1 REGOLAMENTO E NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE
Comune di Portici · Napoli, Campania
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REGOLAMENTO E NORME PER
1 REGOLAMENTO E NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERAle (Approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1750 del 27 maggio 1975 e successive delibere di variante) NOTE INTERPRETATIVE (Testo approvato con modificazioni dalla Direttiva del Sindaco P.G. n° 89466/96 del 18.10.96) Edizione Giugno 2002
NTERPRETATIVE
NTERPRETATIVE (Testo approvato con modificazioni dalla Direttiva del Sindaco P.G. n° 89466/96 del 18.10.96) Edizione Giugno 2002
2 La presente pubblicazione è stata realizzata dall’Amministrazione Comunale di Verona e curata da: SETTORE VII, EDILIZIA PRIVATA Dott. Ing. Giampietro Cigolini (Dirigente di Settore) Dott. Arch. Luciano Marchesini (Dirigente Unità Istruttorie) Geom. Daniele Iselle (Staff Tecnico Settore Edilizia) SETTORE X URBANISTICA Dott. Arch. Carlo Alberto Ruffo (Dirigente di Settore)
SETTORE X URBANISTICA
om. Daniele Iselle (Staff Tecnico Settore Edilizia) SETTORE X URBANISTICA Dott. Arch. Carlo Alberto Ruffo (Dirigente di Settore) Geom. Renzo Guantieri (Tecnico del Settore) Dott. Arch. Lorenzo Agosta (designato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona Dott. Ing. Italo Monaco (designato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia) Geom. Sergio Moschen (designato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Verona)
dine degli Ingegneri di Verona e Provincia) Geom. Sergio Moschen (designato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Verona) Dott. Arch. Attalo Paparella (designato dal Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Verona)
Art. 1 - Contenuto delle tavole della Variante Generale ...………………………………..….....
3 INDICE SOMMARIO Parte Prima Regolamento Premessa………………………………………………………………………………..Pag…….. 6 Art. 1 - Contenuto delle tavole della Variante Generale ...………………………………..…..... 6 Art. 2 - Portata della Variante Generale ………………………………………………….…….. 6 Art. 3 - Piani Regolatori Particolareggiati ………………………………………………………. 6 commento Art. 4 - Piani di lottizzazione obbligatorierà e contenuto ………………………………...…….. 7 commento Art. 5 - Piani di lottizzazione documentazione …………………………………………………. 9 commento
Art. 5 - Piani di lottizzazione documentazione …………………………………………………. 9
orierà e contenuto ………………………………...…….. 7 commento Art. 5 - Piani di lottizzazione documentazione …………………………………………………. 9 commento Art. 6 - Piani di lottizzazione approvazione …………………………………………………….. 10 Art. 7 - Piani di lottizzazione obblighi connessi ………………………………………………… 11 commento Art. 8 - Strade di viabilità principale …………………………………………………….……… 12 Art. 9 - Compensazione dei volumi .......................................................………………...……… 13 commento
Art. 9 - Compensazione dei volumi ..............................................
………………….……… 12 Art. 9 - Compensazione dei volumi .......................................................………………...……… 13 commento Art. 10 - Densità di fabbricazione ed indice di edificabilità fondiaria …………………………… 13 commento Art. 11 - Allineamenti ed arretramenti ..........................................................……………………. 15 commento Art. 12 - Distanze, larghezze e accessi da strade pubbliche e private.......….…………………….. 16 commento
Art. 12 - Distanze, larghezze e accessi da strade pubbliche e private.......….……
......……………………. 15 commento Art. 12 - Distanze, larghezze e accessi da strade pubbliche e private.......….…………………….. 16 commento Art. 13 - Misurazione della larghezza stradale e strade private........……………………………… 19 commento Art. 14 - Altezza degli edifici e sua misurazione numero dei piani...........……………………….. 20 commento Art. 15 - Distanze da confini e tra fabbricati ...............................................……………………… 27 commento
Art. 15 - Distanze da confini e tra fabbricati .................................
20 commento Art. 15 - Distanze da confini e tra fabbricati ...............................................……………………… 27 commento Art. 16 - Superficie coperta dei fabbricati ...................................................……………………… 29 commento Art. 17 - Prescrizioni speciali sovrastrutture, accessori e portici ................……………………… 29 commento Art. 18 - Recinzioni e sistemazioni interne nelle zone previste urbanizzate dal Piano Regolatore Generale ..................................……………………… 30
Art. 19 - Vegetazione ..........................................................
istemazioni interne nelle zone previste urbanizzate dal Piano Regolatore Generale ..................................……………………… 30 commento Art. 19 - Vegetazione .....................................................................................…………………… 31 commento Art. 20 - Fabbricati su aree interne orientamento alloggi ............................……………………… 32 commento Art. 21 - Campi da gioco e spazi comuni ......................................................…………………….. 32 commento
Art. 21 - Campi da gioco e spazi comuni ........................................
32 commento Art. 21 - Campi da gioco e spazi comuni ......................................................…………………….. 32 commento Art. 22 - Parcheggi e autorimesse private ....................................................……………………… 33 commento Art. 23 - Disposizioni varie relative alla edificabilità ................................………………………. 36 commento Art. 24 - Zone residenziali ..............................................................................……………………. 39 commento
Art. 24 - Zone residenziali ....................................................
Art. 24 - Zone residenziali ..............................................................................……………………. 39 commento Art. 25 - Attrezzature ed esercizi commerciali .............................................……………………… 41 commento Art. 26 - Lottizzazioni in corso ......................................................................…………………….. 41 Art. 27 - Norma transitoria ............................................................................…………………….. 42
Art. 27 - Norma transitoria ....................................................
…………….. 41 Art. 27 - Norma transitoria ............................................................................…………………….. 42 Art. 28 - Poteri di deroga ...............................................................................……………………. 42 commento
Art. 29 – Impianti stradali di distribuzione dei carburanti ....................
4 Art. 29 – Impianti stradali di distribuzione dei carburanti ................................………………….. 42 Parte Seconda Norme di zona Nota introduttiva ...........................................................................................……………………. 43 Zona 1 - Zone a verde privato .....................................................................…………………….. 47 commento Zona 2 - Zone panoramiche ........................................................................……………………. 50 commento
commento Zona 2 - Zone panoramiche ........................................................................……………………. 50 commento Zona 3 - Zone agricole ................................................................................……………………. 52 commento Zona 4 - Zone soggette a vincoli vari ..........................................................……………………. 55 commento Zona 5 - Zone collinari e a protezione dell’Adige ......................................…………………….. 57 commento
…………. 55 commento Zona 5 - Zone collinari e a protezione dell’Adige ......................................…………………….. 57 commento Zona 6 - Case - orti .......................................................................................…………………... 60 commento Zona 7 - Ville ................................................................................................…………………… 62 commento
a 7 - Ville ................................................................................................…………………… 62 commento Zona 8 - Villini .............................................................................................…………………… 64 commento Zona 9 - Abitazioni estensive (tipo A) .......................................................……………………... 66 commento Zona 10 - Abitazioni estensive (tipo B) .......................................................……………………… 68 commento
66 commento Zona 10 - Abitazioni estensive (tipo B) .......................................................……………………… 68 commento Zona 11 - Abitazioni semiestensive ..............................................................…………………….. 70 commento Zona 12 - Abitazioni semintensive ...............................................................…………………….. 72 commento Zona 13 - Abitazioni intensive .....................................................................……………………... 74 commento
ento Zona 13 - Abitazioni intensive .....................................................................……………………... 74 commento Zona 14 - Completamento edilizio ................................................................…………………….. 76 commento Zona 15 - Ristrutturazione ............................................................................……………………... 79 commento Zona 16 - Nuclei di antica origine .................................................................…………………….. 82 commento
mento Zona 16 - Nuclei di antica origine .................................................................…………………….. 82 commento Zona 17 - Zone artigianali e per piccole industrie .......................................……………………… 86 commento Zona 18 - Zone industriali .............................................................................…………………….. 89 commento Zona 19 - Verde pubblico o sportivo ...........................................................……………………… 92 commento
89 commento Zona 19 - Verde pubblico o sportivo ...........................................................……………………… 92 commento Zona 20 - Cimiteri ..........................................................................................……………………. 95 Zona 21 - Zone per attrezzature turistiche ...................................................……………………… 97 commento Zona 22 - Zone ospedaliere e curative .........................................................………………………. 99 commento
7 commento Zona 22 - Zone ospedaliere e curative .........................................................………………………. 99 commento Zona 23 - Zone ferroviarie ............................................................................……………………… 101 Zona 24 - Zone militari, carcerarie e aeroportuali .......................................………………………. 103 Zona 25 - Zone fieristiche, annonarie e per servizi tecnici ........................………………………… 105 commento
......………………………. 103 Zona 25 - Zone fieristiche, annonarie e per servizi tecnici ........................………………………… 105 commento Zona 26 - Zone direzionali ............................................................................……………………… 108 commento Zona 27 - Servizi pubblici di interesse locale .............................................……………………….. 110 Zona 28 - Zone per attività collettive di carattere privato ..........................………………………... 112
..........……………………….. 110 Zona 28 - Zone per attività collettive di carattere privato ..........................………………………... 112 Zona 29 - Zona portuale................................................................................………………………. 114
5 Zona 30 – Parcheggi ......................................................................................……………………… 116 commento Zona 30 PS – Parcheggio scambiatore di Verona Sud ...…………………………………………… 117 Zona 31 - Zone agroindustriali ......................................................................……………………… 119 commento Zona 32 A – Zona di riqualificazione urbanistica ex Mercato Ortofrutticolo e Magazzini Generali (PRUSST) …………………………….. 121 Parte Terza Definizioni di carattere generale
anistica ex Mercato Ortofrutticolo e Magazzini Generali (PRUSST) …………………………….. 121 Parte Terza Definizioni di carattere generale Manutenzione ordinaria ...............................................................................………………………. 123 Manutenzione straordinaria .........................................................................………………………. 127 Restauro .........................................................................................................……………………... 128
estauro .........................................................................................................……………………... 128 Ristrutturazione .............................................................................................……………………… 132 Glossario ........................................................................................................……………………… 132
ART. 1 CONTENUTO DELLE TAVOLE DELLA VARIANTE GENERALE
6 ART. 1 CONTENUTO DELLE TAVOLE DELLA VARIANTE GENERALE La rete delle principali vie di comunicazione, con gli spazi destinati a parcheggi e ad altre attrezzature viarie, le modificazioni delle strade esistenti, la divisione in zone di tutto il territorio comunale, la indicazione di massima della realizzazione delle infrastrutture, le aree destinate ad opere ed impianti di interesse pubblico e quelle destinate a formare spazi di uso pubblico, o sottoposte a speciali vincoli e
ART. 2 PORTATA DELLA VARIANTE GENERALE
ad opere ed impianti di interesse pubblico e quelle destinate a formare spazi di uso pubblico, o sottoposte a speciali vincoli e servitù, sono indicate nelle tavole allegate alle presenti norme, e precisamente:
- nelle tavole in scala 1:5000, comprendenti tutto il territorio comunale;
- nelle tavole in scala 1:2000, comprendenti il nucleo urbano di antica origine compreso entro la cinta magistrale. ART. 2 PORTATA DELLA VARIANTE GENERALE
ART. 2 PORTATA DELLA VARIANTE GENERALE
2000, comprendenti il nucleo urbano di antica origine compreso entro la cinta magistrale. ART. 2 PORTATA DELLA VARIANTE GENERALE Fermo restando il Piano per l’edilizia economica e popolare, approvato con Decreto Ministeriale n. 872 del 16 novembre 1965 e successive modifiche legittimamente approvate, la presente variante del Piano Regolatore Generale Comunale, con tutti i suoi allegati, è sostitutiva, a tutti gli effetti, del Piano
ART. 3 PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI
esente variante del Piano Regolatore Generale Comunale, con tutti i suoi allegati, è sostitutiva, a tutti gli effetti, del Piano Regolatore Generale del Comune di Verona, approvato con decreto presidenziale del 19 dicembre 1957. ART. 3 PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI
- comma 1°* Il Comune provvede alla formazione di Piani Regolatori Particolareggiati ai sensi della legge urbanistica, ovunque lo ritenga opportuno; ogni piano particolareggiato deve interessare un ambito
reggiati ai sensi della legge urbanistica, ovunque lo ritenga opportuno; ogni piano particolareggiato deve interessare un ambito territoriale sufficientemente esteso da consentire una corretta sistemazione territoriale e comunque deve comprendere almeno un isolato compreso tra le maglie delle strade indicate nelle tavole del Piano Regolatore Generale.
- comma 2° Il Sindaco può sospendere ogni provvedimento sulle domande di lottizzazione o di licenza edilizia
egolatore Generale.
- comma 2° Il Sindaco può sospendere ogni provvedimento sulle domande di lottizzazione o di licenza edilizia quando dichiari, entro sessanta giorni dalla presentazione di dette domande, di voler procedere alla adozione di un Piano Regolatore Particolareggiato della zona interessata.
- comma 3° Detto Piano dovrà essere adottato nel termine di centottanta giorni dalla data della dichiarazione di cui
nteressata.
- comma 3° Detto Piano dovrà essere adottato nel termine di centottanta giorni dalla data della dichiarazione di cui sopra; trascorso tale termine, la domanda di lottizzazione o di licenza edilizia dovrà avere regolare corso.
- comma 4° La formazione dei Piani Regolatori Particolareggiati è obbligatoria nei comprensori esplicitamente indicati, con apposita grafia, nelle tavole del Piano Regolatore Generale. 4444444444444444444
- comma 1°
rensori esplicitamente indicati, con apposita grafia, nelle tavole del Piano Regolatore Generale. 4444444444444444444
- comma 1° Nella delimitazione delle aree interessate da piani particolareggiati, l’individuazione di un ambito territoriale sufficientemente esteso, equivale alla definizione di un comparto edificatorio di cui agli art. 17, 18 e 62 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 4 PIANI DI LOTTIZZAZIONE OBBLIGATORIETÀ E CONTENUTO
7 ART. 4 PIANI DI LOTTIZZAZIONE OBBLIGATORIETÀ E CONTENUTO
- comma 1°* In mancanza di un Piano Regolatore Particolareggiato, ove questo non sia specificatamente previsto, ed ove il Sindaco non intenda avvalersi della facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 3, chiunque intenda procedere alla edificazione su terreni esterni ai centri abitati, il cui perimetro risulta dalla planimetria allegata alle presenti norme, deve chiedere preventivamente l’approvazione di un
ati, il cui perimetro risulta dalla planimetria allegata alle presenti norme, deve chiedere preventivamente l’approvazione di un Piano di lottizzazione convenzionato ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge Urbanistica.
- comma 2° Da tale obbligo possono essere esentati solo gli interventi edilizi che interessino terreni classifica.ti come zone di completamento edilizio (Zone 14).
- comma 3° Ferma rimanendo la norma del 6° comma dell’art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765, il Sindaco ha altresì
zio (Zone 14).
- comma 3° Ferma rimanendo la norma del 6° comma dell’art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765, il Sindaco ha altresì facoltà di richiedere Piani di lottizzazione anche in zone interne al perimetro dei centri abitati, ove, per lo stato e la destinazione dei fabbricati o per la particolare situazione delle proprietà, ne riscontri la necessità ai fini di ottenere un ordinato assetto urbanistico della zona, oppure anche dove risultino
proprietà, ne riscontri la necessità ai fini di ottenere un ordinato assetto urbanistico della zona, oppure anche dove risultino mancanti o inadeguate le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria.
- comma 4°* I piani di lottizzazione devono prevedere l’utilizzazione planovolumetrica di un ambito territoriale esteso in modo tale da consentire una corretta sistemazione territoriale e, comunque, devono comprendere
un ambito territoriale esteso in modo tale da consentire una corretta sistemazione territoriale e, comunque, devono comprendere almeno un isolato con destinazione residenziale incluso fra le maglie delle strade indicate nelle tavole del Piano Regolatore Generale, nonchè le aree destinate a servizi pubblici (zone 19, 27, 30), indicate pure nelle stesse tavole, nella misura comunque non inferiore a 18 mq. per ogni abitante previsto dal
zone 19, 27, 30), indicate pure nelle stesse tavole, nella misura comunque non inferiore a 18 mq. per ogni abitante previsto dal piano di lottizzazione (l abitante = 100 metri cubi di fabbricato). Queste ultime passeranno in proprietà del Comune, in conformità alle vigenti disposizioni della Legge Urbanistica.
- comma 5°* Qualora,in casi particolari e documentati, l’inclusione di dette aree si dimostri inattuabile, l’onere può
anistica.
- comma 5°* Qualora,in casi particolari e documentati, l’inclusione di dette aree si dimostri inattuabile, l’onere può essere assolto mediante pagamento in denaro di una somma corrispondente al valore delle aree che avrebbero dovuto essere cedute. Il Comune si impegna ad utilizzare detta somma per l’acquisizione di terreni necessari alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria nel quartiere.
- comma 6°*
omma per l’acquisizione di terreni necessari alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria nel quartiere.
- comma 6°* Nell’ambito di un piano di lottizzazione, dove la soluzione prospettata ne giustifichi l’opportunità, possono essere ammesse modifiche alla viabilità secondaria senza che per tale fatto possa essere aumentata l’estensione superficiale delle aree destinate all’edificabilità, così come previsto dal Piano Regolatore Generale.
- comma 7°*
l’estensione superficiale delle aree destinate all’edificabilità, così come previsto dal Piano Regolatore Generale.
- comma 7°* Ogni Piano di lottizzazione dovrà essere sottoscritto da tutti i proprietari dei terreni interessati.
- comma 8° Il Sindaco può anche invitare i proprietari di aree finitime, nell’ambito di un isolato, alla rettifica dei confini o alla presentazione di un Piano di lottizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica.
- comma 9°
confini o alla presentazione di un Piano di lottizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica.
- comma 9° Nei progetti di Piani di lottizzazione si deve: a) rispettare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal Piano Regolatore Generale; b) prevedere le reti di servizi con particolare riguardo ai condotti di fognatura, che devono avere normale deflusso nella rete comunale esistente;
8 c) prevedere la rete viaria, la quale deve raccordarsi con quella prevista dal Piano Regolatore Generale e con quella esistente, dichiarando le strade pubbliche e quelle private; d) rappresentare la distribuzione planovolumetrica degli edifici, la loro tipologia e la destinazione degli spazi liberi; e) specificare l’ubicazione delle aree che si intendono riservare all’Amministrazione Comunale per la costruzione dei servizi e delle attrezzature pubbliche previste dal piano. comma 10°
servare all’Amministrazione Comunale per la costruzione dei servizi e delle attrezzature pubbliche previste dal piano. comma 10° I progetti infine devono essere accompagnati da una domanda, nella quale deve apparire l’impegno dei richiedenti all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in merito ai Piani di lottizzazione. 4444444444444444444
- comma 1° Secondo quanto espresso dall’art. 9, comma 2°, del D.L. 388/96 i comuni sono obbligati ad istruire e definire gli
444
- comma 1° Secondo quanto espresso dall’art. 9, comma 2°, del D.L. 388/96 i comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, afferenti le aree edificabili in base alle previsioni del P.R.G. con priorità per le aree incluse nel P.P.A., approvato ancorchè scaduto, a meno che non venga riservata con apposito atto la formazione di strumenti attuativi di iniziativa pubblica.
- comma 2°
caduto, a meno che non venga riservata con apposito atto la formazione di strumenti attuativi di iniziativa pubblica.
- comma 2° Oltre agli interventi in zona 14 sono esentati, ai sensi degli artt. 9 e 109 della L.R. 61/85, anche interventi edilizi in diverse zone di piano, qualora si verifichino le seguenti condizioni: a) siano presenti le principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria; b) non sia necessario organizzare un complessivo riassetto urbanistico, per un armonico raccordo del nuovo
rimaria e secondaria; b) non sia necessario organizzare un complessivo riassetto urbanistico, per un armonico raccordo del nuovo intervento con il preesistente aggregato edificato; c) in tutti i casi che, verificati i presupposti di cui ai punti a) e b), non vi sia interesse pubblico alla preventiva adozione di uno strumento attuativo, o quando l’adozione di questo non operi alcuna funzione migliorativa significativa, rispetto a quanto assentibile direttamente.
o quando l’adozione di questo non operi alcuna funzione migliorativa significativa, rispetto a quanto assentibile direttamente. Nei casi sopra citati è possibile presentare alla Amministrazione comunale una domanda di giudizio preliminare nella quale si dovrà dimostrare, mediante pareri degli enti gestori dei pubblici servizi la presenza delle principali opere di urbanizzazione e la non necessità di una pianificazione attuativa, e che dovrà inoltre indicare le eventuali
principali opere di urbanizzazione e la non necessità di una pianificazione attuativa, e che dovrà inoltre indicare le eventuali opere di urbanizzazione primaria mancanti da eseguirsi direttamente da parte del richiedente, per collegare l’insediamento alle reti e/o viabilità.
- comma 4° La necessità di coordinare interventi su aree inedificate o costruzioni da trasformare comporta, previo accordo con
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- comma 4° La necessità di coordinare interventi su aree inedificate o costruzioni da trasformare comporta, previo accordo con l’Amministrazione, l’individuazione di comparti edificatori di cui agli artt.17/18/62 della LR.61/85 e successive modifiche ed integrazioni.
- comma 5° Premesso che per quartiere si intende una porzione di città caratterizzata da una spiccata unitarietà insediativa, infrastrutturale e socio economica, in riferimento al quantitativo di aree per dotazione di standards urbanistici
à insediativa, infrastrutturale e socio economica, in riferimento al quantitativo di aree per dotazione di standards urbanistici (zone 19,27,30 ), si specifica che le stesse dovranno di norma essere reperite nell’ambito delle aree interessate dallo strumento urbanistico attuativo. Qualora questo non risultasse possibile, le stesse devono essere ubicate nell’ambito delle aree ad uso pubblico inserite nell’ultimo P.P.A.. In via subordinata, le stesse potranno essere reperite nell’ambito della circoscrizione
so pubblico inserite nell’ultimo P.P.A.. In via subordinata, le stesse potranno essere reperite nell’ambito della circoscrizione di appartenenza. Per casi particolari dove non risulti realizzabile la dotazione di standards, verrà fatto ricorso alla monetizzazione con valori delle aree definiti dalla delibera di Consiglio Comunale vigente al momento di approvazione della Convenzione.
- comma 6°
ART. 5 PIANI DI LOTTIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE
9 La viabilità principale è definita dalle tavole allegate al P.R.G. vigente.
- comma 7° Nella redazione del piano di lottizzazione qualora non vi sia l’adesione globale di tutti i proprietari, lo stesso potrà essere presentato solo da alcuni aventi titolo purchè rappresentanti almeno i 3/4 del valore degli immobili sulla base dell’imponibile catastale ai sensi dell’art. 60 L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 5 PIANI DI LOTTIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE
ART. 5 PIANI DI LOTTIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE
catastale ai sensi dell’art. 60 L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 5 PIANI DI LOTTIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE Alla domanda di lottizzazione di un terreno dovranno essere allegati i seguenti elaborati: a) stralcio del Piano Regolatore Generale con l’indicazione dell’area interessata; b) estratto della mappa catastale; c) tabella catastale con l’indicazione dei singoli proprietari, dei proprietari limitrofi e dei dati catastali di ogni proprietà;
) tabella catastale con l’indicazione dei singoli proprietari, dei proprietari limitrofi e dei dati catastali di ogni proprietà; d) rilievo topografico del terreno in scala non inferiore a 1:500, con l’indicazione delle principali quote planimetriche ed altimetriche, degli edifici esistenti, delle alberature di alto fusto, dei confini di proprietà, di strade, passi, canali, elettrodotti, infrastrutture, impianti esistenti;
alberature di alto fusto, dei confini di proprietà, di strade, passi, canali, elettrodotti, infrastrutture, impianti esistenti; e) planimetria in scala non inferiore a 1:500, con l’indicazione dei tracciati esatti delle strade di Piano Regolatore Generale (secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Municipale) e dei tracciati interni di lottizzazione; f) planimetria in scala non inferiore a 1: 500, con l’indicazione degli eventuali lotti di progetto, degli
rni di lottizzazione; f) planimetria in scala non inferiore a 1: 500, con l’indicazione degli eventuali lotti di progetto, degli edifici da costruire, delle sistemazioni di quelli da conservare, delle destinazioni in genere di tutte le utilizzazioni edificatorie, delle quote del terreno, dei vari allineamenti, delle aree riservate ad impianti pubblici ed a parcheggi, delle zone di verde pubblico e privato e di quanto concorre ad una precisa visione dell’urbanizzazione della zona;
a parcheggi, delle zone di verde pubblico e privato e di quanto concorre ad una precisa visione dell’urbanizzazione della zona; g) profili altimetrici e sezioni del terreno; h) grafici con assonometrie isometriche e profili regolatori che fissino la volumetria degli edifici; i) sezioni stradali e progetto generale di tutte le opere di urbanizzazione primaria previste; l) relazione illustrativa dell’intero piano con indicazione dei tempi di esecuzione;
opere di urbanizzazione primaria previste; l) relazione illustrativa dell’intero piano con indicazione dei tempi di esecuzione; m) accordo preliminare con gli enti preposti per la realizzazione delle reti di distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica nell’ambito della lottizzazione; n) eventuale plastico del progetto; o) schema di convenzione. 4444444444444444444 Per determinare la volumetria realizzabile mediante gli strumenti urbanistici attuativi, è necessario depurare le
44444444444444 Per determinare la volumetria realizzabile mediante gli strumenti urbanistici attuativi, è necessario depurare le aree oggetto di pianificazione da quelle da destinarsi a strade e piazze ed a standards urbanistici (verde e parcheggi). In pratica, nel caso di insediamenti solo residenziali, la volumetria realizzabile viene determinata moltiplicando la superficie oggetto di pianificazione (non considerando quella da destinarsi a strade e piazze) per un indice
ZONA INDICE DI ZONA INDICE DEPURATO
10 cosiddetto “depurato” che tiene conto delle superfici da destinarsi a standards urbanistici in ottemperanza agli artt. 21 e 22 delle presenti N.T.A. Detti indici sono i seguenti: ZONA INDICE DI ZONA INDICE DEPURATO 6.........................................................0,80.........................................................0,76 7.........................................................1,00.........................................................0,95
0,76 7.........................................................1,00.........................................................0,95 8.........................................................1,20.........................................................1,13 9.........................................................2,00.........................................................1,80 10.......................................................3,00.........................................................2,57
.1,80 10.......................................................3,00.........................................................2,57 14/e-f.................................................4,00.........................................................3,28 11.......................................................4,50.........................................................3,61 12.......................................................5,50.........................................................4,22
.3,61 12.......................................................5,50.........................................................4,22 13.......................................................6,50.........................................................4,80 N.B.: Per le zone 14/e-f per indici fino a 3 mc./mq. (nel caso di intervento senza previa approvazione di strumento attuativo) l’indice di zona non deve essere depurato.
a 3 mc./mq. (nel caso di intervento senza previa approvazione di strumento attuativo) l’indice di zona non deve essere depurato. Nel caso invece di destinazioni integralmente commerciali e/o direzionali non possono essere individuati indici depurati in relazione alla indeterminatezza della superficie lorda di pavimento, funzione delle diverse altezze possibili per i locali (Art. 77 del R.E.). In tal caso, come in quello di destinazioni miste (residenziali + commerciali e/o direzionali) la determinazione
. 77 del R.E.). In tal caso, come in quello di destinazioni miste (residenziali + commerciali e/o direzionali) la determinazione della volumetria realizzabile va effettuata per successive approssimazioni, utilizzando le formule esposte nel commento agli artt. 21 e 22 delle presenti N.T.A, tenendo conto, come detto, che le aree oggetto di pianificazione vanno depurate dalla superficie da destinare a strade e piazze e da quella da destinare a standards urbanistici.
pianificazione vanno depurate dalla superficie da destinare a strade e piazze e da quella da destinare a standards urbanistici. Relativamente alla documentazione da produrre per la redazione del piano di lottizzazione, ad integrazione di quanto già espresso dalla norma per la generalità dei casi, o in assenza di richieste particolari formulate dall’Amministrazione, l’insieme della documentazione è da ritenersi quello espresso dall’art.12 unitamente alla
ART. 6 PIANI DI LOTTIZZAZIONE APPROVAZIONE
colari formulate dall’Amministrazione, l’insieme della documentazione è da ritenersi quello espresso dall’art.12 unitamente alla Convenzione di cui all’art. 63 della LR.61/85 e successive modifiche ed integrazioni . ART. 6 PIANI DI LOTTIZZAZIONE APPROVAZIONE
- comma 1° I Piani di lottizzazione, ottenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia, devono ottenere l’approvazione del Consiglio Comunale, il quale dovrà esprimersi anche sullo schema di convenzione
one Edilizia, devono ottenere l’approvazione del Consiglio Comunale, il quale dovrà esprimersi anche sullo schema di convenzione prescritto dalla legge; successivamente essi vengono sottoposti alle approvazioni previste dalla legge.
- comma 2° La licenza di lottizzazione sarà rilasciata dopo la stipulazione della suddetta convenzione.
- comma 3° La convenzione, che verrà stipulata tra il Comune ed i lottizzanti e che dovrà essere registrata e
detta convenzione.
- comma 3° La convenzione, che verrà stipulata tra il Comune ed i lottizzanti e che dovrà essere registrata e trascritta, dovrà contenere: - prescrizioni relative all’esecuzione delle opere di urbanizzazione; - prescrizioni relative all’edificazione; - termine per l’esecuzione delle opere; - oneri previsti a carico dei lottizzanti; - motivi di decadenza della convenzione; - trasferimento in proprietà al Comune delle aree
ri previsti a carico dei lottizzanti; - motivi di decadenza della convenzione; - trasferimento in proprietà al Comune delle aree destinate ad uso pubblico o loro eventuale assoggettamento a servitù di uso pubblico; - indicazione del periodo di gratuita manutenzione, da parte dei lottizzanti, degli impianti, dei servizi e delle strade.
- comma 4° L’approvazione di un Piano di lottizzazione rende fisso e vincolante per tutti gli interessati il contenuto
e strade.
- comma 4° L’approvazione di un Piano di lottizzazione rende fisso e vincolante per tutti gli interessati il contenuto del Piano stesso; esso non potrà essere variato se non previa procedura analoga a quella di approvazione del Piano precedente.
- comma 5°
ART. 7 PIANI DI LOTTIZZAZIONE OBBLIGHI CONNESSI
11 All’istituzione di una Commissione Urbanistica ed all’attribuzione delle relative competenze, si provvederà con separato regolamento. ART. 7 PIANI DI LOTTIZZAZIONE OBBLIGHI CONNESSI
- comma 1° Le aree occupate dalle strade e piazze previste dal Piano Regolatore Generale o dal Piano di lottizzazione dovranno essere cedute gratuitamente dai lottizzanti all’atto della stipulazione della convenzione, di cui al precedente articolo.
- comma 2°*
e cedute gratuitamente dai lottizzanti all’atto della stipulazione della convenzione, di cui al precedente articolo.
- comma 2°* Le strade previste nel Piano di lottizzazione, nonchè i relativi impianti di fognatura, acquedotto, illuminazione pubblica, energia elettrica e gas, dovranno essere costruiti a cura e spese dei lottizzanti, su progetti esecutivi approvati dal Comune.
- comma 3° É facoltà della Giunta Municipale di nominare, per la verifica ed il controllo dell’esecuzione dei lavori, un
Comune.
- comma 3° É facoltà della Giunta Municipale di nominare, per la verifica ed il controllo dell’esecuzione dei lavori, un collaudatore in corso d’opera.
- comma 4° Il Comune può altresì riservarsi di realizzare in proprio le opere di urbanizzazione che spettano ai lottizzanti, previo versamento del relativo costo.
- comma 5°* L’edificazione sulle aree lottizzate potrà avvenire solo dopo la costruzione delle strade (limitatamente
tivo costo.
- comma 5°* L’edificazione sulle aree lottizzate potrà avvenire solo dopo la costruzione delle strade (limitatamente alla massicciata ed al sottofondo) e di tutti gli impianti di cui al precedente comma 2°. La pavimentazione stradale definitiva ed i marciapiedi dovranno essere completati prima della costruzione di 2/3 del numero o del volume complessivo degli edifici previsti dal Piano di lottizzazione serviti dalla strada stessa.
- comma 6°
/3 del numero o del volume complessivo degli edifici previsti dal Piano di lottizzazione serviti dalla strada stessa.
- comma 6° La manutenzione delle strade di lottizzazione e degli impianti, quando non vengano realizzati dal Comune, sarà a carico dei lottizzanti per un periodo non inferiore a tre anni a partire dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e, comunque, fino al trasferimento dell’uso al Comune.
- comma 7°
nni a partire dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e, comunque, fino al trasferimento dell’uso al Comune.
- comma 7° Tutti gli impianti previsti nel Piano di lottizzazione e le aree ad essi pertinenti saranno ceduti gratuitamente al Comune in corrispettivo dei vantaggi derivanti, ai proprietari interessati, dalla lottizzazione.
- comma 8° L’eventuale apposizione di targhe stradali e di numeri civici non muta la condizione delle strade prima
ottizzazione.
- comma 8° L’eventuale apposizione di targhe stradali e di numeri civici non muta la condizione delle strade prima dell’assunzione in uso da parte del Comune; finchè non avverrà tale assunzione, dovranno essere apposte ad ogni incrocio, a cura e spese dei lottizzanti, targhe indicanti la qualifica di strade private.
- comma 9° I lottizzanti devono curare l’inserimento delle norme e delle prescrizioni, contenute nella convenzione
rade private.
- comma 9° I lottizzanti devono curare l’inserimento delle norme e delle prescrizioni, contenute nella convenzione stipulata con il Comune, in ogni atto di compra-vendita dei terreni facenti parte del Piano di lottizzazione; ciò in quanto gli obblighi nascenti dalle convenzioni si intendono solidali ed indivisibili anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo.
- comma 10°
12 Tutte le spese e le tasse relative alla convenzione saranno ad esclusivo carico dei lottizzanti. 4444444444444444444
- comma 2° Il Comune approverà la progettazione esecutiva di infrastrutture o opere di urbanizzazione per piani di lottizzazione previa l’acquisizione di parere favorevole degli enti preposti all’esercizio degli impianti o all’erogazione delle forniture.
- comma 5° Il Comune rilascerà le concessioni edilizie dei singoli edifici nell’ambito del piano di lottizzazione solo dopo la
.
- comma 5° Il Comune rilascerà le concessioni edilizie dei singoli edifici nell’ambito del piano di lottizzazione solo dopo la realizzazione dei sottofondi stradali e degli impianti tecnologici, certificata o dall’Ufficio Tecnico Municipale o dall’eventuale Collaudatore in corso d’opera. La convenzione allegata al piano di lottizzazione preciserà quale, fra la realizzazione di due terzi degli edifici previsti o di due terzi del volume complessivo, sia la condizione necessaria per la certificazione di
di due terzi degli edifici previsti o di due terzi del volume complessivo, sia la condizione necessaria per la certificazione di abitabilità/agibilità. Detta certificazione é normata dall’art. 4 del D.P.R. n° 425 del 22/04/1994 (abitabilità) e dall’art.4 della Legge n° 493 del 4/12/1993 (agibilità) e consegue all’ultimazione degli edifici. Detta ultimazione, per gli edifici rientranti nei due terzi di cui sopra, dovrà essere verbalizzata dal Direttore dei
ART. 8 STRADE DI VIABILITA PRINCIPALE
i edifici. Detta ultimazione, per gli edifici rientranti nei due terzi di cui sopra, dovrà essere verbalizzata dal Direttore dei Lavori solo dopo che il completamento della pavimentazione stradale (carrabile e ciclabile) sarà certo, mediante apposita dichiarazione di fine lavori parziale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori e confermata dall’Ufficio Tecnico Municipale o dall’eventuale Collaudatore in corso d’opera. ART. 8 STRADE DI VIABILITA PRINCIPALE
- comma 1°*
ART. 8 STRADE DI VIABILITA PRINCIPALE
all’Ufficio Tecnico Municipale o dall’eventuale Collaudatore in corso d’opera. ART. 8 STRADE DI VIABILITA PRINCIPALE
- comma 1°* La rete delle strade di viabilità principale urbana è indicata nell’apposita tavola in scala 1:10;
- comma 2° Fermo restando l’obbligo per i lottizzanti della cessione dell’area stradale ai sensi della legge urbanistica, la costruzione di tali strade non sarà posta a loro carico.
ART. 9 COMPENSAZIONE DEI VOLUMI
13 ART. 9 COMPENSAZIONE DEI VOLUMI
- comma 1°* Nella formazione dei Piani Regolatori Particolareggiati e dei Piani di lottizzazione può essere consentita la compensazione dei volumi, fermo restando l’obbligo dell’osservanza delle seguenti prescrizioni: a) l’indice di edificabilità fondiaria non dovrà superare quello massimo consentito nella zona interessata; se i Piani interessano gruppi di isolati con indice diverso, l’indice da assumere sarà
assimo consentito nella zona interessata; se i Piani interessano gruppi di isolati con indice diverso, l’indice da assumere sarà ricavato quale media ponderata degli indici competenti ai singoli isolati; b) l’altezza dei fabbricati non dovrà superare il doppio della distanza dall’asse delle strade o di altro spazio pubblico, su cui prospettano; c) la distanza da confini, che non siano cigli stradali, dovrà essere tale da garantire un distacco tra
ico, su cui prospettano; c) la distanza da confini, che non siano cigli stradali, dovrà essere tale da garantire un distacco tra fabbricati almeno pari all’altezza del fabbricato o del corpo di fabbrica più alto; essa, in ogni caso, non dovrà essere minore di quella minima stabilita per le varie zone; d) il distacco tra i fabbricati previsti dal Piano non dovrà essere inferiore a m 10,00; e) il distacco dai fabbricati che sorgono su aree esterne a quelle interessate dal Piano non dovrà
à essere inferiore a m 10,00; e) il distacco dai fabbricati che sorgono su aree esterne a quelle interessate dal Piano non dovrà essere inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto e, in ogni caso, non dovrà essere minore di quello minimo stabilito per le varie zone.
- comma 2° Ove ci si avvalga della facoltà prevista dal presente articolo, i piani devono essere corredati degli atti regolarmente trascritti di costituzione delle servitù, a favore del Comune, “non aedificandi”,
evono essere corredati degli atti regolarmente trascritti di costituzione delle servitù, a favore del Comune, “non aedificandi”, relativamente all’area di impianto, ed “altius non tollendi”, nei riguardi degli edifici. 4444444444444444444
- comma 1° Per Piani Regolatori Particolareggiati si intendono quelli di cui all’art. 11 punto 1 (piani di iniziativa pubblica) e per Piani di Lottizzazione quelli di cui al punto 2 (piani di iniziativa privata) della LR.61/85 e successive modifiche ed integrazioni .
di Lottizzazione quelli di cui al punto 2 (piani di iniziativa privata) della LR.61/85 e successive modifiche ed integrazioni . Relativamente al punto b) del 1° comma si precisa che come spazi pubblici sono da intendersi le zone per servizi di interesse collettivo previste dal PRG o così come realizzate in attuazione dello stesso. Non vanno invece considerati spazi pubblici le aree a standard, realizzate a seguito di strumenti urbanistici attuativi, per le quali vale quanto previsto al punto c). ART. 10
ART. 10 DENSITÀ DI FABBRICAZIONE ED INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA
aree a standard, realizzate a seguito di strumenti urbanistici attuativi, per le quali vale quanto previsto al punto c). ART. 10 DENSITÀ DI FABBRICAZIONE ED INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA
- comma 1° L’indice di edificabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume costruibile e la superficie netta del lotto (mc./mq.).
- comma 2°* La superficie da considerare per il calcolo dell’indice è quella relativa alle sole aree destinate alla
o (mc./mq.).
- comma 2°* La superficie da considerare per il calcolo dell’indice è quella relativa alle sole aree destinate alla edificazione, con esclusione di quelle destinate alla formazione di vie, piazze, spazi pubblici e servizi comuni, e ciò anche se tali aree fanno parte del lotto al momento della richiesta di licenza edilizia; all’atto della richiesta di licenza, la superficie dei lotti deve essere esattamente definita ed identificata;
licenza edilizia; all’atto della richiesta di licenza, la superficie dei lotti deve essere esattamente definita ed identificata; la stessa non può in alcun caso essere considerata nel computo degli indici di edificabilità per eventuali altre costruzioni, sotto pena di revoca della licenza edilizia.
- comma 3°
14 Le fasce di rispetto stradale vengono considerate come superfici utili ai fini del calcolo dell’indice di edificabilità.
- comma 4°* I volumi dei fabbricati devono essere valutati a partire dal piano di campagna naturale, orizzontale o inclinato, su cui insiste il fabbricato stesso.
- comma 5°* L’altezza si misurerà dal piano di campagna fino alla linea d’intersezione della facciata con il piano di posa del tetto.
- comma 6°
tezza si misurerà dal piano di campagna fino alla linea d’intersezione della facciata con il piano di posa del tetto.
- comma 6° Ferme restando le altezze massime previste dai singoli tipi di zonizzazione, nel caso in cui il piano di campagna debba subire variazioni di quota per ragioni tecniche, l’altezza del fabbricato sarà riferita alla quota assegnata dall’Ufficio Tecnico Comunale.
- comma 7°* Nel calcolo dei volumi vanno compresi tutti i corpi chiusi del fabbricato fuori terra. Si escludono dal
co Comunale.
- comma 7°* Nel calcolo dei volumi vanno compresi tutti i corpi chiusi del fabbricato fuori terra. Si escludono dal calcolo del volume i cosiddetti volumi tecnici.
- comma 8° Qualora, sotto le falde di un tetto inclinato si prevedano ambienti abitabili, sarà computato nel calcolo del volume anche quello dei suddetti locali.
- comma 9°* Sono detratte dal calcolo le parti rientranti, i cortili interni, i portici destinati ad uso pubblico o collettivo e
- comma 9°* Sono detratte dal calcolo le parti rientranti, i cortili interni, i portici destinati ad uso pubblico o collettivo e vincolati legalmente a non subire destinazione diversa; non vanno detratti i cavedi e i pozzi di luce; non vanno computati nel volume i sottotetti qualora essi siano coperti interamente da falde inclinate con pendenza uniforme non superiore al 35% e, contemporaneamente, vi sia un dislivello minore di cm 60
amente da falde inclinate con pendenza uniforme non superiore al 35% e, contemporaneamente, vi sia un dislivello minore di cm 60 dalla quota del pavimento del sottotetto all’imposta delle falde inclinate; in caso diverso viene computato l’intero volume compreso tra le falde.
- comma 10°* Il volume dei piani seminterrati, per la parte sottostante il livello stradale, non viene computato qualora l’altezza netta dei locali ricavati in tali piani sia inferiore a m 2,50. 4444444444444444444
- comma 2°
viene computato qualora l’altezza netta dei locali ricavati in tali piani sia inferiore a m 2,50. 4444444444444444444
- comma 2° Licenza Edilizia = leggi Concessione Edilizia a seguito L.S.10/77. Per la definizione di spazio pubblico si richiama quanto già espresso a commento del punto b) dell’art.9.
- comma 4° Il volume del fabbricato da computare é di norma tutto quello emergente dal piano di campagna naturale
b) dell’art.9.
- comma 4° Il volume del fabbricato da computare é di norma tutto quello emergente dal piano di campagna naturale circostante l’edificio prima della sistemazione del lotto o, se maggiore dopo l’intervento, il volume emergente dal piano di campagna di progetto. Dal volume così determinato é legittimo detrarre:
- Il volume che risulti interrato ed inferiore alla quota stradale di riferimento almeno su tre lati (nel caso siano
detrarre:
- Il volume che risulti interrato ed inferiore alla quota stradale di riferimento almeno su tre lati (nel caso siano presenti scivoli di accesso a locali interrati si fa riferimento alla quota di campagna esterna agli stessi) dopo la sistemazione altimetrica del lotto prevista dal progetto, sempre e solo nel caso che tale sistemazione sia prevista e/o ammessa da strumenti urbanistici attuativi vigenti;
- I volumi non computabili individuati nei commi 7,9,10 della norma.
- comma 5°
ssa da strumenti urbanistici attuativi vigenti; 2) I volumi non computabili individuati nei commi 7,9,10 della norma.
- comma 5° Per il criterio di misurazione delle altezze degli edifici si veda quanto espresso a commento dell’art.14 unitamente agli schemi grafici esemplificativi.
- comma 7° I corpi chiusi del fabbricato, fatta eccezione per quanto precisato relativamente alle scale e nel commento del
tivi.
- comma 7° I corpi chiusi del fabbricato, fatta eccezione per quanto precisato relativamente alle scale e nel commento del comma nono, sono considerati generalmente quelli coperti e racchiusi per l’intero sviluppo della sagoma da pareti
15 cieche o finestrate con altezze superiori, per ogni singolo lato, a quella prevista di norma per i parapetti dei balconi. Le scale principali (vale a dire quelle previste nel numero minimo dagli artt. 112-113 del regolamento edilizio comunale) sono da considerare sempre corpi chiusi e pertanto il volume, che da esse viene determinato, va computato anche nel caso che vengano realizzate aperte. Le scale secondarie, invece, quali ad esempio le scale di sicurezza, vanno computate ai fini volumetrici solo se
lizzate aperte. Le scale secondarie, invece, quali ad esempio le scale di sicurezza, vanno computate ai fini volumetrici solo se realizzate chiuse. Volumi Tecnici: Ai sensi della Circ.Min. LL.PP. 31 gennaio 1973, n°2474, devono intendersi volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di
ere e a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possano per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
- comma 8° Per ambienti abitabili si intendono anche i vani che, pur avendo destinazione teorica progettuale a locale
anistiche.
- comma 8° Per ambienti abitabili si intendono anche i vani che, pur avendo destinazione teorica progettuale a locale accessorio, abbiano i requisiti dei locali abitabili e precisamente superficie minima di 9 mq. ed altezze assolute o media, nell’ambito di detta superficie minima, pari o superiore a quella prevista per i locali abitabili dal Regolamento edilizio.
- comma 9° I portici, per cui non venga comprovato l’uso pubblico o collettivo, vanno considerati ai fini volumetrici,
edilizio.
- comma 9° I portici, per cui non venga comprovato l’uso pubblico o collettivo, vanno considerati ai fini volumetrici, qualunque ne sia la configurazione. La presenza in sottotetti non abitabili di aperture o di tagli nei tetti tali da interrompere la continuità nella copertura o variarne l’uniformità della pendenza (es. terrazzi, abbaini) comporta il computo, ai fini volumetrici, dei sottotetti, con l’esclusione solo dei volumi tecnici.
enza (es. terrazzi, abbaini) comporta il computo, ai fini volumetrici, dei sottotetti, con l’esclusione solo dei volumi tecnici. Si considerano abitabili i locali sottotetto che, pur avendo destinazione teorica progettuale accessoria, abbiano i requisiti dell’abitabilità ai sensi del commento al comma 8° e quindi vanno computati ai fini volumetrici. Non vengono invece computati ai fini volumetrici i sottotetti, non aventi i requisiti degli ambienti abitabili di
i volumetrici. Non vengono invece computati ai fini volumetrici i sottotetti, non aventi i requisiti degli ambienti abitabili di cui al commento al comma 8° della norma, privi di aperture o di tagli come sopra indicato con pendenza uniforme (piana o inclinata con valore inferiore al 35%, o ad andamento variabile (es.volta ), purché il dislivello tra la quota di pavimento del sottotetto e l’imposta dell’intradosso della copertura sia inferiore a 60 cm. nel punto in cui viene misurata l’altezza dell’edificio.
ART. 11 ALLINEAMENTI ED ARRETRAMENTI
etto e l’imposta dell’intradosso della copertura sia inferiore a 60 cm. nel punto in cui viene misurata l’altezza dell’edificio.
- comma 10° I seminterrati sono classificati dall’art. 82 del R.E.. I locali invece che, sempre a norma del citato art. 82, sono da considerare sotterranei, vanno computati ai fini volumetrici solo per la parte fuori terra. ART. 11 ALLINEAMENTI ED ARRETRAMENTI
- comma 1° Gli allineamenti degli edifici verso le strade sono determinati dalle distanze da ciglio stradale stabilite
ETRAMENTI
- comma 1° Gli allineamenti degli edifici verso le strade sono determinati dalle distanze da ciglio stradale stabilite per ogni zona, in ogni caso, qualora gli edifici siano costruiti in aderenza, gli allineamenti lungo il bordo stradale o gli eventuali arretramenti dovranno essere uniformi per tutto lo stesso lato di isolato.
- comma 2° Tutti gli arretramenti, qualora non vengano chiusi da recinzioni, devono essere pavimentati, a cura e
ato di isolato.
- comma 2° Tutti gli arretramenti, qualora non vengano chiusi da recinzioni, devono essere pavimentati, a cura e spese dei proprietari, con sistema analogo a quello della strada su cui gli spazi prospettano; il Sindaco può disporre l’obbligatoria sistemazione di fiancate di edifici rimaste scoperte per effetto di arretramenti; i lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese di chi ha costruito in arretrato; l’ordinanza relativa sarà
to di arretramenti; i lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese di chi ha costruito in arretrato; l’ordinanza relativa sarà notificata anche ai proprietari dei fabbricati interessati ai lavori.
- comma 3° In ogni caso le facciate arretrate devono essere parallele alla strada o adottare l’andamento che il Sindaco ritenesse di imporre per un adeguato inserimento nel contesto edilizio.
16 4444444444444444444 Comma 1° La norma in esame deve essere applicata a tutte le zone territoriali omogenee, ove non siano indicate prescrizioni specifiche. Si rileva che, innanzitutto, va fatta una distinzione fra i casi di edificazione in presenza o meno di cortina continua. In caso di presenza di essa, la nuova costruzione o la ricostruzione di edifici esistenti, per analogia con quanto previsto per la zona 14, deve avvenire sull’allineamento esistente nel rispetto del rapporto Rs = Da/H di piano =
gia con quanto previsto per la zona 14, deve avvenire sull’allineamento esistente nel rispetto del rapporto Rs = Da/H di piano = 1/1. In assenza di cortina continua, vanno rispettate integralmente le normative di zona e conseguentemente in caso di ampliamento di edificio esistente, l’allineamento dell’ampliamento dovrà uniformarsi alle norme di P.R.G. Diverso è il caso di sopraelevazione di edificio esistente, la quale, per continuità architettonica, non potrà essere
ART. 12 DISTANZE, LARGHEZZE E ACCESSI DA STRADE PUBBLICHE E PRIVATE
di P.R.G. Diverso è il caso di sopraelevazione di edificio esistente, la quale, per continuità architettonica, non potrà essere realizzata alla distanza dal ciglio stradale prevista nelle singole zone nel caso che l’edificio preesistente sia a distanza inferiore di essa e la sopraelevazione avvenga all’interno del sedime dell’edificio esistente. Dovrà invece comunque, anche in questo caso, essere rispettato il rapporto Rs = Da/H = 1/1. ART. 12 DISTANZE, LARGHEZZE E ACCESSI DA STRADE PUBBLICHE E PRIVATE
ART. 12 DISTANZE, LARGHEZZE E ACCESSI DA STRADE PUBBLICHE E PRIVATE
questo caso, essere rispettato il rapporto Rs = Da/H = 1/1. ART. 12 DISTANZE, LARGHEZZE E ACCESSI DA STRADE PUBBLICHE E PRIVATE
- comma 1°* Le larghezze delle strade sono quelle risultanti dal Piano Regolatore Generale per le strade non previste dal Piano suddetto, le larghezze non dovranno essere inferiori:
- per ogni corrente di traffico veicolare, a m 3,50;
- per ogni percorso pedonale, a m 1,50 con un minimo di m 10,00 per le strade normali veicolari e di m 3,00 per le strade pedonali.
er ogni percorso pedonale, a m 1,50 con un minimo di m 10,00 per le strade normali veicolari e di m 3,00 per le strade pedonali. Solo per strade collinari, potranno eccezionalmente essere ammesse larghezze inferiori.
- comma 2°* Maggiori larghezze potranno essere fissate nella stesura di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione, per eventuali necessità di parcheggio o di viabilità.
- comma 3°*
iani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione, per eventuali necessità di parcheggio o di viabilità.
- comma 3°* Lungo le autostrade, le strade statali, provinciali e comunali, nelle zone extraurbane, fuori cioè dai centri abitati e dalle zone di espansione previste dal Piano Regolatore Generale, dovranno essere osservate, nell’edificazione, le seguenti distanze minime dal ciglio stradale:
- m. 60 da autostrade, raccordi autostradali riconosciuti come autostrade ed aste di accesso fra le
minime dal ciglio stradale:
- m. 60 da autostrade, raccordi autostradali riconosciuti come autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona;
- m. 40 da strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (strade “E”); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce;
- m. 30 da strade di media importanza: strade statali non comprese nella categoria precedente, strade
rade a scorrimento veloce;
- m. 30 da strade di media importanza: strade statali non comprese nella categoria precedente, strade provinciali e comunali con larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;
- m. 20 da strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese nella categoria precedente.
- comma 4° A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti stradali approvati.
zza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti stradali approvati.
- comma 5°* In corrispondenza di incroci e biforcazioni, le fasce di rispetto, determinate dalle distanze minime sopra indicate, sono incrementate dall’area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stes-si, sia eguale al
sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stes-si, sia eguale al doppio delle distanze sopra stabilite afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.
- comma 6°
17 Restano ferme le norme per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali. Maggiori distanze sono fissate, per ragioni di tutela paesistica, nelle tavole del Piano Regolatore Generale.
- comma 7° Nelle fasce di rispetto è fatto divieto assoluto di qualsiasi nuova costruzione, anche se provviso-ria.
- comma 8°* Lungo le strade di grande viabilità cittadina è vietato qualsiasi tipo di accesso diretto da pro-prietà private.
- comma 9°
8°* Lungo le strade di grande viabilità cittadina è vietato qualsiasi tipo di accesso diretto da pro-prietà private.
- comma 9° Non sono armmesse strade a fondo cieco se non dotate di apposita piazzola terminale, che dovrà risultare circoscritta ad una circonferenza avente raggio minimo di m. 9,00.
- comma 10° Le distanze dei fabbricati da percorsi esclusivamente pedonali sono regolate come le distanze da confini. 4444444444444444444
- comma 1°
nze dei fabbricati da percorsi esclusivamente pedonali sono regolate come le distanze da confini. 4444444444444444444
- comma 1° Con esclusione dei soli ambiti collinari, per la generalità dei casi, le nuove strade non previste dal P.R.G., non potranno avere dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla norma e comunque corrispondenti a quelle minime fissate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione (cfr. tabella seguente ).
- comma 2°
uelle minime fissate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione (cfr. tabella seguente ).
- comma 2° Per piani regolatori particolareggiati e piani di lottizzazione si intendono “strumenti urbanistici attuativi”.
- comma 3° Le distanze minime da osservare nell’edificazione di nuovi fabbricati o nelle ricostruzioni ed ampliamenti, sono quelle definite, a seconda della classificazione della strada, dal Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice
ampliamenti, sono quelle definite, a seconda della classificazione della strada, dal Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495. (c.f.r. Tabella pagina seguente)
- comma 5° cfr. schema allegato
18
19
- comma 8° Per strade di grande viabilità cittadina si intendono le strade di tipo D. Le caratteristiche degli accessi diretti dalla proprietà privata (art.22 del Nuovo Codice della Strada) sono consentiti solo su strade di tipo E ed F e sono regolate dall’ art. 46 del Regolamento di Attuazione. art. 46 (art. 22 cod. str.) - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.
- La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa
carrabile.
- La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
- Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che si idonea allo stazionamento dei veicoli; c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale; d) deve essere segnalato mediante l’apposito segnale di cui all’art. 120.
separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale; d) deve essere segnalato mediante l’apposito segnale di cui all’art. 120. 3) Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
iste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso. 4) É consentita l’apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili. In
ART. 13 MISURAZIONE DELLA LARGHEZZA STRADALE E STRADE PRIVATE
gresso. 4) É consentita l’apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al secondo comma. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall’intersezione. ART. 13 MISURAZIONE DELLA LARGHEZZA STRADALE E STRADE PRIVATE
- comma 1°
ART. 13 MISURAZIONE DELLA LARGHEZZA STRADALE E STRADE PRIVATE
possono essere osservate le distanze dall’intersezione. ART. 13 MISURAZIONE DELLA LARGHEZZA STRADALE E STRADE PRIVATE
- comma 1° La larghezza delle strade, da calcolare per il computo di distanze ed altezze dei fabbricati, si determina con la media delle misure prese sulle normali all’asse stradale, senza tener conto di eventuali maggiori larghezze dovute all’intersezione con strade trasversali.
- comma 2°* Quando il Piano Regolatore Generale prevede un allargamento degli spazi pubblici esistenti, non si
rade trasversali.
- comma 2°* Quando il Piano Regolatore Generale prevede un allargamento degli spazi pubblici esistenti, non si tiene conto per la determinazione dell’altezza dei fabbricati della maggior larghezza conse-guente agli allineamenti di Piano, tranne che nei seguenti casi: a) quando le previsioni del Piano Regolatore Generale sono riprodotte in un Piano Regolatore Particolareggiato o in un Piano di lottizzazione approvati;
del Piano Regolatore Generale sono riprodotte in un Piano Regolatore Particolareggiato o in un Piano di lottizzazione approvati; b) quando il proprietario o i proprietari abbiano già ceduto al Comune l’area necessaria per allargare la sede stradale; c) quando l’allargamento dello spazio pubblico sia già di fatto eseguito sul lato opposto per l’intero sviluppo della strada in fregio alla quale è progettato l’edificio.
- comma 3°
à di fatto eseguito sul lato opposto per l’intero sviluppo della strada in fregio alla quale è progettato l’edificio.
- comma 3° In ogni caso, qualora la larghezza stradale non sia costante, non può essere considerata una lar- ghezza media che superi del 10% quella minima, anche in un punto singolo antistante il fabbricato.
- comma 4° Gli sporti chiusi (bow-windows) e simili non possono mai sorgere ove vengano a provocare una
ntistante il fabbricato.
- comma 4° Gli sporti chiusi (bow-windows) e simili non possono mai sorgere ove vengano a provocare una distanza dall’asse stradale inferiore a quella minima prescritta; tale distanza diventa quindi quella relativa alla proiezione a terra degli sporti suddetti.
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- comma 5° Agli effetti di quanto disposto dai precedenti commi le strade private devono essere considerate come strade pubbliche; la loro larghezza non può mai essere computata come minor distanza dai confini e la loro superficie è esclusa dal computo dei volumi edificabili; la distanza dei fabbricati da cigli di strade private deve essere quella minima prescritta per strade pubbliche in zone uguali. 4444444444444444444
- comma 2°
ART. 14 ALTEZZA DEGLI EDIFICI E SUA MISURAZIONE - NUMERO DEI PIANI
cigli di strade private deve essere quella minima prescritta per strade pubbliche in zone uguali. 4444444444444444444
- comma 2° Per quanto contenuto al punto a) si specifica che al fine della determinazione dell’altezza dei fabbricati, si tiene conto degli allargamenti degli spazi pubblici previsti dal P.R.G., se gli stessi sono riprodotti in qualsiasi tipo di strumento urbanistico attuativo approvato. ART. 14 ALTEZZA DEGLI EDIFICI E SUA MISURAZIONE - NUMERO DEI PIANI
- comma 1°*
ART. 14 ALTEZZA DEGLI EDIFICI E SUA MISURAZIONE - NUMERO DEI PIANI
ipo di strumento urbanistico attuativo approvato. ART. 14 ALTEZZA DEGLI EDIFICI E SUA MISURAZIONE - NUMERO DEI PIANI
- comma 1°* L’altezza degli edifici è misurata dal piano di calpestio della strada fino alla linea di intersezione della facciata con il piano di posa del tetto; i parapetti chiusi di lastrici solari e gli attici in arretrato vanno compresi nella misurazione. Per le strade non orizzontali, l’altezza si misura sulla verticale mediana del
ci in arretrato vanno compresi nella misurazione. Per le strade non orizzontali, l’altezza si misura sulla verticale mediana del prospetto. Le costruzioni su terreno in pendio devono avere un volume fuori terra non maggiore di quello che avrebbero se il terreno fosse piano; sul fronte a valle non devono avere altezza maggiore di quella massima consentita.
- comma 2° Se il distacco dell’edificio dalla strada è maggiore di metri 10,00, la quota di riferimento sarà quella del
sentita.
- comma 2° Se il distacco dell’edificio dalla strada è maggiore di metri 10,00, la quota di riferimento sarà quella del terreno naturale nel punto più basso del perimetro dell’edificio.
- comma 3° Oltre le altezze massime, sono consentiti soltanto i volumi tecnici (ad es.: vani extra-corsa ascensori, gabbie scale, camini).
- comma 4° Nelle zone che il Piano Regolatore Generale indica come completamento edilizio, ristrutturazione e
ie scale, camini).
- comma 4° Nelle zone che il Piano Regolatore Generale indica come completamento edilizio, ristrutturazione e nuclei di antica origine, ove sia ammessa la ricostruzione di fabbricati allineati a filo strada, ciò potrà avvenire a condizione che l’altezza dell’edificio sia posta in diretta relazione con la larghezza stradale secondo la tabella che segue: L (larghezza stradale) H (altezza max fabbricato) m. m.
iretta relazione con la larghezza stradale secondo la tabella che segue: L (larghezza stradale) H (altezza max fabbricato) m. m. fino a 3,00 ....................................................................................................5,00 da 3,01 a 5,00 .............................................................................................8,00 da 5,01 a 8,00 .............................................................................................8,00 + 1,50 • (L-5,00)
5,01 a 8,00 .............................................................................................8,00 + 1,50 • (L-5,00) da 8,01 a 12,00 ..........................................................................................12,50 + 1,25 • (L-8,00) da 12,01 a 16,00 .....................................................................................17,50 + 1,00 • (L-12,00) oltre 16,00 ..................................................................................................21,50
• (L-12,00) oltre 16,00 ..................................................................................................21,50 Tale norma dovrà essere applicata anche se attualmente esistono fabbricati con altezza superiore ai rapporti indicati in tabella.
- comma 5°* Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate in tabella solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati di lottizzazione con previsioni planovolumetriche. 4444444444444444444
- comma 1°
21 Il piano di calpestio stradale va definito come il punto più alto della carreggiata (non si considerano gli eventuali marciapiedi), misurato sulla verticale mediana del prospetto nel caso di strade non orizzontali. L’intersezione della facciata con il piano di posa del tetto è definibile come l’intersezione fra la facciata e il piano orizzontale o inclinato dato dall’intradosso del solaio di copertura.
definibile come l’intersezione fra la facciata e il piano orizzontale o inclinato dato dall’intradosso del solaio di copertura. Considerato che, nella maggioranza dei casi, non sarà possibile misurare in modo diretto l’altezza dell’edificio, la stessa dovrà esssere dimostrata in sede progettuale con metodo geometrico/analitico, evidenziando tutti gli elementi fisici e geometrici che permettano la ricostruzione della misura rappresentata.
trico/analitico, evidenziando tutti gli elementi fisici e geometrici che permettano la ricostruzione della misura rappresentata. Medesima procedura andrà applicata, nelle zone di completamento, per la dimostrazione dell’altezza del fabbricato più alto dell’isolato. Nel caso di coperture formate con il sistema costruttivo a “muricci e tavelloni” l’altezza va determinata all’intersezione fra intradosso del tavellone (piano od inclinato) e la facciata.
“muricci e tavelloni” l’altezza va determinata all’intersezione fra intradosso del tavellone (piano od inclinato) e la facciata. Nel caso di coperture (piane od inclinate) senza cornice di gronda, l’altezza va determinata all’intersezione fra intradosso del solaio di copertura e facciata. Nel caso di lastrici solari la misurazione dell’altezza comprende i parapetti solo quando chiusi; nel caso invece di
e facciata. Nel caso di lastrici solari la misurazione dell’altezza comprende i parapetti solo quando chiusi; nel caso invece di tetti piani non praticabili, la misurazione deve avvenire, a differenza che nel caso dei lastrici solari, senza tenere conto di eventuali parapetti di servizio o di contenimento del pacchetto di copertura ecc. Nel caso di coperture ad andamento variabile, per uniformità interpretativa con quanto sopra, l’altezza va misurata in modo virtuale
caso di coperture ad andamento variabile, per uniformità interpretativa con quanto sopra, l’altezza va misurata in modo virtuale individuando il punto di intersezione fra la facciata e la linea teorica avente origine nel punto più alto di intradosso della copertura e con pendenza 35%; in questo caso tale altezza non dovrà essere inferiore a quella dell’intradosso dell’ultimo piano abitabile o comunque di quello del solaio di calpestio del volume generato da
feriore a quella dell’intradosso dell’ultimo piano abitabile o comunque di quello del solaio di calpestio del volume generato da tale tipo particolare di copertura. Per quanto riguarda i cosiddetti “attici in arretrato”(vedi schema grafico allegato), ai fini della misurazione dell’altezza risultano rilevanti le rientranze della linea di intersezione della facciata con il piano di posa del tetto, quando su tali arretramenti prospettano aperture di locali posti nel sottotetto
e della facciata con il piano di posa del tetto, quando su tali arretramenti prospettano aperture di locali posti nel sottotetto che per larghezza siano pari o superiori alla metà della lunghezza del prospetto. Qualora, poi, il prospetto più lungo dell’edificio sia in corrispondenza del timpano, si conviene che il piano principale di posa del tetto non sia il punto di intersezione con la facciata laterale (che diviene secondaria) bensì i lati inclinati del timpano stesso e
o non sia il punto di intersezione con la facciata laterale (che diviene secondaria) bensì i lati inclinati del timpano stesso e quindi l’altezza dell’edificio deve essere conseguentemente misurata in corrispondenza della mediana del triangolo costituente il timpano medesimo. Per maggiore chiarezza si confrontino gli allegati schemi grafici di riferimento.
- comma 5° Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate in tabella in tutti i casi di gruppi di edifici che formino oggetto
- comma 5° Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate in tabella in tutti i casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi con previsioni planovolumetriche. Nelle zone di completamento, l’altezza, misurata come sopra precisato, non potrà comunque eccedere quella dell’edificio più alto esistente nell’isolato non compreso nell’eventuale piano attuativo. Per isolato si intende una porzione di territorio urbano delimitato da strade pubbliche di P.R.G. esistenti o future
attuativo. Per isolato si intende una porzione di territorio urbano delimitato da strade pubbliche di P.R.G. esistenti o future o esistenti in difformità dalle previsioni di P.R.G. o in attuazione di strumenti urbanistici attuativi, private ma aperte al pubblico transito, o da spazi pubblici in genere esistenti o previsti da uno strumento urbanistico generale o attuativo
ART. 15 DISTANZE DA CONFINI E TRA FABBRICATI
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27 ART. 15 DISTANZE DA CONFINI E TRA FABBRICATI
- comma1°* La distanza minima dei fabbricati dai vari confini dev’essere la minore tra tutte quelle misurabili nel punto più vicino tra fabbricato e confine. Balconi aperti, sporti ornamentali e gronde non vengono considerati, purchè la loro profondità non superi metri 1,20.
- comma 2° * In caso diverso l’arretramento del corpo di fabbrica deve essere pari al maggior sporto degli stessi rispetto a detta misura di m 1,20.
- comma 3°
arretramento del corpo di fabbrica deve essere pari al maggior sporto degli stessi rispetto a detta misura di m 1,20.
- comma 3° Le distanze da confini, indicate come minime, possono essere diminuite qualora sia stipulata tra confinanti un’apposita convenzione, debitamente trascritta nei Registri Immobiliari, determinante una servitù di inedificabilità sul terreno vicino in modo che sia sempre rispettata la distanza minima tra fabbricati prescritta dalle presenti Norme.
- comma 4°
l terreno vicino in modo che sia sempre rispettata la distanza minima tra fabbricati prescritta dalle presenti Norme.
- comma 4° Le distanze tra fabbricati e tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio devono essere misurate come quelle dai confini; nessun punto del fabbricato, nemmeno per corpi sporgenti, può distare dai confini e dai fabbricati, anche se questi ultimi non sono prospicienti, meno delle misure minime prescritte, fatta
ò distare dai confini e dai fabbricati, anche se questi ultimi non sono prospicienti, meno delle misure minime prescritte, fatta eccezione per i balconi aperti, gli sporti ornamentali e le gronde di profondità non superiore a m 1,20.
- comma 5° * Sono considerate costruzioni accessorie le autorimesse private, le guardiole, le cabine elettriche, i locali caldaie, gli spogliatoi e i servizi igienici di opifici non incorporati nel fabbricato principale e, in
ine elettriche, i locali caldaie, gli spogliatoi e i servizi igienici di opifici non incorporati nel fabbricato principale e, in genere, le costruzioni destinate ad un servizio limitato ed ausiliario dell’abitazione o dell’opificio.
- comma 6°
28 In nessun caso possono essere considerate accessorie le costruzioni costituenti parte integrante del fabbricato principale o aventi un’autonoma destinazione economica, industriale, commerciale, artigianale od agricola, ad eccezione di stalle, fienili e simili attrezzature nelle zone rurali. 4444444444444444444
- comma 1° La distanza dei fabbricati dai confini del lotto o della zona di PRG e quella fra fabbricati diversi e fra corpi di
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- comma 1° La distanza dei fabbricati dai confini del lotto o della zona di PRG e quella fra fabbricati diversi e fra corpi di fabbrica di uno stesso edificio deve essere misurata in direzione radiale (cfr. schema allegato).
- comma 2° Per edifici di nuova costruzione, i balconi che in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 236 del 14 giugno 1989 (...cambio di direzione entro uno spazio nel quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm...)
del 14 giugno 1989 (...cambio di direzione entro uno spazio nel quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm...) abbiano uno sporto dal piano di spiccato della facciata maggiore di 1,20 m., sono considerati come elementi di sporgenza dalla sagoma dell’edificio e vengono misurati per determinare la distanza minima dei fabbricati dai vari confini. Di conseguenza, per balconi con profondità superiore a 1,20 m., l’arretramento del corpo di fabbrica deve essere
i vari confini. Di conseguenza, per balconi con profondità superiore a 1,20 m., l’arretramento del corpo di fabbrica deve essere pari al maggior sporto degli stessi rispetto a detta misura.
- Balcone aperto: struttura orizzontale sorretta da mensole o a sbalzo sporgente dalla facciata ed atta a costituire uno spazio praticabile esterno, accessibile da una porta-finestra,con ringhiera, parapetto o balaustra in materiali
29 diversi che non superino, per tutta la parte in aggetto, l’altezza massima prevista dal Capo IV Art.8 comma 8.1.8. del D.M. 14 giugno 1989 n°236 (h = 100 cm.).
- Sporto ornamentale: elemento secondario sporgente rispetto al piano di spiccato della facciata realizzato a fini esclusivamente decorativi o come elemento architettonico.
- comma 5° Ai fini della misurazione della distanza dei fabbricati da confini o tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio, sono
comma 5° Ai fini della misurazione della distanza dei fabbricati da confini o tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio, sono escluse le sole costruzioni accessorie che abbiano le caratteristiche di volume tecnico, secondo la definizione data a commento del 7° comma dell’art.10. Tali volumi costituiscono comunque distanza ai fini del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada. I volumi realizzati al di sotto della quota di riferimento concorrono a determinare la misura dell’altezza del
ART. 16 SUPERFICIE COPERTA DEI FABBRICATI
ice della Strada. I volumi realizzati al di sotto della quota di riferimento concorrono a determinare la misura dell’altezza del fabbricato; non vengono considerati invece per quanto riguarda le distanze tra fabbricati. ART. 16 SUPERFICIE COPERTA DEI FABBRICATI
- comma 1°* Per superficie coperta del fabbricato si intende la proiezione orizzontale del filo esterno del perimetro dell’edificio corrispondente alla massima superficie, compresi corpi sporgenti, porticati e simili, e con
esterno del perimetro dell’edificio corrispondente alla massima superficie, compresi corpi sporgenti, porticati e simili, e con esclusione solo di gronde, balconi aperti e pensiline.
- comma 2° Il volume massimo derivante dall’applicazione dell’indice di edificabilità non deve essere superato nemmeno nel caso in cui il prodotto, ottenuto moltiplicando tra loro l’area copribile e l’altezza massima prevista per la zona, dia come risultato un volume maggiore. 4444444444444444444
- comma 1°
ART. 17 PRESCRIZIONI SPECIALI SOVRASTRUTTURE, ACCESSORI E PORTICI
l’area copribile e l’altezza massima prevista per la zona, dia come risultato un volume maggiore. 4444444444444444444
- comma 1° Ai fini della determinazione della superficie coperta del fabbricato, si precisa che per corpi sporgenti, si intendono i corpi chiusi e i balconi non aperti, secondo la definizione data a commento del 7° comma dell’art.10. Le rientranze non vanno computate nel calcolo della superficie coperta. ART. 17 PRESCRIZIONI SPECIALI SOVRASTRUTTURE, ACCESSORI E PORTICI
- comma 1°
ART. 17 PRESCRIZIONI SPECIALI SOVRASTRUTTURE, ACCESSORI E PORTICI
nno computate nel calcolo della superficie coperta. ART. 17 PRESCRIZIONI SPECIALI SOVRASTRUTTURE, ACCESSORI E PORTICI
- comma 1° Tutte le sovrastrutture, ad eccezione dei torrini, delle canne fumarie e degli elementi decorativi a giorno, devono essere comprese nei limiti di volume, distanze, edificabilità, ecc., come fossero locali abitati; tutte indistintamente devono essere inquadrate architettonicamente nell’intero complesso ed essere rifinite decorosamente.
- comma 2°
indistintamente devono essere inquadrate architettonicamente nell’intero complesso ed essere rifinite decorosamente.
- comma 2° Sono vietati diaframmi in muratura di divisione tra proprietà diverse, non inquadrati architettonicamente e sporgenti oltre i parapetti delle terrazze e le falde del tetto.
- comma 3° Non sono ammesse costruzioni accessorie, neppure di carattere provvisorio, in modo da ottenere una
e falde del tetto.
- comma 3° Non sono ammesse costruzioni accessorie, neppure di carattere provvisorio, in modo da ottenere una maggior utilizzazione del terreno rispetto agli indici massimi di edificabilità indicati per le varie zone.
- comma 4°* In ogni caso, le costruzioni accessorie ed i corpi di collegamento che rientrino nei limiti fissati devono essere armonicamente inquadrate con l’intero complesso; le distanze dalle strade e dai fabbricati non
nei limiti fissati devono essere armonicamente inquadrate con l’intero complesso; le distanze dalle strade e dai fabbricati non possono essere inferiori a quelle dei fabbricati principali.
- comma 5° L’altezza delle portinerie e dei corpi di collegamento non deve superare i m. 5,00; quella delle autorimesse private non deve superare i m. 3,00.
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- comma 6° Le costruzioni accessorie devono essere decorose sia per la linea architettonica, sia per la qualità dei materiali, anche per il lato sul confine.
- comma 7° I portici e le gallerie aperte al pubblico passaggio devono avere dimensioni, rifiniture e rivesti-menti secondo le indicazioni del Sindaco.
- comma 8° In genere, le pavimentazioni devono essere costituite da materiale duro, lavabile e di forte resi-stenza all’usura.
ART. 18 RECINZIONI E SISTEMAZIONI INTERNE NELLE ZONE PREVISTE URBANIZZATE
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- comma 8° In genere, le pavimentazioni devono essere costituite da materiale duro, lavabile e di forte resi-stenza all’usura. I rivestimenti e le facce viste di colonne e pareti devono essere pure in materiale duro e lavabile. 4444444444444444444
- comma 4° Per quanto riguarda i volumi tecnici vale quanto espresso a commento del 5° comma dell’Art. 15. ART. 18 RECINZIONI E SISTEMAZIONI INTERNE NELLE ZONE PREVISTE URBANIZZATE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE
- comma 1°*
ART. 18 RECINZIONI E SISTEMAZIONI INTERNE NELLE ZONE PREVISTE URBANIZZATE
ell’Art. 15. ART. 18 RECINZIONI E SISTEMAZIONI INTERNE NELLE ZONE PREVISTE URBANIZZATE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE
- comma 1°* Le eventuali recinzioni e divisioni tra terreni privati e tra lotti diversi devono essere eseguite con sistemi decorosi e duraturi; l’altezza di murature di qualunque tipo non può superare in nessun punto m. 1,00 fuori dal piano di campagna; superiormente può essere istallata cancellata o rete metallica di altezza
e in nessun punto m. 1,00 fuori dal piano di campagna; superiormente può essere istallata cancellata o rete metallica di altezza tale che la massima altezza della recinzione non superi in nessun punto m. 2,50. Altezze diverse potranno essere concesse nelle zone industriali o per casi di particolare necessità.
- comma 2° Lungo le strade, i terreni possono essere chiusi da recinzioni o lasciati aperti secondo le indicazioni che
ecessità.
- comma 2° Lungo le strade, i terreni possono essere chiusi da recinzioni o lasciati aperti secondo le indicazioni che possono essere contenute nei Piani Regolatori Particolareggiati o nei Piani di lottizzazione.
- comma 3° Qualora non vengano costruite recinzioni il terreno deve essere sistemato e pavimentato.
- comma 4° Le eventuali recinzioni su strada devono essere costruite secondo progetti da approvarsi dal Sindaco;
e pavimentato.
- comma 4° Le eventuali recinzioni su strada devono essere costruite secondo progetti da approvarsi dal Sindaco; le altezze devono essere analoghe a quelle prescritte per le recinzioni interne.
- comma 5° É facoltà del Sindaco impartire disposizioni perchè le recinzioni, prospettanti sulla stessa strada o spazio pubblico, siano tra loro decorosamente intonate.
- comma 6° Gli spazi liberi circostanti ai fabbricati devono essere sistemati decorosamente secondo le percentuali
nte intonate.
- comma 6° Gli spazi liberi circostanti ai fabbricati devono essere sistemati decorosamente secondo le percentuali indicate per le singole zone; in particolare, si deve provvedere alla conservazione delle piantagioni di alto fusto.
- comma 7° Gli spazi liberi destinati a parcheggio all’aperto ed al transito devono essere pavimentati convenientemente, al fine di evitare trasporto di sporcizia e fango sulle strade pubbliche o private.
- comma 8°
31 É facoltà del Sindaco dare prescrizioni circa la sistemazione degli spazi liberi e gli accessi, specie per i nuovi insediamenti a carattere commerciale o direzionale e circa la vegetazione. 4444444444444444444
- comma 1° Per le recinzioni potranno essere prescritte altezze diverse o particolari modalità esecutive relativamente a situazioni specifiche di protezione delle bellezze naturali e panoramiche ai sensi della L.S. 29 giugno 1939 n°1497
ART. 19 VEGETAZIONE
ativamente a situazioni specifiche di protezione delle bellezze naturali e panoramiche ai sensi della L.S. 29 giugno 1939 n°1497 o di tutela delle cose di interesse artistico e storico di cui alla L.S. 1 giugno 1939 n°1089. ART. 19 VEGETAZIONE
- comma 1°* In tutte le zone di urbanizzazione, nelle zone a verde privato ed in quelle panoramiche, è fatto divieto di abbattere alberi di alto fusto senza la preventiva autorizzazione del Sindaco; per ogni albero abbattuto
che, è fatto divieto di abbattere alberi di alto fusto senza la preventiva autorizzazione del Sindaco; per ogni albero abbattuto con il suddetto consenso, può esser fatto obbligo di provvedere alla messa a dimora di analogo albero della stessa essenza o di essenza similare.
- comma 2° Le nuove costruzioni devono essere sempre ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante più cospicui o caratteristici.
- comma 3°
truzioni devono essere sempre ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante più cospicui o caratteristici.
- comma 3° Nelle superfici destinate a giardini, è fatto obbligo di mettere a dimora almeno due piante ad alto fusto per ogni nuovo edificio. 4444444444444444444
- comma 1° L’abbattimento delle alberature di alto fusto è regolato, oltre che da Denuncia di Inizio di Attività asseverata, da specifica autorizzazione per gli ambiti territoriali tutelati dalle seguenti leggi e decreti:
Inizio di Attività asseverata, da specifica autorizzazione per gli ambiti territoriali tutelati dalle seguenti leggi e decreti:
- R.D.L. 30 dicembre 1923 n°3267 e successivo regolamento per l’applicazione R.D. 16 maggio 1926 n°1126 (VINCOLO IDROGEOLOGICO E DIFESA DEI BOSCHI);
- L. 29 giugno 1939 n°1497 e successivo regolamento per l’applicazione R.D. 3 giugno 1940 n°1357,art.9 punto 3.(PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE)
AMBIENTALE)
essivo regolamento per l’applicazione R.D. 3 giugno 1940 n°1357,art.9 punto 3.(PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE)
- L. 8 agosto 1985 n°431,art.1 lettera g, e Circolare di applicazione 31 agosto 1985 n°8 - esclusione dal vincolo per le sole zone territoriali omogenee di tipo A e B -(TUTELA DELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE) -Circolare Ministero LL.PP. 11 agosto 1966 n°8321, punti B,C,D, (ALBERATURE STRADALI); -Circolare Regionale 18 ottobre 1978 n°65 (ALBERATURE STRADALI); ART. 20
ART. 20 FABBRICATI SU AREE INTERNE ORIENTAMENTO ALLOGGI
agosto 1966 n°8321, punti B,C,D, (ALBERATURE STRADALI); -Circolare Regionale 18 ottobre 1978 n°65 (ALBERATURE STRADALI); ART. 20 FABBRICATI SU AREE INTERNE ORIENTAMENTO ALLOGGI
- comma 1°* Non è ammessa la costruzione di fabbricati che non abbiano una facciata prospettante su una via od altro spazio pubblico, oppure su una strada privata avente le caratteristiche descritte nelle presenti norme.
- comma 2°* Il precedente comma non si applica nell’ambito di Piani Regolatori Particolareggiati e di Piani di
e presenti norme.
- comma 2°* Il precedente comma non si applica nell’ambito di Piani Regolatori Particolareggiati e di Piani di lottizzazione in cui non sia prevista una suddivisione in lotti del terreno.
- comma 3°
32 Non è ammessa inoltre la costruzione di alloggi che non prospettino, almeno con un lato, su spazi liberi o cortili aperti; ogni alloggio od unità immobiliare dovrà avere, parimenti, almeno un lato esposto su spazio libero rivolto ad est, sud od ovest; non è ammessa, cioè, la costruzione di alloggi tutti e solamente esposti a nord o su cortili chiusi. 4444444444444444444
- comma 1° Per la definizione di spazio pubblico si richiama quella data a commento del punto b) del 1° comma dell’art.9.
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- comma 1° Per la definizione di spazio pubblico si richiama quella data a commento del punto b) del 1° comma dell’art.9. La ratio della norma è quella di garantire un rapporto diretto tra edificio da costruire ed opere di urbanizzazione primaria o strade private con le caratteristiche di cui all’art. 12 delle N.T.A.. A tal fine la condizione necessaria e sufficiente per l’ammissibilità dell’edificazione è che il collegamento fra il lotto da edificare e la viabilità avvenga
saria e sufficiente per l’ammissibilità dell’edificazione è che il collegamento fra il lotto da edificare e la viabilità avvenga mediante almeno un passo carrabile, come definito dall’art. 3 del Codice della Strada, di proprietà del richiedente o gravato di servitù di passo a favore del richiedente stesso relativamente al lotto da edificare ed a suo servizio esclusivo. Qualora, invece, l’accesso non fosse a servizio esclusivo del lotto da edificare, le dimensioni relative
ART. 21 CAMPI DA GIOCO E SPAZI COMUNI
suo servizio esclusivo. Qualora, invece, l’accesso non fosse a servizio esclusivo del lotto da edificare, le dimensioni relative dovranno corrispondere a quelle previste dall’art. 12 delle N.T.A.
- comma 2° Il precedente comma non si applica in tutti gli strumenti urbanistici attuativi in cui non sia prevista una suddivisione in lotti del terreno. ART. 21 CAMPI DA GIOCO E SPAZI COMUNI
- comma 1°* Nei Piani Regolatori Particolareggiati e di lottizzazione dovranno essere previsti spazi destinati
CO E SPAZI COMUNI
CO E SPAZI COMUNI
- comma 1°* Nei Piani Regolatori Particolareggiati e di lottizzazione dovranno essere previsti spazi destinati esclusivamente a campi gioco da porre a disposizione dei fabbricati previsti nei piani stessi.
- comma 2° Detti spazi dovranno essere ubicati in zone facilmente accessibili e soleggiate; dovranno essere recintati, attrezzati e chiusi al traffico; su di essi, infine, dovrà essere posto un vincolo “non aedificandi”.
- comma 3°
sere recintati, attrezzati e chiusi al traffico; su di essi, infine, dovrà essere posto un vincolo “non aedificandi”.
- comma 3° L’area a disposizione dei campi gioco è esclusa dal computo delle superfici utili a determinare la costruibilità e l’indice di edificabilità.
- comma 4°* Lo spazio a disposizione per i campi gioco non deve essere inferiore a mq. 3,00 (urbanizzazione primaria), per ogni 100 metri cubi costruibili e comunque non inferiore a mq. 400.
- comma 5°
feriore a mq. 3,00 (urbanizzazione primaria), per ogni 100 metri cubi costruibili e comunque non inferiore a mq. 400.
- comma 5° La realizzazione e la attrezzatura dei campi gioco dovrà essere fatta contemporaneamente alle opere di urbanizzazione primaria.
- comma 6° Nei piani di lottizzazione è, infine, ammessa e consigliata l’unione degli spazi liberi dei vari lotti in modo da formare ampi spazi di disponibilità comune.
- comma 7°*
essa e consigliata l’unione degli spazi liberi dei vari lotti in modo da formare ampi spazi di disponibilità comune.
- comma 7°* Per insediamenti a carattere commerciale o direzionale, devono essere previsti mq. 40 di verde pubblico per ogni 100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento realizzabile. 4444444444444444444
- comma 1° Per piani regolatori particolareggiati e piani di lottizzazione si intendono tutti gli strumenti urbanistici attuativi.
33
- comma 4 ° La superficie dell’area destinata a campo giochi per la parte residenziale degli insediamenti, può essere determinata con la seguente formula: A = [S x i x 0,545 / (18,18+i)] >= 400 mq essendo A = superficie campo giochi S = superficie delle aree residenziali i = indice di edificabilità fondiaria
- comma 7 ° La superficie dell’area da destinare a verde pubblico per la parte direzionale e/o commerciale degli insediamenti può essere determinata con la presente formula: A1 = 0,40 x S 1 essendo
ART. 22 PARCHEGGI E AUTORIMESSE PRIVATE
la parte direzionale e/o commerciale degli insediamenti può essere determinata con la presente formula: A1 = 0,40 x S 1 essendo A1 = superficie dell’area a verde pubblico S 1 = superficie lorda di pavimento realizzabile a destinazione commerciale e/o direzionale ART. 22 PARCHEGGI E AUTORIMESSE PRIVATE
- comma 1°* In sede di formazione di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione, dovranno essere previste aree libere destinate a parcheggio nella seguente misura minima:
areggiati o di Piani di lottizzazione, dovranno essere previste aree libere destinate a parcheggio nella seguente misura minima: a) per quartieri residenziali, mq. 2,50 per ogni 100 metri cubi di volume realizzabile; b) per insediamenti a carattere commerciale o direzionale, mq. 40 per ogni 100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento realizzabile, destinata agli usi suddetti.
- comma 2° Tali aree dovranno essere aperte al parcheggio libero e non potranno essere computate ai fini del
agli usi suddetti.
- comma 2° Tali aree dovranno essere aperte al parcheggio libero e non potranno essere computate ai fini del raggiungimento dell’indice di edificabilità fondiaria.
- comma 3° Nelle zone di conservazione, completamento e ristrutturazione e nei nuclei di antica origine (zone 14, 15 e 16), le superfici di cui al precedente comma potranno essere ridotte, purchè siano previste adeguate attrezzature integrative.
- comma 4°
uperfici di cui al precedente comma potranno essere ridotte, purchè siano previste adeguate attrezzature integrative.
- comma 4° Nelle nuove costruzioni residenziali devono essere previsti appositi locali destinati ad autorimesse in ragione di almeno un posto-macchina per ogni unità di abitazione; tali autorimesse possono essere anche concentrate per più lotti in un unico fabbricato comune.
- comma 5°* É ammessa la costruzione delle autorimesse, oltre che all’interno dell’edificio, in fabbricati posti
bricato comune.
- comma 5°* É ammessa la costruzione delle autorimesse, oltre che all’interno dell’edificio, in fabbricati posti sotto a cortili e a spazi liberi da fabbricati, alle seguenti condizioni: a) i fabbricati devono essere completamente interrati e, sopra di essi, deve essere riportato terreno atto a consentire la piantagione di piante a basso fusto ed aiuole; b) la superficie occupata non dev’essere superiore a un terzo della superficie rimanente dei cortili e spazi liberi.
- comma 6°
b) la superficie occupata non dev’essere superiore a un terzo della superficie rimanente dei cortili e spazi liberi.
- comma 6° É ammessa la sostituzione dei locali adibiti ad autorimesse con il correlativo aumento delle aree libere destinate a parcheggio in ragione di ulteriori mq. 4,00 per ogni 100 metri cubi di volume.
- comma 7°
34 Per gli edifici che comunque abbiano una destinazione che comporti un notevole afflusso di pubblico, dev’essere prevista la formazione di proporzionati parcheggi scoperti o coperti, da valutarsi in relazione alla attività, alla destinazione ed alla ubicazione dell’edificio.
- comma 8° Tutti i parcheggi devono insistere su area privata, essere compresi nello studio della sistemazione generale del lotto o dell’isolato, con particolare riguardo alla circolazione degli automezzi e dei pedoni
io della sistemazione generale del lotto o dell’isolato, con particolare riguardo alla circolazione degli automezzi e dei pedoni ed alle immissioni sugli spazi pubblici.
- comma 9° Le prescrizioni suddette possono essere soddisfatte con qualsiasi accorgimento distributivo o tecnico, il quale sarà, di volta in volta, autorizzato dal Sindaco, sentito anche il parere dell’Ufficiale Sanitario e del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. 4444444444444444444
- comma 1°
ntito anche il parere dell’Ufficiale Sanitario e del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. 4444444444444444444
- comma 1° Per piani regolatori particolareggiati e piani di lottizzazione si intendono tutti gli strumenti urbanistici attuativi. La superficie dell’area libera destinata a parcheggio (standard urbanistico) può essere determinata con la seguente formula:
35 A = [S x i x 0,455 / (18,18+i)] + 0,40 x S 1 essendo A = superficie a parcheggio S = superficie delle aree residenziali i = indice di edificabilità fondiaria S 1 = superficie lorda di pavimento realizzabile a destinazione commerciale e/o direzionale Relativamente al quantitativo di standard edilizio per parcheggi di cui alla L. 24 marzo 1989 n°122 integrata da quanto previsto in sede locale dall’Art.67 del R.E., si precisa che:
r parcheggi di cui alla L. 24 marzo 1989 n°122 integrata da quanto previsto in sede locale dall’Art.67 del R.E., si precisa che: a) nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, con le seguenti prescrizioni:
- il volume da considerare è il volume del fabbricato calcolato in conformità all’art.10 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
zioni:
- il volume da considerare è il volume del fabbricato calcolato in conformità all’art.10 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
- la superficie da destinare a spazi per parcheggi deve intendersi sia quella necessaria alla sosta, sia quella necessaria alla manovra e all’accesso dei veicoli, secondo le indicazioni della circolare ministeriale n°3210/1967; b) deve inoltre essere garantita la seguente dotazione minima, che può comportare un incremento della
ministeriale n°3210/1967; b) deve inoltre essere garantita la seguente dotazione minima, che può comportare un incremento della superficie minima di cui al precedente punto a), che deve comunque essere rispettata:
- residenza 1 posto macchina per ogni unità abitativa;
- direzionale 1 posto macchina per ogni 100 mc. di volume;
- alberghi o simili 1 posto macchina per ogni camera;
- ristoranti o locali di spettacolo 1 posto macchina per ogni 5 posti a sedere;
erghi o simili 1 posto macchina per ogni camera;
- ristoranti o locali di spettacolo 1 posto macchina per ogni 5 posti a sedere;
- commerciale 1 posto macchina per ogni 20 metri quadrati di superficie di vendita; c) sempre nelle nuove costruzioni la superficie minima a parcheggio, di cui ai precedenti punti a) e b),può essere realizzata nel sottosuolo dell’area di pertinenza dell’edificio, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione del P.R.G. vigente.
zzata nel sottosuolo dell’area di pertinenza dell’edificio, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione del P.R.G. vigente. Nell’ipotesi di costruzione di parcheggi in deroga alle norme vigenti, la Concessione Edilizia viene rilasciata previo vincolo pertinenziale, di tutti i parcheggi in costruzione, alle unità immobiliari dell’edificio da realizzare sulla stessa area. Si precisa che la deroga alle norme vigenti può essere concessa eslusivamente per la realizzazione della
zare sulla stessa area. Si precisa che la deroga alle norme vigenti può essere concessa eslusivamente per la realizzazione della superficie a parcheggio nella misura massima di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di ciascuna unità immobiliare in costruzione. In questa ipotesi deve essere costituito il vincolo pertinenziale del parcheggio. Qualora la costruzione di parcheggi sia conforme alle norme vigenti non è richiesto vincolo pertinenziale;
ziale del parcheggio. Qualora la costruzione di parcheggi sia conforme alle norme vigenti non è richiesto vincolo pertinenziale; d) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a),b),c), dell’art.31 della legge 457/1978, non sono soggetti alla verifica della dotazione degli standards.Gli interventi di ristrutturazione di cui alla lettera d) dello stesso art.31 della legge 457/1978, su edifici con destinazione residenziale, se non
strutturazione di cui alla lettera d) dello stesso art.31 della legge 457/1978, su edifici con destinazione residenziale, se non comportano la totale demolizione dell’edificio esistente, non sono soggetti alla verifica della dotazione degli standards.Nelle zone diverse dal Centro Storico, soggetto alla normativa della Variante “33” e dalla zona 16 del P.R.G. vigente, le richieste di Concessione Edilizia per la realizzazione di opere con mutamento della
“33” e dalla zona 16 del P.R.G. vigente, le richieste di Concessione Edilizia per la realizzazione di opere con mutamento della destinazione d’uso per destinazioni diverse dalla residenza, sono soggette alla verifica della dotazione degli standards di cui all’art.67 del Regolamento Edilizio; e) ai sensi dell’art.9 della citata legge 122/1989 e successive modificazioni, i proprietari di edifici esistenti
ento Edilizio; e) ai sensi dell’art.9 della citata legge 122/1989 e successive modificazioni, i proprietari di edifici esistenti possono realizzare nel sottosuolo dell’area di pertinenza dell’edificio o nei locali al piano terreno i parcheggi di pertinenza alle singole unità immobiliari dell’edificio stesso, anche in contrasto con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti. La superficie dei parcheggi che vengono realizzati in contrasto con le norme vigenti non può essere superiore a
edilizi vigenti. La superficie dei parcheggi che vengono realizzati in contrasto con le norme vigenti non può essere superiore a un metro quadrato ogni dieci metri cubi di ciascuna unità immobiliare in costruzione. In tal caso deve essere costituito il vincolo pertinenziale di tutti i parcheggi alle unità immobiliari dello stesso edificio.
36
- comma 5 ° b) L’art. 22, comma 5 punto b) delle N.T.A. prescrive che la superficie occupata dalle eventuali autorimesse interrate non superi la superficie di un terzo della superficie scoperta del lotto. Nessuna altra norma del vigente P.R.G., regolamenta la realizzabilità di locali accessori interrati. La ratio dell’unica norma esistente appare essere quella di garantire la tutela delle superfici di terreno libere dagli
terrati. La ratio dell’unica norma esistente appare essere quella di garantire la tutela delle superfici di terreno libere dagli edifici, in modo da assicurare un corretto assorbimento delle acque meteoriche e l’equilibrio naturale del sottosuolo. In quest’ottica sembra irrilevante la destinazione d’uso della superficie occupata da locali interrati, siano essi all’interno del sedime dell’edificio o sotto cortili e spazi liberi, avendo essi comunque destinazione
ali interrati, siano essi all’interno del sedime dell’edificio o sotto cortili e spazi liberi, avendo essi comunque destinazione pertinenziale, accessoria all’edificio o a vano tecnico. La legge 122/89 consente deroghe agli strumenti urbanistici vigenti per le sole autorimesse di pertinenza dell’edificio, nella considerazione della priorità di soddisfare alla necessità di incremento della capacità di parcamento sempre fissata dalla medesima legge.
ione della priorità di soddisfare alla necessità di incremento della capacità di parcamento sempre fissata dalla medesima legge. Tale deroga, evidentemente, non può essere estesa a locali accessori con diversa destinazione d’uso. Per quanto sopra espresso, quindi, si ritiene ammissibile la realizzazione di locali accessori, con destinazione diversa da autorimesse, fuori dal sedime dell’edificio, al di sotto di cortili e spazi liberi senza che venga superata
ART. 23 DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALLA EDIFICABILITÀ
tinazione diversa da autorimesse, fuori dal sedime dell’edificio, al di sotto di cortili e spazi liberi senza che venga superata la quota massima di superficie libera complessivamente occupabile, senza deroghe agli strumenti urbanistici, comprese le autorimesse. ART. 23 DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALLA EDIFICABILITÀ
- comma 1°* Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice di
LA EDIFICABILITÀ
LA EDIFICABILITÀ
- comma 1°* Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice di edificabilità pari alla media degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla loro superficie.
- comma 2° Le altre prescrizioni saranno quelle della zona a maggiore indice di edificabilità.
- comma 3° Per le costruzioni su lotti in confine con zone aventi diversa tipologia, dovranno essere osservate le
edificabilità.
- comma 3° Per le costruzioni su lotti in confine con zone aventi diversa tipologia, dovranno essere osservate le distanze dai confini pertinenti al rispettivo tipo di zona, anche se ciò comporterà una diminuzione della distanza tra fabbricati. Questa ultima distanza non dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla somma delle distanze minime dai confini come sopra indicate.
- comma 4°* Nelle zone esterne ai centri abitati non potranno essere destinati a negozi e ad uso commerciale o
e sopra indicate.
- comma 4°* Nelle zone esterne ai centri abitati non potranno essere destinati a negozi e ad uso commerciale o pubblico i locali dei piani terreni o rialzati prospettanti su strade di larghezza inferiore a m 7,00.
- comma 5°* Nelle zone soggette a vincoli vari (aeroportuali, militari, idrologici, elettrici, cimiteriali, ecc.) dovranno essere osservate le norme previste dalle leggi, relativamente a distanze ed altezze di edifici.
- comma 6°
riali, ecc.) dovranno essere osservate le norme previste dalle leggi, relativamente a distanze ed altezze di edifici.
- comma 6° Qualora tali vincoli dovessero decadere, l’edificazione in dette zone potrà avvenire secondo le norme relative alla zona agricola. 4444444444444444444
- comma 1° Nel caso di interventi diretti (zone di completamento od aree aventi caratteristiche similari ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, 65 e 109 della L.R. 61/85) l’indice di fabbricabilità viene determinato come
lari ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, 65 e 109 della L.R. 61/85) l’indice di fabbricabilità viene determinato come media dei vari indici di zona ponderatamente alle porzioni del lotto; si ricorda peraltro che per le zone 14 e/ f/ g/ i, l’indice di fabbricabilità in assenza di strumento attuativo è pari a 3 mc./mq.
parte in zona 10 .......................... sup.interessata mq. 600 x i.f.3 = mc
37 Nel caso invece di strumenti attuativi la volumetria realizzabile è funzione, oltre che della media ponderata di cui al presente articolo, anche della determinazione degli standards urbanistici di cui agli artt. 21 e 22 delle presenti N.T.A. Esempio di intervento con piano attuativo e zonizzazioni diverse: parte in zona 10 .......................... sup.interessata mq. 600 x i.f.3 = mc. 1800 parte in zona 14h ............................ sup.interessata mq. 500 x i.f.3 = mc. 1500
parte in zona 14h ............................ sup.interessata mq. 500 x i.f.3 =
interessata mq. 600 x i.f.3 = mc. 1800 parte in zona 14h ............................ sup.interessata mq. 500 x i.f.3 = mc. 1500 pare in zona 11 ............................ sup.interessata mq. 1100 x i.f.4,5= mc. 4950 superficie mq. 2200 volume mc. 8250 mc. 3,75 /mq. = INDICE DI EDIFICABILITA’ MEDIO SUL LOTTO MASSIMO RAPPORTO DI COPERTURA.............................................................35% NUMERO MASSIMO PIANI ABITABILI..............................................................4
NUMERO MASSIMO PIANI ABITABILI..................................................
...............................35% NUMERO MASSIMO PIANI ABITABILI..............................................................4 ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ............................................................15,00 DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE .................................................7,50 /10,00 DISTANZA MINIMA DA CONFINI.......................................................................7,50
DISTACCHI MINIMI TRA FABBRICATI ................................................
...............7,50 /10,00 DISTANZA MINIMA DA CONFINI.......................................................................7,50 DISTACCHI MINIMI TRA FABBRICATI .............................................................15,00 CAVEDI ...................................................................................................................ammessi CORTILI CHIUSI ....................................................................................................esclusi
messi CORTILI CHIUSI ....................................................................................................esclusi SUPERFICI A COLTURE E GIARDINI .................................................................70% IDEM A PASSAGGI PAVIMENTATI ....................................................................30%
- comma 2° In caso di parità dell’indice di edificabilità, si farà riferimento alle norme di zona relative alla parte di lotto
%
- comma 2° In caso di parità dell’indice di edificabilità, si farà riferimento alle norme di zona relative alla parte di lotto prospettante la via pubblica principale su cui il nuovo fabbricato prospetta al fine di non alterare la fisionomia urbanistico-architettonica preesistente.
38
39
- comma 4° Per Centro Abitato si intende quello delimitato su apposita tavola allegata al vigente P.R.G., anche ai fini dell’obbligo di previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi.
- comma 5° Fatte salve le zone di tutela e fasce di rispetto di cui all’art.27 della L.R. 61/85 e sucessive modifiche ed integrazioni, per quanto espresso dalla norma di P.R.G., si riportano a titolo esemplificativo i principali riferimenti legislativi vigenti per aree interessate dalla vicinanza di: AEROPORTI
portano a titolo esemplificativo i principali riferimenti legislativi vigenti per aree interessate dalla vicinanza di: AEROPORTI
- L. 23 giugno 1927 n°1630 - Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli(artt.8-9);
- R.D. 30 marzo 1942 n°327 - Codice della navigazione (artt.714 - 717 bis); SERVITU’ MILITARI
- L. 24 dicembre 1976 n°898 - Nuova regolamentazione delle servitù militari (artt.1-6,8,10-11,13-14,16-17,19);
VINCOLO IDROGEOLOGICO E DIFESA DEI BOSCHI
SERVITU’ MILITARI
- L. 24 dicembre 1976 n°898 - Nuova regolamentazione delle servitù militari (artt.1-6,8,10-11,13-14,16-17,19); VINCOLO IDROGEOLOGICO E DIFESA DEI BOSCHI
- R.D.L. 30 dicembre 1923 n°3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (artt.1-7,12-14);
- R.D. 16 maggio 1926 n°1126 - Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n°
ELETTRODOTTI
ni (artt.1-7,12-14);
- R.D. 16 maggio 1926 n°1126 - Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267, concernente il riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (artt.1- 22,24);
- L. 1 marzo 1975 n°47 - Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (artt.1,9-10); ELETTRODOTTI
- R.D. 11 dicembre 1933 n°1775 ;
- L. 28 giugno 1986 n° 339 ; -D.M. 21 marzo 1988 n°449 -Regolamento di esecuzione della L. 28 giugno 1986 n° 339;
ART. 24 ZONE RESIDENZIALI
1933 n°1775 ;
- L. 28 giugno 1986 n° 339 ; -D.M. 21 marzo 1988 n°449 -Regolamento di esecuzione della L. 28 giugno 1986 n° 339; CIMITERI
- R.D. 27 luglio 1934 n°1265 - Testo unico delle leggi sanitarie (art.338);
- D.P. R. 10 settembre 1990 n°285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria (artt.54-57);
- Circ. Reg. 9 febbraio 1981 n°4 - Zone di rispetto cimiteriale;
- Circ. Reg. 21 maggio 1981 n°37 - Riduzione dei vincoli cimiteriali; ART. 24 ZONE RESIDENZIALI
- comma 1°*
ART. 24 ZONE RESIDENZIALI
ispetto cimiteriale;
- Circ. Reg. 21 maggio 1981 n°37 - Riduzione dei vincoli cimiteriali; ART. 24 ZONE RESIDENZIALI
- comma 1°* Le zone residenziali devono essere adibite prevalentemente ad abitazione. In esse sono, peraltro, consentiti: negozi e botteghe, studi professionali e commerciali, magazzini e depositi, laboratori artigiani per attività non rumorose o graveolenti, autorimesse pubbliche o private, banche, tipografie,
i e depositi, laboratori artigiani per attività non rumorose o graveolenti, autorimesse pubbliche o private, banche, tipografie, ambulatori, alberghi e ristoranti, alloggi collettivi e luoghi per il culto, teatri e cinematografi, altri locali di riunione, istruzione, divertimento o svago e, in genere, tutte quelle attività che, a giudizio della Giunta Municipale, siano compatibili col carattere residenziale della zona.
- comma 2°
40 Nelle zone 6, 7 e 8 sono ammesse solo abitazioni, studi professionali, autorimesse private, ambulatori, esercizi commerciali, luoghi per il culto o di riunione.
- comma 3°* Nelle zone residenziali sono ammesse piccole cliniche, purchè, le distanze dai confini e dal ciglio stradale siano di almeno m. 20,00.
- comma 4°* Per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data di approvazione del Piano, gli insediamenti industriali,
20,00.
- comma 4°* Per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data di approvazione del Piano, gli insediamenti industriali, artigianali o ad essi assimilabili esistenti potranno essere ampliati con le seguenti condizioni: a) non dovrà essere mutato il tipo di attività esercitata; b) l’ampliamento potrà avvenire solo su terreni adiacenti o tra loro collegati e non potrà superare il 15 % della superficie dei pavimenti al lordo, risultante alla data di approvazione del Piano;
collegati e non potrà superare il 15 % della superficie dei pavimenti al lordo, risultante alla data di approvazione del Piano; c) attorno alle suddette aree di ampliamento dovranno essere messe a dimora essenze di alto fusto formanti una cortina di protezione; d) dovranno essere in ogni caso osservate tutte le altre norme relative alle zone industriali, salvo che per le distanze da confini e da ciglio strade, nonchè per i distacchi da fabbricati su lotti
ve alle zone industriali, salvo che per le distanze da confini e da ciglio strade, nonchè per i distacchi da fabbricati su lotti adiacenti, per i quali si dovranno tenere quelli delle zone in cui gli impianti sono situati.
- comma 5° Gli ampliamenti saranno consentiti dal Consiglio Comunale che potrà imporre, caso per caso, l’adempimento anche di ulteriori condizioni per la tutela del pubblico interesse.
- comma 6° É esclusa la facoltà di ampliamento per le industrie nocive o moleste. 4444444444444444444
la del pubblico interesse.
- comma 6° É esclusa la facoltà di ampliamento per le industrie nocive o moleste. 4444444444444444444
- comma 1° Le zone residenziali, individuate nella zonizzazione di P.R.G. (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16), sono quelle nelle quali la destinazione abitativa supera a maggioranza di volume realizzabile tutte le altre destinazioni d’uso degli immobili o il tipo di attività ammesse nella zona stessa.
ioranza di volume realizzabile tutte le altre destinazioni d’uso degli immobili o il tipo di attività ammesse nella zona stessa. Per il singolo edificio, si avrà il carattere residenziale, quando le abitazioni prevarranno a maggioranza di volume realizzabile sulle altre destinazioni d’uso ammesse e compatibili con le zone residenziali. Eventuali realizzazioni parziali dovranno comunque essere caratterizzate dalla prevalenza della destinazione residenziale.
- comma 3°
uali realizzazioni parziali dovranno comunque essere caratterizzate dalla prevalenza della destinazione residenziale.
- comma 3° La piccola clinica, ai fini della consistenza, si ritiene paragonabile alla Casa di Cura privata con Direttore Sanitario responsabile esercitante attività interna di diagnosi e cura (massimo 150 posti letto) secondo la definizione data dall’art.53 della L. 12 febbraio 1968 n°132 e dai successivi Atti di indirizzo e coordinamento contenuti del D.P.C.M. 27 giugno 1986 n°153.
della L. 12 febbraio 1968 n°132 e dai successivi Atti di indirizzo e coordinamento contenuti del D.P.C.M. 27 giugno 1986 n°153.
- comma 4° Considerato che,dalla data di approvazione della Variante Generale al P.R.G. sono trascorsi più di 10 anni, il contenuto del quarto comma relativamente agli ampliamenti di insediamenti industriali, artigianali o assimilabili, è da ritenersi inapplicabile. Tale tipo di attività edificatoria è oggi normato dalla L.R. 11/85.
ART. 25 ATTREZZATURE ED ESERCIZI COMMERCIALI
41 ART. 25 ATTREZZATURE ED ESERCIZI COMMERCIALI
- comma 1°* In tutte le zone, escluse quelle contraddistinte con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 20, 22, 23, 24, 27 e 28, sono ammessi attrezzature ed esercizi commerciali, semprechè non contrastino con le norme della legge 11.7.1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
- comma 2° Nelle aree soggette a Piano Regolatore Particolareggiato od a Piani di lottizzazione, la possibilità di
el commercio.
- comma 2° Nelle aree soggette a Piano Regolatore Particolareggiato od a Piani di lottizzazione, la possibilità di realizzazione di attrezzature ed esercizi commerciali è anche condizionata alla specifica previsione di tali attrezzature nei Piani stessi. 4444444444444444444
- comma 1° Nelle zone non citate in questo articolo, per esclusione, sono ammessi attrezzature ed esercizi commerciali. Tali attrezzature devono peraltro essere compatibili e congruenti con la destinazione di zona.
ezzature ed esercizi commerciali. Tali attrezzature devono peraltro essere compatibili e congruenti con la destinazione di zona. In particolare, per le zone residenziali (da Z 6 a Z 16) le compatibilità sono stabilite dall’art. 24 delle presenti N.T.A., fermo restando il concetto di prevalenza di destinazione residenziale di cui al commento all’art. 24. Per le altre zone Z 17 (Zone artigianali e per piccole industrie), Z 18 (Zone Industriali), Z 19 (Verde pubblico o
all’art. 24. Per le altre zone Z 17 (Zone artigianali e per piccole industrie), Z 18 (Zone Industriali), Z 19 (Verde pubblico o sportivo), Z 21 (Zone per attrezzature turistiche), Z 25 (Zone fieristiche annonarie e per servizi tecnici), Z 26 (Zone direzionali), Z 30 (Parcheggi) le presenti norme nulla normano in modo esplicito al riguardo. Pertanto, in attesa della variante generale al P.R.G., attualmente in fase di elaborazione, si ritengono ammissibili, sempre e
. Pertanto, in attesa della variante generale al P.R.G., attualmente in fase di elaborazione, si ritengono ammissibili, sempre e comunque nel totale rispetto delle dotazioni di standards urbanistici precisati agli artt. 21 e 22 delle presenti N.T.A. e degli standards edilizi di cui al commento del citato art. 22, attrezzature ed esercizi commerciali che abbiano attinenza con la destinazione principale di zona e siano ad essa funzionali. Nei commenti alle norme di
ART. 26 LOTTIZZAZIONI IN CORSO
commerciali che abbiano attinenza con la destinazione principale di zona e siano ad essa funzionali. Nei commenti alle norme di zona verranno pertanto inserite a titolo esemplificativo alcune attività commerciali considerate compatibili, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione comunale di approvarne anche altre, pur non citate, ma per le quali sia, di volta in volta, dimostrabile la congruità con la destinazione prevalente. ART. 26 LOTTIZZAZIONI IN CORSO
- comma 1°
ART. 26 LOTTIZZAZIONI IN CORSO
uali sia, di volta in volta, dimostrabile la congruità con la destinazione prevalente. ART. 26 LOTTIZZAZIONI IN CORSO
- comma 1° I Piani di lottizzazione, autorizzati prima del 2.12.1966, sono fatti salvi a tutti gli effetti, limitatamente alle aree di cui sia stata conservata la destinazione residenziale; essi potranno essere completati secondo gli accordi e le autorizzazioni a suo tempo definiti.
- comma 2°
tinazione residenziale; essi potranno essere completati secondo gli accordi e le autorizzazioni a suo tempo definiti.
- comma 2° I Piani di lottizzazione, deliberati dal Consiglio Comunale prima del 31.7.1972 che hanno ottenuto il nulla osta del Presidente della Giunta Regionale prima del decreto di approvazione del presente strumento urbanistico, sono anch’essi fatti salvi, limitatamente alle aree di cui sia stata conservata la destinazione residenziale.
- comma 3°
istico, sono anch’essi fatti salvi, limitatamente alle aree di cui sia stata conservata la destinazione residenziale.
- comma 3° I Piani di vendita di terreni comunali, deliberati prima del 31.7.1972, potranno essere completati in conformità a quanto previsto dalla deliberazione.
- comma 4° Le licenze edilizie relative a tutti i piani suddetti potranno essere rilasciate entro e non oltre il 31.12.1975. Dopo tale data, detti piani sono da ritenersi decaduti per tutto quanto contrasti con le presenti norme.
on oltre il 31.12.1975. Dopo tale data, detti piani sono da ritenersi decaduti per tutto quanto contrasti con le presenti norme. ART. 27
NORMA TRANSITORIA
42 NORMA TRANSITORIA
- comma 1° L’area di proprietà comunale attualmente occupata dalla sede dell’ex G.I.L., assume la destinazione di cui alla delibera consiliare 7 luglio 1965, n. 107 e successive modificazioni e integrazioni.
- comma 2° Sono fatti salvi, inoltre, gli impegni assunti dal Comune, prima dell’adozione del presente strumento urbanistico, nei confronti di altre pubbliche Amministrazioni, relativi a loro programmi edificatori.
- comma 3°
sente strumento urbanistico, nei confronti di altre pubbliche Amministrazioni, relativi a loro programmi edificatori.
- comma 3° Ferme le altre prescrizioni, in tutti i casi in cui le presenti norme prevedono distanze da confini e tra fabbricati maggiori di quelle stabilite dal Piano Regolatore approvato il 19.12.1957, per i lotti mai edificati, adiacenti ad altri già edificati con le inferiori distanze ammesse nel suddetto Piano Regolatore
ART. 28 POTERI DI DEROGA
957, per i lotti mai edificati, adiacenti ad altri già edificati con le inferiori distanze ammesse nel suddetto Piano Regolatore e compresi entro il perimetro dei centri abitati definito nella planimetria richiamata all’art. 4 delle presenti norme, è consentito costruire, verso il lato del lotto già edificato e fatta sempre salva la distanza minima dal confine prescritta dalle presenti norme, con l’osservanza del distacco minimo tra fabbricati pari a metri 10,00. ART. 28 POTERI DI DEROGA
ART. 28 POTERI DI DEROGA
rescritta dalle presenti norme, con l’osservanza del distacco minimo tra fabbricati pari a metri 10,00. ART. 28 POTERI DI DEROGA Licenze in deroga alle presenti norme di attuazione possono essere concesse solo per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. 4444444444444444444 Licenza Edilizia = leggi Concessione Edilizia a seguito L.S. 10/77 ART. 29 IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
ART. 29 IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
444 Licenza Edilizia = leggi Concessione Edilizia a seguito L.S. 10/77 ART. 29 IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI (introdotto con Variante n. 194 al P.R.G. – Adottata con delibera consiliare n. 83 del 5.11.1999 e modificata con deliberazione consiliare n. 23 del 22.02.2001. Approvata con delibera consiliare n. 59 del 26.07.2001) L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti, nel territorio
e n. 59 del 26.07.2001) L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti, nel territorio comunale, è ammessa su aree che non siano classificate nel P.R.G. come:
- Z.16 - nuclei di antica origine;
- Z.19 - verde pubblico o sportivo;
- Z.27 –servizi pubblici di interesse locale; e soltanto in fregio alle seguenti strade;
- autostrade (con o senza pedaggio);
- strade interquartierali di 1° livello);
- strade interquartierali di 2° livello);
strade;
- autostrade (con o senza pedaggio);
- strade interquartierali di 1° livello);
- strade interquartierali di 2° livello); indicate con diversa campitura, in apposita tavola, agli atti della deliberazione consiliare di approvazione della variante n. 194 al P.R.G.. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti sono stabiliti nello specifico “Regolamento per l’installazione e l’esercizio di impianti stradali di distribuzione dei carburanti”.
NORME DI ZONA 44 NOTA INTRODUTTIVA
43 NORME DI ZONA
44 NOTA INTRODUTTIVA L’attività edilizia ed urbanistica nel Centro Storico compreso entro le mura magistrali, è disciplinata dalla Variante N°33 al P.R.G., approvata con deliberazione del C.C. n°574 del 15 novembre 1984 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n°1750 del 27 maggio 1975 che sostituisce le norme contenute nel P.R.G. vigente. Tale variante contiene una normativa puntuale per gli interventi e tavole
che sostituisce le norme contenute nel P.R.G. vigente. Tale variante contiene una normativa puntuale per gli interventi e tavole di riferimento per ambiti minimi di progettazione ed intervento,interventi edilizi ed urbanistici ammessi e destinazioni d’uso degli immobili, aree ed edifici o impianti di uso collettivo. Con deliberazione consiliare n°219 del 6 luglio 1989 è stata adottata la variante n° 107 al P.R.G.
o impianti di uso collettivo. Con deliberazione consiliare n°219 del 6 luglio 1989 è stata adottata la variante n° 107 al P.R.G. vigente: “Tutela di edifici di notevole interesse storico-artistico nei quartieri di Borgo Trento,Pindemonte, e Valdonega”, successivamente approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n°4630 del 7 agosto 1992, che ha integrato la normativa della zona 14- completamento edilizio - con
Giunta Regionale del Veneto n°4630 del 7 agosto 1992, che ha integrato la normativa della zona 14- completamento edilizio - con una specifica norma finalizzata alla conservazione delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del suddetto patrimonio edilizio. Per tutte le zone di P.R.G., come da note a piè pagina, nel computo dei piani abitabili non si considerano i sottotetti; ciò vale evidentemente a condizione che essi non siano abitabili.
l computo dei piani abitabili non si considerano i sottotetti; ciò vale evidentemente a condizione che essi non siano abitabili. Qualora essi, per tutta o parte della superficie del piano, contengano anche un unico vano che pur con destinazione teorica progettuale accessoria possegga i requisiti dimensionali dei locali abitabili, saranno determinanti ai fini della misurazione dell’altezza del fabbricato e concorreranno alla determinazione del volume, oltre che per il computo dei piani abitabili.
azione dell’altezza del fabbricato e concorreranno alla determinazione del volume, oltre che per il computo dei piani abitabili. Le distanze minime dal ciglio stradale sono pari alla dimensione maggiore fra quella determinata dalle Norme di Zona e quella dipendente dalla tipologia della strada stessa secondo la classificazione operata dagli artt.26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.(cfr. commenti art.12)
classificazione operata dagli artt.26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.(cfr. commenti art.12) Per tutte le zone residenziali dove sono indicati i parametri “Destinazione delle superfici scoperte a colture e giardini” e “Idem a passaggi pavimentati”, alla superficie del lotto vanno detratte, oltre alla superficie coperta del fabbricato, anche le superfici destinate a scivoli di accesso ai garage interrati ed i parcheggi edilizi nella misura minima di legge e P.R.G.
che le superfici destinate a scivoli di accesso ai garage interrati ed i parcheggi edilizi nella misura minima di legge e P.R.G. Per tutte le zone territoriali omogenee dove siano previsti vincoli preordinati all’espropriazione, in caso di decadenza dei vincoli stessi per decorso del quinquennio ai sensi dell’art. 2 della L. 1187/68, il rilascio delle concessioni non è subordinato alla stipula di un atto di sottomissione con
sensi dell’art. 2 della L. 1187/68, il rilascio delle concessioni non è subordinato alla stipula di un atto di sottomissione con l’Amministrazione comunale, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio si impegna a rinunciare a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate.
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48 1- ZONE A VERDE PRIVATO
- comma 1°* a) Giardini, parchi, boschi, ecc. In tali aree sono proibiti l’abbattimento di piante ad alto fusto e la costruzione di qualsiasi edificio. Sulle costruzioni residenziali esistenti sono consentiti gli interventi di cui all’art. 31 lettere a) b) c) d) della legge 5.8.1978, n. 457; è ammesso pure l’ampliamento in misura non superiore al 50% e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc., compreso l’esistente. Nel caso
to in misura non superiore al 50% e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc., compreso l’esistente. Nel caso che esista un annesso rustico, organicamente collegato all’edificio residenziale e non più adibito alle originarie funzioni, devesi prima procedere ad utilizzare ad usi residenziali tale annesso e successivamente è consentito l’aumento della parte residenziale originaria nella misura non superiore al 50% e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc. complessivo,
enziale originaria nella misura non superiore al 50% e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc. complessivo, compresi i volumi tecnici ed autorimesse che sono da prevedere e progettare solo entro i volumi come sopra specificati.
- comma 2° Sugli edifici o parte di essi non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni, sono ammissibili gli interventi finalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.
mmissibili gli interventi finalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art. 31 della legge 5.8.1978, n° 457, previa convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quando l’intervento comporti aumento della superficie di calpestio.
- comma 3°* Sono ammesse serre e piccole costruzioni inerenti alla cura delle piantagioni, purchè il massimo rapporto di copertura di queste ultime non superi il valore di 2/1000 e l’altezza massima non superi i m. 3,00.
urchè il massimo rapporto di copertura di queste ultime non superi il valore di 2/1000 e l’altezza massima non superi i m. 3,00.
- comma 4°* b) Per protezione marginale a strade. Le fasce disposte a protezione marginale delle strade sono inedificabili; esse vengono considerate per la determinazione del volume fabbricabile nei terreni immediatamente adiacenti. É ammesso il restauro degli edifici esistenti esclusivamente per accertate ragioni di igiene o di pubblica incolumità.
diacenti. É ammesso il restauro degli edifici esistenti esclusivamente per accertate ragioni di igiene o di pubblica incolumità.
- comma 5°* (Il secondo comma della Zona l/b è stato abrogato con deliberazione della Giunta Municipale 12.1.1979, n° 133.). (Modificato con Variante n. 194 al P.R.G. – Adottata con delibera consiliare n. 83 del 5.11.1999 e modificata con delibera consiliare n. 23 del 22.02.2001. Approvata con delibera consiliare n. 59 del 26.07.2001).
el 5.11.1999 e modificata con delibera consiliare n. 23 del 22.02.2001. Approvata con delibera consiliare n. 59 del 26.07.2001). Nelle fasce relative alle strade di viabilità principale, come indicate all’art. 8 e nelle strade interquartierali di primo e secondo livello, come indicato all’articolo 29 ed alle strade di cui alla variante n° 87 al P.R.G., sono ammessi: l) attrezzature tecnologiche, impianti e fabbricati tecnici connessi con le arterie stradali; 2) impianti di distribuzione carburanti;
rezzature tecnologiche, impianti e fabbricati tecnici connessi con le arterie stradali; 2) impianti di distribuzione carburanti; 3) attrezzature funzionali alle arterie stradali ed alla viabilità, quali piazzole, corsie di emergenza, controstrade e strade; 4) opere atte ad eliminare od attenuare l’inquinamento conseguente al traffico (fumi, rumori, ecc.).
- comma 6° Particolare cura deve essere posta nella progettazione e realizzazione delle opere al fine della
fumi, rumori, ecc.).
- comma 6° Particolare cura deve essere posta nella progettazione e realizzazione delle opere al fine della salvaguardia dell’ambiente urbano o naturale e dell’arredo.
- comma 7° I fabbricati e le opere possono essere eretti su detti terreni quando, a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, la loro consistenza ed il loro inserimento non pregiudichino l’utilizzo delle arterie.
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- comma 8° La distanza minima dal confine stradale non può essere inferiore a m. 5,00. 4444444444444444444 -comma 1° Qualora, per cause naturali o legate alla conservazione e stabilità dei suoli, delle specie arboree e della vegetazione in genere, si rendesse indispensabile l’abbattimento di alberature di alto fusto, lo stesso dovrà avvenire previa Denuncia di Inizio Attività e parere degli Enti competenti di cui all’art. 19, 1° comma delle presenti norme.
- comma 2°
previa Denuncia di Inizio Attività e parere degli Enti competenti di cui all’art. 19, 1° comma delle presenti norme.
- comma 2° Per aumento della superficie di calpestio, si intende l’effettivo aumento di superficie, con inserimento di solai intemedi, soppalchi ecc. e non il mero cambio di destinazione d’uso delle superfici esistenti con opere di ristrutturazione edilizia.
- comma 3° serra: manufatto costituito da parte strutturale in elementi leggeri e grandi superfici vetrate o transucide
dilizia.
- comma 3° serra: manufatto costituito da parte strutturale in elementi leggeri e grandi superfici vetrate o transucide finalizzato alla coltivazione di piante in condizioni climatiche particolari. Per piccole costruzioni si intendono tutti i manufatti con destinazione accessoria che, attraverso un’ottimale inserimento ambientale,svolgano un’indispensabile funzione di supporto alla cura delle piantagioni (deposito,magazzino,locali per trattamenti) .
entale,svolgano un’indispensabile funzione di supporto alla cura delle piantagioni (deposito,magazzino,locali per trattamenti) . Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 6 della L.R. 24/85 nelle parti in cui pone vincoli o limitazioni più restrittive della norma di attuazione del P.R.G. -comma 4° (punto b) Le fasce disposte a protezione marginale della strada sono pari alla dimensione maggiore fra quella determinata
mma 4° (punto b) Le fasce disposte a protezione marginale della strada sono pari alla dimensione maggiore fra quella determinata dalla cartografia di P.R.G e quella dipendente dalla tipologia della strada stessa secondo la classificazione operata dagli artt.26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada. (cfr. commenti art.12) -comma 5° I fabbricati e le opere, di cui al penultimo comma, possono essere eretti sulle fasce a protezione marginale delle
-comma 5° I fabbricati e le opere, di cui al penultimo comma, possono essere eretti sulle fasce a protezione marginale delle strade solo quando le stesse siano consentite e comunque non in contrasto con quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (cfr. comma 3° art.12 delle presenti norme). Nella definizione di “impianti di distribuzione di carburante” si intendono tutte le tipologie previste dall’art. 3,
nti norme). Nella definizione di “impianti di distribuzione di carburante” si intendono tutte le tipologie previste dall’art. 3, comma 1°, della L.R. 28/06/88, n° 33.
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51 2 - ZONE PANORAMICHE
- comma 1° Non sono ammessi nuovi insediamenti.
- comma 2° É consentito il restauro di edifici esistenti, con possibilità di incremento del volume non superiore al 15% e, in ogni caso, non superiore a mc. 150.
- comma 3° Agli effetti delle determinazione dei volumi residenziali esistenti, non saranno computati quelli relativi a costruzioni accessorie come fienili, tettoie, serre, concimaie, stalle, pollai, porcilaie e simili.
- comma 4°
quelli relativi a costruzioni accessorie come fienili, tettoie, serre, concimaie, stalle, pollai, porcilaie e simili.
- comma 4° Sono ammesse soltanto destinazioni di tipo agricolo o abitativo.
- comma 5° É fatto obbligo di conservare le alberature di alto fusto o di essenze pregiate, nonchè gli olivi esistenti, provvedendo alla sostituzione delle piante morte con altre di eguale essenza.
- Il 2° comma è stato abrogato con deliberazione della G.M. 12.01.1979, n° 133. 4444444444444444444
con altre di eguale essenza.
- Il 2° comma è stato abrogato con deliberazione della G.M. 12.01.1979, n° 133. 4444444444444444444 Considerato che la norma di P.R.G. ammette per tali zone destinazioni legate all’esercizio dell’attività agricola o abitative, con l’esclusione di nuovi insediamenti, a seguito dell’adozione della 1a FASE della VARIANTE GENERALE AL P.R.G. che disciplina la parte di territorio relativa alle “AREE EXTRAURBANE” (L.R.
one della 1a FASE della VARIANTE GENERALE AL P.R.G. che disciplina la parte di territorio relativa alle “AREE EXTRAURBANE” (L.R. 24/85, 61/85 e 9/86), in presenza delle misure di salvaguardia di cui all’art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi e le opere ammessi sono regolati dalla delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 13/07/96. Pertanto, ogni richiesta di intervento a carattere edilizio o urbanistico non dovrà essere in contrasto con lo
81 del 13/07/96. Pertanto, ogni richiesta di intervento a carattere edilizio o urbanistico non dovrà essere in contrasto con lo strumento urbanistico in fase di approvazione ed essere conforme alla più restrittiva fra la normativa di P.R.G. e quanto disposto dalla normativa di cui sopra (vedi nota introduttiva).
- comma 3°
- i volumi residenziali esistenti sono quelli riconducibili alla definizione data al punto d) dell’ art.2 della L.R.
- comma 3°
- i volumi residenziali esistenti sono quelli riconducibili alla definizione data al punto d) dell’ art.2 della L.R. 24/85, le costruzioni accessorie sono quelle di cui al punto e) del medesimo art.2 della L.R. 24/85.
- comma 5° Qualora, per cause naturali o legate alla conservazione e stabilità dei suoli, delle specie arboree e della vegetazione in genere, si rendesse indispensabile l’abbattimento di alberature di alto fusto, lo stesso dovrà
ie arboree e della vegetazione in genere, si rendesse indispensabile l’abbattimento di alberature di alto fusto, lo stesso dovrà avvenire previa Denuncia di Inizio Attività e parere degli Enti competenti di cui all’art. 19, 1° comma delle presenti norme.
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53 3 - ZONE AGRICOLE
- comma 1°* Zone destinate a colture agricole.
- comma 2° Sono ammesse costruzioni anche abitative attinenti alla conduzione del fondo.
- comma 3° La licenza edilizia è subordinata alla preventiva costituzione di servitù “non aedificandi”, regolarmente trascritta a favore del Comune, sul lotto di proprietà relativo alla licenza stessa. Nel caso in cui la licenza sia concessa per la costruzione di un volume inferiore a quello massimo ammesso, sarà fatto
a stessa. Nel caso in cui la licenza sia concessa per la costruzione di un volume inferiore a quello massimo ammesso, sarà fatto salvo il diritto di ulteriori costruzioni fino al raggiungimento di detto volume massimo.
- comma 4° Essa è altresì subordinata alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie, secondo le prescrizioni contenute nella licenza stessa.
- comma 5°* Valgono le distanza minime dal ciglio strada fissate nella tabella di zona, salvo maggiori distanze
licenza stessa.
- comma 5°* Valgono le distanza minime dal ciglio strada fissate nella tabella di zona, salvo maggiori distanze previste per fasce di rispetto stradali.
- comma 6° Le costruzioni esistenti concorrono al raggiungimento delle cubature ammesse.
- comma 7° Le costruzioni adibite alla conduzione del fondo, come fienile, tettoie, serre, concimaie, stalle, pollai, porcilaie e simili, nonchè ad allevamenti in batteria, potranno essere insediate solo nelle posizioni ove
imaie, stalle, pollai, porcilaie e simili, nonchè ad allevamenti in batteria, potranno essere insediate solo nelle posizioni ove non contrastino con la tutela del paesaggio.
- comma 8° Distacchi tra fabbricati minori di quelli prescritti, sempre però entro i limiti fissati dai Regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene, potranno essere consentiti per le costruzioni indispensabili alla conduzione dei fondi agricoli e sempre che si trovino nell’ambito dello stesso fondo.
- comma 9°
costruzioni indispensabili alla conduzione dei fondi agricoli e sempre che si trovino nell’ambito dello stesso fondo.
- comma 9° Negli agglomerati rurali sono ammessi lavori di sistemazione, riattamento e trasformazione dei fabbricati; sono ammessi anche ampliamenti, oltre ai limiti delle norme di zona, nella misura del 15% della cubatura destinata ad abitazione, esistente all’atto dell’approvazione delle presenti norme e, in ogni caso, non superiore a mc. 150.
- comma 10°*
ad abitazione, esistente all’atto dell’approvazione delle presenti norme e, in ogni caso, non superiore a mc. 150.
- comma 10°* Per lavori di sistemazione o riattamento di edifici isolati esistenti, anche se mancanti della superficie prescritta per il lotto minimo, sono ammessi ampliamenti nella misura del 15% della cubatura destinata ad abitazione, esistente all’atto dell’approvazione delle presenti norme e, in ogni caso, per un volume non superiore a mc. 150.*
- comma 11°*
esistente all’atto dell’approvazione delle presenti norme e, in ogni caso, per un volume non superiore a mc. 150.*
- comma 11°* Detti ampliamenti dovranno formare un tutt’unico con il complesso edilizio esistente e per essi valgono le distanze minime tra fabbricati o corpi di fabbrica di metri 10,00.*
- comma 12° Agli insediamenti industriali esistenti nelle zone agricole all’atto dell’adozione del presente strumento
ri 10,00.*
- comma 12° Agli insediamenti industriali esistenti nelle zone agricole all’atto dell’adozione del presente strumento urbanistico, saranno consentiti ampliamenti nella misura ed alle condizioni previste negli ultimi tre commi dell’art. 24 delle presenti Norme.
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- I commi 1° - 5° - 10° e 11° sono stati abrogati con deliberazione della Giunta Municipale 12.1.1979, n° 133 4444444444444444444 A seguito dell’adozione della 1a FASE della VARIANTE GENERALE AL P.R.G. che disciplina la parte di territorio relativa alle “AREE EXTRAURBANE” (L.R. 24/85, 61/85 e 9/86), in presenza delle misure di salvaguardia di cui all’art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi e le opere
lle misure di salvaguardia di cui all’art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi e le opere ammessi sono regolati dalla delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 13/07/96. Pertanto, ogni richiesta di intervento a carattere edilizio o urbanistico non dovrà essere in contrasto con lo strumento urbanistico in fase di approvazione ed essere conforme alla più restrittiva fra la normativa di P.R.G. e quanto disposto dalla normativa di cui sopra (vedi nota introduttiva).
onforme alla più restrittiva fra la normativa di P.R.G. e quanto disposto dalla normativa di cui sopra (vedi nota introduttiva). -comma 2° Per le definizioni espresse dalla norma di P.R.G. è necessario far riferimento a quanto espresso all’art.2 dalla L.R. 5 marzo 1985 n°24 e successive note esplicative contenute nella Circolare Regionale 13 gennaio 1986 n°4. -comma 3° Licenza edilizia = Concessione Edilizia a seguito legge 10/77. -comma 12°
lla Circolare Regionale 13 gennaio 1986 n°4. -comma 3° Licenza edilizia = Concessione Edilizia a seguito legge 10/77. -comma 12° Gli insediamenti industriali localizzati in difformità dalle destinazioni di piano e ricadenti nelle zone agricole sono regolamentati dai disposti della L.R. 5 marzo 1987 n° 11. L’esercizio dell’attività agrituristica è disciplinato dalla L. 5 dicembre 1985 n°730 e dalla L.R. 15 luglio 1986 n°31.
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56 4 - ZONE SOGGETTE A VINCOLI VARI
- comma 1° Zone soggette a vincoli stabiliti da leggi speciali (ad es.: comprensori circostanti gli aeroporti, le attrezzature militari e simili); il rilascio della licenza edilizia è subordinato al nulla osta dell’autorità competente.
- comma 2° Sono ammesse costruzioni di tipo agricolo o abitativo secondo le caratteristiche riportate in tabella, salvo maggiori limiti stabiliti da leggi o regolamenti vigenti in materia.
- comma 3°
o le caratteristiche riportate in tabella, salvo maggiori limiti stabiliti da leggi o regolamenti vigenti in materia.
- comma 3° Nelle zone di rispetto cimiteriale, di cui al testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sono ammessi solo chioschi per lapidi, arredi sacri e fiori.
- comma 4° Qualora decadano i suddetti vincoli, l’edificazione sarà soggetta alle norme relative alle zone agricole. 4444444444444444444
4° Qualora decadano i suddetti vincoli, l’edificazione sarà soggetta alle norme relative alle zone agricole. 4444444444444444444 Qualora sia comprovata la decadenza del vincolo, a seguito dell’adozione della 1a FASE della VARIANTE GENERALE AL P.R.G. che disciplina la parte di territorio relativa alle “AREE EXTRAURBANE” (L.R. 24/85, 61/85 e 9/86), in presenza delle misure di salvaguardia di cui all’art. 71 della L.R. 61/85 e successive
TRAURBANE” (L.R. 24/85, 61/85 e 9/86), in presenza delle misure di salvaguardia di cui all’art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi e le opere ammessi sono regolati dalla delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 13/07/96. Pertanto, ogni richiesta di intervento a carattere edilizio o urbanistico non dovrà essere in contrasto con lo strumento urbanistico in fase di approvazione ed essere conforme alla più restrittiva fra la normativa di P.R.G. e
trasto con lo strumento urbanistico in fase di approvazione ed essere conforme alla più restrittiva fra la normativa di P.R.G. e quanto disposto dalla normativa di cui sopra (vedi nota introduttiva).
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58 5 - ZONE COLLINARI E A PROTEZIONE DELL’ADIGE
- comma 1° Trattasi di zone di protezione paesistica della collina e delle sponde dell’Adige, sostanzialmente destinate a colture agricole.
- comma 2° Sono ammesse costruzioni anche abitative attinenti alla conduzione del fondo.
- comma 3° La licenza edilizia è subordinata alla preventiva costituzione di servitù “non aedificandi”, regolarmente trascritta a favore del Comune, sul lotto di proprietà relativo alla licenza stessa. Nel caso in cui la
dificandi”, regolarmente trascritta a favore del Comune, sul lotto di proprietà relativo alla licenza stessa. Nel caso in cui la licenza sia concessa per la costruzione di un volume inferiore a quello ammesso, sarà fatto salvo il diritto di ulteriori costruzioni fino al raggiungimento di detto volume massirno.
- comma 4° Essa è altresì subordinata alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie, secondo le prescrizioni contenute nella licenza stessa.
- comma 5°*
realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie, secondo le prescrizioni contenute nella licenza stessa.
- comma 5°* Valgono le distanze minime dal ciglio strada fissate nella tabella di zona, salvo maggiori distanze previste per fasce di rispetto stradali.
- comma 6° Le costruzioni esistenti concorrono al raggiungimento delle cubature ammesse.
- comma 7° Le costruzioni adibite alla conduzione del fondo, come fienili, tettoie, serre, concimaie, stalle, pollai,
e ammesse.
- comma 7° Le costruzioni adibite alla conduzione del fondo, come fienili, tettoie, serre, concimaie, stalle, pollai, porcilaie e simili, nonchè ad allevamenti in batteria, potranno essere insediate solo nelle posizioni che non contrastino con la tutela del paesaggio.
- comma 8° In ogni caso, potrà essere imposta la messa a dimora di alberature e l’uso di materiali appropriati.
- comma 9°* E consentito anche il restauro e la ristrutturazione di edifici esistenti, con un incremento non superiore
ropriati.
- comma 9°* E consentito anche il restauro e la ristrutturazione di edifici esistenti, con un incremento non superiore al 15% per edifici fino a 1000 metri cubi e del 10% per la parte eccedente tale cubatura e, in ogni caso, non superiore a mc. 150.
- comma 10° E fatto obbligo di conservare le alberature di alto fusto o di essenze pregiate, nonchè gli olivi esistenti, prowedendo alla sostituzione delle piante morte con altre di eguale essenza.
o di essenze pregiate, nonchè gli olivi esistenti, prowedendo alla sostituzione delle piante morte con altre di eguale essenza.
- I comma 5° e 9° sono stati abrogati con deliberazione della Giunta Municipale 12.1.1979, n° 133. 4444444444444444444 Nelle zone collinari e a protezione dell’Adige, trattandosi di zone sostanzialmente destinate a colture agricole, a seguito dell’adozione della 1a FASE della VARIANTE GENERALE AL P.R.G. che disciplina la parte di
destinate a colture agricole, a seguito dell’adozione della 1a FASE della VARIANTE GENERALE AL P.R.G. che disciplina la parte di territorio relativa alle “AREE EXTRAURBANE” (L.R. 24/85, 61/85 e 9/86), in presenza delle misure di salvaguardia di cui all’art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi e le opere ammessi sono regolati dalla delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 13/07/96.
ifiche ed integrazioni, gli interventi e le opere ammessi sono regolati dalla delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 13/07/96. Pertanto, ogni richiesta di intervento a carattere edilizio o urbanistico non dovrà essere in contrasto con lo strumento urbanistico in fase di approvazione ed essere conforme alla più restrittiva fra la normativa di P.R.G. e quanto disposto dalla normativa di cui sopra (vedi nota introduttiva).
59
60 6 - CASE - ORTI
- comma 1° Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale, come definiti al 2° comma dell’art. 24 delle presenti norme.
- comma 2°* Il tipo edilizio ammesso è la casa isolata o doppia.
- comma 3°* I dati relativi alle superfici minime dei lotti e massime dei fabbricati si riferiscono ad una casa semplice o ad un elemento di casa doppia; i distacchi tra fabbricati si annullano per le case doppie.
- comma 4°*
no ad una casa semplice o ad un elemento di casa doppia; i distacchi tra fabbricati si annullano per le case doppie.
- comma 4°* Il volume delle costruzioni accessorie dovrà essere computato ai fini del calcolo dell’indice di edificabilità.
- comma 5° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrisporidente all’altezza stessa.
- comma 6°*
ricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrisporidente all’altezza stessa.
- comma 6°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioni planovolumetriche. 4444444444444444444
- comma 2°/3° Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa doppia è da intendersi
- comma 2°/3° Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa doppia è da intendersi la consueta tipologia binata a schiera.
- comma 3° I distacchi tra fabbricati per case binate a schiera si annullano nel caso in cui l’abbinamento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di un lato delle due unità abitative. -comma 4° definizione di costruzione accessoria (vedi comma 5° dell’art.15 delle presenti norme). -comma 6°
due unità abitative. -comma 4° definizione di costruzione accessoria (vedi comma 5° dell’art.15 delle presenti norme). -comma 6° Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradale da quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.
se non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada. Sono ammessi attrezzature ed esercizi commerciali nei limiti precisati dal 2° comma dall’art.24 delle presenti N.T.A.
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62 7 - VILLE
- comma 1° Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale, come definiti al 2° comma dell’art. 24 delle presenti norme.
- comma 2° Il tipo edilizio ammesso è la casa isolata.
- comma 3° Il volume delle costruzioni accessorie dovrà essere computato ai fini del calcolo dell’indice di edificabilità.
- comma 4° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza del
ilità.
- comma 4° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioni planovolumetriche. 4444444444444444444
oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioni planovolumetriche. 4444444444444444444 -comma 5° Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradale da quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.
se non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada. Sono ammessi attrezzature ed esercizi commerciali nei limiti precisati dal 2° comma dall’art.24 delle presenti N.T.A.
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64 8 - VILLINI
- comma 1° Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale, come definiti al 2° comma dell’art. 24 delle presenti norme.
- comma 2° Il tipo edilizio ammesso è la casa isolata.
- comma 3° Il volume delle costruzioni accessorie dovrà essere computato ai fini del calcolo dell’indice di edificabilità.
- comma 4° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza del
ilità.
- comma 4° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioni planovolumetriche. 4444444444444444444
oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioni planovolumetriche. 4444444444444444444
- comma 5° Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradale da quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.
se non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada. Sono ammessi attrezzature ed esercizi commerciali nei limiti precisati dal 2° comma dall’art.24 delle presenti N.T.A.
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66 9 - ABITAZIONI ESTENSIVE (tipo A)
- comma 1°* Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale.
- comma 2°* I tipi edilizi ammessi sono le case isolate, doppie o multiple.
- comma 3°* I dati relativi alle superfici minime dei lotti e massime dei fabbricati si riferiscono ad una casa semplice o ad un elemento di casa doppia; i distacchi tra fabbricati si annullano per le case dop-pie o multiple.
- comma 4°
asa semplice o ad un elemento di casa doppia; i distacchi tra fabbricati si annullano per le case dop-pie o multiple.
- comma 4° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di
ltezza stessa.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioni planovolumetriche. 4444444444444444444
- comma 1° Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- comma 2°/3°
enti residenziali, si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- comma 2°/3° Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa isolata è da intendersi il tipo edilizio a villini o a torre,per casa doppia la consueta tipologia binata a schiera. Per case multiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco,a corte o a corpi liberi lineari. I distacchi tra fabbricati si
ltiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco,a corte o a corpi liberi lineari. I distacchi tra fabbricati si annullano per tutte le tipologie di cui sopra con la sola esclusione del tipo edilizio a villini o a torre e solo nel caso in cui l’abbinamento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di un lato delle due unità abitative .
- comma 5° Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradale
e .
- comma 5° Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradale da quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.
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68 10 - ABITAZIONI ESTENSIVE (tipo B)
- comma 1°* Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale.
- comma 2°* I tipi edilizi ammessi sono le case isolate, doppie o multiple.
- comma 3°* I dati relativi alle superfici minime dei lotti e massime dei fabbricati si riferiscono ad una casa semplice o ad un elemento di casa doppia; i distacchi tra fabbricati si annullano per le case doppie o multiple.
- comma 4°
casa semplice o ad un elemento di casa doppia; i distacchi tra fabbricati si annullano per le case doppie o multiple.
- comma 4° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di
ltezza stessa.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioni planovolumetriche. 4444444444444444444
- comma 1° Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- comma 2°/3°
enti residenziali, si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- comma 2°/3° Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa isolata è da intendersi la tipologia a villini o a torre, per casa doppia la consueta tipologia binata a schiera. Per tipo edilizio a case multiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco, a corte o a corpi liberi lineari. I distacchi tra
zio a case multiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco, a corte o a corpi liberi lineari. I distacchi tra fabbricati si annullano per tutte le tipologie di cui sopra con la sola esclusione del tipo edilizio a villini o a torre e solo nel caso in cui l’abbinamento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di un lato delle due unità abitative .
- comma 5°
namento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di un lato delle due unità abitative .
- comma 5° Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradale da quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.
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70 11- ABITAZIONI SEMIESTENSIVE
- comma 1°* Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale.
- comma 2°* I tipi edilizi ammessi sono le case isolate, doppie o multiple.
- comma 3°* Quando, nell’ambito di uno stesso lotto, due edifici in linea larghi meno di m. 12,00 si accostino di fianco, e qualora tali fianchi non risultino finestrati, il loro distacco può essere diminuito fino a m. 10,00.
- comma 4°
no di fianco, e qualora tali fianchi non risultino finestrati, il loro distacco può essere diminuito fino a m. 10,00.
- comma 4° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di
ltezza stessa.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioni planovolumetriche. 4444444444444444444
- comma 1° Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali,si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- comma 2°/3°
menti residenziali,si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- comma 2°/3° Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa isolata è da intendersi la tipologia a villini o a torre,per casa doppia la consueta tipologia binata a schiera. Per tipo edilizio a case multiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco, a corte o a corpi liberi lineari.
. Per tipo edilizio a case multiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco, a corte o a corpi liberi lineari. I distacchi tra fabbricati si annullano per tutte le tipologie di cui sopra con la sola esclusione del tipo edilizio a villini o a torre e solo nel caso in cui l’abbinamento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di un lato delle due unità abitative .
- comma 5°
namento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di un lato delle due unità abitative .
- comma 5° Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradale da quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.
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72 12 - ABITAZIONI SEMINTENSIVE
- comma 1°* Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale. -comma 2°* I tipi edilizi ammessi sono le case isolate, doppie o multiple.
- comma 3°* Quando, nell’ambito di uno stesso lotto, due edifici in linea larghi meno di m. 12,00 si accostino di fianco, e qualora tali fianchi non risultino finestrati, il loro distacco può essere diminuito fino a m. 11,50.
- comma 4°
no di fianco, e qualora tali fianchi non risultino finestrati, il loro distacco può essere diminuito fino a m. 11,50.
- comma 4° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di
ltezza stessa.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioni planovolumetriche. 4444444444444444444
- comma 1° Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- comma 2°/3°
enti residenziali, si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- comma 2°/3° Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa isolata è da intendersi la tipologia a villini o a torre, per casa doppia la consueta tipologia binata a schiera. Per tipo edilizio a case multiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco, a corte o a corpi liberi lineari. I distacchi tra
zio a case multiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco, a corte o a corpi liberi lineari. I distacchi tra fabbricati si annullano per tutte le tipologie di cui sopra con la sola esclusione del tipo edilizio a villini o a torre e solo nel caso in cui l’abbinamento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di un lato delle due unità abitative .
- comma 5°
namento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di un lato delle due unità abitative .
- comma 5° Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradale da quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.
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74 13 - ABITAZIONI INTENSIVE
- comma 1°* Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale.
- comma 2°* I tipi edilizi ammessi sono le case isolate, doppie o multiple.
- comma 3°* Quando, nell’ambito di uno stesso lotto, due edifici in linea larghi meno di m. 12,00 si accostino di fianco, e qualora tali fianchi non risultino finestrati, il loro distacco può essere diminuito fino a m. 13,50.
- comma 4°
no di fianco, e qualora tali fianchi non risultino finestrati, il loro distacco può essere diminuito fino a m. 13,50.
- comma 4° Qualora le distanze tra fabbricati, fra i quali sia interposta una strada, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza dello stesso fabbricato.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di
so fabbricato.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioni planovolumetriche. 4444444444444444444
- comma 1° Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- comma 2°/3°
enti residenziali, si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- comma 2°/3° Relativamente alle tipologie edilizie formali ammesse per la zona si specifica che per casa isolata è da intendersi la tipologia a villini o a torre, per casa doppia la consueta tipologia binata a schiera. Per tipo edilizio a case multiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco, a corte o a corpi liberi lineari.I distacchi tra
izio a case multiple sono da intendersi tipologie a schiera multipla, a blocco, a corte o a corpi liberi lineari.I distacchi tra fabbricati si annullano per tutte le tipologie di cui sopra con la sola esclusione del tipo edilizio a villini o a torre e solo nel caso in cui l’abbinamento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di un lato delle due unità abitative.
- comma 5°
inamento avvenga con edificazione in parziale aderenza e quindi almeno su parte di un lato delle due unità abitative.
- comma 5° Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradale da quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.
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76 14 - COMPLETAMENTO EDILIZIO
- comma 1° Trattasi di comprensori occupati totalmente o parzialmente da edilizia esistente e siti al di fuori della cinta magistrale.
- comma 2°* Sono ammessi insediamenti di tipo residenziale.
- comma 3° Per i nuovi edifici la distanza dal ciglio della strada, fermo restando il minimo assoluto di zona, dovrà anche uniformarsi all’allineamento prevalente esistente.
- comma 4°
lla strada, fermo restando il minimo assoluto di zona, dovrà anche uniformarsi all’allineamento prevalente esistente.
- comma 4° Ove si intenda ricostruire un fabbricato posto in una schiera allineata a filo strada, la ricostruzione potrà avvenire sullo stesso filo, a condizione che l’altezza massima di progetto sia posta in diretta relazione con la larghezza stradale secondo i disposti contenuti nell’art. 14 delle presenti norme.
- comma 5°
posta in diretta relazione con la larghezza stradale secondo i disposti contenuti nell’art. 14 delle presenti norme.
- comma 5° Tale norma dovrà essere applicata anche se attualmente esistono fabbricati con altezze superiori ai rapporti indicati nel Regolamento.
- comma 6° Qualora esistano in confine fabbricati di natura non accessoria, è ammessa l’edificazione in aderenza, sempre però nel rispetto delle distanze da ciglio e da asse stradale prescritte per le varie sottozone.
- comma 7°
in aderenza, sempre però nel rispetto delle distanze da ciglio e da asse stradale prescritte per le varie sottozone.
- comma 7° Sono ammesse autorimesse in confine solo se addossate a costruzioni preesistenti.
- comma 8°* Nelle sottozone e - f - g, le distanze da confini e i distacchi tra fabbricati, fatte sempre salve le misure riportate in tabella, devono essere aumentate come sotto indicato nei casi di edifici o corpi di fabbrica di lunghezza pari o superiore a m. 15,00:
- distanze da confini: 1/3 H max
otto indicato nei casi di edifici o corpi di fabbrica di lunghezza pari o superiore a m. 15,00:
- distanze da confini: 1/3 H max
- tra corpi di cui uno uguale o maggiore di m. 15.00 1/2 H max
- distanze tra fabbricati:
- tra corpi entrambi uguali o maggiori di m. 15.00 2/3 H max In ogni caso l’altezza dei nuovi edifici non potrà superare quella del fabbricato più alto esistente nell’isolato.
- comma 9° Nei centri abitati di Ca’ di David, Chievo, La Sorte, Madonna di Dossobuono, Montorio, Ponte Florio, S.
nell’isolato.
- comma 9° Nei centri abitati di Ca’ di David, Chievo, La Sorte, Madonna di Dossobuono, Montorio, Ponte Florio, S. Massimo, S. Michele Extra e Tomba, gli interventi che interessano il valore storico dell’ambiente urbano originario dovranno tendere alla conservazione di tali caratteristiche.
- comma 10°* Nelle sottozone e, f, g, i, l’utilizzo con indice superiore a 3 mc./mq. potrà avvenire solo previa
caratteristiche.
- comma 10°* Nelle sottozone e, f, g, i, l’utilizzo con indice superiore a 3 mc./mq. potrà avvenire solo previa approvazione di un piano di lottizzazione o particolareggiato solo nel caso in cui l’area edificabile, libera o di risulta a seguito di autorizzazione a demolire, sia tale da giustificare l’adozione del predetto strumento urbanistico e cioè di superficie non inferiore a mq. 3.000.
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- comma 11°* In assenza di piano di lottizzazione, fatte salve le disposizioni dell’art. 4, comma 2°, potrà essere rilasciata concessione per interventi edilizi solo con indice ≤ 3 mc./mq. (art. 17 comma 6°, legge ponte). 4444444444444444444
- comma 2° Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- comma 3°
iamenti residenziali, si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- comma 3° Per i nuovi edifici la distanza dal ciglio della strada, fermo restando il minimo assoluto di zona, dovrà anche uniformarsi all’ allineamento prevalente purchè lo stesso non generi contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.
- comma 8°
neri contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.
- comma 8° Per isolato si intende una porzione di territorio urbano delimitato da strade pubbliche di P.R.G. esistenti o future o esistenti in difformità dalle previsioni di P.R.G o realizzate in attuazione di strumenti urbanistici attuativi, private ma aperte al pubblico transito, o da spazi pubblici in genere esistenti o previsti da uno strumento urbanistico generale o attuativo.
erte al pubblico transito, o da spazi pubblici in genere esistenti o previsti da uno strumento urbanistico generale o attuativo. Il valore Hmax da considerare è il minore fra quello di zona e quello massimo esistente nell’isolato.
- comma 10° nelle sottozone e, f, g, i, l’utilizzo con maggior indice portà avvenire solo previa approvazione di strumento urbanistico attuativo.
- comma 11° Con l’adozione della Variante n° 157 alla Variante Generale al P.R.G.(detta anche Variante per gli Edifici
ttuativo.
- comma 11° Con l’adozione della Variante n° 157 alla Variante Generale al P.R.G.(detta anche Variante per gli Edifici Liberty ), è stato abrogato l’ultimo comma della normativa della zona 14 -completamento edilizio- così come introdotto con la precedente Variante 107 al P.R.G. del 6 luglio 1989,ed integrato il “Regolamento e norme per l’attuazione della Variante al Piano Regolatore Generale” con l’aggiunta dell’art.29 “ TUTELA DEGLI
il “Regolamento e norme per l’attuazione della Variante al Piano Regolatore Generale” con l’aggiunta dell’art.29 “ TUTELA DEGLI EDIFICI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO-ARTISTICO”. (cfr.commento nella nota introduttiva). Attualmente, in mancanza dell’approvazione definitiva della Variante di cui sopra da parte della Giunta Regionale,in presenza delle misure di salvaguardia di cui all’art.71 della L.61/85 e successive modifiche ed
parte della Giunta
parte della Giunta Regionale,in presenza delle misure di salvaguardia di cui all’art.71 della L.61/85 e successive modifiche ed integrazioni,tutte le richieste e gli interventi da effettuarsi nelle diverse zonizzazioni del P.R.G.vigente, dovranno essere conformi alla più restrittiva fra la normativa di P.R.G. e quanto disposto dalla normativa di cui sopra.
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79 15 - RISTRUTTURAZIONE
- comma 1°* La ristrutturazione deve essere attuata mediante Piani Regolatori Particolareggiati o Piani di lottizzazione estesi almeno ad un isolato da ristrutturare o a parte organica di esso.
- comma 2° I Piani Regolatori Particolareggiati o i Piani di lottizzazione, che dovranno uniformarsi alle prescrizioni generali dettate dalle presenti norme, devono essere tali da non superare i seguenti indici di edificabilità:
alle prescrizioni generali dettate dalle presenti norme, devono essere tali da non superare i seguenti indici di edificabilità:
- 4,50 mc./mq. con altezza massima di m. 15,00 nei territori dei seguenti quartieri: Borgo Venezia, Borgo Milano, Borgo Roma, S. Lucia e Golosine;
- 3,00 mc./mq. con altezza massima di m. 12,00 in tutte le altre zone del territorio comunale.
- comma 3° La ristrutturazione di una parte soltanto dell’isolato può essere autorizzata a condizione che l’altezza
io comunale.
- comma 3° La ristrutturazione di una parte soltanto dell’isolato può essere autorizzata a condizione che l’altezza degli edifici previsti, fatte sempre salve le misure massime sopra riportate, non sia superiore a quella del fabbricato più alto esistente nell’isolato stesso.
- comma 4°* É ammesso il restauro degli edifici esistenti, senza l’obbligo di Piano Regolatore Particolareggiato o di Piano di lottizzazione, esclusivamente per accertate ragioni di igiene o di pubblica incolumità.
golatore Particolareggiato o di Piano di lottizzazione, esclusivamente per accertate ragioni di igiene o di pubblica incolumità.
- comma 5°* Sono ammesse distanze da ciglio stradale inferiori a quelle indicate in tabella nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione con previsioni planovolumetriche. 4444444444444444444 Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quanto
44444444444 Per la definizione delle caratteristiche e delle attività consentite negli insediamenti residenziali, si veda quanto espresso nel testo e nel commento del 1° comma dell’art.24 delle presenti norme.
- commi 1° e 4° Le zone di ristrutturazione sono state equiparate alle zone territoriali omogenee di tipo B con delibera del Consiglio Comunale n° 220 del 4/12/1978, che ha individuato la corrispondenza fra le zone territoriali omogenee
con delibera del Consiglio Comunale n° 220 del 4/12/1978, che ha individuato la corrispondenza fra le zone territoriali omogenee previste dal D.M. 2/04/1968 n° 1444 e la zonizzazione prevista dal P.R.G. del Comune di Verona,...(OMIISSIS)..... Tale delibera è stata ribadita sia nel 1984 con provvedimento n° 253 del 7/06/1984, sia nel 1986 con provvedimento n° 252 del 27/02/1986. Questi provvedimenti vengono inoltre consolidati dall’approvazione, in Consiglio Comunale, della delibera n°
252 del 27/02/1986. Questi provvedimenti vengono inoltre consolidati dall’approvazione, in Consiglio Comunale, della delibera n° 107 dell’11/02/1980 relativa alla formulazione del primo P.P.A.: nella relazione allegata al provvedimento si legge: “La corrispondenza fra zone territoriali omogenee di cui al D.M. n° 1444 del 2/04/1968 e la zonizzazione funzionale urbanistica del P.R.G. di Verona, approvato con DGR n° 1750 del 27/05/1975 è operata sulla base
968 e la zonizzazione funzionale urbanistica del P.R.G. di Verona, approvato con DGR n° 1750 del 27/05/1975 è operata sulla base della Tabella “A” allegata alla delibera consiliare n° 220 del 4/12/1978: pertanto, in caso di omesso riferimento, tale corrispondenza si intende implicita e comunque operante, ... (OMISSIS)... intendendo per aree urbanizzate anche quelle relative alle zone di P.R.G. 14, 15, 16.
cita e comunque operante, ... (OMISSIS)... intendendo per aree urbanizzate anche quelle relative alle zone di P.R.G. 14, 15, 16. Questo concetto è infine ribadito nella delibera n° 401 del 14/07/1982 nell’approvazione del secondo P.P.A.. Le zone di completamento, secondo il disposto dell’art. 19 della L.R. 61/85, non sono state inserite nei P.P.A., in quanto zone omogenee territoriali di tipo “B” che non abbisognano di pianificazione urbanistica e che
te inserite nei P.P.A., in quanto zone omogenee territoriali di tipo “B” che non abbisognano di pianificazione urbanistica e che conseguentemente rispettano l’art. 4 delle N.T.A. in quanto aree già edificate ed interne alla perimetrazione urbana. Si noti che dal 1975 ad oggi nelle Zone 15 è stata data attuazione a soli due piani di lottizzazione interni alla perimetrazione urbana; il che conferma la legittimità di richiedere piani attuativi all’interno del perimetro urbano solo in casi particolari.
80 Questo orientamento è stato recepito e consolidato nel Piano Preliminare di Salvaguardia (oggi decaduto), approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 153 del 20/07/1993, che classificava come zone sature le aree individuate nel P.R.G. vigente come Zone 15. Nelle Zone 15 - Ristrutturazione, è pertanto ammesso l’intervento diretto, nuove edificazioni od interventi di recupero, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi, preventivamente richiesti dal P.R.G. vigente, ai
interventi di recupero, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi, preventivamente richiesti dal P.R.G. vigente, ai sensi degli artt. 9 e 109 della L.R. 61/85, in quanto l’intervento previsto risulta “di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione”.
- comma 5° Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradale
e”.
- comma 5° Nel caso di edificazione con strumento urbanistico attuativo, sono ammesse distanze inferiori dal ciglio stradale da quelle indicate in tabella purchè le stesse non siano in contrasto con quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada.
81
82 16 - NUCLEI DI ANTICA ORIGINE
- comma 1° Gli interventi nelle aree indicate nelle tavole del Piano Regolatore Generale come appartenenti a nuclei di antica origine, o di interesse storico o ambientale, sono subordinati alla preventiva approvazione di Piani Regolatori Particolareggiati, regolati dalle seguenti norme di carattere generale: l) Gli edifici compresi nelle suddette aree verranno classificati, a mezzo di schede il cui modello
norme di carattere generale: l) Gli edifici compresi nelle suddette aree verranno classificati, a mezzo di schede il cui modello sarà concordato con la Soprintendenza ai Monumenti, secondo i valori di arte, di storia, di cultura o, semplicemente, di ambiente urbanistico o tradizionale. In misura del maggiore o minore valore accertato, verrà assegnato ad essi uno dei seguenti gradi di protezione:
- grado di protezione 1: edifici di notevole valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione
gradi di protezione:
- grado di protezione 1: edifici di notevole valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione integrale in ogni loro parte interna ed esterna;
- grado di protezione 2: edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione di elementi interni ed esterni, costituenti un tutto organico, senza tuttavia investire la totalità dell’organismo;
- grado di protezione 3: edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione:
e la totalità dell’organismo;
- grado di protezione 3: edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione: 3a) di tutti gli elementi esterni; 3b) di una parte delle strutture esterne;
- grado di protezione 4: edifici di nessun carattere: 4a) di cui non sia facilmente riconoscibile il carattere di superfetazione e non si possa escludere la demolizione; 4b) di evidente carattere di superfetazione per i quali è implicita la demolizione.
one e non si possa escludere la demolizione; 4b) di evidente carattere di superfetazione per i quali è implicita la demolizione. 2) Indipendentemente da quelli assegnati ai singoli edifici, analoghi gradi di protezione saranno stabiliti per complessi edilizi che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale, anche in relazione all’ambiente circostante. 3) A ciascun grado di protezione dovrà corrispondere un particolare modo di intervento da definire nel
all’ambiente circostante. 3) A ciascun grado di protezione dovrà corrispondere un particolare modo di intervento da definire nel Piano Regolatore Particolareggiato.
- comma 2° Per eventuali nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti, l’indice fondiario di edificabilità non deve superare il 50% dell’indice medio dell’isolato e, in nessun caso, i 5 mc./mq. l’altezza massima non può superare quella degli edifici circostanti compresi fra quelli con grado di protezione 1-2-3a.
mc./mq. l’altezza massima non può superare quella degli edifici circostanti compresi fra quelli con grado di protezione 1-2-3a. Minori altezze potranno essere imposte per effetto delle preesistenze ambientali o di particolari scorci prospettici da rispettare. L’altezza è anche commisurata alla larghezza stradale secondo le prescrizioni formulate nell’art. 14 delle presenti norme. La distanza minima dai confini, qualora i fabbricati non
le secondo le prescrizioni formulate nell’art. 14 delle presenti norme. La distanza minima dai confini, qualora i fabbricati non sorgano in aderenza, sarà di 5,00 ed i distacchi minimi tra fabbricati diversi, o tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio, saranno di m. 10,00.
- comma 3° É consentito che, nella ricostruzione dei fabbricati distrutti per cause belliche, si possa raggiungere l’altezza che avevano prima della rovina, anche se essa supera quella stabilita dalle presenti norme.
iche, si possa raggiungere l’altezza che avevano prima della rovina, anche se essa supera quella stabilita dalle presenti norme. Potrà inoltre essere conservato il volume preesistente, purchè esso risulti da documentazione certa.
- comma 4° Le autorimesse private sono consentite solo quando non pregiudicano le caratteristiche morfologiche dell’edificio.
- comma 5° Nel quartiere di S. Zeno, per una fascia di m. 80, misurata a partire dal limite esterno della strada di
ll’edificio.
- comma 5° Nel quartiere di S. Zeno, per una fascia di m. 80, misurata a partire dal limite esterno della strada di circonvallazione interna alle mura magistrali, l’altezza massima di eventuali nuovi edifici non potrà superare m. 11,00.
- comma 6°
83 In mancanza di un Piano Regolatore Particolareggiato, potranno essere ammessi interventi singoli, con licenza edilizia, solo nei seguenti casi: a) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati; b) interventi sui paramenti esterni, purchè non interessino notevoli spostamenti di aperture e modifiche dei materiali di facciata; c) risanamenti interni di carattere igienico o distributivo, purchè non comportino sostanziali modifiche strutturali e tipologiche; d) restauri conservativi;
attere igienico o distributivo, purchè non comportino sostanziali modifiche strutturali e tipologiche; d) restauri conservativi; e) demolizione di corpi di fabbrica interni privi di valore architettonico.
- comma 7° In tali interventi singoli, comunque, non è consentito occupare con costruzioni di qualsiasi genere, anche se provvisorie, giardini, cortili e cavedi, nonchè modificare le strutture di copertura per la formazione di volumi tecnici o di sottotetti abitabili.
- comma 8°
e cavedi, nonchè modificare le strutture di copertura per la formazione di volumi tecnici o di sottotetti abitabili.
- comma 8° Per le operazioni di risanamento conservativo, l’indice fondiario di edificabilità non deve superare quello preesistente computato senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico e artistico.
- comma 9° In ogni tipo di intervento, sono escluse le attrezzature commerciali, tipo grandi magazzini, depositi,
o e artistico.
- comma 9° In ogni tipo di intervento, sono escluse le attrezzature commerciali, tipo grandi magazzini, depositi, ecc., o complessi di uffici che possano costituire pregiudizio o intralcio alla circolazione viabilistica. 4444444444444444444 L’attività edilizia ed urbanistica nel Centro Storico compreso entro le mura magistrali, è disciplinata dalla Variante N°33 al P.R.G., approvata con deliberazione del C.C. n°574 del 15 novembre 1984 e dalla Giunta
li, è disciplinata dalla Variante N°33 al P.R.G., approvata con deliberazione del C.C. n°574 del 15 novembre 1984 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n°1750 del 27 maggio 1975 che sostituisce le norme contenute nel P.R.G. vigente. Tale variante contiene una normativa puntuale per gli interventi e tavole di riferimento per ambiti minimi di progettazione ed intervento,interventi edilizi ed urbanistici ammessi e destinazioni d’uso degli immobili, aree ed edifici o impianti di uso collettivo.
nto,interventi edilizi ed urbanistici ammessi e destinazioni d’uso degli immobili, aree ed edifici o impianti di uso collettivo. Per quanto riguarda gli insediamenti commerciali, ad integrazione di quanto contenuto nella norma della Variante “33” al PR.G., si specifica che a seguito della delibera di Giunta Municipale 1983 del 9 giugno 1987 ratificata con delibera di Consiglio Comunale n°539 del 17 novembre 1987, la dimensione massima dei nuovi esercizi
9 giugno 1987 ratificata con delibera di Consiglio Comunale n°539 del 17 novembre 1987, la dimensione massima dei nuovi esercizi commerciali e dei pubblici esercizi non può superare i 600 mq. di superficie,salvo apposita deroga da parte del Consiglio Comunale. Per i nuclei storici di antica origine situati fuori dalle mura magistrali vale quanto previsto dalla norma di P.R.G. approvata con deliberazione della Giunta Regionale n°1750 del 27 maggio 1975. L’edificazione è
to previsto dalla norma di P.R.G. approvata con deliberazione della Giunta Regionale n°1750 del 27 maggio 1975. L’edificazione è subordinata alla definizione di un piano regolatore particolareggiato o attuativo in genere, nel quale il modo di intervento sugli edifici verrà determinato dall’individuazione di gradi di protezione da applicare ai singoli elementi contenuti nel piano particolareggiato stesso. In mancanza di un Piano Regolatore Particolareggiato, sono ammessi gli interventi di manutenzione
iano particolareggiato stesso. In mancanza di un Piano Regolatore Particolareggiato, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria,straordinaria e di restauro conservativo di cui alle lettere a,b,c, dell’art.31 della L.457/78 come da norma di P.R.G., meglio definiti dagli artt.7-8-9 del capitolo 2° delle norme tecniche di attuazione della Variante “33” per il Centro Storico. In particolare, per le operazioni di restauro nei nuclei storici di antica origine situati fuori dalle mura magistrali, di
rico. In particolare, per le operazioni di restauro nei nuclei storici di antica origine situati fuori dalle mura magistrali, di cui al punto d) del comma 8° delle N.T.A., in attesa della Variante generale al P.R.G. attualmente in fase di elaborazione, si ritiene ammissbile, considerata la similitudine degli interventi da effettuarsi, riferirsi ai disposti della Graduazione C1 dell’art.9 delle norme di cui sopra.
la similitudine degli interventi da effettuarsi, riferirsi ai disposti della Graduazione C1 dell’art.9 delle norme di cui sopra. Sono ammessi altresì modesti interventi di ristrutturazione di cui alla lettera d) dell’art.31 della L.457/78 limitatamente ai paramenti esterni, purchè non interessino notevoli spostamenti di aperture e modifiche dei materiali di facciata (comma 6° punto b) e interventi di risanamento interno di carattere igienico o distributivo
modifiche dei materiali di facciata (comma 6° punto b) e interventi di risanamento interno di carattere igienico o distributivo purchè non comportino sostanziali modifiche strutturali e tipologiche (comma 6° punto c) .Considerata comunque la specificità dei singoli casi e delle situazioni da verificarsi per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il giudizio di merito avverrà caso per caso.
84 Sono infine ammessi, previo parere di competenza secondo i disposti di cui alla L.1089/39 e L.1497/39, gli interventi di cui alle lettere d), h), dell’art.9 comma 7° del D.L. 22 luglio 1996 n° 388. I parcheggi nel sottosuolo sono ammessi ai sensi e alle condizioni espresse dalla L.122/89 (cfr. commento all’art.22 delle presenti norme).
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sottosuolo sono ammessi ai sensi e alle condizioni espresse dalla L.122/89 (cfr. commento all’art.22 delle presenti norme).
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86 17 - ZONE ARTIGIANALI E PER PICCOLE INDUSTRIE
- comma 1°* Zone destinate ad insediamenti di piccole industrie non graveolenti nè rumorose e di tipo artigianale.
- comma 2°* La possibilità edificatoria è subordinata alla preventiva approvazione di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione. Nei suddetti Piani dovranno essere previste aree da
rovazione di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione. Nei suddetti Piani dovranno essere previste aree da destinare a servizi pubblici, a verde pubblico o a parcheggi esterni, in ragione di non meno del 10% dell’intera superficie destinata all’insediamento.
- comma 3° Entro e non oltre il 31.7.1982, è consentito che il rapporto di copertura massimo raggiunga il 60% nei seguenti casi:
- comma 3° Entro e non oltre il 31.7.1982, è consentito che il rapporto di copertura massimo raggiunga il 60% nei seguenti casi: a) nei lotti già edificati alla data del 31.7.1972; b) nei lotti alienati dal Comune prima del 31.7.1972;
- comma 4°* É consentita la costruzione, oltre che dei locali per l’esercizio dell’attività, anche di alloggi per il proprietario ed il custode. Il carattere di accessorietà di questi alloggi deve apparire evidente ed il
anche di alloggi per il proprietario ed il custode. Il carattere di accessorietà di questi alloggi deve apparire evidente ed il titolare della licenza deve assumere impegno scritto, da trascrivere nei registri immobiliari, a non dare ad essi una destinazione diversa da quella consentita.
- comma 5° Potranno essere ammesse costruzioni in confine, previo accordo tra le parti legalmente vincolante.
- comma 6°
entita.
- comma 5° Potranno essere ammesse costruzioni in confine, previo accordo tra le parti legalmente vincolante.
- comma 6° All’interno del lotto, dovrà essere ricavata una superficie da destinarsi a parcheggio nella misura non inferiore al 10% dell’area del lotto; essa dovrà essere facilmente accessibile dalle sedi stradali.
- comma 7° Nelle aree in cui non è stata data attuazione alle previsioni di P.R.G., o non è stato affidato alcun
sedi stradali.
- comma 7° Nelle aree in cui non è stata data attuazione alle previsioni di P.R.G., o non è stato affidato alcun specifico incarico pubblico oppure non sono ancora iniziati gli studi per la formazione di un piano urbanistico attuativo o progetto esecutivo entrambi di iniziativa pubblica, sono ammessi i seguenti interventi nei limiti e con le modaliltà per ciascuno indicate: l) Edifici residenziali esistenti: sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 31, lettera a), b), c), d), della
no indicate: l) Edifici residenziali esistenti: sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 31, lettera a), b), c), d), della legge 5 agosto 1978, n° 457; il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui alle lettere c), d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo
on il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate o interventi eseguiti. 2) Edifici residenziali unifamiliari stabilmenti abitati dal proprietario che ivi ha la residenza anagrafica oltre agli interventi di cui al precedente punto 1°, è ammesso l’ampliamento non superiore al 20% e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc. compreso l’esistente.
ammesso l’ampliamento non superiore al 20% e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc. compreso l’esistente. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate. 3) Edifici non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni: sono ammessi gli interventi finalizzati
pere realizzate. 3) Edifici non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni: sono ammessi gli interventi finalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n° 457, previa convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quando l’intervento comporti aumento della superficie di calpestio. 4444444444444444444
ione da approvarsi in Consiglio Comunale quando l’intervento comporti aumento della superficie di calpestio. 4444444444444444444 In mancanza della precisazione dell’indice di edificabilità, in attesa della variante generale al P.R.G., attualmente in fase di elaborazione, si ritiene ammissibile che, di norma e fatta salva comunque la possibilità sindacale di concedere motivatamente indici di valore diverso, sia opportuno mantenere, nel rispetto del rapporto di copertura
à sindacale di concedere motivatamente indici di valore diverso, sia opportuno mantenere, nel rispetto del rapporto di copertura di zona, la prassi invalsa di non superare 1 mq. di superficie lorda di calpestio per ogni mq. della superficie del
87 lotto in caso di nuovi insediamenti ed 1,5 mq. per ogni mq. del lotto in caso di ristrutturazione di impianti esistenti. Sempre per motivi di prassi si ritiene normalmente ammissibile, fatta salva la possibilità di intervento sindacale di cui sopra, che la quota superficiaria destinata ad attività direzionali o commerciali (ad es. spaccio aziendale) connesse con l’attività industriale principale non possa superare il 25% della superficie di calpestio globale;
accio aziendale) connesse con l’attività industriale principale non possa superare il 25% della superficie di calpestio globale; dette attività direzionali e commerciali saranno consentite alla condizione che ne sia chiaro il carattere di accessorietà alla attività principale.
- comma 1° Per industrie graveolenti si intendono quelle definite dagli artt. 142÷144 del vigente Regolamento comunale di Igiene.
comma 1° Per industrie graveolenti si intendono quelle definite dagli artt. 142÷144 del vigente Regolamento comunale di Igiene. Per industrie rumorose si intendono, tenuto conto degli artt. 150 e 152 del Regolamento comunale di Igiene, quelle i cui limiti sono compresi fra i 55 ed i 65 decibel, misurati in conformità all’art. 154 del citato Regolamento.
- comma 2° Le altezze degli edifici da destinarsi ad attività artigianali e per piccole industrie vengono definite con la
mento.
- comma 2° Le altezze degli edifici da destinarsi ad attività artigianali e per piccole industrie vengono definite con la approvazione dello strumento urbanistico attuativo.
- comma 4° La superficie lorda degli alloggi per il proprietario ed il custode, per uniformità con quanto previsto dalla normativa vigente per la zona artigianale “Binelunghe” non potrà superare le due unità abitative e 300 mq. complessivi.
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89 18 - ZONE INDUSTRIALI
- comma 1°* Zone destinate esclusivamente ad insediamenti industriali.
- comma 2°* La possibilità edificatoria nelle zone industriali future è subordinata alla preventiva approvazione di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione.
- comma 3° Nei suddetti Piani dovranno essere previste aree da destinare a servizi pubblici, a verde pubblico o a parcheggi esterni, in ragione di non meno del 10% dell’intera superficie destinata all’insediamento.
- cornma 4°*
e pubblico o a parcheggi esterni, in ragione di non meno del 10% dell’intera superficie destinata all’insediamento.
- cornma 4°* É consentita la costruzione, oltre che dei locali per l’esercizio dell’attività, anche di attrezzature collettive per le maestranze e di alloggi per i soli custodi.
- comma 5°* Le industrie che, a giudizio della Giunta Municipale, siano nocive, o graveolenti, o particolarmente rumorose, potranno essere insediate solo nelle zone industriali di tipo b).
- comma 6°
nocive, o graveolenti, o particolarmente rumorose, potranno essere insediate solo nelle zone industriali di tipo b).
- comma 6° Potranno essere ammesse costruzioni in confine, previo accordo tra le parti legalmente vincolante.
- comma 7° All’interno del lotto, dovrà essere ricavata una superficie da destinarsi a parcheggio nella misura non inferiore al 10% dell’area del lotto; essa dovrà essere facilmente accessibile dalle sedi stradali.
- comma 8°
nella misura non inferiore al 10% dell’area del lotto; essa dovrà essere facilmente accessibile dalle sedi stradali.
- comma 8° Entro e non oltre il 31.7.1982, è consentito che il rapporto di copertura massimo raggiunga il 70% e che la distanza minima dal ciglio stradale sia ridotta a m. 10,00 nei seguenti casi: a) nei lotti già edificati alla data del 31.7.1972; b) nei lotti già alienati dal Comune o dal Consorzio della Zona Agricolo-Industriale.
- comma 9°
ficati alla data del 31.7.1972; b) nei lotti già alienati dal Comune o dal Consorzio della Zona Agricolo-Industriale.
- comma 9° Nelle aree in cui non è stata data attuazione alle previsioni di P.R.G., non è stato affidato alcun specifico incarico pubblico ovvero non sono ancora iniziati gli studi per la formazione di un piano urbanistico attuativo o progetto esecutivo entrambi di iniziativa pubblica sono ammessi i seguenti interventi nei limiti e con le modalità per ciascuno indicate:
esecutivo entrambi di iniziativa pubblica sono ammessi i seguenti interventi nei limiti e con le modalità per ciascuno indicate:
- Edifici residenziali esistenti: sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 31, lettera a), b), c), d), della legge 5 agosto 1978, n° 457; il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui alle lettere c), d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il
gli interventi di cui alle lettere c), d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate o interventi eseguiti. 2) Edifici residenziali unifamiliari stabilmente abitati dal proprietario che ivi ha la residenza
lizzate o interventi eseguiti. 2) Edifici residenziali unifamiliari stabilmente abitati dal proprietario che ivi ha la residenza anagrafica oltre gli interventi di cui al precedente punto 1°, è ammesso l’ampliamento non superiore al 20 % e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc. compreso l’esistente. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il
800 mc. compreso l’esistente. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate. 3) Edifici non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni: sono ammessi gli interventi finalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 31
ssi gli interventi finalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n° 457, previa convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quando l’intervento comporti aumento della superficie di calpestio.
90 4444444444444444444 In mancanza della precisazione dell’indice di edificabilità, in attesa della variante generale al P.R.G., attualmente in fase di elaborazione, si ritiene ammissibile che, di norma e fatta salva comunque la possibilità sindacale di concedere motivatamente indici di valore diverso, sia opportuno mantenere, nel rispetto del rapporto di copertura di zona, la prassi invalsa di non superare 1 mq.. di superficie lorda di calpestio per ogni mq. della superficie
to di copertura di zona, la prassi invalsa di non superare 1 mq.. di superficie lorda di calpestio per ogni mq. della superficie del lotto in caso di nuovi insediamenti ed 1,5 mq.. per ogni mq. del lotto in caso di ristrutturazione di impianti esistenti. Sempre per motivi di prassi si ritiene normalmente ammissibile, fatta salva la possibilità di intervento sindacale di cui sopra, che la quota superficiaria destinata ad attività direzionali o commerciali (ad es. spaccio aziendale)
to sindacale di cui sopra, che la quota superficiaria destinata ad attività direzionali o commerciali (ad es. spaccio aziendale) connesse con l’attività industriale principale non possa superare il 25% della superficie di calpestio globale; dette attività direzionali e commerciali saranno consentite alla condizione che ne sia chiaro il carattere di accessorietà alla attività principale.
- comma 2° Le altezze degli edifici per le zone industriali future vengono definite con la approvazione dello strumento
ncipale.
- comma 2° Le altezze degli edifici per le zone industriali future vengono definite con la approvazione dello strumento urbanistico attuativo. Per le zone industriali attuali le altezze concedibili sono da esaminarsi caso per caso, tenuto conto del tipo di attività, privilegiando la saturazione del massimo rapporto di copertura e, comunque, rispettando i limiti di superficie lorda di calpestio più sopra indicati.
- comma 4°
massimo rapporto di copertura e, comunque, rispettando i limiti di superficie lorda di calpestio più sopra indicati.
- comma 4° La superficie lorda degli alloggi per i custodi, per uniformità con quanto previsto dalla normativa vigente per la zona industriale “Bassone” (approvata con delibera C.C. n° 87 del 29 aprile 1975) non potrà superare la dimensione di 350 mq. complessivi.
- comma 5° Al riguardo è necessario acquisire preliminarmente il parere del settore Ecologia.
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92 19 - VERDE PUBBLICO O SPORTIVO
- comma 1°* Zone destinate a parchi, giardini, verde attrezzato (giardini e parchi pubblici con campi da gioco e per lo sport, ecc.), impianti ed attrezzature sportive aperti al pubblico.
- comma 2° É consentita l’installazione di attrezzature per la ricreazione, il riposo e la vita all’aperto, come campi sportivi, palestre, piscine, teatri all’aperto, biblioteche, sale di ritrovo, con fabbricati a non più di due
aperto, come campi sportivi, palestre, piscine, teatri all’aperto, biblioteche, sale di ritrovo, con fabbricati a non più di due piani per le abitazioni dei custodi e le attrezzature di servizio.
- comma 3° L’utilizzazione di tali zone può aver luogo solo per iniziativa del Comune.
- comma 4° Con apposito Piano Regolatore Particolareggiato possono essere riservate alla utilizzazione, da parte di privati od enti, aree in concessione o di proprietà degli stessi.
- comma 5°
no essere riservate alla utilizzazione, da parte di privati od enti, aree in concessione o di proprietà degli stessi.
- comma 5° L’utilizzazione di tali aree e l’esercizio degli impianti dovranno essere regolati da apposita con venzione trascritta.
- comma 6° In questo caso dovrà essere rispettato il massimo rapporto di copertura di 5/100 ed il minimo rapporto tra aree sistemate a verde e superficie del lotto di 50/100.
- comma 7°*
mo rapporto di copertura di 5/100 ed il minimo rapporto tra aree sistemate a verde e superficie del lotto di 50/100.
- comma 7°* Nelle aree in cui non è stata data attuazione alle previsioni di P.R.G., non è stato affidato alcun specifico incarico pubblico ovvero non sono ancora iniziati gli studi per la formazione di un piano urbanistico attuativo o progetto esecutivo, entrambi di iniziativa pubblica, sono ammessi i seguenti interventi nei limiti e con le modalità per ciascuno indicate:
ecutivo, entrambi di iniziativa pubblica, sono ammessi i seguenti interventi nei limiti e con le modalità per ciascuno indicate: l) Edifici residenziali esistenti: sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 31, lettera a), b), c), d), della legge 5 agosto 1978, n° 457; il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui alle lettere c), d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il
gli interventi di cui alle lettere c), d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate o interventi eseguiti. 2) Edifici residenziali unifamiliari stabilmente abitati dal proprietario che ivi ha la residenza anagrafica oltre agli interventi di cui al precedente punto 1°, è ammesso l’ampliamento non
proprietario che ivi ha la residenza anagrafica oltre agli interventi di cui al precedente punto 1°, è ammesso l’ampliamento non superiore al 20% e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc. compreso l’esistente. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate.
con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate. 3) Edifici non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni: sono ammessi gli interventi finalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n° 457, previa convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quando l’intervento comporti aumento della superficie di calpestio.
457, previa convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quando l’intervento comporti aumento della superficie di calpestio. 4) Sui fondi rustici esistenti nella zona è ammessa, per comprovate e documentate esigenze produttive dell’azienda agricola, la costruzione di annessi rustici con le modalità e nei limiti di cui all’art. 5 della L.R. 19 settembre 1978, n. 58; il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un
à e nei limiti di cui all’art. 5 della L.R. 19 settembre 1978, n. 58; il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate.
- comma 8°* (Modificato con Variante n. 194 al P.R.G. – Adottata con delibera consiliare n. 83 del 5.11.1999 e modificata con
e.
- comma 8°* (Modificato con Variante n. 194 al P.R.G. – Adottata con delibera consiliare n. 83 del 5.11.1999 e modificata con delibera consiliare n. 23 del 22.02.2001. Approvata con delibera consiliare n. 59 del 26.07.2001).
93 Nelle fasce adiacenti alle strade di viabilità principale, come indicate all’art. 8 e nelle strade interquartierali di primo e secondo livello, come indicate all’articolo 29 ed alle strade di cui alla variante n. 87 al P.R.G., e per l’ampiezza prevista dal Decreto Interministeriale 1.4.1968, n. 1404, sono ammessi: l) attrezzature tecnologiche, impianti e fabbricati tecnici connessi con le arterie stradali; 2) abrogato (con variante n. 194 al P.R.G.)i;
ture tecnologiche, impianti e fabbricati tecnici connessi con le arterie stradali; 2) abrogato (con variante n. 194 al P.R.G.)i; 3) attrezzature funzionali alle arterie stradali ed alla visibilità, quali piazzole, corsie di emergenza, controstrade e strade; 4) opere atte ad eliminare od attenuare l’inquinamento conseguente al traffico (fumi, rumori, ecc.)
- comma 9° Particolare cura deve essere posta nella progettazione e realizzazione delle opere al fine della
(fumi, rumori, ecc.)
- comma 9° Particolare cura deve essere posta nella progettazione e realizzazione delle opere al fine della salvaguardia dell’ambiente urbano o naturale e dell’arredo.
- comma 10° I fabbricati e le opere possono essere eretti su detti terreni quando, a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, la loro consistenza ed il loro inserimento non pregiudichino l’utilizzo delle arterie.
- comma 11° La distanza minima del confine stradale non può essere inferiore a m. 5.
non pregiudichino l’utilizzo delle arterie.
- comma 11° La distanza minima del confine stradale non può essere inferiore a m. 5. 4444444444444444444
- comma 1° Sono consentiti, ai sensi dell’art. 25 delle presenti N.T.A., insediamenti di tipo commerciale che abbiano attinenza con la destinazione di zona (verde pubblico o sportivo) e siano ad essa funzionali. A titolo esemplificativo potranno essere ammessi:
- pubblici esercizi -edicole
- comma 7° - punto 4)
e siano ad essa funzionali. A titolo esemplificativo potranno essere ammessi:
- pubblici esercizi -edicole
- comma 7° - punto 4) L’art. 5 della L.R. 19 settembre 1978, n° 58, è sostituito dall’art. 6 della L:R. 5 marzo 1985, n° 24.
- comma 8° I fabbricati e le opere elencati possono essere eretti sulle fasce a protezione marginale delle strade solo quando le stesse siano consentite e comunque non in contrasto con quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del
strade solo quando le stesse siano consentite e comunque non in contrasto con quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (cfr. comma 3° art.12 delle presenti norme).
94
95 20 - CIMITERI
- comma 1° Zone destinate a cimiteri attuali, futuri o ad ampliamento di cimiteri esistenti.
96
94
95 20 - CIMITERI
- comma 1° Zone destinate a cimiteri attuali, futuri o ad ampliamento di cimiteri esistenti.
96
97 21- ZONE PER ATTREZZATURE TURISTICHE
- comma 1°* Zone destinate alle attrezzature per il turismo di transito (alberghi, stazioni di servizio ed officine connesse, motels, colonie estive e permanenti, ristoranti, campeggi, parcheggi, ecc.).
- comma 2° La possibilità edificatoria nelle zone per attrezzature turistiche future e subordinata alla preventiva
heggi, ecc.).
- comma 2° La possibilità edificatoria nelle zone per attrezzature turistiche future e subordinata alla preventiva approvazione di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione. 4444444444444444444
- comma 1° All’esemplificazione, riportata nel presente comma, di insediamenti di tipo commerciale ammessi, ai sensi dell’art. 25 delle presenti N.T.A., vanno aggiunti:
- bar
- edicole
- Tab XIV
insediamenti di tipo commerciale ammessi, ai sensi dell’art. 25 delle presenti N.T.A., vanno aggiunti:
- bar
- edicole
- Tab XIV 17 Parti di ricambio ed accessori e materiale elettrauto olii e grassi lubrificanti per autoveicoli, moto e cicli
- negozi di articoli sportivi, profumeria, orologeria,negozi di alimentari ecc. purchè interni alle attrezzature turistiche.
21 bis – ZONE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE PER ATTREZZATURE RICETTIVE ALL’APERTO In questa zona sono ubicabili esclusivamente campeggi soggetti alla normativa del L.R. n. 31 del 03.07.984 e successive proroghe. La realizzazione di un complesso ricettivo all’aperto è subordinata alla approvazione di un preventivo piano urbanistico attuativo, sulla base del quale la struttura ricettiva esistente venga adeguata a tutti gli standard e parametri stabiliti dalla L. r. n. 31/1984 e dalla legislazione
uttura ricettiva esistente venga adeguata a tutti gli standard e parametri stabiliti dalla L. r. n. 31/1984 e dalla legislazione urbanistica vigente. Al fine di un inserimento rispettoso nel sito, i progetti di complessi ricettivi all’aperto devono comprendere:
- apposite schermature dell’impianto e delle piazzole;
- l’uso di idonei elementi di arredo urbano, di materiali e tinteggiature;
- una ottimale sistemazione degli spazi collettivi, degli spazi adibiti a campeggio nonché a sosta degli autoveicoli.
98
99 22 - ZONE OSPEDALIERE E CURATIVE
- comma 1° Zone destinate esclusivamente alla costruzione di impianti ospedalieri ed assistenziali, sanatori, gerontocomi, preventori, colonie, case di riposo.
- comma 2°* É consentita anche la costruzione di edifici d’abitazione per il personale addetto.
- comma 3° Le cliniche private non potranno superare, nei loro eventuali ampliamenti, l’indice di edificabilità di 3,00 mc./mq. e l’altezza massima di m. 15,00. 4444444444444444444
- comma 2°
eventuali ampliamenti, l’indice di edificabilità di 3,00 mc./mq. e l’altezza massima di m. 15,00. 4444444444444444444
- comma 2° La realizzazione di alloggi è consentibile alla condizione che ne sia chiaro il carattere di accessorietà alla destinazione prevalente. Gli interventi sono in ogni caso subordinati al reperimento degli standards edilizi di legge e regolamento.
100
101 23 - ZONE FERROVIARIE
- comma 1° Zone destinate esclusivamente alle infrastrutture ed agli edifici destinati al servizio delle ferrovie.
102
ROVIARIE
- comma 1° Zone destinate esclusivamente alle infrastrutture ed agli edifici destinati al servizio delle ferrovie.
102
103 24 - ZONE MILITARI, CARCERARIE E AEROPORTUALI
- comma 1° Zone destinate esclusivamente alle installazioni relative a questi servizi.
- comma 2° Sui terreni destinati ad uso militare, per i quali il Piano prevede diversa destinazione, sono consentiti interventi edilizi per la permanenza delle attuali funzioni, fino a quando non saranno intervenuti accordi
ione, sono consentiti interventi edilizi per la permanenza delle attuali funzioni, fino a quando non saranno intervenuti accordi fra le due Amministrazioni interessate per la dismissione degli stessi da parte dell’Autorità Militare e l’acquisizione da parte del Comune.
104
105 25 - ZONE FIERISTICHE, ANNONARIE E PER SERVIZI TECNICI
- comma 1°* Zone destinate agli impianti per la conservazione, l’esposizione e la distribuzione dei prodotti (grandi fiere, mercati e magazzini generali, foro boario, dogane, ecc.) ed a quelli per i servizi tecnici cittadini (macelli, servizi municipalizzati, centrali elettriche, depurazione rifiuti, ecc.).
- comma 2°* É consentita anche la costruzione di edifici d’abitazione per i soli custodi ed il personale addetto.
- comma. 3°
).
- comma 2°* É consentita anche la costruzione di edifici d’abitazione per i soli custodi ed il personale addetto.
- comma. 3° Nelle aree in cui non è stata data attuazione alle previsioni di P.R.G. non è stato affidato alcun specifico incarico pubblico ovvero non sono ancora iniziati gli studi per la formazione di un piano urbanistico attuativo o progetto esecutivo, entrambi di iniziativa pubblica sono ammessi i seguenti interventi nei limiti e con le modalità per ciascuno indicate:
secutivo, entrambi di iniziativa pubblica sono ammessi i seguenti interventi nei limiti e con le modalità per ciascuno indicate: l) Edifici residenziali esistenti: sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 31, lettera a), b), c), d), della legge 5 agosto 1978, n. 457; il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui alle lettere c), d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il
gli interventi di cui alle lettere c), d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate o interventi eseguiti. 2) Edifici residenziali unifamiliari stabilmente abitati dal proprietario che ivi ha la residenza anagrafica oltre agli interventi di cui al precedente punto 1°, è ammesso l’ampliamento non
proprietario che ivi ha la residenza anagrafica oltre agli interventi di cui al precedente punto 1°, è ammesso l’ampliamento non superiore al 20 % e comunque sino alla concorrenza del volume massimo di 800 mc. compreso l’esistente. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate.
con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate. 3) Edifici non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni sono ammessi gli interventi finalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 31 delle legge 5 agosto 1978, n. 457, previa convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quando l’intervento comporti aumento della superficie di calpestio.
- comma. 4°
convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quando l’intervento comporti aumento della superficie di calpestio.
- comma. 4° Le aree attualmente occupate dall’ex Macello e dall’ex Foro Boario, come delimitate nella tavola n. 2 – stato modificato – della variante al P.R.G. n. 210, ed individuate rispettivamente dalle lettere a e b sono destinate a punto di interscambio e per funzioni direzionali di supporto alla Fiera, al Forum ed al Sistema Cardo Massimo, secondo le previsioni del P.A.Q.E..
bio e per funzioni direzionali di supporto alla Fiera, al Forum ed al Sistema Cardo Massimo, secondo le previsioni del P.A.Q.E.. In dette aree è ammesso l’intervento previa approvazione di uno strumento attuativo che preveda la ristrutturazione urbanistica con indice territoriale massimo, compreso il volume esistente, di 2,5 mc/mq e la previsione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e viabilistica necessarie, con
volume esistente, di 2,5 mc/mq e la previsione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e viabilistica necessarie, con applicazione degli standard di cui all’art. 25 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni. Il rilascio del provvedimento abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione tra Concessionario e Comune di Verona con i contenuti di cui all’art. 63 della L.R. 61/85, con la quale vengano assunti gli
ione tra Concessionario e Comune di Verona con i contenuti di cui all’art. 63 della L.R. 61/85, con la quale vengano assunti gli impegni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di adeguamento viabilistico necessarie per l’attuazione dell’intervento proposto. 4444444444444444444
- comma 1° Nel presente comma è riportata una esemplificazione di insediamenti di tipo commerciale ammessi, ai sensi dell’art. 25 delle presenti N.T.A.
comma è riportata una esemplificazione di insediamenti di tipo commerciale ammessi, ai sensi dell’art. 25 delle presenti N.T.A. Premesso che tali attività possono essere sia pubbliche che private, si ritiene opportuno chiarire che la destinazione commerciale indicata è assimilabile alla tipologia “logistico-distributiva” ed è quindi esclusa la possibilità di realizzazione di strutture commerciali “al dettaglio”, essendo invece consentite solo quelle “all’ingrosso”.
parte dei competenti Organi dell’Amministrazione comunale e pertanto con esame d
a la possibilità di realizzazione di strutture commerciali “al dettaglio”, essendo invece consentite solo quelle “all’ingrosso”. Qualora l’attività sia pubblica, la realizzazione delle opere potrà avvenire solo previa approvazione delle stesse da parte dei competenti Organi dell’Amministrazione comunale e pertanto con esame di merito caso per caso. Con procedura analoga conseguente alla mancanza nella norma di indici stereometrici, qualora l’attività sia
erito caso per caso. Con procedura analoga conseguente alla mancanza nella norma di indici stereometrici, qualora l’attività sia privata, l’intervento potrà essere attuato solo previa approvazione di apposito piano attuativo di iniziativa pubblica
106 o privata, che preciserà, mediante strumento convenzionale, le caratteristiche specifiche dell’opera, tenendo presente che gli indici stereometrici applicabili alla presente zona non potranno essere comunque superiori a quelli esplicitati per le altre zone di P.R.G. a destinazione affine (vedi Zone 18 e 26). Per i servizi tecnici cittadini non esistono indici e conseguentemente, anche in questo caso, la realizzazione delle
e 18 e 26). Per i servizi tecnici cittadini non esistono indici e conseguentemente, anche in questo caso, la realizzazione delle opere potrà avvenire solo previa approvazione delle stesse da parte dei competenti Organi dell’Amministrazione comunale e pertanto con esame di merito caso per caso.
- comma 2° La realizzazione di alloggi è consentibile alla condizione che ne sia chiaro il carattere di accessorietà alla destinazione prevalente.
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108 26 - ZONE DIREZIONALI
- comma 1°* Zone destinate a servizi di carattere collettivo (edifici pubblici, per uffici o per rappresentanze commerciali, supermercati, centri di vendita, edifici per la cultura e per gli spettacoli, attrezzature alberghiere, edifici per il culto, attrezzature per le comunicazioni e i trasporti).
- comma 2° La possibilità edificatoria è subordinata alla preventiva approvazione di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione.
- comma 3°*
atoria è subordinata alla preventiva approvazione di Piani Regolatori Particolareggiati o di Piani di lottizzazione.
- comma 3°* Nell’ambito di detti Piani, può essere consentita anche la costruzione di edifici d’abitazione in misura sufficiente ad ospitare il personale addetto alle singole istituzioni e purchè il volume destinato a tale scopo non superi il 20 % della cubatura totale.
- comma 4°* Nella redazione dei Piani, per ogni 100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento degli edifici da
ura totale.
- comma 4°* Nella redazione dei Piani, per ogni 100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento degli edifici da realizzare, deve essere prevista una quantità minima di 80 metri quadrati di aree da destinare a parcheggio, a verde pubblico o a servizi, escluse le sedi viarie.
- comma 5° Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la cessione gratuita di tali aree, almeno la metà delle quali dovrà essere destinata a parcheggio libero.
- comma 6°*
i chiedere la cessione gratuita di tali aree, almeno la metà delle quali dovrà essere destinata a parcheggio libero.
- comma 6°* Per i parcheggi devono comunque essere osservate le disposizioni contenute nell’art. 22 delle presenti Norme.
- comma 7° L’indice di edificabilità previsto in tabella si applica sulle aree che - detratte quelle da destinare a parcheggio, a verde pubblico o a servizi - rimangono destinate all’edificazione.
- comma 8°
che - detratte quelle da destinare a parcheggio, a verde pubblico o a servizi - rimangono destinate all’edificazione.
- comma 8° Per quanto riguarda distanze da strade e da confini e distacchi tra fabbricati, valgono i disposti contenuti nell’art. 9 delle presenti norme. 4444444444444444444
- comma 1° Nel presente comma é riportata una esemplificazione di insediamenti di tipo commerciale ammessi, ai sensi dell’art. 25 delle presenti N.T.A.
comma é riportata una esemplificazione di insediamenti di tipo commerciale ammessi, ai sensi dell’art. 25 delle presenti N.T.A. Il tipo di esemplificazione equivale ad una dichiarazione di ammissibilità incondizionata di destinazioni di tipo commerciale.
- comma 3° Si precisa che il limite del 20% in termini di volume edificabile, ammesso per la residenza, rappresenta un parametro quantitativo e non un vincolo pertinenziale a specifiche attività.
- comma 4°
ammesso per la residenza, rappresenta un parametro quantitativo e non un vincolo pertinenziale a specifiche attività.
- comma 4° Ai sensi degli artt. 21 e 22 delle presenti N.T.A., ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, almeno 40 mq. sono da destinare a parcheggio e 40 mq. sono da destinare a verde pubblico.
- comma 6° Valgono anche tutte le note poste a commento dell’art. 22 delle presenti N.T.A.
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110 27 - SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE
- comma 1° Zone destinate alle attrezzature ed alle infrastrutture a servizio dei quartieri (scuole pubbliche di ogni ordine, centri civici e sociali, chiese mercati, ecc.).
- comma 2° Nelle aree in cui non è stata data attuazione alle previsioni di P.R.G. non è stato affidato alcun specifico incarico pubblico ovvero non sono ancora iniziati gli studi per la formazione di un piano urbanistico
o affidato alcun specifico incarico pubblico ovvero non sono ancora iniziati gli studi per la formazione di un piano urbanistico attuativo o progetto esecutivo, entrambi di iniziativa pubblica sono ammessi i seguenti interventi nei limiti e con le modalità per ciascuno indicate: l) Edifici residenziali esistenti: sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 31, lettera a), b), c), d), della legge 5 agosto 1978, n. 457; il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui alle
lettera a), b), c), d), della legge 5 agosto 1978, n. 457; il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui alle lettere c), d), del sopra citato art. 31, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate o interventi eseguiti.
ietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate o interventi eseguiti. 2) Edifici residenziali unifamiliari stabilmente abitati dal proprietario che ivi ha la residenza anagrafica oltre agli interventi di cui al precedente punto 1°, è ammesso l’ampliamento non superiore al 20% e comunque sino alla concorrenza del volume massimo 800 mc. compreso l’esistente. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione
assimo 800 mc. compreso l’esistente. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, da registrarsi e trascriversi, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per il valore delle nuove opere realizzate. 3) Edifici non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni: sono ammessi gli interventi
elle nuove opere realizzate. 3) Edifici non residenziali e non più adibiti alle originarie funzioni: sono ammessi gli interventi finalizzati esclusivamente ad uso residenziale dell’edificio di cui alle lettere a), b), c), dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, previa convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale quando comporti aumento della superficie di calpestio. La variante n. 195, approvata con modifiche d’ufficio con delibera regionale n. 71 del 18.01.2002 ha
la superficie di calpestio. La variante n. 195, approvata con modifiche d’ufficio con delibera regionale n. 71 del 18.01.2002 ha classificato l’area sita in Via delle Coste quale Z.27 (deposito per la mobilità).
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112 28 - ZONE PER ATTIVITA’ COLLETTIVE DI CARATTERE PRIVATO
- comma 1° Zone destinate alle attrezzature a servizio della collettività non comprese nella precedente Zona 27 (collegi, convitti, seminari, conventi, scuole private).
113 29 - ZONA PORTUALE
- comma 1° La zona è stata eliminata in sede di approvazione della Variante al P.R.G.
114
ole private).
113 29 - ZONA PORTUALE
- comma 1° La zona è stata eliminata in sede di approvazione della Variante al P.R.G.
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115 30 - PARCHEGGI
- comma 1° Zone destinate alle attrezzature per la sosta degli autoveicoli (in aggiunta alle superfici previste dall’art. 22 delle presenti Norme).
- comma 2°* É consentita la realizzazione di attrezzature per il parcheggio degli autoveicoli e per le attività collaterali strettamente collegate (piccole attrezzature per riparazioni e distributori di carburante).
eicoli e per le attività collaterali strettamente collegate (piccole attrezzature per riparazioni e distributori di carburante).
- comma 3° La superficie delle attrezzature per attività collaterali non deve superare il 10% delle superfici lorde di pavimento destinate alla sosta ed agli spazi di manovre.
- comma 4° L’utilizzazione delle zone a parcheggio può aver luogo, di regola, solo per iniziativa comunale.
- comma 5°
manovre.
- comma 4° L’utilizzazione delle zone a parcheggio può aver luogo, di regola, solo per iniziativa comunale.
- comma 5° I privati possono chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione delle attrezzature, in tal caso però, l’utilizzazione è regolata da apposita convenzione, registrata e trascritta.
- comma 6° I privati devono realizzare il parcheggio soltanto a livello stradale; essi potranno realizzare l’attrezzatura su più piani solo ove prevista da Piani Regolatori Particolareggiati.
livello stradale; essi potranno realizzare l’attrezzatura su più piani solo ove prevista da Piani Regolatori Particolareggiati. 4444444444444444444
- comma 2° All’esemplificazione, riportata nel presente comma, di insediamenti di tipo commerciale ammessi, ai sensi dell’art. 25 delle presenti N.T.A., vanno aggiunti:
- parti di ricambio ed accessori e materiale elettrauto, olii e grassi lubrificanti per autoveicoli, moto e cicli;
- bar
- edicole
parti di ricambio ed accessori e materiale elettrauto, olii e grassi lubrificanti per autoveicoli, moto e cicli;
- bar
- edicole Nella definizione di “impianti di distribuzione di carburante” si intendono tutte le tipologie previste dall’art. 3, comma 1°, della L.R. 28/06/88, n° 33.
116 30 PS - PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI VERONA SUD Nell’area del parcheggio scambiatore potranno essere realizzati manufatti per il servizio all’utenza (informazioni, servizi di ufficio attrezzati, sale di attesa, bar, tavola calda, servizi ricerrivi e simili) di superficie coperta del fabbricato massima, pari al 7% dell’area classificata Z 30 PS – parcheggio scambiatore di Verona Sud. Potranno essere insediati servizi commerciali pari ad una percentuale massima del 20% del volume
ggio scambiatore di Verona Sud. Potranno essere insediati servizi commerciali pari ad una percentuale massima del 20% del volume edificabile e comunque con una superficie complessiva lorda non superiore a mq. 2.500. I citati servizi all’utenza possono essere sviluppati anche ai piani interrati. L’altezza massima del manufatto edilizio per i servizi accessori sarà di metri 13.50 (piani quattro) rispetto al piano di campagna circostante il parcheggio e costituente l’accesso principale del parcheggio stesso.
piani quattro) rispetto al piano di campagna circostante il parcheggio e costituente l’accesso principale del parcheggio stesso. Nel parcheggio scambiatore deve essere riservata un’area scoperta con stalli di superficie minima di metri 4,00 x 8,00 da destinare alla sosta breve dei campers, dotata delle apparecchiature di camper/service, (elettricità, acqua potabile, scarico di acque reflue). Tali aree, opportunamente
otata delle apparecchiature di camper/service, (elettricità, acqua potabile, scarico di acque reflue). Tali aree, opportunamente delimitate, dovranno corriuspondere almeno al 5% della superficie lorda pavimentata (se pluripiano) o al 10% della superficie complessiva dell’area. Tutte le aree a “raso” del parcheggio, in tutti i casi ove sia possibile, debbono essere piantumate. (Normativa introdotta con la variante n. 210 al P.R.G. vigente approvata con deliberazione della Giunta regionale n.
piantumate. (Normativa introdotta con la variante n. 210 al P.R.G. vigente approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 461 del 01.03.2002).
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118 31 - ZONE AGROINDUSTRIALI
- comma 1°* Zone adibite esclusivamente ad impianti industriali destinati alla lavorazione dei prodotti agricoli: sono ammesse inoltre attività produttive collegate con l’agricoltura e ad essa riconducibili.
- comma 2° Gli insediamenti in zone agroindustriali future devono essere inquadrati in preventivi piani urbanistici attuativi. Le costruzioni potranno essere insediate solo nelle posizioni ove non contrastino con la tutela
ivi piani urbanistici attuativi. Le costruzioni potranno essere insediate solo nelle posizioni ove non contrastino con la tutela del paesaggio, in base alle vigenti leggi regionali e nazionali. Nei suddetti piani dovranno essere previste aree da destinare a servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi esterni e strade, in ragione di almeno 10% dell’intera superficie destinata all’insediamento.
- comma 3°*
e pubblico e parcheggi esterni e strade, in ragione di almeno 10% dell’intera superficie destinata all’insediamento.
- comma 3°* É consentita la costruzione anche di attrezzature collettive per le maestranze e di alloggi per il custode ed il conduttore.
- comma 4° All’interno del lotto dovrà essere ricavata una superficie da destinarsi a parcheggio nella misura non inferiore al 10% dell’area del lotto: essa dovrà essere facilmente accessibile dalle sedi stradali.
- comma 5°
nella misura non inferiore al 10% dell’area del lotto: essa dovrà essere facilmente accessibile dalle sedi stradali.
- comma 5° Nel caso in cui si tratti dell’ampliamento di impianti già esistenti non è necessario il piano attuativo, salvo l’obbligo, di prevedere le destinazioni specificate nel precedente comma 4° e secondo le percentuali ivi indicate.
- comma 6° Ulteriori limitazioni rispetto a quelle indicate nella normativa possono essere imposte al rilascio della
i indicate.
- comma 6° Ulteriori limitazioni rispetto a quelle indicate nella normativa possono essere imposte al rilascio della autorizzazione o concessione; al fine di garantire un più corretto uso del territorio. 4444444444444444444
- comma 1° Sono consentiti, ai sensi dell’art. 25 delle presenti N.T.A., insediamenti di tipo commerciale che abbiano attinenza con la destinazione di zona (attività agroindustriali) e siano ad essa funzionali. A titolo esemplificativo potranno essere ammesse:
la destinazione di zona (attività agroindustriali) e siano ad essa funzionali. A titolo esemplificativo potranno essere ammesse:
- spacci dei prodotti aziendali
- comma 3° La superficie lorda degli alloggi per il conduttore ed il custode, per uniformità con quanto previsto per la zona 18 non potrà superare 350 mq. Complessivi.
119 32 A – ZONA DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ex “Mercato Ortofrutticolo” e “Magazzini Generali” (P.R.U.S.S.T.) L’area contenuta in questo perimetro è costituita dagli ambiti dell’ex mercato ortofrutticolo e dagli ex Magazzini Frigoriferi. All’interno del perimetro di tale area sono individuati due ambiti da sottoporre a due piani attuativi di iniziativa pubblica, costituiti da: 32A1 ex Magazzini Generali Frigoriferi; 32A2 ex Mercato Ortofrutticolo.
e piani attuativi di iniziativa pubblica, costituiti da: 32A1 ex Magazzini Generali Frigoriferi; 32A2 ex Mercato Ortofrutticolo. Il volume massimo edificabile non comprende i volumi degli edifici esistenti vincolati. Nell’ambito A1 è previsto l’insediamento di attività di tipo culturale, espositivo, spettacoli e servizi ad esse collegati, servizi pubblici. L’eventuale recupero degli edifici non vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99 ex legge 1089/39 e
esse collegati, servizi pubblici. L’eventuale recupero degli edifici non vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99 ex legge 1089/39 e l’eventuale edificazione di nuovi volumi non devono superare un massimo di mc. 30.000. Nell’ambito sono previsti:
- una superficie minima a parco e verde pubblico oltre a quella prevista dagli standard di legge (comprensiva di aree pedonali scoperte): mq. 20.000;
- una superficie minima per parcheggi pubblici oltre a quella prevista dagli standard di legge
e pedonali scoperte): mq. 20.000;
- una superficie minima per parcheggi pubblici oltre a quella prevista dagli standard di legge (comprensiva di svincoli e aree di manovra): mq. 10.000; Nell’ambito A2 sono presenti quattro manufatti uguali, con copertura a volta (gli originali spazi coperti di distribuzione del mercato ortofrutticolo) dei quali potrà prevedersi l’inserimento organico nelle nuove ipotesi di progetto.
di distribuzione del mercato ortofrutticolo) dei quali potrà prevedersi l’inserimento organico nelle nuove ipotesi di progetto. In tale ambito è inoltre prevista nuova edificazione fino ad un massimo di mc. 380.000, comprensiva delle volumetrie esistenti che vengono mantenute, con destinazioni:
- percentuale massima di residenza: 25% del volume massimo edificabile di cui minimo 40% di ERP;
- percentuale massima di attività commerciali: 10% del volume massimo edificabile.
massimo edificabile di cui minimo 40% di ERP;
- percentuale massima di attività commerciali: 10% del volume massimo edificabile.
- altre funzioni (servizi pubblici, terziario pubblico e/o privato, spettacolo, artigianato di servizio, fieristico espositivo, attività turistico-ricettive): 65% del volume massimo edificabile. Nell’ambito sono previsti:
- una superficie minima a parco e verde pubblico oltre a quella prevista dagli standard di legge (comprensiva di aree pedonali scoperte): mq. 40.000;
ma a parco e verde pubblico oltre a quella prevista dagli standard di legge (comprensiva di aree pedonali scoperte): mq. 40.000;
- una superficie minima per parcheggi pubblici oltre a quella prevista dagli standard di legge (comprensiva di svincoli e aree di manovra): mq. 20.000. Per gli ambiti A1 e A2 dovrà essere prevista complessivamente una superficie minima a parcheggi pubblici oltre a quella prevista dagli standard di legge (comprensiva di svincoli ed aree di manovra) di
icie minima a parcheggi pubblici oltre a quella prevista dagli standard di legge (comprensiva di svincoli ed aree di manovra) di mq. 40.000. Qualora non vi sia un progetto unitario per i due ambiti A1 e A2 si dovranno comunque reperire nelle Zone A1 e A2, rispettivamente 15.000 mq. e 25.000 mq. di superficie a parcheggi pubblici oltre a quella prevista dagli standard di legge (comprensiva di svincoli ed aree di manovra).
di superficie a parcheggi pubblici oltre a quella prevista dagli standard di legge (comprensiva di svincoli ed aree di manovra). (Comma introdotto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 461 del 01.03.2002, di approvazione, con modifiche d’ufficio, della variante n. 210 al P.R.G. vigente).
DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE
120 DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE
DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE 121 MANUTENZIONE ORDINARIA
120 DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE
121 MANUTENZIONE ORDINARIA Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) dell’art.31 della L.S.457/78,riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ( ossia non delle parti murarie in senso proprio) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
e parti murarie in senso proprio) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per essi non è prescritta la concessione edilizia; si tratta di attività libera e senza corrispettivo; nè sono soggetti a Dichiarazione di Inizio Attività.(1) Trattasi quindi di opere di modesta entità e di ricorrente esecuzione, che servono a mantenere in buono stato di conservazione e di utilizzazione gli edifici.
desta entità e di ricorrente esecuzione, che servono a mantenere in buono stato di conservazione e di utilizzazione gli edifici. Perchè siano tali, le opere non debbono mutare le caratteristiche originarie dell’immobile (fabbricato, od unità edilizia abitativa o produttiva), alterarne la struttura, modificarne la disposizione dei locali; ma debbono limitarsi a ripristinarne o sostituirne gli elementi danneggiati, usurati od inadeguati alle
disposizione dei locali; ma debbono limitarsi a ripristinarne o sostituirne gli elementi danneggiati, usurati od inadeguati alle esigenze del suo normale uso, mantenendone le caratteristiche originarie. Sono inoltre di manutenzione ordinaria anche tutte le opere di riparazione che dipendono da vetustà, da caso accidentale (fulmine, allagamento, grandinata, ecc.) o da deterioramento prodotto dall’uso. Esse sono esemplificativamente: a) all’esterno degli edifici
lagamento, grandinata, ecc.) o da deterioramento prodotto dall’uso. Esse sono esemplificativamente: a) all’esterno degli edifici
- rimaneggiamento e sostituzione del manto di copertura e della piccola orditura del tetto; riparazione di pluviali e la loro sostituzione anche con l’utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.),purchè non se ne mutino le caratteristiche esteriori (sagoma, orditura, ecc.);
ilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.),purchè non se ne mutino le caratteristiche esteriori (sagoma, orditura, ecc.);
- ripristino di parti limitate della facciata con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti, con l’esclusione degli stabili soggetti a vincolo monumentale,per i quali è sempre necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici ai sensi
tale,per i quali è sempre necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici ai sensi della LS. 1089/39.Qualora il ripristino delle facciate e le altre opere di manutenzione ordinaria riguardino immobili soggetti a vincolo ambientale di cui alla L.S.1497/39, non è necessaria alcuna formalità a condizione che l’intervento non alteri lo stato dei luoghi, l’aspetto esteriore degli edifici,i materiali ed i colori preesistenti;
dizione che l’intervento non alteri lo stato dei luoghi, l’aspetto esteriore degli edifici,i materiali ed i colori preesistenti;
- riparazione di parti balconi e sporti ornamentali, eseguita con operazioni di ripristino o sostituzione;
- rappezzi a parti pericolanti delle facciate; -riparazione e rifacimento (con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli preesistenti) delle pavimentazioni dei terrazzi;
razione e rifacimento (con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli preesistenti) delle pavimentazioni dei terrazzi;
- riparazione degli infissi e dei serramenti esterni, delle vetrine dei negozi e delle porte di accesso, anche con l’utilizzo di materiali diversi, purchè non se ne mutino le caratteristiche esteriori (sagoma, orditura, colori, dimensioni delle porzioni apribili,ecc. ).
- sostituzione di serrande piane con serrande a maglia e viceversa; b) all’interno degli edifici
delle porzioni apribili,ecc. ).
- sostituzione di serrande piane con serrande a maglia e viceversa; b) all’interno degli edifici (con esclusione di quelli soggetti a vincolo monumentale di cui alla L.S. 1089/39 per i quali è prescritto il nulla osta da parte della soprintendenza ai Beni Ambientali ed architettonici);
- riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne e rinforzo dei solai di calpestio con reti elettrosaldate e getti integrativi di calcestruzzo;
ento delle pavimentazioni interne e rinforzo dei solai di calpestio con reti elettrosaldate e getti integrativi di calcestruzzo;
- riparazione o rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne (escluse le parti affrescate o decorate);
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- riparazione, sostituzione e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, degli infissi e dei serramenti interni;
- costruzione di arredi fissi e piccole opere murarie come nicchie, muretti di arredamento, separazioni con elementi translucidi interni che lascino invariati i serramenti esterni, semprechè non vengano variati i rapporti aeroilluminanti;
- posa in opera di cancelletti di sicurezza interni per pubblici esercizi o locali di uso pubblico
i i rapporti aeroilluminanti;
- posa in opera di cancelletti di sicurezza interni per pubblici esercizi o locali di uso pubblico
- spostamento di pareti mobili, purchè vengano rispettati i rapporti aeroilluminanti e le prescrizioni del regolamento edilizio locale per locale; c) per gli impianti
- riparazione, sostituzione e posa di apparecchi sanitari all’interno dei servizi igienici esistenti; -riparazione e sostituzione:
- di impianti idraulici, igienico sanitari e relative tubazioni;
no dei servizi igienici esistenti; -riparazione e sostituzione:
- di impianti idraulici, igienico sanitari e relative tubazioni;
- di impianti elettrici, di riscaldamento, di ventilazione e fornitura del gas, nonchè delle canne fumarie anche con l’installazione di comignoli in copertura;
- delle tubazioni relative alla rete fognaria esistente (interna ed esterna ) sino al limite di proprietà dell’edificio; -installazione di antenne radio TV, antenne per radioamatori, citofoni e videocitofoni, parafulmini e
i proprietà dell’edificio; -installazione di antenne radio TV, antenne per radioamatori, citofoni e videocitofoni, parafulmini e relative opere; -opere che comportino interventi limitati ed autonomi, necessarie per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, per adeguarli alle normali esigenze di servizio o alle norme di sicurezza; d) sugli spazi a cielo libero (con esclusione di quelli soggetti a vincolo monumentale di cui alla L.S. 1089/39 (art. 21) per i quali è
i spazi a cielo libero (con esclusione di quelli soggetti a vincolo monumentale di cui alla L.S. 1089/39 (art. 21) per i quali è prescritto il nulla osta da parte della soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e quelli interessati dalle L.S. 1497/39 o 431/85 per i quali è richiesta l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale o di altra Autorità competente);
- pavimentazione esterna di cortili, cavedi,ecc.;
’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale o di altra Autorità competente);
- pavimentazione esterna di cortili, cavedi,ecc.;
- piantagione e manutenzione del verde privato esistente, compresa la potatura degli alberi e l’eventuale spostamento delle essenze di non alto fusto;
- riparazione delle recinzioni; Per gli edifici industriali ed artigianali - con riferimento alla Circ.Min. LL.PP. n° 1918/77 - sono opere di
delle recinzioni; Per gli edifici industriali ed artigianali - con riferimento alla Circ.Min. LL.PP. n° 1918/77 - sono opere di manutenzione ordinaria quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, purchè:
- siano limitate ad interventi specifici non siano tali da modificare le caratteristiche complessive dello stabilimento;
- siano interne al perimetro del manufatto e non incidano sulle sue strutture portanti e sul suo aspetto estetico;
stabilimento;
- siano interne al perimetro del manufatto e non incidano sulle sue strutture portanti e sul suo aspetto estetico;
- non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche degli spazi esterni e dell’intorno;
- non comportino aumenti della superficie interna lorda o di superficie coperta;
123
- non creino problemi di traffico sul territorio e rispettino le previsioni del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n° 495/92; -non richiedano nuove opere di urbanizzazione e d’infrastrutturazione; -non abbiano conseguenze di natura igienica od effetti inquinanti.
- Rientrano pertanto tra le opere di manutenzione ordinaria degli edifici industriali ed artigianali i seguenti interventi, purchè interni allo stabilimento ed a servizio dei suoi impianti:
egli edifici industriali ed artigianali i seguenti interventi, purchè interni allo stabilimento ed a servizio dei suoi impianti:
- i manufatti che non prevedono e non sono idonei alla presenza di manodopera e vengono realizzati per proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali: cabine per trasformatori o per interrutori elettrici; cabine per valvole di intercettazione fluidi; cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione;
ici; cabine per valvole di intercettazione fluidi; cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione;
- le canalizzazioni per fluidi (tubazioni, fognature ecc.);
- i serbatoi ( e relative opere) per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti;
- le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali: i chioschi per l’operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate; le garitte ed i
tore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate; le garitte ed i percorsi aerei interni per l’accesso e la soveglianza dei macchinari per le lavorazioni;
- l’installazione di pali portatubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti di supporto alle attività di lavorazione;
- le passerelle (con sostegni in metallo o conglomerato armato) per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni e servizi tecnologici;
(con sostegni in metallo o conglomerato armato) per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni e servizi tecnologici;
- le trincee a cielo aperto destinate ad accogliere tubazioni e servizi tecnologici, nonchè canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione o depurazione;
- i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all’aperto con chiaro carattere accessorio per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;
tegno e le apparecchiature all’aperto con chiaro carattere accessorio per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;
- le separazioni di aree interne allo stabilimento, realizzate in modo precario e per bisogni temporanei legati a variazioni del ciclo produttivo mediante muretti e rete metallica plastificata;
- le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico di autobotti e ferrocisterne (bracci di scarico e pensiline);
astificata;
- le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico di autobotti e ferrocisterne (bracci di scarico e pensiline);
- le attrezzature per la movimentazione di materie prime e di prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze ecc.;
- i sistemi di adduzione e di abbattimento degli scarichi gassosi compresi i camini. É fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla
sosi compresi i camini. É fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori da adottare i definitivi provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino tra quelle di manutenzione ordinaria o siano per altro verso in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
124 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Gli interventi di manutenzione straordinaria come definiti alla lettera b) dell’art. 31 della L.S. n° 457/78 e riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o che comportino modifiche della destinazione d’uso. (1)
parte della soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, oltre a quelli
he non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o che comportino modifiche della destinazione d’uso. (1) Sono soggetti a Dichiarazione di Inizio Attività secondo i disposti del D.L. n°388 del 22/07/96. Per i fabbricati soggetti a vincolo monumentale di cui alla L.S. 1089/39 è prescritto il nulla osta da parte della soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, oltre a quelli interessati dalla L.S.
parte della soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, oltre a quelli
escritto il nulla osta da parte della soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, oltre a quelli interessati dalla L.S. 1497/39 per i quali è richiesta l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e le aree di pertinenza interessate dalla L.S. 431/85. Sono quindi, esemplificativamente, opere di manutenzione straordinaria:
- il rinnovamento o la sostituzione di qualche elemento strutturale dell’edificio (pilastro, architrave, porzioni di solai, mensole, balconi, brani di muri, ecc.);
di qualche elemento strutturale dell’edificio (pilastro, architrave, porzioni di solai, mensole, balconi, brani di muri, ecc.);
- la sostituzione episodica di solai ammalorati con forme, materiali e posizione eguali ai preesistenti;
- il rifacimento della copertura con l’aggiunta di manti impermeabilizzanti o strati di materiali coibentati;
- la realizzazione di nuovi servizi igienici;
- interventi protettivi e di risanamento (intercapedini e simili);
ali coibentati;
- la realizzazione di nuovi servizi igienici;
- interventi protettivi e di risanamento (intercapedini e simili);
- una diversa tinteggiatura o partitura a tinta dei prospetti o l’adozione di materiali diversi; nonchè per gli edifici industriali ed artigianali:
- le opere interne o esterne di natura statica, tecnologica e funzionale configurate come interventi autonomi e organizzati necessarie per mantenere od accrescere l’efficienza degli impianti produttivi
configurate come interventi autonomi e organizzati necessarie per mantenere od accrescere l’efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità degli ambienti, purchè non comportino aumento di Superficie lorda di pavimento;
- gli interventi sulle apparecchiature, sui sistemi e sugli impianti degli edifici industriali, non elencati tra le opere di manutenzione ordinaria e che comportano la realizzazione di un nuovo insieme organizzato.
RESTAURO NOTA INTRODUTTIVA
125 RESTAURO NOTA INTRODUTTIVA L’intervento sull’esistente qualificabile come restauro secondo quanto definito dall’art. 31 lettera c) L. 457/78, risulta come l’insieme degli interventi “... rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili....”.(1)
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili....”.(1) Per gli interventi di restauro non è necessaria la concessione edilizia ne la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.S. 10/77. Nel caso di fabbricati vincolati, sono invece necessarie le autorizzazioni previste dalle L.S. 1089/39, 1497/39 e 431/85 per gli spazi esterni.
bricati vincolati, sono invece necessarie le autorizzazioni previste dalle L.S. 1089/39, 1497/39 e 431/85 per gli spazi esterni. Nel concetto di compatibilità vengono contemplate operazioni di consolidamento delle varie parti costituenti l’edificio, il ripristino, il rinnovo e la sostituzione degli elementi costitutivi, l’inserimento di elementi accessori e degli impianti richiesti dalle continue mutazioni delle necessità d’uso,
enti costitutivi, l’inserimento di elementi accessori e degli impianti richiesti dalle continue mutazioni delle necessità d’uso, l’eliminazione di tutti gli elementi estranei (senza nessuna congruità architettonica e mancanza di pregio) all’organismo edilizio. La maggior parte delle operazioni da effettuarsi riguarda elementi esistenti all’atto dell’inizio dei lavori. L’aspetto originario esterno e l’assetto interno deve comunque al fine delle operazioni rimanere
ll’atto dell’inizio dei lavori. L’aspetto originario esterno e l’assetto interno deve comunque al fine delle operazioni rimanere leggibile. Quindi, l’intervento, una volta eseguito, dovrà lasciare l’edificio con la sua forma originaria pur essendo privo di tutte le parti superfetative, avendo eseguito le modifiche necessarie alle nuove esigenze, variando la destinazione d’uso in modo compatibile con le sue caratteristiche (spazi riadattati
necessarie alle nuove esigenze, variando la destinazione d’uso in modo compatibile con le sue caratteristiche (spazi riadattati con opere edilizie contenute al minimo), comprendendo anche operazioni di riorganizzazione distributiva interna con aumento o diminuzione delle unità immobiliari. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, non devono in sostanza modificare la struttura orizzontale e verticale o i collegamenti tra i piani dell’edificio e l’assetto edilizio preesistente.
za modificare la struttura orizzontale e verticale o i collegamenti tra i piani dell’edificio e l’assetto edilizio preesistente. Le operazioni di demolizione presuppongono ricostruzioni di parti minime dell’edificio avvenute a seguito di crollo accidentale o legate ad operazioni cantieristiche di consolidamento. Dette operazioni debbono necessariamente interessare in modo parziale i paramenti murari o le strutture orizzontali
solidamento. Dette operazioni debbono necessariamente interessare in modo parziale i paramenti murari o le strutture orizzontali nonchè degli elementi di collegamento verticale; quando l’ambito di interesse diviene totale l’intervento rientra nella ristrutturazione edilizia. In particolare:
- Per quanto concerne l’ammissibilità della modifica di destinazione d’uso nell’intervento di restauro e risanamento conservativo la giurisprudenza corrente ha precisato che “non è inconciliabile con il
nell’intervento di restauro e risanamento conservativo la giurisprudenza corrente ha precisato che “non è inconciliabile con il concetto di restauro e risanamento conservativo la modifica della preesistente destinazione d’uso di un edificio, purchè la nuova sia in armonia con le caratteristiche edilizie dell’immobile da restaurare e/o da conservare”. Da ciò ne consegue che la nuova destinazione d’uso deve essere conforme non solo alle
immobile da restaurare e/o da conservare”. Da ciò ne consegue che la nuova destinazione d’uso deve essere conforme non solo alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici relativi alla zona in cui ricade l’intervento di restauro, ma deve altresì rispettare le caratteristiche edilizie dell’immobile oggetto di tale intervento ed essere con esso compatibile. Per le operazioni di restauro che comportino aumento delle unità immobiliari o cambio della
ento ed essere con esso compatibile. Per le operazioni di restauro che comportino aumento delle unità immobiliari o cambio della destinazione d’uso non è necessaria la dotazione di standard edilizio come già espresso a commento del 1° comma dall’art.22 delle N.T.A. É comunque auspicabile che, compatibilmente con la tipologia dell’edificio e degli spazi di pertinenza,venga se possibile realizzata la dotazione minima prevista dalla norma per le altre zone di piano. ASPETTI METODOLOGICO/ OPERATIVI
nga se possibile realizzata la dotazione minima prevista dalla norma per le altre zone di piano. ASPETTI METODOLOGICO/ OPERATIVI Gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio comprendono il consolidamento/rinnovo , il ripristino e la sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio , l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso,l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
lementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso,l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. -rinnovo: s’intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originari atto ad assicurarne continuità d’uso:detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino,questo escluso.
LE COMPONENTI STRUTTURALI
126 -ripristino: s’intende ogni opera che sostituisce integralmente con le stesse tecniche e materiali elementi collassati irrecuperabili ma riproducibili tecnologicamente; -sostituzione: s’intende ogni opera che sostituisce con tecniche strutture e materiali attuali gli elementi o le parti alterate o trasformate, non più riconducibili ai modelli originari di carattere storico, tipologico ed ambientale. LE COMPONENTI STRUTTURALI
LE COMPONENTI STRUTTURALI
rasformate, non più riconducibili ai modelli originari di carattere storico, tipologico ed ambientale. LE COMPONENTI STRUTTURALI Sarà opportuno evitare, come criterio generale, la modifica delle strutture originarie degli edifici, cercando comunque che eventuali sostituzioni degli elementi strutturali avvengano con materiali aventi le stesse caratteristiche di comportamento ed elasticità. Gli isolamenti dei tetti, ove non siano utilizzabili tavole in legno in quanto coprirebbero la travatura a
amento ed elasticità. Gli isolamenti dei tetti, ove non siano utilizzabili tavole in legno in quanto coprirebbero la travatura a vista, avverranno preferibilmente mediante materiali sottocoppo o mediante soluzioni alternative intese allo stesso risultato. Gli impianti tecnologici sono possibilmente inglobati nel volume del fabbricato, evitando, nei casi non indispensabili, il loro posizionamento all’esterno e a vista. Solai
inglobati nel volume del fabbricato, evitando, nei casi non indispensabili, il loro posizionamento all’esterno e a vista. Solai Va favorito il recupero dei solai originari, limitando ai casi indispensabili la sostituzione con materiali diversi. Si cercherà inoltre di applicare per gli isolamenti dei solai soluzioni che permettano il mantenimento di eventuali travi a vista. Le quote di imposta dovranno rimanere inalterate. Nelle operazioni di recupero la struttura portante
di eventuali travi a vista. Le quote di imposta dovranno rimanere inalterate. Nelle operazioni di recupero la struttura portante sarà infissa nel medesimo alloggio delle strutture originarie. Eventuali aumenti dello spessore complessivo del solaio sono ammessi considerando l’inserimento di impianti tecnologici e nuove pavimentazioni. Scale Le scale interne, specialmente ove caratterizzino un impianto distributivo di particolare interesse, vanno
pavimentazioni. Scale Le scale interne, specialmente ove caratterizzino un impianto distributivo di particolare interesse, vanno recuperate e, nel caso, ripristinate nel disegno e nei materiali originari. Tetti Le coperture vengono di norma conservate, sia come tipologia (orientamento, inclinazione e numero delle falde), sia come tecnologia costruttiva (tipo di orditura), sia come manto di copertura integrandolo eventualmente con materiali di recupero.
ome tecnologia costruttiva (tipo di orditura), sia come manto di copertura integrandolo eventualmente con materiali di recupero. Tutte le operazioni di ripristino (per crolli o eccessivo degrado del materiale primitivo) sono improntate a soluzioni progettuali che prevedono il reimpiego di materiali eguali agli originari. Cornicioni Sono assoggettati ad operazioni di rinnovo e ripristino che riportano all’immagine originaria e, qualora
i originari. Cornicioni Sono assoggettati ad operazioni di rinnovo e ripristino che riportano all’immagine originaria e, qualora essi siano realizzati dal prolungamento di travi ed arcarecci di tetti con struttura in legno, questi saranno lasciati a vista. Camini Vengono dove possibile conservati i camini ed i comignoli originari. Nuovi camini dipendentemente da esigenze distributive dovranno essere per forme e materiali eguali agli esistenti.
li originari. Nuovi camini dipendentemente da esigenze distributive dovranno essere per forme e materiali eguali agli esistenti. Le operazioni di ripristino avvengono solamente nei confronti di elementi esistenti. Forometria e schema compositivo delle facciate Dovranno essere, per quanto possibile, mantenute le partiture e le dimensioni originarie dei fori esterni (porte, portoni e finestre), mediante operazioni di consolidamento, rinnovo e ripristino.
dimensioni originarie dei fori esterni (porte, portoni e finestre), mediante operazioni di consolidamento, rinnovo e ripristino. Per eventuali fori preesistenti e documentati sono previste operazioni di rinnovo e ripristino. Cornici dei fori esterni Devono di massima essere recuperate le incorniciature originarie di finestre e porte esterne. Saranno inoltre recuperate, dove esistenti, eventuali fasce marcapiano e lesene.
127 Serramenti Si tenderà al rinnovo, ripristino o alla sostituzione a seconda del tipo di serramenti e infissi esistenti (materiali di telaio, campiture vetrate, tipo di oscuri, colore, etc.). Murature e rivestimenti esterni (intonaci) Sarà opportuno dare preferenza a tipi di murature d’ambito che ripropongano trattamenti delle superfici murarie, materiali e tecniche tradizionali o prevalenti del luogo, ricorrendo in subordine, a rivestimenti
menti delle superfici murarie, materiali e tecniche tradizionali o prevalenti del luogo, ricorrendo in subordine, a rivestimenti con intonaci, purchè realizzati con tecniche tradizionali e tinteggiati con colori a calce derivati dalle terre o dagli ossidi minerali. Nei casi di specie, si impiegheranno anche nuovi componenti e materiali che suggeriscano similitudine con le superfici tradizionali. Negli edifici esistenti in ambiti di pregio ambientale e costruiti con muratura a vista andrà mantenuta
superfici tradizionali. Negli edifici esistenti in ambiti di pregio ambientale e costruiti con muratura a vista andrà mantenuta tale caratteristica, evitando la sovrapposizione di intonaci, dove questi non rappresentino una soluzione obbligata per ragioni di ordine costruttivo o igienico-sanitario e non siano praticabili soluzioni tecniche meno snaturanti. Nei casi di fabbricati con vincolo storico artistico sarà per quanto possibile conservato e ripristinato il
che meno snaturanti. Nei casi di fabbricati con vincolo storico artistico sarà per quanto possibile conservato e ripristinato il tipo di muratura esterna, ovvero il tipo di trattamento delle superfici di facciata, di rivestimento e di colore esistenti od originari, riprendendo o ripristinando materiali e tecniche originarie (mattoni a vista, conci di pietra grezzi o lavorati faccia a vista, rivestimenti lignei, intonaci locali, etc.). Colori
iginarie (mattoni a vista, conci di pietra grezzi o lavorati faccia a vista, rivestimenti lignei, intonaci locali, etc.). Colori Dovranno relazionarsi con un abaco dei colori da impiegarsi che indicativamente potrà riguardare le varie componenti del fabbricato quali:
- le parti intonacate, compreso il tipo di intonaco;
- le eventuali zoccolature, compreso il trattamento delle superfici;
- le parti lignee, gli infissi ed i serramenti;
- le inferriate, le ringhiere dei balconi e poggioli;
attamento delle superfici;
- le parti lignee, gli infissi ed i serramenti;
- le inferriate, le ringhiere dei balconi e poggioli;
- i cornicioni e gli eventuali marcapiani e lesene. In assenza di punti di riferimento la gamma dei colori impiegati si rifarà alle tonalità tipiche del luogo. In assenza completa di riferimenti si opererà per analogia con edifici esistenti aventi caratteristiche storiche e ambientali simili.
senza completa di riferimenti si opererà per analogia con edifici esistenti aventi caratteristiche storiche e ambientali simili. Eventuali pareti affrescate, sia interne che esterne, dovranno essere accuratamente restaurate. Sarà da evitare la tinteggiatura di prospetti esterni lavorati faccia a vista. Aree di pertinenza La progettazione degli spazi esterni contigui agli edifici andrà pertanto accuratamente valutata per
a vista. Aree di pertinenza La progettazione degli spazi esterni contigui agli edifici andrà pertanto accuratamente valutata per poter corrispondere alle caratteristiche proprie del contesto urbano interessato, sia con rispetto all’edificio stesso, agli spazi pubblici e ai percorsi di accesso, sia con riferimento all’uso e all’organizzazione funzionale, sia infine con riferimento al tipo di configurazione del verde privato.
con riferimento all’uso e all’organizzazione funzionale, sia infine con riferimento al tipo di configurazione del verde privato. Per le pavimentazioni di passaggi pedonali scoperti, androni e percorsi carrabili sarà opportuno impiegare materiali naturali del luogo (pietre, cotto, etc.). Nel caso di presenza negli spazi esterni di manufatti, piante o altre emergenze di interesse ambientale (pozzi, fontane, muri a secco, piccoli annessi rurali, cancelli e muri di recinzione, essenze arboree di
di interesse ambientale (pozzi, fontane, muri a secco, piccoli annessi rurali, cancelli e muri di recinzione, essenze arboree di pregio) se ne proporrà la conservazione integrale o il ripristino applicando le corrette tecniche del restauro monumentale. Le Autorimesse Potranno essere opportune, a seconda del caso, una gamma diversa di proposte progettuali e di soluzioni efficaci. Si potrà ricorrere a soluzioni di parcheggio scoperto, possibilmente in posizione defilata rispetto
ali e di soluzioni efficaci. Si potrà ricorrere a soluzioni di parcheggio scoperto, possibilmente in posizione defilata rispetto all’edificio emergente o interrato compatibilmente con il sedime e l’assetto tipologico del fabbricato e degli spazi liberi. In questi casi sarà opportuno evitare rampe di accesso impiegando elevatori meccanici.
128 In alternativa, gli spazi per le autorimesse, potranno essere ricavati mediante una progettazione appropriata, in annessi rustici eventualmente esistenti, ove ciò non comprometta la lettura dell’assetto tipologico originario; così dicasi per i piani terra degli edifici. In ogni caso si dovrà compiere una attenta valutazione preventiva degli effetti sull’edificio e sulla composizione della facciata interessata, derivanti dalla modifica della forometria. Accessori
egli effetti sull’edificio e sulla composizione della facciata interessata, derivanti dalla modifica della forometria. Accessori Ai piani interrati i locali accessori saranno ammessi principalmente se risultanti come preesistenze per le quali si proponga il recupero integrale in alternativa, nuovi accessori interrati, dovranno risultare compatibili con la struttura tipologica dell’edificio. Recinzioni
in alternativa, nuovi accessori interrati, dovranno risultare compatibili con la struttura tipologica dell’edificio. Recinzioni Oltre alla conservazione delle parti esistenti, sarà opportuno che i nuovi interventi utilizzino riferimenti tipologici di uso locale con materiali tradizionali del luogo, assemblati secondo schemi compositivi coerenti con il contesto. Al fine di una corretta lettura degli spazi pertinenziali l’impiego di recinzioni potra essere spesso
coerenti con il contesto. Al fine di una corretta lettura degli spazi pertinenziali l’impiego di recinzioni potra essere spesso sostituito da confinature arboree e siepi, ovvero gli elementi di recinzione potranno essere interrotti o mascherati da piantagioni arboree o arbustive.
RISTRUTTURAZIONE
129 RISTRUTTURAZIONE L’intervento sull’esistente qualificabile come ristrutturazione secondo quanto definito dalla lettera d) art.31 della L.S.457/78, risulta ogni intervento rivolto a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tale intervento comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la
verso dal precedente. Tale intervento comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. (1) Per gli interventi di ristrutturazione è necessaria la Concessione Edilizia e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.S.10/77. La definizione di un intervento sull’esistente come ristrutturazione comporta l’identificazione in
one previsti dalla L.S.10/77. La definizione di un intervento sull’esistente come ristrutturazione comporta l’identificazione in sommatoria di vari tipi di intervento non autonomi, ma dipendenti uno dall’altro e finalizzati alla costruzione o ricostruzione di un edificio in parte o in tutto nuovo che normalmente “ riutilizza” il volume urbanistico originario. Si può verificare anche il caso in cui, in base ad una potenzialità edificatoria assegnata da uno
volume urbanistico originario. Si può verificare anche il caso in cui, in base ad una potenzialità edificatoria assegnata da uno strumento urbanistico generale, il processo di ristrutturazione comporti un aumento del volume urbanistico. In questo caso, si avrà “ ristrutturazione con aumento di volume “che di fatto consiste in una riproposizione del volume originario e l’aggiunta di una quota volumetrica di nuova edificazione.
“che di fatto consiste in una riproposizione del volume originario e l’aggiunta di una quota volumetrica di nuova edificazione. Non vi è impedimento per la riconducibilità alla ristrutturazione anche se l’intervento comporta aumento della superficie utile o modifica della sagoma dell’edificio nè relativamente all’aumento o diminuzione delle unità immobiliari. Non vi è un legame stretto tra opere di ristrutturazione e mutamento della destinazione d’uso
minuzione delle unità immobiliari. Non vi è un legame stretto tra opere di ristrutturazione e mutamento della destinazione d’uso dell’immobile nel senso che il cambio di destinazione d’uso è sempre ammesso purchè non in contrasto con specifiche prescrizioni poste da strumenti urbanistici vigenti. Relativamente ad operazioni di demolizione e ricostruzione,considerato quanto espresso dalla definizione giurisprudenziale di ristrutturazione, la quale ammette che il manufatto risultante
onsiderato quanto espresso dalla definizione giurisprudenziale di ristrutturazione, la quale ammette che il manufatto risultante dall’insieme delle operazioni può essere integralmente diverso, risulta che le operazioni di demolizione possono comportare anche l’ abbattimento integrale dell’edificio originario purchè la stessa non sia espressamente vietata dallo strumento urbanistico vigente. Qualora nulla osti alla ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, la stessa potrà avvenire
nto urbanistico vigente. Qualora nulla osti alla ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, la stessa potrà avvenire mediante fedele ricostruzione del fabbricato preesistente in deroga dall’osservanza di eventuali nuovi maggiori limiti posti dallo strumento urbanistico vigente. GLOSSARIO -rinnovo: s’intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originari atto ad assicurarne continuità d’uso:detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino, questo escluso.
inari atto ad assicurarne continuità d’uso:detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino, questo escluso. -ripristino: s’intende ogni opera che sostituisce integralmente con le stesse tecniche e materiali elementi collassati irrecuperabili ma riproducibili tecnologicamente; -sostituzione: s’intende ogni opera che sostituisce con tecniche strutture e materiali attuali gli elementi
li tecnologicamente; -sostituzione: s’intende ogni opera che sostituisce con tecniche strutture e materiali attuali gli elementi o le parti alterate o trasformate, non più riconducibili ai modelli originari di carattere storico, tipologico ed ambientale.
- Gian Carlo Mengoli - Manuale di Diritto Urbanistico - Giuffrè Editore 1992
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