratteristiche dell'impianto di riscaldamento e dell'eventuale impianto di raffrescamento estivo; -della coibentazione adottata per le pareti e della loro trasmittanza; -dei dati sull'inerzia termica delle pareti (peso a mq. ecc ... );
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 13
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 13 -della potenzialità termica installata per mc. di volume abitabile (in Kcal/mc.) ove per volume abitabile s'intende il volume interno utile escluse scale, tramezzi, pilastri, vani di porte e finestre; -del salto termico previsto per il progetto dell'impianto di riscaldamento; -degli apparecchi di regolazione automatica ed altri previsti per diminuire il consumo di combustibile (in caso di impianti che non permettano
chi di regolazione automatica ed altri previsti per diminuire il consumo di combustibile (in caso di impianti che non permettano l'installazione di tali apparecchi, ciò dovrà essere esplicitato). q) dichiarazione che la zona interessata non è soggetta a vincoli militari, idrogeologici, forestali, paesistici, di protezione delle bellezze naturali, sulla tutela delle cose d'interesse artistico, per l'edificazione in zone sismiche, per zone franose, derivanti
llezze naturali, sulla tutela delle cose d'interesse artistico, per l'edificazione in zone sismiche, per zone franose, derivanti dalla presenza di corsi d'acqua, marittimi e, in caso positivo, presentazione dei relativi nulla osta prescritti; r) indicazione della natura del terreno, del tipo di fondazioni e, se del caso, dei risultati di accertamenti geologici; s) indicazione dell'incidenza che le opere previste avranno sul regime delle acque dilavanti;
sultati di accertamenti geologici; s) indicazione dell'incidenza che le opere previste avranno sul regime delle acque dilavanti; t) studio dei riflessi che l'opera esercita nei riguardi della viabilità, dei parcheggi e dei trasporti in generale e indicazione dei provvedimenti ritenuti necessari; u) autorizzazioni delle competenti autorità (Genio Civile, Intendenza di Finanza, Consorzi di Bonifica o di Irrigazione per il tombinamento di fossi e scoli).
enti autorità (Genio Civile, Intendenza di Finanza, Consorzi di Bonifica o di Irrigazione per il tombinamento di fossi e scoli). Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione gli elaborati di cui ai commi d), e), f), g), i), possono essere rappresentati in scala 1:200. B -Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni le ristrutturazioni e i restauri: a) le stesse indicazioni del comma precedente, sia per lo stato attuale che per la
aelevazioni le ristrutturazioni e i restauri: a) le stesse indicazioni del comma precedente, sia per lo stato attuale che per la definitiva sistemazione; è consentita la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli stessi grafici, nel qual caso devono essere adottati colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso); Qualora si versi nelle ipotesi di cui precedenti art. 5, ultimo comma e art. 6, lettera b);
ire (giallo) e da costruire (rosso); Qualora si versi nelle ipotesi di cui precedenti art. 5, ultimo comma e art. 6, lettera b); b) relazione storico tecnica per evidenziare gli elementi di pregio presenti nell'edificio oggetto dell'intervento; C -Per le nuove costruzioni, ampliamenti sopraelevazioni, demolizioni e modificazioni di recinzioni: a) planimetria, in scala 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
on l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento; b) sezione e prospetto-tipo della recinzione, in scala 1:20; c) sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta; d) l'indicazione dei materiali impiegati. D - Per le demolizioni di edifici: a) piante ed almeno una sezione, quotate in scala non inferiore a 1:200 dello stato
mpiegati. D - Per le demolizioni di edifici: a) piante ed almeno una sezione, quotate in scala non inferiore a 1:200 dello stato attuale del fabbricato, con l'indicazione in colore (giallo) indelebile delle parti da demolire; b) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti, a firma progettista e proprietario. E - Per il collocamento, la modificazione o la rimozione delle opere di cui ai punti l), m), ae), dell'articolo 4: a) planimetria quotata, in scala a 1:100, qualora necessaria.
imozione delle opere di cui ai punti l), m), ae), dell'articolo 4: a) planimetria quotata, in scala a 1:100, qualora necessaria. b) prospetti e sezioni quotati, in scala1:20; c) indicazioni di materiali e di colori.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 14
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 14 F - Per le opere previste al punto i) dell'articolo 4: a) prospetti, in scala 1:100; b) particolari, in scala 1:20; c) indicazioni dei materiali e dei colori. G - Per le lottizzazioni delle aree e le opere di urbanizzazione relative: a) relazione sommaria, redatta sul modello di cui al precedente art. 9; b) estratto del P.R.G., con evidenziata l'area da lottizzare; c) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dall'U.T.E. in data non
con evidenziata l'area da lottizzare; c) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dall'U.T.E. in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione del progetto; d) rilievo in scala 1:500, della zona nella quale si inserisce la lottizzazione, esteso alle aree limitrofe per una fascia di almeno ml. 50, con la indicazione del terreno, delle strade e dei fabbricati esistenti, con le relative quote plani-altimetriche;
lmeno ml. 50, con la indicazione del terreno, delle strade e dei fabbricati esistenti, con le relative quote plani-altimetriche; e) progetto di lottizzazione 2, quotato plani-altimetricamente, in scala 1:500, con l'indicazione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, dei parcheggi e della relativa segnaletica, delle alberature, del verde pubblico e degli altri spazi pubblici, delle aree edificabili con le relative indicazioni planivolumetriche e delle altre opere
pubblico e degli altri spazi pubblici, delle aree edificabili con le relative indicazioni planivolumetriche e delle altre opere di urbanizzazione primaria (fognature e scarichi industriali, approvvigionamento idrico, gas, pubblica illuminazione, corrente elettrica per uso domestico ed industriale con le relative cabine di trasformazione, ecc ...); f) sezioni trasversali e profili longitudinali delle strade, quotati, in scala adeguata, con
cabine di trasformazione, ecc ...); f) sezioni trasversali e profili longitudinali delle strade, quotati, in scala adeguata, con l'indicazione dei materiali di pavimentazione, della cordonate, dei pozzetti, delle cunette, nonché delle pendenze e delle quote, ecc ... ; g) progetto, in scala 1:100, delle zone destinate a verde pubblico, con l'indicazione delle alberature e degli impianti (panchine, giochi, ecc ... ); h) l'indicazione delle destinazioni dei fabbricati e delle aree;
delle alberature e degli impianti (panchine, giochi, ecc ... ); h) l'indicazione delle destinazioni dei fabbricati e delle aree; i) parere dell'Ufficio del Genio Civile nelle zone sismiche ai sensi delle vigenti leggi; H -Per gli scavi ed i movimenti di terra, gli impianti sportivi all'aperto, la messa a dimora e l'abbattimento di alberi, la modifica di aree a bosco, la sistemazione di parchi e di aree aperte al pubblico, la costruzione di ponti e di accessi pedonali e carrabili, l'apertura di
la sistemazione di parchi e di aree aperte al pubblico, la costruzione di ponti e di accessi pedonali e carrabili, l'apertura di strade e la costruzione di manufatti stradali: a) planimetria in scala 1:5003, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;
tradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire; b) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata. I - Per le opere di manutenzione straordinaria: a) relazione descrittiva dei lavori. L - Per la costruzione di locali nel sottosuolo: a) piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100, con la indicazione della destinazione dei locali; b) almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1:100.
ani, in scala 1:100, con la indicazione della destinazione dei locali; b) almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1:100. M - Per le opere previste al punto v) dell'articolo 4: a) piante e prospetti, quotati, delle opere da eseguire, in scala 1:100. N - Per le mostre ed i depositi previsti al punto z) dell'articolo 4: 2 Il progetto viene redatto nel rispetto dei rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
l'articolo 4: 2 Il progetto viene redatto nel rispetto dei rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, secondo la vigente legislazione (D.M. LL. PP. 2/4/1968 e deliberazione di Consiglio Regionale n. 21 in data 29/3/1973). 3 Qualora l'opera in progetto riguardi strade, canali, o altri manufatti di notevole estensione la planimetria potrà essere in scala 1:2000.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 15
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 15 a) planimetria dell'area, in scala 1:200, con l'indicazione degli spazi destinati al deposito, della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità; O - Per gli impianti tecnici previsti al punto ad) dell'articolo 4: a) planimetria e profilo, in scala adeguata; b) piante, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata, dei manufatti. P - Per le varianti da apportare a progetti approvati:
) piante, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata, dei manufatti. P - Per le varianti da apportare a progetti approvati: a) il progetto approvato con le modifiche richieste indicate in colore (rosso) indelebile. E' facoltà del responsabile del procedimento chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, plani-volumetrie, modine,
i, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, plani-volumetrie, modine, simulacri in sito, ecc..., e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesta il permesso di costruire o fatta la denuncia di inizio attività. In tal caso i termini di cui al successivo articolo restano nel frattempo sospesi e decorrono dalla
denuncia di inizio attività. In tal caso i termini di cui al successivo articolo restano nel frattempo sospesi e decorrono dalla data di presentazione degli elaborati richiesti. Il Comune fornirà, a richiesta degli interessati, notizie su tutti i vincoli ricadenti nella propria area e ne manterrà aggiornato il relativo elenco. In considerazione della classificazione del territorio del Comune di Crespadoro in zona sismica 2
ARTICOLO 11 - PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ.
aggiornato il relativo elenco. In considerazione della classificazione del territorio del Comune di Crespadoro in zona sismica 2 (O.P.C.M. 3274 del 2003 e D.G.R. 67CR/2003), la presentazione dei progetti dovrà risultare conforme alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 2122 del 02/08/2005, punto a). ARTICOLO 11 - PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ. L'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia degli immobili compresi nel
ENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ.
ENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ. L'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia degli immobili compresi nel territorio comunale è soggetta al rilascio di un permesso di costruire comportante la corresponsione di un contributo o, in caso di manutenzione straordinaria e negli altri casi previsti eventualmente da leggi dello Stato di una denuncia di inizio attività. Per la manutenzione ordinaria non è richiesto il permesso di costruire né la denuncia di inizio attività.
ia di inizio attività. Per la manutenzione ordinaria non è richiesto il permesso di costruire né la denuncia di inizio attività. il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono rilasciati in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti. In caso di strumenti urbanistici adottati e trasmessi, il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono rilasciati in conformità alle previsioni degli stessi
trasmessi, il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono rilasciati in conformità alle previsioni degli stessi In ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici, l’Amministrazione Comunale è autorizzata a rilasciare i permessi di costruire e le denunce di inizio attività per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere
ARTICOLO 12 - RILASCIO E AVENTI TITOLO.
iare i permessi di costruire e le denunce di inizio attività per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per cause di forza maggiore. ARTICOLO 12 - RILASCIO E AVENTI TITOLO. Il permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai proprietari degli immobili o agli aventi titolo, previo parere della Commissione Edilizia Integrata nel
ente ufficio comunale ai proprietari degli immobili o agli aventi titolo, previo parere della Commissione Edilizia Integrata nel caso di beni soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono trasferibili ai successori o aventi causa e non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del loro rilascio.
idono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del loro rilascio. Il committente titolare del permesso costruire il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili per ogni violazione delle norme generali di legge e di regolamento, nonché delle modalità esecutive fissate nel permesso costruire.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 16 ARTICOLO 13 - VALIDITÀ.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 16 ARTICOLO 13 - VALIDITÀ. Permesso di costruire. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione di lavori così come stabilito dall'art. 78 della L.R. 61/85 e dall’art. 15 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei
cio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.
ni il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
he tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 380/01 e
esse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. I termini di inizio e ultimazione dei lavori non si applicano nei confronti delle opere da eseguire
ARTICOLO 14 – PROCEDIMENTI.
e anni dalla data di inizio. I termini di inizio e ultimazione dei lavori non si applicano nei confronti delle opere da eseguire dal Comune approvate da apposite deliberazioni. Denuncia di inizio attività Ai sensi dell’art 23 del D.P.R. n. 380/’01 e s.m.i., la denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia. ARTICOLO 14 – PROCEDIMENTI. Permesso di costruire
ARTICOLO 14 – PROCEDIMENTI.
zione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia. ARTICOLO 14 – PROCEDIMENTI. Permesso di costruire
- La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 380/’01, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal
sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal presente regolamento, e quando ne ricorrano i presupposti, dai documenti previsti nella parte II del D.P.R. 380/’01, nonché da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
terventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. 2. Lo sportello unico comunica entro 10 giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione. 3. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
ordine cronologico di presentazione. 3. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’art. 5, comma 3 del D.P.R. 380/’01, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa
e che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto. 4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può,
el rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine del comma precedente, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi 15 giorni. La richiesta di cui al presente
issato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi 15 giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al precedente comma. 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano
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COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 17 già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’art. 5, comma
necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’art. 5, comma 3 del D.P.R. 380/’01, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’articolo 25 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’articolo 25 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. 7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro 15 giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del
ni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere. 8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
rmine per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 9. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione della deliberazione consiliare di cui all’art. 14 D.P.R. 380/’01. 10. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all’art. 22, comma
ll’art. 14 D.P.R. 380/’01. 10. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all’art. 22, comma 7, D.P.R. 380/’01, è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. 11. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dai commi precedenti, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
sso di costruire, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell’ufficio di cui all’art. 13 del D.P.R. 380/’01, si pronunci entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza. Di tale istanza viene data notizia al Sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede
nza viene data notizia al Sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio – rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire. 12. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma precedente, l’interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi 15 giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di 60 giorni. Trascorso
no regionale, il quale, nei successivi 15 giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di 60 giorni. Trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio – rifiuto. Denuncia di inizio attività
- Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
denuncia di inizio attività, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme dei sicurezza e di quelle igienico – sanitarie.
uelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme dei sicurezza e di quelle igienico – sanitarie. 2. La denuncia di inizio attività, unitamente alle dichiarazione di cui all’art. 23 del D.P.R. 380/’01 come modificato dal D.Lgs. 276/’03, è sottoposta al termine massimo di tre anni. 3. L’interessato è tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
nico la data di ultimazione dei lavori. 4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di 30 giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 5. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
le, la denuncia è priva di effetti. 5. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n 241, e successive
a una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n 241, e successive modificazioni. Il termine di 30 giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
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COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 18 6. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato
ssenso eventualmente necessari. 7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. È
di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 8. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al
ARTICOLO 15 - DEROGHE.
a un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. In considerazione della classificazione del territorio del Comune di Crespadoro in zona sismica 2 (O.P.C.M. 3274 del 2003 e D.G.R. 67CR/2003), i diversi procedimenti dovranno documentare gli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 2122 del 02/08/2005, punti b), c), e). ARTICOLO 15 - DEROGHE.
ARTICOLO 15 - DEROGHE.
dimenti dovranno documentare gli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 2122 del 02/08/2005, punti b), c), e). ARTICOLO 15 - DEROGHE. Il piano regolatore generale può dettare disposizioni che consentano al Sindaco o al Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale di rilasciare permessi di costruire in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali quando riguardino edifici e/o impianti pubblici o di
ARTICOLO 16 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PERMESSO DI COSTRUIRE.
i di costruire in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali quando riguardino edifici e/o impianti pubblici o di interesse pubblico, purché non abbiano per oggetto la modifica delle destinazioni di zona. In tali casi il rilascio del permesso di costruire deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio Comunale. ARTICOLO 16 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PERMESSO DI COSTRUIRE. In sede di presentazione della domanda di permesso di costruire, oltre ai presupposti indicati
DOMANDE DI PERMESSO DI COSTRUIRE.
DOMANDE DI PERMESSO DI COSTRUIRE. In sede di presentazione della domanda di permesso di costruire, oltre ai presupposti indicati all’art. 12 del D.P.R. 380/’01, occorre dimostrare: a) la possibilità di approvvigionamento con acqua potabile (acquedotto, pozzi artesiani, pozzi trivellati, sorgenti) con dotazione minima per abitante giorno di l. 250 con certificato di analisi delle acque da parte di un laboratorio pubblico, se non prelevate dall'acquedotto;
ARTICOLO 17 - ONEROSITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.
e giorno di l. 250 con certificato di analisi delle acque da parte di un laboratorio pubblico, se non prelevate dall'acquedotto; b) la possibilità di smaltimento conforme alle norme della legge 10/05/1976 n. 319 e relativa normativa di attuazione statale, regionale e locale, delle acque bianche, bionde e nere; c) la possibilità di ottenere nell'edificio le condizioni microclimatiche indispensabili (luce, calore, ecc ). ARTICOLO 17 - ONEROSITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.
ARTICOLO 17 - ONEROSITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.
l'edificio le condizioni microclimatiche indispensabili (luce, calore, ecc ). ARTICOLO 17 - ONEROSITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE. Il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. ARTICOLO 18 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Il contributo di costruzione per il permesso di costruire è commisurato all'incidenza delle spese per gli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.
per il permesso di costruire è commisurato all'incidenza delle spese per gli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. La quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio della concessione e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. La quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è rateizzabile in non più di quattro rate semestrali, purché i concessionari prestino al Comune opportune garanzie secondo le modalità
izzabile in non più di quattro rate semestrali, purché i concessionari prestino al Comune opportune garanzie secondo le modalità previste dall'art. 13 della L. 3 gennaio 1978, n. 1. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’art. 2, comma 5, della legge 11 febbraio
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 19
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 19 1994, n. 109 e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. La quota relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle opere.
in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle opere. In caso di modifiche della destinazione d'uso o di ampliamenti del volume o della superficie utile di calpestio, fuori delle ipotesi di cui all'art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, sia che si tratti di nuovo permesso di costruire o di variante in corso d'opera, il contributo è pari alla parte di nuova
n. 10, sia che si tratti di nuovo permesso di costruire o di variante in corso d'opera, il contributo è pari alla parte di nuova edificazione e, in caso di mutamento della destinazione d'uso, alla differenza fra il nuovo uso e il precedente. Il mancato versamento del contributo nei termini previsti comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi 30 giorni; b) la corresponsione dì una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento
avviene nei successivi 30 giorni; b) la corresponsione dì una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni; c) l'aumento di 1/3 del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lett. b). In caso di mancata utilizzazione del permesso di costruire rilasciato, il contributo versato è utilizzato per altro permesso di costruire o restituito.
izzazione del permesso di costruire rilasciato, il contributo versato è utilizzato per altro permesso di costruire o restituito. ARTICOLO 19 - DETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/’01, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione.
aria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, il comune provvede, in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio Comunale. Ogni cinque anni il Comune provvede ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e
n deliberazione del Consiglio Comunale. Ogni cinque anni il Comune provvede ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia e del gas, pubblica
ade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di
zione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Il Consiglio Comunale delibera l'incidenza degli oneri di urbanizzazione moltiplicando il costo teorico base per i parametri che, in relazione alla classe di ampiezza, all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche del Comune e delle zone territoriali omogenee previste dallo
piezza, all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche del Comune e delle zone territoriali omogenee previste dallo strumento urbanistico vigente, sono individuati dalle tabelle di cui al primo comma, rispettivamente per le opere con destinazione d'uso residenziale, industriale e artigianale, turistica, commerciale e direzionale. Agli effetti della determinazione degli oneri delle zone territoriali omogenee C1 e C2 sono
uristica, commerciale e direzionale. Agli effetti della determinazione degli oneri delle zone territoriali omogenee C1 e C2 sono considerate come zona C. Per i fini di cui al presente articolo, il volume da considerare è: a) per gli interventi relativi ad opere con destinazione d'uso residenziale e turistica, quello dato dal prodotto dell'altezza per la superficie complessiva, determinata ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL. PP. in data 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di
omplessiva, determinata ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL. PP. in data 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione degli edifici;
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 20
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 20 b) per gli interventi relativi ad opere con destinazione d'uso commerciale, direzionale, artigianale, industriale e agricola, quello dato dal prodotto dell'altezza per la superficie utile di calpestio di tutti i piani, compresi quelli interrati, con identica destinazione d'uso. Per il calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione per le opere ad uso residenziale, il
on identica destinazione d'uso. Per il calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione per le opere ad uso residenziale, il Consiglio Comunale determina preliminarmente il valore dell'incremento insediativo teorico urbanistico vigente in base all'attuale popolazione residente e alla capacità insediativa derivante dall'applicazione degli indici di fabbricabilità stabiliti per le singole zone e assumendo che a ogni abitante insediato o da insediare corrispondono 100 mc. di edificio.
bilità stabiliti per le singole zone e assumendo che a ogni abitante insediato o da insediare corrispondono 100 mc. di edificio. Nei comuni classificati di montagna, con riferimento alle zone territoriali I.S.T.A.T., la pendenza va riferita alle singole zone di espansione previste dagli strumenti urbanistici ed è data dalla media fra la pendenza minima e la massima. Il contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione relative a interventi di
la pendenza minima e la massima. Il contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione relative a interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, ivi compresi gli ampliamenti che non comportino aumento della superficie utile di calpestio, è pari a quello calcolato per interventi di nuova edificazione moltiplicato per 0,50 quando trattasi di interventi in zona territoriale omogenea di tipo B e C1 e per 0,25 nelle altre zone territoriali omogenee.
ARTICOLO 20 - DETERMINAZIONI COMUNALI PER LA VARIAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZA
50 quando trattasi di interventi in zona territoriale omogenea di tipo B e C1 e per 0,25 nelle altre zone territoriali omogenee. ARTICOLO 20 - DETERMINAZIONI COMUNALI PER LA VARIAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. Il Consiglio Comunale, all'atto della determinazione della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione, può apportare modificazioni in aumento o in diminuzione rispetto ai lavori calcolati sulla base di quanto prescritto dall'art.82 della L.R.Veneto n. 61/’85 al fine di adeguare
inuzione rispetto ai lavori calcolati sulla base di quanto prescritto dall'art.82 della L.R.Veneto n. 61/’85 al fine di adeguare l'ammontare del contributo a specifiche situazioni locali in relazione ai criteri generali dì cui al primo comma dell'art. 5 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale. Le modificazioni in aumento non potranno superare il 30% e quelle in diminuzione non potranno
vi della programmazione regionale. Le modificazioni in aumento non potranno superare il 30% e quelle in diminuzione non potranno essere superiori al 20% dei valori calcolati, tranne che per interventi edificatori nei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, nei piani realizzati su aree di proprietà del Comune e nei Piani per gli Insediamenti Produttivi, per i quali è ammessa la riduzione fino al 30% elevabile fino al 40% per
del Comune e nei Piani per gli Insediamenti Produttivi, per i quali è ammessa la riduzione fino al 30% elevabile fino al 40% per interventi di edilizia residenziale pubblica eseguiti dagli IACP e dalle cooperative a proprietà indivisa. Qualora i piani per gli Insediamenti produttivi siano ubicati in Comuni dichiarati depressi ai sensi di legge, è ammessa la detrazione del costo teorico base degli importi unitari spesi per opere realizzate con finanziamenti pubblici a fondo perduto.
a detrazione del costo teorico base degli importi unitari spesi per opere realizzate con finanziamenti pubblici a fondo perduto. Spetta al Consiglio Comunale determinare l'ammontare del contributo per il concorso nel pagamento degli oneri di urbanizzazione previsto al punto b) dell'art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10; l'ammontare di tale contributo non potrà comunque essere superiore al 20% di quello calcolato
9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10; l'ammontare di tale contributo non potrà comunque essere superiore al 20% di quello calcolato in base a quanto prescritto all'ultimo comma dell'art. 82 della L.R.Veneto n. 61/’85. Nei Comuni classificati montani o dichiarati depressi ai sensi di legge, è ammessa la modificazione in diminuzione fino al 30% del contributo per gli oneri di urbanizzazione calcolati in base a quanto prescritto all'art. 82, in particolare per gli interventi edilizi nelle frazioni.
i di urbanizzazione calcolati in base a quanto prescritto all'art. 82, in particolare per gli interventi edilizi nelle frazioni. Per le opere destinate ad attività industriali o artigianali, la quota di contributo deve comprendere altresì l'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento di rifiuti solidi, liquidi, gassosi e quella per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente alterati dall'insediamento.
di rifiuti solidi, liquidi, gassosi e quella per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente alterati dall'insediamento. La determinazione dell'incidenza è fatta sulla base delle situazioni locali in relazione anche ai tipi di attività produttiva e va in aggiunta alla quota dovuta ai sensi della tabella degli oneri di urbanizzazione per le opere con destinazione d'uso industriale, artigianale e agricola, di cui all'art.
ARTICOLO 21- COSTO DI COSTRUZIONE.
a tabella degli oneri di urbanizzazione per le opere con destinazione d'uso industriale, artigianale e agricola, di cui all'art. 82, al netto degli importi relativi alla parte di tali opere direttamente eseguite dai concessionari. ARTICOLO 21- COSTO DI COSTRUZIONE. Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/’01, il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla regione con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata,
nuovi edifici è determinato periodicamente dalla regione con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalla stessa regione a norma della lettera g) del primo comma dell’art. 4. della L. 457/1978.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 21
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 21 Con lo stesso procedimento la regione identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50%. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
e in misura non superiore al 50%. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT. Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle
a di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
ARTICOLO 22 - RIDUZIONE O ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.
presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/’01, i comuni hanno comunque facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6 del D.P.R. 380/’01. ARTICOLO 22 - RIDUZIONE O ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.
ARTICOLO 22 - RIDUZIONE O ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.
r le nuove costruzioni ai sensi del comma 6 del D.P.R. 380/’01. ARTICOLO 22 - RIDUZIONE O ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 380/’01, nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il titolare del permesso di costruire ha titolo allo scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta per gli oneri di urbanizzazione qualora, , si obblighi col Comune a
scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta per gli oneri di urbanizzazione qualora, , si obblighi col Comune a mezzo di una convenzione così come definita nell’art. 18 del D.P.R. 380/’01, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione citata. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa in settore.
abilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa in settore. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione. Inoltre il titolare del permesso di costruire ha titolo allo scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta per gli oneri di urbanizzazione qualora si obblighi col Comune, sempre a mezzo
otale o parziale della quota di contributo dovuta per gli oneri di urbanizzazione qualora si obblighi col Comune, sempre a mezzo di una convenzione, a cedere, fino al valore corrispondente, le aree e le opere di urbanizzazione già esistenti o da realizzare con le modalità e le garanzie, di cui alla convenzione dell'art. 63 L.R. Veneto n. 61/’85. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, eventualmente
alla convenzione dell'art. 63 L.R. Veneto n. 61/’85. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, eventualmente eccedente il valore delle opere dì urbanizzazione già eseguite e comunque cedute al comune e di quelle che il concessionario si è obbligato ad eseguire, è corrisposta all'atto del rilascio della concessione o secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 81 L.R. Veneto n. 61/’85.
posta all'atto del rilascio della concessione o secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 81 L.R. Veneto n. 61/’85. Per le aree oggetto di un intervento convenzionato, ed entro i limiti di cui al primo comma, la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria è commisurata ai costi reali, valutati secondo stime analitiche, in base alle opere previste nell'intervento specifico, mentre la determinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria è commisurata alla quantità di opere
ell'intervento specifico, mentre la determinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria è commisurata alla quantità di opere previste nel periodo di validità del Programma Pluriennale di Attuazione o prevedibili in un periodo analogo. Nelle zone industriali e artigianali, istituite con leggi apposite ovvero deliberate dal consorzio o da altri enti pubblici, dal contributo per le opere di urbanizzazione viene scomputato il corrispettivo in
ARTICOLO 23 - PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO.
erate dal consorzio o da altri enti pubblici, dal contributo per le opere di urbanizzazione viene scomputato il corrispettivo in valore pagato per le stesse opere all'atto dell'acquisto delle aree occorrenti per le costruzioni oggetto di concessione. Il Consiglio Comunale stabilisce, sulla base dell'analisi dei costi di urbanizzazione documentati dagli enti attuatori della zona industriale e/o artigianale, l'ammontare delle quote oggetto di scomputo. ARTICOLO 23 - PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO.
ARTICOLO 23 - PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO.
lla zona industriale e/o artigianale, l'ammontare delle quote oggetto di scomputo. ARTICOLO 23 - PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO. Il contributo di costruzione non è dovuto:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 22
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 22 • per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; • per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
975, n. 153; • per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; • per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; • per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
ARTICOLO 24 - ONEROSITÀ RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE ED
banistici; • per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; • per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni relative alle fonti non rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. ARTICOLO 24 - ONEROSITÀ RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE ED IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA.
ARTICOLO 24 - ONEROSITÀ RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE ED
rica e ambientale. ARTICOLO 24 - ONEROSITÀ RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE ED IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA. Il permesso di costruire relativo ad attività industriali od artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi è subordinato esclusivamente alla corresponsione di un contributo pari all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché di quelle opere necessarie per il
alla corresponsione di un contributo pari all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché di quelle opere necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed eventualmente gassosi, e per la sistemazione dei luoghi. L’incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri definiti dalla regione, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
berazione del consiglio comunale in base a parametri definiti dalla regione, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. La quota di contributo commisurata al costo di costruzione non è perciò dovuta per tali tipi di intervento. Il permesso di costruire relativo a costruzioni per attività turistiche, commerciali o direzionali è subordinato ad un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinate ai sensi
commerciali o direzionali è subordinato ad un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinate ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/’01, e ad una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione, da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione consiliare. Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle delle zone agricole previste dall’art. 17 del D.P.R. 380/’01, venga comunque modificata nei 10 anni
ARTICOLO 25 - PERMESSO DI COSTRUZIONE PER LOTTIZZARE.
precedenti, nonché di quelle delle zone agricole previste dall’art. 17 del D.P.R. 380/’01, venga comunque modificata nei 10 anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione. ARTICOLO 25 - PERMESSO DI COSTRUZIONE PER LOTTIZZARE. Il permesso di costruzione per lottizzare viene rilasciato dal Dirigente o responsabile del
MESSO DI COSTRUZIONE PER LOTTIZZARE.
MESSO DI COSTRUZIONE PER LOTTIZZARE. Il permesso di costruzione per lottizzare viene rilasciato dal Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale dopo che sia stata espletata la proceduta prescritta ed in particolare dopo che siano intervenuti: a) l'approvazione consiliare del progetto e dello schema di convenzione; b) l'esecutività della deliberazione consiliare ed il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente competente;
ema di convenzione; b) l'esecutività della deliberazione consiliare ed il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente competente; c) la stipulazione della convenzione, la registrazione e la trascrizione della stessa. Si richiama in particolare il disposto della legge 02/02/1974 n. 64, che pone speciali prescrizioni per le zone sismiche. La convenzione, oltre a prevedere quanto disposto dalla legislazione urbanistica e comprendere
rescrizioni per le zone sismiche. La convenzione, oltre a prevedere quanto disposto dalla legislazione urbanistica e comprendere esplicitamente quanto elaborato nel progetto di lottizzazione che ne fa parte integrante ed imprescindibile, precisa le norme relative alla buona esecuzione, alla ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione. Nella convenzione sono determinate le aree da cedere al Comune e l'attrezzatura delle stesse;
udo delle opere di urbanizzazione. Nella convenzione sono determinate le aree da cedere al Comune e l'attrezzatura delle stesse; viene indicata inoltre la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico del lottizzatore, determinata in base alle tabelle parametriche regionali e deliberata dal Comune con apposito provvedimento consiliare.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 23
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 23 In casi particolari e documenti, quando la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria venga convertita in denaro, nella convenzione il Comune si impegna ad utilizzare detta somma per realizzare le opere di urbanizzazione secondaria previste dalla vigente disciplina urbanistica ed indispensabili per la località. Il permesso viene sempre rilasciato salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, anche senza che il
dispensabili per la località. Il permesso viene sempre rilasciato salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, anche senza che il provvedimento contenga espressa menzione al riguardo. La trasmissione del progetto al Consiglio Comunale è subordinata alla sottoscrizione preliminare della convenzione redatta secondo lo schema proposto dal Comune, ai sensi delle vigenti leggi in materia, sottoscritta dal Richiedente e dal Proprietario e corredata dai documenti comprovanti la proprietà.
DESCRIZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE A) OPERE DI URBANIZZAZIONE
le vigenti leggi in materia, sottoscritta dal Richiedente e dal Proprietario e corredata dai documenti comprovanti la proprietà. DESCRIZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE A) OPERE DI URBANIZZAZIONE Primaria a) strade residenziali b) spazi di sosta e di parcheggio c) fognatura con eventuali impianti di depurazione d) rete idrica e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono f) pubblica illuminazione g) spazi di verde attrezzato Secondaria a) asili nido e scuole materne
B) CESSIONE DI AREE
lettrica, del gas, del telefono f) pubblica illuminazione g) spazi di verde attrezzato Secondaria a) asili nido e scuole materne b) scuole d'obbligo c) mercati di quartiere d) delegazioni comunali e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi f) impianti sportivi di quartiere g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie h) aree verdi di quartiere B) CESSIONE DI AREE Per opere primarie tutte le aree necessarie Per opere secondarie tutte le aree necessarie C) STANDARS per 18 mq./ab. Primari
REE Per opere primarie tutte le aree necessarie Per opere secondarie tutte le aree necessarie C) STANDARS per 18 mq./ab. Primari 2,50 mq. aree per parcheggi 3,00 mq. aree per spazi pubblici di verde attrezzato 4[*] 4 Per quanto concerne i tipi di "verde" ("g" delle primarie, "f" ed "h" delle secondarie), rientrano fra le opere di urbanizzazione primaria solo gli spazi verdi in prossimità ed al servizio delle abitazioni, mentre vanno
entrano fra le opere di urbanizzazione primaria solo gli spazi verdi in prossimità ed al servizio delle abitazioni, mentre vanno considerate come opere di urbanizzazione secondaria i parchi di quartiere, il verde per attrezzature sportive e le aree verdi riservate a particolari impianti. Si impongono pertanto (con riferimento ai 9 mq. per spazi pubblici attrezzati) 3 mq. di aree primarie e 6 mq. di aree secondarie.
i impongono pertanto (con riferimento ai 9 mq. per spazi pubblici attrezzati) 3 mq. di aree primarie e 6 mq. di aree secondarie. Nell'eventualità prevista dall'art. 4/1444, per comuni con popolazione prevista inferiore a 10.000 abitanti, o per lottizzazioni con densità fondiaria non superiore a 1.0 mc/mq si impongono i seguenti valori minimi: STANDARS (art. 4/1444) per 12 mq./ab. • Primari 2,50 mq. aree per parcheggi 3,00 mq. aree per spazi pubblici di verde attrezzato • Secondari
t. 4/1444) per 12 mq./ab. • Primari 2,50 mq. aree per parcheggi 3,00 mq. aree per spazi pubblici di verde attrezzato • Secondari 4,00 mq. aree per l'istruzione 1,00 mq. aree per attrezzature di interesse comune
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 24
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 24 Secondari 4,50 mq. aree per l'istruzione 2,00 mq. aree per attrezzature di interesse comune 6,0 mq. aree per spazi pubblici attrezzati per parco e sport. Il Comune determina con deliberazione consiliare i criteri dì carattere generale in base ai quali vengono determinati gli oneri di urbanizzazione secondaria a carico del lottizzatore, viene effettuata la conversione in numerario, vengono individuate le date per la corresponsione delle somme dovute.
ARTICOLO 26 - EVIDENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DEL PROGETTO.
ottizzatore, viene effettuata la conversione in numerario, vengono individuate le date per la corresponsione delle somme dovute. ARTICOLO 26 - EVIDENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DEL PROGETTO. Il permesso di costruire e i disegni allegati, firmati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio a tale compito delegato, devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo.
nte ufficio a tale compito delegato, devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo. In ogni cantiere deve essere apposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di ml. 1,00x1,50 nel quale debbono essere indicati: a) l'oggetto e la destinazione dell'opera da costruire; b) il Progettista; c) il Direttore dei lavori; d) l'Assuntore dei lavori; e) il Titolare e gli estremi della concessione edilizia f) il coordinatore per la sicurezza.
ARTICOLO 27- VALIDITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.
lavori; d) l'Assuntore dei lavori; e) il Titolare e gli estremi della concessione edilizia f) il coordinatore per la sicurezza. ARTICOLO 27- VALIDITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere
un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della
la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve
n più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire, in tal caso il nuovo permesso di costruire concerne la parte non ultimata. Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è
de sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della vigente legge e le sanzioni previste dalla stessa. 1,50 mq. aree per spazi pubblici attrezzati. Nella eventualità prevista dall'art. 4/1444 per comuni con particolari connotati naturali del territorio, si ritiene di proporre la seguente tabella: STANDARS (art. 4/1444) per 24 mq./ab. • Primari 2,50 mq. aree per parcheggi
ritorio, si ritiene di proporre la seguente tabella: STANDARS (art. 4/1444) per 24 mq./ab. • Primari 2,50 mq. aree per parcheggi 3,00 mq. aree per spazi pubblici di verde attrezzato • Secondari 4,50 mq. aree per l'istruzione 2,00 mq. aree per attrezzature di interesse comune 12,0 mq. aree per spazi pubblici attrezzati
TITOLO 3°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 25 TITOLO 3°: COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA. ARTICOLO 28 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Testo Unico dell’Edilizia, viene istituita la Commissione Edilizia Integrata ai fini di esercitare le funzioni in materia di Beni Ambientali sub-delegate al Comune con la legge regionale n. 63/’94. La Commissione Edilizia Integrata rilascia il proprio parere relativamente alle autorizzazioni,
on la legge regionale n. 63/’94. La Commissione Edilizia Integrata rilascia il proprio parere relativamente alle autorizzazioni, nonché all'adozione degli eventuali provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di Beni Ambientali. Tale parere è obbligatorio. Il Responsabile dell’Ufficio Comunale trasmette entro trenta giorni alla competente Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7 della
la competente Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, riportando le posizioni espresse dagli esperti di cui al successivo art. 24. Il Responsabile dell’Ufficio Comunale rilascia il Permesso di Costruire o l’autorizzazione edilizia ove non sia intervenuto l'annullamento ministeriale entro i termini previsti dal nono comma
ARTICOLO 29 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA.
ostruire o l’autorizzazione edilizia ove non sia intervenuto l'annullamento ministeriale entro i termini previsti dal nono comma dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431. ARTICOLO 29 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA. La commissione è composta dal Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale o da un suo delegato e da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente.
ARTICOLO 30 - ADUNANZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA.
del competente Ufficio Comunale o da un suo delegato e da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente. Gli esperti sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a uno, sulla base di curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico-monumentali o equipollenti. ARTICOLO 30 - ADUNANZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA.
ARTICOLO 30 - ADUNANZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA.
agraria, materie ambientali e artistico-monumentali o equipollenti. ARTICOLO 30 - ADUNANZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA. La Commissione si riunisce su convocazione del Responsabile dell’Ufficio Comunale. Il parere della Commissione Edilizia Integrata, con la partecipazione di almeno uno degli esperti di cui all’art. 29, costituisce parere ai fini del rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.
TITOLO 4°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 26 TITOLO 4°: ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE. ARTICOLO 31 – PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO. Il Titolare del permesso di costruire di cui all'articolo 4, o del permesso di cui all'art. 25, prima di dare inizio ai lavori deve chiedere all’Amministrazione Comunale l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.
ARTICOLO 32 – INIZIO E TERMINE DEI LAVORI.
pprovazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente. L'Ufficio Tecnico comunale o il Tecnico a ciò delegato dal Comune effettua sopralluogo entro dieci giorni dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici approvati. L'Assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. ARTICOLO 32 – INIZIO E TERMINE DEI LAVORI.
ARTICOLO 32 – INIZIO E TERMINE DEI LAVORI.
ei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. ARTICOLO 32 – INIZIO E TERMINE DEI LAVORI. Il periodo di un anno entro il quale deve darsi inizio al lavori di costruzione, a pena di decadenza del relativo permesso di costruire decorre dalla data di notificazione del permesso stesso agli interessati. Nel caso di nuove costruzioni in genere, l'inizio dei lavori si configura allo scavo delle fondazioni e
stesso agli interessati. Nel caso di nuove costruzioni in genere, l'inizio dei lavori si configura allo scavo delle fondazioni e l'ultimazione si riferisce alla data del certificato di conseguita agibilità dell'opera. Negli altri casi previsti dall'articolo 4, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del secondo comma del
sporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del secondo comma del presente articolo. Nel caso dì opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione, di cui all'art. 25. Entro 10 giorni dalle date di inizio e di ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire
one, di cui all'art. 25. Entro 10 giorni dalle date di inizio e di ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire deve darne comunicazione all’Amministrazione Comunale. Qualora nella domanda di cui all'articolo 9 non siano stati indicati i nominativi del Direttore e dell'Assuntore dei lavori, essi devono risultare, ove richiesti dal medesimo articolo, dalla comunicazione di inizio dei lavori. In tal caso la comunicazione di inizio deve essere sottoscritta anche da questi e deve contenerne
ARTICOLO 33 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO.
icazione di inizio dei lavori. In tal caso la comunicazione di inizio deve essere sottoscritta anche da questi e deve contenerne l'indicazione del domicilio. In considerazione della classificazione del territorio del Comune di Crespadoro in zona sismica 2 (O.P.C.M. 3274 del 2003 e D.G.R. 67CR/2003), l’inizio effettivo dei lavori è subordinato agli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 2122 del 02/08/2005, punto d). ARTICOLO 33 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO.
ARTICOLO 33 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO.
ti di cui alla D.G.R. n. 2122 del 02/08/2005, punto d). ARTICOLO 33 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO. Ove per l'esecuzione di opere sia necessaria la occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco ed ottenere il permesso. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
e precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nel permesso; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare la concessione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano
ncessione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, l’Amministrazione Comunale subordina il rilascio del l'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 27
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 27 pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale. In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato. ARTICOLO 34 – VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI. L’Amministrazione Comunale esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio
– VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI. L’Amministrazione Comunale esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, del presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire. Per tale vigilanza L’Amministrazione Comunale si vale di agenti da lui delegati. In particolare L’Amministrazione Comunale esercita vigilanza affinché le costruzioni in ogni loro
ARTICOLO 35 – ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI.
ale di agenti da lui delegati. In particolare L’Amministrazione Comunale esercita vigilanza affinché le costruzioni in ogni loro parte non subiscano nel tempo variazioni nella destinazione d'uso stabilita. Eventuali trasgressioni saranno denunciate alle competenti autorità nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti. ARTICOLO 35 – ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI. Entro 10 anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano
AMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI.
AMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI. Entro 10 anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente, possono essere annullati dalla Regione. Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dell'accertamento delle violazioni, previa contestazione delle stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione se diverso dal
o delle violazioni, previa contestazione delle stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione se diverso dal titolare del permesso e al progettista , nonché al Comune interessato, affinché entro un termine temporale all’uopo prefissato presentino le proprie controdeduzioni. La contestazione di cui al comma precedente deve avvenire nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.
i. La contestazione di cui al comma precedente deve avvenire nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua
getti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico
eseguite in base al titolo annullato. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non risulti possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in
non risulti possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente
ARTICOLO 36 – RISCOSSIONE DELLE SOMME.
stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria. ARTICOLO 36 – RISCOSSIONE DELLE SOMME. I contributi, le sanzioni e le spese connesse alla attività edilizia ed urbanistica vengono riscossi
ARTICOLO 37 - SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DIFFORMI.
– RISCOSSIONE DELLE SOMME. I contributi, le sanzioni e le spese connesse alla attività edilizia ed urbanistica vengono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente, ai sensi del D.P.R. 380/’01. ARTICOLO 37 - SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DIFFORMI. Qualora si constati che un intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia su immobili
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 28
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 28 compresi nel territorio comunale avvenga in assenza o in difformità dal permesso di costruire o dalla denuncia di inizio attività, ai sensi della vigente legislazione in materia l’Amministrazione Comunale emette un’ordinanza con l'ingiunzione di sospendere provvisoriamente ogni attività ed eventualmente fa apporre sigilli alle opere in costruzione.
za con l'ingiunzione di sospendere provvisoriamente ogni attività ed eventualmente fa apporre sigilli alle opere in costruzione. L'ordinanza è notificata, nelle forme previste per gli atti processuali civili, al proprietario e al titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, e, quando si tratti di persona diversa, all'assuntore e al direttore dei lavori. L'ordinanza è affissa all'albo pretorio del Comune e
ARTICOLO 38 - SANZIONI.
ando si tratti di persona diversa, all'assuntore e al direttore dei lavori. L'ordinanza è affissa all'albo pretorio del Comune e comunicata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture e dei servizi pubblici. L'ordinanza di sospensione decade qualora l’Amministrazione Comunale non adotti un provvedimento definitivo entro 60 giorni. ARTICOLO 38 - SANZIONI.
ARTICOLO 38 - SANZIONI.
nsione decade qualora l’Amministrazione Comunale non adotti un provvedimento definitivo entro 60 giorni. ARTICOLO 38 - SANZIONI. Sono sanzionate ai sensi degli articoli 30, e seguenti, del D.P.R. 380/’01, nonchè degli articoli 91 e seguenti della L.R.Veneto n. 61/’85:
- le opere eseguite in assenza, in difformità (totale o parziale) dal titolo abilitativo previsto per legge;
- le opere eseguite con variazioni essenziali;
- le opere eseguite abusivamente su suolo di proprietà dello Stato o di enti pubblici;
ARTICOLO 39 – DISCIPLINA DELLE OPERE SANABILI.
opere eseguite con variazioni essenziali;
- le opere eseguite abusivamente su suolo di proprietà dello Stato o di enti pubblici;
- le lottizzazioni abusive;
- gli interventi eseguiti in base a permesso annullato. ARTICOLO 39 – DISCIPLINA DELLE OPERE SANABILI. Ai sensi dell’art. 97 della L.R.Veneto n. 61/’85, le variazioni apportate in corso d'opera rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività purché non modifichino la sagoma, le
rtate in corso d'opera rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività purché non modifichino la sagoma, le superfici utili o la destinazione d'uso delle costruzioni e non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, sono sanabili e non sono soggette ad alcuna sanzione amministrativa qualora approvate prima del rilascio dei certificati di agibilità. Quando si tratti di mutamenti non sostanziali della destinazione d'uso ai sensi dell'art. 94 della
dei certificati di agibilità. Quando si tratti di mutamenti non sostanziali della destinazione d'uso ai sensi dell'art. 94 della L.R.Veneto n. 61/’85 l’Amministrazione Comunale è autorizzata a rilasciare un permesso di costruire in sanatoria, previo il pagamento del contributo pari alla differenza fra la precedente e la nuova destinazione d'uso.
TITOLO 5°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 29 TITOLO 5°: USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI. ARTICOLO 40 – AGIBILITÀ’.
- Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
- Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
ne la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il
oni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 a Euro 464,00.
ancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 a Euro 464,00. 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
formità alle disposizioni dell’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. In considerazione della classificazione del territorio del Comune di Crespadoro in zona sismica 2 (O.P.C.M. 3274 del 2003 e D.G.R. 67CR/2003), la richiesta di agibilità dovrà documentare gli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 2122 del 02/08/2005, punto e).
TITOLO 1°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 30 PARTE SECONDA: NORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONE. TITOLO 1°: CARATTERISTICHE EDILIZIE. ARTICOLO 41 - CORTILI E LASTRICI SOLARI. I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano. La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra i fabbricati.
ano. La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra i fabbricati. Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o poggioli non superi il 20% dell'area del cortile stesso. Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate al fine della
a del cortile stesso. Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro. I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportuno pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche. I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di
ARTICOLO 42 – CHIOSTRINE.
a convogliare le acque meteoriche. I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo e devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a ml. 1,00 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali. Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa iscrivere un cerchio di diametro almeno uguale alla media delle altezze delle fronti che vi prospettano, si applicano le disposizioni del successivo articolo 42. ARTICOLO 42 – CHIOSTRINE.
ARTICOLO 42 – CHIOSTRINE.
elle altezze delle fronti che vi prospettano, si applicano le disposizioni del successivo articolo 42. ARTICOLO 42 – CHIOSTRINE. La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro della chiostrina. Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter iscrivere un cerchio del diametro di ml. 3,00. Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace
ARTICOLO 43 – COSTRUZIONI ACCESSORIE.
erchio del diametro di ml. 3,00. Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base della chiostrina. Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di servizio e di disobbligo. ARTICOLO 43 – COSTRUZIONI ACCESSORIE. Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie,
3 – COSTRUZIONI ACCESSORIE. Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale. Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo consenta, sono ammessi locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc...., staccati dal
ie del lotto lo consenta, sono ammessi locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc...., staccati dal fabbricato principale qualora ne sia dimostrata l'assoluta necessità e l'impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbricato stesso. E' ammessa la realizzazione a confine di garages di altezza massima non superiore a mt. 2,50 misurata al colmo della copertura, in eccezione all'indice di fabbricabilità qualora vengano
za massima non superiore a mt. 2,50 misurata al colmo della copertura, in eccezione all'indice di fabbricabilità qualora vengano realizzati interessando almeno due proprietà contigue che per la saturazione dei parametri di piano non ne consentono altrimenti la costruzione. E' ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo, destinati esclusivamente a vani accessori, anche in eccezione alla normativa sul distacco dai confini. Deve comunque essere assicurata la stabilità del suolo.
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COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 31 I ricoveri per automezzi e attrezzi agricoli, nel caso di esecuzione isolata in zona agricola, dovranno rispettare le tipologie e i requisiti sotto riportati relativamente a: • Materiali e colori: Base: è consentito il basamento di tipo platea di calcestruzzo o la realizzazione di plintini in calcestruzzo predisposti per l’ancoraggio della struttura superiore. Struttura: solo con travatura in legno. Colore naturale o trattamento impregnante chiaro.
’ancoraggio della struttura superiore. Struttura: solo con travatura in legno. Colore naturale o trattamento impregnante chiaro. Rivestimento: normalmente sarà costituito da tavolate di legno rifilato orizzontale o verticale con esclusione di tavolate di recupero. Colore naturale o trattamento impregnante chiaro. Potrà venire consentito l’uso di pannelli leggeri prefabbricati bianchi o grigio chiaro ed eventuali elementi vetrati per i timpani delle fronti.
entito l’uso di pannelli leggeri prefabbricati bianchi o grigio chiaro ed eventuali elementi vetrati per i timpani delle fronti. Copertura: in tegole di cemento tipo coppo o in lamiera preverniciata scura oppure in analogia al colore della copertura dell’edificio principale, con esclusione dei colori rosso e verde. È consentito l’uso di scandole in legno. Grondaie: in lamiere colore marrone o in rame o pvc a tinte scure • Aperture infissi:
. È consentito l’uso di scandole in legno. Grondaie: in lamiere colore marrone o in rame o pvc a tinte scure • Aperture infissi: dovranno essere in legno naturale con trattamento uguale a quello della copertura, o con materiali che riproducano le caratteristiche del legno. • Dotazione di impianti: è ammesso solo il collegamento dei tubi pluviali, tramite pozzetti di raccolta, alla rete di scarico delle acque chiare. Non sono ammessi l’allacciamento alla rete idrica, l’allacciamento alla rete di scarico.
lla rete di scarico delle acque chiare. Non sono ammessi l’allacciamento alla rete idrica, l’allacciamento alla rete di scarico. • Misure di ingombro: per la costruzione si impongono le misure possibili tra il massimo ed il minimo indicati nei disegni allegati. Sono consentite misure diverse solo se opportunamente motivate.
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COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 38 ARTICOLO 44 – PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI. Oltre alle vigenti disposizioni legislative, in ogni nuovo edificio debbono essere previsti almeno un posto macchina ed un magazzino-ripostiglio per ogni unità abitativa. I locali interrati senza sovrastante costruzione che abbiano una superficie superiore alla metà della
per ogni unità abitativa. I locali interrati senza sovrastante costruzione che abbiano una superficie superiore alla metà della superficie coperta del fabbricato ed il cui estradosso sia ad una quota non superiore a ml. 1,20 rispetto alla quota media del piano di campagna, prima della sua definitiva sistemazione, devono essere coperti da uno strato di terreno coltivato a giardino di spessore non inferiore a ml. 0,40;
finitiva sistemazione, devono essere coperti da uno strato di terreno coltivato a giardino di spessore non inferiore a ml. 0,40; qualora siano destinati ad uso pubblico, l'estradosso dovrà essere convenientemente pavimentato ed attrezzato. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e di modeste dimensioni ed aventi fini di pubblica utilità quali: cabine elettriche, torri piezometriche,
di natura particolare e di modeste dimensioni ed aventi fini di pubblica utilità quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, ecc... sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso sorgere su area propria e recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive e se del caso essere protetti da alberi.
intata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive e se del caso essere protetti da alberi. Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura e superficie coperta ammessa per la zona interessata e potranno essere concessi anche in difformità alle distanze dalle strade previste per la zona medesima.
TITOLO 2°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 39 TITOLO 2°: ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI. ARTICOLO 45 – DECORO DEGLI EDIFICI. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc ...) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni,
prietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc ...) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc ...) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al
resente Regolamento. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà dell’Amministrazione Comunale di imporre ai proprietari la loro sistemazione. L’Amministrazione Comunale può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei
ARTICOLO 46 – DECORO DEGLI SPAZI.
le opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. ARTICOLO 46 – DECORO DEGLI SPAZI. Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. A tale riguardo l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre la manutenzione e la
e sistemati e, ove possibile, arborati. A tale riguardo l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc..., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
e di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi. L’Amministrazione Comunale può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei
ARTICOLO 47 - ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGETTANO SUL SUOLO PUBBLIC
lle opere di cui al commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di installare cartelli pubblicitari stradali, salvo che nell'ambito delle zone urbane appositamente delimitate con deliberazione di Consiglio Comunale. ARTICOLO 47 - ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO.
ARTICOLO 47 - ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGETTANO SUL SUOLO PUBBLIC
tate con deliberazione di Consiglio Comunale. ARTICOLO 47 - ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente: a) fino a ml. 5,00 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 10; b) oltre i ml. 5,00 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio
consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,00. In casi particolari e documentati, possono essere consentite eccezioni ai predetti commi, a condizione che sul filo marciapiede venga realizzata una barriera fissa, che impedisca l'insinuarsi di mezzi di trasporto sotto agli aggetti. Gli sbalzi e gli sporti non possono superare la larghezza di m. 1,20.
sca l'insinuarsi di mezzi di trasporto sotto agli aggetti. Gli sbalzi e gli sporti non possono superare la larghezza di m. 1,20. Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00, è vietato ogni aggetto sull'area stradale. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
- per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore
esse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal
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COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 40 filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità; 2) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo. Deve essere curata l'omogeneità delle tende esterne.
ARTICOLO 48 – ILLUMINAZIONE SOTTERRANEI.
ettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo. Deve essere curata l'omogeneità delle tende esterne. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml. 4,00, devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno. ARTICOLO 48 – ILLUMINAZIONE SOTTERRANEI. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono
48 – ILLUMINAZIONE SOTTERRANEI. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese.
ARTICOLO 49 - COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE.
sono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese. ARTICOLO 49 - COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. L'installazione di antenna televisiva in tutti i nuovi edifici con destinazione residenziale deve
ARTICOLO 50 – RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE.
tenza agli agenti atmosferici. L'installazione di antenna televisiva in tutti i nuovi edifici con destinazione residenziale deve avvenire con impianto centralizzato di portata tale da servire almeno due apparecchi riceventi per alloggio. ARTICOLO 50 – RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni: a) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate
o le seguenti prescrizioni: a) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, cancellate, muri, grigliati, ecc... e non superare l'altezza di mt. 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante; del piano di campagna, per i confini interni; l’Amministrazione Comunale può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie;
i; l’Amministrazione Comunale può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie; b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui al comma a); è consentita tuttavia l'altezza massima di ml. 3,00; c) entro i limiti delle zone destinate ad uso agricolo, forma, dimensione e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali. Le recinzioni
, forma, dimensione e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali. Le recinzioni devono comunque essere ridotte al minimo. d) nelle aree alpine non sono consentiti, per le recinzioni, materiali diversi da quello tradizionale in legno o in pietra; è ammessa deroga nel caso di nuclei a progettazione urbanistico-architettonica unitaria superiori alle 5 unità. Le recinzioni devono essere ridotte
ARTICOLO 51 – ALBERATURE.
l caso di nuclei a progettazione urbanistico-architettonica unitaria superiori alle 5 unità. Le recinzioni devono essere ridotte al minimo e non devono assolutamente ostacolare o comunque rendere pericoloso l'esercizio dello sport sciistico. E' in facoltà dell’Amministrazione Comunale imporre, per il periodo invernale, la rimozione di steccati o di altri eventuali ostacoli. ARTICOLO 51 – ALBERATURE. Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere
ARTICOLO 51 – ALBERATURE.
. ARTICOLO 51 – ALBERATURE. Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente arborato. Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d'alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 41 ARTICOLO 52 – COPERTURE.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 41 ARTICOLO 52 – COPERTURE. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante. I pannelli solari debbono rientrare nella linea di falda. ARTICOLO 53 – SCALE ESTERNE. Sono ammesse le scale esterne fino ad una altezza massima di ml. 2,50 dal piano di campagna. Sono sempre ammesse le scale di sicurezza.
ARTICOLO 54 - MARCIAPIEDI.
messe le scale esterne fino ad una altezza massima di ml. 2,50 dal piano di campagna. Sono sempre ammesse le scale di sicurezza. Nelle ristrutturazioni sono ammesse le scale esterne senza limiti di altezza, per comprovati motivi di utilità. Sono altresì ammesse le scale esterne se prescritte da uno strumento urbanistico attuativo. ARTICOLO 54 - MARCIAPIEDI. Lungo le proprietà posto in fregio a spazi pubblici il Comune provvede a sistemare i marciapiedi.
ARTICOLO 54 - MARCIAPIEDI.
vo. ARTICOLO 54 - MARCIAPIEDI. Lungo le proprietà posto in fregio a spazi pubblici il Comune provvede a sistemare i marciapiedi. I proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. Qualora il pagamento di quanto sopra non sia effettuato nel termine fissato dal Comune, l'esazione viene eseguita per mezzo della riscossione forzosa.
i quanto sopra non sia effettuato nel termine fissato dal Comune, l'esazione viene eseguita per mezzo della riscossione forzosa. Se un solo accesso serve non unicamente a proprietari frontisti, ma anche a proprietari di immobili prospettanti verso l'interno, la quota assegnata per il marciapiede dell'intero prospetto è a carico di tutti i proprietari frontisti e interni. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente
ARTICOLO 55 - PORTICI.
tari frontisti e interni. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privato, l'area stessa deve essere pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità dei commi precedenti. ARTICOLO 55 - PORTICI. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed
ARTICOLO 55 - PORTICI.
ti. ARTICOLO 55 - PORTICI. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. Il pavimento dei portici, destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario. L’Amministrazione Comunale fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva
tici sono a carico del proprietario. L’Amministrazione Comunale fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminati, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune. Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
e. Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml. 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml. 2,80.
ARTICOLO 56 - TIPOLOGIA EDILIZIA PARTICOLARE.
ilo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml. 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml. 2,80. ARTICOLO 56 - TIPOLOGIA EDILIZIA PARTICOLARE. Nella zona collinare montana è prescritto di adeguarsi alle tipologie locali e tradizionali, di rilevante interesse paesaggistico. TIPOLOGIA EDILIZIA MONTANA. La realizzazione degli edifici deve sottostare alle seguenti prescrizioni:
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COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 42
- Tutti i materiali impiegati per la costruzione devono essere quelli tradizionali e locali, quali, per esempio: pietra, mattoni, cemento intonacato a rustico, legno trattato naturale e verniciato;
- la decorazione dei prospetti deve uniformarsi con quella degli edifici circostanti e dell'ambiente in cui sorge;
- La superficie esterna dovrà essere finita con intonaci rustici tinteggiati a tinte tenui.
tanti e dell'ambiente in cui sorge; 3) La superficie esterna dovrà essere finita con intonaci rustici tinteggiati a tinte tenui. 4) I serramenti esterni devono essere realizzati con oscuri in legno verniciato o con materiali che riproducano le caratteristiche del legno. Per tutti gli edifici, ad eccezione di quelli pubblici, è vietato l'uso di persiane in plastica. 5) si consiglia di realizzare la copertura in legno
i, ad eccezione di quelli pubblici, è vietato l'uso di persiane in plastica. 5) si consiglia di realizzare la copertura in legno 6) È ammessa l’apertura di abbaini e lucernari purché gli stessi non si affaccino sul filo di gronda. 7) i parapetti di protezione dei poggioli, delle balconate, delle terrazze e dei portici dovranno essere realizzati in ferro o in legno verniciato o con materiali che riproducano le caratteristiche del legno.
portici dovranno essere realizzati in ferro o in legno verniciato o con materiali che riproducano le caratteristiche del legno. 8) tutti i muri di contenimento, di controripa o di scarpata o di eventuali altre opere di protezione devono essere realizzati in pietrame del luogo o in calcestruzzo intonacato a rustico o rivestito in pietrame o con piante rampicanti; è ammessa la realizzazione di terre armate. 9) le linee elettriche e telefoniche lungo le strade di penetrazione ed all'interno dei singoli lotti
izzazione di terre armate. 9) le linee elettriche e telefoniche lungo le strade di penetrazione ed all'interno dei singoli lotti devono correre in condotti sotterranei. 10) tutte le essenze arboree proprie di ogni lotto devono essere mantenute in essere nei limiti consentiti dalle costruzioni. Si consiglia la messa a dimora di piante autoctone e la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle
dimora di piante autoctone e la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali. Tuttavia le piante tagliate sotto il controllo del Corpo Forestale dello Stato, devono essere sostituite con altre, dallo stesso Corpo prescritte; 11) i lotti possono essere recintati con recinzioni ridotte al minimo ed analoghe a quelle circostanti, tutte realizzate con i materiali del punto 1;
ssere recintati con recinzioni ridotte al minimo ed analoghe a quelle circostanti, tutte realizzate con i materiali del punto 1; 12) La Commissione Edilizia avrà la facoltà di imporre al richiedente il permesso di costruire la messa a dimora di piante sullo scoperto. E' consentito di derogare alle suddette prescrizioni solo in casi particolari di motivata necessità od opportunità. Tali deroghe sono sempre e comunque subordinate alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
TITOLO 3°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 43 TITOLO 3°: PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE. ARTICOLO 57 - INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE, MONUMENTALE, ARCHEOLOGICO. Oltre agli obblighi di legge in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio storico-artistico ed archeologico, l’Amministrazione Comunale può richiedere il preventivo parere degli organi competenti (Sopraintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, Regioni) per tutte le
iedere il preventivo parere degli organi competenti (Sopraintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, Regioni) per tutte le opere previste dai precedenti articoli 4), 5), 6), ricadenti: a) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio, ancorché non vincolate; b) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con preesistenze storico-artistiche o archeologiche, ancorché non vincolate.
ARTICOLO 58 – BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.
) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con preesistenze storico-artistiche o archeologiche, ancorché non vincolate. Nelle zone del territorio comunale, contemplate dal presente articolo, non é ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari. Particolare cura va osservata nel consentire interventi sui manufatti tipici esistenti e sui gruppi arborei e sulla vegetazione caratteristica e nella realizzazione di nuovi. ARTICOLO 58 – BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.
ARTICOLO 58 – BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.
gruppi arborei e sulla vegetazione caratteristica e nella realizzazione di nuovi. ARTICOLO 58 – BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO. Per la disciplina dei beni culturali e del paesaggio si rimanda al D.Lgs n. 42, del 22 gennaio 2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 59 - RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO-ARTISTICO.
ARTICOLO 59 - RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO-ARTISTICO.
2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 59 - RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO-ARTISTICO. Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato all’Amministrazione Comunale ed alla Soprintendenza alle Antichità, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso, per un periodo massimo di giorni trenta, trascorsi i quali, nel silenzio delle Autorità cui la denuncia è stata presentata, i lavori possono venire ripresi.
ARTICOLO 60 - INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI.
orni trenta, trascorsi i quali, nel silenzio delle Autorità cui la denuncia è stata presentata, i lavori possono venire ripresi. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico. ARTICOLO 60 - INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
tà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente: a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze; b) segnaletica stradale e turistica; c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture; d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili; e) quadri per affissioni e simili.
ARTICOLO 61 – NUMERI CIVICI.
ole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili; e) quadri per affissioni e simili. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili. ARTICOLO 61 – NUMERI CIVICI.
ARTICOLO 61 – NUMERI CIVICI.
e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili. ARTICOLO 61 – NUMERI CIVICI. All'atto del rilascio del certificato di agibilità, il Comune assegna all'immobile il numero civico e provvede all'applicazione della relativa piastrina. La spesa conseguente è a carico del privato interessato.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 44
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 44 E' riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.
TITOLO 1°:
COMUNALE 44 E' riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 45 PARTE TERZA: NORME IGIENICO – SANITARIE. TITOLO 1°: PRESCRIZIONI IGIENICO – COSTRUTTIVE. ARTICOLO 62 – IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita
E DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO.
E DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigente. In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni di acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno.
que soggetti ad allagamenti o a ristagni di acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno. E' vietato costruire su terreni con pendenza maggiore di 35 gradi; è vietato altresì realizzare sbancamenti di terreno a scopo edificatorio. E' vietato inoltre impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del
ARTICOLO 63 – TIPO, MATERIALI E DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI.
utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dall’Ufficiale Sanitario e dall'Ufficio Tecnico comunale o dal Tecnico a ciò delegato dal Comune. ARTICOLO 63 – TIPO, MATERIALI E DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI. Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno,
IONI DELLE FONDAZIONI.
IONI DELLE FONDAZIONI. Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte. In particolare le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda freatica, devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado. ARTICOLO 64 – PROTEZIONE DALL’UMIDITÀ. Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo.
egrado. ARTICOLO 64 – PROTEZIONE DALL’UMIDITÀ. Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo. Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità. I locali di piano terra, abitabili ai sensi del successivo articolo 78, qualora non esista sottostante cantinato, devono essere sopraelevati di almeno cm. 50,00 rispetto al piano campagna circostante.
qualora non esista sottostante cantinato, devono essere sopraelevati di almeno cm. 50,00 rispetto al piano campagna circostante. I pavimenti relativi devono perciò essere impostati su vespaio ventilato, dello spessore di almeno cm. 50, oppure su solaio con sottostante camera d'aria o cantinato. Per i locali abitabili le murature in calcestruzzo o in elementi prefabbricati cementizi sono consentite soltanto qualora vengano integrate da un paramento interno, che consenta la formazione di una intercapedine.
ARTICOLO 65 - REQUISITI TERMICI, IGROTERMICI, DI VENTILAZIONE E DI
izi sono consentite soltanto qualora vengano integrate da un paramento interno, che consenta la formazione di una intercapedine. ARTICOLO 65 - REQUISITI TERMICI, IGROTERMICI, DI VENTILAZIONE E DI ILLUMINAZIONE NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE. I requisiti dovranno essere conformi alle norme vigenti e, in mancanza di queste, dovranno rispettare, in linea di massima le norme in vigore per l'edilizia civile sovvenzionata. Attraverso una sufficiente coibenza ed inerzia termica delle pareti e con altri opportuni
e per l'edilizia civile sovvenzionata. Attraverso una sufficiente coibenza ed inerzia termica delle pareti e con altri opportuni accorgimenti dovrà essere limitato al massimo il consumo energetico per il riscaldamento. Le superfici vetrate dovranno essere ridotte, facendo salvo il disposto dell'art. 66 del presente Regolamento, e ove occorra munite di doppi vetri. Gli edifici dovranno presentare un alto rapporto volume/superficie esterna. Si richiama il disposto degli artt. 106 e segg..
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 46 ARTICOLO 66 – ISOLAMENTO A
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 46 ARTICOLO 66 – ISOLAMENTO ACUSTICO. Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un adeguato isolamento acustico nei locali abitabili. Si richiama il disposto degli artt. 106 e segg.. ARTICOLO 67 – FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI. L’Amministrazione Comunale, sentiti gli Enti competenti proposti al controllo, ha la facoltà di
7 – FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI. L’Amministrazione Comunale, sentiti gli Enti competenti proposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc., di varia natura, conformemente alla legge 13/07/1966 n. 615, ai relativi decreti di applicazione, alle successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento Comune di Igiene.
6 n. 615, ai relativi decreti di applicazione, alle successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento Comune di Igiene. L’Amministrazione Comunale fissa i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
TITOLO 2°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 47 TITOLO 2°: FOGNATURE. ARTICOLO 68 – FOGNATURE PRIVATE. Viene richiamato il rispetto della normativa posta dalla legge 10/05/1976 n.319, per la tutela delle acque dall'inquinamento, e dalla relativa normativa di applicazione statale, regionale e locale, e la normativa 24/12/1979 numero 650. ARTICOLO 69 – CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO. Nel condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.), é
BACINI A CIELO APERTO.
BACINI A CIELO APERTO. Nel condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.), é fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da quelle meteoriche. ARTICOLO 70 – CONDOTTI CHIUSI. Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonea sezione e pendenza e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in
ARTICOLO 71 – DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI.
i adeguato materiale e di idonea sezione e pendenza e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione. ARTICOLO 71 – DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI. In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'Autorità competente in materia.
, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'Autorità competente in materia. L’Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna. L’Amministrazione Comunale può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi
ARTICOLO 72 – ALLACCIAMENTI.
a sopravvivenza della flora e della fauna. L’Amministrazione Comunale può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. ARTICOLO 72 – ALLACCIAMENTI. Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per le
OLO 72 – ALLACCIAMENTI.
OLO 72 – ALLACCIAMENTI. Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per le acque usate e meteoriche), sono concessi nell'osservanza delle norme contenute in appositi regolamenti comunali, che prescrivano dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti, e qualità delle acque da immettere.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 48 ARTICOLO 73 – FOGNATURE RE
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 48 ARTICOLO 73 – FOGNATURE RESIDENZIALI. Va prevista in generale una canalizzazione, mista o separata, per lo smaltimento delle acque bianche e nere, di regola allacciata alla fognatura comunale, od in mancanza con un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario; l'effluente deve rispettare gli standards di accettabilità di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319, nonché alle vigenti norme statali
luente deve rispettare gli standards di accettabilità di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319, nonché alle vigenti norme statali e regionali in materia, e modificazioni successive. Qualora tale impianto non esista, o non sia possibile realizzare, per motivi tecnico-economici, l'allacciamento alla fognatura dinamica: a) per i Piani di Lottizzazione deve essere prevista la realizzazione di un idoneo impianto di depurazione con trattamento primario e secondario;
Lottizzazione deve essere prevista la realizzazione di un idoneo impianto di depurazione con trattamento primario e secondario; b) nelle zone di completamento e nelle zone rurali, su parere conforme dell'Ufficiale Sanitario, in relazione al numero degli abitanti serviti e dallo stato di inquinamento esistente, si dovranno adottare le norme adottate dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (G.U. n. 48 del 21/02/1977 - Suppl. Ord.) allegati 4 e 5 e
ARTICOLO 74 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI.
dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (G.U. n. 48 del 21/02/1977 - Suppl. Ord.) allegati 4 e 5 e relativa normativa regionale integrativa e di attuazione. ARTICOLO 74 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI. Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezione e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto.
cienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto. Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone. Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml.
ARTICOLO 75 – IMMONDIZIE.
ronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml. 2,00, e prolungato fino al pozzetto di raccordo. Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche. ARTICOLO 75 – IMMONDIZIE. Le convivenze ed i condomini con vano scale al servizio di due o più alloggi, devono disporre di un vano di deposito dei contenitori delle immondizie; detto vano, ubicato al piano terra, deve essere
lloggi, devono disporre di un vano di deposito dei contenitori delle immondizie; detto vano, ubicato al piano terra, deve essere ventilato mediante esalatore di diametro opportuno, prolungato sopra la linea di colmo del tetto; deve avere accesso ed aerazione direttamente dall'esterno, deve avere pavimento e pareti impermeabilizzate ed essere fornito di una presa d'acqua per il lavaggio e di una piletta con sifone per lo scarico.
to e pareti impermeabilizzate ed essere fornito di una presa d'acqua per il lavaggio e di una piletta con sifone per lo scarico. Sono vietate le canne di caduta delle immondizie, dai piani ad un contenitore al piano inferiore.
TITOLO 3°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 49 TITOLO 3°: REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI. ARTICOLO 76 – PARAMETRI ABITATIVI. In ogni abitazione deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per ciascuno dei primi quattro abitanti e mq. 10,00 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9,00 se per una persona, e di mq. 14,00 se per due persone. Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14,00.
a persona, e di mq. 14,00 se per due persone. Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14,00. Sono ammesse abitazioni monostanza, purché abbiano una superficie comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28,00 se per una persona ed a mq. 38,00 se per due persone. Ogni abitazione, anche monostanza, inoltre, dovrà essere dotata di uno o più locali di servizio (autorimessa, ripostiglio e magazzino) di superficie totale netta non inferiore a mq. 16,00.
ata di uno o più locali di servizio (autorimessa, ripostiglio e magazzino) di superficie totale netta non inferiore a mq. 16,00. La superficie massima delle nuove abitazioni fruenti di mutuo agevolato, di cui all'art. 16 della legge 05/08/1978, n. 457, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, mq. 95,00 oltre a mq. 18,00 per autorimessa o posto macchina.
ARTICOLO 77 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI EDIFICI E DELLE ABITAZIONI.
are, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, mq. 95,00 oltre a mq. 18,00 per autorimessa o posto macchina. ARTICOLO 77 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI EDIFICI E DELLE ABITAZIONI. Salva diversa normativa statale prevalente, gli edifici residenziali che comprendano abitazioni fruenti di contributo dello Stato, ai sensi della legge 05/08/1978, n. 457, devono avere le seguenti caratteristiche: a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali
ere le seguenti caratteristiche: a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni; b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve le inferiori altezze previste dal successivo articolo, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.
successivo articolo, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40. Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite: a) l'installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;
scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166; b) b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.
viste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Le disposizioni del presente articolo valgono salvo diverse disposizioni legislative statali e regionali.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 50 ARTICOLO 78 – LOCALI ABITA
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 50 ARTICOLO 78 – LOCALI ABITABILI. Sono considerati locali di abitazione permanente e locali di abitazione ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi, convivenze, ecc.). Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio,
egozi, convivenze, ecc.). Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, ecc. I locali di abitazione permanente debbono avere: a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 8,00, con la larghezza minima di ml. 2,00; b) cubatura minima di mc. 19,60;
ere: a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 8,00, con la larghezza minima di ml. 2,00; b) cubatura minima di mc. 19,60; c) altezza interna minima utile non inferiore a ml. 2,50, Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente possono essere conservate le caratteristiche dimensionali preesistenti. c) superficie di illuminazione ed aerazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari almeno ad 1/8 della superficie del pavimento del locale.
lluminazione ed aerazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari almeno ad 1/8 della superficie del pavimento del locale. Per i piani terra adibiti ad attività ed usi collettivi, è prescritta l'altezza minima di ml. 3,00. Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano un'altezza minima di ml. 2,20.
ARTICOLO 79 – SOTTOTETTI E MANSARDE.
ella superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano un'altezza minima di ml. 2,20. Sono ammesse altezze inferiori, fino ad un minimo di ml. 2,20 nel caso che, nell'ambito della stessa unità immobiliare (appartamento, negozio, etc.) il volume a disposizione, diviso per la superficie coperta netta, dia un'altezza media eguale o superiore a ml. 2,50. ARTICOLO 79 – SOTTOTETTI E MANSARDE.
ARTICOLO 79 – SOTTOTETTI E MANSARDE.
diviso per la superficie coperta netta, dia un'altezza media eguale o superiore a ml. 2,50. ARTICOLO 79 – SOTTOTETTI E MANSARDE. I sottotetti, se adibiti ad abitazione, devono soddisfare alle caratteristiche stabilite al precedente art. 76 ed essere opportunamente isolati termicamente. L'altezza utile dei locali abitabili in essi ricavabili deve essere mediamente di metri 2,20 con minimo di mt. 1,60; il rapporto illuminante, se in falda, deve essere superiore o pari a 1/16, ai sensi
amente di metri 2,20 con minimo di mt. 1,60; il rapporto illuminante, se in falda, deve essere superiore o pari a 1/16, ai sensi della L.R. Veneto 12/’99. Anche se non adibiti ad abitazione i sottotetti devono essere direttamente arieggiati. Al fine del computo dei parametri di cui al successivo articolo 121, si precisa che si ritiene potenzialmente conteggiabile quella porzione di sottotetto avente una superficie minima di mq.
ARTICOLO 80 – CUCINE.
lo 121, si precisa che si ritiene potenzialmente conteggiabile quella porzione di sottotetto avente una superficie minima di mq. 50,00 ed un'altezza media di ml. 2,20 a partire da un'altezza minima di ml. 1,60. ARTICOLO 80 – CUCINE. Le cucine, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo precedente, devono comunque essere fornite di due condotti verticali prolungati sopra la linea di colmo del tetto, di cui uno per l'aerazione dell'ambiente e l'altro per l'eventuale convogliamento dei fumi di combustione.
ARTICOLO 81 – LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI.
a di colmo del tetto, di cui uno per l'aerazione dell'ambiente e l'altro per l'eventuale convogliamento dei fumi di combustione. ARTICOLO 81 – LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI. Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di: W.C., bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia, ed avente i seguenti requisiti: a) superficie non inferiore a mq 3,50; b) aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0,80.
feriore a mq 3,50; b) aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0,80. Le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di almeno ml. 1,50. E' consentita la comunicazione diretta tra un locale abitabile ed il locale per i servizi igienici. Quando l'alloggio sia provvisto di più di un locale di servizio igienico, almeno uno deve possedere i
le per i servizi igienici. Quando l'alloggio sia provvisto di più di un locale di servizio igienico, almeno uno deve possedere i requisiti sopra indicati; i rimanenti dovranno essere di superficie non inferiore a mq. 2,50 o provvisti di aerazione diretta dall'esterno come sopra specificato.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 51
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 51 E' consentita l'aerazione indiretta di un locale di servizio igienico solo se, per ubicazione, è chiaramente al servizio di una sola camera da letto; in tal caso l'aerazione dovrà essere eseguita mediante condotto verticale prolungato fin oltre il tetto, della sezione minima di dmq. 2,00. In conformità all'art. 18 della legge 27/05/1975 n. 166, è consentita l'installazione dei servizi igienici in
nima di dmq. 2,00. In conformità all'art. 18 della legge 27/05/1975 n. 166, è consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che: a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi; b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli
ARTICOLO 82 – SCALE ED ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI.
cubatura degli ambienti stessi; b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria; c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera. ARTICOLO 82 – SCALE ED ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI. Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe di larghezza non inferiore a ml. 1,20,
SORI, RINGHIERE E PARAPETTI.
SORI, RINGHIERE E PARAPETTI. Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe di larghezza non inferiore a ml. 1,20, nel caso di nuove costruzioni, e ml. 1,00 nel caso di restauri e ristrutturazioni, ed essere aerate ed illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del vano scale. Sono scale principali le scale che servono più di un alloggio; per le scale interne ad alloggi uni-
a superficie del vano scale. Sono scale principali le scale che servono più di un alloggio; per le scale interne ad alloggi uni- bifamiliari è ammessa la larghezza minima di m 0,80. Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti. Per le scale che servono fabbricati di non più di quattro piani abitabili, è ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore ad 1/3 di quella del
ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore ad 1/3 di quella del vano scala. Possono essere illuminati ed aerati dal vano scale soltanto gli ingressi degli alloggi. In tutti i fabbricati con 4 o più piani abitabili, oltre il piano terreno, deve essere previsto l'impianto di ascensore. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provvidenze indicate al precedente articolo 66.
in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provvidenze indicate al precedente articolo 66. L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia. Le ringhiere ed i parapetti, dovranno avere altezza minima di ml. 1,00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio, di una sfera di cm. 10 di diametro.
eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio, di una sfera di cm. 10 di diametro. In conformità all'art. 19 della legge 27/05/1975, n. 166, è consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature sull'esterno a condizione che: a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene; b) le scale ed i disimpegni siano dotati di un'idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.
ARTICOLO 83 – CORRIDOI E DISIMPEGNI.
e; b) le scale ed i disimpegni siano dotati di un'idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni. Sono comunque fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. ARTICOLO 83 – CORRIDOI E DISIMPEGNI. I corridoi ed i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto. L'altezza minima è fissata in ml. 2,40; la larghezza minima è fissata in ml. 1,00. ARTICOLO 84 – LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI.
ARTICOLO 84 – LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI.
è fissata in ml. 2,40; la larghezza minima è fissata in ml. 1,00. ARTICOLO 84 – LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI. I locali a piano terra, i seminterrati e gli scantinati devono avere un'altezza minima di ml. 2,20. I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante, devono rispettare le prescrizioni del primo e del secondo comma del precedente articolo 64. Debbono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del terreno immediatamente
omma del precedente articolo 64. Debbono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del terreno immediatamente prospiciente.
TITOLO 4°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 52 TITOLO 4°: COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE. ARTICOLO 85 – EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO. Le norme di agibilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro, al commercio ed altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni:
d altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni: a) illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale; b) l'aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale deve essere in ogni caso assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale, in ogni caso non inferiore a 5 ricambi/ora; c) devono essere muniti (come prescritto dalla legge) di adeguato numero di uscite di
n ogni caso non inferiore a 5 ricambi/ora; c) devono essere muniti (come prescritto dalla legge) di adeguato numero di uscite di sicurezza dotate di apertura antipanico; d) per gli alberghi valgono le disposizioni del R.D. 24.05.1925, n. 11-2 modificato con D.P.R. 30.12.1970, n. 1437. Per le camere valgono le altezze minime previste per le abitazioni. Devono comunque essere osservate le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi ai parametri e tipologie.
ARTICOLO 86 – BARRIERE ARCHITETTONICHE.
evono comunque essere osservate le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi ai parametri e tipologie. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente possono essere conservate le caratteristiche dimensionali preesistenti. ARTICOLO 86 – BARRIERE ARCHITETTONICHE. Nelle progettazioni edilizie e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche,
nti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità e l'agibilità alle persone fisicamente impedite, attraverso l'impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi. Oltre alle provvidenze, di cui al precedente art. 82, sarà pertanto dedicata particolare cura all'agibilità dei servizi, al dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni,
ARTICOLO 87 - STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE.
rtanto dedicata particolare cura all'agibilità dei servizi, al dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni, all'accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in genere. Devono comunque essere rispettati i disposti di cui alla L. 118/’71, D.P.R. 384/’74 nonché quelli di cui alla L. 13/’85, D.M. 236/’89 e L. 104/’92. ARTICOLO 87 - STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE.
ARTICOLO 87 - STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE.
elli di cui alla L. 13/’85, D.M. 236/’89 e L. 104/’92. ARTICOLO 87 - STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE. Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.
formarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari. Sono considerati locali abitabili gli uffici, i refettori, gli spogliatoi, ecc.. Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia. Si deve tenere presente in particolare delle disposizioni contenute nella circolare regionale n. 38
ARTICOLO 88 – EDIFICI RESIDENZIALI NELLE ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLI.
nte legislazione in materia. Si deve tenere presente in particolare delle disposizioni contenute nella circolare regionale n. 38 del 29.07.1987, relativa agli insediamenti produttivi (art. 4 L.R.Veneto 54/’82). ARTICOLO 88 – EDIFICI RESIDENZIALI NELLE ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLI. Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni dei precedenti articoli 78 e seguenti, come integrate dalle disposizioni di cui alla L.R.Veneto 24/’85.
valgono le disposizioni dei precedenti articoli 78 e seguenti, come integrate dalle disposizioni di cui alla L.R.Veneto 24/’85. Non sono ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienile, granaio e deposito di materiali soggetti a fermentazione. Tali accessori potranno essere realizzati in aderenza laterale al fabbricato residenziale principale e dovranno comunque essere progettati in conformità a caratteristiche tipologiche aderenti alla
bbricato residenziale principale e dovranno comunque essere progettati in conformità a caratteristiche tipologiche aderenti alla preesistente edificazione rurale e funzionali all’uso richiesto.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 53
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 53 ARTICOLO 89 – IMPIANTI AL SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA. I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, scabro, impermeabile, raccordato
fitto si elevino oltre il tetto. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, scabro, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducono il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni. Il pavimento può essere protetto da grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile
a evacuazione degli escrementi. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione. Le porte devono aprirsi verso l'esterno. Le stalle, i locali di ricovero del bestiame per gli allevamenti agricoli e le attrezzature relative devono distare non meno di 30,00 metri dalle abitazioni singole e non meno di 150,00 metri dai centri abitati esistenti e previsti.
ono distare non meno di 30,00 metri dalle abitazioni singole e non meno di 150,00 metri dai centri abitati esistenti e previsti. Tutte le stalle devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di 30 metri dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di 20,00 metri dalle strade, non minore di 50,00 metri da cisterne e prese di acqua potabile e non minore di 8,00 m. dalle stalle.
20,00 metri dalle strade, non minore di 50,00 metri da cisterne e prese di acqua potabile e non minore di 8,00 m. dalle stalle. I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche. Per le acque usate valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 73. I fabbricati per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale e cioè in grado di gestire oltre i
l precedente articolo 73. I fabbricati per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale e cioè in grado di gestire oltre i 40,00 q.li di peso vivo per ettaro, dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a m. 100,00 dalle singole case di abitazione esistenti ed a ml. 250,00 dai nuclei residenziali esistenti o previsti dai vigenti strumenti urbanistici. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti a carattere
denziali esistenti o previsti dai vigenti strumenti urbanistici. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti a carattere industriale, avicunicoli o suinicoli, la distanza dalle abitazioni singole dovrà essere non inferiore a ml. 500,00. E' fatta eccezione per la casa di abitazione del conduttore o custode dell'allevamento che può essere costruita e distanza inferiore a quelle indicate al secondo comma. I fabbricati di cui al nono comma dovranno almeno distare ml.500,00 dalle aree di alimentazione
uelle indicate al secondo comma. I fabbricati di cui al nono comma dovranno almeno distare ml.500,00 dalle aree di alimentazione delle sorgenti. I fabbricati per gli insediamenti produttivi agroindustriali dovranno essere ubicati in aree a tal scopo predisposte negli strumenti urbanistici generali. Sono fatti salvi i disposti della legislazione in materia previsti dal D.G.R. 7949/’89. Il rapporto di copertura delle costruzioni previste nel presente articolo non può superare 1/3 della
evisti dal D.G.R. 7949/’89. Il rapporto di copertura delle costruzioni previste nel presente articolo non può superare 1/3 della superficie del lotto su cui vengono realizzate. Le serre fisse sono equiparate, a tutti gli effetti, agli altri annessi rustici senza i limiti di cui al comma precedente. Le serre mobili con struttura leggera e teli, volte alla protezione e forzatura delle colture, aventi un'altezza massima al colmo inferiore a m. 3,50, potranno essere installate senza obbligo di
e e forzatura delle colture, aventi un'altezza massima al colmo inferiore a m. 3,50, potranno essere installate senza obbligo di concessione edilizia. Il rilascio del permesso di costruire per le costruzioni di cui al presente articolo è subordinato alla costituzione di un vincolo decennale d'uso, che dovrà essere registrato e trascritto, a cura e spese del el richiedente il permesso di costruire, sui registri immobiliari. Tale vincolo decade a seguito di variazioni dello strumento urbanistico.
TITOLO 1°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 54 PARTE QUARTA: STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI. TITOLO 1°: NORME DI BUONA COSTRUZIONE ARTICOLO 90 - STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI. Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole d'arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in special modo in materia di zone sismiche, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed
ARTICOLO 91 - MANUTENZIONE E RESTAURI.
ia di zone sismiche, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed all’esecuzione delle strutture al fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte. ARTICOLO 91 - MANUTENZIONE E RESTAURI. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti dell'articolo precedente, per salvaguardare la pubblica incolumità.
ARTICOLO 92 - PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI.
li stessi in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti dell'articolo precedente, per salvaguardare la pubblica incolumità. ARTICOLO 92 - PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI. Qualora una casa, un muro o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne immediata denuncia all’Amministrazione Comunale, e nei casi di urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.
go di farne immediata denuncia all’Amministrazione Comunale, e nei casi di urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento. L’Amministrazione Comunale ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e previo sopralluogo dell'Ufficio comunale competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.
TITOLO 2°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 55 TITOLO 2°: PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO. ARTICOLO 93 - LOCALI PER LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED INFIAMMABILI. I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia. ARTICOLO 94 - IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE. In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o qualificate
GO DI STRUTTURE LIGNEE.
GO DI STRUTTURE LIGNEE. In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o qualificate scelte architettoniche richiedano l'uso di materiali lignei, l'impiego di essi è condizionati dall'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a ridurre la possibilità di combustione. ARTICOLO 95 – PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO.
- Preventivo Nulla Osta dei Vigili del Fuoco. E' richiesto il Nulla Osta del Comando Provinciale di VV.FF. per i seguenti edifici ed impianti, da
a Osta dei Vigili del Fuoco. E' richiesto il Nulla Osta del Comando Provinciale di VV.FF. per i seguenti edifici ed impianti, da esibirsi prima dell’inizio dei lavori per i seguenti edifici ed impianti: a) edifici di civile abitazione e di altezza superiore a 24 metri; b) alberghi e pensioni; c) edifici industriali ed artigiani; d) edifici commerciali, magazzini e depositi; e) locali, edifici ed impianti pubblici e di uso collettivo; f) edifici a struttura metallica;
ommerciali, magazzini e depositi; e) locali, edifici ed impianti pubblici e di uso collettivo; f) edifici a struttura metallica; g) autorimesse, anche private, aventi superficie superiore a 100,00 mq. (o con più di nove automezzi); h) impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h alimentati con combustibili liquidi derivanti dal petrolio (olii combustibili e gasoli) o da combustibili gassosi (metano - G.P.L.). Sono compresi tra detti impianti quelli per:
- Riscaldamento di ambienti
e gasoli) o da combustibili gassosi (metano - G.P.L.). Sono compresi tra detti impianti quelli per:
- Riscaldamento di ambienti
- Produzione di acqua calda per edifici civili
- Cucine e lavaggio stoviglie
- Sterilizzazione e disinfezioni mediche
- Lavaggio biancheria e simili
- Distruzione rifiuti (inceneritori)
- Forni di pane e forni di altri laboratori artigianali i) impianti ascensori (cat. A e B) e montacarichi (cat. C) da installarsi in edifici industriali, artigianali e commerciali;
ali i) impianti ascensori (cat. A e B) e montacarichi (cat. C) da installarsi in edifici industriali, artigianali e commerciali; j) impianti ascensori (cat. A e B) da installarsi in edifici ad uso civile (pubblico e privato) di altezze in gronda superiore a 24 metri ed aventi corsa superiore a 20 metri; k) nei casi stabiliti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.
- Collaudi dei Vigili del Fuoco
) nei casi stabiliti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.
- Collaudi dei Vigili del Fuoco Prima del rilascio del certificato di agibilità degli edifici e degli impianti di cui al precedente articolo è richiesto il il certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale di VV.FF..
- Imprese ed attività soggette alle norme di prevenzione incendi ed al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
ciale di VV.FF..
- Imprese ed attività soggette alle norme di prevenzione incendi ed al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Le aziende e le lavorazioni soggette al controllo dei Vigili del Fuoco sono determinate con D.M. 16.02.1982. Gli enti o i privati sono tenuti a richiedere le visite ed i controlli per il rilascio del certificato di prevenzione incendi secondo le modalità indicate nella legge 26/07/1965 n. 966 e successive modifiche ed integrazioni.
- Particolari norme di Legge o di Buona Tecnica:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 56
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 56
- Edifici ad uso civile (compresi nei punti a, e , f) Strutture: le strutture degli edifici comprese quelle del tetto, dovranno essere incombustibili e resistenti al fuoco. La durata della resistenza al fuoco deve essere non inferiore a 120'. Per quelli con strutture in acciaio dovranno essere rispettate le norme della Circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/09/1961.
li con strutture in acciaio dovranno essere rispettate le norme della Circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/09/1961. Ubicazione: gli edifici devono essere circondati da strade idonee a consentire l'avvicinamento e l'operatività dei mezzi speciali dei Vigili del Fuoco. I cortili interni devono essere accessibili mediante androni carrai sui quali sia possibile il transito dei mezzi citati. Scale: le scale devono essere di norma realizzate entro gabbie, costituite da pareti continue
bile il transito dei mezzi citati. Scale: le scale devono essere di norma realizzate entro gabbie, costituite da pareti continue resistenti al fuoco almeno 120'. Ad ogni piano devono essere previste ampie aperture di aerazione verso l'esterno, qualora detta condizione non sia realizzabile, perché trattasi di scale interne, alla sommità del vano devono essere realizzate idonee aperture prive di serramenti. Le gabbie delle scale ed i relativi accessi e disimpegni non dovranno avere alcuna
alizzate idonee aperture prive di serramenti. Le gabbie delle scale ed i relativi accessi e disimpegni non dovranno avere alcuna comunicazione con magazzini, depositi, negozi, laboratori o comunque con locali non destinati esclusivamente ad abitazione o ad uffici. Le scale di accesso alle cantine e piani sotterranei dovranno avere ingresso diretto dall'esterno da spazi a cielo aperto e non avere comunicazione alcuna con le scale dei
tterranei dovranno avere ingresso diretto dall'esterno da spazi a cielo aperto e non avere comunicazione alcuna con le scale dei piani superiori. In relazione all'altezza ed alla destinazione dell'edificio potranno essere richieste scale a struttura particolare quali:
- scala a prova di fumo
- scala a prova di fumo interna
- scala protetta
- Edifici industriali, artigianali e commerciali (compresi nei punti c,d). Struttura : Le strutture portanti degli edifici dovranno essere incombustibili e resistenti al
erciali (compresi nei punti c,d). Struttura : Le strutture portanti degli edifici dovranno essere incombustibili e resistenti al fuoco. La durata della resistenza al fuoco dovrà comunque non essere inferiore a 120'. Compartimentazione : In relazione al rischio di incendio, al carico di fuoco, al numero degli addetti, etc. devono essere previsti muri tagliafuoco atti a limitare e contenere gli effetti di un eventuale sinistro. Di norma per sostanze combustibili la superficie libera massima
tti a limitare e contenere gli effetti di un eventuale sinistro. Di norma per sostanze combustibili la superficie libera massima ammissibile non deve essere superiore a qualche centinaio di metri quadrati. Per le sostanze infiammabili detta superficie è dell'ordine di qualche centinaio di metri quadrati. Aperture per sfogo calore e fumo : Alla sommità delle coperture devono essere previsti adeguati sfoghi per il calore e per i fumi di un'eventuale combustione.
mo : Alla sommità delle coperture devono essere previsti adeguati sfoghi per il calore e per i fumi di un'eventuale combustione. Vie di uscita: Devono essere predisposte uscite di sicurezza dirette verso l'esterno in numero e posizioni tali che il massimo percorso per uscire verso spazi sicuri non sia in ogni caso superiore ai 30 metri. 3) Alberghi e pensioni Devono essere applicate le norme di cui alla lettera circolare del Ministero dell'Interno n. 27030/4122 del 21/10/1974 e legge n. 406 del 18/07/1980.
te le norme di cui alla lettera circolare del Ministero dell'Interno n. 27030/4122 del 21/10/1974 e legge n. 406 del 18/07/1980. 4) Autorimesse Devono essere applicate le norme di cui al D.M. 31/07/1934 con le deroghe ammesse dalla Circolare del Ministero dell'Interno D.G.S.A. N. 119 del 14/11/ 1967 e D.M. 01/02/1968. 5) Impianti termici Norme UNI-CIG-7131-72 per potenzialità inferiori a 30.000 kcal/h. Per i depositi valgono le norme del D.M. 31/03/1984.
i termici Norme UNI-CIG-7131-72 per potenzialità inferiori a 30.000 kcal/h. Per i depositi valgono le norme del D.M. 31/03/1984. Gli impianti termici di cui al punto h) che non sono soggetti alla legge contro l'inquinamento atmosferico, sono regolamentati come appresso indicato:
- impianti alimentati da combustibili liquidi (olii combustibili e gasoli) Circolare del Ministero dell'Interno n. 73 del 29/07/1971
- impianti alimentati da gas di rete con densità inferiore a 0,8 (metano) Circolare del
istero dell'Interno n. 73 del 29/07/1971
- impianti alimentati da gas di rete con densità inferiore a 0,8 (metano) Circolare del Ministero dell’interno n. 68 del 25/11/1969
- impianti alimentati da gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 412/4183 del 06/02/1975.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 57
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 57 6) Rete idrica antincendio Tutti gli edifici di cui ai punti a,b,c,d,e,f,g devono essere muniti di impianto idrico antincendio adeguato al carico di fuoco ed alla destinazione degli immobili. In linea di massima detto impianto dovrà essere costituito da una rete in tubazione di ferro zincato, ad uso esclusivo antincendio, protetta contro il gelo e concepita in modo che sia possibile
rete in tubazione di ferro zincato, ad uso esclusivo antincendio, protetta contro il gelo e concepita in modo che sia possibile avere l'acqua agli idranti per semplice apertura della relativa saracinesca. Gli idranti U.N.I. Ø 45 - 70 mm, muniti del corredo d'uso, devono essere derivati in numero e posizione sufficiente a garantire la copertura di tutte le zone da proteggere. Essi devono essere accessibili in modo agevole e sicuro. Le caratteristiche idrauliche di portata e
tutte le zone da proteggere. Essi devono essere accessibili in modo agevole e sicuro. Le caratteristiche idrauliche di portata e pressione saranno stabilite caso per caso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 7) Impianti elettrici La legge 01/03/1968, n. 186 "Disposizioni concernenti.... (omissis) le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici" indica quale riferimento per la realizzazione di corretti impianti elettrici le Norme del Comitato elettrotecnico Italiano (Norme CEI).
quale riferimento per la realizzazione di corretti impianti elettrici le Norme del Comitato elettrotecnico Italiano (Norme CEI). 8) Impianti per l'impiego del gas combustibile La legge 06/12/ 1971, n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile" indica quale riferimento per la realizzazione di corretti impianti per il gas le norme dell'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) pubblicate in tabelle con la denominazione UNI-CIG ed approvate con decreto del Ministero dell'Industria e Commercio.
ARTICOLO 96 – PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE.
ione (UNI) pubblicate in tabelle con la denominazione UNI-CIG ed approvate con decreto del Ministero dell'Industria e Commercio. Viene comunque richiamata la speciale normativa vigente in materia, anche a modifica della disciplina prevista nel presente articolo. ARTICOLO 96 – PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE. I cortili chiusi devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un passaggio carraio. L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato mediante saracinesca
attraverso un passaggio carraio. L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato mediante saracinesca dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarico e le canne fumarie; gli apparecchi utilizzatori installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione
carico e le canne fumarie; gli apparecchi utilizzatori installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm. 200 di colonna d'acqua; non è ammessa l'installazione di apparecchi a gas in locali seminterrati od interrati. Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che selezionino i circuiti per ogni unità immobiliare, interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano installati in ambienti ove possa
no i circuiti per ogni unità immobiliare, interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano installati in ambienti ove possa presentarsi pericolo di incendio o di esplosione, devono essere a tenuta stagna. I condotti di fumo devono essere costituiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette di ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno ml. 1,00 rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di
ezione alla base ed essere sopraelevati di almeno ml. 1,00 rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm. 20 da strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili. Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni di fusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono in ogni loro parete essere costruite con materiali resistenti al fuoco.
ARTICOLO 97 – USO DI GAS IN CONTENITORI.
usione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono in ogni loro parete essere costruite con materiali resistenti al fuoco. ARTICOLO 97 – USO DI GAS IN CONTENITORI. I contenitori di gas (bombole, ecc.) devono essere collocati in opportuni spazi o nicchie ricavati all'esterno dei fabbricati ed isolati dai locali di abitazione; la tubazione fissa metallica di erogazione, provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, nell'attraversamento delle murature
ARTICOLO 98 – COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO.
bazione fissa metallica di erogazione, provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, nell'attraversamento delle murature deve essere protetta da guaina metallica aperta verso l'esterno; i contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali manomissioni. ARTICOLO 98 – COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO. Prima del rilascio del certificato di agibilità concernente gli edifici di cui al precedente articolo 95, è richiesto il collaudo del Comando Provinciale il Vigili del Fuoco.
TITOLO 3°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 58 TITOLO 3°: RISPARMIO ENERGETICO NEL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI. ARTICOLO 99 – SFERA DI APPLICAZIONE. Le presenti norme si riferiscono al riscaldamento invernale e si applicano agli edifici adibiti a residenze, scuole, anche materne, uffici, attività commerciali, in relazione alla legge 30/04/1976 n. 373, al D.P.R. 28/06/1977 n. 1052 al D.M. 10/03/1977 ed ogni altra normativa vigente in materia.
ARTICOLO 100 – POTENZIALITÀ TERMICA INSTALLATA.
azione alla legge 30/04/1976 n. 373, al D.P.R. 28/06/1977 n. 1052 al D.M. 10/03/1977 ed ogni altra normativa vigente in materia. Sono esclusi asili nido, edifici industriali ed artigianali. ARTICOLO 100 – POTENZIALITÀ TERMICA INSTALLATA. Ai sensi della normativa vigente in materia, i generatori di calore installati negli edifici dovranno avere una potenzialità termica di targa, riferita ad ogni metro cubo di volume abitabile ed ad ogni grado di scarto fra temperatura interna ed esterna
termica di targa, riferita ad ogni metro cubo di volume abitabile ed ad ogni grado di scarto fra temperatura interna ed esterna ARTICOLO 101 – PROGETTO DELL’IMPIANTO. Il progetto dell'impianto termico dovrà: a) indicare la temperatura interna prevista per gli ambienti (per la quale il valore raccomandato è di 18°); b) calcolare le dispersioni attraverso le pareti se le vetrate in base ad una temperatura esterna di -15° per i Comuni ubicati nelle zone B d i cui all'art. 100 e di -5° per quelli
le vetrate in base ad una temperatura esterna di -15° per i Comuni ubicati nelle zone B d i cui all'art. 100 e di -5° per quelli ubicati nella zona A e tenendo conto dell'esposizione al vento delle pareti; c) calcolare la quantità di calore necessaria per un rinnovo d'aria di una volta all'ora il volume abitabile; d) verificare che con le condizioni indicate ai punti a,b,c, e con la potenzialità installata con i limiti di cui all'art. 100, le dispersioni globali siano limitate in modo da mantenere a
e con la potenzialità installata con i limiti di cui all'art. 100, le dispersioni globali siano limitate in modo da mantenere a regime la temperatura interna prevista (di norma 18°). Il direttore dei lavori ed il costruttore saranno solidamente responsabili verso il committente dell'effettivo ottenimento del salto termico previsto dal progetto, che verrà misurato al centro dei locali a m. 1,50 dal pavimento. I locali normalmente a temperatura inferiore a quelli scaldati (scale ecc...) sono considerati in
ARTICOLO 102 – APERTURE VETRATE.
ocali a m. 1,50 dal pavimento. I locali normalmente a temperatura inferiore a quelli scaldati (scale ecc...) sono considerati in progetto non scaldati. ARTICOLO 102 – APERTURE VETRATE. La superficie delle vetrate, salvo quanto disposto degli artt. 78-81-82, dovrà essere ridotta in modo da contemperare le opposte esigenze di illuminazione e di isolamento termico. Anche nel caso che dal progetto risulti assicurato il salto termico di cui al secondo comma dell'art.
ARTICOLO 103 – COMPOSIZIONE DEGLI EDIFICI.
e e di isolamento termico. Anche nel caso che dal progetto risulti assicurato il salto termico di cui al secondo comma dell'art. 101 senza necessità di doppi vetri, sarà opportuna l'installazione degli stessi nelle vetrate esposte e nord. ARTICOLO 103 – COMPOSIZIONE DEGLI EDIFICI. La composizione dell'edificio (in pianta ed in elevazione) deve essere studiata in modo da ridurre al massimo le pareti esterne a parità di volume. ARTICOLO 104 – INERZIA TERMICA DELLE PARETI.
ARTICOLO 104 – INERZIA TERMICA DELLE PARETI.
essere studiata in modo da ridurre al massimo le pareti esterne a parità di volume. ARTICOLO 104 – INERZIA TERMICA DELLE PARETI. Ai fini del contenimento delle variazioni della temperatura le pareti verticali opache dovranno avere un peso di almeno 85 Kg./mq.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 59
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 59 ARTICOLO 105 – REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA. Gli impianti dovranno essere dotati di apparecchiature automatiche per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna tranne nel caso di sistemi che non ne permettano l'installazione. Sarà altresì opportuno adottare apparecchi di regolazione locale della temperatura.
TITOLO 4°:
stemi che non ne permettano l'installazione. Sarà altresì opportuno adottare apparecchi di regolazione locale della temperatura.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 60 TITOLO 4°: NORME TECNOLOGICHE. ARTICOLO 106 – NORME GENERALI. Gli edifici devono essere, nel loro complesso ed in ogni locale, confortevoli, funzionali, salubri, sicuri. Essi inoltre non devono provocare localmente ed altrove l'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo.
nali, salubri, sicuri. Essi inoltre non devono provocare localmente ed altrove l'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo. Le norme tecnologiche individuano e definiscono i requisiti che gli edifici devono possedere, perché siano conseguiti gli obbiettivi stabiliti dal comma precedente. I detti requisiti sono:
- termici ed igrotermici;
- illuminotecnici;
- acustici;
- relativi alla purezza dell'aria;
- relativi ai servizi tecnologici;
- relativi alla fruibilità;
- relativi alla sicurezza;
ci;
- relativi alla purezza dell'aria;
- relativi ai servizi tecnologici;
- relativi alla fruibilità;
- relativi alla sicurezza;
- relativi alla impermeabilità e secchezza;
- relativi alla durabilità;
- ecologici. Si danno per ogni requisito norme generali alle quali devono essere conformi tutti gli edifici e norme particolari alle quali devono essere conformi gli edifici secondo la loro destinazione d'uso. Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli edifici di nuova costruzione, per gli edifici
ARTICOLO 107 – TERMINOLOGIA.
secondo la loro destinazione d'uso. Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli edifici di nuova costruzione, per gli edifici sperimentali e, in quanto compatibili con le soluzioni tecniche realizzabili nell'ambito delle opere previste, per gli interventi su edifici esistenti o parte di essi. Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi o da regolamenti. ARTICOLO 107 – TERMINOLOGIA.
ARTICOLO 107 – TERMINOLOGIA.
incolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi o da regolamenti. ARTICOLO 107 – TERMINOLOGIA. I termini più ricorrenti e le definizioni ad essi attinenti vengono così riassunte:
- locale: spazio di volume determinato interamente separato dall'ambiente esterno o da locali contigui, mediante parete;
- parete: concreta separazione di un locale dall'ambiente esterno o da un altro locale contiguo;
cali contigui, mediante parete;
- parete: concreta separazione di un locale dall'ambiente esterno o da un altro locale contiguo; solitamente la parete ha uno spessore determinato od è delimitata da due superfici parallele, aventi un'area determinata, l'una interna rivolta verso il locale e l'altra esterna rivolta verso l'ambiente esterno o verso un locale contiguo;
- livello sonoro: livello di pressione sonora in un punto determinato, ponderato in funzione della frequenza;
n locale contiguo;
- livello sonoro: livello di pressione sonora in un punto determinato, ponderato in funzione della frequenza;
- isolamento acustico fra due locali: differenza fra il livello di pressione sonora nel locale in cui vi è la sorgente sonora ed il livello di pressione sonora nel locale disturbato aventi in comune la parete in prova;
- coefficiente di ricambio: rapporto tra il volume d'aria introdotto ogni ora in un locale ed il volume del locale medesimo;
ARTICOLO 108 – REQUISITI TERMICI E IGROTERMICI.
va;
- coefficiente di ricambio: rapporto tra il volume d'aria introdotto ogni ora in un locale ed il volume del locale medesimo;
- coefficente volumico di dispersione termica di un locale o di un insieme di locali: fabbisogno di calore di un locale o di un insieme di locali, in regime stazionario, riferito al volume netto unitario ed alla differenza unitaria di temperatura tra l'interno e l'esterno. ARTICOLO 108 – REQUISITI TERMICI E IGROTERMICI.
ARTICOLO 108 – REQUISITI TERMICI E IGROTERMICI.
o unitario ed alla differenza unitaria di temperatura tra l'interno e l'esterno. ARTICOLO 108 – REQUISITI TERMICI E IGROTERMICI. Gli edifici devono essere progettati e realizzali in generale secondo la legislazione vigente, in particolare quella relativa alla sicurezza del lavoro ed all'igiene del lavoro.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 61
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 61 Per gli impianti elettrici, telecomunicazioni, ecc. si deve far riferimento alle norme C.E.I. Inoltre gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che sia possibile stabilire e mantenere in ogni locale, nei mesi freddi, temperature d'aria e delle superfici interne compatibili con il benessere termico delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi
le superfici interne compatibili con il benessere termico delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi; ed almeno concepiti e realizzati in modo che non vengano superate in ogni locale, nei mesi caldi, le massime temperature dell'aria e delle superfici interne ed eventualmente esterne compatibili con il benessere termico delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi.
il benessere termico delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi. Gli edifici, nei quali sono installati impianti che non consentono il benessere termico delle persone, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire almeno la salvaguardia della parità del bilancio termico delle medesime o nei posti di lavoro o, qualora non dovesse essere possibile, in appositi locali a questi adiacenti.
cio termico delle medesime o nei posti di lavoro o, qualora non dovesse essere possibile, in appositi locali a questi adiacenti. La temperatura superficiale interna delle parti riscaldate delle pareti e quella dei corpi scaldanti non devono superare i valori compatibili con il benessere delle persone. Sulle superfici interne delle parti opache delle pareti non si devono avere condensazioni e tracce di acqua permanenti.
persone. Sulle superfici interne delle parti opache delle pareti non si devono avere condensazioni e tracce di acqua permanenti. La temperatura risultante secca degli alloggi non deve essere inferiore ai 18 °C, allorché la temperatura esterna è pari a -5 °C. La temperatura superficiale interna delle parti opache delle pareti degli alloggi non deve essere in alcun punto inferiore alla temperatura dell'aria, diminuita di 6 °C, nei mesi freddi.
le pareti degli alloggi non deve essere in alcun punto inferiore alla temperatura dell'aria, diminuita di 6 °C, nei mesi freddi. La temperatura dell'aria deve essere sufficientemente uniforme negli alloggi ed in ogni loro locale. La velocità dell'aria nella zona dei locali occupata dalle persone, a serramenti chiusi, non deve eccedere i seguenti valori:
- 0,25 m/sec., se i locali non sono destinati ad attività industriali;
a serramenti chiusi, non deve eccedere i seguenti valori:
- 0,25 m/sec., se i locali non sono destinati ad attività industriali;
- da 0,25 m/sec. a 0,50 m/sec, se i locali sono destinati ad attività industriali a seconda del tipo di attività e permanenza delle persone; negli ambienti condizionati devono essere mantenute condizioni di temperatura e di umidità relativa, compatibili con il benessere termico delle persone qualora sia prevista la permanenza fissa delle medesime.
ARTICOLO 109 – REQUISITI ILLUMINOTECNICI.
di umidità relativa, compatibili con il benessere termico delle persone qualora sia prevista la permanenza fissa delle medesime. ARTICOLO 109 – REQUISITI ILLUMINOTECNICI. Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che in ogni locale si abbiano condizioni di illuminazione adeguate agli impegni visivi richiesti e compatibili con il benessere delle persone. L'illuminazione diurna nei locali abitabili deve essere naturale e diretta. Possono tuttavia fruire di
benessere delle persone. L'illuminazione diurna nei locali abitabili deve essere naturale e diretta. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale ed indiretta oppure di illuminazione diurna artificiale: a) i locali destinati ad uffici, le cui dimensioni orizzontali non consentono l'illuminazione naturale dei piani di utilizzazione, purché delimitati da pareti perimetrali dotate di parti trasparenti non inferiori ad 1/2 delle medesime;
piani di utilizzazione, purché delimitati da pareti perimetrali dotate di parti trasparenti non inferiori ad 1/2 delle medesime; b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali, ricreative; c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione artificiale; d) i locali destinati a servizi igienici; le cabine di cottura, di superficie inferiore a 4,00 mq. ed in diretta comunicazione con altro locale di soggiorno dotato di illuminazione ed
cottura, di superficie inferiore a 4,00 mq. ed in diretta comunicazione con altro locale di soggiorno dotato di illuminazione ed aerazione diretta; e) i locali destinati alla circolazione delle persone e delle cose; f) i locali non destinati alla permanenza delle persone. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere progettate e posizionate in modo da permettere l'illuminazione dei piani di utilizzazione e la "visione lontana".
devono essere progettate e posizionate in modo da permettere l'illuminazione dei piani di utilizzazione e la "visione lontana". Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei locali degli alloggi non devono avere aree inferiori a 1/8 del piano di calpestio dei locali medesimi. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivo permanenti che consentano il loro oscuramento, sia parziale che totale.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 62 ARTICOLO 110 – REQUISITI A
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 62 ARTICOLO 110 – REQUISITI ACUSTICI. Gli edifici devono essere ubicati progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori da essi immessi negli edifici circostanti non superino i valori compatibili con la destinazione d'uso di quest'ultimi. Gli edifici e gli impianti in essi installati devono essere progettati e realizzati in modo che i livelli
d'uso di quest'ultimi. Gli edifici e gli impianti in essi installati devono essere progettati e realizzati in modo che i livelli sonori non superino nel locali di emissione e nei locali disturbati i valori compatibili con la loro destinazione d'uso. I livelli sonori non devono eccedere nei locali di emissione occupati da persone, 80 dB (A) o comunque diversi valori consentiti dalla tecnologia attuale. Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori dei
titi dalla tecnologia attuale. Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori dei rumori generati nei locali sottostanti dalla grandine e dalla pioggia non superino i valori compatibili con la destinazione d'uso dei locali medesimi. Le singole parti delle pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere indici di valutazione, dedotti da misure di laboratorio del potere fonoisolante, non inferiori ai seguenti:
- parti opache 40 dB
indici di valutazione, dedotti da misure di laboratorio del potere fonoisolante, non inferiori ai seguenti:
- parti opache 40 dB
- parti trasparenti, complete di telai e cassonetto 25 dB
- griglie e prese d'aria 20 dB La pareti perimetrali interne degli alloggi devono avere indici di valutazione, dedotti da misure in opera dell'isolamento acustico o da misure di laboratorio del potere fonoisolante, non inferiore al seguenti: Misure in opera Misure in laboratorio pareti volte verso locali destinati
io del potere fonoisolante, non inferiore al seguenti: Misure in opera Misure in laboratorio pareti volte verso locali destinati alla circolazione orizzontale e verticale 36 dB 40 dB pareti volte verso altri alloggi 42 dB 47 dB pareti volte verso locali destinati ad attività artigiane, commerciali, industriali e comunque tali da poter arrecare disturbi sonori 47 dB 53 dB Il livello sonoro in un alloggio non deve superare i 70 dB (A), allorché sul pavimento finito
recare disturbi sonori 47 dB 53 dB Il livello sonoro in un alloggio non deve superare i 70 dB (A), allorché sul pavimento finito dell’alloggio sovrastante venga azionato un generatore di calpestio normalizzato. Il livello sonoro in un alloggio, allorché il rumore è generato da uno degli impianti o dei dispositivi o degli apparecchi esterni all'alloggio ed installati nell'edificio, non deve superare 35 dB (A) se essi sono privati, 30 dB (A) se essi sono comuni.
terni all'alloggio ed installati nell'edificio, non deve superare 35 dB (A) se essi sono privati, 30 dB (A) se essi sono comuni. ARTICOLO 111 – REQUISITI RELATIVI ALLA PUREZZA DELL’ARIA. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che in ogni locale non vengano superate le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi.
benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi. I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alle portate di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alle portate di aria necessarie per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili.
aria necessarie per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili. Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone devono essere eliminate presso le sorgenti medesime con idonei dispositivi. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati di impianto di condizionamento o ventilazione meccanica permanenti devono essere ottenuti, mediante apposite aperture (dei serramenti, di parti di questi o
nto o ventilazione meccanica permanenti devono essere ottenuti, mediante apposite aperture (dei serramenti, di parti di questi o altri dispositivi), onde consentire adeguate possibilità di ventilazione naturale anche nei mesi invernali.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 63
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 63 Gli edifici ed i sistemi di ventilazione devono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'immissione ed il riflusso nei medesimi dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di inquinamenti in essi prodotti. I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile
namenti in essi prodotti. I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione naturale dovranno essere condizionati o ventilati meccanicamente a seconda delle caratteristiche morfologiche e delle attività previste. I locali destinati a servizi igienici, locali di cottura qualora gli stessi non siano muniti di serramenti verso l'esterno, dovranno avere sistemi di espulsione forzata meccanica dell'aria.
ora gli stessi non siano muniti di serramenti verso l'esterno, dovranno avere sistemi di espulsione forzata meccanica dell'aria. Negli alloggi tale espulsione potrà avere funzionamento discontinuo qualora i singoli servizi siano muniti di estrattori indipendenti. I servizi, le cucine, ecc. nel quali è prevista l'espulsione forzata dovranno avere porte progettate in modo da consentire il passaggio dell'aria. I volumi minimi del coefficiente di ricambio dell'espulsione meccanica saranno:
- servizi igienici:
tire il passaggio dell'aria. I volumi minimi del coefficiente di ricambio dell'espulsione meccanica saranno:
- servizi igienici: a) espulsione continua 6 b) espulsione discontinua 12
- cabine di cottura: a) espulsione continua 8 b) espulsione discontinua 14 I volumi o le superfici minime dei locali degli alloggi sono i seguenti:
- locali di soggiorno: 32,00 mc.
- locali di servizio:
- cabina di cottura con tinello 32,00 mc.
- cucina 24,00 mc.
i seguenti:
- locali di soggiorno: 32,00 mc.
- locali di servizio:
- cabina di cottura con tinello 32,00 mc.
- cucina 24,00 mc.
- bagno con più di due apparecchi e vasca superficie minima 4,00 mq.
- bagno con più di due apparecchi e doccia superficie minima 3,50 mq.
- gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o piatto doccia superficie minima 2,50 mq. Gli alloggi devono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, almeno da una cucina o da una
superficie minima 2,50 mq. Gli alloggi devono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, almeno da una cucina o da una cabina di cottura con tinello e da un bagno con più di due apparecchi e vasca o piatto doccia. La somma del volume dei locali di soggiorno, divisi o indivisi, non deve essere inferiore a 32 mc. per persona. Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone per cui l'alloggio è destinato.
a 32 mc. per persona. Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone per cui l'alloggio è destinato. Il coefficiente di ricambio dei locali degli alloggi non deve essere inferiore a 0,75 mc./mc. h. Il coefficiente di ricambio dei locali di soggiorno destinati al riposo delle persone non deve essere inferiore a 32 p/3V mc./mc. h., con p numero delle persone e V volume del locale in mc.
al riposo delle persone non deve essere inferiore a 32 p/3V mc./mc. h., con p numero delle persone e V volume del locale in mc. Il coefficiente di ricambio dei locali di servizio deve essere stabilito in base alle loro specifiche destinazioni ed alle scelte progettuali. I locali degli alloggi, eccetto quelli di cui ai punti c), d), e), dell'art. 109, devono avere serramenti esterni, dotati di parti apribili, progettati e posizionati in modo da consentire un'efficace ventilazione naturale.
serramenti esterni, dotati di parti apribili, progettati e posizionati in modo da consentire un'efficace ventilazione naturale. L'area delle parti apribili riferita al volume del locale, deve essere non meno di 1/27 di mq./mc., nei locali di soggiorno, non meno di 1/20 di mq./mc., nei locali di servizio. Gli alloggi ed i sistemi di ventilazione devono essere progettati e realizzati in modo da impedire la diffusione nei locali di servizio, e la mutua diffusione in questi ultimi delle esalazioni in essi
ARTICOLO 112 – REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI.
izzati in modo da impedire la diffusione nei locali di servizio, e la mutua diffusione in questi ultimi delle esalazioni in essi prodotte. I materiali impiegati negli alloggi non devono emettere, né poter emettere odori ed esalazioni. ARTICOLO 112 – REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI. Gli edifici devono essere dotati di impianti permanenti i quali, assieme con gli altri elementi costitutivi degli edifici medesimi, assicurino il benessere delle persone ed i servizi necessari alla
eme con gli altri elementi costitutivi degli edifici medesimi, assicurino il benessere delle persone ed i servizi necessari alla loro igiene, alla loro sicurezza, alle loro attività.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 64
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 64 Gli impianti o i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, devono essere ubicati in locali opportunamente dimensionati e finiti, facilmente accessibili alle persone autorizzate. Gli impianti e la loro installazione devono essere progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utilizzazione, siano
lizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili per la condotta, per la manutenzione, per la sostituzione, per la rimozione. Le sedi degli allacciamenti degli impianti alle reti urbane e delle diramazioni ai punti di utilizzazione ed i punti di utilizzazione medesimi, non devono permettere la diffusione di esalazioni né l'accesso di animali ed insetti indesiderabili, negli edifici e nel loro locali.
evono permettere la diffusione di esalazioni né l'accesso di animali ed insetti indesiderabili, negli edifici e nel loro locali. La centralizzazione dei servizi tecnologici, di uno o più edifici, deve essere attuata nei casi in cui contribuisca al raggiungimento degli obbiettivi stabiliti al primo comma dell'art. 103. Gli edifici devono essere dotati di impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente almeno i seguenti servizi:
- distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica;
ossano assicurare in misura sufficiente almeno i seguenti servizi:
- distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica;
- raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi;
- riscaldamento;
- trasporto verticale delle persone e trasporto verticale delle cose, fatta eccezione per gli edifici con meno di quattro piani di calpestio. Il numero e le caratteristiche degli impianti dovrà essere
tta eccezione per gli edifici con meno di quattro piani di calpestio. Il numero e le caratteristiche degli impianti dovrà essere proporzionato in base a: destinazioni dell'edificio, tempi di smaltimento, tempi di attesa, numero delle fermate;
- telecomunicazioni interne, telecomunicazioni esterne, apparecchi terminali esclusi. La dotazione degli impianti relativi a tali servizi non è obbligatoria per gli edifici con meno di quattro piani di calpestio;
. La dotazione degli impianti relativi a tali servizi non è obbligatoria per gli edifici con meno di quattro piani di calpestio;
- protezione dai rischi connessi con l'esistenza dell'impianto elettrico;
- protezione dagli incendi;
- protezione dai fulmini. Le acque usate ed i liquami dovranno essere immessi nei collettori urbani attraverso eventuali impianti di depurazione se richiesti. Le acque meteoriche dovranno essere immesse nei collettori urbani.
ni attraverso eventuali impianti di depurazione se richiesti. Le acque meteoriche dovranno essere immesse nei collettori urbani. Gli alloggi devono essere dotati di impianti permanenti che possano assicurare almeno i seguenti altri servizi:
- distribuzione dell'acqua calda, apparecchi di produzione esclusi;
- distribuzione del gas di rete o del gas liquido;
- espulsione dei gas combusti. Gli impianti permanenti installati negli alloggi devono essere adeguati al numero di persone cui
ARTICOLO 113 – REQUISITI RELATIVI ALLA FRUIBILITÀ.
- espulsione dei gas combusti. Gli impianti permanenti installati negli alloggi devono essere adeguati al numero di persone cui ciascun alloggio è destinato. ARTICOLO 113 – REQUISITI RELATIVI ALLA FRUIBILITÀ. Gli arredi devono poter essere portati negli edifici e collocati nei locali agevolmente ed attraverso le normali vie di accesso. Gli edifici devono poter essere puliti, disinfettati e disinfestati in ogni loro parte.
ed attraverso le normali vie di accesso. Gli edifici devono poter essere puliti, disinfettati e disinfestati in ogni loro parte. La manutenzione e l'eventuale sostituzione degli elementi costitutivi degli edifici o di parti dei medesimi elementi devono poter essere effettuate facilmente e celermente. Gli edifici ed i loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, non devono subire deformazioni che siano incompatibili con il benessere delle persone e con la buona
he e dinamiche prevedibili, non devono subire deformazioni che siano incompatibili con il benessere delle persone e con la buona conservazione delle cose. Gli impianti di cui all'art. 112 devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo da non immettere negli edifici esalazioni, fumo, vibrazioni. Le parti opache delle pareti degli alloggi devono poter ricevere gli arredi murali.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 65
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 65 ARTICOLO 114 – REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA. Gli edifici ed i loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, devono permanere stabili. Gli impianti ed i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici ed i depositi di combustibile devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo da non costituire pericolo per le persone e per le cose.
di combustibile devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo da non costituire pericolo per le persone e per le cose. Gli edifici, in relazione alla destinazione, all'altezza, alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da salvaguardare dai pericoli d'incendio l'incolumità degli occupanti, compresi gli ammalati e gli inabili, e quella dei soccorritori.
vaguardare dai pericoli d'incendio l'incolumità degli occupanti, compresi gli ammalati e gli inabili, e quella dei soccorritori. I materiali da costruzione non devono emettere in caso di incendio, fumi e gas tossici in quantità tale da costituire pericolo per gli occupanti anche degli edifici circostanti. I locali degli edifici, eccettuati quelli di cui ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 109, devono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e dotati di una parte
, dell'art. 109, devono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e dotati di una parte apribile. Le superfici vetrate non devono poter costituire pericolo per le persone. I parapetti non devono poter essere scalabili, attraversabili o sfondabili per urto accidentale. La loro altezza non deve essere inferiore a metri 1,10 e deve essere aumentata in rapporto all'altezza dal suolo.
o accidentale. La loro altezza non deve essere inferiore a metri 1,10 e deve essere aumentata in rapporto all'altezza dal suolo. Gli spazi destinati alla circolazione orizzontale e verticale, interni ed esterni degli edifici, non devono avere sporti insidiosi, superfici di calpestio sdrucciolevoli, illuminazione insufficiente. L'illuminazione diurna artificiale di emergenza dei locali di cui ai punti b), e), dell'art. 109, deve
uminazione insufficiente. L'illuminazione diurna artificiale di emergenza dei locali di cui ai punti b), e), dell'art. 109, deve poter essere assicurata anche durante le interruzioni di energia elettrica di rete; fanno eccezione i locali destinati a servizi igienici qualora appartengano ad alloggi. L'illuminazione dei locali destinati alla circolazione delle persone, e in generale, quella degli spazi comuni ed interni degli edifici devono poter essere assicurate anche di notte.
delle persone, e in generale, quella degli spazi comuni ed interni degli edifici devono poter essere assicurate anche di notte. L’illuminazione degli accessi, delle rampe, dei giardini e, in generale, degli spazi comuni ed esterni degli edifici deve poter essere permanentemente assicurata anche di notte. I locali destinati alle attività delle persone devono essere progettati e realizzati in modo che ciascuna persona possa fruire di uno spazio netto non inferiore a quello delimitato da un cilindro
tati e realizzati in modo che ciascuna persona possa fruire di uno spazio netto non inferiore a quello delimitato da un cilindro verticale di raggio pari a 0,80 metri, alto 2,50 metri. Le coperture non orizzontali degli edifici devono essere dotate di dispositivi, opportunamente posizionati, per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza degli addetti alla loro manutenzione; se la pendenza supera i 25°, le coperture devono anche es sere dotate di una barriera di contenimento
ARTICOLO 115 – REQUISITI RELATIVI ALLA IMPERMEABILITÀ E SECCHEZZA.
ti alla loro manutenzione; se la pendenza supera i 25°, le coperture devono anche es sere dotate di una barriera di contenimento continua ed adeguatamente dimensionata. ARTICOLO 115 – REQUISITI RELATIVI ALLA IMPERMEABILITÀ E SECCHEZZA. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte. La permeabilità all'aria dei giunti apribili dei serramenti perimetrali non deve superare i 5,00
aria, intrinsecamente asciutte. La permeabilità all'aria dei giunti apribili dei serramenti perimetrali non deve superare i 5,00 mc./h.m., allorché la sovrapressione e di 10,00 mm. di H2O. Quella dei giunti apribili e fissi degli altri componenti delle pareti perimetrali e degli eventuali dispositivi di manovra non deve eccedere, nelle stesse condizioni, il valore di 0,10 mc./h.m. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali
ARTICOLO 116 – REQUISITI RELATIVI ALLA DURABILITÀ.
il valore di 0,10 mc./h.m. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensazione, e permanere asciutti. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter essere imbibiti irreversibilmente dalle acque meteoriche e da eventuali acque fluenti o freatiche o stagnanti. ARTICOLO 116 – REQUISITI RELATIVI ALLA DURABILITÀ. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter subire, per effetto di trattamenti di disinfezione
TIVI ALLA DURABILITÀ.
TIVI ALLA DURABILITÀ. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter subire, per effetto di trattamenti di disinfezione e disinfestazione e di trattamenti a questi assimilabili, danni che non possano essere eliminati con operazioni di normale manutenzione. Le pareti e le loro superfici interne devono essere progettate e realizzate in modo che non possano essere deteriorate da condensazioni passeggere.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 66
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 66 Gli edifici ed i loro elementi costitutivi devono essere progettati e realizzati in modo che non possano essere degradati in tempi anormalmente brevi da agenti biologici o chimici o fisici. Gli edifici ed i loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, non devono poter subire deformazioni che alterino il loro aspetto. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che, con operazioni di normale
ARTICOLO 117 – REQUISITI ECOLOGICI.
ormazioni che alterino il loro aspetto. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che, con operazioni di normale manutenzione, possano conservare nel tempo le loro prestazioni ed il loro decoro. ARTICOLO 117 – REQUISITI ECOLOGICI. Gli edifici ed i loro impianti devono essere progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che tutti i consumi energetici e le immissioni di sostanze inquinanti, nell'accezione più lata, vengano contenuti al massimo.
do che tutti i consumi energetici e le immissioni di sostanze inquinanti, nell'accezione più lata, vengano contenuti al massimo. Il coefficiente volumetrico relativo alla dispersione termica ed i ricambi d'aria degli alloggi non deve superare il valore di 0,80 Kcal/mc.h °C. Tutti gli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione centralizzati per edificio o per gruppi di edifici, dovranno essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della
entralizzati per edificio o per gruppi di edifici, dovranno essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.
TITOLO 5°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 67 TITOLO 5°: CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI. ARTICOLO 118 – OPERE PROVVISIONALI. Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni di fabbricati esistenti, ecc.), si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e a cose, ed attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentire nell'esecuzione delle opere stesse.
sone e a cose, ed attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentire nell'esecuzione delle opere stesse. Qualora si eseguono opere edilizie in fregio e spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità
i lati prospicienti gli spazi stessi. In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni d'acqua. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml. 2,00 ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Comune.
decoroso, avere altezza non minore di ml. 2,00 ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Comune. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno od essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo, devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere
genere di riparo, devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque durante tutto il tempo in cui funziona l'illuminazione pubblica. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezioni conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
quisiti di resistenza, stabilità e protezioni conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il punto più basso delle opere provvisionali, soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di ml. 4,00 ed avere il piano inferiore costituito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. L’Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i
ARTICOLO 119 – SCAVI E DEMOLIZIONI.
curezza lo spazio sottostante. L’Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati. ARTICOLO 119 – SCAVI E DEMOLIZIONI. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali devono pertanto essere adeguatamente sbadacchiate o
essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali devono pertanto essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno. Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone o a cose, scuotimenti del terreno e conseguentemente danneggiamento ai fabbricati vicini.
ARTICOLO 120 – MOVIMENTO ED ACCUMULO DEI MATERIALI.
autele atte ad evitare danno a persone o a cose, scuotimenti del terreno e conseguentemente danneggiamento ai fabbricati vicini. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e deve essere evitato il polverio. ARTICOLO 120 – MOVIMENTO ED ACCUMULO DEI MATERIALI. Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi e demolizioni.
perti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi e demolizioni. Solo nel caso di assoluta necessità, l’Amministrazione Comunale, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico ed il deposito temporaneo dei materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia
con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.
TITOLO 1°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 68 PARTE QUINTA: DEFINIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE. TITOLO 1°: INDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI. ARTICOLO 121 – INDICI DI FABBRICAZIONE. Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:
- densità edilizia fondiaria: si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente;
fondiaria: si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente;
- densità edilizia territoriale: si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie della totalità del territorio interessato dall'intervento; tale indice va applicato solo in sede di strumento urbanistico attuativo: piano particolareggiato; piano di lottizzazione; piano di zona per l'edilizia economica e popolare; piano per insediamenti produttivi, ecc.;
olareggiato; piano di lottizzazione; piano di zona per l'edilizia economica e popolare; piano per insediamenti produttivi, ecc.;
- superficie territoriale: è la superficie totale compresa in un ambito di intervento inclusi tutti gli spazi pubblici e privati esistenti o previsti;
- indice di edificabilità territoriale: è il volume massimo, espresso in mc, costruibile per ogni mq di superficie territoriale oggetto di intervento;
ità territoriale: è il volume massimo, espresso in mc, costruibile per ogni mq di superficie territoriale oggetto di intervento;
- indice di edificabilità fondiaria: If=(mc/mq) dove la superficie considerata é quella fondiaria. E’ il volume massimo, espresso in mc, costruibile per ogni mq di superficie fondiaria oggetto di intervento;
- rapporto di copertura territoriale: è il rapporto percentuale tra la massima superficie coperta
ndiaria oggetto di intervento;
- rapporto di copertura territoriale: è il rapporto percentuale tra la massima superficie coperta degli edifici realizzabili e la superficie territoriale oggetto dell'intervento.
- rapporto di copertura fondiaria: è il rapporto percentuale tra la massima superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto edificabile.
- superficie coperta: è la proiezione orizzontale dell’edificio sul lotto. Costituiscono superficie le
ia del lotto edificabile.
- superficie coperta: è la proiezione orizzontale dell’edificio sul lotto. Costituiscono superficie le strutture per depositi di merci o di materiali, gli impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo edificato. Sono esclusi dal computo: • I balconi, gli sporti e le logge con sporgenza e/o profondità complessiva non superiore a 1,20 ml;
. Sono esclusi dal computo: • I balconi, gli sporti e le logge con sporgenza e/o profondità complessiva non superiore a 1,20 ml; • I portici di uso pubblico. Quelli privati fino ad un massimo del 20% della superficie coperta dell’edificio principale; • I volumi tecnici necessari al funzionamento di una attività. Lo sfruttamento degli indici è consentito entro un minimo del 75% ed un massimo del 100%. L'indice territoriale si applica solo in caso di intervento urbanistico preventivo: nel caso di intervento
ARTICOLO 122– SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE.
un massimo del 100%. L'indice territoriale si applica solo in caso di intervento urbanistico preventivo: nel caso di intervento edilizio diretto si applica, invece, l'indice fondiario. ARTICOLO 122– SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE. All'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale/Programma di Fabbricazione ogni volume edilizio esistente, o da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente.
cazione ogni volume edilizio esistente, o da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente. I permessi di costruire sono subordinati alla sottoscrizione, registrazione e trascrizione di un atto di vincolo di non edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire. Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, la superficie fondiaria
e edilizio da costruire. Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici indicati al precedente articolo 121. Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici.
volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici. La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 69
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 69 Ad ogni rilascio di permesso di costruire il Comune provvede ad aggiornare la planimetria di cui al precedente articolo 11. Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con altro atto di vincolo purché detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica. Per i terreni compravenduti dopo l'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, deve essere
ARTICOLO 123 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI.
ormi una sola figura geometrica. Per i terreni compravenduti dopo l'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori. A tale scopo nei relativi atti di compravendita deve risultare la menzione del vincolo di cui ai commi precedenti. ARTICOLO 123 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI. a) superficie fondiaria: è la superficie reale del lotto, derivante dal rilievo topografico, al netto
DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI.
DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI. a) superficie fondiaria: è la superficie reale del lotto, derivante dal rilievo topografico, al netto delle opere di urbanizzazione di uso pubblico esistenti (strade, piazze, marciapiedi, parcheggi, …);; b) superficie coperta: è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra a terreno sistemato; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a ml.1,20 e le scale aperte;
lla formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a ml.1,20 e le scale aperte; c) altezza del fabbricato: è la differenza tra la quota media del terreno sistemato e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile, qualora terreno e strada siano orizzontali alla medesima quota; qualora terreno e strada non siano orizzontali o siano orizzontali a quote diverse, l'altezza è riferita al punto medio del terreno a sistemazione avvenuta;
siano orizzontali o siano orizzontali a quote diverse, l'altezza è riferita al punto medio del terreno a sistemazione avvenuta; qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del suo intradosso; d) altezza delle fronti: è l'altezza determinata come al punto precedente, aumentata dalla eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto pieno o della media dei timpani;
ntata dalla eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto pieno o della media dei timpani; e) volume del fabbricato: è il volume del solido emergente dal terreno, a sistemazione del terreno eseguita, ad eccezione dei balconi, degli sporti e delle logge con sporgenza e/o profondità complessiva non superiore a 1,20 ml,dei portici di uso pubblico, di quelli privati fino ad un massimo del 25% della superficie coperta dell’edificio principale, e dei volumi
ci di uso pubblico, di quelli privati fino ad un massimo del 25% della superficie coperta dell’edificio principale, e dei volumi tecnici (torri di scale e di ascensori, sottotetti non praticabili, camini, ecc.). Ai fini del calcolo del volume deve essere considerato tutto ciò che è realizzabile fuori terra, ad avvenuta sistemazione del terreno, con la sola esclusione dei volumi tecnici. I volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, sono i volumi
esclusione dei volumi tecnici. I volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, sono i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
lità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Sono da considerare "volumi tecnici" il volume del tetto, se non è abitabile o praticabile, e serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi d'espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra del le linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici, i bucatoi, gli stenditoi coperti, i locali di
di sopra del le linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici, i bucatoi, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico. f) numero dei piani: è il numero totale dei piani abitabili, compreso l'eventuale piano in ritiro (attico, mansarda); i soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per
, compreso l'eventuale piano in ritiro (attico, mansarda); i soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa; g) distanza dalle strade: è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti; h) distanza dai confini: è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale della
e limite degli spazi pubblici esistenti; h) distanza dai confini: è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale della superficie coperta dai confini di proprietà.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 70
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 70 La normativa riguardante i distacchi dai confini non si applica alle costruzioni che non emergono al di sopra del livello del suolo a sistemazione del terreno avvenuta. Tali costruzioni non concorrono al calcolo degli indici di fabbricabilità e di copertura. Le destinazioni debbono riguardare strutture secondarie di servizio come garages, centrali termiche, lavanderie cantine, ripostigli. Il rilascio del permesso di costruire è non oneroso.
i servizio come garages, centrali termiche, lavanderie cantine, ripostigli. Il rilascio del permesso di costruire è non oneroso. E' vietata la residenza. In casi particolari e documentati, sono ammesse le destinazioni primarie a carattere commerciale (negozi, magazzini, parcheggi collettivi) e di servizio (ristoranti, bar, taverne, night clubs) purché venga realizzato idoneo impianto di aerazione e climatizzazione. Il rilascio del permesso di costruire è oneroso.
clubs) purché venga realizzato idoneo impianto di aerazione e climatizzazione. Il rilascio del permesso di costruire è oneroso. i) Distacco tra i fabbricati: è definita dal D.M. 1444/1968, considera le pareti finestrate ed è misurata tra le superfici coperte degli edifici stessi. Si considera finestrata la parete che è interessata da fori che costituiscono vedute ai sensi dell’art. 900 C.C., tale disposizione si applica anche quando una sola parete sia finestrata e prospiciente un’altra parete. Per
dell’art. 900 C.C., tale disposizione si applica anche quando una sola parete sia finestrata e prospiciente un’altra parete. Per pareti o parti di parete non finestrate, la distanza minima deve essere pari a ml 6,00 (si considera non finestrato il tratto di parete cieca che dista almeno 0,75 ml dal bordo di finestre esistenti). In caso di pareti antistanti lo stesso edificio, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano..
estre esistenti). In caso di pareti antistanti lo stesso edificio, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano.. Destinazione d'uso: è la principale destinazione del volume edilizio assegnata in sede di rilascio del permesso di costruire, in conformità alle destinazioni d'uso prescritte nelle singole zone territoriali omogenee ed alle distinzioni operate dalle tabelle parametriche di cui alle leggi regionali.
parte variata siano possibili l'uso separato ed il reddito relativo.
tte nelle singole zone territoriali omogenee ed alle distinzioni operate dalle tabelle parametriche di cui alle leggi regionali. In sostanza le modifiche all'interno di un volume edilizio non costituiscono variazione d'uso, fino a quando l'immobile, o parte di esso, non assume una destinazione diversa dalla precedente e per la parte variata siano possibili l'uso separato ed il reddito relativo. Non si considera mutamento di destinazione d'uso l'utilizzazione a scopo residenziale di parti di
parato ed il reddito relativo. Non si considera mutamento di destinazione d'uso l'utilizzazione a scopo residenziale di parti di servizio alla residenza (magazzini, autorimesse singole, etc.), poiché queste sono parti integranti del volume residenziale; si considera mutamento se il magazzino è nettamente separato dall'abitazione e se il suo uso può non essere legato alla stessa. Le destinazioni d'uso possono essere riportate alle seguenti principali categorie:
il suo uso può non essere legato alla stessa. Le destinazioni d'uso possono essere riportate alle seguenti principali categorie: a) residenza, comprensiva di turismo ed alberghi; b) attività produttive; c) agricoltura; d) attività terziarie e servizi. Vani utili abitabili: sono tutti quelli che hanno le dimensioni minime previste dalla vigente normativa e sono illuminati ed areati direttamente. Si considerano tali anche le cucine che raggiungono dette dimensioni minime.
normativa e sono illuminati ed areati direttamente. Si considerano tali anche le cucine che raggiungono dette dimensioni minime. Pertanto si ha aumento o diminuzione del numero dei vani solo se varia quello dei vani aventi le caratteristiche sopraddette. Lavori di ampliamento: sono tutti quelli che consistono nella costruzione di volume edilizio che modifica in aumento il volume dell'edificio prima esistente.
utti quelli che consistono nella costruzione di volume edilizio che modifica in aumento il volume dell'edificio prima esistente. Lavori per modifiche interne per migliorare le condizioni igieniche e statiche delle abitazioni: sono tutti quelli già previsti per il risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione, per la sola parte necessaria alla creazione dei locali relativi al miglioramento delle condizioni igieniche (creazioni di
ARTICOLO 124 – DEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTONICI.
zione, per la sola parte necessaria alla creazione dei locali relativi al miglioramento delle condizioni igieniche (creazioni di bagni, cucine, adeguamento della dimensione dei locali alle vigenti leggi e norme in materia). ARTICOLO 124 – DEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTONICI. Si definiscono i seguenti elementi architettonici: a) cortile: è l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili,
guenti elementi architettonici: a) cortile: è l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi un'altezza maggiore o uguale a ml. 2,50, con rapporto tra pareti che la circondano non superiore a 1/4; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del cortile (art. 41);
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 71
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 71 b) lastrico solare: è la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da essa emergenti; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico; c) chiostrina: è l'area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili (art. 42);
a fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili (art. 42); d) cavedio: è il rientro di una fronte edilizia rispetto ad una fronte del fabbricato.
TITOLO 2°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 72 TITOLO 2°: ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ARTICOLO 125 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. Il Piano Regolatore Generale si attua per mezzo di strumenti di attuazione pubblici e privati. Gli strumenti di attuazione si distinguono in interventi urbanistici preventivi ed interventi edilizi diretti. Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni di Piano Regolatore
ARTICOLO 126 – MEZZI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.
terventi edilizi diretti. Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni di Piano Regolatore Generale indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme. ARTICOLO 126 – MEZZI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. Il Piano Regolatore Generale è attuato mediante: a) i Piani Particolareggiati di esecuzione (P.P.E.); b) i Piani di Lottizzazione (P.d.L.) di iniziativa sia privata che pubblica (lottizzazione d'ufficio);
i di esecuzione (P.P.E.); b) i Piani di Lottizzazione (P.d.L.) di iniziativa sia privata che pubblica (lottizzazione d'ufficio); c) i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ai sensi della legge 18.4.1962, n. 167 e successive modifiche; d) i Piani delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi dell'art. 27 legge 22.10.1971, n. 865; e1) i Piani di Recupero, previsti dall'art. 28 della legge 5.8.1978, n° 457;
P.) ai sensi dell'art. 27 legge 22.10.1971, n. 865; e1) i Piani di Recupero, previsti dall'art. 28 della legge 5.8.1978, n° 457; e) il rilascio di permessi di costruire singoli (intervento diretto). All'interno delle singole zone omogenee del Piano Regolatore Generale, il Comune potrà con deliberazione consiliare, fissare il perimetro di singole "aree di intervento unitario", a cui deve corrispondere uno strumento attuativo unico, avente le caratteristiche e finalità determinate nel successivo articolo.
ARTICOLO 127 – CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI.
cui deve corrispondere uno strumento attuativo unico, avente le caratteristiche e finalità determinate nel successivo articolo. Alle aree espropriate ai sensi dell'art. 13 c. 6 della legge n. 10 del 1977 citata, vanno attribuite le destinazioni previste dalla legge regionale n. 61 in data 27.10.1977, e successive modifiche. ARTICOLO 127 – CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI. Gli strumenti (o Piani) attuativi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo hanno lo scopo di
UTO DEI PIANI ATTUATIVI.
UTO DEI PIANI ATTUATIVI. Gli strumenti (o Piani) attuativi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo hanno lo scopo di definire le caratteristiche spaziali, l'organizzazione distributiva e le opere di urbanizzazione nell'ambito della relativa "area di intervento". Essi dovranno indicare: a) la distribuzione delle superfici edificabili, di quelle destinate ad usi pubblici, ad attività speciali, sia di carattere privato che pubblico;
e delle superfici edificabili, di quelle destinate ad usi pubblici, ad attività speciali, sia di carattere privato che pubblico; b) il tracciato e le caratteristiche (sezioni, tipologie, parcheggi) della viabilità principale; c) l'involucro spaziale entro il quale dovrà svilupparsi la progettazione architettonica e le sue caratteristiche tipologiche ed ambientali; d) la suddivisione in aree di edificazione e la distribuzione delle quantità di edificazione;
istiche tipologiche ed ambientali; d) la suddivisione in aree di edificazione e la distribuzione delle quantità di edificazione; e) i rapporti di altezza, distanza e copertura che dovranno essere rispettati dalla progettazione architettonica, in esecuzione della prescrizione di zona del Piano Regolatore Generale; f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dall'edificazione e la stima dei costi relativi;
olatore Generale; f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dall'edificazione e la stima dei costi relativi; g) computo degli standards urbanistici in relazione alle quantità di edificazione previste; h) il completo rilievo dendrologico dell'"area di intervento"; i) i Piani Particolareggiati di esecuzione, inoltre, dovranno con tenere la delimitazione dei comparti edificatori (art. 23 L.U. 1150/’42).
Particolareggiati di esecuzione, inoltre, dovranno con tenere la delimitazione dei comparti edificatori (art. 23 L.U. 1150/’42). I piani attuativi relativi ad aree contermini ai Centri Storici ed ai centri minori dovranno essere improntati al rispetto delle caratteristiche architettoniche e compositive dei Centri stessi, onde assicurare la continuità delle cortine edificatorie o l'omogeneità della composizione spaziale
mpositive dei Centri stessi, onde assicurare la continuità delle cortine edificatorie o l'omogeneità della composizione spaziale complessiva, anche eventualmente recuperando spazi di parcheggio per i Centri Storici in vista della loro eventuale pedonalizzazione.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 73 ARTICOLO 128 – IL PIANO PA
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 73 ARTICOLO 128 – IL PIANO PARTICOLAREGGIATO. Il Piano Particolareggiato di esecuzione (P.P.E.) è regolato dagli artt. da 13 ss. L.U. e costituisce il normale strumento attuativo del Piano Regolatore Generale ad iniziativa del Comune; ciascun Piano Particolareggiato di esecuzione deve estendersi all'intera "area di intervento" in cui viene suddivisa la relativa zona territoriale omogenea del Piano Regolatore Generale.
rsi all'intera "area di intervento" in cui viene suddivisa la relativa zona territoriale omogenea del Piano Regolatore Generale. L'ingiunzione ai proprietari di cui al c. 1 dell'art. 20 L.U. sarà dal Sindaco formulata in una ordinanza con la notifica del decreto di approvazione del Piano Particolareggiato di esecuzione di cui all'art. 16 c. 10 L.U.; il termine assegnato per la dichiarazione di esecuzione spontanea delle
olareggiato di esecuzione di cui all'art. 16 c. 10 L.U.; il termine assegnato per la dichiarazione di esecuzione spontanea delle previsioni del Piano Particolareggiato di esecuzione non potrà essere superiore a 60 giorni; ove nel detto termine non pervenga al Sindaco la detta dichiarazione, lo stesso diffiderà i proprietari inadempienti a eseguire i lavori previsti dal Piano Particolareggiato di esecuzione entro il termine minimo di giorni 60.
ietari inadempienti a eseguire i lavori previsti dal Piano Particolareggiato di esecuzione entro il termine minimo di giorni 60. Tutte le notifiche sono effettuate a mezzo dei Messi Comunali e, nel caso di lacunosità o di incertezza dell'indirizzo risultante dagli elenchi catastali potrà essere effettuata col rito degli irreperibili (art. 143 Cod. Proc. Civ.). Decorso il termine fissato con la diffida di cui al c. 3 salvo sua proroga da concedersi con
parte del singolo proprietario o del Consorzio, il Comune procederà alla espropr
eribili (art. 143 Cod. Proc. Civ.). Decorso il termine fissato con la diffida di cui al c. 3 salvo sua proroga da concedersi con deliberazione consiliare senza che sia intervenuta la dichiarazione di esecuzione spontanea da parte del singolo proprietario o del Consorzio, il Comune procederà alla espropriazione delle aree e degli edifici compresi nel singolo comparto. Eventuali reliquati di aree pubbliche, ivi comprese le sedi stradali comunali, che risultino dismesse,
esi nel singolo comparto. Eventuali reliquati di aree pubbliche, ivi comprese le sedi stradali comunali, che risultino dismesse, per le quali l'approvazione del Piano Particolareggiato di esecuzione equivale a formale declassificazione, a valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 12.2.1958 n. 126, saranno attribuiti ai proprietari delle aree finitime secondo i criteri stabiliti dall'art. 946 Cod. Civ. ed
e 12.2.1958 n. 126, saranno attribuiti ai proprietari delle aree finitime secondo i criteri stabiliti dall'art. 946 Cod. Civ. ed il relativo prezzo determinato ai sensi degli artt. 63 e 60 della legge 25.6.1865 n. 2359. Con la prima ingiunzione di cui al c. 3 del presente articolo, il Sindaco formulerà invito a ciascun interessato a dichiarare se intende avvalersi del diritto di cui all'art. 946 C.C., nello stesso termine
ARTICOLO 129 – IL COMPARTO EDIFICATORIO.
mulerà invito a ciascun interessato a dichiarare se intende avvalersi del diritto di cui all'art. 946 C.C., nello stesso termine ivi fissato; l'accettazione dell'offerta di acquisto comporta la computabilità dell'area relativa nella rispettiva caratura consortile: in caso di mancata accettazione dell'offerta si procederà ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 L.U.. ARTICOLO 129 – IL COMPARTO EDIFICATORIO.
ARTICOLO 129 – IL COMPARTO EDIFICATORIO.
ta accettazione dell'offerta si procederà ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 L.U.. ARTICOLO 129 – IL COMPARTO EDIFICATORIO. Tutti i "lotti edificabili" in cui il Piano Particolareggiato di esecuzione è suddiviso ai sensi dell'art. 13 punto 4 L.U., devono essere costituiti in comparto edificatorio, ai sensi degli artt. 23 L.U. e 870 Cod. Civ.; la relativa campitura all'interno del Piano Particolareggiato di esecuzione equivale a formale ''declaratoria di comparto".
iv.; la relativa campitura all'interno del Piano Particolareggiato di esecuzione equivale a formale ''declaratoria di comparto". A carico dei proprietari delle aree comprese in ciascun comparto, suddivisi in proporzione della rispettiva caratura consortile, sono tutti gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, previste all'interno del comparto, nonché quota parte proporzionale
delle opere di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, previste all'interno del comparto, nonché quota parte proporzionale degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterna al comparto, prevista dal Piano Particolareggiato di esecuzione; tali contributi comprendono e assorbono i contributi di cui all'art. 6 della legge 29.1.1977 n. 10. Nelle opere di urbanizzazione di cui al presente comma sono comprese anche le aree di cui all'art. 24 L.U. 1150/’42.
ARTICOLO 130 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI COMPARTO.
1977 n. 10. Nelle opere di urbanizzazione di cui al presente comma sono comprese anche le aree di cui all'art. 24 L.U. 1150/’42. ARTICOLO 130 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI COMPARTO. Qualora le aree comprese in un comparto edificatorio, come al comma 1 del precedente articolo determinato, appartengono a due o più proprietari, la costituzione del consorzio di comparto di cui agli artt. 870 Cod. Civ. e 23 L.U. è obbligatoria e dovrà avvenire per atto pubblico; il consorzio avrà
orzio di comparto di cui agli artt. 870 Cod. Civ. e 23 L.U. è obbligatoria e dovrà avvenire per atto pubblico; il consorzio avrà rilevanza per il Comune solo dal momento in cui copia autentica dell'atto costitutivo dello stesso sia acquisita al protocollo comunale. Le notificazioni effettuate ai sensi del comma 2 del precedente articolo 128 ai singoli proprietari, non saranno rinnovate al consorzio dagli stessi costituito; ciascun proprietario potrà prendere
colo 128 ai singoli proprietari, non saranno rinnovate al consorzio dagli stessi costituito; ciascun proprietario potrà prendere visione presso la Segreteria comunale delle dichiarazioni di esecuzione spontanea delle previsioni
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COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 74 del Piano Particolareggiato di esecuzione rilasciate da altri proprietari delle aree comprese nel comparto. La quota di partecipazione del consorzio di comparto (caratura consortile) viene determinata esclusivamente sulla base dell'imponibile catastale. La mancata adesione di un proprietario al consorzio di comparto deve essere fatta constare con invito a costituirsi avanti a competente
ata adesione di un proprietario al consorzio di comparto deve essere fatta constare con invito a costituirsi avanti a competente notaio per la costituzione o la adesione al consorzio, notificato nelle forme delle citazioni civili a cura di altro proprietario di aree comprese nello stesso comparto, e col verbale di mancata costituzione o adesione al consorzio. Su istanza del consorzio che rappresenti almeno i tre quarti delle carature consortili,
ta costituzione o adesione al consorzio. Su istanza del consorzio che rappresenti almeno i tre quarti delle carature consortili, l’Amministrazione Comunale promuove l'espropriazione a favore del consorzio delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti al consorzio. Devono partecipare al consorzio di comparto anche i proprietari di immobili di cui il Piano Particolareggiato di esecuzione preveda la conservazione, salvo che si tratti di edifici e della
ari di immobili di cui il Piano Particolareggiato di esecuzione preveda la conservazione, salvo che si tratti di edifici e della relativa area di pertinenza, soggetti a speciale vincolo storico od artistico. Ove il rapporto planivolumetrico relativo a tali edifici sia diverso da quello previsto dal Piano Regolatore Generale lo ius aedificandi residuo, come l'area da asservire come di pertinenza di tali edifici sono valutati dal Piano Particolareggiato di esecuzione.
di residuo, come l'area da asservire come di pertinenza di tali edifici sono valutati dal Piano Particolareggiato di esecuzione. Le aree destinate a strade o piazze pubbliche di proprietà comunale non sono computate in sede di costituzione di consorzio di comparto. Ove all'interno di un comparto ricavano aree edificabili di proprietà comunale, la partecipazione del Comune a consorzio di comparto dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale. ARTICOLO 131 – PROCEDIMENTO SUCCESSIVO ALL’ESPROPRIAZIONE.
consorzio di comparto dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale. ARTICOLO 131 – PROCEDIMENTO SUCCESSIVO ALL’ESPROPRIAZIONE. Qualora si sia proceduto, ai sensi del comma 4 del precedente articolo, all'espropriazione del comparto, la prelazione di cui all'art. 19 L.U. 1150/’42 viene esercitata, in sede di alienazione ai pubblici incanti delle relative aree previste dall'art. 23 ultimo comma L.U. 1150/’42, relativamente a
in sede di alienazione ai pubblici incanti delle relative aree previste dall'art. 23 ultimo comma L.U. 1150/’42, relativamente a ciascun edificio previsto dal comparto, dai proprietari dell'immobile che lo stesso sostituisce quanto a volumetria, o delle aree su cui lo stesso deve sorgere; in caso di parità di offerta l'entità è aggiudicata al proprietario che avrebbe avuto la maggior caratura consortile, determinata al sensi
parità di offerta l'entità è aggiudicata al proprietario che avrebbe avuto la maggior caratura consortile, determinata al sensi del comma 3 del precedente art. 130, ove il consorzio di comparto fosse stato costituito. Nel bando di alienazione delle aree espropriate è precisato il termine massimo entro cui i lavori dovranno venire iniziati ed ultimati; l'inosservanza di tali tempi - salvo proroga da concedersi per
massimo entro cui i lavori dovranno venire iniziati ed ultimati; l'inosservanza di tali tempi - salvo proroga da concedersi per dimostrata necessità con deliberazione consiliare del pari che il mancato versamento del prezzo di aggiudicazione comporterà di pieno diritto la decadenza dell'aggiudicazione. L’Amministrazione Comunale pronuncia l'intervenuta decadenza e anche contestualmente bandisce il nuovo incanto.
'aggiudicazione. L’Amministrazione Comunale pronuncia l'intervenuta decadenza e anche contestualmente bandisce il nuovo incanto. In caso di inadempimento dell'aggiudicazione e di sua decadenza dall'aggiudicazione si applicano le disposizioni dì cui al l'art. 587 Cod. Proc. Civ.. Dopo che il primo incanto, limitato ai proprietari espropriati, sia andato deserto, si procederà a successivo nuovo incanto, aperto a tutti. Se anche tale incanto sia andato deserto si può
ti, sia andato deserto, si procederà a successivo nuovo incanto, aperto a tutti. Se anche tale incanto sia andato deserto si può procedere a trattativa privata nel rispetto delle norme vigenti; in ogni caso si applicheranno le disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 129. L'aggiudicazione dell'area non equivale al rilascio di concessione edificatoria per le opere previste dal Piano Particolareggiato di esecuzione. ARTICOLO 132 - RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ALL’INTERNO DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE.
pere previste dal Piano Particolareggiato di esecuzione. ARTICOLO 132 - RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ALL’INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE. All'interno del comparto potranno essere rilasciati più permessi di costruire; per ciascun edificio previsto peraltro dovrà essere un solo permesso di costruire unitario; in tal caso la comunione incidentale derivante dal comparto si trasferisce in condominio dell'edificio regolato secondo la caratura consortile originaria.
ncidentale derivante dal comparto si trasferisce in condominio dell'edificio regolato secondo la caratura consortile originaria. Nessun permesso di costruire potrà essere rilasciato all'interno del comparto prima che sia completata l'espropriazione delle aree di proprietà dei soggetti non aderenti al consorzio di comparto, prima della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ovvero prima che sia
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COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 75 pagato dal consorzio stesso il prezzo di aggiudicazione delle aree espropriate ai sensi del comma 4 dell'art. 130. Il pagamento di tutti gli oneri di cui al comma 2 del precedente art. 129 dovrà essere effettuato all'atto del rilascio di ciascun permesso di costruire; eventuale rateizzazione potrà, contro opportune garanzie eventualmente anche reali, essere accordata dalla Giunta Municipale, che viene a ciò espressamente delegata.
ARTICOLO 133 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI.
opportune garanzie eventualmente anche reali, essere accordata dalla Giunta Municipale, che viene a ciò espressamente delegata. ARTICOLO 133 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI. Il piano finanziario di cui all'ultimo comma dell'art. 13 L.U. 1150/’42, eretto ai sensi dell'art. 30 della stessa legge, non comporterà impegno di spesa per il Comune. Eventuali spese occorrenti per la realizzazione di opere previste dal Piano Particolareggiato di esecuzione potranno essere
une. Eventuali spese occorrenti per la realizzazione di opere previste dal Piano Particolareggiato di esecuzione potranno essere stanziate con successive deliberazioni, che potranno impegnare all'uopo i fondi costituiti ai sensi dell'art. 12 della legge 28.1.1977 n. 10, ovvero essere imputate in partita di giro, in attesa dell'espletamento degli incanti di alienazione delle aree eventualmente espropriande. Tutte le espropriazioni previste dal presente Titolo secondo saranno regolate dalla legge
delle aree eventualmente espropriande. Tutte le espropriazioni previste dal presente Titolo secondo saranno regolate dalla legge 22.10.1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 10/1977 citata, non potrà essere valutata in sede di determinazione dell'indennità di espropriazione la rendita posizionale derivante dalla pianificazione. La rendita di cui al penultimo comma dell'art. 23 L.U. 1150/’42, va determinata senza alcun
ARTICOLO 134- INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESIS
nale derivante dalla pianificazione. La rendita di cui al penultimo comma dell'art. 23 L.U. 1150/’42, va determinata senza alcun riferimento all'indennità determinata in sede di espropriazione dell'area relativa; il relativo importo sarà versato nell'apposito conto istituito dall'art. 12 della legge 28.1.1977 n. 10. ARTICOLO 134- INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. Il Comune individua, nell'ambito dello strumento urbanistico generale le zone ove, per le condizioni
RIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
RIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. Il Comune individua, nell'ambito dello strumento urbanistico generale le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.
ette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale. Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla formazione dei
, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 135. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico generale. Qualora tale strumento subordini il rilascio del permesso di costruire alla formazione del Piano
strumento urbanistico generale. Qualora tale strumento subordini il rilascio del permesso di costruire alla formazione del Piano Particolareggiato, sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.
riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del Comune e a
ARTICOLO 135 – PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
i d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10. ARTICOLO 135 – PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
ARTICOLO 135 – PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10. ARTICOLO 135 – PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 134, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.
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COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 76 I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Ove la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per
della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Ove la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dall'individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 134, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 134.
gni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 134. Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i Piani Particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale. I piani di recupero sono attuati:
- dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;
- dal Comune, nei seguenti casi:
la statale. I piani di recupero sono attuati:
- dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;
- dal Comune, nei seguenti casi: a) per gli interventi che esso intende eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 1, lett. a) della L. 457/1978, anche avvalendosi degli istituti autonomi per le case popolari, nonché, limitatamente agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, con interventi diretti o mediante il convenzionamento con i privati;
li interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, con interventi diretti o mediante il convenzionamento con i privati; b) per l'adeguamento delle urbanizzazioni; c) per gli interventi da attuare, mediante esproprio od occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi. L'esproprio può aver luogo dopo che il Comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime di
caso di inerzia dei medesimi. L'esproprio può aver luogo dopo che il Comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno. Qualora il Comune adotti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i Programmi Pluriennali di Attuazione la diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta
naio 1977, n. 10, i Programmi Pluriennali di Attuazione la diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza del Programma Pluriennale di Attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso. Il Comune, sempre previa diffida, può provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.
i recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute. Il Comune può affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.
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COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 77 ARTICOLO 136 – PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI. I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero. La proposta di piano è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale unitamente alla
esentare proposte di piani di recupero. La proposta di piano è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. La proposta di piani deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per Piani Particolareggiati.
ARTICOLO 137 – AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO.
ani deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per Piani Particolareggiati. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. ARTICOLO 137 – AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO.
ARTICOLO 137 – AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO.
cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. ARTICOLO 137 – AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO. Gli interventi di cui sopra e quelli previsti dai Piani Particolareggiati, ove esistenti, purché convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 16 della legge 457/1978, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17,
zioni creditizie di cui all'articolo 16 della legge 457/1978, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della stessa legge. Il limite massimo del mutuo agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del citato articolo 16, è fissato in lire 15 milioni ed è soggetto a revisione con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 16. Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle suddette agevolazioni creditizie siano effettuati da
ello stesso articolo 16. Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle suddette agevolazioni creditizie siano effettuati da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate possono essere cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare. La cessione o l'assegnazione può essere disposta a favore dei precedenti occupanti anche se non
ARTICOLO 138 – LOTTIZZAZIONI.
i edilizia economica e popolare. La cessione o l'assegnazione può essere disposta a favore dei precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo pubblico. ARTICOLO 138 – LOTTIZZAZIONI. I Piani di Lottizzazione sono obbligatori per le parti destinate a nuovi complessi insediativi residenziali ed a nuovi insediamenti per attività industriali, artigianali, ed assimilabili; sono altresì
complessi insediativi residenziali ed a nuovi insediamenti per attività industriali, artigianali, ed assimilabili; sono altresì obbligatori ogni qualvolta sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, o il potenziamento di quelle esistenti. I Piani di Lottizzazione debbono organicamente inquadrarsi nel disegno di Piano Regolatore Generale verificandone l'attendibilità attuativa, anche riguardo ai tempi di esecuzione del Piano
ARTICOLO 139 – NORME PER LA REDAZIONE.
el disegno di Piano Regolatore Generale verificandone l'attendibilità attuativa, anche riguardo ai tempi di esecuzione del Piano suddetto. A cura del Comune vengono graduate nel tempo le varie iniziative in modo che, nelle fasi di attuazione, non si verifichino squilibri nel rapporto tra insediamenti, infrastrutture ed attrezzature sociali. ARTICOLO 139 – NORME PER LA REDAZIONE. Nelle zone, soggette ad obbligatoria formazione del Piano di Lottizzazione, qualora questo non sia
139 – NORME PER LA REDAZIONE. Nelle zone, soggette ad obbligatoria formazione del Piano di Lottizzazione, qualora questo non sia ancora stato predisposto dal Comune, nonché per ogni altra area il cui sfruttamento edilizio presupponga uno strumento attuativo, i proprietari singolarmente o riuniti in Consorzio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, possono proporre un Piano di Lottizzazione con previsioni planivolumetriche di iniziativa privata comprendente una zona ben
150, possono proporre un Piano di Lottizzazione con previsioni planivolumetriche di iniziativa privata comprendente una zona ben definita, unitaria ed organica. Per i piani di lottizzazione devono essere prodotti gli elaborati previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. I progetti di lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono prevedere: a) una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e che tenga altresì
ina urbanistica, devono prevedere: a) una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e che tenga altresì conto delle eventuali indicazioni fornite dal Piano Regolatore Generale;
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COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 78 b) una composizione edilizia razionalmente concepita ed armoniosamente inserita nell'ambiente definita mediante planivolumetria; c) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria e le relative opere; d) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria, se previste, e le relative opere. Le strade devono essere proporzionate alla loro funzione; la larghezza della carreggiata potrà
se previste, e le relative opere. Le strade devono essere proporzionate alla loro funzione; la larghezza della carreggiata potrà raggiungere il valore minimo di m. 5,50 conformemente alle norme tecniche vigenti qualora il flusso veicolare previsto sia ridotto e qualora venga apposto un limite di velocità di 50 Km/h. Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette strade
imite di velocità di 50 Km/h. Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml. 12,00. Qualora una strada serva non più di due lotti, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza. In tal caso il suo innesto sullo spazio pubblico deve essere chiuso con un cancello.
non è soggetta a limitazioni di larghezza. In tal caso il suo innesto sullo spazio pubblico deve essere chiuso con un cancello. L'area relativa all'accesso viene computata come privata ai fini dell'osservanza delle norme del presente Regolamento. Ogni tipo di strada privata o pubblica deve avere un innesto attrezzato. Le caratteristiche di tale innesto sono definite in relazione al volume e al tipo di traffico che interessano sia la strada cui si accede, sia l'accesso medesimo.
sono definite in relazione al volume e al tipo di traffico che interessano sia la strada cui si accede, sia l'accesso medesimo. Si devono prevedere isole direzionali o innesti a baionetta, segnaletica orizzontale e verticale, idonea illuminazione e, ove occorra, piste di accelerazione e decelerazione. Il Comune indica le quote da osservare nell'esecuzione delle strade, con particolare riguardo ai tratti di innesto, la cui pendenza deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza del traffico.
, con particolare riguardo ai tratti di innesto, la cui pendenza deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza del traffico. Si devono prevedere aree per parcheggio in sede propria a margine della carreggiata stradale o al di fuori di essa, di profondità non inferiore a ml. 5 e di superficie non inferiore a quella stabilita dalla vigente legislazione. Un adeguato (art. 5, punto 2, del D.M. LL.PP. 1444/1968 e legislazione vigente in materia) numero
ta dalla vigente legislazione. Un adeguato (art. 5, punto 2, del D.M. LL.PP. 1444/1968 e legislazione vigente in materia) numero di parcheggi deve essere posto in corrispondenza degli edifici e locali di uso collettivo. I passaggi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a ml. 2; devono essere convenientemente sistemati e preclusi con opportuni ostacoli al transito di qualsiasi tipo di veicolo. Le zone verdi di uso pubblico, dimensionate in base alla legislazione vigente, devono essere
nsito di qualsiasi tipo di veicolo. Le zone verdi di uso pubblico, dimensionate in base alla legislazione vigente, devono essere concentrate in relazione alla organizzazione urbanistica del Piano di Lottizzazione, tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni fornite dal Piano Regolatore Generale. Tali aree devono essere attrezzate per il gioco e lo svago e sistemate a giardino, con l'obbligo di porre a dimora alberature di essenza adeguata alle caratteristiche ambientali e climatiche del
mate a giardino, con l'obbligo di porre a dimora alberature di essenza adeguata alle caratteristiche ambientali e climatiche del luogo secondo un progetto da concordare con il Comune. Gli impianti generali devono essere progettati secondo le buone regole dell'arte, le norme e le consuetudini vigenti. Dimensioni, profili e materiali sono concordati con il Comune e tradotti nella convenzione, di cui al precedente articolo 25.
ARTICOLO 140 – APERTURA DI ACCESSI E STRADE PRIVATE.
i. Dimensioni, profili e materiali sono concordati con il Comune e tradotti nella convenzione, di cui al precedente articolo 25. La rete viaria, gli impianti generali, gli spazi pubblici, il verde e i parcheggi relativi agli insediamenti produttivi, di cui al punto d) del presente articolo devono essere dimensionati in relazione alle esigenze funzionali e alle caratteristiche degli insediamenti produttivi. ARTICOLO 140 – APERTURA DI ACCESSI E STRADE PRIVATE.
ARTICOLO 140 – APERTURA DI ACCESSI E STRADE PRIVATE.
e esigenze funzionali e alle caratteristiche degli insediamenti produttivi. ARTICOLO 140 – APERTURA DI ACCESSI E STRADE PRIVATE. Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica. Essi devono essere altresì muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente. L’Amministrazione Comunale può disporre che dette opere vengano separate dagli spazi pubblici
ue ed illuminati convenientemente. L’Amministrazione Comunale può disporre che dette opere vengano separate dagli spazi pubblici mediante recinzioni. Per gli innesti valgono le disposizioni dell'articolo precedente.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 79 ARTICOLO 141 - I DISTRETTI
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 79 ARTICOLO 141 - I DISTRETTI DI LOTTIZZAZIONE. Il P.R.G. può individuare i perimetri delle zone soggette ad intervento urbanistico preventivo unitario, e cioè i distretti. Nell'ambito di ogni distretto, fermo restando l'impegno all'attuazione unitaria, anche a mezzo di Piano Particolareggiato o lottizzazione d'ufficio, è possibile la lottizzazione anche per frazioni che,
parte di standards, evitando relitti inutilizzabili; in tal caso il Comune deve
itaria, anche a mezzo di Piano Particolareggiato o lottizzazione d'ufficio, è possibile la lottizzazione anche per frazioni che, in rapporto all'ampiezza dello stesso distretto, consentano la progettazione di insediamenti organici; tali frazioni dovranno essere integrate alla viabilità esistente, comprensive della quota parte di standards, evitando relitti inutilizzabili; in tal caso il Comune deve approvare preventivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale, soggetta a mero controllo di legittimità,
aso il Comune deve approvare preventivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale, soggetta a mero controllo di legittimità, uno studio generale di massima che comprenda tutto il distretto. Prima di procedere all'attuazione per stralci, il Comune dovrà comunicare, a mezzo di raccomandata r.r., lo studio generale a tutti i proprietari, con invito a comunicare l'eventuale accettazione entro 30 giorni. ARTICOLO 142 – PIANI DI LOTTIZZAZIONE D’UFFICIO.
proprietari, con invito a comunicare l'eventuale accettazione entro 30 giorni. ARTICOLO 142 – PIANI DI LOTTIZZAZIONE D’UFFICIO. L’Amministrazione Comunale può notificare ai proprietari delle aree edificabili, comprese in zone per le quali non sia previsto dal Piano Regolatore Generale il Piano Particolareggiato di esecuzione come unico strumento attuativo, invito a presentare - previa eventuale costituzione del consorzio di cui al precedente capitolo secondo - il progetto di lottizzazione e lo schema della
evia eventuale costituzione del consorzio di cui al precedente capitolo secondo - il progetto di lottizzazione e lo schema della relativa convenzione, che dovranno interessare la totalità delle aree comprese in ciascuna "area di intervento" determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 126 del presente Regolamento, il tutto ai sensi dell'art. 28 L.U.1150/’42, entro congruo termine, non inferiore a giorni sessanta dalla data della notifica.
, il tutto ai sensi dell'art. 28 L.U.1150/’42, entro congruo termine, non inferiore a giorni sessanta dalla data della notifica. Qualora il termine, come al precedente comma fissato, non venga osservato da tutti indistintamente i proprietari delle aree comprese nell’ “area di intervento”, l’Amministrazione Comunale provvederà alla redazione del progetto di Piano di Lottizzazione comprensivo della relativa convenzione eventualmente assumendo come proprio il progetto presentato da alcuni
no di Lottizzazione comprensivo della relativa convenzione eventualmente assumendo come proprio il progetto presentato da alcuni degli aventi titolo; progetto che, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, viene inviato all’ente competente per il rilascio del nulla osta. Il Piano di Lottizzazione redatto ai sensi del secondo comma del presente articolo, potrà individuare singoli "lotti edificabili", che possono comprendere anche aree appartenenti a diversi
del presente articolo, potrà individuare singoli "lotti edificabili", che possono comprendere anche aree appartenenti a diversi proprietari, che costituiscono comparti edificatori. In tal caso la campitura del singolo comparto all'interno del Piano di Lottizzazione equivale a formale "declaratoria di comparto''. Nella formazione dei comparti dovrà essere assicurata la previsione organica delle infrastrutture relative all'intero Piano di Lottizzazione, con la determinazione dell'ammontare dei contributi di
organica delle infrastrutture relative all'intero Piano di Lottizzazione, con la determinazione dell'ammontare dei contributi di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, relativa e a carico dei singoli comparti. Ottenuto il nulla osta comprensoriale di cui al secondo comma precedente, l’Amministrazione Comunale notifica ai proprietari delle aree comprese nel Piano di Lottizzazione l'invito ad accettare il piano predisposto ed a sottoscrivere la convenzione; il termine assegnato non può essere
Lottizzazione l'invito ad accettare il piano predisposto ed a sottoscrivere la convenzione; il termine assegnato non può essere superiore a giorni sessanta; nell'eventuale esecuzione spontanea delle previsioni del Piano di Lottizzazione o del comparto, debbono essere rispettati i termini che il Comune assegna per l'esecuzione delle varie opere di urbanizzazione. Decorso inutilmente il termine assegnato al sensi del comma precedente, in mancanza di
ione delle varie opere di urbanizzazione. Decorso inutilmente il termine assegnato al sensi del comma precedente, in mancanza di comunicazione della formazione del consorzio di lottizzazione, ove non siano previsti più comparti, o del consorzio di comparto, nel caso siano previsti più comparti, l’Amministrazione Comunale chiede l'espropriazione delle aree comprese nel Piano di Lottizzazione, o nel singolo comparto in cui lo stesso sia stato suddiviso; nello stesso modo si procede ove i termini assegnati per
izzazione, o nel singolo comparto in cui lo stesso sia stato suddiviso; nello stesso modo si procede ove i termini assegnati per l'esecuzione spontanea, ai sensi dell'ultima parte del precedente comma, non siano rispettati. Alla lottizzazione di iniziativa comunale si applicano, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni contenute negli articoli 127 e seguenti, del presente Regolamento.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 80
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 80 ARTICOLO 143 - IL PIANO PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E IL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. I Piani per l'Edilizia Economica e Popolare e per gli Insediamenti Produttivi sono regolati dalle leggi speciali che rispettivamente li prevedono. ARTICOLO 144 - L'INTERVENTO DIRETTO. Nelle zone od aree, per le quali non esistano o non siano previsti piani attuativi delle previsioni di
4 - L'INTERVENTO DIRETTO. Nelle zone od aree, per le quali non esistano o non siano previsti piani attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, le stesse potranno essere attuate per intervento diretto a mezzo di permesso di costruire, sempre nell'osservanza delle prescrizioni e nei vincoli fissati dal Piano Regolatore Generale e dal presente Regolamento e previo pagamento di tutti i contributi di cui alla legge 28.1.1977, n. 10.
iano Regolatore Generale e dal presente Regolamento e previo pagamento di tutti i contributi di cui alla legge 28.1.1977, n. 10. Con il permesso di costruire di cui al precedente comma, come modalità esecutiva della stessa, l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari disposizioni per assicurare la conservazione delle caratteristiche architettoniche particolari o del particolare pregio storico di singoli edifici anche non assoggettati al vincolo di cui alla legge 1.6.1939, n. 1089.
ARTICOLO 145 – PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE ED EDIFICABILITÀ.
olari o del particolare pregio storico di singoli edifici anche non assoggettati al vincolo di cui alla legge 1.6.1939, n. 1089. ARTICOLO 145 – PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE ED EDIFICABILITÀ. L'attuazione degli interventi edificatori deve avvenire nelle aree e nelle zone delimitate da Programmi Pluriennali di Attuazione. Il permesso di costruire può inoltre essere assentito, al di fuori delle aree incluse nei Programmi
i Pluriennali di Attuazione. Il permesso di costruire può inoltre essere assentito, al di fuori delle aree incluse nei Programmi Pluriennali, per le opere e gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28.1.1977 n. 10, nonché per gli interventi di demolizione e consolidamento statico prescritti dal Comune per tutelare la pubblica incolumità, per gli allacciamenti ai pubblici servizi di edifici esistenti e per gli interventi di
mune per tutelare la pubblica incolumità, per gli allacciamenti ai pubblici servizi di edifici esistenti e per gli interventi di ampliamento dei complessi produttivi, industriali o artigianali esistenti purché in conformità allo strumento urbanistico. Fino alla data di approvazione del Programma Pluriennale di Attuazione sono consentiti, in conformità al programma adottato e allo strumento urbanistico, solo interventi conseguenti
ARTICOLO 146 – COSTRUZIONI IN ADERENZA.
ale di Attuazione sono consentiti, in conformità al programma adottato e allo strumento urbanistico, solo interventi conseguenti all'attuazione di Piani di Lottizzazione o di comparto vigenti o gli interventi edilizi singoli su terreni già dotati di opere di urbanizzazione ovvero per le quali già sussista l'impegno alla loro contemporanea realizzazione da parte dei proprietari interessati. ARTICOLO 146 – COSTRUZIONI IN ADERENZA.
ARTICOLO 146 – COSTRUZIONI IN ADERENZA.
ta l'impegno alla loro contemporanea realizzazione da parte dei proprietari interessati. ARTICOLO 146 – COSTRUZIONI IN ADERENZA. In tutti i casi in cui sia consentita la costruzione o la ricostruzione di edifici in aderenza con edifici preesistenti: a) la nuova costruzione potrà aderire al muro dell'edificio preesistente, sviluppandosi anche oltre la sua altezza, fino al limite massimo di altezza consentito dalla normativa, posta dal Piano Regolatore Generale per la zona su cui insiste;
a, fino al limite massimo di altezza consentito dalla normativa, posta dal Piano Regolatore Generale per la zona su cui insiste; b) ove un edificio prospiciente a quello che si intende edificare o ristrutturare disti dal confine di proprietà meno della metà della distanza fissata dal Piano Regolatore Generale, il proprietario del secondo potrà esercitare, nei confronti del proprietario dell'edificio preesistente, le facoltà di cui all'art. 875 Cod. Civ., onde poter costruire in aderenza sempre
ARTICOLO 147 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AREE DESTINATE A SERVIZI ED
i del proprietario dell'edificio preesistente, le facoltà di cui all'art. 875 Cod. Civ., onde poter costruire in aderenza sempre secondo quanto fissato dal punto a) del presente articolo. In considerazione della classificazione del territorio del Comune di Crespadoro in zona sismica 2 (O.P.C.M. 3274 del 2003 e D.G.R. 67CR/2003), le modalità costrittive dovranno risultare conformi alle prescrizioni delle normative antisismiche. ARTICOLO 147 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AREE DESTINATE A SERVIZI ED
ARTICOLO 147 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AREE DESTINATE A SERVIZI ED IMPIANTI
conformi alle prescrizioni delle normative antisismiche. ARTICOLO 147 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AREE DESTINATE A SERVIZI ED IMPIANTI PUBBLICI. Nelle aree per le quali il Piano Regolatore Generale prescrive l'adozione di uno strumento attuativo o comunque sottoposte ad intervento attuativo, la posizione dei servizi, degli impianti e degli edifici pubblici (scuole, verdi, parcheggi, ecc.) ricadenti all'interno dell'area d'intervento può venire
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 81
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 81 collocata, sempre all'interno del perimetro dello strumento attuativo, anche in sede diversa da quella indicata dal Piano Regolatore Generale/Programma di Fabbricazione, ove tale diversa posizione sia imposta da esigenze di razionale pianificazione e la superficie complessivamente destinata a tali infrastrutture venga in ogni caso trasferita al Comune in conto opere di urbanizzazione.
ficie complessivamente destinata a tali infrastrutture venga in ogni caso trasferita al Comune in conto opere di urbanizzazione. In ogni caso la superficie complessivamente destinata agli insediamenti di cui al precedente comma, all'interno di ciascuna area d'intervento come al precedente comma determinata, nelle dimensioni previste dal Piano Regolatore Generale, è considerata come standard globale e complessivo di urbanizzazione secondaria, relativo alla singola area di intervento, anche in deroga
rata come standard globale e complessivo di urbanizzazione secondaria, relativo alla singola area di intervento, anche in deroga alle eventualmente diverse disposizioni generali che prevedano standards minori. Qualora, all'interno del singolo strumento attuativo, non sia possibile o conveniente, a giudizio del Consiglio Comunale, reperire od utilizzare tutte le aree richieste per soddisfare gli standards minimi o le singole previsioni del Piano Regolatore Generale per urbanizzazione secondaria, le
este per soddisfare gli standards minimi o le singole previsioni del Piano Regolatore Generale per urbanizzazione secondaria, le corrispondenti aree possono essere conferite al Comune, a totali spese dei proprietari delle aree comprese nel singolo strumento attuativo, anche all'esterno di esso, nell'ambito di zone indicate dal Piano Regolatore Generale per destinazioni di standards corrispondenti agli standards carenti
, nell'ambito di zone indicate dal Piano Regolatore Generale per destinazioni di standards corrispondenti agli standards carenti e individuate con la stessa delibera consiliare di cui sopra; ovvero può essere corrisposto al Comune il prezzo relativo. Il Comune può destinare le aree trasferitegli in conto standards di urbanizzazione secondaria dello strumento attuativo, eccedenti le corrispondenti necessità e/o possibilità dello stesso, ad edilizia
nizzazione secondaria dello strumento attuativo, eccedenti le corrispondenti necessità e/o possibilità dello stesso, ad edilizia economica e popolare; provvedendo ad acquisire, col ricavato della cessione di esse, che sarà disposta ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971, delle aree, esterne al perimetro dello strumento attuativo, destinate dal Piano Regolatore Generale a standards corrispondenti. I contributi di urbanizzazione secondaria saranno versati nel conto previsto dall'art. 12 legge
rale a standards corrispondenti. I contributi di urbanizzazione secondaria saranno versati nel conto previsto dall'art. 12 legge 28.1.1977 n. 10 ed utilizzati per l'acquisizione delle aree che il Piano Regolatore Generale destina ad impianti pubblici.
TITOLO 1°:
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 82 PARTE SESTA: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. TITOLO 1°: DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ARTICOLO 148 - PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ RILASCIATI IN DATA ANTERIORE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. L'entrata in vigore del Regolamento Edilizio con annesso Piano Regolatore Generale e delle relative varianti comporta la decadenza delle autorizzazioni a lottizzare in contrasto con lo
Piano Regolatore Generale e delle relative varianti comporta la decadenza delle autorizzazioni a lottizzare in contrasto con lo strumento entrato in vigore; comporta altresì la decadenza dei permessi di costruire in contrasto con lo strumento entrato in vigore, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati ai sensi del precedente art. 32 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
TITOLO 2°:
ori siano stati iniziati ai sensi del precedente art. 32 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, del permesso di costruire relativo va pronunciata la decadenza per la parte non realizzata. TITOLO 2°: DISPOSIZIONI FINALI. ARTICOLO 149 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. Il presente Regolamento approvato dall'Autorità competente, entra in vigore il giorno successivo ai
RE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
RE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. Il presente Regolamento approvato dall'Autorità competente, entra in vigore il giorno successivo ai 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, viene effettuata un'indagine per accertare, in ordine alle delimitazioni comprensoriali esistenti: le possibilità di nuove e diverse aggregazioni al fine di un'organica gestione dei servizi:
- acquedotto
- fognatura
- trasporti
- istruzione
ARTICOLO 150 – NORME ABROGATE.
à di nuove e diverse aggregazioni al fine di un'organica gestione dei servizi:
- acquedotto
- fognatura
- trasporti
- istruzione
- servizi sociosanitari
- asporto rifiuti ARTICOLO 150 – NORME ABROGATE. E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria od incompatibile con le norme del presente Regolamento. ARTICOLO 151 – POTERI DI DEROGA. L’Amministrazione Comunale, previa deliberazioni del Consiglio Comunale, e nel rispetto della
ARTICOLO 151 – POTERI DI DEROGA.
. ARTICOLO 151 – POTERI DI DEROGA. L’Amministrazione Comunale, previa deliberazioni del Consiglio Comunale, e nel rispetto della legislazione vigente, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle norme del presente Regolamento Edilizio e di attuazione del Piano Regolatore, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 83 ARTICOLO 152 – SANZIONI.
COMUNE DI CRESPADORO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 83 ARTICOLO 152 – SANZIONI. Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge urbanistica e dalla legge comunale e provinciale. Non è ammessa l'oblazione in breve.
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