Regolamento edilizio vigente
Comune di Latina · Latina, Lazio
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CITTÀ DI LITTORIA REGOLAMENTO EDILIZIO
CITTÀ DI LITTORIA
REGOLAMENTO EDILIZIO
NORME GENERALI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
Estratto nel Regolato della prima dopo la deliberazione 156 del 18.7.1935
CITTÀ DI LITTORIA
REGOLAMENTO EDILIZIO
Deliberato con atto n. 156 del 19 Luglio 1935, approvato dalla G. P. A. nella seduta del 22 Agosto 1935, n. 17011 - Div. II - e omologato dal Ministero dei LL. PP. col visto 26 Settembre 1935 n. 13124.
LITTORIA STABILIMENTO TIP. FILIPPO PERAZZA
ella seduta del 22 Agosto 1935, n. 17011 - Div. II - e omologato dal Ministero dei LL. PP. col visto 26 Settembre 1935 n. 13124.
LITTORIA STABILIMENTO TIP. FILIPPO PERAZZA Piazza XXIII Marzo 1935-XIV
INDICE
Art. 1. — Limiti territoriali di applicazione del Regolamento edilizio Pag. 5
PP. col visto 26 Settembre 1935 n. 13124.
LITTORIA STABILIMENTO TIP. FILIPPO PERAZZA Piazza XXIII Marzo 1935-XIV
INDICE
Art. 1. — Limiti territoriali di applicazione del Regolamento edilizio Pag. 5 Art. 2. — Opere edilizie soggette a denuncia preventiva » 5 Art. 3. — Modalità della denuncia » 6 Art. 4. — Documenti a corredo della denuncia » 6 Art. 5. — Documenti esenti da bollo » 7 Art. 6. — Competenza dei tecnici » 7 Art. 7. — Commissione edilizia » 8
Art. 5. — Documenti esenti da bollo » 7
lla denuncia » 6 Art. 5. — Documenti esenti da bollo » 7 Art. 6. — Competenza dei tecnici » 7 Art. 7. — Commissione edilizia » 8 Art. 8. — Attribuzioni della Commissione edilizia » 9 Art. 9. — Integrazione della Commissione edilizia » 9 Art. 10. — Norme per il funzionamento della Commissione edilizia » 9 Art. 11. — Eseguibilità delle opere denunciate » 10 Art 12. — Decadenza della denuncia » 11 Art. 13. — Verbali di linee e quote - Allacciamenti alle fogne stradali » 11
Art 12. — Decadenza della denuncia » 11
nciate » 10 Art 12. — Decadenza della denuncia » 11 Art. 13. — Verbali di linee e quote - Allacciamenti alle fogne stradali » 11 Art. 14. — Controllo sull'esecuzione dei lavori » 11 Art. 15. — Altezza dei fabbricati » 12 Art. 16. — Intercapedini » 13 Art. 17. — Ampiezza dei cortili » 13 Art. 18. — Terrazzi, terrazzini o balconi » 13 Art. 19. — Finestre dei sotterranei » 14 Art. 20. — Porte e finestre verso il suolo pubblico » 14 Art. 21. — Tettucci o marquises » 14
Art. 20. — Porte e finestre verso il suolo pubblico » 14
- — Finestre dei sotterranei » 14 Art. 20. — Porte e finestre verso il suolo pubblico » 14 Art. 21. — Tettucci o marquises » 14 Art. 22. — Prescrizioni per linee architettoniche e decorazioni » 15 Art. 23. — Intonaco e tinteggiatura » 15 Art. 24 — Adempimenti per conservare l'aspetto decoroso dell'abitato » 15 Art. 25. — Aggetti o sporgenze dei fabbricati » 16 Art. 26. — Balconi » 16 Art. 27. — Deflusso delle acque pluviali » 17 Art. 28. — Tabelle toponomastiche e numeri civici » 17
Art. 29. — Cautele per evitare danni a persone e cose Pag. 18
Art. 29. — Cautele per evitare danni a persone e cose Pag. 18 Art. 30. — Segnalazione dei cantieri » 18 Art. 31. — Recinzione ed illuminazione della zona dei lavori » 19 Art. 32. — Deroga alle norme sulle segnalazioni e recinzioni dei cantieri » 19 Art. 33. — Ponti e scale di servizio » 20 Art. 34. — Ponti di servizio a assi a sbalzo su suolo pubblico » 21 Art. 35. — Ponti a sbalzo ed armature eccezionali » 21 Art. 36. — Responsabilità degli esecutori di opere » 21 Art. 37. — Scarichi pubblici » 22
Art. 36. — Responsabilità degli esecutori di opere » 21
a sbalzo ed armature eccezionali » 21 Art. 36. — Responsabilità degli esecutori di opere » 21 Art. 37. — Scarichi pubblici » 22 Art. 38. — Precauzioni per assicurare la nettezza delle strade » 22 Art. 39. — Scarico dei materiali - Demolizioni » 23 Art 40. — Rimozione degli steccati » 23 Art. 41. — Divieto di servirsi di acqua dalle fontanelle pubbliche e dei fossi o canali » 23 Art. 42. — Regole dell'arte del costruire » 24 Art. 43. — Prescrizioni per la conservazione dei monumenti » 26
Art. 42. — Regole dell'arte del costruire » 24
ssi o canali » 23 Art. 42. — Regole dell'arte del costruire » 24 Art. 43. — Prescrizioni per la conservazione dei monumenti » 26 Art. 44. — Responsabilità nell'esecuzione di opere autorizzate » 26 Art. 45. — Applicabilità del regolamento » 27 Art. 46. — Contravvenzioni » 27
REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 1.
Il Regolamento edilizio si applica alla Città di Littoria, nei limiti dell'unito piano regolatore e di ampliamento, approvato con la deliberazione podestarile 31 gennaio 1935, n. 17, nonchè ai Borghi Isonzo, Piave, Carso, Faiti, Grappa, Sabotino, San Michele, Podgora, Montello, Ferriere e Bainsizza ed al centro di Littoria Scalo, giusta le planimetrie allegate, che si considerano parte integrante.
tello, Ferriere e Bainsizza ed al centro di Littoria Scalo, giusta le planimetrie allegate, che si considerano parte integrante.
Per il detto piano regolatore e di ampliamento vigono le relative norme generali e prescrizioni tecniche di attuazione.
Art. 2.
Nelle zone suddette non possono essere eseguite, senza preventiva denuncia al Podestà, opere edilizie e cioè:
-
- costruzioni, restauri, riattamenti, trasformazioni in genere, demolizioni, anche parziali, di edifici e di muri di cinta;
-
- costruzioni, restauri, riattamenti, trasformazioni in genere, demolizioni, anche parziali, di edifici e di muri di cinta;
2 - scavi, rinterri e modificazioni al suolo privato con opere e costruzioni sotterranee;
-
- apertura al pubblico transito di strade private;
-
- Coloriture e decorazioni dei fabbricati e dei muri di cinta
in genere, visibili all'esterno ed anche all'interno per i fabbricati aventi carattere artistico;
cati e dei muri di cinta
in genere, visibili all'esterno ed anche all'interno per i fabbricati aventi carattere artistico;
-
- Collocazione di insegne di mostre e vetrine per botteghe, di tabelle o cartelli, di lumi, di cartelloni od oggetti a scopo di pubblicità e di qualunque altro oggetto che, a qualsiasi scopo, venga esposto od affisso all'esterno dei fabbricati.
a scopo di pubblicità e di qualunque altro oggetto che, a qualsiasi scopo, venga esposto od affisso all'esterno dei fabbricati.
La denuncia non è richiesta per tutte le opere che non eccedano l'ordinaria manutenzione ed altresì per quelle di straordinaria manutenzione che, a giudizio del Podestà, non siano ritenute tali da essere sottoposte al parere della Commissione edilizia.
ria manutenzione che, a giudizio del Podestà, non siano ritenute tali da essere sottoposte al parere della Commissione edilizia.
Fermo l'obbligo della denuncia e dell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, potranno essere eseguite, senza altre formalità, le opere edilizie concernenti i provvedimenti richiesti da urgenti ed improvvise ragioni di sicurezza o di igiene, nonchè quelle intimate dall'Autorità competente.
Art. 3.
ichiesti da urgenti ed improvvise ragioni di sicurezza o di igiene, nonchè quelle intimate dall'Autorità competente.
Art. 3.
La denuncia per l'esecuzione delle opere sopraspecificate deve essere indirizzata al Podestà, firmata dal proprietario, o da un suo legale rappresentante, e dal progettista.
Art. 4.
Alla denuncia deve essere allegato il progetto dell'edificio, in un unico esemplare, comprendente:
dal progettista.
Art. 4.
Alla denuncia deve essere allegato il progetto dell'edificio, in un unico esemplare, comprendente:
a) una pianta d'insieme, con tutte le possibili indicazioni delle larghezze stradali, dei nomi dei confinanti e delle altezze degli edifici adiacenti
b) piante quotate dei singoli piani, compreso lo scantinato e la copertura, con l'indicazione delle costruzioni terminali;
c) almeno una sezione quotata, fatta secondo la linea di maggiore importanza;
a, con l'indicazione delle costruzioni terminali;
c) almeno una sezione quotata, fatta secondo la linea di maggiore importanza;
d) i prospetti interni ed esterni con le quote riferite ai piani stradali e dei cortili o giardini ed i precisi rapporti altimetrici con le proprietà confinanti;
e) una breve relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali da impiegare nei prospetti esterni;
e proprietà confinanti;
e) una breve relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali da impiegare nei prospetti esterni;
f) le fotografie delle località da cui risulti lo stato di fatto dei fabbricati adiacenti ed eventualmente di quello da modificare.
I disegni debbono essere a semplice linea. La pianta di cui alla lettera a) deve essere in scala non minore di 1:500, le altre piante e i disegni in iscala 1:100.
e linea. La pianta di cui alla lettera a) deve essere in scala non minore di 1:500, le altre piante e i disegni in iscala 1:100.
Il Podestà ha la facoltà di esonerare gli interessati dalla produzione di qualcuno degli elementi succitati come pure di chiedere, in casi speciali, la produzione di disegni di particolari in altra scala, nonchè il tipo di coloritura dei prospetti ed il tipo delle persiane, degli avvolgibili o delle tende.
Art. 5.
altra scala, nonchè il tipo di coloritura dei prospetti ed il tipo delle persiane, degli avvolgibili o delle tende.
Art. 5.
La denuncia, i disegni e tutti gli elementi relativi, poichè sono richiesti nel pubblico interesse, potranno essere presentati in carta libera, purchè sia fatta in essi menzione dell'uso esclusivo cui debbono servire.
Art. 6.
La firma dei progetti e di tutti gli atti relativi, la direzione dei la-
ll'uso esclusivo cui debbono servire.
Art. 6.
La firma dei progetti e di tutti gli atti relativi, la direzione dei la-
vori, secondo la classe, la qualità e l'importanza delle opere edilizie, dovranno essere effettuate dai tecnici a ciò rispettivamente autorizzati dalle leggi e dai regolamenti generali in vigore.
izie, dovranno essere effettuate dai tecnici a ciò rispettivamente autorizzati dalle leggi e dai regolamenti generali in vigore.
zie, dovranno essere effettuate dai tecnici a ciò rispettivamente autorizzati dalle leggi e dai regolamenti generali in vigore.
Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o ricostruzione per fabbricati urbani di più piani dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dai relativi regolamenti, nonchè ai sensi della legge n
ofessionista autorizzato ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dai relativi regolamenti, nonchè ai sensi della legge n. 58 del 3 gennaio 1929, sulle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, il quale professionista assume la responsabilità della esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.
Commissione Edilizia
Art. 7.
Commissione Edilizia
Art. 7.
Commissione Edilizia
Art. 7.
Per l'esame ed il parere sulle denuncie, corredate della relazione degli uffici competenti, ed al cui accoglimento non ostino norme di legge o di regolamenti, è costituita dal Podestà una Commissione consultiva edilizia composta di sette membri e cioè del Podestà, o di un suo delegato, di un rappresentante del Sindacato Ingegneri, di un rappresentante del Sindacato Architetti, e di altri due membri effettivi e due supplenti
sentante del Sindacato Ingegneri, di un rappresentante del Sindacato Architetti, e di altri due membri effettivi e due supplenti, scelti tra le persone di riconosciuta competenza in materia di edilizia ed urbanistica.
Fanno parte di diritto della Commissione stessa l'Ingegnere Capo dell'Ufficio tecnico del Comune e l'Ufficiale Sanitario.
I membri elettivi della Commissione dureranno in carica un triennio e potranno essere rieletti.
Non potranno contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
ente far parte della Commissione gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
I Commissari che, senza giustificato motivo, non interverranno a tre sedute consecutive decadranno dalla carica e saranno senz'altro sostituiti.
Ing. Fattori Arch. Ferrante Ing. Zannier Pel. Ingegnere
Le prestazioni dei Commissari sono gratuite. Saranno loro rimborsate soltanto le spese vive effettivamente sostenute nell'interesse della Commissione.
Art. 8.
gratuite. Saranno loro rimborsate soltanto le spese vive effettivamente sostenute nell'interesse della Commissione.
Art. 8.
Le funzioni della Commissione edilizia sono puramente consultive. Essa ha l'incarico di coadiuvare, con pareri o proposte, il Podestà nella tutela dell'ornato pubblico, della pubblica viabilità e di simili interessi.
Art. 9.
Il Podestà può, quando il caso lo richieda, chiamare nella Commissione altri funzionari, particolarmente esperti, con voto consultivo.
està può, quando il caso lo richieda, chiamare nella Commissione altri funzionari, particolarmente esperti, con voto consultivo.
Per l'esame di affari di speciale importanza può altresì invitare a prendere parte, sempre con voto consultivo, alle adunanze della Commissione Consultori del Comune od altre persone estranee, particolarmente esperte.
Art. 10.
La Commissione è presieduta dal Podestà o da un suo delegato. Le convocazioni sono fatte di massima due volte al mese, su semplice avviso del Podestà.
eduta dal Podestà o da un suo delegato. Le convocazioni sono fatte di massima due volte al mese, su semplice avviso del Podestà.
Le adunanze della Commissione sono valide quando intervenga almeno la metà dei suoi componenti.
Di regola riferirà sui progetti l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune e fungerà da Segretario della Commissione il Segretario Capo del Comune, che curerà la regolare tenuta del registro dei verbali.
e fungerà da Segretario della Commissione il Segretario Capo del Comune, che curerà la regolare tenuta del registro dei verbali.
Il Presidente, quando lo ritenga opportuno, affiderà ad un membro della Commissione l'incarico di esaminare preventivamente i progetti e di riferire alla Commissione alla data stabilita.
membro della Commissione l'incarico di esaminare preventivamente i progetti e di riferire alla Commissione alla data stabilita.
Quante volte lo riterrà opportuno la Commissione Edilizia, prima di esprimere il proprio parere su un progetto, potrà chiedere schiarimenti ovvero la produzione di elementi suppletivi, assegnando agli interessati un congruo termine per la produzione.
dere schiarimenti ovvero la produzione di elementi suppletivi, assegnando agli interessati un congruo termine per la produzione.
Nel caso che la Commissione abbia a trattare argomenti interessanti direttamente, od anche indirettamente, uno dei membri, questi, se presente, dovrà denunciare tale sua condizione e non presenziare alla trattazione degli argomenti stessi.
dei membri, questi, se presente, dovrà denunciare tale sua condizione e non presenziare alla trattazione degli argomenti stessi.
I pareri della Commissione sono resi a maggioranza di voti e sono assunti a verbale, su apposito registro, che sarà firmato, per ogni seduta dal Presidente e dal Segretario.
La Commissione motiverà sempre i suoi pareri, anche se negativi.
Art. 11.
per ogni seduta dal Presidente e dal Segretario.
La Commissione motiverà sempre i suoi pareri, anche se negativi.
Art. 11.
Il Podestà, sentita la Commissione Edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento al protocollo comunale della denuncia, potrà far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato perchè tale da deturpare l'aspetto dell'abitato o contrario a disposizioni di leggi o di regolamenti.
to debba essere modificato perchè tale da deturpare l'aspetto dell'abitato o contrario a disposizioni di leggi o di regolamenti.
Trascorsi i trenta giorni senza osservazioni, il privato sarà libero di eseguire i voti denunciati, salva sempre l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il rispetto del suolo pubblico. (1)
(1) bo pp. 3c. 21. legge urbanistica 1942
Art. 12.
elle leggi e dei regolamenti ed il rispetto del suolo pubblico. (1)
(1) bo pp. 3c. 21. legge urbanistica 1942
Art. 12.
Se entro sei mesi dalla data di ricezione della denuncia al protocollo del Comune il privato non avrà dato inizio alla esecuzione dei lavori, la denuncia stessa si intenderà decaduta a tutti gli effetti e dovrà quindi eventualmente essere ripresentata.
Art. 13.
ori, la denuncia stessa si intenderà decaduta a tutti gli effetti e dovrà quindi eventualmente essere ripresentata.
Art. 13.
Il proprietario che intende costruire a confine col suolo pubblico deve attenersi all'allineamento ed ai capisaldi altrimetrici, che, a sua richiesta, sono dati dall'Ufficio Tecnico del Comune mediante verbale, da redigersi entro quindici giorni dalla data della richiesta, in doppio esemplare, e da firmarsi dal proprietario e dal rappresentante dell'Ufficio Tecnico predetto.
la data della richiesta, in doppio esemplare, e da firmarsi dal proprietario e dal rappresentante dell'Ufficio Tecnico predetto.
Il proprietario, prima di iniziare la costruzione, deve anche richiedere l'indicazione della quota e della sezione delle fogne stradali. L'Ufficio tecnico comunale fornisce, redigendone verbale, le indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private nella fogna stradale.
igendone verbale, le indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private nella fogna stradale.
Appena la costruzione abbia superato il livello del piano stradale il proprietario deve darne avviso, per iscritto, al Comune perchè possa eseguire il controllo dell'allineamento e delle quote.
Art. 14.
ario deve darne avviso, per iscritto, al Comune perchè possa eseguire il controllo dell'allineamento e delle quote.
Art. 14.
Copia del progetto deve sempre trovarsi sul luogo della costruzione fino a che l'edificio sia dichiarato abitabile, ed essere ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari del Comune a ciò delegati dal Podestà.
cio sia dichiarato abitabile, ed essere ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari del Comune a ciò delegati dal Podestà.
Il Comune esercita un costante controllo sulle modalità di esecuzione dei lavori e ne ordina la sospensione qualora riconosca che non vengano rispettate le norme del presente Regolamento e quelle speciali eventualmente prescritte dal Podestà, ovvero che sia variato il progetto di cui alla denuncia.
nte Regolamento e quelle speciali eventualmente prescritte dal Podestà, ovvero che sia variato il progetto di cui alla denuncia.
Per qualsiasi variante, da apportare in corso di lavoro, dovrà essere fatta denuncia a norma degli articoli precedenti.
Art. 15.
qualsiasi variante, da apportare in corso di lavoro, dovrà essere fatta denuncia a norma degli articoli precedenti.
Art. 15.
L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può sorpassare, di regola la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano, aumentata della metà. Tale altezza può essere superata su speciale autorizzazione del Podestà sentita la Commissione edilizia.
, aumentata della metà. Tale altezza può essere superata su speciale autorizzazione del Podestà sentita la Commissione edilizia.
aumentata della metà. Tale altezza può essere superata su speciale autorizzazione del Podestà sentita la Commissione edilizia.
L'altezza delle case sarà misurata dal punto più elevato del marciapiede che fronteggia l'edificio, o dal punto più elevato del livello stradale ove manchi il marciapiede, finc al punto più elevato della facciata dell'edificio, esclusi i cornignoli e le torrette, ma compreso il cornicione, gli attici, i parapetti e gli abbaini delle soffitte
ll'edificio, esclusi i cornignoli e le torrette, ma compreso il cornicione, gli attici, i parapetti e gli abbaini delle soffitte, qualora formino un corpo continuo con la facciata.
La larghezza delle vie sarà misurata sul nudo degli zocculi dei fabbricati che vi fronteggiano.
Per le fabbriche in angolo, fra strade di larghezza diversa, l'altezza massima competente alla strada di maggiore larghezza, può concedersi anche per il prospetto sulla strada di larghezza minore, per una estensione corrispondente alla sezione della strada minore.
rsi anche per il prospetto sulla strada di larghezza minore, per una estensione corrispondente alla sezione della strada minore.
Nel caso che all'angolo delle due strade abbia luogo uno smusso od una rientranza, l'estensione per l'altezza massima sui fronti stradali è computata dagli angoli estremi dello smusso o della rientranza medesima.
di metri tre, se sporgenti dal vivo muro fino a cm. 30, o minore di quattro metri se con sporgenza maggiore.
nza medesima.
di metri tre, se sporgenti dal vivo muro fino a cm. 30, o minore di quattro metri se con sporgenza maggiore.
Dette altezze saranno misurate dal suolo alla parte inferiore delle lastre dei terrazzi o delle mensole, ove queste esistano.
In ogni caso i terrazzi non potranno sporgere più di m. 1,20 sulla pubblica strada.
Quando le strade non siano munite di marciapiedi rialzato, l'altezza minima dei terrazzi non dovrà essere inferiore a metri quattro.
Art. 16.
non siano munite di marciapiedi rialzato, l'altezza minima dei terrazzi non dovrà essere inferiore a metri quattro.
Art. 16.
Le finestre dei sotterranei potranno essere aperte sulla base degli edifici, non mai sul piano del marciapiede, nè in contatto con il medesimo, e saranno munite di inferriate.
Art. 20.
Le porte verso il suolo pubblico devono essere disposte in modo che si aprano all'interno e non mai all'esterno.
.
Art. 20.
Le porte verso il suolo pubblico devono essere disposte in modo che si aprano all'interno e non mai all'esterno.
Non potranno aprirsi verso la pubblica via le finestre che siano ad altezza minore di m. 2,20.
Art. 21.
Con autorizzazione del Podestà e con l'osservanza delle prescrizioni quises.
In ogni caso questi tettucci non potranno sporgere più della lar-
el Podestà e con l'osservanza delle prescrizioni quises.
In ogni caso questi tettucci non potranno sporgere più della lar-
ghezza del sottostante marciapiede, diminuita di 50 cm., e dovranno essere muniti di condotto per raccogliere opportunamente e smaltire le acque pluviali.
Art. 22.
inuita di 50 cm., e dovranno essere muniti di condotto per raccogliere opportunamente e smaltire le acque pluviali.
Art. 22.
nuita di 50 cm., e dovranno essere muniti di condotto per raccogliere opportunamente e smaltire le acque pluviali.
Art. 22.
Nei limiti del piano regolatore e di ampliamento della Città, il Comune, in applicazione dell'art
acque pluviali.
Art. 22.
Nei limiti del piano regolatore e di ampliamento della Città, il Comune, in applicazione dell'art. 1 delle norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano stesso, ha facoltà, in sede di disamina preliminare dei progetti, di prescrivere linee architettoniche e forme di decorazione analoghe, per quanto possibile, a quelle di edifici circostanti, ovvero armonizzanti con esse
itettoniche e forme di decorazione analoghe, per quanto possibile, a quelle di edifici circostanti, ovvero armonizzanti con esse, e di stabilire limitazioni e direttive intese ad ottenere un determinato inquadramento urbanistico per le costruzioni prospettanti su importanti vie o piazze, con particolare riguardo agli edifici da fabbricare sullo sfondo delle vie, per i quali deve essere tenuto conto della necessità di assicurare armoniche prospettive.
Art. 23.
Per i fabbricati urbani, sia nuovi chè esistenti, nonchè per i relativi muri di recinzione, eccezione fatta per gli edifici monumentali, per i quali provvedono apposite disposizioni, sono obbligatori l'intonaco e la tinteggiatura. Tale obbligo non si estende ai muri in pietra squadrata od a mattoni a cortina regolare ed in complesso a quei generi di costruzione che, per loro natura, non comportano l'uno o l'altro di questi finimenti.
Art. 24.
in complesso a quei generi di costruzione che, per loro natura, non comportano l'uno o l'altro di questi finimenti.
Art. 24.
Le fronti e i muri dei fabbricati con i relativi infissi, prospicienti le vie e le piazze o comunque visibili dal suolo pubblico, debbono essere
sempre mantenute in condizioni di decoro. I proprietari sono obbligati a togliere, nel più breve tempo, qualunque iscrizione o imbrattamento fatto arbitrariamente anche da terzi.
etari sono obbligati a togliere, nel più breve tempo, qualunque iscrizione o imbrattamento fatto arbitrariamente anche da terzi.
Il Podestà, sentita la Commissione edilizia, potrà ordinare al proprietario di rinnovare, entro un tempo determinato, l'intonaco, le tinte e le vernici quando le condizioni loro siano tali da deturpare l'aspetto dell'abitato.
E' vietato l'uso delle tinte che non si addicono con l'aspetto dell'abitato, offendano la vista od ingenerino oscurità.
bitato.
E' vietato l'uso delle tinte che non si addicono con l'aspetto dell'abitato, offendano la vista od ingenerino oscurità.
Il Podestà potrà vietare la tinteggiatura parziale di un edificio quando da essa possa derivarne uno sconcio edilizio.
Art. 25.
Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o d'uso pubblico, sono vietati:
a) aggettine sporgenze superiori a 15 centimetri dall'allineamento stradale, sino all'altezza di metri 2,20 dal piano del marciapiede;
ettine sporgenze superiori a 15 centimetri dall'allineamento stradale, sino all'altezza di metri 2,20 dal piano del marciapiede;
b) porte e gelosie o persiane che si aprano all'esterno ad un'altezza inferiore a metri 2,20 dal piano stradale, se la strada è con marciapiede, e di metri 4,50 se la strada è senza marciapiede;
c) ripari o spalliere sul muro di parapetto nelle terrazze che non siano decorose.
Art. 26.
la strada è senza marciapiede;
c) ripari o spalliere sul muro di parapetto nelle terrazze che non siano decorose.
Art. 26.
I balconi non possono collocarsi ad altezza minore di metri 4 sopra il piano del marciapiede e di metri 4,50 di quello stradale, ove non esista marciapiede.
I balconi coperti e circondati da pareti (bow-windows) semplici o multipli, possono essere permessi quando non si oppongono ragioni di estetica o di igiene.
ti da pareti (bow-windows) semplici o multipli, possono essere permessi quando non si oppongono ragioni di estetica o di igiene.
Per i balconi coperti debbono osservarsi le stesse altezze prescritte per i balconi, con l'avvertenza che l'altezza di metri 4,50 va misurata in corrispondenza del punto più basso del loro profilo.
Tanto i balconi quanto i bow-windows non debbono sporgere dal filo di fabbricazione più del decimo della larghezza della via e, di regola, non oltrepassare la sporgenza di metri 1,40.
re dal filo di fabbricazione più del decimo della larghezza della via e, di regola, non oltrepassare la sporgenza di metri 1,40.
Nelle intercapedini deve essere limitato il numero dei balconi, sia coperti che scoperti, a meno che non si aumenti adeguatamente il distacco minimo.
Art. 27.
Le acque pluviali, provenienti dalla copertura dei fabbricati, debbono essere convogliate in apposite doccie di ampiezza sufficiente.
que pluviali, provenienti dalla copertura dei fabbricati, debbono essere convogliate in apposite doccie di ampiezza sufficiente.
Dette acque quando defluiscono verso vie e piazze ed altri luoghi di uso pubblico, dalla doccia debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo, dove debbono sfogare per appositi cunicoli nella fognatura pubblica.
a debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo, dove debbono sfogare per appositi cunicoli nella fognatura pubblica.
La porzione inferiore dei detti tubi di condotta deve, per un'altezza non inferiore a metri due dal suolo, essere di materiale resistente ed in traccia in modo da non fare aggetto.
Art. 28.
Tutti gli ingressi su strade o piazze, sia pubbliche che private, saranno contrassegnati con targhe del tipo stabilito dal Comune recanti il numero civico da esso determinato.
che private, saranno contrassegnati con targhe del tipo stabilito dal Comune recanti il numero civico da esso determinato.
che private, saranno contrassegnati con targhe del tipo stabilito dal Comune recanti il numero civico da esso determinato.
E poichè l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle tabelle nomenclative delle vie e piazze è per legge a carico del Comune, i proprietari saranno tenuti al ripristino delle tabelle relative quando risultino distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile
oprietari saranno tenuti al ripristino delle tabelle relative quando risultino distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile, escluso il caso in cui la rimozione delle tabelle stesse sia la conseguenza di lavori da essi fatti sui propri edifici
In questo caso il proprietario ha l'obbligo di notificare tempestivamente al Comune la detta rimozione.
Il proprietario, però, è tenuto a riprodurre il numero civico, in modo ben visibile, sulle mostre o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte della parete destinata alla targhetta.
Art. 29.
o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte della parete destinata alla targhetta.
Art. 29.
Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, riparazioni, riforme o demolizioni di fabbricati esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose, attenendo, per quanto è possibile, gli incomodi che i terzi sono e cose potrebbero risentire dalla esecuzione di dette opere.
Art. 30.
per quanto è possibile, gli incomodi che i terzi sono e cose potrebbero risentire dalla esecuzione di dette opere.
Art. 30.
Nei cantieri nei quali si eseguono nuove costruzioni o grandi restauri, ed in genere ovunque si intraprendano opere edilizie di qualche importanza, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile, nella quale siano indicati:
-
- il nome e cognome del proprietario del fondo o l'indicazione dell'ente dal quale dipende il lavoro;
quale siano indicati:
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- il nome e cognome del proprietario del fondo o l'indicazione dell'ente dal quale dipende il lavoro;
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- il nome e cognome del progettista e del direttore della costruzione;
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- il nome e cognome del costruttore che ha assunto l'esecuzione dell'opera e quello dell'assistente.
Art. 31.
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- il nome e cognome del costruttore che ha assunto l'esecuzione dell'opera e quello dell'assistente.
Art. 31.
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- il nome e cognome del costruttore che ha assunto l'esecuzione dell'opera e quello dell'assistente.
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- il nome e cognome del costruttore che ha assunto l'esecuzione dell'opera e quello dell'assistente.
Art. 31.
Chiunque voglia far costruire, ricostruire, demolire un fabbricato od un muro di cinta, dell'altezza di oltre quattro metri dal livello stradale, ovvero eseguire altra opera qualsiasi che interessi il suolo stradale e disturbi o renda pericoloso il transito, deve, prima di dar principio ai lavori, recingere il luogo destinato all'opera con un assito di aspetto decente
oso il transito, deve, prima di dar principio ai lavori, recingere il luogo destinato all'opera con un assito di aspetto decente, costruito secondo le linee e le modalità che eventualmente potranno essere prescritte dal Comune.
Nell'autorizzazione ad eseguire tali opere è stabilito lo spazio del suolo pubblico e d'uso pubblico che lo steccato può recingere e l'altezza di questo.
I serramenti delle aperture d'ingresso in tali recinti debbono aprirsi all'interno, essere muniti di serrature o catenacci ed essere mantenuti chiusi nelle ore di sospensione del lavoro.
Tutti i materiali e gli ordini di costruzione e di demolizione debbono essere disposti nell'interno del recinto.
ne del lavoro.
Tutti i materiali e gli ordini di costruzione e di demolizione debbono essere disposti nell'interno del recinto.
Gli assiti o gli altri ripari autorizzati debbono essere provvisti, ad ogni angolo sporgente, di apposita lanterna rossa, collocata in modo da essere visibile almeno alla distanza di metri 20 dal recinto o riparo su cui è posta.
Dette lanterne debbono rimanere accese, a cura ed a spese di chi fabbrica, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.
Art. 32.
rimanere accese, a cura ed a spese di chi fabbrica, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.
Art. 32.
Alle disposizioni precedenti si può derogare:
a) quando si tratti di opere di pochissima entità e di breve du-
Art. 32.
Alle disposizioni precedenti si può derogare:
a) quando si tratti di opere di pochissima entità e di breve du-
rata o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario, a giudizio del Podestà, potrà essere esonerato dall'obbligo della costruzione dell'assito ed autorizzato a sostituirlo con altri convenienti ripari o segnali che servano di manifesto avviso ai passanti.
one dell'assito ed autorizzato a sostituirlo con altri convenienti ripari o segnali che servano di manifesto avviso ai passanti.
b) quando per il soverchio impedimento al pubblico transito, il Podestà non possa permettere che venga ingombrato con l'assito alcuna parte del suolo pubblico ed in questo caso il costruttore, su indicazioni dell'Ufficio Tecnico, dovrà provvedere altrimenti e secondo le migliori norme dell'arte, alla tutela della sicurezza pubblica.
i dell'Ufficio Tecnico, dovrà provvedere altrimenti e secondo le migliori norme dell'arte, alla tutela della sicurezza pubblica.
Quando non sia autorizzata la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il suolo pubblico non potrà essere costruito ad altezza minore di m. 2,50, misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte, e questo dovrà avere il piano eseguito in modo da riparare marciapiede.
Art. 33.
al punto più basso dell'armatura del ponte, e questo dovrà avere il piano eseguito in modo da riparare marciapiede.
Art. 33.
I ponti, i cavalletti, le andatoie, le scale di servizio ai lavori e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte ed in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai e la caduta dei materiali.
ste in opera con le migliori regole dell'arte ed in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai e la caduta dei materiali.
Le funi delle burbere o delle macchine, con le quali vengono sollevati da terra ai ponti di servizio i materiali utili costruzione debbonoo la caduta dei materiali o dei recipienti che li contengono.
da terra ai ponti di servizio i materiali utili costruzione debbonoo la caduta dei materiali o dei recipienti che li contengono.
Le impalcature dei ponti e delle andatoie debbono essere munite, a modo di riparo, da man corrente o barriera solida, fissata all'altezza di un metro circa dall'impalcatura. Tali difese debbono essere collocate anche in tutte le altre parti dove possa esservi qualche pericolo.
Le dette impalcature devono essere munite di uno zoccolo di riparo
tte le altre parti dove possa esservi qualche pericolo.
Le dette impalcature devono essere munite di uno zoccolo di riparo
aderente al tavolato, di altezza sufficiente ed in ogni caso, non minore di centimetri 20.
I traversoni debbono essere solidamente ancorati nella muratura e collegati con i ponti di servizio.
Art. 34.
entimetri 20.
I traversoni debbono essere solidamente ancorati nella muratura e collegati con i ponti di servizio.
Art. 34.
E' vietato costruire ponti per fabbricare e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza l'autorizzazione podestarile, la quale, peraltro, non esonera l'interessato dall'adottare ogni maggiore cautela a garanzia della pubblica incolumità.
starile, la quale, peraltro, non esonera l'interessato dall'adottare ogni maggiore cautela a garanzia della pubblica incolumità.
In caso di cattiva costruzione di un ponte o di mancanza di cautele nella posa di assi a sbalzo, il Podestà ha facoltà di ordinare l'immediato sgombero del ponte e la rimozione degli assi.
Art. 35.
posa di assi a sbalzo, il Podestà ha facoltà di ordinare l'immediato sgombero del ponte e la rimozione degli assi.
Art. 35.
Per la costruzione di ponti a sbalzo e per il collocamento di armature eccezionali per opere monumentali e di quelle necessarie ad elevare grandi pesi, come statue, grossi monoliti e simili, è necessaria una speciale preventiva autorizzazione.
Art. 36.
ad elevare grandi pesi, come statue, grossi monoliti e simili, è necessaria una speciale preventiva autorizzazione.
Art. 36.
d elevare grandi pesi, come statue, grossi monoliti e simili, è necessaria una speciale preventiva autorizzazione.
Art. 36.
Nonostante le precedenti disposizioni riguardanti i ponti di servizio, la responsabilità circa l'idoneità dei medesimi, come di ogni altro mezzo di opera, spetta, secondo le rispettive attribuzioni, a coloro che ne curano l'esecuzione
dei medesimi, come di ogni altro mezzo di opera, spetta, secondo le rispettive attribuzioni, a coloro che ne curano l'esecuzione. Essi debbono porre la maggiore cura per evitare ogni pericolo nella esecuzione degli sterri, nell'assicurare e sbadacchiare i cavi, nelle armature delle volte e loro disarmo, nell'elevazione dei carichi,
nell'assicurare provvisoriamente ogni opera sporgente, come pianciti di balconi, cornici e simili, nell'eliminare legnami, cordami, attrezzi deteriorati e consumati, nell'evitare l'accumulo di materiali su ponti in quantità eccessiva e nell'eseguire le demolizioni.
Il Podestà ha facoltà di controllare, mediante funzionari ed agenti, l'osservanza di queste disposizioni e di imporre maggiori eventuali cautele.
oltà di controllare, mediante funzionari ed agenti, l'osservanza di queste disposizioni e di imporre maggiori eventuali cautele.
La sorveglianza da parte del Comune non attenua, in alcun modo, la responsabilità dei diretti esecutori dei lavori.
Art. 37. O
I luoghi per gli scarichi pubblici sono fissati dall'Ufficio Tecnico del Comune.
I materiali scaricati debbono essere spianati in modo tale da non lasciare cavità ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque.
Art. 38. D
sere spianati in modo tale da non lasciare cavità ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque.
Art. 38. D
Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei suoi lavori e nelle immediate vicinanze.
Le materie ferrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere trasportati, in giornata, agli appositi luoghi di scarico pubblico.
e demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere trasportati, in giornata, agli appositi luoghi di scarico pubblico.
Il costruttore deve provvedere che i carri all'uopo impiegati siano siffattamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna quantità di materiale venga sparsa durante il tragitto.
Quando si verifichi uno spargimento qualunque di materiale, il costruttore deve immediatamente provvedere al nettamento della parte della via pubblica su cui questo si e verificato.
Art. 39.
ore deve immediatamente provvedere al nettamento della parte della via pubblica su cui questo si e verificato.
Art. 39.
E' vietato gettare, tanto dai ponti di servizio quanto dai tetti o dall'interno delle case, materiali di demolizione o altro. Tali materiali debbono essere posti in panieri od incanalati, in condotti chiusi e fatti scendere con le dovute precauzioni, ammucchiati nei cortili o entro gli steccati, poscia trasportati agli scarichi.
iusi e fatti scendere con le dovute precauzioni, ammucchiati nei cortili o entro gli steccati, poscia trasportati agli scarichi.
Le demolizioni debbono essere eseguite in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere mediante sufficienti bagnature.
Art. 40.
Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve far togliere gli steccati, i ponti e le barriere posti per il servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro.
ponti e le barriere posti per il servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro.
Il proprietario che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, deve far eseguire quelle ritenute necessarie per togliere eventualmente sconci e pericoli per l'incolumità e l'igiene pubblica e per garantire la solidità delle parti costruite, a scanso di provvedimenti d'ufficio ai sensi di legge.
tà e l'igiene pubblica e per garantire la solidità delle parti costruite, a scanso di provvedimenti d'ufficio ai sensi di legge.
Trascorso un mese dalla interruzione delle opere, deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico con materiali, ponti e puntellature.
Art. 41.
Nessuno può servirsi, per le costruzioni, dell'acqua defluente da pubbliche fontane o fontanelle o corrente nei fossi e canali pubblici, nè deviarne od impedirne il corso, in qualsiasi modo, senza permesso del Comune.
le o corrente nei fossi e canali pubblici, nè deviarne od impedirne il corso, in qualsiasi modo, senza permesso del Comune.
Art. 42.
Poichè Littoria non è compresa nell'elenco delle località sismiche annesso al R. D. Legge 25 marzo 1935, n. 640, in esecuzione al disposto di cui all'art. 3 del R. D. stesso, è obbligatoria, per qualsiasi opera edilizia del territorio comunale, anche se posta fuori delle zone previste dall'art. 1, l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire.
ritorio comunale, anche se posta fuori delle zone previste dall'art. 1, l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire.
Al riguardo dovranno essere specialmente osservate, in tutto il territorio del Comune, le seguenti disposizioni:
del costruire.
Al riguardo dovranno essere specialmente osservate, in tutto il territorio del Comune, le seguenti disposizioni:
a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere; tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro;
su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro;
b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.
ontali e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.
Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale;
er ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale;
c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.
no essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.
Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, è prescritto che la muratura stessa sia interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento, dello spessore non inferiore a cm. 12, estesi a
ali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento, dello spessore non inferiore a cm. 12, estesi a
tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.
Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento;
1,50.
Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento;
d) nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;
ali, ove non siano munite di robuste catene. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;
e) le travi in ferio dei solai, voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;
gli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;
f) in tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20;
i portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20;
g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.
o essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
rno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori.
Per gli altri materiali da costruzione sono richiamate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i lavori pubblici.
li altri materiali da costruzione sono richiamate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i lavori pubblici.
Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di cui al presente
r la loro accettazione dal Ministero per i lavori pubblici.
Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di cui al presente
articolo i proprietari hanno l'obbligo di richiedere al Podestà apposita autorizzazione per ogni lavoro edilizio, anche se da compiersi in località non comprese nelle zone di cui all'art.1. La relativa domanda deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune e la dichiarazione che saranno osservate tutte le norme particolari dei regolamenti di edilizia e di igiene.
Art. 43.
Comune e la dichiarazione che saranno osservate tutte le norme particolari dei regolamenti di edilizia e di igiene.
Art. 43.
Ai fini della conservazione dei monumenti, giusta le disposizioni della Legge 12 giugno 1902, n.185, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al Podestà, presentandogli, ove occorra, il progetto.
negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al Podestà, presentandogli, ove occorra, il progetto.
b) il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia, potrà impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico od alle regole d'arte.
ilizia, potrà impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico od alle regole d'arte.
c) se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.
Art. 44.
i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.
Art. 44.
L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei progettisti, dei direttori e degli esecutori dei lavori, nei limiti delle rispettive competenze, per atti od omissioni punite dalle leggi vigenti.
Art. 45.
secutori dei lavori, nei limiti delle rispettive competenze, per atti od omissioni punite dalle leggi vigenti.
Art. 45.
Le costruzioni o trasformazioni di immobili, non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono soggette alle disposizioni del Regolamento stesso, anche se fosse già stato disposto diversamente.
Art. 46.
egolamento, sono soggette alle disposizioni del Regolamento stesso, anche se fosse già stato disposto diversamente.
Art. 46.
I contravventori alle norme del presente regolamento saranno puniti a termine della Legge 26 febbraio 1928, n. 613, e degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.
degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.
Salve le facoltà concesse dall'art. 55 della Legge stessa e 378 della Legge sui Lavori Pubblici, nonchè quelle di cui al R. D. Legge 25 marzo 1935, n. 640, ed eventuali successive, il Podestà potrà, nel giudizio contrarvenzionale, promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere, a spese dei contravventori.
LITTORIA STABILIMENTO TIP. FILIPPO PERAZZA
iudizio contrarvenzionale, promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere, a spese dei contravventori.
LITTORIA STABILIMENTO TIP. FILIPPO PERAZZA Piazza XXIII Marzo 1935-XIV
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