Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 1 di 63 REGOLAMENTO
Comune di Ancona · Ancona, Marche
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682 sezioni del documento
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Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 1 di 63 REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO EDILIZIOEDILIZIOEDILIZIOEDILIZIO DELDELDELDEL COMUNE DI ANCONACOMUNE DI ANCONACOMUNE DI ANCONACOMUNE DI ANCONA
TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
AMENTOREGOLAMENTO EDILIZIOEDILIZIOEDILIZIOEDILIZIO DELDELDELDEL COMUNE DI ANCONACOMUNE DI ANCONACOMUNE DI ANCONACOMUNE DI ANCONA
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 2 di 63 TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I
COMUNE DI ANCONACOMUNE DI ANCONA
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 2 di 63 TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I Disposizioni generali opere, attività ed interventi soggetti a concessione o adDisposizioni generali opere, attività ed interventi soggetti a concessione o adDisposizioni generali opere, attività ed interventi soggetti a concessione o adDisposizioni generali opere, attività ed interventi soggetti a concessione o ad
Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 - Contenuti del Regolamento EdilizioContenuti del Regol
ttività ed interventi soggetti a concessione o adDisposizioni generali opere, attività ed interventi soggetti a concessione o ad autorizzazione ediliziaautorizzazione ediliziaautorizzazione ediliziaautorizzazione edilizia; Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 - Contenuti del Regolamento EdilizioContenuti del Regolamento EdilizioContenuti del Regolamento EdilizioContenuti del Regolamento Edilizio
- Il Comune con il presente regolamento edilizio, sulla base del
uti del Regolamento EdilizioContenuti del Regolamento Edilizio
- Il Comune con il presente regolamento edilizio, sulla base del regolamento edilizio tipo, emanato dalla Regione Marche con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 dei 14.9.1989, modificato con successivo decreto n. 28 del 14.11.1990, disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale.
- L'attività costruttiva edilizia e le altre attività ad essa connesse, le opere e
anistici ed edilizi nel territorio comunale. 2. L'attività costruttiva edilizia e le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano territoriale, le lottizzazioni di aree ed ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia dei territorio comunale, con esclusione delle normali operazioni agricole e delle attività estrattive, sono disciplinate dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali, dalle relative norme
Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 ---- Opere e attività soggette aOpere e attività sogget
icole e delle attività estrattive, sono disciplinate dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali, dalle relative norme tecniche di attuazione, dalla legislazione statale e regionale in materia nonché dal presente regolamento edilizio. Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 ---- Opere e attività soggette aOpere e attività soggette aOpere e attività soggette aOpere e attività soggette a Permesso di CostruirePermesso di CostruirePermesso di CostruirePermesso di Costruire
ività soggette aOpere e attività soggette a Permesso di CostruirePermesso di CostruirePermesso di CostruirePermesso di Costruire (Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)
- Sono soggette a permesso di costruire le seguenti opere realizzate da soggetti privati o pubblici: a.) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni;
o di costruire le seguenti opere realizzate da soggetti privati o pubblici: a.) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni; b.) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al successivo articolo 12; c.) interventi di ristrutturazione edilizia di cui al successivo articolo 11 che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente
ino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso; d.) modifiche delle destinazioni d’uso, fra le diverse classi indicate dal D.M. 2 aprile 1968, dei fabbricati esistenti o di parte di essi anche se tali modifiche non comportano interventi edilizi, e quando all’interno della
parte di opere stradali;
ei fabbricati esistenti o di parte di essi anche se tali modifiche non comportano interventi edilizi, e quando all’interno della stessa classe implichino variazione in aumento degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968 e del carico urbanistico; Sono altresì soggette a permesso di costruire le seguenti opere: e.) viabilità poderale o di bonifica, strade private; f.) esecuzione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni facenti parte di opere stradali;
parte di opere stradali;
o di bonifica, strade private; f.) esecuzione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni facenti parte di opere stradali; g.) laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc.. 2. Sono da considerare interventi di nuova costruzione: a.) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma planovolumetrica, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla successiva lettera f).
rno della sagoma planovolumetrica, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla successiva lettera f). b.) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; c.) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici esercizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d.) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
d.) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
mbienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; f.) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; g.) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 3 di 63 h.) serre fisse, intendendo per tali gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, destinati esclusivamente a colture specializzate prodotte in condizioni climatiche artificiali; i.) installazione fuori terra di serbatoi destinati al deposito di carburante e oli minerali, saldamente infissi al suolo. 3. Non è considerata costruzione, la realizzazione di strutture di arredamento
ante e oli minerali, saldamente infissi al suolo. 3. Non è considerata costruzione, la realizzazione di strutture di arredamento esterno realizzate sull’area di pertinenza degli edifici quali pergolati in legno o ferro, gazebo dalla superficie massima (complessiva in caso di più strutture) non superiore a 20 mq. e altezza massima di ml. 3,00. L’eventuale copertura dei pergolati e dei gazebo non dovrà essere realizzata con materiale rigido. Il
tezza massima di ml. 3,00. L’eventuale copertura dei pergolati e dei gazebo non dovrà essere realizzata con materiale rigido. Il pergolato dovrà rimanere aperto almeno sui tre lati. Il gazebo dovrà rimanere aperto su tutti i lati. Non sono altresì considerate costruzioni i contenitori che abbiano altezza interna non superiore a ml. 1,50 ed esterna non superiore a ml.1,80 , superficie interna fino a mq. 4,00 e non abbiano alcuna struttura di
n superiore a ml. 1,50 ed esterna non superiore a ml.1,80 , superficie interna fino a mq. 4,00 e non abbiano alcuna struttura di fondazione; oppure armadi, fruibili solo dall’esterno, con profondità non superiore a cm. 80 e altezza massima esterna non superiore a ml. 2,00. 4. La norma di cui al comma precedente non si applica agli immobili e aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/04 e agli immobili di valore storico/architettonico indicati al successivo art. 4 comma 1 lettera p;
elate ai sensi del D.Lgs 42/04 e agli immobili di valore storico/architettonico indicati al successivo art. 4 comma 1 lettera p; 5. Non sono inoltre considerate costruzioni e quindi non assoggettabili alla normativa urbanistico-edilizia, i gazebo o altre strutture simili così come definite dal “Regolamento per la disciplina dell’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto”, approvato con delibera consiliare n. 60 del 12 aprile 2006. Per tali strutture valgono tutte le
er spazi di ristoro all’aperto”, approvato con delibera consiliare n. 60 del 12 aprile 2006. Per tali strutture valgono tutte le disposizioni contenute nel suddetto Regolamento e la loro realizzazione, trattandosi di opere collegate all’occupazione temporanea di suolo pubblico, è da considerarsi attività edilizia libera, così come definita dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001, e quindi non soggetta ad alcun titolo abilitativo, rimanendo salve le
ibera, così come definita dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001, e quindi non soggetta ad alcun titolo abilitativo, rimanendo salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione devono essere installati dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a
Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 –––– Opere soggette a Denuncia di Inizio AttivitàOpere
annelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa (vedi anche art. 66 del Regolamento Edilizio). Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 –––– Opere soggette a Denuncia di Inizio AttivitàOpere soggette a Denuncia di Inizio AttivitàOpere soggette a Denuncia di Inizio AttivitàOpere soggette a Denuncia di Inizio Attività
e soggette a Denuncia di Inizio AttivitàOpere soggette a Denuncia di Inizio AttivitàOpere soggette a Denuncia di Inizio Attività (Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008) 1.Sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’art. 22 commi 1 e 2 del D.P.R. 380/01 i seguenti interventi:
5/2008) 1.Sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’art. 22 commi 1 e 2 del D.P.R. 380/01 i seguenti interventi: a.) interventi non riconducibili alla attività edilizia libera di cui al successivo art. 5 oppure non soggetti a permesso di costruire di cui all’art. 2 del presente Regolamento, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia vigente;
o conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia vigente; b.) varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza
ma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tale denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; 2. In alternativa al Permesso di costruire possono essere realizzati mediante
Art. 4 - Altri interventi ed opere soggetti a denuncia di inizio
ima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; 2. In alternativa al Permesso di costruire possono essere realizzati mediante Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/01, gli interventi di ristrutturazione di cui al successivo art. 11. Art. 4 - Altri interventi ed opere soggetti a denuncia di inizio attività
Art. 4 - Altri interventi ed opere soggetti a denuncia di inizio
enti di ristrutturazione di cui al successivo art. 11. Art. 4 - Altri interventi ed opere soggetti a denuncia di inizio attività (D(D(D(Deliberazione del Commissario Straordinario n. 127eliberazione del Commissario Straordinario n. 127eliberazione del Commissario Straordinario n. 127eliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 13/05/2009del 13/05/2009del 13/05/2009del 13/05/2009))))
- Sono inoltre soggetti alla presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi
3/05/2009del 13/05/2009del 13/05/2009))))
- Sono inoltre soggetti alla presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/01 i seguenti interventi ed opere: a. le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dell'articolo 2, comma 2, lettera f; b. le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardano le coltivazioni
lito dell'articolo 2, comma 2, lettera f; b. le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardano le coltivazioni di cave e torbiere. Le cave sono soggette alla disciplina della L.R. 1 dicembre 1997, n. 90; c. la realizzazione di parcheggi, di cui all'articolo 9 della legge 22 marzo 1989 n. 122; d. interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche di cui dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 qualora consistenti in rampe, ascensori,
ne di barriere architettoniche di cui dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 qualora consistenti in rampe, ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala realizzati all’esterno, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; e. opere di abbattimento delle barriere architettoniche di collegamento verticale in edifici esistenti realizzate in deroga ai sensi del successivo art. 98 bis; f. strutture di sostegno per l’installazione di impianti pubblicitari quali insegne
deroga ai sensi del successivo art. 98 bis; f. strutture di sostegno per l’installazione di impianti pubblicitari quali insegne su palo, insegne sulla copertura, totem ecc. Il messaggio pubblicitario è soggetto alla autorizzazione di cui all’apposito Regolamento degli Impianti Pubblicitari.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 4 di 63 g. realizzazione di piscine nell’area di pertinenza degli edifici esistenti; h. perforazione di pozzi ed opere annesse per la captazione di acque dalla falda idrica (l’autorizzazione all’attingimento deve essere richiesta all’Ente competente alla tutela delle acque); i. installazione entro terra di serbatoi destinati al deposito di carburanti e oli combustibili e cisterne di accumulo idrico;
; i. installazione entro terra di serbatoi destinati al deposito di carburanti e oli combustibili e cisterne di accumulo idrico; j. muri di sostegno e rilevati in genere, non facenti parte di nuove opere stradali. k. l’apertura di nuovi accessi su strade e aree pubbliche o la modifica di quelli esistenti; l. l’installazione di nuovi impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento o la modifica di quelli esistenti quando comportano opere
di nuovi impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento o la modifica di quelli esistenti quando comportano opere esterne, fermo restando quanto previsto al successivo art. 66 comma 3. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la certificazione di conformità ai limiti di emissione acustica verificata con l’impianto in funzione; m. abrogato n. l’installazione o la modifica di canne fumarie, condotti di esalazione e
a verificata con l’impianto in funzione; m. abrogato n. l’installazione o la modifica di canne fumarie, condotti di esalazione e canalizzazioni in genere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 66 comma 3; o. gli arredi e manufatti di cui al precedente art. 2 comma 3 che riguardino immobili o aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04; p. gli arredi e manufatti di cui al precedente art. 2 comma 3 che riguardino immobili in zona extraurbana classificati A1, B1 e B2 e immobili in zona
Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 –––– Attività edilizia liberaAttività edilizia liberaAt
atti di cui al precedente art. 2 comma 3 che riguardino immobili in zona extraurbana classificati A1, B1 e B2 e immobili in zona urbana soggetti alle categorie di intervento CPI 1, CPI 2 e CPI 3. Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 –––– Attività edilizia liberaAttività edilizia liberaAttività edilizia liberaAttività edilizia libera
Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 –––– Attività edilizia liberaAttività edilizia liberaAt
. Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 –––– Attività edilizia liberaAttività edilizia liberaAttività edilizia liberaAttività edilizia libera (Delibera di Consigl(Delibera di Consigl(Delibera di Consigl(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)io Comunale n. 53 del 12/05/2008)io Comunale n. 53 del 12/05/2008)io Comunale n. 53 del 12/05/2008)
- Non sono soggette a Permesso di Costruire di cui all’art. 10 del D.P.R. 380/01 nè a Denuncia di inizio attività di cui all’art. 22 dello stesso DPR 380/01:
o di Costruire di cui all’art. 10 del D.P.R. 380/01 nè a Denuncia di inizio attività di cui all’art. 22 dello stesso DPR 380/01: a.) le opere di manutenzione ordinaria, purchè non interessino edifici vincolati ai sensi del titolo 1° del D.Lgs 42/2004; b.) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
e che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c.) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato. 2. Sono inoltre da considerarsi attività edilizia libera: a.) arredi e manufatti di cui al precedente art. 2 comma 3 non compresi fra quelli indicati ai commi 1o e 1p dell’art. 4;
ibera: a.) arredi e manufatti di cui al precedente art. 2 comma 3 non compresi fra quelli indicati ai commi 1o e 1p dell’art. 4; b.) opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, eseguite su ordinanza del Sindaco, emanata per la tutela della pubblica incolumità. In mancanza dell'ordinanza del Sindaco, possono tuttavia essere eseguite, senza preventiva istanza di concessione o autorizzazione da parte dell'interessato, quelle opere
ssono tuttavia essere eseguite, senza preventiva istanza di concessione o autorizzazione da parte dell'interessato, quelle opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili ad evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo di darne successiva ed immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di permesso di costruire oppure dichiarazione di inizio attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
te la domanda di permesso di costruire oppure dichiarazione di inizio attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; c.) demolizione di opere abusive ordinata dal Sindaco in applicazione della legislazione vigente; d.) opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada; e.) installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive; salvo quanto disposto dall’art. 67 del presente regolamento e fermo restando che dette
ttriche, telefoniche, antenne televisive; salvo quanto disposto dall’art. 67 del presente regolamento e fermo restando che dette opere sono soggette a Denuncia di Inizio Attività , quando richiedano opere murarie, scavi e reinterri che comportano modifica dell’aspetto dell’edificio o dello stato dei luoghi; f.) opere di sistemazione degli spazi esterni; fermo restando che dette opere sono soggette a Denuncia di Inizio Attività, quando comportino opere murarie e
Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6 ---- Concessioni in derogaConcessioni in derogaConcessi
gli spazi esterni; fermo restando che dette opere sono soggette a Denuncia di Inizio Attività, quando comportino opere murarie e consistenti rimodellamenti del terreno oppure ricadano sotto la disciplina del D.Lgs del 22/01/2004, n.42; Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6 ---- Concessioni in derogaConcessioni in derogaConcessioni in derogaConcessioni in deroga
- Nei limiti e nelle forme stabiliti dall'articolo 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, il
tabiliti dall'articolo 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, il Sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e munito del nulla osta preventivo della giunta regionale, ha la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni del regolamento edilizio, nonché alle norme degli strumenti urbanistici vigenti per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. 2. Sono escluse dalla concessione in deroga le zone omogenee A di cui
per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. 2. Sono escluse dalla concessione in deroga le zone omogenee A di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97. 3. Sono altresì non derogabili le norme relative alle destinazioni di zona, per le quali sono necessarie specifiche varianti allo strumento urbanistico. 4. La facoltà di deroga può essere estesa ad interventi di edilizia sperimentale da realizzare con finanziamento pubblico.
Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7 ---- Opere di competenza dello Stato ed opere su aree d
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 5 di 63 Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7 ---- Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demanialiOpere di competenza dello Stato ed opere su aree demanialiOpere di competenza dello Stato ed opere su aree demanialiOpere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali
- Ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o per opere insistenti su aree del
lo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o per opere insistenti su aree del demanio statale, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione. 2. in caso di non conformità con i vincoli e le norme dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, la progettazione di massima ed esecutiva delle opere
nformità con i vincoli e le norme dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, la progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato, è eseguita dalle amministrazioni statali competenti d'intesa con la Regione. A tal fine, la giunta regionale acquisisce preventivamente il parere dei comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8 ---- InterInterInterInterventi di manutenzione ordinari
A tal fine, la giunta regionale acquisisce preventivamente il parere dei comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi. TITOLO IITITOLO IITITOLO IITITOLO II Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8 ---- InterInterInterInterventi di manutenzione ordinariaventi di manutenzione ordinariaventi di manutenzione ordinariaventi di manutenzione ordinaria
nterventi di manutenzione ordinariaventi di manutenzione ordinariaventi di manutenzione ordinariaventi di manutenzione ordinaria (Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)
n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008) (Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 02/03/2012(Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 02/03/2012(Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 02/03/2012(Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 02/03/2012 –––– “j”)“j”)“j”)“j”)
- Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di
munale n. 23 del 02/03/2012 –––– “j”)“j”)“j”)“j”)
- Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- Gli interventi di manutenzione ordinaria, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 9, tra l'altro, riguardano: a. il rimaneggiamento del manto di copertura, il rifacimento con egual
o disposto al successivo art. 9, tra l'altro, riguardano: a. il rimaneggiamento del manto di copertura, il rifacimento con egual materiale e senza modificare la volumetria delle coperture; b. la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni che esterni; c. il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse dalle precedenti
nteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse dalle precedenti oppure all'esterno delle unità immobiliari con le stesse caratteristiche dei precedenti; d. la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie; e. la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione; f. la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni;
di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione; f. la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni; g. il restauro o riparazione di pozzi o cisterne all'interno delle proprietà private; h. la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici; i. ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati,
di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici; i. ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso del fabbricato. j. la mera sostituzione del generatore di calore, intesa come la rimozione di un vecchio generatore e l’istallazione, nella stessa posizione di quello originario, di un altro nuovo purché di potenza nominale del focolare inferiore a 35 Kw, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
ltro nuovo purché di potenza nominale del focolare inferiore a 35 Kw, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze; 3. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali sono considerate opere di manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, così come indicate nella circolare del ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918.
Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9 ---- InteInteInteInterventrventrventrventi di manutenzi
il loro adeguamento tecnologico, così come indicate nella circolare del ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918. Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9 ---- InteInteInteInterventrventrventrventi di manutenzione straordinariai di manutenzione straordinariai di manutenzione straordinariai di manutenzione straordinaria
venti di manutenzione straordinariai di manutenzione straordinariai di manutenzione straordinariai di manutenzione straordinaria (D(D(D(Deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 13/05/2009eliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 13/05/2009eliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 13/05/2009eliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 13/05/2009))))
- Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le
del Commissario Straordinario n. 127 del 13/05/2009))))
- Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici,nonché alla realizzazione e integrazione dei servizi igienico sanitari e tecnologici.
- Le parti dell'edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1, debbono mantenere, ricostituite nei materiali, la loro posizione e
ttoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1, debbono mantenere, ricostituite nei materiali, la loro posizione e funzione all'interno del preesistente sistema strutturale e distributivo. 3. Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell'edificio aventi funzioni portanti, quali muri maestri, solai di piano e di copertura, volte e scale. l relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati
estri, solai di piano e di copertura, volte e scale. l relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli stessi, mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione plano altimetrica preesistente. 4. l servizi sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne migliorino
situazione plano altimetrica preesistente. 4. l servizi sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne migliorino l'efficienza, possono essere anche realizzati ex novo al fine di migliorare la funzionalità stabilita dagli strumenti urbanistici. 5. In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria, da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio,
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 6 di 63 non debbono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non devono comportare modificazioni delle destinazioni d'uso. 6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro, riguardano: a. il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle volte e delle scale; b. il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (d'imposta e di colmo);
lle volte e delle scale; b. il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (d'imposta e di colmo); c. la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con materiali diversi ma senza modifiche di quota; d. la demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai, senza modifiche della quota di calpestio; e. la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali;
calpestio; e. la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali; f. il consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche di materiale; g. l'inserimento ex novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni; h. l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre; i. il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso;
. l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre; i. il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso; j. il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse; k. la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi; l. l'inserimento di vespai, di isolamenti termo-acustici e di altre impermeabilizzazioni;
o la messa in opera di doppi infissi; l. l'inserimento di vespai, di isolamenti termo-acustici e di altre impermeabilizzazioni; m. le modifiche che alterano in modo significativo il profilo del terreno e le sistemazioni esterne e delle recinzioni; n. la sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi-igienico sanitari in mancanza o inefficienza di quelli esistenti; o. l’installazione di nuovi impianti di riscaldamento, climatizzazione e
anitari in mancanza o inefficienza di quelli esistenti; o. l’installazione di nuovi impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento o la modifica di quelli esistenti quando comportano opere esterne, fermo restando quanto previsto dall’art. 66 comma 3; p. l’installazione di sistemi per la produzione di energia alternativa quali pannelli solari, fotovoltaici su manufatti esistenti, quando non rientrano nei casi di manutenzione ordinaria secondo la vigente legislazione;
i, fotovoltaici su manufatti esistenti, quando non rientrano nei casi di manutenzione ordinaria secondo la vigente legislazione; q. l’installazione o la modifica di canne fumarie, condotti di esalazione e canalizzazioni in genere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 66 comma 3, 7. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli sulle apparecchiature,
edifici industriali e artigianali, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli sulle apparecchiature, servizi e impianti così come indicati nella circolare del ministro dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918, non elencati tra quelli di manutenzione ordinaria, purché non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo a effetti negativi di natura igienica e non comportino aumento delle superfici utili.
Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10 ---- Interventi di restauro e risanamento conservat
bientali e paesaggistiche, non diano luogo a effetti negativi di natura igienica e non comportino aumento delle superfici utili. Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10 ---- Interventi di restauro e risanamento conservativoInterventi di restauro e risanamento conservativoInterventi di restauro e risanamento conservativoInterventi di restauro e risanamento conservativo
- Sono interventi di restauro e risanamento conservativo tutti quelli finalizzati alla conservazione dell'organismo edilizio e al miglioramento
ti di restauro e risanamento conservativo tutti quelli finalizzati alla conservazione dell'organismo edilizio e al miglioramento della funzionalità dello stesso in relazione a destinazioni d'uso con esso compatibili, anche diverse da quelli precedenti. 2. Tali interventi consistono in un insieme sistematico di opere che possono coinvolgere tutte le componenti dell'organismo edilizio (formali, strutturali, distributive, tecnologiche), sempre però nel rispetto degli elementi
e componenti dell'organismo edilizio (formali, strutturali, distributive, tecnologiche), sempre però nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso. 3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivi di quelli di cui al precedente articolo 9 allorché siano aggregati in un "insieme sistematico", riguardano, tra l'altro, le seguenti opere: a) consolidamento, ripristino delle scale e rinnovo degli elementi
eme sistematico", riguardano, tra l'altro, le seguenti opere: a) consolidamento, ripristino delle scale e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio (quali muri, volte, solai di piano e di copertura, balconi); vanno considerate come parte integrante dell'edificio anche quelle aggiunte o modificazioni che pur risultando conseguenti ad alterazioni dell'impianto originario - sono ormai, per dignità di materiali e correttezza di forme, completamente assimilate all'organismo
i dell'impianto originario - sono ormai, per dignità di materiali e correttezza di forme, completamente assimilate all'organismo edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo; b) ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all'impianto architettonico (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per giardini e orti) e quindi da eliminare;
anto architettonico (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per giardini e orti) e quindi da eliminare; c) inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso (quali nuovi servizi igienico-sanitari, locale caldaia, ascensori) sempre nei rispetto degli elementi tipologici fermali e strutturali dell'organismo edilizio, d) riordino delle aperture, anche con modificazioni dell'impianto distributivo interno.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 7 di 63 4. Resta ferma, per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualificabili come opere interne, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 2. 5. La modifica della destinazione d'uso è consentita, purché ammessa dalle norme degli strumenti urbanistici e compatibile con il carattere storico- artistico dell'edificio e la sua struttura e tipologia originaria.
Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11 ---- IntervenIntervenIntervenInterventi di ristrutt
strumenti urbanistici e compatibile con il carattere storico- artistico dell'edificio e la sua struttura e tipologia originaria. Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11 ---- IntervenIntervenIntervenInterventi di ristrutturazione ediliziati di ristrutturazione ediliziati di ristrutturazione ediliziati di ristrutturazione edilizia
rventi di ristrutturazione ediliziati di ristrutturazione ediliziati di ristrutturazione ediliziati di ristrutturazione edilizia (Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)
- Sono interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
azione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
iminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell’edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa. 2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono riguardare, tra l'altro le seguenti opere: a) Rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con
lizia possono riguardare, tra l'altro le seguenti opere: a) Rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche della originaria posizione degli elementi strutturali; b) Demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni; c) Demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici; d) Demolizioni e ricostruzioni dei solai, delle scale, anche con modifiche di quote e della copertura;
Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12 ---- Interventi di ristrutturazione urbanisticaInte
iche dei sistemi statici; d) Demolizioni e ricostruzioni dei solai, delle scale, anche con modifiche di quote e della copertura; e) Costruzioni di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti, fondazioni; f) Riorganizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali, nonché dei servizi di uso comune. Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12 ---- Interventi di ristrutturazione urbanisticaInterventi di ristrutturazione urbanisticaInterventi di ristrutturazione urbanisticaInterventi di ristrutturazione urbanistica
caInterventi di ristrutturazione urbanisticaInterventi di ristrutturazione urbanisticaInterventi di ristrutturazione urbanistica
- Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione dei disegno l dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
- Non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica in assenza di
Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13 ---- Definizione degli indici e parametriDefinizion
dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica in assenza di uno specifico strumento urbanistico che ne disciplini l'attuazione e la normativa. TITOLO IIITITOLO IIITITOLO IIITITOLO III Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13 ---- Definizione degli indici e parametriDefinizione degli indici e parametriDefinizione degli indici e parametriDefinizione degli indici e parametri
i indici e parametriDefinizione degli indici e parametriDefinizione degli indici e parametriDefinizione degli indici e parametri (Deliberazione del Consiglio Comunale n(Deliberazione del Consiglio Comunale n(Deliberazione del Consiglio Comunale n(Deliberazione del Consiglio Comunale n.... 90 del 25/07/2000)90 del 25/07/2000)90 del 25/07/2000)90 del 25/07/2000)
o Comunale n(Deliberazione del Consiglio Comunale n.... 90 del 25/07/2000)90 del 25/07/2000)90 del 25/07/2000)90 del 25/07/2000) (Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 02/03/2012 )(Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 02/03/2012 )(Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 02/03/2012 )(Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 02/03/2012 )
- Gli indici e i parametri edilizi e urbanistici sono definiti nel modo seguente: a) Superficie territoriale (ST)
02/03/2012 )
- Gli indici e i parametri edilizi e urbanistici sono definiti nel modo seguente: a) Superficie territoriale (ST) E' l'area complessiva interessata da un intervento urbanistico attuativo, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e le aree destinate all'edificazione. b) Superficie fondiaria (SF) E' l'area destinata all'edificazione, che risulta dalla ST sottraendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. c) Superficie utile lorda (SUL)
e risulta dalla ST sottraendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. c) Superficie utile lorda (SUL) E' la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow window, scale e ballatoi di accesso, vani ascensori, cavedi per impianti tecnici, compresa la porzione di sottotetto avente altezza netta interna misurata tra pavimento ed intradosso del solaio di copertura superiore a m. 1,50.
one di sottotetto avente altezza netta interna misurata tra pavimento ed intradosso del solaio di copertura superiore a m. 1,50. Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda, con una quota pari al 50% della loro entità, i porticati di uso condominiale ed il piano seminterrato (come definito alla successiva lettera u) ed i manufatti
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 8 di 63 funzionali alla attività produttiva costituiti dalle sole coperture e privi di chiusure perimetrali almeno su tre lati. Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda:
- i piani completamente interrati (come definiti alla successiva lettera u), con destinazioni che escludano la presenza continuativa di persone;
- i porticati pubblici o d'uso pubblico;
- i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del
uativa di persone;
- i porticati pubblici o d'uso pubblico;
- i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti, serbatoi,vasi di espansione o canne fumarie;
- i volumi seminterrati (come definiti alla successiva lettera u) strettamente necessari alla funzionalità degli impianti tecnici;
- scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi
tamente necessari alla funzionalità degli impianti tecnici;
- scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala non coperta, terrazze e logge aperte;
- volumi necessari alla realizzazione degli ascensori, piattaforme elevatrici coperte, servo scala coperti, per i soli edifici esistenti, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- soppalchi e trapiani da realizzarsi negli edifici esistenti aventi altezza libera inferiore a m. 2.
barriere architettoniche;
- soppalchi e trapiani da realizzarsi negli edifici esistenti aventi altezza libera inferiore a m. 2.
- i volumi tecnici, anche fuori terra, strettamente necessari alla funzionalità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, ecc…);
- i volumi tecnici, anche fuori terra, strettamente necessari alla funzionalità degli impianti radiotelevisivi e delle stazioni radio base di telefonia cellulare; d) Volume (VI)
te necessari alla funzionalità degli impianti radiotelevisivi e delle stazioni radio base di telefonia cellulare; d) Volume (VI) E' la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano per l'altezza dello stesso misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore. Per l'ultimo piano, l'altezza è quella compresa tra la quota di calpestio e l'intradosso del solaio piano o, per copertura a falde, l'altezza media dell'intradosso relativa alla
ra la quota di calpestio e l'intradosso del solaio piano o, per copertura a falde, l'altezza media dell'intradosso relativa alla superficie utile lorda computata. e) Indice di fabbricabilità territoriale (IT) E' il rapporto tra il volume (V) massimo realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa. f) Indice di utilizzazione territoriale (UT) E' il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale
UT) E' il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa. g) Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) E' il rapporto tra il volume (V) e la superficie fondiaria (SF). h) Indice di utilizzazione fondiaria (UF) E' il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) e la superficie fondiaria (SF). i) Superficie coperta (SC) La superficie coperta degli edifici è data dalla proiezione orizzontale
la superficie fondiaria (SF). i) Superficie coperta (SC) La superficie coperta degli edifici è data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, compresi i volumi aggettanti ed esclusi i balconi completamente aperti e le pensiline. Non vengono computate ai fini della SC le parti di un edificio completamente interrate e ricoperte da un adeguato manto erboso. l) Indice di copertura (IC) E' il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria
da un adeguato manto erboso. l) Indice di copertura (IC) E' il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF). m) Altezza delle fronti (H) E' l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra alla linea di copertura computando i corpi arretrati qualora non compresi. La linea di terra è definita dall'intersezione della parete dei prospetto con il piano stradale o il piano dei marciapiede o il piano dei terreno a
definita dall'intersezione della parete dei prospetto con il piano stradale o il piano dei marciapiede o il piano dei terreno a sistemazione definitiva. La sistemazione definitiva deve essere quanto più possibile corrispondente alla linea naturale del terreno. Ad esclusione delle aree sottoposte a tutela Paesaggistica e/o che contengano specifiche prescrizioni in contrasto, sono ammessi scavi o riporti di terreno nella misura non superiore a cm. 80, nel caso di
o specifiche prescrizioni in contrasto, sono ammessi scavi o riporti di terreno nella misura non superiore a cm. 80, nel caso di terreni con pendenza fino al 15% ed in misura non superiore a cm 150 , in caso di terreni con pendenza dal 15% al 30%. In questi casi la sistemazione definitiva del terreno dovrà essere tale da garantire una fascia di larghezza non inferiore a cm. 200 calcolata dal piede dell’edificio.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 9 di 63 La linea di copertura è definita, nel caso di copertura piana, dall'intersezione, della parte dei prospetto con il piano corrispondente all'estradosso grezzo del solaio di copertura; nel caso di copertura a falde, dall'intersezione della parete di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso grezzo della falda di copertura. Salvo diversa specifica prescrizione dei singoli strumenti urbanistici, la
dente all'estradosso grezzo della falda di copertura. Salvo diversa specifica prescrizione dei singoli strumenti urbanistici, la misura dell'altezza non tiene conto dei vano scala, dell'ascensore e di canne fumarie, né delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali al piano seminterrato, purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano di larghezza superiore a m. 3. n) Altezza massima degli edifici (H MAX)
zzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano di larghezza superiore a m. 3. n) Altezza massima degli edifici (H MAX) E' la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurate come alla precedente lettera m). Nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinale di tetti capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente all'intersezione delle pareti di pro
nna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente all'intersezione delle pareti di pro spetto con il piano corrispondente all'estradosso grezzo della falda di copertura purché il colmo non superi di m. 1,80 l'altezza così misurata; in caso diverso l'altezza massima va misurata alla linea d colmo (v. figure 1,2,3,4). Nel caso che le falde di copertura coincidano con le pareti inclinate dei prospetti, l'altezza massima va sempre misurata alla linea di
o che le falde di copertura coincidano con le pareti inclinate dei prospetti, l'altezza massima va sempre misurata alla linea di colmo (v. figure 5 e 6). Per edifici ubicati su terreni con pendenza naturale superiore al 15%, l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, salvo prescrizioni più restrittive degli stessi, può essere superata di un 20% nelle parti a valle dei prospetti, con un massimo assoluto di m. 2 (v. figura 7). o) Distacco tra gli edifici (DF)
ata di un 20% nelle parti a valle dei prospetti, con un massimo assoluto di m. 2 (v. figura 7). o) Distacco tra gli edifici (DF) E' la distanza (minima) tra le pareti antistanti gli edifici, o corpi di fabbrica degli stessi, salvo le pareti prospettanti sugli spazi interni di cui alla successiva lettera r), misurata nei punti di massima sporgenza. Due pareti si intendono prospicienti quando l'angolo formato dai prolungamento delle stesse è inferiore ai 70 gradi sessagesimali e la
reti si intendono prospicienti quando l'angolo formato dai prolungamento delle stesse è inferiore ai 70 gradi sessagesimali e la sovrapposizione è superiore a 1/4 della distanza minima tra le pareti stesse. Per gli edifici gradonati la distanza viene misurata in corrispondenza di ogni arretramento. p) Distacco dai confini (DC) E' la distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio e la linea di confine, misurata nel punto di massima sporgenza.
distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio e la linea di confine, misurata nel punto di massima sporgenza. Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse proprietà esistenti o la linea che definisce i diversi lotti o comparti dei piani attuativi, anche la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuata negli strumenti urbanistici. q) Distanza dalle strade (DS)
elimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuata negli strumenti urbanistici. q) Distanza dalle strade (DS) E' la distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio ed il ciglio della sede stradale ' comprensiva di marciapiede e delle aree pubbliche di parcheggio e di arredo stradale. r) Spazi interni agli edifici Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro, così suddivise:
ndono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro, così suddivise:
- patio, si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m. 6 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4;
- cortile, si intende per cortile lo spazio interno di cui al successivo articolo 81, comma 1 ;
di altezza non superiore a m. 4;
- cortile, si intende per cortile lo spazio interno di cui al successivo articolo 81, comma 1 ;
- chiostrina, si intende per chiostrina lo spazio interno di cui al successivo articolo 81, comma 3. s) Numero dei piani E' il numero dei piani fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile. t) Piano sottotetto abitabile o utilizzabile
iano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile. t) Piano sottotetto abitabile o utilizzabile Si intende per piano sottotetto quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde dei tetto. Il piano sottotetto è da considerare abitabile ove pur non risultando destinato ad abitazione presenta un'altezza sufficiente per ottenere l'abitabilità, ai sensi dei D.M. 5 luglio 1975, pubblicato nella gazzetta
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 10 di 63 ufficiale dei 18 luglio 1975, n. 190. Il piano sottotetto è da considerare utilizzabile (e quindi da conteggiare come superficie utile lorda), per la porzione avente altezza netta interna, misurata dal piano dei pavimento alla linea di intradosso dei solaio di copertura, superiore a m. 1,50. u) Piano interrato e piano seminterrato Si definisce piano seminterrato il piano sito al piede dell'edificio o
eriore a m. 1,50. u) Piano interrato e piano seminterrato Si definisce piano seminterrato il piano sito al piede dell'edificio o parzialmente interrato, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea di terra è superiore al 50% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali. Si definisce piano interrato il piano sito al piede dell'edificio quando le pareti perimetrali sono completamente comprese entro la linea di terra
interrato il piano sito al piede dell'edificio quando le pareti perimetrali sono completamente comprese entro la linea di terra sistemata, salvo le porzioni strettamente necessarie per bocche di lupo, accessi, carrabili e pedonali, purché realizzati in trincea rispetto alla linea di terra. La sistemazione dei terreno dovrà, quanto più possibile, rispettare la linea naturale dei terreno originaria. Nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le dimensioni che
e, rispettare la linea naturale dei terreno originaria. Nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le dimensioni che per la posizione su terreni in forte pendenza e per l'articolazione volumetrica nell'attacco a terra, ai fini dell'individuazione delle parti interrate e seminterrate si dovrà scomporre il piano in porzioni rispettivamente da considerare fuori terra, seminterrate e interrate (v. figura 8). v) Superficie utile abitabile o utilizzabile (SUA)
tivamente da considerare fuori terra, seminterrate e interrate (v. figura 8). v) Superficie utile abitabile o utilizzabile (SUA) E' la superficie di pavimento degli alloggi o dei locali ad altra destinazione, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porta e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi. z) Superficie complessiva (Sc) La superficie complessiva è costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% dei totale delle superfici non residenziali
icie complessiva è costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% dei totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr). Le superfici per servizi ed accessori riguardano:
- cantinole, soffitte locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- autorimesse singole e collettive;
iche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze; 2) autorimesse singole e collettive; 3) androni di ingresso e porticati liberi; 4) logge e balconi. I porticati di cui al numero 3) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano o ne consentano l'uso pubblico. aa) Fronte dell'edificio Si intende il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un
o o ne consentano l'uso pubblico. aa) Fronte dell'edificio Si intende il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un edificio indipendentemente dall'andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano, e, quindi, la fronte viene calcolata secondo la distanza in metri tra due punti estremi dell'intero prospetto. bb) Fabbricato o edificio Si intende qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure
de qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e abbia una o più scale autonome. Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazione;
parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad
o residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazione; per fabbricato non residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. cc) Ampliamento Si intende l'ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente. dd) Abitazione, stanza, vano
ostruzione in senso orizzontale o verticale di abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente. dd) Abitazione, stanza, vano
- Per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile, destinato all'abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su un pianerottolo, cortile o terrazza;
- per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunge il
si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parte interrotta da notevole apertura (arco e simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro; per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 11 di 63 un'ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra; per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinati ai disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc., nonché la cucina quando manchi di uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza. ee) Costruzione
, corridoi, ecc., nonché la cucina quando manchi di uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza. ee) Costruzione Si intende qualsiasi manufatto sia fuori che entro terra, comunque ancorato al suolo o a strutture esistenti.
Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14 ---- Funzioni della commissione edilizFunzioni dell
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 12 di 63 TITOLO IVTITOLO IVTITOLO IVTITOLO IV Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14 ---- Funzioni della commissione edilizFunzioni della commissione edilizFunzioni della commissione edilizFunzioni della commissione edilizia comunaleia comunaleia comunaleia comunale
commissione edilizFunzioni della commissione edilizFunzioni della commissione edilizia comunaleia comunaleia comunaleia comunale (delibera di Consiglio Comunale n° 135 del 22/09/2003)(delibera di Consiglio Comunale n° 135 del 22/09/2003)(delibera di Consiglio Comunale n° 135 del 22/09/2003)(delibera di Consiglio Comunale n° 135 del 22/09/2003)
- La commissione edilizia è l'organo con funzioni consultive del dirigente dell'ufficio preposto al rilascio di permessi a costruire in materia di
dilizia è l'organo con funzioni consultive del dirigente dell'ufficio preposto al rilascio di permessi a costruire in materia di urbanistica ed edilizia, esprime parere sul decoro ambientale delle opere nel rispetto dell'espressione naturalistica per le opere ricadenti nelle zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 490/99. 2) Essa dà parere/i non vincolante/i al Dirigente dell'ufficio preposto al rilascio di Permessi a Costruire, per gli interventi ricadenti nelle zone
non vincolante/i al Dirigente dell'ufficio preposto al rilascio di Permessi a Costruire, per gli interventi ricadenti nelle zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; 3) Il Dirigente dell’ufficio preposto al rilascio dei Permessi a Costruire comunque ha la facoltà di richiedere il parere alla commissione edilizia su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio
hiedere il parere alla commissione edilizia su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale, compresi i pareri rilasciati in via preliminare, su progetti relativi ad opere di particolare importanza sia di edilizia privata che pubblica; 4) Il parere della commissione edilizia non è vincolante ai fini del rilascio del Permesso a Costruire, pertanto il dirigente dell’ufficio preposto a tal rilascio, può assumere determinazioni motivandole, difformi
Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15 ---- Composizione della commissione ediliziaComposi
messo a Costruire, pertanto il dirigente dell’ufficio preposto a tal rilascio, può assumere determinazioni motivandole, difformi dall’orientamento prevalentemente della commissione stessa. Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15 ---- Composizione della commissione ediliziaComposizione della commissione ediliziaComposizione della commissione ediliziaComposizione della commissione edilizia
ne ediliziaComposizione della commissione ediliziaComposizione della commissione ediliziaComposizione della commissione edilizia (D(D(D(Delibera di Consiglio n. 135 del 22/09/2003)elibera di Consiglio n. 135 del 22/09/2003)elibera di Consiglio n. 135 del 22/09/2003)elibera di Consiglio n. 135 del 22/09/2003)
- La commissione edilizia è composta: a. dal dirigente dell'ufficio preposto al rilascio dei permessi di costruire o da un suo delegato, che la presiede;
è composta: a. dal dirigente dell'ufficio preposto al rilascio dei permessi di costruire o da un suo delegato, che la presiede; b. dai seguenti esperti, nominati dal Consiglio Comunale:
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 13 di 63
- un esperto in materia di conoscenza della natura geomorfologica, idrogeologica e ambientale del territorio scelto tra una rosa segnalata dagli ordini professionali e/o sulla base del curriculum professionale;
- un esperto in materia di beni naturali e ambientali, così come previsto dalla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 e suo sostituto;
- un esperto in materia di beni storico culturali, così come
osì come previsto dalla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 e suo sostituto; 3) un esperto in materia di beni storico culturali, così come previsto dalla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 e suo sostituto; 2. Esercita le funzioni di segretario della commissione, un rappresentante dell'ufficio designato dal Dirigente del medesimo ufficio. 3. (abrogato) 4. I componenti della commissione durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha designati e comunque sino alla nomina dei nuovi membri
Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16 ---- Integrazione della commissione ediliziaIntegra
della commissione durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha designati e comunque sino alla nomina dei nuovi membri da parte del Consiglio Comunale subentrante, sono considerati dimissionari i componenti assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. 5. (abrogato) Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16 ---- Integrazione della commissione ediliziaIntegrazione della commissione ediliziaIntegrazione della commissione ediliziaIntegrazione della commissione edilizia
ne ediliziaIntegrazione della commissione ediliziaIntegrazione della commissione ediliziaIntegrazione della commissione edilizia (Delibera d(Delibera d(Delibera d(Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003)i Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003)i Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003)i Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003)
- La Commissione Edilizia potrà essere integrata, a discrezione del Dirigente, da esperti su problematiche specifiche scelti tra una rosa
Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17 ---- Funzionamento della commissione ediliziaFunzio
issione Edilizia potrà essere integrata, a discrezione del Dirigente, da esperti su problematiche specifiche scelti tra una rosa segnalata dagli ordini professionali e/o sulla base del curriculum professionale. Tali esperti (fino al massimo di tre) sono nominati dal dirigente. Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17 ---- Funzionamento della commissione ediliziaFunzionamento della commissione ediliziaFunzionamento della commissione ediliziaFunzionamento della commissione edilizia
ediliziaFunzionamento della commissione ediliziaFunzionamento della commissione ediliziaFunzionamento della commissione edilizia (Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003)(Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003)(Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003)(Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003)
- La commissione edilizia si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno;
- La commissione è convocata dal presidente con invito scritto;
riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno; 2. La commissione è convocata dal presidente con invito scritto; 3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti, compreso il presidente, e comunque devono essere presenti gli esperti in materia di beni culturali ed ambientali; 4. (abrogato) 5. (abrogato) 6. I progetti possono essere esaminati dalla commissione solo se siano stati istruiti dall'ufficio preposto in merito alla loro conformità alle norme
essere esaminati dalla commissione solo se siano stati istruiti dall'ufficio preposto in merito alla loro conformità alle norme urbanistiche. Il presidente, o suo delegato, prima della discussione in commissione illustra il parere dell'ufficio su ciascun progetto; 7. Per i componenti della commissione edilizia è incompatibile l’esercizio della libera professione relativamente ai progetti che sono soggetti all’esame della commissione stessa ai sensi del precedente art.14, commi
professione relativamente ai progetti che sono soggetti all’esame della commissione stessa ai sensi del precedente art.14, commi 2 e 3. Il componente della commissione non può essere presente durante l'esame su argomenti e/o progetti ai quali sia interessato quali ad esempio: - quanto risulti proprietario dell'area e/o di immobili oggetto d’esame o dell’area confinante; - quando vengono esaminate aree e/o immobili appartenenti al coniuge o a parenti fino al quarto grado, o ad
ell’area confinante; - quando vengono esaminate aree e/o immobili appartenenti al coniuge o a parenti fino al quarto grado, o ad affini sino al secondo grado. In tal caso si provvederà alla nomina del sostituto ai sensi dell’art.16, comma 1; 8. Il segretario redige il verbale relativo alla discussione effettuata dai membri della Commissione Edilizia, trascrivendo il parere di ogni componente la commissione stessa sul singolo progetto in un apposito registro.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 14 di 63 9. I processi verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario; 10. Il segretario, sentito il presidente, riporta la sintesi dei pareri dei componenti della commissione sul relativo progetto apponendo la dicitura "esaminato dalla commissione edilizia..." completando il tutto con data e firma del Presidente e del Segretario della commissione 11. L'interessato alla domanda di permesso di costruire, e/o qualsiasi
Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18 –––– SottocommissioSottocommissioSottocommissioSott
e firma del Presidente e del Segretario della commissione 11. L'interessato alla domanda di permesso di costruire, e/o qualsiasi soggetto avente titolo, ha la facoltà di accedere agli atti della Commissione Edilizia ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18 –––– SottocommissioSottocommissioSottocommissioSottocommissionininini
Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18 –––– SottocommissioSottocommissioSottocommissioSott
Legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18 –––– SottocommissioSottocommissioSottocommissioSottocommissionininini Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003(abrogato) TITOLO VTITOLO VTITOLO VTITOLO V
Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19 ---- Soggetti legittimati alla domanda di concessio
io Comunale n. 135 del 22/09/2003Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 22/09/2003(abrogato) TITOLO VTITOLO VTITOLO VTITOLO V Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19 ---- Soggetti legittimati alla domanda di concessione ediliziaSoggetti legittimati alla domanda di concessione ediliziaSoggetti legittimati alla domanda di concessione ediliziaSoggetti legittimati alla domanda di concessione edilizia
- E' legittimato a richiedere la concessione edilizia il proprietario
Soggetti legittimati alla domanda di concessione edilizia
- E' legittimato a richiedere la concessione edilizia il proprietario dell'immobile o chiunque altro vi abbia titolo, in base alle leggi in vigore.
- L'esecuzione di interventi o attività di cui all'articolo 1, quando sia richiesta da privati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato o di enti pubblici, è altresì subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ente cui le aree appartengono.
rimonio dello Stato o di enti pubblici, è altresì subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ente cui le aree appartengono. 3. A titolo esemplificativo, si considerano "aventi titolo legittimati" alla richiesta di concessione, tra gli altri: a) il titolare del diritto di superficie al di sopra dei suolo; b) il titolare del diritto di superficie al di sotto dei suolo, limitatamente alla richiesta di concessione per la realizzazione di opere sotterranee; c) l'enfiteuta;
ie al di sotto dei suolo, limitatamente alla richiesta di concessione per la realizzazione di opere sotterranee; c) l'enfiteuta; d) l'usufruttuario, limitatamente alle richieste di autorizzazione o concessione riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo; e) il titolare di diritto di uso ai sensi dell'articolo 1021 c.c. o dei diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1022 c.c., per la richiesta di
ritto di uso ai sensi dell'articolo 1021 c.c. o dei diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1022 c.c., per la richiesta di autorizzazione o di concessione di cui alla lettera precedente; f) il titolare del diritto reale di servitù, limitatamente alla richiesta di autorizzazione o concessione riguardante la manutenzione straordinaria ovvero altri interventi edilizi che siano indispensabili all'esercizio del diritto; g) il locatario o l'affittuario, limitatamente alla richiesta di autorizzazione
siano indispensabili all'esercizio del diritto; g) il locatario o l'affittuario, limitatamente alla richiesta di autorizzazione riguardante la manutenzione straordinaria urgente dell'immobile in locazione o in affitto; h) il mezzadro o il colono per gli interventi di cui all'articolo 8 della L.R. 28 ottobre 1977, n. 42; gli affittuari e i titolari di contratti associativi anche con clausola miglioratoria non convertiti, per gli interventi di cui
gli affittuari e i titolari di contratti associativi anche con clausola miglioratoria non convertiti, per gli interventi di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 3 maggio 1982, n. 203; i) il titolare di altre situazioni giuridiche soggettive consistenti nel godimento dei bene, limitatamente alle richieste di autorizzazione o concessione, direttamente connesse a tale godimento; j) i rappresentanti legali o volontari di uno degli aventi titolo sopra indicati.
Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20 ---- Domanda di concessioneDomanda di concessioneDo
sione, direttamente connesse a tale godimento; j) i rappresentanti legali o volontari di uno degli aventi titolo sopra indicati. Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20 ---- Domanda di concessioneDomanda di concessioneDomanda di concessioneDomanda di concessione
- La domanda diretta ad ottenere il rilascio della concessione è rivolta al sindaco ed è sottoscritta dal soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 19 e da uno o più progettisti.
- La domanda deve contenere:
o ed è sottoscritta dal soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 19 e da uno o più progettisti. 2. La domanda deve contenere: a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma dei richiedente ; b) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista, che deve essere un tecnico abilitato nei limiti delle competenze stabilite per legge e iscritto all'albo professionale. Restano fermi i casi previsti dall'articolo 285 dei R.D. 3 marzo 1934, n. 383;
lite per legge e iscritto all'albo professionale. Restano fermi i casi previsti dall'articolo 285 dei R.D. 3 marzo 1934, n. 383; c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma dei direttore dei lavori, che deve essere un tecnico in possesso dell'abilitazione o dei requisiti di cui alla lettera precedente.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 15 di 63 L'indicazione e la firma possono essere differite all'atto della comunicazione dell'inizio dei lavori d) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma dei costruttore, nonché, in base alla normativa vigente, specie per quanto riguarda le strutture in cemento armato, anche del tecnico dell'impresa stessa e dell'assistente. Tali indicazioni e firme possono essere differite secondo quanto stabilito alla lettera precedente;
sa stessa e dell'assistente. Tali indicazioni e firme possono essere differite secondo quanto stabilito alla lettera precedente; e) nel caso di lavori da eseguire in "diretta economia" o, comunque, senza una impresa costruttrice, la precisazione della persona che assume la responsabilità del cantiere. 3. Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente: a) l'elezione dei domicilio nel Comune da parte dei richiedente, ai sensi dell'articolo 47 dei codice civile, per tutti gli atti ed affari relativi al
cilio nel Comune da parte dei richiedente, ai sensi dell'articolo 47 dei codice civile, per tutti gli atti ed affari relativi al rilascio della concessione edilizia ed alla esecuzione dei lavori; b) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi dei direttore dei lavori, dei costruttore e dell'assistente, e i numeri di codice fiscale, qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le relative dichiarazioni di accettazione e l'impegno a denunciare entro gli otto
siano stati indicati nella domanda, allegando le relative dichiarazioni di accettazione e l'impegno a denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di sospensione dei lavori; c) l'attestazione che il richiedente la concessione rientra tra gli aventi titoli legittimati ai sensi dei precedente articolo 19. 4. Ove il soggetto legittimato alla concessione sia una persona giuridica, dovrà essere prodotta idonea documentazione dalla quale risultino la
Art. 21Art. 21Art. 21Art. 21 ---- Documentazione a corredo della domanda di conc
tto legittimato alla concessione sia una persona giuridica, dovrà essere prodotta idonea documentazione dalla quale risultino la natura, la sede ed il rappresentante legale. Art. 21Art. 21Art. 21Art. 21 ---- Documentazione a corredo della domanda di concessioneDocumentazione a corredo della domanda di concessioneDocumentazione a corredo della domanda di concessioneDocumentazione a corredo della domanda di concessione
- Alla domanda di concessione è allegata, di regola, la seguente documentazione:
titolo di proprietà o disponibilità dell'area o dell'immobile;
tazione a corredo della domanda di concessione
- Alla domanda di concessione è allegata, di regola, la seguente documentazione: a) stato di fatto dell'area o dell'immobile oggetto della richiesta e loro adiacenze, illustrato dagli elaborati elencati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante; b) certificato catastale rilasciato in data non anteriore a sei mesi, ovvero titolo di proprietà o disponibilità dell'area o dell'immobile;
titolo di proprietà o disponibilità dell'area o dell'immobile;
ato catastale rilasciato in data non anteriore a sei mesi, ovvero titolo di proprietà o disponibilità dell'area o dell'immobile; c) relazione illustrativa e progetto degli interventi sull'area o sull'immobile, illustrato dagli elaborati elencati nell'allegato B al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante; d) certificato di uso dei suolo ai sensi dell'articolo 8 dei D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazione) nella legge 25 marzo 1982,
uso dei suolo ai sensi dell'articolo 8 dei D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazione) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, nei Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, qualora esso sia stato precedentemente richiesto. Nel caso il suddetto certificato richiesto non sia stato rilasciato, in sua vece è presentata copia della domanda con la data dei protocollo comunale. E' altresì necessaria l'attestazione dei progettista, ai sensi dell'articolo 373 dei
omanda con la data dei protocollo comunale. E' altresì necessaria l'attestazione dei progettista, ai sensi dell'articolo 373 dei c.p., che l'opera progettata è conforme al certificato di uso dei suolo rilasciato dal Comune o richiesto; e) l'ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti per il particolare tipo di intervento; f) la bozza di convenzione, eventualmente necessaria. 2.2.2.2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere per progetti di
la bozza di convenzione, eventualmente necessaria. 2.2.2.2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere per progetti di notevole rilevanza, per interventi su aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché per interventi sul patrimonio edilizio esistente, ulteriore documentazione storica, ambientale, progettuale ed ulteriori elaborati illustrativi dei progetto, quali
zio esistente, ulteriore documentazione storica, ambientale, progettuale ed ulteriori elaborati illustrativi dei progetto, quali prospettive, plastici, fotomontaggi. Tutta la documentazione prevista negli allegati A e B dovrà essere comunque presentata prima dei rilascio della concessione.
Art. 22Art. 22Art. 22Art. 22 ---- Ulteriori domande ed allegati connessi con la
gi. Tutta la documentazione prevista negli allegati A e B dovrà essere comunque presentata prima dei rilascio della concessione. Art. 22Art. 22Art. 22Art. 22 ---- Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda diUlteriori domande ed allegati connessi con la domanda diUlteriori domande ed allegati connessi con la domanda diUlteriori domande ed allegati connessi con la domanda di concessioneconcessioneconcessioneconcessione
- Per le concessioni convenzionate, deve essere allegato alla domanda lo
omanda di concessioneconcessioneconcessioneconcessione
- Per le concessioni convenzionate, deve essere allegato alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto unilaterale redatto sulla base della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi della legislazione vigente, previ accordi con il Comune. Tale atto deve essere, prima dei rilascio della concessione, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei richiedente.
io della concessione, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei richiedente. 2. Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda anche un prospetto dimostrativo dei "volume totale edificato", ai fini della
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 16 di 63 determinazione della quota di contributo per opere di urbanizzazione, e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione. 3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di urbanizzazione, la relativa domanda deve essere presentata insieme con la domanda di concessione, previ accordi con il
Art. 23Art. 23Art. 23Art. 23 ---- Atti autorizzativi generaliAtti autorizzativi
opere di urbanizzazione, la relativa domanda deve essere presentata insieme con la domanda di concessione, previ accordi con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie. Art. 23Art. 23Art. 23Art. 23 ---- Atti autorizzativi generaliAtti autorizzativi generaliAtti autorizzativi generaliAtti autorizzativi generali
- l progetti delle opere da eseguire in edifici dichiarati di preminente interesse storico ed artistico ai sensi dell'articolo 18 della legge 1 giugno
re da eseguire in edifici dichiarati di preminente interesse storico ed artistico ai sensi dell'articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, debbono conseguire la preventiva approvazione della competente soprintendenza. 2. l progetti relativi alle opere di cui all'articolo 2 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24, devono conseguire le autorizzazioni ivi previste. 3. l progetti relativi all'allaccio e all'accesso delle strade private alle strade pubbliche, di competenza dei compartimento ANAS o
progetti relativi all'allaccio e all'accesso delle strade private alle strade pubbliche, di competenza dei compartimento ANAS o dell'Amministrazione Provinciale, devono conseguire la preventiva autorizzazione dei predetti enti; 4. l fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086. 5. Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti di riscaldamento o
osizioni di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086. 5. Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti di riscaldamento o impianti di produzione di acqua calda o comunque tutti quelli indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 373, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla stessa legge. 6. Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti dei fabbricati debbono essere sottoposti l'approvazione dei comando provinciale dei vigili dei fuoco e comunque in particolare:
dei fabbricati debbono essere sottoposti l'approvazione dei comando provinciale dei vigili dei fuoco e comunque in particolare: a) i progetti degli edifici di altezza superiore a m. 20; b) i progetti degli edifici aventi particolare destinazione (alberghi, case albergo, scuole, collegi ospedali, cliniche caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi, ecc.); c) i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma
agazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi, ecc.); c) i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, autorimesse ed a laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze che presentino pericolo di incendio; d) i progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche o
progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche o comprendono appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni. 7. Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere sottoposti all'esame del comando provinciale dei vigili dei fuoco, sia prevista l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sottoposto all'esame dei
di riscaldamento centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sottoposto all'esame dei comando dei vigili del fuoco il solo progetto dell'impianto, per la parte relativa al locale caldaia ed a quello di deposito dei combustibile. Tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati, deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire l'esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché delle vie di
indicazioni necessarie a definire l'esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché delle vie di comunicazione in verticale (gabbie di scale, di ascensori, di montacarichi) con i piani dell'edificio. 8. Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere conformi, in ogni loro parte, alle norme di legge vigenti. 9. Nelle zone dei territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, chiunque intende procedere a
rritorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, chiunque intende procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, fa denuncia di
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 17 di 63 cui all'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, osservando le disposizioni della legge stessa e della L.R. 3 novembre 1984, n. 33, come modificata dalla L.R. 27 marzo 1987, n. 18. 10. Per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 dei R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, è necessaria anche ai fini dell'edificazione.
Art. 24Art. 24Art. 24Art. 24 ---- Autorizzazioni in materia di bellezze naturali
gici, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 dei R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, è necessaria anche ai fini dell'edificazione. Art. 24Art. 24Art. 24Art. 24 ---- Autorizzazioni in materia di bellezze naturaliAutorizzazioni in materia di bellezze naturaliAutorizzazioni in materia di bellezze naturaliAutorizzazioni in materia di bellezze naturali
- Ferma restando la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come
disciplina per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'articolo 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n. 431, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato
erventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro - silvopastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico e naturalistico del territorio.
Art. 25Art. 25Art. 25Art. 25 ---- Istruttoria preliminare della domanda di conce
ere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico e naturalistico del territorio. Art. 25Art. 25Art. 25Art. 25 ---- Istruttoria preliminare della domanda di concessioneIstruttoria preliminare della domanda di concessioneIstruttoria preliminare della domanda di concessioneIstruttoria preliminare della domanda di concessione
- All'atto della presentazione della domanda, l'Amministrazione comunale
neIstruttoria preliminare della domanda di concessione
- All'atto della presentazione della domanda, l'Amministrazione comunale rilascia al richiedente apposita ricevuta con l'indicazione dei seguenti elementi: a) numero della pratica, a mezzo del quale deve essere possibile in qualunque momento reperire la medesima; b) data di ricevimento della domanda stessa; c) nome, cognome di chi, per conto del Comune, l'ha ricevuta.
- Entro 20 giorni dall'accettazione della domanda, gli uffici comunali
me, cognome di chi, per conto del Comune, l'ha ricevuta. 2. Entro 20 giorni dall'accettazione della domanda, gli uffici comunali competenti compiono l'istruttoria preliminare degli atti ed elaborati presentati. 3. Qualora la documentazione presentata a un primo esame risultasse incompleta, il sindaco, entro il termine suddetto, comunica al richiedente gli eventuali rilievi e la richiesta di perfezionamento di quelli incompleti per il successivo esame della commissione edilizia.
gli eventuali rilievi e la richiesta di perfezionamento di quelli incompleti per il successivo esame della commissione edilizia. 4. In tal caso il richiedente ha tempo novanta giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per regolarizzare la pratica. Decorso inutilmente detto termine, la domanda di concessione si intende decaduta. Per data di consegna della domanda di concessione, agli effetti della decorrenza del termine che ha il Comune per pronunciarsi definitivamente, si intende
Art. 26Art. 26Art. 26Art. 26 ---- Esame della domanda di concessioneEsame della
domanda di concessione, agli effetti della decorrenza del termine che ha il Comune per pronunciarsi definitivamente, si intende quella in cui è avvenuta la suddetta regolarizzazione della pratica. Art. 26Art. 26Art. 26Art. 26 ---- Esame della domanda di concessioneEsame della domanda di concessioneEsame della domanda di concessioneEsame della domanda di concessione
- L'esame delle domande di concessione avviene seguendo il numero progressivo di presentazione di cui all'articolo 25;
cessione
- L'esame delle domande di concessione avviene seguendo il numero progressivo di presentazione di cui all'articolo 25;
- Tutti i progetti per i quali è richiesta la concessione devono essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste, all'esame, per quanto di loro competenza, ai sensi delle norme vigenti, dei seguenti uffici, servizi o organi: a) servizi sanitari della ASL (ex USL);
di loro competenza, ai sensi delle norme vigenti, dei seguenti uffici, servizi o organi: a) servizi sanitari della ASL (ex USL); b) uffici tecnici comunali per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore, per la verifica del rispetto delle previsioni del programma pluriennale di attuazione (per i comuni obbligati e per le opere soggette a tali previsioni a norma delle LL.RR. 26 aprile 1979, n. 18 e dicembre 1982, n. 41), per l'osservanza delle norme di regolamento
tali previsioni a norma delle LL.RR. 26 aprile 1979, n. 18 e dicembre 1982, n. 41), per l'osservanza delle norme di regolamento edilizio, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione, per la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche degli allaccia menti a e fognature o di altri sistemi di scolò, per la verifica di idoneità delle opere di urbanizzazione o del relativo impegno del richiedente di
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 18 di 63 procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione delle opere oggetto di concessione; c) commissione edilizia, per il parere di competenza. 3. Nei Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, l'ufficio tecnico comunale competente provvede a verificare la conformità del progetto all'eventuale certificato di uso del suolo rilasciato precedentemente.
Art. 27Art. 27Art. 27Art. 27 ---- Progetti di massimaProgetti di massimaProgetti
mpetente provvede a verificare la conformità del progetto all'eventuale certificato di uso del suolo rilasciato precedentemente. Art. 27Art. 27Art. 27Art. 27 ---- Progetti di massimaProgetti di massimaProgetti di massimaProgetti di massima
- E' consentito, per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione di rilevante interesse, sottoporre preliminarmente al parere della commissione edilizia anche progetti di massima, allo scopo di ottenere il
Art. 28Art. 28Art. 28Art. 28 ---- Decisioni sulla domanda di concessioneDecision
interesse, sottoporre preliminarmente al parere della commissione edilizia anche progetti di massima, allo scopo di ottenere il suo giudizio ed eventuali direttive per modifiche o integrazioni. TITOLO VITITOLO VITITOLO VITITOLO VI Art. 28Art. 28Art. 28Art. 28 ---- Decisioni sulla domanda di concessioneDecisioni sulla domanda di concessioneDecisioni sulla domanda di concessioneDecisioni sulla domanda di concessione
- Il sindaco, sentita la commissione edilizia, comunica al richiedente le
di concessioneDecisioni sulla domanda di concessione
- Il sindaco, sentita la commissione edilizia, comunica al richiedente le proprie determinazioni sulla domanda di concessione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
- Il richiedente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è tenuto a
nicazione di accoglimento della domanda, a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è tenuto a provvedere al ritiro dell'atto di concessione, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Il mancato ritiro dell'atto di concessione nel termine di sessanta giorni produce la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 26 aprile 1979, n. 18.
el termine di sessanta giorni produce la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 26 aprile 1979, n. 18. 3. Alla concessione è allegata una copia del progetto con l'attestazione della avvenuta approvazione e di una copia dell'eventuale convenzione stipulata con il Comune nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento. 4. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio per un periodo di giorni quindici.
venuto rilascio della concessione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio per un periodo di giorni quindici. 5. Chiunque ha facoltà di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione stessa in quanto in contrasto con le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. 6. In caso di diniego della concessione, il sindaco deve comunicare al
Art. 29Art. 29Art. 29Art. 29 ---- Silenzio assensoSilenzio assensoSilenzio assen
ti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. 6. In caso di diniego della concessione, il sindaco deve comunicare al richiedente le proprie determinazioni motivate nel termine di cui al comma 1. Art. 29Art. 29Art. 29Art. 29 ---- Silenzio assensoSilenzio assensoSilenzio assensoSilenzio assenso
- Ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, fino al 31 dicembre 1987
colo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, fino al 31 dicembre 1987 e successive proroghe ai sensi di legge, la domanda di concessione ad edificare si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al
vvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, a mezzo di lettera raccomandata, previa corresponsione al Comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano per gli interventi
base delle determinazioni degli organi comunali. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano per gli interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni o al recupero del patrimonio edilizio esistente, da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in
titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 19 di 63 vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data. 3. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza
Art. 30Art. 30Art. 30Art. 30 ---- Certificato d'uso del suoloCertificato d'uso d
che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al Comune per ottenere I esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Art. 30Art. 30Art. 30Art. 30 ---- Certificato d'uso del suoloCertificato d'uso del suoloCertificato d'uso del suoloCertificato d'uso del suolo
- l Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti a
uoloCertificato d'uso del suoloCertificato d'uso del suolo
- l Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati.
- L'istanza tendente ad ottenere il certificato d'uso del suolo deve essere corredata da tutte le notizie atte ad identificare l'area o l'edificio oggetto dell'istanza medesima.
'uso del suolo deve essere corredata da tutte le notizie atte ad identificare l'area o l'edificio oggetto dell'istanza medesima. 3. Il certificato indica le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati. 4. Il certificato deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e conserva la validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.
conserva la validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. 5. Ai sensi del citato articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, conforme al certificato previsto dal precedente comma, si intende assentita qualora non venga comunicato il provvedimento
enale, conforme al certificato previsto dal precedente comma, si intende assentita qualora non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 8 della legge 94/1982. Sino ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni.
icato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni. 6. In caso di mancato rilascio, alle domande di concessione si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 8 della citata legge 94/1982. AAAArt. 31rt. 31rt. 31rt. 31 ---- Contributo di concessioneContributo di concessioneContributo di concessioneContributo di concessione
titolo di incasso rilasciato dal Comune medesimo.
. 31rt. 31rt. 31rt. 31 ---- Contributo di concessioneContributo di concessioneContributo di concessioneContributo di concessione
- Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal Comune e corrisposti dal concessionario mediante versamento alla tesoreria comunale in base a titolo di incasso rilasciato dal Comune medesimo.
- La ricevuta dei versamento deve essere consegnata all'ufficio all'atto del rilascio della concessione.
- La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto
ficio all'atto del rilascio della concessione. 3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione con le modalità di pagamento e le garanzie dovute dal concessionario. 4. Il versamento del contributo afferente alla concessione deve essere in relazione alle modalità di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, mentre la quota relativa agli oneri di urbanizzazione può essere
lità di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, mentre la quota relativa agli oneri di urbanizzazione può essere corrisposta con le modalità di rateizzazione previste dall'articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dall'articolo 26 bis del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito dalla legge 15 febbraio 1980, N. 25. 5. Per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 28
o mancato versamento del contributo di concessione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'articolo 2 della L.R. 18 giugno 1986, n. 14.
Art. 32Art. 32Art. 32Art. 32 ---- Titolarità della concessioneTitolarità della c
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 20 di 63 Art. 32Art. 32Art. 32Art. 32 ---- Titolarità della concessioneTitolarità della concessioneTitolarità della concessioneTitolarità della concessione
- La concessione edilizia è sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano attività urbanistica ed edilizia. La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona
amentari che disciplinano attività urbanistica ed edilizia. La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata. Nel caso di trasferimento della concessione nel corso dei lavori, il nuovo titolare ha l'obbligo di richiedere con ogni urgenza al sindaco il cambiamento di intestazione. 2. Gli eredi e gli aventi causa dei titolare della concessione possono chiedere la variazione dei l'intestazione della concessione.
Gli eredi e gli aventi causa dei titolare della concessione possono chiedere la variazione dei l'intestazione della concessione. 3. La variazione dell'intestazione della concessione non è sottoposta a contributo concessorio. 4. In conseguenza della variazione predetta non sono modificati in alcun modo i termini fissati per la concessione originaria. 5. La concessione non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali
Art. 33Art. 33Art. 33Art. 33 ---- Validità della concessioneValidità della conce
ni fissati per la concessione originaria. 5. La concessione non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto dei suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Art. 33Art. 33Art. 33Art. 33 ---- Validità della concessioneValidità della concessioneValidità della concessioneValidità della concessione
- Il termine per l'inizio dei lavori oggetto di concessione non può essere
Validità della concessioneValidità della concessione
- Il termine per l'inizio dei lavori oggetto di concessione non può essere superiore ad un anno dal rilascio della concessione stessa, intendendo per inizio dei lavori l'avvio della realizzazione delle opere previste dalla concessione; i semplici movimenti di terra e/o le sole opere provvisionali di cantiere non costituiscono inizio dei lavori.
- Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, l'interessato dovrà
i cantiere non costituiscono inizio dei lavori. 2. Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, l'interessato dovrà presentare, prima della scadenza di detto termine, istanza diretta ad ottenere il rinnovo della concessione. 3. Il rinnovo è consentito purché non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici o norme di legge o di regolamento e sempre che non risultino scaduti i termini previsti dal programma
agli strumenti urbanistici o norme di legge o di regolamento e sempre che non risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, ove vigente, ai sensi delle LL.RR. 26 aprile 1979, n, 18 e 9 dicembre 1982, n. 41. 4. Il rinnovo della concessione non è sottoposto a contributo concessorio, anche se l'originaria concessione sia stata rilasciata in regime agevolato a norma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
e l'originaria concessione sia stata rilasciata in regime agevolato a norma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 5. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, a pena di decadenza della concessione, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori. 6. Detto termine di ultimazione, su istanza dei concessionario da presentare prima della scadenza dei termine stesso, può essere prorogato dal
ne di ultimazione, su istanza dei concessionario da presentare prima della scadenza dei termine stesso, può essere prorogato dal sindaco con provvedimento motivato, in considerazione: a) della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico - costruttive; b) di fatti estranei alla volontà del concessionario; c) di opere fruenti di contributo pubblico, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Art. 34Art. 34Art. 34Art. 34 ---- Annullamento della concessioneAnnullamento del
del concessionario; c) di opere fruenti di contributo pubblico, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 7. L'autorità comunale dispone altresì la decadenza nell'ipotesi prevista dal penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Art. 34Art. 34Art. 34Art. 34 ---- Annullamento della concessioneAnnullamento della concessioneAnnullamento della concessioneAnnullamento della concessione
34 ---- Annullamento della concessioneAnnullamento della concessioneAnnullamento della concessioneAnnullamento della concessione
- La concessione è annullata: a) quando risulta in contrasto con leggi o altre norme di diritto in materia di urbanistica o edilizia; b) quando sussistono vizi nel procedimento amministrativo o nei contenuti dell'atto.
- Accertati i motivi che danno luogo all'annullamento, il sindaco fa notificare all'interessato l'ordinanza nella quale vengono specificati:
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 21 di 63 a) la contestazione dei fatto e le motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento; b) la notizia che la concessione edilizia, a suo tempo rilasciata, è stata annullata; c) l'ordine di sospendere i lavori ove necessario. 3. Qualora l'intestatario della concessione edilizia intenda riprendere i lavori, dovrà rimuovere le cause che hanno dato luogo all'annullamento, e attendere da parte dei sindaco il rilascio di nuova concessione edilizia per
e le cause che hanno dato luogo all'annullamento, e attendere da parte dei sindaco il rilascio di nuova concessione edilizia per la ripresa dei lavori. 4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco, ove possibile, procede alla rimozione dei vizi e delle procedure amministrative riguardanti le concessioni annullate. In particolare, la rimozione dei vizi viene disposta quando le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente al momento dei rinnovo.
e, la rimozione dei vizi viene disposta quando le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente al momento dei rinnovo. 5. Per le concessioni assentite a norma dell'articolo 8 dei D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982 n. 94, il sindaco, prima di procedere all'annullamento, deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti,
Art. 35Art. 35Art. 35Art. 35 ---- Varianti al progetto approvato e varianti in c
li vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti, assegnando un termine per le modifiche richieste, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni. Art. 35Art. 35Art. 35Art. 35 ---- Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'operaVarianti al progetto approvato e varianti in corso d'operaVarianti al progetto approvato e varianti in corso d'operaVarianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera
orso d'operaVarianti al progetto approvato e varianti in corso d'operaVarianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera
- Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare istanza per l'approvazione dei relativi progetti, che sono soggetti alla stessa procedura seguita per il progetto originario.
- Approvazione della variante, ai sensi dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere richiesta in corso d'opera e comunque
della variante, ai sensi dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere richiesta in corso d'opera e comunque prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, per le varianti che siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste
ci utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le varianti di cui al comma 2 non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36 ---- Sanatoria per certificazione di conformitàSana
comma 2 non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36 ---- Sanatoria per certificazione di conformitàSanatoria per certificazione di conformitàSanatoria per certificazione di conformitàSanatoria per certificazione di conformità
- Oltre le ipotesi di sanatoria di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, sono sanabili: a) le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o
oria di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, sono sanabili: a) le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, fino alla scadenza dei termine di novanta giorni fissato ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 2 febbraio 1985, n. 47; b) le opere eseguite in parziale difformità della concessione, fino alla scadenza dei termine fissato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della citata legge 4711985;
tà della concessione, fino alla scadenza dei termine fissato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della citata legge 4711985; c) le opere eseguite in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge 4711985, fino alla scadenza dei termine fissato nella diffida di remissione in pristino e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative; d) le opere eseguite, in sede di ristrutturazione edilizia, in assenza di
e fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative; d) le opere eseguite, in sede di ristrutturazione edilizia, in assenza di concessione o in totale difformità, fino alla scadenza dei termine fissato nella diffida di remissione in pristino, ai sensi dell'articolo 9, primo comma della citata legge 4711985. 2. La sanatoria è ammessa purché le opere eseguite, nei casi previsti dal comma 1, siano conformi, sia al momento di realizzazione delle opere
a è ammessa purché le opere eseguite, nei casi previsti dal comma 1, siano conformi, sia al momento di realizzazione delle opere stesse, sia al momento dei rilascio della sanatoria, agli strumenti urbanistici generali e attuativi approvati e risultino non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati.
TITOLO VIITITOLO VIITITOLO VIITITOLO VII
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 22 di 63 3. Qualora entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria, il sindaco non si sia pronunciato, l'istanza si intende respinta. 4. Per i pagamenti relativi alla sanatoria si osserva quanto disposto dall'articolo13, terzo, quarto e quinto comma delle citata legge 47/1985. TITOLO VIITITOLO VIITITOLO VIITITOLO VII
Art. 37Art. 37Art. 37Art. 37 ---- Responsabilità nella esecuzione delle opere e
anto disposto dall'articolo13, terzo, quarto e quinto comma delle citata legge 47/1985. TITOLO VIITITOLO VIITITOLO VIITITOLO VII Art. 37Art. 37Art. 37Art. 37 ---- Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attivitàResponsabilità nella esecuzione delle opere e delle attivitàResponsabilità nella esecuzione delle opere e delle attivitàResponsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività
- Agli effetti dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
sabilità nella esecuzione delle opere e delle attività
- Agli effetti dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 5 bis dei D.L. 23 aprile 1985, n. 148, convertito (con modificazioni) nella legge 21 giugno 1985, n. 298, il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa, alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della
opere alla normativa, alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione edilizia e alle modalità esecutive stabilite da quest'ultima. 2. Le eventuali sostituzioni dei costruttore e dei direttore dei lavori debbono essere tempestivamente denunciate all'Amministrazione comunale dal richiedente e dagli interessati. l subentranti sono tenuti a sottoscrivere l'atto di concessione e gli elaborati di progetto, senza di che le suddette
teressati. l subentranti sono tenuti a sottoscrivere l'atto di concessione e gli elaborati di progetto, senza di che le suddette sostituzioni non hanno effetto. In caso di sostituzione dei direttore dei lavori o dei costruttore, i lavori devono essere sospesi fino alle suddette sottoscrizioni dei subentranti. 3. Il direttore dei lavori non è responsabile, qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con
on è responsabile, qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15 della legge 47/1985, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al
spetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario, il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, a norma dell'articolo 6, secondo comma, della citata legge 47/1985. 4. Il progettista, nell'ambito della propria specifica competenza, ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera e
l'ambito della propria specifica competenza, ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della conformità dei progetto alle prescrizioni delle leggi vigenti e degli strumenti urbanistici. 5. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della conformità dell'opera al progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art. 38Art. 38Art. 38Art. 38 ---- Inizio dei lavoriInizio dei lavoriInizio dei l
al progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. 6. Il direttore di cantiere, il costruttore e l'assistenza ai lavori hanno in ogni caso la piena responsabilità della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dalla esecuzione dei lavori. Art. 38Art. 38Art. 38Art. 38 ---- Inizio dei lavoriInizio dei lavoriInizio dei lavoriInizio dei lavori
Art. 38Art. 38Art. 38Art. 38 ---- Inizio dei lavoriInizio dei lavoriInizio dei l
la esecuzione dei lavori. Art. 38Art. 38Art. 38Art. 38 ---- Inizio dei lavoriInizio dei lavoriInizio dei lavoriInizio dei lavori (delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 22/04/2002)(delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 22/04/2002)(delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 22/04/2002)(delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 22/04/2002)
- Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare della concessione o il direttore dei lavori provvede a richiedere con lettera raccomandata con
ll'inizio dei lavori, il titolare della concessione o il direttore dei lavori provvede a richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio tecnico comunale: a) la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrico cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b) i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché tutte quelle indicazioni dei caso, in relazione alla possibilità di
immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché tutte quelle indicazioni dei caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell'acquedotto ove esista.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 23 di 63 2. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma 1, l'ufficio tecnico comunale provvede a svolgere le operazioni suddette, redigendone verbale in doppio esemplare da firmarsi dal richiedente e da un rappresentante dell'ufficio tecnico. 3. In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concessionario o il direttore dei lavori redigeranno tale verbale autonomamente, inviandone
ile decorso del suddetto termine, il concessionario o il direttore dei lavori redigeranno tale verbale autonomamente, inviandone copia al Comune e potranno, quindi, dare inizio ai lavori. 4. Le spese relative sono a carico del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari. 4 bis. Il titolare della concessione, ovvero il committente, ovvero il costruttore, ovvero il direttore dei lavori, dichiara prima dell’inizio lavori
lla concessione, ovvero il committente, ovvero il costruttore, ovvero il direttore dei lavori, dichiara prima dell’inizio lavori soggetti a Permesso a Costruire o a DIA, le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dal cantiere edile che andrà a produrre specificandone la prevista quantità e gli impianti di destinazione, impegnandosi, al termine degli stessi, a verificarne la corretta gestione dei rifiuti prodotti. 5. Il titolare della concessione, ovvero il committente, ovvero il costruttore,
carne la corretta gestione dei rifiuti prodotti. 5. Il titolare della concessione, ovvero il committente, ovvero il costruttore, ovvero il direttore dei lavori, dichiara prima dell'inizio dei lavori soggetti a concessione o autorizzazione o a D.I.A., le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dal cantiere edile che andrà a produrre specificandone la prevista quantità e gli impianti di destinazione, impegnandosi, al temine degli stessi, a verificare la corretta gestione dei rifiuti prodotti.
tà e gli impianti di destinazione, impegnandosi, al temine degli stessi, a verificare la corretta gestione dei rifiuti prodotti. 6. Il titolare della concessione, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, deve darne comunicazione al sindaco, con deposito presso l'ufficio tecnico comunale, delle dichiarazioni dei direttore dei lavori e dei costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio.
costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio. 7. Ai fini della validità delle concessioni, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di opere, che non si limitano all'impianto dei cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazioni dei terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, a
impianto dei cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazioni dei terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni, in tutto o in parte, e nell'inizio delle opere in elevazione. 8. Comunque non possono considerarsi valide le concessioni per le quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione stessa.
Art. 39Art. 39Art. 39Art. 39 ---- Vigilanza sulla esecuzione dei lavoriVigilanza
ni per le quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione stessa. Art. 39Art. 39Art. 39Art. 39 ---- Vigilanza sulla esecuzione dei lavoriVigilanza sulla esecuzione dei lavoriVigilanza sulla esecuzione dei lavoriVigilanza sulla esecuzione dei lavori Interruzione dei lavoriInterruzione dei lavoriInterruzione dei lavoriInterruzione dei lavori
- La concessione ed il relativo progetto approvato e ogni altro documento
lavoriInterruzione dei lavoriInterruzione dei lavori
- La concessione ed il relativo progetto approvato e ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali, preposti al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso ai cantiere stesso.
- E' obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati dei controllo la verifica
tivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati dei controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella concessione edilizia. 3. Il concessionario che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di fare eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultano necessari per eliminare
Art. 40Art. 40Art. 40Art. 40 ---- Cantieri di lavoroCantieri di lavoroCantieri d
bligo di fare eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultano necessari per eliminare fonti di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, ed assicurare la stabilità delle parti costruite. Art. 40Art. 40Art. 40Art. 40 ---- Cantieri di lavoroCantieri di lavoroCantieri di lavoroCantieri di lavoro
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 24 di 63
- In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati: a) nome e cognome dei titolare della concessione ed, eventualmente, dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori; b) nome e cognome e titolo professionale dei progettista e direttore dei lavori; c) generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
ta e direttore dei lavori; c) generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta; d) nome, cognome e qualifica dell'assistente; e) indicazione dei numero e della data della concessione edilizia o dell'autorizzazione. 2. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere recintato ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed
to con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile. 3. Il cantiere deve avere porte apribili verso l'interno, munite di serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.
Art. 41Art. 41Art. 41Art. 41 ---- Ponti e scale di servizioPonti e scale di serv
te apribili verso l'interno, munite di serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Art. 41Art. 41Art. 41Art. 41 ---- Ponti e scale di servizioPonti e scale di servizioPonti e scale di servizioPonti e scale di servizio
- l ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere posti in opera con le migliori regole d'arte conformemente alle disposizioni di legge relative alla prevenzione degli infortuni.
posti in opera con le migliori regole d'arte conformemente alle disposizioni di legge relative alla prevenzione degli infortuni. 2. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono. 3. E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza specifica autorizzazione comunale.
Art. 42Art. 42Art. 42Art. 42 ---- Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza d
contengono. 3. E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza specifica autorizzazione comunale. Art. 42Art. 42Art. 42Art. 42 ---- Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti aiScarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti aiScarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti aiScarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantiericantiericantiericantieri
delle strade adiacenti aiScarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantiericantiericantiericantieri
- E' vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere.
- l materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per
o essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati. 3. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. 4. Il responsabile dei cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
re il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze. 5. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile dei cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.
Art. 43Art. 43Art. 43Art. 43 ---- Rimozione deRimozione deRimozione deRimozione
e dei cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito. Art. 43Art. 43Art. 43Art. 43 ---- Rimozione deRimozione deRimozione deRimozione delle recinzionille recinzionille recinzionille recinzioni
- Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero
Art. 44Art. 44Art. 44Art. 44 ---- Prevenzione degli infortuniPrevenzione degli i
ne dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento. Art. 44Art. 44Art. 44Art. 44 ---- Prevenzione degli infortuniPrevenzione degli infortuniPrevenzione degli infortuniPrevenzione degli infortuni
- Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza
concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le prescrizioni dei R.D. 14 aprile 1927, n. 530, del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dei D.P.R. 7
Art. 45Art. 45Art. 45Art. 45 ---- Ultimazione dei lavoriUltimazione dei lavoriUl
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 25 di 63 gennaio 1956 n. 164, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti eventualmente vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori. Art. 45Art. 45Art. 45Art. 45 ---- Ultimazione dei lavoriUltimazione dei lavoriUltimazione dei lavoriUltimazione dei lavori
- l lavori si intendono ultimati allorché l'edificio o parte omogenea di esso purché dotata di autonomia funzionale è completo in tutte le sue parti,
no ultimati allorché l'edificio o parte omogenea di esso purché dotata di autonomia funzionale è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie dì finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrici) tali da renderlo effettivamente abitabile o agibile. 2. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare della concessione e dal direttore dei lavori, i quali dovranno dichiarare
azione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare della concessione e dal direttore dei lavori, i quali dovranno dichiarare congiuntamente e sotto la propria piena responsabilità che le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto della concessione o autorizzazione comunale e di ogni altra autorizzazione o prescrizione degli altri enti o autorità, mediante certificato del direttore dei lavori, sottoscritto dal titolare della concessione o autorizzazione.
ri enti o autorità, mediante certificato del direttore dei lavori, sottoscritto dal titolare della concessione o autorizzazione. 3. Dall'ultimazione dei lavori l'ufficio tecnico comunale redige apposito verbale, in contraddittorio con il titolare della concessione o suo rappresentante e con il direttore dei lavori. 4. Dell'effettuazione delle eventuali visite di controllo sarà dato avviso al titolare della concessione edilizia, per iscritto, con indicazione dei giorno e dell'ora.
Art. 46Art. 46Art. 46Art. 46 –––– Certificazione diCertificazione diCertificazio
isite di controllo sarà dato avviso al titolare della concessione edilizia, per iscritto, con indicazione dei giorno e dell'ora. TITOLO VIIITITOLO VIIITITOLO VIIITITOLO VIII Art. 46Art. 46Art. 46Art. 46 –––– Certificazione diCertificazione diCertificazione diCertificazione di agibilitàagibilitàagibilitàagibilità
46Art. 46Art. 46 –––– Certificazione diCertificazione diCertificazione diCertificazione di agibilitàagibilitàagibilitàagibilità (Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)/05/2008)/05/2008)/05/2008)
- Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli
testa la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. La domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata allo Sportello Unico dell’Edilizia con riferimento all’esecuzione dei seguenti interventi: a. nuove costruzioni; b. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c. ristrutturazioni;
zione dei seguenti interventi: a. nuove costruzioni; b. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c. ristrutturazioni; d. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. La mancata presentazione della domanda di agibilità oltre il termine indicato al successivo art. 47 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 24 comma 3 del D.P.R. 380/01
Art. 47Art. 47Art. 47Art. 47 –––– Procedimento per la certificazione di agibilit
ndicato al successivo art. 47 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 24 comma 3 del D.P.R. 380/01 Art. 47Art. 47Art. 47Art. 47 –––– Procedimento per la certificazione di agibilitàProcedimento per la certificazione di agibilitàProcedimento per la certificazione di agibilitàProcedimento per la certificazione di agibilità
per la certificazione di agibilitàProcedimento per la certificazione di agibilitàProcedimento per la certificazione di agibilità (Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008) _
- Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’interveto, il soggetto di
lio Comunale n. 53 del 12/05/2008) _
- Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’interveto, il soggetto di cui al precedente art 46, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, secondo l’apposita modulistica corredata dalla presente documentazione: a. copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle relative
razione presentata per l’iscrizione in catasto, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle relative planimetrie ovvero richiesta di accatastamento che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b. dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
ll'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; c. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del D.P.R. 380/01, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto,
P.R. 380/01, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del D.P.R. 380/01. Per l’installazione o la modifica di impianti termici con potenza nominale superiore ai 35 KW dovrà essere allegata la denuncia di cui all’art. 284 del D.Lgs 152/2006; d. certificato di collaudo statico di cui all’art. 67 del D.P.R. 380/01, ovvero
denuncia di cui all’art. 284 del D.Lgs 152/2006; d. certificato di collaudo statico di cui all’art. 67 del D.P.R. 380/01, ovvero certificato di idoneità statica redatto da un professionista abilitato nel caso di interventi che non comportino collaudo statico;
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 26 di 63 e. certificato dell’ufficio competente in materia sismica di cui all’art. 62 del D.P.R. 380/01, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II dello stesso D.P.R. 380/01; f. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui
tà delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui agli artt. 77 e 82 del D.P.R. 380/01 redatta da un tecnico abilitato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio; g. certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona per le attività soggette ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998; h. autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura o allo scarico a
e attività soggette ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998; h. autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura o allo scarico a dispersione rilasciata dall’organo competente ai sensi del D.Lgs 152/2006; i. certificato acustico ai sensi della L.R. n.28 del 14/11/2001; j. certificato di risparmio energetico ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192; k. autorizzazione dell’ente preposto all’emissione di inquinanti in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/2006;
9 agosto 2005 n. 192; k. autorizzazione dell’ente preposto all’emissione di inquinanti in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/2006; l. documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi a lavori ultimati 2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 il dirigente del Servizio competente, previa eventuale visita di ispezione, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione di cui al comma precedente;
via eventuale visita di ispezione, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione di cui al comma precedente; 3. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato dall’organo competente il parere di cui all’art. 5 comma 3° del D.P.R. 380/01. Il termine per la forma zione del silenzio- assenso è di sessanta giorni nel caso la suddetta conformità sia stata autodichiarata.
termine per la forma zione del silenzio- assenso è di sessanta giorni nel caso la suddetta conformità sia stata autodichiarata. 4. Nel caso di complessi edilizi con più unità immobiliari è consentita la presentazione della domanda di agibilità per le parti ultimate purché le stesse facciano parte di uno stralcio funzionalmente autonomo rispetto al resto dell’intervento e che lo stesso stralcio sia adeguatamente individuato nel progetto autorizzato.
Art. 48Art. 48Art. 48Art. 48 ---- Utilizzazione abusiva di costruzioniUtilizzazi
ente autonomo rispetto al resto dell’intervento e che lo stesso stralcio sia adeguatamente individuato nel progetto autorizzato. Art. 48Art. 48Art. 48Art. 48 ---- Utilizzazione abusiva di costruzioniUtilizzazione abusiva di costruzioniUtilizzazione abusiva di costruzioniUtilizzazione abusiva di costruzioni
usiva di costruzioniUtilizzazione abusiva di costruzioniUtilizzazione abusiva di costruzioniUtilizzazione abusiva di costruzioni (Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)
- l proprietari che utilizzano direttamente, oppure consentono a vario titolo ad altri l’utilizzo di unità immobiliari prive della certificazione di agibilità
direttamente, oppure consentono a vario titolo ad altri l’utilizzo di unità immobiliari prive della certificazione di agibilità sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 24 comma 3 del D.P.R. 380/01. 2. Qualora sia accertata la mancanza dei requisiti per ottenere l’autorizzazione di agibilità di agibilità, l’Autorità competente dichiara inagibile l’edificio o parte di esso. 3. Il certificato di agibilità rilasciato o formatosi per silenzio assenso, non
TITOLO IXTITOLO IXTITOLO IXTITOLO IX
e dichiara inagibile l’edificio o parte di esso. 3. Il certificato di agibilità rilasciato o formatosi per silenzio assenso, non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o parte di esso ai sensi dell’art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, a seguito del venir meno dei requisiti di igiene e/o sicurezza. TITOLO IXTITOLO IXTITOLO IXTITOLO IX
Art. 49Art. 49Art. 49Art. 49 ---- Istanza di autoriIstanza di autoriIstanza di a
eto 27 luglio 1934 n. 1265, a seguito del venir meno dei requisiti di igiene e/o sicurezza. TITOLO IXTITOLO IXTITOLO IXTITOLO IX Art. 49Art. 49Art. 49Art. 49 ---- Istanza di autoriIstanza di autoriIstanza di autoriIstanza di autorizzazione e relativa istruttoriazzazione e relativa istruttoriazzazione e relativa istruttoriazzazione e relativa istruttoria
- L'istanza di autorizzazione, ai sensi degli articoli 3 e 4, è presentata al sindaco mediante domanda in carta da bollo, contenente l'indicazione dei
zazione, ai sensi degli articoli 3 e 4, è presentata al sindaco mediante domanda in carta da bollo, contenente l'indicazione dei nome, cognome, numero di codice fiscale ed indirizzo, nonché la firma dei richiedente. Detta istanza contiene, ove necessario, la sottoscrizione dei progettisti e le indicazioni di cui all'articolo 20, comma 2. 2. Nella domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni illustrative dell'oggetto, deve risultare esplicitamente l'elezione dei domicilio nel
tre alle particolari notizie e descrizioni illustrative dell'oggetto, deve risultare esplicitamente l'elezione dei domicilio nel Comune da parte del richiedente. 3. A corredo della domanda deve essere allegata la documentazione elencata nell'allegato C al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. 4. Per le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti i relativi e specifici atti autorizzativi.
ni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti i relativi e specifici atti autorizzativi. 5. Per l'istruttoria preliminare si osserva quanto disposto per la concessione edilizia, dall'articolo 25. 6. Per i soggetti legittimati alla proposizione di istanza di autorizzazione edilizia, si applica l'articolo 19.
Art. 50Art. 50Art. 50Art. 50 ---- Rilascio, condizioni e validitàRilascio, condi
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 27 di 63 7. Il direttore dei lavori è necessario ogni qualvolta l'autorizzazione edilizia riguardi opere volumetriche. Art. 50Art. 50Art. 50Art. 50 ---- Rilascio, condizioni e validitàRilascio, condizioni e validitàRilascio, condizioni e validitàRilascio, condizioni e validità dell'autorizzazionedell'autorizzazionedell'autorizzazionedell'autorizzazione
- Nell'atto di autorizzazione sono stabilite dal sindaco le condizioni e le
utorizzazionedell'autorizzazionedell'autorizzazione
- Nell'atto di autorizzazione sono stabilite dal sindaco le condizioni e le norme alle quali s'intende subordinata, la relativa durata e l'ammontare, qualora dovuto, della tassa o canone da corrispondere ai Comune.
- Il sindaco ha sempre la facoltà di imporre con l'autorizzazione stessa particolari prescrizioni e l'osservanza di cautele e modalità a tutela dei decoro cittadino, della sicurezza dei traffico, dell'igiene e dell'incolumità pubblica.
vanza di cautele e modalità a tutela dei decoro cittadino, della sicurezza dei traffico, dell'igiene e dell'incolumità pubblica. 3. Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate: a) senza pregiudizio dei diritti di terzi; b) con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti i danni derivanti dalle opere; c) con la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove condizioni e prescrizioni. 4. Per le autorizzazioni l'interessato può, entro il termine di scadenza
opravvenute necessità, nuove condizioni e prescrizioni. 4. Per le autorizzazioni l'interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere il rinnovo, che può essere accordato dal sindaco, anche senza la presentazione della documentazione prescritta per il rilascio, sempreché nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo. 5. L'entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti
dificazioni nella normativa vigente al riguardo. 5. L'entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia oggetto dell'autorizzazione, comporta la decadenza delle autorizzazioni, relative a lavori od opere che non siano ancora iniziati e che risultino in contrasto con le stesse; in tal caso, l'interessato può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione in conformità alle nuove disposizioni. 6. Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi può essere
Art. 51Art. 51Art. 51Art. 51 ---- Piani attuativiPiani attuativiPiani attuativiP
a autorizzazione in conformità alle nuove disposizioni. 6. Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 7. Le autorizzazioni possono essere annullate ai sensi dell'articolo 34. TITOLO XTITOLO XTITOLO XTITOLO X Art. 51Art. 51Art. 51Art. 51 ---- Piani attuativiPiani attuativiPiani attuativiPiani attuativi
- L'attuazione dello strumento urbanistico generale avviene mediante
ani attuativiPiani attuativiPiani attuativiPiani attuativi
- L'attuazione dello strumento urbanistico generale avviene mediante l'approvazione di piani particolareggiati o altri piani attuativi che consentono successivi interventi edilizi diretti. In mancanza di piani attuativi redatti ad iniziativa del Comune, i privati possono presentare progetti di piani di lottizzazione da convenzionarsi ai sensi di legge.
- La legge e le norme di attuazione dello strumento urbanistico generale
di lottizzazione da convenzionarsi ai sensi di legge. 2. La legge e le norme di attuazione dello strumento urbanistico generale stabiliscono i casi nei quali il rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione convenzionata deve precedere il rilascio delle concessioni. 3. L'approvazione del piano di lottizzazione è subordinata alla stipula tra il Comune e i proprietari interessati di una convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. 16 maggio 1979, n. 19.
proprietari interessati di una convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. 16 maggio 1979, n. 19. 4. Per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere redatti i progetti esecutivi in conformità alle prescrizioni emanate dall'autorità comunale. 5. Tutte le opere debbono essere eseguite sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico del Comune. 6. Il Comune può convenire con il lottizzante, in sostituzione della cessione e
la sorveglianza dell'ufficio tecnico del Comune. 6. Il Comune può convenire con il lottizzante, in sostituzione della cessione e approntamento di aree per l'urbanizzazione secondaria, il versamento di una somma corrispondente al valore della quota delle aree ed opere stesse, in tutti quei casi in cui la cessione delle aree sia ritenuta non
Art. 52Art. 52Art. 52Art. 52 ---- Documentazione a corredo della domanda di lott
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 28 di 63 necessaria per la realizzazione di ulteriori urbanizzazioni secondo quanto stabilito dal consiglio comunale. Art. 52Art. 52Art. 52Art. 52 ---- Documentazione a corredo della domanda di lottizzazioneDocumentazione a corredo della domanda di lottizzazioneDocumentazione a corredo della domanda di lottizzazioneDocumentazione a corredo della domanda di lottizzazione
- La domanda di approvazione del piano di lottizzazione convenzionata è
Documentazione a corredo della domanda di lottizzazione
- La domanda di approvazione del piano di lottizzazione convenzionata è diretta al sindaco e deve essere corredata dai documenti e dai disegni sottoelencati: a) estratto dello strumento urbanistico generale interessante la zona da lottizzare; b) estratto originale di mappa catastale delle particelle interessate all'intervento, con certificato catastale; c) planimetrie catastale, in duplice copia, estesa ad una zona per una
le interessate all'intervento, con certificato catastale; c) planimetrie catastale, in duplice copia, estesa ad una zona per una profondità di m. 500, aggiornata con i fabbricati esistenti, con l'indicazione dell'area interessata, le altezze e le caratteristiche dei fabbricati contermini, i nomi dei proprietari, delle aree confinanti e le strade vicinali, comunali o provinciali o statali (con relativi nomi) che attraversano o lambiscono l'area interessata; lo stato di fatto delle
, comunali o provinciali o statali (con relativi nomi) che attraversano o lambiscono l'area interessata; lo stato di fatto delle attrezzature e delle opere di urbanizzazione esistenti; d) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree, l'individuazione delle unità d'intervento e l'individuazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria; e) piano quotato, in duplice copia, del terreno nel rapporto 1:500 con curve di livello ed equidistanza non superiore a m. 1 riferite ai
quotato, in duplice copia, del terreno nel rapporto 1:500 con curve di livello ed equidistanza non superiore a m. 1 riferite ai capisaldi dell'IGIM e della carta tecnica regionale, indicante anche il rilievo delle alberature e della vegetazione esistenti, nonché l'assenza delle stesse; f) planimetria, in duplice copia, adeguatamente quotata nel rapporto 1:500 dell'intervento progettato, riportante: le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione primaria;
uotata nel rapporto 1:500 dell'intervento progettato, riportante: le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione primaria; le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione secondaria; la eventuale suddivisione in lotti dettagliatamente quotati; l'ingombro massimo degli edifici da costruire su ciascun lotto, la distanza del perimetro dal confine più prossimo e quella reciproca fra i vari edifici circostanti. Tale ingombro massimo ha valore
stanza del perimetro dal confine più prossimo e quella reciproca fra i vari edifici circostanti. Tale ingombro massimo ha valore prescrittivo solo per quanto riguarda le minime distanze degli edifici dai confini e tra di loro, ma ai fini della progettazione architettonica, ha valore indicativo, salvo diversa esplicita prescrizione contenuta nella convenzione e relative previsioni planivolumetriche;
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 29 di 63 g) una tabella dimostrativa dei rispetto degli standards urbanistici; h) profili altimetrici, in duplice copia, nel rapporto 1:500 dei fabbricati previsti e profili regolatori nel rapporto 1:200 dei fabbricati; i) schemi planimetrico ed altimetrici in duplice copia dei fabbricati con l'indicazione della loro destinazione d'uso nel rapporto minimo 1:500; l) una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, della
one della loro destinazione d'uso nel rapporto minimo 1:500; l) una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, della sistemazione delle aree scoperte, della qualità dei materiali da impiegare, della destinazione degli edifici che potranno essere costruiti, dell'ambiente di inserimento della lottizzazione; m) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi, con le relative precisazioni planivolumetriche;
e tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi, con le relative precisazioni planivolumetriche; n) documentazione fotografica della zona, oltre eventuali vedute assonometriche o studi planivolumetrici e quanto altro possa occorrere ai fini di una esauriente rappresentazione del progetto; o) elaborati, in duplice copia, nel rapporto minimo 1:500 illustranti le opere di urbanizzazione primaria, costituiti da: planimetrie, profilo longitudinale e sezione della viabilità;
illustranti le opere di urbanizzazione primaria, costituiti da: planimetrie, profilo longitudinale e sezione della viabilità; planimetria o planimetrie, profili longitudinali e sezioni degli impianti di fognature, di illuminazione pubblica, della rete elettrica, di acquedotto, dei gas metano, della rete telefonica, della rete antincendio o di annaffiamento. Negli elaborati di cui alla presente lettera devono essere indicati gli allacciamenti alle reti principali
o o di annaffiamento. Negli elaborati di cui alla presente lettera devono essere indicati gli allacciamenti alle reti principali esistenti, nonché gli allacciamenti dei singoli lotti alle opere in progetto; p) calcoli e disegni costruttivi dei particolari delle opere di cui alla lettera o) redatti da professionista abilitato e in opportuna scala; q) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire; r) relazione tecnica illustrativa del progetto di piano di lottizzazione,
vo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire; r) relazione tecnica illustrativa del progetto di piano di lottizzazione, contenente l'inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione con i termini di validità del piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità in armonia con il PPA;
tà del piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità in armonia con il PPA; s) schema di convenzione di cui all'articolo 51; t) elaborati alla scala di progetto con l'illustrazione dei parcheggi ed i percorsi pedonali esenti da barriere architettoniche. 2. E' previsto l'obbligo della relazione geologica e geotecnica per ogni tipo di lottizzazione in relazione al disposto del D.M. 21 gennaio 1981, pubblicato
la relazione geologica e geotecnica per ogni tipo di lottizzazione in relazione al disposto del D.M. 21 gennaio 1981, pubblicato nella gazzetta ufficiale dei 7 febbraio 1981, n. 37, per le aree vincolate ai sensi della Legge 2 febbraio 1974, n. 64. 3. Qualora le lottizzazioni riguardino interventi su grandi aree, al di fuori delle aree disciplinate ai sensi della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, il Comune richiede al lottizzante, ad integrazione della documentazione, una
linate ai sensi della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, il Comune richiede al lottizzante, ad integrazione della documentazione, una relazione geologica e geotecnica sulla fattibilità dell'insieme ai sensi del citato decreto ministeriale. 4. Le lottizzazioni relative alle zone totalmente o parzialmente comprese negli elenchi delle bellezze naturali, devono essere corredate anche degli elementi di cui all'articolo 3, secondo comma, della L.R. 21 agosto 1984, n. 24.
Art. 53Art. 53Art. 53Art. 53 ---- Richiesta di parere preliminareRichiesta di pa
e naturali, devono essere corredate anche degli elementi di cui all'articolo 3, secondo comma, della L.R. 21 agosto 1984, n. 24. Art. 53Art. 53Art. 53Art. 53 ---- Richiesta di parere preliminareRichiesta di parere preliminareRichiesta di parere preliminareRichiesta di parere preliminare
- Il lottizzante può richiedere di sottoporre all'esame della commissione edilizia un progetto di massima delle opere che intende eseguire allo scopo di ottenere un giudizio preliminare, riservandosi di presentare
Art. 54Art. 54Art. 54Art. 54 ---- AppAppAppApprovazione dei piani di lottizzazio
progetto di massima delle opere che intende eseguire allo scopo di ottenere un giudizio preliminare, riservandosi di presentare successivamente gli elaborati di cui all'articolo 52. Il parere espresso dalla commissione edilizia non costituisce presunzione di approvazione dei piano. Art. 54Art. 54Art. 54Art. 54 ---- AppAppAppApprovazione dei piani di lottizzazionerovazione dei piani di lottizzazionerovazione dei piani di lottizzazionerovazione dei piani di lottizzazione
ani di lottizzazionerovazione dei piani di lottizzazionerovazione dei piani di lottizzazionerovazione dei piani di lottizzazione
- l piani di lottizzazione convenzionata sono approvati con deliberazione del consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia e comunque secondo quanto disposto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 e dalla L.R. 16 maggio 1979, n. 19.
- l piani di lottizzazione ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai sensi
, n. 765 e dalla L.R. 16 maggio 1979, n. 19. 2. l piani di lottizzazione ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, terzo comma della L.R. 21 agosto 1984, n. 24.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 30 di 63 3. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione, deve essere richiesta al sindaco la concessione a norma del presente regolamento. 4. Per la domanda ed il rilascio delle concessioni edilizie per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si applicano le norme di cui all'articolo 19 e seguenti. 5. Il contributo concessorio di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977,
cano le norme di cui all'articolo 19 e seguenti. 5. Il contributo concessorio di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinato dal conguaglio ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge. 6. Il rilascio delle concessioni nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi e alla trascrizione della convenzione a cura del Comune e a spese dei lottizzanti sui registri immobiliari.
Art. 55Art. 55Art. 55Art. 55 ---- Compilazione d'ufficio di progetti di lottizza
tive ai lotti stessi e alla trascrizione della convenzione a cura del Comune e a spese dei lottizzanti sui registri immobiliari. 7. La validità del piano di lottizzazione convenzionata non può essere superiore a dieci anni. Art. 55Art. 55Art. 55Art. 55 ---- Compilazione d'ufficio di progetti di lottizzazioneCompilazione d'ufficio di progetti di lottizzazioneCompilazione d'ufficio di progetti di lottizzazioneCompilazione d'ufficio di progetti di lottizzazione
progetti di lottizzazioneCompilazione d'ufficio di progetti di lottizzazioneCompilazione d'ufficio di progetti di lottizzazione
- Il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro un congruo termine il progetto di lottizzazione delle aree stesse, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale, nonché, ove esistente, del programma pluriennale di attuazione.
- Decorso inutilmente detto termine, il sindaco provvede per la
nonché, ove esistente, del programma pluriennale di attuazione. 2. Decorso inutilmente detto termine, il sindaco provvede per la compilazione d'ufficio. 3. Il progetto di lottizzazione d'ufficio, approvato dal consiglio comunale, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notificazione, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino ed intendano attuarlo.
hiarare, entro trenta giorni dalla notificazione, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino ed intendano attuarlo. 4. Qualora i proprietari intendano attuare il progetto compilato d'ufficio, il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione, tenendo conto delle eventuali richieste degli interessati e della loro compatibilità con gli obiettivi del progetto stesso. In caso contrario, il Comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree.
ilità con gli obiettivi del progetto stesso. In caso contrario, il Comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto negli elaborati di cui al precedente articolo 52, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme dello strumento urbanistico generale.
Art. 56Art. 56Art. 56Art. 56 ---- Intervento edilizio direttoIntervento edilizio
l precedente articolo 52, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme dello strumento urbanistico generale. Art. 56Art. 56Art. 56Art. 56 ---- Intervento edilizio direttoIntervento edilizio direttoIntervento edilizio direttoIntervento edilizio diretto
- Fermo restando l'obbligo di versamento del contributo afferente alla costruzione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nei casi di intervento edilizio diretto previsto dallo strumento urbanistico generale,
olo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nei casi di intervento edilizio diretto previsto dallo strumento urbanistico generale, la concessione è subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria. 2. Il concessionario può assumere l'obbligo della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta. 3. In ogni caso il concessionario deve obbligarsi a cedere gratuitamente al
totale o parziale della quota di contributo dovuta. 3. In ogni caso il concessionario deve obbligarsi a cedere gratuitamente al Comune le aree e le opere relative alle urbanizzazioni primarie ed a prestare congrue garanzie finanziarie.
TITOLO XITITOLO XITITOLO XITITOLO XI
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 31 di 63 4. Per le opere di urbanizzazione primaria devono essere redatti progetti esecutivi in conformità alle norme e alle prescrizioni emanate dal Comune al fine dei rilascio della concessione. 5. Le opere sono eseguite sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale. TITOLO XITITOLO XITITOLO XITITOLO XI
Art. 57Art. 57Art. 57Art. 57 ---- Vigilanza sulle coVigilanza sulle coVigilanza
concessione. 5. Le opere sono eseguite sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale. TITOLO XITITOLO XITITOLO XITITOLO XI Art. 57Art. 57Art. 57Art. 57 ---- Vigilanza sulle coVigilanza sulle coVigilanza sulle coVigilanza sulle costruzioni e sanzionistruzioni e sanzionistruzioni e sanzionistruzioni e sanzioni
- Il sindaco esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazione urbanistica edilizia del territorio comunale per assicurarne
esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazione urbanistica edilizia del territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle leggi e regolamenti, alle norme degli strumenti urbanistici e alle prescrizioni stabilite nella concessione o autorizzazione, e valendosi dei funzionari comunali appositamente autorizzati e dei vigili urbani. 2. Gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto di accedere ai cantieri e di eseguire qualsiasi operazione di controllo sulle opere.
a vigilanza sulle costruzioni hanno diritto di accedere ai cantieri e di eseguire qualsiasi operazione di controllo sulle opere. 3. Ferme restando le ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco ordina la sospensione dei lavori quando: a) siano violate le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici; b) non siano osservate le disposizioni del presente regolamento e le norme, disposizioni e modalità esecutive indicate nella concessione o
no osservate le disposizioni del presente regolamento e le norme, disposizioni e modalità esecutive indicate nella concessione o autorizzazione e nei progetti allegati; c) il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, ovvero non sia stata comunicata al sindaco la sua sostituzione; d) la concessione o autorizzazione risulti ottenuta in base a dichiarazioni, tipi e disegni non corrispondenti al vero; e) accerti l'effettuazione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio
arazioni, tipi e disegni non corrispondenti al vero; e) accerti l'effettuazione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. In tal caso, il provvedimento comporta anche il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti tra vivi, qualora sia trascritto nei registri immobiliari. 4. L'ordine di sospensione ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti
vivi, qualora sia trascritto nei registri immobiliari. 4. L'ordine di sospensione ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da assumere e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione. 5. Qualora il sindaco sia in possesso degli elementi atti a determinare l'emanazione del provvedimento definitivo, può emetterlo senza la preventiva ordinanza di sospensione. 6. Il sindaco provvede alla riscossione dei contributi, delle sanzioni
Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58 ---- Esecuzione d'ufficioEsecuzione d'ufficioEsecuz
ò emetterlo senza la preventiva ordinanza di sospensione. 6. Il sindaco provvede alla riscossione dei contributi, delle sanzioni pecuniarie e delle spese, a norma dei R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58 ---- Esecuzione d'ufficioEsecuzione d'ufficioEsecuzione d'ufficioEsecuzione d'ufficio
- Il sindaco ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore: a) dei lavori di demolizione delle opere eseguite in assenza di
indaco ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore: a) dei lavori di demolizione delle opere eseguite in assenza di concessione o autorizzazione, ovvero in totale o parziale difformità della stessa, salvo i casi di acquisizione gratuita, ovvero di applicazione di sanzioni pecuniarie; b) dei lavori, ivi comprese eventuali demolizioni, ordinati con il diniego dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità; c) dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stata
ego dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità; c) dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stata negata l'autorizzazione di abitabilità o agibilità; d) delle cautele necessarie, nel caso di interruzione dei lavori di cui all'articolo 39 del presente regolamento; e) del ripristino degli immobili e dei manufatti oggetto di servitù pubblica; f) della riproduzione del numero civico; g) della rimozione di insegne, cartelli, iscrizioni, oggetti, tende, posti
tù pubblica; f) della riproduzione del numero civico; g) della rimozione di insegne, cartelli, iscrizioni, oggetti, tende, posti senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento; h) della coloritura dei prospetti degli edifici visibili da vie o spazi pubblici in contrasto con l'ambiente; i) della demolizione di edifici dichiarati antigienici; j) dei lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso, che minacci rovina.
edifici dichiarati antigienici; j) dei lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso, che minacci rovina. 2. Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il sindaco diffida il contravventore a provvedervi direttamente, assegnandogli un congruo termine. 3. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, il sindaco procede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, con l'osservanza delle norme di legge in materia.
Art. 59Art. 59Art. 59Art. 59 ---- GaranzieGaranzieGaranzieGaranzie
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 32 di 63 Art. 59Art. 59Art. 59Art. 59 ---- GaranzieGaranzieGaranzieGaranzie
- Nei casi in cui, ai sensi del presente regolamento, è prescritta la prestazione di garanzie, queste possono essere date mediante fidejussione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
- Il sindaco determina l'ammontare della somma per la quale la garanzia è prestata.
o le modalità previste dalle leggi vigenti. 2. Il sindaco determina l'ammontare della somma per la quale la garanzia è prestata. 3. Il deposito cauzionale può essere prestato a mezzo libretto bancario fruttifero intestato al concessionario e vincolato a favore dell'amministrazione comunale. 4. In caso di esecuzione d'ufficio delle opere, l'amministrazione comunale può disporre del deposito cauzionale o della fidejussione, osservate le disposizioni di legge e di regolamento.
razione comunale può disporre del deposito cauzionale o della fidejussione, osservate le disposizioni di legge e di regolamento. 5. Qualora le opere vengano riconosciute conformi alle prescrizioni di legge, di regolamento ed alle modalità esecutive fissate nella concessione, o, anche se difformi, tacitamente o espressamente accettate, la cauzione viene restituita o viene dato consenso alla liberazione della fidejussione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità.
Art. 60Art. 60Art. 60Art. 60 ---- Area pertinenteArea pertinenteArea pertinenteA
ne dato consenso alla liberazione della fidejussione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità. TITOLO XITITOLO XITITOLO XITITOLO XIIIII Art. 60Art. 60Art. 60Art. 60 ---- Area pertinenteArea pertinenteArea pertinenteArea pertinente
- Per area pertinente si intende la superficie di terreno disponibile per l'edificazione secondo le previsioni dello strumento urbanistico.
- Non sono comprese nell'area pertinente le aree pubbliche, le aree private
secondo le previsioni dello strumento urbanistico. 2. Non sono comprese nell'area pertinente le aree pubbliche, le aree private destinate dallo strumento urbanistico generale ed attrezzature pubbliche o ad opere di urbanizzazione primaria. 3. L'area pertinente a costruzioni eseguite od autorizzate non può essere computata per il rilascio di altre concessioni quando ciò risulti in contrasto con gli indici o le caratteristiche urbanistiche di zona.
Art. 61Art. 61Art. 61Art. 61 ---- DistanzeDistanzeDistanzeDistanze
a per il rilascio di altre concessioni quando ciò risulti in contrasto con gli indici o le caratteristiche urbanistiche di zona. 4. Il sindaco può subordinare il rilascio della concessione alla trascrizione sui registri immobiliari, a cura del Comune e a spese del richiedente, di un atto di vincolo di inedificabilità dell'area di pertinenza. Art. 61Art. 61Art. 61Art. 61 ---- DistanzeDistanzeDistanzeDistanze
Art. 61Art. 61Art. 61Art. 61 ---- DistanzeDistanzeDistanzeDistanze
n atto di vincolo di inedificabilità dell'area di pertinenza. Art. 61Art. 61Art. 61Art. 61 ---- DistanzeDistanzeDistanzeDistanze (Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 25/07/2000)(Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 25/07/2000)(Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 25/07/2000)(Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 25/07/2000)
- Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei
razione del Consiglio Comunale n° 90 del 25/07/2000)
- Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
- Nelle zone C di espansione di cui all'articolo 2 dei D.M. 2 aprile 1968, n.
prive di valore storico, artistico o ambientale. 2. Nelle zone C di espansione di cui all'articolo 2 dei D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella gazzetta ufficiale dei 16 aprile 1968, n. 97, tra pareti finestrate di edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza dei fabbricato più alto e comunque non inferiore a m. 10; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12. In dette zone la
e quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12. In dette zone la distanza dai confini deve essere pari alla metà dell'altezza massima consentita e comunque non inferiore a m. 5. E' consentita la costruzione a confine, ove ammessa dallo strumento urbanistico, mediante accordo tra i proprietari confinanti. 3. Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze minime:
roprietari confinanti. 3. Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze minime: DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: m. 10; DC) dai confini: m.5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico generale.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 33 di 63 4. Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della strada maggiorata di: m. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7; m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m, 15; m. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.
. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m, 15; m. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15. 5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei commi precedenti, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni planivolumetriche, compresi i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. 6. Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanza dettate in
Art. 62Art. 62Art. 62Art. 62 ---- ParcheggiParcheggiParcheggiParcheggi
di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. 6. Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanza dettate in attuazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Art. 62Art. 62Art. 62Art. 62 ---- ParcheggiParcheggiParcheggiParcheggi
- Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio in misura non inferiore ad 1 metro quadrato ogni 10 mc. di costruzione ai sensi
ssere riservati appositi spazi per il parcheggio in misura non inferiore ad 1 metro quadrato ogni 10 mc. di costruzione ai sensi dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 così come modificato dalla legge 122189. Deve essere garantito in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio. 2. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui al comma 1, in sede di lottizzazione deve essere reperita un'area pari a 1 mq. ogni 40 mc. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico.
n sede di lottizzazione deve essere reperita un'area pari a 1 mq. ogni 40 mc. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico. 3. Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, le aree da destinare a parcheggio pubblico debbono essere almeno pari a mq. 5 ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL). 4. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui al comma 1, l'area di parcheggio pubblico deve
TITOLO XIIITITOLO XIIITITOLO XIIITITOLO XIII
a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui al comma 1, l'area di parcheggio pubblico deve essere pari a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile lorda (S U L). 5. Le aree a parcheggio di cui al presente articolo devono essere convenientemente piantumate con almeno un albero ad alto fusto di essenza tipica dei luogo ogni 25 mq. di superficie. TITOLO XIIITITOLO XIIITITOLO XIIITITOLO XIII
Art. 63Art. 63Art. 63Art. 63 ---- Zone di rispetto cimiteriali e stradaliZone di
meno un albero ad alto fusto di essenza tipica dei luogo ogni 25 mq. di superficie. TITOLO XIIITITOLO XIIITITOLO XIIITITOLO XIII Art. 63Art. 63Art. 63Art. 63 ---- Zone di rispetto cimiteriali e stradaliZone di rispetto cimiteriali e stradaliZone di rispetto cimiteriali e stradaliZone di rispetto cimiteriali e stradali
- Non è consentito, ai sensi dell'articolo 33 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, costruire nuovi edifici o
ai sensi dell'articolo 33 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, costruire nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, a qualsiasi scopo adibiti, entro un raggio di 200 metri dalle mura di cinta dei cimiteri, salvo le deroghe attuate con la procedura prevista dalle leggi in vigore. 2. E' ammessa la posa in loco di manufatti a carattere mobile adibiti a chioschi per la vendita di fiori, previa stipula di convenzione nella quale il
in loco di manufatti a carattere mobile adibiti a chioschi per la vendita di fiori, previa stipula di convenzione nella quale il concessionario si impegni in qualsiasi momento a rimuovere il chiosco su semplice richiesta dell'amministrazione comunale, senza peraltro poter richiedere indennizzo alcuno. 3. Per l'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e per gli insediamenti previsti dallo strumento urbanistico generale, vanno osservate, relativamente alle distanze minime a protezione dei nastro
Art. 64Art. 64Art. 64Art. 64 ---- Realizzazione di cabine ENRealizzazione di cab
menti previsti dallo strumento urbanistico generale, vanno osservate, relativamente alle distanze minime a protezione dei nastro stradale, le disposizioni di cui al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 pubblicato nella gazzetta ufficiale dei 13 aprile 1968, n. 96. Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui alla L.R. 21 maggio 1975, n. 34. Art. 64Art. 64Art. 64Art. 64 ---- Realizzazione di cabine ENRealizzazione di cabine ENRealizzazione di cabine ENRealizzazione di cabine ENEL e SIPEL e SIPEL e SIPEL e SIP
Art. 65Art. 65Art. 65Art. 65 ---- Opere realizzate dall'Amministrazione comunale
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 34 di 63
- Di norma le cabine ENEL e SIP devono essere realizzate all'interno dei nuovi fabbricati.
- In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal Comune. Art. 65Art. 65Art. 65Art. 65 ---- Opere realizzate dall'Amministrazione comunaleOpere realizzate dall'Amministrazione comunaleOpere realizzate dall'Amministrazione comunaleOpere realizzate dall'Amministrazione comunale
Art. 66Art. 66Art. 66Art. 66 ---- Arredo urbanoArredo urbanoArredo urbanoArredo
izzate dall'Amministrazione comunaleOpere realizzate dall'Amministrazione comunaleOpere realizzate dall'Amministrazione comunale
- Le opere realizzate dall'Amministrazione comunale devono essere conformi allo strumento urbanistico generale e devono essere precedute dal rilascio della concessione edilizia a norma degli articoli 14 e seguenti, Art. 66Art. 66Art. 66Art. 66 ---- Arredo urbanoArredo urbanoArredo urbanoArredo urbano
Art. 66Art. 66Art. 66Art. 66 ---- Arredo urbanoArredo urbanoArredo urbanoArredo
zia a norma degli articoli 14 e seguenti, Art. 66Art. 66Art. 66Art. 66 ---- Arredo urbanoArredo urbanoArredo urbanoArredo urbano (D(D(D(Deliberazione del Commissario Straordieliberazione del Commissario Straordieliberazione del Commissario Straordieliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 13/05/2009nario n. 127 del 13/05/2009nario n. 127 del 13/05/2009nario n. 127 del 13/05/2009))))
- Le costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e le, aree di
rio n. 127 del 13/05/2009nario n. 127 del 13/05/2009))))
- Le costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e le, aree di pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei lavori estetici e ambientali. Gli spazi scoperti devono essere sistemati prevalentemente a verde con la piantagione di essenze tipiche dei luoghi e nel rispetto della vegetazione
evono essere sistemati prevalentemente a verde con la piantagione di essenze tipiche dei luoghi e nel rispetto della vegetazione naturale esistente. Le parti non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane. 2. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se
terventi di manutenzione delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo e l'armonico inserimento nell'ambiente circostante. 3. Sulle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e
rmonico inserimento nell'ambiente circostante. 3. Sulle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e degli acquai delle cucine , esalatori e condotte di ventilazione, canne fumarie o canalizzazioni in genere, eccettuati i casi in cui dette canalizzazioni siano previste nel progetto architettonico originario e adeguatamente rivestite; 4. Sulle pareti esterne è inoltre vietato istallare apparati di riscaldamento, climatizzazione,condizionamento, aerazione e raffrescamento eccetto i
rne è inoltre vietato istallare apparati di riscaldamento, climatizzazione,condizionamento, aerazione e raffrescamento eccetto i casi in cui siano posizionati su area privata al piano terra o all’interno di balconi o terrazzi totalmente all’interno dei parapetti. È possibile altresì istallare dette apparecchiature su pareti che prospettano su corti interne non visibili da vie o spazi pubblici; 5. Sulle coperture a falde inclinate è vietato installare qualsiasi tipologia di
i interne non visibili da vie o spazi pubblici; 5. Sulle coperture a falde inclinate è vietato installare qualsiasi tipologia di macchinari o apparati per impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, aerazione, raffrescamento. 6. Sulle coperture piane è possibile installare detti apparecchi purché opportunamente schermati e non sporgenti dalle coperture oltre ml. 1,50. Detti impianti inoltre devono essere posti a distanza non inferiore a ml. 10
ati e non sporgenti dalle coperture oltre ml. 1,50. Detti impianti inoltre devono essere posti a distanza non inferiore a ml. 10 da finestre o portafinestre di edifici circostanti. 7. abrogato. 8. abrogato 9. abrogato 10. abrogato 11. Le tubazioni dell'acqua e del gas e i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, al fine di consentire un'idonea soluzione architettonica nel rispetto delle specifiche norme vigenti.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 35 di 63 12. Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal sindaco, trascorso il quale, quest'ultimo dispone l'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese degli interessati. 13. Nella rimozione degli abusi, il sindaco, oltre all'osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i ripristini e le modificazioni
degli abusi, il sindaco, oltre all'osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro cittadino e dell'arredo urbano, disponendo, ove necessario, l'esecuzione dei lavori d'ufficio e a spese degli interessati. 14. Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, le serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali
semipermanente o provvisorio, le serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi d'illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e di decoro. 15. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi
opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza dei traffico, il diritto di veduta dei vicini. 16. Le nuove costruzioni di qualsiasi tipo e le aree di pertinenza devono essere progettate esenti da barriere architettoniche. 17. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento
ioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori di rifiuti urbani all’interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. 18. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti,
Art. 66 bisArt. 66 bisArt. 66 bisArt. 66 bis –––– Istallazione impianto solari e
i ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti, da parte dei progettisti, gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani. Art. 66 bisArt. 66 bisArt. 66 bisArt. 66 bis –––– Istallazione impianto solari e fotovoltaiciIstallazione impianto solari e fotovoltaiciIstallazione impianto solari e fotovoltaiciIstallazione impianto solari e fotovoltaici
stallazione impianto solari e fotovoltaiciIstallazione impianto solari e fotovoltaiciIstallazione impianto solari e fotovoltaici (D(D(D(Deliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 13/05/2009eliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 13/05/2009eliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 13/05/2009eliberazione del Commissario Straordinario n. 127 del 13/05/2009))))
- Sulle coperture a falde inclinate è consentita l’installazione di pannelli
ommissario Straordinario n. 127 del 13/05/2009))))
- Sulle coperture a falde inclinate è consentita l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici senza serbatoi di accumulo nei limiti di cui ai successivi commi.
- L’installazione dei serbatoi di accumulo sulla copertura a falde è sempre vietata nella zona omogenea A, mentre nelle altre zone, e in casi del tutto eccezionali, è sottoposta al parere vincolate della Commissione Locale per il Paesaggio.
e nelle altre zone, e in casi del tutto eccezionali, è sottoposta al parere vincolate della Commissione Locale per il Paesaggio. 3. Sulle coperture piane è consentita l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, anche con serbatoi di accumulo, nei limiti di cui ai successivi commi . 4. Dove consentito, l’installazione di impianti fotovoltaici dovrà avvenire di norma privilegiando le coperture di manufatti esistenti; la realizzazione di
llazione di impianti fotovoltaici dovrà avvenire di norma privilegiando le coperture di manufatti esistenti; la realizzazione di impianti su strutture di sostegno all’uopo dedicate è pertanto subordinata alla presentazione di una verifica tecnica documentata che giustifichi l’impossibilità di utilizzare coperture legittime esistenti. In quest’ultimo caso le nuove strutture dovranno essere completamente amovibili per consentire il facile ripristino dello stato dei luoghi.
timo caso le nuove strutture dovranno essere completamente amovibili per consentire il facile ripristino dello stato dei luoghi. 5. Dove consentito, l’installazione di impianti fotovoltaici che riguardino immobili, soggetti alle categorie di intervento CPI 1, CPI 2 e CPI 3, è subordinata al parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio ed esclusivamente nella tipologia totalmente integrata o parzialmente integrata come definite dal D.M. 19/02/2007.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 36 di 63 6. La realizzazione di impianti fotovoltaici in zona omogenea A è subordinata al parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio. 7. Previo parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio , la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici in zona omogenea E catalogati A1, A2, A3, B1, B2 è consentita esclusivamente nella tipologia totalmente integrata o parzialmente integrata come definita dal D.M.
A2, A3, B1, B2 è consentita esclusivamente nella tipologia totalmente integrata o parzialmente integrata come definita dal D.M. 19/02/2007, eccetto per gli immobili ubicati all’interno del perimetro del Piano del Parco del Conero ove si applica la specifica normativa prevista dalle norme adottate definitivamente dal Consiglio Direttivo del Parco con Delibera n. 97 del 12/05/2008. 8. L’installazione dei pannelli sulle pareti esterne degli edifici è consentita
ivo del Parco con Delibera n. 97 del 12/05/2008. 8. L’installazione dei pannelli sulle pareti esterne degli edifici è consentita esclusivamente su prospetti non visibili da spazi pubblici. 9. Ai fini del rilascio del permesso di costruire per le nuove costruzioni, è obbligatoria l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, nella tipologia totalmente integrata come definita dall’art. 2 comma 1/b3 del D.M. 19/02/2007, in modo tale da garantire una
ca, nella tipologia totalmente integrata come definita dall’art. 2 comma 1/b3 del D.M. 19/02/2007, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa. A decorrere dal 1° gennaio 2010 dovrà essere garantita una produzione energetica non inferiore ad 1 Kw perciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento e di 5 Kw per i fabbricati industriali, di estensione superficiale inferiore a 100 mq.. I
realizzabilità tecnica dell’intervento e di 5 Kw per i fabbricati industriali, di estensione superficiale inferiore a 100 mq.. I macchinari o apparati per impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, aerazione, raffrescamento, fotovoltaici e solari devono essere inseriti obbligatoriamente nel progetto architettonico.
Art. 67Art. 67Art. 67Art. 67 ---- AntenneAntenneAntenneAntenne e ie ie ie impian
onamento, aerazione, raffrescamento, fotovoltaici e solari devono essere inseriti obbligatoriamente nel progetto architettonico. Art. 67Art. 67Art. 67Art. 67 ---- AntenneAntenneAntenneAntenne e ie ie ie impianti per la telefonia cellulare GSM e similarimpianti per la telefonia cellulare GSM e similarimpianti per la telefonia cellulare GSM e similarimpianti per la telefonia cellulare GSM e similari
fonia cellulare GSM e similarimpianti per la telefonia cellulare GSM e similarimpianti per la telefonia cellulare GSM e similari (Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 25/07/2000)(Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 25/07/2000)(Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 25/07/2000)(Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 25/07/2000)
- Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti
ione del Consiglio Comunale n° 90 del 25/07/2000)
- Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata.
- Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi
ia la posa in opera di un'unica antenna centralizzata. 2. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un'idonea soluzione architettonica. 3. Il sindaco ha facoltà di richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di tutela dell'arredo urbano, l'installazione dell'impianto
tà di richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di tutela dell'arredo urbano, l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna radio - televisiva, con l'eliminazione delle singole antenne. 4. Nelle zone omogenee A ed E, di cui al D.M: 1444/68, e negli immobili disciplinati dalle seguenti categorie d’intervento CPI 1-2-3-4, di cui all’art.34 delle N.T.A. del P.R.G., sono vietate installazioni di antenne sulle facciate degli edifici
vento CPI 1-2-3-4, di cui all’art.34 delle N.T.A. del P.R.G., sono vietate installazioni di antenne sulle facciate degli edifici 5. La presente normativa si applica anche alle antenne paraboliche e ad antenne di qualsiasi tipo, natura e categoria. 6. In tutte le zone del PRG è consentita l'installazione di antenne ricetrasmittenti per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia cellulare o di impianti per servizi similari. E’ vietata su ospedali, case di cura e di
zione del servizio pubblico di telefonia cellulare o di impianti per servizi similari. E’ vietata su ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido a distanza inferiore di 50 metri dal perimetro esterno delle suddette strutture d’interesse pubblico. Sono altresì consentite quelle ad uso esclusivo delle suddette strutture d’interesse pubblico. L'installazione dei suddetti manufatti, soggetta a regime concessorio, dovrà risultare compatibile con le esigenze della tutela
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 37 di 63 paesaggistica, monumentale e delle zone archeologiche nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e riportare la preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti. Dovrà in particolare essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai
ione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed ambientali. E' obbligatorio, inoltre, acquisire negli atti istruttori il parere preventivo dell'ufficio sanitario competente alla valutazione dei campi elettromagnetici.
Art. 68Art. 68Art. 68Art. 68 ---- Aggetti e sporgenze sul suolo pubblicoAggetti
uisire negli atti istruttori il parere preventivo dell'ufficio sanitario competente alla valutazione dei campi elettromagnetici. Art. 68Art. 68Art. 68Art. 68 ---- Aggetti e sporgenze sul suolo pubblicoAggetti e sporgenze sul suolo pubblicoAggetti e sporgenze sul suolo pubblicoAggetti e sporgenze sul suolo pubblico
- Le finestre prospicienti su spazi pubblici, aventi il davanzale ad altezza inferiore a m. 2,80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e a m.
cienti su spazi pubblici, aventi il davanzale ad altezza inferiore a m. 2,80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e a m. 4,50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non devono aprirsi all'esterno, né dar luogo ad alcun risvolto o ingombro rispetto al filo del fabbricato. 2. l lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono essere collocati ad altezza inferiore a m. 3, se contenute entro 30 cm. all'interno dei filo del marciapiede, a m. 4,50 se altrimenti.
collocati ad altezza inferiore a m. 3, se contenute entro 30 cm. all'interno dei filo del marciapiede, a m. 4,50 se altrimenti. 3. Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, nonché qualsiasi altra sovrastruttura o sporgenza compresi entro l'altezza di m. 2,80 non possono superare più di 12 cm. il filo del fabbricato. L'eventuale rivestimento della base dell'edificio o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i 5 cm. 4. Al di sopra di m. 3,50 dal piano del marciapiede o di m. 4,50 dal piano
zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i 5 cm. 4. Al di sopra di m. 3,50 dal piano del marciapiede o di m. 4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede non esista, può essere consentita solo per le nuove edificazioni la costruzione di balconi o terrazzini pensili, aperti o chiusi (bow windows) sporgenti dal filo del fabbricato non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico antistante o comunque mai oltre i m. 1,40. 5. Sono comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione (anche
io pubblico antistante o comunque mai oltre i m. 1,40. 5. Sono comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione (anche se bow windows) in strade con larghezza inferiore a m. 10. 6. In casi eccezionali, per edifici pubblici e lo di particolare valore estetico, il sindaco potrà rilasciare la concessione per sporgenze maggiori per strutture in aggetto. 7. Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, condutture di latrine,
Art. 69Art. 69Art. 69Art. 69 ---- Muri di prospetto e recinzioniMuri di prospett
per sporgenze maggiori per strutture in aggetto. 7. Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, condutture di latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri a filo stradale. Art. 69Art. 69Art. 69Art. 69 ---- Muri di prospetto e recinzioniMuri di prospetto e recinzioniMuri di prospetto e recinzioniMuri di prospetto e recinzioni
- l muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere rivestiti di
spetto e recinzioniMuri di prospetto e recinzioni
- l muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere rivestiti di materiale duro e resistente all'usura e di facile ripulitura per un'altezza non inferiore a m. 0,30 dal piano del marciapiede o di m. 0,50 da quello stradale, se non esiste il marciapiede
- Tutti i muri di fabbricati, ciechi e non visibili da spazi pubblici, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente eseguita, a taglio netto,
ciechi e non visibili da spazi pubblici, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente eseguita, a taglio netto, o rivestiti in pietra naturale o con materiale pregiato, devono essere intonacati e colorati nel rispetto dei valori ambientali urbani. 3. Le recinzioni devono essere consone al decoro e al tipo dell'ambiente urbano e tali da garantire nelle aree extraurbane la tutela del paesaggio. 4. Nelle recinzioni deve comunque prevalere, su ogni altra soluzione
a garantire nelle aree extraurbane la tutela del paesaggio. 4. Nelle recinzioni deve comunque prevalere, su ogni altra soluzione progettuale, la utilizzazione di siepi e piante, al fine di offrire una conveniente schermatura. 5. Le recinzioni a siepe viva di piante verdi devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali. 6. Oltre a quanto previsto dall'articolo 66, comma 1, per le aree di pertinenza, tutte le aree edificabili, ricadenti in zona urbana non ancora
Art. 70Art. 70Art. 70Art. 70 ---- Servitù pubblicheServitù pubblicheServitù pubb
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 38 di 63 edificate, quando siano a confine con il suolo pubblico o comunque aperte al pubblico transito, devono essere recintate, sistemate e mantenute possibilmente a verde. Art. 70Art. 70Art. 70Art. 70 ---- Servitù pubblicheServitù pubblicheServitù pubblicheServitù pubbliche
- L'Amministrazione comunale ha la facoltà di applicare e mantenere sulle fronti degli edifici di qualunque natura essi siano a sua cura e spese,
ne comunale ha la facoltà di applicare e mantenere sulle fronti degli edifici di qualunque natura essi siano a sua cura e spese, previo avviso agli interessati, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) tabelle indicanti li nome di vie e di altri spazi pubblici; b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità e alla sicurezza pubblica; c) numeri civici; d) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento e di idranti;
alla sicurezza pubblica; c) numeri civici; d) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento e di idranti; e) mensole, ganci, tubi per gli impianti di illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elettrici, avvisatori elettrici e loro accessori; f) lapidi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e cittadina; g) quant'altro di pubblica utilità.
scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e cittadina; g) quant'altro di pubblica utilità. h) proprietari dell'immobile sulla cui fronte sono stati collocati gli oggetti di cui a( comma 1 non possono rimuoverli né sottrarli alla pubblica vista. Qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti amputabili ai proprietari stessi, questi sono tenuti a ripristinarli immediatamente a propria cura e spese.
anneggiati per fatti amputabili ai proprietari stessi, questi sono tenuti a ripristinarli immediatamente a propria cura e spese. 2. Nel caso in cui l'apposizione di una insegna comporti il ricoprimento di una larga, questa deve essere spostata a cura e spese dei richiedente nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale. 3. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e, secondo le precise note impartite dall'autorità comunale, sulle
tre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e, secondo le precise note impartite dall'autorità comunale, sulle tabelle o mostre applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parete destinata alla targhetta del numero civico. 4. Nel caso di riadattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l'esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al Sindaco il
i indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l'esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al Sindaco il quale prescriverà i provvedimenti opportuni. 5. In tal caso il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante l'esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione.
Art. 71Art. 71Art. 71Art. 71 ---- ApposizApposizApposizApposizione di mostre, ve
erfetta conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante l'esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione. Art. 71Art. 71Art. 71Art. 71 ---- ApposizApposizApposizApposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelliione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelliione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelliione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitaripubblicitaripubblicitaripubblicitari
bacheche, insegne, cartelliione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitaripubblicitaripubblicitaripubblicitari
- L'apposizione anche provvisoria di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari ecc. è subordinata all' autorizzazione dei sindaco.
- L'autorizzazione è rilasciata purché l'opera non danneggi il decoro dell'edificio e dell'ambiente e non alteri o copra elementi architettonici o
è rilasciata purché l'opera non danneggi il decoro dell'edificio e dell'ambiente e non alteri o copra elementi architettonici o visuali e sfondi paesistici. In caso di riparazioni o modifiche del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo e lo spazio pubblico, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire la rimozione o la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie a loro cura e spese.
sono obbligati ad eseguire la rimozione o la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie a loro cura e spese. 3. Qualora non ottemperino, il sindaco può ordinare la rimozione di ufficio a loro spese. 4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate dal sindaco per ragioni di pubblica utilità o di pubblico decoro.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 39 di 63 5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda corredata dalla seguente documentazione in triplice copia: a) disegni nel rapporto non inferiore a 1:20; b) relazione illustrativa nella quale siano precisati materiali e colori da impiegare; c) fotografie dove risulti l'ubicazione dell'oggetto dell'autorizzazione; d) localizzazione su aereofotogrammetrico dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento.
Art. 72Art. 72Art. 72Art. 72 ---- RestaurRestaurRestaurRestauri e modifiche alle
e dell'oggetto dell'autorizzazione; d) localizzazione su aereofotogrammetrico dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento. 6. L'apposizione di insegne a bandiera è consentita soltanto se conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi. Art. 72Art. 72Art. 72Art. 72 ---- RestaurRestaurRestaurRestauri e modifiche alle opere esterne dei fabbricatii e modifiche alle opere esterne dei fabbricatii e modifiche alle opere esterne dei fabbricatii e modifiche alle opere esterne dei fabbricati
alle opere esterne dei fabbricatii e modifiche alle opere esterne dei fabbricatii e modifiche alle opere esterne dei fabbricati
- Il restauro e le coloriture delle fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso.
- Le coloriture parziali degli edifici sono vietate.
eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso. 2. Le coloriture parziali degli edifici sono vietate. 3. Il sindaco può ordinare il rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura di prospetti di fabbricati e di muri di cinta, ove lo richiedano esigenze ambientali o di decoro pubblico mediante intimazione ai proprietari, nella quale sia stabilito il termine per l'esecuzione dei lavori. 4. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei
e sia stabilito il termine per l'esecuzione dei lavori. 4. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale, storico o che abbia valore estetico e interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune, e, se del caso, senza il consenso della competente soprintendenza. 5. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il sindaco può
caso, senza il consenso della competente soprintendenza. 5. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il sindaco può prescrivere che gli oggetti di cui al comma 4, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, nonché predisporre tutti i rilievi e calchi opportuni nell'interesse della tutela dei beni culturali.
Art. 73Art. 73Art. 73Art. 73 ---- Uscite dalle autorimesse. Rampe per il transit
ccolte aperte al pubblico, nonché predisporre tutti i rilievi e calchi opportuni nell'interesse della tutela dei beni culturali. Art. 73Art. 73Art. 73Art. 73 ---- Uscite dalle autorimesse. Rampe per il transito dei veicoliUscite dalle autorimesse. Rampe per il transito dei veicoliUscite dalle autorimesse. Rampe per il transito dei veicoliUscite dalle autorimesse. Rampe per il transito dei veicoli
- Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.
sito dei veicoli
- Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.
- Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno m. 3,50.
- Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non
esservi una distanza pari ad almeno m. 3,50. 3. Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20 per cento se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15 per cento. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a m. 0,90.
Art. 74Art. 74Art. 74Art. 74 ---- Contatori di gas, energia elettrica ed acquaCo
cciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a m. 0,90. Art. 74Art. 74Art. 74Art. 74 ---- Contatori di gas, energia elettrica ed acquaContatori di gas, energia elettrica ed acquaContatori di gas, energia elettrica ed acquaContatori di gas, energia elettrica ed acqua
- Nelle nuove costruzioni, i contatori per l'erogazione di gas ad uso domestico o industriale, per l'energia elettrica e l'approvvigionamento
TITOLO XVTITOLO XVTITOLO XVTITOLO XV
costruzioni, i contatori per l'erogazione di gas ad uso domestico o industriale, per l'energia elettrica e l'approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall'esterno del fabbricato, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli impianti. 2. Detti locali o nicchie devono essere indicati nei progetti allegati alle domande di concessione. TITOLO XVTITOLO XVTITOLO XVTITOLO XV
Art. 75Art. 75Art. 75Art. 75 ---- Salubrità dei terrenoSalubrità dei terrenoSalu
locali o nicchie devono essere indicati nei progetti allegati alle domande di concessione. TITOLO XVTITOLO XVTITOLO XVTITOLO XV Art. 75Art. 75Art. 75Art. 75 ---- Salubrità dei terrenoSalubrità dei terrenoSalubrità dei terrenoSalubrità dei terreno
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 40 di 63
- Le costruzioni su terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letami, di residui putrescibili o altri materiali inquinanti, sono permesse solo quando tali terreni e quelli circostanti siano stati risanati conformemente a quanto richiesto dalle autorità sanitarie e locali.
- Non è permessa l'edificazione su un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello dei corsi d'acqua o bacini vicini, per cui risulti difficile il
ione su un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello dei corsi d'acqua o bacini vicini, per cui risulti difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto, se tale livello non sia sufficientemente rialzato. 3. Le abitazioni presso i rilievi montani e terrapieni sostenuti da muri devono essere completate con strutture idonee per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.
Art. 76Art. 76Art. 76Art. 76 ---- Requisiti relativi all'impermeabilità e all'is
sostenuti da muri devono essere completate con strutture idonee per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. Art. 76Art. 76Art. 76Art. 76 ---- Requisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umiditàRequisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umiditàRequisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umiditàRequisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umidità
- Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del
lativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umidità
- Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.
- Tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.
- I locali abitabili, posti al piano terreno indipendentemente dalla quota del
ali acque di condensazione e permanere asciutti. 3. I locali abitabili, posti al piano terreno indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante, a sistemazione avvenuta, devono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio aerato, l'intradosso del solaio deve essere distaccato dal terreno stesso di cm. 30. 4. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare le soluzioni
i possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti. Il progetto dovrà indicare in tal caso le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati. 5. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota
eguate al perseguimento dei requisiti citati. 5. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere prevista un'intercapedine aerata che circondi i locali in oggetto per tutta la parte interessata: la cunetta dell'intercapedine deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abìtabili. 6. Le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo
bassa del piano di calpestio dei locali abìtabili. 6. Le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d'uso a cui possono essere sottoposte. Per i locali non abitabili posti al livello del terreno e seminterrati è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato. 7. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello
Art. 77Art. 77Art. 77Art. 77 ---- RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti di caratt
la costruzione di vespaio semplice non aerato. 7. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica, o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. Art. 77Art. 77Art. 77Art. 77 ---- RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti di carattere termicodi carattere termicodi carattere termicodi carattere termico
t. 77 ---- RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti di carattere termicodi carattere termicodi carattere termicodi carattere termico (Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)(Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/05/2008)
- La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti, ai fini del contenimento dei
la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della sicurezza delle persone, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge 09/01/1991 n. 10, al relativo regolamento di esecuzione di cui al D.M. 27 luglio 2005, e successive modificazioni ed integrazioni sul contenimento dei consumi energetici, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia.
ssive modificazioni ed integrazioni sul contenimento dei consumi energetici, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia. 2. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, le strutture perimetrali portanti e non,
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 41 di 63 nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm., non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i cm. 30 e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm. per gli elementi verticali e di copertura, e di cm. 15 per quelli orizzontali
i cm. 30 e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm. per gli elementi verticali e di copertura, e di cm. 15 per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica ed inerzia termica. 3. I criteri di computo di cui al punto precedente valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e le strade e anche per quanto concerne la sagoma planovolumetrica, fermo restando
per le distanze dai confini, fra gli edifici e le strade e anche per quanto concerne la sagoma planovolumetrica, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione nazionale, dal Codice Civile e dal D.M. 1444/68. 4. Quanto previsto ai punti precedenti si applica agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione comportanti la modifica delle condizioni climatiche dell’edificio.
a quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione comportanti la modifica delle condizioni climatiche dell’edificio. ArtArtArtArt. 78. 78. 78. 78 ---- Requisiti di carattere acusticoRequisiti di carattere acusticoRequisiti di carattere acusticoRequisiti di carattere acustico
- Per l'isolamento acustico dei locali di nuova costruzione è prescritto l'impiego di materiali che garantiscano, per loro natura, caratteristiche tecnologiche e posa in opera, un'adeguata protezione dai rumori,
di materiali che garantiscano, per loro natura, caratteristiche tecnologiche e posa in opera, un'adeguata protezione dai rumori, qualunque ne sia l'origine (da calpestio, da traffico, da impianti od apparecchi comunque installati nel fabbricato) e la provenienza (dall'esterno, dalla strada, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni). 2. La insonorizzazione, da realizzarsi preferibilmente con materiale vetroso,
i e da locali o spazi destinati a servizi comuni). 2. La insonorizzazione, da realizzarsi preferibilmente con materiale vetroso, va fatta nelle pareti interne ed esterne, nel pavimento, negli infissi e nelle tubazioni. La separazione tra unità abitativa o tra locali adibiti a lavorazioni diverse, deve essere sempre realizzata con doppia parete, munita di intercapedine fonoassorbente e di appoggi isolanti. 3. L'isolamento acustico, normalizzato, deve avere indici di valutazione
di intercapedine fonoassorbente e di appoggi isolanti. 3. L'isolamento acustico, normalizzato, deve avere indici di valutazione idonei a soddisfare le esigenze della destinazione d'uso residenziale. 4. Gli impianti ed i macchinari in genere, dotati di organi in movimento debbono avere: a) se disposti nei sotterranei, fondazioni indipendenti dalla struttura dell'edificio; b) se collocati nei piani superiori, fondazioni, supporti, sostegni od
i, fondazioni indipendenti dalla struttura dell'edificio; b) se collocati nei piani superiori, fondazioni, supporti, sostegni od ancoraggi non solidali con la struttura (solai, pilastri, pareti) ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti. 5. Il livello sonoro del rumore immesso nei locali di un alloggio, allorché il rumore è generato da uno degli impianti, dispositivi od apparecchi installati in altri locali dell'alloggio od in locali di altri alloggi contigui dello
degli impianti, dispositivi od apparecchi installati in altri locali dell'alloggio od in locali di altri alloggi contigui dello stesso o di altri edifici, non deve mai superare, misurato in opera, a porte e finestre chiuse, i 30/DB se il funzionamento di detti apparecchi è continuo od i 35/DB se il funzionamento è discontinuo. 6. Tra i valori massimi, non possono essere mai superati anche per gli edifici esistenti allorché chiunque decida di installare impianti, dispositivi od
Art. 79Art. 79Art. 79Art. 79 ---- Requisiti illuminotecniciRequisiti illuminotec
non possono essere mai superati anche per gli edifici esistenti allorché chiunque decida di installare impianti, dispositivi od apparecchi rumorosi o sonori di ogni genere, provvedendo ad applicare sui pavimenti, pareti e soffitti panelli antiacustici atti ad insonorizzare le stanze che gli accolgono. Art. 79Art. 79Art. 79Art. 79 ---- Requisiti illuminotecniciRequisiti illuminotecniciRequisiti illuminotecniciRequisiti illuminotecnici
9Art. 79Art. 79Art. 79 ---- Requisiti illuminotecniciRequisiti illuminotecniciRequisiti illuminotecniciRequisiti illuminotecnici
- Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione del foro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.
- L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale, diretta.
- Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 42 di 63 a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione; b) i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi; c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione; d) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno;
che richiedono particolari condizioni di illuminazione; d) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno; e) i locali non destinati alla permanenza di persone; f) gli spazi di cottura; g) gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali. 4. Le pareti trasparenti dei solai esterni ed eventualmente del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione.
te del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione. 5. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi. 6. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già
di quella del piano di calpestio dei locali medesimi. 6. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto. 7. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.
imetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento. Art.Art.Art.Art. 80808080 ---- Requisiti relativi all'aerazione e al dimensionamento dei localiRequisiti relativi all'aerazione e al dimensionamento dei localiRequisiti relativi all'aerazione e al dimensionamento dei localiRequisiti relativi all'aerazione e al dimensionamento dei locali
- Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale
ativi all'aerazione e al dimensionamento dei locali
- Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.
- L'aerazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi.
- Possono fruire di aerazione artificiale i locali già individuati all'articolo 79, comma 3.
destinazione dei locali medesimi. 3. Possono fruire di aerazione artificiale i locali già individuati all'articolo 79, comma 3. 4. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aereazioni indipendenti per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di elettro aspiratore con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione, oppure negli edifici con più di tre piani, può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale
minazione, oppure negli edifici con più di tre piani, può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato, ad aspirazione continua, posto sulla copertura. 5. l locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di aerazione naturale, devono avere almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di una o più parti apribili.
turale, devono avere almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di una o più parti apribili. 6. L'altezza media dei locali destinati alla residenza o ad altri usi che prevedano la presenza continuativa di persone non deve essere minore di m. 2,70. 7. La minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finito non deve comunque essere inferiore a m. 2,20. 8. L'altezza media può essere ridotta a m. 2,40 nei gabinetti e negli
fitto finito non deve comunque essere inferiore a m. 2,20. 8. L'altezza media può essere ridotta a m. 2,40 nei gabinetti e negli antigabinetti degli edifici con destinazione residenziale e non residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale. 9. Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel
ata un'altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezze già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 43 di 63 del numero dei piani e quando comunque non si modifichino gli usi preesistenti. 10. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di m. 2,20; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone. 11. Nei casi di soppalchi aperti, affacciati direttamente sul locale sottostante,
hi siano destinati alla permanenza di persone. 11. Nei casi di soppalchi aperti, affacciati direttamente sul locale sottostante, costituenti pertanto con quest'ultimo un unico vano, la relativa superficie si considera abitabile qualora il rapporto tra il volume dell'ambiente e la superficie è almeno pari a m. 3, fermo restando quanto previsto al precedente comma. 12. La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai requisiti fissati dalle
estando quanto previsto al precedente comma. 12. La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai requisiti fissati dalle disposizioni del decreto del ministero della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190. 13. l gabinetti degli alloggi, fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti di una sola camera da letto, devono essere disimpegnati dai singoli locali. 14. Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle
Art. 81Art. 81Art. 81Art. 81 ---- Cortili e chiostrineCortili e chiostrineCortil
letto, devono essere disimpegnati dai singoli locali. 14. Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle disposizioni di legge di cui al citato D.M. 5 luglio 1975. Art. 81Art. 81Art. 81Art. 81 ---- Cortili e chiostrineCortili e chiostrineCortili e chiostrineCortili e chiostrine
- Nelle costruzioni, ampliamenti o varianti di fabbricati, i cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre sole pareti, qualora ciascuna delle
i o varianti di fabbricati, i cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre sole pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti sia di lunghezza superiore a m. 3, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra, misurata sulla normale di essa, non sia inferiore alla massima altezza delle pareti d'ambito con un minimo di m. 8. 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera deve essere al netto
a delle pareti d'ambito con un minimo di m. 8. 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera deve essere al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno dei cortile stesso. 3. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l'intera superficie, può essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale,
uperficie, può essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno, ambienti di servizio, ripostigli. 4. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a m. 3. Debbono essere di facile e permanente comunicazione con l'esterno nella parte bassa, accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall'esterno. 5. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza.
Art. 82Art. 82Art. 82Art. 82 ---- Stabilità e sicurezza dei fabbricatiStabilità
ccessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall'esterno. 5. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza. 6. Chiostrine e cortili non sistemati a giardino privato, debbono essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche. Art. 82Art. 82Art. 82Art. 82 ---- Stabilità e sicurezza dei fabbricatiStabilità e sicurezza dei fabbricatiStabilità e sicurezza dei fabbricatiStabilità e sicurezza dei fabbricati
rezza dei fabbricatiStabilità e sicurezza dei fabbricatiStabilità e sicurezza dei fabbricatiStabilità e sicurezza dei fabbricati
- E vietato costruire edifici sul ciglio di dirupi, su terreni di non buona consistenza, di eterogenea struttura, detritici o franosi e comunque inclini a scoscendere.
- Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente, o comunque altamente comprimibili, si debbono adottare accorgimenti tecnici più opportuni per
are su terreni di riporto recente, o comunque altamente comprimibili, si debbono adottare accorgimenti tecnici più opportuni per ottenere un solido appoggio delle fondazioni e comunque nel rispetto delle prescrizioni dei D.M. 21 gennaio 1981, pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 febbraio 1981, n. 37. 3. Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nella muratura di
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 44 di 63 pietrame, qualora lo stesso non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di materiale idoneo. 4. I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario di essi mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti. 5. Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti verso i muri perimetrali.
le di cui sono costituiti. 5. Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti verso i muri perimetrali. 6. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale, 7. In tutti i fabbricati a più piani devono eseguirsi, ad ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato. 8. Le opere murarie, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospese nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga
, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospese nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi. 9. Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato. 10. Per le zone dichiarate sismiche le costruzioni devono rispettare le disposizioni vigenti in materia.
Art. 83Art. 83Art. 83Art. 83 ---- Abbattimento delle barriere architettonicheAbb
izio semplice e armato. 10. Per le zone dichiarate sismiche le costruzioni devono rispettare le disposizioni vigenti in materia. Art. 83Art. 83Art. 83Art. 83 ---- Abbattimento delle barriere architettonicheAbbattimento delle barriere architettonicheAbbattimento delle barriere architettonicheAbbattimento delle barriere architettoniche
- I progetti riguardanti la costruzione di nuovi edifici pubblici o di interesse pubblico e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono
danti la costruzione di nuovi edifici pubblici o di interesse pubblico e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere redatti in conformità alle norme della vigente legislazione relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche. 2. I progetti riguardanti la ristrutturazione edilizia o la ristrutturazione urbanistica, di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono considerati come progetti di nuove costruzioni ai fini di
tere d) ed e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono considerati come progetti di nuove costruzioni ai fini di quanto previsto al comma 1. 3. Gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 31 della legge 457/1978, sono soggetti alle norme della vigente legislazione relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche, quando
oggetti alle norme della vigente legislazione relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche, quando riguardano edifici pubblici o di interesse pubblico. Sono fatti salvi i casi in cui esiste l'impossibilità che i lavori previsti possano essere eseguiti ottenendo contemporaneamente l'abbattimento anche parziale delle barriere architettoniche. 4. Gli interventi, eseguiti su edifici esistenti ed aventi incidenza sulle barriere
che parziale delle barriere architettoniche. 4. Gli interventi, eseguiti su edifici esistenti ed aventi incidenza sulle barriere architettoniche, dovranno essere finalizzati al massimo abbattimento possibile delle stesse, in vista del raggiungimento degli standard previsti dalla vigente legislazione in merito. 5. I progetti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono contenere la dimostrazione che gli interventi edilizi da essi previsti non costituiscano
cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono contenere la dimostrazione che gli interventi edilizi da essi previsti non costituiscano ostacolo al futuro abbattimento delle barriere architettoniche. 6. Le volumetrie necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche limitatamente alla realizzazione degli ascensori, piattaforme elevatrici coperte e servo scala coperti sono computate in deroga alle previsioni di cui alla lettera d) dell'articolo 13, per i soli edifici esistenti.
Art. 84Art. 84Art. 84Art. 84 ---- Rifornimento idrico e impianti sollevamento ac
vo scala coperti sono computate in deroga alle previsioni di cui alla lettera d) dell'articolo 13, per i soli edifici esistenti. TITOLO XVITITOLO XVITITOLO XVITITOLO XVI Art. 84Art. 84Art. 84Art. 84 ---- Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqueRifornimento idrico e impianti sollevamento acqueRifornimento idrico e impianti sollevamento acqueRifornimento idrico e impianti sollevamento acque
- Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente
to acqueRifornimento idrico e impianti sollevamento acque
- Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 45 di 63 locali abitabili, in modo da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio. 2. Nelle zone prive di acquedotto comunale, l'acqua per uso domestico può essere prelevata dai pozzi privati, ma, in tal caso, deve risultare potabile dall'analisi dei competenti servizi sanitari ed il suo uso deve essere consentito dai servizi stessi. 3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio
so deve essere consentito dai servizi stessi. 3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto. 4. Per l'esercizio degli impianti di sollevamento di acqua (autoclave), è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Comune, che ha facoltà di revocarla in ogni tempo in relazione alle condizioni del servizio
Art. 85Art. 85Art. 85Art. 85 ---- Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabilePoz
torizzazione preventiva da parte del Comune, che ha facoltà di revocarla in ogni tempo in relazione alle condizioni del servizio di distribuzione dell'acqua. Art. 85Art. 85Art. 85Art. 85 ---- Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabilePozzi, vasche e cisterne per acqua potabilePozzi, vasche e cisterne per acqua potabilePozzi, vasche e cisterne per acqua potabile
- l pozzi, le vasche e le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere
lePozzi, vasche e cisterne per acqua potabile
- l pozzi, le vasche e le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile devono essere costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo ecc. e mai, comunque, a distanza minore di m. 50 da questi.
- I pozzi debbono essere costruiti con una buona muratura, rivestiti interamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o un altro materiale impermeabile in modo da impedire comunque
eramente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o un altro materiale impermeabile in modo da impedire comunque infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante. 3. Essi debbono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di apposito sportello. 4. L'attingimento può farsi solamente a mezzo di pompe. 5. Il terreno circostante, almeno per un raggio di m. 2 dal perimetro della
L'attingimento può farsi solamente a mezzo di pompe. 5. Il terreno circostante, almeno per un raggio di m. 2 dal perimetro della torretta, deve essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche e di stramazzo. 6. I pozzi, volti alla captazione di acqua di falde profonde o per uso non domestico, devono essere autorizzati. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Per i pozzi tubolari saranno di volta in volta date disposizioni dagli uffici tecnici comunali e dai servizi dell'unità sanitaria locale. 8. Riguardo alla perforazione di nuovi pozzi che ricadono all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, valgono i divieti in esso previsti
Art. 86Art. 86Art. 86Art. 86 ---- Modalità di scarModalità di scarModalità di sc
o all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, valgono i divieti in esso previsti Art. 86Art. 86Art. 86Art. 86 ---- Modalità di scarModalità di scarModalità di scarModalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civiliico delle acque provenienti da insediamenti civiliico delle acque provenienti da insediamenti civiliico delle acque provenienti da insediamenti civili
- Per insediamento civile si intende uno o più edifici o installazioni adibiti ad
elle acque provenienti da insediamenti civili
- Per insediamento civile si intende uno o più edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività (alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi, nonché ad attività produttive ed attività relative ad imprese agricole), secondo quanto specificato dall'articolo 2135 del codice civile e dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.
tive ad imprese agricole), secondo quanto specificato dall'articolo 2135 del codice civile e dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690. 2. Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché si osservino i regolamenti dell'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura. 3. Le acque meteoriche (acque bianche) devono essere convogliate alle pubbliche fognature con allacciamento separato e distinto da quello convogliante le acque nere.
) devono essere convogliate alle pubbliche fognature con allacciamento separato e distinto da quello convogliante le acque nere. 4. Tutti gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati nell'innesto della fognatura per le acque nere.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 46 di 63 5. Per impianto di fognatura s'intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte ad accogliere ed allontanare i rispettivi reflui. 6. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alle penetrazioni di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nonché essere di materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque
terno, nonché essere di materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in esse. 7. Nel caso che la fognatura sia dotata d'impianto centralizzato per il trattamento di depurazione, l'autorità che gestisce il servizio pubblico può vietare l'immissione di quegli scarichi che siano giudicati incompatibili con la potenzialità dell'impianto e con il tipo di trattamento previsto. 8. L'allacciamento deve essere autorizzato dal sindaco.
con la potenzialità dell'impianto e con il tipo di trattamento previsto. 8. L'allacciamento deve essere autorizzato dal sindaco. 9. Salvo le disposizioni più restrittive o, comunque, diverse, dettate in attuazione dell'articolo 14 della legge 10 aprile 1976, n. 319, in mancanza di fognature, gli scarichi delle acque nere provenienti da insediamenti civili saranno preventivamente autorizzati dal sindaco nel rispetto delle seguenti condizioni: per insediamenti di entità superiore a 50 vani o a
eventivamente autorizzati dal sindaco nel rispetto delle seguenti condizioni: per insediamenti di entità superiore a 50 vani o a 5.000 mc. gli scarichi devono essere incanalati in manufatti per la depurazione, di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio e agli elementi specificati nella richiesta di autorizzazione. L'effluente trattato deve essere recapitato secondo le prescrizioni contenute nel l'autorizzazione. 10. Le autorità competenti al controllo possono dettare le norme per garantire
o le prescrizioni contenute nel l'autorizzazione. 10. Le autorità competenti al controllo possono dettare le norme per garantire i limiti di accettabilità dell'effluente di cui sopra. 11. In mancanza di fognature, gli scarichi derivanti da insediamenti abitativi di consistenza non superiore a due unità familiari (8 persone), possono essere smaltiti sul suolo previo trattamento in fossa settica e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 5 della deliberazione del comitato
previo trattamento in fossa settica e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 5 della deliberazione del comitato dei ministri per la tutela delle acque dal l'inquinamento del 4 febbraio 1977, recante "Norme tecniche generali di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319". 12. Per scarichi di insediamenti di entità superiore è obbligatorio un impianto di ossidazione totale. L'effluente depurato può essere smaltito sul suolo
iamenti di entità superiore è obbligatorio un impianto di ossidazione totale. L'effluente depurato può essere smaltito sul suolo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali e di quelle eventualmente impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319. 13. L'ubicazione delle fosse deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri di
cazione delle fosse deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri di qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acque potabili. 14. Pozzi e tubazioni disperdenti devono farsi a norma di legge. 15. Possono essere usati i pozzi neri solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30-40 litri giornalieri procapite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e
ica interna, con dotazione non superiore a 30-40 litri giornalieri procapite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucine e lavanderie. 16. l pozzi neri dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, onde proteggere il terreno circostante da infiltrazioni, nonché rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico; devono inoltre essere interrati
da infiltrazioni, nonché rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico; devono inoltre essere interrati all'esterno dei fabbricati, a distanza di almeno 1 metro dai muri di fondazione e di almeno 50 metri da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 47 di 63 17. Le dimensioni del pozzo nero dovranno essere tali da assicurare una capacità di 300-400 litri per utente, per un numero di utenti non superiore a 18-20 persone. 18. In tutti i manufatti destinati alla depurazione i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, con esclusione di immissioni di acque meteoriche. 19. Vasche settiche di tipo tradizionale non sono accettabili per nuove
zioni, con esclusione di immissioni di acque meteoriche. 19. Vasche settiche di tipo tradizionale non sono accettabili per nuove installazioni, possono consentirsi solo se già ubicate in manufatti esistenti: l'amministrazione comunale stabilirà un programma di ammodernamento o sostituzione degli eventuali impianti che non fossero rispondenti alle caratteristiche descritte all'allegato 5 delle "Disposizioni del ministero dei lavori pubblici - Comitato dei ministri per la tutela delle acque
descritte all'allegato 5 delle "Disposizioni del ministero dei lavori pubblici - Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento". 20. Nelle zone senza fognatura, le acque meteoriche devono essere convogliate, allontanate dall'edificio e incanalate in colatoi o corsi d'acqua, così da evitare l'impaludamento o danni, alle proprietà circostanti. 21. Fosse settiche e pozzi neri devono essere periodicamente svuotati, con le modalità descritte nei regolamenti e leggi vigenti.
- Fosse settiche e pozzi neri devono essere periodicamente svuotati, con le modalità descritte nei regolamenti e leggi vigenti.
- Riguardo alle modalità di recapito delle acque di scarico nere e di quelle meteoriche in ricettori diversi dalla fognatura pubblica sono fatti salvi nelle zone di rispetto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 i divieti in esso contenuti.
Art. 87Art. 87Art. 87Art. 87 ---- Modalità di scarico delle acque provenienti da
ica sono fatti salvi nelle zone di rispetto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 i divieti in esso contenuti. Art. 87Art. 87Art. 87Art. 87 ---- Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttiviModalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttiviModalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttiviModalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi
scarico delle acque provenienti da insediamenti produttiviModalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi
- Per insediamenti produttivi si intendono uno o più edifici o installazioni nei quali si svolgono prevalentemente, con caratteri di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni secondo quanto stabilito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.
- Fanno eccezione gli impianti e manufatti ove si svolgono attività di
ndo quanto stabilito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690. 2. Fanno eccezione gli impianti e manufatti ove si svolgono attività di lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti derivanti esclusivamente dalla conduzione delle aziende stesse e nel normale esercizio dell'agricoltura. 3. Gli scarichi degli insediamenti produttivi sono soggetti alle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e negli articoli 15 e 16 della legge 650/1979.
disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e negli articoli 15 e 16 della legge 650/1979. 4. Le opere da realizzare per l'attuazione dei programmi di disinquinamento sono considerate opere di manutenzione straordinaria e, pertanto, assoggettate ad autorizzazione. 5. L'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Art. 88Art. 88Art. 88Art. 88 ---- Impianto di smaltimento delle acque piovaneImp
re tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Art. 88Art. 88Art. 88Art. 88 ---- Impianto di smaltimento delle acque piovaneImpianto di smaltimento delle acque piovaneImpianto di smaltimento delle acque piovaneImpianto di smaltimento delle acque piovane
- l canali di gronda, le condutture verticali di scarico (o "calate")e le condutture interrate per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane
a, le condutture verticali di scarico (o "calate")e le condutture interrate per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla pubblica fognatura bianca e, in mancanza di questa, fino alla destinazione approvata dall'ufficio tecnico comunale. 2. Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i
lla destinazione approvata dall'ufficio tecnico comunale. 2. Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti. 3. Le condutture verticali di scarico devono applicarsi di preferenza esternamente all'edificio fino a m. 4 dal suolo, nel quale tratto devono
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 48 di 63 essere poste in opera entro cassette d'isolamento nella muratura, nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici. 4. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati all'estremità inferiore di ogni "calata" :pozzetti d'ispezione devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento in direzione o la confluenza con le altre condutture. Un
nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento in direzione o la confluenza con le altre condutture. Un pozzetto finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, deve precedere all'allacciamento alla pubblica fognatura. 5. E' vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza, la confluenza delle acque piovane, con le altre di rifiuto, sarà consentita solo al livello del citato
lsiasi altra provenienza, la confluenza delle acque piovane, con le altre di rifiuto, sarà consentita solo al livello del citato pozzetto finale d'ispezione purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque luride. 6. Le opere strettamente necessarie nelle strutture produttive esistenti per l'abbattimento dei fumi o sostanze nocive non sono computate ai fini della volumetria, delle distanze dai confini e delle altezze.
Art. 89Art. 89Art. 89Art. 89 ---- Impianti di smaltimento delle acque lurideImpi
abbattimento dei fumi o sostanze nocive non sono computate ai fini della volumetria, delle distanze dai confini e delle altezze. Art. 89Art. 89Art. 89Art. 89 ---- Impianti di smaltimento delle acque lurideImpianti di smaltimento delle acque lurideImpianti di smaltimento delle acque lurideImpianti di smaltimento delle acque luride
- Le condutture verticali di scarico e le condutture interrate delle acque luride devono essere di materiale resistente ed impermeabile congiunture
ticali di scarico e le condutture interrate delle acque luride devono essere di materiale resistente ed impermeabile congiunture a perfetta tenuta e devono essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura. 2. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si potrà derogare da queste disposizioni solo quando non possono essere tecnicamente risolte; la soluzione ai problemi dell'igienicità del
erogare da queste disposizioni solo quando non possono essere tecnicamente risolte; la soluzione ai problemi dell'igienicità del collegamento tra i tubi di scarico delle acque provenienti dai servizi igienici con quelli delle altre acque reflue, deve essere allora garantita, ponendo in opera soluzioni alternative dotate di adeguati impianti di sifone, pozzetti anti - odore, ecc. 3. Le "calate" delle acque di rifiuto devono, di norma, venire poste in opera
ti impianti di sifone, pozzetti anti - odore, ecc. 3. Le "calate" delle acque di rifiuto devono, di norma, venire poste in opera entro cassette d'isolamento della muratura, essere prolungate in alto sopra la copertura dell'edificio ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti. 4. Le condutture interrate delle acque luride devono essere provviste di pozzetti d'ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di
ture interrate delle acque luride devono essere provviste di pozzetti d'ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di più condutture. 5. Nelle località servite da pubblica fognatura priva d'impianto depurativo terminale, le "calate" delle acque devono collegarsi in basso, direttamente o mediante un breve tubo di raccordo, alla prima camera d'una fossa settica pluricamerale; le "calate" delle acque reflue devono immettersi in
breve tubo di raccordo, alla prima camera d'una fossa settica pluricamerale; le "calate" delle acque reflue devono immettersi in idonei pozzetti d'ispezione a sifone, i quali devono, a loro volta, collegarsi mediante condutture interrate alla seconda camera della fossa settica, che serve alla chiarificazione delle acque nere; le condutture interrate, che convogliano gli affluenti delle fosse settiche, devono collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata; la confluenza delle acque luride con
nti delle fosse settiche, devono collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata; la confluenza delle acque luride con quelle piovane sarà consentita, di norma, solo al livello del citato pozzetto finale, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppi canalizzazione, separata per acque piovane ed acque luride. 6. Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le "calate "delle acque luride devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di
e di pubblica fognatura tutte le "calate "delle acque luride devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetto d'ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili: tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrate ad un impianto di depurazione, la confluenza delle acque piovane e delle acque luride sarà consentita solo a valle dell'impianto di
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 49 di 63 depurazione; la destinazione finale delle acque luride depurate, come di quelle piovane, dovrà essere approvata dal competente servizio dell'unità sanitaria locale e dall'ufficio tecnico comunale. 7. Nelle località servite da pubblica fognatura fornita d'impianto depurativo terminale, le "calate"delle acque luride verranno collegate alla pubblica fognatura secondo le istruzioni, di volta in volta, impartite dal servizio
e"delle acque luride verranno collegate alla pubblica fognatura secondo le istruzioni, di volta in volta, impartite dal servizio competente dell'unità sanitaria locale e dall'ufficio tecnico comunale. 8. Sono fatte salve le diverse prescrizioni e regolamentazioni circa le modalità di recapito e smaltimento delle acque reflue e meteoriche derivanti dagli insediamenti produttivi nella pubblica fognatura prevista dai regolamenti comunali di fognatura e depurazione di cui agli articoli 12 e
Art. 90Art. 90Art. 90Art. 90 ---- Dimensionamento e caratteristiche delleDimensi
menti produttivi nella pubblica fognatura prevista dai regolamenti comunali di fognatura e depurazione di cui agli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 90Art. 90Art. 90Art. 90 ---- Dimensionamento e caratteristiche delleDimensionamento e caratteristiche delleDimensionamento e caratteristiche delleDimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e deglifosse settiche e deglifosse settiche e deglifosse settiche e degli
Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e deglifosse settiche e deglifosse settiche e deglifosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque lurideimpianti di depurazione delle acque lurideimpianti di depurazione delle acque lurideimpianti di depurazione delle acque luride
- Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti.
- Corrisponde ad un abitante equivalente:
vono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti. 2. Corrisponde ad un abitante equivalente: a) un abitante in edifici di civile abitazione; b) un posto letto in edifici alberghieri, casa di riposo e simili; c) tre posti mensa in ristoranti e trattorie; d) un posto letto in attrezzature ospedaliere; e) cinque discendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
enti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione; f) cinque posti alunno in edifici scolastici. 3. Ogni fossa settica deve possedere i seguenti requisiti: a) essere a tre o più camere, per la chiarificazione di acque nere e di altre acque reflue; b) avere una capacità utile complessiva minima di mc. 0,50 per abitante equivalente; c) presentare un'altezza del liquido mai inferiore a m. 1,50;
ità utile complessiva minima di mc. 0,50 per abitante equivalente; c) presentare un'altezza del liquido mai inferiore a m. 1,50; d) avere i dispositivi per l'afflusso e l'efflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione da una camera all'altra, realizzati a "T", ad "H" o ad "U" rovesciato, in grès o altro materiale molto resistente, di diametro non inferiore a cm. 10, opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm. 40 al di sotto del livello del liquido;
iametro non inferiore a cm. 10, opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm. 40 al di sotto del livello del liquido; e) avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm. 20 costruiti in mattoni pieni e malta cementizia, oppure in calcestruzzo armato, ed intonacati a cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento armato e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili manufatti prefabbricati in cemento armato compresso, previa
cemento armato e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili manufatti prefabbricati in cemento armato compresso, previa installazione di pietra e rinfianchi in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15. 4. Le fosse settiche, prima di venire utilizzate, devono essere completamente riempite d'acqua; nel corso del sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione d'abitabilità o agibilità verrà verificato il rispetto della presente prescrizione.
Art. 91Art. 91Art. 91Art. 91 ---- ConcimaieConcimaieConcimaieConcimaie
ralluogo per il rilascio dell'autorizzazione d'abitabilità o agibilità verrà verificato il rispetto della presente prescrizione. Art. 91Art. 91Art. 91Art. 91 ---- ConcimaieConcimaieConcimaieConcimaie
- Non sono ammesse concimaie all'interno dei centri abitati del Comune.
- Le concimaie devono essere costruite in conformità alle prescrizioni del R.D. 1 dicembre 1930, n. 1862, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n. 925 e dagli articoli 233 e seguenti del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e da
30, n. 1862, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n. 925 e dagli articoli 233 e seguenti del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e da quanto di volta in volta è disposto dall'autorità competente. 3. Le concimaie devono distare, dai pozzi, acquedotti o serbatoi come da qualunque abitazione almeno mi. 30. Sono fatti salvi i divieti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236. 4. Le concimaie e gli annessi pozzetti per i liquami debbono essere costruiti
Art. 92Art. 92Art. 92Art. 92 ---- Impianti igieniciImpianti igieniciImpianti igi
all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236. 4. Le concimaie e gli annessi pozzetti per i liquami debbono essere costruiti con il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili ed inoltre debbono essere dotate di cunette di scolo fino ai pozzetti di raccolta. Art. 92Art. 92Art. 92Art. 92 ---- Impianti igieniciImpianti igieniciImpianti igieniciImpianti igienici
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 50 di 63
- Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di servizi igienici (W.C., lavabo, vasca o doccia).
- Tutti i locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici) deve essere provvisto di almeno un gabinetto ed un lavabo a suo servizio esclusivo.
- Ogni immobile destinato ad attività produttive deve avere un sufficiente
Art. 93Art. 93Art. 93Art. 93 ---- Impianti di aerazioneImpianti di aerazioneImpi
un gabinetto ed un lavabo a suo servizio esclusivo. 3. Ogni immobile destinato ad attività produttive deve avere un sufficiente numero di servizi igienici (W.C., lavabi, docce) a seconda del numero dei dipendenti e dell'attività svolta. Art. 93Art. 93Art. 93Art. 93 ---- Impianti di aerazioneImpianti di aerazioneImpianti di aerazioneImpianti di aerazione
- Nei casi d'adozione d'impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, il sindaco può, caso per caso, stabilire prescrizioni
adozione d'impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, il sindaco può, caso per caso, stabilire prescrizioni particolari: tutto questo tenendo conto sia delle varie categorie dei locali e sia del fatto che s'intervenga su un edificio esistente. 2. In ogni caso, alla domanda di concessione edilizia o di autorizzazione dev'essere allegato uno schema dell'impianto e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo.
e edilizia o di autorizzazione dev'essere allegato uno schema dell'impianto e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo. 3. Il rilascio dell'autorizzazione d'abitabilità o agibilità è subordinato alla verifica dell'impianto da parte dei competenti organi tecnici comunali.
Art. 94Art. 94Art. 94Art. 94 ---- Caratteristiche dei fabbricati ai fini della p
orizzazione d'abitabilità o agibilità è subordinato alla verifica dell'impianto da parte dei competenti organi tecnici comunali. Art. 94Art. 94Art. 94Art. 94 ---- Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendiCaratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendiCaratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendiCaratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi
che dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendiCaratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi
- Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati devono essere rispettate, a seconda delle caratteristiche dell'edificio stesso, le condizioni di seguito specificate: a) i vani delle scale e degli ascensori, nonché i relativi accessi e disimpegni, non devono essere in comunicazione diretta con i magazzini, depositi, negozi, laboratori; sono ammesse scale esterne aperte;
ni, non devono essere in comunicazione diretta con i magazzini, depositi, negozi, laboratori; sono ammesse scale esterne aperte; b) la struttura portante delle scale ed i pianerottoli devono essere in cemento armato o in materiale con analoghe caratteristiche di resistenza termica. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani non può essere inferiore a m. 1, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori o comunque diverse;
più di due piani non può essere inferiore a m. 1, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori o comunque diverse; c) ogni scala può servire fino ad un massimo di 500 mq. di s.u. coperta per piano e non più di 4 alloggi per piano; d) le pareti dei vani scala e dei vani ascensore devono avere uno spessore minimo di due teste se in muratura di mattoni pieni, di 15 cm., se in cemento armato; e) scale ed ascensori possono arrivare alla cantina solo attraverso
muratura di mattoni pieni, di 15 cm., se in cemento armato; e) scale ed ascensori possono arrivare alla cantina solo attraverso zone scoperte e disimpegni aerati direttamente dall'esterno con superficie minima di mq. 0,50 e provvisti di porta metallica; f) ogni scala deve essere dotata all'ultimo piano di un'apertura munita d'infisso apribile eventualmente anche sul soffitto. g) gli edifici di nuova costruzione devono avere le strutture orizzontali
a d'infisso apribile eventualmente anche sul soffitto. g) gli edifici di nuova costruzione devono avere le strutture orizzontali (comprese le coperture) incombustibili. l solai e le coperture sopra garage, locali caldaie, magazzini di deposito di materiale combustibile devono essere in cemento armato o, se in materiale laterizio, con protezione costituita da una soletta in cemento armato di almeno 4 cm. di spessore; h) in tutti gli edifici sono vietate le pareti divisorie in materiali
una soletta in cemento armato di almeno 4 cm. di spessore; h) in tutti gli edifici sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite le pareti mobili con carattere di infisso, pareti divisorie con mobili per ufficio e simili; i) oltre a quanto sopra specificato, la rispondenza a tutte le normative di legge in materia.
Art. 95Art. 95Art. 95Art. 95 ---- Norme antincendio per edifici specialiNorme an
e con mobili per ufficio e simili; i) oltre a quanto sopra specificato, la rispondenza a tutte le normative di legge in materia. Art. 95Art. 95Art. 95Art. 95 ---- Norme antincendio per edifici specialiNorme antincendio per edifici specialiNorme antincendio per edifici specialiNorme antincendio per edifici speciali
- l locali destinati a contenere più di 40 persone debbono avere almeno due uscite, distanziate e munite di porte aprentesi verso l'esterno. Per i
ti a contenere più di 40 persone debbono avere almeno due uscite, distanziate e munite di porte aprentesi verso l'esterno. Per i laboratori può essere imposta tale cautela anche se abbiano capacità inferiore. 2. Quando una parte di un fabbricato sia adibita ad abitazione ed un'altra a magazzino od attività produttiva, le due parti debbono essere separate da strutture tagliafuoco e le aperture di comunicazione debbono essere munite di intelaiature e di serramenti resistenti al fuoco.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 51 di 63 3. Le autorimesse debbono rispondere alla normativa statale in materia, come pure i locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di oli minerali infiammabili. 4. Le sale di proiezione cinematografiche, i teatri, sale da ballo e tutti gli altri locali ed edifici di uso pubblico debbono possedere i requisiti prescritti dalle leggi vigenti.
Art. 96Art. 96Art. 96Art. 96 ---- Impianti di gas per uso domesticoImpianti di g
sale da ballo e tutti gli altri locali ed edifici di uso pubblico debbono possedere i requisiti prescritti dalle leggi vigenti. Art. 96Art. 96Art. 96Art. 96 ---- Impianti di gas per uso domesticoImpianti di gas per uso domesticoImpianti di gas per uso domesticoImpianti di gas per uso domestico
- L'impianto di bombole di g.p.l. deve sempre effettuarsi all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, previo nulla osta dei vigili del fuoco.
pre effettuarsi all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, previo nulla osta dei vigili del fuoco. 2. La tubazione fissa metallica per gas, nell'attraversamento delle murature deve essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. 3. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e
azione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas. 4. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, debbono essere eseguite con sicurezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.
Art. 97Art. 97Art. 97Art. 97 ---- Impianti di spegnimentoImpianti di spegnimento
ono essere eseguite con sicurezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso. Art. 97Art. 97Art. 97Art. 97 ---- Impianti di spegnimentoImpianti di spegnimentoImpianti di spegnimentoImpianti di spegnimento
- Nei grandi fabbricati con altezza in gronda superiore a m. 24, negli alberghi, nei collegi e scuole, negli edifici pubblici o aperti al pubblico e in genere negli edifici in cui si svolgono attività collettive, negli stabilimenti
negli edifici pubblici o aperti al pubblico e in genere negli edifici in cui si svolgono attività collettive, negli stabilimenti industriali, nelle officine, nei depositi di infiammabili e combustibili, debbono esistere impianti o apparecchi interni di spegnimento progettati a seconda dell'importanza dell'edificio.
Art. 98Art. 98Art. 98Art. 98 ---- Focolai, forni e camini, condoFocolai, forni e
combustibili, debbono esistere impianti o apparecchi interni di spegnimento progettati a seconda dell'importanza dell'edificio. Art. 98Art. 98Art. 98Art. 98 ---- Focolai, forni e camini, condoFocolai, forni e camini, condoFocolai, forni e camini, condoFocolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarietti di calore e canne fumarietti di calore e canne fumarietti di calore e canne fumarie
- Oltre alle norme dettate dalla legge 31 luglio 1966, n. 1615 e dal relativo
lore e canne fumarietti di calore e canne fumarie
- Oltre alle norme dettate dalla legge 31 luglio 1966, n. 1615 e dal relativo regolamento d'esecuzione, è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza,
dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri. 2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra. 3. E' vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.
lle stesse norme di cui sopra. 3. E' vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze. 4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in materia decorosa con pietra o con altro materiale adatto. 5. Se il fumaiolo dista meno di m. 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste. 6. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia
e prolungato fino oltre le coperture di queste. 6. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori. 7. l camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente. 8.8.8.8. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di
iparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.
Art. 98bisArt. 98bisArt. 98bisArt. 98bis ---- Opere di abbattimento di barriere
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 52 di 63 Art. 98bisArt. 98bisArt. 98bisArt. 98bis ---- Opere di abbattimento di barriere architettoniche e diOpere di abbattimento di barriere architettoniche e diOpere di abbattimento di barriere architettoniche e diOpere di abbattimento di barriere architettoniche e di collegamento verticale in edifici esistenticollegamento verticale in edifici esistenticollegamento verticale in edifici esistenticollegamento verticale in edifici esistenti
ollegamento verticale in edifici esistenticollegamento verticale in edifici esistenticollegamento verticale in edifici esistenti (Delibera Consiglio Comunale n° 646 del 9/11/1998)(Delibera Consiglio Comunale n° 646 del 9/11/1998)(Delibera Consiglio Comunale n° 646 del 9/11/1998)(Delibera Consiglio Comunale n° 646 del 9/11/1998)
- Installazione di ascensori o piattaforme elevatrici In caso di opere finalizzate al superamento e all'abbattimento delle
- Installazione di ascensori o piattaforme elevatrici In caso di opere finalizzate al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche, relativamente ai collegamenti verticali in edifici esistenti, consistenti nell'installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice ,è ammissibile la deroga all'art. 94 del R.E.C. qualora si presentino le seguenti condizioni concomitanti: a) che non si prevedano opere di ristrutturazione ;
rt. 94 del R.E.C. qualora si presentino le seguenti condizioni concomitanti: a) che non si prevedano opere di ristrutturazione ; b) che gli edifici, oggetto di tale intervento, non rientrino nel campo di applicazione delle norme di sicurezza antincendio D.M.16.05.1987 n.246 e siano stati realizzati in data anteriore all'entrata in vigore di tale decreto, ( farà fede la comunicazione di fine lavori o in mancanza la data di rilascio dell'abitabilità)
trata in vigore di tale decreto, ( farà fede la comunicazione di fine lavori o in mancanza la data di rilascio dell'abitabilità) c) non sia possibile altra soluzione tecnica dimostrata dal progettista se non quella di procedere alla riduzione della larghezza utile delle scale. La deroga è ammessa con i seguenti limiti:
- la larghezza minima delle scale potrà essere di 80 cm al netto del corrimano a condizione che sia dimostrata graficamente la condizione di cui al punto 4.1.10 del D.M 16.05.1987.n.246
l netto del corrimano a condizione che sia dimostrata graficamente la condizione di cui al punto 4.1.10 del D.M 16.05.1987.n.246 (ACCESSIBILTA' DELLA BARELLA " La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio orizzontale di una barella con un'inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale"). 2. la cabina dovrà avere almeno una dimensione interna netta di 60x80 e una porta con una larghezza minima di cm 60. 3. Installazione di servoscala
avere almeno una dimensione interna netta di 60x80 e una porta con una larghezza minima di cm 60. 3. Installazione di servoscala 2. L'installazione di servoscala come collegamento verticale ai fini dell'abbattimento di barriere architettoniche è consentita in alternativa ad ascensori limitatamente per superare differenze di quote contenute e comunque non più di due livelli consecutivi. Il superamento di più livelli è consentito solo in caso di dimostrata impossibilità di installazione di un
livelli consecutivi. Il superamento di più livelli è consentito solo in caso di dimostrata impossibilità di installazione di un ascensore o piattaforma elevatrice. Il servoscala con possibilità di utilizzo con persona su sedia a ruote potrà essere installato su rampe di scale solo in presenza di una larghezza delle stesse non inferiore a cm.115. Il servoscala con possibilità di utilizzo con persona seduta potrà essere installato su rampe di scale in alternativa al tipo per persona su sedia a
ssibilità di utilizzo con persona seduta potrà essere installato su rampe di scale in alternativa al tipo per persona su sedia a ruote solo in caso di adeguamento di edifici esistenti e solo in presenza di una larghezza delle rampe inferiore a cm.120 ma superiore a cm.81.
Art. 99Art. 99Art. 99Art. 99 ---- Occupazione temporanea e permanente di spazio
aso di adeguamento di edifici esistenti e solo in presenza di una larghezza delle rampe inferiore a cm.120 ma superiore a cm.81. Art. 99Art. 99Art. 99Art. 99 ---- Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo oOccupazione temporanea e permanente di spazio o suolo oOccupazione temporanea e permanente di spazio o suolo oOccupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblicosottosuolo pubblicosottosuolo pubblicosottosuolo pubblico
pazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblicosottosuolo pubblicosottosuolo pubblicosottosuolo pubblico
- Coloro che per qualsiasi motivo, intendano occupare temporaneamente il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono rivolgere al sindaco apposita domanda corredata di tutti i disegni e documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonché per indicare la superficie che si intende occupare, il tempo di occupazione e le opere che si vogliono
i della richiesta, nonché per indicare la superficie che si intende occupare, il tempo di occupazione e le opere che si vogliono eseguire. Il sindaco, nel rilasciare la concessione, fissa le norme e le prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, nonché il periodo massimo di durata della stessa. 2. Al termine della concessione, il concessionario deve ripristinare l'area oggetto della medesima. 3. L'occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio
essionario deve ripristinare l'area oggetto della medesima. 3. L'occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio pubblico è concessa dal sindaco purché sia compatibile con le condizioni delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità. 4. L'autorizzazione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in ripristino, ove necessario, del
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 53 di 63 terrazzamento o della pavimentazione o della vegetazione, da effettuare entro il termine fissato dal l'autorizzazione stessa. 5. Trascorsi sessanta giorni dell'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno. 6. Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti
ipristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno. 6. Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati dal titolare della concessione o per causa di questi, viene eseguito dal Comune sotto la direzione dell'ufficio tecnico e a spese del titolare stesso, qualora questi non provveda alla esecuzione delle opere entro il termine stabilito all'uopo dell'Amministrazione comunale. 7. Può essere consentita anche la creazione di intercapedini e di aperture al
stabilito all'uopo dell'Amministrazione comunale. 7. Può essere consentita anche la creazione di intercapedini e di aperture al livello del suolo per aerare ed illuminare gli scantinati mediante griglie e luminali la cui manutenzione è a carico dei proprietari. 8. Nell'atto di autorizzazione, il sindaco stabilisce le prescrizioni da seguire durante l'esecuzione dell'opera, sia in prosieguo di tempo. 9. E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o
te l'esecuzione dell'opera, sia in prosieguo di tempo. 9. E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire e restaurare fogne e qualsiasi altro lavoro nei suolo pubblico senza l'autorizzazione del sindaco, in cui siano specificatamente indicate le norme da osservare nella esecuzione dei lavori. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato alla
tamente indicate le norme da osservare nella esecuzione dei lavori. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato alla presentazione della domanda indicante i lavori che si intendono eseguire, al pagamento della relativa tassa, al deposito di garanzie da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati. 10. Il sindaco può, sentita la commissione edilizia, autorizzare l'occupazione
i e delle spese non rimborsate dagli interessati. 10. Il sindaco può, sentita la commissione edilizia, autorizzare l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti di servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc. oltre che con chioschi, il cui progetto deve essere approvato a norma del presente regolamento. Il concessionario in tale caso, oltre al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare
Art. 100Art. 100Art. 100Art. 100 ---- Rinvenimenti e scoperteRinvenimenti e scop
Il concessionario in tale caso, oltre al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca rimaneggiamento e perché non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito. Art. 100Art. 100Art. 100Art. 100 ---- Rinvenimenti e scoperteRinvenimenti e scoperteRinvenimenti e scoperteRinvenimenti e scoperte
t. 100Art. 100Art. 100Art. 100 ---- Rinvenimenti e scoperteRinvenimenti e scoperteRinvenimenti e scoperteRinvenimenti e scoperte
- Oltre alle prescrizioni degli articoli 43 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089, circa l'obbligo da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico, artistico, archeologico, di denunciare immediatamente, alla soprintendenza o alla più vicina stazione dei carabinieri, il ritrovamento, e di sospendere i lavori in attesa
ediatamente, alla soprintendenza o alla più vicina stazione dei carabinieri, il ritrovamento, e di sospendere i lavori in attesa del sopralluogo della soprintendenza predetta, il concessionario, il direttore dei lavori e l'appaltatore sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti aventi lo stesso presumibile interesse, che dovessero verificarsi nel corso di lavori di qualsiasi genere. Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di rinvenimento di ossa umane.
TITOLO XVIITITOLO XVIITITOLO XVIITITOLO XVII
o verificarsi nel corso di lavori di qualsiasi genere. Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di rinvenimento di ossa umane. 2.2.2.2. l soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare e a fare osservare tutti quei provvedimenti che il sindaco ritenga opportuno adottare in conseguenza di tali scoperte e rinvenimenti, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità. TITOLO XVIITITOLO XVIITITOLO XVIITITOLO XVII
TITOLO XVIITITOLO XVIITITOLO XVIITITOLO XVII
rinvenimenti, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità. TITOLO XVIITITOLO XVIITITOLO XVIITITOLO XVII ArtArtArtArt.101.101.101.101 ---- Tende aggettanti sullo spazio pubblicoTende aggettanti sullo spazio pubblicoTende aggettanti sullo spazio pubblicoTende aggettanti sullo spazio pubblico
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 54 di 63
- Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini, il sindaco può autorizzare dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
- Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede, tranne
inestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico. 2. Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede, tranne che non siano di esclusivo uso pedonale o lo consenta la particolare conformazione della viabilità. 3. Nelle strade fornite di marciapiede l'aggetto di tali tende deve, di regola, essere inferiore di 50 cm. della larghezza del marciapiede. 4. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2,20 dal suolo.
apiede. 4. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2,20 dal suolo. 5. Per immobili di interesse archeologico o storico o artistico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della competente soprintendenza. 6.6.6.6. L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato o pulite.
Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 Contenuti del regolamento edilizio
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 55 di 63 7.7.7.7. INDICEINDICEINDICEINDICE TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 Contenuti del regolamento edilizio Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 Opere e attività soggette a permesso a costruire Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 Opere soggette a D.I.A. (art. 22 D.P.R. 380/’01) Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4 Altri interventi soggetti a D.I.A. Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 Attività Edilizia Libera Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6 Concessioni in deroga
Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 Attività Edilizia Libera
ri interventi soggetti a D.I.A. Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 Attività Edilizia Libera Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6 Concessioni in deroga Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7 Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali TITOLO IlTITOLO IlTITOLO IlTITOLO Il Art.Art.Art.Art. 8888 Interventi di manutenzione ordinaria Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9 Interventi di manutenzione straordinaria Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10 Interventi di restauro e risanamento conservativo
Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10 Interventi di restauro e risanamento conservativo
9Art. 9 Interventi di manutenzione straordinaria Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10 Interventi di restauro e risanamento conservativo Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11 Interventi di ristrutturazione edilizia Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12 Interventi di ristrutturazione urbanistica TITOLO IIITITOLO IIITITOLO IIITITOLO III Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13 Definizione degli indici e parametri TITOLO IVTITOLO IVTITOLO IVTITOLO IV Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14 Funzioni della commissione edilizia comunale
Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14 Funzioni della commissione edilizia comunale
ndici e parametri TITOLO IVTITOLO IVTITOLO IVTITOLO IV Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14 Funzioni della commissione edilizia comunale ArArArArt. 15t. 15t. 15t. 15 Composizione della commissione edilizia Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16 Integrazione della commissione edilizia Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17 Funzionamento della commissione edilizia Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18 Sottocommissioni TITOLO VTITOLO VTITOLO VTITOLO V Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19 Soggetti legittimati alla domanda di concessione edilizia
Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19 Soggetti legittimati alla domanda di concessione ed
missioni TITOLO VTITOLO VTITOLO VTITOLO V Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19 Soggetti legittimati alla domanda di concessione edilizia Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20 Domanda di concessione Art. 21Art. 21Art. 21Art. 21 Documentazione concessione a corredo della domanda di concessione Art. 22Art. 22Art. 22Art. 22 Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di concessione Art. 23Art. 23Art. 23Art. 23 Atti autorizzativi generali Art. 24Art. 24Art. 24Art. 24 Autorizzazioni in materia di bellezze naturali
Art. 24Art. 24Art. 24Art. 24 Autorizzazioni in materia di bellezze naturali
23Art. 23Art. 23Art. 23 Atti autorizzativi generali Art. 24Art. 24Art. 24Art. 24 Autorizzazioni in materia di bellezze naturali Art. 25Art. 25Art. 25Art. 25 Istruttoria preliminare della domanda di concessione Art. 26Art. 26Art. 26Art. 26 Esame della domanda di concessione Art. 27Art. 27Art. 27Art. 27 Progetti di massima TITOLO VITITOLO VITITOLO VITITOLO VI Art. 28Art. 28Art. 28Art. 28 Decisioni sulla domanda di concessione Art. 29Art. 29Art. 29Art. 29 Silenzio assenso
Art. 28Art. 28Art. 28Art. 28 Decisioni sulla domanda di concessione
LO VITITOLO VI Art. 28Art. 28Art. 28Art. 28 Decisioni sulla domanda di concessione Art. 29Art. 29Art. 29Art. 29 Silenzio assenso Art. 30Art. 30Art. 30Art. 30 Certificato d'uso del suolo Art. 31Art. 31Art. 31Art. 31 Contributo di concessione Art. 32Art. 32Art. 32Art. 32 Titolarità della concessione Art. 33Art. 33Art. 33Art. 33 Validità della concessione Art. 34Art. 34Art. 34Art. 34 Annullamento della concessione Art. 35Art. 35Art. 35Art. 35 Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera
Art. 35Art. 35Art. 35Art. 35 Varianti al progetto approvato e varianti in corso
34Art. 34 Annullamento della concessione Art. 35Art. 35Art. 35Art. 35 Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36 Sanatoria per certificazione di conformità TITOLO VIITITOLO VIITITOLO VIITITOLO VII Art. 37Art. 37Art. 37Art. 37 Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività Art. 38Art. 38Art. 38Art. 38 Inizio lavori Art. 39Art. 39Art. 39Art. 39 Vigilanza sulla esecuzione dei lavori. Interruzione dei lavori
Art. 40Art. 40Art. 40Art. 40 Cantieri di lavoro
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 56 di 63 Art. 40Art. 40Art. 40Art. 40 Cantieri di lavoro Art. 41Art. 41Art. 41Art. 41 Ponti e scale di servizio Art. 42Art. 42Art. 42Art. 42 Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri Art. 43Art. 43Art. 43Art. 43 Rimozione delle recinzioni Art. 44Art. 44Art. 44Art. 44 Prevenzione degli infortuni Art. 45Art. 45Art. 45Art. 45 Ultimazione dei lavori TITOLO VIIITITOLO VIIITITOLO VIIITITOLO VIII
Art. 45Art. 45Art. 45Art. 45 Ultimazione dei lavori
44 Prevenzione degli infortuni Art. 45Art. 45Art. 45Art. 45 Ultimazione dei lavori TITOLO VIIITITOLO VIIITITOLO VIIITITOLO VIII Art. 46Art. 46Art. 46Art. 46 Certificazione di Agibilità AAAArt. 47rt. 47rt. 47rt. 47 Procedimento per la certificazione di agibilità Art. 48Art. 48Art. 48Art. 48 Utilizzazione di immobili sprovvisti di agibilità Dichiarazione di inagibilità TITOLO IXTITOLO IXTITOLO IXTITOLO IX Art. 49Art. 49Art. 49Art. 49 Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria
Art. 49Art. 49Art. 49Art. 49 Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria
i inagibilità TITOLO IXTITOLO IXTITOLO IXTITOLO IX Art. 49Art. 49Art. 49Art. 49 Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria Art. 50Art. 50Art. 50Art. 50 Rilascio condizioni e validità dell'autorizzazione TITOLO XTITOLO XTITOLO XTITOLO X Art. 51Art. 51Art. 51Art. 51 Piani attuativi Art. 52Art. 52Art. 52Art. 52 Documentazione e corredo della domanda di lottizzazione Art. 53Art. 53Art. 53Art. 53 Richiesta di parere preliminare Art. 54Art. 54Art. 54Art. 54 Approvazione dei piani di lottizzazione
Art. 54Art. 54Art. 54Art. 54 Approvazione dei piani di lottizzazione
rt. 53Art. 53Art. 53Art. 53 Richiesta di parere preliminare Art. 54Art. 54Art. 54Art. 54 Approvazione dei piani di lottizzazione Art. 55Art. 55Art. 55Art. 55 Compilazione d'ufficio di progetti di lottizzazione Art. 56Art. 56Art. 56Art. 56 Intervento edilizio diretto TITOLO XITITOLO XITITOLO XITITOLO XI Art. 57Art. 57Art. 57Art. 57 Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58 Esecuzione d'ufficio Art. 59Art. 59Art. 59Art. 59 Garanzie TITOLO XIITITOLO XIITITOLO XIITITOLO XII
Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58 Esecuzione d'ufficio
Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58 Esecuzione d'ufficio Art. 59Art. 59Art. 59Art. 59 Garanzie TITOLO XIITITOLO XIITITOLO XIITITOLO XII Art. 60Art. 60Art. 60Art. 60 Area pertinente Art. 61Art. 61Art. 61Art. 61 Distanze Art. 62Art. 62Art. 62Art. 62 Parcheggi TITOLO XIIITITOLO XIIITITOLO XIIITITOLO XIII Art. 63Art. 63Art. 63Art. 63 Zone di rispetto cimiteriali e stradali Art. 64Art. 64Art. 64Art. 64 Realizzazione di cabine ENEL e SIP Art. 65Art. 65Art. 65Art. 65 Opere realizzate dall'Amministrazione comunale
Art. 65Art. 65Art. 65Art. 65 Opere realizzate dall'Amministrazione comunale
64Art. 64Art. 64 Realizzazione di cabine ENEL e SIP Art. 65Art. 65Art. 65Art. 65 Opere realizzate dall'Amministrazione comunale TITOLO XIVTITOLO XIVTITOLO XIVTITOLO XIV Art. 66Art. 66Art. 66Art. 66 Arredo urbano Art. 66 BisArt. 66 BisArt. 66 BisArt. 66 Bis Istallazione impianti solari fotovoltaici Art. 67Art. 67Art. 67Art. 67 Antenne radio e televisive Art. 68Art. 68Art. 68Art. 68 Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico Art. 69Art. 69Art. 69Art. 69 Muri di prospetto e recinzioni
Art. 68Art. 68Art. 68Art. 68 Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico
Art. 68Art. 68Art. 68Art. 68 Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico Art. 69Art. 69Art. 69Art. 69 Muri di prospetto e recinzioni Art. 70Art. 70Art. 70Art. 70 Servitù pubbliche Art. 71Art. 71Art. 71Art. 71 Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, cartelli pubblicitari Art. 72Art. 72Art. 72Art. 72 Restauri e modifiche alle opere esterne dei fabbricati Art. 73Art. 73Art. 73Art. 73 Uscite dalle autorimesse. Rampe per il transito dei veicoli
Art. 73Art. 73Art. 73Art. 73 Uscite dalle autorimesse. Rampe per il transito dei
fiche alle opere esterne dei fabbricati Art. 73Art. 73Art. 73Art. 73 Uscite dalle autorimesse. Rampe per il transito dei veicoli Art. 74Art. 74Art. 74Art. 74 Contatori di gas, energia elettrica ed acqua
Art. 75Art. 75Art. 75Art. 75 Salubrità del terreno
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 57 di 63 TITOLO XVTITOLO XVTITOLO XVTITOLO XV Art. 75Art. 75Art. 75Art. 75 Salubrità del terreno Art. 76Art. 76Art. 76Art. 76 Requisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umidità Art. 77Art. 77Art. 77Art. 77 Requisiti di carattere termico Art. 78Art. 78Art. 78Art. 78 Requisiti di carattere acustico Art. 79Art. 79Art. 79Art. 79 Requisiti illuminotecnici
Art. 78Art. 78Art. 78Art. 78 Requisiti di carattere acustico
tere termico Art. 78Art. 78Art. 78Art. 78 Requisiti di carattere acustico Art. 79Art. 79Art. 79Art. 79 Requisiti illuminotecnici Art. 80Art. 80Art. 80Art. 80 Requisiti relativi all'areazione e al dimensionamento dei locali Art. 81Art. 81Art. 81Art. 81 Cortili e chiostrine Art. 82Art. 82Art. 82Art. 82 Stabilità e sicurezza dei fabbricati ArArArArt. 83t. 83t. 83t. 83 Abbattimento delle barriere architettoniche TITOLO XVITITOLO XVITITOLO XVITITOLO XVI
Art. 84Art. 84Art. 84Art. 84 Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque
dei fabbricati ArArArArt. 83t. 83t. 83t. 83 Abbattimento delle barriere architettoniche TITOLO XVITITOLO XVITITOLO XVITITOLO XVI Art. 84Art. 84Art. 84Art. 84 Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque Art. 85Art. 85Art. 85Art. 85 Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile Art. 86Art. 86Art. 86Art. 86 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili Art.Art.Art.Art. 87878787 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi
Art. 88Art. 88Art. 88Art. 88 Impianto di smaltimento delle acque piovane
venienti da insediamenti civili Art.Art.Art.Art. 87878787 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi Art. 88Art. 88Art. 88Art. 88 Impianto di smaltimento delle acque piovane Art. 89Art. 89Art. 89Art. 89 Impianti di smaltimento delle acque luride Art. 90Art. 90Art. 90Art. 90 Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride Art. 91Art. 91Art. 91Art. 91 Concimaie Art. 92Art. 92Art. 92Art. 92 Impianti igienici
Art. 91Art. 91Art. 91Art. 91 Concimaie
impianti di depurazione delle acque luride Art. 91Art. 91Art. 91Art. 91 Concimaie Art. 92Art. 92Art. 92Art. 92 Impianti igienici Art. 93Art. 93Art. 93Art. 93 Impianti di aereazione Art. 94Art. 94Art. 94Art. 94 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi Art. 95Art. 95Art. 95Art. 95 Norme antincendio per edifici speciali Art. 96Art. 96Art. 96Art. 96 Impianti di gas per uso domestico Art. 97Art. 97Art. 97Art. 97 Impianti di spegnimento
Art. 96Art. 96Art. 96Art. 96 Impianti di gas per uso domestico
ici speciali Art. 96Art. 96Art. 96Art. 96 Impianti di gas per uso domestico Art. 97Art. 97Art. 97Art. 97 Impianti di spegnimento Art. 98Art. 98Art. 98Art. 98 Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie Art. 98bisArt. 98bisArt. 98bisArt. 98bis Opere di abbattimento di barriere architettoniche e di collegamento verticale in edifici esistenti TITOLO XVTITOLO XVTITOLO XVTITOLO XVIIIIIIII Art.Art.Art.Art. 99999999 Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico
Art. 100Art. 100Art. 100Art. 100 Rinvenimenti e scoperte
TITOLO XVTITOLO XVIIIIIIII Art.Art.Art.Art. 99999999 Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico Art. 100Art. 100Art. 100Art. 100 Rinvenimenti e scoperte Art. 101Art. 101Art. 101Art. 101 Tende aggettanti sullo spazio pubblico
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 58 di 63 ALLEGATO "A"ALLEGATO "A"ALLEGATO "A"ALLEGATO "A"
- Stralcio del foglio catastale, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, con l'esatta indicazione del lotto, aggiornata mediante colorazione trasparente firmata dal progettista con campitura delle aree sulle quali è computata la superficie fondiaria e, conseguentemente, il volume edificabile.
- Stralcio degli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti, con l'esatta
a e, conseguentemente, il volume edificabile. 2. Stralcio degli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti, con l'esatta ubicazione dell'area o dell'immobile interessato. 3. Una o più planimetrie d'insieme, comprendenti il piano quotato, esteso per un raggio di almeno m. 40 dai confini dell'area sulla quale deve essere effettuato l'intervento, dalle quali risultino: la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome
le quali risultino: la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, le eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi e le loro altezze, le eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle varie essenze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacci ai pubblici servizi. 4. Almeno quattro fotografie, in copia semplice, di formato non inferiore a
maria esistenti e degli allacci ai pubblici servizi. 4. Almeno quattro fotografie, in copia semplice, di formato non inferiore a cm. 13x18, dello stato di fatto. In caso di costruzione su pendio, le foto devono includere anche il profilo della sommità. Nel piano di cui alla precedente lettera c) devono essere chiaramente riportati i punti di vista numerati dai quali sono state riprese le fotografie. 5. Nei progetti di demolizione e ricostruzione, rilievo quotato in scala non
umerati dai quali sono state riprese le fotografie. 5. Nei progetti di demolizione e ricostruzione, rilievo quotato in scala non inferiore 1:200 degli edifici da demolire con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani e le sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica. ALLEGATO "B"ALLEGATO "B"ALLEGATO "B"ALLEGATO "B" a)a)a)a) La relazione generale illustrante schematicamente le caratteristiche
. ALLEGATO "B"ALLEGATO "B"ALLEGATO "B"ALLEGATO "B" a)a)a)a) La relazione generale illustrante schematicamente le caratteristiche tipologiche dell'opera progettata (destinazione d'uso, tipo edilizio, piani, ecc.) quelle costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle principali strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali e orizzontali, coperture, ecc.), quelle delle finiture (impianto idrico, elettrico, di gas metano o di qualsiasi fonte
verticali e orizzontali, coperture, ecc.), quelle delle finiture (impianto idrico, elettrico, di gas metano o di qualsiasi fonte energetica alternativa, impianto telefonico, di smaltimento dei rifiuti, di smaltimento degli scarichi idrici, di condizionamento, di ascensione ecc.). La relazione deve indicare il modo in cui il progetto ha risolto il problema della eliminazione delle cosiddette "barriere architettoniche", specificamente in merito a: percorsi pedonali, parcheggi e posti macchina, accessi, scale,
osiddette "barriere architettoniche", specificamente in merito a: percorsi pedonali, parcheggi e posti macchina, accessi, scale, rampe, ascensori, porte, corridoi e passaggi, locali igienici, impianti. La relazione deve specificare il tipo di finanziamento con il quale si intende realizzare l'opera (edilizia privata, convenzionata, agevolata, sovvenzionata, pubblica, ecc.), evidenziando anche il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l'accesso a determinati finanziamenti dalle leggi vigenti.
), evidenziando anche il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l'accesso a determinati finanziamenti dalle leggi vigenti. Per i fabbricati a destinazione produttiva, la relazione deve contenere la descrizione delle lavorazioni effettuate e la specificazione del materiali depositati, trattati, prodotti, eliminati, utilizzati per la produzione dell'energia: ciò in rapporto alla sicurezza interna ed esterna della fabbrica. Sempre per le
nati, utilizzati per la produzione dell'energia: ciò in rapporto alla sicurezza interna ed esterna della fabbrica. Sempre per le attività produttive, va specificata l'intensità dei rumori prodotti durante le lavorazioni, le quantità di acqua utilizzate e le relative fonti di approvvigionamento. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, la relazione deve anche illustrare le metodologie di intervento, i risultati degli eventuali assaggi
rimonio edilizio esistente, la relazione deve anche illustrare le metodologie di intervento, i risultati degli eventuali assaggi compiuti sulle strutture, la possibilità di recupero e di reimpiego dei materiali,
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 59 di 63 le tecniche da impiegarsi per il restauro o il consolidamento o il risanamento e la sostituzione delle strutture esistenti. Sia per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sia per gli edifici destinati esclusivamente ad attività turistiche, alberghiere, commerciali o direzionali occorre il computo metrico estimativo.
- Alla relazione deve essere allegata una tabella contenente:
- superficie catastale di intervento;
omputo metrico estimativo.
- Alla relazione deve essere allegata una tabella contenente:
- superficie catastale di intervento;
- superficie territoriale (St) della (o delle) "zona omogenea" dello strumento urbanistico, nella quale ricade il lotto di intervento;superficie fondiaria del lotto di intervento (Sf);
- superficie coperta (Sc);
- superficie utile lorda (Sul) e/o volume (V);
- superficie utile abitabile (Sua);
- superficie non residenziale (Snr);
- superficie complessiva (Sc);
(Sul) e/o volume (V); 6. superficie utile abitabile (Sua); 7. superficie non residenziale (Snr); 8. superficie complessiva (Sc); 9. superficie netta (Sn); 10. superficie accessori (Sa); 11. superficie per attività turistiche, direzionali e commerciali (Sat); 12. distanze dai confini di proprietà, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di progetto; 13. altezza delle fronti (H) e altezza massima dell'edificio; 14. indice di fabbricabilità fondiaria (If) e di utilizzazione fondiaria (Uf);
delle fronti (H) e altezza massima dell'edificio; 14. indice di fabbricabilità fondiaria (If) e di utilizzazione fondiaria (Uf); 15. superficie delle aree destinate a parcheggi distinti in aree per parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria ed aree per parcheggi di pertinenza degli edifici (articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n, 115O); 16. superficie delle aree destinate a verde, suddivise in: verde privato, verde condominiale, verde pubblico di urbanizzazione primaria;
rficie delle aree destinate a verde, suddivise in: verde privato, verde condominiale, verde pubblico di urbanizzazione primaria; 17. superficie delle aree destinate alla viabilità; 18. superficie delle aree destinate alla urbanizzazione secondaria; 19. superficie delle abitazioni (misurata ai sensi dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457), solo nel caso di edilizia agevolata; 20. altezza virtuale (K) ed altezza nella dei locali abitabili e dei relativi
978, n. 457), solo nel caso di edilizia agevolata; 20. altezza virtuale (K) ed altezza nella dei locali abitabili e dei relativi accessori (misurate ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n. 457/1978), solo nel caso di edilizia agevolata; 21. superficie delle aree di uso pubblico; 22. abitanti e addetti convenzionali. b)b)b)b)
- La relazione geologico - geotecnica firmata da un tecnico laureato, abilitato nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all'albo
ione geologico - geotecnica firmata da un tecnico laureato, abilitato nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all'albo professionale. Sugli elaborati che costituiscono la relazione geoiogico - geotecnica deve comparire la firma, il timbro professionale e il codice fiscale del tecnico. La relazione deve contenere dati sulla natura, lo stato fisico e stabilità dei terreni superficiali e profondi; essa deve inoltre calcolare i carichi ammissibili, analizzare l'idrografia superficiale e
à dei terreni superficiali e profondi; essa deve inoltre calcolare i carichi ammissibili, analizzare l'idrografia superficiale e profonda, valutare il rischio sismico. La relazione deve illustrare le modalità di esecuzione delle prove di campagna e di laboratorio, nonché i metodi di calcolo adottati. Nei Comuni inclusi in zone sismiche, la relazione geologica deve contenere i riferimenti richiesti dalle vigenti leggi sismiche: 2. la documentazione tecnica inerente l'impianto termico deve essere
enere i riferimenti richiesti dalle vigenti leggi sismiche: 2. la documentazione tecnica inerente l'impianto termico deve essere redatta in conformità ai disposto dell'art. 14 del D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 e deve essere firmata oltre che dal committente, anche dai progettista (ingegnere o altro progettista abilitato)
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 60 di 63 3. la documentazione inerente l'isolamento termico dell'edificio deve essere redatta in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 del medesimo D.P.R. n. 1052/1977. Tale documentazione deve essere firmata dal committente e dal progettista dell'edificio. c)c)c)c)
- La relazione tecnica sugli impianti di abbattimento delle immissioni atmosferiche, necessaria solo per le concessioni relative a stabilimenti
tecnica sugli impianti di abbattimento delle immissioni atmosferiche, necessaria solo per le concessioni relative a stabilimenti industriali, oltre agli impianti che si intendono installare, deve descrivere il funzionamento degli stessi in tutte le condizioni di esercizio dell'inclustria, i tempi e le frequenze delle operazioni di manutenzione, le massime quantità e la composizione percentuale delle emissioni specificando i metodi di indagine e gli studi eseguiti per accertare l'efficienza degli
composizione percentuale delle emissioni specificando i metodi di indagine e gli studi eseguiti per accertare l'efficienza degli impianti stessi. Vanno inoltre indicati i tempi di fermata degli impianti industriali, nonché i tempi necessari per raggiungere il regime di funzionamento dei medesimi. La suddetta relazione è obbligatoria anche nel caso di concessioni relative ad ampliamenti o modifiche degli impianti tali da comportare variazioni alla qualità delle emissioni o alla loro quantità. d)d)d)d)
ampliamenti o modifiche degli impianti tali da comportare variazioni alla qualità delle emissioni o alla loro quantità. d)d)d)d)
- L'eventuale ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti relativi all'edilizia speciale o all'edilizia pubblica. e)e)e)e)
- Planimetrie corredata da due o più profili significativi (ante e post-operam) dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, di cui uno almeno secondo la massima pendenza,
trico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, di cui uno almeno secondo la massima pendenza, nella quale risultino precisati la superficie coperta dell'edificio in tutti i corpi di fabbrica che io compongono (quotate in tutti i suoi elementi: terrazze, pensiline, avancorpi, rientrature, ecc.), nonché le quote altimetriche di sistemazione del terreno e rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc., con particolare riguardo ai punti di emergenza del fabbricato.
ne del terreno e rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc., con particolare riguardo ai punti di emergenza del fabbricato. Devono essere, altresì, evidenziate le superfici destinate a spazi per parcheggi e le zone di distacco a protezione dei nastri stradali e tra edifici comprendenti strade coperte ai traffico veicolare. Tutte le quote altimetriche relative al piano di campagna originario e alla sistemazione del terreno post-operam, devono essere riferite ad un
altimetriche relative al piano di campagna originario e alla sistemazione del terreno post-operam, devono essere riferite ad un determinato caposaldo, immodificabile fino all'ultimazione dei lavori. f)f)f)f)
- Piante dei vari piani delle costruzioni, in scala 1:100, con l'indicazione delle strutture portanti interne, delle quote planimetriche e altimetriche del piano cantinato e del piano seminterrato, delle quote altimetriche dei punti
terne, delle quote planimetriche e altimetriche del piano cantinato e del piano seminterrato, delle quote altimetriche dei punti di emergenza del fabbricato del terreno, del piano terreno rialzato, del piano tipo, del piano attico (ove consentito), del piano di copertura, dei volumi tecnici con indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, estesi fino alle reti collettrici.
anti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, estesi fino alle reti collettrici. In tutte le piante devono essere indicate le linee di sezione di cui alla successiva lettera g), nonché le utilizzazioni previste per i singoli locali. Nel caso di edifici modulari o costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200, corredate da piante delle singole cellule in scala 1:50, oppure da parti
la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200, corredate da piante delle singole cellule in scala 1:50, oppure da parti significative, in scala 1:100, degli edifici modulari. Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato, che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 61 di 63 g)g)g)g)
- Sezioni in numero non inferiore a due - trasversale e longitudinale - per ciascun corpo di fabbrica, in scala 1:100, oppure in scala 1:200 per gli edifici modulari o costruiti da ripetizioni di cellule tipo, con le misure delle altezze nette e lorde dei singoli piani, nonché dell'altezza totale prevista e di quella prescritta. Nelle sezioni deve essere indicato l'andamento del terreno (ante e post
ché dell'altezza totale prevista e di quella prescritta. Nelle sezioni deve essere indicato l'andamento del terreno (ante e post operam) lungo le sezioni stesse, fin oltre i confini dell'area per un'estensione a monte e a valle di m. 5, nonché alle eventuali strade di delimitazione. Tutte le quote altimetriche, comprese quelle relative al piano di campagna, ante e post operam, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera e). h)h)h)h)
elative al piano di campagna, ante e post operam, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera e). h)h)h)h)
- Prospetti interni ed esterni, in scala 1:100, con le quote riferite ai piani stradali, ai cortili o ai giardini, con indicazione delle coloriture e ogni altra finitura esterna (da controllare mediante campionatura sul posto, prima dell'esecuzione definitiva). i)i)i)i)
- Particolari architettonici delle parti più significative del progetto, in scala
, prima dell'esecuzione definitiva). i)i)i)i)
- Particolari architettonici delle parti più significative del progetto, in scala adatta, comunque non inferiore a 1:50. Tali particolari dovranno chiaramente indicare, tra l'altro, i tipi degli infissi esterni e delle relative protezioni, dei rivestimenti, dei parapetti e balconi, delle opere di fatto. I particolari precisano, inoltre, le opere di recinzione, sia lungo i confini interni, sia lungo le fronti su strade o spazi pubblici, in armonia con le
inoltre, le opere di recinzione, sia lungo i confini interni, sia lungo le fronti su strade o spazi pubblici, in armonia con le recinzioni latistanti. l)l)l)l)
- Indicazioni relative a tutti quegli impianti che, per dimensioni ed esigenze tecniche (canne fumarie, impianti di riscaldamento, impianto di condizionamento, ascensori, rete principale delle fognature), influiscono sulla composizione architettonica dell'edificio. Qualora non sia possibile l'approvvigionamento idrico mediante
re), influiscono sulla composizione architettonica dell'edificio. Qualora non sia possibile l'approvvigionamento idrico mediante acquedotto pubblico, devono essere allegati il progetto e la relazione tecnica del sistema adottato per assicurare l'allontamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, con il visto del competente servizio dell'unità sanitaria locale. m)m)m)m) a) Documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche
etente servizio dell'unità sanitaria locale. m)m)m)m) a) Documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico e acustico secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 78 del presente regolamento, nonché dalla normativa vigente. n)n)n)n)
- Dichiarazione del Progettista ed elaborati grafici in scala adeguata con evidenziato graficamente il rispetto dei criteri di progettazione indicati nel D.M. n. 236 del 14/06/1989 e nel D.P.R. n. 384 del 27/04/1978 e dei
amente il rispetto dei criteri di progettazione indicati nel D.M. n. 236 del 14/06/1989 e nel D.P.R. n. 384 del 27/04/1978 e dei successivi aggiornamenti nei rispettivi campi di applicazione. 2. Note comuni: ogni disegno deve contenere il relativo orientamento ed essere quotato nelle principali dimensioni: lati interni ed esterni delle piante, spessori dei muri e dei solai; larghezza ed altezza delle aperture; altezza dei singoli piani, da pavimento a pavimento, e altezze totali dell'edificio.
solai; larghezza ed altezza delle aperture; altezza dei singoli piani, da pavimento a pavimento, e altezze totali dell'edificio. 3. Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche, fanno fede le quote numeriche.
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 62 di 63 4. Nei progetti di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici devono essere indicati, con particolare grafia convenzionale, le demolizioni, gli scavi e le nuove opere. ALLEGATO "C"ALLEGATO "C"ALLEGATO "C"ALLEGATO "C" Per il rilascio dell'autorizzazione, tenuto conto del tipo delle opere da realizzare, sono richiesti i seguenti elaborati: a) domanda di autorizzazione in bollo sottoscritta dalla ditta richiedente e
da realizzare, sono richiesti i seguenti elaborati: a) domanda di autorizzazione in bollo sottoscritta dalla ditta richiedente e completa di chiare generalità e recapito b) relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con particolare riferimento ai materiali di finitura esterni che si intendono usare per i paramenti, gli intonaci, i serramenti esterni, le coloriture, ecc. (tre copie); c) planimetria stralcio dello strumento urbanistico generale e dell'eventuale
rramenti esterni, le coloriture, ecc. (tre copie); c) planimetria stralcio dello strumento urbanistico generale e dell'eventuale piano attuativo vigente con l'esatta individuazione dell'area oggetto dell'intervento e l'ubicazione degli edifici sull'area stessa (una copia); d) norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico relative alla zona interessata (una copia); e) estratto di mappa e certificazione catastale della superficie di proprietà della ditta richiedente;
interessata (una copia); e) estratto di mappa e certificazione catastale della superficie di proprietà della ditta richiedente; f) elaborati grafici relativi allo stato dell'immobile oggetto dell'intervento; g) firme del progettista e del proprietario sugli elaborati di progetto. I predetti elaborati vanno presentati in carta semplice, fatta eccezione per la domanda di autorizzazione. h) dichiarazione del Progettista ed elaborati grafici in scala adeguata con
e, fatta eccezione per la domanda di autorizzazione. h) dichiarazione del Progettista ed elaborati grafici in scala adeguata con evidenziato graficamente il rispetto dei criteri di progettazione indicati nel D.M. n. 236 del 14/06/1989 e nel D.P.R. n. 384 del 27/04/1978 e dei successivi aggiornamenti nei rispettivi campi di applicazione. I Comuni tenuto conto del tipo e dell'entità delle opere da realizzare, possono altresì richiedere i seguenti ulteriori elaborati:
Comuni tenuto conto del tipo e dell'entità delle opere da realizzare, possono altresì richiedere i seguenti ulteriori elaborati: a) progetto completo di piante, prospetti, due sezioni significative, particolari costruttivi, sistemazione ed organizzazione funzionale delle aree libere del lotto (tre copie); b) precise indicazioni sulle sezioni circa l'altezza dell'edificio in relazione sia all'andamento naturale del terreno che alla sistemazione definitiva
sulle sezioni circa l'altezza dell'edificio in relazione sia all'andamento naturale del terreno che alla sistemazione definitiva dell'area con le quote di spicco del fabbricato da realizzare riferite alla sede stradale più vicina o altro punto fisso preesistente (tre copie); c) quantificazione della superficie di proprietà e di tutti i volumi sulla stessa ricadenti, sia di progetto che preesistenti; indicazione delle altezze, dei distacchi dai confini e dalle strade (tre copie);
Regolamento Edilizio del Comune di Ancona V7 - Pagina 63 di 63 d) documentazione fotografica formato cartolina dell'area e del fabbricato oggetto dell'intervento con visioni panoramiche della zona comprendenti eventuali edifici sulla stessa ubicati, con l'indicazione in planimetria dei punti di vista fotografici; e) eventuali pareri e autorizzazioni espressi dalle autorità competenti ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 n. 1089, 29 giugno 1939 n. 1497 e dal
eri e autorizzazioni espressi dalle autorità competenti ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 n. 1089, 29 giugno 1939 n. 1497 e dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 3 agosto 1985, n. 431, nonché dalla L.R. 21 agosto 1984, n. 24. Gli elaborati previsti nel presente allegato vanno presentati in carta semplice
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