REGOLAMENTO EDILIZIO - approvazione C.C. 7 del 02.02.2026 (PDF 1.06 Mb)
Comune di Capannori · Lucca, Toscana
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COMUNE DI CAPANNORI
0 COMUNE DI CAPANNORI Settore Assetto del Territorio REGOLAMENTO EDILIZIO approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 02/02/2026
Regolamento Edilizio redatto dall'Ufficio Edilizia Privata e Qualità Urbana 1
Art. 1 - Struttura del Regolamento..............................................
elibera del Consiglio Comunale n.7 del 02/02/2026
Regolamento Edilizio redatto dall'Ufficio Edilizia Privata e Qualità Urbana 1
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ' EDILIZIA.................................10 Art. 1 - Struttura del Regolamento...........................................................................................................10
Art. 2 - Definizioni uniformi e riferimenti disciplinari generali...............
ura del Regolamento...........................................................................................................10 Art. 2 - Definizioni uniformi e riferimenti disciplinari generali.................................................................10 Art. 3 - Attuazione di specifiche tecniche al Regolamento regionale n° 39/R/2018................................12 PARTE SECONDA - “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia "..............................................14
Art. 4 - Natura, finalità e ambito di applicazione della parte seconda del Regol
...12 PARTE SECONDA - “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia "..............................................14 Art. 4 - Natura, finalità e ambito di applicazione della parte seconda del Regolamento Edilizio...........14 Art. 5 - Contenuto della parte seconda del Regolamento Edilizio............................................................14 TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI............................................................................15
Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi.......................................
ITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI............................................................................15 Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi...................................................................................................15 Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello sportello unico per l'edilizia, della Commissione Comunale del Paesaggio....................................................................................................15
Art. 6 - Sportello Unico dell’Edilizia (SUE)....................................
one Comunale del Paesaggio....................................................................................................15 Art. 6 - Sportello Unico dell’Edilizia (SUE).................................................................................................15 Art. 7 - Commissione Comunale per il Paesaggio.....................................................................................15
Art. 8 - Composizione della Commissione per il Paesaggio........................
7 - Commissione Comunale per il Paesaggio.....................................................................................15 Art. 8 - Composizione della Commissione per il Paesaggio......................................................................16 Art. 9 - Ulteriori Attribuzione e compiti della Commissione per il Paesaggio..........................................17 Art. 10 - Responsabile del procedimento e procedure............................................................................ 17
Art. 11 - Modalità di presentazione e gestione anche telematica delle pratiche e
t. 10 - Responsabile del procedimento e procedure............................................................................ 17 Art. 11 - Modalità di presentazione e gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche sulle modalità di redazione........................................................................................................18
Art. 12 - Requisiti del progetto edilizio.......................................
modalità di redazione........................................................................................................18 Art. 12 - Requisiti del progetto edilizio.....................................................................................................18 Art. 13 - Elaborati del progetto edilizio (documentazione minima).........................................................19
Art. 13 - Elaborati del progetto edilizio (documentazione minima)...............
.18 Art. 13 - Elaborati del progetto edilizio (documentazione minima).........................................................19 Art. 14 - Documentazione obbligatoria da trasmettere unitamente alle istanze....................................20 Art. 15 - Le modalità di coordinamento con il SUAP................................................................................22
Art. 16 - Autotutela e richieste di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o
15 - Le modalità di coordinamento con il SUAP................................................................................22 Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi..........................................................................................23 Art. 16 - Autotutela e richieste di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati..............................23
Art. 16 - Autotutela e richieste di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o
...23 Art. 16 - Autotutela e richieste di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati..............................23 Art. 17 - Certificato di destinazione urbanistica.......................................................................................23 Art. 18 - Proroga dei titoli abilitativi - inizio ed ultimazione dei lavori.....................................................23
Art. 19 – Agibilità, Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità........
t. 18 - Proroga dei titoli abilitativi - inizio ed ultimazione dei lavori.....................................................23 Art. 19 – Agibilità, Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....................................................24 2
Art. 20 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri
Art. 20 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi, rateizzazioni e altre disposizioni.......................................................................................................................................24 Art. 21 - Parere preventivo ed Atto di Assenso........................................................................................25
- Parere preventivo ed Atto di Assenso........................................................................................25 Parere Preventivo.............................................................................................................................25 Atto di Assenso..................................................................................................................................25
Art. 22 - Ordinanze ed interventi urgenti.......................................
..............................................................................................................................25 Art. 22 - Ordinanze ed interventi urgenti.................................................................................................26 Ordinanze..........................................................................................................................................26
Art. 23 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedime
..............................................................................................................................26 Interventi ammissibili con procedure d'urgenza..............................................................................26 Art. 23 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio..............27 TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI..................................................................................28
Art. 24 - Comunicazioni di inizio dei lavori e ulteriori adempimenti relativi al
II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI..................................................................................28 Capo I – Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori.......................................................................... 28 Art. 24 - Comunicazioni di inizio dei lavori e ulteriori adempimenti relativi alla fase di esecuzione dei lavori (impresa esecutrice, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza ecc.)................................28
Art. 25 - Comunicazioni di fine lavori e adempimenti relativi...................
zione dei lavori (impresa esecutrice, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza ecc.)................................28 Art. 25 - Comunicazioni di fine lavori e adempimenti relativi..................................................................29 Art. 26 - Occupazione di suolo pubblico...................................................................................................30 Art. 27 - Comunicazioni inerenti le opere di bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.
Art. 27 - Comunicazioni inerenti le opere di bonifica, comprese quelle per amian
.....................30 Art. 27 - Comunicazioni inerenti le opere di bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc. ...................................................................................................................................................................31 Capo II – Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori....................................................................................32
Art. 28 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori..........................
Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori....................................................................................32 Art. 28 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori.................................................................................32 Art. 29 - Punti fissi di linea e di livello.......................................................................................................33
Art. 30 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie......................
i di linea e di livello.......................................................................................................33 Art. 30 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.......................................................................33 Art. 31 - Cartelli di cantiere.......................................................................................................................35
Art. 32 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni..........................
antiere.......................................................................................................................35 Art. 32 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni...............................................................................36 Art. 33 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze...................................................................................36 Art. 34 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione
Art. 34 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei risch
................36 Art. 34 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera..................................................................................................................................................36 Art. 35 - Soluzioni per garantire la sicurezza e l’accessibilità dei percorsi pubblici.................................36
Art. 35 - Soluzioni per garantire la sicurezza e l’accessibilità dei percorsi pu
....36 Art. 35 - Soluzioni per garantire la sicurezza e l’accessibilità dei percorsi pubblici.................................36 Art. 36 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori..........................................................36 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI..............37 Capo I – Disciplina dell'oggetto edilizio........................................................................................................37
dell'oggetto edilizio........................................................................................................37 3
Art. 37 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici...............
Art. 37 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici..................................................................37 DIMENSIONE E DOTAZIONE DEGLI ALLOGGI....................................................................................37 CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO.............................................38 SUPERFICI MINIME ALLOGGI E LOCALI.............................................................................................38
SUPERFICI MINIME ALLOGGI E LOCALI.............................................................................................38 ALTEZZE DEI LOCALI :........................................................................................................................39
- ABITAZIONI............................................................................................................................39
NI............................................................................................................................39
- LOCALI ACCESSORI................................................................................................................41
- COMMERCIALE......................................................................................................................41
MERCIALE......................................................................................................................41
- DIREZIONALE.........................................................................................................................42
- ARTIGIANALE E INDUSTRIALE...............................................................................................42
.42
- ARTIGIANALE E INDUSTRIALE...............................................................................................42 SOPPALCHI........................................................................................................................................42 POSIZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE RISPETTO AL TERRENO...................................................43
................42 POSIZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE RISPETTO AL TERRENO...................................................43 VANI ACCESSORI E DI SERVIZIO........................................................................................................43 CARATTERISTICHE DEI LOCALI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO.......................................44 CARATTERISTICHE DI DEPOSITI E MAGAZZINI..................................................................................44
..44 CARATTERISTICHE DI DEPOSITI E MAGAZZINI..................................................................................44 CARATTERISTICHE DEI LOCALI AD USO TURISTICO RICETTIVO.........................................................45 CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI................................................45 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI...............................................................................................................46
Art. 38 - Distanze minime fra edifici e dai confini.............................
ENTI ZOOTECNICI...............................................................................................................46 ATTIVITÀ PRODUTTIVE MOLESTE.....................................................................................................47 Art. 38 - Distanze minime fra edifici e dai confini.....................................................................................48
- 3.1 - DISTANZA DAI LIMITI DI CONFINE DI PROPRIETÀ........................................................48
................48
- 3.1 - DISTANZA DAI LIMITI DI CONFINE DI PROPRIETÀ........................................................48
- 3.2 - DISTANZE VOLUMI INTERRATI......................................................................................50
- 3.3 - DISTANZA FRA I FABBRICATI........................................................................................50
- 3.4 - DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE.............................................................................51
........50
- 3.4 - DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE.............................................................................51
- 3.5 - DISTANZE TRA LE PARTI INTERNE DELL'EDIFICIO.........................................................53
- 3.6 - DISTANZA DALLE STRADE.............................................................................................53
- 3.7 - DISTANZA DALLA FERROVIA.........................................................................................54
Art. 39 - Dotazioni impiantistiche..............................................
...53
- 3.7 - DISTANZA DALLA FERROVIA.........................................................................................54
- 3.8 - DISTANZE DEI CAMINI E DELLE CANNE FUMARIE........................................................54 Art. 39 - Dotazioni impiantistiche.............................................................................................................54
ni impiantistiche.............................................................................................................54 IMPIANTO IDRICO.............................................................................................................................55 IMPIANTO FOGNARIO.......................................................................................................................55
OGNARIO.......................................................................................................................55 IMPIANTO ELETTRICO.......................................................................................................................55 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO........................................................................................................55
IANTO DI RISCALDAMENTO........................................................................................................55 INFRASTRUTTURA DIGITALE DEGLI EDIFICI......................................................................................55 4
Art. 40 - Superfici aero-illuminanti............................................
CANNE FUMARIE...............................................................................................................................56 Art. 40 - Superfici aero-illuminanti...........................................................................................................57 AEROILLUMINAZIONE DEI LOCALI....................................................................................................57
Art. 41 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità amb
ROILLUMINAZIONE DEI LOCALI....................................................................................................57 AERAZIONE DEI LOCALI.....................................................................................................................58 Art. 41 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo
ale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti.............................................................................................................59
Art. 42 - Requisiti ecologici...................................................
zione dei rifiuti.............................................................................................................59 Art. 42 - Requisiti ecologici.......................................................................................................................60 Art. 43 - Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all’accessibilità, alla sicurezza d’uso e alla
Art. 43 - Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all’accessibilità, alla
......................60 Art. 43 - Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all’accessibilità, alla sicurezza d’uso e alla prevenzione degli infortuni.......................................................................................................................61 SICUREZZA PER IL TRANSITO E LA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE.........................................62 ACCESSIBILITÀ ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.......................................62
Art. 44 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabi
........................62 ACCESSIBILITÀ ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.......................................62 Art. 44 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, della accessibilità, rispetto ai parametri cogenti.........................................................62
Art. 45 - Incentivi finalizzati ad introdurre dispositivi e servizi per elevare
icurezza edilizia, della accessibilità, rispetto ai parametri cogenti.........................................................62 Art. 45 - Incentivi finalizzati ad introdurre dispositivi e servizi per elevare l’accessibilità degli spazi privati di uso pubblico...............................................................................................................................63 Art. 46 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon............63
Art. 46 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del r
...............63 Art. 46 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon............63 Art. 47 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e dei luoghi di lavoro.........................................................................................................................................63
..............................................................................................................................63 LOCALI DI ABITAZIONE:.....................................................................................................................64 LOCALI E AMBIENTI DI LAVORO:.......................................................................................................64
RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE A CAMPI MAGNETICI A BASSA FREQUENZA (ELF) – 50 HZ....
I E AMBIENTI DI LAVORO:.......................................................................................................64 REQUISITI RELATIVI ALL'IMPERMEABILITÀ ED ALLA SECCHEZZA.....................................................64 RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....................................................64 RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE A CAMPI MAGNETICI A BASSA FREQUENZA (ELF) – 50 HZ.............65
Art. 48 - Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature
..................................64 RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE A CAMPI MAGNETICI A BASSA FREQUENZA (ELF) – 50 HZ.............65 EDIFICAZIONI POTENZIALMENTE DISTURBANTI PER IL VICINATO...................................................65 RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI ED UNITA’ IMMOBILIARI ANTIGIENICHE E DEGRADATE...........65 Art. 48 - Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e
Art. 48 - Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature
RADATE...........65 Art. 48 - Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....................................................................................................................66 Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico................................................................66
Art. 49 - Norme di principio generale...........................................
II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico................................................................66 Art. 49 - Norme di principio generale.......................................................................................................66 Art. 50 - Strade..........................................................................................................................................67
Art. 51 - Portici e sottopassaggi...............................................
..............................................................................................................................67 Art. 51 - Portici e sottopassaggi................................................................................................................68 5
Art. 52 - Piste ciclabili.......................................................
Art. 52 - Piste ciclabili................................................................................................................................69 Art. 53 - Aree per parcheggio...................................................................................................................69 PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO.......................................................................................69
69 PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO.......................................................................................69 DOTAZIONI DI PARCHEGGIO PUBBLICO............................................................................................70 SERVITÙ DI USO PUBBLICO DEI PARCHEGGI REALIZZATI DA PRIVATI..............................................70 PARCHEGGI DI USO PRIVATO E PERTINENZIALE...............................................................................71
....70 PARCHEGGI DI USO PRIVATO E PERTINENZIALE...............................................................................71 SOSTA STANZIALE..............................................................................................................................72 PARCHEGGI PER ATTIVITÀ AD ELEVATA AFFLUENZA........................................................................73
........72 PARCHEGGI PER ATTIVITÀ AD ELEVATA AFFLUENZA........................................................................73 PARCHEGGI SOSTA DI RELAZIONE....................................................................................................73 ESCLUSIONI:......................................................................................................................................74
Art. 54 - Piazze e aree pedonalizzate...........................................
..............................................................................................................................74 Art. 54 - Piazze e aree pedonalizzate........................................................................................................74 Art. 55 - Passaggi pedonali e marciapiedi.................................................................................................75
Art. 56 - Passi carrai ed uscite per autorimesse................................
ssaggi pedonali e marciapiedi.................................................................................................75 Art. 56 - Passi carrai ed uscite per autorimesse.......................................................................................76 Art. 57 - Chioschi/dehors su suolo pubblico.............................................................................................76 Art. 58 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors,
Art. 58 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chio
..........................76 Art. 58 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors, posizionati su suolo pubblico e privato....................................................................................................76 Art. 59 - Aree per il gioco dei bambini e per il fitness all’aperto..............................................................77
Art. 60 - Servizi igienici pubblici.............................................
. 59 - Aree per il gioco dei bambini e per il fitness all’aperto..............................................................77 Art. 60 - Servizi igienici pubblici................................................................................................................77 Art. 61 - Aree per il commercio ambulante e per gli spettacoli itineranti................................................77
Art. 61 - Aree per il commercio ambulante e per gli spettacoli itineranti.......
..77 Art. 61 - Aree per il commercio ambulante e per gli spettacoli itineranti................................................77 Art. 62 - Recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico.............................................................................78 Art. 63 - Numerazione civica.....................................................................................................................78
Art. 64 - Aree verdi............................................................
ne civica.....................................................................................................................78 Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente.......................................................................................80 Art. 64 - Aree verdi....................................................................................................................................80
Art. 65 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale...........
..............................................................................................................................80 Art. 65 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale......................................................82 Art. 66 - Orti urbani...................................................................................................................................82
Art. 67 - Parchi e percorsi in territorio rurale................................
..............................................................................................................................82 Art. 67 - Parchi e percorsi in territorio rurale...........................................................................................82 Art. 68 - Sentieri........................................................................................................................................83
Art. 69 - Tutela del suolo e del sottosuolo.....................................
..............................................................................................................................83 Art. 69 - Tutela del suolo e del sottosuolo................................................................................................85 TUTELA DELLE RISORSE NATURALI: CANALIZZAZIONI AGRICOLE.....................................................86
................85 TUTELA DELLE RISORSE NATURALI: CANALIZZAZIONI AGRICOLE.....................................................86 RETICOLO IDRAULICO.......................................................................................................................86 6
Art. 70 - Approvvigionamento idrico.............................................
CANALI DEMANIALI ED OPERE DI BONIFICA DI LUCCA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 14/03/2022................................................................................................................................87 Capo IV – Infrastrutture, servizi e reti tecnologiche.....................................................................................87 Art. 70 - Approvvigionamento idrico........................................................................................................87
Art. 71 - Depurazione e smaltimento delle acque piovane, reflue e dei fumi......
rovvigionamento idrico........................................................................................................87 Art. 71 - Depurazione e smaltimento delle acque piovane, reflue e dei fumi.........................................88 DISPOSIZIONI GENERALI...................................................................................................................88 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE...............................................................89
Art. 72 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati................
...............88 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE...............................................................89 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE..................................................................91 Art. 72 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati...................................................................95
Art. 73 - Distribuzione dell'energia elettrica..................................
72 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati...................................................................95 Art. 73 - Distribuzione dell'energia elettrica.............................................................................................96 Art. 74 - Distribuzione del gas...................................................................................................................96
Art. 75 - Ricarica dei veicoli elettrici........................................
one del gas...................................................................................................................96 Art. 75 - Ricarica dei veicoli elettrici.........................................................................................................96 Art. 76 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, cogenerazione e reti di teleriscaldamento............98
Art. 76 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, cogenerazione e reti di te
................96 Art. 76 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, cogenerazione e reti di teleriscaldamento............98 Art. 77 - Telecomunicazioni......................................................................................................................98 Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico........................................99
Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico....
.......98 Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico........................................99 EDILIZIA STORICA..............................................................................................................................99 LA CORTE LUCCHESE.........................................................................................................................99
Art. 78 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luog
CHESE.........................................................................................................................99 STRUTTURA ARCHITETTONICA......................................................................................................99 Definizione degli elementi costitutivi e caratterizzanti..............................................................100 Art. 78 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.............................100
Art. 78 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luog
..........100 Art. 78 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.............................100 Art. 79 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio........................................................101 Disposizioni generali.......................................................................................................................101
Art. 80 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.............
nerali.......................................................................................................................101 Facciate...........................................................................................................................................102 Art. 80 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.........................................................104
Art. 80 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.............
Art. 80 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.........................................................104 Art. 81 - Allineamenti..............................................................................................................................105 Art. 82 - Disposizioni di particolare tutela e piano del colore................................................................105
Art. 83 - Coperture degli edifici...............................................
t. 82 - Disposizioni di particolare tutela e piano del colore................................................................105 Art. 83 - Coperture degli edifici...............................................................................................................106 Disposizioni generali.......................................................................................................................106
Art. 84 - Illuminazione pubblica................................................
nerali.......................................................................................................................106 Art. 84 - Illuminazione pubblica..............................................................................................................107 Art. 85 - Impianti tecnologici a servizio degli edifici (antenne, parabole, impianti di condizionamento e
Art. 85 - Impianti tecnologici a servizio degli edifici (antenne, parabole, impi
...................107 Art. 85 - Impianti tecnologici a servizio degli edifici (antenne, parabole, impianti di condizionamento e altri impianti tecnici)...............................................................................................................................109 7
Art. 86 - Serramenti esterni degli edifici......................................
Art. 86 - Serramenti esterni degli edifici.................................................................................................109 Disposizioni generali.......................................................................................................................110 Gli infissi esterni degli edifici, ricadenti negli edifici dell’edilizia storica,.......................................110
Art. 87 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe...................
.110 Gli infissi esterni degli edifici, ricadenti negli edifici dell’edilizia storica,.......................................110 Art. 87 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe..............................................................111 Art. 88 - Cartelloni pubblicitari...............................................................................................................111
Art. 89 - Muri di cinta e recinzioni............................................
i pubblicitari...............................................................................................................111 Art. 89 - Muri di cinta e recinzioni..........................................................................................................111 Art. 90 - Beni culturali e edifici storici.....................................................................................................112
Art. 91 - Cimiteri monumentali e storici........................................
turali e edifici storici.....................................................................................................112 Art. 91 - Cimiteri monumentali e storici.................................................................................................112 Art. 92 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani........................................112
Art. 92 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.
..112 Art. 92 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani........................................112 Capo VI – Elementi costruttivi.....................................................................................................................112 Art. 93 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altri dispositivi per elevare l’accessibilità
Art. 93 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altri dispositivi per el
.......................112 Art. 93 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altri dispositivi per elevare l’accessibilità ambientale..............................................................................................................................................112 Art. 94 - Serre bioclimatiche...................................................................................................................113
Art. 95 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio
climatiche...................................................................................................................113 Art. 95 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici...................113 Art. 96 - Coperture, canali di gronda e pl...............................................................................................114
Art. 97 - Strade e passaggi privati, cortili....................................
perture, canali di gronda e pl...............................................................................................114 Art. 97 - Strade e passaggi privati, cortili................................................................................................114 Art. 98 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine..................................................................................................115
Art. 99 - Intercapedini e griglie di aerazione..................................
di, pozzi luce e chiostrine..................................................................................................115 Art. 99 - Intercapedini e griglie di aerazione..........................................................................................116 Art. 100 - Muri di cinta e recinzioni........................................................................................................116
Art. 101 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia del
di cinta e recinzioni........................................................................................................116 Art. 101 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia delle tipicità locali...............116 Art. 102 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza...........................................................................117 DEFINIZIONE AREA DI PERTINENZA DI UN FABBRICATO................................................................117
Art. 103 - Piscine ed opere di pertinenza e corredo agli edifici................
..........117 DEFINIZIONE AREA DI PERTINENZA DI UN FABBRICATO................................................................117 Art. 103 - Piscine ed opere di pertinenza e corredo agli edifici..............................................................118 PISCINE............................................................................................................................................118
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA NELLE AREE DI PERTINENZA – OPERE, INTERVENTI E MANUFATT
.............................................................................................................................118 OPERE DI PERTINENZA A CORREDO DELLA RESIDENZA:.................................................................120 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA NELLE AREE DI PERTINENZA – OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA EDILIZIA....................................................................................................................121
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO....................................
EDILIZIA....................................................................................................................121 PERTINENZE E VOLUMI TECNICI PER GLI EDIFICI A CARATTERE COMMERCIALE, DI SERVIZIO, ARTIGIANALE O INDUSTRIALE:........................................................................................................122 TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO.........................................................................................124 8
Art. 104 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazion
Art. 104 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio.......124 Art. 105 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori................................................................................124 Art. 106 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari................................................................124
Art. 106 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari....................
Art. 106 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari................................................................124 TITOLO V – NORME TRANSITORIE.................................................................................................................125 Art. 107 - Aggiornamento del regolamento edilizio...............................................................................125
Art. 108 - Disposizioni transitorie.............................................
. 107 - Aggiornamento del regolamento edilizio...............................................................................125 Art. 108 - Disposizioni transitorie...........................................................................................................125 9
Art. 1 - Struttura del Regolamento
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ' EDILIZIA Art. 1 - Struttura del Regolamento
- Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’Intesa Stato Regioni del 18 ottobre 2016 (G.U. 268 del 16.11.2016) in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le relative finalità di semplificazione e uniformità, è redatto secondo lo schema-tipo e gli allegati approvati
001, n. 380, per le relative finalità di semplificazione e uniformità, è redatto secondo lo schema-tipo e gli allegati approvati dall’Intesa, come recepiti da parte della Regione Toscana, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 21 Maggio 2018. 2. Ai sensi dell’Intesa e del suo recepimento da parte della Regione Toscana, il Regolamento edilizio si articola in due parti: 3. Parte prima, “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”, nella quale è
ilizio si articola in due parti: 3. Parte prima, “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”, nella quale è semplicemente richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale 4. Parte seconda “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”, nella quale è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, compresa
Art. 2 - Definizioni uniformi e riferimenti disciplinari generali
li in materia edilizia”, nella quale è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, compresa quella delle modalità costruttive ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DPR 380/01, ordinata nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema-tipo di Regolamento edilizio. Art. 2 - Definizioni uniformi e riferimenti disciplinari generali
- Ai sensi dell’Intesa e del suo recepimento da parte della Regione Toscana, per quanto
rmi e riferimenti disciplinari generali
- Ai sensi dell’Intesa e del suo recepimento da parte della Regione Toscana, per quanto attiene la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale, nelle materie elencate al punto 4 dello schema di regolamento edilizio tipo (Allegato 1 all’Intesa 18.10.2016 e Allegato A alla DGRT 524/18), si fa espresso rinvio a:
o schema di regolamento edilizio tipo (Allegato 1 all’Intesa 18.10.2016 e Allegato A alla DGRT 524/18), si fa espresso rinvio a:
- le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, come recepite da parte della Regione Toscana in allegato B alla DGRT 524/18 e ricomprese nel DPGR 39/R/2018;
- la modulistica unificata come recepita e aggiornata dalla Regione Toscana;
- La ricognizione della disciplina generale dell’attività edilizia vigente, come recepito e
e aggiornata dalla Regione Toscana; 2. La ricognizione della disciplina generale dell’attività edilizia vigente, come recepito e integrato da parte della Regione Toscana in allegato C alla DGRT 524/18, contenente elenco delle disposizioni inerenti il procedimento per il rilascio, la presentazione e il controllo dei titoli abilitativi edilizi, nonché i requisiti generali delle opere edilizie (lettere da e.1 a e.6 del punto 4 dello schema-tipo), vincoli e tutele di ordine paesaggistico,
ti generali delle opere edilizie (lettere da e.1 a e.6 del punto 4 dello schema-tipo), vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale, le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie. 3. In recepimento di quanto disposto dal DPGR 39/R/2018, Regolamento regionale in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, comprensivo
Regolamento regionale in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, comprensivo delle definizioni uniformi recepite con DGRT 524/2018, si fa altresì espresso rimando a detti parametri. 4. Nella progettazione degli interventi edilizi e per le relative verifiche di conformità, ai sensi del presente Regolamento, si devono utilizzare in particolare le definizioni uniformi e i parametri indicati nella DGRT 524/18 e contenuti nel DPGR 39/R/2018, fatti salve le
e in particolare le definizioni uniformi e i parametri indicati nella DGRT 524/18 e contenuti nel DPGR 39/R/2018, fatti salve le seguenti specifiche riportate al successivo art. 3; 10
- Sono eseguiti senza titolo abilitativo, gli interventi indicati all’art. 6 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 e dell’art. 136 della L.R. 10/11/2014 n. 65.
- Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, con riferimento all’art. 137 della L.R. 10/11/2014 n. 65.
e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, con riferimento all’art. 137 della L.R. 10/11/2014 n. 65. 7. Sono opere realizzabili in regime di attività libera , quelle elencate dal D.M. 02/03/2018 (Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222) .
Capo II "disciplina degli atti" e Capo III " disciplina dei procedimenti" della
li in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222) . 8. Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi è elencata nel Titolo VI "Disciplina dell'attività edilizia" al Capo I, Capo II "disciplina degli atti" e Capo III " disciplina dei procedimenti" della L.R. 10/11/2014 n. 65 " Norme per il Governo del territorio" e per quanto non disciplinato alla Parte I -
ei procedimenti" della L.R. 10/11/2014 n. 65 " Norme per il Governo del territorio" e per quanto non disciplinato alla Parte I - Attività Edilizia" dal D.P.R. 06/06/2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". 9. Così come previsto dagli Accordi, la Regione Toscana ha provveduto con le Delibere della Giunta regionale n.646 del 19 giugno 2017 e n. 1031 del 25 settembre 2017 ad adeguare
oscana ha provveduto con le Delibere della Giunta regionale n.646 del 19 giugno 2017 e n. 1031 del 25 settembre 2017 ad adeguare nei termini i moduli unici nazionali alle specifiche normative regionali di settore. Con decreto dirigenziale n. 16086 del 7 novembre 2017 si è provveduto ad un successivo aggiornamento per tener conto di alcune modifiche normative intervenute. 10. Per quanto riguarda la modulistica in materia edilizia, a seguito dell'emanazione della l.r.
odifiche normative intervenute. 10. Per quanto riguarda la modulistica in materia edilizia, a seguito dell'emanazione della l.r. n.50/2017 - che ha adeguato la l.r. 65/2014 sul governo del territorio alle modifiche al dpr 380/2001 di cui al d.lgs. 222/2016 - con Delibera della Giunta regionale n. 1031 del 25 settembre 2017 sono stati approvati in via definitiva i moduli unici regionali di Permesso di Costruire, SCIA edilizia, CILA, CIL, Comunicazione di fine lavori e Attestazione asseverata di
li unici regionali di Permesso di Costruire, SCIA edilizia, CILA, CIL, Comunicazione di fine lavori e Attestazione asseverata di agibilità l'efficacia dei quali decorre dal 1 ottobre 2017 data di entrata in vigore della L.R. n. 50/2017 e successivi aggiornamenti. 11. Gli aggiornamenti alla modulistica sono reperibili alla pagina internet del Comune di Capannori, Sportello Unico per l'Edilizia, sezione "Edilizia Privata" oltre che, reperibili al link
agina internet del Comune di Capannori, Sportello Unico per l'Edilizia, sezione "Edilizia Privata" oltre che, reperibili al link della pagina internet della Regione Toscana alla sezione "Modulistica unica regionale per le attività produttive e l'attività edilizia". 12. I requisiti generali delle opere edilizie di cui a seguire, fanno esplicito riferimento alle seguenti discipline e norme di settore:
- e.1) limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
seguenti discipline e norme di settore:
- e.1) limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
- e.2) rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
- e.3) servitù militari;
- e.4) accessi stradali;
- e.5) zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- e.6) siti contaminati;
ari;
- e.4) accessi stradali;
- e.5) zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- e.6) siti contaminati;
- In relazione alla disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale, gli interventi sul territorio e sugli immobili dovranno attenersi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e, in 11
particolare al Piano di Indirizzo Territoriale - P.I.T. con valenza “Piano Paesaggistico” della Toscana , Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37 e successive modifiche e integrazioni. 14. Le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti, prevalgono sulle norme
Art. 3 - Attuazione di specifiche tecniche al Regolamento regionale n°
prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti, prevalgono sulle norme contenute nel presente Regolamento Edilizio. Art. 3 - Attuazione di specifiche tecniche al Regolamento regionale n° 39/R/2018
- In relazione alla definizione uniforme dei parametri, previsti dal Regolamento 39/R/2018, sono previste le seguenti specifiche tecniche: all' Art. 10 - superficie edificata (SE)
- comma 2, lettera b.4)
mento 39/R/2018, sono previste le seguenti specifiche tecniche: all' Art. 10 - superficie edificata (SE)
- comma 2, lettera b.4) Non sono esclusi dal conteggio della SE, i sottotetti che abbiano un’altezza media di ml. 2,70 con un minimo di ml. 2,20, tale da consentire la permanenza di persone, anche se privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso e di aperture esterne o a filo tetto.
- comma 2 a seguire dopo la lettera b.11)
ttostanti, o di altri sistemi stabili di accesso e di aperture esterne o a filo tetto.
- comma 2 a seguire dopo la lettera b.11) Sono incluse nella Superficie Edificata (SE) le superfici che superano le dimensioni previste per le intercapedini, dalla specifica del presente Regolamento Edilizio di cui all'art. 13 comma 5 lettera b). Sono inclusi le superficie dei locali tecnici, vani motore ascensore, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili a servizio della residenza con altezza utile
cnici, vani motore ascensore, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili a servizio della residenza con altezza utile interna (HU) superiore a 2,40 mt. e superficie utile superiore a 6 mq. all' Art. 13 : superficie accessoria (SA)
- comma 4 lettera c) e comma 5 lettera d) volume tecnici: Sono incluse le superfici accessorie dei locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili a servizio della residenza con altezza
otore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili a servizio della residenza con altezza utile interna (HU) non superiore a 2,40 ml. ; locali con altezze utili interne superiori a 2,40 la superficie consentita non potrà superare i 6 mq. utili, le maggiori superfici saranno computate nell’ambito della Superficie Edificata (SE) e Volumetria edificabile (VE) ammissibile prevista dal Regolamento Urbanistico/Piano Operativo;
- comma 5 lettera b) intercapedini :
lumetria edificabile (VE) ammissibile prevista dal Regolamento Urbanistico/Piano Operativo;
- comma 5 lettera b) intercapedini : Sono esclusi dal computo della superficie accessoria (SA) le intercapedini prevalentemente interrate o fuori terra, se con altezza utile interna (HU) uguale o inferiore a 2,40 mt.; altezze maggiori delle intercapedini devono essere limitate ad una larghezza massima di 1,00 mt con riferimento alla normale della parete/muro
ri delle intercapedini devono essere limitate ad una larghezza massima di 1,00 mt con riferimento alla normale della parete/muro corrispondente; la parte eccedente la larghezza di un metro rientra nel computo della Superficie Edificata (SE) all' Art. 17 - Altezza del Fronte
- comma 1 - L'estremità inferiore per la determinazione dell'altezza del fronte (HF) o della parete esterna di un edificio è delimitata per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e 12
interventi di demolizione e ricostruzione, le pertinenze, dalla linea di base corrispondente alla quota del terreno antecedente l'intervento, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio esistente; Nel caso in cui la quota delle sistemazioni esterne esistenti sia inferiore a quella del battente idraulico di riferimento, calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale, sarà possibile raggiungere la quota del battente idraulico, con il
nto, calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale, sarà possibile raggiungere la quota del battente idraulico, con il limite di 60 cm.; in caso di superamento di tale limite, all'altezza del fronte (Hmax) dovrà essere sommata la quota eccedente ai 60 cm.
- comma 4 In ambiti dichiarati a pericolosità idraulica per alluvioni frequenti o poco frequenti, la linea di riferimento in basso per il computo dell’altezza del fronte (HF) è la quota
Art. 23 Volume Edificabile (VE)
er alluvioni frequenti o poco frequenti, la linea di riferimento in basso per il computo dell’altezza del fronte (HF) è la quota sopraelevata rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio, non superiore alla quota del battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale, con il limite di 60 cm.; Art. 23 Volume Edificabile (VE)
- comma 4 : all’interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume
Art. 23 Volume Edificabile (VE)
cm.; Art. 23 Volume Edificabile (VE)
- comma 4 : all’interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume edificabile (o edificato) (VE) l’eventuale eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento. Parimenti, all'interno dell'Involucro edilizio l'aumento di spessore dei solai o la ricostruzione degli stessi con maggiore spessore, non determina una diminuzione di
Art. 54 Piano o locale seminterrato
edilizio l'aumento di spessore dei solai o la ricostruzione degli stessi con maggiore spessore, non determina una diminuzione di Volume Edificato (VE) rispetto al volume antecedente l'intervento, da poter recuperare come nuovo Volume Edificato (VE) o Superficie Edificata (SE) equivalente, fatta eccezione per gli interventi di adeguamento di altezza ai limiti normativi dei piani esistenti e la demolizione totale con ricostruzione di edifici esistenti. Art. 54 Piano o locale seminterrato
Art. 54 Piano o locale seminterrato
ormativi dei piani esistenti e la demolizione totale con ricostruzione di edifici esistenti. Art. 54 Piano o locale seminterrato Il riferimento alla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posta in aderenza all’edificio, è relativo a quella esistente prima dell’intervento. Art. 54 Piano o locale interrato Il riferimento alla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posta in aderenza all’edificio, è relativo a quella esistente prima dell’intervento. 13
Art. 4 - Natura, finalità e ambito di applicazione della parte seconda del
PARTE SECONDA - “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia " Art. 4 - Natura, finalità e ambito di applicazione della parte seconda del Regolamento Edilizio
- La presente parte del Regolamento edilizio disciplina l'attività edilizia, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia DPR 380/2001 ”Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e LR 65/2014, in conformità allo schema-tipo
01 ”Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e LR 65/2014, in conformità allo schema-tipo approvato con Intesa Stato Regioni del 18 ottobre 2016 (G.U. 268 del 16.11.2016) come recepito da parte della Regione Toscana, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 21 Maggio 2018, per le finalità di tutela e riqualificazione dell'organismo urbano, di mantenimento e miglioramento delle condizioni di vivibilità, decoro e igiene della città.
alificazione dell'organismo urbano, di mantenimento e miglioramento delle condizioni di vivibilità, decoro e igiene della città. 2. A tale scopo il Regolamento edilizio in conformità alla normativa sovraordinata e al vigente strumento urbanistico, nonché in linea con i principi generali e con le specifiche indicazioni di cui ai punti 8 e 9 dello schema di Regolamento edilizio–tipo, Allegato 1 all’Intesa 18.10.2016 e Allegato A alla DGRT 524/2018, disciplina le modalità costruttive, le
olamento edilizio–tipo, Allegato 1 all’Intesa 18.10.2016 e Allegato A alla DGRT 524/2018, disciplina le modalità costruttive, le normative tecnico estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di decoro e di vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, le relative forme di controllo e vigilanza. 3. Le disposizioni della presente parte del Regolamento, per le relative finalità, si applicano a tutti gli interventi edilizi indipendentemente dalla tipologia e classificazione, fatti salvi e
Art. 5 - Contenuto della parte seconda del Regolamento Edilizio
elative finalità, si applicano a tutti gli interventi edilizi indipendentemente dalla tipologia e classificazione, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. La contravvenzione alle specifiche disposizioni e prescrizioni della presente parte del Regolamento Edilizio è oggetto di Ordine di ripristino e conformazione, nonché di sanzione amministrativa nei casi specificati all’art. 106 del presente Regolamento. Art. 5 - Contenuto della parte seconda del Regolamento Edilizio
Art. 5 - Contenuto della parte seconda del Regolamento Edilizio
tiva nei casi specificati all’art. 106 del presente Regolamento. Art. 5 - Contenuto della parte seconda del Regolamento Edilizio
- La presente parte del Regolamento, organizzata secondo la struttura dello schema-tipo allegato all’Intesa e recepito con DGRT 524/18, costituisce disciplina dell’attività edilizia di cui all’art. 2 comma 4 e all’art. 4 comma 1 del Testo Unico dell’edilizia, DPR 380/01, con riguardo a:
- le modalità operative per la progettazione, la valutazione, l'esecuzione e il controllo
’edilizia, DPR 380/01, con riguardo a:
- le modalità operative per la progettazione, la valutazione, l'esecuzione e il controllo delle diverse tipologie di intervento edilizio;
- i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di vivibilità degli immobili;
- le prescrizioni in materia di decoro urbano e aspetto esteriore dei fabbricati, nonché le norme di tutela specifica da osservare negli interventi su edifici e contesti di particolare
esteriore dei fabbricati, nonché le norme di tutela specifica da osservare negli interventi su edifici e contesti di particolare valore storico, culturale e ambientale, in linea con i relativi indirizzi della pianificazione comunale. 2. La presente parte del Regolamento specifica inoltre, con appositi allegati, di seguito elencati,
- Allegato 1 : Regolamento di applicazione del contributo inerente gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione
- Allegato 2 : Regolamento Edilizia Sostenibile
ne del contributo inerente gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione
- Allegato 2 : Regolamento Edilizia Sostenibile
- Allegato 3 : Regolamento monetizzazione delle aree pubbliche 14
Art. 6 - Sportello Unico dell’Edilizia (SUE)
TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello sportello unico per l'edilizia, della Commissione Comunale del Paesaggio Art. 6 - Sportello Unico dell’Edilizia (SUE)
- Il Comune esercita le funzioni di Sportello Unico dell’Edilizia ai sensi dell’art. 5 comma 4 bis del DPR 380/01, ovvero adottando la modalità telematica, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
- Resta ferma:
ovvero adottando la modalità telematica, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. 2. Resta ferma:
- la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- le modalità e gli strumenti di gestione telematica e i relativi Servizi Online, adottati dai diversi Enti, nell’ambito delle relative competenze e dell’autonomia statutaria.
atica e i relativi Servizi Online, adottati dai diversi Enti, nell’ambito delle relative competenze e dell’autonomia statutaria. 3. Il SUE garantisce, per tramite della sezione web dedicata all’interno del sito internet comunale e dei servizi online, l’informazione in merito a:
- i riferimenti normativi per l’attività edilizia;
- gli strumenti urbanistico - edilizi, comprese le mappe della disciplina dei suoli e dei vincoli in consultazione interattiva;
- gli strumenti urbanistico - edilizi, comprese le mappe della disciplina dei suoli e dei vincoli in consultazione interattiva;
- gli adempimenti dovuti in relazione ai diversi tipi di intervento edilizio;
- la modulistica unificata per l’attività edilizia;
- l’organizzazione degli uffici;
- le modalità di presentazione e di deposito delle pratiche;
- lo stato di avanzamento dell’iter delle diverse pratiche;
- le modalità di accesso agli atti.
Art. 7 - Commissione Comunale per il Paesaggio
ne e di deposito delle pratiche;
- lo stato di avanzamento dell’iter delle diverse pratiche;
- le modalità di accesso agli atti.
- I servizi di Sportello Unico dell’Edilizia, quando necessari in relazione ad attività produttive, sono integrati dalle attività dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) Art. 7 - Commissione Comunale per il Paesaggio
- Tutte le opere rilevanti sotto il profilo paesaggistico e ricadenti nelle zone sottoposte al
ssione Comunale per il Paesaggio
- Tutte le opere rilevanti sotto il profilo paesaggistico e ricadenti nelle zone sottoposte al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. n° 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici) – parte terza e precisamente gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale di cui all’art. 136 del Codice e le aree tutelate per legge di cui all’art. 142 codice esclusivamente nell'ambito del procedimento disciplinato dall'articolo 146 del
ree tutelate per legge di cui all’art. 142 codice esclusivamente nell'ambito del procedimento disciplinato dall'articolo 146 del Codice e in quello sottoposto a procedura semplificata di cui al D.P.R. 31/2017, sono sottoposte al parere della Commissione per il Paesaggio che assume funzioni di organo consultivo ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e semplificate, in tema di valori paesaggistico ambientali, salvo le esclusioni di cui all’art. 149 del Decreto ed
aesaggistiche e semplificate, in tema di valori paesaggistico ambientali, salvo le esclusioni di cui all’art. 149 del Decreto ed interventi elencati nell'allegato A del D.P.R. 13/02/2017 n. 31 (Regolamento recante 15
Art. 8 - Composizione della Commissione per il Paesaggio
individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) Art. 8 - Composizione della Commissione per il Paesaggio
- L’Autorizzazione Paesaggistica è rilasciata dal Dirigente incaricato, ai sensi e secondo quanto previsto dall’art, 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e D.P.R. 13/02/2017 n. 31 (Regolamento recante
e dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e D.P.R. 13/02/2017 n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) 2. Il Comune esercita la funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni degli articoli 146, 153 e 154 del Codice. 3. Il Comune si avvale delle Commissioni per il Paesaggio con le modalità e le disposizioni
articoli 146, 153 e 154 del Codice. 3. Il Comune si avvale delle Commissioni per il Paesaggio con le modalità e le disposizioni contenute all’articolo 153 della L.R. 10.11.2014 n. 65 e secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Codice. 4. Alla Commissione partecipano, senza diritto di voto, il dirigente (o delegato), i responsabili del procedimento al fine di relazionare sulle pratiche edilizie ed altro istruttore con funzioni
te (o delegato), i responsabili del procedimento al fine di relazionare sulle pratiche edilizie ed altro istruttore con funzioni di verbalizzante. I relatori delle pratiche riporteranno nel fascicolo digitale delle medesime il parere espresso dalla commissione. 5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 153, i membri della Commissione rimangono in carica per due anni. 6. La proroga del termine della durata in carica dei membri della Commissione, previa verifica delle rispettive disponibilità, può essere concessa:
ermine della durata in carica dei membri della Commissione, previa verifica delle rispettive disponibilità, può essere concessa:
- con delibera di Giunta Comunale fino ad un massimo di 12 mesi;
- con disposizione del Dirigente, per non interrompere i procedimenti in corso, nelle more della conclusione dell’iter di selezione dei nuovi membri della Commissione.
- Essi possono essere nominati non più di due volte nello stesso territorio e non possono
e dei nuovi membri della Commissione. 7. Essi possono essere nominati non più di due volte nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni. 8. Qualora i membri della Commissione risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre
in cui svolgono le relative funzioni. 8. Qualora i membri della Commissione risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, su segnalazione del Dirigente vengono dichiarati decaduti dal Sindaco, che provvede contestualmente, nel rispetto delle procedure sopra descritte, alla surroga dei medesimi. 9. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria con frequenza almeno mensile o ogni volta che il Dirigente del settore lo ritenga opportuno per l’esame delle autorizzazioni presentate.
uenza almeno mensile o ogni volta che il Dirigente del settore lo ritenga opportuno per l’esame delle autorizzazioni presentate. 10. La convocazione per le riunioni della Commissione deve pervenire con un congruo anticipo rispetto alla data della riunione, e può riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. 11. Delle decisioni e dei pareri della Commissione viene redatto regolare verbale che datato e sottoscritto dai i membri e da un istruttore con funzioni di segretario, viene raccolto in
redatto regolare verbale che datato e sottoscritto dai i membri e da un istruttore con funzioni di segretario, viene raccolto in apposito registro, a cura del Segretario della Commissione. All'interno del fascicolo digitale delle pratiche esaminate sarà riportato il parere della Commissione, sottoscritto dal segretario. 12. Per la validità delle decisioni è necessario l'intervento di almeno due membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. 16
- I componenti del Commissione si impegnano, all'atto della nomina con propria dichiarazione, a non svolgere attività professionali in contrasto con quanto disposto al comma 5 dell’art. 153 della L.R. 65/14 per la durata del mandato.
- I componenti della Commissione che siano direttamente interessati alla realizzazione di un'opera, all'esame di un progetto da lui, da suoi parenti o affini firmato o presentato o che
interessati alla realizzazione di un'opera, all'esame di un progetto da lui, da suoi parenti o affini firmato o presentato o che lo interessi direttamente come proprietario o progettista dell'intervento sulle aree, sulle aree confinanti con la propria, sulle aree appartenenti a parenti o affini, non può presenziare all'esame ed alla votazione. Parimenti non può presenziare all'esame di progetti redatti o firmati da propri collaboratori o, in caso di studio associato, da un proprio
on può presenziare all'esame di progetti redatti o firmati da propri collaboratori o, in caso di studio associato, da un proprio socio. Il suo allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. 15. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere favorevole o contrario, in quest’ultimo caso dovrà essere motivato accuratamente per consentire al richiedente di adeguare il progetto a quanto richiesto dalle norme o al fine di consentire il controllo sulla logicità e
tire al richiedente di adeguare il progetto a quanto richiesto dalle norme o al fine di consentire il controllo sulla logicità e congruità delle ragioni poste a base della valutazione negativa, per cui dovrà essere citata espressamente la norma di legge o di regolamento violata o gli elementi di contrasto tra il progetto presentato e la tutele degli aspetti ambientali, con riferimento al P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico regionale. Potrà richiedere la sospensione della pratica
Art. 9 - Ulteriori Attribuzione e compiti della Commissione per il Paesaggio
mbientali, con riferimento al P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico regionale. Potrà richiedere la sospensione della pratica esclusivamente se il progetto richiede delle modifiche di scarsa rilevanza che non determinino un intervento totalmente diverso. Art. 9 - Ulteriori Attribuzione e compiti della Commissione per il Paesaggio
- La Commissione per il Paesaggio oltre ai compiti previsti per legge e decreto si esprime
i della Commissione per il Paesaggio
- La Commissione per il Paesaggio oltre ai compiti previsti per legge e decreto si esprime ulteriormente con pareri consultivi per il Dirigente del Settore nei casi previsti dal Regolamento Urbanistico/Piano Operativo ai fini del rilascio dell’Atto di Assenso.
- Esprime pareri consultivi all'interpretazione nei casi di incertezza avanzati da parte dell'ufficio, degli aspetti normativi nelle zone A ed equiparate di cui al D.M. 1444/68, degli
Art. 10 - Responsabile del procedimento e procedure
i di incertezza avanzati da parte dell'ufficio, degli aspetti normativi nelle zone A ed equiparate di cui al D.M. 1444/68, degli edifici appartenenti alla tipologia delle “corti della pianura lucchese” relativamente a quelli di ordine estetico, tipologico, architettonico. Art. 10 - Responsabile del procedimento e procedure
- La funzione di Responsabile del Procedimento nelle procedure di edilizia ordinaria è assunta, in assenza di specifica determinazione da parte del responsabile dell’Ufficio
o nelle procedure di edilizia ordinaria è assunta, in assenza di specifica determinazione da parte del responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata e per le procedure di abusivismo edilizio da parte del Responsabile della Tutela del Territorio. 2. Alcune specifiche materie sono rinviate alla competenza di altri Settori:
- Settore SUAP per quanto riguarda gli aspetti relativi alle attività produttive, terziere, commerciali e agricole
ltri Settori:
- Settore SUAP per quanto riguarda gli aspetti relativi alle attività produttive, terziere, commerciali e agricole
- Settore LL.PP. per quanto attiene alla competenza specifica delle strade, impiantistica tecnologica di cui cura espressamente i rapporti con gli enti erogatori dei servizi e in generale per l’espressione di propri pareri nelle materie indicate, generalmente per opere d'urbanizzazione primaria, o qualora siano coinvolte opere di proprietà comunale.
- Settore Ambiente per
generalmente per opere d'urbanizzazione primaria, o qualora siano coinvolte opere di proprietà comunale.
- Settore Ambiente per
- Il Vincolo idrogeologico : per quanto attiene alle opere soggette al rilascio di Permesso di Costruire, il nulla-osta ai fini del vincolo idrogeologico per gli aspetti edilizi, deve essere richiesto da parte del proponente l'intervento, contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire con apposita istanza 17
indirizzata all'Ufficio Ambiente dell'Amministrazione comunale, corredata della documentazione tecnica necessaria. Nel caso delle opere soggette a S.C.I.A., tale parere è richiesto dall’interessato direttamente all'Ufficio Ambiente compente.
- Autorizzazione allo scarico in ambiente : in caso di scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili al di fuori della pubblica fognatura, deve essere preventivamente presentata apposita istanza diretta al “Servizio Ambiente”,
li al di fuori della pubblica fognatura, deve essere preventivamente presentata apposita istanza diretta al “Servizio Ambiente”, corredata della documentazione necessaria. Copia dell’autorizzazione allo scarico rilasciata deve essere allegata all’attestazione di agibilità, che è condizionata al possesso dell’autorizzazione in corso di validità. Per altre tipologie di scarico di acque reflue in ambiente occorre l’apposita autorizzazione
utorizzazione in corso di validità. Per altre tipologie di scarico di acque reflue in ambiente occorre l’apposita autorizzazione delle specifiche autorità competenti. Il Responsabile del procedimento nella materia edilizia e quella della tutela del territorio avrà cura di acquisire i pareri di competenza di altri Settori e servizi entro i termini stabiliti per la proposta motivata qualora si rendano necessari ai fini del provvedimento abilitativo.
e servizi entro i termini stabiliti per la proposta motivata qualora si rendano necessari ai fini del provvedimento abilitativo. 3. Sono comunque indispensabili nel caso di procedimenti relativi ad opere di urbanizzazione primaria il parere del Settore LL.PP. nel caso di nuovi o modifiche agli esistenti passi carrabili e ai casi di viabilità. 4. Il responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e/o il responsabile del procedimento edilizio, si
Art. 11 - Modalità di presentazione e gestione anche telematica delle
abili e ai casi di viabilità. 4. Il responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e/o il responsabile del procedimento edilizio, si riserva la possibilità di convocare la conferenza dei servizi interna al Comune, per progetti particolarmente complessi che possano interessare altri profili di competenza dell’amministrazione comunale. Art. 11 - Modalità di presentazione e gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche sulle modalità di redazione
dalità di presentazione e gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche sulle modalità di redazione
- Tutte le istanze, le autorizzazioni, le certificazioni, i depositi, le comunicazioni e segnalazioni certificate di inizio attività relative alle procedure edilizie del SUE, devono avvenire tramite procedura, con formato e firma digitale attraverso lo sportello telematico accessibile direttamente dalla pagina dedicata presente nel sito internet istituzionale del
e attraverso lo sportello telematico accessibile direttamente dalla pagina dedicata presente nel sito internet istituzionale del Comune di Capannori. 2. Le modalità di accesso ed inoltro delle pratiche edilizie è descritto nelle pagine di accesso della piattaforma digitale dedicata. 3. Saranno ritenute improcedibili e non acquisite agli atti di questa amministrazione comunale le istanze e comunicazioni di vario genere trasmesse con modalità differente dalla suddetta procedura digitale.
Art. 12 - Requisiti del progetto edilizio
razione comunale le istanze e comunicazioni di vario genere trasmesse con modalità differente dalla suddetta procedura digitale. 4. Solo per motivate esigenze, da concordare con i responsabili degli uffici del SUE sarà possibile effettuare comunicazione in formato cartaceo con firma olografa, accompagnata da documento di identità. Art. 12 - Requisiti del progetto edilizio
- Il progetto edilizio deve rispondere ai seguenti requisiti:
Art. 12 - Requisiti del progetto edilizio
documento di identità. Art. 12 - Requisiti del progetto edilizio
- Il progetto edilizio deve rispondere ai seguenti requisiti:
- il rispetto dei vincoli insistenti sull'immobile per le relative finalità, tramite il preventivo ottenimento delle autorizzazioni e nulla osta prescritti dalle relative norme di Legge, quali a titolo esemplificativo:
- vincoli di Bene culturale, paesaggistico o archeologico ai sensi del DLgs 42/2004;
e di Legge, quali a titolo esemplificativo:
- vincoli di Bene culturale, paesaggistico o archeologico ai sensi del DLgs 42/2004;
- vincoli di rispetto di varia natura (aeroportuale, ferroviario, cimiteriale e altri); 18
- vincoli idrogeologico,
- vincolo idraulico.
- la conformità alla disciplina urbanistico - edilizia di livello nazionale e regionale, nei diversi settori afferenti alla tutela idraulica, geologica e sismica, alla sicurezza statica e antincendio delle costruzioni, alle distanze minime dai confini e tra le costruzioni, alle dotazioni di parcheggi prescritti, all'accessibilità anche da parte dei soggetti diversamente abili, l'igiene e salubrità delle costruzioni, la protezione contro il rumore il
bilità anche da parte dei soggetti diversamente abili, l'igiene e salubrità delle costruzioni, la protezione contro il rumore il contenimento dei consumi energetici;
- la conformità allo strumento urbanistico comunale e al Regolamento Edilizio, verificando in particolare:
- la disciplina di tutela idraulica, geologica e sismica definita dallo strumento urbanistico;
- la disciplina generale e particolare definita dallo strumento urbanistico e i relativi
a definita dallo strumento urbanistico;
- la disciplina generale e particolare definita dallo strumento urbanistico e i relativi requisiti in termini di dotazioni riferite ai diversi usi;
- la disciplina igienico-sanitaria delle costruzioni e dei locali definita dal presente Regolamento e i relativi requisiti generali e particolari (distanze minime dai confini e tra le costruzioni, dotazioni generali di impianti e servizi, dimensionamento, posizionamento, areazione e illuminazione dei locali);
e costruzioni, dotazioni generali di impianti e servizi, dimensionamento, posizionamento, areazione e illuminazione dei locali);
- la disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana definita dal presente Regolamento.
- Per gli interventi che lo strumento urbanistico assoggetti ad approvazione di un Piano urbanistico attuativo comunque denominato o a Progetto Unitario, oppure alla stipula di una convenzione o alla verifica di sostenibilità, tali adempimenti devono essere esperiti
Art. 13 - Elaborati del progetto edilizio (documentazione minima)
getto Unitario, oppure alla stipula di una convenzione o alla verifica di sostenibilità, tali adempimenti devono essere esperiti preliminarmente al deposito del progetto per l'acquisizione del titolo edilizio. Art. 13 - Elaborati del progetto edilizio (documentazione minima)
- La documentazione da depositare ai fini dell'acquisizione dei diversi titoli edilizi, deve contenere tutte le indicazioni necessarie per poter verificare la conformità del progetto alla
dei diversi titoli edilizi, deve contenere tutte le indicazioni necessarie per poter verificare la conformità del progetto alla vigente normativa in materia edilizia e urbanistica, tramite idonei elaborati, rappresentativi dello stato precedente all'intervento, dello stato di progetto e dello stato sovrapposto tra stato attuale/autorizzato e progetto. 2. La documentazione minima da allegare e la loro composizione è determinata dal Decreto
a stato attuale/autorizzato e progetto. 2. La documentazione minima da allegare e la loro composizione è determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 agosto 2020, n. 88/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 141 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata
documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori asseverata" 3. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il regolamento n. 88/R/2020 elenca la documentazione da trasmettere, per via telematica, allo sportello unico per l’edilizia ai fini
egolamento n. 88/R/2020 elenca la documentazione da trasmettere, per via telematica, allo sportello unico per l’edilizia ai fini della richiesta di permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nonché le relative varianti, sulla base della modulistica unica approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1031/2017 e successivi aggiornamenti.
, sulla base della modulistica unica approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1031/2017 e successivi aggiornamenti. 4. In relazione alle istanze, segnalazioni e comunicazioni di cui sopra, il regolamento n. 88/R/2020 stabilisce l’elenco degli elaborati progettuali, costituenti il progetto 19
architettonico, da allegare per ogni tipo di opera e di intervento e ne definisce le modalità di redazione ai fini dell’invio telematico. 5. L’allegato al regolamento n. 88/R/2020 è costituito da una tabella che indica in modo sintetico, per ogni tipo di opera e di intervento, gli elaborati progettuali da presentare allo sportello unico unitamente alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla CILA, specificando quali sono gli elaborati obbligatori e quali invece gli elaborati che devono
o di costruire, alla SCIA e alla CILA, specificando quali sono gli elaborati obbligatori e quali invece gli elaborati che devono essere presentati solo se pertinenti e necessari rispetto allo specifico intervento da realizzare. 6. Nel caso di interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per la definizione dei contenuti e dei criteri di redazione della relazione
, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per la definizione dei contenuti e dei criteri di redazione della relazione paesaggistica che correda l’istanza di autorizzazione paesaggistica si fa riferimento al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
Art. 14 - Documentazione obbligatoria da trasmettere unitamente alle
à paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Art. 14 - Documentazione obbligatoria da trasmettere unitamente alle istanze
- Interventi soggetti a Permesso di Costruire : per gli interventi soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della L.R. 65/2014, la documentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente:
di costruire ai sensi dell’articolo 134 della L.R. 65/2014, la documentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente:
- domanda da parte del proprietario o dell’avente titolo su modulo unico regionale, con allegati:
- indicazione dei soggetti coinvolti su apposito modulo unico regionale;
- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
- attestazione del versamento dell’imposta di bollo
- (estremi del codice identificativo della marca da bollo o identificativo della ricevuta di pagamento);
o dell’imposta di bollo
- (estremi del codice identificativo della marca da bollo o identificativo della ricevuta di pagamento);
- relazione tecnica di asseverazione del progettista abilitato su modulo unico regionale, con allegati:
- elaborati progettuali esplicativi dell’intervento da realizzare, redatti secondo le indicazioni fornite all’articolo 5 del regolamento n. 88/R/2020;
- documentazione fotografica dello stato di fatto, secondo le indicazioni fornite all’articolo 7 del regolamento n. 88/R/2020;
;
- documentazione fotografica dello stato di fatto, secondo le indicazioni fornite all’articolo 7 del regolamento n. 88/R/2020;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per la valutazione del progetto e l’esecuzione dell’intervento edilizio, prevista nella modulistica unica regionale;
- N.O./Autorizzazioni e pareri previsti da norme e vincoli sovraordinati ed Enti titolari di strade, ferrovie, corsi d'acqua, canali demaniali, aeroportuali ecc...
isti da norme e vincoli sovraordinati ed Enti titolari di strade, ferrovie, corsi d'acqua, canali demaniali, aeroportuali ecc...
- Documenti, progetti e relazioni di verifica impianti tecnologici ai sensi del D.M. 37/2008;
- La documentazione suddetta è presentata anche nel caso di interventi per i quali è richiesta la SCIA in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter della l.r. 65/2014. In questo caso deve essere allagato anche : 20
- ricevuta di versamento del contributo per Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione, oltre al prospetto di calcolo con indicazione del Volume Edificato (VE) e Superficie Coperta (SC) soggetta a contribuzione.
- Interventi soggetti a SCIA : per gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 135 della l.r. 65/2014, la documentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente:
ività (SCIA) ai sensi dell’articolo 135 della l.r. 65/2014, la documentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente: a) segnalazione certificata di inizio attività da parte del proprietario o dell’avente titolo su modulo unico regionale, con allegati:
- indicazione dei soggetti coinvolti su apposito modulo unico regionale;
- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria; b) relazione tecnica di asseverazione del progettista abilitato su modulo unico regionale, con allegati:
diritti di segreteria; b) relazione tecnica di asseverazione del progettista abilitato su modulo unico regionale, con allegati:
- elaborati progettuali esplicativi dell’intervento da realizzare, redatti secondo le indicazioni fornite all’articolo 5 del regolamento n. 88/R/2020;
- documentazione fotografica dello stato di fatto, secondo le indicazioni fornite all’articolo 7 del regolamento n. 88/R/2020; c) N.O./Autorizzazioni e pareri previsti da norme e vincoli sovraordinati ed Enti titolari di
lo 7 del regolamento n. 88/R/2020; c) N.O./Autorizzazioni e pareri previsti da norme e vincoli sovraordinati ed Enti titolari di strade, ferrovie, corsi d'acqua, canali demaniali, aeroportuali ecc... d) Documenti, progetti e relazioni di verifica impianti tecnologici ai sensi del D.M. 37/2008; e) ricevuta di versamento del contributo per Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione, oltre al prospetto di calcolo con indicazione del Volume Edificato
Urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione, oltre al prospetto di calcolo con indicazione del Volume Edificato (VE) e Superficie Coperta (SC) soggetta a contribuzione. f) eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’esecuzione dell’intervento edilizio, prevista nella modulistica unica regionale . 3. Interventi soggetti a CILA : per gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 136, comma 4 della l.r. 65/2014, la documentazione
tti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 136, comma 4 della l.r. 65/2014, la documentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente: a) comunicazione dell’interessato su modulo unico regionale comprensiva delle dichiarazioni del progettista, con allegati:
- indicazione dei soggetti coinvolti su apposito modulo unico regionale;
- elaborati progettuali esplicativi dell’intervento da realizzare, redatti secondo le
nvolti su apposito modulo unico regionale;
- elaborati progettuali esplicativi dell’intervento da realizzare, redatti secondo le indicazioni fornite all’articolo 5 del regolamento n. 88/R/2020;
- N.O./Autorizzazioni e pareri previsti da norme e vincoli sovraordinati ed Enti titolari di strade, ferrovie, corsi d'acqua, canali demaniali, aeroportuali ecc...
- Documenti, progetti e relazioni di verifica impianti tecnologici ai sensi del D.M. 37/2008;
ali demaniali, aeroportuali ecc...
- Documenti, progetti e relazioni di verifica impianti tecnologici ai sensi del D.M. 37/2008;
- ricevuta di versamento del contributo per Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria, oltre al prospetto di calcolo con l'indicazione della Superficie Utile (SU) soggetta a contribuzione. b) eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’esecuzione dell’intervento edilizio, prevista nella modulistica unica regionale
ntuale ulteriore documentazione necessaria per l’esecuzione dell’intervento edilizio, prevista nella modulistica unica regionale 4. Interventi di manutenzione ordinaria, edilizia libera ed opere e manufatti privi di rilevanza edilizia : per gli interventi di manutenzione ordinaria, di edilizia libera ed opere e manufatti privi di rilevanza ai sensi degli artt. 136, 137 della L.R. 65/2014 e del D.M. 02/03/2018 21
(Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222) non è dovuta la comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori o dell'istallazione delle opere e manufatti. E' facoltà dei titolari delle suddette opere di effettuare una comunicazione in carta libera al Comune, possibilmente tramite PEC.
facoltà dei titolari delle suddette opere di effettuare una comunicazione in carta libera al Comune, possibilmente tramite PEC. 5. Interventi soggetti ad Atto di Assenso del Dirigente: nelle aree e per gli immobili in cui lo strumento urbanistico vigente assoggetta gli interventi edilizi al rilascio del preventivo atto di assenso del Dirigente, la documentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente: comunicazione dell’interessato su modulo comunale, con allegati:
cumentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente: comunicazione dell’interessato su modulo comunale, con allegati:
- indicazione dei soggetti coinvolti;
- relazione tecnica descrittiva dell’intervento;
- elaborati progettuali esplicativi dell’intervento da realizzare, redatti secondo le indicazioni fornite all’articolo 5 del regolamento n. 88/R/2020;
- documentazione fotografica interna inquadrante le parti dei locali interessati dagli interventi
- documentazione fotografica esterna
mentazione fotografica interna inquadrante le parti dei locali interessati dagli interventi
- documentazione fotografica esterna
- planimetria indicante l’immobile e l’area interessata
- elaborati progettuali esplicativi dell’intervento con rappresentazione sovrapposta tra stato attuale e di progetto, evidenziata da colorazione differente tra demolito e costruito.
- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’esecuzione dell’intervento edilizio.
versamento dei diritti di segreteria.
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’esecuzione dell’intervento edilizio.
- Attività edilizia in aree soggette a Piani Attuativi o a Convenzionamento : Nelle aree in cui lo strumento urbanistico vigente assoggetta gli interventi edilizi alla predisposizione di Piani Attuativi ai sensi dell'art. 107 della L.R. 10/11/2014 n. 65, le richieste o i depositi dei titoli
alla predisposizione di Piani Attuativi ai sensi dell'art. 107 della L.R. 10/11/2014 n. 65, le richieste o i depositi dei titoli abilitativi sono subordinati all'approvazione di tali strumenti urbanistici di dettaglio, e alla stipula della relativa convenzione, con i termini, modalità e contenuti definiti dalla vigente normativa urbanistica. I titoli e gli interventi edilizi devono essere conformi alla particolare disciplina dei Piani attuativi.
normativa urbanistica. I titoli e gli interventi edilizi devono essere conformi alla particolare disciplina dei Piani attuativi. 7. Attività edilizia in aree soggette a Progetto Unitario : Nelle aree in cui lo strumento urbanistico vigente assoggetta gli interventi edilizi alla predisposizione di Progetti Unitari ai sensi dell'art. 121 della L.R. 65/2014, le richieste o i depositi dei titoli abilitativi sono subordinati all'approvazione di tali strumenti urbanistici di dettaglio, e alla stipula della
positi dei titoli abilitativi sono subordinati all'approvazione di tali strumenti urbanistici di dettaglio, e alla stipula della relativa convenzione o atto d'obbligo unilaterale, con i termini, modalità e contenuti definiti dalla vigente normativa urbanistica. I titoli e gli interventi edilizi devono essere conformi alla particolare disciplina del Progetto Unitario prevista dal Regolamento Urbanistico/Piano Operativo.
Art. 15 - Le modalità di coordinamento con il SUAP
i devono essere conformi alla particolare disciplina del Progetto Unitario prevista dal Regolamento Urbanistico/Piano Operativo. 8. Ove lo strumento urbanistico preveda l'obbligo di convenzionamento per la realizzazione diretta di interventi edilizi, le richieste e i depositi dei titoli abilitativi sono subordinati alla stipula di dette convenzioni, nei termini e con le modalità definiti dallo strumento medesimo. Art. 15 - Le modalità di coordinamento con il SUAP
Art. 15 - Le modalità di coordinamento con il SUAP
convenzioni, nei termini e con le modalità definiti dallo strumento medesimo. Art. 15 - Le modalità di coordinamento con il SUAP
- Tutte le pratiche inerenti l’esecuzione dei lavori edilizi sono gestite dall’ufficio Edilizia Privata, nel caso che abbiano ad oggetto interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione edilizia e cambio di destinazione d’uso inerenti destinazioni non 22
Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi
residenziali, l’ufficio Edilizia Privata si raccorda con l’ufficio S.U.A.P., acquisendo il relativo parere di competenza, qualora necessario, relativamente all’attività svolta . 2. L'Ufficio Edilizia Privata collabora con il SUAP fornendo parei di conformità Urbanistico - edilizia per procedure di Inizio Attività, Autorizzazioni Uniche e Autorizzazioni Ambientali di vario genere ecc... Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi
Art. 16 - Autotutela e richieste di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o
tività, Autorizzazioni Uniche e Autorizzazioni Ambientali di vario genere ecc... Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi Art. 16 - Autotutela e richieste di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati
- Il Permesso di Costruire, può essere annullato per vizi di legittimità e con efficacia retroattiva in relazione alle vigenti disposizioni di legge in materia, ai sensi dell’art. 21 octies Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
sposizioni di legge in materia, ai sensi dell’art. 21 octies Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 2. L’annullamento del Permesso di Costruire, da parte dell’Autorità competente, nell’esercizio del potere di autotutela può intervenire nel rispetto delle disposizioni di legge sovra ordinate, con riferimento art. 21 – nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
ire nel rispetto delle disposizioni di legge sovra ordinate, con riferimento art. 21 – nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. L’adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori attraverso l’istituto dell’autotutela è subordinata al previo accertamento, da parte del comune, dell’impossibilità di tutelare l’interesse pubblico protetto mediante conformazione dell’intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive
Art. 17 - Certificato di destinazione urbanistica
mazione dell’intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti o agli atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni Art. 17 - Certificato di destinazione urbanistica
Art. 17 - Certificato di destinazione urbanistica
secuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni Art. 17 - Certificato di destinazione urbanistica
- Il certificato di destinazione urbanistica deve essere richiesto attraverso lo sportello telematico presente sul sito istituzionale, in bollo, e deve essere corredata di:
- indicazione degli estremi catastali (foglio, particella ed eventuale subalterno);
- estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziazione delle particelle;
tali (foglio, particella ed eventuale subalterno);
- estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziazione delle particelle;
- ricevuta versamento per “diritti di segreteria”, negli importi dovuti.
- L’assenza anche di uno solo dei suddetti elementi comporta l’automatica sospensione dell’istanza, fino ad avvenuta integrazione.
- Il certificato di destinazione urbanistica con apposizione di relativo bollo, è rilasciato entro il
Art. 18 - Proroga dei titoli abilitativi - inizio ed ultimazione dei lavori
ad avvenuta integrazione. 3. Il certificato di destinazione urbanistica con apposizione di relativo bollo, è rilasciato entro il termine di giorni 30 (trenta), dalla data di richiesta o di avvenuta integrazione. Art. 18 - Proroga dei titoli abilitativi - inizio ed ultimazione dei lavori
- Il Permesso di Costruire ha validità triennale, dalla data indicata nella comunicazione dell’inizio dei lavori.
- La validità del Permesso di Costruire decade nel caso in cui le opere non siano iniziate entro
azione dell’inizio dei lavori. 2. La validità del Permesso di Costruire decade nel caso in cui le opere non siano iniziate entro un anno dal suo rilascio ed ultimate entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, salvo rilascio di proroghe nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, di carattere 23
ordinario o di carattere eccezionale quali a titolo esemplificativo, le disposizioni di legge per calamità naturali o sanitarie, salvo ulteriori disposizioni di legge. 3. Il termine per l’inizio ed ultimazione dei lavori può essere prorogato nei limiti e con le procedure stabilite dalle normative con carattere sovraordinato. 4. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata.
ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata. 5. Nel caso di convenzione urbanistica vigente, i relativi titoli edilizi (permesso di Costruire e S.C.I.A.), possono essere rilasciati/presentati entro il termine di validità della stessa convenzione urbanistica. 6. Relativamente alla normativa in materia di decadenza dei titoli edilizi sono fatte salve le
a stessa convenzione urbanistica. 6. Relativamente alla normativa in materia di decadenza dei titoli edilizi sono fatte salve le deroghe ammesse dalle previsioni della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento ai contenuti delle norme transitorie ed agli effetti di normative speciali. 7. Il termine di ultimazione del Permesso di Costruire, può essere prorogato nei casi previsti dalla Legge indipendentemente dalla durata della convenzione urbanistica.
Art. 19 – Agibilità, Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
o di Costruire, può essere prorogato nei casi previsti dalla Legge indipendentemente dalla durata della convenzione urbanistica. Art. 19 – Agibilità, Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
- Ad ultimazione dei lavori, da comunicare nei tempi e nei modi previsti all’art. 25, i professionisti abilitati attestano la conformità dell’opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi.
itati attestano la conformità dell’opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi. 2. L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche nei casi stabiliti dall’art. 149 della L.R. 65/2014:
re che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche nei casi stabiliti dall’art. 149 della L.R. 65/2014: a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali; b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici; c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, oppure di
riguardino parti strutturali degli edifici; c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso; d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari. 3. Si definisce inagibile l’edificio o l’unità immobiliare per la quale vengano a mancare i
cessibilità delle unità immobiliari. 3. Si definisce inagibile l’edificio o l’unità immobiliare per la quale vengano a mancare i requisiti definiti dalla Legge (art. 24 del DPR 380/2001, e art. 149 della LR 65/2014). 4. In presenza di condizioni di inabitabilità o inagibilità degli immobili, anche quando sia stato in precedenza rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità, o depositata l'attestazione ai sensi di Legge, il Comune dichiara, ai sensi dell’art. 222 del RD 1265/1934, l’inagibilità
Art. 20 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri
ilità, o depositata l'attestazione ai sensi di Legge, il Comune dichiara, ai sensi dell’art. 222 del RD 1265/1934, l’inagibilità dell’edificio o della parte di esso per la quale siano venuti a mancare i sopracitati requisiti. 5. Un edificio dichiarato inabitabile/inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità. Art. 20 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri
Art. 20 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri
no determinato la dichiarazione di inagibilità. Art. 20 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi, rateizzazioni e altre disposizioni
- Il Permesso di Costruire e la S.C.I.A. sono onerosi, salvo i casi di gratuità previsti dalla legge.
- Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 136, 24
comma 2, lettera a), e gli interventi di restauro di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a bis) della L.R. 65/2014, ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. 3. L’importo degli oneri è contenuto in apposite tabelle allegate al provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale, soggetto annualmente ad un aggiornamento ISTAT (ove ci sia
Art. 21 - Parere preventivo ed Atto di Assenso
abelle allegate al provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale, soggetto annualmente ad un aggiornamento ISTAT (ove ci sia aumento dei parametri) con determina dirigenziale, secondo le disposizioni regionali. 4. Le modalità di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo del Costo di Costruzione sono disciplinati da apposito Regolamento Comunale allegato 01 al presente Regolamento Edilizio Art. 21 - Parere preventivo ed Atto di Assenso Parere Preventivo
Art. 21 - Parere preventivo ed Atto di Assenso
golamento Comunale allegato 01 al presente Regolamento Edilizio Art. 21 - Parere preventivo ed Atto di Assenso Parere Preventivo
- E’ ammessa la presentazione di richieste di pareri preventivi riguardanti la fattibilità di un intervento edilizio e la conformità, allo stato degli atti e dei progetti preliminari, ai vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale, urbanistica e con la normativa di settore.
rogetti preliminari, ai vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale, urbanistica e con la normativa di settore. 2. Il parere è limitato agli elementi della richiesta e non costituisce titolo autorizzativo, per cui dovrà sempre essere presentato il titolo edilizio necessario. 3. Alla domanda di parere preventivo devono essere allegate le relazioni ed elaborati grafici opportuni: trattandosi di casistica molto varia, non è previsto un modulo specifico. In ogni
e le relazioni ed elaborati grafici opportuni: trattandosi di casistica molto varia, non è previsto un modulo specifico. In ogni caso, nella richiesta vanno inseriti tutti gli elementi utili e necessari per l'individuazione dell'intervento, la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e degli immobili, la documentazione fotografica e la relativa proposta progettuale. 4. Il procedimento può essere interrotto entro 30 giorni dalla domanda per la motivata
afica e la relativa proposta progettuale. 4. Il procedimento può essere interrotto entro 30 giorni dalla domanda per la motivata richiesta di documenti o modifiche, che devono essere prodotti nei successivi 60 per completare la pratica. 5. Il Parere Preventivo :
- non esaurisce le verifiche di conformità urbanistico - edilizia.
- non sostituisce gli atti abilitanti l’avvio delle opere, né gli atti di assenso presupposti a tali atti, dovuti in presenza vincoli.
sostituisce gli atti abilitanti l’avvio delle opere, né gli atti di assenso presupposti a tali atti, dovuti in presenza vincoli.
- non ha alcuna validità all’interno di atti pubblici e scritture private e non può essere a loro allegato Atto di Assenso
- l'atto di assenso è il provvedimento vincolante con cui il Dirigente del Settore si esprime preventivamente alla realizzazione degli interventi nelle zone omogenee indicate dal
con cui il Dirigente del Settore si esprime preventivamente alla realizzazione degli interventi nelle zone omogenee indicate dal Regolamento Urbanistico/Piano Operativo su istanza di parte del titolare delle aree e degli immobili. Per l’emissione dell’Atto di Assenso il Dirigente consulta preventivamente la Commissione del Paesaggio, che si esprime rilasciando parere formale sull’istanza presentata. 2. L’atto di Assenso è obbligatorio e vincolante per la realizzazione degli interventi edilizi nei
male sull’istanza presentata. 2. L’atto di Assenso è obbligatorio e vincolante per la realizzazione degli interventi edilizi nei casi previsti dal Regolamento Urbanistico/Piano Operativo che deve essere richiesto tramite apposita istanza, utilizzando il Portale telematico del Comune e allegando la documentazione elencata all’art. 14 del presente Regolamento. 3. L’Atto di Assenso non costituisce autorizzazione di conformità alle specifiche normative
ll’art. 14 del presente Regolamento. 3. L’Atto di Assenso non costituisce autorizzazione di conformità alle specifiche normative aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia ed urbanistica, alle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie e di efficienza energetica; l’intervento edilizio resta 25
comunque subordinato al conseguimento del titolo autorizzativo previsto dalla legislazione vigente. 4. Il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni previste dall’Atto di Assenso costituisce violazione al Regolamento Urbanistico e l’esecuzione degli interventi in violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste al titolo VII della L.R. 65/14 5. La documentazione da trasmettere allo sportello unico per la richieste di Atto di Assenso è elencata all’art. 14 :
Art. 22 - Ordinanze ed interventi urgenti
L.R. 65/14 5. La documentazione da trasmettere allo sportello unico per la richieste di Atto di Assenso è elencata all’art. 14 : Art. 22 - Ordinanze ed interventi urgenti Ordinanze
- Sono ammesse le ordinanze stabilite dall’art. 54 T.U.E.L., che sono distinte in “ordinanze ordinarie “ in materia di pubblica sicurezza ed ordine pubblico e le “ ordinanze contingibili ed urgenti” in materia di incolumità pubblica, sicurezza urbana, tutela ambientale
ordine pubblico e le “ ordinanze contingibili ed urgenti” in materia di incolumità pubblica, sicurezza urbana, tutela ambientale dall’inquinamento atmosferico ed acustico e da traffico veicolare in casi di emergenza, ecc... 2. Le prime vengono adottate in osservanza ed attuazione di disposizioni di legge e regolamenti e vengono emanate nell’esercizio delle normali funzioni di vigilanza, le seconde a fronte di situazioni urgenti ed imprevedibili, eccezionali e comunque pericolose.
le normali funzioni di vigilanza, le seconde a fronte di situazioni urgenti ed imprevedibili, eccezionali e comunque pericolose. 3. Le ordinanze ordinarie possono essere emanate adottate da dirigenti e responsabili dei servizi essendo atti di gestione dell’attività comunale, ai sensi dell’art 107 comma 3 del TUEL. 4. Le ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell’art 54 del TUEL, sono attribuite al potere del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, che deve adottare con atto motivato, provvedimenti
del TUEL, sono attribuite al potere del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, che deve adottare con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Interventi ammissibili con procedure d'urgenza
- Oltre alle opere da eseguire su ordinanza del Sindaco o del Dirigente per la tutela della pubblica incolumità, potranno essere iniziate senza domanda preventiva, le opere motivate
co o del Dirigente per la tutela della pubblica incolumità, potranno essere iniziate senza domanda preventiva, le opere motivate da carattere di necessità e urgenza per rimuovere pericoli per la pubblica e privata incolumità. 2. L’intervento dovrà limitarsi alla rimozione della parte pericolante, avendo cura di recintare con rete da cantiere, apporre apposita segnalazione di pericolo e interdire l’accesso alla parte residuale, al fine di permettere il sopralluogo degli addetti alla protezione civile del
ricolo e interdire l’accesso alla parte residuale, al fine di permettere il sopralluogo degli addetti alla protezione civile del Comune e delle autorità preposte alla vigilanza, per le valutazioni del caso qualora necessarie. 3. Dell'intervento deve essere data immediata comunicazione ai V.V.F.F. e al servizio reperibilità tecnica del Comune. 4. Entro 24 ore dall'inizio dell'intervento deve essere data altresì comunicazione al Sindaco mediante lettera raccomandata o PEC
. Entro 24 ore dall'inizio dell'intervento deve essere data altresì comunicazione al Sindaco mediante lettera raccomandata o PEC 5. La domanda e la documentazione essenziale relativa ai lavori da eseguire deve essere comunque presentata al Dirigente del SUE entro 30 giorni dall'inizio degli stessi. 6. Per gli edifici sottoposti ai vincoli previsti dalla parte III del Codice per i Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 e comunque per tutti gli edifici che ricadono nelle zone A di cui al D.M. 1444/68, in
Codice per i Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 e comunque per tutti gli edifici che ricadono nelle zone A di cui al D.M. 1444/68, in assenza di autorizzazione paesaggistica o altro titolo edilizio, le opere dovranno limitarsi ad eliminare solo gli elementi dell’edificio pericolanti, documentando con fotografie e rilievi la parte residuale dell’immobile, al fine di richiedere l’autorizzazione paesaggistica nei casi 26
previsti, ed altro idoneo titolo edilizio per il successivo ripristino, utilizzando per quanto ammissibile dalle norme della sicurezza statica e antisismica, l’utilizzo di tecniche e materiali uguali agli originari. 7. L'Amministrazione si riserva di disporre di autorità, qualora l'intervento non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo e Regolamento Edilizio, la rimessa in pristino secondo le caratteristiche dell'impianto originario.
Urbanistico/Piano Operativo e Regolamento Edilizio, la rimessa in pristino secondo le caratteristiche dell'impianto originario. 8. In mancanza della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire ovvero in caso di mancato deposito della SCIA e della prevista Autorizzazione paesaggistica ove prevista, qualora l’intervento di demolizione senza ricostruzione non sia ammesso dallo Strumento Urbanistico, le opere di demolizione saranno considerate come eseguite in assenza di titolo
Art. 23 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del
ione non sia ammesso dallo Strumento Urbanistico, le opere di demolizione saranno considerate come eseguite in assenza di titolo e soggette alle procedure sanzionatorie ai sensi di legge. Art. 23 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
- Sul sito istituzionale del comune, nell’apposita sezione del servizio Sportello Unico Edilizia - SUE, e nello Sportello Telematico, è consultabile e scaricabile tutta la modulistica del
del servizio Sportello Unico Edilizia - SUE, e nello Sportello Telematico, è consultabile e scaricabile tutta la modulistica del servizio di tipo standardizzato su scala regionale. E' consultabile on-line l’intero l’archivio storico delle pratiche edilizie del comune, nonché lo stato di avanzamento di quelle in corso di istruttoria e di definizione. 2. In materia di rispetto delle normative anticorruzione è previsto un sorteggio periodico sugli
i istruttoria e di definizione. 2. In materia di rispetto delle normative anticorruzione è previsto un sorteggio periodico sugli atti rilasciati in forma espressa dal servizio da parte di apposita commissione interna formata da componenti di altri servizi comunali, che redigono un report di rendicontazione di tale disanima. 3. Mensilmente viene data notizia al pubblico mediante affissione sull’albo pretorio, dell’elenco permessi di costruire rilasciati, ai sensi dell'art. 142 della L.R. 10/11/2014 n. 65.
affissione sull’albo pretorio, dell’elenco permessi di costruire rilasciati, ai sensi dell'art. 142 della L.R. 10/11/2014 n. 65. 4. Sul sito internet istituzionale del Comune viene pubblicato l’elenco delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate ai sensi dell’art. 146 comma 13 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42. 27
Art. 24 - Comunicazioni di inizio dei lavori e ulteriori adempimenti relativi
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI Capo I – Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori Art. 24 - Comunicazioni di inizio dei lavori e ulteriori adempimenti relativi alla fase di esecuzione dei lavori (impresa esecutrice, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza ecc.)
- I lavori devono ritenersi iniziati quando siano state effettuate le prime operazioni sull’area quali l’eventuale recinzione e la predisposizione del cantiere e siano state intraprese le
ettuate le prime operazioni sull’area quali l’eventuale recinzione e la predisposizione del cantiere e siano state intraprese le prime opere edili, come lo scavo ed il getto di fondazione per le nuove costruzioni ed in genere qualsiasi intervento che comporti la trasformazione permanente dei suoli inedificati, e le opere di demolizione per gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva. 2. Si ha decadenza del Permesso di Costruire o della S.C.I.A., qualora venga accertato il
strutturazione edilizia ricostruttiva. 2. Si ha decadenza del Permesso di Costruire o della S.C.I.A., qualora venga accertato il mancato inizio dei lavori entro il termine stabilito dalla legge. 3. La comunicazione di inizio lavori deve avvenire utilizzando la modulistica unica regionale attraverso la piattaforma digitale per la presentazione delle pratiche edilizie presente sul Sito Istituzionale del Comune 4. La Comunicazione di Inizio Lavori deve contenente :
azione delle pratiche edilizie presente sul Sito Istituzionale del Comune 4. La Comunicazione di Inizio Lavori deve contenente :
- i dati identificati del titolare del Permesso di Costruire;
- gli estremi e l’oggetto dei lavori relativi al Permesso di Costruire
- l’ubicazione del cantiere
- la data dell’inizio dei lavori;
- i dati identificati del Direttore dei Lavori, se dovuto;
- i dati identificati dell’Impresa/se a cui sono affidati i lavori, i codici di iscrizione della
irettore dei Lavori, se dovuto;
- i dati identificati dell’Impresa/se a cui sono affidati i lavori, i codici di iscrizione della ditta agli Enti previdenziali INPS, assicurativi INAIL, ed alla Cassa Edile dell’Impresa.
- i dati identificati del professionista incaricato con la qualifica di soggetto certificatore l’attestato di certificazione energetica, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 25 febbraio 2010, n. 17/R.
oggetto certificatore l’attestato di certificazione energetica, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 25 febbraio 2010, n. 17/R. 5. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del D.Lgs 81/2008 , l’esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire o dalla SCIA è preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso decreto legislativo. In tali casi il comune
lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso decreto legislativo. In tali casi il comune ordina la sospensione dei lavori. L’esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire o dalla SCIA può essere riavviata solo dopo l’ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato XII del D.Lgs 81/2008 , dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato
ato XII del D.Lgs 81/2008 , dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili) e relativo Regolamento di Attuazione n. 75/R/2013. 6. Assieme alla comunicazione di Inizio Lavori, quando non risulta già allegata al Permesso di Costruire in sede di rilascio :
. 6. Assieme alla comunicazione di Inizio Lavori, quando non risulta già allegata al Permesso di Costruire in sede di rilascio :
- deve essere depositata allo Sportello Unico la documentazione prevista ai sensi dell’art.28 c.1 della L.10/91 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in 28
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e art.8 c.1 del D.Lgs. 192/2005;
- Per le opere in cemento armato o strutture metalliche deve essere allegata copia vistata della denuncia presentata al Genio Civile .
- Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del D.P.R. 380/2001, deve essere consegna copia della ricevuta di deposito del progetto al competente ufficio tecnico della regione
D.P.R. 380/2001, deve essere consegna copia della ricevuta di deposito del progetto al competente ufficio tecnico della regione secondo le procedure previste. Per gli interventi ricadenti dell'ambito degli artt. 94 e 94 bis del D.P.R. 380/2001, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
- Relazione Tecnica e progetto degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008, se dovuta
del competente ufficio tecnico della regione.
- Relazione Tecnica e progetto degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008, se dovuta
- Ricevuta di notifica o approvazione del piano di lavoro per la Bonifica e/o rimozione dell’Amianto, dall’Azienda USL n. 2 di Lucca – Dipartimento di Prevenzione come previsto dalla normativa D. Lgs 81/08 - Capo III – “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”, che deve avvenire entro i termini previsti per legge.
- Capo III – “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”, che deve avvenire entro i termini previsti per legge.
- L'Amministrazione potrà comunque effettuare controlli finalizzati a verificare il loro reale inizio.
- Nell’ipotesi alternativa di esecuzione dei lavori in economia diretta, nei casi previsti per legge, è la stessa proprietà che si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori, e trasmette relativa dichiarazione.
per legge, è la stessa proprietà che si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori, e trasmette relativa dichiarazione. 9. Non si può procedere all’esecuzione del Permesso di Costruire o della S.C.I.A. in assenza delle nomina del Direttore dei Lavori, ove prescritto per Legge. 10. Il Direttore dei Lavori è obbligatorio in tutte le opere di Permesso di Costruire e SCIA che riguardino interventi strutturali per le quali sia necessaria la presenza di un tecnico
pere di Permesso di Costruire e SCIA che riguardino interventi strutturali per le quali sia necessaria la presenza di un tecnico qualificato (quali nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni con opere strutturali, opere di sostegno in C.A. e simili). 11. I lavori devono essere iniziati entro i termini stabiliti dall’atto di Permesso di Costruire e precisamente, un anno dal rilascio del permesso di costruire. Nel caso di S.C.I.A. i lavori
dall’atto di Permesso di Costruire e precisamente, un anno dal rilascio del permesso di costruire. Nel caso di S.C.I.A. i lavori possono avere inizio contestuale al deposito della Segnalazione stessa, mentre nel caso di SCIA alternativa al Permesso di Costruire i lavori non potranno avere inizio prima di trenta giorni dal deposito della stessa. 12. L'inizio dei lavori può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei
rni dal deposito della stessa. 12. L'inizio dei lavori può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano intervenuti a ritardare l’inizio dei lavori. 13. I lavori possono essere interrotti dal Titolare purché vengano finiti entro i termini stabiliti dal Permesso di Costruire o S.C.I.A. . 14. Nel periodo di interruzione il Titolare e l’Impresa sono tenuti alla custodia del cantiere.
Art. 25 - Comunicazioni di fine lavori e adempimenti relativi
rmesso di Costruire o S.C.I.A. . 14. Nel periodo di interruzione il Titolare e l’Impresa sono tenuti alla custodia del cantiere. 15. E’ obbligatoria l’interruzione dei lavori nel caso di ritrovamenti archeologici. 16. Per le opere sottoposte al regime dell’attività edilizia libera non è obbligatoria la nomina del Direttore dei Lavori e la comunicazione di inizio lavori. Art. 25 - Comunicazioni di fine lavori e adempimenti relativi
Art. 25 - Comunicazioni di fine lavori e adempimenti relativi
mina del Direttore dei Lavori e la comunicazione di inizio lavori. Art. 25 - Comunicazioni di fine lavori e adempimenti relativi
- I lavori si intendono ultimati quando l’opera è finita in ogni sua parte e comunque risulti effettivamente idonea all’uso e può essere attestata l’Agibilità, fatti salvi i casi di Agibilità parziali previsti dalle vigenti normative di legge in materia.
- La dichiarazione di ultimazione dei lavori è effettuata dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni
rmative di legge in materia. 2. La dichiarazione di ultimazione dei lavori è effettuata dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla scadenza del relativo titolo edilizio. 29
- Per ultimazione dei lavori si intende l’effettiva ultimazione delle opere oggetto di Permesso di Costruire/SCIA/CILA, consistenti nella completa funzionalità dell’organismo costruito.
- Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 143 della L.R. 65/2014 può essere depositato lo stato finale dell'opera come effettivamente realizzata, da effettuarsi unitamente ad apposita attestazione del professionista non oltre la data della comunicazione di ultimazione dei
, da effettuarsi unitamente ad apposita attestazione del professionista non oltre la data della comunicazione di ultimazione dei lavori. L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 183 della L.R. 65/2014, determinato con riferimento alla data del permesso di costruire o della SCIA, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 149, comma 1 della legge regionale, e comunque prima della scadenza del termine di validità del permesso di costruire o della SCIA.
, comma 1 della legge regionale, e comunque prima della scadenza del termine di validità del permesso di costruire o della SCIA. 5. E’ prevista in forma facoltativa, anche per la C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), la possibilità di effettuare la comunicazione di fine lavori con deposito della rappresentazione dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata. 6. Sono ammesse comunicazioni di fine lavori parziali per unità funzionalmente indipendenti
pera come effettivamente realizzata. 6. Sono ammesse comunicazioni di fine lavori parziali per unità funzionalmente indipendenti dal resto della costruzione, ed in tal caso il professionista asseverante, deve specificare le unità immobiliari oggetto di attestazione individuandole su apposita planimetria. 7. Alla comunicazione di fine lavori devono essere indicati gli estremi della variazione catastale quando dovuta aggiornati ed in perfetta conformità con lo stato finale dei lavori.
dicati gli estremi della variazione catastale quando dovuta aggiornati ed in perfetta conformità con lo stato finale dei lavori. 8. Nei casi in cui non sia dovuta tale documentazione deve essere presentata dichiarazione di ininfluenza ai fini catastali, per non variazione della rendita catastale. 9. Il mancato deposito della ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale oppure della dichiarazione di ininfluenza ai fini catastali, comporta l’applicazione della sanzioni previste dalla legge.
astale oppure della dichiarazione di ininfluenza ai fini catastali, comporta l’applicazione della sanzioni previste dalla legge. 10. La comunicazione di ultimazione lavori, di conformità delle opere e il deposito dello stato finale devono avvenire utilizzando la modulistica unica regionale attraverso lo sportello telematico per la presentazione delle pratiche edilizie presente sul Sito istituzionale del Comune. 11. Qualora la data di fine lavori venga comunicata oltre 60 giorni dalla data di validità del
ul Sito istituzionale del Comune. 11. Qualora la data di fine lavori venga comunicata oltre 60 giorni dalla data di validità del Titolo, o dal deposito della SCIA ai sensi dell'art. 22 comma 2 bis del D.P.R. 380/01 (deposito dello stato finale dell'opera) sarà applicata ai titolari una sanzione amministrativa di €. 250,00 che aumenterà a €. 500,00 se la comunicazione venga trasmessa dopo ulteriori 120 giorni. 12. Unitamente all'ultimazione dei lavori il professionista abilitato certifica la conformità
asmessa dopo ulteriori 120 giorni. 12. Unitamente all'ultimazione dei lavori il professionista abilitato certifica la conformità dell'opera al progetto approvato ai sensi dell’art. 149 della L.R. 65/14. 13. Nel caso i lavori non siano ultimati entro il termine di validità del titolo edilizio, per il completamento dei lavori dovrà essere presentato idoneo titolo edilizio, nel quale saranno indicati i lavori ancora da realizzare, allegando la documentazione fotografica relativa allo
Art. 26 - Occupazione di suolo pubblico
titolo edilizio, nel quale saranno indicati i lavori ancora da realizzare, allegando la documentazione fotografica relativa allo stato realizzato delle opere. Art. 26 - Occupazione di suolo pubblico
- Qualora durante i lavori o comunque per l’esecuzione dei medesimi si renda necessario occupare o manomettere il suolo pubblico, deve essere richiesta e ottenuta la relativa autorizzazione amministrativa dell’Ente proprietario, previo pagamento del canone dovuto.
ssere richiesta e ottenuta la relativa autorizzazione amministrativa dell’Ente proprietario, previo pagamento del canone dovuto. 2. Per l'uso del suolo pubblico deve essere pagata apposita tassa di occupazione ed eventuale congrua polizza fideiussoria per l'eventuale rimessa in pristino del suolo danneggiato. 30
- I criteri di durata, di pagamento per l'uso e la definizione della cauzione sono definiti da apposita delibera comunale.
- Nel caso che l'esercizio del cantiere abbia causato manomissioni o danneggiamenti del suolo e degli spazi pubblici, è fatto obbligo, per il committente e per l'impresa, di provvedere alle opere necessarie per il pieno ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità.
- Per salvaguardare gli utilizzi pubblici, nei casi di interruzioni delle lavorazioni o di mancato
di utilizzo e funzionalità. 5. Per salvaguardare gli utilizzi pubblici, nei casi di interruzioni delle lavorazioni o di mancato completamento dell’opera nei termini di validità del titolo edilizio, le occupazioni di suolo pubblico potranno protrarsi per un tempo non superiore a dodici mesi a partire dalla data di fermo del cantiere, decorso il quale termine si dovrà procedere alla restituzione degli spazi all’uso pubblico previa effettuazione delle opere di ripristino eventualmente necessarie, nel
Art. 27 - Comunicazioni inerenti le opere di bonifica, comprese quelle per
dere alla restituzione degli spazi all’uso pubblico previa effettuazione delle opere di ripristino eventualmente necessarie, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma che precede. Art. 27 - Comunicazioni inerenti le opere di bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.
- Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni legislative e dai regolamenti in materia igienico–sanitaria, qualora nella fase degli scavi dovessero emergere suoli che siano stati
slative e dai regolamenti in materia igienico–sanitaria, qualora nella fase degli scavi dovessero emergere suoli che siano stati usati come depositi di immondizie, di residui putrescibili o di altre materie insalubri, i lavori programmati restano sospesi e i soggetti responsabili dei lavori, ivi compreso il committente, sono obbligati a darne immediata comunicazione al Comune all’Ufficio Servizi Ambientali ed al S.U.E. 2. Le materie nocive sono rimosse e smaltite a spese del committente e a cura di impresa
Ufficio Servizi Ambientali ed al S.U.E. 2. Le materie nocive sono rimosse e smaltite a spese del committente e a cura di impresa esercente servizi di smaltimento di rifiuti, iscritta in apposito albo, ed il sottosuolo deve essere bonificato ai sensi e nel rispetto delle procedure del D.Lgs 152/2006. 3. La ripresa dei lavori resta subordinata alla presentazione al SUE di elaborati tecnici integrativi sulla ricostituzione dell’area di sedime, sui quali andrà acquisito il parere di eventuali uffici competenti.
ecnici integrativi sulla ricostituzione dell’area di sedime, sui quali andrà acquisito il parere di eventuali uffici competenti. 4. Tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari di edifici o siti nei quali sia presente amianto libero o legato in matrice friabile o compatta, interessati da intervento edilizio, sono tenuti, prima della esecuzione dell’intervento edilizio a far eseguire da idonea ditta iscritta in apposito albo tutte quelle procedure per trattare, rimuovere e smaltire tale prodotto o gli
eseguire da idonea ditta iscritta in apposito albo tutte quelle procedure per trattare, rimuovere e smaltire tale prodotto o gli elementi contenenti tale prodotto, nonché per bonificare l’edificio o il sito interessato, nel rispetto della normativa vigente in materia con riferimento al Capo III - "Protezione dai rischi connessi all'esposizione dell'amianto" del Titolo IX del D.Lgs 81/2008 5. Per quanto concerne la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici
ianto" del Titolo IX del D.Lgs 81/2008 5. Per quanto concerne la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi, è fatto obbligo al coordinatore per la progettazione del Piano Operativo di Sicurezza relativo al cantiere di lavoro che andrà ad insediarsi per la realizzazione dell’intervento edilizio, di procedere anche alla valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi che potrebbero rinvenirsi durante le attività di scavo. Nel caso di
el rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi che potrebbero rinvenirsi durante le attività di scavo. Nel caso di reperimento di ordigni bellici deve essere immediatamente disposta la sospensione dei lavori ed avvertite le competenti autorità, oltre per quanto possibile a mettere in sicurezza il cantiere e l’area circostante da pericoli per la pubblica incolumità. 31
Art. 28 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori
Capo II – Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori Art. 28 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori RESPONSABILITA’
- Sono responsabili per quanto attiene alla realizzazione delle opere in conformità ai titoli edilizi rilasciati o assentiti ed alle vigenti disposizioni di legge, di pianificazione o regolamentari, il Proprietario, il Titolare del Permesso di Costruire, della Segnalazione Certificata d’Inizio Attività - SCIA e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA, il
parte di sua competenza, nei limiti delle leggi vigenti, dei regolamenti, delle
rmesso di Costruire, della Segnalazione Certificata d’Inizio Attività - SCIA e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA, il Committente, il Direttore dei Lavori, il Titolare dell’Impresa costruttrice, ciascuno per la parte di sua competenza, nei limiti delle leggi vigenti, dei regolamenti, delle modalità prescritte dal Permesso di Costruire o S.C.I.A. 2. Essi sono altresì tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido alle spese per
dal Permesso di Costruire o S.C.I.A. 2. Essi sono altresì tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili all'abuso. 3. Il progettista è responsabile della veridicità di quanto indicato nella documentazione del Permesso di Costruire. 4. Il Direttore dei Lavori è obbligatorio in tutte le opere di Permesso di Costruire e SCIA che
zione del Permesso di Costruire. 4. Il Direttore dei Lavori è obbligatorio in tutte le opere di Permesso di Costruire e SCIA che riguardino interventi strutturali per le quali sia necessaria la presenza di un tecnico qualificato (quali nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni con opere strutturali, opere di sostegno in C.A. e simili). 5. Il Direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti, la
re di sostegno in C.A. e simili). 5. Il Direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti, la violazione delle prescrizioni e delle modalità esecutive contenute nei titoli abilitativi, fornendo all’Autorità Comunale competente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. 6. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto ai titoli abilitativi, il Direttore
SOSPENSIONE DEI LAVORI
ella violazione stessa. 6. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto ai titoli abilitativi, il Direttore dei Lavori, deve inoltre rinunciare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa all’Autorità Comunale competente. 7. In caso contrario quest’ultima segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il Direttore dei Lavori, ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari. SOSPENSIONE DEI LAVORI
SOSPENSIONE DEI LAVORI
olazione in cui è incorso il Direttore dei Lavori, ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari. SOSPENSIONE DEI LAVORI
- Sarà ordinata l’immediata sospensione dei lavori quando:
- le opere contravvengono le leggi, gli strumenti urbanistici vigenti, il presente Regolamento Edilizio o non sono conformi a quanto definito dalle disposizioni e modalità esecutive riportate nel Permesso di Costruire e negli elaborati in base ai quali è stata rilasciata, ivi compreso la S.C.I.A. e la C.I.L.A.;
portate nel Permesso di Costruire e negli elaborati in base ai quali è stata rilasciata, ivi compreso la S.C.I.A. e la C.I.L.A.;
- il Direttore dei Lavori non abbia assunta l’effettiva direzione o non sia stata data comunicazione scritta dell’avvenuta sostituzione dello stesso, o che non sia stato redatto il Piano di sicurezza del cantiere in base alle vigenti normative;
- il Permesso di Costruire, S.C.I.A. o C.I.L.A. sia stata ottenuta e/o asseverata in base a
iere in base alle vigenti normative;
- il Permesso di Costruire, S.C.I.A. o C.I.L.A. sia stata ottenuta e/o asseverata in base a quote o elaborati grafici e descrizione dello stato dei luoghi e dei terreni non corrispondenti al vero. 32
- Nel verificarsi dei suddetti casi, sarà notificato l’ordine di sospensione dei lavori e verranno adottati i provvedimenti definitivi nei tempi e nei modi stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.
- In caso di autonoma sospensione dei lavori da parte del titolare del titolo abilitativo, il Direttore dei Lavori. ha l’obbligo di comunicarla al Comune entro le 48 ore successive così come comunicherà la ripresa dei lavori.
Art. 29 - Punti fissi di linea e di livello
ettore dei Lavori. ha l’obbligo di comunicarla al Comune entro le 48 ore successive così come comunicherà la ripresa dei lavori. 4. La sospensione dei lavori non incide sui tempi di validità del Permesso di Costruire. 5. Durante la sospensione dei lavori dovrà essere garantita la custodia del cantiere. Art. 29 - Punti fissi di linea e di livello
- Per le opere in cui al Permesso di Costruire, S.C.I.A. o C.I.L.A., il progettista nella proposta
fissi di linea e di livello
- Per le opere in cui al Permesso di Costruire, S.C.I.A. o C.I.L.A., il progettista nella proposta progettuale stabilisce i punti fissi e gli allineamenti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentare in materia. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rispettarli ed a mantenerli per tutta la durata dei lavori conformemente a quelli indicati nel progetto approvato.
- Il Progettista per le nuove costruzione, demolizioni e ricostruzioni, può richiedere
quelli indicati nel progetto approvato. 2. Il Progettista per le nuove costruzione, demolizioni e ricostruzioni, può richiedere l'assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici e/o punti georeferenziati del lotto urbanistico ai quali riferire le opere da realizzarsi; deve chiedere altresì agli uffici competenti, i punti d'immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto, qualora esistano tali infrastrutture.
d'immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto, qualora esistano tali infrastrutture. 3. Per le quote altimetriche di progetto, il riferimento deve essere la quota del terreno antecedente i lavori o trasformazioni morfologiche, e quando presente, la quota della viabilità stradale e/o altro spazio pubblico. 4. In tutti i casi di sopraelevazione dei terreni e degli spazi esterni, il progetto deve sempre
Art. 30 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
dale e/o altro spazio pubblico. 4. In tutti i casi di sopraelevazione dei terreni e degli spazi esterni, il progetto deve sempre riferirsi alle quote altimetriche esistenti dei terreni o sistemazioni esterne confinanti, indicando in particolare i relativi dislivelli. 5. In tutti i casi i progetti devono contenere almeno un profilo longitudinale e trasversale relativo allo stato antecedente le opere ed uno successivo alle opere di progetto. Art. 30 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
Art. 30 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
stato antecedente le opere ed uno successivo alle opere di progetto. Art. 30 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
- Si dovrà evitare nel corso delle opere di recare danno o molestie ai fabbricati vicini ed ai passanti, comprese le esalazioni moleste e la creazione di polvere.
- Ogni operazione dovrà evitare di superare i limiti di rumorosità consentiti dalle leggi in materia.
- Per le attività di cantiere che comportano il superamento dei limiti di rumorosità è
osità consentiti dalle leggi in materia. 3. Per le attività di cantiere che comportano il superamento dei limiti di rumorosità è necessario ottenere delle autorizzazioni in deroga, come previsto dall’art. 6, com.1, lettera h) della Legge n. 447/1995. 4. Le suddette attività non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione preventiva comunale. 5. Nei cantieri dove si eseguono opere edilizie di qualsiasi natura ed entità, devono essere
autorizzazione preventiva comunale. 5. Nei cantieri dove si eseguono opere edilizie di qualsiasi natura ed entità, devono essere rispettate le vigenti norme di prevenzione infortuni e sicurezza sui cantieri di cui al D.Lgs 81/2008 e di prevenzione incendi, l'obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti, nonché ogni altra disposizione in materia di conduzione dell’attività edilizia in genere. 6. Il cantiere deve essere: 33
- recintato e provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), nonché di dispositivi rifrangenti a integrazione dell’illuminazione stradale;
- accessibile senza pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità;
- monitorato e vigilato anche nei periodi di interruzione delle lavorazioni;
- libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento.
- munito di cartello di cantiere.
uzione delle lavorazioni;
- libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento.
- munito di cartello di cantiere.
- L’autorità comunale incaricata, può ordinare la sospensione dei lavori e l’adozione delle misure congrue, qualora risultino cose o misure protettive non idonee alla salvaguardia della pubblica incolumità, segnalando il fatto agli organi competenti.
- Presso il cantiere deve essere conservata, a disposizione delle autorità competenti, copia consultabile dei seguenti documenti:
Presso il cantiere deve essere conservata, a disposizione delle autorità competenti, copia consultabile dei seguenti documenti:
- Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA e Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata - C.I.L.A. oltre ai relativi elaborati di progetto;
- deposito presso la struttura regionale del Genio Civile per le opere ad esso assoggettate dalla vigente normativa in materia di strutture e costruzioni in zona sismica, corredata
ivile per le opere ad esso assoggettate dalla vigente normativa in materia di strutture e costruzioni in zona sismica, corredata dal relativo progetto strutturale;
- giornale dei lavori, quando richiesto dalla vigente normativa, periodicamente vistato dal direttore dei lavori;
- documentazione attestante l’avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e contenimento dei consumi energetici;
te l’avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e contenimento dei consumi energetici;
- ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici;
- copia della notifica preliminare di cui al DLgs 81/2008 chiaramente esposta a visione,
di eventuali ritrovamenti archeologici;
- copia della notifica preliminare di cui al DLgs 81/2008 chiaramente esposta a visione, quando dovuta.
- La progettazione di un cantiere deve necessariamente occuparsi anche della gestione degli scarichi e della prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche, in funzione della dimensione e della durata dei lavori.
- Per le finalità di tutela dell’incolumità pubblica e privata, nei casi di prolungata interruzione
e della durata dei lavori. 10. Per le finalità di tutela dell’incolumità pubblica e privata, nei casi di prolungata interruzione delle lavorazioni o di mancato completamento dell’opera nei termini di validità del titolo edilizio, il cantiere, ancorché inattivo, deve essere opportunamente custodito, monitorato e mantenuto negli approntamenti, recinzioni, accessi, nonché per quanto riguarda le opere realizzate. 11. Nei casi di cui al comma precedente, le recinzioni e gli approntamenti di cantiere potranno
to riguarda le opere realizzate. 11. Nei casi di cui al comma precedente, le recinzioni e gli approntamenti di cantiere potranno permanere come realizzate per un periodo non superiore a dodici mesi a partire dal fermo del cantiere, oltre il quale termine è fatto obbligo di:
- rimuovere qualsivoglia approntamento temporaneo;
- realizzare nuove opere di confinamento e accesso dagli spazi pubblici con materiali e soluzioni rispettose dei principi e delle prescrizioni della disciplina di decoro e tutela
dagli spazi pubblici con materiali e soluzioni rispettose dei principi e delle prescrizioni della disciplina di decoro e tutela dell’immagine urbana di cui ai Cap. V e art. 78;
- eseguire le opere (di tipo non provvisionale), necessarie a garantire la sicurezza delle strutture e delle opere private realizzate. 34
Art. 31 - Cartelli di cantiere
- E’ vietato durante l’esecuzione delle opere deviare fossi o canali pubblici, impedire o intralciare temporaneamente il corso normale delle acque senza la preventiva Autorizzazione dell’ Autorità competente. Art. 31 - Cartelli di cantiere
- In cantiere dovranno essere conservati gli elaborati oggetto di Permesso di Costruire, S.C.I.A. o C.I.L.A. e al margine ben visibile dall’esterno dovrà essere collocato un cartello di
getto di Permesso di Costruire, S.C.I.A. o C.I.L.A. e al margine ben visibile dall’esterno dovrà essere collocato un cartello di dimensioni che consentano una chiara lettura del contenuto minimo e dimensione riferita al formato A4 per gli interventi privati e 2,00 mq per interventi con finanziamento pubblico (Circolare Ministero LL.PP. 1729/UL/1990), nel quale saranno indicati con caratteri chiaramente leggibili:
- il tipo di opere da realizzare e la destinazione d’uso dell’immobile;
le saranno indicati con caratteri chiaramente leggibili:
- il tipo di opere da realizzare e la destinazione d’uso dell’immobile;
- gli estremi del permesso di Costruire, Segnalazione Certificata d’Inizio Attività - SCIA e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA;
- il nominativo dell’avente titolo del titolo edilizio;
- il nominativo ed il titolo professionale del Progettista architettonico,
- il nominativo e il titolo professionale del Progettista strutturale (ove esistente);
essionale del Progettista architettonico,
- il nominativo e il titolo professionale del Progettista strutturale (ove esistente);
- il nominativo ed il titolo professionale del Direttore dei Lavori nonché il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
- le modalità di realizzazione dei lavori (economia diretta a cura dei proprietari, economia, appalto, cottimo, ecc.);
- il nominativo del/gli assuntore/i o la denominazione o ragione sociale dell'Impresa/e
tari, economia, appalto, cottimo, ecc.);
- il nominativo del/gli assuntore/i o la denominazione o ragione sociale dell'Impresa/e costruttrice/i e l’indirizzo legale ed il legale rappresentante;
- il nominativo del/gli assuntore/i o la denominazione o ragione sociale dell'Impresa/e subappaltatrice/i e l’indirizzo legale, anche di impianti tecnici (ove esistenti) e del legale rappresentante; delle imprese esecutrici e subappaltatrici deve esserne indicato: la
pianti tecnici (ove esistenti) e del legale rappresentante; delle imprese esecutrici e subappaltatrici deve esserne indicato: la sede, il telefono, il codice fiscale, partita IVA, iscrizione alla C.C.I.A.A., matricola INPS , INAIL, Cassa Edile;
- gli estremi della notifica preliminare all’Azienda Sanitaria;
- il nome del coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza;
- il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
- il nome del direttore di cantiere;
icurezza;
- il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
- il nome del direttore di cantiere;
- i nominativi degli installatori degli impianti termici – idraulico - elettrici e qualora sia previsto il progetto, il titolo professionale e nominativo del Progettista degli impianti;
- i termini di inizio e fine lavori per i Permessi di Costruire e le SCIA.
- Nel caso di appalti pubblici devono essere specificati anche:
di inizio e fine lavori per i Permessi di Costruire e le SCIA. 2. Nel caso di appalti pubblici devono essere specificati anche:
- Importo dei lavori con scomposizione tra le opere a base d’asta ed oneri della sicurezza;
- categorie di lavoro eseguite;
- ribasso d’Asta;
- responsabile del procedimento;
- durata dei lavori. 35
Art. 32 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni
Art. 32 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- Durante l’esecuzione di lavori di scavo o demolizione, dovranno osservarsi tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di pubblica incolumità.
- I materiali di risulta delle lavorazioni, demolizioni o scavi dovranno essere avviati alle discariche con le modalità previste dal D.Lgs 152/2006 e Decreto Inerti D.M. 127/2024 e prodotta la relativa ricevuta o attestato al Comune al termine dei lavori.
Art. 33 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze
e dal D.Lgs 152/2006 e Decreto Inerti D.M. 127/2024 e prodotta la relativa ricevuta o attestato al Comune al termine dei lavori. Art. 33 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze
- Durante l’esecuzione dei lavori hanno diritto di accedere al cantiere i funzionari ed agenti comunali preposti alla vigilanza sulle costruzioni ed effettuare le verifiche di competenza anche attraverso misurazioni e rilievi. In caso di impedimento l’Autorità competente dispone con l’impiego della forza pubblica.
Art. 34 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei
anche attraverso misurazioni e rilievi. In caso di impedimento l’Autorità competente dispone con l’impiego della forza pubblica. 2. Nell’ambito delle misurazioni sono applicate le tolleranze stabilite dall'art. 34 bis del D.P.R. 380/2001 e art. 198 della L.R. 65/2014 . Art. 34 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera
- Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure in materia di
Art. 35 - Soluzioni per garantire la sicurezza e l’accessibilità dei percorsi
nelle fasi di realizzazione dell’opera
- Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure in materia di prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera, stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia Art. 35 - Soluzioni per garantire la sicurezza e l’accessibilità dei percorsi pubblici.
- Tutti i percorsi pubblici dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa
za e l’accessibilità dei percorsi pubblici.
- Tutti i percorsi pubblici dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa sovraordinata in materia di superamento barriere architettoniche con riferimento alla Legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato CON D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 al Capo III del D.P.R.
Art. 36 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori
ione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 al Capo III del D.P.R. 06/06/2001 n. 380. In particolare dovranno essere dotati di pavimentazioni antiscivolo ed adeguati elementi di protezione da caduta. Art. 36 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori
- A fine lavori dovrà essere garantito il ripristino del suolo e degli impianti pubblici nelle condizioni originarie preesistenti all’esecuzione degli stessi.
arantito il ripristino del suolo e degli impianti pubblici nelle condizioni originarie preesistenti all’esecuzione degli stessi. 2. E' fatto obbligo di :
- rimuovere le recinzioni e gli approntamenti di cantiere;
- rimuovere qualsivoglia approntamento temporaneo;
- realizzare nuove opere di confinamento e accesso dagli spazi pubblici con materiali e soluzioni rispettose dei principi e delle prescrizioni della disciplina di decoro e tutela dell’immagine urbana
con materiali e soluzioni rispettose dei principi e delle prescrizioni della disciplina di decoro e tutela dell’immagine urbana
- eseguire le opere (di tipo non provvisionale), necessarie a garantire la sicurezza delle strutture e delle opere private realizzate. 36
Art. 37 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Capo I – Disciplina dell'oggetto edilizio Art. 37 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
- Gli edifici devono avere caratteristiche costruttive e funzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia con riferimento alle seguenti norme :
- Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) decreto ministeriale 17 gennaio 2018
in materia con riferimento alle seguenti norme :
- Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) decreto ministeriale 17 gennaio 2018
- Norme relative al superamento delle barriere architettoniche L. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), relativo regolamento D.M. 236/1989, L.R. 47/1991. regolamento d.p.g.r. 41R/2009 e D.P.R. 503/1996 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
D.M. 236/1989, L.R. 47/1991. regolamento d.p.g.r. 41R/2009 e D.P.R. 503/1996 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- Norme tecnica sui consumi energetici d.lgs. n. 192/2005, d.lgs. n. 28/2011, d.Lgs 199/2021.
- norme per il transito e la manutenzione delle coperture, di cui Regolamento regionale approvato con d.p.g.r. n° 75/R del 18/12/2013
- norme relative ai requisiti acustici passive degli edifici D.M. 06.12.1997
onale approvato con d.p.g.r. n° 75/R del 18/12/2013
- norme relative ai requisiti acustici passive degli edifici D.M. 06.12.1997
- norme relative all'impatto acustico L. 447/1995
- prevenzione incendi D.P.R. n. 151/2011
- requisiti igienico sanitari decreto ministeriale 5 luglio 1975
- sicurezza e l'efficienza degli impianti negli edifici Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
- norme di fattibilità geologica ed idraulica
- norme scarichi reflui urbani
DIMENSIONE E DOTAZIONE DEGLI ALLOGGI
ero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
- norme di fattibilità geologica ed idraulica
- norme scarichi reflui urbani
- approvvigionamento idrico DIMENSIONE E DOTAZIONE DEGLI ALLOGGI
- La superficie utile abitabile dovrà essere calcolata, ai sensi del l'art. 12 del regolamento 39/R/2018, nel rispetto della definizione di “superficie utile abitabile” (Su) di cui all’articolo 3 del d.m.ll.pp. 10/05/1977, n. 801.
18, nel rispetto della definizione di “superficie utile abitabile” (Su) di cui all’articolo 3 del d.m.ll.pp. 10/05/1977, n. 801. 2. In conformità al D.M. 05.07.75, gli alloggi debbono essere dimensionati affinché per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. 3. Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l'alloggio è
10, per ciascuno dei successivi. 3. Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l'alloggio è destinato, ed avere almeno una stanza da bagno dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, vasca da bagno o doccia, lavabo. 4. Le stanze da letto, il soggiorno, lo studio, la cucina e tutti i locali non accessori devono essere forniti di finestra apribile sull'esterno; i requisiti previsti dal D.M. 05/07/1975 art. 5
i locali non accessori devono essere forniti di finestra apribile sull'esterno; i requisiti previsti dal D.M. 05/07/1975 art. 5 non possono essere soddisfatti tramite aperture su locali chiusi a veranda o similare, fatta eccezione per le VEPA, di cui all'art. 6 comma 1 lettera b.bis) del D.P.R. 06/06/201 n. 380. 37
- I monolocali debbono avere una superficie utile abitale minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 se per una persona, e non inferiore a mq.38, se per due persone.
- Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001, nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del suddetto articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte
ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del suddetto articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico- sanitari previsti dalla normativa vigente e del vigente strumento urbanistico, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nella seguenti ipotesi:
ogettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nella seguenti ipotesi:
- alloggio mono stanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.
- In questo caso l'asseverazione di cui al comma 5-bis dell'art. 24 del D.P.R. 380/01 può
i 28 metri quadrati, per due persone. 7. In questo caso l'asseverazione di cui al comma 5-bis dell'art. 24 del D.P.R. 380/01 può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di
atta almeno una delle seguenti condizioni:
- i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
- sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico- sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei
CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO
ccupanti, idonee condizioni igienico- sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO
- Si definisce alloggio l’insieme di locali collegati funzionalmente e fisicamente tra di loro,
I E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO
I E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO
- Si definisce alloggio l’insieme di locali collegati funzionalmente e fisicamente tra di loro, destinati a soddisfare le esigenze della residenza e tale da soddisfare i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria (Decreto Ministeriale 5 luglio 1975).
- Le superfici minime prescritte dalla vigente normativa igienico-sanitaria per abitante e per i diversi locali e dotazioni dell'alloggio sono da intendersi come superfici utili abitabili.
SUPERFICI MINIME ALLOGGI E LOCALI
enico-sanitaria per abitante e per i diversi locali e dotazioni dell'alloggio sono da intendersi come superfici utili abitabili. 3. E' fatta salva la modalità di verifica prescritta dallo strumento urbanistico in termini di alloggio minimo previsto dall’art. 20 delle N.T.A. allegate al Regolamento Urbanistico. SUPERFICI MINIME ALLOGGI E LOCALI
- Indipendentemente dalla forma si definisce stanza, il vano effettivamente utilizzabile per abitare, composto da unico locale.
- Indipendentemente dalla forma si definisce stanza, il vano effettivamente utilizzabile per abitare, composto da unico locale.
- Affinché un locale sia considerato un'unica stanza o locale, è necessario che : a) in ogni punto sia garantito uno spazio libero da muri, pareti, tramezzature, pannelli o vetrate fisse, tale che il piano verticale passante in corrispondenza di tali elementi, abbia un'apertura pari ad almeno il 70 % della superficie del piano stesso. Eventuali
ssante in corrispondenza di tali elementi, abbia un'apertura pari ad almeno il 70 % della superficie del piano stesso. Eventuali architravature dovranno garantire una sottostante un'altezza libera non inferiore a 2,40 mt.; in caso contrario dovranno essere considerate stanze distinte ai fini della verifica dei requisiti igienico sanitari; b) per l’unione di vani divisi da murature portanti in edifici esistenti, qualora, per
verifica dei requisiti igienico sanitari; b) per l’unione di vani divisi da murature portanti in edifici esistenti, qualora, per l’inserimento del telaio di cerchiatura strutturale, non sia possibile garantire un’apertura 38
con le dimensioni indicate alla lettera a), tale superficie potrà essere ridotta, del minimo necessario, per garantire le seguenti misure:
- altezza libera sotto l’architrave non inferiore a 2,20 mt;
- larghezza utile dell’apertura tra i vani non inferiore a 1,80 mt.
- I locali dell'abitazione devono avere le seguenti superfici minime:
- stanza di soggiorno mq. 14,00
- stanza da pranzo con zona adibita alla cottura mq. 14,00 + mq. 4,00
- stanze da letto: singola mq. 9,00
- stanza da letto doppia mq. 14,00
pranzo con zona adibita alla cottura mq. 14,00 + mq. 4,00
- stanze da letto: singola mq. 9,00
- stanza da letto doppia mq. 14,00
- cucina mq.7,00 con larghezza non inferiore ml. 1.80.
- Ogni cucina dovrà essere dotata di allacciamento per acqua potabile e scarico delle acque di rifiuto e dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme vigenti, con particolare riferimento alle UNI 7129 e 10683 (griglia di areazione, cappa di aspirazione ecc.) nel caso
alle norme vigenti, con particolare riferimento alle UNI 7129 e 10683 (griglia di areazione, cappa di aspirazione ecc.) nel caso di utilizzo di impianti alimentati a gas e Norma CEI 64-8 per impianto elettrico o a induzione. Le pareti delle zone della cucina o dell'angolo cottura, adibite alla preparazione dei pasti e pulizia delle stoviglie, dovranno essere rivestite con materiali impermeabili fino all'altezza minima di mt. 1,50; i pavimenti dovranno essere impermeabili.
ranno essere rivestite con materiali impermeabili fino all'altezza minima di mt. 1,50; i pavimenti dovranno essere impermeabili. 5. Nelle abitazioni la stanza da letto, da pranzo, la cucina, il soggiorno, lo studio, le mansarde ed in genere tutti i locali non accessori, debbono essere provvisti di finestra apribile sull'esterno. 6. Ogni alloggio diverso dal monolocale deve avere come dotazione minima i seguenti locali:
- una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.
alloggio diverso dal monolocale deve avere come dotazione minima i seguenti locali:
- una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.
- una cucina di almeno mq.7,00 con larghezza non inferiore ml. 1.80.
- in alternativa al soggiorno e alla cucina è possibile prevedere una sala soggiorno/pranzo con posto cottura di mq. 4,00 e complessivi di mq. 18,00.
- un servizio igienico, con accesso indipendente dalle altre stanze, avente i requisiti di
ALTEZZE DEI LOCALI : - ABITAZIONI
mq. 4,00 e complessivi di mq. 18,00.
- un servizio igienico, con accesso indipendente dalle altre stanze, avente i requisiti di adattabilità ai sensi della L.R. 13/89 e D.M. 236/89 e Regolamento D.P.G.R. 29/07/2009 n. 41/R, dotato di vaso, lavabo e box doccia.
- una stanza da letto con superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. ALTEZZE DEI LOCALI :
- ABITAZIONI
- L'altezza minima interna utile (HU) dei locali abitabili, è fissata in mt. 2.70, misurata
ALTEZZE DEI LOCALI : - ABITAZIONI
. ALTEZZE DEI LOCALI :
- ABITAZIONI
- L'altezza minima interna utile (HU) dei locali abitabili, è fissata in mt. 2.70, misurata tra pavimento e soffitto. Deroghe e disposizioni normative
- Ai sensi del D.L. 76/2020 convertito con la Legge 120/2020 art. 10 comma 2, Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le
Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della
-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione 39
edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti. 3. Oltre a quanto sopra, è consentito il mantenimento di altezze inferiori dei vani o delle unità immobiliari esistenti legittimi/e; previo parere favorevole dell'azienda sanitaria competente, può essere consentita la riduzione delle attuali altezze legittime ed inferiori ai limiti di legge, per ambienti legittimi già abitati, dove non
ntita la riduzione delle attuali altezze legittime ed inferiori ai limiti di legge, per ambienti legittimi già abitati, dove non possano essere effettuate sopraelevazioni o variazioni dei solai per motivi urbanistici, per motivi di tutela ambientale e tipologica, nonché per il mantenimento delle caratteristiche costruttive degli edifici o di parte strutturali degli stessi. 4. Ai sensi del D.L. 76/2020 convertito con la Legge 120/2020 art. 10 comma 2, in
i edifici o di parte strutturali degli stessi. 4. Ai sensi del D.L. 76/2020 convertito con la Legge 120/2020 art. 10 comma 2, in deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma introdotto dall'art. 51, comma 1, lettera f-bis), legge n. 108 del 2021):
- l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,40 metri, riducibili a 2,20 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
- per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere
n genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
- per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
- ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la
imo della superficie del pavimento;
- ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso.
- Ai fini dell'agibilità dei locali ai sensi del comma 5 bis dell'art. 24 del D.P.R.
zione e di modifica di destinazione d’uso. 5. Ai fini dell'agibilità dei locali ai sensi del comma 5 bis dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1- bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla
senso da parte dell'amministrazione competente fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nella seguenti ipotesi:
- locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri.
- In questo caso l'asseverazione di cui al comma 5-bis dell'art. 24 del D.P.R. 380/01
etri fino al limite massimo di 2,40 metri.
- In questo caso l'asseverazione di cui al comma 5-bis dell'art. 24 del D.P.R. 380/01 può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di
atta almeno una delle seguenti condizioni: i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata
'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai 40
riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. 6. Per i sottotetti abitabili l'altezza utile (HU) minima dei locali è di ml. 2.70 e in nessun punto l'altezza può essere inferiore a ml. 2,00 salvo l'applicazione delle norme per i sottotetti recuperati ai sensi della L.R. 5/2010. 7. L’altezza di locali con solai ad orditura lignea si intende calcolata all’intradosso del travicello o dell’orditura secondaria.
L’altezza di locali con solai ad orditura lignea si intende calcolata all’intradosso del travicello o dell’orditura secondaria. 8. In presenza di coperture voltate, inclinate o comunque irregolari, l’altezza interna netta (HU) è determinata come media ponderale delle altezze rilevate, o previste dal progetto, prendendo a riferimento per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione.
a riferimento per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione. 9. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all’articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del D.Lgs. 192/2005, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 dell' Allegato al D.M. 26/06/2015, nel caso di installazione di impianti termici dotati di
sazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 dell' Allegato al D.M. 26/06/2015, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri.
- LOCALI ACCESSORI
o comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri.
- LOCALI ACCESSORI
- Per i locali accessori posti all’interno dell’unità immobiliare, destinati a corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti, ripostigli, stanze armadio e similari, l'altezza utile (HU) minima è fissata in mt. 2.40, ad esclusione delle soffitte e dei vani accessori ricavati nelle pendenze del tetto o delle scale.
minima è fissata in mt. 2.40, ad esclusione delle soffitte e dei vani accessori ricavati nelle pendenze del tetto o delle scale. 2. I bagni non dovranno avere un'altezza utile interna (HU) inferiore mt. 2.40 e minima di mt. 2,00 fatte salve le norme per il recupero dei sottotetti di cui alla L.R. 5/2010. 3. Sono escluse dai suddetti parametri minimi le superfici accessorie esterne all’unità immobiliare con funzione pertinenziale.
- Sono escluse dai suddetti parametri minimi le superfici accessorie esterne all’unità immobiliare con funzione pertinenziale.
- L'altezza utile (HU) minima delle rampe delle scale e dei relativi pianerottoli non può essere inferiore a mt. 2,40, con un minimo assoluto di mt. 2,20 per passaggio sotto travi o architravi. Per gli interventi di recupero dell’edilizia storica (ante 1954) dove sia dimostrata l’impossibilità tecnica di rispettare i suddetti parametri, l'altezza utile
ell’edilizia storica (ante 1954) dove sia dimostrata l’impossibilità tecnica di rispettare i suddetti parametri, l'altezza utile (HU) minima delle rampe delle scale e dei relativi pianerottoli non può essere inferiore a mt. 2,20, con un minimo assoluto di mt. 2,00 per passaggio sotto travi o architravi. 5. Per i locali classificati in categoria 3 dalla Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 28.02.2022 avente per oggetto "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli
elibera della Giunta Regionale n. 211 del 28.02.2022 avente per oggetto "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro " e s.m.i. dl’altezza utile (HU) deve essere non inferiore a 2,40 mt.; per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,00 m.
- COMMERCIALE
- I locali destinati alle attività commerciali, ad uso pubblico o di interesse collettivo, tipo sale riunioni e assimilabili devono avere altezza utile (HU) non inferiore a 3,00 mt. 41
- Può essere accettata anche un altezza inferiore, con autorizzazione dell'Azienda Sanitaria locale, con un minimo di ml. 2,70, per l’utilizzo di locali realizzati antecedentemente al 01/09/1967, dove per motivi urbanistici, per motivi di tutela ambientale e tipologica, nonché per il mantenimento delle caratteristiche costruttive degli edifici non possano essere effettuate alterazioni ai solai.
- Sono fatte salvi gli indirizzi tecnici di igiene previsti dalla Delibera della Giunta
essere effettuate alterazioni ai solai. 3. Sono fatte salvi gli indirizzi tecnici di igiene previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 28.02.2022 avente per oggetto "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro " e s.m.i.
- DIREZIONALE
- I locali destinati alle attività direzionali, uffici e consimili devono avere altezza utile (HU) non inferiore a 2,70 mt.
- Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,20 mt.
ile (HU) non inferiore a 2,70 mt. 2. Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,20 mt. 3. Sono fatte salvi gli indirizzi tecnici di igiene previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 28.02.2022 avente per oggetto "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro " e s.m.i.
- ARTIGIANALE E INDUSTRIALE
- I locali destinati alle attività industriale e artigianale devono avere altezza utile (HU)
s.m.i.
- ARTIGIANALE E INDUSTRIALE
- I locali destinati alle attività industriale e artigianale devono avere altezza utile (HU) conforme alle disposizione del D.Lgs 81/2008 e alla Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 28.02.2022 avente per oggetto "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro " e s.m.i.
- Può essere accettata anche un altezza inferiore, con autorizzazione dell'Azienda Sanitaria locale, con un minimo di ml. 2,70, per l’utilizzo di vecchi locali, dove per
nferiore, con autorizzazione dell'Azienda Sanitaria locale, con un minimo di ml. 2,70, per l’utilizzo di vecchi locali, dove per motivi urbanistici, per motivi di tutela ambientale e tipologica, nonché per il mantenimento delle caratteristiche costruttive degli edifici non possano essere effettuate alterazioni ai solai. 3. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 del D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei
ici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 del D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 4. Per quanto riguarda le altre caratteristiche si rimanda alla vigente Legislazione in materia. 5. Tali norme si intendono prevalenti rispetto a quelle del vigente regolamento di igiene.
alla vigente Legislazione in materia. 5. Tali norme si intendono prevalenti rispetto a quelle del vigente regolamento di igiene. SOPPALCHI
- La minima altezza degli spazi sottostante e soprastante i soppalchi non può essere inferiore a ml.2,40, questa ultima deve essere considerata solo nel caso lo spazio sia destinato alla permanenza di persone.
- La superficie dei soppalchi non può essere superiore ad 1/3 di quella del locale soppalcato.
nato alla permanenza di persone. 2. La superficie dei soppalchi non può essere superiore ad 1/3 di quella del locale soppalcato. 3. L'area al di sopra e al di sotto della parte soppalcata deve essere a giorno, ovvero non deve risultare chiusa da tramezzi o vetrate fatto salvo la facoltà di protezione con parapetto. 42
POSIZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE RISPETTO AL TERRENO
- Solo in caso di destinazione a servizi igienico-sanitari, la parte interessata nel soppalco, potrà essere chiusa da tramezzi, ed in tal caso, fermo restando il rispetto dell'altezza utile (HU) minima di mt. 2,40. POSIZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE RISPETTO AL TERRENO
- I locali abitabili devono avere il piano di calpestio interno a quota uguale o superiore a quella del marciapiede o della sistemazione esterna, fatti salvi i locali già ad uso abitativo esistenti.
a uguale o superiore a quella del marciapiede o della sistemazione esterna, fatti salvi i locali già ad uso abitativo esistenti. 2. I locali il cui pavimento sia più basso del terreno circostante l'edificio devono essere destinati a locali accessori, fatti salvi i locali già ad uso abitativo esistenti. 3. I locali seminterrati possono essere utilizzati come locali abitabili soltanto in presenza dei seguenti requisiti:
- le parti contro terra devono essere protette da scannafosso aerato ed ispezionabile di
nto in presenza dei seguenti requisiti:
- le parti contro terra devono essere protette da scannafosso aerato ed ispezionabile di larghezza minima di cm. 80 e profondità maggiore rispetto al piano di calpestio del locale, ove far sfociare i sistemi di aereazione del vespaio; per gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia conservativa, le murature contro terra, devono essere separate dagli ambienti interni tramite la realizzazione di contro-pareti areate ed isolate dai muri
contro terra, devono essere separate dagli ambienti interni tramite la realizzazione di contro-pareti areate ed isolate dai muri con applicazioni di guaine, lastre isolanti e membrane atte ad impedire l’infiltrazione di umidità e la formazione di condense.
- almeno un lato del locale deve avere in ogni sua parte, il piano di calpestio interno a quota superiore del marciapiede o della sistemazione esterna del fabbricato;
in ogni sua parte, il piano di calpestio interno a quota superiore del marciapiede o della sistemazione esterna del fabbricato;
- il piano di calpestio, ove non sia presente un sottostante scantinato, deve essere isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aerato o altro comprovato sistema di isolamento che garantisca l'impermeabilità dei locali;
- deve essere garantita adeguata illuminazione e areazione naturale secondo i requisiti del D.M. sanità 05/07/1975;
dei locali;
- deve essere garantita adeguata illuminazione e areazione naturale secondo i requisiti del D.M. sanità 05/07/1975;
- il locale deve rispondere a tutte le altre prescrizioni del presente Regolamento in relazione allo specifico uso cui deve essere adibito.
- lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti,
- L'uso del seminterrato per locali pubblici, sale riunioni, laboratori, uffici, negozi, magazzini
modo da escludere rigurgiti, 4. L'uso del seminterrato per locali pubblici, sale riunioni, laboratori, uffici, negozi, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, alle medesime condizioni dei locali abitabili. 5. In difetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti sopraelencati, i locali seminterrati possono essere utilizzati solo come locali accessori. 6. I locali interrati o prevalentemente interrati non possono in nessun caso essere adibiti a
VANI ACCESSORI E DI SERVIZIO
izzati solo come locali accessori. 6. I locali interrati o prevalentemente interrati non possono in nessun caso essere adibiti a locali abitabili fatto salvo l'uso dei locali seminterrati con le caratteristiche sopra elencate. VANI ACCESSORI E DI SERVIZIO
- Sono vani accessori e di servizio dei fabbricati i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti, i ripostigli, le soffitte.
- La larghezza minima dovrà consentire le condizioni di adattabilità della L.13/89 e del
gabinetti, i ripostigli, le soffitte. 2. La larghezza minima dovrà consentire le condizioni di adattabilità della L.13/89 e del Regolamento Regionale 41/R del 29 luglio 2009. 3. I servizi igienici non possono avere accesso diretto da locali ad uso cucina o soggiorno. 4. I bagni possono essere comunicanti direttamente con le camere qualora la dotazione minima dei servizi igienici per l'alloggio, risulti soddisfatta con bagni autonomi, fatta 43
CARATTERISTICHE DEI LOCALI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO
eccezione per gli alloggi monolocali o muniti di un’unica camera, o nel caso di alberghi o edifici assimilabili ad alberghi. CARATTERISTICHE DEI LOCALI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO
- Si intendono per luoghi di lavoro quelli definiti all’art. 62 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”
- Ai sensi dell’art. 63 del Testo Unico i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV dello stesso D.Lgs 81/2008.
63 del Testo Unico i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV dello stesso D.Lgs 81/2008. 3. I luoghi di lavoro devono inoltre rispettare gli indirizzi tecnici di igiene previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 28.02.2022 avente per oggetto "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro " e s.m.i. 4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
bienti di lavoro " e s.m.i. 4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. 5. L’obbligo di cui al comma 2 del D.Lgs. 81/2008 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili. Tale disposizione non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono
ori disabili. Tale disposizione non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. 6. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 del D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
empimenti di cui al comma 1 del D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 7. Per l’utilizzo di locali di lavoro ubicati in aree disciplinate dal Regolamento Urbanistico / Piano Operativo, come zone omogenee assimilate alle zone “A” secondo il D.M. 1444/68, e
sciplinate dal Regolamento Urbanistico / Piano Operativo, come zone omogenee assimilate alle zone “A” secondo il D.M. 1444/68, e per i fabbricati realizzati antecedentemente al 01/09/1967, in cui sussistono i vincoli di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 e nei quali siano occupati fino a cinque lavoratori, sarà possibile derogare ai limiti minimi di cui al punto 1.2 dell’Allegato IV al D.Lgs 81/2008 previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente.
CARATTERISTICHE DI DEPOSITI E MAGAZZINI.
limiti minimi di cui al punto 1.2 dell’Allegato IV al D.Lgs 81/2008 previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente. 8. Per quanto riguarda le altre caratteristiche si rimanda alla vigente Legislazione in materia, da intendersi prevalenti rispetto al Regolamento Edilizio. CARATTERISTICHE DI DEPOSITI E MAGAZZINI.
- I depositi e magazzini debbono essere ben areati ed illuminati, in particolare i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da un
ed illuminati, in particolare i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da un rivestimento di altezza non inferiore a ml. 2.40 formato da vernice o altro materiale liscio, impermeabile e lavabile. 2. I pavimenti debbono essere in materiale liscio, duro, compatto e lavabile. 3. I depositi di derrate alimentari debbono essere muniti di canale scaricatore delle acque di lavaggio con sifone idraulico allacciato alla fognatura.
e alimentari debbono essere muniti di canale scaricatore delle acque di lavaggio con sifone idraulico allacciato alla fognatura. 4. L'illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione dei locali. 5. Nel caso detti locali siano ambienti di lavoro, devono essere conformi alle alle disposizione del D.Lgs 81/2008 e alla Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 28.02.2022 avente per oggetto "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro ". 44
CARATTERISTICHE DEI LOCALI AD USO TURISTICO RICETTIVO
CARATTERISTICHE DEI LOCALI AD USO TURISTICO RICETTIVO
- Gli edifici, o parti di essi, destinati ad uso di albergo, devono rispettare le norme previste dalla Legislazione nazionale e regionale vigente con riferimento con riferimento L.R. 31.12.2024, n. 61 "Testo unico del turismo" e Regolamento n. 47/R/2016 e s.m.i.
- Ogni camera deve essere munita di una o più finestre e deve rispondere ai requisiti minimi fissati nel Regolamento regionale..
. Ogni camera deve essere munita di una o più finestre e deve rispondere ai requisiti minimi fissati nel Regolamento regionale.. 3. Le scale debbono essere proporzionate per numero ed ampiezza al numero massimo degli utenti secondo le norme di legge e della L. 13/89 e suo regolamento D.M. 236/89; i servizi igienici debbono essere pari ad un locale ogni 8 posti letto o frazione con il minimo di 1 ogni piano 4. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:
locale ogni 8 posti letto o frazione con il minimo di 1 ogni piano 4. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi: a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette; b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano e servizi igienici destinati ai locali e alle aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza; oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore
on gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza; oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione, c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela; d) almeno un locale ad uso comune; 5. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:
lientela; d) almeno un locale ad uso comune; 5. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi: a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato; b) almeno un locale per uso comune; 6. Le residenze turistico-alberghiere in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell’art. 19
CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI
eno un locale per uso comune; 6. Le residenze turistico-alberghiere in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell’art. 19 del Testo unico del Turismo, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti. CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI
- Gli edifici per il ricovero degli animali devono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazioni, la contiguità è tollerata, ad esaurimento, per gli edifici esistenti purché:
ere indipendenti da quelli destinati ad abitazioni, la contiguità è tollerata, ad esaurimento, per gli edifici esistenti purché:
- non comunichino direttamente con i locali di abitazione;
- non abbiano accesso da essi;
- non abbiano aperture sulla stessa facciata a distanze inferiori a quelle previste dal presente Regolamento;
- Non sono ammessi locali abitabili sopra gli allevamenti zootecnici.
- I locali adibiti all'allevamento od alla sosta di animali debbono essere commisurati alla
i sopra gli allevamenti zootecnici. 3. I locali adibiti all'allevamento od alla sosta di animali debbono essere commisurati alla specie allevate, al numero di capi adulti ed alle tipologie di allevamento alla specifica normativa di settore. 4. I pavimenti debbono essere costruiti conformemente alle tipologie e muniti, di idonei scoli, con sifone, collegati con pozzi a tenuta. Eventuali vasche sottostanti dovranno essere
alle tipologie e muniti, di idonei scoli, con sifone, collegati con pozzi a tenuta. Eventuali vasche sottostanti dovranno essere impermeabili Le pareti e i soffitti debbono essere lisce e facilmente pulibili,. I locali debbono essere areati a mezzo di finestrature e canne di ventilazione; in entrambi i casi le 45
aperture debbono essere munite di retini mobili, di maglia non superiore a 0.25 mm. quadrati. 5. Le mangiatoie e gli abbeveratoi, se non del tipo prefabbricato, debbono essere realizzati in materiale lavabile e disinfettabile, gli angoli debbono essere stondati. Gli abbeveratoi debbono essere dotati di acqua salubre, che se non corrente, deve essere rimossa giornalmente. 6. Le deiezioni liquide e solide, nonché la lettiera ove prevista, debbono essere raccolte ed
deve essere rimossa giornalmente. 6. Le deiezioni liquide e solide, nonché la lettiera ove prevista, debbono essere raccolte ed asportare secondo i tempi e le modalità previste dalle norme di buon allevamento e in funzione sia delle specie allevata, sia del ciclo e delle modalità di allevamento, nonché delle norme igienico sanitarie. 7. Nel caso di lavaggio delle pavimentazioni dei locali per ricovero o allevamento, le acque
ché delle norme igienico sanitarie. 7. Nel caso di lavaggio delle pavimentazioni dei locali per ricovero o allevamento, le acque reflue dovranno essere canalizzate e raccolte in apposite vasche a tenuta, conforme al Regolamento della Giunta Regionale n.46/R/2008. 8. I pozzi di contenimento dei liquami dovranno essere dimensionati nel rispetto dell'Allegato 4 del Regolamento regionale 08/09/2008 n. 46/R:
- tipologia di allevamento,
- dimensione e tipo della letamaia
tto dell'Allegato 4 del Regolamento regionale 08/09/2008 n. 46/R:
- tipologia di allevamento,
- dimensione e tipo della letamaia
- tempo di permanenza delle deiezioni nella letamaia
- numero dei capi adulti allevati o peso equivalente.
- Negli allevamenti zootecnici, ove si provveda alla trasformazione diretta dei prodotti dell'allevamento, i locali adibiti alla refrigerazione dei prodotti, alla manipolazione, confezione ed alla eventuale trasformazione degli stessi, i locali adibiti a dette attività, non
i prodotti, alla manipolazione, confezione ed alla eventuale trasformazione degli stessi, i locali adibiti a dette attività, non possono essere collegati direttamente ai locali di allevamento, le pareti debbono essere piastrellate o lisce e impermeabilizzate; comunque debbono essere dotate di idonee aperture per il ricambio dell'area. 10. Tutte le aperture debbono essere dotate di retini mobili con maglia non superiore a 0.25
aperture per il ricambio dell'area. 10. Tutte le aperture debbono essere dotate di retini mobili con maglia non superiore a 0.25 mm. quadrati. I pavimenti devono essere dotati di sistema di lavaggio e allontanamento delle acque opportunamente sifonato. 11. I servizi igienici in dotazione a tali ambienti non possono avere accesso diretto dai locali stessi. 12. Le attrezzature igieniche debbono essere realizzate nel rispetto della normativa di igiene e
esso diretto dai locali stessi. 12. Le attrezzature igieniche debbono essere realizzate nel rispetto della normativa di igiene e sanità. Ad ogni conto l'acqua di cui sono dotati dovrà essere potabile. 13. Negli allevamenti in cui si proceda alla macellazione diretta, o locali non possono essere collegati direttamente agli allevamenti stessi. 14. I locali per allevamento e ricovero degli animali devono essere localizzati e costruiti in
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
ttamente agli allevamenti stessi. 14. I locali per allevamento e ricovero degli animali devono essere localizzati e costruiti in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, nonché in virtù di leggi statali o regionali. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 15. Tutti gli allevamenti zootecnici debbono essere dotati di letamaie/concimaie nel rispetto degli artt. dal 233 al 241 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.. 16. Queste debbono essere dimensionate e commisurate alla specie allevata, alle tipologie
del R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.. 16. Queste debbono essere dimensionate e commisurate alla specie allevata, alle tipologie di allevamento, al sistema di caricamento delle stesse. 46
- Tutte le letamaie, indipendentemente dalla tipologia, debbono avere il fondo impermeabile, dotato di scoli con sifone, collegati a pozzi a tenuta, per la raccolta dei liquami.
- Le letamaie debbono essere svuotate, a seconda del ciclo di allevamento risultante dalle relazioni tecniche allegate ai progetti, e comunque a completo ciclo di maturazione del letame stesso.
- Le concimaie, indipendentemente dalla tipologia costruttiva e dal dimensionamento,
o ciclo di maturazione del letame stesso. 19. Le concimaie, indipendentemente dalla tipologia costruttiva e dal dimensionamento, debbono essere dotate di muretti perimetrali di contenimento. 20. I pozzi di contenimento dei liquami dovranno essere dimensionati nel rispetto dell'Allegato 4 del Regolamento regionale 08/09/2008 n. 46/R:
- tipologia di allevamento,
- dimensione e tipo della letamaia
- tempo di permanenza delle deiezioni nella letamaia
- numero dei capi adulti allevati o peso equivalente.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE MOLESTE
e tipo della letamaia
- tempo di permanenza delle deiezioni nella letamaia
- numero dei capi adulti allevati o peso equivalente.
- Per quanto riguarda la distanza da fabbricati, pozzi, strade etc. valgano le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, nonché le leggi statali o regionali. ATTIVITÀ PRODUTTIVE MOLESTE
- All'interno degli abitati, nelle loro vicinanze o sopravvento a zone residenziali, non possono
ATTIVITÀ PRODUTTIVE MOLESTE
i. ATTIVITÀ PRODUTTIVE MOLESTE
- All'interno degli abitati, nelle loro vicinanze o sopravvento a zone residenziali, non possono essere costruiti nuovi laboratori, industrie, depositi commerciali ecc, che risultino molesti per rumore, vibrazioni, esalazioni, odori, fumi o per altre cause.
- Queste attività debbono essere localizzate nelle zone previste dallo Strumento Urbanistico e possono essere attivate solo se si forniscono sufficienti garanzie in merito all'intensità
reviste dallo Strumento Urbanistico e possono essere attivate solo se si forniscono sufficienti garanzie in merito all'intensità delle emissioni, misurate sulla linea di confine del lotto, affinché siano contenute entro i limiti della tollerabilità e non produrranno turbative di sorta. 3. Vengono applicati i limiti di tollerabilità stabiliti dalle leggi e regolamenti in vigore, in carenza, l'Amministrazione Comunale adotta con propria delibera propri limiti di tollerabilità
leggi e regolamenti in vigore, in carenza, l'Amministrazione Comunale adotta con propria delibera propri limiti di tollerabilità (in stato di normale lavorazione) per:
- l'emissione dei rumori continui o d'urto;
- lo stato di vibrazione costante o d'urto prodotto;
- la quantità di fumo emessa;
- le emissioni pulverulente ed odorose;
- l'emissione di radiazioni;
- il rischio d'incendio e di esplosione;
- la produzione di umidità (vapori o bruma), di calore intenso o di bagliori.
diazioni;
- il rischio d'incendio e di esplosione;
- la produzione di umidità (vapori o bruma), di calore intenso o di bagliori.
- Ai fini dell'applicazione delle norme del vigente Regolamento Urbanistico le attività compatibili con la residenza, devono inoltre rispettare i seguenti parametri:
- i valori di emissione in atmosfera non devono provenire da attività che utilizzano quantità di sostanze il cui flusso di massa orario medio, sia superiore alla decima parte
o provenire da attività che utilizzano quantità di sostanze il cui flusso di massa orario medio, sia superiore alla decima parte della soglia di rilevanza fissata dalla tabella D degli inquinanti indicati nella parte I - Allegato 5 del PRQA – Piano Regionale della Qualità dell’Aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 59 del 24 luglio 2025, pubblicato sul Burt 33 parte II del 13 agosto 2025 con Supplemento 193 alla parte II.
le della Toscana n. 59 del 24 luglio 2025, pubblicato sul Burt 33 parte II del 13 agosto 2025 con Supplemento 193 alla parte II.
- i valori limite di immissione dei rumori nell’ambiente, generati dall'attività, siano contenuti nei limiti del piano della classificazione acustica comunale, per la relativa 47
zona di appartenenza, senza opere di mitigazione acustica poste all'esterno dell'edificio; a tal fine è fatto obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- sia dimostrata la sostenibilità del traffico veicolare indotto dalla nuova attività sulla viabilità esistente, sia in termini quantitativi che per dimensione dei mezzi di trasporto delle merci prodotte e delle materie prime
lità esistente, sia in termini quantitativi che per dimensione dei mezzi di trasporto delle merci prodotte e delle materie prime
- non siano attività insalubri di prima classe ai sensi dell'art. 216 del RD 27/07/1934 n. 1265 "T.U. delle Leggi Sanitarie", come individuate nell'allegato al DM 5/09/1994 "elenco industrie insalubri"; le attività insalubri di seconda classe devono attivare speciali cautele per l'incolumità del vicinato ed ottenere le autorizzazioni sanitarie e
lubri di seconda classe devono attivare speciali cautele per l'incolumità del vicinato ed ottenere le autorizzazioni sanitarie e ambientali dell'ARPAT e dell'Azienda Sanitaria Locale.
- non siano attività a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. n° 334/99 ed al D.M. 9.5.2001.
- Per prevenire situazioni di pubblica molestia o pericolo, per non recar danno alla salute pubblica, la sicurezza o altri aspetti del comune generale benessere, ed infine, per non
ricolo, per non recar danno alla salute pubblica, la sicurezza o altri aspetti del comune generale benessere, ed infine, per non causare danno all’altrui proprietà, l'Amministrazione Comunale d'intesa con l'Azienda Sanitaria, l'ARPAT ed il Comando dei Vigili del Fuoco, anche nell'ambito del competente titolo abilitativo, può:
- fissare arretramenti adeguati dai confini della strada;
- prescrivere edifici e strutture completamente chiusi da materiali incombustibili ed insonorizzati;
i dai confini della strada;
- prescrivere edifici e strutture completamente chiusi da materiali incombustibili ed insonorizzati;
- dettare norme adeguate per il magazzinaggio libero o al chiuso;
- prescrivere appropriati contenitori per le sostanze radioattive;
- prescrivere idonei sistemi automatici antincendio;
- prescrivere alberature d'isolamento e di filtraggio.
- Oltre a quanto detto, valgono le norme del R.D. 45/1901, R.D. 1265/1934, della legge
Art. 38 - Distanze minime fra edifici e dai confini.
alberature d'isolamento e di filtraggio. 6. Oltre a quanto detto, valgono le norme del R.D. 45/1901, R.D. 1265/1934, della legge 615/66, della legge 319/76 D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 38 - Distanze minime fra edifici e dai confini.
- Sono applicabili tutte le normative sovraordinate di carattere nazionale e regionale in materia di deroga al rispetto delle distanze, dai confini di proprietà, tra gli edifici, a
di carattere nazionale e regionale in materia di deroga al rispetto delle distanze, dai confini di proprietà, tra gli edifici, a protezione del nastro stradale e di altezza massima degli edifici, ecc., per quanto attiene alla materia dell’edilizia sostenibile e di risparmio delle risorse, sia per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione che di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, con particolare riferimento al d.lgs. 4/7/2014, n° 102 e s.m.i.
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, con particolare riferimento al d.lgs. 4/7/2014, n° 102 e s.m.i. 2. Il Progettista all’atto di presentazione dell’istanza di Permesso di Costruire, S.C.I.A, allega uno schema grafico del computo delle distanze dal limite di confine di proprietà, dal limite di lotto urbanistico, di distanza dai fabbricati, dalle strade e dai corsi d'acqua. 3. DISTANZE:
- 3.1 - DISTANZA DAI LIMITI DI CONFINE DI PROPRIETÀ
, di distanza dai fabbricati, dalle strade e dai corsi d'acqua. 3. DISTANZE:
- 3.1 - DISTANZA DAI LIMITI DI CONFINE DI PROPRIETÀ
- La distanza dal confine di proprietà è la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. 48
- Il riferimento alla sagoma ai fini del rispetto delle distanze prescritte rileva ai soli fini edilizi ed urbanistici.
- La misura delle distanze da osservare sono disciplinate dallo strumento urbanistico generale, e dove non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del Codice Civile.
- Sono esclusi dal computo delle distanze tutte le parti del fabbricato che non concorrono alla determinazione della sagoma, come da definizione del Regolamento d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.
icato che non concorrono alla determinazione della sagoma, come da definizione del Regolamento d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R. 5. Sono inoltre esclusi dal computo delle distanze dai confini:
- i manufatti privi di rilevanza urbanistico - edilizia ai sensi dell’art. 137 della L.R. 10.11.2014 n. 65, fatto salvo i diritti di terzi.
- manufatti atti al superamento delle barriere architettoniche quali rampe, ascensori esterni, o servoscala, a condizione sia dimostrato che:
tti al superamento delle barriere architettoniche quali rampe, ascensori esterni, o servoscala, a condizione sia dimostrato che:
- non si comprometta la sicurezza o la salubrità degli ambienti;
- non si impedisca l'illuminazione naturale degli spazi finestrati;
- gli impianti tecnologici privi di murature perimetrali e di copertura, modesti manufatti porta contatori per utenze ed alloggiamento quadri di comandi di impianti elettronici o fluidi, senza presenza costante di persone, purché di altezza
tenze ed alloggiamento quadri di comandi di impianti elettronici o fluidi, senza presenza costante di persone, purché di altezza in gronda non superiore a ml. 2,40;
- le pensiline fotovoltaiche con le caratteristiche dell’art. 103 del presente Regolamento (dovranno comunque rispettare le distanze minime previste dal Codice Civile);
- le sopraelevazione su edifici esistenti, posti a distanza dai confini di proprietà inferiore rispetto a quella prevista dalla relativa zona omogenea dello strumento
nti, posti a distanza dai confini di proprietà inferiore rispetto a quella prevista dalla relativa zona omogenea dello strumento urbanistico vigente, sono ammesse solo se realizzate in asse con il muro sottostante e per il raggiungimento dei requisiti minimi di abitabilità per locali già abitati e a condizione che non si crei un nuovo piano;
- la sopraelevazione dell'ultimo piano non abitabile, è ammessa nel caso in cui l'altezza utile in gronda sia maggiore di 1,10 mt. in ampliamento di abitazioni
o piano non abitabile, è ammessa nel caso in cui l'altezza utile in gronda sia maggiore di 1,10 mt. in ampliamento di abitazioni esistenti e a condizione di raggiungere l'altezza utile minima abitabile;
- le suddette sopraelevazioni, ad esclusione delle zone A e ad esse assimilate di cui al D.M. 1444/1968, dovranno rispettare le distanze minime tra pareti finestrate.
- In caso di ampliamenti e sopraelevazione, ad esclusione del comma precedente,
ttare le distanze minime tra pareti finestrate. 6. In caso di ampliamenti e sopraelevazione, ad esclusione del comma precedente, dovrà essere rispettata la distanza prevista dallo strumento urbanistico. 7. Nel caso che la zona omogenea urbanistica relativa al terreno confinante preveda una distanza dai confini di proprietà maggiore rispetto a quella della zona di appartenenza, la stessa dovrà essere rispettata da entrambi i confinanti.
di proprietà maggiore rispetto a quella della zona di appartenenza, la stessa dovrà essere rispettata da entrambi i confinanti. 8. Relativamente ai confini privati, non si tiene conto della distanza dai confini finitimi fra proprietà diverse, nell’ipotesi in cui l’istanza sia finalizzata alla realizzazione di opere edilizie, dove la sagoma di progetto occupi le rispettive proprietà (come nel caso di nuove costruzioni e recinzioni), a condizione che sia richiesta dai titolari delle
upi le rispettive proprietà (come nel caso di nuove costruzioni e recinzioni), a condizione che sia richiesta dai titolari delle medesime aree. In tali ipotesi la verifica delle distanze ed eventualmente degli altri parametri edilizi, viene effettuata tenendo conto del complessivo delle aree interessate. 49
- Per tutte le zone urbanistiche del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo, ad eccezioni di quelle di completamento, con accordo registrato e trascritto nei termini di legge tra i proprietari confinanti, è possibile derogare alle distanze minime dai confini previste purché siano rispettate le distanze minime dai fabbricati e dalle pareti finestrate, previste dalle medesime zone.
- Rimane salvo il caso in cui la zona sia adiacente ad un’area pubblica, o destinata ad
estrate, previste dalle medesime zone. 10. Rimane salvo il caso in cui la zona sia adiacente ad un’area pubblica, o destinata ad uso pubblico sottoposta pertanto a possibile procedura espropriativa o comunque di acquisizione pubblica, la distanza prescritta deve essere osservata anche rispetto al limite di zona urbanistica, al fine di salvaguardare il corretto utilizzo pubblico dell’area. 11. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 2 bis del D.P.R. 380 /2001, in ogni caso di
dare il corretto utilizzo pubblico dell’area. 11. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 2 bis del D.P.R. 380 /2001, in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi
minime dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di
rchitettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.
- 3.2 - DISTANZE VOLUMI INTERRATI
- Per i volumi interrati, la cui soletta di copertura risulta in ogni sua parte sotto la
ela.
- 3.2 - DISTANZE VOLUMI INTERRATI
- Per i volumi interrati, la cui soletta di copertura risulta in ogni sua parte sotto la quota del piano di campagna o delle sistemazioni esterne esistenti, non sono previste distanze minime da rispettare dai confini, fatta eccezione per i volumi contenenti liquidi, che devono rispettare l'art. 889 del Codice Civile.
- Per pozzi, cisterne, fosse di latrine e simili, piscine, deve essere rispettata la distanza
are l'art. 889 del Codice Civile. 2. Per pozzi, cisterne, fosse di latrine e simili, piscine, deve essere rispettata la distanza di almeno 2,00 mt. tra il confine ed il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette come previsto dal codice civile.
- 3.3 - DISTANZA FRA I FABBRICATI
- La distanza tra i fabbricati è la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con altro edificio o costruzione, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
congiunge l’edificio con altro edificio o costruzione, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. 2. Il riferimento alla sagoma ai fini del rispetto delle distanze prescritte rileva ai soli fini edilizi ed urbanistici. 3. La misura delle distanze da osservare sono disciplinate dallo strumento urbanistico generale, in ogni caso ove non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del Codice Civile, fatto comunque salva la distanza minima tra le pareti finestrate. 50
- Sono esclusi dal computo delle distanze tutte le parti del fabbricato che non concorrono alla determinazione della sagoma, come da definizione del Regolamento d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.
- Sono inoltre esclusi dal computo delle distanze :
- i manufatti privi di rilevanza urbanistico - edilizia ai sensi dell’art. 137 della L.R. 10.11.2014 n. 65, fatti salvi i diritti di terzi;
- gli impianti tecnologici privi di murature perimetrali e di copertura, modesti
.11.2014 n. 65, fatti salvi i diritti di terzi;
- gli impianti tecnologici privi di murature perimetrali e di copertura, modesti manufatti porta contatori per utenze ed alloggiamento quadri di comandi di impianti elettronici o fludi, senza presenza costante di persone e altezza massima (Hmax) non superiore a mt. 2,40;
- le pensiline fotovoltaiche con le caratteristiche dell’art. 103 del presente Regolamento (dovranno comunque rispettare le distanze minime previste dal Codice Civile);
tteristiche dell’art. 103 del presente Regolamento (dovranno comunque rispettare le distanze minime previste dal Codice Civile);
- le pertinenze fuori terra che insisteranno sullo stesso lotto di pertinenza del fabbricato della medesima proprietà, potranno avere una distanza dall’immobile principale non inferiore a 3,00 mt, rispettando comunque la distanza tra le pareti finestrate, anche nel caso che una delle due facciate risulti finestrata;
,00 mt, rispettando comunque la distanza tra le pareti finestrate, anche nel caso che una delle due facciate risulti finestrata;
- i corpi di fabbrica degli edifici, che siano collegati da vani scala anche aperti, porticati e loggiati, tali da costituire una continuità costruttiva dei vari corpi di fabbrica, a condizione che non siano presenti pareti finestrate che si fronteggiano a distanza inferiore di 10 mt. ed appartenenti ad unità immobiliari
che non siano presenti pareti finestrate che si fronteggiano a distanza inferiore di 10 mt. ed appartenenti ad unità immobiliari differenti. Non si considera elemento di continuità le parti interrate dei fabbricati. E’ fatto salvo il rispetto delle distanze previste al paragrafo 3.5. 6. Nel caso che la zona omogenea urbanistica relativa al terreno confinante preveda una distanza tra i fabbricati maggiore rispetto a quella della zona di appartenenza, la stessa dovrà essere osservata da entrambi i confinanti.
a i fabbricati maggiore rispetto a quella della zona di appartenenza, la stessa dovrà essere osservata da entrambi i confinanti. 7. Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 2 bis del D.P.R. 380/2001, in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è
ano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento dallo Strumento Urbanistico vigente, possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti
ealizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e
e e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.
degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.
- 3.4 - DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE
- Ai fini del rispetto della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui all'articolo 9 del D.M. 1444/1968 la misurazione è effettuata perpendicolarmente alle pareti stesse, utilizzando il metodo lineare. 51
- L'obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni che si fronteggiano anche solo in parte, non opera quando, le costruzioni, pur trovandosi da bande opposte alla linea di confine, non abbiano alcun tratto reciprocamente antistante.
- Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadenti in zone A di cui al D.M. 1444/68 o ad esse equiparate comportanti addizioni volumetriche, si applicano le norme del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo.
4/68 o ad esse equiparate comportanti addizioni volumetriche, si applicano le norme del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo. 4. Si considerano pareti finestrate, le pareti di edifici dotati di finestre, di “vedute” e più in generale, tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, portoncini d'ingresso comunque configurate, anche se presenti nel tratto di parete in cui i fabbricati non si fronteggiano.
ipo, portoncini d'ingresso comunque configurate, anche se presenti nel tratto di parete in cui i fabbricati non si fronteggiano. 5. Costituiscono inoltre parete finestrata i balconi, i terrazzi, gli attici solari, le logge, i ballatoi e le scale esterne. 6. La parete finestrata si considera interrotta ogni volta che si creino variazioni di allineamento della facciata per arretramento o avanzamento nella misura minima di cm. 20.
ogni volta che si creino variazioni di allineamento della facciata per arretramento o avanzamento nella misura minima di cm. 20. 7. Non sono considerate pareti finestrate le pareti dotate di sole luci, così come definite dall’art. 901 del codice civile e che non consentono comunque la possibilità di affaccio e visuale ai sensi della legislazione vigente. 8. Sono esclusi dal computo delle distanze:
- gli impianti tecnologici privi di murature perimetrali e di copertura, modesti
te. 8. Sono esclusi dal computo delle distanze:
- gli impianti tecnologici privi di murature perimetrali e di copertura, modesti manufatti porta contatori per utenze ed alloggiamento quadri di comandi di impianti elettronici o fludi, senza presenza costante di persone, purché di altezza in gronda non superiore a ml. 2.20;
- le pensiline fotovoltaiche con le caratteristiche dell’art. 103 del presente Regolamento (dovranno comunque rispettare le distanze minime previste dal Codice Civile);
tteristiche dell’art. 103 del presente Regolamento (dovranno comunque rispettare le distanze minime previste dal Codice Civile);
- manufatti completamente interrati;
- i muri di recinzione che non costituiscono corpi di fabbrica;
- scale di sicurezza e antincendio;
- gli ascensori realizzati per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Per i nuovi edifici e gli ampliamenti è prescritta in tutti i casi la distanza minima
timento delle barriere architettoniche; 9. Per i nuovi edifici e gli ampliamenti è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, purché una delle due sia finestrata. 10. Ai sensi dell'art. 140 della L.R. 65/2014, negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, qualora le dimensioni del lotto
imamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a 10 metri, purché non inferiore a quella preesistente. Alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente
non inferiore a quella preesistente. Alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. 52
- Distanze inferiori sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani di recupero del patrimonio edilizio, di programmi complessi di riqualificazione insediativa o di altri piani attuativi comunque denominati, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.
- Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal piano operativo, nel caso di gruppi di
ri degli enti preposti alla tutela. 12. Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal piano operativo, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi di cui al titolo V, capo II, della L.R. 65/2014 o del piano di intervento di cui all’articolo 126 della medesima legge, sono ammesse distanze inferiori tra fabbricati nel caso di cui all’articolo 9, ultimo periodo del D.M. 1444/1968;
- 3.5 - DISTANZE TRA LE PARTI INTERNE DELL'EDIFICIO
abbricati nel caso di cui all’articolo 9, ultimo periodo del D.M. 1444/1968;
- 3.5 - DISTANZE TRA LE PARTI INTERNE DELL'EDIFICIO
- Nel caso di pareti appartenenti alla stessa unità immobiliare, che si fronteggiano a distanza inferiore a mt. 3,00 su di esse non si possono realizzare aperture e finestre, se comprese tra ml. 3,00 e 5,00 si possono realizzare aperture e finestre solo di locali accessori ed igienici, se maggiori di ml.5 di qualsiasi locale.
e 5,00 si possono realizzare aperture e finestre solo di locali accessori ed igienici, se maggiori di ml.5 di qualsiasi locale. 2. Nel caso di unico fabbricato costituito da più unità immobiliari, con pareti che si fronteggiano a distanza compresa tra 3,00 e 10,00 mt. su di esse si potranno aprire solo porte di accesso a vani scale, disimpegni, corridoi, autorimesse; a distanza inferiore a 10 mt per le suddette pareti non sarà consentito aprire finestre di vani di
pegni, corridoi, autorimesse; a distanza inferiore a 10 mt per le suddette pareti non sarà consentito aprire finestre di vani di ambienti abitabili, di vani destinati ad uffici, ambulatori, e comunque destinati alla permanenza delle persone anche saltuaria, di vani ad uso bagni, cucine, oltre alla realizzare balconi, terrazze e scale.
- 3.6 - DISTANZA DALLE STRADE
- Per distanza dalla strada si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente
zze e scale.
- 3.6 - DISTANZA DALLE STRADE
- Per distanza dalla strada si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il fabbricato, esclusi gli aggetti di copertura e gli elementi decorativi, e la linea del confine stradale, definito dall'art 3 comma 1 punto 10 del D.Lgs 285/92 "Codice della Strada".
- Nel caso che le tavole del vigente strumento urbanistico prevedano una sede stradale più ampia di quella esistente, la linea del confine stradale da rispettare sarà
trumento urbanistico prevedano una sede stradale più ampia di quella esistente, la linea del confine stradale da rispettare sarà quella della previsione urbanistica, fatto salvo il caso in cui la sede stradale sia di dimensioni maggiori rispetto alla previsione di piano. 3. Le sopraelevazione su edifici a distanza non regolamentare sono ammesse solo per il raggiungimento dei requisiti minimi di abitabilità, per locali già abitati e a condizione che non si crei un nuovo piano;
per il raggiungimento dei requisiti minimi di abitabilità, per locali già abitati e a condizione che non si crei un nuovo piano; 4. In caso di ampliamenti e sopraelevazione, ad esclusione del comma precedente, dovranno essere rispettate le distanze minime previste per le varie zone omogenee, dalla normativa urbanistica vigente e dalle norme del codice della strada; nel caso di discrepanza valgono le norme più restrittive.
a normativa urbanistica vigente e dalle norme del codice della strada; nel caso di discrepanza valgono le norme più restrittive. 5. In deroga e con N.O. dell'Ente proprietario della strada sono consentiti ampliamenti e sopraelevazioni in linea o in arretramento del fabbricato esistente; nel caso di ampliamenti di superficie coperta realizzati in linea con l'immobile, la distanza stradale non dovrà ridursi in ogni suo punto. 53
- 3.7 - DISTANZA DALLA FERROVIA
- La fascia di rispetto ferroviario persegue diversi scopi, in particolare la tutela della conservazione dell’infrastruttura ferroviaria, nonché la reciproca sicurezza tra infrastruttura e zone adiacenti.
- Il D.P.R. 11/07/1980 n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", all'art. 49 è previsto che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare
di trasporto", all'art. 49 è previsto che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. 3. La distanza minima di 30 mt. si misura in proiezione orizzontale (al suolo, su cartografia), e non inclinata o in pendenza.
. 3. La distanza minima di 30 mt. si misura in proiezione orizzontale (al suolo, su cartografia), e non inclinata o in pendenza. 4. Ai sensi dell'art. 56 del suddetto Decreto, sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario; tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale,
o all'esercizio ferroviario; tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. 5. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. 6. Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e
costituito da materiali combustibili. 6. Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dalle suddette disposizioni
- 3.8 - DISTANZE DEI CAMINI E DELLE CANNE FUMARIE
in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dalle suddette disposizioni
- 3.8 - DISTANZE DEI CAMINI E DELLE CANNE FUMARIE
- Per le canne fumarie e camini di origine civile e direzionale non sono previste distanze dai confini o fabbricati, fatto salvo il rispetto delle disposizioni legislative specifiche in materia
- La fuoriuscita dei fumi per impianti alimentati con legna e biocombustibili solidi (norma UNI 10683) deve essere sempre sopra il tetto dell’edificio. Per gli altri tipi di
Art. 39 - Dotazioni impiantistiche
tati con legna e biocombustibili solidi (norma UNI 10683) deve essere sempre sopra il tetto dell’edificio. Per gli altri tipi di impianti di deve far riferimento alle specifiche norme UNI: Per gli impianti alimentati a gas devono essere rispettate per le distanze la norma UNI 7129:2015. 3. I camini industriali debbono essere muniti di parafulmine e distare dalla proprietà confinanti e dagli spazi pubblici almeno per la metà della loro altezza, con un minimo di ml.10.00. Art. 39 - Dotazioni impiantistiche
Art. 39 - Dotazioni impiantistiche
anti e dagli spazi pubblici almeno per la metà della loro altezza, con un minimo di ml.10.00. Art. 39 - Dotazioni impiantistiche
- Ogni fabbricato, di nuova costruzione o esistente, deve essere provvisto di idonei impianti per approvvigionamento idrico e smaltimento dei reflui, per l'energia elettrica e per il riscaldamento, in modo tale che sia possibile stabilire e mantenere in ogni locale temperature dell'aria e delle superfici interne compatibili con il benessere termico delle
stabilire e mantenere in ogni locale temperature dell'aria e delle superfici interne compatibili con il benessere termico delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli edifici medesimi, nel rispetto delle norme di settore che regolano le diverse materie e delle disposizioni che seguono. 54
IMPIANTO IDRICO
IMPIANTO IDRICO
- Ogni fabbricato, di nuova costruzione o soggetto a intervento di demolizione e ricostruzione con aumento del carico urbanistico, frazionamenti con aumento delle U.I., deve essere provvisto di acqua potabile, attinta, salva dimostrata impossibilità tecnica, dall’acquedotto pubblico, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni unità immobiliare.
ita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni unità immobiliare. 2. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte, in modo da non determinare impurezza ed alterare i caratteri organolettici dell’acqua. 3. Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa
IMPIANTO FOGNARIO
caratteri organolettici dell’acqua. 3. Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di idonee apparecchiature per l’accumulo ed il sollevamento dell'acqua, dimensionate in base all’utenza servita e senza possibilità di esclusione, in modo da garantire continuità di servizio. IMPIANTO FOGNARIO
- Ogni fabbricato dotato di impianti che comportano lo smaltimento di acque e reflui devono
IMPIANTO FOGNARIO
uità di servizio. IMPIANTO FOGNARIO
- Ogni fabbricato dotato di impianti che comportano lo smaltimento di acque e reflui devono essere dotati di impianto fognario realizzato in conformità con l'art. 71 del presente Regolamento Edilizio. IMPIANTO ELETTRICO
- Ogni edificio deve essere provvisto di impianto elettrico conforme alle vigente normativa in materia (DM 37/2008) e allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica,
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
conforme alle vigente normativa in materia (DM 37/2008) e allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica, salvi i casi in cui il fabbisogno elettrico sia integralmente soddisfatto mediante l’uso di fonti energetiche rinnovabili o assimilate. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
- Gli edifici di nuova costruzione adibiti a qualsiasi funzione che presupponga la permanenza di persone devono essere dotati di impianto di riscaldamento in conformità alla vigente
i funzione che presupponga la permanenza di persone devono essere dotati di impianto di riscaldamento in conformità alla vigente normativa in materia di installazione degli impianti e contenimento dei consumi energetici. 2. Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione, o comunque alla permanenza continuativa di persone, deve in ogni caso essere dotata di un sistema di riscaldamento idoneo a garantire sufficienti livelli di comfort abitativo.
one, deve in ogni caso essere dotata di un sistema di riscaldamento idoneo a garantire sufficienti livelli di comfort abitativo. 3. Gli edifici esistenti in cui sia prevista la presenza continuativa di persone e che siano privi di tale impianto, ne devono esserne dotati in occasione di qualsiasi intervento edilizio che ecceda la manutenzione ordinaria. 4. La progettazione, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono
INFRASTRUTTURA DIGITALE DEGLI EDIFICI
cceda la manutenzione ordinaria. 4. La progettazione, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono altresì soggette alle disposizioni del vigente Piano di Azione Comunale (P.A.C.) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente approvato dalla Giunta Comunale ai sensi della Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente". INFRASTRUTTURA DIGITALE DEGLI EDIFICI
INFRASTRUTTURA DIGITALE DEGLI EDIFICI
e regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente". INFRASTRUTTURA DIGITALE DEGLI EDIFICI
- Per infrastruttura fisica multi servizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
ornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. 2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multi servizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da 55
impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001. 3. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo
domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente
terno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 4. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata
edono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
nico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64- 100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di agibilità.
i costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di agibilità. 5. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato
CANNE FUMARIE
dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto al comma 4. CANNE FUMARIE
- Fatte salve le disposizioni normative che ammettono scarichi a parete, qualunque tipo di impianto che emetta in atmosfera, ad esclusione degli impianti di climatizzazione, è munito di canna fumaria, indipendente, prolungata oltre la copertura ai sensi della L. 90/2013 e
impianti di climatizzazione, è munito di canna fumaria, indipendente, prolungata oltre la copertura ai sensi della L. 90/2013 e norma UNI 10683 al fine di garantire un’adeguata dispersione dei prodotti della combustione nell’atmosfera. 2. E’ vietata la fuoriuscita dei fumi in parete, fatti salvi i casi previsti dalle norme UNI 7129:2015 per gli scarichi degli impianti alimentati a gas. 3. Nei casi di deroga la valutazione è effettuata dalla USL sulla base della “Guida operativa per
gli impianti alimentati a gas. 3. Nei casi di deroga la valutazione è effettuata dalla USL sulla base della “Guida operativa per la prevenzione degli effetti negativi dei vapori e dei fumi di combustione negli ambienti di vita” della Regione Toscana 4. Nello scarico dei vapori, gas e fumi debbono essere rispettati il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva
spettati il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. 04/03/2014 n.46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), oltre alle norme del Piano Regionale
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), oltre alle norme del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria ambiente (PRQA), pubblicato sul Burt 33 parte II del 13 agosto 2025 con Supplemento 193 alla parte II. 56
Art. 40 - Superfici aero-illuminanti
Art. 40 - Superfici aero-illuminanti AEROILLUMINAZIONE DEI LOCALI
- Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione dei locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.
- L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale, diretta.
- Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:
- i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi;
rtificiale:
- i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi;
- i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
- i locali accessori in genere ed i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno, corridoi, cantine;
- i locali non destinati alla permanenza di persone;
- gli spazi di cottura;
- gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.
a permanenza di persone;
- gli spazi di cottura;
- gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.
- Le parti trasparenti delle pareti perimetrali, dei solai ed eventualmente del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione.
- Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo
ione dei piani di utilizzazione. 5. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 05/07/1975. 6. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre.
pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre. 7. Di norma, le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento. 8. La superficie finestrata apribile, in rapporto alla superficie del pavimento, è prevista dall'art. 5 del D.M. della Sanità 05.7.1975; per ciascun locale abitabile la superficie
lla superficie del pavimento, è prevista dall'art. 5 del D.M. della Sanità 05.7.1975; per ciascun locale abitabile la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 9. La superficie aero-illuminante dei sottotetti abitabili, fatti salvi i parametri previsti per il recupero dei sottotetti ad uso abitativo ed accessorio per effetto della L.R. 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), dovrà essere conteggiata nella misura;
ffetto della L.R. 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), dovrà essere conteggiata nella misura;
- non più del 50% della superficie dei lucernari o abbaini.
- la restante parte dovrà essere soddisfatta mediante aperture realizzate a parete.
- La superficie aero-illuminante delle aperture poste all’interno di una mandolata con tipologia “a castello di carte” dovrà essere considerata per l’effettiva luce passante tra gli
all’interno di una mandolata con tipologia “a castello di carte” dovrà essere considerata per l’effettiva luce passante tra gli elementi, calcolata con metodo geometrico degli spazi vuoti; le altre tipologie di mandolate poste davanti alle aperture non costituiscono superficie utile per la verifica di cui al comma 8. 11. La superficie di pavimento per la verifica della superficie aero-illuminante, indipendentemente dalla forma del vano, è riferita alla stanza effettivamente utilizzabile
ca della superficie aero-illuminante, indipendentemente dalla forma del vano, è riferita alla stanza effettivamente utilizzabile per abitare, composta da unico locale, come definito all’art. 37 del presente R.E.; in caso 57
contrario dovranno essere considerati locali distinto ai fini della verifica dei requisiti igienico sanitari. 12. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, senza mutamento della destinazione d’uso, su fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 05.07.1975 e comunque legittimati, quando non sia possibile per ragioni di tutela dell’immobile conseguire i requisiti richiesti dal D.M. 5.7.1975, gli interventi devono
non sia possibile per ragioni di tutela dell’immobile conseguire i requisiti richiesti dal D.M. 5.7.1975, gli interventi devono mirare, per la parte interessata, al raggiungimento delle migliori condizioni possibili in rapporto alle caratteristiche dell’immobile. Per i suddetti edifici, non sono ammessi interventi peggiorativi della situazione in atto. La conservazione delle minori superfici apribili e illuminanti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di
o. La conservazione delle minori superfici apribili e illuminanti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche architettoniche del manufatto quali fabbricati di particolare pregio, di interesse storico – artistico, e per i fabbricati ricadenti in zona urbanistica “A” Centro Storico.
AERAZIONE DEI LOCALI
ti di particolare pregio, di interesse storico – artistico, e per i fabbricati ricadenti in zona urbanistica “A” Centro Storico. 13. Per i locali e gli ambienti di lavoro si rimanda alle disposizione del D.Lgs 81/2008 e alla Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 28.02.2022 avente per oggetto "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro ". AERAZIONE DEI LOCALI
- Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che in ogni locale non vengano
AERAZIONE DEI LOCALI
i di lavoro ". AERAZIONE DEI LOCALI
- Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che in ogni locale non vengano superate le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi.
- I volumi minimi degli edifici debbono essere verificati in base alle portate di sostanze
costitutivi degli edifici medesimi. 2. I volumi minimi degli edifici debbono essere verificati in base alle portate di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotti dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alle portate d'aria necessarie per l'alimentazione di modesti processi di combustione, ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili. 3. Le sostanze inquinanti prodotte debbono essere eliminate presso le sorgenti medesime con idonei procedimenti.
e realizzabili. 3. Le sostanze inquinanti prodotte debbono essere eliminate presso le sorgenti medesime con idonei procedimenti. 4. I ricambi d'aria nei locali non dotati d'impianti di condizionamento o ventilazione meccanica, debbono essere ottenuti tramite apposite aperture (dei serramenti, di parti di questi od altri dispositivi), onde consentire adeguate possibilità di ventilazione naturale anche nei mesi invernali.
i parti di questi od altri dispositivi), onde consentire adeguate possibilità di ventilazione naturale anche nei mesi invernali. 5. Gli edifici ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'emissione ed il riflusso nei medesimi dell'aria e degli inquinamenti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazione e d'inquinanti in essi prodotti. 6. I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative, nei quali non sia
d'inquinanti in essi prodotti. 6. I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative, nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione naturale, debbono essere condizionati o ventilati meccanicamente a seconda delle caratteristiche morfologiche e delle attività previste. 7. I locali destinati a servizi igienici e cabine di cottura (qualora non siano muniti di aperture verso l'esterno) debbono avere sistemi di espulsione forzata meccanica dell'aria, che
tura (qualora non siano muniti di aperture verso l'esterno) debbono avere sistemi di espulsione forzata meccanica dell'aria, che dovranno essere in funzione, anche con sistemi automatici, ogni volta che viene utilizzato il vano. 8. Negli alloggi tale espulsione può avere funzionamento discontinuo qualora i singoli servizi siano muniti di aspiratori meccanici. 9. I servizi, le cucine etc. nei quali è prevista l'espulsione forzata debbono avere porte progettate in modo da consentire il passaggio dell'aria. 58
- I valori minimi del coefficiente di ricambio per l'espulsione meccanica sono stati fissati:
- servizi igienici: a) espulsione continua 6 vol/ora b) espulsione discontinua 12 vol/ora
- cucine e cabine di cottura: a) espulsione continua 8 vol/ora b) espulsione discontinua 14 vol/ora
- I locali degli alloggi, salvo quelli di servizio (servizi igienici, corridoi, passaggi etc.) o destinati a particolari attività che richiedono l'illuminazione artificiale, debbono avere
igienici, corridoi, passaggi etc.) o destinati a particolari attività che richiedono l'illuminazione artificiale, debbono avere serramenti esterni dotati di parti apribili, progettati e posizionati in modo da consentire un'efficace ventilazione naturale. 12. Gli alloggi ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati e realizzati in modo da impedirne che nei locali di soggiorno si diffondano esalazioni prodotte nei locali di servizio,
ogettati e realizzati in modo da impedirne che nei locali di soggiorno si diffondano esalazioni prodotte nei locali di servizio, e che in questi ultimi si diffondano mutualmente esalazioni in esse prodotte. 13. Per gli edifici esistenti è ammessa la possibilità di realizzare l'areazione anche attraverso condotti orizzontali o inclinati sfocianti nei muri perimetrali. 14. I materiali impiegati negli alloggi non debbono emettere né poter emettere odori o esalazioni.
Art. 41 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità
ocianti nei muri perimetrali. 14. I materiali impiegati negli alloggi non debbono emettere né poter emettere odori o esalazioni. 15. Per i locali e gli ambienti di lavoro si rimanda alle disposizione del D.Lgs 81/2008 e alla Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 28.02.2022 avente per oggetto "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro ". Art. 41 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità
Art. 41 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità
e edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro ". Art. 41 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti
- Gli edifici debbono essere dotati d'impianti permanenti, idonei ad assicurare il benessere
eranti, alla riduzione dei rifiuti
- Gli edifici debbono essere dotati d'impianti permanenti, idonei ad assicurare il benessere delle persone ed i servizi necessari alla loro igiene, sicurezza ed alle loro attività.
- Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia devono rispettare i requisiti di efficientamento energetico ai sensi della L. 10/91, D.Lgs 73/2000 e D.Lgs 192/2005, al fine di ridurre i consumi di energia e ottimizzare l'uso delle risorse, per ottenere il minor
D.Lgs 73/2000 e D.Lgs 192/2005, al fine di ridurre i consumi di energia e ottimizzare l'uso delle risorse, per ottenere il minor dispendio energetico degli edifici. 3. Gli impianti ed il loro componenti comuni a più punti di utilizzazione compresi i contatori debbono essere ubicati in locali appositi ,opportunamente dimensionati e finiti, facilmente accessibili alle persone autorizzate. 4. Gli impianti debbono essere progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi
ssibili alle persone autorizzate. 4. Gli impianti debbono essere progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili e sia facilitata la manutenzione, la sostituzione e la rimozione. 5. Le sedi degli alloggiamenti degli impianti di collegamento alle reti urbane e dalle diramazioni ai punti di utilizzazione medesimi, non debbono permettere la diffusione di
di collegamento alle reti urbane e dalle diramazioni ai punti di utilizzazione medesimi, non debbono permettere la diffusione di esalazioni né l'accesso, negli edifici e nei locali, di animali e di insetti. 6. La centralizzazione dei servizi tecnologici di uno o più edifici, deve essere attuata nei casi in cui contribuisca al raggiungimento di maggior confort, funzionalità, salubrità, sicurezza. 59
- Gli edifici debbono essere dotati d'impianti permanenti che possono assicurare in misura sufficiente i seguenti servizi:
- distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica,
- raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami dei rifiuti solidi,
- riscaldamento,
- trasporto verticale delle persone e delle cose per gli edifici con più di tre piani fuori terra.
- Tali impianti di sollevamento debbono essere proporzionali alla destinazione d'uso ed al
ci con più di tre piani fuori terra. 8. Tali impianti di sollevamento debbono essere proporzionali alla destinazione d'uso ed al numero degli utenti dell'edificio, ai tempi di smaltimento e di attesa, al numero delle fermate. 9. Vanno adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti a:
- impedire la trasmissione dei rumori e vibrazioni in conformità al DPCM 05/12/1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici".
- protezione dei rischi connessi con l'esistenza dell'impianto elettrico.
- protezione dagli incendi.
ci passivi degli edifici".
- protezione dei rischi connessi con l'esistenza dell'impianto elettrico.
- protezione dagli incendi.
- protezione dai fulmini.
- Gli alloggi debbono essere dotati d'impianti permanenti che possono assicurare almeno i seguenti altri servizi:
- distribuzione dell'acqua calda;
- distribuzione del gas di rete o del gas liquido o del metano;
- espulsione dei gas combusti.
- Gli impianti permanenti istallati negli alloggi debbono essere adeguati al numero delle
Art. 42 - Requisiti ecologici
tano;
- espulsione dei gas combusti.
- Gli impianti permanenti istallati negli alloggi debbono essere adeguati al numero delle persone cui ciascun alloggio è destinato.
- Dovranno essere osservate le disposizioni del D.M. 37/2008 e della L.10/91. Art. 42 - Requisiti ecologici
- Gli edifici e i loro impianti debbono essere progettati, realizzati e accessoriati in modo che tutti i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti, vengano contenuti al
ti, realizzati e accessoriati in modo che tutti i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti, vengano contenuti al massimo, conformemente alle leggi e regolamenti speciali, comunali e sovracomunali vigenti al momento. 2. Tutti gli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, debbono essere muniti di sistemi di regolazione automatica della temperatura esterna onde ridurre i consumi energetici e, ove richiesto, di contabilizzazione
emi di regolazione automatica della temperatura esterna onde ridurre i consumi energetici e, ove richiesto, di contabilizzazione automatica. 3. La progettazione, l’ installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legge 10/91, dal D.P.R. 412/93, DAL d.Lgs 192/2005, dalla L.R. 39/05, dal D.P.R. 74/13, dal D.Lgs. 28/2011, dal D.Lgs 199/2021 e dalla normativa tecnica di settore.
d.Lgs 192/2005, dalla L.R. 39/05, dal D.P.R. 74/13, dal D.Lgs. 28/2011, dal D.Lgs 199/2021 e dalla normativa tecnica di settore. 4. La progettazione, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono altresì soggette alle disposizioni del vigente Piano di Azione Comunale (P.A.C.) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente approvato dalla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 09/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" 60
Art. 43 - Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all’accessibilità, alla
Art. 43 - Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all’accessibilità, alla sicurezza d’uso e alla prevenzione degli infortuni
- Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in conformità alla legislazione vigente, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro: i loro elementi costruttivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, debbono permanere stabili.
- Gli impianti ed i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici e nei
evedibili, debbono permanere stabili. 2. Gli impianti ed i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici e nei depositi di combustibile debbono essere ubicati progettati e realizzati in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose. 3. Per gli impianti elettrici, di telecomunicazione etc. debbono essere rispettate le norme C.E.I. e D.P.R. 547/55, D.M. 37/2008, legge 10/91 D.Lgs 192/2005.
, di telecomunicazione etc. debbono essere rispettate le norme C.E.I. e D.P.R. 547/55, D.M. 37/2008, legge 10/91 D.Lgs 192/2005. 4. Gli edifici (in relazione all'altezza ed alle caratteristiche delle strutture portanti) debbono essere progettati e realizzati in modo da salvaguardare dai pericoli d'incendio gli occupanti, compresi gli ammalati, e gli eventuali soccorritori. 5. I materiali da costruzione non debbono emettere, in caso d'incendio, fumi e gas tossici in
ati, e gli eventuali soccorritori. 5. I materiali da costruzione non debbono emettere, in caso d'incendio, fumi e gas tossici in quantità tali da costituire pericolo per gli occupanti e per gli abitanti degli edifici circostanti. 6. I locali degli edifici, eccettuati quelli aperti al pubblico per destinazioni particolari, debbono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e dotati di una parte apribile.
lari, debbono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e dotati di una parte apribile. 7. Le superfici vetrate non debbono poter costituire pericolo per le persone. 8. I parapetti non debbono poter essere scalabili, attraversabili o sfondabili per un urto accidentale, la loro altezza non deve essere inferiore a cm 100. 9. Gli spazi destinati alla circolazione orizzontale e verticale (interni ed esterni) non debbono
eve essere inferiore a cm 100. 9. Gli spazi destinati alla circolazione orizzontale e verticale (interni ed esterni) non debbono essere insidiosi, avere superfici di calpestio sdrucciolevoli e, illuminazione insufficiente. 10. L'illuminazione artificiale di emergenza dei locali aperti al pubblico, deve essere assicurata anche durante le interruzioni dell'energia elettrica di rete. 11. Per gli impianti termici dovranno essere osservate le norme U.N.I. in materia, D.M.
rruzioni dell'energia elettrica di rete. 11. Per gli impianti termici dovranno essere osservate le norme U.N.I. in materia, D.M. 37/2008, D.P.R. 547/55, D.M. 01.12.1975, la legge 10/91, D.Lgs 192/2005 nonché i relativi regolamenti di attuazione. 12. L'illuminazione dei locali destinati alla circolazione delle persone, ed in generale, quella degli spazi comuni interni degli edifici, deve essere assicurata anche di notte.
colazione delle persone, ed in generale, quella degli spazi comuni interni degli edifici, deve essere assicurata anche di notte. 13. L'illuminazione degli accessi, delle rampe, dei giardini e, in generale quella degli spazi comuni esterni degli edifici deve essere permanentemente assicurata anche di notte. 14. Al fine della prevenzione degli infortuni domestici attraverso la buona prassi della progettazione, gli edifici con destinazione residenziale dovranno essere progettati tenendo
SICUREZZA PER IL TRANSITO E LA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE
ici attraverso la buona prassi della progettazione, gli edifici con destinazione residenziale dovranno essere progettati tenendo conto delle "Linee guida in materia di miglioramento della sicurezza d'uso delle abitazione" approvate con delibera di Giunta Regionale n. 1160 del 17/12/2024. SICUREZZA PER IL TRANSITO E LA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE
- Nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che
O E LA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE
O E LA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE
- Nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti compresi gli interventi di rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 61
del 2 marzo 2018, dovranno essere applicate le disposizioni previste dal Regolamento D.P.G.R. 18 dicembre 2013, n. 75/R , al fine di prevedere idonee misure preventive e protettive atte a consentire, nei successivi interventi, impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 2. Sono esclusi dall’applicazione, fatto salvo quanto previsto al comma 1: a) gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione,
one, fatto salvo quanto previsto al comma 1: a) gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136, comma 2, lettera c) della l.r. 65/2014;
ACCESSIBILITÀ ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
atti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136, comma 2, lettera c) della l.r. 65/2014; c) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante; d) gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento 75/R/2013. ACCESSIBILITÀ ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
ACCESSIBILITÀ ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
niti all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento 75/R/2013. ACCESSIBILITÀ ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- Tutti i progetti dovranno essere redatti conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di superamento delle barriere architettoniche.
- Gli edifici privati e quelli di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, dovranno essere conformi alla L. 09/01/1989 n. 13 "Disposizioni il superamento e
Art. 44 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di
esidenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, dovranno essere conformi alla L. 09/01/1989 n. 13 "Disposizioni il superamento e l'eliminazione barriere architettoniche", al D.M.LL.PP. 14.6.89 n° 236 e Regolamento D.P.G.R. 29/07/2009 n. 41/R e D.P.R. 24/07/1996, n. 503 " Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici". Art. 44 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di
Art. 44 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici". Art. 44 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, della accessibilità, rispetto ai parametri cogenti
- Agli interventi edilizi che prevedano un’elevata qualità costruttiva, tale da superare i
ilità, rispetto ai parametri cogenti
- Agli interventi edilizi che prevedano un’elevata qualità costruttiva, tale da superare i parametri e requisiti di Legge in materia di livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti, si applicano incentivi di carattere economico mediante una riduzione percentuale del
obbligatori stabiliti dalle norme vigenti, si applicano incentivi di carattere economico mediante una riduzione percentuale del contributo del costo di costruzione, da determinare secondo la normativa di cui all' ALLEGATO 1) al presente regolamento. 2. Ai sensi dell'Art. 243 della L.R. 65/2014 , fino all’approvazione delle linee guida regionali di cui all’articolo 219, si applicano le linee guida approvate con deliberazione della Giunta
azione delle linee guida regionali di cui all’articolo 219, si applicano le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2005, n. 322 (Approvazione delle istruzioni tecniche denominate “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana” ai sensi dell'art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in attuazione dell'azione B.13 del P.R.A.A. 2004-2006).
ensi dell'art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in attuazione dell'azione B.13 del P.R.A.A. 2004-2006). 3. Fino alla data di efficacia delle linee guida regionali di cui all’articolo 219 della L.R. 65/2014, la conformità del progetto alle linee guida per accedere agli incentivi di cui all’articolo 220 è certificata dal progettista con una relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di
li incentivi di cui all’articolo 220 è certificata dal progettista con una relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), redatta in sede di elaborazione del progetto esecutivo, e dal professionista abilitato con la certificazione di cui all’articolo 149, comma 1, alla ultimazione dei lavori. 62
Art. 45 - Incentivi finalizzati ad introdurre dispositivi e servizi per elevare
Art. 45 - Incentivi finalizzati ad introdurre dispositivi e servizi per elevare l’accessibilità degli spazi privati di uso pubblico
- Il Comune agevola gli interventi finalizzati ad introdurre dispositivi e servizi per elevare l’accessibilità degli spazi privati di uso pubblico, attraverso azioni e finanziamenti dell'attività programmatica dell'Amministrazione, nei limiti delle risorse economiche disponibili.
Art. 46 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del
averso azioni e finanziamenti dell'attività programmatica dell'Amministrazione, nei limiti delle risorse economiche disponibili. 2. Il Comune sostiene il privato all'accesso ai fondi pubblici previsti da stanziamenti regionali e statali, oltre alla possibilità di ottenere detrazioni fiscali ed agevolazioni previsti dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.. Art. 46 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
Art. 46 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del
elle barriere architettoniche.. Art. 46 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
- La regolamentazione dell’esposizione al radon riguardante in particolar modo i luoghi di lavoro, è disciplinata dal DLgs n. 241/2000: "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal DLgs n. 230/1995: Attuazione delle direttive
zione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal DLgs n. 230/1995: Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti". 2. Con Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 sono state emanate Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
a direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). 3. Per quanto attiene la misurazione delle concentrazioni di Radon e le indicazioni costruttive
legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). 3. Per quanto attiene la misurazione delle concentrazioni di Radon e le indicazioni costruttive da adottare per la prevenzione dall’esposizione al gas Radon si fa riferimento a quanto disposto dall'A.R.P.A. Toscana. 4. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’11 gennaio 2024, è stato adottato dall’Italia in sintonia con le direttive dell’Unione europea il Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023 - 2032.
Art. 47 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei
tato adottato dall’Italia in sintonia con le direttive dell’Unione europea il Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023 - 2032. 5. Il piano prevede misurazioni della concentrazione di Radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni, e la definizione di strategie per ridurne la concentrazione. Art. 47 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e dei luoghi di lavoro
- Per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento all'art .37 Capo I del
Titolo III, si rimanda alle seguenti disposizioni:
uso abitativo e dei luoghi di lavoro
- Per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento all'art .37 Capo I del Titolo III, si rimanda alle seguenti disposizioni: LOCALI DI ABITAZIONE:
- Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975: Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896,relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione (G.U. n. 190 del 18 luglio 1975) 63
LOCALI E AMBIENTI DI LAVORO:
LOCALI E AMBIENTI DI LAVORO: 3. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 28.02.2022 avente per oggetto "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro". 4. Tutti gli interventi sono effettuati nel rispetto della normativa di settore avente incidenza
cali e gli ambienti di lavoro". 4. Tutti gli interventi sono effettuati nel rispetto della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica ed alle emissioni in atmosfera. 5. Ogni intervento edilizio che interessi materiali contenenti amianto (MCA), o che siano
getica ed alle emissioni in atmosfera. 5. Ogni intervento edilizio che interessi materiali contenenti amianto (MCA), o che siano rinvenuti, deve garantire – ai sensi del: Normative e metodologie tecniche di applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto - la rimozione o la loro bonifica-messa in sicurezza, riducendo il rischio di rilascio di fibre libere nell’ambiente dovuto a degrado spontaneo dei materiali e/o dovuto ad interventi di
REQUISITI RELATIVI ALL'IMPERMEABILITÀ ED ALLA SECCHEZZA
ucendo il rischio di rilascio di fibre libere nell’ambiente dovuto a degrado spontaneo dei materiali e/o dovuto ad interventi di qualsiasi natura sui materiali stessi. E' prescritto - qualora previsto dalla norme di settore l’obbligo del programma di controllo e manutenzione per i materiali non oggetto di intervento e mantenuti in sede, nel rispetto delle competenze della USL. REQUISITI RELATIVI ALL'IMPERMEABILITÀ ED ALLA SECCHEZZA
REQUISITI RELATIVI ALL'IMPERMEABILITÀ ED ALLA SECCHEZZA
intervento e mantenuti in sede, nel rispetto delle competenze della USL. REQUISITI RELATIVI ALL'IMPERMEABILITÀ ED ALLA SECCHEZZA
- Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici e la struttura portante ed i muri perimetrali devono risultare asciutti.
- Le costruzioni destinate all'abitazione, al lavoro ed alle attività produttive debbono essere preservate dall'umidità.
iutti. 2. Le costruzioni destinate all'abitazione, al lavoro ed alle attività produttive debbono essere preservate dall'umidità. 3. Tutte le murature di un edificio debbono essere impermeabilizzate contro l'umidità proveniente dalle fondazioni, quelle esterne debbono altresì essere isolate dalla umidità del terreno qualora questo aderisca alle murature medesime. 4. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazione di edifici esistenti.
esto aderisca alle murature medesime. 4. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazione di edifici esistenti. 5. Qualora i locali destinati alla permanenza di persone risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, devono essere adottati gli accorgimenti previsti all’art. 37 comma 3 del paragrafo “posizione dei locali dell’abitazione rispetto al terreno”, al fine di garantire l’impermeabilità e la salubrità dei locali.
RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
afo “posizione dei locali dell’abitazione rispetto al terreno”, al fine di garantire l’impermeabilità e la salubrità dei locali. 6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica, o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico, qualora non esistano adeguati sistemi di sollevamento meccanico delle acque. RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO Clima acustico
RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
tano adeguati sistemi di sollevamento meccanico delle acque. RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO Clima acustico 7. Gli interventi sugli edifici devono garantire un contesto acustico confortevole e compatibile con la destinazione d'uso. E' fatto obbligo di effettuare la valutazione previsionale di impatto acustico laddove previsto dalla L. n. 447/1995 (art. 8); Impatto acustico 8. Ogni intervento relativo a nuove attività produttive, commerciali, di servizio, ricreative – o
995 (art. 8); Impatto acustico 8. Ogni intervento relativo a nuove attività produttive, commerciali, di servizio, ricreative – o modifiche di quelle esistenti – e che comunque generino rumore, devono minimizzare l'impatto acustico. E' fatto obbligo di effettuare la valutazione di impatto acustico laddove previsto dalla L. n. 447/1995 (art. 8); 64
RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE A CAMPI MAGNETICI A BASSA FREQUENZA (ELF) – 50 HZ
Isolamento acustico degli edifici 9. Al fine di ridurre l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi è fatto obbligo del rispetto della specifica norma di settore (DPCM 05/12/1997) relativamente ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera. RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE A CAMPI MAGNETICI A BASSA FREQUENZA (ELF) – 50 HZ
RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE A CAMPI MAGNETICI A BASSA FREQUENZA (ELF) – 50 HZ
ssivi degli edifici e dei loro componenti in opera. RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE A CAMPI MAGNETICI A BASSA FREQUENZA (ELF) – 50 HZ 10. Ai fini della protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti è fatto obbligo del rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obbiettivi di qualità e per l'induzione magnetica e per il campo elettrico della specifica norma di settore (DPCM
i attenzione e obbiettivi di qualità e per l'induzione magnetica e per il campo elettrico della specifica norma di settore (DPCM 08/07/2003) e ai valori di qualità di cui alla specifica norma di settore (LR n. 51/1999 e L.R. 39/2005). 11. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a
nza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 microTesla
EDIFICAZIONI POTENZIALMENTE DISTURBANTI PER IL VICINATO
trici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio ( art. 4 DPCM 08/07/2003) EDIFICAZIONI POTENZIALMENTE DISTURBANTI PER IL VICINATO
- Il funzionamento di caminetti e/o barbecue fissi per la cottura di cibi e pietanze non deve
MENTE DISTURBANTI PER IL VICINATO
MENTE DISTURBANTI PER IL VICINATO
- Il funzionamento di caminetti e/o barbecue fissi per la cottura di cibi e pietanze non deve creare disturbi o molestia al vicinato per la diffusione di fumi e odori molesti. A tale scopo tali apparecchi devono essere collocati ad una distanza minima di ml. 10 dalle finestre degli edifici. L'Autorità sanitaria potrà impedire l'utilizzo, fino allo spostamento o alla realizzazione delle opere di convogliamento dei fumi e vapori mediante idoneo camino, dei
utilizzo, fino allo spostamento o alla realizzazione delle opere di convogliamento dei fumi e vapori mediante idoneo camino, dei caminetti e dei barbecue ritenuti non idonei o che siano causa di problemi di ordine igienico-sanitario. RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI ED UNITA’ IMMOBILIARI ANTIGIENICHE E DEGRADATE
- Nel caso di singole abitazioni ed unità immobiliari, dichiarate antigieniche a seguito di parere dal competente ufficio dell'U.S.L., il Dirigente ha facoltà di ingiungere al proprietario
arate antigieniche a seguito di parere dal competente ufficio dell'U.S.L., il Dirigente ha facoltà di ingiungere al proprietario le necessarie opere di risanamento, assegnandogli il termine massimo di sei mesi per l'inizio dei lavori. 2. Il sindaco può emettere un'ordinanza di sgombero dei locali quando c'è un pericolo imminente e attuale per la salute pubblica o l'incolumità delle persone e della collettività, in situazioni che non possono essere risolte con gli strumenti ordinari. Il provvedimento è di
lle persone e della collettività, in situazioni che non possono essere risolte con gli strumenti ordinari. Il provvedimento è di natura contingibile e urgente, basato sull'articolo 50 o 54 del Testo Unico degli Enti Locali. 3. Nel caso di inadempienza del proprietario, oppure nel caso di più unità immobiliari e abitazioni antigieniche in uno stesso fabbricato o infine quando lo richiede il pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può includere l'immobile in un Piano Attuativo di
o infine quando lo richiede il pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può includere l'immobile in un Piano Attuativo di Recupero e darvi attuazione nelle forme e con le procedure previste del dalla L.R. 10/11/2014 n. 65 4. I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.
in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti. 5. Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile, potrà ingiungere la pronta 65
riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti, salvo il rilascio dei relativi atti autorizzativi. 6. La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche
destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione. 7. L'Amministrazione Comunale potrà ingiungere ai proprietari di immobili di adeguare gli stessi alle norme del presente Regolamento Edilizio. In particolare potrà essere ingiunto di adeguare le grondaie, i pluviali, le gronde, gli intonaci, le coperture e l'allacciamento delle acque piovane alla fognatura.
Art. 48 - Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature
di adeguare le grondaie, i pluviali, le gronde, gli intonaci, le coperture e l'allacciamento delle acque piovane alla fognatura. Art. 48 - Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa
- La disciplina in materia di sale da gioco, di apparecchiature per il gioco e di raccolta di scommesse è regolamentata dalla Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 "Disposizioni per
Art. 49 - Norme di principio generale
cchiature per il gioco e di raccolta di scommesse è regolamentata dalla Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico", e da disposizioni regolamentari del S.U.A.P. Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Art. 49 - Norme di principio generale 2. Ai sensi del Regolamento D.p.g.r 9 febbraio 2007, n. 2/R "Regolamento di attuazione
Art. 49 - Norme di principio generale
ico Art. 49 - Norme di principio generale 2. Ai sensi del Regolamento D.p.g.r 9 febbraio 2007, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti, gli spazi aperti devono essere progettati secondo i seguenti principi: Contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici
sere progettati secondo i seguenti principi: Contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici
- Si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio la superficie non impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche.
- Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti
no parziale delle acque meteoriche. 2. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria. Interventi per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo negli spazi urbani
- I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati
e del suolo negli spazi urbani
- I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
- E' vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando
dei beni culturali e paesaggistici. 2. E' vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno, garantendo il principio dell'invarianza idraulica, mantenendo inalterata la portata ed il volume delle acque scaricate nei corpi ricettori, anche dopo gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, ampliamento ed opere di urbanizzazione. 66
Art. 50 - Strade
Art. 50 - Strade
- Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare adeguate caratteristiche prestazionali alle opere stradali secondo i seguenti principi:
- la nuova viabilità deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento;
- non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi ecc..), ma nemmeno
oni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi ecc..), ma nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece usi impropri degli spazi;
- la viabilità d’accesso deve essere dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, eventualmente separata dall’insediamento mediante opportune barriere antirumore (realizzate preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro
amento mediante opportune barriere antirumore (realizzate preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetali), impiegando materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche);
- le strade residenziali e di distribuzione interna siano progettate secondo criteri di “traffic calming” (moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della
no progettate secondo criteri di “traffic calming” (moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell’incolumità di pedoni e ciclisti;
- gli elementi strutturali e formali della strada devono essere diversificati a seconda del contesto ambientale in cui si trovano. L’uso della segnaletica orizzontale e verticale,degli elementi di arredo e del tipo di pavimentazione, devono indurre l’utenza
. L’uso della segnaletica orizzontale e verticale,degli elementi di arredo e del tipo di pavimentazione, devono indurre l’utenza a riconoscere la funzione urbana della strada, e di conseguenza la presenza di un contesto ambientale diverso da quello precedentemente attraversato. 2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante degli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice
o determinate in rapporto alla loro classificazione derivante degli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal D.M. 05/11/2001 "norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade". 3. Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari
su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla relativa destinazione d’uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria “F” in ambito urbano. 4. Nelle aree produttive la larghezza della corsia nelle strade di distribuzione non deve essere inferiore a m 3,50.
ito urbano. 4. Nelle aree produttive la larghezza della corsia nelle strade di distribuzione non deve essere inferiore a m 3,50. 5. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati a mezzo di intervento edilizio diretto o Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato, che interessino il sistema della viabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, ecc..), devono essere messi in atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche
rade, ecc..), devono essere messi in atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche geometriche della strada esistente secondo specifici parametri e prescrizioni, in relazione alle diverse categorie di strada, dettate dal competente ufficio viabilità comunale. 6. Sono interventi di ristrutturazione viaria:
- l’allargamento del sedime stradale esistente per l’arretramento delle recinzioni e dei
interventi di ristrutturazione viaria:
- l’allargamento del sedime stradale esistente per l’arretramento delle recinzioni e dei passi carrai e per l’inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc.; 67
- il restringimento del sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni ed il ciglio asfaltato al fine dell’inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc.
- Nei casi di costruzione di strade a fondo cieco, al termine di dette strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi.
ine di dette strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi. 8. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il percorso a cui sono funzionali, deve essere realizzato rispettando le norme della L. 13/89 e dei D.M. n. 236/89 e n. 503/96 oltre al Regolamento Regione Toscana 41/R/2009 , in modo
to rispettando le norme della L. 13/89 e dei D.M. n. 236/89 e n. 503/96 oltre al Regolamento Regione Toscana 41/R/2009 , in modo da non comportare ostacoli alla percorribilità per la generalità delle persone. 9. Le pavimentazioni delle strade vanno realizzate in asfalto o con altro materiale concordato con l’Amministrazione Comunale. 10. Per ambiti e progettazioni specifiche possono essere utilizzati: materiale lapideo o masselli
on l’Amministrazione Comunale. 10. Per ambiti e progettazioni specifiche possono essere utilizzati: materiale lapideo o masselli in calcestruzzo (preferibilmente di forma e colore appositamente indicati per ambientazioni di carattere storico). 11. Ogni intervento sulla viabilità, sia per la sistemazione che per la posa in opera di reti e impianti tecnologici, dovrà prevedere il ripristino delle caratteristiche originarie, previo rilascio di autorizzazione.
reti e impianti tecnologici, dovrà prevedere il ripristino delle caratteristiche originarie, previo rilascio di autorizzazione. 12. La realizzazione di nuove viabilità, la modifica del tracciato esistente o viabilità alternativa nel Territorio Rurale è consentita alle condizioni e nei termini previsti dal Regolamento Urbanistico/Piano Operativo; 13. La viabilità a servizio dei fondi agricoli, legati alle funzioni agricole, dovrà inserirsi nel
Art. 51 - Portici e sottopassaggi
Urbanistico/Piano Operativo; 13. La viabilità a servizio dei fondi agricoli, legati alle funzioni agricole, dovrà inserirsi nel territorio, secondo le prescrizioni indicate all’art. 67 del presente regolamento. Art. 51 - Portici e sottopassaggi
- I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di passaggio pubblico, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. I rapporti tra pubblico
saggio pubblico, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. I rapporti tra pubblico e privato devono essere regolamentati da specifico atto con riguardo particolare alla gestione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti spazi portici o passaggi coperti. 2. La progettazione dovrà favorire la continuità dei percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche.
inuità dei percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche. 3. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere realizzato con materiale riconosciuto idoneo dal Comune e comunque rispondente alle disposizioni tecniche adottate dall’Amministrazione comunale. 4. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, oltre a rispettare le disposizioni del comma
te dall’Amministrazione comunale. 4. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, oltre a rispettare le disposizioni del comma precedente, i materiali e le forme della pavimentazione deve essere individuati nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito e secondo le prescrizioni previste nell’autorizzazione paesaggistica. 5. Sono a carico del proprietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei
utorizzazione paesaggistica. 5. Sono a carico del proprietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune, al quale spettano gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica 68
Art. 52 - Piste ciclabili
- L’ampiezza dei portici di uso pubblico, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di 2,00 mt, mentre l’altezza non deve essere inferiore a 3,00 m. Art. 52 - Piste ciclabili
- La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le direttive contenute negli appositi piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione
on le direttive contenute negli appositi piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale con riferimento al DM 557/1999 e regionale vigente. 2. I tracciati ciclabili, per quanto tecnicamente possibile, devono essere orientati a favorire sul suolo urbano l’uso della bicicletta, quale mezzo di trasporto individuale alternativo a quello motorizzato. 3. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio
rnativo a quello motorizzato. 3. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.
i si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. 4. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,25 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata.
sto valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata. 5. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. 6. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.
e separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m. Per motivate ragioni legate alle dimensioni della strada , al limite della velocità consentita e alla tipologia di automezzi, secondo il parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il n. 6573, del 29 ottobre 2013, è suggerita una misura minima di almeno 15 cm. 7. I percorsi ciclabili e/o ciclopedonali sono separati dalla viabilità motorizzata a mezzo di
na misura minima di almeno 15 cm. 7. I percorsi ciclabili e/o ciclopedonali sono separati dalla viabilità motorizzata a mezzo di aiuole, fossati, zone verdi, separatori ecc., tali da determinare una separazione netta dalla carreggiata stradale. 8. Nella progettazione e realizzazione delle ciclopiste pedonali vanno sempre valutate le possibilità di collegamento con la rete dei percorsi già esistenti o di possibile realizzazione,
Art. 53 - Aree per parcheggio
donali vanno sempre valutate le possibilità di collegamento con la rete dei percorsi già esistenti o di possibile realizzazione, con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei servizi pubblici e dei servizi presenti nell’area. 9. Nella progettazione degli spazi pubblici e delle aree per parcheggio devono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli. Art. 53 - Aree per parcheggio PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO
Art. 53 - Aree per parcheggio
ono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli. Art. 53 - Aree per parcheggio PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO
- I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra.
- I parcheggi scoperti devono essere alberati, nel rispetto della qualità architettonica e la
asfalto per le corsie di manovra. 2. I parcheggi scoperti devono essere alberati, nel rispetto della qualità architettonica e la mitigazione ambientale, ponendo a dimora essenze appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l’ombreggiamento delle aree di sosta durante la 69
stagione estiva; si dovrà avere cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l’uso delle automobili. 3. I parcheggi di uso pubblico devono essere dotati di adeguata illuminazione, tale da non lasciare zone o punti oscuri. 4. Il Comune potrà indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche.
ttivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche. 5. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno disabili. 6. Gli spazi di manovra nei parcheggi devono avere larghezza non inferiore a m 6,00;
ne che possiedono il contrassegno disabili. 6. Gli spazi di manovra nei parcheggi devono avere larghezza non inferiore a m 6,00; l’accesso all’area di parcheggio deve avere una larghezza minima di mt. 6,00 qualora sia prevista l'entrata e l'uscita, ed in caso di unico senso di marcia la larghezza è ridotta a mt. 3,00. 7. Le vetture in sosta non devono pregiudicare la buona visibilità specialmente in corrispondenza degli incroci stradali .
3,00. 7. Le vetture in sosta non devono pregiudicare la buona visibilità specialmente in corrispondenza degli incroci stradali . 8. Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniera tale che non sia possibile, in uscita dal parcheggio, la manovra in retromarcia nel flusso della viabilità. Soluzioni diverse possono essere valutate nel caso di strade a fondo cieco. 9. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale.
cieco. 9. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale. 10. Le aree di sosta ed i cortili destinati a parcheggio devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto delle vigenti norme adottando tutte le precauzioni per evitare l’erosione dei terreni e versanti. 11. I Parcheggi di uso pubblico realizzati dai privati per l'attuazione di interventi edilizi previsti
e dei terreni e versanti. 11. I Parcheggi di uso pubblico realizzati dai privati per l'attuazione di interventi edilizi previsti dalla pianificazione urbanistica, dovranno essere realizzati preventivamente alla realizzazione degli interventi privati; le aree occupate dagli spazi pubblici, qualora non siano acquisiti al patrimonio pubblico, dovranno essere gravati da servitù di uso pubblico a favore del Comune di Capannori risultante da apposito atto pubblico registrato e trascritto
DOTAZIONI DI PARCHEGGIO PUBBLICO
gravati da servitù di uso pubblico a favore del Comune di Capannori risultante da apposito atto pubblico registrato e trascritto DOTAZIONI DI PARCHEGGIO PUBBLICO
- La dotazione delle aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico , comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in funzione di interventi privati, previsti dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica, oppure in sede di formazione dei piani attuativi in esso previsti, è
ti, previsti dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica, oppure in sede di formazione dei piani attuativi in esso previsti, è definita dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
SERVITÙ DI USO PUBBLICO DEI PARCHEGGI REALIZZATI DA PRIVATI
tività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765", oppure, se superiore, da specifiche disposizioni normative. SERVITÙ DI USO PUBBLICO DEI PARCHEGGI REALIZZATI DA PRIVATI
- I Parcheggi di uso pubblico realizzati dai privati per l'attuazione di interventi edilizi previsti
EGGI REALIZZATI DA PRIVATI
EGGI REALIZZATI DA PRIVATI
- I Parcheggi di uso pubblico realizzati dai privati per l'attuazione di interventi edilizi previsti dalla pianificazione territoriale, dovranno essere costruiti preventivamente rispetto alla realizzazione degli interventi privati; le aree occupate dagli spazi pubblici, qualora non siano acquisiti al patrimonio pubblico, dovranno essere gravati da servitù di uso pubblico a 70
favore del Comune di Capannori risultante da apposito atto pubblico registrato e trascritto, contenente i seguenti impegni :
- cessione gratuita al patrimonio comunale a seguito di semplice richiesta;
- possibilità per il Comune di poter eseguire eventuali opere o lavori;
- la garanzia che fino all'acquisizione al patrimonio comunale, le opere rimarranno di proprietà privata con il libero accesso a chiunque e l’uso pubblico senza nessuna limitazione o riserva ;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria.
il libero accesso a chiunque e l’uso pubblico senza nessuna limitazione o riserva ;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- la predisposizione della documentazione tecnico-catastale, a carico dei privati, per la costituzione della servitù di uso pubblico delle aree interessate dalla presenza delle opere di urbanizzazione così come ogni spesa necessaria per la trascrizione della suddetta servitù (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria), nonché dell’eventuale successivo rogito.
ascrizione della suddetta servitù (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria), nonché dell’eventuale successivo rogito.
- la costituzione delle servitù relative alla presenza di condutture e impianti sottostanti alle aree classificate come spazi pubblici.
- la manutenzione, ordinaria e straordinaria, compresi gli impianti oggetto di tali servitù, a carico dei proprietari e dei suoi aventi causa, con conseguente diritto a intervenire sul
parte del Comune e obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine degli
li impianti oggetto di tali servitù, a carico dei proprietari e dei suoi aventi causa, con conseguente diritto a intervenire sul terreno e sulle opere pubbliche, previo rilascio dei necessari atti di assenso anche da parte del Comune e obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine degli interventi.
- l’assunzione di responsabilità del privato per possibili danni a cose o persone riconducibili alla mancanza di manutenzione o uso del parcheggio. PARCHEGGI DI USO PRIVATO E PERTINENZIALE
PARCHEGGI DI USO PRIVATO E PERTINENZIALE
anni a cose o persone riconducibili alla mancanza di manutenzione o uso del parcheggio. PARCHEGGI DI USO PRIVATO E PERTINENZIALE
- I parcheggi possono essere disposti a pettine se perpendicolari o obliqui rispetto al senso di marcia, oppure in linea qualora siano disposti parallelamente.
- Gli stalli di sosta dei parcheggi devono avere una dimensione minima di mt 2,50 di larghezza, mt. 5,00 di lunghezza e superficie mq. 12,5; per i parcheggi in linea la larghezza può essere ridotta fino a 2,00 mt.
larghezza, mt. 5,00 di lunghezza e superficie mq. 12,5; per i parcheggi in linea la larghezza può essere ridotta fino a 2,00 mt. 3. Qualora disposti a pettine devono avere uno spazio minimo di manovra perpendicolare allo stallo con profondità minima di 5,00 mt.; qualora lo spazio di manovra risulti parte comune di stalli di sosta contrapposti, lo spazio di manovra perpendicolare agli stalli dovrà avere una profondità minima di 6,00 mt. 4. I parcheggi devono essere :
ti, lo spazio di manovra perpendicolare agli stalli dovrà avere una profondità minima di 6,00 mt. 4. I parcheggi devono essere :
- delimitati con apposita segnaletica nell’area di pertinenza, qualora aperti al pubblico;
- rispettare il rapporto minimo di permeabilità dei suoli pari al 25% dell’intero lotto e qualora superino la superficie equivalente trasformata di 100 mq, devono essere dotati di opere di mitigazione per gli effetti dovuti all'impermeabilizzazione delle aree,
trasformata di 100 mq, devono essere dotati di opere di mitigazione per gli effetti dovuti all'impermeabilizzazione delle aree, dimensionate in modo da determinare l'invarianza idraulica rispetto alla situazione antecedente i lavori;
- devono rispettare le norme sul superamento delle barriere architettoniche previste dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
- realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione
enti disposizioni di Legge in materia.
- realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici. 71
titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.
- individuati su area nella disponibilità del titolare dell'immobile oggetto d'intervento con titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.
- Gli spazi parcheggio, possono essere localizzati interamente all’interno del fabbricato o nell'area di pertinenza esterna del fabbricato.
- Negli elaborati grafici dei progetti allegati alle istanze, segnalazioni e comunicazioni per l'ottenimento del titolo abilitativo, dovranno essere indicati gli stalli di sosta e gli spazi di manovra.
SOSTA STANZIALE
i e comunicazioni per l'ottenimento del titolo abilitativo, dovranno essere indicati gli stalli di sosta e gli spazi di manovra. 7. Non possono essere diminuiti gli spazi di parcheggio presenti ed essenziali in base alle norme vigenti 8. Dovranno essere previsti punti per la ricarica delle auto elettriche, quando ricorrono le condizioni previste all’art. 75 del presente Regolamento . SOSTA STANZIALE
- Le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale sono i quantitativi di aree per parcheggio
SOSTA STANZIALE
te Regolamento . SOSTA STANZIALE
- Le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale sono i quantitativi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o mutamenti della destinazione d'uso degli organismi edilizi in conformità con le norme statali o regionali.
- La dotazione del parcheggio per la sosta stanziale, deve essere prevista nei seguenti casi:
- fabbricati di nuova edificazione;
La dotazione del parcheggio per la sosta stanziale, deve essere prevista nei seguenti casi:
- fabbricati di nuova edificazione;
- mutamento della destinazione d'uso di fabbricati, anche senza opere, ad eccezione dei casi previsti al comma 1-quater dell'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001;
- fabbricati oggetto di frazionamento con aumento delle unità immobiliari;
- ampliamenti di fabbricati esistenti;
- aumento della S.E. delle Unità Immobiliari esistenti;
aumento delle unità immobiliari;
- ampliamenti di fabbricati esistenti;
- aumento della S.E. delle Unità Immobiliari esistenti;
- La misura minima delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale è definita dall'articolo 41-sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150 (1 mq ogni 10 mc di costruzione), garantendo, comunque, l'individuazione di almeno due posti auto più spazio di manovra per ogni alloggio; in caso contrario, la superficie della sosta stanziale dovrà essere aumentata fino al
o più spazio di manovra per ogni alloggio; in caso contrario, la superficie della sosta stanziale dovrà essere aumentata fino al raggiungimento di quest’ultimo requisito. 4. All'interno delle zone omogenee dello strumento urbanistico, definite "centro storico", la dotazione minima per la sosta stanziale può essere reperita negli spazi e nelle aree pubbliche 5. La superficie della sosta stanziale si intende comprensiva di quelli di manovra con esclusione della viabilità di accesso.
he 5. La superficie della sosta stanziale si intende comprensiva di quelli di manovra con esclusione della viabilità di accesso. 6. Negli elaborati grafici dei progetti dovranno essere indicati gli stalli di sosta e gli spazi di manovra. 7. Dovranno essere previsti punti per la ricarica delle auto elettriche, quando ricorrono le condizioni previste all’art. 75 del presente Regolamento. 8. Nell’eventualità in cui i fabbricati, oggetto di cambio d’uso, ampliamento residenziale,
ll’art. 75 del presente Regolamento. 8. Nell’eventualità in cui i fabbricati, oggetto di cambio d’uso, ampliamento residenziale, frazionamento con aumento delle unità immobiliari, non abbiano aree di sufficienti dimensioni da destinare a parcheggio ai sensi dell'art 41 sexies della L. 1150/1942 (come modificato dalla L. 122/89) e del Regolamento Edilizio, sarà possibile individuare nelle immediate vicinanze dell’edificio e non oltre 50 ml. dallo stesso, un’area da destinare a tale
sarà possibile individuare nelle immediate vicinanze dell’edificio e non oltre 50 ml. dallo stesso, un’area da destinare a tale uso. L’area dovrà ricadere in zona omogenea compatibile con l’individuazione del 72
PARCHEGGI PER ATTIVITÀ AD ELEVATA AFFLUENZA
parcheggio, con esclusione delle aree a destinazione pubblica e dovrà essere assoggettata a vincolo pertinenziale e di destinazione d’uso con l’edificio principale o con le unità immobiliari qualora identificabili, da registrare e trascrivere ai sensi di legge. Il vincolo pertinenziale non è richiesto nei contesti a "corte" qualora tra l'area di parcheggio e l'immobile oggetto d'intervento, sia contrapposta l'area a comune della corte, comunemente definita "aia". PARCHEGGI PER ATTIVITÀ AD ELEVATA AFFLUENZA
PARCHEGGI PER ATTIVITÀ AD ELEVATA AFFLUENZA
ntervento, sia contrapposta l'area a comune della corte, comunemente definita "aia". PARCHEGGI PER ATTIVITÀ AD ELEVATA AFFLUENZA
- Ad eccezione dei casi previsti al comma 1-quater dell'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001, i cambi di destinazione d'uso, per superfici utili maggiori a 300 mq., di attività culturali, ricreative, religiose, sportive e dello spettacolo, dovranno prevedere uno spazio di parcheggio su area di esclusiva proprietà della superficie minima equivalente ad uno stallo
lo, dovranno prevedere uno spazio di parcheggio su area di esclusiva proprietà della superficie minima equivalente ad uno stallo di sosta di 25 mq., comprensivo dello spazio di manovra, ogni 10 mq. di superficie utilizzata, ed una adeguata viabilità stradale di accesso alla struttura, con carreggiata di almeno due corsie della larghezza di 2,75 per ogni senso di marcia, oltre a banchine di 0,50 mt.; dalla presente disposizione sono esclusi gli interventi della pubblica
PARCHEGGI SOSTA DI RELAZIONE
5 per ogni senso di marcia, oltre a banchine di 0,50 mt.; dalla presente disposizione sono esclusi gli interventi della pubblica amministrazione, per i quali la dotazione dei parcheggi sarà valutata in funzione delle aree di sosta pubblica o di uso pubblico già presenti nelle vicinanze. 2. Dovranno essere previsti punti per la ricarica delle auto elettriche, quando ricorrono le condizioni previste all’art. 75 del presente Regolamento. PARCHEGGI SOSTA DI RELAZIONE
PARCHEGGI SOSTA DI RELAZIONE
elle auto elettriche, quando ricorrono le condizioni previste all’art. 75 del presente Regolamento. PARCHEGGI SOSTA DI RELAZIONE
- Le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione” sono i quantitativi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento della destinazione d'uso, di esercizi commerciali o di altre attività ad essi assimilate dalla disciplina della
diante mutamento della destinazione d'uso, di esercizi commerciali o di altre attività ad essi assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell’articolo 98 della l.r. 65/2014 . 2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione è definita ai sensi della Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio" dagli artt. 9,10,11
sosta di relazione è definita ai sensi della Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio" dagli artt. 9,10,11 regolamento di attuazione n. 23/R/2020, per ciascuna tipologia di esercizio di vendita econ riferimento alle rispettive superfici di vendita, oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali. 3. Nelle nuove costruzioni ad uso commerciale, nei pubblici esercizi, nei frazionamenti e nei
ti o norme regolamentari comunali. 3. Nelle nuove costruzioni ad uso commerciale, nei pubblici esercizi, nei frazionamenti e nei mutamenti di destinazione per tali usi, dovranno essere previsti gli spazi di parcheggio indicati dalla Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio" e relativo regolamento di attuazione n. 23/R/2020. 4. Per le attività commerciali di somministrazioni di alimenti, i parcheggi per la sosta stanziale
o di attuazione n. 23/R/2020. 4. Per le attività commerciali di somministrazioni di alimenti, i parcheggi per la sosta stanziale e di relazione sono determinati dal "Regolamento comunale attività di somministrazione di alimenti e bevande". 5. Per i pubblici esercizi dovranno essere rispettate le ulteriori dotazioni previste dallo specifico Regolamento comunale. 6. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Per gli esercizi di
cifico Regolamento comunale. 6. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche con esclusione delle carreggiate stradali, alla distanza minima prevista dal Regolamento comunale del commercio. 73
- I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private, all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, oppure in altre aree o edifici a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale, che non dovrà superare la distanza di mt. 100 dallo stesso fabbricato.
rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale, che non dovrà superare la distanza di mt. 100 dallo stesso fabbricato. 8. Una quota pari al 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente. 9. In caso di ampliamento della struttura di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento 10. Dovranno essere previsti punti per la ricarica delle auto elettriche, quando ricorrono le
ESCLUSIONI:
di vendita oggetto di ampliamento 10. Dovranno essere previsti punti per la ricarica delle auto elettriche, quando ricorrono le condizioni previste all’art. 75 del presente Regolamenti . ESCLUSIONI:
- La dotazione di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione non è dovuta per gli esercizi di vicinato ricadenti all’interno delle zone omogenee dello strumento urbanistico, definite "centro storico" e classificate in zona “A” del D.M. 1444/1968.
nterno delle zone omogenee dello strumento urbanistico, definite "centro storico" e classificate in zona “A” del D.M. 1444/1968. 2. Non sono sottoposti alla dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 per la sosta stanziale, i mutamenti della destinazione d’uso di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 99 della L.R. 65/2014. 3. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di
Art. 54 - Piazze e aree pedonalizzate
era c) dell’art. 99 della L.R. 65/2014. 3. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali l’esclusione della dotazione minima della sosta stanziale, si applica anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate. Art. 54 - Piazze e aree pedonalizzate
Art. 54 - Piazze e aree pedonalizzate
, si applica anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate. Art. 54 - Piazze e aree pedonalizzate
- La progettazione delle aree aperte pavimentate pubbliche o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della città pubblica e della vita urbana, curando la omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali
rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale. 2. Gli spazi devono essere delimitati sui lati da elementi (edifici, muri) correttamente dimensionati in base all’ampiezza dello spazio aperto ed organizzati in maniera da permettere diversi usi grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell’illuminazione, del
erto ed organizzati in maniera da permettere diversi usi grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell’illuminazione, del verde e dell’arredo: si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta ecc. 3. I flussi del traffico veicolare generalmente non devono interferire con tali spazi. 4. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda
i devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda l’assenza, o la riduzione al minimo dei dislivelli, l’utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell’acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici.
discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici. 5. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare l’acqua in determinati punti di raccolta: caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle acque meteoriche. 74
- Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi dei bimbi, elementi della pubblica illuminazione ecc..) partecipano alla valorizzazione e all’immagine degli spazi scoperti pubblici e di uso pubblico, la scelta degli elementi di arredo va concordata con l’amministrazione comunale.
- La pavimentazione dei percorsi viene realizzata in modo da favorire l’accesso, la sosta, gli
con l’amministrazione comunale. 7. La pavimentazione dei percorsi viene realizzata in modo da favorire l’accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni dell’ambiente pedonale, adottando soluzioni prive di barriere architettoniche. 8. Le panche e i sedili sono disposti in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi per favorire occasioni di aggregazione, incontri e la conversazione.
Art. 55 - Passaggi pedonali e marciapiedi
ative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi per favorire occasioni di aggregazione, incontri e la conversazione. Art. 55 - Passaggi pedonali e marciapiedi
- Tutte le vie di nuova formazione, con esclusione della viabilità autostradale, sovra comunale e primaria, dovranno essere munite di marciapiede e di passaggi pedonali pubblici, realizzati in conformità al presente regolamento ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
blici, realizzati in conformità al presente regolamento ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 2. Negli ambiti extraurbani va favorita, in alternativa al marciapiede, la realizzazione di percorsi protetti, finalizzati a garantire la sicurezza della mobilità debole e pedonale. 3. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la viabilità pubblica l’Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali,
abilità pubblica l’Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico dei proprietari dell’area, indicando allo stesso tempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive. 4. Negli interventi di nuova realizzazione, la larghezza della fascia di transito pedonale deve essere maggiore o uguale a metri 1,50 e la pendenza trasversale del marciapiede deve
ezza della fascia di transito pedonale deve essere maggiore o uguale a metri 1,50 e la pendenza trasversale del marciapiede deve essere dell'1%. Fori e chiusini devono essere posti fuori dalla zona di transito e al livello del suolo. L'altezza massima del cordolo di delimitazione del marciapiede verso la carreggiata stradale deve essere di 15 centimetri, i dislivelli devono avere u'altezza massima di 2,5 centimetri e raccordati con angolo smussato.
le deve essere di 15 centimetri, i dislivelli devono avere u'altezza massima di 2,5 centimetri e raccordati con angolo smussato. 5. I marciapiedi devono consentire il transito dei portatori di handicap, in particolare di persone con ridotte o impedite capacità motorie. Il raccordo tra il marciapiede e la carreggiata in corrispondenza dei percorsi per disabili deve ottenersi con un abbassamento del bordo avente spessore di 2,5 centimetri (magari di colore diverso) per una larghezza
bili deve ottenersi con un abbassamento del bordo avente spessore di 2,5 centimetri (magari di colore diverso) per una larghezza minima di metri 1,50, un dislivello massimo di 15 centimetri e una pendenza massima dell'8%. I passaggi pedonali e marciapiedi devono essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche L.13/89 D.M. 236/89 e Regolamento 41/R/2009, con particolare riferimento al D.P.R. 24.07.1996, n. 503.
barriere architettoniche L.13/89 D.M. 236/89 e Regolamento 41/R/2009, con particolare riferimento al D.P.R. 24.07.1996, n. 503. 6. La superficie dei marciapiedi deve essere antisdrucciolevole, regolare, compatta e costituita da un materiale diverso da quello usato per la carreggiata. Si ammette l'uso dello stesso materiale solo in ambiti particolari (nuclei antichi, zone a traffico limitato); in tal caso deve essere introdotta la striscia di avvertimento per segnare il passaggio dall'una all'altro.
traffico limitato); in tal caso deve essere introdotta la striscia di avvertimento per segnare il passaggio dall'una all'altro. 7. Lungo i marciapiedi dimensionati al minimo, in funzione del reale flusso pedonale, potranno essere installati i soli arredi di illuminazione stradale, gli idranti antincendio, la segnaletica stradale e i dissuasori di sosta e di attraversamento, opportunamente collocati per minimizzare l’intralcio fisico e le occasioni di restringimento del flusso pedonale, comunque
ento, opportunamente collocati per minimizzare l’intralcio fisico e le occasioni di restringimento del flusso pedonale, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. 8. Lungo i marciapiedi di grandi dimensioni ( larghezza maggiore a mt. 1,50) possono essere collocati arredi pubblici quali per esempio panchine, cestini portarifiuti, cartellonistica 75
istituzionale (bus, taxi, alberghi, ecc.), cassette del servizio postale pensiline di attesa autobus, bagni pubblici, armadietti tecnologici,ecc. nonché alberi e fioriere come elementi caratterizzanti lo spazio pubblico urbano. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni derivanti da specifici regolamenti afferenti alla composizione dell’arredo urbano, oltre a prescrizioni derivanti dall’applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
composizione dell’arredo urbano, oltre a prescrizioni derivanti dall’applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 9. Gli elementi di arredo urbano non devono in ogni caso costituire impedimento od ostacolo alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi. L’installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro al passaggio.
Art. 56 - Passi carrai ed uscite per autorimesse
la segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro al passaggio. 10. Le scale e le rampe di uso pubblico non devono presentare spigoli vivi e devono essere dotate di corrimano continuo, opportunamente risvoltato agli estremi; di norma le rampe rettilinee devono essere prive di restringimenti e presentare alzate e pedate di dimensioni costanti. Art. 56 - Passi carrai ed uscite per autorimesse
Art. 56 - Passi carrai ed uscite per autorimesse
re prive di restringimenti e presentare alzate e pedate di dimensioni costanti. Art. 56 - Passi carrai ed uscite per autorimesse
- Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai sono disciplinate dal vigente Codice della Strada e dalle norme del Regolamento comunale, oltre che da regolamentazione di enti competenti e gerarchicamente sovra ordinati.
- Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate devono essere realizzate con rampe di
nti e gerarchicamente sovra ordinati. 2. Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. Tutte le rampe devono terminare almeno 5,00 mt. prima del punto di immissione sulla viabilità pubblica o uso pubblico. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole. 3. I cancelli carrabili, in ambito residenziale, devono essere posti ad almeno 5 mt dalla
zzate in materiale antisdrucciolevole. 3. I cancelli carrabili, in ambito residenziale, devono essere posti ad almeno 5 mt dalla carreggiata stradale; per particolari situazioni in cui è riscontrata l'impossibilità di arretrare il cancello, l'Amministrazione comunale può autorizzare distanze inferiori dalla viabilità, a condizione che il cancello sia dotato di dispositivi di apertura automatica a distanza. Possono essere concesse ulteriori deroghe qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi del
Art. 57 - Chioschi/dehors su suolo pubblico
ivi di apertura automatica a distanza. Possono essere concesse ulteriori deroghe qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi del D.Lgs n.285/1992: Nuovo Codice della Strada. 4. Soluzioni diverse potranno essere autorizzate previo parere dell'Ente titolare della viabilità. Art. 57 - Chioschi/dehors su suolo pubblico
- L'installazione di chioschi e dehors su suolo pubblico è disciplinata dal Piano Operativo, dal Regolamento Comunale in materia di Occupazione di spazi ed aree pubbliche per
Art. 58 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per
o pubblico è disciplinata dal Piano Operativo, dal Regolamento Comunale in materia di Occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione del relativo canone, nonché dal Regolamento Comunale in materia di Tutela del verde. Art. 58 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors, posizionati su suolo pubblico e privato
- Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di
sizionati su suolo pubblico e privato
- Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di suolo pubblico o che prevedano la realizzazione di strutture temporanee e/o a sbalzo su area pubblica sono subordinati ad autorizzazione, che deve essere richiesta mediante apposita istanza agli uffici comunali competenti.
- Gli interventi derivanti dall’attività edilizia che comportino l’esecuzione, la modifica o la
gli uffici comunali competenti. 2. Gli interventi derivanti dall’attività edilizia che comportino l’esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell’illuminazione, segnaletica stradale, pozzetti, cordonate etc.) dovranno essere 76
eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo accordo con l’ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previa consegna di apposita fideiussione. 3. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e in particolare:
- tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
- segnaletica stradale e turistica;
i servizi collettivi e in particolare:
- tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
- segnaletica stradale e turistica;
- piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
- mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
- quadri per affissioni e simili.
- L’installazione degli indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di
Art. 59 - Aree per il gioco dei bambini e per il fitness all’aperto
- quadri per affissioni e simili.
- L’installazione degli indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.
- I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. Art. 59 - Aree per il gioco dei bambini e per il fitness all’aperto
Art. 59 - Aree per il gioco dei bambini e per il fitness all’aperto
vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. Art. 59 - Aree per il gioco dei bambini e per il fitness all’aperto
- Le aree per il gioco dei bambini e per il fitness sono attrezzate con manufatti preferibilmente realizzati in legno opportunamente trattato o verniciato con prodotti atossici e sono conformi alle norme in materia di sicurezza. Le superfici ove sono collocati garantiscono idonee caratteristiche di assorbimento d'urto o impatto. Art. 60 - Servizi igienici pubblici
Art. 60 - Servizi igienici pubblici
ici ove sono collocati garantiscono idonee caratteristiche di assorbimento d'urto o impatto. Art. 60 - Servizi igienici pubblici
- I servizi igienici pubblici di arredo urbano possono essere realizzati in locali interni ad edifici pubblici, in chioschi appositamente progettati con strutture edilizie leggere o murarie, o con toilette autopulenti amovibili.
- Devono rispettare:
- le norme in materia di accessibilità per tutte le utenze con problemi motori nel rispetto
Art. 61 - Aree per il commercio ambulante e per gli spettacoli itineranti
nti amovibili. 2. Devono rispettare:
- le norme in materia di accessibilità per tutte le utenze con problemi motori nel rispetto delle norme sugli abbattimenti delle barriere architettoniche;
- norme per la sicurezza degli impianti di cui alle vigenti disposizioni di Legge in materia;
- norme in materia di scarichi fognari se collegati a reti esistenti;
- norme vigenti in materia di apparecchi sanitari tradizionali o automatici. Art. 61 - Aree per il commercio ambulante e per gli spettacoli itineranti
Art. 61 - Aree per il commercio ambulante e per gli spettacoli itineranti
eria di apparecchi sanitari tradizionali o automatici. Art. 61 - Aree per il commercio ambulante e per gli spettacoli itineranti
- Ai sensi della L.R. 23/11/2018 n. 62 "Codice del Commercio" l'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società secondo le seguenti tipologie: a) su posteggi dati in concessione; b) in forma itinerante. 77
- L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale del SUAP, su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune stesso.
- L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA, se effettuato in forma itinerante.
- Sulle aree demaniali non comunali l'esercizio del commercio è soggetto a previo nulla osta
Art. 62 - Recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico
se effettuato in forma itinerante. 4. Sulle aree demaniali non comunali l'esercizio del commercio è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 37 del Codice del Commercio. Art. 62 - Recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico
- Le recinzioni dovranno avere un aspetto intonato alle caratteristiche dell'ambiente in cui
i spazi pubblici o di uso pubblico
- Le recinzioni dovranno avere un aspetto intonato alle caratteristiche dell'ambiente in cui sono collocate e devono formare un fronte unitario con quelle esistenti o riprendere le forme e i materiali delle recinzioni originarie.
- Le recinzioni lungo le aree pubbliche o di uso pubblico, con esclusione di quelle riguardanti tratti di strade esterne al centro urbano disciplinati dal regolamento del nuovo codice della
Art. 63 - Numerazione civica
n esclusione di quelle riguardanti tratti di strade esterne al centro urbano disciplinati dal regolamento del nuovo codice della strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495), dovranno avere caratteristiche formali e dimensionali conformi alle disposizioni del presente Regolamento e degli atti di pianificazione urbanistica. 3. Lungo i percorsi pubblici e vietato l'uso di rete ombreggiante. Art. 63 - Numerazione civica
- I numeri civici ed eventuali loro subalterni devono essere apposti, a spese dei proprietari
Art. 63 - Numerazione civica
nte. Art. 63 - Numerazione civica
- I numeri civici ed eventuali loro subalterni devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 30 maggio 1989 n. 223 e nel Regolamento di disciplina della toponomastica e della numerazione civica comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2012
- In caso di demolizioni di fabbricati o passi che non debbano essere più ricostruiti o nel caso
Comunale n. 55 del 28/11/2012 2. In caso di demolizioni di fabbricati o passi che non debbano essere più ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri soppressi. 3. Nel corso dell’intervento edilizio, e comunque prima della presentazione dell'attestazione di agibilità, il soggetto interessato deve inoltrare al Comune la richiesta di assegnazione del
presentazione dell'attestazione di agibilità, il soggetto interessato deve inoltrare al Comune la richiesta di assegnazione del numero civico, ogni qualvolta le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o comunque variazione della numerazione civica preesistente. 4. L’apposizione del numero civico è obbligatoria; in caso di violazione sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 14 del Regolamento Comunale sopra richiamato.
obbligatoria; in caso di violazione sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 14 del Regolamento Comunale sopra richiamato. 5. L'istanza di assegnazione del numero civico deve essere richiesta attraverso lo sportello telematico comunale 78
Art. 64 - Aree verdi
Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente Art. 64 - Aree verdi
- L’amministrazione comunale considera il patrimonio verde privato, con quello pubblico, come un bene al quale partecipa l’intera collettività e che costituisce, con altri elementi, un contesto ambientale sul quale, ad integrazione delle norme esistenti, è necessario esercitare forme di incentivazione e controllo.
- Gli interventi su alberi singoli o facenti parte di sistemi verdi boschivi sono disciplinati dal
incentivazione e controllo. 2. Gli interventi su alberi singoli o facenti parte di sistemi verdi boschivi sono disciplinati dal Regolamento del Verde, oltre che dal Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R "Regolamento Forestale della Toscana". 3. Per l'art. 3 della L.R. 39/2000 "legge Forestale" non sono considerati bosco:
- i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
- gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture
gli orti botanici e i vivai;
- gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
- le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.
- le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l’arboricoltura da legno.
iodo inferiore a quindici anni.
- le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l’arboricoltura da legno.
- Il regolamento forestale n. 48/R/2003 stabilisce le norme di tutela delle piante forestali isolate, a gruppi, a filari o costituenti siepi non ricomprese nei boschi e situate al di fuori dei centri urbani, su terreni non boscati ricadenti nelle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, ancorché situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove
lle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, ancorché situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove siano presenti le piante o formazioni forestali indicate all'art. 55 del suddetto regolamento. 5. Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, nonché in generale negli interventi di modifica sostanziale delle aree verdi o scoperte, è prescritta la riqualificazione delle aree pertinenziali, da attuarsi tramite un progetto
tanziale delle aree verdi o scoperte, è prescritta la riqualificazione delle aree pertinenziali, da attuarsi tramite un progetto complessivo di sistemazione che, partendo dagli elementi e dalle formazioni arboree e arbustive esistenti, che devono di norma essere preservate, progetti l’intera area secondo le disposizioni di seguito indicate e quelle previste dal regolamento comunale di tutela delle aree verdi e dal vigente Strumento Urbanistico:
i di seguito indicate e quelle previste dal regolamento comunale di tutela delle aree verdi e dal vigente Strumento Urbanistico:
- nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'
l 25% della superficie fondiaria, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti."
- In tutti i progetti presentati le alberature di alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate ed indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di
di alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate ed indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica. I progetti edilizi, ed in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
in maniera da rispettare le alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali. 6. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato delle zone alberate, a prato, a giardino ed a coltivo; i progetti devono essere corredati dalle indicazioni delle specie e dai progetti esecutivi delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna. 79
Capo II della L.R. 65/2014 e s.m.i.
- Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, cablaggi n genere, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.
- La mancata realizzazione delle aree permeabili, comporta difformità urbanistica ed edilizia al progetto di cui al relativo titolo edilizio ed è soggetta alla disciplina di cui al Titolo VII Capo II della L.R. 65/2014 e s.m.i. TERRAZZAMENTI
Capo II della L.R. 65/2014 e s.m.i.
al relativo titolo edilizio ed è soggetta alla disciplina di cui al Titolo VII Capo II della L.R. 65/2014 e s.m.i. TERRAZZAMENTI
- Tutti gli interventi che vanno ad interessare la morfologia esistente ed in particolare le sistemazioni agrarie a terrazzamento devono:
- rispettare gli assetti morfologici esistenti;
- contenere gli scavi e i riporti al minimo indispensabile;
- adottare modifiche coerenti con le forme originarie;
- essere compatibili con le caratteristiche geotecniche.
ASSETTI ARBOREI
indispensabile;
- adottare modifiche coerenti con le forme originarie;
- essere compatibili con le caratteristiche geotecniche.
- regimare le acque di ruscellamento superficiale;
- La coltivazione dell'olivo in terrazzamenti del terreno (le “piane”) è connotato qualificante del luogo, pertanto si dovrà tendere al loro mantenimento ed alla loro conservazione ASSETTI ARBOREI
- Gli interventi che interferiscano con aree caratterizzate dalla presenza di superfici boscate
ASSETTI ARBOREI
o conservazione ASSETTI ARBOREI
- Gli interventi che interferiscano con aree caratterizzate dalla presenza di superfici boscate o di filari alberati devono essere improntati alla loro salvaguardia nel rispetto della Legge Forestale Toscana n. 39/2000 e suo Regolamento forestale n. 48/R/2003.
- Nei casi in cui per gli interventi su aree boschive o parzialmente boschive sia previsto un uso consistente di specie arboree nell’ambito delle relative procedure previste dalla legislazione vigente si deve:
previsto un uso consistente di specie arboree nell’ambito delle relative procedure previste dalla legislazione vigente si deve:
- fornire l’elenco delle specie impiegate con descrizione cartografica delle macchie arboree e arbustive;
- impiegare nelle piantagioni e negli inerbimenti specie autoctone e coerenti con il paesaggio vegetale circostante;
- disporre la vegetazione in modo da valorizzare vedute e scorci panoramici;
COLTIVAZIONI E RIORDINI
e e coerenti con il paesaggio vegetale circostante;
- disporre la vegetazione in modo da valorizzare vedute e scorci panoramici;
- mascherare elementi presenti nell’area di intervento che risultino dissonanti o privi di qualità. COLTIVAZIONI E RIORDINI
- Nelle pratiche di coltivazione agraria e nei riordini fondiari ci si deve attenere ai seguenti indirizzi:
- gli interventi devono essere improntati alla salvaguardia degli assetti naturali e
ci si deve attenere ai seguenti indirizzi:
- gli interventi devono essere improntati alla salvaguardia degli assetti naturali e seminaturali quali filari alberati, associazioni riparie e macchie boschive;
- non possono essere trasformate in coltivi le aree boschive di valore paesaggistico e naturalistico;
- le aree da destinare a nuove coltivazioni non devono interessare terreni in forte pendenza con caratteri di instabilità, avendo cura di preservare i vigneti e gli oliveti storici;
o interessare terreni in forte pendenza con caratteri di instabilità, avendo cura di preservare i vigneti e gli oliveti storici;
- dovranno essere evitati consistenti sbancamenti; 80
- è necessario conservare e migliorare l’assetto idrografico minore evitando di interrompere il deflusso delle acque, mantenendo e integrando le fasce di vegetazione esistenti;
- le scarpate non dovranno avere eccessiva pendenza ed dovranno essere inerbite; nel caso sia necessario realizzare muri di sostegno vanno privilegiati quelli a “secco” o altre soluzioni tipiche del luogo;
- nelle realizzazioni di opere in genere deve essere privilegiato l’uso del legno e del
Art. 65 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
co” o altre soluzioni tipiche del luogo;
- nelle realizzazioni di opere in genere deve essere privilegiato l’uso del legno e del pietrame rispetto al cemento, intervenendo con tecniche di ingegneria naturalistica.
- la presenza dei muretti a secco esistenti, dovranno di norma essere conservati e restaurati. Art. 65 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
- La sistemazione e manutenzione dei parchi urbani e giardini di interesse storico è
iardini di interesse storico e documentale
- La sistemazione e manutenzione dei parchi urbani e giardini di interesse storico è disciplinata dal Regolamento Comunale e per le aree sottoposte a vincoli di cui alla parte II e III del D.Lgs. 42/2004, dal Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 e successivi aggiornamenti e integrazioni.
Art. 66 - Orti urbani
o Paesaggistico, approvato con Deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 e successivi aggiornamenti e integrazioni. 2. Per i parchi urbani e i giardini di interesse storico e monumentale deve essere assicurata la permanenza degli spazi, curandone le formazioni vegetali, sia spontanee sia coltivate, l'impianto e i singoli manufatti. La fruizione pubblica deve essere regolata affinché intensità e modalità di utilizzo risultino compatibili alla conservazione Art. 66 - Orti urbani
Art. 66 - Orti urbani
ca deve essere regolata affinché intensità e modalità di utilizzo risultino compatibili alla conservazione Art. 66 - Orti urbani
- Si definiscono orti urbani i piccoli appezzamenti di terra per la coltivazione ad uso domestico, eventualmente aggregati in colonie organizzate unitariamente; possono essere presenti all'interno di aree verdi oppure costituire essi stessi un'area monofunzionale. Gli orti urbani possono ricadere su terreni pubblici o privati.
aree verdi oppure costituire essi stessi un'area monofunzionale. Gli orti urbani possono ricadere su terreni pubblici o privati. 2. L’utilizzo degli orti urbani deve perseguire l’obiettivo di favorire, la coesione sociale, la qualità delle attività del tempo libero, la qualità della vita degli anziani, la qualità dei prodotti alimentari, regolare il consumo idrico, migliorare l’immagine del territorio. 3. Gli atti di pianificazione urbanistica stabiliscono la possibilità di effettuare strutture di
rare l’immagine del territorio. 3. Gli atti di pianificazione urbanistica stabiliscono la possibilità di effettuare strutture di servizio pertinenziali per il deposito degli attrezzi e dei prodotti agricoli. Le caratteristiche estetiche ed architettoniche di tali strutture dovranno armonizzarsi con il contesto ambientale in cui si inseriscono ed in tal senso deve essere favorita la modularità delle stesse, in termini di materiali impiegati, dimensioni ed ubicazione
Art. 67 - Parchi e percorsi in territorio rurale
ono ed in tal senso deve essere favorita la modularità delle stesse, in termini di materiali impiegati, dimensioni ed ubicazione Art. 67 - Parchi e percorsi in territorio rurale
- I parchi in territorio rurale sono superfici generalmente estese, costituite da parti funzionali della rete ecologica principale o secondaria, possono essere di proprietà pubblica o privata e possono essere caratterizzati dalla compresenza di aree attrezzate per lo svolgimento di
ssere di proprietà pubblica o privata e possono essere caratterizzati dalla compresenza di aree attrezzate per lo svolgimento di attività ludiche e/o sportive leggere e di aree destinate alla coltivazione agricola. 2. Gli atti di pianificazione urbanistica, potranno prevedere la possibilità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di nuovi edifici, strutture ed impianti per usi turistico-ricettivi, ludici, ricreativi e sportivi.
esistente e la realizzazione di nuovi edifici, strutture ed impianti per usi turistico-ricettivi, ludici, ricreativi e sportivi. 3. Gli interventi devono favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente ed ammettere la nuova edificazione solo ove non sia possibile. 81
- Dovrà essere previsto il mantenimento ed il rafforzamento della la rete ecologica e favorito il recupero dei sentieri preesistenti con possibilità di previsione di arredi funzionali.
- Le previsioni devono garantire una equilibrata coesistenza fra le funzioni agricole e quelle ricreative, sportive e turistico - ricettive.
- Dovranno essere favorite previsioni di accessibilità, con mezzi pubblici e privati, supportate da un adeguato dimensionamento delle aree di parcheggio.
e previsioni di accessibilità, con mezzi pubblici e privati, supportate da un adeguato dimensionamento delle aree di parcheggio. 7. Dovranno essere favorite previsioni di percorrenza che garantiscano la compresenza di utenti diversi (pedoni, ciclisti, cavallerizzi, sportivi accanto ad agricoltori che utilizzano macchine agricole), dimensionando e articolando opportunamente la rete dei percorsi, eventualmente separando e proteggendo, valutando la possibilità di accordi con i
VIABILITÀ DI INTERESSE STORICO – AMBIENTALE
rticolando opportunamente la rete dei percorsi, eventualmente separando e proteggendo, valutando la possibilità di accordi con i proprietari privati dei territori adiacenti per aumentare la fruibilità pubblica della rete dei percorsi. 8. Prediligere l'impiego di materiali vegetali, ecologici ed ecocompatibili, per distinguere, separare, collegare, recuperare e costruire. VIABILITÀ DI INTERESSE STORICO – AMBIENTALE
VIABILITÀ DI INTERESSE STORICO – AMBIENTALE
ici ed ecocompatibili, per distinguere, separare, collegare, recuperare e costruire. VIABILITÀ DI INTERESSE STORICO – AMBIENTALE
- Tutta la viabilità pubblica, di interesse pubblico o aperta comunque al pubblico transito che presenti elementi di antica formazione quali pavimentazioni, canalizzazioni, muri in pietra o laterizio ed altri elementi costruttivo di finitura, deve essere salvaguardata mantenendo le caratteristiche originarie.
Art. 68 - Sentieri
ietra o laterizio ed altri elementi costruttivo di finitura, deve essere salvaguardata mantenendo le caratteristiche originarie. 2. Dovrà inoltre essere salvaguardato il tracciato originario qualora rappresenti una testimonianza da mantenere. 3. Ogni intervento sulla viabilità, sia per la sistemazione che per la posa in opera di reti e impianti tecnologici, dovrà prevedere il ripristino delle caratteristiche originarie, previo rilascio di autorizzazione. Art. 68 - Sentieri
Art. 68 - Sentieri
cnologici, dovrà prevedere il ripristino delle caratteristiche originarie, previo rilascio di autorizzazione. Art. 68 - Sentieri
- Il sentiero è un percorso a fondo naturale, riconoscibile e permanente, formatosi gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato da parte dell'uomo o degli animali, ovvero artificialmente a seguito di uno specifico progetto.
- I sentieri sono generalmente costituiti da: sedime, punto di inizio, intersezioni e punto di
guito di uno specifico progetto. 2. I sentieri sono generalmente costituiti da: sedime, punto di inizio, intersezioni e punto di arrivo, elementi e attrezzature funzionali di servizio (segnaletica, gradini, corrimano, brevi scale, contenitori rifiuti, ecc.). 3. la Legge Regionale Toscana del 20 marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”, individua le azioni tese alla conoscenza,
17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”, individua le azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio toscano, favorendo lo sviluppo dell’attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente, e promuove il recupero della viabilità tramite la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri.
brato con l’ambiente, e promuove il recupero della viabilità tramite la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri. 4. Il DPGR n. 61/R/2006 (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 marzo 1998 n.17), così come modificato con DPGR del 9 gennaio 2013, n. 1/R, disciplina ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale del 20 marzo 1998, n. 17, l’attuazione degli interventi sulla rete escursionistica della Toscana.
l’art. 6 della Legge Regionale del 20 marzo 1998, n. 17, l’attuazione degli interventi sulla rete escursionistica della Toscana. 5. La rete sentieristica del Comune di Capannori, facente parte del R.E.T. (Rete Escursionistica della Toscana - Delibera di Giunta Regionale n. 44 del 22.01.2024) si propone di attuare un 82
sistema di mobilità lenta di collegamento che, ad oggi, interessa le frazioni del Nord (colline ed altopiano delle Pizzorne) e del Sud (comprensorio del Monte Pisano) 6. I sentieri escursionistici inseriti nella R.E.T., aperti e segnati a norma CAI, aperti e segnati si sviluppano sul Monte Pisano e sulle Colline dell'altopiano delle Pizzorne e si articolano in modo assai variegato, integrando tratturi di montagna nella parte alta, percorsi di collina
no delle Pizzorne e si articolano in modo assai variegato, integrando tratturi di montagna nella parte alta, percorsi di collina nella parte più bassa ed itinerari dedicati al turismo in bicicletta (Tour delle Ville, anelli di collegamento Nord Sud alla Via Francigena Storica, Ippovia del Monte Pisano, Itinera Romanica +), dove è possibile andare a passeggio con la famiglia, esplorare percorsi trekking, praticare la mountain-bike o andare a cavallo.
dove è possibile andare a passeggio con la famiglia, esplorare percorsi trekking, praticare la mountain-bike o andare a cavallo. 7. I sentieri, inseriti nella R.E.T., presenti nella parte nord e sud del territorio comunale sono stati inseriti nella tavola G2 “Analisi della qualità urbana“ del Quadro Conoscitivo della Variante del Regolamento Urbanistico approvata con del. C.C. 69 del 27.11.2015, pubblicata sul BURT n.5 del 03.02.2016 e rispettano quanto indicato nella L.R.T. n. 17 del
USO PUBBLICO, TUTELA E MANUTENZIONE
vata con del. C.C. 69 del 27.11.2015, pubblicata sul BURT n.5 del 03.02.2016 e rispettano quanto indicato nella L.R.T. n. 17 del 20.03.1998 ad oggetto: "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche" e nel relativo regolamento di esecuzione n. 61/R del 14 dicembre 2006 ss.mm. e ii. USO PUBBLICO, TUTELA E MANUTENZIONE 8. La rete sentieristica del Comune di Capannori, facente parte del R.E.T. individuata in
USO PUBBLICO, TUTELA E MANUTENZIONE
i. USO PUBBLICO, TUTELA E MANUTENZIONE 8. La rete sentieristica del Comune di Capannori, facente parte del R.E.T. individuata in cartografia (Tav. G2 di Quadro Conoscitivo), al fine di garantire la fruibilità del territorio, tale rete viaria è classificata ad uso pubblico per interesse naturalistico, storico paesaggistico, e strategico per l’attuazione della mobilità lenta, anche in regime di proprietà privata; di conseguenza non sono ammessi né interruzioni, né ostacoli di ogni tipo
mobilità lenta, anche in regime di proprietà privata; di conseguenza non sono ammessi né interruzioni, né ostacoli di ogni tipo alla fruizione di questo tipo di tracciati. 9. I sentieri presenti nel territorio collinare e negli ambiti di pianura del territorio rurale, connessi con i tracciati presenti nei comuni contermini e con gli itinerari di lunga percorrenza come la Via Francigena Storica, anche urbani, di tipo, ciclabile, pedonale ed
ontermini e con gli itinerari di lunga percorrenza come la Via Francigena Storica, anche urbani, di tipo, ciclabile, pedonale ed ippovie, devono essere conservati, curandone la regolare manutenzione e la segnaletica e garantirne, comunque, sempre la percorrenza. 10. Deve essere mantenuta ed integrata la segnaletica orizzontale e verticale, contenente anche informazioni turistiche, escursionistiche o tematiche, garantendo in ogni caso il facile riconoscimento.
LA VIA FRANCIGENA
icale, contenente anche informazioni turistiche, escursionistiche o tematiche, garantendo in ogni caso il facile riconoscimento. 11. Il Comune in collaborazione con la sezione locale del CAI e con le associazioni presenti sul territorio, promuove e cura la manutenzione della rete sentieristica, alla luce delle normative vigenti. LA VIA FRANCIGENA
- Descrizione e cenni storici : Il territorio comunale è attraversato dalla Via Francigena -
LA VIA FRANCIGENA
rmative vigenti. LA VIA FRANCIGENA
- Descrizione e cenni storici : Il territorio comunale è attraversato dalla Via Francigena - Romea, che è la via di pellegrinaggio che collega la città di Canterbury con Roma. Questa strada, oltre alla primaria funzione del pellegrinaggio, veniva anche utilizzata dagli eserciti nei vari spostamenti e per scambi commerciali. Questa via strutturò intorno a sé una serie di percorsi che determinarono la fortuna e lo sviluppo delle città e dei territori attraversati:
trutturò intorno a sé una serie di percorsi che determinarono la fortuna e lo sviluppo delle città e dei territori attraversati: vennero attrezzate numerose strutture religiose per i pernottamenti dei viandanti (monasteri, pievi, ecc.), centri di assistenza (ospedali), borghi e castelli. Il percorso, per ragioni penitenziali, viene fatto prevalentemente a piedi e tocca i principali poli di attrazione della religione cristiana. L'intero tratto che collega Altopascio a Lucca
emente a piedi e tocca i principali poli di attrazione della religione cristiana. L'intero tratto che collega Altopascio a Lucca passando per Capannori ha subìto negli anni, numerose modifiche e correzioni, data l'intensa attività di industrializzazione e antropizzazione. Nel passato la via Francigena - 83
Romea proveniente da Altopascio verso Lucca, incontrava in zona Porcari - Rughi la Via Romana Firenze - Lucca che era il prolungamento della Via Cassia. La strada giungeva poi in territorio capannorese nella frazione di Lunata, dove era presente l'ospedale dei SS. Matteo e Pellegrino al quale era attribuita la funzione di assistenza per i pellegrini. L'ospedale era dipendente dalla Pieve di Lunata che era posta lungo il percorso. La via, che
one di assistenza per i pellegrini. L'ospedale era dipendente dalla Pieve di Lunata che era posta lungo il percorso. La via, che incontrava nella frazione di Lunata la Via Lombarda, raggiungeva poi la zona di Lammari (dove il pellegrino poteva sostare nella Chiesa di San Jacopo e nella chiesetta di San Cristoforo) e proseguiva verso le Pizzorne. Erano presenti poi alcune alternative sul percorso, rinvenute alcuni anni fa da documenti dell'epoca. L'importanza storica della
Erano presenti poi alcune alternative sul percorso, rinvenute alcuni anni fa da documenti dell'epoca. L'importanza storica della strada è stata mantenuta viva negli anni grazie ad importanti studi e ricerche, ma soprattutto grazie ai diversi pellegrini che hanno contribuito a mantenere viva la pratica del pellegrinaggio. 2. Percorso: Poiché il tracciato della Via Francigena storica a Capannori è collocato in un'area molto antropizzata, sono stati individuati e muniti di segnaletica (sigla vVF, ovvero
storica a Capannori è collocato in un'area molto antropizzata, sono stati individuati e muniti di segnaletica (sigla vVF, ovvero "variante Via Francigena") due itinerari alternativi, riconosciuti dalla Regione Toscana ed inseriti nella R.E.T., ad uso ciclistico ed escursionistico nelle aree più ricche sia sul piano naturale che storico-artistico, cioè, rispettivamente, al nord sulle falde dell'altopiano delle Pizzorne e al sud sul Monte Pisano.
urale che storico-artistico, cioè, rispettivamente, al nord sulle falde dell'altopiano delle Pizzorne e al sud sul Monte Pisano.
- Variante nord: , il percorso incontra la Villa Reale, il paese di Matraia, dalla cui chiesa si snoda una strada panoramica (quota 300 metri circa) che tocca varie frazioni (Valgiano, l'antichissima chiesetta di San Quirico in Petronio, San Pietro a Marcigliano, Sant'Andrea in Caprile, Tofori, Petrognano, S.Gennaro, Gragnano e S.Martino in Colle).
co in Petronio, San Pietro a Marcigliano, Sant'Andrea in Caprile, Tofori, Petrognano, S.Gennaro, Gragnano e S.Martino in Colle).
- Variante sud : si snoda lungo il noto Acquedotto Monumentale di Lorenzo Nottolini. Il percorso attraversa la frazione di Badia di Cantignano e giunge a Vorno. Dalla Pieve si giunge poi all'Osservatorio Astronomico e Ambientometrico per poi dirigersi nella zona del Compitese; nel paese di S. Andrea di Compito si trova anche una Torre medievale di avvistamento.
er poi dirigersi nella zona del Compitese; nel paese di S. Andrea di Compito si trova anche una Torre medievale di avvistamento.
- Ospitale: nel paese di Capannori, è presente l'Ospitale, una struttura con tipologia di ostello finalizzata ad offrire ospitalità ai pellegrini.
- Tutela: la Via Francigena rappresenta un modello sostenibile per lo sviluppo dei territori, coniugando cultura, turismo e sport in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie
nibile per lo sviluppo dei territori, coniugando cultura, turismo e sport in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigena. La Via Francigena è stata dichiarata Itinerario Culturale Europeo nel 1994. Un'attenzione particolare è riposta nella cura del percorso: messa in sicurezza, posizionamento della segnaletica e ospitalità per i pellegrini. 4. L’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), è l’organismo del Consiglio d’Europa preposto alla valorizzazione del percorso.
Art. 69 - Tutela del suolo e del sottosuolo
ssociazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), è l’organismo del Consiglio d’Europa preposto alla valorizzazione del percorso. 5. L’Associazione Europea delle Vie Francigene e le associazioni locali, si sono assunte l’impegno di controllare il percorso della Via Francigena, verificandone la sicurezza e la manutenzione e, dove fosse necessario, intervenendo sulla segnaletica ufficiale, sostituendo quella in cattivo stato e migliorandone l’efficacia. Art. 69 - Tutela del suolo e del sottosuolo
Art. 69 - Tutela del suolo e del sottosuolo
naletica ufficiale, sostituendo quella in cattivo stato e migliorandone l’efficacia. Art. 69 - Tutela del suolo e del sottosuolo
- La difesa del suolo è il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità
cuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate. 84
- Tutti gli interventi sul territorio devono essere conformi al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e L.R. 28/12/2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri".
- Relativamente al suolo e sottosuolo, devono essere adottate misure atte a prevenire l’impermeabilizzazione, l’impoverimento di materia organica, la perdita di biodiversità, la
ere adottate misure atte a prevenire l’impermeabilizzazione, l’impoverimento di materia organica, la perdita di biodiversità, la contaminazione, la salinizzazione, la desertificazione, la compattazione, l’erosione, le frane, le alluvioni e la salvaguardia degli ecosistemi. 4. Le attività di programmazione e di pianificazione devono avere la finalità di garantire:
- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con
devono avere la finalità di garantire:
- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua nei fiumi nonché delle zone umide;
- la moderazione delle piene, anche mediante realizzazione di invasi, vasche di
corsi d’acqua nei fiumi nonché delle zone umide;
- la moderazione delle piene, anche mediante realizzazione di invasi, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, a difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- l’adeguata disciplina delle attività estrattive nei corsi d’acqua, nelle aree umide, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli
osione ed abbassamento degli alvei;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto;
- la salvaguardia delle falde sotterranee da fenomeni eccessivi di emungimento;
- la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica;
- il rispetto del sistema idrogeologico del territorio.
TUTELA DELLE RISORSE NATURALI: CANALIZZAZIONI AGRICOLE
erficiali;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica;
- il rispetto del sistema idrogeologico del territorio. TUTELA DELLE RISORSE NATURALI: CANALIZZAZIONI AGRICOLE
- Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo sono volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità dove questa risulti essere stata manomessa.
RETICOLO IDRAULICO
delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità dove questa risulti essere stata manomessa. 6. È vietato interrompere o impedire il deflusso superficiale dei fossi nelle aree agricole senza prevedere un nuovo o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate. RETICOLO IDRAULICO 7. Gli alvei naturali dei corsi d’acqua, compresi quelli non attivi, devono essere mantenuti nella loro interezza salvo per realizzare interventi di regimazione idraulica.
mpresi quelli non attivi, devono essere mantenuti nella loro interezza salvo per realizzare interventi di regimazione idraulica. 8. Non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della
in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79. 9. Nelle costruzioni e manutenzione delle sponde deve essere privilegiato l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Sono ammesse sponde con forte pendenza o verticali in cemento o pietra quando sia necessario per la difesa di insediamenti ed infrastrutture,
sponde con forte pendenza o verticali in cemento o pietra quando sia necessario per la difesa di insediamenti ed infrastrutture, ove sia dimostrata l’impossibilità di impiegare tecniche di ingegneria naturalistica. 85
- Dovranno essere mantenute le associazioni vegetali ripariali, per la loro funzione di limitazione dell’erosione e di tutela della qualità e funzionalità ecologica dei corsi d’acqua.
- Dovranno essere di norma mantenuti i rami non attivi con funzione di laminazione delle piene e di serbatoi naturali come elementi del paesaggio naturale e storico.
- Dovrà essere garantita la conservazione e/o il ripristino della naturalità degli alvei.
ti del paesaggio naturale e storico. 12. Dovrà essere garantita la conservazione e/o il ripristino della naturalità degli alvei. 13. Gli interventi da eseguirsi al corso d'acqua, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in
CANALI DEMANIALI ED OPERE DI BONIFICA DI LUCCA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2
colo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica) sono sottoposti alle disposizione della L.R. 24 luglio 2018, n. 41 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua" CANALI DEMANIALI ED OPERE DI BONIFICA DI LUCCA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 14/03/2022
- Tutti gli interventi nella fascia di rispetto di 10 metri dei canali di Lucca individuati con
REGIONALE N. 279
REGIONALE N. 279 DEL 14/03/2022
- Tutti gli interventi nella fascia di rispetto di 10 metri dei canali di Lucca individuati con D.G.R.T. n.279 del 14/03/2022 o con successivi atti regionali, sono soggetti al rilascio di formale autorizzazione da parte dell'Ente di Bonifica Consorzio 1 Toscana Nord , secondo lo specifico "Regolamento per la vigilanza, conservazione e polizia sulle opere di bonifica".
- Le distanze per la determinazione della fascia di rispetto sono riferite al ciglio di sponda o al
Art. 70 - Approvvigionamento idrico
a sulle opere di bonifica". 2. Le distanze per la determinazione della fascia di rispetto sono riferite al ciglio di sponda o al paramento esterno della canaletta se in muratura. 3. Per eventuali casistiche non specificatamente disciplinate dal presente articolo, si rimanda alle altre disposizioni del presente Regolamento e al R.D. n. 368/1904. Capo IV – Infrastrutture, servizi e reti tecnologiche Art. 70 - Approvvigionamento idrico
Art. 70 - Approvvigionamento idrico
nte Regolamento e al R.D. n. 368/1904. Capo IV – Infrastrutture, servizi e reti tecnologiche Art. 70 - Approvvigionamento idrico
- Per i nuovi insediamenti e le ristrutturazioni deve essere puntualmente verificata la possibilità di allaccio alla rete acquedottistica con l'ente gestore del servizio idrico integrato.
- La possibilità di approvvigionamento autonomo di risorsa idrica dei nuovi insediamenti non serviti da pubblico acquedotto è un'alternativa che può essere ammessa, previa verifica
isorsa idrica dei nuovi insediamenti non serviti da pubblico acquedotto è un'alternativa che può essere ammessa, previa verifica della disponibilità della stessa risorsa in termini qualitativi e quantitativi, secondo le limitazioni e le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Regionale, dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e dalla competente Azienda sanitaria. 3. Nell'attuazione delle nuove previsioni di trasformazione deve essere assicurata la possibilità
competente Azienda sanitaria. 3. Nell'attuazione delle nuove previsioni di trasformazione deve essere assicurata la possibilità di accesso alle reti idriche di adduzione idrica. 4. L'Amministrazione Comunale predispone, anche in collaborazione con l'autorità di ambito, il controllo periodico dei livelli della falda freatica e la sua qualità. 5. Al fine di limitare il consumo di acqua e di promuovere la limitazione al suo utilizzo , nei
falda freatica e la sua qualità. 5. Al fine di limitare il consumo di acqua e di promuovere la limitazione al suo utilizzo , nei progetti di nuove costruzioni residenziali, al fine del raggiungimento della sostenibilità edilizia, di cui all'allegato 1 al presente Regolamento, devono contenere il bilancio energetico dell'immobile evidenziando i consumi di acqua per i diversi usi (potabile, produttivo, irrigazione, ecc.), le modalità di approvvigionamento, l'eventuale incidenza per
acqua per i diversi usi (potabile, produttivo, irrigazione, ecc.), le modalità di approvvigionamento, l'eventuale incidenza per la falda per quelli direttamente emunti. In tale documento dovranno essere indicate le 86
modalità di contenimento dei consumi indicando in particolare la possibilità di utilizzo di acqua non potabile o di riuso per consumi non destinati al consumo umano. 6. Nei settori produttivi, dovrà essere indicata la possibilità di riuso di acque di riciclo produttivo, dell'acquedotto industriale, di recupero delle acque piovane degli impianti di depurazione. 7. In tutto il territorio comunale il prelievo delle acque sotterranee e sorgive è soggetto a
ane degli impianti di depurazione. 7. In tutto il territorio comunale il prelievo delle acque sotterranee e sorgive è soggetto a regime autorizzativo, previsto dal Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della c/osta e degli abitati costieri)" e successivo Regolamento 16 agosto 2016, n.
suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della c/osta e degli abitati costieri)" e successivo Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R e D.pgr. 18/02/2025 n. 18. 8. Nelle aree potenzialmente vulnerabili da subsidenza è vietata l'attivazione di nuovi emungimenti di acque sotterranee, con la sola esclusione degli emungimenti finalizzati al consumo domestico nelle aree non servite da acquedotto, e di quelli relativi a prese d'acqua per lo spegnimento degli incendi, ove tale attivazione non sia legittimata da
Art. 71 - Depurazione e smaltimento delle acque piovane, reflue e dei fumi
a acquedotto, e di quelli relativi a prese d'acqua per lo spegnimento degli incendi, ove tale attivazione non sia legittimata da accurati accertamenti volti a definire i prevedibili effetti a lungo termine, tenuto conto sia delle condizioni locali stratigrafiche e di soggiacenza piezometrica, sia della vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Art. 71 - Depurazione e smaltimento delle acque piovane, reflue e dei fumi DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 71 - Depurazione e smaltimento delle acque piovane, reflue e dei fumi
delle infrastrutture esistenti. Art. 71 - Depurazione e smaltimento delle acque piovane, reflue e dei fumi DISPOSIZIONI GENERALI
- In tutti i progetti di nuova costruzione, anche temporanea, e di ristrutturazione per qualunque destinazione, devono essere indicati i tipi di scarico e le modalità di smaltimento a norma della legislazione vigente, dando priorità alla creazione di impianti di fito- depurazione. La raccolta e lo smaltimento dei reflui industriali, di acque reflue urbane, e
alla creazione di impianti di fito- depurazione. La raccolta e lo smaltimento dei reflui industriali, di acque reflue urbane, e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate deve essere preventivamente autorizzato ai sensi di legge; qualora sia presente la fognatura pubblica sarà obbligatorio l’allacciamento alla stessa e lo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ente gestore, per la verifica della sostenibilità della condotta ricevente.
carico dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ente gestore, per la verifica della sostenibilità della condotta ricevente. 2. Nelle zone non servite dalla rete fognaria pubblica è consentito lo scarico autonomo adottando impianti di trattamento conformi al D.P.G.R. n. 46/R del 08/09/2008, alla L.R. 20/2006 come modificata dalla L.R. 26 gennaio 2016, n. 3, ed al regolamento comunale vigente. 3. In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità ambientale ed igienico-sanitaria del
ed al regolamento comunale vigente. 3. In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità ambientale ed igienico-sanitaria del sistema di depurazione con la tutela della risorsa idrica per uso potabile ai sensi delle norme richiamate. 4. Inoltre deve essere prevista la preliminare o contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione separati per le acque piovane e per le acque reflue. 5. Gli scarichi nel suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo
e piovane e per le acque reflue. 5. Gli scarichi nel suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo con apposita relazione geologica, in cui sia documentata la non pericolosità per la falda in riferimento alle norme vigenti. 6. E’ comunque vietata la dispersione di acque reflue, anche se depurate, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade nella zona di rispetto di pozzi e sorgenti, nel rispetto dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006. 87
- Nei progetti relativi ad interventi agricoli deve essere documentata la tipologia di prodotti chimici impiegati per le colture verificando la possibilità di attuare forme di agricoltura biologica, di lotta integrata ecc.
- In occasione di ogni trasformazione riguardante immobili dei quali facciano parte superfici coperte e scoperte destinabili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti,
DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE
io di beni finali intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le disposizioni della Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3 "Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento" . DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE Disposizioni per il contenimento degli effetti della impermeabilizzazione del suolo
- Ogni trasformazione di nuova edificazione (realizzazione di nuovi edifici o ampliamento di
lla impermeabilizzazione del suolo
- Ogni trasformazione di nuova edificazione (realizzazione di nuovi edifici o ampliamento di edifici esistenti) deve garantire il mantenimento di una superficie scoperta permeabile, cioè tale da consentire l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio.
- Si definisce superficie permeabile la porzione di superficie territoriale o di superficie
a di pertinenza del nuovo edificio. 2. Si definisce superficie permeabile la porzione di superficie territoriale o di superficie fondiaria di un edificio la superficie priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. 3. La superficie permeabile comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata,
re naturalmente la falda acquifera. 3. La superficie permeabile comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all’acqua, a condizione che: a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili; b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.
ti non siano presenti strati impermeabili; b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti. 4. E’ vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura bianca o nei corsi d’acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno; in caso contrario il convogliamento è soggetto all'autorizzazione dell'Ente Gestore. 5. In occasione di ogni trasformazione di realizzazione o di adeguamento di piazzali,
etto all'autorizzazione dell'Ente Gestore. 5. In occasione di ogni trasformazione di realizzazione o di adeguamento di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche, così come disciplinato dai commi che seguono. 6. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza igienico sanitaria, di
iplinato dai commi che seguono. 6. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza igienico sanitaria, di staticità, di stabilità dei pendii e di tutela di beni paesaggistici e culturali. 7. I Piani Attuativi nonché i progetti delle trasformazioni che comportino la realizzazione di superfici nominali2 impermeabili o parzialmente permeabili superiori a 1000 mq, devono prevedere il completo smaltimento delle acque meteoriche, provenienti dai manti di
lmente permeabili superiori a 1000 mq, devono prevedere il completo smaltimento delle acque meteoriche, provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell’area interessata senza determinare fenomeni di ristagno, ovvero, in
l suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell’area interessata senza determinare fenomeni di ristagno, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale, comunque contenendo l’entità delle portate scaricate, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale.
al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le suddette disposizioni può essere previsto lo smaltimento di acque meteoriche tramite fognature, comunque 88
contenendo il loro contributi, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non porre la necessità di ampliamenti dei collettori fognari principali. 8. I progetti delle trasformazioni che comportino la realizzazione di superfici nominali2
nti dei collettori fognari principali. 8. I progetti delle trasformazioni che comportino la realizzazione di superfici nominali2 impermeabili o parzialmente permeabili, viabilità comprese tra 100 e 1000 mq devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di
ermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell’area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura, comunque contenendo l’entità media delle portate scaricate, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite
te scaricate, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo coincidente con quello fornito dall’area nella situazione pre-intervento, valutato tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. 9. Gli interventi di nuova pavimentazione su viabilità poderali e vicinali esistenti, dovranno essere realizzati con asfalti drenanti o materiali artificiali che garantiscano pari
ità poderali e vicinali esistenti, dovranno essere realizzati con asfalti drenanti o materiali artificiali che garantiscano pari permeabilità; dovranno essere realizzate adeguate canalette laterali di raccolta delle acque meteoriche e nel caso siano già esistenti, se ne dovrà verificare la portata in funzione della nuova permeabilità della viabilità, condizionando l’intervento all’adeguamento della sezione idraulica. 10. Le valutazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono essere effettuate tenendo conto
’adeguamento della sezione idraulica. 10. Le valutazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono essere effettuate tenendo conto che:
- nei piani attuativi per superficie impermeabile o parzialmente permeabile si intende quella di nuova realizzazione, l’area di sedime di fabbricati e strutture demolite nonché l’area impermeabile o parzialmente permeabile esistente già pavimentata che viene mantenuta; nelle altre trasformazioni per superficie impermeabile o parzialmente
permeabile esistente già pavimentata che viene mantenuta; nelle altre trasformazioni per superficie impermeabile o parzialmente permeabile si intende quella di nuova realizzazione;
- per il calcolo della pioggia oraria ventennale si dovrà fare riferimento alle “Analisi di Frequenza Regionale delle Precipitazioni Estreme - LSPP” sviluppate nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Università di Firenze di cui alla
ni Estreme - LSPP” sviluppate nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Università di Firenze di cui alla D.G.R.T. 1133/2012, i cui risultati sono stati pubblicati sul sito della Regione (Servizio Idrologico Regionale);
- vengono riconosciute 3 sole tipologie di superfici scolanti con i seguenti coefficienti di deflusso:
- impermeabile (fabbricati, piscine, tetti, piazzali e strade in asfalto/cemento, strati di
i seguenti coefficienti di deflusso:
- impermeabile (fabbricati, piscine, tetti, piazzali e strade in asfalto/cemento, strati di riporto di terra o altri materiali inferiori a 50 cm. su solai di volumi interrati, auto- bloccanti appoggiati su soletta in CLS ) = 1;
- artificiale drenante (auto-bloccanti appoggiati su sabbia e asfalti drenanti, ecc.) nonché viabilità e piazzali non asfaltati, strati di riporto terra vegetale compresi tra 50 e 100 cm. di terreno su solai di volumi interrati = 0,5
piazzali non asfaltati, strati di riporto terra vegetale compresi tra 50 e 100 cm. di terreno su solai di volumi interrati = 0,5
- area a verde = 0,2;
- le modalità di stoccaggio provvisorio possono essere: vasche ad hoc, aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari;
- le acque meteoriche, stoccate con le modalità suddette, dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata
odalità suddette, dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od uguale ai valori limiti definiti ai punti precedenti; 89
- il calcolo dei volumi di pioggia si deve basare su una intensità costante di pioggia.
- Nei Piani Attuativi, Progetti Unitari, Permessi di Costruire e SCIA che prevedono la realizzazione di nuovi edifici o opere di impermeabilizzazione per superfici nominali2 superiori a 1000 mq, dovrà essere garantita la regolare e conforme realizzazione del progetto allegato ai suddetti titoli, tramite il deposito all’Ufficio Edilizia Privata, di una
lare e conforme realizzazione del progetto allegato ai suddetti titoli, tramite il deposito all’Ufficio Edilizia Privata, di una polizza fideiussoria dell’importo garantito di €. 1.000,00 per ogni 100 mq di nuova superficie impermeabilizzata. 2. La fideiussione dovrà avere una durata pari a quella dell’intervento maggiorata di 12 mesi e sarà svincolata solo ad opere ultimate, a seguito della certificazione di regolare esecuzione
intervento maggiorata di 12 mesi e sarà svincolata solo ad opere ultimate, a seguito della certificazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art.149 della L.R. 65/2014, unita al verbale di verifica e conformità in corso d’opera degli interventi di mitigazione idraulica, redatto e sottoscritto con firma congiunta dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento del comune o suo delegato; il verbale di verifica e conformità delle opere idrauliche di mitigazione degli effetti dovuti
imento del comune o suo delegato; il verbale di verifica e conformità delle opere idrauliche di mitigazione degli effetti dovuti all’impermeabilizzazione delle aree, dovrà obbligatoriamente risultare da un sopralluogo documentato anche con fotografie, preventivamente all’interramento delle opere e/o alla copertura delle aree con la pavimentazione o sistemazione finale dell’area. 3. La mancata realizzazione del verbale di verifica in corso d’opera, comporterà
pavimentazione o sistemazione finale dell’area. 3. La mancata realizzazione del verbale di verifica in corso d’opera, comporterà l’incameramento della polizza fideiussoria a titolo di penale; la penale potrà essere ridotta di 2/3 qualora sia possibile dimostrare, con spese a carico dei titolari, la corretta e conforme realizzazione delle opere idrauliche anche con ispezioni video eventualmente richieste dal Responsabile del Procedimento comunale.
Titolo VII Capo II della L.R. n. 65/2014.
alizzazione delle opere idrauliche anche con ispezioni video eventualmente richieste dal Responsabile del Procedimento comunale. 4. La non conformità delle opere sarà soggetta ai provvedimenti sanzionatori previsti dal Titolo VII Capo II della L.R. n. 65/2014. 5. Lo scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate in fognatura nera è vietato dalla legge (D.Lgs 152/06 e art. 9 comma 2 L.R. 31 maggio 2006 n°20). nota 2.
DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE
avanti non contaminate in fognatura nera è vietato dalla legge (D.Lgs 152/06 e art. 9 comma 2 L.R. 31 maggio 2006 n°20). nota 2. Per superficie nominale si intende il valore di superficie complessivo ottenuto dall'addizione delle diverse superfici pesate in rapporto al proprio coefficiente di deflusso, cosi come definito dal presente articolo. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE Scarichi fognari delle acque usate confluenti nella fognatura pubblica o in appositi sistemi di smaltimento privati;
CQUE REFLUE
CQUE REFLUE Scarichi fognari delle acque usate confluenti nella fognatura pubblica o in appositi sistemi di smaltimento privati; Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune
- Il comune, tramite i competente Ufficio Ambiente/Ecologia provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura e non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con D.P.R. 59/2013, in
domestiche non in pubblica fognatura e non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con D.P.R. 59/2013, in quanto provenienti da edifici o insediamenti residenziali. 2. Gli Scarichi delle acque reflue non recapitate in pubblica fognatura, sono disciplinati dal Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21.10.2015, ai sensi del Decreto Legislativo 3
utorizzazioni allo scarico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21.10.2015, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 , della L.R. 31 maggio 2006 n. 20 e del D.P.G.R. del 8 settembre 2008 n. 46/R. 3. Il Regolamento individua altresì le tipologie dei sistemi di trattamento dei reflui domestici ritenuti appropriati da porsi a corredo degli insediamenti ed installazioni od edifici isolati posti in zona non servita da pubblica fognatura. 90
- Allegati al Regolamento sono indicati schematicamente gli impianti di trattamento reflui ritenuti idonei a garantire una adeguata depurazione dei liquami di natura domestica ed assimilata.
- Tali impianti ritenuti idonei e le relative specifiche tecniche sono indicati nelle schede allegate al medesimo regolamento.
- In relazione all’esistenza di difficoltà logistiche oggettivamente dimostrabili o per tipologie
gate al medesimo regolamento. 6. In relazione all’esistenza di difficoltà logistiche oggettivamente dimostrabili o per tipologie di attività particolari, potranno essere oggetto di valutazione e di autorizzazione, tipologie di impianti di depurazione di natura diversa dagli schemi allegati al regolamento. 7. Tali impianti dovranno comunque garantire il massimo livello di depurazione delle acque scaricate. La differente tipologia di impianto proposta dovrà risultare da apposita relazione
livello di depurazione delle acque scaricate. La differente tipologia di impianto proposta dovrà risultare da apposita relazione tecnica redatta da professionista abilitato e verificata dai competenti uffici comunali. 8. Per lo scarico sul suolo dei reflui di natura domestica ed assimilati, la tipologia dell’impianto adottato, il dimensionamento e la sua capacità di dispersione è subordinata alla definizione delle potenzialità di assorbimento nel terreno come risultante da apposita
apacità di dispersione è subordinata alla definizione delle potenzialità di assorbimento nel terreno come risultante da apposita relazione geologica o geopedologica nell’ambito della quale dovrà essere definito il rispetto dei vincoli previsti D.G.R.T. 46/R del 08/09/08, della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04 febbraio 1977 e del regolamento scarichi comunale (delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21.10.2015).
tela delle acque del 04 febbraio 1977 e del regolamento scarichi comunale (delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21.10.2015). 9. L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 10 della D.P.G.R. 46/R del 08/09/08, potrà avvalersi del supporto tecnico scientifico di ARPAT per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti (A.E.). 10. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, la
100 abitanti equivalenti (A.E.). 10. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all’allegato 5 del decreto legislativo 152/06, è data dal rispetto delle seguenti condizioni: a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico- sanitaria; b) essere dimensionati e realizzati a regola d’arte secondo il presente regolamento;
osizioni per la tutela igienico- sanitaria; b) essere dimensionati e realizzati a regola d’arte secondo il presente regolamento; c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento; d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all’allegato 3, capo 2 della D.G.R.T. 46/R del 08/09/08. 11. Ai sensi del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 tutti i sistemi di depurazione ed i
della D.G.R.T. 46/R del 08/09/08. 11. Ai sensi del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 tutti i sistemi di depurazione ed i punti di scarico devono essere resi accessibili ed ispezionabili all’Autorità competente alla vigilanza, ed inoltre dovrà essere realizzato idoneo pozzetto di controllo da realizzarsi subito a monte del punto di immissione sul suolo o nel corso d’acqua superficiale. Acque assimilate
- Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1
corso d’acqua superficiale. Acque assimilate
- Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell’allegato 2 al D.P.G.R. 46/R del 08/09/08 hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche sempreché rispettino tutte le condizioni stabilite nell’allegato 2 al richiamato regolamento regionale.
- Sono inoltre assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli
al richiamato regolamento regionale. 2. Sono inoltre assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell’aria ad uso degli edifici. 91
Zona servita da pubblica fognatura.
- L'art. 42 del Regolamento di fornitura del Servizio Idrico Integrato dell'autorità Idrica Toscana prevede l'Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica nei seguenti casi:
- Nelle zone servite da fognatura pubblica caratterizzata da disponibilità di capacità fognaria e depurativa, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla fognatura pubblica secondo le modalità
i di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla fognatura pubblica secondo le modalità previste dal Regolamento con costi a loro carico.
- L’obbligo di allacciamento è previsto per ogni edificio e stabilimento posto nelle vicinanze di una fognatura pubblica ad una distanza massima così determinata: a) fino a 2 unità immobiliari oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a
distanza massima così determinata: a) fino a 2 unità immobiliari oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 5 abitanti equivalenti, l’obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 50 metri; b) da 3 a 4 unità immobiliari oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 10 abitanti equivalenti, l’obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 100 metri;
industriali, fino a 10 abitanti equivalenti, l’obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 100 metri; c) da 5 a 8 unità immobiliari oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 20 abitanti equivalenti, l’obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 200 metri; d) oltre 8 unità immobiliari oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, oltre 20 abitanti equivalenti, l’obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista
arichi di acque reflue industriali, oltre 20 abitanti equivalenti, l’obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 300 metri. 2. Pertanto gli edifici e stabilimenti posti ad una distanza di oltre 300 metri dalla fognatura pubblica non hanno obbligo di allaccio. Nel caso in cui edifici e stabilimenti siano adiacenti fra loro fino a 50 metri, le distanze di cui sopra sono calcolate considerando le unità
i edifici e stabilimenti siano adiacenti fra loro fino a 50 metri, le distanze di cui sopra sono calcolate considerando le unità immobiliari e/o gli abitanti equivalenti del gruppo di edifici e stabilimenti i cui fabbricati sono adiacenti. 3. Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata attraverso strade pubbliche o servitù tecnicamente attivabili. 4. Il Comune può concedere deroghe all’obbligo di allaccio, sentiti i pareri non vincolanti
e o servitù tecnicamente attivabili. 4. Il Comune può concedere deroghe all’obbligo di allaccio, sentiti i pareri non vincolanti del Gestore e dell’Autorità Idrica Toscana, se per allacciare alla fognatura le unità immobiliari sono necessarie opere straordinarie (come, ad esempio, attraversamenti o sottopassaggi di fiumi, torrenti, canali, ferrovie, autostrade e così via), oppure opere caratterizzate da particolari difficoltà tecniche.
gi di fiumi, torrenti, canali, ferrovie, autostrade e così via), oppure opere caratterizzate da particolari difficoltà tecniche. 5. Nell’atto di deroga il Comune deve motivare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente per l’obbligo di copertura con la rete fognaria dell’agglomerato interessato. 6. Nelle zone non servite da fognatura pubblica e nei casi di deroghe del comma precedente i titolari degli scarichi devono provvedere alla richiesta di autorizzazione allo
ica e nei casi di deroghe del comma precedente i titolari degli scarichi devono provvedere alla richiesta di autorizzazione allo scarico alle Autorità competenti ed alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni vigenti. 7. I progetti di allacciamento alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore. 8. In caso di inosservanza dell’obbligo di allaccio, il Comune, che non intenda concedere
a preventiva approvazione del Gestore. 8. In caso di inosservanza dell’obbligo di allaccio, il Comune, che non intenda concedere alcuna deroga, può imporre l’allaccio mediante ordinanza a conclusione di un procedimento disciplinato dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241. 92
- Il richiamo nel presente nel regolamento dell'art. 42 del Regolamento di fornitura del Servizio Idrico Integrato dell'autorità Idrica Toscana ha funzione informativa, rimanendo comunque salve e prevalenti le eventuali modifiche ed integrazioni da parte dell'Autorità stessa. Acque reflue urbane, industriali, d attività agronomiche e meteoriche dilavanti
- Per il trattamento delle acque reflue urbane, industriali, d attività agronomiche e
tività agronomiche e meteoriche dilavanti
- Per il trattamento delle acque reflue urbane, industriali, d attività agronomiche e meteoriche dilavanti deve essere fatto riferimento al D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento). Emissioni in atmosfera di origine civile e industriale
- In attuazione del Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (Prqa)
sioni in atmosfera di origine civile e industriale
- In attuazione del Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (Prqa) l’Amministrazione Comunale dovrà rilevare periodicamente le emissioni in atmosfera, anche avvalendosi egli enti preposti in materia, adottando i provvedimenti previsti dalle norme vigenti.
- Al fine di verificare e limitare le emissioni di origine civile e produttiva in atmosfera alle domande di Permesso di Costruire deve essere allegata una documentazione in merito alle
ne civile e produttiva in atmosfera alle domande di Permesso di Costruire deve essere allegata una documentazione in merito alle emissioni previste. 3. In particolare nella suddetta documentazione dovrà essere rilevata la possibilità di limitare le emissioni inquinanti, anche odorigene. 4. Il livello delle emissioni in atmosfera è da considerarsi come parametro di primaria importanza nella scelta tra soluzioni progettuali tra loro alternative all’interno del processo
rarsi come parametro di primaria importanza nella scelta tra soluzioni progettuali tra loro alternative all’interno del processo di valutazione ambientale strategica dei Piani Attuativi. 5. La progettazione, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono altresì soggette alle disposizioni del Piano di Azione Comunale (P.A.C.) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente approvato dalla Giunta Comunale ai sensi
l Piano di Azione Comunale (P.A.C.) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente approvato dalla Giunta Comunale ai sensi della Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.". 6. Nello scarico dei vapori, gas e fumi debbono essere rispettati il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa),
2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. 04/03/2014 n.46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente". Prescrizioni in adeguamento al PRQA
gge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente". Prescrizioni in adeguamento al PRQA
- In adeguamento alle prescrizioni dettate dal Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 59 del 24 luglio 2025, pubblicato sul Burt 33 parte II del 13 agosto 2025 con Supplemento 193 alla parte II, su tutto il territorio comunale valgono i seguenti obblighi e divieti:
II del 13 agosto 2025 con Supplemento 193 alla parte II, su tutto il territorio comunale valgono i seguenti obblighi e divieti:
- E’ vietato installare generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con qualità inferiore alle quattro stelle ai sensi del decreto ministeriale del 7 novembre 2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a
na dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) in adempimento a quanto previsto dall’articolo 290 del 93
D.Lgs. 152/2006. La presente norma si applica alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni edilizie. 1 1 (Per ristrutturazioni edilizie si intendono quelle per le quali è necessaria la presentazione della relazione tecnica ex articolo 28 della legge 9 gennaio 1991 n. 10).
- E’ vietato l’utilizzo di biomassa per il riscaldamento negli edifici di nuove costruzione o ristrutturazione. La misura si applica ai soli comuni critici per il materiale particolato fine
i edifici di nuove costruzione o ristrutturazione. La misura si applica ai soli comuni critici per il materiale particolato fine PM10 e relativamente alle sole aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri (ex DGR 228/2023). Dalla misura sono escluse in ogni caso le aree non metanizzate. La misura non si applica alle ristrutturazioni dove sono già presenti impianti di riscaldamento a biomassa.
ree non metanizzate. La misura non si applica alle ristrutturazioni dove sono già presenti impianti di riscaldamento a biomassa.
- Ai fini della tutela della qualità dell’aria, il Piano prescrive per i comuni oggetto della procedura di infrazione 2014/2147 in cui si registrano superamenti del valore limite per il PM10 (area di superamento Piana Lucchese), il divieto di utilizzo dei generatori di calore per riscaldamento domestico alimentati a biomassa con classe di prestazione
se), il divieto di utilizzo dei generatori di calore per riscaldamento domestico alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al D.M. 186/2017 prevedendo il recepimento nei singoli PAC dei Comuni critici con la necessità di ricorrere alle ordinanze sindacali.
- Obbligo di utilizzare, su tutto il territorio regionale, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni
, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.
ificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore. 2. La progettazione, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono altresì soggette alle disposizioni del vigente Piano di Azione Comunale (P.A.C.) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 2 del 02 gennaio 2024, ai sensi della L.R. 09/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria"
Giunta Comunale con delibera n. 2 del 02 gennaio 2024, ai sensi della L.R. 09/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" Indirizzi per le attività di cantiere
- E’ fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l’emissione di polveri nelle attività di cantiere.
- I cantieri edili interessati sono quelli che non necessitano, per durata, di autorizzazione ambientale esplicita in quanto non classificabili quali impianti. A tale proposito sono
Art. 72 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
cessitano, per durata, di autorizzazione ambientale esplicita in quanto non classificabili quali impianti. A tale proposito sono allegate al Prqa (allegato 6) “Prescrizione di buone pratiche e misure di mitigazione della polverosità diffusa originata dai cantieri edili” Art. 72 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
- Il Regolamento Urbanistico /Piano Operativo prevede apposite aree destinate alla raccolta
ata dei rifiuti urbani e assimilati
- Il Regolamento Urbanistico /Piano Operativo prevede apposite aree destinate alla raccolta differenziata come "aree per impianti tecnologici" disciplinate dalle specifiche norme di attuazione.
- Il Comune tramite Azienda pubblica per i servizi ambientali attua la politica di raccolta differenziata finalizzata alla raccolta dei materiali da avviare al riciclo, oltre a provvedere ad
attua la politica di raccolta differenziata finalizzata alla raccolta dei materiali da avviare al riciclo, oltre a provvedere ad una raccolta selezionata dei materiali presso il domicilio del produttore del rifiuto; sono stati dislocati nel territorio centri di raccolta per le utenze domestiche e non domestiche, quest'ultime per limitati materiali in regime di assimilazione. 94
- In tutti i progetti di realizzazione o ristrutturazione di attività produttive, di servizi e di edificato urbano residenziale superiori a mq 250, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, dovranno essere indicati:
- il tipo e l'entità dei rifiuti che vengono prodotti;
- le modalità di smaltimento;
- gli spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti in maniera differenziata per le attività produttive e servizi;
di smaltimento;
- gli spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti in maniera differenziata per le attività produttive e servizi;
- le aree di deposito dei RSU raggiungibili da spazi pubblici per il ritiro da parte della ditta incaricata.
- Gli spazi di raccolta differenziata dovranno essere realizzati secondo criteri di qualificazione dell'arredo urbano che verranno indicati dall'Amministrazione Comunale.
- Fuori dalle suddette condizioni, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
all'Amministrazione Comunale. 5. Fuori dalle suddette condizioni, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs 152/2006; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 6. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs 152/2006,
cque superficiali e sotterranee. 6. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs 152/2006, chiunque viola i divieti suddetti, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia
in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Art. 73 - Distribuzione dell'energia elettrica
o cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Art. 73 - Distribuzione dell'energia elettrica
- Tutti i nuovi alloggi dovranno essere dotati d’impianto di energia elettrica per l’illuminazione e per gli elettrodomestici.
- Gli impianti elettrici devono essere progettati ed eseguiti in conformità alle norme specifiche in materia, secondo le vigenti disposizioni di sicurezza, con riferimento al D.M.
Art. 74 - Distribuzione del gas
d eseguiti in conformità alle norme specifiche in materia, secondo le vigenti disposizioni di sicurezza, con riferimento al D.M. 37/2008 ed ulteriori norme di settore. 3. I progetti di costruzione devono prevedere il sistema di allacciamento concordato con il gestore della rete elettrica. Art. 74 - Distribuzione del gas
- La gestione delle reti di distribuzione del gas è demandata ad apposito ente gestore.
- La materia relativa alla distribuzione del gas, è regolata dalle pertinenti norme CEI e UNI
mandata ad apposito ente gestore. 2. La materia relativa alla distribuzione del gas, è regolata dalle pertinenti norme CEI e UNI CIG nonché, per quanto in particolare riguarda gli impianti e le relative certificazione impiantistiche, dal DM 37/2008 sull’attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 3. Nei Piani Attuativi deve essere realizzata secondo le direttive dell'Ente di distribuzione del Gas, la rete di distribuzione, anche in previsione di futura estensione della rete all'area
ttive dell'Ente di distribuzione del Gas, la rete di distribuzione, anche in previsione di futura estensione della rete all'area interessata, qualora non presente al momento della progettazione. 95
Art. 75 - Ricarica dei veicoli elettrici
Art. 75 - Ricarica dei veicoli elettrici
- In conformità del comma 1 bis) dell'art. 4 del D.Lgs 192/2005, come modificato dal DLgs 48/2020, negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici: a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali
e per la ricarica dei veicoli elettrici: a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:
- almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
- infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un
cepimento della direttiva 2014/94/UE;
- infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici; b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:
- il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture
'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o
- il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio; c) negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un
strutture elettriche del parcheggio; c) negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE; d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto
edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE; e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:
ivo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE; e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:
- il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o
- il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche
titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europ
nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio; f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non si applicano nel caso in cui:
- l'obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
- con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di
della Commissione europea, e da esse occupati;
- con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
- le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale; 96
- il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;
- l'obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.
- Per gli edifici non residenziali dotati di parcheggi con posti auto ad accesso pubblico (es.
ento della direttiva 2014/94/UE. 2. Per gli edifici non residenziali dotati di parcheggi con posti auto ad accesso pubblico (es. parcheggi di supermercati, centri commerciali, aeroporti, ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 6.1 del D.M. 28/10/2025, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella Tabella 4, paragrafo 6.2 del medesimo decreto, nei casi ivi previsti. 3. Per gli edifici non residenziali dotati di parcheggi con posti auto ad accesso privato (es.
o decreto, nei casi ivi previsti. 3. Per gli edifici non residenziali dotati di parcheggi con posti auto ad accesso privato (es. parcheggi aziendali per dipendenti, per flotte ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 6.1 del D.M. 28/10/2025, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella Tabella 5, paragrafo 6.2 del medesimo decreto, nei casi ivi previsti. 4. Per gli edifici residenziali dotati di parcheggi con posti auto compresi nel campo di
Art. 76 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, cogenerazione e reti di
edesimo decreto, nei casi ivi previsti. 4. Per gli edifici residenziali dotati di parcheggi con posti auto compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 6.1 del D.M. 28/10/2025, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella Tabella 6 del medesimo decreto, nei casi ivi previsti. Art. 76 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, cogenerazione e reti di teleriscaldamento
- Negli interventi di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni rilevanti è obbligatorio
nerazione e reti di teleriscaldamento
- Negli interventi di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni rilevanti è obbligatorio installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 28/2011 e D.Lgs 199/2021.
- Per il dimensionamento degli impianti si rimanda alla normativa di settore, con riferimento al D.Lgs 192/2005. Comunità Energetica Rinnovabile (CER)
- Il Comune promuove ed incentiva la costituzione di comunità energetica rinnovabile (CER)
omunità Energetica Rinnovabile (CER)
- Il Comune promuove ed incentiva la costituzione di comunità energetica rinnovabile (CER) prevedendo la formazione di gruppi composti da cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali, piccole e medie imprese che possono dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, principalmente impianti fotovoltaici; nella CER possono partecipare anche quei cittadini che non possono
a da fonti rinnovabili, principalmente impianti fotovoltaici; nella CER possono partecipare anche quei cittadini che non possono installare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie case, per ragioni tecniche o paesaggistiche. 2. La finalità è di ottenere uno scenario energetico basato sull'energia distributiva che favorisce lo sviluppo di energia a chilometri zero e quindi la transizione energetica. 3. La nascita delle comunità energetiche rinnovabili ha per finalità la riduzione delle emissioni
Art. 77 - Telecomunicazioni
ndi la transizione energetica. 3. La nascita delle comunità energetiche rinnovabili ha per finalità la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, con l'obiettivo finale di essere un comune a zero emissioni. Art. 77 - Telecomunicazioni
- Gli impianti di tele e radio telecomunicazioni sono regolate dal D.Lgs 8 novembre 2021, n. 207 e dalla L.R. 49/2011 e s.m.i.
- I nuovi impianti da realizzare nel comune di Capannori, dovranno rispettare il vigente programma comunale degli impianti. 97
Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento
- Le emissioni elettromagnetiche devono rispettare i limiti i sicurezza previsti dalla legislazione vigente. L'Arpat vigilerà sul rispetto delle emissioni degli impianti di telecomunicazione. Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
- Il presente Capo contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la
EDILIZIA STORICA
icazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizioni di settore e norme dello Strumento Urbanistico. EDILIZIA STORICA
- Per le finalità del presente Regolamento Edilizio con il termine edilizia storica il riferimento è ai fabbricati esistenti all’anno 1954 (con riferimento al rilievo aereo consultabile su geoscopio della Regione Toscana).
LA CORTE LUCCHESE
ento è ai fabbricati esistenti all’anno 1954 (con riferimento al rilievo aereo consultabile su geoscopio della Regione Toscana). 2. Le prescrizioni che seguono, integrano quanto non sia già previsto dalle N.T.A. dello Strumento Urbanistico vigente che rimane fonte primaria di riferimento per la conformità urbanistico-edilizia degli interventi. LA CORTE LUCCHESE
- La corte lucchese (più semplicemente corte) è una particolare tipologia architettonica
LA CORTE LUCCHESE
ia degli interventi. LA CORTE LUCCHESE
- La corte lucchese (più semplicemente corte) è una particolare tipologia architettonica abitativa della piana di Lucca, ovvero del territorio che si estende per una decina di chilometri attorno alla città di Lucca, comprendendo anche il territorio del Comune di Capannori. STRUTTURA ARCHITETTONICA
- La corte lucchese (corte) è una aggregazione di edifici rurali. La corte è solitamente
STRUTTURA ARCHITETTONICA
di Capannori. STRUTTURA ARCHITETTONICA
- La corte lucchese (corte) è una aggregazione di edifici rurali. La corte è solitamente composta da due spine di case o altri edifici a schiera poste l'una di fronte all'altra. Lo spazio tra le due strutture edilizie è l'aia comune. I lati corti sono solitamente aperti, anche se esistono esempi con uno dei lati chiuso. Alla corte si accede spesso attraverso un arco detto "il callare".
nte aperti, anche se esistono esempi con uno dei lati chiuso. Alla corte si accede spesso attraverso un arco detto "il callare".
- Tipicamente nelle corti una delle spine degli edifici è riservata alle stalle sovrastate dai fienili e l'altra alle abitazioni; in altri casi le stalle ed i fienili (“cascinali” o “capanne”), si trovano sui finali delle spine. Alle volte sui lati corti vi sono delle strutture basse e coperte (altezza circa m 1.50) utilizzate come concimaie.
delle spine. Alle volte sui lati corti vi sono delle strutture basse e coperte (altezza circa m 1.50) utilizzate come concimaie.
- Le case di corte, come le stalle, hanno il tetto a capanna con asse orientato est-ovest al fine di avere di esporre le facciate delle abitazioni all’irraggiamento solare; su alcune facciate delle abitazioni sono presenti ganci, dove venivano appesi prodotti agricoli destinati all’essiccazione.
are; su alcune facciate delle abitazioni sono presenti ganci, dove venivano appesi prodotti agricoli destinati all’essiccazione.
- La struttura di fienili, generalmente al piano sovrastante la stalla, è caratterizzata dalla presenza della "mandolata", una parete traforata ottenuta dalla sovrapposizione alternata di "mezzane", ovvero mattoni da pavimentazione. Le mezzane vengono murate appoggiando sulla base il lato più stretto a formare strutture alveolari che
attoni da pavimentazione. Le mezzane vengono murate appoggiando sulla base il lato più stretto a formare strutture alveolari che permettono la circolazione dell'aria e quindi l'essiccazione del fieno. 98
- Le mandolate sono contraddistinte da mandolati disposti "a castello di carte" o a “lisca di pesce”, quest’ultimo maggiormente presente del territorio, dove le mezzane sono poste in verticale e con orientamento obliquo; le file delle mezzane sono sovrapposte una all’altra con il lato obliquo alternato; tra le file è posta una linea di mezzane murate in piano.
- L’impiego di tale metodo murario è di epoca remota e con l'avvento della società
è posta una linea di mezzane murate in piano.
- L’impiego di tale metodo murario è di epoca remota e con l'avvento della società moderna ha sempre più perso la sua utilità pratica, tramutandosi in un componente prettamente decorativo che rende il fienile un elemento ornamentale suggestivo delle abitazioni rurali.
- Nella corte era presente l”aia” che era uno spazio unico privo di elementi di separazione, utilizzata per le attività comuni ed in particolare per la battitura del grano.
o spazio unico privo di elementi di separazione, utilizzata per le attività comuni ed in particolare per la battitura del grano. Definizione degli elementi costitutivi e caratterizzanti
- Corte: Una aggregazione di edifici rurali case e stalle/fienili, tipicamente due file di case o altri edifici che si fronteggiano l'una sull'altra.
- Aia: spazio unico aperto tra le due file di edifici, privo di elementi di separazione utilizzato per attività comuni, generalmente pavimentato in cotto o pietra locale o più
difici, privo di elementi di separazione utilizzato per attività comuni, generalmente pavimentato in cotto o pietra locale o più semplicemente in malta o cemento liscio.
- Spine: le due file di edifici che formano la corte.
- Fronte principale della corte : è rappresentato dall’insieme dei prospetti degli edifici che si affacciano sull’aia, che di norma è esposto a sud, caratterizzato dalla presenza degli accessi principali alle unità abitative.
- Callare: L'arco di ingresso alla corte.
to a sud, caratterizzato dalla presenza degli accessi principali alle unità abitative.
- Callare: L'arco di ingresso alla corte.
- Stalla: Edifici dove si allevavano gli animali ed oggi normalmente utilizzati come spazi accessori all’abitazione.
- Fienile: Edificio o porzione di edificio, normalmente posta al piano soprastante la stalla, dove si conservava il fieno.
- Cascina o Capanna: nome comune utilizzato per identificare il fabbricato composto dalla stalla al piano terra e dal fienile a piano primo.
Capanna: nome comune utilizzato per identificare il fabbricato composto dalla stalla al piano terra e dal fienile a piano primo.
- Concimaie: Strutture basse e coperte dove si conservava il concime.
- Mandolata: Una parete traforata, tipica dei fienili, detti anche “capanne” (vedi descrizione nella struttura architettonica).
- Mezzane: Mattoni da pavimentazione utilizzati per la costruzione della mandolata. mandolata a “lisca di pesce” mandolata a “castello di carte" 99
Art. 78 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei
Art. 78 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- Tutte le costruzioni devono rispettare, nel loro aspetto esterno, il decoro edilizio ed essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti dell’ambiente urbano o naturale e ai valori culturali di interesse storico, architettonico e ambientale presenti.
- Le norme di carattere tecnico estetico contenute nel presente Capo, in quanto preordinate
chitettonico e ambientale presenti. 2. Le norme di carattere tecnico estetico contenute nel presente Capo, in quanto preordinate ad un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e per quelli di recupero degli edifici esistenti. 3. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità
recupero degli edifici esistenti. 3. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio ambientale, assicurando tutti gli interventi necessari. 4. In particolare, i fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, con riguardo agli intonaci, alle tinteggiature, agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono
i, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai porticati o da ogni altro luogo visibile da aree pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico culturale o oggetto di tutela.
cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico culturale o oggetto di tutela. 5. Il Comune può far eseguire in ogni momento ispezioni per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari. Può altresì ordinare ai proprietari di effettuare le verifiche necessarie ad accertare le condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia ipotizzabile un pericolo
le condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia ipotizzabile un pericolo per l’incolumità delle persone. Qualora fossero accertate carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio ambientale e/o l’igiene, ai proprietari potrà essere ingiunto di eseguire i lavori necessari a eliminare gli inconvenienti, prescrivendo l’adozione di soluzioni idonee e assegnando un termine per adempiere.
vori necessari a eliminare gli inconvenienti, prescrivendo l’adozione di soluzioni idonee e assegnando un termine per adempiere. 6. In caso di inottemperanza il Comune, fatte salve le sanzioni previste per l’inosservanza delle norme dei Regolamenti Comunali e ravvisato l'interesse pubblico o il pericolo per l'incolumità delle persone, può disporre:
- l'abbandono degli immobili interessati;
- l’esecuzione d’ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese sostenute
Art. 79 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
l'abbandono degli immobili interessati;
- l’esecuzione d’ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese sostenute nelle forme stabilite dalla legge.
- Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, a tutela dell’igiene, della sicurezza e dell’incolumità pubbliche. Art. 79 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio Disposizioni generali
Art. 79 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
curezza e dell’incolumità pubbliche. Art. 79 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio Disposizioni generali
- Le facciate degli edifici dovranno essere integrate con l’ambiente circostante, in particolare con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta. La scelta dei materiali di finitura deve essere compiuta sulla base di un adeguato inserimento del manufatto nel contesto urbano, preservando il carattere unitario delle facciate, l’armonia dell’architettura
ato inserimento del manufatto nel contesto urbano, preservando il carattere unitario delle facciate, l’armonia dell’architettura ed i caratteri stilistici dell’edificio. 100
- Negli interventi sul patrimonio storico e nelle aree di valore storico e architettonico, come individuate nello Strumento Urbanistico, si dovranno rispettare le procedure e le prescrizioni previste ed indicate nello stesso.
- Negli edifici di interesse storico architettonico come individuati nello Strumento Urbanistico, non è consentito modificare, eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo,
iduati nello Strumento Urbanistico, non è consentito modificare, eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate fatta salva specifica autorizzazione prevista dalla normativa. 4. Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento agli artt. 21, 50 e 146.
te salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento agli artt. 21, 50 e 146. 5. Gli interventi sui prospetti degli edifici dovranno adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici . 6. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle
onare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sotto traccia, o, preferibilmente, sui fronti interni, non visibili dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo degli impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, in accordo con la proprietà privata, devono eliminare gli impianti obsoleti o abbandonati di loro proprietà,
i servizi connessi, in accordo con la proprietà privata, devono eliminare gli impianti obsoleti o abbandonati di loro proprietà, avendo cura di ripristinare lo stato originario. 7. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate, gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente. 8. Nuove canne fumarie dovranno essere inserite in modo da non essere visibili dall’esterno;
sizioni di cui al comma precedente. 8. Nuove canne fumarie dovranno essere inserite in modo da non essere visibili dall’esterno; potranno essere realizzate all’esterno a ridosso delle murature e non distaccate da questa solo per comprovata impossibilita di realizzarle all’interno, su prospetti secondari che non si affaccino su spazi comuni con tubazioni in rame o in muratura tradizionale. 9. I comignoli dovranno essere di tipo tradizionale. Facciate
su spazi comuni con tubazioni in rame o in muratura tradizionale. 9. I comignoli dovranno essere di tipo tradizionale. Facciate
- Fatto salvo il rispetto delle N.T.A. del vigente Strumento Urbanistico per le relative zone omogenee individuate nella cartografia, le facciate dell’edilizia storica dovranno rispettare i seguenti criteri costruttivi e conservativi.
- E' vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico,
ri costruttivi e conservativi. 2. E' vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio e travi in legno o altro con valore prettamente strutturale se concepiti per essere intonacati. 3. Qualora trattasi di edifici con prevalente muratura di pietra o pietrame a vista è vietata l'intonacatura delle facciate e gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi
a o pietrame a vista è vietata l'intonacatura delle facciate e gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati dovranno essere realizzati usando analoghi materiali, simili agli originali per dimensione, forma, colore e tecniche costruttive. 4. Negli interventi relativi alle facciate e fatto obbligo evidenziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo in origine a vista come cornici,
ziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo in origine a vista come cornici, fasce marcapiano, lesene, architravi, stipiti, mensole, sia emergenti dal piano della facciata sia alloggiate. Dovranno essere eliminati gli elementi non pertinenti con l'impianto originale. Aperture esterne
- Non sarà consentita la modifica delle aperture quando queste presentino decorazioni o riquadrature in pietra tipiche dell’impianto. 101
- Qualora sia necessaria la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti, per garantire adeguate condizioni di aerazione ed illuminazione, queste si dovranno realizzare secondo forme e dimensioni tipiche dell’impianto e con riferimento alla logica degli allineamenti.
- Aperture del tipo porta-finestra con semplice ringhiera possono essere consentiti solo in casi particolari per soddisfare esigenze di aeroilluminazione.
finestra con semplice ringhiera possono essere consentiti solo in casi particolari per soddisfare esigenze di aeroilluminazione. 4. E’ ammessa la realizzazione di grate di fattura tradizionale per le aperture. 5. E' consentita la realizzazione di aperture ad arco a condizione che riprendano quelle originarie o siano comunque congrue con le caratteristiche dell'immobile da documentare in modo adeguato. Mandolate
- Gli interventi di ristrutturazione degli immobili originariamente agricoli dovranno prevedere,
re in modo adeguato. Mandolate
- Gli interventi di ristrutturazione degli immobili originariamente agricoli dovranno prevedere, di norma, il mantenimento delle mandolate.
- Potranno essere realizzate aperture nelle mandolate nella misura strettamente necessaria per soddisfare le norme igienico-sanitarie dei nuovi locali, con tecniche e materiali tradizionali e congruenti con l’impianto originario.
- Solo qualora il progetto preveda interventi di ampliamento, modifiche volumetriche o
e congruenti con l’impianto originario. 3. Solo qualora il progetto preveda interventi di ampliamento, modifiche volumetriche o ristrutturazioni con modifiche della destinazione tali da rendere non significativo il mantenimento di mandolate potrà essere proposta la loro sostituzione. 4. Le superfici finestrate apribili ed illuminanti realizzate all'interno delle mandolate potranno essere valutate al fine di soddisfare i requisiti igienico-sanitari nella misura concretamente utilizzabile per tale finalità.
o essere valutate al fine di soddisfare i requisiti igienico-sanitari nella misura concretamente utilizzabile per tale finalità. Elementi decorativi e di finitura
- Gli elementi decorativi in pietra come le riquadrature di porte e di finestre, le cornici, i capitelli, i marcapiani, i marca-davanzali ecc., dovranno essere conservati e non potranno essere sostituiti con materiali diversi.
- In caso di deterioramento per polverizzazione o per sfaldamento dei materiali lapidei
ssere sostituiti con materiali diversi. 2. In caso di deterioramento per polverizzazione o per sfaldamento dei materiali lapidei dovranno essere adottate opportune tecniche di restauro al fine di arrestarne il degrado. 3. Qualora si renda necessaria la sostituzione di questi elementi di finitura, dovranno essere usati gli stessi materiali secondo il metodo tradizionale; per questi interventi andrà allegato il rilievo degli elementi in scala adeguata ed una adeguata documentazione fotografica.
le; per questi interventi andrà allegato il rilievo degli elementi in scala adeguata ed una adeguata documentazione fotografica. 4. Non è consentita la tinteggiatura degli elementi in pietra o in cotto. 5. Gli stipiti ed i davanzali dovranno mantenere le caratteristiche originarie; non è ammesso l'uso di marmi o di travertino. 6. Le ringhiere delle scale e dei balconi e le inferriate delle finestre dovranno essere conservate o, se necessario, sostituite con altre simili alle originali e congruenti con i
rriate delle finestre dovranno essere conservate o, se necessario, sostituite con altre simili alle originali e congruenti con i caratteri degli edifici. Intonaci
- Gli intonaci devono essere di tipo civile e realizzati con malta di calce, escludendo il più possibile i rifacimenti totali ovvero riprendendo i vecchi intonaci in tutti i casi in cui sia possibile; non possono essere impiegati quelli sintetici o plastici.
- Gli intonaci a bugnato e gli altri elementi e decorazioni in intonaco come cornici,
re impiegati quelli sintetici o plastici. 2. Gli intonaci a bugnato e gli altri elementi e decorazioni in intonaco come cornici, marcapiani, marca davanzali, zoccolature etc. andranno restaurati e ripristinati salvo il caso in cui costituiscano oggetto di superfetazione. 102
- I paramenti murari ed in pietra originariamente a vista dovranno essere mantenuti.
- L’inserimento di nuovi impianti (idrico, elettrico di riscaldamento ecc) non dovrà in alcun modo alterare le decorazioni, tinteggiature, volte ed altri elementi di pregio interni ed esterni.
- La realizzazione di cappotti termici, o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, su facciate di edifici esistenti, deve essere estesa all’intera facciata, fatta salva
menti finalizzati al risparmio energetico, su facciate di edifici esistenti, deve essere estesa all’intera facciata, fatta salva l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2024 e DPR 31/2017 per gli immobili vincolati. Nelle corti ed in genere negli edifici a schiera si dovrà attenuare la percezione dello spessore del cappotto termico su facciata continua, privilegiando l'uso di materiali isolanti a basso spessore e nanotecnologie (come pitture e rasanti termoriflettenti) che
tinua, privilegiando l'uso di materiali isolanti a basso spessore e nanotecnologie (come pitture e rasanti termoriflettenti) che riducono l'ingombro. Inoltre si dovrà prevedere elementi di congiunzione e raccordo con gli intonaci esistenti dei fabbricati confinanti, al fine di eliminare o attenuare la percezione dello spessore del cappotto termico (come ad esempio il posizionamento del discendente dei pluviali in coincidenza del cambio di spessore su facciata continua). Qualora la facciata
il posizionamento del discendente dei pluviali in coincidenza del cambio di spessore su facciata continua). Qualora la facciata dell'edificio sia in muratura o pietra a faccia vista, il cappotto termico dovrà essere posizionato sulla parte interna dell'edificio. Tinteggiature
- I prospetti intonacati degli edifici, compresi i laterali e le canne fumarie, devono essere tinteggiati; la tinteggiatura dovrà essere eseguita con tecniche tradizionali.
resi i laterali e le canne fumarie, devono essere tinteggiati; la tinteggiatura dovrà essere eseguita con tecniche tradizionali. 2. Le coloriture saranno realizzate secondo il criterio delle componenti cromatiche proprie dell’edilizia storica recuperando prioritariamente quelle originarie del fabbricato o quelle tradizionali della zona. Scale esterne
- E’ prescritto il mantenimento delle scale esterne appartenenti all’impianto originario; in tali
ali della zona. Scale esterne
- E’ prescritto il mantenimento delle scale esterne appartenenti all’impianto originario; in tali casi è prevista la deroga alla L. 13/89 in merito alle barriere architettoniche.
- Eventuali nuove scale esterne ai fabbricati saranno consentite solo sui prospetti secondari fino al 1° piano e in aderenza per tutto lo sviluppo, con caratteristiche e materiali di tipo tradizionale, salvo diversa disposizione delle N.T.A. dello Strumento Urbanistico.
uppo, con caratteristiche e materiali di tipo tradizionale, salvo diversa disposizione delle N.T.A. dello Strumento Urbanistico. 3. Eventuali dislivelli tra il piano esterno e l'accesso alle unità abitative dovranno essere superati con semplici gradini. Tettoie
- Salva diversa disposizione delle N.T.A. dello Strumento Urbanistico vigente, è’ consentita la realizzazione di tettoie sovrastanti le porte di ingresso della unità edilizia delle dimensioni
istico vigente, è’ consentita la realizzazione di tettoie sovrastanti le porte di ingresso della unità edilizia delle dimensioni in larghezza della apertura della porta aumentata ai lati di mt. 0,50 per parte e profondità non superiore a mt. 1,20 e struttura a semplice disegno (ferro pieno e vetro, legno ecc.) 2. Tali tettoie non sono consentite sopra aperture e portali riquadrati in pietra. Ascensori
- All’esterno dei fabbricati è consentita l’installazione di ascensori/piattaforme solo per
ali riquadrati in pietra. Ascensori
- All’esterno dei fabbricati è consentita l’installazione di ascensori/piattaforme solo per soddisfare esigenze di portatori di handicap qualora sia dimostrata l’impossibilità o la difficoltà dell’inserimento all’interno.
- Tali vani dovranno essere realizzati:
- con strutture in muratura e copertura che riprendono le caratteristiche del fabbricato esistente.
- oppure con elementi a vista in vetro e struttura interna in acciaio/cemento armato 103
Art. 80 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
Art. 80 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Su aree di proprietà comunale, marciapiedi e /o spazi di uso pubblico, quando non ledono il libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il Comune può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa regolamentata e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
elle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico. 2. Sulle aree di cui al primo comma, le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a mt. 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al di sotto di mt. 2,20 dal suolo. Le parti aggettanti non possono sporgere sul suolo pubblico oltre mt 1,50, a condizione che
o al di sotto di mt. 2,20 dal suolo. Le parti aggettanti non possono sporgere sul suolo pubblico oltre mt 1,50, a condizione che non superino la larghezza del marciapiede. 3. Nelle suddette aree le pensiline e le tettoie dovranno rispettare i materiali e la tipologia del manufatto al quale sono collegate e le norme previste per la rispettiva zona omogenea dallo Strumento Urbanistico. La parte aggettante non potrà sporgere oltre mt. 1.50, sempre
viste per la rispettiva zona omogenea dallo Strumento Urbanistico. La parte aggettante non potrà sporgere oltre mt. 1.50, sempre che non superino la larghezza del marciapiede e non potranno essere situate ad altezza inferiore a mt. 2.20 dallo stesso. 4. Per gli infissi, che per ragione di sicurezza dovranno obbligatoriamente aprirsi verso l'esterno, dovranno essere arretrati in modo tale da lasciare libero passaggio sugli spazi pubblici e comunque non dovranno limitare l'utilizzo di spazi pubblici.
ti in modo tale da lasciare libero passaggio sugli spazi pubblici e comunque non dovranno limitare l'utilizzo di spazi pubblici. 5. Per gli edifici relativi all’edilizia storica (ante 1954) è consentita la realizzazione di tettoie sovrastanti le porte di ingresso della unità edilizia delle dimensioni in larghezza della apertura della porta aumentata ai lati massimo di mt. 0,50 per parte e profondità non superiore a mt. 1,20, con struttura a semplice disegno (ferro pieno e vetro, legno ecc.) nel
mt. 0,50 per parte e profondità non superiore a mt. 1,20, con struttura a semplice disegno (ferro pieno e vetro, legno ecc.) nel rispetto delle N.T.A dello Strumento Urbanistico vigente, in relazione alla zona omogenea di riferimento. 6. Per gli elementi aggettanti su proprietà privata, la realizzazione dei balconi, delle pensiline e delle tettoie è consentita nel rispetto delle N.T.A dello Strumento Urbanistico vigente, in relazione alla zona omogenea di riferimento in cui gli stessi ricadono.
Art. 81 - Allineamenti
etto delle N.T.A dello Strumento Urbanistico vigente, in relazione alla zona omogenea di riferimento in cui gli stessi ricadono. Art. 81 - Allineamenti
- L'allineamento è il vincolo imposto alla posizione di un edificio o di un’altra costruzione, rispetto agli spazi, pubblici o privati, che lo circondano ed alle linee che delimitano il lotto (fili stradali, confini di proprietà), o imposto dallo strumento urbanistico o dalla stessa Amministrazione in sede di esame di rilascio del Permesso di Costruire.
à), o imposto dallo strumento urbanistico o dalla stessa Amministrazione in sede di esame di rilascio del Permesso di Costruire. 2. Relativamente alle strade pubbliche ricadenti all'interno dei centri abitati, nel caso di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti, l’allineamento si intende quello definito da almeno n° 1 fabbricato, preesistente posto immediatamente prima o dopo il lotto oggetto d'edificazione. La realizzazione dei fabbricati in allineamento con quelli preesistenti, là
Art. 82 - Disposizioni di particolare tutela e piano del colore
amente prima o dopo il lotto oggetto d'edificazione. La realizzazione dei fabbricati in allineamento con quelli preesistenti, là dove consentita dallo strumento urbanistico e nel rispetto delle condizioni in esso previste, è ammessa con parere dell’ufficio dell’ente di tutela della strada; è fatto salvo il rispetto delle distanze minime previste dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione. Art. 82 - Disposizioni di particolare tutela e piano del colore
Art. 82 - Disposizioni di particolare tutela e piano del colore
me previste dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione. Art. 82 - Disposizioni di particolare tutela e piano del colore
- Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti relativi all’edilizia storica (anteriore al 1954), è consentito cambiare colore alle facciate purché il nuovo colore sia assimilabile a quello delle terre naturali caratteristiche della zona dove è ubicato l’immobile. 104
Art. 83 - Coperture degli edifici
- Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare riferimento agli artt. 21 e 146.
- Fatte salve le prescrizioni previste nelle N.T.A. del vigente Strumento Urbanistico vigente in relazione alle rispettive zone omogenee, per l’Edilizia Storica le tinteggiature saranno realizzate con materiali e tecniche tradizionali; le decorazioni pittoriche devono essere conservate ed eventualmente restaurate. Art. 83 - Coperture degli edifici Disposizioni generali
Art. 83 - Coperture degli edifici
razioni pittoriche devono essere conservate ed eventualmente restaurate. Art. 83 - Coperture degli edifici Disposizioni generali
- Nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di edifici esistenti, compresi gli interventi di rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, negli agli
di strati isolanti e coibenti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, negli agli interventi rientranti nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, qualora riguardino le coperture di edifici pubblici, devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al DPGR 18/12/2013 n. 75/R “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in
75/R “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 2. E’ fatta salva la disciplina contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione dello Strumento Urbanistico vigente, in merito alle caratteristiche particolari, da rispettare nella realizzazione delle copertura dell'edilizia storica e rurale, come individuata dalle zone omogenee dello Strumento Urbanistico. Coperture
ione delle copertura dell'edilizia storica e rurale, come individuata dalle zone omogenee dello Strumento Urbanistico. Coperture
- gli interventi sulle coperture dovranno rispettare le tipologie e le caratteristiche esistenti ed in particolare:
- la pendenza delle falde dovrà rimanere inalterata e in caso di sopraelevazione o di adeguamento non dovrà superare il 30%;
- il materiale di copertura dovrà essere quello dell’impianto originario;
elevazione o di adeguamento non dovrà superare il 30%;
- il materiale di copertura dovrà essere quello dell’impianto originario;
- il mantenimento ed il restauro degli elementi in cotto costituenti la gronda, il sottogronda ed i cornicioni; la loro eventuale sostituzione deve realizzarsi secondo materiali e tecniche uguali agli originari. Gronde
- Le gronde che non presentano elementi di pregio potranno essere sostituite purché con
e tecniche uguali agli originari. Gronde
- Le gronde che non presentano elementi di pregio potranno essere sostituite purché con materiali e caratteristiche di tipo tradizionale; tale modalità di intervento dovrà essere applicata anche per le gronde relative a sopraelevazioni, ampliamenti o nuovi interventi.
- E’ prescritto il mantenimento ed il restauro degli elementi in cotto, pietra o altri materiali originali di pregio costituenti la gronda, il sottogronda ed i cornicioni.
uro degli elementi in cotto, pietra o altri materiali originali di pregio costituenti la gronda, il sottogronda ed i cornicioni.
- Nelle gronde a struttura lignea per la realizzazione dello scempiato non è ammesso l’uso di tavelle in laterizio forato, ma esclusivamente l’impiego di legno o di “mezzane” in cotto.
- Il rifacimento delle gronde comporterà il mantenimento degli aggetti preesistenti.
- Per tutte le tipologie di gronda non è ammesso aggiungere a vista materiali di nuova
mantenimento degli aggetti preesistenti.
- Per tutte le tipologie di gronda non è ammesso aggiungere a vista materiali di nuova concezione (isolamenti termo-isolanti, camere di ventilazione, guaine ecc…); 105
- per gli interventi di sostituzione delle strutture di copertura interessanti oltre il 50% della superficie delle rispettive falde del tetto, eventuali nuove strutture da inserite nella gronda esterna, dovranno avere uno spessore massimo di cm. 10 oltre l’estradosso del travicello, delle mezzane aggettanti o mensole di vario genere preesistenti; le altre tipologie di gronda non potranno avere uno spessore superiore a 12 cm. comprensivo
ensole di vario genere preesistenti; le altre tipologie di gronda non potranno avere uno spessore superiore a 12 cm. comprensivo degli intonaci, misurato nella parte verticale a vista in corrispondenza del canale di gronda.
- Al fine di consentire il suddetto intervento, dal computo dell’altezza dell’edificio (HMax), sono esclusi tutti i maggiori spessori e volumi, finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche dell’edificio stesso. In tutti gli altri casi di interventi eseguiti sui tetti
zati all’incremento delle prestazioni energetiche dell’edificio stesso. In tutti gli altri casi di interventi eseguiti sui tetti esistenti, l’inserimento di extra spessori, finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, è consentito nella misura strettamente necessaria e utilizzando materiali con qualità tecnologica avanzata. Canali di gronda
- i canali di gronda e i discendenti dovranno essere in rame o prodotti similari per colore e finitura, con sviluppo circolare ;
- i canali di gronda e i discendenti dovranno essere in rame o prodotti similari per colore e finitura, con sviluppo circolare ;
- i materiali di recente concezione non devono risultare visibili all’esterno. Lucernari
- E’ consentita la realizzazione di nuovi lucernari purché non emergenti dal manto di copertura, limitatamente al soddisfacimento delle esigenze di aeroilluminazione dei locali, o per l’accesso al tetto, al fine di garantire il passaggio degli addetti alla
o delle esigenze di aeroilluminazione dei locali, o per l’accesso al tetto, al fine di garantire il passaggio degli addetti alla manutenzione, dimensionato ai sensi del Decreto Del Presidente Della Giunta Regionale Toscana del 18 dicembre 2013, n. 75/R. Comignoli e canne fumarie
- I comignoli dovranno essere conservati, ripristinati o realizzati secondo forme e materiali tradizionali; i condotti di aerazione forzata e gli sfiati potranno essere realizzati in cotto oppure in rame.
forme e materiali tradizionali; i condotti di aerazione forzata e gli sfiati potranno essere realizzati in cotto oppure in rame.
- Non è ammessa la realizzazione di canne fumarie esterne se non congrue con la tipologia del fabbricato e di comignoli a vista in cemento e materiali simili. Impianti fotovoltaici e solari termici
- Gli impianti fotovoltaici posti sui tetti degli edifici posti nei centri storici e nelle corti,
fotovoltaici e solari termici
- Gli impianti fotovoltaici posti sui tetti degli edifici posti nei centri storici e nelle corti, dovranno essere integrati nella copertura in posizioni tali da non alterare la percezione della struttura e degli elementi storicizzati dei tetti e gli impianti solari termici dovranno essere aderenti nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi.
Art. 84 - Illuminazione pubblica
on la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi.
- Non è ammesso il posizionamento sulla copertura di serbatoi di accumulo e di altre attrezzature a vista connesse ai suddetti impianti. Art. 84 - Illuminazione pubblica
- Gli impianti di illuminazione pubblica devono essere progettati ed eseguiti in conformità alle norme specifiche in materia, secondo le vigenti disposizioni di sicurezza.
vono essere progettati ed eseguiti in conformità alle norme specifiche in materia, secondo le vigenti disposizioni di sicurezza. 2. I progetti, anche di iniziativa privata, sono valutati e approvati da parte del competente Ufficio Comunale di progettazione delle OO.PP. che determinerà opportune prescrizioni e condizioni. 3. Questo tipo di illuminazione deve garantire le seguenti prestazioni: 106
- riduzione dei consumi di energia elettrica per l’Ente Pubblico o l’Amministrazione.
- assicurare la percezione degli ostacoli;
- consentire il riconoscimento delle persone;
- valorizzare il patrimonio artistico – monumentale;
- facilitare l’orientamento;
- scoraggiare criminalità e vandalismo.
- L’illuminazione pubblica contribuisce al soddisfacimento dei requisiti, in relazione alle vigenti disposizioni di Legge in materia di barriere architettoniche.
buisce al soddisfacimento dei requisiti, in relazione alle vigenti disposizioni di Legge in materia di barriere architettoniche. 5. Il servizio di pubblica illuminazione deve perseguire le seguenti importanti funzionalità:
- Garantire la visibilità nelle ore buie, dando la migliore fruibilità sia delle infrastrutture che degli spazi urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica.
- Garantire la sicurezza per il traffico stradale veicolare al fine di evitare incidenti, perdita
i di destinazione urbanistica.
- Garantire la sicurezza per il traffico stradale veicolare al fine di evitare incidenti, perdita di informazioni sul tragitto e sulla segnaletica in genere: per assicurare i valori di illuminamento minimi di sicurezza sulle strade con traffico veicolare, misto (veicolare – pedonale), residenziale, pedonale, a verde pubblico, ecc., sono state emanate apposite norme che fissano i livelli di illuminamento in funzione della classificazione dell’area da illuminare.
o state emanate apposite norme che fissano i livelli di illuminamento in funzione della classificazione dell’area da illuminare.
- Conferire un maggiore "senso" di sicurezza fisica e psicologica alle persone: l’illuminazione pubblica ha la funzione di "vedere" e di "farsi vedere" e pertanto di acquisire un maggior senso di sicurezza che oggi è inteso come un deterrente alle aggressioni nonché da ausilio per le forze di pubblica sicurezza.
r senso di sicurezza che oggi è inteso come un deterrente alle aggressioni nonché da ausilio per le forze di pubblica sicurezza.
- Aumentare la qualità della vita sociale con l’incentivazione delle attività serali: con una adeguata illuminazione pubblica è possibile favorire il prolungamento, oltre il tramonto, delle attività commerciali e di intrattenimento all’aperto.
- Valorizzare le strutture architettoniche e ambientali: un impianto di illuminazione
mmerciali e di intrattenimento all’aperto.
- Valorizzare le strutture architettoniche e ambientali: un impianto di illuminazione pubblica, adeguatamente dimensionato in intensità luminosa e resa cromatica, è di supporto alla valorizzazione e al miglior godimento delle strutture architettoniche e monumentali.
- Questi obiettivi primari devono essere ottenuti cercando non solo di minimizzare i consumi energetici, ma anche contenendo il più possibile il flusso “disperso”, concausa
enuti cercando non solo di minimizzare i consumi energetici, ma anche contenendo il più possibile il flusso “disperso”, concausa dell’inquinamento luminoso, dell'invasività della luce e dell’impatto sull’ambiente dell’intervento, sia integrando formalmente gli impianti con il territorio in cui vengono inseriti, sia con la scelta di materiali contestuali all’ambiente, ottimizzando i costi di esercizio e di manutenzione.
vengono inseriti, sia con la scelta di materiali contestuali all’ambiente, ottimizzando i costi di esercizio e di manutenzione. 7. Nella progettazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ai fini della protezione dall’inquinamento luminoso, dovrà essere rispettata la Delibera di Giunta regionale n. 903 del 20/7/2020, con l'aggiornamento dell’elenco delle stazioni astronomiche e le relative zone di protezione nelle quali la L.R. 39/2005 prevede il rispetto di specifici requisiti.
e stazioni astronomiche e le relative zone di protezione nelle quali la L.R. 39/2005 prevede il rispetto di specifici requisiti. 8. Le sorgenti luminose utilizzate negli impianti di illuminazione per aree esterne devono possedere in maniera imprescindibile le principali caratteristiche, quali:
- elevata efficienza luminosa;
- elevata affidabilità;
- lunga durata di funzionamento; 107
Art. 85 - Impianti tecnologici a servizio degli edifici (antenne, parabole,
- compatibilità ambientale;
- nel caso di applicazioni legate all’ambiente urbano divengono prioritarie anche le tematiche relative a: o tonalità della luce (temperatura di colore); o indice di resa cromatica.
- Inoltre si dovrà far riferimento nella progettazione alle vigenti disposizione di Legge in materia. Art. 85 - Impianti tecnologici a servizio degli edifici (antenne, parabole, impianti di condizionamento e altri impianti tecnici) Antenne e Parabole
ecnologici a servizio degli edifici (antenne, parabole, impianti di condizionamento e altri impianti tecnici) Antenne e Parabole
- In tutti gli edifici di nuova costruzione le antenne radio, televisive e paraboliche devono essere centralizzate. La medesima disposizione si applica in caso di ristrutturazione interessante l’intero fabbricato e in caso di manutenzione straordinaria o di rifacimento della copertura.
- L’installazione di antenne e parabole dovrà essere prevista preferibilmente sulla falda di
o di rifacimento della copertura. 2. L’installazione di antenne e parabole dovrà essere prevista preferibilmente sulla falda di copertura dell’edificio opposta alla pubblica via, senza sporgere dal perimetro del tetto; non sono consentite installazioni in facciata. 3. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi; i cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.
cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto. 4. Le antenne e parabole trasmittenti e riceventi non potranno mai essere installate su falde in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico o in relazione a punti di vista caratteristici di valore tradizionale o comunque aventi interferenza percettiva con
co-artistico o in relazione a punti di vista caratteristici di valore tradizionale o comunque aventi interferenza percettiva con immobili soggetti a vincoli tutelati sotto il profilo storico-ambientale, in relazione alle vigenti disposizioni di Legge in materia. Impianti di Condizionamento
- Gli impianti di condizionamento dovranno rispettare le specifiche condizioni di rumorosità previste dalla vigente disciplina in materia. Le emissioni rumorose provenienti da tali
e le specifiche condizioni di rumorosità previste dalla vigente disciplina in materia. Le emissioni rumorose provenienti da tali apparecchiature debbono rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia. 2. Le canalette della raccolta di acque di condensa devono essere opportunamente raccordate ai canali di gronda o alla rete fognaria. 3. È fatto divieto di scaricare le acque di condensa provocando stillicidio su aree pubbliche o di proprietà di terzi.
fognaria. 3. È fatto divieto di scaricare le acque di condensa provocando stillicidio su aree pubbliche o di proprietà di terzi. 4. Per gli impianti fissi, da porre all’esterno, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- siano prioritariamente posti sulla copertura degli edifici, o lungo le facciate interne o secondarie;
- nel caso sia inevitabile l’installazione su facciate lungo le strade principali, l’impianto è ammissibile su logge o terrazze, su appositi rientri, lesene del prospetto;
su facciate lungo le strade principali, l’impianto è ammissibile su logge o terrazze, su appositi rientri, lesene del prospetto;
- nei centri storici o ad essi assimilati e nelle zone ad attività di interesse pubblico, siano posti esclusivamente sulle facciate interne o secondarie;
- le emissioni di aria calda degli impianti di condizionamento dovranno essere tali da non determinare un incremento della temperatura dell’aria misurata in corrispondenza delle 108
Art. 86 - Serramenti esterni degli edifici
aperture finestrate dei corpi ricettori esposti, quali locali destinati a civile abitazione o ambienti di lavoro con presenza continuativa di addetti. Art. 86 - Serramenti esterni degli edifici Disposizioni generali
- Gli infissi da esterno dovranno garantire :
- il controllo del flusso luminoso;
- la manovrabilità per quelli non fissi, al fine d a garantire il ricambio di aria, se poi devono consentire anche il passaggio di persone devono potersi aprire in modo
al fine d a garantire il ricambio di aria, se poi devono consentire anche il passaggio di persone devono potersi aprire in modo adeguato ed è quindi necessario individuare la tipologia di apertura, per esempio con ante a battente o scorrevoli, in base all’ambiente in cui andranno installate;
- la tenuta all’aria;
- la tenuta all’acqua è la capacità di impedire infiltrazioni di acqua;
- l’isolamento termico, rispettando il requisito minimo previsto dalla normativa vigente
ità di impedire infiltrazioni di acqua;
- l’isolamento termico, rispettando il requisito minimo previsto dalla normativa vigente per la zona climatica di appartenenza (trasmittanza termica zona climatica D dovrà essere pari a 1,80 W/m2K)
- capacità di isolamento acustico, determinato dal valore Rw, espresso in decibel (dB) nei limiti previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
n decibel (dB) nei limiti previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Gli infissi esterni degli edifici, ricadenti negli edifici dell’edilizia storica, fatta salva la disciplina contenuta nelle N.T.A. dello Strumento Urbanistico vigente, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: Sistemi di oscuramento
- Le persiane potranno essere inserite qualora non alterino le caratteristiche decorative degli
istiche: Sistemi di oscuramento
- Le persiane potranno essere inserite qualora non alterino le caratteristiche decorative degli edifici e siano già presenti nell’intorno edificato su immobili con caratteristiche simili. E' escluso l'uso di serrande avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. Infissi esterni
- Dovranno essere realizzati preferibilmente in legno di specie tipiche naturali o in legno verniciato nei colori tradizionali. E' consentito l'utilizzo di infissi in alluminio o P.V.C. a
ecie tipiche naturali o in legno verniciato nei colori tradizionali. E' consentito l'utilizzo di infissi in alluminio o P.V.C. a condizione che abbiano colori e caratteristiche simili a quelli tradizionali in legno. 2. E' obbligatorio che tutti gli infissi esterni della stessa facciata dell’unita edilizia abbiano la stessa colorazione; sono vietati i vetri a specchio.
- Non è consentito l'uso di serrande avvolgibili, di veneziane esterne oppure di altri dispositivi
vietati i vetri a specchio.
- Non è consentito l'uso di serrande avvolgibili, di veneziane esterne oppure di altri dispositivi di oscuramento esterno diversi dalle persiane in legno, stuoini e pannelli in legno di tipo tradizionale privi di decorazioni in ferro battuto; questi ultimi limitatamente ai vani finestra che anticamente li prevedevano. E' consentito l'utilizzo di infissi in alluminio o P.V.C. a condizione che abbiano colori e caratteristiche simili a quelli tradizionali in legno.
ilizzo di infissi in alluminio o P.V.C. a condizione che abbiano colori e caratteristiche simili a quelli tradizionali in legno. 3. L'uso di infissi in acciaio brunito o ferro verniciato color grigio Micaceo (70) è consentito solo per particolari aperture di dimensioni non riconducibili a quelle tipiche di finestra spesso presenti in edifici di tipo specialistico. 4. L’uso di infissi di diversa concezione è consentito per l’eventuale chiusura interna di
nti in edifici di tipo specialistico. 4. L’uso di infissi di diversa concezione è consentito per l’eventuale chiusura interna di aperture schermate da “mandolate” nel caso in cui sia consentito il cambio di destinazione degli annessi agricoli Porte esterne 109
Art. 87 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Dovranno essere realizzate in legno di specie tipiche naturali o verniciate nei colori tradizionali; la tipologia dovrà essere tradizionale. E’ consentito l’uso di materiali di moderna concezione come alluminio e PVC purché garantiscano forme, finitura esterna, tipologia e colori simili a quelli in legno..
- Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento agli artt. 21 e 146. Art. 87 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
Art. 87 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
l D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento agli artt. 21 e 146. Art. 87 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- All'interno dei centri abitati la messa in opera di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, dovrà rispettare il "Regolamento comunale per la messa in opera di impianti pubblicitari all'interno dei centri abitati" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 30/11/1998.
- La concessione, l'autorizzazione o l'esposizione pubblicitaria, nonché il canone di
Consiglio Comunale n. 130 del 30/11/1998. 2. La concessione, l'autorizzazione o l'esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o in genere di spazi ed aree pubbliche è soggetto all'applicazione del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con delibera di Consiglio Comunale 25 del 26/03/2021 e successive modifiche.
Art. 88 - Cartelloni pubblicitari
one pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con delibera di Consiglio Comunale 25 del 26/03/2021 e successive modifiche. 3. Si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato. Art. 88 - Cartelloni pubblicitari
- La cartellonistica pubblicitaria deve essere realizzata secondo i principi della salvaguardia
t. 88 - Cartelloni pubblicitari
- La cartellonistica pubblicitaria deve essere realizzata secondo i principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per i pedoni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve, inoltre, le
Lgs 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve, inoltre, le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e per le aree soggette a tutela paesaggistica. 2. Sulle presenti norme hanno prevalenza le disposizioni del “Regolamento per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 26.05.2005 e successive modifiche.
Art. 89 - Muri di cinta e recinzioni
icità e diritti sulle pubbliche affissioni”, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 26.05.2005 e successive modifiche. Art. 89 - Muri di cinta e recinzioni
- I muri di cinta, come i muri di recinzione, hanno la funzione di demarcare la linea di confine tra diverse proprietà o di separazione tra spazi con diversa funzione.
- Le recinzioni con valore storico testimoniale per la collettività debbono essere mantenuti ed
tra spazi con diversa funzione. 2. Le recinzioni con valore storico testimoniale per la collettività debbono essere mantenuti ed eventuali interventi di ripristino di tratti mancanti andranno eseguiti utilizzando stessi materiali, ponendoli in opera con appropriate tecniche costruttive. 3. Lungo i percorsi pubblici è vietato l'uso di rete ombreggiante verso strada. 4. Le recinzioni non potranno comportare il frazionamento delle aree poste sul fronte principale dei fabbricati inseriti nelle corti. 110
Art. 90 - Beni culturali e edifici storici
- Le recinzioni in prossimità di strade, piazze e spazi pubblici, dovranno acquisire l'autorizzazione dell'Ente proprietario ai sensi del Codice della Strada
- Le caratteristiche formali e dimensionali da rispettare nella realizzazione di nuovi muri di cinta per le zone omogenee indicate dallo Strumento Urbanistico, si devono conformare alla specifica disciplina contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione Art. 90 - Beni culturali e edifici storici
Art. 90 - Beni culturali e edifici storici
ono conformare alla specifica disciplina contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione Art. 90 - Beni culturali e edifici storici
- I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs. 42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale.
- Il Regolamento Urbanistico, individua con apposita simbologia nella cartografia gli "Edifici
Art. 91 - Cimiteri monumentali e storici
l presente regolamento comunale. 2. Il Regolamento Urbanistico, individua con apposita simbologia nella cartografia gli "Edifici vincolati e di rilevante valore storico-architettonico" dove gli interventi sono condizionati alle prescrizioni del presente Regolamento Edilizio e dello Strumento Urbanistico.. Art. 91 - Cimiteri monumentali e storici
- Gli interventi edilizi nei cimiteri monumentali e storici esistenti da oltre settanta anni, sono
Art. 92 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
miteri monumentali e storici
- Gli interventi edilizi nei cimiteri monumentali e storici esistenti da oltre settanta anni, sono sottoposti all’acquisizione preventiva del nulla-osta della Soprintendenza con le procedure stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al Codice. Art. 92 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
- Tutti i luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto delle vigenti normative in materia
Art. 93 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altri dispositivi per
a per i luoghi pubblici urbani
- Tutti i luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, nonché nel rispetto delle disposizioni per la sicurezza e prevenzione impartite dagli Organi di Governo per i luoghi deputati ad ospitare pubblici spettacoli, manifestazioni, mercati. Capo VI – Elementi costruttivi Art. 93 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altri dispositivi per elevare l’accessibilità ambientale
Art. 93 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altri dispositivi per
nti costruttivi Art. 93 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altri dispositivi per elevare l’accessibilità ambientale
- Al fine di agevolare l’accesso, gli spostamenti interni e l’utilizzo delle parti comuni:
- agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica;
- agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei sottoposti a
mente dalla loro destinazione urbanistica;
- agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei sottoposti a interventi edilizi, ivi compresi i frazionamenti, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica;
- agli edifici e spazi soggetti in tutto o in parte a mutamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico,
- alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
finalizzata all’uso pubblico,
- alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
- agli ambienti esterni naturali, privati aperti al pubblico o pubblici, quali parchi, oasi, giardini, parchi archeologici, stabilimenti balneari e arenili liberamente fruibili; 111
Art. 94 - Serre bioclimatiche
- devono essere rispettate le norme relative al superamento delle barriere architettoniche, contenute nella Legge 09/01/1989 n. 13 "Disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche", nel relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. (LL.PP.) 14 giugno 1989, n. 236 e nel Regolamento regionale DPGR 41/R/2009 " Regolamento in materia di barriere architettoniche". Art. 94 - Serre bioclimatiche
Art. 94 - Serre bioclimatiche
e nel Regolamento regionale DPGR 41/R/2009 " Regolamento in materia di barriere architettoniche". Art. 94 - Serre bioclimatiche
- Si definisce “serra solare” o "serra bioclimatica" un elemento di architettura bioclimatica finalizzato ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell'edificio o dell'unità immobiliare.
- La serra solare deve avere caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle comuni
'edificio o dell'unità immobiliare. 2. La serra solare deve avere caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle comuni verande. Essa non può essere destinata alla permanenza continuativa di persone e deve essere priva dei requisiti e delle dotazioni atti a consentire tale permanenza, compresi gli impianti di climatizzazione artificiale. 3. La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata
mpianti di climatizzazione artificiale. 3. La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata all’irraggiamento durante la stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La specifica finalità del risparmio energetico è certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale è quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.
ata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale. 4. Le serre bioclimatiche devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:
- disposizione nei fronti da Sud-Est a Sud-Ovest con funzione di captazione solare;
- devono avere la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il 70% ;
- il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell’edificio.
ti e copertura, vetrata per almeno il 70% ;
- il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell’edificio.
- deve essere dimostrato, attraverso calcoli energetici fatti da un progettista, la sua funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità non inferiore al 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;
- Le serre bioclimatiche non costituiscono Superficie Edificata (SE) e Volume Edificato (VE).
Art. 95 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio
o e/o attivo dell’energia solare; 5. Le serre bioclimatiche non costituiscono Superficie Edificata (SE) e Volume Edificato (VE). Art. 95 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
- Secondo il D.Lgs. 28/2011 "decreto rinnovabili" e l'art. 26 del D.Lgs. 199/2021 è obbligatorio dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili per immobili residenziali, commerciali e i capannoni industriali, nel caso di:
ifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili per immobili residenziali, commerciali e i capannoni industriali, nel caso di:
- edificio di nuova costruzione, inteso come nuova realizzazione di immobili dotati di impianto di riscaldamento ma anche come ampliamento di edifici la cui nuova porzione climatizzata avrà un volume superiore del 15% della porzione preesistente;
- edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante, inteso come immobile esistente avente
e del 15% della porzione preesistente;
- edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante, inteso come immobile esistente avente superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
- Secondo l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, gli interventi di nuova costruzione o di
one anche in manutenzione straordinaria. 2. Secondo l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante avviati successivamente al 13/06/2022, sono progettati e 112
realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto :
- della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
- del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
- Gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che
zione invernale e la climatizzazione estiva.
- Gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
- Per gli edifici pubblici il limite è incrementato al 65%.
- La normativa, oltre ad imporre una percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, prescrive una potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
di energia prodotta da fonti rinnovabili, prescrive una potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 4. Se non vengono rispettate queste prescrizioni, non potrà essere rilasciato il titolo edilizio. 5. Le percentuali suddette possono non essere rispettate qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento con la quale si soddisfi l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria dell'immobile.
scaldamento con la quale si soddisfi l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria dell'immobile. 6. Inoltre, è possibile derogare le suddette quote nel caso di edifici ricadenti nell’ambito dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In questo caso, il professionista dovrà attesterà che l'eventuale rispetto del D.Lgs. 28/2011 provocherebbe una variazione incompatibile
Art. 96 - Coperture, canali di gronda e pluviali
o caso, il professionista dovrà attesterà che l'eventuale rispetto del D.Lgs. 28/2011 provocherebbe una variazione incompatibile con il carattere storico e artistico dell’edificio. 7. Il DM 26/06/2015 chiamato dei «requisiti minimi» definisce quali sono le fonti rinnovabili di energia FER o comunque in che percentuali si possono ritenere tali. Art. 96 - Coperture, canali di gronda e pluviali
- Nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che
erture, canali di gronda e pluviali
- Nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti, compresi gli interventi di rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, negli agli interventi rientranti nel campo di applicazione del Codice dei
dei Trasporti e delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, negli agli interventi rientranti nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, qualora riguardino le coperture di edifici pubblici, devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al DPGR 18/12/2013 n. 75/R “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
e sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 2. Negli interventi sulle coperture degli edifici esistenti dell'edilizia storica e rurale, si rimanda alle caratteristiche costruttive e prescrizioni elencate all'Art. 83 del Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico 3. Nella progettazione delle coperture di edifici di nuova edificazione e nella ristrutturazione
Art. 97 - Strade e passaggi privati, cortili
ica e inserimento paesaggistico 3. Nella progettazione delle coperture di edifici di nuova edificazione e nella ristrutturazione dell'edilizia di recedente edificazione, le falde non dovranno superare la pendenza del 35%, nel rispetto della tipologia dei tetti presenti nel territorio comunale. Art. 97 - Strade e passaggi privati, cortili
- Nella realizzazione delle strade private al servizio di più lotti edificabili deve essere
Strade e passaggi privati, cortili
- Nella realizzazione delle strade private al servizio di più lotti edificabili deve essere individuata, in fase di progettazione, la posizione di tutti i servizi e i contatori, oltre allo spazio per la raccolta dei rifiuti. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. 113
- Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla relativa destinazione d’uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria “F” in ambito urbano.
rade di distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria “F” in ambito urbano. 3. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati a mezzo di intervento edilizio diretto o Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato, che interessino il sistema della viabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, ecc..), devono essere messi in atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche
rade, ecc..), devono essere messi in atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche geometriche della strada esistente secondo specifici parametri e prescrizioni, in relazione alle diverse categorie di strada, dettate dal competente ufficio viabilità comunale. 4. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il
i con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il percorso a cui sono funzionali, deve essere realizzato rispettando le norme della L. 13/89 e dei D.M. n. 236/89 e e n. 503/96 oltre al Regolamento Regione Toscana 41/R/2009 , in modo da non comportare ostacoli alla percorribilità per la generalità delle persone. 5. L'apertura e la modifica degli accessi alla viabilità pubblica devono ottenere l'autorizzazione
la generalità delle persone. 5. L'apertura e la modifica degli accessi alla viabilità pubblica devono ottenere l'autorizzazione prevista dal Codice della Strada, rilasciata dall'Ente titolare dell'infrastruttura. 6. Le pavimentazioni delle strade vanno realizzate in asfalto o con altro materiale concordato con l’Amministrazione Comunale. 7. Per ambiti e progettazioni specifiche possono essere utilizzati: materiale lapideo o masselli
Art. 98 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine
con l’Amministrazione Comunale. 7. Per ambiti e progettazioni specifiche possono essere utilizzati: materiale lapideo o masselli in calcestruzzo (preferibilmente di forma e colore appositamente indicati per ambientazioni di carattere storico). 8. Ogni intervento sulla viabilità, sia per la sistemazione che per la posa in opera di reti e impianti tecnologici, dovrà prevedere il ripristino delle caratteristiche originarie, previo rilascio di autorizzazione. Art. 98 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine
Art. 98 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine
ere il ripristino delle caratteristiche originarie, previo rilascio di autorizzazione. Art. 98 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine
- Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per almeno 3 lati o porzione di lato.
- Sono classificati nei seguenti tipi: a) Ampio cortile: si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parte antistante, con un minimo assoluto di m.25.00.
ima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parte antistante, con un minimo assoluto di m.25.00. b) Cortile: si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m. 8.00 e la superficie dell'area libera scoperta superiore a 1/5 di quella delle pareti che la circondano. c) Patio: si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo di
elle pareti che la circondano. c) Patio: si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo di un edificio a più piani, con normali minime non inferiore a m.6.00, e pareti circostanti di altezza non superiore a m.4.00 d) Chiostrina: si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a mq. 20.00 e con una normale minima ad ogni finestra non inferiore a m. 3.00. e) Cavedio : si definisce cavedio lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle
ogni finestra non inferiore a m. 3.00. e) Cavedio : si definisce cavedio lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali siano insufficienti a qualificarlo come chiostrina. 114
f) I cavedi sono di regola riservati al passaggio e alla manutenzione degli impianti tecnologici o alla formazione di prese d’aria per locali tecnici o comunque per vani inabitabili. g) Il piano di fondo dei cavedi, deve essere facilmente accessibile per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione. Esso deve inoltre essere convenientemente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane.
nvenientemente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane. 3. Negli spazi interni definiti come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti con qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici. 4. Negli spazi interni definiti come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e
trezzature di pertinenza degli edifici. 4. Negli spazi interni definiti come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine sprovvisti di vedute, con esclusione degli ambienti per : abitazione, uffici, lavoro e insegnamento, ricreazione, cura, ecc... quando la normale libera di fronte alle finestre è inferiore a 10 mt. 5. Negli spazi interni definiti come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali
Art. 99 - Intercapedini e griglie di aerazione
finestre è inferiore a 10 mt. 5. Negli spazi interni definiti come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali e orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze né rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune. 6. Nei Cavedi sono ammesse prese d’aria per locali tecnici o comunque per vani inabitabili, non è mai ammesso aprirvi finestre di locali abitabili. Art. 99 - Intercapedini e griglie di aerazione
Art. 99 - Intercapedini e griglie di aerazione
que per vani inabitabili, non è mai ammesso aprirvi finestre di locali abitabili. Art. 99 - Intercapedini e griglie di aerazione
- Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza minima di cm 150, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito
lle vie dotate di marciapiedi di larghezza minima di cm 150, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici. Saranno prescritte dagli Uffici competenti dimensioni, materiali e relative portate ed ogni altro accorgimento tecnico atto a costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri portanti delle intercapedini. 2. Le griglie da integrare nella pavimentazione devono essere realizzate con maglie
Art. 100 - Muri di cinta e recinzioni
olidità i muri portanti delle intercapedini. 2. Le griglie da integrare nella pavimentazione devono essere realizzate con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; le griglie ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. Art. 100 - Muri di cinta e recinzioni
- Per le recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici esistenti dell'edilizia storica e rurale, si
i di cinta e recinzioni
- Per le recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici esistenti dell'edilizia storica e rurale, si rimanda alle caratteristiche costruttive e prescrizioni elencate all'Art. 89 del Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.
- Le recinzioni delle aree agricole libere da fabbricati, sono ammesse in paletti e rete semplicemente infissi nel terreno, o palizzate in legno.
elle aree agricole libere da fabbricati, sono ammesse in paletti e rete semplicemente infissi nel terreno, o palizzate in legno. 3. La conformazione dei muri di cinta e delle recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici di nuova e recente edificazione è progettata in coerenza con la tipologia dell’edificio stesso e con il contesto ove è inserito. 4. Le recinzioni in fregio alle strade pubbliche sono soggette ad autorizzazione dell'ente proprietario della stessa. 115
Art. 101 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia
Art. 101 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia delle tipicità locali
- Per i materiali e le tecniche costruttive dell'edilizia storica e rurale, si rimanda alle caratteristiche costruttive e prescrizioni elencate al Capo V – "Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico", oltre a quanto indicato nelle norme tecniche per le rispettive zone omogenee del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo.
tico", oltre a quanto indicato nelle norme tecniche per le rispettive zone omogenee del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo. 2. Il restauro e la ristrutturazione conservativa consentita dalle norme dello strumento urbanistico in particolari ambiti deve essere attuata secondo le indicazioni riportate dalla normativa attuativa e dalle prescrizioni elencate al Capo V - "Recupero Urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico" del presente Regolamento, e in particolare per
Art. 102 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza
al Capo V - "Recupero Urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico" del presente Regolamento, e in particolare per quanto riguarda gli edifici che rivestono interesse documentale come ad esempio cascinali, fienili, essiccatoi, metati, molini, lavatoi ecc..., devono essere attuati interventi che tengano conto della cultura materiale e delle tecniche costruttive ricorrenti nel particolare contesto. Art. 102 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza
Art. 102 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza
riale e delle tecniche costruttive ricorrenti nel particolare contesto. Art. 102 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza DEFINIZIONE AREA DI PERTINENZA DI UN FABBRICATO
- Ai fini del presente regolamento e della normativa tecnica di attuazione del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo, di definisce area di pertinenza di un fabbricato esistente il poligono che comprende la superficie dell'area di sedime dell'edificio oltre a quella dei
rtinenza di un fabbricato esistente il poligono che comprende la superficie dell'area di sedime dell'edificio oltre a quella dei manufatti accessori, delle pertinenze, delle piscine e degli spazi esterni, configurati a titolo permanente e funzionale ed in rapporto accessorio e di servizio con l’immobile principale. 2. Ai fini dell'applicazione delle norme del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo, l'area di pertinenza di un fabbricato, oltre alla definizione del comma 1, deve possedere le seguenti
banistico/Piano Operativo, l'area di pertinenza di un fabbricato, oltre alla definizione del comma 1, deve possedere le seguenti caratteristiche: a) continuità fisica senza interruzioni di alcun tipo, come la presenza di strade, percorsi pedonali o ciclabili, vie vicinali di uso pubblico, corsi d'acqua pubblici ad eccezione delle canalette pubbliche munite di sovrappasso autorizzato, aree di proprietà di terzi ecc…, comprese le aree pubbliche anche di futura previsione urbanistica o comunque soggette
orizzato, aree di proprietà di terzi ecc…, comprese le aree pubbliche anche di futura previsione urbanistica o comunque soggette a procedura espropriativa; b) l'area esterna di pertinenza ed il fabbricato principale devono appartenere alla medesima proprietà; c) l'area deve avere opere di sistemazioni esterne che abbiano una correlazione funzionale e permanente con l’edificio e può essere delimitata da elementi fisici come recinzioni, cordoli, ecc….
a correlazione funzionale e permanente con l’edificio e può essere delimitata da elementi fisici come recinzioni, cordoli, ecc…. d) per la realizzazione dei fabbricati e manufatti pertinenziali, piscine, pavimentazioni e opere di sistemazione esterna, l’area di pertinenza deve essere racchiusa in un perimetro formato dai punti situati a non più di 50 mt. dal fabbricato principale esistente, salvo :
- diversa disposizione contenuta nello Strumento Urbanistico vigente;
iù di 50 mt. dal fabbricato principale esistente, salvo :
- diversa disposizione contenuta nello Strumento Urbanistico vigente;
- il caso in cui l'area di pertinenza sia un’area che risulti già recintata con strutture murarie esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, in continuità con l'immobile principale appartenente all’edilizia storica e che presenti sistemazioni edilizie tali da non configurarsi come territorio rurale. 116
- I manufatti pertinenziali, piscine ecc..., le opere di sistemazione esterna, pavimentazioni, parcheggi devono rientrare completamente all'interno del perimetro dell'area di pertinenza, fatta eccezione per i casi descritti ai punti 1 e 2 della suddetta lettera d).
- Le aree esterne e pertinenziali di valore storico testimoniale per la collettività debbono essere mantenute, ed eventuali interventi di ripristino andranno eseguiti utilizzando gli
stimoniale per la collettività debbono essere mantenute, ed eventuali interventi di ripristino andranno eseguiti utilizzando gli stessi materiali o similari, ponendoli in opera con appropriate tecniche costruttive. 5. Le caratteristiche architettoniche da rispettare nella realizzazione delle sistemazioni esterne sono contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione per le rispettive zone omogenee dello Strumento Urbanistico vigente. AREE ESTERNE E PERTINENZIALI DELL’EDILIZIA STORICA E NELLE CORTI
e rispettive zone omogenee dello Strumento Urbanistico vigente. AREE ESTERNE E PERTINENZIALI DELL’EDILIZIA STORICA E NELLE CORTI
- Gli interventi di sistemazione esterna nell’edilizia storica, nei centri storici e nelle corti dovrà essere congruente con le caratteristiche del fabbricato; non dovrà essere alterata l’unitarietà delle aree libere qualora sia elemento caratterizzante del complesso edilizio.
- Nella realizzazione delle sistemazioni esterne devono essere mantenuti o ripristinati con
tterizzante del complesso edilizio. 2. Nella realizzazione delle sistemazioni esterne devono essere mantenuti o ripristinati con forme, materiali e specie vegetali tradizionali gli elementi di arredo esistenti. 3. Nelle sistemazioni a corte, dovranno essere recuperate tutte le sistemazioni originarie restaurandole o ripristinandole utilizzando materiali come quelli esistenti quali pavimentazioni in cotto, pietra ecc. e non potranno comportare aumento di quota rispetto
o materiali come quelli esistenti quali pavimentazioni in cotto, pietra ecc. e non potranno comportare aumento di quota rispetto alle proprietà confinanti; sono comunque consentiti interventi finalizzati a livellare le aree poste a quota inferiore con le proprietà confinanti e quelle relative a fabbricati isolati; sono consentite in deroga alle suddette disposizioni soluzioni uniformi estese all’intera corte. 4. Nelle altre aree, deve essere garantito il mantenimento delle aie lastricate, prevedendo ove
niformi estese all’intera corte. 4. Nelle altre aree, deve essere garantito il mantenimento delle aie lastricate, prevedendo ove necessario il ripristino delle parti mancanti attraverso la posa di identico materiale. 5. Nel rispetto delle previsioni dello Strumento Urbanistico, le nuove pavimentazioni e sistemazioni esterne sono ammesse secondo forme, dimensioni e impiego di materiali di tipo tradizionale a condizione che non alterino l’assetto originario.
mmesse secondo forme, dimensioni e impiego di materiali di tipo tradizionale a condizione che non alterino l’assetto originario. 6. La pavimentazione delle aree esterne sono realizzate con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque garantendo una superficie drenante minima del 25% dell’area, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di
che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici. 7. Le viabilità di accesso e le sistemazioni esterne dovranno prevedere un adeguato sistema di smaltimento delle acque piovane 8. I manufatti minori di arredo, presenti in queste aree, come marginette, cappelline, edicole, ecc. dovranno essere salvaguardati e restaurati con materiali e tecniche originali.
Art. 103 - Piscine ed opere di pertinenza e corredo agli edifici
aree, come marginette, cappelline, edicole, ecc. dovranno essere salvaguardati e restaurati con materiali e tecniche originali. 9. I muri di contenimento dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche tradizionali quali pietra a vista, muratura intonacate, ecc. Art. 103 - Piscine ed opere di pertinenza e corredo agli edifici PISCINE
- Nelle zone urbane e nelle zone agricole, ove è ammesso dallo Strumento Urbanistico, salvo
enza e corredo agli edifici PISCINE
- Nelle zone urbane e nelle zone agricole, ove è ammesso dallo Strumento Urbanistico, salvo l’esistenza di vincoli di inedificabilità di carattere assoluto, in presenza di edifici di abitazione, è ammessa la realizzazione di piscine private con i seguenti criteri prescrittivi: 117
- dovranno essere realizzate all'interno dell'area di pertinenza, come definita all'art. 102 del presente Regolamento Edilizio, salvo diversa disposizione prevista dallo Strumento Urbanistico;
- dovranno essere realizzate rispettando le caratteristiche architettoniche, dimensionali e di superficie indicate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo;
- per le zone a vincolo paesaggistico dove deve essere acquisita l’Autorizzazione
e del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo;
- per le zone a vincolo paesaggistico dove deve essere acquisita l’Autorizzazione paesaggistica in relazione alle vigenti disposizioni di Legge, e nelle zone collinari è prescritto un adeguato inserimento dell’opera in rapporto al contesto ambientale e paesaggistico, con il mantenimento e l’integrazione degli elementi costruttivi preesistenti, in particolare dei muri a retta;
- l’approvvigionamento idrico, dovrà avvenire tramite risorse autonome dall’acquedotto
istenti, in particolare dei muri a retta;
- l’approvvigionamento idrico, dovrà avvenire tramite risorse autonome dall’acquedotto comunale; l'acqua di riempimento dovrà avere caratteristiche di potabilità;
- dovranno essere previsti adeguati impianti tecnici di filtrazione, depurazione e clorazione dell’acqua e camere di compensazione o altro sistema di regolazione adeguato;
- prima dell'ultimazione dei lavori, qualora sia presente la Fognatura Pubblica, dovrà
o altro sistema di regolazione adeguato;
- prima dell'ultimazione dei lavori, qualora sia presente la Fognatura Pubblica, dovrà obbligatoriamente essere verificata con l'Ente Gestore la possibilità di scaricare i reflui provenienti dalla piscina nella condotta pubblica; solo dopo il rifiuto documentato di tale allaccio sarà possibile provvedere allo scarico dei reflui secondo lo schema di cui al Regolamento Comunale, con "Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque
allo scarico dei reflui secondo lo schema di cui al Regolamento Comunale, con "Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque domestiche ed assimilabili con recapito diverso dalla fognatura pubblica " rilasciata dal Comune di Capannori ai sensi della delibera di C.C. 58 del 21/10/2015 2. La Legge regionale 09/03/2006 n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio" disciplina le piscine, in base alla loro destinazione, distinguendole nelle seguenti categorie:
delle piscine ad uso natatorio" disciplina le piscine, in base alla loro destinazione, distinguendole nelle seguenti categorie:
- piscine pubbliche, private aperte al pubblico;
- piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti,
gi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate ;
- impianti finalizzati al gioco acquatico.
- piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.
esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile. 3. Ai fini igienico-sanitari, le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1 della L.R. 8/2006, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali ed in base alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento regionale. 4. Il Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R "Regolamento di attuazione della legge regionale
previsto nel regolamento regionale. 4. Il Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)", disciplina i seguenti aspetti al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e ricreativo: a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici ed igienico- ambientali delle piscine e il limite
ad uso natatorio e ricreativo: a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici ed igienico- ambientali delle piscine e il limite massimo degli utenti ammessi nell’impianto; b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca; c) le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza ed i controlli; 118
OPERE DI PERTINENZA A CORREDO DELLA RESIDENZA:
d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni; e) le deroghe ai parametri chimici per l’acqua di approvvigionamento; f) le deroghe ai requisiti tecnici delle piscine per l’impossibilità tecnica di adeguamento; g) gli adempimenti amministrativi per l’avvio dell’attività delle piscine. 5. Per le varie tipologie di piscine si rimanda all'applicazione delle norme regionali sopra richiamate. OPERE DI PERTINENZA A CORREDO DELLA RESIDENZA:
OPERE DI PERTINENZA A CORREDO DELLA RESIDENZA:
ie di piscine si rimanda all'applicazione delle norme regionali sopra richiamate. OPERE DI PERTINENZA A CORREDO DELLA RESIDENZA:
- Ai fini del presente regolamento e della normativa tecnica di attuazione del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo, si definisce pertinenza un’opera o manufatto edilizio legato da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
struzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. 2. La pertinenza deve essere separata dal fabbricato principale, esterna alla sua sagoma e priva di collegamenti interni con lo stesso, anche qualora sia posta in aderenza. 3. I fabbricati e manufatti da realizzare nelle aree pertinenziali ed opere di sistemazione esterna dovranno rispettare le seguenti condizioni e caratteristiche costruttive, precisando
tinenziali ed opere di sistemazione esterna dovranno rispettare le seguenti condizioni e caratteristiche costruttive, precisando che la loro sagoma dovrà essere interamente contenuta entro la distanza massima di 50 mt. dal fabbricato principale esistente ed i fabbricati non devono avere requisiti igienico- sanitari e dotazioni impiantistiche compatibili con l'utilizzo abitativo; 4. Le pertinenze possono riassumersi in:
- garage/autorimessa a servizio dell’Unità Immobiliare, diversa da quella descritta alla
. Le pertinenze possono riassumersi in:
- garage/autorimessa a servizio dell’Unità Immobiliare, diversa da quella descritta alla lettera b.8.1) art. 10 Regolamento 39/R/2018 ed esterna alla sagoma del fabbricato, dovrà essere priva di accesso diretto con la stessa, con “altezza dell’edificio” (HMax) non superiore a 2,20 mt., fatta eccezione a) per le strutture con solaio di copertura in piano l’altezza utile interna (HU) non potrà superare 2,40 mt.;
, fatta eccezione a) per le strutture con solaio di copertura in piano l’altezza utile interna (HU) non potrà superare 2,40 mt.; b) per le strutture con copertura inclinata l’altezza dell’edificio (HMax) non potrà essere superiore a 2,40 mt, a condizione che l’altezza utile (HU) non sia superiore a 2,60 mt., valutata come media ponderata delle altezze rilevate ai sensi dell'art. 19 comma 4 del regolamento 39/R/2018 e che, la pendenza della copertura sia compresa tra il 30-35%;
rilevate ai sensi dell'art. 19 comma 4 del regolamento 39/R/2018 e che, la pendenza della copertura sia compresa tra il 30-35%;
- ripostigli e locali per ricovero attrezzi da giardino diversi da quelli privi di rilevanza edilizia, con “altezza dell’edificio” (HMax) non superiore a 2,20 mt., fatta eccezione, a) per le strutture con solaio di copertura in piano l’altezza utile interna (HU) non potrà superare 2,40 mt.; b) per le strutture con copertura inclinata l’altezza dell’edificio (HMax) non potrà
e interna (HU) non potrà superare 2,40 mt.; b) per le strutture con copertura inclinata l’altezza dell’edificio (HMax) non potrà essere superiore a 2,40 mt, a condizione che l’altezza utile (HU) non sia superiore a 2,60 mt., valutata come media ponderata delle altezze rilevate ai sensi dell'art. 19 comma 4 del regolamento 39/R/2018 e che, la pendenza della copertura sia compresa tra il 30-35%;
- tettoia con le caratteristiche elencate all'art. 61 del Regolamento 39/R/2018;
nza della copertura sia compresa tra il 30-35%;
- tettoia con le caratteristiche elencate all'art. 61 del Regolamento 39/R/2018;
- serre permanenti a servizio di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e/o aziende agricole, con superficie vetrata non inferiore al 70% delle murature perimetrali, “altezza dell’edificio” (HMax) non superiore a 2,20 ml, fatta eccezione per strutture a copertura 119
ad unica falda inclinata la cui “altezza del fronte" (HF) in corrispondenza della linea di intersezione tra parete verticale della serra e la linea di intradosso della struttura di copertura, nella parte più bassa non sia superiore a 2,20 mt e in sommità non superiore a 3,00 mt. ;
- volumi tecnici e locali per impianti tecnici con “altezza utile interna” (HU) non superiore a 2,40 ml.; per i locali con altezze utili interne (HU) superiori a 2,40 la superficie
altezza utile interna” (HU) non superiore a 2,40 ml.; per i locali con altezze utili interne (HU) superiori a 2,40 la superficie consentita non potrà superare i 6 mq. utili per alloggio, le maggiori superfici saranno computate nell’ambito della volumetria ammissibile prevista dal Regolamento Urbanistico/ Piano Operativo;
- forni della superficie coperta di 8,00 mq. comprensivi della tettoia antistante e con “altezza dell’edificio” (HMax) di 2,20 ml, fatta eccezione per strutture a copertura ad
mprensivi della tettoia antistante e con “altezza dell’edificio” (HMax) di 2,20 ml, fatta eccezione per strutture a copertura ad unica falda inclinata la cui “altezza del fronte" (HF) in corrispondenza della linea di intersezione tra la muratura verticale del forno e la linea di intradosso della struttura di copertura, nella parte più bassa non sia superiore a 2,20 mt e in sommità non superiore a 2,70 mt. ;
- pergolati, diversi da quelli privi di rilevanza edilizia, realizzati con strutture verticali in
ità non superiore a 2,70 mt. ;
- pergolati, diversi da quelli privi di rilevanza edilizia, realizzati con strutture verticali in muratura, o altro materiale che richieda opere di fondazione, ed orizzontamenti costituiti da traversi in ferro o legno, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche, con le dimensioni massime previste dallo Strumento Urbanistico vigente
bili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche, con le dimensioni massime previste dallo Strumento Urbanistico vigente
- biopiscine e biolaghi;
- campi da tennis, padel e pickleball;
- aree di parcheggio per la sosta stanziale; per i fabbricati privi di area di pertinenza o con aree aventi caratteristiche diverse dalla definizione dell'art. 102, per l'individuazione dell'area di parcheggio si applicano del disposizioni dell'art. 53 del presente Regolamento;
dell'art. 102, per l'individuazione dell'area di parcheggio si applicano del disposizioni dell'art. 53 del presente Regolamento;
- scale e rampe indipendenti per superare dislivelli di quota;
- pensiline fotovoltaiche costituite da strutture necessarie a sostenere impianti fotovoltaici posti a copertura di spazi di parcheggi, con il duplice scopo di coprire spazi di parcheggio e produrre energia elettrica tramite la tecnologia fotovoltaica. Le
rcheggi, con il duplice scopo di coprire spazi di parcheggio e produrre energia elettrica tramite la tecnologia fotovoltaica. Le pensiline fotovoltaiche sono strutture finalizzate all’esclusivo sostegno dei pannelli fotovoltaici, prive di struttura autonoma di copertura, realizzate in acciaio o legno, compresi i pilastri di sostegno, salvo diversa indicazione della Commissione Comunale del Paesaggio per l’utilizzo dei materiali, in ambiti di interesse architettonico e
versa indicazione della Commissione Comunale del Paesaggio per l’utilizzo dei materiali, in ambiti di interesse architettonico e paesaggistico. Salvo diversa disposizione del Regolamento Urbanistico / Piano Operativo, è ammessa la realizzazione delle pensiline fotovoltaiche fino ad una massimo di 3 posti auto coperti (dimensione massimo mq. 15 cadauno) per ogni unità abitativa, senza limite di potenza per strutture commerciali, direzionali, artigianali, turistiche ricettive.
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA NELLE AREE DI PERTINENZA – OPERE, INTERVENTI E MANUFATT
no) per ogni unità abitativa, senza limite di potenza per strutture commerciali, direzionali, artigianali, turistiche ricettive.
- tutte quelle opere non elencate nei punti precedenti ma che siano riconducibili al concetto di pertinenza così come sopra indicato. ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA NELLE AREE DI PERTINENZA – OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA EDILIZIA
- Sono privi di rilevanza urbanistico - edilizia le opere, gli interventi e i manufatti elencati
TI PRIVI DI RILEVANZA EDILIZIA
TI PRIVI DI RILEVANZA EDILIZIA
- Sono privi di rilevanza urbanistico - edilizia le opere, gli interventi e i manufatti elencati all’art. 137 della L.R. 65/2014 e dal D.M. 02/03/2018 "Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera" che non incidono in modo significativo o 120
permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, che costituiscono elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, salvo i seguenti interventi che devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione
leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche, con le dimensioni massime di 25 mq, se superiore fino al limite del 15% della superficie coperta dell'Unità Immobiliare.
- le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come definite e disciplinate all’articolo 6, comma 1, lettera b-ter), del d.p.r. 380/2001, sono ammesse a
gli agenti atmosferici come definite e disciplinate all’articolo 6, comma 1, lettera b-ter), del d.p.r. 380/2001, sono ammesse a condizione che non determinino la creazione di spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici come definite al Regolamento 39/R/2018, purché ricadenti all’interno delle aree di pertinenza di fabbricati esistenti.
- i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone
ee di pertinenza di fabbricati esistenti.
- i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici e ad una distanza massima da quest’ultimi di 50 mt, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, in quantità non superiore
ealizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, in quantità non superiore ad uno per unità immobiliare, con superficie coperta complessiva non superiore a 9,00 mq. e altezza massima (Hmax) 2,20 mt., ed a condizione che non interessino le aree disciplinate nel Regolamento Urbanistico dagli artt. 14 “centri storici”, art. 16 “Edifici di valore storico-architettonico”, art. 17 “Aree di pertinenza delle ville
PERTINENZE E VOLUMI TECNICI PER GLI EDIFICI A CARATTERE COMMERCIALE, DI SERVIZIO
ico dagli artt. 14 “centri storici”, art. 16 “Edifici di valore storico-architettonico”, art. 17 “Aree di pertinenza delle ville storiche” ed i fronti principali degli edifici inseriti nelle aree di corte di cui all’art. 19 e 48; i suddetti manufatti, ancorché siano realizzati con materiali leggeri dovranno rispettare la tipologia e le finiture previste, dalla normativa relativa alle rispettive zone omogenee in cui ricadono. PERTINENZE E VOLUMI TECNICI PER GLI EDIFICI A CARATTERE COMMERCIALE, DI SERVIZIO,
PERTINENZE E VOLUMI TECNICI PER GLI EDIFICI A CARATTERE COMMERCIALE, DI SERVIZIO
alle rispettive zone omogenee in cui ricadono. PERTINENZE E VOLUMI TECNICI PER GLI EDIFICI A CARATTERE COMMERCIALE, DI SERVIZIO, ARTIGIANALE O INDUSTRIALE:
- Costituiscono pertinenze;
- i volumi tecnici;
- costruzioni che non prevedono e che non sono idonee alla presenza di manodopera, da realizzare con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali:
- cabine per trasformatori o interruttori elettrici;
- cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di
ine per trasformatori o interruttori elettrici;
- cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;
- cabile di ventilazione
- cabine per stazioni di trasmissione dati o comanda, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell’impianto;
- sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc. realizzati all’interno dello stabilimento stesso;
- serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere (purché non in muratura);
lo stabilimento stesso;
- serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere (purché non in muratura);
- ricoveri protetti realizzati con palloni in plastica pressurizzata; 121
- chioschi per l’operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
- pali porta tubi in metallo o conglomerato armato, semplice o composto;
- passerelle di sostegno in metallo o conglomerato armato per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
- trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi nonché
ne con tubazioni di processo e servizi;
- trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione;
- basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all’aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;
- separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti, rete ovvero in muratura e recinzioni esterne;
enti;
- separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti, rete ovvero in muratura e recinzioni esterne;
- attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci di scarico e pensiline);
- attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze ecc.;
- tettoie di protezione per parcheggio autovetture dei dipendenti;
- silos;
- cabine elettriche;
tatori, elevatori a tazze ecc.;
- tettoie di protezione per parcheggio autovetture dei dipendenti;
- silos;
- cabine elettriche;
- strutture di sostegno per insegne pubblicitarie, aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia stabilmente infisse al suolo.
- aree di parcheggio per la sosta stanziale nei limiti dimensionali previsti dall'art. 41- sexies della Legge 17/08/1942 n. 1150 (Legge urbanistica),
- impianti di smaltimento e depurazione liquami;
- pozzi;
- scale antincendio
ella Legge 17/08/1942 n. 1150 (Legge urbanistica),
- impianti di smaltimento e depurazione liquami;
- pozzi;
- scale antincendio
- silos e cisterne antincendio
- pensiline fotovoltaiche costituite da strutture necessarie a sostenere impianti fotovoltaici posti a copertura di spazi di parcheggi, con il duplice scopo di coprire spazi di parcheggio e produrre energia elettrica tramite la tecnologia fotovoltaica. Le pensiline fotovoltaiche sono strutture finalizzate all’esclusivo sostegno dei
a elettrica tramite la tecnologia fotovoltaica. Le pensiline fotovoltaiche sono strutture finalizzate all’esclusivo sostegno dei pannelli fotovoltaici, prive di struttura autonoma di copertura, realizzate in acciaio o legno, compresi i pilastri di sostegno, salvo diversa indicazione della Commissione Comunale del Paesaggio per l’utilizzo dei materiali, in ambiti di interesse architettonico e paesaggistico 2. Le pertinenze, che non costituiscono una superficie accessoria, non sono soggette alla
teresse architettonico e paesaggistico 2. Le pertinenze, che non costituiscono una superficie accessoria, non sono soggette alla verifica dei parametri urbanistici di superficie, volume ed altezze, previste dalle rispettive zone omogenee. 122
Art. 104 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazion
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art. 104 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio
- Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di carattere sovraordinato nazionale e regionale, l’Amministrazione Comunale esercita le proprie funzioni di vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di
funzioni di vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede all’accertamento delle violazioni riscontrate. 2. L’Amministrazione, a tal fine, si avvale del servizio Polizia Municipale, coadiuvato, ove necessario, dal personale tecnico dei competenti servizi tecnici comunali.
vale del servizio Polizia Municipale, coadiuvato, ove necessario, dal personale tecnico dei competenti servizi tecnici comunali. 3. Se ritenuto necessario o opportuno, possono essere disposti in ogni momento delle verifiche a prescindere dalla presentazione di istanze/comunicazioni/dichiarazioni/segnalazioni di nuovi interventi edilizi. I servizi competenti effettueranno gli accertamenti relativi all’eventuale realizzazione di opere
Art. 105 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
i di nuovi interventi edilizi. I servizi competenti effettueranno gli accertamenti relativi all’eventuale realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo, in difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, ovvero in violazione delle disposizioni del presente Regolamento, ed espleteranno le procedure stabilite dalle vigenti normative di legge in materia. Art. 105 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
Art. 105 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
teranno le procedure stabilite dalle vigenti normative di legge in materia. Art. 105 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
- Al fine di assicurare la rispondenza dell'attività urbanistico - edilizia ai titoli abilitativi, siano essi formati per provvedimento espresso o per autocertificazione, l'Amministrazione attraverso i servizi competenti procede, ove ritenuto necessario o opportuno, alla verifica dei lavori in corso di esecuzione, effettuando sopralluoghi.
petenti procede, ove ritenuto necessario o opportuno, alla verifica dei lavori in corso di esecuzione, effettuando sopralluoghi. 2. Nel cantiere ove sono in corso i lavori, deve essere permesso il libero accesso al personale comunale incaricato, al personale dell’Azienda Sanitaria, agli ispettori del lavoro, ed alle persone istituzionalmente competenti individuate da leggi e/o normative per i controlli di loro spettanza.
i del lavoro, ed alle persone istituzionalmente competenti individuate da leggi e/o normative per i controlli di loro spettanza. 3. In caso di ipotesi di opere abusive l’accesso al cantiere è sempre dovuto agli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria e personale tecnico con funzioni di collaborazione. 4. L'accesso al cantiere deve avvenire dal personale ispettivo, in condizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, indossando i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) se necessari.
Art. 106 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari
izioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, indossando i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) se necessari. Art. 106 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari
- Oltre alle violazioni previste dalle disposizioni di Legge per i rispettivi ambiti di competenza, per le violazioni al presente regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000, e salvo diversa disposizione di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
l D.Lgs 267/2000, e salvo diversa disposizione di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco. 123
Art. 107 - Aggiornamento del regolamento edilizio
TITOLO V – NORME TRANSITORIE Art. 107 - Aggiornamento del regolamento edilizio
- Il presente Regolamento Edilizio, è soggetto a periodico aggiornamento, ed a tal fine sono ammesse in ogni tempo, da parte dei cittadini, professionisti, Ordini e Collegi professionali ed organismi rappresentativi di associazioni di categoria, sindacali, ecc., osservazioni e/o proposte motivate di modifica.
- Al fine di evitare duplicazioni di disposizioni statali e regionali, o norme regolamentari
Art. 108 - Disposizioni transitorie
e/o proposte motivate di modifica. 2. Al fine di evitare duplicazioni di disposizioni statali e regionali, o norme regolamentari comunali, il presente Regolamento richiama con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie trattate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento. 3. Il presente Regolamento Edilizio sarà soggetto a revisione in applicazione dell'adozione del Piano Operativo. Art. 108 - Disposizioni transitorie
Art. 108 - Disposizioni transitorie
amento Edilizio sarà soggetto a revisione in applicazione dell'adozione del Piano Operativo. Art. 108 - Disposizioni transitorie
- Il presente Regolamento, acquista efficacia a seguito dell'esecutività della relativa delibera di consiglio comunale ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.
- Le norme del presente Regolamento Edilizio non si applicano ai progetti edilizi ed ai Piani attuativi presentati prima della sua entrata in vigore, alle opere che siano già state
applicano ai progetti edilizi ed ai Piani attuativi presentati prima della sua entrata in vigore, alle opere che siano già state autorizzate, alle varianti in corso d’opera rientranti nell’art. 143 della L.R. n° 65/2014. Tali progetti e Piani attuativi rimangono, quindi, sottoposti alla disciplina precedente. 124
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