COMUNE DI MEINA Provincia di Novara REGOLAMENTO EDILIZIO
Comune di Novara · Novara, Piemonte
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706 sezioni del documento
COMUNE DI MEINA
COMUNE DI MEINA Provincia di Novara REGOLAMENTO EDILIZIO Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 15.11.2018 1° Modifica Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2019 2° Modifica Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2020
Articolo 1 Superficie territoriale (ST)
o con Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2019 2° Modifica Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2020
PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Articolo 1 Superficie territoriale (ST) Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi
Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)
oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG. Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)
Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)
e all’articolo 6. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG. Articolo 2 Superficie fondiaria (SF) Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6.
Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)
niche La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG. Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT) Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2).
icazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF) Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/ m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF). Articolo 5 Carico urbanistico (CU) Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in
Articolo 5 Carico urbanistico (CU)
(IF=SL/SF). Articolo 5 Carico urbanistico (CU) Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. Indicazioni e specificazioni tecniche Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m2). Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)
Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)
cazioni e specificazioni tecniche Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m2). Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT) Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. Indicazioni e specificazioni tecniche Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2).
sta dalla legge o dal piano. Indicazioni e specificazioni tecniche Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2). Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o
Articolo 7 Sedime
este vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977. Articolo 7 Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. Indicazioni e specificazioni tecniche Il sedime si misura in metri quadrati (m2).
Articolo 8 Superficie coperta (SC)
Articolo 8 Superficie coperta (SC) Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie coperta si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. Articolo 9 Superficie permeabile (SP)
Articolo 9 Superficie permeabile (SP)
window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. Articolo 9 Superficie permeabile (SP) Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2). Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)
Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)
specificazioni tecniche La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2). Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF) a) Indice di permeabilità territoriale (IPT) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale. b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di permeabilità territoriale e l’indice di permeabilità fondiaria si esprimono in
Articolo 11 Indice di copertura (IC)
Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di permeabilità territoriale e l’indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF). Articolo 11 Indice di copertura (IC) Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la
Articolo 12 Superficie totale (STot)
aria. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF). Articolo 12 Superficie totale (STot) Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie totale si misura in metri quadrati (m2).
o perimetrale esterno dell’edificio Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie totale si misura in metri quadrati (m2). Per distinguere l’acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l’acronimo (STot).
Articolo 13 Superficie lorda (SL)
Articolo 13 Superficie lorda (SL) Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nella superficie lorda: le verande, i “bow window” e i piani di calpestio dei soppalchi. Articolo 14 Superficie utile (SU) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie
Articolo 14 Superficie utile (SU)
ppalchi. Articolo 14 Superficie utile (SU) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie utile si misura in metri quadrati (m2). Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una
Articolo 15 Superficie accessoria (SA)
all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili. Articolo 15 Superficie accessoria (SA) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto
Articolo 15 Superficie accessoria (SA)
Articolo 15 Superficie accessoria (SA) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: a) i portici, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali; b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla
ci, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali; b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente; c) le cantine e i relativi corridoi di servizio; d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80; e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
m. 1,80; e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80; f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni; g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i
ocali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2). Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari. Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto d), si intende
zzabili in rapporto alle unità immobiliari. Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto d), si intende l’altezza lorda di cui all’articolo 26.
Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)
Articolo 16 Superficie complessiva (SCom) Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60%SA) Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m2). Per distinguere l’acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l’acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di
Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)
uperficie complessiva l’acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici). Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa) Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. Indicazioni e specificazioni tecniche
Articolo 18 Sagoma
nte dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m2). Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (SCa). Articolo 18 Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad
a della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m. Indicazioni e specificazioni tecniche Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da
nti volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali,
Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)
io storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V) Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. Indicazioni e specificazioni tecniche Il volume si misura in metri cubi (m3).
le di ciascun piano per la relativa altezza lorda. Indicazioni e specificazioni tecniche Il volume si misura in metri cubi (m3). Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (V). Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.
Articolo 20 Piano fuori terra
Articolo 20 Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Articolo 21 Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Articolo 22 Piano interrato
Articolo 22 Piano interrato
il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Articolo 22 Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Articolo 23 Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. Indicazioni e specificazioni tecniche Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.
Articolo 24 Soppalco
piano sottostante. Indicazioni e specificazioni tecniche Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana. Articolo 24 Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. Articolo 25 Numero dei piani (NP) E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). Indicazioni e specificazioni tecniche
dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). Indicazioni e specificazioni tecniche Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono
ergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all’estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto. Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore
si considera per ogni porzione di edificio. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.
Articolo 26 Altezza lorda (HL)
Articolo 26 Altezza lorda (HL) Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza lorda si misura in metri (m). Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HL). Si chiarisce che l’altezza dell’ultimo piano dell’edificio si calcola dalla quota del
Articolo 27 Altezza del fronte (HF)
zionalmente di utilizzare l’acronimo (HL). Si chiarisce che l’altezza dell’ultimo piano dell’edificio si calcola dalla quota del pavimento all’intradosso del soffitto o copertura. Articolo 27 Altezza del fronte (HF) L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea
za all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. Nel caso la quota di progetto del terreno sia superiore alla quota del terreno naturale, tale quota sarà ammissibile solo a condizione che il progetto preveda una conformazione del terreno a gradonature larghe almeno 5,00 metri e dell’altezza
le solo a condizione che il progetto preveda una conformazione del terreno a gradonature larghe almeno 5,00 metri e dell’altezza massima di 2,50 metri. In caso contrario la linea di spiccato è data dall’intersezione del terreno naturale o dalla quota del terreno prevista in progetto, ma solo se inferiore a quella del terreno naturale. Sono escluse le parti prospicenti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. Indicazioni e specificazioni tecniche
use le parti prospicenti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l’estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata. Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HF).
Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)
tituiti da rampe, scale e viabilità privata. Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HF). Il comune può definire, in funzione dell’orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l’estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l’altezza del fronte. Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all’articolo 31. Articolo 28 Altezza dell'edificio (H) Altezza massima tra quella dei vari fronti.
Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)
volumi tecnici come definiti all’articolo 31. Articolo 28 Altezza dell'edificio (H) Altezza massima tra quella dei vari fronti. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza del fronte si misura in metri (m). Per altezza dell’edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (H).
Articolo 29 Altezza utile (HU)
Articolo 29 Altezza utile (HU) Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza utile si misura in metri (m). Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HU).
tecniche L’altezza utile si misura in metri (m). Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HU). L’altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle
Articolo 30 Distanze (D)
te e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi. Articolo 30 Distanze (D) Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Indicazioni e specificazioni tecniche La distanza si misura in metri (m). Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (D). Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie. Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo
Articolo 31 Volume tecnico
opportuno disciplinare tale fattispecie. Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404. Articolo 31 Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio
e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Indicazioni e specificazioni tecniche Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di
lli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne,
torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall’alto, ecc….
Articolo 32 Edificio
Articolo 32 Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Articolo 33 Edificio Unifamiliare
Articolo 33 Edificio Unifamiliare
nte, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Articolo 33 Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Articolo 34 Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto
Articolo 34 Pertinenza
ngolo nucleo familiare. Articolo 34 Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. Articolo 35 Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. Articolo 36 Ballatoio
Articolo 36 Ballatoio
ontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. Articolo 36 Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. Articolo 37 Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte,
Articolo 37 Loggia/Loggiato
iera o parapetto. Articolo 37 Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Articolo 38 Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. Articolo 39 Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o
Articolo 39 Portico/Porticato
i di sostegno. Articolo 39 Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.
Articolo 40 Terrazza
Articolo 40 Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Articolo 41 Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Articolo 42 Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o
Articolo 42 Veranda
a di spazi pertinenziali. Articolo 42 Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Indicazioni e specificazioni tecniche La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di
Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)
are, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente. Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere. Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT) Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche
ficabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la
Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)
nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda. Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF) Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche
edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la
nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.
CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA
CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA La disciplina generale dell’attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l’elenco riportato nell’Allegato B all’Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (normativa evidenziata in rosso) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
e (normativa evidenziata in rosso) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito
zzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it). b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e
i e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell’Ente. c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere
e da allegare alla stessa La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente. In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli “Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati
e di cui agli “Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie”, adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it. La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture
lla tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, evidenziata in rosso nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina “Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi” della Regione Piemonte, articolata secondo l’elenco riportato di seguito. La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza
ondo l’elenco riportato di seguito. La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Meina.
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
i in materia edilizia) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54 LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed u so del suolo” ) LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II A.1 Edilizia residenziale LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di
in particolare Capo II A.1 Edilizia residenziale LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 “Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti”) LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n.
e 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”) A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
iordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
ina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 25 e 26
la legge 4 aprile 2012, n. 35) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 25 e 26 A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi
re 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E
zioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica”) B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
O ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967) CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
05, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41- sexies LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
ggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 23 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio)
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
mbre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli
rile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su
uso del suolo), in particolare articolo 27 B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
are titolo III, articoli da 49 a 60 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980) B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in
del 1980) B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare articoli 707, 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285
modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 29 B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
29 B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”) B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19 B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
in particolare articolo 19 B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
ento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
patibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi
crizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione
GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico” ) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
i localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico” ) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del
ità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di
posizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
O DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 ) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
e, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Demanio fluviale e lacuale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni “Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12”)
demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni “Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12”) B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
ell'attività di volo in zone di montagna) B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa ) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo
VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in
ESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
iugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee
eressate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati” DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471
in particolare Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati” DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei
C. VINCOLI E TUTELE
n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71) LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007 ), in particolare articolo 43 C. VINCOLI E TUTELE
Parte II, Titolo I, Capo I
n. 71) LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007 ), in particolare articolo 43 C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e
Parte II, Titolo I, Capo I
glio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale)
Parte III
C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre
aesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011
ali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)
el 14 gennaio 2008) LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n.
giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (Linee guida per l’adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle
IUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (Linee guida per l’adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela dell’uso del suolo’) C.3 Vincolo idrogeologico
aggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela dell’uso del suolo’) C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5 LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)
C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle
904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)
o sulle aree protette) LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela del le aree naturali e della biodiversità”) C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
naturali e della biodiversità”) C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r.
bre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita'”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla
GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")
92, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014) In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle “Misure di conservazione Sito specifiche” pubblicate sul sito web istituzionale della
e precedenti deliberazioni si rimanda alle “Misure di conservazione Sito specifiche” pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931
rnenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129- 35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre
DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129- 35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977
D. NORMATIVA TECNICA
prile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”) D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
D. NORMATIVA TECNICA
Tutela ed uso del suolo”) D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia
cipali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
08, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
a di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche
individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
truzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985) LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
ELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”)
lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico- edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084
della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656
e della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084) D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
smico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084) D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
l superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008,
ve siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
tività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
carichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151
ti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative
, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
ERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
ttività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
ticolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto
non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
ATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il
relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899
alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279) D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
CRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
ione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
o per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009
- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio
a di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26
della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991
eriali) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997
1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4 LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la
UNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049
Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52) D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
bre 2000, n. 52) D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41-bis DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7 DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
ticoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7 DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
elle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione
2 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”)
lio 2003, n. 10/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”)
re 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (Piano di Tutela delle Acque) D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria)
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANT
ateria di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria) E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016) E.2 Strutture ricettive
ltime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016) E.2 Strutture ricettive LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31) LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive
ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle
altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico- edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8’), in particolare Allegato A LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di
le 18 febbraio 2010, n. 8’), in particolare Allegato A LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21 REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3’), in particolare Allegato A
ico-sanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3’), in particolare Allegato A LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) E.3 Strutture per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), in particolare articoli 8 e 9
articolo 5 LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), in particolare articoli 8 e 9 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo”)
iare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo”) E.4 Impianti di distribuzione del carburante LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell’articolo 2 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016
anti), in particolare i provvedimenti attuativi dell’articolo 2 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014) E.5 Sale cinematografiche LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n.
a della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R) E.6 Scuole e servizi educativi
. 3/R (Regolamento regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R) E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) E.7 Associazioni di promozione sociale E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva
produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
lla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30 REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003,
el Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003,
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003,
25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
orio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997
one di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie E.13 Terre crude e massi erratici LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda) REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 “Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”) LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico)
21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico) E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per
O DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20”. Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)
Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Spo
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale 45.1 Sportello unico edilizia
istrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale 45.1 Sportello unico edilizia Lo Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) è attivato presso il Settore Tecnico dell’Unione dei Comuni Collinari del Vergante – Belgirate – Lesa – Meina. Le funzioni previste dall’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 vengono svolte dal personale dipendente di detto Settore, come da indicazioni operative emanate dal Responsabile del Servizio Area Tecnica.
ISTRUZIONI
lte dal personale dipendente di detto Settore, come da indicazioni operative emanate dal Responsabile del Servizio Area Tecnica. Il link per l’accesso al portale telematico del S.U.E. è riportato sul sito istituzionale dell’Ente. ISTRUZIONI Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni,
trutture organizzative, in forma singola o associata, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive. Il comune deve definire la propria organizzazione del SUE, i soggetti competenti per i diversi procedimenti, i rapporti e il coordinamento con le altre strutture
a organizzazione del SUE, i soggetti competenti per i diversi procedimenti, i rapporti e il coordinamento con le altre strutture organizzative interne e/o esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nei procedimenti e comunque competenti in materia. In particolare, al fine di mantenere un costante aggiornamento, qualora il comune sia dotato di sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie, deve rimandare con apposito link al proprio portale.
ISTRUZIONI
45.2 Sportello unico attività produttive Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è attivato mediante apposita convenzione ed in forma associata. Il link per l’accesso al portale telematico del S.U.E. è riportato sul sito istituzionale dell’Ente. ISTRUZIONI Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP ), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi
embre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese
a in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola o associata, o in convenzione con le camere di commercio. Ai fini della disciplina dell’attività edilizia il
P, in forma singola o associata, o in convenzione con le camere di commercio. Ai fini della disciplina dell’attività edilizia il comune definisce organizzazione e funzioni del SUAP ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 160/2010 e specifica le relazioni con lo SUE. In particolare, al fine di mantenere un costante aggiornamento, qualora il comune sia dotato di sistema telematico di gestione del SUAP, deve rimandare con apposito collegamento al proprio portale. 45.3 Commissione edilizia
sistema telematico di gestione del SUAP, deve rimandare con apposito collegamento al proprio portale. 45.3 Commissione edilizia
- La commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- Il comune fissa il numero dei componenti della commissione edilizia nominati dal competente organo comunale; e definisce le attribuzioni e il funzionamento della stessa.
della commissione edilizia nominati dal competente organo comunale; e definisce le attribuzioni e il funzionamento della stessa. 3. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli.
aterie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. 4. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.
altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione. 5. La commissione resta in carica fino al rinnovo del competente organo comunale che l’ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita.
e competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita. 6. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il competente organo comunale non li abbia sostituiti. 7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate
nte organo comunale non li abbia sostituiti. 7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- La decadenza è dichiarata con deliberazione dell’organo competente. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
- Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo, ai sensi
a commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del d.p.r. n. 380/2001. 10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso. 11. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il dirigente o il
ligo di motivare il proprio dissenso. 11. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il dirigente o il responsabile del servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di: a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; b. convenzioni; c. programmi pluriennali di attuazione; d. regolamenti edilizi e loro modifiche; e. modalità di applicazione del contributo di costruzione;
i pluriennali di attuazione; d. regolamenti edilizi e loro modifiche; e. modalità di applicazione del contributo di costruzione; 12. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 13. Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della
resente la maggioranza dei componenti. 13. Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto. 14. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il dirigente o il responsabile del servizio e i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa. 15. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici
posti all'esame della commissione stessa. 15. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 16. 16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla
el verbale di cui al successivo comma 16. 16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento
siva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 17. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in
aggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente. 18. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i
tire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 19. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 20. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta.
he in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 20. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta. 21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il
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parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 22. l verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia. 23. Attualmente la Commissione Edilizia non è istituita, come da Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 22/11/2010. ISTRUZIONI
ISTRUZIONI
- Attualmente la Commissione Edilizia non è istituita, come da Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 22/11/2010. ISTRUZIONI
- Il comune nell’istituire la commissione edilizia, quale organo tecnico consultivo, può modificare i contenuti del presente articolo in base alla propria organizzazione amministrativa e nel rispetto delle norme vigenti.
- La commissione edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un documento i
ativa e nel rispetto delle norme vigenti.
- La commissione edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni; pertanto, il comune che decide di assumere tale modo di procedere deve integrare il contenuto del presente articolo.
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ostruzioni; pertanto, il comune che decide di assumere tale modo di procedere deve integrare il contenuto del presente articolo. 45.4 Commissione locale per il paesaggio La Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), è attiva in forma associata per il tramite dell’Unione dei Comuni Collinari del Vergante – Belgirate – Lesa – Meina. ISTRUZIONI La commissione locale per il paesaggio, come normata dall’articolo 148 del d.lgs.
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ergante – Belgirate – Lesa – Meina. ISTRUZIONI La commissione locale per il paesaggio, come normata dall’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio,
48, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio, sono altresì attribuite le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1bis (per i comuni ricompresi nel sito “I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato” inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e nelle relative aree di protezione) e all’articolo 7, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i.. Si rammentano altresì
e dell’UNESCO e nelle relative aree di protezione) e all’articolo 7, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i.. Si rammentano altresì le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2017. La commissione è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea, che devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso
competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta.
ale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta. I comuni o le loro forme associative stabiliscono altresì le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.
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45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica) L’organo tecnico di VIA o di VAS viene nominato in caso di necessità. ISTRUZIONI E’ la struttura tecnica istituita ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016). Il comune esercita la funzione inerente l’organo tecnico, in forma singola o associata, o in convenzione, in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvalimento
Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con spec
tecnico, in forma singola o associata, o in convenzione, in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvalimento ai sensi dell’articolo 3 bis della l.r. 56/1977. Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale Fino all’istituzione del Portale le pratiche potranno essere trasmesse tramite P.E.C.
ISTRUZIONI
l'aggiornamento della cartografia comunale Fino all’istituzione del Portale le pratiche potranno essere trasmesse tramite P.E.C. o in forma cartacea direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Collinari del Vergante – Belgirate – Lesa – Meina. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quale modalità viene garantita la trasmissione telematica delle pratiche edilizie. Per i
Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP
autonomia organizzativa disciplina con quale modalità viene garantita la trasmissione telematica delle pratiche edilizie. Per i comuni che si avvalgono del sistema telematico “MUDE Piemonte” è sufficiente il rimando al sito istituzionale. Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP L’utenza utilizza il portale S.U.A.P. di riferimento. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quali
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il portale S.U.A.P. di riferimento. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quali procedure garantisca l’integrazione tra lo SUAP e lo SUE, e specifica quali siano i procedimenti di competenza dei relativi sportelli. E’ prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica e le modalità di coordinamento con lo SUAP in modo specifico (ove possibile in forma di allegato allo stesso regolamento edilizio).
Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati
CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati L’autotutela è disciplinata ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa disciplina le modalità di autotutela e riesame dei titoli ai sensi della l. n. 241/1990 e dell’articolo 68 della l.r. n. 56/1977. Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)*
Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanisti
ell’articolo 68 della l.r. n. 56/1977. Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)*
- La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
alità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e specifica: a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
ISTRUZIONI
azioni d'uso ammesse; c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni; f. i vincoli incidenti sull'immobile. ISTRUZIONI
- Il certificato urbanistico, previsto all’articolo 5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le
5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l’area oggetto di intervento.
- Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all’articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o
tà stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq.
- I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.
- Articolo cogente
Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi Il Responsabile del Servizio Tecnico, previa istanza in forma scritta riportante le motivazioni della richiesta, potrà concedere una proroga pari ad un anno sia per quanto riguarda l’inizio lavori sia per quanto riguarda la fine lavori, purchè richieste prima della scadenza originaria. Eventuali successive proroghe saranno soggette a revisione del costo di costruzione aggiornato alla data della richiesta e riferito alle lavorazioni non eseguite.
ISTRUZIONI
nno soggette a revisione del costo di costruzione aggiornato alla data della richiesta e riferito alle lavorazioni non eseguite. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa disciplina la proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi ai sensi del d.p.r. 380/2001, in particolare l’articolo 15 che disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori:
plina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori:
- Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- Fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori. La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell’opera da realizzare,
’amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell’opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall’amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.
Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
a è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall’amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori. Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità Può essere disposta mediante ordinanza sindacale previo sopraluogo di verifica del personale dell’Ufficio Tecnico, eventualmente coadiuvato da personale esterno se ritenuto necessario (A.S.L., A.R.P.A., Vigili del Fuoco ecc.).
ISTRUZIONI
Ufficio Tecnico, eventualmente coadiuvato da personale esterno se ritenuto necessario (A.S.L., A.R.P.A., Vigili del Fuoco ecc.). ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa disciplina le modalità di sospensione all’uso e la dichiarazione di inagibilità ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell’articolo 26 del d.p.r. 380/2001 e dell’articolo 9 bis della l.r. 56/1977.
Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: crite
Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni Le tabelle riportanti gli importi degli oneri di urbanizzazione per le varie tipologie edilizie, nonché l’importo unitario del Costo di Costruzione sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente. Il pagamento dell’importo determinato dall’Ufficio Tecnico è effettuabile con le seguenti modalità:
- In un’unica soluzione precedentemente al rilascio del Permesso di Costruire,
Tecnico è effettuabile con le seguenti modalità:
- In un’unica soluzione precedentemente al rilascio del Permesso di Costruire, avendo cura di trasmettere all’Ufficio Tecnico copia della quietanza;
- Quattro rate semestrali anticipate, previa istanza scritta da presentarsi all’Ufficio Tecnico. La prima rata andrà versata antecedentemente al rilascio del Permesso di Costruire, avendo cura di trasmettere all’Ufficio Tecnico copia della quietanza
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ata antecedentemente al rilascio del Permesso di Costruire, avendo cura di trasmettere all’Ufficio Tecnico copia della quietanza di ciascuna rata. In caso di rateizzazione predisporre fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'importo totale delle rate restanti, maggiorato del 40% a copertura delle spese di riscossione destinate a gravare sul Comune. Ulteriori specifiche verranno indicate dall’Ufficio Tecnico con propria comunicazione scritta. ISTRUZIONI
ISTRUZIONI
a gravare sul Comune. Ulteriori specifiche verranno indicate dall’Ufficio Tecnico con propria comunicazione scritta. ISTRUZIONI
- Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può riportare le apposite tabelle, i criteri applicativi e le modalità di rateizzazioni, ovvero può rinviare ai contenuti di uno specifico allegato.
- Il contributo deve essere definito in conformità a quanto previsto all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e alle seguenti disposizioni:
- Oneri di urbanizzazione:
ito in conformità a quanto previsto all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e alle seguenti disposizioni:
- Oneri di urbanizzazione:
- D.C.R. 26 Maggio 1977, n. 179/CR-4170 (Tabelle parametriche regionali ex artt.5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione) – con errata corrige della D.C.R. 179/CR-4170 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 2
ontributi relativi agli oneri di urbanizzazione) – con errata corrige della D.C.R. 179/CR-4170 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 1977 e Comunicato interpretativo dell’Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica del 18 luglio 1977, prot. n. 780;
- D.C.R. 3 novembre 1983, n. 560-9266 e D.C.R. 1 febbraio 2000, n. 615, di modifica e rettifica delle tabelle sopra riportate;
- L.R. 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di
ca e rettifica delle tabelle sopra riportate;
- L.R. 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);
- D.C.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore
pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);
- D.C.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n. 179-4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.).
- Costo di costruzione:
- D.M. 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici);
56 e s.m.i.).
- Costo di costruzione:
- D.M. 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici);
- D.C.R. 1 dicembre 1977, n. 240/CR-8792 (Artt. 6 e 10 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione);
- D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 marzo 1982, n .94. Adeguamento dell’aliquota relativa al costo di costruzione);
- D.C.R. 27 aprile 1988, n. 765-5767 (Adeguamento dell’aliquota relativa al costo di costruzione. Rettifica errore materiale);
- D.M. 20 giugno 1990 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia);
- D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27
Articolo 53 Pareri preventivi
minazione del contributo di concessione edilizia);
- D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali);
- D.C.R. 10 dicembre 1996, n. 345-19066 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali). Articolo 53 Pareri preventivi ISTRUZIONI
Articolo 53 Pareri preventivi
deguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali). Articolo 53 Pareri preventivi ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può indicare, per progetti particolarmente complessi, la modalità di espressione dei pareri preventivi o delle attività di consulenza preventiva di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edili
articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia
- Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili
possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei
ffettiva consistenza delle operazioni medesime. 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale
ri nelle normali condizioni di intervento. 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.
Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedi
Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio L’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio viene garantita ai sensi del combinato disposto della Legge 241/1990 e s.m.i. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può indicare modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio e precisare
Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
onomia organizzativa può indicare modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio e precisare quanto riportato nella l. 241/1990 e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti ISTRUZIONI
Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può indicare le proprie strutture interne con competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi e definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli
Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili
oinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può indicare procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del
omia organizzativa può indicare procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici, nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della l.r. 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).
Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e
TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di edilizia, si rimarca la necessità di comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in
ISTRUZIONI
normativa vigente in materia di edilizia, si rimarca la necessità di comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in sede di istanza originale. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-bis,15, 22, 23 e 23bis, e nella l. 241/1990. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli
CIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
sere presentata almeno 30 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall’efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i
Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori
dovrà essere presentata entro tale termine. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie. Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, si specifica che le pratiche
Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori
izie. Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, si specifica che le pratiche C.I.L. e C.I.L.A. hanno durata massima di tre anni decorrenti dalla data di presentazione. È pertanto obbligatoria la presentazione di comunicazione di fine lavori, completa di ogni documento accessorio e di ricevuta di avvenuta presentazione di aggiornamento catastale, se dovuto. ISTRUZIONI La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai
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iornamento catastale, se dovuto. ISTRUZIONI La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica
Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico
unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie. Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico
- Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire
re all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento; 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un
Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese
e del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere; 3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc. ISTRUZIONI
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icolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 152/2006 al titolo V, nella l.r. 30/2008 e nelle D.G.R. 25- 6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016.
Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente.
- Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che
incidenza sull’attività edilizia vigente. 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le
ggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate. 4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. 5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
i provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. 6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
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ri di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere). 8. L’autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. ISTRUZIONI
- comma 2: il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008;
- comma 3: i riferimenti normativi sono:
ella propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008;
- comma 3: i riferimenti normativi sono: ▪ testi del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; ▪ le disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure.
Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello
Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello
- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;
- Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione
dal ricevimento dell’istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede: a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i
iferita la posizione dell'opera da realizzare; b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria; 3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente; 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso
Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
te le spese sono a carico del richiedente; 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune. Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie ISTRUZIONI
- Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto
tieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008 ed inserire prescrizioni particolari per quanto concerne l'inserimento ambientale delle recinzioni dei cantieri.
Articolo 65 Cartelli di cantiere
d.lgs. 81/2008 ed inserire prescrizioni particolari per quanto concerne l'inserimento ambientale delle recinzioni dei cantieri. Articolo 65 Cartelli di cantiere
- Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione: a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione; b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
one; b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso; c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori; d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.
- Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
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ISTRUZIONI Per quanto prescritto al comma 1, v. articolo 27 del d.p.r. 380/2001. Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell’APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015. E' facoltà del comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008, articoli 90 e 99.
Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
tà del comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008, articoli 90 e 99. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL. Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la
ata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.
radali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune. 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve
i apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
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ispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione. 6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. 7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. ISTRUZIONI
- Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3.
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inare la sospensione dei lavori. ISTRUZIONI
- Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3.
- I riferimenti normativi di cui al comma 5 sono il d.lgs. 152/2006 e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
- I riferimenti normativi di cui al comma 6 sono la l. 257/1992, il D.M. 6 settembre 1994, gli artt. 14, 15 e 16 della l.r. 30/2008 e la d.g.r. 25-6899/2013.
- Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008, in particolare agli artt. 118 e seguenti. Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze Non saranno considerate difformità sostanziali al progetto presentato tutte le
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colo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze Non saranno considerate difformità sostanziali al progetto presentato tutte le discrepanze che siano entro il 2% di tolleranza massima ai sensi del d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e della l.r. 19/1999, articolo 6). ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e nella l.r. 19/1999, articolo 6.
Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei ris
omia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e nella l.r. 19/1999, articolo 6. Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008. Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per
Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeolo
quanto riportato nel d.lgs. 81/2008. Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte
comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’autorità comunale, la quale
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esti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura. 3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. ISTRUZIONI
Titolo I, CAPO VI.
- Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.
- Il riferimento normativo di cui al comma 2 è l’articolo 5 del d.p.r. 285/1990.
- La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri é eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa
e procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e
mpetente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. Il riferimento normativo è il d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 c. 2 bis, 100 e 104 c. 4bis.
Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavor
iali e del Ministero della salute. Il riferimento normativo è il d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 c. 2 bis, 100 e 104 c. 4bis. Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in
tino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale. 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve
Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad
titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
- E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non
o o in parte in seguito ad eventi accidentali
- E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in
gico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo. 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai
e consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che: a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico; b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto
ambientale ed un miglior assetto urbanistico; b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
- L’intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l’intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
- La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.
Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI CAPO I Disciplina dell’oggetto edilizio Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può fissare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, livelli di prestazione per le singole
Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità a
a autonomia organizzativa può fissare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, livelli di prestazione per le singole proposizioni esigenziali, stabilendone le modalità di verifica. I contenuti del presente articolo qualora trattati dal regolamento di igiene comunale possono essere espressamente richiamati. Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei
ifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
- Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e
care è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. 2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o
ottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
o dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione. 4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso. 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del
etente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. 7. Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto
del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, è obbligatoria la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la
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ione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. ISTRUZIONI
Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici sogget
no 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare per gli aspetti di compatibilità ambientale, efficienza energetica, contenimento dei consumi energetici a specifico allegato “energetico ambientale”. Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici sogget
etico ambientale”. Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
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della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti Si rimanda al relativo Allegato Energetico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 in data 20/05/2013. ISTRUZIONI
- Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato all’articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all’articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13
01, all’articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009.
- In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all’articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di
specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano
tica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del
Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato all’articolo 11 della l.r. 5/2010. Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
- Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo
locali ad uso abitativo e commerciale
- Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m)sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
- La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente
dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali. 3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali: a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
ne di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie; 2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti; 3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
iva, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie. 4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m. 5. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. 6. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 7. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 7. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m; b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
ISTRUZIONI
c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m. ISTRUZIONI
- Le disposizioni citate al comma 2 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma.
- Il comune può integrare le disposizioni contenute nel comma 3 con precisi rimandi agli atti ed elaborati dello strumento urbanistico generale, laddove siano in esso
Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "line
oni contenute nel comma 3 con precisi rimandi agli atti ed elaborati dello strumento urbanistico generale, laddove siano in esso individuati edifici, complessi di edifici, comparti, aree o zone a cui fare riferimento per una più puntuale applicazione della normativa. Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") ISTRUZIONI I riferimenti normativi sono l’articolo 15 della l.r. 20/2009 e il regolamento regionale 6/R/2016.
Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature
c.d. "linee vita") ISTRUZIONI I riferimenti normativi sono l’articolo 15 della l.r. 20/2009 e il regolamento regionale 6/R/2016. Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato nella legge regionale del 2 maggio 2016, 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico).
Articolo 80 Strade
CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Articolo 80 Strade Le strade pubbliche o soggette ad uso pubblico dovranno essere mantenute libere da intralcio. Nello specifico non sono ammesse sporgenze fisse o mobili con altezza inferiore a metri 4,00. Siepi ed alberature dovranno essere opportunamente manutenute al fine di evitare che sporgano sul sedime stradale. Eventuali inadempienze saranno perseguite a termine di legge. Articolo 81 Portici
Articolo 81 Portici
e di evitare che sporgano sul sedime stradale. Eventuali inadempienze saranno perseguite a termine di legge. Articolo 81 Portici
- I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,00 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse.
- Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico
lta, il comune si riserva di fissare misure diverse. 2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 3,00 m. 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti. 4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il comune può
ISTRUZIONI
e, grigliati od altri tamponamenti semiaperti. 4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. ISTRUZIONI
- Gli spazi pubblici nei quali è prescritta la formazione di portici o di "pilotis" sono individuati negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti nel comune.
- il comune completa i commi 1 e 2 fissando le misure consentite e può
nti urbanistici generali ed esecutivi vigenti nel comune.
- il comune completa i commi 1 e 2 fissando le misure consentite e può introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
- Il comune deve indicare, nel proprio regolamento di igiene, i parametri ai quali devono essere riferite le superfici aeroilluminanti dei locali porticati, prevedendo l'adozione di misure compensative dell'ombra proiettata dal portico sulla superficie finestrata.
Articolo 82 Piste ciclabili
Articolo 82 Piste ciclabili
- Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’articolo 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette. ISTRUZIONI
- Il comune che intende realizzare piste ciclabili si attiene alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre
Articolo 83 Aree per parcheggio
te ciclabili si attiene alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nel D.M. 30 novembre 1999 n. 557, nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85- 19500.
- Il comune può dettare nel regolamento edilizio anche specificazioni di materiali e finiture con i quali realizzare tracciati ed arredi delle piste. Articolo 83 Aree per parcheggio ISTRUZIONI
Articolo 83 Aree per parcheggio
zioni di materiali e finiture con i quali realizzare tracciati ed arredi delle piste. Articolo 83 Aree per parcheggio ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia può specificare quanto riportato nella l. 122/1989 e all’articolo 21 della nella l.r. 56/1977. Il riferimento normativo per le aree commerciali è la D.C.R. 191-43016/2012, artt. 15, 25 e 26. Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate L’istituzione di aree pedonalizzate sarà realizzata di concerto tra i Responsabili
Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate
e 26. Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate L’istituzione di aree pedonalizzate sarà realizzata di concerto tra i Responsabili del Servizio Tecnico e di Polizia Locale, su atto di indirizzo della Giunta Comunale, e sarà normata da specifico atto istitutivo. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa favorisce e promuove l’organizzazione di piazze, aree pedonalizzate e/o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso o regolato, indicando limiti e delimitazioni,
piazze, aree pedonalizzate e/o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso o regolato, indicando limiti e delimitazioni, chiaramente identificabili, rispetto alle strade carrabili che possono eventualmente interferire o confluire.
Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi
Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con
, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza
ata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%. 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano
i con rampe di pendenza non superiore al 12%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
ISTRUZIONI
comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione. ISTRUZIONI
- Il comune può prescrivere l'utilizzo di specifici tipi di materiali ed imporre specifiche modalità di esecuzione dei manufatti per zone particolari del proprio territorio.
- Il riferimento normativo di cui ai commi 1 e 4 è il testo del d.p.r. 503/1996.
- Il riferimento normativo di cui al comma 5 è il testo del d.m. 236/1989.
Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse
di cui ai commi 1 e 4 è il testo del d.p.r. 503/1996.
- Il riferimento normativo di cui al comma 5 è il testo del d.m. 236/1989.
- I riferimenti normativi di cui al comma 7 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992. Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse
- L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle
cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
zio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e superiore a 4,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 2,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 2,00 m.
- Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. Può essere ammessa deroga in caso di automazione dell’apertura mediante radiocomando o simili.
- L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre
mazione dell’apertura mediante radiocomando o simili. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di
stenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
ISTRUZIONI
reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. ISTRUZIONI
- Il comune deve fissare le misure di cui al comma 4 e può introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico
Il comune deve fissare le misure di cui al comma 4 e può introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
- I riferimenti normativi di cui al comma 1 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.
- La carreggiata di cui al comma 5 è definita all'articolo 3 del d.lgs. 285/1992. Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico
- L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, sentita la Commissione Edilizia,
, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, sentita la Commissione Edilizia, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità
, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo. 3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne
schi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. 4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala 1:20.
- Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
- Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per
iasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 88, commi 4, 5, 6, 7. 8. L’Autorità comunale, sentita anche la Commissione Edilizia se istituita, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza
ISTRUZIONI
, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente. ISTRUZIONI
- I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.
- Il comune può, nel rispetto delle leggi vigenti, integrare l'articolo stabilendo oltre ai parametri dimensionali, anche i requisiti formali, le coloriture ed i materiali per
Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fro
ti, integrare l'articolo stabilendo oltre ai parametri dimensionali, anche i requisiti formali, le coloriture ed i materiali per le fattispecie in argomento; può altresì stabilire le limitazioni e gli specifici divieti alla installazione, anche per singole aree, nonché la necessità di disporre di una relazione. Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
- Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla
timento delle stesse, sistemati nel sottosuolo. 2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente. 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti. 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e
osito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
- Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
- In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di
se devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all’articolo 86, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.
l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all’articolo 86, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione. 9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici; b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
ana e numeri civici; b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g. lapidi commemorative;
recchi relativi; f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g. lapidi commemorative; h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela. 11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. 12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
inor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma
ISTRUZIONI
anneggiati per fatti a loro imputabili. 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli. ISTRUZIONI
- Il comune può adottare disposizioni diverse da quelle stabilite al comma 2, ove
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ia stato indispensabile rimuoverli. ISTRUZIONI
- Il comune può adottare disposizioni diverse da quelle stabilite al comma 2, ove supportate da specifiche prescrizioni di strumenti urbanistici generali o esecutivi.
Articolo 89 Recinzioni
- Il riferimento normativo di cui al comma 3 è il d.lgs. 285/1992.
- Il comune può integrare il presente articolo con l'aggiunta di fattispecie particolari, la cui introduzione sia motivata da ragioni di pubblica utilità. Articolo 89 Recinzioni
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.
blica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105. 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono
e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate: a. Con muro pieno di altezza massima di 2,00 metri solo nelle zone produttive; b. Con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,00 m; c. con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m; d. con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m;
mantenute ad una altezza massima di 2,50 m; d. con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m; 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva. 5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: cemento con rivestimento in sasso di tipologia locale o interamente in sasso
izzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: cemento con rivestimento in sasso di tipologia locale o interamente in sasso avente stesse caratteristiche ed eventualmente in cemento strollato in contesto idoneo. 6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: ferro, ghisa, legno, alluminio o acciaio preverniciato. 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri
sa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei
nvenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all’articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5. 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette
iature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri
ISTRUZIONI
al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. ISTRUZIONI
- Il comune completa il comma 3 modificandolo ed integrandolo, se del caso: il comune può quindi escludere alcune delle opzioni espresse alle lettere a), b), c), d) ed introdurne altre (v. lett. e).
Articolo 90 Numerazione civica
- Il comune deve completare i commi 5, 6, 8 e può introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
- I riferimenti normativi di cui al comma 10 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992. Articolo 90 Numerazione civica
- Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e
etari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili. 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario
gibile a cura del possessore dell'immobile. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di
ISTRUZIONI
ti di dispositivo di illuminazione notturna. 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi. ISTRUZIONI
- Il comune fissa i tempi entro cui assegnare i nuovi numeri civici e provvedere alla denominazione delle nuove strade.
- Completare il comma 2 con la misura richiesta: si consiglia un minimo di 1,50 m.
vedere alla denominazione delle nuove strade.
- Completare il comma 2 con la misura richiesta: si consiglia un minimo di 1,50 m.
- A completamento e specificazione di quanto prescritto al comma 4, il comune può fissare i tipi dei materiali ammessi, nonché le caratteristiche cromatiche e dimensionali.
Articolo 91 Aree Verdi
CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE Articolo 91 Aree Verdi
- La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
imite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo. 3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. 4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che
ISTRUZIONI
o la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione. 6. Per ulteriori dettagli si rimanda allo specifico allegato. ISTRUZIONI
- Il comune può prescrivere la quantità di aree verdi richiesta in rapporto alla superficie scoperta del lotto.
Articolo 92 Parchi urbani
gato. ISTRUZIONI
- Il comune può prescrivere la quantità di aree verdi richiesta in rapporto alla superficie scoperta del lotto.
- Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato nella legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani). Articolo 92 Parchi urbani Articolo 93 Orti urbani Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale
Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini
Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato nella legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo), nella legge regionale del 18 febbraio 2010, 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e nel decreto del
Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo
gge regionale del 18 febbraio 2010, 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e nel decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R (Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte”). Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può stabilire soglie di
ISTRUZIONI
Tutela del suolo e del sottosuolo ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può stabilire soglie di permeabilità minima, in carenza di disposizioni sovraordinate, per i diversi materiali in uso, per i quali, pur avendo una copertura permanente, gli stessi permettono alle acque meteoriche di raggiungere la falda e di considerare comunque permeabile l’area di intervento. Si precisa che i comuni il cui territorio rientra, anche solo in parte, negli ambiti di
omunque permeabile l’area di intervento. Si precisa che i comuni il cui territorio rientra, anche solo in parte, negli ambiti di ricarica degli acquiferi profondi, recepiscono in questo articolo le disposizioni previste all’articolo 24 del Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della
opria autonomia organizzativa disciplina il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996, secondo quanto specificato con le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015. Il comune disciplina, altresì, l'installazione delle sonde geotermiche secondo quanto
ovate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015. Il comune disciplina, altresì, l'installazione delle sonde geotermiche secondo quanto specificato con le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016
- Le soglie di permeabilità minima, in carenza di disposizioni sovraordinate, sono quelle stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico generale in materia di rapporto di permeabilità.
quelle stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico generale in materia di rapporto di permeabilità. 2. L'installazione delle sonde geotermiche deve essere effettuata nel rispetto delle "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016. 3. Essendo il territorio comunale interessato da aree di ricarica degli acquiferi profondi, al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea devono essere garantite le
ssato da aree di ricarica degli acquiferi profondi, al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea devono essere garantite le norme attuative di tutela previste al paragrafo 6 della D.G.R. n. 12-6441 del 2/02/2018:
3.1. I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere: a. A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine; le pareti possono essere: a1. Entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione; a2. La parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non
on quella esterna rivestita di materiale anticorrosione; a2. La parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti; a3. Entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; a4. Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;
rrosioni; a4. Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione; b. In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all’interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite; c. Dotati dei seguenti dispositivi: c1. Un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del
uo delle perdite; c. Dotati dei seguenti dispositivi: c1. Un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico; c2. Una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite; c3. Ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l’indirizzo del costruttore, l’anno di costruzione, la
dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l’indirizzo del costruttore, l’anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell’intercapedine. 3.2. Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall’installazione, e successivamente ogni 5 anni.
ediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall’installazione, e successivamente ogni 5 anni. 3.3. All’atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all’Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.
dalità di messa in sicurezza devono essere notificate all’Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione. 3.4. All’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le “Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 Luglio 2003, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il
3, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all’art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste. 3.5. All’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le “Linee guida regionali per l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche”, approvate con d.d. n. 66 del 3/3/2016.
Articolo 97 Approvvigionamento idrico
CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE Articolo 97 Approvvigionamento idrico Si rimanda allo specifico regolamento del gestore del servizio idrico integrato, reperibile sul relativo sito istituzionale. ISTRUZIONI La normativa di riferimento è la seguente:
- d.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di
Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque
(Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di - salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
- Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007). Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque Si rimanda allo specifico regolamento del gestore del servizio idrico integrato,
ISTRUZIONI
ticolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque Si rimanda allo specifico regolamento del gestore del servizio idrico integrato, reperibile sul relativo sito istituzionale. ISTRUZIONI La normativa di riferimento è la seguente:
- deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
i all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- d.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
- legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in
n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
- legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile
Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”);
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
- Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).
Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ISTRUZIONI La normativa di riferimento è la seguente:
- d.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
- legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2. Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica ISTRUZIONI
Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica
ionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2. Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica ISTRUZIONI La normativa di riferimento è la seguente:
- l.r. 43/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”;
- 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
ia”;
- 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 “Piano Energetico Ambientale Regionale”. Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il
ene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
- D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
- D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento
Articolo 101 Distribuzione del gas
3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale). Articolo 101 Distribuzione del gas ISTRUZIONI La normativa di riferimento è la seguente:
- l.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
a di riferimento è la seguente:
- l.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
- Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto
Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento). 81
Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici
Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici ISTRUZIONI Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi intereventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno
creto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da
bile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001); Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatorio per gli edifici
i (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001); Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatorio per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e successive modificazioni, che
Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e successive modificazioni, che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1- bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento ISTRUZIONI La normativa di riferimento è la seguente:
ISTRUZIONI
energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento ISTRUZIONI La normativa di riferimento è la seguente:
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi
iscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre
e 4 agosto 2009, n 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto
si del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
- D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).
Articolo 104 Telecomunicazioni
Articolo 104 Telecomunicazioni Si veda il relativo Regolamento Comunale sulla disciplina della localizzazione degli impianti radioelettrici. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nella legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”, e nelle deliberazioni regionali di attuazione):
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”, e nelle deliberazioni regionali di attuazione):
- D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
- D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
zzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
- D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
nale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
- D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e
i obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
- D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di
e indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
- D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all’articolo
tezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all’articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
- D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non
rotezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).
Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei l
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche
zza, all'estetica, al decoro, all'igiene. 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
ione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. 4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di
versi e riguardano proprietà diverse. 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura. 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e
nvenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un
e pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla
ISTRUZIONI
e può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910. ISTRUZIONI
- Conclusi gli adempimenti prescritti dalla l.r. 35/1995, il comune allega al regolamento edilizio il "catalogo dei beni culturali architettonici".
Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può fare riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone
Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
iamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"). Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono: a. avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,50 m;
lla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono: a. avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,50 m; b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono: c. essere scalabili; d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m. 2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: ferro, ghisa e legno. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza
inghiere sono ammessi i seguenti materiali: ferro, ghisa e legno. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. 3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi,
r elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione. 4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a. 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 0,90 m per balconi e
, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a. 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 0,90 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale; b. 1,20 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,50 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
ISTRUZIONI
ciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,50 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo. c. 0,90 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 3,50 m. 5. Il comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano. ISTRUZIONI
ISTRUZIONI
la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano. ISTRUZIONI
- Il comune deve completare il resto del comma 1 con l'indicazione della misura. Il comune deve completare il comma 2 con l'elenco dei materiali consentiti e di quelli
Articolo 108 Allineamenti
eventualmente vietati, indicando, se del caso, specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
- Il comune deve completare il comma 4 con le misure richieste e deve, in particolare, fissare il valore del rapporto indicato alla lettera a). Articolo 108 Allineamenti
- L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto
ISTRUZIONI
preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. ISTRUZIONI L'argomento può essere meglio specificato nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, rappresentando graficamente nelle tavole di piano gli allineamenti previsti.
Articolo 109 Piano del colore
tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, rappresentando graficamente nelle tavole di piano gli allineamenti previsti. Articolo 109 Piano del colore ISTRUZIONI Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente: a. gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;
Articolo 110 Coperture degli edifici
matici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio; b. le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti; c. il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori. Articolo 110 Coperture degli edifici
- Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque
vvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. 2. Il manto di copertura dovrà essere tassativamente in cotto (coppi, portoghesi, marsigliesi) per il centro storico. L’uso degli stessi materiali è vivamente consigliato per le altre zone, anche se non obbligatorio. 3. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi
sigliato per le altre zone, anche se non obbligatorio. 3. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l’aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 4. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo
male e la compatibilità dei materiali impiegati. 4. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche in idonei sistemi di smaltimento (pozzo perdente o tombinatura comunale); non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano
marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. 5. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione,
ISTRUZIONI
interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. 7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione. ISTRUZIONI
- Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può stabilire l'impiego
ISTRUZIONI
re idoneo mezzo di dissuasione. ISTRUZIONI
- Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può stabilire l'impiego di specifici materiali ed indicare le tipologie delle coperture ammesse per zone e/o edifici del proprio territorio specificamente individuati dagli strumenti urbanistici, al fine di conseguire il miglior inserimento ambientale.
- Il comune può fare riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 marzo
Articolo 111 Illuminazione pubblica
conseguire il miglior inserimento ambientale.
- Il comune può fare riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"). Articolo 111 Illuminazione pubblica
Articolo 111 Illuminazione pubblica
la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"). Articolo 111 Illuminazione pubblica Articolo 112 Griglie ed intercapedini
- Ai fini del presente regolamento è definito “intercapedine” il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l’intercapedine ha la finalità di consentire l’illuminazione indiretta, l’aerazione e la protezione
e, appositamente realizzati; l’intercapedine ha la finalità di consentire l’illuminazione indiretta, l’aerazione e la protezione dall’umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari
uati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabile dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. 3. Il fondo dell’intercapedine deve risultare almeno a 0,20 m al di sotto del
eteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. 3. Il fondo dell’intercapedine deve risultare almeno a 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso. Effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed
Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è
quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate. 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi
sto dell'ambiente in cui sono installate. 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto. 3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di
, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. 4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore. 5. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda a quanto previsto nel
ISTRUZIONI
disposizioni delle vigenti leggi di settore. 5. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda a quanto previsto nel D.M. 26/6/2015 e s.m.i. e nella D.G.R. 46/11968 e s.m.i.. ISTRUZIONI Le disposizioni richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare:
- nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";
- nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;
Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";
- nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;
- nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti";
- nella legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso
ticolo 114 Serramenti esterni degli edifici
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
escritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 3,00 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
ISTRUZIONI
- In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità Comunale può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali o coloriture;
- I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. ISTRUZIONI
- Il comune deve completare il comma 2, indicando le misure consentite.
Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
iesto l'adeguamento alle norme regolamentari. ISTRUZIONI
- Il comune deve completare il comma 2, indicando le misure consentite.
- Per l'ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3, è opportuno che il comune rediga elenchi di materiali e di coloriture ammesse, differenziandoli secondo le caratteristiche di zona. Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari
ciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo. 2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato
rbo ai locali adiacenti e prospicienti. 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20. 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
i, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro. Il comune ha
ISTRUZIONI
pazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro. Il comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente. ISTRUZIONI I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.
ISTRUZIONI
ate stradali, nel rispetto della legge vigente. ISTRUZIONI I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.
- E' opportuno che il comune, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del d.p.r. 495/1992, stabilisca le limitazioni dimensionali per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati nel centro abitato.
- Il comune può, nel rispetto delle leggi vigenti, integrare l'articolo stabilendo oltre ai parametri dimensionali, anche i requisiti formali, le coloriture ed i materiali per le
Articolo 116 Cartelloni pubblicitari
fattispecie in argomento; può altresì stabilire le limitazioni e gli specifici divieti alla installazione, anche per singole aree, nonché la necessità di disporre di una relazione. Articolo 116 Cartelloni pubblicitari ISTRUZIONI Per i contenuti e riferimenti normativi si veda l’articolo precedente Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno
- I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 1,50 m, arretrato di 1,00 m dal predetto muro di contenimento è
di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 1,50 m, arretrato di 1,00 m dal predetto muro di contenimento è possibile realizzare un altro muro di h. 1,00 m. dal piano finito del precedente, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all’altezza del muro che li sovrasta.
sistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all’altezza del muro che li sovrasta. 2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate. 3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al
sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista,
essere convogliate alla rete di smaltimento. 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati con paramento a vista in sasso a spacco di pietra locale. 5. Per i muri di sostegno isolati, il comune, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno
ISTRUZIONI
ato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale. 6. Il comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione. ISTRUZIONI
ISTRUZIONI
: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione. ISTRUZIONI
- Il comune deve completare il testo dei commi 1, 2 e 4 con l'indicazione delle misure e l'elencazione dei materiali ammessi nonché con eventuali prescrizioni circa le modalità di realizzazione e con gli accorgimenti atti ad assicurare il miglior inserimento ambientale.
- I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.
Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici
Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa dispone indirizzi per garantire la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all’eliminazione delle barriere architettoniche, all’illuminazione pubblica e
i, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all’eliminazione delle barriere architettoniche, all’illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, anche con riferimento al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per
CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche
- Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare o
Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari
iminazione delle barriere architettoniche. ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare o specificare quanto disciplinato nella l. 13/1989. Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare o specificare quanto disciplinato nella D.G.R. 45-11967/2009. Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a serviz
ato nella D.G.R. 45-11967/2009. Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali
- Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- Il manto di copertura dovrà essere tassativamente in cotto (coppi, portoghesi,
colta e lo smaltimento delle acque meteoriche. 2. Il manto di copertura dovrà essere tassativamente in cotto (coppi, portoghesi, marsigliesi) per il centro storico. L’uso degli stessi materiali è vivamente consigliato per le altre zone, anche se non obbligatorio. 3. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare
ementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l’aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 4. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche in idonei sistemi di smaltimento (pozzo
so i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche in idonei sistemi di smaltimento (pozzo perdente o tombinatura comunale); non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. 5. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
ISTRUZIONI
- Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
- I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione. ISTRUZIONI
ISTRUZIONI
ei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione. ISTRUZIONI
- E' facoltà del comune individuare specifiche aree ed anche tipologie di edifici per le quali, ove le caratteristiche geologiche del suolo consentano forme di dispersione controllata, sono preferibili sistemi alternativi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (es: catena e drenaggio).
- Il comune può fissare parametri concernenti le pendenze delle coperture ed
to delle acque meteoriche (es: catena e drenaggio).
- Il comune può fissare parametri concernenti le pendenze delle coperture ed ogni altro requisito dimensionale per esse richiesto.
- Per quanto concerne il contenuto del comma 6, si ricorda che la confluenza delle acque piovane con altre acque di rifiuto è consentita solo a livello del citato pozzetto finale di ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere.
Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe
le di ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere.
- Per quanto disposto al comma 7 si suggerisce una inclinazione non inferiore a 15°. Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe
- La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
izzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente. 2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria; b. alla manutenzione e pulizia; c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d. all'efficienza del sedime e del manto stradale; e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
ione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali; f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7. 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di
sediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
rminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti
adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4,00 lx (lux) sul piano stradale. 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. 9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al
sito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. 9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli. 10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. 11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è: a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia
arghezza minima della carreggiata delle rampe è: a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo, ad esclusione degli edifici residenziali mono e bifamigliari; b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente; c. 3,00 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo, ad esclusione degli edifici residenziali mono e bifamigliari;
o unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo, ad esclusione degli edifici residenziali mono e bifamigliari; d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente. 12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a: a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato
a della carreggiata, deve essere non inferiore a: a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo ad esclusione degli edifici residenziali mono e bifamigliari; b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente. 13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere
realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m. 14. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e
ISTRUZIONI
nterne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 15. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto. ISTRUZIONI
- Le misure riportate nei commi 3, 4, 5, 7, sono fornite a titolo esemplificativo e possono essere modificate dal comune in relazione alle esigenze locali.
ommi 3, 4, 5, 7, sono fornite a titolo esemplificativo e possono essere modificate dal comune in relazione alle esigenze locali.
- Al comma 7, l'illuminamento medio non deve risultare inferiore a 4 lx (lux).
- E' facoltà del comune non rendere obbligatoria l'installazione del semaforo per regolare gli accessi alle rampe negli edifici residenziali mono e bifamiliari.
- Le misure riportate nei commi 11, 12, 13 sono fornite a titolo esemplificativo e
egli edifici residenziali mono e bifamiliari.
- Le misure riportate nei commi 11, 12, 13 sono fornite a titolo esemplificativo e possono essere modificate dal comune in relazione alle esigenze locali; in ogni caso, debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendi, cfr.: D.M. 1 febbraio 1986.
Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
- I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
- Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni
ti le prescrizioni delle vigenti leggi. 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile. 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di
uale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli. 5. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
q;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
- Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare
pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto. 9. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti. 10. Per quanto concerne i cortili, il comune può introdurre una prescrizione che ne
Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni
gieniche dei cortili e dei cavedi esistenti. 10. Per quanto concerne i cortili, il comune può introdurre una prescrizione che ne regoli la superficie in rapporto a quella complessiva dei prospetti perimetrali. Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni
- Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di
to "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
i locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico
o o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.
. 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione. 5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
- Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
- Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
rmabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. 8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti. 9. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare
ISTRUZIONI
piramidali per impedire la risalita dei ratti. 9. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione. 10. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti. ISTRUZIONI
Articolo 128 Recinzioni
rio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti. ISTRUZIONI E' facoltà del comune stabilire condizioni per la realizzazione delle intercapedini. Articolo 128 Recinzioni
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al precedente Capo V articolo 105.
blica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al precedente Capo V articolo 105. 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono
e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate: a. Con muro pieno di altezza massima di 2,00 metri solo nelle zone produttive; b. Con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,00 m; c. con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m; d. con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m;
mantenute ad una altezza massima di 2,50 m; d. con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m; 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva. 5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: cemento con rivestimento in sasso di tipologia locale o interamente in sasso
izzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: cemento con rivestimento in sasso di tipologia locale o interamente in sasso avente stesse caratteristiche ed eventualmente in cemento strollato in contesto idoneo. 6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: ferro, ghisa, legno, alluminio o acciaio preverniciato.
- Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
- I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non
interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all’articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5. 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o
la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5. 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle
Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici
ne atti a garantire la sicurezza degli utenti. 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza Articolo 131 Piscine Le piscine pertinenziali o di aree sportive private anche aperte al pubblico dovranno
Articolo 131 Piscine
le aree di pertinenza Articolo 131 Piscine Le piscine pertinenziali o di aree sportive private anche aperte al pubblico dovranno avere una distanza dal confine pari almeno alla loro profondità massima e comunque non meno di 2,00 metri, se realizzate completamente o parzialmente fuori terra. Nel caso di piscina parzialmente fuori terra, tale parametro deve essere rispettato per la parte non interrata. Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici
Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici
fuori terra, tale parametro deve essere rispettato per la parte non interrata. Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici
- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
- Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo
formali sia per i materiali impiegati. 2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m. 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
ere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria. 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
ISTRUZIONI
ISTRUZIONI
- E' facoltà del comune escludere specifiche tipologie costruttive e specifici materiali impiegati per la realizzazione dei manufatti di cui al comma 1.
Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazi
escludere specifiche tipologie costruttive e specifici materiali impiegati per la realizzazione dei manufatti di cui al comma 1.
TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio
- Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
vità urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012. 2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione
ato attraverso apposite motivate ordinanze. 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore. 5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute,
Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
uite dall'amministrazione a spese del contravventore. 5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente. Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare o
ISTRUZIONI
Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori ISTRUZIONI Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare o precisare quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, in particolare il titolo IV. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica a lle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive
banistica a lle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, c. 1, d.p.r. 380/2001) Durante l’esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità d ei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le
ni nel rispetto delle norme vigenti. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell’articolo 27, comma 4 del d.p.r. 380/2001.
Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
- Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al
otivo che ha dato luogo all'infrazione. 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio
TITOLO V NORME TRANSITORIE* Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all’articolo 3 della l.r. 19/1999. Articolo 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento
- Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute
ISTRUZIONI
ma, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento. 2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate. ISTRUZIONI
ISTRUZIONI
ottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate. ISTRUZIONI
- Conclusa la fase transitoria il comune provvede all'abrogazione del presente articolo.
- Titolo cogente
Allegato Energetico Al Regolamento Edilizio Comunale 1
Allegato Energetico Al Regolamento Edilizio Comunale 1
Sommario Premessa e quadro normativo di riferimento ......................................................................................................3 Definizioni ..........................................................................................................................................................4
TITOLO 1. CATEGORIE DI APPLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE ...........................
...............................................................................................................................4 Classificazione degli edifici in base alla destinazione d’uso ..............................................................................5 TITOLO 1. CATEGORIE DI APPLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE ..................................................... 7
Art. 1. Ambiti di applicazione .................................................
..................5 TITOLO 1. CATEGORIE DI APPLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE ..................................................... 7 Art. 1. Ambiti di applicazione ........................................................................................................................7 Art. 2. Documenti di conformità alla normativa.............................................................................................7
Art. 3. Prestazioni del sistema edificio – impianto in regime invernale ........
menti di conformità alla normativa.............................................................................................7 TITOLO 2. NORME RELATIVE AGLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO 1 ART. 1, comma 1,2,4......... 9 Art. 3. Prestazioni del sistema edificio – impianto in regime invernale .........................................................9 Art. 4. Prestazioni dell’involucro edilizio in regime estivo ..........................................................................10
Art. 5. Fonti rinnovabili per la produzione di energia termica .................
restazioni dell’involucro edilizio in regime estivo ..........................................................................10 Art. 5. Fonti rinnovabili per la produzione di energia termica .....................................................................11 Art. 6. Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ....................................................................11
Art. 7. Orientamento dell’edificio .............................................
Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ....................................................................11 Art. 7. Orientamento dell’edificio ................................................................................................................11 Art. 8. Sistemi di ombreggiamento...............................................................................................................12
Art. 9. Ventilazione naturale e controllata ....................................
ombreggiamento...............................................................................................................12 Art. 9. Ventilazione naturale e controllata ....................................................................................................12 Art. 10. Generatori di calore .........................................................................................................................12
Art. 11. Pompe di calore .......................................................
lore .........................................................................................................................12 Art. 11. Pompe di calore ...............................................................................................................................13 Art. 12. Illuminazione esterna ......................................................................................................................15
Art. 13. Premialità ............................................................
esterna ......................................................................................................................15 Art. 13. Premialità ........................................................................................................................................15 TITOLO 3. NORME RELATIVE AGLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO 1 ART. 1, comma 3 ............ 16 Art. 14. Prestazioni del sistema edificio – impianto in regime invernale .....................................................16
Art. 14. Prestazioni del sistema edificio – impianto in regime invernale .......
Art. 14. Prestazioni del sistema edificio – impianto in regime invernale .....................................................16 Art. 15. Generatori di calore .........................................................................................................................16 Art. 16. Spessore isolante e computo volumetrico .......................................................................................17 2
Premessa e quadro normativo di riferimento L’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio è un importante strumento di pianificazione territoriale a disposizione dell’Amministrazione Comunale per affrontare il tema dell’efficienza energetica nell’edilizia e promuovere strategie di risparmio energetico sull’edilizia esistente e sulle nuove costruzioni. Attraverso l’Allegato Energetico, l’Amministrazione Comunale può recepire la normativa europea,
tente e sulle nuove costruzioni. Attraverso l’Allegato Energetico, l’Amministrazione Comunale può recepire la normativa europea, nazionale e regionale in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili ed introdurre prescrizioni cogenti più restrittive rispetto a tale normativa. Il presente Allegato Energetico al regolamento Edilizio del Comune di Meina promuove interventi edilizi mirati a: − migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio
ilizio del Comune di Meina promuove interventi edilizi mirati a: − migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio − migliorare l’efficienza energetica del sistema edificio-impianto − aumentare l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili con l’obiettivo di favorire un utilizzo razionale delle risorse energetiche e ridurre le emissione di anidride carbonica e altre sostanze inquinanti in atmosfera.
lizzo razionale delle risorse energetiche e ridurre le emissione di anidride carbonica e altre sostanze inquinanti in atmosfera. Le normative in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili, che rappresenteranno il riferimento di base nel presente documento sono: → NORMATIVA EUROPEA Direttiva 2010/31/UE – Prestazioni Energetiche in edilizia Direttiva 2012/27/UE – Nuove disposizioni sull’efficienza energetica → NORMATIVA NAZIONALE
– Prestazioni Energetiche in edilizia Direttiva 2012/27/UE – Nuove disposizioni sull’efficienza energetica → NORMATIVA NAZIONALE D. Lgs 192/2005 – Rendimento energetico in edilizia + decreti attuativi D. Lgs 115/2008 – Attuazione della direttiva 2006/32/CE D. Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 – Attuazione della direttiva 2009/28/CE → NORMATIVA REGIONALE Legge Regione Piemonte 28 maggio 2007, n. 13"Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.
REGIONALE Legge Regione Piemonte 28 maggio 2007, n. 13"Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i. Tali norme hanno validità dall’entrata in vigore del presente Allegato Energetico. Per tutto quanto non previsto nell’Allegato Energetico continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nella normativa regionale e nazionale di riferimento, la cui evoluzione nel tempo dovrà essere recepita in forma di adeguamento normativo. 3
Definizioni Ai fini del presente provvedimento si fa riferimento alle definizioni contenute della normativa regionale LR 28 maggio 2007 n. 13 riportate di seguito: a. attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio: documento redatto nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, attestante le prestazioni energetiche ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
presente legge, attestante le prestazioni energetiche ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio; b. certificazione energetica dell'edificio: complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio; c. climatizzazione invernale o estiva: insieme delle funzioni atte ad assicurare il benessere degli
i energetiche dell'edificio; c. climatizzazione invernale o estiva: insieme delle funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria; d. condizionamento d'aria: sistema costituito da tutti i componenti necessari per il trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in
ecessari per il trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria; e. edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
itano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine si riferisce a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti; f. edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominata, è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; g. esercizio e manutenzione di un impianto termico e di condizionamento d'aria: complesso di
ata in vigore della presente legge; g. esercizio e manutenzione di un impianto termico e di condizionamento d'aria: complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
ontrollo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; h. impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
roduzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli 4
impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; i. prestazione energetica, efficienza energetica, rendimento di un edificio: quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la
aria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione; tale quantità è espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici,
e, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico; j. ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
fabbisogno energetico; j. ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'involucro dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
ni elementi costitutivi dell'involucro dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Classificazione degli edifici in base alla destinazione d’uso Per la classificazione degli edifici si adotta quella definita dalla legislazione nazionale vigente (DPR 26 agosto 1993 n 412): E.1. Edifici adibiti a residenza e assimilabili E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
ioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili Pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni
ione ed attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili Pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli 5
effetti dell’isolamento termico. E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: Ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici. E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili. E.4 (1) Quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi
iti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili. E.4 (1) Quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi E 4 (2) Quali mostre, musei e biblioteche, e luoghi di culto E 4 (3) Quali bar, ristoranti, sale da ballo E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili. Quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni. E.6 Edifici adibiti ad attività sportive E 6 (1) Piscine, saune e assimilabili E 6 (2) Palestre e assimilabili
ati, esposizioni. E.6 Edifici adibiti ad attività sportive E 6 (1) Piscine, saune e assimilabili E 6 (2) Palestre e assimilabili E 6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive E.7 Edifici adibiti alle attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili 6
Art. 1. Ambiti di applicazione
TITOLO 1. CATEGORIE DI APPLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE Art. 1. Ambiti di applicazione Il presente Allegato Energetico si applica alle seguenti categorie di intervento:
- interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizie di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 m2 e riguardanti il 100% della superficie disperdente;
- interventi di ristrutturazione su una superficie disperdente maggiore del 25% o per ampliamenti
della superficie disperdente; 2. interventi di ristrutturazione su una superficie disperdente maggiore del 25% o per ampliamenti volumetrici superiori al 20% del volume esistente; 3. interventi minori sull’edilizia esistente; 4. interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico. Sono escluse dall’applicazione delle presenti disposizioni le seguenti categorie: a. gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1,
le seguenti categorie: a. gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
erebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
Art. 2. Documenti di conformità alla normativa
del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2; d. gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Art. 2. Documenti di conformità alla normativa Per gli edifici di nuova costruzione, esistono diversi documenti con i quali è possibile dimostrare la
conformità alla normativa Per gli edifici di nuova costruzione, esistono diversi documenti con i quali è possibile dimostrare la conformità dell’intervento alla normativa sovraordinata e al presente Allegato Energetico: − Relazione Tecnica (di cui all’articolo 28 della Legge 9 Gennaio 1991 n. 10, come definita dall’Allegato E del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.). La Relazione Tecnica contiene le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici
nica contiene le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. − Attestato di certificazione energetica (ACE). Lo scopo del documento è di attestare la prestazione energetica e alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianto, nonché di individuare la classe energetica di appartenenza. 7
− Documentazione per la fine lavori: Perizia Asseverata. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori per le opere realizzate con permesso di costruire, o al certificato di collaudo finale per le opere realizzate con Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizia Attività, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deposita in Comune una Perizia asseverata dal direttore dei lavori, in
ività, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deposita in Comune una Perizia asseverata dal direttore dei lavori, in duplice copia, corredata da idonea documentazione fotografica relativa alle diverse fasi realizzative con indicazione dei punti di ripresa, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle relazioni di cui all’Art.1 comma 1. La documentazione fotografica contenuta nella Perizia
realizzate rispetto al progetto e alle relazioni di cui all’Art.1 comma 1. La documentazione fotografica contenuta nella Perizia Asseverata dovrà essere fornita anche su formato informatico e attestare la tecnologia costruttiva, la stratigrafia e gli spessori dei vari componenti edilizi posti in opera con l’utilizzo di metro (superfici opache verticali, superfici opache orizzontali ed inclinate, serramenti ecc.). Inoltre, la stessa Perizia
zo di metro (superfici opache verticali, superfici opache orizzontali ed inclinate, serramenti ecc.). Inoltre, la stessa Perizia asseverata dovrà contenere in allegato le schede tecniche originali dei singoli materiali utilizzati con la marchiatura CE e l’indicazione delle caratteristiche tecniche La dichiarazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata dalla Perizia Asseverata. − Comunicazione per procedure in Attività edilizia libera. La comunicazione è finalizzata a
compagnata dalla Perizia Asseverata. − Comunicazione per procedure in Attività edilizia libera. La comunicazione è finalizzata a segnalare al Comune le installazioni di impianti indicati nel presente provvedimento. Nel caso in cui risulti applicabile, la Comunicazione di attività edilizia rappresenta una procedura semplificata di comunicazione di alcune tipologie di intervento finalizzate all’installazione di piccoli impianti o alla realizzazione di modesti lavori edili. La comunicazione dovrà contenere:
inalizzate all’installazione di piccoli impianti o alla realizzazione di modesti lavori edili. La comunicazione dovrà contenere: • l’anagrafica del proprietario dell’edificio e dell’edificio oggetto d’intervento; • la dichiarazione che l’impianto oggetto di realizzazione rientra nelle seguenti tipologie: − di installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati ai tetti degli edifici esistenti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda
ovoltaici aderenti o integrati ai tetti degli edifici esistenti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda esistente e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella della falda del tetto stesso; − interventi di installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m; − interventi di installazione di unità di micro cogenerazione ossia unità di
n superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m; − interventi di installazione di unità di micro cogenerazione ossia unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe. • la potenza dell’impianto di cui si prevede l’installazione. − Dichiarazione di corrispondenza ai requisiti indicati nell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio. E’ il documento reso dal professionista in fase di presentazione del titolo abilitativo in cui
ergetico al Regolamento Edilizio. E’ il documento reso dal professionista in fase di presentazione del titolo abilitativo in cui lo stesso dichiara di aver ottemperato a tutte le norme e alle verifiche energetiche richieste dall’Allegato Energetico e riepiloga i valori di progetto ottenuti da tali verifiche. 8
Art. 3. Prestazioni del sistema edificio – impianto in regime invernale
TITOLO 2. NORME RELATIVE AGLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO 1 ART. 1, comma 1,2,4 Art. 3. Prestazioni del sistema edificio – impianto in regime invernale Per tutti gli interventi di cui al Titolo 1, art. 1, comma 1 è obbligatorio che: • l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, Eph, non superi i valori in funzione del volume lordo, riportati nella Tabella seguente:
etica per la climatizzazione invernale, Eph, non superi i valori in funzione del volume lordo, riportati nella Tabella seguente: Tabella 1. Valori limite del fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale – Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme (valori espressi in kWh/m2) Tabella 2. Valori limite del fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale – Tutte le altre tipologie di edificio (valori espressi in kWh/m3)
abbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale – Tutte le altre tipologie di edificio (valori espressi in kWh/m3) Per tutti gli interventi di cui al Titolo 1, art. 1, comma 1 e 2 è obbligatorio che: • la trasmittanza termica delle strutture che delimitano l’involucro dell’edificio verso l’esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, limitatamente alla superficie di
ell’edificio verso l’esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, limitatamente alla superficie di struttura opaca e/o trasparente oggetto dell’intervento, non superi i valori riportati nella Tabella seguente 9
Art. 4. Prestazioni dell’involucro edilizio in regime estivo
Tabella 3. Valori limite della trasmittanza termica (U) dei singoli componenti [W/(m2K)] Art. 4. Prestazioni dell’involucro edilizio in regime estivo Per tutti gli edifici di nuova costruzione, al fine di contenere la temperatura interna degli ambienti e limitare i fabbisogni energetici per il raffrescamento degli edifici, si deve tendere ad adottare sistemi che contribuiscano a ridurre gli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare durante il regime estivo, considerando i seguenti punti:
ibuiscano a ridurre gli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare durante il regime estivo, considerando i seguenti punti: a. valutazione dell’efficacia dei sistemi filtranti delle superfici vetrate, mediante il controllo del fattore solare (g) delle vetrate non protette dai sistemi di ombreggiamento. Il requisito si intende soddisfatto quando il valore limite del fattore solare della componente vetrata dei serramenti esterni delimitanti
to si intende soddisfatto quando il valore limite del fattore solare della componente vetrata dei serramenti esterni delimitanti il volume riscaldato dell’edificio risulti inferiore o uguale ai valori riportati nella tabella di seguito: Tipo di chiusura Fattore di trasmittanza solare Orizzontale superiore 0,65 Inclinata 0,75 Verticale 0,70 Tabella 4. Prestazioni minimi della componente vetrata dei serramenti b. valutazione dell’inerzia termica dei sistemi costruttivi adottati. La capacità di contenere le
ponente vetrata dei serramenti b. valutazione dell’inerzia termica dei sistemi costruttivi adottati. La capacità di contenere le oscillazioni di temperatura negli ambienti in funzione dell’irraggiamento solare. Tale capacità di contenere queste oscillazioni viene rappresentata attraverso lo sfasamento (espresso in ore) e all’attenuazione (coefficiente adimensionale) dell’onda termica. Il requisito si intende soddisfatto se
ento (espresso in ore) e all’attenuazione (coefficiente adimensionale) dell’onda termica. Il requisito si intende soddisfatto se l’edificio raggiunge una classe di prestazione non inferiore alla classe II, così come indicato nella tabella seguente: H = ore Fa = Fattore di attenuazione Classe prestazionale H >12 fa 0,15 Ottima I 10
Art. 5. Fonti rinnovabili per la produzione di energia termica
12 H >10 0,15 < fa 0,30 Buona II 10 H >8 0,30 < fa 0,40 Sufficiente III 8 H >6 0,40 < fa 0,60 Mediocre IV H 12 fa > 0,60 Insufficiente V Tabella 5. Prestazioni minime in termini di sfasamento e attenuazione dell’onda termica Art. 5. Fonti rinnovabili per la produzione di energia termica Per tutti gli interventi di cui al Titolo 1, art. 1, comma 1 e 2 è obbligatorio rispettare i seguenti valori di
energia termica Per tutti gli interventi di cui al Titolo 1, art. 1, comma 1 e 2 è obbligatorio rispettare i seguenti valori di copertura del fabbisogno di energia termica per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di ACS da Fonti Energetiche Rinnovabili secondo le seguenti percentuali: 35% dal 01-01-2013 50% dal 01-01-2016 L’obbligo di cui sopra non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne
Art. 6. Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica
% dal 01-01-2016 L’obbligo di cui sopra non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. Art. 6. Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica Per tutti gli interventi di cui al Titolo 1, art. 1, comma 1 e 2 è obbligatorio rispettare i seguenti valori di
nergia elettrica Per tutti gli interventi di cui al Titolo 1, art. 1, comma 1 e 2 è obbligatorio rispettare i seguenti valori di potenza elettrica installata derivante da impianti alimentati da fonti rinnovabili (in kW di picco), obbligatoriamente sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze pari a: 1 kWp ogni 65 m2 di superficie in pianta dell’edificio a livello del terreno dal 01-01-2013 1 kWp ogni 50 m2 di superficie in pianta dell’edificio a livello del terreno dal 01-01-2016
Art. 7. Orientamento dell’edificio
a livello del terreno dal 01-01-2013 1 kWp ogni 50 m2 di superficie in pianta dell’edificio a livello del terreno dal 01-01-2016 Art. 7. Orientamento dell’edificio Per tutti gli edifici di nuova costruzione, in sede di progettazione, fra le varie alternative progettuali possibili si deve tendere a favorire: • il posizionamento dell’asse longitudinale principale lungo la direttrice est – ovest (con una tolleranza massima di 45° verso est e di 15° verso ovest);
sse longitudinale principale lungo la direttrice est – ovest (con una tolleranza massima di 45° verso est e di 15° verso ovest); • che le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello stesso lotto garantiscano il minimo ombreggiamento diretto invernale sulle facciate; • che gli ambienti nei quali si volge la maggior parte della vita abitativa siano disposti a sud – est, sud, sud – ovest; 11
Art. 8. Sistemi di ombreggiamento
• che gli spazi meno legati a necessità di riscaldamento e illuminazione naturale (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) siano preferibilmente disposti lungo il lato nord servendo così da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati; • che le aperture massime siano preferibilmente collocate sulle superfici murarie orientate da sud-est a sud-ovest. Art. 8. Sistemi di ombreggiamento
Art. 8. Sistemi di ombreggiamento
sime siano preferibilmente collocate sulle superfici murarie orientate da sud-est a sud-ovest. Art. 8. Sistemi di ombreggiamento Nel caso di edifici di nuova costruzione in cui vengano installati sistemi schermanti il progettista valuta e documenta l’efficacia. Le schermature fisse e/o mobili (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi oppure persiane, scuri, tende anti sole ecc.) devono risultare congrue all’orientamento delle facciate su cui
porticati, balconi oppure persiane, scuri, tende anti sole ecc.) devono risultare congrue all’orientamento delle facciate su cui vengono installate (nel caso di schermature fisse, aggetti orizzontali per le facciate esposte a sud e aggetti verticali per le facciate esposte a est e a ovest), e comunque tali da garantire (nel caso di schermature fisse, per forma e dimensioni), nel periodo invernale, il soleggiamento di ciascuno degli elementi trasparenti in
di schermature fisse, per forma e dimensioni), nel periodo invernale, il soleggiamento di ciascuno degli elementi trasparenti in quota pari al 100% dell’irraggiamento incidente sugli stessi in assenza dei sistemi ombreggianti. In regime estivo i sistemi schermanti utilizzati dovranno essere in grado di garantire una riduzione di almeno il 70% dell’irraggiamento incidente in assenza di sistemi ombreggianti. Nel periodo invernale il requisito è
Art. 9. Ventilazione naturale e controllata
riduzione di almeno il 70% dell’irraggiamento incidente in assenza di sistemi ombreggianti. Nel periodo invernale il requisito è verificato alle ore 10, 12 e 14 del 21 dicembre (ora solare), mentre in regime estivo, il livello è verificato alle ore 11, 13, 15 e 17 del 25 luglio (ora solare). Art. 9. Ventilazione naturale e controllata Nel caso di edifici di nuova costruzione: a. occorre utilizzare al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli
i di nuova costruzione: a. occorre utilizzare al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell’edificio; b. nel caso in cui il ricorso a tale ventilazione non sia efficace si può prevedere l’impiego di sistemi di ventilazione meccanica; c. i sistemi di ventilazione meccanica controllata, caratterizzati da una portata totale di aria di ricambio
Art. 10. Generatori di calore
ilazione meccanica; c. i sistemi di ventilazione meccanica controllata, caratterizzati da una portata totale di aria di ricambio superiore a 1.500 m3/h devono essere dotati di recuperatore di calore statico avente un’efficienza minima pari almeno al 70%. Per il calcolo delle portate d’aria si fa riferimento alla norma tecnica UNI EN 15242:2008. Art. 10. Generatori di calore Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, se e solo se l’intervento riguarda il
neratori di calore Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, se e solo se l’intervento riguarda il rifacimento del sistema di emissione, distribuzione o generazione di calore, si procede alla verifica che il 12
Art. 11. Pompe di calore
valore dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico per il riscaldamento rispetti i seguenti valori minimi: ε = 77 + 3* log10 (Pn) (per impianti con fluido termovettore circolante nella rete di distribuzione solamente liquido) ε = 67 + 3* log10 (Pn) (per impianti con fluido termovettore circolante nella rete di distribuzione solamente aeriforme) dove Pn è il rendimento termico utile nominale del generatore di calore, per Pn > 1000 kW porre Pn uguale a 1000 kW. Art. 11. Pompe di calore
Art. 11. Pompe di calore
rendimento termico utile nominale del generatore di calore, per Pn > 1000 kW porre Pn uguale a 1000 kW. Art. 11. Pompe di calore Nel caso d’installazione di pompe di calore ad alta efficienza si specifica che: a. devono essere installate pompe di calore con un Coefficiente di Prestazione (COP) pari o superiore ai valori minimi fissati nella Tabella 6 per pompe di calore elettriche o almeno pari ai valori minimi fissati nella Tabella 7 per pompe di calore a gas;
nella Tabella 6 per pompe di calore elettriche o almeno pari ai valori minimi fissati nella Tabella 7 per pompe di calore a gas; b. qualora l’apparecchio fornisca anche servizio di climatizzazione estiva è richiesto che lo stesso garantisca contemporaneamente un Indice di Efficienza Energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi disposti nella Tabella 6 per pompe di calore elettriche e pari almeno a 0,6 per tutte le tipologie di pompe di calore alimentate a gas;
i nella Tabella 6 per pompe di calore elettriche e pari almeno a 0,6 per tutte le tipologie di pompe di calore alimentate a gas; c. qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori riportati nelle tabelle seguente possono essere ridotti del 5%. Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [°C] Ambiente interno [°C] COP aria/aria Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo secco all’entrata: 20
terno [°C] Ambiente interno [°C] COP aria/aria Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo secco all’entrata: 20 Bulbo umido all’entrata: 15 3,9 Bulbo secco all’entrata: - 7 () 2,7 () aria/acqua potenza termica utile Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 4,1 13
riscaldamento 35 kW Bulbo secco all’entrata: - 7 () 2,7 () aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 3,8 Bulbo secco all’entrata: - 7 () 2,7 () salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20 Bulbo umido all’entrata: 15 4,3 salamoia/acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 4,3 acqua/aria Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12
peratura entrata: 0 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 4,3 acqua/aria Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 Bulbo secco all’entrata: 20 Bulbo umido all’entrata: 15 4,7 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 5,1 (*) Requisito valido esclusivamente per installazioni in zona climatica E o F. Tabella 6. Prestazioni minime per pompe di calore elettriche. Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno
climatica E o F. Tabella 6. Prestazioni minime per pompe di calore elettriche. Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [°C] Ambiente interno [°C] GUE aria/aria Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo secco all’entrata: 20 1,46 Bulbo secco all’entrata: - 7 () 1,1 () aria/acqua Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Temperatura entrata: 30 () 1,38 Bulbo secco all’entrata: - 7 (**) 1,1 ()
Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Temperatura entrata: 30 () 1,38 Bulbo secco all’entrata: - 7 (**) 1,1 () salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20 1,59 salamoia/acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30 1,47 acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 1,60 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 (*) 1,56 14
Art. 12. Illuminazione esterna
(*) t: pompe di calore ad assorbimento: temperatura di uscita di 40°C. Pompe di calore a motore endotermico: temperatura di uscita di 35°C (**) Requisito valido esclusivamente per installazioni in zona climatica E o F. Tabella 7. Prestazioni minime per pompe di calore a gas. Art. 12. Illuminazione esterna Per gli edifici di nuova costruzione o interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione od
azione esterna Per gli edifici di nuova costruzione o interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione od il rifacimento del sistema di illuminazione si dovranno rispettare le indicazioni operative che seguono: a. negli spazi destinati alle attività principali deve essere assicurata un’adeguata illuminazione naturale per assicurare il benessere visivo e ridurre l’utilizzazione di fonti di illuminazione artificiale; per i
illuminazione naturale per assicurare il benessere visivo e ridurre l’utilizzazione di fonti di illuminazione artificiale; per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente; b. l’illuminazione artificiale degli spazi interni di connessione comuni (vani scala, androni e simili) e in generale degli spazi destinati ad uso non continuativo (cantine, depositi e simili) deve essere
Art. 13. Premialità
ni scala, androni e simili) e in generale degli spazi destinati ad uso non continuativo (cantine, depositi e simili) deve essere comandata attraverso interruttori a tempo o azionata da sensori di presenza; c. per i corpi illuminanti si suggerisce l’impiego di lampade a basso consumo di energia. Art. 13. Premialità Nel caso di nuova costruzione, qualora l’edificio rispetti le indicazioni di cui agli Articoli 4 (comma a e b), 7,
- Premialità Nel caso di nuova costruzione, qualora l’edificio rispetti le indicazioni di cui agli Articoli 4 (comma a e b), 7, 8 e 12, è prevista una primalità corrispondente alla riduzione del contributo di costruzione commisurato all’incidenza agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti, nella misura del 30% (trenta per cento); 15
Art. 14. Prestazioni del sistema edificio – impianto in regime invernale
TITOLO 3. NORME RELATIVE AGLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO 1 ART. 1, comma 3 Le prescrizioni contenute nel presente Titolo fanno riferimento a tutti gli interventi minori sull’edilizia esistente (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo). Art. 14. Prestazioni del sistema edificio – impianto in regime invernale Negli interventi che prevedano: • la sostituzione dei serramenti esterni
oni del sistema edificio – impianto in regime invernale Negli interventi che prevedano: • la sostituzione dei serramenti esterni • la sostituzione o la rimozione e il riposizionamento della copertura o di eventuali solai verso l’esterno, contro terra o verso locali non riscaldati è obbligatorio che la trasmittanza termica delle strutture che delimitano l’involucro dell’edificio verso l’esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, limitatamente alla superficie di
Art. 15. Generatori di calore
ell’edificio verso l’esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, limitatamente alla superficie di struttura opaca e/o trasparente oggetto dell’intervento, non superi i valori riportati nella Tabella 3 del presente Allegato Energetico. Art. 15. Generatori di calore Nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore è obbligatorio che: a. i nuovi generatori abbiano un rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100%
alore è obbligatorio che: a. i nuovi generatori abbiano un rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a quanto calcolato con la formula seguente: tu = 93 + 2* log10 (Pn) generatore ad acqua tu = 90 + 2* log10 (Pn) generatore ad aria dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore di calore espressa in kW. Per Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
nominale del generatore di calore espressa in kW. Per Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW b. siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso e di esposizione, possano godere di differenti apporti di calore solare o comunque gratuiti. Nel caso di regolazione di zona, questa deve avvenire su sonde di rilevazione per la temperatura interna delle singole zone
iti. Nel caso di regolazione di zona, questa deve avvenire su sonde di rilevazione per la temperatura interna delle singole zone 16
c. se questo alimenta un’unica utenza (sia essa una zona termica piuttosto che un’unità immobiliare), sia installata una centralina di termoregolazione pilotata dalla misura della temperatura dell’aria interna e dalla misura della temperatura dell’aria esterna per ogni generatore di calore. Quest’ultima centralina dovrà consentire la regolazione e la programmazione della temperatura dell’aria nell’ambiente riscaldato su almeno 2 livelli di temperatura nelle 24 ore
lazione e la programmazione della temperatura dell’aria nell’ambiente riscaldato su almeno 2 livelli di temperatura nelle 24 ore d. se questo alimenta utenze plurime (siano esse zone termiche piuttosto che unità immobiliari), sia installata una centralina di termoregolazione pilotata dalla misura della temperatura dell’aria interna e dalla misura della temperatura di mandata dell’acqua dal generatore all’utenza per ogni generatore
mperatura dell’aria interna e dalla misura della temperatura di mandata dell’acqua dal generatore all’utenza per ogni generatore di calore. Quest’ultima centralina dovrà consentire la regolazione e la programmazione della temperatura dell’aria nell’ambiente riscaldato su almeno 2 livelli di temperatura nelle 24 ore. In questo caso è obbligatoria la presenza di sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente per tutte le zone o locali
uesto caso è obbligatoria la presenza di sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente per tutte le zone o locali e. Se questo alimenta più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna. Eventuali squilibri dovranno essere
Art. 16. Spessore isolante e computo volumetrico
immobiliare, il rispetto dei limiti di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna. Eventuali squilibri dovranno essere corretti e si dovrà procedere all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare. Art. 16. Spessore isolante e computo volumetrico Il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la
sclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30cm e fino ad un massimo di ulteriori 25cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15cm per quelli orizzontali intermedi (L.R. 28.05.2007 n.13 art. 8, c. 1). Tali disposizioni valgono anche per le altezze massime, le
per quelli orizzontali intermedi (L.R. 28.05.2007 n.13 art. 8, c. 1). Tali disposizioni valgono anche per le altezze massime, le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, le distanze delle strade, ferme restando le prescrizioni minime previste dalla legislazione statale (L.R. 28.05.2007 n.13 art. 8, c. 3). Negli interventi di isolamento necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Lgs 192/2005.
rventi di isolamento necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Lgs 192/2005. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, è prevista l’applicazione di quanto stabilito all’art.14, comma 7, del D.Lgs. n. 102/2014 e s.m.i.. Le deroghe vanno
e edilizia, è prevista l’applicazione di quanto stabilito all’art.14, comma 7, del D.Lgs. n. 102/2014 e s.m.i.. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile e compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali
ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione, secondo la valutazione condotta dalla Commissione Locale per il Paesaggio o dalla Soprintendenza per le rispettive competenze; 17
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