Indice generale I Comune di Rho Provincia di Milano Variante Generale al PRG
Comune di Rho · Milano, Lombardia
Documento indicizzato il 22 febbraio 2026. 502 sezioni estratte dal PDF originale.
502 sezioni del documento
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Indice generale I Comune di Rho Provincia di Milano Variante Generale al PRG APPROVATO AI SENSI DEL 1° COMMA DELL’ART.13 DELLA L.R. 23/97 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (Testo coordinato con le modifiche apportate con le varianti approvate) Adottato con delibera del C.C. n° 67 del 03/07/97 Pubblicato il 18/08/97 Controdeduzioni con delibera del C.C. n° 23 del 20/ 3/98 n° 29 del 27/3/98 Approvazione della G.R.L. n° 41192 del 29/1/99 Pubblicazione sul BURL n° 28 del 14/07/99
C. n° 23 del 20/ 3/98 n° 29 del 27/3/98 Approvazione della G.R.L. n° 41192 del 29/1/99 Pubblicazione sul BURL n° 28 del 14/07/99 Articoli modificati a seguito dell’approvazione di varianti:
- delibera CIMEP n. 207 del 13/07/2000
- delibera di GRL n. 3387 del 09/02/2001 pubblicata sul BURL n. 8 del 21/02/2001
- delibera C.C. n. 21 del 26/02/2002 pubblicata sul BURL n. 13 del 27/03/2002
- delibera C.C. n. 78 del 18/07/2002 pubblicata sul BURL n. 34 del 21/08/2002
6/02/2002 pubblicata sul BURL n. 13 del 27/03/2002
- delibera C.C. n. 78 del 18/07/2002 pubblicata sul BURL n. 34 del 21/08/2002
- delibere CC n. 87,88,90,91 del 25/09/2002 pubblicate sul BURL n. 43 del 23/10/2002
- delibera di GRL n. 10636 del 11/10/2002 pubblicata sul BURL n. 43 del 23/10/2002
- delibera C.C. n. 100 del 02/12/2002 pubblicata sul BURL n. 3 del 15/01/2003
- delibera C.C. n. 22 del 06/05/2003 pubblicata sul BURL n. 23 del 04/06/2003
02/12/2002 pubblicata sul BURL n. 3 del 15/01/2003
- delibera C.C. n. 22 del 06/05/2003 pubblicata sul BURL n. 23 del 04/06/2003
- delibera C.C. n. 55 del 29/09/2003 pubblicata sul BURL n. 44 del 29/10/2003
- delibera C.C. n. 77 del 21/10/2004 pubblicata sul BURL n. 48 del 24/11/2004
- delibera C.C. n. 51 del 28/06/2006 pubblicata sul BURL n. 29 del 19/07/2006
- delibera C.C. n. 9 del 24/01/2007 pubblicata sul BURL n. 7 del 14/02/2007
28/06/2006 pubblicata sul BURL n. 29 del 19/07/2006
- delibera C.C. n. 9 del 24/01/2007 pubblicata sul BURL n. 7 del 14/02/2007
- DPGRL n. 13162 del 17.11.2008-11-18 pubblicato sul BURL n. 24 del 24.11.2008
- DPGRL n. 7471 del 04/08/2011 pubblicato sul BURL n. 32 del 08/08/2011 Il Sindaco Il Segretario Comunale Il Progettista Arianna Cavicchioli Luigi Caretto Arch. Marco Engel
Art.01 Ambito di applicazione e contenuto del PRG pag. 1
Indice generale II Parte 1a - Generalità Cap. 1° Ambito di applicazione e contenuto del PRG Art.01 Ambito di applicazione e contenuto del PRG pag. 1 Art.02 Partecipazione dei Consigli di Circoscrizione all'attuazione del Piano Regolatore pag. 2 Art.03 Deroghe pag. 3 Art.04 Destinazioni d'uso pag. 3 Art.05 Mutamenti delle destinazioni d'uso pag. 5 Art.06 Definizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi pag. 6 Art.07 Definizione degli interventi edilizi pag. 12
Art.07 Definizione degli interventi edilizi pag. 12
rt.06 Definizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi pag. 6 Art.07 Definizione degli interventi edilizi pag. 12 Art.08 Suddivisione del territorio in zone pag. 13 Art.09 Aree di pertinenza pag. 13 Art.10 Urbanizzazioni Primarie pag. 14 Art.11 Urbanizzazioni secondarie pag. 15 Art.12 Parcheggi di pertinenza pag. 15 Art.13 Verifica di compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela ambientale pag. 16 Cap. 2° Attuazione del PRG Art.14 Attuazione in via principale mediante programmi
Art.14 Attuazione in via principale mediante programmi
i con le esigenze di tutela ambientale pag. 16 Cap. 2° Attuazione del PRG Art.14 Attuazione in via principale mediante programmi poliennali pag. 17 Art.15 Piani Attuativi pag. 17 Art.16 Formazione e contenuti dei piani attuativi pag. 18 Art.17 Rapporti tra programmi poliennali e piani attuativi pag. 19 Parte 2a - Disciplina del territorio Cap.3° Tutela degli insediamenti di interesse storico Art.18 Ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale pag. 20 Art.19 Zone A pag. 30
Art.18 Ambiti di salvaguardia degli insediamenti
interesse storico Art.18 Ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale pag. 20 Art.19 Zone A pag. 30 Art.20 Zone Br - zone residenziali dei nuclei storici pag. 31 Cap.4° Regolamento urbanistico delle zone consolidate Art.21 Zone residenziali: norme generali pag. 33 Art.22 Zona B1 - Zona residenziale di completamento pag. 35 Art.23 Zona B2 - Zona residenziale di completamento a densità media pag. 35 Art.24 Zona B3 - Zona residenziale a bassa densità pag. 37
Art.24 Zona B3 - Zona residenziale a bassa densità pag. 37
Zona B2 - Zona residenziale di completamento a densità media pag. 35 Art.24 Zona B3 - Zona residenziale a bassa densità pag. 37 Art.25 Zona B4 - Zona residenziale satura pag. 38 Art.26 Zona BD - Zona per attività produttive pag. 38 Art.27 Zona BT - Zona per attività terziarie e commerciali esistenti pag. 42 Art.28 Zona a verde privato annesso ad edifici esistenti pag. 44 Art.29 Zone a verde privato di mitigazione ambientale pag. 44 Cap. 5° Disciplina delle zone di riorganizzazione e sviluppo
Art.29 Zone a verde privato di mitigazione ambientale pag. 44
g. 44 Art.29 Zone a verde privato di mitigazione ambientale pag. 44 Cap. 5° Disciplina delle zone di riorganizzazione e sviluppo Art.30 Zone di riorganizzazione e sviluppo: norme generali pag. 45 Art.31 Zone C - Zone di riorganizzazione e sviluppo residenziali pag. 45 Art.32 Zone Dp - Zone di riorganizzazione e sviluppo per attività produttive pag. 47 Art.33 Zone Dt - Zone di riorganizzazione e sviluppo per attività terziarie pag. 49 Art.34 Zone S - Zone speciali plurifunzionali pag. 50
Art.35 Zone per attrezzature pubbliche al servizio degli
Indice generale III Cap. 6° Zone per attrezzature di uso e interesse pubblico Art.35 Zone per attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti residenziali e produttivi pag. 52 Art.36 Attrezzature per l'associazionismo, la cultura e lo spettacolo pag. 53 Art.37 Prescrizioni particolari per le aree destinate ad attrezzature religiose pag. 54 Art.38 Zone a verde attrezzato e per lo sport pag. 54 Art.39 Parcheggi pubblici pag. 56 Art.40 Zona per attrezzature pubbliche di interesse
Art.39 Parcheggi pubblici pag. 56
a verde attrezzato e per lo sport pag. 54 Art.39 Parcheggi pubblici pag. 56 Art.40 Zona per attrezzature pubbliche di interesse generale di livello intercomunale pag. 56 Art.41 Zona per servizi ed attrezzature private di uso pubblico pag. 57 Art.42 Zona per servizi tecnologici pubblici pag. 57 Art.43 Impianti della rete di distribuzione dell'energia elettrica pag. 58 Art.44 Viabilità pag. 58 Art.45 Sedime ferroviario pag. 59 Cap 7° Zone non urbane: agricole e di tutela Art.46 Zone E - Zona agricola pag. 60
Art.45 Sedime ferroviario pag. 59
ità pag. 58 Art.45 Sedime ferroviario pag. 59 Cap 7° Zone non urbane: agricole e di tutela Art.46 Zone E - Zona agricola pag. 60 Art.47 Zona BE - Zona per insediamenti rurali esistenti pag. 61 Art.48 Zone a verde e coltivi di frangia urbana pag. 62 Art.49 Zone di rispetto e tutela dei corsi d'acqua pag. 63 Cap. 8° Ambiti soggetti a vincoli di tutela o di rispetto Art.50 Ambito di salvaguardia del Parco dell'Olona pag. 64 Art.51 Ambito del cimitero parco di Rho pag. 65
Art.50 Ambito di salvaguardia del Parco dell'Olona pag. 64
tutela o di rispetto Art.50 Ambito di salvaguardia del Parco dell'Olona pag. 64 Art.51 Ambito del cimitero parco di Rho pag. 65 Art.52 Fasce di rispetto stradale e cimiteriale pag. 66 Art.53 Zona di rispetto stradale pag. 66 Art.54 Linea di rispetto ferroviario pag. 67 Art.55 Aree di rispetto degli elettrodotti pag. 67 Art.56 Aree di salavaguardia delle risorse idriche pag. 67 Parte 3a - Disposizioni finali Cap.9° Rapporti con altri strumenti urbanistici Art.57 Parco Sud Milano pag. 67
Art.57 Parco Sud Milano pag. 67
e idriche pag. 67 Parte 3a - Disposizioni finali Cap.9° Rapporti con altri strumenti urbanistici Art.57 Parco Sud Milano pag. 67 Art.58 Zone a disciplina speciale pag. 68 Art.59 Piano di Zona vigente pag. 70 Art.60 Salvaguardia dei piani attuativi vigenti pag. 70 Art.61 Piano Energetico Comunale pag. 71 Cap.10° Norme transitorie e finali Art.62 Edifici in contrasto con le prescrizioni del PRG pag. 72 Art.63 Regime transitorio delle aree per attrezzature pubbliche pag. 72
Art.63 Regime transitorio delle aree
Edifici in contrasto con le prescrizioni del PRG pag. 72 Art.63 Regime transitorio delle aree per attrezzature pubbliche pag. 72 Art.64 Regime transitorio degli impianti di distribuzione del carburante per autotrazione pag. 72 Art.65 Regime degli edifici ricadenti in zona agricola adibiti ad usi diversi dall'agricoltura pag. 73 Art.66 Zona di salvaguardia del tracciato della futura linea ferroviaria Torino-Milano pag. 73 Art.67 Limitazioni e prescrizioni per le aree ricadenti
Art.67 Limitazioni e prescrizioni per le aree ricadenti
ardia del tracciato della futura linea ferroviaria Torino-Milano pag. 73 Art.67 Limitazioni e prescrizioni per le aree ricadenti in vincolo idrogeologico molto elevato pag. 74 Art.68 Zone ove è consentita la realizzazione di impianti e di apparecchiature fissi per la telecomunicazione e la radiotelevisione pag.79
Art. 69 Prescrizioni per gli interventi nelle aree
Indice generale IV Art. 69 Prescrizioni per gli interventi nelle aree di vincolo e di danno individuate dall’elaborato tecnico RIR (rischi di incidenti rilevanti). pag.83 Art. 70 Area destinata alla realizzazione della Esposizione Universale 2015). pag.84
Art. 70 Area destinata alla realizzazione della
RIR (rischi di incidenti rilevanti). pag.83 Art. 70 Area destinata alla realizzazione della Esposizione Universale 2015). pag.84
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 1 Art.01 Ambito di applicazione e contenuto del PRG Il Piano Regolatore Generale disciplina, in base alla vigente legislazione urbanistica statale e regionale, l'intero territorio comunale. Tutti gli interventi edilizi e di sistemazione del suolo, debbono essere conformi alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale.
tti gli interventi edilizi e di sistemazione del suolo, debbono essere conformi alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale. Le prescrizioni contenute nelle presenti norme ed in altri elaborati del PRG dovranno intendersi modificate in seguito all'entrata in vigore di norme di leggi statali e regionali contenenti diverse prescrizioni dichiarate prevalenti su contrastanti prescrizioni dei piani regolatori generali. Il PRG é costituito, oltre che dalle presenti Norme, dai seguenti elaborati:
astanti prescrizioni dei piani regolatori generali. Il PRG é costituito, oltre che dalle presenti Norme, dai seguenti elaborati:
- Tavole di Piano: Tav. 1 Azzonamento Generale (n° 15 fogli scala 1/2.000); Tav. 2 Azzonamento sintetico (1 foglio, scala 1/7.500); Tav. 3.1 Verifica della capacità insediativa di PRG (1 foglio, scala 1/7.500); Tav. 3.2 Standards urbanist£ici (1 foglio, scala 1/7.500); Tav. 4.1 Azzonamento dei nuclei storici (scala 1/2.000) Tav. 4.2 Orientamenti morfologici (scala 1/2.000)
oglio, scala 1/7.500); Tav. 4.1 Azzonamento dei nuclei storici (scala 1/2.000) Tav. 4.2 Orientamenti morfologici (scala 1/2.000) Tav. 4.3 Azzonamento dei fronti sullo spazio pubblico (n° 2 fogli, scala 1/200)
- Relazione illustrativa. Il PRG é inoltre corredato dalla documentazione di analisi elencata all'ALLEGATO D delle presenti NTA, nonché dall’elaborato tecnico RIR (rischio di incidenti rilevanti), redatto ai sensi dell’art. 4 del DM 09.05.2001. Le Norme di Attuazione integrano le indicazioni
rischio di incidenti rilevanti), redatto ai sensi dell’art. 4 del DM 09.05.2001. Le Norme di Attuazione integrano le indicazioni contenute negli elaborati grafici secondo gli orientamenti espressi nella "Relazione Illustra- tiva", anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 1902/52 e successive modificazioni ed integrazioni. Le presenti Norme prevalgono per i profili riguardanti la specifica materia del Piano sulle norme, eventualmente contrastanti, dei Regolamenti
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 2 comunali ed in particolare del Regolamento Edilizio. Al fine di garantire, per quanto possibile, la permanente integralità della disciplina del PRG, si applicano le seguenti disposizioni. Quanto alle aree che il PRG destina ad attrezzature pubbliche, di uso o interesse pubblico, diverse dal parcheggio pubblico di cui al successivo comma, il PRG può essere attuato sia mediante l’acquisizione della proprietà, la
parte del proprietario e l’assoggettamento
se dal parcheggio pubblico di cui al successivo comma, il PRG può essere attuato sia mediante l’acquisizione della proprietà, la sistemazione del suolo e la realizzazione delle attrezzature da parte del Comune o dell’ente pubblico competente sia mediante l’attuazione da parte del proprietario e l’assoggettamento convenzionale a servitù perpetua di uso pubblico disciplinando anche le modalità attuative e gestionali. Quanto alle aree che il PRG destina ad attrezzature
etua di uso pubblico disciplinando anche le modalità attuative e gestionali. Quanto alle aree che il PRG destina ad attrezzature pubbliche con specifica individuazione a parcheggi pubblici, il PRG può essere attuato sia mediante l’acquisizione della proprietà e la sistemazione del suolo da parte del Comune sia mediante la realizzazione diretta da parte del proprietario e l’assoggettamento convenzionale a servitù perpetua di uso pubblico, con la facoltà di realizzare, nel
a parte del proprietario e l’assoggettamento convenzionale a servitù perpetua di uso pubblico, con la facoltà di realizzare, nel sottosuolo, parcheggi privati, pertinenziali o non. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi non si applicano né alle aree destinate ad attrezzature pubbliche, di uso o interesse pubblico e comprese entro il perimetro di ambiti territoriali per i quali il PRG prescrive il preventivo ricorso al piano attuativo (fermo restando che il Comune può motivatamente operare,
Art.02 Partecipazione dei Consigli di Circoscrizione al-
i per i quali il PRG prescrive il preventivo ricorso al piano attuativo (fermo restando che il Comune può motivatamente operare, in sede convenzionale, la scelta della servitù perpetua di uso pubblico in luogo dell’acquisizione) né alle aree già di proprietà comunale. Art.02 Partecipazione dei Consigli di Circoscrizione al- l'attuazione del Piano Regolatore I Consigli di Circoscrizione concorrono all'elaborazione del Programma Pluriennale di Attuazione e ad ogni altra fase di elaborazione ed
li di Circoscrizione concorrono all'elaborazione del Programma Pluriennale di Attuazione e ad ogni altra fase di elaborazione ed attuazione del PRG, secondo le modalità contenute nel Regolamento di funzionamento dei Consigli stessi.
Art.03 Deroghe
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 3 Art.03 Deroghe Sono ammesse deroghe a tutte le prescrizioni del presente Piano soltanto ai fini della realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, in coerenza a quanto disposto all'Art.41-ter della legge 1150/42. Art.04 Destinazioni d'uso Le destinazioni d’uso previste dal PRG si intendono riferite al suolo, al soprasuolo ed al sottosuolo, ferma restando la compatibilità funzionale delle diverse destinazioni con l’insediamento di
olo, al soprasuolo ed al sottosuolo, ferma restando la compatibilità funzionale delle diverse destinazioni con l’insediamento di impianti a rete per servizi pubblici e di urbanizzazione. 4.1 Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie e dell'approvazione dei piani attuativi deve essere dimostrato in modo analitico il rispetto delle previsioni del presente PRG relative alle funzioni insediabili. 4.2 Ai fini dell'applicazione delle norme del presente piano, le destinazioni d'uso sono suddivise in
alle funzioni insediabili. 4.2 Ai fini dell'applicazione delle norme del presente piano, le destinazioni d'uso sono suddivise in gruppi funzionali omogenei (Gfo), sulla base della reciproca compatibilità e di criteri dettati dalla tipologia insediativa e dal fabbisogno di infra- strutture pubbliche, come segue: Gfo 1 Attività agricola Ricadono in questa categoria tutte le at- tività connesse alla conduzione del fondo agricolo, comprese le relative residenze, come previsto dalla LR 93/80.
a tutte le at- tività connesse alla conduzione del fondo agricolo, comprese le relative residenze, come previsto dalla LR 93/80. Gfo 2 Attività produttive industriali e artigianali Gfo 2.1 Attività produttive industriali e artigianali di produzione e trasformazione di beni. Sono comprese in questa categoria le attività di magaz- zinaggio ed i laboratori di ricerca direttamente connessi all'esercizio dell'attività produttiva nonché:
- uffici, laboratori e spazi espositivi e di
ori di ricerca direttamente connessi all'esercizio dell'attività produttiva nonché:
- uffici, laboratori e spazi espositivi e di vendita al servizio dell'unità produttiva per una estensione non superiore al 30% della SLP dell'unità stessa, a partire da una cellula minima di 20 mq;
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 4
- la residenza del custode o del titolare dell'azienda per una SLP massima di mq 150. Gfo 2.2 Attività di magazzinaggio e autotrasporto, anche non direttamente connesse alla produzione delle merci, con esclusione di tutte le attività che comportino vendita diretta al pubblico delle merci immagazzinate. Gfo 3 Attività terziarie: Gfo 3.1 Negozi, pubblici esercizi ed attività as- similabili per taglio dimensionale, tipo-
gazzinate. Gfo 3 Attività terziarie: Gfo 3.1 Negozi, pubblici esercizi ed attività as- similabili per taglio dimensionale, tipo- logia del servizio e rapporto con il pub- blico (agenzie, sportelli bancari, arti- gianato di servizio, attività per il tempo libero): ricadono in questa catego- ria le attività che non richiedono fabbricati appositi, sono collocate in edifici destinati prevalentemente ad altro uso, hanno superfici unitarie aperte al pubblico (superficie di vendita) non superiori a mq. 400.
inati prevalentemente ad altro uso, hanno superfici unitarie aperte al pubblico (superficie di vendita) non superiori a mq. 400. Gfo 3.2 Grandi attività commerciali al dettaglio o all'ingrosso che richiedono fabbricati appositi con tipologia propria ed hanno superficie aperta al pubblico (superficie di vendita) superiore a mq. 400. Gfo 3.3 Pubblici esercizi di grandi dimensioni e locali per lo svago, lo spettacolo, il ritrovo, l'attività sportiva, che richiedono fabbricati appositi con
grandi dimensioni e locali per lo svago, lo spettacolo, il ritrovo, l'attività sportiva, che richiedono fabbricati appositi con tipologia propria ed hanno superficie aperta al pubblico (superficie di vendita) superiore a mq. 400. Gfo 3.4 Uffici e studi professionali Gfo 3.5 Impianti di distribuzione del carburante per autotrazione ed attività di servizio e vendita a questi connesse secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia. Gfo 4 Attività ricettive
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 5 Gfo 5 Residenza Abitazioni e relativi servizi (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e re- lativi spazi di manovra, depositi di biciclette o carrozzine) nonché spazi ed attrezzature di uso collettivo inseriti negli edifici residenziali. Ricadono in questa categoria anche le attività professionali o artigianali quando esercitate in alloggi o ambienti ad uso promiscuo residenziale e lavorativo. Gfo 6 Attrezzature pubbliche, di uso o di
li quando esercitate in alloggi o ambienti ad uso promiscuo residenziale e lavorativo. Gfo 6 Attrezzature pubbliche, di uso o di interesse pubblico Sono quelle individuate al cap. 6 parte II. Al fine della verifica delle superfici destinate alle funzioni principali ed a quelle compatibili ciascuna richiesta di concessione edilizia per la ristrutturazione o l'ampliamento di edifici esi- stenti o per la realizzazione di nuovi edifici dovrà essere corredata dalla documentazione
zione o l'ampliamento di edifici esi- stenti o per la realizzazione di nuovi edifici dovrà essere corredata dalla documentazione contenente la chiara identificazione delle superfici attribuite alle differenti destinazioni d'uso esistenti e di progetto. 4.3 Le destinazioni d'uso principali e quelle complementari sono individuate per ciascuna zona di PRG negli articoli delle presenti Norme a que- ste riferiti. Ove la norma stabilisce una quota percentuale massima destinabile ad una attività
Art.05 Mutamenti delle destinazioni d'uso
coli delle presenti Norme a que- ste riferiti. Ove la norma stabilisce una quota percentuale massima destinabile ad una attività compatibile, tale percentuale va calcolata sulla base della volumetria o della SLP complessivamente realizzata o realizzabile sull'unità di terreno alla quale la pratica edilizia é riferita. Art.05 Mutamenti delle destinazioni d'uso I mutamenti di destinazione d’uso di immobili (fabbricati o terreni)o di loro parti, connessi o non connessi all’esecuzione di opere edilizie,
destinazione d’uso di immobili (fabbricati o terreni)o di loro parti, connessi o non connessi all’esecuzione di opere edilizie, sono disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
Art.06 Definizione dei parametri e degli indici urbani-
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 6 Art.06 Definizione dei parametri e degli indici urbani- stici ed edilizi 6.1 St (mq) - Superficie territoriale Per superficie territoriale si intende la superfi- cie dell'area compresa all'interno del perimetro di un comparto soggetto a piano attuativo, la quale comprende, oltre alla superficie fondiaria, la superficie necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PRG all'interno del comparto stesso.
essaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PRG all'interno del comparto stesso. Non possono essere conteggiate nella St le aree già di proprietà pubblica alla data di adozione del PRG, destinate ad attrezzature pubbliche al servizio di altri insediamenti. 6.2 It (mc/mq) - Indice di fabbricabilità territoriale Definisce il volume massimo edificabile su cia- scuna unità di superficie territoriale, escluso il volume relativo alle opere di urbanizzazione.
ume massimo edificabile su cia- scuna unità di superficie territoriale, escluso il volume relativo alle opere di urbanizzazione. 6.3 Ut (mq/mq) - Indice di utilizzazione territoriale Definisce la massima Superficie Lorda di Pavimento (SLP) edificabile per ciascuna unità di superficie territoriale, esclusa la superficie relativa alle opere di urbanizzazione. 6.4 Sf (mq) - Superficie fondiaria Per Superficie fondiaria si intende la superficie del lotto edificabile, catastalmente individuato,
(mq) - Superficie fondiaria Per Superficie fondiaria si intende la superficie del lotto edificabile, catastalmente individuato, al netto delle superfici per opere di urbaniz- zazione primaria e secondaria. . 6.5 If (mc/mq) - Indice di fabbricabilità fondiaria Definisce il volume massimo edificabile per ogni unità di superficie fondiaria. 6.6 Uf (mq/mq) - Indice di utilizzazione fondiaria Definisce la massima Superficie Lorda di Pavimento (SLP) edificabile per ciascuna unità di superficie fondiaria.
zione fondiaria Definisce la massima Superficie Lorda di Pavimento (SLP) edificabile per ciascuna unità di superficie fondiaria. 6.7 SLP (mq) - Superficie Lorda complessiva di Pavi- mento Per superficie lorda complessiva di pavimento si intende la somma delle superfici di tutti i piani dell’edificio (compresi quelli a soppalco), misurate al perimetro esterno, qualunque sia la loro destinazione d’uso. Per superficie del piano si intende il massimo ingombro delle strutture
metro esterno, qualunque sia la loro destinazione d’uso. Per superficie del piano si intende il massimo ingombro delle strutture orizzontali (solai) misurate al perimetro esterno, comprese tutte le murature e gli elementi
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 7 verticali. Per gli edifici o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali sono da comprendere nella SLP le superfici, in proiezione orizzontale, degli impianti, con la sola esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell’attività produttiva. Ai fini della verifica della SLP sono escluse dal computo: 6.7.1 le superfici degli spazi aperti, delle logge, dei
Art.18.7;
à produttiva. Ai fini della verifica della SLP sono escluse dal computo: 6.7.1 le superfici degli spazi aperti, delle logge, dei balconi, dei terrazzi, dei cavedi e degli androni passanti nonché dei porticati degli edifici residenziali ad eccezione di quelli di pertinenza degli edifici rustici come definiti al successivo Art.18.7; 6.7.2 le superfici dei vani scala di edifici residenziali, al servizio di due o più alloggi, limitatamente alla superficie, riportata in orizzontale, delle rampe inclinate e dei
denziali, al servizio di due o più alloggi, limitatamente alla superficie, riportata in orizzontale, delle rampe inclinate e dei pianerottoli nonché dei vani per gli ascensori come rappresentato nel seguente schema: Vano scala escluso dal computo della SLP 6.7.3 le superfici destinate al ricovero delle autovet- ture con i relativi spazi di manovra e di accesso, purché di pertinenza dell’edificio; 6.7.4 le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati sottostanti gli edifici residenziali,
pertinenza dell’edificio; 6.7.4 le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati sottostanti gli edifici residenziali, anche se esterne al perimetro dell’edificio soprastante, e destinati a spazi (o locali) accessori e a spazi (o locali) di servizio degli alloggi purché non sporgano per oltre m. 1.20, misurati all'intradosso del solaio del piano ter- reno, oltre la quota del marciapiede; 6.7.5 i sottotetti praticabili degli edifici residenziali e destinati o utilizzati
no ter- reno, oltre la quota del marciapiede; 6.7.5 i sottotetti praticabili degli edifici residenziali e destinati o utilizzati esclusivamente come spazi accessori o di servizio degli alloggi nonché i sottotetti non accessibili; 6.7.6 le superfici destinate a servizi comuni il cui uso per funzioni di interesse pubblico sia convenzionato con il Comune; 6.7.7 le superfici condominiali o di proprietà comune necessarie alla collocazione degli impianti tecnologici, cioè i vani e gli spazi necessari a
condominiali o di proprietà comune necessarie alla collocazione degli impianti tecnologici, cioè i vani e gli spazi necessari a contenere le apparecchiature degli impianti idrici, delle centrali termiche, delle centrali di
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 8 condizionamento dell'aria, delle centraline e dei contatori dell'energia elettrica o del gas, i locali macchine degli ascensori, i locali per la raccolta o lo sgombero delle immondizie, i locali di sgombero da adibire al deposito dei materiali per la manutenzione dell'edificio, i locali per il ricovero delle biciclette; 6.7.8 le superfici delle scale di sicurezza e dei relativi impianti di sollevamento realizzati in
il ricovero delle biciclette; 6.7.8 le superfici delle scale di sicurezza e dei relativi impianti di sollevamento realizzati in ottemperanza a normative statali o regionali o alle disposizioni impartite da organi pubblici di vigilanza, aggiunte all'esterno di edifici esistenti che ne siano sprovvisti, tanto residenziali che per attività produttive, ove fosse adeguatamente dimostrata l'impossibilità di realizzare dette strutture all'interno della sagoma del fabbricato;
ttive, ove fosse adeguatamente dimostrata l'impossibilità di realizzare dette strutture all'interno della sagoma del fabbricato; 6.7.9 i soppalchi ricavati all'interno dei locali dell’alloggio dei quali non occupino più di 1/3 della superficie complessiva netta, purché aperti sul lato più lungo e purché l'ambiente soprastante il soppalco risulti di altezza netta non superiore a m. 2,10. 6.8 V (mc) - Volume ai fini della verifica del volume degli edifici, lo stesso si ricava moltiplicando la SLP per
ore a m. 2,10. 6.8 V (mc) - Volume ai fini della verifica del volume degli edifici, lo stesso si ricava moltiplicando la SLP per l'altezza, misurata come disposto ai commi seguenti. Per gli edifici residenziali tale altezza é convenzionalmente fissata nella misura di m. 3, a prescindere dall'effettiva minore o maggiore al- tezza di interpiano, anche nel caso di piani terra destinati ad usi commerciali o simili. Per piani interrati sporgenti oltre m. 1,20 dalla quota del
anche nel caso di piani terra destinati ad usi commerciali o simili. Per piani interrati sporgenti oltre m. 1,20 dalla quota del marciapiede di cui all’Art.6.7.4 verrà conteggiata nel volume solamente la parte eccedente tale quota. Per gli edifici non residenziali il volume si ricava moltiplicando la SLP per l'altezza di interpiano cioè per la differenza di quota tra la quota di intradosso del solaio di pavimento e quella del solaio di copertura. Al solo fine del
per la differenza di quota tra la quota di intradosso del solaio di pavimento e quella del solaio di copertura. Al solo fine del calcolo della superficie da destinare a parcheggi pertinenziali tale altezza è fissata convenzionalmente nella misura di m 3 a prescindere dall’effettiva minore o maggiore altezza di interpiano. 6.9 Sc (mq) - Superficie coperta Per superficie coperta si intende l’area individuata dalla proiezione sul suolo delle parti edificate fuori terra degli edifici principali ed
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 9 accessori e dei manufatti delimitate al perimetro esterno, comprese le superfici individuate dalla proiezione dei corpi e degli elementi in aggetto quali i bow-window, i porticati, le tettoie e le pensiline. Sono escluse dal computo le parti completamente interrate degli edifici, anche se esterne al perimetro dell’edificio soprastante, le superfici individuate dalle proiezioni delle parti aggettanti aperte quali i balconi le gronde nonché le
dificio soprastante, le superfici individuate dalle proiezioni delle parti aggettanti aperte quali i balconi le gronde nonché le pensiline a protezione degli ingressi su strada degli edifici di larghezza non superiore a m. 2,00. Sono altresì esclusi dal computo della Sc i chioschi, i pergolati, i gazebi o simili realizzati all'interno dei giardini o sui terrazzi. 6.10 Rc (%) - Rapporto di copertura Definisce la quantità massima di superficie coperta (Sc) in rapporto alla superficie
rrazzi. 6.10 Rc (%) - Rapporto di copertura Definisce la quantità massima di superficie coperta (Sc) in rapporto alla superficie fondiaria del lotto (Sf), espressa in percentuale. Nell'ambito dei piani attuativi la verifica relativa al rapporto di copertura deve essere sempre effettuata singolarmente per ciascun lotto edificabile. 6.11 Ro (%) - Rapporto di occupazione del sottosuolo Definisce la quantità massima di superficie occupabile sottosuolo, quale somma della
%) - Rapporto di occupazione del sottosuolo Definisce la quantità massima di superficie occupabile sottosuolo, quale somma della superficie coperta (Sc) e della superficie occupata in sottosuolo (So),in rapporto alla superficie fondiaria del lotto (Sf), espressa in percentuale. Per superficie occupata in sottosuolo (So) si intende l’area individuata dalla proiezione sul suolo delle parti completamente interrate degli edifici principali ed accessori e dei manufatti
individuata dalla proiezione sul suolo delle parti completamente interrate degli edifici principali ed accessori e dei manufatti delimitate al perimetro esterno; sono computate quindi anche le superfici individuate dalle proiezioni delle autorimesse e dei relativi spazi di manovra, delle rampe, delle intercapedini, delle bocche di lupo e simili. 6.12 H (ml) - Altezza massima degli edifici Definisce l'altezza massima reale consentita.Nel caso di edifici con corpi o con facciate di
ml) - Altezza massima degli edifici Definisce l'altezza massima reale consentita.Nel caso di edifici con corpi o con facciate di diversa altezza, ai fini della verifica dell'altezza massima si considera quella del corpo o della facciata più alta dell’edificio, misurata come di seguito precisato. Si misura dalla quota media del marciapiede stradale prossimo all'edificio al punto più
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 10 elevato della facciata dell'edificio stesso, come illustrato nel seguente schema: Nel caso di facciata con frontespizio, frontone o timpano, l'altezza si assume come media delle al- tezze della facciata stessa, come illustrato nel seguente schema: H = 6.13 Distanze Le distanze minime da osservare fra gli edifici ed i confini di proprietà, fra gli edifici ed altri edifici, fra gli edifici ed il ciglio stradale, si
osservare fra gli edifici ed i confini di proprietà, fra gli edifici ed altri edifici, fra gli edifici ed il ciglio stradale, si determinano misurando la distanza fra la proie- zione delle superfici esterne delle murature pe- rimetrali dell'edificio, al netto dei corpi agget- tanti aperti, e detti riferimenti, come più oltre specificato. Le distanze minime da osservare sono indicate dalle norme di zona; in mancanza valgono le prescrizioni di cui al presente articolo ai punti
minime da osservare sono indicate dalle norme di zona; in mancanza valgono le prescrizioni di cui al presente articolo ai punti 6.13.1, 6.13.2 e 6.13.3, eccetto che per gli edifici ed impianti pubblici o d’interesse pubblico realizzati nelle aree a ciò destinate per i quali valgono le disposizioni del Codice Civile o quelle particolari previste dalle disposizioni in materia. 6.13.1 Dc (ml) - Distanza minima degli edifici dal confine di proprietà La distanza si misura sulla retta perpendicolare
ateria. 6.13.1 Dc (ml) - Distanza minima degli edifici dal confine di proprietà La distanza si misura sulla retta perpendicolare al confine del lotto. Nel caso di edifici con corpi o con facciate di diversa altezza la distanza Dc dev’essere verificata per ciascun corpo o facciata in relazione alla relativa altezza; a tal fine è consentito un solo arretramento, in verticale, dal filo della facciata del corpo o dell’edificio. = H
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 11 Le distanze degli edifici dai confini di proprietà, ove non indicate dalle presenti norme per ciascuna zona, non devono essere inferiori ai seguenti minimi:
- nelle zone A, nelle zone BR: quelli prescritti dal Codice Civile;
- nelle altre zone: quella corrispondente alla metà dell’altezza dell’edificio - H/2 - con un minimo di m. 3,00 e, rispetto ai confini dei comparti soggetti a piano attuativo, di m. 5,00
ltezza dell’edificio - H/2 - con un minimo di m. 3,00 e, rispetto ai confini dei comparti soggetti a piano attuativo, di m. 5,00 salvo diversa indicazione contenuta nelle "Schede di orientamento morfologico". È ammessa la costruzione di edifici in aderenza sul confine: quando esista già un edificio a confine sulla proprietà, adiacente, la larghezza e l’altezza della parete sul confine del nuovo edificio non devono essere superiori a quelle dell’edificio preesistente; quando invece non
titolo che abilita all’esecuzione dell’intervento
a della parete sul confine del nuovo edificio non devono essere superiori a quelle dell’edificio preesistente; quando invece non esista già un edificio a confine sulla proprietà, adiacente, la costruzione è ammessa a confine quando i proprietari confinanti si accordino mediante apposito atto di impegno da allegare al titolo che abilita all’esecuzione dell’intervento e a condizione che la larghezza e l’altezza delle pareti in aderenza siano previste delle stesse dimensioni.
one dell’intervento e a condizione che la larghezza e l’altezza delle pareti in aderenza siano previste delle stesse dimensioni. 6.13.2 Df (ml) - Distanza minima tra edifici Le distanze fra gli edifici vanno calcolate secondo il seguente schema: a) quando si tratta di fabbricati da realizzare all'interno di comparti soggetti a Piano Attuativo: Df Df r = Df b) quando si tratta di fabbricati assentiti con concessione edilizia semplice, da realizzare in lotti di completamento:
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 12 Df Df Per la verifica della distanza Df l’altezza H dev’essere riferita all’edificio in progetto eccetto che per le zone C dove tale altezza dev’essere riferita all’edificio più alto (in progetto e contermini). Nel caso di edifici con corpi o con facciate di diversa altezza la distanza Df dev’essere verificata per ciascun corpo o facciata in relazione alla relativa altezza; a tal fine è consentito un solo arretramento, in verticale, dal
per ciascun corpo o facciata in relazione alla relativa altezza; a tal fine è consentito un solo arretramento, in verticale, dal filo della facciata del corpo o dell’edificio. La distanza Df non dev’essere verificata tra edifici e costruzioni accessorie ovvero volumi accessori, come definiti nei successivi articoli delle presenti norme, a condizione che l’altezza di questi ultimi non sia superiore a m. 3,00, salvo il rispetto della distanza tra costruzioni di m. 3,00 stabilita dal Codice Civile.
sti ultimi non sia superiore a m. 3,00, salvo il rispetto della distanza tra costruzioni di m. 3,00 stabilita dal Codice Civile. 6.13.3 Ds (ml) - Distanza minima degli edifici dal confine stradale Si determina misurando la distanza dell'edificio dal ciglio delle strade, come definito dall'Art.3 del DL 285/92, al netto dei corpi aggettanti aperti. L'allineamento degli edifici sul ciglio stradale o sul confine di uno spazio pubblico é sempre ammesso nel caso di edilizia a cortina, purchè per
Art.07 Definizione degli interventi edilizi
gli edifici sul ciglio stradale o sul confine di uno spazio pubblico é sempre ammesso nel caso di edilizia a cortina, purchè per uno sviluppo non irrilevante, in quanto finalizzato a mantenere la coerenza del contesto morfologico ed ambientale. Art.07 Definizione degli interventi edilizi Gli interventi edilizi sono definiti e discipli- nati dalla vigente legislazione statale e regionale e dal Regolamento Edilizio, fatto salvo quanto precisato all’Art.18.50 del Capitolo 3
Art.08 Suddivisione del territorio in zone
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 13 delle presenti Norme, con effetto per le sole zone di Piano descritte in tale Capitolo. Art.08 Suddivisione del territorio in zone Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone: 8.1 Zone di tutela e riqualificazione degli insediamenti di interesse storico ambientale: Zona A Centro storico; Zona Br Zona residenziale di interesse storico. 8.2 Zone urbane consolidate Zona B1 Zona residenziale di completamento ad elevata densità;
na residenziale di interesse storico. 8.2 Zone urbane consolidate Zona B1 Zona residenziale di completamento ad elevata densità; Zona B2 Zona residenziale di completamento a media densità; Zona B3 Zona residenziale a bassa densità; Zona B4 Zona residenziale satura; Zona BD Zona per attività produttive; Zona BT Zona per attività terziarie. 8.3 Zone di riorganizzazione e sviluppo Zona C Zona di riorganizzazione e sviluppo residenziale; Zona Dp Zona di riorganizzazione e sviluppo per attività produttive;
Art.09 Aree di pertinenza
po Zona C Zona di riorganizzazione e sviluppo residenziale; Zona Dp Zona di riorganizzazione e sviluppo per attività produttive; Zona Dt Zona di riorganizzazione e sviluppo per attività terziarie; Zona S Zona speciale di riorganizzazione urbana. 8.4 Zone per attrezzature di uso e interesse pubblico 8.5 Zone non urbane: agricole e di tutela Zona E Zona agricola; Zona BE Zona agricola di concentrazione dell'edificazione; Zona a verde e coltivi di frangia urbana Art.09 Aree di pertinenza
Art.09 Aree di pertinenza
a; Zona BE Zona agricola di concentrazione dell'edificazione; Zona a verde e coltivi di frangia urbana Art.09 Aree di pertinenza Si considerano aree di pertinenza quelle sulla cui superficie sono stati calcolati gli indici di fab- bricabilità territoriale o fondiaria. Un'area di pertinenza deve essere considerata satura quando risultano realizzati edifici per una superficie lorda o per un volume pari a quelli massimi consentiti dal piano.
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 14 Le aree di pertinenza territoriale e fondiaria degli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG, o realizzati in attuazione dello stesso, non potranno essere ulteriormente conteggiate se non per saturare l'edificabilità massima ammessa. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici. Pertanto tra gli elaborati richiesti per la formazione dei piani attuativi o per il rilascio delle concessioni edilizie, dovrà
. Pertanto tra gli elaborati richiesti per la formazione dei piani attuativi o per il rilascio delle concessioni edilizie, dovrà figurare l'individuazione esatta delle aree di pertinenza, distinte in territoriali e fondiarie, corredata dei relativi dati catastali, nonché la dimostrazione e la verifica del carico insediativo, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature, asseverata da professionista iscritto agli Albi professionali e sottoscritta dalla proprietà.
aree sature da quelle non sature, asseverata da professionista iscritto agli Albi professionali e sottoscritta dalla proprietà. Nel caso che le aree di pertinenza comprendano parti di proprietà diverse da quelle direttamente interessate dall'intervento di attuazione del piano, purché a queste adiacenti, occorrerà che i proprietari promotori dell'iniziativa edilizia dimostrino e documentino il titolo allo sfruttamento della capacità edilizia di dette proprietà, tramite apposita convenzione, stipulata
Art.10 Urbanizzazioni primarie
no e documentino il titolo allo sfruttamento della capacità edilizia di dette proprietà, tramite apposita convenzione, stipulata con la partecipazione del Comune, che dovrà essere trascritta nei Registri Immobiliari a cura del richiedente la concessione edilizia. Art.10 Urbanizzazioni primarie L'urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere, che costituiscono i requisiti atti e necessari, ai sensi dell'Art.31 della legge urbanistica
'insieme di servizi, aree ed opere, che costituiscono i requisiti atti e necessari, ai sensi dell'Art.31 della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 e sue successive modifiche, per rendere edificabile l'area. I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria aventi caratteristiche lineari (strade con parcheggi, fognature, illuminazione ed altri impianti a rete), la cui esecuzione è di spettanza dell'Amministrazione Comunale, debbono essere di norma redatti in base a progetti preliminari rela-
ui esecuzione è di spettanza dell'Amministrazione Comunale, debbono essere di norma redatti in base a progetti preliminari rela- tivi all'intero sviluppo lineare di tali opere. Ai fini dell'attuazione del presente PRG costitui- scono opere di urbanizzazione primaria le infra- strutture e gli impianti tecnologici di interesse pubblico.
Art.11 Urbanizzazioni secondarie
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 15 Art.11 Urbanizzazioni secondarie L'urbanizzazione secondaria è costituita da quel- l'insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche occorrenti alla vita civile della città e dei quartieri, come individuate dalla vigente legislazione nazionale e regionale. Art.12 Parcheggi di pertinenza In ottemperanza a quanto disposto all'Art.41 sexies della legge 1150/42, modificato dall'Art.2 della
.12 Parcheggi di pertinenza In ottemperanza a quanto disposto all'Art.41 sexies della legge 1150/42, modificato dall'Art.2 della legge 122/89, indipendentemente dalla dotazione di spazi pubblici di parcheggio previsti dal PRG, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore a mq. 1 per ogni mc. 10 di costruzione. Le superfici da destinare a parcheggio possono es-
er parcheggio in misura non inferiore a mq. 1 per ogni mc. 10 di costruzione. Le superfici da destinare a parcheggio possono es- sere ricavate in autorimesse multipiano sia sotto- suolo che soprasuolo e comprendono anche gli spazi di accesso e di manovra. Per le destinazioni d'uso diverse dalla residenza, per tutti gli interventi soggetti al rilascio di concessione edilizia, devono essere garantiti ulte- riori spazi per parcheggi di pertinenza, nelle mi- sure di seguito specificate:
cessione edilizia, devono essere garantiti ulte- riori spazi per parcheggi di pertinenza, nelle mi- sure di seguito specificate: 1 mq/10 mc per le attività produttive di cui al "Gfo 2" del precedente Art.4, per le attività del numero 2.2, e per le attività terziarie di cui al gruppo "Gfo 3", per i numeri 3.1 e 3.4; 2 mq/10 mc per le attività terziarie di cui al "Gfo 3" del precedente Art.4, per i numeri 3.2, 3.3 e 3.4. Analoga dotazione dovrà essere garan- tita per le attrezzature di uso pub-
3" del precedente Art.4, per i numeri 3.2, 3.3 e 3.4. Analoga dotazione dovrà essere garan- tita per le attrezzature di uso pub- blico per la cultura e lo spettacolo eventualmente realizzato nelle aree pubbliche affidate in concessione. Per le attività produttive di cui al gruppo "Gfo 2" del precedente Art.4, per le attività del numero 2.1, va garantita una superficie per parcheggi identica a quella della residenza.
Capitolo 1o - Ambito di applicazione e contenuto del PRG 16 Quando i parcheggi sono realizzati in superficie, non sono soprastanti costruzioni interrate, ed hanno estensione superiore a mq. 300, devono avere pavimentazione percolante pari almeno al 50% dell'area occupata, salvo l'impiego di pavimentazioni in pietra o altro materiale pregiato negli "ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale". Quando le superfici da destinare a parcheggi
negli "ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale". Quando le superfici da destinare a parcheggi privati non risultassero reperibili all'interno del lotto di pertinenza, detti spazi potranno essere reperiti in autorimesse private realizzate in prossimità del lotto di intervento, anche se non contigue allo stesso, utilizzando a tale scopo anche il sottosuolo delle aree pubbliche eventualmente concesso ai sensi dell'Art.9.4 della legge 122/89.
ilizzando a tale scopo anche il sottosuolo delle aree pubbliche eventualmente concesso ai sensi dell'Art.9.4 della legge 122/89. Le modalità di localizzazione e realizzazione di tali autorimesse sono stabilite nel "Programma Urbano dei Parcheggi", redatto ai sensi dell'Art.3 della citata legge. Detto Programma potrà anche stabilire forme di contribuzione anticipata per la realizzazione delle autorimesse, da garantire all'atto del rilascio delle concessioni edilizie.
Art.13 Verifica di compatibilità degli interventi con le
contribuzione anticipata per la realizzazione delle autorimesse, da garantire all'atto del rilascio delle concessioni edilizie. Art.13 Verifica di compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela ambientale Gli interventi devono essere compatibili con la tutela ambientale e conformi a quanto prescritto con le norme in materia di valutazione di impatto ambientale. Per gli interventi da effettuarsi su aree in precedenza utilizzate per attività produttive, è
valutazione di impatto ambientale. Per gli interventi da effettuarsi su aree in precedenza utilizzate per attività produttive, è richiesta la presentazione di un piano di indagine e di accertamento dello stato di inquinamento del terreno per la conseguente eventuale bonifica.
Art.14 Attuazione in via principale mediante programmi po-
Capitolo 2°- Attuazione del PRG 17 Art.14 Attuazione in via principale mediante programmi po- liennali Il Piano Regolatore Generale verrà attuato in via principale mediante Programmi Poliennali d'Attua- zione (PPA). Tutti gli interventi previsti dal Piano Regolatore, eccezion fatta per quelli non subordinati, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ai PPA, potranno essere assentiti dall'Amministrazione comunale solo se previsti da detti programmi.
Art.15 Piani Attuativi
azione statale e regionale, ai PPA, potranno essere assentiti dall'Amministrazione comunale solo se previsti da detti programmi. Funzioni e contenuti dei PPA del presente piano sa- ranno quelli previsti dalla vigente legislazione statale e regionale. Art.15 Piani Attuativi 15.1 I piani attuativi di iniziativa pubblica del PRG sono i seguenti: a. Piano Particolareggiato (PP) ai sensi dell'Art.13 e seguenti della legge 1150/42 e successive modificazioni e integrazioni;
: a. Piano Particolareggiato (PP) ai sensi dell'Art.13 e seguenti della legge 1150/42 e successive modificazioni e integrazioni; b. Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PdZ) di cui alla legge 167/62 e successive modificazioni e integrazioni; c. Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) di cui all'Art.27 della legge 865/71 e successive modificazioni e integrazioni; d. Piano di Recupero (PR) di iniziativa pubblica di cui all'Art.28 della legge 457/78;
successive modificazioni e integrazioni; d. Piano di Recupero (PR) di iniziativa pubblica di cui all'Art.28 della legge 457/78; 15.2 I piani attuativi di iniziativa privata del PRG sono i seguenti: e. Piano di Lottizzazione convenzionata (PL) di cui all'Art.28 della legge 1150/42 e successive mo- dificazioni e integrazioni, come specificato nella legislazione regionale; f. Piano di Recupero (PR) di iniziativa privata di cui all'Art.30 della legge 457/78; Le eventuali ulteriori forme di pianificazione
iano di Recupero (PR) di iniziativa privata di cui all'Art.30 della legge 457/78; Le eventuali ulteriori forme di pianificazione attuativa che venissero individuate dalla legislazione nazionale o regionale nel periodo di validità del presente PRG si intenderanno comprese nell'elenco sopra esposto.
Art.16 Formazione e contenuti dei piani attuativi
Capitolo 2°- Attuazione del PRG 18 Art.16 Formazione e contenuti dei piani attuativi 16.1 Nelle tavole di Piano sono individuati i comparti assoggettati alla formazione di un piano attuativo. Sempre nelle tavole di Piano é specificata per ciascun comparto la tipologia di piano attuativo da adottare. 16.2 Anche nelle aree non esplicitamente assoggettate dal PRG alla formazione di un piano attuativo, il Sindaco può, con provvedimento motivato, subordinare il rilascio delle concessioni edilizie
formazione di un piano attuativo, il Sindaco può, con provvedimento motivato, subordinare il rilascio delle concessioni edilizie alla formazione di un piano di lottizzazione, ovvero di un Piano di Recupero, ove questo risulti necessario al conseguimento degli obiettivi del PRG, secondo il disposto dell'Art.28 della legge 1150/42 e successive modificazioni e integrazioni. Del pari é facoltà del Comune di promuovere la formazione di Piani Particolareggiati anche per
ive modificazioni e integrazioni. Del pari é facoltà del Comune di promuovere la formazione di Piani Particolareggiati anche per ambiti non a tal fine esplicitamente vincolati nelle tavole di Piano. 16.3 Ove il PRG subordina esplicitamente l'edificazione o la riedificazione di un comparto alla formazione di un piano attuativo, questo dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nelle "Schede di orientamento morfologico" allegate alle presenti norme.
essere redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nelle "Schede di orientamento morfologico" allegate alle presenti norme. Le indicazioni contenute in dette schede hanno va- lore vincolante quanto alla determinazione dei parametri urbanistici, delle quantità edilizie e della estensione della superficie da cedere al Comune per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie, esposti nelle tabelle contenute negli articoli delle presenti Norme riferiti a ciascuna zona di Piano.
ni primarie e secondarie, esposti nelle tabelle contenute negli articoli delle presenti Norme riferiti a ciascuna zona di Piano. Le altre indicazioni contenute nelle schede potranno essere derogate ove, in sede di redazione del piano attuativo, venga adeguatamente dimostrato il miglioramento in termini di inserimento nel contesto, di maggiore compattezza o leggibilità del sistema delle aree pubbliche, di miglioramento della qualità abitativa e dell'ambiente urbano conseguiti attraverso una
lità del sistema delle aree pubbliche, di miglioramento della qualità abitativa e dell'ambiente urbano conseguiti attraverso una diversa organizzazione planivolumetrica e di- stributiva del comparto. 16.4 Il volume o la SLP assegnati a ciascun comparto as- soggettato a piano attuativo sono indicati nelle tabelle contenute negli articoli relativi a ciascuna zona di piano. I piani attuativi potranno prevedere la realizzazione di volumi o superfici
Capitolo 2°- Attuazione del PRG 19 minori di quelle concesse dal presente PRG ma in ogni caso gli attuatori saranno tenuti al versamento di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria commisurati ai volumi o alle superfici indicate nelle citate tabelle. 16.5 Nella predisposizione dei Piani Attuativi, in analogia a quanto disposto dal DPR 412/93 per gli edifici pubblici, deve essere verificata la possibilità di ricorso a fonti rinnovabili di energia, quali il teleriscaldamento o la , per le
Art.17 Rapporti tra programmi poliennali e piani attuativi
blici, deve essere verificata la possibilità di ricorso a fonti rinnovabili di energia, quali il teleriscaldamento o la , per le necessità termiche degli edifici, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Energetico Comunale. Art.17 Rapporti tra programmi poliennali e piani attuativi I piani attuativi di iniziativa pubblica potranno essere approvati ed attuati anche se i comparti da essi interessati non risulteranno inseriti nell'am- bito delle zone contemplate dai PPA.
ovati ed attuati anche se i comparti da essi interessati non risulteranno inseriti nell'am- bito delle zone contemplate dai PPA. Potranno anche essere approvati piani attuativi di iniziativa privata (piani di lottizzazione e piani di recupero) non previsti dai programmi poliennali di attuazione, a condizione che gli interventi og- getto degli stessi appaiano all'Amministrazione correttamene prospettabili in relazione agli indirizzi della programmazione urbanistica comunale.
i appaiano all'Amministrazione correttamene prospettabili in relazione agli indirizzi della programmazione urbanistica comunale. Nei casi di cui al comma precedente potranno essere rilasciate concessioni edilizie in conformità di eventuali previsioni delle convenzioni relative all'attuazione programmata nel tempo degli interventi oggetto dei piani attuativi stessi. Le previsioni relative all'attuazione programmata dei piani attuativi di iniziativa privata verranno
dei piani attuativi stessi. Le previsioni relative all'attuazione programmata dei piani attuativi di iniziativa privata verranno poi recepite nei nuovi PPA o nell'aggiornamento dei quelli vigenti. L'attuazione degli interventi non programmati in sede di pianificazione attuativa potrà essere prevista dai nuovi PPA o dagli aggiornamenti di quelli vigenti.
Art.18 Ambiti di salvaguardia degli insediamenti di inte-
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 20 Art.18 Ambiti di salvaguardia degli insediamenti di inte- resse storico ambientale 18.1 Definizione Nelle tavole di Piano sono individuati gli "Ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale", caratterizzati dalla prevalenza di complessi edilizi del periodo della formazione preindustriale. Agli edifici ricadenti in tali ambiti, indipendentemente dalla destinazione di zona loro
eriodo della formazione preindustriale. Agli edifici ricadenti in tali ambiti, indipendentemente dalla destinazione di zona loro assegnata, si applicano le prescrizioni contenute nel presente articolo. Quanto ai loro contenuti generali, le prescrizioni del presente Capitolo e delle tavole di Piano a queste riferite (Tavv. 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2) nonché le "Schede di orientamento morfologico", riportate all'Allegato "B" alle presenti Norme, tengono luogo dei Piani Particolareggiati di cui
e di orientamento morfologico", riportate all'Allegato "B" alle presenti Norme, tengono luogo dei Piani Particolareggiati di cui all'Art.17, paragrafo 3, della LR 51/75. 18.2 Obiettivi del PRG Le finalità perseguite dal PRG per questi ambiti sono:
- la conservazione delle emergenze di valore storico architettonico;
- la salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei vecchi nuclei, dei complessi edilizi e dei singoli edifici;
- il recupero del patrimonio edilizio inutilizzato
e tipologiche dei vecchi nuclei, dei complessi edilizi e dei singoli edifici;
- il recupero del patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato sia a fini abitativi sia per il consolidamento delle attività lavorative dei cen- tri. 18.3 Destinazioni d'uso La destinazione principale degli edifici é la resi- denza. Le destinazioni compatibili sono le attività terziarie, come descritte all'Art.4.2, gruppo "Gfo 3" delle presenti Norme, ad eccezione del numero 3.2.
tibili sono le attività terziarie, come descritte all'Art.4.2, gruppo "Gfo 3" delle presenti Norme, ad eccezione del numero 3.2. In tutti gli interventi sugli edifici residenziali esistenti e negli interventi di trasformazione am- messi dai piani attuativi, le funzioni diverse dalla residenza potranno arrivare ad occupare la quota massima del 40% del volume complessivo dell'edificio o del complesso edilizio oggetto dell'intervento. È sempre ammessa la destinazione a
el 40% del volume complessivo dell'edificio o del complesso edilizio oggetto dell'intervento. È sempre ammessa la destinazione a funzioni diverse dalla residenza di tutti i piani terra degli edifici, anche se eccedente la quota del 40% sopra indicata. Inoltre non é assoggettato al rispetto della quota massima sopra indicata il recupero degli edifici rustici per funzioni diverse
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 21 dalla residenza, ove consentito dalle norme di zona. In presenza di più proprietari la verifica della quota minima di volume residenziale e la sua eventuale disomogenea distribuzione dovranno essere oggetto di apposita convenzione sottoscritta da tutti gli interessati. È sempre ammesso il mantenimento delle destinazioni in atto alla data di adozione del presente PRG, an- che ove la quota di funzioni diverse dalla
l mantenimento delle destinazioni in atto alla data di adozione del presente PRG, an- che ove la quota di funzioni diverse dalla residenza risultasse superiore a quella sopra indicata. 18.4 Volume edificabile e volume edificato Negli interventi di recupero è consentito il mantenimento del volume esistente. Dal volume degli edifici esistenti devono essere escluse le tettoie, le superfetazioni recenti e ogni altra costruzione precaria. 18.5 Definizione degli interventi
devono essere escluse le tettoie, le superfetazioni recenti e ogni altra costruzione precaria. 18.5 Definizione degli interventi In considerazione della finalità prevalente della tutela dei particolari valori ambientali degli am- biti individuati, le definizioni degli interventi e le relative opere ammesse sugli edifici esistenti disciplinati nel presente capitolo e di seguito elencate, prevalgono su quelle, eventualmente contrastanti, contenute nel Regolamento Edilizio. 18.5.1 Manutenzione straordinaria
lencate, prevalgono su quelle, eventualmente contrastanti, contenute nel Regolamento Edilizio. 18.5.1 Manutenzione straordinaria Non possono essere eseguite, nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici e, quindi, possono essere realizzate solamente nell’ambito di altri interventi, le seguenti opere:
- opere di modifica dell'impianto tipologico e distributivo dell'edificio (trasformazione di androni, portici, ballatoi e della posizione e del tipo delle scale);
tipologico e distributivo dell'edificio (trasformazione di androni, portici, ballatoi e della posizione e del tipo delle scale);
- opere di modifica dei materiali di rivestimento e di decorazione e trasformazione delle tecnologie costruttive dell’edificio (rivestimenti, serramenti, cornici di porte e finestre, zoccolature, gronde, manti di copertura), eccetto quelle per il ripristino o il recupero di tecnologie e di materiali originari e per la sostituzione di elementi o componenti
tto quelle per il ripristino o il recupero di tecnologie e di materiali originari e per la sostituzione di elementi o componenti irrecuperabili, nel rispetto delle caratteristiche originarie e dell’edificio;
- opere per le aggiunte di volumi o di corpi esterni all’edificio, anche se funzionali al suo adeguamento tecnologico e distributivo (ascensori, scale, rampe).
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 22 In generale nelle costruzioni tutelate ai sensi del presente articolo, gli interventi tanto di manuten- zione straordinaria che di manutenzione ordinaria saranno eseguiti con il metodo del restauro. 18.5.2 Restauro scientifico Gli interventi di restauro degli edifici, condotti col metodo del restauro, volti:
- a conservare e a valorizzare gli edifici ed i loro elementi architettonici e decorativi esterni ed interni;
l restauro, volti:
- a conservare e a valorizzare gli edifici ed i loro elementi architettonici e decorativi esterni ed interni;
- a recuperarne l'utilizzo, anche con eventuale mutamento della destinazione d’uso, con interventi che non ne alterino la forma e, ove meritevole, anche la distribuzione interna;
- a consolidarne la struttura e, ove necessario, ad integrarne la dotazione di impianti ed accessori, senza alcuna alterazione dell'impianto tipologico e strutturale, senza alcuna aggiunta di volumi o
one di impianti ed accessori, senza alcuna alterazione dell'impianto tipologico e strutturale, senza alcuna aggiunta di volumi o corpi esterni all’edificio, anche se funzionali al suo adeguamento tecnologico e distributivo (ascensori, scale, rampe); sono definiti di restauro scientifico. 18.5.3 Risanamento conservativo Gli interventi di risanamento degli edifici volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, anche con modifiche della destina-
mento degli edifici volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, anche con modifiche della destina- zione d'uso, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali e distributivi dell'organismo stesso sono definiti di risanamento conservativo. Sono considerati, altresì, di "risanamento conservativo" gli interventi condotti con la tecnica del restauro, come definito al precedente 18.5.2, che comprendano anche l’esecuzione di
" gli interventi condotti con la tecnica del restauro, come definito al precedente 18.5.2, che comprendano anche l’esecuzione di opere, su parti dell'edificio comprese fra quelle di "ristrutturazione riabilitativa" di cui al successivo 18.5.4. 18.5.4 Ristrutturazione riabilitativa Gli interventi di ristrutturazione edilizia volti alla riabilitazione degli edifici, senza l’esecuzione di opere che possano portare alla modifica dell'impianto tipologico e dell'involucro esterno dell’edificio, sono definiti di
one di opere che possano portare alla modifica dell'impianto tipologico e dell'involucro esterno dell’edificio, sono definiti di ristrutturazione riabilitativa. Nell’ambito di detti interventi sono ammesse le seguenti opere:
- opere di modifica (accorpamento - suddivisione) del taglio e della distribuzione interna delle singole unità abitative;
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 23
- opere di modifica delle tecniche costruttive e dei materiali delle parti strutturali dell'edificio (strutture orizzontali e verticali), purché non incidano sull'aspetto esterno dell'edificio stesso;
- opere per l’inserimento all'interno dell’edificio dei necessari servizi e impianti;
- opere per la realizzazione di vespai e di cantine;
- opere per la realizzazione di aperture nelle coperture dell'edificio.
ti;
- opere per la realizzazione di vespai e di cantine;
- opere per la realizzazione di aperture nelle coperture dell'edificio. In ogni caso tali interventi non dovranno alterare:
- il sistema distributivo orizzontale e verticale dell'edificio;
- la posizione dei solai;
- la forma e l'inclinazione delle coperture;
- il disegno del fronte sullo spazio pubblico, nelle sue caratteristiche architettoniche;
- la partitura (geometria delle aperture, ritmo dei pieni e dei vuoti) delle facciate sulle corti o
tteristiche architettoniche;
- la partitura (geometria delle aperture, ritmo dei pieni e dei vuoti) delle facciate sulle corti o sugli spazi pubblici, anche nel caso di in- serimento di nuove aperture ove necessarie ed ammesse;
- i principali materiali di finitura originari. 18.5.5 Ristrutturazione sostitutiva Gli interventi di ristrutturazione edilizia volti al rinnovo degli edifici, che possano portare ad un organismo edilizio diverso dal precedente, quanto alla organizzazione interna ed al disegno delle
ici, che possano portare ad un organismo edilizio diverso dal precedente, quanto alla organizzazione interna ed al disegno delle facciate ed anche alla demolizione e ricostruzione degli edifici, ma senza l’esecuzione di alcuna opera di modifica del sedime e della sagoma dell'edificio e senza alcun incremento della SLP o del volume del fabbricato, (salvo quanto disposto dalla LR 15/96) sono definiti di ristrutturazione sostitutiva. La correzione della sagoma e del sedime dell'edifi-
anto disposto dalla LR 15/96) sono definiti di ristrutturazione sostitutiva. La correzione della sagoma e del sedime dell'edifi- cio é consentita solo quando è finalizzata ad eliminare superfetazioni, senza recupero del relativo volume, o quando è finalizzata al ripristino tipologico, attestato con elementi certi, costituiti da testimonianze fisiche o documentali. Gli interventi che comportano la realizzazione di nuova SLP o di nuovo volume o che portano alla rea-
nze fisiche o documentali. Gli interventi che comportano la realizzazione di nuova SLP o di nuovo volume o che portano alla rea- lizzazione di edifici aventi sagoma e sedime diversi da quelli dell'edificio originario, sono da considerare a tutti gli effetti come interventi di nuova costruzione. 18.6 Modalità di intervento Gli interventi edilizi sono attuati previa denuncia di inizio attività, relazione di asseveramento, au-
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 24 torizzazione o concessione edilizia, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione nazionale e regionale. Nella Tav. 4.1 sono individuati i comparti assoggettati alla preventiva approvazione di un Piano di Recupero unitario. Per questi comparti dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nelle "Schede di orientamento morfologico" prodotte nell'Allegato "B" alle presenti Norme. Le "Schede"
le indicazioni contenute nelle "Schede di orientamento morfologico" prodotte nell'Allegato "B" alle presenti Norme. Le "Schede" riportano indicazioni con valore vincolante ed indicazioni con valore orientativo: per la loro individuazione vale quanto disposto in generale per tutti i piani attuativi all'Art.16 delle presenti Norme. I comparti contrassegnati con la sigla "PR-PP" sono assoggettati a Piano Particolareggiato o a Piano di Recupero di iniziativa pubblica.
ti contrassegnati con la sigla "PR-PP" sono assoggettati a Piano Particolareggiato o a Piano di Recupero di iniziativa pubblica. Nelle restanti Zone di Recupero, non vincolate dal presente PRG alla approvazione preventiva di un Piano di Recupero, é facoltà dei privati di proporre l'adozione di piani di recupero, ma tali piani dovranno essere estesi almeno ad un singolo edificio, come tale individuato per tipologia ed architettura. 18.7 Modalità di intervento sugli edifici rustici:
ad un singolo edificio, come tale individuato per tipologia ed architettura. 18.7 Modalità di intervento sugli edifici rustici: definizione e modalità d’intervento sugli stessi. Per edifici rustici si intendono gli edifici accessori agli insediamenti residenziali anche se originariamente costruiti come rurali, ivi compresi quindi le stalle e fienili costituenti parti integranti della cascina o della relativa corte. La conversione dei rustici ad uso residenziale o
le e fienili costituenti parti integranti della cascina o della relativa corte. La conversione dei rustici ad uso residenziale o per le altre destinazioni d'uso compatibili, é consentita quando:
- i fabbricati non ricadono all'interno dei comparti assoggettati a Piano di recupero dal presente PRG e non insistono nelle corti individuate come "corti unitarie" ai sensi del successivo 18.8.7;
- l'edificio interessato dall'intervento, anche qu- ando questo ne riguarda solamente una parte, rap-
nsi del successivo 18.8.7;
- l'edificio interessato dall'intervento, anche qu- ando questo ne riguarda solamente una parte, rap- presenta una quota modesta del volume complessivamente riferibile alla corte sulla quale si affaccia (non più di 1/3 della vo- lumetria complessiva);
- l'edificio interessato dall'intervento é collocato in maniera coerente con la geometria della corte sulla quale si affaccia, come indicativamente illustrato nel seguente schema:
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 25 Fronte stradale Residenza Rustici SI NO SI In ogni caso il rilascio del titolo che abilita ad eseguire l’intervento potrà avvenire solamente sulla base della presentazione di un progetto riguardante l'intero edificio e non solamente la parte oggetto dell'intervento, avente tutti i contenuti di cui al successivo 18.12. Il progetto dovrà essere accompagnato dalla dichia- razione di accettazione sottoscritta da tutti i
di cui al successivo 18.12. Il progetto dovrà essere accompagnato dalla dichia- razione di accettazione sottoscritta da tutti i proprietari dell'edificio rustico. Ove tale dichiarazione non venga sottoscritta da tutti i proprietari dell’edificio, il progetto presentato, se conforme a tutte le altre prescrizioni di Piano, può essere approvato dal Comune quale scheda di orientamento morfologico relativa alle modalità di intervento sull’edificio di cui all’allegato B
titolo che abilita all’esecuzione dei medesimi.
ato dal Comune quale scheda di orientamento morfologico relativa alle modalità di intervento sull’edificio di cui all’allegato B delle presenti norme, secondo quanto disposto dalla legge regionale per le varianti a procedura semplificata. 18.8 Prescrizioni morfologiche Le prescrizioni di carattere morfologico contenute nel presente paragrafo sono da osservare in tutti gli interventi edilizi, indipendentemente dal titolo che abilita all’esecuzione dei medesimi. Dette prescrizioni si applicano anche agli
titolo che abilita all’esecuzione dei medesimi.
rventi edilizi, indipendentemente dal titolo che abilita all’esecuzione dei medesimi. Dette prescrizioni si applicano anche agli interventi sugli edifici esistenti all'interno dei comparti assoggettati a Piano di Recupero. Le prescrizioni morfologiche vanno inoltre osservate nella redazione dei Piani di Recupero eventualmente proposti dai privati. Per i Piani di Recupero dei comparti individuati dal presente PRG prevalgono, ove difformi, le indicazioni contenute nelle "Schede di orientamento morfologico".
arti individuati dal presente PRG prevalgono, ove difformi, le indicazioni contenute nelle "Schede di orientamento morfologico". Le prescrizioni di seguito esposte sono riferite ai contenuti delle Tavv. 4.2 e 4.3 del presente PRG. 18.8.1 Edifici e complessi monumentali Nella Tav. 4.2 sono individuati gli edifici ed i complessi monumentali, per i quali sono consentiti esclusivamente interventi di restauro scientifico, di cui al precedente 18.5.2. 18.8.2 Comparti di conservazione
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 26 Nella Tav. 4.2 sono individuati comparti di conser- vazione costituiti da singoli edifici o complessi edilizi che per la loro particolarità o per l'as- senza di significative trasformazioni recenti costituiscono fattori irrinunciabili dell'identità dei nuclei antichi. Per gli edifici compresi in tali comparti sono am- messi interventi di risanamento conservativo, come definito al precedente 18.5.3.
gli edifici compresi in tali comparti sono am- messi interventi di risanamento conservativo, come definito al precedente 18.5.3. 18.8.3 Edilizia minore di valore storico ambientale Nella Tav. 4.2 sono individuati gli edifici di derivazione rurale che costituiscono nel complesso il fattore caratterizzante fondamentale dell'ambiente urbano dei nuclei storici. Per gli edifici così individuati sono ammessi, in assenza di piano attuativo, interventi di ristrutturazione riabilitativa di cui al precedente
così individuati sono ammessi, in assenza di piano attuativo, interventi di ristrutturazione riabilitativa di cui al precedente 18.5.4, salvo il rispetto delle indicazioni relative alla salvaguardia dei fronti edilizi, di cui ai successivi 18.8.5 e 18.8.6. 18.8.4 Per tutti gli altri edifici, non ricadenti nelle categorie sopra elencate e non individuati nella Tav. 4.2, sono ammessi interventi di ristruttura- zione sostitutiva, salvo il rispetto delle prescri-
te e non individuati nella Tav. 4.2, sono ammessi interventi di ristruttura- zione sostitutiva, salvo il rispetto delle prescri- zioni relative ai fronti edilizi, di cui ai succes- sivi 18.8.5 e 18.8.6. 18.8.5 Fronti sullo spazio pubblico Nelle Tavv. 4.3.1 e 4.3.2 sono rappresentati i fronti edilizi prospettanti sugli spazi pubblici principali del nucleo antico di Rho. Per i fronti individuati sono ammessi interventi volti in particolare ad ottenere:
- per i fronti edilizi di particolare pregio archi-
fronti individuati sono ammessi interventi volti in particolare ad ottenere:
- per i fronti edilizi di particolare pregio archi- tettonico, la rigorosa conservazione della fac- ciata in tutti i suoi elementi costitutivi (disegno, materiali, decorazioni, colori);
- per i fronti edilizi coerenti, la conservazione della facciata ed il suo rinnovo con l'impiego delle stesse tecniche e degli stessi materiali; l’eventuale ridisegno della facciata è ammesso nell’ambito di interventi di ristrutturazione che
niche e degli stessi materiali; l’eventuale ridisegno della facciata è ammesso nell’ambito di interventi di ristrutturazione che comportino anche, ove ammesse, l’esecuzione di opere per la modifica della destinazione d’uso del piano terra dell’edificio, fermo restando il rispetto della coerenza del disegno e dei materiali della facciata con l’impianto architettonico e tipologico originario dell’edificio;
- per i fronti edilizi alterati per l'incoerenza dei materiali e delle decorazioni, o per parte di
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 27 essi, la riqualificazione della facciata tramite il reimpiego di tecniche costruttive e di mate- riali coerenti col corpo edilizio. Per i fronti edilizi alterati per l'incoerenza del disegno delle aperture, o per parte di essi, sono ammessi interventi di ristrutturazione con modifica delle aperture, volti a ripristinare la coerenza fra il disegno della facciata e l'impianto ti- pologico e costruttivo dell'edificio.
aperture, volti a ripristinare la coerenza fra il disegno della facciata e l'impianto ti- pologico e costruttivo dell'edificio. Nelle Tavv. 4.3 sono inoltre individuati i piani terra incoerenti con la restante parte della fac- ciata, per l'impiego di materiali inadeguati o per l'alterazione della geometria dei pieni e dei vuoti. Per queste parti degli edifici gli interventi edilizi, in qualunque categoria rica- denti, dovranno tendere a ripristinare la coerenza
este parti degli edifici gli interventi edilizi, in qualunque categoria rica- denti, dovranno tendere a ripristinare la coerenza del disegno e dei materiali con l'impianto tipolo- gico e l'architettura dell'edificio. 18.8.6 Fronti edilizi di pregio Nella Tav. 4.2 sono individuati i fronti edilizi di pregio, prospettanti sulle corti o su spazi pub- blici minori, per i quali saranno ammessi esclusivamente gli interventi di cui al precedente 18.5.1. Gli interventi sulle facciate verso corte dovranno
li saranno ammessi esclusivamente gli interventi di cui al precedente 18.5.1. Gli interventi sulle facciate verso corte dovranno rispettare gli elementi fondamentali individuati nel "Repertorio delle tipologie di derivazione rurale" allegato alle presenti Norme (Allegato B). 18.8.7 Corti unitarie Nella Tav. 4.2 sono individuate le corti unitarie la cui superficie dovrà essere mantenuta libera da edificazioni, corpi accessori o recinzioni. Gli interventi di trasformazione edilizia eventual-
dovrà essere mantenuta libera da edificazioni, corpi accessori o recinzioni. Gli interventi di trasformazione edilizia eventual- mente previsti all'interno dei piani attuativi dov- ranno tendere a conservare o ripristinare l'unita- rietà della corte evitando che venga aperta sui lati, che ne venga ridotta la superficie comples- siva, che ne venga modificata la geometria. 18.8.8 Aree verdi di rilevanza storico ambientale Nella Tav. 4.2 sono individuate le aree a giardino
ga modificata la geometria. 18.8.8 Aree verdi di rilevanza storico ambientale Nella Tav. 4.2 sono individuate le aree a giardino che per la loro collocazione e per la qualità degli elementi verdi devono essere conservate o ri- qualificate. In queste aree sono ammessi interventi volti alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio verde. È inoltre consentita la sistemazione di ar- redi e manufatti edilizi coerenti con la funzione e l'architettura dell'area verde.
È inoltre consentita la sistemazione di ar- redi e manufatti edilizi coerenti con la funzione e l'architettura dell'area verde. Sono vietati gli interventi di costruzione di qua- lunque nuovo fabbricato, anche sottosuolo.
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 28 18.8.9 Spazi pubblici centrali Nella tav. 4.2 sono individuati gli spazi pubblici che dovranno essere oggetto di progetti unitari di riqualificazione, aventi valore di Piano Particolareggiato. Tali progetti potranno dettare norme specifiche per la riabilitazione delle facciate degli edifici pro- spettanti sullo spazio pubblico. I progetti dovranno contemplare: a) la riorganizzazione della viabilità
iate degli edifici pro- spettanti sullo spazio pubblico. I progetti dovranno contemplare: a) la riorganizzazione della viabilità automobilistica, con la definizione delle sedi viarie, delle direzioni di marcia e l'individuazione delle caratteristiche e del- l'estensione degli spazi pedonali; b) la finalizzazione delle attrezzature pub- bliche ancora da realizzare e la distri- buzione delle relative volumetrie; c) la sistemazione del verde e degli elementi di arredo;
he ancora da realizzare e la distri- buzione delle relative volumetrie; c) la sistemazione del verde e degli elementi di arredo; d) l'individuazione e la sistemazione dei par- cheggi pubblici. 18.8.10 Elementi architettonici e decorativi di particolare pregio Nelle tavole di piano (Tavv. 4.2 e 4.3) sono individuati gli androni e gli elementi decorativi di particolare pregio da conservare rigorosamente. Tali elementi sono inoltre descritti nel "Catalogo degli elementi architettonici e decorativi di inte-
conservare rigorosamente. Tali elementi sono inoltre descritti nel "Catalogo degli elementi architettonici e decorativi di inte- resse storico" allegato alle presenti Norme (Allegato B). 18.9 Altezza degli edifici Nel caso di interventi di ristrutturazione o di nuova costruzione eventualmente previsti nei Piani di Recupero di iniziativa privata, l'altezza degli edifici dev’essere di norma pari all'esistente, in nessun caso può essere superiore all’altezza degli
a privata, l'altezza degli edifici dev’essere di norma pari all'esistente, in nessun caso può essere superiore all’altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico e superiore a 3 piani fuori terra. Nella determinazione dell'altezza dei nuovi edifici si dovrà tendere a mantenere la discontinuità delle linee di gronda verso lo spazio pubblico. 18.10 Parcheggi privati In considerazione delle prioritarie esigenze di salvaguardia del carattere dei nuclei storici, la
blico. 18.10 Parcheggi privati In considerazione delle prioritarie esigenze di salvaguardia del carattere dei nuclei storici, la realizzazione dei parcheggi di pertinenza non é ammessa ove le relative opere comportino la demolizione dei portoni esistenti, la deformazione degli androni di ingresso alle corti, la realizzazione di nuove aperture incoerenti con la
Art.12.
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 29 tipologia dell'edificio e con l'architettura della facciata o comunque la manomissione dell'integrità culturale e fisica del corpo edilizio, eccetto che nell’ambito di interventi di ristrutturazione di interi edifici. La dotazione minima di parcheggi di pertinenza, di cui alla legge 122/89, può essere realizzata anche al di fuori del lotto oggetto dell'intervento edilizio, secondo quanto disposto al precedente Art.12.
Art.12.
uò essere realizzata anche al di fuori del lotto oggetto dell'intervento edilizio, secondo quanto disposto al precedente Art.12. 18.11 Edifici rurali di interesse ambientale Nelle tavole di Azzonamento sono individuati singoli edifici o complessi edilizi rurali di interesse ambientale non ricadenti nelle zone "A" e "Br" del presente PRG. Tali edifici sono individuati come zone di recupero ai sensi dell'art 27 della legge 457/78. Per tali edifici sono ammessi, senza la preventiva
no individuati come zone di recupero ai sensi dell'art 27 della legge 457/78. Per tali edifici sono ammessi, senza la preventiva approvazione di un piano attuativo, solamente interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di cui ai precedenti Art.18.5.1, 18.5.2 e 18.5.3. Interventi di modifica, anche parziale, della destinazione d'uso dei fabbricati, ove ammessi dalla normativa di zona, o interventi edilizi di maggiore entità sono consentiti solamente sulla
uso dei fabbricati, ove ammessi dalla normativa di zona, o interventi edilizi di maggiore entità sono consentiti solamente sulla base di un Piano di Recupero esteso all'intero complesso edilizio individuato, nel quale venga dimostrata la coerenza degli interventi proposti con l'obiettivo primario della salvaguardia dei complessi architettonici come dei singoli elementi edilizi. Anche in sede di Piano di Recupero non saranno comunque ammessi interventi di demolizione
ici come dei singoli elementi edilizi. Anche in sede di Piano di Recupero non saranno comunque ammessi interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati tutelati ai sensi del presente paragrafo. Inoltre detti piani dovranno dimostrare il rispetto dell'unitarietà delle corti rurali, coordinando a tale scopo gli interventi sugli edifici interni al piano attuativo con quelli previsti all'esterno. Per tutti gli interventi sugli edifici di cui al presente paragrafo la documentazione a corredo dei
quelli previsti all'esterno. Per tutti gli interventi sugli edifici di cui al presente paragrafo la documentazione a corredo dei progetti dovrà essere integrata come previsto al successivo 18.12. 18.12 Documentazione a corredo dei progetti Per i progetti edilizi riguardanti gli edifici compresi nel presente articolo, soggetti a concessione edilizia semplice o comunque comportanti modifiche, anche di modesta entità, all'involucro esterno dell'edificio, la documenta- zione a corredo del progetto richiesta dal
odifiche, anche di modesta entità, all'involucro esterno dell'edificio, la documenta- zione a corredo del progetto richiesta dal Regolamento Edilizio Comunale deve essere integrata
Art.19 Zone A
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 30 con elaborati e documenti volti ad illustrare lo stato dell'edificio e la coerenza dell'intervento progettato con il contesto e con i caratteri tipologici ed architettonici dell'edificio stesso. L'elenco dei documenti da produrre é contenuto nel- l'Allegato B alle presenti Norme. Art.19 Zone A 19.1 Definizione Sono le zone interessate dagli insediamenti edilizi di maggiore pregio ambientale. Tali zone sono indi-
Zone A 19.1 Definizione Sono le zone interessate dagli insediamenti edilizi di maggiore pregio ambientale. Tali zone sono indi- viduate come Zone di Recupero ai sensi dell'Art.27 della legge 457/78. Alle presenti zone si applicano le disposizioni contenute al precedente Art.18, anche ove non risultino ricomprese nel perimetro degli "Ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale". 19.2 Interventi ammessi 19.2.1 In assenza di piano attuativo
i salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale". 19.2 Interventi ammessi 19.2.1 In assenza di piano attuativo Senza la preventiva approvazione di un piano attuativo, sono consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'Art.18 delle presente Norme, paragrafi da 18.5.1 a 18.5.4 (manutenzione straordinaria, restauro scientifico, risanamento conservativo, ristrutturazione riabilitativa), purché non comportino alterazioni delle caratteristiche archi-
ifico, risanamento conservativo, ristrutturazione riabilitativa), purché non comportino alterazioni delle caratteristiche archi- tettoniche e della destinazione d'uso prevalente in atto, nonché gli interventi consentiti dall'Art.27 della legge 457/78, come modificato dall'Art.14 della legge 179/92. 19.2.2 In presenza di piano attuativo Per i comparti assoggettati a Piano di Recupero dal presente PRG, individuati nella Tav. 4.1, le volumetrie edificabili sono indicate nelle "Schede
ggettati a Piano di Recupero dal presente PRG, individuati nella Tav. 4.1, le volumetrie edificabili sono indicate nelle "Schede di orientamento morfologico" contenute nell'Allegato B alle presenti Norme. Il volume complessivo non dovrà in ogni caso essere superiore al volume esistente. Per i Piani di Recupero proposti dai privati, la volumetria edificabile dovrà essere pari all'esi- stente, comprendendo nel volume esistente anche quello degli edifici rustici, con esclusione delle superfetazioni recenti.
'esi- stente, comprendendo nel volume esistente anche quello degli edifici rustici, con esclusione delle superfetazioni recenti. Quando detti piani riguardano almeno una intera corte, possono anche prevedere la correzione del
Art.20 Zone BR - Zone residenziali dei nuclei storici
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 31 sedime e della sagoma degli edifici esistenti ma non la loro traslazione. Art.20 Zone BR - Zone residenziali dei nuclei storici 20.1 Definizione Sono le zone interessate dagli insediamenti edilizi di pregio ambientale. Tali zone sono individuate come Zone di Recupero ai sensi dell'Art.27 della legge 457/78. Alle presenti zone si applicano le disposizioni contenute al precedente Art.18, anche ove non
si dell'Art.27 della legge 457/78. Alle presenti zone si applicano le disposizioni contenute al precedente Art.18, anche ove non risultino ricomprese nel perimetro degli "Ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale". 20.2 Interventi ammessi 20.2.1 In assenza di piano attuativo Senza la preventiva approvazione di un piano attuativo, sono consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'Art.18 delle presente Norme, paragrafi da
ono consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'Art.18 delle presente Norme, paragrafi da 18.5.1 a 18.5.5 (manutenzione straordinaria, restauro scientifico, risanamento conservativo, ristrutturazione riabilitativa, ristrutturazione sostitutiva). Nel caso di conversione dei rustici ad uso residenziale e per le altre destinazioni d'uso di cui all'Art.18.3 non si applica il vincolo di cui al medesimo articolo 18.3. 20.2.2 In presenza di piano attuativo
ioni d'uso di cui all'Art.18.3 non si applica il vincolo di cui al medesimo articolo 18.3. 20.2.2 In presenza di piano attuativo Per i comparti assoggettati a Piano di Recupero dal presente PRG, individuati nella Tav. 4.1, le volumetrie edificabili sono indicate nelle "Schede di orientamento morfologico" contenute nell'Allegato B alle presenti Norme. Il volume complessivo non dovrà in ogni caso essere superiore al volume esistente. Per i Piani di Recupero proposti dai privati, la
volume complessivo non dovrà in ogni caso essere superiore al volume esistente. Per i Piani di Recupero proposti dai privati, la volumetria edificabile dovrà essere pari all'esi- stente, comprendendo nel volume esistente anche quello degli edifici rustici, con esclusione delle superfetazioni recenti. È consentito l'incremento del volume edificato solamente ricavando una maggiore SLP all'interno della sagoma dei fabbricati esistenti. Solamente per le zone "Br" ricadenti all'interno
e ricavando una maggiore SLP all'interno della sagoma dei fabbricati esistenti. Solamente per le zone "Br" ricadenti all'interno degli "Ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale", i piani di recupero potranno anche prevedere lo spostamento dei volumi
Capitolo 3o- Tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale 32 all'interno del comparto, salvo il rispetto delle norme morfologiche di cui al precedente Art.18.8.
Art.21 Zone residenziali: norme generali
eresse storico ambientale 32 all'interno del comparto, salvo il rispetto delle norme morfologiche di cui al precedente Art.18.8.
Capitolo 4° - Regolamento urbanistico delle zone consolidate 33 Art.21 Zone residenziali: norme generali 21.1 Definizione Sono le zone consolidate caratterizzate dalla prevalenza di insediamenti residenziali. Le disposizioni del presente articolo si applicano pertanto alle zone individuate come "B1", "B2", "B3" e "B4" di cui ai successivi articoli 22, 23,
presente articolo si applicano pertanto alle zone individuate come "B1", "B2", "B3" e "B4" di cui ai successivi articoli 22, 23, 24 e 25 nonché, in quanto compatibili con le più specifiche disposizioni a queste riferite, alle zone "Br" di cui al precedente Art.20. 21.2 Obiettivi del PRG Le finalità perseguite dal PRG per queste zone sono:
- il miglioramento delle condizioni ambientali com- plessive e l'adeguamento degli spazi pubblici;
- il completamento del tessuto edilizio con inter-
lle condizioni ambientali com- plessive e l'adeguamento degli spazi pubblici;
- il completamento del tessuto edilizio con inter- venti di nuova edificazione o con riedificazioni coerenti coi caratteri complessivi del tessuto urbano;
- l'adeguamento delle condizioni di abitabilità de- gli edifici esistenti. 21.3 Destinazioni d'uso La destinazione d'uso principale é la residenza, come definita all'Art.4.2, gruppo "Gfo 5", delle presenti Norme. Le destinazioni d'uso compatibili sono le seguenti:
residenza, come definita all'Art.4.2, gruppo "Gfo 5", delle presenti Norme. Le destinazioni d'uso compatibili sono le seguenti:
- servizi sociali; associazioni politiche, cultu- rali e ricreative; attrezzature religiose;
- negozi, pubblici esercizi ed attività assimila- bili, come definite all'Art.4.2, gruppo "Gfo 3", numero 3.1;
- uffici e studi professionali, come definiti al- l'Art.4.2, gruppo "Gfo 3", numero 3.4;
- attività artigianali di ridotte dimensioni, che
studi professionali, come definiti al- l'Art.4.2, gruppo "Gfo 3", numero 3.4; 4. attività artigianali di ridotte dimensioni, che non richiedano fabbricati appositi e non arre- chino danno o disturbo agli insediamenti resi- denziali. Le destinazioni compatibili di cui ai precedenti punti "2", "3" e "4" sono ammissibili purché a) non occupino più del 30% della SLP dell'intero fabbricato oggetto della richiesta di concessione edilizia; b) venga dimostrata la disponibilità di una
0% della SLP dell'intero fabbricato oggetto della richiesta di concessione edilizia; b) venga dimostrata la disponibilità di una adeguata superficie per il parcheggio, in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art 12 delle presenti Norme.
Capitolo 4° - Regolamento urbanistico delle zone consolidate 34 Sono considerate incompatibili, e pertanto non sono ammesse all'interno delle zone residenziali, le al- tre attività e funzioni elencate all'Art.4.2 non riportate nel presente comma. 21.4 Sistemazione degli spazi inedificati Le parti inedificate dei lotti, tanto quelle di pertinenza di singoli alloggi o fabbricati che le parti comuni, dovranno essere sistemate a verde ed adeguatamente piantumate o pavimentate.
i singoli alloggi o fabbricati che le parti comuni, dovranno essere sistemate a verde ed adeguatamente piantumate o pavimentate. Le piante d'alto fusto dovranno essere di norma non meno di una ogni 100 mq di superficie sistemata a verde. 21.5 Volumi accessori La realizzazione dei volumi accessori, quali autorimesse private, depositi e tettoie, é consen- tita anche sul confine del lotto, salvo il rispetto della distanza tra costruzioni di m. 3,00 stabilita dal Codice Civile, purché la loro altezza non
e del lotto, salvo il rispetto della distanza tra costruzioni di m. 3,00 stabilita dal Codice Civile, purché la loro altezza non superi i m. 2.50 e purché vengano rispettati gli indici "Rc" ed "Ro", eccetto che per le autorimesse destinate al ricovero delle autovetture di pertinenza di edifici esistenti alla data di adozione del PRG e privi di una sufficiente dotazione di spazi a parcheggio, per la cui realizzazione è consentito di superare l’indice Rc prescritto dalla relativa norma di zona.
ne di spazi a parcheggio, per la cui realizzazione è consentito di superare l’indice Rc prescritto dalla relativa norma di zona. La realizzazione nel sottosuolo di autorimesse private finalizzata al rispetto della dotazione minima di parcheggi pertinenziali prevista dalla legge 122/90, é ammessa anche in difformità rispetto all'indice "Ro". E' inoltre consentita la copertura stagionale dei campi sportivi ricadenti in zona residenziale. 21.6 Spostamenti di volumetrie residenziali
onsentita la copertura stagionale dei campi sportivi ricadenti in zona residenziale. 21.6 Spostamenti di volumetrie residenziali Per gli interventi di ristrutturazione e di demoli- zione e ricostruzione anche comportanti lo sposta- mento dei volumi all'interno del lotto, è ammesso il mantenimento delle volumetrie residenziali esi- stenti, anche quando queste siano superiori a quelle risultanti dall'applicazione dell'indice volumetrico di zona, semprechè in sede di richiesta della CE:
siano superiori a quelle risultanti dall'applicazione dell'indice volumetrico di zona, semprechè in sede di richiesta della CE:
- venga adeguatamente documentata la volumetria residenziale esistente prima degli interventi di demolizione;
- la densità fondiaria non risulti superiore di più del 50% rispetto alla densità ammessa nella zona;
- vengano comunque rispettati gli altri indici e parametri di zona (Rc, Ro, H, Dc, Df, Ds);
Art.22 Zona B1 - Zona Residenziale di Completamento
Capitolo 4° - Regolamento urbanistico delle zone consolidate 35 4. vengano salvaguardati i valori ambientali ed il patrimonio arboreo esistenti. Il trasferimento totale o parziale della volumetria da un lotto ad un altro sarà assentito alle condi- zioni sopra elencate, previa stipula di una conven- zione col Comune che preveda la cessione gratuita allo stesso delle aree necessarie al completamento o al miglioramento delle urbanizzazioni primarie. Art.22 Zona B1 - Zona Residenziale di Completamento
Art.22 Zona B1 - Zona Residenziale di Completamento
ecessarie al completamento o al miglioramento delle urbanizzazioni primarie. Art.22 Zona B1 - Zona Residenziale di Completamento Modalità di intervento: Concessione Edilizia semplice nel rispetto dei seguenti indici: If = 2,5 mc/mq Rc = 50% Ro = 80% H = m. 18 Dc = H/2 - minimo m. 4 Df = H - minimo m. 10 Ds = m. 4 salvo il mantenimento degli allineamenti stradali e delle cortine. Per edifici aventi pareti che si fronteggiano per un tratto di lunghezza di facciata minore di m. 12,
Art.23 Zona B2 - Zona Residenziale di completamento a den-
stradali e delle cortine. Per edifici aventi pareti che si fronteggiano per un tratto di lunghezza di facciata minore di m. 12, la distanza minima Df di m. 10 é ridotta a Df = H dell'edificio in progetto. Ai fini dell'applicazione di quanto sopra stabilito é ammesso un solo arretramento dal filo della facciata del fabbricato. Art.23 Zona B2 - Zona Residenziale di completamento a den- sità media Modalità di intervento: Concessione Edilizia sem- plice nel rispetto dei seguenti indici: If = 1,5 mc/mq Rc = 50%
en- sità media Modalità di intervento: Concessione Edilizia sem- plice nel rispetto dei seguenti indici: If = 1,5 mc/mq Rc = 50% Ro = 65% H = m. 11 Dc = H/2 - minimo m. 4 Df = H - minimo m. 10 Ds = m. 3 salvo il mantenimento degli allineamenti stradali e delle cortine. Per edifici aventi pareti che si fronteggiano per un tratto di lunghezza di facciata minore di m. 12, la distanza minima Df di m. 10 é ridotta a Df = H dell'edificio in progetto. Ai fini
Capitolo 4° - Regolamento urbanistico delle zone consolidate 36 dell'applicazione di quanto sopra stabilito é ammesso un solo arretramento dal filo della facciata del fabbricato. Nelle tavole di Piano sono individuate le zone B2 per le quali il rilascio delle concessioni edilizie é subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo esteso all'intero comparto perime- trato. Per tali comparti la volumetria edificabile e l'al- tezza raggiungibile non sono stabilite in base al-
o comparto perime- trato. Per tali comparti la volumetria edificabile e l'al- tezza raggiungibile non sono stabilite in base al- l'applicazione dei parametri di zona ma sono asse- gnate a ciascun comparto, come specificato nella seguente tabella: n° Località V assegnato Standards di H max mc. cessione mq. m. B2 - 1 Passirana 2.7001 1.100 11 B2 - 3 Villa Burba 7.000 3.500 14 1 Il volume complessivo di mc 2.700 e comprensivo della capacità edificatoria di pertinenza dell’area contermine individuata con
1 Il volume complessivo di mc 2.700 e comprensivo della capacità edificatoria di pertinenza dell’area contermine individuata con *PL B2-1 nell’azzonamento. Nella progettazione dei piani attuativi dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni contenute nelle "Schede di orientamento morfologico" allegate alle presenti Norme. Gli edifici uni e bi-famigliari, cioè composti unicamente da uno o da due alloggi, con tipologia a villino isolato, di non più di due piani fuori
bi-famigliari, cioè composti unicamente da uno o da due alloggi, con tipologia a villino isolato, di non più di due piani fuori terra, esistenti alla data di adozione del presente PRG potranno essere oggetto di ampliamento o di sopralzo, da eseguirsi una sola volta, con un incremento di volume fino ad un massimo di mc. 200 nel caso di edificio unifamigliare e fino ad un massimo di mc 400 nel caso di edificio bifamigliare, a condizione che:
- nel primo caso il volume complessivo (esistente
o ad un massimo di mc 400 nel caso di edificio bifamigliare, a condizione che:
- nel primo caso il volume complessivo (esistente ed in progetto) dell’edificio non sia superiore a mc. 700 e nel secondo non sia superiore a mc. 1400; indipendentemente dal numero degli alloggi ricavabili con l’intervento;
- il volume degli alloggi non sia superiore a mc. 700;
- siano sempre rispettati gli altri indici e parametri urbanistici eccetto che per l'indice di fabbricabilità fondiaria prescritto per la zona.
rispettati gli altri indici e parametri urbanistici eccetto che per l'indice di fabbricabilità fondiaria prescritto per la zona. Per gli edifici con tipologia diversa dal villino isolato, tale ampliamento o sopralzo sarà ammesso alle medesime condizioni del comma precedente, ma con un incremento di volume fino ad un massimo del
Capitolo 4° - Regolamento urbanistico delle zone consolidate 37 10% del volume dell’edificio esistente alla data di adozione del presente PRG. Ove gli interventi di cui ai due commi precedenti riguardino edifici che insistano su lotti non volumetricamente saturi, gli incrementi di volume sopra stabiliti sono ammessi alle medesime condizioni e nella misura in cui, a secondo dei casi, non superino complessivamente (cioè sommando al volume residuo edificabile una quota del volume
sura in cui, a secondo dei casi, non superino complessivamente (cioè sommando al volume residuo edificabile una quota del volume sopra stabilito) il volume di mc. 200 o di mc. 400 o del 10%. Le modalità di attribuzione dell'incremento di cui ai comma precedenti sono indicativamente illustrate nel seguente schema: Villino isolato o palzzina: 200 mc Altri edifici: 10% del V esistente Non possono essere oggetto dell'ampliamento straor- dinario di cui al comma precedente, gli edifici che
Art.24 Zone B3 - Zona Residenziale a bassa densità
ici: 10% del V esistente Non possono essere oggetto dell'ampliamento straor- dinario di cui al comma precedente, gli edifici che hanno già usufruito dell'analoga facoltà prevista all'Art.29 del PRG approvato con Delib. GRL n° 48643 del 26/2/1985. Art.24 Zone B3 - Zona Residenziale a bassa densità È la zona caratterizzata dalla presenza di ville isolate all'interno di giardini privati dei quali il PRG persegue la salvaguardia. Modalità di intervento: Concessione Edilizia sem-
ate all'interno di giardini privati dei quali il PRG persegue la salvaguardia. Modalità di intervento: Concessione Edilizia sem- plice nel rispetto dei seguenti indici: If = 1 mc/mq Rc = 30% Ro = 60% H = m. 11, escluse le eventuali torrette Dc = m. 5 Df = m. 10 Ds = m. 5 Nei casi di interventi di demolizione e ricostru- zione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione dell'esistente, o di nuova edificazione a saturazione della capacità edificatoria del lotto, la richiesta di Concessione
ruzione dell'esistente, o di nuova edificazione a saturazione della capacità edificatoria del lotto, la richiesta di Concessione Edilizia dovrà essere corredata da un rilievo dettagliato del patrimonio arboreo ed arbustivo e
Art.25 Zone B4 - Zona Residenziale satura
Capitolo 4° - Regolamento urbanistico delle zone consolidate 38 dal progetto della sistemazione del giardino a valle degli interventi edilizi. Tale progetto dovrà prevedere una dotazione di piante arboree almeno pari a quella esistente. Art.25 Zone B4 - Zona Residenziale satura E' la zona residenziale realizzata in esecuzione di un piano attuativo completato. Salve le disposizioni delle convenzioni ancora vi- genti, la capacità insediativa di queste zone si
piano attuativo completato. Salve le disposizioni delle convenzioni ancora vi- genti, la capacità insediativa di queste zone si considera esaurita e sono pertanto consentiti sola- mente interventi di sostituzione dei volumi esi- stenti, nel rispetto di tutti i parametri urbani- stici definiti dal presente articolo. Nel caso di lotti rimasti inedificati successiva- mente alla scadenza del piano attuativo e della re- lativa convenzione, per la realizzazione degli
Art.26 Zona BD - Zona per attività produttive
masti inedificati successiva- mente alla scadenza del piano attuativo e della re- lativa convenzione, per la realizzazione degli interventi previsti dallo strumento attuativo ma non ancora eseguiti, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 60 delle presenti norme o, in alternativa si applicano i seguenti indici: If = 1 mc/mq Rc = 40% Ro = 70% H = m. 11 Dc = m. 5 Df = m. 10 Ds = m. 5 Art.26 Zona BD - Zona per attività produttive 26.1 Definizione Sono le zone occupate da attività produttive del
Art.26 Zona BD - Zona per attività produttive
m. 10 Ds = m. 5 Art.26 Zona BD - Zona per attività produttive 26.1 Definizione Sono le zone occupate da attività produttive del settore secondario che, per il raggiunto equilibrio insediativo, sono confermate nella destinazione at- tuale. 26.2 Obiettivi del PRG Le finalità perseguite dal PRG per queste zone sono:
- il consolidamento della destinazione produttiva attraverso il completamento del tessuto esistente;
- il riequilibrio dell'ambiente urbano attraverso
lla destinazione produttiva attraverso il completamento del tessuto esistente;
- il riequilibrio dell'ambiente urbano attraverso il miglioramento dell'affaccio degli insediamenti produttivi sullo spazio pubblico ed il recupero di spazi inedificati da sistemare a verde o a parcheggio alberato;
Capitolo 4° - Regolamento urbanistico delle zone consolidate 39
- la riqualificazione del sistema delle infrastrut- ture e degli spazi pubblici. 26.3 Destinazioni d'uso Le destinazioni d'uso principali di queste zone sono le attività produttive, come descritte all'Art.4.2, gruppo "Gfo 2", delle presenti Norme. Le destinazioni d'uso compatibili sono le seguenti::
- servizi per i lavoratori (ricreativi, assisten- ziali, di interesse collettivo);
- locali di ristoro, aventi SLP non superiore a mq
vizi per i lavoratori (ricreativi, assisten- ziali, di interesse collettivo);
- locali di ristoro, aventi SLP non superiore a mq 400, purché sia garantita la dotazione su suolo privato di parcheggi di uso pubblico per una su- perficie pari a quella dell'esercizio;
- attività terziarie e residenza di pertinenza delle attività produttive, come indicato all'Art.4.2, gruppo "Gfo 2", delle presenti norme.
- impianti di distribuzione del carburante per autotrazione, di cui all'Art.4.2, gruppo "Gfo 3", numero 3.5.
lle presenti norme.
- impianti di distribuzione del carburante per autotrazione, di cui all'Art.4.2, gruppo "Gfo 3", numero 3.5. Il vincolo di pertinenza delle residenze e delle superfici per attività terziarie dovrà essere sancito con atto pubblico da trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese del richiedente la concessione edilizia. 26.4 Attività industriali a rischio Per le attività produttive classificate "a rischio" ai sensi della vigente legislazione nazionale e re-
tà industriali a rischio Per le attività produttive classificate "a rischio" ai sensi della vigente legislazione nazionale e re- gionale, i fabbricati destinati all'esecuzione di lavorazioni o allo stoccaggio di materiali che pos- sono essere fonte di pericolo dovranno essere collocati ad una distanza dai confini del lotto tale da garantire la sicurezza delle attività collocate nei lotti confinanti, secondo le prescrizioni che verranno impartite dai competenti Uffici Comunali e dall'Autorità sanitaria.
e nei lotti confinanti, secondo le prescrizioni che verranno impartite dai competenti Uffici Comunali e dall'Autorità sanitaria. In occasione di interventi soggetti al rilascio di Concessione Edilizia, il richiedente dovrà presen- tare, a corredo della domanda di concessione, un piano di ridistribuzione delle lavorazioni e dei depositi che preveda la ricollocazione delle attività a rischio ad una distanza adeguata dai confini del lotto. 26.5 Sistemazione degli spazi inedificati
icollocazione delle attività a rischio ad una distanza adeguata dai confini del lotto. 26.5 Sistemazione degli spazi inedificati Per l'ottenimento della Concessione Edilizia per gli ampliamenti e le ristrutturazioni o le riedifi-
Capitolo 4° - Regolamento urbanistico delle zone consolidate 40 cazioni dovrà essere prevista una adeguata sistema- zione degli spazi inedificati. Gli spazi inedificati prospicienti la viabilità pubblica non potranno essere utilizzati per il magazzinaggio all'aperto; in ogni caso le zone per il magazzinaggio all'aperto e lo stoccaggio di ma- teriali e prodotti, dovranno essere opportunamente schermate con alberature in modo da occultarne la vista dagli spazi pubblici.
teriali e prodotti, dovranno essere opportunamente schermate con alberature in modo da occultarne la vista dagli spazi pubblici. Adeguate schermature a verde dovranno altresì essere previste nelle parti dei lotti prospicienti aree per attrezzature pubbliche o lotti residenziali. Le schermature ed in genere l'inserimento paesaggi- stico degli edifici saranno realizzati mettendo a dimora almeno una pianta d'alto fusto per ogni 100 mq di superficie sistemata a verde. Gli interventi di nuova edificazione o di
dimora almeno una pianta d'alto fusto per ogni 100 mq di superficie sistemata a verde. Gli interventi di nuova edificazione o di riedificazione devono tendere a salvaguardare gli allineamenti esistenti: tale indicazione prevale sull'eventuale distanza minima dai confini di proprietà, fatti salvi i disposti del Codice Civile. 26.6 Parcheggi privati In aggiunta alla dotazione di parcheggi di perti- nenza, di cui al precedente Art.12 delle presenti Norme, dovrà essere garantita la dotazione di 2 po-
one di parcheggi di perti- nenza, di cui al precedente Art.12 delle presenti Norme, dovrà essere garantita la dotazione di 2 po- sti macchina per ciascuna unità residenziale an- nessa. 26.7 Volumi ed edifici accessori In connessione con gli edifici ad uso artigianale ed industriale é ammessa la realizzazione di tettoie per lo stoccaggio di materiali, macchinari e prodotti o di protezione dei parcheggi privati e di riparo per il carico e lo scarico delle merci.
io di materiali, macchinari e prodotti o di protezione dei parcheggi privati e di riparo per il carico e lo scarico delle merci. Per le sole tettoie, aperte almeno su due lati, si applica un Rc = 15% in aggiunta al Rc ammesso per la zona. 26.8 Modalità di intervento Concessione Edilizia semplice nel rispetto dei seguenti indici: Uf = 0,8 mq/mq Rc = 50% Ro = 60% H = m. 12 per i fabbricati produttivi e gli accessori Dc = H/2 e comunque ≥ m. 5
Capitolo 4° - Regolamento urbanistico delle zone consolidate 41 Df = H e comunque ≥ m. 10 Ds = m. 5 Altezze maggiori di m. 12 sono consentite sulla base di documentate necessità funzionali o per la presenza di particolari impianti tecnologici, solamente nei lotti non adiacenti zone residenziali. Quando il confine del lotto edificabile corrisponde al confine con una zona destinata ad insediamenti residenziali, sia essa di completamento o di nuovo insediamento, la distanza
e al confine con una zona destinata ad insediamenti residenziali, sia essa di completamento o di nuovo insediamento, la distanza "Dc" deve essere incrementata di m. 3. 26.9 Piani Attuativi Nel caso in cui gli interventi edilizi comportino l'edificazione o la riedificazione di un comparto, anche costituito da più lotti, per una SLP massima edificabile ≥ mq. 5.000,e sempre che sussistano le condizioni di cui al precedente art. 16.2, il rilascio delle concessioni edilizie sarà
le ≥ mq. 5.000,e sempre che sussistano le condizioni di cui al precedente art. 16.2, il rilascio delle concessioni edilizie sarà subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo esteso all'intera area oggetto del- l'intervento e la dotazione di aree per attrezzature pubbliche dovrà essere recuperata al suo interno. In questo caso, ai comparti assoggettati a piano attuativo si applicano le disposizioni contenute al successivo Art.31 per le zone "Dp", relativamente alle destinazioni d'uso.
o attuativo si applicano le disposizioni contenute al successivo Art.31 per le zone "Dp", relativamente alle destinazioni d'uso. 26.10 Ampliamenti Per le unità produttive esistenti e attive nel ter- ritorio comunale alla data di adozione del presente PRG e che:
- non effettuano lavorazioni insalubri o a rischio;
- insistono su una Sf ≤ mq. 5000;
- non impegnano più del 30% della SLP per magazzini e depositi; é ammesso, sulla base di documentate esigenze di sviluppo dell'attività produttiva o di
30% della SLP per magazzini e depositi; é ammesso, sulla base di documentate esigenze di sviluppo dell'attività produttiva o di miglioramento delle condizioni di lavoro, l'ampliamento della SLP e della Sc fino al raggiungimento di un: Uf = 1 mq/mq Rc = 60% purché siano rispettati gli altri indici e parametri di zona.
Art.27 Zone BT - Zona per attività terziarie e commerciali
Capitolo 4° - Regolamento urbanistico delle zone consolidate 42 Art.27 Zone BT - Zona per attività terziarie e commerciali esistenti 27.1 Definizione Sono le zone stabilmente occupate da edifici con tipologia apposita, destinati ad attività commerciali o uffici. 27.2 Obiettivi del PRG La finalità perseguita dal PRG per queste zone é il miglioramento della dotazione di aree pubbliche ed in particolare dei parcheggi. 27.3 Destinazioni d'uso Le destinazione d'uso principali di queste zone
zione di aree pubbliche ed in particolare dei parcheggi. 27.3 Destinazioni d'uso Le destinazione d'uso principali di queste zone sono le attività terziarie e ricettive, come descritte all'Art.4.2, gruppi "Gfo 3" e "Gfo 4", delle presenti Norme. Le destinazioni d'uso considerate compatibili sono le seguenti::
- servizi pubblici in generale o servizi privati di uso pubblico: ricreativi, assistenziali, di inte- resse collettivo;
- la residenza dei titolari o dei custodi nel
izi privati di uso pubblico: ricreativi, assistenziali, di inte- resse collettivo;
- la residenza dei titolari o dei custodi nel numero massimo di 2 unità abitative per ciascun lotto, per una SLP complessivamente non superiore a mq. 300. 27.4 Sistemazione degli spazi inedificati Per l'ottenimento della Concessione Edilizia per gli ampliamenti e le ristrutturazioni o le riedifi- cazioni dovrà essere prevista una adeguata sistema- zione degli spazi inedificati.
pliamenti e le ristrutturazioni o le riedifi- cazioni dovrà essere prevista una adeguata sistema- zione degli spazi inedificati. L'inserimento paesaggistico degli edifici sarà rea- lizzato mettendo a dimora almeno una pianta d'alto fusto per ogni 100 mq di superficie sistemata a verde. Le zone per il magazzinaggio all'aperto e la movi- mentazione delle merci dovranno essere opportuna- mente schermate con alberature o recinzioni a verde in modo da occultarne la vista dagli spazi pub- blici.
nno essere opportuna- mente schermate con alberature o recinzioni a verde in modo da occultarne la vista dagli spazi pub- blici. Gli interventi di nuova edificazione o di riedificazione devono tendere a salvaguardare gli allineamenti esistenti: tale indicazione prevale sulla distanza minima dai confini di proprietà, fatti salvi i disposti del Codice Civile. 27.5 Parcheggi privati Il rilascio della Concessione Edilizia per gli am- pliamenti e le ristrutturazioni o le riedificazioni
e. 27.5 Parcheggi privati Il rilascio della Concessione Edilizia per gli am- pliamenti e le ristrutturazioni o le riedificazioni degli edifici esistenti é subordinato alla presen-
Capitolo 4° - Regolamento urbanistico delle zone consolidate 43 tazione di documentazione comprovante la dotazione di spazi per parcheggi di pertinenza, aperti all'uso pubblico, nella misura stabilita al precedente art.12 delle presenti Norme, con l'aggiunta di 2 posti macchina per ciascuno degli eventuali alloggi annessi. 27.6 Volumi ed edifici accessori In connessione con gli edifici ad uso commerciale é ammessa la realizzazione di tettoie, aperte almeno su due lati, per l'esposizione temporanea delle
edifici ad uso commerciale é ammessa la realizzazione di tettoie, aperte almeno su due lati, per l'esposizione temporanea delle merci all'aperto. Per queste si applica un Rc = 10% in aggiunta al Rc ammesso per la zona. 27.7 Modalità di intervento Concessione Edilizia semplice nel rispetto dei seguenti indici: Uf = 0,6 mq/mq Rc = 50% Ro = 60% H = m. 20 per i fabbricati principali e gli accessori Dc = H/2 e comunque ≥ m. 5 Df = H e comunque ≥ m. 10 Ds = m. 5 27.8 Piani Attuativi
per i fabbricati principali e gli accessori Dc = H/2 e comunque ≥ m. 5 Df = H e comunque ≥ m. 10 Ds = m. 5 27.8 Piani Attuativi Nel caso in cui gli interventi edilizi comportino l'edificazione o la riedificazione di un comparto, anche costituito da più lotti, per una Sf massima edificabile ≥ mq. 3.000,e sempre che sussistano le condizioni di cui al precedente art. 16.2, il rilascio delle concessioni edilizie sarà subordinato alla preventiva approvazione di un
zioni di cui al precedente art. 16.2, il rilascio delle concessioni edilizie sarà subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo esteso all'intera area oggetto del- l'intervento e la dotazione di aree per attrezzature pubbliche dovrà essere recuperata al suo interno. 27.9 Ampliamenti In caso di ristrutturazione degli edifici esistenti, per le destinazioni d'uso di cui al precedente Art.4.2, gruppo "Gfo 3", con la sola esclusione del numero 3.2, é ammesso l'ampliamento
destinazioni d'uso di cui al precedente Art.4.2, gruppo "Gfo 3", con la sola esclusione del numero 3.2, é ammesso l'ampliamento della SLP fino al raggiungimento di: Uf = 1 mq/mq Rc = 60% salvo il mantenimento del maggiore Rc in atto purché siano rispettati gli altri indici e parametri di zona.
Art.28 Zona a verde privato annesso ad edifici esistenti
Capitolo 4° - Regolamento urbanistico delle zone consolidate 44 Art.28 Zona a verde privato annesso ad edifici esistenti Si tratta delle aree organizzate a giardini privati o orti, dei quali il PRG prevede la conservazione complessiva ed il mantenimento per quantità e qua- lità degli elementi verdi. Salvo il rispetto di quanto disposto al Capitolo 3° per gli insediamenti di interesse storico ambien- tale, é ammesso l'ampliamento degli edifici esi- stenti entro i limiti determinati dall'applicazione
Art.29 Zone a verde privato di mitigazione ambientale
i interesse storico ambien- tale, é ammesso l'ampliamento degli edifici esi- stenti entro i limiti determinati dall'applicazione degli indici di zona. Modalità di intervento: Concessione Edilizia sem- plice nel rispetto dei seguenti indici: If = 0,02 Rc = 10% al netto delle superfici coperte esistenti Art.29 Zone a verde privato di mitigazione ambientale Si tratta delle aree verdi, da conservare o siste- mare a verde, di pertinenza degli insediamenti pro- duttivi. In tali zone é vietata l'edificazione.
erdi, da conservare o siste- mare a verde, di pertinenza degli insediamenti pro- duttivi. In tali zone é vietata l'edificazione. La SLP determinata dall'applicazione dell'indice Uf = 0,05 mq/mq può essere realizzata nel comparto produttivo del quale l'area verde costituisce pertinenza, nel ri- spetto di tutti gli altri indici e parametri di zona. La realizzazione della nuova SLP generata dall'area verde sarà concessa solo contestualmente alla rea- lizzazione degli interventi di mitigazione ambien- tale.
Art.30 Zone di riorganizzazione e sviluppo: norme generali
Capitolo 5° - Disciplina delle zone di riorganizzazione e sviluppo 45 Art.30 Zone di riorganizzazione e sviluppo: norme generali 30.1 Definizione Sono gli ambiti di riorganizzazione costituiti da aree libere o parzialmente libere ai margini dell'edificato o da aree occupate da edifici interne all'agglomerato urbano. 30.2 Obiettivi del PRG Le finalità perseguite dal PRG per queste zone sono:
- il ridisegno e la riqualificazione delle aree di frangia urbana;
- la realizzazione di un sistema continuo di nuovi
zone sono:
- il ridisegno e la riqualificazione delle aree di frangia urbana;
- la realizzazione di un sistema continuo di nuovi servizi e spazi pubblici;
- il soddisfacimento del fabbisogno di nuove abitazioni e di nuovi spazi per le attività lavorative dei settori secondario e terziario;
- il consolidamento del sistema delle attività centrali. 30.3 Destinazioni d'uso Le destinazioni d'uso principali e compatibili sono individuate negli articoli che seguono e specificate nelle "Schede di orientamento
tinazioni d'uso principali e compatibili sono individuate negli articoli che seguono e specificate nelle "Schede di orientamento morfologico". 30.4 Modalità di attuazione Tutti gli interventi edilizi nelle aree di riorga- nizzazione e sviluppo sono subordinati alla preven- tiva approvazione di un piano attuativo. Detto piano attuativo dovrà essere esteso a ciascun ambito perimetrato nelle tavole di Azzonamento ma potrà anche comprendere più ambiti fra loro coordi- nati.
Art.31 Zone C - Zone di riorganizzazione e sviluppo resi-
ere esteso a ciascun ambito perimetrato nelle tavole di Azzonamento ma potrà anche comprendere più ambiti fra loro coordi- nati. I piani attuativi dovranno essere redatti nel ri- spetto delle quantità prescritte per ciascun com- parto nei successivi articoli del presente capitolo e sulla base delle "Schede di orientamento morfolo- gico" allegate alle presenti Norme. Art.31 Zone C - Zone di riorganizzazione e sviluppo resi- denziali Sono le zone nelle quali l'insediamento di nuove
Art.31 Zone C - Zone di riorganizzazione e sviluppo resi-
senti Norme. Art.31 Zone C - Zone di riorganizzazione e sviluppo resi- denziali Sono le zone nelle quali l'insediamento di nuove quantità residenziali é finalizzato al ridisegno del sistema degli spazi pubblici ed alla realizzazione di importanti infrastrutture ed attrezzature pubbliche. Pertanto le convenzioni dei piani attuativi relativi a ciascuna area dovranno
Art.4.2, gruppo "Gfo 3", numeri 3.1 e 3.4, e le
Capitolo 5° - Disciplina delle zone di riorganizzazione e sviluppo 46 prevedere la cessione gratuita di tutte le aree per urbanizzazioni primarie e secondarie comprese nel comparto perimetrato. La destinazione d'uso principale di queste zone é la residenza, che dovrà arrivare ad occupare almeno il 70% della volumetria complessivamente ammessa in ciascun comparto. Le destinazioni compatibili sono le attività commerciali e terziarie descritte al precedente Art.4.2, gruppo "Gfo 3", numeri 3.1 e 3.4, e le
Art.4.2, gruppo "Gfo 3", numeri 3.1 e 3.4, e le
oni compatibili sono le attività commerciali e terziarie descritte al precedente Art.4.2, gruppo "Gfo 3", numeri 3.1 e 3.4, e le attrezzature di uso pubblico, sia pubbliche che private. Le destinazioni compatibili saranno realizzate al piede degli edifici residenziali oppure potranno trovare collocazione in edifici polifunzionali, an- che associate ad altre attrezzature pubbliche. La volumetria edificabile, l'estensione della superficie da cedere al comune per la realizzazione
altre attrezzature pubbliche. La volumetria edificabile, l'estensione della superficie da cedere al comune per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie e l'altezza massima degli edifici sono assegnate a ciascun comparto, come specificato nella seguente tabella:1 n° Località V assegnato Standards di H max mc. cessione mq. m. PEEP 2RH18 Rho - via Aldo Moro 25.440 10.000 20 PEEP 2RH19 Rho - via Bersaglio 39.220 31.170 18 PEEP 2RH20 Rho - via Terrazzano 23.320 11.800 14
via Aldo Moro 25.440 10.000 20 PEEP 2RH19 Rho - via Bersaglio 39.220 31.170 18 PEEP 2RH20 Rho - via Terrazzano 23.320 11.800 14 PL C2c Rho - via Palmanova 9.000 5.250 14 PEEP 2RH21 Rho – via Palmanova 11.660 4.250 PL C2d Rho - via Mazzo 12.000 4.370 14 PEEP 2RH22 Rho – via Mazzo 15.900 4.630 PL C2e Rho - via Mazzo 9.000 4.290 14 PEEP 2RH23 Rho – via Mazzo 12.720 5.710 PL C4 Biringhello 10.000 2.800 9 PL C5 Rho - via Castellazzo 12.379,50 4.920,10 14 PL C6 Rho - via Pregnana 8.000 10.130 18
.710 PL C4 Biringhello 10.000 2.800 9 PL C5 Rho - via Castellazzo 12.379,50 4.920,10 14 PL C6 Rho - via Pregnana 8.000 10.130 18 PEEP 2RH24 Rho – via Pregnana 10.600 3.870 PL C8 Lucernate Ovest 8.000 3.600 11 PL C9 Lucernate Ovest 8.000 3.700 11 PL C10 Lucernate Sud 7.000 6.345 14 PEEP 2RH25 Lucernate Sud 9.540 2.655 PL C11 Rho - via Olona 7.000 1.855 11 PEEP 2RH26 Rho – via Olona 9.540 2.730 PL C12 San Martino 11.000 5.000 11 1 Variata a seguito dell’approvazione della variante al PdZ consortile
via Olona 9.540 2.730 PL C12 San Martino 11.000 5.000 11 1 Variata a seguito dell’approvazione della variante al PdZ consortile di cui alla delibera CIMEP n. 207 del 13/07/2000.
Capitolo 5° - Disciplina delle zone di riorganizzazione e sviluppo 47 Nelle "Schede di orientamento morfologico" allegate alle presenti Norme sono descritti, oltre agli altri parametri ed indici di piano, l'organizza- zione e la conformazione degli spazi pubblici ed i principali allineamenti da osservare nella disposi- zione degli edifici. Le zone di cui al presente articolo sono preordinate all'individuazione dei comparti da destinare ad interventi di edilizia economica
Art.32 Zone Dp - Zone di riorganizzazione e sviluppo per
ne di cui al presente articolo sono preordinate all'individuazione dei comparti da destinare ad interventi di edilizia economica popolare nella misura stabilita dalla legge. Tali interventi saranno da realizzare prioritariamente nei comparti individuati con la scritta "EEP" nelle tavole di Piano. Art.32 Zone Dp - Zone di riorganizzazione e sviluppo per attività produttive Sono le zone nelle quali la realizzazione di nuove superfici per le attività produttive é finalizzata
po per attività produttive Sono le zone nelle quali la realizzazione di nuove superfici per le attività produttive é finalizzata al miglioramento ed al completamento delle reti delle infrastrutture pubbliche. La destinazione d'uso principale di questa zone é l'attività produttiva artigianale ed industriale come definita al precedente Art.4.2, gruppo "Gfo 2". Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle ter- ziarie elencate al precedente Art.4.2, gruppo "Gfo
e Art.4.2, gruppo "Gfo 2". Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle ter- ziarie elencate al precedente Art.4.2, gruppo "Gfo 3", con esclusione del solo numero 3.2, con le se- guenti modalità:
- ove le attività terziarie siano di pertinenza delle attività di produzione e non superino la quota del 30% della SLP complessivamente ricava- bile sul lotto, queste saranno considerate a tutti gli effetti come attività di produzione, come indicato all'Art.4.2, gruppo "Gfo 2";
ul lotto, queste saranno considerate a tutti gli effetti come attività di produzione, come indicato all'Art.4.2, gruppo "Gfo 2";
- ove le attività terziarie superino la quota del 30% della SLP o non siano di pertinenza delle attività produttive esercitate sul lotto, verranno considerate come SLP con destinazione terziaria agli effetti:
- del conteggio dei parcheggi pertinenziali, di cui al precedente Art.12;
- del conteggio delle somme dovute al Comune per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
li, di cui al precedente Art.12;
- del conteggio delle somme dovute al Comune per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- del calcolo delle aree da cedere al Comune per attrezzature pubbliche. Inoltre il maggior fabbisogno di aree per at- trezzature pubbliche determinato dalle destina- zioni terziarie dovrà trovare obbligatoriamente soddisfazione all'interno del comparto,
Capitolo 5° - Disciplina delle zone di riorganizzazione e sviluppo 48 incrementando la quantità di aree da cedere al Comune. E' inoltre consentita la realizzazione di impianti di distribuzione del carburante per autotrazione, come indicato all'Art.4.2, gruppo "Gfo 3", numero 3.5. Le attività terziarie non dovranno arrivare ad occupare più del 50% della SLP complessivamente ammessa all'interno del comparto soggetto a piano attuativo. Sono comunque escluse tutte le attività che rechino
omplessivamente ammessa all'interno del comparto soggetto a piano attuativo. Sono comunque escluse tutte le attività che rechino danni all'ambiente a causa del rilascio di inqui- nanti liquidi o gassosi, della produzione di rifiuti tossici, dell'emissione di rumori molesti e le attività considerate a rischio ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia. La SLP edificabile e l'estensione della superficie da cedere al comune per la realizzazione delle
ionale e regionale in materia. La SLP edificabile e l'estensione della superficie da cedere al comune per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie sono assegnate a ciascun comparto, come di seguito specificato: n° Località SLP assegnata Standards di mq. cessione % D 1 Passirana Est 10.000 20% di St D 2 Passirana Est 7.200 20% di St D 3 Passirana Est 22.500 20% di St D 4 Passirana Est 9.500 20% di St D 5 via Moscova 10.100 20% di St D 6 via Moscova 15.800 20% di St D 7 via Moscova 23.700 20% di St
Passirana Est 9.500 20% di St D 5 via Moscova 10.100 20% di St D 6 via Moscova 15.800 20% di St D 7 via Moscova 23.700 20% di St D 8 via dei Fontanili 12.000 20% di St D 10 via Sesia 21.200 20% di St D 11 viale De Gasperi 19.700 20% di St D 12 Lucernate 9.500 20% di St Le superfici da cedere al Comune per la realizza- zione delle urbanizzazioni primarie e secondarie sono individuate all'interno di ciascun comparto nelle tavole di Azzonamento. Quando la superficie delle aree per le urbanizza-
sono individuate all'interno di ciascun comparto nelle tavole di Azzonamento. Quando la superficie delle aree per le urbanizza- zioni secondarie individuata dal PRG all'interno dei perimetri dei comparti non risulta sufficiente a garantire il rispetto dei minimi prescritti dalla legge, in sede di pianificazione attuativa potranno essere individuate ulteriori aree all'interno di detti perimetri. La redazione dei piani attuativi dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti indici:
Capitolo 5° - Disciplina delle zone di riorganizzazione e sviluppo 49 Rc = 50% Ro = 60% H = m. 12 Dc = H/2 e comunque ≥ m. 5 Df = H/2 e comunque ≥ m. 10 Ds = m. 5 Altezze maggiori di m. 12 sono consentite sulla base di documentate necessità funzionali o per la presenza di particolari impianti tecnologici, solamente nei lotti non adiacenti zone residenziali. Quando il confine del lotto edificabile corrisponde al confine con una zona destinata ad insediamenti residenziali, sia essa di
Art.33 Zone Dt - Zone di riorganizzazione e sviluppo per
Quando il confine del lotto edificabile corrisponde al confine con una zona destinata ad insediamenti residenziali, sia essa di completamento o di nuovo insediamento, la distanza "Dc" deve essere incrementata di m. 3. Art.33 Zone Dt - Zone di riorganizzazione e sviluppo per attività terziarie Sono le zone nelle quali la realizzazione di nuovi insediamenti terziari, anche commerciali, é finalizzata al completamento ed alla riqualificazione degli insediamenti esistenti.
Art.4.2, gruppo "Gfo 3", compresa la grande di-
insediamenti terziari, anche commerciali, é finalizzata al completamento ed alla riqualificazione degli insediamenti esistenti. La destinazione d'uso principale di questa zona é l'attività terziaria, come definita al precedente Art.4.2, gruppo "Gfo 3", compresa la grande di- stribuzione commerciale di cui al numero 3.2. Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle pro- duttive e quelle ricettive, di cui al precedente art 4.2, gruppi "Gfo 2" e "Gfo 4", nonché attrezzature diverse, private di uso pubblico,
quelle ricettive, di cui al precedente art 4.2, gruppi "Gfo 2" e "Gfo 4", nonché attrezzature diverse, private di uso pubblico, destinate ad attività ricreative e di tempo libero. Sono comunque escluse tutte le attività che rechino danni all'ambiente a causa del rilascio di inqui- nanti liquidi o gassosi, della produzione di rifiuti tossici, dell'emissione di rumori molesti. La superficie coperta (Sc), la superficie occupata in sottosuolo (So), la superficie lorda di
dell'emissione di rumori molesti. La superficie coperta (Sc), la superficie occupata in sottosuolo (So), la superficie lorda di pavimento (SLP) e l'estensione della superficie da cedere al comune per la realizzazione delle urba- nizzazioni secondarie sono assegnate a ciascun com- parto, come specificato nella seguente tabella: n° Località Sc massima So massima SLP massima Standards minimo consentita consentita consentita in cessione Dt1 Viale Europa 9.900 13.900 10.008 20.016
Art.34 Zone S - Zone speciali plurifunzionali
Capitolo 5° - Disciplina delle zone di riorganizzazione e sviluppo 50 La redazione dei piani attuativi dovrà inoltre es- sere effettuata nel rispetto dei seguenti indici: H = m. 16 Dc = H/2 e comunque ≥ m. 5 Df = H/2 e comunque ≥ m. 10 Ds = m. 5 Art.34 Zone S - Zone speciali plurifunzionali Sono zone inutilizzate o in corso di dismissione, interne all'agglomerato urbano, che necessitano di interventi di riorganizzazione funzionale, di recu- pero o sostituzione delle strutture edilizie.
ato urbano, che necessitano di interventi di riorganizzazione funzionale, di recu- pero o sostituzione delle strutture edilizie. I comparti contrassegnati nelle tavole di Azzonamento con la sigla "PR" sono individuati quali Zone di Recupero ai sensi dell'Art.27 della legge 457/78 soggette a Piano di Recupero unitario. Le zone "S" hanno due finalizzazioni principali: 34.1 Zone S1 Sono le zone orientate principalmente alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali
alizzazioni principali: 34.1 Zone S1 Sono le zone orientate principalmente alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali completati da attività di servizio: commercio e uffici di cui al precedente Art.4.2, gruppo "Gfo 3", con l'esclusione dei numeri 3.2 e 3.3. La volumetria edificabile, l'estensione della superficie da cedere al Comune per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie, la percentuale di volumetria attribuita alle diverse destinazioni d'uso, sono assegnate a ciascun comparto, come
oni secondarie, la percentuale di volumetria attribuita alle diverse destinazioni d'uso, sono assegnate a ciascun comparto, come specificato nella seguente tabella: n° Località SLP totale Standards di Residenza Altro mq. cessione mq. % % S1 1 Castellana 7.500 8.500 80 20 S1 2 Terrazzano 4.000 3.625 60 40 S1 3 S.Michele 4.800 4.000 80 20 S1 4 Passirana 2.000 3.500 50 50 In sede di piano attuativo le percentuali sopra in- dicate potranno essere variate fino ad un massimo del 10%, in più o in meno.
In sede di piano attuativo le percentuali sopra in- dicate potranno essere variate fino ad un massimo del 10%, in più o in meno. Ove la maggiore estensione delle superfici destinate alle attività terziarie determinasse un fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche eccedente la superficie esposta in tabella, tale
Capitolo 5° - Disciplina delle zone di riorganizzazione e sviluppo 51 ulteriore superficie dovrà essere obbligatoriamente reperita all'interno del comparto. La redazione dei piani attuativi dovrà inoltre es- sere effettuata nel rispetto dei seguenti indici: Rc = 50% Ro = 80% H = m. 11 Dc = Df = come indicato nelle "Schede" Ds = 34.2 Zone S2 Sono le zone orientate prevalentemente all'insedia- mento di una molteplicità di funzioni terziarie e ricettive. La destinazione residenziale é considerata compati-
te all'insedia- mento di una molteplicità di funzioni terziarie e ricettive. La destinazione residenziale é considerata compati- bile, salvo diversa indicazione contenuta nelle "Schede di orientamento morfologico", ed é consen- tita fino a raggiungere la quota massima del 20% della SLP complessivamente assegnata a ciascun com- parto. La volumetria edificabile, l'estensione della superficie da cedere al Comune per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie e la percentuale
Art.4.2, gruppo "Gfo 3", numeri 3.1, 3.2 e 3.3,
icabile, l'estensione della superficie da cedere al Comune per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie e la percentuale massima di SLP attribuita alla destinazione strettamente commerciale, di cui al precedente Art.4.2, gruppo "Gfo 3", numeri 3.1, 3.2 e 3.3, sono assegnate a ciascun comparto, come di seguito specificato: n° Località SLP totale Standards di Commercio mq. cessione mq. % max S2 1 Via Ratti 6.000 6.400 20 S2 2 via S. Carlo 3.200 3.800 10 S2 3 via S. Bernardo 5.500 6.500 20
mercio mq. cessione mq. % max S2 1 Via Ratti 6.000 6.400 20 S2 2 via S. Carlo 3.200 3.800 10 S2 3 via S. Bernardo 5.500 6.500 20 S2 4 v.le Europa 3.100 3.800 60 S2 5 via Lura 4.100 4.900 20 La redazione dei piani attuativi dovrà inoltre es- sere effettuata nel rispetto dei seguenti indici: Rc = 65% Ro = 85% H = m. 16 Dc = Df = come indicato nelle "Schede" Ds =
Art.35 Zone per attrezzature pubbliche connesse alla
Capitolo 6° - Zone per attrezzature di uso e interesse pubblico 52 Art.35 Zone per attrezzature pubbliche connesse alla residenza, all’industria e al terziario – Norme Generali Queste zone sono riservate alla realizzazione delle attrezzature pubbliche secondo quanto indicato nella Tavola di Azzonamento. Per la realizzazione delle stesse valgono le disposizioni di cui al precedente art.1 nonché le specifiche disposizioni del presente articolo. Esse comprendono: a. Zone per l'istruzione
i di cui al precedente art.1 nonché le specifiche disposizioni del presente articolo. Esse comprendono: a. Zone per l'istruzione destinate alla realizzazione di scuole materne, elementari e medie inferiori; b. Zone per attrezzature di interesse comune quali attrezzature culturali, sociali, religiose, assistenziali, sanitarie, amministrative, associa- tive, ricreative e politiche. c. Zone a verde attrezzato e per lo Sport per la realizzazione di parchi pubblici, giardini,
ocia- tive, ricreative e politiche. c. Zone a verde attrezzato e per lo Sport per la realizzazione di parchi pubblici, giardini, campi gioco, impianti sportivi e relative strutture di servizio. d. Zone per parcheggi pubblici Da realizzarsi al livello stradale, sottosuolo, o in elevazione per consentire la sosta temporanea dei veicoli. Se realizzate a livello stradale, le aree attrezzate dovranno essere organizzate in modo da consentire usi temporanei differenti dal parcheggio
livello stradale, le aree attrezzate dovranno essere organizzate in modo da consentire usi temporanei differenti dal parcheggio (manifestazioni pubbliche, attività ricreative). Le destinazioni elencate, riportate con apposita simbologia sulla Tavola di Azzonamento, hanno valore indicativo e potranno essere variate in ra- gione dei programmi di intervento comunali, sempre nell'ambito della utilizzazione per attrezzature pubbliche. Il volume delle opere pubbliche realizzate in tali
comunali, sempre nell'ambito della utilizzazione per attrezzature pubbliche. Il volume delle opere pubbliche realizzate in tali zone non verrà computato nel volume edificabile dei piani attuativi all'interno dei quali eventualmente ricadessero. In casi determinati, la realizzazione delle attrezzature pubbliche su aree di proprietà
Capitolo 6° - Zone per attrezzature di uso e interesse pubblico 53 comunale, potrà essere affidata a privati, attraverso la concessione in diritto di superficie delle relative aree sulla base di apposita conven- zione, che fissi la durata (non ultratrentennale) della concessione e garantisca l’uso pubblico delle attrezzature e degli impianti nonchè il controllo pubblico del servizio. Ove le aree vincolate alla realizzazione delle at- trezzature pubbliche risultassero occupate da di-
ollo pubblico del servizio. Ove le aree vincolate alla realizzazione delle at- trezzature pubbliche risultassero occupate da di- stributori di carburante, in esercizio alla data di adozione del presente PRG, per questi é ammessa la prosecuzione dell'attività in atto sulla base di accordi convenzionali da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario o esercente e la proprietà dell'area occupata dall'impianto di distribuzione. Tali accordi convenzionali dovranno prevedere la cessione al
Art.36 Attrezzature per l'associazionismo, la cultura e lo
e e la proprietà dell'area occupata dall'impianto di distribuzione. Tali accordi convenzionali dovranno prevedere la cessione al Comune dell'area alla cessazione dell'attività in atto nonché la rinuncia da parte del concessionario a qualunque indennizzo, al momento del rilascio dell'area. Art.36 Attrezzature per l'associazionismo, la cultura e lo spettacolo Nell'ambito delle zone per attrezzature pubbliche di interesse comune, sono consentite tutte le destinazioni di cui al precedente Art.35, paragrafo
one per attrezzature pubbliche di interesse comune, sono consentite tutte le destinazioni di cui al precedente Art.35, paragrafo "b", escluse quelle che non risultassero compatibili con le esigenze di tutela ambientale di cui al precedente art.13, con particolare riferimento a quelle le cui caratteristiche o dimensioni possano essere fonte di molestia per gli abitanti a causa dell’emissione di rumori o vibrazioni dovute sia all’attività stessa che al traffico veicolare indotto. Per la realizzazione
usa dell’emissione di rumori o vibrazioni dovute sia all’attività stessa che al traffico veicolare indotto. Per la realizzazione delle stesse valgono le disposizioni di cui al precedente art.1 nonché le specifiche disposizioni del presente articolo. Per tali aree valgono i seguenti indici: Uf = 0,5 mq/mq Rc = 60% H = m. 12 La dotazione di parcheggi di pertinenza dovrà essere quelle prevista dal precedente Art.12 delle presenti norme.
Art.37 Prescrizioni particolari per le aree destinate ad
Capitolo 6° - Zone per attrezzature di uso e interesse pubblico 54 Art.37 Prescrizioni particolari per le aree destinate ad attrezzature religiose Le aree destinate all'attività religiosa e di culto sono contrassegnate nelle Tavole di Azzonamento con la sigla "AR". Su tali aree é consentita la realizzazione, mediante concessione edilizia semplice, degli edifici di culto, della residenza del personale addetto e delle altre attrezzature di proprietà ed in gestione dell'Ente istituzionalmente competente,
a residenza del personale addetto e delle altre attrezzature di proprietà ed in gestione dell'Ente istituzionalmente competente, connesse all'attività religiosa e di culto (catechistica, ricreativa, sociale, culturale). La servitù di uso pubblico di tali attrezzature é soddisfatta mediante l'attività di servizio di in- teresse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto. In generale per la realizzazione dei nuovi edifici
Art.38 Zone a verde attrezzato e per lo sport
di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto. In generale per la realizzazione dei nuovi edifici si applicano i seguenti indici: Rc = 50% Ro = 60% H = m. 14 Tali indici non si applicano agli edifici stretta- mente destinati al culto per i quali non sono fis- sati limiti di altezza e di rapporto di copertura. Art.38 Zone a verde attrezzato e per lo sport Il PRG distingue tre categorie di aree per verde pubblico attrezzato: 38.1 spazi per verde comunale -Vc
ttrezzato e per lo sport Il PRG distingue tre categorie di aree per verde pubblico attrezzato: 38.1 spazi per verde comunale -Vc Vi sono comprese tutte le categorie e tipologie del verde pubblico, dal verde di arredo stradale al grande parco urbano. In queste aree, nell'ambito degli interventi di maggiore estensione, é ammessa la realizzazione di edifici funzionali alla vita del parco, destinati a piccoli locali di ristoro, edicole, spazi per associazioni, attività commerciali direttamente e
alla vita del parco, destinati a piccoli locali di ristoro, edicole, spazi per associazioni, attività commerciali direttamente e strettamente connesse all'uso del parco. Gli interventi dovranno essere realizzati in base ad un progetto generale di organizzazione dell'area, o ad un Piano Particolareggiato, o ad un progetto redatto dal proprietario ed approvato dal Comune. Per la realizzazione degli stessi valgono le disposizioni di cui al precedente art.1
Capitolo 6° - Zone per attrezzature di uso e interesse pubblico 55 nonché le specifiche disposizioni del presente articolo. In ogni caso gli edifici dovranno rispettare un Rc = 5% E' sempre ammessa la realizzazione di servizi igie- nici e di locali di deposito per la manutenzione del verde pubblico nella misura necessaria. 38.2 impianti sportivi comunali -Vsp In queste aree gli interventi e gli impianti per il gioco e lo sport dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale di organizzazione
nterventi e gli impianti per il gioco e lo sport dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale di organizzazione dell'area, o di un Piano Particolareggiato, o di un progetto redatto dal proprietario ed approvato dal Comune, che conterrà la distribuzione ed il dimensionamento delle aree per attrezzature sportive coperte e scoperte. Per la realizzazione degli stessi valgono le disposizioni di cui al precedente art.1 nonché le specifiche disposizioni del presente articolo.
zazione degli stessi valgono le disposizioni di cui al precedente art.1 nonché le specifiche disposizioni del presente articolo. Il progetto dovrà uniformarsi ai seguenti indici: Rc = 50% H = m. 14 per le coperture di impianti spor- tivi = m. 8 in tutti gli altri casi Parcheggi 1mq/1mq di Sc dei fabbricati 1mq/5mq di Sc dei campi sportivi 38.3 verde di filtro e di riequilibrio ambientale -Vf In queste aree la finalità dell'interesse pubblico si consegue mediante la loro sistemazione a verde e
equilibrio ambientale -Vf In queste aree la finalità dell'interesse pubblico si consegue mediante la loro sistemazione a verde e la loro piantumazione, con interventi ascrivibili alla categoria della "forestazione urbana" e il mantenimento dell’area inedificata, fatta eccezione per i manufatti necessari per il deposito o per il ricovero degli attrezzi per la manutenzione del verde. Per la realizzazione degli stessi valgono le disposizioni di cui al precedente art.1 nonché le
parte la superficie destinata a Vf secondo le
zi per la manutenzione del verde. Per la realizzazione degli stessi valgono le disposizioni di cui al precedente art.1 nonché le specifiche disposizioni del presente articolo. Tali interventi potranno riguardare in tutto o in parte la superficie destinata a Vf secondo le seguenti alternative: 38.3.1 nel caso di interventi che riguardino almeno il 50% dell’intera superficie delle aree connesse all’industria e al terziario (con esclusione di quelle connesse alla residenza), è consentito,
Capitolo 6° - Zone per attrezzature di uso e interesse pubblico 56 contestualmente alla realizzazione degli stessi, adibire la parte residua a deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; 38.3.2 nel caso di interventi che riguardino l’intera superficie è consentito, contestualmente alla realizzazione degli stessi, utilizzare una capacità edificatoria derivante dall’applicazione dell’indice Uf = 0,05 mq/mq sulle aree edificabili contermini, anche di altra proprietà, nel rispetto
Art.39 Parcheggi pubblici
erivante dall’applicazione dell’indice Uf = 0,05 mq/mq sulle aree edificabili contermini, anche di altra proprietà, nel rispetto di tutti gli altri indici e parametri di zona fissati per queste ultime e previa trascrizione nei RR. II. di apposito atto di asservimento dell’area Vf alla SLP realizzata altrove. Art.39 Parcheggi pubblici Queste aree sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici come specificato al precedente art. 35, paragrafo “d “; gli interventi dovranno
stinate alla realizzazione di parcheggi pubblici come specificato al precedente art. 35, paragrafo “d “; gli interventi dovranno essere realizzati in base ad un progetto generale di organizzazione dell’area, o ad un piano Particolareggiato o ad progetto redatto dal proprietario ed approvato dal Comune. Per la realizzazione degli stessi valgono le disposizioni di cui al precedente art.1 nonché le specifiche disposizioni del presente articolo. Quando i parcheggi sono realizzati in superficie,
Art.40 Zona per attrezzature pubbliche di interesse gene-
i al precedente art.1 nonché le specifiche disposizioni del presente articolo. Quando i parcheggi sono realizzati in superficie, non sono soprastanti costruzioni interrate, ed hanno estensione superiore a mq. 300, devono avere pavimentazione percolante pari almeno al 50% dell'area occupata, salvo l'impiego di pavimentazioni in pietra o altro materiale pregiato negli "ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale". Art.40 Zona per attrezzature pubbliche di interesse gene-
Art.40 Zona per attrezzature pubbliche di interesse gene-
i di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale". Art.40 Zona per attrezzature pubbliche di interesse gene- rale di livello intercomunale Il PRG distingue due categorie: F1 Zone riservate alla realizzazione delle at- trezzature di interesse sovracomunale scolastiche, ospedaliere, per la protezione civile e sportive. In queste zone l'edificazione é regolata dalle norme statali o regionali relative a ciascun tipo di attrezzatura, salvo il rispetto delle quote
l'edificazione é regolata dalle norme statali o regionali relative a ciascun tipo di attrezzatura, salvo il rispetto delle quote minime di parcheggi pertinenziali, come indicato al precedente Art.12.
Art.41 Zona per servizi e attrezzature private di uso pub-
Capitolo 6° - Zone per attrezzature di uso e interesse pubblico 57 F2 Zone per parchi pubblici urbani e territoriali. Fino a quando gli enti pubblici competenti non daranno attuazione alle previsioni del PRG valgono le disposizioni di cui al successivo art. 63. Art.41 Zona per servizi e attrezzature private di uso pub- blico Tali zone comprendono servizi e attrezzature a ca- rattere assistenziale, sanitario, culturale e spor- tivo, di proprietà e gestione privata ma di uso o
rvizi e attrezzature a ca- rattere assistenziale, sanitario, culturale e spor- tivo, di proprietà e gestione privata ma di uso o di interesse pubblico con vincolo non preordinato all'espropriazione. Il PRG individua nelle tavole di Azzonamento due categorie: 41.1 Verde privato attrezzato Sono le zone destinate alla realizzazione di im- pianti sportivi privati aperti al pubblico, per l'esercizio delle diverse attività sportive sia all'aperto che al coperto. Gli interventi saranno assentiti con concessione
per l'esercizio delle diverse attività sportive sia all'aperto che al coperto. Gli interventi saranno assentiti con concessione edilizia semplice per i lotti di estensione non su- periore a mq. 5.000 e previa approvazione di un ap- posito piano attuativo per le aree di estensione maggiore. Nei nuovi interventi dovrà essere garantito l'equi- librio fra le aree occupate dalle attrezzature sportive e le aree sistemate a verde. A questo scopo le realizzazioni dovranno rispettare i seguenti parametri:
Art.42 Zona per servizi tecnologici d’interesse generale
lle attrezzature sportive e le aree sistemate a verde. A questo scopo le realizzazioni dovranno rispettare i seguenti parametri: per gli impianti per gli edifici annessi Rc 50% 10% H 14 8 Parcheggi 1mq/5mq Sc 1mq/1mq Sc 41.2 Servizi ed attrezzature private di uso pubblico In queste zone l'edificazione, subordinata a concessione semplice, dovrà rispettare i seguenti indici: Rc: 60% H : m. 14 Art.42 Zona per servizi tecnologici d’interesse generale Sono le zone riservate alla realizzazione di
Art.42 Zona per servizi tecnologici d’interesse generale
indici: Rc: 60% H : m. 14 Art.42 Zona per servizi tecnologici d’interesse generale Sono le zone riservate alla realizzazione di edifici per impianti d’interesse generale di carattere tecnologico, quali impianti di
Capitolo 6° - Zone per attrezzature di uso e interesse pubblico 58 depurazione e di trattamento dei rifiuti, centrali telefoniche, centrali elettriche. Tali zone sono equiparate a quelle destinate alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie. Sono inoltre ammesse in queste zone le attrezzature di servizio per il personale addetto, la residenza del custode, gli uffici strettamente inerenti le funzioni svolte dall'impianto. Gli interventi devono rispettare i seguenti indici: Rc = 60%
gli uffici strettamente inerenti le funzioni svolte dall'impianto. Gli interventi devono rispettare i seguenti indici: Rc = 60% Dc = H/2 con minimo di m. 5. Per gli edifici esistenti dismessi o comunque non più utilizzati a tali fini, sono consentiti gli interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento nonché di ristrutturazione edilizia, con il mantenimento della loro destinazione d’uso e fatto salvo il loro utilizzo sia da parte della società proprietaria dell’impianto che da privati.
Art.43 Impianti della rete di distribuzione dell'energia
lla loro destinazione d’uso e fatto salvo il loro utilizzo sia da parte della società proprietaria dell’impianto che da privati. Art.43 Impianti della rete di distribuzione dell'energia elettrica La realizzazione delle linee elettriche e dei rela- tivi sostegni non é soggetta al rilascio di conces- sione edilizia. La realizzazione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica é soggetta a concessione edilizia gratuita rilasciata ai sensi dell'Art.9 della legge 10/77.
asformazione dell'energia elettrica é soggetta a concessione edilizia gratuita rilasciata ai sensi dell'Art.9 della legge 10/77. Quando le cabine vengono realizzate all'interno di zone edificabili il loro volume e la superficie co- perta relativa non rientrano nel computo degli in- dici di zona. Le cabine potranno essere costruite sul confine dei lotti edificabili in deroga alle distanze Dc, Df, Ds, fissate per ciascuna zona; la loro altezza non potrà superare quella fissata dalle presenti norme
Art.44 Viabilità
roga alle distanze Dc, Df, Ds, fissate per ciascuna zona; la loro altezza non potrà superare quella fissata dalle presenti norme per ciascuna zona, fatte salve necessità di altezze maggiori imposte da comprovati motivi tecnici, da esporre in sede di richiesta della concessione edi- lizia. Art.44 Viabilità Nelle tavole di Azzonamento sono indicate le nuove strade di PRG e le sedi viarie delle quali é previ- sto l'ampliamento o la risistemazione sulla base
Art.45 Sedime ferroviario
Capitolo 6° - Zone per attrezzature di uso e interesse pubblico 59 degli schemi di sezioni stradali allegate alle pre- senti Norme (Allegato C). Le strade per le quali non é prodotta alcuna indicazione sono destinate a mantenere il calibro e gli allineamenti attuali. La rappresentazione grafica, contenuta nelle tavole di Azzonamento, delle strade e delle intersezioni stradali ha valore di massima fino alla redazione dei relativi progetti esecutivi. Art.45 Sedime ferroviario
Art.45 Sedime ferroviario
delle intersezioni stradali ha valore di massima fino alla redazione dei relativi progetti esecutivi. Art.45 Sedime ferroviario Tale zona corrisponde alla parte del territorio co- munale di proprietà delle Ferrovie dello Stato, oc- cupata da attrezzature ferroviarie. Sono ammesse tutte le strutture legate al trasporto su ferro ed ogni altra opera funzionale all'eserci- zio del servizio.
Art.46 Zona E - Zona agricola1
Capitolo 9° - Rapporti con altri strumenti urbanistici 60 Art.46 Zona E - Zona agricola1 Tale zona, per la sua particolare ubicazione ri- spetto alle aree urbanizzate o urbanizzabili e per il suo valore agronomico, è destinata allo svolgi- mento dell'attività agricola. In questa zona sono ammessi gli interventi descritti nella LR 93/80 con le modalità ed i vincoli ivi previsti. Al fine di salvaguardare la continuità e la compattezza del territorio agricolo inedificato,
Art.47, concentrando in queste la capacità
modalità ed i vincoli ivi previsti. Al fine di salvaguardare la continuità e la compattezza del territorio agricolo inedificato, le edificazioni destinate alla residenza dei coltivatori dovranno essere ricavate attraverso il recupero degli edifici esistenti oppure realizzate all'interno delle aree appositamente riservate agli insediamenti rurali, di cui al successivo Art.47, concentrando in queste la capacità volumetrica della superficie aziendale. L'edificazione delle residenze agricole é
Art.47, concentrando in queste la capacità
ivo Art.47, concentrando in queste la capacità volumetrica della superficie aziendale. L'edificazione delle residenze agricole é consentita secondo le disposizioni contenute nella citata LR 93/80, con le seguenti specificazioni: If = 0,01 mc/mq per gli edifici da realizzare nelle zone E If = 0,03 mc/mq in caso di collocazione della volumetria nella zona BE H = m. 11 per qualunque tipo di fabbricato Il rilascio delle concessioni edilizie per la co- struzione di edifici per allevamenti zootecnici e
qualunque tipo di fabbricato Il rilascio delle concessioni edilizie per la co- struzione di edifici per allevamenti zootecnici e per le lavorazioni di prodotti agricoli è subordi- nato alla sottoscrizione, da parte del richiedente la concessione, dell'impegno ad installare e rendere operativi entro un tempo determinato gli impianti di depurazione o dell'impegno ad adottare particolari tecniche che garantiscano il rispetto dei limiti di accettabilità delle emissioni stabiliti dalla legislazione nazionale e
olari tecniche che garantiscano il rispetto dei limiti di accettabilità delle emissioni stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale. Gli edifici per nuovi impianti zootecnici dovranno essere realizzati ad una distanza non inferiore a m. 100 dalle costruzioni esistenti con destinazione non agricola e dalle aree di circola- zione pubblica. E' ammessa la realizzazione di recinzioni a protezione degli edifici; è altresì ammessa la realizzazione di recinzioni leggere a protezione
la realizzazione di recinzioni a protezione degli edifici; è altresì ammessa la realizzazione di recinzioni leggere a protezione di particolari forme di coltivazione o per altre 1 Variato a seguito dell’approvazione della variante al PRG di cui alla delibera GRL n. 3387 del 09/02/2001.
Capitolo 9° - Rapporti con altri strumenti urbanistici 61 specifiche esigenze da documentare adeguatamente. Per gli edifici esistenti nelle zone agricole al momento dell’adozione del P.R.G. vigente, aventi destinazione diversa dall’agricoltura, si veda quanto disposto dall’Art.65 delle presenti Norme. Le alberature di campo esistenti possono essere ab- battute e sostituite nel rispetto dei criteri e delle procedure contenute nella legislazione nazio- nale e regionale in materia forestale.
Art.47 Zona BE - Zona per insediamenti rurali esistenti
sostituite nel rispetto dei criteri e delle procedure contenute nella legislazione nazio- nale e regionale in materia forestale. Art.47 Zona BE - Zona per insediamenti rurali esistenti E' la zona occupata da insediamenti agricoli esi- stenti, comprendenti residenze e rustici, e desti- nata alla concentrazione delle nuove edificazioni eventualmente necessarie al potenziamento delle aziende agricole. 47.1 Interventi finalizzati all'attività agricola La nuova edificazione é consentita nel rispetto
amento delle aziende agricole. 47.1 Interventi finalizzati all'attività agricola La nuova edificazione é consentita nel rispetto delle disposizioni contenute nella LR 93/80 e delle specificazioni riportate al precedente Art.45 nel rispetto dei seguenti parametri: Rc = 60% calcolato sull'area di ciascun comparto azzonato come BE H = m. 11 per le residenze dei coltivatori, mentre per i fabbricati e gli impianti funzionali all'attività agricola l'altezza sarà determinata in base alle esigenze dell'uso.
ntre per i fabbricati e gli impianti funzionali all'attività agricola l'altezza sarà determinata in base alle esigenze dell'uso. In queste zone é inoltre ammessa la realizzazione di recinzioni a protezione delle residenze e degli impianti, purché realizzate in materiali di tipo "leggero", quali rete metallica, palizzate in legno o siepe, escludendo in ogni caso l'impiego di pannelli prefabbricati in calcestruzzo, e con altezza non superiore a m. 1,80. 47.2 Mutamenti della destinazione d'uso
mpiego di pannelli prefabbricati in calcestruzzo, e con altezza non superiore a m. 1,80. 47.2 Mutamenti della destinazione d'uso I fabbricati rurali nei quali, alla data di adozione del presente PRG, risulti cessata l'attività agricola, possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione con mutamento della destinazione d'uso come sotto precisato. Salve le più specifiche prescrizioni contenute al Capitolo 3° delle presenti Norme per gli insedia- menti di interesse storico, gli interventi
pecifiche prescrizioni contenute al Capitolo 3° delle presenti Norme per gli insedia- menti di interesse storico, gli interventi comportanti mutamento della destinazione d'uso, eccetto che per gli interventi di recupero dei
Capitolo 9° - Rapporti con altri strumenti urbanistici 62 fabbricati alla sola funzione residenziale, sono subordinati all'approvazione di un piano di recupero esteso almeno all'intero fabbricato oggetto dell'intervento, nel quale vengano dimostrati:
- il rispetto dei caratteri tipologici ed architet- tonici degli originari edifici agricoli;
- l'adeguatezza delle infrastrutture pubbliche esistenti in relazione alle nuove destinazioni previste. Le destinazioni d'uso consentite sono quelle
e infrastrutture pubbliche esistenti in relazione alle nuove destinazioni previste. Le destinazioni d'uso consentite sono quelle agrituristiche, direttamente o indirettamente con- nesse all'attività agricola, e precisamente:
- vendita diretta di prodotti agricoli, attività informative-educative riguardanti la pratica agricola;
- servizi ed attrezzature, sia pubblici che pri- vati, per l'associazionismo, la sanità, l'educazione, lo sport, connesse ad attività agricola di tipo zootecnico;
Art.4.2, gruppo "Gfo 4", purché venga
blici che pri- vati, per l'associazionismo, la sanità, l'educazione, lo sport, connesse ad attività agricola di tipo zootecnico;
- attività ricettive, di cui al precedente Art.4.2, gruppo "Gfo 4", purché venga rispettata la dotazione di parcheggi di pertinenza disposta all'Art.12. Gli interventi di recupero degli edifici esistenti con mutamento della destinazione d'uso non devono comportare incremento della SLP o della Sc. Art.48 Zone a verde e coltivi di frangia urbana
Art.48 Zone a verde e coltivi di frangia urbana
della destinazione d'uso non devono comportare incremento della SLP o della Sc. Art.48 Zone a verde e coltivi di frangia urbana Sono le zone di margine dell'edificato urbano, in parte occupate da usi impropri o marginali. Oltre allo svolgimento dell'attività agricola, fermo restando che per tale attività trovano applicazione le disposizioni e gli indici di cui al precedente Art.46 e che per la realizzazione delle opere connesse a tale attività non è necessario
izioni e gli indici di cui al precedente Art.46 e che per la realizzazione delle opere connesse a tale attività non è necessario predisporre alcun piano attuativo, in queste zone é consentita la realizzazione di orti o di attività sportive di carattere estensivo ed informale, che non comportino la realizzazione di strutture edilizie, ad eccezione di quanto disposto più oltre, anche su iniziativa dei privati proprietari delle aree, sulla base di un apposito piano
eccezione di quanto disposto più oltre, anche su iniziativa dei privati proprietari delle aree, sulla base di un apposito piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, esteso all'intera area di intervento. Il piano attuativo dovrà dimostrare il rispetto delle seguenti condizioni:
- l'area oggetto dell'intervento dovrà avere
Capitolo 9° - Rapporti con altri strumenti urbanistici 63 estensione complessivamente non inferiore a
- mq. 3.000 per gli orti;
- mq. 5.000 per le attività sportive;
- le parti prospicienti lo spazio pubblico e la viabilità devono essere adeguatamente piantumate; almeno il 20% dell'area dovrà essere piantata a bosco e arbusteto;
- le recinzioni degli orti devono essere unificate e trasparenti così come la recinzione dell'intera area;
- gli eventuali edifici dovranno essere limitati
devono essere unificate e trasparenti così come la recinzione dell'intera area;
- gli eventuali edifici dovranno essere limitati ai soli capanni per il deposito degli attrezzi per la coltivazione o degli attrezzi sportivi oltre agli eventuali servizi, e rispetteranno un Rc = 3% In assenza di detto piano attuativo sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti. Gli edifici esistenti all'interno della zona, qua-
ti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti. Gli edifici esistenti all'interno della zona, qua- lunque sia la loro destinazione d'uso, possono es- sere oggetto di tutti gli interventi necessari alla decorosa sistemazione dell'immobile (manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edili- zia) senza alcun incremento della volumetria e della SLP o delle superfici coperte e senza modifica della destinazione d'uso in atto all'adozione del presente PRG.
Art.49 Zone di rispetto e tutela dei corsi d'acqua
olumetria e della SLP o delle superfici coperte e senza modifica della destinazione d'uso in atto all'adozione del presente PRG. Art.49 Zone di rispetto e tutela dei corsi d'acqua Sono le zone destinate alla conservazione ed alla riqualificazione delle sponde dei corsi d'acqua principali. In considerazione di tale finalità queste zone sono individuate come zone "F" ai sensi dell'Art.22 della LR 51/75. Tali zone sono destinate alla ricostituzione della vegetazione, alla realizzazione delle eventuali
i dell'Art.22 della LR 51/75. Tali zone sono destinate alla ricostituzione della vegetazione, alla realizzazione delle eventuali opere di ingegneria naturalistica disposte o auto- rizzate dall'autorità competente, alla sistemazione di percorsi pubblici, pedonali o ciclistici, e spazi di sosta e di osservazione, realizzati dai proprietari o in difetto dall’A.C.. Nel caso tali interventi siano realizzati dai proprietari è consentito, contestualmente alla realizzazione degli stessi, utilizzare una capacità
terventi siano realizzati dai proprietari è consentito, contestualmente alla realizzazione degli stessi, utilizzare una capacità edificatoria derivante dall’applicazione dell’indice Uf = 0,05 mq/mq sulle aree edificabili contermini, anche di altra proprietà, nel rispetto
Art.50 Ambito di salvaguardia del Parco dell'Olona
Capitolo 9° - Rapporti con altri strumenti urbanistici 64 di tutti gli altri indici e parametri di zona fissati per queste ultime e previa trascrizione nei RR. II. di apposito atto di asservimento dell’area oggetto d’intervento alla SLP realizzata altrove. Sino all’attuazione delle suddette previsioni valgono le disposizioni di cui al successivo art. 63. Art.50 Ambito di salvaguardia del Parco dell'Olona Nelle tavole di Azzonamento é perimetrato il Parco agricolo dell'Olona, istituito quale parco locale
uardia del Parco dell'Olona Nelle tavole di Azzonamento é perimetrato il Parco agricolo dell'Olona, istituito quale parco locale di interesse sovracomunale ai sensi dell'Art.34 della LR 86/83, finalizzato alla conservazione e riqualificazione del territorio agricolo e delle sponde dell'Olona ed alla realizzazione di un sistema di spazi ed attrezzature per la fruizione pubblica. In tali aree il PRG si prefigge di raggiungere detti obiettivi mediante la preliminare
parte delle aree di tale ambito, purchè
d attrezzature per la fruizione pubblica. In tali aree il PRG si prefigge di raggiungere detti obiettivi mediante la preliminare approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, che può comprendere anche solo parte delle aree di tale ambito, purchè significative rispetto agli obiettivi di PRG, aventi i seguenti contenuti: a) individuazione delle zone da mantenere agricole e di quelle da rimboschire con norme di indirizzo sulle modalità della coltivazione e sulle piantumazioni;
da mantenere agricole e di quelle da rimboschire con norme di indirizzo sulle modalità della coltivazione e sulle piantumazioni; b) definizione di norme morfologiche speciali per le edificazioni agricole; c) indicazioni per il reinserimento ambientale degli insediamenti e delle infrastrutture ed indicazioni per la riqualificazione delle frange urbane; d) definizione della rete dei percorsi pedonali, ciclistici, ippici e delle relative attrezzature (punti di sosta e ristoro);
e; d) definizione della rete dei percorsi pedonali, ciclistici, ippici e delle relative attrezzature (punti di sosta e ristoro); e) individuazione delle aree da destinare alla realizzazione delle attrezzature per il tempo libero e la ricreazione dei cittadini, con indicazione delle specifiche funzioni da insediare e delle modalità di gestione delle attrezzature; f) differenti modalità di rapporto coi proprietari delle aree per la realizzazione degli interventi descritti ai punti precedenti
) differenti modalità di rapporto coi proprietari delle aree per la realizzazione degli interventi descritti ai punti precedenti (modalità di acquisizione delle aree, diritti di pubblico passaggio, convenzioni d'uso, affittanze, ecc.).
Capitolo 9° - Rapporti con altri strumenti urbanistici 65 Fino all’adozione del suddetto piano attuativo si applicano le seguenti disposizioni:
- sono vietate le nuove edificazioni; sono ammessi esclusivamente interventi manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti nonché interventi di ristrutturazione solamente per gli edifici esistenti con destinazione agricola;
- è vietata la recinzione dei fondi agricoli;
- è vietata l’apposizione di cartelli e manufatti per uso pubblicitario;
ricola; 2) è vietata la recinzione dei fondi agricoli; 3) è vietata l’apposizione di cartelli e manufatti per uso pubblicitario; 4) é vietata l’apertura di nuove cave, l’attivazione di discariche di qualunque tipo, l’ammasso ed il trattamento di materiali (carcasse di veicoli, rottami, ecc.); 5) é vietato il taglio delle alberature d’alto fu- sto, salvo nei casi e con le modalità contenute nelle disposizioni della legislazione nazionale e regionale e nei regolamenti comunali;
Art.51 Ambito del cimitero parco di Rho
lvo nei casi e con le modalità contenute nelle disposizioni della legislazione nazionale e regionale e nei regolamenti comunali; 6) è vietata la chiusura al transito di pedoni e biciclette delle strade pubbliche e di uso pub- blico. Art.51 Ambito del cimitero parco di Rho Nelle Tavole di Azzonamento é individuato l'ambito destinato alla realizzazione del cimitero parco di Rho. Tale ambito ha valore di zona di rispetto cimiteriale. All'interno di tale ambito troveranno posto gli
el cimitero parco di Rho. Tale ambito ha valore di zona di rispetto cimiteriale. All'interno di tale ambito troveranno posto gli spazi propriamente destinati alle funzioni cimite- riali, la fascia di rispetto del cimitero stesso, la viabilità di accesso e circolazione, i parcheggi ed ogni altra infrastruttura eventualmente necessaria. La realizzazione del cimitero parco avverrà sulla base di un progetto generale di sistemazione del- l'intero ambito perimetrato, avente natura ed effi-
mitero parco avverrà sulla base di un progetto generale di sistemazione del- l'intero ambito perimetrato, avente natura ed effi- cacia di Piano Particolareggiato, che potrà anche modificare l'ambito tracciato nelle tavole di Azzonamento. Nelle more dell'approvazione di tale progetto é consentita la prosecuzione dell'attività agricola, la manutenzione dei manufatti edilizi esistenti ed ogni altra attività ammessa per le zone di Piano ricadenti all'interno dell'ambito.
Art.52 Fasce di rispetto stradale e cimiteriale
Capitolo 9° - Rapporti con altri strumenti urbanistici 66 Art.52 Fasce di rispetto stradale e cimiteriale 52.1 Rispetto cimiteriale Nelle tavole di Azzonamento sono individuate la fa- sce di arretramento dell'edificazione attorno ai cimiteri. In queste fasce è vietato costruire nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti. La realizzazione di strutture provvisorie, di norma, non è consentita salva specifica autorizzazione. 52.2 Rispetto stradale Le fasce di rispetto stradale non vengono eviden-
norma, non è consentita salva specifica autorizzazione. 52.2 Rispetto stradale Le fasce di rispetto stradale non vengono eviden- ziate nelle tavole di Azzonamento.: la loro profon- dità sarà determinata in base all'applicazione delle disposizioni del DL 265/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni. Ferma restando l'inedificabilità delle fasce di ri- spetto stradale, si rimanda allo stesso DL per le ulteriori disposizioni a tutela della viabilità pubblica.
à delle fasce di ri- spetto stradale, si rimanda allo stesso DL per le ulteriori disposizioni a tutela della viabilità pubblica. Gli edifici esistenti all'interno di tali fasce po- tranno essere oggetto unicamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza alcun aumento della volumetria. Quando le fasce di rispetto ricadono in zona edifi- cabile, la relativa superficie potrà essere compu- tata ai fini del calcolo delle superfici e dei vo-
Art.53 Zona di rispetto stradale
to ricadono in zona edifi- cabile, la relativa superficie potrà essere compu- tata ai fini del calcolo delle superfici e dei vo- lumi edificabili sulle aree limitrofe a quelle ri- cadenti nelle fasce di rispetto in considerazione. La fasce di rispetto rimangono di proprietà dei privati fino alla loro eventuale acquisizione per i necessari ampliamenti. I privati proprietari sono tenuti a curarne la manutenzione ed a conservarne la pulizia ed il decoro. Art.53 Zona di rispetto stradale
Art.53 Zona di rispetto stradale
ati proprietari sono tenuti a curarne la manutenzione ed a conservarne la pulizia ed il decoro. Art.53 Zona di rispetto stradale In casi determinati nelle tavole di azzonamento é individuata una zona di rispetto stradale, ai sensi dell'Art.26 della LR 51/75, in luogo della fascia di arretramento di cui al precedente Art.51. In tali zone é consentita la realizzazione, a titolo precario, di impianti per la distribuzione del carburante per autotrazione e delle attività di
entita la realizzazione, a titolo precario, di impianti per la distribuzione del carburante per autotrazione e delle attività di servizio e vendita a questi connesse secondo quanto
Art.54 Linea di rispetto ferroviario
Capitolo 9° - Rapporti con altri strumenti urbanistici 67 disposto dalla legislazione nazionale e regionale in materia. Art.54 Linea di rispetto ferroviario Nelle tavole di Azzonamento é indicata la linea di rispetto ferroviario. Nell'area delimitata da tale linea si applicano le disposizioni del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753. Quando tale linea ricomprende zone edificabili, la relativa superficie potrà essere computata ai fini del calcolo delle superfici e dei volumi
Art.55 Aree di rispetto degli elettrodotti
nea ricomprende zone edificabili, la relativa superficie potrà essere computata ai fini del calcolo delle superfici e dei volumi edificabili sulle aree limitrofe a quelle ricadenti all'interno delle prescrizioni del presente articolo. Art.55 Aree di rispetto degli elettrodotti Nella tavola di azzonamento sono individuate le fasce di rispetto degli elettrodotti. Per gli interventi all'interno o in prossimità di tali fasce dovranno essere rispettate le distanze
Art.56 Aree di salvaguardia delle risorse idriche
rispetto degli elettrodotti. Per gli interventi all'interno o in prossimità di tali fasce dovranno essere rispettate le distanze previste dalle disposizioni vigenti nonché prodotto il parere dell'ente esercente la linea elettrica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni di cui al DPCM 21/4/1992, nonché i vincoli derivanti dalle servitù acquisite dall'ente esercente. Art.56 Aree di salvaguardia delle risorse idriche Nelle tavole di Azzonamento sono individuati i pozzi dell'acquedotto comunale.
Art.56 Aree di salvaguardia delle risorse idriche
Art.56 Aree di salvaguardia delle risorse idriche Nelle tavole di Azzonamento sono individuati i pozzi dell'acquedotto comunale. Sulle aree circostanti i pozzi si applicano le norme di cui agli artt. 4, 5 (Zone di tutela assoluta), 6 (Zone di rispetto) e 7 (Zone di protezione) del D.P.R. 24 maggio 1988 n° 236. Art.57 Parco Sud Milano Nelle Tavole di Azzonamento é individuata la parte del territorio comunale ricompresa nel Parco Sud Milano, istituito quale parco di cintura metropoli-
ento é individuata la parte del territorio comunale ricompresa nel Parco Sud Milano, istituito quale parco di cintura metropoli- tana ai sensi della LR 86/83 e successive modifica- zioni e integrazioni. Per tale ambito si applicano le previsioni e le di- sposizioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e nei relativi piani di settore.
Art.58 Zone a disciplina speciale
Capitolo 9° - Rapporti con altri strumenti urbanistici 68 Art.58 Zone a disciplina speciale 58 Sono individuate come a disciplina speciale le parti del territorio comunale dedicate al polo esterno della Fiera e al recupero dell’insediamento Alfa Romeo che, a ragione della peculiarità e della rilevanza degli insediamenti ivi esistenti o previsti, sono regolate da strumenti particolari con la partecipazione di altri enti pubblici. 58.1 Polo esterno della Fiera 58.1.1 Definizione
regolate da strumenti particolari con la partecipazione di altri enti pubblici. 58.1 Polo esterno della Fiera 58.1.1 Definizione Le aree per il polo esterno della Fiera sono individuate nel P.R.G. con apposita perimetrazione, campiture e simbologie e suddivise nei subambiti Quartiere Espositivo (Q.E.) e Aree Complementari ed aree a Servizio di Q.E. (A.C.S.). 58.1.2 Destinazioni d’uso Le destinazioni non previste nei successivi paragrafi non sono ammissibili. Le destinazioni d’uso consentite sono quelle di
’uso Le destinazioni non previste nei successivi paragrafi non sono ammissibili. Le destinazioni d’uso consentite sono quelle di seguito indicate con riferimento ai diversi subambiti. 58.1.2.1 Nel subambito Q.E. sono consentite le funzioni espositive (fieristiche, con esclusione di quelle di fiera-mercato a carattere permanente), organizzate dai soggetti competenti, quelle convegnistiche/congressuali e impianti e servizi connessi (quali ad esempio uffici, sportelli
te dai soggetti competenti, quelle convegnistiche/congressuali e impianti e servizi connessi (quali ad esempio uffici, sportelli bancari, uffici postali, agenzie di viaggio, vendita giornali, magazzini e depositi) nonché, nel limite complessivo del 6% della SLP complessiva, quelle per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e relativi impianti e servizi. 58.1.2.2 Nel subambito A.C.S. sono consentite le seguenti funzioni: a) le attività ricettive alberghiere (quali hotel, alberghi e motel),
Nel subambito A.C.S. sono consentite le seguenti funzioni: a) le attività ricettive alberghiere (quali hotel, alberghi e motel), b) le attrezzature e gli spazi per le attività ricreative e per il tempo libero, c) le attività di commercio al dettaglio nella sola forma dell’esercizio di vicinato, con l’esclusione dei centri commerciali; d) le attività terziario-direzionali (uffici), e) gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, f) le aree per parcheggi, verde e viabilità di uso
-direzionali (uffici), e) gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, f) le aree per parcheggi, verde e viabilità di uso pubblico. La manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l’uso pubblico (inteso come
Capitolo 9° - Rapporti con altri strumenti urbanistici 69 aperto a tutti gli utenti) sono assicurati dal soggetto competente (anche attraverso suoi affidatari). Le funzioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) ricomprendono i servizi ad esse connessi e complementari, quali, ad esempio, uffici, mense aziendali, sale ristoro e bar interni, cucine, sale riunioni, magazzini e depositi). 58.1.3 Modalità d’intervento L’attuazione del P.R.G. avviene con titolo
r interni, cucine, sale riunioni, magazzini e depositi). 58.1.3 Modalità d’intervento L’attuazione del P.R.G. avviene con titolo abilitativo semplice o convenzionato in conformità all’impostazione planivolumetrica ivi indicata, salve le eventuali modificazioni che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione, non incidano sul dimensionamento dei due subcomparti e sulle relative destinazioni e non diminuiscano la dotazione di aree e o spazi pubblici o di uso pubblico.
dei due subcomparti e sulle relative destinazioni e non diminuiscano la dotazione di aree e o spazi pubblici o di uso pubblico. Successivamente all’attuazione saranno consentiti interventi di manutenzione, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, ferme le destinazioni. Eventuali interventi di demolizione e ricostruzione dovranno rispettare anche gli indici di cui al successivo paragrafo 58.1.4. 58.1.4 Superfici edificabili, altezze e superfici coperte massime 58.1.4.1 Nel subambito Q.E.:
i al successivo paragrafo 58.1.4. 58.1.4 Superfici edificabili, altezze e superfici coperte massime 58.1.4.1 Nel subambito Q.E.: Sc massima = mq. 435.000; SLP massima = mq. 517.000; H massima = m. 34,00; 58.1.4.2 Nel subambito A.C.S.: Sc massima = mq. 146.000; SLP massima per le funzioni di cui all’articolo 58.1.2.2, lettere da a) ad e)= mq. 60.000. Nel rispetto della SLP massima complessiva per dette funzioni (pari a mq. 60.000), i valori massimi di SLP consentiti per ciascuna funzione sono i seguenti:
ma complessiva per dette funzioni (pari a mq. 60.000), i valori massimi di SLP consentiti per ciascuna funzione sono i seguenti: attività ricettive alberghiere: mq. 37.500 attrezzature e spazi per le attività ricreative e per il tempo libero: mq. 15.000 attività di commercio(esercizi di vicinato): mq. 7.500 attività terziario-direzionali (uffici): mq. 24.000 esercizi di somministrazione di cibi e bevande: mq. 13.500 Sono escluse dal computo della SLP le superfici
(uffici): mq. 24.000 esercizi di somministrazione di cibi e bevande: mq. 13.500 Sono escluse dal computo della SLP le superfici delle funzioni di cui all’art. 58.1.2.2, lettera f). H massima = m. 120,00;
Capitolo 9° - Rapporti con altri strumenti urbanistici 70 58.1.5.1 Standard, parcheggi al servizio del subambito Q.E. e parcheggi pertinenziali
- aree a verde di uso pubblico = minimo mq. 110.000;
- parcheggi a servizio delle attività di cui al subambito Q.E. = minimo n. 10.000 posti auto (a raso o in strutture pluripiano); 58.1.5.2 Standard afferente il subambito A.C.S.:
- pari al 100% della SLP delle funzioni di cui all’articolo 58.1.2.2, lettere da a) ad e). L’assolvimento di detto standard avverrà
ari al 100% della SLP delle funzioni di cui all’articolo 58.1.2.2, lettere da a) ad e). L’assolvimento di detto standard avverrà mediante la cessione dell’area situata in località Triulza, destinata a parcheggio di interscambio e attraverso il ricorso alla monetizzazione.
- parcheggi di pertinenza delle funzioni di cui all’articolo 58.1.2.2, lettere da a) ad e) = minimo 1 mq. ogni 10 mc., da reperire all’interno del subambito A.C.S. 58.2 Recupero dell’insediamento Alfa Romeo
Art.59 Piano di Zona vigente
da a) ad e) = minimo 1 mq. ogni 10 mc., da reperire all’interno del subambito A.C.S. 58.2 Recupero dell’insediamento Alfa Romeo Le aree per il recupero dell’insediamento Alfa Romeo sono individuate nel P.R.G. con apposita perimetrazione e campitura. Gli interventi consentiti sulle medesime sono disciplinati dal relativo Accordo di Programma. Art.59 Piano di Zona vigente Le disposizioni contenute nel Piano di Zona consor- tile vigente e nelle sue eventuali varianti preval-
Art.60 Salvaguardia dei piani attuativi vigenti
59 Piano di Zona vigente Le disposizioni contenute nel Piano di Zona consor- tile vigente e nelle sue eventuali varianti preval- gono sulle indicazioni e prescrizioni del presente PRG. Art.60 Salvaguardia dei piani attuativi vigenti Negli ambiti territoriali disciplinati da piani attuativi approvati e convenzionati, alla data del 03.07.1997 (data dell’adozione della presente variante generale al PRG), possono nei relativi termini di validità, essere realizzati gli interventi previsti dal medesimo strumento
nte generale al PRG), possono nei relativi termini di validità, essere realizzati gli interventi previsti dal medesimo strumento attuativo. Dopo la scadenza del termine di validità gli interventi previsti dallo strumento attuativo ma non ancora eseguiti, potranno essere realizzati secondo quanto disciplinato nello stesso piano attuativo solo nel caso in cui risultino eseguite le necessarie opere di urbanizzazione, diversamente dovrà essere redatto un nuovo piano attuativo.
Art.61 Piano Energetico Comunale
Capitolo 9° - Rapporti con altri strumenti urbanistici 71 Art.61 Piano Energetico Comunale Il Piano Energetico Comunale (PEC) redatto ai sensi dell'Art.5, 5° comma, della legge 10/91, individua gli interventi, le procedure e gli strumenti miranti a ridurre i consumi di energia, a ridurre l'impatto ambientale connesso all'uso dell'energia, a favorire il ricorso a fonti rinnovabili di energia. A tale scopo il PEC specifica, fra l'altro, le modalità per la verifica dell'impiego delle fonti
a fonti rinnovabili di energia. A tale scopo il PEC specifica, fra l'altro, le modalità per la verifica dell'impiego delle fonti rinnovabili di energia per le necessità termiche degli edifici, tanto per quelli da realizzare all'interno di comparti soggetti a piano attuativo, come disposto al precedente Art.16, che per quelli assentiti con concessione edilizia semplice.
Art.62 Edifici in contrasto con le prescrizioni del PRG
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 72 Art.62 Edifici in contrasto con le prescrizioni del PRG Gli edifici che alla data di adozione del PRG risultassero in contrasto con quanto stabilito dal PRG stesso, possono essere oggetto unicamente di interventi atti ad adeguarvisi, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione é ammesso il mantenimento delle destinazioni d'uso
Art.63 Regime transitorio delle aree per attrezzature
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione é ammesso il mantenimento delle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del presente PRG anche se in contrasto con le prescrizioni di zona. Le destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del presente PRG saranno dimostrate o dichiarate con atto pubblico all'atto della richiesta di autorizzazione o concessione edilizia. Art.63 Regime transitorio delle aree per attrezzature pubbliche
Art.63 Regime transitorio delle aree per attrezzature
l'atto della richiesta di autorizzazione o concessione edilizia. Art.63 Regime transitorio delle aree per attrezzature pubbliche Fino a quando il Comune o l’ente pubblico competente o i privati non daranno attuazione alle previsioni del PRG per le aree destinate ad attrezzature pubbliche, di uso o interesse pubblico, secondo quanto stabilito dal precedente art. 1, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione e di risanamento conservativo degli edifici esistenti e la
Art.64 Regime transitorio degli impianti di distribuzione
art. 1, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione e di risanamento conservativo degli edifici esistenti e la prosecuzione dell’attività in atto. Art.64 Regime transitorio degli impianti di distribuzione del carburante per autotrazione Ad eccezione degli impianti per la distribuzione del carburante ricadenti nelle zone per attrezzature pubbliche, di cui al precedente Art.35, gli impianti ricadenti nelle zone del presente PRG dove tale destinazione non é
Art.35, gli impianti ricadenti nelle zone del
ezzature pubbliche, di cui al precedente Art.35, gli impianti ricadenti nelle zone del presente PRG dove tale destinazione non é esplicitamente elencata fra le principali o le compatibili, possono comunque essere oggetto di tutti gli interventi di ammodernamento e adeguamento necessari al rispetto delle normative regionali e nazionali in materia, per tutta la durata delle concessioni in atto e del loro eventuale rinnovo. Sono comunque fatte salve le più restrittive
ateria, per tutta la durata delle concessioni in atto e del loro eventuale rinnovo. Sono comunque fatte salve le più restrittive disposizioni contenute negli articoli relativi a
Art.65 Regime degli edifici ricadenti in zona agricola
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 73 ciascuna zona di Piano nonché la possibilità di acquisire l'area occupata dall'impianto per motivi di pubblica utilità. Art.65 Regime degli edifici ricadenti in zona agricola adibiti ad usi diversi dall'agricoltura (Variato a seguito dell’approvazione della variante al PRG di cui alla delibera di GRL n. 3387 del 09/02/2001) Nella tavola di Azzonamento sono individuati gli edifici, con le relative pertinenze, ricadenti in zona agricola adibiti ad usi diversi
avola di Azzonamento sono individuati gli edifici, con le relative pertinenze, ricadenti in zona agricola adibiti ad usi diversi dall’agricoltura. Per tali edifici sono consentiti tutti gli interventi necessari a mantenere ovvero ad adeguare gli edifici stessi alle esigenze dell’uso, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia. Per gli edifici esistenti adibiti a residenza è altresì ammesso, purchè si rispettino le distanze dai confini e dai fabbricati, l’ampliamento, da
sistenti adibiti a residenza è altresì ammesso, purchè si rispettino le distanze dai confini e dai fabbricati, l’ampliamento, da eseguire una sola volta, nella misura massima: Di mc 200 per alloggio nel caso di edifici residenziali con tipologia a villino isolato; Del 10% del volume esistente per gli edifici residenziali con tipologia diversa dal villino isolato. I rustici (stalle, fienili, depositi), esistenti sulle aree come sopra individuate nella tavola di azzonamento, possono essere recuperati: 1) alla
fienili, depositi), esistenti sulle aree come sopra individuate nella tavola di azzonamento, possono essere recuperati: 1) alla medesima funzione avente carattere prevalente nel compendio edilizio in cui si trovano o, comunque, alla funzione residenziale, ove si tratti di superfici con caratteristiche tali da dover essere incluse nel calcolo della slp, già nello stato di fatto in cui si trovano alla data di adozione del presente P.R.G.; 2) alla sola funzione residenziale ove si tratti di superfici con
o in cui si trovano alla data di adozione del presente P.R.G.; 2) alla sola funzione residenziale ove si tratti di superfici con caratteristiche tali da essere escluse dal calcolo delle slp. Il suddetto recupero può avvenire anche mediante operazioni traslative e ricompositive, a condizione che, nella seconda delle suddette ipotesi, sia rispettato il limite di incremento volumetrico di cui al precedente comma, nonché il contesto ambientale in cui l’intervento si inserisce.
Art.66 Ipotesi di tracciato per il potenziamento linea
il limite di incremento volumetrico di cui al precedente comma, nonché il contesto ambientale in cui l’intervento si inserisce. Art.66 Ipotesi di tracciato per il potenziamento linea ferroviaria Milano-Novara: zona di salvaguardia Nelle tavole di Azzonamento é indicata l’ipotesi di tracciato per il potenziamento della linea
Art.67 limitazioni e prescrizioni per le aree ricadenti
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 74 ferroviaria Milano-Novara e la relativa zona di salvaguardia, per la quale si applicano le disposizioni di cui all'Art.49 D.P.R. 753/80, alle condizioni stabilite dall'Art.50 dello stesso D.P.R. Art.67 limitazioni e prescrizioni per le aree ricadenti in vincolo idrogeologico molto elevato 67.1 Nelle aree di vincolo idrogeologico molto elevato di cui al P.A.I. approvato con DPCM del 24.05.2001, gli interventi ammessi, fermo restando le
incolo idrogeologico molto elevato di cui al P.A.I. approvato con DPCM del 24.05.2001, gli interventi ammessi, fermo restando le destinazioni d’uso previste dal PRG e le specifiche norme di zona ad esse relative, nonché le le disposizioni di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904 e Dl.gs. n. 490 del 29.10.1999, sono soggetti alle ulteriori limitazioni e prescrizioni di seguito riportate per ciascuna area, come individuata nell’allegata tavola. 67.2 Nelle aree A e B destinate in PRG a zona E agricola
ito riportate per ciascuna area, come individuata nell’allegata tavola. 67.2 Nelle aree A e B destinate in PRG a zona E agricola sono vietati:
- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso , salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso all’interno della stessa area (previa relazione idraulica che dimostri la validità dell’intervento);
- gli interventi per l’installazione di impianti di
area (previa relazione idraulica che dimostri la validità dell’intervento);
- gli interventi per l’installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche e cielo aperto di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- in corrispondenza dell’area A gli interventi o le strutture che tendano a variare la direzione della corrente, ad eccezione degli interventi per opere
’area A gli interventi o le strutture che tendano a variare la direzione della corrente, ad eccezione degli interventi per opere idrauliche opportunamente create per meglio contenere e circoscrivere le ondate di piena. Sono invece consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione per quanto possibile, dei fattori incompatibili di natura antropica;
- gli interventi di sistemazione idraulica quali
iminazione per quanto possibile, dei fattori incompatibili di natura antropica;
- gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche di propagazione della piena;
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 75
- tutti gli interventi che consentono il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, che non influiscano comunque con il regime delle falde freatiche esistenti;
- gli interventi di cui all’art.6 della deliberazione dell’Autorità di Bacino n 14/99 (Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato). 67.3 Nell’area C sono vietati:
- gli interventi per la realizzazione di edifici
le aree a rischio idrogeologico molto elevato). 67.3 Nell’area C sono vietati:
- gli interventi per la realizzazione di edifici residenziali o industriali con piani lavorativi o abitativi al disotto dei livelli idrici della piena di riferimento (100 anni), determinati in cm 40, ad eccezione della zona di depressione individuata dagli edifici di via Umbria, per la quale detta determinazione è pari a cm 200, fermo restando che tali interventi devono essere valutati volta per
a Umbria, per la quale detta determinazione è pari a cm 200, fermo restando che tali interventi devono essere valutati volta per volta mediante verifica e studio idraulico di dettaglio, che definisca nell’area di futura edificazione il tempo di sommersione, il livello idrico massimo raggiunto e la direzione di deflusso delle acque;
- gli interventi per la realizzazione di opere che possano deviare o deflettere le acque di piena e, quindi, le nuove costruzioni potranno essere
per la realizzazione di opere che possano deviare o deflettere le acque di piena e, quindi, le nuove costruzioni potranno essere realizzate solamente ove le acque siano in corrente o all’interno di lotti interclusi;
- gli interventi volti a consentire l’abitabilità a vani anche parzialmente interrati. 67.4 Nell’area D sono vietati:
- gli interventi per la realizzazione di nuove strutture o di opere che possano in qualche nodo deviare il flusso di corrente durante le piene;
i per la realizzazione di nuove strutture o di opere che possano in qualche nodo deviare il flusso di corrente durante le piene;
- gli interventi per la realizzazione di edifici residenziali o industriali con piani lavorativi o abitativi con quota inferiore agli argini delle zone spondali limitrofe;
- gli interventi volti a consentire l’abitabilità a vani anche parzialmente interrati. Sono invece consentiti tutti quegli interventi che non interferiscono in modo significativo con la
anche parzialmente interrati. Sono invece consentiti tutti quegli interventi che non interferiscono in modo significativo con la propagazione delle acque di piena e, quindi, la realizzazione di strutture solamente in aree intercluse, ove le acque di piena sono stazionarie o hanno un lento deflusso; comunque tutte le pareti degli edifici (di nuova costruzione) interrate o seminterrate, dovranno essere impermeabilizzate ed avere infissi a tenuta stagna.
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 76 67.5 Nell’area E gli interventi per la realizzazione di vani interrati sarà subordinata all’impermeabilizzazione degli stessi; l’impermeabilizzaione degli interrati dovrà essere eseguita almeno sino a p.c. 67.6 Per tutte le aree perimetrate dal P.A.I. e ricadenti nel perimetro del centro edificato di cui all’allegata planimetria, anche per quelle non ricadenti in nessuna delle precedenti aree A, B, C, D, E, si applicano le specifiche norme di zona ad
tria, anche per quelle non ricadenti in nessuna delle precedenti aree A, B, C, D, E, si applicano le specifiche norme di zona ad esse relative.
COMUNE DI RHO
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 77
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 78 Centro edificato (Provincia di Milano) COMUNE DI RHO Biringhello frazione di rilievo aerofotogrammetrico da ripresa Base cartografica: SERMA - RHO - 1996. Restituzione: aerea del 9/2/96.
Art.68 Zone ove è consentita la realizzazione di impianti
ghello frazione di rilievo aerofotogrammetrico da ripresa Base cartografica: SERMA - RHO - 1996. Restituzione: aerea del 9/2/96.
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 79 Art.68 Zone ove è consentita la realizzazione di impianti e di apparecchiature fissi per la telecomunicazione e la radiotelevisione. 68.1. Gli interventi per la realizzazione di impianti e di apparecchiature fissi per la telecomunicazione e la radiotelevisione, a prescindere dalla loro potenzialità, devono risultare, in relazione alle
fissi per la telecomunicazione e la radiotelevisione, a prescindere dalla loro potenzialità, devono risultare, in relazione alle loro caratteristiche (anche dimensionali, strutturali e morfologiche), compatibili con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico ambientale nel quale si inseriscono. Le aree e le relative zone di P.R.G., ove è -in via di principio- consentita la realizzazione di tali impianti, sono individuate nell’allegata Planimetria con individuazione delle aree per
ipio- consentita la realizzazione di tali impianti, sono individuate nell’allegata Planimetria con individuazione delle aree per l'installazione di impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione", allegato E alle presenti norme. Sono aree di particolare tutela (ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 7/7351 dell’11.12.2001) quelle appositamente individuate nella suddetta planimetria nonché quelle come tali definite dalle vigenti disposizioni regionali; a tal fine il
ente individuate nella suddetta planimetria nonché quelle come tali definite dalle vigenti disposizioni regionali; a tal fine il progetto per la realizzazione degli impianti dev’essere corredato anche da una planimetria con l’indicazione delle distanze tra gli impianti stessi e il perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani. 68.2 La realizzazione di impianti di cui al presente articolo, fermo restando quanto stabilito dal
cura e residenze per anziani. 68.2 La realizzazione di impianti di cui al presente articolo, fermo restando quanto stabilito dal precedente par. 68.1, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché dal Regolamento Edilizio e dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e da quello provinciale è consentita nelle aree individuate -nella ricordata planimetria- come 1, 2 e di particolare tutela come di seguito precisato in relazione alla loro potenza totale ai connettori di antenna:
ria- come 1, 2 e di particolare tutela come di seguito precisato in relazione alla loro potenza totale ai connettori di antenna: 68.2.1 gli impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W sono consentiti nelle zone di P.R.G. comprese nelle aree 1, 2 e in quelle di particolare tutela a condizione che: a) il centro del sistema radiante sia comunque posizionato ad una quota superiore di almeno 1,00 m. rispetto a quella di edifici destinati a
del sistema radiante sia comunque posizionato ad una quota superiore di almeno 1,00 m. rispetto a quella di edifici destinati a permanenza di persone superiore a quattro ore, situati entro 100 m. rispetto al predetto centro;
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 80 b) nelle zone di tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale di cui ai precedenti artt. 18, 19 e 20, nelle zone residenziali di cui ai precedenti artt. 21, 22, 23, 24 e 25, nelle zone di riorganizzazione e sviluppo residenziali e plurifunzionali di cui ai precedenti artt. 31 e 34, nelle zone per attrezzature di uso ed interesse pubblico di cui ai precedenti artt. 35, 36, 37, 38 e 39 e nella zona del cimitero parco di cui al
trezzature di uso ed interesse pubblico di cui ai precedenti artt. 35, 36, 37, 38 e 39 e nella zona del cimitero parco di cui al precedente Art.51, tali impianti non siano realizzati mediante l’installazione di tralicci, di pali o di altre strutture simili in aree libere o pertinenziali;(1) La quota di detti edifici si determina avendo riguardo al punto più elevato della copertura; 68.2.2 gli impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 1000 W sono consentiti
elevato della copertura; 68.2.2 gli impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 1000 W sono consentiti nelle zone di P.R.G. comprese nelle aree 1, purché esterne alle aree di particolare tutela, ed in quelle comprese nelle aree 2 a condizione che: a) il centro del sistema radiante sia comunque posizionato ad una quota superiore di almeno 1,00 m. rispetto a quella di edifici destinati a permanenza di persone superiore a quattro ore, situati entro 250 m. rispetto al predetto centro;
a quella di edifici destinati a permanenza di persone superiore a quattro ore, situati entro 250 m. rispetto al predetto centro; b) nelle zone di tutela degli insediamenti di interesse storico ambientale di cui ai precedenti artt. 18, 19 e 20, nelle zone residenziali di cui ai precedenti artt. 21, 22, 23, 24 e 25, nelle zone di riorganizzazione e sviluppo residenziali e plurifunzionali di cui ai precedenti artt. 31 e 34, nelle zone per attrezzature di uso ed interesse
ne e sviluppo residenziali e plurifunzionali di cui ai precedenti artt. 31 e 34, nelle zone per attrezzature di uso ed interesse pubblico di cui ai precedenti artt. 35, 36, 37, 38 e 39 e nella zona del cimitero parco di cui al precedente Art.51, tali impianti non siano realizzati mediante l’installazione di tralicci, di pali o di altre strutture simili in aree libere o pertinenziali; c) sia rispettata una distanza minima dai confini di proprietà - Dc - pari a 5.00 m. per ciascuna delle
libere o pertinenziali; c) sia rispettata una distanza minima dai confini di proprietà - Dc - pari a 5.00 m. per ciascuna delle strutture o dei manufatti costituenti l’impianto stesso; 68.2.3 gli impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W sono consentiti nelle zone di P.R.G. comprese nelle aree 2, purché esterne alle aree di particolare tutela, alle medesime condizioni sopra stabilite al par. 68.2.2 lettere b) e c) e a condizione che il centro del
di particolare tutela, alle medesime condizioni sopra stabilite al par. 68.2.2 lettere b) e c) e a condizione che il centro del sistema radiante sia comunque posizionato ad una
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 81 quota superiore di almeno 1,00 m. rispetto a quella di edifici destinati a permanenza di persone superiore a quattro ore, situati entro 500 m. rispetto al predetto centro. (1) Norma dichiarata illegittima con sentenza TAR Lombardia n. 1157/2007.
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 82
Art. 69 Prescrizioni per gli interventi nelle aree di
centro. (1) Norma dichiarata illegittima con sentenza TAR Lombardia n. 1157/2007.
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 82
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 83 Art. 69 Prescrizioni per gli interventi nelle aree di vincolo e di danno individuate dall’elaborato tecnico RIR (rischi di incidenti rilevanti) Nella tavola di azzonamento sono individuate con apposita campitura le aree di vincolo e di danno delle aziende a rischio di incidente rilevante presenti nel territorio comunale, contenute
mpitura le aree di vincolo e di danno delle aziende a rischio di incidente rilevante presenti nel territorio comunale, contenute nell’elaborato tecnico RIR, di cui al comma 5 dell’art. 1 delle presenti norme. Nelle aree di vincolo e di danno di cui sopra, gli interventi consentiti dalle specifiche norme di zona di PRG, oltre ai parametri urbanistici dettati da queste ultime, devono sottostare alle ulteriori prescrizioni contenute nell’elaborato tecnico RIR e a quelle sotto specificate.
queste ultime, devono sottostare alle ulteriori prescrizioni contenute nell’elaborato tecnico RIR e a quelle sotto specificate. 69.1 Aree di vincolo per opere rientranti nella categoria “E” Nelle aree di vincolo per opere rientranti nella categoria E di cui al DM 09.05.2001, sono consentiti: a. gli interventi relativi ad insediamenti industriali, artigianali ed agricoli; b. gli interventi residenziali a condizione che l’indice di fabbricabilità sia inferiore a 0,5
striali, artigianali ed agricoli; b. gli interventi residenziali a condizione che l’indice di fabbricabilità sia inferiore a 0,5 mc/mq; l’area da computare per la verifica di detto indice è quella ricadente nell’ambito considerato. 69.2 Aree di vincolo per opere rientranti nella categoria “D” Nelle aree di vincolo per opere rientranti nella categoria D di cui al DM 09.05.2001, sono consentiti: a. gli interventi di cui al precedente par. 69.1, lettera a); b. gli interventi residenziali a condizione che
, sono consentiti: a. gli interventi di cui al precedente par. 69.1, lettera a); b. gli interventi residenziali a condizione che l’indice di fabbricabilità sia minore di 1 mc/mq; l’area da computare per la verifica di detto indice è quella ricadente nell’ambito considerato; c. gli interventi relativi ad edifici ed aree soggetti ad affollamenti anche rilevanti, ma limitatamente a determinati periodi (es. chiese, mercatini periodici, cimiteri, e strutture similari).
Art.70 Area destinata alla realizzazione dell’Esposizione
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 84 Art.70 Area destinata alla realizzazione dell’Esposizione Universale 2015 Nella tavola di azzonamento sono individuate con apposita campitura e perimetrazione le aree interessate dall’Esposizione Universale 2015. Per le suddette aree la relativa disciplina urbanistica è dettata dalla normativa tecnica di attuazione di cui all’allegato 1 di seguito riportato. ALLEGATO 1 ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 34 D. LGS. 18.08.2000 N. 267
ALLEGATO 1
legato 1 di seguito riportato. ALLEGATO 1 ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 34 D. LGS. 18.08.2000 N. 267
- PROMOSSO DAL SINDACO DI MILANO IN DATA 17 OTTOBRE 2008, TRA IL COMUNE DI MILANO, LA REGIONE LOMBARDIA, LA PROVINCIA DI MILANO, IL COMUNE DI RHO E LA SOCIETA’ POSTE ITALIANE S.P.A., AL FINE DI CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE – EXPO 2015 ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELL’IDONEA DISCIPLINA
Art. 1 - Ambito di applicazione
AL FINE DI CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE – EXPO 2015 ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELL’IDONEA DISCIPLINA URBANISTICA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SUCCESSIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO. NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE1 Art. 1 - Ambito di applicazione
- Le presenti norme si applicano alle parti dei territori comunali di Milano e di Rho ricomprese nel perimetro di Variante (di seguito, congiuntamente, denominate ”ambito EXPO”), così
ri comunali di Milano e di Rho ricomprese nel perimetro di Variante (di seguito, congiuntamente, denominate ”ambito EXPO”), così come rappresentato nei corrispondenti elaborati grafici allegati (Tavola “Azzonamento vigente con individuazione ambiti di Variante” per il Comune di Rho e “Stralcio P.R.G. vigente – Variante – Rilievo aerofotogrammetrico” (Tavola n. 1) per il Comune di Milano di cui all’art. 6 e sono da considerarsi integrative alle indicazioni urbanistiche contenute in detti elaborati grafici.
Milano di cui all’art. 6 e sono da considerarsi integrative alle indicazioni urbanistiche contenute in detti elaborati grafici. 2. Tutte le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia dell’ambito Expo, come sopra individuato, sono soggette alla disciplina delle presenti norme e delle vigenti leggi. 3. L’ambito Expo 2015 è destinato ad ospitare infrastrutture, manufatti ed impianti, permanenti e provvisori, necessari allo svolgimento dell’Esposizione Universale del 2015 nonché, al
ture, manufatti ed impianti, permanenti e provvisori, necessari allo svolgimento dell’Esposizione Universale del 2015 nonché, al 1 Come modificata in esito all’accoglimento, totale o parziale, delle osservazioni presentate in sede di pubblicazione della proposta di Variante urbanistica ai P.R.G. vigenti del Comune di Milano e di Rho ed in seguito a correzioni d’ufficio.
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 85 termine dell’evento espositivo, nuovi insediamenti urbani da realizzarsi sulla base di un progetto organico di riqualificazione urbanistica da attuare nel rispetto della presente disciplina e degli atti di programmazione in allora vigenti. A tal fine, le presenti norme contengono disposizioni da attuare nel periodo compreso tra la data di acquisizione d’efficacia della presente Variante urbanistica e la data di conclusione
ttuare nel periodo compreso tra la data di acquisizione d’efficacia della presente Variante urbanistica e la data di conclusione dell’Esposizione Universale del 2015 (di seguito denominato “periodo Expo”), e disposizioni da attuare nel periodo successivo, di ampiezza temporale indeterminata, decorrente dal giorno successivo a quello di conclusione dell’Esposizione Universale del 2015 (di seguito denominato “periodo post-Expo”). 4. Rimangono ferme e impregiudicate, la possibilità dei soggetti
niversale del 2015 (di seguito denominato “periodo post-Expo”). 4. Rimangono ferme e impregiudicate, la possibilità dei soggetti titolati a norma di legge di presentare, e la possibilità delle Pubbliche Amministrazioni competenti di approvare, anche nel periodo di vigenza delle disposizioni transitorie, un Programma Integrato d’Intervento o equivalente e idoneo atto di programmazione negoziata previsto dalla vigente normativa, finalizzato a determinare l’assetto urbanistico dell’ambito Expo
o di programmazione negoziata previsto dalla vigente normativa, finalizzato a determinare l’assetto urbanistico dell’ambito Expo al termine dell’evento espositivo in applicazione delle disposizioni poste a regolazione del periodo post- Expo. In tal caso, detto programma o atto di programmazione sarà conforme ai progetti definitivi delle opere pubbliche permanenti di cui all’art. 5, lett. a1) punto 5 e art. 5, lett. d1) punto 5. 5. La Variante delinea la configurazione dell’area
Art. 2 - Disciplina generale d’ambito relativa al periodo EXPO
permanenti di cui all’art. 5, lett. a1) punto 5 e art. 5, lett. d1) punto 5. 5. La Variante delinea la configurazione dell’area successivamente all’evento Expo 2015 in coerenza con i principi generali di pianificazione contenuti nei P.G.T. dei Comuni di Milano e di Rho in fase di approvazione. Art. 2 - Disciplina generale d’ambito relativa al periodo EXPO
- Costituisce allegato alla presente Variante urbanistica la Tavola “Expo 2015 - Assetto progettuale di massima”, predisposta
O
- Costituisce allegato alla presente Variante urbanistica la Tavola “Expo 2015 - Assetto progettuale di massima”, predisposta sulla base del Dossier di Registrazione presentato a Parigi il 25 maggio 2010 in occasione della riunione del Comitato Esecutivo del Bureau International des Expositions (B.I.E.).
- Il suddetto elaborato illustra l’assetto morfologico dell’area destinata ad ospitare l’Esposizione Universale 2015, costituisce la generale base di partenza per i successivi
ologico dell’area destinata ad ospitare l’Esposizione Universale 2015, costituisce la generale base di partenza per i successivi approfondimenti progettuali e ha valore puramente indicativo e descrittivo. Pertanto: a) l’articolazione delle strutture, degli impianti e degli spazi espositivi e di servizio, così come rappresentati, non è da intendersi di natura prescrittiva e vincolante; b) la configurazione del sito sarà suscettibile di possibili variazioni; gli eventuali sviluppi, le integrazioni
a e vincolante; b) la configurazione del sito sarà suscettibile di possibili variazioni; gli eventuali sviluppi, le integrazioni e le modifiche interverranno nell’ambito delle procedure dirette alla realizzazione dell’opera pubblica. 3. Al fine di agevolare, in un quadro di economia di costi, la riqualificazione urbanistica dell’ambito Expo nel periodo
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 86 successivo all’Esposizione Universale 2015, le strutture, gli impianti e gli spazi funzionali all’evento espositivo dovranno essere realizzati in base a soluzioni progettuali che garantiscano la flessibilità d’uso delle opere permanenti e la massima riciclabilità delle opere di natura temporanea, anche attraverso l’utilizzo di materiali altamente innovativi. 4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 della Legge Regionale
anche attraverso l’utilizzo di materiali altamente innovativi. 4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. sono da considerarsi escluse dalle funzioni ammesse le industrie insalubri e le strutture commerciali configurabili come grandi strutture di vendita ai sensi della normativa vigente. 5. Non sono consentite opere di trasformazione e di edificazione all’interno di una fascia di rispetto non inferiore a 10 mt.
e. 5. Non sono consentite opere di trasformazione e di edificazione all’interno di una fascia di rispetto non inferiore a 10 mt. misurati lungo l’asta dei fontanili presenti sull’ambito Expo. Detta fascia sarà adeguata in coerenza alle disposizioni che dovessero derivare dalla vigenza del provvedimento di individuazione del Reticolo Idrico Minore nonché dalla vigenza di atti di pianificazione urbanistica generale1. E’ consentito lo spostamento degli alvei dei predetti corsi d’acqua previa
Art. 3 - Disciplina generale d’ambito relativa al periodo post-
enza di atti di pianificazione urbanistica generale1. E’ consentito lo spostamento degli alvei dei predetti corsi d’acqua previa verifica della funzionalità idraulica nonché previo parere dell’ente gestore; è consentito lo spostamento degli alvei dei predetti corsi d’acqua previa verifica della funzionalità idraulica nonché previo parere dell’ente gestore. Art. 3 - Disciplina generale d’ambito relativa al periodo post- EXPO
- Negli interventi urbanistici ed edilizi da attuare nel
Art. 3 - Disciplina generale d’ambito relativa al periodo post-
. Art. 3 - Disciplina generale d’ambito relativa al periodo post- EXPO
- Negli interventi urbanistici ed edilizi da attuare nel periodo post-Expo, pur non considerando vincolante l’eredità in opere e manufatti lasciata dall’evento espositivo, dovranno essere privilegiate soluzioni progettuali orientate al mantenimento, al recupero, al riutilizzo e alla valorizzazione delle strutture, dei manufatti, degli impianti e gli spazi realizzati per la manifestazione.
al riutilizzo e alla valorizzazione delle strutture, dei manufatti, degli impianti e gli spazi realizzati per la manifestazione. 2. Al fine del pieno raggiungimento dell’obiettivo della Variante di riqualificare il sito successivamente allo svolgimento dell’evento, attraverso l’insediamento di nuove funzioni di livello sovra comunale e urbano e la realizzazione di aree a parco, sarà favorita la riqualificazione delle aree attualmente occupate da attività di tipo industriale/tecnologico.
Art. 4 - Rapporti con l’Accordo di Programma per la
di aree a parco, sarà favorita la riqualificazione delle aree attualmente occupate da attività di tipo industriale/tecnologico. 3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. sono da considerarsi escluse dalle funzioni ammesse le industrie insalubri e le strutture commerciali configurabili come grandi strutture di vendita ai sensi della normativa vigente. Art. 4 - Rapporti con l’Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo
Art. 4 - Rapporti con l’Accordo di Programma per la
mativa vigente. Art. 4 - Rapporti con l’Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo approvato con D.G.R. Lombardia n. 58521 del 8.04.1994 e successivi atti integrativi 1 Testo modificato a seguito di recepimento delle prescrizioni del parere provinciale di compatibilità al vigente PTCP.
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 87
- All’interno del perimetro di Variante dovrà essere garantita la dotazione di aree e attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale previsti o già definiti nell’ambito dell’Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo (con particolare riferimento ai parcheggi di prossimità e remoti al servizio del Polo fieristico di Rho-Pero e al previsto parcheggio di interscambio), salvo
Art. 5 - Disciplina specifica d’ambito relativa ai periodi
ai parcheggi di prossimità e remoti al servizio del Polo fieristico di Rho-Pero e al previsto parcheggio di interscambio), salvo diverse determinazioni che saranno oggetto di specifico atto integrativo al summenzionato Accordo di Programma. Art. 5 - Disciplina specifica d’ambito relativa ai periodi Expo e post-Expo
- Nell’ambito Expo sono costituite le seguenti Unità d’Intervento, cui viene assegnata la disciplina specifica riportata nel seguito del presente articolo:
tituite le seguenti Unità d’Intervento, cui viene assegnata la disciplina specifica riportata nel seguito del presente articolo: a) Unità 1 / Area Expo in Comune di Milano a1) Prescrizioni relative al periodo Expo
- Destinazione urbanistica - Area destinata alla realizzazione dell’opera pubblica “Esposizione Universale 2015” quale insieme di opere, manufatti e infrastrutture destinate allo svolgimento di Expo 2015, ivi compresi i parchi, il verde pubblico e gli spazi
opere, manufatti e infrastrutture destinate allo svolgimento di Expo 2015, ivi compresi i parchi, il verde pubblico e gli spazi aperti attrezzati destinati al tempo libero, allo svago ed alla ricreazione. 2. Funzioni ammesse - Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, di livello comunale e/o sovracomunale, idonee e necessarie allo svolgimento dell’Esposizione Universale 2015, incluse funzioni complementari di servizio, quali ristorazione, uffici e
arie allo svolgimento dell’Esposizione Universale 2015, incluse funzioni complementari di servizio, quali ristorazione, uffici e commercio. E’ consentita la realizzazione di alloggi con funzione ricettiva per il personale dedicato all’organizzazione della manifestazione e per le rappresentanze dei Paesi ospitati. 3. Parametri urbanistici Rc: secondo il progetto definitivo di opera pubblica. 4. Viabilità - Le indicazioni relative alla viabilità sono suscettibili di parziali modifiche di tracciato
vo di opera pubblica. 4. Viabilità - Le indicazioni relative alla viabilità sono suscettibili di parziali modifiche di tracciato nelle fasi di progettazione e di attuazione, fermo restando che dovranno essere assicurate le finalità di collegamento funzionale tra le diverse parti del territorio, così come indicate negli elaborati di Variante. 5. Modalità d’intervento - Progetto di opera pubblica ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). L’approvazione della presente
getto di opera pubblica ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). L’approvazione della presente Variante costituisce, per le aree interessate dalla stessa, vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. a2) Prescrizioni relative al periodo post-Expo
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 88
- Destinazione urbanistica - Ambito di Trasformazione di Interesse Pubblico Generale.
- Funzioni ammesse - Attrezzature e servizi d’interesse pubblico o generale di livello comunale e/o sovracomunale, anche di proprietà e/o gestione privata (da definirsi, nel dettaglio, nell’ambito del P.I.I. attuativo della Variante per il periodo post-Expo) e destinazioni d’uso tipiche del tessuto urbano, quali residenza – anche nelle tipologie dell’edilizia
per il periodo post-Expo) e destinazioni d’uso tipiche del tessuto urbano, quali residenza – anche nelle tipologie dell’edilizia convenzionata e/o agevolata – e funzioni compatibili. Sono altresì ammesse le medie strutture di vendita. 3. Parametri urbanistici Ut = 0,52 mq./mq. Rc = max 60% (nel rispetto degli obbiettivi di permeabilità come esplicitati nel Parere motivato VAS). S’intende, quale superficie territoriale a cui applicare l’indice di utilizzazione edificatoria sopra
nel Parere motivato VAS). S’intende, quale superficie territoriale a cui applicare l’indice di utilizzazione edificatoria sopra rappresentato (Ut), l’area complessiva dell’Unità 1 ad esclusione delle aree su cui insistono, al momento dell’approvazione della Variante, la viabilità e gli impianti ferroviari, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4. Si intendono escluse dalla s.l.p. le superfici di pavimento degli edifici permanenti realizzati per l’evento espositivo che saranno destinate a funzioni
la s.l.p. le superfici di pavimento degli edifici permanenti realizzati per l’evento espositivo che saranno destinate a funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico o generale. 4. Dotazione di aree ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e generale - Secondo i parametri e le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della presentazione dello strumento urbanistico attuativo, e comunque di superficie non inferiore al 100% della s.l.p. insediabile, di cui:
ntazione dello strumento urbanistico attuativo, e comunque di superficie non inferiore al 100% della s.l.p. insediabile, di cui:
- superficie a Parco tematico: non inferiore al 56% della superficie territoriale di cui sopra.
- Viabilità - Le indicazioni relative alla viabilità sono suscettibili di parziali modifiche di tracciato nelle fasi di progettazione e di attuazione, fermo restando che dovranno essere assicurate le finalità di collegamento funzionale tra le diverse parti del
e e di attuazione, fermo restando che dovranno essere assicurate le finalità di collegamento funzionale tra le diverse parti del territorio, così come indicate negli elaborati di Variante. 6. Modalità d’intervento - Programma Integrato di Intervento o equivalente ed idoneo atto di programmazione negoziata che dovrà ricomprendere anche le Unità 3 e 4. a3) Prescrizioni particolari relative ai periodi EXPO e post-EXPO
- Le possibilità d’intervento consentite dalle
e Unità 3 e 4. a3) Prescrizioni particolari relative ai periodi EXPO e post-EXPO
- Le possibilità d’intervento consentite dalle presenti norme per l’Unità 1 possono essere esercitate esclusivamente in osservanza dei contenuti dell’Accordo di Programma relativo al sito Expo e di sue eventuali modifiche e integrazioni. Nella definizione dei rapporti economici connessi all’attuazione del programma integrato di intervento o di altro atto di
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 89 programmazione negoziata previsto al precedente punto 6 “modalità di intervento”, dovrà essere rispettata la quantificazione dei contributi per l’idonea urbanizzazione e infrastrutturazione dell’ambito Expo, come determinata nel testo di Accordo di Programma tenendo conto delle esigenze di equilibrio economico- finanziario dell’intervento urbanistico. 2. Nel rapporto percentuale Rc, che pone in relazione superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf)
ntervento urbanistico. 2. Nel rapporto percentuale Rc, che pone in relazione superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf) dell’Unità 1, non sono da considerare le strutture provvisorie a servizio dell’Esposizione Universale 2015 che saranno rimosse a fine evento (quali, ad es., le aree espositive dei Paesi partecipanti, gli spazi espositivi regionali e le aree di servizio). 3. Eventuali modifiche significative dei tracciati viabilistici sono demandate all’esame della Segreteria
le aree di servizio). 3. Eventuali modifiche significative dei tracciati viabilistici sono demandate all’esame della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma. b) Unità 2 / Area C.M.P. di Poste Italiane S.p.A. in Comune di Milano Prescrizioni relative ai periodi Expo e post-Expo
- Destinazione urbanistica - Area destinata ad attrezzature ed impianti tecnologici di interesse pubblico, comprese le attività logistiche e direzionali.
- Funzioni ammesse - Attrezzature a servizio del
nologici di interesse pubblico, comprese le attività logistiche e direzionali. 2. Funzioni ammesse - Attrezzature a servizio del personale addetto, la residenza per il personale di custodia, impianti di elaborazione dati e gli uffici direzionali connessi alle attività svolte. 3. Parametri urbanistici dell’Unità 2 (ad esclusione della sub Unità 2a) - S.l.p. max consentita pari all’attuale consistenza edilizia del fabbricato ubicato in Via Cristina di Belgioioso n. 165/11 – come
.l.p. max consentita pari all’attuale consistenza edilizia del fabbricato ubicato in Via Cristina di Belgioioso n. 165/11 – come risultante dagli atti depositati presso il N.C.E.U. del Comune di Milano – con un incremento pari ad una s.l.p. massima di 16.600 mq., ivi inclusi eventuali diritti edificatori generati dall’Unità 1, così ripartiti:
- 14.100 mq./s.l.p. fuori terra,
- 2.500 mq./s.l.p. interrati. Rc = max 80% 3.bis Parametri urbanistici della sub Unità 2a)
iti:
- 14.100 mq./s.l.p. fuori terra,
- 2.500 mq./s.l.p. interrati. Rc = max 80% 3.bis Parametri urbanistici della sub Unità 2a) Ut = 0,52 mq./mq. (realizzabile sulle aree comprese nelle Unità 1 e 4 con le funzioni previste per le medesime Unità).
- Modalità d’intervento - Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. L’intera superficie della sub Unità 2a sarà oggetto di cessione che concorrerà alla dotazione complessiva di aree ed
ostruzione. L’intera superficie della sub Unità 2a sarà oggetto di cessione che concorrerà alla dotazione complessiva di aree ed attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale del P.I.I. avente ad oggetto le Unità 1, 3 e 4. Sull’area potranno essere realizzati i diritti edificatori dell’Unità 2.
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 90 c) Unità 3 / Area di Cascina Triulza in Comune di Milano Prescrizioni relative ai periodi Expo e post Expo
- Destinazione urbanistica - Nel periodo Expo, area e fabbricati destinati alla realizzazione dell’opera pubblica “Esposizione Universale 2015”. Nel periodo post-Expo, area e fabbricati destinati all’insediamento di servizi d’interesse pubblico e generale.
- Funzioni ammesse - Attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale. Non sono consentite
eresse pubblico e generale. 2. Funzioni ammesse - Attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale. Non sono consentite altre destinazioni d’uso se non l’eventuale residenza del personale di custodia e le dotazioni necessarie al funzionamento dei servizi previsti. 2bis Parametri urbanistici Ut = 0,52 mq./mq. (realizzabile sulle aree comprese nelle Unità 1 e 4 con le funzioni previste per le medesime Unità) 3. Modalità d’intervento - Interventi di manutenzione
comprese nelle Unità 1 e 4 con le funzioni previste per le medesime Unità) 3. Modalità d’intervento - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che tendano a salvaguardare e valorizzare l’ambiente storico e paesistico in cui sono inseriti così come disciplinati dalle normative tecniche di attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale vigenti, nell’ambito di un Programma Integrato di Intervento o
attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale vigenti, nell’ambito di un Programma Integrato di Intervento o equivalente ed idoneo atto di programmazione negoziata che dovrà ricomprendere anche le Unità 1 e 4. 4. Prescrizioni particolari - Tutti gli interventi di ristrutturazione degli edifici storici preesistenti, devono salvaguardare il mantenimento delle parti originarie della cascina. I manufatti costituenti la cascina e le aree ad essa adiacenti, così come
il mantenimento delle parti originarie della cascina. I manufatti costituenti la cascina e le aree ad essa adiacenti, così come individuate dal progetto di opera pubblica “Esposizione Universale 2015”, saranno oggetto di cessione che concorrerà alla dotazione complessiva di aree ed attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale del PII. d) Unità 4 – Area Expo in Comune di Rho d1) Prescrizioni relative al periodo Expo
- Destinazione urbanistica - Area destinata alla
Unità 4 – Area Expo in Comune di Rho d1) Prescrizioni relative al periodo Expo
- Destinazione urbanistica - Area destinata alla realizzazione dell’opera pubblica “Esposizione Universale 2015” quale insieme di opere, manufatti e infrastrutture destinate allo svolgimento di EXPO 2015, ivi compresi i parchi, il verde pubblico e gli spazi aperti attrezzati destinati al tempo libero, allo svago ed alla ricreazione.
- Funzioni ammesse - Attrezzature pubbliche e di
i aperti attrezzati destinati al tempo libero, allo svago ed alla ricreazione. 2. Funzioni ammesse - Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, di livello comunale e/o sovracomunale, idonee e necessarie allo svolgimento dell’Esposizione Universale 2015, incluse funzioni complementari di servizio, quali ristorazione, uffici e commercio. E’ consentita la realizzazione di alloggi
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 91 con funzione ricettiva per il personale dedicato all’organizzazione della manifestazione e per le rappresentanze dei Paesi ospitati. 3. Parametri urbanistici Rc: secondo il progetto definitivo di opera pubblica. 4. Viabilità - Le indicazioni relative alla viabilità sono suscettibili di parziali modifiche di tracciato nelle fasi di progettazione e di attuazione, fermo restando che dovranno essere assicurate le finalità di
modifiche di tracciato nelle fasi di progettazione e di attuazione, fermo restando che dovranno essere assicurate le finalità di collegamento funzionale tra le diverse parti del territorio, così come indicate negli elaborati di Variante. 5. Modalità d’intervento - Progetto di opera pubblica ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). L’approvazione della presente Variante costituisce, per le aree interessate dalla stessa, vincolo preordinato all’esproprio ai sensi
provazione della presente Variante costituisce, per le aree interessate dalla stessa, vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. d2) Prescrizioni relative al periodo post-Expo
- Destinazione urbanistica - Ambito di Trasformazione di Interesse Pubblico Generale
- Funzioni ammesse - Attrezzature e servizi d’interesse pubblico o generale di livello comunale e/o sovracomunale, anche di proprietà e/o gestione privata
zzature e servizi d’interesse pubblico o generale di livello comunale e/o sovracomunale, anche di proprietà e/o gestione privata (da definirsi, nel dettaglio, nell’ambito del P.I.I. attuativo della Variante per il periodo post Expo) e destinazioni d’uso tipiche del tessuto urbano, quali residenza – anche nelle tipologie dell’edilizia agevolata e/o convenzionata – e funzioni compatibili. 3. Parametri urbanistici Ut = 0,52 mq./mq. Rc = max 60% S’intende, quale superficie territoriale a cui
– e funzioni compatibili. 3. Parametri urbanistici Ut = 0,52 mq./mq. Rc = max 60% S’intende, quale superficie territoriale a cui applicare l’indice di utilizzazione edificatoria sopra rappresentato (Ut), l’area complessiva dell’Unità 4 ad esclusione delle aree su cui insistono, al momento dell’approvazione della Variante, la viabilità e gli impianti ferroviari, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4. Si intendono escluse dalla s.l.p. le superfici di pavimento degli edifici permanenti
alvo quanto previsto dal precedente art. 4. Si intendono escluse dalla s.l.p. le superfici di pavimento degli edifici permanenti realizzati per l’evento espositivo che saranno destinate a funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico o generale. 4. Dotazione di aree ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e generale - Secondo i parametri e le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della presentazione dello strumento urbanistico attuativo, e comunque di superficie non inferiore al
slazione vigente al momento della presentazione dello strumento urbanistico attuativo, e comunque di superficie non inferiore al 100% della s.l.p. insediabile. 5. Viabilità - Le indicazioni relative alla viabilità sono suscettibili di parziali modifiche di tracciato nelle fasi di progettazione e di attuazione, fermo restando che dovranno essere assicurate le finalità di collegamento funzionale tra le diverse parti del
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 92 territorio, così come indicate negli elaborati di Variante. 6. Modalità d’intervento - Programma Integrato di Intervento o equivalente ed idoneo atto di programmazione negoziata che dovrà ricomprendere anche l’Unità 1. d3) Prescrizioni particolari relative ai periodi Expo e post-Expo
- Le possibilità d’intervento consentite dalle presenti norme per l’Unità 4 possono essere esercitate esclusivamente in osservanza dei contenuti dell’Accordo
consentite dalle presenti norme per l’Unità 4 possono essere esercitate esclusivamente in osservanza dei contenuti dell’Accordo di Programma relativo al sito Expo e di sue eventuali modifiche e integrazioni. Nella definizione dei rapporti economici connessi all’attuazione del Programma Integrato d’Intervento o di altro atto di programmazione negoziata previsto al precedente punto 6 “modalità di intervento”, dovrà essere rispettata la quantificazione dei contributi per l’idonea
previsto al precedente punto 6 “modalità di intervento”, dovrà essere rispettata la quantificazione dei contributi per l’idonea urbanizzazione e infrastrutturazione dell’ambito Expo, come determinata nel testo di Accordo di Programma tenendo conto delle esigenze di equilibrio economico- finanziario dell’intervento urbanistico. 2. Nel rapporto percentuale Rc, che pone in relazione superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf) dell’Unità 4, non sono da considerare le strutture
Rc, che pone in relazione superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf) dell’Unità 4, non sono da considerare le strutture provvisorie a servizio dell’Esposizione Universale 2015 che saranno rimosse a fine evento (quali, ad es., le aree espositive dei Paesi partecipanti, gli spazi espositivi regionali e le aree di servizio). 3. Eventuali modifiche significative dei tracciati viabilistici sono demandate all’esame della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma.
Art. 6 - Elenco degli elaborati di Variante
modifiche significative dei tracciati viabilistici sono demandate all’esame della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma. Art. 6 - Elenco degli elaborati di Variante Per il Comune di Rho e il Comune di Milano:
- Tavola “Quadro di unione degli ambiti di Variante ricadenti sulle aree comprese nel Comune di Milano e nel Comune di Rho”;
- Tavola “Expo 2015 – Assetto Progettuale di massima”;
- Relazione Geologica;
- Relazione Illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.); Per il Comune di Milano:
di massima”;
- Relazione Geologica;
- Relazione Illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.); Per il Comune di Milano:
- Stralcio P.R.G. vigente – Variante – Rilievo aerofotogrammetrico (tavola n. 1);
- Vincoli territoriali (tavola n. 2); Per il Comune di Rho:
- Tavola “Azzonamento vigente con individuazione ambiti oggetto di variante”;
- Tavola “Azzonamento di Variante”;
- Cartografia del consumo del suolo;
Capitolo 10° - Norme transitorie e finali 93
- Cartografia dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente;
- Cartografia di confronto degli ambiti agricoli adottati rispetto alle zone territoriali omogenee “E”
- Norme Tecniche di Attuazione (art. 70 N.T.A.)
Smetti di sfogliare PDF. Fai domande.
Registrati gratis per accedere al documento completo e interrogarlo direttamente con l'AI. Risposte con citazioni precise agli articoli, verifica conformità e generazione documenti tecnici. 50 domande incluse.
Nessuna carta di credito richiesta · 50 domande AI incluse