COMUNE DI FIRENZE REGOLAMENTO EDILIZIO
Comune di Firenze · Firenze, Toscana
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Art. 1 Natura del Regolamento Edilizio
COMUNE DI FIRENZE REGOLAMENTO EDILIZIO (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 442/99 del 19.4.1999) Capitolo I : NATURA, OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 1 Natura del Regolamento Edilizio • 1.1 - Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell’art. 33 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, è atto normativo le cui prescrizioni hanno i caratteri della generalità e dell’astrattezza e sono finalizzate sia ad obiettivi di pubblico interesse quale l’ordinato sviluppo edilizio in
Art. 2 Oggetto del Regolamento Edilizio
la generalità e dell’astrattezza e sono finalizzate sia ad obiettivi di pubblico interesse quale l’ordinato sviluppo edilizio in rapporto alla funzionalità, all’igiene, all’estetica ed alla tutela del valori architettonici ed ambientali, sia alla tutela di interessi privati mediante la regolamentazione dei rapporti di vicinato. Art. 2 Oggetto del Regolamento Edilizio • 2.1 - Oggetto del presente Regolamento è la disciplina delle materie specificate all’art. 33
Oggetto del Regolamento Edilizio • 2.1 - Oggetto del presente Regolamento è la disciplina delle materie specificate all’art. 33 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, delle altre materie demandate al Regolamento Edilizio da disposizioni con forza di legge nonché delle ulteriori materie che, anche con carattere eminentemente locale, abbiano attinenza con l’attività edilizia, con il decoro e l’igiene cittadina, con la tutela dei valori ambientali ed architettonici del territorio comunale.
Art. 3 Contenuto del Regolamento Edilizio
ità edilizia, con il decoro e l’igiene cittadina, con la tutela dei valori ambientali ed architettonici del territorio comunale. Art. 3 Contenuto del Regolamento Edilizio • 3.1 - Il presente Regolamento contiene : a. disposizioni di carattere obbligatorio desunte da norme di livello nazionale o regionale esplicitamente prevalenti su quelle di livello comunale nonché riferimenti e rimandi a dette norme prevalenti; b. disposizioni desunte da norme di livello nazionale o regionale che non prevalgono
rimenti e rimandi a dette norme prevalenti; b. disposizioni desunte da norme di livello nazionale o regionale che non prevalgono direttamente sulle norme locali; c. riferimenti e rimandi a norme di livello nazionale o regionale che non prevalgono direttamente sulle norme locali; d. disposizioni obbligatorie di natura ed interesse eminentemente locali, legate alle problematiche urbanistiche ed edilizie proprie del territorio fiorentino ed alla loro ordinata organizzazione e gestione;
e alle problematiche urbanistiche ed edilizie proprie del territorio fiorentino ed alla loro ordinata organizzazione e gestione; e. linee guida finalizzate ad orientare la progettazione o l’esecuzione di determinate attività edilizie; f. allegati relativi a specifici aspetti regolamentari, metodologici ed interpretativi della vigente disciplina edilizia ed urbanistica.
• 3.2 - Le disposizioni, o i riferimenti e rimandi, di cui alla lettera "a" sono riportate al solo fine della miglior completezza e comprensione del Regolamento, essendo tali norme obbligatorie ed operanti a prescindere del loro recepimento nella norma locale. Esse possono essere modificate solo da atti di livello pari o superiore al provvedimento che le ha istituite. In tal caso la nuova norma deve intendersi introdotta nel presente Regolamento a farne parte
provvedimento che le ha istituite. In tal caso la nuova norma deve intendersi introdotta nel presente Regolamento a farne parte integrante in sostituzione di quella modificata, anche in assenza di esplicito atto di recepimento da parte del comune. Parimenti devono intendersi introdotte nel presente Regolamento a farne parte integrante le ulteriori disposizioni esplicitamente prevalenti sulle norme locali che venissero emanate dopo la sua approvazione. Nel caso in cui vengano
isposizioni esplicitamente prevalenti sulle norme locali che venissero emanate dopo la sua approvazione. Nel caso in cui vengano modificate o sostituite le norme di livello nazionale e regionale richiamate, anche in assenza di esplicito atto di rettifica da parte del comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel presente Regolamento si intendono riferiti alla norma modificata o sostitutiva. • 3.3 - Le norme di cui alla lettera "b" sono desunte da disposizioni nazionali e regionali che,
norma modificata o sostitutiva. • 3.3 - Le norme di cui alla lettera "b" sono desunte da disposizioni nazionali e regionali che, non prevalendo sulle norme locali, non potrebbero altrimenti trovare applicazione sul territorio comunale. Dette norme sono da considerarsi a tutti gli effetti norme locali che non conservano alcun legame con le disposizioni nazionali o regionali da cui sono desunte. L’eventuale modifica od integrazione di queste ultime non ha pertanto alcun effetto sulle
onali o regionali da cui sono desunte. L’eventuale modifica od integrazione di queste ultime non ha pertanto alcun effetto sulle norme del presente Regolamento fino al momento in cui il medesimo non sia modificato od integrato al fine di recepirle esplicitamente. • 3.4 - I riferimenti ed i rimandi di cui alla lettera "c" sono riportati al fine di regolamentare specifiche materie mediante altre ed autonome fonti normative di livello nazionale e
"c" sono riportati al fine di regolamentare specifiche materie mediante altre ed autonome fonti normative di livello nazionale e regionale che altrimenti non troverebbero applicazione sul territorio comunale. Nel caso in cui vengano modificate o sostituite le norme di livello nazionale e regionale richiamate, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel presente Regolamento, anche in assenza di esplicito atto di recepimento, si intendono riferiti alla norma modificata o sostitutiva.
sente Regolamento, anche in assenza di esplicito atto di recepimento, si intendono riferiti alla norma modificata o sostitutiva. • 3.5 - Le norme di cui alla lettera "d" sono proprie del presente Regolamento e non hanno alcuna dipendenza, diretta od indiretta, da altre fonti normative. Dette norme rimangono in vigore fino a quando non siano modificate con deliberazione del Consiglio Comunale o superate da norme di livello superiore esplicitamente prevalenti. Ogni parte del presente
deliberazione del Consiglio Comunale o superate da norme di livello superiore esplicitamente prevalenti. Ogni parte del presente Regolamento che non sia esplicitamente riconducibile ai casi di cui alle lettere "a", "b", "c" ed "e" deve intendersi ricondotto al caso di cui alla lettera "d". • 3.6 - Le linee guida di cui alla lettera "e" sono proprie del presente Regolamento e non hanno alcuna dipendenza, diretta od indiretta, da altre fonti normative. Dette linee hanno
roprie del presente Regolamento e non hanno alcuna dipendenza, diretta od indiretta, da altre fonti normative. Dette linee hanno valore semplicemente indicativo ed assumono valore prescrittivo solo nei casi in cui ciò sia espressamente disposto dal presente Regolamento. Esse rimangono in vigore fino a quando non siano modificate con deliberazione del Consiglio Comunale o superate da norme di livello superiore esplicitamente prevalenti.
on siano modificate con deliberazione del Consiglio Comunale o superate da norme di livello superiore esplicitamente prevalenti. • 3.7 - Gli allegati relativi a specifici aspetti regolamentari, metodologici ed interpretativi della vigente disciplina edilizia ed urbanistica sono quattro, contraddistinti con le lettere : o "A" Tecniche di intervento ammesse in assenza di specifica progettazione sugli edifici sottoposti a particolare tutela; o "B" Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee;
ica progettazione sugli edifici sottoposti a particolare tutela; o "B" Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee; o "C" Criteri interpretativi ed applicativi di altre norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica; o "D" Linee guida e raccomandazioni progettuali per l’uso efficiente dell’energia e per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate negli edifici, nelle grandi aree di trasformazione e sviluppo, nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni.
i e assimilate negli edifici, nelle grandi aree di trasformazione e sviluppo, nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni. Capitolo II : CONCESSIONE EDILIZIA ED ATTI SOSTITUTIVI DELLA MEDESIMA
Art. 4 Atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie (modificato con del. C.
Art. 4 Atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie (modificato con del. C.C. 346/00) 4.1 Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2 della L.R. 52/99, gli atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie, a seconda della natura ed entità delle medesime, sono soggetti: a) al rilascio della concessione edilizia di cui all'art. 7; b) ad attestazione di conformità mediante deposito della denuncia di inizio attività di cui
cessione edilizia di cui all'art. 7; b) ad attestazione di conformità mediante deposito della denuncia di inizio attività di cui all'art. 5 oppure, ove questa non sia ammissibile, mediante il rilascio della autorizzazione edilizia di cui all'art. 6. 4.2 I progetti da allegare agli atti di cui al primo comma debbono essere costituiti dai documenti prescritti dal presente Regolamento in funzione del tipo di intervento che si intende eseguire.
Art. 5 Soggetto competente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edili
essere costituiti dai documenti prescritti dal presente Regolamento in funzione del tipo di intervento che si intende eseguire. Art. 5 Soggetto competente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie (modificato con del. C.C. 346/00) 5.1 Ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90, il soggetto cui compete il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie è il Direttore della Direzione Urbanistica o, su sua delega, il Dirigente del Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanistica.
Direttore della Direzione Urbanistica o, su sua delega, il Dirigente del Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanistica. 5.2 Il presente Regolamento stabilisce i casi nei quali il soggetto di cui al comma precedente, prima di pronunziarsi sulle richieste di concessione edilizia, deve obbligatoriamente chiedere il parere delle Commissioni Consultive di cui al successivo art. 14, fermo restando che detto parere non è mai
Art. 6 Concessione edilizia (modificato con del. C.C. 346/00)
riamente chiedere il parere delle Commissioni Consultive di cui al successivo art. 14, fermo restando che detto parere non è mai obbligatorio per le opere soggette a denuncia di inizio attività o ad autorizzazione edilizia. Art. 6 Concessione edilizia (modificato con del. C.C. 346/00) 6.1 Opere soggette a concessione edilizia 6.1.1 Ai sensi dell'art. 1 della L 10/77 e dell'art. 3 della L.R. 52/99, sono oggette a concessione edilizia le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del
'art. 3 della L.R. 52/99, sono oggette a concessione edilizia le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e più esattamente: a) gli interventi di nuova edificazione; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune; c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente
ermanente del suolo inedificato; e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
solati e della rete stradale. f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia. 6.1.2 Per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dalla L.109/94 ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e
el progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche. 6.1.3 Richieste di concessione edilizia potranno essere avanzate esclusivamente nei casi previsti al precedente comma 6.1.1 e mai nel caso di interventi eseguibili a seguito di semplice attestazione di conformità.
asi previsti al precedente comma 6.1.1 e mai nel caso di interventi eseguibili a seguito di semplice attestazione di conformità. 6.2 procedura per il rilascio e termini di inizio ed ultimazione dei lavori
6.2.1 La concessione edilizia viene rilasciata dal soggetto di cui al comma 5.1 con le procedure di cui agli artt. 6-7 della L.R. 52/99 6.2.2 Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, rispettivamente pari ad un anno e tre anni dalla data di rilascio. Ai sensi dell’art. 4 della L. 10/77, un periodo più lungo per l’esecuzione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle particolari caratteristiche
ori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 6.2.3 Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data comunicazione al richiedente, specificando l'entità del contributo di cui al Titolo IV della L.R. 52/99. Il ritiro dell'atto è
a comunicazione al richiedente, specificando l'entità del contributo di cui al Titolo IV della L.R. 52/99. Il ritiro dell'atto è subordinato al deposito della attestazione di avvenuta corresponsione del contributo medesimo con le modalità previste dall'art. 25 della L.R. 52/99. Ove l'interessato non provveda alla corresponsione del contributo ed al ritiro della concessione entro un anno dalla data del rilascio, la concessione medesima decade e per l'esecuzione delle opere è
ritiro della concessione entro un anno dalla data del rilascio, la concessione medesima decade e per l'esecuzione delle opere è necessario procedere a richiesta di nuovo atto abilitante; dell’avvenuta decadenza viene data comunicazione all’interessato. 6.3 Acquisizione di pareri nulla-osta ed altri atti di assenso - Convenzioni opbbligatorie 6.3.1 Fatte salve le casistiche definite da specifiche discipline di settore, la concessione
assenso - Convenzioni opbbligatorie 6.3.1 Fatte salve le casistiche definite da specifiche discipline di settore, la concessione edilizia viene rilasciata limitatamente ai meri aspetti edilizio-urbanistici di competenza comunale e non esime l'interessato dal richiedere ed acquisire gli eventuali atti di assenso necessari per l'esecuzione delle opere progettate e di competenza di altre amministrazioni nonchè le eventuali ulteriori autorizzazioni, anche di competenza comunale semprechè non
di competenza di altre amministrazioni nonchè le eventuali ulteriori autorizzazioni, anche di competenza comunale semprechè non essenziali per la valutazione del progetto, necessarie per il concreto esercizio dell'attività da insediare in conseguenza delle opere. 6.3.2 La mancata acquisizione di detti atti di assenso peraltro non costituisce elemento ostativo al rilascio della concessione, che viene rilasciata prescindendo dei medesimi.
ssenso peraltro non costituisce elemento ostativo al rilascio della concessione, che viene rilasciata prescindendo dei medesimi. 6.3.3 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 5 della L.R. 14/10/1999 n. 52 , sono fatte salve le procedure indicate nel D.P.R. 20 Ottobre 1998 n.447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai
ealizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997 n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate. A tal proposito, con apposito atto di organizzazione in riferimento alla disciplina dello Sportello Unico per le imprese, vengono disciplinati gli aspetti organizzativi e
nizzazione in riferimento alla disciplina dello Sportello Unico per le imprese, vengono disciplinati gli aspetti organizzativi e procedurali avuto riguardo all’esercizio delle competenze del Comune ed ai rapporti con le altre pubbliche amministrazioni interessate, nonché agli adempimenti necessari per le relative procedure. Nel rispetto della disciplina del presente regolamento e della citata L.R. n.52/99, l’Amministrazione, mediante appositi atti di organizzazione, adotta misure volte ad
nte regolamento e della citata L.R. n.52/99, l’Amministrazione, mediante appositi atti di organizzazione, adotta misure volte ad assicurare che per le pratiche ed i procedimenti diversi da quelli riconducibili allo sportello unico delle imprese, sia possibile rivolgersi ad uno sportello unico comunale. 6.3.4 Qualora l'interessato lo ritenga opportuno può richiedere parere preventivi su progetti di opere edilizie alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale, fermo
ere parere preventivi su progetti di opere edilizie alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale, fermo restando che detto parere non è mai necessario per il rilascio della concessione edilizia. Per l'inizio di una attività produttiva restano fermi gli obblighi di cui all'art. 48 del D.P.R. 303/56 in tutti i casi ivi disciplinati. 6.3.5 Il decorso del termine temporale per l’esercizio del potere di annullamento () delle
/56 in tutti i casi ivi disciplinati. 6.3.5 Il decorso del termine temporale per l’esercizio del potere di annullamento () delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 (), non costituisce condizione per il rilascio della concessione edilizia. Nel caso in cui la concessione venga rilasciata prima che sia decorso il termine prescritto per l’esercizio di detto potere di annullamento, il fatto deve essere debitamente evidenziato nella concessione medesima. In tal caso l’onere
io di detto potere di annullamento, il fatto deve essere debitamente evidenziato nella concessione medesima. In tal caso l’onere di accertare l’esito definitivo della procedura in corso fa carico al concessionario. Qualora l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 venisse annullata, i lavori
che richiedevano la medesima non possono essere iniziati o, qualora già in corso, debbono essere immediatamente sospesi. 6.3.6 Nel caso in cui le N.T.A. del P.R.G. assoggettino l'esecuzione delle opere alla stipula di una convenzione, il rilascio della concessione è subordinata alla stipula della convenzione medesima. In detti casi i termini di inizio ed ultimazione dei lavori decorrono dalla data di stipula. restano ferme le disposizioni del comma 6.2 per quanto attiene la procedura di ritiro
ei lavori decorrono dalla data di stipula. restano ferme le disposizioni del comma 6.2 per quanto attiene la procedura di ritiro della concessione ed il pagamento dell'eventuale contributo di cui al Titolo IV della L.R. .52/99. 6.4 Decadenza della concessione per mancato inizio dei lavori 6.4.1 Ove il concessionario non dia inizio ai lavori entro il termine di un anno dal rilascio della concessione, il soggetto di cui al comma 5.1 ne pronuncia la decadenza. Con la
ri entro il termine di un anno dal rilascio della concessione, il soggetto di cui al comma 5.1 ne pronuncia la decadenza. Con la notifica al concessionario dell’avvenuta decadenza, la concessione viene a perdere ogni validità e per l’esecuzione delle medesime opere deve essere richiesta una nuova concessione. 6.4.2 All’eventuale nuova richiesta di concessione si applicheranno le norme generali in materia di concessioni edilizie, ivi compresa la verifica di conformità alla normativa edilizio-
licheranno le norme generali in materia di concessioni edilizie, ivi compresa la verifica di conformità alla normativa edilizio- urbanistica vigente al momento del rilascio della nuova concessione. 6.5 Opere non eseguite nei termini di validità della concessione 6.5.1 Quando i lavori regolarmente iniziati non siano ultimati entro il termine di validità della concessione, a secondo del caso ricorrente, può procedersi alla proroga del termine di
timati entro il termine di validità della concessione, a secondo del caso ricorrente, può procedersi alla proroga del termine di ultimazione, al rinnovo della concessione oppure al rilascio di una nuova concessione. 6.5.2 Il termine di ultimazione dei lavori indicato nella concessione edilizia può essere prorogato solo per fatti estranei alla volontà del concessionario. Sono tali (e danno quindi diritto alla proroga del termine di ultimazione) i seguenti fatti :
i alla volontà del concessionario. Sono tali (e danno quindi diritto alla proroga del termine di ultimazione) i seguenti fatti : a) il sequestro penale del cantiere e la successiva necessità di negoziare ex novo le condizioni dell’appalto; b) il provvedimento di sospensione dei lavori; c) la dichiarazione di fallimento dell’originario concessionario in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento; d) impedimenti derivanti da eventi naturali;
iginario concessionario in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento; d) impedimenti derivanti da eventi naturali; e) situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente all’esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile già al momento della richiesta della concessione. 6.5.3 Ricorrendo uno dei casi di cui al comma precedente, il concessionario può avanzare,
nto della richiesta della concessione. 6.5.3 Ricorrendo uno dei casi di cui al comma precedente, il concessionario può avanzare, prima della dichiarazione di decadenza della concessione, apposita istanza di proroga, cui dovranno essere allegati i documenti attestanti la natura del fatto che ha provocato il ritardo e la sua estraneità alla volontà del concessionario. La proroga viene accordata senza tener conto della conformità della concessione alla normativa urbanistico-edilizia vigente al
. La proroga viene accordata senza tener conto della conformità della concessione alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della proroga medesima. 6.5.4 La concessione edilizia è inoltre prorogabile, anche non ricorrendo alcuno dei casi di cui al comma 6.4.2, quando le opere ancora da eseguire abbiano la consistenza quantitativa e qualitativa della manutenzione straordinaria. In tale eventualità i termini temporali di
e abbiano la consistenza quantitativa e qualitativa della manutenzione straordinaria. In tale eventualità i termini temporali di validità della concessione non possono essere prorogati oltre dodici mesi dalla originaria scadenza. 6.5.5 In ogni altro caso (oppure quando non sia avanzata l’apposita istanza di cui al comma 6.4.3) per l’esecuzione delle opere non ultimate nei termini di validità della medesima occorre procedere al rinnovo della concessione oppure al rilascio di nuova concessione.
6.5.6 Può procedersi al rinnovo della concessione edilizia solo quando le opere ancora da eseguire risultino conformi alla normativa urbanistico-edilizia al momento vigente del rinnovo. In tal caso il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo prima che sia dichiarata la decadenza delle concessione. 6.5.7 Quando la concessione non risulti prorogabile o rinnovabile (o comunque quando non risulti avanzata alcuna istanza di proroga o di rinnovo), il soggetto di cui al comma 5.1
e o rinnovabile (o comunque quando non risulti avanzata alcuna istanza di proroga o di rinnovo), il soggetto di cui al comma 5.1 pronuncia l’avvenuta decadenza della concessione a suo tempo rilasciata. 6.5.8 Con la notifica al concessionario dell’avvenuta decadenza, la concessione originaria viene a perdere ogni validità e le opere non potranno essere ultimate se non dopo che sia stata chiesta ed ottenuta nuova ed apposita concessione edilizia in conformità alla
Art. 7 Attestazione di conformità (modificato con del. C.C. 346/00)
potranno essere ultimate se non dopo che sia stata chiesta ed ottenuta nuova ed apposita concessione edilizia in conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento del rilascio, se necessario previa conformazione delle opere non ultimate alla normativa medesima. Art. 7 Attestazione di conformità (modificato con del. C.C. 346/00) 7.1 Opere soggette ad attestazione di conformità 7.1.1 Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 52/99, sono soggette ad attestazione di conformità :
oggette ad attestazione di conformità 7.1.1 Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 52/99, sono soggette ad attestazione di conformità : a) gli interventi già indicati come soggetti a concessione edilizia al comma 7.1.1 quando siano specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente attestata dal consiglio comunale in sede di approvazione dei
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente attestata dal consiglio comunale in sede di approvazione dei piani attuativi o in sede di ricognizione di quelli già vigenti. b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta; d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all’aperto o interrati;
cinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta; d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all’aperto o interrati; e) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n.39; f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione; g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non
lla ricostruzione o alla nuova edificazione; g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso. 7.1.2 Sono inoltre soggetti ad attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente : a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’esteriore aspetto degli immobili ; b) interventi di manutenzione straordinaria, come definiti all'art. 5 delle N.T.A. del P.R.G.;
steriore aspetto degli immobili ; b) interventi di manutenzione straordinaria, come definiti all'art. 5 delle N.T.A. del P.R.G.; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti all'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G.; d) interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 7 delle N.T.A. del P.R.G., nonchè gli ulteriori interventi ad essi assimilati dall'art. 4, comma 2, lettera "d" della L.R. 52/99 e cioè :
.T.A. del P.R.G., nonchè gli ulteriori interventi ad essi assimilati dall'art. 4, comma 2, lettera "d" della L.R. 52/99 e cioè : • le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e valendo le seguenti precisazioni :
salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e valendo le seguenti precisazioni : • la prescrizione in merito all'impiego di materiali identici si ritiene soddisfatta quando l'intervento non comporti sostanziale alterazione dei materiali che determinano i caratteri tipologici della costruzione e del suo aspetto esteriore; • è sempre ammessa la sostituzione dei materiali che costituiscono le strutture portanti nonchè l'innovazione dello schema statico
è sempre ammessa la sostituzione dei materiali che costituiscono le strutture portanti nonchè l'innovazione dello schema statico dell'edificio quando ciò sia necessario a conseguire l’adeguamento alla vigente normativa antisismica.
• la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza; • le addizioni, anche in deroga agli indici urbanistici, per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove ciò non sia escluso dal P.R.G., al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, con le seguenti precisazioni : • l'eventuale deroga agli indici urbanistici deve intendersi riferita
no nuove unità immobiliari, con le seguenti precisazioni : • l'eventuale deroga agli indici urbanistici deve intendersi riferita alla capacità edificatoria, come definita all'art. 42 del presente Regolamento, ed opera nei confronti delle sole addizioni per servizi igienici, i quali non dovranno comunque superare di oltre il 15% le superfici minime prescritte dal presente Regolamento (fermo restando che i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali non sono
uperfici minime prescritte dal presente Regolamento (fermo restando che i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali non sono da computarsi ai fini della S.U.L. e che non necessitano pertanto di deroga); • la deroga medesima non opera nei confronti degli interventi ammissibili sugli edifici in funzione della loro classificazione di P.R.G., la quale può risultare ostativa a qualsiasi tipo di addizione; • l'eventuale rialzamento del sottotetto non rientra mai tra gli
la quale può risultare ostativa a qualsiasi tipo di addizione; • l'eventuale rialzamento del sottotetto non rientra mai tra gli interventi cui sia applicabile la deroga e pertanto è ammissibile soltanto nei limiti della capacità edificatoria dell'edificio o dell'area e nel rispetto della classificazione prevista dal P.R.G. e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai
superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità (ove previsti dal P.R.G.) e alla capacità edificatoria dell'edificio (in tutti gli altri casi), precisando come l'eventuale applicazione della deroga di cui all'art. 67 N.T.A. non operi nei confronti degli interventi ammissibili sugli edifici in funzione della loro classificazione nè delle
rt. 67 N.T.A. non operi nei confronti degli interventi ammissibili sugli edifici in funzione della loro classificazione nè delle prescrizioni del presente Regolamento, se non previo parere del Collegio degli Esperti e rilascio di autorizzazione edilizia. 7.1.3 Le opere di cui ai commi precedenti comportano la corresponsione del contributo di cui all'art. 18 della L.R. 52/99 nei casi ivi specificati e nella misura stabiliti dagli appositi atti comunali.
l contributo di cui all'art. 18 della L.R. 52/99 nei casi ivi specificati e nella misura stabiliti dagli appositi atti comunali. 7.2 Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività 7.2.1 L'attestazione di conformità delle opere e degli interventi di cui ai commi 7.1.1 e 7.12 si effettua mediante denuncia di inizio attività (D.I.A), salvo che non sussista una o più delle seguenti cause di esclusione : • per l’esecuzione delle opere sia prescritto anche il parere della Commissione Edilizia
iù delle seguenti cause di esclusione : • per l’esecuzione delle opere sia prescritto anche il parere della Commissione Edilizia Integrata ed il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 490/99 (), secondo quanto precisato all’art. 22 del presente Regolamento; • gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; • gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; • gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’art. 1bis della 431/85 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui alla L. 183/89; • gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e le opere e gli interventi comportino modifiche della sagoma e
lle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e le opere e gli interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o modifichino la destinazione d’uso, con le seguenti precisazioni : • per modifica della destinazione d'uso si intende il passaggio dall'una all'altra delle categorie di destinazioni di cui all'art. 194, • la modifica di sagoma e prospetti deve intendersi come contestuale (risultando quindi ammessi a D.I.A. gli interventi che comportino la modifica
agoma e prospetti deve intendersi come contestuale (risultando quindi ammessi a D.I.A. gli interventi che comportino la modifica della sola sagoma o dei soli prospetti così come definiti dal presente Regolamento).
• per l'intervento sia richiesto, dal presente Regolamento, il parere obbligatorio del Collegio degli Esperti. 7.2.2 Per quanto attiene gli immobili qualificati come beni culturali ed assoggettati a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 (già L. 1089/39) non può procedersi a denuncia di inizio attività se non dopo che il progetto sia stato espressamente approvato a norma dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 490/99. Una volta acquisita detta approvazione si considerano superate anche tutte
vato a norma dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 490/99. Una volta acquisita detta approvazione si considerano superate anche tutte le altre condizioni ostative di cui al comma precedente. 7.2.3 La denuncia di inizio attività è effettuta con le modalità e le procedure di cui all'art. 9 della L.R. 52/99. 7.2.4 La denuncia di inizio attività è corredata dal progetto delle opere (costituito dagli elaborati e documenti prescritti dal presente Regolamento per l’intervento ricorrente) e dalla
tto delle opere (costituito dagli elaborati e documenti prescritti dal presente Regolamento per l’intervento ricorrente) e dalla dettagliata relazione di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 52/99 resa sugli appositi modelli a stampa gratuitamente forniti dall’Amministrazione Comunale. A corredo della stessa dovrà altresì essere prodotto l'apposito modello ISTAT, debitamente compilato, nel caso in cui l'intervento preveda incremento di S.U.L. Qualora il professionista asseverante non intenda
bitamente compilato, nel caso in cui l'intervento preveda incremento di S.U.L. Qualora il professionista asseverante non intenda avvalersi di detti modelli a stampa, dovrà redigere la relazione secondo lo schema desumibile dai medesimi curando che sia completa di tutti gli elementi e dichiarazioni richiesti. 7.2.5 Nei casi in cui le opere previste dalla D.I.A. siano soggette al contributo di cui all'art. 18 della L.R. 52/99, il relativo versamento deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di
l contributo di cui all'art. 18 della L.R. 52/99, il relativo versamento deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di deposito della denuncia. L'attestazione di avvenuto versamento deve essere trasmessa al Servizio Edilizia Privata. 7.2.6 Qualora il responsabile del procedimento riscontri che la denuncia non è conforme alla vigente disciplina urbanistico-edilizia, dispone la sospensione cautelare dei lavori e
ontri che la denuncia non è conforme alla vigente disciplina urbanistico-edilizia, dispone la sospensione cautelare dei lavori e contestualmente invita l'interessato a conformare il progetto eliminando i contrasti riscontrati. Il termine per l'inizio dei lavori decorre nuovamente per intero dal momento del deposito del progetto conformato. Nel caso l'interessato non provveda a detto adempimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il responsabile del procedimento notifica agli
veda a detto adempimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'avvio del procedimento di annullamento della D.I.A. e procede, se del caso, alla attivazione delle procedure di cui al Titolo VI della L.R. 52/99 nonchè alla segnalazione della eventuale falsa attestazione da parte del professionista, giusto quanto disposto dall'art. 9, comma 5, della stessa L.R. 52/99.
eventuale falsa attestazione da parte del professionista, giusto quanto disposto dall'art. 9, comma 5, della stessa L.R. 52/99. 7.2.7 Qualora i lavori siano iniziati prima di venti giorni (decorrenti dalla data di deposito per le denuncie che non diano luoghi a rilievi e dalla data di conformazione nei casi di cui al comma precedente) si applica la sanzione amministrativa di £. 1.000.000 (unmilione). Decorso un anno senza che i lavori siano iniziati, la denuncia di inizio attività decade e le
ativa di £. 1.000.000 (unmilione). Decorso un anno senza che i lavori siano iniziati, la denuncia di inizio attività decade e le opere non possono essere eseguite se non a seguito di un nuovo atto abilitante. 7.2.8 I lavori debbono essere ultimati entro tre anni dalla data di cui al comma precedente e della loro ultimazione l’interessato deve dare comunicazione scritta ai competenti Uffici comunali. 7.2.9 Ai fini del controllo sulle denuncie di inizio attività, si procederà mediante verifica a
a ai competenti Uffici comunali. 7.2.9 Ai fini del controllo sulle denuncie di inizio attività, si procederà mediante verifica a campione delle denuncie depositate secondo i seguenti criteri :
- tutte le denuncie relative alle opere di cui alla lettera "a" del comma 7.1.1;
- non meno del 20% delle denuncie relative alle opere di cui alle lettere "b", "c", "d", "f", "g", dello stesso comma 7.1.1;
- non meno del 30% delle denuncie relative ad interventi su edifici di classe "1" e "2";
", "f", "g", dello stesso comma 7.1.1; 3. non meno del 30% delle denuncie relative ad interventi su edifici di classe "1" e "2"; 4. non meno del 10% di tutte le altre denuncie.
7.2.10 La relazione asseverata a corredo della denuncia di inizio attività dovrà contenere esplicita dichiarazione del progettista in merito all'appartenenza dell'intervento ad una delle categorie contempletate nella casistica di cui al comma precedente. Il controllo a campione avverrà pertanto sulla base a detta espressa dichiarazione del progettista. Qualora quest'ultima venga omessa la denuncia di inizio attività verrà sottoposta a verifica obbligatoria.
ione del progettista. Qualora quest'ultima venga omessa la denuncia di inizio attività verrà sottoposta a verifica obbligatoria. 7.3 Attestazione di conformità mediante autorizzazione edilizia 7.3.1 L'attestazione di conformità delle opere e degli interventi di cui ai commi 7.1.1 e 7.12 è effettuata mediante rilascio di autorizzazione edilizia nei soli casi in cui ricorrano una o più delle cause di esclusione di cui al comma 7.2 e pertanto non sia possibile avvalersi della denuncia di inizio attività.
Art. 8 Varianti in corso d’opera (modificato con del. C.C. 346/00)
na o più delle cause di esclusione di cui al comma 7.2 e pertanto non sia possibile avvalersi della denuncia di inizio attività. 7.3.2 L'autorizzazione edilizia è rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo con le stesse procedure previste per la concessione edilizia al precedente art. 5. Art. 8 Varianti in corso d’opera (modificato con del. C.C. 346/00) 8.1 Alle opere in corso di esecuzione a seguito di concessioni o autorizzazioni edilizie nonché di
ificato con del. C.C. 346/00) 8.1 Alle opere in corso di esecuzione a seguito di concessioni o autorizzazioni edilizie nonché di denuncie di inizio attività, è possibile apportare varianti in corso d’opera con le modalità e procedure indicate al presente articolo. 8.2 Ai sensi dell'art. 39 della L.R. 52/99, non è necessario alcun adempimento preliminare per eseguire in corso d'opera varianti che : • siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con
corso d'opera varianti che : • siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, • non comportino modifiche della sagoma o incremento della S.U.L. della costruzione; • non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari; • non comportino incremento del numero delle unità immobiliari; • non necessitino del preventivo rilascio della autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 490/99 ().
elle unità immobiliari; • non necessitino del preventivo rilascio della autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 490/99 (). 8.3 Per gli immobili qualificati come beni culturali ed assoggettati a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 (già L. 1089/39) non può procedersi alle varianti di cui al comma precedente se non dopo che il progetto sia stato espressamente approvato a norma dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 490/99.
comma precedente se non dopo che il progetto sia stato espressamente approvato a norma dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 490/99. 8.4 Dette varianti sono eseguibili in qualsiasi momento sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori e per le medesime sussiste esclusivamente l'obbligo di trasmettere al Comune il progetto dell'opera così come effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 11 della L.R. 52/99.
il progetto dell'opera così come effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 11 della L.R. 52/99. 8.5 Qualora le varianti eseguite comportino un incremento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 52/99, l'interessato dovà procedere ai conguagli del caso prima degli adempimenti finali di cui al comma precedente. 8.6 Alle varianti che eccedono i limiti di cui al comma 8.2 si applicano le stesse disposizioni e
Art. 9 Accertamento di conformità ed altre forme di sanatoria (modificato con de
li di cui al comma precedente. 8.6 Alle varianti che eccedono i limiti di cui al comma 8.2 si applicano le stesse disposizioni e procedure prescritte per l'atto del quale costituiscono variante. Art. 9 Accertamento di conformità ed altre forme di sanatoria (modificato con del. C.C. 346/00) 9.1 Accertamento di conformità di cui all’art. 37 della L.R. 52/99 e dell'art. 13 della L. 47/85 9.1.1 Le opere edilizie eseguite in assenza di concessione, in totale difformità dalla
L.R. 52/99 e dell'art. 13 della L. 47/85 9.1.1 Le opere edilizie eseguite in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima o comunque con difformità che eccedano i limiti delle varianti di cui , al comma 8.2 fino a che non sia stato eseguito il provvedimento sanzionatorio possono costituire
oggetto di accertamento di conformità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 della L.R. 52/99 e dell'art. 13 della L. 47/85. 9.1.2 Per i fini di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI della stessa L.R. 52/99 . 9.1.3. (abrogato con del. C.C. 346/00) 9.2 Opere non sanabili ai sensi dell’art. 37 della L.R. 52/99 e dell'art. 13 della L. 47/85 9.2.1 Per le opere eseguite in assenza di atto abilitante e non sanabili con la procedura di
52/99 e dell'art. 13 della L. 47/85 9.2.1 Per le opere eseguite in assenza di atto abilitante e non sanabili con la procedura di cui ai commi precedenti, trovano applicazione le sanzioni e procedure previste dal Titolo VI della L.R. 52/99. 9.2.2 Resta ferma la possibilità della cosidetta "sanatoria giurisprudenziale" per le opere conformi alla normativa edilizio-urbanistica vigente al momento dell’istanza ma contrastanti
ria giurisprudenziale" per le opere conformi alla normativa edilizio-urbanistica vigente al momento dell’istanza ma contrastanti con quella vigente al momento dell’esecuzione delle opere. In tal caso il rilascio della sanatoria avviene previa corresponsione del contributo di cui all’art. 18 della L.R. 52/99 e del pagamento, a titolo di sanzione, di una ulteriore somma pari al valore del contributo stesso. Detta procedura non produce gli stessi effetti dell’art. 13 della L. 47/85 per quanto attiene
i al valore del contributo stesso. Detta procedura non produce gli stessi effetti dell’art. 13 della L. 47/85 per quanto attiene l’estinzione del reato penale, limitandosi alla regolarizzazione esclusivamente amministrativa delle opere. 9.3 Sanatorie con opere di completamento 9.3.1 Nel caso in cui l'accertamento di conformità non sia possibile nello stato in cui si trovano le opere al momento della richiesta di sanatoria ai sensi dei precedenti commi 9.1.1
sia possibile nello stato in cui si trovano le opere al momento della richiesta di sanatoria ai sensi dei precedenti commi 9.1.1 e 9.2.2, sarà sempre possibile avanzare istanza di completamento delle opere con sanatoria delle parti già eseguite, semprechè lo stato finale di progetto risulti conforme alla vigente disciplina edilizio-urbanistica. In tal caso l'atto abilitante sarà rilasciato parzialmente in sanatoria è sarà efficace solo al momento dell'avvenuta esecuzione delle opere in
tto abilitante sarà rilasciato parzialmente in sanatoria è sarà efficace solo al momento dell'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto di completamento. 9.3.2 In caso di sanatoria parziale la misura del sanzionamento dovrà essere riferita al complesso delle opere previste dall'atto, includendo cioè anche tutte le opere che, seppur da eseguirsi in forza dell'atto, siano funzionalmente legate alle opere eseguite in assenza di
anche tutte le opere che, seppur da eseguirsi in forza dell'atto, siano funzionalmente legate alle opere eseguite in assenza di titolo. La sanzione non dovrà invece applicarsi per quelle opere che seppur strutturalmente connesse alle opere eseguite in assenza di titolo non abbiano con le stesse specifico nesso funzionale. 9.4 Opere per le quali non necessita istanza di sanatoria 9.4.1 Per le opere abusive ultimate nei termini temporali previsti per l'ammissibilità di istanze
necessita istanza di sanatoria 9.4.1 Per le opere abusive ultimate nei termini temporali previsti per l'ammissibilità di istanze di condono dalla L.724/94 e per le quali non sia stata presenta istanza di sanatoria, le sanzioni amministrative previste dal Titolo VI della L.R. 52/99 debbono essere applicate solamente quando si tratti di opere realizzate in totale difformità o in assenza di licenza o concessione edilizia ovvero con variazioni essenziali così come definite dall'art. 31 della L.R. 52/99.
in assenza di licenza o concessione edilizia ovvero con variazioni essenziali così come definite dall'art. 31 della L.R. 52/99. 9.4.2 In tutte le ipotesi diverse da quelle sopra precisate, in assenza di domanda di condono, si dovrà applicare il regime sanzionatorio in vigore al momento dell'esecuzione dell'abuso. 9.4.3 Le opere realizzate in difformità rispetto alla licenza o concessione edilizia per le quali
to dell'esecuzione dell'abuso. 9.4.3 Le opere realizzate in difformità rispetto alla licenza o concessione edilizia per le quali sia stato rilasciato certificato di abitabilità o agibilità non "ai soli fini igienici" non necessitano di alcun provvedimento esplicito di sanatoria, stante il lungo tempo ormai trascorso dall'ultimazione delle opere e la conseguente assenza di pubblico interesse, concreto ed attuale, alla rimessa in pristino od al sanzionamento. Ciò in quanto l'esistenza del certificato
Art. 10 Opere da eseguirsi con procedura di urgenza (modificato con del. C.C. 34
costituisce presunzione che le difformità furono considerate all'epoca irrilevanti e quindi non perseguibili in via amministrativa. 9.4.4 Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano alle difformità che abbiano comportato incremento di S.U.L. 9.4.5 Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui al D.Lgs. 490/99. Art. 10 Opere da eseguirsi con procedura di urgenza (modificato con del. C.C. 346/00) 10.1 Potranno essere iniziate in assenza di concessione, autorizzazione o D.I.A. :
di urgenza (modificato con del. C.C. 346/00) 10.1 Potranno essere iniziate in assenza di concessione, autorizzazione o D.I.A. : • le opere da eseguirsi su ordinanza del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità; • le opere che presentino documentabile carattere di necessità ed urgenza. 10.2 Nei casi di cui al comma precedente, entro 24 ore deve essere data comunicazione al Sindaco, mediante lettera raccomandata, dell’inizio delle opere, specificando natura ed entità delle medesime nonchè
icazione al Sindaco, mediante lettera raccomandata, dell’inizio delle opere, specificando natura ed entità delle medesime nonchè le ragioni per cui si è reso necessario procedere con urgenza. Nei successivi 15 giorni l'interessato provvede ad integrare la comunicazione con regolare richiesta di autorizzazione o concessione edilizia oppure con il deposito di denuncia di inizio attività in funzione del tipo di intervento ricorrente..
one o concessione edilizia oppure con il deposito di denuncia di inizio attività in funzione del tipo di intervento ricorrente.. 10.3 Alle disposizioni di cui al comma precedente può farsi eccezione per le opere non sanzionabili di cui al primo comma dell’art. 10 della L. 47/85 e cioè per le eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.
Art. 11 Progetti di opere edilizie: modalità e documentazione (modificato con de
in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale. Art. 11 Progetti di opere edilizie: modalità e documentazione (modificato con del. C.C. 346/00) 11.1 Prescrizioni di carattere generale 11.1.1 Le domande di concessione e di autorizzazione edilizia, nonchè le D.I.A., vengono redatte sugli appositi moduli a stampa gratuitamente forniti dall’Amministrazione Comunale.
edilizia, nonchè le D.I.A., vengono redatte sugli appositi moduli a stampa gratuitamente forniti dall’Amministrazione Comunale. Le domande devono essere corredata dal progetto, costituito dagli elaborati prescritti dal presente Regolamento in funzione di ciascun tipo di intervento. 11.1.2 Gli atti di cui sopra devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, da chi ha titolo a richiedere l'atto abilitante e da un tecnico abilitato alla progettazione del tipo di
to della presentazione, da chi ha titolo a richiedere l'atto abilitante e da un tecnico abilitato alla progettazione del tipo di intervento ricorrente, il quale assume ogni responsabilità relativa. 11.1.3 Il direttore dei lavori e l’assuntore dei medesimi, quando non indicati sin dal momento della richiesta, devono essere nominati prima dell’inizio dei lavori. Le eventuali sostituzioni del direttore o dell’assuntore dei lavori devono essere immediatamente comunicate per
izio dei lavori. Le eventuali sostituzioni del direttore o dell’assuntore dei lavori devono essere immediatamente comunicate per iscritto al soggetto di cui al comma 5.1, contestualmente, dal titolare dell'atto abilitante e dagli interessati. 11.1.4 I progetti devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poterne valutare la conformità al P.R.G., al presente Regolamento ed alla restante normativa in materia edilizia ed urbanistica.
poterne valutare la conformità al P.R.G., al presente Regolamento ed alla restante normativa in materia edilizia ed urbanistica. 11.1.5 La documentazione minima costituente il progetto e le caratteristiche dei singoli elaborati sono prescritte nell’Allegato E al presente Regolamento. Dette prescrizioni potranno essere modificate in funzione di mutate esigenze operative e funzionali con motivata Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Privata. 11.1.6 (abrogato con del. C.C. 346/00).
ve e funzionali con motivata Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Privata. 11.1.6 (abrogato con del. C.C. 346/00). 11.2 Certificazioni, dichiarazioni, NN.OO. e simili (abrogato con del. C.c. 346/00)
11.3 Relazioni e documentazione fotografica (abrogato con del. C.C. 346/00) . 11.4 Elaborati relativi allo stato attuale ( abrogato con del. C.C. 346/00) 11.5 Elaborati relativi allo stato di progetto (abrogato con del. C.C. 346/00) 11.6 Elaborati relativi allo stato di sovrapposizione (abrogato con del. C.C. 346/00) 11.7 Ulteriori prescrizioni in merito al progetto (abrogato con del.C.C. 346/00) 11.8 Progetti incompleti
con del. C.C. 346/00) 11.7 Ulteriori prescrizioni in merito al progetto (abrogato con del.C.C. 346/00) 11.8 Progetti incompleti 11.8.1 Qualora il responsabile del procedimento accerti che la documentazione è incompleta o comunque che la stessa non è sufficiente ai fini dell’esame del progetto, provvederà a richiedere all’interessato, una ed una sola volta, gli atti o elaborati mancanti. 11.8.2 Nel caso in cui l’interessato non provveda alla integrazione del progetto entro 120
Art. 12 Obbligo di comunicazione per alcune opere non soggette a specifici ademp
volta, gli atti o elaborati mancanti. 11.8.2 Nel caso in cui l’interessato non provveda alla integrazione del progetto entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si procederà all’archiviazione della pratica. Qualora la natura o complessità degli atti richiesti ad integrazione lo giustifichino, su motivata richiesta dell’interessato potranno essere assegnati termini temporali maggiori. Art. 12 Obbligo di comunicazione per alcune opere non soggette a specifici adempimenti preliminari.
Art. 12 Obbligo di comunicazione per alcune opere non soggette a specifici ademp
termini temporali maggiori. Art. 12 Obbligo di comunicazione per alcune opere non soggette a specifici adempimenti preliminari. (modificato con del. C.C. 346/00) 12.1 Le opere che, ai sensi della legislazione vigente in materia, non siano subordinate ad uno degli atti di cui ai precedenti art. 5, 6 e 7, potranno essere eseguite senza alcun adempimento preliminare, fermo restando che anche per le medesime è richiesto l’integrale rispetto della vigente disciplina
lcun adempimento preliminare, fermo restando che anche per le medesime è richiesto l’integrale rispetto della vigente disciplina edilizio-urbanistica, ivi comprese le eventuali prescrizioni esecutive del presente Regolamento. 12.2 E’ fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d’uso meramente funzionale che, pur non essendo soggetti a specifico atto abilitante si sensi del presente Regolamento, del Piano delle
eramente funzionale che, pur non essendo soggetti a specifico atto abilitante si sensi del presente Regolamento, del Piano delle Funzioni o di altra disciplina di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 39/94, comportino la corresponsione del conguaglio previsto dall’art. 10, ultimo comma, della L. 10/77. In tali casi deve, prima della variazione di destinazione o contestualmente alla medesima, deve essere inviata apposita comunicazione al
Art. 13 Contributo di concessione. (modificato con del. C.C. 346/00)
casi deve, prima della variazione di destinazione o contestualmente alla medesima, deve essere inviata apposita comunicazione al soggetto di cui al comma 5.1, specificando sia la vecchia che la nuova destinazione d’uso nonchè tutti gli elementi necessari per la determinazione del conguaglio dovuto. Art. 13 Contributo di concessione. (modificato con del. C.C. 346/00) 13.1 Onerosità della concessione edilizia 13.1.1 L'esecuzione di opere edilizie, indipendentemente dalla tipologia degli atti che le
Titolo IV della L.R. 52/99 e della deliberazione comunale approvata in attuazion
Onerosità della concessione edilizia 13.1.1 L'esecuzione di opere edilizie, indipendentemente dalla tipologia degli atti che le abilitano, comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè del costo di costruzione, secondo quanto disposto dal Titolo IV della L.R. 52/99 e della deliberazione comunale approvata in attuazione di dette disposizioni. 13.1.2 Sono fatti salvi i casi di cui la stessa L.R. 52/99 stabilisca il carattere gratuito dell'atto.
ne di dette disposizioni. 13.1.2 Sono fatti salvi i casi di cui la stessa L.R. 52/99 stabilisca il carattere gratuito dell'atto. 13.1.3 Ai fini della gratuità dell'intervento, sono considerati edifici unifamiliari che soddisfino a tutti i seguenti requisiti : o siano destinati ad uso residenziale; o siano privi di parti comuni; o siano autonomamente utilizzabili, ancorchè compresi in schiere o tipologie in linea; o siano costituiti da una sola unità immobiliare ad uso residenziale che occupi l'intera
mpresi in schiere o tipologie in linea; o siano costituiti da una sola unità immobiliare ad uso residenziale che occupi l'intera costruzione, dalle fondazioni alla copertura, fatti salvi i soli vani accessori e pertinenziali (cantina, garage, ecc.) che possono avere propria e distinta rappresentazione catastale;
o presentino una S.U.L. non superiore a mq. 150. 13.1.4 Per quanto riguarda l'onerosità derivante dall'incremento del numero di unità immobiliari, si fa riferimento alla situazione catastale al momento dell'entrata in vigore della L. R. 52/99. 13.2 Contributo commisurato alle opere di urbanizzazione 13.2.1 La quota parte del contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione si determina applicando al volume virtuale della costruzione (oppure, ove previsto, alla sua
denza delle opere di urbanizzazione si determina applicando al volume virtuale della costruzione (oppure, ove previsto, alla sua superficie) la tariffa unitaria stabilita con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale in funzione delle diverse destinazioni d’uso. 13.3 Contributo commisurato al costo di costruzione 13.3.1 La quota parte del contributo commisurato al costo di costruzione si determina mediante una perizia sintetica redatta secondo i seguenti criteri :
contributo commisurato al costo di costruzione si determina mediante una perizia sintetica redatta secondo i seguenti criteri : a) per le costruzioni ad uso residenziale : il costo di costruzione si determina come prodotto della superficie complessiva di cui all’art. 2 del D.M. 10/05/1977 per il costo unitario di costruzione di cui all’art. 1 dello stesso decreto (aggiornato ai nuovi valori di volta in volta disposti dal Ministero dei Lavori Pubblici) ed applicando poi le
lo stesso decreto (aggiornato ai nuovi valori di volta in volta disposti dal Ministero dei Lavori Pubblici) ed applicando poi le aliquote indicate con apposita delibera del Consiglio Comunale ; b) per le costruzioni ad uso turistico : il costo di costruzione si determina come prodotto della superficie complessiva di cui all’art. 2 del D.M. 10/05/1977 per il costo base di cui all’art. 14 della L. 392/78 (anch’esso aggiornato ai nuovi valori di volta in
rt. 2 del D.M. 10/05/1977 per il costo base di cui all’art. 14 della L. 392/78 (anch’esso aggiornato ai nuovi valori di volta in volta disposti con decreto ministeriale) ed applicando poi le aliquote indicate con apposita delibera del Consiglio Comunale ; c) per le costruzioni ad uso direzionale e commerciale : il costo di costruzione si determina come indicato alla precedente lettera "b" previa applicazione del coefficiente correttivo 0,857 al fine di ottenere la perequazione del costi effettivi per
te lettera "b" previa applicazione del coefficiente correttivo 0,857 al fine di ottenere la perequazione del costi effettivi per gli immobili destinati ad attività direzionale e commerciale; 13.3.2 Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, qualsiasi sia la destinazione d’uso, la perizia sintetica di cui al comma precedente dovrà inoltre essere rapportata all’entità dell’intervento previsto mediante applicazione dei seguenti coefficienti correttivi :
dovrà inoltre essere rapportata all’entità dell’intervento previsto mediante applicazione dei seguenti coefficienti correttivi : a) per gli interventi di conservazione, restauro e risanamento conservativo : 0,08 b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia R1 : 0,20 c) per gli interventi di ristrutturazione edilizia R2 : 0,30 d) per gli interventi di ristrutturazione edilizia R3 : 0,50 e) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica (U1 e U2) : 1,00
per gli interventi di ristrutturazione edilizia R3 : 0,50 e) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica (U1 e U2) : 1,00 13.3.3 E’ facoltà del richiedente la concessione produrre, in luogo della perizia sintetica di cui ai commi precedenti, una stima analitica del costo delle opere. Detta stima dovrà comprendere tutte le lavorazioni necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte in ogni sua parte ed essere sottoscritta da tecnico abilitato alla progettazione. Detta stima sarà
ra compiuta in ogni sua parte in ogni sua parte ed essere sottoscritta da tecnico abilitato alla progettazione. Detta stima sarà redatta sotto forma di perizia giurata, con criterio a misura, applicando alle quantità delle singole opere previste dal progetto i prezzi unitari delle medesime desunti da prezzari ufficiali di livello provinciale o regionale. 13.3.4 Per manufatti non valutabili in termini di superficie e/o di volume (piscine, campi da
i livello provinciale o regionale. 13.3.4 Per manufatti non valutabili in termini di superficie e/o di volume (piscine, campi da tennis, ecc.) non è ammessa la perizia sintetica e deve necessariamente essere prodotta la perizia analitica di cui al comma precedente.
Art. 14 Commissione Edilizia
Capitolo III : COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA Art. 14 Commissione Edilizia • 14.1 Prima di pronunciarsi sulle richieste di concessione per opere edilizie, fatte salve le eccezioni previste dal presente Regolamento, il soggetto di cui al comma 4.2 chiederà il parere della Commissione Edilizia. • 14.2 Il presente Regolamento stabilisce quali progetti devono essere obbligatoriamente sottoposti al parere della Commissione Edilizia, fermo restando che detto parere non è
progetti devono essere obbligatoriamente sottoposti al parere della Commissione Edilizia, fermo restando che detto parere non è vincolante e, anche quando favorevole, non costituisce presunzione del rilascio della concessione. • 14.3 Il presente Regolamento stabilisce inoltre per quali progetti non possano essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia e siano rimessi alla esclusiva valutazione dell’Ufficio. Per tali progetti il Responsabile del procedimento ha facoltà di provvedere
ano rimessi alla esclusiva valutazione dell’Ufficio. Per tali progetti il Responsabile del procedimento ha facoltà di provvedere autonomamente oppure, al fine di acquisire ulteriori pareri ed elementi di valutazione nonchè di assicurare la uniforme applicazione del complesso normativo vigente, di sottoporli al parere della Commissione Interna di cui al successivo art. 20. Anche quando si avvalga della facoltà di cui al presente comma, la proposta finale sul progetto rimane di
al successivo art. 20. Anche quando si avvalga della facoltà di cui al presente comma, la proposta finale sul progetto rimane di competenza esclusiva del Responsabile del procedimento mentre il rilascio (od il diniego) rimane competenza esclusiva del soggetto di cui al comma 4.2. • 14.4 Ove ciò non sia precluso dal presente Regolamento, il Sindaco od il soggetto di cui al comma 4.2 potranno chiedere il parere della Commissione edilizia anche per l’esame di
mento, il Sindaco od il soggetto di cui al comma 4.2 potranno chiedere il parere della Commissione edilizia anche per l’esame di altre fattispecie relative ad interventi edilizi non soggetti al rilascio di concessione. • 14.5 Le prescrizioni del presente Regolamento in merito alla obbligatorietà del parere della Commissione Edilizia non si applicano nel caso in cui la Commissione medesima non si esprima entro il termine di cui all’art. 4, comma 2, della L. 493/93, come sostituito
Art. 15 Composizione della Commissione Edilizia
caso in cui la Commissione medesima non si esprima entro il termine di cui all’art. 4, comma 2, della L. 493/93, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della L. 662/96. In tal caso si applicano, senza ulteriori adempimenti, le procedure previste dal richiamato art. 4, commi da 3 a 6. Art. 15 Composizione della Commissione Edilizia • 15.1 La Commissione Edilizia è così composta : a. Il Sindaco (o l’Assessore delegato all’Edilizia Privata), Presidente;
ilizia • 15.1 La Commissione Edilizia è così composta : a. Il Sindaco (o l’Assessore delegato all’Edilizia Privata), Presidente; b. Il Dirigente del Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanistica; c. Il Segretario Generale del Comune o Vice Segretario; d. Il Direttore della Direzione Affari Legali o Dirigente da lui delegato; e. Il Direttore della Direzione Urbanistica o Dirigente da lui delegato; f. Il Direttore della Direzione Ambiente o Dirigente da lui delegato;
e della Direzione Urbanistica o Dirigente da lui delegato; f. Il Direttore della Direzione Ambiente o Dirigente da lui delegato; g. Il Dirigente del Servizio Tecnico Belle Arti della Direzione Cultura o altro Dirigente da lui delegato; h. Un esperto nominato da ogni Consiglio di Circoscrizione con diritto di voto solo su progetti specifici ricadenti nel Territorio della Circoscrizione; i. Otto componenti scelti tra esperti di Edilizia, Bioedilizia, Urbanistica, Arte e Storia di Firenze.
rio della Circoscrizione; i. Otto componenti scelti tra esperti di Edilizia, Bioedilizia, Urbanistica, Arte e Storia di Firenze. • 15.2 La Commissione Edilizia è integrata dagli esperti di competenza dei Consigli Circoscrizionali, solo quando si tratti di progetti ricadenti nel territorio del Quartiere. • 15.3 Per quanto attiene gli otto esperti di cui alla precedente lettera "i", tre di essi saranno nominati direttamente dalla Giunta Comunale mentre gli altri cinque saranno designati dal
dente lettera "i", tre di essi saranno nominati direttamente dalla Giunta Comunale mentre gli altri cinque saranno designati dal Consiglio Comunale tra sestine proposte dall’Ordine degli Architetti, degli Ingegneri, dei
parte della Giunta, in caso di assenza, anche parziale, di indicazioni di nomina
Geologi, dal Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali e nominati dalla Giunta comunale. Al momento dell’approvazione della delibera di nomina della Commissione Edilizia da parte della Giunta, in caso di assenza, anche parziale, di indicazioni di nominativi da parte degli ordini, la Giunta comunale nominerà i membri mancanti. • 15.4 I membri esperti di competenza dei Consigli Circoscrizionali, per garantire della loro
munale nominerà i membri mancanti. • 15.4 I membri esperti di competenza dei Consigli Circoscrizionali, per garantire della loro qualificazione tecnica, dovranno essere iscritti ad uno degli Ordini o Collegi di cui al comma precedente. • 15.5 I membri esperti dureranno in carica due anni e non saranno rieleggibili per il biennio successivo. • 15.6 Qualora la Commissione edilizia risultasse incompleta per dimissioni dei membri
o rieleggibili per il biennio successivo. • 15.6 Qualora la Commissione edilizia risultasse incompleta per dimissioni dei membri elettivi, o per la stessa variazione della sua composizione, la Giunta comunale provvederà a deliberare immediatamente la nomina dei membri mancanti per completare la Commissione in carica con le modalità di cui al precedente punto 15.3. I nuovi membri eletti saranno anche essi rinnovati alla scadenza del biennio relativo all’intero gruppo di esperti.
Art. 16 Funzionamento della Commissione Edilizia
punto 15.3. I nuovi membri eletti saranno anche essi rinnovati alla scadenza del biennio relativo all’intero gruppo di esperti. • 15.7 Per l’esame degli affari di speciale importanza, e comunque in ogni caso in cui si renderà necessario, il Sindaco potrà chiamare a prendere parte alle adunanze della Commissione altre persone particolarmente esperte. Art. 16 Funzionamento della Commissione Edilizia • 16.1 La Commissione Edilizia si riunisce di regola una volta per settimana e comunque
Funzionamento della Commissione Edilizia • 16.1 La Commissione Edilizia si riunisce di regola una volta per settimana e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. • 16.2 Le adunanze sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti del componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
razioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti del componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. • 16.3 Sarà relatore della Commissione edilizia il Dirigente del Servizio Edilizia Privata che potrà essere sostituito dal funzionario tecnico responsabile del procedimento o dal Dirigente di cui al comma 21.2 nei casi ivi specificati. • 16.4 Le funzioni di Segretario della Commissione edilizia saranno svolte da un Dirigente
comma 21.2 nei casi ivi specificati. • 16.4 Le funzioni di Segretario della Commissione edilizia saranno svolte da un Dirigente della Direzione Urbanistica, o da funzionario amministrativo a ciò designato dal Direttore della Direzione Urbanistica, che si avvarrà della collaborazione di personale amministrativo del Servizio Edilizia Privata per la stesura e la verifica dei pareri della Commissione stessa. • 16.5 Saranno considerati dimissionari quei Commissari che, senza giustificato motivo,
ica dei pareri della Commissione stessa. • 16.5 Saranno considerati dimissionari quei Commissari che, senza giustificato motivo, restino assenti per più di tre sedute consecutive. • 16.6 I componenti la Commissione non potranno essere presenti all’esame ed alla discussione dei progetti da essi elaborati e all’esecuzione dei quali essi siano comunque interessati. • 16.7 Il parere della Commissione Edilizia e quello delle Sottocommissioni di cui al
Art. 17 Sottocommissioni Edilizie
dei quali essi siano comunque interessati. • 16.7 Il parere della Commissione Edilizia e quello delle Sottocommissioni di cui al successivo art. 17 è consultivo e non costituisce presunzione del rilascio della concessione edilizia che è riservato esclusivamente al soggetto di cui al comma 4.2, il quale può assumere determinazioni difformi dandone puntuale motivazione. Art. 17 Sottocommissioni Edilizie • 17.1 Per accelerare le procedure di esame dei progetti sottoposti al suo parere, la
Art. 17 Sottocommissioni Edilizie
vazione. Art. 17 Sottocommissioni Edilizie • 17.1 Per accelerare le procedure di esame dei progetti sottoposti al suo parere, la Commissione istituisce apposite sottocommissioni formate, oltre che da tre componenti la Commissione esterni alla Amministrazione comunale, anche da funzionari tecnici della Direzione Urbanistica - Servizio Gestione Attuazione Piano Regolatore o Servizio Pianificazione Urbanistica. • 17.2 Le Sottocommissioni sono presiedute dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata o, in
ervizio Pianificazione Urbanistica. • 17.2 Le Sottocommissioni sono presiedute dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata o, in caso di sua assenza, da un Funzionario tecnico facente parte del Servizio stesso, con la partecipazione di un Tecnico amministrativo che provvede alla stesura dei verbali.
• 17.3 Le Sottocommissioni procedono all’esame preliminare dei progetti edilizi e li rimettono alla Commissione edilizia con il proprio motivato parere e, limitatamente ai progetti più semplici e di minor rilievo edilizio, con le proprie proposte decisionali che dovranno poi essere ratificate dalla Commissione medesima. • 17.4 Il Sindaco nella sua qualità di Presidente della Commissione edilizia, con propria disposizione e su designazione della Commissione stessa, provvederà alla nomina dei
Art. 18 Progetti che devono essere sottoposti al parere della Commissione Ediliz
ente della Commissione edilizia, con propria disposizione e su designazione della Commissione stessa, provvederà alla nomina dei componenti le Sottocommissioni edilizie. • 17.5 Per la validità delle riunioni delle Sottocommissioni edilizie è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e comunque di non meno di due dei tre membri esterni alla Amministrazione. Art. 18 Progetti che devono essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia
Art. 18 Progetti che devono essere sottoposti al parere della Commissione Ediliz
dei tre membri esterni alla Amministrazione. Art. 18 Progetti che devono essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia • 18.1 Fatte salve le eccezioni di cui alla lettera "f" del comma 19.1, il responsabile del procedimento, previa istruttoria e relazione scritta sul progetto, deve obbligatoriamente sottoporre al parere della Commissione Edilizia i progetti dei seguenti tipi di intervento : a. ristrutturazione urbanistica U1 b. ristrutturazione urbanistica U2 c. nuova costruzione d. nuovo impianto
ipi di intervento : a. ristrutturazione urbanistica U1 b. ristrutturazione urbanistica U2 c. nuova costruzione d. nuovo impianto • 18.2 Sono inoltre obbligatoriamente sottoposti al parere della Commissione Edilizia : a. qualsiasi progetto che comporti deroga rispetto alla prescrizioni del presente Regolamento o delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.; b. qualsiasi progetto per il quale il presente Regolamento prescriva obbligatoriamente il parere della Commissione Edilizia;
Art. 19 Progetti che non devono essere sottoposti al parere della Commissione Ed
G.; b. qualsiasi progetto per il quale il presente Regolamento prescriva obbligatoriamente il parere della Commissione Edilizia; c. l’annullamento delle concessioni edilizie già rilasciate. Art. 19 Progetti che non devono essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia • 19.1 Non è richiesto il parere della Commissione Edilizia per i progetti di : a. manutenzione straordinaria; b. conservazione, restauro e risanamento conservativo; c. ristrutturazione edilizia R1, R2 ed R3;
a. manutenzione straordinaria; b. conservazione, restauro e risanamento conservativo; c. ristrutturazione edilizia R1, R2 ed R3; d. opere pubbliche di competenza comunale; e. varianti di cui ai commi 8.2 e 8.3; f. interventi che, anche quando contemplati al comma 18.1, prevedano : o opere di urbanizzazione (ivi compresi i parcheggi privati quando conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico e del presente Regolamento)
ione (ivi compresi i parcheggi privati quando conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico e del presente Regolamento) o opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche (quando conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico e del presente Regolamento) a. ogni altro intervento per il quale il parere della Commissione Edilizia non sia espressamente prescritto dal presente Regolamento.
• 19.2 Fatte salve le eccezioni espressamente previste dal presente Regolamento, i progetti di cui al comma precedente non sono sottoposti a valutazioni discrezionali, tecniche o meno, da parte dell’amministrazione comunale ed il responsabile del procedimento procede all’esame dei medesimi verificandone solamente la conformità alle prescrizioni del presente Regolamento, delle N.T.A. del P.R.G. e della restante normativa in materia edilizia ed urbanistica.
le prescrizioni del presente Regolamento, delle N.T.A. del P.R.G. e della restante normativa in materia edilizia ed urbanistica. • 19.3 Per detti progetti il Responsabile del procedimento non può acquisire il parere della Commissione Edilizia mentre può avvalersi della facoltà di cui al comma 14.3 e quindi, qualora lo ritenga necessario (con particolare riferimento alla prioritaria esigenza di garantire una uniforme applicazione delle norme), sottoporre il progetto alla Commissione
Art. 20 Commissione Interna
ferimento alla prioritaria esigenza di garantire una uniforme applicazione delle norme), sottoporre il progetto alla Commissione Interna di cui all’art. 20. • 19.4 Per quanto attiene i progetti di cui alla lettera "d" del primo comma del presente articolo, questi potranno essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia ogni qualvolta tale parere sia espressamente richiesto dalla Direzione responsabile del progetto. Art. 20 Commissione Interna
Art. 20 Commissione Interna
ia ogni qualvolta tale parere sia espressamente richiesto dalla Direzione responsabile del progetto. Art. 20 Commissione Interna • 20.1 Al fine di garantire la uniforme ed univoca applicazione delle norme del presente Regolamento, delle previsioni dello strumento urbanistico e di ogni altra norma che incida sull’attività edilizia, nonchè di offrire ad ogni Responsabile del procedimento ricorrenti occasioni di conferma e conforto del proprio operato (con particolare riferimento ai progetti
sabile del procedimento ricorrenti occasioni di conferma e conforto del proprio operato (con particolare riferimento ai progetti di cui all’art. 19) è istituita una Commissione Interna cui ciascun Responsabile del procedimento ha facoltà di sottoporre i progetti di propria competenza prima di formulare la proposta di accoglimento o diniego dell’istanza. • 20.2 La Commissione Interna è formata dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata e dai
i accoglimento o diniego dell’istanza. • 20.2 La Commissione Interna è formata dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata e dai Funzionari tecnici dello stesso Servizio che siano Responsabili del procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie. • 20.3 La Commissione Interna si riunisce di norma con cadenza settimanale. Ulteriori riunioni potranno essere disposte dal Dirigente del Servizio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
enza settimanale. Ulteriori riunioni potranno essere disposte dal Dirigente del Servizio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. • 20.4 La Commissione Interna è presieduta dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata o, in caso di sua assenza e su sua delega, da un Funzionario tecnico facente parte del Servizio stesso, con la partecipazione di un Tecnico amministrativo che provvede alla stesura dei verbali. • 20.5 Le riunioni delle Commissione Interna sono valide ogni qualvolta siano presenti il
che provvede alla stesura dei verbali. • 20.5 Le riunioni delle Commissione Interna sono valide ogni qualvolta siano presenti il Dirigente del Servizio Edilizia Privata (o, in caso di sua assenza, il Funzionario tecnico all’uopo delegato) e due Funzionari tecnici Responsabili del procedimento. • 20.6 La Commissione Interna procede all’esame di tutti i progetti edilizi rimessi al suo parere dai singoli Responsabili del procedimento, senza vincoli di procedura.
l’esame di tutti i progetti edilizi rimessi al suo parere dai singoli Responsabili del procedimento, senza vincoli di procedura. • 20.7 Il ricorso al parere della Commissione Interna non deve, in nessun caso, comportare appesantimento del procedimento. • 20.8 In casi del tutto eccezionali (e comunque limitatamente a progetti di particolare complessità e di difficile classificazione), la Commissione Interna può chiedere che venga
Art. 21 Commissione Edilizia Integrata
mitatamente a progetti di particolare complessità e di difficile classificazione), la Commissione Interna può chiedere che venga acquisito il parere della Commissione Edilizia. In tale eventualità la Commissione Edilizia si esprime nella prima seduta utile in modo da non comportare appesantimento del procedimento. Art. 21 Commissione Edilizia Integrata • 21.1 Per l’esame di domande di autorizzazione di cui all’art. 7 della L. 1497/39, la
Art. 21 Commissione Edilizia Integrata
o. Art. 21 Commissione Edilizia Integrata • 21.1 Per l’esame di domande di autorizzazione di cui all’art. 7 della L. 1497/39, la Commissione edilizia viene integrata da tre membri esperti in materia paesistica ed ambientale.
• 21.2 Ogni qualvolta vengano sottoposte all’esame della Commissione Edilizia Integrata istanze di condono edilizio, la Commissione stessa è integrata dal Direttore dell’Ufficio Speciale Condono o da suo delegato, che sarà anche relatore. • 21.3 I tre membri aggregati sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a due, e sono scelti, sulla base di curricula da allegare al provvedimento deliberativo, tra : a. architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno cinque anni agli
l provvedimento deliberativo, tra : a. architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali ovvero in possesso di diploma post universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale; b. professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e urbanistiche; c. dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi
ientali, paesaggistiche e urbanistiche; c. dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa dell’Amministrazione pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale.
a tre anni, di una struttura organizzativa dell’Amministrazione pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale. • 21.4 La Commissione edilizia integrata si esprime a maggioranza con parere motivato in materia di protezione delle bellezze naturali, distinto da quello ordinario della Commissione edilizia. Detto parere può essere richiesto non solo per l’esecuzione di opere che comportino modifica dello stato dei luoghi sottoposti a tutela ambientale, ma anche per modificazioni
l’esecuzione di opere che comportino modifica dello stato dei luoghi sottoposti a tutela ambientale, ma anche per modificazioni dell’ambiente e del paesaggio non derivanti da opere edilizie. • 21.5 Il parere della Commissione Edilizia Integrata viene espresso con la presenza di almeno due membri aggregati. Il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri aggregati e delle relative motivazioni. • 21.6 Gli esperti nominati quali membri aggregati restano in carica per il periodo stabilito
Art. 22 Progetti da sottoporre al parere della Commissione Edilizia Integrata
gati e delle relative motivazioni. • 21.6 Gli esperti nominati quali membri aggregati restano in carica per il periodo stabilito per gli altri membri esterni della Commissione edilizia ma possono essere rieletti una sola volta. • 21.7 In merito alle ulteriori incombenze della Commissione edilizia integrata ed alle modalità del suo funzionamento si dovrà fare riferimento alle disposizioni regionali di sub- delega. Art. 22 Progetti da sottoporre al parere della Commissione Edilizia Integrata
Art. 22 Progetti da sottoporre al parere della Commissione Edilizia Integrata
imento alle disposizioni regionali di sub- delega. Art. 22 Progetti da sottoporre al parere della Commissione Edilizia Integrata • 22.1 Sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Integrata i progetti ricadenti in zona sottoposte a vincolo ai sensi della L. 1497/39 quando incidenti sui valori paesaggistici ed ambientali oggetto di tutela, così come individuati nei decreti ministeriali istitutivi del vincolo medesimo.
i paesaggistici ed ambientali oggetto di tutela, così come individuati nei decreti ministeriali istitutivi del vincolo medesimo. • 22.2 Sono inoltre sottoposti al parere della Commissione Edilizia Integrata i progetti ricadenti in altre zone per le quali la legislazione vigente prescriva il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 7 della stessa L. 1497/39, sempre che i progetti medesimi incidano sui valori tutelati dalla legislazione istitutiva del vincolo.
della stessa L. 1497/39, sempre che i progetti medesimi incidano sui valori tutelati dalla legislazione istitutiva del vincolo. • 22.3 Non sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Integrata, in quanto non è richiesto il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 7 della L. 1497/39, i progetti degli interventi che non comportano modifiche esterne nonché i progetti degli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (si considerano tali, tra le altre,
ti degli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (si considerano tali, tra le altre, le modifiche da eseguirsi su pareti che, seppur esterne, prospettino su spazi scoperti interni all’edificio o al complesso immobiliare quali chiostri, cortili, chiostrine, e simili). • 22.4 Non sono inoltre sottoposte al parere della Commissione Edilizia Integrata le piccole modifiche delle facciate, ovunque esse prospettino, che non comportino significativa
a Commissione Edilizia Integrata le piccole modifiche delle facciate, ovunque esse prospettino, che non comportino significativa alterazione delle medesime e siano pertanto irrilevanti ai fini della tutela del vincolo ricorrente nella zona. E’ fatta eccezione per gli immobili soggetti a vincolo diretto ai sensi
Art. 23 Ordine del giorno dei lavori
della L. 1497/39 (immobili notificati) nei quali qualsiasi modifica esterna è comunque soggetta al parere della Commissione Edilizia Integrata ed al rilascio della autorizzazione di cui all’art. 7 L. 1497/39. Art. 23 Ordine del giorno dei lavori • 23.1 L’ordine del giorno dei lavori della Commissione Edilizia e della Commissione Edilizia Integrata viene redatto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di Concessione Edilizia rimesse dall’Ufficio all’esame delle commissioni medesime.
ne cronologico di presentazione delle domande di Concessione Edilizia rimesse dall’Ufficio all’esame delle commissioni medesime. • 23.2 Detto ordine cronologico potrà essere modificato solo in casi eccezionali e particolarmente urgenti. Ogni qualvolta ciò avvenga, nell’ordine del giorno dovrà essere debitamente evidenziata la modifica dell’ordine cronologico, specificando le motivazioni che la giustificano. • 23.3 Detto ordine cronologico potrà essere modificato solo su proposta dell’Assessore o
do le motivazioni che la giustificano. • 23.3 Detto ordine cronologico potrà essere modificato solo su proposta dell’Assessore o per motivate ragioni esposte dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata e riconosciute tali dalla Commissione. Si ritengono sempre ragioni motivate i seguenti casi : o procedure di sfratto eseguite o sfratto esecutivo in corso; o minaccia di crollo o dissesto di edificio esistente; o interventi specificamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;
Art. 24 Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.)
crollo o dissesto di edificio esistente; o interventi specificamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche; o altre situazioni che, seppur non riconducibili a quelle in precedenza indicate, siano suscettibili di produrre documentabili disagi di analoga entità; o opere che rivestano interesse pubblico. Capitolo IV : STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI - COMMISSIONE URBANISTICA Art. 24 Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.)
Art. 24 Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.)
e pubblico. Capitolo IV : STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI - COMMISSIONE URBANISTICA Art. 24 Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) • 24.1 I Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) sono lo strumento attuativo degli interventi di nuovo impianto previsti nel P.R.G. nonché degli interventi di ristrutturazione urbanistica quando ciò sia prescritto dalle N.T.A. del P.R.G. • 24.2 I P.U.E. possono essere sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata. Il loro
prescritto dalle N.T.A. del P.R.G. • 24.2 I P.U.E. possono essere sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata. Il loro contenuto e le loro modalità di formazione sono definiti dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia nonché dalle N.T.A. del P.R.G. e dal presente Regolamento. • 24.3 I P.U.E. di iniziativa pubblica o privata comprendono : a. Piani particolareggiati di iniziativa pubblica di cui all’art. 13 della L. 1150/42.
iziativa pubblica o privata comprendono : a. Piani particolareggiati di iniziativa pubblica di cui all’art. 13 della L. 1150/42. b. Piani particolareggiati di iniziativa privata (lottizzazioni convenzionate) di cui all’art. 28 della L. 1150/42. c. Piani delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) di cui alla L. 167/62. d. Piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all’art. 27 della L. 865/71.
i cui alla L. 167/62. d. Piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all’art. 27 della L. 865/71. e. Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 28 della L. 457/78 ed al Titolo II della L.R. 59/80; f. Piani di recupero urbano di cui all’art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 convertito nella Legge 493/93; g. Programmi integrati di intervento promossi dal Comune ai sensi della L.179/92;
h. ogni altro strumento di iniziativa pubblica o privata che abbia valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/95. o della legislazione nazionale vigente in materia. • 24.4 Per i Piani particolareggiati ed i Piani di Recupero di iniziativa privata valgono le norme generali di cui ai successivi artt. 25, 26, 27, 28 e 29 nonchè quelle previste nelle N.T.A. del P.R.G. Per gli altri strumenti che assumono la qualificazione di P.U.E., valgono
Art. 25 Piani particolareggiati di iniziativa privata
28 e 29 nonchè quelle previste nelle N.T.A. del P.R.G. Per gli altri strumenti che assumono la qualificazione di P.U.E., valgono le specifiche disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Art. 25 Piani particolareggiati di iniziativa privata • 25.1 I piani particolareggiati di iniziativa privata sono obbligatori per i nuovi insediamenti nelle aree specificatamente indicate nelle planimetrie di P.R.G.
di iniziativa privata sono obbligatori per i nuovi insediamenti nelle aree specificatamente indicate nelle planimetrie di P.R.G. • 25.2 Con apposita deliberazione di Giunta, il Comune invita od autorizza i proprietari degli immobili compresi nei perimetri fissati a presentare il Piano Particolareggiato. Entro il termine stabilito dal Comune, i proprietari o gli aventi titolo dovranno predisporre il progetto del Piano nonché lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune, di cui al
aventi titolo dovranno predisporre il progetto del Piano nonché lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune, di cui al successivo art. 29. Se entro i termini stabiliti i proprietari non provvedono a presentare il Piano, il Comune può procedere alla formazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, all’interno dei perimetri di cui al primo periodo del presente comma. • 25.3 Il Comune, in sede di approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata,
l primo periodo del presente comma. • 25.3 Il Comune, in sede di approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata, può permettere lo scorporo dal perimetro dell’intervento di aree e/o edifici con le modalità e limitazioni prescritte dalle N.T.A. del P.R.G. • 25.4 In attesa della formazione di detti piani non sarà possibile rilasciare concessioni edilizie per nuove costruzioni, mentre per gli edifici esistenti saranno consentiti gli
Art. 26 Piani di Recupero di iniziativa privata
on sarà possibile rilasciare concessioni edilizie per nuove costruzioni, mentre per gli edifici esistenti saranno consentiti gli interventi ammessi dal P.R.G (nel caso di edifici soggetti a specifica classificazione) o dalla legislazione vigente in materia di interventi ammissibili in attesa della formazione degli strumenti attuativi (negli altri casi). Art. 26 Piani di Recupero di iniziativa privata • 26.1 I Piani di Recupero di iniziativa privata sono ammessi nelle zone di recupero di cui
ni di Recupero di iniziativa privata • 26.1 I Piani di Recupero di iniziativa privata sono ammessi nelle zone di recupero di cui all’art. 27 della L. 457/78 nonché in tutti i casi in cui il Piano medesimo sia prescritto o ammesso dalle N.T.A. del P.R.G. o dal presente Regolamento. • 26.2 L’individuazione delle zone di recupero avviene con necessario riferimento alle categorie di degrado di cui all’art. 8 della L.R. 59/80. Quando detta individuazione non
avviene con necessario riferimento alle categorie di degrado di cui all’art. 8 della L.R. 59/80. Quando detta individuazione non comporti elaborazioni particolarmente estese e complesse, la deliberazione può anche essere contestuale a quella di adozione del Piano di Recupero. • 26.3 Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 59/80, all’interno delle zone di recupero vengono individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della
elle zone di recupero vengono individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione del Piano di Recupero. Detta deliberazione può anche essere contestuale a quella di adozione del Piano di Recupero. • 26.4 I Piani di Recupero possono essere presentati dai proprietari di singoli immobili o complessi immobiliari, compresi nelle zone di recupero, rappresentanti in base
presentati dai proprietari di singoli immobili o complessi immobiliari, compresi nelle zone di recupero, rappresentanti in base all’imponibile catastale almeno il 75% degli immobili interessati. • 26.5 Il progetto del Piano di Recupero, costituito dagli elaborati di cui all’art. 28, è istruito dai competenti Uffici Comunali e quindi sottoposto al parere della Commissione Urbanistica. Successivamente la proposta di Piano di Recupero viene sottoposto, unitamente
ottoposto al parere della Commissione Urbanistica. Successivamente la proposta di Piano di Recupero viene sottoposto, unitamente alla Convenzione, all’approvazione della Giunta Comunale • 26.6 Il Piano di Recupero definitivamente approvato trova poi attuazione mediante la presentazione dei progetti edilizi ed il rilascio delle relative concessioni edilizie.
• 26.7 Il Piano di Recupero, sulla base di approfonditi studi tipologici, morfologici e storici, potrà modificare la classificazione prevista dal P.R.G. per gli edifici interessati dal Piano medesimo, eccezion fatta per quelli notificati, anche solo parzialmente, ai sensi della Legge 1089/39. Le modifiche di classificazione eventualmente previste dovranno essere debitamente evidenziate già in fase di richiesta preliminare. • 26.8 Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, normative od interventi in
nziate già in fase di richiesta preliminare. • 26.8 Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, normative od interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti possono essere previste dal Piano di Recupero solo attraverso contestuale adozione di apposita variante. In tal caso di applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, della L.R. 59/80. La necessità di contestuale variante allo strumento urbanistico deve essere debitamente evidenziata già in fase di richiesta preliminare.
ità di contestuale variante allo strumento urbanistico deve essere debitamente evidenziata già in fase di richiesta preliminare. • 26.9 Prima della procedere alla redazione di un Piano di Recupero, è facoltà degli interessati chiedere l’approvazione preventiva di un progetto preliminare che sintetizzi finalità, contenuti ed impostazione progettuale del Piano di Recupero. • 26.10 A tal fine i proprietari possono avanzare apposita istanza corredata dalla
postazione progettuale del Piano di Recupero. • 26.10 A tal fine i proprietari possono avanzare apposita istanza corredata dalla documentazione di cui al comma 28.1. Il progetto preliminare di Piano di Recupero viene istruito dall’Ufficio e sottoposto al parere della Commissione Urbanistica. La Giunta Comunale si esprime in via definitiva sul progetto preliminare e le relative determinazioni vengono notificate agli interessati specificando, qualora occorra, le prescrizioni e gli
Art. 27 Elaborati dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.)
reliminare e le relative determinazioni vengono notificate agli interessati specificando, qualora occorra, le prescrizioni e gli indirizzi a cui dovrà conformarsi la progettazione definitiva. Art. 27 Elaborati dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) • 27.1 I P.U.E., ad eccezione dei Piani di Recupero, sono costituiti dai seguenti elaborati: a. Planimetria d’inquadramento dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000; b. Planimetria d’inquadramento estratta dal P.R.G. nel rapporto 1:2.000;
nquadramento dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000; b. Planimetria d’inquadramento estratta dal P.R.G. nel rapporto 1:2.000; c. Rilievo quotato del terreno e sezioni, nel rapporto 1:1.000 o 1:500, con le alberature ed i manufatti esistenti, nonché documentazione fotografica relativa; d. Progetto planovolumetrico, nel rapporto 1:1.000 o 1:500, costituito da planimetrie, sezioni, profili, con l’indicazione degli allineamenti, di eventuali porticati di uso
:1.000 o 1:500, costituito da planimetrie, sezioni, profili, con l’indicazione degli allineamenti, di eventuali porticati di uso pubblico, delle destinazioni d’uso dei locali del piano terreno e dei piani superiori, corredato dal computo delle aree pubbliche e di uso pubblico, delle superfici coperte, delle superfici utili lorde, suddivise per usi e dai confronti dei dati suddetti con le prescrizioni del P.R.G. e dal presente Regolamento;
fici utili lorde, suddivise per usi e dai confronti dei dati suddetti con le prescrizioni del P.R.G. e dal presente Regolamento; e. Planimetria quotata nel rapporto 1:1.000 o 1:500 delle strade, delle piazze e degli altri spazi pubblici destinati alla mobilità ed alla sosta, nonché alle altre aree pubbliche e di uso pubblico, corredata dal computo delle superfici che dovranno essere cedute al Comune; f. Planimetria catastale aggiornata (estratto originale di mappa) dell’area interessata dal
he dovranno essere cedute al Comune; f. Planimetria catastale aggiornata (estratto originale di mappa) dell’area interessata dal P.U.E., con allegato elenco delle proprietà e superficie delle relative particelle o porzioni di esse. Su tale planimetria dovranno essere riportate le previsioni di cui alla precedente lettera "e"; g. Planimetrie con microreticolo di drenaggio idrico superficiale, sue modifiche in relazione all’intervento e relazione di compatibilità delle opere in progetto con le
aggio idrico superficiale, sue modifiche in relazione all’intervento e relazione di compatibilità delle opere in progetto con le strutture idrauliche naturali e artificiali esistenti, comprese le situazioni di massima piovosità - Planimetrie con profondità e andamento nel tempo del livello piezometrico - Progetti di minimizzazione delle superfici impermeabilizzate e sviluppo di opere che favoriscano l’evaporazione dell’acqua e l’assorbimento delle acque nel sottosuolo; h. Relazione tecnica illustrativa;
opere che favoriscano l’evaporazione dell’acqua e l’assorbimento delle acque nel sottosuolo; h. Relazione tecnica illustrativa; i. Norme tecniche di attuazione;
i. Rappresentazione grafica in sovrapposizione del nuovo Piano Urbanistico Esecutivo su rilievo aereofotogrammetrico ad altezza consona o su altro supporto cartografico equivalente con particolare riferimento alla cartografia informatizzata del P.R.G.; i. Eventuale ulteriore documentazione necessaria in relazione allo specifico intervento; a. Schema della Convenzione di cui al successivo art. 29, con i progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Art. 28 Elaborati dei Piani di Recupero
a della Convenzione di cui al successivo art. 29, con i progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Art. 28 Elaborati dei Piani di Recupero • 28.1 L’eventuale progetto preliminare di Piano di Recupero (ove gli interessati si avvalgano della facoltà di cui al comma 26.9) è costituito dai seguenti elaborati: a. Relazione generale contenente : o gli obbiettivi del Piano e delle modalità di attuazione, o indicazione delle categorie di intervento previste,
le contenente : o gli obbiettivi del Piano e delle modalità di attuazione, o indicazione delle categorie di intervento previste, o individuazione dei soggetti operatori, o le linee essenziali delle norme tecniche di attuazione. o proposta degli impegni che gli attuatari assumeranno nei confronti del Comune (da definire successivamente nello schema di convenzione), a. Planimetria d’inquadramento dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000 o 1:5.000, con indicazione degli eventuali vincoli ricorrenti;
imetria d’inquadramento dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000 o 1:5.000, con indicazione degli eventuali vincoli ricorrenti; b. Rilievo quotato degli edifici esistenti e dei terreni, con indicazione delle alberature e degli altri elementi significativi ai fini della valutazione della proposta di Piano, nella scala più idonea in relazione alla dimensione e natura e dell’intervento; c. Documentazione fotografica; a. Planimetria in scala 1:500, con eventuali approfondimenti in scala 1:200, indicante
ntervento; c. Documentazione fotografica; a. Planimetria in scala 1:500, con eventuali approfondimenti in scala 1:200, indicante lo stato attuale delle funzioni e le carenze igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche; b. Progetto planivolumetrico nel rapporto 1:500 o 1:200 costituito da planimetrie, sezioni e profili, con l’indicazione degli edifici di cui si prevede il mantenimento, di quelli di cui si prevede la demolizione e ricostruzione e l’eventuale indicazione di
ifici di cui si prevede il mantenimento, di quelli di cui si prevede la demolizione e ricostruzione e l’eventuale indicazione di quelli di nuova costruzione. Il progetto comprenderà planimetrie in scala adeguata con l’indicazione delle unità minime di intervento, delle nuove unità abitative e funzionali, delle destinazioni d’uso, degli spazi pubblici e di uso pubblico. Lo stesso progetto dovrà inoltre essere corredato dal computo delle superfici coperte e delle
spazi pubblici e di uso pubblico. Lo stesso progetto dovrà inoltre essere corredato dal computo delle superfici coperte e delle superfici utili lorde, suddivise per destinazioni d’uso, e dal confronto di detti dati con le prescrizioni di P.R.G.; a. Eventuale ulteriore documentazione necessaria in relazione allo specifico intervento. • 28.2 Il Piano di Recupero è costituito dagli elaborati di cui alle lettere da "a" a "f" del
lazione allo specifico intervento. • 28.2 Il Piano di Recupero è costituito dagli elaborati di cui alle lettere da "a" a "f" del comma precedente (debitamente adeguati alle eventuali prescrizioni impartite in sede di
approvazione del progetto preliminare, ove gli interessati si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 26.9) ed inoltre dai seguenti elaborati: a. Planimetria d’inquadramento nel rapporto 1:2.000 o 1:5.000 estratta dal P.R.G. vigente (nonché da quello adottato nel caso di varianti o strumenti urbanistici in itinere) con individuazione della zona di recupero cui il Piano si riferisce; b. Descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale degli immobili assoggettati al
ona di recupero cui il Piano si riferisce; b. Descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale degli immobili assoggettati al Piano, con analisi storico-critico-stilistica degli edifici e dei tessuti redatta in forma particolarmente dettagliata ed approfondita nel caso degli immobili classificati "0", "1", "2" e "3"; i. Planimetria quotata nel rapporto 1:1000 o 1:500 delle strade, delle piazze e degli altri spazi pubblici (verde e parcheggi), nonché delle altre aree di uso pubblico, corredata
delle strade, delle piazze e degli altri spazi pubblici (verde e parcheggi), nonché delle altre aree di uso pubblico, corredata dal computo delle superfici che dovranno essere cedute al Comune; i. Planimetria catastale aggiornata (estratto originale di mappa) dell’area interessata dal Piano di Recupero, con elenco dei proprietari e piano particellare delle proprietà da espropriare o sottoposte a particolari vincoli. Su tale planimetria dovranno essere
tari e piano particellare delle proprietà da espropriare o sottoposte a particolari vincoli. Su tale planimetria dovranno essere riportare le previsioni del progetto di cui alla precedente lettera "d"; o Programma di attuazione e di coordinamento degli atti e degli interventi necessari a realizzare il Piano; o Norme tecniche di attuazione; o Schema di convenzione con i progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora occorrenti;
ione; o Schema di convenzione con i progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora occorrenti; q) Eventuale relazione di previsione delle spese occorrenti per l’eventuale acquisizione di aree, immobili o porzioni di essi e per le sistemazioni necessarie per l’attuazione del Piano; r) Documentazione di cui agli artt. 4.1 e 4.2 della D.C.R. 12/021/985 nr. 94; s) Eventuale ulteriore documentazione necessaria in relazione allo specifico intervento.
e 4.2 della D.C.R. 12/021/985 nr. 94; s) Eventuale ulteriore documentazione necessaria in relazione allo specifico intervento. • 28.3 In caso di degrado ambientale per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, la relazione di cui alla lettera "a" dovrà essere corredata da una perizia tecnica a firma di geologo abilitato all’esercizio professionale e dal progetto di massima degli interventi di consolidamento. • 28.4 Nel caso in cui il Piano interessi aree soggette al vincolo di cui alla L. 1497/39
ma degli interventi di consolidamento. • 28.4 Nel caso in cui il Piano interessi aree soggette al vincolo di cui alla L. 1497/39 ovvero immobili soggetti al vincolo indiretto di cui all’art. 21 della L. 1089/39, al progetto dovrà essere allegata copia della richiesta avanzata agli enti preposti alla tutela dei vincoli ricorrenti per il rilascio dei nullaosta o autorizzazioni previsti della legislazione vigente. Qualora il Piano ricada in zona vincolata ai sensi della L. 1497/39, esso dovrà essere redatto,
Art. 29 Convenzioni
isti della legislazione vigente. Qualora il Piano ricada in zona vincolata ai sensi della L. 1497/39, esso dovrà essere redatto, per le parti oggetto del vincolo stesso, nelle forme di cui all’art. 3, comma 3°, della L.R. 52/79. Art. 29 Convenzioni • 29.1 La Convenzione deve prevedere: a. la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto delle quantità minime fissate dal P.R.G.;
elle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto delle quantità minime fissate dal P.R.G.; b. l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti la lottizzazione, compresi quelli relativi alle opere
di allacciamento ai pubblici servizi e di adeguamento degli stessi; i progetti esecutivi delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune; c. gli elementi progettuali di massima delle opere di urbanizzazione secondaria da realizzare, la suddivisione in lotti della aree edificabili, le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d’uso;
lla aree edificabili, le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d’uso; d. l’assunzione, a carico del proprietario, della quota di oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, proporzionali alla entità degli insediamenti secondo quanto stabilito dalle tabelle parametriche regionali; e. l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri di manutenzione di tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico, fino alla loro cessione al Comune;
del proprietario, degli oneri di manutenzione di tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico, fino alla loro cessione al Comune; a. le fasi di realizzazione dell’intervento ed i tempi relativi, nonché i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici; b. congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; c. le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella Convenzione.
onvenzione; c. le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella Convenzione. • 29.2 Le Convenzioni relative ai Piani di Recupero possono inoltre prevedere l’assunzione, da parte dei proprietari, dell’impegno di cui all’art. 32, ultimo comma, della L. 457/78. • 29.3 La stipula di una convenzione non esclude e non limita le potestà amministrative previste dalla legge anche in materia urbanistica ed anche per la realizzazione di opere
Art. 30 Progetti Unitari Convenzionati (P.U.C.).
e non limita le potestà amministrative previste dalla legge anche in materia urbanistica ed anche per la realizzazione di opere pubbliche. La convenzione può prevedere la cessione gratuita al Comune anche di aree da destinare ad attrezzature pubbliche. Art. 30 Progetti Unitari Convenzionati (P.U.C.). • 30.1 I Progetti Unitari Convenzionati (P.U.C.) sono progetti edilizi di carattere unitario e corredati dalla convenzione di cui al precedente art. 29 tramite i quali il P.R.G può essere
tti edilizi di carattere unitario e corredati dalla convenzione di cui al precedente art. 29 tramite i quali il P.R.G può essere attuato per intervento diretto. • 30.2 I P.U.C. sono ammissibili esclusivamente nelle aree delimitata da apposita perimetrazione sulle planimetrie di P.R.G. e devono sempre essere estesi all’intera area perimetrata. • 30.3 I soggetti interessati alla attuazione del P.U.C. presentano apposita istanza,
essere estesi all’intera area perimetrata. • 30.3 I soggetti interessati alla attuazione del P.U.C. presentano apposita istanza, sottoscritta da tutti i proprietari e corredata da un progetto preliminare di fattibilità urbanistica esteso all’intero comparto. • 30.4 Il progetto preliminare deve essere costituito dai seguenti elaborati : a. Planimetria d’inquadramento dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000; b. Rilievo quotato del terreno e sezioni, nel rapporto 1:500, con le alberature ed i
dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000; b. Rilievo quotato del terreno e sezioni, nel rapporto 1:500, con le alberature ed i manufatti esistenti, nonché documentazione fotografica relativa; c. Progetto planovolumetrico, nel rapporto 1:500 o 1:200, costituito da planimetrie, sezioni, profili, con l’indicazione degli allineamenti, di eventuali porticati di uso pubblico, delle destinazioni d’uso dei locali del piano terreno e dei piani superiori,
lineamenti, di eventuali porticati di uso pubblico, delle destinazioni d’uso dei locali del piano terreno e dei piani superiori, corredato dal computo delle aree pubbliche e di uso pubblico, delle superfici coperte, delle superfici utili lorde, suddivise per usi e dai confronti dei dati suddetti con le prescrizioni del P.R.G. e dal presente Regolamento; d. Planimetria quotata nel rapporto 1:500 o 1:200 delle strade, delle piazze e degli altri
el P.R.G. e dal presente Regolamento; d. Planimetria quotata nel rapporto 1:500 o 1:200 delle strade, delle piazze e degli altri spazi pubblici destinati alla mobilità ed alla sosta, nonché alle altre aree pubbliche e di uso pubblico, corredata dal computo delle superfici che dovranno essere cedute al Comune, ove previste;
e. Planimetria catastale aggiornata (estratto originale di mappa) dell’area interessata dal P.U.C., con allegato elenco delle proprietà e superficie delle relative particelle o porzioni di esse. Su tale planimetria dovranno essere riportate le previsioni di cui alla precedente lettera "d"; a. Relazione tecnica illustrativa, contenente anche dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla D.C.R. 230/94; b. Rappresentazione grafica del P.U.C. quale risultanza grafica dell’informatizzazione del medesimo;
sposto dalla D.C.R. 230/94; b. Rappresentazione grafica del P.U.C. quale risultanza grafica dell’informatizzazione del medesimo; c. Eventuale ulteriore documentazione necessaria in relazione allo specifico intervento; d. Bozza di Convenzione. • 30.5 Il progetto preliminare viene istruito, per gli aspetti urbanistici, dal Servizio Gestione P.R.G. che valuta l’ammissibilità del progetto in base ai principi di unitarietà e completezza
rbanistici, dal Servizio Gestione P.R.G. che valuta l’ammissibilità del progetto in base ai principi di unitarietà e completezza dell’intervento ed alla sua collocazione nel territorio, acquisendo inoltre il parere del Servizio Edilizia Privata per quanto attiene la valutazione degli aspetti edilizi. • 30.6 In fase istruttoria il Dirigente del Servizio, qualora lo ritenga necessario e sempre che ciò non aggravi inutilmente il procedimento, può acquisire il parere della Commissione Urbanistica.
enga necessario e sempre che ciò non aggravi inutilmente il procedimento, può acquisire il parere della Commissione Urbanistica. • 30.7 Qualora il Dirigente del Servizio Gestione P.R.G. non ritenga ammissibile il P.U.C. (per carenza del requisito indispensabile della unitarietà dell’intervento o per altra motivata ragione) ne dà formale comunicazione agli interessati, motivando la propria valutazione. • 30.8 Una volta che il P.U.C. sia stato ritenuto ammissibile, gli atti relativi sono trasmessi
otivando la propria valutazione. • 30.8 Una volta che il P.U.C. sia stato ritenuto ammissibile, gli atti relativi sono trasmessi con specifica relazione tecnica (in cui si dà atto dell’istruttoria svolta e dei pareri assunti) al Servizio Giuridico che provvede a predisporre la proposta di deliberazione per l’approvazione della convenzione da parte dell’organo comunale competente. Alla proposta di deliberazione devono essere allegati, a farne parte integrante, la bozza di convenzione, la
omunale competente. Alla proposta di deliberazione devono essere allegati, a farne parte integrante, la bozza di convenzione, la relazione tecnica, l’eventuale parere C.U., il parere del Servizio Edilizia Privata, gli elaborati di progetto (lettere da "a" ad "h"). • 30.9 Intervenuta l’approvazione della convenzione, gli atti sono trasmessi al Servizio Edilizia Privata che provvede ad informare gli interessati ed a richiedere il completamento
Art. 31 Commissione Urbanistica.
gli atti sono trasmessi al Servizio Edilizia Privata che provvede ad informare gli interessati ed a richiedere il completamento degli atti progettuali secondo la procedura ordinaria. I termini previsti dalla legge per il rilascio della concessione decorrono dalla data in cui gli atti progettuali vengono formalmente completati. Il rilascio della concessione edilizia deve essere preceduto dalla stipula formale della convenzione. Art. 31 Commissione Urbanistica.
Art. 31 Commissione Urbanistica.
ascio della concessione edilizia deve essere preceduto dalla stipula formale della convenzione. Art. 31 Commissione Urbanistica. • 31.1 La Commissione Urbanistica comunale è un organo consultivo del Sindaco che esprime il proprio parere sui P.P.A., sui Piani Guida, sui P.U.E., sui P.U.C., sulle Varianti al P.R.G. e sulle altre questioni di natura urbanistica esplicitamente previste dalle N.T.A. del P.R.G. o dal presente Regolamento.
P.R.G. e sulle altre questioni di natura urbanistica esplicitamente previste dalle N.T.A. del P.R.G. o dal presente Regolamento. • 31.2 Il Sindaco potrà inoltre sottoporre all’esame della Commissione Urbanistica qualsiasi questione di natura urbanistica connessa con la programmata attuazione del P.R.G., ivi comprese, previo parere dell’Ufficio, le eventuali domande di parere preventivo, che abbiano rilievo ai fini di cui al comma precedente, avanzate da privati cittadini, associazioni od enti.
parere preventivo, che abbiano rilievo ai fini di cui al comma precedente, avanzate da privati cittadini, associazioni od enti. • 31.3 Il presente Regolamento e le N.T.A. del P.R.G. possono inoltre stabilire i casi nei quali singole richieste di concessione edilizia devono essere sottoposte al parere della Commissione Urbanistica, fermo restando che detto parere non è vincolante e, anche quando favorevole, non costituisce presunzione del rilascio della concessione.
stando che detto parere non è vincolante e, anche quando favorevole, non costituisce presunzione del rilascio della concessione. • 31.4 La Commissione Urbanistica comunale è costituita da :
a. i sedici membri della Commissione Edilizia di cui al comma 15.1; b. sei componenti scelti tra esperti di Urbanistica esterni alla Commissione Edilizia; c. il Direttore della Direzione Nuove Infrastrutture o Dirigente da lui delegato; d. il Direttore della Direzione Mobilità o Dirigente da lui delegato. • 31.5 Per quanto attiene i sei esperti di cui alla precedente lettera "b", tre di essi saranno nominati direttamente dalla Giunta Comunale mentre gli altri tre saranno designati dal
ecedente lettera "b", tre di essi saranno nominati direttamente dalla Giunta Comunale mentre gli altri tre saranno designati dal Consiglio Comunale tra sestine proposte dall’Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geologi e nominati dalla Giunta comunale. Al momento dell’approvazione della delibera di nomina della Commissione Urbanistica da parte della Giunta, in caso di assenza, anche parziale, di indicazioni di nominativi da parte degli Ordini, la Giunta comunale nominerà i membri mancanti.
o di assenza, anche parziale, di indicazioni di nominativi da parte degli Ordini, la Giunta comunale nominerà i membri mancanti. • 31.6 I membri esperti dureranno in carica due anni e non saranno rieleggibili per il biennio successivo. • 31.7 Qualora la Commissione Urbanistica risultasse incompleta per dimissioni dei membri elettivi, o per la stessa variazione della sua composizione, la Giunta comunale provvederà a deliberare immediatamente la nomina dei membri mancanti per completare la
ella sua composizione, la Giunta comunale provvederà a deliberare immediatamente la nomina dei membri mancanti per completare la Commissione in carica. I nuovi membri eletti saranno anche essi rinnovati alla scadenza del biennio relativo all’intero gruppo di esperti. • 31.8 Per l’esame degli affari di speciale importanza, e comunque in ogni caso in cui si renderà necessario, il Sindaco potrà chiamare a prendere parte alle adunanze della Commissione altre persone particolarmente esperte.
Art. 32 Definizioni edilizie ed urbanistiche.
rà necessario, il Sindaco potrà chiamare a prendere parte alle adunanze della Commissione altre persone particolarmente esperte. • 31.9 Le riunioni delle Commissione Urbanistica sono valide ogni qualvolta sia presente almeno un terzo dei membri di cui al comma 31.4. Capitolo V : DEFINIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE Art. 32 Definizioni edilizie ed urbanistiche. • 32.1 Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, delle Norme Tecniche di
Art. 32 Definizioni edilizie ed urbanistiche.
Art. 32 Definizioni edilizie ed urbanistiche. • 32.1 Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale e delle altre norme che regolano l’attività edilizia, valgono le definizioni di cui ai successivi articoli da 33 a 50. Art. 33 Superficie territoriale (S.T.) • 33.1 E’ la superficie delle aree perimetrate sulle planimetrie di P.R.G. nelle quali lo stesso P.R.G. si attua mediante Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.), comprendente le aree
Art. 34 Superficie destinata a servizi pubblici (S.P.)
planimetrie di P.R.G. nelle quali lo stesso P.R.G. si attua mediante Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.), comprendente le aree pubbliche e di uso pubblico nella misura e nella ubicazione indicata, caso per caso, nelle planimetrie di P.R.G. e/o nelle relative Norme Tecniche di Attuazione. Art. 34 Superficie destinata a servizi pubblici (S.P.) • 34.1 E’ la superficie delle aree da cedere al Comune e destinate alla viabilità, al verde e in
Art. 35 Superficie fondiaria (S.F.)
inata a servizi pubblici (S.P.) • 34.1 E’ la superficie delle aree da cedere al Comune e destinate alla viabilità, al verde e in genere ai servizi pubblici. Essa è di norma indicata per le aree di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica e, ove prevista, risulta dalle tabelle e schede che fanno parte integrante delle N.T.A. del P.R.G. Art. 35 Superficie fondiaria (S.F.)
Art. 36 Superficie utile lorda (S.U.L.)
• 35.1 E’ la superficie dell’area compresa in zone a destinazione omogenea, utilizzabile a fini edificatori, misurata al netto delle strade e degli spazi destinati al pubblico transito e/o in generale al pubblico uso. Art. 36 Superficie utile lorda (S.U.L.) • 36.1 E’ la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo degli elementi verticali (murature, vani ascensore, locali di servizio, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo) con esclusione :
(murature, vani ascensore, locali di servizio, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo) con esclusione : a. dei porticati a piano terreno asserviti ad uso pubblico; b. dei porticati a piano terreno ad uso privato e delle logge, limitatamente ad una superficie complessivamente non superiore al 20% della S.U.L. interessata dal progetto; c. dei balconi a sbalzo e delle terrazze scoperte; d. delle bussole di entrata nonché delle pensiline con sporgenze fino a ml. 3,00;
ei balconi a sbalzo e delle terrazze scoperte; d. delle bussole di entrata nonché delle pensiline con sporgenze fino a ml. 3,00; e. dei locali per volumi tecnici; f. del piano parzialmente interrato che non ecceda dal perimetro dell’edificio fuori terra, purché di altezza interna netta non superiore a ml. 2,40 e sempre che i locali seminterrati non fuoriescano di oltre ml. 1,20 dalla quota di cui alla lettera "b" del comma 39.1, precisandosi come nel caso di terreni comunque inclinati si debba
e ml. 1,20 dalla quota di cui alla lettera "b" del comma 39.1, precisandosi come nel caso di terreni comunque inclinati si debba assumere il valore medio; g. del primo piano completamente interrato, purché di altezza interna netta non superiore a ml. 2,40 e sempre che il medesimo non fuoriesca dal perimetro dell’edificio fuori terra per una superficie eccedente il 10% della superficie coperta; h. dei parcheggi coperti entro terra, anche oltre il primo piano completamente interrato,
dente il 10% della superficie coperta; h. dei parcheggi coperti entro terra, anche oltre il primo piano completamente interrato, fermo restando il rispetto di quanto prescritto dall’art. 61; i. dei parcheggi coperti fuori terra, purché non eccedenti la superficie coperta esistente o quella ammessa, nelle zone ove previsto, dall’indice R.C.; i. dei soppalchi e dei locali sottostanti coperture a falde inclinate, quando le falde medesime abbiano pendenza pari o superiore al 23% ed a condizione che i locali
anti coperture a falde inclinate, quando le falde medesime abbiano pendenza pari o superiore al 23% ed a condizione che i locali presentino altezza media inferiore a ml. 2,40 e non consentano, in nessuna loro parte, la realizzazione di una superficie eccedente i 9 mq. con altezza media pari o superiore a ml. 2,70, e che le eventuali superfici finestrate non siano superiori al 60% di quelle prescritte per i locali di abitazione permanente;
, e che le eventuali superfici finestrate non siano superiori al 60% di quelle prescritte per i locali di abitazione permanente; i. dei soppalchi e dei locali sottostanti coperture con pendenza inferiore al 23% (ivi comprese le coperture piane) a condizione che i locali presentino altezza media non superiore a ml. 1,80, e che le eventuali superfici finestrate non siano superiori al 60% di quelle prescritte per i locali di abitazione permanente;
, e che le eventuali superfici finestrate non siano superiori al 60% di quelle prescritte per i locali di abitazione permanente; a. dei palchi morti ed in genere delle superfici che presentino caratteristiche analoghe a quelle già indicate per i soppalchi e sottotetti; b. dei cavedi, chiostrine e simili. • 36.2 Le superfici di cui alle lettere "f", "g" ed "l" non vengono escluse dal computo della S.U.L. ma, viceversa, debbono essere conteggiate per intero, quando a seguito di specifica
non vengono escluse dal computo della S.U.L. ma, viceversa, debbono essere conteggiate per intero, quando a seguito di specifica deroga o per la vetusta epoca di costruzione siano legittimamente utilizzabili come locali abitabili (come definiti al comma 121.2) o come ambienti di lavoro, di vendita, di ufficio o di supporto (rispettivamente come definiti ai commi 129.2, 129.3, 129.4 e 129.5) o per funzioni che comunque presuppongano la permanenza continuativa di persone e siano
Art. 37 Superficie coperta (S.C.)
pertanto assimilabili a quelle in precedenza indicate (quando adibite ad uno degli usi diversi di cui all’art. 139). Art. 37 Superficie coperta (S.C.) • 37.1 E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro planimetrico dell’edificio, compresi i parcheggi coperti di cui alle lettere "h" ed "i" dell’articolo precedente ed esclusi tutti gli altri elementi che non costituiscono S.U.L. Art. 38 Rapporto di copertura (R.C.)
Art. 38 Rapporto di copertura (R.C.)
" dell’articolo precedente ed esclusi tutti gli altri elementi che non costituiscono S.U.L. Art. 38 Rapporto di copertura (R.C.) • 38.1 E’ il rapporto S.C./S.F. fra la superficie coperta (S.C.) e la superficie fondiaria (S.F.), espresso in percentuale. Art. 39 Altezza massima del fabbricato (H.M.) • 39.1 E’ l’altezza misurata tra le seguenti quote di riferimento : a. in alto : la linea di l’intersezione tra la facciata e l’intradosso della copertura, piana
le seguenti quote di riferimento : a. in alto : la linea di l’intersezione tra la facciata e l’intradosso della copertura, piana od inclinata (intendendosi come intradosso il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai oppure il piano di imposta dell’orditura minuta nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili); b. in basso : la quota del marciapiede esistente (nelle aree urbanizzate) o la quota
oste quali quelle in legno o assimilabili); b. in basso : la quota del marciapiede esistente (nelle aree urbanizzate) o la quota assegnata dai competenti Uffici Comunali (nelle aree di nuovo impianto) oppure la minima quota del piano di campagna in aderenza al perimetro dell’edificio (in tutti gli altri casi). • 39.2 Ai fini della valutazione dell’altezza massima non sono conteggiati : o i parapetti su coperture piane praticabili di altezza non superiore a ml. 1,50;
Art. 40 Indice di utilizzazione territoriale (U.T.)
ne dell’altezza massima non sono conteggiati : o i parapetti su coperture piane praticabili di altezza non superiore a ml. 1,50; o i muri tagliafuoco, ove prescritti dalle norme vigenti; o i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici. Art. 40 Indice di utilizzazione territoriale (U.T.) • 40.1 E’ il rapporto S.U.L./S.T. fra la superficie utile lorda (S.U.L.) costruibile e la superficie territoriale (S.T.), entrambe espresse in metri quadrati. Art. 41 Indice di utilizzazione fondiaria (U.F.)
Art. 41 Indice di utilizzazione fondiaria (U.F.)
ibile e la superficie territoriale (S.T.), entrambe espresse in metri quadrati. Art. 41 Indice di utilizzazione fondiaria (U.F.) • 41.1 E’ il rapporto S.U.L./S.F. fra la superficie utile lorda (S.U.L.) costruibile e la superficie fondiaria (S.F.), entrambe espresse in metri quadrati. Art. 42 Capacità edificatoria • 42.1 Si definisce come capacità edificatoria di un’area (sia essa già edificata o meno) la massima quantità di S.U.L. realizzabile sulla medesima.
come capacità edificatoria di un’area (sia essa già edificata o meno) la massima quantità di S.U.L. realizzabile sulla medesima. • 42.2 Nel caso di aree per le quali il P.R.G. preveda un indice di utilizzazione fondiaria (U.F.) o territoriale (U.T.), la capacità edificatoria si determina applicando alla superficie del terreno l’indice ricorrente come specificato nel dettaglio al comma 52.1. • 42.3 Nel caso di immobili esistenti e comunque nelle aree per le quali il P.R.G. non
specificato nel dettaglio al comma 52.1. • 42.3 Nel caso di immobili esistenti e comunque nelle aree per le quali il P.R.G. non preveda alcun indice di utilizzazione fondiaria o territoriale, la capacità edificatoria si determina in funzione della S.U.L. esistente come descritto nel dettaglio al comma 52.3. • 42.4 Lo sfruttamento della capacità edificatoria può avvenire mediante qualsiasi intervento suscettibile di comportare incremento di S.U.L. (nuova costruzione,
ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia), fermi restando in ogni caso i limiti prescritti dal P.R.G. o derivanti dall’applicazione del presente Regolamento. • 42.5 E’ fatta eccezione per gli interventi di conservazione, restauro e risanamento conservativo (come definiti all’art. 6 delle N.T.A. del P.R.G.), per i quali gli eventuali incrementi di S.U.L. ammessi dal P.R.G. non sono sottoposti alle limitazioni derivanti dalla capacità edificatoria attribuita all’edificio.
Art. 43 Volume del fabbricato (V.F.)
di S.U.L. ammessi dal P.R.G. non sono sottoposti alle limitazioni derivanti dalla capacità edificatoria attribuita all’edificio. Art. 43 Volume del fabbricato (V.F.) • 43.1 E' il volume virtuale da considerare ai fini della determinazione degli oneri concessori, degli spazi per parcheggi e di ogni altra verifica che il presente Regolamento, le N.T.A. del P.R.G. od altre norme vigenti prescrivano con riferimento al volume della
ra verifica che il presente Regolamento, le N.T.A. del P.R.G. od altre norme vigenti prescrivano con riferimento al volume della costruzione. Esso è dato dalla somma dei prodotti delle singole superfici utili lorde (S.U.L.) per le altezze virtuali (Hv) relative alle diverse destinazioni d’uso come di seguito specificate : a) superfici ad uso artigianale/industriale Hv = ml. 4,50 b) superfici ad uso commerciale Hv = ml. 3,50 c) superfici ad uso direzionale Hv = ml. 3,50
rtigianale/industriale Hv = ml. 4,50 b) superfici ad uso commerciale Hv = ml. 3,50 c) superfici ad uso direzionale Hv = ml. 3,50 d) superfici ad uso residenziale Hv = ml. 3,20 e) superfici ad uso turistico ricettivo Hv = ml. 3,20 f) superfici ad uso agricolo Hv = ml. 3,20 g) superfici ad usi diversi da quelli sin qui indicati Hv = ml. 3,50 • 43.2 L’altezza virtuale delle superfici di cui alla lettera "a" è ridotta a ml. 3,50 quanto si
sin qui indicati Hv = ml. 3,50 • 43.2 L’altezza virtuale delle superfici di cui alla lettera "a" è ridotta a ml. 3,50 quanto si tratti di interventi su edifici ad uso artigianale richiesti dal titolare dell’attività per uso proprio. • 43.3 L’altezza virtuale delle superfici di cui alla lettera "b" è elevata a ml. 4,50 quanto si tratti di attività commerciali qualificabili come grandi strutture ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (esercizi commerciali di superficie superiore a mq. 2.500).
ndi strutture ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (esercizi commerciali di superficie superiore a mq. 2.500). • 43.4 Le altezze virtuali di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di interventi di edilizia economica e popolare fruenti di contributo dello Stato ai sensi della L. 457/78, per i quali trovano invece applicazione le altezze virtuali e le prescrizioni tecniche previste dall’art. 43 della stessa L. 457/78 o comunque dall’atto che dispone il contributo dello Stato.
Art. 44 Indice di fabbricabilità territoriale (I.T.)
e prescrizioni tecniche previste dall’art. 43 della stessa L. 457/78 o comunque dall’atto che dispone il contributo dello Stato. Art. 44 Indice di fabbricabilità territoriale (I.T.) • 44.1 E’ il rapporto V.F./S.T. fra il volume del fabbricato (V.F.) e la superficie territoriale (S.T.), il primo espresso in metri cubi e la seconda espressa in metri quadrati. Art. 45 Indice di fabbricabilità fondiaria (I.F.) • 45.1 E’ il rapporto V.F./S.F. fra il volume del fabbricato (V.F.) e la superficie fondiaria
Art. 46 Volumi tecnici
di fabbricabilità fondiaria (I.F.) • 45.1 E’ il rapporto V.F./S.F. fra il volume del fabbricato (V.F.) e la superficie fondiaria (S.F.), il primo espresso in metri cubi e la seconda espressa in metri quadrati. Art. 46 Volumi tecnici • 46.1 Sono i volumi e relativi spazi di accesso strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, non trovano luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme
i funzionalità degli impianti stessi, non trovano luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. • 46.2 Devono pertanto qualificarsi come volumi tecnici :
o le cabine elettriche ed i locali caldaia, o gli impianti per il trattamento ed il condizionamento dell’aria ed i relativi locali, o gli impianti per il trattamento ed il deposito delle acque idrosanitarie ed i relativi locali; o gli extracorsa degli ascensori ed i relativi locali macchine; o gli apparati tecnici per la sicurezza e l’igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere, o lo spazio necessario per l’accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani in
timento dei fumi quali comignoli e ciminiere, o lo spazio necessario per l’accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani in conformità alle leggi igienico-sanitarie vigenti a servizio della società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nel comune, o i serbatoi idrici, o le canne fumarie e di ventilazione nonché le ciminiere, o i vani scala al di sopra delle linee di gronda nonché gli abbaini con le caratteristiche prescritte dal presente Regolamento,
o i vani scala al di sopra delle linee di gronda nonché gli abbaini con le caratteristiche prescritte dal presente Regolamento, o le scale esterne, a servizio di qualsiasi piano, quando abbiano carattere di sicurezza e siano finalizzate a garantire l’evacuazione dell’edificio in caso di emergenza; o gli impianti tecnologici in genere, o tutti gli altri impianti ed opere che a tali categorie sono comunque assimilabili. • 46.3 I volumi tecnici devono essere progettati in modo architettonicamente e
Art. 47 Sagoma dell’edificio
che a tali categorie sono comunque assimilabili. • 46.3 I volumi tecnici devono essere progettati in modo architettonicamente e morfologicamente armonizzato al resto dell’edificio e/o del tessuto edilizio circostante. Art. 47 Sagoma dell’edificio • 47.1 Si definisce come sagoma dell’edificio il solido delimitato da : o le facce esterne delle murature perimetrali della costruzione; o gli elementi della costruzione che, anche se privi di murature perimetrali,
erne delle murature perimetrali della costruzione; o gli elementi della costruzione che, anche se privi di murature perimetrali, costituiscono comunque S.U.L. (pensiline con aggetto superiore a ml. 3,00, porzioni di logge o porticati ad uso privato eccedenti il 20% della S.U.L., ecc.); o la copertura piana o inclinata. • 47.2 Non concorrono alla determinazione della sagoma : o i balconi, gli aggetti ornamentali, le tettoie a sbalzo ed in genere tutti quegli elementi
alla determinazione della sagoma : o i balconi, gli aggetti ornamentali, le tettoie a sbalzo ed in genere tutti quegli elementi che non costituiscono S.U.L. secondo quanto disposto dall’art. 36 e non sono delimitati dalle murature perimetrali della costruzione, o la porzione interrata dell’edificio, qualsiasi sia la destinazione e la consistenza della medesima, o le rampe e le corsie di accesso ai piani interrati o seminterrati, quando di larghezza non superiore a ml. 6,00.
Art. 48 Logge e porticati
lla medesima, o le rampe e le corsie di accesso ai piani interrati o seminterrati, quando di larghezza non superiore a ml. 6,00. • 47.3 Il presente Regolamento determina i casi in cui può ritenersi ininfluente, ai fini della determinazione della sagoma, la sostituzione di coperture piane con coperture inclinate. Art. 48 Logge e porticati • 48.1 Si definiscono come logge gli spazi coperti prospettanti direttamente all’esterno che siano delimitati da pareti, pilastri od altri elementi della costruzione.
pazi coperti prospettanti direttamente all’esterno che siano delimitati da pareti, pilastri od altri elementi della costruzione. • 48.2 Non sono qualificabili come logge, e vanno pertanto considerati a tutti gli effetti locali chiusi, gli spazi che non presentino almeno una delle seguenti caratteristiche :
Art. 49 Prospetti
o almeno due lati siano aperti verso l’esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso; o almeno 1/3 del perimetro complessivo della loggia sia direttamente aperto verso l’esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso. • 48.3 Si definiscono come porticati le logge poste a livello del terreno circostante l’edificio a sistemazione avvenuta. Art. 49 Prospetti
Art. 49 Prospetti
efiniscono come porticati le logge poste a livello del terreno circostante l’edificio a sistemazione avvenuta. Art. 49 Prospetti • 49.1 Si definiscono come prospetti le parti verticali di un edificio che sono esteriori all’immobile e visibili da spazi pubblici o da spazi privati. • 49.2 Non costituiscono invece prospetto le pareti che, seppur perimetrali, prospettino su chiostrine o cortili chiusi completamente interni alla costruzione. Art. 50 Analisi storico-critico-stilistica
Art. 50 Analisi storico-critico-stilistica
i, prospettino su chiostrine o cortili chiusi completamente interni alla costruzione. Art. 50 Analisi storico-critico-stilistica • 50.1 Il presente Regolamento prescrive in quali casi i progetti degli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono essere corredati da una analisi storico-critica stilistica dell’edificio. • 50.2 I contenuti di detta analisi dovranno essere sostanzialmente quelli dell’art. 6.2.2 delle N.T.A. del P.R.G. e pertanto i seguenti :
ontenuti di detta analisi dovranno essere sostanzialmente quelli dell’art. 6.2.2 delle N.T.A. del P.R.G. e pertanto i seguenti : a. notizie storiche sull’edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle opportune indagini tipologico-stilistiche; b. analisi dell’evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione
tonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell’immobile, corredata, qualora occorra, da idonei schemi esplicativi; c. analisi dello stato attuale con individuazione: o della natura degli elementi costitutivi dell’edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione dell’edificio;
-artistico, tipologico-documentario o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione dell’edificio; o degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio; o degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee all’impianto originario non coerente con l’organismo edilizio originario; a. esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell’intervento progettato, con
coerente con l’organismo edilizio originario; a. esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell’intervento progettato, con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell’analisi svolta; b. esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare. • 50.3 Nel caso di edifici classificati diversamente da 0, 1 e 2, i contenuti della analisi
ti di pregio o comunque da tutelare. • 50.3 Nel caso di edifici classificati diversamente da 0, 1 e 2, i contenuti della analisi storico-critica potranno essere ristretti ai soli valori tutelati dal tipo di classificazione ricorrente, come meglio specificato nelle norme relative.
Art. 51 Edifici esistenti ed edifici di nuova costruzione.
Capitolo VI : NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 51 Edifici esistenti ed edifici di nuova costruzione. • 51.1 Per tutti i fini del presente Regolamento si considerano come "edifici esistenti" quelli che alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo risultino esistenti, in corso di costruzione o per i quali sia già stata rilasciata concessione edilizia. Non sono considerati edifici esistenti quelli la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 26/02/1998, i
e edilizia. Non sono considerati edifici esistenti quelli la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 26/02/1998, i quali debbono essere considerati a tutti gli effetti edifici di nuova costruzione. • 51.2 Gli edifici di nuova costruzione (e cioè tutti gli edifici realizzati in forza di concessione edilizia rilasciata posteriormente al 26/02/1998) mantengono detta loro qualificazione anche quando ultimati da tempo, continuando a valere per i medesimi le
mente al 26/02/1998) mantengono detta loro qualificazione anche quando ultimati da tempo, continuando a valere per i medesimi le norme che il presente Regolamento e le N.T.A. del P.R.G. prescrivono per le nuove edificazioni. A tali edifici non si applicano le eccezioni, deroghe e soluzioni alternative che il presente Regolamento ammette sugli edifici esistenti ed inoltre gli interventi sui medesimi sono sottoposti alle limitazioni di cui al successivo comma 52.2.2.
Art. 52 Applicazione degli indici e capacità edificatoria
gli edifici esistenti ed inoltre gli interventi sui medesimi sono sottoposti alle limitazioni di cui al successivo comma 52.2.2. Art. 52 Applicazione degli indici e capacità edificatoria • 52.1 Criteri generali per l’applicazione degli indici • 52.1.1 - La capacità edificatoria delle zone in cui l’attuazione del P.R.G. è subordinata alla formazione di Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) è determinata dall’indice di utilizzazione territoriale (U.T.), in base al quale viene determinata la
nistici Esecutivi (P.U.E.) è determinata dall’indice di utilizzazione territoriale (U.T.), in base al quale viene determinata la massima quantità di S.U.L. edificabile. Gli altri indici e parametri urbanistici eventualmente prescritti dal P.R.G. (indice di fabbricabilità territoriale I.T., numero dei piani, altezza massima degli edifici, distanza minima dai confini, ecc.) costituiscono ulteriori vincoli finalizzati ad orientare la progettazione secondo i
edifici, distanza minima dai confini, ecc.) costituiscono ulteriori vincoli finalizzati ad orientare la progettazione secondo i criteri stabiliti dal P.R.G. e limitano pertanto le possibili soluzioni progettuali con le quali può conseguirsi l’integrale sfruttamento della capacità edificatoria ammessa. Il rispetto sia dell’indice di utilizzazione territoriale che degli ulteriori indici e parametri stabiliti dal P.R.G. (fatte salve le possibilità di deroga previste dalle N.T.A.
itoriale che degli ulteriori indici e parametri stabiliti dal P.R.G. (fatte salve le possibilità di deroga previste dalle N.T.A. del P.R.G. e dal presente Regolamento) è in ogni caso condizione essenziale per la conformità dell’intervento alle previsioni del P.R.G. medesimo. • 52.1.2 - La capacità edificatoria dei singoli lotti, sia nel caso di attuazione di P.U.E. approvati che nel caso di edificazione in zone in cui è previsto l’intervento
ingoli lotti, sia nel caso di attuazione di P.U.E. approvati che nel caso di edificazione in zone in cui è previsto l’intervento edilizio diretto, è determinata dall’indice di utilizzazione fondiaria (U.F.), in base al quale viene determinata la massima quantità di S.U.L. edificabile sul lotto. Gli altri indici e parametri urbanistici eventualmente prescritti dal P.R.G. (indice di fabbricabilità fondiaria I.F., numero dei piani, altezza massima degli edifici, distanza
lmente prescritti dal P.R.G. (indice di fabbricabilità fondiaria I.F., numero dei piani, altezza massima degli edifici, distanza minima dai confini, ecc.) costituiscono ulteriori vincoli finalizzati ad orientare la progettazione secondo i criteri stabiliti dal P.R.G. e limitano pertanto le possibili soluzioni progettuali con le quali può conseguirsi l’integrale sfruttamento della capacità edificatoria ammessa sul lotto. Il rispetto sia dell’indice di utilizzazione
conseguirsi l’integrale sfruttamento della capacità edificatoria ammessa sul lotto. Il rispetto sia dell’indice di utilizzazione fondiaria che degli ulteriori indici e parametri stabiliti dal P.R.G., fatte salve le possibilità di deroga previste dalle N.T.A. del P.R.G. e dal presente Regolamento, è in ogni caso condizione essenziale per la conformità dell’intervento alle previsioni del P.R.G. medesimo. • 52.1.3 - Nel caso di edificazione successiva a P.U.E., il totale delle superfici utili
to alle previsioni del P.R.G. medesimo. • 52.1.3 - Nel caso di edificazione successiva a P.U.E., il totale delle superfici utili lorde costruibili sui singoli lotti non può superare quello indicato dal P.R.G. o calcolato applicando alla superficie territoriale l’indice di utilizzazione territoriale.
• 52.1.4 - Nell’applicazione degli indici di zona la capacità edificatoria del terreno deve essere calcolata al netto della S.U.L. degli edifici esistenti, calcolata come prescritto all’art. 36. Qualora la quantità di S.U.L esistente sia superiore a quella risultante dall’applicazione dell’indice U.F. (lotto saturo) la capacità edificatoria si determina secondo quanto prescritto per gli edifici esistenti al successivo comma 52.3. • 52.2 Edifici di nuova costruzione ed interventi sui medesimi
to prescritto per gli edifici esistenti al successivo comma 52.3. • 52.2 Edifici di nuova costruzione ed interventi sui medesimi • 52.2.1 - Gli edifici di nuova costruzione, siano essi realizzati a seguito di P.U.E. che su lotti nei quali è ammesso l’intervento edilizio diretto, devono rispettare integralmente gli indici e parametri urbanistici previsti dal P.R.G., calcolati come indicato nel Capitolo V ed applicati come prescritto al precedente comma 52.1.
i urbanistici previsti dal P.R.G., calcolati come indicato nel Capitolo V ed applicati come prescritto al precedente comma 52.1. • 52.2.2 - Sugli edifici di nuova costruzione, una volta ultimati, sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non siano espressamente preclusi dalle N.T.A. del P.R.G. Detti interventi non potranno comportare, in alcun caso, incremento degli indici e parametri urbanistici (calcolati come prescritto al comma
enti non potranno comportare, in alcun caso, incremento degli indici e parametri urbanistici (calcolati come prescritto al comma precedente) oltre i limiti ammessi dallo strumento urbanistico in caso di nuova costruzione. • 52.3 Interventi sugli edifici esistenti • 52.3.1 - Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente potranno comportare variazione degli indici e valori urbanistici in dipendenza del tipo di intervento ammesso dalle N.T.A. del P.R.G. e ferma restando la massima capacità edificatoria
banistici in dipendenza del tipo di intervento ammesso dalle N.T.A. del P.R.G. e ferma restando la massima capacità edificatoria attribuita all’edificio. • 52.3.2 - La capacità edificatoria relativa ad ogni singolo edificio è pari alla S.U.L. esistente, calcolata come indicato all’art. 36 e, se del caso, rettificata come prescritto nei commi che seguono. • 52.3.3 - Negli edifici e zone nelle quali il P.R.G. ammetta un incremento
, rettificata come prescritto nei commi che seguono. • 52.3.3 - Negli edifici e zone nelle quali il P.R.G. ammetta un incremento percentuale della S.U.L. esistente, la capacità edificatoria si determina applicando a quest’ultima, una ed una sola volta, l’incremento ammesso dalle N.T.A. del P.R.G. • 52.3.4 - Nel caso di edifici esistenti che presentino locali di altezza interpiano superiore alla altezza virtuale stabilita dall’art. 43 per la specifica destinazione d’uso,
sentino locali di altezza interpiano superiore alla altezza virtuale stabilita dall’art. 43 per la specifica destinazione d’uso, la capacità edificatoria si determina applicando al valore della S.U.L. (se del caso già maggiorato come indicato al comma precedente) un coefficiente pari al rapporto tra l’altezza interpiano esistente e l’altezza virtuale ricorrente. Per l’ultimo piano considerato ai fini della S.U.L (o nel caso di edifici monopiano), in luogo
e l’altezza virtuale ricorrente. Per l’ultimo piano considerato ai fini della S.U.L (o nel caso di edifici monopiano), in luogo dell’altezza interpiano si assume l’altezza che intercorre tra il piano di calpestio dei locali e la quota di riferimento di cui alla lettera "a" del comma 39.1. Qualora l’altezza interpiano esistente risulti inferiore all’altezza virtuale ricorrente non si applica alcun coefficiente correttivo. • 52.3.5 - Ai fini delle determinazione della capacità edificatoria degli edifici
non si applica alcun coefficiente correttivo. • 52.3.5 - Ai fini delle determinazione della capacità edificatoria degli edifici esistenti non si computano le superfici dei locali o manufatti monopiano, o delle porzioni dei medesimi, che abbiano altezza inferiore a ml. 1,80. Quanto precede anche qualora le superfici medesime si debbano valutare ai fini della determinazione della S.U.L. esistente secondo quanto prescritto dall’art. 36.
perfici medesime si debbano valutare ai fini della determinazione della S.U.L. esistente secondo quanto prescritto dall’art. 36. • 52.3.6 - Ogni qualvolta un intervento comporti incremento di S.U.L. il parametro da assumere come principale riferimento per verificarne la conformità alle previsioni del P.R.G. è rappresentato dalla capacità edificatoria dell’immobile, fermo restando che, anche nel caso degli edifici esistenti, l’eventuale sussistenza di diversi indici o
ficatoria dell’immobile, fermo restando che, anche nel caso degli edifici esistenti, l’eventuale sussistenza di diversi indici o parametri urbanistici presuppone necessariamente anche il rispetto dei medesimi. • 52.3.7 - La verifica della S.U.L. deve essere condotta utilizzando, sia per lo stato precedente che per quello posteriore l’intervento, i criteri di calcolo di cui all’art. 36,
previa determinazione della capacità edificatoria secondo quanto prescritto dai commi che precedono. • 52.3.8 - Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica che interessino logge o porticati non potranno comportare la formazione di manufatti o ampliamenti pregiudizievoli per l’igiene dei locali retrostanti o non coerenti con i caratteri dell’edificio, quali verande, strutture precarie e simili. Ciò anche quando detti
ali retrostanti o non coerenti con i caratteri dell’edificio, quali verande, strutture precarie e simili. Ciò anche quando detti interventi non prevedano incremento degli indici e valori urbanistici ovvero quando detto incremento rientri nei limiti della capacità edificatoria attribuibile all’edificio, ammettendosi invece, nei limiti di detta capacità edificatoria e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G. e del presente Regolamento, gli
detta capacità edificatoria e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G. e del presente Regolamento, gli interventi che prevedano l’organico riutilizzo di tali superfici in un coerente rapporto formale e distributivo con l’edificio nel suo insieme. • 52.3.9 - Nel caso di interventi che prevedano il riutilizzo parziale o totale di logge e porticati relativi a singole unità immobiliari o comunque a porzioni di edificio, la
il riutilizzo parziale o totale di logge e porticati relativi a singole unità immobiliari o comunque a porzioni di edificio, la verifica di cui al comma 52.3.7 deve essere operata con riferimento alla consistenza dell’intero edificio cosicchè sia sempre assicurato il rispetto della capacità edificatoria complessiva dell’immobile. Ove da detta verifica risulti possibile procedere ad incrementi di S.U.L. l’incremento relativo ad ogni unità immobiliare,
Art. 53 Altezza massima degli edifici
bile. Ove da detta verifica risulti possibile procedere ad incrementi di S.U.L. l’incremento relativo ad ogni unità immobiliare, salvo diversi accordi tra i singoli proprietari interessati, dovrà essere proporzionato alla consistenza delle logge o porticati di pertinenza rispetto a quelle complessivamente esistenti nell’edificio. Art. 53 Altezza massima degli edifici • 53.1 L’altezza massima degli edifici non può superare i ml. 20.00, salvo che nell’ambito
Art. 53 Altezza massima degli edifici
Art. 53 Altezza massima degli edifici • 53.1 L’altezza massima degli edifici non può superare i ml. 20.00, salvo che nell’ambito dei P.U.E. o negli altri casi espressamente previsti dalle N.T.A. del P.R.G. o dal presente Regolamento. • 53.2 Nel caso di nuovi edifici pubblici o di interesse pubblico il Sindaco potrà autorizzare una altezza superiore previa Deliberazione del Consiglio Comunale. Art. 54 Distanze minime tra edifici • 54.1 Distanza tra edifici
Art. 54 Distanze minime tra edifici
a altezza superiore previa Deliberazione del Consiglio Comunale. Art. 54 Distanze minime tra edifici • 54.1 Distanza tra edifici • 54.1.1 - Quando due edifici non siano costruiti in aderenza l’uno all’altro, essi devono essere mantenuti ad una distanza tra loro non inferiore a quella prescritta dal presente Regolamento. • 54.1.2 - Per distanza tra edifici si intende il minimo segmento congiungente le pareti frontistanti di due fabbricati quando tali pareti siano rilevanti ai fini delle
ntende il minimo segmento congiungente le pareti frontistanti di due fabbricati quando tali pareti siano rilevanti ai fini delle determinazione di detta distanza, in funzione della loro finestratura e/o della lunghezza per cui si fronteggiano, secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.M. 1444/68 e dal presente Regolamento. • 54.2 Pareti finestrate e non finestrate • 54.2.1 - Fatte salve le eccezioni e precisazioni di cui al comma successivo, si
nto. • 54.2 Pareti finestrate e non finestrate • 54.2.1 - Fatte salve le eccezioni e precisazioni di cui al comma successivo, si considerano pareti finestrate tutte quelle che presentino finestre e/o porte finestre di locali comunque abitabili. • 54.2.2 - Non costituiscono invece pareti finestrate : a. le pareti che presentino solo porte o finestre di vani scala, cantine od altri locali per i quali non è richiesta la ventilazione naturale diretta e
tino solo porte o finestre di vani scala, cantine od altri locali per i quali non è richiesta la ventilazione naturale diretta e che potrebbero pertanto essere rese del tutto prive di aperture senza
che ciò comporti alcuna forma di contrasto con il presente Regolamento o con altre norme vigenti in materia; b. le pareti che presentino porte o finestre di locali abitabili quando dette aperture siano irrilevanti ai fini di garantire i requisiti minimi di illuminazione e ventilazione naturale diretta prescritti per tali locali e che pertanto potrebbero essere rese del tutto prive di aperture senza che ciò comporti alcuna forma di contrasto con il presente Regolamento o con altre norme vigenti in materia;
e di aperture senza che ciò comporti alcuna forma di contrasto con il presente Regolamento o con altre norme vigenti in materia; c. i tratti di parete privi di finestrature (o comunque con i requisiti di cui alle precedenti lettere "a" e "b") posti ad una distanza, misurata in orizzontale, superiore a ml. 4,00 dalla finestra più prossima; d. i tratti di parete privi di finestrature (o comunque con i requisiti di cui alle precedenti lettere "a" e "b") sottostanti finestre, a partire da ml.
ivi di finestrature (o comunque con i requisiti di cui alle precedenti lettere "a" e "b") sottostanti finestre, a partire da ml. 1,20 dal davanzale delle finestre medesime; e. le pareti prive di aperture. • 54.3 Minima distanza tra edifici • 54.3.1 - I valori minimi della distanza tra edifici sono precisati per le singole zone o sottozone dalle N.T.A. del P.R.G. • 54.3.2 - In nessuna parte del territorio comunale sono comunque ammesse
er le singole zone o sottozone dalle N.T.A. del P.R.G. • 54.3.2 - In nessuna parte del territorio comunale sono comunque ammesse distanze tra edifici inferiori a quelle minime prescritte dall’art. 9 del D.M. 1444/68, precisandosi quanto segue : a. i "nuovi edifici" di cui al nr. 2) di detto art. 9 sono gli immobili di nuova edificazione o derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica U2, fermo restando in ogni caso quanto previsto all’ultimo comma dello stesso art. 9.
interventi di ristrutturazione urbanistica U2, fermo restando in ogni caso quanto previsto all’ultimo comma dello stesso art. 9. b. per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica U2 potrà essere ammesso il mantenimento delle distanze preesistenti anche se inferiori a quelle minime, oppure la possibilità della loro riduzione fino al minimo ammesso quando superiori. • 54.4 Modalità di misurazione della distanza tra edifici
sibilità della loro riduzione fino al minimo ammesso quando superiori. • 54.4 Modalità di misurazione della distanza tra edifici • 54.4.1 - La distanza tra edifici si misura lungo una linea tracciata ortogonalmente alla parete finestrata fino ad intersecare la parete dell’edificio frontistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti (quali terrazze, logge, aggetti di gronda, ecc.) che non rilevino ai fini della sagoma dell’edificio come definita al
sporgenti (quali terrazze, logge, aggetti di gronda, ecc.) che non rilevino ai fini della sagoma dell’edificio come definita al precedente art. 47 o che comunque non siano qualificabili come pareti finestrate (pozzi scala, ascensori, ecc.). • 54.4.2 - La distanza minima prescritta si intende quindi soddisfatta quando costruendo sulla base della parete finestrata un rettangolo di altezza pari a detta distanza minima non si verifichi alcuna intersezione con le pareti (finestrate o non
trata un rettangolo di altezza pari a detta distanza minima non si verifichi alcuna intersezione con le pareti (finestrate o non finestrate) dell’edificio frontistante. Ai fini del rispetto della distanza minima tra edifici sono pertanto irrilevanti minori valori della distanza tra spigoli di edifici o comunque di distanze misurate non ortogonalmente alle pareti. • 54.5 raccordo con le norme in materia di cortili e simili • 54.5.1 - La distanza tra due pareti, anche quando le medesime non siano da
accordo con le norme in materia di cortili e simili • 54.5.1 - La distanza tra due pareti, anche quando le medesime non siano da considerarsi ai fini delle distanze minime di cui al presente articolo, dovrà in ogni caso essere conforme alle prescrizioni in materia di cortili, chiostrine e cavedi di cui agli artt. 117 ,118 e 119.
Art. 55 Distanze minime dai confini
Art. 55 Distanze minime dai confini • 55.1 Distanza dai confini • 55.1.1 - Per distanza minima di un edificio dal confine s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parete più avanzata del fabbricato e il confine di proprietà antistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti (quali terrazze, logge, aggetti di gronda, ecc.) che non rilevino ai fini della sagoma dell’edificio come definita al precedente art. 47 .
razze, logge, aggetti di gronda, ecc.) che non rilevino ai fini della sagoma dell’edificio come definita al precedente art. 47 . • 55.1.2 - Finalità ultima delle prescrizioni in materia di distanza dai confini è quella di garantire un assetto edilizio tale da consentire l’attuale e futuro rispetto delle norme in materia di distanza tra gli edifici, ripartendone equamente l’onere tra i due proprietari confinanti. • 55.1.3 - Ai fini della distanza minima in questione si considerano pertanto i soli
e l’onere tra i due proprietari confinanti. • 55.1.3 - Ai fini della distanza minima in questione si considerano pertanto i soli confini tra due proprietà contigue, non rilevando eventuali diverse delimitazioni (limiti di zona omogenea e simili) nè le strade od altri spazi di uso pubblico (in relazione ai quali si applicano le specifiche prescrizioni di cui all’art. 56). • 55.2 Minima distanza dai confini • 55.2.1 - I valori della distanza minima degli edifici dai confini sono precisati, per
56). • 55.2 Minima distanza dai confini • 55.2.1 - I valori della distanza minima degli edifici dai confini sono precisati, per le singole zone o sottozone, dalle N.T.A. del P.R.G. • 55.2.2 - In assenza di specifica prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G., la distanza dai confini di proprietà dovrà essere comunque non inferiore alla metà della distanza minima tra edifici di cui al precedente art. 54. • 55.3 Modalità di misurazione della distanza dai confini
a metà della distanza minima tra edifici di cui al precedente art. 54. • 55.3 Modalità di misurazione della distanza dai confini • 55.3.1 - La distanza minima dai confini si intende soddisfatta quando in nessun punto dell’edificio il rettangolo costruito sulla base di ciascuna parete e di altezza pari alla distanza minima prescritta intersechi il confine di proprietà. • 55.3.2 - Nel rispetto della finalità ultima di cui al comma 55.1.2 può essere
a prescritta intersechi il confine di proprietà. • 55.3.2 - Nel rispetto della finalità ultima di cui al comma 55.1.2 può essere ammessa, in caso di esplicito accordo tra i proprietari confinanti, la costruzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta, a condizione che l’altro proprietario di impegni ad arretrare il proprio edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici. In tal caso
rare il proprio edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici. In tal caso l’accordo tra i due confinanti sarà condizione essenziale per l’approvazione del progetto e dovrà risultare o da specifica convenzione o da un apposito elaborato sottoscritto da entrambi i proprietari ed allegato al progetto a farne parte integrante. • 55.3.3 - Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano
gato al progetto a farne parte integrante. • 55.3.3 - Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente interrate degli edifici e quindi a condizione che le medesime non fuoriescano dalla quota dell’area circostante l’edificio a sistemazione avvenuta. • 55.4 Costruzioni in aderenza al confine • 55.4.1 - Non è richiesto il rispetto di alcuna distanza minima dal confine per le
a. • 55.4 Costruzioni in aderenza al confine • 55.4.1 - Non è richiesto il rispetto di alcuna distanza minima dal confine per le costruzioni che debbano erigersi in aderenza al confine medesimo previo accordo tra i proprietari confinanti. • 55.4.2 - Ai fini del presente Regolamento e delle N.T.A. del P.R.G., detto accordo si intende sempre sussistente nel caso :
- di costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine
accordo si intende sempre sussistente nel caso :
- di costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà (con appoggio sul muro reso comune ai sensi dell’art. 874 C.C. e con edificazione in aderenza al medesimo ai sensi dell’art. 877 C.C.);
Art. 56 Distanze minime dalle strade
- di costruzioni da realizzarsi sul confine di proprietà in forza della libertà di scelta del primo edificante (principio della prevenzione) quando ciò non comporti alcuna limitazione alla possibilità edificatoria del lotto contiguo. In ogni altro caso l’accordo tra i confinanti deve risultare da apposito atto allegato al progetto secondo quanto già prescritto al comma 55.3.2. Art. 56 Distanze minime dalle strade • 56.1 Distanza dalle strade
Art. 56 Distanze minime dalle strade
ato al progetto secondo quanto già prescritto al comma 55.3.2. Art. 56 Distanze minime dalle strade • 56.1 Distanza dalle strade • 56.1.1 - Per distanza di un edificio dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente l’elemento più sporgente del fabbricato (eccettuati i soli aggetti di gronda) e la linea che delimita il confine tra la proprietà privata e la strada. • 56.2 Minima distanza dalle strade • 56.2.1 - I valori della distanza minima degli edifici dalle strade sono precisati, per
da. • 56.2 Minima distanza dalle strade • 56.2.1 - I valori della distanza minima degli edifici dalle strade sono precisati, per le singole zone o sottozone, dalle N.T.A. del P.R.G. • 56.2.2 - Anche in assenza di specifica prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G., la distanza degli edifici dalle strade dovrà essere comunque conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Art. 57 Rispetto dei diritti di terzi
92, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). • 56.2.3 - Ogni qualvolta il P.R.G. preveda la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza minima di cui al presente articolo deve essere verificata con riferimento sia all’attuale stato dei luoghi che a quello derivante dall’attuazione delle previsioni di P.R.G. Art. 57 Rispetto dei diritti di terzi
Art. 57 Rispetto dei diritti di terzi
attuale stato dei luoghi che a quello derivante dall’attuazione delle previsioni di P.R.G. Art. 57 Rispetto dei diritti di terzi • 57.1 In ogni parte del presente Regolamento, qualsiasi sia l’argomento trattato, le prescrizioni delle medesime sono da intendersi sempre e comunque fatti salvi i diritti di terzi. Art. 58 Edifici crollati o resi inagibili da eventi calamitosi • 58.1 Gli eventuali interventi finalizzati alla ricostruzione di edifici crollati o resi inagibili
agibili da eventi calamitosi • 58.1 Gli eventuali interventi finalizzati alla ricostruzione di edifici crollati o resi inagibili a seguito di eventi calamitosi, accidentali o comunque derivanti da causa di forza maggiore sono sempre ammissibili in qualsiasi zona del territorio comunale. • 58.2 Qualora la richiesta di concessione preveda una ricostruzione sostanzialmente fedele e venga presentata entro 20 anni dall’evento calamitoso si procede per intervento edilizio
ricostruzione sostanzialmente fedele e venga presentata entro 20 anni dall’evento calamitoso si procede per intervento edilizio diretto e la concessione edilizia viene rilasciata a titolo gratuito. • 58.3 Decorso tale termine e comunque non oltre 30 anni dall’evento calamitoso, oppure nel caso in cui non sia possibile una ricostruzione sostanzialmente fedele, l’intervento è ammissibile previa approvazione di apposito Piano di Recupero e l’eventuale concessione edilizia viene rilasciata a titolo oneroso.
issibile previa approvazione di apposito Piano di Recupero e l’eventuale concessione edilizia viene rilasciata a titolo oneroso. • 58.4 Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di ricostruzioni filologiche riconducibili nei limiti dell’intervento di restauro così come definito dall’art. 6.2 delle N.T.A. del P.R.G.
Art. 59 Tutela del verde e delle alberature
Art. 59 Tutela del verde e delle alberature • 59.1 In tutte le aree in cui il presente Regolamento, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale od altre norme prescrivono la salvaguardia della esistente dotazione di alberature di alto e medio fusto e delle sistemazioni a verde, qualsiasi intervento dovrà prevedere la conservazione e perpetuazione, anche tramite sostituzione, delle essenze vegetali esistenti.
siasi intervento dovrà prevedere la conservazione e perpetuazione, anche tramite sostituzione, delle essenze vegetali esistenti. • 59.2 Anche al di fuori delle zone soggette a particolari forme di tutela del verde e delle alberature, qualsiasi intervento dovrà avvenire nel rispetto del "Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo della città" approvato con delibera n. 380/342 del 1991 e del relativo Disciplinare Attuativo approvato con delibere n. 5615/1898 del 1991
Art. 60 Rischio idraulico
à" approvato con delibera n. 380/342 del 1991 e del relativo Disciplinare Attuativo approvato con delibere n. 5615/1898 del 1991 e n. 4919 del 1992. Art. 60 Rischio idraulico • 60.1 Le prescrizioni ed i vincoli regionali in materia di rischio idraulico e di prevenzione dei danni provocati da fenomeni di esondazione e ristagno, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale 21 giugno 1994 n. 230, trovano applicazione negli ambiti indicati all’art. 2 dello stesso provvedimento.
del Consiglio Regionale 21 giugno 1994 n. 230, trovano applicazione negli ambiti indicati all’art. 2 dello stesso provvedimento. • 60.2 Dette prescrizioni e vincoli operano nei confronti di tutti gli interventi, sia pubblici che privati, i quali comportino : a. la realizzazione di nuove volumetrie, con l’esclusione delle sopraelevazioni e degli interventi che comunque non comportino incremento dell’ingombro a terra della costruzione;
lusione delle sopraelevazioni e degli interventi che comunque non comportino incremento dell’ingombro a terra della costruzione; b. la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura che possano ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazioni quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme e simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
mili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente; c. trasformazioni morfologiche di aree pubbliche e private (e cioè modifiche del territorio che costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di inondazione). • 60.3 Le prescrizioni ed i vincoli di cui al primo comma si applicano anche ai provvedimenti in sanatoria previsti dagli artt. 10 e 13 della L. 47/85 e dall’art. 4 comma 13
Art. 61 Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale
primo comma si applicano anche ai provvedimenti in sanatoria previsti dagli artt. 10 e 13 della L. 47/85 e dall’art. 4 comma 13 della L. 493/93 così come sostituito dall’art. 2 comma 60 della L. 662/96. Dette prescrizioni e vincoli non si applicano alle istanze di condono edilizio ai sensi del Capo IV della L. 47/85 e della L. 724/94. Art. 61 Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale • 61.1 Tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica nonchè la
l'impermeabilizzazione superficiale • 61.1 Tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica nonchè la realizzazione di sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità pedonale e meccanizzata, rilevati e simili sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di cui all’art. 4 comma 10 della Delibera del Consiglio Regionale 21 giugno 1994 n. 230. • 61.2 Le disposizioni di cui al citato art. 4 comma 10, si applicano anche nel caso di
Art. 62 Immobili notificati ai sensi delle L. 1089/39 e L. 1497/39
nsiglio Regionale 21 giugno 1994 n. 230. • 61.2 Le disposizioni di cui al citato art. 4 comma 10, si applicano anche nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che interessino aree od edifici che già presentino superficie permeabile inferiore a quella prescritta. In tali casi la superficie permeabile dovrà essere incrementata sino al raggiungimento di detta misura minima. Art. 62 Immobili notificati ai sensi delle L. 1089/39 e L. 1497/39
• 62.1 Per gli immobili soggetti al vincolo diretto di tutela di cui alla L. 1089/39, qualsiasi sia la classificazione prevista dal P.R.G. sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione. Per gli immobili soggetti al vincolo diretto di tutela di cui alla L. 1497/39, qualsiasi sia la classificazione prevista dal P.R.G. sono ammessi esclusivamente interventi fino al restauro. In entrambi i casi dovranno preventivamente essere conseguiti, presso gli
no ammessi esclusivamente interventi fino al restauro. In entrambi i casi dovranno preventivamente essere conseguiti, presso gli Enti preposti alla tutela del vincolo ricorrente, i nulla osta o autorizzazioni previsti dalla legislazione vigente in materia. • 62.2 Qualora il vincolo riguardi solo una parte dell’immobile o singoli elementi del medesimo, la restrizione degli interventi ammissibili di cui al precedente comma avrà valore
ell’immobile o singoli elementi del medesimo, la restrizione degli interventi ammissibili di cui al precedente comma avrà valore solo per dette parti od elementi, ferma restando la disciplina prevista dalle N.T.A. del P.R.G. per le parti dell’immobile non soggette a vincolo diretto. • 62.3 Le restrizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in caso di vincoli imposti e notificati successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento e
Art. 63 Tolleranze di costruzione
vano applicazione anche in caso di vincoli imposti e notificati successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento e decorrono dalla data di notifica del vincolo. Analogamente dette restrizioni cessano di sussistere nel caso in cui i vincoli vengano revocati, anche in questo caso con decorrenza dalla data di notifica della revoca del vincolo. Art. 63 Tolleranze di costruzione • 63.1 Nella esecuzione di opere edilizie di qualsiasi tipo, salvo quanto diversamente
Art. 63 Tolleranze di costruzione
incolo. Art. 63 Tolleranze di costruzione • 63.1 Nella esecuzione di opere edilizie di qualsiasi tipo, salvo quanto diversamente imposto da leggi o normative specifiche, sono ammesse le seguenti tolleranze di costruzione rispetto alle misure nominali contenute nel progetto : • per lunghezze fino a ml. 2,00 ± 2% • per lunghezze oltre a ml. 2,00 e fino a ml. 6,00 ± 1% • per lunghezze oltre a ml. 6,00 ± 0,5% • per altezze fino a ml. 5,00 ± 1% • per altezze oltre a ml. 5,00 ± 0,5%
a ml. 6,00 ± 1% • per lunghezze oltre a ml. 6,00 ± 0,5% • per altezze fino a ml. 5,00 ± 1% • per altezze oltre a ml. 5,00 ± 0,5% • 63.2 E’ fatta eccezione per le altezze interne dei singoli vani e per le altre altezze prescritte da norme di carattere igienico-sanitario, per le quali è stabilita la tolleranza di ± cm. 2, qualsiasi sia l’altezza prescritta. • 63.3 Per le parti che risultassero prive di esplicita quotatura sul progetto approvato,
2, qualsiasi sia l’altezza prescritta. • 63.3 Per le parti che risultassero prive di esplicita quotatura sul progetto approvato, sempre che non sia possibile desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa una tolleranza di ± cm. 10 rispetto alla lettura rilevata sul supporto cartaceo in scala 1/100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della congruenza del disegno. • 63.4 Le tolleranze di cui ai commi precedenti non sono cumulabili ed in ogni caso deve
Art. 64 Interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comu
grafici e della congruenza del disegno. • 63.4 Le tolleranze di cui ai commi precedenti non sono cumulabili ed in ogni caso deve essere rispettata la congruenza tra le medesime. Capitolo VII : DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI Art. 64 Interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale • 64.1 Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, soggetti a concessione edilizia ovvero agli altri atti o adempimenti previsti dalla legislazione
istica del territorio comunale, soggetti a concessione edilizia ovvero agli altri atti o adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia, si distinguono in : a. interventi sul patrimonio edilizio esistente;
Art. 65 Interventi sul patrimonio edilizio esistente
b. interventi di nuova edificazione; c. interventi di trasformazione o sistemazione di aree scoperte che non comportano nuova edificazione; d. interventi di demolizione. Art. 65 Interventi sul patrimonio edilizio esistente • 65.1 Definizione degli interventi • 65.1.1 - Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con riferimento a quanto disposto dall’art. 31 della L. 457/78 e dall’art. 2 della L.R. 59/80, nonchè dalle N.T.A. del P.R.G., si distinguono in : a. manutenzione ordinaria
31 della L. 457/78 e dall’art. 2 della L.R. 59/80, nonchè dalle N.T.A. del P.R.G., si distinguono in : a. manutenzione ordinaria b. manutenzione straordinaria c. conservazione, restauro e risanamento conservativo d. ristrutturazione edilizia e. ristrutturazione urbanistica o 65.1.2 - Gli interventi di cui al comma precedente sono definiti dall’art. 31 della L. 457/78 (lettere da "a" ad "e"), dall’allegato alla L.R. 59/80 (lettere da "a" ad "e") nonchè dagli articoli 4-5-6-7-9 delle N.T.A. del P.R.G.
re da "a" ad "e"), dall’allegato alla L.R. 59/80 (lettere da "a" ad "e") nonchè dagli articoli 4-5-6-7-9 delle N.T.A. del P.R.G. • 65.2 Opere assimilate a specifiche categorie di intervento • 65.2.1 - Ai sensi dell’art. 26 della L. 10/91, i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al ripristino ed all’uso razionale dell’energia, in edifici ed impianti industriali, sono
vabili di energia, alla conservazione, al ripristino ed all’uso razionale dell’energia, in edifici ed impianti industriali, sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria. • 65.2.2 - Ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della L. 13/89, le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche che consistano in rampe ed ascensori esterni ovvero i manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, sono parimenti assimilate alla manutenzione straordinaria.
sori esterni ovvero i manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, sono parimenti assimilate alla manutenzione straordinaria. • 65.3 Ammissibilità di alcune categorie di intervento • 65.3.1 - L’ammissibilità di una categoria di intervento comporta l’ammissibilità delle categorie che la precedono nella elencazione di cui al comma 65.1, anche quando ciò non sia esplicitamente espresso nella norma urbanistica di riferimento.
nella elencazione di cui al comma 65.1, anche quando ciò non sia esplicitamente espresso nella norma urbanistica di riferimento. • 65.3.2 - E’ fatta eccezione per i soli interventi di conservazione e restauro (come definiti dagli articoli 6.1 e 6.2 delle N.T.A. del P.R.G.), i quali sono ammessi nelle sole zone in cui siano esplicitamente previsti dal Piano Regolatore Generale. In tali zone l’ammissibilità degli interventi di conservazione e restauro comporta
mente previsti dal Piano Regolatore Generale. In tali zone l’ammissibilità degli interventi di conservazione e restauro comporta l’ammissibilità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quando progettati ed eseguiti con gli stessi criteri, tecniche e modalità prescritti per la conservazione e il restauro. • 65.4 Interventi ammissibili in attesa della formazione di P.U.E. • 65.4.1 - Nelle zone in cui lo strumento urbanistico subordini gli interventi alla
Art. 66 Interventi di nuova edificazione
ssibili in attesa della formazione di P.U.E. • 65.4.1 - Nelle zone in cui lo strumento urbanistico subordini gli interventi alla formazione di strumenti urbanistici attuativi (P.U.E.) resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente in attesa della formazione degli strumenti attuativi medesimi. Art. 66 Interventi di nuova edificazione
• 66.1 Gli interventi di nuova edificazione si distinguono in : a. nuova costruzione, e cioè nella realizzazione di edifici ex-novo in aree già urbanizzate o comunque nelle quali lo strumento urbanistico ammette l’intervento edilizio diretto; b. nuovo impianto, e cioè nel complesso delle opere necessarie alla realizzazione di nuove costruzioni in aree da urbanizzare o comunque nelle quali lo strumento urbanistico prescrive la preventiva formazione di uno strumento urbanistico attuativo.
zzare o comunque nelle quali lo strumento urbanistico prescrive la preventiva formazione di uno strumento urbanistico attuativo. • 66.2 Gli interventi di cui al comma precedente sono ammissibili nelle diverse zone del territorio comunale secondo quanto stabilito dal Piano Regolatore Generale o dalla legislazione statale o regionale esplicitamente prevalente. • 66.3 Nuova costruzione • 66.3.1 - L’intervento di nuova costruzione consiste nella edificazione di qualsiasi
mente prevalente. • 66.3 Nuova costruzione • 66.3.1 - L’intervento di nuova costruzione consiste nella edificazione di qualsiasi manufatto entro e fuori terra, realizzato in muratura o con l’impiego di altro materiale, che indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità ed incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitabile o agibile. • 66.3.2 - Il tipo di intervento comprende anche gli ampliamenti e le soprelevazioni,
o di costituire unità abitabile o agibile. • 66.3.2 - Il tipo di intervento comprende anche gli ampliamenti e le soprelevazioni, ad eccezione di quelli rientranti nei limiti degli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente articolo 65. • 66.4 Nuovo impianto • 66.4.1 - L’intervento di nuovo impianto comprende il complesso di tutte le opere necessarie per la formazione di nuove aree urbane secondo la destinazione prevista dal P.R.G.
nde il complesso di tutte le opere necessarie per la formazione di nuove aree urbane secondo la destinazione prevista dal P.R.G. • 66.4.2 - L’intervento di nuovo impianto è sempre soggetto all’approvazione preventiva di un P.U.E. • 66.4.3 - In tali interventi, compatibilmente con le soluzioni tecniche possibili, dovrà essere attentamente studiata la viabilità carrabile e pedociclabile ed è obbligatoria la presentazione di un progetto complessivo di sistemazione delle aree scoperte esteso all’intero ambito.
Art. 67 Sistemazione delle aree scoperte
bile ed è obbligatoria la presentazione di un progetto complessivo di sistemazione delle aree scoperte esteso all’intero ambito. Art. 67 Sistemazione delle aree scoperte • 67.1 L’intervento di sistemazione delle aree scoperte comprende le opere da eseguirsi per l’attrezzatura e la sistemazione di aree scoperte, di pertinenza o meno di edifici esistenti, quando l’intervento non sia conseguente o correlato ad uno degli interventi di cui agli articoli precedenti
i edifici esistenti, quando l’intervento non sia conseguente o correlato ad uno degli interventi di cui agli articoli precedenti • 67.2 Ferme restando le limitazioni previste per le singole zone dalle N.T.A. del P.R.G. nonché le ulteriori limitazioni previste dal presente Regolamento, il tipo di intervento comprende fra l’altro: a. la formazione o modifica di aree pavimentate scoperte, lastrici solari, piazzali e simili;
intervento comprende fra l’altro: a. la formazione o modifica di aree pavimentate scoperte, lastrici solari, piazzali e simili; b. l’arredo fisso e l’attrezzatura, per gli usi consentiti dallo strumento urbanistico, degli spazi scoperti di cui sopra; c. la realizzazione di piscine, campi da tennis ed altre attrezzature sportive; d. la costruzione e la modifica dei piccoli manufatti che non si configurano come nuova costruzione come definita all’art. 66.3;
Art. 68 Demolizione.
e. le modificazioni dell’andamento del terreno, anche con costruzione, modifica o demolizione di muri di sostegno o di recinzione; f. le opere già indicate come di manutenzione straordinaria quando eseguite su aree scoperte o sugli elementi che ne fanno parte; g. le altre opere o modificazioni di natura e consistenza analoghe a quelle di cui sopra o comunque ad esse riconducibili. Art. 68 Demolizione. • 68.1 Gli interventi di demolizione possono avere per oggetto complessi edilizi, singoli
Art. 68 Demolizione.
se riconducibili. Art. 68 Demolizione. • 68.1 Gli interventi di demolizione possono avere per oggetto complessi edilizi, singoli edifici o parte di essi. • 68.2 Possono essere interessati da interventi di demolizione solo gli immobili che non siano sottoposti a particolare regime di tutela da parte delle N.T.A. del P.R.G. o di specifica legislazione. In particolare detti interventi sono vietati sugli edifici di classe 0, 1, 3, 4 e 8,
Art. 69 Parcheggi privati : norme generali
.A. del P.R.G. o di specifica legislazione. In particolare detti interventi sono vietati sugli edifici di classe 0, 1, 3, 4 e 8, fatti salvi i casi in cui l’opera di demolizione riguardi superfetazioni o comunque sia riconducibile nell’ambito degli interventi espressamente ammessi dal P.R.G. Capitolo VIII : PARCHEGGI E AUTORIMESSE PRIVATE Art. 69 Parcheggi privati : norme generali • 69.1 Gli spazi da destinare ad autorimesse e parcheggi privati, a servizio degli edifici di
Parcheggi privati : norme generali • 69.1 Gli spazi da destinare ad autorimesse e parcheggi privati, a servizio degli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, dovranno avere superficie non inferiore a quella prescritta dall’art. 41-sexies della L. 1150/42 come sostituito dal 2° comma dell’art. 2 della L. 122/89 (un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione), fatti salvi i casi in cui normative specifiche prescrivano superfici superiori.
tro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione), fatti salvi i casi in cui normative specifiche prescrivano superfici superiori. • 69.2 Il presente Regolamento e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale prescrivono in quali casi detta dotazione minima debba essere conseguita anche per interventi diversi dalla nuova costruzione e dalla ristrutturazione urbanistica. • 69.3 Gli spazi per parcheggi privati costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi
Art. 70 Modalità di calcolo della superficie per parcheggi
dalla ristrutturazione urbanistica. • 69.3 Gli spazi per parcheggi privati costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Art. 70 Modalità di calcolo della superficie per parcheggi • 70.1 Il volume da considerarsi per la determinazione della minima superficie per parcheggi richiesta è quello definito all’art. 43 del presente Regolamento. • 70.2 Nel computo della superficie destinata a parcheggi possono essere computati, oltre
all’art. 43 del presente Regolamento. • 70.2 Nel computo della superficie destinata a parcheggi possono essere computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione interne alle autorimesse, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio. Saranno invece escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio, le eventuali rampe di accesso esterne alle
parcheggio. Saranno invece escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio, le eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni altro spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando indispensabile per accedere al medesimo. • 70.3 Quando le superfici a parcheggio siano ricavate sua aree sistemate a verde (e cioè su aree permeabili inerbate predisposte in modo tale - prato armato o tecniche similari - da
sua aree sistemate a verde (e cioè su aree permeabili inerbate predisposte in modo tale - prato armato o tecniche similari - da renderle idonee al passaggio ed alla sosta degli autoveicoli) le superfici medesime si computano per il 50% come verde interstiziale e per il 50% come parcheggi. Quando l’area sia, oltre che sistemata a verde, alberata in misura non inferiore ad una pianta di alto fusto
Art. 71 Categorie di parcheggi privati
ogni 50 mq., le stesse superfici si computano per il 60% come verde interstiziale e per il 40% come parcheggi. Art. 71 Categorie di parcheggi privati • 71.1 I parcheggi privati si distinguono nelle categorie di cui all’art. 62 delle N.T.A. del P.R.G. che regolamenta l’ammissibilità delle medesime nelle varie parti del territorio comunale, nonché le procedure da seguire per il rilascio delle relative autorizzazioni. Art. 72 Parcheggi privati da realizzarsi ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L.122/89
Art. 72 Parcheggi privati da realizzarsi ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L.12
il rilascio delle relative autorizzazioni. Art. 72 Parcheggi privati da realizzarsi ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L.122/89 • 72.1 Chiunque intenda avvalersi della deroga di cui all’art. 9 comma 1 della L. 122/89, è tenuto a fornire dimostrazione della rispondenza dell’opera alle normative vigenti in materia di autorimesse, con particolare riferimento a quelle di prevenzione incendi. • 72.2 I relativi progetti dovranno pertanto essere corredati da idonea documentazione
Art. 73 Schermatura di posti auto all’aperto
erimento a quelle di prevenzione incendi. • 72.2 I relativi progetti dovranno pertanto essere corredati da idonea documentazione attestante la richiesta rispondenza e quando, per la natura o dimensione dell’opera, questa sia soggetta al preventivo esame del competente Comando VV.FF., prima del rilascio della concessione edilizia (o dell’atto sostitutivo della medesima) dovrà essere prodotto il relativo nulla osta. Art. 73 Schermatura di posti auto all’aperto
Art. 73 Schermatura di posti auto all’aperto
dell’atto sostitutivo della medesima) dovrà essere prodotto il relativo nulla osta. Art. 73 Schermatura di posti auto all’aperto • 73.1 In corrispondenza dei posti auto all’aperto sono ammesse le opere necessarie alla schermatura dei medesimi quali tettoie, pensiline, grigliati e simili. • 73.2 Dette opere sono ammesse in ogni zona del territorio comunale e non sono computate ai fini della S.U.L. e degli altri parametri urbanistici ed edilizi quando rispettino integralmente le seguenti condizioni :
ate ai fini della S.U.L. e degli altri parametri urbanistici ed edilizi quando rispettino integralmente le seguenti condizioni : a. non possono essere adibite ad altra funzione che il mero riparo degli automezzi; b. debbono essere progettate e realizzate in modo tale da limitare l’impatto visivo degli autoveicoli in parcheggio, adottando le soluzioni progettuali, i materiali e le tecniche costruttive più idonee a favorirne il corretto inserimento nel contesto;
ndo le soluzioni progettuali, i materiali e le tecniche costruttive più idonee a favorirne il corretto inserimento nel contesto; c. non devono essere delimitate da murature (o da altre strutture idonee ad individuare un vano suscettibile di altri usi) per l’intero loro perimetro; d. almeno un lato di dimensione non inferiore a ml. 2,50 deve essere completamente aperto e privo di infissi e di schermature; e. la profondità della schermatura sia limitata a quella effettivamente necessaria alla
rto e privo di infissi e di schermature; e. la profondità della schermatura sia limitata a quella effettivamente necessaria alla protezione degli autoveicoli, con un massimo assoluto di ml. 6,00; f. non comportino riduzione delle aree permeabili oltre il limite di cui all’art. 61. g. la superficie complessiva della schermatura, misurata in proiezione orizzontale, non ecceda mai : un quarto della superficie del terreno nel quale sono ricavati i posti auto, nel
a in proiezione orizzontale, non ecceda mai : un quarto della superficie del terreno nel quale sono ricavati i posti auto, nel caso di parcheggi su aree inedificate che non siano di pertinenza di alcun edificio; la metà della superficie dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio, nel caso di parcheggi ricavati nelle aree scoperte di pertinenza di edifici esistenti;
• 73.3 Con riferimento alla prescrizione di cui alla precedente lettera "b", i progetti delle opere di schermatura dei posti auto dovranno essere corredati dalla documentazione atta a dimostrare il corretto inserimento nel contesto. Detta documentazione deve essere costituita almeno da una documentazione fotografica d’insieme e di dettaglio e da una relazione illustrativa particolarmente dettagliata sia quanto attiene le problematiche di carattere
Art. 74 Comunicazione di inizio lavori e adempimenti relativi
ieme e di dettaglio e da una relazione illustrativa particolarmente dettagliata sia quanto attiene le problematiche di carattere ambientale che per quanto riguarda materiali e tecniche da adottare. Capitolo IX : ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 74 Comunicazione di inizio lavori e adempimenti relativi • 74.1 Il titolare di Concessione od Autorizzazione Edilizia deve dare comunicazione scritta al soggetto di cui al comma 4.2 dell’inizio dei lavori contestualmente all’inizio dei
e Edilizia deve dare comunicazione scritta al soggetto di cui al comma 4.2 dell’inizio dei lavori contestualmente all’inizio dei medesimi. Se non già specificato nella richiesta di concessione o autorizzazione, la comunicazione deve contenere l’indicazione del Direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice. Qualunque successiva variazione del Direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice deve essere tempestivamente comunicata al soggetto di cui al comma 4.2.
zione del Direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice deve essere tempestivamente comunicata al soggetto di cui al comma 4.2. • 74.2 Alla comunicazione di inizio dei lavori dovranno inoltre essere allegate le attestazioni dell’avvenuto deposito dei progetti che norme vigenti prescrivano prima dell’inizio dei lavori nonchè copia delle autorizzazioni o nulla-osta obbligatorie per l’esecuzione dei lavori medesimi e che non siano state acquisite preliminarmente al rilascio della concessione.
obbligatorie per l’esecuzione dei lavori medesimi e che non siano state acquisite preliminarmente al rilascio della concessione. • 74.3 Se non già specificato nella richiesta di concessione od autorizzazione, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori deve inoltre essere prodotta una dichiarazione attestante l’ubicazione della discarica prescelta per il conferimento dei materiali di resulta, la quale dovrà essere regolarmente autorizzata a norma di legge per i
ca prescelta per il conferimento dei materiali di resulta, la quale dovrà essere regolarmente autorizzata a norma di legge per i rifiuti speciali inerti. La documentazione comprovante l’avvenuto conferimento dei materiali a detta discarica dovrà essere conservata ed essere esibita a richiesta della Vigilanza Urbana. In alternativa a quanto precede, potrà essere prodotto l’impegno a reimpiegare i materiali di resulta in modo che non vengano a costituire rifiuto, con descrizione dettagliata delle
o l’impegno a reimpiegare i materiali di resulta in modo che non vengano a costituire rifiuto, con descrizione dettagliata delle modalità del riutilizzo. • 74.4 Al momento dell’inizio dei lavori dovrà essere collocato sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili indicante : o le opere in corso di realizzazione; o la natura dell’atto abilitante all’esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo; o il nominativo del titolare dell’atto abilitante; o il nominativo del progettista;
ione delle opere e gli estremi del medesimo; o il nominativo del titolare dell’atto abilitante; o il nominativo del progettista; o il nominativo del direttore dei lavori; o il nominativo dell’esecutore dei lavori. o il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto); o il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto); o il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto);
i delle strutture (ove prescritto); o il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto); o il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto); o ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti. • 74.5 Nel caso di cantieri soggetti all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494, sul luogo dei lavori dovrà inoltre essere affissa in maniera ben visibile copia della notifica
el D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494, sul luogo dei lavori dovrà inoltre essere affissa in maniera ben visibile copia della notifica preliminare di cui all’art. 11 dello stesso D.Lgs. 494/96.
Art. 75 Richiesta di punti fissi di allineamento e quote
• 74.6 Gli obblighi di cui ai precedenti commi 74.4 e 74.5 sussistono per tutti i tipi di opere disciplinate dal presente Regolamento, ivi comprese quelle che non richiedono in preventivo rilascio di concessione od autorizzazione edilizia e sono soggette al deposito di D.I.A. od alla semplice comunicazione di cui all’art. 12. Art. 75 Richiesta di punti fissi di allineamento e quote • 75.1 Nel caso di interventi di nuovo impianto, il titolare della concessione edilizia relativa
i fissi di allineamento e quote • 75.1 Nel caso di interventi di nuovo impianto, il titolare della concessione edilizia relativa alle opere di urbanizzazione deve chiedere ai competenti Uffici Comunali l’assegnazione sul terreno di punti fissi da assumere a riferimento, sia planimetrico che altimetrico, per le opere da realizzare. • 75.2 I punti fissi di allineamento e quota vengono assegnati dai tecnici comunali entro 15 giorni dalla richiesta.
realizzare. • 75.2 I punti fissi di allineamento e quota vengono assegnati dai tecnici comunali entro 15 giorni dalla richiesta. • 75.3 L’assegnazione dei punti fissi è effettuata con apposito verbale, redatto contestualmente all’assegnazione dei punti medesimi e sottoscritto dal titolare della concessione (o, in sua rappresentanza, dal direttore dei lavori) e dal tecnico comunale incaricato dell’assegnazione. Copia del verbale di assegnazione deve essere mantenuta
rettore dei lavori) e dal tecnico comunale incaricato dell’assegnazione. Copia del verbale di assegnazione deve essere mantenuta presso il cantiere congiuntamente alla concessione edilizia. • 75.4 Decorso il termine temporale di cui al secondo comma del presente articolo senza che i punti fissi siano stati assegnati, il titolare della concessione può procedere nei lavori rimanendo sollevato da ogni responsabilità in merito all’esatta collocazione dell’opera,
la concessione può procedere nei lavori rimanendo sollevato da ogni responsabilità in merito all’esatta collocazione dell’opera, sempre che la medesima sia stata eseguita in conformità al progetto approvato. • 75.5 Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, è facoltà del titolare della concessione chiedere l’assegnazione dei punti fissi di allineamento e quota. Ove questi si avvalga di detta facoltà i punti fissi verranno assegnati con le modalità stabilite
Art. 76 Prescrizioni per il cantiere
fissi di allineamento e quota. Ove questi si avvalga di detta facoltà i punti fissi verranno assegnati con le modalità stabilite ai commi precedenti per gli interventi di nuovo impianto. Art. 76 Prescrizioni per il cantiere • 76.1 Nei cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie, di qualsiasi natura ed entità esse siano, devono essere rispettate le norme di prevenzione infortuni, le norme sulla prevenzione incendi, I'obbligo a
d entità esse siano, devono essere rispettate le norme di prevenzione infortuni, le norme sulla prevenzione incendi, I'obbligo a termine di legge della denunzia di eventuali ritrovamenti nonchè ogni altra disposizione in materia di conduzione dell’attività edilizia in genere. • 76.2 In tutti i cantieri soggetti all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494 dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove
s. 14 agosto 1996 nr. 494 dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di sicurezza di cui agli artt. 12 e 13 dello stesso D.Lgs. 494/96. • 76.3 Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento. Dovrà inoltre essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose
nnosi o che producano inquinamento. Dovrà inoltre essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private. • 76.4 Il cantiere deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche o rosse) e notturne (luci rosse) nonchè di dispositivi rifrangenti ad integrazione dell’illuminazione stradale. • 76.5 L’accesso al cantiere non dovrà costituire pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità.
Art. 77 Documenti da conservare presso il cantiere
. • 76.5 L’accesso al cantiere non dovrà costituire pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità. Art. 77 Documenti da conservare presso il cantiere
• 77.1 Presso il cantiere deve essere conservata, a disposizione delle autorità competenti, copia dei seguenti documenti: a. concessione edilizia e reIativi elaborati di progetto; b. denuncia depositata presso il Genio Civile per eventuali opere in cemento armato o comunque soggette alla normativa in materia di costruzioni in zona sismica, corredata dal relativo progetto strutturale; c. giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori come prescritto dalla L. 1086/71;
progetto strutturale; c. giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori come prescritto dalla L. 1086/71; d. documentazione attestante l’avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici; e. ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si
orizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici. • 77.2 Nel caso di cantiere soggetti all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494, sul luogo dei lavori dovrà inoltre essere custodita presso il cantiere, e mantenuta a disposizione
Art. 78 Occupazione e manomissione del suolo pubblico
.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494, sul luogo dei lavori dovrà inoltre essere custodita presso il cantiere, e mantenuta a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, copia della notifica preliminare di cui all’art. 11 dello stesso D.Lgs. 494/96. Art. 78 Occupazione e manomissione del suolo pubblico • 78.1 Qualora durante i lavori o comunque per l’esecuzione dei medesimi si renda necessario occupare o manomettere il suolo pubblico trovano applicazione le disposizioni di
r l’esecuzione dei medesimi si renda necessario occupare o manomettere il suolo pubblico trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nonchè le ulteriori disposizioni comunali di cui al "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con le Delibere del Consiglio Comunale nr. 577 del 29/02/1996 e nr. 3808 del 09/12/1996, le cui disposizioni e procedure
Art. 79 Comunicazione di avvenuta copertura
provato con le Delibere del Consiglio Comunale nr. 577 del 29/02/1996 e nr. 3808 del 09/12/1996, le cui disposizioni e procedure si intendono qui richiamate. Art. 79 Comunicazione di avvenuta copertura • 79.1 In tutti i casi in cui i lavori riguardino opere rientranti tra quelle di cui all’art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni ed altre trasformazioni che possono influire sulle condizioni di salubrità degli edifici esistenti),
ostruzioni, sopraelevazioni ed altre trasformazioni che possono influire sulle condizioni di salubrità degli edifici esistenti), è fatto obbligo al direttore dei lavori di comunicare al soggetto di cui al comma 4.2 l’avvenuta copertura dell’edificio. • 79.2 Ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, detta comunicazione deve essere indirizzata anche al genio civile ed al collaudatore.
Art. 80 Comunicazione di ultimazione lavori
e della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, detta comunicazione deve essere indirizzata anche al genio civile ed al collaudatore. • 79.3 Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono qualora le opere, seppur riconducibili nel novero di quelle di cui all’art. 220 del R.D. 1265/34, non prevedano la realizzazione di nuove coperture o il rifacimento di quelle esistenti. Art. 80 Comunicazione di ultimazione lavori • 80.1 L’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal concessionario al
rt. 80 Comunicazione di ultimazione lavori • 80.1 L’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal concessionario al soggetto di cui al comma 4.2. • 80.2 Dopo l’avvenuta comunicazione dei lavori, l’atto in forza del quale sono stati eseguiti i lavori si intende esaurito e qualsiasi ulteriore opera o variante deve essere preceduta dal deposito di denuncia di inizio attività o dal rilascio di autorizzazione o concessione edilizia.
Art. 81 Altri adempimenti
• 80.3 Quando, per inerzia del concessionario e degli altri soggetti responsabili dell’esecuzione delle opere, non sia data regolare comunicazione della fine dei lavori, le opere si considerano comunque in corso e ciascuno dei soggetti interessati alla loro esecuzione continua a mantenere le responsabilità previste dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 della L. 47/85. Art. 81 Altri adempimenti
Art. 81 Altri adempimenti
bilità previste dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 della L. 47/85. Art. 81 Altri adempimenti • 81.1 Nel corso dell'intervento edilizio, e comunque prima della presentazione della richiesta del certificato di abitabilità o agibilità, il concessionario deve provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti : a. richiesta del numero civico all'ufficio toponomastica del comune, ogni qualvolta le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o comunque
cio toponomastica del comune, ogni qualvolta le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o comunque variazione della numerazione civica preesistente; b. richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura (l'allacciamento é obbligatorio per i nuovi insediamenti in zone servite dalla fognatura comunale e per i nuovi insediamenti produttivi in qualsiasi zona ubicati, pena il diniego della certificazione di abitabilità ed agibilità);
er i nuovi insediamenti produttivi in qualsiasi zona ubicati, pena il diniego della certificazione di abitabilità ed agibilità); c. domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali (solo per gli insediamenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera "b") d. richiesta all'Ufficio del Genio Civile del certificato di conformità alla normativa antisismica, quando le opere siano state oggetto di controllo da parte del Genio Civile stesso.
Art. 82 Opere soggette alla prescrizioni in materia di eliminazione delle barrie
ato di conformità alla normativa antisismica, quando le opere siano state oggetto di controllo da parte del Genio Civile stesso. Capitolo X : ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Art. 82 Opere soggette alla prescrizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche • 82.1 Tutti gli edifici pubblici o privati in cui ci sia frequenza o permanenza di persone, qualunque sia la loro destinazione d'uso, devono essere costruiti o modificati in modo da
sia frequenza o permanenza di persone, qualunque sia la loro destinazione d'uso, devono essere costruiti o modificati in modo da permettere la loro utilizzazione anche a persone affette da minorazioni fisiche o psichiche o sensoriali, anche temporanee. • 82.2 Analoga modalità deve essere adottata per gli spazi di pertinenza degli edifici stessi, i parcheggi, i percorsi di accesso, nonchè per gli impianti tecnologici sia ad uso collettivo che
Art. 83 Norme di riferimento e prescrizioni tecniche
rtinenza degli edifici stessi, i parcheggi, i percorsi di accesso, nonchè per gli impianti tecnologici sia ad uso collettivo che a servizio di singole unità immobiliari, con esclusione dei locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. Art. 83 Norme di riferimento e prescrizioni tecniche • 83.1 Per le finalità di cui all’articolo precedente, nell'esecuzione di opere edilizie ed impianti tecnologici devono essere osservate le prescrizioni delle norme vigenti in materia di
l'esecuzione di opere edilizie ed impianti tecnologici devono essere osservate le prescrizioni delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e più in particolare : a. per gli edifici, gli spazi e servizi pubblici : D.P.R. nr. 503 del 24.07.1996. b. per gli edifici privati residenziali e non, anche aperti al pubblico, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, i relativi spazi di
non, anche aperti al pubblico, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, i relativi spazi di pertinenza ed impianti: Legge 9 gennaio 1989 nr. 13 e successive modificazioni e
Regolamento di attuazione emanato con D.M. 14.06.1989 nr. 236 con gli eventuali aggiornamenti e modifiche così come previsto dall'art. 12 del decreto stesso. c. impianti e attrezzature per l'esercizio di attività motorio/ricreative: L.R. 08.10.1992 nr.49 e Del. C.R. 03.11.1993 nr. 417: d. per tutti gli edifici: L.R. 09.09.1991 nr. 47 e le norme tecniche che saranno emanate dal Consiglio Regionale secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge.
09.1991 nr. 47 e le norme tecniche che saranno emanate dal Consiglio Regionale secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge. e. per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico: art. 24 della L. 05.02.1992 nr. 104. • 83.2 Le norme sopra elencate prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle prescrizioni del regolamento edilizio che risultassero incompatibili con le medesime. • 83.3 Il presente Regolamento fornisce inoltre ulteriori indicazioni e prescrizioni,
Art. 84 Interventi soggetti
isultassero incompatibili con le medesime. • 83.3 Il presente Regolamento fornisce inoltre ulteriori indicazioni e prescrizioni, direttamente discendenti da quelle generali soprarichiamate ed integrative delle medesime, al fine di agevolarne ed uniformarne l’applicazione Art. 84 Interventi soggetti • 84.1 Le norme indicate al precedente art. 83 trovano integrale applicazione in ogni intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica mentre, per quanto riguarda
ano integrale applicazione in ogni intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica mentre, per quanto riguarda i restanti interventi sul patrimonio edilizio esistente, si applicano : a. negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, negli spazi esterni e nelle parti comuni dell'immobile indistintamente per ogni opera edilizia suscettibile di limitare la fruizione dell'ambiente ai portatori di handicap;
l'immobile indistintamente per ogni opera edilizia suscettibile di limitare la fruizione dell'ambiente ai portatori di handicap; b. negli altri edifici solo in caso di intervento di ristrutturazione edilizia, anche quando parziale e limitatamente allo specifico intervento progettato; c. per tutte le opere finalizzate esclusivamente al superamento delle barriere architettoniche per la cui realizzazione vengono richieste ed ottenute le procedure
Art. 85 Documentazione ed elaborati tecnici
esclusivamente al superamento delle barriere architettoniche per la cui realizzazione vengono richieste ed ottenute le procedure particolari, le deroghe regolamentari e i finanziamenti previsti dalla L. 13/89. Art. 85 Documentazione ed elaborati tecnici • 85.1 Per dimostrare la conformità dei progetti presentati alla normativa vigente nn materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, gli elaborati tecnici devono
ati alla normativa vigente nn materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dei locali. • 85.2 In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli
sitabilità ed adattabilità dei locali. • 85.2 In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantirne il soddisfacimento, devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici. • 85.3 Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati grafici devono essere accompagnati da una relazione contenente la descrizione delle soluzioni
Art. 86 Soluzioni tecniche alternative
lutazione di merito, gli elaborati grafici devono essere accompagnati da una relazione contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici nonchè dei materiali di cui si prevede l’impiego, del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio. Art. 86 Soluzioni tecniche alternative
Art. 86 Soluzioni tecniche alternative
rado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio. Art. 86 Soluzioni tecniche alternative • 86.1 Ogni qualvolta il progetto preveda il ricorso ad una o più delle soluzioni tecniche alternative di cui all’art. 7.2 del D.M. 236/89, ciò deve essere chiaramente evidenziato nella relazione di cui al precedente comma 110.3. • 86.2 Dette soluzioni tecniche alternative sono ammesse quando rispondano ai criteri di
zione di cui al precedente comma 110.3. • 86.2 Dette soluzioni tecniche alternative sono ammesse quando rispondano ai criteri di progettazione sottintesi dalla normativa applicabile al caso specifico e garantiscano esiti
Art. 87 Dichiarazione di conformità
equivalenti o migliori rispetto a quelli conseguibili mediante l’applicazione delle soluzioni tecniche indicate dalla norma di riferimento. Art. 87 Dichiarazione di conformità • 87.1 La conformità del progetto alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche deve essere certificata dal progettista, nella sua qualità di professionista abilitato, mediante la dichiarazione di cui all’art. 1 comma 4 della L. 13/89.
progettista, nella sua qualità di professionista abilitato, mediante la dichiarazione di cui all’art. 1 comma 4 della L. 13/89. • 87.2 Ogni qualvolta siano previste una o più delle soluzioni tecniche alternative di cui all’art. 86, l’idoneità delle medesime deve essere esplicitamente certificata dal progettista nella dichiarazione di cui al comma precedente. Detta dichiarazione deve inoltre essere accompagnata da una relazione, corredata dagli elaborati grafici necessari, con la quale
Art. 88 Prescrizioni e deroghe
Detta dichiarazione deve inoltre essere accompagnata da una relazione, corredata dagli elaborati grafici necessari, con la quale viene illustrata l’alternativa proposta e l’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili. Art. 88 Prescrizioni e deroghe • 88.1 Le autorizzazioni e le concessioni edilizie non possono essere rilasciate in mancanza della prescritta conformità, limitatamente allo specifico intervento progettato, alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
tà, limitatamente allo specifico intervento progettato, alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche. • 88.2 Ove necessario, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. 47/91, in sede di rilascio delle autorizzazioni o concessioni edilizie, il soggetto di cui al comma 4.2 impartisce le prescrizioni tecniche eventualmente necessarie a conseguire detta conformità. • 88.3 Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti al vincolo di cui alla L.
e a conseguire detta conformità. • 88.3 Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti al vincolo di cui alla L. 1089/39, quando l’adeguamento alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche non sia possibile nel rispetto dei valori storico-architettonici tutelati dal vincolo, la conformità alle norme medesime (per il disposto dell’art. 24 comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 104) può essere conseguita mediante opere provvisionali, come definite
posto dell’art. 24 comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 104) può essere conseguita mediante opere provvisionali, come definite dall’art. 7 del D.P.R. 5 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dal vincolo ricorrente. Analoga possibilità è ammessa per gli edifici notificati ai sensi della L. 1497/39 nonchè per gli immobili sottoposti alle classi di intervento 0, 1 e 2 del P.R.G. vigente. • 88.4 Le prescrizioni delle norme di cui all’art. 83 sono derogabili solo per gli edifici o
rvento 0, 1 e 2 del P.R.G. vigente. • 88.4 Le prescrizioni delle norme di cui all’art. 83 sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative specifiche, non sono realizzabili senza barriere architettoniche nonchè per i locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. • 88.5 Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi dalla ristrutturazione urbanistica, fermo restando quanto disposto dall’art. 1 comma 3 della L. 13/89, sono inoltre
ente diversi dalla ristrutturazione urbanistica, fermo restando quanto disposto dall’art. 1 comma 3 della L. 13/89, sono inoltre ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. • 88.6 Le deroghe di cui ai commi precedenti sono concesse dal soggetto di cui al comma 4.2 in sede di rilascio dell’autorizzazione o concessione edilizia, previo parere favorevole del Responsabile del procedimento.
Art. 89 Certificazione di abitabilità o agibilità.
4.2 in sede di rilascio dell’autorizzazione o concessione edilizia, previo parere favorevole del Responsabile del procedimento. Capitolo XI : ABITABILITÀ ED AGIBILITÀ DELLE COSTRUZIONI Art. 89 Certificazione di abitabilità o agibilità. • 89.1 Per il combinato disposto degli art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994 n.425 e dell’art. 10 della L.R. 23 maggio 1994 n. 39, la certificazione di abitabilità (per le unità immobiliari ad uso residenziale) o di agibilità (per le unità immobiliari con altra
certificazione di abitabilità (per le unità immobiliari ad uso residenziale) o di agibilità (per le unità immobiliari con altra destinazione) é necessaria per utilizzare :
a) gli edifici o parti di essi di nuova costruzione; b) gli edifici o parti di essi esistenti che siano stati oggetto di interventi di restauro, di ristrutturazione edilizia o di ampliamento che abbiano comportato mutamento di destinazione d'uso od il rilascio, anche temporaneo, dell'immobile da parte del conduttore. • 89.2 E’ fatta eccezione per gli edifici realizzati precedentemente all’anno 1949 e che non siano stati successivamente interessati da interventi edilizi di trasformazione e,
zzati precedentemente all’anno 1949 e che non siano stati successivamente interessati da interventi edilizi di trasformazione e, successivamente all’entrata in vigore della L.R. 39/94, neppure dagli interventi di cui alla lettera "b" del comma precedente. Per detti edifici si applicano le disposizioni di cui all’art. 97. • 89.3 La richiesta della certificazione di abitabilità può essere presentata dal proprietario o
Art. 90 Richiesta del certificato di abitabilità o agibilità
isposizioni di cui all’art. 97. • 89.3 La richiesta della certificazione di abitabilità può essere presentata dal proprietario o dal titolare della concessione edilizia (o del diverso titolo abilitativo in forza del quale sono stati eseguiti i lavori). Art. 90 Richiesta del certificato di abitabilità o agibilità • 90.1 La richiesta del certificato di abitabilità o agibilità deve essere indirizzata al Sindaco, in carta legale o resa tale, redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio e sottoscritta
e essere indirizzata al Sindaco, in carta legale o resa tale, redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio e sottoscritta dal richiedente avente titolo. • 90.2 La domanda deve essere corredata della documentazione obbligatoria di cui al successivo art. 91 e della attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti. • 90.3 La richiesta viene accettata solo se completa della documentazione obbligatoria e corretta sotto il profilo formale.
uti. • 90.3 La richiesta viene accettata solo se completa della documentazione obbligatoria e corretta sotto il profilo formale. • 90.4 Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio preposto all'accettazione rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuto deposito della richiesta e la correttezza della medesima sotto il profilo formale. Dalla data di tale ricevuta iniziano a decorre i termini previsti dall'art. 4, terzo comma, del D.P.R. 425/94 per la tacita attestazione dell’abitabilità.
Art. 91 Documentazione obbligatoria.
a iniziano a decorre i termini previsti dall'art. 4, terzo comma, del D.P.R. 425/94 per la tacita attestazione dell’abitabilità. Art. 91 Documentazione obbligatoria. • 91.1 La documentazione da allegare alle istanze per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità è costituita da : a. stampato predisposto dall'ufficio, sottoscritto dal richiedente compilato in ogni sua parte, indicando eventualmente con la dicitura "non occorre" la non necessità di adempimenti o di documentazione;
to in ogni sua parte, indicando eventualmente con la dicitura "non occorre" la non necessità di adempimenti o di documentazione; b. dichiarazione del Direttore dei Lavori di cui all’art. 4 comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, che certifichi la conformità dell’immobile al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti (verificata come indicato al successivo art. 92). c. atto attestante la rispondenza dell’opera alla normativa vigente in materia di
rificata come indicato al successivo art. 92). c. atto attestante la rispondenza dell’opera alla normativa vigente in materia di costruzioni in zona sismica in funzione dell’opera eseguita e più esattamente : c.1 collaudo statico con dichiarazione di rispondenza alla normativa antisismica ed attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile; c.2 relazione finale del Direttore dei lavori con dichiarazione di rispondenza
parte dell'Ufficio del Genio Civile;
uto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile; c.2 relazione finale del Direttore dei lavori con dichiarazione di rispondenza alla normativa antisismica ed attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile, nei casi in cui non occorra il collaudo di cui alla precedente lettera "a"; c.3 copia del certificato di conformità alla normativa antisismica rilasciata dal Genio Civile, nei soli casi in cui le opere siano state oggetto di controllo da parte dell'Ufficio del Genio Civile;
c.4 certificato di idoneità statica redatto da un tecnico abilitato secondo le indicazioni dell'art. 2 del D.M. 15 maggio 1985 nei casi in cui non sono necessari, per la tipologia dell'intervento, i documenti ed adempimenti di cui alle precedenti lettere "a", "b" e "c". a. dichiarazione congiunta (sottoscritta dal progettista, dal costruttore e dal direttore dei lavori, ciascuno per quanto di sua competenza) con la quale viene certificata la
rogettista, dal costruttore e dal direttore dei lavori, ciascuno per quanto di sua competenza) con la quale viene certificata la rispondenza delle opere eseguite al progetto per il contenimento dei consumi energetici depositato presso i competenti uffici comunali prima dell'inizio dei lavori secondo quanto disposto dall’art. 106. Nei casi in cui, per il tipo di intervento, non sia risultato necessario procedere a detto deposito, la certificazione di conformità
casi in cui, per il tipo di intervento, non sia risultato necessario procedere a detto deposito, la certificazione di conformità viene sostituita da una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori attesta la non necessità del progetto per il contenimento dei consumi energetici. b. certificato prevenzione incendi o verbale di collaudo rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (obbligatorio, ai fini della certificazione di
ndi o verbale di collaudo rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (obbligatorio, ai fini della certificazione di abitabilità, per gli edifici residenziali e per gli edifici civili con altezza in gronda superiore a ml. 24, per gli edifici industriali con ascensore o montacarichi con corsa sopra il piano terra superiore a ml. 20, per tutti gli immobili con impianto di produzione di calore con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h e per le autorimesse
20, per tutti gli immobili con impianto di produzione di calore con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h e per le autorimesse con capacità superiore a nove autoveicoli quando le stesse costituiscono la dotazione minima di spazi per parcheggi di cui all’art. 69). Qualora il certificato, seppur richiesto, non sia stato ancora rilasciato potrà essere sostituito da copia della richiesta con attestazione di presentazione della medesima presso il locale Comando dei Vigili del Fuoco.
tituito da copia della richiesta con attestazione di presentazione della medesima presso il locale Comando dei Vigili del Fuoco. c. collaudo impianti tecnologici, nei casi previsti da norme specifiche e per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore della L. 46/90 (13 marzo 1990) per i quali non sussistono gli adempimenti indicati nel punto successivo (in quest'ultimo caso e solo per gli edifici residenziali é fatta salva la possibilità di ricorrere
ndicati nel punto successivo (in quest'ultimo caso e solo per gli edifici residenziali é fatta salva la possibilità di ricorrere all'autocertificazione, come disposto all'art. 6 del regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392). d. copia dell’attestazione di avvenuto deposito presso l’ufficio comunale competente delle dichiarazioni di conformità degli impianti alla regola dell'arte ai sensi della L. 46/90 (per gli impianti eseguiti dopo il 13 marzo 1990) redatte dagli installatori degli
alla regola dell'arte ai sensi della L. 46/90 (per gli impianti eseguiti dopo il 13 marzo 1990) redatte dagli installatori degli impianti stessi secondo gli appositi modelli ministeriali e complete degli allegati obbligatori, relative ai seguenti impianti : g.1 impianti produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica (se non già compreso nel collaudo di cui alla precedente lettera "f"); g.2 impianti radiotelevisivi ed elettrici, antenne ed impianti di protezione da
collaudo di cui alla precedente lettera "f"); g.2 impianti radiotelevisivi ed elettrici, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche (se non già compreso nel collaudo di cui alla precedente lettera "f"); g.3 impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluidi (nel caso di interventi edilizi iniziati dopo il 16 luglio 1991 nella dichiarazione deve essere espressamente indicata l'ottemperanza alla Legge 10/91);
edilizi iniziati dopo il 16 luglio 1991 nella dichiarazione deve essere espressamente indicata l'ottemperanza alla Legge 10/91); g.4 impianti idrosanitari e di trasporto, trattamento uso, accumulo e consumo di acqua (nel caso di interventi edilizi iniziati dopo il 16 luglio 1991 nella dichiarazione deve essere espressamente indicata l'ottemperanza alla Legge 10/91); g.5 impianti trasporto e utilizzazione gas; g.6 impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili e simili);
g.7 impianti di protezione antincendio (se già non presentato al Comando dei Vigili del Fuoco per il certificato di cui alla precedente lettera "e"). a. denuncia di accatastamento con attestazione di avvenuta presentazione presso l'Ufficio tecnico erariale o certificato di consultazione per partita attuale. b. dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato che attesti l'esecuzione delle opere nel rispetto delle norme in materia di abbattimento
iurata, redatta da un tecnico abilitato che attesti l'esecuzione delle opere nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (detta perizia deve contenere anche gli elaborati tecnici previsti dall'art. 10 del D.M. 236/89 in tutti i casi in cui il progetto a suo tempo approvato non sia stato redatto secondo le indicazioni di cui a detto art. 10 oppure quando in corso d'opera siano state apportate modifiche comunque suscettibili di
do le indicazioni di cui a detto art. 10 oppure quando in corso d'opera siano state apportate modifiche comunque suscettibili di limitare l'uso dell'immobile a un portatore di handicap). i. estremi delle eventuali convenzioni o degli atti unilaterali d'obbligo. i. dichiarazione, da parte dei soggetti titolari dell'attività, della sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico (dichiarazione necessaria solo quando nell'immobile si svolgono le attività
Art. 92 Salubrità delle costruzioni
i poca significatività dell'inquinamento atmosferico (dichiarazione necessaria solo quando nell'immobile si svolgono le attività elencate nell'allegato 1 al DPR 25/07/1991). • 91.2 La documentazione di cui al comma precedente, quando non diversamente specificato, deve essere presentata in originale o copia conforme. Art. 92 Salubrità delle costruzioni • 92.1 Ai fini della certificazione di abitabilità/agibilità si considerano salubri gli immobili
92 Salubrità delle costruzioni • 92.1 Ai fini della certificazione di abitabilità/agibilità si considerano salubri gli immobili in possesso dei requisiti igienico-sanitari e costruttivi previsti dal presente Regolamento. • Art. 93 Procedura per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità • 93.1 Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l'ufficio provvede all'istruttoria delle domande pervenute, eventualmente effettuando, secondo le modalità di cui al successivo art.
ficio provvede all'istruttoria delle domande pervenute, eventualmente effettuando, secondo le modalità di cui al successivo art. 94, l’ispezione di cui all’art. 4, secondo comma, del D.P.R. 425/94. • 93.2 Il certificato di abitabilità/agibilità viene rilasciato entro lo stesso termine di trenta giorni, ancora in conformità di quanto disposto dall’art. 4, secondo comma, del D.P.R. 425/94. • 93.3 In caso di silenzio dell’Amministrazione, decorsi quarantacinque giorni dalla data di
, secondo comma, del D.P.R. 425/94. • 93.3 In caso di silenzio dell’Amministrazione, decorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità/agibilità si intende attestata. In tal caso tiene luogo della relativa certificazione, la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda. • 93.4 I termini di cui ai commi precedenti possono essere interrotti una ed una sola volta, esclusivamente nel caso in cui necessiti integrare o completare la documentazione presentata
e interrotti una ed una sola volta, esclusivamente nel caso in cui necessiti integrare o completare la documentazione presentata con ulteriori documenti ed atti che non siano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e che la medesima non possa acquisire autonomamente. In tal caso il responsabile del procedimento provvede ad inoltrare motivata richiesta all'interessato ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 425/94. I termini interrotti da detta richiesta, iniziano a decorrere
interessato ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 425/94. I termini interrotti da detta richiesta, iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni documentali richieste. • 93.5 Quando il certificato di abitabilità non sia stato rilasciato entro i termini di cui al comma 93.2 e si sia invece formato per il silenzio dell’amministrazione, l'ufficio preposto potrà effettuare, nei successivi centottanta giorni e con le modalità di cui al successivo
l’amministrazione, l'ufficio preposto potrà effettuare, nei successivi centottanta giorni e con le modalità di cui al successivo art.94, le verifiche di cui all’art. 4, comma terzo, del D.P.R. 425/94. Nel caso in cui da tali verifiche risulti la carenza di requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile/agibile verrà adottato idoneo provvedimento di inabitabilità/inagibilità.
Art. 94 Controlli e verifiche
Art. 94 Controlli e verifiche • 94.1 Le ispezioni di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. 425/94 (e cioè quelle tese a verificare l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile) sono effettuate a campione, con le modalità prescritte dal presente articolo. • 94.2 Ogni mese sarà sorteggiato il 10% della richieste presentate, arrotondando eventualmente all'unità superiore. In ciascuno degli immobili interessati dalla richiesta
lla richieste presentate, arrotondando eventualmente all'unità superiore. In ciascuno degli immobili interessati dalla richiesta sorteggiata verrà effettuata specifico sopralluogo, nel corso del quale saranno sottoposti a verifiche anche gli impianti secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.46/90 e dall'art. 4 del D.P.R. 392/94. • 94.3 I sopralluoghi saranno, di regola, effettuati entro trenta giorni dalla presentazione
90 e dall'art. 4 del D.P.R. 392/94. • 94.3 I sopralluoghi saranno, di regola, effettuati entro trenta giorni dalla presentazione delle domande. Ove ciò non fosse possibile, essi saranno effettuati entro e non oltre centottanta giorni dalla tacita formazione del provvedimento, cioé a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla presentazione della domanda. • 94.4 Nel caso in cui l'esito degli accertamenti sia positivo, sarà rilasciata la certificazione
a presentazione della domanda. • 94.4 Nel caso in cui l'esito degli accertamenti sia positivo, sarà rilasciata la certificazione di abitabilità/agibilità. In caso contrario sarà comunicato all'interessato quanto emerso nel corso dei controlli, adottando il dovuto provvedimento. • 94.5 Le domande non sorteggiate saranno oggetto di istruttoria solo sulla base della documentazione agli atti. Per dette domande, sempre che dall’istruttoria non emergano
getto di istruttoria solo sulla base della documentazione agli atti. Per dette domande, sempre che dall’istruttoria non emergano elementi ostativi, il certificato di abitabilità/agibilità potrà essere rilasciato in forma esplicita entro il termine di cui al comma 93.2 oppure formarsi nel silenzio dell’amministrazione come stabilito al comma 93.3. In questo secondo caso, decorso l’ulteriore periodo di 180 giorni, verrà rilasciata una certificazione di insussistenza di elementi ostativi all'utilizzazione
Art. 95 Domande antecedenti al 28/12/1994
o l’ulteriore periodo di 180 giorni, verrà rilasciata una certificazione di insussistenza di elementi ostativi all'utilizzazione dell'immobile ed attestante la data in cui è avvenuta la tacita formazione del provvedimento. Art. 95 Domande antecedenti al 28/12/1994 • 95.1 Per le richieste di abitabilità presentate prima del 28 dicembre 1994 (e cioè antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 425/94) gli interessati potranno attivare la
rima del 28 dicembre 1994 (e cioè antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 425/94) gli interessati potranno attivare la procedura ordinaria di cui agli articoli precedenti in modo tale da poter usufruire della possibilità di tacita formazione dell’atto ai sensi del D.P.R. 425/94. • 95.2 Ai fini di cui al comma precedente è necessario che le domande risultino complete (o comunque siano completate) per quanto attiene la documentazione e gli adempimenti
ecessario che le domande risultino complete (o comunque siano completate) per quanto attiene la documentazione e gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, ove applicabili in relazione al periodo temporale in cui sono stati eseguite le opere. In ogni caso le domande dovranno essere obbligatoriamente integrate con la dichiarazione del direttore dei lavori di cui alla lettera "b" del comma 91.1 oppure una dichiarazione analoga resa sotto la propria responsabilità da professionista abilitato.
la lettera "b" del comma 91.1 oppure una dichiarazione analoga resa sotto la propria responsabilità da professionista abilitato. • 95.3 Le domande giacenti, una volta integrate e completate come prescritto dal presente articolo, sono soggette alla stessa disciplina prevista per le domande ordinarie, sia per quanto attiene la possibilità di tacita formazione del certificato di abitabilità/agibilità che per quanto attiene ispezioni, verifiche e controlli.
Art. 96 Domande per immobili oggetto di condono edilizio
ssibilità di tacita formazione del certificato di abitabilità/agibilità che per quanto attiene ispezioni, verifiche e controlli. Art. 96 Domande per immobili oggetto di condono edilizio • 96.1 Nel caso di immobili oggetto di condono edilizio il certificato di abitabilità o agibilità viene rilasciato a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 35 della L. 47/85 e ribadito dal punto 9 della Circolare Ministeriale 30/07/1985, nr. 3357/25.
ranza a quanto disposto dall’art. 35 della L. 47/85 e ribadito dal punto 9 della Circolare Ministeriale 30/07/1985, nr. 3357/25. • 96.2 In conformità alle medesime disposizioni, il rilascio del certificato avviene anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari sempre che le opere oggetto di condono
non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e prevenzione degli incendi e degli infortuni. Dette disposizioni devono considerarsi inderogabili mentre la mancata osservanza di altre norme regolamentari (ivi comprese quelle di cui all’art. 34 della L. 457/78, giusto quanto disposto dal richiamato art. 9 della Circolare Ministeriale 3357/25) non costituisce ostacolo al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.
to art. 9 della Circolare Ministeriale 3357/25) non costituisce ostacolo al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità. • 96.3 La rispondenza alle norme inderogabili di cui al comma precedente deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata all’istanza di condono o comunque successivamente trasmessa ad integrazione della medesima. Per quanto attiene, in particolare, le norme in materia di sicurezza statica, la rispondenza è attestata dal certificato
Art. 97 Certificazione per gli immobili di vecchia costruzione
desima. Per quanto attiene, in particolare, le norme in materia di sicurezza statica, la rispondenza è attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera "b" del terzo comma dello stesso art. 35. • 96.4 In carenza della documentazione di cui al comma precedente il certificato di abitabilità o agibilità non può essere rilasciato. Art. 97 Certificazione per gli immobili di vecchia costruzione • 97.1 Per gli edifici, o loro parti, di vecchia costruzione di cui al comma 89.2, la sussistenza
mmobili di vecchia costruzione • 97.1 Per gli edifici, o loro parti, di vecchia costruzione di cui al comma 89.2, la sussistenza dei requisiti necessari per l'utilizzazione degli immobili può essere attestata mediante apposita dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, che attesti : o che l’edificio (o la parte di esso oggetto della perizia) non rientra nei casi elencati al comma 89.1 ; o la conformità urbanistico-edilizia del bene anche per quanto riguarda la destinazione d'uso;
nei casi elencati al comma 89.1 ; o la conformità urbanistico-edilizia del bene anche per quanto riguarda la destinazione d'uso; o il possesso dei requisiti di salubrità (intesi come stabilito all’art. 92); o il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle strutture e degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche, di contenimento dei consumi energetici e di prevenzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico; o la regolare iscrizione in catasto del bene;
Art. 98 Ambito di applicazione
o dei consumi energetici e di prevenzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico; o la regolare iscrizione in catasto del bene; o la regolare numerazione civica dell’immobile. • 97.2 Detta perizia giurata è resa da un tecnico abilitato, all’uopo incaricato dalla proprietà o da chi ne abbia interesse. CAPITOLO XII : REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI Art. 98 Ambito di applicazione 98.1 Le prescrizioni generali di cui al presente Titolo si applicano a tutti gli edifici di nuova
Art. 98 Ambito di applicazione
Art. 98 Ambito di applicazione 98.1 Le prescrizioni generali di cui al presente Titolo si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, qualsiasi sia la loro ubicazione, consistenza e destinazione d’uso. 98.2 Le stesse prescrizioni si applicano agli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente solo quando ciò sia espressamente previsto dal presente Regolamento.
Art. 99 Salubrità del terreno
ano agli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente solo quando ciò sia espressamente previsto dal presente Regolamento. 98.3 Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente Regolamento per destinazioni particolari o discendenti dall’applicazione di normative specifiche. Art. 99 Salubrità del terreno
Art. 100 Materiali da costruzione
99.1 E’ vietato realizzare nuovi edifici su terreni già adibiti a discariche o a sedi di attività che abbiano inquinato il suolo, fino a quando gli stessi non siano stati sottoposti a bonifica secondo le norme vigenti in materia. Art. 100 Materiali da costruzione 100.1 In tutti gli interventi in qualsiasi misura disciplinati dal presente Regolamento devono essere impiegati materiali sani e non suscettibili di indurre effetti dannosi per le persone o per l’ambiente.
Art. 101 Requisiti relativi all’impermeabilità e secchezza
egolamento devono essere impiegati materiali sani e non suscettibili di indurre effetti dannosi per le persone o per l’ambiente. 100.2 Per i fini di cui al comma precedente è consigliato l’uso di materiali sani secondo le norme UNiBioedilizia. Art. 101 Requisiti relativi all’impermeabilità e secchezza 101.1 Qualsiasi edificio di nuova costruzione deve essere adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri devono risultare intrinsecamente asciutti.
Art. 102 Misure contro la penetrazione negli edifici di animali in genere.
isolato dall’umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri devono risultare intrinsecamente asciutti. 101.2 Tutti gli elementi costitutivi dell’edificio devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti. 101.3 Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento progetto. Art. 102 Misure contro la penetrazione negli edifici di animali in genere.
Art. 102 Misure contro la penetrazione negli edifici di animali in genere.
nte limitatamente allo specifico intervento progetto. Art. 102 Misure contro la penetrazione negli edifici di animali in genere. 102.1 In tutti gli edifici, siano essi esistenti che di nuova costruzione, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere. 102.2 Tutte le aperture di aereazione, sia prospettanti all’esterno che su intercapedini (scannafossi e
e di animali in genere. 102.2 Tutte le aperture di aereazione, sia prospettanti all’esterno che su intercapedini (scannafossi e simili), quando siano prive di infisso a normale tenuta devono essere protette (senza pregiudicare l’aereazione del locale) da griglie, reti od altro dispositivo atto ad impedire la penetrazione di animali della dimensione di un ratto. Lo stesso accorgimento deve essere adottato per le aperture di ventilazione dei vespai e delle intercapedini aereate sottostanti i solai.
accorgimento deve essere adottato per le aperture di ventilazione dei vespai e delle intercapedini aereate sottostanti i solai. 102.3 Nel caso in cui l’aereazione sia conseguita mediante condotti che conducono all’esterno (sia nel caso di ventilazione naturale che forzata), analoghe protezioni devono essere predisposte all’estremità del condotto, la quale deve inoltre essere facilmente accessibile per i necessari controlli.
Art. 103 Riscaldamento degli edifici
no essere predisposte all’estremità del condotto, la quale deve inoltre essere facilmente accessibile per i necessari controlli. 102.4 Il sistema delle condutture di scarico e delle fognature, così come quello delle relative ventilazioni, deve essere a perfetta tenuta e privo di forature o discontinuità. I punti nei quali le condutture attraversano murature devono essere ben sigillati e non presentare interstizi. Art. 103 Riscaldamento degli edifici 103.1 Obbligatorietà dell’impianto di riscaldamento
Art. 103 Riscaldamento degli edifici
sigillati e non presentare interstizi. Art. 103 Riscaldamento degli edifici 103.1 Obbligatorietà dell’impianto di riscaldamento 103.1.1 Gli edifici di nuova costruzione adibiti a qualsiasi funzione che presupponga la permanenza di persone devono essere dotati di impianto di riscaldamento. 103.2 Edifici esistenti privi di impianto di riscaldamento 103.2.1 Gli edifici esistenti che siano privi di tale impianto devono esserne dotati in
tenti privi di impianto di riscaldamento 103.2.1 Gli edifici esistenti che siano privi di tale impianto devono esserne dotati in occasione di qualsiasi intervento che non sia di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria. 103.2.2 Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o comunque alla permanenza continuativa di persone, anche quando non trovi applicazione la prescrizione di cui al comma precedente, deve in ogni caso essere dotata di un sistema di riscaldamento idoneo
i applicazione la prescrizione di cui al comma precedente, deve in ogni caso essere dotata di un sistema di riscaldamento idoneo a garantire sufficienti livelli di confort abitativo (si considera tale una temperatura interna di 18° nella stagione invernale).
103.3 Norme tecniche ed adempimenti relativi agli impianti di riscaldamento 103.3.1 Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati in conformità alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed alle relative norme tecniche di cui al D.P.R. 26 agosto 1993 nr. 412. 103.3.2 Il progetto dell’impianto di riscaldamento, ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91, deve essere depositato presso i competenti Uffici Comunali prima dell’inizio dei lavori relativi all’impianto medesimo.
Art. 104 Camini e canne fumarie
. 10/91, deve essere depositato presso i competenti Uffici Comunali prima dell’inizio dei lavori relativi all’impianto medesimo. 103.3.3 Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori deve essere inoltre depositata presso i competenti Uffici Comunali la dichiarazione di conformità corredata degli elaborati e documenti di cui all’art. 9 comma 5 della L. 46/90. Art. 104 Camini e canne fumarie 104.1 Sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione
Art. 104 Camini e canne fumarie
. 9 comma 5 della L. 46/90. Art. 104 Camini e canne fumarie 104.1 Sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione 104.1.1 In linea generale lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93. 104.1.2 Dette prescrizioni non si applicano nel caso di : • mera sostituzione di generatori di calore individuali;
.P.R. 412/93. 104.1.2 Dette prescrizioni non si applicano nel caso di : • mera sostituzione di generatori di calore individuali; • singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, siti in edifici plurifamiliari che già non dispongano di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sopra il tetto dell’edificio. 104.2 Impianti alimentati a combustibile liquido o solido 104.2.1 Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile liquido o
ati a combustibile liquido o solido 104.2.1 Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge 615/66 nonchè delle Norme UNI-CIG 7129/92. 104.3 Impianti alimentati a combustibile gassoso 104.3.1 Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile gassoso
nti alimentati a combustibile gassoso 104.3.1 Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile gassoso devono essere realizzate in conformità alle Norme UNI-CIG 7129/92. In particolare per quanto attiene l’altezza del camino/canna fumaria rispetto alla quota di sbocco sulla copertura, si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.3 delle citate Norme UNI-CIG 7129/92. 104.3.2 La distanza del camino dagli edifici contermini deve inoltre essere tale che il cono di
le citate Norme UNI-CIG 7129/92. 104.3.2 La distanza del camino dagli edifici contermini deve inoltre essere tale che il cono di deflusso dei gas di combustione non interessi mai le pareti degli edifici vicini. A tal fine il cono di deflusso si determina come segue : • il vertice è ubicato al centro della bocca superiore del condotto di evacuazione dei fumi; • in corrispondenza di pareti prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 15° rispetto all’asse;
i; • in corrispondenza di pareti prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 15° rispetto all’asse; • in corrispondenza di pareti finestrate o comunque dotate di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 45° risp etto all’asse.
104.3.3 Nei casi in cui la legislazione vigente in materia consenta lo scarico dei fumi orizzontale a parete, questo deve essere conforme alle prescrizioni di cui al punto 4.3.4 delle Norme UNI-CIG 7129/92. 104.4 Altri condotti di evacuazione 104.4.1 I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai commi precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la
ti di combustione di cui ai commi precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l’evacuazione dei fumi di cucina o di caminetti, ecc.), dovranno anch’essi avere sbocco al di sopra della copertura dell’edificio. 104.4.2 Sarà ammesso che detti condotti sbocchino in diversa posizione solo a condizione che siano mantenuti ad una distanza da finestre o prese d’aria di locali abitabili non inferiore
rsa posizione solo a condizione che siano mantenuti ad una distanza da finestre o prese d’aria di locali abitabili non inferiore a quella prescritta per i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione con scarico orizzontale a parete. 104.5 Applicabilità agli interventi sul patrimonio edilizio esistente 104.5.1 Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento progetto.
Art. 105 Apparecchi a fiamma libera
recedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento progetto. Art. 105 Apparecchi a fiamma libera 105.1 In tutti gli edifici, siano essi esistenti che di nuova costruzione, i locali dove vengano installate apparecchiature a fiamma libera (generatori di calore, boiler, piani di cottura e simili) devono essere dotati, oltre che delle aperture di ventilazione naturale prescritte dal presente Regolamento, di
Art. 106 Isolamento termico degli edifici
ottura e simili) devono essere dotati, oltre che delle aperture di ventilazione naturale prescritte dal presente Regolamento, di ulteriori aperture prospettanti direttamente all’esterno in conformità al punto 3 e seguenti delle Norme UNI-CIG 7129/92. Art. 106 Isolamento termico degli edifici 106.1 Tutti gli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento dei consumi
di ristrutturazione urbanistica devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici, con particolare riferimento alla L. 10/91 ed al D.P.R. 412/93. Il Progetto Energetico delle Strutture deve essere depositato presso i competenti Uffici Comunali prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91. 106.2 Gli interventi sugli edifici esistenti che interessino strutture a contatto diretto con l’esterno sono
Art. 107 Isolamento acustico degli edifici
28 della L. 10/91. 106.2 Gli interventi sugli edifici esistenti che interessino strutture a contatto diretto con l’esterno sono sottoposti all’obbligo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 1052/77, di procedere all’isolamento termico delle medesime secondo i parametri tecnici di cui alla Tabella A della L. 10/91. La relativa relazione tecnica deve essere depositata presso i competenti Uffici Comunali prima dell’inizio dei lavori. Art. 107 Isolamento acustico degli edifici
Art. 107 Isolamento acustico degli edifici
e essere depositata presso i competenti Uffici Comunali prima dell’inizio dei lavori. Art. 107 Isolamento acustico degli edifici 107.1 Gli edifici di nuova costruzione devono rispettare le prescrizioni della Legge 26 ottobre 1995 nr. 447 e dei relativi Regolamenti di attuazione (con particolare riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997) nonchè le altre norme eventualmente vigenti in materia di isolamento acustico per specifiche attività.
D.P.C.M. 5 dicembre 1997) nonchè le altre norme eventualmente vigenti in materia di isolamento acustico per specifiche attività. 107.2 Anche in assenza di specifica normativa di riferimento, gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati e costruiti adottando tecniche e materiali atti a garantire sufficienti livelli di isolamento acustico. La stessa prescrizione si applica agli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, limitatamente all’intervento progettato.
tessa prescrizione si applica agli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, limitatamente all’intervento progettato. 107.3 Nei casi di cui al comma precedente i materiali e le tecniche da impiegare devono garantire un'adeguata protezione acustica degIi ambienti per quanto concerne :
Art. 108 Energia elettrica
• i rumori di calpestio, di traffico, di gestione e di uso di impianti comunque installati nel fabbricato; • i rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui e locali e spazi destinati a servizi comuni; • i rumori provenienti dalle coperture, anche nel caso di pioggia o grandine; • i rumori provenienti da attività lavorative. Art. 108 Energia elettrica 108.1 Ogni edificio deve essere allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica, fatti
8 Energia elettrica 108.1 Ogni edificio deve essere allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica, fatti salvi i casi in cui il fabbisogno elettrico sia integralmente soddisfatto mediante l’uso di fonti energetiche rinnovabili o assimilate. 108.2 Solo in casi del tutto eccezionali e di comprovata impossibilità potrà essere autorizzata l’utilizzazione di fonti di energia elettrica diverse da quelle di cui al comma precedente.
Art. 109 Impianti elettrici
possibilità potrà essere autorizzata l’utilizzazione di fonti di energia elettrica diverse da quelle di cui al comma precedente. L'autorizzazione decade con il cessare della condizione che aveva determinato l’impossibilità della fornitura. Art. 109 Impianti elettrici 109.1 In tutti i casi in cui un impianto elettrico, per potenzialità, tipologia o dimensione degli ambienti, sia soggetto all’obbligo della progettazione ai sensi della legge 46/90 e del relativo regolamento di
dimensione degli ambienti, sia soggetto all’obbligo della progettazione ai sensi della legge 46/90 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 447/93, la documentazione tecnica prevista dalla legge deve essere depositata presso i competenti Uffici Comunali prima dell’inizio dei lavori relativi agli impianti interessati. 109.2 Sia nei casi di cui al comma precedente che nei casi di impianti non soggetti all’obbligo della
Art. 110 Prevenzione incendi
agli impianti interessati. 109.2 Sia nei casi di cui al comma precedente che nei casi di impianti non soggetti all’obbligo della progettazione, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori deve essere depositata presso i competenti Uffici Comunali la relativa dichiarazione di conformità, corredata degli elaborati e documenti di cui all’art. 9 comma 5 della L. 46/90. Art. 110 Prevenzione incendi 110.1 Ai fini della prevenzione degli incendi, tutti gli interventi (siano essi di nuova costruzione che
110 Prevenzione incendi 110.1 Ai fini della prevenzione degli incendi, tutti gli interventi (siano essi di nuova costruzione che sul patrimonio edilizio esistente) devono essere progettati e realizzati in conformità alle specifiche disposizioni vigenti in materia, a seconda delle caratteristiche dell'edificio e dell’uso cui il medesimo deve essere adibito. 110.2 Ogni qualvolta un progetto, per la specifica attività o destinazione d’uso prevista, sia soggetto
imo deve essere adibito. 110.2 Ogni qualvolta un progetto, per la specifica attività o destinazione d’uso prevista, sia soggetto al parere preventivo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il relativo nulla osta deve essere acquisito prima dell’inizio dei lavori e trasmesso ai competenti uffici comunali come quanto disposto dal comma 74.2. 110.3 Il conseguimento di detto nulla osta costituisce condizione per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia solo nel caso di cui al comma 72.2.
Art. 111 Centrali termiche
ulla osta costituisce condizione per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia solo nel caso di cui al comma 72.2. 110.4 La conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi è richiesta per tutti i progetti che risultino in qualsiasi misura soggetti alle medesime, anche quando per la natura o dimensione dell’attività non sia richiesto il parere preventivo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Art. 111 Centrali termiche
Art. 111 Centrali termiche
nsione dell’attività non sia richiesto il parere preventivo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Art. 111 Centrali termiche 111.1 Le centrali termiche devono essere progettate e costruite nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia, con riferimento alle potenzialità delle centrali stesse ed al tipo di combustibile da impiegare. Art. 112 Rifornimento idrico
112.1 Ogni fabbricato, di nuova costruzione o esistente, deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni unità immobiliare. 112.2 Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte. 112.3 Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere
costruiti a regola d'arte. 112.3 Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di apparecchiature per il sollevamento dell'acqua. 112.4 Il locale destinato ad accogliere l’impianto di sollevamento dell’acqua deve avere altezza non inferiore a ml. 2,00, pavimento e pareti facilmente lavabili, caditoia di raccolta delle acque di
Art. 113 Requisiti relativi alla riservatezza. (modificato con del. C.C. 346/00)
l’acqua deve avere altezza non inferiore a ml. 2,00, pavimento e pareti facilmente lavabili, caditoia di raccolta delle acque di lavaggio, reticella antinsetti alle aperture ed al tubo di troppo pieno, serbatoio di materiale idoneo a venire in contatto con alimenti e con copertura sigillata. Art. 113 Requisiti relativi alla riservatezza. (modificato con del. C.C. 346/00) 113.1 Nel caso di alloggi direttamente prospettanti su spazi pubblici o di uso comune, siano essi
dificato con del. C.C. 346/00) 113.1 Nel caso di alloggi direttamente prospettanti su spazi pubblici o di uso comune, siano essi destinati alla circolazione o alla sosta di persone o veicoli, il parapetto delle finestre ivi prospettanti deve presentare una altezza non inferiore a ml. 1,80 rispetto alla quota di calpestio degli spazi esterni medesimi. Potranno essere ammesse soluzioni alternative che in ogni evitino l’introspezione e garantiscano un sufficiente livello di riservatezza degli alloggi.
Art. 114 Requisiti relativi alla sicurezza e protezione dell’utenza.
e soluzioni alternative che in ogni evitino l’introspezione e garantiscano un sufficiente livello di riservatezza degli alloggi. 113.2 (abrogato con del. C.C. 346/00) 113.3 (abrogato con del. C.C. 346/00) 113.4 (abrogato con del. C.C. 346/00) Art. 114 Requisiti relativi alla sicurezza e protezione dell’utenza. 114.1 Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del
e protezione dell’utenza. 114.1 Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, di sicurezza antincendio, di superamento delle barriere architettoniche ed in genere ogni altra normativa diretta a tutelare specifici aspetti delle costruzioni, ai fini della sicurezza e protezione della normale utenza, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo. 114.2 Requisiti dei parapetti e delle finestre
rmale utenza, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo. 114.2 Requisiti dei parapetti e delle finestre 114.2.1 Le finestre con parapetto pieno dovranno presentare il davanzale ad un'altezza di almeno ml. 0,90 dalla quota del pavimento interno e comunque la somma tra l'altezza e la profondità dei davanzali non dovrà mai risultare inferiore a ml. 1,10. 114.2.2 Le finestre a tutt'altezza e quelle con parapetto pieno di altezza inferiore a quella
ai risultare inferiore a ml. 1,10. 114.2.2 Le finestre a tutt'altezza e quelle con parapetto pieno di altezza inferiore a quella prescritta al comma precedente dovranno essere dotate di parapetti, in metallo od altro idoneo materiale, di un'altezza non inferiore a ml. 1,00. 114.2.3 I parapetti dei balconi e delle finestre, di qualsiasi tipo e materiale, devono essere dimensionati in maniera tale da resistere agli urti accidentali.
e delle finestre, di qualsiasi tipo e materiale, devono essere dimensionati in maniera tale da resistere agli urti accidentali. 114.2.4 Le finestre, ad eccezione di quelle poste ad altezze inferiori a ml. 1,50 dal calpestio esterno, dovranno presentare vetri agevolmente sostituibili e lavabili dall'interno del locale. 114.3 Requisiti degli spazi comuni di collegamento 114.3.1 Nessuna delle parti che delimitano uno spazio destinato alla permanenza od al
quisiti degli spazi comuni di collegamento 114.3.1 Nessuna delle parti che delimitano uno spazio destinato alla permanenza od al transito di persone dovrà presentare sporgenze pericolose per l’incolumità delle medesime.
114.3.2 In tutti i casi in cui siano prescritte, dal presente Regolamento a da altre norme, larghezze minime per i collegamenti pedonali comuni (orizzontali, inclinati o verticali che essi siano), le eventuali porte, sportelli e simili che si aprano sul collegamento non dovranno mai comportare riduzione della larghezza minima prescritta. Nel caso di serramenti che si aprano sul collegamento la larghezza di quest’ultimo dovrà essere pari almeno a quella
prescritta. Nel caso di serramenti che si aprano sul collegamento la larghezza di quest’ultimo dovrà essere pari almeno a quella minima prescritta con una maggiorazione pari al massimo ingombro del serramento aperto. Ove non sia possibile conseguire detta maggiore larghezza i serramenti dovranno aprirsi verso l’interno dei vani latistanti il collegamento oppure essere del tipo scorrevole. 114.3.3 Le porte collocate in corrispondenza di un cambiamento di livello del collegamento
to oppure essere del tipo scorrevole. 114.3.3 Le porte collocate in corrispondenza di un cambiamento di livello del collegamento pedonale comune dovranno avere il senso di apertura verso l’interno del livello superiore. 114.3.4 Gli spazi di collegamento destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica. 114.3.5 Gli spazi privati di uso comune, in condizioni meteorologiche normali, non devono presentare superfici di calpestio sdrucciolevoli.
spazi privati di uso comune, in condizioni meteorologiche normali, non devono presentare superfici di calpestio sdrucciolevoli. 114.4 Altri requisiti 114.4.1 Ogni edificio deve essere munito di almeno un agevole e sicuro accesso alla copertura. Quando la conformazione di quest’ultima sia tale da non consentirne la completa ispezione da un unico punto, dovrà essere previsto un numero di accessi sufficiente a garantire un’agevole ispezione di tutta la copertura.
a un unico punto, dovrà essere previsto un numero di accessi sufficiente a garantire un’agevole ispezione di tutta la copertura. 114.4.2 La manutenzione dei vari elementi costitutivi degli edifici, ivi comprese le coperture, deve poter essere effettuata agevolmente ed in condizioni di sicurezza. Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati degli accorgimenti tecnici necessari a garantire tali condizioni.
a. Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati degli accorgimenti tecnici necessari a garantire tali condizioni. 114.4.3 Gli arredi devono, di norma, poter essere portati negli edifici e collocati nei locali attraverso le normali vie d’accesso. 114.4.4 Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni di normale funzionamento, esalazioni, fumi o vibrazioni.
poter immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni di normale funzionamento, esalazioni, fumi o vibrazioni. 114.4.5 Gli impianti installati negli edifici ed i depositi di combustibile devono rispondere alle loro funzioni secondo le norme di legge senza costituire pericolo per le persone e per le cose. 114.5 Applicabilità agli interventi sul patrimonio edilizio esistente 114.5.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero
Art. 115 Impianti igienici
i sul patrimonio edilizio esistente 114.5.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, limitatamente allo specifico intervento progettato. Art. 115 Impianti igienici 115.1 I locali destinati a servizi igienici debbono avere le dimensioni minime prescritte dal presente Regolamento a seconda del tipo di attività cui è destinata l’unità immobiliare.
ere le dimensioni minime prescritte dal presente Regolamento a seconda del tipo di attività cui è destinata l’unità immobiliare. 115.2 Non è consentito accedere direttamente ai servizi igienici dai locali adibiti all’uso di cucina o dagli spazi di cottura nonchè dai locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande. In tali casi l’accesso deve avvenire attraverso un apposito spazio di
ione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande. In tali casi l’accesso deve avvenire attraverso un apposito spazio di disimpegno (antibagno) in cui possono essere collocati apparecchi sanitari diversi dal vaso wc e dal bidet.
115.3 Il pavimento dei servizi igienici deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti devono essere rivestite con analogo materiale fino all'altezza di almeno ml. 2,00. 115.4 Ogni apparecchio sanitario deve essere di materiale resistente, impermeabile e facilmente lavabile. 115.5 I vasi wc devono essere forniti di apparecchi per cacciata d'acqua di portata non inferiore a litri sei. E’ ammessa I'adozione del lavaggio su velo d'acqua continuo per gli orinatoi.
iata d'acqua di portata non inferiore a litri sei. E’ ammessa I'adozione del lavaggio su velo d'acqua continuo per gli orinatoi. 115.6 Tutti gli apparecchi sanitari devono essere forniti di sifone idraulico atto ad evitare esalazioni moleste. 115.7 La camera del sifone di ciascun apparecchio deve essere ventilata mediante una conduttura di aerazione diversa da quella di scarico e comunicante con una conduttura verticale di aerazione sfociante in alto sul tetto.
Art. 116 Scale (modificato con del. C.C. 346/00)
a di aerazione diversa da quella di scarico e comunicante con una conduttura verticale di aerazione sfociante in alto sul tetto. 115.8 Le disposizioni del presente articolo, salvo quella di cui al comma precedente, si applicano anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, limitatamente allo specifico intervento progettato. Art. 116 Scale (modificato con del. C.C. 346/00) 116.1 Tutti gli edifici multipiano di nuova costruzione, o risultanti da interventi di ristrutturazione
to con del. C.C. 346/00) 116.1 Tutti gli edifici multipiano di nuova costruzione, o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, debbono essere dotati di almeno una scala di dimensioni e caratteristiche regolamentari. 116.2 Quando la superficie coperta di un piano sia superiore a mq. 400, le scale devono essere in numero tale che ciascuna di esse non serva superfici superiori a mq. 400. 116.3 Nel caso di edifici per abitazione il limite di cui al comma precedente può essere elevato a mq.
fici superiori a mq. 400. 116.3 Nel caso di edifici per abitazione il limite di cui al comma precedente può essere elevato a mq. 600 limitatamente ai primi due piani fuori terra (piani terreno e primo). 116.4 Le unità immobiliari di edifici per abitazione con più di due piani fuori terra, fatta eccezione per gli alloggi duplex, devono avere almeno un accesso da una scala del tipo chiuso. 116.5 In tutti i tipi di intervento, compresi quelli sul patrimonio edilizio esistente, si applicano inoltre le
del tipo chiuso. 116.5 In tutti i tipi di intervento, compresi quelli sul patrimonio edilizio esistente, si applicano inoltre le ulteriori norme di cui ai commi seguenti. 116.6 Le scale che costituiscono parte comune o che siano di uso pubblico devono presentare le seguenti caratteristiche : o larghezza non inferiore a ml. 1,20; o andamento regolare, con rampe rettilinee, prive di ventagli o altri artifizi suscettibili di renderne disagevole l’uso;
1,20; o andamento regolare, con rampe rettilinee, prive di ventagli o altri artifizi suscettibili di renderne disagevole l’uso; o gradini regolari, di norma di forma rettangolare, con pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala; o pedata non inferiore a cm. 30 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata sia essere compresa tra cm. 62 e cm. 64; o pianerottoli intermedi di profondità non inferiore alla larghezza della rampa e pianerottoli di
compresa tra cm. 62 e cm. 64; o pianerottoli intermedi di profondità non inferiore alla larghezza della rampa e pianerottoli di arrivo mai inferiori a ml. 1,30; o parapetti di altezza non inferiore a ml. 1,00 (misurata al centro della pedata) e di conformazione tale da risultare inattraversabili da una sfera del diametro di cm. 10; o corrimano su almeno un lato della scala, nel caso di rampe di larghezza fino a ml. 1,80, e su ambedue i lati per rampe di larghezza superiore.
lmeno un lato della scala, nel caso di rampe di larghezza fino a ml. 1,80, e su ambedue i lati per rampe di larghezza superiore. Può essere fatta eccezioni alle prescrizioni di cui sopra solo nel caso di scale in esubero rispetto alla dotazione minima comunque prescritta. In tutti i casi in cui l’intervento sia soggetto alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, le scale dovranno inoltre rispettare le ulteriori prescrizioni impartite dalle relative norme tecniche.
116.7 Le scale comuni di tipo chiuso devono, in genere, essere dotate di aereazione naturale diretta. Esse possono esserne prive solo nei casi in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente in funzione del tipo o della dimensione dell’edificio, nonchè della sua destinazione. 116.8 Non è mai ammesso conseguire i livelli di aereazione ed illuminazione prescritti dal presente Regolamento per i vari tipi di locali mediante aperture realizzate su pozzi scale comuni di tipo
nazione prescritti dal presente Regolamento per i vari tipi di locali mediante aperture realizzate su pozzi scale comuni di tipo chiuso, anche quando questo risultino aereati ed illuminati direttamente. 116.9 Le scale interne a singole unità immobiliari devono presentare le seguenti caratteristiche : o larghezza non inferiore a ml. 0,80; o gradini regolari, con pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala; o pedata non inferiore a cm. 25 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio
stanti per l’intero sviluppo della scala; o pedata non inferiore a cm. 25 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata sia essere compresa tra cm. 62 e cm. 64; o pianerottoli intermedi e di arrivo di profondità non inferiore alla larghezza della rampa; o parapetti di altezza non inferiore a ml. 0,90 (misurata al centro della pedata). Le prescrizioni del presente comma non si applicano alle scale per l’accesso a vani tecnici o a locali
Art. 117 Cortili (modificato con del. C.C. 346/00)
al centro della pedata). Le prescrizioni del presente comma non si applicano alle scale per l’accesso a vani tecnici o a locali non abitabili come definiti al successivo art. 121.3. Art. 117 Cortili (modificato con del. C.C. 346/00) 117.1 Definizione 117.1.1 Ai fini del presente Regolamento si definisce come cortile lo spazio scoperto delimitato dalle pareti di uno o più edifici e sul quale possono essere aperte finestre di ogni
come cortile lo spazio scoperto delimitato dalle pareti di uno o più edifici e sul quale possono essere aperte finestre di ogni tipo di locale, ivi compresi quelli destinati alla presenza continuativa di persone. Qualsiasi spazio scoperto diverso dalle chiostrine e dai cavedi è assimilato, ai fini del suo dimensionamento e delle caratteristiche igieniche dei locali che vi prospettano, ad un cortile. 117.2 Tipi di cortile
ni del suo dimensionamento e delle caratteristiche igieniche dei locali che vi prospettano, ad un cortile. 117.2 Tipi di cortile 117.2.1 In funzione della loro conformazione, i cortili si distinguono in cortili aperti e cortili chiusi. Sono cortili aperti quelli il cui perimetro presenta uno o più tratti liberi per uno sviluppo complessivo pari ad almeno 1/6 del perimetro medesimo. Sono cortili chiusi quelli interamente delimitati da pareti o che comunque non presentano tratti liberi di sviluppo
ro medesimo. Sono cortili chiusi quelli interamente delimitati da pareti o che comunque non presentano tratti liberi di sviluppo sufficiente a qualificarli come cortili aperti. 117.2.2 In funzione della loro ubicazione rispetto all’edificio, i cortili si distinguono in cortili interni ed esterni al fabbricato. Sono cortili interni al fabbricato quelli delimitati dalle pareti di un unico edificio. Sono cortili esterni al fabbricato quelli delimitati dalle pareti di due o più edifici.
itati dalle pareti di un unico edificio. Sono cortili esterni al fabbricato quelli delimitati dalle pareti di due o più edifici. 117.3 Criteri di misura dell’area dei cortili 117.3.1 Per area del cortile s'intende la superficie del medesimo al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza sottogronda. 117.3.2 La proiezione orizzontale dell’aggetto di gronda deve essere contenuta nei limiti di
lsiasi altra sporgenza sottogronda. 117.3.2 La proiezione orizzontale dell’aggetto di gronda deve essere contenuta nei limiti di 1/5 dell’area del cortile. Nel caso in cui l’aggetto di gronda ecceda tale valore, l’area del cortile deve essere computata al netto di detta eccedenza. 117.3.3 I cortili interni non dovranno essere frazionati in più porzioni con murature od altre strutture fisse di altezza superiore a ml. 2,00 3,00. Quando ciò avvenisse ciascuna porzione
più porzioni con murature od altre strutture fisse di altezza superiore a ml. 2,00 3,00. Quando ciò avvenisse ciascuna porzione di cortile sarà considerata essa stessa cortile e dovrà pertanto essere dimensionata in modo tale da garantire la totale rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento.
117.4 Dimensionamento dei cortili 117.4.1 Negli edifici di nuova costruzione, i cortili esterni al fabbricato, sia di tipo chiuso che aperto, dovranno rispettare le distanze minime tra edifici di cui all’art. 54. Gli eventuali cortili esterni cui non risultassero applicabili dette distanze minime dovranno comunque presentare dimensioni non inferiori a quelle prescritte per i cortili interni dal comma successivo. 117.4.2 Negli stessi edifici, i cortili interni al fabbricato dovranno rispettare le seguenti
tili interni dal comma successivo. 117.4.2 Negli stessi edifici, i cortili interni al fabbricato dovranno rispettare le seguenti prescrizioni : a) l’area del cortile non dovrà essere inferiore ad 1/4 della superficie complessiva delle pareti che lo delimitano, nel caso di cortili di tipo chiuso, o ad 1/3 della stessa superficie, nel caso di cortili di tipo aperto; b) in nessun punto del cortile la distanza tra una parete finestrata e quella opposta dovrà essere inferiore a ml. 10,00;
perto; b) in nessun punto del cortile la distanza tra una parete finestrata e quella opposta dovrà essere inferiore a ml. 10,00; c) la distanza minima di cui alla precedente lettera "b" potrà essere ridotta a ml. 8,00 quando la più alta delle pareti che delimitano il cortile presenti altezza non superiore a ml. 10,00 ed il cortile medesimo sia previsto da un progetto unitario che riguardi l'edificio nella sua interezza (è pertanto vietato avvalersi di detta distanza ridotta nel
da un progetto unitario che riguardi l'edificio nella sua interezza (è pertanto vietato avvalersi di detta distanza ridotta nel caso di cortili interni che vengano a formarsi nel tempo per successive edificazioni contigue o contrapposte). 117.4.3 Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica. 117.4.4 Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di
terventi di ristrutturazione urbanistica. 117.4.4 Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, la realizzazione o la modifica di cortili è soggetta alle seguenti prescrizioni : a) l’area del cortile non dovrà essere inferiore ad 1/5 della superficie complessiva delle pareti che lo delimitano, nel caso di cortili di tipo chiuso, o ad 1/4 della stessa superficie, nel caso di cortili di tipo aperto.
eti che lo delimitano, nel caso di cortili di tipo chiuso, o ad 1/4 della stessa superficie, nel caso di cortili di tipo aperto. b) in nessun punto del cortile la distanza tra un parete e quella opposta dovrà essere inferiore all’altezza della più alta tra le due pareti, con un minimo assoluto di ml. 6,00; c) le norme di cui alle precedenti lettere "a" e "b" non si applicano ai cortili di edifici esistenti che, nel loro stato attuale, soddisfino i requisiti previsti per i
re "a" e "b" non si applicano ai cortili di edifici esistenti che, nel loro stato attuale, soddisfino i requisiti previsti per i cortili degli edifici di nuova costruzione, per i quali si applicano le norme di cui ai precedenti commi 117.4.1 e 117.4.2. 117.4.5 Gli interventi su cortili esistenti che già presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento, non potranno in ogni caso comportare peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto.
sto con il presente Regolamento, non potranno in ogni caso comportare peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto. 117.5 Spazi scoperti classificabili solo in parte come cortili. 117.5.1 Quando il cortile abbia andamento verticale irregolare con incremento dell’area progredendo dal basso verso l’alto, le prescrizioni di cui al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione. In tal caso sono considerate cortile - e
al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione. In tal caso sono considerate cortile - e pertanto suscettibili di consentire l’apertura di finestre di vani abitabili - le sole porzioni sovrastanti la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo. 117.5.2 Analogo procedimento di verifica è ammesso nel caso di cortili che soddisfino i
e le prescrizioni del presente articolo. 117.5.2 Analogo procedimento di verifica è ammesso nel caso di cortili che soddisfino i requisiti richiesti solo per la porzione superiore anzichè per l’intero loro sviluppo in altezza. In tali casi è ammesso considerare tali spazi scoperti come cortili limitatamente al tratto sovrastante la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo.
117.6 Caratteri costruttivi dei cortili. 117.6.1 Il piano di calpestio dei cortili, a qualsiasi quota posizionato, dovrà essere convenientemente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane. E’ fatta eccezione per le pavimentazioni dei cortili con piano di calpestio a contatto con il terreno, i quali potranno essere lasciati sterrati o dotati di pavimentazioni permeabili.
n piano di calpestio a contatto con il terreno, i quali potranno essere lasciati sterrati o dotati di pavimentazioni permeabili. 117.6.2 Per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione, ogni cortile deve essere facilmente accessibile nella sua parte inferiore e, nel caso di cortili a sezione variabile, in corrispondenza di ogni piano calpestabile. 117.7 Apertura di finestre ed immissioni di aria nei dei cortili.
zione variabile, in corrispondenza di ogni piano calpestabile. 117.7 Apertura di finestre ed immissioni di aria nei dei cortili. 117.7.1 Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprite finestre o bocche d’aria di locali in cui vengono esercitare attività che possono essere causa di insalubrità. 117.7.2 L’espulsione nei cortili di aria calda o viziata, proveniente da impianti di condizionamento o trattamento aria, è ammissibile solo quando siano rispettate tutte le
da o viziata, proveniente da impianti di condizionamento o trattamento aria, è ammissibile solo quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni : a) vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 4 tra la bocca di espulsione e la parete direttamente antistante; b) vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 6 tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante;
Art. 118 Chiostrine
e, non inferiore a ml. 6 tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante; c) vi sia una distanza, misurata in verticale, non inferiore a ml. 2 tra la sommità dalla bocca di espulsione ed il davanzale delle finestra direttamente soprastante. d) la velocità dell’aria espulsa, ad una distanza di ml. 2,00 dalla bocca di espulsione, non sia superiore a ml./sec. 0,20. Art. 118 Chiostrine 118.1 Definizione
Art. 118 Chiostrine
ad una distanza di ml. 2,00 dalla bocca di espulsione, non sia superiore a ml./sec. 0,20. Art. 118 Chiostrine 118.1 Definizione 118.1.1 Ai fini del presente Regolamento si definisce come chiostrina lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali rispondano alle prescrizioni del presente articolo ma siano insufficienti a qualificarlo come cortile. 118.2 Criteri di misura dell’area delle chiostrine
oni del presente articolo ma siano insufficienti a qualificarlo come cortile. 118.2 Criteri di misura dell’area delle chiostrine 118.2.1 Per area della chiostrina s'intende la superficie della medesima al netto di qualsiasi sporgenza, ivi compresa quella dell’aggetto di gronda per la parte eccedente ml. 0,20 d'aggetto. 118.3 Dimensionamento delle chiostrine 118.3.1 Negli edifici di nuova costruzione le chiostrine dovranno essere dimensionate come segue :
ensionamento delle chiostrine 118.3.1 Negli edifici di nuova costruzione le chiostrine dovranno essere dimensionate come segue : a) l’area della chiostrina non dovrà essere inferiore al valore ottenuto moltiplicando l’altezza media della pareti che la delimitano (ciascuna valutata dal piano di calpestio della chiostrina sino alla sommità della parete) per il coefficiente 1,30, con un minimo assoluto di mq. 12,00. b) il lato minore della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a ml. 3,00
118.3.2 Detto dimensionamento si applica anche nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica. 118.3.3 Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, la realizzazione o la modifica di chiostrine è soggetta alle seguenti prescrizioni : a) l’area della chiostrina non dovrà essere inferiore al valore ottenuto moltiplicando l’altezza media della pareti che la delimitano (ciascuna valutata dal piano di
essere inferiore al valore ottenuto moltiplicando l’altezza media della pareti che la delimitano (ciascuna valutata dal piano di calpestio della chiostrina sino alla sommità della parete) per il coefficiente 1,10, con un minimo assoluto di mq. 10,50. b) il lato minore della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a ml. 3,00 c) le norme di cui alle precedenti lettere "a" e "b" non si applicano alle chiostrine di edifici esistenti che, nel loro stato attuale, soddisfino i requisiti previsti per le
e "b" non si applicano alle chiostrine di edifici esistenti che, nel loro stato attuale, soddisfino i requisiti previsti per le chiostrine degli edifici di nuova costruzione, per le quali si applicano le norme di cui al precedente comma 118.3.1. 118.3.4 Gli interventi su chiostrine esistenti che già presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento, non potranno in ogni caso comportare peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto.
sto con il presente Regolamento, non potranno in ogni caso comportare peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto. 118.4 Spazi scoperti classificabili solo in parte come chiostrine. 118.4.1 Quando la chiostrina abbia andamento verticale irregolare con incremento dell’area progredendo dal basso verso l’alto, le prescrizioni di cui al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione. In tal caso sono considerate chiostrina - e
presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione. In tal caso sono considerate chiostrina - e pertanto suscettibili di consentire l’apertura di finestre di vani di abitazione non permanente - le sole porzioni sovrastanti la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo. 118.4.2 Analogo procedimento di verifica è ammesso nel caso di chiostrine che soddisfino i
e prescrizioni del presente articolo. 118.4.2 Analogo procedimento di verifica è ammesso nel caso di chiostrine che soddisfino i requisiti richiesti solo per la porzione superiore anzichè per l’intero loro sviluppo in altezza. In tali casi è ammesso considerare tali spazi scoperti come chiostrine limitatamente al tratto sovrastante la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo. 118.5 Caratteri costruttivi delle chiostrine
lla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo. 118.5 Caratteri costruttivi delle chiostrine 118.5.1 Il piano di calpestio delle chiostrine, a qualsiasi quota posizionato, dovrà essere convenientemente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane. E’ fatta eccezione per le pavimentazioni delle chiostrine con piano di calpestio a contatto con il terreno, le quali potranno essere
sezione variabile, in corrispondenza di ogni piano calpestabile.
atta eccezione per le pavimentazioni delle chiostrine con piano di calpestio a contatto con il terreno, le quali potranno essere lasciate sterrate o dotate di pavimentazioni permeabili. 118.5.2 Per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione, ogni chiostrina deve essere facilmente accessibile nella sua parte inferiore e, nel caso di chiostrine a sezione variabile, in corrispondenza di ogni piano calpestabile.
sezione variabile, in corrispondenza di ogni piano calpestabile.
cessibile nella sua parte inferiore e, nel caso di chiostrine a sezione variabile, in corrispondenza di ogni piano calpestabile. 118.5.3 Le pareti delle chiostrine dovranno essere intonacate e tinteggiate o comunque rifinite con tecniche e materiali tali da garantire il decoro delle medesime. 118.6 Apertura di finestre ed immissioni di aria nelle chiostrine. 118.6.1 Sulle chiostrine possono essere aperte finestre di locali di abitazione non
stre ed immissioni di aria nelle chiostrine. 118.6.1 Sulle chiostrine possono essere aperte finestre di locali di abitazione non permanente o di locali inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali di abitazione permanente, salvo che il locale sia dotato di altra finestratura (prospettante su spazio aperto
Art. 119 Cavedi
o su cortile regolamentare) di dimensioni tali da assicurare il rispetto della superficie finestrata minima prescritta dal presente Regolamento. 118.6.2 Per quanto finestre o bocche d’aria di locali che ospitano attività che possono essere causa di insalubrità nonchè per l’espulsione di aria calda o viziata, si applicano le stesse norme già dettate per i cortili al comma 117.7. Art. 119 Cavedi 119.1 Ai fini del presente Regolamento si definisce come cavedio lo spazio scoperto delimitato su
Art. 119 Cavedi
l comma 117.7. Art. 119 Cavedi 119.1 Ai fini del presente Regolamento si definisce come cavedio lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali siano insufficienti a qualificarlo come chiostrina. 119.2 I cavedi sono di regola riservati al passaggio ed alla manutenzione degli impianti tecnologici o alla formazione di prese d’aria per locali tecnici o comunque per vani inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali abitabili.
ione di prese d’aria per locali tecnici o comunque per vani inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali abitabili. 119.3 Qualora su cavedi esistenti già si aprano finestre di locali che comportino la presenza, anche non continuativa, di persone, l’utilizzo del cavedio per i fini di cui al comma precedente è ammesso nei limiti in cui non comporti pregiudizio per i locali che vi si affacciano. 119.4 Il piano di fondo dei cavedi, a qualsiasi quota posizionato, dovrà essere facilmente accessibile
Art. 120 Alloggi inabitabili.
ali che vi si affacciano. 119.4 Il piano di fondo dei cavedi, a qualsiasi quota posizionato, dovrà essere facilmente accessibile per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione. Esso dovrà inoltre essere convenientemente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane. CAPITOLO XIII : REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI PER ABITAZIONE Art. 120 Alloggi inabitabili. • 120.1 Un alloggio è da ritenersi inabitabile :
Art. 120 Alloggi inabitabili.
REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI PER ABITAZIONE Art. 120 Alloggi inabitabili. • 120.1 Un alloggio è da ritenersi inabitabile : o quando è in condizioni di degrado tali da pregiudicare I'incolumità degli occupanti; o quando è alloggio improprio (ovvero ricavato da locali aventi caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione quali, ad esempio, garage, stalle, cantine e simili); o quando manca di aeroilluminazione;
Art. 121 Classificazione dei locali di abitazione
ità con la destinazione ad abitazione quali, ad esempio, garage, stalle, cantine e simili); o quando manca di aeroilluminazione; o quando manca la disponibilità di servizi igienici e/o di acqua potabile. • 120.2 Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere nuovamente occupato se non previa esecuzione dei necessari interventi di adeguamento. Art. 121 Classificazione dei locali di abitazione
Art. 121 Classificazione dei locali di abitazione
nte occupato se non previa esecuzione dei necessari interventi di adeguamento. Art. 121 Classificazione dei locali di abitazione • 121.1 In funzione delle loro caratteristiche dimensionali e costruttive, nonchè della loro rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento, i locali ad uso abitativo si distinguono come indicato nel presente articolo. • 121.2 Locali abitabili o 121.2.1 - Sono locali abitabili quelli che soddisfano le caratteristiche minime
el presente articolo. • 121.2 Locali abitabili o 121.2.1 - Sono locali abitabili quelli che soddisfano le caratteristiche minime stabilite dal presente Regolamento perchè un vano possa essere adibito ad uno specifico uso abitativo.
o 121.2.2 - I locali abitabili si distinguono in locali di abitazione permanente e locali di abitazione non permanente. o 121.2.3 - Locali di abitazione permanente. Sono locali di abitazione permanente quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali : a. camere da letto; b. soggiorni e sale da pranzo; c. cucine abitabili; d. studi privati, salotti ed altri usi assimilabili a quelli sopra elencati o 121.2.4 - Locali di abitazione non permanente.
li; d. studi privati, salotti ed altri usi assimilabili a quelli sopra elencati o 121.2.4 - Locali di abitazione non permanente. Sono locali di abitazione non permanente quelli adibiti a funzioni abitative che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali : a. spazi di cottura; b. servizi igienici; c. spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla singola unità immobiliare; d. dispense, guardaroba, lavanderie e simili. • 121.3 Locali non abitabili
d orizzontali interni alla singola unità immobiliare; d. dispense, guardaroba, lavanderie e simili. • 121.3 Locali non abitabili • 121.3.1 - Sono locali non abitabili quelli che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento per i locali abitabili e che possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone, quali: a. soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili; b. cantine, ripostigli e simili.
Art. 122 Locali fuori terra, interrati e seminterrati
presenza solo saltuaria di persone, quali: a. soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili; b. cantine, ripostigli e simili. • 121.4 Non costituiscono locale, ai sensi del presente regolamento, i volumi tecnici nonchè gli spazi, ancorchè accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell’edificio (quali scannafossi e simili) o al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili). Art. 122 Locali fuori terra, interrati e seminterrati
Art. 122 Locali fuori terra, interrati e seminterrati
al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili). Art. 122 Locali fuori terra, interrati e seminterrati • 122.1 In funzione della loro posizione rispetto al terreno circostante, i locali di abitazione si distinguono in locali fuori terra, locali interrati e locali seminterrati. • 122.2 Sono locali fuori terra quelli il cui piano di calpestio risulti in ogni sua parte superiore alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta.
Art. 123 Posizione dei locali di abitazione rispetto al terreno
quelli il cui piano di calpestio risulti in ogni sua parte superiore alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta. • 122.3 Sono locali interrati quelli che presentano l’intradosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta. • 122.4 Sono locali seminterrati tutti quelli che non rientrano nelle due categorie precedenti. Art. 123 Posizione dei locali di abitazione rispetto al terreno
Art. 123 Posizione dei locali di abitazione rispetto al terreno
i tutti quelli che non rientrano nelle due categorie precedenti. Art. 123 Posizione dei locali di abitazione rispetto al terreno • 123.1 I locali di abitazione permanente o temporanea devono, di norma, essere del tipo fuori terra.
• 123.2 Possono essere adibiti ad abitazione permanente o temporanea i locali seminterrati che soddisfino a tutte le seguenti condizioni : a. abbiano le parti contro terra protette da scannafosso aereato ed ispezionabile; b. abbiano il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aereati; c. abbiano il soffitto, in ogni sua parte, rialzato di almeno ml. 1,50 rispetto alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta;
il soffitto, in ogni sua parte, rialzato di almeno ml. 1,50 rispetto alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta; d. rispondano alle altre prescrizioni del presente Regolamento in relazione allo specifico uso cui sono adibiti. In difetto del requisito di cui alla precedente lettera "c", i locali seminterrati possono essere adibiti a funzioni di abitazione temporanea ma non di abitazione permanente. • 123.3 I locali interrati possono essere adibiti ad abitazione temporanea quando rispettino
ea ma non di abitazione permanente. • 123.3 I locali interrati possono essere adibiti ad abitazione temporanea quando rispettino le prescrizioni di cui alle lettere "a", "b" e "d" del comma precedente. E’ sempre vietato adibire i locali interrati ad abitazione permanente. • 123.4 Nel caso di interventi su edifici esistenti le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione qualora sia dimostrata l’impossibilità di adottare le soluzioni tecniche
osizioni del presente articolo non trovano applicazione qualora sia dimostrata l’impossibilità di adottare le soluzioni tecniche prescritte ai commi precedenti in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, architettoniche, strutturali, funzionali e tecnologiche preesistenti. In tal caso il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni alternative che consentano di conseguire comunque un analogo grado di impermeabilità e secchezza degli ambienti, fermo
Art. 124 Illuminazione dei locali di abitazione
soluzioni alternative che consentano di conseguire comunque un analogo grado di impermeabilità e secchezza degli ambienti, fermo restando che non possono comunque essere adibiti ad abitazione permanente locali interrati e che gli interventi non debbono in ogni caso comportare peggioramento igienico rispetto alla situazione in atto. Art. 124 Illuminazione dei locali di abitazione • 124.1 Requisiti illuminotecnici generali • 124.1.1 - Gli edifici, qualsiasi sia l’uso cui debbono essere adibiti, devono essere
124.1 Requisiti illuminotecnici generali • 124.1.1 - Gli edifici, qualsiasi sia l’uso cui debbono essere adibiti, devono essere progettati nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia di illuminazione. • 124.1.2 - Anche in assenza di specifica normativa di riferimento, l’illuminazione dei singoli locali deve essere adeguata agli impegni visivi richiesti per l’uso previsto. • 124.2 Illuminazione dei locali di abitazione permanente
deve essere adeguata agli impegni visivi richiesti per l’uso previsto. • 124.2 Illuminazione dei locali di abitazione permanente • 124.2.1 - Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente devono usufruire di illuminazione naturale diretta. • 124.2.2 - Ciascun vano di abitazione permanente deve avere superfici finestrate, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, in misura non inferiore a
manente deve avere superfici finestrate, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, in misura non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Detto rapporto potrà essere ridotto ad 1/12 per i locali sottotetto la cui illuminazione sia conseguita tramite finestrature piane o semipiane (lucernari o finestre in falda). • 124.2.3 - Nel caso in cui la profondità del locale superi 2,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra (o la maggiore di esse nel caso di più finestre), la
ondità del locale superi 2,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra (o la maggiore di esse nel caso di più finestre), la superficie finestrata deve essere aumentata di una quota pari ad 1/10 della superficie della porzione di locale posta oltre detta profondità. Non sono ammessi locali di abitazione permanente che presentino profondità oltre 3,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra. Le norme di cui al presente comma si applicano ai
resentino profondità oltre 3,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra. Le norme di cui al presente comma si applicano ai locali d’angolo ed ai locali con finestre contrapposte soltanto quando l’eccesso di profondità si riscontri nei confronti di tutte le finestre presenti. • 124.2.4 - Le finestrature dei locali di abitazione permanente devono essere dotate di idonei dispositivi che ne consentano la schermatura e/o l’oscuramento.
• 124.3 Illuminazione dei locali di abitazione non permanente o 124.3.1 - Per i locali di abitazione non permanente non è richiesta illuminazione naturale diretta e per i medesimi è ammesso il ricorso alla sola illuminazione artificiale. • 124.4 Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti o 124.4.1 - Le prescrizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per gli edifici esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato.
i al presente articolo trovano applicazione anche per gli edifici esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato. o 124.4.2 - E’ fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi sugli edifici di valore storico-architettonico, tipologico e documentario di cui all’art. 173, per i quali l’adeguamento non è richiesto ogni qualvolta ciò risulti non compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del manufatto,
Art. 125 Requisiti relativi all’aereazione
ni qualvolta ciò risulti non compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del manufatto, fermo restando che anche in tali edifici gli interventi non possono comunque comportare peggioramento igienico sanitario. Art. 125 Requisiti relativi all’aereazione • 125.1 Requisiti di aereazione generali o 125.1.1 - Gli edifici, qualsiasi sia l’uso cui debbono essere adibiti, devono essere progettati nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia di areazione dei
cui debbono essere adibiti, devono essere progettati nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia di areazione dei locali. o 125.1.2 - Anche in assenza di specifica normativa di riferimento, l’aereazione dei singoli locali deve essere adeguata all’uso previsto, in modo che l’aria viziata sia evacuata e non possa costituite pregiudizio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi.
il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi. o 125.1.3 - Ciascun alloggio dovrà essere areato mediante aperture ubicate in modo tale da garantire la ventilazione trasversale (e cioè mediante aperture ubicate su due fronti contrapposti) o la ventilazione d’angolo (e cioè mediante aperture ubicate su fronti ortogonali o comunque inclinati non meno di 45° l’uno rispetto all’altro).
d’angolo (e cioè mediante aperture ubicate su fronti ortogonali o comunque inclinati non meno di 45° l’uno rispetto all’altro). o 125.1.4 - Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di alloggi di superficie inferiore a mq. 40, i quali potranno pertanto essere aereati anche mediante aperture ubicate su un solo fronte dell’edificio. • 125.2 Aereazione dei locali di abitazione permanente o 125.2.1 - Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente
zione dei locali di abitazione permanente o 125.2.1 - Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente devono usufruire di aereazione naturale e diretta. o 125.2.2 - Le finestre di detti locali debbono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili di dimensioni regolamentari. o 125.2.3 - Le superfici finestrate apribili, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, devono risultare non inferiori a 1/8 della superficie del
pribili, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, devono risultare non inferiori a 1/8 della superficie del pavimento. Detto rapporto potrà essere ridotto ad 1/12 per i locali sottotetto la cui aereazione sia garantita da finestrature piane o semipiane (lucernari o finestre in falda) o 125.2.4 - Nel caso in cui le caratteristiche tipologiche degli alloggi non consentano di fruire di aereazione naturale diretta nella misura prescritta dal presente articolo,
tipologiche degli alloggi non consentano di fruire di aereazione naturale diretta nella misura prescritta dal presente articolo, l’aereazione dovrà essere garantita da un adeguato impianto che provveda sia all’immissione che all’estrazione di aria. Anche in tale caso dovrà comunque essere assicurata ventilazione naturale diretta in misura non inferiore alla metà di quella prescritta al comma precedente. • 125.3 Aereazione dei locali di abitazione non permanente
• 125.3.1 - Negli edifici di nuova costruzione deve essere garantita l’aereazione dei locali di abitazione non permanente, limitatamente a quelli adibiti a servizi igienici ed a spazi di cottura. Per detti locali l’areazione può essere sia naturale diretta che meccanizzata. • 125.3.2 - Nel caso di aereazione esclusivamente naturale diretta, le superfici finestrate apribili devono risultare non inferiori a 1/12 della superficie del pavimento.
vamente naturale diretta, le superfici finestrate apribili devono risultare non inferiori a 1/12 della superficie del pavimento. • 125.3.3 - Nel caso in cui il locale presenti finestrature insufficienti o ne sia del tutto privo, il locale deve essere dotato di adeguato impianto di aereazione meccanica che provveda sia all’immissione che all’estrazione dell’aria, assicurandone un ricambio : • non inferiore a 5 volumi orari, nel caso in cui l’impianto sia ad estrazione continua;
dell’aria, assicurandone un ricambio : • non inferiore a 5 volumi orari, nel caso in cui l’impianto sia ad estrazione continua; • non inferiore a 3 volumi per ogni utilizzo del locale, nel caso in cui l’impianto (dimensionato per almeno 10 volumi orari) sia ad estrazione intermittente, con comando automatico temporizzato. o 125.3.4 - La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante : condotti di aereazione indipendenti per ogni locale, sfocianti sulla copertura e
artificiale può essere assicurata mediante : condotti di aereazione indipendenti per ogni locale, sfocianti sulla copertura e dotati di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all’interruttore dell’illuminazione, un unico condotto collettivo ramificato, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua. • 125.4 Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti o 125.4.1 - Le prescrizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per
i per gli interventi su edifici esistenti o 125.4.1 - Le prescrizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per gli edifici esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato. o 125.4.2 - E’ fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi sugli edifici di valore storico-architettonico, tipologico e documentario di cui all’art. 173, per i quali l’adeguamento delle superfici aeroilluminanti non è richiesto ogni qualvolta risulti
cumentario di cui all’art. 173, per i quali l’adeguamento delle superfici aeroilluminanti non è richiesto ogni qualvolta risulti non compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del manufatto, sempre che l’intervento non comporti peggioramento della situazione preesistente. o 125.4.3 - E’ inoltre fatta eccezione per le modalità di ventilazione artificiale, non essendo richiesto che i condotti di aereazione sfocino sulla copertura ma essendo
r le modalità di ventilazione artificiale, non essendo richiesto che i condotti di aereazione sfocino sulla copertura ma essendo invece sufficiente che i medesimi conducano all’esterno, su spazi liberi o su cortili e chiostrine di dimensioni regolamentari. o 125.4.4 - Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che, a seguito di frazionamenti o mutamenti di destinazione d’uso, comportino la formazione di nuovi alloggi, la superficie minima di cui al comma 125.1.4 è elevata a mq. 50.
Art. 126 Altezza dei locali ad uso residenziale
destinazione d’uso, comportino la formazione di nuovi alloggi, la superficie minima di cui al comma 125.1.4 è elevata a mq. 50. Art. 126 Altezza dei locali ad uso residenziale • 126.1 Modalità di misura dell’altezza libera di un locale o 126.1.1 - Per altezza libera di un locale di intende l’altezza del medesimo misurata dal pavimento al soffitto (nel caso di solai) o al piano di imposta dell’orditura minuta (nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili). Nel caso di
i) o al piano di imposta dell’orditura minuta (nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili). Nel caso di soffitti non piani (inclinati, curvi o comunque di forma irregolare) si assume la media tra le diverse altezze presenti nel locale riferite alle rispettive superfici di influenza. • 126.2 Altezza dei locali di abitazione permanente
• 126.2.1 - L’altezza libera dei locali destinati ad abitazione permanente non deve essere minore di ml. 2,70. • 126.2.2 - Nel caso di soffitti non piani la minima altezza del locale non deve mai essere inferiore a ml. 1,80. • 126.2.3 - Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra del locale, l’altezza in corrispondenza della parte più bassa non deve essere inferiore a ml. 2,40. L’altezza non può essere comunque inferiore a ml. 2,70
orrispondenza della parte più bassa non deve essere inferiore a ml. 2,40. L’altezza non può essere comunque inferiore a ml. 2,70 per una superficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano. • 126.3 Altezza dei locali di abitazione non permanente • 126.3.1 - L’altezza libera dei locali di abitazione non permanente non deve essere minore di ml. 2,40. • 126.3.2 - Nel caso di soffitti non piani la minima altezza del locale non deve mai essere inferiore a ml. 1,80.
e di ml. 2,40. • 126.3.2 - Nel caso di soffitti non piani la minima altezza del locale non deve mai essere inferiore a ml. 1,80. • 126.3.3 - Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra del locale, l’altezza in corrispondenza della parte più bassa non deve essere inferiore a ml. 2,20. L’altezza non può essere comunque inferiore a ml. 2,40 per una superficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano.
ml. 2,20. L’altezza non può essere comunque inferiore a ml. 2,40 per una superficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano. • 126.3.4 - Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente Regolamento per i soppalchi adibiti a locali di abitazione non permanente. • 126.4 Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti • 126.4.1 - Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento di altezze inferiori a quelle prescritte nei commi precedenti, sempre
patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento di altezze inferiori a quelle prescritte nei commi precedenti, sempre che l’intervento non comporti una riduzione delle altezze preesistenti. • 126.4.2 - Negli stessi interventi è inoltre consentita la realizzazione di servizi igienici con altezza media inferiore a quella prescritta al comma 126.3.1 ogni qualvolta l’unità sia dotata di almeno un altro servizio completamente conforme alle
Art. 127 Dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali
e a quella prescritta al comma 126.3.1 ogni qualvolta l’unità sia dotata di almeno un altro servizio completamente conforme alle prescrizioni del presente Regolamento. In ogni caso l’altezza minima dell’ulteriore servizio igienico non potrà essere inferiore a ml. 1,80 e quella media non inferiore a ml. 2,20. Art. 127 Dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali • 127.1 Modalità di misura della superficie di un locale • 127.1.1 - Per superficie di un locale o di un alloggio si intende la superficie
dalità di misura della superficie di un locale • 127.1.1 - Per superficie di un locale o di un alloggio si intende la superficie calpestabile del medesimo con altezza media non inferiore a quella minima ammessa per il locale interessato, al netto di pilastri, cassettature ed in genere di ogni opera muraria che riduca le dimensioni del vano. • 127.2 Dimensionamento degli alloggi • 127.2.1 - Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un soggiorno, una
del vano. • 127.2 Dimensionamento degli alloggi • 127.2.1 - Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un soggiorno, una cucina o angolo cottura, una camera da letto ed un servizio igienico. • 127.2.2 - I vari spazi costituenti l’alloggio non devono necessariamente essere delimitati da pareti. E’ però necessario che i medesimi siano progettati e realizzati in modo tale che, qualora fossero delimitati da pareti, siano comunque integralmente rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.
che, qualora fossero delimitati da pareti, siano comunque integralmente rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento. • 127.2.3 - A prescindere dal numero di vani che lo compongono, ciascun alloggio dovrà comunque garantire una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi. • 127.2.4 - E’ fatta eccezione per gli alloggi per una sola persona, che dovranno avere superficie non inferiore a mq. 28, e per quelli per due persone, che dovranno
avere superficie non inferiore a mq. 38. Detti alloggi potranno essere anche del tipo monostanza, senza obbligo di dimostrarne la possibile suddivisione secondo quanto prescritto dal precedente comma 127.2.2. • 127.2.5 - In tutti i tipi di alloggio devono, in ogni caso, essere delimitati da pareti i vani da adibire ai servizi igienici. • 127.3 Dimensionamento dei singoli vani • 127.3.1 - Le stanze da letto debbono avere superficie non inferiore a di mq. 9, se per
127.3 Dimensionamento dei singoli vani • 127.3.1 - Le stanze da letto debbono avere superficie non inferiore a di mq. 9, se per una persona, ed a mq. 14, se per due persone. • 127.3.2 - La cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo dal soggiorno, non dovrà avere superficie inferiore a mq. 9 ed essere dotata di propria finestratura. Quando la cucina non raggiunga detta superficie minima o non sia dotata di finestra propria, esse dovrà essere collegata al locale di soggiorno mediante
giunga detta superficie minima o non sia dotata di finestra propria, esse dovrà essere collegata al locale di soggiorno mediante un vano privo di infissi di superficie non inferiore a mq. 4,00. In tal caso la superficie finestrata (compresa quella della cucina se presente) dovrà essere tale da soddisfare i rapporti aereo-illuminanti prescritti dal presente Regolamento in funzione alla superficie di pavimento complessiva dei due vani.
apporti aereo-illuminanti prescritti dal presente Regolamento in funzione alla superficie di pavimento complessiva dei due vani. • 127.3.3 - Qualora la funzione di cucina consista in un semplice spazio di cottura ricavato nel soggiorno (e non sia quindi autonoma e distinta dal medesimo) non è richiesto il rispetto di alcun specifico parametro dimensionale, fermi restando quelli prescritti per il locale di soggiorno. Quando lo spazio di cottura sia posizionato in
ametro dimensionale, fermi restando quelli prescritti per il locale di soggiorno. Quando lo spazio di cottura sia posizionato in nicchie di profondità limitata a quella strettamente necessaria al collocamento degli apparecchi ed arredi di cucina è consentito che la nicchia abbia altezza inferiore a quella prescritta per i locali abitabili, con un minimo assoluto di ml. 2,00. • 127.3.4 - La stanza di soggiorno non dovrà avere superficie inferiore a mq. 14.
abitabili, con un minimo assoluto di ml. 2,00. • 127.3.4 - La stanza di soggiorno non dovrà avere superficie inferiore a mq. 14. Qualora lo spazio di cottura sia ricavato direttamente nella stanza di soggiorno la superficie minima della medesima dovrà essere incrementata di mq. 1,50. • 127.3.5 - Ogni altro locale adibito ad abitazione permanente non può comunque avere superficie inferiore a mq. 9. • 127.4 Servizi igienici • 127.4.1 - La dotazione minima di impianti igienici a servizio di un alloggio è
cie inferiore a mq. 9. • 127.4 Servizi igienici • 127.4.1 - La dotazione minima di impianti igienici a servizio di un alloggio è costituita da : vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia. • 127.4.2 - Detta dotazione minima può essere soddisfatta tramite uno o più locali, sempre che essi siano riservati esclusivamente ai servizi igienici. • 127.4.3 - I servizi igienici non possono avere accesso direttamente dalla cucina o dallo spazio di cottura. L’eventuale spazio di disimpegno non può avere superficie
ono avere accesso direttamente dalla cucina o dallo spazio di cottura. L’eventuale spazio di disimpegno non può avere superficie inferiore a mq. 1,20 e deve essere interamente delimitato da pareti. • 127.4.4 - I locali adibiti a servizio igienico non possono avere superficie inferiore a mq. 2,50 e larghezza inferiore a ml. 1,20. Nel caso di più servizi igienici nella stessa unità immobiliare detti valori minimi sono riferiti al solo servizio igienico principale
so di più servizi igienici nella stessa unità immobiliare detti valori minimi sono riferiti al solo servizio igienico principale mentre per gli altri servizi i valori minimi di superficie e larghezza sono ridotti rispettivamente a mq. 1,80 ed a ml. 1,00. • 127.4.5 - Per i locali adibiti alla sola funzione di doccia è ammessa una superficie minima di mq. 1,00 ed una larghezza di ml. 0,80. • 127.5 Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti
mmessa una superficie minima di mq. 1,00 ed una larghezza di ml. 0,80. • 127.5 Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti • 127.5.1 - Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento di superfici inferiori a quelle prescritte nei commi precedenti, sempre che l’intervento non ne comporti la riduzione e comunque a condizione che
Art. 128 Soppalchi
eventuali mutazioni dell’uso non comportino peggioramento della situazione preesistente. Art. 128 Soppalchi • 128.1 Ai fini del presente Regolamento si definisce come soppalco il locale ricavato nell’altezza di un vano principale, con almeno un lato aperto sul vano medesimo. • 128.2 La formazione di soppalchi è ammissibile soltanto ove la porzione del vano principale libera dal soppalco mantenga le caratteristiche di abitabilità prescritte dal presente Regolamento.
porzione del vano principale libera dal soppalco mantenga le caratteristiche di abitabilità prescritte dal presente Regolamento. • 128.3 I soppalchi che siano destinati ad abitazione permanente debbono rispondere alle caratteristiche prescritte dal presente Regolamento per tale tipo di locali. In tal caso la verifica dei requisiti di aereazione ed illuminazione può essere operata considerando complessivamente le superfici finestrate e di pavimento sia del soppalco che del locale su
zione può essere operata considerando complessivamente le superfici finestrate e di pavimento sia del soppalco che del locale su cui il medesimo si affaccia. • 128.4 I soppalchi che siano destinati ad abitazione non permanente debbono avere altezza minima non inferiore a ml. 1,70 ed altezza media non inferiore a ml. 2,20. • 128.5 Lo spazio sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza inferiore a ml. 2,40. • 128.6 I soppalchi devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a ml. 0,90.
CAPITOLO XIV : REQUISITI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO
are mai altezza inferiore a ml. 2,40. • 128.6 I soppalchi devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a ml. 0,90. • 128.7 Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento di soppalchi con caratteristiche diverse a quelle prescritte nei commi precedenti, a condizione che l’intervento non ne preveda l’ampliamento e che comunque non comporti peggioramento della situazione preesistente. CAPITOLO XIV : REQUISITI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 129 Classificazione dei luoghi di lavoro
e che comunque non comporti peggioramento della situazione preesistente. CAPITOLO XIV : REQUISITI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO Art. 129 Classificazione dei luoghi di lavoro • 129.1 I luoghi in cui viene svolta attività lavorativa, qualsiasi sia il ramo di attività o la forma di azienda, si distinguono come indicato nel presente articolo. • 129.2 Ambienti di lavoro Sono ambienti di lavoro i locali chiusi in cui vengono svolte le attività lavorative proprie del
olo. • 129.2 Ambienti di lavoro Sono ambienti di lavoro i locali chiusi in cui vengono svolte le attività lavorative proprie del processo produttivo di una azienda, indipendentemente dalla natura e dal numero di dipendenti della medesima. • 129.3 Ambienti di vendita Sono ambienti di vendita i locali chiusi in cui vengono svolte le attività di commercializzazione di prodotti o servizi, indipendentemente dal numero di dipendenti dell’azienda e dal luogo di produzione dei beni commercializzati.
prodotti o servizi, indipendentemente dal numero di dipendenti dell’azienda e dal luogo di produzione dei beni commercializzati. • 129.4 Ambienti di ufficio
Sono ambienti di ufficio i locali chiusi in cui vengono svolte attività di carattere amministrativo, direzionale o libero professionale, siano esse svolte autonomamente che a servizio di prevalenti attività produttive o commerciali, quali : a. uffici amministrativi e direzionali, studi professionali e simili b. sale riunioni, sale di attesa, sale consultazione e simili; • 129.5 Ambienti di supporto o Sono ambienti di supporto i locali chiusi adibiti a funzioni non direttamente
ultazione e simili; • 129.5 Ambienti di supporto o Sono ambienti di supporto i locali chiusi adibiti a funzioni non direttamente connesse con l’attività dell’azienda ma necessari a garantirne il buon funzionamento con particolare riferimento alle esigenze degli addetti, quali : a. refettori, mense ed altri locali aziendali di uso comune; b. ambulatori, camere di medicazione e simili; c. locali destinati al riposo degli addetti e simili. • 129.6 Ambienti di servizio
. ambulatori, camere di medicazione e simili; c. locali destinati al riposo degli addetti e simili. • 129.6 Ambienti di servizio Sono ambienti di servizio i locali chiusi adibiti a funzioni accessorie di quelle indicate ai commi precedenti che, per loro natura, non presuppongono la permanenza continuativa di addetti, quali : a. spogliatoi, servizi igienici, wc, docce e simili; b. spazi di distribuzione e disimpegno in genere; c. magazzini e archivi che non comportano la permanenza continuativa di persone;
spazi di distribuzione e disimpegno in genere; c. magazzini e archivi che non comportano la permanenza continuativa di persone; • 129.7 Ambienti non agibili Sono ambienti non agibili quelli che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento per i locali di cui ai commi precedenti e che possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino un accesso solo saltuario di persone, quali : a. soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili; b. cantine, ripostigli e simili.
Art. 130 Norme generali sulla aereazione dei luoghi di lavoro
accesso solo saltuario di persone, quali : a. soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili; b. cantine, ripostigli e simili. Art. 130 Norme generali sulla aereazione dei luoghi di lavoro • 130.1 Aereazione naturale • 130.1.1 - Fatte salve le eccezioni espressamente previste dal presente Regolamento, i luoghi di lavoro devono essere aereati mediante superfici apribili prospettanti direttamente all’esterno. • 130.1.2 - Di norma le aperture di aereazione devono essere uniformemente
rfici apribili prospettanti direttamente all’esterno. • 130.1.2 - Di norma le aperture di aereazione devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne e comunque in modo tale da evitare sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi per la circolazione dell’aria interna sia i ricambi naturali, se del caso medianti appositi dispositivi quali gli evacuatori statici.
• 130.1.3 - La superficie minima di aereazione richiesta per ogni tipo di ambiente lavorativo è precisata nel presente Regolamento, fatte salve le eventuali normative che regolino la specifica attività. • 130.1.4 - Ai fini della verifica della superficie di aereazione sono computate anche i portoni e le porte prospettanti direttamente all’esterno. Tali aperture non possono in ogni caso rappresentare l’unico sistema di aereazione e la loro incidenza non può
ente all’esterno. Tali aperture non possono in ogni caso rappresentare l’unico sistema di aereazione e la loro incidenza non può essere computata oltre il 75% della superficie minima prescritta. • 130.2 Aereazione forzata • 130.2.1 - Potrà farsi ricorso alla aereazione forzata dei luoghi di lavoro nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento nonchè nei casi in cui il processo produttivo, per esigenze tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali aereati artificialmente.
ei casi in cui il processo produttivo, per esigenze tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali aereati artificialmente. • 130.2.2 - I flussi di aereazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. • 130.2.3 - L’aria di rinnovo deve essere prelevata da zona non inquinata e, prima di essere immessa nel locale, deve essere tratta idoneamente in modo tale da non arrecare pregiudizio al comfort degli addetti, se del caso previa umidificazione e riscaldamento.
Art. 131 Norme generali sulla illuminazione dei luoghi di lavoro
doneamente in modo tale da non arrecare pregiudizio al comfort degli addetti, se del caso previa umidificazione e riscaldamento. • 130.2.4 - Di norma l’impianto di aereazione forzata non può essere utilizzato per la rimozione degli agenti inquinanti provenienti dalle lavorazioni. In tali casi dovrà essere previsto un impianto di aspirazione localizzato coordinato con l’impianto di aereazione del locale. Art. 131 Norme generali sulla illuminazione dei luoghi di lavoro • 131.1 Illuminazione naturale
Art. 131 Norme generali sulla illuminazione dei luoghi di lavoro
pianto di aereazione del locale. Art. 131 Norme generali sulla illuminazione dei luoghi di lavoro • 131.1 Illuminazione naturale o 131.1.1 - Fatte salve le eccezioni espressamente previste dal presente Regolamento, i luoghi di lavoro devono usufruire di illuminazione naturale e diretta. o 131.1.2 - La superficie illuminante minima richiesta per ogni tipo di ambiente lavorativo è precisata nel presente Regolamento, fatte salve le eventuali normative che regolino la specifica attività.
ambiente lavorativo è precisata nel presente Regolamento, fatte salve le eventuali normative che regolino la specifica attività. o 131.1.3 - Ai fini della verifica della superficie illuminate sono computate tutte le parti trasparenti, ivi compresi porte e portoni (ad eccezione delle parti poste ad altezza inferiore a cm. 80 da terra), finestrature a sheed, lucernari, lanterne e simili. o 131.1.4 - Di norma le superfici illuminati deve essere distribuite in modo tale da
ture a sheed, lucernari, lanterne e simili. o 131.1.4 - Di norma le superfici illuminati deve essere distribuite in modo tale da garantire una illuminazione uniforme e congruente con la capacità illuminate di ogni singola apertura. o 131.1.5 - In assenza di specifica progettazione illuminotecnica, la capacità illuminante delle finestre e delle altre fonti di illuminazione naturale si assume limitata come di seguito descritto : a. Aperture a parete.
elle finestre e delle altre fonti di illuminazione naturale si assume limitata come di seguito descritto : a. Aperture a parete. La capacità illuminante delle aperture a parete si considera limitata ad una profondità pari a 2,5 volte l’altezza dell’architrave dell’apertura (o la maggiore di esse nel caso di più aperture su una stessa parete). Per maggiori profondità la superficie illuminante deve essere aumentata proporzionalmente fino ad un massimo del 25% in
parete). Per maggiori profondità la superficie illuminante deve essere aumentata proporzionalmente fino ad un massimo del 25% in corrispondenza di una profondità pari a 3,5 volte l’altezza
dell’architrave. Oltre detta profondità la capacità illuminante dell’apertura a parete si considera esaurita e l’illuminazione deve essere garantita da altre aperture collocate sulla parete contrapposta o sulla copertura. b. Aperture sulla copertura. La capacità illuminante delle aperture collocate sulla copertura si considera limitata ad un tronco di piramide con la base superiore coincidente con l’apertura illuminante e base inferiore data dalla
idera limitata ad un tronco di piramide con la base superiore coincidente con l’apertura illuminante e base inferiore data dalla proiezione, sul piano di calpestio del locale da illuminare, della base superiore secondo un angolo di diffusione di 45°. o 131.1.6 - La superficie illuminante deve tener conto del coefficiente di trasmissione della luce del materiale trasparente utilizzato in rapporto al coefficiente di trasmissione della luce del vetro naturale. • 131.2 Illuminazione artificiale
sparente utilizzato in rapporto al coefficiente di trasmissione della luce del vetro naturale. • 131.2 Illuminazione artificiale • 131.2.1 - Potrà farsi ricorso alla illuminazione artificiale, in sostituzione di quella naturale, solo nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento o nei casi in cui il processo produttivo, per esigenze tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali illuminati artificialmente. • 131.2.2 - L’impianto di illuminazione artificiale di ogni locale deve presentare
olgersi in locali illuminati artificialmente. • 131.2.2 - L’impianto di illuminazione artificiale di ogni locale deve presentare caratteristiche (per intensità e qualità della luce nonchè per la distribuzione ed il tipo delle sorgenti luminose) tali da garantire un comfort visivo adeguato alle operazioni che vi si svolgono. • 131.2.3 - La collocazione dei corpi illuminanti deve essere tale da evitare abbagliamenti diretto e/o riflessi nonchè la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo.
i deve essere tale da evitare abbagliamenti diretto e/o riflessi nonchè la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo. • 131.2.4 - Il presente Regolamento prescrive per quale tipo di locali deve inoltre essere prevista una illuminazione d’emergenza che intervenga in assenza di tensione di rete, dimensionato e distribuito in modo tale da garantire un sicuro movimento nell’ambiente lavorativo e l’eventuale esodo dal medesimo. • 131.3 Illuminazione degli spazi comuni
Art. 132 Dotazione di servizi igienico-assistenziali dei luoghi di lavoro
arantire un sicuro movimento nell’ambiente lavorativo e l’eventuale esodo dal medesimo. • 131.3 Illuminazione degli spazi comuni • 131.3.1 - In tutti i luoghi di lavoro devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna, anche temporizzato, le rampe, gli accessi ed in genere tutti gli spazi comuni di circolazione, sia interna che esterna. Art. 132 Dotazione di servizi igienico-assistenziali dei luoghi di lavoro
Art. 132 Dotazione di servizi igienico-assistenziali dei luoghi di lavoro
spazi comuni di circolazione, sia interna che esterna. Art. 132 Dotazione di servizi igienico-assistenziali dei luoghi di lavoro • 132.1 Quando non diversamente disposto da normative specifiche, i luoghi di lavoro, qualsiasi sia l’attività e la dimensione dell’azienda, devono essere dotati di : • lavabi, in misura non inferiore ad 1 ogni 10 addetti (o frazione) contemporaneamente in servizio; • wc, in misura non inferiore ad 1 ogni 10 addetti (o frazione) contemporaneamente in servizio.
contemporaneamente in servizio; • wc, in misura non inferiore ad 1 ogni 10 addetti (o frazione) contemporaneamente in servizio. • 132.2 I luoghi di lavoro devono inoltre essere dotati degli ulteriori servizi igienico- assistenziali (quali docce, spogliatoi, ambulatori o camere di medicazione, refettori e
Art. 133 Luoghi di lavoro in edifici esistenti
locali di riposo) che risultino necessari per il disposto dalla vigente normativa in materia di igiene del lavoro. Per il dimensionamento e le caratteristiche di tali spazi valgono le disposizioni della normativa che li prescrive nonchè, per quanto non in contrasto con la medesima, le ulteriori prescrizioni di cui al presente Regolamento. Art. 133 Luoghi di lavoro in edifici esistenti • 133.1 Le prescrizioni impartite al presente titolo per i luoghi di lavoro in generale nonchè
hi di lavoro in edifici esistenti • 133.1 Le prescrizioni impartite al presente titolo per i luoghi di lavoro in generale nonchè quelle specifiche per i diversi tipi di ambienti secondo la classificazione di cui all’art. 129, si applicano, senza eccezione alcuna, agli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica. • 133.2 Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di
a interventi di ristrutturazione urbanistica. • 133.2 Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, possono trovare applicazione le deroghe, le eccezioni e le soluzione alternative previste caso per caso dal presente Regolamento. • 133.3 Qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente deve in ogni caso tendere a conseguire i minimi prescritti e la deroga potrà essere concessa solo quando (per le
lizio esistente deve in ogni caso tendere a conseguire i minimi prescritti e la deroga potrà essere concessa solo quando (per le caratteristiche dell’edificio o per la vigenza di specifiche norme di tutela disposte dal presente Regolamento o dalle N.T.A. del P.R.G. o per altri documentati motivi) detto conseguimento non sia possibile. In ogni caso non sono ammesse deroghe per interventi che comportino peggioramento igienico rispetto alla situazione preesistente.
Art. 134 Caratteristiche degli ambienti di lavoro
n ogni caso non sono ammesse deroghe per interventi che comportino peggioramento igienico rispetto alla situazione preesistente. Art. 134 Caratteristiche degli ambienti di lavoro • 134.1 Dimensioni degli ambienti di lavoro • 134.1.1 - Gli ambienti di lavoro delle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori e delle altre aziende industriali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 6 del D.P.R. 15 marzo 1956 n. 303, devono rispettare i limiti di
de industriali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 6 del D.P.R. 15 marzo 1956 n. 303, devono rispettare i limiti di altezza, cubatura e superficie indicati al primo comma dello stesso art. 6. Altezze inferiori, fino ad un minimo inderogabile di ml. 2,70 e limitatamente ai casi di cui al quarto comma dello stesso art. 6, potranno essere ammesse previa autorizzazione dall’organo di vigilanza competente per territorio.
rto comma dello stesso art. 6, potranno essere ammesse previa autorizzazione dall’organo di vigilanza competente per territorio. • 134.1.2 - Gli ambienti di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione del citato art. 6 del D.P.R. 303/56 devono avere altezza libera non inferiore a ml. 2,70. Per ogni lavoratore devono inoltre essere assicurate una cubatura non inferiore a mc. 10 ed una superficie non inferiore a mq. 2. • 134.1.3 - La superficie di ciascun ambiente di lavoro non dovrà comunque essere
c. 10 ed una superficie non inferiore a mq. 2. • 134.1.3 - La superficie di ciascun ambiente di lavoro non dovrà comunque essere inferiore a mq. 9, fatti i salvi i casi in cui la minore superficie sia necessaria per speciali esigenze di lavorazione. • 134.2 Posizione degli ambienti di lavoro rispetto al terreno circostante • 134.2.1 - Gli ambienti di lavoro devono essere ricavati nei locali fuori terra degli edifici od in locali che siano equiparabili a quelli fuori terra.
di lavoro devono essere ricavati nei locali fuori terra degli edifici od in locali che siano equiparabili a quelli fuori terra. • 134.2.2 - Si considerano equiparati a quelli fuori terra, i locali che presentino un interramento medio non superiore a ml. 1,20. Per interramento medio si intende la media aritmetica del dislivello tra il piano di calpestio del locale e la quota del terreno in corrispondenza di ogni parete che delimita il locale. Per la determinazione
no di calpestio del locale e la quota del terreno in corrispondenza di ogni parete che delimita il locale. Per la determinazione dell’interramento medio valgono i seguenti criteri : a. le pareti si considerano completamente fuori terra quando risultano attestate su altri locali, a qualsiasi uso destinati; b. le pareti si considerano completamente fuori terra quando la quota del terreno è pari od inferiore a quella del piano di calpestio per almeno 5 metri perpendicolarmente alla parete.
o 134.2.3 - I locali equiparati a quelli fuori terra devono in ogni caso avere le parti contro terra protette da scannafosso aereato ispezionabile ed il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aereati. o 134.2.4 - Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica è vietato adibire ad ambienti di lavoro locali interrati e locali seminterrati che non siano equiparabili a quelli fuori terra secondo quanto
bire ad ambienti di lavoro locali interrati e locali seminterrati che non siano equiparabili a quelli fuori terra secondo quanto disposto al comma precedente. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, l’utilizzo dei medesimi locali quali ambienti di lavoro potrà essere ammesso solo quando sia stata preventivamente conseguita la deroga di cui all’art. 8 del D.P.R. 303/56. • 134.3 Aereazione degli ambienti di lavoro
sia stata preventivamente conseguita la deroga di cui all’art. 8 del D.P.R. 303/56. • 134.3 Aereazione degli ambienti di lavoro • 134.3.1 - Gli ambienti di lavoro degli edifici di nuova costruzione, o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, devono essere aereati mediante infissi apribili, prospettanti direttamente su spazi liberi o cortili di dimensioni regolamentari. • 134.3.2 - Gli infissi che garantiscono l’areazione ad un ambiente di lavoro devono
beri o cortili di dimensioni regolamentari. • 134.3.2 - Gli infissi che garantiscono l’areazione ad un ambiente di lavoro devono essere dotati di comandi ad altezza d’uomo e presentare superficie non inferiore a : 1/8 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie fino a mq. 100; 1/16 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie oltre mq. 100 e fino a mq. 1000, con un minimo assoluto di mq. 12,50;
erficie di pavimento del locale, per locali con superficie oltre mq. 100 e fino a mq. 1000, con un minimo assoluto di mq. 12,50; 1/24 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie superiore a mq. 1000, con un minimo assoluto di mq. 62,50. o 134.3.3 - Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi dalla ristrutturazione urbanistica, l’intervento dovrà tendere al raggiungimento dei parametri soprariportati. Qualora ciò non risulti possibile, per motivate ragioni
intervento dovrà tendere al raggiungimento dei parametri soprariportati. Qualora ciò non risulti possibile, per motivate ragioni adeguatamente illustrate nel progetto, i valori minimi di cui al comma 134.3.2 possono essere ridotti a 2/3, e pertanto rispettivamente a 1/12, 1/24 ed 1/36. o 134.3.4 - E’ ammessa deroga alle presenti prescrizioni nel caso di lavorazioni speciali che, per loro natura, richiedano particolari condizioni ambientali. In tali casi
i prescrizioni nel caso di lavorazioni speciali che, per loro natura, richiedano particolari condizioni ambientali. In tali casi la peculiarità della lavorazione dovrà essere adeguatamente documentata nel progetto e l’idoneità del locale sarà limitata alla speciale attività dichiarata. • 134.4 Illuminazione degli ambienti di lavoro • 134.4.1 - Gli ambienti di lavoro devono essere illuminati con luce naturale. • 134.4.2 - Nel caso di edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di
o devono essere illuminati con luce naturale. • 134.4.2 - Nel caso di edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica le superfici illuminanti devono risultare non inferiori a : 1/8 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie fino a mq. 100; 1/10 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie oltre mq. 100 e fino a mq. 1000, con un minimo assoluto di mq. 12,50;
erficie di pavimento del locale, per locali con superficie oltre mq. 100 e fino a mq. 1000, con un minimo assoluto di mq. 12,50; 1/12 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie superiore a mq. 1000, con un minimo assoluto di mq. 100. o 134.4.3 - Almeno il 50% delle superfici illuminanti di ogni singolo locale deve provenire da aperture prospettanti su spazi esterni.
o 134.4.4 - Nel caso di illuminazione proveniente da più elementi costitutivi dell’edificio (pareti e copertura) le superfici illuminanti collocate a parete devono risultare : almeno il 50% se la restante parte è costituita da lucernari; almeno il 25% se la restante parte è costituita da aperture a sheed o a lanterna. o 134.4.5 - Nei casi in cui l’attività che viene svolta e/o la protezione dei lavoratori dall’irraggiamento solare lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi
ne svolta e/o la protezione dei lavoratori dall’irraggiamento solare lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi che ne consentano l’oscuramento totale o parziale. o 134.4.6 - Parametri diversi da quelli prescritti ai commi precedenti potranno essere ammessi esclusivamente ove ricorrano particolari esigenze tecniche, le quali dovranno essere adeguatamente illustrate e documentate nel progetto. In tali casi l’idoneità del locale quale ambiente di lavoro sarà limitata all’attività lavorativa
te e documentate nel progetto. In tali casi l’idoneità del locale quale ambiente di lavoro sarà limitata all’attività lavorativa dichiarata. o 134.4.7 - Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi dalla ristrutturazione urbanistica, l’intervento dovrà tendere al raggiungimento dei parametri soprariportati. Quando ciò non sia possibile, per motivate ragioni adeguatamente illustrate nel progetto, è ammesso integrare l’illuminazione naturale
ciò non sia possibile, per motivate ragioni adeguatamente illustrate nel progetto, è ammesso integrare l’illuminazione naturale con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380). Anche in tale eventualità le aperture di illuminazione diretta non potranno comunque essere inferiori al 50% di quelle prescritte al comma 134.4.2. • 134.5 Soppalchi adibiti ad ambienti di lavoro
potranno comunque essere inferiori al 50% di quelle prescritte al comma 134.4.2. • 134.5 Soppalchi adibiti ad ambienti di lavoro • 134.5.1 - I soppalchi, come definiti all’art. 128, possono essere adibiti ad ambienti di lavoro quando presentino le seguenti caratteristiche : a. strutture portanti adeguate al carico che devono sostenere; b. la superficie del soppalco non sia superiore a 2/3 di quella del locale su cui il soppalco prospetta;
o che devono sostenere; b. la superficie del soppalco non sia superiore a 2/3 di quella del locale su cui il soppalco prospetta; c. le altezze degli spazi soprastanti e sottostanti il soppalco non devono risultare inferiori a ml. 2,70 (nel caso di soffitti inclinati si assume l’altezza media, con un altezza minima assoluta di ml. 2,20); d. la profondità del soppalco non deve risultare superiore a 2,5 volte la minore tra le altezze di cui alla lettera precedente.
d. la profondità del soppalco non deve risultare superiore a 2,5 volte la minore tra le altezze di cui alla lettera precedente. o 134.5.2 - Non è ammessa, nei soppalchi e negli ambienti su cui essi prospettano, la contemporanea presenza di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre lavorazioni. o 134.5.3 - I parapetti, le protezioni contro il vuoto, le scale, gli accessi e le uscite dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i normali ambienti di lavoro.
le, gli accessi e le uscite dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i normali ambienti di lavoro. o 134.5.4 - Sui soppalchi dovranno essere esposti in punti ben visibili cartelli riportanti il carico massimo ammissibile in condizioni di normale esercizio (espresso in kg./mq.), così come questo risulta dal progetto strutturale. La distribuzione dei carichi dovrà avvenire in modo razionale e sempre rispondente alle ipotesi assunte ne progetto strutturale.
Art. 135 Caratteristiche degli ambienti di vendita
Art. 135 Caratteristiche degli ambienti di vendita • 135.1 Dimensioni degli ambienti di vendita o 135.1.1 - Per il dimensionamento degli ambienti di vendita si applicano le norme eventualmente vigenti per la specifica attività. o 135.1.2 - Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza degli ambienti di vendita deve essere non inferiore a : ml. 3,00 per i locali di nuova costruzione adibiti ad attività commerciali di grande distribuzione (supermercati e simili);
: ml. 3,00 per i locali di nuova costruzione adibiti ad attività commerciali di grande distribuzione (supermercati e simili); ml. 2,70 per le altre attività commerciali ed in genere per i locali adibiti alla commercializzazione di prodotti o servizi, anche quando facenti parte di edifici destinati a diversa prevalente attività. • 135.2 Posizione degli ambienti di vendita rispetto al terreno circostante • 135.2.1 - Per la posizione degli ambienti di vendita rispetto al terreno circostante
i vendita rispetto al terreno circostante • 135.2.1 - Per la posizione degli ambienti di vendita rispetto al terreno circostante valgono le stesse prescrizioni impartite per gli ambienti di lavoro al precedente commi 134.2. • 135.3 Aereazione degli ambienti di vendita • 135.3.1 - Gli ambienti di vendita devono usufruire di aereazione naturale diretta o di adeguato impianto di ventilazione forzata. • 135.3.2 - Nel caso di aereazione naturale diretta, le aperture di aereazione devono
adeguato impianto di ventilazione forzata. • 135.3.2 - Nel caso di aereazione naturale diretta, le aperture di aereazione devono presentare superficie non inferiore a quella già prescritta per gli ambienti di lavoro al comma 134.3. • 135.3.3 - Nel caso di aereazione forzata dovrà essere installato un impianto di ventilazione forzata o di condizionamento che garantisca il ricambio d’aria in conformità alla norma UNI 10339. • 135.4 Illuminazione degli ambienti di vendita
zionamento che garantisca il ricambio d’aria in conformità alla norma UNI 10339. • 135.4 Illuminazione degli ambienti di vendita • 135.4.1 - Gli ambienti di vendita possono essere illuminati con luce naturale o luce artificiale. • 135.4.2 - Anche quando usufruiscano di illuminazione naturale, gli ambienti di vendita devono comunque essere dotati di adeguati impianti di illuminazione artificiale, idonei per intensità e qualità e che non diano luogo a fenomeni di abbagliamento (norma UNI 10380).
i illuminazione artificiale, idonei per intensità e qualità e che non diano luogo a fenomeni di abbagliamento (norma UNI 10380). • 135.5 Soppalchi adibiti ad ambienti di vendita • 135.5.1 - I soppalchi, come definiti all’art. 128, possono essere adibiti ad ambienti di vendita quando presentino le seguenti caratteristiche : a. la superficie del soppalco non sia superiore a 2/3 di quella del locale su cui il soppalco prospetta; b. le altezze degli spazi soprastanti e sottostanti il soppalco non devono
/3 di quella del locale su cui il soppalco prospetta; b. le altezze degli spazi soprastanti e sottostanti il soppalco non devono risultare inferiori a ml. 2,40 (nel caso di soffitti inclinati si assume l’altezza media, con un altezza minima assoluta di ml. 2,20); c. la profondità del soppalco non deve risultare superiore a 2,5 volte la minore tra le altezze di cui alla lettera precedente. o 135.5.2 - I parapetti, le protezioni contro il vuoto, le scale, gli accessi e le uscite
ltezze di cui alla lettera precedente. o 135.5.2 - I parapetti, le protezioni contro il vuoto, le scale, gli accessi e le uscite dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i normali ambienti di vendita.
Art. 136 Caratteristiche degli ambienti di ufficio
Art. 136 Caratteristiche degli ambienti di ufficio • 136.1 Dimensioni degli ambienti di ufficio • 136.1.1 - Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza degli ambienti di ufficio non deve essere inferiore a ml. 2,70 e la loro superficie non inferiore a mq. 9, con un minimo assoluto di mq. 5 per addetto. • 136.2 Posizione degli ambienti di ufficio rispetto al terreno circostante • 136.2.1 - Per la posizione degli ambienti di ufficio rispetto al terreno circostante
i ufficio rispetto al terreno circostante • 136.2.1 - Per la posizione degli ambienti di ufficio rispetto al terreno circostante valgono le stesse prescrizioni impartite per gli ambienti di lavoro al precedente comma 134.2. • 136.3 Aereazione ed illuminazione degli ambienti di ufficio • 136.3.1 - Gli ambienti di ufficio devono in genere usufruire delle stesse caratteristiche di aereazione ed illuminazione già prescritte per gli ambienti lavorativi.
vono in genere usufruire delle stesse caratteristiche di aereazione ed illuminazione già prescritte per gli ambienti lavorativi. • 136.3.2 - In assenza di detti requisiti, per gli ambienti di ufficio sono ammessi : a. l’aereazione forzata mediante un impianto di ventilazione forzata o di condizionamento che garantisca il ricambio d’aria in conformità alla norma UNI 10339. b. l’illuminazione artificiale mediante un impianto che assicuri livelli luminosi idonei per intensità e qualità e che non diano luogo a
uminazione artificiale mediante un impianto che assicuri livelli luminosi idonei per intensità e qualità e che non diano luogo a fenomeni di abbagliamento in conformità alla norma UNI 10380. o 136.3.3 - Anche quando integrate dagli impianti di aereazione e/o illuminazione di cui sopra, l’areazione ed illuminazione naturali devono in ogni caso essere assicurate nei seguenti limiti : a. per i locali di superficie fino a mq. 100 : nella misura del 50% dei minimi prescritti al comma 134.3.2;
ei seguenti limiti : a. per i locali di superficie fino a mq. 100 : nella misura del 50% dei minimi prescritti al comma 134.3.2; b. per i locali di superficie oltre mq. 100 : nella misura del 25% dei minimi prescritti al comma 134.3.2, con un minimo assoluto di mq. 6,25. • 136.4 Soppalchi adibiti ad ambienti di ufficio • 136.4.1 - I soppalchi, come definiti all’art. 128, possono essere adibiti ad ambienti di ufficio quando presentino le caratteristiche già prescritte per gli ambienti di
Art. 137 Caratteristiche degli ambienti di supporto
’art. 128, possono essere adibiti ad ambienti di ufficio quando presentino le caratteristiche già prescritte per gli ambienti di vendita al comma 135.5. Art. 137 Caratteristiche degli ambienti di supporto • 137.1 Dimensioni degli ambienti di supporto • 137.1.1 - Per il dimensionamento degli ambienti di supporto si applicano le norme eventualmente vigenti per la specifica attività. • 137.1.2 - Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza
almente vigenti per la specifica attività. • 137.1.2 - Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza minima degli ambienti di supporto è stabilita in ml. 2,70. • 137.1.3 - Le camere di medicazione, ambulatori e simili devono avere superficie non inferiore a mq. 12.
• 137.1.4 - I refettori, le mense aziendali ed i locali di riposo, devono avere superficie non inferiore a mq. 9 e comunque tale da assicurare una superficie di almeno mq. 1 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale. • 137.2 Posizione degli ambienti di supporto rispetto al terreno circostante • 137.2.1 - Gli ambienti di supporto devono, in genere, essere ricavati nei locali fuori terra degli edifici od in locali equiparati a quelli fuori terra secondo quanto
ono, in genere, essere ricavati nei locali fuori terra degli edifici od in locali equiparati a quelli fuori terra secondo quanto disposto dal precedente comma 134.2. • 137.2.2 - Potranno inoltre essere adibiti ad ambienti di supporto i locali seminterrati che soddisfino tutte le caratteristiche richieste dal presente Regolamento per i locali di abitazione non permanente. • 137.3 Aereazione ed illuminazione degli ambienti di supporto
l presente Regolamento per i locali di abitazione non permanente. • 137.3 Aereazione ed illuminazione degli ambienti di supporto • 137.3.1 - Gli ambienti di supporto devono in genere usufruire delle stesse caratteristiche di aereazione ed illuminazione già prescritte per gli ambienti di lavoro. • 137.3.2 - Quando l’illuminazione e/o l’aereazione naturali non raggiungano i minimi di cui al comma precedente, per gli ambienti di supporto sono ammesse
nazione e/o l’aereazione naturali non raggiungano i minimi di cui al comma precedente, per gli ambienti di supporto sono ammesse l’areazione forzata e l’illuminazione artificiale secondo quanto già indicato al comma 136.3 per gli ambienti di ufficio, con i valori minimi di aereazione ed illuminazione naturali ivi prescritti. • 137.4 Soppalchi adibiti ad ambienti di supporto • 137.4.1 - I soppalchi, come definiti all’art. 128, possono essere adibiti ad ambienti
Art. 138 Caratteristiche degli ambienti di servizio
oppalchi adibiti ad ambienti di supporto • 137.4.1 - I soppalchi, come definiti all’art. 128, possono essere adibiti ad ambienti di supporto quando presentino le caratteristiche già prescritte per gli ambienti di vendita al comma 135.5. Art. 138 Caratteristiche degli ambienti di servizio • 138.1 Dimensioni degli ambienti di servizio • 138.1.1 - Per il dimensionamento degli ambienti di servizio si applicano le norme eventualmente vigenti per la specifica attività.
8.1.1 - Per il dimensionamento degli ambienti di servizio si applicano le norme eventualmente vigenti per la specifica attività. • 138.1.2 - Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza minima degli ambienti di servizio è stabilita in ml. 2,40. • 138.1.3 - La superficie degli spogliatoi non deve essere inferiore a mq. 1,20 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale. • 138.1.4 - I locali adibiti ad uso doccia o wc devono rispondere ai seguenti requisiti :
ontemporaneamente presente nel locale. • 138.1.4 - I locali adibiti ad uso doccia o wc devono rispondere ai seguenti requisiti : a. superficie non inferiore a mq. 1,00 per i vani riservati al solo uso di doccia; b. superficie non inferiore a mq. 1,00 per i locali riservati al solo wc, con lato minimo comunque non inferiore a ml. 0,90; c. superficie non inferiore a mq. 1,20 per i locali dotati sia di wc che di altri apparecchi igienici.
non inferiore a ml. 0,90; c. superficie non inferiore a mq. 1,20 per i locali dotati sia di wc che di altri apparecchi igienici. o 138.1.5 - I locali adibiti alle funzioni di cui sopra non possono avere accesso diretto da ambienti di lavoro o di vendita, se non attraverso apposito spazio di disimpegno. Qualora nel disimpegno sia previsto il lavabo, la superficie del medesimo non deve essere inferiore a mq. 1,50. • 138.2 Posizione degli ambienti di servizio rispetto al terreno circostante
• 138.2.1 - Gli ambienti di servizio possono essere ricavati sia in locali fuori terra che in locali seminterrati o interrati. • 138.3 Aereazione ed illuminazione degli ambienti di servizio • 138.3.1 - Gli ambienti di servizio possono essere aereati sia in modo naturale diretto che mediante idoneo impianto di ventilazione forzata. • 138.3.2 - I servizi igienici, nel caso di aereazione naturale e diretta, devono avere finestrature non inferiori ad 1/8 della superficie di pavimento, con un minimo
so di aereazione naturale e diretta, devono avere finestrature non inferiori ad 1/8 della superficie di pavimento, con un minimo assoluto di mq. 0,40. Quando i servizi igienici siano privi di finestrature o le medesime abbiano dimensioni inferiori a quelle prescritte, l’aereazione deve essere assicurata in uno dei seguenti modi : a. mediante impianto in espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora; b. mediante impianto con funzionamento intermittente a comando
tinua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora; b. mediante impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno 1 ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione. o 138.3.3 - Gli spogliati, sia che siano dotati di aperture di aereazione naturale che di impianto di ventilazione forzata, devono comunque garantire un ricambio d’aria sufficiente in relazione allo specifico utilizzo ed alla massimo numero di persone
devono comunque garantire un ricambio d’aria sufficiente in relazione allo specifico utilizzo ed alla massimo numero di persone presenti contemporaneamente; o 138.3.4 - In tutti altri locali di servizio (disimpegni, depositi, archivi senza permanenza di persone, ecc.), anche quando privi di proprio sistema di ventilazione, devono essere garantiti la circolazione dell’aria e l’evacuazione dei fumi in caso di incendio. • 138.4 Soppalchi adibiti ad ambienti di servizio
antiti la circolazione dell’aria e l’evacuazione dei fumi in caso di incendio. • 138.4 Soppalchi adibiti ad ambienti di servizio • 138.4.1 - I soppalchi possono essere adibiti ad ambienti di servizio quando presentino le caratteristiche già prescritte per gli ambienti di vendita al comma 135.5. E’ fatta eccezione per gli ambienti adibiti alla sola funzione di magazzino senza permanenza continuativa di addetti, per i quali l’altezza media può essere ridotto a
Art. 139 Funzioni regolate da norme specifiche
ibiti alla sola funzione di magazzino senza permanenza continuativa di addetti, per i quali l’altezza media può essere ridotto a ml. 2,20 con una altezza minima comunque non inferiore a ml. 2,00. CAPITOLO XV : REQUISITI DEI LUOGHI ADIBITI A FUNZIONI DIVERSE Art. 139 Funzioni regolate da norme specifiche • 139 .1 I luoghi che vengano costruiti o trasformati per essere adibiti a funzioni per le quali vigano normative specifiche (scuole, alberghi, ospedali, ecc.) devono essere progettati e
Art. 140 Funzioni non regolate da norme specifiche
essere adibiti a funzioni per le quali vigano normative specifiche (scuole, alberghi, ospedali, ecc.) devono essere progettati e realizzati in conformità a dette specifiche normative. • 139.2 Nei confronti di detti luoghi, le prescrizioni del presente Regolamento si applicano limitatamente alle prescrizioni che non risultino in contrasto con quelle della specifica normativa di riferimento, che deve in ogni caso ritenersi esplicitamente prevalente. Art. 140 Funzioni non regolate da norme specifiche
Art. 140 Funzioni non regolate da norme specifiche
va di riferimento, che deve in ogni caso ritenersi esplicitamente prevalente. Art. 140 Funzioni non regolate da norme specifiche • 140.1 I luoghi che vengano costruiti o trasformati per essere adibiti a funzioni diverse da quelle di cui ai precedenti Capitoli XIII e XIV, ma per le quali non vigano normative specifiche devono essere progettati e realizzati con criteri tali da garantire in ogni caso una
qualità edilizia di livello non inferiore a quello prescritto per le funzioni direttamente regolate dal presente Regolamento. • 140.2 A tal fine di si assumerà a riferimento l’attività che, tra quelle regolamentate, risulti maggiormente assimilabile a quella in progetto. Ove la funzione in progetto non sia ragionevolmente assimilabile per intero ad una singola attività regolamentata, potrà essere assunta a riferimento più di una attività, applicando le prescrizioni di ciascuna a specifici
Art. 141 Acque pluviali ed acque reflue
tività regolamentata, potrà essere assunta a riferimento più di una attività, applicando le prescrizioni di ciascuna a specifici aspetti del progetto. CAPITOLO XVI : SMALTIMENTO DEI LIQUAMI Art. 141 Acque pluviali ed acque reflue 141.1 In funzione della loro natura, le acque provenienti dagli edifici si distinguono in : • acque pluviali, • acque reflue. 141.2 Sono acque pluviali quelle di natura meteorica, di infiltrazione o di falda, provenienti da
cque pluviali, • acque reflue. 141.2 Sono acque pluviali quelle di natura meteorica, di infiltrazione o di falda, provenienti da coperture, terrazze, cortili, chiostrine, scannafossi, drenaggi, superfici scoperte e simili. 141.3 Sono acque reflue quelle provenienti dagli impianti sanitari dell’edificio ed in genere tutte le acque di risulta da una qualsiasi forma di utilizzazione civile che comporti compromissione della loro naturale purezza.
utte le acque di risulta da una qualsiasi forma di utilizzazione civile che comporti compromissione della loro naturale purezza. 141.4 In funzione della loro provenienza, le acque reflue si distinguono in : • acque nere; • acque saponose; 141.5 Sono acque nere le acque di rifiuto provenienti dai vasi wc e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione. 141.6 Sono acque saponose quelle provenienti dalle cucine, dai lavabi ed in genere da tutti quegli
Art. 142 Corpi ricettori finali
anitari con analoga funzione. 141.6 Sono acque saponose quelle provenienti dalle cucine, dai lavabi ed in genere da tutti quegli apparecchi sanitari od elettrodomestici la cui funzione presuppone l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi e simili. Art. 142 Corpi ricettori finali 142.1 I corpi ricettori finali cui possono essere condotte le acque reflue si distinguono in : • pubblica fognatura • corpo d’acqua superficiale • suolo • sottosuolo.
sono essere condotte le acque reflue si distinguono in : • pubblica fognatura • corpo d’acqua superficiale • suolo • sottosuolo. 142.2 Si definisce come pubblica fognatura il complesso di canalizzazioni, servite o meno da impianto di depurazione, specificatamente destinate a raccogliere e portare a recapito le acque
meteoriche e/o di lavaggio provenienti da aree urbanizzate e quelle di rifiuto provenienti dalle diverse attività. 142.3 Si definisce come corpo d’acqua superficiale qualsiasi massa d’acqua che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche (laghi e corsi d’acqua, sia naturali che artificiali, falde sotterranee e simili). 142.4 Si definisce come suolo l’insieme degli strati superficiali del terreno, quando utilizzati non
alde sotterranee e simili). 142.4 Si definisce come suolo l’insieme degli strati superficiali del terreno, quando utilizzati non come semplice scarico di acque reflue ma bensì come mezzo di trattamento che sfrutti la naturale capacità depurante del terreno. 142.5 Si definisce come sottosuolo l’insieme delle unità geologiche atte a conferire agli scarichi il massimo confinamento possibile, bloccandoli in strutture porose isolate dalla circolazione idrica
Art. 143 Pubbliche fognature
e a conferire agli scarichi il massimo confinamento possibile, bloccandoli in strutture porose isolate dalla circolazione idrica sotterranea mediante appropriate barriere geologiche impermeabili. Art. 143 Pubbliche fognature 143.1 Le pubbliche fognature, in funzione del tipo di acque che vi possono essere condotte e del loro recapito, si distinguono in : • fognatura nera • fognatura bianca • fognatura mista 143.2 Pubblica fognatura nera
tte e del loro recapito, si distinguono in : • fognatura nera • fognatura bianca • fognatura mista 143.2 Pubblica fognatura nera 143.2.1 Le fognature nere sono quelle che adducono ad un depuratore comunale ad ossidazione totale e che sono riservate all’immissione di acque nere ed acque saponose. 143.2.2 E’ vietato immettere acque pluviali nella pubblica fognatura nera. 143.3 Pubblica fognatura bianca 143.3.1 Le fognature bianche sono quelle che di norma affiancano le fognature nere e che
a nera. 143.3 Pubblica fognatura bianca 143.3.1 Le fognature bianche sono quelle che di norma affiancano le fognature nere e che sono riservate all’immissione di acque pluviali. 143.3.2 E’ vietato immettere acque nere o saponose nella pubblica fognatura bianca. 143.4 Pubblica fognatura mista 143.4.1 Le fognature miste sono quelle prive di depuratore ad ossidazione totale ed in cui è ammessa l’immissione di tutte le acque reflue (nere, saponose, pluviali).
Art. 144 Abitanti equivalenti (modificato con del C.C. 346/00)
prive di depuratore ad ossidazione totale ed in cui è ammessa l’immissione di tutte le acque reflue (nere, saponose, pluviali). 143.5 Il trattamento delle acque e le modalità della loro immissione nella pubblica fognatura variano in funzione del tipo di fognatura secondo quanto prescritto dal presente Regolamento. Art. 144 Abitanti equivalenti (modificato con del C.C. 346/00) 144.1 I dispositivi di depurazione delle acque nere e delle acque saponose sono dimensionati in
(modificato con del C.C. 346/00) 144.1 I dispositivi di depurazione delle acque nere e delle acque saponose sono dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti. 144.2 Il numero di abitanti equivalenti si determina come segue : • un abitante equivalente ogni mq. 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione • un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
gli edifici di civile abitazione • un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili; • un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
• un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere; • un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione; • un abitante equivalente ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna; • quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere
Art. 145 Raccolta e smaltimento delle acque pluviali
tituti di educazione diurna; • quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati. Art. 145 Raccolta e smaltimento delle acque pluviali 145.1 Caratteri costruttivi dell’impianto 145.1.1 Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a garantire la raccolta delle acque pluviali ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi dal presente Regolamento.
ire la raccolta delle acque pluviali ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi dal presente Regolamento. 145.1.2 Le condutture costituenti l’impianto devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque piovane fino al recapito finale. 145.1.3 Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto
e piovane fino al recapito finale. 145.1.3 Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti. 145.1.4 Le condutture verticali di scarico devono essere collocate di preferenza esteriormente all'edificio. Nel caso di facciate direttamente fronteggianti spazi pubblici il tratto terminale (da terra fino ad un altezza di ml. 4,00) delle condutture deve essere incassato nella muratura.
zi pubblici il tratto terminale (da terra fino ad un altezza di ml. 4,00) delle condutture deve essere incassato nella muratura. 145.1.5 All’estremità inferiore di ogni calata devono essere installati pozzetti d'ispezione ad interruzione idraulica. Pozzetti d'ispezione devono inoltre essere installati lungo le condutture interrate nei punti in cui si verifichi un repentino cambiamento di direzione o la confluenza di più condutture.
o le condutture interrate nei punti in cui si verifichi un repentino cambiamento di direzione o la confluenza di più condutture. 145.1.6 Tutte le tubazioni costituenti l’impianto devono condurre ad un pozzetto finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, da cui si diparta la tubazione che conduce al recapito finale. 145.2 Separazione da altri tipi di acque reflue 145.2.1 L’impianto di raccolta e smaltimento delle acque pluviali deve essere del tutto
eparazione da altri tipi di acque reflue 145.2.1 L’impianto di raccolta e smaltimento delle acque pluviali deve essere del tutto indipendente da quelli delle acque di altra natura. E' tassativamente vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque reflue di qualsiasi altra provenienza. 145.2.2 La confluenza di acque piovane con le altre acque reflue potrà essere consentita solo al livello del pozzetto finale d'ispezione nel caso di recapito in pubblica fognatura di tipo misto.
otrà essere consentita solo al livello del pozzetto finale d'ispezione nel caso di recapito in pubblica fognatura di tipo misto. 145.3 Recapito finale 145.3.1 Le acque pluviali possono essere smaltite mediante : o convogliamento in pubblica fognatura bianca o mista; o convogliamento in acque superficiali; o dispersione nel suolo; o accumulo in cisterna per uso irriguo, antincendio e simili (fermo restando che le eventuali tubazioni di troppo pieno devono comunque condurre ad una delle altre
guo, antincendio e simili (fermo restando che le eventuali tubazioni di troppo pieno devono comunque condurre ad una delle altre destinazioni ammesse).
Art. 146 Raccolta e smaltimento delle acque reflue (modificato con del C.C. 346/
145.3.2 Quando possibile ed opportuno, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque pluviali per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi lenti, negli spazi verdi. Art. 146 Raccolta e smaltimento delle acque reflue (modificato con del C.C. 346/00) 146.1 Prescrizioni generali 146.1.1 Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a garantire la raccolta delle
46/00) 146.1 Prescrizioni generali 146.1.1 Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a garantire la raccolta delle acque reflue ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi dal presente Regolamento. 146.1.2 Le condutture delle acque reflue devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed sezione sufficienti per ricevere e convogliare le acque medesime.
abile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed sezione sufficienti per ricevere e convogliare le acque medesime. 146.1.3 Per dette condutture valgono le seguenti prescrizioni generali : a) le tubazioni verticali devono essere poste in opera incassate nelle murature o in apposite cassette che le isolino dagli ambienti interni; la collocazione esterna alle murature (tubazioni a vista) è ammessa solo in cavedi od in altri spazi riservati al passaggio degli impianti tecnologici;
alle murature (tubazioni a vista) è ammessa solo in cavedi od in altri spazi riservati al passaggio degli impianti tecnologici; b) le tubazioni verticali devono essere prolungate in alto sopra la copertura dell’edificio, in modo tale da garantire la ventilazione delle medesime, ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti; c) negli edifici di nuova costruzione, deve essere inoltre realizzato un sistema di
tilazione e di reticella contro gli insetti; c) negli edifici di nuova costruzione, deve essere inoltre realizzato un sistema di ventilazione secondaria, anche mediante un'unica calata di diametro adeguato, che sfiati le colonne delle acque nere e saponose, sia ai piedi delle stesse che in prossimità di ogni attacco. d) le tubazioni orizzontali interrate devono essere provviste di pozzetti di ispezione senza interruzione del transito nei punti in cui si verifica un cambiamento di
devono essere provviste di pozzetti di ispezione senza interruzione del transito nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione, una variazione di livello o la confluenza di più condutture. 146.1.4 Prima di essere condotte al recapito finale, le acque reflue devono essere condotte ad uno dei dispositivi di depurazione ammessi dal presente Regolamento in funzione del tipo di acque e del recapito finale medesimo. 146.2 Recapito in pubblica fognatura
essi dal presente Regolamento in funzione del tipo di acque e del recapito finale medesimo. 146.2 Recapito in pubblica fognatura 146.2.1 Le caratteristiche degli impianti di trattamento delle acque reflue che recapitano in pubblica fognatura si differenziano in funzione del tipo di fognatura e del tipo di acque. 146.2.2 Recapito in fognatura mista Acque nere. Nelle zone servite da pubblica fognatura mista, le acque nere, prima di essere recapitate in
pito in fognatura mista Acque nere. Nelle zone servite da pubblica fognatura mista, le acque nere, prima di essere recapitate in fognature, devono essere condotte ad una fossa settica bicamerale conforme a quanto prescritto dall’articolo 147 o comunque ad un dispositivo di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti. Acque saponose. Nelle zone servite da pubblica fognatura mista, le acque saponose, prima di essere
formi alle normative vigenti. Acque saponose. Nelle zone servite da pubblica fognatura mista, le acque saponose, prima di essere recapitate in fognatura, devono essere condotte ad un pozzetto ad interruzione idraulica o comunque ad un dispositivo di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti. Qualora si ricorra al pozzetto ad interruzione idraulica, questo dovrà presentare capacità
tive conformi alle normative vigenti. Qualora si ricorra al pozzetto ad interruzione idraulica, questo dovrà presentare capacità utile complessiva pari a mc. 0,05 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mc. 0,50.
146.2.3 Recapito in fognatura nera Acque nere. Nelle zone servite da pubblica fognatura nera, le acque luride potranno essere collegate alla fognatura anche senza alcun tipo di trattamento preventivo, secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite dal competenti uffici comunali. Acque saponose. Nelle zone servite da pubblica fognatura mista, le acque saponose, prima di essere recapitate in fognatura, devono essere condotte ad un pozzetto ad interruzione idraulica o
a, le acque saponose, prima di essere recapitate in fognatura, devono essere condotte ad un pozzetto ad interruzione idraulica o comunque ad un dispositivo di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti. 146.3 Recapiti diversi dalla pubblica fognatura 146.3.1 Nelle zone sprovviste di pubblica fognatura tutte le calate delle acque nere devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetta di ispezione o in pozzetti
calate delle acque nere devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetta di ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili. Tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrate ad un impianto di depurazione conforme a quanto previsto dal presente Regolamento e comunque atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti. Devono inoltre essere installati due pozzetti di prelievo, uno a monte ed
eristiche qualitative conformi alle normative vigenti. Devono inoltre essere installati due pozzetti di prelievo, uno a monte ed uno a valle del sistema di depurazione, per la consentire verifica dei limiti imposti dalle norme vigenti. 146.3.2 Recapito nel suolo Le acque nere che debbano essere smaltite nel suolo devono essere preventivamente condotte ad una vasca settica di tipo Imhoff conforme a quanto prescritto dall’articolo 148. Alla stessa vasca debbono essere condotte anche le acque saponose, previo
Imhoff conforme a quanto prescritto dall’articolo 148. Alla stessa vasca debbono essere condotte anche le acque saponose, previo pretrattamento in un pozzetto ad interruzione idraulica. I liquidi in uscita dalla vasca settica Imhoff devono essere condotti con una unica tubazione al recapito finale nel suolo, che potrà avvenire mediante pozzo disperdente o sub-irrigazione a pettine. 146.3.3 Recapito in acque superficiali Le acque reflue che debbano essere smaltite in acque superficiali devono essere
pettine. 146.3.3 Recapito in acque superficiali Le acque reflue che debbano essere smaltite in acque superficiali devono essere preventivamente trattate in un impianto ad ossidazione totale conforme a quanto prescritto dall’articolo 149. 146.3.4 Recapito in impianti a fitodepurazione Quando non risulti possibile od economicamente conveniente condurre le acque reflue trattate ad uno dei recapiti finali in precedenza indicati, è ammesso condurre le medesime
Art. 147 Fosse biologiche
conveniente condurre le acque reflue trattate ad uno dei recapiti finali in precedenza indicati, è ammesso condurre le medesime ad un impianto di fitodepurazione con le caratteristiche di cui all’articolo 154. Art. 147 Fosse biologiche 147.1 Prescrizioni di carattere generale 147.1.1 Le fosse biologiche, o vasche settiche di tipo tradizionale, sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni per il liquame ed il fango.
o vasche settiche di tipo tradizionale, sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni per il liquame ed il fango. 147.1.2 Esse devono essere adottate per il trattamento delle acque nere in tutti i casi in cui siano prescritte dal presente Regolamento. 147.1.3 Alle fosse biologiche non possono essere mai condotte acque saponose o acque pluviali. 147.2 Posizionamento delle fosse biologiche 147.2.1 Le fosse biologiche dovranno, di norma, essere collocate nel resede dell’edificio ad
sizionamento delle fosse biologiche 147.2.1 Le fosse biologiche dovranno, di norma, essere collocate nel resede dell’edificio ad una distanza non inferiore a ml.1,00 dalle fondazioni del medesimo.
147.2.2 Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, laddove non sia possibile il rispetto delle distanze sopradette, è ammessa la collocazione ad una distanza inferiore purché si dimostri che sono stati adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare che la rottura accidentale della fossa possa provocare infiltrazioni al di sotto delle fondazioni dell’edificio o nei locali ai piani interrati. 147.2.3 Nei soli casi in cui non sia possibile alcuna conveniente collocazione esterna
edificio o nei locali ai piani interrati. 147.2.3 Nei soli casi in cui non sia possibile alcuna conveniente collocazione esterna all’edificio, e comunque esclusivamente per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è ammessa la realizzazione della fossa biologia all’interno di un vano riservato esclusivamente a tale scopo oppure, ove anche ciò non risulti possibile, nel vano scala. 147.2.4 In tutti i casi di collocazione interna all’edificio la fossa biologica dovrà rispettare le
i possibile, nel vano scala. 147.2.4 In tutti i casi di collocazione interna all’edificio la fossa biologica dovrà rispettare le seguenti ulteriori condizioni: o essere separata dal solaio di calpestio del vano soprastante da una camera d’aria di altezza non inferiore a cm. 40, adeguatamente aereata con condotti di ventilazione sfocianti direttamente all’esterno; o presentare gli accorgimenti già prescritti per le fosse a ridosso degli edifici,
tilazione sfocianti direttamente all’esterno; o presentare gli accorgimenti già prescritti per le fosse a ridosso degli edifici, o essere dotato di idoneo passaggio o condotto che ne consenta la vuotatura meccanica senza interessare locali abitabili o nei quali è comunque ammessa la presenza continuativa di persone. 147.2.5 Le fosse biologiche, ovunque posizionate, devono essere accessibili ed ispezionabili. 147.3 Dimensionamento delle fosse biologiche
fosse biologiche, ovunque posizionate, devono essere accessibili ed ispezionabili. 147.3 Dimensionamento delle fosse biologiche 147.3.1 Le fosse biologiche devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all’edificio (o porzione di edificio) che vi recapita. 147.3.2 Ciascuna fossa biologica deve essere costituita da due camere distinte e presentare una capacità utile complessiva (volume interno delle camere), pari ad almeno 225 litri per
a da due camere distinte e presentare una capacità utile complessiva (volume interno delle camere), pari ad almeno 225 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 3000 litri (mc. 3,00) complessivi. 147.3.3 Le due camere devono avere, di norma, pianta quadrata ed uguale capacità. Sono comunque ammesse : o camere a pianta rettangolare con lunghezza non superiore a due volte la larghezza; o camere di capacità diversa tra loro quando siano assicurate una capacità non
lunghezza non superiore a due volte la larghezza; o camere di capacità diversa tra loro quando siano assicurate una capacità non inferiore al 50% del totale per la prima camera ed al 40% del totale per la seconda (ferma restando in ogni caso la capacità complessiva minima stabilita dal presente articolo). 147.4 Caratteristiche tecniche delle fosse biologiche 147.4.1 Le fosse biologiche bicamerali, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite,
tiche tecniche delle fosse biologiche 147.4.1 Le fosse biologiche bicamerali, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali : o la profondità del liquido, in ciascuna camera, deve risultare compresa tra ml. 1,50 e ml. 1,70; o in ciascuna camera, deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;
n ciascuna camera, deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il livello del liquido ed il cielo della fossa; o le tubazioni per l’afflusso e l’efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a cm. 10 e devono immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido; o il dispositivo di comunicazione tra una camera e l’altra (sella) devono essere realizzati con tubazioni di diametro non inferiore a cm. 10, poste ad "H" o ad "U"
ra una camera e l’altra (sella) devono essere realizzati con tubazioni di diametro non inferiore a cm. 10, poste ad "H" o ad "U" rovesciato, prolungate in alto sino al cielo della fossa (in diretto contatto con le
relative lapidi) ed in basso sino ad immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido; 147.4.2 Le fosse biologiche devono essere dotate di chiusini a doppia lapide, di materiale e fattura tali da garantire la chiusura ermetica. Analoghi chiusini devono essere previsti in corrispondenza dei punti di ispezione posizionati sul dispositivo di comunicazione tra una camera e l’altra (sella). 147.5 Ventilazione delle fosse biologiche
pezione posizionati sul dispositivo di comunicazione tra una camera e l’altra (sella). 147.5 Ventilazione delle fosse biologiche 147.5.1 Ogni fossa biologica dovrà essere dotata di propria tubazione di ventilazione posizionata in prossimità del cielo della fossa, di diametro non inferiore a cm. 10 e sfociante sopra la copertura dell’edificio o comunque in posizione tale da non disperdere cattivi odori in prossimità di locali abitabili. L’estremità superiore della tubazione di ventilazione dovrà
e da non disperdere cattivi odori in prossimità di locali abitabili. L’estremità superiore della tubazione di ventilazione dovrà essere dotata di reticella antinsetto di materiale inossidabile in conformità a quanto disposto dal comma. 146.1.3. 147.5.2 Nella parete che divide le due camere dovranno essere realizzati, al di sopra del livello del liquido, idonei fori di ventilazione in modo da mantenere uniforme la pressione ed
ssere realizzati, al di sopra del livello del liquido, idonei fori di ventilazione in modo da mantenere uniforme la pressione ed assicurare la ventilazione di entrambe le camere. In mancanza di tale requisito dovranno essere previste tubazioni di ventilazione per entrambe le camere. 147.6 Caratteristiche costruttive delle fosse biologiche 147.6.1 Le fosse biologiche possono essere costruite in opera o mediante l’impiego di elementi prefabbricati. 147.6.2 Fosse biologiche costruite in opera
he possono essere costruite in opera o mediante l’impiego di elementi prefabbricati. 147.6.2 Fosse biologiche costruite in opera Le fosse biologiche costruite in calcestruzzo armato dovranno avere pareti e soletta di fondo di spessore non inferiore a cm. 15, mentre la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione, con un minimo assoluto di cm. 8. Le fosse biologiche costruite con muratura di
e sulla medesima in ragione della sua ubicazione, con un minimo assoluto di cm. 8. Le fosse biologiche costruite con muratura di mattoni dovranno avere il fondo costituito da una soletta in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a cm. 25, con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di cm. 5. Le pareti saranno costituite da pareti in mattoni pieni murati con malta cementizia dello spessore non inferiore di cm. 26, protette sul lato esterno da un rinfianco di
n mattoni pieni murati con malta cementizia dello spessore non inferiore di cm. 26, protette sul lato esterno da un rinfianco di calcestruzzo dello spessore di almeno cm. 15, cosicchè lo spessore complessivo risulti non inferiore a cm. 45. Tutte le facce interne della fossa dovranno essere intonacate e lisciate con malta di cemento ed avere tutti gli angoli arrotondati e il fondo concavo per la facile estrazione delle materie. Le pareti che rimanessero fuori terra dovranno avere anch’esse
ondati e il fondo concavo per la facile estrazione delle materie. Le pareti che rimanessero fuori terra dovranno avere anch’esse spessore non inferiore a cm. 45 ed essere intonacate anche sulle faccia esterna. 147.6.3 Fosse biologiche di tipo prefabbricato Gli elementi prefabbricati utilizzabili per la costruzione delle fosse biologiche possono essere sia di tipo monoblocco che di tipo ad elementi separati da comporre in opera (cosidette ad anelli).
se biologiche possono essere sia di tipo monoblocco che di tipo ad elementi separati da comporre in opera (cosidette ad anelli). Gli elementi monoblocco possono essere realizzati sia in calcestruzzo che in altri materiali con idonee caratteristiche di impermeabilità (vetroresima e simili). Le fosse costituite da elementi prefabbricati composti in opera (anelli) dovranno essere accuratamente stuccate in tutti i punti di giunzione al fine di garantirne la migliore tenuta idraulica.
anelli) dovranno essere accuratamente stuccate in tutti i punti di giunzione al fine di garantirne la migliore tenuta idraulica. Per tutte le fosse di tipo prefabbricato valgono le seguenti prescrizioni : o dovranno essere protette da un idoneo rinfianco di calcestruzzo di spessore tale che lo spessore complessivo (parete della fossa più rinfianco) non sia mai inferiore a cm. 15; o il fondo dello scavo dovrà essere privo di asperità e ben livellato con un getto di
rinfianco) non sia mai inferiore a cm. 15; o il fondo dello scavo dovrà essere privo di asperità e ben livellato con un getto di calcestruzzo in modo tale da garantire la stabilità del manufatto;
Art. 148 Fosse settiche tipo Imhoff
o la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione. Art. 148 Fosse settiche tipo Imhoff 148.1 Prescrizioni di carattere generale 148.1.1 Le fosse settiche tipo Imhoff sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango e devono essere adottate per il trattamento congiunto delle acque saponose e delle acque nere in tutti i casi in cui esse siano prescritte dal presente
e per il trattamento congiunto delle acque saponose e delle acque nere in tutti i casi in cui esse siano prescritte dal presente Regolamento. 148.1.2 Alle fosse settiche Imhoff non possono essere mai condotte acque pluviali. 148.2 Dimensionamento delle fosse settiche Imhoff 148.2.1 Le fosse settiche Imhoff devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all’edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.
imensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all’edificio (o porzione di edificio) che vi recapita. 148.2.2 Il comparto di sedimentazione dovrà avere capacità pari a 40-50 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 250 litri. Il compartimento del fango dovrà avere capacità pari a 150-160 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 900 litri. E’ ammesso ridurre la capacità del compartimento del fango fino a 100-120 litri per abitante
on un minimo assoluto di 900 litri. E’ ammesso ridurre la capacità del compartimento del fango fino a 100-120 litri per abitante equivalente a condizione che l’estrazione del fango sia eseguita due volte l’anno. 148.3 Caratteristiche tecniche delle fosse settiche Imhoff 148.3.1 Le fosse settiche Imhoff, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali : o deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il livello del liquido ed
uenti prescrizioni tecniche generali : o deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il livello del liquido ed il cielo della fossa; o le tubazioni per l’afflusso e l’efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a cm. 10 e devono costituire idonea interruzione idraulica sia in ingresso che in uscita, immergendosi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido; 148.4 Posizionamento, ventilazione e caratteristiche costruttive delle fosse settiche Imhoff
Art. 149 Depuratori ad ossidazione totale
0 cm. sotto il livello del liquido; 148.4 Posizionamento, ventilazione e caratteristiche costruttive delle fosse settiche Imhoff 148.4.1 Per quanto attiene il posizionamento, la ventilazione e le caratteristiche costruttive, le fosse settiche Imhoff devono rispondere alle stesse prescrizioni già dettate per le fosse biologiche e di cui ai commi 147.2, 147.5, 147.6. Art. 149 Depuratori ad ossidazione totale
Art. 149 Depuratori ad ossidazione totale
rescrizioni già dettate per le fosse biologiche e di cui ai commi 147.2, 147.5, 147.6. Art. 149 Depuratori ad ossidazione totale 149.1 L’utilizzo dei depuratori ad ossidazione totale, nella varie forme in cui i medesimi si trovano in commercio, è richiesto ogni volta che, per il tipo di ricettore finale cui si intende convogliare le acque trattate, si debba conseguire un livello di depurazione molto spinto, con degradazione pressochè
si intende convogliare le acque trattate, si debba conseguire un livello di depurazione molto spinto, con degradazione pressochè totale delle sostanze organiche biodegrababili e nitrificazione delle parti azotate. 149.2 I depuratori ad ossidazione totale sono solitamente costituiti da elementi monoblocco prefabbricati, in genere suddivisi in più vasche o scomparti, ed utilizzano un sistema di depurazione
iti da elementi monoblocco prefabbricati, in genere suddivisi in più vasche o scomparti, ed utilizzano un sistema di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale, basato sull’azione dei batteri presenti nel liquame che, riuniti in colonie, costituiscono in fango attivo. Nell’impianto viene insufflata meccanicamente l’aria necessaria alla sopravvivenza ed alla riproduzione dei batteri, i quali utilizzano per la loro nutrizione le sostanze organiche inquinanti contenute nel liquame, abbattendole.
one dei batteri, i quali utilizzano per la loro nutrizione le sostanze organiche inquinanti contenute nel liquame, abbattendole. 149.3 Considerato come in commercio esistano numerose tipologie di impianto ad ossidazione totale, accomunate dal principio di funzionamento ma differenti tra loro per tipo di materiali impiegati,
numero e capacità degli scomparti, numero e natura degli ingressi nonchè per lo stesso percorso delle acque internamente all’impianto, non vengono impartite prescrizioni e specifiche tecniche vincolanti in merito agli aspetti costruttivi di tale tipo di impianti di depurazione. 149.4 Il livello di depurazione conseguito da ciascun impianto dovrà risultare da apposita documentazione tecnica o certificazione rilasciata dalla ditta produttrice e l’impianto medesimo potrà
Art. 150 Altri tipi di depuratori
vrà risultare da apposita documentazione tecnica o certificazione rilasciata dalla ditta produttrice e l’impianto medesimo potrà essere utilizzato solo per il trattamento di acque reflue destinate a corpi ricettori congruenti con il livello di depurazione garantito. 149.5 Sia la posa che la manutenzione dell’impianto dovranno avvenire in completa conformità alle specifiche tecniche fornite dal costruttore. Art. 150 Altri tipi di depuratori
Art. 150 Altri tipi di depuratori
nto dovranno avvenire in completa conformità alle specifiche tecniche fornite dal costruttore. Art. 150 Altri tipi di depuratori 150.1 Potranno essere ammessi impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti solo quando venga dimostrato che i medesimi conseguono livelli di depurazione non inferiori a quelli prescritti dal presente Regolamento e dalle altre norme
Art. 151 Recapito dei liquami nel suolo mediante sub-irrigazione
che i medesimi conseguono livelli di depurazione non inferiori a quelli prescritti dal presente Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, in funzione del tipo di ricettore finale cui sono destinate le acque trattate. Art. 151 Recapito dei liquami nel suolo mediante sub-irrigazione 151.1 L’utilizzo del suolo come recapito finale, mediante sub-irrigazione, dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo
zione, dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. 151.2 Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto e da qui immesso nella condotta o rete disperdente. 151.3 La condotta disperdente può essere costituita da tubazioni microfessurate continue o da
nella condotta o rete disperdente. 151.3 La condotta disperdente può essere costituita da tubazioni microfessurate continue o da elementi tubolari con estremità tagliate dritte e distanziati di cm. 1-2 cm l’uno dall’altro. In ogni caso la condotta disperdente deve essere protetta superiormente da tegole (o comunque da elementi semicurvi atti a svolgere analoga funzione protettiva) ed avere pendenza compresa tra lo 0,2% e lo 0,6%.
(o comunque da elementi semicurvi atti a svolgere analoga funzione protettiva) ed avere pendenza compresa tra lo 0,2% e lo 0,6%. 151.4 La condotta deve essere posata in una trincea profonda almeno cm. 70, la cui metà inferiore deve essere riempita con pietrisco di varia pezzatura (3-6 o superiore) che avvolga completamente la condotta. La parte superiore della trincea deve essere riempita con il terreno proveniente dallo
e) che avvolga completamente la condotta. La parte superiore della trincea deve essere riempita con il terreno proveniente dallo scavo, previa interposizione di uno strato di tessuto-non tessuto o di altro materiale atto ad impedire che il terreno di rinterro penetri nei vuoti del sottostante riempimento in pietrisco. 151.5 La trincea delle seguire approssimativamente l’andamento delle curve di livello, in modo tale
te riempimento in pietrisco. 151.5 La trincea delle seguire approssimativamente l’andamento delle curve di livello, in modo tale che la condotta disperdente mantenga la pendenza contenuta nei limiti prescritti. Di norma la trincea deve essere posizionata lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno 151.6 La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore
dell'aria nel terreno 151.6 La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore ad un metro. Nel tratto a valle della condotta l’acqua di falda non potrà essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la condotta disperdente e un
a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la condotta disperdente e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 30 metri. 151.7 L’andamento della trincea e della condotta disperdente può essere lineare e continuo su una sola fila oppure costituito da una condotta centrale con ramificazioni a pettine, a doppio pettine o ad
ineare e continuo su una sola fila oppure costituito da una condotta centrale con ramificazioni a pettine, a doppio pettine o ad altro analogo. Lo sviluppo lineare complessivo della condotta disperdente deve essere determinato in funzione della natura del terreno e del numero di abitanti equivalenti secondo in seguenti parametri :
tipo di terreno sviluppo lineare per abitante equivalente sabbia sottile, materiale leggero di riporto 2 ml/abitante sabbia grossa e pietrisco 3 ml/abitante sabbia sottile con argilla 5 ml/abitante argilla con poca di sabbia 10 ml/abitante argilla compatta non adatta Potranno essere ammessi valori diversi da quelli sopraindicati nei casi in cui le caratteristiche del terreno siano preventivamente accertare mediante apposite prove di percolazione.
indicati nei casi in cui le caratteristiche del terreno siano preventivamente accertare mediante apposite prove di percolazione. 151.8 La distanza tra due diverse condotte disperdenti non deve essere mai inferiore a 25 metri. 151.9 Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero
Art. 152 Recapito dei liquami nel suolo mediante pozzi assorbenti
ntasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso, che livello della falda rimanga in valori compatibili. Art. 152 Recapito dei liquami nel suolo mediante pozzi assorbenti 152.1 L’utilizzo del suolo come recapito finale, mediante pozzo assorbente, dei liquami provenienti
lo mediante pozzi assorbenti 152.1 L’utilizzo del suolo come recapito finale, mediante pozzo assorbente, dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. 152.2 Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nel pozzo assorbente.
ttamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nel pozzo assorbente. 152.3 Il pozzo deve avere forma cilindrica e diametro interno di almeno un metro. Esso può essere costruito in muratura (pietrame o mattoni) oppure in calcestruzzo, e deve essere privo di platea. Nella parte inferiore, in corrispondenza del terreno permeabile, le pareti devono essere permeabili
deve essere privo di platea. Nella parte inferiore, in corrispondenza del terreno permeabile, le pareti devono essere permeabili (praticandovi feritoie o realizzandole in muratura a secco o con altra idonea tecnica costruttiva). Sul fondo del pozzo, in luogo della platea, deve essere realizzato uno strato di pietrame e pietrisco dello spessore di circa mezzo metro. Analogo anello di pietrame e pietrisco (sempre dello spessore di
to di pietrame e pietrisco dello spessore di circa mezzo metro. Analogo anello di pietrame e pietrisco (sempre dello spessore di circa mezzo metro) deve essere formato esternamente alla porzione permeabile delle pareti del pozzo. In entrambi i casi, in prossimità del fondo e della parete permeabile, il pietrame deve essere di pezzatura maggiore rispetto al pietrisco soprastante o retrostante. 152.4 La copertura del pozzo deve trovarsi ad una profondità di almeno cm. 60. Il pozzetto di cui al
soprastante o retrostante. 152.4 La copertura del pozzo deve trovarsi ad una profondità di almeno cm. 60. Il pozzetto di cui al comma 152.2 deve essere collocato sulla copertura del pozzo e dotato di adeguati chiusini. Lo spazio residuo soprastante la copertura del pozzo e l’anello di pietrisco circostante, deve essere reinterrato mediante terreno ordinario con soprassesto per evitare ogni avvallamento e previa
pietrisco circostante, deve essere reinterrato mediante terreno ordinario con soprassesto per evitare ogni avvallamento e previa interposizione di uno strato di tessuto-non tessuto o di altro materiale atto ad impedire che il terreno di rinterro penetri nei vuoti del sottostante riempimento in pietrisco. Per la ventilazione dello strato drenante devono essere poste in opera tubazioni di aerazione di opportuno diametro, che interessino lo strato di pietrisco per una profondità di almeno un metro.
pera tubazioni di aerazione di opportuno diametro, che interessino lo strato di pietrisco per una profondità di almeno un metro. 152.5 Di norma i pozzi assorbenti debbono essere posizionati lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno
152.6 La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri. Nel tratto a valle della condotta l’acqua di falda non potrà essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra il pozzo e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza
pozzo e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 metri. 152.7 La superficie della parete perimetrale del pozzo, deve essere determinato in funzione della natura del terreno e del numero di abitanti equivalenti secondo in seguenti parametri: tipo di terreno superficie per abitante equivalente sabbia grossa e pietrisco 1 mq/abitante sabbia fine 1,5 mq/abitante argilla sabbiosa o riporto 2,5 mq/abitante
tante equivalente sabbia grossa e pietrisco 1 mq/abitante sabbia fine 1,5 mq/abitante argilla sabbiosa o riporto 2,5 mq/abitante argilla con molta sabbia o pietrisco 4 mq/abitante argilla con poca sabbia o pietrisco 8 mq/abitante argilla compatta impermeabile non adatta Potranno essere ammessi valori diversi da quelli sopraindicati nei casi in cui le caratteristiche del terreno siano preventivamente accertare mediante apposite prove di percolazione. In ogni caso la
i in cui le caratteristiche del terreno siano preventivamente accertare mediante apposite prove di percolazione. In ogni caso la capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso. 152.8 Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo od intasamento del pietrisco e del terreno circostante, che non si verifichino
Art. 153 Percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio
a accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo od intasamento del pietrisco e del terreno circostante, che non si verifichino impantanamenti nel terreno circostante; che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso, che livello della falda rimanga in valori compatibili. Art. 153 Percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio 153.1 Il sistema di percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio deve essere
te sub-irrigazione con drenaggio 153.1 Il sistema di percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio deve essere adottato in tutti i casi in cui sia ammessa la sub-irrigazione normale ma ci si trovi in presenza di terreni impermeabili. 153.2 Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta o rete disperdente.
e essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta o rete disperdente. 153.3 Il sistema consiste in una trincea, profonda da ml. 1,00 a ml.1,50 con il fondo costituito da uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso. Nello spessore dell'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.
verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso. Nello spessore dell'ultimo strato si colloca la condotta disperdente. 153.4 Tubi di aerazione di adeguato diametro devono essere collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziate da 2 a 4 metri l'uno dall'altro. 153.5 La condotta drenante sbocca in un'idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la
a 4 metri l'uno dall'altro. 153.5 La condotta drenante sbocca in un'idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.
153.6 Lo sviluppo lineare delle condotte si dimensiona assumendo come parametro minimo ml. 2,00 per abitante equivalente. 153.7 Per quanto attiene le caratteristiche costruttive e di posa delle condotte, il loro posizionamento, le distanze di rispetto e quanto altro non espressamente trattato nel presente articolo, si applicano le prescrizioni già impartite all’art. 151 per le normali condotte di sub- irrigazione.
Art. 154 Fitodepurazione
tato nel presente articolo, si applicano le prescrizioni già impartite all’art. 151 per le normali condotte di sub- irrigazione. 153.8 Per l'esercizio si controllerà periodicamente il regolare funzionamento del sistema, dal sifone del pozzetto di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione e si verificherà nel tempo che non si abbia aumento del numero degli abitanti equivalenti e che livello della falda rimanga in valori compatibili. Art. 154 Fitodepurazione
Art. 154 Fitodepurazione
aumento del numero degli abitanti equivalenti e che livello della falda rimanga in valori compatibili. Art. 154 Fitodepurazione 154.1 L’utilizzo di impianti a fitodepurazione come recapito finale dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. 154.2 L’impianto a fitodepurazione (impianto fitodepurativo assorbente) sfrutta il potere depurativo di
al presente Regolamento. 154.2 L’impianto a fitodepurazione (impianto fitodepurativo assorbente) sfrutta il potere depurativo di determinati tipi di vegetazione ed è costituito sostanzialmente da uno o più letti assorbenti, sul fondo dei quali corre una tubazione disperdente che rilascia il liquame in prossimità dell’apparato radicale delle piante. 154.3 I letti assorbenti sono costituiti da vassoi di estensione complessiva commisurata alla
ll’apparato radicale delle piante. 154.3 I letti assorbenti sono costituiti da vassoi di estensione complessiva commisurata alla potenzialità dell’impianto e realizzati in materiale atto a garantirne la tenuta (calcestruzzo, resina poliestere od altro idoneo materiale). Sul fondo dei letti viene steso uno strato di ghiaietto (pezzatura mm. 8-15 ) dello spessore di almeno cm. 30. Al di sopra del ghiaietto viene riportato uno strato di
rato di ghiaietto (pezzatura mm. 8-15 ) dello spessore di almeno cm. 30. Al di sopra del ghiaietto viene riportato uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a cm. 40. Il terreno vegetale viene quindi adeguatamente piantumato con arbusti sempreverdi od altra vegetazione idrofila. 154.4 Il liquame chiarificato in uscita dal dispositivo di trattamento (tipicamente, ma non necessariamente, una fossa settica tipo Imhoff) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta,
ttamento (tipicamente, ma non necessariamente, una fossa settica tipo Imhoff) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta disperdente. Detta condotta corre sul fondo del letto assorbente, immersa dalla strato di ghiaietto, ed è costituita da tubazioni microfessurate continue, posate con pendenza non superiore allo 0,4%. 154.5 Il livello del liquame nell’impianto sarà determinato dal livello del pozzetto di distribuzione è
non superiore allo 0,4%. 154.5 Il livello del liquame nell’impianto sarà determinato dal livello del pozzetto di distribuzione è dovrà corrispondere alla strato di ghiaietto posato sul fondo del letto assorbente. Da qui i liquidi saranno assorbiti, per capillarità, dall’apparato radicale delle piante collocate nel soprastante strato di terreno vegetale. 154.6 In uscita dall’impianto, sul lato opposto a quello di ingresso del liquame, deve essere posto un
rato di terreno vegetale. 154.6 In uscita dall’impianto, sul lato opposto a quello di ingresso del liquame, deve essere posto un secondo pozzetto di ispezione e da questo deve dipartirsi una tubazione di troppo pieno di sicurezza che consente il celere deflusso di improvvisi ed eccessivi apporti meteorici, mantenendo il liquido nell’impianto ai livelli di progetto. La tubazione di troppo pieno smaltirà l’eccesso di acqua nel suolo mediante un breve tratto di tubazione disperdente per sub-irrigazione.
one di troppo pieno smaltirà l’eccesso di acqua nel suolo mediante un breve tratto di tubazione disperdente per sub-irrigazione. 154.7 Le dimensioni dei letti assorbenti e della superficie piantumata dovranno essere tali da garantire sufficienti livelli di depurazione ed evitare la formazione di reflui effluenti. A tal fine l’impianto dovrà presentare una estensione (superficie della faccia superiore dello strato di ghiaietto)
i effluenti. A tal fine l’impianto dovrà presentare una estensione (superficie della faccia superiore dello strato di ghiaietto) di almeno mq. 1,50 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mq. 6. 154.8 La vegetazione da piantumare dovrà essere costituita da arbusti o fiori con spiccate caratteristiche idrofile, quali ad esempio : Arbusti Fiori
Aucuba Japonica Auruncus Sylvester Bambù Astilbe Calycantus Florindus Elymus Arenarius Cornus Alba Felci Cornus Florida Iris Pseudoacorus Cornus Stolonifera Iris Kaempferi Cotoneaster Salicifolia Lythrum Officinalis Kalmia Latifolia Nepeta Musini Laurus Cesarus Petasites Officinalis Sambucus Nigra Thuya Canadensis 154.9 Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia intasamento della tubazione disperdente, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle
Art. 155 Pozzi a tenuta
sia intasamento della tubazione disperdente, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso. Art. 155 Pozzi a tenuta 155.1 E’ consentita l’installazione di pozzi a tenuta solo nei casi in cui è prevista la fertirrigazione con le limitazioni previste dalla vigente normativa (L.R. 5/86). Il pozzo dovrà raccogliere esclusivamente
Art. 156 Opere esteriori ai fabbricati
ta la fertirrigazione con le limitazioni previste dalla vigente normativa (L.R. 5/86). Il pozzo dovrà raccogliere esclusivamente reflui di tipo organico (liquame animale ed acque di vegetazione) privi di ogni altra contaminazione chimica ed avere caratteristiche di perfetta tenuta e capacità adeguate allo scopo, oltre che essere muniti di colonna di ventilazione sul tetto. CAPITOLO XVII : OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI Art. 156 Opere esteriori ai fabbricati
Art. 156 Opere esteriori ai fabbricati
uniti di colonna di ventilazione sul tetto. CAPITOLO XVII : OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI Art. 156 Opere esteriori ai fabbricati • 156.1 Sono soggette alle prescrizioni di cui al presente Capitolo le opere esteriori agli edifici, con particolare riferimento agli elementi aggettanti da realizzarsi su facciate che prospettino sulla pubblica via, o comunque su spazi pubblici, ovunque ubicati nell’ambito del territorio comunale, ivi comprese le zone non urbanizzate.
ca via, o comunque su spazi pubblici, ovunque ubicati nell’ambito del territorio comunale, ivi comprese le zone non urbanizzate. • 156.2 Il rispetto di dette norme è condizione necessaria ma non sufficiente per l’ammissibilità dell’opera, la quale rimane sempre subordinata al rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio su cui deve inserirsi, con particolare riferimento agli edifici ricadenti nella zona omogenea "A".
Art. 157 Terrazze a sbalzo sulla pubblica via
architettoniche dell’edificio su cui deve inserirsi, con particolare riferimento agli edifici ricadenti nella zona omogenea "A". • 156.3 Sono inoltre fatte salve le prescrizioni impartite dal presente Regolamento al successivo Capitolo XIX in materia di edifici di interesse storico-architettonico, tipologico o documentario nonché le eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici attuativi. Art. 157 Terrazze a sbalzo sulla pubblica via
• 157.1 La realizzare di terrazze a sbalzo su facciate frontistanti vie ed altri spazi pubblici è ammessa esclusivamente quando dette vie o spazi presentino una larghezza di almeno di ml. 8, misurati ortogonalmente alla facciata interessata, dalla medesima sino alla facciata frontistante o, quando l’edificio contrapposto non esista o sia arretrato rispetto al filo stradale, sino al filo retro marciapiede del lato opposto della via.
io contrapposto non esista o sia arretrato rispetto al filo stradale, sino al filo retro marciapiede del lato opposto della via. • 157.2 Nelle strade o spazi di larghezza maggiore, le terrazze a sbalzo non dovranno aggettare oltre ml. 1,20 dal piano verticale della facciata e dovranno essere impostati a quota tale da lasciare una altezza libera non inferiore a ml. 4,50 dal filo retro marciapiede all’intradosso del terrazzo.
Art. 158 Elementi decorativi a rilievo
ati a quota tale da lasciare una altezza libera non inferiore a ml. 4,50 dal filo retro marciapiede all’intradosso del terrazzo. • 157.3 Le mensole, travi od altri elementi a sostegno o decorazione del terrazzo non potranno in nessun caso essere impostate a quota inferiore di oltre un metro rispetto a quella prescritta per il terrazzo medesimo. Art. 158 Elementi decorativi a rilievo • 158.1 Gli elementi decorativi a rilievo e gli altri elementi sporgenti dal piano verticale
. 158 Elementi decorativi a rilievo • 158.1 Gli elementi decorativi a rilievo e gli altri elementi sporgenti dal piano verticale della facciata, fino ad una altezza di ml. 2,10 da terra, non dovranno presentare sporgenza superiore a cm. 6 rispetto al filo dello zoccolo del fabbricato o, in assenza del medesimo, rispetto al piano verticale passante per il filo retro marciapiede. • 158.2 Gli elementi decorativi posti ad altezza superiore potranno avere aggetti superiori a
Art. 159 Cornicioni e gronde
nte per il filo retro marciapiede. • 158.2 Gli elementi decorativi posti ad altezza superiore potranno avere aggetti superiori a quello di cui al comma precedente, a condizione che ben si armonizzino sia con il resto della facciata che, quando si tratti di edifici ricadenti nella zona omogenea "A", con quelle contigue ed i caratteri tipologici ed architettonici del contesto. Art. 159 Cornicioni e gronde • 159.1 Nell’ambito della zona omogenea "A", i cornicioni di coronamento degli edifici e
Art. 159 Cornicioni e gronde
contesto. Art. 159 Cornicioni e gronde • 159.1 Nell’ambito della zona omogenea "A", i cornicioni di coronamento degli edifici e gli aggetti di gronda dei medesimi non potranno avere sporgenze superiori a ml. 1,50 rispetto al piano verticale passante per il filo retro marciapiede. • 159.2 E’ fatta eccezione per le gronde di tipo tradizionale alla fiorentina, per le quali, quando eccedenti i limiti di cui al comma precedente, giudicherà caso per caso la Commissione Edilizia. Art. 160 Zoccoli
Art. 160 Zoccoli
quali, quando eccedenti i limiti di cui al comma precedente, giudicherà caso per caso la Commissione Edilizia. Art. 160 Zoccoli • 160.1 Gli zoccoli, ed in genere tutte le parti basamentali degli edifici, non potranno mai occupare il suolo pubblico. • 160.2 Potrà derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente solo nel caso in cui si intervenga su edifici esistenti privi di zoccolatura e ricadenti nella zona omogenea "A",
mma precedente solo nel caso in cui si intervenga su edifici esistenti privi di zoccolatura e ricadenti nella zona omogenea "A", quando venga dimostrato come la realizzazione dello zoccolo sia elemento utile al miglior inserimento nel contesto di un edificio privo di proprio valore storico ed architettonico. • 160.3 Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, gli zoccoli da realizzarsi su pareti di edifici e muri di cinta confinanti con spazi pubblici dovranno avere altezza non
Art. 161 Stemmi ed emblemi araldici
edenti, gli zoccoli da realizzarsi su pareti di edifici e muri di cinta confinanti con spazi pubblici dovranno avere altezza non minore di cm. 60 ed essere realizzati in pietra od altro materiale resistente ed impermeabile. • 160.4 Nell’ambito della zona omogenea "A", gli zoccoli formati con intonaco a pinocchino saranno ammessi solo quando tipici della zona o comunque già presenti negli edifici contigui. Art. 161 Stemmi ed emblemi araldici
Art. 161 Stemmi ed emblemi araldici
aranno ammessi solo quando tipici della zona o comunque già presenti negli edifici contigui. Art. 161 Stemmi ed emblemi araldici • 161.1 E’ vietato apporre sulle facciate degli edifici prospettanti su spazi pubblici, ed in altro luogo esposto al pubblico, stemmi ed emblemi araldici senza che sia stata preventivamente conseguita apposita autorizzazione.
Art. 162 Muri di cinta
• 161.2 L’autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa previa dimostrazione del legittimo possesso degli stemmi ed emblemi che si intende porre in opera. Art. 162 Muri di cinta • 162.1 I muri di cinta, quando non siano in materiale originariamente previsto a faccia vista, dovranno essere intonacati al civile e tinteggiati con colori idonei a non produrre disarmonia con l'ambiente circostante. • 162.2 Muri di cinta e recinzioni in genere non potranno avere altezza superiore a ml. 3,00.
Art. 163 Tettoie a sbalzo
rmonia con l'ambiente circostante. • 162.2 Muri di cinta e recinzioni in genere non potranno avere altezza superiore a ml. 3,00. Eventuali eccezioni debbono essere adeguatamente motivate e sulle medesime si esprimerà caso per caso la Commissione Edilizia. Art. 163 Tettoie a sbalzo • 163.1 Le tettoie a sbalzo da realizzare su facciate prospicienti spazi pubblici sono ammesse solo per la protezione dell’accesso principale dell’edificio o degli ingressi a luoghi aperti al pubblico.
pubblici sono ammesse solo per la protezione dell’accesso principale dell’edificio o degli ingressi a luoghi aperti al pubblico. • 163.2 Dette tettoie, qualsiasi sia la loro sporgenza, dovranno in ogni caso mantenere una altezza libera non inferiore a ml. 2,50 misurata dal filo retro marciapiede al punto più basso della tettoia, riducibili a ml. 2,30 per le sole mensole, travi ed elementi decorativi ancorati alla facciata.
l punto più basso della tettoia, riducibili a ml. 2,30 per le sole mensole, travi ed elementi decorativi ancorati alla facciata. • 163.3 Per le tettoie impostata alla minima altezza ammessa, la sporgenza massima, compresi i canali di gronda, non dovrà essere superiore a ml. 1.00. Per le tettoie poste ad altezza di almeno ml. 4,00, la sporgenza massima, compresi i canali di gronda, non potrà superare ml. 2,50. Per le tettoie poste a quota intermedia la sporgenza massima ammessa varierà
si i canali di gronda, non potrà superare ml. 2,50. Per le tettoie poste a quota intermedia la sporgenza massima ammessa varierà proporzionalmente all’altezza delle medesime dal filo retro marciapiede, con riferimento ai valori minimo e massimo precedentemente indicati. • 163.4 In nessun caso sono ammesse tettoie a sbalzo di sporgenza superiore alla larghezza del marciapiede o comunque a ml. 2,50. • 163.5 Dette tettoie dovranno essere munite di apposito sistemi per la raccolta ed il
za del marciapiede o comunque a ml. 2,50. • 163.5 Dette tettoie dovranno essere munite di apposito sistemi per la raccolta ed il convogliamento alla fognatura delle acque piovane. Le calate dovranno essere incassate nella muratura secondo quanto prescritto all’art. 145. • 163.6 Tutte le tettoie, di qualsiasi altezza e sporgenza, dovranno essere collocate in modo tale da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori dei nomi delle vie od altri elementi di interesse pubblico.
Art. 164 Infissi ed affissi
e da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori dei nomi delle vie od altri elementi di interesse pubblico. Art. 164 Infissi ed affissi • 164.1 Tutte le porte che prospettino sulla pubblica via o su altri spazi destinati al pubblico transito devono aprirsi, di norma, verso l’interno dell’edificio. • 164.2 Quando ciò non sia possibile e, per assicurare il rispetto di normative specifiche, le porte debbano aprirsi verso l’esterno, queste dovranno essere debitamente arretrate rispetto
ispetto di normative specifiche, le porte debbano aprirsi verso l’esterno, queste dovranno essere debitamente arretrate rispetto al filo della facciata in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni. • 164.3 Le persiane, gli avvolgibili con apparato a sporgere ed altri simili affissi potranno aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno m. 2,30 dal filo retro marciapiede.
Art. 165 Modifica di logge o porticati
no aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno m. 2,30 dal filo retro marciapiede. • 164.4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere derogate solamente per gli edifici esistenti per motivi di sicurezza ove sia dimostrata la materiale impossibilità del rispetto di quanto ivi previsto. Art. 165 Modifica di logge o porticati
• 165.1 Qualsiasi intervento che interessi logge o porticati, anche quando ammissibile in funzione della capacità edificatoria dell’edificio e del tipo di intervento ammesso dal P.R.G., non potrà in nessun caso comportare alterazione dell’equilibrio architettonico e dei valori formali dell’edificio. • 165.2 A tal fine, in linea generale, non sono ammessi interventi parziali che prevedano la chiusura, parziale o totale, delle logge o porticati di pertinenza di singole unità immobiliari
rventi parziali che prevedano la chiusura, parziale o totale, delle logge o porticati di pertinenza di singole unità immobiliari che siano parte di edifici pluripiano o comunque costituiti da una pluralità di unità immobiliari. • 165.3 Sono, viceversa, ammessi interventi estesi all’intero edificio che, mediante un progetto unitario, assicurino l’equilibrio architettonico ed il rispetto dei valori formali dell’immobile, finanche a giungere all’organico ridisegno delle facciate interessate.
ettonico ed il rispetto dei valori formali dell’immobile, finanche a giungere all’organico ridisegno delle facciate interessate. • 165.4 In casi del tutto eccezionali potranno essere ammessi progetti riguardanti singole unità immobiliari (o comunque non l’edificio nella sua interezza) a condizione che la rappresentazione grafica sia estesa all’intero edificio e dimostri come l’intervento progettato, pur nella sua parzialità, ben si inserisca nel contesto e con arrechi turbativa
Art. 166 Mostre ed insegne
dificio e dimostri come l’intervento progettato, pur nella sua parzialità, ben si inserisca nel contesto e con arrechi turbativa alcuna ai caratteri architettonici dell’immobile. Detti progetti parziali sono sottoposti obbligatoriamente al parere della Commissione Edilizia, il cui eventuale parere contrario è vincolante. • 165.5 In tutti i casi di intervento su logge e porticati rimangono ferme le disposizioni di cui ai commi 52.3.8 e 52.3.9. Art. 166 Mostre ed insegne
Art. 166 Mostre ed insegne
i di intervento su logge e porticati rimangono ferme le disposizioni di cui ai commi 52.3.8 e 52.3.9. Art. 166 Mostre ed insegne • 166.1 Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione o derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, quando i fabbricati medesimi prevedano locali a destinazione commerciale o esercizi pubblici, dovranno essere predisposte per le relative mostre ed insegne. • 166.2 Le mostre ed insegne dovranno essere collocate esclusivamente nei vani e spazi
sposte per le relative mostre ed insegne. • 166.2 Le mostre ed insegne dovranno essere collocate esclusivamente nei vani e spazi prestabiliti, senza alterare le linee architettoniche dell’edificio, ed il loro aggetto non potrà superare i cm. 5 rispetto al piano verticale passante per il filo retro marciapiede. Le cornici superiori delle mostre e delle vetrine che si trovino poste almeno a ml. 2,50 dalla quota del retro marciapiede potranno aggettare fino a cm. 15 oltre la sporgenza ordinaria.
Art. 167 Numeri civici
trovino poste almeno a ml. 2,50 dalla quota del retro marciapiede potranno aggettare fino a cm. 15 oltre la sporgenza ordinaria. Art. 167 Numeri civici • 167.1 In caso di costruzione di nuovi fabbricati o di apertura di nuove porte di accesso ai fabbricati esistenti, il proprietario deve richiedere ai competenti Uffici Comunali il numero civico da applicarsi alle porte. • 167.2 Tale numerazione sarà eseguita, di regola, con tavolette di porcellana, di forma,
Art. 168 Cartelli indicatori
umero civico da applicarsi alle porte. • 167.2 Tale numerazione sarà eseguita, di regola, con tavolette di porcellana, di forma, dimensioni e colori uguali a quelle adottate dal Comune e sarà a carico dei rispettivi proprietari. • 167.3 In caso di demolizioni di fabbricati che non debbano essere più ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri soppressi. Art. 168 Cartelli indicatori
Art. 168 Cartelli indicatori
ressione di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri soppressi. Art. 168 Cartelli indicatori • 168.1 E' riservato al Comune, senza corresponsione di alcuna indennità o compenso, il diritto di collocare sulle facciate degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie o piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità. • 168.2 I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere detti cartelli, di non sottrarli alla
ti indicazioni di pubblica utilità. • 168.2 I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere detti cartelli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.
Art. 169 Speciale tutela della zona omogenea "A" e delle zone agricole di valore
CAPITOLO XVIII : NORME DI SPECIALE TUTELA Art. 169 Speciale tutela della zona omogenea "A" e delle zone agricole di valore ambientale. • 169.1 Nell’ambito della zona omogenea "A" e nelle zone agricole di particolare valore ambientale (sottozone "E1" ed "E2" del vigente P.R.G.) è prescritta la conservazione ed il mantenimenti dei valori storici, architettonici, tipologici e documentari dell’esistente patrimonio edilizio-urbanistico e del relativo tessuto viario.
Art. 170 Criteri generali di tutela per la zona omogenea "A".
storici, architettonici, tipologici e documentari dell’esistente patrimonio edilizio-urbanistico e del relativo tessuto viario. • 169.2 La prescrizione di cui al comma precedente trova attuazione mediante l’integrale rispetto delle disposizioni impartite per tali zone dalle N.T.A. del P.R.G. e dal presente Regolamento. Art. 170 Criteri generali di tutela per la zona omogenea "A". • 170.1 Limitazioni alle variazioni di destinazione d’uso
Art. 170 Criteri generali di tutela per la zona omogenea "A".
lamento. Art. 170 Criteri generali di tutela per la zona omogenea "A". • 170.1 Limitazioni alle variazioni di destinazione d’uso • 170.1.1- Nell’ambito della zona omogenea "A", in accordo con le indicazioni di cui all’art. 8 delle N.T.A. del P.R.G., è favorito il mantenimento e/o il recupero della funzione residenziale e delle attività tradizionali, migliorando il livello qualitativo della funzione abitativa e la dotazione di servizi pubblici e sociali.
attività tradizionali, migliorando il livello qualitativo della funzione abitativa e la dotazione di servizi pubblici e sociali. • 170.1.2 - In attesa della disciplina di cui agli artt. 5-6 della L.R. 39/94, per quando disposto dal comma precedente, nell’intera zona omogenea "A" non sono consentiti mutamenti di destinazione che comportino riduzione della funzione residenziale, delle attività tradizionali e dei relativi servizi primari. 170.1.3 - Ai fini della
rtino riduzione della funzione residenziale, delle attività tradizionali e dei relativi servizi primari. 170.1.3 - Ai fini della limitazione di cui al comma precedente, si intendono : o per funzione residenziale : le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo quando la prevalente superficie dell’unità sia adibita ad uso abitativo; o per attività tradizionali : le funzione diverse dalla residenza che
alente superficie dell’unità sia adibita ad uso abitativo; o per attività tradizionali : le funzione diverse dalla residenza che presentano un elevato livello di compatibilità con la medesima e che sono caratteristiche del centro urbano fiorentino (artigianato artistico o di servizio, attività turistico-ricettive, attività direzionali pubbliche, ecc.) o per servizi primari alla residenza : le attività che si pongono in stretta correlazione con la funzione residenziale, da un lato fornendo i servizi
alla residenza : le attività che si pongono in stretta correlazione con la funzione residenziale, da un lato fornendo i servizi necessari al permanere della medesima e dall’altro trovando nella natura residenziale dell’insediamento il presupposto stesso della propria esistenza (negozi e piccole attività commerciali qualificabili come esercizi di vicinato, servizi pubblici e privati, pubblici esercizi, circoli ricreativi, ecc.).
à commerciali qualificabili come esercizi di vicinato, servizi pubblici e privati, pubblici esercizi, circoli ricreativi, ecc.). o 170.1.4 - Nell’ambito della zona omogenea "A" sono pertanto escluse le destinazioni d’uso incompatibili con la funzione residenziale, quali : attività commerciali al dettaglio diverse dagli esercizi di vicinato; attività commerciali di grande distribuzione ed attività commerciali all’ingrosso;
ttaglio diverse dagli esercizi di vicinato; attività commerciali di grande distribuzione ed attività commerciali all’ingrosso; attività industriali ed attività artigianali di superficie complessiva superiore a mq. 250 per ogni unità, compresi i magazzini e depositi; ospedali, caserme, istituti di pena e simili; attività nocive, dannose o comunque non ammesse da norme vigenti nelle zone residenziali,
depositi, anche a cielo aperto, di materiali infiammabili, nocivi o maleodoranti, allevamenti di animali, impianti sportivi ed ogni attività rumorosa; ogni altra funzione comunque incompatibile con la residenza. o 170.1.5 - Sono sempre ammessi i mutamenti di destinazione d’uso da una delle attività di cui al comma precedente ad una delle funzioni di cui al comma 170.1.3 o comunque ad una destinazione che non rientri tra quelle espressamente vietate. Nel
una delle funzioni di cui al comma 170.1.3 o comunque ad una destinazione che non rientri tra quelle espressamente vietate. Nel caso di interventi che prevedano il mantenimento di funzioni preesistenti ma rientranti tra quelle non ammissibili si applicano le disposizioni di cui all’art. 199. o 170.1.6 - Gli eventuali mutamenti di destinazione d’uso tra le funzioni di cui al comma 170.1.3, sono ammessi quando rispettino le seguenti ulteriori prescrizioni :
destinazione d’uso tra le funzioni di cui al comma 170.1.3, sono ammessi quando rispettino le seguenti ulteriori prescrizioni : al piano primo e superiori degli edifici non sono ammesse nuove funzioni che non siano quella residenziale o quella turistico-ricettiva; sono fatte salve le limitazioni che il P.R.G. espressamente prevede, in attesa delle disciplina di cui agli artt. 5-6 della L.R. 39/94, per determinate destinazioni d’uso ed in particolare per quelle turistico-ricettive di cui all’art.
artt. 5-6 della L.R. 39/94, per determinate destinazioni d’uso ed in particolare per quelle turistico-ricettive di cui all’art. 43.1 delle N.T.A. o 170.1.7 - Le limitazioni di cui ai commi precedenti, previo parere della Commissione Edilizia, possono non applicarsi : a. nel caso di edifici di rilevante valore storico-architettonico (classi "0" ed "1") che, seppur già adibiti ad una delle funzioni tutelate, per le loro peculiari caratteristiche architettoniche o decorative si rivelino
eppur già adibiti ad una delle funzioni tutelate, per le loro peculiari caratteristiche architettoniche o decorative si rivelino incompatibili con la funzione in atto, ritenendosi in tal caso prevalente l’esplicita prescrizione di cui agli artt. 17.3 e 18.3 delle N.T.A. sulla indicazione generale di cui al comma 170.1.2 del presente Regolamento; b. nel caso di interventi che, ferme restando le limitazioni di cui al comma 170.1.6, prevedano la semplice traslazione di funzioni da una
o di interventi che, ferme restando le limitazioni di cui al comma 170.1.6, prevedano la semplice traslazione di funzioni da una parte all’altra dello stesso complesso edilizio, senza che da ciò derivi una riduzione delle superfici destinate ad uso abitativo, ad attività tradizionali o ai relativi servizi primari. • 170.2 Prescrizioni di carattere edilizio • 170.2.1 - Nel caso di demolizioni e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni, la
i. • 170.2 Prescrizioni di carattere edilizio • 170.2.1 - Nel caso di demolizioni e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni, la pendenza delle falde del tetto non potrà superare il 30%, salvo il caso di maggiori pendenze preesistenti. • 170.2.2 - Non è consentita la sostituzione di coperture a falda con coperture piane, se non nel caso di corpi edilizi minori, estranei al tessuto più antico ed ubicati a quota nettamente inferiore rispetto a quella della gronda dell’edificio principale e
estranei al tessuto più antico ed ubicati a quota nettamente inferiore rispetto a quella della gronda dell’edificio principale e sempre che non prospettino sulla pubblica via. • 170.2.3 - Nel caso di realizzazione di volumi tecnici ed impianti tecnologici in copertura, qualsiasi sia la categoria di intervento prevista per l’edificio, i progetti dovranno prevedere posizioni e tecniche esecutive tali da minimizzare l’alterazione delle coperture, fermo restando che gli interventi medesimi non sono ammessi
ecniche esecutive tali da minimizzare l’alterazione delle coperture, fermo restando che gli interventi medesimi non sono ammessi quando l’alterazione introdotta risulti particolarmente pregiudizievole o comunque incompatibile con il valore architettonico, ambientale o tipologico del contesto in cui dovrebbero inserirsi.
• 170.2.4 - E’ sempre ammessa la sostituzione delle coperture piane o semipiane con coperture a falde inclinate, di pendenza contenuta nei limiti prescritti dal presente articolo. In tali casi la sostituzione si ritiene ininfluente ai fini della determinazione della sagoma dell’edificio. • 170.2.5 - L’utilizzazione dei sottotetti è ammessa con le limitazioni previste dalle N.T.A. del P.R.G. per le singole classi di intervento. Gli eventuali locali sottotetto
ammessa con le limitazioni previste dalle N.T.A. del P.R.G. per le singole classi di intervento. Gli eventuali locali sottotetto così ricavati potranno essere adibiti ad abitazione solo quando rispettino le prescrizioni di carattere igienico-sanitario contenute nel presente Regolamento. • 170.2.6 - Fatte salve le maggiori restrizioni per edifici di interesse storico- architettonico, tipologico e documentario, qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio
izioni per edifici di interesse storico- architettonico, tipologico e documentario, qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente suscettibile di modificare l’aspetto esteriore degli edifici dovrà prevedere l’impiego di materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con l’immagine complessiva del contesto e con quelle della tradizione fiorentina in genere. • 170.2.7 - Nel caso di nuove edificazioni, di interventi di ristrutturazione
con quelle della tradizione fiorentina in genere. • 170.2.7 - Nel caso di nuove edificazioni, di interventi di ristrutturazione urbanistica o, in genere, di interventi su edifici di recente costruzione, la compatibilità di cui al comma precedente non è necessariamente conseguita mediante il ricorso a materiali, colori o tecniche tradizionali ma può essere assicurata anche mediante un progettazione particolarmente accurata che, pur ricorrendo a
Art. 171 Ulteriori criteri di tutela per il Centro Storico entro le mura ed i Ce
o tecniche tradizionali ma può essere assicurata anche mediante un progettazione particolarmente accurata che, pur ricorrendo a tecniche e materiali contemporanei, assicuri comunque il corretto inserimento, nel contesto sottoposto a tutela, di edifici che possono anche qualificarsi apertamente come prodotti dell’architettura contemporanea. Art. 171 Ulteriori criteri di tutela per il Centro Storico entro le mura ed i Centri Storici minori
Art. 171 Ulteriori criteri di tutela per il Centro Storico entro le mura ed i Ce
’architettura contemporanea. Art. 171 Ulteriori criteri di tutela per il Centro Storico entro le mura ed i Centri Storici minori • 171.1 Nell’ambito del Centro Storico entro le Mura e dei Centri Storici Minori, si applicano inoltre gli ulteriori criteri di tutela di cui ai commi seguenti. • 171.2 Qualsiasi intervento su unità immobiliari ad uso residenziale, quale che sia la classe di intervento prevista dal P.R.G. per l’edificio, non potrà comportare frazionamenti dai quali
denziale, quale che sia la classe di intervento prevista dal P.R.G. per l’edificio, non potrà comportare frazionamenti dai quali risultino alloggi di superficie inferiore a mq. 40,00. La stessa limitazione si applica agli interventi finalizzati a conseguire la destinazione residenziale di unità destinate ad altri usi e che comportino il frazionamento delle medesime. • 171.3 La limitazione di cui al comma precedente non si applica nel caso di mutamento di
rtino il frazionamento delle medesime. • 171.3 La limitazione di cui al comma precedente non si applica nel caso di mutamento di destinazione di unità immobiliari che, all’entrata in vigore del presente Regolamento, già presentino dimensioni inferiori a quella prescritta. Detta limitazione non opera inoltre nei confronti degli interventi da eseguirsi a seguito di P.U.E., per i quali valgono le eventuali limitazioni previste dalla convenzione.
Art. 172 Criteri generali di tutela per le zone agricole di particolare valore a
onti degli interventi da eseguirsi a seguito di P.U.E., per i quali valgono le eventuali limitazioni previste dalla convenzione. • 171.4 Non sono ammesse demolizioni che modifichino tracciati stradali esistenti ad eccezione dei casi in cui ciò risulti da specifica indicazione del P.R.G. o dello strumento urbanistico attuativo. Art. 172 Criteri generali di tutela per le zone agricole di particolare valore ambientale • 172.1 Nelle zone agricole di particolare valore ambientale si applicano, quali norme
agricole di particolare valore ambientale • 172.1 Nelle zone agricole di particolare valore ambientale si applicano, quali norme generali di tutela, le prescrizioni di carattere edilizio già previste per la zona omogenea "A" e di cui ai precedenti commi da 170.2.1 a 170.2.7.
Art. 173 Criteri di tutela specifici.
CAPITOLO XIX : NORME SUL COLORE, SUI MATERIALI E SUGLI ALTRI ELEMENTI CHE INTERESSANO L’ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI Art. 173 Criteri di tutela specifici. 173.1 Finalità dei criteri di tutela specifici. 173.1.1 Al fine di tutelare e conservare i caratteri architettonici tipici del territorio fiorentino, sia per quanto riguarda il tessuto urbano storicizzato che per quanto attiene il territorio aperto, qualsiasi intervento su edifici di rilevanza storico-architettonico, tipologica ed anche
er quanto attiene il territorio aperto, qualsiasi intervento su edifici di rilevanza storico-architettonico, tipologica ed anche semplicemente documentaria, è soggetto all’applicazione degli ulteriori criteri di tutela di cui agli articoli che seguono. 173.2 Ambito di applicazione 173.2.1 Il complesso di edifici soggetti all’applicazione delle misure di tutela di cui al comma precedente è costituito da : • gli edifici sottoposti dal P.R.G. alle classi di intervento 0, 1, 2, 3, 4, 8;
ela di cui al comma precedente è costituito da : • gli edifici sottoposti dal P.R.G. alle classi di intervento 0, 1, 2, 3, 4, 8; • gli edifici costruiti prima dell’anno 1942 ricadenti nelle zone agricole di particolare valore ambientale (sottozone E1-E2 del P.R.G. vigente). 173.2.2 Tali misure di tutela si applicano a qualsiasi intervento sugli elementi di detti edifici che contribuiscono a formare l’immagine complessiva della città e del territorio aperto, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria.
tribuiscono a formare l’immagine complessiva della città e del territorio aperto, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria. 173.3 Articolazione delle prescrizioni 173.3.1 Per conseguire i fini di cui al primo comma, il presente Regolamento prescrive criteri progettuali, materiali e tecniche di intervento, distinguendo tra le varie parti omogenee dell’edificio e tra i singoli elementi che le costituiscono, secondo la seguente articolazione : a) Coperture
- conformazione delle coperture
e tra i singoli elementi che le costituiscono, secondo la seguente articolazione : a) Coperture
- conformazione delle coperture
- manti di copertura
- abbaini e lucernari
- canne fumarie, comignoli e torrini esalatori
- aggetti di gronda e gioghetti
- canali di gronda e pluviali
- antenne e parabole televisive
- pannelli solari ed impianti tecnologici b) Superfici di facciata
- composizione architettonica delle facciate
- intonaci
- elementi architettonici o decorativi in pietra naturale
ci di facciata
- composizione architettonica delle facciate
- intonaci
- elementi architettonici o decorativi in pietra naturale
- elementi architettonici o decorativi in finta pietra
- murature a faccia vista
- tinteggiature
- serramenti esterni
- impianti tecnologici di facciata
- altri elementi di facciata c) Elementi apposti sulle facciate
- insegne
- tende frangisole d) Aree scoperte
173.2.2 Le prescrizioni in merito a ciascuna di dette parti omogenee e per i singoli elementi sono riportate negli articoli che seguono. 173.4 Eccezioni e deroghe 173.4.1 Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di interventi su edifici, o porzioni dei medesimi, notificati ai sensi del D.Lgs. 490/99 a condizione che l’intervento difforme sia stato esplicitamente autorizzato dall’Ente preposto alla tutela del vincolo.
. 490/99 a condizione che l’intervento difforme sia stato esplicitamente autorizzato dall’Ente preposto alla tutela del vincolo. 173.4.1 Fatta salva l’eccezione di cui al comma precedente, potrà derogarsi da dette prescrizioni solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione, fermo restando in ogni caso il fine di tutela di cui al comma 173.1. 173.4.2 In detti casi particolari dovrà essere avanzata richiesta di autorizzazione o
o il fine di tutela di cui al comma 173.1. 173.4.2 In detti casi particolari dovrà essere avanzata richiesta di autorizzazione o concessione edilizia corredata da un progetto completo dell’intervento, redatto secondo quanto prescritto dall’art. 11, e nel quale siano esaurientemente illustrate le motivazioni dell’intervento difforme e le tecniche che si intendono adottare per conseguire comunque i fini di tutela prescritti. Detto progetto deve essere obbligatoriamente sottoposto all’esame
Art. 174 Conformazione delle coperture
adottare per conseguire comunque i fini di tutela prescritti. Detto progetto deve essere obbligatoriamente sottoposto all’esame della Commissione Edilizia che valuterà la compatibilità dell’opera progettata con i caratteri dell’edificio e del contesto in coerenza con i criteri di tutela contenuti nel presente Regolamento. Art. 174 Conformazione delle coperture 174.1 Fermi restando i criteri generali di tutela di cui all’art. 170.2, negli edifici di interesse storico-
one delle coperture 174.1 Fermi restando i criteri generali di tutela di cui all’art. 170.2, negli edifici di interesse storico- architettonico, tipologico e documentario si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo. 174.2 In linea generale è prescritto il mantenimento delle coperture esistenti ed è vietato sostituirle con altre di diversa conformazione o geometria. Qualora necessiti procedere al rifacimento della
stenti ed è vietato sostituirle con altre di diversa conformazione o geometria. Qualora necessiti procedere al rifacimento della copertura, questa dovrà essere ricostruita nella stessa conformazione e geometria, mantenendone il carattere tradizionale. 174.3 Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di coperture che già siano state oggetto di sopraelevazioni o di trasformazioni incompatibili con il carattere dell’edificio o del
coperture che già siano state oggetto di sopraelevazioni o di trasformazioni incompatibili con il carattere dell’edificio o del contesto. In tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la conformazione originaria o comunque a conseguire una nuova conformazione della copertura più consona ai caratteri architettonici dell’edificio e del contesto. 174.4 Modeste modifiche alle coperture che non incidano in maniera significativa sulla loro
tonici dell’edificio e del contesto. 174.4 Modeste modifiche alle coperture che non incidano in maniera significativa sulla loro conformazione e geometria (quali la formazione di abbaini, lucernari o simili) saranno ammesse solo quando (per dimensione, ubicazione e conformazione) non ne pregiudichino il carattere tradizionale e la progettazione sia tale da garantire la compatibilità dell’intervento con il contesto.
Art. 175 Manti di copertura
egiudichino il carattere tradizionale e la progettazione sia tale da garantire la compatibilità dell’intervento con il contesto. 174.5 Le eventuali finestre da realizzare sulle coperture inclinate sotto forma di abbaini o lucernari dovranno rispondere, per dimensioni, tipologia e caratteri costruttivi, alle specifiche prescrizioni di cui all’art. 176. Art. 175 Manti di copertura 175.1 Manti tipici della tradizione fiorentina
Art. 175 Manti di copertura
vi, alle specifiche prescrizioni di cui all’art. 176. Art. 175 Manti di copertura 175.1 Manti tipici della tradizione fiorentina 175.1.1 I manti di copertura tipici della tradizione fiorentina sono quelli costituiti da : a) embrici e coppi, esclusivamente in cotto, disposti in file parallele e ad elementi separati; b) tegole marsigliesi, limitatamente alle tipologie paleoindustriali ed all'architettura del primo Novecento.
175.1.2 I manti di copertura originari e tipici della tradizione dovranno essere mantenuti e conservati. 175.1.3 Nel caso di rimaneggiamento di tali manti di copertura è obbligatoria la riutilizzazione degli elementi smontati. Nel caso in cui parte del manto risulti degradato e non riutilizzabile, la reintegrazione del medesimo dovrà avvenire : a) con materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello non reimpiegabile;
eintegrazione del medesimo dovrà avvenire : a) con materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello non reimpiegabile; b) mediante inserimento, in maniera alternata e casuale, di nuovi embrici e coppi dello stesso tipo e pezzatura di quelli non recuperabili. Negli interventi di conservazione è fatto obbligo di utilizzare la tecnica di cui alla lettera "a". 175.1.4 Nel caso di manti già parzialmente reintegrati con materiale incongruo (tratti di
re la tecnica di cui alla lettera "a". 175.1.4 Nel caso di manti già parzialmente reintegrati con materiale incongruo (tratti di tegole marsigliesi su manti in embrici e coppi o simili) è prescritta la reintegrazione del manto originario con le modalità di cui al comma precedente. 175.1.5 Per la realizzazione di sfiati è in genere da evitare l’impiego di tubi che fuoriescono dal manto di copertura. In tali casi deve privilegiarsi l'impiego di tegole speciali della
are l’impiego di tubi che fuoriescono dal manto di copertura. In tali casi deve privilegiarsi l'impiego di tegole speciali della tradizione, opportunamente sagomate (fraticini). Ove ciò non risulti possibile la tubazione deve essere occultata da un comignolo in muratura con finitura ad intonaco civile. 175.1.6 Gli strati di impermeabilizzazione e/o coibentazione dovranno essere nascosti alla vista, con particolare riguardo alle linee di gronda e ai profili delle falde.
e e/o coibentazione dovranno essere nascosti alla vista, con particolare riguardo alle linee di gronda e ai profili delle falde. 175.1.7 Può essere fatta eccezione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti solo in casi del tutto particolari e sempre che la previsione di progetto sia adeguatamente motivata. 175.2 Altri tipi di manti 175.2.1 Nel caso di edifici di recente costruzione e privi di interesse storico-architettonico o
vata. 175.2 Altri tipi di manti 175.2.1 Nel caso di edifici di recente costruzione e privi di interesse storico-architettonico o documentario, i manti di copertura che, per quanto originari, siano realizzati con materiali e tecniche estranee alla tradizione fiorentina potranno essere modificati e sostituiti con il tradizionale manto in embrici e coppi od altro tipo manto che, per materiale e colore, ben si inserisca nel contesto.
Art. 176 Abbaini e lucernari (modificato con del C.C. 346/00)
iti con il tradizionale manto in embrici e coppi od altro tipo manto che, per materiale e colore, ben si inserisca nel contesto. 175.2.2 I manti degli edifici con copertura piana, quando vengano mantenuti, devono intonarsi cromaticamente con il manto tradizionale in cotto delle coperture inclinate. Art. 176 Abbaini e lucernari (modificato con del C.C. 346/00) 176.1 Abbaini 176.1.1 E’ obbligatoria la conservazione ed il restauro degli abbaini e lucernari esistenti negli
del C.C. 346/00) 176.1 Abbaini 176.1.1 E’ obbligatoria la conservazione ed il restauro degli abbaini e lucernari esistenti negli edifici di interesse storico-architettonico, tipologico e documentario e coevi con i medesimi. Quando ciò non fosse possibile per l’accentuato stato di degrado, essi dovranno essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive.
dovranno essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive. 176.1.2 La costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa solo previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e sempre a condizione che non contrastino con altre norme del presente Regolamento e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali.
astino con altre norme del presente Regolamento e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali. 176.1.3 Per i fini del comma precedente si considerano, in linea generale, realizzati con carattere tradizionale gli abbaini del tipo a due falde o ad una falda compluviata, realizzati in muratura, intonacati e tinteggiati nello stesso colore della facciata e con lo stesso manto di copertura della falda su cui si inseriscono.
ntonacati e tinteggiati nello stesso colore della facciata e con lo stesso manto di copertura della falda su cui si inseriscono. 176.1.4 Sempre ai fini del comma 176.1.2, si considerano motivati da reali esigenze funzionali gli abbaini necessari per l’aereazione ed illuminazione di locali sottotetto adibiti ad abitazione permanente nonchè quelli da realizzare per consentire l’agevole accesso alla
copertura di cui al comma 114.4.1. Nel primo caso la dimensione della finestra deve essere proporzionata alla superficie di pavimento del locale sottotetto con riferimento ai rapporti minimi di cui all’art. 124.2.2, con una superficie massima assoluta di mq. 1,20 ed una lunghezza massima di ml. 1,50 per ciascun abbaino. Nel secondo caso la superficie della finestra non deve essere superiore a mq. 0,80 con la dimensione minore non inferiore alla metà del lato più lungo.
erficie della finestra non deve essere superiore a mq. 0,80 con la dimensione minore non inferiore alla metà del lato più lungo. 176.1.5 Ove nel sottotetto non siano presenti locali adibiti ad abitazione permanente (e non sia pertanto possibile avvalersi della possibilità di cui al comma precedente), al fine di garantire comunque la ventilazione del piano sottotetto, è ammessa la realizzazione, per ogni unità immobiliare, di un abbaino di superficie non superiore a mq. 0,80 con la
sottotetto, è ammessa la realizzazione, per ogni unità immobiliare, di un abbaino di superficie non superiore a mq. 0,80 con la dimensione minore non inferiore alla metà del lato più lungo. 176.1.6 Lo spostamento di abbaini e lucernari esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa solo quando questi non presentino autonomo interesse architettonico o storico- artistico e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.
no autonomo interesse architettonico o storico- artistico e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti. 176.1.7 Nel caso di abbaini o lucernari che presentino autonomo interesse architettonico o storico-artistico (non necessariamente sottoposti a diretta tutela ai sensi del D.Lgs. 490/99) sono ammessi i soli interventi di conservazione o, ove ciò non risulti possibile per l’avanzato stato di degrado, di ricostruzione filologica. 176.2 Lucernari
di conservazione o, ove ciò non risulti possibile per l’avanzato stato di degrado, di ricostruzione filologica. 176.2 Lucernari 176.2.1 Per i lucernari emergenti dalla falda del tetto, qualsiasi sia la loro tipologia, valgono le stesse norme di tutela già dettate per gli abbaini. 176.2.2 Per quanto attiene i lucernari giacenti sul piano della falda, è prescritto il mantenimento di quelli di carattere tradizionale (tipicamente di grandi dimensioni, fissi e
l piano della falda, è prescritto il mantenimento di quelli di carattere tradizionale (tipicamente di grandi dimensioni, fissi e finalizzati all’illuminazione di pozzi scala) mentre potranno essere oggetto di modifiche i lucernari che non presentino caratteri riconducibili a tecniche tradizionali. 176.2.3 La realizzazione di nuovi lucernari a filo della falda è ammessa con le stesse modalità e limitazioni già previste al comma 176.1 per gli abbaini. Per detti lucernari sono
Art. 177 Canne fumarie, comignoli e torrini esalatori
della falda è ammessa con le stesse modalità e limitazioni già previste al comma 176.1 per gli abbaini. Per detti lucernari sono categoricamente escluse superfici vetrate di tipo specchiante. Art. 177 Canne fumarie, comignoli e torrini esalatori 177.1 Comignoli e torrini esalatori 177.1.1 E’ obbligatoria la conservazione ed il restauro dei comignoli esistenti di interesse storico-architettonico, tipologico e documentario. Quando ciò non fosse possibile per
tauro dei comignoli esistenti di interesse storico-architettonico, tipologico e documentario. Quando ciò non fosse possibile per l’accentuato stato di degrado, essi dovranno essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive. 177.1.2 Negli edifici riconducibili agli stilemi dell'architettura dei primi del Novecento, sono oggetto di tutela formale gli originali comignoli in laterizio. Nel caso di nuovi posizionamenti
a dei primi del Novecento, sono oggetto di tutela formale gli originali comignoli in laterizio. Nel caso di nuovi posizionamenti dovranno essere impiegati comignoli che sappiano riallacciarsi al messaggio formale e materico-cromatico del tempo. 177.1.3 La costruzione di nuovi comignoli è ammessa quando questi siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali. A tal fine si considerano realizzati con
uando questi siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali. A tal fine si considerano realizzati con carattere tradizionale i comignoli in muratura, intonacati e tinteggiati nello stesso colore della facciata e con copertura in elementi di cotto posti secondo uno dei disegni comunemente rinvenibili negli edifici del tessuto storico. 177.1.4 Nel caso di più comignoli deve privilegiarsi, ove possibile, il raggruppamento dei medesimi.
177.1.4 Ove, per i caratteri dell’edificio e del contesto, sia opportuno ridurre al minimo le dimensioni del manufatto, può essere ammessa la realizzazione dei nuovi comignoli utilizzando condotte in metallo capaci di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei materiali storici (rame). 177.1.5 Per i torrini esalatori valgono, in generale, le stesse norme già prescritte per i comignoli, dei quali devono riproporre le forme ed i materiali. E’ in ogni caso vietato l'impiego
parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescriz
sse norme già prescritte per i comignoli, dei quali devono riproporre le forme ed i materiali. E’ in ogni caso vietato l'impiego di torrini prefabbricati in cemento, fibrocemento od altro materiale estraneo alla tradizione nonchè di torrini con forma ad H di qualsiasi materiale essi siano. 177.2 Canne fumarie 177.2.1 Le canne fumarie devono, in genere, essere realizzate internamente all’edificio. La parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescrizioni già
parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescriz
ealizzate internamente all’edificio. La parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescrizioni già impartite per i comignoli ed i torrini esalatori. 177.2.2 Quando non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all’edificio e si renda indispensabile procedere alla costruzione di canne fumarie esterne, addossate alle pareti perimetrali esterne, queste saranno ammesse quando posizionate sulla parete tergale o su pareti laterali non visibili dalla pubblica via.
li esterne, queste saranno ammesse quando posizionate sulla parete tergale o su pareti laterali non visibili dalla pubblica via. 177.2.3 Nei casi di cui al comma precedente, le dimensioni dovranno essere le più contenute possibili in rapporto alla funzionalità del condotto e l’ubicazione dovrà tener conto dei caratteri architettonici del prospetto, inserendosi nel medesimo arrecando la minor turbativa possibile. A tal fine si intende generalmente accettabile l’ubicazione della canna in
nel medesimo arrecando la minor turbativa possibile. A tal fine si intende generalmente accettabile l’ubicazione della canna in corrispondenza di un angolo della facciata tergale dell’edificio. Le eventuali soluzioni alternative dovranno essere tali da garantire analogo o minore impatto visivo. 177.2.4 In linea generale la canna fumaria esterna dovrà avere un andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura. Essa dovrà inoltre essere
ovrà avere un andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura. Essa dovrà inoltre essere realizzata o rivestita in muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inserisce. 177.2.4 In alternativa a quanto sopra, nei soli casi di condotti di evacuazione o ventilazione che presentino diametro ridotto, potrà essere ammessa l’apposizione esterna in facciata
i condotti di evacuazione o ventilazione che presentino diametro ridotto, potrà essere ammessa l’apposizione esterna in facciata all’interno di una tubazione di rame con le stesse caratteristiche dimensionali e formali dei discendenti pluviali. 177.2.5 Canne fumarie costituite dal solo condotto in acciaio od altro materiale nonchè con caratteri costruttivi difformi da quelli prescritti ai commi precedenti, saranno ammesse nei
ciaio od altro materiale nonchè con caratteri costruttivi difformi da quelli prescritti ai commi precedenti, saranno ammesse nei soli cavedi completamente interni all’edificio e sempre che risultino del tutto non visibili da spazi pubblici; in tali casi le canne fumarie dovranno comunque essere tinteggiate del medesimo colore della facciata. 177.2.6 E’ in ogni caso vietato costruire canne fumarie esterne alle pareti prospettanti la pubblica via o comunque spazi di uso pubblico.
Art. 178 Aggetti di gronda e gioghetti
in ogni caso vietato costruire canne fumarie esterne alle pareti prospettanti la pubblica via o comunque spazi di uso pubblico. Art. 178 Aggetti di gronda e gioghetti 178.1 Gli aggetti di gronda ed i gioghetti dovranno essere mantenuti e conservati nel caratteri architettonici, costruttivi e dimensionali originari. Quando ciò non fosse possibile per l’accentuato stato di degrado, essi dovranno essere ricostruiti in maniera fedele, impiegando gli stessi materiali e riproponendo i caratteri preesistenti.
do, essi dovranno essere ricostruiti in maniera fedele, impiegando gli stessi materiali e riproponendo i caratteri preesistenti. 178.2 Nel caso di aggetti di gronda o gioghetti di rilevante ed autonomo interesse storico-artistico sono ammessi i soli interventi di conservazione o, ove ciò non risulti possibile per l’avanzato stato di degrado, di ricostruzione filologica.
178.3 Ogni qualvolta l’aggetto di gronda od il gioghetto si presenti parzialmente compromesso per l’inserimento di parti incongrue, ne è prescritto il ripristino impiegando forme, materiali, cromie e tecnologie tradizionali. 178.4 La modifica di aggetti di gronda e gioghetti è consentita solo in corrispondenza di sopralevazioni o superfetazioni oppure nel caso di elementi alterati da precedenti interventi che ne
a solo in corrispondenza di sopralevazioni o superfetazioni oppure nel caso di elementi alterati da precedenti interventi che ne abbiano compromesso il carattere tradizionale. In tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la conformazione originaria o, ove ciò non fosse possibile, a conseguire una nuova conformazione più consona ai caratteri architettonici dell’edificio e del contesto. 178.6 E’ in ogni caso vietata la sostituzione di elementi tradizionali con altri che presentino tecniche
dificio e del contesto. 178.6 E’ in ogni caso vietata la sostituzione di elementi tradizionali con altri che presentino tecniche costruttive, materiali o colori estranei alla tradizione fiorentina, quali, ad esempio, travetti in cemento in luogo dei tipici correnti lignei sagomati, scempiati di laterizio forato in luogo dei tradizionali elementi in laterizio pieno (campigiane) trattenuti da seggiola lignea, perlinati in luogo di tavolati e altre simili incongrue sostituzioni.
aterizio pieno (campigiane) trattenuti da seggiola lignea, perlinati in luogo di tavolati e altre simili incongrue sostituzioni. 178.7 E’ vietato intonacare o verniciare a corpo scempiati in cotto o tavolati. E’ altresì vietato realizzare gioghetti di aggetto superiore a mezzo embrice. 178.8 Nel caso di aggetti di gronda che presentino mensole, cornici od altri elementi a rilievo, si applicano le specifiche norme di tutela previste dagli articoli che seguono in funzione del materiale che li costituisce.
Art. 179 Canali di gronda e pluviali
vo, si applicano le specifiche norme di tutela previste dagli articoli che seguono in funzione del materiale che li costituisce. Art. 179 Canali di gronda e pluviali 179.1 I canali di gronda ed i discendenti pluviali dovranno generalmente essere realizzati in rame. Potrà essere ammesso l’impiego della lamiera solo quando questa sia verniciata in armonia con il contesto cromatico dell'intero edificio, osservando la gamma dei marroni e dei grigi. E’
questa sia verniciata in armonia con il contesto cromatico dell'intero edificio, osservando la gamma dei marroni e dei grigi. E’ categoricamente escluso l’uso di materiali plastici, dell’acciaio inox e della lamiera zincata non verniciata. 179.2 I canali di gronda ed i discendenti pluviali dovranno sempre avere sezioni rispettivamente semicircolare e circolare, escludendosi l’impiego di sezioni quadrate o rettangolari.
ranno sempre avere sezioni rispettivamente semicircolare e circolare, escludendosi l’impiego di sezioni quadrate o rettangolari. 179.3 Il posizionamento e l’andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi. In linea generale, i discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se
linea generale, i discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se possibile favorendone l’uso da parte di due edifici contigui. Quando il loro posizionamento alle sole estremità della facciata non sia possibile, o risulti insufficiente allo smaltimento delle acque piovane, potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie a condizione
altimento delle acque piovane, potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie a condizione che i medesimi si inseriscano nel disegno della facciata senza apportare alterazioni pregiudizievoli e non occludano alla vista particolari architettonici o decorativi. 179.4 In presenza di cornici orizzontali ed in genere di elementi architettonici a rilievo, il pluviale ne rispetterà l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo intorno alla sezione dell’elemento a rilievo
rilievo, il pluviale ne rispetterà l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo intorno alla sezione dell’elemento a rilievo (rispettando in ogni caso l’allineamento verticale). 179.5 La parte terminale dei discendenti pluviali collocati su pareti prospettanti sulla pubblica via, dovrà essere posizionata sotto traccia per tre metri dalla quota del marciapiede. Quando ciò non fosse possibile (per la presenza di paramenti a faccia vista, decorazioni od altri elementi che non
marciapiede. Quando ciò non fosse possibile (per la presenza di paramenti a faccia vista, decorazioni od altri elementi che non consentano di procedere alla collocazione sotto traccia senza pregiudizio per la facciata) la parte terminale del discendente pluviale dovrà essere realizzata in ghisa per una altezza di almeno cm. 150 da terra. 179.6 Ogni qualvolta si debba procedere alla sostituzione di canali di gronda e discendenti pluviali
di almeno cm. 150 da terra. 179.6 Ogni qualvolta si debba procedere alla sostituzione di canali di gronda e discendenti pluviali dovranno essere conservati e restaurati, ove presenti, gli elementi accessori e decorativi tipici della tradizione fiorentina quali cicogne, rosoni, gocciolatoi, sifoni, antefisse decorative e simili.
Art. 180 Antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio, della televiso
Art. 180 Antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio, della televisone e della telefonia mobile (modificato con del C.C. 346/00) 180.1 Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione in linea generale debbono essere collocate sulla copertura degli edifici. Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata nonchè su balconi o terrazze che non siano di copertura. Possono invece essere ammesse
o da escludersi installazioni in facciata nonchè su balconi o terrazze che non siano di copertura. Possono invece essere ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l’antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via.
mpatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l’antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via. 180.2 Sulla copertura di ogni edificio è ammessa l’installazione di una sola antenna televisiva per ricezioni di tipo tradizionale e di una sola parabola per ricezioni satellitari. 180.3 Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via. E’ ammessa
e devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via. E’ ammessa la loro installazione su cartelle o murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via. 180.4 Quando, per ragione di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto dal comma precedente e si debbano pertanto installare antenne e
tamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto dal comma precedente e si debbano pertanto installare antenne e parabole riceventi della radio e della televisione su falde prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a renderle non visibili dalla via. Detta distanza non potrà mai essere inferiore all’altezza dell’antenna o parabola, misurata in verticale dal punto più alto della medesima alla copertura.
ai essere inferiore all’altezza dell’antenna o parabola, misurata in verticale dal punto più alto della medesima alla copertura. 180.5 Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno essere delle dimensioni più ridotte reperibili in commercio e comunque di diametro inferiore al metro, presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura (o della parete quando installate su
metro, presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura (o della parete quando installate su murature emergenti dalla copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza. 180.6 Antenne e parabole riceventi della radio e della televisione non potranno mai essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico.
e non potranno mai essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico. 180.7 Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione che rispondano alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si considerano opere che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici ai sensi e per gli effetti dell’art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e pertanto per le medesime,
esteriore degli edifici ai sensi e per gli effetti dell’art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e pertanto per le medesime, anche quando ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 490/99. La loro installazione non richiede alcun adempimento od atto autorizzativo preliminare ed è subordinata ai soli adempimenti previsti dalla
stallazione non richiede alcun adempimento od atto autorizzativo preliminare ed è subordinata ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti. La conformità dell’opera alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà essere esplicitamente attestata dall’installatore congiuntamente al deposito presso i competenti Uffici Comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90.
latore congiuntamente al deposito presso i competenti Uffici Comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90. Qualora, avvalendosi della possibilità di cui al comma 180.5, la parabola od antenna sia installata su falde prospicienti la pubblica via, l’attestazione di conformità dovrà contenere anche documentata dimostrazione tecnica dell’impossibilità di una delle collocazioni privilegiate dal presente Regolamento.
nere anche documentata dimostrazione tecnica dell’impossibilità di una delle collocazioni privilegiate dal presente Regolamento. 180.8 Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti potrà derogarsi solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione. Alle eventuali istanze in deroga si applicano le prescrizioni di cui ai commi 173.4.1 e 173.4.2. Nel caso in cui l’opera ricada in zona sottoposta a tutela
eroga si applicano le prescrizioni di cui ai commi 173.4.1 e 173.4.2. Nel caso in cui l’opera ricada in zona sottoposta a tutela paesaggistica non trova inoltre applicazione quanto disposto dal comma precedente e deve conseguirsi regolare autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 490/99. 180.9 Per quanto attiene le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione, è prescritta la loro conformazione alle prescrizioni del presente Regolamento (ivi compresa la centralizzazione
lla televisione, è prescritta la loro conformazione alle prescrizioni del presente Regolamento (ivi compresa la centralizzazione delle medesime) in occasione sia di opere di manutenzione straordinaria che di opere di manutenzione ordinaria estese all’intera copertura.
180.10 L'installazione di nuovi impianti o antenne funzionali alla telefonia mobile sarà ammessa solo a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte dei soggetti gestori interessati, di un piano complessivo da sottoporre al parere del Collegio degli Esperti e della Commissione Edilizia Integrata che preveda l'indicazione generale dei nuovi punti di installazione e sia corredato da atti e certificazioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela della salute dei cittadini. La
installazione e sia corredato da atti e certificazioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela della salute dei cittadini. La progettazione, installazione e collaudo di detti impianti o antenne dovrà in ogni caso risultare conforme alle prescrizioni tecniche di cui all'Allegato "F" del presente Regolamento; l’approvazione da parte dell’ ARPAT relativa ad ogni singolo sito costituisce condizione indispensabile perché l’atto abilitante alla costruzione possa formarsi. 180.11 (abrogato con del C.C. 346/00)
Art. 181 Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici (modific
tuisce condizione indispensabile perché l’atto abilitante alla costruzione possa formarsi. 180.11 (abrogato con del C.C. 346/00) Art. 181 Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici (modificato con del C.C. 346/00) 181.1 Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate. 181.2 Simili installazioni potranno essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per
de delle coperture inclinate. 181.2 Simili installazioni potranno essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. 181.3 La collocazione di detti impianti sulle coperture sarà in genere ammissibile :
ai coni ottici limitrofi più significativi. 181.3 La collocazione di detti impianti sulle coperture sarà in genere ammissibile : • quando posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura od in metallo) delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità; tali manufatti dovranno essere addossati alle murature eventuali emergenti dalla copertura piana e tinteggiati nello stesso colore delle medesimi; ove ciò non
addossati alle murature eventuali emergenti dalla copertura piana e tinteggiati nello stesso colore delle medesimi; ove ciò non fosse possibile dovranno comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità ed a garantirne il miglior inserimento nell’ambiente circostante; • quando collocati sulla copertura di corpi edilizi minori quando questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell’edificio principale e prospettino su
inori quando questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell’edificio principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all’edificio; • quando collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato della copertura e schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura; • quando collocati in corrispondenza di cartelle o murature emergenti dalla copertura ed
endano le linee del manto di copertura; • quando collocati in corrispondenza di cartelle o murature emergenti dalla copertura ed arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dal basso, a condizione che siano schermati da appositi manufatti (in muratura o in metallo) tinteggiati nello stesso colore della muratura cui sono addossati e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità.
i sono addossati e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità. 181.5 Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti potrà derogarsi solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione. Alle eventuali istanze in deroga si applicano le prescrizioni di cui al comma 173.4.1 e 173.4.2. 181.6 Le installazioni di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici che rispettino le
ma 173.4.1 e 173.4.2. 181.6 Le installazioni di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici che rispettino le prescrizioni di cui al presente Regolamento sono subordinate ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti e la conformità dell’opera alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà essere esplicitamente attestata dall’installatore congiuntamente al deposito
Art. 182 Composizione architettonica delle facciate (modificato con del C.C. 346
ra alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà essere esplicitamente attestata dall’installatore congiuntamente al deposito presso i competenti Uffici Comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90. Art. 182 Composizione architettonica delle facciate (modificato con del C.C. 346/00) 182.1 Prescrizioni di carattere generale 182.1.1 In linea generale ogni intervento che incida sulla composizione architettonica delle
Prescrizioni di carattere generale 182.1.1 In linea generale ogni intervento che incida sulla composizione architettonica delle facciate non dovrà comportare innovazioni ed alterazioni che ne pregiudichino il valore storico-artistico, tipologico o documentario.
182.1.2 Quando la facciata sia stata interessata da modifiche ed alterazioni incongrue sono sempre ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata. 182.1.3 La formazione di nuove aperture di facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti, la realizzazione di terrazzi e balconi ed ogni altra variazione che interessi la facciata potrà essere ammessa solo quando pienamente compatibile e coerente con la
oni ed ogni altra variazione che interessi la facciata potrà essere ammessa solo quando pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica della medesima. 182.2 Limitazioni per gli interventi interni 182.2.1 Gli interventi da eseguirsi all’interno degli edifici non potranno interessare (nè direttamente nè indirettamente) le aperture di facciata prospicienti spazi pubblici con tramezzi, solai od altri elementi che possano pregiudicare i caratteri architettonici del prospetto.
picienti spazi pubblici con tramezzi, solai od altri elementi che possano pregiudicare i caratteri architettonici del prospetto. 182.2.2 A tal fine valgono le seguenti prescrizioni : a) i solai che venissero realizzati in un locale finestrato, sia ex novo che modificando la quota di imposta di elementi orizzontali preesistenti, dovranno essere mantenuti ad una quota di imposta non inferiore al valore che si ottiene aggiungendo lo
rizzontali preesistenti, dovranno essere mantenuti ad una quota di imposta non inferiore al valore che si ottiene aggiungendo lo spessore del muro esterno alla quota dell’architrave della finestra. Detti solai dovranno rimanere a quota costante per una profondità di almeno ml. 2,40. b) eventuali solai che dovessero essere impostati a quote inferiori dovranno rimanere arretrati rispetto al filo esterno della facciata di un valore non inferiore
ssere impostati a quote inferiori dovranno rimanere arretrati rispetto al filo esterno della facciata di un valore non inferiore all’altezza che intercorre tra il pavimento del locale da soppalcare e l’architrave della finestra del locale medesimo (elevando detto valore a ml. 2,00 se inferiore a detta misura minima e riducendolo a ml. 3,00 se superiore); 182.2.3 Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di edifici di
riducendolo a ml. 3,00 se superiore); 182.2.3 Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di edifici di interesse storico-artistico o tipologico dalla veste architettonica particolare e caratterizzati da superfici vetrate di particolare estensione e locali di rilevante altezza (quali ex limonaie, serre e simili). In tali casi qualsiasi modifica interna, dovrà comunque tener conto prioritariamente della peculiarità dell’edificio e sarà ammessa solo quando pienamente
Art. 183 Intonaci
ifica interna, dovrà comunque tener conto prioritariamente della peculiarità dell’edificio e sarà ammessa solo quando pienamente compatibile con il medesimo. Art. 183 Intonaci 183.1 Prescrizioni di carattere generale 183.1.1 In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione, nel carattere e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce. 183.1.2 Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado
intonaci a base di malta di calce. 183.1.2 Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell’intonaco originario da conservare. 183.1.3 Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati (tipicamente mediante iniezione di miscele aggreganti a tergo dei medesimi) e mantenuti, ammettendosi
ovranno essere consolidati (tipicamente mediante iniezione di miscele aggreganti a tergo dei medesimi) e mantenuti, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro. 183.2 Modalità di esecuzione ed intervento 183.2.1 In ogni caso di totale rifacimento degli intonaci, questi dovranno essere ricostituiti impiegando gli stessi materiali e tecniche originarie.
183.2.2 Quando l’intonaco originario sia già stato rimosso o sia andato perduto (sempre che non sia diversamente dimostrato da una approfondita analisi storico-tipologica), a seconda del tipo di edificio, si considerano eseguiti con tecnica riconducibile a quella originaria : a) l’intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura al civile, b) l’intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura a grassello di calce, disteso senza guide seguendo l’andamento delle murature.
eseguito con malta di calce e sabbia con finitura a grassello di calce, disteso senza guide seguendo l’andamento delle murature. 183.2.3 E’ tollerata l’utilizzazione della malta bastarda in luogo della malta di calce. In qualsiasi caso di rifacimento parziale o totale di intonaci è invece categoricamente vietato l’uso di malta cementizia o di miscele a prevalente contenuto di cemento. E’ inoltre vietata la realizzazione di intonaci plastici di qualsiasi genere.
ia o di miscele a prevalente contenuto di cemento. E’ inoltre vietata la realizzazione di intonaci plastici di qualsiasi genere. 183.2.4 In ogni caso l’esecuzione dei nuovi intonaci dovrà avvenire previa bagnatura della superficie da intonacare sino a rifiuto. 183.2.5 In nessun caso sarà consentito rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali (archi, piattabande, travi in legno e simili) che non fossero originariamente a vista.
a paramenti murari o elementi strutturali (archi, piattabande, travi in legno e simili) che non fossero originariamente a vista. 183.2.6 In linea generale è invece prescritto il ripristino dell’intonaco su edifici che, originariamente intonacati, siano stati impropriamente ridotti a faccia vista. A tale prescrizione di carattere generale potrà farsi eccezione nel caso di edifici che, a seguito della modifica subita, abbiano assunto un nuovo carattere che si presenti ormai storicizzato
nel caso di edifici che, a seguito della modifica subita, abbiano assunto un nuovo carattere che si presenti ormai storicizzato e degno di essere mantenuto. 183.2.7 Gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci di facciata dovranno essere estesi a tutte le parti visibili dalla pubblica via, comprese le canne fumarie, i comignoli, le porzioni emergenti dalla copertura ed in genere tutte le parti visibili che siano state concepite
canne fumarie, i comignoli, le porzioni emergenti dalla copertura ed in genere tutte le parti visibili che siano state concepite per essere intonacate. Detti interventi dovranno essere sempre completati dalla tinteggiatura degli intonaci in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 187, non essendo mai consentito il mantenimento a vista della superficie parietale intonacata. 183.2.8 Nel corso di qualsiasi intervento di ripristino o rifacimento degli intonaci si dovrà
a superficie parietale intonacata. 183.2.8 Nel corso di qualsiasi intervento di ripristino o rifacimento degli intonaci si dovrà avere cura di conservare ed evidenziare vecchi numeri civici, targhe stradali, lapidi commemorative ed indicative, ferri battuti e qualsiasi altro simile elemento che, concepito per essere visibile al di sopra dell’intonaco, costituisca documento dell’evoluzione storica dell’edificio. In occasione dei medesimi interventi si dovrà inoltre procedere
Art. 184 Elementi architettonici e decorativi in pietra naturale
co, costituisca documento dell’evoluzione storica dell’edificio. In occasione dei medesimi interventi si dovrà inoltre procedere obbligatoriamente alla rimozione delle balze e zoccolature (in pietra, marmo od altro materiale) che fossero state aggiunte in tempi recenti all’edificio e che risultino non pertinenti con l’impianto originale della facciata. Art. 184 Elementi architettonici e decorativi in pietra naturale 184.1 Prescrizioni di carattere generale
Art. 184 Elementi architettonici e decorativi in pietra naturale
ginale della facciata. Art. 184 Elementi architettonici e decorativi in pietra naturale 184.1 Prescrizioni di carattere generale 184.1.1 Gli elementi architettonici e decorativi in materiale lapideo devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari. 184.1.2 A tal fine è prescritto che detti elementi siano oggetto : • di periodica manutenzione, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a prevenirne o rallentarne il degrado;
siano oggetto : • di periodica manutenzione, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a prevenirne o rallentarne il degrado; • di restauro, ogni qualvolta detto degrado si evidenzi in misura non più controllabile con la semplice manutenzione.
184.1.3 Senza pregiudizio per l’impiego di nuovi materiali o di tecniche non contemplate dal presente Regolamento, per tali operazioni valgono i criteri generali di intervento di cui ai commi seguenti. 184.2 Pulitura del materiale lapideo 184.2.1 La pulitura degli elementi in pietra naturale lavorata è in genere finalizzata alla rimozione di incrostazioni e degli altri depositi, di varia natura e consistenza, che
rale lavorata è in genere finalizzata alla rimozione di incrostazioni e degli altri depositi, di varia natura e consistenza, che inevitabilmente si formano sulle parti esterne degli edifici, specie se a rilievo ed in ambiente urbano. 184.2.2 Qualsiasi operazione di pulitura su elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico deve rispondere ai seguenti requisiti : a) il processo deve essere controllabile in ogni sua fase, graduale e selettivo;
ologico deve rispondere ai seguenti requisiti : a) il processo deve essere controllabile in ogni sua fase, graduale e selettivo; b) non deve produrre materiali dannosi per la conservazione della pietra (quali, ad esempio, i sali solubili); c) non deve produrre microfratture, abrasioni od aumento della porosità superficiale del materiale pulito. 184.2.3 Quando l’intervento non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da
parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al c
rosità superficiale del materiale pulito. 184.2.3 Quando l’intervento non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente, le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando le tecniche di pulitura indicate nell’Allegato "A". 184.3 Consolidamento superficiale del materiale lapideo 184.3.1 Deve procedersi al consolidamento superficiale del materiale lapideo ogni qualvolta
o superficiale del materiale lapideo 184.3.1 Deve procedersi al consolidamento superficiale del materiale lapideo ogni qualvolta siano evidenti fenomeni di degrado superficiale quali scagliature, esfoliazioni, piccoli distacchi, sfarinamenti e simili. 184.3.2 L’operazione di consolidamento superficiale degli elementi in pietra di valore storico- architettonico o tipologico deve rispondere ai seguenti requisiti : a) il processo deve migliorarne le proprietà meccaniche degli strati superficiali della
deve rispondere ai seguenti requisiti : a) il processo deve migliorarne le proprietà meccaniche degli strati superficiali della pietra ed arrestarne il degrado; b) non deve comportare la formazione di prodotti dannosi per la conservazione della pietra; c) non deve indurre discontinuità nella struttura del materiale lapideo, nè aumento della sua porosità superficiale. 184.3.3 Quando l’intervento non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da
parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al c
aumento della sua porosità superficiale. 184.3.3 Quando l’intervento non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente, le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando le tecniche di consolidamento superficiale indicate nell’Allegato "A". 184.4 Consolidamento di profondità del materiale lapideo
le tecniche di consolidamento superficiale indicate nell’Allegato "A". 184.4 Consolidamento di profondità del materiale lapideo 184.4.1 Dovrà essere eseguito un consolidamento di profondità sugli elementi in pietra naturale di valore storico-architettonico o tipologico che, per l’avanzato stato di degrado, risultino mobili, suscettibili di divenire tali o che comunque si presentino in precarie condizioni di stabilità. 184.4.2 Il consolidamento di profondità degli elementi in pietra di valore storico-
parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al c
sentino in precarie condizioni di stabilità. 184.4.2 Il consolidamento di profondità degli elementi in pietra di valore storico- architettonico o tipologico dovrà garantire la stabilità e la conservazione dell’elemento senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore. 184.4.3 Quando l’intervento non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente, le
parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al c
e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente, le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando le tecniche di consolidamento di profondità indicate nell’Allegato "A".
184.5 Stuccatura del materiale lapideo 184.5.1 Dovrà procedersi alla stuccatura superficiale del materiale lapideo ogni qualvolta il medesimo presenti lacune o discontinuità superficiali che possano favorire la penetrazione di acqua o l’adesione di depositi aggressivi. E’ sempre prescritta la stuccatura superficiale quando siano stati eseguiti incollaggi o consolidamenti di profondità. 184.5.2 La stuccatura degli elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico
parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al c
ggi o consolidamenti di profondità. 184.5.2 La stuccatura degli elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico dovrà consentire il ripristino della continuità superficiale del materiale lapideo senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore. 184.5.3 Quando l’intervento non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente, le
parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al c
e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente, le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando le tecniche di stuccatura indicate nell’Allegato "A". 184.6 Trattamenti protettivi del materiale lapideo 184.6.1 Dovrà procedersi a trattamenti protettivi sulla superficie esterna del materiale lapideo ogni qualvolta la medesima presenti assorbimenti di acqua eccessivi e
protettivi sulla superficie esterna del materiale lapideo ogni qualvolta la medesima presenti assorbimenti di acqua eccessivi e pregiudizievoli per la buona conservazione della pietra. 184.6.2 Il trattamento protettivo degli elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico sarà finalizzato a ridurre la penetrazione di acqua nella struttura porosa della pietra, riducendo l’entità dei numerosi fenomeni alterativi legati alla presenza di acqua nel
parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al c
acqua nella struttura porosa della pietra, riducendo l’entità dei numerosi fenomeni alterativi legati alla presenza di acqua nel materiale lapideo, senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore. 184.6.3 Quando l’intervento non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente, le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando le tecniche di
uisiti richiesti al comma precedente, le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando le tecniche di protezione superficiale indicate nell’Allegato "A". 184.7 Protezione di elementi lapidei aggettanti 184.7.1 Nel caso di elementi lapidei con disposizione aggettante (davanzali, cornicioni e simili) è prescritta la regolarizzazione delle facce superiori che presentino discontinuità, avvallamenti ed irregolarità superficiali suscettibili di favorire il ristagno di acqua ed il suo
che presentino discontinuità, avvallamenti ed irregolarità superficiali suscettibili di favorire il ristagno di acqua ed il suo assorbimento da parte della pietra. 184.7.2 Nel caso in cui la posizione e conformazione dell’elemento in pietra, od il suo stato di conservazione, siano tali da far ragionevolmente ritenere che la semplice regolarizzazione non sia sufficiente a garantire la conservazione del materiale lapideo, è prescritto che la
parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al c
ere che la semplice regolarizzazione non sia sufficiente a garantire la conservazione del materiale lapideo, è prescritto che la faccia superiore della pietra sia protetta da lamine metalliche appositamente sagomate e lavorate. 184.7.3 Quando l’intervento non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente, le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando le modalità
requisiti richiesti al comma precedente, le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando le modalità esecutive di cui all’Allegato "A". 184.8 Reintegrazioni, ripresa di lacune e sostituzioni 184.8.1 Nel caso di elementi lapidei con caratteristiche scultoree o con lavorazione particolarmente complessa non è consentito reintegrare le eventuali parti che siano andate perdute, nè mediante tassellatura nè mediante ricostruzione con altri materiali, anche se
re le eventuali parti che siano andate perdute, nè mediante tassellatura nè mediante ricostruzione con altri materiali, anche se nelle esatte forme originarie. 184.8.2 E’ inoltre categoricamente vietato procedere alla sostituzione di detti elementi, qualsiasi sia il loro stato, con altri di nuova lavorazione o di recupero.
Art. 185 Elementi architettonici e decorativi in finta pietra
184.8.3 Reintegrazioni, ripresa di lacune ed anche integrali sostituzioni sono invece ammissibili per elementi lapidei di lavorazione elementare e che non presentino specifico ed autonomo valore storico-artistico. 184.8.4 Le eventuali sostituzioni dovranno essere eseguite impiegando elementi in pietra dello stesso tipo, finitura e lavorazione dell’elemento sostituito. Art. 185 Elementi architettonici e decorativi in finta pietra 185.1 Prescrizioni di carattere generale
Art. 185 Elementi architettonici e decorativi in finta pietra
dell’elemento sostituito. Art. 185 Elementi architettonici e decorativi in finta pietra 185.1 Prescrizioni di carattere generale 185.1.1 Gli elementi architettonici e decorativi in finta pietra che costituiscono elemento tipico della tradizione fiorentina devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari. 185.1.2 Ai fini del presente Regolamento si identificano con la generica dizione di "finta
carattere e nella finitura originari. 185.1.2 Ai fini del presente Regolamento si identificano con la generica dizione di "finta pietra" tutti gli elementi architettonici e decorativi, solitamente a rilievo, realizzati mediante riporti di malta opportunamente sagomata e lavorata per riproporre profili, tessiture e finiture proprie degli elementi in pietra naturale nonchè gli altri tipi di intonaco lavorato ad essi assimilabili (bozzati, bugnati, cornici, modanature, cornicioni, fasce marcapiano, lesene,
tri tipi di intonaco lavorato ad essi assimilabili (bozzati, bugnati, cornici, modanature, cornicioni, fasce marcapiano, lesene, stipiti, capitelli, mensole, zoccolature, intonaci incisi o decorati, ecc.). 185.1.2 Detti elementi sono soggetti alle stesse prescrizioni in materia di manutenzione periodica e, ove necessario, di restauro secondo quanto disposto dal comma 184.1 per gli elementi in pietra naturale. 185.2 Pulitura e consolidamento di elementi in finta pietra
quanto disposto dal comma 184.1 per gli elementi in pietra naturale. 185.2 Pulitura e consolidamento di elementi in finta pietra 185.2.1 Per le operazioni di pulitura, stuccatura e protezione superficiale degli elementi in finta pietra valgono, in linea generale, le stesse prescrizioni già impartite per le corrispondenti operazioni da eseguirsi su elementi in pietra naturale. Analogo rimando può farsi per le eventuali operazioni di consolidamento superficiale (ferma restando la diversa
pietra naturale. Analogo rimando può farsi per le eventuali operazioni di consolidamento superficiale (ferma restando la diversa natura degli eventuali prodotti chimici da impiegare). 185.2.2 Qualora gli elementi in finta pietra abbiano perduto aderenza con la muratura sottostante dovranno essere consolidati in profondità, ripristinando l’aderenza tra la malta lavorata ed il supporto murario. Detta operazione dovrà, in genere, essere eseguita
ndità, ripristinando l’aderenza tra la malta lavorata ed il supporto murario. Detta operazione dovrà, in genere, essere eseguita mediante iniezioni di miscele leganti a tergo dell’intonaco, se del caso aiutando il ripristino dell’aderenza mediante da una accurata opera di puntellatura a forzatura controllata. 185.2.3 In caso di distacchi netti localizzati (derivati da atti vandalici od altri eventi traumatici che abbiano comportato la rottura di elementi altrimenti integri e ben conservati) potranno
vandalici od altri eventi traumatici che abbiano comportato la rottura di elementi altrimenti integri e ben conservati) potranno inoltre essere adottate le tecniche di consolidamento di profondità od incollaggio già descritte per gli elementi in pietra naturale. 185.3 Rifacimento di elementi in finta pietra 185.3.1 Quando lo stato di stato di degrado di un elemento decorativo in finta pietra sia talmente avanzato da non consentire alcuna ragionevole forma di consolidamento o
o di un elemento decorativo in finta pietra sia talmente avanzato da non consentire alcuna ragionevole forma di consolidamento o restauro, ne è prescritto il rifacimento. In tal caso la demolizione dovrà essere particolarmente accurata al fine di non arrecare danno agli elementi contigui da mantenere e le parti ricostruite dovranno riprendere esattamente, per forma, tessitura, finitura superficiale e colore, quelle preesistenti, in modo da non indurre alcuna alterazione della veste
per forma, tessitura, finitura superficiale e colore, quelle preesistenti, in modo da non indurre alcuna alterazione della veste architettonica della facciata. La malta da impiegarsi, eventualmente addittivate con idonee resine ancoranti, dovrà presentare composizione, granulometrie e cromatismo analoghi a quella delle parti rimosse. La ricostruzione dovrà avvenire tirando la malta a modine secondo un profilo del tutto uguale a quello dell’elemento preesistente.
ricostruzione dovrà avvenire tirando la malta a modine secondo un profilo del tutto uguale a quello dell’elemento preesistente. 113.3.2 Adottando le tecniche di cui al comma precedente è inoltre consentito procedere a reintegrazioni, ripresa di lacune e ed altri simili interventi parziali.
Art. 186 Murature a faccia vista
Art. 186 Murature a faccia vista 186.1 Prescrizioni di carattere generale 186.1.1 I paramenti murari in pietra a faccia vista che costituiscono elemento tipico della tradizione fiorentina devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari. 186.1.2 Detti paramenti sono soggetti alle stesse prescrizioni in materia di manutenzione periodica e, ove necessario, di restauro secondo quanto disposto dal comma 184.1 per gli elementi in pietra naturale.
nutenzione periodica e, ove necessario, di restauro secondo quanto disposto dal comma 184.1 per gli elementi in pietra naturale. 186.1.3 In occasione dei prescritti interventi di manutenzione e restauro dei paramenti murari a vista è fatto obbligo di estendere l’intervento di recupero a tutti gli elementi decorativi e particolari architettonici che facciano parte integrante della facciata . 186.2 Pulitura e consolidamento di murature a faccia vista
icolari architettonici che facciano parte integrante della facciata . 186.2 Pulitura e consolidamento di murature a faccia vista 186.2.1 Per le operazioni di pulitura, protezione superficiale e consolidamento dei paramenti murari a faccia vista valgono, in linea generale, le stesse prescrizioni già impartite per le corrispondenti operazioni da eseguirsi su elementi architettonici in pietra naturale. 186.3 Stuccatura di murature a faccia vista
orrispondenti operazioni da eseguirsi su elementi architettonici in pietra naturale. 186.3 Stuccatura di murature a faccia vista 186.3.1 Dovrà procedersi al rifacimento delle stuccature di un paramento murario a faccia vista ogni qualvolta il loro stato di conservazione sia tale da favorire la penetrazione di acqua nella muratura e quindi da pregiudicare la buona conservazione del paramento medesimo. 186.3.2 La nuova stuccatura dovrà essere dello stesso tipo, colore e granulometria di quella
nservazione del paramento medesimo. 186.3.2 La nuova stuccatura dovrà essere dello stesso tipo, colore e granulometria di quella originaria e non dovrà introdurre alcuna alterazione cromatica . 186.3.3 Il rifacimento della stuccatura nei paramenti murari a faccia vista tipici del tessuto urbano fiorentino, quando l’intervento non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato, dovrà essere eseguito adottando le tecniche di cui all’Allegato "A".
ica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato, dovrà essere eseguito adottando le tecniche di cui all’Allegato "A". 186.3.4 Nel caso di paramenti murari che presentino la cosidetta stuccatura "raso sasso" (frequente sulle murature più povere ed irregolari, specie negli edifici e muri di confine del territorio aperto, e costituita da un leggero strato di malta di calce che si spinge oltre i giunti della muratura sin quasi a regolarizzare la superficie dei singoli conci) dovrà avvenire a sua
alce che si spinge oltre i giunti della muratura sin quasi a regolarizzare la superficie dei singoli conci) dovrà avvenire a sua volta nel pieno rispetto dei criteri generali prescritti dal presente Regolamento, impiegando gli stessi materiali e tecniche esecutive della stuccatura originaria. Non saranno pertanto consentite nè l’eliminazione di dette stuccature (e cioè la riduzione ad effettiva faccia vista di murature altrimenti concepite) nè la loro sostituzione con veri e propri intonaci (quandanche
zione ad effettiva faccia vista di murature altrimenti concepite) nè la loro sostituzione con veri e propri intonaci (quandanche di tipo tradizionale). 186.4 Reintegrazioni, ripristini e ricostruzioni 186.4.1 Reintegrazioni di paramenti murari a faccia vista sono ammesse nei soli casi di lacune che evidenzino sicuro carattere degradante o di localizzati stati di degrado talmente accentuati da non consentire alcuna diversa forma di consolidamento e recupero
adante o di localizzati stati di degrado talmente accentuati da non consentire alcuna diversa forma di consolidamento e recupero dell’integrità del paramento. In tali casi la reintegrazione dovrà avvenire col metodo cosidetto "a cuci e scuci", rimuovendo i materiali incongrui o deteriorati e sostituendoli con nuovi conci dello stesso materiale, pezzatura, lavorazione e colore di quelli originari. Analoga a quelle
ti e sostituendoli con nuovi conci dello stesso materiale, pezzatura, lavorazione e colore di quelli originari. Analoga a quelle originali dovranno essere anche la stuccatura e la finitura superficiale della parte sostituita. 186.4.2 La stessa tecnica è prescritta, quale che sia loro stato di conservazione superficiale, per gli interventi di ripristino di paramenti murari interessati da dissesti statici ed in particolare in corrispondenza di lesioni e fratture.
186.4.3 Non sono, in genere, ammesse integrali demolizioni e ricostruzioni dei paramenti murari a faccia vista oggetto delle prescrizioni di tutela di cui al presente articolo. E’ fatta eccezione nei casi di dissesti statici di tale entità e gravità da rendere improponibile qualsiasi ragionevole forma di restauro. In tali casi il paramento potrà essere rimosso e successivamente ricostruito nella esatta forma e tessitura preesistente, impiegando gli stessi
paramento potrà essere rimosso e successivamente ricostruito nella esatta forma e tessitura preesistente, impiegando gli stessi materiali rimossi, od altri analoghi, ed adottando i criteri di finitura superficiale già prescritti per altri tipi di lavorazione. 186.4.4 Le reintegrazioni di ampiezza significativa e le ricostruzioni filologiche, pur rispettando le prescrizioni generali di cui ai commi precedenti, dovranno in genere
ficativa e le ricostruzioni filologiche, pur rispettando le prescrizioni generali di cui ai commi precedenti, dovranno in genere denunciare chiaramente la loro natura mediante idonei accorgimenti che, pur senza introdurre alterazioni dell’immagine complessiva della facciata, evidenzino in maniera inequivoca l’epoca di esecuzione successiva al resto del paramento (ad esempio, ma non necessariamente, realizzandole in leggero sottosquadro). 186.5 paramenti in mattoni a faccia vista
Art. 187 Tinteggiature
paramento (ad esempio, ma non necessariamente, realizzandole in leggero sottosquadro). 186.5 paramenti in mattoni a faccia vista 186.5.1 Per i paramenti murari in mattoni a faccia vista di valore storico tipologico valgono, in linea generale, gli stessi criteri di tutela già indicati per quelli in pietrame, fatte salve ovviamente le diverse modalità esecutive derivanti dalla diversa natura del materiale e delle muratura. Art. 187 Tinteggiature 187.1 Prescrizioni di carattere generale
Art. 187 Tinteggiature
e derivanti dalla diversa natura del materiale e delle muratura. Art. 187 Tinteggiature 187.1 Prescrizioni di carattere generale 187.1.1 Tutte parti esterne degli edifici che siano intonacate (facciate, prospetti interni, parti emergenti dalla copertura, canne fumarie, ecc.) devono essere tinteggiate. 187.1.2 La tinteggiatura dovrà essere eseguita con tecniche, materiali e colori riconducibili a quelli alla tradizione fiorentina. 187.2 Materiali e tecniche ammesse
eseguita con tecniche, materiali e colori riconducibili a quelli alla tradizione fiorentina. 187.2 Materiali e tecniche ammesse 187.2.1 Si considerano rispondenti alla prescrizione di cui al comma precedente, in via prioritaria, le tecniche di tinteggiatura a buon fresco ed a a calce. E’ consentito l’impiego di coloriture ai silicati, purchè stese a velatura e non coprenti. 187.2.2 Sono invece categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo, le pitture lavabili
chè stese a velatura e non coprenti. 187.2.2 Sono invece categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo, le pitture lavabili (ancorchè traspiranti) e gli acrilici in genere nonchè i materiali di consistenza plastica da stendere sopra l’intonaco (intonaci plastici, graffiati e simili). Le tinteggiature incongrue devono, di norma, essere rimosse e sostituire con tinteggiature di tipo tradizionale. 187.2.3 In linea generale il materiale e la tecnica da impiegare, ovviamente tra quelle
con tinteggiature di tipo tradizionale. 187.2.3 In linea generale il materiale e la tecnica da impiegare, ovviamente tra quelle ammesse, dovranno essere analoghi a quelli originari o storicizzati. Altrettanto dicasi per i colori ed i toni della tinteggiatura. 187.3 Colori e toni delle tinteggiature 187.3.1 Il colore da impiegarsi, di norma, verrà scelto a seguito di idonei saggi ed accurata analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata. La scelta finale del colore terrà conto sia delle
di idonei saggi ed accurata analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata. La scelta finale del colore terrà conto sia delle tracce di coloritura reperite che di adeguate valutazioni in merito all’inserimento dell’edificio nel contesto ambientale. In linea generale il colore della tinteggiatura sarà quello, non necessariamente originario, pertinente la situazione storicizzata della facciata e del contesto. E’ consentito omettere l’analisi stratigrafica, o comunque discostarsi dalle
uazione storicizzata della facciata e del contesto. E’ consentito omettere l’analisi stratigrafica, o comunque discostarsi dalle risultanze della medesima, quando la scelta del colore da impiegare di frutto di ricerche storiche o iconografiche che abbiano prodotto risultati certi ed attendibili. 187.3.2 In assenza di riferimenti attendibili in relazione al colore originario o storicizzato di una facciata, i colori ed i toni delle tinteggiature dovranno comunque essere riconducibili alla
re originario o storicizzato di una facciata, i colori ed i toni delle tinteggiature dovranno comunque essere riconducibili alla gamma naturale dell’architettura fiorentina e tali da ben armonizzarsi con il contesto.
187.3.3 Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di edifici accorpati o frazionati, si procederà sulla base dei seguenti criteri: a) quando l’edificio accorpato sia costituito da nuclei edilizi che evidenzino ancor oggi la propria originaria autonomia formale (diversi allineamenti orizzontali delle finestre, differente assetto dei piani terra, diversa altezza dei fabbricati ecc.) si interverrà di norma con più colori distinti, anche se tutti i nuclei risultano essere di un’unica proprietà;
fabbricati ecc.) si interverrà di norma con più colori distinti, anche se tutti i nuclei risultano essere di un’unica proprietà; b) viceversa, anche quando l’edificio risulti frazionato in più proprietà ma conservi inequivocabilmente la tipologia originaria di unica unità edilizia, la colorazione dovrà essere unica. 187.3.4 In linea generale tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate (escluse le parti a faccia vista) dovranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-
lle facciate (escluse le parti a faccia vista) dovranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico- decorativi (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, rivestimenti del piano terra tipo intonaco bugnato, ecc.) e tecnologico-funzionali (canali di gronda, pluviali ecc.). 187.4 Decorazioni pittoriche ed apparati decorativi 187.4.1 Qualsiasi intervento di tinteggiatura dovrà assicurare la conservazione ed il
orazioni pittoriche ed apparati decorativi 187.4.1 Qualsiasi intervento di tinteggiatura dovrà assicurare la conservazione ed il recupero di eventuali di decorazioni pittoriche originarie o storicizzate (finti bugnati, fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi, cantonate in bozze, lesene, ecc.). Quando tali decorazioni presentino lacune si dovrà, di norma, procedere alla loro integrazione impiegando le stesse tecniche, forme e colori. Quando le lacune siano particolarmente
di norma, procedere alla loro integrazione impiegando le stesse tecniche, forme e colori. Quando le lacune siano particolarmente estese ed interessino gran parte dell’apparato decorativo, il rifacimento delle parti mancanti sarà consentito solo quando sia possibile ricostruire con certezza il modulo costitutivo dell’apparato medesimo 187.4.2 Nel caso di edifici che non presentino allo stato attuale riquadrature od altre decorazioni pittoriche, ma che per tipologia, epoca di costruzione ed inserimento nel
Art. 188 Serramenti esterni
o allo stato attuale riquadrature od altre decorazioni pittoriche, ma che per tipologia, epoca di costruzione ed inserimento nel contesto rimandino all’uso di simili decorazioni, potrà essere ammessa la realizzazione di un semplice apparato decorativo costituito da fasce marcapiano, fasce marcadavanzale e riquadri a porte e finestre. Art. 188 Serramenti esterni 188.1 Serramenti d’oscuramento 188.1.1 Ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione dei serramenti
esterni 188.1 Serramenti d’oscuramento 188.1.1 Ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione dei serramenti d’oscuramento caratteristici della tradizione fiorentina. 188.1.2 Si considerano tipici della tradizione i seguenti tipi di serramento di oscuramento : a) persiane alla fiorentina, nelle varianti con e senza gelosie, con apertura ad ante o, limitatamente ai piani inferiori, scorrevole; b) scuretti apposti direttamente sulla parte interna dell’infisso vetrato (con particolare
mente ai piani inferiori, scorrevole; b) scuretti apposti direttamente sulla parte interna dell’infisso vetrato (con particolare riferimento agli edifici di più antico impianto ed a quelli di origine colonica); c) avvolgibili in legno (limitatamente ad alcune tipologie di edifici di questo secolo e sempre se la loro presenza era prevista fin dal momento della costruzione). 188.1.3 Il materiale ammesso è esclusivamente il legno, con verniciatura a corpo nei colori
fin dal momento della costruzione). 188.1.3 Il materiale ammesso è esclusivamente il legno, con verniciatura a corpo nei colori tradizionali per quanto attiene le persiane, con verniciatura a corpo o trasparente per quanto attiene gli scuretti, con semplice verniciatura trasparente per quanto attiene gli avvolgibili. 188.1.4 E’ vietato l’impiego di serramenti di oscuramento diversi da quelli di cui ai commi precedenti ed estranei alla tradizione fiorentina (quali veneziane, sportelloni, persiane in
o diversi da quelli di cui ai commi precedenti ed estranei alla tradizione fiorentina (quali veneziane, sportelloni, persiane in alluminio verniciato, persiane alla viareggina, avvolgibili in pvc od alluminio, ecc.). E’ parimenti vietato sostituire i serramenti di oscuramento originari con altri che, seppur indicati come ammissibili dal presente Regolamento, presentino foggia diversa da quella originaria e risultino incongrui con i caratteri architettonici della facciata (persiane in luogo di scuretti,
diversa da quella originaria e risultino incongrui con i caratteri architettonici della facciata (persiane in luogo di scuretti, avvolgibili in luogo di persiane, ecc.)
188.1.5 Nel caso necessiti procedere alla sostituzione di serramenti di oscuramento di cui ai commi precedenti, i nuovi serramenti dovranno mantenere invariate le forme, la lavorazione e i materiali del tipo tradizionale, uniformandole se di foggia diversa. 188.1.6 In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà inoltre procedere alla rimozione dei serramenti di oscuramento incongrui con nuovi serramenti
iata nella sua interezza, si dovrà inoltre procedere alla rimozione dei serramenti di oscuramento incongrui con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell’edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento. Analogo obbligo sussiste anche nel caso in cui i serramenti di oscuramento, seppur di caratteristiche apparentemente conformi alle presenti prescrizioni, risultino diversi da quelli originari ed incongrui con i caratteri della facciata e dell’edificio.
i alle presenti prescrizioni, risultino diversi da quelli originari ed incongrui con i caratteri della facciata e dell’edificio. 188.1.7 Per tutti i tipi di serramenti di oscuramento la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida. 188.1.8 Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste potranno
quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste potranno impiegarsi i soli colori tradizionali nei tipici toni del verde e del marrone, privilegiando quello che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata. 188.1.9 In linea generale tutti i serramenti di oscuramento della stessa unità edilizia debbono avere la medesima tinta e tonalità. Nel caso di edifici accorpati o frazionati valgono
mento della stessa unità edilizia debbono avere la medesima tinta e tonalità. Nel caso di edifici accorpati o frazionati valgono inoltre le prescrizioni già impartire al comma 187.3.3 per le tinteggiature. 188.1.10 Le eventuali eccezioni a quanto disposto dal comma precedente devono essere adeguatamente motivate e trovare puntuale riscontro nella evoluzione storico-architettonica della costruzione. 188.1.11 In linea generale è vietato installare serramenti esterni di oscuramento su edifici di
rchitettonica della costruzione. 188.1.11 In linea generale è vietato installare serramenti esterni di oscuramento su edifici di particolare interesse storico-architettonico o documentario che siano stato originariamente concepiti come privi dei medesimi. In tali casi è ammessa la sola installazione di scuretti sul lato interno. 188.1.12 Le prescrizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per quanto
llazione di scuretti sul lato interno. 188.1.12 Le prescrizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per quanto attiene la ferramenta degli infissi, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma-imposta che, quando non riutilizzabili, dovranno riprendere la forma e la lavorazione di quelli tradizionali. 188.2 Finestre e porte finestre 188.2.1 In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà tendere alla conservazione
onali. 188.2 Finestre e porte finestre 188.2.1 In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà tendere alla conservazione delle finestre (o porte finestre) che presentino i caratteri tipici della tradizione fiorentina. 188.2.2 Si considerano tipici della tradizione le finestre in legno, a telaio unico o suddivise in due telai di uguale dimensione, a luce intera o interrotta da una o più bacchette trasversali anch’esse in legno.
o suddivise in due telai di uguale dimensione, a luce intera o interrotta da una o più bacchette trasversali anch’esse in legno. 188.2.3 Quando la conservazione o riproposizione delle finestre di cui al comma precedente non risulti possibile od opportuna (per motivate ragioni adeguatamente illustrate nel progetto) saranno ammissibili infissi che seppur non propriamente rispondenti ai criteri della tradizione fiorentina risultino compatibili con la medesima.
li infissi che seppur non propriamente rispondenti ai criteri della tradizione fiorentina risultino compatibili con la medesima. 188.2.4 Si considerano tali gli infissi in ferro, verniciati in color piombaggine od altro colore scuro che ben si armonizzi con la facciata su cui deve inserirsi.
188.2.5 Sono invece sempre esclusi gli infissi in alluminio, in pvc o in altri materiali plastici. In casi del tutto particolari potrà essere ammesso il ricorso ad infissi in alluminio elettrocolorato di colore scuro. 188.2.6 E’ vietato l’uso di doppie finestre apposte sul filo esterno della facciata o comunque esternamente all’infisso originario. 188.2.7 In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere
sternamente all’infisso originario. 188.2.7 In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione degli infissi incongrui con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell’edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento. 188.2.8 Analogo obbligo sussiste anche nel caso in cui di infissi che, seppur con caratteristiche apparentemente conformi alle presenti prescrizioni, risultino diversi da quelli
n cui di infissi che, seppur con caratteristiche apparentemente conformi alle presenti prescrizioni, risultino diversi da quelli originari ed incongrui con i caratteri della facciata e dell’edificio. 188.2.9 Per tutti i tipi di finestra o porta finestra la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida. 188.2.10 Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà
endosi qualsiasi tipo di finitura lucida. 188.2.10 Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste potranno impiegarsi i soli colori tradizionali nei tipici toni del bianco e del marrone, privilegiando quello che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata. Verniciature trasparenti che mantengano a vista la venatura del legno costituente l’infisso potranno essere ammesse
la facciata. Verniciature trasparenti che mantengano a vista la venatura del legno costituente l’infisso potranno essere ammesse quando l’impostazione originaria dell’edificio non prevedesse espressamente infissi verniciati a corpo in determinato colore. 188.2.11 In linea generale tutte le finestre e porte finestre della stessa unità edilizia debbono avere la medesima tinta e tonalità. Nel caso di edifici accorpati o frazionati valgono inoltre le
stessa unità edilizia debbono avere la medesima tinta e tonalità. Nel caso di edifici accorpati o frazionati valgono inoltre le prescrizioni già impartire al comma 187.3.3 per le tinteggiature. 188.2.12 Le eventuali eccezioni a quanto disposto dal comma precedente devono essere adeguatamente motivate e trovare puntuale riscontro nella evoluzione storico-architettonica della costruzione. 188.2.13 Sono in ogni caso escluse innovazioni che comportino l’installazione di vetri a
orico-architettonica della costruzione. 188.2.13 Sono in ogni caso escluse innovazioni che comportino l’installazione di vetri a specchio o la suddivisione delle luci del tipo inglese. 188.3 Porte e portoni 188.3.1 In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà tendere alla conservazione delle porte e dei portoni coevi agli edifici sottoposti al regime di tutela di cui al presente Capitolo nonchè di quelli che, seppur posteriori, siano qualificabili come storicizzati o
al regime di tutela di cui al presente Capitolo nonchè di quelli che, seppur posteriori, siano qualificabili come storicizzati o comunque facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela. 188.3.2 Nel caso in cui detti infissi si presentino particolarmente degradati o comunque non più rispondenti alla funzione loro affidata, potranno essere sostituiti con nuovi infissi che ne ripropongano i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.) in
ituiti con nuovi infissi che ne ripropongano i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate. 188.3.3 Quando la conservazione o riproposizione delle porte e portoni di cui ai commi precedenti non risulti possibile a causa delle diverse funzioni cui vengono destinati i locali retrostanti, sarà ammissibile la loro sostituzione con infissi che, seppur di diversa fattura,
ni cui vengono destinati i locali retrostanti, sarà ammissibile la loro sostituzione con infissi che, seppur di diversa fattura, risultino comunque compatibili con l’impostazione architettonica della facciata. 188.3.4 L’eventuale sostituzione di porte o portoni con infissi vetrati, quando necessaria per consentire l’utilizzo dei locali retrostanti, sarà ammissibile a condizione che siano rispettati i criteri di compatibilità di cui al comma precedente. Sono in ogni caso esclusi vetri a specchio
ondizione che siano rispettati i criteri di compatibilità di cui al comma precedente. Sono in ogni caso esclusi vetri a specchio o suddivisioni del tipo inglese.
188.3.5 In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione di porte e portoni incompatibili, per foggia e materiale, con la facciata medesima, sostituendoli con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell’edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento. 188.3.6 Per tutti i tipi di porta o portone la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida.
i i tipi di porta o portone la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida. 188.3.7 Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste dovrà impiegarsi il colore che, tra quelli tradizionali, meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata. Verniciature trasparenti che mantengano a vista la venatura del legno costituente
armonizza con la tinteggiatura della facciata. Verniciature trasparenti che mantengano a vista la venatura del legno costituente l’infisso potranno essere ammesse quando l’impostazione originaria dell’edificio non prevedesse espressamente infissi verniciati a corpo in un determinato colore. 188.3.8 In linea generale porte e portoni potranno essere di foggia, materiale e colore diversi rispetto alle finestre e porte finestre della stessa unità edilizia. 188.4 Serrande e simili
foggia, materiale e colore diversi rispetto alle finestre e porte finestre della stessa unità edilizia. 188.4 Serrande e simili 188.4.1 In corrispodenza delle aperture di facciata (vetrine, ingressi e simili) sono ammesse esclusivamente serrande di sicurezza avvolgibili del tipo a maglia, verniciate in colori analoghi a quello dell’infisso retrostante. 188.4.2 E’ tollerato il mantenimento di serrande difformi da quanto prescritto al comma
loghi a quello dell’infisso retrostante. 188.4.2 E’ tollerato il mantenimento di serrande difformi da quanto prescritto al comma precedente fino al momento in cui si proceda alla loro sostituzione o ad interventi di manutenzione che interessino la facciata nella sua interezza. In tali casi è sempre obbligatorio sostituirle con altre del tipo ammesso. 188.4.3 Cancelli o cancelletti di tipo pieghevole potranno essere impiegati in sostituzione
tituirle con altre del tipo ammesso. 188.4.3 Cancelli o cancelletti di tipo pieghevole potranno essere impiegati in sostituzione delle serrande quando presentino analogo o migliore livello di compatibilità con la facciata. Sono in ogni caso esclusi i cancelletti estensibili in lega leggera con finitura naturale. 188.5 Vetrine e simili 188.5.1 In linea generale è prescritta la conservazione delle vetrine coeve agli edifici
nitura naturale. 188.5 Vetrine e simili 188.5.1 In linea generale è prescritta la conservazione delle vetrine coeve agli edifici sottoposti al regime di tutela di cui al presente Capitolo nonchè di quelle che, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela o comunque siano tipiche di determinati periodi storici. 188.5.2 Per dette vetrine sono ammessi i soli interventi necessari alla loro manutenzione e
iche di determinati periodi storici. 188.5.2 Per dette vetrine sono ammessi i soli interventi necessari alla loro manutenzione e conservazione. In caso di degrado particolarmente accentuato è ammessa la loro sostituzione con nuove vetrine che ne ripropongano i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.
olore, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate. 188.5.4 Le nuove vetrine dovranno essere arretrate rispetto al filo della facciata di almeno cm. 13 e dovranno impiegare materiali e finiture consone all’immagine storica dell’edificio secondo i criteri già prescritti per gli altri tipi di serramenti esterni. 188.5.5 Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i tipi di serramento che
tri tipi di serramenti esterni. 188.5.5 Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i tipi di serramento che pur non essendo propriamente definibili come vetrine sono comunque assimilabili alle medesime (vetrinette apposte esternamente alla facciata, partiture vetrate a tutta altezza, ecc.). 188.6 Elementi in ferro
parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela o comunque r
188.6.1 In linea generale è prescritta la conservazione degli elementi in ferro lavorato esistenti a completamento e finitura degli edifici sottoposti al regime di tutela di cui al presente Capitolo quando coevi con i medesimi nonchè quando, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela o comunque risultino tipici di determinati periodi storici. 188.6.2 Detti elementi (grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, rostre di sopraluci e i
eterminati periodi storici. 188.6.2 Detti elementi (grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, rostre di sopraluci e i piccoli elementi di arredo come ferma-imposte, anelli, porta stendardi, ferri battuti in genere, ecc.) non potranno essere rimossi e sui medesimi sono ammessi i soli interventi necessari per la loro manutenzione e conservazione. La loro sostituzione è ammessa solo con nuovi elementi che ne ripropongano fedelmente i caratteri formali (per foggia, materiale, colore,
Art. 189 Impianti tecnologici di facciata
ostituzione è ammessa solo con nuovi elementi che ne ripropongano fedelmente i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate. 188.6.3 Salvo casi particolari debitamente documentati, la colorazione degli elementi in ferro di cui ai commi precedenti dovrà essere al naturale, con verniciatura opaca di protezione, oppure a corpo con piombaggine. Art. 189 Impianti tecnologici di facciata
Art. 189 Impianti tecnologici di facciata
ere al naturale, con verniciatura opaca di protezione, oppure a corpo con piombaggine. Art. 189 Impianti tecnologici di facciata 189.1 Prescrizioni di carattere generale 189.1.1 Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare l’ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile. 189.1.2 A tal fine, per i singoli impianti tecnologici, valgono le prescrizioni di cui ai commi seguenti.
alterazione possibile. 189.1.2 A tal fine, per i singoli impianti tecnologici, valgono le prescrizioni di cui ai commi seguenti. 189.2 Cavi elettrici e telefonici 189.2.1 I cavi della rete elettrica e telefonica che debbano essere posizionati sulla facciata degli edifici devono essere posati in modo ordinato ed organico, al fine sia da rendere pienamente leggibile l’impianto architettonico della facciata che di occultare, quanto più possibile, i cavi medesimi alla vista.
ienamente leggibile l’impianto architettonico della facciata che di occultare, quanto più possibile, i cavi medesimi alla vista. 189.2.2 In occasione di qualsiasi intervento che interessi la facciata nella sua interezza, anche quando di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino del cavi secondo i criteri e per le finalità di cui al comma precedente. 189.2.3 In linea generale i cavi debbono essere posti sotto traccia e quindi del tutto invisibili
tà di cui al comma precedente. 189.2.3 In linea generale i cavi debbono essere posti sotto traccia e quindi del tutto invisibili all’esterno. Quando ciò non sia possibile, per le caratteristiche della facciata o per l’eccessiva onerosità dell’intervento, si considerano rispondenti alle prescrizioni dei commi precedenti i cavi che risultino : a) disposti secondo una linea verticale in corrispondenza dei limiti della facciata od in immediata prossimità dei discendenti pluviali e quindi nascosti dai medesimi;
in corrispondenza dei limiti della facciata od in immediata prossimità dei discendenti pluviali e quindi nascosti dai medesimi; b) disposti secondo linee orizzontali al di sopra di fasce marcapiano od altri elementi decorativi a rilievo, in modo da restare nascosti dai medesimi; c) disposti al di sotto del manto di copertura immediatamente al di sopra del canale di gronda. 189.2.4 Quando, per le caratteristiche dell’edificio, non sia possibile conseguire una delle
e al di sopra del canale di gronda. 189.2.4 Quando, per le caratteristiche dell’edificio, non sia possibile conseguire una delle sistemazioni di cui alle precedenti lettere "a", "b" e "c" è inoltre ammesso disporre i cavi secondo una linea orizzontale immediatamente al di sotto della quota di imposta dell’aggetto di gronda. 189.2.5 Salvo che per quanto attiene la sistemazione di cui alla lettera "c", i cavi visibili dall’esterno dovranno essere dipinti nello stesso colore della facciata o dell’elemento
di cui alla lettera "c", i cavi visibili dall’esterno dovranno essere dipinti nello stesso colore della facciata o dell’elemento decorativo che le nasconde.
189.2.6 In ogni caso i cavi dovranno garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni a graffito e di testimonianze di valore storico-artistico in genere. 189.3 Condutture di acqua, gas e simili. 189.3.1 Ove compatibile con le specifiche norme vigenti in materia, le condutture di acqua, gas e simili debbono essere posate sotto traccia, senza essere visibili dall’esterno. 1893.2 Quando ciò non risulti possibile è ammessa l’installazione di tubazioni posate
accia, senza essere visibili dall’esterno. 1893.2 Quando ciò non risulti possibile è ammessa l’installazione di tubazioni posate esternamente alla muratura su facciate interne o laterali, comunque in posizione non visibile dalla pubblica via. Dette tubazioni devono essere ordinatamente disposte ad una estremità della facciata, in genere secondo una linea verticale, e dipinte nello stesso colore della facciata. Gli eventuali tratti orizzontali che risultassero effettivamente indispensabili
e, e dipinte nello stesso colore della facciata. Gli eventuali tratti orizzontali che risultassero effettivamente indispensabili dovranno seguire gli elementi orizzontali a rilievo o comunque collocazioni tali da comportare la minima alterazione possibile della facciata. 189.3.3 Quando sia inevitabile la installazione di condutture sulla facciata principale, o comunque su facciate visibili dalla pubblica via, queste devono essere disposte in verticale
utture sulla facciata principale, o comunque su facciate visibili dalla pubblica via, queste devono essere disposte in verticale ad ad una estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa. La tubazione deve, quando possibile, essere installata in una apposita scanalatura. 189.4 Contatori. 189.4.1 In linea generale i contatori devono essere collocati internamente all’edificio o comunque in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via.
i devono essere collocati internamente all’edificio o comunque in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via. 189.4.2 Quando ciò risulti impossibile può essere ammessa la collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata. 189.4.3 Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori,
a uno sportello a filo della facciata. 189.4.3 Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor alterazione possibile. 189.4.4 In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineate. 189.4.5 La colorazione e finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da garantire
ono essere ordinatamente allineate. 189.4.5 La colorazione e finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da garantire adeguata durabilità nel tempo. 189.5 Pompe di calore, unità motocondensanti e simili. 189.5.1 Non è consentito apporre sulle facciate prospettanti sulla pubblica via, o comunque da essa visibili, impianti tecnologici a vista quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili. 189.5.2 Simili installazioni saranno ammesse, nel rispetto delle altre prescrizioni del
calore, unità motocondensanti e simili. 189.5.2 Simili installazioni saranno ammesse, nel rispetto delle altre prescrizioni del presente Regolamento ed in particolare di quelle di cui all’art. 117.7, solo su facciate tergali, chiostrine o cortili completamenti interni all’edificio o comunque su pareti non visibili da spazi pubblici. Dette installazioni sono inoltre ammesse su balconi e terrazze di copertura, se del caso adeguatamente schermate da appositi involucri tinteggiati nel colore più idoneo a
u balconi e terrazze di copertura, se del caso adeguatamente schermate da appositi involucri tinteggiati nel colore più idoneo a ridurne la visibilità (tipicamente quello della muratura cui devono essere addossati). 189.5.3 Qualora risulti indispensabile installare i macchinari su facciate visibili dalla pubblica via, ciò potrà essere ammesso solo quando il macchinario (perchè completamente interno all’edificio o perchè appositamente progettato) non arrechi quindi alcuna turbativa
il macchinario (perchè completamente interno all’edificio o perchè appositamente progettato) non arrechi quindi alcuna turbativa all’equilibrio architettonico della facciata o all’apparato decorativo della medesima. Ciò potrà essere conseguito utilizzando aperture che già caratterizzino il disegno della facciata e che
Art. 190 Altri elementi di facciata
non siano indispensabili a garantire i requisiti igienici minimi previsti dal presente Regolamento per i locali retrostanti (grigliature già esistenti in facciata, spazi retrostanti persiane da mantenere fisse, ecc.). Art. 190 Altri elementi di facciata 190.1 Campanelli, citofoni e videocitofoni. 190.1.1 L’apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, in genere, negli sguanci a lato del portone di ingresso. 190.1.2 Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata,
, negli sguanci a lato del portone di ingresso. 190.1.2 Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d’ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi. E’ inoltre consentita l’installazione sul portone di ingresso purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta. 190.1.3 Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti
tistica del serramento lo consenta. 190.1.3 Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo. 190.1.4 La pulsantiera deve essere unica ed in essa devono essere riuniti ed ordinati tutti i campanelli delle varie unità che hanno accesso dal portone interessato. Potranno essere ammesse due pulsantiere solo ne caso di edifici che, pur con un solo ingresso, siano dotati
portone interessato. Potranno essere ammesse due pulsantiere solo ne caso di edifici che, pur con un solo ingresso, siano dotati di due pozzi scala. In tal caso le pulsantiere dovranno essere divise per scala ed andranno collocate contrapposte tra loro (negli sguanci del portone o ai lati secondo quanto già disposte al comma 190.1.2) coerentemente con la posizione delle scale interessate. 190.1.5 Pulsantiere, citofoni e videocitofoni non devono essere collocati a rilievo e, per
la posizione delle scale interessate. 190.1.5 Pulsantiere, citofoni e videocitofoni non devono essere collocati a rilievo e, per quanto compatibile con le loro funzioni, dovranno tendere ad adeguarsi al piano della muratura su cui sono installati. Sono consentite coperture lievemente aggettanti a protezione degli apparecchi installati in facciata e non altrimenti protetti. 190.1.6 Le apparecchiature in questione dovranno essere realizzate con materiali consoni
in facciata e non altrimenti protetti. 190.1.6 Le apparecchiature in questione dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione ed all’immagine della città storica (quali l’ottone, il bronzo, la pietra locale). Sono in ogni caso esclusi apparecchi con finitura superficiale in alluminio od in materiale plastico. 190.2 Cassette postali 190.2.1 Le cassette postali devono trovare opportuna collocazione all’interno degli edifici.
le plastico. 190.2 Cassette postali 190.2.1 Le cassette postali devono trovare opportuna collocazione all’interno degli edifici. Ne è pertanto vietata, in linea generale, l’installazione all’esterno, sia a rilievo sulla facciata che su recinzioni e cancelli. 190.2.2 E’ ammessa la formazione di buche per lettere, con restrostante cassetta interna, sui portoni di ingresso che non presentino autonomo interesse storico-artistico.
per lettere, con restrostante cassetta interna, sui portoni di ingresso che non presentino autonomo interesse storico-artistico. 190.2.3 Quando non sia possibile adottare la soluzione di cui al comma precedente, può essere ammessa la formazione di buche per lettere direttamente in facciata, a fianco del portone e nella stessa posizione adottata per la campanelliera. In tali casi sull’esterno dell’edificio dovranno essere visibili le sole buche, ordinatamente posizionate, sia tra loro
elliera. In tali casi sull’esterno dell’edificio dovranno essere visibili le sole buche, ordinatamente posizionate, sia tra loro che rispetto alla campanelliera, e contornate da una cornice adeguata alla facciata su cui si inseriscono. Le relative cassette postali dovranno essere apribili esclusivamente dall’interno dell’edificio. 190.2.4 Può, infine, essere ammessa la installazione di apparecchiature che raggruppino varie funzioni (citofono, videocitofono, campanelli e cassetta delle lettere) purché siano
ne di apparecchiature che raggruppino varie funzioni (citofono, videocitofono, campanelli e cassetta delle lettere) purché siano realizzati in nicchia nelle stesse posizioni e con gli stessi criteri già disposti per i singoli componenti.
190.3 Targhe indicanti arti, mestieri e professioni 190.3.1 Le targhe indicanti arti, mestieri e professioni, quando apposte in facciata, dovranno avere dimensioni e foggia tali da ben armonizzarsi con l’aspetto esteriore dell’edificio e non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata. 190.3.2 In linea generale dette targhe dovranno essere realizzate in pietra o ottone e
Art. 191 Insegne
chitettonici o decorativi della facciata. 190.3.2 In linea generale dette targhe dovranno essere realizzate in pietra o ottone e presentare dimensioni uniformi tra loro. Per le targhe medesime valgono inoltre i criteri generali già disposti per campanelli e simili al comma 190.1. Art. 191 Insegne 191.1 In tutti gli edifici interessati dalle speciali norme di tutela di cui al presente Capitolo, le insegne, di qualsiasi tipo esse siano, dovranno essere collocate esclusivamente nelle aperture di facciata
presente Capitolo, le insegne, di qualsiasi tipo esse siano, dovranno essere collocate esclusivamente nelle aperture di facciata corrispondenti alle vetrine oppure, ove compatibile, ai vani di porte e portoni di pertinenza dell’esercizio commerciale interessato. 191.2 L’insegna dovrà essere collocata nella parte superiore dell’apertura di facciata, seguendone fedelmente l’andamento, e dovrà inoltre essere arretrata di almeno cm. 5 rispetto al filo esterno degli stipiti che delimitano l’apertura medesima.
nto, e dovrà inoltre essere arretrata di almeno cm. 5 rispetto al filo esterno degli stipiti che delimitano l’apertura medesima. 191.3 Qualora l’apertura interessata dall’insegna presenti elementi di interesse storico o tipologico (sovrapporta o lunette dotate di inferriata o di altri elementi degni di tutela) l’apposizione di insegne sarà ammissibile solo quando, per la particolare conformazione o dimensione del vano, sia possibile
la) l’apposizione di insegne sarà ammissibile solo quando, per la particolare conformazione o dimensione del vano, sia possibile conseguire una soluzione progettuale compatibile con l’elemento di interesse storico o tipologico, garantendone la conservazione e la visibilità. 191.4 Sono escluse insegne apposte sulla facciata, insegne a bandiera, insegne fisse applicate sugli sguanci laterali ed in genere ogni tipo di insegna difforme dalla prescrizioni di cui ai commi
ra, insegne fisse applicate sugli sguanci laterali ed in genere ogni tipo di insegna difforme dalla prescrizioni di cui ai commi precedenti. Eventuali deroghe dovranno essere puntualmente motivate e potranno essere concesse solo previo parere favorevole della Commissione Edilizia. 191.5 L’aspetto esteriore delle insegne (sia per quanto attiene i colori che la grafica delle medesime) dovrà in ogni caso risultare quanto più possibile congruente con il carattere della facciata sulla quale
grafica delle medesime) dovrà in ogni caso risultare quanto più possibile congruente con il carattere della facciata sulla quale devono installarsi, perseguendo il miglior equilibrio cromatico ed architettonico con la medesima. 191.6 Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce costante ed indiretta. E’ categoricamente escluso il ricorso a luci intermittenti o a variazioni di colore. 191.7 Sono fatte eventuali diverse prescrizioni per le insegne dei negozi di interesse storico
Art. 192 Tende frangisole
ittenti o a variazioni di colore. 191.7 Sono fatte eventuali diverse prescrizioni per le insegne dei negozi di interesse storico individuati in altri atti dell’Amministrazione Comunale. 191.8 Per tutto quanto non in contrasto con il presente Regolamento, le insegne sono inoltre sottoposte alle ulteriori disposizioni comunali in materia. Art. 192 Tende frangisole 192.1 L’apposizione di tende sulle facciate degli edifici sottoposti alla speciale tutela di cui la
Art. 192 Tende frangisole
a. Art. 192 Tende frangisole 192.1 L’apposizione di tende sulle facciate degli edifici sottoposti alla speciale tutela di cui la presente Capitolo è ammessa esclusivamente al piano terra, in corrispondenza degli sporti di esercizi commerciali. 192.2 Le tende dovranno essere sempre di tipo, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell’immobile sul quale devono essere installate. Esse
assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell’immobile sul quale devono essere installate. Esse non dovranno inoltre occultare o comunque sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico- architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture, gli eventuali sopraluce e rostre, ecc. Le tende potranno pertanto essere collocate esclusivamente
all’interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno essere del tipo a braccio estensibile, del tutto prive di appoggi e chiusure laterali. 192.3 L’aggetto delle tende non può superare la profondità del marciapiede con un massimo assoluto di cm. 120 dal filo di facciata. Non sono ammesse tende nei tratti di strada privi di marciapiede. 192.4 Il lembo inferiore della tenda dovrà essere mantenuto ad altezza tale da garantire, in ogni
i strada privi di marciapiede. 192.4 Il lembo inferiore della tenda dovrà essere mantenuto ad altezza tale da garantire, in ogni punto, una altezza libera non inferiore a cm. 210 dal piano del marciapiede. 192.5 Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale. 192.6 La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l’assetto cromatico dell’intera facciata.
e materiale. 192.6 La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l’assetto cromatico dell’intera facciata. 192.7 Sulle tende è consentita, solamente sulla facciata anteriore, l’indicazione del nome e/o dell’attività svolta dall’esercizio titolare della licenza di commercio. L’indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, purché sia assicurata la reciproca compatibilità.
Art. 193 Aree scoperte (modificato con del C.C. 346/00)
tita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, purché sia assicurata la reciproca compatibilità. 192.8 Per tutto quanto non in contrasto con il presente Regolamento, le tende sono inoltre sottoposte alle ulteriori disposizioni comunali in materia. Art. 193 Aree scoperte (modificato con del C.C. 346/00) 193.1 Le aree scoperte di pertinenza degli edifici sottoposti al regime di tutela di cui al presente
ficato con del C.C. 346/00) 193.1 Le aree scoperte di pertinenza degli edifici sottoposti al regime di tutela di cui al presente Capitolo, seppur sottoposte a diversa classe di intervento secondo le N.T.A. del P.R.G. oltre che alle prescrizioni del precedente art. 61, sono soggette alle ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo. 193.2 Non è consentita la pavimentazione delle aree scoperte inerbate che rivestano autonomo
izioni di cui al presente articolo. 193.2 Non è consentita la pavimentazione delle aree scoperte inerbate che rivestano autonomo valore storico, tipologico o documentario, salvo che per la formazione di marciapiedi a protezione degli edifici o per la creazione di percorsi pedonali, da realizzare comunque con sistemi drenanti. 193.3 (abrogato con del. C.C. 346/00). 193.4 Le aree scoperte che rivestano valore tipologico o documentario (aie, cortili e simili) non
brogato con del. C.C. 346/00). 193.4 Le aree scoperte che rivestano valore tipologico o documentario (aie, cortili e simili) non potranno essere frazionate fisicamente, neppure con recinzioni di modesta rilevanza edilizia (quali quella con paletti metallici e rete a maglia sciolta). 193.5 Le pavimentazioni esterne originarie o di valore tipologico-documentario dovranno essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari. Detti elementi, qualora rimossi per consentire
Art. 194 Disciplina transitoria dei mutamenti della destinazione d’uso
documentario dovranno essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari. Detti elementi, qualora rimossi per consentire l’esecuzione di altri interventi, dovranno essere ricollocati in opera nel rispetto del disegno e della finitura preesistenti. CAPITOLO XX : NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 194 Disciplina transitoria dei mutamenti della destinazione d’uso • 194.1 Fino all’approvazione della apposita disciplina di cui agli artt. 5 e 6 della Legge
i mutamenti della destinazione d’uso • 194.1 Fino all’approvazione della apposita disciplina di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 23 maggio 1994, n. 39 nonché della disciplina da emanarsi in attuazione di quanto disposto dall’art. 25 della L. 47/85 come modificato dall’art. 2 comma 60 della L. 662/96, sull’intero territorio comunale i mutamenti di destinazioni d’uso, a prescindere dalla
qualificazione del tipo di intervento che comporta il mutamento, sono regolati dalle seguenti disposizioni : a. le categorie di destinazioni d’uso ammesse nelle varie zone delle territorio comunale sono quelle previste dal Piano Regolatore Generale. b. si considerano mutamenti della destinazione d’uso i passaggi tra l’una e l’altra delle seguenti categorie: o Residenziale rientrano nella destinazione residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi
delle seguenti categorie: o Residenziale rientrano nella destinazione residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo (ad esempio : abitazione/studio professionale o abitazione-affittacamere) quando che la prevalente superficie dell’unità sia adibita ad uso abitativo. o Industriale e artigianale rientrano nella destinazione industriale/artigianale : industrie e laboratori artigiani,
abitativo. o Industriale e artigianale rientrano nella destinazione industriale/artigianale : industrie e laboratori artigiani, corrieri ed aziende di autotrasporto, magazzini di imprese edili, laboratori di riparazione e simili, officine e carrozzerie ed in genere ogni attività finalizzata alla produzione di beni o servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendano nella stessa unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell’azienda.
materiali, anche quando comprendano nella stessa unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell’azienda. o Commerciale rientrano nella destinazione commerciale : le attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato e medie strutture), le attività commerciali di grande distribuzione (grandi strutture), le attività commerciali all’ingrosso, i pubblici esercizi e le altre attività di servizio alla residenza anche quando esercitate in forma artigianale. o Turistico-ricettive
lici esercizi e le altre attività di servizio alla residenza anche quando esercitate in forma artigianale. o Turistico-ricettive rientrano nella destinazione turistico-ricettiva : le attività ricettive propriamente dette di cui all’art. 1 della L.R. 83/97 (alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi ed aree di sosta, come rispettivamente definite agli artt. 3, 4, 6, 8 di detta legge) nonché le altre attività che, seppur escluse dall’ambito di applicazione della L.R.
finite agli artt. 3, 4, 6, 8 di detta legge) nonché le altre attività che, seppur escluse dall’ambito di applicazione della L.R. 83/97, siano comunque adibite ad usi di carattere essenzialmente ricettivo quali affittacamere, ostelli e le altre attività turistico-ricettive extra alberghiere di cui alla L.R. 1/87. o Direzionale rientrano nella destinazione direzionale : banche, assicurazioni, sedi preposte alla direzione ed organizzazione di enti e società fornitrici di servizi, uffici privati e studi
professionali in genere (anche quando utilizzati in modo promiscuo se occupano la prevalente superficie dell’unità immobiliare). o Pubbliche o di interesse pubblico rientrano nella destinazione pubblica o di interesse pubblico : i servizi e le attrezzature pubbliche di qualsiasi tipo e natura, i servizi e le attrezzature private che rivestano interesse pubblico, ivi comprese le attrezzature ricreative e per il tempo libero. o Agricola
attrezzature private che rivestano interesse pubblico, ivi comprese le attrezzature ricreative e per il tempo libero. o Agricola rientrano nella destinazione agricola gli edifici o parti di essi adibiti a funzioni direttamente connesse con la produzione agricola od alle attività direttamente connesse, ivi comprese quelle agrituristiche o di acquacoltura. o Parcheggio rientrano nella destinazione a parcheggi : le autorimesse singole e collettive, i posti
ristiche o di acquacoltura. o Parcheggio rientrano nella destinazione a parcheggi : le autorimesse singole e collettive, i posti auto scoperti o schermati ed in genere qualsiasi spazio privato destinato alla sosta di veicoli. o Verde privato rientrano nella destinazione a verde privato : le aree scoperte di uso privato, sistemate o meno a verde, che non siano espressamente adibite ad altra destinazione d’uso (agricola, commerciale, di interesse pubblico, ecc.) ivi comprese le aree di
Art. 195 Criteri interpretativi di altre norme in materia edilizia e urbanistica
o espressamente adibite ad altra destinazione d’uso (agricola, commerciale, di interesse pubblico, ecc.) ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti. Art. 195 Criteri interpretativi di altre norme in materia edilizia e urbanistica • 195.1 Al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione di alcune norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica che siano risultate di difficile o controversa applicazione, valgono i criteri interpretativi ed applicativi di cui all’Allegato "C".
iano risultate di difficile o controversa applicazione, valgono i criteri interpretativi ed applicativi di cui all’Allegato "C". • 195.2 A detti criteri si atterranno i singoli responsabili del procedimento, i Dirigenti della Direzione Urbanistica, la Commissione Edilizia ed ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenga nel procedimento. • 195.3 Quanto precede al fine di conseguire un quadro normativo quanto più certo possibile
Art. 196 Risparmio energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili e corretto impie
titolo, intervenga nel procedimento. • 195.3 Quanto precede al fine di conseguire un quadro normativo quanto più certo possibile ed offrire la massima trasparenza ed unifornità di valutazione nell’istruttoria e nella valutazione delle singole pratiche edilizie. Art. 196 Risparmio energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili e corretto impiego dell’energia • 196.1 Prescrizioni generali o 196.1.1 - In attesa della approvazione dello specifico piano comunale di cui all’art. 5,
energia • 196.1 Prescrizioni generali o 196.1.1 - In attesa della approvazione dello specifico piano comunale di cui all’art. 5, quinto comma, della L. 10/91, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia, il risparmio energetico ed il corretto impiego dell’energia nella sua varie forme, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi di cui al presente articolo. • 196.2 Linee guida per la progettazione • 196.2.1 - La progettazione degli edifici nelle aree di nuovo impianto, come definite al comma 66.4, dovrà tenere conto delle linee guida e raccomandazioni di cui all’Allegato "D", uniformandosi alle medesime ove possibile ed opportuno.
enere conto delle linee guida e raccomandazioni di cui all’Allegato "D", uniformandosi alle medesime ove possibile ed opportuno. • 196.2.2 - Per quanto non specificato in detto allegato od in altre parti del presente Regolamento, trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 nonché (fino alla emanazione degli altri decreti di cui agli artt. 4, 30 e 32 della L. 10/91) quelle di cui al Titolo III del D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, quando compatibili con la L. 10/91.
. 4, 30 e 32 della L. 10/91) quelle di cui al Titolo III del D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, quando compatibili con la L. 10/91. • 196.3 Incentivi per gli interventi sperimentali • 196.3.1 - Agli interventi edilizi che prevedano, dal punto di vista energetico, una elevata qualità costruttiva associata ad interventi di riqualificazione puntuale, si applicano gli incentivi di cui ai commi che seguono. • 196.3.2 - Incentivi di carattere economico
riqualificazione puntuale, si applicano gli incentivi di cui ai commi che seguono. • 196.3.2 - Incentivi di carattere economico o Sono previsti incentivi di carattere economico mediante una riduzione percentuale del contributo di concessione di cui all’art. 3 della L. 10/77. Detto contributo sarà ridotto : a. di una percentuale pari ad 1/3 della riduzione percentuale del "fabbisogno normalizzato per la climatizzazione invernale", calcolato
na percentuale pari ad 1/3 della riduzione percentuale del "fabbisogno normalizzato per la climatizzazione invernale", calcolato come indicato nell’art. 8 del D.P.R. 412/93, per l’edificio progettato e quello limite di legge previsto dal comma 7 dello stesso art. 8 (FENlegge-FENcalcolato)/FENlegge;) b. di una percentuale pari alla metà della riduzione percentuale della temperatura operante interna estiva rispetto alla massima esterna (tale riduzione potrà non essere concessa nel caso in cui la temperatura
a operante interna estiva rispetto alla massima esterna (tale riduzione potrà non essere concessa nel caso in cui la temperatura operante interna estiva sia maggiore del valore calcolato); c. di una percentuale pari a quella coperta dalla produzione in loco di energia elettrica di origine fotovoltaica rispetto al fabbisogno totale; d. di una percentuale pari alla metà di quella coperta dalla produzione in loco di energia elettrica da fonti assimilate a quelle rinnovabili rispetto al fabbisogno totale.
la coperta dalla produzione in loco di energia elettrica da fonti assimilate a quelle rinnovabili rispetto al fabbisogno totale. o 196.3.3 - Incentivi di carattere edilizio-urbanistico Sono inoltre previsti incentivi di carattere edilizio urbanistico mediante applicazione di coefficienti correttivi della S.U.L. che tengano conto del maggior ingombro planimetrico, a parità di carico urbanistico, degli edifici che siano progettati in conformità alle linee guida fornite dal presente Regolamento
parità di carico urbanistico, degli edifici che siano progettati in conformità alle linee guida fornite dal presente Regolamento per quanto attiene il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed il corretto impiego dell’energia. Detti incentivi consistono :
o nell’applicazione del coefficiente correttivo 0,95 al valore della S.U.L calcolata come prescritto all’art. 36; o nell’esclusione dal computo della S.U.L. delle serre solari conformi alle prescrizioni di cui al successivo comma 196.5. • 196.4 Interventi ammessi agli incentivi • 196.4.1 - Gli incentivi di cui al comma precedente si applicano agli interventi di nuovo impianto, come definiti all’art. 66.4, quando siano i medesimi siano conformi alle linee guida di cui all’Allegato "D".
di nuovo impianto, come definiti all’art. 66.4, quando siano i medesimi siano conformi alle linee guida di cui all’Allegato "D". • 196.4.2 - La completa rispondenza a dette linee guida è condizione indispensabile per l’ammissione degli interventi agli incentivi di carattere edilizio-urbanistico di cui al comma 196.3.3. • 196.4.3 - Gli incentivi di cui al comma 196.3 si applicano inoltre agli edifici di nuova costruzione, agli interventi di ristrutturazione urbanistica ed alle estese
mma 196.3 si applicano inoltre agli edifici di nuova costruzione, agli interventi di ristrutturazione urbanistica ed alle estese ristrutturazioni edilizie (si ritengono tali quelle che interessano una S.U.L. non inferiore a mq. 1200), quando detti interventi siano conformi alle linee guida di cui all’Allegato "D" limitatamente ai punti 3, 4.2.4 e seguenti, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2. • 196.4.4 - La completa rispondenza alle linee guida di cui a detti punti
nti 3, 4.2.4 e seguenti, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2. • 196.4.4 - La completa rispondenza alle linee guida di cui a detti punti dell’Allegato è condizione indispensabile per l’ammissione degli interventi agli incentivi previsti dal presente articolo. • 196.5 Serre solari • 196.5.1 - Si definiscono come serre solari gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano
erre solari gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni di cui al comma seguente. • 196.5.2 - Ogni serra solare, per poter essere qualificata tale, deve rispettare integralmente le seguenti condizioni : a. La formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali a consentire la presenza continuativa di
zione della serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, ecc.). b. La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza
tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza Qo e quella dispersa in presenza della serra, Q. Deve essere verificato: Qo – Q = 25% Qo Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 10349. c. La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto.
d. La serra solare deve essere apribile ed ombreggiabile (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo. e. La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della S.U.L. dell’edificio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata. o 196.5.3 - Le serre solari si considerano volumi tecnici (e sono pertanto escluse dal computo della S.U.L.) ogni qualvolta rispettino integralmente le condizioni di cui al
Art. 197 Costruzioni temporanee
olumi tecnici (e sono pertanto escluse dal computo della S.U.L.) ogni qualvolta rispettino integralmente le condizioni di cui al comma precedente. o 196.5.4 - La realizzazione di serre solari - in quanto volumi tecnici - è ammissibile in ogni parte del territorio comunale quando conformi alle prescrizioni del P.R.G. e del presente Regolamento. Art. 197 Costruzioni temporanee • 197.1 Sono costruzioni temporanee quelle destinate ad un uso determinato nel tempo e
Art. 197 Costruzioni temporanee
olamento. Art. 197 Costruzioni temporanee • 197.1 Sono costruzioni temporanee quelle destinate ad un uso determinato nel tempo e che non presentano il carattere della continuità. • 197.2 Non comportando alcuna effettiva trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, dette costruzioni non sono soggette al rilascio di concessione edilizia. • 197.3 Per quanto attiene le varie tipologie di costruzioni temporanee, la loro
o soggette al rilascio di concessione edilizia. • 197.3 Per quanto attiene le varie tipologie di costruzioni temporanee, la loro ammissibilità, le procedure da seguire per la richiesta ed il rilascio delle relative autorizzazioni ed ogni altro aspetto pertinente le costruzioni medesime, si rimanda allo specifico regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 18/01/1999 in attuazione di quanto disposto dall’art. 64.2 delle N.T.A. del P.R.G. e che disciplina
Art. 198 Manufatti oggetto di condono edilizio
Consiglio Comunale n. 12 del 18/01/1999 in attuazione di quanto disposto dall’art. 64.2 delle N.T.A. del P.R.G. e che disciplina compiutamente le materia (vedi allegato "B"). Art. 198 Manufatti oggetto di condono edilizio • 198.1 I manufatti abusivi sanati ai sensi della legislazione vigente potranno essere oggetto degli interventi ammessi dallo strumento urbanistico per la zona omogenea nella quale ricadono. Art. 199 Edifici esistenti adibiti a funzioni non più ammissibili.
Art. 199 Edifici esistenti adibiti a funzioni non più ammissibili.
umento urbanistico per la zona omogenea nella quale ricadono. Art. 199 Edifici esistenti adibiti a funzioni non più ammissibili. • 199.1 Gli edifici adibiti a funzioni in contrasto con quelle ammesse dal Piano Regolatore Generale non potranno essere oggetto di interventi finalizzati all’ampliamento o al potenziamento delle funzioni in contrasto. Per detti immobili, qualora sia previsto il mantenimento dell’attività in contrasto, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione
Art. 200 Manutenzione degli edifici
etti immobili, qualora sia previsto il mantenimento dell’attività in contrasto, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo. Art. 200 Manutenzione degli edifici • 200.1 Ciascun proprietario è tenuto a mantenere il proprio edificio, sia nel suo insieme che in ogni sua parte, in stato di normale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per quanto concerne il decoro, l'estetica e l'igiene.
normale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per quanto concerne il decoro, l'estetica e l'igiene. • 200.2 Analogo obbligo sussiste per le aree scoperte interne al centro edificato, siano esse di pertinenza degli edifici esistenti o meno. • 200.3 Per i fini di cui ai commi precedenti, ciascun proprietario è tenuto a provvedere tempestivamente alle necessarie opere di manutenzione ogni qualvolta se ne ravvisi la
ciascun proprietario è tenuto a provvedere tempestivamente alle necessarie opere di manutenzione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Qualora il proprietario non vi provveda spontaneamente e lo stato di conservazione dell’edificio di deteriori al punto di non garantire normali condizioni di
sicurezza o di decoro od igieniche, il Sindaco potrà ordinare i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino che reputerà necessari. • 200.4 In caso di rifiuto o di inadempienza dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'autorità a spese del medesimo. • 200.5 Sono soggette agli obblighi di cui ai commi precedenti tutte le parti dell’edificio e gli impianti a servizio del medesimo, anche quando non risultino visibili ma siano
mmi precedenti tutte le parti dell’edificio e gli impianti a servizio del medesimo, anche quando non risultino visibili ma siano comunque suscettibili di arrecare pregiudizio all’igiene dell’edificio, di quelli circostanti e degli spazi pubblici. Quanto precede con particolare riferimento alle tubazioni del sistema di raccolta e smaltimento delle acque (siano esse pluviali che reflue), la cui manutenzione è a carico del proprietario sino al punto in cui le medesime si allacciano alla pubblica fognatura
Art. 201 Deroghe
reflue), la cui manutenzione è a carico del proprietario sino al punto in cui le medesime si allacciano alla pubblica fognatura e che dovranno essere sempre mantenute integre ed a perfetta tenuta. Art. 201 Deroghe • 201.1 La facoltà di deroga è esercitata dal Sindaco e si può applicare alle disposizioni del presente regolamento e a quelle dei vigenti strumenti urbanistici, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico e nei limiti consentiti dall'osservanza
banistici, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico e nei limiti consentiti dall'osservanza dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n.1357. • 201.2 L'autorizzazione alla deroga è accordata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale. • 201.3 E' fatta salva la facoltà di deroga da parte del Sindaco quando esercita i poteri conferitigli dall'art. 38 della L. 142/90 nelle materie oggetto di ordinanze contingibili e urgenti.
co quando esercita i poteri conferitigli dall'art. 38 della L. 142/90 nelle materie oggetto di ordinanze contingibili e urgenti. • 201.4 Le deroghe, eccezioni e soluzioni alternative espressamente previste dal presente Regolamento in relazione a singoli aspetti dell’attività edilizia non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi precedenti e per l’applicazione delle medesime non è necessario alcun ulteriore atto od adempimento, salvo l’acquisizione del parere della Commissione Edilizia ove prescritto.
Art. 202 Sanzioni
non è necessario alcun ulteriore atto od adempimento, salvo l’acquisizione del parere della Commissione Edilizia ove prescritto. Art. 202 Sanzioni • 202.1 Quando siano accertare infrazioni al presente Regolamento, queste saranno sanzionate secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia. • 202.2 Senza pregiudizio per le sanzioni di cui al comma precedente, per le stesse infrazioni si applicheranno inoltre le sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento.
al comma precedente, per le stesse infrazioni si applicheranno inoltre le sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento. Per i casi non contemplati la sanzione sarà fissata, fra un minimo di £. 50.000 ed un massimo di £. 1.000.000, dalla Giunta Comunale con propria deliberazione o dal Sindaco con propria Ordinanza, secondo le rispettive competenze. • 202.3 In caso di accertata infrazione alle prescrizioni del presente Regolamento, il
inanza, secondo le rispettive competenze. • 202.3 In caso di accertata infrazione alle prescrizioni del presente Regolamento, il Sindaco potrà intimare, con ordinanza motivata, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime, anche mediante demolizione nel caso in cui le opere non risultino conformabili. • 202.4 Le contravvenzioni di cui al comma 202.2 non potranno essere conciliate fino a quando il contravventore non abbia integralmente adempiuto alle disposizioni impartite
2.2 non potranno essere conciliate fino a quando il contravventore non abbia integralmente adempiuto alle disposizioni impartite Sindaco ai sensi del comma precedente. Allegato "A" Tecniche di intervento ammesse in assenza di specifica progettazione sugli edifici sottoposti a particolare tutela
- Tecniche di pulitura del materiale lapideo o 1.1 Quando l’intervento di pulitura di materiali lapidei non sia preceduto da specifica
iche di pulitura del materiale lapideo o 1.1 Quando l’intervento di pulitura di materiali lapidei non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei
requisiti di cui all’art. 184.2 del Regolamento, dette prescrizioni si intendono soddisfatte adottando le tecniche di intervento di seguito descritte. o 1.2 In linea generale si considera rispondente ai requisiti richiesti la pulitura mediante spray di acqua deionizzata a bassa pressione, variando la durata del trattamento in funzione della tenacia delle incrostazioni ed eventualmente ripetendo l'operazione più volte. o 1.3 Qualora necessario, l'azione pulente dell'acqua dovrà essere aiutata da una
ventualmente ripetendo l'operazione più volte. o 1.3 Qualora necessario, l'azione pulente dell'acqua dovrà essere aiutata da una contemporanea spazzolatura con spazzole di saggina o di nylon. o 1.4 Nel caso di incrostazioni particolarmente tenaci e fortemente ancorate al supporto (normalmente conosciute come "croste nere"), nei confronti delle quali non sia sufficiente la semplice azione pulente dell’acqua, si potrà procedere ad un
me "croste nere"), nei confronti delle quali non sia sufficiente la semplice azione pulente dell’acqua, si potrà procedere ad un trattamento chimico mediante impacchi di acqua satura di sali dotati di capacità solventi ma innocui per il materiale lapideo (quali, ad esempio, il carbonato di ammonio) utilizzando come addensante apposite paste o argille assorbenti. o 1.5 Su porzioni di pietra con degrado superficiale particolarmente accentuato,
addensante apposite paste o argille assorbenti. o 1.5 Su porzioni di pietra con degrado superficiale particolarmente accentuato, affinché non si verifichino perdite di materiale, la pulitura dovrà essere proceduta da un preconsolidamento superficiale con specifici prodotti rinforzanti per arenaria. o 1.6 Tecniche diverse da quelle sopradescritta (pulizia meccanica eseguita con piccoli strumenti manuali perfettamente controllabili, microsabbiatura di precisione, laser,
tta (pulizia meccanica eseguita con piccoli strumenti manuali perfettamente controllabili, microsabbiatura di precisione, laser, pulitura mediante agenti chimici specifici o con l’impiego di speciali argille assorbenti, ecc.) potranno essere impiegate solo previa specifica progettazione e sempre che soddisfino integralmente i requisiti di cui al comma 184.2. o 1.7 In ogni caso è categoricamente vietato procedere alla pulitura degli elementi
gralmente i requisiti di cui al comma 184.2. o 1.7 In ogni caso è categoricamente vietato procedere alla pulitura degli elementi lapidei (ed in particolare alla rimozione delle incrostazioni) mediante tecniche pregiudizievoli per l’integrità del materiale e della sua finitura superficiale quali : la pulitura con acqua ad alta pressione; la pulitura con vapore d’acqua saturo umido; la pulitura mediante sabbiatura; la pulitura mediante acidi, alcali e simili prodotti detergenti;
pore d’acqua saturo umido; la pulitura mediante sabbiatura; la pulitura mediante acidi, alcali e simili prodotti detergenti; la pulitura mediante abrasione con mezzi meccanici; la rimozione di croste nere mediante esposizione alla fiamma. 2. Consolidamento superficiale del materiale lapideo o 2.1 Quando l’intervento di consolidamento superficiale dei materiali lapidei non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che
nto superficiale dei materiali lapidei non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti di cui all’art. 184.3 del Regolamento, dette prescrizioni si intendono soddisfatte adottando le tecniche di intervento di seguito descritte. o 2.2 Il consolidamento superficiale del materiale lapideo deve eseguirsi, di norma, con prodotti espressamente studiati per il consolidamento superficiale dell’arenaria
materiale lapideo deve eseguirsi, di norma, con prodotti espressamente studiati per il consolidamento superficiale dell’arenaria (in genere, ma non necessariamente, prodotti a base di estere etilico dell’acido silicico) dei quali sia provata l’efficacia e l’assenza di controindicazioni sia per quanto attiene la conservazione del materiale che per il suo aspetto esteriore. o 2.3 Il prodotto dovrà essere applicato sulla superficie del materiale lapideo già pulita,
le che per il suo aspetto esteriore. o 2.3 Il prodotto dovrà essere applicato sulla superficie del materiale lapideo già pulita, curando che la stessa sia ben asciutta ed assorbente. Qualora necessario la superficie da trattare dovrà essere protetta contro la pioggia e contro l'eccessiva esposizione ai raggi solari, in modo da mantenere, per quanto possibile, la temperatura di lavorazione nei limiti prescritti per il prodotto impiegato (solitamente tra 10° e 20°).
per quanto possibile, la temperatura di lavorazione nei limiti prescritti per il prodotto impiegato (solitamente tra 10° e 20°). o 2.4 L'applicazione potrà avvenire con una delle correnti tecnologie di impregnazione atte a consentire l'assorbimento capillare del prodotto.
o 2.5 L'intero strato superficiale degradato dovrà essere impregnato con il prodotto consolidante, fino alla sottostante porzione integra, al fine di evitare la pregiudizievole formazione di uno strato consolidato superficiale separato dal nucleo sano del materiale lapideo. o 2.6 Dovrà sempre essere evitata la sovraimpregnazione e l'applicazione in eccesso, specie su parti già trattate, affinché non si verifichino gelificazioni superficiali, viraggi di colore ed altri fenomeni pregiudizievoli.
parti già trattate, affinché non si verifichino gelificazioni superficiali, viraggi di colore ed altri fenomeni pregiudizievoli. 3. Consolidamento di profondità del materiale lapideo o 3.1 Quando l’intervento di consolidamento superficiale dei materiali lapidei non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato si considera rispondente ai criteri di cui all’art. 184.4 del Regolamento, il consolidamento di profondità conseguito mediante inserimento di microperni di
criteri di cui all’art. 184.4 del Regolamento, il consolidamento di profondità conseguito mediante inserimento di microperni di materiale di opportuna resistenza meccanica ed immune da fenomeni di ossidazione (quali l’acciaio inossidabile e la vetro-resina) fissati mediante appositi adesivi strutturali (in genere, ma non necessariamente, di tipo epossidico). o 3.2 In tutti i casi di consolidamento di profondità, particolare cautela va adottata
non necessariamente, di tipo epossidico). o 3.2 In tutti i casi di consolidamento di profondità, particolare cautela va adottata nella fase di perforazione della pietra (e cioè nella fase in cui vengono ricavate le sedi di alloggiamento dei perni), adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di non provocare ulteriori indebolimenti del materiale lapideo già degradato. o 3.3 Nel caso in cui le parti mobili o distaccate presentino limitata dimensione si potrà
del materiale lapideo già degradato. o 3.3 Nel caso in cui le parti mobili o distaccate presentino limitata dimensione si potrà procedere all’incollaggio diretto, senza inserzione di perni, impiegando sempre specifici adesivi strutturali fatti penetrare a sufficiente profondità nelle due facce della pietra che devono aderire. o 3.4 Gli adesivi impiegati non dovranno essere visibili in superficie e pertanto la parte esterna della frattura dovrà essere stuccata adottando le modalità di cui al successivo
sibili in superficie e pertanto la parte esterna della frattura dovrà essere stuccata adottando le modalità di cui al successivo punto 4. 4. Stuccatura del materiale lapideo o 4.1 Quando l’intervento di consolidamento superficiale dei materiali lapidei non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato si considera rispondente ai criteri di cui all’art. 184.5 del Regolamento la stuccatura eseguita mediante malta composta da resine acriliche e polvere di arenaria di
i cui all’art. 184.5 del Regolamento la stuccatura eseguita mediante malta composta da resine acriliche e polvere di arenaria di recupero. o 4.2 La polvere di arenaria dovrà, in genere, essere ottenuta riducendo in polvere parti irrecuperabili (quali scaglie, esfolizioni, ecc.) dello stesso elemento da stuccare. o 4.3 La fase di stuccatura dovrà essere particolarmente accurata e, se necessario, sarà preceduta dalla rimozione di precedenti stuccature che si presentassero deteriorate o
colarmente accurata e, se necessario, sarà preceduta dalla rimozione di precedenti stuccature che si presentassero deteriorate o incompatibili con l’elemento da tutelare (ad esempio stuccature eseguite con malta di cemento). 5. Trattamenti protettivi del materiale lapideo o 5.1 Quando l’intervento di protezione superficiale dei materiali lapidei non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato si
ione superficiale dei materiali lapidei non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato si considera rispondente ai criteri di cui all’art. 184.6 del Regolamento il trattamento protettivo eseguito con vari prodotti commerciali (tipicamente, ma non necessariamente, agenti impregnati a base di silossano oligomero o perfluorati) capaci di inibire l’idrofilia delle pareti dei capillari e della superficie esterna della
pietra senza reagire con i componenti del materiale lapideo e senza indurre, se correttamente applicati, alterazioni superficiali o viraggi di colore. o 5.2 In genere la quantità di impregnante richiesta dal tipo di pietra e dal suo stato di conservazione deve essere verificata in sito mediante apposite prove su una limitata superficie del materiale da trattare. o 5.3 L’applicazione dovrà avvenire in completa conformità alle specifiche tecniche
mitata superficie del materiale da trattare. o 5.3 L’applicazione dovrà avvenire in completa conformità alle specifiche tecniche fornite dalla casa produttrice, evitando nella maniera più assoluta sovraimpregnazioni ed applicazioni improprie, suscettibili di produrre effetti indesiderati e pregiudizievoli per la conservazione del materiale lapideo e per il suo aspetto esteriore. o 5.4 Il trattamento protettivo superficiale deve essere necessariamente preceduto dalla
lapideo e per il suo aspetto esteriore. o 5.4 Il trattamento protettivo superficiale deve essere necessariamente preceduto dalla pulitura della pietra nonché, ove necessario, dal suo consolidamento superficiale. 6. Protezione di elementi lapidei aggettanti o 6.1 Quando l’intervento di protezione degli elementi aggettanti non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto
ementi aggettanti non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti di cui all’art. 184.7 del Regolamento, dette prescrizioni si intendono soddisfatte adottando le tecniche di intervento di seguito descritte. o 6.2 La regolarizzazione della faccia superiore dell’elemento da proteggere deve avvenire mediante stuccatura, nel caso di piccole irregolarità, o mediante veri e
cia superiore dell’elemento da proteggere deve avvenire mediante stuccatura, nel caso di piccole irregolarità, o mediante veri e propri riporti di materiale, nel caso di avanzati stati di degrado che abbiano fortemente compromesso la regolarità della faccia superiore del materiale lapideo ed impediscano lo scolo delle acque piovane. In ogni caso per dette operazioni debbono essere utilizzate malte analoghe a quelle già prescritte per la stuccatura o comunque
In ogni caso per dette operazioni debbono essere utilizzate malte analoghe a quelle già prescritte per la stuccatura o comunque malte compatibili, per composizione ed aspetto esteriore, con l’elemento lapideo. o 6.3 Le lamine di protezione saranno generale in rame od in piombo, a seconda della conformazione dell’elemento e dell’effetto estetico che si intende conseguire in rapporto alle caratteristiche architettoniche e decorative della facciata.
e dell’effetto estetico che si intende conseguire in rapporto alle caratteristiche architettoniche e decorative della facciata. o 6.4 Per il fissaggio della lamina si procederà eseguendo prima un taglio orizzontale della muratura in corrispondenza della faccia superiore dell'elemento architettonico da proteggere, quindi inserendo la lamina nella fessura così realizzata e successivamente bloccandola con idonea malta adesiva sigillante.
ere, quindi inserendo la lamina nella fessura così realizzata e successivamente bloccandola con idonea malta adesiva sigillante. o 6.5 Al fine di evitare il ruscellamento dell’acqua piovana sulla parte inferiore dell’elemento lapideo (solitamente sagomata e già compromessa) la lamina questa dovrà essere sagomata in modo tale da ricalare lungo la faccia verticale esterna dell’elemento in pietra lavorata fino a costituire un gocciolatoio di almeno cm. 1.
a ricalare lungo la faccia verticale esterna dell’elemento in pietra lavorata fino a costituire un gocciolatoio di almeno cm. 1. o 6.6 La posizione, dimensione e conformazione di dette lamine, anche quando inevitabilmente visibili, non dovrà in nessun caso pregiudicare la percezione dei valori architettonici della facciata. 7. Rifacimento di stuccature su paramenti murari a vista • 7.1 Quando l’intervento di rifacimento delle stuccature su paramenti murari a vista
di stuccature su paramenti murari a vista • 7.1 Quando l’intervento di rifacimento delle stuccature su paramenti murari a vista non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti di cui all’art. 186.3 del Regolamento, dette
prescrizioni si intendono soddisfatte adottando le tecniche di intervento di seguito descritte. • 7.2 Il rifacimento della stuccatura negli antichi paramenti murari a faccia vista (tipicamente in conci di pietra forte) dovrà avvenire mediante : • preliminare scarnitura profonda dei giunti per l'asportazione della malta esistente degradata; • pulizia dei giunti scarniti mediate spazzolatura con spazzole di saggina o nylon; • stuccatura profonda con malta di calce o malta bastarda;
giunti scarniti mediate spazzolatura con spazzole di saggina o nylon; • stuccatura profonda con malta di calce o malta bastarda; • rifinitura superficiale con malta di grassello e rena finissima a punta di mestola. • 7.3 La malta da impiegarsi per la rifinitura superficiale, quando non risulti naturalmente del colore appropriato, dovrà essere caricata con terre o polveri colorate al fine di conseguire la colorazione che meglio si armonizzi con il paramento da trattare. Allegato "B"
Art.1 Oggetto del presente regolamento.
terre o polveri colorate al fine di conseguire la colorazione che meglio si armonizzi con il paramento da trattare. Allegato "B" Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee (Delibera Consiglio Comunale n. 250 del 08.03.1999 Art.1 Oggetto del presente regolamento.
- Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina le costruzioni temporanee, definisce le procedure e i controlli ad
d edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina le costruzioni temporanee, definisce le procedure e i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione. 2. Fino alla realizzazione del necessario coordinamento normativo fra i diversi regolamenti comunali che concorrono a disciplinare le costruzioni temporanee su aree pubbliche ed al formale recepimento in tele normativa dei principi posti dagli artt. 26 e 64 delle N.T.A. del
temporanee su aree pubbliche ed al formale recepimento in tele normativa dei principi posti dagli artt. 26 e 64 delle N.T.A. del P.R.G., il presente regolamento si applica alle costruzioni temporanee su aree private non soggette a servitù di pubblico passaggio e a quelle a servizio di impianti sportivi comunali ancorché gestiti da terzi. 3. Le costruzioni temporanee su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche o su aree private
unali ancorché gestiti da terzi. 3. Le costruzioni temporanee su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio vengono autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico. Affinché sia garantito il rispetto di quanto disposto dai sopracitati articoli delle N.T.A. le direzioni competenti al rilascio dell'atto autorizzatorio devono assumere parere preventivo della direzione urbanistica-
Art.2 Costruzioni temporanee – Nozione.
T.A. le direzioni competenti al rilascio dell'atto autorizzatorio devono assumere parere preventivo della direzione urbanistica- servizio edilizia privata, anche attraverso l'indizione di conferenze di servizi interne all'amministrazione. Tale parere preventivo non è necessario per costruzioni temporanee richieste per un periodo inferiore a sessanta giorni e per le costruzioni ad uso di cantiere e di servizio. Art.2 Costruzioni temporanee – Nozione.
Art.3 Atti abilitanti alla realizzazione di costruzioni temporanee.
- Le costruzioni temporanee sono quelle destinate ad un uso determinato nel tempo, a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantirne una facile rimozione. Art.3 Atti abilitanti alla realizzazione di costruzioni temporanee.
- Le costruzioni temporanee oggetto del presente Regolamento sono subordinate ad apposita
lizzazione di costruzioni temporanee.
- Le costruzioni temporanee oggetto del presente Regolamento sono subordinate ad apposita autorizzazione amministrativa da richiedersi da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
- Quando l'intervento per le sue caratteristiche, abbia un evidente impatto ambientale, estetico, etc. occorre acquisire il parere della C.E. o C.E.I. Qualora la struttura temporanea
Art.4 Ambito temporale delle autorizzazioni.
a un evidente impatto ambientale, estetico, etc. occorre acquisire il parere della C.E. o C.E.I. Qualora la struttura temporanea presenti caratteristiche ed aspetti ambientali, paesaggistici e/o estetici disarmonici in rapporto all'ambiente, l'autorizzazione deve essere negata. Art.4 Ambito temporale delle autorizzazioni.
- Le costruzioni temporanee sono autorizzate per un periodo non superiore a sei mesi continuativi; fanno eccezione le baracche di cantiere di cui al successivo articolo 5.
e per un periodo non superiore a sei mesi continuativi; fanno eccezione le baracche di cantiere di cui al successivo articolo 5. 2. L'autorizzazione indica il periodo di validità comprensivo del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione delle costruzioni temporanee e alla rimessa in pristino delle aree. 3. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, la rimozione anticipata delle
può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, la rimozione anticipata delle costruzioni di cui trattasi. 4. La realizzazione di costruzioni temporanee per periodi superiori da quelli fissati al primo comma è autorizzata esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato
Art.5 Costruzioni temporanee ad uso cantiere e di servizio (art. 64.3 N.T.A.).
stinate a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico. L'autorizzazione è preceduta da conforme delibera assunta dalla Giunta. Art.5 Costruzioni temporanee ad uso cantiere e di servizio (art. 64.3 N.T.A.).
- L'autorizzazione amministrativa per l'installazione di baracche di cantiere, rilasciata dal dirigente del servizio edilizia privata, è subordinata al solo possesso di concessione edilizia
cche di cantiere, rilasciata dal dirigente del servizio edilizia privata, è subordinata al solo possesso di concessione edilizia o autorizzazione edilizia o denuncia inizio attività ed è consentita per il periodo di validità di tali atti. L'installazione di baracche di cantiere per l'esecuzione di opere edilizie che non necessitano alcun atto amministrativo. è altresì consentita senza che sia necessaria alcuna autorizzazione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori previa
consentita senza che sia necessaria alcuna autorizzazione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori previa comunicazione al servizio edilizia privata della natura dei lavori da eseguire e dei relativi tempi di esecuzione. 2. La realizzazione di manufatti di servizio del personale di cantiere, quali mense o dormitori, è subordinata a autorizzazione amministrativa del Dirigente del servizio edilizia privata: tale
Art.6 Costruzioni temporanee ad uso sportivo (art. 64.2 delle N.T.A.).
ntiere, quali mense o dormitori, è subordinata a autorizzazione amministrativa del Dirigente del servizio edilizia privata: tale autorizzazione ha la stessa validità temporale della concessione o autorizzazione edilizia o della d.i.a. Art.6 Costruzioni temporanee ad uso sportivo (art. 64.2 delle N.T.A.).
- Le costruzioni temporanee ad uso sportivo e di servizio alla attività sportiva sono autorizzate esclusivamente nelle zone destinate dal P.R.G. allo svolgimento di dette attività.
- Nel caso tali costruzioni debbano realizzarsi su aree non di proprietà comunale, l’autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata che stabilisce il termine di validità della stessa. Qualora la costruzione temporanea interessi impianti
rvizio Edilizia Privata che stabilisce il termine di validità della stessa. Qualora la costruzione temporanea interessi impianti comunali, ancorché gestiti da terzi, l'autorizzazione è rilasciata dalla Direzione Servizi Sportivi. 3. Qualora l’utilizzazione delle strutture di cui sopra sia destinata a ripetersi con cadenza annuale nello stesso periodo per un tempo determinato, il provvedimento autorizzatorio può avere durata pluriennale e comunque non superiore ad anni cinque, a condizione che le
Art.7 Costruzioni temporanee a servizio di pubblici esercizi.
inato, il provvedimento autorizzatorio può avere durata pluriennale e comunque non superiore ad anni cinque, a condizione che le strutture in argomento conservino le medesime caratteristiche costruttive e dimensionali. In tal caso la polizza fidejussoria di cui al successivo art.10 ha la medesima validità temporale dell’autorizzazione. Art.7 Costruzioni temporanee a servizio di pubblici esercizi.
- E' consentita l'installazione di costruzioni temporanee a servizio di pubblici esercizi per un
Art.8 Costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni.
servizio di pubblici esercizi.
- E' consentita l'installazione di costruzioni temporanee a servizio di pubblici esercizi per un periodo massimo di sei mesi salvo quanto previsto all'art. 4 comma 4. Art.8 Costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni.
- Il termine di validità dell’autorizzazione per costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni (esposizioni, mostre, fiere, feste, iniziative culturali, sociali, religiose,
Art.9 Serre stagionali
ostruzioni temporanee a servizio di manifestazioni (esposizioni, mostre, fiere, feste, iniziative culturali, sociali, religiose, politiche, sportive)è limitato alla durata della manifestazione che deve essere predefinita e certa. 2. Le costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni di durata inferiore ai quindici giorni consecutivi non sono soggette ad autorizzazione amministrativa ma a semplice comunicazione con indicazione dei termini di inizio e fine della manifestazione. Art.9 Serre stagionali
Art.9 Serre stagionali
nistrativa ma a semplice comunicazione con indicazione dei termini di inizio e fine della manifestazione. Art.9 Serre stagionali
- Le strutture temporanee destinate a serre, non a servizio di attività agricola, possono essere realizzate solo per il periodo invernale a condizione che siano di dimensioni e tipologie tali da renderne inequivocabile la loro utilizzazione a serra, non siano ancorate stabilmente al suolo, siano destinate a mera protezione delle essenze vegetali, .siano realizzate con
serra, non siano ancorate stabilmente al suolo, siano destinate a mera protezione delle essenze vegetali, .siano realizzate con materiale leggero che consenta il passaggio della luce in ogni sua parte; esse devono essere rimosse al termine del periodo invernale. 2. Non sono soggette ad autorizzazione le serre di dimensioni inferiori a mc. 10 e con altezza massima in colmo inferiore a mt. 2, fermo restando il limite massimo dei sei mesi continuativi.
inferiori a mc. 10 e con altezza massima in colmo inferiore a mt. 2, fermo restando il limite massimo dei sei mesi continuativi. 3. Le serre realizzate in aree destinate a verde privato ed aree di pertinenza di edifici pubblici e privati (individuate dall'art. 26 delle N.T.A. del P.R.G. come aree classe 9) già destinate a vivai e colture pregiate, sono soggette ad autorizzazione del Dirigente del Servizio Edilizia Privata; qualora la loro utilizzazione sia destinata a ripetersi con cadenza annuale nello
e del Dirigente del Servizio Edilizia Privata; qualora la loro utilizzazione sia destinata a ripetersi con cadenza annuale nello stesso periodo, il provvedimento autorizzatorio ha durata pluriennale e comunque non superiore a cinque anni, a condizione che dette strutture conservino le medesime caratteristiche costruttive e dimensionali.
Art.10 Documentazione e garanzie.
Art.10 Documentazione e garanzie.
- Chiunque intenda realizzare costruzioni temporanee soggette ad autorizzazione deve presentare presso la direzione competente al rilascio, almeno trenta giorni prima della installazione, la documentazione sotto elencata: a. domanda in carta semplice a firma del richiedente l'autorizzazione e del proprietario dell’area; b. planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000; c. rappresentazione grafica del manufatto; d. documentazione fotografica dei luoghi;
imetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000; c. rappresentazione grafica del manufatto; d. documentazione fotografica dei luoghi; e. nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, ove occorrente. f. dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l’originario, precedente stato dei luoghi; g. perizia di stima sull’entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui alla
precedente stato dei luoghi; g. perizia di stima sull’entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui alla precedente lettera e sul loro costo; h. polizza fidejussoria, bancaria, per l’importo della perizia di cui alla precedente lettera, o comunque fissata dalla direzione in relazione alla entità o consistenza delle opere, incrementata del 30%, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la dichiarazione di impegno di cui alla precedente lett.f).
l 30%, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la dichiarazione di impegno di cui alla precedente lett.f). Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dalla Direzione competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica della avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell’originario, precedente stato dei luoghi.
- Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzatorio,
Art.11 Sanzioni.
rio, precedente stato dei luoghi.
- Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzatorio, essa sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio della Legge 28.2.1985, n. 47. In tal caso, decorsi inutilmente i termini assegnati nella conseguente diffida ad adempiere, la Direzione che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione azionerà la fidejussione prestata ai fini della esecuzione in danno del soggetto inadempiente. Art.11 Sanzioni.
Art.11 Sanzioni.
l'autorizzazione azionerà la fidejussione prestata ai fini della esecuzione in danno del soggetto inadempiente. Art.11 Sanzioni.
- Nel caso di omessa o tardiva richiesta della prescritta autorizzazione è applicata la sanzione amministrativa di L. 1.000.000.
- Le costruzioni temporanee autorizzate ai sensi del presente Regolamento e non rimosse entro i termini stabiliti nell'atto autorizzatorio o dal regolamento stesso sono considerate
Art.12 Norma transitoria
presente Regolamento e non rimosse entro i termini stabiliti nell'atto autorizzatorio o dal regolamento stesso sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio della Legge 28.2.1985 n.47. Art.12 Norma transitoria
- Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano alle costruzioni temporanee esistenti al momento della sua entrata in vigore; gli interessati devono richiedere la prescritta autorizzazione entro 180 giorni da tale data.
mento della sua entrata in vigore; gli interessati devono richiedere la prescritta autorizzazione entro 180 giorni da tale data. 2. Qualora la richiesta non venga avanzata entro i termini di cui sopra ovvero l’autorizzazione non possa essere rilasciata per contrasto delle strutture con esigenze di tutela ambientale o di corretto uso del territorio, esse , previa diffida da parte dell’Amministrazione, devono essere
Art. 13 Osservatorio delle costruzioni temporanee
rimosse a cura e spese del proprietario entro i termini stabiliti nella diffida medesima. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, dette strutture saranno considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio di cui alla legge 28.2.1985 n.47. Art. 13 Osservatorio delle costruzioni temporanee
- Al fine di garantire una completa e costante osservazione degli interventi operati sul territorio presso la direzione urbanistica, servizio edilizia privata, sono raccolte copie di tutte
degli interventi operati sul territorio presso la direzione urbanistica, servizio edilizia privata, sono raccolte copie di tutte gli atti di autorizzazione alla realizzazione di costruzioni temporanee comunque rilasciate dall'amministrazione comunale. 2. Ogni direzione che in base ai precedenti articoli o altre norme regolamentari assume autorizzazioni per le costruzioni temporanee ne trasmette copia al servizio edilizia privata. Allegato "C"
regolamentari assume autorizzazioni per le costruzioni temporanee ne trasmette copia al servizio edilizia privata. Allegato "C" Criteri interpretativi ed applicativi di altre norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica (modificato con del C.C. 346/00)
- Applicazione della L. 10/77 1.1 Per quanto attiene la legge 28 gennaio 1977, n. 10, valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo. 1.2 Articolo 4, ultimo comma
iene la legge 28 gennaio 1977, n. 10, valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo. 1.2 Articolo 4, ultimo comma La restrizione di cui alla lettera "a" si riferisce espressamente ai soli edifici ad uso residenziale esterni al perimetro dei centri abitati e per i medesimi impone, di fatto, un indice Uf non superiore a 0,0093 mq./mq. (dato dall’indice If massimo ammesso - 0,03 - diviso per l’altezza virtuale - ml. 3,20 - stabilita dall’art. 43 del Regolamento per gli immobili ad uso
ssimo ammesso - 0,03 - diviso per l’altezza virtuale - ml. 3,20 - stabilita dall’art. 43 del Regolamento per gli immobili ad uso residenziale) La restrizione di cui alla lettera "b" colpisce tutti gli edifici compresi nel centro abitato, a qualsiasi uso destinati, e limita gli interventi ammissibili a quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (salvo che non si tratti di
a quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (salvo che non si tratti di aree non pianificate riconducibili ai casi di cui all’art. 27 della L. 457/78 come sostituito dall’art. 14 della L. 179/92 oppure dell’art. 34 della L.R. 5/95, nei qual casi sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia); La restrizione di cui alla lettera "c" opera nei confronti dei soli edifici o complessi a
fino alla ristrutturazione edilizia); La restrizione di cui alla lettera "c" opera nei confronti dei soli edifici o complessi a destinazione produttiva esterni al perimetro dei centro abitato e per i medesimi impone, di fatto, un indice R.C. non superiore al 10%. Le limitazioni di cui alla lettera "a" operano non solo nei confronti degli edifici residenziali ma anche per tutti gli edifici a diversa destinazione che non siano effettivamente classificabili come produttivi.
residenziali ma anche per tutti gli edifici a diversa destinazione che non siano effettivamente classificabili come produttivi. Quanto precede anche ai fini degli interventi ammissibili nelle aree già sottoposte a vincoli decaduti, nelle quali, come noto, trova applicazione l’ultimo comma dell’art. 4 L. 10/77. 1.3 Articolo 10, ultimo comma La prescrizione di cui all’ultimo comma trova applicazione ogni qualvolta venga messa in
L. 10/77. 1.3 Articolo 10, ultimo comma La prescrizione di cui all’ultimo comma trova applicazione ogni qualvolta venga messa in atto un mutamento di destinazione entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori, anche se questo è di tipo meramente funzionale ed avviene pertanto senza esecuzione di opere edilizie a ciò preordinate. 2. Applicazione della L. 457/78 (abrogato con del C.C. 346/00)
- Applicazione della L. 94/82 3.1 Per quanto attiene il decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo. 3.2 Articolo 7, comma 2 Alle opere di cui alle lettere "a", "b" e "c" si applica il regime autorizzativo solo quando non siano soggette ai vincoli di cui al D.Lgs. 490/99 (in questo secondo caso sempre che per le medesime sia necessario il rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 490/99).
secondo caso sempre che per le medesime sia necessario il rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 490/99). Per quanto attiene le pertinenze di cui alla lettera "a" del comma in questione, si considerano tali le opere che rispondano alle seguenti caratteristiche : • abbiano carattere accessorio rispetto all’edificio principale; • siano preordinate ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e legate al medesimo da un vincolo durevole e non occasionale;
no preordinate ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e legate al medesimo da un vincolo durevole e non occasionale; • siano funzionalmente ed oggettivamente inserite al servizio dello stesso; • siano sfornite di un effettivo autonomo valore di mercato; • le dimensioni siano modeste in rapporto a quelle dell’edificio principale; • le dimensioni e caratteristiche siano tali da non consentire, anche in relazione alle caratteristiche dell’edificio principale, una loro destinazione
teristiche siano tali da non consentire, anche in relazione alle caratteristiche dell’edificio principale, una loro destinazione diversa ed autonoma rispetto all’edificio medesimo. 4. Applicazione della L. 13/89 4.1 Per quanto attiene la legge 9 gennaio 1989, n. 13, valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo. 4.2 Articolo 3, comma 1 La deroga di cui al primo comma dell’art. 3 si applica previa valutazione discrezionale da
parte dei soggetti preposti alla valutazione del progetto ed al rilascio della c
nte articolo. 4.2 Articolo 3, comma 1 La deroga di cui al primo comma dell’art. 3 si applica previa valutazione discrezionale da parte dei soggetti preposti alla valutazione del progetto ed al rilascio della concessione od autorizzazione edilizia. Non è pertanto consentito avvalersi di D.I.A. nel caso di opere che, pur assentibili, siano richieste in forza della deroga disposta dal richiamato art. 3. 4.3 (abrogato con del. C.C. 346/00) 5. Applicazione della L. 122/89
hieste in forza della deroga disposta dal richiamato art. 3. 4.3 (abrogato con del. C.C. 346/00) 5. Applicazione della L. 122/89 5.1 Per quanto attiene la legge 24 marzo 1989, n. 122, valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo. 5.2 Articolo 9, comma 1 La deroga di cui al primo comma dell’art. 9 si applica esclusivamente per la realizzazione di spazi per parcheggio a servizio di edifici esistenti. 5.3 Articolo 11, comma 1
si applica esclusivamente per la realizzazione di spazi per parcheggio a servizio di edifici esistenti. 5.3 Articolo 11, comma 1 La qualificazione come opere di urbanizzazione (anche ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera "f", della L. 10/77) riguarda tutti gli spazi per parcheggi, siano essi da realizzarsi in conformità che in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. 6. Applicazione della L. 47/85
6.1 Per quanto attiene la legge 28 febbraio 1985, n. 47, valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo. 6.2 Articolo 15, secondo comma La facoltà di apportare le varianti di cui al primo comma dell’art. 15 non trova applicazione nel caso di interventi classificati di restauro (art. 6.2 N.T.A.) o di conservazione (art. 6.1 N.T.A.). Dette varianti non sono pertanto mai ammissibili nel corso degli interventi su edifici sottoposti alle classi di intervento "0" ed "1". 6.3 Articolo 15, terzo comma
ammissibili nel corso degli interventi su edifici sottoposti alle classi di intervento "0" ed "1". 6.3 Articolo 15, terzo comma L’approvazione delle varianti apportate deve essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori e comunque, in assenza della medesima, nei termini di validità dell’atto in forza del quale le opere sono state eseguite (nel caso delle concessioni prima che ne sia pronunciata la decadenza come prescritto al comma 7.3 del Regolamento).
te eseguite (nel caso delle concessioni prima che ne sia pronunciata la decadenza come prescritto al comma 7.3 del Regolamento). 6.4 Articolo 26, commi dal primo al quarto La procedura di asseveramento prevista ai commi da primo a quarto dell’art. 26 si assume assorbita dalla nuova procedura di Denuncia di Inizio Attività introdotta dall’art. 4 della L. 493/93 come sostituito dall’art. 2 della L. 662/96 e di cui all’art. 5 del Regolamento.
Attività introdotta dall’art. 4 della L. 493/93 come sostituito dall’art. 2 della L. 662/96 e di cui all’art. 5 del Regolamento. Le comunicazioni a suo tempo rimesse ai sensi dell’art. 26 della L.47/85 e non ancora definite si considerano a tutti gli effetti equiparate a D.I.A. e per il loro perfezionamento di applica la stessa disciplina prevista per le D.I.A. 6.5 Articolo 26, ultimo comma Costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819
6.5 Articolo 26, ultimo comma Costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile, gli spazi per parcheggio di cui all’art. 41 sexies della L. 1150/42 (al momento dell’entrata in vigore della L. 47/85 come sostituito dall’art. 18 della L. 765/67 ed oggi come sostituito dall’art. 2 della L. 122/89) nei limiti delle quantità prescritte dallo stesso art. 41al momento della loro realizzazione.
tuito dall’art. 2 della L. 122/89) nei limiti delle quantità prescritte dallo stesso art. 41al momento della loro realizzazione. Eventuali parcheggi in eccedenza rispetto a detta quantità minima non sono considerati pertinenziali e conseguentemente non sono sottoposti alle stesse restrizioni, salvo che non siano stati realizzati espressamente come parcheggi pertinenziali, in forza della deroga di cui all’art. 9 della L. 122/89 oppure delle apposite previsioni del P.R.G. vigente.
eggi pertinenziali, in forza della deroga di cui all’art. 9 della L. 122/89 oppure delle apposite previsioni del P.R.G. vigente. 7. Applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 7.1 Per quanto attiene le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo. 7.2 Articolo 5 : Manutenzione straordinaria Comma 5.1, lettera "a" : Per "rifacimento totale" degli elementi indicati alla lettera "a" si intende quello esteso a tutte
aria Comma 5.1, lettera "a" : Per "rifacimento totale" degli elementi indicati alla lettera "a" si intende quello esteso a tutte le parti dell’immobile, ivi comprese quelle di corti, chiostrine e simili nonché degli eventuali corpi edilizi minori annessi all’edificio principale (per quanto attiene intonaci, infissi, manti e simili) oppure alla totalità delle aree di pertinenza (per quanto attiene recinzioni, pavimentazioni esterne e simili). Le stesse opere, quando non costituiscano un rifacimento
nenza (per quanto attiene recinzioni, pavimentazioni esterne e simili). Le stesse opere, quando non costituiscano un rifacimento totale e sempre che non comportino variazione dell’aspetto esteriore dell’edificio, debbono ritenersi di "riparazione, rinnovamento o sostituzione" e pertanto sono da qualificarsi come di manutenzione ordinaria. Comma 5.1, lettera "d" : Per tramezzatura interna si intende qualsiasi partizione muraria interna all’unità immobiliare.
inaria. Comma 5.1, lettera "d" : Per tramezzatura interna si intende qualsiasi partizione muraria interna all’unità immobiliare. Sono pertanto di manutenzione straordinaria tutti gli interventi su dette partizioni (aperture, chiusure ed altre modifiche) che non presentino carattere di sistematicità. Comma 5.2 : L’esclusione dalla manutenzione straordinaria, nell’ambito del Centro Storico Monumentale, di alcuni degli interventi indicati alla lettera "a" ed alla lettera "g" trova la sua giustificazione
nel fatto che il tipo di intervento non presuppone, in linea generale, alcun approfondimento preliminare (in particolare non necessita di analisi storico-critica) e non può quindi comportare alterazione delle facciate in ambiti sottoposti a particolare tutela quali il Centro Storico Monumentale. Ciò non significa che tali opere non siano ammesse ma semplicemente che le medesime debbono essere eseguite con i criteri e le modalità proprie
ca che tali opere non siano ammesse ma semplicemente che le medesime debbono essere eseguite con i criteri e le modalità proprie delle categorie di intervento superiori (in particolare conservazione, restauro o risanamento conservativo, a seconda della classificazione dell’edificio, e quindi supportati e motivati da adeguata analisi storico-critica) e vadano pertanto classificati come tali. Comma 5.4 : Le prescrizioni del comma 5.4 non operano nei confronti degli edifici riconducibili alla
nto classificati come tali. Comma 5.4 : Le prescrizioni del comma 5.4 non operano nei confronti degli edifici riconducibili alla nozione di "impianti e/o stabilimenti industriali" di cui alla Circolare Ministeriale n. 1918 del 16/11/1977, per i quali le opere medesime debbono considerarsi di manutenzione ordinaria, giusto quanto espressamente previsto dall’art. 4.2 7.3 Articolo 6 : Conservazione, Restauro e Risanamento Conservativo Comma 6.1 :
usto quanto espressamente previsto dall’art. 4.2 7.3 Articolo 6 : Conservazione, Restauro e Risanamento Conservativo Comma 6.1 : Per la definizione dell’intervento di conservazione si fa riferimento alle Carte del Restauro ed in particolare alla Carta di Atene (1931), alla Carta di Venezia (1964) ed alla Carta di Amsterdam (1975). La restrizione al solo intervento di conservazione opera esclusivamente nei confronti delle parti dell’edificio direttamente vincolate dalla L. 1089/39 dal D.Lgs.
di conservazione opera esclusivamente nei confronti delle parti dell’edificio direttamente vincolate dalla L. 1089/39 dal D.Lgs. 490/99, così come specificate nel relativo decreto di tutela, copia del quale dovrà essere allegata al progetto. Per le parti dello stesso edificio non sottoposte a specifico vincolo di tutela si applica la classe di intervento "1" (per gli edifici classificati "0") o quella esplicitamente prevista dal P.R.G. (per gli edifici vincolati che risultassero classificati
i edifici classificati "0") o quella esplicitamente prevista dal P.R.G. (per gli edifici vincolati che risultassero classificati diversamente da "0"). Nel caso di vincoli con formulazione generica, non chiara o che comunque non consenta l’immediata ed univoca individuazione delle parti tutelate, l’analisi storico-critica dovrà fornire gli elementi e gli approfondimenti per l’esatta individuazione dei valori storico-architettonici cui si riferisce il vincolo. In difetto di ciò la restrizione al solo
l’esatta individuazione dei valori storico-architettonici cui si riferisce il vincolo. In difetto di ciò la restrizione al solo intervento di conservazione si applica in maniera generalizzata all’intero edificio cui si riferisce il vincolo. Comma 6.2.3 lettera "h" e comma 6.3.2 lettera "f" : Fra gli elementi accessori rientrano tutti i locali che non costituiscono S.U.L. secondo la definizione di cui all’art. 36 del Regolamento. 7.4 Articolo 7 : Ristrutturazione edilizia
e non costituiscono S.U.L. secondo la definizione di cui all’art. 36 del Regolamento. 7.4 Articolo 7 : Ristrutturazione edilizia Comma 7.4 (ristrutturazione edilizia R1) : Gli interventi di ristrutturazione edilizia R1 comprendono tutte le opere di cui alle categorie precedenti (artt. 4-5-6) quando non rispettino i limiti indicati nelle relative definizioni ed in particolare comprendono le opere indicate come di risanamento conservativo che pur non
indicati nelle relative definizioni ed in particolare comprendono le opere indicate come di risanamento conservativo che pur non risultando pienamente compatibili con i caratteri storici ed architettonici dell’edificio non siano comunque tali da comportare alterazione dei caratteri architettonici e decorativi dell’edificio o dell’impianto distributivo principale. Quando si verifichino le condizioni di cui sopra, e sempre che non siano accompagnate da
dell’impianto distributivo principale. Quando si verifichino le condizioni di cui sopra, e sempre che non siano accompagnate da opere di ristrutturazione R2 o R3, rientrano pertanto nei limiti della ristrutturazione R1 : • le opere che prevedano frazionamenti immobiliari e/o la formazione di superfici accessorie non computabili come S.U.L. (quali cantine, soppalchi e simili); • il mutamento di destinazione d’uso che non sia accompagnato da opere di
abili come S.U.L. (quali cantine, soppalchi e simili); • il mutamento di destinazione d’uso che non sia accompagnato da opere di ristrutturazione specificatamente finalizzate al mutamento medesimo (e cioè allorquando le sole opere finalizzate al mutamento di destinazione sarebbe di per sè qualificabili come risanamento conservativo e siano semplicemente contestuali ad altre opere classificabili come di ristrutturazione R1); • il mutamento di destinazione d’uso che ecceda i limiti già stabiliti per il
opere classificabili come di ristrutturazione R1); • il mutamento di destinazione d’uso che ecceda i limiti già stabiliti per il risanamento conservativo ma, per quanto accompagnato da opere di ristrutturazione R1, non sia frutto diretto delle medesime (caso ricorrente ogni qualvolta un intervento preveda sia un mutamento di destinazione d’uso che l’esecuzione di opere di ristrutturazione R1 non specificamente finalizzate al mutamento medesimo);
• le opere finalizzate al recupero di superfici non utilizzate a fini abitativi (anche quando ciò comporti incremento di S.U.L., vista l’espressa eccezione di cui al secondo periodo dell’art. 7.4), accompagnate o meno dalla apertura di nuove finestre sui fronti diversi dalla facciata principale; • le opere che comportino limitate modifiche delle facciate (assicurando il sostanziale mantenimento dei caratteri architettonici e decorativi dell’edificio), ivi
modifiche delle facciate (assicurando il sostanziale mantenimento dei caratteri architettonici e decorativi dell’edificio), ivi compresa quella principale quando non siano accompagnate dalle opere di recupero abitativo di cui al punto precedente. Eccedono invece i limiti della ristrutturazione edilizia R1 : • le opere di ristrutturazione che comportino incremento di S.U.L. (fatta salva la già citata eccezione di cui al secondo periodo dell’art. 7.4);
trutturazione che comportino incremento di S.U.L. (fatta salva la già citata eccezione di cui al secondo periodo dell’art. 7.4); • le opere che comportino la trasformazione dei caratteri architettonici e decorativi dell’edificio; • le opere che comportino sostanziali alterazioni dello schema distributivo principale dell’edificio (pozzo scale comune, androne di ingresso e simili); • le opere di ristrutturazione edilizia specificatamente finalizzate a conseguire un
cale comune, androne di ingresso e simili); • le opere di ristrutturazione edilizia specificatamente finalizzate a conseguire un mutamento di destinazione d’uso (e cioè allorquando il mutamento di destinazione sia generato da opere qualificabili di per sè come di ristrutturazione edilizia). Comma 7.5 (ristrutturazione edilizia R2) : La ristrutturazione edilizia R2 comprende tutte le opere che eccedono i limiti della ristrutturazione edilizia R1 ma che, non comportando il sostanziale svuotamento
rende tutte le opere che eccedono i limiti della ristrutturazione edilizia R1 ma che, non comportando il sostanziale svuotamento dell’involucro edilizio, non siano classificabili come di ristrutturazione edilizia R3. Ferma restando detta limitazione, con riferimento all’elencazione di cui all’art. 7.5, la ristrutturazione edilizia R2 comprende : a) le opere che, anche in deroga agli artt. 7-8-9 del D.M. 1444/68, prevedano : • la riorganizzazione funzionale interna degli edifici mediante un insieme di
oga agli artt. 7-8-9 del D.M. 1444/68, prevedano : • la riorganizzazione funzionale interna degli edifici mediante un insieme di trasformazioni interne alla sagoma dell’edificio come definita all’art. 47 del Regolamento (formazione di nuovi solai, spostamento di solai esistenti, costruzione, demolizione o spostamento di collegamenti verticali, ecc.) anche quando finalizzate a conseguire un organismo edilizio del tutto diverso da quello esistente, accompagnata o meno da incrementi di S.U.L.;
nalizzate a conseguire un organismo edilizio del tutto diverso da quello esistente, accompagnata o meno da incrementi di S.U.L.; • la costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente (nei limiti delle effettive necessità di adeguamento igienico-sanitario); • il rialzamento della copertura dell’ultimo piano nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari (anche in questo caso nei limiti strettamente necessari a consentire l’adeguamento
che si costituiscano nuove unità immobiliari (anche in questo caso nei limiti strettamente necessari a consentire l’adeguamento alle vigenti normative igieniche o antisismiche). b) le opere di trasformazione incidenti sulle strutture verticali dell’edificio, ivi comprese quelle perimetrali esterne (l’entità dell’intervento su queste ultime non potrà comunque esser tale da comportare la demolizione e ricostruzione dell’intero
l’entità dell’intervento su queste ultime non potrà comunque esser tale da comportare la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio), in ogni caso nei limiti della capacità edificatoria propria dell’edificio e, per le variazioni di sagoma che ne conseguissero, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 1444/68 (non trovando nel caso in specie applicazione la deroga prevista per le opere di cui alla precedente lettera "a") ;
D.M. 1444/68 (non trovando nel caso in specie applicazione la deroga prevista per le opere di cui alla precedente lettera "a") ; c) le opere di trasformazione delle coperture che comportino incremento di S.U.L., di volume o altezza (nei limiti della capacità edificatoria propria dell’edificio e dell’altezza massima eventualmente ammessa dalla norma di zona nonchè delle prescrizioni di cui al D.M. 1444/68, nei confronti delle quali non trova applicazione deroga alcuna).
d) le opere di trasformazione degli edifici che comportino, in qualsiasi loro parte, incremento di S.U.L., anche mediante la realizzazione di locali che non si caratterizzino come interni all’edificio secondo quanto specificato alla precedente lettera "a" e che quindi comportino variazione della sagoma, in ogni caso fermi restando la capacità edificatoria propria dell’edificio ed il rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 1444/68, nei confronti delle quali non trova applicazione deroga alcuna.
ificio ed il rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 1444/68, nei confronti delle quali non trova applicazione deroga alcuna. e) le opere di ristrutturazione specificatamente finalizzate al mutamento di destinazione d’uso (caso ricorrente ogni qualvolta il mutamento di destinazione sia frutto di un intervento di ristrutturazione edilizia e non sia semplicemente accompagnato dal medesimo). f ) le opere di ristrutturazione specificatamente finalizzate al mutamento di
non sia semplicemente accompagnato dal medesimo). f ) le opere di ristrutturazione specificatamente finalizzate al mutamento di destinazione d’uso (e cioè allorquando il mutamento di destinazione non sia semplicemente accompagnato dalla contestuale esecuzione di alcune opere di ristrutturazione ma sia invece diretta conseguenza delle medesime). Comma 7.6 (ristrutturazione edilizia R3) : Il tipo di intervento comprende tutte le opere già indicate nelle categorie precedenti con
7.6 (ristrutturazione edilizia R3) : Il tipo di intervento comprende tutte le opere già indicate nelle categorie precedenti con l’eccezione di quelle di ristrutturazione edilizia R2 che comportino deroghe o costruzione di volumi in ampliamento dell’edificio esistente (art. 7.5 lettera "a") o incremento di altezza dell’edificio (art. 7.5 lettere "a" e "c"). In conseguenza di tale esclusione, per gli interventi di
a") o incremento di altezza dell’edificio (art. 7.5 lettere "a" e "c"). In conseguenza di tale esclusione, per gli interventi di ristrutturazione edilizia R3 non trova mai applicazione la deroga rispetto alle prescrizioni del D.M. 1444/68 ammessa invece per alcuni interventi di ristrutturazione R2. 7.5 (abrogato con del. C.C. 346/00). 7.6 Articolo 9 : Ristrutturazione urbanistica Comma 9.4 (Ristrutturazione urbanistica U1) :
7.5 (abrogato con del. C.C. 346/00). 7.6 Articolo 9 : Ristrutturazione urbanistica Comma 9.4 (Ristrutturazione urbanistica U1) : La ristrutturazione urbanistica U1 comprende tutte le opere che eccedano i limiti della ristrutturazione edilizia ed in particolare le opere che comportino la demolizione e ricostruzione dell’edificio con un nuova organizzazione planivolumetrica e/o diversa collocazione sul lotto del medesimo. Detti interventi sono ammissibili nei limiti dimensionali
ione planivolumetrica e/o diversa collocazione sul lotto del medesimo. Detti interventi sono ammissibili nei limiti dimensionali fissati dal P.R.G. per la singola zona o sottozona. La prescrizione "fermi restando i preesistenti parametri urbanistici" deve intendersi nel senso che, in caso di interventi su edifici i cui parametri urbanistici siano superiori a quelli ammessi dal P.R.G., non è richiesto l’adeguamento a questi ultimi ed è ammesso il mantenimento dei
tici siano superiori a quelli ammessi dal P.R.G., non è richiesto l’adeguamento a questi ultimi ed è ammesso il mantenimento dei valori urbanistici preesistenti (fatti salvi i casi in cui il P.R.G. - ad esempio per l’altezza degli edifici per cui è prescritta la classe 6 - ponga espliciti limiti proprio per gli interventi di demolizione e ricostruzione). Comma 9.5 (Ristrutturazione urbanistica U2) : La prescrizione del P.U.E. riguarda i soli interventi di ristrutturazione urbanistica U2 e non è
trutturazione urbanistica U2) : La prescrizione del P.U.E. riguarda i soli interventi di ristrutturazione urbanistica U2 e non è riferita agli interventi di ristrutturazione urbanistica U1, come chiaramente indicato nel provvedimento regionale di approvazione del P.R.G.. Detta indicazione ha peraltro valore esclusivamente indicativo e generale in quanto l’effettiva disciplina è demandata alle specifiche norme di zona (vedi art. 12.1) le quali possono consentire l’intervento diretto
effettiva disciplina è demandata alle specifiche norme di zona (vedi art. 12.1) le quali possono consentire l’intervento diretto anche nel caso di ristrutturazione urbanistica U2 (vedi ad esempio quanto disposto dagli artt. 29.1, 31.1, 32.1, 35.1, 36.2, 39.1, 41.1 e 52.2) o, al contrario, prescrivere il P.U.E. anche per interventi di ristrutturazione urbanistica U1 o di nuova edificazione (vedi ad esempio quanto disposto dagli artt. 39.3 e 41.2). 7.7 Articolo 15 : Zona omogenea A
anistica U1 o di nuova edificazione (vedi ad esempio quanto disposto dagli artt. 39.3 e 41.2). 7.7 Articolo 15 : Zona omogenea A Gli immobili che costituiscono l’ambito organico A5 (nuclei ed edifici storici diffusi sul territorio), anche quando ubicati in zona omogenea "E", costituiscono a tutti gli effetti zona omogenea "A" e pertanto ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 64/95 e successive modifiche.
7.8 Articolo 17 : Classe 0 Per quanto attiene gli edifici o parte di essi ricadenti in classe "0", vale quanto già espresso trattando dell’intervento di conservazione in merito alla esatta natura e portata del decreto di vincolo ed agli eventuali ulteriori approfondimenti da operare in sede di progetto. Le parti di edificio non direttamente interessate dal vincolo si considerano ricadenti in classe "1" e pertanto vi sono ammessi tutti gli interventi previsti da tale tipo di classificazione (vedi art. 18).
ricadenti in classe "1" e pertanto vi sono ammessi tutti gli interventi previsti da tale tipo di classificazione (vedi art. 18). 7.9 Articolo 18 : Classe 1 Negli edifici di classe "1" le opere con la consistenza quantitativa e qualitativa della manutenzione straordinaria debbono essere progettate ed eseguite con i criteri e le modalità proprie dell’intervento di restauro (supportandole quindi con una adeguata analisi storico- critica) e verranno pertanto come tali classificate.
ervento di restauro (supportandole quindi con una adeguata analisi storico- critica) e verranno pertanto come tali classificate. La preventiva approvazione dei progetti di parte della Soprintendenza è prescritta solo quando ciò rientri nella competenza dell’Ente. 7.10 Articolo 19 : Classe 2 Per gli edifici esistenti in contrasto con i caratteri delle aree tutelate la prescrizione della demolizione trova applicazione quando i medesimi risultino incompatibili con i valori tutelati.
e tutelate la prescrizione della demolizione trova applicazione quando i medesimi risultino incompatibili con i valori tutelati. In tal caso può essere ammesso il recupero delle S.U.L. da demolire nel contesto di progetti generali di restauro estesi all’intera area in classe "2" e che dimostrino la compatibilità del recupero con i valori oggetto di tutela (vedi anche quanto precisato in seguito in merito alle sottozone H per le quali è prescritta la classe di intervento "2"). 7.11 Articolo 20 : Classe 3
cisato in seguito in merito alle sottozone H per le quali è prescritta la classe di intervento "2"). 7.11 Articolo 20 : Classe 3 La limitazione di cui all’art. 5.2 si applica ai soli agli edifici di classe 3 ricadenti nel Centro Storico Monumentale ed opera esclusivamente con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, risultando invece ammesse le stesse opere quando ricomprese in progetti di restauro o risanamento conservativo (quanto precede per le ragioni già
ammesse le stesse opere quando ricomprese in progetti di restauro o risanamento conservativo (quanto precede per le ragioni già espresse nel dettaglio trattando della manutenzione straordinaria ed in particolare del comma 5.2.) 7.12 Articolo 21 : Classe 4 Il riferimento di cui al secondo periodo del comma 21.1, e cioè il rimando a comma 6.3 (che tratta del risanamento conservativo), intende limitare gli interventi ammessi a quelli elencati
cioè il rimando a comma 6.3 (che tratta del risanamento conservativo), intende limitare gli interventi ammessi a quelli elencati al punto 6.3.2 quando i medesimi non soddisfino integralmente alle condizioni prescritte perchè l’intervento possa essere classificato di risanamento conservativo ed al tempo stesso non siano tali da comportare quella alterazione dei caratteri architettonici e decorativi dell’edificio che costituisce il limite degli interventi di ristrutturazione R1 (vedi art. 7.4 N.T.A.).
hitettonici e decorativi dell’edificio che costituisce il limite degli interventi di ristrutturazione R1 (vedi art. 7.4 N.T.A.). 7.13 Articolo 22 : Classe 5 Per quanto attiene la limitazione di cui all’ultimo periodo dell’articolo si rimanda a quanto già esposto in relazione ai due tipi di ristrutturazione edilizia ed in particolare alla impossibilità di ritenere la R2 interamente ricompresa nella R3. Ciò si traduce, nel solo caso della classe
in particolare alla impossibilità di ritenere la R2 interamente ricompresa nella R3. Ciò si traduce, nel solo caso della classe "5", nella non ammissibilità di interventi che, prevedendone la contemporanea esecuzione, sommino i due tipi di ristrutturazione. 7.14 Articolo 23 : Classe 6 Sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dalla manutenzione ordinaria fino a tutte le forme di ristrutturazione edilizia (nel caso della classe "6" non
ilizio esistente, dalla manutenzione ordinaria fino a tutte le forme di ristrutturazione edilizia (nel caso della classe "6" non sussiste il divieto analogo a quello della classe 5, pertanto è ammessa anche la somma degli interventi relativi alle ristrutturazioni di tipo R2 e R3). E’ inoltre ammessa la demolizione e ricostruzione con diversa collocazione sul lotto (ristrutturazione urbanistica U1). Questo ultimo tipo di intervento non può in nessun caso
ne con diversa collocazione sul lotto (ristrutturazione urbanistica U1). Questo ultimo tipo di intervento non può in nessun caso comportare la costruzione di edifici costituiti da oltre 5 piani fuori terra e l’altezza massima deve essere non superiore a quella media degli edifici che costituiscono l’isolato. Qualora l’altezza dell’edificio da demolire sia superiore a quella media dell’isolato ma non superiore a 5 piani fuori terra è consentito (vedi art. 9.4) il mantenimento dell’altezza preesistente.
edia dell’isolato ma non superiore a 5 piani fuori terra è consentito (vedi art. 9.4) il mantenimento dell’altezza preesistente. Qualora il numero dei piani fosse invece superiore a 5, il nuovo edificio - quale che sia l’altezza massima ammessa - dovrà in ogni caso essere costituito da non più di 5 piani fuori
terra. Sempre in relazione agli interventi di ristrutturazione urbanistica U1, deve precisarsi come la prescrizione in merito al rispetto degli allineamenti stradali debba intendersi come obbligo di non alterare gli allineamenti stradali esistenti, allineandosi ai medesimi o, viceversa, tenendosene discosti in misura sufficiente a non interferire con gli stessi. L’incremento di S.U.L., qualsiasi sia il tipo di intervento, non può mai essere superiore al
e a non interferire con gli stessi. L’incremento di S.U.L., qualsiasi sia il tipo di intervento, non può mai essere superiore al 10% della consistenza (capacità edificatoria) dell’edificio al momento dell’entrata in vigore del P.R.G.. Detto incremento può essere conseguito con un unico intervento o con più interventi successivi. 7.15 Articolo 25 : Classe 8 L’obbligo del progetto unitario è riferito al caso di edifici di proprietà unitaria, nei quali si
i. 7.15 Articolo 25 : Classe 8 L’obbligo del progetto unitario è riferito al caso di edifici di proprietà unitaria, nei quali si preveda di intervenire su porzione prevalente dell’edificio medesimo. Nel caso di edifici suddivisi in più unità immobiliari i grafici potranno essere limitati alla sola unità interessata dalle opere progettate, fermo restando che l’analisi storico-critica dovrà essere estesa all’edificio nella sua interezza e fornire tutte le informazioni richieste dalla norma.
lisi storico-critica dovrà essere estesa all’edificio nella sua interezza e fornire tutte le informazioni richieste dalla norma. 7.16 Articolo 28 : Zona omogenea B Le destinazioni ammesse, in assenza dei Piani di Settore, sono soltanto la residenza ed il relativi servizi primari. Detta limitazione deve intendersi analoga a quella già disposta per l'ambito "A3" (Centro Storico Fuori le Mura). 7.17 Articolo 29 : Sottozona B1 Comma 29.1 :
rsi analoga a quella già disposta per l'ambito "A3" (Centro Storico Fuori le Mura). 7.17 Articolo 29 : Sottozona B1 Comma 29.1 : Nella sottozona B1 sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica U2. Tutti detti interventi si attuano per intervento edilizio diretto salvo il caso in cui il P.R.G. espressamente preveda la necessità dello strumento urbanistico attuativo (graficizzazione di perimetro P.U.E. o P.U.C. sulla cartografia di P.R.G.).
a la necessità dello strumento urbanistico attuativo (graficizzazione di perimetro P.U.E. o P.U.C. sulla cartografia di P.R.G.). Comma 29.2 : Nel caso della ristrutturazione urbanistica i limiti che la norma pone all’intervento sono costituiti dall’altezza massima del nuovo edificio e dalla superficie coperta, fermo restando che la S.U.L. complessiva non può superare la capacità edificatoria dell’edificio esistente. 7.18 Articolo 38 : Zona omogenea D
che la S.U.L. complessiva non può superare la capacità edificatoria dell’edificio esistente. 7.18 Articolo 38 : Zona omogenea D Secondo il comma 38.3 lettera "c", nelle sottozone D1 e D2 sono ammesse, tra le altre funzioni, le attività annonarie. Sulla scorta delle precisazioni fornite dalla Direzione Sviluppo Economico, con nota prot. 26370 del 12/05/1998, per attività annonarie si intendono le attività di vendita al dettaglio che necessitano di grandi superfici per esposizione dei prodotti
vità annonarie si intendono le attività di vendita al dettaglio che necessitano di grandi superfici per esposizione dei prodotti e che l’art. 1 della L. 426/71 ritiene esercitabili nella stessa sede unitamente al commercio all’ingrosso e cioè: • macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato; • materiale elettrico; • colori e vernici, carte da parati; • ferramenta ed utensileria; • articoli per impianti idraulici, gas ed igienici;
elettrico; • colori e vernici, carte da parati; • ferramenta ed utensileria; • articoli per impianti idraulici, gas ed igienici; • articoli per riscaldamento; • strumenti scientifici e di misura; • macchine da ufficio; • auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; • combustibili; • materiali per edilizia; • legnami. Dette attività possono ricomprendere nel loro ambito anche funzioni accessorie non propriamente commerciali che siano però a servizio e supporto dell’attività commerciale
principale (ad esempio le funzioni di officina riparazione e autolavaggio annesse ad una attività di commercializzazione di autoveicoli). 7.19 Articolo 39 : Sottozona D1 Gli indici di cui al comma 39.2 trovano applicazione esclusivamente nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica U2 e non agli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente (i quali sono ammissibili nei limiti della capacità edificatoria determinata
altri interventi sul patrimonio edilizio esistente (i quali sono ammissibili nei limiti della capacità edificatoria determinata come indicato al comma 52.3 del Regolamento, ferma restando la possibilità di ampliamenti ove ciò sia consentito dall’indice Uf). La prescrizione in merito alla possibilità di costruzione in aderenza al confine previo accordo tra i rispettivi proprietari deve intendersi come richiamo al rispetto dei diritti di terzi e non
enza al confine previo accordo tra i rispettivi proprietari deve intendersi come richiamo al rispetto dei diritti di terzi e non presuppone alcun formale accordo scritto ogni qualvolta il progetto assicuri il rispetto delle norme di C.C. in materia di distanze e/o di costruzioni in aderenza. La materia è peraltro compiutamente regolata dall’art. 55 del Regolamento. 7.20 (abrogato con del. C.C. 346/00) 7.20 bis Il divieto di cui al comma 45.5. si riferisce ad interventi che comportino l’effettiva
(abrogato con del. C.C. 346/00) 7.20 bis Il divieto di cui al comma 45.5. si riferisce ad interventi che comportino l’effettiva demolizione, totale o parziale, di antichi muri a retta o di recinzione. Lo stesso divieto non opera nei confronti di interventi che, nel rispetto dei caratteri tipologici e paesaggistici dei muri interessati, prevedono la realizzazione delle aperture strettamente necessarie. 7.21 Articolo 44 : Attrezzature per lo spettacolo
nteressati, prevedono la realizzazione delle aperture strettamente necessarie. 7.21 Articolo 44 : Attrezzature per lo spettacolo Con riferimento al comma 44.3, si precisa come siano subordinate all’approvazione di specifico Piano di Settore soltanto le destinazioni di cui al comma 44.2 quando da attuarsi in zone di addizione o di ristrutturazione (C1, C2, D4). Per le attrezzature per lo spettacolo che non siano esplicitamente graficizzate sulle
izione o di ristrutturazione (C1, C2, D4). Per le attrezzature per lo spettacolo che non siano esplicitamente graficizzate sulle planimetrie di P.R.G. deve ritenersi che, non essendo prevista alcuna restrizione in tal senso, in tutto il territorio comunale sia possibile il mutamento di destinazione d’uso verso qualsiasi altra destinazione ammessa dal P.R.G. per la singola zona o sottozona (con la sola eccezione delle zone C1, C2 e D4, nel cui ambito valgono le restrizioni di cui al comma 44.2).
ola zona o sottozona (con la sola eccezione delle zone C1, C2 e D4, nel cui ambito valgono le restrizioni di cui al comma 44.2). 7.22 (abrogato con del. C.C. 346/00). 7.23 Articolo 57 : Zone H La prescrizione di cui all’art. 57.7, relativa alle sottozone H per le quali risulta prescritta la classe di intervento "2", deve intendersi come specifica limitazione qualitativa (e non quantitativa) alle possibilità di intervento previste per la zona H nel senso che gli interventi
limitazione qualitativa (e non quantitativa) alle possibilità di intervento previste per la zona H nel senso che gli interventi ammessi (in alcune sottozone addirittura nuove costruzioni) dovranno in ogni caso assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 19 in merito alla salvaguardia del patrimonio arboreo, delle pavimentazioni, degli elementi decorativi, degli arredi e del disegno originario e storicizzato, ferme restando le possibilità di intervento prevista dalla
nti decorativi, degli arredi e del disegno originario e storicizzato, ferme restando le possibilità di intervento prevista dalla norma relativa alla sottozona H. 7.24 Articolo 62 : Parcheggi privati Il divieto di realizzazione di parcheggi privati nel sottosuolo degli edifici soggetti alle classi di intervento 0, 1, 2 e 3 opera nei confronti di nuove realizzazione di locali da destinare a parcheggio e non anche nei confronti nella trasformazione in parcheggio di locali già
ove realizzazione di locali da destinare a parcheggio e non anche nei confronti nella trasformazione in parcheggio di locali già esistenti. Rimane inoltre ferma la possibilità di realizzare parcheggi nelle aree di pertinenza di detti edifici ai sensi della L. 122/89. Tutte le tipologie di parcheggio contemplate all’art. 62 (e più esattamente quelle di cui ai commi 62.4, 62.5, 62.6 e 62.7) sono conformi allo strumento urbanistico e pertanto non sono da considerare in deroga al medesimo.
ommi 62.4, 62.5, 62.6 e 62.7) sono conformi allo strumento urbanistico e pertanto non sono da considerare in deroga al medesimo. La prescrizioni de cui al comma 62.5 lettera "f" intende precludere la possibilità di realizzare parcheggi non pertinenziali sulle aree di pertinenza di edifici esistenti i quali non abbiano almeno la dotazione minima di parcheggi prevista dalle norme attualmente vigenti. In tali casi l’intervento sarà ammissibile solo quando si provveda preliminarmente a verificare la
le norme attualmente vigenti. In tali casi l’intervento sarà ammissibile solo quando si provveda preliminarmente a verificare la dotazione di parcheggi della costruzione, integrandola fino al minimo richiesto ove occorra. Solo l’eventuale eccedenza rispetto a detto minimo potrà essere considerata in assenza del
rapporto giuridico di pertinenza e quindi suscettibile di essere commercializzata separatamente dalle unità immobiliari costituenti l’edificio. Ove non si verifichi eccedenza rispetto al minimo richiesto, non sarà quindi possibile avvalersi dell’art. 62.5 e nuovi parcheggi potranno essere solo di tipo pertinenziale, ai sensi dell’art. 62.4. Le limitazioni relative alla salvaguardia idraulica prevista dal comma 62.8 per i parcheggi privati sono da intendersi estese anche ai parcheggi di iniziativa pubblica.
a idraulica prevista dal comma 62.8 per i parcheggi privati sono da intendersi estese anche ai parcheggi di iniziativa pubblica. 7.25 (abrogato con del. c.c. 346/00) Allegato "D" Linee guida e raccomandazioni progettuali per l’uso efficiente dell’energia e per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate negli edifici nelle grandi aree di trasformazione e sviluppo urbano, nelle nuove edificazioni e nelle estese ristrutturazioni
te negli edifici nelle grandi aree di trasformazione e sviluppo urbano, nelle nuove edificazioni e nelle estese ristrutturazioni
- Obiettivi della progettazione "energeticamente ed ambientalmente sostenibili"
- La progettazione "energeticamente ed ambientalmente sostenibile" schematicamente riportata nelle attuali linee guida va riferita, prioritariamente, agli edifici ricadenti in quelle le aree in cui stanno avvenendo processi di trasformazione e/o riqualificazione di grande
ente, agli edifici ricadenti in quelle le aree in cui stanno avvenendo processi di trasformazione e/o riqualificazione di grande portata (es.: area Castello) e dove sono in gioco il contesto urbano circostante ed elevate volumetrie edilizie (superiori a 5.000 m3). Tali criteri riguardano la progettazione edilizia sovvenzionata-convenzionata nonché quella pubblica e privata, sia di nuova costruzione sia nella ristrutturazione () di edifici esistenti.
ata-convenzionata nonché quella pubblica e privata, sia di nuova costruzione sia nella ristrutturazione () di edifici esistenti. 2. Le presenti linee guida hanno come obiettivi strategici la pianificazione integrata delle risorse e la contemporanea diminuzione delle potenze installate assolute e specifiche (kW/m2), dei consumi energetici assoluti e specifici (GJ/m2/anno) e di conseguenza la riduzione delle emissioni in atmosfera a parità o migliorando il servizio reso.
uti e specifici (GJ/m2/anno) e di conseguenza la riduzione delle emissioni in atmosfera a parità o migliorando il servizio reso. 3. Le presenti linee guida, in accordo gli articoli 1, 4, 5, 8, 25 e seguenti della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, fissano criteri generali tecnico- costruttivi, tipologici ed impiantistici atti a facilitare e valorizzare l’impiego di fonti energetiche rinnovabili ed assimilate per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione
re e valorizzare l’impiego di fonti energetiche rinnovabili ed assimilate per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione, la dotazione di apparecchiature elettriche degli edifici in relazione alla loro destinazione d’uso e rapporto con il tessuto urbano e territoriale circostante. 2. Interventi sul tessuto urbano
- Nel processo di progettazione energetica delle aree (v. punto 1.1) su cui deve sorgere un
e. 2. Interventi sul tessuto urbano
- Nel processo di progettazione energetica delle aree (v. punto 1.1) su cui deve sorgere un nuovo complesso di edifici è essenziale ottenere una integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d’uso finale degli edifici, al fine di recuperare energia, in forma attiva e passiva.
- A tale scopo prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli edifici, va redatta una relazione descrittiva del sito (v. Appendice 1) contenente:
ione della disposizione delle strade e degli edifici, va redatta una relazione descrittiva del sito (v. Appendice 1) contenente: o caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, etc. o contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell'appezzamento...)
o le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti o gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni o direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti.
- Sulla base dell'analisi precedente, il tracciato delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici si dovrà tendere a: o garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che
ei singoli edifici si dovrà tendere a: o garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre). o consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale
ure adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale o garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria) o trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento
n elevati consumi di acqua calda sanitaria) o trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...) o predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali. 3. Diminuire l'effetto "isola di calore": interventi sull’albedo e uso del verde
- Andranno studiate tutte le forme per ridurre l’effetto noto come "isola di calore" (). Alcuni
nti sull’albedo e uso del verde
- Andranno studiate tutte le forme per ridurre l’effetto noto come "isola di calore" (). Alcuni di questi fattori possono essere mitigati con una certa efficacia per mezzo di un'adeguata progettazione delle aree circostanti gli edifici
- Il controllo dell'albedo (coefficiente di riflessione totale, cioè su tutte le lunghezze d'onda) della pavimentazione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, parcheggi, etc...) permette di
ioè su tutte le lunghezze d'onda) della pavimentazione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, parcheggi, etc...) permette di ridurre le temperature superficiali con effetti sul comfort esterno e sulla riduzione dei carichi solari nel condizionamento degli spazi chiusi. Le superfici chiare hanno un'albedo più alta delle superfici scure. La semplice scelta di materiali ad elevato albedo per la realizzazione delle superfici urbane dovrà essere effettuata nella direzione della riduzione delle
iali ad elevato albedo per la realizzazione delle superfici urbane dovrà essere effettuata nella direzione della riduzione delle temperature delle superfici (e quindi la quantità di energia che esse re-irraggiano) e sui carichi di raffrescamento garantendo nel contempo effetti sul comfort e benessere delle persone (evitare gli sbalzi termici freddo interno-caldo esterno) 3. Il ricorso al verde non soltanto ha un valore decorativo ma dovrà essere progettato e
i termici freddo interno-caldo esterno) 3. Il ricorso al verde non soltanto ha un valore decorativo ma dovrà essere progettato e quantificato in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l’ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.
to per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno. 4. Per quanto riguarda gli edifici, è opportuno disporre la vegetazione o altri schermi in modo tale da massimizzare l'ombreggiamento estivo delle seguenti superfici, in ordine di priorità: o le superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e sud ovest o le sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di climatizzazione, i tetti e le coperture
oste a sud e sud ovest o le sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di climatizzazione, i tetti e le coperture o le pareti esterne esposte a ovest, ad est ed a sud o le superfici capaci di assorbire radiazione solare entro 6 metri dall'edificio o il terreno entro 1,5 m dall'edificio
Le ore in cui, nella stagione estiva, l'effetto di schermatura consente maggiori risparmi, sono: o per superfici esposte ad ovest: dalle 14.30 alle 19.30 o per superfici esposte a est: dalle 7.30 alle 12.00 o per superfici esposte a sud dalle 9.30 alle 17.30
- Per ottenere un efficace ombreggiamento degli edifici occorre che gli alberi utilizzati vengano piantati a distanze tali che la chioma venga a situarsi a: o non più di 1,5 metri di distanza dalla facciata da ombreggiare quando esposta ad est o ovest
che la chioma venga a situarsi a: o non più di 1,5 metri di distanza dalla facciata da ombreggiare quando esposta ad est o ovest o non più di 1 metro di distanza dalla facciata da ombreggiare quando esposta a sud.
- È consigliabile che anche le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a est ed ovest, vengano ombreggiate per mezzo di cespugli.
- Anche l'uso di rampicanti sulle facciate consente buone riduzioni dell'assorbimento della
ombreggiate per mezzo di cespugli. 2. Anche l'uso di rampicanti sulle facciate consente buone riduzioni dell'assorbimento della radiazione solare in estate e una riduzione delle dispersioni per convezione in inverno. 3. Si consiglia inoltre, compatibilmente con vincoli di natura artistica ed architettonica, il ricorso al verde anche per le coperture. Tale scelta, se correttamente applicata (isolamento delle coperture, carichi strutturali, forme di manutenzione del verde ecc.) può avere il
se correttamente applicata (isolamento delle coperture, carichi strutturali, forme di manutenzione del verde ecc.) può avere il duplice effetto di miglioramento dell’inerzia termica estivo-invernale e di drenaggio del deflusso delle acque meteoriche. 4. La riduzione degli apporti solari estivi indesiderati è massima quando alberi, cespugli e copertura verde del terreno sono combinati opportunamente nella progettazione del paesaggio dell'area.
quando alberi, cespugli e copertura verde del terreno sono combinati opportunamente nella progettazione del paesaggio dell'area. 5. Ogni intervento di piantumazione dovrà prevedere l'uso di essenze che dimostrino un buon adattamento all'ambiente urbano, siano preferibilmente caratteristiche del luogo, abbiano solo in estate una chioma folta (in modo da consentire apporti solari invernali), particolarmente se disposte a sud del sito.
no solo in estate una chioma folta (in modo da consentire apporti solari invernali), particolarmente se disposte a sud del sito. 6. Per quanto riguarda l'ombreggiamento delle zone adibite a parcheggio o di altre zone stradali utilizzate per lo stazionamento dei veicoli risultati significativi vengono ottenuti attenendosi alle seguenti prescrizioni: o almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio sia costituita di copertura verde
ttenuti attenendosi alle seguenti prescrizioni: o almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio sia costituita di copertura verde o il numero di alberi piantumati garantisca che la superficie coperta dalla loro chioma sia almeno il 50% dell'area lorda o il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 m e di opacità superiore al 75%.
- Sarà, infine, necessario predisporre un adeguato piano di irrigazione e manutenzione di tutte le aree verdi previste.
al 75%.
- Sarà, infine, necessario predisporre un adeguato piano di irrigazione e manutenzione di tutte le aree verdi previste.
- Dovrà essere previsto un sistema di raccolta e di riutilizzazione delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde attraverso un idoneo progetto di smaltimento. Tale progetto dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche, raccolta ed un loro impiego per usi no pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici, ecc.) oltre ad un
e acque meteoriche, raccolta ed un loro impiego per usi no pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici, ecc.) oltre ad un adeguamento delle reti idriche scolanti. 4. Intervento sugli edifici
• 4.1 Classificazione degli edifici Gli edifici sono classificati dal DPR 412/93 in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: o E.1. Edifici adibiti a residenza e assimilabili E.1. (1.1.) Abitazioni adibite a residenza plurifamiliare con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme. E.1. (1.2) Abilitazioni adibite a residenza mono o bi-familiare con carattere continuativo.
, conventi, case di pena, caserme. E.1. (1.2) Abilitazioni adibite a residenza mono o bi-familiare con carattere continuativo. E.1. (2.1) Abitazioni adibite a residenza plurifamiliare con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili. E.1 (2.2.) Abitazioni adibite a residenza mono o bi-familiare con occupazione saltuaria, quali case per vacanza, fine settimana e simili. E.1 (3) Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
saltuaria, quali case per vacanza, fine settimana e simili. E.1 (3) Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari. E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili Pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. o E. 3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili:
ni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. o E. 3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: Ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici. o E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili. E.4 (1) Quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi.
ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili. E.4 (1) Quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi. E 4 (2) Quali mostre, musei e biblioteche, e luoghi di culto E 4 (3) Quali bar, ristoranti, sale da ballo o E. 5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili E 5 (1) Quali negozi, magazzini di vendita al minuto E 5 (2) Supermercati, magazzini di vendita all’ingrosso, ipermercati, esposizioni o E. 6 Edifici adibiti ad attività sportive
E 5 (2) Supermercati, magazzini di vendita all’ingrosso, ipermercati, esposizioni o E. 6 Edifici adibiti ad attività sportive E 6 (1) Piscine, saune e assimilabili E 6 (2) Palestre e assimilabili E 6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive o E 7 Edifici adibiti alle attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili o E 8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili E 8 (1) Piccole imprese e artigiani E 8 (2) Capannoni industriali e assimilabili
Qualora un edificio sia costruito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete. • 4.2 Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nelle diverse tipologie edilizie
- Come previsto dall’art. 26 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico
1991, n. 10 negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi, per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica, sul ciclo di vita degli impianti, da dimostrare da parte del progettista nella relazione tecnica. In particolare, se non si verificano tali
i vita degli impianti, da dimostrare da parte del progettista nella relazione tecnica. In particolare, se non si verificano tali impedimenti, negli edifici di nuova costruzione l’impiego di fonti rinnovabili è indicato nella misura del 20%. 2. Per gli edifici di proprietà privata, qualunque ne sia la destinazione d’uso vale il comma 1 del presente articolo. In particolare, se non si verificano tali impedimenti, negli edifici di
estinazione d’uso vale il comma 1 del presente articolo. In particolare, se non si verificano tali impedimenti, negli edifici di nuova costruzione l’impiego di fonti rinnovabili è indicato nella misura del 10%. 3. A meno di documentati impedimenti di natura tecnica, economica o funzionale, da valutare in sede di approvazione di progetto da parte della C.E. gli edifici di nuova costruzione dovranno essere possibilmente posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la
lla C.E. gli edifici di nuova costruzione dovranno essere possibilmente posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 30 gradi e le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 Dicembre) assenza di ombreggiamento, a causa degli edifici circostanti. 4. Serre solari. Sia nelle nuove costruzioni che nell’esistente è opportuno prevedere la
nto, a causa degli edifici circostanti. 4. Serre solari. Sia nelle nuove costruzioni che nell’esistente è opportuno prevedere la realizzazioni di serre secondo quanto indicato al comma 196.5 del Regolamento. 5. Negli edifici adibiti a residenza [E1 (1.1.), E.1 (1.2), E1 (2.1), E.1. (2.2.)] si suggerisce di prevedere il sistema di distribuzione dell’acqua calda e fredda per le utenze lavabiancheria e lavastoviglie di ciascun appartamento.
dere il sistema di distribuzione dell’acqua calda e fredda per le utenze lavabiancheria e lavastoviglie di ciascun appartamento. 6. Negli edifici adibiti a residenza [E1 (1.1.), E.1 (1.2), E1 (2.1), E.1. (2.2.)] con tetto piano o sulle falde esposte a sud, sud-ovest si suggerisce di prevedere una coppia di tubi ben isolati, o vano tecnico, di collegamento fra il collettore di distribuzione dell’acqua calda di ciascun
e una coppia di tubi ben isolati, o vano tecnico, di collegamento fra il collettore di distribuzione dell’acqua calda di ciascun appartamento e il tetto dell’edificio per l’eventuale installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda. 7. Negli edifici adibiti a residenza [E1 (1.1.), E.1 (1.2), E1 (2.1), E.1. (2.2.)] con tetto piano o sulle falde esposte a sud, sud-ovest si suggerisce di prevedere una coppia di tubi ben isolati
), E.1. (2.2.)] con tetto piano o sulle falde esposte a sud, sud-ovest si suggerisce di prevedere una coppia di tubi ben isolati o vano tecnico, che colleghi l’appartamento al tetto, per l’eventuale installazione di un impianto di condizionamento estivo 8. Negli edifici adibiti a residenza [E1 (1.1.), E.1 (1.2), E1 (2.1), E.1. (2.2.)] si suggerisce di privilegiare gli impianti di riscaldamento centralizzati con contatore di calore per appartamento.
E.1. (2.2.)] si suggerisce di privilegiare gli impianti di riscaldamento centralizzati con contatore di calore per appartamento. 9. Per le seguenti categorie di edifici si indicano le tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e di risparmio energetico da adottare, a meno che non venga dimostrata con apposita relazione, l’impossibilità tecnica o l’assenza di convenienza economica. o E.1 (1), E 1 (3) Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo e assimilabili:
o l’assenza di convenienza economica. o E.1 (1), E 1 (3) Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo e assimilabili: sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti e per la produzione di acqua calda per gli usi igienici e sanitari, con superficie non inferiore 20% della superficie utile impianti di micro-cogenerazione alimentati a gas anche abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate
abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate mediante motore a combustione interna a gas
impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento) purché i consumi di energia primaria siano inferiori a quelli di una macchina equivalente a compressione di vapori saturi alimentata elettricamente o E. 2, E.3 (1) E.5 (2) Edifici adibiti ad uffici o assimilabili, supermercati, ipermercati o assimilabili, cinema, teatri e sale riunione sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, con una superficie non
e solare per il riscaldamento di ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, con una superficie non inferiore al 20% della superficie utile. pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate mediante motore a combustione interna a gas impianti di cogenerazione abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento) purché i consumi di
ione abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento) purché i consumi di energia primaria siano inferiori a quella di una macchina equivalente a compressione di vapori saturi alimentata elettricamente. Per questa tipologia di edifici si dovrà certificare l’adozione di tutti i sistemi tecnologicamente disponibili per la riduzione del fabbisogno di energia per il raffrescamento, secondo lo schema riportato nelle Tabella A e B dell’Appendice 2.
la riduzione del fabbisogno di energia per il raffrescamento, secondo lo schema riportato nelle Tabella A e B dell’Appendice 2. o E. 3 Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari; impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica per strutture ospedaliere, ove possibile con abbinamento con macchine frigorifere ad assorbimento
di energia elettrica e termica per strutture ospedaliere, ove possibile con abbinamento con macchine frigorifere ad assorbimento o E 6 Edifici ed impianti adibiti ad attività sportive pompe di calore, ove possibile azionate da motore alimentato a gas, destinate a piscine coperte riscaldate per deumidificazione aria-ambiente e per riscaldamento aria-ambiente, acqua-vasche e acqua -docce; pannelli solari piani per la produzione di acqua calda per usi igienici e
ldamento aria-ambiente, acqua-vasche e acqua -docce; pannelli solari piani per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari destinata a docce in impianti sportivi con particolare riferimento ai campi all’aperto; pannelli solari piani per il riscaldamento dell’acqua delle vasche delle piscine. pannelli fotovoltaici (PV) per una copertura della potenza di picco diurna equivalente o superiore al 2% o E 7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
nza di picco diurna equivalente o superiore al 2% o E 7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili Sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari;
- I suggerimenti di cui al precedente punto 9 decadono qualora l’edificio sia progettato al fine di sfruttare tecniche e tecnologie di riscaldamento e raffrescamento naturale o "passivo", e venga dimostrato che:
ttato al fine di sfruttare tecniche e tecnologie di riscaldamento e raffrescamento naturale o "passivo", e venga dimostrato che: a. nel periodo invernale il consumo di energia primaria è inferiore a quella prevista dal "fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale" calcolato
come indicato nel comma 7 dell’art. 8 del DPR n° 412 del 26 agosto 1993 di una percentuale superiore al 10%. b. nel periodo estivo il valore massimo della temperatura operante nell’ambiente più sfavorito, calcolata in assenza di impianto di climatizzazione, sia inferiore del 10% a quella massima esterna. • 4.3 Interventi sugli involucri ()
- Al fine di limitare la trasmissione del calore attraverso i componenti opachi dell'involucro
.3 Interventi sugli involucri ()
- Al fine di limitare la trasmissione del calore attraverso i componenti opachi dell'involucro edilizio, limitando gli apporti solari estivi indesiderati e le dispersioni termiche invernali, occorre agire su : o la scelta dei materiali di tamponatura perimetrale la scelta di serramenti esterni che garantiscano dispersioni contenute sia dal punto di vista conduttivo che da quello della tenuta all'aria o la realizzazione di tetti ventilati e l'uso di barriere anti-radianti
di vista conduttivo che da quello della tenuta all'aria o la realizzazione di tetti ventilati e l'uso di barriere anti-radianti o evitare e limitare ponti termici strutturali e di forma. La massa termica dell'edificio costituisce un elemento non trascurabile nella determinazione dei fabbisogni energetici. Anche in questo caso la possibilità di sfruttare l'inerzia delle pareti e degli elementi strutturali per ottenere risparmi
tici. Anche in questo caso la possibilità di sfruttare l'inerzia delle pareti e degli elementi strutturali per ottenere risparmi energetici può essere valutata con modelli di simulazione anche al fine di ottimizzare la disposizione dei materiali isolanti.
- Una serie di accorgimenti consente di controllare la radiazione solare allo scopo di utilizzare i guadagni di calore in inverno e di ridurre i carichi estivi. Nello specifico è opportuno:
ione solare allo scopo di utilizzare i guadagni di calore in inverno e di ridurre i carichi estivi. Nello specifico è opportuno: o privilegiare l'esposizione a sud delle superfici vetrate (poiché possono essere facilmente schermate), e mantenere limitata l'ampiezza delle superfici vetrate esposte ad ovest che possono aumentare drammaticamente i carichi di condizionamento estivo durante le ore calde del pomeriggio o evitare l'ingresso di radiazione solare diretta in estate mediante l'uso di aggetti o altri
urante le ore calde del pomeriggio o evitare l'ingresso di radiazione solare diretta in estate mediante l'uso di aggetti o altri elementi fissi esterni che non ne impediscano l'ingresso in inverno.
- Gli aggetti orizzontali per riparare le finestrature sono fortemente raccomandati sulle facciate con orientamento sud, sud-est, e sud-ovest, dove le superfici vetrate devono essere mantenute completamente in ombra durante le ore centrali della giornata. Le schermature
dove le superfici vetrate devono essere mantenute completamente in ombra durante le ore centrali della giornata. Le schermature possono essere strutture semplici e relativamente leggere sia dal punto di vista strutturale che architettonico, contribuendo ad arricchire visualmente la facciata. L'effetto sul carico termico e sul comfort (riduzione della temperatura esterna ed interna delle superficie vetrate) è rilevante, senza penalizzare il contributo delle vetrate alla componente naturale
esterna ed interna delle superficie vetrate) è rilevante, senza penalizzare il contributo delle vetrate alla componente naturale dell'illuminazione. La riduzione della temperatura della superficie interna delle vetrate consente un utilizzo completo dello spazio interno. 2. In alternativa, o aggiunta, la schermatura delle parti vetrate ed opache delle facciate può essere realizzata tramite vegetazione decidua, come descritto nel punto 3.
tura delle parti vetrate ed opache delle facciate può essere realizzata tramite vegetazione decidua, come descritto nel punto 3. 3. L'uso di vetri doppi è fortemente raccomandato per tutte le esposizioni in quanto di grande efficacia sia dal punto di vista energetico che economico. Per le facciate rivolte ad ovest è raccomandato l'uso di vetri doppi selettivi con cavità contenente gas a bassa conduttività, e con un valore del rapporto tra l’energia luminosa trasmessa e l’energia solare totale
trasmessa, Ke , maggiore di 1; lo stesso valore di Ke è raccomandato anche per le altre esposizioni. Sulla facciata nord sono raccomandati vetri doppi, con gas a bassa conduttività e almeno una superficie basso-emissiva. 4. L'uso di materiali di finitura superficiale opportuni, selezionati in base al loro indice di riflessione solare (Solar Reflectance Index) deve consentire di aumentare l'albedo del tetto e delle facciate.
al loro indice di riflessione solare (Solar Reflectance Index) deve consentire di aumentare l'albedo del tetto e delle facciate. 5. Disporre collettori solari sul tetto consente di schermare il tetto stesso e di utilizzare la radiazione solare intercettata. 6. Tetti ventilati o schermi orizzontali sul tetto dotati di superfici riflettenti/bassoemissive riducono l'irraggiamento diretto ed il re-irraggiamento. 7. La ventilazione del tetto va abilitata in estate e disabilitata nella stagione di riscaldamento.
etto ed il re-irraggiamento. 7. La ventilazione del tetto va abilitata in estate e disabilitata nella stagione di riscaldamento. 8. Oltre a quanto previsto dal D.P.R. 412/93 gli edifici dovranno rispondere ai seguenti requisiti :
- Durante il periodo estivo, compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre, il valore massimo della temperatura operante dell’ambiente più sfavorito calcolata in assenza di impianti di climatizzazione, non deve superare il valore massimo della temperatura esterna;
iù sfavorito calcolata in assenza di impianti di climatizzazione, non deve superare il valore massimo della temperatura esterna; 2. Il livello di illuminamento naturale degli ambienti di nuovi edifici o ristrutturati deve essere contenuto in relazione alla destinazione d’uso ed alla localizzazione. 3. Al fine di garantire che il controllo della radiazione solare non impedisca la ventilazione naturale e non determini una domanda aggiuntiva di illuminazione artificiale :
a radiazione solare non impedisca la ventilazione naturale e non determini una domanda aggiuntiva di illuminazione artificiale : o è sconsigliata l’adozione di vetri riflettenti (con coefficiente di trasmissione luminosa nel visibile inferiore al valore precedentemente indicato) per una superficie corrispondente almeno a quella imposta dalle norme vigenti per l’illuminazione naturale. o è raccomandato l’uso di oscuranti esterni ad elementi orizzontali regolabili (quali ad
e vigenti per l’illuminazione naturale. o è raccomandato l’uso di oscuranti esterni ad elementi orizzontali regolabili (quali ad es.: persiane scorrevoli, veneziane ecc.);
- Le aperture vetrate degli edifici dovranno essere dotate di vetri camera con almeno due lastre separate da intercapedine. E’ prevista una deroga nel caso sia comprovata la necessità di soddisfare altri requisiti funzionali (esempio: adozione di cristalli antisfondamento quando necessari).
provata la necessità di soddisfare altri requisiti funzionali (esempio: adozione di cristalli antisfondamento quando necessari). • 4.4 Interventi sugli impianti per il raffrescamento/riscaldamento ambientale
- La progettazione dell'involucro edilizio consente la riduzione dei carichi per riscaldamento e per raffrescamento. Solo dopo aver accuratamente progettato l'involucro secondo le linee guida precedenti ci si occuperà di dimensionare gli impianti di riscaldamento/raffrescamento/controllo dell'umidità.
do le linee guida precedenti ci si occuperà di dimensionare gli impianti di riscaldamento/raffrescamento/controllo dell'umidità. 2. Per quanto concerne il riscaldamento invernale, si cercherà di privilegiare il ricorso ad impianti centralizzati, prevedendo, laddove si sta progettando una rete di teleriscaldamento o un impianto di cogenerazione, i dispositivi per il futuro allacciamento alla rete. In queste aree è del tutto controindicato il ricorso alle caldaiette singole.
dispositivi per il futuro allacciamento alla rete. In queste aree è del tutto controindicato il ricorso alle caldaiette singole. 3. In ogni caso il sistema di distribuzione del calore dovrà prevedere la parzializzazione delle utenze, l'installazione per ciascuna di esse di sistemi di termoregolazione locale e quindi la contabilizzazione del calore per ogni singola utenza presente (vedi anche L.10/91). 4. Analoghi sistemi di controllo e contabilizzazione vanno previsti anche nel caso di impianti
za presente (vedi anche L.10/91). 4. Analoghi sistemi di controllo e contabilizzazione vanno previsti anche nel caso di impianti centralizzati per il condizionamento estivo
- Per quanto riguarda il raffrescamento ambientale si raccomanda fortemente l'uso di sistemi che utilizzino come sorgente energetica il calore prodotto nella centrale cogenerativa. L'uso di gruppi refrigeranti ad assorbimento alimentati ad acqua calda permette infatti di incrementare la convenienza energetica ed economica dell'intero sistema di produzione, distribuzione e uso dell'energia nell'area in esame.
- L'eventuale aggravio delle spese di investimento potrà essere compensato in due distinti modi:
ll'energia nell'area in esame. 6. L'eventuale aggravio delle spese di investimento potrà essere compensato in due distinti modi: o nel caso sia l'utente finale ad acquistare calore e gestire un proprio impianto di raffrescamento, il prezzo dell’energia termica estiva deve tenere conto del vantaggio derivante ai gestori dell'impianto di cogenerazione dalla possibilità di utilizzo anche estivo del calore prodotto; o nel caso sia il gestore della rete a vendere freddo all'utente, il prezzo praticato deve
zzo anche estivo del calore prodotto; o nel caso sia il gestore della rete a vendere freddo all'utente, il prezzo praticato deve tenere conto degli oneri di ammortamento e gestione degli impianti oltre che di produzione del calore necessario, ma risultare competitivo rispetto al costo della frigoria ottenuta da impianto a compressione di vapore convenzionale.
- L'uso di pannelli radianti integrati nei pavimenti o nelle solette dei locali da climatizzare
ssione di vapore convenzionale.
- L'uso di pannelli radianti integrati nei pavimenti o nelle solette dei locali da climatizzare assicura condizioni di comfort elevate con costi di installazione competitivi. Sfruttando l'effetto radiativo di grandi superfici di scambio è possibile lavorare con temperature dell'acqua più basse in inverno e più alte in estate con notevole aumento dell'efficienza dell'impianto di cogenerazione e raffrescamento.
più basse in inverno e più alte in estate con notevole aumento dell'efficienza dell'impianto di cogenerazione e raffrescamento. 2. In ogni stanza è fortemente raccomandato l'uso di valvole termostatiche con sensore di temperatura separato dalla valvola, posta ad una distanza tale da non risentire da disturbi dovuti a effetti radiativi diretti. Tale misura ha lo scopo di garantire o un controllo della temperatura in ogni locale e quindi un elevato livello di comfort
tti. Tale misura ha lo scopo di garantire o un controllo della temperatura in ogni locale e quindi un elevato livello di comfort o la riduzione degli sprechi connessi a condizioni disuniformi nell'edificio ed il pieno utilizzo degli apporti solari invernali gratuiti attraverso le vetrate. • Il controllo della purezza dell'aria e dell'umidità relativa deve essere garantito da un sistema di ventilazione meccanica dimensionata per un valore di ricambi d'aria strettamente
relativa deve essere garantito da un sistema di ventilazione meccanica dimensionata per un valore di ricambi d'aria strettamente necessario secondo le indicazione della normativa italiana e del Regolamento di Igiene, possibilmente adottando strategie di ventilazione controllata in base alla domanda. Allo scopo di ridurre il consumo energetico del sistema di distribuzione dell'aria occorre utilizzare : o condotti e diffusori che garantiscano perdite di carico ridotte,
o del sistema di distribuzione dell'aria occorre utilizzare : o condotti e diffusori che garantiscano perdite di carico ridotte, o ventilatori con motori ad alta efficienza e controllo della velocità. È fortemente raccomandato che i circuiti di mandata e di ripresa dell'aria siano fra loro interfacciati mediante un recuperatore di calore stagno per consentire un recupero energetico di almeno il 50%.
- Occorre verificare la convenienza energetica dell'uso notturno dei sistemi di ventilazione
upero energetico di almeno il 50%.
- Occorre verificare la convenienza energetica dell'uso notturno dei sistemi di ventilazione meccanica se le caratteristiche dell'edificio sono tali da prefigurare la possibilità di sfruttarne la capacità termica per "conservare" il freddo notturno per il giorno successivo.
- L'uso del terreno come serbatoio/sorgente di calore permette di pre-raffreddare o pre- riscaldare l'aria (o l'acqua) "gratuitamente". Ad esempio il preraffrescamento dell'aria in
e permette di pre-raffreddare o pre- riscaldare l'aria (o l'acqua) "gratuitamente". Ad esempio il preraffrescamento dell'aria in estate ed il preriscaldamento in inverno può essere ottenuto attraverso la realizzazione di un
condotto sotterraneo attraverso cui far circolare l'aria di ricambio prima di immetterla in ambiente. 3. La produzione di acqua calda sanitaria è preferibile sia effettuata utilizzando il fluido termovettore distribuito dalla rete o, in alternativa, mediante l'utilizzo di pannelli solari con integrazione da teleriscaldamento o a gas, oppure mediante pompe di calore. L'uso di semplici boiler elettrici comporta sprechi energetici ed economici non compatibili con criteri
ediante pompe di calore. L'uso di semplici boiler elettrici comporta sprechi energetici ed economici non compatibili con criteri progettuali orientati alla sostenibilità, quindi sono del tutto sconsigliati. • 4.5 Illuminazione
- È fortemente raccomandato l'utilizzo appropriato dell'illuminazione naturale ovunque fattibile e la sua integrazione con illuminazione artificiale ad alta efficienza. Le strategie da considerare per l'ammissione di luce naturale sono: o vetrate verticali o lucernari
ificiale ad alta efficienza. Le strategie da considerare per l'ammissione di luce naturale sono: o vetrate verticali o lucernari o guide di luce.
- Qualunque sia la strategia adottata nel caso specifico è fortemente raccomandato adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli interni onde minimizzare l'assorbimento della radiazione luminosa.
- Le vetrate verticali sono il mezzo più semplice per fornire illuminazione. Una superficie
rbimento della radiazione luminosa. 2. Le vetrate verticali sono il mezzo più semplice per fornire illuminazione. Una superficie vetrata pari a circa il 20% del pavimento può fornire illuminazione adeguata fino ad una profondità di circa una volta e mezzo l'altezza della stanza. Profondità maggiori richiedono altri accorgimenti (per esempio lamine orizzontali ad alto coefficiente di riflessione possono guidare la luce a profondità maggiori).
accorgimenti (per esempio lamine orizzontali ad alto coefficiente di riflessione possono guidare la luce a profondità maggiori). 3. Sulle facciate nord sono fortemente raccomandati vetri doppi, con trattamento selettivo (con Ke >1), riempiti con gas a bassa conduttività. La proprietà di selettività consente di bloccare la maggior parte della radiazione infrarossa in ingresso in estate ed in uscita in inverno senza ridurre significativamente l'apporto di luce naturale.
radiazione infrarossa in ingresso in estate ed in uscita in inverno senza ridurre significativamente l'apporto di luce naturale. 4. Vetri dello stesso tipo sono consigliati sulle facciate orientate prevalentemente a sud, ovest ed est, a meno che le vetrate non siano schermate con aggetti o vegetazione. 5. È fortemente consigliato che le vetrate con esposizione S, S-E e S-W dispongano di protezioni orizzontali esterne come specificato precedentemente, progettate in modo da non
sposizione S, S-E e S-W dispongano di protezioni orizzontali esterne come specificato precedentemente, progettate in modo da non bloccare l'accesso della radiazione solare (e dunque anche luminosa) diretta in inverno Si consiglia di ridurre al minimo la superficie dei telai che intercetta la radiazione 6. I lucernari sono un mezzo estremamente efficace per l'illuminazione naturale degli ultimi piani degli edifici, anche nelle parti centrali lontane dalle pareti perimetrali. Per evitare
lluminazione naturale degli ultimi piani degli edifici, anche nelle parti centrali lontane dalle pareti perimetrali. Per evitare aggravi al carico di raffrescamento occorre però evitare lucernari orizzontali ed adottare tipologie a vetrata verticale o quasi verticale, oppure shed orientati a nord, in modo da impedire l'accesso alla radiazione diretta durante l'estate e dirigere verso l'interno la radiazione luminosa in inverno.
odo da impedire l'accesso alla radiazione diretta durante l'estate e dirigere verso l'interno la radiazione luminosa in inverno. 7. I condotti/guide di luce possono essere di diversi livelli di complessità. Nel presente contesto si consiglia l'adozione di tipologie semplici che possano guidare verso il basso e/o l'interno la luce che piove nei pozzi centrali degli edifici, o la creazione di condotti di luce nelle zone interne degli edifici più massicci.
ce che piove nei pozzi centrali degli edifici, o la creazione di condotti di luce nelle zone interne degli edifici più massicci. 8. Per la progettazione dei sistemi di illuminazione per interni negli edifici che verranno realizzati si raccomanda fortemente di avvalersi di quanto esposto nell’Appendice 3 dove vengono elencati, a seconda del tipo di locale, i valori standard di potenza installabile per l'illuminazione, insieme con i relativi livelli medi di illuminamento raccomandati in
relazione ai diversi compiti visivi. Tali standard (attorno ai 10 W/m2 di potenza totale installata considerando lampada e alimentatore), garantiscono un corretto uso dell'energia evitando sprechi o sottodimensionamenti e sono raggiungibili con l'applicazione di tecnologie e componenti impiantistici ampiamente sperimentati nella pratica illuminotecnica. 9. È’ fortemente raccomandato l'uso di illuminazione fluorescente ad alta efficienza con
imentati nella pratica illuminotecnica. 9. È’ fortemente raccomandato l'uso di illuminazione fluorescente ad alta efficienza con alimentazione elettronica. Gli apparecchi illuminanti dovrebbero contenere/integrare riflettori a geometria ottimizzata per ridurre il numero di riflessioni ed avere alto coefficiente di riflessione (maggiore o uguale al 95%). 10. Le schermature antiabbagliamento devono adempiere la loro funzione senza indebite
di riflessione (maggiore o uguale al 95%). 10. Le schermature antiabbagliamento devono adempiere la loro funzione senza indebite riduzioni di flusso luminoso. In particolare è fortemente sconsigliato l'uso dei vecchi tipi di schermatura realizzati con un contenitore traslucido, responsabili di elevatissime perdite di flusso. 11. Per quanto riguarda i controlli, sono fortemente raccomandati: o Interruttori locali. L'impianto di illuminazione deve essere sezionato in modo che
i controlli, sono fortemente raccomandati: o Interruttori locali. L'impianto di illuminazione deve essere sezionato in modo che ogni postazione di lavoro o area funzionale possa essere controllata da un interruttore (a muro, a cordicella, o con comando remoto ad infrarossi) per consentire di illuminare solo le superfici effettivamente utilizzate. o Interruttori a tempo. Nelle aree di uso infrequente (bagni, scale, corridoi) è sempre
le superfici effettivamente utilizzate. o Interruttori a tempo. Nelle aree di uso infrequente (bagni, scale, corridoi) è sempre economicamente conveniente l'uso di controlli temporizzati, ove non siano presenti sensori di presenza. o Controlli azionati da sensori di presenza. I sensori di ottima sensibilità e basso costo attualmente sul mercato permettono un uso generalizzato di questo tipo di controlli almeno nelle aree a presenza saltuaria. Se ne consiglia fortemente l'uso.
ttono un uso generalizzato di questo tipo di controlli almeno nelle aree a presenza saltuaria. Se ne consiglia fortemente l'uso. o Controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. Nelle aree che dispongono di luce naturale ed in particolare in quelle servite da dispositivi di miglioramento dell'illuminazione naturale (vetri selettivi, condotti di luce etc.) è consigliato l'uso di sensori di luce naturale che azionino gli attenuatori della luce artificiale in modo da
tti di luce etc.) è consigliato l'uso di sensori di luce naturale che azionino gli attenuatori della luce artificiale in modo da garantire un illuminamento totale costante sulle superfici di lavoro e consistenti risparmi di energia. • 4.6 Interventi sulle apparecchiature elettriche
- Per quanto attiene alle apparecchiature elettriche si consiglia fortemente l'adozione dei valori massimi riportati in Appendice 2 per le potenze assorbite e che sui calcolatori sia
i consiglia fortemente l'adozione dei valori massimi riportati in Appendice 2 per le potenze assorbite e che sui calcolatori sia effettivamente installato e correttamente attivato il programma per il risparmio di energia. • 4.7 Interventi sul ciclo dell'acqua • Va ridotto il consumo d'acqua mantenendo o migliorando la qualità del servizio agli utenti adottando alcune tecnologie ampiamente provate e di facile applicazione: o temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato,
ecnologie ampiamente provate e di facile applicazione: o temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato, eventualmente comandati da fotocellule (ma anche modelli ad azionamento manuale consentono ottimi risultati) o sciacquoni per WC a due livelli (flusso abbondante, flusso ridotto) o con tasto di fermo per graduazione continua; si consiglia di evitare gli sciacquoni a rubinetto
perché possono causare problemi di rumorosità e producono sprechi notevoli in caso di dimenticanze anche sporadiche o miscelatori del flusso d'acqua con aria, acceleratori di flusso ed altri meccanismi che mantenendo o migliorando le caratteristiche del getto d'acqua, riducono il flusso da 15-20 litri/minuto a 7-10 l/m e sono disponibili per rubinetti e docce. • Il risparmio di acqua calda e fredda consente di ripagare il leggero sovracosto di questi
o disponibili per rubinetti e docce. • Il risparmio di acqua calda e fredda consente di ripagare il leggero sovracosto di questi apparecchi in pochi mesi. Se applicati in fase di progettazione possono consentire grandi risparmi nel dimensionamento dei boiler e dei pannelli solari; in questo caso il costo totale di impianto (rubinetti, docce e impianto di produzione acqua calda) viene addirittura ridotto ed il risparmio di acqua ed energia risulta gratuito. Certificazione Edilizia
produzione acqua calda) viene addirittura ridotto ed il risparmio di acqua ed energia risulta gratuito. Certificazione Edilizia
- Verrà istituito il Registro delle Certificazione Energetica Comunale (CEC), in cui verranno registrati tutti gli immobili del territorio comunale, dopo un’accurata diagnosi energetica degli edifici e degli impianti termici e di illuminazione.
- Tale diagnosi sarà autocertificata dal proprietario dell’immobile. Appendice 1
i e degli impianti termici e di illuminazione. 2. Tale diagnosi sarà autocertificata dal proprietario dell’immobile. Appendice 1 Relazione Tecnica per la presentazione dei progetti corretti riguardo all’energia ed all’ambiente. A) i fattori ambientali • a1) caratteristiche dell'area (mappe scala 1:2000 -1:200) evidenziando: • morfologia del terreno • area urbanizzata circostante specificando distanze ed altezze degli edifici
000 -1:200) evidenziando: • morfologia del terreno • area urbanizzata circostante specificando distanze ed altezze degli edifici • vegetazione (specificare essenze e caratteristiche stagionali che facilitino l’ombreggiatura d’estate e l’irraggiamento d’inverno) • corsi o specchi d'acqua (specificare portate stagionali ed eventuali utilizzi a scopi di mitigazione climatica: fontane, laghi artificiali ecc.) • a2) condizioni climatiche locali nelle diverse stagioni o mesi dell'anno (fonte: Regione, Statistiche
laghi artificiali ecc.) • a2) condizioni climatiche locali nelle diverse stagioni o mesi dell'anno (fonte: Regione, Statistiche meteorologiche, osservatori e stazioni locali) 1- Temperatura (in °C) minima media max Mesi Stagioni 2- Umidità relativa (in %) ore 7 ore 13 ore19 Mesi Stagioni 3- Precipitazioni quantità (mm) Frequenza (giorni) Max(mm) Mesi Stagioni 4- Venti al suolo direzione di provenienza (frequenza e velocità media)
N NE E SE S SW W NW variab calma max Mesi Stagioni 5. soleggiamento Energia media giornaliera [MJ/m2] ore di sole rilevate % di ore di sole sul tot. max Mesi Stagioni B) i fattori tipologici • b1) caratteristiche tipologiche dell'insediamento e reciproca disposizione degli edifici (tracciare ombre portate nelle giornate tipo: 21 dicembre, 21 marzo e 21 giugno); • b2) orientamento e relativa distribuzione delle unità abitative e dei singoli locali costituenti l'edificio con
e 21 giugno); • b2) orientamento e relativa distribuzione delle unità abitative e dei singoli locali costituenti l'edificio con riferimento alla loro destinazione d'uso prevalente ; • b3) distribuzione, orientamento e sistemi di protezione delle superfici trasparenti, loro rapporto rispetto alla superficie opaca, in relazione allo sfruttamento degli apporti solari diretti nel periodo invernale, al controllo dell'irraggiamento nel periodo estivo e all'ottenimento di un adeguato livello di illuminazione
periodo invernale, al controllo dell'irraggiamento nel periodo estivo e all'ottenimento di un adeguato livello di illuminazione naturale (valutare l'ombreggiamento); • b4) utilizzo di sistemi solari passivi atti allo sfruttamento degli apporti solari in forma diretta o indiretti e relativa capacità di accumulo termico, • b5) azione dei venti dominanti sull'involucro edilizio e sui serramenti come fattore d'infiltrazione e
tà di accumulo termico, • b5) azione dei venti dominanti sull'involucro edilizio e sui serramenti come fattore d'infiltrazione e raffreddamento invernale e di raffrescamento estivo (specificare i ricambi orari in m3/h) . C) i fattori tecnico-costruttivi • c1) le caratteristiche delle strutture dell'edificio in relazione al suo comportamento in regime termico stazionario e variabile, volte a massimizzare il contenimento dei consumi energetici;
one al suo comportamento in regime termico stazionario e variabile, volte a massimizzare il contenimento dei consumi energetici; • c2) le caratteristiche delle strutture in relazione agli aspetti relativi alla condensazione superficiale ed interstiziale, alla presenza di ponti termici ed ai parametri di benessere quali la temperature estiva interna, al fattore di luce di diurna; • c3) le caratteristiche specifiche dei materiali e dei componenti impiegati con particolare riferimento al loro
luce di diurna; • c3) le caratteristiche specifiche dei materiali e dei componenti impiegati con particolare riferimento al loro comportamento termico (isolamento) e al loro impatto ambientale e sulla salute (bioarchitettura). • c4) devono essere certificati i requisiti dei materiali biocompatibili utilizzati (Norme UNI Bioedilizia) Appendice 2 Verifica obbligatoria del fabbisogno di raffrescamento Per gli edifici del terziario ed in particolare per quelli classificati, secondo l’art. 5 nelle
del fabbisogno di raffrescamento Per gli edifici del terziario ed in particolare per quelli classificati, secondo l’art. 5 nelle categorie E.2, E.3 (1) E.5 (2) Edifici adibiti ad uffici o assimilabili, supermercati, ipermercati o assimilabili, cinema, teatri e sale riunione che prevedono l’installazione di impianti di raffrescamento si rende obbligatoria una verifica del fabbisogno di raffrescamento. La verifica di conformità autocertificata deve essere realizzata in conformità a modelli
ifica del fabbisogno di raffrescamento. La verifica di conformità autocertificata deve essere realizzata in conformità a modelli indicati dall’Amministrazione Comunale
I limiti da rispettare dall’edificio sono: • Superficie esterna (involucro) : le superfici esterne devono raggiungere i limiti di isolamento e impermeabilità , p.e. trasmittanze minime per pareti esterni, tetto e serramenti, tasso massimo di infiltrazione d’aria di 0.5 h-1. • Inerzia termica : l’edificio deve avere una inerzia termica garantita da una massa per unità di superficie superiore a 350 kg/m2 (massa effettiva di stoccaggio/superficie calpestabile). Nel caso di controsoffittature ci
à di superficie superiore a 350 kg/m2 (massa effettiva di stoccaggio/superficie calpestabile). Nel caso di controsoffittature ci deve essere una apertura di almeno 15% della superficie del controsoffitto in modo che sia possibile uno scambio convettivo con l’inerzia del soffitto. • I guadagni solari : il coefficiente di trasmissione energetica delle superfici vetrate [g = ( trasmissione + energia assorbita ed emessa verso l’interno)/(energia solare totale incidente)] deve essere inferiore a 0.15. Questo
smissione + energia assorbita ed emessa verso l’interno)/(energia solare totale incidente)] deve essere inferiore a 0.15. Questo valore può solo essere raggiunto se le superfici vetrate esposte verso est, sud e ovest sono dotate di un sistema di ombreggiatura esterno (tapparelle, …) • Uso : gli spazi da raffrescare devono essere minimizzati con misure tecnico-gestionali (concentrazione di apparecchiature ad elevato fabbisogno di freddo in spazi separati).
minimizzati con misure tecnico-gestionali (concentrazione di apparecchiature ad elevato fabbisogno di freddo in spazi separati). • Contributi interni : il carico elettrico interno (illuminazione, apparecchiature) non deve superare i limiti definiti in tabella A. Se i limiti indicativi vengono superati, dovranno essere fornite informazioni dettagliate sui dispositivi elettrici utilizzati (potenza assorbiti nelle diverse modalità di funzionamento, ore di uso) per contenere il più possibile il
i elettrici utilizzati (potenza assorbiti nelle diverse modalità di funzionamento, ore di uso) per contenere il più possibile il ricorso del raffrescamento. Se tali apparecchiature non raggiungono i valori di tabella B non si giustifica il ricorso al raffrescamento " causa apparecchiature". • Comfort : la temperatura interna accettabile varia tra 22 e 28°C, con una umidità relativa dell’ aria di 30 - 65%.
PC 60 W 10 W 5 W
cchiature". • Comfort : la temperatura interna accettabile varia tra 22 e 28°C, con una umidità relativa dell’ aria di 30 - 65%. Altri limiti sono applicabili per casi particolari come supermercati per alimentari e altri prodotti delicati, o industrie con particolari condizioni di produzione. Apparecchi Attivi attesa Spenti PC 60 W 10 W 5 W monitor 90 W 5 W - PC con monitor 150 W 15 W 5 W stampante, laser 190 W 2 W 1 W stampante, altre 20 W 2 W 1 W fotocopiatrici 1100 W 27 W + 3.23*cop./min. 1 W
itor 150 W 15 W 5 W stampante, laser 190 W 2 W 1 W stampante, altre 20 W 2 W 1 W fotocopiatrici 1100 W 27 W + 3.23*cop./min. 1 W fax, laser 80 W 2 W - fax, altri 20 W 2 W - Tabella A: Limiti per il carico elettrico di apparecchiature d’ufficio
L’impianto di raffrescamento giustificato con la presenza di apparecchiature interne è ammesso solo se vengono superati i valori seguenti: Condizioni locali totale carico/m2 Tempo uso giornaliero Stanza senza finestre apribili 250 Wh/m2 12 ore 350 Wh/m2 24 ore Stanza con finestre apribili 350 Wh/m2 12 ore 450 Wh/m2 24 ore apparecchi persone illuminazione frigoriferi totale ore potenza specific carico giorn occupa zione potenza specific carico giorn potenza specific carico giorn potenza specific carico giorn
nza specific carico giorn occupa zione potenza specific carico giorn potenza specific carico giorn potenza specific carico giorn carico giorn (1) h W/m2 Wh/m2 m2/P W/m2 Wh/m2 W/m2 Wh/m2 W/m2 Wh/m2 Wh/m2 ufficio singolo, basso carico (1-2 pers.) 12 3 24 15 5 41 10 81 146 ufficio singolo, medio carico (1-2 pers.) 12 7 57 15 5 41 10 81 178 ufficio singolo, elevato carico(1-2 pers) 12 10 81 15 5 41 10 81 203 ufficio , basso carico (3-6 pers.) 12 4 25 12 6 38 10 108 171
ficio singolo, elevato carico(1-2 pers) 12 10 81 15 5 41 10 81 203 ufficio , basso carico (3-6 pers.) 12 4 25 12 6 38 10 108 171 ufficio, medio carico(3-6 pers.) 12 8 50 12 6 38 10 108 196 ufficio, elevato carico(3-6 pers.) 12 13 82 12 6 38 10 108 228 grande ufficio, basso carico(>6 pers.) 12 5 27 10 7 38 10 108 173 grande ufficio, medio carico(>6 pers.) 12 10 54 10 7 38 10 108 200 grande ufficio, elevato carico(>6 pers.) 12 15 81 10 7 38 10 108 227 sala riunioni 12 2 11 2.5 28 151 10 63 225
7 38 10 108 200 grande ufficio, elevato carico(>6 pers.) 12 15 81 10 7 38 10 108 227 sala riunioni 12 2 11 2.5 28 151 10 63 225 biglietteria 12 5 36 10 7 50 13 129 215 negozio alimentari 12 0 8 9 57 10 108 5 54 219 vendita al minuto non alimentare 12 0 8 9 57 10 108 165 supermarket, alimentare 12 0 5 14 88 16 173 -10 -108 153 supermarket, non alimentare 12 0 5 14 88 16 173 0 261
posta 12 0 3 23 166 16 173 0 338 aula scolastica 12 0 3 20 126 10 63 0 189 auditorium 12 2 14 0.8 88 634 10 72 0 720 mensa 12 1 5 1.2 58 157 6 43 0 205 ristorante 12 1 9 1.2 58 157 9 97 0 263 ristorante (alto livello) 12 1 10 2 35 95 14 151 256 ristorante, medio carico 24 180 1134 10 90 10 108 1332 ristorante, elevato carico 24 250 2250 10 117 10 153 2520 pensioni, cliniche, ambulatori 24 0 15 5 108 6 32 140 alberghi 24 2.5 54 7 63 10 36 153 grandi magazzini 0
50 10 117 10 153 2520 pensioni, cliniche, ambulatori 24 0 15 5 108 6 32 140 alberghi 24 2.5 54 7 63 10 36 153 grandi magazzini 0 Tabella B: Limiti per i contributi interni di calore (1) numeri in neretto: categorie edilizie con i requisiti per l’installazione di impianti di raffrescamento numeri normali: al di sotto delle condizioni standard (occupazione, utilizzo). Queste categorie edilizie hanno un carico di calore interno al di sotto dei limiti per un impianto di raffrescamento Appendice 3
Queste categorie edilizie hanno un carico di calore interno al di sotto dei limiti per un impianto di raffrescamento Appendice 3 Standard raccomandati di efficienza energetica per sistemi di illuminazione (lampade e potenza specifica installata) Tipologia ambiente Compito visivo o attività Livello di illuminamento raccomandato (lux) (1) Tipologia di lampade (2) Standard raccomandato di potenza specifica installata (W/m=) (3) Abitazioni e Alberghi Cucina/Camere 300 CFE 6-12 (AI)
mpade (2) Standard raccomandato di potenza specifica installata (W/m=) (3) Abitazioni e Alberghi Cucina/Camere 300 CFE 6-12 (AI) Scuole Aule (lettura e scrittura) Auditori/Sale riunioni Corridoi/Scale 500 200 150 FE/CFE FE/CFE FE/CFE 8-14 (PP) 5-10 (PP) 4-10 (PP) Biblioteche Scaffali verticali Lettura 200 500 FE/CFE FE/CFE 4-8 (PP) 8-14 (PP) Ospedali Camere Corsie (illuminazione generale) 300 100 FE FE 6-10 (AI/PP) 3-8 (AI/PP)
Uffici Scrivania Lavoro con videoterminali 300 200 FE FE 6-10 (AI/PP) 4-8 (AI/PP) Negozi e magazzini Esposizione merci su banco/corsia Vetrina 500 750 FE CFE/IM 10-15 (AI/PP) 15-22 (AI/PP) Impianti sportivi Palestre/Piscine 300 FE/IM 7-12 (AI) Industrie Aree magazzino Lavorazioni su macchine utensili o simili Lavorazioni pericolose o di alta precisione 200 500 750-1000 FE/IM/SAP FE/IM FE/IM 4-8 (AI/PP) 6-15 (AI/PP) 15-30 (AI/PP) Illuminazione stradale (4) Strade con traffico di veicoli e pedoni
FE/IM/SAP FE/IM FE/IM 4-8 (AI/PP) 6-15 (AI/PP) 15-30 (AI/PP) Illuminazione stradale (4) Strade con traffico di veicoli e pedoni 25 SAP 1-5 (AI)
- livelli medi di illuminamento raccomandati dalla CIE
- Le sigle vanno interpretate nel modo seguente: FE: lampada a fluorescenza corredata di alimentazione elettronica CFE: lampada a fluorescenza compatta integrata con alimentatore elettronico IM: lampada a ioduri metallici SAP: lampada a vapori di sodio ad alta pressione
compatta integrata con alimentatore elettronico IM: lampada a ioduri metallici SAP: lampada a vapori di sodio ad alta pressione
- I valori di potenza specifica sono ricavati facendo riferimento all'assenza completa del contributo di luce naturale. L'indicazione di un intervallo di valori ha lo scopo di tener conto di differenze di geometria degli edifici/locali, così come delle tecnologie adoperate nell'impianto finale. Si noti che i risparmi apportati dagli attenuatori non riguardano
li, così come delle tecnologie adoperate nell'impianto finale. Si noti che i risparmi apportati dagli attenuatori non riguardano l'abbassamento della potenza installata, ma piuttosto la potenza di effettivo utilizzo o il numero d'ore d'uso del sistema illuminante. Le sigle indicate tra parentesi accanto ai valori di potenza installata raccomandata corrispondono alla fonte dei valori e vanno interpretate nel modo seguente: AI: elaborazioni condotte da AMBIENTE ITALIA Srl su dati dei produttori
nte dei valori e vanno interpretate nel modo seguente: AI: elaborazioni condotte da AMBIENTE ITALIA Srl su dati dei produttori PP: misure ottenute in progetti pilota o interventi di retrofit (pubblicazioni dell'UE sull'efficienza energetica nell'illuminazione, pubblicazioni dell'agenzia nazionale di energia svedese NUTEK, pubblicazioni statunitensi sull'efficienza energetica di edifici sottoposti a retrofit, risultati di esperienze
a svedese NUTEK, pubblicazioni statunitensi sull'efficienza energetica di edifici sottoposti a retrofit, risultati di esperienze italiane di retrofit illuminotecnici in scuole ed edifici adibiti ad uso ufficio) 2. Per l'illuminazione stradale si tiene conto di apparecchi disposti in modo che la luce emessa non venga ostacolata da alberi o opere murarie.
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