PIANO REGOLATORE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ...
Comune di Milano · Milano, Lombardia
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COMUNE DI MILANO SETTORE URBANISTICA - PIANO REGOLATORE NORME TECNICHE DI ATTUAZ
COMUNE DI MILANO SETTORE URBANISTICA - PIANO REGOLATORE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE, APPROVATO IL 26/2/1980, CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA VARIANTE APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA IN DATA 5/7/1988 DELIBERAZIONE N. 35625 Articoli abrogati a seguito di approvazione Nuovo Regolamento Edilizio e correlata Variante alle N.T.A. – deliberazione C.C. n° 81 del 20/07/1999 Articolo abrogato a seguito di sentenza T.A.R. (*)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
io e correlata Variante alle N.T.A. – deliberazione C.C. n° 81 del 20/07/1999 Articolo abrogato a seguito di sentenza T.A.R. (*)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI art.1 -Applicazione del Piano pag. 3 art.2 -Finalità delle norme ″ 3 art.3 -Deroghe ″ 3 art.4 -Variazioni d'uso ″ 3 art.5 -Partecipazione dei Consigli di Zona alla attuazione del Piano Regolatore ″ 3 art.6 -Indici urbanistici ″ 3 art.7 -Aree di pertinenza ″ 4 art.8 -Interventi edilizi ″ 5 art.9 -Urbanizzazione primaria ″ 5
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO
″ 3 art.6 -Indici urbanistici ″ 3 art.7 -Aree di pertinenza ″ 4 art.8 -Interventi edilizi ″ 5 art.9 -Urbanizzazione primaria ″ 5 art.10 -Urbanizzazione secondaria ″ 5 TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE art.11 -Strumenti di attuazione ″ 5 art.12 -Programma pluriennale di attuazio- ne ″ 5 art.13 -Elaborati del Programma plurien- nale di attuazione ″ 6 art.14 -Relazione annuale economi- co-urbanistica di attuazione del P.R.G ″ 6 art.15 -Piani di inquadramento operativo (P.I.O.) ″ 6
TITOLO III - ZONE OMOGENEE
.14 -Relazione annuale economi- co-urbanistica di attuazione del P.R.G ″ 6 art.15 -Piani di inquadramento operativo (P.I.O.) ″ 6 art.16 -Elaborati del Piano di inquadramen- to operativo ″ 6 TITOLO III - ZONE OMOGENEE art.17 -Classificazione del territorio in zone territoriali omogenee ″ 7 art.18 -Zone A ″ 7 art.19 -Zone B1 ″ 8 art.20 -Zone B2 ″ 9 art.21 -Zone B3 ″ 9 art.22 -Zone C ″ 10 art.23 -Zone D ″ 10 art.24 -Zone F ″ 11 TITOLO IV - DESTINAZIONI D'USO art.25 -Classificazione del territorio in zone
TITOLO IV - DESTINAZIONI D'USO
one C ″ 10 art.23 -Zone D ″ 10 art.24 -Zone F ″ 11 TITOLO IV - DESTINAZIONI D'USO art.25 -Classificazione del territorio in zone funzionali ″ 11 art.26 -Prescrizioni Generali ″ 11 art.27 -R = Zone residenziali ″ 12 art.28 -RX = Zone residenziali con vincolo tipologico ″ 12 art.29 -Aree a verde privato ″ 13 art.30 -R/l = Zone residenziali con significa- tiva presenza di insediamenti artigia- nali e industriali ″ 13 art.31 -R/TA = Zone residenziali con signi- ficativa presenza di terziario - ammi- nistrativo
i artigia- nali e industriali ″ 13 art.31 -R/TA = Zone residenziali con signi- ficativa presenza di terziario - ammi- nistrativo ″ 13 art.32 -I = Zone industriali e artigianali ″ 13 art.33 -I/R = Zone industriali-residenziali. ″ 14 art.34 -TA = Zone terziario-amministrative ″ 14 art.35 -TA/P = Zone terziario amministra- tive riservate ad enti pubblici o ad enti che svolgono servizi di interesse pubblico (soppresso) ″ 14 art.36 -C.C. = Aree per centri commerciali ″ 14
i pubblici o ad enti che svolgono servizi di interesse pubblico (soppresso) ″ 14 art.36 -C.C. = Aree per centri commerciali ″ 14 art.37 -S.C. = Zone per spazi pubblici e ri- servati alle attività collettive a livello comunale ″ 14 art.38 -V.C. = Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport di livello comunale ″ 15 art.39 -S.l = Aree per attrezzature pubbli- che di interesse generale di livello in- tercomunale ″ 16 art.40 -V.I. = Aree per spazi pubblici a li- vello intercomunale. ″ 16
che di interesse generale di livello in- tercomunale ″ 16 art.40 -V.I. = Aree per spazi pubblici a li- vello intercomunale. ″ 16 art.41 -V.A. = Zone a verde agricolo com- preso nei parchi pubblici urbani e territoriali ″ 17 art.42 -S.P. = Aree per servizi privati ″ 18 art.43 -S.S. = Aree per servizi speciali ″ 19 art.44 -S.T. = Aree per servizi ed impianti tecnologici. ″ 20 art.45 -M = Aree per attrezzature connesse alla mobilità ″ 20 art.46 -M/S = Aree per attrezzature connes-
anti tecnologici. ″ 20 art.45 -M = Aree per attrezzature connesse alla mobilità ″ 20 art.46 -M/S = Aree per attrezzature connes- se alla mobilità con presenza di fun- zioni pubbliche o di interesse pubbli- co alla mobilità con presenza di fun- zioni pubbliche o di interesse pubbli- co ″ 20 art.47 -SR = Aree di rispetto stradale ″ 21 art.48 -V = Aree destinate alla viabilità ″ 21 art.49 -IF = Aree per impianti ferroviari ″ 21 art.50 -Aree di salvaguardia ambientale ″ 21 art.51 -Parcheggi ″ 22
TITOLO V - ATTIVITA' COMMERCIALI
iabilità ″ 21 art.49 -IF = Aree per impianti ferroviari ″ 21 art.50 -Aree di salvaguardia ambientale ″ 21 art.51 -Parcheggi ″ 22 TITOLO V - ATTIVITA' COMMERCIALI art.52 -Definizioni generali ″ 22 art.53 -Spazi commerciali e zone a destina- zione d'uso ″ 23 art.54 -Concessioni edilizie e Piano di Svi- luppo e di adeguamento alla rete di vendita ″ 23 art.55 -Superficie massima di vendita am- messa a concessione edilizia semplice ″ 23 art.56 -Concessione edilizia e spazi com- merciali ″ 23
TITOLO VI - MOBILITA'
rficie massima di vendita am- messa a concessione edilizia semplice ″ 23 art.56 -Concessione edilizia e spazi com- merciali ″ 23 art.57 -Piani di Inquadramento Operativo, pianificazione particolareggiata ese- cutiva e spazi commerciali ″ 24 art.58 -Parcheggi relativi agli spazi com- merciali ″ 24 art.59 -Cambiamento di destinazione d'uso ″ 25 TITOLO VI - MOBILITA' art.60 -Viabilità ″ 25 art.61 -Attrezzature per la distribuzione di carburante per autoveicoli ″ 27 art.62 -Depositi di olii minerali ″ 27
TITOLO VII - RISORSE IDRICHE
abilità ″ 25 art.61 -Attrezzature per la distribuzione di carburante per autoveicoli ″ 27 art.62 -Depositi di olii minerali ″ 27 art.63 -Attrezzature destinate ad autori- messe ed a officine per la riparazione e il lavaggio degli autoveicoli ″ 28 TITOLO VII - RISORSE IDRICHE art.64 -Consumi di acqua ″ 28 art.65 -Domanda di concessione edilizia o di autorizzazione a lottizzare per gli in- sediamenti industriali ″ 29 art.66 -Vigilanza e controlli ″ 29 TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE
zzazione a lottizzare per gli in- sediamenti industriali ″ 29 art.66 -Vigilanza e controlli ″ 29 TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE art.67 -Zone A: beni soggetti a vincoli di tu- tela ″ 29 art.68 -Cascine comunali. ″ 29 art.69 -Industrie in difformità di destina- zione d'uso. ″ 29 art.70 -Destinazione d'uso ″ 30 art.71 -Attrezzature ospedaliere ″ 30 art.72 -Criteri per la manutenzione ″ 30 art.73 -Sportelli bancari ″ 30 art.74 -Riuso di sale di spettacolo esistenti ″ 30
″ 30 art.72 -Criteri per la manutenzione ″ 30 art.73 -Sportelli bancari ″ 30 art.74 -Riuso di sale di spettacolo esistenti ″ 30 art.75 -Rapporto tra Piani Esecutivi e Re- golamento Edilizio ″ 31 art.76 -Norma transitoria ″ 31 ALLEGATI Allegato A -Zone C - Indici urbanistici. ″ 32 Allegato B -Zone B2 - Indici urbanistici ″ 32 Allegato C -Zone M/S - Indici urbanistici ″ 35
Allegato D -Elenco aree destinate a verde priva- to ″ 35
Art. 1 - Applicazione del Piano
Allegato D -Elenco aree destinate a verde priva- to ″ 35
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Applicazione del Piano
- Tutto il territorio comunale è disciplinato dal Piano regolatore generale ai sensi della vigente legislazione urbanistica statale e regionale.
- Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme e, per quanto non in contrasto con esse, alle disposizioni del regolamento edilizio e degli
Art. 2 - Finalità delle norme.
alla disciplina delle presenti norme e, per quanto non in contrasto con esse, alle disposizioni del regolamento edilizio e degli altri regolamenti comunali. Art. 2 - Finalità delle norme.
- Le presenti norme di attuazione integrano le previ- sioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano, anche agli effetti dell’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3 - Deroghe.
Art. 3 - Deroghe.
misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3 - Deroghe.
- Sono ammesse deroghe al Piano regolatore generale nei casi di cui all’art. 41 quater della legge 17-8- 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazio- ni e nel rispetto delle procedure ivi previste. Art. 4 - Variazione d’uso. (*)
- Ogni variazione alla destinazione d’uso dei fabbricati o di parte di essi costituente unità funzionale è soggetta,
Art. 5 - Partecipazione dei Consigli di Zona alla at-
d’uso. (*)
- Ogni variazione alla destinazione d’uso dei fabbricati o di parte di essi costituente unità funzionale è soggetta, anche se non comporti l’esecuzione di opere edilizie, a preventiva concessione edilizia ed alla corresponsione dei relativi contributi. Per unità funzionale si intende quel complesso di vani organizzati per una utilizzazione unitaria. Art. 5 - Partecipazione dei Consigli di Zona alla at- tuazione del Piano regolatore.
- 1 Consigli di Zona concorrono sistematicamente alla
Art. 6 - Indici urbanistici.
rtecipazione dei Consigli di Zona alla at- tuazione del Piano regolatore.
- 1 Consigli di Zona concorrono sistematicamente alla elaborazione del programma pluriennale e ad ogni altra fase di elaborazione ed attuazione del Piano, secondo quanto previsto dal Regolamento edilizio, e dal Rego- lamento sul decentramento. Art. 6 - Indici urbanistici.
- St. = Superficie territoriale (mq.) È la superficie complessiva dell’area interessata dagli interventi di pianificazione particolareggiata esecutiva
ritoriale (mq.) È la superficie complessiva dell’area interessata dagli interventi di pianificazione particolareggiata esecutiva ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all’edificazione e di quelle necessarie per l’urbanizzazione primaria e secondaria. In essa non sono comprese:
- le aree e gli spazi già di uso pubblico;
- le aree destinate ad uso pubblico dal P.R.G., comprese quelle destinate alla rete principale della viabili- tà (strade di classe A-B-C, di cui all’art. 60) e dei tra-
P.R.G., comprese quelle destinate alla rete principale della viabili- tà (strade di classe A-B-C, di cui all’art. 60) e dei tra- sporti, nonché dei relativi nodi e svincoli;
- le strade private aperte al pubblico transito;
- le aree destinate a verde privato;
- le aree di rispetto stradale aventi destinazione SR nelle tavole di P.R.G.
- It = indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq - mc/ha) E il volume costruibile per mq. o ha di superficie terri- toriale (St) interessata dall’intervento.
territoriale (mc/mq - mc/ha) E il volume costruibile per mq. o ha di superficie terri- toriale (St) interessata dall’intervento. 3. Sf = Superficie fondiaria (mq. od ha) Essa è costituita dalla superficie indicata come edifi- cabile nelle tavole di P.R.G., dedotti gli spazi già di uso pubblico nonché le aree destinate dalle tavole me- desime alla viabilità (V) ed ai relativi nodi e svincoli, nonché a zona di rispetto. 4. If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq - mc/ha)
bilità (V) ed ai relativi nodi e svincoli, nonché a zona di rispetto. 4. If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq - mc/ha) È il volume costruibile per mq. o ha. di superficie fon- diaria (Sf) 5. Ut = Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq) È la superficie lorda di pavimento costruibile per mq. di superficie territoriale. 6. Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq) È la superficie lorda di pavimento costruibile per mq. di superficie fondiaria. 7. Sc = Superficie coperta (mq)
ondiaria (mq/mq) È la superficie lorda di pavimento costruibile per mq. di superficie fondiaria. 7. Sc = Superficie coperta (mq) È la superficie risultante dalla proiezione sul piano oriz- zontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclu- sione delle parti aggettanti aperte, come balconi, sporti di gronda e simili. In caso di edifici planivolumetricamente articolati, si applicano i criteri indicati al 20 comma dell’art. 46.3 del R.E.
simili. In caso di edifici planivolumetricamente articolati, si applicano i criteri indicati al 20 comma dell’art. 46.3 del R.E. 8. Rc = Rapporto di copertura (%) È il rapporto, misurato in percentuale, fra superficie co- perta (Sc) e superficie fondiaria (Sf). 9. S.l.p. = superficie lorda complessiva di pavimento (mq). 9.1. È la somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo.
se entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo. 9.2. Non vengono conteggiate nella s.l.p.: 9.2.1. le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di porticato, loggia, balcone, terrazzo e cavedio; 9.2.2. le superfici delle scale di sicurezza e dei vani di corsa dei relativi impianti di sollevamento, nonché le superfici dei vani di corsa degli impianti di solleva- mento aggiunti all’esterno dei corpi di fabbrica nei ca-
mento, nonché le superfici dei vani di corsa degli impianti di solleva- mento aggiunti all’esterno dei corpi di fabbrica nei ca- si di edifici esistenti che siano sprovvisti di tali im-
pianti, 9.2.3. le superfici degli spazi destinati al ricovero ed alla sosta delle autovetture, realizzate in sottosuolo o in soprassuolo, comprese quelle di accesso e di mano- vra; 9.2.4. unicamente per i volumi a destinazione residen- ziale, le superfici degli spazi comuni destinati al rico- vero di biciclette, motocicli, carrozzine per bambini e mezzi di trasporto per persone fisicamente impedite, compresi i relativi spazi d’accesso, fino ad un massimo del 4% della s.l.p. residenziale;
orto per persone fisicamente impedite, compresi i relativi spazi d’accesso, fino ad un massimo del 4% della s.l.p. residenziale; 9.2.5. le superfici relative ai volumi tecnici, cioè ai va- ni ed agli spazi strettamente necessari a contenere le ap- parecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio dei fabbricati (impianti idrici, termi- ci, di condizionamento dell’aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, fognari, di raccolta e sgombero
mpianti idrici, termi- ci, di condizionamento dell’aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, fognari, di raccolta e sgombero immondizie, ecc.), comprese le superfici degli spazi di accesso; vengono però conteggiate le superfici dei va- ni di corsa degli impianti di sollevamento e dei vani per passaggio di canalizzazioni, tubazioni e condotte in ge- nere, in corrispondenza agli attraversamenti di piani abitabili ed agibili; 9.2.6. le superfici dei piani interrati o parzialmente in-
in corrispondenza agli attraversamenti di piani abitabili ed agibili; 9.2.6. le superfici dei piani interrati o parzialmente in- terrati, che non hanno requisiti di abitabilità, in ag- giunta a quelle di cui al precedente punto 6. 9.2.3., purché non risultino superiori all’area di sedime per gli edifici fino a quattro piani fuori terra compresi eventuali piani pilotis se all’area di sedime incrementata del 25% della s.l.p. relativa ai piani oltre al quarto piano per gli
eventuali piani pilotis se all’area di sedime incrementata del 25% della s.l.p. relativa ai piani oltre al quarto piano per gli edifici aventi un numero di piani fuori terra superiore a quattro; 9.2.7. le superfici dei piani sottotetto, che non hanno i requisiti di abitabilità, pari o inferiori alla superficie dell’ultimo piano; 9.2.8. le superfici dei vani attigui a terrazzi destinate a serra purché adibite esclusivamente al ricovero di piante e fiori, chiuse da pareti vetrate fisse o asportabili stagio-
tinate a serra purché adibite esclusivamente al ricovero di piante e fiori, chiuse da pareti vetrate fisse o asportabili stagio- nalmente purché tali superfici non eccedano il 25% della superficie del terrazzo interessato; 9.2.9. in ogni caso i vani di cui ai precedenti punti 9.2.6., 9.2.7., 9.2.8. dovranno avere l’altezza interna media inferiore a m. 2,40 e l’altezza massima inferiore a m. 2,70; dovranno risultare sprovvisti dei requisiti di abitabilità previsti dal Regolamento Edilizio; per essi
sima inferiore a m. 2,70; dovranno risultare sprovvisti dei requisiti di abitabilità previsti dal Regolamento Edilizio; per essi dovrà essere esplicitamente esclusa la permanenza an- che discontinua di persone e in essi non potranno essere realizzate opere od installati impianti finalizzati alla permanenza anche discontinua di persone. È ammessa la realizzazione di un solo servizio igienico nei piani di cui ai precedenti punti 9.2.6. e 9.2.7. 9.3. nel caso di piani interrati, vanno computate le su-
servizio igienico nei piani di cui ai precedenti punti 9.2.6. e 9.2.7. 9.3. nel caso di piani interrati, vanno computate le su- perfici adibite a laboratori, uffici, magazzini, sale di ri- unione, locali agibili con permanenza, anche discon- tinua, di persone; sono, invece, escluse quelle adibite a cantine al servizio delle singole unità immobiliari ed ai servizi tecnici dei fabbricati. 9.4. Non sono, inoltre, computati gli aggetti aperti, le terrazze, i balconi, le logge ed i portici, i sottotetti non
abbricati. 9.4. Non sono, inoltre, computati gli aggetti aperti, le terrazze, i balconi, le logge ed i portici, i sottotetti non abitabili ed i volumi tecnici. 10. V = Volume (mc.) Il volume delle costruzioni è da ricavarsi convenzio- nalmente moltiplicando la superficie lorda complessiva di pavimento (S.l.p.) dei singoli piani per l’altezza vir- tuale dell’interpiano di m. 3,30 indipendentemente dalla sua altezza effettiva. 11. SI = Superficie per l’urbanizzazione primaria (mq.)
ell’interpiano di m. 3,30 indipendentemente dalla sua altezza effettiva. 11. SI = Superficie per l’urbanizzazione primaria (mq.) E la superficie delle aree destinante o da destinare ad urbanizzazione primaria. 12. S2 = Superficie per l’urbanizzazione secondaria (mq.). È la superficie delle aree destinate o da destinare ad ur- banizzazione secondaria, da reperire all’interno del- l’area interessata dagli strumenti di pianificazione parti- colareggiata esecutiva.
one secondaria, da reperire all’interno del- l’area interessata dagli strumenti di pianificazione parti- colareggiata esecutiva. 13. Sm = Superficie minima di intervento (mq.). È la superficie minima da assoggettare ad intervento di attuazione del P.R.G. 14.Prescrizioni generali 14.1. Negli interventi di pianificazione esecutiva e a concessione edilizia semplice gli indici It, If, Ut, Uf, vanno applicati tenendo conto dei volumi e delle su- perfici lorde di pavimento preesistenti che si intendo-
Art. 7 - Aree di pertinenza.
ici It, If, Ut, Uf, vanno applicati tenendo conto dei volumi e delle su- perfici lorde di pavimento preesistenti che si intendo- no mantenere, calcolati in conformità alle presenti nor- me. 14.2. 1 criteri come sopra indicati per la determinazione del volume (V) e della superficie lorda di pavimento (S.l.p.) sono utilizzati anche ai fini dell’applicazio- ne degli oneri di urbanizzazione e per la determinazio- ne della quantità di aree per l’urbanizzazione secon- daria. Art. 7 - Aree di pertinenza.
Art. 7 - Aree di pertinenza.
urbanizzazione e per la determinazio- ne della quantità di aree per l’urbanizzazione secon- daria. Art. 7 - Aree di pertinenza.
- Sono aree di pertinenza quelle utilizzate, in tutto o in parte, mediante interventi di nuova edificazione o di ri- costruzione, ai finì della applicazione degli indici di fabbricabilità o di utilizzazione edilizia fondiaria pre- scritti dal P.R.G. e dalla osservanza delle percentuali di destinazione d’uso ammesse per ciascuna zona funzio-
a fondiaria pre- scritti dal P.R.G. e dalla osservanza delle percentuali di destinazione d’uso ammesse per ciascuna zona funzio- nale, così come previsto al successivo punto 5. 2. Un’area di pertinenza si definisce satura quando sia stato completamente utilizzato l’indice di fabbricabilità o di utilizzazione edilizia previsto dal P.R.G. per l’area stessa. 3. Un’area di pertinenza si definisce parzialmente sa-
tura quanto l’indice di fabbricabilità o di utilizzazione edilizia previsto dal P.R.G. per l’area stessa consenta incrementi edilizi rispetto al volume o alla s.l. esi- stente, da computarsi in conformità alle presenti nor- me 4. Nel caso di interventi a concessione edilizia sempli- ce, le aree fondiarie di pertinenza non comprese nel Piano Urbanistico esecutivo vigente devono essere as- soggettate a specifico vincolo di asservimento agli in- dici di fabbricabilità o di utilizzazione edilizia, quale
ono essere as- soggettate a specifico vincolo di asservimento agli in- dici di fabbricabilità o di utilizzazione edilizia, quale servitù di diritto pubblico, mediante atto da trascri- versi sui Registri Immobiliari a cura e spese del pro- prietario o degli eventuali aventi titolo. L’Ammini- strazione Comunale raccoglie copia di detti atti in ap- positi registri consultabili dal pubblico. L’atto suddetto, da stipularsi prima del rilascio della concessione edilizia, deve indicare il volume o la s.l.p.
dal pubblico. L’atto suddetto, da stipularsi prima del rilascio della concessione edilizia, deve indicare il volume o la s.l.p. utilizzata, nonché il relativo indice riferito all’intera area fondiaria di pertinenza. Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici. 5. Nei casi in cui una concessione edilizia semplice preveda la realizzazione di una pluralità di edifici o corpi di fabbrica, l’atto di pertinenza dovrà altresì precisare le destinazioni d’uso previste per ciascun edi-
Art. 8 - Interventi edilizi.
ità di edifici o corpi di fabbrica, l’atto di pertinenza dovrà altresì precisare le destinazioni d’uso previste per ciascun edi- ficio o corpo di fabbrica ed il rapporto percentuale di ciascuna funzione rispetto alla s.l.p. complessiva utiliz- zata. Art. 8 - Interventi edilizi.
- Sono interventi edilizi quelli definiti e disciplinati come tali dal Regolamento edilizio. Art. 9 - Urbanizzazione primaria.
- L’urbanizzazione primaria è costituita da quell’in-
Art. 9 - Urbanizzazione primaria.
ati come tali dal Regolamento edilizio. Art. 9 - Urbanizzazione primaria.
- L’urbanizzazione primaria è costituita da quell’in- sieme di servizi, aree ed opere che sono condizione ne- cessaria per l’utilizzazione edificatoria delle aree. Essi sono, ai sensi dell’art. 4 della legge 29-9-1964, n. 847: a) Sedi viarie Le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allacciamento alla via- bilità principale dei lotti edificabili. b) Spazi di sosta o di parcheggio
goli insediamenti e quelle di allacciamento alla via- bilità principale dei lotti edificabili. b) Spazi di sosta o di parcheggio Gli spazi pubblici eventualmente necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli al servizio dei singoli insediamenti o ad integrazione delle sedi viarie. c) Fognature I condotti idonei alla raccolta ed allo scarico alle acque luride (nere) ed eventualmente anche meteoriche, com- prese le relative opere accessorie, costituenti la rete
scarico alle acque luride (nere) ed eventualmente anche meteoriche, com- prese le relative opere accessorie, costituenti la rete principale urbana, nonché i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla suddetta rete principale e gli im- pianti di depurazione. d) Rete idrica Le condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e le relative opere per la captazione, il sollevamento ed ac- cessorio, nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana.
aptazione, il sollevamento ed ac- cessorio, nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana. e) Rete di erogazione dell’energia elettrica e del gas Le reti per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi industriali e domestici, ivi comprese le cabine secondarie, e del gas combustibile per uso dome- stico, nonché i condotti di allacciamento dei fabbricati alla rete principale urbana. f) Pubblica illuminazione
le per uso dome- stico, nonché i condotti di allacciamento dei fabbricati alla rete principale urbana. f) Pubblica illuminazione Le reti e gli impianti per l’illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico. g) Rete telefonica La rete telefonica, ivi comprese le centraline telefoniche al servizio di fabbricati o gruppi di fabbricati. h) Spazi di verde attrezzato Le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto dei singoli edifici, mantenute a verde con alberatura ed
verde attrezzato Le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto dei singoli edifici, mantenute a verde con alberatura ed eventuali attrezzature. ArI. 10 - Urbanizzazione secondaria.
- L’urbanizzazione secondaria è costituita da quell’insieme di servizi, aree, opere e relative attrezza- ture tecnologiche previsti dall’art. 44 della legge 22-10- 1971, n. 865 e dagli art. 3 e 5 del D.M. 24-1968, n. 1444, esclusi i parcheggi.
- Devono inoltre esser considerate infrastrutture di ur-
Art. 11 - Strumenti di attuazione.
865 e dagli art. 3 e 5 del D.M. 24-1968, n. 1444, esclusi i parcheggi. 2. Devono inoltre esser considerate infrastrutture di ur- banizzazione secondaria le opere accessorie alla via- bilità e le relative aree, il trasporto urbano e gli impianti di depurazione a livello comunale. TITOLO Il ATTUAZIONE DEL P.R.G. Art. 11 - Strumenti di attuazione.
- Il Piano regolatore generale, in conformità all’art. 31 della l. 15.4.1975, n. 51, si attua mediante: 1.1. i Programmi Pluriennali di Attuazione di cui all’art.
conformità all’art. 31 della l. 15.4.1975, n. 51, si attua mediante: 1.1. i Programmi Pluriennali di Attuazione di cui all’art. 13 della legge 28.1.1977, n. 10 ed agli ant. 15 e segg. della L.R. 5.12. 1977, n. 60, modificata ed integrata con la L.R. 5.12.1977, n. 61; 1.2. piani particolareggiati, ivi compresi quelli di cui all’articolo 27 della legge 22.10.1971, n. 865; 1.3. piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;
; 1.3. piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni; 1.4. piani di recupero, 1.5. piani di lottizzazione; 1.6. concessione edilizie, 1.7. concessioni edilizie con convenzione obbligatoria nelle zone di recupero;
Art. 12 - Programma Pluriennale di Attuazione.
1.8. concessioni edilizie con atto d’obbligo unilaterale nelle zone di recupero. Art. 12 - Programma Pluriennale di Attuazione. (P.P.A.)
- Il Programma Pluriennale di Attuazione ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.
- Il P.P.A. ha le finalità ed i contenuti di cui alle leggi in vigore.
- In vista della redazione del pubblico avviso, che l’Amministrazione deve emanare per consentire — at- traverso la più larga partecipazione democratica —
Art. 13 - Elaborati del programma pluriennale di at-
del pubblico avviso, che l’Amministrazione deve emanare per consentire — at- traverso la più larga partecipazione democratica — l’acquisizione di ogni elemento utile alla predisposi- zione del P.P.A., l’Amministrazione definisce criteri generali, di carattere urbanistico o programmatorio, utili al fine di positivamente indirizzare la partecipa- zione di cui sopra, da indicare nel pubblico avviso stes- so. Art. 13 - Elaborati del programma pluriennale di at- tuazione.
Art. 13 - Elaborati del programma pluriennale di at-
pa- zione di cui sopra, da indicare nel pubblico avviso stes- so. Art. 13 - Elaborati del programma pluriennale di at- tuazione.
- I programmi pluriennali di attuazione sono costituiti da: 1.1. relazione illustrativa comprendente, fra l’altro, le seguenti indicazioni: — andamento dell’attività edilizia nel territorio co- munale e comprensoriale; — stato di avanzamento degli interventi previsti nei programmi precedenti; — coordinamento degli interventi per impianti ed at-
— stato di avanzamento degli interventi previsti nei programmi precedenti; — coordinamento degli interventi per impianti ed at- trezzature pubbliche, con riferimento all’utilizzo delle aree destinate al servizio; — criteri di scelta seguiti; 1.2. elenco delle richieste e delle proposte di iniziative pervenute dai Consigli di Zona, da enti pubblici o pri- vati, associazioni e singoli cittadini, con specifica va- lutazione della loro compatibilità con le previsioni del P.R.G. per la zona;
associazioni e singoli cittadini, con specifica va- lutazione della loro compatibilità con le previsioni del P.R.G. per la zona; 1.3. elenco delle opere pubbliche da realizzarsi nel pe- riodo considerato, 1.4. documentazione cartografica, in scala non inferiore a quella delle tavole di P.R.G., con l’individuazione delle aree relative agli interventi pubblici e privati, con la specificazione degli strumenti di attuazione applica- bili in ciascuna area, della superficie e della volumetria
privati, con la specificazione degli strumenti di attuazione applica- bili in ciascuna area, della superficie e della volumetria oggetto della previsione e con allegato parere dei Con- sigli di Zona interessati; 1.5. verifica dell’osservanza degli standards urbanistici in riferimento al complesso degli interventi posti in at- tuazione; 1.6. relazione finanziaria con l’indicazione delle spese presumibili a carico del Comune e con la previsione delle relative fonti di finanziamento, pubbliche e pri- vate.
Art. 14- Relazione annuale economico- urbanistica di
ne delle spese presumibili a carico del Comune e con la previsione delle relative fonti di finanziamento, pubbliche e pri- vate. Art. 14- Relazione annuale economico- urbanistica di attuazione del P.R.G..
- L’Amministrazione comunale annualmente prov- vede, mediante relazione al Consiglio Comunale in occasione della presentazione del bilancio di previ- sione: 1.1. a verificare lo stato di attuazione del Programma pluriennale ed a proporre gli eventuali adeguamenti;
cio di previ- sione: 1.1. a verificare lo stato di attuazione del Programma pluriennale ed a proporre gli eventuali adeguamenti; 1.2. ad indicare i mezzi finanziari disponibili nell’anno successivo per l’attuazione del Programma plu- riennale; 1.3. a verificare la congruità degli oneri di urbanizza- zione primaria a secondaria; 1.4. a determinare eventualmente le condizioni ed i cri- teri di svolgimento della iniziativa privata, sia negli in- terventi previsti nella pianificazione esecutiva, sia in
Art. 15 - Piani di Inquadramento Operativo. (P.I..O.)
i ed i cri- teri di svolgimento della iniziativa privata, sia negli in- terventi previsti nella pianificazione esecutiva, sia in quelli a concessione edilizia semplice. Art. 15 - Piani di Inquadramento Operativo. (P.I..O.)
- I Piani di inquadramento operativo sono strumenti di coordinamento e di definizione dei criteri e delle moda- lità di attuazione degli interventi previsti dai Programmi pluriennali di attuazione. Essi sono deliberati dal Consi- glio Comunale, contestualmente ai Programmi plurien-
parte integrante.
ti dai Programmi pluriennali di attuazione. Essi sono deliberati dal Consi- glio Comunale, contestualmente ai Programmi plurien- nali o ai loro aggiornamenti, dei quali costituiscono parte integrante. 2. Il P.I.O. è obbligatorio per le zone B2 e B3 e facol- tativo per le altre zone omogenee. L’Amministrazione può non procedere alla redazione del P.I.O. per le suddette zone B2 e B3 qualora l’intero territorio di una di tali zone costituisca oggetto di uno
lla redazione del P.I.O. per le suddette zone B2 e B3 qualora l’intero territorio di una di tali zone costituisca oggetto di uno strumento di pianificazione particolareggiata esecutiva e per le zone B3 nei casi disciplinati dal successivo art. 21. 3. Scopo del Piano di inquadramento operativo è quello di definire, relativamente all’area interessata: 3.1. la delimitazione delle diverse unità di intervento e le specifiche forme di intervento cui le stesse vanno as- soggettate;
3.1. la delimitazione delle diverse unità di intervento e le specifiche forme di intervento cui le stesse vanno as- soggettate; 3.2. la eventuale proposta di localizzazione delle prin- cipali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di articolazione di quantificazione delle opere di urba- nizzazione da localizzare mediante strumenti di piani- ficazione particolareggiata esecutiva; 3.3. la rete infrastrutturale; 3.4. gli eventuali lotti minimi di intervento;
Art. 16 - Elaborati dei Piani di inquadramento ope-
i di piani- ficazione particolareggiata esecutiva; 3.3. la rete infrastrutturale; 3.4. gli eventuali lotti minimi di intervento; 3.5. la disaggregazione delle quantità indicate nell’al- legato B, da osservarsi nella predisposizione dei diversi strumenti di intervento all’interno di ciascuna zona B2. Art. 16 - Elaborati dei Piani di inquadramento ope- rativo.
Art. 17 - Classificazione del territorio in zone territo-
- Costituiscono gli elaborati dei Piani di inquadramento operativo; 1.1. una relazione illustrativa contenente anche l’indi- viduazione delle sequenze e delle priorità degli inter- venti; 1.2. elaborati grafici in scala non inferiore a 1:5000. TITOLO III ZONE OMOGENEE Art. 17 - Classificazione del territorio in zone territo- riali omogenee.
- Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee (D.M. 24-1968, n. 1444): 1.1. Zone A - le parti del territorio delimitate come
ddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee (D.M. 24-1968, n. 1444): 1.1. Zone A - le parti del territorio delimitate come Centro Storico ed i nuclei di interesse storico, artistico ed ambientale di cui all’articolo 17 della L.R. 154-1975, n. 51. 1.2. Zone B - le parti del territorio totalmente o par- zialmente edificate, diverse dalla zona A e così ulte- riormente classificate: Zone B1 - le parti del territorio per le quali il Piano non prevede particolari modificazioni dell’attuale stato di fatto;
cate: Zone B1 - le parti del territorio per le quali il Piano non prevede particolari modificazioni dell’attuale stato di fatto; Zone B2 - le parti del territorio per le quali si richiedono interventi di ristrutturazione urbana o edilizia; Zone B3 - le parti del territorio per le quali si richiedono interventi coordinati per ambiti significativi. 1.3. Zone C - le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi prevalentemente residenziali.
mbiti significativi. 1.3. Zone C - le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi prevalentemente residenziali. 1.4. Zone D - le parti del territorio destinate a nuovi in- sediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e a nuovi insediamenti di carattere commerciale e dire- zionale e relative attrezzature. 1.5. Zone F/E - le parti del territorio comprese nei par- chi pubblici urbani e territoriali nelle quali viene mante- nuta l’attività agricola.
Art. 18 - Zone A.
le parti del territorio comprese nei par- chi pubblici urbani e territoriali nelle quali viene mante- nuta l’attività agricola. 1.6. Zone F - le parti del territorio destinate ad attrez- zature pubbliche di interesse generale. Art. 18 - Zone A.
- In queste zone sono consentite le destinazioni d’uso specificate nelle tavole di Piano.
- Ogni intervento deve avere per scopo la conserva- zione dei valori ambientali, desumibilmente dal signi- ficato storico complessivo della zona, dalla qualità ar-
opo la conserva- zione dei valori ambientali, desumibilmente dal signi- ficato storico complessivo della zona, dalla qualità ar- chitettonica delle strutture edilizie, dalla presenza di monumenti, dell’unitarietà urbanistica e funzionale dell’insieme. Le eventuali prescrizioni per garantire tale tutela saranno contenute anche negli strumenti di piani- ficazione particolareggiata esecutiva. 2.1. La pianificazione particolareggiata esecutiva dovrà fra l’altro:
strumenti di piani- ficazione particolareggiata esecutiva. 2.1. La pianificazione particolareggiata esecutiva dovrà fra l’altro:
- elencare i beni sottoposti a vincoli ai sensi delle leggi 1.6.1939, n. 1089 e 29.6.1939, n. 1497;
- prescrivere particolari norme estetico-edilizie per gli interventi architettonici consentiti e per gli interventi in- cidenti direttamente sulla configurazione e sugli ele- menti tipici dell’ambiente;
- individuare le funzioni compatibili e incompatibili per
ttamente sulla configurazione e sugli ele- menti tipici dell’ambiente;
- individuare le funzioni compatibili e incompatibili per la vitalizzazione dell’ambiente;
- censire i singoli edifici o elementi urbani che, anche se privi di valore monumentale o non sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1089 e 1497/1939, siano ritenuti me- ritevoli di particolare tutela o conservazione integrale dando le prescrizioni più opportune in vista ditale sco- po.
- Forme di Intervento.
articolare tutela o conservazione integrale dando le prescrizioni più opportune in vista ditale sco- po. 3. Forme di Intervento. 3.1. Piano Particolareggiato (P.P.), Piano di Recupero (P.R.) e Piani di zona ex lege n. 167/1962 (P.d.Z.) vi- genti. 1 Piani Particolareggiati (P.P.) dovranno ri- guardare, di norma, ambiti estesi almeno ad un intero isolato. 3.2. Autorizzazione: per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo diretti esclusivamente al re-
intero isolato. 3.2. Autorizzazione: per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo diretti esclusivamente al re- cupero abitativo, con esclusione di ogni altra destina- zione d’uso, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria. Detti interventi non devono comportare modifiche alla destinazione d’uso, aumento della super- ficie lorda di pavimento e/o alterazione delle ca- ratteristiche architettoniche e dei prospetti. 3.3. Concessione edilizia semplice: per gli interventi di
o alterazione delle ca- ratteristiche architettoniche e dei prospetti. 3.3. Concessione edilizia semplice: per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo non diretti esclu- sivamente al recupero abitativo. 4. Indici urbanistici. 4.1. Per le nuove costruzioni la densità fondiaria (IF non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, comunque, i 5 mc/mq; 4.2. Per gli interventi di restauro e di ristrutturazione la densità edilizia non deve superare quella preesisten-
e, i 5 mc/mq; 4.2. Per gli interventi di restauro e di ristrutturazione la densità edilizia non deve superare quella preesisten- te, computata senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico artistico o am- bientale; 4.3. Negli interventi ammessi mediante autorizzazione e concessione edilizia semplice è consentito il manteni- mento delle volumetrie esistenti, 4.4. In sede di Piano Particolareggiato è consentito il mantenimento delle volumetrie esistenti per tutti gli in-
rie esistenti, 4.4. In sede di Piano Particolareggiato è consentito il mantenimento delle volumetrie esistenti per tutti gli in- terventi edilizi sull’edificato esistente; 4.5. Nel caso di intervento di ristrutturazione urbanistica oggetto di strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva di iniziativa pubblica, l’indice di densità edili- zia dovrà corrispondere ai limiti di cui all'art. 7.1. del D.M. 2.4. 1968, n. 1444. 5. Prescrizioni particolari.
5.1. Per le aree comprese nella presente zona, con pe- rimetrazione grafica corrispondente a quella della zo- na omogenea B2 debbono essere applicate le modalità di intervento previste dal presente articolo, nonché quelle, ove più restrittive, del successivo art. 20. Non dovrà comunque essere superata la volumetria massi- ma complessiva espressa in abitanti, la quantità mini- ma e massima di s.l.p. realizzabile per le altre funzioni non residenziali e la quantità minima di standard pre-
Art. 19 - Zone B1.
quantità mini- ma e massima di s.l.p. realizzabile per le altre funzioni non residenziali e la quantità minima di standard pre- vista nell’allegato B). Art. 19 - Zone B1.
- Nelle zone omogenee B1 sono consentite le destina- zioni d’uso specificate nelle tavole di Piano.
- Nelle zone destinate a R, RX, R/I, R/TA, I/R, TA e C.C. 2.1. Forme d’intervento a) Concessione edilizia semplice: in tutti i casi, salvo quanto previsto alla successiva lett. b); b) PP., P. d. Z., P.d.L.:
nto a) Concessione edilizia semplice: in tutti i casi, salvo quanto previsto alla successiva lett. b); b) PP., P. d. Z., P.d.L.:
- quando il ricorso a detti strumenti è previsto dal P.P.A.;
- quando, trattandosi di interventi per nuove costruzioni, essi riguardino aree di superficie superiore a mq. 5.000, dedotte le aree di pertinenza degli eventuali edifici esi- stenti calcolate sulla base degli indici previsti dalle pre- senti norme, ovvero interventi con volumetria superiore
difici esi- stenti calcolate sulla base degli indici previsti dalle pre- senti norme, ovvero interventi con volumetria superiore a 3 mc/mq o per fabbricati di altezza superiore ai 25 metri, ovvero aree.che risultino pari od inferiori a mq. 5.000 per effetto di frazionamenti catastali successivi al 18 giugno 1974. La previsione comunale di adottare un preventivo piano particolareggiato o piano di lottizzazione dovrà essere contenuta nel P.P.A.. 2.1.1. L’Amministrazione si riserva in sede di adozio-
icolareggiato o piano di lottizzazione dovrà essere contenuta nel P.P.A.. 2.1.1. L’Amministrazione si riserva in sede di adozio- ne del P.P.A. di procedere con strumenti di pianifica- zione particolareggiata esecutiva anche quando si tratti di aree edificabili pari od inferiori a mq. 5.000, ma contigue ad altre libere od occupate da co- struzioni in stato di abbandono o di avanzato degrado, nonché quando gli interventi riguardino, anche in parte, isolati che richiedono una riorganizzazione dal
o di avanzato degrado, nonché quando gli interventi riguardino, anche in parte, isolati che richiedono una riorganizzazione dal punto di vista delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria. 2.2. Indici urbanistici
- Concessioni edilizie semplici: If max = 3 mc/mq.
- strumenti di pianificazione particolareggiata esecu- tiva: a) aree non edificate: It max. = 3 mc/mq; b) aree edificate con edifici da mantenere e/o da de- molire in tutto o in parte:
iva: a) aree non edificate: It max. = 3 mc/mq; b) aree edificate con edifici da mantenere e/o da de- molire in tutto o in parte: It max. = il valore più alto tra 3 mc/mq. e l’indice cor- rispondente al volume esistente, su tutta l’area inte- ressata dallo strumento di pianificazione particolareg- giata esecutiva calcolato come previsto dalle presenti Norme, fermo restando che l’indice applicato deve ri- sultare comprensivo dei volumi esistenti da mantenere e di quelli previsti. S2 min. = 5 mq. ogni 100 mc.
dice applicato deve ri- sultare comprensivo dei volumi esistenti da mantenere e di quelli previsti. S2 min. = 5 mq. ogni 100 mc. aventi destinazione residenziale, nel caso di utilizzo dell’indice li maggiore di 4 mc/mq oppure:
- 9 mq. ogni 100 mc. aventi destinazione residenziale, nel caso di utilizzo dell’indice It inferiore a 4 mc/mq;
- 50 mq. ogni 100 mq. della s.l.p. avente destinazione commerciale o terziaria amministrativa;
- 10 mq. ogni 100 mq. della s.l.p. avente destinazione ad
lla s.l.p. avente destinazione commerciale o terziaria amministrativa;
- 10 mq. ogni 100 mq. della s.l.p. avente destinazione ad attività industriale od artigianale. Per tutti gli interventi edilizi sull’edificato esistente ad eccezione di quelli assimilati dal Regolamento Edilizio agli interventi di nuova costruzione, è ammesso il man- tenimento delle volumetrie esistenti;
- Nelle zone destinate a I. 3.1. Forme d’intervento a) concessione edilizia semplice, previa presentazio-
volumetrie esistenti; 3. Nelle zone destinate a I. 3.1. Forme d’intervento a) concessione edilizia semplice, previa presentazio- ne dell’impegnativa di cui all‘art. 32 delle presenti norme; b) P.P. e P.L.: quando dalla valutazione degli elementi di cui all’impegnativa prevista dall’art. 32 risulti che l’intervento, considerato in se stesso e nei suoi riflessi nella zona urbana circostante, è di dimensioni partico- larmente rilevanti. La previsione comunale di adottare un preventivo piano
lla zona urbana circostante, è di dimensioni partico- larmente rilevanti. La previsione comunale di adottare un preventivo piano particolareggiato o piano di lottizzazione dovrà essere contenuta nel P.P.A. 3.2. Indici urbanistici 3.2.1. concessioni edilizie semplici:
- Uf max = 1,2 mq/mq
- Rc max = 60% Nel caso di industrie esistenti alla data di adozione della Variante Generale al P.R.G. sono ammessi in- terventi, in ampliamento dell’attività produttiva eser-
alla data di adozione della Variante Generale al P.R.G. sono ammessi in- terventi, in ampliamento dell’attività produttiva eser- citata, in misura anche eccedente gli indici Uf e Rc so- pra specificati fino ad un aumento del 10% della su- perficie lorda di pavimento (s.l.p.) e della superficie co- perta (S.c.) delle costruzioni preesistenti. In ogni caso non potrà essere superato l’indice Rc mar 70% e Uf mar = 1,5 mq/mq. Per tutti gli interventi edilizi sull’edificato esistente ad
non potrà essere superato l’indice Rc mar 70% e Uf mar = 1,5 mq/mq. Per tutti gli interventi edilizi sull’edificato esistente ad eccezione di quelli assimilati dal Regolamento Edilizio agli interventi di nuova costruzione, è ammesso il man- tenimento delle volumetrie esistenti. 3.2.2. P.P. e P.L.: a) aree non edificate o per le quali siano previsti inter- venti di demolizione e ricostruzione riguardanti una
s.l.p. superiore al 40% della s.l.p. complessiva esi- stente: Ut = 0,8 mq/mq.; Rc mar = 60% della superficie fondiaria; S2 mm = 10% della St; b) aree edificate con edifici da mantenere o per le qua- li siano previsti anche interventi di demolizione e rico- struzione purché tali interventi riguardino una s.l.p. non superiore al 40% della s.l.p. complessiva esi- stente: Ut = il valore più alto tra 0,8 mq/mq e l’indice corri- spondente alla s.l.p. esistente su tutta l’area interes-
va esi- stente: Ut = il valore più alto tra 0,8 mq/mq e l’indice corri- spondente alla s.l.p. esistente su tutta l’area interes- sata dallo strumento di pianificazione particolareggiata esecutiva, calcolato come previsto dalle presenti norme fermo restando che l’indice applicato deve risultare comprensivo della s.l.p. esistente da mantenere e di quella prevista; RC max = il valore più alto tra il 60% della superficie fondiaria e l’indice Rc esistente; 52 mm = 10% della St. 4. Prescrizioni particolari.
alore più alto tra il 60% della superficie fondiaria e l’indice Rc esistente; 52 mm = 10% della St. 4. Prescrizioni particolari. 4.1. Qualora l’Amministrazione non ritenga opportuna l’acquisizione delle aree in relazione alla loro esten- sione, conformazione od ubicazione, ovvero in rela- zione ai programmi comunali d’intervento, ne richie- derà la monetizzazione ai sensi delle vigenti disposi- zioni. 4.2. Per i lotti del piano di edilizia economica e popolare
Art. 20 - Zone B2.
ichie- derà la monetizzazione ai sensi delle vigenti disposi- zioni. 4.2. Per i lotti del piano di edilizia economica e popolare adottati prima dell’adozione della Variante generale al P.R.G. valgono gli indici urbanistici dei singoli Piani di Zona. Art. 20 - Zone B2.
- Le Zone omogenee B2 sono destinate ad insediamenti misti residenziali, artigianali, industriali, terziari, com- merciali, ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e collettivo, nonché a servizi privati.
anali, industriali, terziari, com- merciali, ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e collettivo, nonché a servizi privati. 2. Queste zone sono anche zone di recupero previste e disciplinate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.Gli in- terventi edilizi in queste zone sono rivolti ad una pro- fonda riorganizzazione urbanistica o edilizia, alla con- servazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbani- stico esistente.
ervazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbani- stico esistente. 3. Per ogni zona B2 le tavole del P.R.G. indicano: la si- gla, il perimetro, la rete principale della mobilità, la eventuale localizzazione delle aree da riservare a spazi pubblici ovvero ad attività collettive. L’allegato B) alle presenti norme indica la volumetria massima com- plessiva espressa in abitanti sulla scorta del parametro 1
. L’allegato B) alle presenti norme indica la volumetria massima com- plessiva espressa in abitanti sulla scorta del parametro 1 abitante = 1 vano, e la quantità, espressa in mq/ab. di standard minimo aggiuntivo cioè di spazi pubblici da reperire in aggiunta a quelli localizzati sulle tavole di P.R.G.; detto allegato indica altresì, quanto alle attività produttive, come s.l.p. minima, e, quanto a depositi, magazzini, uffici, come s.l.p. massima, quella esistente
nto alle attività produttive, come s.l.p. minima, e, quanto a depositi, magazzini, uffici, come s.l.p. massima, quella esistente ed utilizzata nell’ambito dell’intera zona B2. Per quanto riguarda le attività commerciali, si fa riferimento alle previsioni del Piano di Sviluppo ed adeguamento della rete distributiva. 4. In queste zone sono ammessi senza ricorso a pia- nificazione particolareggiata esecutiva gli interventi edi- lizi di manutenzione straordinaria, di restauro e di ri-
orso a pia- nificazione particolareggiata esecutiva gli interventi edi- lizi di manutenzione straordinaria, di restauro e di ri- sanamento conservativo, fermo restando il manteni- mento della destinazione d’uso in atto. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi se indivi- duati dal P.I.O. di cui al precedente art. 15. Gli inter- venti di ristrutturazione, risanamento conservativo e re- stauro i quali riguardino edifici in tutto o in parte resi-
Gli inter- venti di ristrutturazione, risanamento conservativo e re- stauro i quali riguardino edifici in tutto o in parte resi- denziali sono assoggettati alle convenzioni, di cui agli art. 27-28 o all’art. 32 della legge 5.8.1978, n. 457. Gli interventi di restauro, anche se riguardanti edifici in tutto o in parte residenziali, non sono subordinati alle predette convenzioni purché riguardino edifici vincolati ai sensi delle leggi 1089 o 1497 del 1939 o comunque
o subordinati alle predette convenzioni purché riguardino edifici vincolati ai sensi delle leggi 1089 o 1497 del 1939 o comunque ricompresi in ambiti assoggettati a salvaguardia am- bientale ai sensi della legge 1497/1939. 5. In queste zone gli interventi che comportino modi- fiche alla destinazione d’uso, nonché quelli di ristrut- turazione urbanistica e di nuova edificazione sono sog- getti a pianificazione particolareggiata attuativa: il P.I.O., esteso all’intera zona, individua gli immobili, i
zione sono sog- getti a pianificazione particolareggiata attuativa: il P.I.O., esteso all’intera zona, individua gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree assoggettate a que- sta forma di intervento. 6. Gli strumenti di pianificazione particolareggiata ese- cutiva di iniziativa pubblica dovranno essere adottati dall’Amministrazione Comunale entro sei anni dall’entrata in vigore delle presenti norme, tenendo an- che conto delle iniziative proposte. Decorso tale termine
ntro sei anni dall’entrata in vigore delle presenti norme, tenendo an- che conto delle iniziative proposte. Decorso tale termine si potrà procedere mediante strumenti esecutivi di ini- ziativa privata. 7. Nei casi in cui sia prescritto il ricorso alla pianifica- zione esecutiva o l’obbligo di risanamento conservati- vo, ristrutturazione e restauro da convenzionare ob- bligatoriamente, ai sensi degli artt. 27, 28 e 32 della legge 457/1978, il tipo di intervento previsto è vinco- lante.
Art. 21 - Zone B3.
onare ob- bligatoriamente, ai sensi degli artt. 27, 28 e 32 della legge 457/1978, il tipo di intervento previsto è vinco- lante. 8. Gli interventi previsti in strumenti di pianificazione particolareggiata attutiva riguardanti edifici in tutto o in parte con destinazione residenziale sono subordinati alla stipulazione delle convenzioni di cui agli art. 27, 28 e 32 della legge n. 457. Art. 21 - Zone B3.
- Nelle zone omogenee B3 sono consentite le destina- zioni d’uso specificate nelle tavole del P.R.G..
- Gli interventi edilizi sono autorizzati secondo le mo- dalità di intervento determinante dal P.P.A. e coordinati mediante P.1.O. esteso all’intero territorio compreso in ciascuna zona B3, neI rispetto delle destinazioni d’uso previste dal Piano e dei rapporti funzionali per ciascuna destinazione d’uso.
- Sono comunque ammessi ad autorizzazione o a con- cessione edilizia semplice gli interventi edilizi di straor- dinaria manutenzione, restauro e risanamento conserva- tivo.
a con- cessione edilizia semplice gli interventi edilizi di straor- dinaria manutenzione, restauro e risanamento conserva- tivo. 4. Nelle zone B3 si applicano gli indici urbanistici pre- scritti per le zone B1. 5. Prescrizioni particolari. 5.1. Per gli edifici industriali in attività è consentita, inoltre, la realizzazione a concessione edilizia semplice di mense, spogliatoi, servizi igienici e locali per in- fermeria, nonché di impianti per depurazione obbli- gatori ai sensi delle disposizioni vigenti.
ervizi igienici e locali per in- fermeria, nonché di impianti per depurazione obbli- gatori ai sensi delle disposizioni vigenti. 5.2. In caso di piano di lottizzazione esteso all’intero territorio di una zona B3 potrà essere concessa dal- l’Amministrazione la trasposizione delle aree destinate a servizi pubblici nelle tavole di P.R.G. con altre aree di superficie equivalente comprese nella stessa zona B3 oggetto dell’intervento. 5.3. per i lotti di Piano di edilizia economica e popolare
ie equivalente comprese nella stessa zona B3 oggetto dell’intervento. 5.3. per i lotti di Piano di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18.4.1962, n. 167, adottati prima dell’adozione della Variante generale al P.R.G. valgono gli indici urbanistici dei singoli Piani di Zona. 5.4.1. Alle zone B3 per le quali è già stato approvato il P.I.O. relativo, si applica la disciplina delle zone B1, ferme restando le modalità di intervento previste dal P.I.O. medesimo.
P.I.O. relativo, si applica la disciplina delle zone B1, ferme restando le modalità di intervento previste dal P.I.O. medesimo. 5.4.2. Per le zone B3 programmate, alla data di ado- zione della Variante alle N.T.A., qualora entro il pe- riodo di validità del P.P.A. non venisse adottato il P.I.O. relativo, decade l’obbligo di predisposizione del piano stesso e alle relative zone sarà interamente applicabile la disciplina prevista per le zone B1. 5.4.3. Per le zone B3 non programmate alla data di ado-
zone sarà interamente applicabile la disciplina prevista per le zone B1. 5.4.3. Per le zone B3 non programmate alla data di ado- zione della Variante alle N.T.A., si applica interamente la disciplina prevista per le zone B1, tranne che per le seguenti zone B3:
- Area compresa tra le vie Gallarate e Rizzuto;
- Area compresa tra le vie Rucellai e Pericle;
- Area compresa tra le vie Breda ed Angeleri;
- Area compresa tra le vie Sammartini e Zuretti. Per queste zone il P.I.O. dovrà essere adottato entro tre
Art. 22 - Zone C.
ie Breda ed Angeleri;
- Area compresa tra le vie Sammartini e Zuretti. Per queste zone il P.I.O. dovrà essere adottato entro tre anni dall’entrata in vigore delle presenti norme. Art. 22 - Zone C.
- Nelle zone omogenee C sono consentite le destina- zioni d’uso R. S.C. e V.C.
- Forme d’intervento. P.P., P.Z. e P.L., nel rispetto delle quantità fissate nell’allegato A) delle presenti norme. È inoltre obbli- gatorio per ogni zona C lo studio esecutivo esteso al-
quantità fissate nell’allegato A) delle presenti norme. È inoltre obbli- gatorio per ogni zona C lo studio esecutivo esteso al- l’intera area individuata dal piano di azzonamento. 3. Per ciascuna zona C le tavole grafiche del P.R.G. in scala 1:5000 indicano:
- la sigla ed il perimetro di ogni singola unità di inter- vento;
- le modalità d’intervento prescritte;
- la localizzazione indicativa delle aree di concentra- zione fondiaria con destinazione R e delle aree da ri-
vento prescritte;
- la localizzazione indicativa delle aree di concentra- zione fondiaria con destinazione R e delle aree da ri- servare a spazi pubblici e ad attività collettive a livello comunale.
- Le aree da riservare a standards per spazi pubblici e attività collettive, ivi compresi i necessari impianti tecnologici di pertinenza, non dovranno mai risultare in- feriori a 26,50 mq/ab., con esclusione dei lotti vigenti o adottati dal Piano di edilizia economica e popolare di
Art. 23 - Zone D.
risultare in- feriori a 26,50 mq/ab., con esclusione dei lotti vigenti o adottati dal Piano di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18-4-1962, n. 167, per i quali il ri- spetto degli standards è verificato a livello globale di zona C. Art. 23 - Zone D.
- Nelle zone omogenee D sono consentite le destina- zioni d’uso I, TA, S.C. e V.C.
- Forme di intervento 2.1. Nelle aree con destinazione I: piani di lottizzazione anche con effetti obbligatori ai sensi dell’art. 8 della
i intervento 2.1. Nelle aree con destinazione I: piani di lottizzazione anche con effetti obbligatori ai sensi dell’art. 8 della legge n. 765/1967, ovvero P.I.P. ai sensi della legge 22.10.1971, n. 865, secondo le modalità di intervento che seguono, estesi all’intera zona. 2.1.1 L’Amministrazione procede, in sede di approva- zione di Piani regolatori particolareggiati, ovvero di Piani di lottizzazione compilati di ufficio, alla forma- zione di comparti costituenti unità di sviluppo urbani-
iati, ovvero di Piani di lottizzazione compilati di ufficio, alla forma- zione di comparti costituenti unità di sviluppo urbani- stico, comprendendo aree inedificate e costruzioni eventualmente da trasformare secondo particolari pre- scrizioni. Le modalità di costituzione del comparto sono quelle dell’art. 23 della L.U. n. 1150/1942, comma 1°, 2°, 3° Decorso il termine stabilito nell’atto di notifica del progetto di comparto, il Comune procede alla espro-
942, comma 1°, 2°, 3° Decorso il termine stabilito nell’atto di notifica del progetto di comparto, il Comune procede alla espro- priazione delle aree ai sensi dell’art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865 adottando un piano P.I.P. 2.1.2. I Piani di comparto sono attuati mediante con- venzioni urbanistiche contenenti quanto previsto all’art. 28, 4° comma della L.U. n. 1150/1942 e successive mo- dificazioni, con l’acquisizione a favore del Comune di aree al netto di quelle occorrenti per urbanizzazione
42 e successive mo- dificazioni, con l’acquisizione a favore del Comune di aree al netto di quelle occorrenti per urbanizzazione primaria e secondaria per una percentuale che verrà de- finita per le singole zone in sede di adozione del P.P.A. in misura non inferiore al 30% e non superiore al 40% delle superfici fondiarie risultanti dai piani di com-
parto. Il Consiglio Comunale delibererà lo schema di convenzione-tipo per l’attuazione del Piano di compar- to. Dette convenzioni conterranno impegni circa il prezzo di vendita ed il canone di locazione dei lotti edificabili e dei fabbricati eventualmente costruiti, nonché circa il di- ritto di prelazione a favore di imprese industriali e arti- gianali insediate nel tessuto urbano. 2.1.3. Nel caso di formazione di P.I.P. in applicazione di quanto previsto al secondo comma del punto 2.1.1. del
tessuto urbano. 2.1.3. Nel caso di formazione di P.I.P. in applicazione di quanto previsto al secondo comma del punto 2.1.1. del presente articolo, le aree espropriate verranno asse- gnate dall’Amministrazione comunale sia in proprietà che in diritto di superficie, con prelazione a favore di imprese industriali e artigianali attualmente in- sediate nel tessuto urbano o in aree recuperabili per la formazione di servizi pubblici o per interventi di edilizia abitativa pubblica.
nel tessuto urbano o in aree recuperabili per la formazione di servizi pubblici o per interventi di edilizia abitativa pubblica. Nella deliberazione di adozione del P.I.P. verranno de- terminati gli oneri posti a carico degli acquirenti e dei superficiari e le sanzioni per la loro inosservanza. 2.1.4. In sede di Programma pluriennale di attuazione deve essere destinata ad insediamenti artigianali una quota non inferiore al 15% del complesso delle aree in
nnale di attuazione deve essere destinata ad insediamenti artigianali una quota non inferiore al 15% del complesso delle aree in zona D per le quali è programmata l’attuazione. 2.1.5. sono altresì ammesse attività commerciali al detta- glio e pubblici esercizi al servizio degli addetti per una quota non superiore alI’l% della s.l.p. 2.2. Nelle aree con destinazione TA, P.P. e P.L. estesi all’intera zona. 2.2.1. Per ognuna delle aree TA, gli elaborati grafici del
. Nelle aree con destinazione TA, P.P. e P.L. estesi all’intera zona. 2.2.1. Per ognuna delle aree TA, gli elaborati grafici del P.R.G. in scala 1:5000 indicano la sigla ed il perimetro riguardante ogni singola unità di intervento. 3. Indici urbanistici. 3.1. Nelle aree con destinazione I:
- Uf max = 1 mq/mq
- Rc max = 50%
- S2 min. = 20% St. 3.2. Nelle aree con destinazione TA in conformità alla seguente tabella Denominazione unità di inter- vento V. max a desti- nazione terziaria s.l.p. max a de-
Art. 24 - Zone F
ne TA in conformità alla seguente tabella Denominazione unità di inter- vento V. max a desti- nazione terziaria s.l.p. max a de- stinazione com- merciale TA1 150.000 mc. --- TA2 150.000 mc. --- TA3 150.000 mc. 10.000 mq. TA4 60.000 mc. --- TA5 150.000 mc. --- TA6 116.000 mc.* --- TA7 70.000 mc. --- • A cui si aggiungono 50.000 mc. per attività ricettive. Art. 24 - Zone F
- Le zone omogenee F sono riservate alle seguenti de- stinazioni d’uso S.1. - V.I. TITOLO IV DESTINAZIONI D’USO
Art. 25 - Classificazione del territorio in zone funzio-
rt. 24 - Zone F
- Le zone omogenee F sono riservate alle seguenti de- stinazioni d’uso S.1. - V.I. TITOLO IV DESTINAZIONI D’USO Art. 25 - Classificazione del territorio in zone funzio- nali.
- Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone ed aree funzionali:
- R = zone residenziali;
- Rx = zone residenziali con vincolo tipologico;
- V.P. = aree a verde privato;
- R/I= zone residenziali con significativa presenza di insediamenti industriali e artigianali;
o;
- V.P. = aree a verde privato;
- R/I= zone residenziali con significativa presenza di insediamenti industriali e artigianali;
- R/TA = zone residenziali con significativa presenza di terziario amministrativo;
- I = zone industriali e artigianali;
- I/R = zone industriali e artigianali con significativa presenza di insediamenti residenziali;
- TA = zone terziario-amministrative;
- CC.= zone per centri commerciali;
- S.C. = aree per spazi pubblici o riservati alle attività
= zone terziario-amministrative;
- CC.= zone per centri commerciali;
- S.C. = aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale di cui alI’art. 22 della L.R. 15.4.1975 n. 51;
- V.C. = aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale di cui all’art. 22 della L.R. 15.4.1975, n. 51;
- S.I.. = aree per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello intercomunale, di cui all’art. 4, n. 5, del D.M. 2.4.1968, n. 1444;
e per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello intercomunale, di cui all’art. 4, n. 5, del D.M. 2.4.1968, n. 1444;
- V.I. = aree per spazi pubblici a parco a livello inter- comunale, di cui all’art. 4, n. 5, del D.M. 2.4.1968, n. 1444;
- V.A. = aree a verde agricolo comprese nei parchi pubblici urbani e territoriali;
- S.P. = aree per servizi privati;
- S.S. = aree per servizi speciali;
- S.T. = aree per servizi ed impianti tecnologici;
- M. = aree per attrezzature connesse alla mobilità;
ee per servizi speciali;
- S.T. = aree per servizi ed impianti tecnologici;
- M. = aree per attrezzature connesse alla mobilità;
- M.S. = aree per attrezzature connesse alla mobilità con presenza di funzioni pubbliche o di interesse pub- blico, nonché terziarie e commerciali private;
- V. = aree destinate alla viabilità;
- S.R. = zone di rispetto stradale, di cui all’art. 26 della L.R. 15.4.1975, n. 51;
- I.F. = aree destinate ad impianti ferroviari;
- Sono altresì classificate le aree di salvaguardia am-
Art. 26 - Prescrizioni generali.
L.R. 15.4.1975, n. 51;
- I.F. = aree destinate ad impianti ferroviari;
- Sono altresì classificate le aree di salvaguardia am- bientale, di cui all’art. 50. Art. 26 - Prescrizioni generali.
- Le percentuali minime e massime che regolano i rap- porti fra le destinazioni d’uso per ciascuna zona funzio-
nale devono essere riferite alle superfici lorde di pavi- mento. 2. In relazione alle risultanze del rilevamento edilizio e suoi aggiornamenti, i rapporti percentuali previsti per ciascuna zona funzionale, nel caso di interventi previsti nell’ambito di strumenti di pianificazione par- ticolareggiata esecutiva sono verificati come segue: a) nelle zone omogenee A, con riferimento all’ambito di intervento interessato dallo strumento di pianificazione particolareggiata esecutiva;
omogenee A, con riferimento all’ambito di intervento interessato dallo strumento di pianificazione particolareggiata esecutiva; b) nelle altre zone omogenee, a livello di almeno un isolato o di porzione di isolato avente, senza soluzioni di continuità , la stessa destinazione funzionale dell’area interessata dall’intervento. 3. I rapporti percentuali previsti per ciascuna zona fun- zionale, in caso di concessione edilizia semplice per la realizzazione di nuove costruzioni, sono verificati con
scuna zona fun- zionale, in caso di concessione edilizia semplice per la realizzazione di nuove costruzioni, sono verificati con riferimento all’isolato ovvero alla porzione di esso avente la stessa destinazione funzionale dell’area di intervento; nel caso di ristrutturazione, i rapporti sono verificati con riferimento all’intero fabbricato interes- sato dall’intervento. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di restauro è ammesso il
to dall’intervento. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di restauro è ammesso il mantenimento della destinazione d’uso in atto alla data del rilevamento edilizio, anche se in contrasto con le percentuali previste per le rispettive zone funzionali. E altresì ammesso il mantenimento della destinazione d’uso residenziale alla data del rilevamento edilizio nel caso di interventi di ristrutturazione nelle zone funzio- nali R/I e I/R.
so residenziale alla data del rilevamento edilizio nel caso di interventi di ristrutturazione nelle zone funzio- nali R/I e I/R. Si fa salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 18 del vigente R.E. 4. Sono, comunque, fatte salve le prescrizioni di cui all’ultimo comma degli art. 31 e 34. 5. Nel caso dì variazione d’uso senza esecuzione di ope- re edilizie è sempre ammesso l’adeguamento della de- stinazione d’uso dei fabbricati esistenti ai rapporti per-
ecuzione di ope- re edilizie è sempre ammesso l’adeguamento della de- stinazione d’uso dei fabbricati esistenti ai rapporti per- centuali previsti per ciascuna zona funzionale, verificati a livello di fabbricati, con l’eccezione dei fabbricati esi- stenti nelle zone funzionali R/I e I/R e nelle zone R/TA e TA, per i quali è prescritto il mantenimento delle s.l.p. destinate, rispettivamente, ad industria o artigia- nato e a residenza risultanti dal rilevamento edili-
ntenimento delle s.l.p. destinate, rispettivamente, ad industria o artigia- nato e a residenza risultanti dal rilevamento edili- zio, salva l’applicazione dell’articolo 70, anche se essa risultasse superiore alle percentuali minime prescritte. 6. Per tutti gli interventi a destinazione industriale o ar- tigianale ammissibili nelle varie zone funzionali di cui ai successivi articoli, il rilascio della concessione è su- bordinato alla presentazione dell’impegnativa di cui all’art. 32 delle presenti norme.
coli, il rilascio della concessione è su- bordinato alla presentazione dell’impegnativa di cui all’art. 32 delle presenti norme. 7. In sede di P.P.A. può essere prevista l’utilizzazione di aree comprese nelle zone funzionali R, Rx, R/I, R/TA, I, I/R, TA per la realizzazione di servizi pubblici o di inte- resse pubblico, nonché di centrali telefoniche, impianti dell’acquedotto, cabine per la trasformazione dell’energia elettrica e centri di lavoro per la manuten- zione di tali impianti e servizi.
Art. 27 - R - Zone residenziali.
edotto, cabine per la trasformazione dell’energia elettrica e centri di lavoro per la manuten- zione di tali impianti e servizi. Art. 27 - R - Zone residenziali.
- Le zone funzionali R sono destinate ad insediamenti residenziali con la presenza delle funzioni e dei rapporti sottoindicati: a) residenza (ivi comprese le attrezzature ricettive), min. 75%; b) funzioni compatibili come attrezzature per il com- mercio al dettaglio, ristoranti, bar, teatri, cinemato-
ettive), min. 75%; b) funzioni compatibili come attrezzature per il com- mercio al dettaglio, ristoranti, bar, teatri, cinemato- grafi, locali di divertimento, sedi di associazioni, di partiti e di attività culturali, scuole, palestre, etc., agenzie bancarie, artigianato e industria, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose e comunque ritenute incompatibili con la residenza max. 25%. Si richiama, per quanto concerne le agenzie bancarie, il successivo art. 73.
Art. 28 - RX - Zone residenziali con vincolo tipolo-
e ritenute incompatibili con la residenza max. 25%. Si richiama, per quanto concerne le agenzie bancarie, il successivo art. 73. c) uffici pubblici e privati (da conteggiarsi nella quota massima del 25% di cui al punto b), max. 10%. Art. 28 - RX - Zone residenziali con vincolo tipolo- gico.
- Nelle zone residenziali con vincolo tipologico sono ammesse le destinazioni d’uso ed i rapporti percentuali sottoindicati: a) residenza min. 80%; b) funzioni compatibili come artigianato di servizio, se-
d’uso ed i rapporti percentuali sottoindicati: a) residenza min. 80%; b) funzioni compatibili come artigianato di servizio, se- di di associazioni, di partiti e di attività culturali, max 20%; c) uffici pubblici e privati (da conteggiarsi nella quota massima del 20% di cui al punto b), max 10%. 2. Data la particolarità delle tipologie esistenti, per i se- guenti isolati: 1 - Sauro-Taramelli-Pola-P.le Lagosta-Zara; 2 - Zara-Marche-Nava-Lario; 3 - Keplero-Zara-Marche-Taramelli;
i se- guenti isolati: 1 - Sauro-Taramelli-Pola-P.le Lagosta-Zara; 2 - Zara-Marche-Nava-Lario; 3 - Keplero-Zara-Marche-Taramelli; 4 - Zara-Budua-Veglia-limite di zona funzionale; 5 - Restelli-Sondrio-Muzio-Gioia- Carissimi; 6 - Boni-Po- S. Eusebio-Vetta d’Italia; 7 - S. Eusebio-Dezza; 8 - Sottocorno-Franklin-Calvi-Archimede-Cellini; 9 - Tiepolo-Aspari-Del Sarto-Novelli-Verrocchio; 10 - Del Sarto-Aspari-Vanvitelli-Carnaghi-Novelli; 11 - Piolti de’Bianchi-Archimede-limite zona funzio- nale;
ovelli-Verrocchio; 10 - Del Sarto-Aspari-Vanvitelli-Carnaghi-Novelli; 11 - Piolti de’Bianchi-Archimede-limite zona funzio- nale; le nuove costruzioni dovranno rispettare i seguenti in- dici:
- If = 3 mc/mq
- Rc = 40%
- h max = mt. 10
- tipologia: il numero dei piani non deve superare quello prevalente nell’isolato.
- Per i restanti isolati vincolati a Rx gli indici urbani- stici sono i seguenti: If = 3 mc/mq
- Rc = 40%
- h max = mt. 13,50
- Prescrizioni particolari 4.1. Gli indici di cui al punto 3 valgono anche per gli interventi di pianificazione particolareggiata esecu- tiva. 4.2. Le aree libere da costruzioni devono esser siste- mate a giardino con divieto di costruzione anche in
reggiata esecu- tiva. 4.2. Le aree libere da costruzioni devono esser siste- mate a giardino con divieto di costruzione anche in sottosuolo, salvo che per la realizzazione di autori- messe interrate, con occupazione massima di ¼ dell’area libera compresi gli accessi e con formazione di una sovrastante coltre di coltivo di almeno cm. 80 di spessore, da sistemare parimenti a giardino. 4.3. Gli interventi di nuova costruzione dovranno unì- formarsi agli allineamenti sul fronte stradale dei fab-
Art. 29 - V.P. - Aree a verde privato.
menti a giardino. 4.3. Gli interventi di nuova costruzione dovranno unì- formarsi agli allineamenti sul fronte stradale dei fab- bricati adiacenti e non dovranno comportare l’abbat- timento di alberi di alto fusto esistenti, salva la possi- bilità di consentire lo spostamento degli alberi stessi all’interno del medesimo lotto, qualora ciò fosse reso necessario dall’osservanza delle prescrizioni dei com- mi precedenti e dall’esigenza di realizzare i posti mac- china. Art. 29 - V.P. - Aree a verde privato.
Art. 29 - V.P. - Aree a verde privato.
lle prescrizioni dei com- mi precedenti e dall’esigenza di realizzare i posti mac- china. Art. 29 - V.P. - Aree a verde privato.
- Le aree destinate a verde privato devono essere man- tenute a giardino, con piante di alto fusto.
- Sulle aree suddette è vietata qualsiasi costruzione, anche in sottosuolo.
- Nelle costruzioni eventualmente esistenti sulle aree destinate a verde privato sono consentiti solo interventi di straordinaria manutenzione. Art. 30 - R/I - zone residenziali con significativa pre-
Art. 30 - R/I - zone residenziali con significativa pre-
privato sono consentiti solo interventi di straordinaria manutenzione. Art. 30 - R/I - zone residenziali con significativa pre- senza di insediamenti industriali e artigianali.
- Le zone funzionali R/I sono destinate ad insediamenti residenziali con significativa presenza di insediamenti industriali e artigianali, nel rispetto dei seguenti rapporti percentuali: a) residenza, ivi comprese le attrezzature ricettive, min. 60%; b) funzioni compatibili di cui al punto b) dell’art. 27, max. 20%;
residenza, ivi comprese le attrezzature ricettive, min. 60%; b) funzioni compatibili di cui al punto b) dell’art. 27, max. 20%; c) uffici pubblici e privati (da conteggiarsi nella quota massima del 20% di cui al punto b), max. 10%; d) industria e artigianato e relative funzioni compatibili di cui al punto b) dell’art. 32, min. 20%. ArI. 31 - R/TA - Zone residenziali con significativa presenza di terziario-amministrativo.
- Le zone funzionali R/TA sono destinate ad insedia-
Zone residenziali con significativa presenza di terziario-amministrativo.
- Le zone funzionali R/TA sono destinate ad insedia- menti residenziali con la presenza di insediamenti ter- ziario-amministrativo, nel rispetto dei seguenti rapporti percentuali: a) residenza, ivi comprese le attrezzature ricettive, min. 60%; b) funzioni compatibili di cui al punto b) dell’art. 27 max. 10%; c) terziario-amministrativo (uffici pubblici e privati), max. 30%.
- Nel caso di interventi a concessione edilizia
Art. 32 - I - Zone industriali e artigianali.
27 max. 10%; c) terziario-amministrativo (uffici pubblici e privati), max. 30%. 2. Nel caso di interventi a concessione edilizia semplice, di restauro e di ristrutturazione, la quantità de- stinata a residenza non potrà comunque essere infe- riore a quella risultante dal rilevamento edili- zio, salvo l’applicazione dell’art. 70, anche se essa ri- sultasse superiore alla percentuale minima pre- scritta. Art. 32 - I - Zone industriali e artigianali.
- Le zone industriali e artigianali sono destinate ad im-
Art. 32 - I - Zone industriali e artigianali.
le minima pre- scritta. Art. 32 - I - Zone industriali e artigianali.
- Le zone industriali e artigianali sono destinate ad im- pianti riservati ad attività produttive, nonché alle relati- ve aree ed impianti di servizio.
- In tali zone sono ammesse le destinazioni d’uso ed i rapporti percentuali seguenti: a) industria, artigianato, attività editoriali, sedi di gior- nali, attività di confezionamento delle merci prima della commercializzazione, depositi, purché compresi ed
riali, sedi di gior- nali, attività di confezionamento delle merci prima della commercializzazione, depositi, purché compresi ed integrati nell’unità produttiva; servizi aziendali ed interaziendali (mense, infermerie, spogliatoi, ecc.), min. 70%; b) funzioni compatibili: residenza esclusivamente di cu- stodia, uffici amministrativi, tecnici ed attività di ricerca e di laboratorio, attività espositive e di vendita, depositi e stoccaggio, nonché le funzioni di cui all’art.. 27.1 lett. b), max. 30%;
boratorio, attività espositive e di vendita, depositi e stoccaggio, nonché le funzioni di cui all’art.. 27.1 lett. b), max. 30%; c) uffici tecnici, attività di ricerca e di laboratorio (da conteggiarsi nella quota di cui al punto a), purché com- presi ed integrati nell’unità produttiva, max. 20%. 3. Sono vietati gli insediamenti di attività lavorative moleste, dannose o inquinanti che non diano sufficienti garanzie di ottemperare ai requisiti minimi di accettabi- lità previsti dalle norme vigenti.
nquinanti che non diano sufficienti garanzie di ottemperare ai requisiti minimi di accettabi- lità previsti dalle norme vigenti. 4. Nelle zone I contrassegnate da un’apposita simbo- logia nelle tavole di P.R.G. è consentita anche la de- stinazione ad attività di autotrasporto, interscambio e deposito merci. Gli interventi relativi dovranno osser- vare i seguenti rapporti percentuali: a) depositi, magazzini, attrezzature d’interscambio e re- lativi impianti; servizi aziendali ed interaziendali (men-
se, infermerie, spogliatoi, ecc.), min. 70%; b) residenza esclusivamente di custodia; uffici ammi- nistrativi e centri elettrocontabili compresi ed integrati nelle attività di cui al precedente punto a), max. 30%. 5. Gli insediamenti industriali dovranno ottemperare alle prescrizioni contenute nel titolo VII delle presenti norme. 6. Prescrizioni particolari 6.1. Per gli interventi relativi ad insediamenti produttivi che comportino scarichi liquidi, solidi e gassosi, oltre
particolari 6.1. Per gli interventi relativi ad insediamenti produttivi che comportino scarichi liquidi, solidi e gassosi, oltre alla documentazione prevista dalle norme vigenti in materia, dovrà essere presentata un’impegnativa con la quale il proprietario dell’area o altro avente causa a ti- tolo particolare nella disponibilità dell’area, si obbliga ad osservare, per le destinazioni d’uso previste in pro- getto, tutte le norme vigenti in materia di scarichi ed
rea, si obbliga ad osservare, per le destinazioni d’uso previste in pro- getto, tutte le norme vigenti in materia di scarichi ed assume ogni responsabilità in ordine all’idoneità delle opere progettate ed alla conformità ad esse di quelle eseguite. Prima della messa in esercizio degli impianti dovrà es- sere presentata al Comune da parte di chi esercita l’at- tività industriale una dichiarazione contenente la de- scrizione della natura degli scarichi, dei rifiuti e delle
Art. 33 - I/R - Zone industriali- residenziali.
esercita l’at- tività industriale una dichiarazione contenente la de- scrizione della natura degli scarichi, dei rifiuti e delle scorie risultanti dalle lavorazioni previste, e la specifi- cazione di come si intende procedere alla depu- razione, con la descrizione degli impianti di abbat- timento e di depurazione che si intendono installa- re. 6.2. Per i nuovi insediamenti industriali dovrà altresì es- sere presentata la documentazione di cui al Titolo VII. Art. 33 - I/R - Zone industriali- residenziali.
Art. 33 - I/R - Zone industriali- residenziali.
triali dovrà altresì es- sere presentata la documentazione di cui al Titolo VII. Art. 33 - I/R - Zone industriali- residenziali.
- Le zone I/R sono destinate ad insediamenti industriali e residenziali, nel rispetto dei seguenti rapporti: a) industria o artigianato, min. 40%; b) residenza, min. 40%; c) funzioni compatibili di cui alla lett. b) dell’art. 27, max. 20%; d) uffici pubblici e privati (da conteggiarsi nella quota massima del 20% di cui alla lett. c), max. 10%.
Art. 34 - TA - Zone terziario- amministrative.
ell’art. 27, max. 20%; d) uffici pubblici e privati (da conteggiarsi nella quota massima del 20% di cui alla lett. c), max. 10%. Art. 34 - TA - Zone terziario- amministrative.
- Le zone TA sono destinate ad insediamenti terziario- amministrativi, cioè ad uffici pubblici e privati.
- Nelle zone TA sono ammessi gli insediamenti resi- denziali e le attrezzature ricettive, nonché, nella misura massima del 20%, gli interventi relativi alle funzioni di cui all’articolo 27 lett. b), con esclusione della destina-
Art. 35 – TA/P - Zone terziario- amministrative prio-
lla misura massima del 20%, gli interventi relativi alle funzioni di cui all’articolo 27 lett. b), con esclusione della destina- zione industriale. 3. Nel caso di interventi a concessione edilizia semplice, di restauro e di ristrutturazione, la quantità destinata a residenza non potrà comunque essere inferiore a quella risultante dal rilevamento edilizio, salva l’applicazione dell’art. 70. Art. 35 – TA/P - Zone terziario- amministrative prio- ritariamente riservate ad enti pubblici o ad enti che
Art. 35 – TA/P - Zone terziario- amministrative prio-
azione dell’art. 70. Art. 35 – TA/P - Zone terziario- amministrative prio- ritariamente riservate ad enti pubblici o ad enti che svolgono servizi di interesse pubblico. SOPPRESSO Art. 36 - C.C. - Aree per centri commerciali.
- Le aree C.C. sono destinate alla realizzazione di cen- tri commerciali integrati in sede propria, secondo i crite- ri e le modalità di cui al Titolo V delle presenti norme e nel rispetto delle prescrizioni delle singole zone omoge- nee in cui ricadono.
Art. 37 - S.C. - Aree per spazi pubblici o riservati alle
odalità di cui al Titolo V delle presenti norme e nel rispetto delle prescrizioni delle singole zone omoge- nee in cui ricadono. 2. Funzioni ammesse: residenza, uffici, funzioni com- patibili definite al punto b) dell’art. 27, ad eccezione dell’industria, max. 30% complessivamente. Art. 37 - S.C. - Aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale.
- Le aree S.C. sono riservate a spazi pubblici o attività collettive a livello comunale e di quartiere, di cui al-
lo comunale.
- Le aree S.C. sono riservate a spazi pubblici o attività collettive a livello comunale e di quartiere, di cui al- l’art. 22 della L.R. 15.4.1975, n. 51, ivi comprese le at- tività religiose e di culto.
- Non sono consentite altre destinazioni se non l’e- ventuale residenza del personale di custodia e le at- trezzature necessarie al funzionamento dei servizi pre- visti.
- Indici urbanistici
- Rc max. 60%.
- Prescrizioni particolari 4.1. Per le aree con destinazione in atto ad attrezzature
isti. 3. Indici urbanistici
- Rc max. 60%.
- Prescrizioni particolari 4.1. Per le aree con destinazione in atto ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico si intende confermata l’utilizzazione specifica, così come classificata secondo i punti stabiliti dall’art. 22 della L.R. 15.4.1975, n. 51; modifiche alla utilizzazione specifica che comportino inclusione in diverso punto fra quelli stabiliti dall’art. 22 della L.R. 51/1975 potranno essere individuate in sede
comportino inclusione in diverso punto fra quelli stabiliti dall’art. 22 della L.R. 51/1975 potranno essere individuate in sede di P.P.A. e suoi allegati o per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge 3.1.1978, n. 1, me- diante apposita deliberazione, sentito il competente Consiglio di zona. 4.2. Al fine di garantire l’osservanza dei rapporti di cui all’art. 22 della L.R. n. 51/1975 e la massima inte- grazione dei servizi, la destinazione specifica delle aree
rapporti di cui all’art. 22 della L.R. n. 51/1975 e la massima inte- grazione dei servizi, la destinazione specifica delle aree di cui al presente articolo verrà individuata in sede di P.P.A. e suoi allegati o per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge 3.1.1978, n. 1, me- diante apposita deliberazione, sentito il competente Consiglio di Zona. 4.3. In tutto il territorio comunale l’ampiezza delle aree occorrenti per asili nido e servizi scolastici potrà esse-
re congruamente ridotta rispetto a quanto previsto dalla Circolare Regionale 22.8.1974 e dal D.M. 18.2. 1975 e loro eventuali successive modifiche in re- lazione alla situazione dell’intorno e della zona o a specifici obiettivi esplicitati dal P.P.A. e suoi alle- gati, con riferimento a quanto previsto dai punti 2.1.1. della Circolare Regionale e 2.1.2. del Decreto Ministeriale. 4.4. Nel caso di edifici scolastici polifunzionali, l’area occorrente non sarà costituita. di regola, dalla somma
Ministeriale. 4.4. Nel caso di edifici scolastici polifunzionali, l’area occorrente non sarà costituita. di regola, dalla somma degli spazi necessari per le singole destinazioni, ma sarà di dimensioni tali da assicurare la massima funzionalità del complesso scolastico, tenuto conto dell’utilizzazione in comune degli spazi didattici e delle attività collatera- li. 4.5. In tutto il territorio comunale è ammessa la collo- cazione dell’organismo scolastico e dell’asilo nido in
à collatera- li. 4.5. In tutto il territorio comunale è ammessa la collo- cazione dell’organismo scolastico e dell’asilo nido in strutture edilizie non di uso scolastico e comunque sol- levate dal suolo. In tal caso verranno osservate le norme di cui al D.M. 18.12.1975, punto 3.0.5.. 4.6. Per i servizi, le attrezzature e gli impianti pubblici esistenti al momento dell’adozione della Variante Ge- nerale al P.R.G., che si trovano in contrasto con le de- stinazioni di zona, sono consentiti interventi di ma-
ella Variante Ge- nerale al P.R.G., che si trovano in contrasto con le de- stinazioni di zona, sono consentiti interventi di ma- nutenzione straordinaria, risanamento, restauro e ri- strutturazione. 4.7. In sede di P.P.A. potrà essere previsto l’insedia- mento, anche in regime di concessione, di parcheggi cu- stoditi di automezzi per il trasporto merci e la rea- lizzazione delle relative attrezzature di servizio assi- stenziali, quali guardiole, locali di ristoro e servizi igie-
e la rea- lizzazione delle relative attrezzature di servizio assi- stenziali, quali guardiole, locali di ristoro e servizi igie- nici, officine-servizi, alloggio del custode, stazione di ri- fornimento carburante, piccola attrezzatura ricettiva, da contenersi complessivamente nel rapporto massimo di copertura del 3%. In sede di P.P.A. potrà, altresì, essere ammessa nel sot- tosuolo delle aree S.C. in concessione o in diritto di su- perficie temporaneo la realizzazione di parcheggi priva-
ssa nel sot- tosuolo delle aree S.C. in concessione o in diritto di su- perficie temporaneo la realizzazione di parcheggi priva- ti, purché sia garantito, a mezzo di convenzione scritta, l’uso pubblico del suolo. La relativa convenzione verrà stipulata allorché sia stato definito il progetto generale di utilizzazione dell’area. In detta convenzione do- vranno, altresì, essere disciplinate le modalità di costru- zione del parcheggio in modo tale da consentire
etta convenzione do- vranno, altresì, essere disciplinate le modalità di costru- zione del parcheggio in modo tale da consentire eventualmente al Comune di realizzare gli edifici desti- nati a servizi pubblici fuori terra senza maggiori oneri. 4.8. Nelle aree S.C. è ammessa la copertura temporanea stagionale con palloni pressostatici degli impianti spor- tivi all’aperto; detta copertura non può essere con- sentita nelle zone interessate da presenze monu- mentali. Prescrizioni particolari per le aree SC-AR
pertura non può essere con- sentita nelle zone interessate da presenze monu- mentali. Prescrizioni particolari per le aree SC-AR 4.9. Le aree destinate alla attività religiosa e di culto so- no contrassegnate nelle tavole grafiche del P.R.G. con il simbolo SC-AR. 4.10. Sulle aree suddette è consentita la realizzazione degli edifici di culto, della residenza del personale ad- detto e delle altre attrezzature connesse a tale attività religiosa e di culto (catechistica, culturale, sociale, ri-
sonale ad- detto e delle altre attrezzature connesse a tale attività religiosa e di culto (catechistica, culturale, sociale, ri- creativa, ecc.) di proprietà e di gestione dell’ente isti- tuzionalmente competente, mediante concessione edi- lizia semplice. 4.11. La servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l’attività di servizi di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istitu- to.
izi di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istitu- to. 4.12. Per le aree con destinazione in atto ad attività reli- giosa e di culto e contrassegnate nelle tavole grafiche del P.R.G. con il simbolo SC-AR si intende confermata la destinazione suddetta e l’utilizzazione specifica delle relative attrezzature. Sono contrassegnate nelle tavole grafiche del P.R.G. con il simbolo SC-AR anche aree da utilizzare in futuro
ative attrezzature. Sono contrassegnate nelle tavole grafiche del P.R.G. con il simbolo SC-AR anche aree da utilizzare in futuro a tale scopo e la cui utilizzazione non è ancora in atto. Per le aree di proprietà degli enti di religione e di culto, contrassegnate nelle tavole grafiche del P.R.G. con il simbolo SC-AR e non ancora utilizzate ai fini di istituto, si intende assegnata la destinazione ad attività religiosa e di culto salvo diversi accordi tra la compe-
e ai fini di istituto, si intende assegnata la destinazione ad attività religiosa e di culto salvo diversi accordi tra la compe- tente autorità religiosa e l’autorità comunale. 4.13. La localizzazione delle aree da destinare in futuro ad attività religiosa e di culto verrà individuata in sede di P.P.A. e suoi eventuali allegati, previ accordi con la competente autorità religiosa, salvo la deliberazione di cui al punto 4.1. del presente articolo. 4.14. Le aree aventi destinazione specifica ad attrezza-
osa, salvo la deliberazione di cui al punto 4.1. del presente articolo. 4.14. Le aree aventi destinazione specifica ad attrezza- ture religiose e di culto, acquisite mediante esproprio o a seguito di cessione volontaria da parte del proprietario, per la formazione di attrezzature religiose e di culto, at- tribuite in proprietà all’ente istituzionalmente compe- tente, saranno gravate da espresso e conforme vincolo da trascriversi nei registri immobiliari a cura dell’ente stesso.
Art. 38 - V.C. - Aree per spazi pubblici a parco, per
e compe- tente, saranno gravate da espresso e conforme vincolo da trascriversi nei registri immobiliari a cura dell’ente stesso. Art. 38 - V.C. - Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport di livello comunale.
- Le aree V.C. sono riservate a spazi pubblici per l’organizzazione di parchi urbani e di quartieri, giardini, zone a verde, verde di connettivo e le relative at- trezzature per il gioco, il ristoro relativo alle attività ammesse, lo sport ed il tempo libero di cui all’art. 22
relative at- trezzature per il gioco, il ristoro relativo alle attività ammesse, lo sport ed il tempo libero di cui all’art. 22 della L.R. 15.4.1975, n. 51, n. 1, lett. c). 2. In tali aree non sono consentite altre destinazioni se non l’eventuale residenza del personale di custodia e le
attrezzature necessarie per il funzionamento dei servizi consentiti. 3. L’utilizzazione specifica delle singole aree e le rela- tive modalità di intervento verranno individuate in sede di P.P.A. e suoi allegati, mediante apposita delibe- razione. 4. Per le aree V.C. interne o comunque adiacenti alle zone A e alle aree di salvaguardia ambientale, è vietata qualsiasi attività edilizia sia fuori terra che in sottosuolo e comunque qualsiasi utilizzazione che alteri le caratte-
vietata qualsiasi attività edilizia sia fuori terra che in sottosuolo e comunque qualsiasi utilizzazione che alteri le caratte- ristiche naturali ed il patrimonio arboreo; fanno ecce- zione le opere di modesta entità per il gioco e la sosta, nonché quelle intese all’adeguamento della viabilità e delle attrezzature sportive esistenti alla data di adozione della presente Variante generale. Anche tali opere deb- bono comunque essere intese ad una rigorosa riqualifi- cazione ambientale. 5. Indici urbanistici
generale. Anche tali opere deb- bono comunque essere intese ad una rigorosa riqualifi- cazione ambientale. 5. Indici urbanistici 5.1. Interventi su aree interne al perimetro del centro edificato:
- Rc max. = 30% dell’area oggetto dell’intervento pre- visto in sede di P.P.A,
- superficie minima a verde permeabile — 50% dell’a- rea oggetto dell’intervento previsto in sede di P.P.A. 5.2. Interventi su aree esterne al perimetro del centro edificato:
- Rc max. = 10% dell’area oggetto dell’intervento pre-
P.P.A. 5.2. Interventi su aree esterne al perimetro del centro edificato:
- Rc max. = 10% dell’area oggetto dell’intervento pre- visto in sede di P.P.A.;
- Superficie minima a verde permeabile = 50% dell’area oggetto dell’intervento previsto in sede di P.P.A..
- Prescrizioni particolari 6.1. In sede di P.P.A. o di pianificazione particola- reggiata esecutiva o per un periodo di tre anni dall’en- trata in vigore della legge 3.1.1978, n. 1 mediante ap- posita deliberazione, sulle aree V.C. possono essere
i tre anni dall’en- trata in vigore della legge 3.1.1978, n. 1 mediante ap- posita deliberazione, sulle aree V.C. possono essere previste attrezzature pubbliche o di uso pubblico di cui alle lett. a), b) e d) dell’art. 22, n. 1 della L.R. n. 51 / 1975, purché esse non superino complessivamente i se- guenti indici urbanistici: zone interne al perimetro del centro edificato Zone esterne al peri- metro del centro edi- ficato -- Sf (superficie da destinare alla realizzazione delle attrez-
tro edificato Zone esterne al peri- metro del centro edi- ficato -- Sf (superficie da destinare alla realizzazione delle attrez- zature)= max 40% di St. Max 10% di St. -- Rc = max 30% Max 30% -- Sm -- 50.000 mq. 6.2. Per i servizi, per gli impianti ed attrezzature pub- bliche esistenti, al momento dell’adozione della Va- riante Generale al P.R.G., che si trovino in contrasto con le destinazioni di zona, sono consentiti interventi di ma- nutenzione straordinaria e di risanamento.
i trovino in contrasto con le destinazioni di zona, sono consentiti interventi di ma- nutenzione straordinaria e di risanamento. 6.3. Nelle aree V.C. è consentito il mantenimento del- l’attività agricola, purché esercitata in modo da non creare incompatibilità con l’uso pubblico complessivo dell’area. Relativamente ai fabbricati agricoli esi- stenti sono ammesse, fino a che il Comune non proceda all’acquisizione delle aree, opere di straor- dinaria manutenzione e di risanamento, purché
se, fino a che il Comune non proceda all’acquisizione delle aree, opere di straor- dinaria manutenzione e di risanamento, purché finalizzate al mantenimento dell’attività agricola stes- sa. 6.4. Il P.P.A. potrà prevedere la realizzazione di at- trezzature di uso pubblico per lo sport ed il tempo libero da parte di privati, nel rispetto degli indici urbanistici sopra indicati, su aree date in concessione pluriennale da parte dell’Amministrazione comunale. La concessio-
indici urbanistici sopra indicati, su aree date in concessione pluriennale da parte dell’Amministrazione comunale. La concessio- ne è subordinata alla preventiva stipulazione di una convenzione con la quale venga determinata la durata della concessione stessa, siano disciplinate le modalità di gestione delle attrezzature da realizzare, sia comun- que prevista la servitù di uso pubblico e le condizioni di fruizione, da parte del pubblico, durante il periodo di
e, sia comun- que prevista la servitù di uso pubblico e le condizioni di fruizione, da parte del pubblico, durante il periodo di concessione; e, infine, la acquisizione al demanio co- munale di tutte le opere ed attrezzature realizzate, alla scadenza della concessione. 6.5. In sede di P.P.A. o di pianificazione particola- reggiata esecutiva potrà essere ammessa nel rispetto de- gli indici di cui al presente articolo la realizzazione nel sottosuolo di parcheggi privati in concessione o in di-
rispetto de- gli indici di cui al presente articolo la realizzazione nel sottosuolo di parcheggi privati in concessione o in di- ritto di superficie temporaneo, purché sia garantito a mezzo di convenzione trascritta, l’uso pubblico del suolo e la contestuale sistemazione a verde con idonea piantumazione. 6.6. Nelle aree V.C. purché non interessate da presenze monumentali è ammessa la copertura temporanea sta- gionale con palloni pressostatici degli impianti sportivi all’aperto.
Art. 39- S.I. - Aree per attrezzature pubbliche di inte-
resenze monumentali è ammessa la copertura temporanea sta- gionale con palloni pressostatici degli impianti sportivi all’aperto. Art. 39- S.I. - Aree per attrezzature pubbliche di inte- resse generale di livello intercomunale.
- Le aree S.I. sono riservate ad attrezzature pubbliche di interesse generale di livello intercomunale, con l’esclusione degli spazi per parchi pubblici territoriali ed urbani.
- Gli interventi nelle aree S.I. sono subordinati alle pre-
’esclusione degli spazi per parchi pubblici territoriali ed urbani. 2. Gli interventi nelle aree S.I. sono subordinati alle pre- scrizioni del P.P.A.; sono comunque ammesse senza obbligo di inserimento in P.P.A., le ristrutturazioni, gli ampliamenti e i completamenti di impianti esistenti. 3. Prescrizioni particolari Per gli edifici esistenti sulle aree S.I. alla data di ado- zione della Variante generale al P.R.G. in contrasto con la destinazione di cui sopra, sono ammessi solo inter-
lla data di ado- zione della Variante generale al P.R.G. in contrasto con la destinazione di cui sopra, sono ammessi solo inter- venti di straordinaria manutenzione, salvo quanto previ- sto al successivo art. 69.
Art. 40 – V.I. - Aree per spazi pubblici a livello inter-
Art. 40 – V.I. - Aree per spazi pubblici a livello inter- comunale.
- Le aree V.I. sono riservate a verde pubblico attrezzato di preminente interesse intercomunale per la formazione di parchi e spazi aperti attrezzati in funzione del tempo libero, dello svago e della ricreazione. In tali aree, per la loro particolare ubicazione e natura, la funzione naturalistica del verde e degli spazi liberi deve essere preminente. Salvo norme più restrittive eventualmente emanate da-
zione naturalistica del verde e degli spazi liberi deve essere preminente. Salvo norme più restrittive eventualmente emanate da- gli organi competenti, valgono le sottoindicate pre- scrizioni: 1.1. Sono escluse tutte le alterazioni ed i mutamenti di destinazione del suolo, tranne quelli necessari per una normale attività di mantenimento e di ampliamento delle attività agricole; 1.2. Non è consentito l’abbattimento delle alberature di alto fusto esistenti;
nimento e di ampliamento delle attività agricole; 1.2. Non è consentito l’abbattimento delle alberature di alto fusto esistenti; 1.3. Sono compatibili, nel rispetto degli indici urbani- stici indicati al successivo punto 3, le seguenti attrez- zature:
- attrezzature sportive;
- attrezzature per attività ricreative e di svago;
- attrezzature culturali, per il tempo libero e il ristoro;
- servizi e parcheggi relativi alle attrezzature ammesse; 1.4. Non sono consentite altre destinazioni se non l’e-
e il ristoro;
- servizi e parcheggi relativi alle attrezzature ammesse; 1.4. Non sono consentite altre destinazioni se non l’e- ventuale residenza del personale di custodia e le at- trezzature necessarie per il funzionamento dei servizi consentiti.
- Forme d’intervento Gli interventi sulle aree V.I. sono subordinati alle pre- scrizioni del P.P.A. e si attuano mediante strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva.
- Indici urbanistici
- Sm min. = 100.000 mq.
.A. e si attuano mediante strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva. 3. Indici urbanistici
- Sm min. = 100.000 mq.
- Sf (superficie da destinarsi alla realizzazione delle at- trezzature) = max. 10% di St.
- Rc max. = 25%. Le aree fondiarie risultanti dall’applicazione dell’indice Ut comprendono anche quelle per i parcheggi e per i servizi relativi all’intervento.
- Prescrizioni particolari 4.1. Il P.P.A. potrà prevedere la realizzazione di at-
eggi e per i servizi relativi all’intervento. 4. Prescrizioni particolari 4.1. Il P.P.A. potrà prevedere la realizzazione di at- trezzature di uso pubblico per lo sport ed il tempo libero da parte di privati, nel rispetto degli indici urbanistici sopra indicati, su aree date in concessione dal- l’Amministrazione comunale. La concessione è subordinata alla preventiva stipula- zione di una convenzione con la quale venga determi- nata la durata della concessione stessa, siano discipli-
reventiva stipula- zione di una convenzione con la quale venga determi- nata la durata della concessione stessa, siano discipli- nate le modalità di gestione delle attrezzature da réa- lizzare, sia comunque prevista la servitù di uso pubblico e le condizioni di fruizione, da parte del pubblico, du- rante il periodo di concessione e infine l’acquisizione al demanio comunale di tutte le opere ed attrezzature rea- lizzate alla scadenza della concessione.
ione e infine l’acquisizione al demanio comunale di tutte le opere ed attrezzature rea- lizzate alla scadenza della concessione. 4.2. Per gli edifici esistenti nelle aree V.I. alla data di adozione della Variante generale, in contrasto con la de- stinazione di cui sopra, sono ammessi solo interventi di straordinaria manutenzione, salvo quanto previsto al successivo art 69. 4.3. Nelle aree V.I. è consentito il mantenimento del- l’attività agricola in atto. Sono ammessi interventi di
uccessivo art 69. 4.3. Nelle aree V.I. è consentito il mantenimento del- l’attività agricola in atto. Sono ammessi interventi di straordinaria manutenzione, di risanamento conser- vativo e di ristrutturazione sulle costruzioni adibite alla residenza dell’imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della legge 9.5.1975, n. 153 in fun- zione della conduzione del fondo e su quelle destinate all’attività agricola, purché venga mantenuta l’attività agricola stessa.
Art. 41 - V.A. - Aree a verde agricolo comprese nei
zione della conduzione del fondo e su quelle destinate all’attività agricola, purché venga mantenuta l’attività agricola stessa. 4.4. Per quanto non previsto dal presente articolo si ap- plicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 41. 4.5. Nelle aree V.I. è ammessa la copertura tempora- nea stagionale con palloni pressostatici degli impianti sportivi all’aperto. Art. 41 - V.A. - Aree a verde agricolo comprese nei parchi pubblici urbani e territoriali.
Art. 41 - V.A. - Aree a verde agricolo comprese nei
i degli impianti sportivi all’aperto. Art. 41 - V.A. - Aree a verde agricolo comprese nei parchi pubblici urbani e territoriali.
- Le zone V.A. sono destinate alla formazione di parchi pubblici. In esse, per il loro eminente valore agronomi- co, è consentito l’esercizio della attività agricola, sempre che essa non contrasti con gli specifici usi pubblici indicati dal piano particolareggiato del par- co per le singole aree.
- È incompatibile con la destinazione di zona V.A.
bblici indicati dal piano particolareggiato del par- co per le singole aree. 2. È incompatibile con la destinazione di zona V.A. l’apertura o l’ampliamento di cave. Le cave abbando- nate dovranno essere sistemate in base a modalità da concordare con l’Amministrazione comunale. In caso di mancato accordo, il piano particolareggiato della zona ne prevede l’esproprio e la destinazione a parco pubblico. 3.Per qualsiasi alterazione naturale, anche se provvi-
ato della zona ne prevede l’esproprio e la destinazione a parco pubblico. 3.Per qualsiasi alterazione naturale, anche se provvi- soria, delle condizioni del terreno non intesa all’eser- cizio dell’attività agricola (sterri, reinterri, accatasta- menti di materiali), dovrà essere preventivamente ri- chiesta al Sindaco la relativa concessione, che potrà es- sere rilasciata soltanto ove giustificata da obiettive esi- genze del regime dei luoghi e comunque ove sia intesa
che potrà es- sere rilasciata soltanto ove giustificata da obiettive esi- genze del regime dei luoghi e comunque ove sia intesa al miglioramento ed al ripristino dell’ambiente naturale preesistente. 4. È fatto divieto di alterare il deflusso naturale delle acque di pioggia o di corsi d’acqua superficiali, di al- terare comunque il coefficiente di assorbimento idrico del terreno naturale o di provocare l’inquinamento. 5. E vietata la costruzione di attrezzature, che per in-
gombro e dimensione, modifichino sostanzialmente le caratteristiche naturali dell’area. 6. Sono ammesse soltanto recinzioni naturali, come sie- pi e simili, fatta salva la possibilità di recinzioni in filo spinato, o in rete a protezione delle aree coltivate, non- ché di recinzioni con cancellate di mt. 1,80 di altezza su zoccolo in muratura alto cm. 50 per gli edifici residen- ziali o destinati ad altre funzioni. 7. Gli alberi esistenti possono essere abbattuti nei se- guenti casi:
gli edifici residen- ziali o destinati ad altre funzioni. 7. Gli alberi esistenti possono essere abbattuti nei se- guenti casi:
- nelle zone di coltura boschiva, a rotazione secondo le esigenze di tale tipo di coltura;
- per opere di miglioria avente come conseguenza una nuova sistemazione dei campi. Gli alberi abbattuti lungo le rive devono essere ripian- tati.
- In sede di P.P. sarà definito il sistema delle strade- parco, dei “punti di sosta attrezzati” aventi sede
ssere ripian- tati. 8. In sede di P.P. sarà definito il sistema delle strade- parco, dei “punti di sosta attrezzati” aventi sede all’interno delle zone agricole, sentite le categorie inte- ressate ai fini della tutela delle attività e delle colture agricole in atto. 9. Per la realizzazione dei “punti di sosta attrezzati” dovranno essere utilizzati, con carattere esclusivo gli edifici esistenti precedentemente, usati per l’attività agricola, che potranno essere destinati a:
- attrezzature sportive;
gli edifici esistenti precedentemente, usati per l’attività agricola, che potranno essere destinati a:
- attrezzature sportive;
- attrezzature per attività ricreative e di svago;
- attrezzature culturali e per il tempo libero;
- servizi e parcheggi relativi alle attrezzature ammesse.
- Nei “punti di sosta attrezzati” non è consentita, di norma, alcuna edificazione, ad eccezione di piccoli chioschi per il ristoro, nel solo caso in cui non sia possibile il recupero a tale uso di edifici esisten- ti.
ezione di piccoli chioschi per il ristoro, nel solo caso in cui non sia possibile il recupero a tale uso di edifici esisten- ti. 11. Nelle aree V.A. è ammessa la realizzazione e la ri- strutturazione: a) di edifici residenziali ad uso dell’imprenditore agri- colo a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della legge 9.5.1975, n. 153, in funzione della conduzione del fon- do; b) di edifici necessari per lo svolgimento dell’attività agricola; c) di edifici per allevamenti zootecnici limitatamente,
do; b) di edifici necessari per lo svolgimento dell’attività agricola; c) di edifici per allevamenti zootecnici limitatamente, per quanto riguarda gli allevamenti bovini alle aziende con base alimentare autonoma almeno dell’80%; so- no tassativamente esclusi tutti gli allevamenti suinicoli. 11 bis - Forme di intervento 11 bis 1. Autorizzazione a concessione edilizia sempli- ce: per interventi di straordinaria manutenzione, di re- stauro e di risanamento conservativo, nonché per quelli
dilizia sempli- ce: per interventi di straordinaria manutenzione, di re- stauro e di risanamento conservativo, nonché per quelli riguardanti la ristrutturazione e al costruzione degli edi- fici da adibire all’attività agricola ed alla residenza dell’imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della legge 9.5.1975, n. 153, in funzione della conduzione del fondo. 11 bis 2. P.P. per ogni altro intervento. 12.Indici urbanistici 12.1. Edifici residenziali di cui al punto 11 lett. a):
l fondo. 11 bis 2. P.P. per ogni altro intervento. 12.Indici urbanistici 12.1. Edifici residenziali di cui al punto 11 lett. a):
- lf = 0,01 mc/mq
- Rc = 2% 12.2. Edifici di cui al punto 11, lett. b) e c):
- If = 0,05 mc/mq
- Sm = 50.000 mq.
- Rc = 3%
- h max. esclusi volumi tecnici, silos e simili = 7,50 mt.
- distanza minima fra edifici per allevamenti ed edifici residenziali esterni all’intervento = 500 mt.
- distanza minima degli edifici per allevamenti dai bor- di stradali = 100 mt.
ici residenziali esterni all’intervento = 500 mt.
- distanza minima degli edifici per allevamenti dai bor- di stradali = 100 mt. In sede di P.P.A. potrà essere consentita una Sm minore di mq. 50.000 per l’esercizio di attività ortofloro- vivalstiche, purché essa non sia inferiore a mq. 10.000. 13.Prescrizioni particolari 13.1. Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono rilasciate esclusivamente: a) all’imprenditore agricolo singolo o associato, iscritto
orizzazioni e le concessioni edilizie sono rilasciate esclusivamente: a) all’imprenditore agricolo singolo o associato, iscritto all’albo di cui alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, per tutti gli interventi di cui al precedente comma 11, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 9, lettera a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10; b) al titolare o al legale rappresentante della impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i
e della impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli subordinatamente al versamento dei contributi di concessione. 13.2. 11 rilascio dell’autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato: a) alla presentazione al sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione del- l’immobile al servizio dell’attività agricola, da trascri-
n atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione del- l’immobile al servizio dell’attività agricola, da trascri- versi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di zona riguardante l’area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali; b) all’accertamento da parte del sindaco della effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola; c) li-
stici generali; b) all’accertamento da parte del sindaco della effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola; c) li- mitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del prece- dente 1 comma, anche alla presentazione al sindaco, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione competente per ter- ritorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esi-
provinciale agricoltura foreste e alimentazione competente per ter- ritorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esi- genze edilizie connesse alla conduzione
dell’impresa. Dei requisiti, dell’attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica menzione nel provve- dimento di concessione. Il sindaco deve rilasciare, contestualmente all’atto di concessione, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di “non edificazione” di cui all’art. 2, V 0 comma della L.R. 7.6.1980, n. 93. 13.3. La realizzazione di impianti per allevamenti zoo- tecnici e per le lavorazioni di prodotti agricoli è su-
7.6.1980, n. 93. 13.3. La realizzazione di impianti per allevamenti zoo- tecnici e per le lavorazioni di prodotti agricoli è su- bordinata alla realizzazione di appositi impianti di de- purazione delle acque ed alla adozione di particolari tecniche, anche di tipo agronomico, atte a garantire per le acque di scarico i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti. 13.4. Per gli edifici esistenti nelle aree V.A. alla data di adozione della Variante generale al P.R.G., in contrasto
Art. 42 - S.P. - Aree per servizi privati.
e vigenti. 13.4. Per gli edifici esistenti nelle aree V.A. alla data di adozione della Variante generale al P.R.G., in contrasto con la destinazione funzionale e con le prescrizioni delle presenti norme, sono ammessi esclusivamente interventi di straordinaria manutenzione, salvo quanto previsto al successivo art. 69. Art. 42 - S.P. - Aree per servizi privati.
- Le aree S.P. sono destinate ad attrezzature di pro- prietà o gestione privata, ma di uso o di interesse pub-
servizi privati.
- Le aree S.P. sono destinate ad attrezzature di pro- prietà o gestione privata, ma di uso o di interesse pub- blico, con vincolo non preordinato all’espropriazione o all’assoggettamento a servitù di uso pubblico.
- Nelle aree S.P. sono ammesse le seguenti funzioni: a) asili nido, scuole materne, scuole elementari, medie, medie superiori, ecc.; b) attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie e ricreative, c) parcheggi; d) attrezzature sportive.
.; b) attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie e ricreative, c) parcheggi; d) attrezzature sportive. 3. Per gli edifici e le attrezzature esistenti è confermata la destinazione in atto, ove la stessa sia già in uso o di interesse pubblico. Per tali edifici sono ammessi ad autorizzazione o a con- cessione edilizia semplice interventi di straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di completamento.
lice interventi di straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di completamento. 4. Le modalità di attuazione dei nuovi interventi sono definite in sede di P.P.A, nel rispetto degli indici ur- banistici di cui al successivo punto 5. 5. Indici urbanistici 5.1. Aree interne al perimetro del centro edificato: a) interventi di completamento:
- If max. = 4 mc/mq;
- Rc max. = 50 %. b) nuovi interventi:
- If max. = 3 mc/mq;
- Rc max. = 50%
a) interventi di completamento:
- If max. = 4 mc/mq;
- Rc max. = 50 %. b) nuovi interventi:
- If max. = 3 mc/mq;
- Rc max. = 50% 5.2. Aree esterne al perimetro del centro edificato: a) nuovi interventi:
- If mar = 1,5 mc/mq
- Rc mar = 20%
- h mar = 10,50 mt.
- Nelle aree S.P. contrassegnate da una apposita sim- bologia sulle tavole di P.R.G. è ammessa unicamente la realizzazione di impianti ed attrezzature con desti- nazione sportiva. Indici urbanistici:
- If mar =…
- Rc mar = 20%
- h max = 14 mt.
Art. 43 - S.S. - Aree per servizi speciali.
zazione di impianti ed attrezzature con desti- nazione sportiva. Indici urbanistici:
- If mar =…
- Rc mar = 20%
- h max = 14 mt.
- superficie minima di verde alberato o comunque per- meabile = 50% di St. Sono ammesse altezze maggiori esclusivamente nel ca- so di impianti sportivi coperti. Nelle aree S.P. purché non interessate da presenze mo- numentali è ammessa la copertura temporanea sta- gionale con palloni pressostatici degli impianti sportivi all’aperto. Art. 43 - S.S. - Aree per servizi speciali.
Art. 43 - S.S. - Aree per servizi speciali.
emporanea sta- gionale con palloni pressostatici degli impianti sportivi all’aperto. Art. 43 - S.S. - Aree per servizi speciali.
- Le aree S.S. sono riservate ad attrezzature ed impianti speciali di interesse generale, secondo la destinazione individuata sugli elaborati grafici della Variante ge- nerale al P.R.G., in scala 1:5000 mediante relative si- gle.
- 5.5. B 12/1 Fiera 2.1. L’area è riservata alle attività commerciali di tipo espositivo (fieristiche) e agli impianti ed ai servizi con-
12/1 Fiera 2.1. L’area è riservata alle attività commerciali di tipo espositivo (fieristiche) e agli impianti ed ai servizi con- nessi e compatibili. 2.2. Indici urbanistici:
- Uf = 1,7 mq/mq
- Rc max. = 70%
- S.S. b 6/2 - Strutture annonarie e servizi per la di- stribuzione commerciale all’ingrosso. 3.1. L’area è riservata a strutture annonarie per la di- stribuzione alimentare all’ingrosso, agli impianti e ser- vizi connessi e compatibili ed ai relativi parcheggi di pertinenza. 3.2. Indici urbanistici
e all’ingrosso, agli impianti e ser- vizi connessi e compatibili ed ai relativi parcheggi di pertinenza. 3.2. Indici urbanistici Come per le zone D a destinazione d’uso I. 4. S.S. b 8/6 - Caserme 4.1. Le aree sono riservate esclusivamente a caserme ed impianti militari, ai servizi connessi e ai relativi par- cheggi di pertinenza. 5. S.S. b 7/1 - Attrezzature per l’Amministrazione della Giustizia. 5.1. Le aree sono riservate esclusivamente alle attrez- zature per l’Amministrazione della Giustizia.
strazione della Giustizia. 5.1. Le aree sono riservate esclusivamente alle attrez- zature per l’Amministrazione della Giustizia. 6. S.S. b 6/5 - Magazzini frigoriferi 6.1. L’area è riservata a magazzini frigoriferi, ai servizi e ai parcheggi connessi, nonché alla realizzazione di un
impianto per la pratica degli sport sul ghiaccio. 6.2. Indici urbanistici: Come per le zone D a destinazione d’uso I. 7. S.S. b 6/6 - Centro elettrotecnico sperimentale ita- liano (C.E.S.I.) 7.1. L’area è riservata alle attrezzature per l’organiz- zazione di prove elettriche, sperimentazione, elabora- zione di dati sperimentali e collaudo. 7.2. Indici urbanistici:
- Uf = 0,5 mq/mq
- Rc max. = 50%
- 5.5. b 5/1 - Borsa Valori 8.1. L’area è destinata esclusivamente alle attrezzature
anistici:
- Uf = 0,5 mq/mq
- Rc max. = 50%
- 5.5. b 5/1 - Borsa Valori 8.1. L’area è destinata esclusivamente alle attrezzature per la Borsa Valori ed ai servizi connessi. 8.2. Indici urbanistici:
- s.l.p. max. = 14.000 mq.
- S.S. c 2/3 - Centri sportivi ricreativi per lo spetta- colo. 9.1. Le aree sono riservate ad impianti sportivi e per lo spettacolo sportivo nonché ai servizi connessi e compa- tibili. 10.S.S. b 10/1 - Aeroporto 10.1. Le aree sono riservate ad impianti ed attrezzature
nonché ai servizi connessi e compa- tibili. 10.S.S. b 10/1 - Aeroporto 10.1. Le aree sono riservate ad impianti ed attrezzature aeroportuali civili e militari, ivi comprese le residenze per alloggi di servizio del personale statale, civile e mi- litare, addetto agli impianti aeroportuali e delle loro fa- miglie. 11. S.S. b 2/1 - Istituti di ricerca scientifica. 11.1. Le aree sono riservate alle attrezzature, ai labo- ratori e agli impianti tecnologici necessari per la ricerca
cientifica. 11.1. Le aree sono riservate alle attrezzature, ai labo- ratori e agli impianti tecnologici necessari per la ricerca scientifica nonché ai servizi connessi e compatibili. 11.2. Indici urbanistici: Come per le zone BI a destinazione d’uso I. 12.S.S. b 6/4 - Palazzo del ghiaccio 12.1. L’area è riservata al Palazzo del ghiaccio nonché agli impianti e servizi connessi e compatibili. 12.2. Indici urbanistici: Come per le zone Bl a destinazione I. 13. Prescrizioni particolari.
e servizi connessi e compatibili. 12.2. Indici urbanistici: Come per le zone Bl a destinazione I. 13. Prescrizioni particolari. 13.1. Tutti gli impianti di nuova costruzione sono sog- getti all’inserimento nel Programma Pluriennale di At- tuazione. 13.2. É prescritto il ricorso ad uno strumento di piani- ficazione particolareggiata esecutiva esteso all’intera area per gli interventi di nuova edificazione e ricostru- zione ottenuti mediante svuotamenti di parti consistenti
so all’intera area per gli interventi di nuova edificazione e ricostru- zione ottenuti mediante svuotamenti di parti consistenti degli edifici esistenti relativi alle aree S.S. b 6/5- S.S. b 5/1 - S.S. b 2/1 - S.S. b 6/4. 13.3. Nelle aree S.S. b 12/1 è prescritto il ricorso ad uno strumento di pianificazione particolareggiata ese- cutiva soltanto per gli interventi di nuova edifica- zione. 13.4. Nelle aree S.S. b 12/1 sono ammessi ad autoriz- zazione o a concessione edilizia semplice gli interventi
a edifica- zione. 13.4. Nelle aree S.S. b 12/1 sono ammessi ad autoriz- zazione o a concessione edilizia semplice gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento con- servativo, di ristrutturazione, nonché quelli di rico- struzione edilizia ottenuti mediante svuotamento degli edifici esistenti. 13.5. E compatibile per le aree S.S. b 8/6, S.S. b 7/1 e S.S. b 10/1 l’utilizzazione di parte degli edifici esistenti per le attività dell’Amministrazione centrale dello Stato
Art. 44 - S.T. - Aree per servizi ed impianti tecnolo-
. b 7/1 e S.S. b 10/1 l’utilizzazione di parte degli edifici esistenti per le attività dell’Amministrazione centrale dello Stato e dei suoi uffici periferici. 13.6. Le aree a parcheggio devono essere dimensionate in rapporto alla massima capacità ricettiva degli im- pianti ed alla capacità dei trasporti pubblici a servizio della zona. Art. 44 - S.T. - Aree per servizi ed impianti tecnolo- gici.
- Le aree S.T. sono destinate ad attrezzature ed im- pianti pubblici di carattere tecnologico, quali rimesse
nti tecnolo- gici.
- Le aree S.T. sono destinate ad attrezzature ed im- pianti pubblici di carattere tecnologico, quali rimesse dei mezzi di trasporto pubblico, centri collaudo auto- veicoli, impianti di smaltimento di rifiuti e di depura- zione, centrali telefoniche, impianti radio-televisivi, im- pianti dell’acquedotto, cabine di trasformazione dell’energia elettrica nonché centri di lavoro per la ma- nutenzione degli stessi.
- Sono ammesse le attrezzature a servizio del personale
a elettrica nonché centri di lavoro per la ma- nutenzione degli stessi. 2. Sono ammesse le attrezzature a servizio del personale addetto, la residenza per il personale di custodia e gli uf- fici strettamente inerenti alle funzioni svolte. 3. Indici urbanistici:
- Rc max = 80% 4.Prescrizioni particolari 4.1. In tutte le zone omogenee sono ammessi ad auto- rizzazione o a concessione edilizia semplice gli inter- venti di manutenzione straordinaria, risanamento con-
o ammessi ad auto- rizzazione o a concessione edilizia semplice gli inter- venti di manutenzione straordinaria, risanamento con- servativo, ristrutturazione ed ampliamento degli im- pianti e delle attrezzature esistenti. 4.2. La realizzazione di nuovi impianti è ammessa, di norma, a concessione edilizia semplice in tutte le zone omogenee, previo inserimento nel P.P.A. il quale per quegli interventi che a giudizio dell’Amministrazione comunale possono assumere un particolare rilievo sulla
Art. 45 - M - Aree per attrezzature connesse alla mo-
P.P.A. il quale per quegli interventi che a giudizio dell’Amministrazione comunale possono assumere un particolare rilievo sulla struttura urbana al contorno, può prescrivere il ricorso ad uno strumento di pianificazione particolareggiata esecutiva. Art. 45 - M - Aree per attrezzature connesse alla mo- bilità.
- Le aree M sono riservate alle attrezzature e agli im- pianti pubblici necessari per organizzare gli interscambi e le interconnessioni fra diversi mezzi di trasporto e re- lativi parcheggi.
pubblici necessari per organizzare gli interscambi e le interconnessioni fra diversi mezzi di trasporto e re- lativi parcheggi. 2. Sono ammessi servizi strettamente connessi alle fun- zioni di interscambio, quali edicole, rivendite biglietti, attrezzature di ristoro, diurni, distributori di carburante e
stazioni di servizio. 3. Sono ammessi gli uffici solo se strettamente necessari per il funzionamento delle attrezzature e degli impianti pubblici. 4. Le aree libere dovranno essere piantumate. 5. Indici urbanistici. Rc max. = 80% 6. Prescrizioni particolari 6.1. Gli interventi sono soggetti a pianificazione parti- colareggiata esecutiva di iniziativa pubblica estesa all’intera area salvo quanto previsto al punto succes- sivo. 6.2. Non sono assoggettati a pianificazione particola-
blica estesa all’intera area salvo quanto previsto al punto succes- sivo. 6.2. Non sono assoggettati a pianificazione particola- reggiata esecutiva le modifiche, le sistemazioni e il po- tenziamento degli impianti dei fabbricati ferroviari esi- stenti, con esclusione degli interventi volti alla rea- lizzazione di nuovi fabbricati viaggiatori o ad uso uffici. 6.3. Per gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante generale al P.R.G. in contrasto con destina-
Art. 46 - M.S. - Aree per attrezzature connesse alla
ad uso uffici. 6.3. Per gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante generale al P.R.G. in contrasto con destina- zione M sono ammessi soltanto interventi di straordi- naria manutenzione. In sede di pianificazione parti- colareggiata esecutiva si potrà prevedere la conferma di tali edifici per le parti non interessate dalla realiz- zazione delle attrezzature connesse con la mobi- lità. Art. 46 - M.S. - Aree per attrezzature connesse alla mobilità con presenza di funzioni pubbliche o di inte-
Art. 46 - M.S. - Aree per attrezzature connesse alla
e con la mobi- lità. Art. 46 - M.S. - Aree per attrezzature connesse alla mobilità con presenza di funzioni pubbliche o di inte- resse pubblico.
- Le aree M/S sono riservate ad attrezzature ed impianti pubblici necessari per organizzare gli interscambi e le interconnessioni tra diversi mezzi di trasporto e relativi parcheggi, con la presenza di funzioni terziarie pubbli- che o di interesse pubblico, nonché terziarie e commer- ciali private, laddove esplicitamente previste
unzioni terziarie pubbli- che o di interesse pubblico, nonché terziarie e commer- ciali private, laddove esplicitamente previste nell’allegato sotto C) delle presenti norme, nonché i servizi pubblici di cui alle lettere b), c), d) dell’ari. 22 della L.R. 51/1975. 2. Sono inoltre ammessi i servizi e gli uffici di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 45 delle presenti norme. 3. Le aree sulle quali è prevista la realizzazione di im- pianti, attrezzature e servizi pubblici sono soggette ad
esenti norme. 3. Le aree sulle quali è prevista la realizzazione di im- pianti, attrezzature e servizi pubblici sono soggette ad esproprio da parte dell’Ente competente. 4. Per ognuna di queste aree le tavole grafiche della Va- riante generale al P.R.G. in scala 1:5000 indicano la si- gla e il perimetro riguardante ogni singola unità di in- tervento. 5. Indici urbanistici 5.1. Rc max. = 80%. 5.2. Le quantità massime di funzioni terziarie e com- merciali ammesse per ogni unità di intervento sono de-
5.1. Rc max. = 80%. 5.2. Le quantità massime di funzioni terziarie e com- merciali ammesse per ogni unità di intervento sono de- finite dall’allegato C) delle presenti norme. 6. Prescrizioni particolari 6.1. Gli interventi sono soggetti a pianificazione parti- colareggiata esecutiva di iniziativa pubblica estesa al- l’intera area M/S, salvo quanto previsto al punto succes- sivo. 6.2. Non sono assoggettati a pianificazione particola- reggiata esecutiva le modifiche, le sistemazioni ed Il
unto succes- sivo. 6.2. Non sono assoggettati a pianificazione particola- reggiata esecutiva le modifiche, le sistemazioni ed Il potenziamento degli impianti e fabbricati ferroviari esi- stenti, con esclusione degli interventi volti alla realizzazione di nuovi fabbricati viaggiatori o ad uso uf- fici. 6.3. Per gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante generale al P.R.G., in contrasto con la desti- nazione M/S, sono ammessi soltanto interventi di straordinaria manutenzione.
Art. 47 - S.R. - Aree di rispetto stradale.
ante generale al P.R.G., in contrasto con la desti- nazione M/S, sono ammessi soltanto interventi di straordinaria manutenzione. In sede di pianificazione particolareggiata esecutiva si potrà prevedere la conferma di tali edifici per le parti non interessate dalla realizzazione delle attrezzature connesse con la mobilità. Art. 47 - S.R. - Aree di rispetto stradale.
- Le aree S.R. sono destinate ad eventuali amplia-menti della viabilità esistente, a nuove strade o corsie di servi-
Art. 48 - V - Aree destinate alla viabilità.
stradale.
- Le aree S.R. sono destinate ad eventuali amplia-menti della viabilità esistente, a nuove strade o corsie di servi- zio, a parcheggi pubblici, a percorsi pedonali e ciclabili, a piantumazione e sistemazione a verde, a conservazio- ne dello stato di natura.
- Sono inedificabili, salva la concessione, a titolo pre- cario, per la distribuzione di carburante e per la realiz- zazione di cabine di trasformazione dell’energia elettri- ca. Art. 48 - V - Aree destinate alla viabilità.
Art. 48 - V - Aree destinate alla viabilità.
ante e per la realiz- zazione di cabine di trasformazione dell’energia elettri- ca. Art. 48 - V - Aree destinate alla viabilità.
- Le aree V sono destinate alla viabilità di classe A, B, C, Dl, D2, F1, di cui al successivo art. 60. ai percorsi protetti e altri spazi destinati al] trasporto pubblico, a spazi di sosta e parcheggio e a verde di arredo.
- Nelle aree oggetto di concessione autostradale, sono ammesse attrezzature di servizio della viabilità,
o e a verde di arredo. 2. Nelle aree oggetto di concessione autostradale, sono ammesse attrezzature di servizio della viabilità, quali caselli di esazione ed edifici per uffici e di servizio delle società concessionarie, solo se prettamente con- nesse all’attività di esercizio dei singoli tronchi. 3. Per la viabilità di classe A, B, C, Dl, D2, El, E2, F1, non compresa in zona funzionale V, le tavole di azzo- namento del P.R.G. indicano, oltre alla classe il trac- ciato indicativo.
non compresa in zona funzionale V, le tavole di azzo- namento del P.R.G. indicano, oltre alla classe il trac- ciato indicativo. Il tracciato esatto e l’esatta indicazione delle aree di in- gombro relative alla classe prevista, incluse quelle atti- nenti alle attrezzature delle intersezioni, saranno definiti in sede di progettazione o, laddove necessita, in se- de di pianificazione esecutiva nel rispetto delle ca- ratteristiche indicate all’art. 60 delle presenti nor- me.
cessita, in se- de di pianificazione esecutiva nel rispetto delle ca- ratteristiche indicate all’art. 60 delle presenti nor- me. 4 La viabilità di classe El, E2, F1 F2, non indicata dalle tavole di azzonamento del P.R.G. e della quale si riterrà
necessaria la realizzazione, verrà di norma precisata come tracciato in sede di pianificazione esecutiva nel ri- spetto delle caratteristiche indicate all’articolo 60 delle presenti norme, salva la possibilità di procedere me- diante apposita deliberazione ai sensi della legge 31.1.1978, n. 1 e successive modifiche. 5. La viabilità di classe Fl, F2, esistente alla data di ado- zione della variante generale al P.R.G. e non indicata nelle tavole di azzonamento, si intende confermata;
nte alla data di ado- zione della variante generale al P.R.G. e non indicata nelle tavole di azzonamento, si intende confermata; eventuali potenziamenti o riduzioni saranno di norma oggetto di pianificazione esecutiva, fermo restando la possibilità di rettifica degli allineamenti in relazione a particolari situazioni di fatto — per una profondità non superiore a mt. 2,50, salva la possibilità di procedere mediante apposita deliberazione ai sensi della legge 3 1.1.1978, n. 1, e successive modifiche.
salva la possibilità di procedere mediante apposita deliberazione ai sensi della legge 3 1.1.1978, n. 1, e successive modifiche. 6. È ammessa la realizzazione di parcheggi nel sotto- suolo degli spazi pubblici destinati alla viabilità dal P.R.G. o da strumenti di pianificazione esecutiva e degli spazi stradali esistenti. I relativi accessi non do- vranno essere ricavati sulla viabilità di classe A, B, C, Dl salvo i casi in cui l’immissione avvenga su contro- viale.
Art. 49 - IF - Aree per impianti ferroviari.
non do- vranno essere ricavati sulla viabilità di classe A, B, C, Dl salvo i casi in cui l’immissione avvenga su contro- viale. Art. 49 - IF - Aree per impianti ferroviari.
- Le aree IF sono destinate ad impianti ferroviari e comprendono i binari di corsa, gli scali con attrezzature ed edifici connessi e le aree di ampliamento. Art. 50 - Aree di salvaguardia ambientale (*).
- Nelle aree segnate con apposito perimetro sulle tavole della Variante generale al P.R.G. corrispondenti a zone
mbientale (*).
- Nelle aree segnate con apposito perimetro sulle tavole della Variante generale al P.R.G. corrispondenti a zone meritevoli di salvaguardia ambientale, gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto della normativa del presente articolo oltre che delle norme relative alle zone omogenee e funzionali di appartenenza.
- Gli interventi ammessi devono tendere a salvaguar- dare e valorizzare l’ambiente storico, paesistico e na- turale in cui sono inseriti.
erventi ammessi devono tendere a salvaguar- dare e valorizzare l’ambiente storico, paesistico e na- turale in cui sono inseriti. 3. Gli interventi di nuova edificazione, ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 5, e di quelli di ristrut- turazione che siano mantenuti all’interno dell’involucro edilizio costituito dall’edificio preesistente e che ne ri- propongono rigorosamente le caratteristiche tipologiche, sono subordinati alla preventiva approvazione di
esistente e che ne ri- propongono rigorosamente le caratteristiche tipologiche, sono subordinati alla preventiva approvazione di strumenti di pianificazione particolareggiata esecuti- va. 4. La pianificazione particolareggiata dovrà, tra l’altro:
- prescrivere particolari norme estetico-edilizie per gli interventi architettonici consentiti e per gli interventi in- cidenti direttamente sulla configurazione e sugli ele- menti tipici dell’ambiente;
- fissare norme specifiche per la tutela delle tipologie di
amente sulla configurazione e sugli ele- menti tipici dell’ambiente;
- fissare norme specifiche per la tutela delle tipologie di edilizia minore e per le dimore agricole tipiche del pae- saggio lombardo;
- fissare criteri particolareggiati per il rispetto, la di- fesa o il ripristino del verde e del paesaggio natura- le;
- classificare edifici e ambienti ritenuti meritevoli di particolare tutela dando per essi le prescrizioni oppor- tune.
- Come eccezione alla prescrizione di cui al precedente
evoli di particolare tutela dando per essi le prescrizioni oppor- tune. 5. Come eccezione alla prescrizione di cui al precedente punto 3, non sono assoggettate a pianificazione partico- lareggiata esecutiva salvo diversa prescrizione conte- nuta in P.P.A.:
- le modifiche, le sistemazioni e il potenziamento degli impianti ferroviari, tecnologici e di mobilità esistenti;
- la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici di cui all’art. 22 della L.R. n. 51 del 15.4.1975;
di mobilità esistenti;
- la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici di cui all’art. 22 della L.R. n. 51 del 15.4.1975;
- l’ampliamento di edifici destinati ad attività produttive sino alla misura del 20% di s.l.p. rispetto alla s.l.p. esi- stente, ove consentito dagli indici della zona omogenea di appartenenza. (*) La salvaguardia ambientale deve essere estesa ad almeno 100 metri dalle sponde dei seguenti grandi ca- nali: Naviglio Grande, Naviglio Pavese, Naviglio Mar-
Art. 51 - Parcheggi.
eve essere estesa ad almeno 100 metri dalle sponde dei seguenti grandi ca- nali: Naviglio Grande, Naviglio Pavese, Naviglio Mar- tesana (per la parte scoperta). Art. 51 - Parcheggi.
- In ogni intervento di nuova costruzione devono essere riservati, per ciascuna destinazione d’uso appositi spazi per i parcheggi privati almeno nelle seguenti quantità:
- Residenza 1/5 della s.l.p.
- Attrezzature ricettive 1/5 della s.l.p.
- Uffici 1/4 della s.l.p.
- Teatri, cinema e simili 1/1 della s.l.p.
1/5 della s.l.p.
- Attrezzature ricettive 1/5 della s.l.p.
- Uffici 1/4 della s.l.p.
- Teatri, cinema e simili 1/1 della s.l.p.
- Industria e artigianato 1/6 della s.l.p. (min. 2 posti macchina) 1.1. Le suddette quantità devono essere reperite sia nell’ambito delle aree oggetto degli interventi a con- cessione edilizia semplice ovvero all’interno della su- perficie fondiaria negli interventi subordinati a piani- ficazione particolareggiata esecutiva. 1.2. Possono essere utilizzate a parcheggio anche aree
li interventi subordinati a piani- ficazione particolareggiata esecutiva. 1.2. Possono essere utilizzate a parcheggio anche aree non contigue a quelle oggetto dell’intervento purché es- se: a) non risultino destinate a verde privato o comprese in zone soggette a vincolo preordinato all’esproprio o a servitù di uso pubblico; b) siano poste ad una distanza non superiore a 150 mt. di percorso pedonale dall’area oggetto dell’intervento. Per comprovate necessità è ammessa una tolleranza max del 10%.
a 150 mt. di percorso pedonale dall’area oggetto dell’intervento. Per comprovate necessità è ammessa una tolleranza max del 10%. c) vengano vincolate a tale funzione per tutta la durata del fabbricato oggetto dell’intervento mediante atto da
trascriversi nei registri immobiliari a cura dell’e- dificante. 2. Negli interventi di risanamento conservativo, di ri- strutturazione, ed in quelli nelle zone A e B2 e nelle aree di salvaguardia ambientale, qualora non risulti pos- sibile ricavare sulle aree di pertinenza degli edifici og- getto degli interventi le quantità di cui al precedente punto 1, gli spazi da riservare a parcheggio dovranno essere previsti nelle quantità massime consentite da comprovate esigenze tecnico-costruttive, dalla situa-
a parcheggio dovranno essere previsti nelle quantità massime consentite da comprovate esigenze tecnico-costruttive, dalla situa- zione strutturale degli edifici e dalla dimensione e con- formazione delle relative aree di pertinenza. 3. Prescrizioni particolari 3.1. In sede di P.P.A. per le aree per le quali siano pre- scritte limitazioni alla accessibilità veicolare, le quantità di cui al punto 1 potranno essere modificate in relazione a tali limitazioni.
Art. 52 - Definizioni generali.
itazioni alla accessibilità veicolare, le quantità di cui al punto 1 potranno essere modificate in relazione a tali limitazioni. 3.2. Le superfici da destinare a parcheggio possono es- sere multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo. 3.3. Per i parcheggi relativi agli spazi commerciali val- gono le prescrizioni di cui all’art. 58. TITOLO V ATTIVITÀ COMMERCIALI Art. 52 - Definizioni generali.
- Spazio commerciale Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, nonché di
Art. 52 - Definizioni generali.
VITÀ COMMERCIALI Art. 52 - Definizioni generali.
- Spazio commerciale Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, nonché di quelle del Piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, per spazio commerciale si intende qualsiasi ambito spaziale adibito allo svolgimento:
- delle attività commerciali disciplinate dalla legge 11.6.1971, n. 426;
- delle attività commerciali ambulanti di cui alla legge 19.5.1976, n. 398;
- delle attività commerciali all’ingrosso di cui alla legge
attività commerciali ambulanti di cui alla legge 19.5.1976, n. 398;
- delle attività commerciali all’ingrosso di cui alla legge 25.3.l959,n. l25,e alla legge 22.l.1975,n. 12 della Re- gione Lombardia;
- delle attività di somministrazione di cui alla legge 14.10.1974, n. 524;
- delle attività previste dall’art. 45 della legge 11.6.1971, n. 426 e di cui alle disposizioni relative a dette norme richiamate, nonché:
- delle attività di cui alla legge 23.12.1970, n. 1142;
26 e di cui alle disposizioni relative a dette norme richiamate, nonché:
- delle attività di cui alla legge 23.12.1970, n. 1142;
- delle attività di vendita di beni di produzione artigia- nale da parte del produttore esercente l’attività di cui al D.P.R. 23.10.1956, n. 1202 negli stessi locali in cui av- viene la produzione, e comunque di ogni attività conti- nuativamente svolta e organizzata al fine dello scambio di beni e di servizi.
- Centro commerciale
nque di ogni attività conti- nuativamente svolta e organizzata al fine dello scambio di beni e di servizi. 2. Centro commerciale Per centro commerciale si intende un insieme di spazi commerciali (come definiti sub 1) costituenti un unico sistema di gravitazione commerciale, nel quale sia as- sicurata, attraverso la pluralità dei punti distributivi, una vasta possibilità di scelta per la generalità dei beni di consumo. Il centro commerciale si definisce integrato
istributivi, una vasta possibilità di scelta per la generalità dei beni di consumo. Il centro commerciale si definisce integrato quando sono presenti al suo interno anche attività col- lettive, civili, sociali nei limiti minimi previsti dall’art. 11 del Piano di adeguamento e sviluppo della rete di- stributiva del Comune di Milano. I centri commerciali sono il prodotto di insediamenti commerciali realizzatisi spontaneamente nel tempo nel tessuto urbano, o di strutture appositamente create per
to di insediamenti commerciali realizzatisi spontaneamente nel tempo nel tessuto urbano, o di strutture appositamente create per sopperire a deficienze della rete distributiva esistente ed in tale ultimo caso i centri commerciali si definiscono pianificati. 3. Superficie commerciale lorda Per superficie commerciale lorda si intende l’insieme delle superfici destinate alla vendita, ai servizi e ad altri usi inerenti le attività dell’esercizio commerciale che
l’insieme delle superfici destinate alla vendita, ai servizi e ad altri usi inerenti le attività dell’esercizio commerciale che avvengono su aree private o pubbliche, calcolate, ecce- zion fatta per il commercio ambulante come per l’indice S.l.p. di cui all’art. 6 delle presenti Norme. 4. Superficie di vendita. Per superficie di vendita si intende la somma della: -superficie utilizzata dal personale addetto alle opera- zioni di vendita;
- superficie destinata all’accesso e alla permanenza del pubblico;
Art. 53 - Spazi commerciali e zone a destinazione
tilizzata dal personale addetto alle opera- zioni di vendita;
- superficie destinata all’accesso e alla permanenza del pubblico;
- superficie occupata da banchi, scaffalature e vetrine contenenti prodotti esposti al pubblico. Art. 53 - Spazi commerciali e zone a destinazione d’uso.
- Nelle zone a destinazione d’uso R, R/I, R/TA, I/R, TA, C.C., M, M/S, e, limitatamente alle zone omogenee di espansione D, nelle destinazioni I e TA, è permessa la formazione di spazi commerciali nel rispetto di quanto
e zone omogenee di espansione D, nelle destinazioni I e TA, è permessa la formazione di spazi commerciali nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli. 2. Nelle zone a destinazione d’uso S.C., V.C., S.1., V.I., S.S., è consentita la formazione di spazi commerciali realizzati dal Comune o da altri Enti pubblici, ov- vero in regime di concessione, tali da fornire ser- vizi commerciali e paracommerciali (quali bar, punti di ristoro, edicole, fiorai, etc.), utili alla valorizzazione
Art. 54 - Concessioni edilizie e Piano di sviluppo e di
fornire ser- vizi commerciali e paracommerciali (quali bar, punti di ristoro, edicole, fiorai, etc.), utili alla valorizzazione delle specifiche funzioni ditali zone e non conferibili in altre forme. Art. 54 - Concessioni edilizie e Piano di sviluppo e di adeguamento alla rete di vendita.
- Tutte le domande di concessione edilizia in cui si prevede l’insediamento di spazi commerciali sono sot- toposte, al fine della verifica della conformità alle di- sposizioni delle Norme di Attuazione del Piano di svi-
ciali sono sot- toposte, al fine della verifica della conformità alle di- sposizioni delle Norme di Attuazione del Piano di svi- luppo e di adeguamento della rete di vendita, al parere delle Commissioni previste dalle disposizioni di cui alla
Art. 55 - Superficie massima di vendita ammessa a
legge 11.6.1971, n. 426, secondo le rispettive com- petenze. Art. 55 - Superficie massima di vendita ammessa a concessione edilizia semplice.
- In tutte le zone con le destinazioni d’uso di cui al 1° comma del precedente art. 53,ove l’intervento sia autorizzato con concessione edilizia semplice, è per- messa la formazione di spazi commerciali che, singo- larmente o globalmente per il singolo intervento, ab- biano una superficie di vendita inferiore ai mq. 1.500.
Art. 56 - Concessione edilizia e spazi commerciali.
rciali che, singo- larmente o globalmente per il singolo intervento, ab- biano una superficie di vendita inferiore ai mq. 1.500. 2. Nel caso di superficie maggiore si deve ricorrere alla pianificazione particolareggiata esecutiva. 3. In ogni caso gli spazi commerciali e le relative su- perfici di vendita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai successivi articoli. Art. 56 - Concessione edilizia e spazi commerciali.
- In tutti i casi di concessione edilizia non subor-
Art. 56 - Concessione edilizia e spazi commerciali.
i successivi articoli. Art. 56 - Concessione edilizia e spazi commerciali.
- In tutti i casi di concessione edilizia non subor- dinata a strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva, in cui si prevede l’insediamento di spazi commerciali, in sede di esame dei progetti relativi dovranno essere preventivamente verificati i seguenti requisiti: 1.1. La superficie commerciale lorda assegnata agli spa- zi commerciali deve essere tale da permettere la forma-
enti requisiti: 1.1. La superficie commerciale lorda assegnata agli spa- zi commerciali deve essere tale da permettere la forma- zione di almeno mq. 150 di superficie di vendita. Nei casi di edifici esistenti è ammessa una superficie infe- riore purché sia rispettato il punto 3 del presente ar- ticolo. 1.2. La superficie di vendita assegnata ad ogni singolo spazio commerciale non deve comunque essere inferiore alle superfici minime previste dalle norme di attuazione
a ad ogni singolo spazio commerciale non deve comunque essere inferiore alle superfici minime previste dalle norme di attuazione del Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita. 1.3. Ogni singolo spazio commerciale deve fare parte di una superficie commerciale lorda complessiva tale da permettere la formazione di almeno mq. 300 circa di su- perficie di vendita (comprendendo in tale superficie quella prevista al punto 1 del presente articolo) co-
mq. 300 circa di su- perficie di vendita (comprendendo in tale superficie quella prevista al punto 1 del presente articolo) co- stituita da almeno 6 spazi commerciali attivi contigui o compresi nel raggio di almeno ml. 200 di percorso dallo spazio commerciale considerato. Gli spazi commerciali considerati possono essere situati in edifici diversi purché essi siano prossimi e fun- zionalmente collegati; 1.4. Ogni spazio commerciale deve disporre di una ade-
edifici diversi purché essi siano prossimi e fun- zionalmente collegati; 1.4. Ogni spazio commerciale deve disporre di una ade- guata superficie da destinarsi ad esclusivo uso di scarico delle merci, a deposito delle medesime e a servizi igie- nici e altri servizi per il personale. Lo spazio destinato allo scarico delle merci deve essere direttamente colle- gato al deposito delle medesime e non può avvenire in alcun modo su spazio pubblico di transito. Nelle zone
direttamente colle- gato al deposito delle medesime e non può avvenire in alcun modo su spazio pubblico di transito. Nelle zone territoriali omogenee A, Bl, B2 e B3 l’Amministrazione valuterà globalmente la sufficienza dei requisiti di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo in relazione e compati- bilmente con le esigenze della viabilità. 1.5. Ogni spazio commerciale deve disporre di un’area destinata a spazio pedonale prospiciente allo stesso per una profondità di ml. 3 e per l’intera lunghezza del
Art. 57 - Piani di inquadramento operativo, pianifi-
isporre di un’area destinata a spazio pedonale prospiciente allo stesso per una profondità di ml. 3 e per l’intera lunghezza del fronte vetrinario aumentato di ml. 3 per parte. L’Amministrazione comunale può derogare a tale cri- terio nelle zone territoriali omogenee A e B, valutata la situazione della viabilità. Art. 57 - Piani di inquadramento operativo, pianifi- cazione particolareggiata esecutiva e spazi commer- ciali.
- In tutti i casi di attuazione del P.R.G. mediante pro-
o, pianifi- cazione particolareggiata esecutiva e spazi commer- ciali.
- In tutti i casi di attuazione del P.R.G. mediante pro- grammi e pianificazione particolareggiata esecutiva, le superfici da mettere a disposizione per spazi commer- ciali sono indicate, ai fini della verifica delle conformità alle disposizioni delle norme di attuazione del Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, dalle Commissioni previste dalle disposizioni di cui alla
tuazione del Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, dalle Commissioni previste dalle disposizioni di cui alla legge ll.8.1971, n. 426, secondo le rispettive com- petenze. 2. In particolare, le superfici di vendita relative agli spa- zi commerciali muniti delle tabelle merceologiche di cui all’art. 7 delle Norme di attuazione del Piano di svilup- po e di adeguamento della rete di vendita devono essere calcolate in relazione all’intera zona oggetto della piani-
o di svilup- po e di adeguamento della rete di vendita devono essere calcolate in relazione all’intera zona oggetto della piani- ficazione esecutiva o in relazione ad almeno 3.000 abi- tanti, nel caso in cui la popolazione prevista nel perime- tro oggetto della pianificazione sia inferiore a tale unità. 3. Per quanto concerne i centri commerciali pianifi- cati, oltre a quelli già individuati dal P.R.G. con apposito simbolo grafico, il P.P.A., potrà definire am-
commerciali pianifi- cati, oltre a quelli già individuati dal P.R.G. con apposito simbolo grafico, il P.P.A., potrà definire am- biti urbani all’interno dei quali individuare sia l’eventuale quota aggiuntiva di S.l.p., ammissibile per nuovi spazi commerciali, che perimetri di concen- trazione di tale attività, comprendenti di norma un minimo di 10.000 abitanti per i Centri di prossi- mità e di 30.000 abitanti per i Centri intermedi , con l’osservanza comunque delle Norme di Attua-
tanti per i Centri di prossi- mità e di 30.000 abitanti per i Centri intermedi , con l’osservanza comunque delle Norme di Attua- zione del Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita. 4. La realizzazione dei Centri commerciali avrà luogo in ogni caso mediante pianificazione esecutiva. In tale sede potranno essere modificati i limiti minimi descritti dall’art. 11 lett. a) e b) del Piano di sviluppo e di ade- guamento della rete di vendita per i perimetri di cui al
mi descritti dall’art. 11 lett. a) e b) del Piano di sviluppo e di ade- guamento della rete di vendita per i perimetri di cui al punto precedente, qualora essi insistano su tessuti edifi- cati. 5. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 56 do- vranno essere specificate.
5.1. La localizzazione, la pluralità e la specificazio- ne degli spazi commerciali che evidenziano le relazio- ni fra le loro caratteristiche funzionali e quelle urbanisti- che; 5.2. l’integrazione degli spazi commerciali con gli altri servizi paracommerciali e con quelli a livello di urba- nizzazione secondaria; 5.3. l’organizzazione della struttura viaria e delle superfici da destinare alla esclusiva circolazione pe- donale che consentano la integrazione e il coordi-
Art. 58 - Parcheggi relativi agli spazi commerciali.
ruttura viaria e delle superfici da destinare alla esclusiva circolazione pe- donale che consentano la integrazione e il coordi- namento con i servizi a livello di urbanizzazione se- condaria; 5.4. l’organizzazione delle strutture veicolari di servizi (carico e scarico delle merci, ecc.) coordinate con le al- tre. Art. 58 - Parcheggi relativi agli spazi commerciali.
- Gli insediamenti relativi agli spazi commerciali de- vono riservare per i parcheggi necessari quelli destinati
i commerciali.
- Gli insediamenti relativi agli spazi commerciali de- vono riservare per i parcheggi necessari quelli destinati agli addetti, aree delle seguenti superfici: 1.1. pari al 100% della superficie di vendita qualora la stessa non sia superiore a mq. 400; 1.2. pari al 200% della superficie di vendita, quando la stessa sia compresa fra mq. 400 e mq. 1.500. Nelle zone omogenee A, Bl, B2 e B3, la quantità sopra indicata potrà essere congruamente ridotta fino al limite
400 e mq. 1.500. Nelle zone omogenee A, Bl, B2 e B3, la quantità sopra indicata potrà essere congruamente ridotta fino al limite della quantità di cui al precedente punto 1.1. nei casi di accertata carenza di aree disponibili e comunque quando le esigenze viabilistiche lo consentano; 1.3. pari al 300% della superficie di vendita, quando la stessa superi i mq. 1.500. Nelle zone omogenee A, Bl, B2 e B3, la quantità sopra indicata potrà essere congruamente ridotta fi-
stessa superi i mq. 1.500. Nelle zone omogenee A, Bl, B2 e B3, la quantità sopra indicata potrà essere congruamente ridotta fi- no al limite della quantità di cui al precedente punto 1.1. nei casi di accertata carenza di aree disponibili e, comunque, quando le esigenze viabilistiche lo con- sentano. 2. L’estensione delle aree da destinare a parcheggi per spazi commerciali attinenti ad impianti annonari e commerciali pubblici all’ingrosso verrà stabilita in sede
are a parcheggi per spazi commerciali attinenti ad impianti annonari e commerciali pubblici all’ingrosso verrà stabilita in sede di approvazione degli strumenti attuativi o dei progetti edilizi. 3. Possono essere utilizzate a parcheggio anche aree non contigue agli spazi commerciali purché esse: a) non risultino destinate a verde privato o comprese in zone soggette a vincolo preordinato all’espropriazione o a servitù di uso pubblico; b) siano poste ad una distanza non superiore a 150 mt.
tte a vincolo preordinato all’espropriazione o a servitù di uso pubblico; b) siano poste ad una distanza non superiore a 150 mt. di percorso pedonale. Per comprovate necessità potrà essere ammessa una tolleranza massima del 10%; c) vengono vincolate a tale funzione fino a quando per- duri la destinazione commerciale del fabbricato oggetto dell’intervento, mediante atto da trascriversi nei Registri Immobiliari a cura dell’edificante; d) non superino il 60% dell’intera quantità prescritta al
atto da trascriversi nei Registri Immobiliari a cura dell’edificante; d) non superino il 60% dell’intera quantità prescritta al presente articolo. 4. Le quantità prescritte ai precedenti punti 1.1, 1 .2., e 1.3. sono comprensive degli spazi di manovra e di quelli destinati allo scarico e al carico delle merci. Gli spazi da destinare a parcheggio possono essere rica- vati anche mediante la realizzazione di sili meccanici, parcheggi interrati o sopraelevati ed altri analoghi im- pianti.
Art. 59 - Cambiamento di destinazione d’uso.
e rica- vati anche mediante la realizzazione di sili meccanici, parcheggi interrati o sopraelevati ed altri analoghi im- pianti. Art. 59 - Cambiamento di destinazione d’uso.
- Le richieste di cambiamento di destinazione d’uso commerciale relative agli spazi commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai mq. 400, nei quali l’attività commerciale sia cessata, sono consentite solo in base a conforme parere delle Commissioni previste dalle disposizioni di legge richiamate nel precedente art.
Art. 60 - Viabilità.
consentite solo in base a conforme parere delle Commissioni previste dalle disposizioni di legge richiamate nel precedente art. 52, secondo le rispettive competenze, che potranno vin- colare l’area ad attività commerciale. TITOLO VI MOBILITA Art. 60 - Viabilità.
- Classificazione delle strade. Le strade previste negli elaborati grafici della Variante generale al P.R.G. in scala 1:5000, sono classificate se- condo la seguente gerarchia: denominazione delle strade classe maglia fondamentale A
R.G. in scala 1:5000, sono classificate se- condo la seguente gerarchia: denominazione delle strade classe maglia fondamentale A strade comprensoriali primarie B strade comprensoriali C strade urbane primarie D1 strade urbane secondarie D2 strade di connettivo () F1 strade locali di accaesso () F2 strade-parco () E1 percorsi ciclopedonali () E2 (*) Le strade di classe E1. E2, F1 e F2 sono individuate solo parzial- mente negli elaborati grafici del P.R.G. L’individuazione specifica sa-
di classe E1. E2, F1 e F2 sono individuate solo parzial- mente negli elaborati grafici del P.R.G. L’individuazione specifica sa- rà fatta in conformità a quanto previsto dall’art. 48. punto 4. delle pre- senti Norme. Le norme seguenti regolano, per le varie classi di strade:
- le caratteristiche tecniche;
- le intersezioni;
- la distanza tra gli accessi;
- le dimensioni delle zone di rispetto;
- le fasce di arretramento.
- Caratteristiche tecniche
B 7.50 2.50 3.50 1.50 2.50 C 10.50 2.50 3.50 1.50 2.00 D1 6.00 2.50 3.50 1.50 1.
Sezioni minime per senso di marcia classe sezione di scorrimento eventuale corsia di so- sta e fer- mata Eventuale corsia protetta per mezzi pubblici Banchina laterale o marciapiede Eventuale spartitraf- fico A 7.50 (**) --- 1.50 3.00 B 7.50 2.50 3.50 1.50 2.50 C 10.50 2.50 3.50 1.50 2.00 D1 6.00 2.50 3.50 1.50 1.50 D2 6.00 2.50 3.50 2.25 --- F1 3.50 2.50 3.50 2.25 --- F2 3.00 2.50 3.50 2.25 --- E1 2.00 In apposite aree --- 3.00 --- E2 1.25 --- --- 3.00 ---
F1 3.50 2.50 3.50 2.25 --- F2 3.00 2.50 3.50 2.25 ---
50 2.25 --- F1 3.50 2.50 3.50 2.25 --- F2 3.00 2.50 3.50 2.25 --- E1 2.00 In apposite aree --- 3.00 --- E2 1.25 --- --- 3.00 --- (**) La corsia di emergenza per le strade di categoria A) deve avere una sezione minima di mt. 3,50. Le misure di cui sopra sono espresse in metri. In sede di Programma pluriennale di attuazione potrà prevedersi l’inserimento di ulteriori corsie protette per i mezzi pubblici, oltre a quelle previste dagli elaborati grafici della variante generale al P.R.G.
lteriori corsie protette per i mezzi pubblici, oltre a quelle previste dagli elaborati grafici della variante generale al P.R.G. La classificazione delle strade previste nelle tavole della Variante generale al P.R.G. vale anche nei casi in cui la Variante stessa, con riferimento alla particolare situa- zione di fatto, non preveda l’adeguamento delle sezioni stradali esistenti. La sezione di scorrimento può essere organizzata anche a meno di corsia su apposito controviale.
lle sezioni stradali esistenti. La sezione di scorrimento può essere organizzata anche a meno di corsia su apposito controviale. Lungo le strade di classe C e Dl sono consentite la sosta e la fermata solo in presenza di corsie adibite specificatamente a questo scopo e ricavate su appo- sito controviale ovvero in presenza di spazi appo- siti nel rispetto delle distanze di cui al successivo punto 3. Lungo le strade di classe D2, Fl e F2 sono consentite la
zi appo- siti nel rispetto delle distanze di cui al successivo punto 3. Lungo le strade di classe D2, Fl e F2 sono consentite la sosta e la fermata solo in presenza di corsie e spazi adi- biti specificatamente a questo scopo. 3. Intersezioni Le norme relative alle intersezioni di cui appresso si ri- feriscono esclusivamente alle carreggiate di scorrimento e non agli eventuali controviali, per i quali le distanze tra le immissioni non sono soggette a particolari limiti.
A 500 500 B 500 500 C 500 150 D1 300 150
scorrimento e non agli eventuali controviali, per i quali le distanze tra le immissioni non sono soggette a particolari limiti. La sola svolta a destra non è considerata come interse- zione. A) Distanza tra le intersezioni Le intersezioni tra le strade di classe A, B, C, Dl e D2 dovranno rispettare le seguenti distanze minime. Distanza minima tra le intersezioni (in metri) classe Fuori il perimetro del centro edificato Entro il perimetro del centro edificato A 500 500 B 500 500 C 500 150 D1 300 150
A 500 500 B 500 500 C 500 150 D1 300 150 D2 300 --- F1 300 --- F2 --- --- E1 ---
classe Fuori il perimetro del centro edificato Entro il perimetro del centro edificato A 500 500 B 500 500 C 500 150 D1 300 150 D2 300 --- F1 300 --- F2 --- --- E1 --- --- E2 --- --- Le distanze tra le intersezioni vanno misurate tra le loro proiezioni sull’asse stradale. Le intersezioni tra le strade esistenti dovranno gradualmente adeguarsi alle distanze di cui sopra. B) Attrezzature minime per le intersezioni tra le varie classi di strade. A 1 B 1 1 C 2 2 3 D1 D2 2 3 3 4 E1 E2 --- --- 4 4 4 F1
A 1 B 1 1 C 2 2 3 D1 D2 2 3 3 4 E1 E2 --- --- 4 4 4 F1 F2 --- --- 5 4 4 4
B) Attrezzature minime per le intersezioni tra le varie classi di strade. A 1 B 1 1 C 2 2 3 D1 D2 2 3 3 4 E1 E2 --- --- 4 4 4 F1 F2 --- --- 5 4 4 4 classi A B C D1-D2 E1-E2 F1-F2
- Le intersezioni dovranno essere risolte sfalsando i li- velli ed evitando tutti i punti di conflitto tra i flussi di traffico.
- Le intersezioni dovranno essere risolte sfalsando i li- velli; alcuni punti di conflitto sono ammessi sulla strada di classe inferiore, ma dovranno essere risolti mediante
lsando i li- velli; alcuni punti di conflitto sono ammessi sulla strada di classe inferiore, ma dovranno essere risolti mediante canalizzazione, con esclusione della semaforizzazione all’esterno del perimetro del centro edificato, salvo i ca- si di accertata impossibilità di adeguata canalizzazione. 3. Le intersezioni dovranno essere risolte mediante ca- nalizzazione o semaforizzazione. 4. Le intersezioni dovranno essere conformi alle più elementari norme di sicurezza, anche con semaforiz- zazione.
aforizzazione. 4. Le intersezioni dovranno essere conformi alle più elementari norme di sicurezza, anche con semaforiz- zazione. 5. Le intersezioni dovranno essere risolte mediante ca- nalizzazione. Per la tipologia da adottare nelle intersezioni, si rimanda alle norme tecniche contenute nel “Bollettino Ufficiale del C.N.R.”, anno VII, n. 31. paragrafi 10 e 11 e loro eventuali modificazioni. 4. Distanze tra gli accessi Sulle strade di classe A, B, C, Dl e D2 sono consentiti
rafi 10 e 11 e loro eventuali modificazioni. 4. Distanze tra gli accessi Sulle strade di classe A, B, C, Dl e D2 sono consentiti nuovi accessi di passi carrai e di strade private non aperte al pubblico transito, nel rispetto delle seguenti di- stanze:
B 500 500 C 500 150 (1) DI 300 --- D2 300 --- FI --- --- F2 --- --- EI --- ---
Distanza minima tra gli accessi (in metri) classe Esterni al perimetro del centro edificato Interni al perimetro del centro edificato A non sono consentiti accessi non sono consentiti accessi B 500 500 C 500 150 (1) DI 300 --- D2 300 --- FI --- --- F2 --- --- EI --- --- E2 non sono consentiti accessi non sono consentiti accessi (1) Per i nuovi accessi in assenza dei controviali. Le distanze tra gli accessi vanno misurate tra le loro proiezioni sull’asse stradale.
nuovi accessi in assenza dei controviali. Le distanze tra gli accessi vanno misurate tra le loro proiezioni sull’asse stradale. Gli accessi esistenti dovranno gradualmente adeguarsi alle distanze minime di cui sopra. 5. Dimensioni delle aree di rispetto stradale (SR) Le dimensioni delle aree di rispetto stradale (SR) sono quelle risultanti dalle tavole di P.R.G. 6. Fasce di arretramento Sono aree adiacenti ad assi viari o a linee ferroviarie e metropolitane, su dette aree non è ammessa l’edifi-
ce di arretramento Sono aree adiacenti ad assi viari o a linee ferroviarie e metropolitane, su dette aree non è ammessa l’edifi- cazione tranne che per la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante, alle condizioni previste dall’art. 26 della Legge Regionale n. 5 1/1975, nonché del D.P.R. 11.7.1980, n. 753. Qualora tali aree siano classificate dalla Variante ge- nerale al P.R.G. come edificabili, la relativa volumetria di pertinenza è trasferibile sulle aree edificabili adia- centi.
e ge- nerale al P.R.G. come edificabili, la relativa volumetria di pertinenza è trasferibile sulle aree edificabili adia- centi. 6.1. Dimensioni delle fasce di arretramento delle stra- de. All’interno del perimetro del centro edificato, lungo le strade di classe A, B. C, sono previste le seguenti fasce di arretramento per ogni lato misurate a partire dal ci- glio della strada, come definito dall’art. 2 del D.M. n. 1404 del 10 aprile 1968. classe della strada lunghezza delle fasce di arretramento (in metri)
A 30 B 20 C 10
e definito dall’art. 2 del D.M. n. 1404 del 10 aprile 1968. classe della strada lunghezza delle fasce di arretramento (in metri) A 30 B 20 C 10 All’esterno del perimetro del centro edificato, lungo le strade classificate dal presente articolo e nei tratti per i quali non sono previste aree di rispetto, sono previste fasce di arretramento delle seguenti dimensioni. classe della strada lunghezza delle fasce di arretramento (in metri) A 60 B 40 C 30 D1 20 D2 20 F1 --- F2 --- E1 100 E2 ---
A 60 B 40 C 30 D1 20 D2 20 F1 --- F2 --- E1 100 E2 ---
oni. classe della strada lunghezza delle fasce di arretramento (in metri) A 60 B 40 C 30 D1 20 D2 20 F1 --- F2 --- E1 100 E2 --- Le dimensioni di cui sopra, definite tenendo conto dell’ultimo comma dell’art. 4 del D.M. 1.4.1968, n. 1404, sono misurate, per ciascun lato, a partire dal ciglio della strada come definito dall’art. 2 del D.M. medesi- mo. 6.2. Dimensioni delle fasce di arretramento delle linee su ferro. Sia all’interno che all’esterno del perimetro del centro
mo. 6.2. Dimensioni delle fasce di arretramento delle linee su ferro. Sia all’interno che all’esterno del perimetro del centro edificato, lungo le linee ferroviarie, nei tratti in cui que- ste corrono a cielo aperto, sono previste fasce di arre- tramento, in conformità a quanto previsto dall’art. 49 del D.P.R. 11.7.1980, n. 753, salva l’applicazione della deroga prevista all’art. 60 dello stesso D.P.R. In ogni caso all’esterno del perimetro del centro edifi-
va l’applicazione della deroga prevista all’art. 60 dello stesso D.P.R. In ogni caso all’esterno del perimetro del centro edifi- cato la fascia di arretramento non dovrà essere inferiore a mt. 10, salvo diverse prescrizioni contenute nei piani particolareggiati esecutivi di iniziativa pubblica. Non sono assoggettati a questa salvaguardia le costruzioni relative alle stazioni con funzioni ammesse e gli Im- pianti ferroviari ed eventualmente della viabilità, qualo-
le costruzioni relative alle stazioni con funzioni ammesse e gli Im- pianti ferroviari ed eventualmente della viabilità, qualo- ra su questa non vengano a gravare accessi privati. 6.3. Sia all’interno che all’esterno del perimetro del centro edificato, lungo le linee metropolitane, nei tratti in cui queste corrono a cielo aperto, sono previste fasce di arretramento non inferiori a mt. 6, salva l’applicazione di quanto previsto all’art. 51 del D.P.R. 11.7.1980, n. 753.
Art. 61 - Attrezzature per la distribuzione di carbu-
e fasce di arretramento non inferiori a mt. 6, salva l’applicazione di quanto previsto all’art. 51 del D.P.R. 11.7.1980, n. 753. Art. 61 - Attrezzature per la distribuzione di carbu- rante per autoveicoli.
- Le attrezzature di cui al presente articolo sono gli im- pianti per la distribuzione dei carburanti con i relativi depositi, le pensiline e piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori per autoveicoli.
- Tali attrezzature, fatta eccezione delle zone omoge-
ole costruzioni di servizio per la vendita di accessori per autoveicoli. 2. Tali attrezzature, fatta eccezione delle zone omoge- nee A e delle aree di salvaguardia ambientale, sono con- sentite nelle zone funzionali R, R/I, R/TA, I, I/R. TA, CC. SP, ST, M, MS, V, SR e nelle fasce di arretramento. 3. In ogni caso devono essere poste all’esterno della se- de stradale, e non avere accesso su strade di categoria
E1, E2. Le attrezzature aventi accesso da strade di categoria A, B, C, Dl devono avere accessi attrezzati e canaliz- zati. 4. Indici urbanistici e prescrizioni:
- Sm = 300 mq.
- Rc = 10% (escluse le pensiline).
- Ogni struttura e apparecchiatura infissa nel suolo de- ve trovarsi ad una distanza non inferiore a mt. 5,50 dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, dal ci- glio stradale.
- I distributori G.P.L. sono ammessi esclusivamente nelle zone funzionali I e nelle aree di rispetto stradale
i- glio stradale. 6. I distributori G.P.L. sono ammessi esclusivamente nelle zone funzionali I e nelle aree di rispetto stradale esterne al perimetro del centro edificato e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12.1. 1971. 7. Per le attrezzature realizzate anteriormente alla data di adozione della Variante Generale al P.R.G. e che si trovino in contrasto con le presenti norme, sono con- sentite le opere manutentive intese a garantire la sicu-
l P.R.G. e che si trovino in contrasto con le presenti norme, sono con- sentite le opere manutentive intese a garantire la sicu- rezza degli impianti, nonché qualora le attrezzature non debbano essere soppresse per effetto del piano di ri- strutturazione della rete distributiva, l’installazione di pensiline adeguate ad assicurare la copertura degli im- pianti preesistenti e di chioschi e servizi igienici aventi superficie coperta di non più di 10 mq.. Al momento della prestazione della domanda di con-
i chioschi e servizi igienici aventi superficie coperta di non più di 10 mq.. Al momento della prestazione della domanda di con- cessione edilizia, il richiedente dovrà sottoscrivere e tra- scrivere per sé e aventi causa, un atto di rinuncia al- l’indennizzo del valore delle opere assentite. Sono altresì ammessi: a) la sostituzione della colonnina ad un solo erogatore con un altra a doppio erogatore, b) la sostituzione degli erogatori e dei serbatoi esistenti,
Art. 62 - Depositi di olii minerali.
lla colonnina ad un solo erogatore con un altra a doppio erogatore, b) la sostituzione degli erogatori e dei serbatoi esistenti, anche se utilizzati per diverso carburante già erogato dall’impianto; c) il mantenimento delle attrezzature esistenti a distanza inferiore ai mt. 5,50 previsti al comma 5, purché non creino inconvenienti dal punto di vista viabilistico e della sicurezza. Art. 62 - Depositi di olii minerali.
- I depositi di olii minerali e di G.P.L. ad uso dome-
Art. 62 - Depositi di olii minerali.
sta viabilistico e della sicurezza. Art. 62 - Depositi di olii minerali.
- I depositi di olii minerali e di G.P.L. ad uso dome- stico e per riscaldamento sono ammessi in tutte le zone funzionali.
- I depositi di olii minerali ad uso industriale sono con- sentiti nelle zone funzionali I, I/R e R/I, purché compre- si ed integrati in complessi produttivi.
- I depositi di olii minerali ad uso commerciale sono ammessi: 3.1. Nelle zone funzionali I, senza limitazioni di quan-
uttivi. 3. I depositi di olii minerali ad uso commerciale sono ammessi: 3.1. Nelle zone funzionali I, senza limitazioni di quan- tità volumetriche di prodotto, in cisterne o serbatoi fuori terra o interrati; 3.2. Nelle zone funzionali R/I e I/R per una cubatura massima di prodotto di 200 mc. ed esclusivamente in ci- sterne o serbatoi interrati; 3.3. Nelle zone funzionali R, RX, R/I, R/TA, I, l/R, TA, CC, ed in tutte le altre zone funzionali, ove è consentita
i interrati; 3.3. Nelle zone funzionali R, RX, R/I, R/TA, I, l/R, TA, CC, ed in tutte le altre zone funzionali, ove è consentita la installazione di distributori di carburante ai sensi delle presenti norme, purché compresi ed integrati nella sta- zione di servizio, per una cubatura massima complessi- va di prodotto di mc. 50, nel caso di vendita al dettaglio in fusti o lattine. 3.4. Nelle zone omogenee B2 sono ammessi i depositi di olii minerali ad uso commerciale nelle aree per le
io in fusti o lattine. 3.4. Nelle zone omogenee B2 sono ammessi i depositi di olii minerali ad uso commerciale nelle aree per le quali il P.I.O. prevede il mantenimento dell’attività in- dustriale esistente o l’insediamento di nuovi interventi industriali a se stanti secondo quanto indicato al prece- dente comma 3.1. 4. I depositi di G.P.L. ad uso domestico per il com- mercio al dettaglio di bombole sono ammessi nelle zone funzionali R, RX, R/I, R/TA, I, I/R, TA e CC. per una
mestico per il com- mercio al dettaglio di bombole sono ammessi nelle zone funzionali R, RX, R/I, R/TA, I, I/R, TA e CC. per una cubatura massima complessiva di prodotto di mc. 50. 5.1. Per tutti i depositi di olii minerali e di G.P.L. ad uso commerciale esistenti alla data di adozione della Va- riante Generale al P.R.G. ed in contrasto con le di- sposizioni delle presenti norme è consentito il mante- nimento dell’attività, la sostituzione dei prodotti stoccati
o con le di- sposizioni delle presenti norme è consentito il mante- nimento dell’attività, la sostituzione dei prodotti stoccati con altri della medesima categoria, l’effettuazione di interventi manutentivi al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Non è invece consentito l’aumento dello stoccaggio dei prodotti rispetto alle quantità previste dalla concessione governativa all’atto di adozione della Variante generale al P.R.G., la sostituzione dei prodotti stoccati con altri
concessione governativa all’atto di adozione della Variante generale al P.R.G., la sostituzione dei prodotti stoccati con altri di categoria diversa, l’effettuazione di modifiche struttu- rali tali da alterare le caratteristiche del deposito esi- stente. Non è ammesso il rinnovo della concessione quando emergono gravi inconvenienti viabilistici o pericoli per la cittadinanza. 5.2. Per i depositi ad uso commerciale esistenti su aree destinate dalla Variante generale al P.R.G. a verde, ser-
cittadinanza. 5.2. Per i depositi ad uso commerciale esistenti su aree destinate dalla Variante generale al P.R.G. a verde, ser- vizi ed attrezzature comunali (SC, VC, SI, VI, VA, ST, M, MI/S, SR, V, IF) è consentito il mantenimento dell’attività fintanto che il Comune non darà attuazione alle previsioni di P.R.G., secondo la programmazione disposta dal P.P.A. 5.3. Per i depositi che si trovino nelle condizioni di cui al punto 5.2. del presente articolo, all’atto della do-
ta dal P.P.A. 5.3. Per i depositi che si trovino nelle condizioni di cui al punto 5.2. del presente articolo, all’atto della do- manda di proroga il richiedente dovrà sottoscrivere e trascrivere un atto di rinuncia, per sé e suoi aventi causa, all’indennizzo del valore delle opere che saranno auto- rizzate nel caso di procedura espropriativa. 6. Lo stoccaggio dei prodotti minerali preconfezionati in
lattine e fusti ad uso della distribuzione per conto terzi è ammesso anche nelle zone I contrassegnate da ap- posita simbologia nelle tavole di P.R.G. di cui al- l’art. 32.4. 6.1. Per le attività di autotrasportatore già operanti alla adozione della Variante generale al P.R.G. e che si tro- vino in contrasto con le presenti norme, è consentito il deposito di prodotti di olii minerali preconfezionati per la distribuzione per conto terzi, purché stoccati nell’ambito delle attrezzature esistenti e comunque nel
Art. 63 - Attrezzature destinate ad autorimesse e ad
li preconfezionati per la distribuzione per conto terzi, purché stoccati nell’ambito delle attrezzature esistenti e comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza per questo tipo di prodotto. Art. 63 - Attrezzature destinate ad autorimesse e ad officine per la riparazione e il lavaggio degli autovei- coli.
- Le attrezzature destinate ad autorimesse e servizi ac- cessori connessi sono ammesse nelle zone funzionali R, R/I, R/TA, I, I/R, TA, CC, SP e possono essere realiz-
esse e servizi ac- cessori connessi sono ammesse nelle zone funzionali R, R/I, R/TA, I, I/R, TA, CC, SP e possono essere realiz- zate anche in edifici a sé stanti nei limiti di densità sta- biliti dalle presenti norme per le rispettive zone funzio- nali. Nelle zone funzionali ST, M e MS sono consentite entro limiti da definire in sede di pianificazione parti- colareggiata esecutiva. 2. Le officine di riparazione e le stazioni di lavaggio degli autoveicoli sono assimilate alle attività produttive
Art. 64- Consumi di acqua.
ta esecutiva. 2. Le officine di riparazione e le stazioni di lavaggio degli autoveicoli sono assimilate alle attività produttive industriali ed artigianali e sono pertanto consentite in tutte le zone funzionali che ammettono tali attività, en- tro i limiti prescritti, per ciascuna zona. 3. I distributori di benzina annessi alle attrezzature di cui sopra devono comunque rispettare le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 61. TITOLO VII RISORSE IDRICHE Art. 64- Consumi di acqua.
Art. 64- Consumi di acqua.
ono comunque rispettare le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 61. TITOLO VII RISORSE IDRICHE Art. 64- Consumi di acqua.
- I nuovi insediamenti residenziali ed industriali do- vranno allacciarsi alla rete del pubblico acquedotto per tutti i fabbisogni idrici.
- Gli insediamenti residenziali esistenti non allacciati alla rete del pubblico acquedotto dovranno provvedere all’allacciamento entro quattro anni. Gli insediamenti industriali esistenti dovranno allac-
lico acquedotto dovranno provvedere all’allacciamento entro quattro anni. Gli insediamenti industriali esistenti dovranno allac- ciarsi al pubblico acquedotto entro lo stesso periodo, per approvvigionarsi dell’acqua necessaria per gli usi igie- nico-sanitari. 3. Per le industrie di nuova localizzazione lo standard limite massimo per i consumi d’acqua di falda è fissato in 3.800 mc/ha al mese ed è rapportato alla superficie complessiva fondiaria. 4. Potrà essere previsto l’approvvigionamento degli
n 3.800 mc/ha al mese ed è rapportato alla superficie complessiva fondiaria. 4. Potrà essere previsto l’approvvigionamento degli insediamenti industriali, attraverso acquedotti, con ac- que superficiali sotto il controllo pubblico. 5. Per le industrie esistenti l’adeguamento allo standard di cui sopra dovrà avere luogo entro quattro anni dall’entrata in vigore delle presenti norme. 6. 1 complessi edilizi di nuova costruzione che per in- derogabili esigenze tecniche devono utilizzare l’acqua
e presenti norme. 6. 1 complessi edilizi di nuova costruzione che per in- derogabili esigenze tecniche devono utilizzare l’acqua per impianti di condizionamento, dovranno dotarsi di appositi impianti di riciclo. Quelli esistenti devono adeguarsi entro due anni. 7. Ai fini della comprova dei consumi d’acqua effetti- vamente autorizzati le industrie ed i complessi edilizi dovranno essere dotati di appositi contatori. 8. Non è consentito alle industrie ricorrere a prelievi di acqua attraverso pozzi profondi.
Art. 65 - Domanda di concessione edilizia o di auto-
essere dotati di appositi contatori. 8. Non è consentito alle industrie ricorrere a prelievi di acqua attraverso pozzi profondi. 9. In tutti i nuovi insediamenti, sia residenziali che pro- duttivi, è vietato lo scarico delle acque luride e dei reflui industriali sul suolo, in sottosuolo e in acque su- perficiali. Art. 65 - Domanda di concessione edilizia o di auto- rizzazione a lottizzare per gli insediamenti industriali.
- Oltre a quanto richiesto dalla legge 10.5.1976, n.
lizia o di auto- rizzazione a lottizzare per gli insediamenti industriali.
- Oltre a quanto richiesto dalla legge 10.5.1976, n. 319 e dalla L.R. 19.8.1974, n. 48, i progetti edilizi o di lottizzazione per insediamenti industriali, compresi nelle zone funzionali che ammettono tale attività, dovranno essere accompagnati da una documentazione tecnica nella quale sia indicata: a) la fonte di alimentazione idrica, con dichiarazione sia del Genio Civile che dell’Acquedotto Comunale della
ale sia indicata: a) la fonte di alimentazione idrica, con dichiarazione sia del Genio Civile che dell’Acquedotto Comunale della possibilità di prelievo di acqua necessaria per l’insediamento; b) la quantità necessaria per i processi produttivi e per i servizi accessori; c) la quantità dello scarico ed il recapito finale; d) il progetto tecnico dettagliato dell’intero impianto con relazione illustrativa. 2. Nei progetti dovrà essere prevista una quota minima
Art. 66 - Vigilanza e controlli.
etto tecnico dettagliato dell’intero impianto con relazione illustrativa. 2. Nei progetti dovrà essere prevista una quota minima di superficie permeabile pari al 50% dell’area fondiaria inedificabile, per la quale è comunque vietata l’edificazione anche in sottosuolo, al fine di disporre di una superficie colante per favorire il rimpinguamento della falda. Art. 66 - Vigilanza e controlli.
- La vigilanza ed il controllo per l’applicazione delle presenti norme saranno effettuati in conformità alla leg-
Art. 67 - Zona A: Beni soggetti a vincoli di tutela.
e controlli.
- La vigilanza ed il controllo per l’applicazione delle presenti norme saranno effettuati in conformità alla leg- ge 18.5.1976, n. 319 e alla L.R. 19.8.1974, n. 48.
- Il Sindaco controllerà i prelievi in materia di acqua emettendo i provvedimenti di competenza. Art. 67 - Zona A: Beni soggetti a vincoli di tutela.
- Entro sei mesi dalla approvazione della Variante
Art. 68 - Cascine.
generale al vigente P.R.G. l’Amministrazione Comu- nale adotta l’elenco completo degli edifici, vie e piazze cittadine meritevoli di salvaguardia, restauro, conser- vazione ai sensi dell’art. 17 della L.R. IS aprile 1975, n. 51. Art. 68 - Cascine. 1.1. Le cascine di proprietà comunale e le relative aree di pertinenza, individuate con la sigla “Ca” ed apposita perimetrazione nelle tavole in scala 1:5000, sono zone di recupero ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
“Ca” ed apposita perimetrazione nelle tavole in scala 1:5000, sono zone di recupero ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457. 1.2. In esse è consentito il mantenimento delle desti- nazioni d’uso in atto e, senza ricorso a strumenti di pia- nificazione attuativa, l’esecuzione di interventi di ma- nutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ri- sanamento conservativo. 1.3. Previa approvazione di un Piano di recupero, sarà consentita la loro utilizzazione per residenza, arti-
mento conservativo. 1.3. Previa approvazione di un Piano di recupero, sarà consentita la loro utilizzazione per residenza, arti- gianato, commercio al dettaglio, studi artistici, risto- ranti, locali di divertimento, sedi di associazioni, di par- titi e di attività culturali, scuole, palestre ed attività di interesse pubblico generale. 1.4. Gli interventi devono in ogni caso tendere ad evi- tare modifiche tali da alterare le caratteristiche e la demolizione delle parti originarie delle cascine interessate.
re ad evi- tare modifiche tali da alterare le caratteristiche e la demolizione delle parti originarie delle cascine interessate. 2.1. La medesima normativa di cui ai precedenti commi si applica anche alle cascine non di proprietà comunale ed alle relative aree di pertinenza, che il Consiglio Co- munale con apposita deliberazione dovesse individuare e perimetrare come zona di recupero ai sensi della Leg- ge 3 agosto 1978, n. 457. 2.2. Per le cascine che continuano ad essere utiliz-
Art. 69 - Industrie in difformità di destinazione d’uso.
metrare come zona di recupero ai sensi della Leg- ge 3 agosto 1978, n. 457. 2.2. Per le cascine che continuano ad essere utiliz- zate a scopo agricolo sono consentiti, senza ricorso a strumenti di pianificazione attuativa, interventi di manu- tenzione straordinaria, di restauro e risanamento conser- vativo. Art. 69 - Industrie in difformità di destinazione d’uso.
- Per gli edifici industriali esistenti su aree destinate dalla Variante generale al P.R.G. a verde, servizi ed at-
ione d’uso.
- Per gli edifici industriali esistenti su aree destinate dalla Variante generale al P.R.G. a verde, servizi ed at- trezzature comunali (SC, VC, SI, VI, VA, ST, M, MS, SR, V, IF) sono ammessi interventi di manuten- zione straordinaria nonché la realizzazione di mense, spogliatoi e servizi igienici nonché impianti di de- purazione, distributori interni di carburante e depositi di olii minerali al servizio dell’attività industriale esistente.
- Al momento della presentazione della domanda
Art. 70 - Destinazione d’uso.
nte e depositi di olii minerali al servizio dell’attività industriale esistente. 2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, il richiedente dovrà sot- toscrivere e trascrivere atto di rinuncia per sé e i suoi aventi causa all’indennizzo del valore delle opere che saranno autorizzate, nel caso di procedura espro- priativa. Art. 70 - Destinazione d’uso.
- Fino all’approvazione delle risultanze del rileva- mento edilizio, i rapporti percentuali previsti per cia-
stinazione d’uso.
- Fino all’approvazione delle risultanze del rileva- mento edilizio, i rapporti percentuali previsti per cia- scuna zona funzionale sono verificati: a) con riferimento all’area di intervento compresa nello strumento di pianificazione esecutiva; b) con riferimento all’area interessata dall’intervento di nuova costruzione oggetto di concessione edilizia.
- Per gli interventi soggetti ad autorizzazione ed a con- cessione edilizia semplice di ristrutturazione, restauro,
e edilizia. 2. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione ed a con- cessione edilizia semplice di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, i rapporti percentuali previsti per ciascuna zona funzionale sono verificati con riferi- mento al fabbricato esistente, fatte salve le prescrizioni di cui all’ultimo comma degli artt. 31-34. 3. I rapporti percentuali previsti per ciascuna zona fun- zionale sono verificati con riferimento all’unità produt-
artt. 31-34. 3. I rapporti percentuali previsti per ciascuna zona fun- zionale sono verificati con riferimento all’unità produt- tiva per gli interventi a concessione edilizia semplice relativi all’ampliamento ed alla ristrutturazione di unità produttive in attività. 4. E ammesso il mantenimento delle destinazioni d’uso in atto alla data di adozione della Variante generale del P.R.G., anche se risultino in contrasto con le percentuali prescritte per ciascuna zona funzionale, esclusivamente
Art. 71 - Attrezzature ospedaliere.
generale del P.R.G., anche se risultino in contrasto con le percentuali prescritte per ciascuna zona funzionale, esclusivamente per gli interventi di manutenzione straordinaria, laddove consentiti. Art. 71 - Attrezzature ospedaliere.
- Per le attrezzature ospedaliere esistenti su aree de- stinate a SC o VC è ammessa l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, di risanamento conser- vativo e di ristrutturazione.
- Per l’attrezzatura ospedaliera esistente in via Fran-
Art. 72 - Criteri per la monetizzazione.
one straordinaria, di risanamento conser- vativo e di ristrutturazione. 2. Per l’attrezzatura ospedaliera esistente in via Fran- cesco Sforza, oltre alle opere indicate al precedente punto 1), sono ammessi anche ampliamenti nella misura massima di mc. 23.000 a concessione edilizia semplice. Art. 72 - Criteri per la monetizzazione.
- L’Amministrazione Comunale definirà criteri di ca- rattere generale per la monetizzazione delle aree S2, di cui all’art. 19 nei Programmi pluriennali di attuazione
Art. 73 - Sportelli bancari.
criteri di ca- rattere generale per la monetizzazione delle aree S2, di cui all’art. 19 nei Programmi pluriennali di attuazione successivi a quello attualmente in vigore. Art. 73 - Sportelli bancari.
- Nell’ambito compreso all’interno del perimetro de- limitato dalle seguenti vie e piazze, e negli immobili fronteggianti le stesse vie e piazze, non è ammessa l’a- pertura di nuovi sportelli bancari, né l’ampliamento al piano terreno di quelli esistenti:
- Piazza S. Babila, Corso Venezia, Via Senato, Via S. Andrea, Via Monte Napoleone, Via Manzoni, Piazza della Scala, Via S. Margherita, Via T. Grossi, Piazza Cordusio, Via Cordusio, Via Armorari, Via C. Cantù, Piazza Pio XI, Via Card. Federico, Via Valpetrosa, Via Fosse Ardeatine, Via Zecca Vecchia, Via S. Maurilio, Via Palla, Via Lupetta, Piazza Missori, Via A. Albricci, Via Larga, Verziere, Corso Europa, Largo A. Toscanini, Piazza S. Babila.
- Nell’ambito compreso tra le seguenti vie e piazze e
Via Larga, Verziere, Corso Europa, Largo A. Toscanini, Piazza S. Babila. 2. Nell’ambito compreso tra le seguenti vie e piazze e negli immobili fronteggianti le stesse vie e piazze, con esclusione dell’ambito e degli immobili di cui al capo- verso precedente, non è ammessa al piano terreno l’a- pertura di nuovi sportelli bancari né l’ampliamento di quelli esistenti:
- Via Visconti di Modrone — Via S. Damiano - Via Se- nato - Piazza Cavour - Via Fatebenefratelli - Piazza S.
i quelli esistenti:
- Via Visconti di Modrone — Via S. Damiano - Via Se- nato - Piazza Cavour - Via Fatebenefratelli - Piazza S. Marco - Via Pontaccio - Via Tivoli - Foro Buona-parte - Via Gadio - Via Paleocapa - Piazza Cadorna
- Via G. Carducci - Via E. De Amicis - Piazza Resi- stenza Partigiana - Via Molino delle Armi - Via S. Sofia
- Via Francesco Sforza.
- Non è ammessa al pianterreno degli stabili prospet- tanti sulle seguenti vie, l’apertura di nuovi sportelli ban-
esco Sforza. 3. Non è ammessa al pianterreno degli stabili prospet- tanti sulle seguenti vie, l’apertura di nuovi sportelli ban- cari né l’ampliamento di quelli esistenti:
- Corso Buenos Aires - Corso di Porta Vittoria - Corso XXII Marzo - Corso Vercelli - Corso di Porta Ticinese - Corso San Gottardo - Via Paolo Sarpi - Corso di Porta Garibaldi.
- Con riferimento ai punti 2) e 3) i nuovi sportelli ban- cari, ove ammissibili in base alle norme che regolano le
a Garibaldi. 4. Con riferimento ai punti 2) e 3) i nuovi sportelli ban- cari, ove ammissibili in base alle norme che regolano le destinazioni funzionali, devono essere collocati in un piano diverso da quello terreno collocando in questo unicamente l’accesso. 5. Sono fatti salvi gli sportelli bancari già in funzione alla data di adozione delle presenti norme e quelli pre- visti esplicitamente da strumenti di pianificazione esecutiva già adottati dall’Amministrazione alla stessa data.
Art. 74 - Riuso di sale di spettacolo esistenti.
e quelli pre- visti esplicitamente da strumenti di pianificazione esecutiva già adottati dall’Amministrazione alla stessa data. Art. 74 - Riuso di sale di spettacolo esistenti.
- Per le sale di spettacolo esistenti alla data di adozione della variante alle N.T.A. che superino l’altezza di mt. 7 è consentita, nei casi program- mati dal P.P.A., la formazione di piani intermedi, pur- ché non si modificchino le dimensioni planivolume- triche esterne del fabbricato esistente, nel limite
di piani intermedi, pur- ché non si modificchino le dimensioni planivolume- triche esterne del fabbricato esistente, nel limite massimo del 100 per cento della s.l.p. esistente della sala di spettacolo, nel rispetto delle destinazioni funzio- nali di zona previste dal P.R.G.. Per l’eventuale quota di s.l.p. eccedente il limite di cui sopra devono essere rea- lizzati parcheggi. 2. È ammessa senza i limiti massimi di cui al comma precedente la realizzazione di autorimesse, purché nel
Art. 75 - Rapporto tra Piani Esecutivi e Regolamento
a- lizzati parcheggi. 2. È ammessa senza i limiti massimi di cui al comma precedente la realizzazione di autorimesse, purché nel rispetto delle dimensioni planivolumetriche esterne del fabbricato esistente. Art. 75 - Rapporto tra Piani Esecutivi e Regolamento Edilizio.
- Le indicazioni planivolumetriche contenute in piani urbanistici attuativi e le relative prescrizioni edilizie e/o norme di attuazione prevalgono sulle disposizioni mor- fologiche del vigente Regolamento Edilizio.
Art. 76 - Norma transitoria.
ive prescrizioni edilizie e/o norme di attuazione prevalgono sulle disposizioni mor- fologiche del vigente Regolamento Edilizio. Art. 76 - Norma transitoria.
- Per gli interventi nelle zone funzionali I, comprese nelle zone omogenee Bl e B3, subordinati a piani di lot- tizzazione programmati dal P.P.A. vigente alla data di adozione della variante alle Norme Tecniche, restano fermi gli indici urbanistici vigenti alla data suddetta, purché vengano presentati i piani di lottizzazione stessi
iche, restano fermi gli indici urbanistici vigenti alla data suddetta, purché vengano presentati i piani di lottizzazione stessi entro il periodo di validità di detto P.P.A..
ALLEGATO A
ALLEGATO A Zone C – Indici urbanistici zona sigla delle zone C volumetria mas- sima area minima a SC e VC di cui all’art. 22 mc. mq. 2 2.1 19.800 6.500 7 7.1* 180.000 50.100 8 8.1 232.620 70.410 8 8.2 258.275 105.000 8 8.3 31.250 15.556 9 9.1 42.400 44.770 10 10.1 24.300 4.600 10 10.2 469.000 156.800 10 10.3 125 . 170 203.900 12 12.1* 222.750 91.270 14 14.1 37.300 25.050 14 14.2 228.530 79.000 14 14.3 240.000 90.500 14 14.4 29.520 9.640 14 14.5 54.270 19.620 14 14.6 11.025 3.490 15 15.1 109.800 33.900
4.2 228.530 79.000 14 14.3 240.000 90.500 14 14.4 29.520 9.640 14 14.5 54.270 19.620 14 14.6 11.025 3.490 15 15.1 109.800 33.900 15 15.2 12.700 8.200 15 15.3* 289.080 87.500 15 15.4 87.750 28.000 15 15.5 183.400 58.750 16 16.1 137.000 54.000 16 16.2 53.28 11.760 16 16.3 141.500 44.300 16 16.4 91.800 28.200 16 16.5 387.450 122.000 16 16.6 31.970 17.920 16 16.7 300.000 85.720 16 16.8 52.560 18.540 16 16.9 35.010 12.020 16 16.10 38.000 10.440 18 18.1 120.000 32.780 18 18.2 76.800 12.440 18 18.3 27.400 3.400
6.8 52.560 18.540 16 16.9 35.010 12.020 16 16.10 38.000 10.440 18 18.1 120.000 32.780 18 18.2 76.800 12.440 18 18.3 27.400 3.400 18 18.4 171.000 47.010 18 18.5 252.000 81.000 18 18.6 418.540 124.400 18 18.7 40.000 20.360 18 18.8 60.025 22.720 18 18.9 24.000 6.600 19 19.1 293.600 54.650 19 19.2 116.500 31.170 19 19.3 216.000 59.400 19 19.4 357.200 98.400 19 19.5 29.650 11.810 19 19.6 61.000 16.250 20 20.1 55.000 11.500 20 20.2 61.920 16.960 20 20.3 113.400 31.500 20 204 13 500 10.800 20 20 5 82.530 19 460
19.6 61.000 16.250 20 20.1 55.000 11.500 20 20.2 61.920 16.960 20 20.3 113.400 31.500 20 204 13 500 10.800 20 20 5 82.530 19 460 20 20.6 18.500 7.280 20 20.7 11.000 3.035 N.B.:
ALLEGATO B
Zona 7 - Sigla 7.1 - Volumetria max mc. 180.000 di cui 114.000 mc. in P.Z. Zona 12 - Sigla 12.1 - Volumetria max mc. 222.750 di cui 132.700 mc. in P.Z. Zona 15 - Sigla 15.3 - Volumetria max mc. 289.080 di cui 182.300 mc. in P.Z. ALLEGATO B Zone B2 – indici urbanistici S.l.p. min. per le attività produttive = S.l.p. esistente ed utilizzata. S.l.p. max depositi, magazzini, uffici = S.l.p. esistente ed utilizzata. • Si tratta delle zone con perimetro grafico corrispondente alle
x depositi, magazzini, uffici = S.l.p. esistente ed utilizzata. • Si tratta delle zone con perimetro grafico corrispondente alle zone B2, ma comprese in zona A e disciplinate dall’art. 18.5.1.. ∗ Si tratta di zone ricadenti in parte in zona A e disciplinate dall’art. 18.5.1. ed in parte in zona B. (*) Zone dove e consentita la realizzazione di un centro commer- ciale avente S.l.p. max di 10.000 mq. Zona 1 Sigla delle zone B2 di cui all’art 20 Abitanti massimi Standard minimo ag- giuntivo s.l.p.
vente S.l.p. max di 10.000 mq. Zona 1 Sigla delle zone B2 di cui all’art 20 Abitanti massimi Standard minimo ag- giuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 1.1 * 7.000 1.5 2.060 1.2 2.430 0,8 1.100 1.3 • 3.100 0,5 690 1.4 • 1.800 2,5 3 440 1.5 • 2.500 0,8 1.100 1.6 • 1.500 --- --- 1.7 * 7.000 1,5 2.060 1.8 2.700 --- --- 1.9 • 500 --- --- 1.10 • 310 --- --- 1.11 * 750 6,0 8.260 1.12 • 300 --- --- 1.13 • 600 --- --- 1.l4 • 200 0,5 --- 1.15 3.900 --- --- 1.16 500 --- --- 1.17 4.500 0,5 690
TOTALE 40.690 0,99 22.840
- 750 6,0 8.260 1.12 • 300 --- --- 1.13 • 600 --- --- 1.l4 • 200 0,5 --- 1.15 3.900 --- --- 1.16 500 --- --- 1.17 4.500 0,5 690 1.18 1.100 2,5 3.440 TOTALE 40.690 0,99 22.840 Zona 2 Sigla delle zone B2 di cui all’art. 20 Abitanti massimi Standard minimo aggiuntivo s.l.p. par- cheggi pluri- piano mq./ab. mq.
- 1 2.220 0,5 690 2.2 7.200 5,0 6.880 2.3 2.060 0,5 690 2.4 2.200 4,0 5.510 2.5 1 .700 1 ,0 1.380 2.6 400 9,0 12.390 2.7 2.100 1,0 --- 2.8 450 --- --- TOTALI 18.330 2,96 27.540 Zona 3 sigla delle
TOTALI 18.330 2,96 27.540
,0 5.510 2.5 1 .700 1 ,0 1.380 2.6 400 9,0 12.390 2.7 2.100 1,0 --- 2.8 450 --- --- TOTALI 18.330 2,96 27.540 Zona 3 sigla delle zone B2 di cui all’art. 20 Abitanti massimi Standard minimo ag- giuntivo s.l.p. par- cheggi plu- ripiano mq./ab. mq. 3.1 1.000 --- --- 3.2 1.650 --- --- 3.3 4.400 0,5 690 3.4 2.450 1,5 2.060 3.5 530 --- --- 3.6 3.300 0,5 690 3.7 120 --- --- TOTALI 13.450 0,55 3.440 Zona 4 Sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mini- mo aggiuntivo s.l.p. parcheggi
TOTALI 21.450 0,37 4.820
.450 0,55 3.440 Zona 4 Sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mini- mo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 4.1 2.650 --- --- 4.2 4.350 --- --- 4.3 400 --- --- 4.4 2.000 0,5 690 4.5 1.630 2,0 2.750 4.6 600 --- --- 4.7 5.000 0,5 690 4.8 1.710 --- --- 4.9 2.760 0,5 690 4.10 350 --- --- TOTALI 21.450 0,37 4.820 Zona 5 sigla delle zone B2 di cui a11’art. 20 abitanti mas- simi standard minimo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 5.1 2.500 --- ---
TOTALI 45.320 1,77 9.640
ne B2 di cui a11’art. 20 abitanti mas- simi standard minimo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 5.1 2.500 --- --- 5.2 1.000 --- --- 5.3 680 --- --- 5.4 5.420 0,5 690 5.5 3.600 1,0 1.380 5.6 17.000 3,5 4.820 5.7 7.000 1,5 2.060 5.8 8.120 0,5 690 TOTALI 45.320 1,77 9.640 Zona 6 sigla delle zone B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mini- mo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 6.1 5.200 0,8 1.100 6.2 19.000 0,6 830 6.3 1.500 4,5 6.190 6.4 3.250 --- ---
TOTALI 31.410 0,71 8.120
aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 6.1 5.200 0,8 1.100 6.2 19.000 0,6 830 6.3 1.500 4,5 6.190 6.4 3.250 --- --- 6.5 2.460 --- --- TOTALI 31.410 0,71 8.120 Zona 7 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mi- nimo aggiunti- vo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 7.1 400 7.2 3.000 2,0 2.750 7 3 5 190 1,0 1.380 7.4 2.400 1,0 1.380 7.5 675 7.6 2.700 1,3 1.790 TOTALI 14.365 1,19 7.300
TOTALI 5.000 2,96 24.360
Zona 8 sigla delle zo- ne B2 di cui all'art. 20 abitanti mas- simi standard mi- nimo aggiunti- vo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 8. 1 1 .220 I ,7 2.340 8.2 500 15,0 20.640 8.3 () 3.300 2,56 1.380 TOTALI 5.000 2,96 24.360 Zona 9 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mi- nimo aggiunti- vo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 9.1 (•) 2.300 4,5 6.190 9.2 500 7,0 9.630 TOTALI 2.800 4,94 15.820 Zona 10 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mi- nimo aggiunti-
TOTALI 2.800 4,94 15.820
0 9.630 TOTALI 2.800 4,94 15.820 Zona 10 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mi- nimo aggiunti- vo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 10. 1 5 .040 2,7 3.720 10.2 5.600 1,8 2.480 10.3 4.100 1,5 2.060 10.4 5.200 1,0 1.380 10.5 3.770 1,5 2.060 10.6 1.400 3.7 5.090 10.7 3.270 1,0 1.380 10.8 2.650 2,7 3.720 10.9 480 5,0 6.880 10.10 1.810 1,5 2.060 10.11 900 2,0 2.750 10.12 600 2,0 2.750 10.13 2.600 1,5 2.060 TOTALI 37.420 1,82 38.390 Zona 11 sigla delle zo- ne B2 di cui
TOTALI 37.420 1,82 38.390
060 10.11 900 2,0 2.750 10.12 600 2,0 2.750 10.13 2.600 1,5 2.060 TOTALI 37.420 1,82 38.390 Zona 11 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mi- nimo aggiunti- vo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 11.1 680 --- --- 11.2 700 1,0 --- 11.3 660 --- --- 11.4 470 --- --- TOTALI 2.510 0,27 --- Zona 12 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mi- nimo aggiunti- vo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 12.1* 800 5,0 6.880 12.2* 850 0,5 690
TOTALI 3.250 2,63 14.460
abitanti mas- simi standard mi- nimo aggiunti- vo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 12.1* 800 5,0 6.880 12.2* 850 0,5 690 12.3 750 1,0 1.380 12.4 850 4,0 5.510 TOTALI 3.250 2,63 14.460 Zona 13 sigla delle zo- ne B2 di cui all’20 abitanti mas- simi standard mi- nimo aggiunti- vo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 13.1 100 10,0 13.760 13.2 540 14,0 19.270 13.3 2.770 3,5 4.820 TOTALI 3.410 5,35 37.850 Zona 14 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mini- mo aggiuntivo
TOTALI 3.410 5,35 37.850
4.820 TOTALI 3.410 5,35 37.850 Zona 14 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mini- mo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 14.1 300 5,5 7.570 14.2 3.500 1,3 1.790 14.3 480 5,0 6.880 14.4 3.300 0,5 690 14.5 250 15,0 20.640 14.6 160 --- --- 14.7 2.950 --- --- 14.8 1.150 --- --- TOTALI 12.090 1,15 37.570 Zona 15 sigla delle zone B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi Standard minimo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 15.1 1.000 ---
TOTALI 9.340 1,22 74.320
zone B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi Standard minimo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 15.1 1.000 --- 15.2 690 5,0 6.880 15.3 850 --- 15.4 860 3,0 4.130 15.5 3.600 --- 15.6 120 40,0 55.050 15.7 100 6,0 8.260 15.8 170 --- --- 15.9 150 --- --- 15.10 350 --- --- 15.11 1.450 --- --- TOTALI 9.340 1,22 74.320 Zona 16 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mini- mo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 16.1* 310 --- --- 16.2 850 1.0 1.380
TOTALI 5.520 1,63 20.650
20 abitanti mas- simi standard mini- mo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 16.1* 310 --- --- 16.2 850 1.0 1.380 16.3* 150 5,0 6.880 16.4* 1.350 2,0 2.750 16.5 360 2,0 2.750 16.6 2.000 1,0 1.380 16.7 500 4,0 5.510 TOTALI 5.520 1,63 20.650
TOTALI 3.360 1,02 4.130
Zona 17 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mini- mo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 17.1 1.920 --- --- 17.2 290 --- --- 17.3 1.150 3,0 4.130 TOTALI 3.360 1,02 4.130 Zona 18 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mini- mo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 18.1 750 2,0 2.750 18.2 400 50,0 68.810 18.3 70 --- --- 18.4 1.660 6,0 8.260 18.5 2.780 4,5 6.190 18.6* 1.100 7,0 9.630 18.7 2.210 62,6 86. 150
TOTALI 9.420 20,8 209.320
750 18.2 400 50,0 68.810 18.3 70 --- --- 18.4 1.660 6,0 8.260 18.5 2.780 4,5 6.190 18.6* 1.100 7,0 9.630 18.7 2.210 62,6 86. 150 18.8 300 20,0 27.530 18.9 150 --- --- TOTALI 9.420 20,8 209.320 Zona 19 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mini- mo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 19.1 230 8,0 11.010 19.2 330 7,0 9.630 19-3 500 20.0 27.530 19.4 670 11,0 15.140 TOTALI 1.730 12,43 63.310 Zona 20 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi
TOTALI 1.730 12,43 63.310
0 20.0 27.530 19.4 670 11,0 15.140 TOTALI 1.730 12,43 63.310 Zona 20 sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mini- mo aggiuntivo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 20.1 1.850 8,0 11.010 20.2 2. 140 2,8 3.850 20.3 2.000 2,3 3.170 20.4 600 --- --- 20.5 700 3,0 4.130 20.6 2.700 --- --- 20.7 1.240 1,0 1.380 20.8 450 --- --- 20.9 1.140 --- --- 20.10 200 35,0 48.170 20.11 100 25,0 34.410 20.12 360 --- --- TOTALI 13.480 2,84 106.120 Dati Riassuntivi sigla delle zo- ne B2 di cui
TOTALI 13.480 2,84 106.120
200 35,0 48.170 20.11 100 25,0 34.410 20.12 360 --- --- TOTALI 13.480 2,84 106.120 Dati Riassuntivi sigla delle zo- ne B2 di cui all’art. 20 abitanti mas- simi standard mi- nimo aggiunti- vo s.l.p. parcheggi pluripiano mq./ab. mq. 1 40.690 0,99 22.840 2 18.330 2,96 27.540 3 13.450 0,55 3.440 4 21.450 0,37 4.820 5 45.320 1,77 9.640 6 31.410 0,71 8.120 7 14.365 1,19 7.300 8 5.000 2.56 24.360 9 2.800 4,94 15.820 10 37.420 1,82 38.390 11 2.510 0.27 --- 12 3.250 2,63 14.460 13 3.410 5,35 37.850
TOTALI 294.345 3,32 730.000 ALLEGATO C
7.300 8 5.000 2.56 24.360 9 2.800 4,94 15.820 10 37.420 1,82 38.390 11 2.510 0.27 --- 12 3.250 2,63 14.460 13 3.410 5,35 37.850 14 12.090 1,15 37.570 15 9.340 1,22 74.320 16 5.520 1,63 20.650 17 3.360 1,02 4.130 18 9.420 20,80 209.320 19 1.730 12,43 63.310 20 13.480 2,84 106.120 TOTALI 294.345 3,32 730.000 ALLEGATO C Zone M/S – indici urbanistici Sigla della zona M/S V. max ammissi- bile per funzioni terziario pubbli- che o di interesse pubblico S.l.p. max a de- stinazione terzia- rio privato
V. max ammissi- bile per funzioni terziario pubbli- che o di interesse pubblico S.l.p. max a de- stinazione terzia- rio privato S.l.p. max a de- stinazione com- merciale mc. mq. mq. 2.1 130.000 --- --- 4.2 20.000 --- --- 7.3 20.000 --- --- 10.4 20.000 --- --- 11.5 30.000 --- --- 11.8 --- 10.500 () () () 16.6(*) 40.000 --- 10.000 20.7 10.000 --- --- () Di cui mq. 8.000 fuoriterra e mq. 2.500 entroterra. () Con possibilità di utilizzo del primo piano entroterra e del
() Di cui mq. 8.000 fuoriterra e mq. 2.500 entroterra. () Con possibilità di utilizzo del primo piano entroterra e del primo piano fuoriterra per destinazione commerciale pri- vata. () S.l.p. parcheggio pubblico pluripiano mq. 3.000 (****) L’alveo del Naviglio Grande deve essere escluso dalle spe- cifiche utilizazioni della zona M/S 16.6
ALLEGATO D
ALLEGATO D Elenco aree destinate a verde privato n. area ubicazione zone dec. Tavola rif. Cart. 1:2000 1 Via Terrugggia - Villa Clerici 9 354/1 C.8 2 Via Imbriani - Via Prestinari 7 354/l D.7 3 Naviglio Martesana 10 354/l D.10 Via Don Giovanni Calabria - Via Monteggia 12 354/1 D.11- E.11 5 Via Monte Rosa - PIME 19 354/1 F.6 6 Via Paris Bordone - Via Spagnoletto 19 354/1 F.6 7 Via Monte Rosa - Via Tintoretto 6 354/l F.6 - G.6 8 Via Monte Rosa - Via Buonarroti Via Tintoretto 6 354/1 F.6 - G.6
354/1 F.6 7 Via Monte Rosa - Via Tintoretto 6 354/l F.6 - G.6 8 Via Monte Rosa - Via Buonarroti Via Tintoretto 6 354/1 F.6 - G.6 9 Via Buonarroti - Via Veronese 6 354/1 F6 - G.6 10 Via Tiziano - Via Cremona - Via Bo- ninsegna 6 354/l F6 - G.6 11 Corso di P.ta Nuova 1 354/2 F.8 12 Via Marco Marchi - Via Porta 1 354/2 F.8 13 Via S. Simpliciano - Via Cavalieri del S. Sepolcro 1 354/2 F.8 14 P.le Oberdan - V.le Maino 1 354/2 F.9 15 Via Borghetto 1 354/2 F.9 16 V.le Piave - Via Sirtori 3 354/2 F.9
polcro 1 354/2 F.8 14 P.le Oberdan - V.le Maino 1 354/2 F.9 15 Via Borghetto 1 354/2 F.9 16 V.le Piave - Via Sirtori 3 354/2 F.9 17 Via Morgagni 3 354/2 F.9 18 Via Brera - Via Monte di Pietà - Via Gabba - Via Borgonuovo 1 354/2 F.8-G.8 19 Via Giason del Maino 6 354/2 G.6 20 Via Polibio - Via Giovio 6 354/2 G.6 21 Via Aurelio Saffi 1 354/3 G.7 22 C.so Magenta - Via Saffi - Via Ruffini 1 354/3 G.7 23 V.le Gadio - Via Paleocapa - Via Jaci- ni 1 354/3 G.7 24 Via Illica - C.so Magenta 1 354/3 G.7
affi - Via Ruffini 1 354/3 G.7 23 V.le Gadio - Via Paleocapa - Via Jaci- ni 1 354/3 G.7 24 Via Illica - C.so Magenta 1 354/3 G.7 25 Via Lipari - Via Altino 6 354/3 G.7 26 C.so Magenta - Vla Caradosso 1 354/3 G.7 27 Via Zenale - Via G. Grassi 1 354/3 G.7 28 C.so Magenta - Ex Stelline 1 354/3 G.7 29 Via S. Giovanni di Dio 1 354/3 G.7 30 Via De Togni - Vla Carducci 1 354/3 G.7 31 Via S. Valeria - Via Cappuccio 32 Via S. Pio V - Via Lanzone 1 354/3 G.7 33 Via Vigna - Via Morigi - Via Cappuc- cio 1 354/3 G.7
Via S. Valeria - Via Cappuccio 32 Via S. Pio V - Via Lanzone 1 354/3 G.7 33 Via Vigna - Via Morigi - Via Cappuc- cio 1 354/3 G.7 34 P.zza Memtana - Via S. Orsola - Via S. Marta 1 354/3 G.7 35 Via Del Gesù - Via Spiga - Via Sant’Andrea 1 354/4 G.8 36 Via S. Damiano 1 354/4 G.8 37 Via Passione - Via Mascagni I 354/4 G.8 38 Via Visconti di Modrone 1 354/4 G.8 39 Via Cerva 1 354/4 G.8 40 Via Dei Cornaggia- Via Olmetto 1 354/4 G.8 41 Via Rugabella - Via S. Eufemia 1 354/4 G.8
1 354/4 G.8 39 Via Cerva 1 354/4 G.8 40 Via Dei Cornaggia- Via Olmetto 1 354/4 G.8 41 Via Rugabella - Via S. Eufemia 1 354/4 G.8 42 Via Monte di Pietà- Via Romagnoli 1 354/4 G.8 43 Via Manzoni - Via Bigli - P.zza Meda 1 354/4 G.8 Via Morone 44 Via Mozart - Via Melegari - Via Maf- fei 1 354/4 G.8 45 Via Mozart - C.so Monforte 1 354/4 G.8-G.9 46 Via Conservatorio- Via Corridoni 1 354/4 G.8-G.9 47 Via Capuccini - C.so Venezia I 354/4 G.8-G.9 48 Via Mascagni 1 354/5 G.9 49 Sito Dei Pellegrini - C.so di P.ta Vi-
/4 G.8-G.9 47 Via Capuccini - C.so Venezia I 354/4 G.8-G.9 48 Via Mascagni 1 354/5 G.9 49 Sito Dei Pellegrini - C.so di P.ta Vi- centina 1 354/5 H.8 50 C.so Italia - Via S. Martino 1 354/5 H.8 51 C.so Italia - Via Lusardi 1 354/5 H.8 52 Via Mercalli - Via S. Calimero 1 354/5 H.8 53 C.so P.ta Romana - Via Marchiondi 1 354/5 H.8 54 Via Gubbio - Via Cabrini 1 354/5 H.8
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