Regolamento Edilizio Mod_Car
Comune di Tivoli · Roma, Lazio
Documento indicizzato il 22 febbraio 2026. 189 sezioni estratte dal PDF originale.
189 sezioni del documento
REGOLAMENTO EDILIZIO - COMUNE DI TIVOLI (1955)
INDICE
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
A) Norme preliminari
- Art. 1 — Natura e scopi del Regolamento (Pag. 7)
- Art. 2 — Opere soggette ad autorizzazione (Pag. 7)
- Art. 3 — Domanda di autorizzazione - Progetti (Pag. 9)
- Art. 4 — Requisiti e responsabilità del progettista, del Direttore dei lavori e dell'assuntore dei lavori (Pag. 10)
i (Pag. 9)
- Art. 4 — Requisiti e responsabilità del progettista, del Direttore dei lavori e dell'assuntore dei lavori (Pag. 10)
B) Commissione Edilizia Comunale
- Art. 5 — Attribuzioni (Pag. 11)
- Art. 6 — Formazione della Commissione (Pag. 11)
- Art. 7 — Funzionamento della Commissione (Pag. 12)
— Attribuzioni (Pag. 11)
- Art. 6 — Formazione della Commissione (Pag. 11)
- Art. 7 — Funzionamento della Commissione (Pag. 12)
C) Disposizioni esecutive
- Art. 8 — Licenza di costruzione (Pag. 12)
- Art. 9 — Validità della licenza (Pag. 13)
- Art. 10 — Varianti (Pag. 14)
- Art. 11 — Fissazione dei punti di linea e di livello (Pag. 15)
- Art. 12 — Inizio, esecuzione, interruzione e termine dei lavori (Pag. 15)
- Art. 13 — Utilizzazione degli edifici (Pag. 16)
- Art. 12 — Inizio, esecuzione, interruzione e termine dei lavori (Pag. 15)
- Art. 13 — Utilizzazione degli edifici (Pag. 16)
PARTE SECONDA - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
rmine dei lavori (Pag. 15)
- Art. 13 — Utilizzazione degli edifici (Pag. 16)
PARTE SECONDA - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
A) Coordinamento urbanistico
- Art. 14 — Zonizzazione fabbricativa (Pag. 17)
- Art. 15 — Tipi edilizi (Pag. 18)
- Art. 16 — Lottizzazione di aree fabbricabili (Pag. 20)
- Art. 17 — Complessi edilizi di carattere unitario (Pag. 20)
- Art. 18 — Apertura di nuove strade - Strade private (Pag. 21)
- Art. 19 — Portici - Marciapiedi (Pag. 21)
e unitario (Pag. 20)
- Art. 18 — Apertura di nuove strade - Strade private (Pag. 21)
- Art. 19 — Portici - Marciapiedi (Pag. 21)
B) Caratteristiche edilizie degli edifici
- Art. 20 — Altezze dei fabbricati (Pag. 22)
- Art. 21 — Distacchi tra i fabbricati (Pag. 23)
- Art. 22 — Costruzioni arretrate dal filo stradale (Pag. 24)
- Art. 23 — Cortili ed altri spazi interni (Pag. 24)
ati (Pag. 23)
- Art. 22 — Costruzioni arretrate dal filo stradale (Pag. 24)
- Art. 23 — Cortili ed altri spazi interni (Pag. 24)
C) Aspetto esterno dei fabbricati
- Art. 24 — Aspetto generale e decoro degli edifici (Pag. 25)
- Art. 25 — Intonacatura e coloritura dei fabbricati (Pag. 26)
- Art. 26 — Finimenti dei prospetti (Pag. 26)
- Art. 27 — Elementi che sporgono dalle facciate (Pag. 27)
- Art. 28 — Finestre e portoni (Pag. 28)
- Art. 29 — Mostre - Insegne - Tabelle pubblicitarie ecc. (Pag. 29)
facciate (Pag. 27)
- Art. 28 — Finestre e portoni (Pag. 28)
- Art. 29 — Mostre - Insegne - Tabelle pubblicitarie ecc. (Pag. 29)
- Art. 30 — Raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (Pag. 30)
- Art. 31 — Comignoli, antenne - Sovrastrutture varie (Pag. 31)
- Art. 32 — Sistemazione e recinzione delle aree scoperte - Costruzioni accessorie (Pag. 32)
- Art. 33 — Tabelle stradali e numeri civici (Pag. 33)
PARTE TERZA - NORME IGIENICO-EDILIZIE
A) Prescrizioni igienico-costruttive
- Art. 34 — Igiene del suolo e del sottosuolo (Pag. 34)
- Art. 35 — Fondazioni ed opere interrate (Pag. 35)
- Art. 36 — Protezione dall'umidità - Camere d'aria (Pag. 36)
- Art. 37 — Coperture (Pag. 37)
- Art. 38 — Fognoli e Pozzi neri (Pag. 38)
- Art. 39 — Impianti igienici di uso pubblico e privato (Pag. 39)
Coperture (Pag. 37)
- Art. 38 — Fognoli e Pozzi neri (Pag. 38)
- Art. 39 — Impianti igienici di uso pubblico e privato (Pag. 39)
B) Ambienti interni degli edifici
- Art. 40 — Locali abitabili (Pag. 40)
- Art. 41 — Cucine (Pag. 41)
- Art. 42 — Latrine, bagni e locali igienici (Pag. 42)
- Art. 43 — Corridoi e disimpegni (Pag. 43)
- Art. 44 — Cantinati e seminterrati (Pag. 44)
- Art. 45 — Sottotetti - Soffitte (Pag. 45)
- Art. 46 — Scale (Pag. 46)
(Pag. 43)
- Art. 44 — Cantinati e seminterrati (Pag. 44)
- Art. 45 — Sottotetti - Soffitte (Pag. 45)
- Art. 46 — Scale (Pag. 46)
C) Fabbricati di destinazione speciale
- Art. 47 — Edifici di uso collettivo e speciali (Pag. 47)
- Art. 48 — Depositi, magazzini, rimesse e simili (Pag. 48)
- Art. 49 — Botteghe artigiane - Fabbriche industriali (Pag. 49)
- Art. 50 — Fabbriche rurali (Pag. 50)
PARTE QUARTA - ESECUZIONE DELLE OPERE
he artigiane - Fabbriche industriali (Pag. 49)
- Art. 50 — Fabbriche rurali (Pag. 50)
PARTE QUARTA - ESECUZIONE DELLE OPERE
A) Stabilità e sicurezza delle costruzioni
- Art. 51 — Norme di buona costruzione (Pag. 45)
- Art. 52 — Prevenzioni pericoli incendio (Pag. 45)
- Art. 53 — Manutenzione e restauri (Pag. 47)
- Art. 54 — Provvedimenti per costruzioni che minacciano pericolo (Pag. 48)
g. 45)
- Art. 53 — Manutenzione e restauri (Pag. 47)
- Art. 54 — Provvedimenti per costruzioni che minacciano pericolo (Pag. 48)
B) Svolgimento dei lavori
- Art. 55 — Formazione dei cantieri (Pag. 48)
- Art. 56 — Cautele da adottare durante i lavori (Pag. 49)
- Art. 57 — Opere provvisionali (Pag. 50)
- Art. 58 — Scavi e demolizioni (Pag. 51)
- Art. 59 — Sgombero e trasporto dei materiali (Pag. 51)
- Art. 60 — Rinvenimento e scoperte (Pag. 52)
i e demolizioni (Pag. 51)
- Art. 59 — Sgombero e trasporto dei materiali (Pag. 51)
- Art. 60 — Rinvenimento e scoperte (Pag. 52)
C) Vigilanza sulle costruzioni - Sanzioni
- Art. 61 — Controllo dei lavori (Pag. 53)
- Art. 62 — Provvedimenti per opere eseguite senza licenza o in difformità (Pag. 53)
- Art. 63 — Ammende e sanzioni penali (Pag. 53)
PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
o in difformità (Pag. 53)
- Art. 63 — Ammende e sanzioni penali (Pag. 53)
PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Art. 64 — Norme transitorie (Pag. 55)
- Art. 65 — Adeguamento delle costruzioni esistenti al Regolamento (Pag. 55)
- Art. 66 — Entrata in vigore del Regolamento (Pag. 56)
Appendice (Pag. 57) Indice (Pag. 59)
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
A — NORME PRELIMINARI
Art. 1 Natura e scopi del regolamento
e (Pag. 59)
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
A — NORME PRELIMINARI
Art. 1 Natura e scopi del regolamento
(Pag. 59)
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
A — NORME PRELIMINARI
Art. 1 Natura e scopi del regolamento
Il presente regolamento disciplina l'attività costruttiva edilizia ed ogni altra attività con questa direttamente connessa, esercitate nell'ambito di tutto il territorio comunale. Ha altresì lo scopo di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nella legge urbanistica 17-8-1942 n
ritorio comunale. Ha altresì lo scopo di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nella legge urbanistica 17-8-1942 n. 1150, e in altre leggi e regolamenti generali e speciali vigenti che si riferiscono a tali attività, nonché negli articoli 222 e 223 delle leggi sanitarie (T.U. 1934).
L'esercizio di tale disciplina spetta all'Autorità Comunale la quale lo svolge secondo i poteri ad essa attribuiti dalla legge, valendosi dei propri organi amministrativi e tecnici, nonché della Commissione Edilizia di cui al successivo art. 5.
Art. 2 Opere soggette ad autorizzazione
trativi e tecnici, nonché della Commissione Edilizia di cui al successivo art. 5.
Art. 2 Opere soggette ad autorizzazione
Chiunque intenda eseguire opere edilizie od altre opere di costruzione sia di nuovo impianto che di modifica, trasformazione ed ampliamento di quelle esistenti, in maniera da alterarne comunque la struttura o l'aspetto, deve chiedere apposita licenza al Sindaco.
In particolare la licenza va richiesta per le seguenti opere:
struttura o l'aspetto, deve chiedere apposita licenza al Sindaco.
In particolare la licenza va richiesta per le seguenti opere:
-
Costruzione, ricostruzione, restauro, trasformazione e demolizione, anche parziali sia esterni che interni, di edifici e muri di cinta, di qualsiasi natura o destinazione.
-
Scavi, rinterri e modificazioni al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee.
-
Apertura al pubblico transito di strade private, di portici od altri passaggi coperti o scoperti.
e costruzioni sotterranee.
-
Apertura al pubblico transito di strade private, di portici od altri passaggi coperti o scoperti.
-
Lottizzazione di aree per destinarle a costruzioni.
-
Coloritura e decorazione di edifici e muri di cinta nelle parti visibili dalle vie pubbliche ed anche nelle parti interne per gli edifici aventi valore artistico e storico.
i cinta nelle parti visibili dalle vie pubbliche ed anche nelle parti interne per gli edifici aventi valore artistico e storico.
- Collocamento di mostre e vetrine, laude, lumi, lapidi, iscrizioni, insegne, cartelloni pubblicitari, o di qualunque altro aggetto all'esterno di costruzioni o in posti comunque in vista dalle strade pubbliche.
lloni pubblicitari, o di qualunque altro aggetto all'esterno di costruzioni o in posti comunque in vista dalle strade pubbliche.
- Qualsiasi lavoro, anche di manutenzione ordinaria o di impianti per servizi accessori, se eseguiti in immobili aventi valore artistico, monumentale e storico, o vincolati dal piano regolatore o di ricostruzione o di ampliamento.
n immobili aventi valore artistico, monumentale e storico, o vincolati dal piano regolatore o di ricostruzione o di ampliamento.
Per i lavori da eseguirsi in edifici aventi valore artistico o storico, per il rilascio della licenza dovrà esservi il nulla osta della Sovrintendenza ai Monumenti.
- Costruzione o modifica di tombe e monumenti funebri nell'ambito del Cimitero.
nulla osta della Sovrintendenza ai Monumenti.
- Costruzione o modifica di tombe e monumenti funebri nell'ambito del Cimitero.
Per i piccoli lavori di manutenzione ordinaria in edifici comuni è sufficiente la sola denuncia per ottenere il relativo permesso di esecuzione.
Art. 3 Domanda di autorizzazione - Progetti
sufficiente la sola denuncia per ottenere il relativo permesso di esecuzione.
Art. 3 Domanda di autorizzazione - Progetti
La domanda per ottenere l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui all'art. 2, redatta in carta legale e diretta al Sindaco, deve essere firmata dal proprietario del bene sul quale vanno eseguite le opere stesse e dovrà essere corredata dei seguenti documenti riuniti in unica cartella di carta forte o cartoncino delle dimensioni di m. 0,21×0,31:
essere corredata dei seguenti documenti riuniti in unica cartella di carta forte o cartoncino delle dimensioni di m. 0,21×0,31:
-
Tre copie dei progetti, di cui due in bollo.
-
Il nulla osta della competente Autorità in caso si ritenga ciò necessario, quando cioè il lavoro interessi edifici a speciale destinazione, fabbriche soggette a particolari servizi, ecc.
-
La prova dell'avvenuto pagamento della tassa comunale per costruzioni edilizie.
bbriche soggette a particolari servizi, ecc.
-
La prova dell'avvenuto pagamento della tassa comunale per costruzioni edilizie.
-
Copia autentica delle eventuali convenzioni tra confinanti.
vvenuto pagamento della tassa comunale per costruzioni edilizie.
-
Copia autentica delle eventuali convenzioni tra confinanti.
-
La dichiarazione se si intende eseguire i lavori direttamente da parte del proprietario o se questi preferisce di avvalersi di un appaltatore; contemporaneamente dovrà indicarsi il nome del direttore dei lavori. Qualsiasi variazione riguardante il proprietario, l'appaltatore e il direttore dei lavori deve essere immediatamente comunicata al Comune.
variazione riguardante il proprietario, l'appaltatore e il direttore dei lavori deve essere immediatamente comunicata al Comune.
- La dichiarazione di eleggere il domicilio nel Comune (Via e numero).
I progetti da allegare alla domanda sono costituiti da:
a) relazione illustrante brevemente e chiaramente le opere da eseguire; il sistema di costruzione e il materiale da impiegare specialmente per le parti decorative e per gli infissi esterni;
eseguire; il sistema di costruzione e il materiale da impiegare specialmente per le parti decorative e per gli infissi esterni;
b) planimetria generale della località con l'indicazione dell'immobile da costruire o trasformare, in scala non inferiore a 1:1000 comprendente punti di riferimento noti nella zona con l'indicazione dei fabbricati esistenti o in mancanza di essi la dichiarazione che nelle zone limitrofe al costruendo edificio non esistono altre costruzioni;
esistenti o in mancanza di essi la dichiarazione che nelle zone limitrofe al costruendo edificio non esistono altre costruzioni;
c) le piante quotate dei singoli piani, compresi quelli entro terra, di quelli di copertura e del terreno circostante il costruendo edificio, in scala non inferiore a 1 a 100;
d) una o più sezioni quotate, secondo la linea di maggiore importanza, dimostranti i particolari dell'interno dell'edificio, alla stessa senza delle piante;
, secondo la linea di maggiore importanza, dimostranti i particolari dell'interno dell'edificio, alla stessa senza delle piante;
e) i prospetti esterni ed interni di tutte le facciate in vista, alla medesima scala delle piante;
f) il tipo dimostrativo della fognatura domestica e dell'impianto di distribuzione dell'acqua;
g) ogni altro disegno necessario alla interpretazione precisa delle opere.
mestica e dell'impianto di distribuzione dell'acqua;
g) ogni altro disegno necessario alla interpretazione precisa delle opere.
È in facoltà dell'Autorità Comunale di chiedere, se necessario e in relazione all'importanza dell'opera: fotografie della situazione esi-
[continua pagina 9]
stente; vedute assonometriche o prospettive delle fabbriche, particolari architettonici, schemi distributivi d'insieme, ecc.
9]
stente; vedute assonometriche o prospettive delle fabbriche, particolari architettonici, schemi distributivi d'insieme, ecc.
]
stente; vedute assonometriche o prospettive delle fabbriche, particolari architettonici, schemi distributivi d'insieme, ecc.
I progetti ridotti in forma chiara e di facile lettura conterranno le principali dimensioni da riportarsi esplicitamente sui grafici, unitamente alle quote e alle distanze site ad individuare la posizione dei vari manufatti in rapporto al terreno, agli spazi pubblici circostanti ed alla proprietà dei confinanti
viduare la posizione dei vari manufatti in rapporto al terreno, agli spazi pubblici circostanti ed alla proprietà dei confinanti. Conterranno altresì l'indicazione precisa della rifinitura della superficie delle facciate e degli altri elementi in vista, nonché del relativo colore.
Tutti gli elaborati di progetto devono essere firmati da un professionista idoneo ai sensi del successivo articolo 4.
Art. 4 Progettista - Direttore - Assuntore lavori - Requisiti - Responsabilità
Il progettista e il direttore dei lavori debbono essere professionisti idonei ed autorizzati ai sensi delle leggi in vigore:
à*
Il progettista e il direttore dei lavori debbono essere professionisti idonei ed autorizzati ai sensi delle leggi in vigore:
— L. 24-6-1923, n. 1395 e rela ivo Regolamento R.D. 23-10-1925, n. 2537, riguardanti la tutela dell' esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti; R.D. 11-2-1 929, n. 274, contenente il Regolamento per la professione di geomet a; R.D. 11-2-1929, n. 275, contenente il Regolamento per la profess me di perito industriale ed edile;
la professione di geomet a; R.D. 11-2-1929, n. 275, contenente il Regolamento per la profess me di perito industriale ed edile;
— R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, sulle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cemen azio semplice ed armato ed eventuali successivi.
1939, n. 2229, sulle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cemen azio semplice ed armato ed eventuali successivi.
*La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori non è diminuita per effetto di approvazione conseguita dai progetti o di disposizioni di carattere esecutivo che prima o durante i lavori l'Autorità Comunale intendesse prescrivere.
a dai progetti o di disposizioni di carattere esecutivo che prima o durante i lavori l'Autorità Comunale intendesse prescrivere.
Anche l'assuntore dei lavori è responsabile, insieme con il titolare della licenza, dell'inosservanza alle norme del presente regolamento come a quelle generali di legge, nonché alle modalità di esecuzione prescritte prima dell'inizio dei lavori, ovvero fissate dall'Autorità Comunale durante il corso dei lavori stessi.
B — COMMISSIONE EDILIZIA
dell'inizio dei lavori, ovvero fissate dall'Autorità Comunale durante il corso dei lavori stessi.
B — COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 5 Commissione edilizia - Attribuzioni
È istituita una Commissione edilizia con funzioni consultive allo scopo di affiancare l'Autorità Comunale nell'opera regolatrice dell'attività costruttrice edilizia nel Comune in conformità del presente regolamento. In particolare la Commissione è chiamata a dare il suo parere per:
e edilizia nel Comune in conformità del presente regolamento. In particolare la Commissione è chiamata a dare il suo parere per:
a) le opere di interesse urbanistico-edilizio che il Comune od enti pubblici e privati intendano promuovere;
b) la tutela e miglioramento del carattere estetico, monumentale, ambientale e paesistico dell'abitato e del suo territorio;
c) le costruzioni, ricostruzioni, restauri, trasformazioni di edifici e muri di cinta;
stico dell'abitato e del suo territorio;
c) le costruzioni, ricostruzioni, restauri, trasformazioni di edifici e muri di cinta;
d) la lottizzazione di aree private per destinarle a costruzioni;
e) la trasformazione di prospetti di edifici e muri di cinta nelle parti visibili dalle vie pubbliche;
f) il collocamento di mostre, vetrine, lapidi, iscrizioni, insegne e di qualunque altro aggetto all'esterno di costruzioni o in posti comunque in vista dalle vie pubbliche;
i, iscrizioni, insegne e di qualunque altro aggetto all'esterno di costruzioni o in posti comunque in vista dalle vie pubbliche;
g) qualsiasi lavoro anche di manutenzione ordinaria o di impienti per servizi accessori se eseguiti in immobili aventi valore artistico o storico o vincolati dal piano regolatore o di ricostruzione o di ampliamento;
h) qualsiasi oggetto su cui l'Autorità Comunale ritenesse di interpellarla.
Art. 6 Formazione della Commissione
iamento;
h) qualsiasi oggetto su cui l'Autorità Comunale ritenesse di interpellarla.
Art. 6 Formazione della Commissione
La Commissione è composta di n. 13 membri dei quali n. 5 di diritto.
Sono membri di diritto:
- il Sindaco, o persona da lui delegata, presidente;
[continua pagina 12]
- il capo dei servizi tecnici del Comune;
- l'Ufficiale Sanitario del Comune;
- il Soprintendente ai Monumenti di Roma o un suo delegato;
- il Comandante dei Vigili del fuoco di Roma o un suo delegato.
e; 4. il Soprintendente ai Monumenti di Roma o un suo delegato; 5. il Comandante dei Vigili del fuoco di Roma o un suo delegato.
Sono membri elettivi, nominati dal Consiglio Comunale:
- un ingegnere;
- un architetto;
- un tecnico diplomato (geometra - perito industriale o edile);
- un esperto particolarmente versato in urbanistica;
- uno studioso locale di problemi cittadini;
- uno studioso locale della storia, dell'archeologia e delle tradizioni locali;
; 5. uno studioso locale di problemi cittadini; 6. uno studioso locale della storia, dell'archeologia e delle tradizioni locali; 7. un geometra non appaltatore di lavori edilizi; 8. un cittadino scelto liberamente.
I primi tre membri saranno scelti da terne di nomi fornite dai rispettivi albi professionali.
Il funzionario amministrativo destinato ai servizi tecnici interverrà alle adunanze della Commissione in qualità di Segretario con voto consultivo.
I componenti elettivi duran in carica un anno e potranno essere rieletti. Non intervenendo, sen a giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla cari a. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
Art. 7 Funzionamento della Commissione
edute consecutive decadono dalla cari a. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
Art. 7 Funzionamento della Commissione
La Commissione si aduna, su invito del Presidente, ordinariamente due volte al mese, straordinariamente quando se ne presenti la necessità.
La Commissione non può emettere alcun parere se non intervengono almeno la metà dei suoi membri compreso il Presidente, però in seconda convocazione, che avverrà il giorno dopo, saranno sufficienti 3 membri.
dei suoi membri compreso il Presidente, però in seconda convocazione, che avverrà il giorno dopo, saranno sufficienti 3 membri.
Delibera a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità il voto del Presidente avrà la prevalenza.
[continua pagina 13]
bera a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità il voto del Presidente avrà la prevalenza.
[continua pagina 13]
Ai membri della Commissione edilizia sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 290 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, relativo alla astensione su questioni proprie o di parenti o affini. In tal caso dovranno allontanarsi dall'aula delle riunioni.
relativo alla astensione su questioni proprie o di parenti o affini. In tal caso dovranno allontanarsi dall'aula delle riunioni.
Delle adunanze e delle deliberazioni prese dalla Commissione dovrà redigersi apposito verbale a cura del Segretario. Detto verbale sarà approvato nella seduta successiva dalla Commissione e sarà firmato dal Presidente, da almeno due componenti della Commissione stessa e dal Segretario.
C — DISPOSIZIONI ESECUTIVE
Art. 8 Licenza di costruzione
o due componenti della Commissione stessa e dal Segretario.
C — DISPOSIZIONI ESECUTIVE
Art. 8 Licenza di costruzione
Il Sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 2 comunicherà al richiedente le proprie determinazioni, dopo aver sentito il parere della Commissione edilizia, precisando, in caso la domanda venisse respinta, quali ne siano i motivi.
opo aver sentito il parere della Commissione edilizia, precisando, in caso la domanda venisse respinta, quali ne siano i motivi.
Qualora i progetti siano ritenuti regolari verrà rilasciata la licenza di costruzione e una copia degli elaborati recanti il timbro dell'Autorità Comunale.
La licenza di costruzione e i disegni approvati devono sempre trovarsi sul luogo della costruzione, fino al completamento di essa ed essere ostensibili ad ogni richiesta dei funzionari e agenti del Comune.
ogo della costruzione, fino al completamento di essa ed essere ostensibili ad ogni richiesta dei funzionari e agenti del Comune.
All'atto del rilascio della licenza l'Autorità Comunale potrà fissare le particolari prescrizioni che ritenesse utile disporre circa le varie modalità di esecuzione dei lavori.
Quando il Sindaco non provvede nei termini di cui al 1° comma, l'interessato potrà ricorrere alla Giunta Provinciale Amministrativa ai sensi dell'art. 160 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 1915.
essato potrà ricorrere alla Giunta Provinciale Amministrativa ai sensi dell'art. 160 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 1915.
Art. 9 Validità della licenza
ovinciale Amministrativa ai sensi dell'art. 160 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 1915.
Art. 9 Validità della licenza
vinciale Amministrativa ai sensi dell'art. 160 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 1915.
Art. 9 Validità della licenza
La licenza di costruzione viene emessa nei confronti del richiedente, che ne sarà considerato l'unico beneficiario e l'unico responsabile di fronte all'Autorità
emessa nei confronti del richiedente, che ne sarà considerato l'unico beneficiario e l'unico responsabile di fronte all'Autorità. Essa si intende concessa, inoltre, sotto riserva dei diritti dei terzi ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia, restando comunque esclusa ogni possibilità di deroga alle norme stesse.
La licenza si intenderà decaduta quando le opere non vengano intraprese entro sei mesi dal rilascio, ovvero quando i lavori vengano interrotti per un periodo superiore a sei mesi; se ne potrà chiedere il rinnovo, con domanda su carta legale, corredata della licenza e degli elaborati già approvati, purché la richiesta venga fatta entro trenta giorni dalla data di scadenza.
Il Sindaco, se lo riterrà necessario, potrà sentire la Commissione edilizia per il rinnovo della licenza.
lla data di scadenza.
Il Sindaco, se lo riterrà necessario, potrà sentire la Commissione edilizia per il rinnovo della licenza.
Sono nulli di pieno diritto i permessi e le licenze quando siano stati rilasciati in base a presupposti e disegni erronei o in contraddizione con le norme di legge e regolamenti vigenti. In tale eventualità è fatta salva l'applicazione degli ulteriori provvedimenti e delle sanzioni, che potranno disporsi ai sensi dei successivi articoli.
Art. 10 Varianti al progetto
iori provvedimenti e delle sanzioni, che potranno disporsi ai sensi dei successivi articoli.
Art. 10 Varianti al progetto
ori provvedimenti e delle sanzioni, che potranno disporsi ai sensi dei successivi articoli.
Art. 10 Varianti al progetto
Qualora si ritenesse opportuno, sia prima che durante il corso dei lavori, di apportare varianti al progetto approvato, l'interessato dovrà richiederne l'approvazione preventiva negli stessi modi e forme stabiliti dagli articoli che precedono
vato, l'interessato dovrà richiederne l'approvazione preventiva negli stessi modi e forme stabiliti dagli articoli che precedono. Tali varianti qualora non modifichino sostanzialmente il progetto approvato, potranno essere autorizzate direttamente dal Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e, se del caso, l'Ufficiale Sanitario.
Art. 11 Fissazione dei punti di linea e di livello
Per le nuove costruzioni che dovessero sorgere a confine o in immediata prossimità del suolo pubblico, prima che ne siano iniziati i lavori, il titolare della licenza dovrà chiedere all'Autorità Comunale che siano fissati i capisaldi planimetrici ed altimetrici, cui dovranno attenersi le costruzioni stesse.
e all'Autorità Comunale che siano fissati i capisaldi planimetrici ed altimetrici, cui dovranno attenersi le costruzioni stesse.
Le relative operazioni saranno fatte a spese del titolare della licenza, che potrà essere richiesto di fornire anche personale e mezzi d'opera a tale scopo.
Al termine delle operazioni deve redigersi apposito verbale in doppio originale, di cui quello spettante all'interessato sarà tenuto a disposizione dell'Autorità sul luogo dei lavori.
bale in doppio originale, di cui quello spettante all'interessato sarà tenuto a disposizione dell'Autorità sul luogo dei lavori.
Art. 12 Inizio - Esecuzione - Interruzione - Termine dei lavori
tenuto a disposizione dell'Autorità sul luogo dei lavori.
Art. 12 Inizio - Esecuzione - Interruzione - Termine dei lavori
Prima di iniziare i lavori se ne dovrà avvertire l'Autorità Comunale allegando alla segnalazione oltre alla prova dell'avvenuta denuncia all'Ufficio Imposte Consumo una dichiarazione del direttore dei lavori con cui questi dimostri di accettare il relativo incarico, nonché i provvedimenti che saranno adottati a tutela della incolumità pubblica e decoro cittadino.
cettare il relativo incarico, nonché i provvedimenti che saranno adottati a tutela della incolumità pubblica e decoro cittadino.
All'atto in cui vengono spiegaste le fondazioni deve essere chiesto l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale per accorrare che la posizione di esse fondazioni sia conforme al progetto approvato.
l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale per accorrare che la posizione di esse fondazioni sia conforme al progetto approvato.
Di tale accertamento sarà redatto, a spese del titolare della licenza, apposito verbale di cui una copia rimarrà con la licenza sul luogo della costruzione fino all'ultimazione della costruzione stessa. È vietato proseguire i lavori senza che sia stato eseguito tale adempimento.
ione fino all'ultimazione della costruzione stessa. È vietato proseguire i lavori senza che sia stato eseguito tale adempimento.
Durante l'esecuzione dei lavori gli agenti comunali, rappresentanti dell'Autorità Comunale designati al corrispondente controllo, avranno libero accesso sul luogo ove i lavori stessi si svolgono.
In caso di interruzione dei lavori, devesi darne avviso all'Autorità Comunale, indicando il tempo prevedibile dell'interruzione.
[continua pagina 16]
e dei lavori, devesi darne avviso all'Autorità Comunale, indicando il tempo prevedibile dell'interruzione.
[continua pagina 16]
Eventuali sospensioni originate da qualsiasi causa saranno considerate interruzioni, quando si protraggono per oltre 30 giorni consecutivi. La medesima Autorità in tali circostanze potrà disporre tutti quei provvedimenti, che il titolare della licenza dovrà adottare a propria cura e spese, intesi a tutelare l'incolumità pubblica e il decoro cittadino.
il titolare della licenza dovrà adottare a propria cura e spese, intesi a tutelare l'incolumità pubblica e il decoro cittadino.
I lavori dovranno di regola essere condotti con continuità e celerità appropriate, cercando di rendere minimo il disturbo che può essere arrecato e persone ed alle cose in dipendenza di essi.
Al termine, dovrà farsene apposita denuncia all'Autorità Comunale.
Art. 13 Utilizzazione degli edifici - Abitabilità
si.
Al termine, dovrà farsene apposita denuncia all'Autorità Comunale.
Art. 13 Utilizzazione degli edifici - Abitabilità
Per provvedere all'utilizzazione degli edifici di nuova costruzione o quali siano stati eseguiti dei lavori per i quali è prescritta la licenza dall'Autorità Comunale, occorre l'autorizzazione del Sindaco, da richiedersi appositamente a denuncia avvenuta della ultimazione dei medesimi.
Comunale, occorre l'autorizzazione del Sindaco, da richiedersi appositamente a denuncia avvenuta della ultimazione dei medesimi.
La licenza di abitabilità può essere rilasciata solo quando sia stata constatata l'osservanza di tutte le norme edilizie contenute nel presente regolamento e in quello d'igiene; nonché le eventuali particolari inserite nella licenza di costruzione.
contenute nel presente regolamento e in quello d'igiene; nonché le eventuali particolari inserite nella licenza di costruzione.
Per gli stabili in condomio o, nei quali alcuni appartamenti non rispondono in ogni loro parte a le norme per il rilascio della licenza essa può essere data ad eccezione che per detti appartamenti.
ondono in ogni loro parte a le norme per il rilascio della licenza essa può essere data ad eccezione che per detti appartamenti.
Per le costruzioni effettua in cemento armato la licenza può essere rilasciata, salve tutte le altre condizioni, solo quando gli interessati presentino il certificato di collaudo dell'opera in cemento armato con apposto in calce il nulla osta dell'Autorità prefettizia per il rilascio di detta licenza e ciò in ottemperanza del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229.
nulla osta dell'Autorità prefettizia per il rilascio di detta licenza e ciò in ottemperanza del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229.
Per gli altri edifici la licenza di utilizzazione viene rilasciata previo sopraluogo da parte di uno o più funzionari a ciò designati dal Sindaco.
Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di tutte le somme dovute per tasse e imposte di qualsiasi genere inerenti alla costruzione, salva la definizione successiva di eventuali contestazioni.
tasse e imposte di qualsiasi genere inerenti alla costruzione, salva la definizione successiva di eventuali contestazioni.
PARTE SECONDA - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
A — COORDINAMENTO URBANISTICO
Art. 14 Zonizzazione fabbricativa
Al fine di ordinare convenientemente la fabbricazione nel territorio comunale, le costruzioni dovranno sorgere in conformità delle norme stabilite per la zonizzazione fabbricativa e dei relativi tipi edilizi, propri di ciascuna zona.
rgere in conformità delle norme stabilite per la zonizzazione fabbricativa e dei relativi tipi edilizi, propri di ciascuna zona.
A tal fine il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone nelle quali si possono costruire rispettivamente i tipi di fabbricati appresso indicati:
Zona A. — Costituita dal centro abitato. In essa possono essere eseguite costruzioni intensive continue e intensive isolate (allegato A).
Costituita dal centro abitato. In essa possono essere eseguite costruzioni intensive continue e intensive isolate (allegato A).
Zona B. — Destinata a costruzioni estensive. In essa possono costruirsi palazzine e villini (allegato A).
Zona C. — Bagni di Tivoli, destinata a costruzioni estensive giusta le norme contenute nello speciale regolamento approvato dal Consiglio Comunale (allegato B).
nata a costruzioni estensive giusta le norme contenute nello speciale regolamento approvato dal Consiglio Comunale (allegato B).
Zona D. — Bagni di Tivoli, destinata a costruzioni estensive. In essa possono costruirsi palazzine e villini (allegati B-C).
[continua pagina 18]
Tivoli, destinata a costruzioni estensive. In essa possono costruirsi palazzine e villini (allegati B-C).
[continua pagina 18]
Zona E. — Zona soggetta a vincolo panoramico ai sensi della legge 11 giugno 1922 n. 778, a valle della Strada Naz. Tiburtina, Viali Cassiano e Arnaldi. Possono costruirsi palazzine, villini e costruzioni intensive isolate (allegato A).
da Naz. Tiburtina, Viali Cassiano e Arnaldi. Possono costruirsi palazzine, villini e costruzioni intensive isolate (allegato A).
Zona F. — Intensiva di espansione, la parte di territorio non compresa nelle precedenti zone. Possono eseguirsi costruzioni intensive isolate, palazzine, costruzioni industriali e rurali.
La delimitazione delle zone suddette risulta dalle planimetrie allegate al presente regolamento, di cui fanno parte integrante (allegati A-B-C).
Art. 15 Tipi edilizi
dalle planimetrie allegate al presente regolamento, di cui fanno parte integrante (allegati A-B-C).
Art. 15 Tipi edilizi
- Palazzine. — Le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) lunghezza massima dei vani fronti m. 25 elevabile a m. 35 se con ritiri parziali non inferiori a m. 3;
b) piani numero tre oltre il piano terreno sopraelevato o a livello del suolo se destinato a botteghe o simili;
c) altezza massima m. 10;
umero tre oltre il piano terreno sopraelevato o a livello del suolo se destinato a botteghe o simili;
c) altezza massima m. 10;
d) distacchi minimi dai confini dei lotti adiacenti m. 4 e m. 3 dal filo di strade o spazi pubblici o privati, con un minimo di m. 8 fra fabbricato e fabbricato;
e) unica soluzione architettonica di tutti i prospetti;
f) area coperta non minore di mq. 110 e non superiore a mq. 300 purché non superi il 40% della superficie del lotto;
prospetti;
f) area coperta non minore di mq. 110 e non superiore a mq. 300 purché non superi il 40% della superficie del lotto;
g) impraticabilità della terrazza più alta del fabbricato, su cui non potranno esserè fatte costruzioni per abbaini, lucernari, depositi per recipienti di acqua, ecc.
- Villini. — Le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) lunghezza massima dei vani fronti m. 15 elevabile a m. 25 se con ritiri parziali non inferiori a m. 4;
[continua pagina 19]
a) lunghezza massima dei vani fronti m. 15 elevabile a m. 25 se con ritiri parziali non inferiori a m. 4;
[continua pagina 19]
b) numero dei piani due oltre il piano terreno che deve essere sopraelevato dal suolo.
Eventuale sopraelevazione quando questa, a giudizio insindacabile dei competenti organi consultivi del Comune, contribuisca al decoro del fabbricato e comunque per una superficie non superiore ai due terzi della superficie coperta;
Comune, contribuisca al decoro del fabbricato e comunque per una superficie non superiore ai due terzi della superficie coperta;
c) altezza massima m. 14; compresa l'eventuale sopraelevazione;
d) distacchi minimi dai confini dei lotti adiacenti di m. 5 e m. 3 dal filo delle strade o spazi pubblici o privati con un minimo di m. 10 fra fabbricato e fabbricato;
e) vedute a prospetto su tutti i fronti;
strade o spazi pubblici o privati con un minimo di m. 10 fra fabbricato e fabbricato;
e) vedute a prospetto su tutti i fronti;
f) area coperta non minore di mq. 110 e non superiore a mq. 250 purché non superi il 30% dell'area del lotto;
g) impraticabilità della terrazza più alta, sulla quale non potranno essere fatte costruzioni per abbaini, lucernari, depositi per serbatoi d'acqua, lavatoio, ecc.
- Costruzioni intensive continue. — Le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
batoi d'acqua, lavatoio, ecc.
- Costruzioni intensive continue. — Le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza massima m. 14,50 con non più di tre piani oltre il piano terreno sopraelevato o a livello stradale se destinato a negozi;
b) potrà essere ammesso un piano sopraelevato (piano attico) dell'altezza massima di m. 3,30 purché sia in ritiro dal fronte stradale di tanto quanto è l'altezza.
opraelevato (piano attico) dell'altezza massima di m. 3,30 purché sia in ritiro dal fronte stradale di tanto quanto è l'altezza.
- Costruzioni intensive isolate. — Le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza massima m. 22 compreso eventuale piano attico;
b) arretramento dal filo stradale o da spazi pubblici o privati m. 3;
a) altezza massima m. 22 compreso eventuale piano attico;
b) arretramento dal filo stradale o da spazi pubblici o privati m. 3;
c) distacco minimo dai confini delle proprietà contigue di una misura uguale ad un quarto dell'altezza del fabbricato verso lo stesso confine ma in ogni caso non minore di m. 3;
d) divieto di cortili chiusi.
un quarto dell'altezza del fabbricato verso lo stesso confine ma in ogni caso non minore di m. 3;
d) divieto di cortili chiusi.
- Costruzioni industriali. — Nelle zone intensive di ampliamento e rurale potranno essere permesse costruzioni di complessi industriali e in caso potrà essere permessa la costruzione di case ad uso di civile
[continua pagina 20]
struzioni di complessi industriali e in caso potrà essere permessa la costruzione di case ad uso di civile
[continua pagina 20]
abitazione solo quando sia fatta richiesta dai proprietari degli stabilimenti stessi già sorti o in corso di costruzione e quando ne sia dimostrata la necessità per il migliore rendimento dell'industria esercitata o da esercitare in detti stabilimenti.
- Costruzioni rurali. — Vedi articolo 50.
Art. 16 Lottizzazione di aree fabbricabili
sercitare in detti stabilimenti.
- Costruzioni rurali. — Vedi articolo 50.
Art. 16 Lottizzazione di aree fabbricabili
Chiunque intenda procedere alla sistemazione di area a scopo fabbricabile, ovvero intenda dare corso a nuove costruzioni, deve attenersi ad un piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale (art. 28 legge urbanistica).
o a nuove costruzioni, deve attenersi ad un piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale (art. 28 legge urbanistica).
a nuove costruzioni, deve attenersi ad un piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale (art
a nuove costruzioni, deve attenersi ad un piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale (art. 28 legge urbanistica).
Nel sottoporre all'approvazione il piano di lottizzazione, gli interessati dovranno indicare il tipo di costruzione che intendono effettuare e le relative norme che dovranno osservarsi in armonia del presente regolamento, nonché indicare in quale modo sarà fatto fronte ai servizi comuni (illuminazione pubblica, strada, fognature, approvvigionamento acqua potabile
in quale modo sarà fatto fronte ai servizi comuni (illuminazione pubblica, strada, fognature, approvvigionamento acqua potabile, ecc.) e inoltre obbligarsi ad osservare tutte le prescrizioni e a fornire quelle garanzie che l'Amministrazione Comunale riterrà di richiedere.
Art. 17 Complessi edilizi di carattere unitario
Per le esistenti costruzioni di carattere unitario non sono ammesse alterazioni dei singoli elementi a meno che la Sovrintendenza ai Monumenti, si trattasi di edifici di interesse storico o monumentale ovvero la sezione Urbanistica Compartimentale nei casi più generali, non abbiano dato il loro assenso dietro richiesta del Comune.
vero la sezione Urbanistica Compartimentale nei casi più generali, non abbiano dato il loro assenso dietro richiesta del Comune.
Analogamente, nei casi di fabbricati, ville ecc. aventi speciale carattere artistico o storico non potrà eseguirsi alcun lavoro di modifica o restauro, anche interno, senza il previo nulla osta della Sovrintendenza ai Monumenti, nulla osta che dovrà essere richiesto dall'interessato tramite l'Autorità Comunale.
Art. 18 Apertura di nuove strade - Strade private
he dovrà essere richiesto dall'interessato tramite l'Autorità Comunale.
Art. 18 Apertura di nuove strade - Strade private
Non è ammessa, di regola, da parte dei privati, l'apertura di strade al pubblico transito.
ra di nuove strade - Strade private*
Non è ammessa, di regola, da parte dei privati, l'apertura di strade al pubblico transito.
a di nuove strade - Strade private*
Non è ammessa, di regola, da parte dei privati, l'apertura di strade al pubblico transito.
L'apertura di tali strade può essere consentita dall'Autorità Comunale in casi eccezionali e di provata necessità
ico transito.
L'apertura di tali strade può essere consentita dall'Autorità Comunale in casi eccezionali e di provata necessità. La relativa autorizzazione è subordinata all'impegno formale registrato e trascritto da parte dei proprietari, di provvedere convenientemente a loro totale cura e spesa alla costruzione, pavimentazione, manutenzione, illuminazione, pulizia delle strade stesse, nonché allo spurgo e manutenzione delle fogne.
Per le strade private già costruite i proprietari dovranno chiedere l'autorizzazione di cui si avanti, diversamente costoro dovranno provvedere alla loro illuminazione e a sbarrarne gli imbocchi sulla strada pubblica mediante cancelli e muri di cinta costruiti e decorati in modo adeguato all'importanza della località.
La denominazione stradale e la numerazione civica, apposte per necessità anagrafiche, anche alle vie non facenti parte del demanio comunale, non mutano la condizione giuridica delle medesime.
necessità anagrafiche, anche alle vie non facenti parte del demanio comunale, non mutano la condizione giuridica delle medesime.
Art. 19 Portici - Marciapiedi
I proprietari hanno obbligo di costruire e mantenere in buono stato di manutenzione, a loro totale cura e spese, il marciapiede su aree di loro proprietà che siano soggette a pubblico passaggio. Il tipo di tali marciapiedi dovrà essere conforme a quello approvato dall'Autorità Comunale.
iano soggette a pubblico passaggio. Il tipo di tali marciapiedi dovrà essere conforme a quello approvato dall'Autorità Comunale.
La presente disposizione non si applica alle pavimentazioni dei porticati o di altri passaggi coperti, quando questi siano stati imposti dall'Autorità Comunale. In dette circostanze valgono le disposizioni del secondo comma dell'art. 40 della legge urbanistica.
sti dall'Autorità Comunale. In dette circostanze valgono le disposizioni del secondo comma dell'art. 40 della legge urbanistica.
L'apertura dei porticati o di altri passaggi coperti ad iniziativa dei privati è regolata dalle medesime disposizioni valevoli per le strade private.
B — CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI EDIFICI
Art. 20 Altezze dei fabbricati
Le altezze dei vari tipi di fabbricati di cui all'art. 15 dovranno essere:
DEGLI EDIFICI
DEGLI EDIFICI
Art. 20 Altezze dei fabbricati
Le altezze dei vari tipi di fabbricati di cui all'art. 15 dovranno essere:
-
Nel centro abitato una volta e mezzo la larghezza della strada su cui prospettano con un minimo di m. 10 ed un massimo di metri 14,50.
-
Nelle zone intensive di espansione una volta e mezzo la larghezza della strada con un minimo di m. 10 ed un massimo di m. 22.
-
Nelle zone intensive di espansione una volta e mezzo la larghezza della strada con un minimo di m. 10 ed un massimo di m. 22.
-
Nelle zone estensive un massimo di m. 16 in qualsiasi punto del terreno immediatamente circostante senza tenere conto degli eventuali rinterri effettuati allo scopo di portare in piano terreni naturalmente in pendenza e tenendo conto di eventuali sterri.
entuali rinterri effettuati allo scopo di portare in piano terreni naturalmente in pendenza e tenendo conto di eventuali sterri.
ntuali rinterri effettuati allo scopo di portare in piano terreni naturalmente in pendenza e tenendo conto di eventuali sterri.
- Nelle zone soggette a vincolo panoramico a valle della Via Tiburtina e Viale Arnaldi e Cassiano i fabbricati, oltre ad avere le caratteristiche dei fabbricati e ca attere intensivo isolato, non possono superare rispettivamente il piano condotto dal ciglio della Via Nazionale Tiburtina o Viale Arnaldi o Cassiano inclinato di 10 gradi sessagesimali (gradi 11.11
no condotto dal ciglio della Via Nazionale Tiburtina o Viale Arnaldi o Cassiano inclinato di 10 gradi sessagesimali (gradi 11.11. centesimali) rispetto alle orizzontali condotte dal ciglio delle suddette strade in corrispondenza degli estremi del fabbricato da costruire.
Pei fabbricati di cui alle lettere a) e b) costruiti su strade in pendio l'altezza è misurata sulla verticale passante a mezzo della lunghezza dell'edificio; per quelli che sorgono fra due strade ad angolo è permesso raggiungere l'altezza consentita sulla via più larga anche sul fronte prospettante quella più stretta, per una estensione però che non oltrepassi la lunghezza di m. 5.
via più larga anche sul fronte prospettante quella più stretta, per una estensione però che non oltrepassi la lunghezza di m. 5.
L'altezza delle fabbriche si misura dal piano del suolo stradale al piano di calpestio della terrazza di copertura o della linea di gronda del tetto. I parapetti delle terrazze vengono calcolati nell'altezza dell'edificio per la parte eccedente i cm. 90 di altezza.
Per i fabbricati di cui alle lettere c) e d) coperti a tetto, l'altezza massima è riferita al culmine del tetto.
90 di altezza.
Per i fabbricati di cui alle lettere c) e d) coperti a tetto, l'altezza massima è riferita al culmine del tetto.
[continua pagina 23]
fabbricati di cui alle lettere c) e d) coperti a tetto, l'altezza massima è riferita al culmine del tetto.
[continua pagina 23]
abbricati di cui alle lettere c) e d) coperti a tetto, l'altezza massima è riferita al culmine del tetto.
[continua pagina 23]
L'Autorità Comunale, sentito il parere della Sovrintendenza ai Monumenti e della Sezione Urbanistica Compartimentale, ha facoltà di consentire altezze maggiori di quelle prescritte nel presente regolamento, sempre che realizzi una buona soluzione architettonica sia nei riguardi igienici che estetici in rapporto all'ambiente
olamento, sempre che realizzi una buona soluzione architettonica sia nei riguardi igienici che estetici in rapporto all'ambiente, quando trattasi di edifici pubblici o di pubblico interesse, di edifici di carattere monumentale o situati in località speciali o quando sia richiesto da necessità industriali.
Nella parte centrale dell'abitato può essere raggiunta l'altezza di m. 12 anche nelle vie e piazze di larghezza inferiore a m. 8, quando ciò possa essere utile a fare conseguire a sottotetti abitati:
a) una cubatura di mc. 25 minima per ogni ambiente;
b) un'altezza minima fra pavimento e soffitto di m. 2,50;
c) un'altezza media non minore di m. 3.
L'altezza dei fabbricati da costruirsi lungo strade private e spazi liberi non potranno superare il doppio della larghezza di dette strade o spazi.
icati da costruirsi lungo strade private e spazi liberi non potranno superare il doppio della larghezza di dette strade o spazi.
Per spazio libero o via privata si intende qualunque area scoperta privata limitata da due o più corpi di fabbrica da soli due lati prospicienti.
Art. 21 Distacchi fra i fabbricati
coperta privata limitata da due o più corpi di fabbrica da soli due lati prospicienti.
Art. 21 Distacchi fra i fabbricati
operta privata limitata da due o più corpi di fabbrica da soli due lati prospicienti.
Art. 21 Distacchi fra i fabbricati
Chi vuole costruire a distanza dal proprio confine, quando sulle proprietà adiacenti non vi siano costruzioni, creando spazi o vie private, potrà farlo impiantando la costruzione a distanza tale dal confine stesso che la quarta parte dell'altezza del fabbricato che vuole costruire con un minimo di distanza da fabbricato a fabbricato di m. 6 per le zone A ed F, di m
altezza del fabbricato che vuole costruire con un minimo di distanza da fabbricato a fabbricato di m. 6 per le zone A ed F, di m. 8 per le palazzine e di m. 10 se villini, delle zone B-C-D-E di cui all'art. 14, salvo che comprovi di aver stipulato col confinante una convenzione debitamente trascritta per la costituzione di servitù che garantisca, fra i due fabbricati quando verranno costruiti, la permanenza di una zona libera rispettivamente di m. 6 o di m. 8 se palazzine e m. 10 se villini.
Tale servitù deve essere costituita in modo da non poter essere rinunciata, né estinta, né modificata, senza il consenso dell'Autorità Comunale.
Art. 22 Costruzioni arretrate dal filo stradale
ata, né estinta, né modificata, senza il consenso dell'Autorità Comunale.
Art. 22 Costruzioni arretrate dal filo stradale
ta, né estinta, né modificata, senza il consenso dell'Autorità Comunale.
**Art
ta, né estinta, né modificata, senza il consenso dell'Autorità Comunale.
Art. 22 Costruzioni arretrate dal filo stradale
Nelle zone nelle quali le costruzioni devono elevarsi sul filo degli allineamenti stradali può essere autorizzato un arretramento purché mediante convenzione, trascritta, con i proprietari delle aree confinanti
stradali può essere autorizzato un arretramento purché mediante convenzione, trascritta, con i proprietari delle aree confinanti, resti assicurata la decorazione dei muri ciechi laterali che affacciano sulla zona arretrata; oppure l'arretramento sia eseguito per un tratto centrale del fabbricato e rimanga pertanto esclusa in vista dei muri ciechi laterali.
L'area libera anteriore ai fabbricati o tratti di fabbricati, risultante dagli arretramenti di cui sopra, dovrà essere convenientemente recintata o delimitata, decorosamente sistemata e mantenuta a cura e spese del proprietario.
Per le costruzioni di tipo estensivo la distanza degli edifici dalle strade pubbliche o private non dovrà essere inferiore al limite della proprietà stradale, e quella degli edifici dai confini del lotto non inferiore a m. 4.
on dovrà essere inferiore al limite della proprietà stradale, e quella degli edifici dai confini del lotto non inferiore a m. 4.
In ogni caso di distanze fra i fabbricati prospicienti strada, o passaggi pubblici e privati non potrà essere inferiore a m. 8.
Nelle suddette distanze non sono considerati gli sporti costituenti balconi a sbalzo o simili con aggetto non superiore a m. 1,50.
Art. 23 Cortili ed altri spazi interni
I cortili possono essere chiusi o aperti.
li con aggetto non superiore a m. 1,50.
Art. 23 Cortili ed altri spazi interni
I cortili possono essere chiusi o aperti.
Per cortile chiuso si intende qualunque spazio privato circoscritto completamente da corpi di fabbrica.
Per cortile aperto si intende qualunque spazio privato limitato da almeno tre lati da corpi di fabbrica.
da corpi di fabbrica.
Per cortile aperto si intende qualunque spazio privato limitato da almeno tre lati da corpi di fabbrica.
L'altezza dei muri prospicienti sui cortili deve essere al massimo due volte la lunghezza della normale media fra le pareti opposte nel vicolo centro abitato e di una volta e mezza nel resto del territorio.
Le altezze vanno riferite al piano del cortile.
L'area libera dei cortili deve essere della misura non minore di un
[continua pagina 25]
vanno riferite al piano del cortile.
L'area libera dei cortili deve essere della misura non minore di un
[continua pagina 25]
ottavo della somma delle superfici senza detrazione dei vuoti, dei muri che li circondano, nella parte del centro abitato e di un quinto nella parte periferica.
ci senza detrazione dei vuoti, dei muri che li circondano, nella parte del centro abitato e di un quinto nella parte periferica.
Nei cortili aperti l'altezza massima del muro prospiciente il lato aperto non potrà essere superiore rispettivamente per le due zone della città di due volte, e di una volta e mezza, la misura della normale medie al detto muro posta fra il muro stesso e la linea congiungente gli estremi dei corpi di fabbrica al limite del lato aperto del cortile.
o muro posta fra il muro stesso e la linea congiungente gli estremi dei corpi di fabbrica al limite del lato aperto del cortile.
È permessa la costruzione di chiostrino allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, ingressi, corridoi, bagni, cessi, dispense, lavatoi, esclusa ogni altra destinazione di ambienti anche nei piani terreni.
scale, ingressi, corridoi, bagni, cessi, dispense, lavatoi, esclusa ogni altra destinazione di ambienti anche nei piani terreni.
L'aria libera di ogni chiostrina dovrà essere almeno un minimo della somma della superficie dei muri che le limitano e la normale minima fra i muri opposti non potrà essere minore di m. 3 se la chiostrina non supera i m. 12 di altezza, di m. 3,50 se supera tale altezza.
Le chiostrine devono essere areate dal basso ed essere facilmente accessibili per la nettezza necessaria.
ra tale altezza.
Le chiostrine devono essere areate dal basso ed essere facilmente accessibili per la nettezza necessaria.
C — ASPETTO ESTERNO DEI FABBRICATI
Art. 24 Aspetto generale e decoro degli edifici
per la nettezza necessaria.
C — ASPETTO ESTERNO DEI FABBRICATI
Art. 24 Aspetto generale e decoro degli edifici
Le fronti degli edifici prospettanti su vie e piazze pubbliche o comunque da esse visibili, debbono, con speciale riguardo alla località in cui sorgono, corrispondere alle esigenze del decoro edilizio tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee, quanto ai materiali di impiegare nelle opere di decorazione ed alle tinte.
ò che si riferisce alla corretta armonia delle linee, quanto ai materiali di impiegare nelle opere di decorazione ed alle tinte.
Tutti i prospetti debbono presentare una completa soluzione architettonica debitamente armonizzata con l'insieme di cui sono parti.
L'Amministrazione comunale ha facoltà di preservare linee architettoniche e forme di decorazione, per quanto possibile consone a
[continua pagina 26]
nale ha facoltà di preservare linee architettoniche e forme di decorazione, per quanto possibile consone a
[continua pagina 26]
quelle di edifici circostanti, o armonizzati con essa, e di stabilire limitazioni e direttive intese ad ottenere un determinato inquadramento urbanistico su importanti vie o piazze.
Art. 25 Intonacatura e coloritura dei fabbricati
ere un determinato inquadramento urbanistico su importanti vie o piazze.
Art. 25 Intonacatura e coloritura dei fabbricati
Tutti i muri visibili da spazi pubblici, nonché le pareti e i soffitti dei portici e simili, compresi i muri di recinzione, esistenti o da costruirsi dovranno essere intonacati e tinteggiati a regola e stile d'arte.
mili, compresi i muri di recinzione, esistenti o da costruirsi dovranno essere intonacati e tinteggiati a regola e stile d'arte.
Ove lo stato dei muri o delle facciate non corrisponda a quanto sopra prescritto i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla intonacatura e tinteggiatura entro il termine fissato dall'ordinanza comunale.
i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla intonacatura e tinteggiatura entro il termine fissato dall'ordinanza comunale.
Nel caso che la proprietà del muro spetti a più condomini, non sarà permessa la diversità di tinteggiatura e decorazione delle singole parti spettanti a ciascun proprietar o. Lo stesso vale per le sopraelevazioni e riparazioni.
In caso di disaccordo decide l' utorità Comunale.
a ciascun proprietar o. Lo stesso vale per le sopraelevazioni e riparazioni.
In caso di disaccordo decide l' utorità Comunale.
Sono vietate le tinte che turbi o l'aspetto estetico dell'abitato o del paesaggio circostante, offendan la vista od ingenerino oscurità.
Sono inoltre vietate le tinteggiature parziali quando producano inopportuno contrasto nell'ambiente.
ta od ingenerino oscurità.
Sono inoltre vietate le tinteggiature parziali quando producano inopportuno contrasto nell'ambiente.
Le norme suddette non si appli ano agli edifici di carattere monumentale, sia pubblici che privati ed ai fabbricati il cui stile non comporta una speciale coloritura (costruzioni in pietra a vista od in laterizi a lavoro quadro).
Art. 26 Finimenti dei prospetti
a una speciale coloritura (costruzioni in pietra a vista od in laterizi a lavoro quadro).
Art. 26 Finimenti dei prospetti
Tutti i prospetti dei fabbricati prospicienti su vie o piazze pubbliche o da esse visibili, devono essere completamente decorati o rifiniti giusta quanto dispone l'art. 24.
I detti prospetti devono essere muniti al livello del piano stradale
[continua pagina 27]
di opportune zoccolature in pietra per un'altezza non inferiore a metri 0,50.
livello del piano stradale
[continua pagina 27]
di opportune zoccolature in pietra per un'altezza non inferiore a metri 0,50.
È vietato sopprimere o togliere pitture figurative, graffiti, iscrizioni od altro esistenti sui prospetti dei fabbricati senza l'autorizzazione scritta del Sindaco.
Per l'apposizione di lapidi, stemmi e simili, devesi ottenere apposita autorizzazione comunale.
Art. 27 Elementi che sporgono dalle facciate
i lapidi, stemmi e simili, devesi ottenere apposita autorizzazione comunale.
Art. 27 Elementi che sporgono dalle facciate
È proibito applicare sull'esterno dei fabbricati tubi di fumo, canne e simili.
Le varie canne e tubi di fumo poste all'interno dovranno essere separate fra loro per tutta la lunghezza e per ogni appartamento.
Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o d'uso pubblico sono vietati:
a) balconi ad altezza minore di m. 4,50 dal piano stradale;
muri fronteggianti il suolo pubblico o d'uso pubblico sono vietati:
a) balconi ad altezza minore di m. 4,50 dal piano stradale;
b) aggetti e sporgenze superiori a cm. 15 sino all'altezza di m. 2 dal piano stradale eccetto i parapetti che non potranno oltrepassare i cm. 25 di sporgenza massima dal muro di facciata;
c) porte e gelosie o persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m. 2,50 dal piano stradale;
d) botole, feritoie e qualsiasi altra apertura sul suolo pubblico.
sterno ad un'altezza inferiore a m. 2,50 dal piano stradale;
d) botole, feritoie e qualsiasi altra apertura sul suolo pubblico.
I balconi ad altezza maggiore di m. 4,50 dal piano stradale potranno essere permessi solo nelle strade larghe oltre 6 metri e con sporgenza massima dal fabbricato di un decimo della larghezza della strada.
ermessi solo nelle strade larghe oltre 6 metri e con sporgenza massima dal fabbricato di un decimo della larghezza della strada.
I balconi coperti e circondati da pareti (bow-window), semplici o multipli possono essere permessi quando non si oppongono ragioni di estetica o di igiene sempre che la strada sia larga oltre dodici metri, la sporgenza di essi non superi i m. 1 e il punto più basso del loro profilo non sia ad altezza inferiore a m. 4,50 dal piano del suolo sottostante.
non superi i m. 1 e il punto più basso del loro profilo non sia ad altezza inferiore a m. 4,50 dal piano del suolo sottostante.
Art. 28 Finestre - Infissi - Portoni
Ogni ambiente destinato ad abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra direttamente all'aria libera.
Nelle nuove costruzioni la superficie complessiva dei vani delle finestre non sarà inferiore a 1/9 della superficie del pavimento e non mai minore di mq. 1,80 per ciascuna stanza.
ei vani delle finestre non sarà inferiore a 1/9 della superficie del pavimento e non mai minore di mq. 1,80 per ciascuna stanza.
Per le soffitte sarà ammessa una superficie dei vani delle finestre uguale almeno ad un quindicesimo della superficie del pavimento con un minimo di mq. 1,30.
Le finestre dei sotterranei, devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati o nella soglie delle aperture e munite di lame di pietra forate o difese di metallo.
essere aperte nello zoccolo dei fabbricati o nella soglie delle aperture e munite di lame di pietra forate o difese di metallo.
Devono inoltre essere munite di una rete metallica a fitta maglia, che si possa facilmente levare.
Nel computo della superficie delle finestre non sarà tenuto conto di quella parte di esse che si trovasse al di sotto di m. 0,50 misurati a partire dal pavimento.
finestre non sarà tenuto conto di quella parte di esse che si trovasse al di sotto di m. 0,50 misurati a partire dal pavimento.
Tutti i locali, a qualunque specie di fabbricato appartengano, dovranno ricevere abbondante aria e luce direttamente dalle strade, dai cortili, giardini, ecc.
Il Sindaco, potrà derogare, specialmente nelle riduzioni e modificazioni di vecchi fabbricati, dalle disposizioni del presente articolo.
co, potrà derogare, specialmente nelle riduzioni e modificazioni di vecchi fabbricati, dalle disposizioni del presente articolo.
Gli infissi i quali debbono applicarsi alle fronti delle case in modo che siano comunque visibili da spazi pubblici, dovranno, anche nei riguardi dell'estetica, ottenere il nulla osta del Sindaco, il quale può anche richiedere la presentazione del relativo disegno.
riguardi dell'estetica, ottenere il nulla osta del Sindaco, il quale può anche richiedere la presentazione del relativo disegno.
Tutte le aperture verso strade devono essere munite di serramenti in quanto richieste dal carattere architettonico dell'edificio; comunque le aperture del piano terreno dovranno essere delimitate con pietra da taglio.
Art. 29 Mostre - Insegne - Tabelle pubblicitarie ecc.
del piano terreno dovranno essere delimitate con pietra da taglio.
Art. 29 Mostre - Insegne - Tabelle pubblicitarie ecc.
del piano terreno dovranno essere delimitate con pietra da taglio.
Art. 29 Mostre - Insegne - Tabelle pubblicitarie ecc.
L'apposizione di tende, insegne, mostre (anche luminose) vetrine di bottega e cartelli indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni ed industrie, anche provvisori, e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbricati, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco
getto che a qualsiasi scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbricati, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco. Tali mostre non debbono alterare in alcun modo o coprire gli elementi architettonici dell'edificio. Le mostre e vetrine debbono di regola rimanere entro il perimetro dei vani e, quando non fasciano stabilmente parte del fabbricato, debbono essere applicate in modo da riuscire facilmente pulibili anche nelle parti interne.
L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici od artistici o di insieme architettonico di particolare importanza, o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne e simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e della tinteggiatura, sia riconosciuto ostervì ragioni di pubblico decoro e di edilizia.
Uguale disposizione è applicabile ai tabelloni.
nteggiatura, sia riconosciuto ostervì ragioni di pubblico decoro e di edilizia.
Uguale disposizione è applicabile ai tabelloni.
Per i magazzini siti su strade principali o in edifici di carattere artistico e per quelli di eccezionale importanza, anche se si trovino in istrade secondarie, dovranno essere presentati in acquerello i disegni delle tabelle e delle mostre esterne in scala non minore di 1:20.
Sono proibite le insegne e tabelle dipinte a guazzo.
disegni delle tabelle e delle mostre esterne in scala non minore di 1:20.
Sono proibite le insegne e tabelle dipinte a guazzo.
Gli aggetti delle mostre non debbono oltrepassare i centimetri 15 dall'allineamento stradale.
In caso in cui necessiti la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche, a tutte loro spese, rischio e pericolo.
ti ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche, a tutte loro spese, rischio e pericolo.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate quando le mostre, le vetrine, le insegne (semplici o luminose) non siano mantenute pulite e in buono stato o quando, a seguito di reclamo degli
[continua pagina 30]
gne (semplici o luminose) non siano mantenute pulite e in buono stato o quando, a seguito di reclamo degli
[continua pagina 30]
interessati, si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini. Possono altresì essere revocate in ogni altro caso in cui il Sindaco ne ravvisi la necessità.
o il diritto di veduta dei vicini. Possono altresì essere revocate in ogni altro caso in cui il Sindaco ne ravvisi la necessità.
Tutte le insegne, mostre, ecc. dovranno essere scritte in lingua italiana. Potrà permettersi l'aggiunta della traduzione in lingua straniera purché l'iscrizione in lingua italiana occupi il posto principale o ad essa siano riservati i caratteri più distinti.
Art. 30 Raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
osto principale o ad essa siano riservati i caratteri più distinti.
Art. 30 Raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
Le acque pluviali provenienti dalla copertura dei fabbricati, balconi e simili debbono essere convogliate in apposite docce di smplezza sufficiente.
ovenienti dalla copertura dei fabbricati, balconi e simili debbono essere convogliate in apposite docce di smplezza sufficiente.
Dette acque, quando defluiscono verso piazze, vie, vicoli ed altri luoghi di uso pubblico o privato, dalla doccia debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo, dove devono sfogare per appositi cunicoli nella fognatura pubblica.
ia debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo, dove devono sfogare per appositi cunicoli nella fognatura pubblica.
La porzione inferiore dei tubi verticali di condotta, addossati ai muri fronteggianti la pubblica via, deve, per l'altezza non minore di metri 2, a partire dal suolo, essere di materiale resistente ed in traccia in modo da non fare aggetto. Nel caso in cui i tubi siano disposti in un angolo rientrante del muro, non è necessario porre il tubo in traccia.
fare aggetto. Nel caso in cui i tubi siano disposti in un angolo rientrante del muro, non è necessario porre il tubo in traccia.
Art. 31 Comignoli - Antenne - Sovrastrutture varie
I fumaioli dei camini dovranno sempre elevarsi al di sopra della casa ed ove questa fosse più bassa delle contigue dovranno elevarsi sino ad un'altezza tale da evitare danni e incomodi ai vicini. Debbono essere costruiti in maniera decorosa e bene assicurati con staffe di ferro.
tale da evitare danni e incomodi ai vicini. Debbono essere costruiti in maniera decorosa e bene assicurati con staffe di ferro.
I tetti quando non siano completamente sottratti alla vista dovranno presentare per la forma e genere di copertura aspetto regolare
[continua pagina 31]
e decoroso anche in ciò che riguarda lucernari, abbaini, terrazzini, fumaioli; queste parti dovranno essere rappresentate sui tipi da approvarsi.
in ciò che riguarda lucernari, abbaini, terrazzini, fumaioli; queste parti dovranno essere rappresentate sui tipi da approvarsi.
I fumaioli non potranno sporgere dalle falde dei tetti a distanza minore di m. 2 dalla parte frontale dell'edificio prospiciente su strade e spazi pubblici, dovranno essere di modelli uniformi e aggruppati per il loro migliore aspetto.
Art. 32 Sistemazione e recinzione aree scoperte - Costruzioni accessorie
formi e aggruppati per il loro migliore aspetto.
Art. 32 Sistemazione e recinzione aree scoperte - Costruzioni accessorie
Le aree libere da costruzioni o facenti parte di piani di lottizzazione dovranno essere recintate a cura e spese dei proprietari nel modo che l'Amministrazione comunale ritenga opportuno in rapporto alla loro posizione.
intate a cura e spese dei proprietari nel modo che l'Amministrazione comunale ritenga opportuno in rapporto alla loro posizione.
- Le aree libere da costruzioni facenti parte di lotti a costruzione estensiva, dovranno essere recintate lungo i confini con murelli alti non più di cm. 80 con sovrastante copertura e cancellata in ferro o cemento o laterizio.
intate lungo i confini con murelli alti non più di cm. 80 con sovrastante copertura e cancellata in ferro o cemento o laterizio.
Nelle aree di cui al primo comma sarà proibito impiantarvi orti, depositi di materiale, ecc., mentre quelle intorno a costruzioni dovranno essere sistemate a giardino, piazzale e simili.
In quelle di cui al secondo comma potranno essere effettuate costruzioni accessorio al solo piano terreno per autorimessa padronale, serre, portineria, ecc.
comma potranno essere effettuate costruzioni accessorio al solo piano terreno per autorimessa padronale, serre, portineria, ecc.
Dette costruzioni potranno raggiungere il volume di mc. 60 e dovranno essere distanti dall'edificio principale almeno di m. 2.
Art. 33 Tabelle stradali - Numeri civici
me di mc. 60 e dovranno essere distanti dall'edificio principale almeno di m. 2.
Art. 33 Tabelle stradali - Numeri civici
È fatto obbligo ai proprietari di permettere al Comune l'apposizione sui loro edifici di numeri civici e di tabelle indicanti il nome delle vie e piazze, sia pubbliche che private, nonché dei tabelloni per il servizio delle pubbliche affissioni.
[continua pagina 32]
vie e piazze, sia pubbliche che private, nonché dei tabelloni per il servizio delle pubbliche affissioni.
[continua pagina 32]
I proprietari sono altresì tenuti a permettere l'appoggio nei loro edifici dei fanali apparecchiature ecc. dell'impianto della illuminazione come attualmente in uso.
ermettere l'appoggio nei loro edifici dei fanali apparecchiature ecc. dell'impianto della illuminazione come attualmente in uso.
In forza di tali obblighi i proprietari sono tenuti a rispettare le opere del Comune, a non coprirle o nasconderle, ed a ripristinarle, a loro cura e spese, nel termine fissato dall'Autorità Comunale, qualora venissero distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune a totale spese dei proprietari stessi.
anneggiate per fatto loro imputabile. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune a totale spese dei proprietari stessi.
PARTE TERZA - NORME IGIENICO - EDILIZIE
A — PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE
Art. 34 Igiene del suolo e del sottosuolo
Tutte le aree scoperte interposte o vicine a fabbricati, come tutte le strade praticabili, devono tenersi sgombre da immondizie o altro materiale anche di costruzione.
ine a fabbricati, come tutte le strade praticabili, devono tenersi sgombre da immondizie o altro materiale anche di costruzione.
Oltre le norme del presente regolamento devono essere osservate nella progettazione e nella esecuzione di opere edilizie, le disposizioni sull'igiene del suolo dell'abitato contenute nel Regolamento Comunale di Igiene.
Art. 35 Fondazioni ed opere interrate
ni sull'igiene del suolo dell'abitato contenute nel Regolamento Comunale di Igiene.
Art. 35 Fondazioni ed opere interrate
Per le fondazioni dei fabbricati saranno adottati quei sistemi, da eseguire però a regola' d'arte e in rispondenza alle norme di sicurezza e d'igiene prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti, che il proprietario riterrà di sua convenienza sotto la responsabilità del direttore dei lavori e del costruttore. Fra l'altro, debbono osservarsi le seguenti norme particolari:
tto la responsabilità del direttore dei lavori e del costruttore. Fra l'altro, debbono osservarsi le seguenti norme particolari:
[continua pagina 34]
a) fra i muri di fondazione e quelli di elevazione
Smetti di sfogliare PDF. Fai domande.
Registrati gratis per accedere al documento completo e interrogarlo direttamente con l'AI. Risposte con citazioni precise agli articoli, verifica conformità e generazione documenti tecnici. 50 domande incluse.
Nessuna carta di credito richiesta · 50 domande AI incluse