Regolamento edilizio (1.06 MB)
Comune di Limena · Padova, Veneto
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1019 sezioni del documento
Comune di Limena Procedimento Adeguamento strumentazione urbanistica Responsabile: arch. Davide Bonato Procedura Adeguamento del Regolamento Edilizio ai disposti della normativa di carattere sovraordinato (RET) ai sensi della D.G.R. n. 1896 del 22 novembre 2017 e della D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 Fase Approvazione Delibera C.C. n. 23 del 30.09.2020 Elaborato Regolamento Edilizio Sindaco Stefano Tonazzo Segretario Generale dott. Roberto Peruzzo Ufficio di Piano geom. Alessandro Burattin
egolamento Edilizio Sindaco Stefano Tonazzo Segretario Generale dott. Roberto Peruzzo Ufficio di Piano geom. Alessandro Burattin Consulente dott. Antonio Buggin Settembre 2020 Versione: 3 Revisione: 5
Art. 1.0.1 Finalità e oggetto
Limena Regolamento Edilizio 1 Indice PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.0.1 Finalità e oggetto Art. 1.0.2 Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia Art. 1.0.3 Definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi Art. 1.0.4 Definizioni tecniche di competenza comunale Art. 1.0.5 Ambiti territoriali di particolare applicazione Art. 1.0.6 Destinazioni d’uso
Art. 1.0.5 Ambiti territoriali di particolare applicazione
nizioni tecniche di competenza comunale Art. 1.0.5 Ambiti territoriali di particolare applicazione Art. 1.0.6 Destinazioni d’uso Art. 1.0.7 Misurazione delle distanze PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi Art. 1.1.1 Lo sportello unico edilizia (S.U.E.) Art. 1.1.2 Lo sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) Art. 1.1.3 Coordinamento SUAP/SUE
Art. 1.1.2 Lo sportello unico attività produttive (S.U.A.P.)
sportello unico edilizia (S.U.E.) Art. 1.1.2 Lo sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) Art. 1.1.3 Coordinamento SUAP/SUE Art. 1.1.4 Procedimenti edilizi: disposizioni Art. 1.1.5 Documentazione da allegare alle istanze Art. 1.1.6 Agibilità Art. 1.1.7 Controlli a campione Art. 1.1.8 Commissione Locale per il Paesaggio Art. 1.1.9 Commissione Edilizia Art. 1.1.10 Commissione Territorio Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi Art. 1.2.1 Autotutela
Art. 1.1.10 Commissione Territorio
.9 Commissione Edilizia Art. 1.1.10 Commissione Territorio Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi Art. 1.2.1 Autotutela Art. 1.2.2 Certificato di destinazione urbanistica (CDU) Art. 1.2.3 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi Art. 1.2.4 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità Art. 1.2.5 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni Art. 1.2.6 Pareri preventivi
Art. 1.2.6 Pareri preventivi
Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni Art. 1.2.6 Pareri preventivi Art. 1.2.7 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia Art. 1.2.8 Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio Art. 1.2.9 Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei portatori di interesse
Art. 1.2.10 Concorsi di urbanistica e di architettura
Limena Regolamento Edilizio 2 Art. 1.2.10 Concorsi di urbanistica e di architettura Titolo II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori Art. 2.1.1 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori Art. 2.1.2 Atti preliminari all’inizio dei lavori Art. 2.1.3 Comunicazione di fine lavori Art. 2.1.4 Occupazione di suolo pubblico
Art. 2.1.3 Comunicazione di fine lavori
t. 2.1.2 Atti preliminari all’inizio dei lavori Art. 2.1.3 Comunicazione di fine lavori Art. 2.1.4 Occupazione di suolo pubblico Art. 2.1.5 Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori Art. 2.2.1 Principi generali dell’esecuzione dei lavori Art. 2.2.2 Punti fissi di linea e di livello Art. 2.2.3 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie Art. 2.2.4 Cartelli di cantiere Art. 2.2.5 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
Art. 2.2.4 Cartelli di cantiere
ne del cantiere e recinzioni provvisorie Art. 2.2.4 Cartelli di cantiere Art. 2.2.5 Criteri da osservare per scavi e demolizioni Art. 2.2.6 Tolleranze nella realizzazione delle opere edili Art. 2.2.7 Sicurezza e controllo nei cantieri - misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera Art. 2.2.8 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
Art. 2.2.9 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.
osizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici Art. 2.2.9 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori. TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio Art. 3.1.1 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici Art. 3.1.1.1 Caratteristiche dei locali Art. 3.1.1.2 Altezze minime Art. 3.1.1.3 Superfici minime
Art. 3.1.1.1 Caratteristiche dei locali
ive e funzionali degli edifici Art. 3.1.1.1 Caratteristiche dei locali Art. 3.1.1.2 Altezze minime Art. 3.1.1.3 Superfici minime Art. 3.1.1.4 Dotazione degli alloggi Art. 3.1.1.4a Evacuazione dei prodotti della combustione e dei vapori negli edifici con insediamento di attività comportanti la trasformazione di alimenti mediante cottura Art. 3.1.1.5 Ventilazione, aereazione ed illuminazione Art. 3.1.1.6 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti Art. 3.1.1.7 Piani seminterrati e sotterranei
Art. 3.1.1.6 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti
, aereazione ed illuminazione Art. 3.1.1.6 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti Art. 3.1.1.7 Piani seminterrati e sotterranei Art. 3.1.1.8 Recupero dei sottotetti ai fini abitativi Art. 3.1.1.9 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale Art. 3.1.2 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al
Art. 3.1.2 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità am
erciale Art. 3.1.2 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione di rifiuti e del consumo di suolo Art. 3.1.2.1 Linee generali Art. 3.1.2.2 Efficienza energetica della struttura edilizia
Art. 3.1.2.3 Indicazioni progettuali per l’ottimizzazione delle prestazioni ener
Limena Regolamento Edilizio 3 Art. 3.1.2.3 Indicazioni progettuali per l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici Art. 3.1.2.3a Prestazione energetica degli edifici: edifici NZEB Art. 3.1.2.4 Impianti di riscaldamento Art. 3.1.2.5 Fonti energetiche rinnovabili Art. 3.1.2.6 Pannelli fotovoltaici /solari Art. 3.1.2.7 Serre solari bioclimatiche Art. 3.1.2.8 Contenimento dei consumi idrici Art. 3.1.2.9 Sistemi di illuminazione Art. 3.1.2.10 Requisiti acustici passivi
Art. 3.1.2.8 Contenimento dei consumi idrici
iche Art. 3.1.2.8 Contenimento dei consumi idrici Art. 3.1.2.9 Sistemi di illuminazione Art. 3.1.2.10 Requisiti acustici passivi Art. 3.1.2.11 Relazione tecnica di valutazione energetica ambientale Art. 3.1.2.12 Attestato di Qualificazione Energetica e modalità di controllo Art. 3.1.3 Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici Art. 3.1.4 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
Art. 3.1.4 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggett
itale degli edifici Art. 3.1.4 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale Art. 3.1.5 Incentivi finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti Art. 3.1.6 Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon Art. 3.1.7 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”)
Art. 3.1.7 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee
ure di prevenzione del rischio gas radon Art. 3.1.7 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”) Art. 3.1.8 Prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Art. 3.2.1 Disposizioni comuni per la realizzazione di spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Art. 3.2.2 Strade Art. 3.2.3 Portici pubblici o ad uso pubblico Art. 3.2.4 Piste ciclabili
Art. 3.2.2 Strade
zi aperti, pubblici o di uso pubblico Art. 3.2.2 Strade Art. 3.2.3 Portici pubblici o ad uso pubblico Art. 3.2.4 Piste ciclabili Art. 3.2.5 Aree per parcheggio Art. 3.2.6 Piazze e aree pedonalizzate Art. 3.2.7 Passaggi pedonali e marciapiedi Art. 3.2.8 Accessi carrai e uscite autorimesse Art. 3.2.9 Chioschi/Dehors su suolo pubblico o di uso pubblico Art. 3.2.10 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni Art. 3.2.11 Recinzioni Art. 3.2.12 Numeri civici
Art. 3.2.10 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni
ubblico Art. 3.2.10 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni Art. 3.2.11 Recinzioni Art. 3.2.12 Numeri civici Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente Art. 3.3.1 Disposizioni comuni per la tutela degli spazi verdi e dell’ambiente Art. 3.3.2 Aree verdi Art. 3.3.3 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale Art. 3.3.4 Orti urbani pubblici Art. 3.3.5 Parchi e sentieri in territorio rurale Art. 3.3.6 Sentieri Art. 3.3.7 Tutela del suolo e del sottosuolo
Art. 3.3.5 Parchi e sentieri in territorio rurale
bani pubblici Art. 3.3.5 Parchi e sentieri in territorio rurale Art. 3.3.6 Sentieri Art. 3.3.7 Tutela del suolo e del sottosuolo Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche Art. 3.4.1 Approvvigionamento idrico Art. 3.4.2 Depurazione e smaltimento delle acque
Art. 3.4.3 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
Limena Regolamento Edilizio 4 Art. 3.4.3 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati Art. 3.4.4 Distribuzione dell’energia elettrica Art. 3.4.5 Distribuzione del gas Art. 3.4.6 Ricarica dei veicoli elettrici – sosta e deposito biciclette Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico Art. 3.5.1 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi Art. 3.5.2 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
Art. 3.5.2 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi Art. 3.5.2 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio Art. 3.5.3 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali Art. 3.5.4 Allineamenti Art. 3.5.5 Colore e ornamento delle facciate Art. 3.5.6 Coperture degli edifici Art. 3.5.7 Illuminazione pubblica Art. 3.5.8 Griglie ed intercapedini Art. 3.5.9 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici
Art. 3.5.9 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altr
.5.8 Griglie ed intercapedini Art. 3.5.9 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici Art. 3.5.10 Serramenti esterni degli edifici Art. 3.5.11 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe Art. 3.5.12 Cartelloni ed altri mezzi pubblicitari Art. 3.5.13 Beni culturali ed edifici storici Art. 3.5.14 Cimiteri Art. 3.5.15 Progettazione e requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani Capo VI – Elementi costruttivi
Art. 3.5.15 Progettazione e requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
. 3.5.14 Cimiteri Art. 3.5.15 Progettazione e requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani Capo VI – Elementi costruttivi Art. 3.6.1 Superamento delle barriere architettoniche Art. 3.6.2 Serre bioclimatiche Art. 3.6.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici Art. 3.6.4 Coperture, canali di gronda e pluviali Art. 3.6.5 Strade e passaggi privati e cortili Art. 3.6.6 Cavedi, pozzi luce e chiostrine Art. 3.6.7 Intercapedini e griglie di aereazione
Art. 3.6.6 Cavedi, pozzi luce e chiostrine
Strade e passaggi privati e cortili Art. 3.6.6 Cavedi, pozzi luce e chiostrine Art. 3.6.7 Intercapedini e griglie di aereazione Art. 3.6.8 Recinzioni Art. 3.6.9 Materiali e tecniche costruttive degli edifici Art. 3.6.10 Disposizioni relative alla sistemazione delle aree di pertinenza – arredi per spazi esterni Art. 3.6.11 Area ecologica condominiale Art. 3.6.12 Altre opere di corredo agli edifici TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
Art. 3.6.12 Altre opere di corredo agli edifici
t. 3.6.11 Area ecologica condominiale Art. 3.6.12 Altre opere di corredo agli edifici TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art. 4.0.1 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio Art. 4.0.2 Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazioni essenziali dal titolo abilitativo Art. 4.0.3 Varianti comunicate a fine lavori Art. 4.0.4 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori Art. 4.0.5 Sospensione dei lavori
Art. 4.0.4 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
. 4.0.3 Varianti comunicate a fine lavori Art. 4.0.4 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori Art. 4.0.5 Sospensione dei lavori Art. 4.0.6 Sanzioni per violazioni delle norme del presente regolamento
Art. 5.0.1 Aggiornamento del regolamento edilizio
Limena Regolamento Edilizio 5 TITOLO V NORME TRANSITORIE Art. 5.0.1 Aggiornamento del regolamento edilizio Art. 5.0.2 Entrata in vigore del regolamento edilizio Art. 5.0.3 Abrogazione di procedenti norme Art. 5.0.4 Disposizioni transitorie
Art. 5.0.3 Abrogazione di procedenti norme
5.0.2 Entrata in vigore del regolamento edilizio Art. 5.0.3 Abrogazione di procedenti norme Art. 5.0.4 Disposizioni transitorie
Limena Regolamento Edilizio 6 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.0.1 Finalità e oggetto
- Il presente regolamento disciplina l’attività edilizia ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380,
e oggetto
- Il presente regolamento disciplina l’attività edilizia ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, conformemente ai disposti dell’art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017..
d Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017.. 2. Il R.E., nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e nel rispetto del DPR n. 380 del 2001, nonché delle altre norme regionali, statali e comunitarie connesse all’attività di trasformazione urbanistico-edilizia, disciplina altresì:
e altre norme regionali, statali e comunitarie connesse all’attività di trasformazione urbanistico-edilizia, disciplina altresì: a) Le caratteristiche degli edifici e degli insediamenti atte a garantire la sostenibilità ambientale ed energetica e la qualità architettonica. b) Le modalità operative dello sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii e le modalità di collegamento con lo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) di cui al
D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii e le modalità di collegamento con lo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) di cui al D.P.R. n. 160/10 e alla L.R. n. 55/12; c) Le definizioni dei parametri e degli indici urbanistico-edilizi e le relative modalità di determinazione ed applicazione, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1.0.3. d) Le modalità di determinazione ed applicazione delle distanze minime e dei distacchi tra edifici, dai confini,
articolo 1.0.3. d) Le modalità di determinazione ed applicazione delle distanze minime e dei distacchi tra edifici, dai confini, dalle strade e dagli altri elementi generatori di zone o fasce di rispetto, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1.0.3. e) La definizione degli elementi architettonici, delle destinazioni d’uso, delle tipologie di intervento. f) Le modalità di presentazione, richiesta e rilascio dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, nonché delle
i intervento. f) Le modalità di presentazione, richiesta e rilascio dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, nonché delle certificazioni e dei pareri di competenza comunale, ed i relativi procedimenti. g) Le modalità di presentazione dei progetti edilizi, degli strumenti urbanistici attuativi e dei documenti da allegare agli stessi, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 39 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
documenti da allegare agli stessi, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 39 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. h) Le modalità di determinazione e di versamento del contributo di costruzione e degli altri oneri amministrativi previsti da leggi e regolamenti per l’esercizio dell’attività urbanistico-edilizia, nonché le modalità di
i oneri amministrativi previsti da leggi e regolamenti per l’esercizio dell’attività urbanistico-edilizia, nonché le modalità di scomputo, di rateizzazione e di garanzia. i) Le modalità di esecuzione e di controllo delle opere e degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, con particolare riferimento alle varianti in corso d’opera, ai provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo, alla decadenza, trasferibilità, annullamento del titolo abilitativo agli interventi.
uite in assenza o in difformità dal titolo, alla decadenza, trasferibilità, annullamento del titolo abilitativo agli interventi. j) Le modalità d’uso degli immobili, con particolare riferimento ai requisiti di agibilità e alle relative certificazioni. k) Le caratteristiche degli edifici e degli spazi scoperti, con particolare riferimento agli impianti tecnologici di pubblica utilità, al decoro degli edifici, ai parcheggi privati, agli spazi per servizi pubblici e costruzioni
ti tecnologici di pubblica utilità, al decoro degli edifici, ai parcheggi privati, agli spazi per servizi pubblici e costruzioni accessorie, alle recinzioni , agli accessi e passi carrabili, alle rampe, agli elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico, alle coperture, comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie, agli indicatori stradali, agli apparecchi per i servizi collettivi, ai cartelli stradali, alle insegne pubblicitarie e ai numeri civici.
Limena Regolamento Edilizio 7 l) Le caratteristiche e i requisiti igienico- sanitari, con particolare riferimento alle prescrizioni relative alle fognature, agli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque pluviali e delle acqua reflue, alle altezze, superfici e dotazioni minime degli alloggi, ai servizi igienici, alle autorimesse, ai locali accessori e a quelli tecnici, ai piani interrati e seminterrati, ai sottotetti, agli impianti tecnologici, alle costruzioni a destinazione
e a quelli tecnici, ai piani interrati e seminterrati, ai sottotetti, agli impianti tecnologici, alle costruzioni a destinazione speciale, agli edifici e locali di uso collettivo, alle barriere architettoniche, agli stabilimenti industriali, depositi e magazzini, agli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli, agli impianti al servizio dell’agricoltura. m) Le caratteristiche e i requisiti per la sicurezza e la prevenzione dagli incidenti, con particolare riferimento ai
ricoltura. m) Le caratteristiche e i requisiti per la sicurezza e la prevenzione dagli incidenti, con particolare riferimento ai pericoli di incendio e ai rischi ambientali e idraulici. n) Le cautele da osservare nell’esecuzione dei lavori, con particolare riferimento ai rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico, alla sicurezza e funzionalità delle opere, alla stabilità del territorio.
Art. 1.0.2 Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazio
nimenti di carattere archeologico o storico-artistico, alla sicurezza e funzionalità delle opere, alla stabilità del territorio. Art. 1.0.2 Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia La ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia è meramente conoscitiva e non varia la normativa vigente e di riferimento da osservarsi, ancorchè non riportata nella ricognizione stessa.
e conoscitiva e non varia la normativa vigente e di riferimento da osservarsi, ancorchè non riportata nella ricognizione stessa. I richiami alle disposizioni di legge, contenuti nel presente regolamento, sono da intendersi di tipo dinamico e pertanto ove, successivamente alla sua entrata in vigore, tali disposizioni venissero modificate, integrate o abrogate, la normativa sopravvenuta, dalla data della sua entrata in vigore troverà immediata applicazione e il testo
ntegrate o abrogate, la normativa sopravvenuta, dalla data della sua entrata in vigore troverà immediata applicazione e il testo del presente regolamento, modificato nelle parti interessate a cura del Responsabile dell’Area Tecnica, sarà oggetto di formale presa d’Atto da parte del Consiglio Comunale. Premesso quanto sopra esposto, di seguito si riporta la tabella la “ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e
STATO REGIONE
unale. Premesso quanto sopra esposto, di seguito si riporta la tabella la “ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia” come approvati dall’allegato B alla DGRV n. 1896 del 22.11.2017 STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICA
rative) A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" - Titolo V
- Disciplina dell'attività edilizia in combinato disposto con l'art.13 della legge regionale 1 agosto 2003, n.16 " Disposizioni di riordino e
dell'attività edilizia in combinato disposto con l'art.13 della legge regionale 1 agosto 2003, n.16 " Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"
di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" A.1 Edilizia residenziale
Limena Regolamento Edilizio 8 Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"
- articoli 44 e 45. Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle
oniche Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali"- articolo 2 Atti di indirizzo ex articolo 50 LR n. 11/2004 lettera d "Edificabilità nelle zone agricole"
ali protette regionali"- articolo 2 Atti di indirizzo ex articolo 50 LR n. 11/2004 lettera d "Edificabilità nelle zone agricole" (DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e succ. modifiche con DGR 15 maggio 2012, n. 856, DGR 25 novembre 2008, n. 3650, DGR 16 febbraio 2010, n. 329, DGR 30 dicembre 2013, n. 2879) DGR 28 luglio 2009, n. 2264 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio". Artt. 44 e 48, tutela ed edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di
4, n. 11, "Norme per il governo del territorio". Artt. 44 e 48, tutela ed edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria" DGR 03 febbraio 2010, n. 172 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento"
caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento" DGR 11 marzo 2014, n. 315 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da
bili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione" Circolare 29 ottobre 2013, n. 2 "chiarimenti in merito all'articolo 44, comma 5, L.R. 11/2004 - edificabilità in zona agricola" Circolare 13 novembre 2014, n. 1 "Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia
STATO REGIONE
3, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche". Note esplicative STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE
STATO REGIONE
gionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche". Note esplicative STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
ello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) Legge regionale 31 dicembre 2012, n.55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente, di commercio itinerante" - capo I Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25
nziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente, di commercio itinerante" - capo I Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" - articolo 3 Circolare 20 gennaio 2015, n. 1 esplicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 DGR 19 novembre 2013, n. 2045
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13
rcolare 20 gennaio 2015, n. 1 esplicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 DGR 19 novembre 2013, n. 2045 "Linee guida per l'omogenea redazione delle convenzioni [.]" DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
Limena Regolamento Edilizio 9 Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" - articolo 54 (Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
rettiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) Legge regionale 08 luglio 2011 n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
2 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici" - articolo 10 Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt" Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5
24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt" Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili" Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra DGR 03 agosto 2011, n. 1270 "Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, ART.10
ne di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra DGR 03 agosto 2011, n. 1270 "Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, ART.10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici" DGR 15 maggio 2012, n. 827 "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011" DGR 05 giugno 2012; n. 1050
ovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011" DGR 05 giugno 2012; n. 1050 "Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla
no cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440." DGR 19 maggio 2009, n. 1391 "D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e
articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio
STATO REGIONE
razioni Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER) STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
i impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
08, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"
Limena Regolamento Edilizio 10 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE
bliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 - "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011- 2013 Edilizia Pubblica) B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
O ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
O ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967). Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali"- articolo 8. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 64
CODICE CIVILE
i protette regionali"- articolo 8. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 64 Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14" CODICE CIVILE in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 Legge regionale 6 aprile 1999, n.12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie
pero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica" DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le
STATO REGIONE
azione termo acustica o di inerzia termica" DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate
) LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41 B.2.1 Fasce di rispetto stradali
aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41 B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41, commi 1 e 4 ter
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16
Limena Regolamento Edilizio 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444
l perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11
parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11
restri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" – articolo 101, comma 1, lettera a B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
ecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" – articolo 101, comma 1, lettera a B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di
STATO REGIONE
o 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41, commi 1 e 4 bis DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
rcolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, comma 1 Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
1 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, comma 1 Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 68 "Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica" Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 quater DGR 6 settembre 2009, n. 2948 Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4
Limena Regolamento Edilizio 12 DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10
MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
e per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra100kHze300GHz)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
a popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra100kHze300GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
STATO REGIONE
07 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la
ispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del
seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008). DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
Limena Regolamento Edilizio 13 DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55 B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15
942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55 B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16
cazioni.) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
LAVORI PUBBLICI 9
LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati" DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre
C. VINCOLI E TUTELE
ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati" DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) C. VINCOLI E TUTELE
C. VINCOLI E TUTELE
dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
Limena Regolamento Edilizio 14 DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I C.2 Beni paesaggistici DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia
io 2002, n. 137) in particolare Parte III Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - titolo Vbis DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) 1
à, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) 1 1 Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che abroga il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che disciplinava gli
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
a autorizzatoria semplificata" che abroga il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che disciplinava gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
aria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) C.3 Vincolo idrogeologico
costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"- Capo I Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
STATO REGIONE
regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994" - articolo 20 REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE
STATO REGIONE
iordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523
EGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U.della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in
TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle
Limena Regolamento Edilizio 15 particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8
colare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per l' istituzione di parchi e riserve naturali regionali" C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
ICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2299 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative" DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
di incidenza. Procedure e modalità operative" DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
gge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013 "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della
D. NORMATIVA TECNICA
58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4." D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896,
i luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico- sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione) Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di
STATO REGIONE
tari principali dei locali di abitazione) Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro" REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
CRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Limena Regolamento Edilizio 16 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14
duazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14
azionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2
sismiche" CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008) Deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 03 settembre 2013 "Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)"
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15
a Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)" DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n.
norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985 D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e
Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" - articolo 66 D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
olo 66 D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41
istenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
iugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) Legge regionale 12 luglio 2007, n.16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche"- Capo II, articoli 6, 7 e 8 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore
STATO REGIONE
e architettoniche"- Capo II, articoli 6, 7 e 8 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articoli 11 e 11 bis STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22
Limena Regolamento Edilizio 17 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22
no presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13,lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30
degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I
ntale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
ICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
ità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987
vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio
NO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici). DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
evenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
STATO REGIONE
Limena Regolamento Edilizio 18 STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto- legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre
14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
ione o rimozione dell'amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 ter
izia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 ter DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08).
265 del 15 marzo 2011 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali." D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia
gge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 13 Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e
orti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica" DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
eto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
LICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
Limena Regolamento Edilizio 19 D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"
447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"
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amenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica" DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19
egli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4 D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)
4 D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava DECRETO del Dirigente e/o capo settore Della Direzione Agroambiente n. 143 del 04 dicembre 2013 Modifiche e integrazioni al decreto del Dirigente e/o capo
capo settore Della Direzione Agroambiente n. 143 del 04 dicembre 2013 Modifiche e integrazioni al decreto del Dirigente e/o capo settore regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152
gge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia". DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione
L'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
L'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) DGR 13 giugno 2017, n. 854 Contaminazione PFAS : indicazioni per l'acqua di
a, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) DGR 13 giugno 2017, n. 854 Contaminazione PFAS : indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano. D.12 Prevenzione inquinamento luminoso
STATO REGIONE
Limena Regolamento Edilizio 20 Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANT
dicazioni operative) E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale" E.2 Strutture ricettive Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" DGR 22 marzo 2017, n. 343
trutture ricettive Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" DGR 22 marzo 2017, n. 343 "Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017." E.3 Strutture per l'agriturismo Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"
ture per l'agriturismo Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo" in particolare articolo 5 Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario - Capo I, articoli da 16 a 18 DGR 05 agosto 2014, n. 1483 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo
to 2014, n. 1483 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N. 102/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35." E.4 Impianti di distribuzione del carburante Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti" DGR n. 497/2005
23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti" DGR n. 497/2005 "criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti" E.5 Sale cinematografiche
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18
n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti" E.5 Sale cinematografiche Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto" E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità
I PUBBLICI 18
I PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi" CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22
i" CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
STATO REGIONE
Limena Regolamento Edilizio 21 STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) E.7 Associazioni di promozione sociale LEGGE 7 DICEMBRE 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" - articolo 43 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione
ato alla legge finanziaria 2001" - articolo 43 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" - articoli 1 e 2 E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26
4/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
gge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30. REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALO STATO, LE REGIONI E LE PRO
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
ee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) - art. 91 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 gennaio 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli
STATO REGIONE
naio 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) E.11 Strutture Sanitarie
Limena Regolamento Edilizio 22 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" DGR 16 gennaio 2007, n. 84 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le
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andard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
Art. 1.0.3 Definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi
utturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" Art. 1.0.3 Definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi
- Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi sono state codificate a seguito dell'Intesa tra il
VOCE ACRONIMO DEFINIZIONE INCIDENZA SULLE
ci ed edilizi
- Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi sono state codificate a seguito dell'Intesa tra il Governo, le regioni e i comuni sancita in data 20/10/2016 dalla Conferenza unificata; a tale intesa ha fatto seguito l'emanazione la Deliberazione di Giunta Regionale del Vento n. 1896 del 22 novembre 2017, e la DGRV n. 669 del 15 maggio 2018. Si richiamano i testi delle definizioni di cui all’allegato B della citata DGRV n. 669/2018 VOCE ACRONIMO DEFINIZIONE INCIDENZA SULLE
VOCE ACRONIMO DEFINIZIONE INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
chiamano i testi delle definizioni di cui all’allegato B della citata DGRV n. 669/2018 VOCE ACRONIMO DEFINIZIONE INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI 1 - Superficie territoriale ST Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. SI 2 - Superficie fondiaria SF Superficie reale di una porzione di territorio destinata
ritoriali ivi comprese quelle esistenti. SI 2 - Superficie fondiaria SF Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. SI 3 - Indice di edificabilità territoriale IT Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. SI 4 - Indice di edificabilità fondiaria IF
le su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. SI 4 - Indice di edificabilità fondiaria IF Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. SI 5 - Carico urbanistico CU Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico
di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. SI 6 - Dotazioni Territoriali DT Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e
lici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. SI
Limena Regolamento Edilizio 23 7 - Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. SI 8 - Superficie coperta SC Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. SI 9 - Superficie permeabile SP Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di
li aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. SI 9 - Superficie permeabile SP Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. NO 10 - Indice di permeabilità IPT/IPF Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). SI 11 - Indice di
superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). SI 11 - Indice di copertura IC Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. SI 12 - Superficie totale ST Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. SI 13 - Superficie lorda SL Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici
icie lorda SL Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. SI 14 - Superficie utile SU Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. SI
Limena Regolamento Edilizio 24 15 - Superficie accessoria SA Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettorie con profondità superiore a m. 1,50; le
ci e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettorie con profondità superiore a m. 1,50; le tettorie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,80, ad esclusione
di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che
terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. SI 16 - Superficie
gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. SI 16 - Superficie complessiva SC Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). SI 17 - Superficie calpestabile Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. SI 18 - Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed
SI 18 - Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. SI 19 - Volume totale o volumetria complessiva Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. SI 20 - Piano fuori terra
ruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. SI 20 - Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. SI 21 -Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota
uota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. SI
Limena Regolamento Edilizio 25 22 - Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. SI 23 - Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. SI 24 - Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. SI 25 - Numero dei piani
le, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. SI 25 - Numero dei piani È il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). SI 26 - Altezza lorda Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. SI
tante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. SI 27 - Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: • all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; • all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle
ione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. NO 28 - Altezza dell’edificio Altezza massima tra quella dei vari fronti. SI 29 -Altezza utile Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina
nza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza media ponderata. SI 30 - Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. SI 31 - Volume tecnico
o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. SI 31 - Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). NO 32 - Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque
i sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). NO 32 - Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. NO 33 - Edificio Unifamiliare
endente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. NO 33 - Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. NO
Limena Regolamento Edilizio 26 34 - Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. NO 35 - Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. NO 36 - Ballatoio
rizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. NO 36 - Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. NO 37 - Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. NO
aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. NO 38 - Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. NO 39 - Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. NO 40 - Terrazza
egli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. NO 40 - Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. NO 41 - Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. NO 42 - Veranda
to da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. NO 42 - Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. NO 2. Le “Definizioni uniformi “aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, così come definite all’allegato B della DGRV
li. NO 2. Le “Definizioni uniformi “aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, così come definite all’allegato B della DGRV n. 669 del 15 maggio 2018 su esposta, esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell’entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione.
Art. 1.0.4 Definizioni tecniche di competenza comunale
pprovato successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione. 3. Altresì, le suddette definizioni uniformi non trovano applicazione nei Piani Urbanistici Attuativi approvati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 1.0.4 Definizioni tecniche di competenza comunale
- Le ulteriori definizioni che seguono, integrano ed esplicano le definizioni uniformi di cui all’articolo precedente.
comunale
- Le ulteriori definizioni che seguono, integrano ed esplicano le definizioni uniformi di cui all’articolo precedente.
- “Aggetti e sporti”: Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi aperto sui tre lati e senza appoggi a terra.
- “Area pertinenziale”: Area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente / di progetto.
- “Lastrico solare”: Tetto piano di un edificio, anche praticabile, che non si configura come una Terrazza.
Limena Regolamento Edilizio 27 4. “Lotto”: Porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l’unità fondiaria preordinata all’edificazione. 5. “Parete finestrata”: Parete anche solo parzialmente munita di finestre qualificabili come «vedute», senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre definibili esclusivamente come «lucifere», ovvero
abili come «vedute», senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre definibili esclusivamente come «lucifere», ovvero aperture che hanno solo la funzione di dare luce ed aria ad un locale e non invece anche la funzione di consentire di affacciarsi e di guardar fuori in una qualsiasi direzione. Sono ad esse assimilabili tutte le pareti munite di aperture verso l’esterno, quali porte, basculanti e similari.
asi direzione. Sono ad esse assimilabili tutte le pareti munite di aperture verso l’esterno, quali porte, basculanti e similari. 6. Pergolato: struttura a sostegno di piante rampicanti, idonea a creare ornamento e/o riparo dalla luce solare. È costituito da elementi assemblati in legno o metallo e può essere ancorato al terreno, ovvero su poggiolo o terrazza. Gli elementi strutturali orizzontali devono essere piani e distanziati. Può essere
to al terreno, ovvero su poggiolo o terrazza. Gli elementi strutturali orizzontali devono essere piani e distanziati. Può essere coperto da elementi permeabili o da teli mobili. La struttura, che non deve avere né grondaie né pluviali, non può essere tamponata lateralmente. 7. Tenda: elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici. 8. Tenda a pergola o pergotenda: elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente,
to sulla facciata degli edifici. 8. Tenda a pergola o pergotenda: elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di pergolati. 9. Gazebo: struttura in legno o metallo che non può essere tamponata lateralmente con materiale di alcun genere e tipo, né presentare montanti infissi stabilmente al suolo; può essere invece coperta con elementi
on materiale di alcun genere e tipo, né presentare montanti infissi stabilmente al suolo; può essere invece coperta con elementi permeabili o teli mobili. Il manufatto non può avere funzioni di ricovero per autovetture o di deposito. 10. Volume Tecnico: volume di cui alla “definizione uniforme” n. 31 e che non deve considerarsi compreso nel volume complessivo – definizione uniforme n. 19. Costituisce “volume tecnico” anche la sopraelevazione
considerarsi compreso nel volume complessivo – definizione uniforme n. 19. Costituisce “volume tecnico” anche la sopraelevazione fino a cm. 40 dal Piano Campagna, ovvero dalla Quota zero di riferimento, del piano terra, nel caso in cui non sussistano sottostanti piani interrati, per comprovati motivi di tutela paesaggistica/ambientale, fragilità del territorio. La sopraelevazione dovrà essere costituita da opere di isolamento, massetti in cls,
istica/ambientale, fragilità del territorio. La sopraelevazione dovrà essere costituita da opere di isolamento, massetti in cls, guaine, sopraelevazioni aerate, passaggio di canalizzazioni sottostanti ecc.. Sopraelevazioni eccedenti i cm. 40 dal piano campagna devono considerarsi comprese nel volume - definizione uniforme n. 19. Rientrano, inoltre, tra i volumi tecnici gli ascensori volti al superamento delle barriere architettoniche negli
uniforme n. 19. Rientrano, inoltre, tra i volumi tecnici gli ascensori volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o privati, realizzati nel rispetto delle disposizioni della legge 13/1989. Sono fatte salve le norme di natura civilistica. 11. Piano di campagna: il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di
levabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico. 12. Quota zero di riferimento (Qz): la quota della strada (bordo corsia di marcia) prossima all’intervento, ante intervento o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico individuata con le seguenti modalità:
ento, ante intervento o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico individuata con le seguenti modalità:
- quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella del terreno interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di immediata pertinenza dell’intervento;
- qualora la quota del terreno di pertinenza dell’intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media.
ualora la quota del terreno di pertinenza dell’intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media. Sono fatte salve quote diverse se specificate nell’ambito di Piani Urbanistici Attuativi. 13. Superfici in esercizio commerciale: Esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012, Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi commerciali si
50/2012, Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni: a) superficie di vendita: l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; b) superficie lorda di
esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio.
Limena Regolamento Edilizio 28 14 Spazio di sosta pubblico o parcheggio pubblico: l’area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli su suolo pubblico o a destinazione pubblica, compresa l’area di manovra, gli spazi di distribuzione e l’area di accesso per una percentuale non superiore al 50% dell’area complessiva; tali spazi sono da destinarsi all’uso pubblico generalizzato e non limitato ai soli utenti delle unità immobiliari in relazione alle
spazi sono da destinarsi all’uso pubblico generalizzato e non limitato ai soli utenti delle unità immobiliari in relazione alle quali è sorto l’obbligo della dotazione, ferma restando la possibilità, per l’autorità amministrativa, di regolarne l’uso al fine di garantire l’utilizzo proprio da parte della collettività, in conformità ai dettami del pubblico interesse. 15 Abbaino: Corpo a sviluppo verticale ricavato nella falda del tetto e dotato di finestra
tà ai dettami del pubblico interesse. 15 Abbaino: Corpo a sviluppo verticale ricavato nella falda del tetto e dotato di finestra 16 Tetti verdi o coperture a verde: le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali puntuali e caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato
la copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno in relazione con il contesto territoriale. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l’accesso per la manutenzione; 17 Parete verde: un fronte edilizio ricoperto da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate indirettamente alla muratura tramite adeguati supporti di sostegno. L'utilizzo delle pareti verdi verticali è
adenti, aggrappate indirettamente alla muratura tramite adeguati supporti di sostegno. L'utilizzo delle pareti verdi verticali è finalizzato oltreché alla riduzione dei consumi energetici anche al miglioramento del microclima circostante. 18 Cambio di destinazione d’uso: si definisce cambio della destinazione d’uso delle singole unità immobiliari, con o senza l’esecuzione di opere edilizie, la modificazione da una ad un’altra destinazione d’uso tra quelle
Art. 1.0.5 Ambiti territoriali di particolare applicazione
unità immobiliari, con o senza l’esecuzione di opere edilizie, la modificazione da una ad un’altra destinazione d’uso tra quelle definite dall’art. 23 ter del D.P.R. 380/2001. L’utilizzo parziale di unità abitative a fini artigianali o commerciali non costituisce variazione della destinazione d’uso purché la superficie netta di pavimento interessata dalla variazione non superi il 30% della superficie netta di pavimento totale. Art. 1.0.5 Ambiti territoriali di particolare applicazione
Art. 1.0.5 Ambiti territoriali di particolare applicazione
iazione non superi il 30% della superficie netta di pavimento totale. Art. 1.0.5 Ambiti territoriali di particolare applicazione
- Nel caso di interventi previsti in prossimità di ambiti di interesse ambientale/paesaggistico o monumentale o storico testimoniale o archeologico il committente ed il progettista dovranno prestare particolare cura nella progettazione degli edifici al fine di salvaguardarne il diretto rapporto visuale con tali ambiti.
estare particolare cura nella progettazione degli edifici al fine di salvaguardarne il diretto rapporto visuale con tali ambiti. 2. In tutto il territorio comunale, gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dall'art. 264 lettera f) del D.L. 34 del 19/05/2020 (csd. "Decreto Rilancio"), nel rispetto delle
messi, secondo quanto previsto dall'art. 264 lettera f) del D.L. 34 del 19/05/2020 (csd. "Decreto Rilancio"), nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
n la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere
o che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo
plina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta
ni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 1.0.6 Destinazioni d’uso
Limena Regolamento Edilizio 29 Art. 1.0.6 Destinazioni d’uso
- La destinazione d’uso riguarda la categoria dell’uso funzionale di un fabbricato o di una singola unità immobiliare tra quelle sotto elencate: a) Residenziale: attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate all’uso abitativo. b) Turistico - Ricettiva: di tipo alberghiero, all’aperto, extralberghiero, attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate agli usi indicati dalla Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11, “Sviluppo
ttribuita alle superfici di unità immobiliari destinate agli usi indicati dalla Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11, “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” dalle vigenti norme di settore. c) Direzionale: attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionale, comprendente le seguenti attività a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Professionale: destinata ad uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati, e
esemplificativo e non esaustivo:
- Professionale: destinata ad uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati, e partiti, tutti di natura privata.
- Ricreativa: destinata a sale da ballo, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farm e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le
erazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi da gioco, piscine, maneggi, golf, escluse le residenze a servizio delle attività medesime. 3) Sanitaria e assistenziale di natura privata: destinata ad attività assistenziali e sanitarie
ervizio delle attività medesime. 3) Sanitaria e assistenziale di natura privata: destinata ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale. 4) Istruzione: destinata ad attività per l’infanzia e l’istruzione scolastica di ogni ordine e
riabilitazione fisico-funzionale. 4) Istruzione: destinata ad attività per l’infanzia e l’istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata. 5) Ricerca tecnico-scientifica: destinata ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni. d) Commerciale: attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e
i produzioni di merci e beni. d) Commerciale: attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e comprendente le seguenti attività, fermo restando quanto stabilito dalla Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”:
- Al dettaglio: destinata ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e la rivenda al consumatore finale. In questa categoria sono
iunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e la rivenda al consumatore finale. In questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c) e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore. 2) All’ingrosso: destinata ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in
lio dalla legislazione di settore. 2) All’ingrosso: destinata ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori. e) Produttiva: attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività produttive, comprendente le seguenti attività:
- Artigianale: come definita dalla legislazione di settore, comprendente le seguenti
uttive, comprendente le seguenti attività:
- Artigianale: come definita dalla legislazione di settore, comprendente le seguenti attività: a. di Produzione: destinata ad attività di produzione o di trasformazione di beni; b. di Servizi: adibita ad attività di prestazione di servizi, comprese le attività connesse alla cura della persona e quelle di manutenzione dei beni di uso personale e comune.
- Industriale: destinata alla produzione o alla trasformazione di beni, come definita dalla
dei beni di uso personale e comune. 2) Industriale: destinata alla produzione o alla trasformazione di beni, come definita dalla legislazione di settore. f) Agricola o rurale: attribuita alle superfici di unità immobiliari funzionalmente connesse all’esercizio dell’attività agricola, comprendente le seguenti attività:
Limena Regolamento Edilizio 30
- Agricolo produttiva: ubicata in zona agricola, destinata allo svolgimento dell’attività dell’imprenditore agricolo come definito dall’articolo 2135 del Codice Civile e come individuate, a titolo non esaustivo, nell’Atto di indirizzo previsto dall’articolo 50, lettera d), punto 3), della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- Residenziale agricola: attribuita alle superfici di unità immobiliari in zona agricola
Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. 2) Residenziale agricola: attribuita alle superfici di unità immobiliari in zona agricola destinate ad abitazione dell’imprenditore agricolo singolo o associato, dei suoi familiari e degli addetti regolarmente occupati nell’azienda agricola, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, compresi gli accessori e le pertinenze alle stesse. 3) Agrituristica: destinata ad usi agrituristici, come definiti dalla legislazione vigente.
cessori e le pertinenze alle stesse. 3) Agrituristica: destinata ad usi agrituristici, come definiti dalla legislazione vigente. 4) di Allevamento intensivo in zona agricola: destinata all’allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non connesse funzionalmente con il fondo agricolo secondo le disposizioni regionali vigenti. g) di Servizi e attrezzature collettive: attribuita alle superfici di unità immobiliari o di aree destinate a opere e impianti pubblici o di pubblico interesse.
lettive: attribuita alle superfici di unità immobiliari o di aree destinate a opere e impianti pubblici o di pubblico interesse. 2. I progetti degli interventi soggetti a titolo abilitativo, contengono la specificazione della destinazione d’uso degli immobili e delle singole parti che li compongono secondo la classificazione di cui al comma 1, fatte salve le ulteriori indicazioni derivanti dall’applicazione di leggi speciali.
econdo la classificazione di cui al comma 1, fatte salve le ulteriori indicazioni derivanti dall’applicazione di leggi speciali. 3. Le destinazioni d’uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal titolo abilitativo e in assenza o nell’indeterminatezza di questo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d’uso attuale.
tribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d’uso attuale. 4. Nel caso di più destinazioni d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare, la destinazione d’uso è quella prevalente in termini di superficie utile. 5. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 23-ter del DPR 380/01 costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria,
Art. 1.0.7 Misurazione delle distanze
te della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle così elencate: a) Residenziale a-bis) Turistico – ricettiva b) Produttiva e Direzionale c) Commerciale d) Rurale. Art. 1.0.7 Misurazione delle distanze
Art. 1.0.7 Misurazione delle distanze
enziale a-bis) Turistico – ricettiva b) Produttiva e Direzionale c) Commerciale d) Rurale. Art. 1.0.7 Misurazione delle distanze
- Le “Distanze tra costruzioni”: come definite dall’articolo 873 del Codice Civile e integrate dalla disciplina statale vigente e dal Regolamento comunale, sono misurate in senso lineare e si applicano a tutte le superfici coperte delle costruzioni, cioè a tutti i manufatti e opere edilizie fuori terra, anche parzialmente,
icano a tutte le superfici coperte delle costruzioni, cioè a tutti i manufatti e opere edilizie fuori terra, anche parzialmente, stabilmente infissi al suolo ovvero ancorati ad elementi portanti, idonei a creare intercapedini dannose, impedendo il passaggio di aria e luce. 2. Le “Distanze tra pareti e pareti finestrate antistanti”: ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, sono computate in proiezione tra pareti di edifici diversi che si fronteggiano, con le seguenti modalità:
D.M. n. 1444 del 1968, sono computate in proiezione tra pareti di edifici diversi che si fronteggiano, con le seguenti modalità: a. sono misurate in direzione perpendicolare alle superfici delle due pareti che si fronteggiano, in modo che ogni fronte rispetti la distanza minima prescritta; b. si applicano anche alle sopraelevazioni, ad eccezione di quelle relative a fabbricati costruiti in aderenza;
Limena Regolamento Edilizio 31 c. si applicano agli interventi di demolizione e ricostruzione, per le sole parti poste all’esterno della sagoma esistente ovvero nel caso di realizzazione di pareti finestrate in luogo di parti originariamente non finestrate; d. si applicano nel caso di realizzazione di aperture finestrate qualificabili come vedute (art. 1.0.4 punto 5) di qualsiasi genere verso l’esterno su pareti originariamente cieche;
finestrate qualificabili come vedute (art. 1.0.4 punto 5) di qualsiasi genere verso l’esterno su pareti originariamente cieche; e. si applicano alle logge e alle terrazze aggettanti, nel caso di chiusura delle stesse con serramenti o tamponamenti. 3. Le “Distanze tra edifici con strade interposte destinate al traffico veicolare”: ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, sono computate in proiezione tra pareti di edifici che si
: ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, sono computate in proiezione tra pareti di edifici che si fronteggiano lungo la strada misurate in direzione perpendicolare alle superfici delle pareti opposte, in modo che ogni fronte rispetti la distanza minima prescritta. 4. I “Distacchi o distanze dai confini”: è la distanza minima misurata radialmente da ogni punto dell’edificio, comprendendo anche i portici, la cui distanza dovrà essere misurata dalla proiezione
ta radialmente da ogni punto dell’edificio, comprendendo anche i portici, la cui distanza dovrà essere misurata dalla proiezione ortogonale dell’area di copertura definita all’articolo 1.0.3 - definizione uniforme n. 8- , dei medesimi e i corpi aggettanti con aggetto superiore a 1,50 m. 5. “Distanza dalle strade”: è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale dalla superficie coperta al limite degli spazi pubblici esistenti o previsti (ciglio interno del marciapiede se esistente, strade, piazze,
rficie coperta al limite degli spazi pubblici esistenti o previsti (ciglio interno del marciapiede se esistente, strade, piazze, fossi e scarpate relative, etc.). 6. La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze, fatti salvi i diritti di terzi e nel rispetto della normativa vigente, non si applica: a. ai manufatti completamente interrati, b. ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità, quali silos, cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas, ecc.,
mpianti tecnologici di modesta entità, quali silos, cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas, ecc., c. ai manufatti relativi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili, quali sovrappassi rampe, scale mobili e percorsi sopraelevati; d. alle strutture di arredo urbano, quali chioschi, gazebi, pensiline bus, cabine, opere artistiche; e. ai muri di cinta sino ai ml. 3 di altezza.
di arredo urbano, quali chioschi, gazebi, pensiline bus, cabine, opere artistiche; e. ai muri di cinta sino ai ml. 3 di altezza. 7. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 bis del D.P.R. n. 380 del 2001 ed in conformità e con le disposizioni attuative del suddetto articolo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 4/2015 e ss.mm.ii, sono consentite distanze inferiori rispetto a quelle stabilite dell’articolo 9 “Limiti di distanze tra i fabbricati” del D.M. n. 1444 del 1968 nei seguenti casi:
i rispetto a quelle stabilite dell’articolo 9 “Limiti di distanze tra i fabbricati” del D.M. n. 1444 del 1968 nei seguenti casi: a. nelle zone di urbanizzazione di tipo A, B e C1, qualora le minori distanze ammesse siano funzionali a confermare un assetto morfologicamente ordinato e unitario di tessuti urbani consolidati prevalentemente composti da fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 1444 del
i tessuti urbani consolidati prevalentemente composti da fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 1444 del 1968, ferma restando la facoltà di mantenere, nelle medesime zone o ambiti, gli allineamenti e le minori distanze preesistenti nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ancorché attuati mediante integrale demolizione e ricostruzione degli edifici, ovvero nel caso di ampliamento o di sopraelevazione degli stessi. b. In tutto il territorio comunale nelle seguenti ipotesi:
ci, ovvero nel caso di ampliamento o di sopraelevazione degli stessi. b. In tutto il territorio comunale nelle seguenti ipotesi: a) Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiore o inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto
% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura nonché alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà, alle distanze minime dalle strade e alle altezze massime degli edifici, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.Lgs. 102/2014
rietà, alle distanze minime dalle strade e alle altezze massime degli edifici, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.Lgs. 102/2014 b) nel caso di installazione di ascensori o rampe per il superamento delle barriere architettoniche in edifici esistenti, nel rispetto dei limiti e dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia;
Limena Regolamento Edilizio 32 c. le minori distanze ammesse ai sensi del comma a. non possono in nessun caso risultare inferiori rispetto a quelle stabilite dal Codice Civile, salvo accordo tra confinanti e non devono compromettere le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie e devono assicurare il mantenimento di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio adeguati alle necessità delle zone o ambiti individuati dallo strumento urbanistico generale.
Art. 1.1.1 Lo sportello unico edilizia (S.U.E.)
e, a verde pubblico o a parcheggio adeguati alle necessità delle zone o ambiti individuati dallo strumento urbanistico generale.
Limena Regolamento Edilizio 33 PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi Art. 1.1.1 Lo sportello unico edilizia (S.U.E.)
- Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), tramite le proprie strutture organizzative, svolge le attività di
edilizia (S.U.E.)
- Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), tramite le proprie strutture organizzative, svolge le attività di informazione, di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di ogni atto comunque denominato in materia edilizia, in applicazione dell’art. 5 del DPR 380/2001. Il SUE si rapporta e si coordina anche con le attività degli altri Settori e Servizi comunali competenti in attività inerenti i titoli edilizi, le
e si coordina anche con le attività degli altri Settori e Servizi comunali competenti in attività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma. 2. Lo SUE cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, l’Amministrazione comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all’attività edilizia. 3. Attraverso lo Sportello Unico il Comune fornisce, anche in via telematica, una adeguata e continua informazione
ità edilizia. 3. Attraverso lo Sportello Unico il Comune fornisce, anche in via telematica, una adeguata e continua informazione ai cittadini sulla disciplina dell’attività edilizia vigente, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle pratiche edilizie, e adotta i provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del “Regolamento sul diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi” vigente.
ella legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del “Regolamento sul diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi” vigente. 4. Sono esclusi dall’ambito di competenza del SUE, in quanto non disciplinati dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii., i procedimenti relativi ad istanze, dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere pubbliche, i procedimenti riguardanti il
ti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere pubbliche, i procedimenti riguardanti il decoro urbano, i procedimenti riguardanti l’idoneità ed il funzionamento degli impianti termici, i procedimenti relativi all’approvazione di Piani Urbanistici Attuativi, ecc.. 5. Le pratiche edilizie indirizzate al SUE sono presentate in modalità telematica attraverso il portale “impresainungiorno.gov.it”.
Le pratiche edilizie indirizzate al SUE sono presentate in modalità telematica attraverso il portale “impresainungiorno.gov.it”. 6. La struttura organizzativa può anche essere articolata al suo interno in più uffici e/o organi, compatibilmente con le risorse umane, strumentali e finanziarie del Comune, ma nei rapporti con l’esterno lo Sportello è interlocutore unico tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, per gli interventi di edilizia residenziale.
rlocutore unico tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, per gli interventi di edilizia residenziale. 7. Quando il privato interessato richiede allo Sportello Unico di acquisire, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, le autorizzazioni i pareri e gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento, la sua istanza deve essere corredata dalla modulistica edilizia unificata, ed in particolare:
lla realizzazione dell’intervento, la sua istanza deve essere corredata dalla modulistica edilizia unificata, ed in particolare: a) degli elaborati progettuali previsti per l’intervento che si intende realizzare; b) della dichiarazione asseverata dal progettista nonché delle SCIA, comunicazioni, attestazioni e asseverazioni necessarie per l’inizio dei lavori; c) della documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti
ei lavori; c) della documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento. 8. Lo Sportello Unico svolge tutti i compiti di controllo del progetto e dell’opera realizzata sotto il profilo edilizio. A tal fine il responsabile del procedimento può avvalersi di incaricati esterni, per lo svolgimento di attività preparatorie, di verifica o accertamento tecnico.
Art. 1.1.2 Lo sportello unico attività produttive (S.U.A.P.)
Limena Regolamento Edilizio 34 Art. 1.1.2 Lo sportello unico attività produttive (S.U.A.P.)
- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), costituisce unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativi edilizi e l’approvazione di varianti urbanistiche, in applicazione del DPR 160/2010 e della L.R. 55/2012.
Art. 1.1.3 Coordinamento SUAP/SUE
del titolo abilitativi edilizi e l’approvazione di varianti urbanistiche, in applicazione del DPR 160/2010 e della L.R. 55/2012. 2. Le pratiche edilizie indirizzate al SUAP sono presentate in modalità telematica attraverso il portale “impresainungiorno.gov.it”. Art. 1.1.3 Coordinamento SUAP/SUE
- Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività
UAP/SUE
- Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse allo SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010 e e dalla L.R. 55/2012.
- Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE attraverso la piattaforma informatica ed i relativi
e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE attraverso la piattaforma informatica ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 380/2001. 3. Resta comunque ferma l'unicità del canale di comunicazione telematico per entrambi gli Sportelli. 4. Su richiesta del SUAP o del SUE gli altri uffici e servizi dell’amministrazione forniscono i pareri e le istruttorie con la massima celerità possibile, rispettando i tempi procedimentali imposti dalla normativa di settore.
Art. 1.1.4 Procedimenti edilizi: disposizioni
areri e le istruttorie con la massima celerità possibile, rispettando i tempi procedimentali imposti dalla normativa di settore. Art. 1.1.4 Procedimenti edilizi: disposizioni
- La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni
a avviene esclusivamente per via telematica. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l’utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata. In tale caso lo Sportello Unico provvede a dare comunicazione dell’irricevibilità al soggetto interessato, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 241/1990. 2. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per
241/1990. 2. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l’inoltro delle pratiche. 3. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all’originale formato digitale.
fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all’originale formato digitale. 4. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere corredati da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento, riportati nel “Quadro riepilogativo della documentazione” facente parte della vigente modulistica unificata e standardizzata.
o, riportati nel “Quadro riepilogativo della documentazione” facente parte della vigente modulistica unificata e standardizzata. 5. E’ facoltà degli Uffici definire le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti commi, oltre a richiedere la produzione dei formulari relativi alla Rilevazioni statistiche ISTAT, all’aggiornamento delle cartografie comunali, del Quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale.
Rilevazioni statistiche ISTAT, all’aggiornamento delle cartografie comunali, del Quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale. 6. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di conformazione delle SCIA è fissato in 30 giorni, fatta salva la facoltà dell’ufficio, tenuto conto della complessità della pratica o a seguito della presentazione di apposita richiesta da parte del privato, di fissare un termine maggiore, comunque non
pratica o a seguito della presentazione di apposita richiesta da parte del privato, di fissare un termine maggiore, comunque non superiore a 60 giorni. In difetto di adozione delle misure prescritte da parte del privato nel termine predetto, senza la necessità di ulteriori atti dell’ufficio, l’attività edilizia oggetto della SCIA è vietata ad ogni effetto di legge, come previsto dall’art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990, e la SCIA è priva di validità.
IA è vietata ad ogni effetto di legge, come previsto dall’art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990, e la SCIA è priva di validità. 7. Nell’ipotesi di cui all’art. 20, comma 5, del D.P.R. 380/2001, in caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro 180 giorni dalla richiesta, l’ufficio precederà all’archiviazione della domanda.
Limena Regolamento Edilizio 35 8. Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale. Gli importi sono differenziati in base alla tipologia di procedimento edilizio. 9. In tutti i casi in cui le N.T.O. del P.I. o il R.E. richiedono l'approvazione di un intervento da parte del Consiglio Comunale, detta approvazione è preliminare al procedimento di rilascio del permesso di costruire.
ervento da parte del Consiglio Comunale, detta approvazione è preliminare al procedimento di rilascio del permesso di costruire. 10. Nei casi previsti dai commi precedenti la presentazione dell'istanza, corredata da tutta la documentazione richiesta, non comporta la decorrenza dei termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, che decorreranno a tutti gli effetti dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
uire, che decorreranno a tutti gli effetti dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione. 1.1.5 Documentazione da allegare alle istanze
- Tutte le istanze per interventi edilizi devono contenere una planimetria con le edificazioni circostanti il lotto interessato aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:1.000 oppure 1:2.000, che comprenda i punti di riferimento atti ad individuare con precisione l'ambito d'intervento.
in scala 1:1.000 oppure 1:2.000, che comprenda i punti di riferimento atti ad individuare con precisione l'ambito d'intervento. 2. Devono contenere inoltre l'indicazione della destinazione prevista dal Piano degli Interventi, secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame. 3. Con riferimento alle diverse tipologie di interventi edilizi, la documentazione dello stato di fatto e di progetto deve contenere:
n riferimento alle diverse tipologie di interventi edilizi, la documentazione dello stato di fatto e di progetto deve contenere: A) Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e ristrutturazioni edilizie pesanti: a) planimetria quotata in scala 1:500 o superiore, con l'indicazione della superficie reale del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, misurato in proiezione orizzontale, compresi i fabbricati esistenti sui lotti limitrofi con i relativi
deve sorgere l'edificio, misurato in proiezione orizzontale, compresi i fabbricati esistenti sui lotti limitrofi con i relativi distacchi e le altezze di questi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, la larghezza delle strade prospettanti il lotto; b) planimetria, in scala 1:200 o superiore, della sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi
nti il lotto; b) planimetria, in scala 1:200 o superiore, della sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio, alle aree a verde, alle recinzioni qualora incluse nella richiesta; per queste ultime sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1:25 o superiore, con l'indicazione dei materiali impiegati e sezione quotata, in scala 1:50 o superiore, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
e dei materiali impiegati e sezione quotata, in scala 1:50 o superiore, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta; c) planimetria del fabbricato, in scala 1:200 o superiore, con l'indicazione degli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati ed estesi fino alle reti collettrici/recapito; d) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e
rici/recapito; d) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali, la superficie, il volume e l’altezza utile; e) pianta in scala non inferiore a 1:100 delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.); f) tutti i prospetti esterni, in scala non inferiore a 1:100, con l'individuazione dei volumi tecnici;
rastrutture varie, ecc.); f) tutti i prospetti esterni, in scala non inferiore a 1:100, con l'individuazione dei volumi tecnici; g) almeno due sezioni verticali quotate, di cui una in senso trasversale ed una in senso longitudinale, in scala non inferiore a 1:100, con indicazione delle altezze misurate dalla quota zero di riferimento così come definita all'art. 3.12 del presente Regolamento;
on indicazione delle altezze misurate dalla quota zero di riferimento così come definita all'art. 3.12 del presente Regolamento; h) almeno un particolare costruttivo e tipologico del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza dello stesso, in scala 1:25 o superiore, con l’indicazione, per ogni elemento compositivo/costruttivo, dei materiali e dei colori; i) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria, alla superficie coperta, al volume, all'altezza dell'edificio, all'area
i; i) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria, alla superficie coperta, al volume, all'altezza dell'edificio, all'area destinata a parcheggio ed agli indici fondiari; l) documentazione fotografica della zona interessata dall'intervento e dell'area limitrofa, con individuazione dei coni ottici dei punti di ripresa; m) relazione tecnico-illustrativa dell’intervento; n) Relazione tecnica di valutazione energetica-ambientale di cui all’articolo 3.1.2.11
one tecnico-illustrativa dell’intervento; n) Relazione tecnica di valutazione energetica-ambientale di cui all’articolo 3.1.2.11 o) se necessario verifica del rispetto della seguente normativa: • Legge 24 marzo 1989, n. 122 e relativa planimetria; • normativa in materia di parcheggi (Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15); p) ogni altra documentazione necessaria, prevista da specifiche norme di settore, come elencata nella modulistica
2004, n. 15); p) ogni altra documentazione necessaria, prevista da specifiche norme di settore, come elencata nella modulistica unificata e standardizzata, in funzione dello specifico intervento da realizzare.
Limena Regolamento Edilizio 36 B) Interventi di modifica degli immobili esistenti, diversi dai precedenti: a) le stesse indicazioni del precedente punto A), sia per lo stato attuale che di progetto, rapportate alla tipologia di intervento da attuare; b) relazione storico-tecnica per evidenziare gli eventuali elementi di pregio presenti nell'edificio oggetto di intervento. C) Interventi riguardanti le recinzioni (nuove costruzioni, demolizioni e modificazioni dell'esistente)
o oggetto di intervento. C) Interventi riguardanti le recinzioni (nuove costruzioni, demolizioni e modificazioni dell'esistente) a) planimetria, in scala 1:500 o superiore, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento; b) sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:25 o superiore con indicazione dei materiali impiegati; c) sezione quotata, in scala 1:50 o superiore, dello spazio sul quale la recinzione prospetta.
icazione dei materiali impiegati; c) sezione quotata, in scala 1:50 o superiore, dello spazio sul quale la recinzione prospetta. D) Demolizioni: a) piante, prospetti ed almeno una sezione, quotati e in scala 1:200 o superiore, dello stato attuale del fabbricato. b) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti. E) Scavi e movimenti di terra, costruzione di ponti e accessi pedonali carrabili, strade e costruzione di manufatti stradali:
i. E) Scavi e movimenti di terra, costruzione di ponti e accessi pedonali carrabili, strade e costruzione di manufatti stradali: a) planimetria, in scala 1:500 o 1:2.000 o superiore, per strade e canali, quotate, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire; b) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.
e a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire; b) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata. F) Costruzione di locali nel sottosuolo: a) piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100 o superiore, con l’indicazione della destinazione dei locali; b) almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1:100 o superiore. G) Varianti a progetti approvati: a) progetto approvato (quale stato attuale), progetto modificato (quale stato di progetto), tavola comparativa; il
ti approvati: a) progetto approvato (quale stato attuale), progetto modificato (quale stato di progetto), tavola comparativa; il progetto dovrà essere completo di tutti gli elaborati richiesti di cui ai punti precedenti. H) Integrazioni: a) è facoltà del Responsabile del Procedimento, chiedere ulteriore documentazione ed elaborati grafici, comprensivi di delucidazioni, relazioni illustrative, fotografie, planivolumetrie, modelli plastici, fotoinserimenti (render),
, comprensivi di delucidazioni, relazioni illustrative, fotografie, planivolumetrie, modelli plastici, fotoinserimenti (render), campionature in corso d'opera, e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera da realizzare. I) Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: a) oltre a quanto previsto ai precedenti punti, le istanze, segnalazioni e comunicazioni devono essere accompagnate
2008, n. 81: a) oltre a quanto previsto ai precedenti punti, le istanze, segnalazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una dichiarazione del coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione che attesti di aver adempiuto a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008. b) nel caso l'opera non rientri nel campo di applicazione del decreto legislativo, sarà cura del progettista accertare e dichiarare la non applicabilità. L) Piani urbanistici attuativi
e del decreto legislativo, sarà cura del progettista accertare e dichiarare la non applicabilità. L) Piani urbanistici attuativi La documentazione tecnica prescritta dall’art. 19 comma 2 della LR 11/04, da produrre con la richiesta di approvazione di strumenti attuativi, deve essere integrata da: a. una relazione di fattibilità relativa al possibile ricorso a fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento dei consumi energetici del comparto attuativo,
ativa al possibile ricorso a fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento dei consumi energetici del comparto attuativo, b. uno studio solare dell’orientamento delle costruzioni nei lotti onde evitare fenomeni di ombreggiamento reciproco; c. il calcolo del consumo annuo presumibile di energia termica ed elettrica dell’intero comparto urbanistico. Tali elementi dovranno verificare la rispondenza a quanto richiesto all’articolo 11 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28
o urbanistico. Tali elementi dovranno verificare la rispondenza a quanto richiesto all’articolo 11 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 “Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, ed essere articolati nelle norme tecniche del piano attuativo.
A) AGIBILITÀ
Limena Regolamento Edilizio 37 1.1.6 Agibilità A) AGIBILITÀ Alla Segnalazione Certificata per l'Agibilità (in sigla SCAGI) di cui all’art. 24 del D.P.R. 380/2001 dovrà essere allegata oltre alla documentazione prevista dalla specifica modulistica unificata e standardizzata la seguente documentazione: a) copia dell'autorizzazione/attestazione allo scarico delle acque reflue ai sensi di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
azione/attestazione allo scarico delle acque reflue ai sensi di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) documentazione fotografica della costruzione o della porzione di fabbricato ultimata (in formato digitale .jpg) con impresa la data di esecuzione della ripresa fabbricato in oggetto a opere ultimate; c) qualora per effetto dell’intervento edilizio sia stato realizzato un nuovo fabbricato o siano state apportate delle
ultimate; c) qualora per effetto dell’intervento edilizio sia stato realizzato un nuovo fabbricato o siano state apportate delle modifiche alla sagoma, dovrà essere prodotta appositi file con le modifiche dimensionali della nuova sagoma del fabbricato secondo le indicazioni che verranno fornite dall’ufficio tecnico e/o pubblicate sul sito internet del Comune; c) ogni altro nulla osta, parere, autorizzazione o documentazione necessaria per la validità della Segnalazione Certificata di Agibilità;
B) AGIBILITÀ PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO
ltro nulla osta, parere, autorizzazione o documentazione necessaria per la validità della Segnalazione Certificata di Agibilità; L’omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di fine lavori comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 4.0.6 del presente Regolamento, stabilendo che la sanzione ammnistrativa pecuniaria per il caso in esame essere di 150 euro, salve altre previsioni sanzionatorie di legge. B) AGIBILITÀ PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO
B) AGIBILITÀ PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO
ame essere di 150 euro, salve altre previsioni sanzionatorie di legge. B) AGIBILITÀ PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO La Segnalazione Certificata per l'Agibilità di cui all’art. 24 del D.P.R. 380/2001 degli edifici oggetto di condono edilizio può essere presentata dagli interessati dopo il rilascio della sanatoria edilizia. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35 comma 19 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 l’agibilità avviene
atoria edilizia. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35 comma 19 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 l’agibilità avviene anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, sempre che le opere oggetto di condono non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, prevenzione degli incendi e degli infortuni. La conformità rispetto a tali disposizioni inderogabili deve essere attestata attraverso idonea documentazione,
degli infortuni. La conformità rispetto a tali disposizioni inderogabili deve essere attestata attraverso idonea documentazione, allegata all'istanza di condono o inviata successivamente ad integrazione della SCIA di agibilità, quali ad esempio: a) dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, idro-termo-sanitario; b) collaudo statico o certificazione di verifica statica delle strutture; c) copia dell'autorizzazione/attestazione allo scarico delle acque reflue.
C) AGIBILITÀ PER GLI IMMOBILI DI VECCHIA COSTRUZIONE
o certificazione di verifica statica delle strutture; c) copia dell'autorizzazione/attestazione allo scarico delle acque reflue. In assenza di tale documentazione la SCIA di agibilità è priva di efficacia. Si osservano le disposizioni generali in materia di agibilità, in quanto compatibili con le analoghe disposizioni regolanti il procedimento di condono. C) AGIBILITÀ PER GLI IMMOBILI DI VECCHIA COSTRUZIONE
C) AGIBILITÀ PER GLI IMMOBILI DI VECCHIA COSTRUZIONE
patibili con le analoghe disposizioni regolanti il procedimento di condono. C) AGIBILITÀ PER GLI IMMOBILI DI VECCHIA COSTRUZIONE L'agibilità riferita agli immobili di vecchia costruzione privi di titoli autorizzativi edilizi (anteriore a Novembre 1953) e che non siano stati interessati da successivi interventi edilizi, è condizionata alla conformità degli stessi alle norme vigenti in materia di sicurezza statica, di prevenzione degli incendi e degli infortuni in analogia a quanto previsto
Art. 1.1.7 Controlli a campione
alle norme vigenti in materia di sicurezza statica, di prevenzione degli incendi e degli infortuni in analogia a quanto previsto per gli immobili oggetto di condono edilizio. Detti requisiti sono attestati dal professionista incaricato in forma di dichiarazione, asseverazione o certificato di collaudo da allegare alla Segnalazione Certificata per l'Agibilità. Si osservano le disposizioni generali in materia di agibilità, in quanto compatibili. Art. 1.1.7 Controlli a campione
Art. 1.1.7 Controlli a campione
Agibilità. Si osservano le disposizioni generali in materia di agibilità, in quanto compatibili. Art. 1.1.7 Controlli a campione
- Nelle more dell’introduzione della disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli di cui all’art. 6 bis, comma 4 lettera b) del D.P.R. 380/2001, sono assoggettate a controllo a campione le Comunicazioni di Inizio Attività Lavori Asseverate (CILA) e le Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCAGI) nella misura minima fissata dal dirigente e
Limena Regolamento Edilizio 38 non inferiore al 10% rispetto alla consistenza di quelle pervenute, in base ad una lista casuale, fatta salva la possibilità per il responsabile del servizio o il responsabile del procedimento di provvedervi, oltre alla succitata procedura, in ogni altro caso. 2. Le CILA selezionate a campione sono sottoposte a verifica istruttoria in ordine:
- all’idoneità dell’istituto della CILA in relazione alla classificazione tecnico/giuridica dell’intervento;
ruttoria in ordine:
- all’idoneità dell’istituto della CILA in relazione alla classificazione tecnico/giuridica dell’intervento;
- alla conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente;
- alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà;
- alla veridicità di quanto dichiarato dal tecnico progettista nella relazione tecnica di asseverazione;
- Tutte le CILA trasmesse sono in ogni caso sottoposte al controllo di verifica di completezza documentale.
a di asseverazione; 3. Tutte le CILA trasmesse sono in ogni caso sottoposte al controllo di verifica di completezza documentale. 4. Le CILA non rientranti nel quantitativo a campione stabilito al precedente comma 1 sono archiviate previo inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie e controllo di verifica di completezza documentale di cui al comma 3. 5. Le SCAGI selezionate a campione sono sottoposte a: Verifica istruttoria in ordine:
completezza documentale di cui al comma 3. 5. Le SCAGI selezionate a campione sono sottoposte a: Verifica istruttoria in ordine: • alla corrispondenza dell'opera realizzata al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori; • alla completezza della documentazione finalizzata a dimostrare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non
di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo conseguito; • alla correttezza della corrispondenza tra lo stato di progetto autorizzato e la scheda catastale delle unità immobiliari oggetto della Scia di agibilità. Verifica sul posto attraverso: controlli esterni:
e la scheda catastale delle unità immobiliari oggetto della Scia di agibilità. Verifica sul posto attraverso: controlli esterni: • il controllo "a vista" dei prospetti con il criterio degli allineamenti degli elementi della facciata: finestre, balconi, cornici e paramenti, avvalendosi anche, se ritenuto opportuno, di misurazioni; • la verifica della eventuale sistemazione dell'area pertinenziale secondo quanto indicato nel progetto:
ortuno, di misurazioni; • la verifica della eventuale sistemazione dell'area pertinenziale secondo quanto indicato nel progetto: parcheggi, aree verdi, recinzioni, passi carrai e soluzioni finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche; • la verifica delle prescrizioni specifiche del titolo abilitativo, se non riconducibili a pareri espressi da Enti a cui compete l'accertamento in via esclusiva. controlli interni:
lo abilitativo, se non riconducibili a pareri espressi da Enti a cui compete l'accertamento in via esclusiva. controlli interni: • l’accertamento della conformità planimetrica dell'edificio rispetto al progetto, mediante controllo "a vista" di tutti i vani, avvalendosi anche, se ritenuto opportuno, di misurazioni; • la verifica delle altezze interne dei vari piani; • la verifica del rispetto delle eventuali condizioni e prescrizioni particolari riportate nell'atto abilitativo, se non
piani; • la verifica del rispetto delle eventuali condizioni e prescrizioni particolari riportate nell'atto abilitativo, se non riconducibili a pareri espressi da Enti a cui compete l'accertamento in via esclusiva; • la verifica della conformità dell'opera a quanto attestato nella relazione sul superamento delle barriere architettoniche; • ogni altra verifica e/o accertamento ritenuto necessario. In caso di esito negativo dei controlli verranno assunti i provvedimenti inerenti alle violazioni riscontrate.
Art. 1.1.8 Commissione Locale per il Paesaggio
enuto necessario. In caso di esito negativo dei controlli verranno assunti i provvedimenti inerenti alle violazioni riscontrate. Tutte le SCAGI trasmesse sono in ogni caso sottoposte alla verifica istruttoria come sopra descritta Art. 1.1.8 Commissione Locale per il Paesaggio
- In attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, nonché dell’articolo 45 nonies della
io ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, nonché dell’articolo 45 nonies della legge regionale n. 11/2004, il Comune di Limena ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio con
Art. 1.1.9 Commissione Edilizia
Limena Regolamento Edilizio 39 deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 09.06.2016 cui si fa specifico rinvio ai fini delle competenze attribuite, alla composizione, funzionamento, durata, incompatibilità e decadenza della stessa. Art. 1.1.9 Commissione Edilizia
- Il Comune di Limena ha istituito la Commissione Edilizia con deliberazione di consiglio comunale ai sensi dell’art. 4 del DPR 380/2001.
ne di Limena ha istituito la Commissione Edilizia con deliberazione di consiglio comunale ai sensi dell’art. 4 del DPR 380/2001. 2 La Commissione Edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia e urbanistica ed esprime il proprio parere su tutti i progetti che vengono sottoposti da parte dello Sportello Unico per l’edilizia o perché richiesto (per qualsiasi intervento) dal privato interessato. 3 Il parere è necessario per le seguenti categorie edilizie:
erché richiesto (per qualsiasi intervento) dal privato interessato. 3 Il parere è necessario per le seguenti categorie edilizie: a) per interventi assoggettati al permesso di costruire relativi alla nuova realizzazione di edifici con volumetria superiore a mc. 1.000 o inferiori qualora presentino particolari soluzioni architettoniche atipiche per la zona territoriale omogenea considerata; b) per interventi di ristrutturazione urbanistica o nuovi Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata;
ogenea considerata; b) per interventi di ristrutturazione urbanistica o nuovi Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata; c) per la definizione degli illeciti edilizi e relative sanzioni. 4 Lo Sportello Unico per l’edilizia può altresì avvalersi della competenza della Commissione Edilizia qualora per opportunità di valutazione di un intervento ritenga ragionevole consultare altri esperti in materia nel rispetto dei
qualora per opportunità di valutazione di un intervento ritenga ragionevole consultare altri esperti in materia nel rispetto dei termini temporali stabiliti dall’art. 20 del D.P.R. 380/2004 per l’espletamento della pratica. La conformità dell’intervento alla normativa vigente è comunque appurata dal responsabile del procedimento in attuazione alle direttive contenute nel D.P.R. 380/2001. 5 La Commissione Edilizia Comunale è formata da membri eletti dal Consiglio Comunale e dal Responsabile del
nel D.P.R. 380/2001. 5 La Commissione Edilizia Comunale è formata da membri eletti dal Consiglio Comunale e dal Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune o tecnico suo delegato, con funzione di Presidente (membro di diritto). 6 I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti tra esperti di storia locale, di tematiche relative alla pianificazione territoriale, all'urbanistica e all'architettura. La qualifica di esperto deve essere comprovata da
relative alla pianificazione territoriale, all'urbanistica e all'architettura. La qualifica di esperto deve essere comprovata da apposito curriculum attestante la competenza, nelle materie di cui sopra. I membri eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a uno, sono in numero di 5, dei quali 3 indicati dalla maggioranza e 2 delle minoranze. 7 I membri eletti rimangono in carica per un periodo non superiore al mandato del Consiglio Comunale che gli ha
delle minoranze. 7 I membri eletti rimangono in carica per un periodo non superiore al mandato del Consiglio Comunale che gli ha eletti. Trascorso tale termine, la Commissione Edilizia esercita le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti. Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell’intera Commissione.
one di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell’intera Commissione. 8 I membri della Commissione Edilizia non possono essere rappresentanti dell’organo di governo locale, non possono sottoscrivere in qualità di progettisti istanze edilizie. I membri che si ritrovassero in posizione non compatibile con la presente norma sono tenuti alle dimissioni dalla C.E. stessa.
. I membri che si ritrovassero in posizione non compatibile con la presente norma sono tenuti alle dimissioni dalla C.E. stessa. 9 I membri della C.E. che non partecipano a tre sedute consecutive sono considerati decaduti dalla C.E. stessa. 10 La Commissione Edilizia si riunisce ordinariamente in giorni fissi e straordinariamente quando il Presidente lo ritiene opportuno. 11 In caso di seduta ordinaria non è necessario nessun atto formale di convocazione; in caso di seduta
nte lo ritiene opportuno. 11 In caso di seduta ordinaria non è necessario nessun atto formale di convocazione; in caso di seduta straordinaria la convocazione deve avvenire, anche telefonicamente, con non meno di ventiquattro ore di anticipo. 12 Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione Edilizia occorre la presenza di almeno la metà dei componenti in carica aventi diritto di voto.
e e dei pareri della Commissione Edilizia occorre la presenza di almeno la metà dei componenti in carica aventi diritto di voto. 13 I pareri della Commissione Edilizia si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità di voto conta il voto del Presidente. 14 I componenti della Commissione devono astenersi dal prender parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria
Presidente. 14 I componenti della Commissione devono astenersi dal prender parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o d’interesse del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado.
Limena Regolamento Edilizio 40 15 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, supplirà il commissario più anziano di età tra i membri elettivi presenti. 16 I pareri della Commissione Edilizia sono obbligatori ma non vincolanti per il Responsabile del settore il quale, ove ritenesse di non doverli seguire, deve motivare il provvedimento che viene trasmesso alla Commissione Edilizia nella sua prima seduta successiva.
doverli seguire, deve motivare il provvedimento che viene trasmesso alla Commissione Edilizia nella sua prima seduta successiva. 17 Ai membri della Commissione Edilizia che non siano dipendenti o rappresentanti di Enti Pubblici, spetta un gettone di presenza per ogni riunione. L'entità del gettone di presenza è fissata dal Consiglio Comunale. 18 La Commissione deve sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o può convocare,
l Consiglio Comunale. 18 La Commissione deve sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o può convocare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari delle domande di Permesso di costruire. 19 La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.
Art. 1.1.10 Commissione Territorio
al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere. 20 Il Presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità, ha la facoltà di convocare e sentire esperti anche esterni all'Amministrazione Comunale. 21 Il Presidente ha inoltre la facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti. Art. 1.1.10 Commissione Territorio
- Il Comune di Limena non ha istituito la Commissione Territorio.
Art. 1.2.1 Autotutela
Limena Regolamento Edilizio 41 Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi Art. 1.2.1 Autotutela
- Il Responsabile del servizio può, per motivi di legittimità e di interesse pubblico, annullare o procedere al riesame di istanze edilizie.
- L’annullamento d’ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dall’art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 1.2.2 Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
a, di un provvedimento è disciplinato dall’art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Gli effetti prodotti dall’annullamento del permesso di costruire o della Scia alternativa sono disciplinati dall’art. 38 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 1.2.2 Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
- Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla
istica (CDU)
- Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, attesta la destinazione urbanistica di un’area, identificata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente.
- Il C.D.U., per i siti oggetto di procedimento di bonifica, come individuati dalla strumentazione urbanistica
omunale vigente. 2. Il C.D.U., per i siti oggetto di procedimento di bonifica, come individuati dalla strumentazione urbanistica vigente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia ambientale ai sensi degli artt. 251 e 253 del D.Lgs 152/2006, riporta l'esito delle analisi che attestino l'eventuale superamento delle concentrazioni di rischio. 3. La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) è presentata dal proprietario o avente titolo
ni di rischio. 3. La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) è presentata dal proprietario o avente titolo relativo all'area interessata dall'intervento edilizio, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzione dell'Amministrazione Comunale. 4. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) viene rilasciato in bollo dal Responsabile del servizio competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità
Art. 1.2.3 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
e del servizio competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 5. La richiesta di CDU è assoggettata all’imposta di bollo e al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Art. 1.2.3 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
Art. 1.2.3 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
tti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Art. 1.2.3 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
- Nel caso in cui i lavori oggetto del Permesso di Costruire e/o del provvedimento unico non siano stati iniziati entro un anno dal rilascio o ultimati nei tre anni successivi al loro inizio, può essere presentata allo Sportello Unico motivata richiesta di proroga. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza dei termini
o Sportello Unico motivata richiesta di proroga. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza dei termini predetti. Nella domanda dovranno essere indicate le ragioni per cui non si è potuto dare inizio o ultimare i lavori, secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001. 2. Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d’inizio e/o fine lavori dell’istanza edilizia e ne
Art. 1.2.4 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità
R. 380/2001. 2. Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d’inizio e/o fine lavori dell’istanza edilizia e ne intervenga la decadenza, è possibile presentare nuova istanza di Permesso a Costruire riproponendo il progetto per il medesimo intervento ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001, integrato con le eventuali ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute normative del settore. Art. 1.2.4 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità
Art. 1.2.4 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità
rifiche necessarie a fronte di intervenute normative del settore. Art. 1.2.4 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità
- Il responsabile del competente Settore comunale può dichiarare inagibile un immobile o una parte di esso, qualora sia riscontrata l'assenza dei requisiti di sicurezza, igiene e salubrità, come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni.
Limena Regolamento Edilizio 42 2. L’inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai sensi dell’art. 48 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. 3. La dichiarazione di inagibilità viene emessa a seguito di una verifica tecnica della struttura comunale competente o di altro tecnico incaricato, che attesti il venir meno dei predetti requisiti.
ica tecnica della struttura comunale competente o di altro tecnico incaricato, che attesti il venir meno dei predetti requisiti. 4. Il Responsabile del servizio competente può assegnare un termine per eseguire i necessari lavori di adeguamento. 5. Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del DPR 380/2001, un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.
Art. 1.2.5 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criter
gibile non può essere utilizzato fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità. 6. Sono fatti salvi i provvedimenti di competenza del Sindaco previsti nei casi di indifferibilità e urgenza dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Art. 1.2.5 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni
Art. 1.2.5 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criter
gosto 2000 n. 267. Art. 1.2.5 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni
- Il contributo di costruzione dovuto per la realizzazione degli interventi edilizi è commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le modalità indicate dagli articoli 16, 17 e 19 del TUE 380/2001 e ss.mm.ii. e regolato dalla LRV 61/85 e ss.mm.ii..
ne, secondo le modalità indicate dagli articoli 16, 17 e 19 del TUE 380/2001 e ss.mm.ii. e regolato dalla LRV 61/85 e ss.mm.ii.. 2. Il Contributo Straordinario richiesto ai sensi dell’art. 16 comma 4 lettera d-ter del D.P.R. 380/2001, si applica agli interventi su aree od immobili che, per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio, richiedano l’approvazione di specifiche varianti ai piani urbanistici vigenti o il rilascio di deroghe ai sensi della normativa di
chiedano l’approvazione di specifiche varianti ai piani urbanistici vigenti o il rilascio di deroghe ai sensi della normativa di settore. Il contributo è applicato non solo nel caso in cui le varianti o deroghe abbiano ad oggetto l’attribuzione di maggiori potenzialità edificatorie, ma anche nel caso in cui tali procedimenti riguardino cambi della destinazione d’uso di edifici od aree 3. Il Responsabile del S.U.E., all'atto del rilascio del titolo abilitativo a edificare, stabilisce, in base alle
difici od aree 3. Il Responsabile del S.U.E., all'atto del rilascio del titolo abilitativo a edificare, stabilisce, in base alle caratteristiche, alla tipologia e alla ubicazione dell'edificio e secondo quanto determinato dalla normativa regionale vigente, l'ammontare della quota di contributo pertinente al titolo richiesto. 4. Le modalità di versamento del contributo di costruzione, formato dagli oneri di urbanizzazione primaria e
l titolo richiesto. 4. Le modalità di versamento del contributo di costruzione, formato dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dal contributo aggiuntivo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani liquidi e gassosi e per la sistemazione dei luoghi di opere destinate ad attività industriali ed artigianali e dal costo di costruzione, sono determinate dal Comune con apposita deliberazione:
inate ad attività industriali ed artigianali e dal costo di costruzione, sono determinate dal Comune con apposita deliberazione: 5. Il contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, se di ammontare non superiore ad euro 2.000, deve essere corrisposto in un’unica soluzione e deve risultare già pagato all’atto del rilascio del titolo abilitativo; qualora l’importo del contributo sia superiore a euro 2.000 è consentita in via ordinaria la rateizzazione,
titolo abilitativo; qualora l’importo del contributo sia superiore a euro 2.000 è consentita in via ordinaria la rateizzazione, è comunque facoltà degli interessati procedere al pagamento immediato in un’unica soluzione. 6. Nel caso di rateizzazione il contributo dovrà essere corrisposto con le seguenti scadenze: − ¼ prima del rilascio del permesso di costruire, ovvero prima dell’inizio dei lavori e nel termine di
con le seguenti scadenze: − ¼ prima del rilascio del permesso di costruire, ovvero prima dell’inizio dei lavori e nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta nel caso di segnalazione di inizio attività (1^ rata) , − ¼ entro sei mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire o di operatività della segnalazione di inizio attività (2^ rata) − ¼ entro dodici mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire o di operatività della segnalazione di inizio attività (3^rata);
ro dodici mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire o di operatività della segnalazione di inizio attività (3^rata); − ¼ entro diciotto mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire o di operatività della segnalazione di inizio attività (4^ rata) 7. La rateizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva presentazione di idonea fidejussione o polizza cauzionale, che garantisca la corresponsione dell’importo rimanente delle rate n. 2-3-4.
azione di idonea fidejussione o polizza cauzionale, che garantisca la corresponsione dell’importo rimanente delle rate n. 2-3-4. 8. Se i lavori vengono ultimati precedentemente alla scadenza finale delle rate, contestualmente alla chiusura dei lavori deve provvedersi al pagamento a saldo delle rate residue e le relative quietanze devono essere allegate alla comunicazione di fine lavori.
Art. 1.2.6 Pareri preventivi
Limena Regolamento Edilizio 43 9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, il Comune procederà direttamente all’incameramento della fidejussione relativamente all’importo delle rate scadute e richiedendo il pagamento delle relative sanzioni e interessi; qualora sia provveduto al versamento del contributo di costruzione e agli eventuali interessi e sanzioni, la polizza fidejussoria verrà svincolata. Art. 1.2.6 Pareri preventivi
Art. 1.2.6 Pareri preventivi
uto di costruzione e agli eventuali interessi e sanzioni, la polizza fidejussoria verrà svincolata. Art. 1.2.6 Pareri preventivi
- Il proprietario dell’immobile o chi ha titolo alla presentazione del Permesso di Costruire o di altro titolo edilizio può richiedere allo Sportello Unico (SUAP/SUE) un parere preventivo sull’ammissibilità dell’intervento nei soli casi in cui le N.T.A. del P.I. prevedono tale possibilità.
SUE) un parere preventivo sull’ammissibilità dell’intervento nei soli casi in cui le N.T.A. del P.I. prevedono tale possibilità. 2. Nella richiesta devono essere indicati: il luogo dell'intervento (via, numero civico o individuazione del lotto su planimetria), i dati anagrafici del richiedente, il domicilio elettronico, oppure, in caso di affidamento ad altri per la firma digitale ed invio telematico, anche i dati del procuratore, la procura ed i documenti d'identità.
idamento ad altri per la firma digitale ed invio telematico, anche i dati del procuratore, la procura ed i documenti d'identità. 3. Deve inoltre essere allegata alla richiesta adeguata documentazione comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici che rappresentino lo stato di fatto e di riforma in pianta, prospetti e sezioni, documentazione fotografica dei luoghi con coni visuali e relazione tecnica illustrativa.
riforma in pianta, prospetti e sezioni, documentazione fotografica dei luoghi con coni visuali e relazione tecnica illustrativa. 4. Entro 90 giorni dalla richiesta, lo Sportello Unico si esprime con un parere di massima, le cui prescrizioni devono essere recepite dai richiedenti nel momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire o di altro titolo edilizio. 5. In ogni caso, l’ottenimento di un parere preventivo non precostituisce alcun diritto ad ottenere il rilascio del
Art. 1.2.7 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia ediliz
lo edilizio. 5. In ogni caso, l’ottenimento di un parere preventivo non precostituisce alcun diritto ad ottenere il rilascio del successivo titolo edilizio, né vincola l’amministrazione comunale nei pareri o atti successivi. 6. La richiesta di parere preventivo è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Art. 1.2.7 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia
Art. 1.2.7 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia ediliz
on apposita deliberazione di Giunta Comunale. Art. 1.2.7 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia
- Il proprietario di immobili o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare che lo stesso possa concretare pericolo per persone e/o cose.
- Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone e/o cose per la stabilità
e/o cose. 2. Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell’immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, dare comunicazione di inizio lavori finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, di sua spontanea iniziativa o in ottemperanza delle indicazioni dell’Autorità, senza
lla rimozione delle condizioni di pericolo, di sua spontanea iniziativa o in ottemperanza delle indicazioni dell’Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisionali di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo e porre in sicurezza l’edificio. 3. L’esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l’avente disponibilità, e
ificio. 3. L’esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l’avente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento/rimedio. 4. E’ comunque fatto obbligo al proprietario o l’avente disponibilità di fornire entro 24 ore dalla data di comunicazione dei lavori allo Sportello Unico una relazione asseverata da tecnico abilitato circa la natura, l’entità e
data di comunicazione dei lavori allo Sportello Unico una relazione asseverata da tecnico abilitato circa la natura, l’entità e la motivazione delle opere eseguite in urgenza. 5. Entro 30 (trenta) giorni dall’inizio degli stessi il proprietario o l’avente disponibilità deve presentare il progetto degli ulteriori interventi da realizzare per il rilascio del necessario titolo abilitativo, segnalando la presenza di eventuali vincoli sui beni.
nterventi da realizzare per il rilascio del necessario titolo abilitativo, segnalando la presenza di eventuali vincoli sui beni. 6. Ogni illecito edilizio sarà sanzionato ai sensi del Titolo IV del Testo Unico per l’edilizia, fatto salvo l’eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti.
Art. 1.2.8 Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedim
Limena Regolamento Edilizio 44 7. Il Responsabile del servizio della struttura competente adotta i provvedimenti finalizzati alla conservazione e al decoro degli edifici, come previsto dal successivo articolo 3.5.1. 8. Sono fatti salvi i provvedimenti di competenza del Sindaco previsti nei casi di indifferibilità e urgenza dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Art. 1.2.8 Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
Art. 1.2.8 Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedim
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Art. 1.2.8 Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
- Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
- Le modalità e gli strumenti per l’informazione e la trasparenza dei procedimenti edilizi sono attuati in conformità
trazioni. 2. Le modalità e gli strumenti per l’informazione e la trasparenza dei procedimenti edilizi sono attuati in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni contenute nella L. 241/1990, nel D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni e nel Regolamento sul diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nel rispetto della normativa in materia di privacy.
Art. 1.2.9 Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei p
el Regolamento sul diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nel rispetto della normativa in materia di privacy. Art. 1.2.9 Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei portatori di interesse
- L'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono disciplinate dalle norme legislative e regolamentari in materia di accesso e trasparenza nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
orme legislative e regolamentari in materia di accesso e trasparenza nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. 2. Il Comune promuove e favorisce il processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di programmazione e progettazione, di iniziativa pubblica o privata, di rilevante impatto per la città, con il coinvolgimento della cittadinanza, anche attraverso la rete telematica, dalla fase preliminare fino alla successiva definizione dei progetti.
Art. 1.2.10 Concorsi di urbanistica e di architettura
o della cittadinanza, anche attraverso la rete telematica, dalla fase preliminare fino alla successiva definizione dei progetti. 3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di partecipazione ai procedimenti urbanistici ed edilizi. Art. 1.2.10 Concorsi di urbanistica e di architettura
- Il Comune favorisce e promuove, nel rispetto della legislazione vigente, i concorsi pubblici di idee e/o di
e di architettura
- Il Comune favorisce e promuove, nel rispetto della legislazione vigente, i concorsi pubblici di idee e/o di progettazione urbanistica o di architettura, al fine di garantire, in ragione della complessità e/o specificità degli interventi edilizi o del particolare contesto ambientale, la qualità architettonica della progettazione.
- Il concorso è una procedura di aggiudicazione intesa a fornire un piano o un progetto, selezionato da una
ella progettazione. 2. Il concorso è una procedura di aggiudicazione intesa a fornire un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, sulla base di criteri qualitativi. 3. Eventuali concorsi saranno disciplinati con specifico bando, da adottare nei concorsi di progettazione e di idee e nelle procedure ordinarie di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, in relazione all’importo stimato del corrispettivo ed alla tipologia delle opere da realizzare.
Art. 2.1.1 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e
Limena Regolamento Edilizio 45 TITOLO II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori Art. 2.1.1 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori
- Il titolare del permesso di costruire, SCIA e CILA, o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve
i lavori
- Il titolare del permesso di costruire, SCIA e CILA, o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve comunicare all’Amministrazione Comunale la data di inizio dei lavori, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel portale del SUAP/SUE del Comune corredata da tutta la documentazione prevista per legge. (deposito degli impianti, denuncia delle opere in c.a. qualora necessarie, nominativo impresa esecutrice delle opere, nominativo a cui deve riferirsi il D.U.R.C., ecc…..).
ere in c.a. qualora necessarie, nominativo impresa esecutrice delle opere, nominativo a cui deve riferirsi il D.U.R.C., ecc…..). 2. L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dal rilascio del permesso di costruire o dalla formazione del titolo edilizio. 3. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura con i primi movimenti di terra per il successivo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione
sivo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori. 4. Nel caso di interventi su edifici esistenti l’inizio dei lavori si configura con la prima manomissione dell'esistente finalizzata all'esecuzione delle opere di progetto. 5. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va
ogetto. 5. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione. 6. In caso di mancata indicazione dell’inizio dei lavori per interventi asseverati con SCIA o CILA sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di protocollazione. 7. Nell’ipotesi di mancata comunicazione di inizio lavori per i p.d.c. sarà considerata quale data di inizio dei lavori
lazione. 7. Nell’ipotesi di mancata comunicazione di inizio lavori per i p.d.c. sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di rilascio del Permesso di Costruire a condizione che sia già stata prodotta la documentazione di cui al successivo art. 2.1.2 e comunque prevista per legge. 8. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. Esso è trasferibile ai sensi con le modalità previste dall'art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
bbia titolo per richiederlo. Esso è trasferibile ai sensi con le modalità previste dall'art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. 9. Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo, i titolari subentranti devono presentare entro 30 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità degli immobili, apposita richiesta al SUE/SUAP per il cambio d’intestazione degli atti, allegando copia della documentazione che giustifica il cambio di titolarità degli immobili. Le variazioni di
tazione degli atti, allegando copia della documentazione che giustifica il cambio di titolarità degli immobili. Le variazioni di intestazione del permesso di costruire non modificano in alcun modo né i contenuti né i termini propri del permesso originario. 10. La SCIA non è trasferibile, in caso di trasferimento dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio il nuovo proprietario dovrà presentare una nuova SCIA. Nel caso in cui la nuova SCIA preveda la conferma dell’intervento già
zio il nuovo proprietario dovrà presentare una nuova SCIA. Nel caso in cui la nuova SCIA preveda la conferma dell’intervento già asseverato, non decorre il termine di 30 giorni previsto per l’inizio delle opere, i lavori possono proseguire senza interruzioni e il termine di validità della SCIA originaria rimane immutato. 11. Il titolare del permesso di costruire ha l'obbligo di comunicare entro 10 giorni al SUAP/SUE del Comune,
ia rimane immutato. 11. Il titolare del permesso di costruire ha l'obbligo di comunicare entro 10 giorni al SUAP/SUE del Comune, utilizzando l’apposita modulistica presente nel portale telematico, l'eventuale cambiamento dei soggetti responsabili dello svolgimento dei lavori (Direttore dei lavori e Costruttore). Il subentrante dovrà fornire al titolare del PdC apposita dichiarazione di accettazione di subentro nel progetto architettonico.
Il subentrante dovrà fornire al titolare del PdC apposita dichiarazione di accettazione di subentro nel progetto architettonico. 12. In caso di opere di urbanizzazione, la comunicazione di inizio lavori di cui ai commi precedenti deve essere preceduta dal rilascio del titolo abilitativo, che potrà avvenire solo successivamente alla sottoscrizione della Convenzione Urbanistica ed al deposito del progetto esecutivo, presso il competente Servizio/Settore.
Art. 2.1.2 Atti preliminari all’inizio dei lavori
Limena Regolamento Edilizio 46 13. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, comporta, trascorso un anno dal rilascio del titolo abilitativo, la decadenza del Permesso di Costruire. 14. L’omissione dell’adempimento relativo alla comunicazione di inizio lavori comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4.0.6 del presente regolamento, stabilendo che la sanzione ammnistrativa pecuniaria per il caso in esame essere di 150 euro. Art. 2.1.2 Atti preliminari all’inizio dei lavori
Art. 2.1.2 Atti preliminari all’inizio dei lavori
la sanzione ammnistrativa pecuniaria per il caso in esame essere di 150 euro. Art. 2.1.2 Atti preliminari all’inizio dei lavori
- Il titolare del Permesso di Costruire o nel caso di SCIA contestualmente alla presentazione, deve produrre prima dell’inizio dei lavori, al SUAP/SUE la seguente documentazione, in funzione dello specifico tipo di intervento da realizzare:
- la data di inizio lavori;
- la documentazione prevista dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in
ata di inizio lavori;
- la documentazione prevista dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, o una dichiarazione del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima legge;
- la documentazione prevista dall’art. 125 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., attestante l’ottemperanza alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico;
5 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., attestante l’ottemperanza alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;
- la documentazione prevista dall’art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii.;
- eventuale richiesta di autorizzazione in deroga/dichiarazione per il superamento dei limiti relativi ai
Art. 2.1.3 Comunicazioni di fine lavori
1/2008 e ss.mm. e ii.;
- eventuale richiesta di autorizzazione in deroga/dichiarazione per il superamento dei limiti relativi ai cantieri edili secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose;
- la documentazione di cui all’art. 2.2.2 del presente Regolamento;
- quanto altro eventualmente richiesto nell'atto abilitante all'esecuzione dei lavori. Art. 2.1.3 Comunicazioni di fine lavori
Art. 2.1.3 Comunicazioni di fine lavori
;
- quanto altro eventualmente richiesto nell'atto abilitante all'esecuzione dei lavori. Art. 2.1.3 Comunicazioni di fine lavori
- Il titolare o l’avente causa, congiuntamente al Direttore dei Lavori del Permesso di Costruire, della SCIA alternativa al Permesso di Costruire, della SCIA o della CILA, entro il termine di validità del titolo, deve comunicare al SUAP/SUE la data di fine dei lavori, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel portale del SUAP/SUE Comune.
municare al SUAP/SUE la data di fine dei lavori, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel portale del SUAP/SUE Comune. 2. In mancanza della comunicazione della data di fine lavori, nel caso di Permesso di Costruire sarà considerata quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di inizio; nel caso di SCIA Alternativa al Permesso di Costruire, SCIA e CILA sarà considerata quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di efficacia.
al Permesso di Costruire, SCIA e CILA sarà considerata quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di efficacia. 3. Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere allegata la prescritta documentazione, come indicata nell’apposita modulistica disponibile nel portale del SUAP/SUE del Comune. 4. Nei casi indicati all'articolo 3 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, l'Attestato di Qualificazione Energetica è
P/SUE del Comune. 4. Nei casi indicati all'articolo 3 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, l'Attestato di Qualificazione Energetica è sottoscritto dal direttore dei lavori che assevera come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell'edificio e presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori. 5. La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 4.
i fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 4. 6. L’omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di fine lavori comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 4.0.6 del presente Regolamento, salve altre previsioni sanzionatorie di legge stabilendo che la sanzione ammnistrativa pecuniaria per il caso in esame essere di 150 euro.
e previsioni sanzionatorie di legge stabilendo che la sanzione ammnistrativa pecuniaria per il caso in esame essere di 150 euro. 7. In caso di variante in corso d’opera il termine di ultimazione dei lavori è quello determinato in relazione al permesso originario. 8. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1.2.3, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata al rilascio di un nuovo Permesso, salvo che le opere non rientrino tra quelle realizzabili con altro titolo edilizio.
Art. 2.1.4 Occupazione di suolo pubblico
Limena Regolamento Edilizio 47 Art. 2.1.4 Occupazione di suolo pubblico
- Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario e l'esecuzione dovrà avvenire, previo pagamento del canone dovuto, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento abilitativo alla
o pagamento del canone dovuto, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento abilitativo alla occupazione e/o alla manomissione. In tale ipotesi è richiesta una cauzione nella misura stabilita dal Settore competente, tenuto conto della particolarità dell’occupazione secondo le disposizioni del vigente “Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche”.
ne secondo le disposizioni del vigente “Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche”. 2. Il provvedimento abilitativo definisce anche le modalità di esecuzione delle opere necessarie per il ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità del suolo pubblico interessato dall'intervento. In caso di SCIA o CILA l’intervento sarà eseguibile con le stesse modalità.
lità del suolo pubblico interessato dall'intervento. In caso di SCIA o CILA l’intervento sarà eseguibile con le stesse modalità. 3. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati. Gli interventi di ripristino del suolo pubblico, l’eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall’attività edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa.
Art. 2.1.5 Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica
ità edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa. Art. 2.1.5 Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica
- Qualora la pratica presentata preveda elusivamente opere di bonifica (agraria, idraulica, dei terreni, per amianto, per ordigni bellici, etc.). le modalità e le tempistiche di comunicazioni di avvio delle opere dovranno essere indicate nella pratica stessa.
ellici, etc.). le modalità e le tempistiche di comunicazioni di avvio delle opere dovranno essere indicate nella pratica stessa. 2. L’eventuale utilizzo di terre e rocce da scavo, comprese quelle derivanti dalla costruzione di infrastrutture per reinterri, riempimenti e rilevati, deve essere illustrato in un apposito piano degli scavi, che descriva la tipologia del materiale, il quantitativo stimato, le modalità analitiche per la verifica del suo stato di
scavi, che descriva la tipologia del materiale, il quantitativo stimato, le modalità analitiche per la verifica del suo stato di qualità ed indichi il sito di destinazione nel caso di utilizzo esterno al sito di produzione. Il piano dovrà essere presentato all’ARPAV per l’espressione del proprio parere. 3. Le terre e rocce da scavo non riutilizzate sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti secondo le norme vigenti.
- Le terre e rocce da scavo non riutilizzate sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti secondo le norme vigenti.
- E’ fatto obbligo di provvedere alla separazione delle diverse frazioni dei materiali di rifiuto provenienti dalle demolizioni, onde poter prevedere il corretto riciclaggio dei medesimi; a tal fine si prescrive che tutti i progetti che prevedono demolizioni siano dotati di specifico piano di smaltimento dei rifiuti
tal fine si prescrive che tutti i progetti che prevedono demolizioni siano dotati di specifico piano di smaltimento dei rifiuti finalizzato alla definizione delle modalità di riciclaggio e di reimpiego dei materiali e all’individuazione dei soggetti autorizzati allo smaltimento dei materiali non riciclabili. 5. Qualora nelle more delle demolizioni si rinvengano materiali contenenti amianto, è fatto obbligo di adottare
non riciclabili. 5. Qualora nelle more delle demolizioni si rinvengano materiali contenenti amianto, è fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla L. n. 257/92 e dal D.Lgs n. 257/2006 e s.m.i.. 6. Qualora, a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere eseguita indagine
ergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere eseguita indagine specifica. Qualora durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti dovrà esserne data immediata comunicazione all’Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale competente per zona. Nel caso di lavori di bonifica dei terreni analoga comunicazione deve essere inviata anche all’ufficio comunale competente.
ona. Nel caso di lavori di bonifica dei terreni analoga comunicazione deve essere inviata anche all’ufficio comunale competente. 7. A seguito di eventuali rinvenimenti archeologici dovrà essere rispettato l'obbligo di comunicazione agli enti competenti (Comune, Soprintendenza per i beni Archeologici). 8. Il rinvenimento di eventuali materiali tossici o esplosivi tombati nell’area di cantiere determina l’obbligo assoluto di immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale, all’Azienda Sanitaria Locale
a di cantiere determina l’obbligo assoluto di immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale, all’Azienda Sanitaria Locale e all’A.R.P.A.; conseguentemente gli enti competenti procederanno ad impartire le necessarie prescrizioni.
Art. 2.2.1 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
Limena Regolamento Edilizio 48 Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori Art. 2.2.1 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
- Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.
sentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati. 2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al precedente articolo 2.1.1 sono
a esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al precedente articolo 2.1.1 sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Nuovo Codice della Strada
ativa. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 4. Le norme del presente Regolamento Edilizio si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni vigenti, statali e comunitarie, in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro.
Art. 2.2.2 Punti fissi di linea e di livello
ove occorra, sostituite dalle disposizioni vigenti, statali e comunitarie, in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. Art. 2.2.2 Punti fissi di linea e di livello
- L’intestatario del titolo, in allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA per le nuove costruzioni, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi, con la precisa
ove costruzioni, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi, con la precisa individuazione delle linee di confine, prima dell’edificazione, su cui sono individuati il punto fisso e uno o più capisaldi plano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell’intorno dell’immobile oggetto di intervento e resistenti all’intervento stesso, fermo restando che i capisaldi altimetrici non siano già stati fissati da eventuali PUA in corso di validità.
intervento stesso, fermo restando che i capisaldi altimetrici non siano già stati fissati da eventuali PUA in corso di validità. 2. Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l’intestatario chiede ai competenti uffici comunali di effettuare apposito sopralluogo e redigere, in contraddittorio con le parti private, un verbale che richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è
luogo e redigere, in contraddittorio con le parti private, un verbale che richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. Il sopralluogo dei tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio.
Art. 2.2.3 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
ne dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio. 3. L’inottemperanza alle disposizioni del presente articolo, comporta la sospensione dei lavori oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4.0.6 del presente Regolamento stabilendo che la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per il caso in esame essere di 150 euro. Art. 2.2.3 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
Art. 2.2.3 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
istrativa pecuniaria dovuta per il caso in esame essere di 150 euro. Art. 2.2.3 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
- In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di cui al D.P.R. n. 380/2001, l’assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone, animali o cose, provvedendo ad attenuare rumori e
ottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone, animali o cose, provvedendo ad attenuare rumori e molestie, come indicato dai seguenti Regolamenti Comunali e da disposizioni sovracomunali. 2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all’opera va recintato lungo tutti i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso e manutentate
ecintato lungo tutti i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso e manutentate nel corso del periodo di esecuzione dei lavori, con un’altezza non minore di m. 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive poste dall’Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza. L'incolumità pubblica deve essere costantemente salvaguardata
cio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza. L'incolumità pubblica deve essere costantemente salvaguardata assicurando la possibilità di transito ed evitati i ristagni d'acqua.
Limena Regolamento Edilizio 49 3. Gli accessi nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l’interno o essere scorrevoli ai lati interni del cantiere. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura, adeguata segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole. 4. Nel caso di vegetazione presente in cantiere costituita da alberi o siepi di pregio è obbligo per il richiedente
ar del sole. 4. Nel caso di vegetazione presente in cantiere costituita da alberi o siepi di pregio è obbligo per il richiedente mettere in salvaguardia le radici e il fogliame delle chiome. 5. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
abilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. 6. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m 4,50 per la viabilità veicolare e m 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Responsabile del servizio competente ha comunque la facoltà di
ruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Responsabile del servizio competente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l’esecuzione e riservandosi l’intervento sostitutivo a spese degli interessati. 7. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti:
- il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allegati;
cumenti:
- il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allegati;
- Denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;
- Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
- Il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all’applicazione della legislazione vigente;
pianti (elettrico, idraulico, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all’applicazione della legislazione vigente;
- La documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
- Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo.
- Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l’esecuzione delle opere, ha l’obbligo, di far eseguire tutti
el luogo. 8. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l’esecuzione delle opere, ha l’obbligo, di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l’incolumità, l’igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l’intrusione di persone non autorizzate. 9. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può prescrivere ulteriori misure per eliminare le fonti
Art. 2.2.4 Cartelli di cantiere
utorizzate. 9. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può prescrivere ulteriori misure per eliminare le fonti di pericolo per l’incolumità pubblica. Art. 2.2.4 Cartelli di cantiere
- I cantieri edili devono essere muniti di un cartello di dimensioni idonee, non inferiori a cm 70 x cm. 100 e massime di cm. 150x cm.200, affisso in modo stabile, ed essere di materiale adeguato per mantenere il decoro e consentire la lettura di tutti i contenuti, per tutta la durata del cantiere.
re di materiale adeguato per mantenere il decoro e consentire la lettura di tutti i contenuti, per tutta la durata del cantiere. 2. Il cartello deve essere posto in posizione visibile e contenere le seguenti indicazioni minime, relative a:
- Tipo e titolo dell’opera in corso di realizzazione;
- Estremi del titolo abilitativo;
- Nominativo del committente;
- Nominativo dei progettisti;
- Nominativo del Direttore dei Lavori e dei Direttori Operativi;
vo;
- Nominativo del committente;
- Nominativo dei progettisti;
- Nominativo del Direttore dei Lavori e dei Direttori Operativi;
- Nominativo dell’esecutore dei lavori e dei subappaltatori;
- Nominativo del responsabile di cantiere;
- Nominativo del responsabile della sicurezza;
- Recapito telefonico per emergenze;
- Nominativo del Coordinatore in fase di progettazione;
- Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione; e quant’altro previsto dalle norme vigenti.
atore in fase di progettazione;
- Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione; e quant’altro previsto dalle norme vigenti.
- Nel caso di cantieri soggetti all’applicazione del D.Lgs. 81/2008, sul luogo di lavoro deve essere affisso in maniera ben visibile copia della prevista notifica preliminare.
Limena Regolamento Edilizio 50 4. Per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione il cartello di cantiere potrà avere dimensioni maggiori di quelle sopra indicate. 5. Per le opere pubbliche i cartelli di cantiere dovranno contenere le informazioni previste dalle relative normative di settore. 6. Eventuali cartelli pubblicitari, collocati nel cantiere e visibili dalla pubblica via, sono assoggettati, qualora
Art. 2.2.5 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
di settore. 6. Eventuali cartelli pubblicitari, collocati nel cantiere e visibili dalla pubblica via, sono assoggettati, qualora dovuti, alla disciplina dell’imposta di pubblicità come previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Art. 2.2.5 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- Le operazioni di scavo devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza dei terreni;
olizioni
- Le operazioni di scavo devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza dei terreni; detti criteri devono essere previsti già in sede progettuale nel rispetto della vigente normativa.
- La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere monitorata e verificata in relazione alle caratteristiche dello scavo e del terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese dell'intestatario del titolo abilitativo.
tiche dello scavo e del terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese dell'intestatario del titolo abilitativo. 3. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione all'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 2.1.4.
richiesta al riguardo autorizzazione all'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 2.1.4. 4. Tutti gli scavi devono essere adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare nel rispetto della vigente normativa di settore. Nel corso delle attività edili che comprendano il mantenimento - anche limitato nel tempo - di scavi aperti e di
iva di settore. Nel corso delle attività edili che comprendano il mantenimento - anche limitato nel tempo - di scavi aperti e di sistemi di aggottamento dell'acqua nel terreno per il temporaneo abbassamento del livello della falda freatica, è fatto obbligo il controllo di tale livello in almeno una posizione, con la registrazione giornaliera del dato, trascritta in apposito registro da conservarsi tra i documenti di cantiere.
osizione, con la registrazione giornaliera del dato, trascritta in apposito registro da conservarsi tra i documenti di cantiere. 5. Le demolizioni di regola sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo. Nelle opere di demolizione - in particolare nella rimozione di materiali voluminosi e pesanti - nonché nelle opere di scavo oltre i 3
opere di demolizione - in particolare nella rimozione di materiali voluminosi e pesanti - nonché nelle opere di scavo oltre i 3 m. dal piano campagna e nelle opere di sottofondazione e fondazione profonda, è obbligatoria un'indagine ricognitiva dello stato di tutti i manufatti circostanti (fabbricati, infrastrutture, sottoservizi, ecc.) ed è dovuta ogni cautela atta ed evitare danni a persone e cose attraverso vibrazioni o scuotimenti nel terreno, eccessivo
ecc.) ed è dovuta ogni cautela atta ed evitare danni a persone e cose attraverso vibrazioni o scuotimenti nel terreno, eccessivo abbassamento del livello della falda freatica, emissioni rumorose, emissioni di polveri e fumi, ecc... 6. Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni deve essere differenziato seguendo le fasi della demolizione selettiva, rispettando le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività da costruzione e demolizione
la demolizione selettiva, rispettando le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività da costruzione e demolizione dettate dalla Regione Veneto. Ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti; è obbligo dell'intestatario del titolo di conservare la relativa documentazione. 7. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione,
entazione. 7. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120. 8. La rimozione di materiale contenente amianto è soggetta alle procedure individuate nella specifica normativa.
o 2017, n. 120. 8. La rimozione di materiale contenente amianto è soggetta alle procedure individuate nella specifica normativa. 9. È vietato addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o delle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche. 10. Oltre a quanto già previsto dall’art. 2.2.3 comma 4 del presente R.E., nell’ambito di cantieri o nei lavori di posa di impianti o strutture in soprassuolo, le alberature dovranno essere salvaguardate con l’uso di protezioni e idonei accorgimenti.
impianti o strutture in soprassuolo, le alberature dovranno essere salvaguardate con l’uso di protezioni e idonei accorgimenti. 11. Nell’allestimento dei cantieri e nell’installazione di manufatti in genere (compresi chioschi, edicole, ecc.), non deve essere danneggiato l’apparato radicale aereo degli alberi presenti nel luogo; allo scopo nella richiesta di installazione dovrà essere allegato il progetto con riportate le dimensioni in pianta e in alzato.
Art. 2.2.6 Tolleranze nella realizzazione delle opere edili
Limena Regolamento Edilizio 51 12. Devono essere comunque rispettate le prescrizioni stabilite dal “Regolamento di Polizia Urbana” e dal “Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche” Art. 2.2.6 Tolleranze nella realizzazione delle opere edili
- Ai fini della definizione della parziale difformità dal titolo abilitativo si applica quanto previsto nel D.P.R. 380/2001, art. 34 bis).
Art. 2.2.7 Sicurezza e controllo nei cantieri - misure per la prevenzione dei ri
della definizione della parziale difformità dal titolo abilitativo si applica quanto previsto nel D.P.R. 380/2001, art. 34 bis). Art. 2.2.7 Sicurezza e controllo nei cantieri - misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera
- I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare, debbono
competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare, debbono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell'ambiente, evitando i pericoli o danni a persone o a cose. Si richiama la specifica normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono
ifica normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono essere visibili dall’esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 2. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere
Art. 2.2.8 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeolog
e ss.mm.ii.. 2. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Art. 2.2.8 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
osizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
- Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
- L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico devono essere posti a disposizione degli Enti
4 e ss.mm.ii.. 2. L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa. 3. L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere devono darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate.
unale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate. 4. I provvedimenti abilitativi riguardanti immobili situati nella Zona del Centro Storico, che prevedono scavi di profondità superiore ad m 1,50, sono subordinati al parere della Soprintendenza Archeologica da richiedere a cura del titolare dell'istanza stessa. Restano esenti dall'obbligo della denuncia gli interventi preordinati alla
a richiedere a cura del titolare dell'istanza stessa. Restano esenti dall'obbligo della denuncia gli interventi preordinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture ed impianti già esistenti nel sottosuolo. 5. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività deve comunicare alla Soprintendenza competente e allo Sportello Unico la data di inizio dei lavori di scavo, con un anticipo di almeno 15 giorni.
lla Soprintendenza competente e allo Sportello Unico la data di inizio dei lavori di scavo, con un anticipo di almeno 15 giorni. 6. Restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico. 7. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, oltre ai luoghi in cui è prescritto per norma, comprese le opere di
eologico. 7. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, oltre ai luoghi in cui è prescritto per norma, comprese le opere di urbanizzazione, la verifica dell’interesse archeologico deve essere anticipata alla fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 8. Gli eventuali necessari interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, dandone immediata comunicazione agli Enti competenti.
Art. 2.2.9 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.
Limena Regolamento Edilizio 52 9. In caso di rinvenimento accidentale di ordigni bellici, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e dovranno essere scrupolosamente seguitele procedure previste per il caso nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/2008. Art. 2.2.9 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.
- L’impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o
bblici a fine lavori.
- L’impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale l’impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia, come indicato nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
- Ultimati i lavori, l’impresa esecutrice e l’intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale
i urbani. 2. Ultimati i lavori, l’impresa esecutrice e l’intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
ubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale. 3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell’impresa esecutrice e, in solido con questi, dell’intestatario del titolo abilitativo. 4. La cauzione, non fruttifera di interessi, viene restituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d’arte, dello stato dei luoghi, previo accertamento del responsabile del Settore competente.
Art. 3.1.1 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
Limena Regolamento Edilizio 53 TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio Art. 3.1.1 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
- Le dimensioni delle unità abitative sono espresse in m2 di superficie netta abitabile e mc. di volume netto.
- La dimensione degli edifici produttivi, commerciali, direzionali ed agricoli è espressa in mq. di superficie netta Art. 3.1.1.1 Caratteristiche dei locali
Art. 3.1.1.1 Caratteristiche dei locali
i produttivi, commerciali, direzionali ed agricoli è espressa in mq. di superficie netta Art. 3.1.1.1 Caratteristiche dei locali
- Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all’alloggio o perlomeno attraverso passaggi chiusi.
- I locali abitabili dovranno rispettare quanto disposto dall’art. 8 del D.M. del 5 luglio 1975, le disposizioni di cui al
usi. 2. I locali abitabili dovranno rispettare quanto disposto dall’art. 8 del D.M. del 5 luglio 1975, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e il D.Lgs. 152/2006 relativamente allo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono. 3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e in relazione alle specifiche
svolgono. 3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e in relazione alle specifiche destinazioni dei locali e delle attività che sono svolte all’interno, in ogni alloggio si distinguono: a) locali di abitazione: camera da letto, soggiorno, soggiorno con angolo cottura, cucina, sala da pranzo, studio, con permanenza continuativa; b) locali integrativi/accessori: soffitta, veranda, bagno, ripostiglio, lavanderia, spogliatoio, guardaroba, corridoio,
nuativa; b) locali integrativi/accessori: soffitta, veranda, bagno, ripostiglio, lavanderia, spogliatoio, guardaroba, corridoio, ingresso, angolo cottura, ecc., con permanenza limitata nel tempo; c) locali di servizio: deposito, centrale termica, magazzino, garage, ecc.. 4. I requisiti di cui al presente capo, salvo quanto previsto dalla D.G.R.V. 27 maggio 1997, n. 1887, Circolare Regione Veneto 13/1997, e dal D.Lgs. 81/2008, si applicano anche agli spazi definiti abitabili quali:
o 1997, n. 1887, Circolare Regione Veneto 13/1997, e dal D.Lgs. 81/2008, si applicano anche agli spazi definiti abitabili quali:
- uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, strutture sanitarie quali gabinetti medici ed ambulatori ecc. di cui alla L.R. 22/2002 e s.m.i.;
- negozi di vendita, locali commerciali in genere, pubblici esercizi, studi professionali, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;
i commerciali in genere, pubblici esercizi, studi professionali, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;
- officine, laboratori, locali destinati in genere ad attività di lavoro, cucine collettive;
- garages non destinati al solo posteggio delle macchine;
- magazzini, depositi o archivi, ecc., ove si svolgono attività con postazioni di lavoro fisse, assimilabili agli spazi di abitazione.
zzini, depositi o archivi, ecc., ove si svolgono attività con postazioni di lavoro fisse, assimilabili agli spazi di abitazione. 5. Nel caso di interventi su edifici di particolare pregio storico o architettonico, per i locali già adibiti ad usi principali, in cui non si raggiungono in tutto o in parte i requisiti di cui agli artt.1-2-3-4 del presente capo, è consentito il mantenimento dei parametri esistenti, compensando le carenze dei requisiti esistenti tramite idonee
Art. 3.1.1.2 Altezze minime
esente capo, è consentito il mantenimento dei parametri esistenti, compensando le carenze dei requisiti esistenti tramite idonee integrazioni impiantistiche asseverate dal progettista. Art. 3.1.1.2 Altezze minime
- Nei locali di abitazione devono essere garantite le misure dal D.M. del 05.07.1975 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni: a) L’altezza media interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente articolo 3.1.1.1 comma 3, lett. a)
ti precisazioni: a) L’altezza media interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente articolo 3.1.1.1 comma 3, lett. a) è fissata in un minimo di m 2,70; per gli spazi accessori di cui al precedente articolo 3.1.1.1 comma 3, lett. b) e c), l’altezza è riducibile a m 2,40 se non diversamente disposto da norme specifiche;
Limena Regolamento Edilizio 54 b) In caso di soffitto non orizzontale l’altezza media è data dalla media ponderata tra le altezze misurate dal pavimento all’intradosso del solaio, non considerando le porzioni di altezza inferiori a m 1,80. 2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali destinati ad attività commerciali ed usi collettivi avranno un’altezza utile minima di m 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, ecc.), salvo i locali
ranno un’altezza utile minima di m 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, ecc.), salvo i locali accessori (WC, disimpegni, magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a m 2,40. 3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per attività destinate ad usi collettivi si intendono quelle rivolte allo spettacolo, alla riunione, all’esposizione, al culto, all’attività sportiva e similari.
lettivi si intendono quelle rivolte allo spettacolo, alla riunione, all’esposizione, al culto, all’attività sportiva e similari. 4. Per gli uffici, ove non sia previsto il libero accesso del pubblico, che svolgono attività di tipo assicurativo, tecnico, professionale, studi medici, dentisti, di consulenza e similari, è consentita l’altezza minima non inferiore a m. 2,70, fermo restando le specifiche normative di settore.
consulenza e similari, è consentita l’altezza minima non inferiore a m. 2,70, fermo restando le specifiche normative di settore. 5 In caso di interventi su edifici esistenti, l’altezza utile minima interna dei locali destinati ad attività ed usi collettivi può essere mantenuta a 2,70 e 2,40 per i locali accessori. 6. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti relativamente alle altezze utili, si rinvia ai parametri contenuti nella legge Reg. n. 51 del 23.12.2019.
i sottotetti esistenti relativamente alle altezze utili, si rinvia ai parametri contenuti nella legge Reg. n. 51 del 23.12.2019. 7. Nelle attività commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 250 (ad esclusione dei centri o delle gallerie commerciali) da insediare negli edifici il cui titolo edilizio è stato rilasciato prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, o situate nei centri storici, le altezze dei locali dovranno essere non inferiori a m.2.70.
Art. 3.1.1.3 Superfici minime
e del presente Regolamento Edilizio, o situate nei centri storici, le altezze dei locali dovranno essere non inferiori a m.2.70. Art. 3.1.1.3 Superfici minime
- I locali di abitazione di cui al precedente articolo 3.1.1.1 comma 3, lett. a) e quelli di cui al comma 4, devono rispettare le caratteristiche minime fissate dal D.M. del 5.7.1975 ed avere superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00, con lato minimo di almeno m. 2,00.
ime fissate dal D.M. del 5.7.1975 ed avere superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00, con lato minimo di almeno m. 2,00. a) Le dimensioni minime dei locali abitativi e integrativi non devono comunque essere inferiori ai seguenti valori Locale Superficie Larghezza Altezza soggiorno mq. 14 m. 2 m. 2,70 soggiorno con angolo cottura mq. 18 m. 2 m. 2,70 cucina – pranzo mq. 9 m. 2 m. 2,70 angolo cottura mq. 4 m. 1.8 m. 2,70 camera ad un letto mq. 9 m. 2 m. 2,70 camera a due letti mq. 14 m. 2 m. 2,70
9 m. 2 m. 2,70 angolo cottura mq. 4 m. 1.8 m. 2,70 camera ad un letto mq. 9 m. 2 m. 2,70 camera a due letti mq. 14 m. 2 m. 2,70 primo servizio igienico mq. 4,50 m. 1,80 m. 2,40 b) per i locali di altezza pari ad almeno m. 4,60 sono ammessi soppalchi purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del locale, siano disimpegnati unicamente dal locale medesimo ed abbiano un’altezza utile
superi il 40% della superficie totale del locale, siano disimpegnati unicamente dal locale medesimo ed abbiano un’altezza utile media del soppalco e minima dello spazio sottostante, non inferiore a m. 2,20; la regolarità dell’aerazione e dell’illuminazione deve essere verificata considerando la superficie totale del locale soppalcato; c) per ogni abitante deve essere assicurata la superficie abitabile minima prescritta dall’art. 2 del D.M. 5 luglio 1975
alcato; c) per ogni abitante deve essere assicurata la superficie abitabile minima prescritta dall’art. 2 del D.M. 5 luglio 1975 e pari a 14,00 mq./abitante di superficie abitabile per i primi quattro abitanti e 10,00 mq./abitante per ciascuno dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari si rinvia alla specifica normativa di settore; d) le superfici minime per i locali in unità ad uso diverso dall’abitazione devono fare riferimento alle specifiche
Art. 3.1.1.4 Dotazione degli alloggi
di settore; d) le superfici minime per i locali in unità ad uso diverso dall’abitazione devono fare riferimento alle specifiche discipline di settore nonché alla D.G.R.V. 1887/1997 – Circolare n. 13/1997. Art. 3.1.1.4 Dotazione degli alloggi
Limena Regolamento Edilizio 55
- Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali con dimensioni minime di cui ai precedenti punti 3.1.1.2 e 3.1.1.3: a) stanza di soggiorno di mq. 14,00 o mq. 18,00 se comprensiva di angolo cottura; il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo (dimensioni minime dell’apertura m. 1,80) e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui
quest’ultimo (dimensioni minime dell’apertura m. 1,80) e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli di cui al successivo art. 3.1.1.4a; b) l’eventuale cucina in un vano separato dal soggiorno con una superficie non inferiore a 9,00 mq.; c) camera da letto: negli alloggi con una sola camera da letto la stessa deve avere superficie utile minima di mq. 14,00; d) primo servizio igienico dotato di: un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno aerato e
le minima di mq. 14,00; d) primo servizio igienico dotato di: un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno aerato e illuminato direttamente dall’esterno, con finestra apribile di dimensione non inferiore a mq. 0,80; e) garantito il primo servizio igienico con caratteristiche di cui alla precedente lettera d), è consentita la realizzazione di ulteriori servizi igienici con superficie e dotazione di apparecchi sanitari inferiori a quelli su
onsentita la realizzazione di ulteriori servizi igienici con superficie e dotazione di apparecchi sanitari inferiori a quelli su descritti, senza obbligo di finestra apribile verso l’esterno ma con obbligo di installazione dell'impianto di aspirazione forzata di cui al successivo art. 3.1.1.4a; 2. La superficie abitabile minima delle singole unità abitative è espressa in mq. di superficie abitabile.
essivo art. 3.1.1.4a; 2. La superficie abitabile minima delle singole unità abitative è espressa in mq. di superficie abitabile. 3.La superficie abitabile delle singole unità abitative non può essere inferiore a mq. 55, ai fini del raggiungimento della superficie minima, non vanno computati i garages, le cantine, i poggioli, le logge, i balconi, nonché i locali accessori di altezza media inferiore a ml. 2,70.
mputati i garages, le cantine, i poggioli, le logge, i balconi, nonché i locali accessori di altezza media inferiore a ml. 2,70. 4. Ogni unità abitativa deve essere dotata di almeno un servizio igienico finestrato, uno spazio di cottura e di un ripostiglio della superficie minima di mq. 2,00. 5. Negli edifici di nuova costruzione, indipendentemente dalla tipologia proposta, in caso siano previsti 5 o più alloggi, almeno il 50% degli stessi dovrà avere superficie minima non inferiore a mq. 75.
oposta, in caso siano previsti 5 o più alloggi, almeno il 50% degli stessi dovrà avere superficie minima non inferiore a mq. 75. 6. Negli interventi di carattere pubblico, la superficie minima degli alloggi non può essere inferiore a mq. 40 ed in caso di nuove costruzioni con 5 o più unità abitative, almeno il 50% degli alloggi dovrà avere superficie minima non inferiore a mq. 65. 7.Negli edifici di nuova costruzione, indipendentemente dalla tipologia proposta, in caso siano previsti 10 o più
iore a mq. 65. 7.Negli edifici di nuova costruzione, indipendentemente dalla tipologia proposta, in caso siano previsti 10 o più alloggi, almeno 2 di questi dovrà avere una superficie minima non inferiore a mq. 85. 8.Per ogni nuova unità abitativa devono essere previsti almeno due posti auto ad uso privato di cui uno coperto come altresì disciplinato dal successivo art. 3.2.5. Il singolo posto auto deve avere la dimensione minima di mq. 12,5
o coperto come altresì disciplinato dal successivo art. 3.2.5. Il singolo posto auto deve avere la dimensione minima di mq. 12,5 (ml. 2,5 x 5,00) e dotato di adeguati spazi di manovra per il parcamento dei veicoli. 9. Ai fini del raggiungimento della superficie abitabile minima, non vanno computati i locali di servizio di cui all’art. 3.1.1.1 comma 3 lett. c) del presente Regolamento, le cantine, i poggioli, le logge, i balconi, nonché i locali
di cui all’art. 3.1.1.1 comma 3 lett. c) del presente Regolamento, le cantine, i poggioli, le logge, i balconi, nonché i locali accessori di altezza inferiore a quella prevista all’art. 3.1.1.2 comma 1 lett. a) 10. Per il recupero dei sottotetti esistenti, nei casi previsti dalla normativa regionale, sono fatti salvi i parametri di cui alla L.R. 51/2019. 11. Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l’aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante
L.R. 51/2019. 11. Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l’aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante condotti e canali di esalazione, dotai di scarico a condensa con espulsione all’esterno, garantendo il necessario afflusso d’aria compensativa, che deve tenere conto della eventuale concomitante presenza di impianti a combustione, prolungati oltre la falda di copertura secondo le norme UNI-CIG 7129 punto 3.4 di almeno 1,00 m oltre la falda di copertura.
Art. 3.1.1.4a Evacuazione dei prodotti della combustione e dei vapori negli edif
ne, prolungati oltre la falda di copertura secondo le norme UNI-CIG 7129 punto 3.4 di almeno 1,00 m oltre la falda di copertura. Art. 3.1.1.4a Evacuazione dei prodotti della combustione e dei vapori negli edifici con insediamento di attività comportanti la trasformazione di alimenti mediante cottura
- In caso di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, con insediamento di
cottura
- In caso di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, con insediamento di attività comportanti la trasformazione di alimenti mediante cottura, gli apparecchi quali: forni, fornelli, piastre, cucine, focolari, comunque alimentati e tutti i locali a qualunque uso destinati, devono essere dotati di relativo condotto indipendente e idoneo al perfetto smaltimento dei fumi, dei prodotti gassosi e odorigeni.
Limena Regolamento Edilizio 56 2. Si definiscono: a) camini: i condotti impiegati per l’allontanamento dei prodotti della combustione; b) condotto per vapori di cottura, di seguito condotto, struttura o condotto ad andamento prevalentemente verticale atto a convogliare ed espellere i vapori di cottura in atmosfera sopra il tetto; c) canale d’esalazione: condotto che collega una cappa o un ventilatore asservito a un apparecchio di cottura ad un condotto o direttamente verso l’atmosfera;
to che collega una cappa o un ventilatore asservito a un apparecchio di cottura ad un condotto o direttamente verso l’atmosfera; b) sistema di esalazione: l’insieme di tutte le apparecchiature tra cui la cappa, eventuale ventilatore, canale di esalazione e condotti, necessari per convogliare ed espellere i vapori e gli odori prodotti dai diversi sistemi di cottura. 3. Per le caratteristiche degli sbocchi di camini si fa riferimento alla legislazione vigente e alle norme UNI e UNI- CIG.
tura. 3. Per le caratteristiche degli sbocchi di camini si fa riferimento alla legislazione vigente e alle norme UNI e UNI- CIG. 4. Per i condotti di esalazione, fermo restando il rispetto della legislazione applicabile in relazione alla fattispecie, lo sbocco deve rispettare la corretta regola dell’arte ed in particolare le norme UNI CIG 7129-3 o UNI 8723/2017in relazione al campo di applicazione.
are la corretta regola dell’arte ed in particolare le norme UNI CIG 7129-3 o UNI 8723/2017in relazione al campo di applicazione. 5. Tutti i condotti devono essere in materiale idoneo e incombustibile; se esterni alle murature o tamponature, devono essere adottate soluzioni architettoniche nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio e del contesto. I condotti non possono essere contenuti in pareti confinanti con locali di abitazione, a meno che non siano attuate
el contesto. I condotti non possono essere contenuti in pareti confinanti con locali di abitazione, a meno che non siano attuate soluzioni per garantire l’impossibilità di diffusione di sostanze negli ambienti interni. Va garantita inoltre l'insonorizzazione dagli eventuali rumori provocati dal sistema di evacuazione dei fumi ed esalazioni, nonché idonea coibentazione per evitare la propagazione del calore verso l’altrui proprietà
evacuazione dei fumi ed esalazioni, nonché idonea coibentazione per evitare la propagazione del calore verso l’altrui proprietà 6. La portata termica totale degli apparecchi deve essere certificata da tecnico impiantista abilitato. 7. Qualora l’attività sia soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, in quanto rientrante nell’elenco di cui all’Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 si applica quanto segue:
gili del Fuoco, in quanto rientrante nell’elenco di cui all’Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 si applica quanto segue: • in sede di presentazione di una richiesta di qualsiasi titolo abilitativo (Permesso di costruire, SCIA, CILA, ecc.) per le attività di categoria B e C è necessario allegare copia del parere di conformità favorevole di cui all’art. 3 del D.P.R. di cui sopra; • per le attività di categoria A è necessaria la certificazione di un professionista antincendio (secondo la
.P.R. di cui sopra; • per le attività di categoria A è necessaria la certificazione di un professionista antincendio (secondo la definizione dell’allegato al D.M. 20 dicembre 2012) che attesti la conformità del progetto alle norme di prevenzione incendi. 8. Per tutte le attività di cui al precedente punto 7 è necessario allegare copia della SCIA di prevenzione incendi alla SCIA di agibilità. 9. In ogni caso anche se le attività non sono soggette al controllo dei VVF devono essere rispettate le norme vigenti
agibilità. 9. In ogni caso anche se le attività non sono soggette al controllo dei VVF devono essere rispettate le norme vigenti in materia, in relazione alla fattispecie. 10. Nel caso di insediamento di attività commerciali o artigianali che operano all'interno del centro storico o in contesti urbani di particolare pregio storico-artistico-architettonico, comportanti la trasformazione di alimenti mediante cottura con le apparecchiature descritte al comma 1, comunque alimentati, solo nei casi di comprovata
zione di alimenti mediante cottura con le apparecchiature descritte al comma 1, comunque alimentati, solo nei casi di comprovata impossibilità a rispettare quanto previsto ai commi precedenti e qualora in relazione alla fattispecie ove ricade l'attività non sia vietato dalla legislazione vigente, è ammesso l’esercizio dell’attività a condizione che siano adottate misure compensative idonee a garantire l’assenza di odori e vapori prodotti dalla cottura all’esterno dei locali, con sistemi alternativi.
pensative idonee a garantire l’assenza di odori e vapori prodotti dalla cottura all’esterno dei locali, con sistemi alternativi. 11. Nel caso di cui al comma precedente dovrà essere assicurata una modalità di evacuazione dei fumi, dei vapori e degli odori che garantisca un’efficacia di smaltimento e un'efficienza di rendimento pari o superiore al sistema di cui ai commi precedenti. 12. Le cause ostative alla realizzazione di sistemi di cui ai precedenti commi, dovranno essere asseverata da un
mmi precedenti. 12. Le cause ostative alla realizzazione di sistemi di cui ai precedenti commi, dovranno essere asseverata da un tecnico impiantista abilitato. 13. Nel caso l'attività ricada all'interno di complessi immobiliari dovranno essere rispettate le disposizioni del Codice Civile, qualora applicabili (art. 1100 e seguenti).
Limena Regolamento Edilizio 57 14. Requisiti minimi dei sistemi alternativi nel caso di insediamento di attività commerciali o artigianali di cui al punto 10: a) il sistema di captazione, depurazione ed allontanamento delle emissioni dovrà essere realizzato conformemente alle norme tecniche di settore e alle specifiche del costruttore. Tale conformità dovrà essere attestata da tecnico/impiantista abilitato. b) lo sbocco:
ettore e alle specifiche del costruttore. Tale conformità dovrà essere attestata da tecnico/impiantista abilitato. b) lo sbocco: • dovrà essere posizionato ad una distanza di 3 metri da prese d’aria, finestre e/o affacci di terrazze e comunque in posizione tale da non recare disturbo o disagi al vicinato; • se prospiciente la pubblica via, dovrà essere direzionato in modo da non arrecare disturbi ai passanti e, sia posizionato ad una quota dal marciapiede non inferiore a 3,00 metri;
zionato in modo da non arrecare disturbi ai passanti e, sia posizionato ad una quota dal marciapiede non inferiore a 3,00 metri; • non potrà essere posizionato all’interno di pozzi luce, porticati, o di spazi confinati (anche solo su tre lati) dove comunque sia impedita la sufficiente dispersione delle emissioni; c) in fase di esercizio dovrà essere effettuata la manutenzione periodica (pulizia e sostituzione filtri, e
one delle emissioni; c) in fase di esercizio dovrà essere effettuata la manutenzione periodica (pulizia e sostituzione filtri, e quant’altro) secondo quanto previsto dal costruttore delle apparecchiature e comunque in relazione alle esigenze, per assicurare sempre le prestazioni di smaltimento richieste; d) il progetto, sottoscritto da un tecnico impiantista, dovrà contenere i seguenti elaborati minimi:
i di smaltimento richieste; d) il progetto, sottoscritto da un tecnico impiantista, dovrà contenere i seguenti elaborati minimi: • elaborati grafici (piante, prospetti e sezioni) con la rappresentazione dei locali dell’attività e del contesto circostante , con dimostrazione dell’impossibilità di adottare i sistemi tradizionali di cui ai commi 1- 5; • relazione asseverata da tecnico impiantista che descriva in modo dettagliato le cause dell’impossibilità ad
cui ai commi 1- 5; • relazione asseverata da tecnico impiantista che descriva in modo dettagliato le cause dell’impossibilità ad adottare i sistemi tradizionali di cui ai commi 1 - 5; • relazione tecnica e di calcolo con la descrizione dettagliata delle misure che saranno adottate; • elenco delle apparecchiature e dei dispositivi che verranno installati con le relative caratteristiche; • relazione attestante il rispetto delle norme di prevenzione incendi e di tutela della salute e sicurezza;
ive caratteristiche; • relazione attestante il rispetto delle norme di prevenzione incendi e di tutela della salute e sicurezza; • piano di controllo e manutenzione dell’impianto; 15. Il progetto di cui al precedente comma 14 al solo fine di analizzare l’impossibilità di adottare i sistemi tradizionali dev’essere allegato: • nel caso di interventi edilizi nell’unità immobiliare soggetti a CILA, SCIA, ecc., prima dell’esercizio dell’insediamento dell’attività;
di interventi edilizi nell’unità immobiliare soggetti a CILA, SCIA, ecc., prima dell’esercizio dell’insediamento dell’attività; • nel caso di avvio dell’attività in assenza di interventi edilizi, all’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività o alla SCIA di esercizio dell’attività. 16. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà incaricare l'ARPAV, o Istituti e laboratori specializzati, ad
ttività. 16. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà incaricare l'ARPAV, o Istituti e laboratori specializzati, ad espletare indagini sui gas di scarico, rumore ed inquinamento ambientale, in tal caso tutte le spese sostenute dalla stessa saranno poste a completo carico dei titolari dell’attività. 17. Nel caso venga accertata la fuoriuscita di odori dal locale in cui viene svolta l'attività commerciale o artigianale,
ività. 17. Nel caso venga accertata la fuoriuscita di odori dal locale in cui viene svolta l'attività commerciale o artigianale, derivanti dall'attività di cottura, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 250,00. Alla terza violazione commessa nell’arco temporale di 365 giorni dalla prima violazione è prevista la sospensione dell'attività di cottura fino all'adeguamento delle condizioni di esercizio.
ni dalla prima violazione è prevista la sospensione dell'attività di cottura fino all'adeguamento delle condizioni di esercizio. La sospensione dell'attività di cottura viene disposta anche a seguito di determinazioni degli organi di controllo preposti ad espletare indagini sui gas di scarico, rumore ed inquinamento ambientale, relative all'inidoneità delle misure adottate in alternativa alla canna fumaria.
Art. 3.1.1.5 Ventilazione, areazione ed illuminazione
di scarico, rumore ed inquinamento ambientale, relative all'inidoneità delle misure adottate in alternativa alla canna fumaria. 18. L'inottemperanza al provvedimento di sospensione di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 750,00 nonché la sospensione dell’attività fino all'adeguamento delle condizioni di esercizio. Art. 3.1.1.5 Ventilazione, areazione ed illuminazione
Art. 3.1.1.5 Ventilazione, areazione ed illuminazione
pensione dell’attività fino all'adeguamento delle condizioni di esercizio. Art. 3.1.1.5 Ventilazione, areazione ed illuminazione
- La superficie finestrata dei locali di abitazione, come definiti dall’art. 3.1.1.1 comma 3, lett. a), dovrà rispettare le caratteristiche minime fissate dal D.M. 5 luglio 1975, assicurando in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un’altezza di m. 0,90 dal
luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un’altezza di m. 0,90 dal pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile 2. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico – architettonico, nonché nel caso di
tativo utile 2. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico – architettonico, nonché nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16, purché compensato da impianto di areazione, conformemente alla normativa UNI.
Limena Regolamento Edilizio 58 3. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna. 4. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione, devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato. 5. Oltre alle norme generali (UNI-CIG di cui alla L. 6.12.1971, n. 1083 e D.M.7.6.1973 e ogni successiva modifica ed integrazione) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono.
6.1973 e ogni successiva modifica ed integrazione) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono. 6. La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base al serramento apribile. 7. I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alla quantità di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili alla portata di aria necessaria per l’alimentazione di
di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili alla portata di aria necessaria per l’alimentazione di eventuali modesti processi di combustione ai ricambi d’aria effettivamente realizzabili. 8. Sono vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi non apribili o che non consentano un’aerazione del locale. 9. I locali che la normativa assimila alla residenza quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici, attività
del locale. 9. I locali che la normativa assimila alla residenza quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una adeguata ventilazione naturale devono essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall’art. 9 e seguenti della Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997.
e delle attività previste, rispettando quanto disposto dall’art. 9 e seguenti della Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997. 10. Nel caso di bagni ciechi, l’aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente. 11. I locali di servizio con superficie di almeno 4 mq., che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti di
ittente. 11. I locali di servizio con superficie di almeno 4 mq., che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d’aria necessario in relazione all’uso cui lo spazio è destinato. 12. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l’immissione e l’estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.
one e l’estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale. 13. Nel caso di nuova costruzione, per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il riscontro d’aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, chiostrine, patii, o anche con aperture in copertura. Il riscontro d’aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di
Art. 3.1.1.6 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti
ine, patii, o anche con aperture in copertura. Il riscontro d’aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.). 14. Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 60 mq potranno essere mono affaccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata. Art. 3.1.1.6 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti
Art. 3.1.1.6 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti
nche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata. Art. 3.1.1.6 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti
- Le scale esterne sono ammesse fino ad una altezza massima pari al primo piano di calpestio; al di sopra di tale quota sono consentite unicamente le scale prescritte per ragioni di sicurezza.
- Nelle nuove costruzioni le scale condominiali che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono
i di sicurezza. 2. Nelle nuove costruzioni le scale condominiali che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate ed illuminate direttamente dall’esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq. 1,00 per ogni piano, salvo i casi in cui la prescrizione è in contrasto con le norme di sicurezza per la prevenzione incendi. Potrà essere consentita l’illuminazione e l’aerazione dall’alto a mezzo di lucernario la cui
curezza per la prevenzione incendi. Potrà essere consentita l’illuminazione e l’aerazione dall’alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere di mq 0,40 per ogni piano servito. 3.Nel caso di nuove costruzioni tutte le scale di tipo condominiale che servono più alloggi in fabbricati con tre o più piani abitabili, devono avere rampe e pianerottoli di larghezza non inferiore a m. 1,20. Negli altri casi le rampe di scala e i pianerottoli possono avere larghezza non inferiore a m. 1,10.
za non inferiore a m. 1,20. Negli altri casi le rampe di scala e i pianerottoli possono avere larghezza non inferiore a m. 1,10. 4.Negli interventi sugli edifici esistenti le rampe di scala e i pianerottoli al servizio di non più di due alloggi, possono avere larghezza non inferiore a m. 0,80. 5.Le scale a servizio esclusivamente ai locali accessori e/o di servizio possono avere larghezza non inferiore a 0,80 m.
Limena Regolamento Edilizio 59 6. Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiranno pareti sul vano scala devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l’incolumità delle persone. 7. Nei vani scala è vietato realizzare aperture di finestre per l’aerazione dei locali contigui.
per l’incolumità delle persone. 7. Nei vani scala è vietato realizzare aperture di finestre per l’aerazione dei locali contigui. 8. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita sia alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad un’altezza non inferiore a m 0,90, o a m. 1 qualora il parapetto si affacci nel vuoto. 9. E’ vietata l’apertura delle porte in adiacenza del gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini
l vuoto. 9. E’ vietata l’apertura delle porte in adiacenza del gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,40 se laterale e 1,00 m. se frontale. 10. Le prescrizioni specifiche in merito alle dimensioni ed alle conformazioni sono contenute nella DGRV n. 1428 del 06 settembre 2011. Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici
nella DGRV n. 1428 del 06 settembre 2011. Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011 o suoi aggiornamenti. 11. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.
scluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche. 12. Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta
lla loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. In tutti i casi in cui sia d'obbligo l'ascensore esso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine per i minorati fisici, fatte salve possibili deroghe nel caso di interventi su edifici esistenti. Nel caso in cui il vano ascensore sia
Art. 3.1.1.7 Piani seminterrati e sotterranei
inorati fisici, fatte salve possibili deroghe nel caso di interventi su edifici esistenti. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, debbono essere attuate adeguati sistemi atti a garantire un idoneo isolamento acustico. Art. 3.1.1.7 Piani seminterrati e sotterranei
- I piani seminterrati e i sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere
terranei
- I piani seminterrati e i sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere destinati a locali accessori o di servizio, come definiti dal precedente art. 3.1.1.1 comma 3, lett. b) e c),
- I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l’impiego di
Art. 3.1.1.8 Recupero dei sottotetti ai fini abitativi
zi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l’impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini. 3.Si veda l’art. 3.2.8 qualora il piano interrato o seminterrato sia destinato ad autorimessa. Art. 3.1.1.8 Recupero dei sottotetti ai fini abitativi
- Per i sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019 si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 23
abitativi
- Per i sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019 si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 51 “Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi”.
- Ai fini dell’applicazione della LR 51/2019 si definisce come sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza.
- In ogni caso l’esistenza dovrà essere opportunamente documentata.
no degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza. 3. In ogni caso l’esistenza dovrà essere opportunamente documentata. 4. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti è consentito fermo restando il rispetto dei seguenti parametri: a) l'altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L'altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte
vizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L'altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,60 metri per la relativa superficie utile; gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come
e spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per cento;
Limena Regolamento Edilizio 60 b) il rapporto illuminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo; c) i progetti di recupero devono prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche ed energetiche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
reto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". 5. il recupero dei sottotetti è consentito esclusivamente per l'ampliamento delle unità abitative esistenti e non può determinare un aumento del numero delle stesse. 6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, devono avvenire senza alcuna modificazione della
delle stesse. 6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, devono avvenire senza alcuna modificazione della sagoma dell'edificio esistente, delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde, fatta salva la necessità di inspessire verso l'esterno le falde di copertura per garantire i requisiti di rendimento energetico. 7. Sono fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore comunale per gli edifici soggetti a tutela ai sensi degli
getico. 7. Sono fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore comunale per gli edifici soggetti a tutela ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". 8. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.457/78, art.3 DPR 380/01. 9. Gli interventi di cui sopra sono soggetti a Permesso di Costruire o SCIA alternativa secondo quanto previsto dal
DPR 380/01. 9. Gli interventi di cui sopra sono soggetti a Permesso di Costruire o SCIA alternativa secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/01, e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui all’ Art.16 del DPR 380/01, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe comunali per le opere di nuova costruzione.
Art.16 del DPR 380/01, calcolati sulla volumetria resa abitativa
Art.16 del DPR 380/01, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe comunali per le opere di nuova costruzione. 10. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti restano subordinati al reperimento degli spazi per i parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un mq per ogni 10 mc di costruzione soggetta alla ristrutturazione. In assenza del reperimento degli spazi pertinenziali l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla
e. In assenza del reperimento degli spazi pertinenziali l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi stabilita con apposito provvedimento. 11. La richiesta di Permesso di Costruire o la SCIA alternativa per gli interventi di cui sopra dovrà contenere oltre alla normale documentazione: • Dettagliata documentazione atta a dimostrare la data di esistenza e la regolarità urbanistico-edilizia del sottotetto o mansarda;
ettagliata documentazione atta a dimostrare la data di esistenza e la regolarità urbanistico-edilizia del sottotetto o mansarda; • Calcolo planivolumetrico corredato di elaborati grafici, atto a dimostrare il requisito di rispetto dell’altezza utile media; • Dettagliata dimostrazione di reperimento dei parcheggi pertinenziali anche in rapporto al volume già esistente; 12. Resta comunque fatto salvo il rispetto di tutte le altre normative urbanistico – edilizie, con particolare
me già esistente; 12. Resta comunque fatto salvo il rispetto di tutte le altre normative urbanistico – edilizie, con particolare riferimento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche. 13. Le volumetrie dei sottotetti recuperate ai sensi della Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 51, non sono computabili ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
Art. 3.1.1.9 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei
mbre 2019, n. 51, non sono computabili ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 Art. 3.1.1.9 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
- Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari: a) Pavimenti e pareti attrezzate perimetrali sino ad un’altezza di m 2,00 di regola piastrellate o comunque
istiche particolari: a) Pavimenti e pareti attrezzate perimetrali sino ad un’altezza di m 2,00 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente; b) Essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale; c) Avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone ad esclusione delle stanze da letto;
Limena Regolamento Edilizio 61 d) I locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali comuni di abitazione o di lavoro o da spazi d’uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; 2. L’illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi: a) Negli edifici residenziali che abbiano già un locale con servizi igienici con illuminazione e areazione diretta;
guenti casi: a) Negli edifici residenziali che abbiano già un locale con servizi igienici con illuminazione e areazione diretta; b) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che interessino edifici ricadenti all’interno del Centro Storico o soggetti a specifiche forme di tutela. 3. Per gli edifici non residenziali si richiamano i contenuti della DGRV 27.05.1997 n.1887 “Criteri generali di
Art. 3.1.2 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità am
forme di tutela. 3. Per gli edifici non residenziali si richiamano i contenuti della DGRV 27.05.1997 n.1887 “Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario” e del D.Lgs. 81/2011 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Art. 3.1.2 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici,
Art. 3.1.2.1 Linee generali
ilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione di rifiuti e del consumo di suolo Art. 3.1.2.1 Linee generali
- La materia relativa agli aspetti energetici dell’edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle
enerali
- La materia relativa agli aspetti energetici dell’edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia; di seguito vengono fornite indicazioni progettuali orientate all’ottimizzazione della qualità degli edifici e vengono stabilite misure per la promozione dell'efficienza energetica e del comfort
ottimizzazione della qualità degli edifici e vengono stabilite misure per la promozione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni. 2. Le presenti disposizioni rappresentano il livello minimo per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione
Art. 3.1.2.2 Efficienza energetica della struttura edilizia
truzioni. 2. Le presenti disposizioni rappresentano il livello minimo per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia integrale (con demolizione e ricostruzione) e per le ristrutturazioni così come definite dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. 3. Gli Strumenti Urbanistici possono integrare le presenti disposizioni. Art. 3.1.2.2 Efficienza energetica della struttura edilizia
Art. 3.1.2.2 Efficienza energetica della struttura edilizia
li Strumenti Urbanistici possono integrare le presenti disposizioni. Art. 3.1.2.2 Efficienza energetica della struttura edilizia
- Le prestazioni termiche dell’involucro edilizio del sistema edificio - impianto devono soddisfare i requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia di energia nell’esigenza di: a) ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva; b) mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni.
onsumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva; b) mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni. 2. Al fine di limitare il consumo di energia primaria è necessario minimizzare le perdite di calore per dispersione, limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, massimizzare il rendimento degli impianti e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili. 3. Per quanto riguarda i componenti dell’involucro è necessario:
ento degli impianti e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili. 3. Per quanto riguarda i componenti dell’involucro è necessario: a) definire una strategia complessiva di isolamento termico; b) scegliere i materiali, tenendo conto delle caratteristiche degli stessi, della permeabilità al vapore e della loro compatibilità ambientale anche in relazione allo smaltimento a fine vita; c) procedere in conformità alla normativa tecnica vigente alla verifica dell’assenza del rischio della formazione
o a fine vita; c) procedere in conformità alla normativa tecnica vigente alla verifica dell’assenza del rischio della formazione di muffe, e all’assenza di condensazioni interstiziali; d) utilizzare compatibilmente con le disposizioni urbanistiche e il contesto di tutela ambientale tecnologie di climatizzazione passiva quali ad esempio coperture e pareti a verde e/o ventilazione naturale.
Limena Regolamento Edilizio 62 4. Tutte le caratteristiche fisico – tecniche - prestazionali dei materiali isolanti dovranno essere certificate da parte di Istituti notificati dagli stati membri alla UE; i materiali impiegati nella costruzione dovranno quindi presentare la marcatura CE. 5. Al termine dei lavori, deve essere inoltrata al SUAP/SUE, la dichiarazione di fine lavori contenente l’asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica sul contenimento
Art. 3.1.2.3 Indicazioni progettuali per l’ottimizzazione delle prestazioni ener
i contenente l’asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica sul contenimento del consumo energetico, a cura della direzione lavori o del responsabile dei lavori. Art. 3.1.2.3 Indicazioni progettuali per l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici
- La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di sostituzione edilizia e di
degli edifici
- La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche. La conformazione dell’edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all’origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l’esterno.
dente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all’origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l’esterno. 2. In tutti i casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza
sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica e la ventilazione naturale. L’orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve,
armio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve, ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l’orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato
iva. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati. Qualora non sia possibile l’ottenimento dei requisiti raccomandati dovrà essere opportunamente motivata dal tecnico progettista l’impossibilità tecnica o di altra natura. 3. Nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione
ltra natura. 3. Nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l’oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, ecc.). Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi etc.) devono risultare congrue all’orientamento delle facciate su
mature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi etc.) devono risultare congrue all’orientamento delle facciate su cui vengono installate; i dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali.
la stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali. 4. Nella progettazione degli edifici è consigliato ed incentivato perseguire elevati coefficienti di sfasamento dell’onda termica. 5. L’illuminazione naturale degli spazi chiusi deve essere tale da assicurare condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo, per quanto possibile, il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. A tale fine la progettazione
benessere visivo, riducendo, per quanto possibile, il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. A tale fine la progettazione dovrà essere volta a: a) utilizzare, soprattutto in edifici pubblici, del terziario e produttivi, tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale; b) prevedere l’orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili), nelle nuove costruzioni, entro un settore ± 45° dal sud geografico, anche allo scopo di
e da pranzo, cucine abitabili e simili), nelle nuove costruzioni, entro un settore ± 45° dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare; c) limitare l’utilizzo della sola illuminazione artificiale per bagni, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie, o altri locali accessori; d) consentire soluzioni tecniche diverse, in relazione all’utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce,
accessori; d) consentire soluzioni tecniche diverse, in relazione all’utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli stessi risultati (per esempio l’adozione di sistemi che possano guidare verso il basso e l’interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la creazione di condotti di luce nelle zone interne);
il basso e l’interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la creazione di condotti di luce nelle zone interne); e) adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli spazi interni al fine di minimizzare l’assorbimento della radiazione luminosa. 6. Per gli edifici di nuova costruzione con copertura piana è raccomandata e incentivata la realizzazione di tetti e pareti verdi compatibilmente al contesto urbano; a tale fine si intendono:
Limena Regolamento Edilizio 63 a) per tetti verdi o coperture a verde, le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali puntuali e caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno in relazione con il contesto territoriale. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve
icolare uno strato colturale opportuno in relazione con il contesto territoriale. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l’accesso per la manutenzione; b) per parete verde, un fronte edilizio ricoperto da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate indirettamente alla muratura tramite adeguati supporti di sostegno. L'utilizzo delle pareti verdi verticali è finalizzato oltreché alla riduzione dei consumi energetici anche al miglioramento del microclima circostante.
verdi verticali è finalizzato oltreché alla riduzione dei consumi energetici anche al miglioramento del microclima circostante. 7. Per la realizzazione degli edifici è raccomandato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificate da
parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura
Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificate da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE. 8. È raccomandato il ricorso a sistemi domotici. 3.1.2.3a Prestazione energetica degli edifici: Edifici NZEB
- A partire dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti sottoposti ristrutturazioni
NZEB
- A partire dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti sottoposti ristrutturazioni importanti di primo livello dovranno essere edifici ad energia quasi zero.
- Per edifici ad energia quasi zero si intendono gli edifici in cui il fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. 3.Il termine NZEB, acronimo di Nearly Zero Energy Building, viene utilizzato per definire un edificio il cui consumo energetico è quasi pari a zero. Gli NZEB, quindi, sono edifici ad elevatissima prestazione che riducono il più possibile i consumi per il loro funzionamento e l’impatto nocivo sull’ambiente. Questo vuol dire che la domanda energetica
l più possibile i consumi per il loro funzionamento e l’impatto nocivo sull’ambiente. Questo vuol dire che la domanda energetica per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria ed elettricità è davvero molto bassa. 4. Tali edifici dovranno rispettare le disposizioni del D.Lgs. 192/2005 ed i relativi decreti attuativi, in particolare il D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
particolare il D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” e ss.mm.ii. ed il D.M. 19 giugno 2017 “Piano d’Azione Nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero” e ss.mm.ii. 5. Sono escluse dall’applicazione dei requisiti minimi le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a quasi zero” e ss.mm.ii. 5. Sono escluse dall’applicazione dei requisiti minimi le seguenti categorie di edifici e di impianti: • gli immobili di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale individuati dalla pianificazione urbanistica nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici;
alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici; • edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; • fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a mq. 50; • gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,
i di climatizzazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, e altri edifici a questi equiparabili; • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. 6. Sono inoltre esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di ripristino
religiose. 6. Sono inoltre esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura) o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
Art. 3.1.2.4 Impianti di riscaldamento
e disperdente lorda complessiva dell’edificio, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti. Art. 3.1.2.4 Impianti di riscaldamento
- Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento si forniscono le seguenti indicazioni: a) nel caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione è raccomandata e incentivata la realizzazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura.
Limena Regolamento Edilizio 64 b) negli edifici di nuova costruzione, in quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale e per quelli oggetto di riqualificazione dell’intero sistema impiantistico, nell’ambito di aree in presenza di reti di teleriscaldamento, se la distanza tra l’edificio in progetto e la rete di teleriscaldamento esistente è inferiore a 100 m, è fatto obbligo di allacciamento, fatti salvi impedimenti tecnici debitamente motivati nella relazione tecnica
Art. 3.1.2.5 Fonti energetiche rinnovabili
nferiore a 100 m, è fatto obbligo di allacciamento, fatti salvi impedimenti tecnici debitamente motivati nella relazione tecnica contenente anche eventuale analisi costi/benefici redatta per il caso di specie, e nei casi di edifici che fanno utilizzo esclusivo di fonti rinnovabili. Art. 3.1.2.5 Fonti energetiche rinnovabili
- Si intende energia da fonti energetiche rinnovabili quella di origine non fossile, vale a dire energia eolica, solare,
Art. 3.1.2.6 Pannelli fotovoltaici / solari
vabili
- Si intende energia da fonti energetiche rinnovabili quella di origine non fossile, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
- L’obbligo di integrazione con tecnologia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è disciplinato dal D.lgs 28/2011. Art. 3.1.2.6 Pannelli fotovoltaici / solari
Art. 3.1.2.6 Pannelli fotovoltaici / solari
esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è disciplinato dal D.lgs 28/2011. Art. 3.1.2.6 Pannelli fotovoltaici / solari
- I pannelli fotovoltaici e i collettori solari termici, possono essere di tipo integrato (inseriti strutturalmente nell’edificio), semi-integrato (complanari alla struttura edilizia) o non integrato (pensiline, pergolati).
- I pannelli solari, fotovoltaici e gli altri sistemi, devono essere installati con soluzioni architettonicamente inserite
Art. 3.1.2.7 Serre solari bioclimatiche
ti). 2. I pannelli solari, fotovoltaici e gli altri sistemi, devono essere installati con soluzioni architettonicamente inserite nel progetto edilizio secondo le indicazioni della strumentazione urbanistica vigente. Art. 3.1.2.7 Serre solari bioclimatiche
- Si richiamano i contenuti dell’art. 5 della L.R.V. 14/09 e ss.mm.ii. e la DGRV n. 1781 dell’8.11.2011 e quanto disposto dall’art. 3.6.2 del presente regolamento. Art. 3.1.2.8 Contenimento dei consumi idrici
Art. 3.1.2.8 Contenimento dei consumi idrici
n. 1781 dell’8.11.2011 e quanto disposto dall’art. 3.6.2 del presente regolamento. Art. 3.1.2.8 Contenimento dei consumi idrici
- Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, con le specifiche indicate dal gestore del servizio idrico è obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per
l’installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l’approvvigionamento sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario. 2. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE. secondo le indicazioni del gestore del servizio idrico.
verso l’applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE. secondo le indicazioni del gestore del servizio idrico. 3. Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l’adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua. Per gli edifici adibiti ad attività collettive quali ad
i idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua. Per gli edifici adibiti ad attività collettive quali ad esempio, ma non esaustivamente, impianti sportivi o attività industriali ed assimilabili dotate di spogliatoi e servizi docce è raccomandata oltre alle prescrizioni di cui sopra l’installazione di rubinetti temporizzati o dispositivi a controllo elettronico. 4. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma nel caso di rifacimento
trollo elettronico. 4. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario. 5. Con le eventuali specifiche indicazioni fornite dal gestore del servizio idrico, negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata
ione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 200 mq, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale o la pulizia dei cortili o dei passaggi o per i sanitari. Le coperture
degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale o la pulizia dei cortili o dei passaggi o per i sanitari. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di
Limena Regolamento Edilizio 65 canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate. 6. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a 0,5 mc per ogni 30 mq di superficie delle coperture degli stessi. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di
ni 30 mq di superficie delle coperture degli stessi. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere
Art. 3.1.2.9 Sistemi di illuminazione
usi suddetti. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente e del gestore del servizio idrico. Art. 3.1.2.9 Sistemi di illuminazione
- Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano l’intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di
interventi su edifici che prevedano l’intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione residenziale e assimilabili è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza. b) parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale.
gli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza. b) parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale. c) utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dal regolamento UE 874/2012) 2. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli edifici non residenziali con esclusione
enti su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza. b) installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità
ne di sicurezza. b) installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo; c) utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti. 3. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è
erventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza. 4. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su
di sicurezza. 4. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione esterno in tutte le categorie di edifici è obbligatorio: a) utilizzare interruttori crepuscolari; b) utilizzare apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico dotati di lampade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale.
Art. 3.1.2.10 Requisiti acustici passivi
pade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale. 5. Devono essere rispettati i contenuti dell’art. 9 della L.R 7.08.2009 n.17. Art. 3.1.2.10 Requisiti acustici passivi
- In materia si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 42/17 e s.m.i. e al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
- I nuovi interventi edilizi e in fase di PUA dovranno prevedere tra gli elaborati progettuali la valutazione dell’impatto acustico.
Art. 3.1.2.11 Relazione tecnica di valutazione energetica-ambientale
nuovi interventi edilizi e in fase di PUA dovranno prevedere tra gli elaborati progettuali la valutazione dell’impatto acustico. Art. 3.1.2.11 Relazione tecnica di valutazione energetica-ambientale
Limena Regolamento Edilizio 66
- Relativamente agli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, le analisi e le valutazioni di cui all’art. 3.1.2 e seguenti del presente titolo dovranno essere esplicitate e descritte in un’apposita “Relazione tecnica di valutazione energetico - ambientale” redatta da professionista abilitato che dimostri e attesti l’avvenuta applicazione delle indicazioni regolamentari o le motivazioni tecnico economiche per
Art. 3.1.2.12 Attestato di Qualificazione Energetica e modalità di controllo
abilitato che dimostri e attesti l’avvenuta applicazione delle indicazioni regolamentari o le motivazioni tecnico economiche per cui tali indicazioni regolamentari non sono applicabili. Art. 3.1.2.12 Attestato di Qualificazione Energetica e modalità di controllo
- Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal D.Lgs. 192/2005 nella relazione
motecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal D.Lgs. 192/2005 nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve inoltrare per il tramite del SUAP/SUE al Comune, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici
are per il tramite del SUAP/SUE al Comune, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di titolo abilitativo. 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’Attestato di Qualificazione Energetica dell’edificio come realizzato, devono essere
elazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’Attestato di Qualificazione Energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al Comune per il tramite del SUAP/SUE contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. II Comune, ai fini del rispetto delle prescrizioni indicate nel D.Lgs. 192/2005, prevede a campione degli
tazione asseverata. 3. II Comune, ai fini del rispetto delle prescrizioni indicate nel D.Lgs. 192/2005, prevede a campione degli accertamenti e ispezioni in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. Il Comune si riserva di esplicare tale l’attività di controllo a campione avvalendosi della struttura comunale competente, di
- Il Comune si riserva di esplicare tale l’attività di controllo a campione avvalendosi della struttura comunale competente, di soggetti esterni qualificati e indipendenti, o società regionali appositamente incaricate ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs 192/2005, attraverso le seguenti modalità: • verifiche sulla corrispondenza dei requisiti prestazionali ed il progetto dichiarati in fase di richiesta;
seguenti modalità: • verifiche sulla corrispondenza dei requisiti prestazionali ed il progetto dichiarati in fase di richiesta; • visite ispettive, durante l’esecuzione dei lavori, per la verifica della regolare esecuzione delle opere ed il rispetto del progetto approvato; • controllo di conformità della certificazione a campione. 4. A fine lavori, contestualmente alla richiesta di agibilità, il direttore dei lavori certifica, attraverso apposita
campione. 4. A fine lavori, contestualmente alla richiesta di agibilità, il direttore dei lavori certifica, attraverso apposita documentazione fotografica e documentale, sotto la propria responsabilità, la conformità dei materiali, dei sistemi tecnologici e degli impianti realizzati, rispetto al progetto approvato e all’Attestato di Qualificazione Energetica asseverato. La documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato
zione Energetica asseverato. La documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, dovrà riportare foto riguardanti la posa degli isolamenti e degli impianti, come di seguito indicato:
- vista d’insieme della superficie oggetto d’intervento ante-operam;
- vista di dettaglio della struttura oggetto d’intervento ante-operam, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;
a struttura oggetto d’intervento ante-operam, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;
- vista di dettaglio in fase di posa in opera del materiale isolante, prima dell’intonacatura;
- vista di dettaglio del pannello isolante, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore;
- vista d’insieme in fase di lavorazione della superficie oggetto di intervento, con il materiale isolante posato;
lo spessore;
- vista d’insieme in fase di lavorazione della superficie oggetto di intervento, con il materiale isolante posato;
- vista d’insieme della superficie oggetto d’intervento, a lavoro concluso (post-operam);
- vista di dettaglio post-operam della struttura oggetto d’intervento, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;
- le schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico;
Art. 3.1.3 Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici
le schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico;
- vista d’insieme di ciascuno degli impianti (centrale termica, generatori, pannelli solari, sistema di accumulo termico, etc.). Art. 3.1.3 Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici
- Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva
edifici
- Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire.
- Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti
costruire. 2. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che
Limena Regolamento Edilizio 67 permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. 3. Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire. Per punto
ligo si applica, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
a connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 4. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto
Art. 3.1.4 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggett
a". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64- 100/1, 2 e 3. Art. 3.1.4 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
- Al fine di favorire il recupero e riuso, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente consistenti nell’esecuzione dei lavori di:
e di favorire il recupero e riuso, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente consistenti nell’esecuzione dei lavori di:
- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- mutamento di destinazione d’uso su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:
- costruito prima del DM 5.07.1975;
- con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l’adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo;
i sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l’adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo;
- con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.lgs 42/2004; i parametri di cui agli Artt. 3.1.1.2, 3.1.1.3 e 3.1.1.4 non sono obbligatori qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione complessiva in termini di qualità degli spazi.
Art. 3.1.5 Incentivi finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico
atori qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione complessiva in termini di qualità degli spazi. 2. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.). Art. 3.1.5 Incentivi finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici,
Art. 3.1.5 Incentivi finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico
li, ricettive, ecc.). Art. 3.1.5 Incentivi finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
- Ai sensi dell’art.17 del DPR 380/01, al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione
a, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. 2. Per gli edifici che conseguano almeno la classificazione energetica A.2, non sono computate nella determinazione
originaria. 2. Per gli edifici che conseguano almeno la classificazione energetica A.2, non sono computate nella determinazione dei parametri urbanistico-edilizi le seguenti parti di edificio espressamente finalizzate all’ottenimento del comfort ambientale e del risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell’isolamento termo-acustico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda:
erso il miglioramento dell’isolamento termo-acustico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda: a) I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e altrettanti di centimetri 25 per quelli orizzontali intermedi, ai sensi
entimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e altrettanti di centimetri 25 per quelli orizzontali intermedi, ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 30.07.1996 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica e di inerzia termica” e successiva DGRV n. 1781 del 08.11.2001.
erseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica e di inerzia termica” e successiva DGRV n. 1781 del 08.11.2001. b) Le serre solari, di cui all’art. 3.6.2 del presente regolamento, non riscaldate disposte nei fronti da sud est a sud ovest, con superficie esterna vetrata per almeno il settanta per cento; la dimensione delle serre non può superare il 15 per cento della superficie utile complessiva delle unità abitative realizzate; gli spazi ricavati
e serre non può superare il 15 per cento della superficie utile complessiva delle unità abitative realizzate; gli spazi ricavati non possono essere destinati a locali abitabili.
Limena Regolamento Edilizio 68 c) I sistemi di conduzione della luce (camini di luce, guide di luce), che permettono di condurre la luce dall’esterno fino all’ambiente da illuminare, nonché i sistemi di schermatura ed ombreggiamento delle facciate degli edifici nei mesi estivi. d) I sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare, sempreché correlati
rre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici. e) Le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.
aici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp. 3. Le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e degli impianti di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono quelle stabilite nel provvedimento della Giunta regionale emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo
Art. 3.1.6 Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del
ma 3, della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”. Art. 3.1.6 Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon Nelle more dell’approvazione delle linee guida del Piano Regionale si applicano le seguenti disposizioni e cautele:
io gas radon Nelle more dell’approvazione delle linee guida del Piano Regionale si applicano le seguenti disposizioni e cautele:
- Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon in tutti gli edifici di nuova costruzione, in assenza di locali cantinati o sotterranei, l’edificio deve essere munito di idoneo vespaio con superficie di aerazione libera, al netto di eventuali griglie, non inferiore ad 1/1000 della superficie in pianta del vespaio stesso uniformemente
zione libera, al netto di eventuali griglie, non inferiore ad 1/1000 della superficie in pianta del vespaio stesso uniformemente distribuito, in modo che si realizzi la circolazione dell’aria e deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato. 2. In particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale o
e l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale o dell’insieme dei locali di servizio, realizzando il riscontro d’aria, pellicole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle Raccomandazioni europee, recepiti e individuati attraverso il monitoraggio effettuato dall'Ente preposto (ARPA).
Art. 3.1.7 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee
nsigliati dalle Raccomandazioni europee, recepiti e individuati attraverso il monitoraggio effettuato dall'Ente preposto (ARPA). Art. 3.1.7 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”)
- I progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla segnalazione/comunicazione di
vono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla segnalazione/comunicazione di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza ai sensi dell’art. 79 bis) della L.R. 61/85 e ss.mm.ii “Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il
nsi dell’art. 79 bis) della L.R. 61/85 e ss.mm.ii “Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. 2. Per l’applicazione di tali misure preventive e protettive si rinvia alla consultazione della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 97 del 31.01.2012 di “Approvazione note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis
zione di Giunta Regionale del Veneto n. 97 del 31.01.2012 di “Approvazione note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”.
eventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”. 3. Qualora si preveda l’installazione di impianti fotovoltaici o salari termici sulla copertura dei fabbricati, sarà resa necessaria l’installazione di idonee misure preventive e protettive che consentano l’accesso, il transito pe l’esecuzione dei lavori di manutenzione e pulizia periodica degli stessi.
Art. 3.1.8 Prescrizioni per le sale da gioco e per l’istallazione di apparecchia
e protettive che consentano l’accesso, il transito pe l’esecuzione dei lavori di manutenzione e pulizia periodica degli stessi. Art. 3.1.8 Prescrizioni per le sale da gioco e per l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito
- Si applica quanto previsto dalla Legge Regionale 10 settembre 2019, n. 38 “ Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico” e dall’art. 61 e 62 del vigente regolamento di Polizia Urbana a
a prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico” e dall’art. 61 e 62 del vigente regolamento di Polizia Urbana a riguardo dell’apertura di sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco.
Art. 3.2.1 Disposizioni comuni per la realizzazione di spazi aperti, pubblici o
Limena Regolamento Edilizio 69 Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Art. 3.2.1 Disposizioni comuni per la realizzazione di spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
- Per la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al presente Capo II, per quanto pertinenti, dovranno essere applicati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) in vigore alla data di presentazione del progetto. I CAM sono
Art. 3.2.2 Strade
nenti, dovranno essere applicati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) in vigore alla data di presentazione del progetto. I CAM sono adottati con specifici Decreti Ministeriali per i diversi settori merceologici e sono volti ad indirizzare le pubbliche amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti e servizi migliori sotto il profilo ambientale. Art. 3.2.2 Strade
Art. 3.2.2 Strade
i fornendo l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti e servizi migliori sotto il profilo ambientale. Art. 3.2.2 Strade
- Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare adeguate caratteristiche prestazionali alle opere stradali secondo i seguenti principi:
- la nuova viabilità deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento;
rrettamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento;
- non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi ecc..), ma nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece usi impropri degli spazi;
- la viabilità d’accesso deve essere dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, eventualmente separate
ri degli spazi;
- la viabilità d’accesso deve essere dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, eventualmente separate dell’insediamento mediante opportune barriere antirumore (realizzate preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetali) realizzata impiegando materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche);
iminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche);
- le strade residenziali e di distribuzione interna siano progettate secondo criteri di “traffic calming” (moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell’incolumità di pedoni e ciclisti.
- gli elementi strutturali e formali della strada devono essere diversificati a seconda del contesto ambientale in cui
ciclisti.
- gli elementi strutturali e formali della strada devono essere diversificati a seconda del contesto ambientale in cui si trovano. L’uso della segnaletica orizzontale e verticale, degli elementi di arredo e del tipo di pavimentazione deve indurre l’utenza a riconoscere la funzione urbana della strada, e di conseguenza la presenza di un contesto ambientale diverso da quello precedentemente attraversato.
ione urbana della strada, e di conseguenza la presenza di un contesto ambientale diverso da quello precedentemente attraversato. 2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante degli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal D.M. 05/11/2001 – norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
tiche dimensionali e geometriche stabilite dal D.M. 05/11/2001 – norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. 3. Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla relativa destinazione d’uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali dovranno fare
e dalla relativa destinazione d’uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria F in ambito urbano. 4. Nelle aree produttive la larghezza della corsia nelle strade di distribuzione non deve essere inferiore a m 3,50. 5. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati a mezzo di intervento edilizio diretto o Piano Urbanistico
re a m 3,50. 5. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati a mezzo di intervento edilizio diretto o Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato che interessino il sistema della viabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, ecc..), devono essere messi in atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche geometriche della strada esistente secondo specifici parametri in relazione alle diverse categorie di strada.
le caratteristiche geometriche della strada esistente secondo specifici parametri in relazione alle diverse categorie di strada. 6. Sono interventi di ristrutturazione viaria:
Limena Regolamento Edilizio 70
- l’allargamento del sedime stradale esistente per l’arretramento delle recinzioni e dei passi carrai e per l’inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc.;
- il restringimento del sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni ed il ciglio asfaltato al fine dell’inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc…
iglio asfaltato al fine dell’inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc… 7. Nei casi di costruzione di strade a fondo cieco, al termine di dette strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi ed il cui diametro non deve essere inferiore a m 12 per i tessuti residenziali e m 25 per i tessuti ove insistono attività produttive.
cui diametro non deve essere inferiore a m 12 per i tessuti residenziali e m 25 per i tessuti ove insistono attività produttive. 8. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il percorso a cui sono funzionali, deve essere realizzato rispettando le norme della L. 13/89 e dei D.M. n. 236/89 e n. 503/96, in modo da non comportare ostacoli alla
essere realizzato rispettando le norme della L. 13/89 e dei D.M. n. 236/89 e n. 503/96, in modo da non comportare ostacoli alla percorribilità per la generalità delle persone. 9. Le pavimentazioni delle strade vanno realizzate in asfalto; qualora parte della carreggiata sia utilizzata come pista ciclabile, quest’ultima dovrà essere preferibilmente differenziata con l’impiego di asfalto pigmentato o con altro materiale concordato con l’Amministrazione Comunale.
Art. 3.2.3 Portici pubblici o ad uso pubblico
eferibilmente differenziata con l’impiego di asfalto pigmentato o con altro materiale concordato con l’Amministrazione Comunale. 10. Per ambiti e progettazioni specifiche possono essere utilizzati: materiale lapideo o masselli in calcestruzzo (preferibilmente di forma e colore appositamente indicati per ambientazioni di carattere storico). Art. 3.2.3 Portici pubblici o ad uso pubblico
- I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di passaggio pubblico, devono essere costruiti ed ultimati in ogni
bblico
- I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di passaggio pubblico, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. I rapporti tra pubblico e privato devono essere regolamentati da specifico atto notarile con riguardo particolare alla gestione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- La progettazione dovrà favorire la continuità dei percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate, avendo cura
aordinaria. 2. La progettazione dovrà favorire la continuità dei percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche. 3. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere realizzato con materiale riconosciuto idoneo dal Comune e comunque rispondente alle disposizioni tecniche di norma adottate dall’Amministrazione comunale.
iconosciuto idoneo dal Comune e comunque rispondente alle disposizioni tecniche di norma adottate dall’Amministrazione comunale. 4. Nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere individuati nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito. Sono a carico del proprietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti
prietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune, al quale spettano gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica. 5. L’ampiezza dei portici di uso pubblico, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo se sporgenti dal muro, non può - di norma - essere minore di m 3,00, mentre l’altezza
Art. 3.2.4 Piste ciclabili
il filo del muro o delle vetrine di fondo se sporgenti dal muro, non può - di norma - essere minore di m 3,00, mentre l’altezza non deve essere inferiore a m 3,00, salvo casi particolari dove le dimensioni dorranno essere concordate con il Comune. Art. 3.2.4 Piste ciclabili
- La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le direttive contenute negli appositi piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente.
appositi piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente. 2. I tracciati ciclabili, per quanto tecnicamente possibile, devono essere orientati a favorire sul suolo urbano l’uso della bicicletta, quale mezzo di trasporto individuale alternativo a quello motorizzato.
Limena Regolamento Edilizio 71 3. Le dimensioni ed il calibro, nel rispetto delle suddette prescrizioni, deve tenere conto della gerarchia degli assi viari e del traffico previsto, in modo da favorirne l’efficienza in relazione alle condizioni d’uso. 4. I percorsi della viabilità ciclabile, qualora indicati nelle planimetrie dello strumento di pianificazione, costituiscono una maglia coerente con i principali flussi della mobilità urbana e realizzabile anche per stralci.
ianificazione, costituiscono una maglia coerente con i principali flussi della mobilità urbana e realizzabile anche per stralci. 5. Dette infrastrutture dovranno avere larghezza minima non inferiore a m 1,50 se per un solo senso di marcia e m 2,50 se bidirezionale in ogni caso adeguarsi alle norme tecniche di rango superiore. 6. Nei casi in cui i percorsi siano destinati anche alla viabilità pedonale, le larghezze sopra indicate dovranno essere
eriore. 6. Nei casi in cui i percorsi siano destinati anche alla viabilità pedonale, le larghezze sopra indicate dovranno essere incrementate in base alla sicurezza della circolazione ed ai livelli di traffico nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e ss.mm.ii. 7. I percorsi ciclabili e/o ciclopedonali possono essere autonomi, se separati dalla viabilità motorizzata a mezzo di aiuole, fossati, zone verdi, separatori ecc.. ovvero percorsi a bordo strada quando individuati da apposita
torizzata a mezzo di aiuole, fossati, zone verdi, separatori ecc.. ovvero percorsi a bordo strada quando individuati da apposita segnaletica sulla carreggiata stradale. 8. Nelle aree urbane è comunque suggerita o preferibile la soluzione del percorso ciclopedonale separato dalla sede veicolare a mezzo di una fascia sistemata a verde o con alberature. 9. Nella progettazione e realizzazione delle ciclopiste pedonali vanno sempre valutate le possibilità di collegamento
lberature. 9. Nella progettazione e realizzazione delle ciclopiste pedonali vanno sempre valutate le possibilità di collegamento con la rete dei percorsi già esistenti o di possibile realizzazione, con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei servizi pubblici e dei servizi presenti nell’area. 10. Nella progettazione degli spazi pubblici e delle aree per parcheggio devono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli.
Art. 3.2.5 Aree per parcheggio
progettazione degli spazi pubblici e delle aree per parcheggio devono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli. 11. La pavimentazione delle piste ciclabili, degli incroci e degli attraversamenti deve essere differenziata da quella delle sedi stradali destinate al traffico carrabile. 12. Le piste ciclabili devono essere sempre dotate di segnaletica orizzontale e verticale ed adeguatamente illuminate. Art. 3.2.5 Aree per parcheggio
Art. 3.2.5 Aree per parcheggio
i devono essere sempre dotate di segnaletica orizzontale e verticale ed adeguatamente illuminate. Art. 3.2.5 Aree per parcheggio
- I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra. I parcheggi scoperti devono essere sempre alberati, nel rispetto delle direttive e prescrizioni fornite dal
e corsie di manovra. I parcheggi scoperti devono essere sempre alberati, nel rispetto delle direttive e prescrizioni fornite dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, ponendo a dimora essenze appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l’ombreggiamento delle aree di sosta durante la stagione estiva; si dovrà avere cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l’uso delle automobili.
cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l’uso delle automobili. 2. Il Comune potrà indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche. 3. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti
cologiche. 3. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno- disabili.
Limena Regolamento Edilizio 72 4. Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi devono avere larghezza non inferiore a m 6,00. 5. Le vetture in sosta non devono pregiudicare la buona visibilità specialmente in corrispondenza degli incroci stradali per cui gli spazi a parcheggio in linea non possono essere posizionati a distanza inferiore a m 6,00 dall’intersezione misurata dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale.
i a distanza inferiore a m 6,00 dall’intersezione misurata dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale. 6. Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniera tale che non sia possibile, in uscita dal parcheggio, la manovra in retromarcia nel flusso della viabilità. Soluzioni diverse possono essere valutate nel caso di strade a fondo cieco. 7. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale.
cieco. 7. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale. 8. Le aree di sosta ed i cortili destinati a parcheggio devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto delle vigenti norme adottando tutte le precauzioni per evitare l’erosione dei terreni e versanti. 9. Ogni singola unità edilizia deve disporre di una superficie destinata a parcheggio ricavata nella stessa costruzione
ersanti. 9. Ogni singola unità edilizia deve disporre di una superficie destinata a parcheggio ricavata nella stessa costruzione o all’interno del lotto oppure anche in aree non appartenenti al lotto di intervento, ma comunque posto ad una distanza tale da servire al lotto stesso e comunque con la creazione di apposito vincolo pertinenziale. Detta superficie non dovrà essere inferiore a quanto previsto dall’art. 41-sexies della L. 1150/1942 introdotto dall’art. 18
le. Detta superficie non dovrà essere inferiore a quanto previsto dall’art. 41-sexies della L. 1150/1942 introdotto dall’art. 18 della L. 765/1967 e successivamente modificato dall’art. 2 della L. 24/03/1989, n. 122 che prevede la superficie di 1 mq. ogni 10 mc. lordi di costruzione. 10. Per ogni nuova unità abitativa dovrà essere garantita la realizzazione di n. 2 posti auto di cui almeno uno coperto, per una superficie complessiva non inferiore a 30 mq.
e garantita la realizzazione di n. 2 posti auto di cui almeno uno coperto, per una superficie complessiva non inferiore a 30 mq. 11. Gli interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, lett. d, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii., compresa la demolizione e ricostruzione ed il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, nonché negli interventi che comportino la creazione di nuove unità immobiliari sia derivanti da cambio di destinazione d'uso sia da frazione di
terventi che comportino la creazione di nuove unità immobiliari sia derivanti da cambio di destinazione d'uso sia da frazione di unità residenziali esistenti, restano subordinati al reperimento degli spazi a parcheggio in misura non inferiore a mq 1,00 per ogni 10,00 mc. lordi di costruzione soggetta a ristrutturazione, esclusivamente per le unità realizzate in aggiunta a quelli esistenti. 12. Potranno essere previsti aree a parcheggio di uso pubblico il cui uso è subordinato da apposita convenzione da
li esistenti. 12. Potranno essere previsti aree a parcheggio di uso pubblico il cui uso è subordinato da apposita convenzione da sottoscrivere a favore dell’Amministrazione Comunale che ne vincola la destinazione d’uso nonché la durata. La convenzione dovrà inoltre contenere adeguati elaborati grafici che individuano le aree soggette a vincolo. 13. Per le attività diverse da quelle residenziali, la quantificazione delle aree a parcheggio viene fatto riferimento alle specifiche normative vigenti.
se da quelle residenziali, la quantificazione delle aree a parcheggio viene fatto riferimento alle specifiche normative vigenti. 14. I nuovi parcheggi sulle aree produttive e/o commerciali dovranno prevedere appositi spazi per gli stalli dei mezzi autoarticolati. 15. Nel caso di collocazione di mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio si rimanda a quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità dal regolamento per la disciplina
Art. 3.2.6 Piazze e aree pedonalizzate
sto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità dal regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico e dal Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e ss.mm.ii. . Art. 3.2.6 Piazze e aree pedonalizzate
Limena Regolamento Edilizio 73
- La progettazione delle aree aperte pavimentate pubblici o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della città pubblica e della vita urbana, curando la omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale.
izione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale. 2. Gli spazi devono essere delimitati sui lati da elementi (edifici, muri) correttamente dimensionati in base all’ampiezza dello spazio aperto ed organizzati in maniera da permettere diversi usi grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell’illuminazione, del verde e dell’arredo: si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta ecc..
e, dell’illuminazione, del verde e dell’arredo: si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta ecc.. 3. I flussi del traffico veicolare generalmente non devono interferire con tali spazi. 4. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda l’assenza, o la riduzione al minimo (max 2,50 cm) dei
l superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda l’assenza, o la riduzione al minimo (max 2,50 cm) dei dislivelli, l’utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell’acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici.
discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici. 5. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare l’acqua in determinati punti di raccolta: caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle acque meteoriche. 6. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi bimbi, elementi
meteoriche. 6. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi bimbi, elementi della pubblica illuminazione ecc..) partecipano alla valorizzazione e all’immagine degli spazi scoperti pubblici e di uso pubblico, la scelta degli elementi di arredo va concordata con l’amministrazione comunale. 7. La pavimentazione dei percorsi viene realizzata in modo da favorire l’accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi
Art. 3.2.7 Passaggi pedonali e marciapiedi
comunale. 7. La pavimentazione dei percorsi viene realizzata in modo da favorire l’accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni dell’ambiente pedonale, adottando soluzioni prive di barriere architettoniche. 8. Le panche e i sedili sono disposti in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi per favorire occasioni di aggregazione, incontri e la conversazione. Art. 3.2.7 Passaggi pedonali e marciapiedi
Art. 3.2.7 Passaggi pedonali e marciapiedi
uppi di elementi per favorire occasioni di aggregazione, incontri e la conversazione. Art. 3.2.7 Passaggi pedonali e marciapiedi
- Tutte le vie di nuova formazione, con esclusione della viabilità autostradale, sovracomunale e primaria, dovranno essere munite di marciapiede e di passaggi pedonali pubblici, realizzati in conformità al presente regolamento ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
blici, realizzati in conformità al presente regolamento ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 2. Negli ambiti extraurbani va favorita, in alternativa al marciapiede, la realizzazione di percorsi protetti, finalizzati a garantire la sicurezza della mobilità debole e pedonale. 3. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la viabilità pubblica l’Amministrazione, attraverso i competenti
donale. 3. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la viabilità pubblica l’Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico dei proprietari dell’area, indicando allo stesso tempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive. 4. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere
le modalità costruttive. 4. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di m 1,50 e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione (e ss.mm.ii.) oltre che della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 5. In area urbana, laddove sia prevalente la presenza di fronti commerciali e/o direzionali e la dimensione degli
chitettoniche. 5. In area urbana, laddove sia prevalente la presenza di fronti commerciali e/o direzionali e la dimensione degli spazi stradali esistenti o di progetto lo consenta, la larghezza minima del marciapiede dovrà essere di m 2,50. I
Limena Regolamento Edilizio 74 marciapiedi potranno comunque essere sostituiti, qualora tecnicamente ammissibile, da percorsi porticati pubblici o di uso pubblico. 6. I marciapiedi non devono avere repentine alterazioni di pendenza, né presentare, gradini od ostacoli fisici; devono mantenere una larghezza costante proporzionata all’intensità del flusso pedonale, collegarsi tra loro in modo da costituire un sistema continuo e visibilmente percepibile che consenta ai pedoni di spostarsi agevolmente e in
a loro in modo da costituire un sistema continuo e visibilmente percepibile che consenta ai pedoni di spostarsi agevolmente e in sicurezza anche tra i vari marciapiedi realizzando, ove possibile, le strisce pedonali su dossi posti alla stessa quota del marciapiede, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e ss.mm.ii.. 7. Lungo i marciapiedi dimensionati al minimo, in funzione del reale flusso pedonale, potranno essere installati i soli
.mm.ii.. 7. Lungo i marciapiedi dimensionati al minimo, in funzione del reale flusso pedonale, potranno essere installati i soli arredi di illuminazione stradale, gli idranti antincendio, la segnaletica stradale e i dissuasori di sosta e di attraversamento, opportunamente collocati per minimizzare l’intralcio fisico e le occasioni di restringimento del flusso pedonale, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
o del flusso pedonale, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. 8. Lungo i marciapiedi grandi dimensioni possono essere collocati arredi pubblici quali per esempio panchine, cestini portarifiuti, cartellonistica istituzionale (bus, taxi, alberghi, ecc.) cassette del servizio postale pensiline di attesa autobus, bagni pubblici, armadietti tecnologici, ecc. nonché alberi e fioriere come elementi caratterizzanti lo spazio
di attesa autobus, bagni pubblici, armadietti tecnologici, ecc. nonché alberi e fioriere come elementi caratterizzanti lo spazio pubblico urbano. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni derivanti da specifici regolamenti afferenti alla composizione dell’arredo urbano, oltre a prescrizioni derivanti dall’applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 9. Gli elementi di arredo urbano non devono in ogni caso costituire impedimento od ostacolo alle persone disabili
del Paesaggio. 9. Gli elementi di arredo urbano non devono in ogni caso costituire impedimento od ostacolo alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi. L’installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro al passaggio. 10. Le scale e le rampe di uso pubblico non devono presentare spigoli vivi e devono essere dotate di corrimano
Art. 3.2.8 Accessi carrai e uscite per autorimesse
bro al passaggio. 10. Le scale e le rampe di uso pubblico non devono presentare spigoli vivi e devono essere dotate di corrimano continuo, opportunamente risvoltato agli estremi; di norma le rampe rettilinee devono essere prive di restringimenti e presentare alzate e pedate di dimensioni costanti. Art. 3.2.8 Accessi carrai e uscite per autorimesse
- Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai è disciplinata dal vigente Codice della Strada e dalle norme
torimesse
- Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai è disciplinata dal vigente Codice della Strada e dalle norme degli strumenti urbanistici di livello regionale e comunale.
- Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate debbono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 25% (fatti salvi casi particolari debitamente motivati). Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole.
del 25% (fatti salvi casi particolari debitamente motivati). Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole. 3. Le rampe non possono avere larghezza inferiore a ml 3,00 se rettilinee e a ml 3,50 negli altri casi. Tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente fino a ml 4,50 per le autorimesse di grandi dimensioni, se previste per doppio senso di marcia, salve diverse disposizioni emanate in concerto dagli enti preposti.
i grandi dimensioni, se previste per doppio senso di marcia, salve diverse disposizioni emanate in concerto dagli enti preposti. 10. L'accesso agli spazi del sottosuolo destinati al ricovero dei veicoli deve essere assicurato tramite rampe antisdrucciolo di idoneo tracciato con accesso posizionato ad una quota non inferiore a cm 20 al di sopra della quota strada e comunque non oltre la quota del marciapiede esistente, le rampe inoltre, dovranno avere pendenza
l di sopra della quota strada e comunque non oltre la quota del marciapiede esistente, le rampe inoltre, dovranno avere pendenza massima non superiore al 20%, ed essere dotate di scalinate o percorsi per il transito di pedoni di idonee dimensioni. 11. Le rampe, i percorsi destinati ai pedoni o all'uso di carrelli o similari nonché i tratti piani di collegamento devono essere protetti da appositi ripari verticali
Art. 3.2.9 Chioschi/Dehors su suolo pubblico o di uso pubblico.
Limena Regolamento Edilizio 75 Art. 3.2.9 Chioschi/Dehors su suolo pubblico o di uso pubblico.
- Il presente articolo disciplina l’occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico mediante ‘dehors’ stagionali o permanenti” con la finalità di migliorare l’ambiente urbano del Comune sia interna che esterna alla zona del Centro storico come definita dal Piano degli Interventi (P.I.).
- La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso pubblico, e
ti (P.I.). 2. La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso pubblico, e aperte al pubblico e alle aree private visibili da spazi pubblici. 3. Per “dehors” si intende: a) la struttura costituita dall’insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata aperta al pubblico o gravata da servitù di uso pubblico o
bili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata aperta al pubblico o gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici), che costituisce, delimita ed arreda uno spazio destinato alla somministrazione all’aperto di alimenti e bevande; b) la struttura, di cui al punto precedente, che non rappresenta compromissione permanente del territorio ed ha caratteristiche tale da non potersi considerare costruzione agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici;
ritorio ed ha caratteristiche tale da non potersi considerare costruzione agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici; trattandosi di attrezzature speciali e non di costruzioni edilizie, le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni, fatte salve le norme di natura civilistica. 4. Per “dehors stagionale” si intende la struttura di cui al comma precedente installata per un periodo complessivo non superiore a 240 giorni, nell'arco dell'anno solare.
ruttura di cui al comma precedente installata per un periodo complessivo non superiore a 240 giorni, nell'arco dell'anno solare. 5. Per “dehors permanente” si intende la struttura di cui al comma 3 installata per l'intero anno solare e, comunque, non superiore a tre a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione/concessione/provvedimento unico, per l’occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico.
l rilascio della relativa autorizzazione/concessione/provvedimento unico, per l’occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico. 6. L’occupazione del suolo pubblico con arredi e con dehors è soggetta al pagamento degli oneri previsti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla costituzione di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto nel relativo regolamento comunale e nei correlati e conseguenti provvedimenti amministrativi.
auzionale, secondo quanto previsto nel relativo regolamento comunale e nei correlati e conseguenti provvedimenti amministrativi. 7. L’amministrazione comunale con apposito provvedimento potrà stabilire dimensioni, caratteristiche e procedura autorizzativa per l’apprestamento dei “dehors”. 8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 285/1992 e
Art. 3.2.10 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni
mento dei “dehors”. 8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., alle disposizioni della Legge 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ed ai vigenti Regolamenti comunali, nonché tutte le norme statali e/o regionali in quanto compatibili. Art. 3.2.10 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni
Art. 3.2.10 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni
te le norme statali e/o regionali in quanto compatibili. Art. 3.2.10 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni
- Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di suolo pubblico o che prevedano la realizzazione di strutture temporanee a sbalzo aggettanti su area pubblica sono subordinati ad autorizzazione che deve essere richiesta mediante apposita istanza agli uffici comunali competenti.
pubblica sono subordinati ad autorizzazione che deve essere richiesta mediante apposita istanza agli uffici comunali competenti. 2. Gli interventi derivanti dall’attività edilizia che comportino l’esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell’illuminazione, segnaletica stradale, pozzetti, cordonate etc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo
egnaletica stradale, pozzetti, cordonate etc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo accordo con l’ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fideiussione. 3. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente: a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
Limena Regolamento Edilizio 76 b) segnaletica stradale e turistica; c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture; d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili; e) quadri per affissioni e simili. 4. L’installazione degli indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.
li indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. 5. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 6. Gli indicatori e gli apparecchi predetti possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto
abili. 6. Gli indicatori e gli apparecchi predetti possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell’ambiente. 7. Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono
Art. 3.2.11 Recinzioni
zometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono rispettare una distanza minima dai confini di m 1,50, potendo anche essere poste in fascia di rispetto stradale previo parere dell’ente proprietario della strada. Art. 3.2.11 Recinzioni
- Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei materiali,
cinzioni
- Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei materiali, possa deturpare le caratteristiche di pregio del sistema ambientale e la continuità degli spazi aperti, dei coni di visuale, delle aree boscate, delle fasce di rispetto e, in particolare, di protezione dei corsi d’acqua.
- Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
to e, in particolare, di protezione dei corsi d’acqua. 2. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni: a) entro i limiti delle zone residenziali le recinzioni non devono superare l'altezza di m. 1.50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettato e dal piano di campagna per i confini interni. Esse devono essere realizzate con reti, siepi, cancellate, grigliati e muri; questi ultimi non possono superare l'altezza di m. 0,50, sovrastante eventuale cancellata.
siepi, cancellate, grigliati e muri; questi ultimi non possono superare l'altezza di m. 0,50, sovrastante eventuale cancellata. b) entro i limiti delle zone industriali o ad esse assimilate valgono le norme del precedente punto a); è consentita tuttavia l'altezza massima dei muri di m. 3.00 (tre) ad eccezione del fronte strada dove non devono superare i m.2,00 e dovranno essere realizzate come al punto a).
di m. 3.00 (tre) ad eccezione del fronte strada dove non devono superare i m.2,00 e dovranno essere realizzate come al punto a). c) in ambito agricolo le recinzioni, realizzate come al punto a), devono avere un’altezza massima di 1,50 m. ed essere realizzate con materiali quali siepi , staccionate in legno muretti in pietra , in mattoni ecc.. ovvero con cancellate o con reti metalliche occultate da siepi o arbusti scelti tra le specie locali
n pietra , in mattoni ecc.. ovvero con cancellate o con reti metalliche occultate da siepi o arbusti scelti tra le specie locali d) entro i limiti delle altre zone la forma, la dimensione e i materiali vengono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionari. 3. All'incrocio di strade veicolari le recinzioni dovranno essere realizzate con:
- raggio minimo di m. 7, nel caso di strade prive di marciapiede;
- raggio minimo di m. 5, nel caso le strade siano dotate di marciapiede.
Art. 3.2.12 Numeri civici
inimo di m. 7, nel caso di strade prive di marciapiede;
- raggio minimo di m. 5, nel caso le strade siano dotate di marciapiede.
- Nelle zone di interesse storico, architettonico e ambientale, forma, dimensione e materiale sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali.
- Sono fatte salve le prescrizioni contenute a riguardo nel Codice della Strada. Art. 3.2.12 Numeri civici
Limena Regolamento Edilizio 77
- Il Comune, attraverso l’ufficio competente, assegna un numero civico e fa apporre la relativa targhetta, ad ogni accesso esterno che dall’area di circolazione immette direttamente od indirettamente alle unità ecografiche (abitazioni, esercizi, uffici, box auto, ecc.).
- Lo stesso ufficio assegna inoltre la numerazione interna alle unità ecografiche semplici (es. appartamenti in
ox auto, ecc.). 2. Lo stesso ufficio assegna inoltre la numerazione interna alle unità ecografiche semplici (es. appartamenti in condominio) alle quali si acceda attraverso scale interne o cortili; anche in questo caso deve essere apposto il relativo indicatore di interno.
Art. 3.3.1 Disposizioni comuni per la tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
Limena Regolamento Edilizio 78 Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente Art. 3.3.1 Disposizioni comuni per la tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
- Per la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al presente Capo III, per quanto pertinenti, dovranno essere applicati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) in vigore alla data di presentazione del progetto. I CAM sono adottati con specifici Decreti Ministeriali per i diversi settori merceologici. Art. 3.3.2 Aree verdi
Art. 3.3.2 Aree verdi
e del progetto. I CAM sono adottati con specifici Decreti Ministeriali per i diversi settori merceologici. Art. 3.3.2 Aree verdi
- L’Amministrazione Comunale riconosce il verde come elemento qualificante del contesto urbano. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell’aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità.
oree apportano al microclima, alla qualità dell’aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità. 2. Oggetto di tutela sono sia il patrimonio verde di proprietà pubblica sia quello di proprietà privata. 3. La tutela si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente, incrementando le presenze
Art. 3.3.3 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
ni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree, la fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, allo scopo di realizzare un sistema di reti ecologiche urbane. 4. Sono fatti salvi le prescrizioni e i vincoli della programmazione urbanistica e la normativa del Regolamento di Polizia Rurale approvato. Art. 3.3.3 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
Art. 3.3.3 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
la normativa del Regolamento di Polizia Rurale approvato. Art. 3.3.3 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
- L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde rappresenta un fattore di miglioramento della qualità della vita dei residenti, favorisce lo sviluppo, la progettazione, la cura e la gestione dei parchi urbani, direttamente e/o promuovendo interventi di sussidiarietà orizzontale.
la progettazione, la cura e la gestione dei parchi urbani, direttamente e/o promuovendo interventi di sussidiarietà orizzontale. 2. L’Amministrazione Comunale, inoltre, considerato che il verde costituisce un importante valore estetico, persegue la cura e la conservazione delle aree e dei giardini di pregio ambientale storico-paesaggistico. 3. L’individuazione dei siti e le modalità della loro tutela (ambientale, paesaggistica, culturale, storica, ecc.) sono
Art. 3.3.4 Orti urbani pubblici
gistico. 3. L’individuazione dei siti e le modalità della loro tutela (ambientale, paesaggistica, culturale, storica, ecc.) sono demandate agli atti della programmazione urbanistico – territoriale comunale e sovracomunale. Art. 3.3.4 Orti urbani pubblici
- L’Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi. A tal fine promuove la
Art. 3.3.5 Parchi e sentieri in territorio rurale
ompresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi. A tal fine promuove la sistemazione di appezzamenti di terreni ad orti urbani, per la cui regolamentazione si rinvia al relativo regolamento comunale. Art. 3.3.5 Parchi e sentieri in territorio rurale
- Il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo è tra gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire,
rurale
- Il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo è tra gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire, anche attraverso la riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
- L’individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche
aggio. 2. L’individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d’acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica.
Art. 3.3.6 Sentieri
Limena Regolamento Edilizio 79 Art. 3.3.6 Sentieri
- Gli interventi di sistemazione / rifunzionalizzazione del paesaggio agrario, fermo restando il rispetto dell’ambiente naturale, devono essere particolarmente attenti alla fruibilità collettiva del territorio, a cui sono preordinati vie, tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere. Art. 3.3.7 Tutela del suolo e del sottosuolo
Art. 3.3.7 Tutela del suolo e del sottosuolo
inati vie, tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere. Art. 3.3.7 Tutela del suolo e del sottosuolo
- Fatte salve le leggi vigenti in materia ed in particolare il Piano di Tutela delle Acque regionale, lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue è attuato attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche, secondo quanto previsto dal Gestore del servizio di fognatura.
o attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche, secondo quanto previsto dal Gestore del servizio di fognatura. 2. Al fine di non gravare eccessivamente sulla rete di smaltimento delle acque, dovranno essere previsti volumi di stoccaggio provvisorio dei deflussi che compensino, con un’azione laminante, l’accelerazione dei deflussi e la riduzione dell’infiltrazione causata dalle superfici impermeabili.
o, con un’azione laminante, l’accelerazione dei deflussi e la riduzione dell’infiltrazione causata dalle superfici impermeabili. 3. Al fine di perseguire la sicurezza idraulica complessiva del territorio, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà rispettare il principio dell'invarianza idraulica. 4. Ove possibile, fermo restando il precedente comma 1, le acque meteoriche devono essere convogliate in fossati o
za idraulica. 4. Ove possibile, fermo restando il precedente comma 1, le acque meteoriche devono essere convogliate in fossati o canali di scolo oppure recuperate attraverso il convogliamento delle stesse in cisterne impermeabili, per usi domestici di tipo non alimentare. 5. La tutela del suolo trova altresì riferimento nel vigente Regolamento Comunale di polizia urbana, nelle norme di legge sulla bonifica dei suoli e nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
zia urbana, nelle norme di legge sulla bonifica dei suoli e nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. 6. Ai fini della qualità degli spazi insediati e per migliorare il microclima locale occorre accompagnare l'edificazione con soluzioni che migliorino la qualità ambientale, la permeabilità dei suoli e qualifichino le componenti vegetali degli insediamenti. 7. Fermo restando che ogni intervento, sia di natura pubblica che privata, che comporti una riduzione della
degli insediamenti. 7. Fermo restando che ogni intervento, sia di natura pubblica che privata, che comporti una riduzione della superficie permeabile superiore a mq. 1000, dovrà essere accompagnato dal parere idraulico rilasciato da Consorzio di Bonifica, previa presentazione della relativa pratica corredata da elaborati grafici esaustivi sotto l'aspetto idraulico idonei all'individuazione delle misure compensative.
Art. 3.4.1 Approvvigionamento idrico
Limena Regolamento Edilizio 80 Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche Art. 3.4.1 Approvvigionamento idrico
- Si rinvia al Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale. Art. 3.4.2 Depurazione e smaltimento delle acque
- La materia relativa alla depurazione e smaltimento delle acque è disciplinata dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale.
Art. 3.4.3 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
ione e smaltimento delle acque è disciplinata dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale. 2. Si rinvia al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, per quanto non previsto, dal Regolamento del Comune per l’uso della pubblica fognatura e degli scarichi idrici. Art. 3.4.3 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
- La materia relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinata dal Regolamento
Art. 3.4.4 Distribuzione dell’energia elettrica
i e assimilati
- La materia relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinata dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Il regolamento disciplina le differenti modalità di raccolta dei rifiuti che si differenzia a seconda della zona. Art. 3.4.4 Distribuzione dell’energia elettrica
- La gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica è demandata ad apposito ente gestore.
e dell’energia elettrica
- La gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica è demandata ad apposito ente gestore.
- La materia relativa alla distribuzione dell'energia elettrica è regolata dalle pertinenti norme CEI e UNI, nonché, per quanto in particolare riguarda gli impianti e le relative certificazioni impiantistiche, dal DM 37/2008 sull’attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici per quanto riguarda gli impianti e le relative certificazioni impiantistiche.
Art. 3.4.5 Distribuzione del gas
allazione degli impianti all'interno degli edifici per quanto riguarda gli impianti e le relative certificazioni impiantistiche. Art. 3.4.5 Distribuzione del gas
- La gestione delle reti di distribuzione del gas è demandata ad apposito ente gestore.
- La materia relativa alla distribuzione del gas, è regolata dalle pertinenti norme CEI e UNI CIG nonché, per quanto in particolare riguarda gli impianti e le relative certificazioni impiantistiche.
Art. 3.4.6 Ricarica dei veicoli elettrici – sosta e ricovero per biciclette
tinenti norme CEI e UNI CIG nonché, per quanto in particolare riguarda gli impianti e le relative certificazioni impiantistiche. Art. 3.4.6 Ricarica dei veicoli elettrici – sosta e ricovero per biciclette
- In attuazione dell’art. 16 D.Lgs. n. 48 del 10.06.2020, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio dovrà esser obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello
bilitativo edilizio dovrà esser obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26.06.2018 e s.m.i., che vengano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici come stabilito dall’art. 4, comma 1-bis del D.Lgs.
grazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici come stabilito dall’art. 4, comma 1-bis del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192, modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 48 del 10.06.2020. 2. Gli edifici con destinazione d’uso residenziale di nuova costruzione o oggetto di intervento comportante demolizione con ricostruzione, composti da più di 8 unità immobiliari devono essere dotati di spazi comuni
ntervento comportante demolizione con ricostruzione, composti da più di 8 unità immobiliari devono essere dotati di spazi comuni attrezzati per il deposito di biciclette, con le dimensioni minime di mq. 16,00, ai quali vanno aggiunti altri mq. 1,50 per ogni unità immobiliare in più, oltre alle prime 8. 3. Gli edifici con destinazione d’uso commerciale, produttiva e terziaria di nuova costruzione o oggetto di
oltre alle prime 8. 3. Gli edifici con destinazione d’uso commerciale, produttiva e terziaria di nuova costruzione o oggetto di intervento di ristrutturazione importante dovranno prevedere spazi comuni attrezzati per il deposito di biciclette nella misura minima di 1 posto bici ogni 300 mq. di superficie lorda di pavimento.
Art. 3.5.1 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luo
Limena Regolamento Edilizio 81 Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico Art. 3.5.1 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- Tutte le costruzioni devono rispettare, nel loro aspetto esterno, il decoro edilizio ed essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti dell’ambiente urbano o naturale e ai valori culturali di interesse storico, architettonico e ambientale.
ai caratteri prevalenti dell’ambiente urbano o naturale e ai valori culturali di interesse storico, architettonico e ambientale. 2. Le norme di carattere tecnico-estetico contenute nel presente Capo, in quanto preordinate ad un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e per quelli di recupero degli edifici esistenti.
iferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e per quelli di recupero degli edifici esistenti. 3. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti gli interventi necessari. 4. In particolare, i fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, con riguardo agli intonaci, alle
ti necessari. 4. In particolare, i fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, con riguardo agli intonaci, alle tinteggiature, agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai porticati o da ogni altro luogo visibile da aree pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia
luogo visibile da aree pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico - culturale o oggetto di tutela. 5. Il Comune può far eseguire in ogni momento ispezioni per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari. Può altresì ordinare ai proprietari di effettuare le verifiche necessarie ad
i e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari. Può altresì ordinare ai proprietari di effettuare le verifiche necessarie ad accertare le condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia ipotizzabile un pericolo per l’incolumità delle persone. Qualora fossero accertate carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l’igiene, ai proprietari potrà essere ingiunto di
tentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l’igiene, ai proprietari potrà essere ingiunto di eseguire i lavori necessari a eliminare gli inconvenienti, prescrivendo l’adozione di soluzioni idonee e assegnando un termine per adempiere. 6. In caso di inottemperanza il Comune, fatte salve le sanzioni previste per l’inosservanza delle norme dei Regolamenti Comunali, può disporre l’esecuzione d’ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese
Art. 3.5.2 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
delle norme dei Regolamenti Comunali, può disporre l’esecuzione d’ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese sostenute nelle forme stabilite dalla legge. 7. Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, a tutela dell’igiene, della sicurezza e dell’incolumità pubbliche. Art. 3.5.2 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
Art. 3.5.2 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
dell’igiene, della sicurezza e dell’incolumità pubbliche. Art. 3.5.2 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
- Le facciate degli edifici dovranno essere integrate con l’ambiente circostante, in particolare con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta. La scelta dei materiali di finitura deve essere compiuta sulla base di un adeguato inserimento del manufatto nel contesto urbano, preservando il carattere unitario delle facciate,
piuta sulla base di un adeguato inserimento del manufatto nel contesto urbano, preservando il carattere unitario delle facciate, l’armonia dell’architettura ed i caratteri stilistici dell’edificio. 2. Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito, senza preventiva autorizzazione del Comune, modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i
el Comune, modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate. Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare riferimento all’art. 50. 3. Gli interventi che comportano modifiche ai prospetti dei fabbricati esistenti dovranno, di norma, rispettare le
all’art. 50. 3. Gli interventi che comportano modifiche ai prospetti dei fabbricati esistenti dovranno, di norma, rispettare le dimensioni, gli allineamenti e le proporzioni delle forometrie. In particolare, le nuove aperture dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipologicamente significative del fabbricato.
Limena Regolamento Edilizio 82 4. Gli interventi sui prospetti degli edifici dovranno adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici e possibilmente agli atti vandalici o d’imbrattamento. 5. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sotto traccia, o,
privati, devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sotto traccia, o, preferibilmente, sui fronti interni, non visibili dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo degli impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, in accordo con la proprietà privata, devono eliminare gli impianti obsoleti o abbandonati di loro proprietà, avendo cura di ripristinare lo stato originario.
rivata, devono eliminare gli impianti obsoleti o abbandonati di loro proprietà, avendo cura di ripristinare lo stato originario. 6. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate, gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente. 7. Per gli edifici privi di valore culturale esterni al Centro Storico, non costituiscono alterazione significativa delle
dente. 7. Per gli edifici privi di valore culturale esterni al Centro Storico, non costituiscono alterazione significativa delle facciate i seguenti interventi, non soggetti a titolo edilizio, se di modesta entità ed eseguiti in conformità alle normative vigenti, volti all’adeguamento o all’inserimento di nuovi impianti tecnologici: a) fori di ventilazione da realizzare in facciata a filo muro o dotati di griglie di protezione di minima sporgenza e
cnologici: a) fori di ventilazione da realizzare in facciata a filo muro o dotati di griglie di protezione di minima sporgenza e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte; b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciata, o all’interno di balconi e logge, o in muretti e recinzioni, a condizione che abbiano sportello a filo muro, uniformato alle finiture della facciata.
Art. 3.5.3 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
oni e logge, o in muretti e recinzioni, a condizione che abbiano sportello a filo muro, uniformato alle finiture della facciata. I suddetti interventi dovranno comunque perseguire criteri di allineamento e simmetria. 8. La realizzazione di cappotti termici, o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, su facciate di edifici prospicienti il suolo pubblico, qualora consentiti, deve essere estesa all’intera facciata. Art. 3.5.3 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
Art. 3.5.3 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
qualora consentiti, deve essere estesa all’intera facciata. Art. 3.5.3 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Le strutture in aggetto quali pensiline, poggioli, cornici facenti parte della struttura edilizia e ricadenti su suolo pubblico o ad uso pubblico, devono essere collocate ad un'altezza, riferita ad ogni punto della struttura, non inferiore a m 3,50 in presenza di marciapiede e a m 5,00 dal suolo soggetto a transito veicolare ad uso pubblico.
struttura, non inferiore a m 3,50 in presenza di marciapiede e a m 5,00 dal suolo soggetto a transito veicolare ad uso pubblico. 2. Nelle zone di tessuto storico e in quelle di valore paesaggistico le tipologie dovranno rispettare le forme e i modelli della tradizione costruttiva locale. 3. La sporgenza degli aggetti di cui al comma 1, qualora ubicati su strade pubbliche o di uso pubblico, non può superare la misura massima di 150 cm dal filo dei muri perimetrali, restando comunque all’interno del filo del
pubblico, non può superare la misura massima di 150 cm dal filo dei muri perimetrali, restando comunque all’interno del filo del marciapiede di almeno 50 cm. 4. Le altre strutture sporgenti, fisse o mobili, quali tende a protezione di aperture, lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi, in presenza di marciapiede, devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a m 2,20. 5. Le tende, considerate manufatti mobili o semimobili poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi
inferiore a m 2,20. 5. Le tende, considerate manufatti mobili o semimobili poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi devono avere un’altezza non inferiore a m 2,20 e potranno essere istallate anche in assenza di marciapiede. 6. Per ulteriori disposizioni ai fini dell’imposta di pubblicità si rimanda al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità. 7. In presenza di marciapiede, gli apparecchi illuminanti esterni, le telecamere e gli analoghi impianti di modeste
pubblicità. 7. In presenza di marciapiede, gli apparecchi illuminanti esterni, le telecamere e gli analoghi impianti di modeste dimensioni possono essere collocati ad un’altezza non inferiore a m 2,20. 8. In assenza di marciapiede, solo oltre i m 5 di altezza sono consentiti gli aggetti di cui ai commi 1,2 e 3 la cui sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un limite massimo di m 1,50. Nelle
2 e 3 la cui sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un limite massimo di m 1,50. Nelle vie di larghezza inferiore a m 6,00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale. 9. In tutti i casi di cui ai commi da 1 a 5, al di sotto delle altezze minime prescritte sono comunque consentiti aggetti fino a cm 10; qualsiasi tipo di struttura sporgente può essere vietata quando costituisca pericolo od ostacolo al transito pedonale o veicolare o comunque limiti la visibilità.
Limena Regolamento Edilizio 83 10. Nelle zone di tessuto storico e in quelle di valore paesaggistico le tipologie dovranno rispettare le forme e i modelli della tradizione costruttiva locale. 11. La realizzazione di poggioli, balconi e degli altri aggetti, ovvero la modifica di quelli esistenti, è consentita qualora non rechi pregiudizio alle eventuali decorazioni architettoniche e/o pittoriche presenti sui prospetti, non pregiudichi l’immagine unitaria dei fronti edilizi.
tuali decorazioni architettoniche e/o pittoriche presenti sui prospetti, non pregiudichi l’immagine unitaria dei fronti edilizi. 12. Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l’equilibrio dell’ecosistema urbano e con la vivibilità dell’insediamento, è fatto obbligo ai proprietari e ai responsabili degli stabili di porre in essere
urbano e con la vivibilità dell’insediamento, è fatto obbligo ai proprietari e ai responsabili degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. Le cavità degli edifici utilizzate da rondoni, taccole, rapaci diurni e notturni, piccoli passeriformi, pipistrelli e gechi dovranno essere salvaguardate, mentre potrà essere scoraggiato con metodi incruenti l’insediamento dei piccioni nelle stesse.
Art. 3.5.4 Allineamenti
hi dovranno essere salvaguardate, mentre potrà essere scoraggiato con metodi incruenti l’insediamento dei piccioni nelle stesse. Art. 3.5.4 Allineamenti
- La progettazione delle nuove costruzioni, ivi compresi anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti, in quanto eventualmente sussistenti, o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano nel rispetto del DM 1444/68.
Art. 3.5.5 Colore e ornamento delle facciate
unque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano nel rispetto del DM 1444/68. 2. Ove siano presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento connotante dell’immagine urbana, l’eventuale sopraelevazione deve conservare detto valore, attraverso adeguate soluzioni architettoniche. Art. 3.5.5 Colore e ornamento delle facciate
Art. 3.5.5 Colore e ornamento delle facciate
azione deve conservare detto valore, attraverso adeguate soluzioni architettoniche. Art. 3.5.5 Colore e ornamento delle facciate
- In tutti gli interventi sulle superfici da tinteggiare e su tutti gli elementi che compongono la facciata, si dovranno evitare le soluzioni formali e cromatiche prive di rapporto architettonico con il luogo in cui si interviene.
- Nell’esecuzione dei lavori di tinteggiatura dei fabbricati è raccomandata ed incentivato l’uso di pitture che
si interviene. 2. Nell’esecuzione dei lavori di tinteggiatura dei fabbricati è raccomandata ed incentivato l’uso di pitture che abbiamo prestazioni di miglioramento ambientale quali le ecologiche e le fotocatalitiche ecc.. che consentano di neutralizzare gli agenti inquinati presenti nell’aria e di tramutarli in altre sostanze neutre ed innocue. 3. Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione rilevanti che prevedano anche l’esecuzione dei lavori
innocue. 3. Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione rilevanti che prevedano anche l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura è fatto obbligo l’uso di pitture che abbiamo prestazioni di miglioramento ambientale quali le ecologiche e le fotocatalitiche con le caratteristiche indicate al precedente punto 2. 4. Per interventi prospettanti luoghi pubblici (vie, piazze, slarghi, etc.), qualunque tipo di intervento dovrà
cedente punto 2. 4. Per interventi prospettanti luoghi pubblici (vie, piazze, slarghi, etc.), qualunque tipo di intervento dovrà interessare l’intera facciata, evitando interventi parziali, in particolare quando intendano evidenziare la frammentazione delle proprietà immobiliari. 5. I sistemi oscuranti ad avvolgibile possono essere utilizzati solo per le facciate di edifici moderni. 6. Le porte delle autorimesse vanno previste con disegno, uso di materiali, colore, che rispettino l’unitarietà della
i moderni. 6. Le porte delle autorimesse vanno previste con disegno, uso di materiali, colore, che rispettino l’unitarietà della facciata. 7. I fori di ventilazione da realizzare in facciata dovranno essere muniti di griglie di protezione a filo con l’intonaco, preferibilmente con formelle in pietra. 8. I pluviali dovranno essere installati agli estremi della facciata in modo da delimitare l’unità formale e tipologica
pietra. 8. I pluviali dovranno essere installati agli estremi della facciata in modo da delimitare l’unità formale e tipologica dell’edificio e non la proprietà. Grondaie e pluviali dovranno essere realizzati in rame o lamiera zincata, salvo il tratto di innesto al suolo che può essere realizzato in ghisa. Non è ammesso l’uso di plastica e dell’acciaio. 9. I Campanelli e citofoni dovranno essere ordinati ed accorpati, evitando di norma apparecchiature in alluminio, plastica o altri materiali.
li e citofoni dovranno essere ordinati ed accorpati, evitando di norma apparecchiature in alluminio, plastica o altri materiali. 10. Nelle facciate prive di elementi architettonici e decorativi dovrà essere prevista una colorazione monocroma. 11. Nelle facciate con elementi architettonici la tinteggiatura dovrà essere limitata alle sole superfici intonacate: mattoni, terrecotte e pietre non vanno tinteggiate; gli elementi architettonici di cemento in rilievo potranno essere
ntonacate: mattoni, terrecotte e pietre non vanno tinteggiate; gli elementi architettonici di cemento in rilievo potranno essere trattati con colorazioni policrome al fine di differenziarli dal colore dall’intonaco.
Limena Regolamento Edilizio 84 12. In ogni singolo edificio le vetrine anche di più esercizi dovranno essere uniformi nei materiali costitutivi e nelle dimensioni. 13. I nuovi fori vetrina non dovranno compromettere il linguaggio architettonico del prospetto, anche nel caso siano situati all'interno dei sottoportici. 14. L’insegna deve essere progettata con la vetrina, e deve di norma far parte integrante della vetrina stessa.
ei sottoportici. 14. L’insegna deve essere progettata con la vetrina, e deve di norma far parte integrante della vetrina stessa. 15. Le tende, in quanto elementi aggettanti dalle facciate, dovranno rispettare quanto previsto dal precedente art. 3.5.2. e 3.5.3. 16. Nel Centro Storico, le tende esterne delle abitazioni non devono mai uscire dalla proiezione del foro finestra. 17. Le tende esterne riferite alle attività commerciali al piano terra non devono di norma uscire dalla proiezione del
Art. 3.5.6 Coperture degli edifici
finestra. 17. Le tende esterne riferite alle attività commerciali al piano terra non devono di norma uscire dalla proiezione del foro vetrina. In ogni singolo edificio le tende anche di più esercizi dovranno essere di norma uniformate nella foggia e nei materiali anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi. 18. Nel caso di tende su portico, queste sono consentite esclusivamente a caduta sul filo interno del portico. Art. 3.5.6 Coperture degli edifici
Art. 3.5.6 Coperture degli edifici
ende su portico, queste sono consentite esclusivamente a caduta sul filo interno del portico. Art. 3.5.6 Coperture degli edifici
- Nel costruito di interesse storico i tetti a falde devono essere realizzati in coppi, rispettando le caratteristiche costruttive tradizionali del contesto ambientale, ad eccezione dei fabbricati con caratteristiche stilistiche contemporanee.
- Le coperture piane devono essere realizzate con caratteristiche, materiali e finiture tali da non contrastare con i
mporanee. 2. Le coperture piane devono essere realizzate con caratteristiche, materiali e finiture tali da non contrastare con i caratteri dell’edificio e in modo da ridurre l'impatto sul paesaggio. Non è consentita la finitura a vista mediante l’uso di guaine nere. 3. L’inserimento di sistemi per fonti di energie rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici) sono consentiti a condizione che sia garantito il corretto inserimento rispetto ai caratteri architettonici dell’edificio.
aici) sono consentiti a condizione che sia garantito il corretto inserimento rispetto ai caratteri architettonici dell’edificio. 4. Nel caso di interventi di nuova costruzione o interventi di ristrutturazione rilevante, soggetti agli obblighi del Dlgs 28/2011, in caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
mponenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; 5. Sulle coperture piane non praticabili non è ammessa alcuna costruzione ad eccezione di: a) camini, canne di ventilazione e simili; b) parafulmini, antenne; c) lucernari per l'illuminazione delle scale, accessi coperti al terrazzo, locale macchine dell'ascensore; d) eventuali altre sovrastrutture destinate a impianti tecnici, trattamento aria, serbatoi idrici, sempreché di
dell'ascensore; d) eventuali altre sovrastrutture destinate a impianti tecnici, trattamento aria, serbatoi idrici, sempreché di minimo ingombro, ubicate possibilmente nella parte centrale del terrazzo e opportunamente schermate. 6. Tutte le sovrastrutture devono essere progettate ed eseguite con accurata soluzione estetica, con particolare riguardo alle visuali dall'alto. 7.Sulle coperture piane praticabili sono altresì ammesse esclusivamente strutture di arredo, quali tende da sole,
Art. 3.5.7 Illuminazione pubblica
ali dall'alto. 7.Sulle coperture piane praticabili sono altresì ammesse esclusivamente strutture di arredo, quali tende da sole, pergolati e piccoli elementi accessori prefabbricati quali barbecue, fioriere. Gli stessi dovranno essere collocati possibilmente in posizione tale da limitarne l’impatto visivo dall’esterno. 8. Negli edifici con copertura a falde la pendenza delle stesse non potrà superare il 35%, salvo il caso di maggiori pendenze preesistenti. Art. 3.5.7 Illuminazione pubblica
Art. 3.5.7 Illuminazione pubblica
denza delle stesse non potrà superare il 35%, salvo il caso di maggiori pendenze preesistenti. Art. 3.5.7 Illuminazione pubblica
- Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti con sistemi a ridotto consumo energetico secondo criteri antinquinamento luminoso, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 17/2009.
- Gli impianti di illuminazione pubblica dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi.
Limena Regolamento Edilizio 85 3. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell’inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio. 4. Gli impianti di illuminazione devono inserirsi armonicamente in funzione degli elementi architettonici dei fabbricati e del contesto urbano, con opportune scelte del colore e della direzione della luce.
egli elementi architettonici dei fabbricati e del contesto urbano, con opportune scelte del colore e della direzione della luce. 5. È fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario. 6. L'impianto sarà eseguito in classe II ad isolamento, riguarderà le aree delle sedi stradali, dei parcheggi e delle aree a verde. 7. Dove gli impianti esistenti interferissero con le nuove opere di illuminazione, dovranno essere presi accordi di
Art. 3.5.8 Griglie ed intercapedini
ree a verde. 7. Dove gli impianti esistenti interferissero con le nuove opere di illuminazione, dovranno essere presi accordi di volta in volta con l'Ente Gestore per la dismissione, lo spostamento e la modifica dei punti luce al fine di garantire la continuità del servizio. Art. 3.5.8 Griglie ed intercapedini
- Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano
ntercapedini
- Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico, è soggetto a preventiva concessione comunale ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.
lvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo. 2. Di norma il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi o di portici di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare. 3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di
sito veicolare. 3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. 4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in
so di marcia. 4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione; in caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i concessionari
o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente, fermo restando che qualora non sia provveduto nei termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei concessionari, secondo le vigenti normative.
i termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei concessionari, secondo le vigenti normative. 5. Le intercapedini dovranno essere mantenute pulite, sgombere da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei concessionari. 6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini.
l Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini. 7. Il proprietario dell’intercapedine esistente o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell’edificio sia quello di sostegno del corpo stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di manutenzioni dovranno essere realizzati a cura del concessionario.
etta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di manutenzioni dovranno essere realizzati a cura del concessionario. 8. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione da destinarsi ad utilizzazione abitativa deve essere isolato dall’umidità del suolo, utilizzando gli opportuni accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l’isolamento della costruzione per prevenire l’umidità da assorbimento capillare.
Art. 3.5.9 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altr
le tipologie costruttive, al fine di garantire l’isolamento della costruzione per prevenire l’umidità da assorbimento capillare. Art. 3.5.9 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici
Limena Regolamento Edilizio 86
- In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione di edifici è consentita l'installazione di una sola antenna radio-televisiva/parabolica centralizzata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile.
- L’installazione di antenne e parabole dovrà essere prevista preferibilmente sulla falda di copertura
o minimo indispensabile. 2. L’installazione di antenne e parabole dovrà essere prevista preferibilmente sulla falda di copertura dell’edificio opposta alla pubblica via, senza sporgere dal perimetro del tetto; non sono consentite installazioni in facciata. 3. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi; i cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.
cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto. 4. Nel caso di interventi su edifici esistenti, soggetti a ristrutturazioni o comportanti il completo rifacimento di almeno un prospetto, è fatto obbligo di adeguare gli impianti a quanto prescritto ai precedenti commi 1) e 2), nonché a quanto prescritto al comma 3), limitatamente alle parti interessate.
i a quanto prescritto ai precedenti commi 1) e 2), nonché a quanto prescritto al comma 3), limitatamente alle parti interessate. 5. Le apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione non possono essere installate a sporgere al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata prospettante la pubblica via. È consentita l’installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata nei cavedi, nei cortili chiusi e sui
tallazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata nei cavedi, nei cortili chiusi e sui poggioli/terrazzi, purché l’apparato risulti collocato entro l’ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l’installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici, a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all’uso pubblico.
onatori sulle coperture degli edifici, a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all’uso pubblico. 6. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico. 7. L’installazione di antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici su
Art. 3.5.10 Serramenti esterni degli edifici
architettonico. 7. L’installazione di antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici su immobili sottoposti al vincolo monumentale è subordinata al preventivo rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali ai sensi della Parte Seconda del Dlgs. n. 42/2004. Art. 3.5.10 Serramenti esterni degli edifici
- I serramenti esterni, i portoni d’ingresso e le serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre nelle facciate
edifici
- I serramenti esterni, i portoni d’ingresso e le serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre nelle facciate degli edifici devono avere finiture cromatiche uniformi.
- Le porte dei locali che, per norme di legge o di regolamento, devono aprirsi verso l'esterno devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico.
Art. 3.5.11 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
ei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico. 3. Sono vietate le “controfinestre” a filo muro esterno anche se con funzione di isolamento termico nelle nuove costruzioni. 4. Sono vietati i vetri a specchio. Art. 3.5.11 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Richiamato quanto già previsto dall’art. 3.5.3, le vetrine dei negozi, le targhe, le tende e le insegne devono
tende, targhe
- Richiamato quanto già previsto dall’art. 3.5.3, le vetrine dei negozi, le targhe, le tende e le insegne devono essere progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato e inserirsi nel medesimo con materiali, colori e forme adeguate alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto circostante, garantendo l’accessibilità ai locali e i percorsi pedonali.
Limena Regolamento Edilizio 87 2. Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata. 3. L’apposizione di tende all’esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare Il bordo inferiore delle
e questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad altezza inferiore a 2,20 m dal piano del marciapiede; la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno 50 cm dal bordo esterno del marciapiede. 4. Le insegne e le scritte commerciali luminose, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al
marciapiede. 4. Le insegne e le scritte commerciali luminose, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, non devono ostacolare visuali panoramiche o essere impattanti con l’ambiente, né disturbare la regolare e corretta emissione del flusso luminoso degli apparecchi della pubblica illuminazione o compromettere la piena accessibilità ai marciapiedi.
Art. 3.5.12 Cartelloni e altri mezzi pubblicitari
issione del flusso luminoso degli apparecchi della pubblica illuminazione o compromettere la piena accessibilità ai marciapiedi. 5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel vigente regolamento per l’applicazione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari. Art. 3.5.12 Cartelloni e altri mezzi pubblicitari
- La cartellonistica pubblicitaria deve essere realizzata secondo i principi della salvaguardia del decoro della città
licitari
- La cartellonistica pubblicitaria deve essere realizzata secondo i principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per i pedoni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve, inoltre, le
Art. 3.5.13 Beni culturali ed edifici storici
92 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve, inoltre, le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e per le aree soggette a tutela paesaggistica. 2. La regolamentazione della cartellonistica pubblicitaria trova trattazione nel relativo Regolamento per l’applicazione dell’imposta pubblicitaria. Art. 3.5.13 Beni culturali ed edifici storici
Art. 3.5.13 Beni culturali ed edifici storici
rattazione nel relativo Regolamento per l’applicazione dell’imposta pubblicitaria. Art. 3.5.13 Beni culturali ed edifici storici
- I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale. Art. 3.5.14 Cimiteri
- La regolamentazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo trova trattazione nel “Regolamento polizia
Art. 3.5.15 Progettazione e requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
Cimiteri
- La regolamentazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo trova trattazione nel “Regolamento polizia mortuaria e cimiteriale”, approvato. Art. 3.5.15 Progettazione e requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
- I luoghi pubblici urbani devono essere progettati nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore; tuttavia per aumentare il senso di protezione, facilità di movimento e incolumità degli utenti è necessario l’impiego
i settore; tuttavia per aumentare il senso di protezione, facilità di movimento e incolumità degli utenti è necessario l’impiego e la corretta collocazione degli elementi (materiali, vegetazione, corpi illuminanti, ecc.) che costruiscono gli spazi aperti, possono inoltre essere messe in atto le seguenti strategie: • prevedere negli spazi aperti una molteplicità di funzioni e la presenza di generatori di attività, con
le seguenti strategie: • prevedere negli spazi aperti una molteplicità di funzioni e la presenza di generatori di attività, con strutture che attirano l'utenza, incrementano la sorveglianza spontanea, ponendo particolare attenzione ad una forte caratterizzazione degli spazi stessi per evitare un loro uso illegittimo; • agevolare l’orientamento degli utenti dello spazio aperto con simboli, segnaletiche, soglie appropriate e visibili, che evidenzino eventuali pericoli;
Limena Regolamento Edilizio 88 • aumentare la sicurezza degli spazi mediante la creazione di linee visuali libere che agevolino la sorveglianza spontanea; • considerare l’intorno e la tipologia di affaccio degli edifici circostanti agli spazi pubblici privilegiando la collocazione di aree attrezzate per il gioco o altre attività in posizioni visibili; • prevedere la presenza di percorsi alternativi per ridurre i punti senza uscita.
gioco o altre attività in posizioni visibili; • prevedere la presenza di percorsi alternativi per ridurre i punti senza uscita. 2. L’Amministrazione per garantire ed aumentare la sicurezza dei luoghi pubblici, come ad esempio piazze, giardini, aree verdi, e al fine di incentivarne la frequentazione, l’utilizzo ed il passaggio, può individuare delle aree da dare in concessione al fine di istallarvi strutture temporanee e facilmente amovibili, per un periodo massimo di tre anni,
ee da dare in concessione al fine di istallarvi strutture temporanee e facilmente amovibili, per un periodo massimo di tre anni, da destinare ad attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande ed esposizioni temporanee; le dimensioni dei manufatti e delle aree, nonché le modalità di assegnazione saranno fissate in avvisi pubblici finalizzati alla concessione delle stesse. Tutti i manufatti istallati dovranno essere muniti delle autorizzazioni
visi pubblici finalizzati alla concessione delle stesse. Tutti i manufatti istallati dovranno essere muniti delle autorizzazioni necessarie e di idoneo titolo edilizio, nonché dovrà essere versato un deposito cauzionale a garanzia del corretto ripristino dei luoghi allo scadere della concessione.
Art. 3.6.1 Superamento delle barriere architettoniche
Limena Regolamento Edilizio 89 Capo VI - Elementi costruttivi Art. 3.6.1 Superamento delle barriere architettoniche
- La progettazione e l’esecuzione degli interventi urbanistico-edilizi devono avvenire in conformità alle vigenti normative in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e al presente Regolamento, al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell’ambiente, costruito e non costruito, da
parte di tutte le persone e, in particolare, di quelle con ridotta o impedita ca
lamento, al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell’ambiente, costruito e non costruito, da parte di tutte le persone e, in particolare, di quelle con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 2. Negli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, nonché nei casi di mutamento della
ia, ristrutturazione di interi edifici o di unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, nonché nei casi di mutamento della destinazione d’uso di immobili finalizzato ad un pubblico utilizzo o all’esercizio privato aperto al pubblico, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, garantendo i requisiti di “accessibilità”, “visitabilità” ed “adattabilità” prescritti dalla specifica normativa.
chitettoniche, garantendo i requisiti di “accessibilità”, “visitabilità” ed “adattabilità” prescritti dalla specifica normativa. 3.Gli elementi di arredo urbano, edicole, chioschi, plateatici e altre tipologie di occupazione di suolo pubblico, devono essere indicati con le opportune segnalazioni e accessibili alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi, e non devono costituire impedimento od ostacolo alle stesse
ione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi, e non devono costituire impedimento od ostacolo alle stesse persone. L'installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro al passaggio. 4. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse.
inare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse. In ogni caso non può essere realizzato alcun intervento edilizio in ambienti comunque a norma che “introduca nuove barriere architettoniche”. 5. Per gli edifici privati non aperti al pubblico, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, gli interventi che riguardano elementi strutturali orizzontali o verticali, quali solai o scale,
delle barriere architettoniche, gli interventi che riguardano elementi strutturali orizzontali o verticali, quali solai o scale, considerato che si tratta di opere che non possono, nel tempo, essere modificate a costi limitati, devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni vigenti (di cui alla D.G.R.V. n. 1428/2011 come integrate con D.G.R.V. n. 1898/2014). 6. In tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, la soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente
/2014). 6. In tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, la soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote (max cm 2,5). E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una
re ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote. I parapetti devono consentire la visuale verso l'esterno anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. 7. Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, così come definiti dalla normativa regionale vigente, non già
o l'esterno. 7. Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, così come definiti dalla normativa regionale vigente, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono essere adeguati nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, in applicazione dell’art. 82 del D.P.R. 380/2001, rispettando le prescrizioni regionali vigenti (di cui alla D.G.R.V. n. 1428/2011 come integrate con D.G.R.V. n. 1898/2014). In particolare: almeno un sevizio
egionali vigenti (di cui alla D.G.R.V. n. 1428/2011 come integrate con D.G.R.V. n. 1898/2014). In particolare: almeno un sevizio igienico deve essere reso accessibile; gli accessi al locale devono essere assicurati dal piano strada con l’inserimento di porte scorrevoli e formazione di rampe di raccordo interne o, in alternativa, con arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la creazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e
la porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la creazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all’arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pendenza del 12% per uno sviluppo massimo di 2 metri); qualora per dimostrata impossibilità tecnica non sia possibile intervenire all'interno della proprietà privata, potrà essere
i); qualora per dimostrata impossibilità tecnica non sia possibile intervenire all'interno della proprietà privata, potrà essere proposto un adeguamento della soglia attraverso un intervento di modifica del suolo pubblico, esente dal pagamento del canone OSAP e scomputabile dal pagamento degli oneri di urbanizzazione se comportante una modifica permanente delle urbanizzazioni (es. marciapiede, strada, piazza).
nto degli oneri di urbanizzazione se comportante una modifica permanente delle urbanizzazioni (es. marciapiede, strada, piazza). 8. Le comunicazioni /segnalazioni di esecuzione dei lavori, modifica di destinazione d'uso nell’esercizio di attività riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, deve obbligatoriamente essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto 9 redatta da un tecnico abilitato attestante la verifica tecnica della conformità
alla documentazione di cui al successivo punto 9 redatta da un tecnico abilitato attestante la verifica tecnica della conformità dell'immobile alle disposizioni del presente articolo.
Limena Regolamento Edilizio 90 9. Le istanze/comunicazioni/segnalazioni edilizie riguardanti gli interventi di cui ai precedenti commi devono essere corredate da un elaborato grafico accompagnato da una specifica relazione contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alla dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente in materia, a firma del progettista.
architettoniche, oltre alla dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente in materia, a firma del progettista. 10. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs.42/04, nonché ai vincoli previsti dalla pianificazione urbanistica o da altre normative aventi le medesime finalità di tutela, qualora l'intervento edilizio non possa essere realizzato a causa del mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
a, qualora l'intervento edilizio non possa essere realizzato a causa del mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere ottenuta con opere provvisionali, come definite dall'art. 112 del D.Lgs. 81/2008, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.
Art. 3.6.2 Serre bioclimatiche
sionali, come definite dall'art. 112 del D.Lgs. 81/2008, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità. 11. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R.V. 6 settembre 2011, n. 1428 e alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13. Art. 3.6.2 Serre bioclimatiche
- Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici. 2. L’installazione delle serre solari non deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l’illuminazione e l’areazione dei locali retrostanti. 3. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell’edificio, opportunamente chiuse e
i locali retrostanti. 3. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva (muri di accumulo, muri di Trombe), sono considerate volumi tecnici e non computabili ai fini volumetrici e/o superficiari a condizione che siano rispettate le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell’art. 3 dell'allegato A della D.G.R. n. 1781
Art. 3.6.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio
ne che siano rispettate le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell’art. 3 dell'allegato A della D.G.R. n. 1781 del 8 novembre 2011 e i contenuti dell’art. 5 della L.R.V. n. 14/2009 e ss.mm.ii. e la DRGV n. 1781 del 08.11.2011. Art. 3.6.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
- La collocazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici deve rispettare il contesto ambientale e paesistico.
per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici deve rispettare il contesto ambientale e paesistico. 2.Sugli edifici ricadenti nella Zona “A”/Centro Storico del vigente P.I. e negli edifici di valore storico/architettonico e testimoniale classificati con gradi di protezione e copertura a falde, possono essere montati pannelli fotovoltaici e solari termici esclusivamente impianti di tipo integrato ed in andamento con la falda di copertura, i serbatoi di
fotovoltaici e solari termici esclusivamente impianti di tipo integrato ed in andamento con la falda di copertura, i serbatoi di accumulo d’acqua dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico. 3. Sugli altri edifici i pannelli solari termici o fotovoltaici, disposti sui tetti a falda, devono essere aderenti ai tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Per quanto riguarda i collettori solari gli
ai tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Per quanto riguarda i collettori solari gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico. 4. I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti piani degli edifici dovranno essere installati con orientamento e inclinazione ottimale, preferibilmente in modo non visibile dalla strada.
edifici dovranno essere installati con orientamento e inclinazione ottimale, preferibilmente in modo non visibile dalla strada. 5. La realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto ad energia solare senza che dette costruzioni siano conteggiate ai fini volumetrici debbono rispettare le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell’allegato A alla Dgr n. 2508 del 4 agosto 2009 incentivi urbanistici ed edilizi per l’istallazione di
prescrizioni contenute nell’allegato A alla Dgr n. 2508 del 4 agosto 2009 incentivi urbanistici ed edilizi per l’istallazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell’art. 5,comma 1 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 è consentita la realizzazione di impianti solari termici con un limite di 6 kW, o di impianti fotovoltaici con un limite di 6 kWp ovvero di una combinazione dei precedenti con un massimo di 6 kW. Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla
vvero di una combinazione dei precedenti con un massimo di 6 kW. Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla L.R. 14/09, le strutture sporgenti da edifici destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque
Limena Regolamento Edilizio 91 mantenute aperte verso l’esterno. Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all’intradosso della copertura, maggiore di 3,5 m dal piano campagna ovvero 2,5 m dal piano pavimento sul quale vengono realizzate. 6. L’impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli allegati 2 e 3 del DM 19.02.07.
anto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli allegati 2 e 3 del DM 19.02.07. 7. Eventuali serbatoi di impianti solari termici, se non integrati sulla copertura della pensilina o tettoia, non possono trovare posto sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati. 8. La superficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impegnata dall’impianto.
uperficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impegnata dall’impianto. 9. La superficie massima non computabile volumetricamente ai sensi della normativa in argomento non può essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp di potenza dell’impianto, con un massimo di 60 mq. 10. La potenza massima di cui al punto 9 è riferita ad ogni singola unità abitativa.
nza dell’impianto, con un massimo di 60 mq. 10. La potenza massima di cui al punto 9 è riferita ad ogni singola unità abitativa. 11. Devono essere preventivamente acquisite le eventuali ulteriori autorizzazioni o pareri (paesaggistico, screening di VIA per le aree ricadenti all’interno di aree protette ai sensi della L 06.12.91 n°394, valutazione d’incidenza per le aree interne o limitrofe). 12. Devono essere rispettate le Norme Tecniche Operative del P. I. e del presente R.E. con riferimento alle distanze
Art. 3.6.4 Coperture, canali di gronda e pluviali
limitrofe). 12. Devono essere rispettate le Norme Tecniche Operative del P. I. e del presente R.E. con riferimento alle distanze e alla qualità esteriore del costruito. Art. 3.6.4 Coperture, canali di gronda e pluviali
- Sugli edifici di valore storico-architettonico e testimoniale classificati con gradi di protezione aventi copertura a falda inclinata sono consentiti interventi volti a migliorare le condizioni di illuminazione ed aerazione dei vani
i copertura a falda inclinata sono consentiti interventi volti a migliorare le condizioni di illuminazione ed aerazione dei vani sottotetto, purché compatibili con il contesto ambientale. Tali interventi possono avvenire mediante la formazione di abbaini, prese di luce aperte nella falda del tetto, tagli di falda, con le seguenti caratteristiche: Abbaini • prospettanti gli spazi pubblici o di uso pubblico, anche con aree private interposte, non dovranno essere
tteristiche: Abbaini • prospettanti gli spazi pubblici o di uso pubblico, anche con aree private interposte, non dovranno essere visibili da un’altezza di m. 1,70 dal marciapiede del lato opposto dell’area pubblica e/o di uso pubblico su cui prospettano; • con copertura a due falde, la cui pendenza dovrà avere lo stesso valore numerico di quella della falda principale ed il cui materiale di copertura dovrà corrispondere a quello di quest’ultima.
valore numerico di quella della falda principale ed il cui materiale di copertura dovrà corrispondere a quello di quest’ultima. • arretrati dalla linea di gronda di almeno m. 1,5 affinché il loro fronte intersechi la falda principale determinando un’altezza di davanzale di almeno m. 1 dal piano di calpestio del sottotetto; • il colmo può al massimo raggiungere quello del tetto; la facciata può avere larghezza massima di m. 1,00;
stio del sottotetto; • il colmo può al massimo raggiungere quello del tetto; la facciata può avere larghezza massima di m. 1,00; • la riduzione della superficie di falda non dovrà essere superiore al 10% (dieci per cento) della superficie della falda interessata; Lucernari complanari alla falda (tipo “velux”) e tagli di falda
- dovranno essere della larghezza massima di m. 1,50 per i lucernari complanari alla falda e m. 2,00 per i
ux”) e tagli di falda
- dovranno essere della larghezza massima di m. 1,50 per i lucernari complanari alla falda e m. 2,00 per i tagli di falda, arretrati dalla linea di gronda in modo tale da intersecare la falda principale ad una quota di almeno m. 1,00 dal piano di calpestio del sottotetto e comunque ad una distanza di almeno m. 1,50 dalla linea di gronda; un unico taglio di falda non può interessare contemporaneamente due o più falde contigue;
almeno m. 1,50 dalla linea di gronda; un unico taglio di falda non può interessare contemporaneamente due o più falde contigue;
- la riduzione della superficie di falda non dovrà essere superiore al 10% (dieci per cento) della superficie della falda interessata;
- sono ammessi tagli nella struttura del tetto per la realizzazione di terrazzi, nella proporzione di 1/15 della superficie utile dell’alloggio realizzato nel sottotetto;
- non dovrà essere modificata l'inclinazione della falda.
i 1/15 della superficie utile dell’alloggio realizzato nel sottotetto;
- non dovrà essere modificata l'inclinazione della falda.
- I tetti a falde dovranno essere dotati di tecnologie di climatizzazione passiva, salvo nei casi in cui il tetto risulti nel costruito di interesse storico, così come individuato al comma 1, nonché rivesta particolare interesse storico documentale. Non è consentita la finitura a vista mediante l’uso di lastre ondulate in plastica, nonché di guaine e/o membrane.
Limena Regolamento Edilizio 92 3. In tutti gli altri edifici possono praticarsi aperture raso falda, tagli ed abbaini per l'illuminazione dei locali sottostanti, nel rispetto delle caratteristiche formali dell’edificio, con le seguenti prescrizioni: • la pendenza delle falde del tetto non potrà superare il 35 %, salvo il caso del mantenimento di maggiori pendenze preesistenti; • la costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro
denze preesistenti; • la costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa nei limiti dei rapporti di aero-illuminazione minimi prescritti dalle norme vigenti e sempre a condizione che non contrastino con altre norme e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali e/o compatibili con il contesto architettonico circostante, con i seguenti limiti dimensionali:
ruttive e materiali tradizionali e/o compatibili con il contesto architettonico circostante, con i seguenti limiti dimensionali: • larghezza massima m. 1,00 per i lucernari e abbaini; • larghezza massima m.2,00 per i tagli di falda; • superficie massima 12% di ogni singola falda; • nel caso di aperture necessarie al mero accesso alla copertura da sottotetti o soffitte non abitabili né costituenti accessori all’abitazione e rilevanti ai fini del calcolo del volume dell’edificio, la superficie della
abitabili né costituenti accessori all’abitazione e rilevanti ai fini del calcolo del volume dell’edificio, la superficie della finestra a tetto non deve essere inferiore a mq. 1,00 e deve consentire un sicuro accesso alla copertura nel rispetto del disposto di cui al comma 5 dell’art. 79 bis della L.R.V. n. 61/1985. 4. Gronde, modanature, aggetti decorativi, pensiline, condutture di qualsiasi tipo e pluviali, per i quali è vietato lo
61/1985. 4. Gronde, modanature, aggetti decorativi, pensiline, condutture di qualsiasi tipo e pluviali, per i quali è vietato lo scarico sulla superficie della carreggiata e spazi pubblici e/o privati aperti al pubblico, possono sporgere su tali spazi solamente oltre la quota di m. 4,20, per un massimo di m. 0,50 nelle strade fino a m. 8,00 di larghezza; mentre nelle strade con larghezza superiore la sporgenza massima consentita è di m. 1,50. E' comunque fatto salvo il diritto
za; mentre nelle strade con larghezza superiore la sporgenza massima consentita è di m. 1,50. E' comunque fatto salvo il diritto di conservare gli sporti di maggiori dimensioni già autorizzati o esistenti in data anteriore al 1942. 5. Comunque nessun altro tipo di emergenza è consentita, ad eccezione di camini, canne di ventilazione, antenne, lucernari, parafulmini, pannelli solari termici e fotovoltaici, purché giustificati da validi criteri funzionali, abbiano
tenne, lucernari, parafulmini, pannelli solari termici e fotovoltaici, purché giustificati da validi criteri funzionali, abbiano soluzione architettonica congruente alle caratteristiche della copertura e siano di limitate dimensioni. Per quanto attiene l’istallazione di scritte pubblicitarie si invia al regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
Art. 3.6.5 Strade e passaggi privati e cortili
egli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico. 6. I sistemi di raccolta delle acque devono essere realizzati in modo da garantirne il corretto deflusso nella rete pubblica al fine di evitare il ristagno nel sottosuolo degli edifici. Art. 3.6.5 Strade e passaggi privati e cortili
- Le strade, i passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio che
- Le strade, i passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio che fanno parte integrante dell'organismo edilizio devono essere progettati unitamente ad esso.
- Si definisce cortile lo spazio delimitato da fabbricazione lungo l’intero suo perimetro, nell’ambito della stessa unità edilizia, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili.
ngo l’intero suo perimetro, nell’ambito della stessa unità edilizia, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili. 3. La distanza minima tra le pareti che li delimitano non deve essere inferiore all’altezza della parete più elevata, ed in ogni caso non può essere inferiore a quella stabilita per il distacco tra fabbricati. 4. Qualora il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno
bbricati. 4. Qualora il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la sporgenza degli stessi non superi la misura di m. 1,50; nel caso di sporgenze superiori la superficie di proiezione va detratta interamente. 5. I cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.
eramente. 5. I cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche. 6. Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi tra edifici, strade, passaggi privati e cortili, le opere devono essere realizzate con ricorso a tecniche e materiali presenti nel contesto di appartenenza, ponendo attenzione al recupero degli elementi di valore storico e tradizionali; l'utilizzo di tecnologie alternative è ammesso solo quando
tenzione al recupero degli elementi di valore storico e tradizionali; l'utilizzo di tecnologie alternative è ammesso solo quando assicuri migliori risultati in termini di funzionalità, smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli edifici. 7. I progetti di sistemazione delle aree libere e delle coperture piane devono prevedere sistemazioni a verde naturale o, in caso di edificato, far ricorso a coperture con verde pensile. Le specie di pregio ad alto fusto devono
ni a verde naturale o, in caso di edificato, far ricorso a coperture con verde pensile. Le specie di pregio ad alto fusto devono essere mantenute e, qualora rimosse, devono essere reimpiantate nel giardino o nel parco in modo da conservarne la presenza e il naturale sviluppo.
Art. 3.6.6 Cavedi, pozzi luce e chiostrine
Limena Regolamento Edilizio 93 Art. 3.6.6 Cavedi, pozzi luce e chiostrine
- Il cavedio o pozzo di luce o chiostrina è l'area libera scoperta delimitata dai muri perimetrali e dalle fondamenta di un edificio, destinata ad illuminare e ventilare esclusivamente attraverso luci i vani accessori di abitazione.
- La presenza di cortili, cavedi o chiostrine all’interno delle costruzioni va ritenuta elemento di miglioramento
i abitazione. 2. La presenza di cortili, cavedi o chiostrine all’interno delle costruzioni va ritenuta elemento di miglioramento della qualità ambientale, specie in assenza o carenza di affacci all’esterno. Deve essere quindi mantenuta in adeguate condizioni igienico-sanitarie, deve essere accessibile e la pavimentazione deve essere idoneamente impermeabilizzata e provvista di chiusino per la raccolta delle acque.
Art. 3.6.7 Intercapedini e griglie di aereazione
e accessibile e la pavimentazione deve essere idoneamente impermeabilizzata e provvista di chiusino per la raccolta delle acque. 3. I cavedi non dovranno avere superficie inferiore a mq 12,00 per edifici alti fino a m 8,50 ed a mq 16,00 per edifici alti oltre m 8,50. Nella sezione orizzontale del cavedio si dovrà comunque poter iscrivere un cerchio del diametro di m 3,00. Art. 3.6.7 Intercapedini e griglie di aereazione
Art. 3.6.7 Intercapedini e griglie di aereazione
el cavedio si dovrà comunque poter iscrivere un cerchio del diametro di m 3,00. Art. 3.6.7 Intercapedini e griglie di aereazione
- Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza minima di cm 150, interessando parte degli stessi, o nelle vie
blico potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza minima di cm 150, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici. Dimensioni, materiali e relative portate ed ogni altro accorgimento tecnico atto a costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri portanti delle intercapedini saranno prescritte dagli Uffici competenti.
Art. 3.6.8 Recinzioni
truire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri portanti delle intercapedini saranno prescritte dagli Uffici competenti. 2. Le griglie da integrare nella pavimentazione devono essere realizzate con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; le stesse ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. Art. 3.6.8 Recinzioni
Art. 3.6.8 Recinzioni
stesse ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. Art. 3.6.8 Recinzioni
- Le recinzioni e divisioni tra terreni privati e tra lotti diversi devono rispettare le prescrizioni contenute nel precedente Capo II all’art. 3.2.11. Art. 3.6.9 Materiali e tecniche costruttive degli edifici
- Per gli interventi sui fabbricati esistenti nella zona agricola dovrà essere previsto l’utilizzo di materiali propri
edifici
- Per gli interventi sui fabbricati esistenti nella zona agricola dovrà essere previsto l’utilizzo di materiali propri della tradizione locale mentre per il ricorso a particolari tecniche costruttive potrà essere consentite se l’aspetto esteriore dei fabbricati è analogo e compatibile con i valori di tutela del paesaggio agricolo.
- Nelle atre zone gli interventi edilizi sugli edifici esistenti si rinvia alle norme fondamentali di buona costruzione
Art. 3.6.10 Disposizioni relative alla sistemazione delle aree di pertinenza- Ar
ricolo. 2. Nelle atre zone gli interventi edilizi sugli edifici esistenti si rinvia alle norme fondamentali di buona costruzione secondo le direttive delle normative di settore vigenti. Art. 3.6.10 Disposizioni relative alla sistemazione delle aree di pertinenza- Arredi per spazi esterni
- Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere sempre mantenuti decorosamente e, compatibilmente con il
per spazi esterni
- Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere sempre mantenuti decorosamente e, compatibilmente con il transito o il parcheggio, essere sistemati con piante e verde in relazione al contesto; una fascia lungo le pareti degli edifici, larga non meno di 100 cm dovrà essere di norma pavimentata con materiali impermeabili, salvo casi particolari in ambito rurale tutelato paesisticamente.
dovrà essere di norma pavimentata con materiali impermeabili, salvo casi particolari in ambito rurale tutelato paesisticamente. 2. In detti spazi di norma non potranno elevarsi costruzioni in soprassuolo, né accumularsi o depositarsi materiali e merci di qualunque natura, né conservarsi vecchi manufatti, muri o ingombri visivi permanenti, ad eccezione degli elementi di arredo di cui al successivi commi, nonché di quanto eventualmente consentito nelle norme di attuazione del P. I..
li elementi di arredo di cui al successivi commi, nonché di quanto eventualmente consentito nelle norme di attuazione del P. I.. 3. La copertura, anche parziale, di detti spazi con strutture pensili dovrà essere progettata in armonia con l'edificio e con lo spazio circostante, e dovrà essere realizzata e mantenuta priva di qualsivoglia chiusura laterale o frontale.
Limena Regolamento Edilizio 94 4. Negli spazi di cui sopra potranno essere posizionate strutture di arredo, esclusivamente limitate a tende da sole, pergolati, piccole opere murarie o prefabbricate aventi funzione ornamentale quali barbecue, piccoli forni da giardino e fioriere. Nello specifico vengono definiti “arredi per spazi esterni” e come tali non computabili ai fini della superficie coperta e del volume, i manufatti leggeri e gli elementi accessori necessari per l’utilizzazione ed il
ai fini della superficie coperta e del volume, i manufatti leggeri e gli elementi accessori necessari per l’utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto. Si tratta pertanto di possibili interventi di edilizia libera non oggetto di preventiva autorizzazione o nulla-osta, ma che abbisognano del parere favorevole dei condomini, qualora vengano realizzati su spazi comuni o che ne alterino l’estetica dell’edificio e fatto salvo quanto sotto prescritto.
ni, qualora vengano realizzati su spazi comuni o che ne alterino l’estetica dell’edificio e fatto salvo quanto sotto prescritto. 5. Per i manufatti leggeri è necessario comunque il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 relative ai beni culturali e paesaggistici e della distanza minima di 1,50 ml. dai confini (al fine del rispetto della distanza minima prescritta dal Codice civile di m. 3,00 tra le costruzioni), o a confine previa autorizzazione del confinante e
distanza minima prescritta dal Codice civile di m. 3,00 tra le costruzioni), o a confine previa autorizzazione del confinante e sottoscrizione degli elaborati grafici descrittivi della forma e posizione. A. Manufatti leggeri Pergolato (pompeiana): struttura metallica o in legno costituita da montanti verticali e travi adeguatamente distanziate; non è dotata di chiusure laterali, ma può essere addossata al fabbricato esistente. Può essere ancorata
eguatamente distanziate; non è dotata di chiusure laterali, ma può essere addossata al fabbricato esistente. Può essere ancorata al terreno, ovvero su poggiolo o terrazza. L’eventuale copertura deve essere di tipo discontinuo e/o permeabile ad esempio : rete ombreggiante, arelle, piante rampicanti, teli permeabili ecc... La struttura, che non deve avere grondaie né pluviali, non può essere tamponata né coperta se non con le caratteristiche su esposte. Viene definita
on deve avere grondaie né pluviali, non può essere tamponata né coperta se non con le caratteristiche su esposte. Viene definita “struttura aperta e non coperta”. L’altezza massima non può essere superiore a m. 3,00 con una pendenza compresa tra lo 0 ed il 5%, e lo sporto della travatura non deve superare i 50 cm., mentre la superficie occupata dai montanti verticali non può eccedere il 25% della superficie coperta del fabbricato con un massimo di 25 mq. per ciascuno
ata dai montanti verticali non può eccedere il 25% della superficie coperta del fabbricato con un massimo di 25 mq. per ciascuno edificio di cui è pertinenza; nel caso di edifici condominiali con scoperto comune (non esclusivo) la superficie complessiva del pergolato non potrà superare i 50 mq. Piccoli box (casette): strutture in legno o metallo con copertura continua e lati chiusi. La superficie di pavimento
re i 50 mq. Piccoli box (casette): strutture in legno o metallo con copertura continua e lati chiusi. La superficie di pavimento non può superare i 10 mq., l’altezza massima non deve superare i 2,40 m. Trattandosi di un volume pieno deve distare almeno 10 m. da eventuali finestrature opposte dei confinanti o essere fuori dallo “specchio” di queste (cioè dalla proiezione del loro profilo sul confine). Possono essere utilizzati a ripostiglio, deposito per attrezzi da giardino,
cioè dalla proiezione del loro profilo sul confine). Possono essere utilizzati a ripostiglio, deposito per attrezzi da giardino, biciclette ecc… nel numero massimo di uno per alloggio, Gazebo : si tratta di una struttura da giardino in legno, metallo o in PVC, di pertinenza ad edifici a carattere residenziale con lati aperti, appoggiato o infisso nel terreno, dotata di copertura continua impermeabile, che non
i a carattere residenziale con lati aperti, appoggiato o infisso nel terreno, dotata di copertura continua impermeabile, che non può superare i 10 mq. di superficie di pavimento. L’altezza massima non può superare i 2,40 m. nel numero massimo di uno per alloggio. Piscina : struttura accessoria permanente, sia fuori che entro terra, totalmente o parzialmente, atta a consentire l’attività di balneazione. La piscina deve essere munita di impianto di trattamento sanitario delle acque e soggetta
consentire l’attività di balneazione. La piscina deve essere munita di impianto di trattamento sanitario delle acque e soggetta alla presentazione di una comunicazione di inizio lavori. Devono rispettare le sole distanze previste dal codice civile per le cisterne (art. 889). Piscina stagionale: struttura temporanea semplicemente appoggiata al suolo, senza sottostrutture murarie di alcun genere, utilizzate per la balneazione anche se non provviste di trattamento sanitario delle acque, di facile
re murarie di alcun genere, utilizzate per la balneazione anche se non provviste di trattamento sanitario delle acque, di facile montaggio e rimovibilità costituiscono opere provvisorie di edilizia libera se mantenute per un massimo di 90 giorni per anno solare. B) Elementi accessori Tende frangisole = elemento ornamentale orizzontale o inclinato aggettante dal fabbricato a protezione di porte, finestre, marciapiedi; tipo, materiale e colore dovranno sempre assicurare il rispetto delle caratteristiche
rotezione di porte, finestre, marciapiedi; tipo, materiale e colore dovranno sempre assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell’immobile oggetto d’intervento. Barbecue o piccoli forni = elementi in ferro o anche in muratura, purché di superficie complessiva, compresi gli accessori (piani di appoggio, contenitori per legna ecc.. ) non superiore a 2,00 mq. ed altezza massima, esclusa la
compresi gli accessori (piani di appoggio, contenitori per legna ecc.. ) non superiore a 2,00 mq. ed altezza massima, esclusa la canna fumaria, non superiore a 2,00 m. nel numero massimo di uno per alloggio di pertinenza. 6. Gli interventi volti a insediare sulle aree di pertinenza manufatti provvisori anche non infissi al suolo, necessari per far fronte a esigenze stagionali o transitori per periodi non superiori a 6 mesi , sono soggetti a preventiva
Limena Regolamento Edilizio 95 comunicazione all’amministrazione comunale con la quale si dà motivazione delle necessità dell’opera e fornendo apposito deposito cauzionale/polizza fideiussoria a favore del Comune di Limena a garanzia della rimessa in pristino ad avvenuta scadenza del periodo suddetto e per un importo pari al presunto costo di rimozione del manufatti provvisori. 7. I manufatti di cui al presente articolo devono avere le dimensioni minime necessarie, essere realizzati con
fatti provvisori. 7. I manufatti di cui al presente articolo devono avere le dimensioni minime necessarie, essere realizzati con materiali leggeri e possedere comunque requisiti di agevole asportabilità. 8.Il soggetto che provvede ad insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e a rimettere in pristino l'area interessata nel termine dei 6 mesi; in caso di mancata rimozione e rimessa in pristino,
Art. 3.6.11 Area ecologica condominiale
stesso e a rimettere in pristino l'area interessata nel termine dei 6 mesi; in caso di mancata rimozione e rimessa in pristino, l'amministrazione provvede direttamente in danno dell'inadempiente provvedendo all’escussione della polizza /deposito cauzionale. 9. Qualora tali manufatti vengano installati in ambiti sottoposti a vincolo culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Art. 3.6.11 Area ecologica condominiale
Art. 3.6.11 Area ecologica condominiale
ncolo culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Art. 3.6.11 Area ecologica condominiale
- Per gli edifici con più di 4 unità abitative deve essere ricavato, all’interno del lotto, un adeguato spazio per la raccolta dei rifiuti, ad uso esclusivo dei condomini.
- L’area ecologica deve essere pavimentata e direttamente accessibile dalla strada pubblica o da strada privata ad
i condomini. 2. L’area ecologica deve essere pavimentata e direttamente accessibile dalla strada pubblica o da strada privata ad uso pubblico, posta ad una distanza di almeno 5 metri dal limite più esterno del condominio e possibilmente il più lontano possibile da camere da letto e cucine e distare almeno 5 metri dagli accessi pedonali e dal limite più esterno degli edifici confinanti. 3. Limitazioni meno restrittive potranno essere concesse dall’ufficio ambiente del Comune di Limena solo in casi
ici confinanti. 3. Limitazioni meno restrittive potranno essere concesse dall’ufficio ambiente del Comune di Limena solo in casi particolari previa dimostrazione dell’impossibilità a posizionare l’area secondo le prescrizioni indicate. In tali casi potranno essere richieste misure strutturali di mitigazione. 4. L’area ecologica deve essere recintata su ogni lato e opportunamente mascherata con lamiera microforata, siepe
i mitigazione. 4. L’area ecologica deve essere recintata su ogni lato e opportunamente mascherata con lamiera microforata, siepe o siepe artificiale. La recinzione deve seguire le prescrizioni del vigente Regolamento edilizio. Deve prevedere inoltre il rispetto della normativa di sicurezza del nuovo codice della strada e il rispetto del decoro urbano. 5. La superficie dell’area deve essere piana e pavimentata. In casi particolari potrà essere prescritta la realizzazione di ulteriori misure strutturali.
Art. 3.6.12 Altre opere di corredo agli edifici
a deve essere piana e pavimentata. In casi particolari potrà essere prescritta la realizzazione di ulteriori misure strutturali. Art. 3.6.12 Altre opere di corredo agli edifici
- I manufatti di arredo, per i quali non occorre acquisire specifico titolo né l’inoltro di alcuna comunicazione e/o segnalazione ai sensi della normativa in materia edilizia, devono essere realizzati nel rispetto delle specifiche normative di settore, delle Norme Tecniche del Piano degli Interventi e del presente R.E..
lizzati nel rispetto delle specifiche normative di settore, delle Norme Tecniche del Piano degli Interventi e del presente R.E.. 2. Il Comune potrà adottare Linee guida relative a specifiche tipologie di opere comprese nel presente titolo che saranno finalizzate a mostrare, anche con esempi realizzati, la natura e le prestazioni di dettaglio delle stesse, nonché l’obiettivo di qualità che si intende perseguire. Il controllo sull’esecuzione delle opere, in coerenza con tali
stesse, nonché l’obiettivo di qualità che si intende perseguire. Il controllo sull’esecuzione delle opere, in coerenza con tali linee guida, sarà effettuato da parte degli uffici competenti per materia. 3. Qualora venga accertata la posa in opera di manufatti in contrasto con il presente R.E., l'Ufficio competente invita il soggetto inadempiente a conformare il manufatto al medesimo, assegnando, a tale scopo, un congruo termine.
competente invita il soggetto inadempiente a conformare il manufatto al medesimo, assegnando, a tale scopo, un congruo termine. 4. Qualora, entro il termine assegnato, l’interessato non ottemperi all’invito a conformare, troveranno applicazione le sanzioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 27 e ss. del D.P.R. 380/2001.
Art. 4.0.1 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazion
Limena Regolamento Edilizio 96 TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art. 4.0.1 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio
- Il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, come definita dal D.P.R. n. 380/2001, all’interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di
e definita dal D.P.R. n. 380/2001, all’interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo. 2. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti della polizia locale, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa.
ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. 3. L’attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini. 4. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.
Art. 4.0.2 Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con vari
dini. 4. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi. 5. L’attività di controllo riguardante specifiche materie di competenza di altri Settori comunali è esercitata dal rispettivo personale, con le modalità previste dalla normativa vigente. Art. 4.0.2 Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazioni essenziali dal titolo abilitativo
Art. 4.0.2 Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con vari
igente. Art. 4.0.2 Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazioni essenziali dal titolo abilitativo
- Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 91 e successivi della L.R. 61/85 e ss.mm.ii., per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR 380/01.
Art. 4.0.3 Varianti comunicate a fine lavori
m.ii. e degli artt. 91 e successivi della L.R. 61/85 e ss.mm.ii., per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR 380/01. 2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e segg. del DPR 380/01 e ss.mm.ii. 3. Le costruzioni temporanee non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente. Art. 4.0.3 Varianti comunicate a fine lavori
Art. 4.0.3 Varianti comunicate a fine lavori
considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente. Art. 4.0.3 Varianti comunicate a fine lavori
- Ai sensi dell’art. 22 comma 2 bis del DPR 380/2001, non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla
ormi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Dette varianti possono essere comunicate a fine lavori con segnalazione certificata di inizio attività. 2. Le varianti essenziali al permesso di costruire devono sempre essere approvate prima dell'effettuazione dei lavori
Art. 4.0.4 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
attività. 2. Le varianti essenziali al permesso di costruire devono sempre essere approvate prima dell'effettuazione dei lavori Art. 4.0.4 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
- Il Responsabile del servizio , fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed
ionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 89 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii, al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
regolamento, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo. 2. Nell’esercizio dell’attività di vigilanza i funzionari delegati e gli agenti di polizia locale hanno facoltà di accedere, in qualsiasi momento, ai cantieri edilizi. 3. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordare con il
edilizi. 3. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordare con il Direttore dei lavori eventuali prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature.
Art. 4.0.5 Sospensione dei lavori
Limena Regolamento Edilizio 97 Art. 4.0.5 Sospensione dei lavori
- Fermo quanto indicato dall’art.27 DPR 380/01, ove verifichi l’esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell’inizio dei lavori, il responsabile del servizio notifica al
vvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell’inizio dei lavori, il responsabile del servizio notifica al proprietario dell’immobile, all’intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all’impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e s.m.i e dell'art. 91 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii ed adotterà successivamente i provvedimenti repressivi previsti dalI'art. 92 e
Art. 4.0.6 Sanzioni per violazioni delle norme del presente regolamento
s.m.i e dell'art. 91 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii ed adotterà successivamente i provvedimenti repressivi previsti dalI'art. 92 e seguenti della L.R. stessa e dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Art. 4.0.6 Sanzioni per violazioni delle norme del presente regolamento 1.Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, quando la fattispecie non sia sanzionata da altre fonti normative e fatte salve le ulteriori responsabilità amministrative e penali derivanti dalla violazione delle norme di
ltre fonti normative e fatte salve le ulteriori responsabilità amministrative e penali derivanti dalla violazione delle norme di legge in materia edilizia e urbanistica di cui all’art. 44 del DPR 380/2001, sono soggette all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie il responsabile del servizio potrà intimare, con atto motivato, che
razioni. 2. Oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie il responsabile del servizio potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L’inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell’interessato qualora sussistano comprovati motivi), comporterà la reiterazione della violazione a
nte prorogato su richiesta dell’interessato qualora sussistano comprovati motivi), comporterà la reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di inadempienza da parte dell’interessato, il Comune potrà, comunque, provvedere d’autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei soggetti responsabili.
il Comune potrà, comunque, provvedere d’autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei soggetti responsabili. 3. Il responsabile del servizio può altresì avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 4. Sono fatti salvi i provvedimenti di competenza del Sindaco previsti nei casi di indifferibilità e urgenza dall'art. 54,
ali”. 4. Sono fatti salvi i provvedimenti di competenza del Sindaco previsti nei casi di indifferibilità e urgenza dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Art. 5.0.1 Aggiornamento del regolamento edilizio
Limena Regolamento Edilizio 98 TITOLO V NORME TRANSITORIE Art. 5.0.1 Aggiornamento del regolamento edilizio
- Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali. Art. 5.0.2 Entrata in vigore del regolamento edilizio
- Le Definizioni Uniformi non trovano applicazione nei Piani Urbanistici Attuativi approvati prima dell’entrata in
nto edilizio
- Le Definizioni Uniformi non trovano applicazione nei Piani Urbanistici Attuativi approvati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
- Le norme del presente Regolamento non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nei seguenti casi. • titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello unico della
uenti casi. • titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa; • piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23
azione al Comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; • nel caso opere abusive, i cui procedimenti siano già stati avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di sanatoria, corredata dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa. 2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono
rmativa. 2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze. 3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.
Art. 5.0.3 Abrogazione di procedenti norme
gore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse. Art. 5.0.3 Abrogazione di procedenti norme
- L’entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio comporterà la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento edilizio e di precedenti norme regolamentari comunali, variamente denominate, in contrasto con quanto stabilito, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 5.0.2. Art. 5.0.4 Disposizioni transitorie
Art. 5.0.4 Disposizioni transitorie
e, in contrasto con quanto stabilito, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 5.0.2. Art. 5.0.4 Disposizioni transitorie
- Le “Definizioni uniformi “aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, così come elencate all’art. 1.0.3, esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell’entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione.
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