Regolamento edilizio
Comune di Pistoia · Pistoia, Toscana
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743 sezioni del documento
REGOLAMENTO EDILIZIO
Comune di Pistoia
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°122 del 12/10/2009 Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°..... del .......
TITOLO I - NORME GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Il presente regolamento definisce le procedure per gli interventi inerenti le realizzazioni, le trasformazioni, la manutenzione e la salvaguardia del patrimonio edilizio, dell'ambiente costruito e dell'ambiente fisico.
i, le trasformazioni, la manutenzione e la salvaguardia del patrimonio edilizio, dell'ambiente costruito e dell'ambiente fisico.
-
L'attività edilizia sul territorio comunale è disciplinata dalle leggi speciali sull'edilizia, nonché dal Regolamento Urbanistico, dal presente Regolamento Edilizio e dalle normative di settore.
-
Il presente Regolamento Edilizio contiene la disciplina ad esso demandata dall'art. 64 della L.R. 03.01.2005 n. 1 ed ha per oggetto:
resente Regolamento Edilizio contiene la disciplina ad esso demandata dall'art. 64 della L.R. 03.01.2005 n. 1 ed ha per oggetto:
- le modalità costruttive;
- l'ornato pubblico e l'estetica;
- l'igiene, la sicurezza e la vigilanza.
- Obbiettivo primario di ogni intervento edilizio deve essere in ogni caso il miglioramento, o almeno il mantenimento, della qualità architettonica/funzionale e dell'ambiente costruito in generale.
caso il miglioramento, o almeno il mantenimento, della qualità architettonica/funzionale e dell'ambiente costruito in generale.
- Per quanto riguarda la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi con le trasformazioni del territorio e la relativa vigilanza, si applica quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento ed, in particolare, dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. n°1/05 L.R. 52/'99 e successive modificazioni e integrazioni.
i riferimento ed, in particolare, dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. n°1/05 L.R. 52/'99 e successive modificazioni e integrazioni.
- Per le operazioni legate al ciclo produttivo dell'agricoltura si fa riferimento altresì alla Legge Regione Toscana n. 64 del 14 Aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni. I citati interventi sono inoltre disciplinati dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
Articolo 2 - Validità ed efficacia del regolamento
ono inoltre disciplinati dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
Articolo 2 - Validità ed efficacia del regolamento
-
Il presente regolamento si applica all'intero territorio comunale. Esso disciplina, tra le altre cose le norme di igiene aventi rilevanza edilizia, ai sensi della legislazione vigente.
-
Le opere eseguite in difformità da quanto disciplinato dal presente regolamento saranno assoggettate alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
difformità da quanto disciplinato dal presente regolamento saranno assoggettate alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Le modifiche al presente regolamento che discendono dagli atti del governo del territorio adottati, entrano in vigore con l'efficacia degli stessi.
Articolo 3 - Commissione Edilizia
atti del governo del territorio adottati, entrano in vigore con l'efficacia degli stessi.
Articolo 3 - Commissione Edilizia
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 dalla L.R. 1/2005, la Commissione Edilizia costituisce l'organo ordinario di consulenza tecnico-urbanistica del Comune con la composizione e le mansioni indicate negli articoli seguenti.
rgano ordinario di consulenza tecnico-urbanistica del Comune con la composizione e le mansioni indicate negli articoli seguenti.
- E' nominata con Decreto del Sindaco, composta da sette tre membri, fra cui il Dirigente del Servizio Urbanistica, o suo Delegato, che la presiede, con il compito di esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, nei casi elencati al successivo art. 5
ato, che la presiede, con il compito di esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, nei casi elencati al successivo art. 5
- La Commissione Edilizia esprime il proprio parere in merito al valore architettonico e paesaggistico, sul decoro e sul rispetto dei valori funzionali, formali ed ambientali, nonché sulla ammissibilità dell'insediamento urbanistico ed edilizio.
l rispetto dei valori funzionali, formali ed ambientali, nonché sulla ammissibilità dell'insediamento urbanistico ed edilizio.**
Il giudizio della Commissione Edilizia riguarda il valore artistico, il decoro, l'ambientazione, rinviando a prescrivere modifiche per quelli che rilevano assoluta deficienza di studio, sia nel loro complesso che nelle loro parti.
do a prescrivere modifiche per quelli che rilevano assoluta deficienza di studio, sia nel loro complesso che nelle loro parti.**
La Commissione Edilizia rispetterà negli autori la libertà della composizione architettonica, ma dovrà curare che gli edifici risultino esteticamente intonati alla località in cui ricade l'intero con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica ed artistica od alla vicinanza di edifici a carattere monumentale.
rticolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica ed artistica od alla vicinanza di edifici a carattere monumentale.**
La Commissione Edilizia si esprime sui progetti sottoposti al suo esame, con particolare attenzione alla tutela e alla riqualificazione dell'ambiente fisico, naturale, costruito e comunque modificato dall'uomo; sono escluse dal parere della Commissione Edilizia le pratiche edilizie relative ad autorizzazione paesaggistica di cui agli art. 87 e 88 della L.R. 1/2005.
a Commissione Edilizia le pratiche edilizie relative ad autorizzazione paesaggistica di cui agli art. 87 e 88 della L.R. 1/2005.
- La Commissione edilizia, su richiesta degli interessati, può esprimere pareri preventivi per progetti, anche di massima, aventi particolare rilevanza.
4.Su richiesta degli interessati, il Dirigente può sottoporre progetti anche di massima, all'esame della Commissione edilizia per l'espressione di pareri preventivi.
Articolo 4 - Composizione della Commissione Edilizia
ame della Commissione edilizia per l'espressione di pareri preventivi.
Articolo 4 - Composizione della Commissione Edilizia
- La Commissione Edilizia è formata da: a) Dirigente del Servizio Urbanistico o suo delegato ..... Presidente b) Funzionario Responsabile U.O. Edilizia Privata o suo delegato Membro a) Un Ingegnere scelto fra una terna proposta dall'Ordine Profess.le Membro b) Un Architetto esperto in materie storico-artistico-ambientali scelto
lto fra una terna proposta dall'Ordine Profess.le Membro b) Un Architetto esperto in materie storico-artistico-ambientali scelto -fra una terna proposta dall'Ordine Profess.le Membro c) Un Geometra scelto fra una terna proposta dall'Ordine Profess.le Membro f) Un Geologo scelto da una terna proposta dall'Ordine Profess.le Membro g) Un esperto in materie storico-artistico-ambientali Membro c) Un Dottore Agronomo e Forestale Membro
-
Esercita le funzioni di Segretario un impiegato dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo designato dal Presidente Dirigente.
-
I componenti di cui ai punti a) e b) sono membri di diritto. Il I Responsabili dei Procedimenti edilizi dell'U.O. Edilizia Privata provvederanno ad illustrare i progetti alla Commissione Edilizia, ovvero il Responsabile della U.O. Sportello Unico dell'Edilizia e delle Imprese;
llustrare i progetti alla Commissione Edilizia, ovvero il Responsabile della U.O. Sportello Unico dell'Edilizia e delle Imprese;
- Gli altri I membri sono nominati dal Sindaco con apposito Decreto, previa valutazione dei curricula, selezionati attraverso apposito avviso pubblico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 dello Statuto Comunale e durano in carica tre anni.
rso apposito avviso pubblico,** ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 dello Statuto Comunale e durano in carica tre anni.
- Gli Ordini Professionali nel proporre la terna di nominativi dovranno indicare, preferibilmente, componenti rappresentanti entrambi i sessi.
rofessionali nel proporre la terna di nominativi dovranno indicare, preferibilmente, componenti rappresentanti entrambi i sessi.
ofessionali nel proporre la terna di nominativi dovranno indicare, preferibilmente, componenti rappresentanti entrambi i sessi.
6.5 In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro elettivo, **prima della scadenza del triennio, il Sindaco, con proprio Decreto
In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro elettivo, **prima della scadenza del triennio, il Sindaco, con proprio Decreto, provvede alla sostituzione attingendo ai curricula presentanti a seguito dell'avviso di cui al comma 4,**seguendo la stessa procedura adottata per la nomina del rinunciatario o dimissionario entro trenta giorni dalla data della comunicazione della rinuncia o dimissioni.
7.6 Saranno considerati dimissionari i membri nominati che senza giustificato motivo da comunicarsi per scritto entro la seduta successiva, risultino assenti per tre sedute consecutive.
8 7. Tutti i membri nominati restano comunque in carica fino alla nomina dei loro sostituti.
9 8. Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
mente della Commissione Edilizia i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
10 9. I membri nominati possono anche non risiedere nel Comune ma non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
Articolo 5 - Compiti della Commissione Edilizia
nel Comune ma non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
Articolo 5 - Compiti della Commissione Edilizia
- La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere, in merito alle pratiche edilizie, un parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, al Dirigente del Servizio Governo del Territorio ed Edilizia Privata Urbanistica ed Assetto del Territorio per l'emissione dei conseguenti provvedimenti amministrativi
erritorio ed Edilizia Privata Urbanistica ed Assetto del Territorio per l'emissione dei conseguenti provvedimenti amministrativi
- Si esprime in relazione alla tutela dell'abitato e del territorio, sul miglioramento funzionale e formale del patrimonio edilizio e dei pubblici servizi, sui progetti di intervento edilizio ed urbanistico in riferimento alla loro espressione formale, con particolare riguardo al decoro ed alla corretta ambientazione, nonché sulla funzionalità dei progetti.
espressione formale, con particolare riguardo al decoro ed alla corretta ambientazione, nonché sulla funzionalità dei progetti.
- In particolare la Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere parere relativamente: a) alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire di cui all'art. 78 della L.R. 1/2005 ed ad atto di assenso di cui all'art 79 c.4 lettere b) c) d) della L.R. 1/2005; b) ai piani urbanistici preventivi di iniziativa privata e pubblica.
o di cui all'art 79 c.4 lettere b) c) d) della L.R. 1/2005; b) ai piani urbanistici preventivi di iniziativa privata e pubblica.
- Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Dirigente del Servizio Governo del Territorio ed Edilizia Privata Urbanistica ed Assetto del Territorio, si riserva la facoltà di sottoporre al parere della Commissione Edilizia progetti ritenuti di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico ed ambientale.
ella Commissione Edilizia progetti ritenuti di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico ed ambientale.
- Sono esclusi dal parere della Commissione Edilizia i seguenti casi:
-
proroghe o volture di permessi di costruire già rilasciati;
-
accertamenti di conformità edilizia riguardanti edifici non classificati di valore storico;
-
varianti finali di permessi di costruire.
Articolo 6 - Commissione per il paesaggio
non classificati di valore storico;
- varianti finali di permessi di costruire.
Articolo 6 - Commissione per il paesaggio
- In conformità all'art. 87 della L.R. 1/2005, il Comune esercita la funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; per tale funzione si avvale della "Commissione per il Paesaggio" di cui all'articolo 89 della L.R. 1/2005 secondo quanto previsto dall'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
i cui all'articolo 89 della L.R. 1/2005 secondo quanto previsto dall'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Ai sensi dell'art.88 comma 3 della L.R. 1/2005, il Dirigente responsabile del Servizio Urbanistica ed Assetto del Territorio provvede a nominare un funzionario Responsabile del Procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica diverso dal Responsabile del Procedimento amministrativo in materia urbanistico - edilizia.
eria di autorizzazione paesaggistica diverso dal Responsabile del Procedimento amministrativo in materia urbanistico - edilizia.
-
La composizione ed il funzionamento della commissione per il paesaggio dovranno essere conformi a quanto prescritto all'art. 89 della L.R. 1/2005 ;
-
Esercita le funzioni di Segretario un impiegato dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo designato dal Dirigente.
.R. 1/2005 ;
-
Esercita le funzioni di Segretario un impiegato dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo designato dal Dirigente.
-
I membri sono nominati dal Sindaco con apposito Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 dello Statuto Comunale e durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
di quanto disposto dall'articolo 20 dello Statuto Comunale e durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
- In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro elettivo esso deve essere sostituito seguendo la stessa procedura adottata per la nomina del rinunciatario o dimissionario entro trenta giorni dalla data della comunicazione della rinuncia o dimissioni.
per la nomina del rinunciatario o dimissionario entro trenta giorni dalla data della comunicazione della rinuncia o dimissioni.
-
Saranno considerati dimissionari i membri nominati che senza giustificato motivo da comunicarsi per scritto entro la seduta successiva, risultino assenti per tre sedute consecutive.
-
Tutti i membri nominati restano comunque in carica fino alla nomina dei loro sostituti.
assenti per tre sedute consecutive.
-
Tutti i membri nominati restano comunque in carica fino alla nomina dei loro sostituti.
-
Non possono far parte contemporaneamente della Commissione per il Paesaggio i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
-
I membri nominati possono anche non risiedere nel Comune ma non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
o.
- I membri nominati possono anche non risiedere nel Comune ma non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
Articolo 6 bis - Procedure per le adunanze della Commissione Edilizia e della Commissione per il Paesaggio
azione Comunale.
Articolo 6 bis - Procedure per le adunanze della Commissione Edilizia e della Commissione per il Paesaggio
zione Comunale.
Articolo 6 bis - Procedure per le adunanze della Commissione Edilizia e della Commissione per il Paesaggio
1
one Comunale.
Articolo 6 bis - Procedure per le adunanze della Commissione Edilizia e della Commissione per il Paesaggio
- Le Commissioni Edilizia e per il Paesaggio sono convocate, separatamente, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, e si riuniscono, di norma, una volta alla settimana, in un giorno prestabilito, e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente o il Funzionario Responsabile del Procedimento il Dirigente del Servizio Governo del Territorio ed Edilizia privata lo ritenga opportuno.
- Per la validità delle adunanze della Commissione Edilizia deve intervenire almeno la maggioranza dei componenti e tra di essi vi deve essere obbligatoriamente il Presidente o suo delegato. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza ed, in caso di parità, prevale quello del Presidente.
egato. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza ed, in caso di parità, prevale quello del Presidente.
gato. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza ed, in caso di parità, prevale quello del Presidente.
3
to. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza ed, in caso di parità
to. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza ed, in caso di parità, prevale quello del Presidente.
- I Commissari che siano direttamente o indirettamente interessati anche per motivi personali o professionali alla realizzazione di un'opera non possono partecipare all'esame ed alla votazione su di essa e debbono manifestare la propria incompatibilità prima dell'inizio dell'esame delle pratiche al fine di poter effettuare con anticipo la verifica della sussistenza comunque del
prima dell'inizio dell'esame delle pratiche al fine di poter effettuare con anticipo la verifica della sussistenza comunque del numero legale dei votanti.
- La e Commissionei esprimeono il proprio parere previa illustrazione del progetto da parte del Dirigente o Funzionario delegato. Su istanza degli interessati, ove ritenuto opportuno, possono essere ascoltati i tecnici che hanno firmato i progetti all'esame delle Commissioni.
eressati, ove ritenuto opportuno, possono essere ascoltati i tecnici che hanno firmato i progetti all'esame delle Commissioni.**
ressati, ove ritenuto opportuno, possono essere ascoltati i tecnici che hanno firmato i progetti all'esame delle Commissioni.**
5. Allo scopo di svolgere correttamente il proprio compito, la Commissione Edilizia può richiedere, in sede di esame dei progetti, che siano prodotti da parte del richiedente elaborati progettuali più esaustivi o redatti in formato digitale con moderne tecniche di rendering, ovvero definite da assonometrie o prospettive
ali più esaustivi o redatti in formato digitale con moderne tecniche di rendering, ovvero definite da assonometrie o prospettive. Possono altresì essere sentiti per chiarimenti, a discrezione della Commissione, qualora la stessa lo ritenga opportuno. Di tali procedure e di quanto asserito dai tecnici invitati per chiarimenti se ne farà esplicito riferimento nel verbale.
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- Per i progetti relativi ad opere comunali, gli stessi verranno illustrati dai Dirigenti o loro delegati appartenenti alle U.O. responsabili dei progetti stessi, fermo restando che gli stessi dovranno assentarsi al momento della votazione.
enenti alle U.O. responsabili dei progetti stessi, fermo restando che gli stessi dovranno assentarsi al momento della votazione.
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- Alle riunioni della Commissione Edilizia possono partecipare, senza diritto di voto, esperti invitati dal Presidente Dirigente, ma non potranno presenziare alla discussione relativamente alle pratiche per le quali sussistano motivi di incompatibilità di cui al punto 3 che precede
are alla discussione relativamente alle pratiche per le quali sussistano motivi di incompatibilità di cui al punto 3 che precede
re alla discussione relativamente alle pratiche per le quali sussistano motivi di incompatibilità di cui al punto 3 che precede
-
- I verbali delle adunanze della Commissione Edilizia devono indicare i pareri dati, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli commissari. Deve specificarsi, in ogni caso, se il parere è adottato a maggioranza o all'unanimità
iarazioni di voto dei singoli commissari. Deve specificarsi, in ogni caso, se il parere è adottato a maggioranza o all'unanimità. Quando la Commissione ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame deve indicarne i motivi. I verbali sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dai membri della commissione
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- I verbali delle adunanze della Commissione per il Paesaggio devono indicare i pareri dati, in base a quanto disposto dall'art. 89 comma 4. e sono firmati dal Funzionario Responsabile del Procedimento, dal Segretario e dai membri della commissione.
rt. 89 comma 4. e sono firmati dal Funzionario Responsabile del Procedimento, dal Segretario e dai membri della commissione.
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- Il parere integrale espresso dalle Commissioni deve essere riportato, a cura del Segretario, sugli atti istruttori della pratica edilizia per gli ulteriori provvedimenti. I verbali delle adunanze della Commissione sono riuniti in apposito registro, a cura del segretario della stessa.
provvedimenti. I verbali delle adunanze della Commissione sono riuniti in apposito registro, a cura del segretario della stessa.
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- Il resoconto della seduta della Commissione, costituito da numero di pratica, data dell'avvio del procedimento ed esito, sarà reso noto agli interessati anche tramite sistemi informatizzati.
Articolo 6 ter - Procedura per il Rilascio della Autorizzazione Paesaggistica
ressati anche tramite sistemi informatizzati.
Articolo 6 ter - Procedura per il Rilascio della Autorizzazione Paesaggistica
- Le procedure da adottare per il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica devono seguire le disposizioni di cui al D.Lgs. n°42 del 22/1/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) ed alla L.R. n°1/2005 e loro successive modificazioni ed integrazioni.-
Articolo 6 quater - Norma transitoria
el paesaggio) ed alla L.R. n°1/2005 e loro successive modificazioni ed integrazioni.-
Articolo 6 quater - Norma transitoria
- L'efficacia delle modifiche alle disposizioni degli articoli 3; 4; 5; 6; 6bis del presente regolamento decorre dalla data in cui cesserà il regime transitorio di cui all'art. 159 del D.Lgs. n° 42 del 22/1/2004 -
TITOLO II - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
Articolo 7 - Opere soggette a concessione edilizia Permesso di costruire
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TITOLO II - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
Articolo 7 - Opere soggette a concessione edilizia Permesso di costruire
- Sono sottoposte a Permesso di costruire concessione edilizia le seguenti opere opere descritte dalla Legge Regionale vigente n.1/05 all'art.78 fatte salve le successive modifiche ed integrazioni .
enti opere opere descritte dalla Legge Regionale vigente n.1/05 all'art.78 fatte salve le successive modifiche ed integrazioni .
2. Ai fini dell'applicazione della richiamata normativa regionale, sono altresì considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
mazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:**
- la coltivazione di piante in contenitori così come disciplinati dall'art.84 del Regolamento Urbanistico qualora sia necessaria la realizzazione di viabilità poderale per la circolazione dei mezzi operativi e di trasporto;
anistico qualora sia necessaria la realizzazione di viabilità poderale per la circolazione dei mezzi operativi e di trasporto;**
- la realizzazione di invasi e altri attingimenti idrici, ad esclusione delle piscine pertinenziali, da realizzarsi con le modalità indicate nel Regolamento Urbanistico;
a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati non assimilati alla ristrutturazione edilizia
nto Urbanistico;**
a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati non assimilati alla ristrutturazione edilizia
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
nfrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
d) l'installazione di torri e tralicci, di impianti radiotrasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio-base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, e per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
i di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, e per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, anche con potenza complessiva inferiore a 20 Watt qualora la realizzazione dell'impianto comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato
e) l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure
come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
mbienti di lavoro, oppure
come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
f) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, compresa:
ttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, compresa:
tive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, compresa:
-la coltivazione di piante in contenitore, quando, in relazione alla verifica del rispetto dei criteri generali per le valutazioni del territorio così come definiti nelle N.T.A.
, in relazione alla verifica del rispetto dei criteri generali per le valutazioni del territorio così come definiti nelle N.T.A., non sia possibile verificare anche uno solo dei due criteri citati; in tal caso il titolare dell'attività dovrà dimostrare l'insussistenza degli effetti negativi paventati o prevedere contestuali concreti interventi preventivi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente
A tale scopo nell'ambito della richiesta di concessione permesso di costruire per la coltivazione di piante in vaso o in vivaio, l'interessato dovrà produrre un rilievo dell'area, la descrizione analitica delle quote esistenti, l'andamento morfologico del terreno, le fonti di approvvigionamento di acqua e l'indicazione del fabbisogno idrico nel corso dei singoli periodi dell'anno
l terreno, le fonti di approvvigionamento di acqua e l'indicazione del fabbisogno idrico nel corso dei singoli periodi dell'anno. Ogni opera che comporti il riporto di terra che alteri la quota esistente del terreno, dovrà ottenere il parere della Provincia ai sensi della norma 13 del D.P.C.M. 1999. Stessa documentazione dovrà essere prodotta nell'ambito della procedura che consente il ricorso alla denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività.
- la realizzazione di invasi e altri attingimenti idrici ad esclusione delle piscine di tipo pertinenziale
g) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
h) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
olati e della rete stradale;
h) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
i) - gli interventi di restauro ambientale, intendendo per restauro ambientale il recupero delle aree agricole, forestali e/o naturali, allo scopo di ripristinarne il contesto paesaggistico e ambientale.
- In merito agli Ai fini della realizzazione degli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 78, comma 1, lettera"h" si precisa quanto segue:
della realizzazione degli** interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 78, comma 1, lettera"h" si precisa quanto segue:
- la volumetria esistente e la superficie utile da ricostruire sono calcolate così come definito dall'art. 26 del presente regolamento;
metria esistente e la superficie utile da ricostruire sono calcolate così come definito dall'art. 26 del presente regolamento;**
etria esistente e la superficie utile da ricostruire sono calcolate così come definito dall'art
etria esistente e la superficie utile da ricostruire sono calcolate così come definito dall'art. 26 del presente regolamento;**
l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti privi di valore testimoniale, non assimilabile alla ristrutturazione edilizia o alla ristrutturazione urbanistica e qualora sia consentito dalle N.T.A., Detti interventi possono essere attuati anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso
sentito dalle N.T.A., Detti interventi possono essere attuati anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, ma senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione e/o sulla dotazione degli standard urbanistici e qualora sia consentito ai soli fini di una riqualificazione ambientale; per il calcolo della volumetria da ricostruire, al fine del presente articolo, si dovrà fare riferimento al volume geometrico coincidente con la figura solida definita dalla sagoma planivolumetrica
articolo, si dovrà fare riferimento al volume geometrico coincidente con la figura solida definita dalla sagoma planivolumetrica, fermo restando che la superficie utile (calcolata secondo le modalità indicate all'art
7 punto 1° comma 1° delle N.T.A.) dell'organismo edilizio ricostruito dovrà essere minore o pari a quella del manufatto demolito, calcolata nella medesima maniera.
In caso si intervenga in un lotto edificabile, con capacità edificatoria non interamente sfruttata, la superficie utile ricostruita sarà calcolata ai fini della verifica dei parametri urbanistici.
In caso invece di capacità edificatoria saturata, in relazione agli indici di edificabilità ammessa, non si potrà, nell'intervento di ricostruzione, incrementare la superficie coperta.
azione agli indici di edificabilità ammessa, non si potrà, nell'intervento di ricostruzione, incrementare la superficie coperta.
I manufatti ricostruiti devono in ogni caso rispettare le normative applicabili alle nuove costruzioni comprese le dotazioni di aree a parcheggio..
devono in ogni caso rispettare le normative applicabili alle nuove costruzioni comprese le dotazioni di aree a parcheggio..
devono in ogni caso rispettare le normative applicabili alle nuove costruzioni comprese le dotazioni di aree a parcheggio..
.2. Per le opere pubbliche dei Comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato e l'opera è dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti e degli appalti) L. 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia
, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei pareri necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
Articolo 8 - Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio attività
- Fatto salvo quanto diversamente prescritto in altra parte del R.E. per interventi inerenti specifiche attività o zonizzazioni sono sottoposti a denuncia di inizio attività non riconducibili all'elenco di cui all'art. 7, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia vigente e adottata ed in particolare a titolo esemplificativo:
, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia vigente e adottata ed in particolare a titolo esemplificativo:
a) le opere di rinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; Non rientrano nella presente definizione le attività connesse alla sistemazione di spazi verdi pertinenziali, da considerarsi come attività libera.
presente definizione le attività connesse alla sistemazione di spazi verdi pertinenziali, da considerarsi come attività libera.
b) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dall'art.4 della legge regionale 23 maggio 1994 n. 39; a tale scopo si specifica che le attività presenti o insediabili sul territorio debbono essere ascritte, direttamente o per analogia, all'elenco descrittivo di cui all' allegato 2 al presente regolamento
orio debbono essere ascritte, direttamente o per analogia, all'elenco descrittivo di cui all' allegato 2 al presente regolamento
c) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
presente regolamento
c) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
presente regolamento
c) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
d) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso
upazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso. Si definiscono "depositi di materiali a cielo aperto" gli spazi destinati al deposito di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, nonché gli spazi per deposito ed esposizione di merci ( caravan, camper, autoveicoli nuovi e usati, materiali vari), non supportati da costruzioni che determinino superficie utile e opere di preparazione del suolo
nuovi e usati, materiali vari), non supportati da costruzioni che determinino superficie utile e opere di preparazione del suolo. I depositi di materiali non finalizzati alla esposizione, dovranno essere opportunamente schermati dalla via pubblica con specie arboree. Non sono sottoposte al presente articolo le discariche normate della specifica normativa di riferimento.
- Sono altresì sottoposte a denuncia di inizio attività i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente
a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili, esclusivamente nel caso di zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs 490/99 o sottoposte ad atto di assenso del Comune ai sensi del successivo comma 4 lett.d , sono da
ambientale ai sensi del D.Lgs 490/99 o sottoposte ad atto di assenso del Comune ai sensi del successivo comma 4 lett.d , sono da
considerarsi opere di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto le seguenti opere elencate a titolo esemplificativo:
a.1 costruzione di cancelletti o sostituzione di quelli esistenti con forme e materiali diverse
a.2 sostituzione di infissi esterni con altri di materiale diverso
a.3 installazione di parabole, e impianti di climatizzazione
a.2 sostituzione di infissi esterni con altri di materiale diverso
a.3 installazione di parabole, e impianti di climatizzazione
a.4 tende e tendoni comprensivi di supporti, non stabilmente infissi al suolo, non chiusi lateralmente;
anti di climatizzazione
a.4 tende e tendoni comprensivi di supporti, non stabilmente infissi al suolo, non chiusi lateralmente;
a.5 installazione condizionatori di tipo a parete, comprensivi degli appositi supporti; il loro utilizzo non dovrà determinare alcuna variazione della temperatura dell'aria negli ambienti confinati limitrofi e/o prospicienti e rispettare la normativa sull'inquinamento acustico;
a.6 realizzazione di barbecue
bienti confinati limitrofi e/o prospicienti e rispettare la normativa sull'inquinamento acustico;
a.6 realizzazione di barbecue
a.7 rifacimento di manti di copertura anche con inserimento di guaine impermeabilizzanti e pannelli isolanti con modifica del materiale
a.8 rifacimento totale e parziale di intonaci con alterazione dei materiali
a.9 tinteggiature con colore diverso dall' esistente
.8 rifacimento totale e parziale di intonaci con alterazione dei materiali
a.9 tinteggiature con colore diverso dall' esistente
a.10 sostituzione di canne fumarie, di aspirazione e camini con alterazione della posizione, della forma e della dimensione di quelle esistenti e relative opere connesse.
irazione e camini con alterazione della posizione, della forma e della dimensione di quelle esistenti e relative opere connesse.
razione e camini con alterazione della posizione, della forma e della dimensione di quelle esistenti e relative opere connesse.
b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso e alterazioni del carattere architettonico dell'edificio
Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, manutenzione straordinaria le seguenti opere :
b.1 Apertura e chiusura di porte interne ed esterne e di finestre.
b.2 realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti infissi al suolo anche con fondazioni completamente interrate da mettere in opera per delimitare aree agricole;
b.3 Demolizione, sostituzione e costruzione di partizioni interne, di qualsiasi materiale e spessore non preordinate al frazionamento in più unità immobiliari
e costruzione di partizioni interne, di qualsiasi materiale e spessore non preordinate al frazionamento in più unità immobiliari
b.4 Realizzazione e/o spostamento di collegamenti verticali interni alle singole unità immobiliari senza creazione di nuova Su.
b.5 Demolizione e/o sostituzione anche con traslazione dei solai senza aumento di superficie utile all'interno dell'unità immobiliare.
b.6 Adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, all'interno dell'immobile.
immobiliare.
b.6 Adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, all'interno dell'immobile.
b.7 Realizzazione di soppalchi che non determinino aumento di superficie utile (altezza libera non superiore a ml 1,80). Non sono considerati aumento di Su nelle tipologie industriali o di magazzino, le strutture metalliche autoportanti di stoccaggio delle merci
b.8 Sottomurazioni e interventi nel sottosuolo non assimilabile al restauro conservativo
autoportanti di stoccaggio delle merci
b.8 Sottomurazioni e interventi nel sottosuolo non assimilabile al restauro conservativo
b.9 Realizzazione di muri di sostegno e di contenimento;
b.10 Realizzazione di muri di cinta, recinzioni, cancellate e pavimentazioni e sistemazioni esterne e loro rifacimento con modificazione dei materiali e delle tipologie, comprese le attrezzature per il tempo libero;
ioni esterne e loro rifacimento con modificazione dei materiali e delle tipologie, comprese le attrezzature per il tempo libero;
b.11 Realizzazione di balconi, pensiline su edifici esistenti, con aggetto fino 1,50 ml, di pergolati, di gazebi totalmente aperti e senza copertura;
b.12 Realizzazione di impianti tecnologici
b.13 Realizzazione di nuove canne fumarie esterne; ;
b.14 Realizzazione di vetrine e loro sostituzione anche con modifica di forma e materiali;
ne di nuove canne fumarie esterne; ;
b.14 Realizzazione di vetrine e loro sostituzione anche con modifica di forma e materiali;
b.15 Rivestimenti delle pareti esterne di un edificio, compresa la coibentazione
b.16 Realizzazione di scale esterne di sicurezza aperte e scoperte;
le pareti esterne di un edificio, compresa la coibentazione
b.16 Realizzazione di scale esterne di sicurezza aperte e scoperte;
b.17 Rifacimento parziale o totale delle coperture, ivi compresi gli elementi strutturali, ferme restando le quote dei fronti. Ove non escluso, è ammesso, ai fini della coibentazione o della formazione dei cordoli perimetrali, l'ispessimento del coperto per un'altezza massima di 25 cm
fini della coibentazione o della formazione dei cordoli perimetrali, l'ispessimento del coperto per un'altezza massima di 25 cm
fini della coibentazione o della formazione dei cordoli perimetrali, l'ispessimento del coperto per un'altezza massima di 25 cm
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso
ediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, tali opere comprendono altresì gli interventi sistematici
ll'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, tali opere comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto e in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono a titolo semplificativo altresì:
nazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono a titolo semplificativo altresì:
d1) la realizzazione di nuova superficie utile, ottenuta anche attraverso il diverso posizionamento dei solai.
icativo altresì:
d1) la realizzazione di nuova superficie utile, ottenuta anche attraverso il diverso posizionamento dei solai.
d2) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali o con materiali tipici della realtà architettonica locale,nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatto salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
so ingombro planivolumetrico, fatto salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
o ingombro planivolumetrico, fatto salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
d3) la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione, nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza; ai fini del calcolo del volume da ricostruire si dovrà fare riferimento al volume geometrico coincidente con la figura solida definita dalla sagoma planivolumetrica
costruire si dovrà fare riferimento al volume geometrico coincidente con la figura solida definita dalla sagoma planivolumetrica. Si definisce volume secondario ogni manufatto che abbia un rapporto di pertinenzialità con il fabbricato principale
d4) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non si configurino come nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze e limitati interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica; si intendono pertinenze anche piscine, campi da tennis o altri impianti sportivi ad uso privato e i parcheggi all'aperto e interrati ai sensi dell'art. 9 della L.122/'89
mpi da tennis o altri impianti sportivi ad uso privato e i parcheggi all'aperto e interrati ai sensi dell'art. 9 della L.122/'89
pi da tennis o altri impianti sportivi ad uso privato e i parcheggi all'aperto e interrati ai sensi dell'art
pi da tennis o altri impianti sportivi ad uso privato e i parcheggi all'aperto e interrati ai sensi dell'art. 9 della L.122/'89
d5) le addizioni, non computabili ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale per la realizzazione di servizi igienici e volumi tecnici, i quali potranno avere ciascuno dimensione massima di mq 8 netti per unità immobiliare
one di servizi igienici e volumi tecnici, i quali potranno avere ciascuno dimensione massima di mq 8 netti per unità immobiliare, di autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati e nei limiti consentiti dal vigente strumento urbanistico,nonché il rialzamento del sottotetto ove ciò non sia escluso dagli strumenti urbanistici
ntiti dal vigente strumento urbanistico,nonché il rialzamento del sottotetto ove ciò non sia escluso dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si possano costituire nuove unità immobiliari; sono compresi in tali fattispecie gli ampliamenti una tantum di cui all'art
5, comma 3, della legge regionale 14 aprile 1995 n° 64 come modificata dalla legge regionale 4 aprile 1997 n° 25, qualora attuati tramite rialzamento del sottotetto.
d6) il cambio di destinazione fra le categorie d'uso definite dalla L.R. 39/'94 qualora assoggettate a opere di interventi di restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale se riguarda l'intero edificio;
e) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
ento degli immobili alle esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
f) la collocazione di insegne, cartelloni e altri indicatori pubblicitari, in tale caso la denuncia di inizio attività deve attestare il rispetto del vigente Regolamento delle Insegne
g) l'ampliamento e la modifica della superficie di vendita di cui al D.Lgs. 114/'98 anche in assenza di opere edilizie
Insegne
g) l'ampliamento e la modifica della superficie di vendita di cui al D.Lgs. 114/'98 anche in assenza di opere edilizie
Insegne
g) l'ampliamento e la modifica della superficie di vendita di cui al D.Lgs. 114/'98 anche in assenza di opere edilizie
- Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'art.7 del presente regolamento, qualora siano specificatamente disciplinati dal Regolamento Urbanistico di cui all'art. 28 della L.R. n. 5/95 (norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'art
i cui all'art. 28 della L.R. n. 5/95 (norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'art. 29 della stessa legge regionale, da piani attuativi comunali denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale, in sede di approvazione degli stessi piani
a cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale, in sede di approvazione degli stessi piani, in base al comma 3 dell'art
4 della L.R. 52/'99 come modificata dalla L.R. 43/2003
- L'esecuzione delle opere e degli interventi sopraelencati è subordinata: alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità qualora sussista anche una sola delle seguenti condizioni:
a) l'esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 490/'99
b) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 91, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
obili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 91, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
c) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art.149 del D.Lgs. /490/'99 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II Capo II della legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo);
al Titolo II Capo II della legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo);
al Titolo II Capo II della legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo);
d)gli interventi siano da eseguire su immobili ricadenti nelle zone omogenee B01
onale e organizzativo della difesa del suolo);
d)gli interventi siano da eseguire su immobili ricadenti nelle zone omogenee B01. A o assimilati alla disciplina di quest'ultima dallo strumento urbanistico vigente o adottato, in quanto giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico, quali gli edifici e i manufatti censiti come emergenze ambientali, i ponti, i muri d'ambito delle antiche viabilità, le edicole, le cancellate
ici e i manufatti censiti come emergenze ambientali, i ponti, i muri d'ambito delle antiche viabilità, le edicole, le cancellate, i genere,i manufatti contrassegnati con apposito simbolo sulle tavole di P.R.G
e/o inseriti nella "carta delle permanenze ambientali" allegata al Piano strutturale , e comportino modifiche della sagoma e/o dei prospetti.
- Nei casi elencati alle lettere b), c) e d) del precedente comma 4 il Dirigente, previo parere espresso dalla Commissione edilizia, rilascerà atto di assenso ai soli fini della tutela architettonica e ambientale.
vio parere espresso dalla Commissione edilizia, rilascerà atto di assenso ai soli fini della tutela architettonica e ambientale.
6.E' assoggettato in ogni caso ad atto di assenso del competente Servizio Verde e Sport, con le procedure indicate all'art.71: l'abbattimento di piante esistenti, che può essere consentito in via eccezionale. In tal caso ogni pianta abbattuta deve essere sostituita da altra di idonee caratteristiche all'interno del lotto, fatto salvo un diverso parere dell'Ufficio Verde.
ve essere sostituita da altra di idonee caratteristiche all'interno del lotto, fatto salvo un diverso parere dell'Ufficio Verde.
Articolo 8 - Opere ed interventi sottoposti a SCIA (Segnalazione certificata inizio attività)
so parere dell'Ufficio Verde.
Articolo 8 - Opere ed interventi sottoposti a SCIA (Segnalazione certificata inizio attività)
o parere dell'Ufficio Verde.
Articolo 8 - Opere ed interventi sottoposti a SCIA (Segnalazione certificata inizio attività)
- Fatto salvo quanto diversamente prescritto in altra parte del R.E. per interventi inerenti specifiche attività o zonizzazioni, sono sottoposti a SCIA le opere descritte dalla Legge Regionale vigente 1/05 di cui all'art.79 fatte salve successive modifiche ed integrazioni, nonché le opere non riconducibili all'elenco di cui all'art
di cui all'art.79 fatte salve successive modifiche ed integrazioni, nonché le opere non riconducibili all'elenco di cui all'art. 7, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia vigente e adottata. ed in particolare a titolo esemplificativo:
- Sono sottoposti a SCIA, oltre agli interventi di cui all'art. 79 della L.R. 1/05, le seguenti trasformazioni:
- Gli impianti di vasetteria così come disciplinati dall'art.84 del Regolamento Urbanistico qualora non sia prevista alcuna realizzazione di viabilità poderale per la circolazione dei mezzi operativi e di trasporto.
Articolo 8 bis- Installazione di impianti utilizzanti energie alternative
ircolazione dei mezzi operativi e di trasporto.**
Articolo 8 bis- Installazione di impianti utilizzanti energie alternative
- Al fine di promuovere l'uso di energie alternative e di incentivare un'edilizia improntata al risparmio energetico contemperando la tutela del paesaggio e dei centri storici, si prescrive:
are un'edilizia improntata al risparmio energetico contemperando la tutela del paesaggio e dei centri storici, si prescrive:
l'installazione degli impianti viene regolamentata, in linee Guida regionali di sostenibilità di cui alla Delibera GRT n 18 del 3.4.2006, nell'apposita "SCHEDA TECNICA ALLEGATO n°3?" al presente regolamento.
sostenibilità di cui alla Delibera GRT n 18 del 3.4.2006, nell'apposita "SCHEDA TECNICA ALLEGATO n°3?" al presente regolamento.
- per la nuova edificazione, per la ristrutturazione urbanistica e per la sostituzione edilizia la classe energetica dobbale "A", ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, D.M. 26 giugno 2009, L. R. 24 Febbraio 2005, n. 39, D.P.G.R. 25 febbraio 2010, n. 17/R e s.m.i.;
.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, D.M. 26 giugno 2009, L. R. 24 Febbraio 2005, n. 39, D.P.G.R. 25 febbraio 2010, n. 17/R e s.m.i.;**
Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, D.M. 26 giugno 2009, L. R. 24 Febbraio 2005, n. 39, D.P.G.R. 25 febbraio 2010, n. 17/R e s.m.i.;**
**2
19 agosto 2005, n. 192, D.M. 26 giugno 2009, L. R. 24 Febbraio 2005, n. 39, D.P.G.R. 25 febbraio 2010, n. 17/R e s.m.i.;**
**2. l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari all'interno delle aree omogenee "A" e nel territorio rurale è ammessa sui manufatti secondari e nei soli fabbricati nuovi individuati dal Piano la città storica
"A" e nel territorio rurale è ammessa sui manufatti secondari e nei soli fabbricati nuovi individuati dal Piano la città storica, a condizione che sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate; interessi falde di copertura secondarie; non preveda il mero appoggio di elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, predisponendo una mascheratura di eventuali telai
re di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, predisponendo una mascheratura di eventuali telai, con la priorità per forme e materiali di adeguata valenza estetica; i serbatoi o altri accessori siano posti all'interno dei volumi costruiti.**
2.2 Per tutto quanto riguarda l'installazione di impianti utilizzanti energie rinnovabili diverse da quelle contemplate nell'allegato di cui al comma 1-3 si rimanda alla legislazione nazionale e regionale.
- Per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del Permesso di Costruire, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, è subordinato alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica:
llazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica:
a. non inferiore a 1 3 kW per ciascuna unità abitativa;
b. non inferiore a 5-10 kW per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati;
tativa;
b. non inferiore a 5-10 kW per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati;
ativa;
b. non inferiore a 5-10 kW per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati;
3
iva;
b. non inferiore a 5-10 kW per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati;
- In caso di realizzazione di nuovi impianti termici su edifici esistenti o di sostituzione totale degli impianti termici esistenti
n caso di realizzazione di nuovi impianti termici su edifici esistenti o di sostituzione totale degli impianti termici esistenti, è fatto obbligo di utilizzare fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria e di impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% su base annua del fabbisogno di energia primaria la produzione di acqua calda sanitaria
Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici classificati come zone A ad esclusione degli edifici rappresentati nel "Vecchio Catasto" e comunque identificati come "permanenze ambientali". Fatte salve le disposizioni dell'ALLEGATO 3, tale obbligo può essere derogato, in tutto o in parte, solo quando si dimostri, con apposita relazione, l'impossibilità tecnica a raggiungere gli obiettivi obbligatori di cui al presente comma.
- Gli impianti a terra nei resedi di riferimento devono essere realizzati con tecniche che non pregiudichino l'accessibilità dell'intervento ed il recupero della fertilità dei terreni. In particolare sono da privilegiare le installazioni su pensiline che consentano l'uso del terreno circostante sottostante a parcheggio o ad aree di sosta di mezzi di trasporto pubblico.
ine che consentano l'uso del terreno circostante sottostante a parcheggio o ad aree di sosta di mezzi di trasporto pubblico.
- Tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alle prescrizioni di legge in materia di rendimento ed efficienza energetica degli immobili dovranno essere resi in conformità alla vigente legislazione nazionale e regionale ed in particolare al:
D.Lgs. n°192 del 19/8/2005;
nno essere resi in conformità alla vigente legislazione nazionale e regionale ed in particolare al:
D.Lgs. n°192 del 19/8/2005;
D.P.R. n°59 del 02/04/2009; D.Lgs. n°115 del 30/5/2008; Legge n°244 del 24/12/2007; L.R. n°39 del 24/2/2005; e loro successive modifiche e integrazioni.
Articolo 9 – Attività edilizia libera
del 24/12/2007; L.R. n°39 del 24/2/2005; e loro successive modifiche e integrazioni.
Articolo 9 – Attività edilizia libera
del 24/12/2007; L.R. n°39 del 24/2/2005; e loro successive modifiche e integrazioni.
Articolo 9 – Attività edilizia libera
**1
24/12/2007; L.R. n°39 del 24/2/2005; e loro successive modifiche e integrazioni.
Articolo 9 – Attività edilizia libera
**1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e del presente regolamento edilizio, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica
rticolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs
42/2004 e di cui all'articolo 79, comma 4,**
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell'art. 80 della L.R. 1/2005, sono elencati, a titolo esemplificativo, al successivo articolo 9-bis.
lo abilitativo ai sensi dell'art. 80 della L.R. 1/2005, sono elencati, a titolo esemplificativo, al successivo articolo 9-bis.**
o abilitativo ai sensi dell'art. 80 della L.R. 1/2005, sono elencati, a titolo esemplificativo, al successivo articolo 9-bis.**
**2. Gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni tutelati e sul patrimonio edilizio storico sono soggetti, ove implicanti interventi di rifacimento, sostituzione o simili, ad atto di assenso e/o di autorizzazione paesaggistica così come previsto dai commi 4 e 5 dell'art.79 della L.R.1/05 e dal Regolamento Urbanistico
e/o di autorizzazione paesaggistica così come previsto dai commi 4 e 5 dell'art.79 della L.R.1/05 e dal Regolamento Urbanistico. Tali interventi, a fini esemplificativi, sono contrassegnati nell'elenco di cui al successivo art. 9-bis dalla seguente simbologia(*).**
Articolo 9bis – qualificazione degli interventi di manutenzione ordinaria
1) Lavori alle facciate:
Articolo 9bis – qualificazione degli interventi di manutenzione ordinaria
1) Lavori alle facciate:
- rifacimento della tinteggiatura senza cambio di colore; - riparazione degli elementi decorativi con le stesse caratteristiche; - rifacimento degli elementi decorativi con le stesse caratteristiche(*); - riparazione o rifacimento dell'intonaco; - riparazione di cancelli, inferriate e ringhiere con le stesse caratteristiche degli elementi esistenti;
o dell'intonaco;** - riparazione di cancelli, inferriate e ringhiere con le stesse caratteristiche degli elementi esistenti; - sostituzione di cancelli, inferriate e ringhiere con le stesse caratteristiche degli elementi esistenti (*); - riparazione o sostituzione di griglie o botole; - realizzazione di coibentazioni e rivestimenti a cappotto fino ad uno spessore massimo di cm 5; - realizzazione di vani e sportelli per la protezione di impianti e contatori;
potto fino ad uno spessore massimo di cm 5;** - realizzazione di vani e sportelli per la protezione di impianti e contatori; - realizzazione di manufatti per la protezione di impianti e contatore fino ad una superficie massima di mq 0,50; - riparazione di canne fumarie con le medesime caratteristiche; - sostituzione di canne fumarie con altre delle medesime caratteristiche e dimensioni (*); - riparazione o rifacimento delle pavimentazioni di terrazze e balconi
re delle medesime caratteristiche e dimensioni (*);** - riparazione o rifacimento delle pavimentazioni di terrazze e balconi -riparazione, sostituzione e nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi ; - riparazione degli elementi di finitura di terrazze e balconi, compreso la posa in opera di fioriere ornamentali;
lconi ;** - riparazione degli elementi di finitura di terrazze e balconi, compreso la posa in opera di fioriere ornamentali; - rifacimento degli elementi di finitura di terrazze e balconi, compreso la posa in opera di fioriere ornamentali (*); -installazione di cassa bancaria automatica (bancomat) all'interno di infisso esistente(*);
-piccole aperture per presa d'aria, aventi una superficie massima di cmq 400; -riparazione o sostituzione di tende parasole, mantenendo le caratteristiche preesistenti; -installazione di zanzariere.
2) Lavori alla copertura:
i tende parasole, mantenendo le caratteristiche preesistenti;** -installazione di zanzariere.
2) Lavori alla copertura:
-Ripassatura del manto di copertura con possibile sostituzione o integrazione degli elementi deteriorati, compreso anche la sostituzione degli elementi secondari ammalorati della copertura; -sostituzione degli elementi del manto di copertura con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche per forma e materiali;
-sostituzione degli elementi del manto di copertura con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche per forma e materiali;** -riparazione, rifacimento o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e di impermeabilizzazione; -riparazione o sostituzione di canali di gronda e pluviali con elementi aventi le stesse caratteristiche; -riparazione, rifacimento o nuova realizzazione della cimasa dei parapetti di terrazze e balconi;
stesse caratteristiche;** -riparazione, rifacimento o nuova realizzazione della cimasa dei parapetti di terrazze e balconi; - rifacimento o nuova realizzazione della cimasa dei parapetti di terrazze e balconi (*); -riparazione, rifacimento del rivestimento delle strutture di coronamento con elementi in lamiera di rame, lamiera verniciata o similari, -riparazione o rifacimento di comignoli e canne fumarie con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche e dimensioni;
** -riparazione o rifacimento di comignoli e canne fumarie con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche e dimensioni; -rifacimento di comignoli e canne fumarie con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche e dimensioni (*); -nuova realizzazione di comignoli fino ad un'altezza massima fuori falda di ml 1,00 (*); -nuova realizzazione di lucernari e passi d'uomo nella misura massima di 1 per ogni falda e della superficie massima di mq 0,50(*);
a realizzazione di lucernari e passi d'uomo nella misura massima di 1 per ogni falda e della superficie massima di mq 0,50(*);** -riparazione o sostituzione degli elementi non strutturali di pensiline, pergolati, mantenendo invariate le caratteristiche preesistenti.
3) Sistemazioni ed opere esterne e pertinenziali:
3) Sistemazioni ed opere esterne e pertinenziali:
-riparazione o rifacimento delle pavimentazioni esterne senza modifica al disegno preesistente e alle superfici a verde e permeabili; - installazione di tende e tendoni su aree per una superficie con le modalità e limiti definiti all'art. 26/28 punto 2 del presente RE ,(*) -installazione di arredi esterni semplicemente appoggiati al suolo con le modalità e limiti definiti all'art. 26/28 punto 1 del presente RE;(*)
arredi esterni semplicemente appoggiati al suolo con le modalità e limiti definiti all'art. 26/28 punto 1 del presente RE;()** **-nuova realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti semplicemente infissi al suolo, senza impiego di malte o conglomerati, dell'altezza massima fuori terra di ml 150;()** -nuova costruzione di barbecue o forni di piccole dimensioni con le modalità e limiti definiti all'art. 26/28 punto 2 del presente RE , (*)
zione di barbecue o forni di piccole dimensioni con le modalità e limiti definiti all'art. 26/28 punto 2 del presente RE , ()** -riparazione o sostituzione di barriera manuale o automatica per l'accesso carrabile; **-installazione di paletti dissuasori ()** -riparazione o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive preesistenti;
arazione o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive preesistenti;** -sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive preesistenti (*); -esecuzione delle opere necessarie per lo scolo delle acque piovane; -installazione di modesti elementi di natura ornamentale;(*)
-riparazione o rifacimento di strada privata interna sullo stesso tracciato e con le stesse caratteristiche.
4) Lavori interni agli edifici:
cimento di strada privata interna sullo stesso tracciato e con le stesse caratteristiche.**
4) Lavori interni agli edifici:
-Riparazione o sostituzione di pavimenti, rivestimenti, infissi ed ogni altra opera di finitura; -riparazione, rifacimento o nuova realizzazione di arredi fissi quali controsoffitti e caminetti; -riparazione o rifacimento di intonaco; -realizzazione di nicchie per il contenimento di impianti e contatori;
inetti;** -riparazione o rifacimento di intonaco; -realizzazione di nicchie per il contenimento di impianti e contatori; -riparazione o sostituzione degli elementi di finitura, non strutturali, delle parti condominiali del fabbricato; -posa in opera di pareti mobili e di pavimenti galleggianti.
5) Impianti tecnologici ed igienico- sanitari:
5) Impianti tecnologici ed igienico- sanitari:
-Riparazione o sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari; -riparazione o sostituzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche; -riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento liquami, compreso fosse biologiche o impianti di depurazione ed ogni altro accessorio relativo, fino al limite della proprietà privata;
compreso fosse biologiche o impianti di depurazione ed ogni altro accessorio relativo, fino al limite della proprietà privata;** - riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, fino al limite della proprietà privata; -riparazione, sostituzione o nuova installazione di antenna ricevente radio – TV(*) ; -posa in opera di cavi elettrici interrati o sotto traccia nell'area privata, a servizio di impianti esistenti;
– TV(*) ;** -posa in opera di cavi elettrici interrati o sotto traccia nell'area privata, a servizio di impianti esistenti; -installazione di pompa di calore, intesa come estensione dell'impianto termico esistente.
6) Opere necessarie all'eliminazione di barriere architettoniche:
-Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di manufatti che alternino la sagoma dell'edificio, oppure rampe per il superamento di dislivelli non superiori a ml 1,00(*).
Articolo -10 - Manufatti temporanei, stagionali e precari
pe per il superamento di dislivelli non superiori a ml 1,00(*).**
Articolo -10 - Manufatti temporanei, stagionali e precari
1. L'installazione di manufatti temporanei, stagionali e precari costituisce attività edilizia libera ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 L.R. 1/05.
fatti temporanei, stagionali e precari costituisce attività edilizia libera ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 L.R. 1/05.**
a) i manufatti temporanei di cui all'art. 80 comma 2 lettera "b" L.R. 1/2005 sono consentiti per soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e devono essere immediatamente rimossi al cessare della necessità, entro e non oltre novanta giorni non prorogabili;
temporanee e devono essere immediatamente rimossi al cessare della necessità, entro e non oltre novanta giorni non prorogabili;
2. la comunicazione d'inizio lavori, prescritta dall'art. 80, comma 2, della L.R. 1/2005, deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'interessato, contenente: a) descrizione delle obiettive esigenze temporanee e contingenti che rendono necessario la realizzazione del manufatto;
e:** a) descrizione delle obiettive esigenze temporanee e contingenti che rendono necessario la realizzazione del manufatto; b) impegno alla rimozione del manufatto entro il termine massimo previsto dalla legge;
3. l'interessato deve comunicare l'avvenuta rimozione del manufatto entro dieci giorni dal termine massimo di permanenza.
3. l'interessato deve comunicare l'avvenuta rimozione del manufatto entro dieci giorni dal termine massimo di permanenza.
3. l'interessato deve comunicare l'avvenuta rimozione del manufatto entro dieci giorni dal termine massimo di permanenza.
**4. I manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale di cui all'art. 80 comma 2 lett. d-bis) della L.R. 1/2005 previsti e disciplinati dal Regolamento di attuazione dell'articolo 41, comma 8 L.R.1/05, D.P.G.R
lett. d-bis) della L.R. 1/2005 previsti e disciplinati dal Regolamento di attuazione dell'articolo 41, comma 8 L.R.1/05, D.P.G.R. n.7/R del 09/02/2010, e dall'art.75 del Regolamento Urbanistico, possono essere installati, previa comunicazione, per un periodo non superiore a due anni, non prorogabili.**
5. I manufatti di cui al presente articolo devono essere: a) realizzati con strutture in materiale leggero; b) appoggiati a terra senza opere idonee a determinare una trasformazione permanente delle stato dei luoghi; 6. Le serre stagionali sono esclusivamente destinate al ricovero di specie arboree o di floricoltura. 7. Le serre temporanee sono realizzate con materiali trasparenti di nylon o simili.
o di specie arboree o di floricoltura.** 7. Le serre temporanee sono realizzate con materiali trasparenti di nylon o simili.
8. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lvo 42/04 i manufatti temporanei non necessitano della relativa Autorizzazione paesaggistica se installati per periodi inferiori a 120 giorni.
fatti temporanei non necessitano della relativa Autorizzazione paesaggistica se installati per periodi inferiori a 120 giorni.**
9. In caso di violazione dei commi 2, 3, 4 e 6 del presente articolo, è applicata una sanzione pari a €.1.000,00 per ogni mese di ulteriore permanenza del manufatto temporaneo oltre la scadenza.
, è applicata una sanzione pari a €.1.000,00 per ogni mese di ulteriore permanenza del manufatto temporaneo oltre la scadenza.**
5. Qualora il manufatto non sia rimosso entro un anno dal termine massimo prescritto dalla legge o dal presente articolo, sarà assimilato ad una consistenza edilizia permanente e conseguentemente assoggettato ai provvedimenti sanzionatori di cui al Titolo VIII della L.R.1/05.
Articolo 9 – Manufatti temporanei e stagionali
ettato ai provvedimenti sanzionatori di cui al Titolo VIII della L.R.1/05.**
Articolo 9 – Manufatti temporanei e stagionali
- Gli interventi volti all'installazione di manufatti temporanei e stagionali sono assoggettati a rilascio di Concessione temporanea. Sarà richiesta la stipula di apposito Atto d'Obbligo con il quale il concessionario si impegna a rimuovere il manufatto allo scadere del periodo temporale concesso
to Atto d'Obbligo con il quale il concessionario si impegna a rimuovere il manufatto allo scadere del periodo temporale concesso
- Si definiscono interventi per manufatti temporanei e stagionali quelli volti ad installare manufatti precari di facile asportabilità, atti a far fronte ad esigenze temporanee di attività esistenti, da dimostrare con apposita relazione. Gli interventi di cui sopra, sono ammessi purché non avvengano sostanziali modificazioni dei luoghi.
are con apposita relazione. Gli interventi di cui sopra, sono ammessi purché non avvengano sostanziali modificazioni dei luoghi.
- Tutti gli interventi relativi ai manufatti temporanei e stagionali sono soggetti alla presentazione della documentazione prevista per le concessioni edilizie, integrata con il sopraccitato atto d'obbligo e una relazione sui materiali impiegati e sulle modalità di installazione e rimozione; in mancanza si applicano le sanzioni di legge.
relazione sui materiali impiegati e sulle modalità di installazione e rimozione; in mancanza si applicano le sanzioni di legge.
- E' fatto obbligo agli intestatari del nullaosta di cui sopra, di ripristinare l'area di sedime del manufatto entro il periodo di tempo stabilito nel titolo abilitativo.
Articolo -11- Interventi Urgenti
l'area di sedime del manufatto entro il periodo di tempo stabilito nel titolo abilitativo.
Articolo -11- Interventi Urgenti
'area di sedime del manufatto entro il periodo di tempo stabilito nel titolo abilitativo.
Articolo -11- Interventi Urgenti
1
rea di sedime del manufatto entro il periodo di tempo stabilito nel titolo abilitativo.
Articolo -11- Interventi Urgenti
- Gli interventi che si rendono necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, possono in ogni caso essere eseguiti, sotto la responsabilità personale del committente, senza titolo abilitativo e solo per quanto riguarda l'eliminazione dell'effettiva esistenza del pericolo, presentando, prima dell'inizio dei lavori
ativo e solo per quanto riguarda l'eliminazione dell'effettiva esistenza del pericolo, presentando, prima dell'inizio dei lavori, una Comunicazione su apposito stampato comunale corredata da perizia redatta da tecnico abilitato, relativa alla sussistenza del pericolo ed alle opere necessarie per la sua immediata eliminazione, nonché da documentazione fotografica relativa allo stato di fatto antecedente gli interventi.
- **Potranno pertanto essere eseguite, a titolo esemplificativo, opere di consolidamento provvisorio, distacco o smontaggio di porzioni pericolanti, installazione di pensiline di protezione dagli agenti atmosferici, puntellamenti; tali interventi, se necessario
ni pericolanti, installazione di pensiline di protezione dagli agenti atmosferici, puntellamenti; tali interventi, se necessario, dovranno comunque essere corredati dagli adempimenti del caso con riferimento alla normativa sulla sicurezza nei cantieri edili (d.lvo 81/08) nonché da eventuali autorizzazioni dell'Ufficio Mobilità in relazione alla eventuale occupazione del suolo pubblico.**
Successivamente alla messa in sicurezza di cui al presente comma, per l'intervento di ripristino e pertanto di manutenzione straordinaria dovranno seguire gli adempimenti di cui al seguente comma.
2.3 Entro i
ARTICOLO 13 - Piano di recupero - documentazione a corredo
o seguire gli adempimenti di cui al seguente comma.**
2.3 Entro i
ARTICOLO 13 - Piano di recupero - documentazione a corredo
- I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero delimitate ai sensi dell'articolo 27 della Legge n. 457/78, possono presentare proposte di piani di recupero relativi ad una porzione od alla totalità di dette zone, purché rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno tre quarti del valore complessivo degli immobili interessati.
ne, purché rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno tre quarti del valore complessivo degli immobili interessati.
- Il progetto del piano di recupero deve essere costituito dai seguenti elaborati:
-1) Estratti del vigente P.R.G. relativamente alle mappe ed alle norme che interessano strettamente l'intervento.
ti elaborati:
-1) Estratti del vigente P.R.G. relativamente alle mappe ed alle norme che interessano strettamente l'intervento.
-2) Estratto della mappa catastale relativa alle particelle edilizie coperte e scoperte direttamente interessate dall'intervento, nonché, alle particelle circostanti, per una distanza di almeno m50 dai confini. Estratto della carta dei vincoli ambientali. Estratto delle emergenze ambientali e del Piano Strutturale
almeno m50 dai confini. Estratto della carta dei vincoli ambientali. Estratto delle emergenze ambientali e del Piano Strutturale
-3) Relazione corredata di eventuali grafici e/o planimetrie, contenente i punti di linea e di quota delle strade e delle fognature, preindicati dal competente Ufficio Comunale, serviti derivanti dalla presenza di manufatti relativi ad opere di urbanizzazione, vincoli che riguardano più specificatamente la zona soggetta al Piano di Recupero.
anufatti relativi ad opere di urbanizzazione, vincoli che riguardano più specificatamente la zona soggetta al Piano di Recupero.
-4) Relazione di analisi delle trasformazioni storiche del tessuto urbanistico della zona interessata dall'intervento.
ecupero.
-4) Relazione di analisi delle trasformazioni storiche del tessuto urbanistico della zona interessata dall'intervento.
-5) Descrizione di ciascun fabbricato esistente, con rilievo di tutti i piani dell'edificio, prospetti e sezioni in scala 1:200, debitamente quotati, destinazione di uso dei locali, struttura e tipo di proprietà, stato di conservazione dei fabbricati e caratteristiche costruttive.
tinazione di uso dei locali, struttura e tipo di proprietà, stato di conservazione dei fabbricati e caratteristiche costruttive.
-6) Documentazione fotografica esauriente di insieme e di dettaglio sia degli esterni come degli spazi interni e dell'intorno ambientale (situazione arborea).
-7) Indicazione schematica su planimetria in scala fornita dal Comune dei punti di raccordo con le reti pubbliche dei servizi ed in loro mancanza le caratteristiche delle opere sostitutive.
l Comune dei punti di raccordo con le reti pubbliche dei servizi ed in loro mancanza le caratteristiche delle opere sostitutive.
-8) Eventuale documentazione topografica di carattere integrativo.
in loro mancanza le caratteristiche delle opere sostitutive.
-8) Eventuale documentazione topografica di carattere integrativo.
-9) Planimetria di progetto, in scala 1:500 o 1:200, debitamente quotata, contenente l'ubicazione e la dimensione delle strade, piazze e parcheggi, individuazione e numerazione delle unità minime di intervento, della tipologia di intervento e della destinazione di uso ammessa., distanze dai confini e da altri fabbricati
me di intervento, della tipologia di intervento e della destinazione di uso ammessa., distanze dai confini e da altri fabbricati
Ubicazione e dimensione degli spazi destinati al verde, da distinguere in verde privato, verde condominiale e verde pubblico.
Ubicazione e dimensione degli edifici e degli spazi destinati a servizi pubblici urbanizzazione secondaria ed attrezzature generali.
azione e dimensione degli edifici e degli spazi destinati a servizi pubblici urbanizzazione secondaria ed attrezzature generali.
-10) Rappresentazione in scala almeno 1:200 delle fronti degli edifici prospettanti gli spazi pubblici da realizzare a seguito dell'intervento e con l'eventuale inserimento dei nuovi elementi per ristrutturazione urbanistica ed edilizia.
lizzare a seguito dell'intervento e con l'eventuale inserimento dei nuovi elementi per ristrutturazione urbanistica ed edilizia.
-11) Tabella contenente il dimensionamento degli elementi urbanistici ed edilizi caratterizzanti il progetto e cioè: —la superficie di intervento; —la superficie di ciascuna particella edilizia coperta catastale; —gli abitanti insediati; —la superficie di ciascuna unità minima di intervento;
ciascuna particella edilizia coperta catastale; —gli abitanti insediati; —la superficie di ciascuna unità minima di intervento; —la superficie utile e/o volumi totali esistenti nel comparto di intervento e relativo indice di fabbricabilità fondiaria; —la superficie utile e/o volume in progetto su ciascuna unità minima di intervento e relativo indice di fabbricabilità fondiaria; -la superficie utile e/o volume totale realizzabile secondo il progetto all'interno della zona di intervento;
abilità fondiaria; -la superficie utile e/o volume totale realizzabile secondo il progetto all'interno della zona di intervento; —calcolo della superficie permeabile ai sensi della delibera C.R. n° 12/2000 —la superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria indicando per ciascuna superficie destinata a tali opere la quota già esistente e quella da reperire in progetto; —la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria.
-12) Relazione tecnica illustrativa del progetto, contenente fra l'altro: —l'inserimento formale e funzionale del progetto nel contesto urbano; —computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria e della sommaria e delle eventuali opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi a carico dei privati od in modo coordinato con l'Amministrazione Comunale.
-13) Schema di convenzione.
econdaria da realizzarsi a carico dei privati od in modo coordinato con l'Amministrazione Comunale.
-13) Schema di convenzione.
condaria da realizzarsi a carico dei privati od in modo coordinato con l'Amministrazione Comunale.
-13) Schema di convenzione.
-14) Relazione geologica, ai sensi del D.M. 11/3/1988 e Circ. Min. LL.PP. 24/9/88 n. 30483, che definisca le condizioni di fattibilità dell'intervento ai sensi della Delibera C.R. 94/85, della Delibera C.R
9/88 n. 30483, che definisca le condizioni di fattibilità dell'intervento ai sensi della Delibera C.R. 94/85, della Delibera C.R. 12/2000 e della normativa nazionale riguardante il rischio idraulico ,comprese le norme di salvaguardia del Piano Strutturale, con preciso riferimento al progetto e facendo ricorso ad idonee metodologie per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati geognostici, idrologici e idraulici
rogetto e facendo ricorso ad idonee metodologie per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati geognostici, idrologici e idraulici. La relazione dovrà indicare il programma di massima delle indagini geognostiche che dovranno supportare la relazione geotecnica.
-15) Parere A.S.L.
-16) Nulla osta altri Enti (a titolo esemplificativo: Publiservizi, Publinergia, ecc..)
-17) Certificazioni inerenti il rispetto dei disposti di cui al D.M. 16/1/1996
-18) Certificazione delle indagini geologico – tecniche a firma di tecnico abilitato, ai sensi del comma 5, dell'art. 32 L.R. 96/'95
-19) certificazione del progettista ai sensi del comma 5, dell'art. 32 L.R. 96/'95
-20) Norme tecniche di attuazione del Piano
-19) certificazione del progettista ai sensi del comma 5, dell'art. 32 L.R. 96/'95
-20) Norme tecniche di attuazione del Piano
3.Qualora si intenda avvalersi della facoltà concessa all'art. 8 comma 3 del presente regolamento, la documentazione sopra descritta dovrà essere integrata dagli elaborati progettuali di cui all'art. 17 che contengano precise indicazioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive delle opera da realizzare, oltre alla relazione geologica e geotecnica
oni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive delle opera da realizzare, oltre alla relazione geologica e geotecnica
Articolo14 - Avvio delle procedure per interventi edilizi diretti
da realizzare, oltre alla relazione geologica e geotecnica
Articolo14 - Avvio delle procedure per interventi edilizi diretti
- Le domande per il rilascio dei permessi di costruire e le segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA) della concessione edilizia e le denuncie di inizio attività dovranno essere presentate, secondo le modalità indicate ai successivi articoli, esclusivamente sugli appositi moduli distribuiti dall'Amministrazione Comunale.
ndo le modalità indicate ai successivi articoli, esclusivamente sugli appositi moduli distribuiti dall'Amministrazione Comunale.
do le modalità indicate ai successivi articoli, esclusivamente sugli appositi moduli distribuiti dall'Amministrazione Comunale.
- Sono fatte salve le procedure indicate dal d.p.r
usivamente sugli appositi moduli distribuiti dall'Amministrazione Comunale.
- Sono fatte salve le procedure indicate dal d.p.r. 447/'98 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8 della L
abbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8 della L. 59/'97) per le opere dallo stesso disciplinate.
Articolo 15 - Procedure per il rilascio del Permesso di Costruire
- Il procedimento del permesso di costruire è disciplinato dal Titolo IV Capo III della L.R. 1/05.
o del Permesso di Costruire
- Il procedimento del permesso di costruire è disciplinato dal Titolo IV Capo III della L.R. 1/05.
del Permesso di Costruire
- Il procedimento del permesso di costruire è disciplinato dal Titolo IV Capo III della L.R. 1/05.
2
el Permesso di Costruire
-
Il procedimento del permesso di costruire è disciplinato dal Titolo IV Capo III della L.R. 1/05.
-
Il responsabile del procedimento, completato l'esame dei documenti allegati alla pratica edilizia, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla documentazione integrativa, cura l'istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale
della domanda o dalla documentazione integrativa, cura l'istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle norme di riferimento vigenti e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità preposta all'emanazione del provvedimento conclusivo
Laddove necessario, chiede al Dirigente di convocare la Commissione Edilizia secondo le procedure previste dal presente regolamento per l'espressione del parere di competenza.
-
Il provvedimento finale, da notificare all'interessato, è adottato dall'autorità competente entro 30 giorni dalla proposta motivata.
-
La relazione di cui al precedente comma 2 deve contenere: a) la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto; b) la valutazione da parte del responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti con le relative dimostrazioni.
ell'istruttoria) della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti con le relative dimostrazioni.
- La relazione di cui al precedente comma 2 può essere divisa in tre parti: a) la prima parte riguarda la domanda nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi:
- il richiedente (legittimazione, titolo, elezione del domicilio nell'ambito del Comune ecc.) e il progettista (abilitazione professionale al tipo di intervento proposto);
lezione del domicilio nell'ambito del Comune ecc.) e il progettista (abilitazione professionale al tipo di intervento proposto);
- l'area (individuazione catastale, disciplina urbanistica, vincoli, superficie reale, urbanizzazioni ecc.);
- il progetto (descrizione dell'intervento, elaborati presentati ecc.);
- le autorizzazioni, i nulla-osta, i permessi acquisiti; b) la seconda parte riguarda la qualificazione dell'intervento; c) la terza parte indica la conformità del progetto alle norme urbanistico-edilizie, mettendo in rilievo con puntualità, in caso contrario, le difformità.
Articolo 15 - Procedure per il rilascio della Concessione edilizia
rilievo con puntualità, in caso contrario, le difformità.
Articolo 15 - Procedure per il rilascio della Concessione edilizia
- La richiesta per il rilascio della concessione edilizia, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata al Comune, corredata da tutte le documentazioni elencate al successivo articolo.
rietario o da chi ne abbia titolo, è presentata al Comune, corredata da tutte le documentazioni elencate al successivo articolo.
- La richiesta è accompagnata da una relazione del tecnico abilitato nella quale sia motivata la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al Regolamento Edilizio
e sia motivata la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al Regolamento Edilizio
sia motivata la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al Regolamento Edilizio
- Il responsabile del procedimento, nominato ai sensi della L. 241/90, può chiedere per una sola volta, entro 15 giorni dal deposito della domanda di concessione, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente
tessi non siano nella disponibilità dell'amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta, inoltrata nei termini, produce l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del ricevimento dell'ultimo degli atti integrativi. Qualora non sia l'integrazione della documentazione entro mesi 6 dal ricevimento della richiesta, la domanda è priva di effetti e di efficacia e sarà archiviata
ella documentazione entro mesi 6 dal ricevimento della richiesta, la domanda è priva di effetti e di efficacia e sarà archiviata. La medesima procedura di archiviazione si adotterà in tutti i casi in cui, a seguiti di richiesta di integrazione documenti, gli stessi non siano stati prodotti nel termine di 6 mesi dal giorno del ricevimento della richiesta, salvo disposizioni specifiche diverse.
- Entro 60 giorni dalla data di cui al comma 3 o 120 giorni in caso di progetti particolarmente complessi, ai sensi del comma 5 quater dell'art. 7 della L.R. 52/'99, il responsabile del procedimento completa l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate gli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento. Il responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della
gli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento. Il responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della
Commissione edilizia, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento corredata da una relazione.
non venga reso entro il medesimo termine. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento corredata da una relazione.
on venga reso entro il medesimo termine. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento corredata da una relazione.
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venga reso entro il medesimo termine. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento corredata da una relazione.
- Nel caso che la Commissione edilizia richieda, in sede di esame del progetto, documentazione integrativa ai sensi del comma 4 dell'art.6 del presente Regolamento, i termini, di cui al precedente articolo 4, si interrompono sino a quando la documentazione richiesta non sarà integrata; il riesame del progetto avverrà nella seduta immediatamente successiva alla data di integrazione.
- Nel caso in cui l'interessato richieda al Comune, oltre alla concessione edilizia l'acquisizione di tutti gli altri atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento, presentando la relativa documentazione, il responsabile del procedimento richiede i prescritti pareri alle Amministrazioni interessate ovvero convoca conferenza di servizi.
esponsabile del procedimento richiede i prescritti pareri alle Amministrazioni interessate ovvero convoca conferenza di servizi.
sponsabile del procedimento richiede i prescritti pareri alle Amministrazioni interessate ovvero convoca conferenza di servizi.
- La concessione edilizia è rilasciata o negata dal dirigente, su proposta formulata dal responsabile del procedimento ovvero dalla conclusione della conferenza dei servizi, di cui al comma 6. L'ufficio Edilizia Privata notifica all'interessato l'avvenuto rilascio della concessione edilizia e, contestualmente, ne dà notizia sull'albo pretorio
ata notifica all'interessato l'avvenuto rilascio della concessione edilizia e, contestualmente, ne dà notizia sull'albo pretorio. Gli estremi della concessione sono contenuti nel cartello esposto presso il cantiere.
-
Il rilascio della concessione è in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione.
-
Le domande per il rilascio della Concessione edilizia, saranno ritenute complete ai fini istruttori solamente se saranno corredate almeno dai seguenti documenti:
Concessione edilizia, saranno ritenute complete ai fini istruttori solamente se saranno corredate almeno dai seguenti documenti:
—titolo di legittimazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi della normativa vigente in tema di autocertificazione
—documentazione progettuale;
—documentazione che dimostri il rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13/89 e successive disposizioni applicative
;
—documentazione che dimostri il rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13/89 e successive disposizioni applicative
e, ove ne ricorrano i presupposti, corredate dei necessari pareri, nulla osta o atti di assenso con particolare riferimento a titolo esemplificativo:
—parer della Provincia in merito al vincolo idrogeologico
—parere del Genio Civile in merito alle acque pubbliche
—parere della Soprintendenza gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/'99
—parere dei VV.FF.
merito alle acque pubbliche
—parere della Soprintendenza gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/'99
—parere dei VV.FF.
—nulla osta Enti proprietari delle strade (se diverso dal Comune)
ili vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/'99
—parere dei VV.FF.
—nulla osta Enti proprietari delle strade (se diverso dal Comune)
—nulla osta A.S.L o autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico discrezionali, accompagnata da elaborati progettuali esplicativi
ca in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico discrezionali, accompagnata da elaborati progettuali esplicativi
—parere della competente autorità idraulica, ai sensi della Norma 13 del D.P.C.M. 5/11/'99, per gli interventi che provochino variazioni morfologiche del suolo
—nulla osta ARPAT ai fini dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali o nel sottosuolo
—eventuali altri pareri o autorizzazioni necessari in applicazioni di norme approvate o adottate
superficiali o nel sottosuolo
—eventuali altri pareri o autorizzazioni necessari in applicazioni di norme approvate o adottate
—copia dell'eventuale parere preventivo in materia igienico sanitaria rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 della L.R. n°52/99
- Prima del rilascio della concessione edilizia dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
—modello Istat per la rilevazione statistica dei dati;
—dichiarazione in merito all'assunzione della direzione dei lavori;
ti:
—modello Istat per la rilevazione statistica dei dati;
—dichiarazione in merito all'assunzione della direzione dei lavori;
—documentazione per il calcolo degli oneri;
—attestazione del versamento del contributo di costruzione se dovuto
—atto d'obbligo ove richiesto
- Prima della comunicazione dell'inizio lavori dovranno essere prodotti i seguenti documenti ove previsto:
—attestato di deposito della pratica sismica al Genio Civile
lavori dovranno essere prodotti i seguenti documenti ove previsto:
—attestato di deposito della pratica sismica al Genio Civile
—progetto di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi dell'art. 122 e 123 del D.P.R. 6/6/2001 n° 380
—progetto degli impianti, ove ne ricorrano i presupposti, di cui all'art.110 del D.P.R. 6/6/2001 n° 380
—copia della trasmissione all'ASL della notifica preliminare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 14/8/1996 n° 494 se necessaria
380
—copia della trasmissione all'ASL della notifica preliminare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 14/8/1996 n° 494 se necessaria
80
—copia della trasmissione all'ASL della notifica preliminare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 14/8/1996 n° 494 se necessaria
12
—copia della trasmissione all'ASL della notifica preliminare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 14/8/1996 n° 494 se necessaria
- Prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia il titolo, deve altresì comunicare al comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio dei lavori, si verifichi il subentro di altra impresa
INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio dei lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, dovranno essere comunicati al Comune, i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro
Articolo 16. Richiesta di Permesso di Costruire concessione edilizia - documentazione
- La richiesta di Permesso di Costruire concessione edilizia in bollo è rivolta all'Amministrazione Comunale, su apposito modello. La richiesta deve contenere generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo ad intervenire del richiedente.
o modello. La richiesta deve contenere generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo ad intervenire del richiedente.
- La richiesta deve contenere l'indicazione del tecnico abilitato e, nel caso di più tecnici, del Coordinatore progettuale dell'intera opera e dei Responsabili delle singole elaborazioni oltre all'indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio e del codice fiscale degli stessi.
e singole elaborazioni oltre all'indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio e del codice fiscale degli stessi.
- Alla richiesta deve sempre essere allegata la seguente documentazione essenziale in assenza della quale la richiesta è irricevibile:
richiesta deve sempre essere allegata la seguente documentazione essenziale in assenza della quale la richiesta è irricevibile:
a. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo ad intervenire ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/00 ed eventuale autorizzazione dell'avente titolo quando diverso dal proponente l'intervento;
si dell'articolo 46 del DPR n. 445/00 ed eventuale autorizzazione dell'avente titolo quando diverso dal proponente l'intervento; b. planimetria catastale e/o estratto di mappa c/o tipo di frazionamento con identificazione delle particelle oggetto d'intervento anche in copia, in data non anteriore a tre mesi
tipo di frazionamento con identificazione delle particelle oggetto d'intervento anche in copia, in data non anteriore a tre mesi c. Dichiarazione congiunta del proprietario e del progettista che attesti la legittimità urbanistica dell'attuale stato dei luoghi, con riferimento a precedenti edilizi: atti autorizzativi, amministrativi, condono edilizio ovvero dichiarazione dell'epoca di costruzione se antecedente al 1942 (solo nel caso in cui l'intervento preveda il mantenimento di preesistenze edilizie);
poca di costruzione se antecedente al 1942 (solo nel caso in cui l'intervento preveda il mantenimento di preesistenze edilizie); d. estratto cartografico del PRG, del Piano strutturale e, se ricorre il caso, della carta dei vincoli in scala 1:5000 e delle zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 490/'99 in scala 1:25000, con l'individuazione dell'immobile o dell'area oggetto d'intervento; e. elaborati grafici, di cui al successivo art. 17 e 18
00, con l'individuazione dell'immobile o dell'area oggetto d'intervento; e. elaborati grafici, di cui al successivo art. 17 e 18 f. relazione del tecnico abilitato nella quale sia motivata la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, ed al Regolamento Edilizio ed alle altre norme del settore
progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, ed al Regolamento Edilizio ed alle altre norme del settore g. documentazione fotografica, relativa allo stato di fatto dell'immobile oggetto d'intervento, nonché degli immobili contermini, che documenti anche le preesistenze vegetazionali, a colori ed in formato adeguato, con allegata planimetria nella quale siano indicati i punti di vista h. attestazione del versamento relativo ai diritti segreteria;
- In relazione allo specifico intervento, è da allegare la seguente ulteriore documentazione obbligatoria, se dovuta:
- In relazione allo specifico intervento, è da allegare la seguente ulteriore documentazione obbligatoria, se dovuta:
a. calcolo del contributo di costruzione, relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del costo di costruzione b. elaborati, relazione e dichiarazione di conformità L. n. 13/89, DM 236/89, articolo 24 L. 104/92;
e del costo di costruzione b. elaborati, relazione e dichiarazione di conformità L. n. 13/89, DM 236/89, articolo 24 L. 104/92; c. pareri, nulla osta o autorizzazioni di enti esterni all'amministrazione comunale, necessari per l'esecuzione dei lavori o esplicita richiesta con allegata la relativa documentazione;
l'amministrazione comunale, necessari per l'esecuzione dei lavori o esplicita richiesta con allegata la relativa documentazione; d. rilievo quotato del lotto altimetrico e planimetrico, riferito a capisaldi certi, compresa la sistemazione esterna esistente, con indicate le essenze arboree con i relativi diametri e aree di rispetto;
i certi, compresa la sistemazione esterna esistente, con indicate le essenze arboree con i relativi diametri e aree di rispetto; e. relazione geologica e relazione geotecnica, reciprocamente coerenti, redatte ai sensi del D.M. 11/3/1988, Circ. Min. LL.PP 24/9/'88 e Ordinanza P.C.M. n°3274 del 20/3/2003, che assolvano anche a quanto richiesto dalla normativa sul rischio idraulico e siano basate su adeguate metodologie per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati geognostici, idrologici e idraulici;
raulico e siano basate su adeguate metodologie per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati geognostici, idrologici e idraulici; f. dichiarazione congiunta a firma del professionista che ha redatto la relazione geologia e geotecnica e del progettista delle opere edilizie, attestante il superamento delle condizioni di rischio, nel caso di interventi ricadenti nelle aree soggette alla normativa di salvaguardia sul rischio idraulico;
ondizioni di rischio, nel caso di interventi ricadenti nelle aree soggette alla normativa di salvaguardia sul rischio idraulico; g. progetto delle eventuali opere di messa in sicurezza idraulica e geologica e delle eventuali opere compensative la riduzione della permeabilità e la capacità d'invaso, ai sensi della normativa riguardante il rischio idraulico;
compensative la riduzione della permeabilità e la capacità d'invaso, ai sensi della normativa riguardante il rischio idraulico; h. verifica analitica delle aree permeabili ai sensi dell'art.78 della delibera C.R. 12/2000 che tenga conto delle disposizioni contenute al comma 5 del presente Regolamento; i. dimostrazione grafica del rispetto delle distanze e distacchi e, in relazione ai contenuti del D.M 16/1/1996, del rispetto della limitazione dell'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale;
ai contenuti del D.M 16/1/1996, del rispetto della limitazione dell'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale; j. dichiarazione del progettista circa la necessità delle documentazioni relative al rumore, e/o documentazione di impatto acustico e/o valutazione previsionale di clima acustico, redatta da
tecnico abilitato e dichiarazione dello stesso sul rispetto dei limiti in caso di progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere indicate all'art.8 della l. 447/'95 redatta secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n° 788/'99;
e il potenziamento delle opere indicate all'art.8 della l. 447/'95 redatta secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n° 788/'99; k. nel caso in cui l'intervento preveda la demolizione di immobili, dovrà essere prodotta una certificazione redatta dal progettista che relazioni sulla presenza di rischi ambientali (coperture in eternit, macchinari, cisterne, cabine elettriche con trasformatori, rifiuti, ecc) e che identifichi le procedure da adottare per la soluzione dei problemi connessi;
e elettriche con trasformatori, rifiuti, ecc) e che identifichi le procedure da adottare per la soluzione dei problemi connessi; l. dichiarazione ai sensi del D.P.C.M. 23/4/1992 per il rispetto della distanza delle costruzioni dagli elettrodi; m. dichiarazione ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 236/88 in merito al rispetto della distanza da pozzi pubblici; n. modello ISTAT, per la rilevazione statistica dell'attività edilizia;
in merito al rispetto della distanza da pozzi pubblici; n. modello ISTAT, per la rilevazione statistica dell'attività edilizia; o. certificato del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale o dimostrazione dell'esistenza di azienda agricola con validità non antecedente ai 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di concessione;
l'esistenza di azienda agricola con validità non antecedente ai 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di concessione; p. in caso di intervento in zona agricola, dichiarazione circa i requisiti necessari ai fini della possibilità di realizzare nuovi edifici ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. 64/'95 e successive modificazioni; q. progetto delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare e cedere secondo le indicazioni dei singoli servizi comunali interessati;
o delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare e cedere secondo le indicazioni dei singoli servizi comunali interessati; r. atto unilaterale d'obbligo, nei casi previsti dal presente regolamento o dalle norme di PRG, debitamente registrato; s. domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo, corredata della documentazione necessaria per la richiesta del nulla osta ARPAT di cui al comma 11 dell'art. 42.
Articolo 17 - Elaborati grafici
- Alle richieste di permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) concessione e alle domande di inizio attività devono essere allegati gli elaborati grafici, in formato UNI, privi di correzioni, abrasioni o riporti.
mande di inizio attività devono essere allegati gli elaborati grafici, in formato UNI, privi di correzioni, abrasioni o riporti.
-
Tutti gli elaborati devono contenere, in epigrafe, l'indicazione e l'ubicazione dell'intervento, la firma dell'avente titolo e la firma ed il timbro professionale del tecnico abilitato, oltre ad un congruo spazio a disposizione dell'ufficio tecnico comunale per l'apposizione dei necessari timbri.
-
Elaborati di stato di fatto:
ruo spazio a disposizione dell'ufficio tecnico comunale per l'apposizione dei necessari timbri.
- Elaborati di stato di fatto:
uo spazio a disposizione dell'ufficio tecnico comunale per l'apposizione dei necessari timbri.
- Elaborati di stato di fatto:
a
spazio a disposizione dell'ufficio tecnico comunale per l'apposizione dei necessari timbri.
- Elaborati di stato di fatto:
a. rilievo generale quotato dello stato di fatto dell'area di intervento e delle aree immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l'indicazione dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, in questo caso con particolare riferimento a pareti finestrate, delle infrastrutture tecniche
i edifici e degli altri manufatti, in questo caso con particolare riferimento a pareti finestrate, delle infrastrutture tecniche, delle alberature e delle loro caratteristiche vegetazionali e dimensionali, dei corsi d'acqua, dei vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare il paesaggio ed il contesto del progetto ed in particolare i vincoli territoriali;
b. rilievo edilizio quotato dello stato di fatto degli edifici esistenti, in scala 1:100, con l'indicazione dettagliata della consistenza, dello stato di conservazione e della destinazione d'uso delle unità immobiliari e dei singoli vani, nonché della relativa superficie utile netta e superficie accessoria; e con la precisa indicazione della conformità con lo stato legittimo;
c. sezioni di rilievo, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da descrivere compiutamente la situazione esistente;
o;
c. sezioni di rilievo, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da descrivere compiutamente la situazione esistente;
d. prospetti di rilievo, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini.
- Elaborati di progetto:
si di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini.
- Elaborati di progetto:
i di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini.
- Elaborati di progetto:
a
di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini.
- Elaborati di progetto:
a. planimetria generale di progetto dell'intervento, in scala 1:500 o 1:200, con l'indicazione quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici, delle infrastrutture tecniche, delle alberature e delle loro caratteristiche vegetazionali e dimensionali, dei corsi d'acqua, dei vincoli di rispetto
tecniche, delle alberature e delle loro caratteristiche vegetazionali e dimensionali, dei corsi d'acqua, dei vincoli di rispetto, degli elementi circovicini e di tutte le altre indicazioni utili per valutare l'inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;
b. planimetria di progetto, in scala 1:200 o 1:100, della sistemazione del suolo, con le quote planimetriche ed altimetriche riferite alle strade limitrofe, con la rappresentazione dei fabbricati esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei parcheggi, dei passi carrai, delle pavimentazioni, delle essenze arboree ed arbustive, delle sistemazioni delle aree verdi e degli elementi di arredo, nonché degli schemi degli allacciamenti alle reti tecnologiche;
delle sistemazioni delle aree verdi e degli elementi di arredo, nonché degli schemi degli allacciamenti alle reti tecnologiche;
c. piante di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l'indicazione degli spazi di fruizione e della relativa superficie utile netta e superficie accessoria;
d. sezioni di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da descrivere compiutamente l'intervento edilizio;
ia;
d. sezioni di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da descrivere compiutamente l'intervento edilizio;
e. prospetti di progetto, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini;
i risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini;
risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini;
f
isultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini;
f. piante, sezioni e prospetti, con indicati gli schemi di progetto delle reti tecnologiche all'esterno dell'edificio, la posizione delle macchine e delle apparecchiature (ove richieste da norme di legge), le canne fumarie, i contatori e ogni altro elemento dell'impianto tecnico principale; devono altresì essere indicati, se presenti e/o richiesti da norme di legge
gni altro elemento dell'impianto tecnico principale; devono altresì essere indicati, se presenti e/o richiesti da norme di legge, la posizione degli impianti utilizzanti energie rinnovabili di cui all'art
8bis e i locali tecnici di servizio per tali impianti con gli schemi distributivi e funzionali impiantistici.
g. tavole degli interventi in relazione allo stato di fatto (rosso costruzioni, giallo demolizioni) di piante, sezioni, e prospetti;
h. particolari architettonici di progetto, con il dettaglio dei materiali e delle finiture, per i progetti di maggiore impegno sull'ambiente urbano; e comunque, in ogni caso, delle recinzioni e degli altri elementi a filo strada, e degli impianti di cui all'art.8bis collocati in aree di tutela e nel centro storico.
oni e degli altri elementi a filo strada, e degli impianti di cui all'art.8bis collocati in aree di tutela e nel centro storico.
ni e degli altri elementi a filo strada, e degli impianti di cui all'art.8bis collocati in aree di tutela e nel centro storico.
i. relazione illustrativa del progetto, con particolare riguardo alle scelte progettuali ed alle relative motivazioni in ordine al raggiungimento dei requisiti prescritti anche per quanto attiene l'installazione degli impianti di cui all'art. 8bis
n ordine al raggiungimento dei requisiti prescritti anche per quanto attiene l'installazione degli impianti di cui all'art. 8bis. La relazione dovrà illustrare esaurientemente l'intervento da un punto di vista estetico - formale e prestazionale e spiegare le motivazioni funzionali e distributive oltre alla scelta dei materiali e delle tecniche costruttive in particolare per gli impianti di cui all'art. 8 bis;
j. relazione tecnica dell'intervento comprensiva dei conteggi delle superfici c/o dei volumi esistenti e/o di progetto in relazione alla verifica dei parametri urbanistici, accompagnata da schemi grafici esplicativi
k. progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei casi in cui tali opere siano mancanti o siano carenti, nonché alle opere di allacciamento ai pubblici servizi;
i pertinenza, nei casi in cui tali opere siano mancanti o siano carenti, nonché alle opere di allacciamento ai pubblici servizi;
l. i progetti relativi agli impianti tecnici, quando richiesti, devono essere consegnati nei termini previsti dalle specifiche normative in materia, ovvero, in assenza, in base alle disposizioni generali a mezzo determina del responsabile del servizio;
he normative in materia, ovvero, in assenza, in base alle disposizioni generali a mezzo determina del responsabile del servizio;
e normative in materia, ovvero, in assenza, in base alle disposizioni generali a mezzo determina del responsabile del servizio;
m) relazione tecnica ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 192/05 e s.m.i. nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione e assimilati (v. art. 3 del D.Lgs.192/95 e s.m.i), in quanto è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica
.Lgs.192/95 e s.m.i), in quanto è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nella relazione tecnica di progetto degli impianti per la produzione di energia termica a servizio di edifici di nuova costruzione, di nuova installazione di impianti termici o per ristrutturazione degli impianti termici esistenti
edifici di nuova costruzione, di nuova installazione di impianti termici o per ristrutturazione degli impianti termici esistenti, si deve dimostrare che l'impianto è realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia
Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nel centro storico principale e nei centri storici periferici individuati come zona "A" nel P.R.G. vigente;
o) ai sensi dell'art. 288 della Legge 24.12.2007 n°244 e della L.R. n°1/05 ai fini del rilascio del permesso di costruire devono essere prodotti i progetti relativi agli impianti tecnici nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. In particolare si deve provvedere alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, e il riutilizzo delle acque reflue;
provvedere alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, e il riutilizzo delle acque reflue;
p) Ai sensi dell'art. 289 della Legge 24.12.2007 n°244, per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere fornito il progetto per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità all'art. 8bis.
rogetto per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità all'art. 8bis.
5.Gli elaborati sono elencati a titolo esemplificativo, in sede di controllo formale della domanda, il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere elaborati diversi che illustrino in maniera più dettagliata l'intervento.
Articolo 18 - Ulteriore documentazione per interventi su edifici appartenenti al patrimonio edilizio storico
con particolari caratteristiche
- Ulteriore documentazione per interventi su edifici appartenenti al patrimonio edilizio storico con particolari caratteristiche
Ulteriore documentazione per interventi su edifici appartenenti al patrimonio edilizio storico con particolari caratteristiche
1
lteriore documentazione per interventi su edifici appartenenti al patrimonio edilizio storico con particolari caratteristiche
- Alle richieste di atti di assenso relative ad interventi di restauro (Rs1,Rs2,Rs3,) e di ristrutturazione edilizia (RE) recupero su edifici vincolati e sull'intero patrimonio edilizio storico, localizzato nei tessuti storici e nell'area agricola, così come individuato nel Titolo II Capo I delle NTA del Regolamento Urbanistico
zzato nei tessuti storici e nell'area agricola, così come individuato nel Titolo II Capo I delle NTA del Regolamento Urbanistico, e edilizia storica nelle zone A e aventi particolari caratteristiche di pregio, e classificati come emergenze ambientali, è allegato un rilievo critico redatto ai sensi dell'art
39 delle NTA del regolamento urbanistico.
-
Il rilievo critico è finalizzato all'individuazione dei caratteri costitutivi del complesso immobiliare storico (edificio + spazi scoperti + spazi pubblici); tali caratteri rivestono valore di invarianti tipo-morfologico.
-
Il rilievo critico deve comporsi dei seguenti elaborati:
3.1 SPAZI SCOPERTI E SPAZI PUBBLICI
i invarianti tipo-morfologico.
- Il rilievo critico deve comporsi dei seguenti elaborati:
3.1 SPAZI SCOPERTI E SPAZI PUBBLICI
invarianti tipo-morfologico.
3
invarianti tipo-morfologico.
- Il rilievo critico deve comporsi dei seguenti elaborati:
3.1 SPAZI SCOPERTI E SPAZI PUBBLICI
a) La ricostruzione storica degli spazi scoperti pertinenziali (resede, giardino, accessi, corte, aia) e degli spazi pubblici (strade, corsi d'acqua, piazze, percorsi pedonali, etc.), deve essere realizzata attraverso il confronto dello stato attuale con il Catasto Leopoldino
, piazze, percorsi pedonali, etc.), deve essere realizzata attraverso il confronto dello stato attuale con il Catasto Leopoldino, con il Catasto di Impianto e con un'ulteriore eventuale documentazione iconografica da ricercare presso gli archivi pubblici e privati;
b) La ricostruzione storica di cui al precedente punto a) deve essere rappresentata in pianta e da eventuali sezioni in scala 1:50 o 1:100 e nei casi di interventi di maggiore estensione in scala 1:200, con coloritura diversa a seconda della successione storica conseguente alla ricostruzione di cui al precedente punto a).
1:200, con coloritura diversa a seconda della successione storica conseguente alla ricostruzione di cui al precedente punto a).
c) Rilievo dello stato attuale (piante e sezioni) delle aree degli spazi scoperti, in scala 1:200 o 1:100, con specie, stato e dimensioni delle essenze specie vegetali, dei muri, dei cancelli, delle scale, delle pavimentazioni, degli elementi decorativi, e di ogni altro elemento significativo;
i, dei muri, dei cancelli, delle scale, delle pavimentazioni, degli elementi decorativi, e di ogni altro elemento significativo;
d) Rilievo dello stato attuale degli spazi pubblici scoperti, in scala 1:200 o 1:100, stato e dimensioni delle specie vegetali, dei muri, degli accessi, delle strade, dei marciapiedi, dei percorsi pedonali, delle pavimentazioni, degli elementi decorativi e/o di arredo, della segnaletica stradale, e di ogni altro elemento significativo;
3.2 EDIFICIO E/O COMPLESSO STORICO
ecorativi e/o di arredo, della segnaletica stradale, e di ogni altro elemento significativo;
3.2 EDIFICIO E/O COMPLESSO STORICO
corativi e/o di arredo, della segnaletica stradale, e di ogni altro elemento significativo;
3.2 EDIFICIO E/O COMPLESSO STORICO
e) La ricostruzione storica dell'edificio e/o del complesso deve essere rappresentata attraverso l'analisi e il confronto dello stato attuale con il Catasto Leopoldino, con il Catasto d'Impianto e con un'ulteriore documentazione iconografica da ricercare presso gli archivi pubblici e privati; in presenza di insufficiente documentazione storica
umentazione iconografica da ricercare presso gli archivi pubblici e privati; in presenza di insufficiente documentazione storica, si deve procedere attraverso l'analisi della trama muraria e dei materiali di costruzione;
f) La ricostruzione storica di cui al precedente punto e) deve essere rappresentata con pianta e sezioni in scala 1:100 o 1:200, con coloritura diversa a seconda della successione storica conseguente alla ricostruzione di cui al precedente punto e);
1:200, con coloritura diversa a seconda della successione storica conseguente alla ricostruzione di cui al precedente punto e);
1:200, con coloritura diversa a seconda della successione storica conseguente alla ricostruzione di cui al precedente punto e);
g) La ricostruzione storica delle facciate deve essere rappresentata attraverso la documentazione iconografica storica da ricercare in archivi pubblici e privati
facciate deve essere rappresentata attraverso la documentazione iconografica storica da ricercare in archivi pubblici e privati. In mancanza della documentazione iconografica, la ricostruzione storica delle facciate deve essere realizzata attraverso l'analisi compositiva delle facciate, con particolare attenzione all'equilibrio tra pieni e vuoti derivante dallo studio di almeno tre edifici coevi, della medesima classe tipologica, presenti nei tessuti urbani e nelle aree agricole di riferimento;
h) Rilievo dello stato di fatto, in scala 1:50:
- con tutte le piante di ogni piano, compresi i piani sottotetto, interrati e pianta delle coperture,
- i prospetti esterni di tutte le facciate e interni,
- e le sezioni, almeno due, passanti sui collegamenti verticali, necessarie alla completa descrizione dell'organismo architettonico;
le sezioni, almeno due, passanti sui collegamenti verticali, necessarie alla completa descrizione dell'organismo architettonico; 4. e con l'indicazione dei sistemi strutturali, delle tecniche costruttive, delle tipologie edilizie, dei materiali edili e di finitura, nonché di tutti gli elementi architettonici, speciali e decorativi, sia aventi carattere palese, sia evidenziati attraverso analisi e sondaggi;
i) Rilievo di particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con un'esauriente documentazione fotografica nel caso si tratti di elementi sottoposti solo a restauro;
j) Documentazione storica, comprendente planimetrie storiche, rilievi antichi, stampe, documenti, certificati storici catastali, fotografie e quant'altro possa contribuire alla conoscenza dell'edificio;
chi, stampe, documenti, certificati storici catastali, fotografie e quant'altro possa contribuire alla conoscenza dell'edificio;
hi, stampe, documenti, certificati storici catastali, fotografie e quant'altro possa contribuire alla conoscenza dell'edificio;
k) Relazione illustrativa sullo stato di conservazione dell'edificio, con specifica individuazione dei caratteri costituenti l'edificio storico e gli spazi scoperti che devono esplicitamente essere individuati quali invarianti dell'edificio e/o complesso immobiliare storico e una dichiarazione del progettista che ne assicuri la permanenza
ali invarianti dell'edificio e/o complesso immobiliare storico e una dichiarazione del progettista che ne assicuri la permanenza. La relazione inoltre deve illustrare le e sulle tecniche d'intervento che s'intende seguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture e di materiali ed alle finiture;
l) Documentazione fotografica con indicazione dei punti di ripresa. La documentazione fotografica oltre a quella prevista al punto i) deve essere estesa a tutte le facciate, agli interni, con particolare attenzione ai soffitti, alle volte, etc.
- Tutti gli elaborati sopra elencati sono obbligatori per gli interventi di restauro di cui al Titolo II Capo I delle N.T.A. del regolamento urbanistico nei seguenti casi:
bbligatori per gli interventi di restauro di cui al Titolo II Capo I delle N.T.A. del regolamento urbanistico nei seguenti casi:
- Interventi che modificano la destinazione d'uso degli edifici storici;
- Interventi che modificano le partizioni interne;
- Interventi di consolidamento delle parti strutturali dell'edificio;
- Interventi di ricostruzione di parti crollate;
interne;
- Interventi di consolidamento delle parti strutturali dell'edificio;
- Interventi di ricostruzione di parti crollate;
a titolo esemplificativo, in sede di controllo formale della domanda, il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere ulteriori elaborati diversi che illustrino in maniera più dettagliata l'intervento.
le del procedimento ha facoltà di richiedere ulteriori elaborati diversi che illustrino in maniera più dettagliata l'intervento.
- Gli elaborati elencati ai precedenti punti e), g), h)p.2., h)p.4., i), k), l) sono obbligatori per gli interventi di restauro di cui al Titolo II Capo I delle N.T.A. del regolamento urbanistico per i soli interventi alle facciate, non legati alle modifiche interne.
itolo II Capo I delle N.T.A. del regolamento urbanistico per i soli interventi alle facciate, non legati alle modifiche interne.
- Gli elaborati elencati ai precedenti punti a), b), c), d), sono obbligatori per gli interventi di restauro di cui al Titolo II Capo I delle N.T.A. del regolamento urbanistico per i soli interventi di modifica che incidono sugli spazi scoperti sia privati che pubblici.
Articolo 18 - Ulteriore documentazione per interventi su edifici con particolari caratteristiche
ti sia privati che pubblici.
Articolo 18 - Ulteriore documentazione per interventi su edifici con particolari caratteristiche
[Il resto dell'articolo 18 è barrato/cancellato nel documento]
Articolo 19 - Disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
- Il procedimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è disciplinato dall'articolo 84 della L.R. 1/05.
A)
-
Il procedimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è disciplinato dall'articolo 84 della L.R. 1/05.
-
Alla presentazione della SCIA l'ufficio competente svolge esclusivamente un controllo limitato alla completezza formale della pratica, invitando, ove necessario, l'interessato a regolarizzare la segnalazione certificata entro un termine di quindici giorni.
atica, invitando, ove necessario, l'interessato a regolarizzare la segnalazione certificata entro un termine di quindici giorni.
- L'attività di vigilanza dell'Ente prevista dall'art.84-bis della L.R. 1/05 è esercitata tramite controlli a campione, previa approvazione di disciplinare sulle modalità del sorteggio.
Articolo 19 - Disciplina della denuncia di inizio attività
[Tutto l'articolo 19 sulla denuncia di inizio attività è barrato/cancellato nel documento]
na della denuncia di inizio attività
[Tutto l'articolo 19 sulla denuncia di inizio attività è barrato/cancellato nel documento]
Articolo 20 - Denuncia Inizio Attività Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività - documentazione
- La comunicazione è rivolta all'Amministrazione Comunale su apposita modulistica e deve contenere generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo dell'esibente nonché del tecnico abilitato alla progettazione ed alla direzione dei lavori.
, domicilio, codice fiscale e titolo dell'esibente nonché del tecnico abilitato alla progettazione ed alla direzione dei lavori.
- La DIA SCIA deve sempre comprendere la seguente documentazione essenziale, in assenza della quale è irricevibile:
a. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo ad intervenire ai sensi articolo 46 del DPR n. 445/00 ed eventuale autorizzazione dell'avente titolo, quando diverso dal proponente l'intervento;
sensi articolo 46 del DPR n. 445/00 ed eventuale autorizzazione dell'avente titolo, quando diverso dal proponente l'intervento;
b. estratto cartografico del PRG e del Piano strutturale e del Regolamento Urbanistico se ricorre il caso, della carta dei vincoli in scala 1:5000 e delle zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/'99 in scala 1:25000, con l'individuazione dell'immobile o dell'area oggetto d'intervento;
one vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/'99 in scala 1:25000, con l'individuazione dell'immobile o dell'area oggetto d'intervento;
c. elaborati grafici indicanti, in scala minima 1:100 per gli edifici esistenti, lo stato di fatto, di progetto, e sovrapposto (con evidenziazione rossi e gialli), planimetria generale con l'indicazione delle distanze dai confini di proprietà, da fabbricati esistenti, da strade pubbliche o private aperte al pubblico transito, da corsi d'acqua pubblici, dalle linee
ietà, da fabbricati esistenti, da strade pubbliche o private aperte al pubblico transito, da corsi d'acqua pubblici, dalle linee
ferroviarie, dalle aree cimiteriali, oltre agli elaborati richiesti all'art.18 del presente Regolamento ove ricorra il caso;
d. planimetria catastale e/o estratto cartografico catastale aggiornato con identificazione delle particelle oggetto d'intervento, anche in copia, in data non anteriore a tre mesi;
atastale aggiornato con identificazione delle particelle oggetto d'intervento, anche in copia, in data non anteriore a tre mesi;
e. elaborati progettuali in scala minima 1:100 in caso di nuova costruzione (vedi descrizione specifica all'art. 17);
f. dettagliata relazione tecnico-descrittiva dell'intervento;
so di nuova costruzione (vedi descrizione specifica all'art. 17);
f. dettagliata relazione tecnico-descrittiva dell'intervento;
o di nuova costruzione (vedi descrizione specifica all'art. 17);
f. dettagliata relazione tecnico-descrittiva dell'intervento;
g. autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, accompagnata da elaborati progettuali esplicativi
ca in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, accompagnata da elaborati progettuali esplicativi. Nei casi di deroga, previsti dalla normativa vigente, alle disposizioni igienico sanitarie e comunque nei casi in cui siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali è richiesto il parere dell'ASL;
h. dichiarazione di conformità del progettista che asseveri il rispetto di tutte le norme urbanistiche ed edilizie, redatta ai sensi dell'articolo 481 Codice Penale, da rilasciare su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 84 della l.r.t. n. 1/2005;
Penale, da rilasciare su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 84 della l.r.t. n. 1/2005;
i. documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'immobile oggetto d'intervento, nonché degli immobili contermini, che documenti anche le preesistenze vegetazionali, a colori ed in formato idoneo con allegata planimetria per l'individuazione dei punti di vista;
j. attestazione del versamento relativo ai diritti segreteria;
on allegata planimetria per l'individuazione dei punti di vista;
j. attestazione del versamento relativo ai diritti segreteria;
- Inoltre, in relazione allo specifico intervento, è da allegare la seguente ulteriore documentazione obbligatoria, ove necessaria:
a) calcolo del contributo di costruzione, relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, e al costo di costruzione, con relativa attestazione dei versamenti;
relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, e al costo di costruzione, con relativa attestazione dei versamenti;
b)elaborati, relazione e dichiarazione di conformità L. n. 13/89, DM 236/89, articolo 24 L. n. 104/92 (per edifici pubblici e privati pareti al pubblico)
c)autorizzazione della competente Sovrintendenza per interventi su edifici notificati con allegati gli elaborati progettuali vistati;
orizzazione della competente Sovrintendenza per interventi su edifici notificati con allegati gli elaborati progettuali vistati;
d)pareri, nulla osta o autorizzazioni di enti esterni all'amministrazione comunale (a titolo esemplificativo Ferrovie, Autostrade, Servizio provinciale difesa del suolo ecc.) accompagnati dagli elaborati progettuali vistati;
mplificativo Ferrovie, Autostrade, Servizio provinciale difesa del suolo ecc.) accompagnati dagli elaborati progettuali vistati;
e)rilievo plano-altimetrico quotato del lotto, in scala non inferiore a 1:200 relativo all'area oggetto d'intervento riferito a capisaldi certi, compresa la sistemazione esterna, esistente e di progetto, con indicate le specie arboree con i relativi diametri e aree di rispetto;
esa la sistemazione esterna, esistente e di progetto, con indicate le specie arboree con i relativi diametri e aree di rispetto;
f) relazione geologica e geotecnica, reciprocamente coerenti, ai sensi del D.M. 11/3/1988, Circ. Min. LL.PP 24/9/'88 e Ordinanza P.C.M. n°3274 del 20/3/2003, che assolvano anche a quanto richiesto dalla normativa sul rischio idraulico e siano basate su adeguate metodologie per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati geognostici, idrologici e idraulici;
raulico e siano basate su adeguate metodologie per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati geognostici, idrologici e idraulici;
g)dichiarazione congiunta a firma del professionista che ha redatto la relazione geologia e geotecnica e del progettista delle opere edilizie, attestante il superamento delle condizioni di rischio, nel caso di interventi ricadenti nelle aree soggette alla normativa di salvaguardia sul rischio idraulico;
ondizioni di rischio, nel caso di interventi ricadenti nelle aree soggette alla normativa di salvaguardia sul rischio idraulico;
h)dimostrazione grafica del rispetto delle distanze e distacchi e, in relazione ai contenuti del D.M 16/1/1996, del rispetto della limitazione dell'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, fatte salve le deroghe di cui all'art.27 bis;
della limitazione dell'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, fatte salve le deroghe di cui all'art.27 bis;
ella limitazione dell'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, fatte salve le deroghe di cui all'art.27 bis;
i)dichiarazione del progettista circa la necessità delle documentazioni relative al rumore, ovvero documentazione di impatto acustico e/o relazione previsionale di clima acustico, redatta da tecnico abilitato e dichiarazione dello stesso sul rispetto dei limiti in caso di progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere indicate all'art.8 della l
petto dei limiti in caso di progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere indicate all'art.8 della l. 447/'95, relazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5.12.97 elencati all'art.112 del regolamento d'igiene;
l)richiesta specifica del rilascio da parte del Comune di autorizzazione paesaggistica o atto di assenso;
m)certificato del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale o dimostrazione dell'esistenza di azienda agricola con validità non antecedente ai 6 mesi dalla data di presentazione della SCIA;
dimostrazione dell'esistenza di azienda agricola con validità non antecedente ai 6 mesi dalla data di presentazione della SCIA;
n) in caso di intervento in zona agricola, dichiarazione circa i requisiti necessari ai fini della possibilità di realizzare nuovi edifici ai sensi dell'art. 41 3, comma 5 della L.R. 1/05 64/'95 e successive modificazioni;
di PRG, debitamente registrato.
ovi edifici ai sensi dell'art. 41 3, comma 5 della L.R. 1/05 64/'95 e successive modificazioni;
di PRG, debitamente registrato.
p)autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali o sul suolo rilasciato dall'Ufficio competente; previo nulla osta ARPAT.
q) dichiarazione del progettista circa la necessità delle documentazioni relative all'inserimento di impianti utilizzanti energie rinnovabili ai sensi delle normative nazionali e regionali;
umentazioni relative all'inserimento di impianti utilizzanti energie rinnovabili ai sensi delle normative nazionali e regionali;
- Gli elaborati sono elencati a titolo esemplificativo, in sede di controllo formale della SCIA, il responsabile del procedimento il Comune ha facoltà di richiedere elaborati diversi che illustrino in maniera più dettagliata l'intervento.
Articolo 21 - Controllo sulle opere soggette a denuncia di inizio attività
[Tutto l'articolo 21 è barrato/cancellato nel documento]
colo 21 - Controllo sulle opere soggette a denuncia di inizio attività
[Tutto l'articolo 21 è barrato/cancellato nel documento]
Articolo 22 - Inquadramento ai fini della Legge 64/74 e applicazione della normativa sul rischio idraulico
[Tutto l'articolo 22 è barrato/cancellato nel documento]
Articolo 23 - Validità e decadenza del permesso di costruire della concessione edilizia
[Tutto l'articolo 23 è barrato/cancellato nel documento]
idità e decadenza del permesso di costruire della concessione edilizia
[Tutto l'articolo 23 è barrato/cancellato nel documento]
Articolo 24 - Varianti in corso d'opera a concessioni edilizie permessi di costruire rilasciati
Le varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 83-bis della L.R. 1/05.
[Il resto dell'articolo 24 è barrato/cancellato nel documento]
Articolo 25 - Progettista, direttore dei lavori, costruttore
[Il resto dell'articolo 24 è barrato/cancellato nel documento]
Articolo 25 - Progettista, direttore dei lavori, costruttore
- La progettazione delle opere edilizie deve essere firmata da tecnici abilitati in materia: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi e periti, iscritti ai rispettivi Albi professionali e ciascuno nell'ambito delle proprie competenze fissate dalla legislazione.
e periti, iscritti ai rispettivi Albi professionali e ciascuno nell'ambito delle proprie competenze fissate dalla legislazione.
- Ogni e qualsiasi variazione relativa alla direzione e alla impresa esecutrice dei lavori deve essere preventivamente comunicata al Comune.
Art. 26 Definizioni
lsiasi variazione relativa alla direzione e alla impresa esecutrice dei lavori deve essere preventivamente comunicata al Comune.
- Il committente titolare del permesso di costruire della concessione, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza, delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire nell'atto di concessione.
TITOLO IV - DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
Art. 26 Definizioni
Art. 26 Definizioni
ate nel permesso di costruire nell'atto di concessione.
TITOLO IV - DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
Art. 26 Definizioni
Fatto salvo quanto riportato in materia di deroghe all'art. 27.bis del presente regolamento si definisce:
1. Sul = Superficie utile lorda
quanto riportato in materia di deroghe all'art. 27.bis del presente regolamento si definisce:
1. Sul = Superficie utile lorda
uanto riportato in materia di deroghe all'art. 27.bis del presente regolamento si definisce:
1. Sul = Superficie utile lorda
E' la somma delle superfici lorde di tutti i vani fuori terra aventi altezza utile uguali o superiore a m. 1,80 misurata dal pavimento all'intradosso delle strutture portanti del coperto e non tenendo conto di eventuali controsoffitti costituire piano o volute; nei solai in laterizio tale misurazione dovrà effettuarsi all'intradosso della struttura secondarie
i costituire piano o volute; nei solai in laterizio tale misurazione dovrà effettuarsi all'intradosso della struttura secondarie. I locali del fabbricato posti entro o controterra verranno valutati, agli effetti del computo della superficie lorda, in proporzione diretta alla loro emergenza dal piano di campagna o, a seconda dei casi, dal piano di riferimento.
Sono esclusi dal computo della superficie utile i porticati pubblici e privati, veroni o logge aperte qualora: a) non determino modifica della sagoma dell'edificio; b) e non eccedano il 20% della superficie utile della singola unità immobiliare.
determino modifica della sagoma dell'edificio; b) e non eccedano il 20% della superficie utile della singola unità immobiliare.
Per le nuove costruzioni, alla superficie utile determinata come sopra può essere aggiunta fuori quota una superficie massima di mq. 0,15 per ogni metro quadrato di superficie utile consentita, da utilizzare per il potenziamento dei servizi generali collettivi del fabbricato (vani scala, ascensori, centrale termica, centrale elettrica, centrale idrica e simili).
vizi generali collettivi del fabbricato (vani scala, ascensori, centrale termica, centrale elettrica, centrale idrica e simili).
izi generali collettivi del fabbricato (vani scala, ascensori, centrale termica, centrale elettrica, centrale idrica e simili).
Le aggiunte fuori quota di cui al comma precedente si intendono relative anche ai fabbricati di tipo produttivo a carattere industriale o artigianale, di nuova costruzione o già esistenti
dono relative anche ai fabbricati di tipo produttivo a carattere industriale o artigianale, di nuova costruzione o già esistenti. In quest'ultimo caso esse dovranno essere utilizzate per il potenziamento dei servizi generali collettivi delle aziende e per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di miglioramento delle condizioni di lavoro e di miglioramento degli addetti quali ad esempio: mense, spacci, servizi igienici, spogliatoi, spazi per attività sindacali e riunioni, etc
amento degli addetti quali ad esempio: mense, spacci, servizi igienici, spogliatoi, spazi per attività sindacali e riunioni, etc. In questo caso gli ampliamenti dei fabbricati potranno avvenire anche in deroga alle prescrizioni di zona relativa alla superficie coperta massima di cui in seguito, fino al raggiungimento di un limite massimo del rapporto di copertura uguale a 0,65.
La stessa superficie di cui ai due commi precedenti e nella stessa misura, può essere detratta, se rilevabile, dal computo della superficie utile lorda degli edifici esistenti.
nti e nella stessa misura, può essere detratta, se rilevabile, dal computo della superficie utile lorda degli edifici esistenti.
ti e nella stessa misura, può essere detratta, se rilevabile, dal computo della superficie utile lorda degli edifici esistenti.
Non sono computate, ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, le addizioni funzionali consistenti nel rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile nella realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, oppure nella creazione di volumi tecnici, scale
di renderlo abitabile nella realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, oppure nella creazione di volumi tecnici, scale, ascensori o autorimesse pertinenziali all'interno del perimetro dei centri abitati.
2.Sua - Superficie utile abitabile
Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi.
3. ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali
i di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi.
3. ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali
Ferme le previsioni del Regolamento Urbanistico, costituiscono addizioni funzionali nell'ambito della categoria della ristrutturazione edilizia non computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale:
della ristrutturazione edilizia non computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale:
ella ristrutturazione edilizia non computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale:
- i volumi tecnici, dimensionati attraverso uno specifico progetto esecutivo dell'impianto a firma di tecnico abilitato in impianti; Al fine di non incrementare le altezze prescritte dal R.U
etto esecutivo dell'impianto a firma di tecnico abilitato in impianti; Al fine di non incrementare le altezze prescritte dal R.U. e non alterare lo skyline, i volumi tecnici posizionati al disopra delle coperture degli edifici dovranno essere arretrati rispetto al filo esterno del fabbricato di una misura pari alla loro altezza;
-
scale e ascensori;
-
le autorimesse pertinenziali alle unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati e soltanto nei casi consentiti dal Regolamento Urbanistico.
4. Interventi pertinenziali ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), L.R. 1/05
casi consentiti dal Regolamento Urbanistico.
4. Interventi pertinenziali ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), L.R. 1/05
Non sono computati ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all'interno dei perimetri dei centri abitati, con le seguenti limitazioni: a) la superficie utile massima non dovrà superare mq 24 misurata a filo delle strutture verticali;
con le seguenti limitazioni: a) la superficie utile massima non dovrà superare mq 24 misurata a filo delle strutture verticali; b) l'altezza media interna non dovrà essere superiore ml 2,40; c) realizzate soltanto con strutture lignee o metalliche aperte almeno su tre lati.
Costituiscono interventi pertinenziali le rimesse a legno con superficie non superiore a mq 6 e altezza massima all'estradosso della copertura pari a ml 2,50. Gli interventi pertinenziali sono da considerarsi soggetti ad attività edilizia libera.
tradosso della copertura pari a ml 2,50. Gli interventi pertinenziali sono da considerarsi soggetti ad attività edilizia libera.
Nelle zone "A" diverse dal Città Storico, nell'ambito della quale non sono ammessi dall'atto di governo del territorio, gli interventi pertinenziali sono consentiti ove non rechino pregiudizio ai valori storico-architettonici degli edifici o comunque al contesto preesistente e nel rispetto delle specifiche disposizioni del Regolamento Urbanistico.
nici degli edifici o comunque al contesto preesistente e nel rispetto delle specifiche disposizioni del Regolamento Urbanistico.
Costituiscono interventi pertinenziali i barbecue e forni la cui altezza massima non potrà superare i mt. 2,20.
Tali manufatti sono soggetti ad attività edilizia libera, salvo i casi per i quali necessitino l'Atto di Assenso Comunale o l'Autorizzazione Paesaggistica così come previsto dalla normativa.
o i casi per i quali necessitino l'Atto di Assenso Comunale o l'Autorizzazione Paesaggistica così come previsto dalla normativa.
Nei casi previsti dalla normativa vigente o dall'atto di governo del territorio, gli interventi pertinenziali sono soggetti ad Atto di Assenso Comunale o Autorizzazione Paesaggistica.
i governo del territorio, gli interventi pertinenziali sono soggetti ad Atto di Assenso Comunale o Autorizzazione Paesaggistica.
governo del territorio, gli interventi pertinenziali sono soggetti ad Atto di Assenso Comunale o Autorizzazione Paesaggistica.
Può essere altresì consentita, fuori quota, sia che si tratti di nuova costruzione che di edificio esistente, in tutto le zone di cui al titolo II delle presenti norme, una superficie netta di mq
ova costruzione che di edificio esistente, in tutto le zone di cui al titolo II delle presenti norme, una superficie netta di mq. 18 per alloggio, da destinare a garage che potrà essere dislocata anche in posizione distaccata dal fabbricato principale, ma comunque ad esso prossima con le seguenti limitazioni di cui al comma seguente
d) eliminazione di tutte le eventuali baracche e box esistenti sul lotto ancorché condonati; e) dovranno essere legate da vincolo pertinenziale risultante da atto d'obbligo debitamente registrato e trascritto, —.
Le strutture fuori quota di cui al comma precedente sono escluse all'interno delle aree ricomprese nel Piano Particolareggiato del Centro Storico, nelle zone A del Centro storico principale, Nelle altre zone A, nelle zone BS, E2, E1s, E3s, E4, E4f, E4p, E5
el Centro Storico, nelle zone A del Centro storico principale, Nelle altre zone A, nelle zone BS, E2, E1s, E3s, E4, E4f, E4p, E5
l Centro Storico, nelle zone A del Centro storico principale, Nelle altre zone A, nelle zone BS, E2, E1s, E3s, E4, E4f, E4p, E5
Per gli edifici realizzati sulla base di parametri volumetrici a volume in base con a licenza o concessione edilizia, precedente e consentito, nel rispetto delle norme degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati
icenza o concessione edilizia, precedente e consentito, nel rispetto delle norme degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, l'aumento della superficie utile all'interno del volume preesistente anche se ciò comporta il superamento dell'indice di utilizzazione fondiaria sul lotto di pertinenza.
5. Sc = Superficie coperta
E' l'area rappresentata dalla proiezione orizzontale di tutte le superfici dell'edificio. Sono esclusi dal computo della superficie coperta: a)i balconi, i cornicioni, e le gronde e le pensiline d'ingresso.
l'edificio. Sono esclusi dal computo della superficie coperta: a)i balconi, i cornicioni, e le gronde e le pensiline d'ingresso.
b) gli elementi di arredo (quali, a titolo esemplificativo, gazebo in legno o in metallo aperti lateralmente e con copertura non rigida, tende, tendoni) purché, complessivamente, non siano superiori al 25% della superficie coperta dell'unità immobiliare di cui sono pertinenza.
ni) purché, complessivamente, non siano superiori al 25% della superficie coperta dell'unità immobiliare di cui sono pertinenza.
i) purché, complessivamente, non siano superiori al 25% della superficie coperta dell'unità immobiliare di cui sono pertinenza.
Sono escluse dal suddetto computo le pensiline di ingresso e/o collegamento tra corpi di fabbrica separati, purché la loro superficie non sia superiore al 10% della superficie coperta massima ammissibile sul lotto
di fabbrica separati, purché la loro superficie non sia superiore al 10% della superficie coperta massima ammissibile sul lotto, le parti di edificio completamente interrate e le superfici fuori quota destinate a garage di cui al punto 1 e i posti auto coperti con strutture lignee o metalliche di cui al punto 1.
3. 6 Rc = Rapporto di copertura (Sc/Sf)
E' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
4. 7 H = Altezza dei fabbricati
rto di copertura (Sc/Sf)
E' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
4. 7 H = Altezza dei fabbricati
to di copertura (Sc/Sf)
E' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
4. 7 H = Altezza dei fabbricati
E' l'altezza massima fra quelle dei vari delle varie fronti, misurata dal piano di riferimento (nel caso che questo sia al di sotto del livello naturale del terreno) o dal livello naturale del terreno, se l'edificio è a copertura piana e al punto di spiccato della falda in caso di coperture inclinate
ivello naturale del terreno, se l'edificio è a copertura piana e al punto di spiccato della falda in caso di coperture inclinate. Nel caso di sottotetti abitabili, anche arretrati rispetto alla facciata, il punto di spiccato della falda di cui al comma precedente sarà quello coincidente con il punto di spiccato della copertura del sottotetto.
5. Vu Vg = Volume utile geometrico
E' la somma del volume geometrico di tutti i solidi costituenti l'edificio.
E' la som
REGOLAMENTO EDILIZIO - COMUNE DI [nome non specificato]
TITOLO VII - IGIENE DELL'EDILIZIA
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
1. La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata agevolmente.
2. Gli edifici devono poter essere puliti e disinfettati in ogni loro parte.
ci deve poter essere effettuata agevolmente.**
2. Gli edifici devono poter essere puliti e disinfettati in ogni loro parte.
3. Gli arredi devono, di norma poter essere portati negli edifici e collocati nei locali attraverso le normali vie di accesso.
4. Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli infermi da tutti i piani agibili.
4. Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli infermi da tutti i piani agibili.*
5. Le singole unità immobiliari degli edifici con più di due piani agibili fuori terra, fatta eccezione per quelli industriali, devono fruire di accesso da almeno una scala del tipo chiuso. Gli impianti, sistemi e le apparecchiature permanenti non devono immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi e vibrazioni.
ermanenti non devono immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi e vibrazioni.**
6.Gli alloggi progettati per più di due utenti devono essere dotati almeno di una cucina o spazio di cottura, di un gabinetto aerato, di un ripostiglio. I locali degli alloggi che fruiscono di illuminazione naturale diretta, devono avere almeno dei serramenti esterni dotati di parti trasparenti, ad altezza di uomo.
di illuminazione naturale diretta, devono avere almeno dei serramenti esterni dotati di parti trasparenti, ad altezza di uomo.**
7. I serramenti esterni ed interni degli alloggi devono essere posizionati in modo da consentire una razionale utilizzazione dei locali.
8. Gli edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecnologici necessari, ove si voglia prevedere per determinati loro locali anche la destinazione a pubblici esercizi e ad attività artigianali.
sari, ove si voglia prevedere per determinati loro locali anche la destinazione a pubblici esercizi e ad attività artigianali.**
9. Gli accessi, le rampe, i giardini ed in generale gli spazi privati destinati alla circolazione delle persone, esterni ed interni agli edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore notturne.
10. I soppalchi devono essere dotati di parapetti.
edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore notturne.**
10. I soppalchi devono essere dotati di parapetti.
11. Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni ed interni agli edifici, non devono avere superfici di calpestio sdrucciolevoli, in condizioni meteorologiche normali e sporti insidiosi.
12. Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica.
12. Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica.
13. Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non costituire pericolo per gli addetti alla manutenzione.
li edifici devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non costituire pericolo per gli addetti alla manutenzione.**
14. Alle presenti norme possono fare eccezione le sistemazioni relative al recupero di edifici esistenti: la Commissione Edilizia verificherà la compatibilità della soluzione complessiva con l'eventuale carenza di qualcuna delle presenti condizioni.
Articolo 36 - Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle persone fisicamente impedite
elle presenti condizioni.**
Articolo 36 - Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle persone fisicamente impedite
- I luoghi da rendere accessibili nelle costruzioni alle persone fisiche impedite nelle loro capacità motorie, visive, uditive, sono elencati dalla Legge n. 13 del 9/01/89 con le modalità di cui al D.M. LL.PP. 14/6/89 n. 236, nonché da tutte le leggi vigenti in materia, nonché dalla Legge n. 118 del 30/03/71 e successive modifiche ed integrazioni.
236, nonché da tutte le leggi vigenti in materia, nonché dalla Legge n. 118 del 30/03/71 e successive modifiche ed integrazioni.
-
I progetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 13 del 9/1/89, devono contenere le soluzioni tecniche atte a soddisfare le disposizioni di cui alla Legge n. 13/89 ed DM LL.PP. 14/6/89 n. 236.
-
Il rispetto di quanto indicato nel presente articolo costituisce requisito necessario per l'attestazione di abitabilità e/o agibilità dei locali.
anto indicato nel presente articolo costituisce requisito necessario per l'attestazione di abitabilità e/o agibilità dei locali.
Articolo 37 - Locali per allevamento e ricovero di animali
La materia restante è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO IX - Igiene Degli Allevamenti e Ricoveri di animali.-
Articolo 38 - Rifornimento idrico
- Usi Civili
- Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte.
ili
- Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte.
li
- Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte.
Ai fini del contenimento dei consumi d'acqua potabile, fatti salvi gli obblighi ai sensi della L.R
e costruiti a regola d'arte.
Ai fini del contenimento dei consumi d'acqua potabile, fatti salvi gli obblighi ai sensi della L.R. n°1/05 e della Legge 24.12.2007 n°244 e le disposizioni contenute nel Regolamento d'Igiene ai Titoli IV,V, e VII, **è fatto obbligo nei nuovi edifici
24.12.2007 n°244 e le disposizioni contenute nel Regolamento d'Igiene ai Titoli IV,V, e VII, è fatto obbligo nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni urbanistiche e nelle sostituzioni edilizie si deve prevedere di realizzare cisterne interrate per l'accumulo di acqua piovana e di dotarsi alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica (impianti duali), e il riutilizzo delle acque reflue; in attesa dell'emanazione di disposizioni più puntuali, nazionali o regionali
pianti duali), e il riutilizzo delle acque reflue; in attesa dell'emanazione di disposizioni più puntuali, nazionali o regionali, in merito al soddisfacimento delle prescrizioni in esame, dovranno essere rispettati i requisiti di cui alle schede delle "Linee Guida per l'edilizia sostenibile" reperibili sulla rete web della Regione Toscana.
In particolare le schede in esame sono le seguenti:
scheda 2.5 Riduzione dei consumi idrici
scheda 3.1 Gestione delle acque meteoriche
scheda 3.2 Recupero delle acque grigie ed i sistemi naturali di depurazione
- Usi Industriali
Gestione delle acque meteoriche
scheda 3.2 Recupero delle acque grigie ed i sistemi naturali di depurazione
- Usi Industriali
estione delle acque meteoriche
scheda 3.2 Recupero delle acque grigie ed i sistemi naturali di depurazione
- Usi Industriali
- Agli insediamenti industriali ovvero artigianali si applicano gli accorgimenti tecnologici di cui al punto 1.4
i Industriali
- Agli insediamenti industriali ovvero artigianali si applicano gli accorgimenti tecnologici di cui al punto 1.4. e comunque atti a limitare ogni superfluo prelievo dell'acqua, nonché atti a favorire il riciclo e recupero delle acque utilizzate nel ciclo produttivo, limitando così l'impiego di acqua di falda o di sorgente e favorendo l'integrazione degli usi d'acqua fra settori diversi (civile, industriale, agricolo).
-
Tali disposizioni, che possono valere anche per le attività agricole, potranno essere dettate sia dalla Amministrazione Comunale, sia dall'Amministrazione Provinciale in base alle rispettive competenze.
-
Ogni prelievo dalla falda deve essere autorizzato.
Articolo 39 - Impianto di smaltimento delle acque piovane
competenze.
- Ogni prelievo dalla falda deve essere autorizzato.
Articolo 39 - Impianto di smaltimento delle acque piovane
Fatti salvi gli obblighi di cui al punto 1.4 dell'art. 38, e le disposizioni contenute nel Reg. d'Igiene Titoli IV - Igiene delle acque superficiali e sotterranee, e V - Smaltimento delle acque reflue, si dispone quanto segue:
ne Titoli IV - Igiene delle acque superficiali e sotterranee, e V - Smaltimento delle acque reflue, si dispone quanto segue:
e Titoli IV - Igiene delle acque superficiali e sotterranee, e V - Smaltimento delle acque reflue, si dispone quanto segue:
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Titoli IV - Igiene delle acque superficiali e sotterranee, e V - Smaltimento delle acque reflue, si dispone quanto segue:
- I canali di gronda, le condutture verticali di scarico o "calate" e le condutture interrate per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, devono essere conformi alle norme tecniche UNI, ed in particolare di materiale resistente ed impermeabile
o delle acque piovane, devono essere conformi alle norme tecniche UNI, ed in particolare di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla pubblica fognatura, bianco o promiscua, o in mancanza di questa, fino ad un corpo ricettore comunque idoneo a garantire il deflusso delle acque in qualsiasi condizione meteorologica
E. vietato usare tali condutture come canne di esalazione di fumi, gas e vapori.
- Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.
i canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.
- Le condutture verticali di scarico devono applicarsi di preferenza esternamente all'edificio fino a 4,00 mt. dal suolo, nel quale tratto possono essere poste in opera entro cassette di isolamento nella muratura nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici. In alternativa, l'incassettatura può essere sostituita da tubo in ghisa o altro materiale idoneo in vista.
ianti spazi pubblici. In alternativa, l'incassettatura può essere sostituita da tubo in ghisa o altro materiale idoneo in vista.
- Idonei pozzetti di ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati alla estremità inferiore di ogni "calata"; pozzetti di ispezione devono, inoltre, essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture.
llati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture.
- Un pozzetto finale di ispezione deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
la confluenza con altre condutture.
-
Un pozzetto finale di ispezione deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
-
È vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza: la confluenza delle acque piovane con le altre acque di rifiuto è consentita solo al livello del citato pozzetto finale di ispezione, purché, la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere.
e di ispezione, purché, la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere.
Articolo 40 - Impianti igienici
Fatti salvi gli obblighi di cui al punto 1.4 dell'art. 38, si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento d'Igiene Titoli IV - Igiene delle acque superficiali e sotterranee, V - Smaltimento delle acque reflue, e VII Igiene dell'edilizia salvo quanto diversamente di seguito disposto:
ali e sotterranee, V - Smaltimento delle acque reflue, e VII Igiene dell'edilizia salvo quanto diversamente di seguito disposto:
Per gli esercizi commerciali esistenti ubicati entro il centro storico o nei centri storici minori qualificati come Zona A o BS dal vigente P.R.G. è possibile equiparabili ad edifici ricadenti in zone omogenee A del DM 1444/68:
ificati come Zona A o BS dal vigente P.R.G. è possibile equiparabili ad edifici ricadenti in zone omogenee A del DM 1444/68:
a) realizzare un servizio igienico di dimensioni ridotte quando sia dimostrata e certificata da tecnico abilitato, l'impossibilità tecnico-funzionale di rispettare le prescrizioni ottimali disciplinate dal presente Regolamento;
nico abilitato, l'impossibilità tecnico-funzionale di rispettare le prescrizioni ottimali disciplinate dal presente Regolamento;
b) non realizzare alcun servizio igienico quando ne sia dimostrata e certificata da tecnico abilitato, l'impossibilità tecnico-funzionale, a condizione che l'esercizio abbia superficie di vendita non superiore a 30 mq, ovvero a condizione che l'esercizio sia inserito nell'unità immobiliare dov'è collocata l'abitazione dell'esercente.
re a 30 mq, ovvero a condizione che l'esercizio sia inserito nell'unità immobiliare dov'è collocata l'abitazione dell'esercente.
Nel resto del territorio comunale, gli esercizi commerciali possono:
c) realizzare un servizio igienico di dimensioni ridotte, quando sia dimostrata e certificata da tecnico abilitato l'impossibilità tecnico-funzionale di rispettare le prescrizioni ottimali disciplinate dal presente Regolamento.
cnico abilitato l'impossibilità tecnico-funzionale di rispettare le prescrizioni ottimali disciplinate dal presente Regolamento.
d) Non realizzare alcun servizio igienico, quando ne sia dimostrata l'impossibilità tecnica, a condizione che l'esercizio sia inserito nell'unità immobiliare dov'è collocata l'abitazione dell'esercente, ovvero a condizione che l'esercizio abbia una superficie di vendita non superiore a 30 mq. E abbia un servizio igienico ad uso pubblico in un raggio di 150 metri.
o abbia una superficie di vendita non superiore a 30 mq. E abbia un servizio igienico ad uso pubblico in un raggio di 150 metri.
Articolo 41 - Impianti di aerazione
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
Articolo 42 - Impianti di smaltimento delle acque reflue domestiche
OLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
Articolo 42 - Impianti di smaltimento delle acque reflue domestiche
Fatti salvi gli obblighi di cui al punto 1.4 dell'art. 38, si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento. d'Igiene Titoli IV - Igiene delle acque superficiali e sotterranee, V - Smaltimento delle acque reflue, e VII Igiene dell'edilizia fatte salve le presenti condizioni:
perficiali e sotterranee, V - Smaltimento delle acque reflue, e VII Igiene dell'edilizia fatte salve le presenti condizioni:
1. Le condutture verticali di scarico e le condutture interrate delle acque nere devono essere di materiale resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere di numero ed ampiezza per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura.
rfetta tenuta e devono essere di numero ed ampiezza per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura.**
2. Le "calate" che servono allo scarico dei w.c. e degli orinatoi devono tenersi sempre distinte da quelle che servono allo scarico degli altri impianti igienici.
ico dei w.c. e degli orinatoi devono tenersi sempre distinte da quelle che servono allo scarico degli altri impianti igienici.**
co dei w.c. e degli orinatoi devono tenersi sempre distinte da quelle che servono allo scarico degli altri impianti igienici.**
**3. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si può derogare da queste disposizioni solo quando non possono essere tecnicamente risolte; la soluzione ai problemi dell'igienicità del collegamento tra tubi di scarico delle acque provenienti dai w.c
nicamente risolte; la soluzione ai problemi dell'igienicità del collegamento tra tubi di scarico delle acque provenienti dai w.c. con quelli delle altre acque reflue deve essere garantita ponendo in opera soluzioni alternative dotate di adeguati impianti di sifone, pozzetti anti-odore, ecc.**
4. Le "calate" delle acque di rifiuto devono, di norma, venire poste in opera entro cassette di isolamento nella muratura, essere prolungate in alto sopra la copertura dell'edificio ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione o di reticella contro gli insetti. Le condutture interrate delle acque nere devono essere provviste di pozzetti di ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o di confluenza di più condutture.
pozzetti di ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o di confluenza di più condutture.**
ozzetti di ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o di confluenza di più condutture.**
**5
tti di ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o di confluenza di più condutture.**
**5. Nelle località servite da pubblica fognatura di tipo promiscuo (che canalizza le acque reflue insieme alle acque meteoriche, rete priva di impianto depurativo terminale) le "calate" delle acque reflue devono immettersi in idonei pozzetti di ispezione a sifone
riva di impianto depurativo terminale) le "calate" delle acque reflue devono immettersi in idonei pozzetti di ispezione a sifone, i quali devono a loro volta collegarsi mediante condutture interrate alla prima camera della fossa settica tricamerale che serve alla chiarificazione delle acque nere, le condutture interrate che convogliano gli affluenti delle fosse settiche devono essere munite di idonei pozzetti di ispezione e sifone e collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata
ttiche devono essere munite di idonei pozzetti di ispezione e sifone e collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata, alla confluenza delle acque nere con quelle piovane e consentita di norma, solo a livello del citato pozzetto finale
Dovranno comunque essere seguite le istruzioni contenute nel "Regolamento del servizio idrico integrato" (ATO 3)**
6. Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le "calate" delle acque nere devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica muniti di bocchetta di ispezione od in pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili; tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrate ad un impianto di depurazione o dispersione - la confluenza delle acque piovane e delle acque nere è consentita solo a valle dell'impianto di depurazione; la destinazione finale delle
za delle acque piovane e delle acque nere è consentita solo a valle dell'impianto di depurazione; la destinazione finale delle**
a delle acque piovane e delle acque nere è consentita solo a valle dell'impianto di depurazione; la destinazione finale delle**
**acque nere depurate, come di quelle piovane, deve essere autorizzata dall'ufficio tecnico comunale. E' vietato immettere gli scarichi, seppur pretrattati, in cunette stradali o ferroviarie
orizzata dall'ufficio tecnico comunale. E' vietato immettere gli scarichi, seppur pretrattati, in cunette stradali o ferroviarie. Sono ammessi sistemi di smaltimento delle acque reflue in corsi d'acqua superficiali, previa adozione di sistemi di pretrattamento indicati nell'allegato 5 del regolamento di attuazione di cui all'art. 6 della L.R. 64/2001, approvato con D.P.G.R. 23/2/2003
to indicati nell'allegato 5 del regolamento di attuazione di cui all'art. 6 della L.R. 64/2001, approvato con D.P.G.R. 23/2/2003. Gli scarichi su suolo sono permessi unicamente per insediamenti, installazioni o edifici isolati; sono possibili i sistemi di smaltimento previsti dalle norme tecniche del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque del 4/2/1977 (pozzi a dispersione, subirrigazione semplice
rme tecniche del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque del 4/2/1977 (pozzi a dispersione, subirrigazione semplice, subirrigazione drenata) e secondo le indicazioni contenute nella tabella 1 del regolamento regionale sopra citato.**
7. Nelle località servite da pubblica fognatura fornita di impianto depurativo terminale le "calate" delle acque nere devono essere collegate alla pubblica fognatura, mediante installazione di un pozzetto di ispezione sifonato, secondo le modalità contenute nel "Regolamento del servizio idrico integrato" (ATO 3).(AGGIUNGERE LINK AL REGOLAMENTO ATO)
to, secondo le modalità contenute nel "Regolamento del servizio idrico integrato" (ATO 3).(AGGIUNGERE LINK AL REGOLAMENTO ATO)**
o, secondo le modalità contenute nel "Regolamento del servizio idrico integrato" (ATO 3).(AGGIUNGERE LINK AL REGOLAMENTO ATO)**
**8
econdo le modalità contenute nel "Regolamento del servizio idrico integrato" (ATO 3).(AGGIUNGERE LINK AL REGOLAMENTO ATO)**
**8. Allo scopo di introdurre elementi di riqualificazione ambientale e miglioramento delle acque superficiali e profonde, per tutti gli interventi edificatori (nuove costruzioni e ristrutturazioni), con particolare riferimento alle case sparse ed agli agglomerati urbani, è privilegiata la possibilità di realizzare impianti di depurazione dei reflui
ento alle case sparse ed agli agglomerati urbani, è privilegiata la possibilità di realizzare impianti di depurazione dei reflui, in alternativa od ad integrazione della depurazione meccanica, basati sulla fitodepurazione
La progettazione degli impianti di fitodepurazione o dispersione sarà accompagnata da apposita relazione geologica, associata alla relazione generale di progetto, che faccia riferimento ai fattori geomorfologici e idrogeologici dell'area interessata e definisca la capacità di assorbimento e depurazione del terreno. Il progetto deve essere sottoposto al parere dell'ARPAT.**
9.Nei casi in cui gli interventi, siano oggetto di richiesta di permesso di costruire e comprendano sistemi di smaltimento delle acque superficiali o sul suolo, la domanda di autorizzazione allo scarico, corredata di tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione del parere ARPAT, può essere presentata contestualmente. Il Comune richiederà al Dipartimento ARPAT il parere. L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata contestualmente al permesso di costruire alla concessione edilizia.
il parere. L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata contestualmente al permesso di costruire alla concessione edilizia.**
10.Nei casi in cui lo scarico è previsto nell'ambito della procedura SCIA, alla segnalazione, da presentarsi alla U.O. Sportello Unico dell'Edilizia e delle Imprese Servizio Urbanistica, dovrà essere allegata l'autorizzazione allo scarico rilasciato dall'Ufficio competente previo parere del competente Dipartimento dell'ARPAT.
llegata l'autorizzazione allo scarico rilasciato dall'Ufficio competente previo parere del competente Dipartimento dell'ARPAT.**
11.I documenti da presentare in allegato alla richiesta di autorizzazione allo scarico, sia nella forma contestuale al permesso di costruire alla concessione edilizia, sia nell'ambito della procedura di SCIA è la seguente:
- planimetria generale nella quale sia individuato l'edificio da cui si origina lo scarico;
cedura di SCIA è la seguente:**
- planimetria generale nella quale sia individuato l'edificio da cui si origina lo scarico;
- planimetria schematica da cui si rilevi con esattezza l'immobile con l'indicazione delle linee di scarico distinte per acque nere, meteoriche, pozzetti di ispezione, sistemi di trattamento, punto di scarico nel corpo ricettore o recapito finale;
acque nere, meteoriche, pozzetti di ispezione, sistemi di trattamento, punto di scarico nel corpo ricettore o recapito finale;**
- relazione tecnica dalla quale risultino la tipologia d'intervento e la descrizione dell'impianto di trattamento, con schema grafico e dimensionamento.
quale risultino la tipologia d'intervento e la descrizione dell'impianto di trattamento, con schema grafico e dimensionamento.**
In caso di scarico sul suolo dovrà essere allegata anche dichiarazione a firma del progettista dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche e delle distanze da condotti, serbatoi e/o captazioni di acqua ad uso potabile, previste dalla Delibera Interministeriale 4/2/77.
Articolo 43 - Requisiti dei locali
captazioni di acqua ad uso potabile, previste dalla Delibera Interministeriale 4/2/77.**
Articolo 43 - Requisiti dei locali
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia, salvo quanto di seguito disposto.
ali
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia, salvo quanto di seguito disposto.
li
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia, salvo quanto di seguito disposto.
- Requisito necessario per la qualificazione di edificio unifamiliare ai fini dell'applicazione dell'Art.23comma 2 lettera a della L.R. 52/99 dall'art. 124 comma 2 lettera **"b" della L.R
ifamiliare ai fini dell'applicazione dell'Art.23comma 2 lettera a della L.R. 52/99 dall'art. 124 comma 2 lettera "b" della L.R. 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi un immobile abitato da un solo nucleo familiare nella sua interezza, dalle fondazioni alla copertura, anche se con servizi a comune e anche se facendo parte di una schiera o di un complesso articolato, presenti modeste intrusioni planimetriche, in più o in meno ai vari piani
ndo parte di una schiera o di un complesso articolato, presenti modeste intrusioni planimetriche, in più o in meno ai vari piani, purché tale aggiunta o carenza di superficie non sia superiore al 30% di quella totale.
Altra condizione al fine di qualificare l'edificio unifamiliare è la sua consistenza che non dovrà superare in ogni caso i mq.150 di superficie utile allo stato attuale.
Articolo 44 - Classificazione dei locali
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
Articolo 45 - Caratteristiche dei locali abitabili od agibili
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia tuttavia ad integrazione si precisa che:
teria è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia tuttavia ad integrazione si precisa che:
- I locali aventi destinazione residenziale non possono misurare meno di:
– mq 14 se si tratta di soggiorni o di camere da letto per due persone;
– mq 9 se si tratta di camere da letto singole o altri vani residenziali comunque denominati destinati alla permanenza delle persone; ogni alloggio deve essere dotato di un locale di almeno 14 mq.
li comunque denominati destinati alla permanenza delle persone**; ogni alloggio deve essere dotato di un locale di almeno 14 mq.
Articolo 46 - Caratteristiche delle cucine
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
Articolo 47 - Caratteristiche dei servizi igienici
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia, tuttavia ad integrazione si precisa che:
eria è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia, tuttavia ad integrazione si precisa che:
1. Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un servizio igienico completo, cioè provvisto di vasca da bagno o doccia, lavabo, bidet, vaso w.c. ed avere le pareti rivestite con materiale impermeabile fino all'altezza minima di ml. 2,00.
2. Deve essere munito di apertura sull'esterno o su cavedio per il ricambio dell'aria o di adeguato impianto di aspirazione meccanico.
essere munito di apertura sull'esterno o su cavedio per il ricambio dell'aria o di adeguato impianto di aspirazione meccanico.**
Articolo 48 - Caratteristiche delle scale
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
La materia è regolamentata Fatto salvo quanto disposto dall'art. 113 delnel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia si precisa che:
tto salvo quanto disposto dall'art. 113 delnel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia si precisa che:
1. Nella costruzione delle scale devono essere rispettati i requisiti di cui al punto 4-1-10 del D.M. 14/1/89 n. 236 e le norme antincendio.
2. La larghezza minima delle scale per edifici unifamiliari deve essere rispondente alle norme vigenti.
orme antincendio.**
2. La larghezza minima delle scale per edifici unifamiliari deve essere rispondente alle norme vigenti.
3. Dalle scale, salvo che non siano a giorno, non possono ricevere aria e luce, ambienti di abitazione, cucine, bagni e corridoi.
Dalle scale, salvo che non siano a giorno, non possono ricevere aria e luce, ambienti di abitazione, cucine, bagni e corridoi.**
4. Le scale condominiali non possono avere la disposizione dei gradini a ventaglio, né essere del tipo a chiocciola, salvo i casi di particolari soluzioni architettoniche che verranno valutate dalla Commissione Edilizia e che devono comunque corrispondere ai criteri di corretta agibilità.
toniche che verranno valutate dalla Commissione Edilizia e che devono comunque corrispondere ai criteri di corretta agibilità.**
5. Le presenti disposizioni non si applicano alle scale in aggiunta a quelle principali od a scale occasionali per accedere a soffitte, tetti, scantinati o simili.
Articolo 49 - Caratteristiche dei locali accessori o di servizio Cat. E
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
ocali accessori o di servizio Cat. E
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
Articolo 50 - Caratteristiche dei locali o di servizio Cat. F
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
Articolo 51 - Piani interrati o seminterrati
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
Articolo 52 - Sottotetti
terrati
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
Articolo 52 - Sottotetti
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
Articolo 53 - Chiostrine e cavedi
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
Articolo 53 - Chiostrine e cavedi
- Chiostrine e cavedi interni ai fabbricati possono dare aria e luce esclusivamente a scale e ripostigli, stanze da bagno corridoi e disimpegni, devono essere facilmente accessibili, pavimentate e dotate di tubazione per lo scarico delle acque meteoriche.
doi e disimpegni, devono essere facilmente accessibili, pavimentate e dotate di tubazione per lo scarico delle acque meteoriche.
E' consentita la loro copertura purché la superficie laterale libera abbia una superficie uguale o superiore alla superficie in pianta della chiostrina o cavedio.
Articolo 54 - Piano terra degli edifici
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
Articolo 55 - Luoghi accessibili da parte di persone fisicamente impedite
TO D'IGIENE al TITOLO VII - Igiene dell'Edilizia.-
Articolo 55 - Luoghi accessibili da parte di persone fisicamente impedite
- I luoghi da rendere accessibili nelle costruzioni alle persone fisicamente impedite nelle loro capacità motorie, visive ed uditive, ad integrazione di quelli elencati dalla Legge n. 118 del 30/3/71 e dal D.P.R. 27/4/78 n.384, sono:
- gli edifici di nuova costruzione residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
.384, sono:
-
gli edifici di nuova costruzione residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
-
gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione;
-
la ristrutturazione degli edifici di cui ai punti 1 e 2 anche se preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
-
gli spazi di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
i alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- gli spazi di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Articolo 56 - Requisiti edilizi ed impiantistici per l'uso da parte di persone fisicamente impedite
- I requisiti edilizi ed impiantistici sono quelli indicati dalle prescrizioni tecniche di cui al D.M. LL.PP. 14/6/89 n. 236, in attuazione del disposto dell'articolo 1 della legge 9/1/89 n.13 e successive modifiche ed integrazioni.
L.PP. 14/6/89 n. 236, in attuazione del disposto dell'articolo 1 della legge 9/1/89 n.13 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO VI - PRESCRIZIONI PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE, L'ARREDO URBANO, LA SICUREZZA
Articolo 57 - Decoro urbano e interventi relativi al verde
PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE, L'ARREDO URBANO, LA SICUREZZA
PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE, L'ARREDO URBANO, LA SICUREZZA
Articolo 57 - Decoro urbano e interventi relativi al verde
PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE, L'ARREDO URBANO, LA SICUREZZA
PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE, L'ARREDO URBANO, LA SICUREZZA
Articolo 57 - Decoro urbano e interventi relativi al verde
- Per quanto riguarda, specificatamente, la tutela dell'ambiente urbano gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti in condizioni di decoro a cura e spese della proprietà
difici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti in condizioni di decoro a cura e spese della proprietà. Il Sindaco, ha facoltà di imporre, con propria ordinanza, alla proprietà l'esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree verdi, ecc.)
necessarie al decoro dell'ambiente urbano.
- Nelle zone per insediamenti prevalentemente residenziali e nelle zone pubbliche e di interesse generale devono essere posti a dimora nuovi alberi nella misura minima di 1 per 100 mq di Sf.
Articolo 58 - Prescrizioni per il decoro estetico ambientale e la sicurezza
A) - Decoro, manutenzione e sicurezza degli edifici
Articolo 58 - Prescrizioni per il decoro estetico ambientale e la sicurezza
Articolo 58 - Prescrizioni per il decoro estetico ambientale e la sicurezza
A) - Decoro, manutenzione e sicurezza degli edifici
- I progetti edilizi relativi agli edifici ed ai manufatti in genere devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio e di una loro corretta ambientazione, tenuto conto dello stato dei luoghi, sia per la forma che per i materiali impiegati.
lizio e di una loro corretta ambientazione, tenuto conto dello stato dei luoghi, sia per la forma che per i materiali impiegati.
izio e di una loro corretta ambientazione, tenuto conto dello stato dei luoghi, sia per la forma che per i materiali impiegati.
- Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio ed ogni parte di esso in buono stato di conservazione; soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture ed il decoro
ed ogni parte di esso in buono stato di conservazione; soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture ed il decoro. Qualora gli edifici e relative aree di pertinenza, per loro stato di manutenzione, non presentino le condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano o non rispondano alle esigenze di sicurezza, il Sindaco dovrà imporre ai proprietari l'esecuzione delle
necessarie opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni dei portici ed adeguata illuminazione notturna, ecc).
B) – Allineamenti
- I nuovi edifici devono essere armonizzati col tessuto urbano esistente ed il Sindaco può consentire od imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico ed urbanistiche in genere.
C) - Elementi che aggettano dalle facciate
- Gli aggetti dalle facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose.
- Elementi che aggettano dalle facciate
-
Gli aggetti dalle facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose.
-
In particolare, negli edifici e nei muri fronteggianti spazi pubblici sono ammessi i seguenti aggetti:
a) lo zoccolo degli edifici può occupare lo spazio pubblico per una sporgenza non superiore a cm 5;
b)gli aggetti e le sporgenze (cornici, bancali, ecc.), fino all'altezza di ml. 2,50 dal suolo, non possono superare i 12 cm di sporgenza;
etti e le sporgenze (cornici, bancali, ecc.), fino all'altezza di ml. 2,50 dal suolo, non possono superare i 12 cm di sporgenza;
c)le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo ad un'altezza non inferiore a m 2,50, misurata dal piano del marciapiede, o di m 4,50 sul piano stradale.
- Sono vietati balconi e pensiline che aggettino su suolo pubblico.
dal piano del marciapiede, o di m 4,50 sul piano stradale.
- Sono vietati balconi e pensiline che aggettino su suolo pubblico.
4 E' altresì vietato installare unità esterne di condizionatori aggettanti sulla via pubblica. Qualora tali unità debbano essere installate su facciate visibili dalla strada pubblica, si dovranno adottare accorgimenti tecnici atti ad armonizzare l'impianto con la tipologia della facciata anche con schermature dipinte dello stesso colore della facciata.
atti ad armonizzare l'impianto con la tipologia della facciata anche con schermature dipinte dello stesso colore della facciata.
Articolo 59 - Passi carrai e parcheggi per insediamenti speciali in zone residenziali
- Per l'attraversamento dei marciapiedi e dei portici può essere consentita la costruzione di ingressi carrai, con prescrizione di pavimentazioni speciali.
marciapiedi e dei portici può essere consentita la costruzione di ingressi carrai, con prescrizione di pavimentazioni speciali.
-
La loro ubicazione deve essere tale da non intralciare il traffico. Quando il passo carraio sia collegato con una rampa, questa non deve superare la pendenza del 20%.
-
Tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio pubblico deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno m 4 di lunghezza.
lla livelletta inclinata ed il filo dello spazio pubblico deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno m 4 di lunghezza.
- La costruzione degli accessi carrai é condizionata alla applicazione delle tasse stabilite dal Comune per l'occupazione di suolo pubblico, nonché alle altre e specifiche norme previste dall'apposito regolamento.
Articolo 60 - Infrastrutture del territorio
A) - Linee Aeree
tre e specifiche norme previste dall'apposito regolamento.
Articolo 60 - Infrastrutture del territorio
A) - Linee Aeree
- La realizzazione di linee aeree è concessa previa presentazione di un progetto dove risultino i modi e le forme dell'inserimento ambientale e solo dopo aver accertato l'impossibilità di una loro messa in opera in condotti interrati.
e forme dell'inserimento ambientale e solo dopo aver accertato l'impossibilità di una loro messa in opera in condotti interrati.
- Si escludono gli attraversamenti con linee, sia aeree che interrate, di zone con bosco o parco e di zone con rilevanti caratteristiche naturali e storico ambientali.
B) - Condutture
- Per tutte le condutture interrate devono evitarsi gli scavi nelle stratificazioni geologiche caratteristiche e di preminente significato scientifico.
re interrate devono evitarsi gli scavi nelle stratificazioni geologiche caratteristiche e di preminente significato scientifico.
-
Devono, inoltre, essere evitate alterazioni alla morfologia del suolo quando queste condutture interessino comprensori naturalistici.
-
Analogamente sono da evitarsi i tracciati con scavi a cielo aperto, o comunque superficiali, attraverso terreni boschivi, parchi ed aree di pertinenza delle alberature.
i con scavi a cielo aperto, o comunque superficiali, attraverso terreni boschivi, parchi ed aree di pertinenza delle alberature.
-
È da evitarsi l'intercettazione di falde e comunque l'interruzione del deflusso sotterraneo.
-
Il progetto dovrà comprendere gli interventi eventualmente necessari a garantire la stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in relazione alle problematiche individuate nella relazione geologica.
arantire la stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in relazione alle problematiche individuate nella relazione geologica.
- Gli scavi per le opere di cui al primo comma del presente punto debbono comunque rispettare il presente regolamento.
C) - Strade
cavi per le opere di cui al primo comma del presente punto debbono comunque rispettare il presente regolamento.
C) - Strade
- Le strade storiche nel territorio non urbanizzato rivestono un primario interesse ambientale e storico ed i loro elementi costitutivi e complementari (tracciati, elementi di arredo, e di contenimento, siepi, alberature, indicazioni stradali, ecc.) debbono essere rigorosamente mantenuti.
i, elementi di arredo, e di contenimento, siepi, alberature, indicazioni stradali, ecc.) debbono essere rigorosamente mantenuti.
L'interesse ambientale e storico è sancito con l'inclusione in apposito elenco di classificazione, approvato dal competente organo, in seguito a censimento eseguito dai competenti uffici comunali.
ito elenco di classificazione, approvato dal competente organo, in seguito a censimento eseguito dai competenti uffici comunali.
- Le eventuali modifiche od altri interventi devono rispettare lo spirito e le caratteristiche delle strade esistenti (materiali e tecnologie), devono armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia dei siti, delle pendici e comunque non devono creare alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente ed agli aspetti naturali del luogo.
comunque non devono creare alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente ed agli aspetti naturali del luogo.
D) - Strade interpoderali e di accesso alla residenza
- E' ammessa, nelle zone in cui il P.R.G. non le vieta espressamente, la costruzione di strade private di accesso alla residenza, di strade private con carattere interpoderale e/o poderale, per il collegamento delle proprietà fra loro al fine di potenziare lo sviluppo agricolo.
n carattere interpoderale e/o poderale, per il collegamento delle proprietà fra loro al fine di potenziare lo sviluppo agricolo.
- Le suddette strade saranno realizzate alle seguenti condizioni:
2.1- Le strade interpoderali e poderali, non devono essere realizzate per scopi diversi da quelli in premessa.
enti condizioni:
2.1- Le strade interpoderali e poderali, non devono essere realizzate per scopi diversi da quelli in premessa.
2.2- Devono essere realizzate tutte quelle opere che siano necessarie al fine di assicurare la più completa stabilità dei terreni attraversati nei confronti di frane, smottamenti e cedimenti, senza compromettere lo scolo naturale.
pleta stabilità dei terreni attraversati nei confronti di frane, smottamenti e cedimenti, senza compromettere lo scolo naturale.
2.3- Il progetto esecutivo dell'opera, comprendente estratto catastale, con l'elenco delle ditte proprietarie, planimetria quotata, profilo longitudinale, sezione, opere di arte, relazione tecnica e relazione geologica e geotecnica, deve essere corredato da atto di impegno dal quale risulti:
opere di arte, relazione tecnica e relazione geologica e geotecnica, deve essere corredato da atto di impegno dal quale risulti:
a) l'obbligo da parte dei proprietari della strada di provvedere alla pulizia, all'illuminazione in corrispondenza dei fabbricati, all'opportuna segnaletica, agli scoli per le acque meteoriche, alla fognatura ed a segnaleticche che evidenzino la destinazione e l'uso della strada;
b) l'esonero per il Comune da ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti dal traffico;
ione e l'uso della strada;
b) l'esonero per il Comune da ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti dal traffico;
c) l'esonero per il Comune, senza alcun corrispettivo, di utilizzare la strada per la collocazione di condotte idriche, elettriche, di gas e fognanti;
d) l'obbligo di cessione gratuita della strada al Comune, nel caso di manifestata ragione di pubblica utilità.
gas e fognanti;
d) l'obbligo di cessione gratuita della strada al Comune, nel caso di manifestata ragione di pubblica utilità.
2.4- Tutte le opere inerenti al tracciato stradale non devono arrecare danno al paesaggio ed all'ambiente in cui la strada si inserisce.
te le opere inerenti al tracciato stradale non devono arrecare danno al paesaggio ed all'ambiente in cui la strada si inserisce.
2.5- L'amministrazione, fatte salve particolari disposizioni che possono essere date caso per caso, può prescrivere particolari accorgimenti, quali alberature, materiali di costruzione e di finitura, o simili, al fine di raggiungere un miglior inserimento di varie opere stradali nel contesto paesaggistico circostante.
initura, o simili, al fine di raggiungere un miglior inserimento di varie opere stradali nel contesto paesaggistico circostante.
2.6- La larghezza di tali strade resta stabilita da una minima di ml. 2,50 ad una massima di ml. 4,00. La deroga a tale prescrizione può essere autorizzata su documentate e manifeste necessità tecniche da valutarsi caso per caso da parte della Commissione edilizia.
essere autorizzata su documentate e manifeste necessità tecniche da valutarsi caso per caso da parte della Commissione edilizia.
- Restano fatte salve le disposizione di legge in materia, emanate da altri organi. Interventi su viabilità esistenti dovranno comunque rispettare le previsioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4.
Articolo 61 - Infrastrutture di comunicazione elettronica ad uso pubblico
tare le previsioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4.
Articolo 61 - Infrastrutture di comunicazione elettronica ad uso pubblico
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO XII - Tutela dell'inquinamento elettromagnetico salvo quanto di seguito disposto.-
- L'installazione nel centro urbano delle opere di cui al presente articolo dovrà essere effettuata anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1.4, commi 3 e 4 dell'allegato 1 del Regolamento Edilizio vigente.
ffettuata anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1.4, commi 3 e 4 dell'allegato 1 del Regolamento Edilizio vigente.
Articolo 62 - Tutela delle sponde fluviali
- Nelle fasce comprese entro dieci metri adiacenti ai corsi d'acqua misurate dal piede esterno dell'argine o, in mancanza di esso, dal ciglio di sponda, devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla Deliberazione Consiglio Regionale n°. 12/2000 per quanto attiene all'ambito A1, di assoluta protezione del corso d'acqua.
i alla Deliberazione Consiglio Regionale n°. 12/2000 per quanto attiene all'ambito A1, di assoluta protezione del corso d'acqua.
-
All'interno di tali fasce non sono consentite nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura, trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private.
-
Per manufatti si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il normale deflusso delle acque (recinzioni, depositi, serre, tettoie, piattaforme).
o tutte quelle opere che possono ostacolare il normale deflusso delle acque (recinzioni, depositi, serre, tettoie, piattaforme).
-
Per trasformazioni morfologiche si intendono quelle modifiche del territorio che impermeabilizzano il suolo o ostacolano il deflusso delle acque in caso di esondazione.
-
Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua
i attraversamento del corso d'acqua, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua
Articolo 63 - Sovrastrutture ed impianti accessori all'edificio
- Tutti gli elementi sporgenti dalle coperture degli edifici (quali torrette di ascensore, scale, camini, abbaini, antenne radio e televisive, ecc.) devono essere inseriti in forma organica nel contesto architettonico dell'edificio e dettagliatamente rappresentati nel progetto.
evono essere inseriti in forma organica nel contesto architettonico dell'edificio e dettagliatamente rappresentati nel progetto.
- In tutti gli edifici di nuova costruzione le antenne radio, televisive e paraboliche devono essere centralizzate. La medesima disposizione si applica in caso di ristrutturazione interessante l'intero fabbricato e in caso di manutenzione straordinaria o di rifacimento della copertura.
Articolo 64 - Regimazione delle acque meteoriche
o e in caso di manutenzione straordinaria o di rifacimento della copertura.
Articolo 64 - Regimazione delle acque meteoriche
La materia è regolamentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO V – Smaltimento delle acque reflue.-
Articolo 65 - Chioschi ed elementi di arredo
mentata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO V – Smaltimento delle acque reflue.-
Articolo 65 - Chioschi ed elementi di arredo
entata nel REGOLAMENTO D'IGIENE al TITOLO V – Smaltimento delle acque reflue.-
Articolo 65 - Chioschi ed elementi di arredo
- Nell'ambito del territorio comunale l'installazione di nuovi chioschi per rivendita di gelati, fiori, giornali, ecc
i arredo
- Nell'ambito del territorio comunale l'installazione di nuovi chioschi per rivendita di gelati, fiori, giornali, ecc. è subordinata alla verifica di piena compatibilità con le indicazioni contenute nel Piano Comunale per l'esercizio su aree pubbliche ed in altri eventuali piani commerciali, sia con le esigenze di tutela ambientale, di salvaguardia dei percorsi pedonali, del traffico (inteso come flusso e possibilità di sosta), del minimo ingombro del manufatto.
- Il chiosco costituisce in ogni caso eccezione alla norma generale di localizzazione delle attività commerciali all'interno di strutture edilizie e ogni proposta di nuova installazione di box ne deve documentare l'opportunità rispetto a scelte coerenti con la norma generale.
ogni proposta di nuova installazione di box ne deve documentare l'opportunità rispetto a scelte coerenti con la norma generale.
- Le dimensioni dei chioschi esistenti non possono essere aumentate anche nel caso di sostituzione. Il Sindaco su proposta dei competenti organi tecnici comunali, può emanare motivati provvedimenti in deroga che autorizzino limitati aumenti della dimensione dei chioschi esistenti
comunali, può emanare motivati provvedimenti in deroga che autorizzino limitati aumenti della dimensione dei chioschi esistenti
- E' vietato porre nelle vicinanze degli edifici "classificati" elementi che ne alterino l'apprezzamento, quali cassonetti (immondizie vetro, ecc.) alberi o verde di alto fusto collocati in contenitori, insegne pubblicitarie cabine telefoniche, ecc.
Articolo 66 - Illuminazione di strade, portici e passaggi privati
ontenitori, insegne pubblicitarie cabine telefoniche, ecc.
Articolo 66 - Illuminazione di strade, portici e passaggi privati
- Le strade, i portici i passaggi privati aperti al pubblico transito devono essere dotati di razionale impianto di illuminazione, da costruirsi a cura e spese della proprietà secondo progetto da approvarsi dal Comune o seguendo le indicazioni del piano di settore, se esistente.
e spese della proprietà secondo progetto da approvarsi dal Comune o seguendo le indicazioni del piano di settore, se esistente.
- A richiesta dei privati proprietari il Sindaco può autorizzare l'allacciamento dell'impianto di illuminazione alla rete di energia che alimenta l'illuminazione pubblica comunale, a condizione che la proprietà esegua anche tutte le opere necessarie (cavi, trasformatori, ecc.) per l'allacciamento fino al punto di presa che verrà indicato dal comune.
tutte le opere necessarie (cavi, trasformatori, ecc.) per l'allacciamento fino al punto di presa che verrà indicato dal comune.
Articolo 67 - Elementi di pregio
sformatori, ecc.) per l'allacciamento fino al punto di presa che verrà indicato dal comune.
Articolo 67 - Elementi di pregio
- E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi caratteristiche storico-artistico di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, scenari costruiti o dipinti, lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici, fittoni; è prescritta, inoltre, la conservazione degli orti e dei giardini esistenti.
idi, edicole sacre, antichi numeri civici, fittoni; è prescritta, inoltre, la conservazione degli orti e dei giardini esistenti.
Articolo 68 - Apposizione di indicatori e di altri apparecchi
inoltre, la conservazione degli orti e dei giardini esistenti.
Articolo 68 - Apposizione di indicatori e di altri apparecchi
- E' riservata all'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare e far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura prospettanti gli spazi pubblici e privati, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici e specialmente:
i natura prospettanti gli spazi pubblici e privati, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici e specialmente:
a) le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli ed altri spazi simili;
b) cartelli per segnalazioni stradali;
c) le piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche di tracciamenti e di idranti;
d) le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico;
amenti e di idranti;
d) le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico;
e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, e di farmacie.
- Gli indicatori delle vie, le piastrine, i capisaldi gli avvisatori, gli orologi elettrici ed i cartelli sopra indicati non devono essere sottratti alla pubblica vista.
i capisaldi gli avvisatori, gli orologi elettrici ed i cartelli sopra indicati non devono essere sottratti alla pubblica vista.
- Gli indicatori e gli apparecchi devono essere applicati nei luoghi stabiliti, a spese degli enti od amministrazioni interessati.
Gli indicatori e gli apparecchi devono essere applicati nei luoghi stabiliti, a spese degli enti od amministrazioni interessati.
- Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi od indicatori di cui sopra, deve darne avviso al Sindaco o all'Amministrazione interessata, che devono prescrivere entro venti giorni i provvedimenti del caso.
Articolo 69 - Lavori privati su strade pubbliche o vicinali
devono prescrivere entro venti giorni i provvedimenti del caso.
Articolo 69 - Lavori privati su strade pubbliche o vicinali
- Nel caso di interventi su strade pubbliche o vicinali, il ripristino della sede stradale deve avvenire a cura e spese del privato o dell'Ente esecutore dell'intervento, osservando le modalità tecniche che saranno prescritte
vvenire a cura e spese del privato o dell'Ente esecutore dell'intervento, osservando le modalità tecniche che saranno prescritte
dal Sindaco al momento del rilascio dell'autorizzazione; con l'autorizzazione stessa sono indicate le prescrizioni da osservare a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
one; con l'autorizzazione stessa sono indicate le prescrizioni da osservare a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
- Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento, presso la Tesoreria Comunale a titolo di cauzione, di una somma, corrispondente a quella necessaria per il ripristino, determinata sulla base del preventivi dell'Ufficio Tecnico.
di una somma, corrispondente a quella necessaria per il ripristino, determinata sulla base del preventivi dell'Ufficio Tecnico.
-
Lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo l'accertamento da parte dell'Ufficio competente, dell'osservanza delle modalità e delle prescrizioni poste nell'autorizzazione.
-
E' salvo, in ogni caso, il diritto del Comune, nel caso di strade comunali, a percepire apposita tassa per l'occupazione di suolo pubblico.
Articolo 70 - Recinzioni
omune, nel caso di strade comunali, a percepire apposita tassa per l'occupazione di suolo pubblico.
Articolo 70 - Recinzioni
mune, nel caso di strade comunali, a percepire apposita tassa per l'occupazione di suolo pubblico.
Articolo 70 - Recinzioni
- Le aree non ancora edificate nel centro edificato, fronteggianti spazi pubblici o di uso pubblico, devono essere recintate
i
- Le aree non ancora edificate nel centro edificato, fronteggianti spazi pubblici o di uso pubblico, devono essere recintate. Dette recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente, non devono avere sulle cimase rostri acuminati e ringhiere a lance o a punte libere ed inoltre non devono impedire o disturbare la visibilità per la circolazione nel rispetto del vigente Codice della Strada e non modificare fossi o ciglionamenti esistenti.
E' tassativamente vietato l'uso di filo spinato.
- Per le aree di pertinenza di singoli edifici, le recinzioni possono essere costituite da un muro continuo ovvero da muretto e soprastante cancellata o rete metallica.
difici, le recinzioni possono essere costituite da un muro continuo ovvero da muretto e soprastante cancellata o rete metallica.
- In entrambi i casi, muro continuo e soluzione mista, è prescritta una altezza massima complessiva non superiore a mt. 2.30, salvo i casi in cui particolari situazioni ambientali o di visibilità stradale comportino soluzioni diverse e ciò sia nei confronti del tipo che dell'altezza della recinzione.
entali o di visibilità stradale comportino soluzioni diverse e ciò sia nei confronti del tipo che dell'altezza della recinzione.
- Le suddette altezze sono misurate rispetto al piano di campagna naturale o modificato, se approvato in progetto, o, in caso di dislivello tra due proprietà confinanti, dalla parte che si trova alla quota più alta, salvo diverse disposizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.
confinanti, dalla parte che si trova alla quota più alta, salvo diverse disposizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.
- Per le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni con specie arboree tipiche dei luoghi e con rete metallica e tali che non frazionino aree pertinenziali di edifici che risultano unitari nel "Catasto Granducale" e d'impianto.
e metallica e tali che non frazionino aree pertinenziali di edifici che risultano unitari nel "Catasto Granducale" e d'impianto.
metallica e tali che non frazionino aree pertinenziali di edifici che risultano unitari nel "Catasto Granducale" e d'impianto.
La Commissione edilizia può valutare proposte di un diverso tipo di recinzione rispetto a quelle sopra indicate e frazionamento delle aree pertinenziali, qualora sia documentata l'avvenuta perdita di valore testimoniale del contesto architettonico e ambientale **dal rilievo critico di cui all'art
umentata l'avvenuta perdita di valore testimoniale del contesto architettonico e ambientale dal rilievo critico di cui all'art. 39 del Regolamento Urbanistico, così come disciplinato dall' articolo 18 del presente regolamento.
Articolo 71 - Intonaci e tinteggiature
- Per la tinteggiatura di edifici non vincolati, con colori diversi rispetto all'esistente, deve essere sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti la campionatura dei colori nell'ambito del procedimento edilizio con cui sono approvati i lavori all'organismo edilizio o della D.I.A. appositamente presentata.
ambito del procedimento edilizio con cui sono approvati i lavori all'organismo edilizio o della D.I.A. appositamente presentata.
mbito del procedimento edilizio con cui sono approvati i lavori all'organismo edilizio o della D.I.A. appositamente presentata.
- Un edificio con prospetti architettonicamente unitari deve essere tinteggiato in modo omogeneo, rispettando le caratteristiche cromatiche proprie dello stile (differenziazione per paraste, marcapiani, campi e sottolineature varie), anche se suddiviso in diverse proprietà. L'omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengano in tempi diversi per le parti.
-
Per edifici classificati tipologicamente e comunque anteriori al 1939 il rifacimento degli intonaci va eseguito con malte di calce (con percentuale di cemento non superiore al 10%).
-
L'applicazione delle nuove tinteggiature sugli intonaci asciutti, dopo l'approvazione dei colori, va effettuata in condizioni atmosferiche accettabili (temperatura superiore agli 8° C ed umidità relativa inferiore al 60-65%).
-
Sono prescritte pitture a calce od ai silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali.
relativa inferiore al 60-65%).
- Sono prescritte pitture a calce od ai silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali.
Articolo 72 - Manutenzione di edifici privati
- Nel caso di gravi carenze, accertate dal competente ufficio nella manutenzione degli edifici e delle opere di proprietà privata, il Sindaco può obbligare i privati all'esecuzione delle opere di riparazione e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessarie per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza pubblica.
parazione e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessarie per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza pubblica.
- In caso di rifiuto, o di inadempienza dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese del privato inadempiente.
Articolo 73 - Prescrizioni e disposizioni per la salvaguardia e la formazione del verde
io a spese del privato inadempiente.
Articolo 73 - Prescrizioni e disposizioni per la salvaguardia e la formazione del verde
- L'Amministrazione Comunale considera il patrimonio verde privato, con quello pubblico, come un bene al quale partecipa l'intera collettività e che costituisce, con altri elementi, un contesto ambientale, sul quale ad integrazione delle norme esistenti, è necessario esercitare forme di controllo.
i elementi, un contesto ambientale, sul quale ad integrazione delle norme esistenti, è necessario esercitare forme di controllo.
- Conseguentemente gli interventi sulle singole piante isolate o associate in sistemi, se non destinati ad usi colturali in genere, sono sottoposti ad atto di assenso alle autorizzazioni preventive delle quali al presente Regolamento e meglio di seguito dettagliate.
posti ad atto di assenso alle autorizzazioni preventive delle quali al presente Regolamento e meglio di seguito dettagliate.
- Le potature delle piante ad alto fusto, ancorché non soggette ad atto di assenso alcun titolo autorizzatorio, debbono essere eseguite a regola d'arte, in modo da non compromettere l'aspetto, la struttura naturale e la vitalità della pianta.
bbono essere eseguite a regola d'arte, in modo da non compromettere l'aspetto, la struttura naturale e la vitalità della pianta.
- Nel perimetro dei centri edificati, così come delimitati dalla Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 865 del 22.01.1971, il taglio e lo sradicamento di alberi singoli o facenti parte di sistemi con diametro superiore a cm 20 (misurati a cm 100 dal colletto) è soggetto a titolo autorizzatorio atto di assenso.
sistemi con diametro superiore a cm 20 (misurati a cm 100 dal colletto) è soggetto a titolo autorizzatorio atto di assenso.
- Sulla restante parte del territorio comunale è soggetto a atto di assenso titolo autorizzatorio il taglio di piante singole con diametro superiore a cm 40 misurato come sopra, ovvero di piante facenti parte di un sistema lineare (filare) e/o strutturate in giardino privato aventi diametro superiore a cm 20.
ro di piante facenti parte di un sistema lineare (filare) e/o strutturate in giardino privato aventi diametro superiore a cm 20.
o di piante facenti parte di un sistema lineare (filare) e/o strutturate in giardino privato aventi diametro superiore a cm 20.
- L'autorizzazione L'atto di assenso al taglio e da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'istanza si intende accolta, fatta salva l'interruzione dei termini a seguito di richiesta di eventuale documentazione integrativa e le specifiche procedure delle zone soggette a tutela ambientale, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs
e documentazione integrativa e le specifiche procedure delle zone soggette a tutela ambientale, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/299 paesaggistica e storica ai sensi del Dlgs 42/2004..
- Sono esclusi dalla richiesta di atto di assenso titolo autorizzatorio gli interventi connessi con attività vivaistica o agro- silvo-colturale, fatte salve eventuali altre autorizzazioni da parte di Enti preposti.
connessi con attività vivaistica o agro- silvo-colturale, fatte salve eventuali altre autorizzazioni da parte di Enti preposti.
- L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'articolo 106 del T.U. del 3.3.1934 n. 383. E' possibile il pagamento immediato della somma dovuta, determinata con provvedimento del Sindaco, nelle mani dell'agente verbalizzante o nel termine massimo di 60 gg. dall'avvenuta contestazione.
con provvedimento del Sindaco, nelle mani dell'agente verbalizzante o nel termine massimo di 60 gg. dall'avvenuta contestazione.
- Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti secondo le prescrizioni eventualmente dettate dall'autorizzazione Comunale. dall'atto di assenso
ti devono essere sostituiti secondo le prescrizioni eventualmente dettate dall'autorizzazione Comunale. dall'atto di assenso
- L'inottemperanza alla prescrizione di cui al punto 8 comporta l'applicazione di una sanzione, ai sensi dell'articolo 106 del T.U. del 3.3.1934 n. 383. della legge comunale e provinciale, oblazionabile nei modi di cui al precedente punto 3.
icolo 106 del T.U. del 3.3.1934 n. 383. della legge comunale e provinciale, oblazionabile nei modi di cui al precedente punto 3.
- Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, cablaggi in genere, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.
a, cablaggi in genere, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.
, cablaggi in genere, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.
- E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali od artigianali in genere
e di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali od artigianali in genere. E' vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni od altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, è inoltre vietato effettuare ricarichi superficiali del terreno o di qualsivoglia materiale organico se di spessore superiore a cm 20.
- In tutti i progetti presentati le alberature esistenti devono essere rigorosamente rilevate ed indicate su planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica. I progetti edilizi, ed in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
alberature di alto fusto, nonché le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
- Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato delle zone alberate a prato, a giardino ed a coltivo; i progetti devono essere corredati dalle indicazioni delle specie e dai progetti esecutivi delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna.
Articolo 74 - Disposizioni per la toponomastica, numero civico dei fabbricati
i e di tutte le opere di sistemazione esterna.
Articolo 74 - Disposizioni per la toponomastica, numero civico dei fabbricati
e di tutte le opere di sistemazione esterna.
Articolo 74 - Disposizioni per la toponomastica, numero civico dei fabbricati
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di tutte le opere di sistemazione esterna.
Articolo 74 - Disposizioni per la toponomastica, numero civico dei fabbricati
- Il Comune, attraverso l'ufficio Toponomastica assegna ad ogni accesso che dall'area di circolazione immette direttamente (quando l'accesso all'unità geografica semplice si apre sull'area di circolazione) o indirettamente (quando apre, invece, su corti
uando l'accesso all'unità geografica semplice si apre sull'area di circolazione) o indirettamente (quando apre, invece, su corti, cortili o scale esterne) il numero civico e ne fa apporre l'indicatore a cura e spese del proprietario o dell'amministratore del Condominio.
- Il numero civico viene collocato di fianco all'apertura (possibilmente a sinistra di chi guarda), ad un'altezza variabile da 2 a 3 m, se possibile in posizione ben visibile.
Il proprietario, previo pagamento della relativa spesa, riceve in consegna l'indicatore ed è obbligato ad istallarlo ed a mantenerlo nella collocazione precedentemente prestabilita.
a, riceve in consegna l'indicatore ed è obbligato ad istallarlo ed a mantenerlo nella collocazione precedentemente prestabilita.
- Le unità ecografiche (abitazioni, uffici, esercizi, ecc.) a cui non si accede direttamente dall'area di circolazione esterna saranno contraddistinte da un numero di simboli: un numero romano ad individuare la scala o l'accesso comune a più unità ecografiche, un numero arabo ad individuare la singola unità ecografica semplice.
iduare la scala o l'accesso comune a più unità ecografiche, un numero arabo ad individuare la singola unità ecografica semplice.
- Non sono ammessi numeri civici di tipologia diversa da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale.
tà ecografica semplice.
-
Non sono ammessi numeri civici di tipologia diversa da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale.
-
In caso di demolizioni di fabbricati od in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve comunicare al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero od i numeri civici che verranno così ad essere aboliti, consegnandoli all'Ufficio Toponomastica.
oppressione avvenuta, il numero od i numeri civici che verranno così ad essere aboliti, consegnandoli all'Ufficio Toponomastica.
- Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti i proprietari devono richiedere al Sindaco, con apposita domanda, e comunque contestualmente alla
domanda di licenza di uso, l'attribuzione dei civici da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi.
almente alla
domanda di licenza di uso, l'attribuzione dei civici da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi.
- Le richieste di attribuzione numero civico e/o dei numeri interni devono essere presentate congiuntamente, mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica.
re presentate congiuntamente, mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica.
- In caso di demolizione, di ristrutturazione e manutenzione esterna dei fabbricati recanti l'indicatore toponomastico (targhe in ceramica o smaltate) il proprietario è tenuto nel primo caso a restituirle ed a ricollocarle esattamente sulla precedente posizione; negli altri casi soluzioni diverse sono concordate od autorizzate dal Sindaco (Ufficio Toponomastica).
lla precedente posizione; negli altri casi soluzioni diverse sono concordate od autorizzate dal Sindaco (Ufficio Toponomastica).
- E' fatto, altresì, divieto di coprire, con insegne od altro, gli indicatori toponomastici (targhe viarie, numeri civici).
Articolo 75 - Rinvenimenti e scoperte
re, con insegne od altro, gli indicatori toponomastici (targhe viarie, numeri civici).
Articolo 75 - Rinvenimenti e scoperte
e, con insegne od altro, gli indicatori toponomastici (targhe viarie, numeri civici).
Articolo 75 - Rinvenimenti e scoperte
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con insegne od altro, gli indicatori toponomastici (targhe viarie, numeri civici).
Articolo 75 - Rinvenimenti e scoperte
- Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse archeologico-storico-artistico, il committente
autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse archeologico-storico-artistico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere; sono altresì obbligati ad osservare ed a fare osservare tutti quei provvedimenti conseguenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre.
- I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali in materia.
TITOLO VII - CONDUZIONE DEI LAVORI, ABITABILITÀ, AGIBILITÀ
Articolo 76 - Apertura del cantiere, richiesta dei punti fissi di linea e di livello
IONE DEI LAVORI, ABITABILITÀ, AGIBILITÀ
IONE DEI LAVORI, ABITABILITÀ, AGIBILITÀ
Articolo 76 - Apertura del cantiere, richiesta dei punti fissi di linea e di livello
ONE DEI LAVORI, ABITABILITÀ, AGIBILITÀ
ONE DEI LAVORI, ABITABILITÀ, AGIBILITÀ
Articolo 76 - Apertura del cantiere, richiesta dei punti fissi di linea e di livello
- Il titolare della concessione del permesso di costruire, all'inizio delle operazioni di organizzazione del cantiere, deve richiedere, ai sensi dell'articolo 33 della Legge n
ostruire**, all'inizio delle operazioni di organizzazione del cantiere, deve richiedere, ai sensi dell'articolo 33 della Legge n. 1150/42, l'assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ai quali riferire le opere che vengono realizzate; gli uffici chiederà altresì, all'ufficio o azienda di competenza, i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto qualora esistano tali infrastrutture.
-
Deve depositare, infine, presso l'ufficio tecnico del Comune il progetto di massima e la documentazione relativa all'applicazione della legislazione vigente per l'impianto elettrico e l'impianto di ascensore nonché rispettare le procedure previste dal D.Lgs. 494/1996.
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L'assegnazione dei punti fissi è effettuata con apposito verbale redatto dall'Ufficio tecnico e firmato dal titolare della concessione e rappresentante dell'Ufficio Comunale: una copia deve rimanere in cantiere.
io tecnico e firmato dal titolare della concessione e rappresentante dell'Ufficio Comunale: una copia deve rimanere in cantiere.
- Il mancato rispetto del termine fissato in concessione nel permesso di costruire per l'inizio dei lavori comporta la decadenza della concessione stessa del permesso stesso.
Articolo 77 - Organizzazione del cantiere
dei lavori comporta la decadenza della concessione stessa del permesso stesso.
Articolo 77 - Organizzazione del cantiere
ei lavori comporta la decadenza della concessione stessa del permesso stesso.
Articolo 77 - Organizzazione del cantiere
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lavori comporta la decadenza della concessione stessa del permesso stesso.
Articolo 77 - Organizzazione del cantiere
- In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione di opere edilizie, vanno rispettate le norme di prevenzione infortuni di cui alle vigenti norme, le norme riguardanti la prevenzione di incendi, l'obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti
nti norme, le norme riguardanti la prevenzione di incendi, l'obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti, ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone o cose pubbliche e private.
- Sono tenuti all'osservanza di tali norme tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e per quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti ed i singoli lavoratori in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.
igenti, i preposti ed i singoli lavoratori in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.
- Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e, se prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano
munque visibile da spazi pubblici deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento per polveri, cattivi odori, liquami etc. Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e pericolo diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale. Queste segnalazioni devono essere provvedute, gestite e mantenute dall'assuntore dei lavori responsabile del cantiere.
- Il cantiere deve essere provvisto di una tabella decorosa e costruita con materiali resistenti alle intemperie e visibile all'esterno con l'indicazione: – estremi
REGOLAMENTO EDILIZIO - TESTO ESTRATTO
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E' consigliabile, quando ciò è possibile, l'installazione dell'antenna televisiva sulla falda interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via.
Nel caso di manutenzione straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.
la pubblica via.
Nel caso di manutenzione straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.
la pubblica via.
Nel caso di manutenzione straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.
Il posizionamento di eventuali antenne paraboliche dovrà essere oggetto di attenta valutazione ambientale. A tale riguardo dovrà essere presentata una esaustiva documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici limitrofi più significativi
dovrà essere presentata una esaustiva documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici limitrofi più significativi. Sono comunque vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi che non siano di copertura, comignoli, giardini e cortili comunque le antenne siano visibili dal piano della strada o dalle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via.
E' vietato l'impiego privato di antenne paraboliche di grandi dimensioni esposte in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico- artistico.
Il Sindaco, o suo delegato, sentita la Commissione Edilizia potrà ingiungere, secondo le modalità già illustrate, la rimozione di antenne paraboliche particolarmente incompatibili.
1.5 - Aggetti di gronda, canali e pluviali
ià illustrate, la rimozione di antenne paraboliche particolarmente incompatibili.
1.5 - Aggetti di gronda, canali e pluviali
Le gronde esistenti, del tipo alla " fiorentina" o quelle con compigiana a sporgere debbono essere conservate e gli interventi su di esse ammissibili sono quelli del restauro conservativo.
Analogamente, i collarini laterali, quando esistono, debbono conservare gli aggetti, spessori e modalità esecutive preesistenti.
Analogamente, i collarini laterali, quando esistono, debbono conservare gli aggetti, spessori e modalità esecutive preesistenti.
Nel caso di crolli e/o di degrado irreversibile, dovranno essere usati, per la eventuale ricostruzione, materiali, aggetti, colori e tecniche tradizionali.
Le tecniche costruttive connesse al ripristino dovranno comunque tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche ( art. 15 L. 64/1974).
e al ripristino dovranno comunque tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche ( art. 15 L. 64/1974).
Nella ricostruzione non è consentito, in particolare, l'uso dei materiali seguenti:
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travetti di cemento precompresso in luogo di quelli in legno.
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tavelloni forati o soletta c.a. in luogo della tradizionale campigiana o del tavolato
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legname perlinato anziché tavolato tradizionale.
Non è ammesso l'uso della plastica, dell'acciaio o della lamiera zincata non verniciata.
rlinato anziché tavolato tradizionale.
Non è ammesso l'uso della plastica, dell'acciaio o della lamiera zincata non verniciata.
Canali e pluviali avranno preferibilmente sviluppo circolare e il posizionamento di questi ultimi in facciata non dovrà essere casuale ma corrispondere a precisi riferimenti con il disegno e la partitura compositiva del prospetto.
In presenza di cornici aggettanti, deve essere rispettata l'integrità e il pluviale dovrà essere sagomato di conseguenza, mantenendo l'assialità.
rnici aggettanti, deve essere rispettata l'integrità e il pluviale dovrà essere sagomato di conseguenza, mantenendo l'assialità.
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La parte terminale del pluviale, per una altezza di due metri, dovrà essere in ghisa o posizionata sottotraccia e dovrà essere raccordata alla fognatura.
1.6 - Impianti di climatizzazione
i, dovrà essere in ghisa o posizionata sottotraccia e dovrà essere raccordata alla fognatura.
1.6 - Impianti di climatizzazione
, dovrà essere in ghisa o posizionata sottotraccia e dovrà essere raccordata alla fognatura.
1.6 - Impianti di climatizzazione
L'installazione dei dispositivi in questione sulle coperture degli edifici esistenti, deve essere fatta tenendo conto dell'estetica dell'edificio e conseguentemente privilegiando, per quanto tecnicamente possibile, l'installazione subordinata all'inclinazione della falda dell'edificio, o comunque in parti convenientemente defilate
possibile, l'installazione subordinata all'inclinazione della falda dell'edificio, o comunque in parti convenientemente defilate. L'installazione dei suddetti dispositivi su edifici ricadenti in aree di pregio (centro storico) o di tutela ambientale, deve essere preventivamente autorizzata dalla Commissione Edilizia e/o dagli Enti preposti alla tutela, dovranno essere posizionati di norma sulla falda opposta alla pubblica via od in alternativa sul lato meno pregevole dell'edificio
vranno essere posizionati di norma sulla falda opposta alla pubblica via od in alternativa sul lato meno pregevole dell'edificio. Il progetto di nuovi edifici che contempli l'installazione dei suddetti dispositivi, deve comunque privilegiare l'integrazione degli stessi nelle strutture dell'edificio."
Articolo.2 - Superfici di facciata.
Gli elementi che concorrono ad individuare la categoria sono i seguenti:
2.1 intonaci 2.2 tinteggiature
2.1 - Intonaci
La demolizione totale dell'intonaco e il suo ripristino sono ammissibili solo in presenza di degrado totale o nei casi di edifici recenti, costituiti all'interno dell'ambito storico nel secondo dopoguerra.
in presenza di degrado totale o nei casi di edifici recenti, costituiti all'interno dell'ambito storico nel secondo dopoguerra.
In generale l'intonaco esistente, prevalentemente a base di malta di calce, deve essere considerato storico e la demolizione deve riguardare soltanto le parti irreversibilmente degradate.
malta di calce, deve essere considerato storico e la demolizione deve riguardare soltanto le parti irreversibilmente degradate.
Le eventuali integrazioni e riprese dovranno essere eseguite con malte a base di materiali che abbiano granulometrie, dosaggi e tecnologie riconducibili a quelle originarie. Per il restauro o ripristino degli intonaci, in ogni caso, deve interessare tutti i prospetti dell'immobile visibili da spazi pubblici, anche se la proprietà non è unica.
i, in ogni caso, deve interessare tutti i prospetti dell'immobile visibili da spazi pubblici, anche se la proprietà non è unica.
Per il restauro e il ripristino non è consentito l'uso di malte cementizie o di calce idraulica artificiale. Tanto meno è consentito l'uso di malte proprie degli intonaci plastici.
Nel caso in cui l'intonaco sia totalmente assente, l'opportunità del ripristino deve essere valutata in relazione al contesto, anche se esistono prove documentali della sua esistenza originaria.
el ripristino deve essere valutata in relazione al contesto, anche se esistono prove documentali della sua esistenza originaria.
Al contrario, la faccia vista, concepita come tale fino dall'origine o comunque storicamente e figurativamente consolidata, deve essere mantenuta.
Se l'intonaco esiste non dovrà essere ricercata la faccia vista a meno che quest'ultima sia particolarmente significativa per l'intero paramento e non solo per singoli elementi.
a faccia vista a meno che quest'ultima sia particolarmente significativa per l'intero paramento e non solo per singoli elementi.
Laddove gli elementi interessanti siano presenti in parte o nei casi i cui la configurazione intonacata abbia valore stilisticamente prevalente rispetto alla faccia vista, dovrà essere ripristinato l'intonaco.
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ntonacata abbia valore stilisticamente prevalente rispetto alla faccia vista, dovrà essere ripristinato l'intonaco.
Pagina 3
Nelle operazioni di ripristino dovranno essere mantenuti nelle posizioni originarie e restaurati se necessario, targhe, lapidi, stemmi, ferri battuti e tutto quanto costituisca testimonianza dell'evoluzione storica dell'edificio.
Analogamente dovranno essere conservati e restaurati tutti gli elementi architettonici e decorativi presenti in facciata.
icio.
Analogamente dovranno essere conservati e restaurati tutti gli elementi architettonici e decorativi presenti in facciata.
Nel caso di parti di detti elementi mancanti o deteriorate in modo irreversibile è possibile la sostituzione e/o l'integrazione utilizzando materiali dello stesso tipo, forma, colore e tecnologia di lavorazione e posa in opera rispetto a quelli originari.
utilizzando materiali dello stesso tipo, forma, colore e tecnologia di lavorazione e posa in opera rispetto a quelli originari.
Nelle soluzioni di restauro dovranno essere eliminate le eventuali balza di rivestimento recenti, qualunque sia il materiale impiegato, eseguite, di solito, per delimitare ed enfatizzare l'ambito di pertinenza di attività commerciali o per mascherare gli effetti della umidità di risalita.
delimitare ed enfatizzare l'ambito di pertinenza di attività commerciali o per mascherare gli effetti della umidità di risalita.
Non è consentita la posa in opera di soglie scalini, davanzali e stipiti materiale incongruo o comunque diverso rispetto a quelli presenti in facciata per identica funzione.
2.2 - Coloriture e tinteggiature.
incongruo o comunque diverso rispetto a quelli presenti in facciata per identica funzione.
2.2 - Coloriture e tinteggiature.
Nel caso generale in cui si proceda al ripristino delle porzioni di intonaco mancante o deteriorato, la coloritura dovrà seguire il processo di integrazione cromatica con l'esistente utilizzando materiali e tecnologie compatibili.
Di conseguenza non è consentito l'uso di tempere lavabili, anche se traspiranti, e di tecniche da stendere a spatola.
patibili.
Di conseguenza non è consentito l'uso di tempere lavabili, anche se traspiranti, e di tecniche da stendere a spatola.
I materiali compatibili di cui al 1° comma sono le terre minerali naturali o ossidi di derivazione chimica riconducibili ad una gamma cromatica tradizionale che non deve prescindere dalla valutazione della rilevanza che per il colore scelto l'edificio viene ad assumere nel contesto in cui è inserito.
scindere dalla valutazione della rilevanza che per il colore scelto l'edificio viene ad assumere nel contesto in cui è inserito.
Lo stesso divieto di uso di tempere lavabili e delle tecniche da stendere a spatola si applica nei confronti delle situazioni di totale demolizione e rifacimento di intonaci.
La coloritura dovrà essere unica per ogni unità edilizia terra/tetto anche se di proprietà diverse e dovrà riguardare l'intera unità.
loritura dovrà essere unica per ogni unità edilizia terra/tetto anche se di proprietà diverse e dovrà riguardare l'intera unità.
Se la facciata presenta decorazioni pittoriche riproducenti bugnati, fasce marcapiano, riquadrature di finestre, cantonate in bozza, persiane, etc. anche se deteriorate ma leggibili nella forma originaria, potranno essere ripristinate a condizione che non si proceda per porzioni e che l'intervento di rifacimento riguardi l'intero apparato decorativo.
pristinate a condizione che non si proceda per porzioni e che l'intervento di rifacimento riguardi l'intero apparato decorativo.
Le riquadrature cromatiche potranno essere eseguite su edifici che attualmente ne siano privi ma che tipologicamente possano essere ricompresi tra quelli usualmente decorati.
Articolo.3 - Elementi di finitura della facciata
Gli elementi che concorrono ad individuare la categoria sono i seguenti:
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o.3 - Elementi di finitura della facciata
Gli elementi che concorrono ad individuare la categoria sono i seguenti:
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3.1- Serramenti esterni 3.2- Porte, portoni, vetrine 3.3- Grate, balaustre, cancelli, cancellate e ferri battuti.
3.1 - Serramenti esterni.
esterni 3.2- Porte, portoni, vetrine 3.3- Grate, balaustre, cancelli, cancellate e ferri battuti.
3.1 - Serramenti esterni.
I serramenti di oscuramento tradizionali riconducibili alle persiane a battenti o a scomparsa debbono essere conservati e restaurati con eventuali integrazioni per le parti deteriorate con materiali, forme e tecnologie proprie della tradizione. Qualora le persiane debbano essere sostituite, dovranno essere dello stesso tipo di quelle esistenti.
proprie della tradizione. Qualora le persiane debbano essere sostituite, dovranno essere dello stesso tipo di quelle esistenti.
La stessa importanza in termini di conservazione e di restauro, deve essere attribuita alle ferramenta che, nel caso di irrecuperabilità, devono essere sostituite o integrate con elementi simili agli originali.
Le limitazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a serramenti non "storici" ma eseguiti con le forme e i modi tradizionali.
tazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a serramenti non "storici" ma eseguiti con le forme e i modi tradizionali.
E' escluso l'uso di tapparelle avvolgibili che potranno comunque essere conservate negli edifici non " storici" nei quali siano state eventualmente collocate.
Nel caso di ripristino, anche se si tratta dell'intera unità edilizia, dovranno essere utilizzati preferibilmente materiali analoghi agli originali.
no, anche se si tratta dell'intera unità edilizia, dovranno essere utilizzati preferibilmente materiali analoghi agli originali.
Le tapparelle avvolgibili in legno non potranno essere sostituite da altre in plastica.
Tutti gli infissi esterni dello stesso edificio dovranno avere identica tinta e tonalità che dovrà essere eseguita con smalto opaco.
I serramenti di oscuramento sono vietati nel caso di edifici di notevole rilevanza storico artistica che originariamente non prevedevano l'apposizione.
ento sono vietati nel caso di edifici di notevole rilevanza storico artistica che originariamente non prevedevano l'apposizione.
La stessa esigenza di conservazione e restauro riguarda gli infissi veri e propri che potranno essere sostituiti solo con altri analoghi per materiali, partitura e colore.
uro riguarda gli infissi veri e propri che potranno essere sostituiti solo con altri analoghi per materiali, partitura e colore.
L'uso di serramenti metallici, potrà essere assentito purché questi siano realizzati conformemente alla tipologia tradizionale e purché compatibili, anche nel colore, con le caratteristiche dell'edificio e del contesto edilizio nel quale è collocato.
nale e purché compatibili, anche nel colore, con le caratteristiche dell'edificio e del contesto edilizio nel quale è collocato.
Non sono compatibili con la tradizione e i tipi generalmente presenti nel tessuto storico della città i vetri a specchio e le scompartizioni all'inglese.
3.2 - Porte, portoni, vetrine
e presenti nel tessuto storico della città i vetri a specchio e le scompartizioni all'inglese.
3.2 - Porte, portoni, vetrine
Trattandosi di elementi di grande importanza per l'assetto architettonico e funzionale dell'edificio se non costituiscono finitura di edifici recenti, debbono essere oggetto di salvaguardia e conservazione e pertanto gli unici interventi ammissibili sono quelli della manutenzione e del restauro.
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aguardia e conservazione e pertanto gli unici interventi ammissibili sono quelli della manutenzione e del restauro.
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Nei casi dimostrati di irrecuperabilità dell'esistente ne è consentita la sostituzione con un nuovo infisso realizzato con materiali, forme e tecnologie conformi a quello originale.
e ne è consentita la sostituzione con un nuovo infisso realizzato con materiali, forme e tecnologie conformi a quello originale.
Analogamente, nel caso di progetto di restauro della facciata, dovranno essere rimossi gli infissi di porte e portoni realizzati in lega leggera o altro materiale incongruo rispetto alle caratteristiche dell'edificio e del contesto che d'altra parte, nei casi particolari, possono consentire l'uso del ferro per il sostegno delle vetrate di chiusura.
contesto che d'altra parte, nei casi particolari, possono consentire l'uso del ferro per il sostegno delle vetrate di chiusura.
E' comunque vietato l'uso dell'alluminio anodizzato naturale o " oro".
Quanto alle vetrine dei negozi, debbono essere salvaguardati gli impianti storici: la salvaguardia, che consente soltanto interventi di manutenzione e restauro, si estende anche agli arredi quando siano significativi e determinanti ai fini dell'apprezzamento dalla pubblica via.
restauro, si estende anche agli arredi quando siano significativi e determinanti ai fini dell'apprezzamento dalla pubblica via.
Valgono in generale, per le vetrine, le prescrizioni circa i materiali e quindi l'esclusione dell'uso dell'alluminio anodizzato naturale o " oro".
e, per le vetrine, le prescrizioni circa i materiali e quindi l'esclusione dell'uso dell'alluminio anodizzato naturale o " oro".
Le serrande di protezione , se non vengono usati sistemi diversi come i cristalli di sicurezza o antisfondamento, dovranno essere a maglia sciolta, verniciata con colori uniformi con quelli già presenti per la stessa categoria nella stessa unità edilizia.
Sono comunque escluse le serrande a fasce continue di lamiera.
ià presenti per la stessa categoria nella stessa unità edilizia.
Sono comunque escluse le serrande a fasce continue di lamiera.
3.3 - Grate , balaustre, cancelli, cancellate e ferri battuti.
Tutti gli elementi elencati nel titolo e presenti nelle facciate o che costituiscono comunque finitura della unità edilizia sono soggetti di attenta salvaguardia.
Analogamente non possono essere rimosse le rostre di sopraluci né possono essere coperte da insegne o comunque oscurate.
ardia.
Analogamente non possono essere rimosse le rostre di sopraluci né possono essere coperte da insegne o comunque oscurate.
Per tutti questi elementi è consentita la sola manutenzione e restauro.
Articolo.4 - Impianti tecnologici
Si dividono in:
- Impianti tecnologici pubblici
- Impianti tecnologici privati
Appartengono alla 1° categoria gli impianti connessi alla distribuzione di gas, acqua, telefono, energia elettrica.
ici privati
Appartengono alla 1° categoria gli impianti connessi alla distribuzione di gas, acqua, telefono, energia elettrica.
Sono propri della 2° categoria gli impianti della comunicazione privata, quelli di refrigerazione e quanto altro sia di utilità strettamente privata.
4.1 - Impianti tecnologici pubblici
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uelli di refrigerazione e quanto altro sia di utilità strettamente privata.
4.1 - Impianti tecnologici pubblici
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Nel caso di restauro di facciata è obbligatorio riordinare, in modo organico, i cavi della rete elettrica e telefonica attualmente posizionati nel prospetto principale, cercando di occultarli il più possibile in modo da rendere pienamente leggibile la composizione architettonica di facciata.
I criteri generali che devono guidare ogni intervento sono:
re pienamente leggibile la composizione architettonica di facciata.
I criteri generali che devono guidare ogni intervento sono:
a) utilizzazione di cavi con guaine in rame o in materiali similari, comunque capaci di invecchiare con tempi e ritmi propri dei materiali storici; sono esclusi pertanto i cavi con guaine in materiale plastico;
ci di invecchiare con tempi e ritmi propri dei materiali storici; sono esclusi pertanto i cavi con guaine in materiale plastico;
b) posizionamento delle calate verticali in corrispondenza dei confini delle unità edilizie, che non necessariamente corrispondono ai confini delle proprietà. Per quanto possibile le calate dei cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda o, in alternativa, seguire l'andamento delle partiture verticali di facciata.
cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda o, in alternativa, seguire l'andamento delle partiture verticali di facciata.
c) posizionamento dei percorsi orizzontali sotto il manto di copertura immediatamente al di sopra del canale di gronda o, nel caso di presenza di fasce marcapiano o fasce di gronda, nella parte superiore di modanatura in modo che i cavi siano il più possibile occultati alla vista;
d) rispetto assoluto delle presenze di pittura murale e di decorazioni plastiche.
siano il più possibile occultati alla vista;
d) rispetto assoluto delle presenze di pittura murale e di decorazioni plastiche.
L'Amministrazione Comunale in tempi brevi, dovrà stabilire con gli Uffici Tecnici dell'ENEL, della Telecom, della ASP, ed il riordino globale delle reti distributive concordando idonei metodi operativi, avendo come base i criteri esposti in questo articolo.
dino globale delle reti distributive concordando idonei metodi operativi, avendo come base i criteri esposti in questo articolo.
Le tubazioni del gas non possono essere istallate in vista sulla facciata principale se ciò non è esplicitamente prescritto dalle norme di sicurezza e devono trovare alloggiamento preferibilmente sulle facciate interne, nascoste alla visione dalla pubblica via.
me di sicurezza e devono trovare alloggiamento preferibilmente sulle facciate interne, nascoste alla visione dalla pubblica via.
In ogni caso le tubazioni debbono essere allineate ordinatamente in una delle estremità della facciata e dipinte dello stesso colore della facciata stessa.
ebbono essere allineate ordinatamente in una delle estremità della facciata e dipinte dello stesso colore della facciata stessa.
E' comunque vietato il posizionamento di tubazioni del gas sulle facciate di edifici di rilevante valore storico artistico ed ambientale. Per gli edifici del Centro storico è di norma tollerata, sulla facciata prospiciente la pubblica via, solo la tubazione principale, che non può superare l'altezza di 50/70 cm. dalla quota del piano stradale.
iente la pubblica via, solo la tubazione principale, che non può superare l'altezza di 50/70 cm. dalla quota del piano stradale.
Il contatore del gas dovrà trovare alloggiamento in un apposito vano all'interno dell'edificio; se ciò non è possibile viene tollerata l'installazione in facciata in una nicchia, opportunamente occultata da una chiusura a filo facciata, secondo le seguenti indicazioni:
allazione in facciata in una nicchia, opportunamente occultata da una chiusura a filo facciata, secondo le seguenti indicazioni:
-
l'alloggiamento non potrà interessare antiche murature in pietra o mattoni, anche se coperte da intonaco e non destinate a costituire elemento architettonico a faccia vista del prospetto.
-
gli sportelli dovranno essere in ghisa con colorazione naturale o in alternativa opportunamente dipinti dello stesso colore della facciata o della zoccolatura a seconda della posizione.
turale o in alternativa opportunamente dipinti dello stesso colore della facciata o della zoccolatura a seconda della posizione.
Le prescrizioni di cui sopra si riferiscono anche alle condutture dell'acqua.
4.2 - Impianti tecnologici privati
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Tutte le installazioni ex novo di impianti tecnologici privati devono rispettare l'ordito architettonico di facciata.
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Tutte le installazioni ex novo di impianti tecnologici privati devono rispettare l'ordito architettonico di facciata.
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Tutte le installazioni ex novo di impianti tecnologici privati devono rispettare l'ordito architettonico di facciata.
L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire preferibilmente negli sguinci del vano porta, ma non a filo esterno, sugli stipiti lapidei delle aperture d'ingresso. In alternativa devono trovare opportuna collocazione in facciata, sulla destra guardando l'ingresso, in modo da non alterare e coprire gli elementi architettonici
rtuna collocazione in facciata, sulla destra guardando l'ingresso, in modo da non alterare e coprire gli elementi architettonici. Non è ammessa, salvo preesistenza, l'installazione direttamente sul portone di ingresso.
Non sono ammessi campanelli multipli, pertanto nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in una unica pulsantiera.
messi campanelli multipli, pertanto nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in una unica pulsantiera.
essi campanelli multipli, pertanto nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in una unica pulsantiera.
Queste apparecchiature per la comunicazione, che non devono essere collocate a rilievo, ma unicamente a filo, esclusa la copertura lievemente aggettante, nel caso di posizionamento a filo facciata, dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione e all'immagine della città storica, con divieto di installazione di apparecchiature in alluminio o in materiali plastici
dizione e all'immagine della città storica, con divieto di installazione di apparecchiature in alluminio o in materiali plastici. E' obbligatorio pertanto l'uso dei materiali tradizionali come l'ottone e il bronzo. E' infine vietata l'installazione di gruppi di refrigeramento e qualunque altro impianto tecnologico in facciata sui balconi visibili dalla pubblica via.
E' consentita, solo nel caso che essi siano mimetizzati e quando l'immagine storica lo permetta, nei portoni, nelle finestre e nelle vetrine, sempreché l'ingombro dell'apparecchiatura si sviluppi all'interno e non all'esterno. In ogni caso non è ammesso alterare la struttura muraria con il loro inserimento.
Sono inoltre di norma vietate sulla facciata prospiciente la pubblica via, prese d'aria per camini o caldaie nonché fori per l'esalazione dei fumi e cavi della rete televisiva
ospiciente la pubblica via, prese d'aria per camini o caldaie nonché fori per l'esalazione dei fumi e cavi della rete televisiva
Nel caso in cui il regolamento d'igiene prescriva fori di sfiato per le caldaie, questi potranno essere realizzati, solo previa attenta valutazione della valenza storica - artistica dell'edificio, rispettando l'orditura di facciata ed esclusivamente a filo facciata senza alcun rilievo
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NORME ALLEGATO n. 2
io, rispettando l'orditura di facciata ed esclusivamente a filo facciata senza alcun rilievo
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NORME ALLEGATO n. 2
[Il contenuto dell'Allegato n. 2 continua con definizioni dettagliate di categorie residenziali, direzionali, di servizio, commerciali, industriali e artigianali, turistico-ricettive e agricole, con varie modifiche e cancellature nel testo]
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[Continua con definizioni di attività agricole e connesse]
SCHEDA TECNICA ALLEGATO n. 3
cancellature nel testo]
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[Continua con definizioni di attività agricole e connesse]
SCHEDA TECNICA ALLEGATO n. 3
[Contiene norme per l'installazione di impianti per produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili mediante pannelli solari termici, fotovoltaici ed impianti eolici - il testo è completamente barrato/cancellato]
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ediante pannelli solari termici, fotovoltaici ed impianti eolici - il testo è completamente barrato/cancellato]
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[Continuano con dettagli tecnici sulle installazioni di impianti, procedure autorizzative, e un indice generale del documento - molte sezioni sono barrate o cancellate]
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