Norme Tecniche di Attuazione - Urbanistica comune Roma
Comune di Roma · Roma, Lazio
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1611 sezioni del documento
RReellaazziioonnee Delibera di Adozione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003 Norme Tecniche di Attuazione Delibera di Approvazione del Consiglio Comunale n.18 del 12 febbraio 2008 Piano Regolatore Generale
Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
l Consiglio Comunale n.18 del 12 febbraio 2008 Piano Regolatore Generale
Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Comune di Roma Dipartimento VI Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio – Roma Capitale Assessore Roberto Morassut Direttore Virginia Proverbio U.O.2 Ufficio Pianificazione e Progettazione Generale Direttore Daniel Modigliani Consulente Generale per le Norme Tecniche di Attuazione Fabrizio Giordano Contributi
azione Generale Direttore Daniel Modigliani Consulente Generale per le Norme Tecniche di Attuazione Fabrizio Giordano Contributi Per le NTA della Città storica e per l’Appendice 1 Carlo Gasparrini (consulente), Daniela Santarelli, Marco Tamburrini, Chiara Corinna Galizia (Risorse RpR-spa) Per le NTA delle Infrastrutture per la mobilità U.O.3 Dip. VI Mobilità generale e riqualificazione aree ferroviarie U.O. PROG Dip. VII Programmazione e pianificazione e indirizzi mobilità Per le controdeduzioni alle NTA
cazione aree ferroviarie U.O. PROG Dip. VII Programmazione e pianificazione e indirizzi mobilità Per le controdeduzioni alle NTA Gianpaolo Messina (Risorse RpR-spa), Rita Angelone, Elisabetta Savarese (U.O.2) Per l’Allegato “A” e per l’Appendice 2 Laura Ricci (consulente generale), Dino Marra, Giulio Camiz, Laura Forgione, Andreuccia Pisanu, Raffaele Mastrorilli, Roberta Ierardi, Chiara Ravagnan (Risorse Rpr-spa)
Titolo I
Titolo I Disposizioni generali Capo 1° Oggetto ed elaborati del Piano Capo 2° Parametri e classificazioni Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Titolo II Sistema insediativo Capo 1° Componenti del sistema insediativo Capo 2° Città storica Capo 3° Città consolidata Capo 4° Città da ristrutturare Capo 5° Città della trasformazione Capo 6° Progetti strutturanti Capo 7° Ambiti di riserva Titolo III Sistema ambientale e agricolo
Capo 6° Progetti strutturanti
o 5° Città della trasformazione Capo 6° Progetti strutturanti Capo 7° Ambiti di riserva Titolo III Sistema ambientale e agricolo Capo 1° Componenti del sistema ambientale e agricolo Capo 2° Agro romano Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Capo 1° Componenti del sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Capo 2° Servizi pubblici Capo 3° Servizi privati e verde privato attrezzato Capo 4° Infrastrutture per la mobilità Capo 5° Infrastrutture tecnologiche
Capo 3° Servizi privati e verde privato attrezzato
ci Capo 3° Servizi privati e verde privato attrezzato Capo 4° Infrastrutture per la mobilità Capo 5° Infrastrutture tecnologiche Capo 6° Reti tecnologiche Titolo V Norme finali Allegati Allegato “A” Compensazioni Appendice 1 Schede degli Ambiti di valorizzazione Appendice 2 Schede delle Centralità metropolitane e urbane Appendice 3 Parere geologico-vegetazionale Sommario 8 8 9 17 24 29 29 29 43 47 52 55 57 59 59 64 70 70 70 72 74 84 84 88 91 97 113 131
Art. 1 Oggetto del Piano
Titolo I Disposizioni generali Capo 1° Oggetto ed elaborati del Piano Art. 1 Oggetto del Piano Art. 2 Elaborati del Piano Capo 2° Parametri e classificazioni Art. 3 Grandezze urbanistiche Art. 4 Grandezze edilizie Art. 5 Indici Art. 6 Classificazione delle destinazioni d’uso Art. 7 Parcheggi pubblici e privati Art. 8 Standard urbanistici Art. 9 Categorie di intervento urbanistico e edilizio Art. 10 Categorie di intervento ambientale Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano
Art. 10 Categorie di intervento ambientale
ntervento urbanistico e edilizio Art. 10 Categorie di intervento ambientale Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano Art. 11 Sistemi e componenti Art. 12 Modalità di attuazione del PRG Art. 13 Norme generali per gli interventi indiretti Art. 14 Programma integrato Art. 15 Progetto urbano Art. 16 Carta per la qualità Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art. 17 Criteri di perequazione Art. 18 Ambiti di compensazione Art. 19 Compensazioni urbanistiche
Art. 17 Criteri di perequazione
ri e modalità di perequazione Art. 17 Criteri di perequazione Art. 18 Ambiti di compensazione Art. 19 Compensazioni urbanistiche Art. 20 Contributo straordinario di urbanizzazione Art. 21 Incentivi per il rinnovo edilizio Art. 22 Cessione compensativa Titolo II Sistema insediativo Capo 1° Componenti del sistema insediativo Art. 23 Articolazione delle componenti Capo 2° Città storica Art. 24 Norme generali Art. 25 Tessuti della Città storica Art. 26 Tessuti di origine medievale (T1)
Art. 24 Norme generali
nenti Capo 2° Città storica Art. 24 Norme generali Art. 25 Tessuti della Città storica Art. 26 Tessuti di origine medievale (T1) Art. 27 Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria (T2) Art. 28 Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (T3) Art. 29 Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) Art. 30 Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) Art. 31 Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6)
Art. 31 Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6)
one otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) Art. 31 Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) Art. 32 Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) Art. 33 Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) Art. 34 Edifici isolati (T9) Art. 35 Nuclei storici isolati (T10) Art. 36 Edifici e complessi speciali. Norme generali Art. 37 Centro archeologico monumentale (CAM) Art. 38 Capisaldi architettonici e urbani (C1)
Art. 37 Centro archeologico monumentale (CAM)
complessi speciali. Norme generali Art. 37 Centro archeologico monumentale (CAM) Art. 38 Capisaldi architettonici e urbani (C1) Art. 39 Ville Storiche (C2) Art. 40 Grandi attrezzature ed impianti post-unitari (C3) Art. 41 Edifici speciali isolati di interesse storico, architettonico e monumentale (C4) Art. 42 Spazi aperti della Città storica Art. 43 Ambiti di valorizzazione della Città storica Capo 3° Città consolidata Art. 44 Norme generali Art. 45 Tessuti della Città consolidata. Norme generali
Art. 44 Norme generali
one della Città storica Capo 3° Città consolidata Art. 44 Norme generali Art. 45 Tessuti della Città consolidata. Norme generali Art. 46 Tessuti di espansione novecentesca a tipologia definita e a media densità insediativa (T1) Art. 47 Tessuti di espansione novecentesca a tipologia definita e ad alta densità insediativa (T2) Art. 48 Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera (T3) Art. 49 Verde privato Art. 50 Ambiti per i Programmi integrati Capo 4° Città da ristrutturare
Art. 49 Verde privato
a a tipologia edilizia libera (T3) Art. 49 Verde privato Art. 50 Ambiti per i Programmi integrati Capo 4° Città da ristrutturare Art. 51 Norme generali Art. 52 Tessuti della Città da ristrutturare Art. 53 Ambiti per i Programmi integrati Art. 54 Ambiti per i Programmi di recupero urbano Art. 55 Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare Capo 5° Città della trasformazione Art. 56 Definizioni, obiettivi e componenti Art. 57 Ambiti di trasformazione ordinaria. Norme generali
Art. 56 Definizioni, obiettivi e componenti
ittà della trasformazione Art. 56 Definizioni, obiettivi e componenti Art. 57 Ambiti di trasformazione ordinaria. Norme generali Art. 58 Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali Art. 59 Ambiti di trasformazione integrati Art. 60 Ambiti per i Programmi integrati Indice 8 8 9 10 11 11 12 14 15 16 17 18 18 20 21 22 24 25 25 26 26 27 29 29 31 33 34 34 34 35 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 43 43 44 45 45 46 46 47 48 49 50 51 52 52 53 53 54
Art. 61 Edificabilità a disposizione del Comune
Art. 61 Edificabilità a disposizione del Comune Art. 62 Ambiti a pianificazione particolareggiata definita Capo 6° Progetti strutturanti Art. 63 Definizione, obiettivi e componenti Art. 64 Ambiti di programmazione strategica Art. 65 Centralità metropolitane e urbane Art. 66 Centralità locali Capo 7° Ambiti di riserva Art. 67 Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata Titolo III Sistema ambientale e agricolo Capo 1° Componenti del sistema ambientale e agricolo Art. 68 Articolazione delle componenti
Art. 68 Articolazione delle componenti
lo III Sistema ambientale e agricolo Capo 1° Componenti del sistema ambientale e agricolo Art. 68 Articolazione delle componenti Art. 69 Aree naturali protette nazionali e regionali Art. 70 Parchi agricoli Art. 71 Reticolo idrografico Art. 72 Rete ecologica Art. 73 Attività estrattive Capo 2° Agro romano Art. 74 Norme generali Art. 75 Disciplina degli usi del suolo e degli impianti ammessi Art. 76 Disciplina della nuova edificazione Art. 77 Disciplina dell’edificazione esistente
Art. 76 Disciplina della nuova edificazione
si del suolo e degli impianti ammessi Art. 76 Disciplina della nuova edificazione Art. 77 Disciplina dell’edificazione esistente Art. 78 Norme generali per l’edilizia rurale e per gli spazi aperti di pertinenza Art. 79 Piano ambientale di miglioramento agricolo Art. 80 Nuclei di servizi Art. 81 Ricettività per il turismo itinerante Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Capo 1° Componenti del sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti
Art. 82 Articolazione delle componenti
servizi, delle infrastrutture e degli impianti Capo 1° Componenti del sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Art. 82 Articolazione delle componenti Capo 2° Servizi pubblici Art. 83 Servizi pubblici. Norme generali Art. 84 Servizi pubblici di livello urbano Art. 85 Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale Capo 3° Servizi privati e verde privato attrezzato Art. 86 Servizi privati Art. 87 Verde privato attrezzato Art. 88 Campeggi Capo 4° Infrastrutture per la mobilità
Art. 86 Servizi privati
vato attrezzato Art. 86 Servizi privati Art. 87 Verde privato attrezzato Art. 88 Campeggi Capo 4° Infrastrutture per la mobilità Art. 89 Infrastrutture per la mobilità Art. 90 Infrastrutture stradali Art. 91 Classificazione delle infrastrutture stradali Art. 92 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali Art. 93 Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali Art. 94 Infrastrutture di trasporto in sede propria Art. 95 Aree per i nodi di scambio Art. 96 Percorsi pedonali e ciclabili
Art. 94 Infrastrutture di trasporto in sede propria
ali Art. 94 Infrastrutture di trasporto in sede propria Art. 95 Aree per i nodi di scambio Art. 96 Percorsi pedonali e ciclabili Art. 97 Mitigazione dell’impatto ambientale per interventi sulla rete stradale e ferroviaria Art. 98 Progetti urbani per le grandi infrastrutture di trasporto Art. 99 Relazione tra grandi interventi urbanistici e sistema della mobilità Art. 100 Aree aeroportuali Art. 101 Piattaforme logistiche Capo 5° Infrastrutture tecnologiche Art. 102 Infrastrutture tecnologiche
Art. 101 Piattaforme logistiche
. 100 Aree aeroportuali Art. 101 Piattaforme logistiche Capo 5° Infrastrutture tecnologiche Art. 102 Infrastrutture tecnologiche Capo 6° Reti tecnologiche Art. 103 Reti energetiche Art. 104 Reti e sistemi per la gestione del servizio idrico integrato Art. 105 Reti e impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile Art. 106 Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti Titolo V Norme finali Art. 107 Zone territoriali omogenee Art. 108 Altezza convenzionale e altezza reale
Art. 107 Zone territoriali omogenee
e del ciclo dei rifiuti Titolo V Norme finali Art. 107 Zone territoriali omogenee Art. 108 Altezza convenzionale e altezza reale Art. 109 Adeguamenti e deroghe al PRG Art. 110 Edificabilità delle aree in cessione al Comune Art. 111 Aree di demanio e private gravate da usi civici Art. 112 Recepimento del parere geologico-vegetazionale espresso ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001 e della DGR n. 2649/1999 Art. 113 Norma transitoria Allegati Allegato “A” Compensazioni
Art. 113 Norma transitoria
i sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001 e della DGR n. 2649/1999 Art. 113 Norma transitoria Allegati Allegato “A” Compensazioni Appendice 1 Schede degli Ambiti di valorizzazione Appendice 2 Schede delle Centralità metropolitane e urbane Appendice 3 Parere geologico-vegetazionale 54 54 55 55 56 56 57 59 59 59 60 61 63 64 64 65 66 67 67 68 68 70 70 71 71 72 72 73 74 75 75 76 77 78 80 80 81 82 82 83 83 84 84 85 86 86 88 88 88 88 88 89 89 91 97 113 131
Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Art.1. Oggetto del Piano
Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Capo 1° Oggetto ed elaborati del Piano Art.1. Oggetto del Piano
- Il Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Roma disciplina le attività di trasformazione fisica e funzionale, di rilevanza urbanistica, nel territorio comunale.
- Il Piano persegue gli obiettivi della riqualificazione e valoriz- zazione del territorio, secondo i principi della sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica e nel rispetto dei
Art.2. Elaborati del Piano
z- zazione del territorio, secondo i principi della sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione del- l’azione amministrativa, nel quadro della legislazione vigente. Art.2. Elaborati del Piano
- Gli elaborati che compongono il PRG sono di natura pre- scrittiva e non prescrittiva e sono individuati nell’elenco posto in calce al presente articolo.
- La disciplina di PRG è definita dall’insieme delle prescrizioni
individuati nell’elenco posto in calce al presente articolo. 2. La disciplina di PRG è definita dall’insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati prescrittivi. Nell’eventuale contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche, prevalgono le prescrizioni di testo; se il contrasto è tra prescri- zioni grafiche a scala diversa, prevale la scala più dettagliata. 3. Ogni successiva modifica agli elaborati prescrittivi comporta
oni grafiche a scala diversa, prevale la scala più dettagliata. 3. Ogni successiva modifica agli elaborati prescrittivi comporta variante al PRG, salvo quanto esplicitamente previsto nel prosie- guo delle presenti Norme tecniche di attuazione (NTA). Non com- portano comunque variante urbanistica le successive modifica- zioni alle NTA relative alle procedure, di competenza comunale, di formazione e approvazione degli interventi diretti e indiretti,
oni alle NTA relative alle procedure, di competenza comunale, di formazione e approvazione degli interventi diretti e indiretti, fatta salva l’osservanza delle norme statali o regionali, e ferma restando la distinta applicazione delle categorie d’intervento di cui all’art. 9 e delle modalità d’intervento di cui all’art. 12. 4. Gli elaborati non prescrittivi sono così distinti per contenuto e finalità: a) gli elaborati gestionali hanno valore di conoscenza e di indirizzo
prescrittivi sono così distinti per contenuto e finalità: a) gli elaborati gestionali hanno valore di conoscenza e di indirizzo e saranno periodicamente aggiornati dall’Amministrazione Comunale; b) gli elaborati descrittivi hanno valore di esplicitazione e chiari- mento delle scelte del PRG; c) gli elaborati indicativi hanno valore programmatico e com- prendono materiali finalizzati alle progettazioni urbanisti- che ed edilizie in attuazione del PRG;
valore programmatico e com- prendono materiali finalizzati alle progettazioni urbanisti- che ed edilizie in attuazione del PRG; d) gli elaborati per la comunicazione illustrano la caratterizzazio- ne del PRG nel territorio dei Municipi. 5. Le modifiche alle NTA che, ai sensi del comma 3, non com- portano variante urbanistica, nonché le modifiche agli elabo- rati gestionali, esclusi gli elaborati G9, sono di competenza del Consiglio comunale; le modifiche agli elaborati G9 e agli ela-
rati gestionali, esclusi gli elaborati G9, sono di competenza del Consiglio comunale; le modifiche agli elaborati G9 e agli ela- borati descrittivi e indicativi sono di competenza della Giunta comunale; le modifiche agli elaborati per la comunicazione sono di competenza dirigenziale; se consistono in mero recepi- mento di Piani, Programmi o Progetti, in precedenza approva- ti, le modifiche agli elaborati gestionali sono di competenza dirigenziale.
Piani, Programmi o Progetti, in precedenza approva- ti, le modifiche agli elaborati gestionali sono di competenza dirigenziale. 6. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, gli atti di modifica di cui al comma 5, esclusi quelli di mero recepimento, sono resi noti, prima della loro approvazione, mediante avviso pubblico ed esposti nelle sedi del Comune e dei Municipi inte- ressati per un periodo di 30 giorni, durante il quale i soggetti destinatari o interessati possono presentare memorie o osser-
ELENCO ELABORATI DEL PRG
ressati per un periodo di 30 giorni, durante il quale i soggetti destinatari o interessati possono presentare memorie o osser- vazioni scritte; il provvedimento di approvazione dà atto delle osservazioni pervenute e dei principali temi emersi. ELENCO ELABORATI DEL PRG Elaborati prescrittivi
- Norme tecniche di attuazione (NTA + 4 allegati)
- Sistemi e Regole, 1: 5.000 (Legenda + n. 12 fogli)
- Sistemi e Regole, 1: 10.000 (Legenda + n. 31 fogli)
- Rete ecologica, 1:10.000 (n. 31 fogli)
: 5.000 (Legenda + n. 12 fogli) 3. Sistemi e Regole, 1: 10.000 (Legenda + n. 31 fogli) 4. Rete ecologica, 1:10.000 (n. 31 fogli) G Elaborati gestionali G1 Carta per la qualità, 1:10.000 (n. 34 fogli) G2 Guida per la qualità degli interventi (album A3) G3 Sistema delle infrastrutture per la mobilità, 1:20.000 (n. 11 fogli) G4 Guida alla progettazione delle infrastrutture per la mobilità (album A3) G5 Sistema delle infrastrutture tecnologiche, 1:20.000 (n. 11 fogli)
ogettazione delle infrastrutture per la mobilità (album A3) G5 Sistema delle infrastrutture tecnologiche, 1:20.000 (n. 11 fogli) G6 Sistema paesaggistico, 1:50.000 (n. 1 foglio) G7 Guida alla progettazione negli ambiti di paesaggio (Album A3) G8 Standard urbanistici, 1:10.000 (Legenda + n. 31 fogli) G9.A Relazione geologica generale, con 1 allegato cartografico denominato: Carta della vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio)
Titolo I Disposizioni generali
o denominato: Carta della vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) Titolo I Disposizioni generali Capo 1° Oggetto ed elaborati del Piano Capo 2° Parametri e classificazioni Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano Capo 4° Criteri e modalità di perequazione 8 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
G9.1 Carta geolitologica del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.1 (da 01 a 11) Carta geolitologica del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.2 Carta geomorfologica del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.2 (da 01 a 11) Carta geomorfologica del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.3 Carta idrogeologica del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.3 (da 01 a 11) Carta idrogeologica del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli)
erritorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.3 (da 01 a 11) Carta idrogeologica del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.4 Carta delle acclività del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.4 (da 01 a 11) Carta delle acclività del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.5 Carta della pericolosità e vulnerabilità geologica del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.5 (da 01 a 11) Carta della pericolosità e vulnerabilità geologica del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli)
. 1 foglio) G9.5 (da 01 a 11) Carta della pericolosità e vulnerabilità geologica del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.6 Carta della usufruibilità geologica e vegetazionale del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.6 (da 01 a 11) Carta della usufruibilità geologica e vegetazionale del territorio comunale, 1:50.000 (n. 11 fogli) G9.B Relazione vegetazionale, con 3 allegati cartografici denominati: Carta fitosociologica della Vegetazione reale
n. 11 fogli) G9.B Relazione vegetazionale, con 3 allegati cartografici denominati: Carta fitosociologica della Vegetazione reale del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli); Carta delle serie di vegetazione del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio); Carta delle emergenze floristico vegetazionali del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.7 Carta dell’Uso del Suolo e delle fisionomie vegetali del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio)
1:20.000 (n. 11 fogli) G9.7 Carta dell’Uso del Suolo e delle fisionomie vegetali del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.7 (da 01 a 11) Carta dell’Uso del Suolo e delle fisionomie vegetali del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.8 Carta agropedologica del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.8 (da 01 a 11) Carta agropedologica del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G10 Sistema ambientale, 1:50.000 (n. 1 foglio) D Elaborati descrittivi D1 Relazione
territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G10 Sistema ambientale, 1:50.000 (n. 1 foglio) D Elaborati descrittivi D1 Relazione D2 Strutture del Piano e strategie metropolitane, 1:80.000 D3 Infrastrutture per la mobilità, 1:50.000 D4 Tessuti e centralità, 1:50.000 D5 Centralità e funzioni, 1:50.000 D6 Dal Centro storico alla Città storica, 1:50.000 D7 Ambiti di programmazione strategica: quadro d’unione, 1:20.000 D8 Sintesi PRG, 1:50.000 I Elaborati indicativi
rica, 1:50.000 D7 Ambiti di programmazione strategica: quadro d’unione, 1:20.000 D8 Sintesi PRG, 1:50.000 I Elaborati indicativi I1 Schemi di riferimento per la Città da ristrutturare (album A3) I2 Schemi di riferimento per le Centralità locali (album A3) I3 Schemi di riferimento geologico per gli ambiti di trasformazione (n. 14 album A3) I4 Ambito di programmazione strategica Tevere I4.1 Inquadramento generale, 1:50.000 I4.2 Risorse-settore centrale, 1:10.000 I4.3 Risorse-Ostia, 1:10.000
one strategica Tevere I4.1 Inquadramento generale, 1:50.000 I4.2 Risorse-settore centrale, 1:10.000 I4.3 Risorse-Ostia, 1:10.000 I4.4 Obiettivi-settore centrale, 1:10.000 I4.5 Obiettivi-Ostia, 1:10.000 I5 Ambito di programmazione strategica Parco Archeologico-Monumentale dei Fori e dell’Appia antica I5.1 Risorse, 1:10.000 I5.2 Risorse-Fori, 1:5.000 I5.3 Obiettivi, 1:10.000 I5.4 Obiettivi-Fori, 1:5.000 I6 Ambito di programmazione strategica Mura I6.1 Risorse, 1:10.000 I6.2 Obiettivi, 1:10.000
:10.000 I5.4 Obiettivi-Fori, 1:5.000 I6 Ambito di programmazione strategica Mura I6.1 Risorse, 1:10.000 I6.2 Obiettivi, 1:10.000 I7 Ambito di programmazione strategica Flaminio-Fori-Eur I7.1 Risorse, 1:10.000 I7.2 Obiettivi, 1:10.000 I8 Ambito di programmazione strategica Cintura ferroviaria I8.1 Risorse, 1:20.000 I8.2 Obiettivi, 1:20.000 I9. Carta Risorse e Opportunità per le bambine e i bambini (n. 19 fogli) C Elaborati per la comunicazione del Piano
Art.3. Grandezze urbanistiche
vi, 1:20.000 I9. Carta Risorse e Opportunità per le bambine e i bambini (n. 19 fogli) C Elaborati per la comunicazione del Piano C01-C19 Le Città di Roma: Scenari nei Municipi (n. 19 fogli) Capo 2° Parametri e classificazioni Art.3. Grandezze urbanistiche
- Superficie territoriale (ST): misura in mq la superficie di un’area la cui trasformazione è sottoposta ad attuazione indiretta, mediante strumento urbanistico esecutivo, comunque deno- minato; essa comprende, oltre alle aree private, le aree pubbli-
retta, mediante strumento urbanistico esecutivo, comunque deno- minato; essa comprende, oltre alle aree private, le aree pubbli- che o ad uso pubblico. Alla Superficie territoriale si applica l’Indice di edificabilità territoriale ET. 2. Superficie fondiaria (SF): misura in mq la superficie dell’area di sedime e di pertinenza degli edifici, corrispondente al lotto o all’appezzamento agricolo da asservire alla costruzione. La Superficie fondiaria non può essere inferiore alla dimensione
otto o all’appezzamento agricolo da asservire alla costruzione. La Superficie fondiaria non può essere inferiore alla dimensione minima stabilita dal PRG. Alla Superficie fondiaria si applica l’Indice di edificabilità fondiaria EF. 3. Superficie coperta (SC): misura in mq la superficie ottenuta attra- verso la proiezione verticale su piano orizzontale del massimo perimetro esterno degli edifici, compresi cavedi e chiostrine. 4. Superficie permeabile (SP): misura in percentuale la quota di
perimetro esterno degli edifici, compresi cavedi e chiostrine. 4. Superficie permeabile (SP): misura in percentuale la quota di Superficie fondiaria che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque, secondo le prescrizioni del PRG e degli altri strumenti urbanistici vigenti. 5. Capacità insediativa (CI): è data dal rapporto tra Superficie utile lorda SUL, come definita dall’art. 4, comma 1, e la misura di 9 Piano Regolatore Generale Titolo I Disposizioni generali
37,5 mq, ed esprime il numero di abitanti insediabili conven- zionalmente, al fine del dimensionamento degli standard urbanistici. 6. Carico urbanistico (CU): esprime l’impegno indotto sui par- cheggi dalle diverse destinazioni d’uso, distinto e classificato in: basso (CU/b), medio (CU/m), alto (CU/a). 7. Densità arborea (DA) e Densità arbustiva (DAR): esprimono rispet- tivamente il numero di alberi di alto fusto e il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni mq di superficie di riferimento.
tivamente il numero di alberi di alto fusto e il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni mq di superficie di riferimento. 8. Isolato: costituisce l’unità base del tessuto e corrisponde ad una porzione di territorio delimitata da spazi pubblici o di uso pubblico o, in parte, da diverse destinazioni di PRG. 9. Unità edilizia: rappresenta l’entità costruita, composta da una o più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e configurantesi – dal punto di vista spaziale, statico e funzionale
più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e configurantesi – dal punto di vista spaziale, statico e funzionale – come costruzione autonoma, a meno degli spazi di pertinen- za condominiale. 10. Unità immobiliare: si intende un insieme di vani tra loro col- legati, ad uso abitativo o non abitativo, ivi compresi gli spazi accessori coperti e scoperti, dotato di autonomia e unitarietà spaziale, funzionale e distributiva, fatte salve eventuali perti-
Art.4. Grandezze edilizie
accessori coperti e scoperti, dotato di autonomia e unitarietà spaziale, funzionale e distributiva, fatte salve eventuali perti- nenze esterne e l’accesso dalla strada, da altro spazio pubblico o da spazio comune situato all’interno dell’unità edilizia a cui l’unità immobiliare appartiene. Art.4. Grandezze edilizie
- Superficie utile lorda (SUL): misura in mq la somma delle super- fici lorde dell’Unità edilizia, comprese entro il perimetro ester-
erficie utile lorda (SUL): misura in mq la somma delle super- fici lorde dell’Unità edilizia, comprese entro il perimetro ester- no delle murature, di tutti i livelli fuori ed entro terra degli edi- fici, qualunque sia la loro destinazione d’uso. Dal computo della SUL sono escluse le seguenti superfici: a) vani corsa degli ascensori, vani scala, androni, in misura non eccedente la Superficie coperta dell’Unità edilizia; b) locali o volumi tecnici, per le sole parti emergenti dall’estra-
ura non eccedente la Superficie coperta dell’Unità edilizia; b) locali o volumi tecnici, per le sole parti emergenti dall’estra- dosso del solaio di copertura; c) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al piano-terra; d) locali completamente interrati o emergenti non oltre m. 0,80 fuori terra, misurati fino all’intradosso del solaio, se destinati a funzioni accessorie asservite alle unità edilizie o
m. 0,80 fuori terra, misurati fino all’intradosso del solaio, se destinati a funzioni accessorie asservite alle unità edilizie o immobiliari (locali tecnici, cantine, depositi, autorimesse, parcheggi); e) parcheggi privati coperti, anche localizzati fuori terra, in misura non eccedente lo standard minimo stabilito ai sensi dell’art. 7, comma 1; f) locali ricavati tra intradosso del solaio di copertura ed estra- dosso del solaio dell’ultimo livello di calpestio, per le parti di
ali ricavati tra intradosso del solaio di copertura ed estra- dosso del solaio dell’ultimo livello di calpestio, per le parti di altezza utile inferiore a m. 1,80; g) ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore; h) serre captanti, torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico ed idrico; tali ulteriori spazi e gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente sono individuati in sede rego-
co ed idrico; tali ulteriori spazi e gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente sono individuati in sede rego- lamentare o in sede di definizione degli strumenti di inter- vento indiretto. Le superfici di cui alle lett. a), b) ed f), sommate tra loro, non devono superare il 20% dell’intera SUL; le superfici per cantine o depositi asservite a destinazioni residenziali non devono superare il 10% della SUL delle unità residenziali cui sono asser-
e o depositi asservite a destinazioni residenziali non devono superare il 10% della SUL delle unità residenziali cui sono asser- vite, fatta salva la possibilità di realizzare comunque per tali usi accessori la dimensione di 8 mq; diverse percentuali o valori assoluti possono essere stabiliti in sede regolamentare, anche in ragione della specialità delle destinazioni d’uso e dei carat- teri tipologici degli edifici. 2. Superficie utile virtuale (SUv): esprime in termini di superficie
tinazioni d’uso e dei carat- teri tipologici degli edifici. 2. Superficie utile virtuale (SUv): esprime in termini di superficie utile la consistenza edilizia di un fabbricato esistente e corri- sponde al suo Volume fuori terra, come definito ai sensi del comma 4, diviso per l’altezza virtuale di m. 3,20. 3. Volume costruito (Vc): esprime in termini di volume la consi- stenza edilizia di un fabbricato esistente, calcolata come pro- dotto della SUL di ogni piano per l’altezza reale relativa.
nsi- stenza edilizia di un fabbricato esistente, calcolata come pro- dotto della SUL di ogni piano per l’altezza reale relativa. 4. Volume fuori terra (Vft): esprime in termini di volume la consi- stenza dell’ingombro di un fabbricato emergente dalla linea di terra, al netto degli spazi di cui alle lett. b) e c) del comma 1. 5. Altezza degli edifici (H): misura la differenza in ogni punto tra la quota di sistemazione esterna e la quota della linea di gron-
tezza degli edifici (H): misura la differenza in ogni punto tra la quota di sistemazione esterna e la quota della linea di gron- da; la quota di sistemazione esterna è stabilita nel progetto alle- gato al titolo abilitativo ovvero nel verbale di linee e quote; la linea di gronda è data dall’intersezione tra l’intradosso del solaio di copertura (a falda inclinata o a terrazzo) e il piano ver- ticale di facciata. Qualora il solaio di copertura a falde superi la
copertura (a falda inclinata o a terrazzo) e il piano ver- ticale di facciata. Qualora il solaio di copertura a falde superi la pendenza del 35%, il risultato della suddetta misurazione è incrementato di metà della differenza di quota tra linea di gronda e linea di colmo. Possono superare l’altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti tecnologici (quali: serbatoi di acqua, extracorsa ascensori, vano scale, cami- ni, centrali di riscaldamento e condizionamento).
tecnologici (quali: serbatoi di acqua, extracorsa ascensori, vano scale, cami- ni, centrali di riscaldamento e condizionamento). 6. Distanza dai confini (DC): rappresenta la lunghezza, valutata in senso radiale, del segmento minimo congiungente il punto esterno del muro perimetrale dell’edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici ester- ni e degli elementi decorativi) ed il confine. Tale valutazione si
usione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici ester- ni e degli elementi decorativi) ed il confine. Tale valutazione si applica anche ai piani interrati, nel caso in cui sia stabilita, per questi, una distanza minima ai sensi delle presenti disposizioni. 7. Distanza degli edifici dalle strade (DS): rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell’edificio o del manufatto (con esclusione
nghezza del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell’edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi) ed il confine stradale prospiciente. 8. Distanza fuori terra tra edifici (DE): rappresenta la distanza mini- ma, fuori terra, tra il muro esterno perimetrale dell’edificio o del 10 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Art.5. Indici
manufatto (con esclusione delle scale esterne a sbalzo, delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elemen- ti decorativi), ed il muro perimetrale di un edificio prospiciente. Art.5. Indici
- Indice di edificabilità territoriale (ET): rappresenta la Superficie utile lorda massima realizzabile per ogni metro quadro di Superficie territoriale ST. Il rapporto è espresso in mq/mq.
- Indice di edificabilità fondiaria (EF): rappresenta la Superficie utile
cie territoriale ST. Il rapporto è espresso in mq/mq. 2. Indice di edificabilità fondiaria (EF): rappresenta la Superficie utile lorda massima realizzabile per ogni metro quadro di Superficie fondiaria. Il rapporto è espresso in mq/mq. 3. Indice di copertura (IC): esprime il rapporto percentuale tra la Superficie coperta e la Superficie fondiaria, di pertinenza o comun- que impegnata ai fini della ammissibilità della Superficie utile lorda della costruzione stessa.
Art.6. Classificazione delle destinazioni d’uso
ndiaria, di pertinenza o comun- que impegnata ai fini della ammissibilità della Superficie utile lorda della costruzione stessa. 4. Indice di permeabilità (IP): esprime il rapporto percentuale mini- mo ammissibile tra la Superficie permeabile e la Superficie territoriale o fondiaria, come specificato dalle presenti Norme tecniche. Art.6. Classificazione delle destinazioni d’uso
- Le destinazioni d’uso previste dalle presenti Norme – salvo diversa o aggiuntiva classificazione adottata nelle componenti
so
- Le destinazioni d’uso previste dalle presenti Norme – salvo diversa o aggiuntiva classificazione adottata nelle componenti di cui ai Titoli III e IV - sono articolate in sette funzioni: abitati- ve, commerciali, servizi, turistico-ricettive, produttive, agrico- le, parcheggi non pertinenziali. Sulla base di tali funzioni e del Carico urbanistico (CU) di cui all’art. 3, comma 6, le principali destinazioni d’uso sono così classificate: a) Abitative: abitazioni singole - (CU/b); abitazioni collettive
mma 6, le principali destinazioni d’uso sono così classificate: a) Abitative: abitazioni singole - (CU/b); abitazioni collettive (studentati, convitti, conventi, collegi, residenze sanitarie per anziani) - (Cu/b); b) Commerciali: piccole strutture di vendita (superficie di vendi- ta fino a 250 mq) - (CU/b); medie strutture di vendita (super- ficie di vendita fino a 2.500 mq) - (CU/m); grandi strutture di vendita (superficie di vendita oltre 2.500 mq) - (CU/a); le
per- ficie di vendita fino a 2.500 mq) - (CU/m); grandi strutture di vendita (superficie di vendita oltre 2.500 mq) - (CU/a); le strutture di vendita si intendono al dettaglio e comprensive di depositi pertinenziali, anche localizzati in locali autono- mi non contigui; c) Servizi: pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, locali not- turni in genere), servizi alle persone (amministrativi, sociali, assistenziali, sanitari, istruzione, culturali, fitness) - (CU/m); direzionale privato (uffici e studi pro-
nistrativi, sociali, assistenziali, sanitari, istruzione, culturali, fitness) - (CU/m); direzionale privato (uffici e studi pro- fessionali, servizi alle imprese) - (CU/b); sportelli tributa- ri, bancari e finanziari – (CU/m); artigianato di servizio e studi d’artista - (CU/b); sedi della pubblica amministra- zione e delle pubbliche istituzioni nazionali, estere e sopranazionali – (CU/m); sedi e attrezzature universita- rie - (CU/m); attrezzature culturali (esclusi i teatri) e reli-
stere e sopranazionali – (CU/m); sedi e attrezzature universita- rie - (CU/m); attrezzature culturali (esclusi i teatri) e reli- giose – (CU/m); attrezzature collettive (per lo sport, lo spettacolo, la cultura, ricreative, congressuali) - (con SUL fino a 500 mq: CU/m; con SUL oltre 500 mq e per le disco- teche: CU/a); d) Turistico-ricettive: strutture ricettive alberghiere - (fino a 60 posti letto: CU/b; oltre 60 posti letto e motel: CU/m); struttu-
ristico-ricettive: strutture ricettive alberghiere - (fino a 60 posti letto: CU/b; oltre 60 posti letto e motel: CU/m); struttu- re ricettive extra-alberghiere - (fino a 60 posti letto e ostelli: CU/b; oltre 60 posti letto: CU/m); strutture ricettive all’aria aperta - (CU/m); e) Produttive: artigianato produttivo, industria, commercio all’ingrosso, depositi e magazzini - (CU/m); f) Agricole: abitazioni agricole, attrezzature per la produzione agricola e la zootecnia, impianti produttivi agro-alimentari -
f) Agricole: abitazioni agricole, attrezzature per la produzione agricola e la zootecnia, impianti produttivi agro-alimentari - (CU/b); g) Parcheggi non pertinenziali: autorimesse e autosilo - (CU/nullo). 2. Per le destinazioni d’uso non comprese o non direttamente riconducibili alla classificazione del comma 1, si procede per analogia funzionale e di carico urbanistico. Con separato prov- vedimento, ovvero in sede di definizione dei Piani attuativi, il
analogia funzionale e di carico urbanistico. Con separato prov- vedimento, ovvero in sede di definizione dei Piani attuativi, il Comune può ulteriormente distinguere e specificare le desti- nazioni d’uso di cui al comma 1 e il relativo carico urbanistico, ferma restando la classificazione per funzioni. 3. Le destinazioni d’uso di cui al comma 1, e i conseguenti cambi di destinazione d’uso, sono consentiti secondo i limi- ti e le condizioni stabiliti dalle norme delle diverse compo-
uenti cambi di destinazione d’uso, sono consentiti secondo i limi- ti e le condizioni stabiliti dalle norme delle diverse compo- nenti del PRG, come individuate dai Titoli II, III e IV, nonché dagli strumenti di intervento indiretto, sempre compatibil- mente con le previsioni di PRG; sono ovunque consentite, nell’intero Sistema insediativo, le destinazioni d’uso “servizi alle persone” e “studi d’artista”; sono comunque vietate, nei Tessuti residenziali del Sistema insediativo, le attività produtti-
lle persone” e “studi d’artista”; sono comunque vietate, nei Tessuti residenziali del Sistema insediativo, le attività produtti- ve insalubri o moleste, di cui agli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie, se non nei casi e alle condizioni espressamente previste dal Regolamento igienico-sanitario; le “abitazioni collettive”, se con finalità assistenziali e in con- venzione con gli Enti competenti, possono essere realizzate in eccedenza al limite massimo di funzioni abitative stabili-
n con- venzione con gli Enti competenti, possono essere realizzate in eccedenza al limite massimo di funzioni abitative stabili- to dalle norme di componente, e poste a carico della quota di funzioni non abitative; per la realizzazione di insediamenti commerciali, turistico-ricettivi, produttivi, direzionali, di rilevante dimensione, il Comune può adottare linee-guida per la pianificazione, valutazione e progettazione degli inter- venti, in applicazione della legislazione o regolamentazione
ida per la pianificazione, valutazione e progettazione degli inter- venti, in applicazione della legislazione o regolamentazione regionale di settore. 4. L’introduzione di nuovi usi e funzioni all’interno dell’unità immobiliare non comporta cambio di destinazione d’uso, ai sensi delle presenti norme, se i nuovi usi non eccedono, nel complesso e con successive modificazioni, sia il 25% della SUL dell’unità immobiliare sia i 250 mq di SUL, se non appartengo-
el complesso e con successive modificazioni, sia il 25% della SUL dell’unità immobiliare sia i 250 mq di SUL, se non appartengo- no ad una più alta categoria di carico urbanistico, se non sot- traggono destinazioni originarie a parcheggio, se non compor- tano frazionamento catastale. 5. Sono fatte salve le destinazioni d’uso legittimamente in atto alla data di adozione del presente PRG. La destinazione d’uso legittimamente in atto è quella risultante dal titolo abilitativo
alla data di adozione del presente PRG. La destinazione d’uso legittimamente in atto è quella risultante dal titolo abilitativo della costruzione, in assenza del quale la destinazione d’uso è accertata con l’ausilio della classificazione catastale e delle auto- rizzazioni amministrative all’esercizio delle attività insediate. 11 Piano Regolatore Generale Titolo I Disposizioni generali
- In assenza di normativa regionale sulle destinazioni d’uso e sui titoli abilitativi necessari per la modifica delle stesse, da for- mulare ai sensi dell’art. 10, comma 2, del DPR n. 380/2001, si sta- bilisce che il cambiamento di destinazione d’uso: se è con opere, è soggetto a DIA o a Permesso di costruire, a seconda delle categorie di intervento, individuate ai sensi dell’art. 9, che tali opere configurano; se è senza opere, è soggetto comunque
Art.7. Parcheggi pubblici e privati
lle categorie di intervento, individuate ai sensi dell’art. 9, che tali opere configurano; se è senza opere, è soggetto comunque a DIA; se comporta il passaggio a una più elevata categoria di carico urbanistico è soggetto comunque a Permesso di costrui- re. Il cambiamento di destinazione d’uso, una volta acquisito il titolo abilitativo, deve essere obbligatoriamente comunicato all’Ufficio del catasto. Art.7. Parcheggi pubblici e privati
- Ai carichi urbanistici relativi alle funzioni di cui all’art. 6,
Art.7. Parcheggi pubblici e privati
all’Ufficio del catasto. Art.7. Parcheggi pubblici e privati
- Ai carichi urbanistici relativi alle funzioni di cui all’art. 6, comma 1, corrispondono le seguenti dotazioni minime di par- cheggi pubblici e privati, di cui rispettivamente agli articoli 41- quinquies e 41-sexies della legge n. 1150/1942: In applicazione della legislazione regionale in materia, per le destinazioni commerciali si assume, quale riferimento, la Superficie di vendita; alla parte restante della SUL, di perti-
per le destinazioni commerciali si assume, quale riferimento, la Superficie di vendita; alla parte restante della SUL, di perti- nenza dell’attività commerciale, che non siano i depositi ai quali si applica “Pubblici = 4 mq/10mq”, o che sia spazio d’uso pubblico comune ad altre destinazioni d’uso, si applica “Pubblici = 5 mq/10mq” o “Pubblici = 10 mq/10mq”, a secon- da che si tratti rispettivamente di media o grande distribu- zione. In caso di contrasto, per difetto, delle dotazioni mini-
on- da che si tratti rispettivamente di media o grande distribu- zione. In caso di contrasto, per difetto, delle dotazioni mini- me di cui al presente comma 1 con norme regionali o statali, anche sopravvenienti, le presenti norme si intenderanno automaticamente adeguate, senza la necessità di ulteriori provvedimenti. Parcheggi privati 2. I parcheggi privati sono riservati agli abitanti delle unità resi- denziali o agli addetti delle unità non residenziali, e sono asser-
heggi privati sono riservati agli abitanti delle unità resi- denziali o agli addetti delle unità non residenziali, e sono asser- viti all’unità edilizia o immobiliare con vincolo di pertinenziali- tà, istituito con atto d’obbligo notarile registrato e trascritto(*). 3. I parcheggi privati possono essere ricavati all’interno della Superficie fondiaria degli edifici cui sono asserviti, e con priori- tà nel sottosuolo corrispondente alla Superficie coperta; posso-
parte del lotto, a distanza non superiore a m. 300, misurati come
ficie fondiaria degli edifici cui sono asserviti, e con priori- tà nel sottosuolo corrispondente alla Superficie coperta; posso- no essere altresì ricavati su altre aree private che non facciano parte del lotto, a distanza non superiore a m. 300, misurati come percorso pedonale più breve tra gli accessi del parcheggio e del- l’edificio. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989, i parcheggi privati possono essere rea-
dificio. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989, i parcheggi privati possono essere rea- lizzati su aree comunali, in diritto di superficie o di sottosuolo. 4. Nella Città storica, nella Città consolidata e nella Città da ristrut- turare - di cui rispettivamente ai Capi 2°, 3° e 4° del Titolo II - i parcheggi privati possono essere reperiti a una distanza non superiore a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3. Per gli
II - i parcheggi privati possono essere reperiti a una distanza non superiore a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3. Per gli interventi ricadenti all’interno del Municipio I, i parcheggi possono essere reperiti nell’ambito dell’intera Città storica, senza vincolo di distanza, ma con esclusione delle compo- nenti di cui agli articoli 39 e 41; per interventi esterni al Municipio I, i parcheggi non possono essere reperiti all’inter- no del Municipio I. Parcheggi pubblici
per interventi esterni al Municipio I, i parcheggi non possono essere reperiti all’inter- no del Municipio I. Parcheggi pubblici 5. I parcheggi pubblici sono destinati ai visitatori degli insedia- menti residenziali e ai clienti o utenti degli insediamenti non residenziali, nonché a funzioni di relazione locale. Non concor- rono allo standard di cui al comma 1 i parcheggi pubblici desti- nati alle funzioni di scambio intermodale. 6. I parcheggi pubblici sono localizzabili su aree di proprietà
heggi pubblici desti- nati alle funzioni di scambio intermodale. 6. I parcheggi pubblici sono localizzabili su aree di proprietà pubblica o su aree di proprietà privata vincolata all’uso pubblico, a mezzo di atto d’obbligo notarile registrato e trascritto, ad una distanza non superiore a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3. Salvo diverso avviso del Comune, da formalizzare con atto ammi- nistrativo o in sede di specifica convenzione, i parcheggi pubbli-
lvo diverso avviso del Comune, da formalizzare con atto ammi- nistrativo o in sede di specifica convenzione, i parcheggi pubbli- ci, se al servizio delle funzioni non abitative, non sono ceduti al Comune, ma asserviti all’uso pubblico, con la facoltà per il pro- prietario o gestore di limitarne l’accesso alle ore di esercizio delle attività. È consentito altresì che i parcheggi privati al servizio di funzioni non abitative vengano riservati, in tutto o in parte, ad
à. È consentito altresì che i parcheggi privati al servizio di funzioni non abitative vengano riservati, in tutto o in parte, ad uso pubblico, fatta salva la dotazione complessiva di parcheggi pubblici e privati come stabilita dal comma 1. 7. I parcheggi non pertinenziali di proprietà privata (autori- messe, autosilo), di cui all’art. 6, comma 1, lett. g), possono con- correre alla dotazione dei parcheggi pubblici di cui al comma Parcheggi per destinazioni d’uso a carico urbanistico basso (CU/b)
correre alla dotazione dei parcheggi pubblici di cui al comma Parcheggi per destinazioni d’uso a carico urbanistico basso (CU/b) Parcheggi per destinazioni d’uso a carico urbanistico medio (CU/m) Destinazioni d’uso Privati Pubblici (mq/10mq SUL) (mq/10mq SUL) Abitative/ abitazioni singole 4 1,6 Abitative/ abitazioni collettive 4 2 Commerciali 4 4 Servizi 4 4 Turistico-ricettive 4 4 Agricole 4 1 Parcheggi per destinazioni d’uso a carico urbanistico alto (CU/a) Destinazioni d’uso Privati Pubblici
ricettive 4 4 Agricole 4 1 Parcheggi per destinazioni d’uso a carico urbanistico alto (CU/a) Destinazioni d’uso Privati Pubblici (mq/10mq SUL) (mq/10mq SUL) Commerciali 2 20 Servizi 2 15 Destinazioni d’uso Privati Pubblici (mq/10mq SUL) (mq/10mq SUL) Commerciali 3 10 Servizi 4 6 Turistico-ricettive 4 6 Produttive 4 4 (*) Con legge n. 246/2005, art. 12, comma 9, i parcheggi privati non sono gra- vati da vincoli pertinenziali; di conseguenza la frase “con vincolo di pertinen-
12, comma 9, i parcheggi privati non sono gra- vati da vincoli pertinenziali; di conseguenza la frase “con vincolo di pertinen- zialità, istituito con atto d’obbligo notarile registrato e trascritto” è da inten- dersi non applicabile. 12 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
1, solo se vincolati a uso pubblico e a regime di rotazione, sta- bilito in apposita convenzione o atto d’obbligo; in assenza di tali condizioni, possono concorrere alla dotazione di parcheg- gi privati di cui al comma 1. I parcheggi non pertinenziali pri- vati possono essere realizzati fuori terra, nei Tessuti esistenti, solo nei casi previsti dalle norme di componente, ovvero nel sottosuolo di aree private, nel rispetto dei vincoli o parametri ecologici previsti dalle norme di componente, e compatibil-
nel sottosuolo di aree private, nel rispetto dei vincoli o parametri ecologici previsti dalle norme di componente, e compatibil- mente con la tutela dei corpi idrici, della stabilità geologica, dello strato e dei beni archeologici. 8. I parcheggi pubblici con funzioni di relazione urbana o di scambio intermodale, se previsti dal Piano urbano parcheggi o da Piani attuativi o da Progetti di infrastrutture per la mobi- lità, possono essere realizzati nel sottosuolo o soprassuolo
i o da Piani attuativi o da Progetti di infrastrutture per la mobi- lità, possono essere realizzati nel sottosuolo o soprassuolo dell’intero Sistema insediativo o del Sistema dei servizi, delle infra- strutture e degli impianti, nel rispetto dei vincoli o parametri ecologici e morfologici previsti dalle norme di componente, e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici, della stabilità geologica, dello strato e dei beni archeologici. Se localizzati
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici, della stabilità geologica, dello strato e dei beni archeologici. Se localizzati nella Città storica, tali parcheggi sono soggetti alle preclusio- ni previste dalle specifiche norme di componente. Parcheggi pubblici per impianti all’aperto 9. Nei casi di strutture o impianti fissi per attività all’aperto, ai fini del reperimento dei parcheggi pubblici, sono stabilite le seguenti dotazioni minime:
anti fissi per attività all’aperto, ai fini del reperimento dei parcheggi pubblici, sono stabilite le seguenti dotazioni minime: a) per le attività produttive (depositi, discariche, vivai), almeno il 10% della superficie territoriale interessata; b) per le attività commerciali (mercati con plateatico, spiazzi per fiere e mercati periodici), almeno il 50% della superficie territoriale interessata, se superiore a 2.500 mq, e almeno il 30% se inferiore a 2.500 mq;
ici), almeno il 50% della superficie territoriale interessata, se superiore a 2.500 mq, e almeno il 30% se inferiore a 2.500 mq; c) per le attività residenziali o turistico-ricettive, un posto-auto per ogni unità minima ricettiva (alloggio mobile, posto- tenda, posto-barca, ecc.); d) per le attività sportive, ricreative, di spettacolo, un posto- auto ogni 2 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, fatto salvo quan- to previsto in merito dall’art. 87.
degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, fatto salvo quan- to previsto in merito dall’art. 87. Calcolo della dotazione di parcheggi 10. La dotazione minima di cui al comma 1, relativa ai parcheggi pubblici e privati, si applica all’intera SUL aggiuntiva rispetto alla SUL preesistente, prodotta dagli interventi diretti e indiretti. 11. Per la SUL esistente soggetta a cambio di destinazione d’uso si deve considerare solo la dotazione differenziale aggiuntiva
- Per la SUL esistente soggetta a cambio di destinazione d’uso si deve considerare solo la dotazione differenziale aggiuntiva determinata dalla nuova destinazione rispetto a quella preesi- stente legittima, salvo i seguenti casi in cui la dotazione deve essere per intero calcolata sulla base della SUL e delle destina- zioni di progetto: a) edifici dismessi da più di 5 anni; b) destinazioni commerciali a CU/m e a CU/a; c) demolizione e ricostruzione di interi edifici, limitatamente
i da più di 5 anni; b) destinazioni commerciali a CU/m e a CU/a; c) demolizione e ricostruzione di interi edifici, limitatamente alla dotazione di parcheggi privati. 12. In caso di interventi diretti che prevedano più cambi di destinazioni d’uso – nel senso di distinte combinazioni tra destinazione originaria e destinazione finale – o che prevedano sia cambi di destinazione d’uso che incremento della SUL pree- sistente, si procede calcolando la differenza tra la dotazione
no sia cambi di destinazione d’uso che incremento della SUL pree- sistente, si procede calcolando la differenza tra la dotazione teorica dell’intera SUL di progetto e la dotazione teorica del- l’intera SUL preesistente. Per gli interventi indiretti, il calcolo della dotazione di parcheggi pubblici deve essere effettuato sul complesso degli interventi previsti; il calcolo della dotazione di parcheggi privati deve essere effettuato per singola Unità edili-
lesso degli interventi previsti; il calcolo della dotazione di parcheggi privati deve essere effettuato per singola Unità edili- zia. In ogni caso, il calcolo deve essere effettuato distintamente per i parcheggi privati e i parcheggi pubblici: eventuali diffe- renziali di segno opposto tra le due dotazioni teoriche non pos- sono essere compensati. Reperimento della dotazione di parcheggi pubblici 13. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 4,
sere compensati. Reperimento della dotazione di parcheggi pubblici 13. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, del DM n. 1444/1968, si stabilisce quanto segue: a) nella Città storica, ad esclusione degli Ambiti di valorizzazione, può essere reperita una dotazione inferiore a quella stabilita dalle precedenti norme, in caso di carenza di aree disponibi- li o per ragioni di salvaguardia ambientale, storica, archeolo- gica, architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni con-
li o per ragioni di salvaguardia ambientale, storica, archeolo- gica, architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni con- nesse al regime di traffico; b) negli Ambiti di valorizzazione della Città storica e nella Città consolidata, per le stesse ragioni di cui alla lett. a), può essere reperita una dotazione inferiore rispetto a quella stabilita dalle precedenti norme, ma fino ad una riduzione del 50%; tale dotazione ridotta può essere reperita nelle aree adia-
stabilita dalle precedenti norme, ma fino ad una riduzione del 50%; tale dotazione ridotta può essere reperita nelle aree adia- centi o prossime agli ambiti di intervento, ivi comprese quelle destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello loca- le, anche in deroga alla distanza massima di cui al comma 6; c) nella Città da ristrutturare, gli strumenti di intervento indiret- to devono assicurare l’intera dotazione di parcheggi pubbli-
nella Città da ristrutturare, gli strumenti di intervento indiret- to devono assicurare l’intera dotazione di parcheggi pubbli- ci, e assumere l’obiettivo di ridurre l’eventuale deficit preesi- stente negli ambiti di riferimento, anche mediante l’utilizza- zione di aree adiacenti o prossime agli ambiti di intervento, ivi comprese quelle destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, e anche in deroga alle distanze massime di cui
comprese quelle destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, e anche in deroga alle distanze massime di cui al comma 6; gli interventi diretti, ove consentiti, e con le stes- se modalità, devono assicurare almeno il 50% di tale dotazio- ne. 14. In tutti gli altri ambiti del Sistema insediativo, deve essere repe- rita l’intera dotazione minima di parcheggi pubblici e privati. 15. Per gli edifici localizzati ad una distanza inferiore a m. 500,
a l’intera dotazione minima di parcheggi pubblici e privati. 15. Per gli edifici localizzati ad una distanza inferiore a m. 500, misurata come percorso pedonale più breve, da fermate o sta- zioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropoli- tano o da fermate poste nei “corridoi riservati al trasporto pub- blico di superficie” di cui all’art. 94, comma 12, la dotazione di parcheggi pubblici può essere ridotta agli standard minimi sta-
ico di superficie” di cui all’art. 94, comma 12, la dotazione di parcheggi pubblici può essere ridotta agli standard minimi sta- biliti da norme statali o regionali. Per gli edifici e le funzioni da localizzare all’interno o in stretta prossimità di tali stazioni o fermate, ove consentito da strumenti di intervento indiretto, i parcheggi pubblici e privati da reperire possono essere desti- nati a parcheggi di scambio. 13 Piano Regolatore Generale Titolo I Disposizioni generali
Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica 16. Le deroghe alla dotazione di standard urbanistici consenti- te dai commi 13 e 15, sono subordinate ad una “Verifica preli- minare di sostenibilità urbanistica”, che, per tali specifiche finalità, deve contenere: a) una valutazione del fabbisogno effettivo di parcheggi pubbli- ci e privati delle attività da insediare, tenendo conto delle spe- cifiche peculiarità delle stesse e delle fasce orarie di esercizio;
rivati delle attività da insediare, tenendo conto delle spe- cifiche peculiarità delle stesse e delle fasce orarie di esercizio; b) un bilancio della domanda effettiva e dell’offerta di aree di sosta nel contesto urbano di riferimento, anche in funzione del sistema di accessibilità, delle modalità di trasporto e del regime di traffico, delle fasce orarie di esercizio delle attività insediate; c) la programmazione comunale di acquisizione e utilizzazio-
traffico, delle fasce orarie di esercizio delle attività insediate; c) la programmazione comunale di acquisizione e utilizzazio- ne di aree destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, nel settore urbano di riferimento, desumibile dalla programmazione triennale e annuale dei lavori pubblici e dal programma specifico di cui all’art. 83, comma 6; d) la considerazione dei caratteri insediativi, funzionali, cultu- rali e ambientali dei luoghi e del contesto d’intervento.
6; d) la considerazione dei caratteri insediativi, funzionali, cultu- rali e ambientali dei luoghi e del contesto d’intervento. 17. La “Verifica di sostenibilità urbanistica”, salvo che non sia già effettuata in sede di Piani di settore relativi alla mobilità e ai parcheggi, correda e integra la progettazione degli interventi indiretti, ai sensi dell’art. 13, comma 11, lett. b), nonché, per le specifiche finalità del presente articolo, la richiesta di titolo abilitativo degli interventi diretti.
lett. b), nonché, per le specifiche finalità del presente articolo, la richiesta di titolo abilitativo degli interventi diretti. 18. Sono esentati dalla “Verifica di sostenibilità urbanistica” gli interventi diretti la cui dotazione teorica di parcheggi sia infe- riore a 250 mq o la cui dotazione teorica di standard urbanisti- ci, calcolata ai sensi dell’art. 8, sia inferiore a 500 mq. 19. Il reperimento delle aree da destinare a parcheggi pubblici
sti- ci, calcolata ai sensi dell’art. 8, sia inferiore a 500 mq. 19. Il reperimento delle aree da destinare a parcheggi pubblici e, più in generale, agli standard urbanistici di cui all’art. 8, non- ché la realizzazione delle relative opere, sono a carico dei sog- getti titolari degli interventi diretti e degli interventi indiretti di iniziativa privata; per gli interventi indiretti di iniziativa pubblica, lo strumento urbanistico esecutivo individua e
retti di iniziativa privata; per gli interventi indiretti di iniziativa pubblica, lo strumento urbanistico esecutivo individua e distingue le modalità – pubblica o privata - di reperimento e realizzazione degli standard urbanistici, ponendoli a carico dei soggetti titolari degli interventi edilizi o assoggettandoli ad acquisizione e/o realizzazione pubblica. Monetizzazione dei parcheggi non reperiti 20. La monetizzazione consiste nella corresponsione al
one e/o realizzazione pubblica. Monetizzazione dei parcheggi non reperiti 20. La monetizzazione consiste nella corresponsione al Comune di una somma commisurata al valore degli standard urbanistici non reperiti per effetto dell’applicazione delle deroghe consentite ai sensi dei commi 13 e 15. La monetizza- zione è autorizzata dal Comune su espressa istanza formulata dai soggetti obbligati al reperimento degli standard urbani- stici, in sede di abilitazione degli interventi diretti o di appro-
dai soggetti obbligati al reperimento degli standard urbani- stici, in sede di abilitazione degli interventi diretti o di appro- vazione degli interventi indiretti. La monetizzazione è disci- plinata con specifico provvedimento o, per la materia del pre- sente articolo, nell’ambito di Piani di settore relativi alla mobilità e ai parcheggi. 21. Fino all’emanazione di tale disciplina, si applica quanto segue nel presente comma e nei successivi commi 22 e 23:
archeggi. 21. Fino all’emanazione di tale disciplina, si applica quanto segue nel presente comma e nei successivi commi 22 e 23: a) sono soggetti a monetizzazione, nell’ambito di interventi diretti e indiretti, le aree a standard urbanistici non reperite per effetto dell’applicazione dei commi 13 e 15; b) è autorizzabile la monetizzazione di aree a standard non reperite rispetto ai minimi consentiti dal comma 13 lett. b) e c), se ritenuta più vantaggiosa per l’Amministrazione
tandard non reperite rispetto ai minimi consentiti dal comma 13 lett. b) e c), se ritenuta più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale, ma solo per gli interventi diretti di cui al comma 18 e per gli interventi diretti che sostituiscano i parcheggi pubblici dovuti con parcheggi privati eccedenti la dotazione minima teorica; non è autorizzabile tale monetizzazione per insediamenti di media e grande distribuzione commerciale; c) è autorizzabile la monetizzazione della dotazione teorica di
ne per insediamenti di media e grande distribuzione commerciale; c) è autorizzabile la monetizzazione della dotazione teorica di parcheggi privati, solo per interventi diretti di categoria RE, senza aumento di SUL. 22. La tariffa di monetizzazione per ogni mq di standard non reperito è pari al 20% del valore medio catastale dei fabbricati oggetto di intervento ripartito sulla superficie fondiaria, o, se di importo più alto, all’indennità di espropriazione della aree più
to di intervento ripartito sulla superficie fondiaria, o, se di importo più alto, all’indennità di espropriazione della aree più vicine destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale. 23. L’importo della monetizzazione può essere scomputato mediante la diretta realizzazione, nei limiti di legge, di opere pubbliche eccedenti le opere di urbanizzazione e gli standard urbanistici dovuti. I proventi della monetizzazione, se incassati
Art.8. Standard urbanistici
pubbliche eccedenti le opere di urbanizzazione e gli standard urbanistici dovuti. I proventi della monetizzazione, se incassati dal Comune, devono essere esclusivamente reimpiegati per l’ac- quisizione di aree volte alla realizzazione degli standard urbani- stici non reperiti o per opere funzionali al trasporto pubblico collettivo, da localizzare prioritariamente nella Città (storica, consolidata, da ristrutturare) e nel Municipio di appartenenza. Art.8. Standard urbanistici
Art.8. Standard urbanistici
ioritariamente nella Città (storica, consolidata, da ristrutturare) e nel Municipio di appartenenza. Art.8. Standard urbanistici
- Per le destinazioni d’uso abitative, di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), la dotazione minima per servizi pubblici, verde pubbli- co e parcheggi pubblici, è stabilita in 22 mq per abitante, calco- lati ai sensi dell’art. 3, comma 5. Fatta salva la dotazione mini- ma per parcheggi pubblici, come stabilita ai sensi dell’art. 7,
ti ai sensi dell’art. 3, comma 5. Fatta salva la dotazione mini- ma per parcheggi pubblici, come stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 1, la restante parte della dotazione complessiva è indi- cativamente così ripartita: 6,5 mq per servizi pubblici; 9,5 mq per verde pubblico. 2. Per le destinazioni d’uso non abitative, di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), c), d), oltre alla dotazione di parcheggi pub- blici di cui all’art. 7, comma 1, devono essere riservate aree per
a 1, lett. b), c), d), oltre alla dotazione di parcheggi pub- blici di cui all’art. 7, comma 1, devono essere riservate aree per il verde pubblico non inferiori a 4 mq/10mq di SUL, con la pos- sibilità di destinarne a parcheggi pubblici una quota non supe- riore a 2 mq/10mq di SUL. 3. Per le destinazioni d’uso produttive, di cui all’art. 6, comma 1, lett. e), devono essere riservate aree a verde pubblico in misu- ra non inferiore a 2 mq/10mq di SUL.
i cui all’art. 6, comma 1, lett. e), devono essere riservate aree a verde pubblico in misu- ra non inferiore a 2 mq/10mq di SUL. 4. Negli interventi indiretti, come definiti dall’art. 12, comma 3, localizzati all’esterno della Città storica e della Città consolidata, è 14 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
fatto obbligo di realizzare almeno un asilo nido di 12 posti ogni 400 abitanti e ogni 150 addetti previsti, fatti salvi i limiti dimen- sionali stabiliti da norme sovraordinate. Nell’ambito di inter- venti di recupero del patrimonio edilizio esistente, o di cambi di destinazione d’uso, possono essere realizzati asili nido con le seguenti deroghe ai criteri generali di qualità: assenza di aree libere di pertinenza, sempreché, in alternativa, siano facilmente
guenti deroghe ai criteri generali di qualità: assenza di aree libere di pertinenza, sempreché, in alternativa, siano facilmente accessibili spazi liberi pubblici o di uso pubblico; altezze mini- me di m. 2,70, ridotti a m. 2,40 per i servizi, anche nelle struttu- re localizzate a piano-terra. Le strutture non possono comunque essere insediate nei piani superiori al primo, salvo deroghe tem- poranee in attesa della realizzazione di nuovi asili nido.
Art.9. Categorie di intervento urbanistico e edilizio
que essere insediate nei piani superiori al primo, salvo deroghe tem- poranee in attesa della realizzazione di nuovi asili nido. 5. Per la dotazione e il reperimento degli standard urbanistici si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, commi 10 e seguenti. Art.9. Categorie di intervento urbanistico e edilizio
- In coerenza con la vigente normativa, le principali catego- rie di intervento urbanistico-edilizio - raggruppate sotto le categorie generali di Recupero edilizio, Nuova costruzione,
RECUPERO EDILIZIO
atego- rie di intervento urbanistico-edilizio - raggruppate sotto le categorie generali di Recupero edilizio, Nuova costruzione, Trasformazioni urbanistiche - sono così individuate: RECUPERO EDILIZIO a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia NUOVA COSTRUZIONE e) Demolizione e ricostruzione f) Ampliamento g) Nuova edificazione TRASFORMAZIONI URBANISTICHE h) Ristrutturazione urbanistica i) Nuovo impianto urbanistico,
TRASFORMAZIONI URBANISTICHE
f) Ampliamento g) Nuova edificazione TRASFORMAZIONI URBANISTICHE h) Ristrutturazione urbanistica i) Nuovo impianto urbanistico, secondo le definizioni e specificazioni che seguono. 2. Sono interventi di Manutenzione ordinaria (MO), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 380/2001, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o man- tenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
ne delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o man- tenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 3. Sono interventi di Manutenzione straordinaria (MS), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del DPR n. 380/2001, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare ser- vizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
rutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare ser- vizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, che non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. 4. Sono interventi di Restauro e risanamento conservativo (RC), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del DPR n. 380/2001, gli inter- venti edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assi- curarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
r- venti edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assi- curarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strut- turali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consoli- damento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli
i dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Per gli interventi sui beni culturali, di cui al Titolo I, Parte seconda, del D.LGT 42/2004, si applica la definizione di Restauro di cui all’art. 29, comma 4, dello stesso provvedimento. 5. Sono interventi di Ristrutturazione edilizia (RE), ai sensi del- l’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, gli interventi
ono interventi di Ristrutturazione edilizia (RE), ai sensi del- l’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, gli interventi rivolti a trasformare le Unità edilizie mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali inter- venti comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Si distinguono
uni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Si distinguono tre sotto-categorie: RE1 - Ristrutturazione edilizia senza aumento della SUL, del Volume costruito (Vc) e delle unità immobiliari, senza modificazioni della sagoma e senza alterazione dell’a- spetto esteriore degli edifici; RE2 - Ristrutturazione edilizia diversa dalle sotto-categorie RE1 e RE3; RE3 - Demolizione e ricostruzione di un fabbricato, senza
2 - Ristrutturazione edilizia diversa dalle sotto-categorie RE1 e RE3; RE3 - Demolizione e ricostruzione di un fabbricato, senza variazione di volumetria (Vc) e sagoma, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla nor- mativa antisismica, e con la possibilità di modifiche non sostanziali dell’area di sedime, come definite dalla legislazione regionale, volte ad un maggiore allinea- mento con gli edifici adiacenti o all’adeguamento a pre- scrizioni di strumenti urbanistici esecutivi.
e ad un maggiore allinea- mento con gli edifici adiacenti o all’adeguamento a pre- scrizioni di strumenti urbanistici esecutivi. 6. Sono interventi di Nuova costruzione (NC), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001, gli interventi di trasfor- mazione edilizia del territorio volti alla costruzione di singoli manufatti o insiemi degli stessi, che non rientrino nelle prece- denti categorie. In base alle caratteristiche dei manufatti e alle
ufatti o insiemi degli stessi, che non rientrino nelle prece- denti categorie. In base alle caratteristiche dei manufatti e alle modalità di intervento, si individuano le seguenti principali categorie di intervento edilizio: DR - Demolizione e ricostruzione di edifici non rientrante nella categoria RE3; AMP - Ampliamenti di edifici all’esterno della sagoma esisten- te, connessi o non a interventi di ristrutturazione edili- zia o demolizione e ricostruzione della parte preesi-
sagoma esisten- te, connessi o non a interventi di ristrutturazione edili- zia o demolizione e ricostruzione della parte preesi- stente, come stabilito nelle specifiche norme di tessuto; rientrano in tale sotto-categoria gli interventi pertinen- ziali, intesi quali interventi su spazi accessori alle unità edilizie e immobiliari, legati a queste da vincolo di per- tinenza, che eccedano il 15% del Volume costruito (Vc), ovvero che siano realizzati, con qualsiasi dimensione,
a vincolo di per- tinenza, che eccedano il 15% del Volume costruito (Vc), ovvero che siano realizzati, con qualsiasi dimensione, nella Città storica o su immobili individuati nella Carta per la qualità di cui all’art. 16; NE - Nuova edificazione di fabbricati su aree libere, comun- que non rientrante nelle precedenti categorie. 15 Piano Regolatore Generale Titolo I Disposizioni generali
- Sono interventi di Ristrutturazione urbanistica (RU), ai sensi del- l’art. 3, comma 1, lett. f), del DPR n. 380/2001, gli interventi rivol- ti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale.
- Sono interventi di Nuovo impianto urbanistico (NIU) l’insieme sistematico di interventi anche diversi (urbanizzazioni,
adale. 8. Sono interventi di Nuovo impianto urbanistico (NIU) l’insieme sistematico di interventi anche diversi (urbanizzazioni, impianti, nuove costruzioni, sistemazioni ambientali) volto alla realizzazione di nuovi insediamenti urbani. 9. Per le altre tipologie d’intervento rientranti nella categoria della Nuova costruzione (urbanizzazioni, impianti, strutture mobili, modificazioni del suolo per attività all’aperto), si rinvia alla normativa statale e, ove esistente, regionale in materia di
Art.10. Categorie di intervento ambientale
li, modificazioni del suolo per attività all’aperto), si rinvia alla normativa statale e, ove esistente, regionale in materia di attività edilizia, nonché al Regolamento edilizio comunale; tali interventi saranno esplicitamente richiamati e descritti, ove occorra, nelle norme successive. 10. Il presente PRG non possiede i requisiti di dettaglio suffi- cienti per l’applicazione dell’art. 22, comma 3, lett. c), del DPR n. 380/2001. Art.10. Categorie di intervento ambientale
Art.10. Categorie di intervento ambientale
uffi- cienti per l’applicazione dell’art. 22, comma 3, lett. c), del DPR n. 380/2001. Art.10. Categorie di intervento ambientale
- Gli interventi paesaggistico-ambientali si articolano in sei categorie: a) Risanamento ambientale b) Ripristino ambientale c) Restauro ambientale d) Mitigazione d’impatto ambientale e) Valorizzazione ambientale f) Miglioramento bio-energetico.
- La categoria Risanamento ambientale (RSA) comprende l’in- sieme di interventi e misure volti ad assicurare la messa in
Titolo V, del D.LGT n. 152/2006, e dai relativi Regolamenti di
etico. 2. La categoria Risanamento ambientale (RSA) comprende l’in- sieme di interventi e misure volti ad assicurare la messa in sicurezza e la bonifica dei siti inquinati. I siti interessati, i livelli di contaminazione, le procedure e le modalità di pro- gettazione e d’intervento sono disciplinate dalla Parte IV, Titolo V, del D.LGT n. 152/2006, e dai relativi Regolamenti di attuazione. Tali interventi sono seguiti, in genere, da inter- venti di ripristino ambientale.
06, e dai relativi Regolamenti di attuazione. Tali interventi sono seguiti, in genere, da inter- venti di ripristino ambientale. 3. La categoria Ripristino ambientale (RIA) comprende l’insieme di interventi volti alla ricostituzione delle componenti pae- saggistiche e naturalistiche degradate e alterate da interventi trasformativi, al fine di ricreare biotopi preesistenti o comun- que tipici della campagna romana. Tali interventi possono prevedere: la demolizione di opere, edifici, impianti e infra-
comun- que tipici della campagna romana. Tali interventi possono prevedere: la demolizione di opere, edifici, impianti e infra- strutture degradati o dismessi; la rinaturalizzazione dei suoli, mediante riempimenti, risagomature, consolidamento di scarpate e terrapieni, ricostituzione della copertura vegetale; la rinaturalizzazione del reticolo idrografico, mediante ripri- stino di alvei fluviali naturali rettificati o resi artificiali, riqua- lificazione delle sponde, ricreazione ad uso naturalistico di
di alvei fluviali naturali rettificati o resi artificiali, riqua- lificazione delle sponde, ricreazione ad uso naturalistico di zone umide connesse. 4. La categoria Restauro ambientale (REA) comprende l’insieme di interventi volti a preservare e migliorare aree verdi di parti- colare pregio storico-ambientale. Tali interventi possono com- prendere: il recupero dei manufatti preesistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari e dell’in-
ndere: il recupero dei manufatti preesistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari e dell’in- tegrazione con le componenti naturalistiche dei luoghi; la rimozione di rifiuti o manufatti alteranti i caratteri tipici dei luoghi; il taglio della vegetazione infestante e il reimpianto di specie autoctone anche al fine di ricostituire continuità ed inte- grazione nelle fito-associazioni preesistenti. 5. La categoria Mitigazione impatto ambientale (MIA) comprende
ontinuità ed inte- grazione nelle fito-associazioni preesistenti. 5. La categoria Mitigazione impatto ambientale (MIA) comprende l’insieme di interventi e misure volti a ridurre o migliorare l’impatto sulle componenti naturalistiche e paesaggistiche, conseguente alla realizzazione degli interventi edilizi e urbani- stici di cui all’art. 9, e degli impianti e infrastrutture, in superfi- cie o nel sottosuolo, di cui al Titolo IV. Rientrano tra questi gli
i all’art. 9, e degli impianti e infrastrutture, in superfi- cie o nel sottosuolo, di cui al Titolo IV. Rientrano tra questi gli interventi di ambientazione di infrastrutture, come in detta- glio disciplinati nell’art. 97. 6. La categoria Valorizzazione ambientale (VLA) comprende l’in- sieme di interventi volti alla valorizzazione paesaggistica e fun- zionale di aree verdi, sia nel sistema insediativo che ambienta- le. Tali interventi comprendono la creazione di nuove compo-
n- zionale di aree verdi, sia nel sistema insediativo che ambienta- le. Tali interventi comprendono la creazione di nuove compo- nenti paesaggistico-ambientali, mediante la piantumazione di aree alberate, cespuglieti e sistemi di siepi, nonché la realizza- zione di attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva dei luo- ghi, quali percorsi pedonali, equestri o ciclabili, attrezzature per la sosta, servizi alle persone (sanitari, didattico-divulgativi,
quali percorsi pedonali, equestri o ciclabili, attrezzature per la sosta, servizi alle persone (sanitari, didattico-divulgativi, ristoro, parcheggi). Sono, in genere, finalizzate alla valorizza- zione funzionale di parchi esistenti o alla creazione, nel sistema insediativo, di aree a verde attrezzato o a parco locale. 7. La categoria Miglioramento bio-energetico (MBE) comprende l’in- sieme di interventi volti a migliorare le prestazioni bioclimatiche
categoria Miglioramento bio-energetico (MBE) comprende l’in- sieme di interventi volti a migliorare le prestazioni bioclimatiche delle componenti insediative. Tali interventi comprendono: la regolazione climatica e di protezione o risanamento acustico degli edifici secondo principi della bio-architettura; il manteni- mento della permeabilità profonda dei suoli; l’utilizzo di fonti energetiche naturali e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e
della permeabilità profonda dei suoli; l’utilizzo di fonti energetiche naturali e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici; l’impiego di materiali di costruzione durevoli e manute- nibili; l’uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall’inquinamento acustico e atmosferico. 8. Tutte le categorie di intervento ambientale sono consentite
imatica e di protezione dall’inquinamento acustico e atmosferico. 8. Tutte le categorie di intervento ambientale sono consentite in funzione dei caratteri e dello stato ambientale dei luoghi. In particolare, sono obbligatori: a) gli interventi di categoria RSA, sulla base dei tempi, delle modalità e degli oneri previsti dalla Parte IV, Titolo V, del D.LGT n. 152/2006, e dai relativi Regolamenti di attuazione; b) gli interventi di categoria RIA, nei casi di attività all’aperto
D.LGT n. 152/2006, e dai relativi Regolamenti di attuazione; b) gli interventi di categoria RIA, nei casi di attività all’aperto che comportino una trasformazione permanente del suolo, una volta conclusa tale attività, o comunque se imposti da norme di settore sovraordinate, nonché nei casi di interven- ti trasformativi in aree compromesse di tipo “B” della Rete ecologica di cui all’art. 72, unitamente o in alternativa a interventi di categoria REA; 16 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
c) gli interventi di categoria MIA, per tutte le opere e gli inter- venti soggetti a procedura di VIA, per tutti gli interventi urbanistici-edilizi di Nuova costruzione, di cui all’art. 9, e gli interventi di impianti e infrastrutture, di cui al Titolo IV, che ricadano nelle aree della Rete ecologica, nonché in tutti i casi in cui sia previsto dalle norme dei Piani paesaggistici regionali; d) gli interventi di categoria REA, nei casi di interventi di cate-
sia previsto dalle norme dei Piani paesaggistici regionali; d) gli interventi di categoria REA, nei casi di interventi di cate- goria RC, RE, DR sugli edifici o di interventi pubblici rica- denti nelle Ville storiche, di cui all’art. 39, nonché nei casi di interventi trasformativi, qualora ammessi, nelle aree di tipo “A” e “B” della Rete ecologica, unitamente o in alternativa a interventi di categoria RIA; e) gli interventi di categoria VLA, per le aree destinate a verde
ca, unitamente o in alternativa a interventi di categoria RIA; e) gli interventi di categoria VLA, per le aree destinate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici attuativi o a Verde pub- blico e servizi pubblici di livello locale, di cui all’art. 85, dal pre- sente PRG; f) gli interventi di categoria RIA, REA, MIA o VLA, in alternati- va o tra loro integrati, nei casi di interventi nell’Agro romano, di cui al Titolo III, Capo 2°, soggetti a PAMA, di cui all’art. 79,
tra loro integrati, nei casi di interventi nell’Agro romano, di cui al Titolo III, Capo 2°, soggetti a PAMA, di cui all’art. 79, o appositamente individuati nella stessa normativa. 9. Il Comune promuove la realizzazione di interventi di cate- goria MBE mediante incentivi di carattere urbanistico, fisca- le, finanziario, anche a integrazione di misure analoghe pre- viste da norme regionali, statali e comunitarie. Quali incen- tivi di carattere urbanistico, può essere concesso un incre-
pre- viste da norme regionali, statali e comunitarie. Quali incen- tivi di carattere urbanistico, può essere concesso un incre- mento, anche non in situ, fino al 5% della SUL ordinariamente ammessa. Con successivo provvedimento, il Comune deter- mina: lo standard minimo prestazionale - non inferiore ai requisiti e parametri imposti da disposizioni legislative o regolamentari - relativo all’insieme degli interventi specifici presenti nella categoria MBE, nonché i relativi scostamenti
ve o regolamentari - relativo all’insieme degli interventi specifici presenti nella categoria MBE, nonché i relativi scostamenti che determinano l’entità dell’aumento della stessa SUL. Nella determinazione dell’aumento, il Comune tiene conto dell’o- nerosità degli interventi di categoria MBE e della compre- senza di incentivi di carattere fiscale o finanziario. Lo stesso o altro provvedimento può selezionare gli ambiti, non esclu- si quelli a pianificazione particolareggiata definita di cui
stesso o altro provvedimento può selezionare gli ambiti, non esclu- si quelli a pianificazione particolareggiata definita di cui all’art. 62, cui applicare, anche in modo differenziato, gli incentivi della presente norma. 10. I progetti degli interventi diretti pubblici o privati - con esclusione degli interventi di categoria MO, MS, RC, RE - rica- denti nella Rete ecologica, nelle aree a Verde privato della Città consolidata, negli Ambiti di programmazione strategica, nonché
enti nella Rete ecologica, nelle aree a Verde privato della Città consolidata, negli Ambiti di programmazione strategica, nonché gli strumenti urbanistici esecutivi, i Programmi integrati, i Progetti urbani, i PAMA e gli altri interventi definiti nella disciplina dell’Agro romano, i progetti d’intervento nel Sistema di cui al Titolo IV, dovranno essere corredati da una “Valutazione ambientale preliminare”, contenente: a) l’analisi ambientale preliminare, intesa quale conoscenza e
orredati da una “Valutazione ambientale preliminare”, contenente: a) l’analisi ambientale preliminare, intesa quale conoscenza e descrizione delle componenti paesaggistiche e naturalisti- che dei luoghi - con riguardo agli aspetti idrogeologici, idraulici, agropedologici, vegetazionali - e del loro stato di conservazione o alterazione; b) la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche generati dagli interventi previsti, sulla base
one; b) la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche generati dagli interventi previsti, sulla base delle risultanze dell’analisi ambientale e della natura degli interventi trasformativi; c) l’individuazione delle categorie d’intervento ambienta- le da applicare sulla base delle risultanze delle valuta- zioni di cui alle lett. a) e b), nonché la definizione tecni- co-progettuale degli specifici interventi di categoria ambientale.
zioni di cui alle lett. a) e b), nonché la definizione tecni- co-progettuale degli specifici interventi di categoria ambientale. 11. Le elaborazioni di cui al comma 10 devono essere commi- surate, per dettaglio e approfondimento, all’ampiezza e al valore ambientale dei luoghi, nonché alla rilevanza degli interventi trasformativi, ed essere estese, nel caso di interven- ti indiretti, all’intero comprensorio d’intervento, nel caso di interventi diretti all’area di pertinenza o asservita e all’imme-
i indiretti, all’intero comprensorio d’intervento, nel caso di interventi diretti all’area di pertinenza o asservita e all’imme- diato contesto; in entrambi i casi, le elaborazioni dovranno essere inquadrate negli Ambiti di paesaggio di cui all’art. 68, comma 3, nonché tener conto delle indicazioni contenute negli elaborati G6.“Sistema paesaggistico” e G7.“Guida alla progettazione negli ambiti di paesaggio”. 12. I responsabili di procedimento dei Programmi integrati,
ggistico” e G7.“Guida alla progettazione negli ambiti di paesaggio”. 12. I responsabili di procedimento dei Programmi integrati, di cui all’art. 14, e dei Progetti urbani, di cui all’art. 15, assi- curano la valutazione di sostenibilità ambientale degli interventi. Tale valutazione avverrà nella fase preliminare e definitiva di definizione del Progetto urbano e del Programma integrato, tramite le elaborazioni di cui al comma 10, ovvero, ove previsto da norme sovraordinate,
getto urbano e del Programma integrato, tramite le elaborazioni di cui al comma 10, ovvero, ove previsto da norme sovraordinate, con il ricorso alla VAS (Valutazione ambientale strategica) o alla VIA (Valutazione d’impatto ambientale), di cui rispetti- vamente ai Titoli II e III del Codice dell’Ambiente, approvato con D.LGT n. 152/2006. La valutazione avverrà tramite un processo di partecipazione dei cittadini, anche costituiti in associazioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento
Art.11. Sistemi e componenti
mite un processo di partecipazione dei cittadini, anche costituiti in associazioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale di cui all’art. 13, comma 9, o dalle norme in mate- ria di VIA o di VAS. 13. In caso di interferenza o sovrapposizione della disciplina del presente articolo con norme sovraordinate, si applicano esclusivamente tali norme sovraordinate. Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano Art.11. Sistemi e componenti
Art.11. Sistemi e componenti
icano esclusivamente tali norme sovraordinate. Capo 3° Modalità e strumenti di attuazione del Piano Art.11. Sistemi e componenti
- La disciplina del territorio comunale definita dalle presenti NTA è articolata in riferimento a componenti, individuate negli elaborati 2. e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000, appartenenti ai seguenti sistemi: a) Sistema insediativo; b) Sistema ambientale e agricolo; c) Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti.
istemi: a) Sistema insediativo; b) Sistema ambientale e agricolo; c) Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti. 2. Le componenti rappresentano le unità base di articolazione della disciplina di PRG e corrispondono alle aree e zone del ter- ritorio comunale di cui all’art. 7, punti 1), 2), 3) e 4), della legge n. 1150/1942. 17 Piano Regolatore Generale Titolo I Disposizioni generali
Art.12. Modalità di attuazione del PRG
Art.12. Modalità di attuazione del PRG
- Il PRG si attua per intervento diretto o per intervento indiretto, secondo quanto stabilito dalle presenti Norme.
- Per interventi diretti si intendono quelli realizzabili diretta- mente senza titolo abilitativo ovvero sulla base del titolo abili- tativo richiesto dalle norme statali o regionali in materia di attività edilizia. Al fine della realizzazione di infrastrutture e opere di urbanizzazione mancanti, ovvero per l’assunzione di
attività edilizia. Al fine della realizzazione di infrastrutture e opere di urbanizzazione mancanti, ovvero per l’assunzione di specifici obblighi previsti dalle presenti norme, il titolo abilita- tivo potrà essere subordinato alla stipula di una convenzione o alla sottoscrizione di apposito atto d’obbligo notarile registra- to e trascritto; il Comune, con successivo provvedimento, può subordinare tali interventi, in base alla dimensione urbanistica
to e trascritto; il Comune, con successivo provvedimento, può subordinare tali interventi, in base alla dimensione urbanistica e all’entità degli oneri finanziari, a deliberazione di Giunta comunale. 3. Per interventi indiretti si intendono quelli subordinati dal PRG all’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, di iniziati- va pubblica o privata, come previsti dalla legislazione statale e regionale, o all’approvazione dei Programmi integrati e dei
i- va pubblica o privata, come previsti dalla legislazione statale e regionale, o all’approvazione dei Programmi integrati e dei Progetti urbani, come previsti dalle presenti norme. 4. L’intervento diretto costituisce la modalità attuativa ordinaria: nella Città storica, esclusi gli Ambiti di valorizzazione; nella Città consolidata; nel Sistema ambientale e agricolo, escluse le Aree natu- rali protette e i Parchi agricoli; nel Sistema dei servizi, delle infra- strutture e degli impianti.
colo, escluse le Aree natu- rali protette e i Parchi agricoli; nel Sistema dei servizi, delle infra- strutture e degli impianti. 5. L’intervento indiretto costituisce la modalità attuativa ordina- ria: negli Ambiti di valorizzazione della Città storica, negli Ambiti per i Programmi di recupero urbano, nei Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare, nella Città della trasformazione, nei Progetti struttu- ranti, negli Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata, nelle Aree
, nella Città della trasformazione, nei Progetti struttu- ranti, negli Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata, nelle Aree naturali protette nazionali e regionali, nei Parchi agricoli. 6. Negli Ambiti per i Programmi integrati della Città consolidata e della Città da ristrutturare e negli Ambiti di programmazione stra- tegica, il PRG si attua mediante interventi diretti e indiretti. 7. Per favorire, anche mediante incentivi, l’integrazione e il
tegica, il PRG si attua mediante interventi diretti e indiretti. 7. Per favorire, anche mediante incentivi, l’integrazione e il coordinamento progettuale, finanziario, attuativo e gestio- nale, tra interventi diretti, tra interventi indiretti, tra inter- venti diretti e indiretti, tra interventi pubblici e privati, è facoltà del Comune far ricorso al Programma integrato, di cui all’art. 14, o al Progetto urbano, di cui all’art. 15, fatta salva la
oltà del Comune far ricorso al Programma integrato, di cui all’art. 14, o al Progetto urbano, di cui all’art. 15, fatta salva la possibilità di intervenire con le modalità attuative ordinarie, secondo la disciplina delle diverse componenti, in assenza di tali strumenti. 8. Gli interventi diretti e indiretti previsti dal presente PRG sono consentiti nei limiti e con le modalità previste dai Piani o Regolamenti comunali che disciplinano le tematiche edilizie,
Art.13. Norme generali per gli interventi indiretti
G sono consentiti nei limiti e con le modalità previste dai Piani o Regolamenti comunali che disciplinano le tematiche edilizie, igienico-sanitarie, della mobilità, dell’inquinamento acustico e atmosferico, del commercio, nonché nel rispetto di provvedi- menti o Piani territoriali, ambientali, settoriali, che, in forza di legge, prevalgano sugli strumenti urbanistici comunali. Art.13. Norme generali per gli interventi indiretti
- Gli interventi indiretti si attuano mediante strumento urbani-
Art.13. Norme generali per gli interventi indiretti
comunali. Art.13. Norme generali per gli interventi indiretti
- Gli interventi indiretti si attuano mediante strumento urbani- stico esecutivo, ovvero sono soggetti alla procedura del Programma integrato, come definita dall’art. 14, o del Progetto urbano, come definita dall’art. 15.
- Il PRG definisce l’edificabilità complessiva, le destinazioni d’uso, nonché i vincoli e i caratteri da rispettare in sede di for- mazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1.
nazioni d’uso, nonché i vincoli e i caratteri da rispettare in sede di for- mazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1. 3. La formazione degli strumenti urbanistici esecutivi può esse- re di iniziativa pubblica o privata: il Comune può subordinare o promuovere tali iniziative mediante atti di indirizzo e program- mazione, anche nelle forme di cui all’art. 14, che stabiliscano priorità ed eventuali risorse finanziarie differenziate tra diversi
ione, anche nelle forme di cui all’art. 14, che stabiliscano priorità ed eventuali risorse finanziarie differenziate tra diversi ambiti, con particolare riguardo a quelli che rivestono maggio- re interesse pubblico e maggiore rilevanza urbanistica; non sono subordinabili a tali atti gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata, interamente rispondenti alle prescrizioni del PRG e interamente progettati e realizzati a cura e spese dei
i iniziativa privata, interamente rispondenti alle prescrizioni del PRG e interamente progettati e realizzati a cura e spese dei soggetti proponenti; sono subordinati a tali atti i Progetti urba- ni, di cui all’art. 15, i Programmi integrati, di cui agli articoli 50 e 53, salvo che il Programma preliminare non assuma gli effetti di indirizzo e programmazione, nonché gli Ambiti di riserva, di cui all’art. 67. Gli atti di programmazione urbanistica costitui-
i indirizzo e programmazione, nonché gli Ambiti di riserva, di cui all’art. 67. Gli atti di programmazione urbanistica costitui- scono indirizzo vincolante per la programmazione dei lavori pubblici, di cui all’art. 128 del D.LGT n. 163/2006. 4. Al fine di orientare le proprie decisioni nell’esercizio delle competenze in materia urbanistica, nonché le iniziative dell’Amministrazione centrale e dei soggetti privati nella for- mazione degli interventi indiretti, i Municipi predispongono
ive dell’Amministrazione centrale e dei soggetti privati nella for- mazione degli interventi indiretti, i Municipi predispongono la “Carta municipale degli obiettivi”, atto di indirizzo politico- programmatico in assenza del quale gli interventi consentiti dal PRG possono comunque essere attuati. Di tale documento fa parte la “Carta risorse e opportunità per le bambine e i bam- bini” di cui si allegano, a titolo indicativo, gli elaborati I9.1- I9.19, predisposti per ogni Municipio.
er le bambine e i bam- bini” di cui si allegano, a titolo indicativo, gli elaborati I9.1- I9.19, predisposti per ogni Municipio. 5. Sono in generale di iniziativa privata: i Piani di recupero nella Città storica; gli strumenti urbanistici esecutivi negli Ambiti di trasformazione ordinaria; i Piani di lottizzazione nei Tessuti prevalentemente per attività; i Piani di recupero urbanisti- co dei Nuclei di edilizia ex-abusiva, i PAMA. Sono in generale di
i prevalentemente per attività; i Piani di recupero urbanisti- co dei Nuclei di edilizia ex-abusiva, i PAMA. Sono in generale di iniziativa pubblica: i Programmi integrati, i Piani di zona e i Progetti unitari delle Centralità locali. Sono di iniziativa pubblica o privata i Progetti urbani e gli strumenti urbanistici esecutivi negli Ambiti di valorizzazione della Città storica. 6. In caso di inerzia del Comune rispetto ai termini stabiliti dagli atti di programmazione di cui al comma 3, alla formazio-
a. 6. In caso di inerzia del Comune rispetto ai termini stabiliti dagli atti di programmazione di cui al comma 3, alla formazio- ne degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica possono sostituirsi i proprietari che rappresentino la maggio- ranza assoluta del valore catastale degli immobili interessati. Tale facoltà non si applica agli ambiti soggetti ad acquisizione preventiva delle aree da parte del Comune, mediante procedu- ra di esproprio, e agli ambiti comprendenti demani pubblici. 18
one preventiva delle aree da parte del Comune, mediante procedu- ra di esproprio, e agli ambiti comprendenti demani pubblici. 18 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
- In caso di inerzia dei proprietari rispetto ai termini stabiliti dagli atti di programmazione di cui al comma 3, alla formazione e attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata può sostituirsi il Comune, nel rispetto delle norme vigen- ti e secondo la disciplina delle diverse componenti del PRG.
- I Programmi integrati della Città da ristrutturare e della Città della trasformazione e gli strumenti urbanistici esecutivi degli
Programmi integrati della Città da ristrutturare e della Città della trasformazione e gli strumenti urbanistici esecutivi degli Ambiti di trasformazione ordinaria sono promossi e formati, se di iniziativa pubblica, o istruiti, se di iniziativa privata, dai Municipi interessati e quindi sottoposti all’approvazione dell’Organo centrale comunale, che si esprime entro 90 giorni. Analogamente, sono di competenza dei Municipi i Progetti unitari nelle Centralità locali, di cui all’art. 66, comma 5.
0 giorni. Analogamente, sono di competenza dei Municipi i Progetti unitari nelle Centralità locali, di cui all’art. 66, comma 5. 9. Al fine di migliorare la struttura urbana della città, la qualità della vita e produrre inclusione sociale, viene attivato il proces- so di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative agli stru- menti di pianificazione e ai progetti di trasformazione. Pertanto, tutti gli interventi indiretti, come definiti al comma 1,
ru- menti di pianificazione e ai progetti di trasformazione. Pertanto, tutti gli interventi indiretti, come definiti al comma 1, gli strumenti ad essi assimilabili definiti da norme sovraordina- te, i Contratti di quartiere, i Piani di settore, i Progetti unitari nelle Centralità locali e la “Carta municipale degli obiettivi”, di cui al comma 4, sono sottoposti, dalla loro fase preliminare fino alla definizione, ad una procedura d’informazione e consulta-
cui al comma 4, sono sottoposti, dalla loro fase preliminare fino alla definizione, ad una procedura d’informazione e consulta- zione della cittadinanza, disciplinata con Regolamento comu- nale: tale regolamento può individuare, anche per categorie, gli interventi diretti cui estendere, per la particolare rilevanza urbanistica e ambientale, la procedura di partecipazione. Sono fatte salve le procedure di evidenza pubblica già stabilite dalle presenti norme per la formazione dei Programmi integrati, dei
fatte salve le procedure di evidenza pubblica già stabilite dalle presenti norme per la formazione dei Programmi integrati, dei Progetti urbani, nonché dei progetti nella Città storica di cui all’art. 24, comma 10. 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano esclusi- vamente agli interventi la cui procedura sia avviata successi- vamente all’adozione del presente PRG e, comunque, rispetti- vamente dopo i necessari atti di trasferimento delle compe-
ccessi- vamente all’adozione del presente PRG e, comunque, rispetti- vamente dopo i necessari atti di trasferimento delle compe- tenze ai Municipi e dopo l’emanazione del Regolamento di partecipazione. 11. Gli strumenti di intervento indiretto sono predisposti nel rispetto della disciplina di PRG e tenendo conto degli elaborati gestionali e indicativi di cui all’art. 2. Tali strumenti contengo- no, in generale, salvo quanto più specificamente previsto nel
estionali e indicativi di cui all’art. 2. Tali strumenti contengo- no, in generale, salvo quanto più specificamente previsto nel prosieguo delle presenti NTA o da norme sovraordinate e tenendo conto dei principi di adeguatezza e proporzionalità: a) la definizione dell’assetto insediativo, morfologico, funziona- le, infrastrutturale, distinguendo tra interventi pubblici e pri- vati e individuando altresì le funzioni di cui all’art. 6, comma 1, e, all’interno di esse, almeno le destinazioni d’uso a CU/a;
vati e individuando altresì le funzioni di cui all’art. 6, comma 1, e, all’interno di esse, almeno le destinazioni d’uso a CU/a; b) la verifica di sostenibilità urbanistica di tali assetti, con par- ticolare riferimento alla dotazione e localizzazione degli standard urbanistici e al rapporto con le infrastrutture di mobilità e i servizi; c) la verifica di compatibilità ambientale, secondo le elabora- zioni e le procedure di cui all’art. 10, comma 10, ivi compre-
; c) la verifica di compatibilità ambientale, secondo le elabora- zioni e le procedure di cui all’art. 10, comma 10, ivi compre- so il rispetto del Piano di zonizzazione acustica e l’analisi del rischio geologico (idrogeologico, idraulico, sismico) e sani- tario (emissioni di gas dal sottosuolo); d) la verifica di sostenibilità e impatto sociale, secondo le indi- cazioni e le modalità contenute nella “Guida per la qualità sociale degli interventi urbanistici”, che il Comune predi-
le indi- cazioni e le modalità contenute nella “Guida per la qualità sociale degli interventi urbanistici”, che il Comune predi- sporrà e approverà con successivo provvedimento; e) le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni di interesse culturale, ai sensi dell’art. 16; f) gli indirizzi e le prescrizioni per i successivi livelli di proget- tazione, se non già sviluppati all’interno dello strumento urbanistico esecutivo, necessari per il conseguimento del titolo abilitativo;
se non già sviluppati all’interno dello strumento urbanistico esecutivo, necessari per il conseguimento del titolo abilitativo; g) il piano finanziario, che definisca i costi delle opere di urba- nizzazione, degli interventi definiti ai sensi delle lett. c) ed e), e delle connessioni esterne, nonché i soggetti e le risorse di finanziamento; h) il piano temporale, che definisca i tempi e le fasi di realizza- zione delle edificazioni private e degli interventi di cui alla lett. g);
emporale, che definisca i tempi e le fasi di realizza- zione delle edificazioni private e degli interventi di cui alla lett. g); i) il piano di attuazione, che definisca i soggetti, le modalità e le procedure di progettazione e realizzazione degli interventi, anche mediante formazione di uno o più comparti; j) il piano di gestione, che definisca soggetti e oneri per la gestione delle opere di cui alla lett. g). 12. L’attuazione degli interventi edificatori è subordinata alla
getti e oneri per la gestione delle opere di cui alla lett. g). 12. L’attuazione degli interventi edificatori è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle opere pubbliche o d’interesse pubblico, con particolare riguardo alle infrastrutture di mobilità, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico, interne ed esterne - previste dal PRG, dagli strumenti urbanistici esecuti- vi, dal Progetto urbano e dal Programma integrato, dai Piani di
esterne - previste dal PRG, dagli strumenti urbanistici esecuti- vi, dal Progetto urbano e dal Programma integrato, dai Piani di settore della mobilità -, secondo la ripartizione per fasi e oneri stabilita ai sensi del comma 11, lett. g) e h). Nella ripartizione per fasi, di cui al comma 11, lett. h), ogni quota di edificabilità priva- ta è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi pubblici, che ne assicurino
bordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi pubblici, che ne assicurino l’agibilità, l’accessibilità, la funzionalità urbanistica. 13. Fatto salvo quanto stabilito da norme più specifiche o sovraordinate, negli strumenti urbanistici attuativi sono a cari- co dei soggetti titolari dell’attuazione degli interventi edifica- tori i seguenti oneri: la cessione, a titolo gratuito, delle aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria e
a- tori i seguenti oneri: la cessione, a titolo gratuito, delle aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria e comunque secondo le misure minime stabilite dalla disciplina di PRG; la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quota parte delle connessioni esterne deter- minata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti; la monetizzazione delle aree a standard non reperite, ai sensi degli articoli 7 e 8; la manutenzione delle
e degli insediamenti; la monetizzazione delle aree a standard non reperite, ai sensi degli articoli 7 e 8; la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree a verde pubblico per una durata non inferiore a 3 anni dal collaudo finale; gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all’art. 16 del DPR n. 380/2001, al netto dei costi sostenuti per la realizza- zione delle opere stesse. 14. Lo strumento urbanistico esecutivo può prevedere, tramite
tto dei costi sostenuti per la realizza- zione delle opere stesse. 14. Lo strumento urbanistico esecutivo può prevedere, tramite convenzione, l’affidamento della gestione delle aree a verde pubblico ai soggetti attuatori degli interventi, oltre il termine 19 Piano Regolatore Generale Titolo I Disposizioni generali
di 3 anni di cui al comma 13, prevedendo, quale corrispettivo per gli oneri di manutenzione ed esercizio, la possibilità di rea- lizzare e gestire su tali aree una quota della SUL privata di con- venzione destinata a funzioni non abitative, ovvero impianti sportivi e attrezzature socio-ricreative pubbliche all’aperto, fatto salvo il limite minimo di cessione di aree e di standard urbanistici stabiliti dal PRG. 15. Fatte salve norme più specifiche o sovraordinate, per la for-
cessione di aree e di standard urbanistici stabiliti dal PRG. 15. Fatte salve norme più specifiche o sovraordinate, per la for- mazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pri- vata, è necessario il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili - calcolato in base all’imponibile catastale e, per le aree edificabili, in base all’imponibile ICI - compresi nell’ambito d’intervento; soddi-
base all’imponibile catastale e, per le aree edificabili, in base all’imponibile ICI - compresi nell’ambito d’intervento; soddi- sfatta tale condizione, i proprietari riuniti in Consorzio presen- tano al Comune lo strumento urbanistico esecutivo esteso a tutto l’ambito d’intervento, garantendo agli altri proprietari l’eventuale futura utilizzazione delle previsioni edificatorie secondo criteri di perequazione e specificando gli impegni che essi dovranno assumere nei loro confronti o della pubblica
atorie secondo criteri di perequazione e specificando gli impegni che essi dovranno assumere nei loro confronti o della pubblica amministrazione. Previa diffida dei proprietari non aderenti, il Consorzio acquisisce la disponibilità di tutte le aree promuo- vendo la procedura espropriativa a proprio favore degli immo- bili dei proprietari non aderenti, e provvede all’attuazione dello strumento urbanistico esecutivo. 16. Nei casi in cui, ai sensi del comma 7, il Comune si sostitui-
provvede all’attuazione dello strumento urbanistico esecutivo. 16. Nei casi in cui, ai sensi del comma 7, il Comune si sostitui- sca ai proprietari nella formazione dello strumento urbanisti- co esecutivo, e non si consegua, previa diffida ai termini di legge, la condizione di cui al comma 15, il Comune stesso pro- cede all’espropriazione delle aree d’intervento. Le aree espro- priate saranno cedute ai richiedenti attraverso i procedimenti ad evidenza pubblica previsti dalle vigenti normative, ovvero
ro- priate saranno cedute ai richiedenti attraverso i procedimenti ad evidenza pubblica previsti dalle vigenti normative, ovvero potrà essere costituita una Società di trasformazione urbana ai sensi dell’art. 120 del D.LGT n. 267/2000. Nell’avviso di bando saranno precisate le migliori condizioni richieste ai concorren- ti ai fini della realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica previsti dal PRG. 17. All’interno dei perimetri degli ambiti sottoposti a strumen-
egli interventi di trasformazione urbanistica previsti dal PRG. 17. All’interno dei perimetri degli ambiti sottoposti a strumen- ti di intervento indiretto, e su espressa disposizione degli stes- si, è consentito il trasferimento dell’edificazione esistente e del- l’edificabilità prevista dal PRG, salvo diverse disposizioni delle norme di componente. 18. In coerenza con quanto disposto dall’art. 40 della LR n. 38/1999, e salvo quanto ulteriormente ammesso da norme
componente. 18. In coerenza con quanto disposto dall’art. 40 della LR n. 38/1999, e salvo quanto ulteriormente ammesso da norme sovraordinate e nel prosieguo delle presenti norme, gli stru- menti urbanistici esecutivi possono modificare i perimetri degli ambiti ad intervento indiretto, senza che ciò comporti variante al PRG, alle seguenti condizioni: a) le modifiche siano motivate da esigenze di qualità e di detta- glio progettuale ovvero di fattibilità degli interventi (ritro-
) le modifiche siano motivate da esigenze di qualità e di detta- glio progettuale ovvero di fattibilità degli interventi (ritro- vamenti archeologici, imposizione di nuovi vincoli, impedi- menti idro-geologici, inerzia di una quota dei proprietari); b) non venga modificata la SUL massima ammessa dal PRG, salvo variazioni della stessa consentite da norme statali o regionali; c) la somma, in valore assoluto, delle aree incluse ed escluse non superi il 20% della ST; la somma, in valore relativo, non
li; c) la somma, in valore assoluto, delle aree incluse ed escluse non superi il 20% della ST; la somma, in valore relativo, non superi il 10%; d) in conseguenza di tali modifiche non devono risultare ridot- te le aree ricadenti nella componente primaria della Rete eco- logica, di cui all’art. 72, e nella componente Agro romano, di cui all’art. 74. 19. Il Comune provvede alla formazione, adozione e approva- zione degli strumenti urbanistici attuativi, nel rispetto dei
t. 74. 19. Il Comune provvede alla formazione, adozione e approva- zione degli strumenti urbanistici attuativi, nel rispetto dei tempi stabiliti da norme statali o regionali, con particolare rife- rimento alla legge n. 136/1999 e alla LR n. 22/1997. All’atto del ricevimento delle proposte di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata, o di istanze provenienti da altri Uffici pub- blici, il responsabile del procedimento, o il dirigente
ivi di iniziativa privata, o di istanze provenienti da altri Uffici pub- blici, il responsabile del procedimento, o il dirigente dell’Ufficio ricevente, fissa il termine massimo per la conclu- sione dell’istruttoria compatibile con i tempi stabiliti da norme sovraordinate per l’assunzione del provvedimento fina- le di adozione; entro 30 giorni dallo stesso ricevimento, il responsabile del procedimento comunica al soggetto propo- nente le eventuali integrazioni da effettuare agli elaborati già
Art.14. Programma integrato
o, il responsabile del procedimento comunica al soggetto propo- nente le eventuali integrazioni da effettuare agli elaborati già presentati e l’eventuale posticipazione del termine di conclu- sione dell’istruttoria. Art.14. Programma integrato
- Il Programma integrato ha la finalità di sollecitare, coordi- nare e integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti. Il Programma integrato prevede, di norma, incentivi di tipo urbanistico, finanziario e fiscale, volti
vati, diretti e indiretti. Il Programma integrato prevede, di norma, incentivi di tipo urbanistico, finanziario e fiscale, volti a favorire l’integrazione degli interventi, la qualità urbana e ambientale, e il finanziamento privato di opere pubbliche. 2. Il Programma integrato è di iniziativa pubblica, fatto salvo l’intervento sostitutivo dei proprietari, ai sensi dell’art. 13, comma 6. 3. Il Programma integrato si applica: a) all’intero Sistema insediativo, e con le modalità di cui all’art. 13,
art. 13, comma 6. 3. Il Programma integrato si applica: a) all’intero Sistema insediativo, e con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, al fine di programmare e promuovere l’applicazio- ne degli istituti di perequazione di cui all’art. 17, comma 2; b) nella Città storica, al fine di coordinare, anche mediante incentivi, gli interventi diretti privati e la loro integrazione con interventi sugli spazi pubblici, con particolare riguar- do alle zone più degradate;
diretti privati e la loro integrazione con interventi sugli spazi pubblici, con particolare riguar- do alle zone più degradate; c) negli Ambiti di valorizzazione della Città storica, in alternati- va al Piano di recupero e al Progetto urbano, per le finalità indicate dalla specifica disciplina; d) nei Tessuti della Città consolidata, al fine di ristrutturare impianti urbani disomogenei e incompiuti, favorendo, mediante incentivi urbanistici, il diradamento o trasferi-
di ristrutturare impianti urbani disomogenei e incompiuti, favorendo, mediante incentivi urbanistici, il diradamento o trasferi- mento delle costruzioni e il reperimento di aree per servizi pubblici; e) nei Tessuti della Città da ristrutturare, al fine di migliorare la qualità urbana e la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici, mediante incentivi urbanistici e il concorso pri- vato nel finanziamento di opere pubbliche; 20 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
f) negli Ambiti di programmazione strategica, in alternativa al Progetto urbano, al fine di coordinare, in ambiti particola- ri, le previsioni del Programma triennale opere pubbliche con interventi privati di recupero e valorizzazione; g) nelle Centralità locali, in alternativa al Progetto unitario o al Progetto urbano, al fine di definire l’assetto urbanistico di tali ambiti; h) nelle aree a Servizi pubblici, al fine di acquisirne in modo coordinato la pubblica disponibilità, anche mediante la
ambiti; h) nelle aree a Servizi pubblici, al fine di acquisirne in modo coordinato la pubblica disponibilità, anche mediante la cessione compensativa di cui all’art. 22; i) nell’Agro romano, al fine di promuovere interventi integrati di riqualificazione ambientale, valorizzazione dei beni cul- turali, promozione di turismo rurale; j) nelle aree della Rete ecologica, al fine di promuovere, coordi- nare, indirizzare, anche dal punto di vista progettuale, gli
j) nelle aree della Rete ecologica, al fine di promuovere, coordi- nare, indirizzare, anche dal punto di vista progettuale, gli interventi di cui all’art. 10, in ambiti vasti e su più compo- nenti di PRG, tra loro integrate; k) con la finalità di cui all’art. 12, comma 7, con particolare riguardo a quei settori urbani in cui siano compresenti diversi Tessuti della Città da ristrutturare e diversi Nuclei di edilizia ex-abusiva, che necessitino di una organizzazione
enti diversi Tessuti della Città da ristrutturare e diversi Nuclei di edilizia ex-abusiva, che necessitino di una organizzazione complessiva, soprattutto in tema di mobilità locale e di localizzazione di servizi comuni. 4. Il Programma integrato è promosso e definito, di norma, con la seguente procedura: a) formazione di un Programma preliminare che definisca: obiettivi, incentivi, indirizzi per la definizione degli inter- venti privati, anche sotto forma di piano preliminare di
inisca: obiettivi, incentivi, indirizzi per la definizione degli inter- venti privati, anche sotto forma di piano preliminare di assetto; interventi pubblici prioritari; finanziamenti pub- blici disponibili o attivabili; b) pubblicazione del programma preliminare, mediante avvi- so o bando pubblico, che definisca i termini e le modalità di presentazione delle proposte d’intervento o delle istan- ze di accesso agli incentivi di cui all’art. 17, comma 3;
e modalità di presentazione delle proposte d’intervento o delle istan- ze di accesso agli incentivi di cui all’art. 17, comma 3; c) valutazione e ridefinizione, anche mediante procedura negoziale, delle proposte presentate, sulla base degli obiet- tivi e dei criteri definiti nel Programma preliminare; d) formazione e approvazione del Programma definitivo, anche in più fasi e stralci, e relativo aggiornamento del Programma preliminare. 5. Il Programma definitivo contiene, quali elaborati essenziali:
e stralci, e relativo aggiornamento del Programma preliminare. 5. Il Programma definitivo contiene, quali elaborati essenziali: la definizione progettuale, anche a livelli differenziati, degli interventi diretti e indiretti, pubblici e privati; le aree su cui individuare eventuali comparti e procedere alla costituzione del Consorzio; il Piano finanziario; il Programma temporale. 6. Per i Programmi integrati nella Città consolidata e nella Città
del Consorzio; il Piano finanziario; il Programma temporale. 6. Per i Programmi integrati nella Città consolidata e nella Città da ristrutturare sono individuati appositi ambiti d’intervento e la relativa disciplina, secondo gli articoli 50 e 53. 7. Qualora, ai fini dell’approvazione, del finanziamento e dell’at- tuazione del Programma integrato, sia richiesta la partecipazione di altre amministrazioni, il Comune, al fine di accelerare le rela-
one del Programma integrato, sia richiesta la partecipazione di altre amministrazioni, il Comune, al fine di accelerare le rela- tive procedure, promuove la conferenza di servizi di cui agli arti- coli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e, all’occorrenza, l’ac- cordo di programma di cui all’art. 34 del D.LGT n. 267/2000. 8. Se non approvato tramite accordo di programma, il Programma integrato è soggetto alle procedure di cui all’art. 2 della LR n. 36/1987; se contiene al suo interno strumenti
Art.15. Progetto urbano
ma, il Programma integrato è soggetto alle procedure di cui all’art. 2 della LR n. 36/1987; se contiene al suo interno strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, è soggetto alle procedure di pubblicazione di cui all’art. 15 della legge n. 1150/1942, nonché alle procedure di approvazione di cui all’art. 1 della LR n. 36/1987. Art.15. Progetto urbano
- Il Progetto urbano è una procedura finalizzata alla definizio- ne progettuale delle previsioni di PRG, in relazione alle parti
. Il Progetto urbano è una procedura finalizzata alla definizio- ne progettuale delle previsioni di PRG, in relazione alle parti della città interessate direttamente o indirettamente da inter- venti di particolare rilevanza urbana; tale procedura consen- te, anche confrontando soluzioni alternative, un’accurata verifica della sostenibilità urbanistica, ambientale, economi- ca e sociale delle iniziative proposte, che devono assicurare altresì elevati livelli di qualità urbana ed ambientale e di par-
ca e sociale delle iniziative proposte, che devono assicurare altresì elevati livelli di qualità urbana ed ambientale e di par- tecipazione democratica. 2. La procedura del Progetto urbano è obbligatoria per la defini- zione degli interventi nelle Centralità metropolitane e urbane, di cui all’art. 65; la stessa procedura può essere utilizzata per gli Ambiti di valorizzazione della Città storica, di cui all’art. 43, per le Centralità locali, di cui all’art. 66, nonché per le finalità di cui
orizzazione della Città storica, di cui all’art. 43, per le Centralità locali, di cui all’art. 66, nonché per le finalità di cui all’art. 12, comma 7. 3. La procedura del Progetto urbano è avviata mediante la predi- sposizione di uno “Schema di assetto preliminare” (SAP), di ini- ziativa pubblica o privata. Se predisposto per le finalità di cui all’art. 12, comma 7, e, in particolare, per il coordinamento e la promozione di più ambiti di PRG ad intervento indiretto, il
i all’art. 12, comma 7, e, in particolare, per il coordinamento e la promozione di più ambiti di PRG ad intervento indiretto, il Progetto urbano è di iniziativa pubblica. 4. Se di iniziativa privata, il SAP è presentato al Comune dai sog- getti che rappresentino, in quanto proprietari o aventi titolo, la maggioranza assoluta sia del valore catastale degli immobili ricadenti nell’ambito d’intervento, sia delle previsioni edifica- torie attribuite dal PRG ai proprietari.
astale degli immobili ricadenti nell’ambito d’intervento, sia delle previsioni edifica- torie attribuite dal PRG ai proprietari. 5. Il SAP può estendersi ad aree ed infrastrutture esterne agli ambiti di cui al comma 2, anche sottoposte a differenti stru- menti o modalità d’intervento, in ragione della opportunità di coordinamento progettuale, finanziario e attuativo. 6. Ai fini della formazione del SAP, il soggetto titolare dell’ini- ziativa procede ad una consultazione preventiva dei proprie-
- Ai fini della formazione del SAP, il soggetto titolare dell’ini- ziativa procede ad una consultazione preventiva dei proprie- tari, dei Municipi, di soggetti rappresentativi della comunità locale, di soggetti imprenditoriali interessati all’investimen- to, di Enti o amministrazioni a vario titolo competenti. Tali consultazioni avvengono mediante conferenze istruttorie e secondo le modalità di partecipazione stabilite dal Regolamento di cui all’art. 13, comma 9.
o mediante conferenze istruttorie e secondo le modalità di partecipazione stabilite dal Regolamento di cui all’art. 13, comma 9. 7. Il SAP del Progetto urbano è costituito da elaborati grafici, normativi e descrittivi che consentano le valutazioni di cui al comma 1 e contengano le indicazioni, formulate a livello 21 Piano Regolatore Generale Titolo I Disposizioni generali
preliminare, di cui all’art. 13, comma 11, integrate da una particolare attenzione: a) agli obiettivi specifici da perseguire nella parte di città inte- ressata e loro relazione con gli obiettivi generali di Piano; b) all’inserimento e agli effetti nel contesto insediativo, ambien- tale, infrastrutturale, sociale ed economico; c) alla definizione del mix funzionale, con riguardo alle funzio- ni di rango urbano e alle particolari motivazioni, anche sostenute da indagini sulla domanda privata e pubblica o da
lle funzio- ni di rango urbano e alle particolari motivazioni, anche sostenute da indagini sulla domanda privata e pubblica o da pre-accordi con i gestori di tali funzioni; d) alla qualificazione del sistema degli spazi pubblici o d’uso pubblico; e) alla rete di trasporto collettivo e alla mobilità veicolare, cicla- bile e pedonale; f) alla corrispondenza tra lo “Schema di assetto preliminare” e la disciplina urbanistica in vigore. 8. Il SAP è predisposto o, se di iniziativa privata, istruito
ema di assetto preliminare” e la disciplina urbanistica in vigore. 8. Il SAP è predisposto o, se di iniziativa privata, istruito dall’Amministrazione comunale, tenendo conto degli elabora- ti gestionali del PRG, verificando in particolare la rispondenza degli elaborati e delle soluzioni prescelte rispetto alle finalità e alle condizioni di cui al comma 1. 9. Il SAP è approvato dalla Giunta Comunale, previo parere del Municipio, e depositato e pubblicato per un periodo di trenta
- Il SAP è approvato dalla Giunta Comunale, previo parere del Municipio, e depositato e pubblicato per un periodo di trenta giorni; entro i successivi trenta giorni chiunque può presenta- re contributi partecipativi relativi all’assetto urbanistico pro- posto. Con la pubblicazione, il Comune sollecita i proprietari, diversi dai soggetti promotori di cui al comma 4, a presentare formale adesione all’iniziativa.
- Sulla base del SAP, dei contributi partecipativi e delle ade-
cui al comma 4, a presentare formale adesione all’iniziativa. 10. Sulla base del SAP, dei contributi partecipativi e delle ade- sioni di cui al comma 9, di eventuali osservazioni e prescri- zioni poste in sede di conferenza di servizi, è redatto il Progetto urbano nel suo assetto definitivo, secondo i contenu- ti e gli elaborati di cui all’art. 13, comma 11. Il Progetto urbano è quindi approvato con deliberazione del Consiglio comuna- le e, se di iniziativa pubblica, sottoposto alle procedure di
urbano è quindi approvato con deliberazione del Consiglio comuna- le e, se di iniziativa pubblica, sottoposto alle procedure di pubblicazione di cui all’art. 15 della legge n. 1150/1942, non- ché alle procedure di approvazione di cui all’art. 1 della LR n. 36/1987. Se di iniziativa privata, l’approvazione del Progetto urbano è subordinata alla costituzione del Consorzio dei pro- prietari che soddisfino la condizione di rappresentanza di cui al comma 4; è sottoposta altresì alle disposizioni di cui
ei pro- prietari che soddisfino la condizione di rappresentanza di cui al comma 4; è sottoposta altresì alle disposizioni di cui all’art. 2 della LR n. 36/1987. 11. Il Progetto urbano approvato individua, mediante elabora- ti grafici, normativi e descrittivi: gli interventi diretti, gli interventi indiretti per i quali ha valore di strumento urba- nistico esecutivo, e, all’interno di questi, le eventuali aree da assoggettare a successiva definizione planovolumetrica par- ticolareggiata.
tivo, e, all’interno di questi, le eventuali aree da assoggettare a successiva definizione planovolumetrica par- ticolareggiata. 12. Qualora il Progetto urbano richieda la partecipazione coordi- nata di più soggetti pubblici, il Sindaco può promuovere per la sua approvazione e attuazione, anche per parti, la conclusione di uno o più Accordi di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.LGT n. 267/2000. 13. Al fine di assicurare adeguati livelli di qualità urbanistica,
di di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.LGT n. 267/2000. 13. Al fine di assicurare adeguati livelli di qualità urbanistica, ambientale e architettonica, il Comune ha facoltà di far ricorso, per tutte le fasi di definizione progettuale degli interventi diretti e indiretti del Progetto urbano, a concorsi di idee o di pro- gettazione. Tale ricorso può essere stabilito anche per la defini- zione progettuale degli interventi privati, escluso il SAP di ini-
zione. Tale ricorso può essere stabilito anche per la defini- zione progettuale degli interventi privati, escluso il SAP di ini- ziativa privata, senza il vincolo delle procedure e delle formali- tà stabilite dal Regolamento dei lavori pubblici; in tale ultimo caso, alla valutazione delle proposte progettuali concorre il soggetto titolare dell’attuazione degli interventi. 14. Ove espressamente previsto dagli atti di programmazione di cui all’art. 13, comma 3, qualora la proposta di SAP presenta-
i. 14. Ove espressamente previsto dagli atti di programmazione di cui all’art. 13, comma 3, qualora la proposta di SAP presenta- ta per le Centralità urbane e metropolitane dai soggetti pro- motori di cui al comma 4, risulti non pienamente adeguata, negli aspetti progettuali ed economici, il Comune indìce una procedura concorsuale di evidenza pubblica, cui concorrono più soluzioni progettuali e più soggetti imprenditoriali, ivi compresi i soggetti promotori; ad esito della procedura, i sog-
no più soluzioni progettuali e più soggetti imprenditoriali, ivi compresi i soggetti promotori; ad esito della procedura, i sog- getti promotori devono adeguarsi alla migliore proposta sele- zionata dal Comune, riconoscendo ai titolari della stessa il rim- borso delle spese sostenute. Se i soggetti promotori, entro il ter- mine stabilito dal bando di confronto concorrenziale o dagli atti di programmazione di cui all’art. 13, comma 3, non si ade- guano o non cedono le aree al soggetto titolare della migliore
i atti di programmazione di cui all’art. 13, comma 3, non si ade- guano o non cedono le aree al soggetto titolare della migliore proposta selezionata, il Comune interviene ai sensi dell’art. 13, comma 7, assegnando le aree al soggetto titolare della migliore proposta selezionata. 15. Ai fini dell’attuazione del Progetto urbano, nelle parti ad intervento indiretto, il Comune procede ai sensi dell’art. 13, comma 15, se di iniziativa privata, e ai sensi dell’art. 13, comma
Art.16. Carta per la qualità
ntervento indiretto, il Comune procede ai sensi dell’art. 13, comma 15, se di iniziativa privata, e ai sensi dell’art. 13, comma 16, se di iniziativa pubblica. In caso di iniziativa pubblica diret- ta o avviata ai sensi dell’art. 13, comma 7, il Comune potrà costi- tuire una Società di trasformazione urbana ai sensi dell’art. 120 del D.LGT n. 267/2000. Art.16. Carta per la qualità
- Nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Comune, sono
la qualità
- Nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urba- nistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati: a) morfologie degli impianti urbani; b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni;
anti urbani; b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni; e) preesistenze archeologico monumentali; f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale. 2. Sono inseriti di diritto nella Carta per la qualità i beni certi individuati nella “Carta dell’Agro” e riportati nel “Piano delle certezze”, fatte salve le modifiche di posizionamento e le esclu-
dividuati nella “Carta dell’Agro” e riportati nel “Piano delle certezze”, fatte salve le modifiche di posizionamento e le esclu- sioni di beni non sussistenti, accertati in sede di formazione della Carta per la qualità; sono altresì inseriti di diritto i beni 22 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
culturali immobili e i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004. 3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti di PRG nelle quali tali elementi ricadono, nel rispetto di quanto previsto nella Parte seconda e nella Parte terza dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”. 4. In particolare, con riferimento alla classificazione di cui al
rza dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”. 4. In particolare, con riferimento alla classificazione di cui al comma 1, dovranno essere osservate le seguenti categorie d’in- tervento:
- elementi di cui alla lett. a): categorie d’intervento ammesse dalle norme di tessuto e, ove presenti, per i beni di cui al comma 1, lett. b), c) e d);
- elementi di cui alla lett. b): categorie d’intervento di cui al precedente art. 10;
- elementi di cui alla lett. c): categorie d’intervento ammesse
a lett. b): categorie d’intervento di cui al precedente art. 10;
- elementi di cui alla lett. c): categorie d’intervento ammesse dalle norme di tessuto per gli edifici di interesse storico- architettonico, salvo interventi di carattere più trasformati- vo su parti degli edifici espressamente consentiti dall’Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”;
- elementi di cui alla lett. d): categorie d’intervento MO, MS, RC, RE1, come definite dall’art. 9, con le specifiche di cui al
- elementi di cui alla lett. d): categorie d’intervento MO, MS, RC, RE1, come definite dall’art. 9, con le specifiche di cui al paragrafo “Edifici e Complessi edilizi moderni” dell’elabora- to G2.“Guida per la qualità degli interventi”;
- elementi di cui alla lett. e): categorie d’intervento MO, MS, RC, nel rispetto delle prescrizioni stabilite in appositi prov- vedimenti comunali;
- elementi di cui alla lett. f): categorie d’intervento MO, MS, RC, ivi compresa l’asportazione a fini conservativi ed esposi-
;
- elementi di cui alla lett. f): categorie d’intervento MO, MS, RC, ivi compresa l’asportazione a fini conservativi ed esposi- tivi, se richiesta dalla competente Soprintendenza statale;
- elementi di cui alla lett. g): categorie d’intervento MO, MS, RC, senza cambio di destinazione d’uso e nel rispetto di pre- scrizioni stabilite in appositi provvedimenti comunali.
- Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e), in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al comma 6, si applicano
. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e), in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al comma 6, si applicano le seguenti particolari prescrizioni: a) dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 50 misurati da ciascun lato del bene individuato e, in caso di elementi areali, dal perimetro dell’area individuata; analogamente dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 15 per lato dall’asse dello speco di acquedotti antichi e medievali, o
mente dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 15 per lato dall’asse dello speco di acquedotti antichi e medievali, o comunque storici, già in origine sotterranei; b) nelle fasce di rispetto, sugli edifici esistenti diversi dagli ele- menti di cui al comma 1, sono esclusivamente consentiti interventi di categoria MO, MS, RC, RE; sugli spazi aperti sono consentiti gli interventi di categoria ambientale di cui all’art. 10 e gli interventi di sistemazione superficiale previ-
i sono consentiti gli interventi di categoria ambientale di cui all’art. 10 e gli interventi di sistemazione superficiale previ- sti dalle norme di componente; c) all’esterno delle fasce di rispetto, in coerenza con quanto pre- visto dall’art. 45 del D.LGT n. 42/2004, dovranno comunque essere salvaguardate le visuali, la prospettiva e la luce dei beni dai principali punti di vista, e non alterate le condizioni di ambiente e decoro; dovranno essere altresì salvaguardate
dei beni dai principali punti di vista, e non alterate le condizioni di ambiente e decoro; dovranno essere altresì salvaguardate o ripristinate le interrelazioni visive e funzionali tra insiemi di beni collegati da comuni vicende storiche e insediative; d) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e comunque di ogni intervento di categoria NC, ricadenti, anche in parte, entro i 100 metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono subordinati al parere favorevole delle competenti
nche in parte, entro i 100 metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono subordinati al parere favorevole delle competenti Soprintendenze statali. 6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. c), d), e), f) possono esse- re oggetto di un Progetto di sistemazione, di iniziativa pubbli- ca o privata, finalizzato alla conservazione, valorizzazione e fruizione di tali beni; se funzionali a tali obiettivi, non sono pre- clusi, nell’ambito del Progetto di sistemazione, gli interventi di
e di tali beni; se funzionali a tali obiettivi, non sono pre- clusi, nell’ambito del Progetto di sistemazione, gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti o di trasformazione di quelli esistenti, non individuati nella Carta per la qualità. Il progetto di sistemazione è redatto sulla base di indagini preliminari indirizzate e sorvegliate dalle Soprintendenze statali o dalla “Sovrintendenza comunale ai Beni culturali”, in base alle rispet-
indirizzate e sorvegliate dalle Soprintendenze statali o dalla “Sovrintendenza comunale ai Beni culturali”, in base alle rispet- tive competenze, e di apposita Relazione scientifica che indivi- dua l’estensione più idonea dell’ambito di intervento. 7. Se i beni di cui al comma 1, lett. c), d), e), f), ricadono in ambiti ad intervento indiretto, lo strumento urbanistico ese- cutivo, o il Progetto urbano o il Programma integrato o il PAMA, devono essere corredati dal Progetto di sistemazione di cui
se- cutivo, o il Progetto urbano o il Programma integrato o il PAMA, devono essere corredati dal Progetto di sistemazione di cui al comma 6. Se i beni ricadono nella superficie fondiaria di interventi diretti di categoria RE e NC, effettuati su altri immo- bili, o in aree della stessa proprietà ricadenti nelle zone di rispetto di cui al comma 5, lett. a), i progetti edilizi redatti per l’acquisizione del titolo abilitativo devono essere corredati dal
to di cui al comma 5, lett. a), i progetti edilizi redatti per l’acquisizione del titolo abilitativo devono essere corredati dal Progetto di sistemazione di cui al comma 6. Se i beni ricadono all’esterno delle aree oggetto di intervento indiretto o diretto, i Piani urbanistici o i Progetti edilizi devono contenere un’ac- curata ricognizione e valutazione dei beni in un più ampio contesto, in modo da assicurare il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, lett. c).
e valutazione dei beni in un più ampio contesto, in modo da assicurare il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, lett. c). 8. La definizione progettuale degli interventi di categoria NC e NIU, o di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perfo- razioni o rinterri, è subordinata all’effettuazione di indagini archeologiche preventive, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale compe-
i archeologiche preventive, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale compe- tente. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n. 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 5, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione, che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore,
le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione, che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire nella progettazione o variazione progettuale degli interventi trasformativi, la cui approvazione rimane subordina- ta al parere favorevole della competente Soprintendenza stata- le. Se le prescrizioni di tutela applicate vietano la riedificazione di un edificio appena demolito, si applicano gli incentivi urba-
e le prescrizioni di tutela applicate vietano la riedificazione di un edificio appena demolito, si applicano gli incentivi urba- nistici di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti nella Città storica e soggetti a titolo abilitativo, che interessino i piani cantinati e i piani-terra degli edifici, viene data comunica- zione di inizio lavori alla competente Soprintendenza statale. 9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità sono tutelati
ne di inizio lavori alla competente Soprintendenza statale. 9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quelli sogget- ti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere 23 Piano Regolatore Generale Titolo I Disposizioni generali
favorevole delle Soprintendenze statali competenti o della Regione, secondo le rispettive competenze. 10. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quel- li soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza comunale, che si espri- me entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da abili-
me entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da abili- tarsi tramite DIA, il parere della Sovrintendenza comunale è acquisito dal soggetto attuatore preventivamente alla presen- tazione della DIA e ne correda gli elaborati. 11. Il Progetto di sistemazione di cui al comma 6 è approvato dalla Sovrintendenza comunale, con la eventuale previa acqui- sizione del parere delle Soprintendenze statali o della Regione
to dalla Sovrintendenza comunale, con la eventuale previa acqui- sizione del parere delle Soprintendenze statali o della Regione Lazio, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge. Se il Progetto di sistemazione è parte del Piano urbanistico o del Progetto edilizio, l’approvazione o abi- litazione degli stessi avviene previa acquisizione del parere della Sovrintendenza comunale, nonché dell’eventuale parere
o abi- litazione degli stessi avviene previa acquisizione del parere della Sovrintendenza comunale, nonché dell’eventuale parere delle Soprintendenze statali e della Regione, in base alle rispet- tive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge; nel caso di Piani o Programmi urbanistici, l’acquisizione dei predetti pareri avviene preferibilmente mediante conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990. 12. La Carta per la qualità è soggetta ad aggiornamenti periodi-
Art.17. Criteri di perequazione
enza di servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990. 12. La Carta per la qualità è soggetta ad aggiornamenti periodi- ci, di norma biennali, da approvarsi con le procedure di cui all’art. 2, commi 5 e 6. Capo 4° Criteri e modalità di Perequazione Art.17. Criteri di perequazione
- Il PRG introduce, quale disciplina di principio, la necessità di ripartire le previsioni edificatorie, tra aree e tra soggetti, secondo principi di equità e di uniformità, tenendo conto: della discipli-
le previsioni edificatorie, tra aree e tra soggetti, secondo principi di equità e di uniformità, tenendo conto: della discipli- na urbanistica pre-vigente; dell’edificazione esistente legittima; del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico o generale. 2. Sulla base dei fattori suddetti, il PRG individua le seguenti fattispecie di perequazione urbanistica e finanziaria: a) Ambiti di compensazione, di cui all’art. 18: nel Sistema insedia- tivo di nuovo impianto, la quota maggioritaria della SUL
a: a) Ambiti di compensazione, di cui all’art. 18: nel Sistema insedia- tivo di nuovo impianto, la quota maggioritaria della SUL aggiuntiva è messa a disposizione del Comune, che la utiliz- za per finalità di interesse pubblico (riqualificazione urbana, tutela ambientale, edilizia con finalità sociali, servizi di livel- lo urbano); b) Contributo straordinario, di cui all’art. 20: nel Sistema insedia- tivo esistente, la quota maggioritaria delle principali valo-
Contributo straordinario, di cui all’art. 20: nel Sistema insedia- tivo esistente, la quota maggioritaria delle principali valo- rizzazioni immobiliari generate dalle nuove previsioni urba- nistiche è soggetta alla corresponsione di un contributo finanziario straordinario, che il Comune utilizza per il finan- ziamento di opere e servizi pubblici in ambiti urbani degra- dati, con finalità di riqualificazione urbana; c) Compensazioni urbanistiche, di cui all’art. 19: la capacità edifi-
bani degra- dati, con finalità di riqualificazione urbana; c) Compensazioni urbanistiche, di cui all’art. 19: la capacità edifi- catoria dei comprensori urbanistici soppressi dal “Piano delle certezze”, se contrastanti con esigenze di tutela ambien- tale non già imposte da vincoli sovraordinati, è trasferita negli Ambiti di compensazione di cui alla lett. a); d) Incentivi per il rinnovo edilizio, di cui all’art. 21: gli interventi di rinnovo del patrimonio edilizio degradato possono benefi-
centivi per il rinnovo edilizio, di cui all’art. 21: gli interventi di rinnovo del patrimonio edilizio degradato possono benefi- ciare di incentivi urbanistici, trasferibili negli Ambiti di compensazione di cui alla lett. a); e) Cessione compensativa, di cui all’art. 22: le aree a destinazione pubblica, in specifici ambiti e per finalità di riqualificazione urbana, possono essere acquisite tramite la concessione ai proprietari di previsioni edificatorie da localizzare in situ o
zione urbana, possono essere acquisite tramite la concessione ai proprietari di previsioni edificatorie da localizzare in situ o trasferibili negli Ambiti di compensazione di cui alla lett. a). 3. L’edificabilità aggiuntiva acquisibile dai proprietari con le modalità di cui al comma 2, lett. a), b), d), e), costituisce incen- tivo urbanistico definito in ragione e misura del conseguimen- to degli obiettivi urbanistici ivi indicati. 4. L’applicazione, anche combinata, delle modalità di pere-
misura del conseguimen- to degli obiettivi urbanistici ivi indicati. 4. L’applicazione, anche combinata, delle modalità di pere- quazione di cui al comma 2 e l’accesso agli incentivi o com- pensazioni ivi previsti, avviene mediante procedimento con- sensuale di evidenza pubblica, a carattere concorsuale, nelle forme del Programma integrato, di cui all’art. 14, e in coeren- za con le norme statali in materia di partecipazione al proce- dimento amministrativo; esperito con esito negativo o insuf-
ren- za con le norme statali in materia di partecipazione al proce- dimento amministrativo; esperito con esito negativo o insuf- ficiente tale procedimento, il Comune ha facoltà di consegui- re i medesimi obiettivi, secondo priorità, con il ricorso a pro- cedimenti e istituti autoritativi previsti dall’Ordinamento statale o regionale. 5. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 1 e degli istituti di cui al comma 2, il PRG distingue tra previ-
nale. 5. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 1 e degli istituti di cui al comma 2, il PRG distingue tra previ- sioni edificatorie esercitabili in situ e quelle da trasferire in altre aree, nonché, sulla stessa area, tra previsioni edificato- rie attribuite ai proprietari o riservate al Comune ovvero tra previsioni edificatorie attuabili per intervento diretto o indiretto. 6. Fatti salvi i criteri di attribuzione differenziata delle previ-
i edificatorie attuabili per intervento diretto o indiretto. 6. Fatti salvi i criteri di attribuzione differenziata delle previ- sioni edificatorie, derivanti dai principi di cui al comma 1, il PRG garantisce ai proprietari interessati dagli strumenti urbanistici esecutivi l’equa ripartizione delle previsioni edi- ficatorie, indipendentemente dalle specifiche destinazioni assegnate alle singole aree e proporzionalmente alla quota di superficie in proprietà. Indipendentemente dai criteri e
tinazioni assegnate alle singole aree e proporzionalmente alla quota di superficie in proprietà. Indipendentemente dai criteri e modalità di attribuzione delle previsioni edificatorie, il PRG garantisce la ripartizione degli oneri da assumere nei con- fronti dell’Amministrazione in proporzione alle stesse previ- sioni edificatorie assegnate, distinguendo tra previsioni edi- ficatorie ordinarie, cui corrispondono oneri ordinari, e pre- visioni edificatorie aggiuntive, cui corrispondono oneri straordinari.
torie ordinarie, cui corrispondono oneri ordinari, e pre- visioni edificatorie aggiuntive, cui corrispondono oneri straordinari. 7. I criteri, le modalità e le procedure di perequazione in prece- denza indicate si attuano nei limiti e secondo le disposizioni particolareggiate dettate negli articoli seguenti. 24 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Art.18. Ambiti di compensazione
Art.18. Ambiti di compensazione
- Sono ambiti di compensazione, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 17, comma 2, lett. a): a) gli Ambiti di riserva, di cui all’art. 67; b) le Centralità metropolitane e urbane, di cui all’art. 65; c) gli Ambiti per i Programmi integrati nella Città della tra- sformazione, di cui all’art. 60; d) gli Ambiti di trasformazione ordinaria, di cui all’art. 57; e) i Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare, di cui all’art. 55;
li Ambiti di trasformazione ordinaria, di cui all’art. 57; e) i Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare, di cui all’art. 55; f) gli Ambiti per i Programmi integrati nella Città da ristrut- turare, di cui all’art. 53. 2. Negli ambiti di cui al comma 1, il PRG distingue tra previsioni edificatorie attribuite ai proprietari, quantificate sulla base della disciplina urbanistica pre-vigente, e quelle riservate al Comune, quantificate secondo i criteri di sostenibilità urbanistica e le fina-
na urbanistica pre-vigente, e quelle riservate al Comune, quantificate secondo i criteri di sostenibilità urbanistica e le fina- lità di interesse pubblico di cui al comma 3. 3. La quota di edificabilità riservata al Comune è utilizzata per finalità di interesse pubblico o generale, secondo le priorità e gli obiettivi stabiliti dalle norme di componente: a) compensazioni urbanistiche, di cui all’art. 19; b) incentivi per il rinnovo edilizio, di cui all’art. 21, non localiz- zabili in situ;
sazioni urbanistiche, di cui all’art. 19; b) incentivi per il rinnovo edilizio, di cui all’art. 21, non localiz- zabili in situ; c) edilizia residenziale pubblica; d) incentivi per la cessione compensativa, di cui all’art. 22, non localizzabili in situ; e) servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, non riconducibili agli standard urbanistici locali e alle opere di urbanizzazione secondaria; f) incentivi per il finanziamento privato di opere pubbliche o d’interesse pubblico;
e alle opere di urbanizzazione secondaria; f) incentivi per il finanziamento privato di opere pubbliche o d’interesse pubblico; g) trasferimento di volumetrie edificate nella Rete ecologica, in contrasto con le esigenze di tutela e riqualificazione ambientale. 4. Gli Ambiti di compensazione si attuano per intervento indi- retto, di iniziativa pubblica o privata: approvato lo strumento urbanistico esecutivo, i proprietari dell’ambito cedono, a titolo
etto, di iniziativa pubblica o privata: approvato lo strumento urbanistico esecutivo, i proprietari dell’ambito cedono, a titolo gratuito, al Comune o a soggetti terzi dallo stesso individuati per le finalità di cui al comma 3, la superficie fondiaria corri- spondente alle previsioni edificatorie riservate al Comune, ferme restando le obbligazioni di cui all’art. 13, comma 13. Se il destinatario finale delle previsioni edificatorie riservate al Comune coincide con il proprietario dell’area di destinazione,
il destinatario finale delle previsioni edificatorie riservate al Comune coincide con il proprietario dell’area di destinazione, non si dà luogo alla cessione predetta. 5. Fatte salve più specifiche o ulteriori previsioni contenute nelle norme di componente, in caso di inerzia dei proprietari rispetto ai termini fissati dagli atti di indirizzo e programma- zione di cui all’art. 13, comma 3, il Comune ha facoltà di proce- dere ai sensi dell’art. 13, commi 7 e 16, ovvero far ricorso, per le
di cui all’art. 13, comma 3, il Comune ha facoltà di proce- dere ai sensi dell’art. 13, commi 7 e 16, ovvero far ricorso, per le distinte finalità indicate al comma 3, agli specifici strumenti autoritativi previsti dall’Ordinamento. 6. Formato lo strumento attuativo, il Comune, prima di proce- dere all’espropriazione dell’intero ambito o delle aree su cui localizzare la SUL di cui al comma 3, ha facoltà di conseguire tale ultimo obiettivo mediante applicazione della cessione
su cui localizzare la SUL di cui al comma 3, ha facoltà di conseguire tale ultimo obiettivo mediante applicazione della cessione compensativa di cui all’art. 22, attribuendo ai proprietari le aree per localizzare la SUL ad essi riservata dalle norme di com- ponente; per le finalità di cui al comma 3, lett. a), b), d), f), g), il Comune ha altresì facoltà di formare comparti edificatori tra aree di provenienza e aree di destinazione, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 1150/1942.
Art.19. Compensazioni urbanistiche
di formare comparti edificatori tra aree di provenienza e aree di destinazione, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 1150/1942. Art.19. Compensazioni urbanistiche
- Il presente PRG assume il principio e l’obiettivo di attuare esclusivamente le compensazioni urbanistiche individuate in allegato A, come integrato con deliberazione di Giunta regio- nale n. 856/2004 di approvazione del “Piano delle certezze”, nonché le seguenti ulteriori compensazioni derivanti da suc-
regio- nale n. 856/2004 di approvazione del “Piano delle certezze”, nonché le seguenti ulteriori compensazioni derivanti da suc- cessivi provvedimenti: comprensorio “Tor Marancia”, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 53/2003, con SUL da compensare pari a 608.250 mq; comprensorio “Casal Giudeo”, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 125/2001, con SUL da compensare stabilita nella stessa deliberazione. 2. A tal fine, il PRG individua strumenti e localizzazioni idonei
1, con SUL da compensare stabilita nella stessa deliberazione. 2. A tal fine, il PRG individua strumenti e localizzazioni idonei a trasferire in ambiti specifici l’edificabilità da compensare ai sensi del comma 1; tali trasferimenti possono essere effettuati negli ambiti di compensazione di cui all’art. 18, o in altri ambi- ti edificabili o di patrimonio edilizio esistente finalizzato al recupero, previo accordo tra proprietari e titolari di compensa- zioni, nel rispetto delle norme di componente.
e finalizzato al recupero, previo accordo tra proprietari e titolari di compensa- zioni, nel rispetto delle norme di componente. 3. L’edificabilità da localizzare negli ambiti di cui al comma 2, per fini di compensazione, è determinata, per quantità e desti- nazioni d’uso, sulla base del principio dell’equivalenza del valo- re immobiliare rispetto all’edificabilità da compensare. Con provvedimento separato, il Comune determina i criteri specifi-
alo- re immobiliare rispetto all’edificabilità da compensare. Con provvedimento separato, il Comune determina i criteri specifi- ci per l’applicazione del principio dell’equivalenza economica. 4. Per le finalità del presente articolo, il Comune procede all’as- segnazione delle aree acquisite alla sua disponibilità all’inter- no degli ambiti di cui al comma 2, mediante sollecitazione pubblica, anche in più fasi e con le procedure di cui all’art. 14,
r- no degli ambiti di cui al comma 2, mediante sollecitazione pubblica, anche in più fasi e con le procedure di cui all’art. 14, rivolta ai soggetti destinatari delle compensazioni: nell’avviso pubblico, oltre alle aree interessate, dovranno essere indivi- duati i criteri di formazione della graduatoria, ivi compresa l’of- ferta di riduzione della SUL di compensazione, che dovrà rego- lare l’ordine di scelta delle aree da parte dei candidati. 5. Indipendentemente dalle procedure di cui al comma 4, il
ovrà rego- lare l’ordine di scelta delle aree da parte dei candidati. 5. Indipendentemente dalle procedure di cui al comma 4, il Comune, entro 12 mesi dalla data di approvazione del pre- sente PRG, emana apposito avviso pubblico rivolto ai sogget- ti destinatari delle compensazioni: se tali soggetti non pre- sentano al Comune formale istanza di compensazione entro i termini stabiliti dallo stesso avviso pubblico, comunque non inferiori a 6 mesi, saranno considerati decaduti ad ogni effet-
o i termini stabiliti dallo stesso avviso pubblico, comunque non inferiori a 6 mesi, saranno considerati decaduti ad ogni effet- to. La SUL di compensazione che si renderà disponibile ad esito di tale procedimento sarà interamente devoluta alle finalità di cui all’art. 21. 25 Piano Regolatore Generale Titolo I Disposizioni generali
Art.20. Contributo straordinario di urbanizzazione
Art.20. Contributo straordinario di urbanizzazione
- Ai sensi e per le finalità di cui all’art. 17, comma 2, lett. b), le più rilevanti valorizzazioni immobiliari, generate dalle previ- sioni del presente PRG rispetto alla disciplina urbanistica pre- vigente, sono soggette a contributo straordinario di urbanizza- zione, commisurato a tali valorizzazioni e posto a carico del soggetto attuatore.
- Le norme di componente individuano espressamente le
ommisurato a tali valorizzazioni e posto a carico del soggetto attuatore. 2. Le norme di componente individuano espressamente le maggiorazioni di SUL - non soggette alla disciplina di cui all’art. 18 e al netto di eventuali incentivi concessi ai sensi dell’art. 21 -, nonché i cambi di destinazione d’uso, cui si applica detto con- tributo. 3. Il contributo straordinario è un onere ulteriore rispetto agli oneri e le obbligazioni stabiliti dall’art. 13, comma 13, ed è sta-
contributo straordinario è un onere ulteriore rispetto agli oneri e le obbligazioni stabiliti dall’art. 13, comma 13, ed è sta- bilito in misura pari al 66,6% (due terzi) del valore immobiliare conseguibile per effetto del comma 2. Tale misura può essere incrementata in sede di definizione degli interventi indiretti, ove previsti, o ridotta fino ad un minimo del 60%, al fine di incentivare la qualità progettuale degli interventi. 4. I proventi del contributo straordinario sono obbligatoria-
%, al fine di incentivare la qualità progettuale degli interventi. 4. I proventi del contributo straordinario sono obbligatoria- mente utilizzati per finalità di riqualificazione urbana (reperi- mento di standard urbanistici, realizzazione di opere e servizi pubblici) nello stesso ambito in cui ricade l’intervento tributa- rio; in caso di intervento diretto, i proventi sono utilizzati prio- ritariamente nella componente in cui esso ricade ovvero negli
o; in caso di intervento diretto, i proventi sono utilizzati prio- ritariamente nella componente in cui esso ricade ovvero negli Ambiti per i Programmi integrati della Città consolidata e della Città da ristrutturare. La possibile utilizzazione dei proventi è individuata all’interno degli strumenti attuativi, ed evidenzia- ta in sede di Piano finanziario di cui all’art. 13, comma 11, lett. g); in caso di interventi consentiti con modalità diretta, la desti-
de di Piano finanziario di cui all’art. 13, comma 11, lett. g); in caso di interventi consentiti con modalità diretta, la desti- nazione dei proventi è individuata contestualmente all’appro- vazione del progetto, secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 2. 5. Il contributo straordinario di urbanizzazione può essere ver- sato al Comune, contestualmente al pagamento degli oneri di urbanizzazione o al rilascio del titolo abilitativo, oppure scom-
r- sato al Comune, contestualmente al pagamento degli oneri di urbanizzazione o al rilascio del titolo abilitativo, oppure scom- putato mediante la diretta realizzazione, nei termini di legge, delle opere e servizi pubblici individuati ai sensi del comma 4: il costo da scomputare deve essere calcolato sulla base dei com- puti metrici estimativi di tali opere, decurtati dei ribassi d’asta conseguiti negli appalti pubblici di opere analoghe. 6. Se le opere da portare a scomputo sono realizzate su area già
ssi d’asta conseguiti negli appalti pubblici di opere analoghe. 6. Se le opere da portare a scomputo sono realizzate su area già di proprietà del soggetto attuatore, il Comune ne compensa il valore secondo il dispositivo della cessione compensativa, di cui all’art. 22; se l’area viene acquisita dal soggetto attuatore, in qualità di “soggetto promotore” secondo il Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, il Comune ne compensa le spese sostenute incorporandole nel costo dell’opera pubblica.
ulle espropriazioni per pubblica utilità, il Comune ne compensa le spese sostenute incorporandole nel costo dell’opera pubblica. 7. In alternativa, anche parziale, al contributo straordinario, e solo previa espressa indicazione degli strumenti di interven- to indiretto, la SUL imponibile può essere utilizzata per il trasferimento di SUL edificata o edificabile da altro sito; può essere destinata altresì alla realizzazione e gestione, a cura e spese del soggetto attuatore, di servizi d’uso pubblico o di edi-
sere destinata altresì alla realizzazione e gestione, a cura e spese del soggetto attuatore, di servizi d’uso pubblico o di edi- lizia residenziale in locazione, a tariffe o canoni convenziona- ti. L’opera realizzata rimane di proprietà del soggetto attuato- re e, al termine del periodo di gestione convenzionata, da sta- bilirsi sulla base di un piano economico-finanziario, ritorna nella piena disponibilità di libera commercializzazione, ferme restando le destinazioni d’uso, definite ai sensi dell’art.
torna nella piena disponibilità di libera commercializzazione, ferme restando le destinazioni d’uso, definite ai sensi dell’art. 6, originariamente insediate, e fatta salva la facoltà del Comune di concordare con il soggetto attuatore il rinnovo del regime convenzionato. 8. Nei programmi di cui all’art. 21 e nei Programmi integrati della Città consolidata e della Città da ristrutturare, il contribu- to sul costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione di cui
Città consolidata e della Città da ristrutturare, il contribu- to sul costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 del DPR n. 380/2001, ove non scomputati, sono comunque riutilizzati per la realizzazione di interventi pubbli- ci negli stessi Ambiti. Negli altri casi, gli oneri di urbanizzazione versati all’Amministrazione comunale sono utilizzati per l’ac- quisizione delle aree e per la realizzazione di opere pubbliche. 9. Con separato provvedimento, di carattere regolamentare, il
Art.21. Incentivi per il rinnovo edilizio
quisizione delle aree e per la realizzazione di opere pubbliche. 9. Con separato provvedimento, di carattere regolamentare, il Comune disciplina i criteri e le modalità di stima del valore immobiliare di cui al comma 3 e di calcolo dei pre-ribassi di cui al comma 5. Art.21. Incentivi per il rinnovo edilizio
- Il Comune promuove la riqualificazione urbana in tutto il Sistema insediativo esistente, con priorità per gli ambiti più degradati, mediante incentivi urbanistici, finanziari, fiscali. Gli
stema insediativo esistente, con priorità per gli ambiti più degradati, mediante incentivi urbanistici, finanziari, fiscali. Gli incentivi urbanistici sono utilizzati per il reperimento degli standard urbanistici, mediante il dispositivo di cui all’art. 22, per la realizzazione e gestione di opere e servizi pubblici, mediante il dispositivo di cui all’art. 20, e per il rinnovo del patrimonio edilizio, con le modalità di seguito disciplinate. 2. Gli incentivi urbanistici per il rinnovo edilizio consistono
el patrimonio edilizio, con le modalità di seguito disciplinate. 2. Gli incentivi urbanistici per il rinnovo edilizio consistono nella maggiorazione della SUL esistente, calcolata ai sensi dei commi 5 e 6, anche in eccedenza ai limiti di incremento della SUL stabiliti dalle norme di componente. La quota eccedente di SUL, se non localizzabile in situ con soddisfacente soluzione progettuale, può essere trasferita negli ambiti di compensazio- ne di cui all’art. 18, ovvero nelle aree dei Programmi di cui al
progettuale, può essere trasferita negli ambiti di compensazio- ne di cui all’art. 18, ovvero nelle aree dei Programmi di cui al comma 3, entro i limiti di SUL aggiuntiva stabiliti dalle norme di componente. In caso di trasferimento, ai fini della quantifi- cazione della SUL premiale, si applica il criterio dell’equivalen- za economica, di cui all’art. 18, comma 3. 3. Gli interventi da incentivare, nonché le modalità e livelli di incentivazione, devono essere previsti all’interno di appositi
- Gli interventi da incentivare, nonché le modalità e livelli di incentivazione, devono essere previsti all’interno di appositi Programmi integrati, da definire con le modalità e le proce- dure di cui all’art. 14, che individuano: gli ambiti prioritari d’intervento, gli obiettivi da perseguire, le tipologie e le modalità d’intervento da incentivare, le modalità e le quanti- tà degli incentivi. 26 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
- Gli strumenti di cui al comma 3 assicurano la contestualità tra interventi incentivati ed eventuale trasferimento degli incentivi negli Ambiti di compensazione di cui all’art. 18, ovve- ro ne determinano i tempi, anche differiti, di trasferimento, avendo comunque individuato le aree o gli ambiti destinatari.
- Al fine di promuovere la riqualificazione, anche mediante diradamento, del patrimonio edilizio, il Comune può riconosce- re le seguenti maggiorazioni massime rispetto alla SUL esistente:
diradamento, del patrimonio edilizio, il Comune può riconosce- re le seguenti maggiorazioni massime rispetto alla SUL esistente: a) interventi di categoria RE2 e AMP (connessa a RE2): +10%; b) interventi di categoria RE3, DR e AMP (connessa a DR): +20%; c) interventi di categoria RU: +30%; d) interventi su edifici condominiali in prevalenza residenziali (garantendo la permanenza di eventuali locatari): +10%; e) interventi di categoria MBE (art. 10, comma 7): +5%
enza residenziali (garantendo la permanenza di eventuali locatari): +10%; e) interventi di categoria MBE (art. 10, comma 7): +5% f) quote di SUL edificata o premiale da trasferire: +10%. 6. Il Programma integrato può ulteriormente dettagliare o modificare - in ragione degli obiettivi perseguiti, delle destina- zioni d’uso, della compresenza di incentivi di altra natura e della qualità e caratteristiche degli interventi - le quote di incentivi urbanistici definite nel presente comma, senza ecce-
e della qualità e caratteristiche degli interventi - le quote di incentivi urbanistici definite nel presente comma, senza ecce- derne il valore totale cumulato, e senza che ogni fattore venga ridotto o maggiorato per più del 50%; gli incentivi di cui al comma 5, lett. a), b) e c), non sono cumulabili. 7. Non sono incentivabili, di norma, gli interventi che compor- tano la sostituzione delle destinazioni d’uso “servizi alle perso- ne” e Produttive, salvo che la prima non sostituisca la seconda; in
a sostituzione delle destinazioni d’uso “servizi alle perso- ne” e Produttive, salvo che la prima non sostituisca la seconda; in ogni caso, nella determinazione degli incentivi, il Comune tiene conto della valorizzazione economica derivante dai cambi di destinazione d’uso, se ammessi dalle norme di com- ponente, riducendo gli incentivi stessi o sottoponendoli al dis- positivo di cui all’art. 20. 8. Fatte salve le più favorevoli condizioni previste dalle norme
vi stessi o sottoponendoli al dis- positivo di cui all’art. 20. 8. Fatte salve le più favorevoli condizioni previste dalle norme di componente per gli interventi di demolizione e ricostruzio- ne, e fatti salvi i limiti e le modalità di intervento previsti per la categoria NE1 nei Tessuti della Città storica, gli edifici distrutti o gravemente danneggiati da eventi imprevisti (sisma, incen- dio, esplosione, crollo, ecc.) possono essere ricostruiti, per
Art.22. Cessione compensativa
utti o gravemente danneggiati da eventi imprevisti (sisma, incen- dio, esplosione, crollo, ecc.) possono essere ricostruiti, per intervento diretto, senza incremento di SUL e di Vc, nello stesso lotto, ovvero, per impedimenti oggettivi, in altri lotti edificabi- li, in conformità al PRG, ivi inclusi gli ambiti di cui all’art. 18; in caso di trasferimento, si applicano gli incentivi previsti dal pre- sente articolo. Art.22. Cessione compensativa
Art.22. Cessione compensativa
ll’art. 18; in caso di trasferimento, si applicano gli incentivi previsti dal pre- sente articolo. Art.22. Cessione compensativa
- Ai fini dell’acquisizione pubblica delle aree destinate a Servizi pubblici di cui all’art. 83, il Comune può applicare la cessione compensativa, in alternativa all’espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, lett. e).
- La cessione compensativa, fatto salve le ulteriori specifica-
tà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, lett. e). 2. La cessione compensativa, fatto salve le ulteriori specifica- zioni delle norme di componente, può essere applicata esclusi- vamente: a) alle aree di cui al comma 1 ricadenti nei Programmi integrati della Città consolidata e della Città da ristrutturare, di cui rispetti- vamente agli articoli 50 e 53; b) alle aree di cui al comma 1 ricadenti all’interno delle Centralità locali, di cui all’art. 66;
vamente agli articoli 50 e 53; b) alle aree di cui al comma 1 ricadenti all’interno delle Centralità locali, di cui all’art. 66; c) nella fascia pomeriale delle Mura Aureliane, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 13. 3. Le aree di cui al comma 2 sono acquisite mediante la conces- sione alla proprietà di una edificabilità commisurata all’esten- sione dell’area, ma da concentrare su una parte di essa o da tra- sferire su altra area; la cessione delle aree deve avvenire
n- sione dell’area, ma da concentrare su una parte di essa o da tra- sferire su altra area; la cessione delle aree deve avvenire mediante atto pubblico, registrato e trascritto. L’acquisizione dell’area avviene per intervento diretto, da esercitarsi con la procedura di cui ai commi 5 e 6, ovvero mediante partecipazio- ne al Programma integrato. 4. Nel caso di partecipazione al Programma integrato, l’edifica- bilità privata è pari a 0,06 mq/mq e viene trasferita all’interno
Nel caso di partecipazione al Programma integrato, l’edifica- bilità privata è pari a 0,06 mq/mq e viene trasferita all’interno dei tessuti della Città da ristrutturare o negli altri Ambiti di compensazione di cui all’art. 18, assumendo le destinazioni d’uso ivi ammesse, mentre l’intera area viene ceduta al Comune; la SUL privata generata dall’applicazione della cessio- ne compensativa nella Città da ristrutturare può essere trasfe- rita esclusivamente all’interno degli ambiti di provenienza.
io- ne compensativa nella Città da ristrutturare può essere trasfe- rita esclusivamente all’interno degli ambiti di provenienza. 5. Nel caso di intervento diretto, l’edificabilità a favore della proprietà è pari a 0,04 mq/mq, da concentrare sul 10% dell’area, a fronte della cessione al Comune del restante 90%. Sull’area che rimane di proprietà privata sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: “piccole strutture di vendita”; “pubblici esercizi”; altri servizi privati; “attrezzature collettive” a CU/m;
estinazioni d’uso: “piccole strutture di vendita”; “pubblici esercizi”; altri servizi privati; “attrezzature collettive” a CU/m; nella stessa area devono essere reperiti gli standard di cui agli articoli 7 e 8. 6. In caso di intervento diretto, il Comune predispone un pro- getto preliminare che distingue l’area privata da quella pubbli- ca e le rispettive destinazioni d’uso. Approvato il progetto pre- liminare, il Comune invita i proprietari delle aree interessate
a e le rispettive destinazioni d’uso. Approvato il progetto pre- liminare, il Comune invita i proprietari delle aree interessate ad aderire alla proposta progettuale ovvero a presentare moti- vate osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi alla for- malizzazione dell’invito. Il Comune, valutate, anche per via negoziale, le osservazioni e le proposte pervenute, redige e approva il progetto definitivo, con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Approvato il pro-
prova il progetto definitivo, con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Approvato il pro- getto senza la formale adesione dei proprietari, il Comune, pre- via diffida a stipulare l’atto di cessione dell’area individuata dal progetto, avvia le procedure di esproprio, nel rispetto delle norme vigenti in materia. L’acquisizione delle aree destinate a Servizi pubblici è subordinata all’inserimento delle opere nel Programma triennale delle opere pubbliche.
delle aree destinate a Servizi pubblici è subordinata all’inserimento delle opere nel Programma triennale delle opere pubbliche. 7. La definizione progettuale di cui al comma 6 può essere pre- ceduta dal Programma di cui all’art. 83, comma 6. Per le specifi- che finalità del presente articolo, tale Programma può essere predisposto previa sollecitazione, mediante invito pubblico, di proposte private d’intervento, da formulare secondo i criteri di
predisposto previa sollecitazione, mediante invito pubblico, di proposte private d’intervento, da formulare secondo i criteri di localizzazione e dimensionamento stabiliti nello stesso invito. 27 Piano Regolatore Generale Titolo I Disposizioni generali
In tal caso, la valutazione e approvazione delle proposte tiene luogo, per le aree interessate, alla procedura di cui al comma 6. La valutazione delle proposte può avvenire anche tenendo conto della disponibilità dei proprietari: a ridurre l’indice di compensazione di cui al comma 5; a cedere l’intera area al Comune, realizzando in diritto di superficie l’edificabilità di compensazione; a trasferire l’edificabilità di compensazione negli ambiti di cui all’art. 18, e/o a convertirla nella realizzazio-
mpensazione; a trasferire l’edificabilità di compensazione negli ambiti di cui all’art. 18, e/o a convertirla nella realizzazio- ne di parcheggi pertinenziali privati nel sottosuolo delle aree pubbliche, applicando in entrambi i casi il criterio dell’equiva- lenza economica. 8. In caso di apposizione, decadenza e non reiterazione del vin- colo preordinato all’esproprio, alle aree di cui all’art. 83, comma 1, si applica la cessione compensativa, come definita nei commi
o preordinato all’esproprio, alle aree di cui all’art. 83, comma 1, si applica la cessione compensativa, come definita nei commi precedenti; nell’eventualità di mancata adesione dei proprieta- ri, ad esito delle procedure di cui ai commi 6 e 7, anche effettua- te in più fasi e tempi, le aree assumono gli indici e la destinazio- ne stabiliti dalle norme statali in materia di attività edilizia. 28 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Capo 1° Componenti del sistema insediativo
Capo 1° Componenti del sistema insediativo AArrtt..2233.. AArrttiiccoollaazziioonnee ddeellllee ccoommppoonneennttii 1.. Le componenti del sistema insediativo sono articolate in rife- rimento a: a) la Città storica; b) la Città consolidata; c) la Città da ristrutturare; d) la Città della trasformazione; e) i Progetti strutturanti; f) gli Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata. Capo 2° Città storica AArrtt..2244.. NNoorrmmee ggeenneerraallii
Capo 2° Città storica
tturanti; f) gli Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata. Capo 2° Città storica AArrtt..2244.. NNoorrmmee ggeenneerraallii
- Per Città storica si intende l’insieme integrato costituito dal- l’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane del- l’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-cultu-
lle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-cultu- rale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti del- l’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferi- mento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate.
edifici e spazi aperti, anche in riferi- mento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate. 2. All’interno della Città storica, gli interventi edilizi e urbanistici, nonché le iniziative di promozione sociale ed economica, sono finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esi- stenti, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna delle componenti insediative, e sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:
, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna delle componenti insediative, e sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) la conservazione dei tessuti edilizi esistenti e degli specifici e stratificati caratteri storico-morfologici, anche attraverso l’e- liminazione delle superfetazioni; b) la preservazione della destinazione residenziale prevalente, nonché del tessuto commerciale e artigianale che riveste un valore storico-artistico e di identità sociale e culturale;
valente, nonché del tessuto commerciale e artigianale che riveste un valore storico-artistico e di identità sociale e culturale; c) l’integrazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per il consolidamento della funzione residenziale e lo svolgimen- to delle altre funzioni compatibili; d) il trasferimento delle sedi direzionali, al fine di ridurre il carico urbanistico dei Tessuti più centrali e favorire la distri- buzione policentrica di tali funzioni;
, al fine di ridurre il carico urbanistico dei Tessuti più centrali e favorire la distri- buzione policentrica di tali funzioni; e) il restauro dei complessi e degli edifici speciali con la con- ferma, la riscoperta e la valorizzazione del loro ruolo stori- co-morfologico, funzionale e simbolico nella struttura urbana; f) la tutela e valorizzazione dei beni di archeologia antica e medievale, siano essi parti strutturali, tecnologiche o decora- tive inglobate in costruzioni di epoca successiva ovvero orga-
e medievale, siano essi parti strutturali, tecnologiche o decora- tive inglobate in costruzioni di epoca successiva ovvero orga- nismi edilizi autonomi (torri, oratori, fortificazioni, ecc.); g) la manutenzione e il recupero degli spazi aperti esterni (strade, piazze, parchi e giardini) e interni (corti, orti e giardini), come componenti strutturanti dei diversi impianti insediativi; h) la riqualificazione degli edifici e delle aree degradate, anche
ome componenti strutturanti dei diversi impianti insediativi; h) la riqualificazione degli edifici e delle aree degradate, anche attraverso interventi di demolizione con o senza ricostruzio- ne, e ridisegno degli spazi aperti. 3. La Città storica si articola nelle seguenti componenti: a) Tessuti; b) Edifici e complessi speciali; c) Spazi aperti; d) Ambiti di valorizzazione. Tali componenti sono individuate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, e, relativamente alla parte centrale
ione. Tali componenti sono individuate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, e, relativamente alla parte centrale della Città, nell’elaborato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000. Concorrono all’articolazione della Città storica, gli Ambiti di programmazione strategica di cui all’art. 64, che associano più componenti anche esterne alla Città storica. Modalità d’intervento 4. Gli obiettivi di cui al precedente comma 2 sono perseguiti:
omponenti anche esterne alla Città storica. Modalità d’intervento 4. Gli obiettivi di cui al precedente comma 2 sono perseguiti: a) tramite interventi prevalentemente diretti nei Tessuti, negli Edifici e complessi speciali, negli Spazi aperti, da attuarsi nel rispetto della specifica disciplina di cui agli articoli da 25 a 42, e secondo quanto previsto nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”; b) tramite interventi prevalentemente indiretti negli Ambiti di
isto nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”; b) tramite interventi prevalentemente indiretti negli Ambiti di valorizzazione, da attuarsi nel rispetto della specifica disciplina dell’art. 43 e secondo quanto previsto in Appendice 1 alle pre- senti NTA, recante “Schede degli Ambiti di valorizzazione”; c) tramite interventi diretti e indiretti, tra loro coordinati, negli Ambiti di programmazione strategica, da attuarsi nel rispetto della specifica disciplina dell’art. 64 e secondo quan-
Titolo II Sistema insediativo
ati, negli Ambiti di programmazione strategica, da attuarsi nel rispetto della specifica disciplina dell’art. 64 e secondo quan- to previsto negli elaborati indicativi da I4 a I8. 5. Fatto salvo quanto più specificatamente previsto nelle norme di componente - e in particolare dagli articoli 25 e 36 -, 29 Titolo II Sistema insediativo Capo 1° Componenti del sistema insediativo Capo 2° Città storica Capo 3° Città consolidata Capo 4° Città da ristrutturare Capo 5° Città della trasformazione
Capo 2° Città storica
ma insediativo Capo 2° Città storica Capo 3° Città consolidata Capo 4° Città da ristrutturare Capo 5° Città della trasformazione Capo 6° Progetti strutturanti Capo 7° Ambiti di riserva Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
sugli edifici esistenti di Città storica sono ammesse, in genera- le, le seguenti categorie d’intervento, come definite all’art. 9: a) su tutti gli edifici sono sempre consentiti gli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9; b) sui beni individuati nella Carta per la qualità, ivi compresi i beni tutelati ai sensi di legge, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 16, comma 3; c) sugli edifici d’interesse storico-architettonico, non inseriti
e, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 16, comma 3; c) sugli edifici d’interesse storico-architettonico, non inseriti nella Carta per la qualità, sono consentiti interventi di cate- goria RE1; d) sugli edifici, o parti di essi, privi di interesse storico e archi- tettonico, sin dall’origine o a seguito di irreversibili altera- zioni, sono consentiti interventi di categoria RE2, DR, AMP, secondo le componenti in cui ricadono. Verifica preventiva dell’interesse storico-architettonico
enti di categoria RE2, DR, AMP, secondo le componenti in cui ricadono. Verifica preventiva dell’interesse storico-architettonico 6. Gli interventi di categoria RE2, DR, AMP, sono ammessi previa verifica, da parte del Comune, dell’interesse storico-architetto- nico degli edifici esistenti, da effettuare in base alle disposizioni di cui agli articoli 25, comma 5, e 36, comma 5, e ai criteri appo- sitamente definiti nella “Guida per la qualità degli interventi”.
i agli articoli 25, comma 5, e 36, comma 5, e ai criteri appo- sitamente definiti nella “Guida per la qualità degli interventi”. 7. Ad esito della verifica di cui al comma 6, oltre a definire l’as- senza o la presenza dell’interesse storico-architettonico, il Comune può formulare indirizzi o prescrizioni progettuali da osservare per l’accesso alle categorie d’intervento di cui al comma 5. 8. Nel caso di interventi indiretti, la verifica di cui al comma 6 è
parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e della
er l’accesso alle categorie d’intervento di cui al comma 5. 8. Nel caso di interventi indiretti, la verifica di cui al comma 6 è parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e della sua istruttoria, fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti di procedere con le modalità di cui al comma 9, lett. c), prima della presentazione della strumento urbanistico. 9. Nel caso di interventi diretti, la verifica deve concludersi prima della richiesta del titolo abilitativo, e può avvenire
co. 9. Nel caso di interventi diretti, la verifica deve concludersi prima della richiesta del titolo abilitativo, e può avvenire secondo i seguenti procedimenti: a) di iniziativa pubblica, mediante la pre-individuazione d’uffi- cio, in sede di aggiornamento della Carta per la qualità, anche per ambiti e per fasi successive, degli edifici su cui sono ammessi o preclusi gli interventi di cui al comma 5, lett. d); b) di iniziativa pubblica, mediante Programma integrato, nelle
no ammessi o preclusi gli interventi di cui al comma 5, lett. d); b) di iniziativa pubblica, mediante Programma integrato, nelle forme di cui all’art. 14, ad esito di sollecitazione, valutazione e approvazione, da parte del Comune, delle proposte o istan- ze private d’intervento; c) di iniziativa privata, mediante istanza dei proprietari inte- ressati, corredata da apposita relazione tecnico-scientifica, rivolta all’Ufficio competente, che acquisisce il parere del
Capo III della legge n. 241/1990; a decorrere dall’avvio di tali pro-
inte- ressati, corredata da apposita relazione tecnico-scientifica, rivolta all’Ufficio competente, che acquisisce il parere del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, secondo le moda- lità di cui al comma 12. 10. Dell’avvio dei procedimenti di cui al comma 9, è data pubbli- ca comunicazione, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al Capo III della legge n. 241/1990; a decorrere dall’avvio di tali pro- cedimenti e per un periodo non superiore a 6 mesi, sono sospese
III della legge n. 241/1990; a decorrere dall’avvio di tali pro- cedimenti e per un periodo non superiore a 6 mesi, sono sospese le istanze di cui al comma 9 lett. c), relative a edifici ricadenti negli ambiti interessati dai procedimenti di iniziativa pubblica. 11. Nei procedimenti di cui al comma 9, lett. b) e c), ove le istan- ze private siano corredate da proposta progettuale e gli stessi procedimenti si concludano con esito favorevole, si prescinde
n- ze private siano corredate da proposta progettuale e gli stessi procedimenti si concludano con esito favorevole, si prescinde dal parere consultivo di cui al comma 12. Dai procedimenti del presente paragrafo sono esentati i beni di cui all’art. 16. Approvazione dei progetti 12. Gli strumenti urbanistici esecutivi e i progetti edilizi ammes- si con modalità diretta sono predisposti secondo i contenuti e le modalità stabilite nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli
con modalità diretta sono predisposti secondo i contenuti e le modalità stabilite nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”; ove riguardino interventi di categoria RE, DR, AMP, NE, sono obbligatoriamente sottoposti, ai fini dell’approvazione o abilitazione, al parere consultivo del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, che si esprime entro 45 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, decorsi infruttuosamente i quali si prescinde dal parere medesimo.
45 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, decorsi infruttuosamente i quali si prescinde dal parere medesimo. 13. La richiesta del parere è formulata in seno al procedimento di istruttoria degli strumenti urbanistici esecutivi o delle richieste di permesso di costruire. In caso di Denuncia di inizio attività (DIA), presentata ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 380/2001, il parere consultivo del Comitato, che si esprime con le modalità di cui al comma 12, è richiesto dal soggetto attua-
380/2001, il parere consultivo del Comitato, che si esprime con le modalità di cui al comma 12, è richiesto dal soggetto attua- tore prima della presentazione della denuncia e, ove acquisito, ne correda la documentazione. 14. Per le finalità del comma 12, il Comitato è integrato, se già non ne fanno parte, da almeno due esperti di chiara fama in materia di storia e conservazione dei beni architettonici. 15. Il parere del Comitato non deve essere richiesto per i beni
ma in materia di storia e conservazione dei beni architettonici. 15. Il parere del Comitato non deve essere richiesto per i beni inseriti nella Carta per la qualità, per i quali restano ferme le pro- cedure e le competenze previste dall’art. 16; ove il progetto o lo strumento urbanistico esecutivo riguardi un insieme di beni appartenenti alle competenze procedimentali di Organi o Enti distinti, i rispettivi pareri devono essere tutti acquisiti, separata-
artenenti alle competenze procedimentali di Organi o Enti distinti, i rispettivi pareri devono essere tutti acquisiti, separata- mente per il caso della DIA, o tramite conferenza di servizi nei casi di permesso di costruire o di strumento urbanistico esecutivo. In seno alla conferenza di servizi, il Comune è rappresentato esclu- sivamente dal responsabile del procedimento (o dal suo dirigen- te), che abbia preventivamente acquisito i pareri – se dovuti –
sivamente dal responsabile del procedimento (o dal suo dirigen- te), che abbia preventivamente acquisito i pareri – se dovuti – della Sovrintendenza comunale e del Comitato di cui al comma 12, fatta salva l’ipotesi di infruttuoso decorso dei termini. Concorsi di progettazione 16. Per la formazione degli strumenti urbanistici esecutivi o dei progetti relativi agli interventi privati diretti di categoria RE2, DR e AMP, ove comportino aumento di SUL, nonché di catego-
i progetti relativi agli interventi privati diretti di categoria RE2, DR e AMP, ove comportino aumento di SUL, nonché di catego- ria NE, il Comune ha facoltà di disporre il ricorso a concorsi di idee o di progettazione, senza il vincolo delle formalità stabili- te dal Regolamento dei lavori pubblici; alla valutazione delle proposte progettuali concorre il soggetto titolare dell’attuazio- ne degli interventi. 17. I concorsi per gli interventi diretti sono disposti dal respon-
rre il soggetto titolare dell’attuazio- ne degli interventi. 17. I concorsi per gli interventi diretti sono disposti dal respon- sabile del procedimento di rilascio del titolo abilitativo (o dal 30 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
suo dirigente), su proposta o previo parere del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, nell’ambito e ad esito della verifica preventiva di cui al comma 6; i concorsi per gli interventi indi- retti sono disposti a seguito della presentazione delle proposte di intervento da parte dei soggetti attuatori o su istanza pre- ventiva degli stessi. I concorsi possono essere altresì disposti con deliberazione di Giunta comunale estesa a determinate categorie di beni o di interventi.
rsi possono essere altresì disposti con deliberazione di Giunta comunale estesa a determinate categorie di beni o di interventi. 18. Nei concorsi di progettazione, si prescinde dal parere di cui al comma 12. Negli stessi concorsi e in caso di ricorso, prescrit- to o facoltativo, alla modalità di attuazione indiretta, sono con- sentite, per motivate ragioni di qualità progettuale, deroghe alle prescrizioni particolari stabilite nel comma 3 degli articoli da 26 a 33 e da 38 a 40.
ioni di qualità progettuale, deroghe alle prescrizioni particolari stabilite nel comma 3 degli articoli da 26 a 33 e da 38 a 40. Collaborazione della Soprintendenza statale (*) 19. Nella parte di Città storica interna alle Mura Aureliane
- dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità -, le com- petenze consultive assegnate al “Comitato per la qualità urba- na e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12, e dell’art. 25, comma 8, sono esercitate dalla Soprintendenza statale per i
a e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12, e dell’art. 25, comma 8, sono esercitate dalla Soprintendenza statale per i beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma, organo periferico del Ministero per i beni e le attività cultura- li; in tal caso, il parere consultivo di cui al comma 12 è esteso agli interventi di categoria MS e RC, nonché agli interventi da abilitare tramite DIA, ai sensi del comma 21. 20. Le disposizioni del comma 19 si applicano dall’entrata in
é agli interventi da abilitare tramite DIA, ai sensi del comma 21. 20. Le disposizioni del comma 19 si applicano dall’entrata in vigore del presente PRG. Con la formalizzazione di apposita intesa tra Comune e Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio, saranno individuate le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni e definiti i criteri di valutazione di immo- bili e progetti, sulla base di quanto indicato nella “Guida per la
amministrazioni e definiti i criteri di valutazione di immo- bili e progetti, sulla base di quanto indicato nella “Guida per la qualità degli interventi”. 21. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DPR n. 380/2001, nei Tessuti T1, T2, T3, T10, negli Edifici e complessi speciali, nei beni indivi- duati nella Carta per la qualità, gli interventi di categoria MO, se interessano le parti comuni, con rilevanza esterna, delle Unità edilizie, sono soggette a DIA.
li interventi di categoria MO, se interessano le parti comuni, con rilevanza esterna, delle Unità edilizie, sono soggette a DIA. AArrtt..2255.. TTeessssuuttii ddeellllaa CCiittttàà ssttoorriiccaa Definizione
- Si intendono per Tessuti della Città storica gli isolati o parti di isolato ad essa appartenenti costituiti dall’aggregazione di edi- fici, con relativi spazi aperti di pertinenza e l’esclusione delle sedi viarie, riconducibili a regole sostanzialmente omogenee
fici, con relativi spazi aperti di pertinenza e l’esclusione delle sedi viarie, riconducibili a regole sostanzialmente omogenee d’impianto, suddivisione del suolo, disposizione e rapporto con i tracciati, nonché di prevalente caratterizzazione tipologi- ca, formale, costruttiva e funzionale. Rientrano in tali tessuti gli edifici seriali e gli edifici a tipologia edilizia speciale esprimen- ti le stesse regole del tessuto di appartenenza. 2. I tessuti individuati nell’elaborato 2.“Sistemi e Regole”, rapp.
e esprimen- ti le stesse regole del tessuto di appartenenza. 2. I tessuti individuati nell’elaborato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000, si articolano in: T1-Tessuti di origine medievale; T2-Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria; T3-Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca; T4-Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato; T5-Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edi- lizia puntiforme; T6-Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue;
di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edi- lizia puntiforme; T6-Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue; T7-Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme; T8-Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario; T9-Edifici isolati; T10-Nuclei storici isolati. 3. Gli interventi ammessi devono tendere, oltre agli obiettivi generali di cui all’art. 24, comma 2, alla conservazione dei carat-
Gli interventi ammessi devono tendere, oltre agli obiettivi generali di cui all’art. 24, comma 2, alla conservazione dei carat- teri peculiari e agli obiettivi specifici dei diversi Tessuti, come descritti nella parte III dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”: le prescrizioni particolari ivi riportate posso- no essere modificate o integrate, in sede di revisione e aggior- namento dell’elaborato G2, ai sensi dell’art. 2, comma 5. Specificazione e applicazione delle categorie d’intervento
e e aggior- namento dell’elaborato G2, ai sensi dell’art. 2, comma 5. Specificazione e applicazione delle categorie d’intervento 4. Le categorie d’intervento di cui all’art. 24, comma 5, lett. c) e d), sono così specificate e applicate: a) RE1: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione – anche mediante adeguamento funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono all’interesse storico-architettonico dell’edificio;
funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono all’interesse storico-architettonico dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e conseguenti variazioni di sagoma e sedime; si applica in tutti i Tessuti; b) RE2: Ristrutturazione edilizia, anche con aumento di SUL, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, e/o all’adeguamento funzio- nale di edifici o parti di essi; si applica nei Tessuti T3, T4, T5,
T6, T7, T8, T9;
, anche in rapporto al contesto, e/o all’adeguamento funzio- nale di edifici o parti di essi; si applica nei Tessuti T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9; c) DR1: Demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, di edifici realizzati successiva- mente al Piano regolatore del 1883, che hanno impropria- mente alterato, attraverso sostituzioni e completamenti, le regole tipomorfologiche e compositive del tessuto storico; si applica nei Tessuti T1, T2, T3, T10;
tituzioni e completamenti, le regole tipomorfologiche e compositive del tessuto storico; si applica nei Tessuti T1, T2, T3, T10; d) DR2: Demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, e/o all’adeguamento funzionale di edifici ricadenti nei Tessuti T4, T5, T6, T7, T8, T9; 31 (*) I commi 19, 20 e 21 recepiscono esattamente il parere espresso dalla citata
ricadenti nei Tessuti T4, T5, T6, T7, T8, T9; 31 (*) I commi 19, 20 e 21 recepiscono esattamente il parere espresso dalla citata Soprintendenza statale ai fini dell’approvazione del PRG. Le categorie MS e RC, richiamate nel comma 19, per necessaria coerenza con il comma 21 e l’art. 9, devono intendersi riferite alle Unita edilizie, e sottoposte al parere della Soprintendenza limitatamente alle parti comuni di rilevanza esterna. Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
e) DR3: Demolizione, senza ricostruzione, di edifici su cui sono consentiti interventi di categoria DR1 o DR2, finalizzata alla riqualificazione ambientale o alla realizzazione di verde pub- blico o servizi pubblici, previa valutazione degli effetti di alte- razione dei caratteri di peculiare continuità dei Tessuti; f) AMP1: Ristrutturazione edilizia o Demolizione e ricostruzio- ne senza aumento di SUL, salvo il riuso di locali esistenti esclusi dal calcolo della SUL per effetto dell’art. 4, comma 1,
zio- ne senza aumento di SUL, salvo il riuso di locali esistenti esclusi dal calcolo della SUL per effetto dell’art. 4, comma 1, e con aumento una tantum di Vft fino al 10%, finalizzata ad una migliore configurazione architettonica in rapporto al contesto - con riguardo ai piani specializzati (piani-terra, piani atipici intermedi, coronamenti) - di edifici ricadenti nei tessuti T4, T6, T7, T8, T9; g) AMP2: Ampliamento, con aumento di SUL e di Vft, finalizza-
oronamenti) - di edifici ricadenti nei tessuti T4, T6, T7, T8, T9; g) AMP2: Ampliamento, con aumento di SUL e di Vft, finalizza- to al risanamento di edifici ricadenti nei Tessuti T7 e T8, secondo le prescrizioni particolari di tessuto; h) AMP3: Ampliamento di edifici sottodimensionati rispetto alle regole spaziali del contesto, su cui sono consentiti interventi di categoria AMP1 e AMP2, escluso il tessuto T9, con ulteriore aumento di SUL e Vft finalizzato ad una maggiore coerenza
erventi di categoria AMP1 e AMP2, escluso il tessuto T9, con ulteriore aumento di SUL e Vft finalizzato ad una maggiore coerenza con gli allineamenti e le regole compositive del tessuto circo- stante, senza comunque eccedere l’altezza maggiore degli edi- fici contermini, e fatta salva l’applicazione, in sede di stru- mento urbanistico esecutivo, di criteri più restrittivi per ragioni di sostenibilità urbanistica e di qualità progettuale. 5. Negli interventi di categoria RC e RE1, finalizzati alla valo-
ragioni di sostenibilità urbanistica e di qualità progettuale. 5. Negli interventi di categoria RC e RE1, finalizzati alla valo- rizzazione funzionale degli edifici, sono possibili aumenti di SUL strettamente conseguenti al riuso di locali esistenti esclu- si dal computo della SUL per effetto dell’art. 4, comma 1; le destinazioni d’uso della SUL aggiuntiva devono essere com- patibili con le esigenze di preservazione dei caratteri d’inte- resse storico-architettonico degli edifici; i predetti locali, se
atibili con le esigenze di preservazione dei caratteri d’inte- resse storico-architettonico degli edifici; i predetti locali, se interrati o semi-interrati, non possono essere destinati ad abi- tazioni o pubblici esercizi. 6. In tutti i Tessuti della Città storica, fatte salve le prescrizioni particolari per i Tessuti T1, T2, T5 e T10, sono ammessi i frazio- namenti e gli accorpamenti delle unità immobiliari all’interno della stessa unità edilizia, se compatibili con gli obiettivi gene-
menti e gli accorpamenti delle unità immobiliari all’interno della stessa unità edilizia, se compatibili con gli obiettivi gene- rali e specifici dei singoli tessuti e con i requisiti strutturanti dei tipi edilizi definiti nell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”. Per gli interventi di frazionamento volti alla creazione di unità residenziali è stabilito un limite minimo di 45 mq di SUL per singola abitazione. 7. Nelle aree libere, non gravate da vincolo di pertinenza a favo-
lito un limite minimo di 45 mq di SUL per singola abitazione. 7. Nelle aree libere, non gravate da vincolo di pertinenza a favo- re di edifici circostanti, sono ammesse le seguenti categorie o tipologie d’intervento: a) NE1: Nuova edificazione su singoli lotti liberi o parzialmen- te edificati, interposti tra lotti edificati dello stesso isolato, e risultanti da demolizioni totali o parziali di preesistenti edi- fici, storicamente documentati, fino alla SUL e al Vft preesi-
risultanti da demolizioni totali o parziali di preesistenti edi- fici, storicamente documentati, fino alla SUL e al Vft preesi- stenti, o secondo i criteri stabiliti per la categoria AMP3; si applica nei tessuti T1, T2, T4, T5, T10; b) NE2: Nuova edificazione, finalizzata ad una maggiore inte- grazione architettonica e volumetrica degli impianti urbani nel tessuto T8; 8. Per le aree libere di pertinenza degli edifici e per quelle non pertinenziali diverse dalle aree di cui al comma 7, salvo quanto
Per le aree libere di pertinenza degli edifici e per quelle non pertinenziali diverse dalle aree di cui al comma 7, salvo quanto prescritto nell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli inter- venti”, le parti a verde esistenti, se di pregio botanico o architet- tonico, devono essere preservate e le parti pavimentate, anche se di uso carrabile, devono essere realizzate con materiale eco- compatibile. La realizzazione di parcheggi interrati deve preve-
e di uso carrabile, devono essere realizzate con materiale eco- compatibile. La realizzazione di parcheggi interrati deve preve- dere la contestuale sistemazione superficiale a corte, cortile, piazza o giardino e, nei Tessuti da T1 a T5 e nel Tessuto T10, deve essere subordinata al parere del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, secondo le modalità di cui all’art. 24, comma 12. Modalità di attuazione 9. Gli interventi ammessi nei Tessuti, come specificati nei
ndo le modalità di cui all’art. 24, comma 12. Modalità di attuazione 9. Gli interventi ammessi nei Tessuti, come specificati nei commi 4, 5 e 7, si attuano con le seguenti modalità: a) gli interventi di categoria MO, MS, RC, RE1 e RE2 sono con- sentiti con modalità diretta; b) gli interventi di categoria DR1, DR2, AMP1, AMP2, sono con- sentiti con modalità diretta; c) sono subordinati all’approvazione di un Piano di recupero, ai sensi dell’art. 28 legge n. 457/1978, o di altro strumento di
; c) sono subordinati all’approvazione di un Piano di recupero, ai sensi dell’art. 28 legge n. 457/1978, o di altro strumento di modalità attuativa indiretta: gli interventi di categoria DR3, AMP3, NE1, NE2; gli interventi di categoria RE1, RE2, DR1, DR2, AMP1, AMP2, estesi a più edifici o lotti contigui ovvero che comportino un aumento della SUL superiore al 20%; gli interventi di categoria RE1, se con aumento di SUL, nei Tessuti T1 e T2; gli interventi che comportano l’insediamen-
al 20%; gli interventi di categoria RE1, se con aumento di SUL, nei Tessuti T1 e T2; gli interventi che comportano l’insediamen- to di nuove destinazioni d’uso a CU/a in tutte le componenti o di Parcheggi non pertinenziali nel 1° Municipio. Applicazione degli istituti di perequazione 10. Agli interventi di categoria DR3, si applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21. 11. Alla SUL aggiuntiva realizzata tramite gli interventi di cate- goria RE, DR e AMP, che ecceda gli incentivi di cui all’art. 21
. Alla SUL aggiuntiva realizzata tramite gli interventi di cate- goria RE, DR e AMP, che ecceda gli incentivi di cui all’art. 21 ridotti della metà, nonché all’intera SUL degli interventi di categoria NE1 e alla SUL privata degli interventi di categoria NE2, si applica il contributo straordinario di cui all’art. 20. 12. In alternativa all’applicazione del comma 11, i soggetti attua- tori possono assumere l’obbligo di demolire, anche in altro sito, una SUL pari ad almeno 2/3 di quella soggetta a contributo
ua- tori possono assumere l’obbligo di demolire, anche in altro sito, una SUL pari ad almeno 2/3 di quella soggetta a contributo straordinario; in tal caso, vanno osservate le seguenti condizioni: a) la SUL demolita deve riguardare superfetazioni edilizie come definite al punto 6, lett. h), dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”, ovvero interi corpi di fabbri- ca su cui sono consentiti, ai sensi del comma 4, interventi di categoria DR;
à degli interventi”, ovvero interi corpi di fabbri- ca su cui sono consentiti, ai sensi del comma 4, interventi di categoria DR; b) le demolizioni devono essere effettuate prioritariamente nello stesso isolato e nello stesso Municipio in cui si realiz- zano gli interventi principali, e, nel caso di interi corpi di fab- brica, anche nei Tessuti T1, T2, T3 e T4; è vietato il trasferi- mento di SUL dai Tessuti T4 e T5 ai Tessuti T1, T2 e T3;
i fab- brica, anche nei Tessuti T1, T2, T3 e T4; è vietato il trasferi- mento di SUL dai Tessuti T4 e T5 ai Tessuti T1, T2 e T3; c) l’area di risulta dei corpi di fabbrica demoliti deve essere siste- mata ad uso pubblico, secondo le indicazioni contenute nel 32 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
capitolo “Spazi aperti” dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”, e secondo quanto previsto dal comma 8. 13. Al fine di realizzare il parco lineare delle Mura nel relativo ambito di programmazione strategica, il Programma integrato o il Progetto urbano di cui all’art. 64, comma 4, lett. b), possono prevedere, all’interno della fascia di rispetto di m. 50 stabilita dal DM Beni culturali del 3 giugno 1986: a) l’integrale demolizione e il trasferimento di edifici con qual-
o di m. 50 stabilita dal DM Beni culturali del 3 giugno 1986: a) l’integrale demolizione e il trasferimento di edifici con qual- siasi destinazione di PRG, se realizzati dopo il Piano regolato- re del 1883 e se privi di valore storico e architettonico; si applicano, in tal caso, gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21; b) l’acquisizione pubblica delle aree di risulta degli edifici demoliti e delle aree destinate a Servizi pubblici, mediante la
; b) l’acquisizione pubblica delle aree di risulta degli edifici demoliti e delle aree destinate a Servizi pubblici, mediante la cessione compensativa di cui all’art. 22, e con trasferimen- to della SUL di compensazione negli ambiti di compensa- zione di cui all’art. 18. Destinazioni d’uso 14. Nei tessuti della Città storica, sono consentite, salvo le ulte- riori limitazioni contenute nella specifica disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art. 6: a) Abitative;
azioni contenute nella specifica disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art. 6: a) Abitative; b) Commerciali, limitatamente alle “piccole” e “medie strutture di vendita”; c) Servizi; d) Turistico-ricettive, limitatamente alle “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” (esclusi i motel); e) Produttive, limitatamente all’“artigianato produttivo”; f) Agricole, con esclusione degli “impianti produttivi agro-ali- mentari”; g) Parcheggi non pertinenziali.
igianato produttivo”; f) Agricole, con esclusione degli “impianti produttivi agro-ali- mentari”; g) Parcheggi non pertinenziali. 15. Nei Tessuti da T1 a T5 e nel Tessuto T6 ricadente nei Municipi I e XVII, il cambio di destinazione d’uso da funzioni abitative ad altre funzioni è ammesso solo per i piani seminter- rati, piani terra e mezzanini; è ammesso altresì negli altri piani, al solo fine di consentire l’ampliamento delle destinazioni a “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, a condi-
, al solo fine di consentire l’ampliamento delle destinazioni a “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, a condi- zione che occupino, prima dell’ampliamento, almeno il 70% della SUL dell’Unità edilizia. 16. Fatto salvo quanto eventualmente indicato nella “Carta per la qualità” e nella “Guida per la qualità degli interventi”, le sale cine- matografiche possono subire cambi di destinazione d’uso, tra quelli consentiti dalle norme di componente, a condizione che
cine- matografiche possono subire cambi di destinazione d’uso, tra quelli consentiti dalle norme di componente, a condizione che almeno il 50% della SUL preesistente venga destinato ad attività culturali (cinema, teatri, sale concerti, musei, gallerie d’arte, sale espositive, librerie anche multimediali, sale congressi, scuole di danza e musica); in caso di diffusa e perdurante dismissione delle sale cinematografiche, il Comune può promuovere, anche
ole di danza e musica); in caso di diffusa e perdurante dismissione delle sale cinematografiche, il Comune può promuovere, anche nelle forme del Programma integrato, di cui all’art. 14, iniziative di completa riconversione funzionale delle stesse verso le desti- nazioni consentite dalle norme di Tessuto. Le sale e i complessi teatrali inseriti nella Carta per la qualità, fino ad eventuale aggiornamento degli elenchi di cui all’art. 16, comma 1, lett. g),
atrali inseriti nella Carta per la qualità, fino ad eventuale aggiornamento degli elenchi di cui all’art. 16, comma 1, lett. g), sono vincolati al mantenimento dell’attuale destinazione d’uso; sono tuttavia consentite, all’interno di essi e per una quota non eccedente il 20% della SUL, le attività di supporto agli spettacoli (pubblici esercizi, piccole strutture di vendita consone ai luoghi e alle funzioni), non vincolate all’orario delle rappresentazioni e anche con accesso autonomo dai luoghi pubblici.
ne ai luoghi e alle funzioni), non vincolate all’orario delle rappresentazioni e anche con accesso autonomo dai luoghi pubblici. 17. Con successivo provvedimento, da emanare anche ai sensi dell’art. 20 della LR n. 33/1999, il Comune potrà limitare, per motivi di salvaguardia dei caratteri socio-economici, culturali e ambientali di particolari zone della Città storica e della Città consolidata, i cambiamenti di destinazione d’uso o l’insedia- mento di specifiche attività interne alle destinazioni d’uso di
tà consolidata, i cambiamenti di destinazione d’uso o l’insedia- mento di specifiche attività interne alle destinazioni d’uso di cui all’art. 6, con particolare riguardo agli esercizi commercia- li, all’“artigianato produttivo”, all’“artigianato di servizio”, ai “pubblici esercizi”; con lo stesso provvedimento, il Comune potrà individuare le destinazioni d’uso esistenti di cui incenti- vare la delocalizzazione o le destinazioni d’uso qualificanti da promuovere, anche avvalendosi del Programma integrato di
centi- vare la delocalizzazione o le destinazioni d’uso qualificanti da promuovere, anche avvalendosi del Programma integrato di cui all’art. 14, comma 3, lett. a). AArrtt..2266.. TTeessssuuttii ddii oorriiggiinnee mmeeddiieevvaallee ((TT11))
- Sono Tessuti di origine medievale i tessuti e complessi di edifici di origine medievale, trasformati nel tempo a seguito di rifu- sioni e sostituzioni con nuove configurazioni tipo-morfologi- che, nonché di ristrutturazioni urbanistiche di epoca rinasci-
fu- sioni e sostituzioni con nuove configurazioni tipo-morfologi- che, nonché di ristrutturazioni urbanistiche di epoca rinasci- mentale, barocca o moderna pre-unitaria. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, DR1, DR3 e NE1, come definiti dall’art. 25, commi 4, 5 e 7. 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia, l’accorpa-
mmi 4, 5 e 7. 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia, l’accorpa- mento di unità immobiliari contigue in orizzontale e in ver- ticale senza realizzare nuove scale o spostare quelle esistenti né variare la quota d’imposta dei solai, anche al fine di ricomporre i caratteri distributivi verticali originari; b) il frazionamento delle unità immobiliari esistenti non è consentito, salvo che per la ricostituzione di unità edilizie
inari; b) il frazionamento delle unità immobiliari esistenti non è consentito, salvo che per la ricostituzione di unità edilizie o immobiliari interessate da precedenti processi di accor- pamento. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, le “attrezzature collettive" con SUL oltre i 500 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi non perti-
di vendita oltre i 250 mq, le “attrezzature collettive" con SUL oltre i 500 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi non perti- nenziali; b) le destinazioni “abitazioni collettive”, “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” oltre 60 posti letto, “attrezzature collettive” fino a 500 mq, “sedi della pubbli- ca amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazio- nali, estere, sopranazionali”, “sedi e attrezzature universi- tarie”, sono ammesse esclusivamente negli edifici con
zioni nazio- nali, estere, sopranazionali”, “sedi e attrezzature universi- tarie”, sono ammesse esclusivamente negli edifici con tipologia edilizia speciale individuati nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, compatibilmente con i requisiti 33 Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
strutturanti specificati nel capitolo “Edifici con tipologia edilizia speciale” dell’Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”; c) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di ven- dita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mez- zanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diret- to a piano terra.
i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diret- to a piano terra. AArrtt..2277.. TTeessssuuttii ddii eessppaannssiioonnee rriinnaasscciimmeennttaallee ee mmooddeerrnnaa pprree-- uunniittaarriiaa ((TT22))
- Sono Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria i tessuti e complessi di edifici in tutto o in parte pianificati, ori- ginariamente costituiti da aggregazioni di case a schiera unifa-
ti e complessi di edifici in tutto o in parte pianificati, ori- ginariamente costituiti da aggregazioni di case a schiera unifa- miliari, che hanno interessato l’espansione di Roma a partire dalla fine del XV secolo. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, DR1, DR3 e NE1, come definiti dall’art. 25, commi 4, 5 e 7. 33. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
di categoria RE1, DR1, DR3 e NE1, come definiti dall’art. 25, commi 4, 5 e 7. 33. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia, l’accorpa- mento di unità immobiliari contigue in orizzontale e in ver- ticale senza realizzare nuove scale o spostare quelle esistenti né variare la quota d’imposta dei solai, anche al fine di ricomporre i caratteri distributivi verticali originari; b) il frazionamento delle unità immobiliari esistenti non è
al fine di ricomporre i caratteri distributivi verticali originari; b) il frazionamento delle unità immobiliari esistenti non è consentito, salvo che per la ricostituzione di unità edilizie o immobiliari interessate da precedenti processi di accor- pamento. 44. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, le Attrezzature collettive con SUL
azioni: a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, le Attrezzature collettive con SUL oltre i 500 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi non per- tinenziali; b) le destinazioni “abitazioni collettive”, “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” oltre 60 posti letto, “attrezzature collettive” fino a 500 mq, “sedi della pubbli- ca amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazio- nali, estere, sopranazionali”, “sedi e attrezzature universi-
la pubbli- ca amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazio- nali, estere, sopranazionali”, “sedi e attrezzature universi- tarie”, sono ammesse esclusivamente negli edifici con tipologia edilizia speciale individuati nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, compatibilmente con i requisiti strutturanti specificati nel capitolo “Edifici con tipologia edilizia speciale” dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”; c) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di ven-
e” dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”; c) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di ven- dita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mez- zanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diret- to a piano terra.
i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diret- to a piano terra. AArrtt..2288.. TTeessssuuttii ddii rriissttrruuttttuurraazziioonnee uurrbbaanniissttiiccaa oottttoo--nnoovveecceenntteessccaa ((TT33))
- Sono Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca i tessuti e complessi di edifici caratterizzati da un disegno urbano unitario strutturatosi, nella fase post-unitaria e nel
esca i tessuti e complessi di edifici caratterizzati da un disegno urbano unitario strutturatosi, nella fase post-unitaria e nel ventennio tra le due guerre, all’interno delle Mura Aureliane, attraverso sventramenti e demolizioni finalizzati all’apertura di nuove strade e piazze e alla riconfigurazione di spazi pub- blici di relazione. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2,
- Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2, DR1, DR3, come definiti dall’art. 25, commi 4 e 5.
- Valgono altresì le seguenti prescrizioni particolari: a) gli interventi di categoria RE1 e RE2 sono finalizzati alla definizione dei margini e dei punti di connessione irrisolti con gli edifici adiacenti; a tal fine, sono ammesse: la modifi- ca della struttura e delle coperture, anche con sostituzione
lti con gli edifici adiacenti; a tal fine, sono ammesse: la modifi- ca della struttura e delle coperture, anche con sostituzione totale dell’orditura primaria e secondaria dei tetti e della struttura portante con altra di diversa tipologia costruttiva e con modeste modifiche di imposta (tolleranza < 40 cm) senza modificare la posizione e la sagoma del cornicione originario; l’apertura di nuove finestre e logge su pareti cie- che e non definite architettonicamente, a condizione di
rnicione originario; l’apertura di nuove finestre e logge su pareti cie- che e non definite architettonicamente, a condizione di coinvolgere con un progetto unitario l’articolazione com- plessiva dei prospetti, nel rispetto dei caratteri architettoni- ci degli edifici; la realizzazione di scale interne; b) per gli interventi di categoria RE2, è ammesso il riutilizzo dei sottotetti, con conseguente aumento di SUL, al solo fine di realizzare abitazioni, studi professionali e atelier.
riutilizzo dei sottotetti, con conseguente aumento di SUL, al solo fine di realizzare abitazioni, studi professionali e atelier. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi non pertinenziali; b) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di ven-
0 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi non pertinenziali; b) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di ven- dita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mez- zanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diret- to a piano terra.
i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diret- to a piano terra. AArrtt..2299.. TTeessssuuttii ddii eessppaannssiioonnee oottttoo--nnoovveecceenntteessccaa aadd iissoollaattoo ((TT44))
- Sono Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato i tessuti intensivi di espansione post-unitaria ad isolati regolari preva- lentemente residenziali, interni ed esterni alle Mura Aureliane,
ntensivi di espansione post-unitaria ad isolati regolari preva- lentemente residenziali, interni ed esterni alle Mura Aureliane, realizzati in genere sulla base di impianti urbani pianificati nei Piani regolatori del 1883 e 1909. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2, DR2, DR3, AMP1, AMP3, NE1, come definiti dall’art. 25, commi 4, 5 e 7. 34 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
- Per gli interventi di categoria RE2, DR2, AMP1, AMP3, i volumi dei corpi di fabbrica demoliti possono essere recuperati attraverso:
- interventi di sopraelevazione e aggiunta laterale, o nuova sago- ma; nel primo caso, i nuovi volumi dovranno configurarsi come coronamenti architettonicamente coerenti con l’edificio esistente di altezza non superiore a m. 4 e la loro linea di colmo dovrà essere interna ad un inviluppo della sagoma definito da una inclinata di 45° a partire dalla linea di gronda esistente;
mo dovrà essere interna ad un inviluppo della sagoma definito da una inclinata di 45° a partire dalla linea di gronda esistente;
- la copertura parziale o totale di corti e cortili interni, se non architettonicamente strutturati, ad un’altezza non superio- re a quella del piano-terra, attrezzando la superficie di calpe- stio a tetto-giardino.
- Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 21, comma 11, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni:
iardino. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 21, comma 11, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq e le destinazioni Agricole; b) la destinazione Parcheggi non pertinenziali è consentita solo nei tessuti esterni al Municipio I; eventuali localizzazioni all’interno del Municipio I sono consentite solo previa reda- zione di uno strumento urbanistico esecutivo che ne verifi-
azioni all’interno del Municipio I sono consentite solo previa reda- zione di uno strumento urbanistico esecutivo che ne verifi- chi la compatibilità urbanistica e ambientale; c) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di vendi- ta”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mez- zanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diretto a piano-terra.
o i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diretto a piano-terra. AArrtt..3300.. TTeessssuuttii ddii eessppaannssiioonnee oottttoo--nnoovveecceenntteessccaa aa lloottttiizzzzaazziioonnee eeddiilliizziiaa ppuunnttiiffoorrmmee ((TT55))
- Sono Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme i tessuti di edifici isolati nel lotto formatisi, dentro e fuori la cinta muraria, su aree non urbanizzate, sulla base di
iforme i tessuti di edifici isolati nel lotto formatisi, dentro e fuori la cinta muraria, su aree non urbanizzate, sulla base di impianti urbani pianificati in genere nei Piani regolatori del 1883 e 1909, ma anche esternamente ad essi per aggregazione di singoli lotti o per progetti unitari, alcuni dei quali ispirati ai principi della “città giardino”. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2,
- Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2, DR2, DR3, NE1, come definiti dall’art. 25, commi 4, 5 e 7.
- Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) per gli interventi interni alle unità edilizie, l’accorpamento o frazionamento delle unità immobiliari è ammesso senza modifica delle scale esistenti, della quota dei solai e senza frazionamento degli spazi aperti di pertinenza;
ri è ammesso senza modifica delle scale esistenti, della quota dei solai e senza frazionamento degli spazi aperti di pertinenza; b) per gli interventi di categoria RE1, non è consentito modifi- care il rapporto tra l’edificio e lo spazio aperto di pertinenza e in ogni caso deve sempre essere salvaguardata la gerarchia tra i prospetti e la caratterizzazione degli elementi architet- tonici e decorativi originari. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma
zzazione degli elementi architet- tonici e decorativi originari. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di ven- dita oltre i 250 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi non per- tinenziali; b) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di vendi- ta”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono
le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di vendi- ta”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mez- zanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diretto a piano-terra. AArrtt..3311.. TTeessssuuttii ddii eessppaannssiioonnee nnoovveecceenntteessccaa aa ffrroonnttii ccoonnttiinnuuee ((TT66))
erra. AArrtt..3311.. TTeessssuuttii ddii eessppaannssiioonnee nnoovveecceenntteessccaa aa ffrroonnttii ccoonnttiinnuuee ((TT66))
- Sono Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue i tessu- ti caratterizzati da una edificazione intensiva compatta con fronti prevalentemente continue ed allineate su strada, pianifi- cati e realizzati con il Piano regolatore del 1931 o costruiti dopo il 1960 con piano particolareggiato approvato.
- Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti
o costruiti dopo il 1960 con piano particolareggiato approvato. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2, DR2, DR3, AMP1, AMP3, come definiti dall’art. 25, commi 4 e 5. 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) per gli interventi di categoria RE2, la rifusione per funzioni terziarie e funzioni alberghiere e congressuali è realizzabile con accorpamenti orizzontali e/o verticali anche attraverso
zioni terziarie e funzioni alberghiere e congressuali è realizzabile con accorpamenti orizzontali e/o verticali anche attraverso collegamenti interni autonomi; i vani accessori delle unità edilizie e immobiliari possono essere destinati ad abitazioni, studi professionali e atelier; b) per gli interventi di categoria RE2 e AMP1, i volumi demoliti possono essere recuperati attraverso: una diversa sagoma dei nuovi edifici; la copertura anche parziale di corti e corti-
moliti possono essere recuperati attraverso: una diversa sagoma dei nuovi edifici; la copertura anche parziale di corti e corti- li interni, se non architettonicamente strutturati, ad un’al- tezza non superiore a quella del piano-terra, attrezzando la superficie di calpestio a spazio per il passeggio, la sosta e il gioco; le soluzioni per la ridefinizione delle facciate cieche degli edifici, anche attraverso l’inserimento di logge, dovran- no essere verificate all’interno di un progetto unitario esteso
degli edifici, anche attraverso l’inserimento di logge, dovran- no essere verificate all’interno di un progetto unitario esteso agli edifici e spazi aperti adiacenti, in grado di esplicitare la qualità degli interventi in relazione al contesto urbano. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con esclusione delle destinazioni Agricole. La destinazione Parcheggi non pertinenziali è consentita solo nei tessuti esterni al
con esclusione delle destinazioni Agricole. La destinazione Parcheggi non pertinenziali è consentita solo nei tessuti esterni al Municipio I: eventuali localizzazioni all’interno del Municipio I sono consentite solo previa redazione di uno strumento urba- nistico esecutivo, che ne verifichi la compatibilità urbanistica e ambientale. AArrtt..3322.. TTeessssuuttii ddii eessppaannssiioonnee nnoovveecceenntteessccaa aa lloottttiizzzzaazziioonnee eeddiilliizziiaa ppuunnttiiffoorrmmee ((TT77))
ddii eessppaannssiioonnee nnoovveecceenntteessccaa aa lloottttiizzzzaazziioonnee eeddiilliizziiaa ppuunnttiiffoorrmmee ((TT77))
- Sono Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme i tessuti di edifici isolati nel lotto con tipologia a palazzina formatisi a ridosso e all’esterno della cinta muraria, 35 Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
disegnati sulla base di impianti urbani previsti sia dal Piano regolatore del 1909 e dalle successive varianti tipologiche di sostituzione e di intensificazione della densità fondiaria, sia dal Piano regolatore del 1931 e dalle successive varianti. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dal- l’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2, DR2, DR3, AMP1, AMP2, AMP3, come definiti dall’art. 25, commi 4 e 5. 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
RE1, RE2, DR2,
RE1, RE2, DR2, DR3, AMP1, AMP2, AMP3, come definiti dall’art. 25, commi 4 e 5. 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) gli interventi di categoria AMP2 sono finalizzati, secondo l’o- biettivo specifico di cui alla lett. e) dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”, relativo al Tessuto T7, alla riqualifi- cazione delle fronti di edifici, in cui balconi e bow-windows occupino una superficie di prospetto, calcolata come prodotto
ifi- cazione delle fronti di edifici, in cui balconi e bow-windows occupino una superficie di prospetto, calcolata come prodotto tra la loro lunghezza e l’altezza interpiano, superiore al 70%, e siano in condizioni statiche precarie: in tal caso, attraverso la loro eliminazione totale per un minimo del 50% di superficie calpestabile complessiva, è consentito un incremento della SUL pari alla superficie demolita e la realizzazione del volume di ampliamento all’interno della superficie fondiaria;
nto della SUL pari alla superficie demolita e la realizzazione del volume di ampliamento all’interno della superficie fondiaria; b) gli interventi di categoria RE2 e DR2, finalizzati all’obietti- vo specifico di cui alla lett. d) dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”, relativo al Tessuto T7, devono interessare almeno un intero fronte di isolato ed essere subordinati a un Piano di recupero, o altro strumento urba- nistico esecutivo, che definisca la nuova sistemazione urba-
essere subordinati a un Piano di recupero, o altro strumento urba- nistico esecutivo, che definisca la nuova sistemazione urba- nistica e funzionale; l’altezza dei nuovi corpi di fabbrica su strada non potrà superare m. 5. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con esclusione delle destinazioni Agricole. La destinazione Parcheggi non pertinenziali è consentita solo nei tessuti esterni al Municipio I: eventuali localizzazioni all’interno del Municipio I sono consenti-
nziali è consentita solo nei tessuti esterni al Municipio I: eventuali localizzazioni all’interno del Municipio I sono consenti- te solo previa redazione di uno strumento urbanistico esecutivo, che ne verifichi la compatibilità urbanistica e ambientale. AArrtt..3333.. TTeessssuuttii ddii eessppaannssiioonnee nnoovveecceenntteessccaa ccoonn iimmppiiaannttoo mmooddeerrnnoo ee uunniittaarriioo ((TT88))
- Sono Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e
n iimmppiiaannttoo mmooddeerrnnoo ee uunniittaarriioo ((TT88))
- Sono Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario i complessi di edilizia pubblica disegnati, sulla base di impianti urbani previsti dai Piani regolatori del 1931 e del 1962 e successive varianti, secondo i princìpi progettuali del Movimento Moderno così come interpretati dalla cultura urba- nistica e architettonica italiana.
- Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti
erpretati dalla cultura urba- nistica e architettonica italiana. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2, DR2, DR3, AMP1, AMP2, AMP3, NE2, come definiti dall’art. 21, commi 4, 5 e 7. 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) gli interventi di categoria RE1 sono finalizzati al ripristino dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari impro- priamente alterati o comunque difformi dall’originario pro-
ino dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari impro- priamente alterati o comunque difformi dall’originario pro- getto di sistemazione urbana; b) gli interventi di categoria DR2 sono ammessi solo ai fini della sostituzione di edifici realizzati secondo soluzioni architettoniche e volumetriche difformi dall’originario pro- getto di sistemazione urbana, secondo l’obiettivo specifico di cui alla lett. d) dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”, relativo al Tessuto T8;
do l’obiettivo specifico di cui alla lett. d) dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”, relativo al Tessuto T8; c) gli interventi di categoria AMP2 sono finalizzati alla riquali- ficazione dei piani-pilotis, secondo l’obiettivo di cui alla lett. a) dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”, relativo al Tessuto T8: a tal fine, è consentita l’edificazione dei piani-pilotis fino al 50% della superficie coperta, eccetto che nel Villaggio Olimpico e a Decima;
consentita l’edificazione dei piani-pilotis fino al 50% della superficie coperta, eccetto che nel Villaggio Olimpico e a Decima; d) gli interventi di categoria NE2, finalizzati all’obiettivo di cui alla lett. c) dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”, relativo al Tessuto T8, sono soggetti alle seguenti condizioni: la nuova SUL non potrà eccedere il 10% della SUL esistente relativa all’intero impianto urbano di riferimento; almeno il 50% della nuova SUL dovrà essere
cedere il 10% della SUL esistente relativa all’intero impianto urbano di riferimento; almeno il 50% della nuova SUL dovrà essere a destinazione pubblica; l’indice fondiario non potrà superare il 50% dell’indice fondiario medio dell’impianto urbano e in nessun caso i 5 mc/mq di Volume costruito (Vc); gli interventi dovranno essere inseriti in un pro- gramma di riqualificazione dell’impianto urbano ed esse- re subordinati ad un Piano di recupero, o altro strumento
ti in un pro- gramma di riqualificazione dell’impianto urbano ed esse- re subordinati ad un Piano di recupero, o altro strumento urbanistico esecutivo, che definisca una nuova sistemazio- ne urbanistica e funzionale. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con esclusione delle destinazioni Agricole. AArrtt..3344.. EEddiiffiiccii iissoollaattii ((TT99))
- Sono Edifici isolati gli edifici seriali o speciali che non rivesto-
e. AArrtt..3344.. EEddiiffiiccii iissoollaattii ((TT99))
- Sono Edifici isolati gli edifici seriali o speciali che non rivesto- no un particolare interesse storico, architettonico o monu- mentale, collocati in posizione singolare e autonoma rispetto ai tessuti contigui, nei confronti dei quali presentano un carat- tere di diversità tipomorfologica e una frequente mancanza di integrazione dimensionale e funzionale, e generalmente carat- terizzati dalla presenza di aree di pertinenza verdi o pavimen-
di integrazione dimensionale e funzionale, e generalmente carat- terizzati dalla presenza di aree di pertinenza verdi o pavimen- tate, riconoscibili e definite. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2, DR2, DR3, AMP1, come definiti dall’art. 25, commi 4 e 5. 3. Per gli interventi di categoria RE2 e DR, i volumi demoliti per le finalità di cui alla lett. d) dell’elaborato G2.“Guida per la qua-
li interventi di categoria RE2 e DR, i volumi demoliti per le finalità di cui alla lett. d) dell’elaborato G2.“Guida per la qua- lità degli interventi”, relativo al Tessuto T9, possono essere riedificati attraverso una diversa sagoma dei nuovi edifici. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con l’ulteriore esclusione delle “medie strutture di vendita” e delle destinazioni Agricole. La destinazione Parcheggi non pertinenziali è consentita solo nei tessuti esterni
ure di vendita” e delle destinazioni Agricole. La destinazione Parcheggi non pertinenziali è consentita solo nei tessuti esterni al 1° Municipio: eventuali localizzazioni all’interno del 1° Municipio sono consentite solo previa redazione di uno stru- mento urbanistico esecutivo, che ne verifichi la compatibilità urbanistica e ambientale. 36 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
AArrtt..3355.. NNuucclleeii ssttoorriiccii iissoollaattii ((TT1100))
- Sono Nuclei storici isolati gli insediamenti sorti in posizione emergente dell’Agro romano sulle principali vie di comunica- zione stradali e fluviali, come individuati nel capitolo 8.1 del- l’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”, tutti contraddistinti dalla presenza di un castello o di una emer- genza fortificata con cinta muraria entro la quale si raccolgo-
tti contraddistinti dalla presenza di un castello o di una emer- genza fortificata con cinta muraria entro la quale si raccolgo- no case rurali e pochi edifici speciali (il palazzo-castello, la villa-fattoria, la chiesa) che delimitano spazi aperti architet- tonicamente definiti. 2. Riguardo alle categorie d’intervento ammesse, alle relative prescrizioni particolari e alle destinazioni d’uso consentite, si applicano rispettivamente i dispositivi di cui all’art. 27, commi 2,
izioni particolari e alle destinazioni d’uso consentite, si applicano rispettivamente i dispositivi di cui all’art. 27, commi 2, 3, 4. Sono consentite altresì le funzioni Agricole. AArrtt..3366.. EEddiiffiiccii ee ccoommpplleessssii ssppeecciiaallii.. NNoorrmmee ggeenneerraallii Definizione
- Si intendono per Edifici e complessi speciali della Città storica i complessi archeologico-monumentali e gli edifici speciali sin- goli e aggregati, comprensivi degli spazi aperti di pertinenza e
complessi archeologico-monumentali e gli edifici speciali sin- goli e aggregati, comprensivi degli spazi aperti di pertinenza e di quelli pubblici (piazze, strade, giardini) ad essi connessi in un rapporto di inscindibile unità, che assumono o possono assu- mere nella struttura urbana una notevole rilevanza urbanistica, morfologica, simbolica e funzionale. 2. Gli Edifici e complessi speciali sono individuati nell’elaborato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000, e si articolano in:
le. 2. Gli Edifici e complessi speciali sono individuati nell’elaborato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000, e si articolano in:
- CAM-Centro archeologico monumentale;
- C1-Capisaldi architettonici e urbani;
- C2-Ville storiche;
- C3-Grandi attrezzature e impianti post-unitari;
- C4-Edifici speciali isolati di interesse storico, architettonico e monumentale.
- Gli interventi ammessi devono tendere, oltre agli obiettivi generali di cui all’art. 24, comma 2, alla conservazione dei carat-
Gli interventi ammessi devono tendere, oltre agli obiettivi generali di cui all’art. 24, comma 2, alla conservazione dei carat- teri peculiari e agli obiettivi specifici delle diverse componenti, come descritti nella parte III dell’Elaborato G2.“Guida per la qua- lità degli interventi”: le prescrizioni particolari ivi riportate pos- sono essere modificate o integrate, in sede di revisione e aggior- namento dell’elaborato G2, ai sensi dell’art. 2, comma 5.
os- sono essere modificate o integrate, in sede di revisione e aggior- namento dell’elaborato G2, ai sensi dell’art. 2, comma 5. Specificazione e applicazione delle categorie d’intervento 4. Le categorie d’intervento, di cui all’art. 9, da applicare agli Edifici e complessi speciali della Città storica, sono così ulterior- mente specificate: a) RE1: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preserva- zione, ripristino e valorizzazione, - anche mediante ade-
cificate: a) RE1: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preserva- zione, ripristino e valorizzazione, - anche mediante ade- guamento funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi preesistenti, impropriamente alterati da interventi successivi al Piano regolatore del 1883, e che concorrono all’interesse storico-architettonico dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e conseguenti variazioni di sagoma e sedime; tale catego-
C2, C3, C4;
edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e conseguenti variazioni di sagoma e sedime; tale catego- ria è ammessa per gli Edifici e complessi speciali CAM, C1, C2, C3, C4; b) RE2: Ristrutturazione edilizia, anche con aumento di SUL, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica e funzionale degli edifici o complessi, come distintamente individuati nelle specifiche norme di componente; categoria ammessa per gli Edifici e complessi speciali C1, C3;
e distintamente individuati nelle specifiche norme di componente; categoria ammessa per gli Edifici e complessi speciali C1, C3; c) DR1: Demolizione, anche senza ricostruzione, e comunque senza aumento di SUL, di edifici privi di valore storico- architettonico e in contrasto con i caratteri storici e ambientali del contesto, realizzati successivamente al Piano regolatore del 1883, finalizzata alla valorizzazione architettonica e funzionale dei luoghi e dell’intero com-
ivamente al Piano regolatore del 1883, finalizzata alla valorizzazione architettonica e funzionale dei luoghi e dell’intero com- plesso, nonché al ripristino della qualità morfologica degli spazi aperti; categoria ammessa sugli Edifici e complessi speciali CAM, C1, C2; d) DR2: Demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, e/o all’adeguamento funzionale di edifici o complessi privi di
ento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, e/o all’adeguamento funzionale di edifici o complessi privi di valore storico-architettonico e in contrasto con i caratteri sto- rici e ambientali del contesto, nonché al ripristino della qua- lità morfologica degli spazi aperti; categoria ammessa per gli Edifici e complessi speciali C3. 5. Negli interventi di categoria RC e RE1, finalizzati alla valoriz- zazione funzionale degli edifici, e negli interventi di categoria
li interventi di categoria RC e RE1, finalizzati alla valoriz- zazione funzionale degli edifici, e negli interventi di categoria DR1, sono possibili aumenti di SUL strettamente conseguenti al riuso di locali esistenti esclusi dal computo della SUL per effetto dell’art. 4, comma 1; le destinazioni d’uso della SUL aggiuntiva devono essere compatibili con le esigenze di preservazione dei caratteri d’interesse storico-architettonico degli edifici; i pre-
evono essere compatibili con le esigenze di preservazione dei caratteri d’interesse storico-architettonico degli edifici; i pre- detti locali, se interrati o semi-interrati, non possono essere destinati ad abitazioni o pubblici esercizi. 6. Gli adeguamenti funzionali e gli adeguamenti tecnici e tec- nologici, anche prescritti da norme di settore vigenti, non devo- no arrecare pregiudizio alla qualità architettonica del progetto di trasformazione di ogni categoria d’intervento o all’integrità
o arrecare pregiudizio alla qualità architettonica del progetto di trasformazione di ogni categoria d’intervento o all’integrità dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di inte- resse storico-architettonico. 7. Negli Edifici e complessi speciali C2 e C4 sono ammessi i fra- zionamenti e gli accorpamenti delle unità immobiliari all’in- terno della stessa unità edilizia, se compatibili con gli obietti- vi generali e specifici delle diverse componenti e con i requi-
rno della stessa unità edilizia, se compatibili con gli obietti- vi generali e specifici delle diverse componenti e con i requi- siti strutturanti dei tipi edilizi definiti nell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”. I frazionamenti volti alla creazione di unità residenziali sono ammessi solo per le destinazioni abitative esistenti, con il limite minimo di 45 mq per singola abitazione. 8. Per le aree libere di pertinenza degli edifici, gli interventi sono
ti, con il limite minimo di 45 mq per singola abitazione. 8. Per le aree libere di pertinenza degli edifici, gli interventi sono specificati nella normativa delle diverse componenti; in ogni caso, se non diversamente prescritto, le parti a verde esistenti devono essere preservate e le parti pavimentate, anche se di uso carrabile, devono garantire la permeabilità dei suoli. 37 Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
Modalità di attuazione 9. Gli interventi di categoria RE e DR, come definiti dall’art. 9, sono consentiti solo se esplicitamente ammessi dalle specifiche norme di componente e alle condizioni da esse stabilite, con le seguenti modalità: a) gli interventi di categoria MO, MS, RC, RE sono consentiti con modalità diretta; b) gli interventi di categoria DR, nonché gli interventi di catego- ria RE estesi a più edifici, lotti, spazi aperti contigui, nonché gli
terventi di categoria DR, nonché gli interventi di catego- ria RE estesi a più edifici, lotti, spazi aperti contigui, nonché gli interventi di categoria RC e RE1 che comportino un aumento della SUL superiore al 15%, sono subordinati all’approvazione di un Piano di recupero, ai sensi dell’art. 28, legge n. 457/1978, o altro strumento di intervento indiretto, adeguato alle rego- le del tessuto e del contesto urbano di riferimento; c) l’insediamento di nuove destinazioni d’uso a CU/a, se ammes-
alle rego- le del tessuto e del contesto urbano di riferimento; c) l’insediamento di nuove destinazioni d’uso a CU/a, se ammes- se dalle norme specifiche di tessuto, è subordinato a Piano di recupero, di cui all’art. 28, legge n. 457/1978, o altro strumen- to urbanistico esecutivo, che verifichi la sostenibilità urbani- stica e ambientale dell’intervento. Applicazione degli istituti di perequazione 10. Agli interventi di categoria DR1, senza ricostruzione, si
ntale dell’intervento. Applicazione degli istituti di perequazione 10. Agli interventi di categoria DR1, senza ricostruzione, si applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21. 11. Alla SUL aggiuntiva realizzata tramite gli interventi di cate- goria RE, DR, che ecceda gli incentivi di cui all’art. 21, ridotti della metà, si applica il contributo straordinario di cui all’art. 20. 12. Sono altresì soggetti a contributo straordinario gli interven-
à, si applica il contributo straordinario di cui all’art. 20. 12. Sono altresì soggetti a contributo straordinario gli interven- ti di riconversione d’uso, come espressamente previsti dall’art. 38, comma 5, e dall’art. 40, comma 4. Destinazioni d’uso 13. Negli Edifici e complessi speciali le destinazioni d’uso compa- tibili sono prioritariamente quelle originarie; sono comunque consentite, salvo le ulteriori limitazioni contenute nella specifi-
ibili sono prioritariamente quelle originarie; sono comunque consentite, salvo le ulteriori limitazioni contenute nella specifi- ca disciplina degli Edifici e complessi speciali, le seguenti destina- zioni d’uso, come definite dall’art. 6: a) Abitative; b) Commerciali; c) Servizi; d) Turistico-ricettive, limitatamente alle “strutture ricettive alber- ghiere ed extra-alberghiere” (esclusi i motel); e) Produttive, limitatamente all’“artigianato produttivo”;
ture ricettive alber- ghiere ed extra-alberghiere” (esclusi i motel); e) Produttive, limitatamente all’“artigianato produttivo”; f) Agricole, limitatamente alle “abitazioni agricole”; g) Parcheggi non pertinenziali. 14. Agli Edifici e complessi speciali, si applica quanto previsto dal- l’art. 25, commi 15, 16 e 17. AArrtt..3377.. CCeennttrroo aarrcchheeoollooggiiccoo mmoonnuummeennttaallee ((CCAAMM))
- Il Centro archeologico monumentale è costituito dal complesso di
o aarrcchheeoollooggiiccoo mmoonnuummeennttaallee ((CCAAMM))
- Il Centro archeologico monumentale è costituito dal complesso di elementi architettonici e urbani che, per il proprio valore storico, archeologico, architettonico, monumentale e ambienta- le, nonché per la qualità e il carattere delle stratificazioni e delle reciproche relazioni a cui hanno dato luogo, assumono valore fondante della forma urbana di Roma; la zona si impernia sul sistema dei Fori e dei Colli relativi all’antico insediamento e si
fondante della forma urbana di Roma; la zona si impernia sul sistema dei Fori e dei Colli relativi all’antico insediamento e si estende fino al Tevere, al Circo Massimo e alle Terme di Caracalla. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1 e DR1, come definiti dall’art. 36, commi 4 e 5, nonché ogni intervento necessario per il rinvenimento, la conservazione e la valorizza- zione dei beni archeologici.
ommi 4 e 5, nonché ogni intervento necessario per il rinvenimento, la conservazione e la valorizza- zione dei beni archeologici. 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) gli interventi sui beni archeologici, unitamente a quelli di cui alla lett. b), sono promossi e coordinati dal Progetto Fori, all’interno dell’Ambito di programmazione strategica “Parco dei Fori e dell’Appia antica”, di cui all’art. 64; b) gli interventi di valorizzazione degli spazi pubblici oltre a
egica “Parco dei Fori e dell’Appia antica”, di cui all’art. 64; b) gli interventi di valorizzazione degli spazi pubblici oltre a garantire la fruizione pedonale, devono mantenere i carat- teri storicamente consolidati utilizzando tecniche e mate- riali tradizionali, elementi di arredo urbano, segnaletica, ecc., la cui scelta è subordinata alla redazione di progetti unitari degli spazi aperti adeguati alla identità storico- architettonica di ciascun luogo.
bordinata alla redazione di progetti unitari degli spazi aperti adeguati alla identità storico- architettonica di ciascun luogo. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 36, comma 13, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) sono escluse le seguenti destinazioni: Abitative; “medie” e “grandi strutture di vendita”; “artigianato di servizio”, “attrez- zature collettive” con SUL oltre i 500 mq; Turistico-ricettive; Produttive; Agricole; Parcheggi non pertinenziali.
io”, “attrez- zature collettive” con SUL oltre i 500 mq; Turistico-ricettive; Produttive; Agricole; Parcheggi non pertinenziali. b) le “piccole strutture di vendita” e i “pubblici esercizi” sono ammessi solo se interni e connessi ad attività museali ed espositive (librerie, bar, caffetterie e ristoranti); c) la compresenza di diverse funzioni è ammissibile nel rispetto dell’identità architettonica, spaziale e strutturale dei corpi di fabbrica costitutivi dell’unità o del complesso edilizio;
etto dell’identità architettonica, spaziale e strutturale dei corpi di fabbrica costitutivi dell’unità o del complesso edilizio; d) negli spazi aperti interni non sono ammesse variazioni delle destinazioni d’uso di corti, chiostri o giardini di edifi- ci pre-unitari. AArrtt..3388.. CCaappiissaallddii aarrcchhiitteettttoonniiccii ee uurrbbaannii ((CC11))
- Sono Capisaldi architettonici e urbani gli edifici e i complessi spe- ciali di rilevante pregio architettonico che hanno conformato e
Capisaldi architettonici e urbani gli edifici e i complessi spe- ciali di rilevante pregio architettonico che hanno conformato e conformano la struttura urbana e le sue gerarchie monumentali in esito alla realizzazione di precise intenzionalità progettuali, caratterizzati da un rapporto complesso e inscindibile, di carat- tere architettonico e urbano, tra il singolo edificio o il complesso di edifici speciali e l’intorno spaziale aperto ad esso strettamente
itettonico e urbano, tra il singolo edificio o il complesso di edifici speciali e l’intorno spaziale aperto ad esso strettamente connesso, formato da strade, piazze con relative fronti prospi- cienti, giardini ed elementi architettonici singolari. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2, DR1, come definiti dall’art. 36, commi 4 e 5. 38 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
- Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) gli interventi di categoria RE2 sono ammessi nei soli casi di edifici, anche di interesse storico-architettonico, realizzati successivamente al Piano regolatore del 1883, con tipolo- gia edilizia “ad impianto seriale” e ad “impianto seriale complesso” di cui ai capitoli 4c.3 e 4c.4 dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”, nei quali la rile- vante altezza degli ambienti interni renda necessario un
laborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”, nei quali la rile- vante altezza degli ambienti interni renda necessario un migliore utilizzo dello spazio, nel rispetto delle caratteri- stiche architettoniche e decorative sia degli ambienti stes- si che delle facciate esterne; per tali interventi, si prescinde dalla verifica preventiva dell’interesse storico-architettoni- co, di cui all’art. 24, comma 6; b) gli interventi di valorizzazione degli spazi pubblici che costi-
resse storico-architettoni- co, di cui all’art. 24, comma 6; b) gli interventi di valorizzazione degli spazi pubblici che costi- tuiscono il contesto spaziale strettamente connesso a cia- scun Caposaldo, oltre a garantire la fruizione pedonale, devono mantenere i caratteri storicamente consolidati uti- lizzando tecniche e materiali, elementi di arredo urbano, segnaletica, ecc., definiti in sede di progetti unitari degli spazi aperti che precisino le trasformazioni previste in rela-
no, segnaletica, ecc., definiti in sede di progetti unitari degli spazi aperti che precisino le trasformazioni previste in rela- zione alla identità storico-architettonica di ciascun luogo. Gli interventi sugli edifici prospicienti i Capisaldi architettoni- ci ed urbani, devono prevedere soluzioni progettuali coerenti con la rilevanza architettonica di detti Capisaldi, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”.
ttonica di detti Capisaldi, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 36, comma 13, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) sono escluse le seguenti destinazioni: Abitative; “medie” e “grandi strutture di vendita”; “artigianato di servizio”, “attrez- zature collettive” con SUL oltre i 500 mq; Turistico-ricettive; Produttive; Agricole;
dita”; “artigianato di servizio”, “attrez- zature collettive” con SUL oltre i 500 mq; Turistico-ricettive; Produttive; Agricole; b) le “piccole strutture di vendita” e i “pubblici esercizi” sono ammessi solo se interni e connessi alle attività museali ed espositive e alle attrezzature collettive in generale, previste nel Caposaldo (librerie e negozi con categorie merceologiche attinenti, bar, caffetterie e ristoranti); c) la compresenza di diverse funzioni è ammissibile nel rispetto
egorie merceologiche attinenti, bar, caffetterie e ristoranti); c) la compresenza di diverse funzioni è ammissibile nel rispetto dell’identità architettonica, spaziale e strutturale dei corpi di fabbrica costitutivi dell’unità o del complesso edilizio; d) negli spazi aperti interni non sono ammesse variazioni delle destinazioni d’uso di corti, chiostri o giardini di edifi- ci pre-unitari; e) i Parcheggi non pertinenziali, oltre a quanto previsto dall’art.
’uso di corti, chiostri o giardini di edifi- ci pre-unitari; e) i Parcheggi non pertinenziali, oltre a quanto previsto dall’art. 7, comma 7, sono ammessi nei piani interrati degli edifici dei Capisaldi realizzati dopo il Piano del 1883, anche con le necessarie aperture al piano terreno, purché non in contrasto con i caratteri tipomorfologici degli edifici e degli spazi aperti. 5. Nei Capisaldi architettonici e urbani successivi al Piano regola- tore del 1883, sono altresì ammesse, mediante il programma
- Nei Capisaldi architettonici e urbani successivi al Piano regola- tore del 1883, sono altresì ammesse, mediante il programma d’intervento di cui all’art. 20, LR n. 33/1999 o programmi coor- dinati di valorizzazione funzionale dei capisaldi, le seguenti destinazioni d’uso: “attrezzature collettive” a CU/a; “medie strut- ture di vendita”, con specialità merceologiche confacenti al pregio architettonico degli edifici e fino al 20% della SUL complessiva dell’Unità edilizia; “pubblici esercizi”. I cambi di
Art.39. Ville storiche (C2)
al pregio architettonico degli edifici e fino al 20% della SUL complessiva dell’Unità edilizia; “pubblici esercizi”. I cambi di destinazione d’uso a “medie strutture di vendita” sono soggetti al contributo straordinario di cui all’art. 20. Art.39. Ville storiche (C2)
- Sono Ville storiche gli edifici con tipologia a villa o palazzo, singoli o aggregati ad edifici secondari (casino, palazzina, stalla, rimessa, uccelliera, dipendenza rurale, ecc.), tali da
zzo, singoli o aggregati ad edifici secondari (casino, palazzina, stalla, rimessa, uccelliera, dipendenza rurale, ecc.), tali da definire un “complesso-villa” caratterizzato dall’inscindibile unità con lo spazio aperto a parco o giardino, la cui natura e dimensione, anche se oggi residua, ha rivestito e riveste un ruolo strutturante nella configurazione urbana. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1 e DR1,
- Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1 e DR1, come definiti dall’art. 36, commi 4 e 5; a Villa Chigi e Villa Ada sono consentiti interventi diretti di categoria AMP, finalizzati all’ampliamento degli asili nido non eccedente i 200 mq di SUL e 500 mq di area verde di pertinenza.
- Sugli spazi aperti sono ammessi gli interventi di “Restauro ambientale” (REA), ai sensi dell’art. 10, da definire nell’ambito
- Sugli spazi aperti sono ammessi gli interventi di “Restauro ambientale” (REA), ai sensi dell’art. 10, da definire nell’ambito di un progetto unitario che garantisca la conservazione dei caratteri storici, artistici, costruttivi e botanici delle pavimenta- zioni, dei manufatti e delle piantumazioni esistenti nei giardini storici e nelle aree verdi qualificate.
- Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 36, comma 13, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni:
ificate. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 36, comma 13, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: a) sono escluse le seguenti destinazioni: “abitazioni singole”; “medie” e “grandi strutture di vendita”; “artigianato di servi- zio”, “attrezzature collettive” con SUL oltre i 500 mq; Turistico- ricettive; Produttive; Agricole; Parcheggi non pertinenziali; b) la modifica delle destinazioni d’uso di singoli edifici che com-
icettive; Produttive; Agricole; Parcheggi non pertinenziali; b) la modifica delle destinazioni d’uso di singoli edifici che com- pongono il “complesso villa” è consentita solo se compatibile con l’obiettivo di preservare i caratteri tipologici, morfologi- ci e costruttivi degli edifici; c) le destinazioni Agricole sono ammesse unicamente in presen- za di attività rurali ancora in atto; d) negli spazi aperti destinati a parchi pubblici possono essere
sse unicamente in presen- za di attività rurali ancora in atto; d) negli spazi aperti destinati a parchi pubblici possono essere previste attività ludico-ricreative stagionali che non richieda- no attrezzature fisse. 5. Le piccole strutture di vendita sono ammesse solo per la com- mercializzazione di prodotti culturali, editoriali e merchandising. AArrtt..4400.. GGrraannddii aattttrreezzzzaattuurree ee iimmppiiaannttii ppoosstt--uunniittaarrii ((CC33))
iali e merchandising. AArrtt..4400.. GGrraannddii aattttrreezzzzaattuurree ee iimmppiiaannttii ppoosstt--uunniittaarrii ((CC33))
- Sono Grandi attrezzature e impianti post-unitari gli edifici e complessi speciali, sedi di grandi attrezzature e impianti rea- lizzati in posizioni marginali dopo l’Unità d’Italia e prevalen- temente conclusi al proprio interno.
- Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2,
- Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2, DR2, come definiti dall’art. 36, commi 4 e 5. 39 Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
- Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) gli interventi di categoria RE2 sono ammessi per gli stessi edifici e finalità relativi agli interventi di categoria DR2; b) gli interventi di categoria RE2, DR2 non possono ridurre la dimensione delle aree verdi di pertinenza di edifici e com- plessi speciali né la consistenza di eventuali alberature pre- senti; c) è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate, oltre che nel sottosuolo delle unità edilizie, sotto spazi aperti
senti; c) è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate, oltre che nel sottosuolo delle unità edilizie, sotto spazi aperti pavimentati, anche se ciò comporta modifiche delle aper- ture al piano terreno, purché non in contrasto con i carat- teri tipomorfologici degli edifici e degli spazi aperti; d) le pavimentazioni e gli spazi verdi esistenti devono essere reintegrati e ristrutturati con tecniche e materiali coerenti con i caratteri dell’ambiente, nel rispetto dei valori archi-
sere reintegrati e ristrutturati con tecniche e materiali coerenti con i caratteri dell’ambiente, nel rispetto dei valori archi- tettonici e dei caratteri tipo-morfologici dei complessi edi- lizi e degli spazi aperti di pertinenza, con particolare atten- zione agli allineamenti e alla gerarchia dei percorsi interni, alla conservazione delle aree verdi permeabili e delle essen- ze arboree presenti. Dove possibile e compatibilmente con la realizzazione di volumi interrati, le sistemazioni esterne
e essen- ze arboree presenti. Dove possibile e compatibilmente con la realizzazione di volumi interrati, le sistemazioni esterne devono prevedere soluzioni costruttive nella scelta delle pavimentazioni, in grado di garantire la permeabilità pro- fonda dei suoli; e) negli spazi aperti interni il 50% della superficie pavimenta- ta può essere destinata a parcheggio di uso pubblico, in funzione delle destinazioni d’uso previste. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 36,
heggio di uso pubblico, in funzione delle destinazioni d’uso previste. 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 36, comma 13, con le ulteriori esclusioni delle seguenti destina- zioni d’uso: Abitative; “grandi strutture di vendita”; Agricole. L’introduzione di nuove destinazioni d’uso, salvo che riguardi meno del 10% della SUL esistente e con finalità di integrazio- ne delle funzioni principali esistenti, è ammessa tramite Progetti unitari di riconversione funzionale, soggetti a moda-
Art.41. Edifici speciali isolati di interesse storico, architet-
grazio- ne delle funzioni principali esistenti, è ammessa tramite Progetti unitari di riconversione funzionale, soggetti a moda- lità attuativa indiretta e al contributo straordinario di cui all’art. 20. Art.41. Edifici speciali isolati di interesse storico, architet- tonico e monumentale (C4)
- Sono Edifici speciali isolati di interesse storico, architettonico e monumentale: a) le evidenze archeologico-monumentali e gli edifici e com- plessi speciali pre-novecenteschi, inglobati nei tessuti esi-
tale: a) le evidenze archeologico-monumentali e gli edifici e com- plessi speciali pre-novecenteschi, inglobati nei tessuti esi- stenti o in una condizione interstiziale rispetto ad essi o comunque dislocati in posizione singolare nel territorio dell’Agro romano, esternamente all’impianto urbano; b) gli edifici e complessi speciali contemporanei, spesso rea- lizzati per assolvere a grandi funzioni e servizi pubblici, riconosciuti come elementi di qualità architettonica e
, spesso rea- lizzati per assolvere a grandi funzioni e servizi pubblici, riconosciuti come elementi di qualità architettonica e urbana con carattere di autonomia ed eccezionalità rispet- to ai tessuti nei quali si trovano inseriti. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, come definiti dall’art. 36, commi 4 e 5. 3. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 36,
Art.42. Spazi aperti della Città storica
interventi di categoria RE1, come definiti dall’art. 36, commi 4 e 5. 3. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 36, comma 13, con le ulteriori esclusioni delle seguenti destina- zioni d’uso: “medie” e “grandi strutture di vendita”; “artigia- nato di servizio”, Produttive; Agricole; Parcheggi non pertinenziali. Art.42. Spazi aperti della Città storica
- Sono Spazi aperti della Città storica tutte le componenti che costituiscono il sistema dei “vuoti” e che, unitamente con le
a
- Sono Spazi aperti della Città storica tutte le componenti che costituiscono il sistema dei “vuoti” e che, unitamente con le parti costruite, in ragione della riconoscibilità, della compiu- tezza storico-morfologico-architettonica e della connotazio- ne dei caratteri orografici ed ecologico-ambientali, partecipa- no alla definizione dell’identità urbana.
- Gli Spazi aperti della Città storica sono individuati nell’ela- borato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000, e sono articolati
- Gli Spazi aperti della Città storica sono individuati nell’ela- borato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000, e sono articolati nelle tipologie così definite: a) Giardini configurati: si intendono gli spazi aperti che, per caratteristiche di disegno, articolazione dello spazio, riferi- mento morfologico-funzionale per i tessuti edilizi prospi- cienti, rappresentano componenti strutturanti e riconosci- bili della Città storica; b) Spazi verdi conformati dal costruito: si intendono gli spazi
o componenti strutturanti e riconosci- bili della Città storica; b) Spazi verdi conformati dal costruito: si intendono gli spazi aperti attualmente non ancora configurati secondo una tipologia e un assetto riconoscibili e compiuti e che, per caratteristiche morfologiche, funzionali e posizionali sono potenzialmente partecipi della definizione di parti di tes- suti e di ambiti urbani; c) Verde di arredo: si intendono gli spazi aperti definiti, come aiuole spartitraffico, elementi di arredo di piazze e viali,
i; c) Verde di arredo: si intendono gli spazi aperti definiti, come aiuole spartitraffico, elementi di arredo di piazze e viali, alberature stradali, ecc.; d) Spazi prevalentemente attrezzati per attività sportive e del tempo libero: si intendono gli spazi aperti ospitanti impianti per lo sport e lo svago, prevalentemente all’aria aperta e/o attrez- zati con strutture mobili (coperture stagionali, ecc.), com- prese strutture fisse e/o edifici isolati strettamente connes-
rez- zati con strutture mobili (coperture stagionali, ecc.), com- prese strutture fisse e/o edifici isolati strettamente connes- si con le attività sportive (quali: spogliatoi, punti di ristoro, residenza della sorveglianza ecc.); e) Verde fluviale a caratterizzazione naturalistica: si intendono gli spazi aperti localizzati lungo alcune sponde del fiume Tevere e a caratterizzazione naturalistica, che configurano un paesaggio fluviale di grande rilevanza storica, urbana e ambientale da preservare;
erizzazione naturalistica, che configurano un paesaggio fluviale di grande rilevanza storica, urbana e ambientale da preservare; f) Spazi verdi privati di valore storico-morfologico-ambientale: si inten- dono gli spazi aperti che mantengono inalterati i caratteri paesaggistico-ambientali e che, in riferimento al valore mor- fologico nonché all’estensione spesso rilevante, costituisco- no componenti strutturanti e riconoscibili della Città storica.
r- fologico nonché all’estensione spesso rilevante, costituisco- no componenti strutturanti e riconoscibili della Città storica. 3. Gli elementi di cui ai punti a), b), d), e) di cui al precedente comma 2 sono accorpati nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, sotto una unica voce Spazi aperti, con destina- zione a verde pubblico. 4. Rientrano altresì negli Spazi aperti della Città storica le strade, i viali, i ponti, le piazze, le emergenze naturalistiche ed i filari
o altresì negli Spazi aperti della Città storica le strade, i viali, i ponti, le piazze, le emergenze naturalistiche ed i filari arborei individuati nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”. 40 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
- Negli Spazi aperti di cui al precedente comma 2, oltre agli interventi di categoria MO, MS e RC, sono ammessi interven- ti di categoria RE1 e DR1, come definiti dall’art. 36, commi 4 e 5, in base alle diverse caratteristiche degli edifici o impian- ti esistenti, nonché le categorie d’intervento ambientale cui all’art. 10. In caso di interventi di categoria VLA, come defini- ta dall’art. 10, comma 6, sono consentiti, con modalità attua- tiva indiretta, interventi di nuova edificazione o di amplia-
ni- ta dall’art. 10, comma 6, sono consentiti, con modalità attua- tiva indiretta, interventi di nuova edificazione o di amplia- mento fino a un indice territoriale ET di 0,05 mq/mq, per le attrezzature di cui all’art. 85, lett. d) ed e). Per gli edifici esi- stenti sono consentite le destinazioni, anche a gestione pri- vata, di cui all’art. 85. 6. Gli interventi che necessitano di titolo abilitativo sono individuati e regolati da specifici progetti unitari estesi
rt. 85. 6. Gli interventi che necessitano di titolo abilitativo sono individuati e regolati da specifici progetti unitari estesi all’intera area, predisposti dal Comune o dai proprietari. In assenza di tali progetti unitari, sui fabbricati e impianti non sono consentiti cambi di destinazione d’uso e frazionamen- ti delle unità immobiliari; sulle aree scoperte, sono consen- titi esclusivamente le categorie di intervento ambientale, di cui all’art. 10.
tà immobiliari; sulle aree scoperte, sono consen- titi esclusivamente le categorie di intervento ambientale, di cui all’art. 10. 7. Per gli Spazi aperti compresi nel Centro archeologico monumen- tale e per quelli di pertinenza di Ville storiche o di Edifici speciali isolati di interesse storico, architettonico e monumentale, gli inter- venti sono subordinati alla prescrizioni contenute rispettiva- mente nei precedenti articoli 37, 39, 41. 8. Per gli Spazi aperti compresi nei Capisaldi architettonici ed
contenute rispettiva- mente nei precedenti articoli 37, 39, 41. 8. Per gli Spazi aperti compresi nei Capisaldi architettonici ed urbani di cui all’art. 38, gli interventi devono prevedere solu- zioni progettuali coerenti con la rilevanza architettonica dei luoghi, secondo le indicazioni contenute nell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”. 9. In presenza di elementi archeologico-monumentali e comunque di valore storico-artistico-testimoniale, o di ele-
interventi”. 9. In presenza di elementi archeologico-monumentali e comunque di valore storico-artistico-testimoniale, o di ele- menti di arredo con valore architettonico e/o scultoreo, gli interventi devono tendere a definire spazi di relazione archi- tettonicamente compiuti e riconoscibili alla scala urbana. In particolare, nella fascia di m. 50 in corrispondenza delle Mura, di cui all’art. 25 comma 13, valgono le limitazioni circa l’installazione di strutture e attrezzature, anche temporanee e
parte integrante del disegno dello spazio aperto pubblico,
Mura, di cui all’art. 25 comma 13, valgono le limitazioni circa l’installazione di strutture e attrezzature, anche temporanee e precarie, contenute nel DM Beni Culturali e Ambientali del 3 giugno 1986. 10. Gli elementi di arredo esistenti negli Spazi aperti della Città storica quali pozzi, fontane, gazebo, ecc., qualora costituiscano parte integrante del disegno dello spazio aperto pubblico, devono essere conservati e gli interventi ammessi sono di categoria MO o RC.
ntegrante del disegno dello spazio aperto pubblico, devono essere conservati e gli interventi ammessi sono di categoria MO o RC. 11. Gli interventi di arredo degli Spazi aperti della Città storica (sistemazione di: sedute, contenitori rifiuti, chioschi, pensili- ne e coperture, fioriere, servizi igienici, contenitori postali, cabine telefoniche, cartellonistica pubblicitaria, fermate tra- sporto pubblico, ecc.) devono essere relazionate con il conte-
Art.43. Ambiti di valorizzazione della Città storica
, cabine telefoniche, cartellonistica pubblicitaria, fermate tra- sporto pubblico, ecc.) devono essere relazionate con il conte- sto, in modo tale che la disposizione non risulti casuale o incoerente con lo spazio circostante. Art.43. Ambiti di valorizzazione della Città storica
- Gli Ambiti di valorizzazione della Città storica riguardano luo- ghi della Città storica che nel tempo non hanno raggiunto o hanno smarrito i caratteri di identità definiti dall’art. 24,
o luo- ghi della Città storica che nel tempo non hanno raggiunto o hanno smarrito i caratteri di identità definiti dall’art. 24, comma 1, o sono caratterizzati dalla presenza di edifici e manufatti non più utilizzati e riconvertibili a nuovi usi o che presentano fenomeni evidenti di degrado fisico e funzionale. Essi costituiscono quindi rilevanti occasioni di riqualificazio- ne a scala locale e urbana, sia attraverso un innalzamento della qualità morfologica, sia attraverso l’inserimento di fun-
azio- ne a scala locale e urbana, sia attraverso un innalzamento della qualità morfologica, sia attraverso l’inserimento di fun- zioni strategiche. Per i contesti in cui sono collocati e per il loro valore posizionale, gli Ambiti di valorizzazione assumono un ruolo centrale di promozione dello sviluppo delle linee del PRG nella Città storica, attraverso azioni strategiche rivol- te, a seconda dei casi:
- alla valorizzazione di edifici e spazi aperti di interesse sto- rico, architettonico e ambientale;
ol- te, a seconda dei casi:
- alla valorizzazione di edifici e spazi aperti di interesse sto- rico, architettonico e ambientale;
- alla rifunzionalizzazione di ambiti urbani secondo mix funzionali complessi che consentano la conservazione del- l’uso residenziale prevalente o che prevedano l’introduzio- ne di nuove quote di residenza;
- alla rifunzionalizzazione di ambiti urbani per nuove cen- tralità;
- alla ristrutturazione e demolizione, con o senza ricostru-
alla rifunzionalizzazione di ambiti urbani per nuove cen- tralità;
- alla ristrutturazione e demolizione, con o senza ricostru- zione, di edifici incongrui con le preesistenze;
- al recupero/realizzazione ex novo di grandi spazi attrezzati a verde per il tempo libero e lo sport con uso pubblico con- venzionato;
- al recupero/realizzazione ex novo di parcheggi con uso pub- blico convenzionato;
- alla riconfigurazione degli spazi aperti e alla creazione di
lizzazione ex novo di parcheggi con uso pub- blico convenzionato;
- alla riconfigurazione degli spazi aperti e alla creazione di aree permeabili e piantumate con possibilità di uso pub- blico convenzionato;
- al recupero/realizzazione ex novo di spazi a servizio di per- corsi ciclopedonali.
- Gli Ambiti di Valorizzazione della Città storica sono individuati nell’elaborato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000, e nell’elabo- rato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, da un codice alfanu-
ell’elaborato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000, e nell’elabo- rato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, da un codice alfanu- merico e da un perimetro. Essi si differenziano nelle seguenti quattro tipologie, articolate sulla base delle caratteristiche morfologiche e funzionali: a) Ambiti di valorizzazione di tipo A, costituiti da spazi aperti di valore ambientale caratterizzati dalla presenza di emer- genze naturali di forte identità, nei quali operare con pro-
aperti di valore ambientale caratterizzati dalla presenza di emer- genze naturali di forte identità, nei quali operare con pro- getti in grado di integrarne i margini irrisolti con i tessuti della Città storica, introducendo anche nuove funzioni sostenibili; b) Ambiti di valorizzazione di tipo B, costituiti da tessuti, edifici e spazi aperti, caratterizzati da incoerenze e squilibri di tipo morfologico e funzionale, nei quali operare con progetti di completamento/trasformazione in grado di conseguire
quilibri di tipo morfologico e funzionale, nei quali operare con progetti di completamento/trasformazione in grado di conseguire nuove condizioni di qualità morfologico-ambientale, orientati al consolidamento/rilancio dell’uso residenziale e della complessità funzionale dei contesti; c) Ambiti di valorizzazione di tipo C, costituiti da aree dismes- se e insediamenti prevalentemente non residenziali, 41 Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
caratterizzati dalla decadenza dell’uso originario o dalla incongruenza tra gli usi attuali e quelli auspicabili e comun- que compatibili con le caratteristiche storiche, fisiche e socio- economiche della Città storica, alla scala locale e a quella urba- na, nei quali si opererà con progetti di completamento/tra- sformazione finalizzati al raggiungimento di nuove condi- zioni di qualità morfologico-ambientale e di complessità fun- zionale, attraverso la localizzazione di funzioni residenziali e
zioni di qualità morfologico-ambientale e di complessità fun- zionale, attraverso la localizzazione di funzioni residenziali e non residenziali e di nuovi spazi pubblici; d) Ambito di valorizzazione di tipo D, relativo all’area di Ostia lido, caratterizzato dall’esigenza di riqualificare il fronte-mare nel rispetto delle regole insediative dell’impianto urbano storico e dei caratteri architettonici emergenti, attraverso una ridefi- nizione morfologica degli spazi aperti, in grado di garantire
o e dei caratteri architettonici emergenti, attraverso una ridefi- nizione morfologica degli spazi aperti, in grado di garantire una nuova sistemazione dell’arenile ed una maggiore conti- nuità della fruizione pedonale anche attraverso nuovi accessi ad esso, nonché la realizzazione di nuove attrezzature e atti- vità ricettive per il rilancio della funzione turistica, salva- guardando comunque la funzione residenziale esistente. 3. Gli Ambiti di valorizzazione della Città storica sono ad interven-
va- guardando comunque la funzione residenziale esistente. 3. Gli Ambiti di valorizzazione della Città storica sono ad interven- to indiretto e si attuano mediante Programma integrato, Progetto urbano, Piano di recupero o altro strumento urbani- stico esecutivo, estesi all’intero ambito. Ad attuazione diretta sono consentiti gli interventi di MO, MS, RC, RE, come defini- ti dall’art. 9, senza aumento di SUL e senza cambiamento di destinazione d’uso, se non all’interno della stessa funzione e
fini- ti dall’art. 9, senza aumento di SUL e senza cambiamento di destinazione d’uso, se non all’interno della stessa funzione e senza aumento del carico urbanistico, calcolato ai sensi del- l’art. 7, comma 1. Nei Tessuti ricadenti negli Ambiti di valorizza- zione gli interventi devono essere realizzati secondo la specifi- ca disciplina di tessuto. 4. La descrizione e gli obiettivi d’intervento dei singoli Ambiti di valorizzazione sono contenuti nell’Appendice 1. “Schede degli
La descrizione e gli obiettivi d’intervento dei singoli Ambiti di valorizzazione sono contenuti nell’Appendice 1. “Schede degli ambiti di valorizzazione”. I perimetri delle aree a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale e delle aree a Servizi pubblici di livel- lo urbano, individuate nell’elaborato 2.“Sistemi e Regole” all’in- terno degli Ambiti di valorizzazione, hanno carattere indicati- vo, da precisare quindi in sede di redazione dello strumento di
terno degli Ambiti di valorizzazione, hanno carattere indicati- vo, da precisare quindi in sede di redazione dello strumento di intervento indiretto, senza riduzione delle superfici. 5. I parametri e le grandezze urbanistiche per l’attuazione indiretta, per ciascuna delle tipologie di cui al precedente comma 2, sono i seguenti: a) Ambiti di valorizzazione di tipo A (da A1 ad A7)
- Grandezze urbanistiche:
- SUL realizzabile: SUL o SUv dell’edilizia esistente.
- Mix funzionale:
zione di tipo A (da A1 ad A7)
- Grandezze urbanistiche:
- SUL realizzabile: SUL o SUv dell’edilizia esistente.
- Mix funzionale:
- Abitative: Superficie utile minima = 10% SUL
- Commerciali, Servizi, Turistico-ricettive: Superficie utile minima = 70% SUL
- Quota flessibile: 20% SUL
- Destinazioni escluse: “grandi strutture di vendita”; “attrezzature collettive” a CU/a; “sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazio- nali, estere e sopranazionali”, “sedi e attrezzature uni-
di della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazio- nali, estere e sopranazionali”, “sedi e attrezzature uni- versitarie”.
- Categorie d’intervento ammesse: MO, MS, RC, RE, DR. b) Ambiti di valorizzazione di tipo B (da B1 a B18)
- Grandezze urbanistiche:
- SUL realizzabile: SUv dell’edilizia esistente, salvo gli Ambiti B2, B3, B11, B12, dotati di Scheda in Appendice 1, per i quali valgono le indicazioni in essa contenute.
- Mix funzionale:
- Abitative: minimo 50% SUL
ti di Scheda in Appendice 1, per i quali valgono le indicazioni in essa contenute.
- Mix funzionale:
- Abitative: minimo 50% SUL
- Commerciali, Servizi, Turistico-ricettive: minimo 20% SUL
- Produttive: massimo 10% SUL
- Quota flessibile: 20% SUL
- Destinazioni escluse: “grandi strutture di vendita”; “attrezzature collettive” a CU/a; “sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni naziona- li, estere e sopranazionali”, “sedi e attrezzature universi-
lla pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni naziona- li, estere e sopranazionali”, “sedi e attrezzature universi- tarie”; “commercio all’ingrosso”, “depositi e magazzini”.
- Categorie d’intervento ammesse: MO, MS, RC, RE, DR, RU; NE solo negli Ambiti B2, B3, B11, B12, secondo le indicazioni contenute nelle relative Schede in Appendice 1. c) Ambiti di valorizzazione di tipo C (da C1 a C12)
- Grandezze urbanistiche:
- SUL realizzabile: SUL o SUv dell’edilizia esistente.
- Mix funzionale:
zione di tipo C (da C1 a C12)
- Grandezze urbanistiche:
- SUL realizzabile: SUL o SUv dell’edilizia esistente.
- Mix funzionale:
- Abitative: minimo 20% SUL
- Commerciali, Servizi, Turistico-ricettive: minimo 50% SUL
- Produttive: 10% SUL
- Quota flessibile: 20% SUL
- Destinazioni escluse: “commercio all’ingrosso”, “depo- siti e magazzini”.
- Categorie d’intervento ammesse: MO, MS, RC, RE, DR, RU. d) Ambiti di valorizzazione di tipo D (D1-Ostia lido)
- Grandezze urbanistiche:
ie d’intervento ammesse: MO, MS, RC, RE, DR, RU. d) Ambiti di valorizzazione di tipo D (D1-Ostia lido)
- Grandezze urbanistiche:
- SUL realizzabile: incremento massimo della SUv del- l’edilizia esistente pari al 10%;
- Mix funzionale:
- Abitative: minimo 30% SUL
- Commerciali, Servizi, Turistico-ricettive: minimo 40% SUL
- Produttive: massimo 10% SUL
- Quota flessibile: 20% SUL
- Destinazioni escluse: “grandi strutture di vendita”, “commercio all’ingrosso”, “depositi e magazzini”.
ota flessibile: 20% SUL
- Destinazioni escluse: “grandi strutture di vendita”, “commercio all’ingrosso”, “depositi e magazzini”.
- Categorie d’intervento ammesse: MO, MS, RC, RE, DR, RU, NE.
- Il mix funzionale, stabilito per le diverse tipologie di Ambiti, si applica alla SUL aggiuntiva e alla SUL soggetta a cambio di destinazione d’uso, come determinate dallo stru- mento attuativo. Fatta salva la verifica di sostenibilità urbani- stica di cui all’art. 13, comma 11, lett. b), in caso di comparti
to attuativo. Fatta salva la verifica di sostenibilità urbani- stica di cui all’art. 13, comma 11, lett. b), in caso di comparti edificatori individuati dallo strumento attuativo o di proget- ti unitari di demolizione e ricostruzione di un insieme di edi- fici contigui, la SUv può essere calcolata applicando l’altezza convenzionale di m. 3,20 non al singolo edificio ma al volume complessivo degli edifici interessati. 7. Negli ambiti di valorizzazione di tipo B e C, gli strumenti di
o edificio ma al volume complessivo degli edifici interessati. 7. Negli ambiti di valorizzazione di tipo B e C, gli strumenti di intervento indiretto possono prevedere, secondo gli esiti della valutazione di sostenibilità urbanistica e ambientale, l’applicazione, anche limitata a sub-ambiti, degli incentivi urbanistici di cui all’art. 21, da localizzare in situ o, comunque, 42 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
all’interno degli Ambiti di valorizzazione. In tutti gli Ambiti di valorizzazione, gli stessi strumenti prevedono l’applicazio- ne alla SUL aggiuntiva - detratti gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21, ove applicati - del contributo straordinario di cui all’art. 20. Dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 6, e all’art. 13, comma 15, sono esclusi i Tessuti pre- senti negli Ambiti di valorizzazione, salvo diversa disposizio- ne dello strumento di attuazione indiretta.
clusi i Tessuti pre- senti negli Ambiti di valorizzazione, salvo diversa disposizio- ne dello strumento di attuazione indiretta. 8. Gli strumenti attuativi degli Ambiti di valorizzazione della Città storica possono estendersi oltre il perimetro di cui al pre- cedente comma 2, per ricomprendere porzioni di tessuto adiacenti da coinvolgere nel progetto di sistemazione del- l’ambito, ferma restando la disciplina stabilita dalle relative norme di componente.
Art.44. Norme generali
involgere nel progetto di sistemazione del- l’ambito, ferma restando la disciplina stabilita dalle relative norme di componente. 9. Gli Ambiti di valorizzazione possono essere articolati in sub- ambiti, autonomi dal punto di vista operativo e gestionale, fermi restando l’unitarietà del progetto ed il rispetto dei para- metri e delle grandezze urbanistiche estesi all’intero Ambito. Capo 3° Città consolidata Art.44. Norme generali
- Per Città consolidata si intende quella parte della città esisten-
Art.44. Norme generali
o Ambito. Capo 3° Città consolidata Art.44. Norme generali
- Per Città consolidata si intende quella parte della città esisten- te stabilmente configurata e definita nelle sue caratteristiche morfologiche e, in alcune parti, tipologiche, in larga misura generata dall’attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi dei Piani regolatori del 1931 e del 1962.
- All’interno della Città consolidata gli interventi sono finaliz- zati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
31 e del 1962. 2. All’interno della Città consolidata gli interventi sono finaliz- zati al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) mantenimento o completamento dell’attuale impianto urbanistico; b) conservazione degli edifici di valore architettonico; c) miglioramento della qualità architettonica, funzionale e tec- nologica della generalità del patrimonio edilizio; d) qualificazione e maggiore dotazione degli spazi pubblici; e) presenza equilibrata di attività tra loro compatibili e com- plementari.
ficazione e maggiore dotazione degli spazi pubblici; e) presenza equilibrata di attività tra loro compatibili e com- plementari. 3. La Città consolidata si articola nelle seguenti componenti: a) Tessuti; b) Verde privato. 4. Gli obiettivi di cui al comma 2, vengono perseguiti general- mente: a) tramite interventi diretti nei Tessuti e nel Verde privato, da attuarsi secondo la specifica disciplina stabilita per tali com- ponenti negli articolati del presente Capo;
l Verde privato, da attuarsi secondo la specifica disciplina stabilita per tali com- ponenti negli articolati del presente Capo; b) tramite Programmi integrati o Piani di recupero negli Ambiti per Programmi integrati, secondo la specifica disciplina stabi- lita nell’art. 50. 5. Qualora le componenti della Città consolidata ricadano negli Ambiti di programmazione strategica di cui all’art. 64, gli obiettivi di cui al precedente comma 2 vengono perseguiti tramite una plu-
Art.45. Tessuti della Città consolidata. Norme generali
di programmazione strategica di cui all’art. 64, gli obiettivi di cui al precedente comma 2 vengono perseguiti tramite una plu- ralità di interventi da attuarsi secondo le specifiche discipline delle componenti di cui al comma 3 e secondo gli indirizzi fissa- ti per ciascun Ambito nei relativi elaborati indicativi I4, I5, I6, I7 e I8. Art.45. Tessuti della Città consolidata. Norme generali
- Si intendono per Tessuti della Città consolidata l’insieme di uno
Art.45. Tessuti della Città consolidata. Norme generali
I8. Art.45. Tessuti della Città consolidata. Norme generali
- Si intendono per Tessuti della Città consolidata l’insieme di uno o più isolati, riconducibile a regole omogenee d’impianto, suddi- visione del suolo, disposizione e rapporto con i tracciati viari, per lo più definite dalla strumentazione urbanistica generale ed ese- cutiva intervenuta a partire dal Piano regolatore del 1931.
- I tessuti della Città consolidata, individuati nell’elaborato 3 “Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, si articolano in:
l 1931. 2. I tessuti della Città consolidata, individuati nell’elaborato 3 “Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, si articolano in: T1-Tessuti di espansione novecentesca a tipologia definita e a media densità insediativa; T2-Tessuti di espansione novecentesca a tipologia definita e ad alta densità insediativa; T3-Tessuti di espansione novecentesca a tipologia libera. 3. Nei Tessuti di cui al comma 2 sono sempre consentiti gli inter- venti di categoria MO, MS, RC, RE1, come definiti dall’art. 9. Gli
i Tessuti di cui al comma 2 sono sempre consentiti gli inter- venti di categoria MO, MS, RC, RE1, come definiti dall’art. 9. Gli interventi di categoria RE2, RE3, DR, AMP, NE, come definiti dal- l’art. 9, sono consentiti nei casi e alle condizioni stabilite nelle norme di tessuto e alle seguenti condizioni generali: a) gli interventi di categoria RE2, RE3, DR, AMP, sono consentiti su edifici privi di valore storico-architettonico, non tutelati ai
li interventi di categoria RE2, RE3, DR, AMP, sono consentiti su edifici privi di valore storico-architettonico, non tutelati ai sensi del D.LGT n. 42/2004 e non individuati nella Carta per la qualità; b) gli interventi di categoria NE sono consentiti su lotti già edifi- cati o edificabili secondo le pre-vigenti destinazioni urbanisti- che, senza aumento della SUL e del Vft rispettivamente preesi- stenti o ammissibili. 4. Gli interventi di cui al comma 3 si attuano con le seguenti modalità:
e del Vft rispettivamente preesi- stenti o ammissibili. 4. Gli interventi di cui al comma 3 si attuano con le seguenti modalità: a) gli interventi di categoria MO, MS, RC, RE, si attuano con moda- lità diretta; b) gli interventi di categoria DR, AMP, NE, si attuano con modali- tà diretta, ovvero con modalità indiretta, se estesi a più edifici e lotti contigui o se relativi a edifici realizzati prima del 1931; c) gli interventi di categoria RE, DR, AMP, se attuati con modalità
contigui o se relativi a edifici realizzati prima del 1931; c) gli interventi di categoria RE, DR, AMP, se attuati con modalità indiretta ed estesi ad interi isolati o fronti di isolato, sono incentivati con un incremento di SUL fino al 10%, in aggiunta agli incentivi già previsti con modalità diretta. 5. Nei Tessuti della Città consolidata sono consentite, salvo ulte- riori limitazioni fissate dalla specifica disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art. 6: a) Abitative;
itazioni fissate dalla specifica disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art. 6: a) Abitative; b) Commerciali, con esclusione delle destinazioni a CU/a; c) Servizi; d) Turistico-ricettive, limitatamente a “strutture ricettive alber- ghiere ed extra-alberghiere”; e) Produttive, limitatamente ad “artigianato produttivo”; f) Parcheggi non pertinenziali. 43 Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
- L’insediamento di destinazioni d’uso a CU/a e i cambi di desti- nazione d’uso verso “abitazioni singole” sono subordinati all’ap- provazione di un Piano di recupero, ai sensi dell’art. 28, legge n. 457/1978, o altro strumento urbanistico esecutivo; i cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole” devono essere pre- visti all’interno di interventi di categoria RE, DR, AMP, estesi a intere unità edilizie, di cui almeno il 30% in termini di SUL deve
all’interno di interventi di categoria RE, DR, AMP, estesi a intere unità edilizie, di cui almeno il 30% in termini di SUL deve essere riservato alle destinazioni “abitazioni collettive”, “servizi alle persone” e “attrezzature collettive”. Sia per le destinazioni a CU/a, escluse le “attrezzature collettive”, sia per le destinazioni “abitazioni singole”, escluse quelle con finalità sociali e a prezzo convenzionato, gli interventi sono soggetti al contributo straor- dinario di cui all’art. 20.
le con finalità sociali e a prezzo convenzionato, gli interventi sono soggetti al contributo straor- dinario di cui all’art. 20. 7. I cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole” sono altresì consentiti, per intervento diretto, nei seguenti casi: a) ripristino di “abitazioni singole” in edifici a tipologia resi- denziale; b) insediamento di “abitazioni singole” in edifici a tipologia spe- ciale – cioè non rientranti nella definizione tipo-morfologica
insediamento di “abitazioni singole” in edifici a tipologia spe- ciale – cioè non rientranti nella definizione tipo-morfologica dei tessuti e a destinazione d’uso non abitativa –, fino al 30% della SUL dell’unità edilizia e nell’ambito di interventi di cate- goria RE, DR o AMP; c) insediamento di “abitazioni singole” in misura equivalente a contestuali cambi di destinazione d’uso, nello stesso tessuto, da “abitazioni singole” verso altre destinazioni ovvero da fun-
a contestuali cambi di destinazione d’uso, nello stesso tessuto, da “abitazioni singole” verso altre destinazioni ovvero da fun- zioni non abitative verso le destinazioni “abitazioni collettive”, “servizi alle persone” e “attrezzature collettive”. 8. Nei Tessuti della Città consolidata sono ammessi fraziona- menti a fini residenziali delle attuali unità immobiliari, pur- ché compatibili con la tipologia edilizia e purché non riduca- no le parti comuni dell’edificio; per tali interventi di frazio-
ché compatibili con la tipologia edilizia e purché non riduca- no le parti comuni dell’edificio; per tali interventi di frazio- namento si applica il limite minimo di 45 mq di SUL per sin- gola unità abitativa. 9. Nelle aree libere non gravate da vincolo di pertinenza a favo- re di edifici circostanti, è possibile realizzare autorimesse e par- cheggi interrati e a raso e aree attrezzate per il tempo libero, come di seguito specificato:
- la superficie da destinare a parcheggi o ad autorimesse e alle
parte dell’area dovrà essere permeabile e attrezzata a giardino
ee attrezzate per il tempo libero, come di seguito specificato:
- la superficie da destinare a parcheggi o ad autorimesse e alle relative rampe di accesso non dovrà superare il 70% della super- ficie libera disponibile per aree fino a mq 3.000, il 60% per aree superiori a mq 3.000; la copertura dell’autorimessa o del par- cheggio dovrà essere sistemata a giardino pensile con un manto vegetale di spessore non inferiore a cm 60; la restante parte dell’area dovrà essere permeabile e attrezzata a giardino
parte dell’area dovrà essere permeabile e attrezzata a giardino
un manto vegetale di spessore non inferiore a cm 60; la restante parte dell’area dovrà essere permeabile e attrezzata a giardino con alberi ad alto fusto di altezza non inferiore a m. 3,00 e con un densità di piantumazione DA pari a 1 albero/80 mq;
- la superficie dell’area, per una quota minima del 60%, può esse- re sistemata a giardino pubblico, con attrezzature sportive e ricreative all’aperto, utilizzando anche la copertura dell’autori- messa e dei parcheggi; in tal caso sarà possibile realizzare un
creative all’aperto, utilizzando anche la copertura dell’autori- messa e dei parcheggi; in tal caso sarà possibile realizzare un manufatto fuori terra di un solo piano di altezza massima pari a m. 3,50, da adibire funzioni commerciali e a servizi, per una SUL pari a 0,06 mq/mq, fino a un massimo di mq 150;
- l’area da attrezzare dovrà avere accesso diretto da una strada pubblica e dovrà essere vincolata con atto d’obbligo notarile trascritto, che ne garantisca l’uso pubblico e la manutenzione
ada pubblica e dovrà essere vincolata con atto d’obbligo notarile trascritto, che ne garantisca l’uso pubblico e la manutenzione da parte della proprietà, per la durata dell’esercizio. È possibile realizzare altresì parcheggi pubblici in elevazione, se previsti da piani attuativi o programmi di settore. 10. Nei Tessuti della Città consolidata soggetti a strumenti urba- nistici esecutivi già approvati e non ancora decaduti alla data di adozione del presente PRG, si applica la relativa disciplina. Se gli
esecutivi già approvati e non ancora decaduti alla data di adozione del presente PRG, si applica la relativa disciplina. Se gli strumenti urbanistici esecutivi, esclusi i Piani di zona di cui alla legge n. 167/1962, sono già decaduti, nella parte non attuata rela- tiva ai lotti o comparti fondiari destinati all’edificazione privata, si applica la disciplina degli stessi strumenti urbanistici esecutivi.
i o comparti fondiari destinati all’edificazione privata, si applica la disciplina degli stessi strumenti urbanistici esecutivi. AArrtt..4466.. TTeessssuuttii ddii eessppaannssiioonnee nnoovveecceenntteessccaa aa ttiippoollooggiiaa ddeeffiinniittaa ee aa mmeeddiiaa ddeennssiittàà iinnsseeddiiaattiivvaa ((TT11))
- Sono Tessuti di espansione novecentesca a tipologia definita e a media densità insediativa i tessuti formati da edifici realizzati nel
essuti di espansione novecentesca a tipologia definita e a media densità insediativa i tessuti formati da edifici realizzati nel rispetto delle tipologie a “villini” o a “palazzine” e loro varianti normative, definite dai regolamenti edilizi o in sede di piano generale o di piani particolareggiati di attuazione del Piano regolatore del 1931, in zone di nuova espansione o di sostitu- zione di insediamenti precedenti. I caratteri peculiari sono:
- una struttura viaria ed una dotazione di attrezzature pubbli-
u- zione di insediamenti precedenti. I caratteri peculiari sono:
- una struttura viaria ed una dotazione di attrezzature pubbli- che generalmente sottodimensionate rispetto alle densità edificatorie realizzate;
- nel caso della tipologia “villini”, una suddivisione fondiaria degli isolati caratterizzata da una parcellizzazione minuta e una disposizione degli edifici a m. 4 di distacco da tutti i con- fini , in alcuni casi con accessori ad un piano allineati sul fron- te stradale;
egli edifici a m. 4 di distacco da tutti i con- fini , in alcuni casi con accessori ad un piano allineati sul fron- te stradale;
- nel caso della tipologia “palazzine”, una disposizione degli edifici sul fronte stradale, con prevalenza di negozi al piano- terra;
- una sistemazione a giardino delle parti residuali non utiliz- zate per l’accessibilità e/o la distribuzione alle unità edilizie e per le rampe delle autorimesse.
- Gli interventi dovranno tendere, oltre agli obiettivi generali
ibuzione alle unità edilizie e per le rampe delle autorimesse. 2. Gli interventi dovranno tendere, oltre agli obiettivi generali di cui al precedente art. 44, ai seguenti obiettivi specifici: a) valorizzazione e miglioramento delle aree di pertinenza e/o di uso condominiale anche attraverso la conservazione e l’in- cremento del verde esistente; b) il miglioramento architettonico degli edifici degradati; c) riconfigurazione architettonica degli edifici degradati,
istente; b) il miglioramento architettonico degli edifici degradati; c) riconfigurazione architettonica degli edifici degradati, soprattutto a causa dell’occupazione degli spazi aperti inter- ni con manufatti accessori. 3. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, RE1, sono ammessi gli interventi di categoria RE2, RE3, DR e AMP, NE, alle seguenti condizioni specifiche: a) per gli interventi di categoria DR, l’edificio riedificato pre- senti le stesse caratteristiche tipo-morfologiche dell’edificio
per gli interventi di categoria DR, l’edificio riedificato pre- senti le stesse caratteristiche tipo-morfologiche dell’edificio preesistente: giacitura nel lotto, ingombro a terra, altezza, distacchi minimi, salvo i casi in cui si renda necessaria una maggiore coerenza con le regole compositive del tessuto o del complesso edilizio di appartenenza; 44 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
b) per gli interventi di categoria RE2, RE3 e DR, è ammesso un incremento massimo di SUL del 10% a parità di Volume fuori terra (Vft); c) gli interventi di categoria AMP1, sono ammessi per una miglio- re configurazione dell’edificio rispetto al contesto, e se connes- si a interventi di categoria RE2 o DR: in tal caso è consentito un incremento massimo del 10% della SUL e del Volume fuori terra (Vft), anche variando l’altezza dell’edificio preesistente
tito un incremento massimo del 10% della SUL e del Volume fuori terra (Vft), anche variando l’altezza dell’edificio preesistente per un migliore allineamento con gli edifici circostanti; d) gli interventi di categoria AMP2, se connessi a interventi di categoria RE o DR, sono ammessi per le finalità di cui al comma 2, lett. c): in tal caso è consentito demolire i manufat- ti che intasano gli spazi aperti interni degli edifici, e ricostrui- re spazi accessori lungo i fronti-strada, di altezza non superio-
intasano gli spazi aperti interni degli edifici, e ricostrui- re spazi accessori lungo i fronti-strada, di altezza non superio- re a m. 5, destinati a servizi, commercio e artigianato; tale intervento deve riguardare almeno un intero fronte di isolato; e) gli interventi di categoria AMP3 sono ammessi su edifici o parti di essi destinati a “abitazioni collettive”, “servizi alle persone”, “attrezzature collettive”, “strutture ricettive alberghiere ed
essi destinati a “abitazioni collettive”, “servizi alle persone”, “attrezzature collettive”, “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, con incremento una tantum della SUL preesi- stente fino al 20%, senza eccedere l’indice di 0,6 mq/mq, ai fini di una migliore dotazione di spazi e servizi accessori e dell’ade- guamento a standard di sicurezza e funzionalità sopravvenuti; f) per gli interventi di categoria NE, è consentita la riedifica-
guamento a standard di sicurezza e funzionalità sopravvenuti; f) per gli interventi di categoria NE, è consentita la riedifica- zione, su lotti interclusi, di edifici preesistenti, distrutti o demoliti a seguito di eventi imprevisti, fino alla SUL e al Vft preesistenti, se non già compensati o trasferiti in altro modo; a tali interventi si applica il contributo straordina- rio di cui all’art. 20. 4. Sono soggetti a Piano di recupero, ai sensi dell’art. 28, legge
si applica il contributo straordina- rio di cui all’art. 20. 4. Sono soggetti a Piano di recupero, ai sensi dell’art. 28, legge n. 457/1978, o ad altro strumento urbanistico esecutivo, gli interventi di categoria DR e AMP estesi a più edifici o a più lotti contigui, nonché gli interventi di cui al comma 3, lett. d). 55. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: a) Abitative; b) Commerciali, con esclusione delle destinazioni a CU/a; c) Servizi;
Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: a) Abitative; b) Commerciali, con esclusione delle destinazioni a CU/a; c) Servizi; d) Turistico-ricettive, limitatamente a “strutture ricettive alber- ghiere ed extra-alberghiere” a CU/b; e) Produttive, limitatamente a “artigianato produttivo”; f) Parcheggi non pertinenziali. AArrtt..4477.. TTeessssuuttii ddii eessppaannssiioonnee nnoovveecceenntteessccaa aa ttiippoollooggiiaa ddeeffiinniittaa ee aadd aallttaa ddeennssiittàà iinnsseeddiiaattiivvaa ((TT22))
nnoovveecceenntteessccaa aa ttiippoollooggiiaa ddeeffiinniittaa ee aadd aallttaa ddeennssiittàà iinnsseeddiiaattiivvaa ((TT22))
- Sono Tessuti di espansione novecentesca a tipologia definita e ad alta densità insediativa i tessuti formati da edifici realizzati nel rispetto della tipologia “intensiva”, definita dai regolamenti edilizi o in sede di piano generale o dai piani particolareggia- ti di attuazione del Piano regolatore del 1931, che hanno
menti edilizi o in sede di piano generale o dai piani particolareggia- ti di attuazione del Piano regolatore del 1931, che hanno caratterizzato le zone di espansione o hanno sostituito inse- diamenti precedenti. I caratteri peculiari sono: a) una struttura viaria e una dotazione di attrezzature colletti- ve e di spazi pubblici sottodimensionati rispetto alle densità edificatorie; b) una disposizione degli edifici allineati lungo il fronte strada- le o disposti in senso normale a questo, spesso riconnessi da
) una disposizione degli edifici allineati lungo il fronte strada- le o disposti in senso normale a questo, spesso riconnessi da edifici accessori che ricompongono l’allineamento sul fron- te stradale; c) densità edilizie molto alte che non permettono l’adeguamen- to della dotazione di servizi e verde agli standard urbanistici. 2. Gli interventi dovranno tendere, oltre agli obiettivi generali di cui al precedente art. 44, al diradamento complessivo delle
- Gli interventi dovranno tendere, oltre agli obiettivi generali di cui al precedente art. 44, al diradamento complessivo delle zone in cui i tessuti sono inseriti, anche allo scopo di recuperare spazi per il verde e per i servizi collettivi o di interesse pubblico.
- Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, RE1, sono ammessi gli interventi di categoria RE2, RE3, DR, AMP, alle seguenti condizioni specifiche: a) per tutti gli interventi consentiti non è ammesso l’incre- mento della SUL preesistente;
alle seguenti condizioni specifiche: a) per tutti gli interventi consentiti non è ammesso l’incre- mento della SUL preesistente; b) nell’ambito degli interventi di categoria DR, è consentita la demolizione totale, senza ricostruzione, di edifici esistenti, con sistemazione dell’area di risulta, ai sensi dell’art. 45, comma 9: in tal caso, la SUL demolita, incrementata del 20%, ovvero del 30% nel caso di edifici con SUL residenziale non inferiore a 2.000 mq, è trasferita negli Ambiti di compensa-
el 20%, ovvero del 30% nel caso di edifici con SUL residenziale non inferiore a 2.000 mq, è trasferita negli Ambiti di compensa- zione di cui all’art. 18, previa applicazione del criterio di equivalenza economica, di cui all’art. 19, comma 3; tali interventi, da attuarsi con modalità diretta convenzionata, sono subordinati alla contestuale disponibilità e trasforma- bilità dell’area di destinazione, nonché al parere favorevole del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, da acquisire
rma- bilità dell’area di destinazione, nonché al parere favorevole del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, da acquisire preventivamente alla richiesta del titolo abilitativo, che si pronuncia entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo; c) per gli interventi di categoria AMP, se finalizzati a una migliore configurazione dell’edificio rispetto al contesto, e se connessi a interventi di categoria RE e DR, è consentito un
una migliore configurazione dell’edificio rispetto al contesto, e se connessi a interventi di categoria RE e DR, è consentito un incremento massimo del 10% della SUL e del Volume fuori terra (Vft), anche variando l’altezza dell’edificio preesistente per un migliore allineamento con gli edifici circostanti, a condizione di reperire la dotazione di parcheggi pertinen- ziali per l’intero edificio. 44. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: a) Abitative;
la dotazione di parcheggi pertinen- ziali per l’intero edificio. 44. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: a) Abitative; b) Commerciali, con esclusione delle destinazioni a CU/a, salvo che non siano introdotte negli edifici a tipologia speciale, con interventi di categoria RE, DR, AMP; c) Servizi; d) Turistico-ricettive, limitatamente a “strutture ricettive alber- ghiere ed extra-alberghiere”; e) Produttive, limitatamente a “artigianato produttivo”; f) Parcheggi non pertinenziali.
Art.48. Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edi-
ve alber- ghiere ed extra-alberghiere”; e) Produttive, limitatamente a “artigianato produttivo”; f) Parcheggi non pertinenziali. Art.48. Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edi- lizia libera (T3)
- Sono Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera i tessuti formati da edifici definiti da parametri quantitativi, 45 Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
secondo le prescrizioni del PRG del 1962, come densità ab/Ha, indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria; quindi a tipo- logia non definita dalle norme di piano, ma derivata dalle scelte degli operatori pubblici e privati, come nel caso dei Piani di zona, delle lottizzazioni convenzionate o delle zone F1 del PRG del 1962. 2. Gli interventi dovranno tendere alla omogeneizzazione dei tessuti, alla utilizzazione delle residue capacità insediative, al miglioramento dei servizi e delle urbanizzazioni.
zazione dei tessuti, alla utilizzazione delle residue capacità insediative, al miglioramento dei servizi e delle urbanizzazioni. 3. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, RE1, sono ammessi gli interventi di categoria RE2, RE3, DR, AMP1, AMP2, NE, alle seguenti condizioni specifiche: a) per gli interventi di categoria RE2, RE3, DR, non è ammesso l’incremento della SUL preesistente; b) per gli interventi di categoria RE2, DR, AMP1, AMP2, sono
ia RE2, RE3, DR, non è ammesso l’incremento della SUL preesistente; b) per gli interventi di categoria RE2, DR, AMP1, AMP2, sono ammesse traslazioni del sedime ai fini di una migliore collo- cazione dell’edificio nello spazio urbano circostante e di un migliore assetto dello spazio pubblico; c) per gli interventi RE2, DR, AMP1, l’altezza massima del nuovo edificio non dovrà essere superiore all’altezza media degli edi- fici dei lotti confinanti, e dovrà essere mantenuto un distacco
edificio non dovrà essere superiore all’altezza media degli edi- fici dei lotti confinanti, e dovrà essere mantenuto un distacco dal filo stradale pari a quello esistente o allineato con gli edifi- ci confinanti fronte strada, e un distacco dai confini interni pari ad almeno m. 5; d) gli interventi di categoria AMP1 sono ammessi su lotti già edi- ficabili secondo il precedente PRG e solo parzialmente edifi- cati, con ampliamento degli edifici fino agli indici e secondo
di- ficabili secondo il precedente PRG e solo parzialmente edifi- cati, con ampliamento degli edifici fino agli indici e secondo le destinazioni consentite dalle previsioni urbanistiche pre- vigenti, e con l’obbligo di integrale reperimento dei parcheggi pubblici e privati; e) gli interventi di categoria AMP2 sono ammessi su edifici o parti di essi destinati ad “abitazioni collettive”, “servizi alle persone”, “attrezzature collettive”, “strutture ricettive alber-
rti di essi destinati ad “abitazioni collettive”, “servizi alle persone”, “attrezzature collettive”, “strutture ricettive alber- ghiere ed extra-alberghiere”, con incremento una tantum della SUL preesistente fino al 20%, ai fini di una migliore dotazione di spazi e servizi accessori e dell’adeguamento a standard di sicurezza e funzionalità sopravvenuti; f) gli interventi di categoria NE sono ammessi esclusivamen- te per il completamento o l’attuazione delle zone o sotto-
vvenuti; f) gli interventi di categoria NE sono ammessi esclusivamen- te per il completamento o l’attuazione delle zone o sotto- zone classificate E1, E2, F1, F2, G3, G4, L, M2 dal precedente PRG, nei limiti della residua capacità edificatoria, ma limi- tatamente alle seguenti destinazioni d’uso: “abitazioni col- lettive”, “servizi alle persone”, “attrezzature collettive”; gli interventi si attuano con modalità diretta convenzionata nelle zone fino a 1,5 Ha, con modalità indiretta nelle zone
ttive”; gli interventi si attuano con modalità diretta convenzionata nelle zone fino a 1,5 Ha, con modalità indiretta nelle zone di estensione superiore, e sono sottoposti al contributo straordinario di cui all’art. 20. 4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: a) Abitative; b) Commerciali, con esclusione delle destinazioni a CU/a; c) Servizi; d) Turistico-ricettive, limitatamente a “strutture ricettive alber- ghiere ed extra-alberghiere”; e) Produttive, limitatamente ad “artigianato produttivo”;
Art.49. Verde privato
itatamente a “strutture ricettive alber- ghiere ed extra-alberghiere”; e) Produttive, limitatamente ad “artigianato produttivo”; f) Parcheggi non pertinenziali. Art.49. Verde privato
- Il Verde privato riguarda forme insediative esistenti a bassa densità, caratterizzate da forte presenza di verde, delle quali il PRG intende conservare la valenza ecologica e paesaggistica.
- Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, RE1, sono ammessi gli interventi di categoria RE2, RE3, DR, relativamen-
tica. 2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, RE1, sono ammessi gli interventi di categoria RE2, RE3, DR, relativamen- te a singoli edifici non vincolati ai sensi del D.LGT 42/2004, ovvero non realizzati prima del 1931. Per tali interventi è ammesso un incremento di SUL fino al 10%, soggetto al contri- buto straordinario di cui all’art. 20, ovvero alla realizzazione di interventi di categoria ambientale di valore equivalente. 3. Gli interventi RE3 e DR sono ammessi con il rispetto delle
zione di interventi di categoria ambientale di valore equivalente. 3. Gli interventi RE3 e DR sono ammessi con il rispetto delle seguenti grandezze urbanistiche: SP = 90%, DA = 1 albero/100 mq, DAR = 1 arbusto/100 mq. 4. Nel Verde privato sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: Abitative; Servizi a CU/b e CU/m; Turistico-ricettive a CU/b. Sono vietati i cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole”, salvo quanto previsto all’art. 45, comma 6.
Art.50. Ambiti per i Programmi integrati
ttive a CU/b. Sono vietati i cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole”, salvo quanto previsto all’art. 45, comma 6. 5. Ai fini del frazionamento, si applica quanto previsto dal- l’art. 45, comma 8. Art.50. Ambiti per i Programmi integrati
- Gli Ambiti per i Programmi integrati sono le parti della Città con- solidata, ricadenti all’interno dei tessuti T1, T2 e T3, che presen- tano caratteri di degrado e disorganicità nell’impianto planime-
ata, ricadenti all’interno dei tessuti T1, T2 e T3, che presen- tano caratteri di degrado e disorganicità nell’impianto planime- trico e/o nel profilo altimetrico e di eterogeneità dei caratteri tipologici e formali degli edifici; possono riguardare altresì parti del tessuto T3 destinate, in prevalenza, a insediamenti di edilizia residenziale pubblica, realizzati mediante Piani di zona, e per i quali, per motivate ragioni di accentuato degrado fisico e funzio-
denziale pubblica, realizzati mediante Piani di zona, e per i quali, per motivate ragioni di accentuato degrado fisico e funzio- nale da valutare in sede di formazione dei Programmi integrati, si può procedere anche in deroga alla Carta per la qualità. Gli Ambiti sono individuati nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, da un perimetro e da un codice alfanumerico. 2. In tali Ambiti, gli interventi si attuano o con modalità diret- ta, secondo la specifica disciplina dei Tessuti in cui ricadono,
In tali Ambiti, gli interventi si attuano o con modalità diret- ta, secondo la specifica disciplina dei Tessuti in cui ricadono, ovvero attraverso la promozione di Programmi integrati, di cui all’art. 14, volti a facilitare interventi organici di riqualifica- zione estesi all’intero ambito o a parti di esso. 3. In particolare, i Programmi integrati dovranno perseguire i seguenti obiettivi specifici: a) rendere più ordinato e completo l’impianto insediativo dei tessuti;
grati dovranno perseguire i seguenti obiettivi specifici: a) rendere più ordinato e completo l’impianto insediativo dei tessuti; b) migliorare la qualità urbana mediante una maggiore dota- zione di spazi e servizi pubblici; c) rendere più omogenei i caratteri planovolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di trasferimento, tra diversi lotti, delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse, con particolare riguardo al Tessuto T2. 46 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
- Per tali finalità, i Programmi integrati potranno prevedere misure e incentivi di carattere urbanistico (diritti di edifica- zione aggiuntivi a quelli previsti dalle specifiche norme di tessuto), fiscale e finanziario (riduzione oneri concessori, nel rispetto della normativa regionale; esenzione ICI, contributi finanziari agli interventi privati, finanziamenti per acquisi- zioni aree e realizzazione opere pubbliche).
- Quali incentivi di carattere urbanistico, il Programma inte-
amenti per acquisi- zioni aree e realizzazione opere pubbliche). 5. Quali incentivi di carattere urbanistico, il Programma inte- grato, in aggiunta e anche in deroga a quanto consentito dalle norme di tessuto, ma comunque in coerenza con gli obiettivi assunti e con le condizioni generali stabilite all’art. 45, comma 3, può prevedere: a) interventi di categoria RE2, RE3, DR, mediante l’applicazio- ne degli incentivi urbanistici di cui all’art. 21; b) interventi di categoria DR, con priorità per i tessuti T2,
e l’applicazio- ne degli incentivi urbanistici di cui all’art. 21; b) interventi di categoria DR, con priorità per i tessuti T2, volti al diradamento edilizio, tramite la demolizione senza o con parziale ricostruzione degli edifici esistenti, e alla realizzazione di spazi e servizi pubblici, mediante l’applicazione degli incentivi urbanistici di cui all’art. 21 e il reimpiego del contributo straordinario di cui all’art. 20; c) interventi di categoria AMP e NE, con priorità per i Tessuti
e il reimpiego del contributo straordinario di cui all’art. 20; c) interventi di categoria AMP e NE, con priorità per i Tessuti T1 e T3 più disomogenei, con aumento della SUL e del Vft, fino all’indice fondiario medio esistente dell’isolato, secon- do le regole compositive del tessuto e gli allineamenti pre- valenti del contesto di riferimento, senza comunque ecce- dere l’altezza maggiore degli edifici contermini; si applica il contributo straordinario di cui all’art. 20; la SUL degli
ecce- dere l’altezza maggiore degli edifici contermini; si applica il contributo straordinario di cui all’art. 20; la SUL degli interventi di categoria NE non ammessi dalle norme di Tessuto, fatta salva una quota pari al 20% che resta a dispo- sizione dei proprietari, è destinata al trasferimento di SUL edificata o edificabile da altro sito, ivi compresi gli incenti- vi di cui all’art. 21, ovvero è soggetta al contributo straordi- nario di cui all’art. 20;
altro sito, ivi compresi gli incenti- vi di cui all’art. 21, ovvero è soggetta al contributo straordi- nario di cui all’art. 20; d) interventi misti, secondo la combinazione delle modalità di cui alle lett. b) e c), con cui realizzare trasferimenti e accorpamenti di edificazioni esistenti, al fine di aumentare l’omogeneità dei tessuti e la dotazione di spazi pubblici; e) interventi di categoria AMP, con un incremento una tantum della SUL fino al 20% o fino all’indice di 0,6 mq/mq, finaliz-
ici; e) interventi di categoria AMP, con un incremento una tantum della SUL fino al 20% o fino all’indice di 0,6 mq/mq, finaliz- zati ad una migliore dotazione di spazi e servizi accessori di strutture destinate ad “abitazioni collettive”, “servizi alle persone”, “attrezzature collettive”, “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”; f) interventi di sistemazione delle aree libere nei Tessuti, secondo le modalità di cui all’art. 45, comma 9, ovvero l’ac-
ere”; f) interventi di sistemazione delle aree libere nei Tessuti, secondo le modalità di cui all’art. 45, comma 9, ovvero l’ac- quisizione pubblica delle stesse, mediante la cessione com- pensativa di cui all’art. 22; g) interventi di acquisizione e trasformazione pubblica delle aree a Verde e servizi pubblici di livello locale, interne o prossi- me agli Ambiti perimetrati, mediante la cessione compen- sativa, di cui all’art. 22. 6. Il Comune, anche sulla base di studi e proposte prelimi-
erimetrati, mediante la cessione compen- sativa, di cui all’art. 22. 6. Il Comune, anche sulla base di studi e proposte prelimi- nari promosse da soggetti a diverso titolo rappresentativi (enti, istituzioni, associazioni, proprietari titolari della mag- gioranza assoluta del valore catastale degli immobili), ha facoltà di ampliare gli Ambiti di cui al comma 1, o anche di individuare ulteriori Ambiti, sempre all’interno della Città consolidata, cui applicare la disciplina del presente articolo,
di individuare ulteriori Ambiti, sempre all’interno della Città consolidata, cui applicare la disciplina del presente articolo, senza che ciò costituisca variante al PRG; per i nuovi Ambiti è esclusa la possibilità di deroga alla “Carta per la qualità” prevista al comma 1. Tale individuazione avviene tramite adozione degli atti d’indirizzo di cui all’art. 13, comma 3, per i quali è richiesto il parere vincolante dei Municipi diret- tamente interessati.
i d’indirizzo di cui all’art. 13, comma 3, per i quali è richiesto il parere vincolante dei Municipi diret- tamente interessati. 7. Negli Ambiti per i programmi integrati è possibile intervenire tramite Piano di recupero, di iniziativa privata, esteso ad almeno un intero isolato; il Piano di recupero deve prevedere, mediante interventi di categoria DR ed RU, i trasferimenti e gli accorpamenti, all’interno dell’Ambito, di edificazioni esi- stenti, necessari per aumentare la dotazione di spazi pubblici,
gli accorpamenti, all’interno dell’Ambito, di edificazioni esi- stenti, necessari per aumentare la dotazione di spazi pubblici, per rendere più omogenea e ordinata la configurazione pla- novolumetrica degli isolati, per completare o migliorare l’im- pianto urbano. Oltre a tali interventi, sono consentiti, all’in- terno del Piano di recupero, gli interventi ammessi nelle spe- cifiche norme di tessuto. Per le parti di edifici demolite e tra- sferite è ammesso un aumento della SUL e del Volume (Vc)
Art.51. Norme generali
spe- cifiche norme di tessuto. Per le parti di edifici demolite e tra- sferite è ammesso un aumento della SUL e del Volume (Vc) non superiore al 20%; l’incremento di volume è aumentato al 30% se necessario a rendere più omogenei i fronti degli isola- ti. L’altezza degli edifici interessati dalla riedificazione dei volumi trasferiti non deve superare l’altezza media degli edi- fici circostanti. Capo 4° Città da ristrutturare Art.51. Norme generali
Art.51. Norme generali
trasferiti non deve superare l’altezza media degli edi- fici circostanti. Capo 4° Città da ristrutturare Art.51. Norme generali
- Per Città da ristrutturare si intende quella parte della città esi- stente solo parzialmente configurata e scarsamente definita nelle sue caratteristiche di impianto, morfologiche e di tipo- logia edilizia, che richiede consistenti interventi di riordino, di miglioramento e/o completamento di tali caratteri nonché di adeguamento ed integrazione della viabilità, degli spazi e
rdino, di miglioramento e/o completamento di tali caratteri nonché di adeguamento ed integrazione della viabilità, degli spazi e dei servizi pubblici. 2. Nella Città da ristrutturare gli interventi sono finalizzati alla definizione ed al consolidamento dei caratteri morfologico- funzionali dell’insediamento, all’attribuzione di maggiori livelli di identità nell’organizzazione dello spazio ed al perse- guimento, in particolare, dei seguenti obiettivi:
di maggiori livelli di identità nell’organizzazione dello spazio ed al perse- guimento, in particolare, dei seguenti obiettivi: a) l’incremento della dotazione dei servizi e di verde attrezzato; b) il miglioramento e l’integrazione della accessibilità e della mobilità; c) la caratterizzazione degli spazi pubblici; d) la qualificazione dell’edilizia. 3. Le componenti della Città da ristrutturare sono: a) Tessuti, compresi negli Ambiti per Programmi integrati; b) Ambiti per i Programmi di recupero urbano;
da ristrutturare sono: a) Tessuti, compresi negli Ambiti per Programmi integrati; b) Ambiti per i Programmi di recupero urbano; c) Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare. Tali componenti sono individuate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. 47 Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare
Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare
- Si intende per Tessuti della città da ristrutturare un insieme di isolati o di lotti edificati e non, con esclusione delle sedi viarie.
- I Tessuti della Città da ristrutturare si articolano in: a) Tessuti prevalentemente residenziali; b) Tessuti prevalentemente per attività.
- Nei Tessuti della Città da ristrutturare sono ammessi, con inter- vento diretto, gli interventi di categoria MO, MS, RC, RE, DR, AMP,
essuti della Città da ristrutturare sono ammessi, con inter- vento diretto, gli interventi di categoria MO, MS, RC, RE, DR, AMP, NE, come definiti dall’art. 9. Nelle aree destinate dal precedente PRG, o sue varianti anche solo adottate, a zona agricola o a verde pubblico e servizi pubblici, è prescritto il ricorso al Programma integrato, di cui all’art. 53; per intervento diretto sono consentiti esclusivamente gli interventi di categoria MO, MS, RC, RE.
integrato, di cui all’art. 53; per intervento diretto sono consentiti esclusivamente gli interventi di categoria MO, MS, RC, RE. 4. Per gli interventi di categoria RE, DR, AMP, NE, valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) non devono prevedere aumenti di SUL che comportino il superamento dell’indice EF di cui al comma 5; b) se comportano aumenti di SUL, non sono ammessi su lotti liberi gravati da vincolo di asservimento o cessione a favore del Comune, né su lotti liberi frazionati successiva-
ssi su lotti liberi gravati da vincolo di asservimento o cessione a favore del Comune, né su lotti liberi frazionati successiva- mente all’adozione del PRG in modo che l’edificazione preesistente superi l’indice EF stabilito dalle presenti norme; l’edificabilità generata dall’applicazione dell’in- dice EF su tali aree può essere comunque utilizzata dal Comune, per proprie finalità, in sede di Programma inte- grato, di cui all’art. 53; c) se comportano aumento di SUL, sono condizionati all’obbligo
e finalità, in sede di Programma inte- grato, di cui all’art. 53; c) se comportano aumento di SUL, sono condizionati all’obbligo di realizzare i parcheggi privati per l’intero edificio; d) non sono ammessi su lotti interessati da edificazione abusiva non condonata, né su lotti liberi frazionati a seguito di edifi- cazione abusiva non condonata; e) possono prevedere frazionamenti delle unità immobiliari, a condizione che la dimensione di ogni singola unità abitativa, non sia inferiore a 45 mq di SUL.
menti delle unità immobiliari, a condizione che la dimensione di ogni singola unità abitativa, non sia inferiore a 45 mq di SUL. 5. Ai Tessuti prevalentemente residenziali è attribuito, per inter- vento diretto, l’indice di edificabilità EF di 0,3 mq/mq; nei tes- suti con destinazione G3 e G4 di PRG pre-vigente e nei tessuti compresi negli Ambiti per Programmi integrati: n. 1 del Municipio IV, n. 3 del Municipio XII, n. 3 del Municipio V, si applica l’indice EF di 0,1 mq/mq.
r Programmi integrati: n. 1 del Municipio IV, n. 3 del Municipio XII, n. 3 del Municipio V, si applica l’indice EF di 0,1 mq/mq. 6. Nei tessuti di cui al precedente comma 5, per gli interventi di categoria DR, AMP e NE, ove ammessi, valgono le seguenti prescrizioni:
- H max = altezza preesistente o altezza media degli edifici confinanti;
- IC max = 60% SF;
- IP = 30% SF;
- DA = 1 albero ogni mq 250 di SF;
- DAR = 1 arbusto ogni mq 100 di SF;
- DS = 5 m;
onfinanti;
- IC max = 60% SF;
- IP = 30% SF;
- DA = 1 albero ogni mq 250 di SF;
- DAR = 1 arbusto ogni mq 100 di SF;
- DS = 5 m;
- i locali interrati dovranno essere destinati ad autorimessa per una quota non inferiore all’80% della loro superficie preesistente e di nuova realizzazione.
- Nei tessuti di cui al precedente comma 5 sono consentite, con intervento diretto, le seguenti destinazioni d’uso: a) Abitative; b) Commerciali a CU/b; c) Servizi a CU/b; a CU/m, limitatamente alle destinazioni “ser-
guenti destinazioni d’uso: a) Abitative; b) Commerciali a CU/b; c) Servizi a CU/b; a CU/m, limitatamente alle destinazioni “ser- vizi alle persone” e “attrezzature collettive”; d) Turistico-ricettive a CU/b; e) Produttive, limitatamente a “artigianato produttivo”; f) Parcheggi non pertinenziali. 8. Ai Tessuti prevalentemente per attività è attribuito, per inter- vento diretto, l’indice di edificabilità EF di 0,3 mq/mq. Nelle aree destinate dal precedente PRG o da Piani attuativi, anche
r- vento diretto, l’indice di edificabilità EF di 0,3 mq/mq. Nelle aree destinate dal precedente PRG o da Piani attuativi, anche decaduti, a zona agricola, a verde pubblico e servizi pubblici, a zona G3 o G4, tale indice è assentibile, per intervento diret- to, solo nei lotti interclusi inferiori a 1.500 mq, e con l’appli- cazione del contributo straordinario calcolato, per le stesse aree, ai sensi dell’art. 53. 9. Nei tessuti di cui al comma 8, per gli interventi di categoria
rdinario calcolato, per le stesse aree, ai sensi dell’art. 53. 9. Nei tessuti di cui al comma 8, per gli interventi di categoria AMP, DR e NE, ove ammessi, valgono le seguenti prescrizioni:
- H max = altezza preesistente o altezza media degli edifici confinanti;
- IC max = 50% SF;
- IP = 25% SF;
- DA = 1 albero ogni mq 200 di SF;
- DS = m. 5.
- Nei tessuti di cui al comma 8, qualora l’intervento di categoria NE riguardi aree maggiori di 1 Ha e fino a 2,5 Ha, è
m. 5. 10. Nei tessuti di cui al comma 8, qualora l’intervento di categoria NE riguardi aree maggiori di 1 Ha e fino a 2,5 Ha, è prescritto il ricorso al progetto unitario convenzionato; per aree maggiori di 2,5 Ha, è prescritto il ricorso al Piano di lot- tizzazione convenzionata, ovvero al Programma integrato di intervento secondo quanto previsto al successivo art. 53; nel caso di Progetto unitario convenzionato o di Piano di lottiz- zazione, si applica l’indice di edificabilità ET pari a 0,35
; nel caso di Progetto unitario convenzionato o di Piano di lottiz- zazione, si applica l’indice di edificabilità ET pari a 0,35 mq/mq, nonché il contributo straordinario come previsto dall’art. 53, calcolato in base alla destinazione urbanistica pre-vigente. 11. Nei Tessuti di cui al comma 8 sono consentite, con inter- vento diretto, le seguenti destinazioni d’uso: a) Abitative: limitatamente ad un alloggio per ogni complesso produttivo comprendente almeno una unità edilizia, e
azioni d’uso: a) Abitative: limitatamente ad un alloggio per ogni complesso produttivo comprendente almeno una unità edilizia, e comunque fino al 10% della SUL complessiva; nei Piani di lottizzazione di cui al comma 10, tale destinazione è ammessa fino al 20% della SUL complessiva, ma con l’appli- cazione del contributo straordinario di cui all’art. 20 b) Commerciali a CU/b; c) Servizi a CU/b; d) Turistico-ricettive a CU/b; e) Produttive; f) Agricole, limitatamente a “attrezzature per la produzione
b; c) Servizi a CU/b; d) Turistico-ricettive a CU/b; e) Produttive; f) Agricole, limitatamente a “attrezzature per la produzione agricola e zootecnica”; g) Parcheggi non pertinenziali. Non è consentito, per intervento diretto, il cambio di destina- zione da funzioni “produttive” ad altre funzioni, salvo che per consentire quanto previsto dalla lett. a). 48 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Art.53. Ambiti per i Programmi integrati
Art.53. Ambiti per i Programmi integrati
- I Programmi integrati nella Città da ristrutturare sono finalizza- ti al miglioramento della qualità urbana dell’insediamento e, in particolare, all’adeguamento e all’integrazione della viabili- tà e dei servizi, mediante il concorso di risorse private.
- Gli ambiti per Programmi integrati sono individuati, mediante perimetro, nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. I perimetri comprendono Tessuti, Verde pubblico e servizi pubblici di
etro, nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. I perimetri comprendono Tessuti, Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, Servizi pubblici di livello urbano, ferma restando la pos- sibilità di intervento diretto su tali componenti secondo la rispettiva disciplina del PRG. Le aree comprese negli ambiti sono “Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente”, ai sensi dell’art. 27, legge n. 457/1978. Sono ammessi interventi di categoria RE, NC, RU e NIU, come definiti dall’art. 9.
te”, ai sensi dell’art. 27, legge n. 457/1978. Sono ammessi interventi di categoria RE, NC, RU e NIU, come definiti dall’art. 9. 3. Il Programma integrato è promosso e definito secondo le forme, le procedure e i contenuti di cui all’art. 14, salvo quanto previsto al comma 5, e si applica ad ogni singolo ambito o a più ambiti contigui o prossimi. 4. I Programmi integrati sono di competenza dei Municipi, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 8. Ai sensi dell’art.
imi. 4. I Programmi integrati sono di competenza dei Municipi, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, il Consiglio comunale o la Giunta comunale, sulla base delle rispettive competenze, possono emanare un atto di indirizzo e programmazione che definisca priorità, termini e modalità di formazione dei Programmi integrati, nonché la eventuale disponibilità di risorse finanziarie, anche ripartite per Ambiti. In caso di inerzia dei Municipi rispetto ai termini
eventuale disponibilità di risorse finanziarie, anche ripartite per Ambiti. In caso di inerzia dei Municipi rispetto ai termini stabiliti dall’atto di indirizzo, o su richiesta degli stessi, alla pro- mozione dei Programmi integrati provvede direttamente il Comune, con i propri Organi e Uffici centrali. 5. Salvo diversa indicazione contenuta nell’atto di indirizzo e programmazione di cui al comma 4, ove emanato, e comunque previa autorizzazione dei Municipi, i Programmi integrati pos-
rizzo e programmazione di cui al comma 4, ove emanato, e comunque previa autorizzazione dei Municipi, i Programmi integrati pos- sono essere promossi dai soggetti privati, che rappresentino, in termini di valore catastale o di estensione superficiaria, la mag- gioranza delle aree riferite all’intero ambito, o ai soli tessuti, o alle sole aree non edificate dei tessuti: tali soggetti presentano ai Municipi una proposta di Programma preliminare estesa all’in-
e sole aree non edificate dei tessuti: tali soggetti presentano ai Municipi una proposta di Programma preliminare estesa all’in- tero ambito, corredata dalle proposte d’intervento sulle aree di loro proprietà o nella loro disponibilità. Il Municipio, valutata favorevolmente la proposta di Programma preliminare, la pub- blica e procede secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9; se ritenute di notevole interesse pubblico e di autonomia e rile- vanza urbanistica, le proposte d’intervento dei soggetti promo-
e ritenute di notevole interesse pubblico e di autonomia e rile- vanza urbanistica, le proposte d’intervento dei soggetti promo- tori possono essere approvate indipendentemente dal decorso delle procedure di formazione del Programma integrato. 6. Il Programma preliminare definisce, anche per stralci e fasi di attuazione: gli obiettivi da conseguire in termini urbanistici e finanziari, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, gli indirizzi per la progettazione degli interventi pri-
nanziari, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, gli indirizzi per la progettazione degli interventi pri- vati; definisce altresì, a specificazione o in assenza di un atto d’indirizzo del Consiglio comunale, le eventuali risorse pub- bliche necessarie e disponibili, nonché i criteri di valutazione, i tempi e le modalità di presentazione, anche con periodicità annuale, delle proposte d’intervento di cui al comma 7. 7. Dopo la pubblicazione del Programma preliminare, i sogget-
eriodicità annuale, delle proposte d’intervento di cui al comma 7. 7. Dopo la pubblicazione del Programma preliminare, i sogget- ti privati aventi la disponibilità delle aree e i soggetti pubblici competenti presentano proposte di intervento coerenti con il Programma preliminare; contestualmente, i Municipi assumono iniziative di informazione e consultazione della cittadinanza e della comunità locale, in modo che, oltre alle proposte d’inter- vento, possano essere presentate osservazioni e contributi par-
della comunità locale, in modo che, oltre alle proposte d’inter- vento, possano essere presentate osservazioni e contributi par- tecipativi in ordine ai contenuti del Programma preliminare. (*) 8. Il Municipio, o il Comune in caso di intervento sostitutivo, procede alla formazione del Programma integrato sulla base delle proposte pervenute, eventualmente modificate e integrate anche mediante procedimento negoziale, nonché delle osser- vazioni e contributi partecipativi di cui al comma 7, e lo sotto-
ate anche mediante procedimento negoziale, nonché delle osser- vazioni e contributi partecipativi di cui al comma 7, e lo sotto- pone all’approvazione del Consiglio comunale. Il Programma integrato approvato dal Comune, fatta salva la possibilità di suc- cessive e periodiche integrazioni, deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal Programma preliminare, e comunque consentire la realizzazione di uno stralcio autono- mo della previsione di interventi pubblici. (*)
amma preliminare, e comunque consentire la realizzazione di uno stralcio autono- mo della previsione di interventi pubblici. (*) 9. Il Programma integrato approvato dal Comune, contiene: lo schema di assetto complessivo dell’ambito aggiornato secondo le proposte assentite; i progetti degli interventi pri- vati; i documenti preliminari degli interventi pubblici, di cui all’art. 14 del Regolamento dei lavori pubblici; il piano finanzia- rio; il cronoprogramma degli interventi; lo schema di con-
i all’art. 14 del Regolamento dei lavori pubblici; il piano finanzia- rio; il cronoprogramma degli interventi; lo schema di con- venzione o di atto d’obbligo con i soggetti attuatori e gestori; ulteriori elaborati eventualmente richiesti da normative sta- tali e regionali o dall’atto di indirizzo e programmazione di cui al comma 4. (*) 10. Il Programma integrato, tenuto conto dei risultati conse- guiti con metodo consensuale rispetto agli obiettivi prelimi-
(*) 10. Il Programma integrato, tenuto conto dei risultati conse- guiti con metodo consensuale rispetto agli obiettivi prelimi- narmente definiti, individua altresì le aree a destinazione pubblica da assoggettare a espropriazione, nonché eventuali sub-ambiti da assoggettare a comparto edificatorio, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 1150/1942, a Piano di recupero, anche obbligatorio, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della legge n. 457/1978, a Piano per insediamenti produttivi (nei Tessuti
o, anche obbligatorio, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della legge n. 457/1978, a Piano per insediamenti produttivi (nei Tessuti prevalentemente per attività), ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865/1971, fatto salvo ogni ulteriore potere conferito, per legge, agli strumenti urbanistici esecutivi. 11. Salvo indicazioni più restrittive del Programma prelimi- nare motivate da ragioni di sostenibilità urbanistica e ambientale, e in deroga a quanto previsto dall’art. 52 per gli
prelimi- nare motivate da ragioni di sostenibilità urbanistica e ambientale, e in deroga a quanto previsto dall’art. 52 per gli interventi diretti, le aree comprese nei Tessuti di cui all’art. 52 esprimono i seguenti indici di edificabilità, articolati in base 49 (*) I commi 7, 8 e 9, pur non presenti materialmente nel testo delle modifiche approvate dal Consiglio comunale, nello stesso testo venivano tuttavia richia- mati nei commi 5 e 17, lett. c), riferendosi in tutta evidenza ai commi 6, 7 e 8
e, nello stesso testo venivano tuttavia richia- mati nei commi 5 e 17, lett. c), riferendosi in tutta evidenza ai commi 6, 7 e 8 delle NTA adottate; tali commi sono stati quindi reinseriti al fine di assicurare la necessaria integrità logico-procedimentale del corpo normativo. Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
alle destinazioni del precedente PRG e tenendo conto degli indici per intervento diretto di cui all’art. 52: a) aree già destinate a edificazione privata a media o alta den- sità (ex zone E1, E2, F, L, M2): 0,6 mq/mq, di cui 0,3 mq/mq soggetto al contributo straordinario di cui all’art. 20; b) aree già destinate a edificazione privata a bassa densità (ex zone G3, G4) o a servizi pubblici (ex zone M1, M3): 0,3 mq/mq, di cui 0,1 mq/mq a disposizione dei proprietari, 0,1
densità (ex zone G3, G4) o a servizi pubblici (ex zone M1, M3): 0,3 mq/mq, di cui 0,1 mq/mq a disposizione dei proprietari, 0,1 mq/mq a disposizione dei proprietari ma soggetto a con- tributo straordinario, 0,1 mq/mq a disposizione del Comune ai sensi dell’art. 18; c) aree già non edificabili (ex zone H, N; viabilità e parcheg- gi; zone sprovviste di pianificazione urbanistica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, DPR 380/2001): 0,3 mq/mq, di cui 0,06 mq/mq a disposizione dei proprietari; 0,06 mq/mq a
nistica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, DPR 380/2001): 0,3 mq/mq, di cui 0,06 mq/mq a disposizione dei proprietari; 0,06 mq/mq a disposizione dei proprietari ma soggetto a contributo straordinario; 0,18 mq/mq a disposizione del Comune ai sensi dell’art. 18. 12. Nel caso le aree predette siano già state interessate da Piani attuativi approvati, ancorché decaduti per decorso ter- mine di efficacia, in luogo delle destinazioni di zona del pre- cedente PRG, si applicano le omologhe destinazioni di Piano
ter- mine di efficacia, in luogo delle destinazioni di zona del pre- cedente PRG, si applicano le omologhe destinazioni di Piano attuativo. 13. La SUL a disposizione del Comune, di cui al comma 11, lett. b) e c), è prioritariamente utilizzata per le finalità di cui al comma 1, secondo le indicazioni del Programma prelimi- nare. L’utilizzazione di tale SUL per le compensazioni urbani- stiche di cui all’art. 19 può avvenire esclusivamente con il con- senso dei proprietari.
i tale SUL per le compensazioni urbani- stiche di cui all’art. 19 può avvenire esclusivamente con il con- senso dei proprietari. 14. Nelle aree di cui al comma 11, lett. b) e c), il Programma preliminare può prevedere, previa favorevole verifica di soste- nibilità urbanistica, un incremento dell’indice di 0,3 mq/mq, fermo restando l’indice a disposizione dei proprietari e senza comunque eccedere l’indice di 0,6 mq/mq, valutata la densità fondiaria dei tessuti circostanti, al fine di una maggiore omo-
nza comunque eccedere l’indice di 0,6 mq/mq, valutata la densità fondiaria dei tessuti circostanti, al fine di una maggiore omo- geneità con il tessuto preesistente e dell’acquisizione di ulte- riori risorse finanziarie private necessarie per la realizzazione del programma di opere pubbliche. 15. Riguardo alle destinazioni d’uso nei tessuti, in deroga a quanto previsto dall’art. 52, e fatte salve previsioni più restrit- tive del Programma preliminare:
uso nei tessuti, in deroga a quanto previsto dall’art. 52, e fatte salve previsioni più restrit- tive del Programma preliminare: a) nei Tessuti prevalentemente per attività, una quota non supe- riore al 20% della SUL interessata dal complesso delle pro- poste di intervento accolte può essere destinata a funzioni Abitative; una quota non inferiore al 30% deve essere riser- vata a funzioni Produttive; b) nei Tessuti prevalentemente residenziali e nei Tessuti prevalente-
iore al 30% deve essere riser- vata a funzioni Produttive; b) nei Tessuti prevalentemente residenziali e nei Tessuti prevalente- mente per attività sono ammesse le funzioni Commerciali, Servizi e Turistico-ricettive, a CU/m e CU/a; c) i cambi di destinazione d’uso verso destinazioni consentite solo per intervento indiretto sono sottoposti al contributo straordinario di cui all’art. 20. 16. Nelle aree destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello
ttoposti al contributo straordinario di cui all’art. 20. 16. Nelle aree destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale e a Strade, si applica la cessione compensativa di cui all’art. 22. Se previsto dal Programma preliminare, nelle aree a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, i proprietari dota- ti di idonei requisiti, unitamente alla cessione compensativa, possono proporre, in regime di convenzione, la realizzazione
ota- ti di idonei requisiti, unitamente alla cessione compensativa, possono proporre, in regime di convenzione, la realizzazione in diritto di superficie e la gestione dei servizi previsti dal Programma integrato. 17. Fatto salvo quanto previsto all’art. 13, comma 18, il Programma integrato può apportare le seguenti modifiche alle prescrizioni del PRG, senza che ne costituisca variante: a) variazione delle delimitazioni delle componenti di cui al comma 2, a condizione che non risulti ridotta la dotazione
ariante: a) variazione delle delimitazioni delle componenti di cui al comma 2, a condizione che non risulti ridotta la dotazione di standard urbanistici e a parità di previsioni edificatorie a favore della proprietà, che possono essere trasferite all’in- terno dello stesso ambito; b) trasferimento delle previsioni edificatorie generate dal- l’applicazione degli indici di cui al comma 11 in Aree di concentrazione edilizia (ACE) indicate dal Programma preli- minare;
l- l’applicazione degli indici di cui al comma 11 in Aree di concentrazione edilizia (ACE) indicate dal Programma preli- minare; c) estensione del Programma integrato ad aree esterne al perimetro di cui al comma 2, al fine di includere aree e interventi pubblici di completamento dell’assetto degli ambiti perimetrati o di integrazione con insediamenti cir- costanti; per migliorare la dotazione di standard urbanisti- ci, se non interamente reperibili all’interno, e la qualità
ti cir- costanti; per migliorare la dotazione di standard urbanisti- ci, se non interamente reperibili all’interno, e la qualità ambientale degli insediamenti, possono essere incluse aree esterne contigue destinate a Verde pubblico e servizi pub- blici di livello locale, nonché, in subordine, aree dell’Agro romano di cui al Titolo III, Capo 2°; le aree agricole sono inserite nel Programma integrato in misura non eccedente il 20% dell’estensione dell’Ambito ed esclusivamente su
e agricole sono inserite nel Programma integrato in misura non eccedente il 20% dell’estensione dell’Ambito ed esclusivamente su proposta di cessione compensativa formulata dai proprie- tari, ai sensi del comma 7; d) esclusione della SUL di parcheggi privati non pertinenziali, la cui gestione sia regolata da apposita convenzione con il Comune, dal computo dell’edificabilità ammissibile ai sensi del comma 11. 18. Se all’interno del perimetro degli Ambiti per i Programmi
Art.54. Ambiti per i Programmi di recupero urbano
dal computo dell’edificabilità ammissibile ai sensi del comma 11. 18. Se all’interno del perimetro degli Ambiti per i Programmi integrati dovessero ricadere componenti diverse da quelle indicate al comma 2, ad esse si applica la loro rispettiva disci- plina, fatti salvi i poteri del Programma integrato di indirizzo e coordinamento complessivo applicati all’intero Ambito. Art.54. Ambiti per i Programmi di recupero urbano
- Nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, sono
Art.54. Ambiti per i Programmi di recupero urbano
ll’intero Ambito. Art.54. Ambiti per i Programmi di recupero urbano
- Nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, sono individuati i perimetri dei Programmi di recupero urbano, di cui all’art. 11 della legge n. 493/1993, come approvati mediante Accordi di programma con la Regione Lazio. All’interno di tali perimetri sono distinti: a) gli interventi privati, comprensivi dei relativi standard urbanistici e opere di urbanizzazione; b) gli interventi pubblici destinati a verde e servizi pubblici;
vi dei relativi standard urbanistici e opere di urbanizzazione; b) gli interventi pubblici destinati a verde e servizi pubblici; c) gli interventi pubblici di viabilità. 2. Agli interventi di cui al comma 1, si applica la disciplina di 50 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
attuazione definita dai Programmi di recupero urbano e dalle convenzioni stipulate con i soggetti attuatori privati. 3. In caso di decadenza degli interventi privati per inadempi- mento o recesso dei soggetti attuatori prima della stipula della convenzione, gli stessi interventi possono essere ripre- sentati, conservando l’assetto e i parametri urbanistici e fun- zionali complessivi, sotto forma di strumenti urbanistici ese- cutivi di iniziativa privata, con le seguenti variazioni degli
n- zionali complessivi, sotto forma di strumenti urbanistici ese- cutivi di iniziativa privata, con le seguenti variazioni degli oneri e dei diritti dei soggetti attuatori: a) ai soggetti attuatori spetta una quota della edificabilità di progetto corrispondente alle destinazioni urbanistiche pre-vigenti all’adozione dei Programmi di recupero urba- no: la restante quota di edificabilità è ceduta al Comune, ai sensi dell’art. 61, comma 1; b) per le pre-vigenti destinazioni urbanistiche private, ai sog-
ificabilità è ceduta al Comune, ai sensi dell’art. 61, comma 1; b) per le pre-vigenti destinazioni urbanistiche private, ai sog- getti attuatori spetta la SUv corrispondente; in caso di destinazioni a zona agricola o verde pubblico, spetta l’indi- ce 0,06 mq/mq; in caso di servizi pubblici spetta l’indice di 0,15 mq/mq; in caso di destinazioni produttive, spetta l’in- dice di 0,22 mq/mq; c) il contributo straordinario è ricalcolato, limitatamente alla
so di destinazioni produttive, spetta l’in- dice di 0,22 mq/mq; c) il contributo straordinario è ricalcolato, limitatamente alla quota di SUL privata, con le stesse modalità stabilite nel bando di confronto concorrenziale, ma sulla base degli oneri di urbanizzazione vigenti al momento della nuova presentazione della proposta; d) le opere di urbanizzazione a carico dei soggetti attuatori, saranno determinate, in sede di convenzione, sulla base dei nuovi oneri ordinari e straordinari, calcolati ai sensi della
atori, saranno determinate, in sede di convenzione, sulla base dei nuovi oneri ordinari e straordinari, calcolati ai sensi della lett. c). 4. In caso di decadenza per ragioni di non sostenibilità urba- nistica e ambientale, stabilite in sede di Accordo di program- ma o di provvedimenti delle Amministrazioni competenti, le aree interessate, se non diversamente specificato negli stessi provvedimenti, assumono la destinazione di cui all’art. 85. 5. Dopo la decadenza delle proposte private d’intervento, il
Art.55. Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare
stessi provvedimenti, assumono la destinazione di cui all’art. 85. 5. Dopo la decadenza delle proposte private d’intervento, il Comune ha facoltà di intervenire direttamente sulle aree di cui al comma 1, lett. b) e c), secondo la corrispondente disci- plina di PRG. Art.55. Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare
- I Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare sono individuati con perimetri nell’elaborato 3 “Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000.
- Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 51,
i con perimetri nell’elaborato 3 “Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 51, comma 2, e al fine di un razionale inserimento nel contesto urbano, i nuclei di cui al comma 1 sono sottoposti a Piano di recupero urbanistico di iniziativa pubblica e/o privata, esteso all’intero perimetro di cui al comma 1, secondo le modalità e i contenuti di cui all’art. 13, come specificati dai commi suc- cessivi. 3. Per sollecitare e disciplinare la formazione dei Piani di
tenuti di cui all’art. 13, come specificati dai commi suc- cessivi. 3. Per sollecitare e disciplinare la formazione dei Piani di recupero urbanistico, il Comune procede mediante bando o avviso pubblico che specifica: a) la procedura complessiva, anche in più fasi, di formazione e approvazione dei Piani, in coerenza con la normativa regionale in materia; b) i contenuti e le modalità di redazione dei Piani, che dovran- no comunque individuare: le aree edificate soggette a com-
ria; b) i contenuti e le modalità di redazione dei Piani, che dovran- no comunque individuare: le aree edificate soggette a com- pletamento o conservazione; le aree libere edificabili; le aree a servizi pubblici o soggette a vincolo di non edifica- zione; la viabilità, comprensiva dei parcheggi pubblici, interna ed esterna al nucleo; gli interventi e le aree di riqua- lificazione ambientale; c) le modalità di definizione degli indici di edificabilità com-
leo; gli interventi e le aree di riqua- lificazione ambientale; c) le modalità di definizione degli indici di edificabilità com- plessiva dei nuclei, anche tenendo conto della dimensione dei lotti e della densità del frazionamento, nonché le possi- bili destinazioni d’uso: in ogni caso, per le aree non edifica- te, l’indice di edificabilità non può essere superiore a 0,125 mq/mq; d) la possibilità di riservare al Comune, per finalità di interes- se pubblico o generale, una edificabilità aggiuntiva non
/mq; d) la possibilità di riservare al Comune, per finalità di interes- se pubblico o generale, una edificabilità aggiuntiva non superiore al 60% dell’edificabilità di cui alla lett. c), nonché l’obbligo per i proprietari di mettere a disposizione del Comune le aree edificabili corrispondenti; e) la possibilità di reperire gli standard urbanistici in aree esterne ai nuclei destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, di cui all’art. 85, esclusivamente per la quota
terne ai nuclei destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, di cui all’art. 85, esclusivamente per la quota parte non reperibile all’interno dei perimetri; f) i criteri di valutazione, i termini e le modalità di presenta- zione delle proposte di Piano. 4. Ai Piani di recupero urbanistico si applicano gli oneri e le obbli- gazioni previste dall’art. 13, commi 12 e 13. Al finanziamento delle opere di urbanizzazione concorre il Comune in misura
obbli- gazioni previste dall’art. 13, commi 12 e 13. Al finanziamento delle opere di urbanizzazione concorre il Comune in misura corrispondente agli oneri acquisiti per le concessioni edilizie (o permessi di costruire) rilasciate in sanatoria. 5. Ai fini dell’adozione e approvazione dei Piani di recupero urbanistico, è facoltà del Comune procedere secondo le diver- se modalità consentite dalla LR n. 28/1980 e successive modi- ficazioni e integrazioni.
à del Comune procedere secondo le diver- se modalità consentite dalla LR n. 28/1980 e successive modi- ficazioni e integrazioni. 6. Nei nuclei di cui al comma 1, mediante Piano di recupero urbanistico, sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: a) Abitative; b) Commerciali a CU/b e CU/m; c) Servizi a CU/b e CU/m; d) Turistico-ricettive a CU/b; e) Produttive, limitatamente a “artigianato produttivo”; f) Parcheggi non pertinenziali. Mix funzionale: a) Abitative: SUL esistente + minimo 50% SUL aggiuntiva;
rtigianato produttivo”; f) Parcheggi non pertinenziali. Mix funzionale: a) Abitative: SUL esistente + minimo 50% SUL aggiuntiva; b) Non abitative: SUL esistente + minimo 10% SUL aggiuntiva; Quota flessibile: 40% della SUL. 7. In assenza di Piano di recupero urbanistico, all’interno dei peri- metri di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di cate- goria MO, MS, RC, RE, come definiti dall’art. 9, con divieto di introdurre destinazioni a CU/m e CU/a. È inoltre consentita, 51
goria MO, MS, RC, RE, come definiti dall’art. 9, con divieto di introdurre destinazioni a CU/m e CU/a. È inoltre consentita, 51 Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
Art.56. Definizioni, obiettivi e componenti
previo parere degli uffici competenti, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria che si rendessero necessa- rie per il risanamento igienico-sanitario o per la sicurezza del- l’abitato. Sono altresì consentiti gli interventi volti alla siste- mazione, valorizzazione e fruizione di resti archeologici e/o monumentali, ai sensi dell’art. 16, commi 4, 5 e 6, e gli inter- venti di categoria ambientale di cui all’art. 10. Capo 5° Città della trasformazione Art.56. Definizioni, obiettivi e componenti
Art.56. Definizioni, obiettivi e componenti
venti di categoria ambientale di cui all’art. 10. Capo 5° Città della trasformazione Art.56. Definizioni, obiettivi e componenti
- Per Città della trasformazione si intende quella parte di città di nuovo impianto, destinata a soddisfare esigenze insediati- ve, di servizi ed attrezzature di livello locale, urbano e metro- politano ed a costituire nuove opportunità di qualificazione dei contesti urbani e periurbani.
- Gli interventi sono anche finalizzati a garantire la “sosteni-
pportunità di qualificazione dei contesti urbani e periurbani. 2. Gli interventi sono anche finalizzati a garantire la “sosteni- bilità” delle trasformazioni, il riequilibrio del deficit degli standard urbanistici, il recupero di quote pubbliche di edifica- bilità destinate a soddisfare gli impegni compensativi già assunti dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 19, e a facilitare l’attuazione perequativa. 3. La Città della trasformazione si articola nelle seguenti compo- nenti:
dell’art. 19, e a facilitare l’attuazione perequativa. 3. La Città della trasformazione si articola nelle seguenti compo- nenti: a) Ambiti di trasformazione ordinaria; b) Ambiti a pianificazione particolareggiata definita; c) Ambiti per i Programmi integrati. Tali componenti sono individuate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. La zonizzazione interna a tali compo- nenti ha valore indicativo e di indirizzo per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici esecutivi.
Art.57. Ambiti di trasformazione ordinaria. Norme generali
one interna a tali compo- nenti ha valore indicativo e di indirizzo per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici esecutivi. Art.57. Ambiti di trasformazione ordinaria. Norme generali
- Gli Ambiti di trasformazione ordinaria riguardano aree libere già edificabili secondo il PRG del 1962, cui il presente Piano conferma il carattere di edificabilità, destinandole o a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali o a funzioni inte- grate. Sono, quindi, ammessi gli interventi di categoria NIU,
nuovi insediamenti prevalentemente residenziali o a funzioni inte- grate. Sono, quindi, ammessi gli interventi di categoria NIU, come definiti dall’art. 9, comma 8. 2. Gli Ambiti di trasformazione ordinaria sono soggetti a stru- mento esecutivo di iniziativa privata, che utilizza le moda- lità di formazione e attuazione di cui all’art. 13, ovvero di iniziativa pubblica, nel caso di Piani di zona di cui alla legge n. 167/1962. Per gli ATO d’iniziativa privata con ST inferiore
iniziativa pubblica, nel caso di Piani di zona di cui alla legge n. 167/1962. Per gli ATO d’iniziativa privata con ST inferiore a 5 Ha e con SUL inferiore a 5.000 mq, lo strumento urbani- stico esecutivo può essere sostituito da un progetto unita- rio, corredato dal parere favorevole del Municipio e da atto d’obbligo relativo agli impegni del soggetto attuatore in ordine agli oneri e alle obbligazioni stabilite dall’art. 13, commi 12 e 13. 3. Negli ambiti di trasformazione viene sempre garantita
e agli oneri e alle obbligazioni stabilite dall’art. 13, commi 12 e 13. 3. Negli ambiti di trasformazione viene sempre garantita la compresenza, definita come mix funzionale, di funzioni diverse (con esclusione delle funzioni agricole e produt- tive), regolate da percentuali minime inderogabili per ciascuna tipologia di Ambito; la quota percentuale ecce- dente quelle minime garantite, definita quota flessibile, è assegnata in sede di strumento esecutivo ad una o più
centuale ecce- dente quelle minime garantite, definita quota flessibile, è assegnata in sede di strumento esecutivo ad una o più delle funzioni previste. Eventuali funzioni incompatibili con le varie tipologie di Ambito sono esplicitamente escluse. 4. La superficie degli Ambiti di trasformazione, al netto delle aree per la pubblica viabilità, verrà così ripartita:
- un’area nella quale va concentrata l’edificazione, definita come Area di concentrazione edilizia (ACE): oltre alla
ripartita:
- un’area nella quale va concentrata l’edificazione, definita come Area di concentrazione edilizia (ACE): oltre alla Superficie fondiaria SF comprende la viabilità privata rela- tiva agli insediamenti, il verde privato e i parcheggi di per- tinenza degli edifici, comprese le eventuali rampe di acces- so, qualora gli stessi non siano realizzati a raso;
- un’area destinata a Verde privato con valenza ecologica (VE), attrezzata a verde privato (prato, arbusti, alberi di alto
raso;
- un’area destinata a Verde privato con valenza ecologica (VE), attrezzata a verde privato (prato, arbusti, alberi di alto fusto) secondo i parametri prescritti dalle presenti norme; in essa possono essere localizzate attrezzature private per lo sport e la ricreazione;
- un’area destinata a Verde e servizi pubblici (VS), da cedere interamente al Comune; oltre alla quota di standard fissata dalla normativa di PRG, può comprendere anche suoli per altre attrezzature pubbliche.
mune; oltre alla quota di standard fissata dalla normativa di PRG, può comprendere anche suoli per altre attrezzature pubbliche. 5. Negli articoli 58 e 59, viene specificata, per ogni tipologia di Ambito di trasformazione, la quantità percentuale rispetto alla superficie territoriale ST della ripartizione funzionale. Analogamente viene specificata la possibilità di integrare le zone ACE e VE. 6. Negli stessi articoli viene altresì specificata, per ogni
nte viene specificata la possibilità di integrare le zone ACE e VE. 6. Negli stessi articoli viene altresì specificata, per ogni ambito, la Superficie utile lorda (SUL), massima ammissi- bile. La SUL indicata è comprensiva dell’edificabilità relati- va alle fasce di rispetto delle acque pubbliche eventual- mente presenti nell’Ambito, valutata applicando il dispo- sto di cui all’art. 7, comma 10, della LR n. 24/1998. La SUL predetta riguarda esclusivamente gli interventi di nuova
il dispo- sto di cui all’art. 7, comma 10, della LR n. 24/1998. La SUL predetta riguarda esclusivamente gli interventi di nuova edificazione da realizzare sulle aree non edificate, come risultanti dalla base cartografica del PRG; non si applica pertanto ai lotti già edificati, come risultanti dalla stessa base cartografica. 7. Gli edifici esistenti interni agli Ambiti di trasformazione possono essere stralciati dagli strumenti esecutivi, unita-
fica. 7. Gli edifici esistenti interni agli Ambiti di trasformazione possono essere stralciati dagli strumenti esecutivi, unita- mente all’area di effettiva pertinenza. In assenza di detti stru- menti, sono ammessi interventi di categoria MO, MS, RC, RE, con le destinazioni d’uso a CU/b, consentite ai sensi degli articoli 58 e 59. 8. Se compresi all’interno degli strumenti urbanistici esecuti- vi e al fine di favorire una più organica progettazione, agli edi-
Se compresi all’interno degli strumenti urbanistici esecuti- vi e al fine di favorire una più organica progettazione, agli edi- fici esistenti può essere attribuita una edificabilità aggiuntiva fino all’indice di edificabilità derivante dal rapporto tra SUL e 52 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
aree libere di cui al comma 6; in alternativa, sono applicabili gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21. 9. La viabilità di accesso agli insediamenti, che, ove sia priva- ta, è da assoggettare eventualmente a servitù di uso pubblico, le piazze e i parcheggi privati, oltre che all’interno della ACE potranno essere localizzati all’interno della zona VE, occu- pandone al massimo il 15% della superficie. 10. Gli Ambiti di trasformazione ordinaria si distinguono in:
Art.58. Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali
o della zona VE, occu- pandone al massimo il 15% della superficie. 10. Gli Ambiti di trasformazione ordinaria si distinguono in: Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali e Ambiti di trasformazione integrati. Art.58. Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali
- I parametri e gli indici per gli Ambiti prevalentemente residen- ziali sono i seguenti:
- Ripartizione della superficie dell’Ambito (al netto della pubblica viabilità):
- ACE + VE <= 70% ST
- VS >= 30% ST
i seguenti:
- Ripartizione della superficie dell’Ambito (al netto della pubblica viabilità):
- ACE + VE <= 70% ST
- VS >= 30% ST
- Grandezze urbanistico - ecologiche:
- IP (ACE + VE) > 30%
- IP (VS) > 90%
- DA (ST) = 40 alberi/Ha; DAR (ST) = 60 arbusti/Ha
- Mix funzionale:
- Abitative: minimo 40% SUL
- Commerciali, Servizi, Produttive: minimo 10% SUL
- Quota flessibile = 50% SUL
- Funzioni escluse: Commerciali a CU/a; Servizi a CU/a; Produttive, fatti salvi “artigianato produttivo” e “depositi
Art.59. Ambiti di trasformazione integrati
e = 50% SUL
- Funzioni escluse: Commerciali a CU/a; Servizi a CU/a; Produttive, fatti salvi “artigianato produttivo” e “depositi e magazzini”; Agricole.
- Le quantità realizzabili di Superficie utile lorda (SUL) in cia- scun Ambito prevalentemente residenziale, sono le seguenti: Tab. 1.1. ATO prevalentemente residenziali SUL<10.000 mq Tab. 1.2. ATO prevalentemente residenziali SUL>10.000 mq Tab. 1.3. ATO prevalentemente residenziali, PdZ ex L. n. 167/62 Art.59. Ambiti di trasformazione integrati
Art.59. Ambiti di trasformazione integrati
enziali SUL>10.000 mq Tab. 1.3. ATO prevalentemente residenziali, PdZ ex L. n. 167/62 Art.59. Ambiti di trasformazione integrati
- I parametri e gli indici per gli Ambiti integrati sono i seguenti:
- Ripartizione della superficie dell’Ambito (al netto della pubblica viabilità):
- ACE <= 40% ST
- VE >= 20% ST
- VS = 40% ST
- Grandezze urbanistico - ecologiche:
- IP (ACE) > 20 % ACE
- IP (VE) > 90% VE
- IP (VS) > 90% VS
- DA (ST) = 30 alberi/Ha; DAR (ST) = 40 arbusti/Ha
- Mix funzionale:
- IP (ACE) > 20 % ACE
- IP (VE) > 90% VE
- IP (VS) > 90% VS
- DA (ST) = 30 alberi/Ha; DAR (ST) = 40 arbusti/Ha
- Mix funzionale:
- Abitative: minimo 30% SUL
- Commerciali, Servizi, Turistico-ricettive, Produttive: mini- mo 30% SUL
- Quota flessibile = 40% SUL
- Funzioni escluse: Commerciali a CU/a; Servizi a CU/a; Turistico-ricettive a CU/m; Produttive, fatti salvi “artigianato produttivo” e “depositi e magazzini”; Agricole.
- Le quantità realizzabili di Superficie utile lorda (SUL) in cia-
“artigianato produttivo” e “depositi e magazzini”; Agricole. 2. Le quantità realizzabili di Superficie utile lorda (SUL) in cia- scun Ambito integrato, sono le seguenti: Tab. 2.1. ATO integrati SUL<10.000 mq Tab. 2.2. ATO integrati SUL>10.000 mq 53 Municipio n. Denominazione SUL (mq) XV 21 Via della Pisana 4.055 XV 22 Corviale 1.513 ATO prevalentemente residenziali SUL<10.000 mq Municipio n. Denominazione SUL (mq) XII 10 Selcetta 17.526 XIII 14 Malafede 2 0 XIII 17 Ponte Fusano 17.793
nziali SUL<10.000 mq Municipio n. Denominazione SUL (mq) XII 10 Selcetta 17.526 XIII 14 Malafede 2 0 XIII 17 Ponte Fusano 17.793 XIII 20 Via di Dragoncello 13.338 XVIII 26 Quarto Santa Lucia 12.031 XII 62 Vitinia 46.875 XIX 75 Tenuta Massara A - B 31.250 ATO prevalentemente residenziali SUL>10.000 mq Municipio n. Denominazione SUL (mq) XIII 9 Riserva Verde A 3.019 V 37 Tor Cervara 5.625 XVIII 38 Quartaccio 4.964 ATO integrati SUL<10.000 mq Municipio n. Denominazione SUL (mq) XV 74 Tenuta Pisciarello 20.441
5.625 XVIII 38 Quartaccio 4.964 ATO integrati SUL<10.000 mq Municipio n. Denominazione SUL (mq) XV 74 Tenuta Pisciarello 20.441 VIII 82 Graniti 9.100 ATO prevalentemente residenziali, PdZ ex L. 167/62 Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo Municipio n. Denominazione SUL (mq) XIII 12 Borgo Pescatori 24.375 XV 13 Villa Agnese 12.966 XVI 14 Casal Lumbroso 57.972 XVIII 16 Via Aurelia Km. 7 (Val Cannuta) 52.356 XII 39 Cecchignola 26.963 XIII 40 Infernetto sud 21.426
14 Casal Lumbroso 57.972 XVIII 16 Via Aurelia Km. 7 (Val Cannuta) 52.356 XII 39 Cecchignola 26.963 XIII 40 Infernetto sud 21.426 XII 41 Tor Pagnotta Ovest sub. 1 150.938 XVI 78 Tenuta Pisana 21.875 ATO integrati SUL>10.000 mq
Art.60. Ambiti per i Programmi integrati
Art.60. Ambiti per i Programmi integrati
- Gli Ambiti per i Programmi integrati della Città della trasfor- mazione sono individuati nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000; sono costituiti da aree libere, salvo limitate edificazioni prive dei requisiti di tessuto, generalmente non edificabili si sensi del PRG pre-vigente; sono finalizzati al sod- disfacimento del fabbisogno di insediamenti residenziali o produttivi, al conseguimento degli obiettivi di compensazio-
al sod- disfacimento del fabbisogno di insediamenti residenziali o produttivi, al conseguimento degli obiettivi di compensazio- ne, di cui all’art. 19, e all’attivazione del concorso privato nel finanziamento di opere e servizi pubblici, ai sensi dell’art. 20. Sono ammessi interventi di categoria NIU, come definiti dal- l’art. 9, comma 8. 2. Ai fini della promozione e definizione dei Programmi inte- grati, si applica quanto previsto dall’art. 53, commi 3 e 4.
ma 8. 2. Ai fini della promozione e definizione dei Programmi inte- grati, si applica quanto previsto dall’art. 53, commi 3 e 4. 3. A tutti gli Ambiti è attribuito un indice di edificabilità territo- riale ET pari a 0,3 mq/mq, per una quota parte, pari a 0,06 mq/mq, a disposizione dei proprietari, e per la restante parte messa a dis- posizione del Comune, ai sensi dell’art. 18, che la utilizza per fina- lità pubbliche e d’interesse generale, con priorità per le compen-
del Comune, ai sensi dell’art. 18, che la utilizza per fina- lità pubbliche e d’interesse generale, con priorità per le compen- sazioni di cui all’art. 19. Per le zone ex G3 o G4 del PRG pre-vigen- te, la quota di edificabilità privata è pari a 0,1 mq/mq. 4. La quota di edificabilità privata di cui al comma 3, può esse- re raddoppiata, a condizione che alla SUL aggiuntiva si appli- chi il contributo straordinario di cui all’art. 20. 5. In relazione alla classificazione prevalentemente residen-
tiva si appli- chi il contributo straordinario di cui all’art. 20. 5. In relazione alla classificazione prevalentemente residen- ziale o prevalentemente per attività, agli Ambiti del presente articolo si applicano: a) le grandezze urbanistico-ecologiche stabilite per gli ATO; b) le destinazioni d’uso consentite nei Programmi integrati della Città da ristrutturare. 6. Con modalità diretta, sono ammessi gli interventi di catego- ria MO, MS, RC, RE, e le destinazioni d’uso consentite nei Tessuti
Art.61. Edificabilità a disposizione del Comune
Con modalità diretta, sono ammessi gli interventi di catego- ria MO, MS, RC, RE, e le destinazioni d’uso consentite nei Tessuti della Città da ristrutturare, sempre distinguendo tra i tessuti prevalentemente residenziali e prevalentemente per attività. Art.61. Edificabilità a disposizione del Comune
- Negli Ambiti di trasformazione ordinaria non interessati dai Piani di zona di cui all’art. 58, tab. 1.3, una quota pari al 20% della SUL complessiva attribuita ad ogni ambito dovrà essere
i Piani di zona di cui all’art. 58, tab. 1.3, una quota pari al 20% della SUL complessiva attribuita ad ogni ambito dovrà essere riservata al Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, che la utilizzerà prioritariamente per interventi di edilizia residen- ziale pubblica e per le compensazioni urbanistiche di cui all’art. 19. Almeno il 15% della SUL a disposizione della pro- prietà dovrà essere destinata alla locazione semplice o alla locazione con proprietà differita di almeno 8 anni.
ione della pro- prietà dovrà essere destinata alla locazione semplice o alla locazione con proprietà differita di almeno 8 anni. 22. Negli Ambiti prevalentemente residenziali, di cui all’art. 58, diver- si dai Piani di zona di cui alla tab. 1.3, in alternativa a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, la SUL massima ammis- sibile può essere raddoppiata, in sede di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi, a condizione che l’80% della SUL aggiuntiva sia riservata all’Amministrazione comunale, ai
egli strumenti urbanistici esecutivi, a condizione che l’80% della SUL aggiuntiva sia riservata all’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18: alla proprietà è attribuito, di conseguenza, il 120% della SUL originariamente ammissibile. 33. Negli Ambiti integrati di cui all’art. 59, sempre in alternativa a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, la SUL massi- ma ammissibile può essere incrementata, in sede di forma- zione degli strumenti urbanistici esecutivi, del 20%; tale incre-
ssi- ma ammissibile può essere incrementata, in sede di forma- zione degli strumenti urbanistici esecutivi, del 20%; tale incre- mento, maggiorato del 10% della SUL originariamente ammissibile, è riservato all’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18: alla proprietà è attribuito, di conseguenza, il 90% della SUL originariamente ammissibile. 44. I precedenti commi non si applicano all’Ambito prevalente- mente residenziale n. 14, nonché all’Ambito integrato n. 39, in
. 44. I precedenti commi non si applicano all’Ambito prevalente- mente residenziale n. 14, nonché all’Ambito integrato n. 39, in quanto oggetto di convenzioni urbanistiche già stipulate o di impegni già definiti con l’amministrazione comunale; all’ Ambito prevalentemente residenziale n. 62, in quanto area militare dello Stato; all’Ambito integrato n. 41, in quanto già decurtato dal presente PRG. Negli ATO già oggetto di deliberazioni con- siliari di attuazione delle compensazioni, la ripartizione tra
ato dal presente PRG. Negli ATO già oggetto di deliberazioni con- siliari di attuazione delle compensazioni, la ripartizione tra SUL a disposizione della proprietà e SUL a disposizione del Comune o destinata a compensazioni è quella stabilita nelle medesime deliberazioni. Riguardo all’Accordo di programma “Grottaperfetta”, già ATO integrato n. 60, della SUL massima ammissibile pari a mq 125.000, una quota pari a mq 68.750 è destinata alla compensazione parziale del comprensorio “Tor
massima ammissibile pari a mq 125.000, una quota pari a mq 68.750 è destinata alla compensazione parziale del comprensorio “Tor Marancia”, di cui all’art. 19, comma 1. Riguardo all’ATO preva- lentemente residenziale n. 75, l’intera SUL è destinata alla com- pensazione, in termini di area e di edificabilità, della “Tenuta di Massara”. Riguardo all’ATO integrato n. 78 “Tenuta Pisana”, la SUL indicata in tab. 2.2 potrà essere aumentata, in sede di attuazione, di mq 5.301, corrispondenti alla quota in compen-
Art.62. Ambiti a pianificazione particolareggiata definita
a”, la SUL indicata in tab. 2.2 potrà essere aumentata, in sede di attuazione, di mq 5.301, corrispondenti alla quota in compen- sazione individuata per il comprensorio M2 “Tenuta Pisana” nella tab. 1.2A riportata in Allegato A alle presenti NTA. Art.62. Ambiti a pianificazione particolareggiata definita
- Gli Ambiti a pianificazione particolareggiata definita riguardano aree interessate da Piani attuativi o Programmi urbanistici, variamente denominati, approvati prima dell’approvazione
riguardano aree interessate da Piani attuativi o Programmi urbanistici, variamente denominati, approvati prima dell’approvazione del presente PRG, ovvero adottati prima della deliberazione di Consiglio comunale n. 64/2006, di controdeduzione del presente PRG. 2. Alle aree di cui al comma 1, si applica la disciplina definita dai relativi Piani attuativi o Programmi urbanistici. 3. I Piani attuativi o i Programmi urbanistici in corso di approvazione, se adottati in conformità o con varianti non
banistici. 3. I Piani attuativi o i Programmi urbanistici in corso di approvazione, se adottati in conformità o con varianti non sostanziali, ai sensi dell’art. 1 della LR n. 36/1987, alla discipli- na urbanistica generale applicabile al momento dell’adozio- ne, proseguono il loro iter approvativo secondo le procedure stabilite dalla legislazione statale e regionale vigente; nelle more dell’approvazione, sono salvaguardate le previsioni dei Piani o Programmi adottati. 54
e statale e regionale vigente; nelle more dell’approvazione, sono salvaguardate le previsioni dei Piani o Programmi adottati. 54 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
- I Piani attuativi o Programmi urbanistici in corso di appro- vazione, se adottati in variante sostanziale rispetto alla discipli- na urbanistica generale applicabile al momento dell’adozione (Piani attuativi in variante, ai sensi dell’art. 4 della LR n. 36/1987; Accordi di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.LGT n. 267/2000), proseguono l’iniziale iter approvativo sino alla sua definitiva conclusione. Nelle more dell’approvazione di tali Piani o Programmi, e al momento dell’approvazione del pre-
alla sua definitiva conclusione. Nelle more dell’approvazione di tali Piani o Programmi, e al momento dell’approvazione del pre- sente PRG, le aree interessate assumono la disciplina urbanisti- ca ed economica – ivi compresi gli oneri e le obbligazioni straordinarie a carico dei soggetti privati proponenti – definite dalla deliberazione consiliare di adozione e/o di indirizzi al Sindaco per la conclusione degli Accordi di programma, senza che ciò assuma rilievo di strumentazione urbanistica esecutiva.
al Sindaco per la conclusione degli Accordi di programma, senza che ciò assuma rilievo di strumentazione urbanistica esecutiva. 5. In caso di mancata conclusione dell’iter approvativo dei Piani o Programmi di cui al comma 4, per causa del soggetto privato proponente, sulle aree interessate permane la discipli- na urbanistica ed economica di cui al comma 4, con una ridu- zione del 15% della SUL assentita, in ragione delle conseguenze negative per la realizzazione del programma urbanistico; gli
du- zione del 15% della SUL assentita, in ragione delle conseguenze negative per la realizzazione del programma urbanistico; gli Ambiti potranno essere successivamente attivati, mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata. 6. I Piani attuativi adottati o controdedotti in variante sostan- ziale allo strumento urbanistico generale sono approvati con le procedure di cui all’art. 4 della LR n. 36/1987. Nel caso di Accordi di programma, le modificazioni sostanziali introdotte
on le procedure di cui all’art. 4 della LR n. 36/1987. Nel caso di Accordi di programma, le modificazioni sostanziali introdotte nel corso dell’iter di approvazione sono sottoposte a pronun- ciamento del Consiglio comunale prima della conclusione dell’Accordo di programma: per modifiche sostanziali si inten- dono quelle eccedenti al contempo le fattispecie dell’art. 1 della LR n. 36/1987 e il mandato conferito al Sindaco nella deli- berazione consiliare di indirizzi; se le modificazioni introdotte
la LR n. 36/1987 e il mandato conferito al Sindaco nella deli- berazione consiliare di indirizzi; se le modificazioni introdotte attengono alla disciplina economica, saranno considerate sostanziali se eccederanno o il mandato conferito al Sindaco nella deliberazione consiliare di indirizzi o i criteri di perequa- zione stabiliti nel Capo 4° del Titolo I. 7. Sempre nel caso di Accordi di programma in corso di approvazione, se la conclusione dell’Accordo stesso non com-
el Titolo I. 7. Sempre nel caso di Accordi di programma in corso di approvazione, se la conclusione dell’Accordo stesso non com- porta varianti sostanziali, come definite al comma 6, alla disciplina urbanistica ed economica adottata e recepita nel presente PRG, l’iter approvativo è portato a conclusione, senza necessità della deliberazione consiliare di ratifica pre- vista dall’art. 34, comma 5, del D.LGT n. 267/2000. 8. Dopo la decadenza degli strumenti urbanistici attuativi appro-
ifica pre- vista dall’art. 34, comma 5, del D.LGT n. 267/2000. 8. Dopo la decadenza degli strumenti urbanistici attuativi appro- vati, per decorrenza del periodo di efficacia, e fino all’eventuale ripianificazione, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 1150/1942, alle parti non attuate continua ad applicarsi la stessa disciplina, salvo che sulle aree destinate all’espropriazione, dove potrà applicarsi il meccanismo della cessione compensativa, di cui all’art. 22.
Art.63. Definizione, obiettivi e componenti
he sulle aree destinate all’espropriazione, dove potrà applicarsi il meccanismo della cessione compensativa, di cui all’art. 22. 9. Agli Ambiti a pianificazione particolareggiata definita si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 13, comma 12, fatti salvi i maggiori oneri e obbligazioni stabiliti negli strumenti attuativi. Capo 6° Progetti strutturanti Art.63. Definizione, obiettivi e componenti
- I Progetti strutturanti sono relativi: a parti di città fortemente
Art.63. Definizione, obiettivi e componenti
i strutturanti Art.63. Definizione, obiettivi e componenti
- I Progetti strutturanti sono relativi: a parti di città fortemente caratterizzate da insiemi di elementi e tracciati archeologici, storici e naturali; ad ambiti di trasformazione strategici rispetto al futuro assetto della città; a luoghi centrali dotati di forte iden- tità locale. Per tali parti di città, ambiti e luoghi, il PRG prevede, alle varie scale, interventi di riqualificazione e di trasformazione
. Per tali parti di città, ambiti e luoghi, il PRG prevede, alle varie scale, interventi di riqualificazione e di trasformazione definiti con le procedure del Programma integrato o del Progetto urbano, di cui agli articoli 14 e 15, ovvero affidati a progetti di intervento per la qualificazione degli spazi pubblici e la realiz- zazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico. 2. I Progetti strutturanti si articolano nelle seguenti componenti: a) Ambiti di programmazione strategica;
Art.64. Ambiti di programmazione strategica
interesse pubblico. 2. I Progetti strutturanti si articolano nelle seguenti componenti: a) Ambiti di programmazione strategica; b) Centralità metropolitane e urbane; c) Centralità locali. Art.64. Ambiti di programmazione strategica
- Gli Ambiti di programmazione strategica, individuati nell’ela- borato D7, sono definiti prevalentemente da elementi natu- rali, direttrici e tracciati storici tra loro interrelati, aventi valenza di strutturazione morfologica e funzionale dell’inse-
rali, direttrici e tracciati storici tra loro interrelati, aventi valenza di strutturazione morfologica e funzionale dell’inse- diamento, alla scala urbana e territoriale. Gli Ambiti indivi- duati sono: a) il Tevere; b) il Parco dei Fori e dell’Appia antica; c) le Mura; d) il Tracciato Flaminio-Fori-EUR; e) la Cintura ferroviaria. 2. Gli Ambiti di programmazione strategica comprendono le parti della città cui il Piano attribuisce un ruolo strategico al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
egica comprendono le parti della città cui il Piano attribuisce un ruolo strategico al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: a) riscoprire e valorizzare le grandi tracce della morfologia urbana e i diversi principi insediativi che strutturano la città ed il territorio del comune; b) rafforzare le identità funzionali caratterizzanti, con parti- colare riferimento, alle grandi funzioni culturali dello spettacolo, congressuali ed espositive, del turismo e del tempo libero;
colare riferimento, alle grandi funzioni culturali dello spettacolo, congressuali ed espositive, del turismo e del tempo libero; c) contribuire alla definizione ed al rafforzamento, secondo principi di mobilità sostenibile, di una rete di percorsi, con particolare riferimento al sistema su ferro, al sistema dei parcheggi, ai nodi di interscambio e intermodalità, alla ciclopedonalità ed alla percorribilità fluviale. 3. Negli Ambiti di programmazione strategica gli interventi relati-
alità, alla ciclopedonalità ed alla percorribilità fluviale. 3. Negli Ambiti di programmazione strategica gli interventi relati- vi dovranno tenere conto delle indicazioni contenute negli elaborati indicativi I4, I5, I6, I7 e I8 di ciascun Ambito. 4. Gli obiettivi degli Ambiti di programmazione strategica sono prioritariamente perseguiti attraverso: a) Programmi triennali delle opere pubbliche comunali; 55 Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
Art.65. Centralità metropolitane e urbane
b) Progetti urbani, di cui all’art. 15, e Programmi integrati, di cui all’art. 14. 5. Gli Ambiti di programmazione strategica sono Zone di recupe- ro del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 27, legge n. 457/1978. Art.65. Centralità metropolitane e urbane
- Le Centralità metropolitane e urbane sono finalizzate alla nuova organizzazione multipolare del territorio metropolita- no, attraverso una forte caratterizzazione funzionale e morfo-
alla nuova organizzazione multipolare del territorio metropolita- no, attraverso una forte caratterizzazione funzionale e morfo- tipologica, una concentrazione di funzioni di livello urbano e metropolitano, nonché una stretta connessione con le reti di comunicazione e il contesto locale. Esse riguardano parti di città caratterizzate da elevata accessibilità mediante la rete di trasporto pubblico (in particolare su ferro), da una forte inte- grazione funzionale, da rilevanti connotati di identità sociale
trasporto pubblico (in particolare su ferro), da una forte inte- grazione funzionale, da rilevanti connotati di identità sociale e storica, e da una alta potenzialità alla trasformazione; tali elementi concorrono ad individuare per le Centralità un ruolo di riferimento, di identità insediativa e di polarizzazione nella nuova organizzazione metropolitana prevista dal PRG. 2. Le Centralità metropolitane e urbane sono individuate da un perimetro riportato nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp.
G. 2. Le Centralità metropolitane e urbane sono individuate da un perimetro riportato nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000; tale perimetro contiene tutti gli immobili la cui tra- sformazione, riuso o riqualificazione concorre a definire il ruolo di centralità; la zonizzazione interna a tali perimetri ha valore indicativo e di indirizzo per la formazione dello stru- mento attuativo. Le Centralità si attuano mediante Progetto urbano esteso all’intero perimetro; ai sensi dell’art. 15, comma
ru- mento attuativo. Le Centralità si attuano mediante Progetto urbano esteso all’intero perimetro; ai sensi dell’art. 15, comma 5, il Progetto urbano interviene anche all’esterno del perimetro ai fini della connessione con il sistema della mobilità e del- l’integrazione con il contesto locale. 3. Ai fini dell’attuazione le Centralità metropolitane e urbane sono suddivise in Centralità a pianificazione definita e Centralità da pianificare, come evidenziato nell’elaborato 3.“Sistemi e
sono suddivise in Centralità a pianificazione definita e Centralità da pianificare, come evidenziato nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000: le prime riguardano ambiti per i quali sono stati già approvati o sono in corso di approvazione stru- menti urbanistici esecutivi e programmi d’intervento; le seconde riguardano ambiti da sottoporre a pianificazione esecutiva con la procedura del Progetto urbano di cui all’art. 15, nel rispetto del presente articolo.
ttoporre a pianificazione esecutiva con la procedura del Progetto urbano di cui all’art. 15, nel rispetto del presente articolo. 4. Alle Centralità a pianificazione definita appartengono: Bufalotta, Pietralata, Ostiense, Alitalia-Magliana, Polo tecnolo- gico, Tor Vergata, EUR-Castellaccio, Ponte di Nona-Lunghezza, Massimina, Fiera di Roma. Ai fini attuativi si applica la disci- plina definita dai relativi strumenti urbanistici esecutivi, una volta approvati. Eventuali variazioni dei perimetri determina-
plina definita dai relativi strumenti urbanistici esecutivi, una volta approvati. Eventuali variazioni dei perimetri determina- te in sede di definitiva approvazione, si intenderanno automa- ticamente recepite nel presente PRG. 5. Alle Centralità da pianificare appartengono: Santa Maria della Pietà, Torre Spaccata, Ponte Mammolo, Acilia-Madonnetta, Anagnina-Romanina, Saxa Rubra, Cesano, La Storta. La loro attuazione è regolata da quanto prescritto nei commi succes-
donnetta, Anagnina-Romanina, Saxa Rubra, Cesano, La Storta. La loro attuazione è regolata da quanto prescritto nei commi succes- sivi e dalle “Schede delle Centralità metropolitane e urbane” raccolte nell’Appendice 2 alle presenti NTA. Sono ammessi interventi di categoria NIU e, nel caso di Santa Maria della Pietà, interventi di categoria RC. 6. Nelle Schede di cui al comma 5, sono indicate le quantità complessivamente edificabili in ogni Centralità, distinguen-
ia RC. 6. Nelle Schede di cui al comma 5, sono indicate le quantità complessivamente edificabili in ogni Centralità, distinguen- do, ai sensi dell’art. 18, tra la quota riservata alla proprietà, valutata in relazione alla disciplina urbanistica pre-vigente, e quella da mettere a disposizione del Comune (nelle schede: “SUL pubblica”) che dovrà utilizzarla prioritariamente per gli obiettivi di cui al comma 1. 7. Ai sensi e per gli effetti del comma 6 e dell’art. 20, comma 1,
izzarla prioritariamente per gli obiettivi di cui al comma 1. 7. Ai sensi e per gli effetti del comma 6 e dell’art. 20, comma 1, l’indice di quantificazione della SUL privata, per la parte ecce- dente l’indice di 0,1156 mq/mq, è soggetta al contributo straordinario di cui all’art. 20. 8. La SUL indicata nelle Schede deve intendersi aggiuntiva rispetto a eventuali edifici esistenti o abilitati al momento dell’adozione del presente PRG. Ai fini di una più organica
untiva rispetto a eventuali edifici esistenti o abilitati al momento dell’adozione del presente PRG. Ai fini di una più organica progettazione delle Centralità, agli edifici esistenti possono essere applicati gli incentivi per il rinnovo edilizio di cui all’art. 21; fino all’approvazione del Progetto urbano, sugli edi- fici esistenti sono ammessi interventi di categoria MO, MS, RC, RE, senza cambio di destinazione d’uso. Nelle Schede sono altresì specificate le destinazioni d’uso ammesse e il relativo
S, RC, RE, senza cambio di destinazione d’uso. Nelle Schede sono altresì specificate le destinazioni d’uso ammesse e il relativo mix funzionale. 9. Ai sensi dell’art. 13, commi 11 e 12, e dell’art. 99, l’attuazio- ne delle Centralità metropolitane e urbane è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle infrastrutture ferroviarie (linee metropolitane, altri sistemi in sede propria) previste dal PRG. 10. Con apposita deliberazione consiliare o nell’ambito degli
ee metropolitane, altri sistemi in sede propria) previste dal PRG. 10. Con apposita deliberazione consiliare o nell’ambito degli atti di indirizzo e programmazione di cui all’art. 13, comma 3, e al fine di garantire la fattibilità economico-finanziaria delle Centralità, il Comune stabilisce i criteri di quantificazione del concorso finanziario dei soggetti titolari della SUL privata alla realizzazione delle connessioni esterne, con particolare riguardo a quelle trasportistiche, anche in eccedenza a quan-
vata alla realizzazione delle connessioni esterne, con particolare riguardo a quelle trasportistiche, anche in eccedenza a quan- to previsto dall’art. 13, comma 13; tale concorso finanziario è commisurato al valore immobiliare conseguibile, senza pre- giudizio per il necessario equilibrio economico-finanziario dell’investimento privato. Per le stesse finalità, il Comune, dedotto il concorso privato, destina prioritariamente al finanziamento delle infrastrutture della Centralità gli even-
Art.66. Centralità locali
l Comune, dedotto il concorso privato, destina prioritariamente al finanziamento delle infrastrutture della Centralità gli even- tuali proventi derivanti dall’assegnazione della SUL acquisita alla sua disponibilità ai sensi del comma 6, ivi compresi gli oneri di urbanizzazione corrisposti dai soggetti assegnatari. Art.66. Centralità locali
- Le Centralità locali riguardano i luoghi più rappresentativi dell’identità locale e corrispondono agli spazi urbani dove il 56
. Le Centralità locali riguardano i luoghi più rappresentativi dell’identità locale e corrispondono agli spazi urbani dove il 56 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
PRG localizza le funzioni in grado di rivitalizzare e riqualifi- care i tessuti circostanti, oltre ai principali servizi necessari per la migliore organizzazione sociale e civile del Municipio. 2. Le Centralità locali sono individuate nell’elaborato 2 “Sistemi e Regole”, rapp. 1: 5.000, e nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, da un perimetro che comprende gli immobili la cui trasformazione e riqualificazione concorre a definire il ruolo di polarità. Tali immobili comprendono, in generale:
obili la cui trasformazione e riqualificazione concorre a definire il ruolo di polarità. Tali immobili comprendono, in generale: a) Aree per Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale (acqui- site o da acquisire); b) Aree per Servizi pubblici di livello urbano; c) Tessuti con attrezzature pubbliche o di uso pubblico da riqualificare; d) Spazi pubblici da riqualificare; e) Aree per Infrastrutture per la mobilità. 3. Ai fini dell’acquisizione delle aree di cui alle lett. a) e b) del
riqualificare; e) Aree per Infrastrutture per la mobilità. 3. Ai fini dell’acquisizione delle aree di cui alle lett. a) e b) del comma 2, ad eccezione di quelle ricadenti all’interno degli Ambiti a pianificazione particolareggiata definita, per le quali vale la disciplina stabilita dallo strumento urbanistico esecutivo, oltre all’edificabilità prevista per le attrezzature e i servizi pubblici, è prevista una edificabilità privata pari a 0,1 mq/mq da concentrare sul 20% delle aree a fronte della ces-
i servizi pubblici, è prevista una edificabilità privata pari a 0,1 mq/mq da concentrare sul 20% delle aree a fronte della ces- sione al Comune del restante 80%, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22, con facoltà di trasferire tale edificabilità da una all’altra delle componenti comprese nel perimetro di cui al comma 2. Ai tessuti di cui al comma 2, lett. c), si applica la disciplina di tessuto. 4. Negli Spazi pubblici da riqualificare, indicati con apposito
i cui al comma 2, lett. c), si applica la disciplina di tessuto. 4. Negli Spazi pubblici da riqualificare, indicati con apposito segno grafico all’interno del perimetro delle Centralità locali, sono previsti i seguenti interventi: a) sistemazione degli spazi scoperti pubblici e privati, con il ridisegno e la sistemazione della sede stradale (eventuali corsie automobilistiche, marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili) e le sistemazioni a verde di arredo urbano;
ale (eventuali corsie automobilistiche, marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili) e le sistemazioni a verde di arredo urbano; b) localizzazione al piano-terra degli edifici che si affacciano su tali spazi, di destinazioni Commerciali e Servizi a CU/b o CU/m; tale localizzazione, anche in ampliamento delle quantità esistenti, è regolata dalle sole dimensioni dell’a- rea di pertinenza dell’edificio e dalle norme generali sul rispetto delle distanze.
ti, è regolata dalle sole dimensioni dell’a- rea di pertinenza dell’edificio e dalle norme generali sul rispetto delle distanze. 5. L’assetto urbanistico delle Centralità locali è definito da un Progetto pubblico unitario d’intervento, con valore di strumento urbanistico esecutivo, o anche nelle forme del Programma integrato di cui all’art. 14 o del Progetto urbano di cui all’art. 15, predisposto dal Municipio interessato, sulla base dell’ela- borato I2 “Schemi di riferimento delle Centralità locali”,
’art. 15, predisposto dal Municipio interessato, sulla base dell’ela- borato I2 “Schemi di riferimento delle Centralità locali”, periodicamente aggiornabile, e di eventuali proposte dei sog- getti proprietari o a diverso titolo competenti, e sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione centrale del Comune. Tale progetto prevede: a) la sistemazione degli Spazi pubblici da riqualificare secondo le indicazioni del precedente comma 4; b) la realizzazione delle nuove attrezzature pubbliche e la
lici da riqualificare secondo le indicazioni del precedente comma 4; b) la realizzazione delle nuove attrezzature pubbliche e la conferma o il riuso di quelle esistenti; c) la localizzazione delle quote di edificabilità privata conse- guente all’acquisizione pubblica, mediante cessione com- pensativa, delle aree per Verde pubblico e servizi pubblici di livel- lo locale e delle aree per Servizi pubblici di livello urbano; d) la realizzazione di nuovi spazi urbani pubblici ad integra-
l- lo locale e delle aree per Servizi pubblici di livello urbano; d) la realizzazione di nuovi spazi urbani pubblici ad integra- zione di quelli già individuati nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000; e) la realizzazione di parcheggi pubblici e privati, anche inter- rati, ai fini di un’adeguata dotazione di standard urbanistici. Il Progetto unitario può modificare la delimitazione degli Spazi pubblici da riqualificare, di cui al comma 4, nonché estendersi su
Progetto unitario può modificare la delimitazione degli Spazi pubblici da riqualificare, di cui al comma 4, nonché estendersi su aree e attrezzature pubbliche o a destinazione pubblica esterne al perimetro della Centralità ma ad essa strettamente connes- se; le opere pubbliche inserite nel Progetto unitario sono inserite nella Programmazione comunale dei lavori pubblici. 6. Preliminarmente o nel corso della formazione del Progetto unitario di cui al comma 5, il Municipio acquisisce o verifica
ici. 6. Preliminarmente o nel corso della formazione del Progetto unitario di cui al comma 5, il Municipio acquisisce o verifica la disponibilità dei proprietari alla cessione compensativa di cui al comma 3. In caso di indisponibilità accertata dei proprietari e previa diffida, ovvero se il Progetto di cui al comma 5 dimostra la mancanza di condizioni oggettive per l’applicazione della cessione compensativa, il Comune pro- cede all’espropriazione delle aree, secondo le norme vigenti in materia.
Art.67. Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata
pplicazione della cessione compensativa, il Comune pro- cede all’espropriazione delle aree, secondo le norme vigenti in materia. 7. Qualora il perimetro delle Centralità locali sia ricompreso all’interno di un Programma integrato, il Progetto di cui al comma 5 rappresenta una priorità del Programma stesso, fatta salva la possibilità di autonoma attivazione. Capo 7° Ambiti di riserva Art.67. Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata
- Gli Ambiti di riserva sono individuati nell’elaborato
Art.67. Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata
Ambiti di riserva Art.67. Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata
- Gli Ambiti di riserva sono individuati nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. Sono costituiti da aree non edificate, destinati dal precedente PRG ad Agro romano, e classificati dallo stesso quali Ambiti di compensazione, ai sensi dell’art. 18, con destinazione prevalentemente residen- ziale. È ammessa la categoria d’intervento NIU, come definita dall’art. 9, comma 8.
8, con destinazione prevalentemente residen- ziale. È ammessa la categoria d’intervento NIU, come definita dall’art. 9, comma 8. 2. Per le ragioni e le finalità di cui al comma 1, la quota mag- gioritaria della edificabilità consentita, come determinata al comma 3, è destinata prioritariamente alle seguenti finalità d’interesse pubblico o generale: a) edilizia residenziale pubblica o con finalità sociali; b) compensazioni urbanistiche, ai sensi dell’art. 19;
lico o generale: a) edilizia residenziale pubblica o con finalità sociali; b) compensazioni urbanistiche, ai sensi dell’art. 19; c) incentivi per il rinnovo edilizio, ai sensi dell’art. 21. 3. La SUL realizzabile sul complesso degli Ambiti di riserva corrisponde ad un indice medio di edificabilità territoriale ET pari a 0,3 mq/mq, variabile tra 0,25 e 0,45 mq/mq per i distin- ti Ambiti, secondo le determinazioni assunte in sede di pro- grammazione o pianificazione attuativa. Della edificabilità 57
tin- ti Ambiti, secondo le determinazioni assunte in sede di pro- grammazione o pianificazione attuativa. Della edificabilità 57 Piano Regolatore Generale Titolo II Sistema insediativo
complessiva attribuita a ogni singolo Ambito, una quota parte, pari a 0,06 mq/mq, è attribuita ai proprietari, e la restante parte è messa a disposizione del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, e per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2. 4. L’attuazione degli interventi è soggetta all’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi estesi all’intero Ambito. La formazione di tali strumenti è subordinata a un atto di indi- rizzo e programmazione, predisposto ai sensi dell’art. 13,
ito. La formazione di tali strumenti è subordinata a un atto di indi- rizzo e programmazione, predisposto ai sensi dell’art. 13, comma 3 e nelle forme di cui all’art. 14, che preveda, anche in più fasi: la quantificazione delle necessità derivanti dalle finalità di cui al comma 2 e le relative priorità; la conseguen- te quantificazione degli Ambiti di riserva da attivare; l’indivi- duazione degli Ambiti o le modalità e i criteri di individua- zione; i termini e le modalità per l’avvio delle eventuali pro-
i- duazione degli Ambiti o le modalità e i criteri di individua- zione; i termini e le modalità per l’avvio delle eventuali pro- cedure espropriative. L’atto di indirizzo può prevedere o con- tenere un Piano di inquadramento urbanistico, esteso, ove occor- ra, ad ambiti di intervento e a infrastrutture esterni agli Ambiti di riserva, in modo da garantire l’accesso a qualsiasi modalità di trasporto. 5. Ai fini o a seguito della formazione dell’atto di indirizzo e pro-
da garantire l’accesso a qualsiasi modalità di trasporto. 5. Ai fini o a seguito della formazione dell’atto di indirizzo e pro- grammazione di cui al comma 4, e secondo gli indirizzi dello stesso, il Comune ha facoltà di esperire, anche in più tornate, procedure di evidenza pubblica volte a sollecitare o verificare la disponibilità dei proprietari all’attivazione degli Ambiti di riser- va, secondo le regole e le disposizioni del presente articolo. 6. Gli Ambiti di intervento, da attivare prioritariamente,
riser- va, secondo le regole e le disposizioni del presente articolo. 6. Gli Ambiti di intervento, da attivare prioritariamente, saranno individuati tenendo conto: della localizzazione rispetto al contesto insediativo, ambientale e infrastruttura- le, delle verifiche di compatibilità ambientale e archeologica, degli esiti delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 5, di eventuali accordi già raggiunti tra i proprietari delle aree e i destinatari finali delle stesse, nel rispetto delle
comma 5, di eventuali accordi già raggiunti tra i proprietari delle aree e i destinatari finali delle stesse, nel rispetto delle priorità e modalità stabilite ai sensi del comma 4 e ai sensi dell’art. 19, comma 4. 7. Sulla base delle indicazioni degli atti di indirizzo e pro- grammazione di cui al comma 4, gli strumenti urbanistici esecutivi possono essere predisposti dal Comune, ovvero dai proprietari, o aventi titolo, che detengano la maggioranza del
stici esecutivi possono essere predisposti dal Comune, ovvero dai proprietari, o aventi titolo, che detengano la maggioranza del valore catastale degli immobili, calcolata ai sensi dell’art. 13, comma 15, ovvero dai proprietari associati agli assegnatari della SUL messa a disposizione del Comune, ove già indivi- duati, che detengano nel complesso la maggioranza delle pre- visioni edificatorie relative all’Ambito. 8. Approvato lo strumento urbanistico esecutivo, ai fini della
maggioranza delle pre- visioni edificatorie relative all’Ambito. 8. Approvato lo strumento urbanistico esecutivo, ai fini della sua attuazione, si procede ai sensi dell’art. 13, comma 15, se di iniziativa privata, e ai sensi dell’art. 13, comma 16, se di ini- ziativa pubblica. 9. Agli Ambiti di riserva, in sede di formazione degli strumen- ti urbanistici esecutivi, si applicano i parametri e gli indici stabiliti per gli Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali, ai sensi dell’art. 58, comma 1.
Capo 2° delle presenti norme.
parametri e gli indici stabiliti per gli Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali, ai sensi dell’art. 58, comma 1. 10. Fino all’approvazione dello strumento urbanistico esecu- tivo, le aree ricadenti negli Ambiti di riserva sono soggette alla disciplina stabilita per l’Agro romano, ai sensi del Titolo III, Capo 2° delle presenti norme. 11. Ai sensi dell’art. 13, commi 11 e 12, e dell’articolo 99, la tra- sformabilità degli Ambiti di riserva è comunque subordinata
- Ai sensi dell’art. 13, commi 11 e 12, e dell’articolo 99, la tra- sformabilità degli Ambiti di riserva è comunque subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle infrastruttu- re ferroviarie (linee metropolitane, altri sistemi in sede pro- pria) previste dal PRG e dal Piano di inquadramento urbanistico di cui al comma 4, ove predisposto. 58 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Art.68. Articolazione delle componenti
Capo 1° Componenti del sistema ambientale e agricolo Art.68. Articolazione delle componenti
- Sono componenti del sistema ambientale e agricolo: a) Aree naturali protette; b) Reticolo idrografico; c) Agro romano; d) Parchi agricoli.
- Concorrono al Sistema ambientale e al funzionamento eco- logico dell’intero territorio le aree del “Sistema insediativo” e del “Sistema dei servizi, delle infrastrutture e impianti” rica- denti nella Rete ecologica di cui all’art. 72.
Art.69. Aree naturali protette nazionali e regionali
a insediativo” e del “Sistema dei servizi, delle infrastrutture e impianti” rica- denti nella Rete ecologica di cui all’art. 72. 3. Concorrono alla definizione della disciplina del “Sistema ambientale e agricolo” gli Ambiti di paesaggio come individua- ti nell’elaborato G6.“Sistema paesaggistico”: i progetti d’inter- vento dovranno conformarsi ai criteri e alle regole stabilite nell’elaborato G7. “Guida per la progettazione negli Ambiti di paesaggio” Art.69. Aree naturali protette nazionali e regionali
Art.69. Aree naturali protette nazionali e regionali
e nell’elaborato G7. “Guida per la progettazione negli Ambiti di paesaggio” Art.69. Aree naturali protette nazionali e regionali
- Nelle riserve naturali statali del Litorale romano e della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, individuate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, fino all’approvazione dei relativi “Piani di gestione” si applica la disciplina della legge n. 394/1991 e del DM Ambiente 29 marzo 1996.
- Nella fascia di rispetto della “Tenuta presidenziale di Castel
plina della legge n. 394/1991 e del DM Ambiente 29 marzo 1996. 2. Nella fascia di rispetto della “Tenuta presidenziale di Castel Porziano”, come individuata nell’elaborato 4. “Rete ecologica”, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: a) all’esterno dei Piani di recupero urbanistico dei nuclei di edilizia ex abusiva, così come individuati in sede di stru- mento urbanistico esecutivo, predisposto ai sensi dell’art. 55, comma 2, sono ammessi esclusivamente: gli interventi
de di stru- mento urbanistico esecutivo, predisposto ai sensi dell’art. 55, comma 2, sono ammessi esclusivamente: gli interventi di recupero degli edifici esistenti, secondo le categorie MO, MS, RC, RE, definite dall’art. 9; la realizzazione delle reti tec- nologiche di cui agli articoli 103 e 104; gli interventi di cate- goria ambientale di cui all’art. 10; b) all’interno dei Piani di recupero urbanistico dei nuclei di edilizia ex abusiva, così come individuati in sede di stru-
. 10; b) all’interno dei Piani di recupero urbanistico dei nuclei di edilizia ex abusiva, così come individuati in sede di stru- mento urbanistico esecutivo, predisposto ai sensi dell’art. 55, comma 2, è comunque ammesso il trasferimento all’e- sterno della fascia di rispetto della Tenuta presidenziale delle previsioni edificatorie private assentite ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 3, lett. c) e d), fatta comunque salva la possibilità di localizzare i servizi pubblici oltre il
gli effetti dell’art. 55, comma 3, lett. c) e d), fatta comunque salva la possibilità di localizzare i servizi pubblici oltre il limite di m. 50 dal confine della Tenuta presidenziale. 3. Nelle aree limitrofe al confine della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, all’esterno e all’interno della fascia di rispet- to di cui al comma 2, ivi comprese quelle ricadenti nelle com- ponenti di cui agli articoli 55 e 62, ogni intervento urbanisti- co e edilizio, come definito dall’art. 9, escluso gli interventi di
nti di cui agli articoli 55 e 62, ogni intervento urbanisti- co e edilizio, come definito dall’art. 9, escluso gli interventi di categoria MO, dovrà essere accompagnato da interventi ambientali di categoria REA, MIA, VLA, come definiti dall’art. 10, commi 4, 5 e 6, finalizzati alla creazione, in aderenza al confine della Tenuta presidenziale, di una barriera verde con- tinua, costituita da siepi e da alberi di alto fusto, di altezza tale da garantire una adeguata barriera visiva verso le costruzioni
parte degli Enti competenti, di specifiche norme di salvaguar-
a, costituita da siepi e da alberi di alto fusto, di altezza tale da garantire una adeguata barriera visiva verso le costruzioni esistenti o di progetto. 4. Nelle Aree naturali protette regionali, individuate nell’elabora- to 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, fino all’approvazione dei Piani di cui all’art. 26 della LR n. 29/1997 o fino all’adozione, da parte degli Enti competenti, di specifiche norme di salvaguar- dia, si applica la disciplina transitoria costituita dall’art. 9 della
degli Enti competenti, di specifiche norme di salvaguar- dia, si applica la disciplina transitoria costituita dall’art. 9 della LR n. 24/1998 e dagli articoli 8, 44, commi 13 e 14, della LR n. 29/1997. Si applica altresì, ove più restrittiva o ad integrazione, la disciplina urbanistica del PRG pre-vigente; per le zone già destinate ad Agro romano, in luogo delle norme tecniche pre- vigenti, si applicano quelle del presente PRG. 5. Se i Piani delle Aree naturali protette sono approvati con modi-
tecniche pre- vigenti, si applicano quelle del presente PRG. 5. Se i Piani delle Aree naturali protette sono approvati con modi- ficazione dei perimetri originari, oppure se il perimetro dell’a- rea naturale protetta risulti erroneamente riportato, le rispetti- ve aree stralciate o erroneamente incluse, salvo che non si trat- ti di adeguamento ai confini morfologici o catastali, assumono la disciplina urbanistica come definita al comma 4, secondo
Art.70. Parchi agricoli
trat- ti di adeguamento ai confini morfologici o catastali, assumono la disciplina urbanistica come definita al comma 4, secondo periodo, fino a eventuale ripianificazione da parte del Comune. Le variazioni dei perimetri, in ampliamento o in riduzione, si intenderanno automaticamente recepite nel presente PRG. Art.70. Parchi agricoli
- Sono Parchi agricoli gli ambiti rurali diversi dalle Aree natura- li protette di cui all’art. 69, ma riconducibili ad un sistema uni-
Titolo III Sistema ambientale
Parchi agricoli gli ambiti rurali diversi dalle Aree natura- li protette di cui all’art. 69, ma riconducibili ad un sistema uni- tario di interesse naturalistico, paesaggistico, storico-archeolo- gico, da tutelare e valorizzare. Titolo III Sistema ambientale e agricolo Capo 1° Componenti del sistema ambientale e agricolo Capo 2° Agro romano 59 Piano Regolatore Generale Titolo III Sistema ambientale e agricolo
- I Parchi agricoli sono individuati nell’elaborato 4. “Rete ecolo- gica” e assumono la seguente denominazione: a) Casal del Marmo; b) Arrone-Galeria; c) Rocca Cencia.
- Le misure e gli interventi nei Parchi agricoli devono persegui- re i seguenti obiettivi: a) preservazione e rafforzamento delle attività agricole, anche mediante la commercializzazione locale dei prodotti, e l’in- dirizzo delle stesse verso coltivazioni con maggiore compa- tibilità ambientale, secondo il “Codice della buona pratica
e l’in- dirizzo delle stesse verso coltivazioni con maggiore compa- tibilità ambientale, secondo il “Codice della buona pratica agricola” (Reg. 1999/1257/CE), l’agricoltura biologica, l’agri- coltura bio-dinamica; b) tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, paesaggistico; c) preservazione, risanamento, rinaturalizzazione del reticolo idrografico; d) riqualificazione e riuso dei tessuti e degli edifici esistenti, con riguardo a quelli dismessi;
one del reticolo idrografico; d) riqualificazione e riuso dei tessuti e degli edifici esistenti, con riguardo a quelli dismessi; e) recupero e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e monumentale; f) creazione di un sistema di fruizione pubblica, mediante l’ac- quisizione di aree ad uso pubblico, la realizzazione di itine- rari naturalistici con percorrenza ciclo-pedonale, l’introdu- zione o il potenziamento di usi ricettivi, ricreativi, sportivi, di servizio.
listici con percorrenza ciclo-pedonale, l’introdu- zione o il potenziamento di usi ricettivi, ricreativi, sportivi, di servizio. 4. Gli obiettivi di cui al comma 3 sono perseguiti mediante Programmi unitari d’intervento, anche nelle forme di cui all’art. 14, estesi all’intero ambito del Parco agricolo, da attuarsi median- te: interventi pubblici; PAMA, di cui all’art. 79; accordi con i proprietari o conduttori delle aziende agricole, anche riuniti secondo le diverse forme di rappresentanza; convenzioni con
con i proprietari o conduttori delle aziende agricole, anche riuniti secondo le diverse forme di rappresentanza; convenzioni con Istituti o Enti di ricerca per la sperimentazione di progetti spe- cifici di riqualificazione ambientale e riconversione agricola. 5. In particolare, i Programmi d’intervento possono prevedere, sempre per le finalità di cui al comma 3: a) gli indirizzi, i criteri, le regole per gli interventi e l’utilizzo antropico sulle acque, sulla flora e sulla fauna, ivi comprese
i indirizzi, i criteri, le regole per gli interventi e l’utilizzo antropico sulle acque, sulla flora e sulla fauna, ivi comprese prescrizioni e particolari costruttivi per la realizzazione o l’adeguamento di edifici, impianti, infrastrutture; b) i criteri e le regole per l’accesso, la circolazione, la fruizione pubblica delle aree, con particolare riguardo a quelle sotto- poste a maggior tutela e alle aziende agricole; c) l’ampliamento del perimetro in aree contigue, ai fini del
rdo a quelle sotto- poste a maggior tutela e alle aziende agricole; c) l’ampliamento del perimetro in aree contigue, ai fini del completamento degli interventi pubblici, della completa inclusione delle aziende agricole, dell’adesione volontaria di aziende agricole confinanti, della necessaria integrazione con infrastrutture, insediamenti e ambiti rurali circostanti; d) l’organizzazione generale del comprensorio, con riguardo all’accessibilità generale, ai percorsi veicolari e ciclo-pedo-
nti; d) l’organizzazione generale del comprensorio, con riguardo all’accessibilità generale, ai percorsi veicolari e ciclo-pedo- nali, alla localizzazione di nuclei di servizi o impianti comu- ni per l’agricoltura, alla localizzazione di centri di servizio, ricettivi e di attrezzature per la fruizione pubblica; e) la suddivisione dell’ambito in più zone, differenziate per livelli di naturalità, di tutela, di funzioni specializzate, con la individuazione delle aree da acquisire alla proprietà o all’u-
velli di naturalità, di tutela, di funzioni specializzate, con la individuazione delle aree da acquisire alla proprietà o all’u- so pubblico, anche attraverso le misure compensative di cui alla lett. i) e con gli accordi negoziali di cui alla lett. f); f) i contenuti degli accordi o convenzioni da stipulare con le aziende agricole, al fine di regolare gli incentivi finanziari, di assistenza tecnico-scientifico, per l’orientamento delle colti- vazioni agricole e zootecniche, secondo gli obiettivi e i crite-
assistenza tecnico-scientifico, per l’orientamento delle colti- vazioni agricole e zootecniche, secondo gli obiettivi e i crite- ri, di cui al comma 3, lett. a), per la realizzazione degli inter- venti di miglioramento ambientale (rimboschimenti, colti- vazioni a perdere, oasi naturalistiche, recupero dei terreni nudi e dei pascoli degradati), per l’accesso pubblico e la frui- zione ricreativa nelle aziende agricole (fattorie didattiche); g) la rimozione o regolamentazione degli orti abusivamente
frui- zione ricreativa nelle aziende agricole (fattorie didattiche); g) la rimozione o regolamentazione degli orti abusivamente realizzati mediante occupazione abusiva di suolo pubblico o di Enti pubblici, o comunque ricadenti nelle aree tutelate ai sensi dell’art. 11 della LR n. 24/1998; h) l’introduzione, negli edifici esistenti alla data di approvazio- ne del presente PRG, di destinazioni d’uso di limitato impat- to ambientale strettamente funzionali alla fruizione pubbli-
azio- ne del presente PRG, di destinazioni d’uso di limitato impat- to ambientale strettamente funzionali alla fruizione pubbli- ca dei parchi agricoli per finalità di turismo rurale (attrezza- ture sportive e ricreative; foresterie e ricettività agri-turisti- ca; punti-ristoro, produzioni artigianali tipiche o artistiche o di servizio, commercializzazione prodotti agricoli e arti- gianali locali, merchandising, servizi informativi, didattico- culturali), anche in deroga a quanto previsto dal Capo 2°;
arti- gianali locali, merchandising, servizi informativi, didattico- culturali), anche in deroga a quanto previsto dal Capo 2°; i) l’applicazione, nell’ambito dei PAMA, del contributo straor- dinario di cui all’art. 20, in funzione dell’incremento di SUL e delle destinazioni d’uso residenziali, ricettive, commercia- li consentite; j) l’applicazione degli incentivi per il rinnovo edilizio di cui all’art. 21, commi 5 e seguenti, anche ai fini della demolizio-
j) l’applicazione degli incentivi per il rinnovo edilizio di cui all’art. 21, commi 5 e seguenti, anche ai fini della demolizio- ne e trasferimento di edifici e manufatti contrastanti con gli obiettivi e i dispositivi di tutela. 6. Il Programma d’intervento, di cui al comma 4, è approvato dal Consiglio comunale, previa procedura d’informazione e consultazione della cittadinanza, secondo quanto previsto all’art. 13, comma 9. 7. Nelle aree dei Parchi agricoli, gli interventi di categoria NC, o
cittadinanza, secondo quanto previsto all’art. 13, comma 9. 7. Nelle aree dei Parchi agricoli, gli interventi di categoria NC, o che comportano l’introduzione di usi residenziali, ricettivi, sportivi, ricreativi, commerciali, sono sottoposti a PAMA e all’applicazione del contributo straordinario di cui all’art. 20. 8. Nelle aree dei Parchi agricoli, se non previsti espressamente dal Programma di cui al comma 4, non sono consentiti i seguen- ti usi e impianti: serre non stagionali con superficie maggiore di
Art.71. Reticolo idrografico
al Programma di cui al comma 4, non sono consentiti i seguen- ti usi e impianti: serre non stagionali con superficie maggiore di 2.000 mq; allevamenti intensivi; discariche di inerti, se non fina- lizzate al ripristino ambientale; laghetti sportivi e artificiali, se non per funzioni anti-incendio; nuclei di servizi, di cui all’art. 80; aree attrezzate per il soggiorno autosufficiente, di cui all’art. 81. Art.71. Reticolo idrografico
- Il sistema idrico superficiale continentale è individuato negli
Art.71. Reticolo idrografico
sufficiente, di cui all’art. 81. Art.71. Reticolo idrografico
- Il sistema idrico superficiale continentale è individuato negli elaborati 2. e 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000, attra- verso la componente Acque: fiumi e laghi, e nell’elaborato 4 “Rete 60 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
ecologica”, di cui all’art. 66, attraverso la restituzione grafica del Reticolo idrografico. Il sistema idrico superficiale è regolamen- tato dalle relative leggi in materia e, con riguardo al reticolo idrografico, dagli articoli 6 e 7 della LR n. 24/1998. 2. Al fine di salvaguardare l’integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nella fascia di rispetto di m. 150 dalla sponda o dal piede dell’argine di corsi d’acqua
e funzioni ecologiche e idrogeologiche, nella fascia di rispetto di m. 150 dalla sponda o dal piede dell’argine di corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del D.LGT n. 42/2004, e nella fascia di rispetto di m. 50 dalla sponda o dal piede dell’argine degli altri corsi d’acqua, o nelle più ampie fasce di rispetto delimitate dall’elaborato 4. “Rete ecologica”, sono vie- tati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idro-
to delimitate dall’elaborato 4. “Rete ecologica”, sono vie- tati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idro- geologici ed ecologici. In particolare sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finali- tà di difesa del suolo, gli interventi che prevedano: a) tombamenti e copertura di corsi d’acqua; b) qualsiasi attività estrattiva; c) sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruz- zo (muri di sostegno, briglie, traverse);
i attività estrattiva; c) sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruz- zo (muri di sostegno, briglie, traverse); d) scogliere in pietrame non rinverdite; e) rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo; f) rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d’ac- qua e risagomatura delle sponde. 3. Nei tessuti del Sistema insediativo ricadenti nella fascia di rispetto di m. 50 dei corsi d’acqua non tutelati ai sensi di legge,
ei tessuti del Sistema insediativo ricadenti nella fascia di rispetto di m. 50 dei corsi d’acqua non tutelati ai sensi di legge, gli interventi ammessi dalle norme di componente, se non pre- clusi dall’art. 7 della LR n. 24/1998, sono realizzabili nel rispet- to dei divieti di cui al comma 2, e subordinati alla Valutazione ambientale preliminare di cui all’art. 10, comma 10, e alla con- testuale realizzazione di interventi di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale
lla con- testuale realizzazione di interventi di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art. 10, ove necessari. Sono altresì con- sentiti, anche autonomamente, tutti gli interventi ambientali di cui all’art. 10. 4. Non sono soggetti alle limitazioni di cui al comma 2, a con- dizione che siano associati a interventi di Mitigazione di impat- to ambientale (MIA), di cui all’art. 10:
ui al comma 2, a con- dizione che siano associati a interventi di Mitigazione di impat- to ambientale (MIA), di cui all’art. 10: a) le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrut- ture di rete (opere viarie e ferroviarie e tramvie, reti di tra- smissione di energia e di trasporto di liquidi e gas, reti di telecomunicazioni, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze); b) le opere necessarie alla realizzazione di casse di espansione
adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze); b) le opere necessarie alla realizzazione di casse di espansione e stagni di ritenzione della acque per il contenimento delle piene per uso agricolo, stagni e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimenti in calcestruzzo; c) le opere necessarie alla realizzazione di percorsi e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili. 5. Nella fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal piede del-
e di percorsi e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili. 5. Nella fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal piede del- l’argine di fiumi e torrenti, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione degli inter- venti di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal “Codice della buona pratica agricola”(Reg.
Art.72. Rete ecologica
IA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal “Codice della buona pratica agricola”(Reg. 1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad eccezione degli interventi impo- sti ed attivati dagli enti competenti in materia. Art.72. Rete ecologica Definizione, obiettivi e componenti
- La Rete ecologica rappresenta l’insieme dei principali ecosi- stemi del territorio comunale e delle relative connessioni. Le
- La Rete ecologica rappresenta l’insieme dei principali ecosi- stemi del territorio comunale e delle relative connessioni. Le misure, le azioni, gli interventi nella Rete ecologica sono volti a preservare, valorizzare, ripristinare, in modo coordinato, i valo- ri e i livelli di naturalità delle aree, nonché ad assicurarne l’in- tegrazione secondo criteri e obiettivi di continuità geografica e di funzionalità ecologica.
- Le aree costituenti la Rete ecologica sono individuate nell’e-
biettivi di continuità geografica e di funzionalità ecologica. 2. Le aree costituenti la Rete ecologica sono individuate nell’e- laborato 4.“Rete ecologica”, con la seguente articolazione in componenti, definite in base ai livelli di naturalità, di funzio- nalità ecologica, di continuità geografica: a) componenti primarie (aree “A”): sono gli ecosistemi a più forte naturalità e comprendono principalmente: le Aree naturali protette di cui all’art. 69; i Parchi agricoli di cui
temi a più forte naturalità e comprendono principalmente: le Aree naturali protette di cui all’art. 69; i Parchi agricoli di cui all’art. 70 e, se non incluse tra questi, le aree proposte quali Parchi regionali dalle deliberazioni di Consiglio comunale nn. 39/1995 e 162/1996, al netto delle riduzioni operate con successivi provvedimenti; il reticolo idrogra- fico, di cui all’art. 71, meno compromesso e di maggiore connessione; le aree agricole di cui al Capo 2° di maggior
olo idrogra- fico, di cui all’art. 71, meno compromesso e di maggiore connessione; le aree agricole di cui al Capo 2° di maggior valore ambientale e paesaggistico, contigue o connesse alle aree precedenti; b) componenti secondarie (aree “B”): sono le aree di medio livello di naturalità e alto livello di integrazione tra le componenti primarie e tra le stesse componenti secon- darie e comprendono principalmente: parte delle aree agricole e del reticolo idrografico; le aree del “Sistema
componenti secon- darie e comprendono principalmente: parte delle aree agricole e del reticolo idrografico; le aree del “Sistema insediativo” e del “Sistema dei servizi, infrastrutture e impianti”, con valori naturalistici da preservare o ripri- stinare, ovvero necessarie ad assicurare continuità alla Rete ecologica; c) componenti di completamento (aree “C”): sono gli elementi che completano e ulteriormente connettono la Rete ecolo- gica e questa al “Sistema insediativo”, e comprendono aree
gli elementi che completano e ulteriormente connettono la Rete ecolo- gica e questa al “Sistema insediativo”, e comprendono aree ricadenti in varie componenti del “Sistema insediativo” e del “Sistema dei servizi, infrastrutture e impianti”, con par- ticolare riguardo alle aree con rischio di esondazione. 3. Indipendentemente dalla individuazione cartografica nel presente PRG, fanno parte, di diritto, della componente pri- maria della Rete ecologica: le aree naturali protette secondo i
nel presente PRG, fanno parte, di diritto, della componente pri- maria della Rete ecologica: le aree naturali protette secondo i perimetri definitivamente approvati; le aree contigue di cui all’art. 10 della LR n. 29/1997, ove non ricadenti nel “Sistema insediativo”; le aree di interesse naturalistico riconosciute da istituzioni nazionali e internazionali (SIC, ZPS); le aree bosca- te e le zone umide di cui agli articoli 10 e 12 della LR n. 24/1998. Le aree stralciate dai perimetri delle “Aree naturali 61
a- te e le zone umide di cui agli articoli 10 e 12 della LR n. 24/1998. Le aree stralciate dai perimetri delle “Aree naturali 61 Piano Regolatore Generale Titolo III Sistema ambientale e agricolo
protette”, ai sensi dell’art. 69, comma 5, integrano le compo- nenti secondarie se ricadono nel “Sistema ambientale e agri- colo”, integrano le componenti di completamento se rientra- no nel “Sistema insediativo”. 4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, nelle compo- nenti primarie della Rete ecologica sono previste azioni preva- lentemente di tutela e salvaguardia degli ecosistemi; nelle com- ponenti secondarie sono previste azioni prevalentemente di
eva- lentemente di tutela e salvaguardia degli ecosistemi; nelle com- ponenti secondarie sono previste azioni prevalentemente di ripristino e riqualificazione ambientale delle aree compromes- se o degradate, anche al fine di garantire continuità della Rete ecologica; nelle componenti di completamento sono previste azio- ni prevalentemente finalizzate alla preservazione o amplia- mento dei valori naturalistici, nonché all’integrazione con le altre componenti della Rete ecologica e tra queste e il “Sistema
mento dei valori naturalistici, nonché all’integrazione con le altre componenti della Rete ecologica e tra queste e il “Sistema insediativo”, secondo criteri di mobilità sostenibile a prevalen- za ciclo-pedonale. Restrizioni alla disciplina urbanistica 5. Tutti gli interventi, pubblici o privati, indiretti o diretti, da realizzare nella Rete ecologica, con esclusione degli interven- ti di categoria MO, MS, RC, RE, ma inclusi gli interventi di ade- guamento e ampliamento di infrastrutture e impianti, sono
ven- ti di categoria MO, MS, RC, RE, ma inclusi gli interventi di ade- guamento e ampliamento di infrastrutture e impianti, sono sottoposti a Valutazione ambientale preliminare, ai sensi dell’art. 10, commi 10 e 11, e sono associati a interventi di categoria ambientale, come individuati dalla suddetta valutazione ambientale. Inoltre, per tutti gli interventi indiretti ricadenti, in tutto o in parte nella Rete ecologica, la verifica di compati- bilità ambientale, di cui all’art. 13, comma 11, lett. c), e il
n tutto o in parte nella Rete ecologica, la verifica di compati- bilità ambientale, di cui all’art. 13, comma 11, lett. c), e il PAMA, di cui all’art. 79, sono integrati dalle valutazioni e dis- posizioni di cui al comma 11. 6. Nelle aree della Rete ecologica, gli interventi previsti dalle norme relative alle componenti di “Sistemi e Regole”, sono sog- getti alle limitazioni o esclusioni definite nel prosieguo del pre- sente paragrafo. 7. Nelle aree dell’Agro romano, di cui al Capo 2°:
lle limitazioni o esclusioni definite nel prosieguo del pre- sente paragrafo. 7. Nelle aree dell’Agro romano, di cui al Capo 2°: a) sono esclusi i seguenti usi e impianti (salvo quelli esistenti legittimi): serre non stagionali di superficie superiore a 2.000 mq; allevamenti intensivi; discariche di inerti (se non finalizzate al ripristino e recupero ambientale); b) gli interventi di categoria NE in tutte le componenti della Rete ecologica e gli interventi di categoria NC nella compo-
le); b) gli interventi di categoria NE in tutte le componenti della Rete ecologica e gli interventi di categoria NC nella compo- nente primaria, sono consentiti solo nell’ambito dei PAMA, di cui all’art. 79; c) nella componente primaria, gli interventi di cui agli artico- li 80 e 81 e i laghetti artificiali per uso sportivo o ricreativo sono consentiti solo se espressamente previsti dai Programmi d’intervento di cui al comma 12. 8. Nelle aree del Sistema dei servizi, infrastrutture e impianti, di cui
previsti dai Programmi d’intervento di cui al comma 12. 8. Nelle aree del Sistema dei servizi, infrastrutture e impianti, di cui al Titolo IV: a) nelle aree a Servizi privati, di cui all’art. 86, non sono consen- titi interventi di categoria AMP e incrementi della SUL esi- stente, né cambi di destinazione d’uso che comportino un aumento della categoria di carico urbanistico; per gli interventi ammessi di categoria RE e DR, la Valutazione ambientale preliminare verifica la possibilità di ridurre la
co; per gli interventi ammessi di categoria RE e DR, la Valutazione ambientale preliminare verifica la possibilità di ridurre la superficie coperta dei fabbricati e sistemare a verde l’area scoperta di pertinenza; b) nelle aree a Verde privato attrezzato, di cui all’art. 87, se rica- denti nella componente primaria o secondaria, la nuova edificazione è consentita fino all’indice ET=0,03 mq/mq; c) le aree a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, di cui
dificazione è consentita fino all’indice ET=0,03 mq/mq; c) le aree a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, di cui all’art. 85, se ricadenti nella componente primaria, sono destinate esclusivamente a verde pubblico, di cui all’art. 85, comma 1, lett. d), senza eccedere l’indice ET=0,01 mq/mq; se ricadenti nella componente secondaria, sono destinate esclusivamente a verde pubblico o sportivo, di cui all’art. 85, comma 1, lett. d) ed e), senza eccedere l’indice ET=0,02
stinate esclusivamente a verde pubblico o sportivo, di cui all’art. 85, comma 1, lett. d) ed e), senza eccedere l’indice ET=0,02 mq/mq e con esclusione degli impianti sportivi coperti; nella componente secondaria, la realizzazione di servizi pub- blici è consentita, nel rispetto degli esiti della Valutazione ambientale di cui al comma 5 e di eventuali incrementi degli indici e delle grandezze ecologici da essa disposti, solo in caso di espressa previsione del Programma di cui all’art. 83,
degli indici e delle grandezze ecologici da essa disposti, solo in caso di espressa previsione del Programma di cui all’art. 83, comma 6, o in caso di assenza di idonee alternative per il reperimento di tale standard urbanistico; è altresì consenti- ta, alle stesse condizioni poste per i servizi pubblici, la loca- lizzazione della SUL privata derivante dalla cessione com- pensativa di cui all’art. 22, che, altrimenti, deve essere trasfe- rita negli Ambiti di compensazione di cui all’art. 18.
e com- pensativa di cui all’art. 22, che, altrimenti, deve essere trasfe- rita negli Ambiti di compensazione di cui all’art. 18. 9. Negli Ambiti del Sistema insediativo di cui al Titolo II, Capi 5°, 6°, 7°, lo strumento di intervento indiretto: a) individua e delimita le componenti primarie e secondarie interne all’Ambito, in modo da assicurare un’idonea conti- nuità alla Rete ecologica; b) destina tali componenti a verde pubblico o a verde privato con valenza ecologica, come definiti dall’art. 57, comma 4;
ogica; b) destina tali componenti a verde pubblico o a verde privato con valenza ecologica, come definiti dall’art. 57, comma 4; c) definisce apposita disciplina, ai sensi del comma 11, volta a preservare o rafforzare i valori naturalistici e di funzionalità ecologica; d) prevede, a carico dei soggetti attuatori, apposite opere o misure di mitigazione degli effetti ambientali generati dagli interventi edificatori. 10. Nei tessuti della Città consolidata e della Città da ristrutturare,
ffetti ambientali generati dagli interventi edificatori. 10. Nei tessuti della Città consolidata e della Città da ristrutturare, limitatamente alle componenti di tipo A e B: a) sono vietati gli interventi diretti di categoria NE; b) gli interventi diretti di categoria RE, DR, AMP, sono assog- gettati al mantenimento o miglioramento della permeabili- tà dei suoli e della copertura vegetale, al non aumento della Superficie coperta, nonché al recepimento delle indicazioni
abili- tà dei suoli e della copertura vegetale, al non aumento della Superficie coperta, nonché al recepimento delle indicazioni scaturite dalla Valutazione ambientale preliminare, di cui al comma 5; c) gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21 sono concessi solo in caso di integrale demolizione e trasferimento dell’edifi- cabilità esistente in aree esterne alla Rete ecologica; d) nelle aree libere sono consentiti esclusivamente gli inter- venti di categoria ambientale, di cui all’art. 10;
ete ecologica; d) nelle aree libere sono consentiti esclusivamente gli inter- venti di categoria ambientale, di cui all’art. 10; e) i Programmi integrati, ove previsti, assumono l’obiettivo di tutelare e rafforzare la rete ecologica, mediante l’indi- viduazione di interventi pubblici e gli indirizzi per gli Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 62
interventi privati; individuano le aree esterne alla Rete ecologica ove trasferire, anche mediante concentrazione, la nuova edificazione preclusa per gli effetti delle prece- denti lett. a) e d). Misure e interventi di tutela attiva 11. Il Comune verifica periodicamente la delimitazione delle componenti di cui al comma 2, attraverso la valutazione perio- dica, per ambiti e fasi, dello stato ambientale delle aree com- prese nella Rete ecologica, con riguardo ai livelli e ai caratteri di
per ambiti e fasi, dello stato ambientale delle aree com- prese nella Rete ecologica, con riguardo ai livelli e ai caratteri di naturalità e funzionalità ecologica. La valutazione avviene pre- liminarmente o nell’ambito dei Programmi d’intervento di cui al comma 12, principalmente sulla base delle seguenti elabora- zioni: carta del sistema vegetale, carta del sistema faunistico, carta agro-pedologica, elaborato G10. “Sistema ambientale”, come eventualmente aggiornato. Sulla base di tale valutazione,
tico, carta agro-pedologica, elaborato G10. “Sistema ambientale”, come eventualmente aggiornato. Sulla base di tale valutazione, il Comune predispone un Regolamento volto alla preservazio- ne, ripristino e valorizzazione delle componenti naturali, anche limitando e disciplinando la fruizione pubblica di tali beni e il trattamento, con finalità ecologiche, delle specie vege- tali e faunistiche. Sulla base della stessa valutazione e dei risul- tati conseguiti dall’attuazione degli interventi, il Comune può
e faunistiche. Sulla base della stessa valutazione e dei risul- tati conseguiti dall’attuazione degli interventi, il Comune può modificare la classificazione delle aree per componenti, non- ché inserire nuove aree tra le componenti della Rete ecologica, sempre sulla base dei criteri generali e delle specifiche motiva- zioni utilizzate per l’attuale classificazione. 12. Al fine della preservazione e del rafforzamento della Rete ecologica, il Comune interviene con Programmi d’intervento,
ione. 12. Al fine della preservazione e del rafforzamento della Rete ecologica, il Comune interviene con Programmi d’intervento, definiti anche nelle forme di cui all’art. 14, esteso ad ambiti vasti della stessa Rete, con particolare riguardo alle aree più degradate o di maggiore integrazione con il Sistema insediati- vo. I progetti o i Programmi d’intervento dovranno essere defi- niti secondo i seguenti obiettivi e indirizzi:
- tutelare e ampliare le aree di vegetazione naturale;
ento dovranno essere defi- niti secondo i seguenti obiettivi e indirizzi:
- tutelare e ampliare le aree di vegetazione naturale;
- adottare misure e sistemi di protezione della fauna stanzia- le e migratoria;
- promuovere e attuare interventi di manutenzione o rinatu- ralizzazione dei corsi d’acqua e del relativo contesto, garan- tendo la funzionalità del reticolo idrografico;
- promuovere gli interventi di sistemazione del patrimonio archeologico e storico-monumentale, secondo il dispositivo
rografico;
- promuovere gli interventi di sistemazione del patrimonio archeologico e storico-monumentale, secondo il dispositivo di cui all’art. 16, comma 6;
- tutelare i punti di vista panoramici e di belvedere, salva- guardandone le visuali, e assicurare la continuità e integrità paesaggistica;
- mantenere le attività colturali esistenti, se parte integrante dei caratteri tipici del paesaggio, o riconvertirle secondo la buona pratica agricola;
colturali esistenti, se parte integrante dei caratteri tipici del paesaggio, o riconvertirle secondo la buona pratica agricola;
- limitare e, ove possibile ridurre, mediante interventi di rina- turalizzazione, la impermeabilizzazione del suolo;
- porre in opera le reti tecnologiche sotterranee senza com- promettere la crescita degli apparati radicali, senza ostaco- lare le operazioni di aratura e irrigazione delle zone agrico- le, senza alterare il reticolo di deflusso superficiale delle
co- lare le operazioni di aratura e irrigazione delle zone agrico- le, senza alterare il reticolo di deflusso superficiale delle acque; limitare altresì la realizzazione di recinzioni e di attraversamenti tecnologici aerei;
- perseguire una migliore integrazione funzionale ed ecologi- ca tra Sistema insediativo e Sistema ambientale e agricolo;
- limitare l’inquinamento dei suoli, dell’aria, dell’acqua, non- ché quello acustico, visivo e luminoso, secondo le indicazio- ni dei relativi Piani di settore.
oli, dell’aria, dell’acqua, non- ché quello acustico, visivo e luminoso, secondo le indicazio- ni dei relativi Piani di settore. 13. I Programmi di cui al comma 12 definiscono: a) i criteri, le misure e le tipologie di interventi volti all’attua- zione degli obiettivi elencati nei commi 4 e 12; b) le regole per la fruizione pubblica e il trattamento delle spe- cie faunistiche e vegetali, di cui al comma 11, se non ancora adottate; c) gli interventi di iniziativa pubblica per la preservazione, il
stiche e vegetali, di cui al comma 11, se non ancora adottate; c) gli interventi di iniziativa pubblica per la preservazione, il miglioramento, il ripristino dei livelli di naturalità e funzio- nalità ecologica, nonché per la fruizione pubblica di tali beni; d) le regole e gli indirizzi per la realizzazione, anche coordina- ta, degli interventi edificatori diretti e indiretti, volti alla preservazione, sistemazione e valorizzazione delle aree di interesse naturalistico, alla localizzazione e progettazione
lti alla preservazione, sistemazione e valorizzazione delle aree di interesse naturalistico, alla localizzazione e progettazione delle aree a verde pubblico, alla dislocazione e configurazio- ne degli edifici e alla individuazione di particolarità costrut- tive di edifici, impianti, infrastrutture; e) l’applicazione degli incentivi urbanistici di cui all’art. 21, agli edifici da demolire e trasferire in altro sito; f) l’utilizzazione del contributo straordinario di cui all’art. 76,
Art.73. Attività estrattive
rt. 21, agli edifici da demolire e trasferire in altro sito; f) l’utilizzazione del contributo straordinario di cui all’art. 76, comma 6, mediante interventi di recupero, anche attraverso rimboschimento, di aree degradate o incolte e creazione di oasi naturalistiche e di coltivazioni a perdere; g) i progetti di sistemazione dei beni individuati nella Carta per la qualità, ai sensi dell’art. 16, comma 6. Art.73. Attività estrattive
- Le aree dove esercitare l’attività estrattiva sono individuate
Art.73. Attività estrattive
à, ai sensi dell’art. 16, comma 6. Art.73. Attività estrattive
- Le aree dove esercitare l’attività estrattiva sono individuate dal PRAE (Piano regionale delle attività estrattive) o dai relativi Piani-stralcio, di cui rispettivamente all’art. 9 e all’art. 29 della LR n. 17/2004. Fino all’approvazione dei suddetti Piani, sono consentite, in via transitoria, le attività estrattive esistenti legit- timamente autorizzate, anche localizzate esternamente al
consentite, in via transitoria, le attività estrattive esistenti legit- timamente autorizzate, anche localizzate esternamente al Sistema ambientale. La disciplina delle attività estrattive e delle aree relative è definita dal PRAE e dai Piani-stralcio o, in assen- za, dalle norme regionali in materia. 2. Nelle aree individuate dal PRAE o dai Piani-stralcio, è con- sentita, oltre all’attività estrattiva, la realizzazione di impianti temporanei per la lavorazione del materiale estratto, come
sentita, oltre all’attività estrattiva, la realizzazione di impianti temporanei per la lavorazione del materiale estratto, come definiti dall’art. 5, comma 1, lett. f) della LR n. 17/2004, nonché di impianti di frantumazione e recupero di materiali inerti. Le attività estrattive e gli impianti suddetti sono ammessi a tempo determinato, sulla base di una specifica convenzione, come disciplinata dall’art. 14 della LR n. 17/2004. 3. Se le aree destinate ad attività estrattive, ai sensi dei commi
venzione, come disciplinata dall’art. 14 della LR n. 17/2004. 3. Se le aree destinate ad attività estrattive, ai sensi dei commi precedenti, ricadono nel Sistema insediativo, di cui al Titolo II, o nel “Sistema dei servizi, infrastrutture e impianti”, di cui al Titolo IV, le trasformazioni urbanistiche previste all’interno delle relative componenti sono consentite solo successivamente al 63 Piano Regolatore Generale Titolo III Sistema ambientale e agricolo
completamento delle attività estrattive autorizzate, ovvero pre- via rinuncia espressa all’esercizio delle attività estrattive, da parte del proprietario e dell’esercente, fatto salvo e impregiudicato il potere del Comune di acquisire e trasformare le aree al verificarsi delle condizioni di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità. 4. Le trasformazioni urbanistiche di cui al comma 3 sono con- dizionate alla previa modifica, da parte del Consiglio regionale,
- Le trasformazioni urbanistiche di cui al comma 3 sono con- dizionate alla previa modifica, da parte del Consiglio regionale, del PRAE-Piano stralcio delle Attività estrattive del bacino Rio Galeria-Magliana. La cessazione dell’attività estrattiva deve essere certificata dal Comune.
- Sempre nei casi di cui al comma 3, alla cessazione delle atti- vità estrattive, i titolari delle autorizzazioni, sono obbligati, sulla base della convenzione di cui al comma 2, al ripristino
vità estrattive, i titolari delle autorizzazioni, sono obbligati, sulla base della convenzione di cui al comma 2, al ripristino dei luoghi mediante interventi ambientali di cui all’art. 10, o alla sistemazione e preparazione degli stessi in modo da rea- lizzare al minor costo le infrastrutture o gli interventi urbani- stici, come definiti nei Progetti o nei Piani attuativi approvati dall’amministrazione comunale. 6. Gli interventi diretti o indiretti di iniziativa privata ricaden-
ei Piani attuativi approvati dall’amministrazione comunale. 6. Gli interventi diretti o indiretti di iniziativa privata ricaden- ti nel Sistema insediativo sono consentiti a condizione della previa o contestale riqualificazione ambientale delle cave dis- messe, fatti salvi gli oneri e le obbligazioni a carico degli eser- centi le attività estrattive. 7. Ai fini della riqualificazione ambientale e del riuso delle cave dismesse ricadenti in Agro romano, di cui al Capo 2°, il
titolo indicativo: piste per corse di motoveicoli; campi per il
ve. 7. Ai fini della riqualificazione ambientale e del riuso delle cave dismesse ricadenti in Agro romano, di cui al Capo 2°, il Comune può procedere tramite Programma integrato, nelle forme e con le procedure di cui all’art. 14. Il Programma inte- grato può prevedere il trasferimento nei siti dismessi di atti- vità o usi non ammessi dalle norme sulle aree agricole, quali a titolo indicativo: piste per corse di motoveicoli; campi per il tiro sportivo; rimessaggio di veicoli o di materiali extra-agri-
titolo indicativo: piste per corse di motoveicoli; campi per il
titolo indicativo: piste per corse di motoveicoli; campi per il tiro sportivo; rimessaggio di veicoli o di materiali extra-agri- coli a cielo aperto; impianti sportivi; attività produttive; impianti e infrastrutture tecnologiche. Per tali usi è consenti- to un indice di edificabilità ET pari a 0,015 mq/mq. 8. Nell’ambito del Programma integrato, ove consentito dalle norme e dai piani regionali, le obbligazioni di cui al comma 5 possono essere convertite, in tutto o in parte, e previo accordo
norme e dai piani regionali, le obbligazioni di cui al comma 5 possono essere convertite, in tutto o in parte, e previo accordo con i proprietari, nella cessione delle aree e nella corresponsio- ne al Comune di un contributo finanziario, secondo il princi- pio dell’equivalenza economica con il costo del recupero ambientale. Il valore delle aree cedute è calcolato secondo l’in- dennità di esproprio, a prescindere dalle destinazioni d’uso che il Comune, tramite il Programma integrato, vorrà consentire.
Art.74. Norme generali
n- dennità di esproprio, a prescindere dalle destinazioni d’uso che il Comune, tramite il Programma integrato, vorrà consentire. Capo 2° Agro romano Art.74. Norme generali
- L’Agro romano comprende le parti del territorio extraurba- no prevalentemente utilizzate per attività produttive agri- cole o comunque destinate al miglioramento delle attività di conduzione agricola del fondo e che presentano valori ambientali essenziali per il mantenimento dei cicli ecologi-
e attività di conduzione agricola del fondo e che presentano valori ambientali essenziali per il mantenimento dei cicli ecologi- ci, per la tutela del paesaggio agrario, del patrimonio stori- co e del suo contesto e per un giusto proporzionamento tra le aree edificate e non edificate al fine di garantire condi- zioni equilibrate di naturalità, salubrità e produttività del territorio. 2. La disciplina dell’Agro romano ha la finalità di favorire, con il ricorso agli strumenti di programmazione regiona-
rritorio. 2. La disciplina dell’Agro romano ha la finalità di favorire, con il ricorso agli strumenti di programmazione regiona- le, nazionale e comunitaria: l’uso coordinato e sostenibile delle risorse naturalistiche ed antropiche in esso presenti; l’attività dell’impresa agricola, zootecnica e forestale come definita dal D.LGT n. 227/2001 e dal D.LGT n. 228/2001; lo sviluppo di filiere produttive di beni e servizi nei settori agro-alimentare, turistico, culturale, ambienta- le e artigianale.
sviluppo di filiere produttive di beni e servizi nei settori agro-alimentare, turistico, culturale, ambienta- le e artigianale. 3. Nell’Agro romano sono ammessi interventi di recupero edilizio e di nuova costruzione, come definiti dall’art. 9, finalizzati al mantenimento e al miglioramento della pro- duzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agritu-
ttività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agritu- rismo, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale), secondo le modalità e i limiti di cui al pre- sente Capo 2°. 4. Gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 sono perseguiti tramite intervento diretto o, nei casi previsti, tramite il ricorso al PAMA,
Gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 sono perseguiti tramite intervento diretto o, nei casi previsti, tramite il ricorso al PAMA, come definito nell’art. 79. Una parte degli interventi diretti e gli interventi previsti dal PAMA sono subordinati alla valutazione ambientale di cui all’art. 10, commi 10 e 11, nonché alla reda- zione del Progetto di sistemazione dei manufatti di interesse archeologico, monumentale e architettonico, di cui all’art. 16, commi 6 e 7.
Progetto di sistemazione dei manufatti di interesse archeologico, monumentale e architettonico, di cui all’art. 16, commi 6 e 7. 5. Nel patrimonio edilizio dell’Agro romano sono consentite, fatte salve quelle legittimamente in atto, le funzioni agricole, come definite dall’art. 6, comma 1, lett. f), nonché le attività previste dal D.LGT n. 228/2001, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 77 e 81. 6. La disciplina dell’Agro romano è articolata secondo i seguenti contenuti generali:
Art.75. Disciplina degli usi del suolo e degli impianti
vo quanto previsto dagli articoli 77 e 81. 6. La disciplina dell’Agro romano è articolata secondo i seguenti contenuti generali: a) usi del suolo e impianti; b) nuova edificazione; c) recupero del patrimonio edilizio. Art.75. Disciplina degli usi del suolo e degli impianti ammessi
- Nell’ Agro romano sono ammessi gli usi del suolo e le relative trasformazioni, come individuati nella seguente tabella e nelle note corrispondenti (per usi e impianti non riportati in tabel- la, si procederà per analogia):
i nella seguente tabella e nelle note corrispondenti (per usi e impianti non riportati in tabel- la, si procederà per analogia): Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 64
(1) Si intende la coltivazione tradizionale, integrata e biologica (reg. CE 2092/91 e s.m.i.), nonché l’attività florovivaistica. (2) La realizzazione di serre è disciplinata dal successivo art. 76. (3) Così come definiti dal “Codice della buona pratica agricola” (Reg. 1999/1257/CE) e dal reg. 1991/2092/CE e s.m.i., e comunque non superiori a 150 UBA. (4) Nel rispetto della LR n. 39/2002. (5) Superfici del fondo agricolo attrezzate per attività ricreative e sportive complementari
) Nel rispetto della LR n. 39/2002. (5) Superfici del fondo agricolo attrezzate per attività ricreative e sportive complementari all’attività agrituristica, in coerenza con la legislazione regionale in materia di agriturismo. (6) Superfici del fondo agricolo, attrezzate per il campeggio in tenda o in roulotte o cam- per, in coerenza con la legislazione regionale in materia di agriturismo e di turismo itine- rante e in attuazione dell’art. 81.
per, in coerenza con la legislazione regionale in materia di agriturismo e di turismo itine- rante e in attuazione dell’art. 81. (7) Attività amatoriali di fruizione della natura, quali: percorsi vita, percorsi orientering, escursioni, equitazione e passeggiate a cavallo, ippoterapia, mountain-bike, trekking, pesca sportiva, palestre verdi, piazzole di sosta attrezzate; la realizzazione di eventuali attrezzature funzionali a tali attività è disciplinata dal successivo comma 5.
i sosta attrezzate; la realizzazione di eventuali attrezzature funzionali a tali attività è disciplinata dal successivo comma 5. (8) Comprendono anche stagni di lagunaggio e fitodepurazione. (9) Tali discariche, autorizzate ai sensi della LR n. 27/1998 dai competenti uffici comu- nali, possono essere dotate di impianti di frantumazione e/o di recupero di materiale iner- te, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. (10) Le attività estrattive sono disciplinate dall’art. 73.
er- te, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. (10) Le attività estrattive sono disciplinate dall’art. 73. (11) A titolo esemplificativo e non esaustivo: impianti i sollevamento, impianti di depurazio- ne, serbatoi e centri idrici, manufatti di captazione acque potabili, impianti assimilabili, ecc.. (12) Gli usi e impianti di tipo: A5 (realizzati in attuazione dell’art. 81); A8; A10, A11, A12 (se realizzati con laghetti artificiali), possono essere subordinati, dal Comune, alla defini-
dell’art. 81); A8; A10, A11, A12 (se realizzati con laghetti artificiali), possono essere subordinati, dal Comune, alla defini- zione di criteri localizzativi o di quote massime (mai superiori al 15%) rapportate alla estensione di settori territoriali. (13) Riguardano gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previ- sti dal D.LGT. n. 387/2003 di attuazione della direttiva 2001/77/CE. (14) Sono ricavati all’interno delle aziende agricole e delle aree agricole di proprietà pub-
azione della direttiva 2001/77/CE. (14) Sono ricavati all’interno delle aziende agricole e delle aree agricole di proprietà pub- blica e assegnati a soggetti privati, enti o associazioni, per migliorare le aree agricole più degradate, e per finalità ricreative, sociali, educative; sono soggetti ad apposita regola- mentazione. (15) Comprendono anche impianti di compostaggio di solo scarto verde in eventuale miscelazione con altri materiali di esclusiva natura ligno-cellulosica; impianti di recupero
o di solo scarto verde in eventuale miscelazione con altri materiali di esclusiva natura ligno-cellulosica; impianti di recupero di recupero di inerti di carattere temporaneo, purché connessi a discariche per rifiuti iner- ti, attività estrattive, interventi di risanamento o ripristino ambientale comprendenti la demolizione di opere. 2. Nelle Aree naturali protette di cui all’art. 69, fino all’adozione dei relativi Piani di assetto, nelle aree dei Parchi agricoli di cui
ree naturali protette di cui all’art. 69, fino all’adozione dei relativi Piani di assetto, nelle aree dei Parchi agricoli di cui all’art. 70, nelle aree agricole ricadenti nella Rete ecologica di cui all’art. 72, non sono consentiti i seguenti usi e impianti (ad eccezioni di quelli esistenti legittimi): A1b, con serre non sta- gionali di superficie superiore a mq 2.000; A2b, allevamenti zootecnici intensivi; A14, discariche di inerti, salvo che non siano finalizzate al ripristino e recupero ambientale.
llevamenti zootecnici intensivi; A14, discariche di inerti, salvo che non siano finalizzate al ripristino e recupero ambientale. 3. Gli usi e impianti di tipo A4 e A6 e da A9 fino ad A20, sono con- sentiti purché accompagnati da interventi ambientali di cate- goria MIA, come definiti dall’art. 10. In caso di cessazione degli usi e delle attività o di dismissione degli impianti, sono obbliga- tori gli interventi di categoria RIA, come definiti dall’art. 10.
delle attività o di dismissione degli impianti, sono obbliga- tori gli interventi di categoria RIA, come definiti dall’art. 10. 4. Gli usi e gli impianti di tipo A2b, A6 e da A10 ad A20, sono subordinati alla Valutazione ambientale preliminare di cui all’art. 10, commi 10 e 11. Sono subordinati alla stessa procedu- ra gli impianti di tipo A1b, nel caso di serre non stagionali con superficie coperta maggiore di un quinto della superficie tota- le dell’appezzamento o con superficie coperta maggiore di mq
con superficie coperta maggiore di un quinto della superficie tota- le dell’appezzamento o con superficie coperta maggiore di mq 2.000, nonché gli impianti di tipo A13, se di estensione supe- riore a 10.000 mq. 5. Per gli usi di tipo A6, qualora l’area interessata abbia una super- ficie superiore ad 1 Ha, in assenza di manufatti da recuperare, è possibile realizzare piazzole attrezzate e/o manufatti provvisori, confacenti ai luoghi, di altezza massima di m. 3,50 e di SUL pari a
ile realizzare piazzole attrezzate e/o manufatti provvisori, confacenti ai luoghi, di altezza massima di m. 3,50 e di SUL pari a 30 mq, nell’ambito di progetti unitari di organizzazione e siste- mazione dei luoghi e di verifica di compatibilità ambientale; qualora le attività consistano in maneggi per la pratica dell’equi- tazione e delle passeggiate a cavallo, e conseguentemente neces- sitino ricoveri per cavalli, è ammessa una SUL aggiuntiva di 100 mq purché si tratti di manufatti provvisori in legno.
Art.76. Disciplina della nuova edificazione
te neces- sitino ricoveri per cavalli, è ammessa una SUL aggiuntiva di 100 mq purché si tratti di manufatti provvisori in legno. Art.76. Disciplina della nuova edificazione
- Nell’Agro romano sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione agricola, escluse le “abitazioni agricole”, nel rispetto dei seguenti parametri: indice di edificabilità EF pari a 0,002 mq/mq; appezzamento minimo pari a 10 Ha; altezza mas- sima degli edifici pari a m. 7 su tutti i lati.
ficabilità EF pari a 0,002 mq/mq; appezzamento minimo pari a 10 Ha; altezza mas- sima degli edifici pari a m. 7 su tutti i lati. 2. L’appezzamento di pertinenza dovrà essere oggetto di atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura del richiedente, in cui sia specifica- to l’avvenuto asservimento ai nuovi manufatti. 3. Dai limiti di edificabilità di cui al comma 1, e quindi dai rela- tivi asservimenti e dai limiti dimensionali dell’appezzamento,
Dai limiti di edificabilità di cui al comma 1, e quindi dai rela- tivi asservimenti e dai limiti dimensionali dell’appezzamento, sono esclusi i silos, i fienili e le tettoie aperte sui quattro lati Usi del suolo e impianti Note A1a Coltivazione agricola di pieno campo (1) A1b Coltivazione in serra (2) A2a Allevamento estensivo e biologico (3) A2b Allevamento intensivo A3 Attività silvicolturale (4) A4 Strutture complementari all’ospitalità agrituristica (5) A5 Ricettività aria aperta (6) (12)
o A3 Attività silvicolturale (4) A4 Strutture complementari all’ospitalità agrituristica (5) A5 Ricettività aria aperta (6) (12) A6 Attività ricreativo-culturale e sportiva a cielo aperto (7) A7 Deposito a cielo aperto per attività agricola e forestale A8 Giardino botanico (12) A9 Laghetto irriguo e antincendio per attività agricola o silvicolturale A10 Laghetto sportivo (12) A11 Laghetti e/o stagni per l’avifauna (12) A12 Impianti di itticoltura (12)
gricola o silvicolturale A10 Laghetto sportivo (12) A11 Laghetti e/o stagni per l’avifauna (12) A12 Impianti di itticoltura (12) A13 Impianti di depurazione e smaltimento acque di scarico (8) A14 Discariche inerti (9) A15 Strade interpoderali A16 Reti tecnologiche A17 Impianti di produzione di energia elettrica (13) A18 Orti ricreativo-sociali (14) A19 Attività estrattive (10) A20 Reti, manufatti e impianti relativi al Servizio idrico integrato (11) A21 Altre attività connesse, complementari
attive (10) A20 Reti, manufatti e impianti relativi al Servizio idrico integrato (11) A21 Altre attività connesse, complementari e compatibili con l’uso agricolo (15) Usi del suolo e impianti ammessi nell’Agro romano 65 Piano Regolatore Generale Titolo III Sistema ambientale e agricolo
strumentali all’uso agricolo, con un indice massimo di copertu- ra IC - per l’insieme di dette strutture - pari allo 0,2% della super- ficie totale dell’appezzamento; sono altresì escluse le serre con indice massimo di copertura IC pari al 20% della superficie tota- le dell’appezzamento; detti manufatti dovranno essere vincola- ti in forma definitiva mediante atto d’obbligo registrato e tra- scritto alle suddette destinazioni d’uso. Per i silos e i fienili e per
rma definitiva mediante atto d’obbligo registrato e tra- scritto alle suddette destinazioni d’uso. Per i silos e i fienili e per le tettoie mobili o fisse destinate alla conservazione di paglia e fieno il limite massimo di altezza è elevato a m. 10. 4. I manufatti di cui al comma 1, salvo che per gli allevamenti zootecnici, dovranno essere concentrati in un’area ristretta e continua di superficie non superiore all’1% dell’appezzamento. 5. Mediante presentazione e approvazione del PAMA, di cui
retta e continua di superficie non superiore all’1% dell’appezzamento. 5. Mediante presentazione e approvazione del PAMA, di cui all’art. 79, possono essere consentite le seguenti deroghe alla disciplina di cui ai precedenti commi: a) gli interventi di cui ai commi 1 e 3 possono essere realizzati, con i medesimi parametri, anche su appezzamenti che alla data del 29.5.97 risultino di dimensioni inferiori a 10 Ha, e comunque superiori o uguali a 1 Ha alla data della presen- tazione del progetto d’intervento;
di dimensioni inferiori a 10 Ha, e comunque superiori o uguali a 1 Ha alla data della presen- tazione del progetto d’intervento; b) per appezzamenti superiori a 10 Ha, le previsioni edificatorie potranno raggiungere complessivamente un indice ET pari a 0,008 mq/mq, di cui una quota non superiore a 0,002 mq/mq può essere destinata a “abitazioni agricole” di dimostrata funzionalità e integrazione con le attività di produzione agri- cola e zootecnica; tale quota, calcolata quale più remunerati-
a funzionalità e integrazione con le attività di produzione agri- cola e zootecnica; tale quota, calcolata quale più remunerati- va destinazione d’uso, è sottoposta al contributo straordina- rio di cui all’art. 20, da scomputare tramite la realizzazione o il finanziamento di interventi di categoria ambientale, di cui all’art. 10, commi 2, 3, 4 e 5, e di infrastrutture pubbliche o di uso collettivo al servizio della produzione agricola, anche in aree esterne all’appezzamento edificato;
strutture pubbliche o di uso collettivo al servizio della produzione agricola, anche in aree esterne all’appezzamento edificato; c) le strutture di cui al comma 3 possono essere realizzate oltre gli indici di copertura ivi previsti; d) l’area di concentrazione di cui al comma 4 può essere incre- mentata fino al 2%; e) qualora le dimensioni del fondo superino 25 Ha, e per mul- tipli di questi, è possibile la realizzazione dei manufatti ed annessi strumentali all’attività agricola, in due o più aree distinte.
di questi, è possibile la realizzazione dei manufatti ed annessi strumentali all’attività agricola, in due o più aree distinte. 6. Per gli impianti di golf già realizzati, anche non ricadenti nell’Agro romano, per i quali si richiede ampliamento delle attrezzature sportive e conseguente ampliamento delle dota- zioni di servizio collegate, fermo restando l’obbligo di conte- stuale realizzazione degli interventi ambientali di cui all’art. 10,
i di servizio collegate, fermo restando l’obbligo di conte- stuale realizzazione degli interventi ambientali di cui all’art. 10, è possibile utilizzare l’edificabilità prevista nella quantità affe- rente alla superficie lorda dell’area complessiva dell’impianto per realizzare servizi generali quali: ristorazione, foresteria e locali di servizio legati al tipo di attività (quali depositi attrezza- ture, palestra, rimessaggi veicoli speciali, spogliatoi, alloggio
servizio legati al tipo di attività (quali depositi attrezza- ture, palestra, rimessaggi veicoli speciali, spogliatoi, alloggio custode, presidio sanitario ecc.). Qualora l’area complessiva del- l’impianto sia superiore ai 100 Ha, l’indice di edificabilità potrà essere incrementato, come previsto al successivo art. 80. Il rila- scio del permesso di costruire per la realizzazione di quanto pre- visto dal presente comma è subordinato alla sottoscrizione di
scio del permesso di costruire per la realizzazione di quanto pre- visto dal presente comma è subordinato alla sottoscrizione di atto d’obbligo con cui il proprietario s’impegni all’esecuzione a sua cura e spese di tutti gli interventi di compensazione ambientale; tale incremento è consentito anche per impianti di estensione complessiva superiore a 30 Ha, in regime di conven- zione con il Comune con prezzi o tariffe concordati. 7. Fatte salve norme più restrittive di carattere igienico-sanita-
conven- zione con il Comune con prezzi o tariffe concordati. 7. Fatte salve norme più restrittive di carattere igienico-sanita- rio, i fabbricati per gli allevamenti zootecnici dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a: m. 100 dalle singole case di abi- tazione esistenti, salvo che le stesse case non siano parte inte- grante dell’azienda agraria; a m. 500 dagli insediamenti resi- denziali esistenti o già pianificati o dal perimetro delle compo-
grante dell’azienda agraria; a m. 500 dagli insediamenti resi- denziali esistenti o già pianificati o dal perimetro delle compo- nenti del Sistema insediativo, a parziale o prevalente destina- zione residenziale, non ancora pianificate; a m. 500 dal perime- tro del centro abitato; a m. 500 dalle aree di alimentazione delle sorgenti. In caso di allevamenti avicoli o suinicoli, la distanza minima dalle singole abitazioni è portata a m. 200, le altre distanze sono portate a m. 2.000.
Art.77. Disciplina dell’edificazione esistente
avicoli o suinicoli, la distanza minima dalle singole abitazioni è portata a m. 200, le altre distanze sono portate a m. 2.000. 8. I fabbricati destinati agli allevamenti dovranno altresì esse- re protetti da adeguata zona di rispetto, anche munita di recinzioni e opportune schermature vegetali entro cui è pos- sibile ricomprendere gli impianti di raccolta e trattamento dei reflui zootecnici. Art.77. Disciplina dell’edificazione esistente
- Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di catego-
Art.77. Disciplina dell’edificazione esistente
reflui zootecnici. Art.77. Disciplina dell’edificazione esistente
- Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di catego- ria MO, MS, RC, RE, DR, AMP, come definiti dall’art. 9, nel rispetto dei parametri e delle destinazioni previste dall’art. 76, ovvero con mantenimento dei parametri e delle destina- zioni esistenti, se legittimamente realizzate o successiva- mente legittimate.
- Gli interventi di categoria RE3 o DR sono consentiti nel rispetto delle disposizioni costruttive previste dall’art. 78.
mate. 2. Gli interventi di categoria RE3 o DR sono consentiti nel rispetto delle disposizioni costruttive previste dall’art. 78. 3. I manufatti agricoli ricadenti in appezzamenti di dimen- sione inferiore a 10 Ha possono essere oggetto di interventi di categoria RE2 ed AMP una tantum fino al 20% della SUL legit- timamente realizzata, nei limiti dell’indice di edificabilità stabilito per le citate aree, senza necessità di ricorso al PAMA. L’appezzamento di pertinenza dovrà essere oggetto di un atto
à stabilito per le citate aree, senza necessità di ricorso al PAMA. L’appezzamento di pertinenza dovrà essere oggetto di un atto d’obbligo registrato e trascritto in cui sia specificato l’avvenu- to asservimento all’ampliamento. 4. È ammesso, tramite interventi di categoria RC ed RE1 su edi- fici esistenti alla data del 29 maggio 1997, il cambio di desti- nazione d’uso anche verso le funzioni abitative, di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), previa approvazione del PAMA, purché si rea-
ione d’uso anche verso le funzioni abitative, di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), previa approvazione del PAMA, purché si rea- lizzi una sola unità immobiliare per unità edilizia, ovvero più unità non inferiori a mq 110 di superficie utile ciascuna. In questo caso la superficie di terreno da asservire con atto d’ob- bligo registrato e trascritto non dovrà essere inferiore a mq 10.000 per la prima unità immobiliare, ovvero non inferiore a mq 20.000 per ogni ulteriore unità immobiliare originata da
e a mq 10.000 per la prima unità immobiliare, ovvero non inferiore a mq 20.000 per ogni ulteriore unità immobiliare originata da frazionamento. In ogni caso l’area di pertinenza non dovrà Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 66
essere inferiore a 10 volte la superficie coperta ed il progetto dovrà prevedere interventi REA, MIA e VLA o altri, ove necessa- ri, di cui all’art. 10. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano per il recu- pero o la ristrutturazione di manufatti esistenti da destinarsi a servizi ricettivi relativi ad attività agrituristiche, non costituen- do frazionamento a fini abitativi né cambio di destinazione d’uso, in conformità alla normativa regionale vigente in mate-
Art.78. Norme generali per l’edilizia rurale e per gli spazi
tuen- do frazionamento a fini abitativi né cambio di destinazione d’uso, in conformità alla normativa regionale vigente in mate- ria di agriturismo; in tali casi è comunque obbligatoria la pre- sentazione del PAMA, di cui al successivo art. 79. Art.78. Norme generali per l’edilizia rurale e per gli spazi aperti di pertinenza
- Nell’Agro romano gli interventi di categoria NE, DR, nonché di RE di edifici residenziali esistenti, dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni di seguito indicate:
NE, DR, nonché di RE di edifici residenziali esistenti, dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni di seguito indicate: a) i tetti dovranno essere a falda e con elementi di copertura in laterizio; b) dovranno essere utilizzati materiali di finitura e serramenti tradizionali (intonaco, laterizi, pietra a faccia vista, infissi in legno e persiane alla romana); c) la parte interrata dell’edificio dovrà essere contenuta nel perimetro della proiezione a terra dell’edificio medesimo.
mana); c) la parte interrata dell’edificio dovrà essere contenuta nel perimetro della proiezione a terra dell’edificio medesimo. 2. È ammesso l’utilizzo di elementi architettonici legati all’ado- zione di tecnologie per il risparmio energetico e al ricorso ad energie rinnovabili. 3. Potranno essere ammesse soluzioni progettuali diverse da quelle indicate al comma 1, a condizione che il “Comitato per la qualità urbana e edilizia” si pronunci positivamente circa il
a quelle indicate al comma 1, a condizione che il “Comitato per la qualità urbana e edilizia” si pronunci positivamente circa il corretto inserimento delle stesse nel contesto paesistico- ambientale. 4. Per quanto riguarda le superfici scoperte dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: a) le superfici esterne potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati, le relative pavimentazioni dovranno escludere coperture asfaltate;
non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati, le relative pavimentazioni dovranno escludere coperture asfaltate; b) i piazzali e le strade potranno essere realizzati in terra bat- tuta o breccia o pavimentazioni erbose carreggiabili, con l’e- sclusione di coperture asfaltate; c) è ammessa la realizzazione di accessi carrabili asfaltati per una lunghezza massima di 20 m, esclusivamente in corri- spondenza dell’innesto sulla viabilità di ordine superiore, se anch’essa asfaltata;
za massima di 20 m, esclusivamente in corri- spondenza dell’innesto sulla viabilità di ordine superiore, se anch’essa asfaltata; d) è vietata la costruzione di recinzioni in muratura di altezza superiore a 60 cm. 5. Sono consentiti gli interventi di gestione e manutenzione ordinaria del fondo. Nel caso in cui tali interventi comportino modifiche degli elementi strutturanti il territorio agricolo, essi verranno autorizzati previa redazione di un PAMA, di cui al suc- cessivo art. 79.
enti strutturanti il territorio agricolo, essi verranno autorizzati previa redazione di un PAMA, di cui al suc- cessivo art. 79. 6. Per modifiche degli elementi strutturanti il territorio agrico- lo si intendono:
- le variazioni dei tracciati e dell’andamento altimetrico delle strade poderali e interpoderali, nonché l’ampliamento delle sezioni oltre i 5,5 m;
- la modifica della conformazione altimetrica del terreno, dei pendii e dei terrazzamenti;
liamento delle sezioni oltre i 5,5 m;
- la modifica della conformazione altimetrica del terreno, dei pendii e dei terrazzamenti;
- la rimozione degli elementi della vegetazione, quali filari, viali alberati, sistemi di siepi naturali, masse arboree di specie autoctone, alberi isolati di specie autoctone di età superiore ad anni 80 o di altezza superiore a 10 m; sono escluse da tale definizione le colture arboree da frutto, gli impianti specializzati di arboricoltura da legno e le for-
m; sono escluse da tale definizione le colture arboree da frutto, gli impianti specializzati di arboricoltura da legno e le for- mazioni forestali da gestirsi in conformità ai vincoli di cui al D.LGT n. 42/2004 ed alla normativa regionale vigente in materia forestale;
- la variazione dei tracciati di fossi e canali;
- la manomissione dei manufatti caratteristici dell’Agro roma- no, quali fontanili, portali, muri in pietra.
- I movimenti terra, e le opere di sostegno, finalizzati alla con-
ell’Agro roma- no, quali fontanili, portali, muri in pietra. 7. I movimenti terra, e le opere di sostegno, finalizzati alla con- duzione agricola, dovranno essere realizzati a regola d’arte senza produrre alterazioni dell’assetto idrogeologico dei luo- ghi, limitandoli allo stretto indispensabile e garantendo costan- temente la stabilità dei luoghi; a questo riguardo dovranno esse- re adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l’innesco di fenomeni erosivi e di smottamento.
dovranno esse- re adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l’innesco di fenomeni erosivi e di smottamento. 8. Il consolidamento delle scarpate e delle opere di conteni- mento dovrà avvenire attraverso l’uso di tecniche bio-ingegne- ristiche. Nel caso in cui il ricorso a tali tecniche non sia possibi- le, gli interventi di sistemazione delle scarpate dovranno essere eseguiti con ciglionamenti lungo la linea di massima pendenza,
Art.79. Piano ambientale di miglioramento agricolo
le, gli interventi di sistemazione delle scarpate dovranno essere eseguiti con ciglionamenti lungo la linea di massima pendenza, con altezza massima del ciglione 120 cm e con profondità mas- sima dello stesso di 450 cm. Il muro di contenimento dovrà comunque essere rivestito con materiale naturale. Art.79. Piano ambientale di miglioramento agricolo
- Nell’Agro romano, sono soggetti a Piano ambientale di miglio- ramento agricolo (PAMA): a) gli interventi di cui all’art. 72, comma 7, lett. b);
o, sono soggetti a Piano ambientale di miglio- ramento agricolo (PAMA): a) gli interventi di cui all’art. 72, comma 7, lett. b); b) gli interventi di cui all’art. 76, comma 5; c) gli interventi di cui all’art. 77, commi 4 e 5; d) gli interventi di cui all’art. 78, comma 5; e) gli interventi di cui all’art. 80; f) gli interventi di nuova edificazione che riguardino appezza- menti superiori a 25 Ha. 2. Il PAMA ha le finalità, i contenuti e gli effetti del “Piano di uti-
cazione che riguardino appezza- menti superiori a 25 Ha. 2. Il PAMA ha le finalità, i contenuti e gli effetti del “Piano di uti- lizzazione aziendale” PUA, di cui all’art. 57, LR n. 38/1999. 3. Il PAMA è presentato dal proprietario del fondo o dal con- duttore dell’azienda agricola, o dal legale rappresentante di cooperative agricole e associazioni di imprenditori agricoli
- costituite ai sensi della legislazione vigente - o di società cooperative o associazioni con finalità di gestione agricola 67
- costituite ai sensi della legislazione vigente - o di società cooperative o associazioni con finalità di gestione agricola 67 Piano Regolatore Generale Titolo III Sistema ambientale e agricolo
del territorio e di promozione delle attività integrative legate al tempo libero, all’educazione ambientale, all’agriturismo. 4. Il PAMA deve essere redatto da un dottore agronomo fore- stale o da un perito agrario, nonché ove necessario e nei limi- ti delle rispettive competenze, da un architetto, un ingegnere od un geometra. Il PAMA è sottoposto alla procedura di cui all’art. 57 della LR n. 38/1999 e deve essere approvato dai com- petenti uffici comunali, che si avvalgono di apposita commis-
i all’art. 57 della LR n. 38/1999 e deve essere approvato dai com- petenti uffici comunali, che si avvalgono di apposita commis- sione tecnico-consultiva che si esprime nel termine di 90 gior- ni, anche attraverso l’attivazione di conferenze di servizi di cui all’art. 14 della legge n. 241/1990. 5. Il PAMA dovrà comprendere la seguente documentazione: a) una descrizione della situazione attuale delle attività di con- duzione del fondo sotto il profilo tecnico, economico, pro- duttivo ed occupazionale;
situazione attuale delle attività di con- duzione del fondo sotto il profilo tecnico, economico, pro- duttivo ed occupazionale; b) una descrizione, sotto il profilo tecnico, economico, produt- tivo ed occupazionale, degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e/o delle attività connesse; c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’impren- ditore agricolo e degli eventuali salariati o altro personale
sari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’impren- ditore agricolo e degli eventuali salariati o altro personale dipendente, nonché per il potenziamento delle strutture produttive; d) l’individuazione dei fabbricati esistenti da mantenere, da recuperare e da valorizzare; e) l’individuazione dei fabbricati esistenti ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal PAMA, definendone l’uso previsto;
i ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal PAMA, definendone l’uso previsto; f) la definizione dei tempi e delle fasi di attuazione del PAMA stesso; g) la Valutazione ambientale preliminare di cui all’art. 10, commi 10 e 11; h) gli interventi ambientali di cui all’art. 10, individuati ad esito della Valutazione ambientale di cui alla lett. g); i) gli interventi ambientali e infrastrutturali da realizzare
iduati ad esito della Valutazione ambientale di cui alla lett. g); i) gli interventi ambientali e infrastrutturali da realizzare quale contropartita del contributo straordinario, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b). 6. La realizzazione del PAMA è garantita con atto d’obbligo uni- laterale, redatto ai sensi dell’art. 57, comma 5, LR n. 38/1999, da registrare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura del richiedente; tale atto d’obbligo dovrà, tra l’altro, prevedere
Art.80. Nuclei di servizi
strare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura del richiedente; tale atto d’obbligo dovrà, tra l’altro, prevedere l’asservimento dell’appezzamento ai manufatti pertinenti. 7. Il PAMA ha durata poliennale e comunque non inferiore a 10 anni, e può essere modificato su richiesta dell’azienda agricola dopo il triennio, a scadenze biennali con le stesse procedure relative all’approvazione. Art.80. Nuclei di servizi
- Per aziende agricole - singole o associate - con fondi contigui
Art.80. Nuclei di servizi
rocedure relative all’approvazione. Art.80. Nuclei di servizi
- Per aziende agricole - singole o associate - con fondi contigui o prossimi di superficie di almeno 100 Ha, il PAMA può preve- dere, oltre a quanto già consentito dall’art. 76, una ulteriore edificazione pari a 0,003 mq/mq, finalizzata alla realizzazione di nuclei di servizi comuni, costituiti da attrezzature non stret- tamente necessarie alla conduzione agricola del fondo, ma utili alla conservazione, lavorazione e commercializzazione dei pro-
tamente necessarie alla conduzione agricola del fondo, ma utili alla conservazione, lavorazione e commercializzazione dei pro- dotti del fondo. 2. Essi devono costituire un unico complesso integrato, con le seguenti destinazioni d’uso: a) impianti di conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici; b) mercati o mostre mercato di prodotti agricoli e zootecnici o di prodotti artigianali connessi alla produzione del fondo; c) attrezzature e servizi agrituristici per il turismo rurale e per
di prodotti artigianali connessi alla produzione del fondo; c) attrezzature e servizi agrituristici per il turismo rurale e per attività didattico-culturali; d) punti di ristoro solo se di appoggio alle attrezzature di cui al punto b) e c); e) strutture per il rimessaggio e l’ordinaria manutenzione delle trattrici e delle macchine agricole. 3. La realizzazione del nucleo di servizi dovrà essere sottoposta alla disciplina di cui all’art. 10, commi 10 e 11, al fine di valuta-
ealizzazione del nucleo di servizi dovrà essere sottoposta alla disciplina di cui all’art. 10, commi 10 e 11, al fine di valuta- re la compatibilità dell’intervento con il contesto ambientale e paesaggistico. 4. I fondi concorrenti alla determinazione del bacino di servi- zio del nucleo e quindi al suo dimensionamento, dovranno essere oggetto di un atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura del richie-
Art.81. Ricettività per il turismo itinerante
essere oggetto di un atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura del richie- dente in cui sia specificato l’avvenuto asservimento dei fondi ai nuovi manufatti. Art.81. Ricettività per il turismo itinerante
- Per ricettività all’aria aperta s’intende la possibilità di destinare parte del fondo agricolo alla ricettività del turi- smo itinerante a completamento e ad integrazione dell’atti- vità agricola. A tal fine, è consentita, in appezzamenti non
l turi- smo itinerante a completamento e ad integrazione dell’atti- vità agricola. A tal fine, è consentita, in appezzamenti non superiori a 5 Ha alla data di adozione del presente PRG, la realizzazione, ai sensi della LR n. 59/1985 e con esclusione di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della stessa legge, di aree attrezzate per: a) il soggiorno autosufficiente, destinate a mezzi itineranti
- quali caravan, camper, autocaravan - non necessitanti di servizi igienici esterni; b) agricampeggi.
stinate a mezzi itineranti
- quali caravan, camper, autocaravan - non necessitanti di servizi igienici esterni; b) agricampeggi.
- Fermo restante quanto previsto dalle suddette normative, in quanto integrative o più restrittive, per entrambe le attrezzatu- re, sono stabilite le seguenti prescrizioni: a) Superficie territoriale massima: 50.000 mq; b) Densità massima: 30 equipaggi/Ha, suddivisi in piazzole di superficie minima di 60 mq, capaci di accogliere l’equipag- gio standard medio di 4 persone;
ipaggi/Ha, suddivisi in piazzole di superficie minima di 60 mq, capaci di accogliere l’equipag- gio standard medio di 4 persone; c) Indice di edificabilità ET: 0,008 mq/mq, destinati a strutture di servizio connesse e complementari (quali ricezione, uffi- ci, piccolo ristoro, magazzini ecc.); negli agricampeggi, non si computano i servizi igienici, nella misura minima obbli- gatoria prevista dalle norme vigenti; Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 68
d) i manufatti devono essere realizzati preferibilmente in ele- menti leggeri non vincolati permanentemente al suolo ovvero su fondazioni superficiali leggere, a basso impatto ambientale. L’altezza massima deve essere pari a m. 3,50; e) le aree destinate alle piazzole di sosta, ai parcheggi ed ai ser- vizi di cui alle lett. b), c), ivi compresi gli spazi ed i percorsi di distribuzione ed accesso, non devono superare il 50% della superficie territoriale; la restante parte deve essere
i percorsi di distribuzione ed accesso, non devono superare il 50% della superficie territoriale; la restante parte deve essere destinata a verde naturalistico consono alle caratteristiche del contesto ambientale, colture agricole arboree e boschi- ve, nonché a verde ricreativo per una superficie non supe- riore al 10% della ST; f) il regolamento d’uso delle attrezzature deve obbligatoria- mente prevedere la durata massima del soggiorno in 90 giorni consecutivi.
egolamento d’uso delle attrezzature deve obbligatoria- mente prevedere la durata massima del soggiorno in 90 giorni consecutivi. 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati all’adozione, da parte del Comune, di un “Programma comunale di sviluppo ed indirizzo delle attività turistico-ricreative in Agro romano”, anche nella forma del Programma integrato di cui all’art. 14, che stabilisce le condizioni e la localizzazione delle attrezzature,
che nella forma del Programma integrato di cui all’art. 14, che stabilisce le condizioni e la localizzazione delle attrezzature, anche per fasi temporali e settori territoriali, nonché le modalità di applicazione del contributo straordinario di cui all’art. 20. Il programma dovrà tendere, in particolare, alla promozione e integrazione, in ambito rurale, della filiera ambiente-turismo- cultura. Le singole proposte d’intervento devono definire l’asset-
tegrazione, in ambito rurale, della filiera ambiente-turismo- cultura. Le singole proposte d’intervento devono definire l’asset- to fisico e funzionale, la valutazione e gli interventi di categoria ambientale, ai sensi dell’art. 10, la sistemazione di eventuali beni individuati dalla Carta per la qualità, ai sensi dell’art. 16, gli oneri e le obbligazioni dei soggetti attuatori in ordine alla realizzazio- ne degli interventi e alla gestione dei servizi.
gli oneri e le obbligazioni dei soggetti attuatori in ordine alla realizzazio- ne degli interventi e alla gestione dei servizi. 4. In assenza del Programma di cui al comma 3, e limitatamen- te agli appezzamenti di estensione non superiore a 30.000 mq alla data di adozione del presente PRG, gli interventi possono essere attuati con modalità diretta convenzionata: in tal caso, le proposte d’intervento sono presentate tramite PUAT (Piano di utilizzazione ambientale turistica), corredato da convenzione
o, le proposte d’intervento sono presentate tramite PUAT (Piano di utilizzazione ambientale turistica), corredato da convenzione o atto d’obbligo, e con i contenuti e le elaborazioni di cui al comma 3, da valutarsi anche in rapporto all’utilizzazione agri- cola in atto. Il PUAT è approvato dagli Uffici comunali compe- tenti, anche mediante conferenza di servizi, entro 90 giorni dalla presentazione. 69 Piano Regolatore Generale Titolo III Sistema ambientale e agricolo
Art.82. Articolazione delle componenti
Capo 1° Componenti del sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Art.82. Articolazione delle componenti
- Il Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti si artico- la nelle seguenti componenti: a) Servizi pubblici; b) Servizi privati e verde privato attrezzato; c) Infrastrutture per la mobilità; d) Infrastrutture tecnologiche; e) Reti tecnologiche. Capo 2° Servizi pubblici Art.83. Servizi pubblici. Norme generali
Art.83. Servizi pubblici. Norme generali
obilità; d) Infrastrutture tecnologiche; e) Reti tecnologiche. Capo 2° Servizi pubblici Art.83. Servizi pubblici. Norme generali
- Le aree per Servizi pubblici si articolano in aree per Servizi pubblici di livello urbano ed aree per Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale individuate negli elaborati 2. e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Esse sono destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici rispettivamente di interesse comunale o sovraco-
:5.000 e 1:10.000. Esse sono destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici rispettivamente di interesse comunale o sovraco- munale e di interesse locale, come specificati negli articoli 84 e 85. 2. Le aree su cui tali servizi non siano già stati realizzati e che non siano già di proprietà di Enti pubblici, o comunque isti- tuzionalmente preposti alla realizzazione e/o gestione dei ser- vizi di cui al comma 1, sono preordinate alla acquisizione
isti- tuzionalmente preposti alla realizzazione e/o gestione dei ser- vizi di cui al comma 1, sono preordinate alla acquisizione pubblica da parte del Comune o di altri soggetti qualificabili quali beneficiari o promotori dell’esproprio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d), del DPR n. 327/2001. 3. I fabbricati di proprietà privata già adibiti a servizi pubblici in forza di provvedimenti amministrativi o atti convenzionali non decaduti, conservano il regime in atto fino alla deca-
ubblici in forza di provvedimenti amministrativi o atti convenzionali non decaduti, conservano il regime in atto fino alla deca- denza dell’efficacia degli atti istitutivi e del loro eventuale rinnovo. 4. Gli immobili privati esistenti, non adibiti a servizi pubblici, ma a funzioni assimilabili alle destinazioni d’uso di cui agli articoli 84 e 85, possono rimanere di proprietà privata, pur- ché ne sia garantito l’uso pubblico tramite convenzione con il Comune o con altri Enti pubblici competenti.
prietà privata, pur- ché ne sia garantito l’uso pubblico tramite convenzione con il Comune o con altri Enti pubblici competenti. 5. Le aree di cui al comma 2 sono acquisite tramite espropria- zione per pubblica utilità, ai sensi del DPR n. 327/2001, ovve- ro, nei casi e con le modalità espressamente previste dall’art. 22, mediante cessione compensativa. 6. Ai fini della coordinata acquisizione pubblica delle aree, e ai sensi dell’art. 13, comma 3, il Comune predispone, di
sativa. 6. Ai fini della coordinata acquisizione pubblica delle aree, e ai sensi dell’art. 13, comma 3, il Comune predispone, di norma, un “Programma di acquisizione, utilizzazione e gestione delle aree destinate a servizi pubblici”, esteso a con- grui ambiti territoriali, volto a conseguire, sulla base delle indicazioni dell’elaborato G8, i livelli e le partizioni degli standard urbanistici di cui agli articoli 7 e 8, e che individui, tra l’altro, le aree d’intervento, le modalità di acquisizione, le
dard urbanistici di cui agli articoli 7 e 8, e che individui, tra l’altro, le aree d’intervento, le modalità di acquisizione, le fasi temporali, le risorse finanziarie. L’elaborato G8 registra, periodicamente, le indicazioni di tale programma e il suo stato di avanzamento. Se limitato ai servizi locali di cui all’art. 85, il Programma può essere promosso dal Municipio, limitatamente al proprio territorio, e sottoposto all’approva- zione del Consiglio comunale; può essere altresì parte inte-
pio, limitatamente al proprio territorio, e sottoposto all’approva- zione del Consiglio comunale; può essere altresì parte inte- grante della “Carta municipale degli obiettivi” di cui all’art. 13, comma 4. 7. In analogia a quanto previsto dall’art. 13, comma 14, il Comune, se previsto dai Programmi di cui al comma 6 e nel- l’ambito degli stessi, può consentire la realizzazione e gestio- ne delle aree destinate a verde pubblico e ad attrezzature
nel- l’ambito degli stessi, può consentire la realizzazione e gestio- ne delle aree destinate a verde pubblico e ad attrezzature sportive e per il tempo libero, oltre che a soggetti terzi, anche ai proprietari che ne facciano richiesta, sulla base di un piano di gestione da recepire in apposita convenzione; in questo caso, l’area e le attrezzature realizzate sono cedute al Comune al termine della convenzione, ove non rinnovata. 8. Sugli edifici esistenti, in attesa di quanto previsto al comma
ute al Comune al termine della convenzione, ove non rinnovata. 8. Sugli edifici esistenti, in attesa di quanto previsto al comma 9, sono consentiti esclusivamente interventi di categoria MO, MS, RC, RE1, di cui all’art. 9. Sono consentiti altresì interventi di categoria RE2, senza aumento di SUL, con cambi di destina- zione d’uso, solo se volti all’introduzione di funzioni assimi- labili a quelle previste dagli articoli 84 e 85. 9. I servizi pubblici di cui al comma 1 sono realizzati median-
unzioni assimi- labili a quelle previste dagli articoli 84 e 85. 9. I servizi pubblici di cui al comma 1 sono realizzati median- te progetto pubblico unitario, predisposto dal Comune o dai soggetti concessionari o convenzionati e approvato dalla Giunta comunale, nel caso di servizi pubblici di livello locale, e dal Consiglio comunale, nel caso di servizi pubblici di livel- lo urbano. Sono soggetti alla medesima procedura i cambia- menti di destinazione dei servizi esistenti, dall’una all’altra
Titolo IV Sistema dei servizi,
ivel- lo urbano. Sono soggetti alla medesima procedura i cambia- menti di destinazione dei servizi esistenti, dall’una all’altra delle tipologie previste dagli articoli 84 e 85. Nel progetto uni- tario di nuovo impianto, è possibile procedere allo stralcio Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Capo 1° Componenti del sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Capo 2° Servizi pubblici Capo 3° Servizi privati e verde privato attrezzato
Capo 2° Servizi pubblici
a dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Capo 2° Servizi pubblici Capo 3° Servizi privati e verde privato attrezzato Capo 4° Infrastrutture per la mobilità Capo 5° Infrastrutture tecnologiche Capo 6° Reti tecnologiche Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 70
degli edifici esistenti e dei relativi lotti di pertinenza, che, in tal caso, non concorrono alla determinazione della ST e del- l’indice ET. 10. In sede di progettazione e realizzazione dei servizi pubbli- ci, e comunque di qualsiasi opera di edilizia pubblica o di uso pubblico anche localizzata fuori dalle componenti di cui agli articoli 84 e 85, vanno rispettate le norme in materia di acces- sibilità ed eliminazione di barriere architettoniche. In sede di
rticoli 84 e 85, vanno rispettate le norme in materia di acces- sibilità ed eliminazione di barriere architettoniche. In sede di formazione degli interventi indiretti, le aree destinate a servi- zi pubblici o aperti al pubblico devono essere individuate tenendo conto della necessità di rispettare, in sede di proget- tazione delle opere, le norme suddette. L’accesso pedonale agli spazi e edifici pubblici o d’uso pubblico deve essere garantito a tutti i cittadini, compresi quelli con ridotta capa-
Art.84. Servizi pubblici di livello urbano
nale agli spazi e edifici pubblici o d’uso pubblico deve essere garantito a tutti i cittadini, compresi quelli con ridotta capa- cità motoria e sensoriale. Art.84. Servizi pubblici di livello urbano
- Le aree per Servizi pubblici di livello urbano sono individuate negli elaborati 2 e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Tali aree sono destinate ai seguenti servizi o attrezzature: a) Attrezzature per l’istruzione superiore (attrezzature per l’istru- zione secondaria);
ate ai seguenti servizi o attrezzature: a) Attrezzature per l’istruzione superiore (attrezzature per l’istru- zione secondaria); b) Attrezzature sanitarie (attrezzature e servizi di carattere sani- tario e assistenziale); c) Sedi amministrative pubbliche (costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento delle sedi della pubbli- ca amministrazione ai vari livelli, ivi incluso quello locale); d) Attrezzature universitarie (sedi universitarie e relativi servizi,
ministrazione ai vari livelli, ivi incluso quello locale); d) Attrezzature universitarie (sedi universitarie e relativi servizi, comprese le foresterie, le residenze per studenti e le attrez- zature sportive); e) Attrezzature sportive e per il tempo libero (impianti e attrezza- ture per lo sport e gli spettacoli sportivi); f) Attrezzature culturali e congressuali (musei, biblioteche, gran- di attrezzature culturali, centri congressuali); g) Attrezzature per l’ordine pubblico e la sicurezza (sedi della
ioteche, gran- di attrezzature culturali, centri congressuali); g) Attrezzature per l’ordine pubblico e la sicurezza (sedi della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e strutture carcerarie); h) Attrezzature militari (insediamenti, immobili, impianti e attrezzature di carattere militare); i) Servizi essenziali per lo Stato; j) Cimiteri (le aree relative a tali attrezzature sono specificata- mente indicate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp.
o; j) Cimiteri (le aree relative a tali attrezzature sono specificata- mente indicate nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, con apposito perimetro per l’applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità); k) Attrezzature complementari alla mobilità, come definite all’art. 94, comma 3; l) Attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (escluso quel- le elencate all’art. 106, comma 3). 2. Per la realizzazione dei servizi e delle attrezzature di cui al
idi urbani (escluso quel- le elencate all’art. 106, comma 3). 2. Per la realizzazione dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1, escluso quelle di cui alle lett. g), h), i), j), k), l), sog- gette a norme specifiche o di settore, si applicano i seguenti parametri e grandezze urbanistico-ecologiche:
- ET: 0,5 mq/mq; 1,0 mq/mq per attrezzature sanitarie e ospedaliere;
- IP (ST): 40%;
- DA (ST): 20 alberi/Ha; DAR (ST): 40 arbusti/Ha;
- Parcheggi pubblici e privati: calcolati ai sensi dell’art. 7,
IP (ST): 40%;
- DA (ST): 20 alberi/Ha; DAR (ST): 40 arbusti/Ha;
- Parcheggi pubblici e privati: calcolati ai sensi dell’art. 7, comma 1, secondo le corrispondenti destinazioni d’uso, di cui all’art. 6, comma 1.
- All’interno delle attrezzature complementari alla mobilità, di cui al comma 1, lett. k), sono comprese le aree e le strutture di servizio per il trasporto pubblico locale, attualmente di proprietà dell’Atac o del Co.tra.l., destinate a depositi, attrez-
di servizio per il trasporto pubblico locale, attualmente di proprietà dell’Atac o del Co.tra.l., destinate a depositi, attrez- zature, impianti e annesse sedi amministrative. In tali aree sono consentiti interventi di categoria RE e DR, senza aumen- to della volumetria (Vc) esistente. Qualora tali immobili rica- dano negli Ambiti di valorizzazione o nelle Centralità metropolita- ne ed urbane, si applica rispettivamente la disciplina prevista dagli articoli 43 e 65, senza l’applicazione dell’eventuale
parte del Comune, di un Programma generale, anche per fasi
ita- ne ed urbane, si applica rispettivamente la disciplina prevista dagli articoli 43 e 65, senza l’applicazione dell’eventuale divieto di incremento della SUL esistente. 4. Nelle aree di cui al comma 3, la dismissione o riconversione funzionale degli immobili per usi diversi dal servizio per il trasporto pubblico locale, è subordinata all’approvazione, da parte del Comune, di un Programma generale, anche per fasi o ambiti urbani, che individui, per ogni area, le nuove specifi-
parte del Comune, di un Programma generale, anche per fasi
, da parte del Comune, di un Programma generale, anche per fasi o ambiti urbani, che individui, per ogni area, le nuove specifi- che destinazioni d’uso e la SUL massima consentita, ferma restando la volumetria (Vc) esistente, sulla base di una valuta- zione di sostenibilità urbanistica estesa agli ambiti di riferi- mento, fatti salvi comunque i limiti e le condizioni derivanti dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 94, commi 9 e 10. In assenza di tale Programma, il Comune può precedere,
Art.85. Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale
anti dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 94, commi 9 e 10. In assenza di tale Programma, il Comune può precedere, per motivi di necessità e urgenza, mediante separati stru- menti urbanistici attuativi. Art.85. Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale
- Le aree per Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale sono individuate negli elaborati 2. e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Tali aree sono destinate ai seguenti servizi o attrezzature:
gli elaborati 2. e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Tali aree sono destinate ai seguenti servizi o attrezzature: a) Istruzione di base (asili nido, scuole materne e scuole del- l’obbligo, pubbliche e di interesse pubblico); b) Attrezzature di interesse comune (attrezzature partecipative, amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative, mercati in sede fissa o saltuari, altri locali di uso o di interesse pubblico; tra le attrezzatu-
e, assistenziali e ricreative, mercati in sede fissa o saltuari, altri locali di uso o di interesse pubblico; tra le attrezzatu- re sociali, sanitarie e assistenziali, possono essere ricom- prese le residenze sanitarie per anziani); c) Attrezzature religiose (edifici di culto e complessi parroc- chiali con le relative funzioni riconosciute: sociali, forma- tive, culturali, assistenziali, ricreative e sportive a essi con- nesse ai sensi della normativa di legge vigente);
iali, forma- tive, culturali, assistenziali, ricreative e sportive a essi con- nesse ai sensi della normativa di legge vigente); d) Verde pubblico (parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini e per il tempo libero degli adulti: even- tualmente attrezzati con chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, con esclusione del verde pubblico di arredo stradale; orti urbani sociali, secondo la definizione di cui all’art. 75, comma 1, nota 14, in misura non superiore al 5%);
redo stradale; orti urbani sociali, secondo la definizione di cui all’art. 75, comma 1, nota 14, in misura non superiore al 5%); e) Verde sportivo (impianti sportivi coperti e scoperti); 71 Piano Regolatore Generale Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti
f) Parcheggi pubblici (da realizzarsi a raso, alberati con DA=2 alberi ogni 100 mq); g) Attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (escluso quel- le elencate all’art. 106, comma 3); h) Parcheggi privati (da realizzare nel sottosuolo, ai sensi e con le modalità dell’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989). 2. Per la realizzazione dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1, escluso quelle di cui alle lett. f), g), h, si applicano i seguenti parametri e grandezze urbanistico-ecologiche:
ui al comma 1, escluso quelle di cui alle lett. f), g), h, si applicano i seguenti parametri e grandezze urbanistico-ecologiche:
- ET: 0,5 mq/mq; 0,05 mq/mq per il verde pubblico; 0,25 mq/mq per il verde sportivo; 0,6 mq/mq per le attrezzatu- re religiose (per le strutture esistenti sono consentiti inter- venti diretti di categoria MO, MS, RC, RE, nonché interven- ti di categoria DR ed AMP fino all’indice EF di 0,6 mq/mq);
- IP (ST): 30%; 75% per il verde pubblico;
Art.86. Servizi privati
RC, RE, nonché interven- ti di categoria DR ed AMP fino all’indice EF di 0,6 mq/mq);
- IP (ST): 30%; 75% per il verde pubblico;
- DA (ST): 20 alberi/Ha; DAR (ST): 40 arbusti/Ha;
- Parcheggi pubblici e privati: calcolati ai sensi dell’art. 7, comma 1, secondo le corrispondenti destinazioni d’uso, di cui all’art. 6, comma 1; per il verde sportivo, si applica l’art. 87, commi 2 e 3. Capo 3° Servizi privati e verde privato attrezzato Art.86. Servizi privati
Art.86. Servizi privati
il verde sportivo, si applica l’art. 87, commi 2 e 3. Capo 3° Servizi privati e verde privato attrezzato Art.86. Servizi privati
- Le aree per Servizi privati sono individuate negli elaborati 2. e 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Esse comprendono servizi e attrezzature di livello urbano e di livello locale di pro- prietà privata, quali attrezzature scolastiche, sanitarie, associati- ve, culturali, religiose e abitative (studentati, case per anziani)
ivata, quali attrezzature scolastiche, sanitarie, associati- ve, culturali, religiose e abitative (studentati, case per anziani) con finalità assistenziali, nonché sedi amministrative delle aziende erogatrici di pubblici servizi. 2. Sono consentiti interventi di recupero degli edifici esistenti, di categoria MO, MS, RC, RE1. Sono altresì consentiti interventi di categoria RE2, DR, AMP, con incremento della SUL fino all’in- dice ET=0,6 mq/mq, senza eccedere il 50% della SUL esistente. La
i categoria RE2, DR, AMP, con incremento della SUL fino all’in- dice ET=0,6 mq/mq, senza eccedere il 50% della SUL esistente. La SUL aggiuntiva è destinata ai servizi di cui al comma 1, escluse le sedi amministrative, e alle “attrezzature collettive”, come definite all’art. 6, comma 1, lett. c). Per la SUL esistente, sono ammessi cambi di destinazione d’uso nell’ambito dei servizi specificati al comma 1, esclusi quelli volti a introdurre o incre- mentare le sedi amministrative.
d’uso nell’ambito dei servizi specificati al comma 1, esclusi quelli volti a introdurre o incre- mentare le sedi amministrative. 3. Gli interventi di cui al comma 2, che comportino un incre- mento della SUL superiore al 15% di quella esistente, sono sog- getti: all’integrale reperimento della dotazione di parcheggi pubblici e privati; al contributo straordinario di cui all’art. 20; a modalità diretta convenzionata o, in caso di ST superiore a 2,5 Ha, a intervento indiretto.
straordinario di cui all’art. 20; a modalità diretta convenzionata o, in caso di ST superiore a 2,5 Ha, a intervento indiretto. 4. Sono consentiti altresì interventi di categoria NE, esclusiva- mente per il completamento o l’attuazione delle zone classifi- cate L, M2 o G4 dal precedente PRG, secondo la disciplina da esso stabilita, ma limitatamente alle seguenti destinazioni d’uso: “abitazioni collettive”, “servizi alle persone”, “attrezzatu-
esso stabilita, ma limitatamente alle seguenti destinazioni d’uso: “abitazioni collettive”, “servizi alle persone”, “attrezzatu- re collettive”; gli interventi si attuano con modalità diretta con- venzionata nelle zone fino a 2,5 Ha, con modalità indiretta nelle zone di estensione superiore, e sono sottoposti al contri- buto straordinario di cui all’art. 20. 5. In caso di dismissione, è consentito il riuso degli edifici esi- stenti con le seguenti destinazioni d’uso: a) Commerciali e Servizi, a CU/b e CU/m;
ne, è consentito il riuso degli edifici esi- stenti con le seguenti destinazioni d’uso: a) Commerciali e Servizi, a CU/b e CU/m; b) Turistico-ricettive, limitatamente a “strutture ricettive alber- ghiere ed extra-alberghiere”. 6. Gli interventi di dismissione sono sottoposti a strumento urbanistico esecutivo che verifichi la sostenibilità urbanistica delle nuove funzioni, anche in rapporto al fabbisogno dei ser- vizi di cui al comma 1 nell’ambito urbano di riferimento, non-
ca delle nuove funzioni, anche in rapporto al fabbisogno dei ser- vizi di cui al comma 1 nell’ambito urbano di riferimento, non- ché al contributo straordinario di cui all’art. 20. La SUL sogget- ta alle destinazioni d’uso di cui al comma 5 non deve eccedere la SUL preesistente agli ampliamenti di cui al comma 2 e il 50% della SUL complessiva di progetto. 7. Parametri e grandezze urbanistico–ecologiche (in caso di interventi di categoria DR o NE):
- IP = 30%;
- DA = 40 alberi/Ha; DAR = 80 arbusti/Ha.
Art.87. Verde privato attrezzato
dezze urbanistico–ecologiche (in caso di interventi di categoria DR o NE):
- IP = 30%;
- DA = 40 alberi/Ha; DAR = 80 arbusti/Ha. Art.87. Verde privato attrezzato
- Le aree per Verde privato attrezzato, individuate negli elabora- ti 2. e 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000, sono desti- nate al mantenimento e/o alla messa a dimora di alberature, accompagnate dalla realizzazione di attrezzature sportive e di servizi connessi (servizi igienici, spogliatoi, magazzini) e com-
accompagnate dalla realizzazione di attrezzature sportive e di servizi connessi (servizi igienici, spogliatoi, magazzini) e com- plementari (bar, ristoro, mini-shop; servizi culturali, didattici e ricreativi; foresterie, alloggio custode). 2. Parametri e grandezze urbanistico–ecologiche:
- ET = 0,09 mq/mq, di cui non oltre 0,03 mq/mq per servizi complementari (sono esclusi dal computo della SUL gli impianti sportivi scoperti o con copertura pressostatica);
- H max = m. 10, salvo impianti sportivi coperti;
mputo della SUL gli impianti sportivi scoperti o con copertura pressostatica);
- H max = m. 10, salvo impianti sportivi coperti;
- IC max = 15% (impianti sportivi coperti, servizi connessi e complementari);
- IP = 70%;
- DA = 40 alberi/Ha; DAR = 80 arbusti/Ha;
- Parcheggi privati = 3 mq/10 mq SUL;
- Parcheggi pubblici = un posto auto, pari a 20 mq, ogni 2,5 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, con le modalità di cui al
, ogni 2,5 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, con le modalità di cui al comma 3; è consentito sostituire un posto auto con 3 posti moto di 5 mq ciascuno. 3. Salvo diversa o integrativa disciplina di settore, la capienza di spettatori è calcolata secondo il tipo di manifestazione per cui l’impianto è omologato e la capienza di spazi appositamente dedicati (0,40 mq per posto a sedere; 0,25 mq per posto in
e per cui l’impianto è omologato e la capienza di spazi appositamente dedicati (0,40 mq per posto a sedere; 0,25 mq per posto in piedi), mentre la capienza di praticanti per le diverse tipologie Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 72
di impianti sportivi, salvo diversa o integrativa normativa di settore, è così calcolata:
- campo da tennis: 5 persone;
- campo polivalente: 20 persone;
- campo di calcio, atletica, rugby, hockey, baseball: 30 perso- ne;
- pista di pattinaggio: 1 persona/4 mq di pista;
- palestra: fino a 500 mq: 1 persona/15mq; oltre 500 mq: 1 persona/20 mq;
- piscina con corsie per nuoto: 1 persona/20 mq di specchio d’acqua;
- piscina per gioco o parco-acquatico: 1 persona/2 mq di spec- chio d’acqua.
sie per nuoto: 1 persona/20 mq di specchio d’acqua;
- piscina per gioco o parco-acquatico: 1 persona/2 mq di spec- chio d’acqua.
- Le aree già destinate dal precedente PRG a zone G4, con superficie territoriale (ST) superiore a 10 Ha, possono essere destinate a parchi tematici o parchi-divertimento, con i seguenti parametri:
- ET = 0,15 mq/mq;
- IC max = 25%;
- IP = 60%;
- DA = 30 alberi/Ha; DAR = 60 arbusti/Ha;
- Destinazioni d’uso: Commerciali a CU/b e CU/m; Servizi,
- IC max = 25%;
- IP = 60%;
- DA = 30 alberi/Ha; DAR = 60 arbusti/Ha;
- Destinazioni d’uso: Commerciali a CU/b e CU/m; Servizi, escluso “sedi della pubblica amministrazione e delle pub- bliche istituzioni nazionali, estere e sopranazionali”; Turistico-ricettive;
- Mix funzionale: Commerciali + Servizi (escluso direzionale privato e attrezzature collettive) + Turistico-ricettive: max 30% SUL; “direzionale privato”: max 5% SUL; “attrezzature collet- tive”: min. 50%.
zature collettive) + Turistico-ricettive: max 30% SUL; “direzionale privato”: max 5% SUL; “attrezzature collet- tive”: min. 50%. 5. Gli interventi di cui al comma 1 si attuano con modalità diretta convenzionata; gli interventi di cui al comma 4 si attua- no con modalità indiretta; in entrambi i casi, la definizione progettuale è estesa all’intera area della componente di PRG. 6. Nell’ambito dei progetti unitari di cui al comma 5, e comun- que nel rispetto dei parametri complessivi di cui al comma 2:
G. 6. Nell’ambito dei progetti unitari di cui al comma 5, e comun- que nel rispetto dei parametri complessivi di cui al comma 2: a) una quota della ST non superiore al 15% può essere destina- ta ad autorimesse e box privati interrati, riservati ai residen- ti delle zone limitrofe; b) una quota della ST non superiore al 40% può essere destina- ta ad aree attrezzate per campeggi, come disciplinate dal- l’art. 88, o ad aree per impianti da golf: in tale ultimo caso, la
a- ta ad aree attrezzate per campeggi, come disciplinate dal- l’art. 88, o ad aree per impianti da golf: in tale ultimo caso, la quota massima del 40% di ST può essere applicata anche all’insieme di più aree di cui al comma 1, associate in un’u- nica proposta progettuale. 7. I parametri e le grandezze urbanistico-ecologiche di cui ai commi 2, 3 e 4 e le destinazioni d’uso di cui al comma 6, non sono applicabili alle aree già trasformate sulla base di stru- menti urbanistici esecutivi.
nazioni d’uso di cui al comma 6, non sono applicabili alle aree già trasformate sulla base di stru- menti urbanistici esecutivi. 8. Per tutti gli impianti sportivi esistenti alla data di adozione del presente PRG, anche localizzati all’esterno delle aree di cui al comma 1, è consentito un incremento una tantum della SUL fino al 10%, anche in eccedenza all’indice di cui al comma 2, finaliz- zato alla realizzazione o ampliamento dei servizi connessi alle
Art.88. Campeggi
l 10%, anche in eccedenza all’indice di cui al comma 2, finaliz- zato alla realizzazione o ampliamento dei servizi connessi alle attrezzature sportive, come definiti dal comma 1, o comunque all’adeguamento alle norme funzionali e di sicurezza: tale esclu- siva finalizzazione è accertata mediante il raffronto con i pro- getti in precedenza abilitati. Sono fatti salvi eventuali maggiori incrementi consentiti dalle diverse norme di componente. Art.88. Campeggi
Art.88. Campeggi
cedenza abilitati. Sono fatti salvi eventuali maggiori incrementi consentiti dalle diverse norme di componente. Art.88. Campeggi
- Le aree per Campeggi sono individuate nell’elaborato 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. A tali aree si applica la disci- plina legislativa e regolamentare della Regione Lazio, specifica- tamente rivolta a tale tipologia ricettiva, come integrata dalle norme seguenti.
- Le aree di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione di
tale tipologia ricettiva, come integrata dalle norme seguenti. 2. Le aree di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione di “strutture ricettive all’aria aperta”, aperte al pubblico, a gestio- ne unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti prov- visti di mezzi autonomi di pernottamento o che usufruiscono di mezzi di pernottamento messi a disposizione dalla struttura ricettiva. In tali complessi, oltre ai servizi comuni, è consentita
mezzi di pernottamento messi a disposizione dalla struttura ricettiva. In tali complessi, oltre ai servizi comuni, è consentita l’installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo o di facile rimozione, quali tende, caravan, roulotte, case mobili, maxicaravan e bungalow. 3. All’interno di tali aree, e nell’ambito della stessa gestione unitaria, una quota non superiore al 30%, in termini di esten- sione, può essere altresì destinata ad aree attrezzate per il depo-
itaria, una quota non superiore al 30%, in termini di esten- sione, può essere altresì destinata ad aree attrezzate per il depo- sito o rimessaggio di mezzi e veicoli per il turismo itinerante, compresa la nautica da diporto, come definiti dalle norme legislative e regolamentari regionali; sono fatti salvi i depositi e rimessaggi esistenti di mezzi e veicoli per il turismo itinerante, se legittimi o legittimati a seguito di condono edilizio e se in regola con le normative amministrative di settore.
itinerante, se legittimi o legittimati a seguito di condono edilizio e se in regola con le normative amministrative di settore. 4. Con successivo provvedimento di Consiglio comunale, e tenendo conto dei Regolamenti regionali ancora da emanarsi ai sensi dell’art. 23, comma 6, della LR n. 13/2007, il Comune potrà emanare disposizioni regolamentari di ripartizione delle quote ricettive, minime o massime, da riservare a turisti provvisti o sprovvisti di mezzi di pernottamento, o anche distinte tra per-
ricettive, minime o massime, da riservare a turisti provvisti o sprovvisti di mezzi di pernottamento, o anche distinte tra per- manenti o temporanee o da riservare per i soggiorni prolungati, ivi compreso il periodo massimo di soggiorno; potrà altresì assu- mere iniziative, anche nelle forme del Programma integrato, volte a promuovere l’adeguamento dei complessi ricettivi esi- stenti alle nuove norme di emanazione regionale o comunale. 5. La realizzazione o la ristrutturazione dei complessi ricettivi è
stenti alle nuove norme di emanazione regionale o comunale. 5. La realizzazione o la ristrutturazione dei complessi ricettivi è subordinata a progetto unitario, corredato da atto d’obbligo o convenzione, con cui il soggetto attuatore si impegni a realiz- zare, a propria cura e spese, ogni opera prevista dal Progetto, ivi comprese le connessioni esterne, e a rispettare ogni norma regolamentare in materia di igiene, sicurezza e gestione del- l’attività. Il Comune può subordinare tali interventi alla proce-
regolamentare in materia di igiene, sicurezza e gestione del- l’attività. Il Comune può subordinare tali interventi alla proce- dura del Programma integrato, che stabilisca preliminarmen- te, e anche in modo flessibile, le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 e i criteri di carattere prestazionale da osserva- re per la riqualificazione dei complessi ricettivi esistenti. Piano Regolatore Generale Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti 73
- La densità massima è pari a 70 equipaggi e 250 persone per ettaro. I bungalow, dovranno essere realizzati in materiale leg- gero, non vincolati permanentemente al suolo e di agevole rimozione; non potranno avere una superficie coperta maggio- re di 28 mq ed un’altezza massima superiore a m. 3,5 dal livello naturale del terreno.
- Ogni complesso ricettivo campeggistico dovrà avere una superficie non inferiore a 2 Ha, al cui interno osservare i
l terreno. 7. Ogni complesso ricettivo campeggistico dovrà avere una superficie non inferiore a 2 Ha, al cui interno osservare i seguenti limiti: l’area per servizi generali, unitariamente peri- metrata, deve occupare un’area non superiore al 10%; una quota minima del 35% deve essere riservata a verde sportivo e naturalistico, di cui una quota massima del 15% (sempre calco- lata sulla ST) può essere destinata a verde sportivo. 8. Nelle aree riservate ai servizi generali, è consentito realizzare
alco- lata sulla ST) può essere destinata a verde sportivo. 8. Nelle aree riservate ai servizi generali, è consentito realizzare fabbricati per le seguenti funzioni: ricezione e uffici annessi, bar, tavola calda e ristorante, market, sala giochi e magazzino, sia sta- bili che in precario con un indice di edificabilità non superiore a 0,02 mq per mq della superficie totale dell’intero insediamen- to. Nei campeggi con superficie superiore ai 10 Ha, per detti ser-
,02 mq per mq della superficie totale dell’intero insediamen- to. Nei campeggi con superficie superiore ai 10 Ha, per detti ser- vizi generali, per ogni Ha o frazione di Ha di maggior superficie rispetto ai 10 Ha, il suddetto indice di 0,02 mq/mq è ridotto di 0,01 mq/mq. I fabbricati sopra indicati dovranno avere un’altez- za massima di m. 4,0 dal piano naturale di campagna. Tali indici non comprendono i manufatti igienico-sanitari, dovuti per legge o regolamento, nonché gli impianti tecnologici.
Art.89. Infrastrutture per la mobilità
gna. Tali indici non comprendono i manufatti igienico-sanitari, dovuti per legge o regolamento, nonché gli impianti tecnologici. Capo 4° Infrastrutture per la mobilità Art.89. Infrastrutture per la mobilità
- Nell’elaborato G3.“Sistema delle infrastrutture per la mobi- lità”, è rappresentato in forma schematica il sistema della mobilità di lungo periodo. Il sistema è composto dalle diverse reti ferroviarie e stradali che, unitamente al Capo 4° delle pre-
mobilità di lungo periodo. Il sistema è composto dalle diverse reti ferroviarie e stradali che, unitamente al Capo 4° delle pre- senti norme, costituiranno il quadro di riferimento anche per la definizione e l’aggiornamento degli strumenti di pianifica- zione e programmazione del settore della mobilità di breve periodo. Tali strumenti sono il Piano Urbano del Traffico (PUT) e di medio-lungo periodo quali il Piano Urbano della Mobilità (PUM) e il Programma Integrato della Mobilità (PROIMO).
fico (PUT) e di medio-lungo periodo quali il Piano Urbano della Mobilità (PUM) e il Programma Integrato della Mobilità (PROIMO). 2. Il sistema della mobilità è caratterizzato dalla integrazione fisica e funzionale delle diverse reti ed è composto dalle infrastrutture esistenti, da adeguare e di progetto, ivi com- prese le attrezzature complementari che ne garantiscono il funzionamento. 3. Le aree per le infrastrutture della mobilità sono quelle riser-
rezzature complementari che ne garantiscono il funzionamento. 3. Le aree per le infrastrutture della mobilità sono quelle riser- vate alla costruzione, all’adeguamento e all’esercizio delle reti e delle infrastrutture per la circolazione e la sosta dei veicoli motorizzati, i percorsi riservati per pedoni e cicli, le sedi e gli impianti per mezzi di trasporto in sede propria, esistenti e previsti, nonché le superfici comprese nelle fasce di pertinen- za di cui al successivo art. 92.
to in sede propria, esistenti e previsti, nonché le superfici comprese nelle fasce di pertinen- za di cui al successivo art. 92. 4. I limiti delle aree per le infrastrutture della mobilità corri- spondono identicamente a quelli delle rispettive fasce di perti- nenza, di cui al successivo art. 92, anche quando questi non sono esplicitamente indicati dalla cartografia o dal testo delle norme. In assenza di indicazioni esplicite tali limiti sono assun-
o esplicitamente indicati dalla cartografia o dal testo delle norme. In assenza di indicazioni esplicite tali limiti sono assun- ti come coincidenti con quelli della superficie demaniale o con quelli risultanti dai progetti dichiarati di pubblica utilità. 5. Le aree per le infrastrutture della mobilità, individuate con riferimento all’elaborato 3 “Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, sono distinte in:
- aree per le infrastrutture di trasporto in sede propria;
- aree per le infrastrutture stradali;
p. 1:10.000, sono distinte in:
- aree per le infrastrutture di trasporto in sede propria;
- aree per le infrastrutture stradali;
- aree per i nodi di interscambio;
- aree per gli aeroporti.
- Concorrono al sistema complessivo delle aree per le infra- strutture per la mobilità:
- le aree per le piattaforme logistiche, come individuate ai sensi dell’art. 101;
- le aree per la circolazione di pedoni e cicli, come indivi- duate ai sensi dell’art. 96.
e individuate ai sensi dell’art. 101;
- le aree per la circolazione di pedoni e cicli, come indivi- duate ai sensi dell’art. 96.
- Per le infrastrutture della mobilità realizzate fra le date del rilievo aerofotogrammetrico e la data di approvazione del PRG, o progettate o in corso di realizzazione, l’effettiva configurazione, qualora difforme dalla cartografia di “Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, è quella derivante dal progetto esecutivo approvato.
, qualora difforme dalla cartografia di “Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, è quella derivante dal progetto esecutivo approvato. 8. Per le infrastrutture esistenti, da adeguare o di nuova rea- lizzazione, fermi restando i principi informatori e le finalità del PRG in relazione alle diverse reti e infrastrutture, i traccia- ti, le caratteristiche tecniche, le soluzioni funzionali e gli ingombri delle sedi e delle intersezioni riportati negli elabo-
ti, le caratteristiche tecniche, le soluzioni funzionali e gli ingombri delle sedi e delle intersezioni riportati negli elabo- rati grafici “Sistemi e Regole”, rapp. 1.10.000, sono indicativi. Questi saranno precisati nell’ambito degli strumenti urbani- stici esecutivi, ove previsti, degli strumenti di pianificazione di settore (Piano Urbano della Mobilità, Piano Urbano del Traffico) e nelle varie fasi di studio di fattibilità e di progetta- zione fino a quella esecutiva ai sensi del D.LGT n. 163/2006.
affico) e nelle varie fasi di studio di fattibilità e di progetta- zione fino a quella esecutiva ai sensi del D.LGT n. 163/2006. 9. Fino all’approvazione dei progetti definitivi delle opere, nelle aree destinate a “Infrastrutture per la mobilità” e nelle relative fasce di pertinenza, sono consentiti esclusivamente interventi di recupero di edifici esistenti, secondo le categorie MO, MS, RC, RE1, come definite dall’art. 9, nonché interventi ambientali di
recupero di edifici esistenti, secondo le categorie MO, MS, RC, RE1, come definite dall’art. 9, nonché interventi ambientali di cui all’art. 10, previa rinuncia espressa dei proprietari al mag- gior valore derivante da tali interventi, esclusi quelli di catego- ria MO; ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio. 10. In ogni caso le aree per le infrastrutture della mobilità, come definite al precedente comma 4, si sovrappongono alla
oprio. 10. In ogni caso le aree per le infrastrutture della mobilità, come definite al precedente comma 4, si sovrappongono alla partizione del territorio in componenti. Ne consegue che l’as- se di una infrastruttura della mobilità coincide virtualmente con la demarcazione fra zone da essa separate. Qualora le fasce di rispetto in tutto o in parte siano classificate dal PRG come edificabili, la relativa volumetria di pertinenza è trasfe- ribile sulle aree edificabili adiacenti.
o classificate dal PRG come edificabili, la relativa volumetria di pertinenza è trasfe- ribile sulle aree edificabili adiacenti. Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 74
- Una modifica al Piano Regolatore che comporti variazione del tracciato del predetto asse all’interno della fascia di perti- nenza di cui al successivo art. 92, comunque motivata in sede di progettazione da esigenze costruttive, funzionali, di sicurezza o di impatto ambientale, comporta automaticamente una corri- spondente traslazione del limite di zona senza che ciò costitui- sca variante al PRG, a condizione che non venga compromessa la funzionalità e la coerenza fra le destinazioni d’uso interessa-
sca variante al PRG, a condizione che non venga compromessa la funzionalità e la coerenza fra le destinazioni d’uso interessa- te, fermi restando i diritti di edificazione originari. 12. Il Piano particolareggiato o strumento urbanistico attuativo equivalente può apportare integrazioni al sistema delle infra- strutture stradali di interesse locale e di quartiere quando man- chino specifiche ed esplicite indicazioni del Piano Regolatore. Il piano attuativo può anche definire motivatamente soluzioni di
chino specifiche ed esplicite indicazioni del Piano Regolatore. Il piano attuativo può anche definire motivatamente soluzioni di tracciato di infrastrutture viarie appartenenti alle reti principa- le e secondaria urbana, diverse da quelle indicate dal PRG, fermi restando i punti di innesto e di uscita nonché la coerenza con gli obiettivi e le caratteristiche dell’opera. Tale nuova soluzione di tracciato non comporta variante di PRG. 13. La pianificazione del sistema della mobilità all’interno del
Tale nuova soluzione di tracciato non comporta variante di PRG. 13. La pianificazione del sistema della mobilità all’interno del perimetro di qualsiasi strumento urbanistico attuativo deve in ogni caso studiare e dimostrare la coerenza e la continuità con le reti esterne e, se del caso, promuovere e proporre i necessari adeguamenti. 14. Le norme relative alla disciplina delle aree per le infra- strutture della mobilità, a meno di quanto stabilito negli arti-
- Le norme relative alla disciplina delle aree per le infra- strutture della mobilità, a meno di quanto stabilito negli arti- coli seguenti, sono immediatamente prescrittive e possono trovare comunque attuazione mediante intervento diretto secondo gli ordinamenti vigenti.
- La costruzione e la modificazione di infrastrutture per la mobilità è soggetta a concessione gratuita, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c), del DPR n. 380/2001, fatta eccezione per gli
bilità è soggetta a concessione gratuita, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c), del DPR n. 380/2001, fatta eccezione per gli interventi di cui ai seguenti articoli delle presenti norme: art. 94, comma 9, relativamente alla riqualificazione delle aree ferroviarie e delle aree e manufatti del trasporto pubblico locale; art. 95, commi 3 e 4, relativamente alle attrezzature complementari ai nodi di scambio; art. 101, relativamente alle piattaforme logistiche.
mi 3 e 4, relativamente alle attrezzature complementari ai nodi di scambio; art. 101, relativamente alle piattaforme logistiche. 16. Sono fatte salve le previsioni del Programma urbano Parcheggi approvato dal Comune di Roma, ai sensi della legge n. 122/1989, in variante allo strumento urbanistico vigente, secondo i parametri urbanistici e edilizi definiti nelle schede ad esso allegate, ovvero secondo quelli definiti dalle progetta- zioni già deliberate alla data di adozione del presente PRG.
de ad esso allegate, ovvero secondo quelli definiti dalle progetta- zioni già deliberate alla data di adozione del presente PRG. Sono altresì fatte salve le previsioni dello stesso PUP, sulle quali siano o vengano posti in essere, anche successivamente alla data di adozione del presente PRG, i processi di traslazione, rilocalizzazione e accorpamento previsti dalle deliberazioni di Consiglio comunale n. 55/95, n. 380/95, n. 226/97 e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente qualora non in
ni di Consiglio comunale n. 55/95, n. 380/95, n. 226/97 e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente qualora non in contrasto le prescrizioni del presente PRG, relativamente alle aree oggetto dei processi in questione. I processi sopra indicati, qualora possibili ai sensi del precedente periodo, saranno assentiti previa verifica di compatibilità da effettuarsi nell’am- bito di apposite conferenze di servizi. Sono infine fatte salve,
Art.90. Infrastrutture stradali
entiti previa verifica di compatibilità da effettuarsi nell’am- bito di apposite conferenze di servizi. Sono infine fatte salve, con i parametri urbanistici e edilizi definiti nelle progettazioni, le previsioni dei parcheggi pubblici contenute nella rimodula- zione del PUP, di cui alle deliberazioni di Consiglio comunale n. 220/97 e di Consiglio regionale n. 443/98. Art.90. Infrastrutture stradali
- Le aree per le infrastrutture stradali sono destinate alla rea-
Art.90. Infrastrutture stradali
onsiglio regionale n. 443/98. Art.90. Infrastrutture stradali
- Le aree per le infrastrutture stradali sono destinate alla rea- lizzazione ed al potenziamento di manufatti ed impianti per la circolazione veicolare su strada, come nuove strade o corsie di servizio del trasporto collettivo, ampliamenti di carreggia- te, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde.
- I parcheggi pubblici possono essere realizzati a raso su aree
rsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde. 2. I parcheggi pubblici possono essere realizzati a raso su aree per le infrastrutture stradali o anche nel sottosuolo e solo se in posizione esterna all’allineamento delle fasce di rispetto, mediante strutture in elevazione. Tali strutture sono discipli- nate dalle norme relative alle diverse componenti del PRG, da strumenti urbanistici di attuazione e dal Piano urbano dei parcheggi di cui alla legge n. 122/1989. Gli accessi dei par-
PRG, da strumenti urbanistici di attuazione e dal Piano urbano dei parcheggi di cui alla legge n. 122/1989. Gli accessi dei par- cheggi non dovranno essere ricavati sulla rete stradale di tipo “A”, “B” e “D” del “Nuovo Codice della Strada” (NCS), salvo i casi in cui l’immissione avvenga in strade di servizio. 3. La classificazione proposta dal PRG per i tracciati delle infrastrutture stradali di competenza non comunale, com- prese nei tratti extraurbani, sarà precisata o definita nell’am-
delle infrastrutture stradali di competenza non comunale, com- prese nei tratti extraurbani, sarà precisata o definita nell’am- bito degli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati. 4. I tracciati delle infrastrutture stradali all’interno delle “aree naturali protette” saranno definiti a norma di legge nell’am- bito dei relativi Piani di Assetto. 5. Il tracciato e le caratteristiche stradali della Nuova Circonvallazione interna, nel tratto “San Lorenzo - Vallo
di Assetto. 5. Il tracciato e le caratteristiche stradali della Nuova Circonvallazione interna, nel tratto “San Lorenzo - Vallo Ferroviario - Stazione Tuscolana - Via Appia nuova”, sarà defi- nita in sede di formazione e approvazione del progetto urba- no “San Lorenzo”, anche ai sensi dell’art. 98, comma 2. 6. Per la definizione delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture stradali in ambito urbano ed extraurbano si rinvia alla normativa nazionale, e in particolare al DM
Art.91. Classificazione delle infrastrutture stradali
etriche delle infrastrutture stradali in ambito urbano ed extraurbano si rinvia alla normativa nazionale, e in particolare al DM Infrastrutture e trasporti 5 novembre 2001, n. 6792, e succes- sive modifiche, e al Regolamento viario del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Roma. Art.91. Classificazione delle infrastrutture stradali
- Le aree delle Infrastrutture stradali comprendono le sedi stradali esistenti e di progetto ovvero le strade esistenti, da
ali
- Le aree delle Infrastrutture stradali comprendono le sedi stradali esistenti e di progetto ovvero le strade esistenti, da adeguare o di nuova realizzazione, con le relative fasce di per- tinenza e fasce di rispetto, così come definite e classificate dal Piano Regolatore Generale Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti 75
D.LGT n. 285/1992 “Nuovo Codice della strada”, dalle Direttive del Ministero Lavori pubblici del 24 giugno 1995 per la reda- zione, adozione ed attuazione dei Piani urbani del traffico e dal DM Infrastrutture e trasporti n. 5/2001. 2. Le norme del presente articolo sono da considerarsi a carat- tere cogente per le strade di nuova realizzazione e, ove possi- bile, un obiettivo da raggiungere per le strade esistenti nel- l’ambito degli interventi di attuazione del PRG, del “Piano
ossi- bile, un obiettivo da raggiungere per le strade esistenti nel- l’ambito degli interventi di attuazione del PRG, del “Piano urbano della mobilità” e del “Piano Urbano del traffico”. 3. Le infrastrutture stradali, conformemente ai contenuti nor- mativi dei Decreti di cui al comma 1 del presente articolo, sono classificate dal PRG in relazione al ruolo funzionale svol- to in ambito urbano ed extraurbano e rappresentate con apposita simbologia nell’elaborato G3.“Sistema delle infra-
zionale svol- to in ambito urbano ed extraurbano e rappresentate con apposita simbologia nell’elaborato G3.“Sistema delle infra- strutture per la mobilità”, in tre livelli di rete: a) rete primaria; b) rete principale; c) rete secondaria. 4. La distinzione fra ambito urbano ed extraurbano fa riferi- mento alle aree comprese rispettivamente all’interno o fuori dei centri abitati, ai sensi dell’art. 4, D.LGT n. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, secondo quanto previsto dalla
o fuori dei centri abitati, ai sensi dell’art. 4, D.LGT n. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 157/1995 e dai suc- cessivi futuri aggiornamenti conseguenti alle nuove previsio- ni insediative del presente PRG. 5. A ciascun livello di rete corrispondono i diversi tipi e sotto- tipi di strade secondo lo schema seguente: Rete primaria La rete primaria assolve alle funzioni di collegamento territo-
sotto- tipi di strade secondo lo schema seguente: Rete primaria La rete primaria assolve alle funzioni di collegamento territo- riale di livello nazionale e interregionale in ambito extraur- bano, nonché di collegamento di intera area urbana in ambi- to urbano. La rete primaria è suddivisa in: a1) rete primaria autostradale: corrisponde al tipo A del NCS “Autostrade”; a2) rete primaria extraurbana: corrisponde al tipo B del NCS “Strade extraurbane principali”;
de al tipo A del NCS “Autostrade”; a2) rete primaria extraurbana: corrisponde al tipo B del NCS “Strade extraurbane principali”; a3) rete primaria urbana: corrisponde al tipo D del NCS “Strade urbane di scorrimento”. Rete principale La rete principale assolve alle funzioni di collegamento terri- toriale regionale e sub-regionale in ambito extraurbano non- ché di collegamento tra quartieri diversi in ambito urbano. La rete principale è suddivisa in:
ionale in ambito extraurbano non- ché di collegamento tra quartieri diversi in ambito urbano. La rete principale è suddivisa in: b1) rete principale extraurbana: corrisponde al tipo B del NCS “Strade extraurbane principali”; b2) rete principale urbana: corrisponde al tipo D del NCS “Strade urbane di scorrimento”. Rete secondaria La rete secondaria assolve alle funzioni di collegamento pro- vinciale in ambito extraurbano, a livello di quartiere in ambi- to urbano. La rete secondaria è suddivisa in:
collegamento pro- vinciale in ambito extraurbano, a livello di quartiere in ambi- to urbano. La rete secondaria è suddivisa in: c1) rete secondaria extraurbana: corrisponde al tipo C del NCS “Strade extraurbane secondarie”; c2) rete secondaria urbana: corrisponde al tipo E del NCS “Strade urbane di quartiere”. Rete locale La rete locale assolve alle funzioni di distribuzione locale a servizio degli insediamenti in ambito urbano e di collega- mento minore nel territorio extraurbano. La rete locale è sud-
Art.92. Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali
cale a servizio degli insediamenti in ambito urbano e di collega- mento minore nel territorio extraurbano. La rete locale è sud- divisa in: d1) Rete locale extraurbana: corrisponde al tipo F del NCS; d2) Rete locale urbana: corrisponde al tipo F del NCS. Art.92. Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali
- Alle categorie stradali di cui all’art. 91, corrispondono le “fasce di pertinenza”, costituite da strisce di terreno comprese tra la carreggiata più esterna ed il confine stradale. Esse costi-
sce di pertinenza”, costituite da strisce di terreno comprese tra la carreggiata più esterna ed il confine stradale. Esse costi- tuiscono parte integrante della strada, da utilizzare solo per la realizzazione di altre componenti, quali: banchine, corsie di emergenza, marciapiedi, fasce di sosta laterale, margine ester- no ed interno, piste ciclabili, fermate dei mezzi pubblici, dis- tributori di carburante, stazioni di servizio, opere di ambien- tazione stradale finalizzate alla riduzione e alla mitigazione
tributori di carburante, stazioni di servizio, opere di ambien- tazione stradale finalizzate alla riduzione e alla mitigazione dell’impatto ambientale. Le fasce di pertinenza sono, dunque, destinate alla definizione progettuale esecutiva delle nuove infrastrutture stradali e al futuro ampliamento o adegua- mento di quelle esistenti. 2. Per le strade di nuova realizzazione in aree di nuovo impianto le fasce di pertinenza dovranno rispettare le seguenti larghezze minime:
- autostrade: m. 20,00;
zione in aree di nuovo impianto le fasce di pertinenza dovranno rispettare le seguenti larghezze minime:
- autostrade: m. 20,00;
- strade extraurbane principali: m. 15,00;
- strade extraurbane secondarie: m. 12,00;
- strade urbane di scorrimento: m. 15,00;
- strade urbane di quartiere: m. 12,00;
- strade locali: m. 5,00.
- Per le strade urbane di quartiere e locali, sono ammesse distanze minori all’interno di parti di territorio oggetto di pianificazione da parte di strumenti urbanistici attuativi di
esse distanze minori all’interno di parti di territorio oggetto di pianificazione da parte di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, purché sia fornita in tale sede una appro- fondita documentazione tecnica e progettuale che giustifichi l’istanza di deroga e dimostri che la funzionalità delle strade e le relative condizioni di sicurezza e sostenibilità trasporti- stica e ambientale non vengano minimamente inficiate. La deroga è concessa con deliberazione del Consiglio comunale.
trasporti- stica e ambientale non vengano minimamente inficiate. La deroga è concessa con deliberazione del Consiglio comunale. 4. Tutte le strade carrabili esistenti e di progetto, eccetto le auto- strade e le strade extraurbane primarie e principali, devono essere dotate di una porzione di spazio riservato alla mobilità pedonale per ogni senso di marcia, esterna alla carreggiata, rial- zata o altrimenti protetta, costituita da marciapiedi o banchine.
nale per ogni senso di marcia, esterna alla carreggiata, rial- zata o altrimenti protetta, costituita da marciapiedi o banchine. 5. I marciapiedi di norma non devono avere una larghezza inferiore a: Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 76
- Strade di scorrimento: m. 3,00;
- Strade di quartiere: m. 4,00;
- Strade di quartiere in presenza di fronti continui con usi commerciali e di servizio ai piani terra per le strade di aree turistiche: m. 5,00;
- Strade locali: m. 3,00; in via eccezionale le strade locali a servizio di zone esclusivamente residenziali a densità abi- tativa minima (case unifamiliari) potranno avere marcia- piedi di larghezza non inferiore a m. 1,50.
- La larghezza dei marciapiedi va considerata al netto sia di
otranno avere marcia- piedi di larghezza non inferiore a m. 1,50. 6. La larghezza dei marciapiedi va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature, sia di occupazioni di suolo impegnate da edicole di giornali, cabine telefoniche, e attrez- zature assimilabili. I passaggi pedonali di servizio, da realiz- zare con continuità sulle autostrade non possono avere lar- ghezza inferiore a 0,75 m.; le banchine non possono essere inferiori a 0,50 m. Per le ulteriori specifiche funzionali e
Art.93. Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali
ere lar- ghezza inferiore a 0,75 m.; le banchine non possono essere inferiori a 0,50 m. Per le ulteriori specifiche funzionali e dimensionali si rinvia al “Piano urbano del traffico” e al Regolamento viario del “Piano generale del traffico urbano” (PGTU) del Comune di Roma. Art.93. Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali
- Le fasce di rispetto individuano le distanze minime a pro- tezione del nastro stradale dall’edificazione e coincidono,
radali
- Le fasce di rispetto individuano le distanze minime a pro- tezione del nastro stradale dall’edificazione e coincidono, dunque, con le aree esterne al confine stradale finalizzate alla eliminazione o riduzione dell’impatto ambientale.
- L’ampiezza di tali fasce ovvero le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, secondo quanto stabilito dal NCS (articoli 16, 17 e 18, del D.LGT n. 285/1992) e
ni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, secondo quanto stabilito dal NCS (articoli 16, 17 e 18, del D.LGT n. 285/1992) e dal Regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del DPR n. 495/1992) non potranno essere inferiori a: a) in ambito extraurbano:
- Strade di tipo A (Autostrade): m. 60,00;
- Strade di tipo B (Strade extraurbane principali ): m. 40,00;
- Strade di tipo C (Strade extraurbane secondarie): m. 30,00;
- Strade di tipo F (Strade locali): m. 20,00;
ncipali ): m. 40,00;
- Strade di tipo C (Strade extraurbane secondarie): m. 30,00;
- Strade di tipo F (Strade locali): m. 20,00;
- Strade di tipo F (Strade vicinali): m. 10,00. b) in ambito extraurbano, ma all’interno di aree edificabili con attua- zione diretta o attraverso strumento urbanistico esecutivo:
- Strade di tipo A (Autostrade): m. 30,00;
- Strade di tipo B (Strade extraurbane principali): m. 20,00;
- Strade di tipo C (Strade extraurbane secondarie): m. 10,00;
,00;
- Strade di tipo B (Strade extraurbane principali): m. 20,00;
- Strade di tipo C (Strade extraurbane secondarie): m. 10,00;
- Strade di tipo F (Vicinali): m. 5,00. Le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costru- zioni di muri e recinzioni non dovranno essere inferiore a:
- m. 5,00 per le strade di tipo A e B;
- m. 3,00 per le strade di tipo C e F. c) in ambito urbano:
- Strade di tipo A (Autostrade): m. 30,00;
- Strade di tipo B (Strade urbane di scorrimento): m. 20,00.
F. c) in ambito urbano:
- Strade di tipo A (Autostrade): m. 30,00;
- Strade di tipo B (Strade urbane di scorrimento): m. 20,00. Per le altre categorie di strade non sono contemplate distanze minime se non per gli interventi di demolizione e ricostruzio- ne o di nuova edificazione all’interno della “Città da ristruttu- rare”, della “Città della trasformazione” e dei “Progetti struttu- ranti”, come segue:
- Strade di tipo E (strade di quartiere): m. 8,00;
- Strade di tipo F (strade locali): m. 5,00.
tti struttu- ranti”, come segue:
- Strade di tipo E (strade di quartiere): m. 8,00;
- Strade di tipo F (strade locali): m. 5,00. In ambito urbano le distanze dal confine stradale da rispetta- re nelle nuove costruzioni di muri e recinzioni non dovranno essere inferiore a:
- Strade di tipo A: m. 3,00;
- Strade di tipo D: m. 2,00.
- Sia in ambito urbano che extraurbano, in corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, si deve aggiungere, oltre alla
- Sia in ambito urbano che extraurbano, in corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, si deve aggiungere, oltre alla larghezza della fascia di rispetto sopracitata, l’area di visibili- tà determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamen- ti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia il doppio delle distanze stabilite dal regolamento a seconda
a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia il doppio delle distanze stabilite dal regolamento a seconda del tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento con- giungente i punti estremi dei due lati. 4. Per le strade di quartiere e locali, sia in ambito urbano che extraurbano, per le fasce di rispetto comprese all’interno di strumenti urbanistici esecutivi, sono ammesse distanze minori dell’edificazione dal nastro stradale, purché sia forni-
nterno di strumenti urbanistici esecutivi, sono ammesse distanze minori dell’edificazione dal nastro stradale, purché sia forni- ta in tale sede una approfondita documentazione tecnica e progettuale che giustifichi l’istanza di deroga e dimostri che la funzionalità della strada e le relative condizioni di sicurez- za e sostenibilità ambientali non vengano compromesse. La deroga è concessa con deliberazione del Consiglio comunale. 5. Nel caso in cui l’edificazione a lato di strade di categoria E
La deroga è concessa con deliberazione del Consiglio comunale. 5. Nel caso in cui l’edificazione a lato di strade di categoria E ed F o non classificate determini un allineamento prevalente, la distanza dei nuovi fabbricati sarà determinata su tale allinea- mento, ove a ciò non ostino le prescrizioni di strumenti urba- nistici esecutivi o le norme sopra richiamate. 6. Nelle fasce di rispetto destinate alle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, è vietato ogni altro tipo di
iamate. 6. Nelle fasce di rispetto destinate alle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, è vietato ogni altro tipo di intervento, fatta eccezione di:
- sistemazioni a giardino;
- parcheggi scoperti con esclusione di qualsiasi edificio;
- reti idriche, fognanti, telefoniche ed elettriche;
- canalizzazioni irrigue;
- pozzi;
- metanodotti, gasdotti, ecc.;
- strade a servizio dell’edificazione prevista all’esterno delle fasce di rispetto stradale; strade di raccordo dei vari sboc-
;
- strade a servizio dell’edificazione prevista all’esterno delle fasce di rispetto stradale; strade di raccordo dei vari sboc- chi viari; strade a servizio delle varie opere consentite in dette fasce; strade sovrapassanti o sottopassanti le sedi stradali protette dalle fasce di rispetto;
- impianti per la distribuzione dei carburanti e stazioni di servizio.
- Nelle aree oggetto di concessione autostradale, sono ammesse attrezzature di servizio della viabilità, quali caselli di
izio. 7. Nelle aree oggetto di concessione autostradale, sono ammesse attrezzature di servizio della viabilità, quali caselli di Piano Regolatore Generale Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti 77
esazione ed edifici di servizio delle società concessionarie, con- nesse prettamente all’attività di esercizio dei singoli tronchi. 8. Il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione in preca- rio di impianti per la distribuzione dei carburanti è subordi- nato alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale che escluda il versamento di oneri aggiuntivi, oltre quelli relativi all’acquisizione dell’area, in caso che il sedime
Comunale che escluda il versamento di oneri aggiuntivi, oltre quelli relativi all’acquisizione dell’area, in caso che il sedime su cui lo stesso impianto, o parte di esso, insista sia necessario per la realizzazione di opere finalizzate alle infrastrutture stradali e ad esse complementari. Per la realizzazione di nuovi impianti le presenti NTA recepiscono la normativa tecnica di settore approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 62/1999 “Piano di ristrutturazione della rete comunale distri-
a di settore approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 62/1999 “Piano di ristrutturazione della rete comunale distri- butiva dei carburanti” e successive modificazioni e integra- zioni, anche sopravvenienti. La distanza minima degli edifici dai nuovi impianti, fissata in m. 20 dalla predetta deliberazio- ne, è aumentata a m. 30,00 da edifici residenziali, servizi o locali aperti al pubblico, e a m. 100,00 da edifici scolastici, case di cura e ospedali, ad eccezione delle attività di servizio
locali aperti al pubblico, e a m. 100,00 da edifici scolastici, case di cura e ospedali, ad eccezione delle attività di servizio elencate quali caratteristiche minime di ciascuna tipologia di nuovo impianto carburanti, ferme restando le modalità di misurazione ivi descritte. 9. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati, è vietata la costruzione anche in precario di ogni genere di manufatti in elevazione all’interno dell’area di intersezione
sati, è vietata la costruzione anche in precario di ogni genere di manufatti in elevazione all’interno dell’area di intersezione che pregiudichi la funzionalità dell’intersezione stessa e la visibilità delle manovre. 10. Sulle costruzioni esistenti all’interno delle fasce di rispet- to sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero edilizio di cui al precedente art. 9; sono inoltre ammessi ampliamenti, ove consentiti dalle norme delle diverse com-
i recupero edilizio di cui al precedente art. 9; sono inoltre ammessi ampliamenti, ove consentiti dalle norme delle diverse com- ponenti di PRG, sui fronti non prospicienti l’asse della infra- struttura viaria. 11. Nel caso di esproprio di edifici di abitazione o per attività lavorativa per la realizzazione di infrastrutture per la mobili- tà o di loro ampliamenti e potenziamenti ovvero nel caso in cui tali opere incidano sui requisiti di abitabilità di tali edifi-
tà o di loro ampliamenti e potenziamenti ovvero nel caso in cui tali opere incidano sui requisiti di abitabilità di tali edifi- ci o producano una incompatibilità ambientale, accertata da apposita procedura di VIA approvata unitamente al progetto dell’infrastruttura, può essere consentita la demolizione e ricostruzione di uno o più edifici di SUL pari a quella esisten- te incrementata del 10%, ma con le stesse destinazioni d’uso. La ricostruzione potrà avvenire su aree adiacenti appartenen-
ten- te incrementata del 10%, ma con le stesse destinazioni d’uso. La ricostruzione potrà avvenire su aree adiacenti appartenen- ti allo stesso proprietario, purché non destinate a spazi pub- blici ovvero su altra area di proprietà comunale o di terzi indi- viduata per tale rilocalizzazione ovvero su altra area dislocata all’interno del territorio comunale di proprietà dell’espro- priando, tramite variante di PRG, qualora l’Amministrazione Comunale rilevi motivazioni di ordine socio-economico.
à dell’espro- priando, tramite variante di PRG, qualora l’Amministrazione Comunale rilevi motivazioni di ordine socio-economico. 12. All’interno delle fasce di rispetto le piantagioni, le recinzio- ni e gli eventuali manufatti dovranno essere realizzati in con- formità con le disposizioni del Regolamento viario del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e del “Nuovo Codice della strada”, in modo da non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a garantire la sicurezza della circolazione.
odice della strada”, in modo da non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a garantire la sicurezza della circolazione. 13. I parcheggi situati nelle fasce di rispetto non concorrono a costituire le dotazioni minime di cui al precedente art. 7. 14. I limiti delle fasce di rispetto sono inderogabili, in quanto stabiliti, oltre che in conformità alle norme sovraordinate e vigenti in materia, per ragioni di mitigazione ambientale rispetto alle infrastrutture presenti. Fanno eccezione le aree
inate e vigenti in materia, per ragioni di mitigazione ambientale rispetto alle infrastrutture presenti. Fanno eccezione le aree dismesse o da dismettere in quanto dichiarate non più utili all’esercizio del trasporto, secondo le intese e gli accordi sot- toscritti fra i vari soggetti competenti. 15. In caso di difformità fra quanto indicato dalla cartografia di Piano Regolatore e le norme del presente articolo, prevale la prescrizione che prevede una distanza maggiore.
Art.94. Infrastrutture di trasporto in sede propria
lla cartografia di Piano Regolatore e le norme del presente articolo, prevale la prescrizione che prevede una distanza maggiore. Art.94. Infrastrutture di trasporto in sede propria
- Le aree per le infrastrutture di trasporto in sede propria sono individuate, relativamente al tracciato, nell’elaborato G3.“Sistema delle infrastrutture per la mobilità”, e, ove neces- sario, anche nella consistenza planimetrica nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. Esse riguardano:
e, ove neces- sario, anche nella consistenza planimetrica nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. Esse riguardano: a) linee ferroviarie di interesse nazionale; b) linee ferroviarie di interesse regionale e metropolitano; c) linee metropolitane; d) corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie; e) le infrastrutture per il trasporto pubblico locale. 2. L’individuazione dei tracciati planimetrici delle infrastrut- ture da adeguare o di nuova previsione è indicativa, fermo
ale. 2. L’individuazione dei tracciati planimetrici delle infrastrut- ture da adeguare o di nuova previsione è indicativa, fermo restando tuttavia il quadro degli obiettivi trasportistici del PRG, in coerenza con quelli degli strumenti propri del settore della Mobilità, e il sistema delle origini e destinazioni assun- to come riferimento. I tracciati e le caratteristiche funzionali delle diverse linee di trasporto potranno essere precisate attraverso gli opportuni studi di fattibilità nell’ambito di
nzionali delle diverse linee di trasporto potranno essere precisate attraverso gli opportuni studi di fattibilità nell’ambito di appositi strumenti attuativi definiti “Progetti urbani per le grandi infrastrutture di trasporto”, di cui al successivo art. 98, ovvero in sede di progettazione definitiva o esecutiva. In par- ticolare, il tracciato del by-pass ferroviario ovest del nodo di Roma, dalla stazione di Ponte Galeria fino al confine con il comune di Pomezia, e le nuove fermate proposte lungo tale
l nodo di Roma, dalla stazione di Ponte Galeria fino al confine con il comune di Pomezia, e le nuove fermate proposte lungo tale linea hanno valore indicativo e andranno definiti di concerto con i soggetti competenti, nel quadro dell’aggiornamento dell’Accordo di Programma sul Nodo ferroviario di Roma, sot- toscritto in data 8 marzo 2000, e nell’ambito degli strumenti di pianificazione sovraordinati al PRG. 3. All’interno delle aree di cui al comma 1, possono essere col-
’ambito degli strumenti di pianificazione sovraordinati al PRG. 3. All’interno delle aree di cui al comma 1, possono essere col- locati i binari e le vie di corsa, gli scali, i depositi e i manufatti per il ricovero e la manutenzione dei veicoli, gli impianti per l’esercizio del trasporto e le relative attrezzature di servizio compresi i parcheggi di scambio, nonché la viabilità di servizio. Nell’ambito delle stazioni o fermate, oltre a quanto previsto Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
i servizio. Nell’ambito delle stazioni o fermate, oltre a quanto previsto Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 78
dalle norme relative alle singole zone, possono essere colloca- te le funzioni di servizio per gli addetti all’esercizio ferrovia- rio, le funzioni tecniche di controllo e direzione dei servizi di trasporto e le funzioni terziarie a servizio esclusivo dei viag- giatori (edicole, librerie, esercizi pubblici per il ristoro). 4. Fatto salvo quanto previsto dall’ordinamento legislativo in materia di Valutazione di impatto ambientale e di protezione dall’inquinamento acustico, sia all’interno che all’esterno del
in materia di Valutazione di impatto ambientale e di protezione dall’inquinamento acustico, sia all’interno che all’esterno del perimetro del centro edificato, lungo le linee ferroviarie, nei tratti in cui queste corrono a cielo aperto, la larghezza della fascia di rispetto, ovvero la distanza minima di arretramento per le costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti di edifici e manufatti di qualsiasi specie, è fissata dall’art. 49 del DPR n. 753/1980, salva l’applicazione della deroga prevista all’art. 60
anufatti di qualsiasi specie, è fissata dall’art. 49 del DPR n. 753/1980, salva l’applicazione della deroga prevista all’art. 60 dello stesso DPR e delle esenzioni concesse alle aziende eser- centi le ferrovie di cui all’at. 62 dello stesso DPR. 5. Fatto salvo quanto previsto dall’ordinamento legislativo in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di protezione dall’inquinamento acustico, sia all’esterno che all’interno del perimetro del centro edificato, lungo le linee tranviarie e della
all’inquinamento acustico, sia all’esterno che all’interno del perimetro del centro edificato, lungo le linee tranviarie e della metropolitana, nei tratti in cui queste corrono a cielo aperto, sono previste fasce di arretramento per costruzioni, ricostru- zioni e ampliamenti di edifici e manufatti di qualsiasi specie non inferiori a m. 6,00 dalla più vicina rotaia, salva l’applica- zione di quanto previsto all’art. 51 del DPR n. 753/1980. 6. Anche per le fasce di rispetto delle linee ferroviarie e delle
ica- zione di quanto previsto all’art. 51 del DPR n. 753/1980. 6. Anche per le fasce di rispetto delle linee ferroviarie e delle metropolitane vale quanto previsto dall’art. 93, commi 12, 13, 14 e 15. 7. All’interno delle aree ferroviarie individuate con apposito segno grafico nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, con denominazione “Ferrovie nazionali, metropoli- tane ed in concessione”, valgono le determinazioni di cui all’Accordo di Programma sul potenziamento del Nodo ferro-
metropoli- tane ed in concessione”, valgono le determinazioni di cui all’Accordo di Programma sul potenziamento del Nodo ferro- viario di Roma, sottoscritto in data 8 marzo 2000 da Ministero dei Trasporti, Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma, nonché quanto stabilito nel Programma degli Interventi per Roma Capitale di cui alla legge n. 396/1990. 8. Per quanto attiene le aree ferroviarie delle stazioni Tiburtina, Ostiense, S. Pietro, Trastevere-Porto Fluviale e
. 396/1990. 8. Per quanto attiene le aree ferroviarie delle stazioni Tiburtina, Ostiense, S. Pietro, Trastevere-Porto Fluviale e Quattroventi, individuate con apposito perimetro nei sud- detti elaborati, valgono le previsioni dei piani urbanistici attuativi (Piani di Assetto) approvati con appositi Accordi di Programma di cui all’art. 3 della legge n. 396/1990. 9. Gli interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie delle stazioni di Tuscolana,
- Gli interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie delle stazioni di Tuscolana, Magliana, Salone, Cesano, Monte Mario, La Storta, Vigna Clara, Aurelia e degli scali di S. Lorenzo e Smistamento saran- no definiti in sede di strumento urbanistico attuativo (piano di assetto) di iniziativa pubblica estesi all’intera area, secondo quanto stabilito nel citato Accordo di Programma del 8 marzo 2000. Il procedimento di formazione e approvazione
ra area, secondo quanto stabilito nel citato Accordo di Programma del 8 marzo 2000. Il procedimento di formazione e approvazione seguirà lo stesso iter dei piani urbanistici di cui al precedente comma 8, in attuazione del Programma degli Interventi per Roma Capitale ai sensi della legge n. 396/1990 ed in coordina- mento con le indicazioni contenute negli “Ambiti di valoriz- zazione”, ove previsti, di cui all’art. 43 delle presenti NTA. 10. Ferme restando le determinazioni di cui al comma 7 e il
oriz- zazione”, ove previsti, di cui all’art. 43 delle presenti NTA. 10. Ferme restando le determinazioni di cui al comma 7 e il ricorso al procedimento di cui al comma 9, nei casi in cui il PRG non individua il perimetro dell’“ambito di valorizzazio- ne” o comunque il perimetro dello strumento esecutivo, que- sto sarà esteso all’area demaniale da dismettere e da riutilizza- re unitamente agli spazi di proprietà pubblica immediata- mente attigui. In tal caso l’indice di edificabilità territoriale
zza- re unitamente agli spazi di proprietà pubblica immediata- mente attigui. In tal caso l’indice di edificabilità territoriale non dovrà superare 0,5 mq/mq di SUL, di cui almeno la metà da destinare a servizi o spazi pubblici d’interesse generale o locale, calcolato esclusivamente in rapporto all’estensione del- l’area effettivamente dismessa dagli usi trasportistici o delle superfici di terreno artificiale realizzabile su piattaforme di copertura dei binari o di altre infrastrutture di trasporto. Nella
perfici di terreno artificiale realizzabile su piattaforme di copertura dei binari o di altre infrastrutture di trasporto. Nella SUL così calcolata sono comprese altresì la superficie relativa agli edifici esistenti da riutilizzare per usi diversi da quelli tra- sportistici. Le destinazioni d’uso saranno definite in sede di strumento urbanistico esecutivo fra quelle di cui al preceden- te art. 6, con esclusione delle “grandi strutture di vendita” e di
trumento urbanistico esecutivo fra quelle di cui al preceden- te art. 6, con esclusione delle “grandi strutture di vendita” e di quelle di cui al comma 1, lett. e) dello stesso articolo. Oltre alle suddette destinazioni potranno essere comunque realizzati anche i parcheggi di scambio e le piattaforme logistiche di cui al successivo art. 101. I contenuti del presente comma si appli- cano integralmente anche agli interventi finalizzati alla riqua-
l successivo art. 101. I contenuti del presente comma si appli- cano integralmente anche agli interventi finalizzati alla riqua- lificazione urbanistica e funzionale delle aree e dei manufatti per infrastrutture per il trasporto pubblico locale di cui al comma 3 del presente articolo e dell’art. 102, comma 5. 11. Non sono assoggettati a strumento urbanistico esecutivo le modifiche, le sistemazioni e il potenziamento degli impianti e dei relativi fabbricati ferroviari e aree per le infra-
cutivo le modifiche, le sistemazioni e il potenziamento degli impianti e dei relativi fabbricati ferroviari e aree per le infra- strutture del trasporto pubblico locale esistenti, con esclusio- ne degli interventi volti alla realizzazione di nuovi fabbricati viaggiatori, in stazioni o fermate esistenti o di nuova previ- sione. Il perimetro dello strumento urbanistico esecutivo, in tali casi, è esteso all’intera area ferroviaria di stazione e per le
one. Il perimetro dello strumento urbanistico esecutivo, in tali casi, è esteso all’intera area ferroviaria di stazione e per le infrastrutture per il trasporto pubblico locale, nonché agli spazi pubblici immediatamente confinanti. Per gli edifici esi- stenti sono sempre ammessi gli interventi di categoria MS. 12. I “Corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie” svol- gono il ruolo di sistemi di adduzione radiali o tangenziali ai nodi di scambio delle metropolitane e ferrovie ovvero a zone
vol- gono il ruolo di sistemi di adduzione radiali o tangenziali ai nodi di scambio delle metropolitane e ferrovie ovvero a zone dotate di funzioni centrali e attività lavorative e di servizio urbano. Essi corrispondono a misure di priorità per il trasporto pubblico al fine di garantire un alto livello di servizio in termi- ni di frequenza, velocità e capacità. I relativi tracciati, per buona parte all’interno delle aree destinate alla viabilità esi-
ni di frequenza, velocità e capacità. I relativi tracciati, per buona parte all’interno delle aree destinate alla viabilità esi- stente e di progetto ed in parte su sedi dedicate in via esclusiva di nuova previsione sono individuati con apposita simbologia nell’elaborato G3 “Sistema delle infrastrutture per la mobilità” e nell’elaborato D3.“Infrastrutture per la mobilità”. I corridoi sono riservati a tutti i sistemi di trasporto di superficie a guida
ll’elaborato D3.“Infrastrutture per la mobilità”. I corridoi sono riservati a tutti i sistemi di trasporto di superficie a guida vincolata o non, quali metropolitane leggere, tram e autobus Piano Regolatore Generale Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti 79
anche con tecnologie avanzate nella propulsione, nella guida e nei sistemi di informazione (busway). I corridoi saranno realiz- zati su corsie riservate, una per ogni senso di marcia, general- mente in superficie, con brevi tratti anche in tunnel ove neces- sario, con intersezioni sfalsate o semaforizzate con diritto di priorità. Oltre ai corridoi individuati espressamente nei pre- detti elaborati grafici, in tutte le strade di nuova realizzazione
riorità. Oltre ai corridoi individuati espressamente nei pre- detti elaborati grafici, in tutte le strade di nuova realizzazione appartenenti alle reti di viabilità primaria e principale urbana, dovrà essere riservata una sede, preferibilmente centrale, per il trasporto pubblico locale della larghezza di almeno m. 10. Le fermate dovranno essere attrezzate al fine di garantire il massi- mo comfort per l’utente, oltre ad una adeguata visibilità. I
e fermate dovranno essere attrezzate al fine di garantire il massi- mo comfort per l’utente, oltre ad una adeguata visibilità. I requisiti tecnici di massima dei “Corridoi”, sono individuati in via generale nell’elaborato G4.“Guida alla progettazione delle infrastrutture per la mobilità”. Le modalità, i tempi di attuazio- ne, le prestazioni e il tipo di vettore saranno definiti in base ad una verifica della domanda di trasporto nell’ambito degli stru-
Art.95. Aree per i nodi di scambio
le prestazioni e il tipo di vettore saranno definiti in base ad una verifica della domanda di trasporto nell’ambito degli stru- menti di programmazione e progettazione del settore della mobilità in coordinamento con gli strumenti di programma- zione dell’attuazione del PRG. Art.95. Aree per i nodi di scambio
- Le aree per i nodi di scambio sono zone dedicate a realizza- re in modo organizzato, sicuro, comodo ed efficiente il pas- saggio da un sistema di trasporto ad un altro. Le relative aree
za- re in modo organizzato, sicuro, comodo ed efficiente il pas- saggio da un sistema di trasporto ad un altro. Le relative aree sono individuate con apposita simbologia nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, e negli elaborati G3 e D3, dove sono distinti i nodi di attestamento del trasporto priva- to sul trasporto pubblico e i nodi di scambio del trasporto pubblico, di livello urbano e metropolitano. 2. L’attuazione di queste aree avviene mediante strumento
di scambio del trasporto pubblico, di livello urbano e metropolitano. 2. L’attuazione di queste aree avviene mediante strumento urbanistico esecutivo, Programma integrato o intervento diret- to di iniziativa pubblica, estesi all’intera area del nodo. Tali stru- menti sono finalizzati a verificare le esigenze qualitative e quantitative dei contenuti funzionali, a dimensionare gli spazi per i parcheggi di scambio, gli stalli per gli attestamenti o le fer-
itative dei contenuti funzionali, a dimensionare gli spazi per i parcheggi di scambio, gli stalli per gli attestamenti o le fer- mate dei mezzi pubblici di superficie di adduzione al nodo, gli eventuali servizi dedicati (stazioni autolinee, depositi, officine, sedi amministrative di servizio al trasporto pubblico), gli spazi per i taxi, il kiss and ride e per il ricovero delle biciclette; dovran- no inoltre prevedere la minimizzazione dei percorsi pedonali
taxi, il kiss and ride e per il ricovero delle biciclette; dovran- no inoltre prevedere la minimizzazione dei percorsi pedonali di collegamento fra i diversi modi di trasporto nonché la rea- lizzazione delle attrezzature complementari volte a migliorare il comfort, la sicurezza e la qualità dello scambio. 3. In tutti i nodi di scambio dovranno essere previste attrez- zature complementari come locali per l’attesa, per il persona- le della polizia municipale, per le forze dell’ordine, per il
ez- zature complementari come locali per l’attesa, per il persona- le della polizia municipale, per le forze dell’ordine, per il primo soccorso, per i servizi igienici, quelli per l’informazio- ne, il ristoro nonché un nucleo di servizi terziari per l’utenza del nodo, con esclusione delle grandi strutture di vendita. L’indice di edificabilità territoriale per le attrezzature com- plementari è fissato in 0,10 mq/mq. per i nodi di livello urba- no e di 0,15 mq/mq. per i nodi di livello metropolitano; qua-
m- plementari è fissato in 0,10 mq/mq. per i nodi di livello urba- no e di 0,15 mq/mq. per i nodi di livello metropolitano; qua- lora la SUL dei fabbricati esistenti ecceda i predetti indici, in sede di formazione degli strumenti di cui al comma 2, si veri- fica la possibilità di mantenere, in tutto o in parte, tale ecce- denza, con soddisfacente soluzione progettuale. I requisiti di massima per la progettazione di tali aree sono definiti nelle Linee-guida di cui al punto 2 dell’elaborato G4.“Guida alla
iti di massima per la progettazione di tali aree sono definiti nelle Linee-guida di cui al punto 2 dell’elaborato G4.“Guida alla progettazione delle infrastrutture per la mobilità”, che costi- tuisce parte integrante delle presente PRG. 4. Nei casi in cui il Nodo di scambio è compreso nel perimetro di una “Centralità”, il sedime del nodo, individuato con apposi- ta campitura di colore, nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, sarà oggetto di cessione gratuita all’Amministrazione
campitura di colore, nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, sarà oggetto di cessione gratuita all’Amministrazione comunale e acquisirà una edificabilità pari al predetto indice di 0,10 mq/mq (nodi di livello urbano) o di 0,15 mq/mq (nodi di livello metropolitano), in aggiunta all’indice di edificabilità territoriale dell’intera Centralità. Per tali nodi di scambio, ferma restando la procedura di pianificazione ed attuazione attraverso il Progetto urbano di cui all’art. 15, ove prevista, la
, ferma restando la procedura di pianificazione ed attuazione attraverso il Progetto urbano di cui all’art. 15, ove prevista, la progettazione del nodo di scambio e delle relative infrastruttu- re della mobilità di iniziativa pubblica dovrà essere coordinata e integrata con l’assetto viario, funzionale e planovolumetrico dell’intero complesso degli insediamenti residenziali e terziari. Le modalità di attuazione del nodo dovranno essere coordina-
Art.96. Percorsi pedonali e ciclabili
o dell’intero complesso degli insediamenti residenziali e terziari. Le modalità di attuazione del nodo dovranno essere coordina- te secondo quanto previsto al successivo art. 99, fermo restan- do quanto previsto dall’art. 89, comma 12. Art.96. Percorsi pedonali e ciclabili
- Le aree ed i percorsi pedonali e ciclabili devono rispondere alle indicazioni del “Nuovo Codice della Strada” (D.LGT n. 285/1992) e delle normative specifiche di riferimento (LR n.
spondere alle indicazioni del “Nuovo Codice della Strada” (D.LGT n. 285/1992) e delle normative specifiche di riferimento (LR n. 13/1990; deliberazione di Giunta regionale n. 4972/1991; legge n. 208/1991; Circolare Ministero Aree urbane n. 432/1993; DPR n. 503/1996; legge n. 366/1998; DM Lavori pub- blici n. 557/1999). 2. Nel PRG è recepita la rete dei principali percorsi pedonali e ciclabili, secondo le indicazioni del Piano Generale del Traffico adottato con deliberazione di Consiglio comunale n.
pedonali e ciclabili, secondo le indicazioni del Piano Generale del Traffico adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84/1999. Il disegno di tale rete ha un valore di massima e sarà integrato e precisato sia in ambito degli strumenti attuativi del Piano Regolatore, sia mediante progetti di pubblica utili- tà, in attuazione del Piano Urbano del traffico e dei suoi futu- ri aggiornamenti. 3. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi
del Piano Urbano del traffico e dei suoi futu- ri aggiornamenti. 3. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non deve essere inferiore a m. 1,50 e le dimensioni devono rispettare le indicazioni date nell’art. 4, punto 3, del DM Infrastrutture e trasporti n. 5/2001. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, devono essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello.
affiancati a carreggiate stradali, devono essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi devono essere adegua- tamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreg- giate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata. 4. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 80
deve assicurare la segnalazione di attraversamento mediante gli appositi segnalatori acustico–visivi e tattili, garantendo comunque una adeguata visibilità del veicolo in manovra verso il percorso pedonale. 5. Nelle aree urbane, i percorsi ciclabili potranno essere rea- lizzati nelle sedi viarie esistenti, marciapiedi compresi, oppu- re nell’ambito di interventi di riqualificazione della viabilità urbana, nonché nelle aree destinate a servizi urbani e di quar-
re nell’ambito di interventi di riqualificazione della viabilità urbana, nonché nelle aree destinate a servizi urbani e di quar- tiere. In ogni caso, i percorsi ciclabili devono essere separati dai percorsi pedonali e le interferenze devono essere oppor- tunamente segnalate. 6. I progetti degli itinerari ciclabili, previsti dal piano di cui al comma 2, che prevedano anche, ove necessario, la riqualifica- zione dello spazio stradale circostante devono considerare e
ui al comma 2, che prevedano anche, ove necessario, la riqualifica- zione dello spazio stradale circostante devono considerare e prevedere adeguate soluzioni per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni, accessi a nodi attrattivi, ecc.). 7. Le piste ciclabili previste in adiacenza a nuovi tratti di via- bilità dovranno essere realizzate, ove possibile, su sede pro- pria. Esse potranno essere realizzate contestualmente agli
i via- bilità dovranno essere realizzate, ove possibile, su sede pro- pria. Esse potranno essere realizzate contestualmente agli stessi, all’interno delle fasce di rispetto e/o di ambientazione e in modo compatibile agli interventi di ambientazione. 8. Nelle aree in cui non sia possibile individuare sedi viabili pro- prie, i percorsi ciclabili devono essere, ove possibile, adeguata- mente protetti e separati dai pedoni e dal traffico veicolare.
rie, i percorsi ciclabili devono essere, ove possibile, adeguata- mente protetti e separati dai pedoni e dal traffico veicolare. 9. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista ciclabile, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibili- tà dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile. Negli attraver-
appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibili- tà dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile. Negli attraver- samenti a raso su intersezioni ad uso promiscuo con i veicoli a motore e con i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devo- no, in genere, affiancarsi al lato interno di quelli pedonali. 10. Nei parcheggi per autoveicoli da realizzarsi secondo le previsioni del Piano regionale dei trasporti, una quota non inferiore al 10% dell’area relativa, adeguatamente attrezzata,
do le previsioni del Piano regionale dei trasporti, una quota non inferiore al 10% dell’area relativa, adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette. Dovranno inoltre essere previsti parcheggi ad hoc per le biciclette, ade- guatamente attrezzati (LR n. 13/1990). 11. In sede di progettazione delle infrastrutture della mobili- tà e di pianificazione urbanistica attutiva delle aree dei Nodi di Interscambio e delle Aree ferroviarie e delle stazioni di cui
tà e di pianificazione urbanistica attutiva delle aree dei Nodi di Interscambio e delle Aree ferroviarie e delle stazioni di cui ai precedenti articoli, nonché in sede di pianificazione urba- nistica attuativa dei comprensori di qualsiasi tipo posti in un raggio di influenza che va dai m. 500 ai m. 2000 dai suddetti nodi o da importanti poli attrattivi di tipo commerciale, cul- turale, è fatto obbligo di progettare e realizzare, nelle fasce di pertinenza della viabilità esistente e di progetto e negli spazi
ale, è fatto obbligo di progettare e realizzare, nelle fasce di pertinenza della viabilità esistente e di progetto e negli spazi pubblici, una adeguata rete di percorsi pedonali e ciclabili di adduzione in sede propria secondo le indicazioni riportate nell’allegato normativo relativo ai Nodi di interscambio. 12. Per le caratteristiche tecniche dei percorsi pedonali si rimanda alle Norme funzionali e geometriche per la costruzio- ne delle strade, al Piano generale del traffico urbano (PGTU) del
rimanda alle Norme funzionali e geometriche per la costruzio- ne delle strade, al Piano generale del traffico urbano (PGTU) del Comune di Roma ed alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 10. Per le piste ciclabili si rinvia al Regolamento mini- steriale di cui al DM Lavori pubblici n. 557 del 30 novembre 1999 e agli altri provvedimenti di cui al comma 1. In fase di pro- grammazione e di progettazione di percorsi pedonali e ciclabi-
999 e agli altri provvedimenti di cui al comma 1. In fase di pro- grammazione e di progettazione di percorsi pedonali e ciclabi- li, è da conseguire la minore interferenza possibile con il traffi- co veicolare, anche a fronte di diverse e più onerose soluzioni urbanistiche, tecniche ed ambientali. 13. Nella redazione degli strumenti attuativi del PRG le aree e gli spazi destinati ad attrezzature pubbliche debbono essere individuati in modo da consentire in fase di progettazione
e aree e gli spazi destinati ad attrezzature pubbliche debbono essere individuati in modo da consentire in fase di progettazione esecutiva condizioni di totale accessibilità, il superamento delle barriere architettoniche e delle fonti di pericolo; tali aree devono risultare attraversate ed integrate da un sistema di percorsi pedonali privi di barriere architettoniche che ne permettano l’utilizzazione anche da parte di persone con limitata capacità motoria e sensoriale. L’amministrazione
Art.97. Mitigazione dell’impatto ambientale per interventi
oniche che ne permettano l’utilizzazione anche da parte di persone con limitata capacità motoria e sensoriale. L’amministrazione Comunale verificherà la conformità delle progettazioni anche negli interventi di recupero per la cui attuazione si ricorre alle procedure della DIA, affinché vengano rispettati gli articoli 20 e 21 del DPR n. 503/1996 e gli articoli 7 e 10 del DM Lavori pubblici n. 236/1989. Art.97. Mitigazione dell’impatto ambientale per interventi sulla rete stradale e ferroviaria
Art.97. Mitigazione dell’impatto ambientale per interventi
del DM Lavori pubblici n. 236/1989. Art.97. Mitigazione dell’impatto ambientale per interventi sulla rete stradale e ferroviaria
- Con riferimento a quanto previsto negli strumenti di pia- nificazione ambientale (Piano di azione ambientale; Piano di zonizzazione acustica, NTA, Capo 3, articoli 3.1 e seguenti; Classificazione acustica delle strade, ai sensi del DM Ambiente del 19 novembre 2000) e secondo un ordine di priorità da definirsi in sede di pianificazione e programma-
sensi del DM Ambiente del 19 novembre 2000) e secondo un ordine di priorità da definirsi in sede di pianificazione e programma- zione del settore della mobilità, le autostrade urbane esisten- ti da declassare e le strade di scorrimento appartenenti alla Rete primaria urbana e alla Rete principale urbana esistenti, da adeguare nonché di nuova realizzazione, dovranno essere sottoposte a interventi di mitigazione degli impatti, con par- ticolare riferimento al miglioramento delle condizioni di cir-
re sottoposte a interventi di mitigazione degli impatti, con par- ticolare riferimento al miglioramento delle condizioni di cir- colazione, di sicurezza stradale, di riduzione degli inquina- menti acustico e atmosferico e di risparmio energetico. I cri- teri e gli orientamenti di carattere generale cui i suddetti interventi dovranno uniformarsi sono riportati nell’elabora- to G4. “Guida per la progettazione delle infrastrutture per la mobilità”. Inoltre i criteri e orientamenti di carattere partico-
to G4. “Guida per la progettazione delle infrastrutture per la mobilità”. Inoltre i criteri e orientamenti di carattere partico- lare potranno risultare dal PGTU, cui compete l’eventuale riclassificazione delle strade. 2. Secondo un ordine di priorità da definirsi in sede di pianifi- cazione e programmazione del settore della mobilità, di con- certo con gli strumenti di programmazione dell’attuazione del PRG, la progettazione urbanistica della nuova rete viaria e degli
certo con gli strumenti di programmazione dell’attuazione del PRG, la progettazione urbanistica della nuova rete viaria e degli spazi pubblici di quartiere e locali e l’adeguamento di quelli Piano Regolatore Generale Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti 81
esistenti, dovrà essere improntata ad obiettivi di moderazione del traffico veicolare privato, di priorità del trasporto pubblico e di deviazione del traffico di attraversamento. Le intersezioni a raso, ove possibile, devono essere progettate con regolazione a “rotatoria” in quanto aumentano la sicurezza stradale riducen- do l’incidentalità, rallentano il traffico e possono fungere da porte che segnalano l’ingresso nei centri abitati e quartieri di
do l’incidentalità, rallentano il traffico e possono fungere da porte che segnalano l’ingresso nei centri abitati e quartieri di città. I criteri e gli orientamenti cui dovrà ispirarsi la progetta- zione, di cui al presente comma, sono riportati nell’elaborato G4. “Guida per la progettazione delle infrastrutture per la mobilità”. I criteri e gli orientamenti progettuali dovranno altresì far riferimento alla normativa di settore nonché a quan- to definito nel Regolamento viario di cui al vigente PGTU.
anno altresì far riferimento alla normativa di settore nonché a quan- to definito nel Regolamento viario di cui al vigente PGTU. 3. Gli strumenti di pianificazione di settore dovranno indivi- duare quelle infrastrutture, non comprese fra quelle di cui al DPR 12 aprile 1996 in materia di VIA, considerate comunque come fonte di criticità per il sistema insediativo e ambientale. I progetti di tali infrastrutture dovranno essere corredati da uno studio finalizzato alla riduzione degli impatti da traffico
. I progetti di tali infrastrutture dovranno essere corredati da uno studio finalizzato alla riduzione degli impatti da traffico motorizzato e ferroviario e ad inserire l’infrastruttura nel contesto urbano ed extraurbano attraverso la realizzazione di opportune “fasce di ambientazione”. Gli elementi essenziali di tali “fasce di ambientazione”, consistono, come più specifi- catamente indicato nell’elaborato G4: a) nel raccordo dei rilevati alle superfici inedificabili adiacenti,
Art.98. Progetti urbani per le grandi infrastrutture di tra-
no, come più specifi- catamente indicato nell’elaborato G4: a) nel raccordo dei rilevati alle superfici inedificabili adiacenti, mediante riporti di terreno opportunamente sagomati; b) nel mantenimento e cura delle alberature esistenti, messa a dimora di nuovi filari, realizzazione di fasce e dune albe- rate, creazione di aree di compensazione ecologica; c) nella realizzazione di tutti gli interventi di mitigazione dell’impatto ambientale. Art.98. Progetti urbani per le grandi infrastrutture di tra- sporto
Art.98. Progetti urbani per le grandi infrastrutture di tra-
tutti gli interventi di mitigazione dell’impatto ambientale. Art.98. Progetti urbani per le grandi infrastrutture di tra- sporto
- Anche in riferimento a quanto previsto nel Programma degli Interventi per Roma Capitale di cui alla legge n. 396/1990 negli ambiti urbani in cui l’Amministrazione comunale, di concerto con gli altri soggetti competenti, intende prefigurare strategie integrate di programmazione e progettazione urba- nistica delle grandi infrastrutture di trasporto urbano e terri-
are strategie integrate di programmazione e progettazione urba- nistica delle grandi infrastrutture di trasporto urbano e terri- toriale e di riqualificazione/trasformazione degli spazi urbani immediatamente circostanti, il PRG viene attuato attraverso lo strumento del Progetto urbano, secondo la procedura e i contenuti di cui all’art. 15. A ulteriore specificazione di tale norma, gli elaborati del Progetto urbano devono contenere:
- la definizione di dettaglio dell’assetto urbanistico e
ione di tale norma, gli elaborati del Progetto urbano devono contenere:
- la definizione di dettaglio dell’assetto urbanistico e ambientale dei luoghi direttamente interessati dall’infra- struttura della mobilità;
- lo studio e la progettazione degli aspetti trasportistici ovvero dei vari modi di trasporto e delle caratteristiche della domanda e dell’offerta;
- lo studio di fattibilità tecnica, economica e finanziaria con analisi costi-benefici e programma attuativo del comples-
ferta;
- lo studio di fattibilità tecnica, economica e finanziaria con analisi costi-benefici e programma attuativo del comples- so delle opere e delle azioni da svolgere anche in relazione al Piano triennale degli investimenti;
- la definizione dei principali requisiti prestazionali delle infrastrutture da inserire nel successivo Documento preli- minare alla progettazione di cui al D.LGT n. 163/2006;
- l’individuazione dei principali impatti sociali, economici,
ento preli- minare alla progettazione di cui al D.LGT n. 163/2006;
- l’individuazione dei principali impatti sociali, economici, ambientali e sulla mobilità, anche attraverso la metodolo- gia della “Valutazione ambientale strategica” (VAS).
- In via preliminare, il Progetto urbano dovrà essere applica- to per i seguenti interventi:
- potenziamenti, prolungamenti, diramazioni e nuove linee ferroviarie e della metropolitana e i relativi nodi di scam- bio intermodale;
ziamenti, prolungamenti, diramazioni e nuove linee ferroviarie e della metropolitana e i relativi nodi di scam- bio intermodale; 2) realizzazione dei corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie; 3) completamento della Nuova Circonvallazione interna fra il quartiere di San Lorenzo e l’EUR, riqualificazione del vallo ferroviario e sottopasso del Parco dell’Appia antica; 4) completamento e riqualificazione ambientale di viale Palmiro Togliatti dal GRA nord a via Appia Nuova;
Art.99. Relazione tra grandi interventi urbanistici e siste-
rco dell’Appia antica; 4) completamento e riqualificazione ambientale di viale Palmiro Togliatti dal GRA nord a via Appia Nuova; 5) adeguamento del nodo viario Eur-Magliana-Newton- Lungotevere; 6) adeguamento delle direttrici viarie Trionfale, Prenestina- Gabina, Tiburtina, Cassia, Ostiense-via del Mare; 7) piattaforme logistiche. Art.99. Relazione tra grandi interventi urbanistici e siste- ma della mobilità
- La programmazione e l’attuazione degli ambiti della Città
azione tra grandi interventi urbanistici e siste- ma della mobilità
- La programmazione e l’attuazione degli ambiti della Città della trasformazione e dei Progetti strutturanti, nonché la realizzazione dei centri direzionali, delle grandi strutture di vendita, dei servizi urbani e metropolitani caratterizzati da elevato numero di addetti, utenti e movimentazione di merci (università, ospedali, grandi impianti per lo sport, la ricrea- zione e lo spettacolo, fiere e impianti annonari, ecc.), dovrà
i (università, ospedali, grandi impianti per lo sport, la ricrea- zione e lo spettacolo, fiere e impianti annonari, ecc.), dovrà essere coordinata - nell’ambito degli strumenti di program- mazione dell’attuazione del PRG, del Piano Urbano della Mobilità e del Piano triennale degli investimenti OO.PP. - con la programmazione e attuazione delle infrastrutture dei siste- mi di trasporto su ferro e su gomma che concorrono a deter- minare l’accessibilità agli insediamenti.
infrastrutture dei siste- mi di trasporto su ferro e su gomma che concorrono a deter- minare l’accessibilità agli insediamenti. 2. In sede di redazione dei Progetti urbani, dei Programmi integrati, degli strumenti urbanistici esecutivi, nell’ambito della verifica di sostenibilità urbanistica di cui all’art. 13, comma 11, lett. b), dovrà essere prodotto uno studio di impat- to sulla mobilità (SIM), comprendente i seguenti elaborati: a) una relazione sugli effetti degli insediamenti sulla mobi-
impat- to sulla mobilità (SIM), comprendente i seguenti elaborati: a) una relazione sugli effetti degli insediamenti sulla mobi- lità, corredata da idonee simulazioni dei prevedibili flus- si generati/attratti nelle ore di punta e nelle ore di mor- bida dagli insediamenti previsti, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordina- rie sulla viabilità esistente e l’efficacia delle soluzioni proposte; b) uno studio dei sistemi di trasporto per adeguare le infra-
sulla viabilità esistente e l’efficacia delle soluzioni proposte; b) uno studio dei sistemi di trasporto per adeguare le infra- strutture in termini di capacità e condizioni di sicurezza, ai flussi di mobilità indotti dalle nuove strutture insediabili; Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 82
c) uno studio di fattibilità tecnico-economico relativo alle infrastrutture e ai servizi di mobilità, da verificare, con i soggetti competenti in ordine alla programmazione, rea- lizzazione e gestione degli interventi. 3. Tale studio dovrà corredare la definizione progettuale anche degli interventi diretti, qualora il Carico urbanistico (CU), calco- lato ai sensi dell’art. 7, comma 1, comporti un fabbisogno com- plessivo di parcheggi pubblici e privati superiore a 2.500 mq, o in
o ai sensi dell’art. 7, comma 1, comporti un fabbisogno com- plessivo di parcheggi pubblici e privati superiore a 2.500 mq, o in caso di deroga alla dotazione minima di parcheggi pubblici, secondo i casi e le modalità previste dall’art. 7, commi 13 e 15. 4. Nel caso di ambiti territoriali o urbani caratterizzati dalla presenza di più aree potenzialmente insediabili per le anzi- dette funzioni, gli interventi dovranno essere preventivamen- te valutati in modo complessivo e globale, considerando gli
anzi- dette funzioni, gli interventi dovranno essere preventivamen- te valutati in modo complessivo e globale, considerando gli effetti cumulativi sul sistema della mobilità. 5. Qualora la sostenibilità delle previsioni di traffico provoca- te da nuovi insediamenti sia condizionata alla preventiva o contestuale realizzazione e/o potenziamento di determinate infrastrutture di trasporto, tali condizioni di coordinamento e subordinazione temporale, saranno definite, assieme alle con-
Art.100. Aree aeroportuali
te infrastrutture di trasporto, tali condizioni di coordinamento e subordinazione temporale, saranno definite, assieme alle con- seguenti azioni da intraprendere, in sede di redazione e appro- vazione degli strumenti urbanistici attuativi e riportate nei relativi Accordi di Programma e nelle convenzioni attuative. Art.100. Aree aeroportuali
- Il Piano regolatore indica nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, le aree aeroportuali di Ciampino e
roportuali
- Il Piano regolatore indica nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, le aree aeroportuali di Ciampino e dell’Urbe, rispetto alle quali valgono, unitamente a quella del- l’aeroporto di Fiumicino, ancorché non individuati sulla car- tografia di PRG, i perimetri delle zone soggette alle limitazio- ni disposte dagli articoli 714 e 715 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante “Codice della navigazione”, modi- ficato con legge n. 58/1963, da determinarsi ai sensi dell’art.
30 marzo 1942, n. 327, recante “Codice della navigazione”, modi- ficato con legge n. 58/1963, da determinarsi ai sensi dell’art. 715-ter del medesimo Regio Decreto. 2. La seguente normativa, specifica e sovraordinata, è riporta- ta esclusivamente a fini indicativi; ove il Codice della naviga- zione imponga limitazioni ulteriori o più restrittive, esse pre- varranno su difformi indicazioni espresse dal presente PRG. 3. Nelle zone di cui al presente articolo sono soggetti a limita-
e- varranno su difformi indicazioni espresse dal presente PRG. 3. Nelle zone di cui al presente articolo sono soggetti a limita- zioni le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filo- vie, funivie, e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di ele- vazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea. 4. Nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti
che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea. 4. Nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli ad una distanza inferiore a m. 300 dal perimetro del- l’aeroporto. 5. Nelle stesse direzioni, alla distanza di m. 300 dal perimetro dell’aeroporto, non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrisponden- ti alle direzioni di atterraggio, superino l’altezza di m. 10,00.
ispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrisponden- ti alle direzioni di atterraggio, superino l’altezza di m. 10,00. 6. Fino a tre chilometri dal perimetro dell’aeroporto, l’altezza indicata al comma precedente può essere superata di un metro per ogni m. 30 di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, m. 45 sul livello medio dell’aero- porto. Dopo il terzo chilometro, il suddetto limite di m. 45 può essere superato di un metro per ogni m. 20 di distanza.
l’aero- porto. Dopo il terzo chilometro, il suddetto limite di m. 45 può essere superato di un metro per ogni m. 20 di distanza. 7. Al di fuori delle direzioni di atterraggio e fino a m. 300 dal perimetro dell’aeroporto, non possono essere costituiti osta- coli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del peri- metro dell’aeroporto, superino l’altezza di un metro per ogni m. 7 di distanza dal perimetro stesso. 8. Oltre il quarto chilometro di distanza dal perimetro del-
Art.101. Piattaforme logistiche
altezza di un metro per ogni m. 7 di distanza dal perimetro stesso. 8. Oltre il quarto chilometro di distanza dal perimetro del- l’aeroporto cessa ogni limitazione. Art.101. Piattaforme logistiche
- L’attuazione delle piattaforme logistiche è regolata da un Piano urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica, da definire di concerto fra Amministrazione comunale, il gruppo Ferrovie dello Stato spa, i soggetti privati interessati e le asso- ciazioni dei commercianti e dei trasportatori, nel quadro di
Ferrovie dello Stato spa, i soggetti privati interessati e le asso- ciazioni dei commercianti e dei trasportatori, nel quadro di un Piano della Logistica urbana da sviluppare in sede di reda- zione del Piano urbano della mobilità (PUM). 2. Con riferimento alle previsioni del “Piano regionale delle merci” della Regione Lazio, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3861/1999, nell’elaborato G3.“Sistema delle Infrastrutture per la mobilità” e nell’elaborato
eliberazione di Giunta Regionale n. 3861/1999, nell’elaborato G3.“Sistema delle Infrastrutture per la mobilità” e nell’elaborato D3.“Infrastrutture per la mobilità”, sono individuate le localiz- zazioni di piattaforme logistiche multimodali (Smistamento, Ciampino, Salone e Massimina), finalizzate al rifornimento, via ferro e strada, e alla distribuzione di merci in area urbana. In aggiunta a tali aree, le piattaforme logistiche potranno esse-
ferro e strada, e alla distribuzione di merci in area urbana. In aggiunta a tali aree, le piattaforme logistiche potranno esse- re realizzate anche all’interno delle altre aree ferroviarie di cui al precedente art. 94, comma 9, nell’ambito dello strumento urbanistico esecutivo, nonché all’interno delle aree per Infrastrutture tecnologiche, di cui all’art. 102. Per le aree di Ciampino e Massimina, la realizzazione delle piattaforme logi- stiche e la connessione con la rete ferroviaria e stradale, sarà
Ciampino e Massimina, la realizzazione delle piattaforme logi- stiche e la connessione con la rete ferroviaria e stradale, sarà pianificata e disciplinata rispettivamente dal Programma inte- grato e dal Progetto urbano, previsti dal PRG. 3. Per l’attuazione di tali aree si rinvia all’elaborato G4.“Guida alla progettazione delle infrastrutture per la mobilità”. 4. Nell’elaborato D3.“Infrastrutture per la mobilità”, sono indi- viduate le piattaforme logistiche per il trasporto via ferro dei
Nell’elaborato D3.“Infrastrutture per la mobilità”, sono indi- viduate le piattaforme logistiche per il trasporto via ferro dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto previsto nell’Accordo di Programma sottoscritto fra AMA, Ferrovie dello Stato SpA, Regione Lazio, Comune di Roma, Ministero dell’Ambiente, Agenzia nazionale protezione ambiente e Osservatorio nazio- nale sui rifiuti del 9 marzo 2000 (Malagrotta, Salone, Piano Regolatore Generale Titolo IV Sistema dei servizi,
ervatorio nazio- nale sui rifiuti del 9 marzo 2000 (Malagrotta, Salone, Piano Regolatore Generale Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti 83
Art.102. Infrastrutture tecnologiche
Smistamento). In sostituzione della piattaforma logistica già prevista provvisoriamente in via del Porto fluviale, viene previ- sta la localizzazione sull’esistente sedime ferroviario fra la linea Roma-Lido e i Mercati Generali, la cui realizzazione dovrà esse- re concordata con Ferrovie dello Stato spa e gli altri soggetti competenti. Capo 5° Infrastrutture tecnologiche Art.102. Infrastrutture tecnologiche
- Le aree per le Infrastrutture tecnologiche sono individuate negli
Art.102. Infrastrutture tecnologiche
strutture tecnologiche Art.102. Infrastrutture tecnologiche
- Le aree per le Infrastrutture tecnologiche sono individuate negli elaborati 2. e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000, non- ché rappresentate nell’elaborato G5.“Sistema delle infrastrut- ture tecnologiche”. Esse comprendono impianti e attrezzature funzionali all’erogazione di pubblici servizi, quali centrali elet- triche, impianti di stoccaggio del gas, impianti di depurazione,
ionali all’erogazione di pubblici servizi, quali centrali elet- triche, impianti di stoccaggio del gas, impianti di depurazione, depositi per ricovero e manutenzione di veicoli per trasporto pubblico o privato o da diporto, piattaforme logistiche di cui all’art. 101, impianti di distribuzione carburanti, impianti per la gestione rifiuti, secondo quanto previsto dall’art. 106, ivi compresi quelli per autodemolizione e rottamazione, nonché ogni attività o impianto assimilabile ai precedenti, per simila-
ivi compresi quelli per autodemolizione e rottamazione, nonché ogni attività o impianto assimilabile ai precedenti, per simila- rità funzionale e impatto ambientale. 2. Le attività di autodemolizione e rottamazione sono regola- mentate dal “Piano degli autodemolitori” già approvato dall’Amministrazione comunale, come modificato dal Commissario straordinario per i rifiuti; operatori privati pos- sono proporre la localizzazione di ulteriori nuove aree da
o dal Commissario straordinario per i rifiuti; operatori privati pos- sono proporre la localizzazione di ulteriori nuove aree da approvare da parte dell’Amministrazione comunale ad integra- zione del suddetto piano e delle ulteriori aree individuate dal presente PRG. Tali nuove aree possono essere localizzate nei Tessuti prevalentemente per attività della Città da ristrutturare, nonché nelle aree destinate a Infrastrutture tecnologiche. 3. Nelle aree di cui al comma 1 sono consentiti tutti gli inter-
are, nonché nelle aree destinate a Infrastrutture tecnologiche. 3. Nelle aree di cui al comma 1 sono consentiti tutti gli inter- venti e le opere strettamente funzionali all’esercizio degli impianti e delle attività localizzate. A tal fine, su tutte le aree, si applica un indice ET=0,06 mq/mq, fatta salva l’edificazione esi- stente legittima e il rispetto di norme e piani di settore. Sugli edifici che ospitano stabilmente attività umane, oltre agli inter-
te legittima e il rispetto di norme e piani di settore. Sugli edifici che ospitano stabilmente attività umane, oltre agli inter- venti di categoria MO, MS, RC, RE1, sono ammessi interventi di categoria RE2, DR, AMP, con incremento della SUL fino all’indi- ce EF=0,5 mq/mq, ovvero un incremento una tantum fino al 10%, sempre fatti salvi i piani e le norme di settore. 4. Gli interventi di cui al comma 3, che comportino un incre- mento della SUL superiore al 10% di quella esistente, sono sog-
e. 4. Gli interventi di cui al comma 3, che comportino un incre- mento della SUL superiore al 10% di quella esistente, sono sog- getti a modalità diretta convenzionata o, in caso di ST supe- riore a 2,5 Ha, a intervento indiretto, nonché all’integrale reperimento della dotazione di parcheggi pubblici e privati. La SUL aggiuntiva, se destinata ad attività tecniche, ammini- strative e commerciali, sempre funzionali al servizio e alle attività localizzate, è soggetta al contributo straordinario, di
i- strative e commerciali, sempre funzionali al servizio e alle attività localizzate, è soggetta al contributo straordinario, di cui all’art. 20. 5. In caso di dismissione è consentito il riuso dell’edificazione esistente dismessa con le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art. 6: a) Commerciali e Servizi, a CU/b e CU/m; b) Turistico-ricettive, limitatamente a “strutture ricettive alber- ghiere ed extra-alberghiere”; c) Produttive, in misura non inferiore al 30% della SUL dismessa.
te a “strutture ricettive alber- ghiere ed extra-alberghiere”; c) Produttive, in misura non inferiore al 30% della SUL dismessa. Gli interventi di dismissione sono sottoposti a strumento urba- nistico esecutivo o a Programma integrato, esteso all’intera area, che accerti l’effettiva dismissione e la non fattibilità del riuso nell’ambito delle attività previste al comma 1 e verifichi la soste- nibilità urbanistica delle nuove funzioni. Il Comune, tramite
ll’ambito delle attività previste al comma 1 e verifichi la soste- nibilità urbanistica delle nuove funzioni. Il Comune, tramite atto di programmazione, di cui all’art. 13, comma 3, può stabili- re, anche per fasi, e per tutti gli ambiti interessati, quote massi- me di aree da dismettere. La SUL destinata a funzioni di cui alle lett. a) e b), escluso le destinazioni “servizi alle persone” e “attrezzature collettive”, sono soggette al contributo straordina-
tt. a) e b), escluso le destinazioni “servizi alle persone” e “attrezzature collettive”, sono soggette al contributo straordina- rio di cui all’art. 20: tale onere può essere soddisfatto anche mediante cessione al Comune, a titolo gratuito, di quota parte della SUL di riconversione. Alle proposte di vendita degli immo- bili effettuate prima dell’avvio del procedimento di riconversio- ne, come definito dalla presente norma, ivi incluso in tale pro- cedimento l’atto di programmazione comunale, si applica il
sio- ne, come definito dalla presente norma, ivi incluso in tale pro- cedimento l’atto di programmazione comunale, si applica il diritto di prelazione a favore del Comune. In caso di dismissione di depositi per il ricovero dei veicoli di trasporto pubblico loca- le, in alternativa a quanto previsto ai precedenti periodi, può applicarsi quanto previsto dall’art. 94, commi 9 e 10. 6. All’interno dell’area della discarica di Malagrotta, come individuata nell’elaborato G5.“Sistema delle infrastrutture
9 e 10. 6. All’interno dell’area della discarica di Malagrotta, come individuata nell’elaborato G5.“Sistema delle infrastrutture tecnologiche”, sui lotti di discarica esauriti non sono consen- titi, anche ai sensi dell’art. 106, comma 7, interventi di cate- goria NC, salvo la realizzazione degli interventi previsti dai piani di ripristino ambientale approvati dalle Autorità com- petenti e, comunque, degli interventi strettamente funziona- li al mantenimento dei requisiti ambientali nella gestione
Art.103. Reti energetiche
ità com- petenti e, comunque, degli interventi strettamente funziona- li al mantenimento dei requisiti ambientali nella gestione della fase post-operativa. Capo 6° Reti tecnologiche Art.103. Reti energetiche
- In caso di presenza di linee elettriche aeree, alle eventuali tra- sformazioni urbanistiche previste dal PRG si applicano i limiti di esposizione e i valori di attenzione, stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003; si applicano altresì i criteri localizzativi, gli stan-
esposizione e i valori di attenzione, stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003; si applicano altresì i criteri localizzativi, gli stan- dard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utiliz- zo delle migliori tecnologie disponibili, le zone di rispetto, come stabiliti dalla legislazione regionale in materia, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), e dall’art. 8, comma 1, lett. b), della legge n. 36/2001, fatta salva la compe-
quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), e dall’art. 8, comma 1, lett. b), della legge n. 36/2001, fatta salva la compe- tenza statale per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 KV, ai sensi del DPCM 8 luglio 2003. 2. All’interno delle fasce e delle distanze stabilite ai sensi del comma 1, è vietata l’edificazione di fabbricati ad uso Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 84
residenziale e di fabbricati ove si preveda la permanenza pro- lungata della popolazione. 3. In conformità o in attuazione delle norme sovraordinate in materia, il Comune potrà anche istituire e perimetrare zone di salvaguardia attorno a edifici con specifiche funzioni, come asili, scuole, parchi gioco, ospedali, ecc, all’interno delle quali vietare la realizzazione di elettrodotti o l’installazione di anten- ne e impianti per la comunicazione, così come di altre possibi-
are la realizzazione di elettrodotti o l’installazione di anten- ne e impianti per la comunicazione, così come di altre possibi- li destinazioni d’uso ritenute non compatibili. 4. Nel caso di linee esistenti, al fine di garantire adeguata tute- la preventiva ai soggetti più esposti, il Comune può pretende- re l’adozione di specifici Piani di risanamento ambientale, previo accordo di programma con gli Enti interessati, per definire l’interramento degli elettrodotti esistenti in aree sen-
Art.104. Reti e sistemi per la gestione del servizio idrico
ale, previo accordo di programma con gli Enti interessati, per definire l’interramento degli elettrodotti esistenti in aree sen- sibili, ove siano presenti servizi pubblici, verde pubblico, insediamenti residenziali. Art.104. Reti e sistemi per la gestione del servizio idrico integrato
- Nell’elaborato G5.“Sistema delle infrastrutture tecnologi- che”, sono individuate le aree per gli impianti di depurazione.
- Nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi
i- che”, sono individuate le aree per gli impianti di depurazione. 2. Nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi ad attuazione indiretta, il sistema di approvvigionamento idrico deve essere realizzato con una doppia rete di distribu- zione, una per le acque soddisfacenti i criteri di potabilità (“acqua potabile”) e una per acque di minor qualità (“acqua non potabile”), a meno che, sulla base di un parere dell’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi del D.LGT n.
“acqua non potabile”), a meno che, sulla base di un parere dell’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi del D.LGT n. 152/2006, non si dimostri impraticabile la realizzazione di reti separate. In caso di rete unica dovrà essere preventiva- mente acquisito il parere dal dipartimento competente in materia di Ambiente. 3. Tutti gli insediamenti possono essere dotati di sistemi auto- nomi di collettamento e depurazione delle acque nel rispetto
e. 3. Tutti gli insediamenti possono essere dotati di sistemi auto- nomi di collettamento e depurazione delle acque nel rispetto delle prescrizioni del D.LGT n. 152/2006, Parte III, Sezione III. Gli insediamenti con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti sono di norma dotati di sistemi autonomi di collettamento e tratta- mento appropriato delle acque usate o parte di esse, purché il sistema risponda agli obiettivi di cui punto 3, 6° capoverso, dell’Allegato 5 alla Parte III del D.LGT n. 152/2006.
e, purché il sistema risponda agli obiettivi di cui punto 3, 6° capoverso, dell’Allegato 5 alla Parte III del D.LGT n. 152/2006. 4. Per ottimizzare la gestione dei sistemi di depurazione e ridurre la circolazione artificiale delle acque di pioggia, la rete fognaria deve essere di norma separata dalla rete delle acque meteoriche, a meno che motivazioni tecniche o economiche rendano impraticabile la realizzazione di reti separate. La rea- lizzazione di reti miste dovrà essere preventivamente approva-
rendano impraticabile la realizzazione di reti separate. La rea- lizzazione di reti miste dovrà essere preventivamente approva- ta dal dipartimento competente in materia di Ambiente. La rete delle acque meteoriche deve essere la più breve possibile, in modo da restituire le acque alla circolazione naturale e, in corrispondenza del punto di restituzione, deve essere realizza- to un bacino di detenzione o stagno di ritenzione delle acque, progettati in modo da consentire il trattamento delle acque di
a- to un bacino di detenzione o stagno di ritenzione delle acque, progettati in modo da consentire il trattamento delle acque di prima pioggia. 5. A decorrere dall’approvazione del PRG, fino alla elimina- zione degli sversamenti di cui al comma precedente, nel caso che gli stessi superino i limiti di ammissibilità per il carico inquinante generico di cui alla D.LGT n. 152/2006, gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esi- stente e di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti di
2/2006, gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esi- stente e di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti di edifici, sono subordinati: a) alla realizzazione di reti separate di convogliamento delle acque bianche e delle acque nere (il cui recapito finale deve essere il sistema di fognatura pubblico); b) alla predisposizione di specifiche misure tecniche finalizza- te ad escludere, ovunque possibile, il recapito finale delle acque bianche entro la fognatura pubblica; le misure da
finalizza- te ad escludere, ovunque possibile, il recapito finale delle acque bianche entro la fognatura pubblica; le misure da adottare (a titolo esemplificativo: convogliamento nel reti- colo idrografico superficiale con pre-trattamento delle acque di prima pioggia, tetti e pareti verdi, realizzazione di bacini di raccolta temporanea, riutilizzo per irrigazione di aree verdi, impianti e sistemi di lagunaggio e fitodepurazio- ne, ecc.) dovranno essere descritte in apposita relazione tec-
di aree verdi, impianti e sistemi di lagunaggio e fitodepurazio- ne, ecc.) dovranno essere descritte in apposita relazione tec- nica, che illustri le caratteristiche ambientali, geologiche e idrologiche dell’ambito oggetto dell’intervento; gli uffici pubblici competenti dovranno di concerto accertare il siste- ma tecnico più idoneo in rapporto con le caratteristiche del sistema idrografico superficiale e sotterraneo. 6. È demandato al Regolamento edilizio comunale e al
con le caratteristiche del sistema idrografico superficiale e sotterraneo. 6. È demandato al Regolamento edilizio comunale e al Regolamento igienico-sanitario di specificare e dettagliare i sistemi, le tecnologie, le procedure da utilizzare per l’ottimale funzionamento del sistema delle acque reflue. 7. È demandato, altresì, al Regolamento igienico-sanitario la fis- sazione delle distanze di rispetto dalle reti acquedottistiche sotterranee o a pelo libero. Si intende automaticamente recepi-
sazione delle distanze di rispetto dalle reti acquedottistiche sotterranee o a pelo libero. Si intende automaticamente recepi- ta nel presente PRG la disciplina di tutela delle falde idriche e delle acque superficiali utilizzate per l’approvvigionamento potabile, come stabilita dalle norme sovraordinate (D.LGT n. 152/2006; Deliberazione di Giunta regionale n. 42/2007). Le aree di protezione sono individuate negli elaborati G9.3, alle- gati al presente PRG.
azione di Giunta regionale n. 42/2007). Le aree di protezione sono individuate negli elaborati G9.3, alle- gati al presente PRG. 8. Ai fini della salvaguardia degli approvvigionamenti idrici provenienti da pozzi o sorgenti privati, si applica quanto ripor- tato nell’allegato n. 1 del parere della ASL/ROMA C, rilasciato per l’approvazione del PRG, ai sensi dell’art. 20 legge n. 883/1978, e così formulato: “L’area di salvaguardia è stabilita per la tutela della risorsa idri-
ai sensi dell’art. 20 legge n. 883/1978, e così formulato: “L’area di salvaguardia è stabilita per la tutela della risorsa idri- ca e per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche di salubrità delle acque destinate al consumo umano. L’area di salvaguardia è distinta in una zona di tutela assoluta ed in una zona di protezione:
- la zona di tutela assoluta è l’area immediatamente circo- stante la captazione, deve avere un’estensione di 5 metri di
ezione:
- la zona di tutela assoluta è l’area immediatamente circo- stante la captazione, deve avere un’estensione di 5 metri di raggio intorno al punto di presa, adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente alle opere di captazione e ad infra- strutture di servizio; Piano Regolatore Generale Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti 85
- la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio cir- costante la zona di tutela assoluta e deve avere un raggio di 20 metri, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare la risorsa idrica captata; in particolare in tale zona: sono vietati: a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) concimaie, accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) stalle e stabulazione di bestiame; d) sosta e demolizione di autoveicoli da rottamare;
Art.105. Reti e impianti radiotelevisivi e della telefonia
mi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) stalle e stabulazione di bestiame; d) sosta e demolizione di autoveicoli da rottamare; devono essere sottoposti a parere sanitario: a) eventuale stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche potenzialmente pericolosi; b)eventuale modesto spandimento di pesticidi e fertiliz- zanti.” Art.105. Reti e impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile
- Ai fini delle presenti norme, fatte salve le definizioni della nor-
Reti e impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile
- Ai fini delle presenti norme, fatte salve le definizioni della nor- mativa nazionale o regionale, valgono le seguenti definizioni: a) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: trasmettitori o rice- vitori, comprese le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazio- ne o radioastronomia; b) impianto fisso per telefonia mobile: stazione radio di terra del ser-
adiodiffusione, radiocomunicazio- ne o radioastronomia; b) impianto fisso per telefonia mobile: stazione radio di terra del ser- vizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile; c) impianto fisso per radiodiffusione: stazione di terra per il servi- zio di radiodiffusione televisiva e radiofonica. 2. Alle stazioni, sistemi o impianti di cui al comma 1, si appli- cano i limiti di esposizione e i valori di attenzione stabiliti dal
le stazioni, sistemi o impianti di cui al comma 1, si appli- cano i limiti di esposizione e i valori di attenzione stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003; si applicano altresì i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, stabiliti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), e dall’art. 8, comma 1, lett. b), della legge n. 36/2001, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici.
comma 1, lett. b), della legge n. 36/2001, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici. 3. Le stazioni, sistemi o impianti esistenti che non garantiscono i limiti di esposizione, nonché gli obiettivi di qualità di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 36/2001, dovranno esse- re adeguati secondo i termini e le modalità stabilite dal Piano di cui al comma 4 o, se più restrittive, da norme sovraordinate.
re adeguati secondo i termini e le modalità stabilite dal Piano di cui al comma 4 o, se più restrittive, da norme sovraordinate. 4. Le stazioni, sistemi o impianti di nuova realizzazione posso- no essere localizzati nelle aree idonee ad ospitare tali impianti individuate nel “Piano territoriale degli impianti radiotelevisi- vi e della telefonia mobile”, da redigere a cura del Comune ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, e che dovrà
vi e della telefonia mobile”, da redigere a cura del Comune ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, e che dovrà raccordarsi, in particolare per quanto riguarda i campi elettro- magnetici, con le determinazioni di cui all’art. 103, comma 3: nella definizione del Piano, il Comune tiene conto dei pareri dei Municipi, anche attraverso le indicazioni eventualmente presenti nella “Carta municipale degli obiettivi”. Nelle more dell’approvazione del Piano comunale, gli impianti potranno
lmente presenti nella “Carta municipale degli obiettivi”. Nelle more dell’approvazione del Piano comunale, gli impianti potranno essere localizzati secondo i criteri e le modalità stabilite da un Protocollo d’intesa tra Comune e soggetti gestori. 5. Nel caso di stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, di impianti fissi per telefonia mobile e di impianti fissi per la radiodiffusione esistenti, localizzati in aree non identificate come idonee dal Piano comunale di cui al precedente comma
Art.106. Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo
per la radiodiffusione esistenti, localizzati in aree non identificate come idonee dal Piano comunale di cui al precedente comma 4, questi devono essere rilocalizzati o modificati, secondo le procedure di accordo con i gestori e gli incentivi definiti dal Piano stesso, che definirà anche i criteri generali per ridurre l’impatto sull’ambiente, il paesaggio ed i singoli beni storico- architettonici Art.106. Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti
Art.106. Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo
, il paesaggio ed i singoli beni storico- architettonici Art.106. Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti
- Gli impianti e le attrezzature per la gestione dei rifiuti riguar- dano lo smaltimento, il trattamento, il riciclaggio, la distruzio- ne dei rifiuti.
- Fatte salve le prescrizioni della normativa di settore, tali impianti e attrezzature possono essere localizzati nelle aree per Infrastrutture tecnologiche, di cui all’art. 102, negli Ambiti per i
ti e attrezzature possono essere localizzati nelle aree per Infrastrutture tecnologiche, di cui all’art. 102, negli Ambiti per i Programmi integrati della Città da ristrutturare, di cui all’art. 53, con espressa previsione del Programma integrato, nonché nella Città della trasformazione, nelle Centralità metropolitane e urbane, negli Ambiti di riserva, ove compatibili con le destinazio- ni produttive ammesse dal presente PRG, e previa espressa pre-
bane, negli Ambiti di riserva, ove compatibili con le destinazio- ni produttive ammesse dal presente PRG, e previa espressa pre- visione degli strumenti di intervento indiretto. Possono essere realizzate in altri ambiti del Sistema insediativo e del Sistema per servizi, infrastrutture e impianti, ove sono ammesse destinazioni d’uso produttive o commerciali a CU/m e CU/a, strutture per la sola messa in riserva di rifiuti non pericolosi, con capacità di
d’uso produttive o commerciali a CU/m e CU/a, strutture per la sola messa in riserva di rifiuti non pericolosi, con capacità di stoccaggio non superiore a 20 mc, complementari ad attività commerciali o produttive. I centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere localizzati nelle aree a Servizi pubblici di livello urbano, di cui all’art. 84. 3. Salvo diverse e più ampie possibilità concesse dai Piani di set- tore, sono localizzabili esclusivamente nelle aree di cui all’art.
vo diverse e più ampie possibilità concesse dai Piani di set- tore, sono localizzabili esclusivamente nelle aree di cui all’art. 102, i seguenti impianti e attrezzature: a) discariche; b) impianti di trattamento biologico, aerobico e anaerobico; c) impianti di produzione energetica da rifiuti o da combusti- bili derivati da rifiuti; d) impianti di rigenerazione oli, grassi, solventi, acidi e basi; e) impianti di produzione di combustibile da rifiuti; f) impianti di smaltimento rifiuti ospedalieri.
i, solventi, acidi e basi; e) impianti di produzione di combustibile da rifiuti; f) impianti di smaltimento rifiuti ospedalieri. 4. Ai fini della realizzazione degli impianti di gestione dei rifiu- ti, ove assimilabili alle destinazioni d’uso produttive, di cui all’art. 6, comma 1, lett. e), si applica l’indice di edificabilità EF pari a 0,35 mq/mq. Le aree destinate a impianti e attrezzature per la gestione dei rifiuti, a seguito di provvedimenti di appro-
pari a 0,35 mq/mq. Le aree destinate a impianti e attrezzature per la gestione dei rifiuti, a seguito di provvedimenti di appro- vazione di Piani di settore o di singoli progetti, secondo le pro- cedure previste dal D.LGT n. 152/2006, localizzate all’esterno delle aree di cui all’art. 102, assumono la destinazione di Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione 86
“Infrastrutture tecnologiche”; in caso di mancata attuazione o di dismissione di tali opere, le aree relative riassumeranno, con apposito provvedimento di presa d’atto, la destinazione del presente PRG. 5. Le aree e gli impianti per la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché quelli per la raccolta temporanea e la compattazione ed il conferimento dei rifiuti inerti ed ingombranti, relativi ad ambiti ad attuazione indiretta, appartengono alle opere di
one ed il conferimento dei rifiuti inerti ed ingombranti, relativi ad ambiti ad attuazione indiretta, appartengono alle opere di urbanizzazione secondaria e sono individuate nella misura di 0,4 mq/ab in sede di pianificazione esecutiva come quota parte degli standard di legge per attrezzature di interesse comune di tipo sanitario. Per gli insediamenti non residenziali, tale stan- dard è stabilito nella misura di 0,01 mq per ogni mq di SUL, da
ipo sanitario. Per gli insediamenti non residenziali, tale stan- dard è stabilito nella misura di 0,01 mq per ogni mq di SUL, da ricavare all’interno delle aree a verde pubblico di cui all’art. 8, commi 2 e 3. 6. Le aree interessate da impianti di smaltimento e trattamen- to dei rifiuti dovranno prevedere opere di compensazione ambientale, al fine di ridurre l’impatto nelle aree circostanti. 7. In caso di esaurimento o riduzione delle discariche di cui al
mbientale, al fine di ridurre l’impatto nelle aree circostanti. 7. In caso di esaurimento o riduzione delle discariche di cui al comma 3, lett. a), le aree relative, previi interventi di categoria RSA, RIA, come definiti dall’art. 10, saranno destinate, con apposito provvedimento di presa d’atto, ad Agro romano, di cui al Titolo III, Capo 2°, ovvero convertite secondo le modalità pre- viste dall’art. 73. Piano Regolatore Generale Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti 87
Art.107. Zone territoriali omogenee
Art.107. Zone territoriali omogenee
- Con riferimento alle zone territoriali omogenee di cui al DM n. 1444/1968, le componenti del presente PRG sono così classificate: a) sono classificate come zona territoriale omogenea A: le com- ponenti della Città storica, salvo gli Ambiti di valorizzazione; b) sono classificati come zona territoriale omogenea B: gli Ambiti di valorizzazione della Città storica; le componenti della Città consolidata; le componenti della Città da ristruttu-
gli Ambiti di valorizzazione della Città storica; le componenti della Città consolidata; le componenti della Città da ristruttu- rare, salvo gli Ambiti per i programmi di recupero urbano e i Tessuti prevalentemente per attività; i Piani particolareggiati delle zone “O” del PRG pre-vigente; i Nuclei di edilizia ex abu- siva da recuperare; c) sono classificati come zona territoriale omogenea C: gli Ambiti per i programmi di recupero urbano; le componenti della
rare; c) sono classificati come zona territoriale omogenea C: gli Ambiti per i programmi di recupero urbano; le componenti della Città della trasformazione, salvo i Piani particolareggiati delle zone “O” del PRG pre-vigente; le Centralità urbane e metropolita- ne, limitatamente agli insediamenti residenziali; gli Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata, successivamente all’atto di programmazione di cui all’art. 67, comma 4; d) sono classificati come zona territoriale omogenea D: i
uccessivamente all’atto di programmazione di cui all’art. 67, comma 4; d) sono classificati come zona territoriale omogenea D: i Tessuti prevalentemente per attività della Città da ristrutturare; e) sono classificati come zona territoriale omogenea E: i Parchi agricoli; l’Agro romano; gli Ambiti di riserva a trasforma- bilità vincolata, fino all’atto di programmazione di cui all’art. 67, comma 4; f) sono classificate come zona territoriale omogenea F: le
ncolata, fino all’atto di programmazione di cui all’art. 67, comma 4; f) sono classificate come zona territoriale omogenea F: le Centralità urbane e metropolitane, esclusi gli insediamenti di cui alla lett. c); le Aree naturali protette; le componenti del Sistema dei servizi, delle attrezzature e degli impianti; 2. Gli Ambiti a pianificazione particolareggiata definita, di cui all’art. 62, ricadono nelle zone omogenee B o C o D, a seconda dei requisiti stabiliti per tali zone dal DM n. 1444/1968.
Art.108. Altezza convenzionale e altezza reale
di cui all’art. 62, ricadono nelle zone omogenee B o C o D, a seconda dei requisiti stabiliti per tali zone dal DM n. 1444/1968. Art.108. Altezza convenzionale e altezza reale
- Nella fase di salvaguardia del presente PRG, come definita dalla legge n. 1902/1952, il rapporto tra volumetria edificabi- le secondo il PRG vigente e SUL edificabile del presente PRG è regolato dall’altezza convenzionale di m. 3,20. Tale parametro di conversione si applica anche in attuazione di norme regio-
G è regolato dall’altezza convenzionale di m. 3,20. Tale parametro di conversione si applica anche in attuazione di norme regio- nali o statali espresse in valori volumetrici. 2. Negli edifici realizzati mediante interventi di categoria NE, salvo che per accertate esigenze di allineamento con gli edifi- ci adiacenti, da valutare in sede di rilascio del titolo abilitati- vo, o di definizione degli interventi indiretti, l’altezza reale dei piani, con l’esclusione degli spazi comuni non può supe-
Art.109. Adeguamenti e deroghe al PRG
i- vo, o di definizione degli interventi indiretti, l’altezza reale dei piani, con l’esclusione degli spazi comuni non può supe- rare i m. 3,60 per le seguenti destinazioni d’uso, come defini- te dall’art. 6, comma 1: Abitative, “direzionale privato”, “sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazionali, estere e sopranazionali”. Art.109. Adeguamenti e deroghe al PRG
- Modifiche o integrazioni della disciplina di piano derivanti
Art.109. Adeguamenti e deroghe al PRG
estere e sopranazionali”. Art.109. Adeguamenti e deroghe al PRG
- Modifiche o integrazioni della disciplina di piano derivanti da disposizioni di Piani comunali di settore, in materia ambien- tale (Piano di zonizzazione acustica, Piano degli elettrodotti, Piano dell’aria, Piano dei rifiuti, Piano del risparmio energetico, Piano urbano di mobilità, Piano urbano del traffico, Piano urba- no parcheggi, ecc.) non comportano variante urbanistica.
etico, Piano urbano di mobilità, Piano urbano del traffico, Piano urba- no parcheggi, ecc.) non comportano variante urbanistica. 2. Possono essere esercitati i poteri di deroga al PRG consentiti dal- l’art. 14 del DPR n. 380/2001 o da altre norme statali o regionali. 3. Gli interventi di autorecupero di cui alla LR n. 55/1998 sono sog- getti a modalità attuativa indiretta ovvero, se consentito dalle norme regionali, a intervento diretto convenzionato; i cambi di
getti a modalità attuativa indiretta ovvero, se consentito dalle norme regionali, a intervento diretto convenzionato; i cambi di destinazioni d’uso verso funzioni abitative possono essere previste secondo le norme del presente PRG ovvero nei limiti dei poteri di deroga consentiti ai sensi del comma 2 o di apposita normativa regionale, a condizione che siano assicurate, per la nuova destina- zione, le dotazioni di standard urbanistici stabilite dal presente PRG.
Art.110. Edificabilità delle aree in cessione al Comune
a condizione che siano assicurate, per la nuova destina- zione, le dotazioni di standard urbanistici stabilite dal presente PRG. Art.110. Edificabilità delle aree in cessione al Comune
- Per le aree oggetto di atto formale di cessione unilaterale a favore del Comune, non ancora acquisite alla proprietà comu- nale, ancorché non ricadenti nelle componenti di cui all’art. 83, le facoltà edificatorie previste dal presente PRG, sono da considerarsi nella piena ed esclusiva disponibilità giuridica
Art.111. Aree di demanio e private gravate da usi civici
rt. 83, le facoltà edificatorie previste dal presente PRG, sono da considerarsi nella piena ed esclusiva disponibilità giuridica del Comune che le potrà esercitare per proprie finalità istitu- zionali e di interesse pubblico o generale. A tal fine, il Comune effettua apposita ricognizione patrimoniale. Art.111. Aree di demanio e private gravate da usi civici
- Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme: Titolo V Norme Finali 88
Titolo V Norme Finali
avate da usi civici
- Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme: Titolo V Norme Finali 88 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un Comune o di una Frazione anche se imputate alla titolarità di detti Enti; b) le terre possedute dal Comune o Frazione, soggette all’e- sercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni; c) le terre possedute a qualunque titolo da Università ed Associazioni agrarie comunque denominate;
ollettivo delle popolazioni; c) le terre possedute a qualunque titolo da Università ed Associazioni agrarie comunque denominate; d) le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge n. 1766/1927, scioglimento di Associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell’art. 22 della citata legge n. 1766/1927; e) le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e prov-
, acquisto ai sensi dell’art. 22 della citata legge n. 1766/1927; e) le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e prov- vedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comun- que avvenute; f) le terre private gravate da usi civici a favore della popola- zione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della legge n. 1766/1927. 2. Le terre di demanio collettivo, appartenenti al Comune o Università ed Associazioni agrarie comunque denominate, non
66/1927. 2. Le terre di demanio collettivo, appartenenti al Comune o Università ed Associazioni agrarie comunque denominate, non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro- silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l’edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata
ntuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l’edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all’esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree inte- ressate solo dalle indicazioni contenute nella legge n. 1766/1927. 3. Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al dema- nio civico, gestiti direttamente dal Comune o Università ed Associazioni agrarie comunque denominate, con previsioni
ti al dema- nio civico, gestiti direttamente dal Comune o Università ed Associazioni agrarie comunque denominate, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autoriz- zative di cui all’art. 12 della legge n. 1766/1927. 4. Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificato- rio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso
residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o Università ed Associazioni agrarie comunque denominate, o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di Permesso di costruire, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui agli articolo 8 della LR n. 6/2005. 5. Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in
nei modi e termini di cui agli articolo 8 della LR n. 6/2005. 5. Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le stesse norme di cui all’art. 8 della citata LR n. 6/2005. 6. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprie- tà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vinco- li imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei par- chi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei
osti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei par- chi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale. 7. Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civi- ci, le norme contenute nel presente PRG si applicano ad avve- nuta liquidazione degli usi civici, in conformità delle disposi- zioni di cui all’art. 7 della legge n. 1766/1927, o all’art. 4 della LR n. 6/2005.
Art.112. Recepimento del parere geologico-vegetazionale
egli usi civici, in conformità delle disposi- zioni di cui all’art. 7 della legge n. 1766/1927, o all’art. 4 della LR n. 6/2005. Art.112. Recepimento del parere geologico-vegetazionale espresso ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 2649/1999
- Si allega e costituisce parte integrante delle presenti NTA, il parere geologico-vegetazionale espresso ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001 e della deliberazione di Giunta regionale
Art.113. Norma transitoria
, il parere geologico-vegetazionale espresso ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001 e della deliberazione di Giunta regionale n. 2649/1999, da applicarsi in sede di formazione degli stru- menti di intervento indiretto. Le disposizioni ivi riportate potranno essere modificate solo a seguito di nuovo parere espresso ai sensi delle norme citate, senza che ciò comporti variante al presente PRG. Art.113. Norma transitoria
- Nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità,
Art.113. Norma transitoria
e ciò comporti variante al presente PRG. Art.113. Norma transitoria
- Nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia e semplificazione dell’azione amministrativa, il pre- sente PRG non si applica: a) alle varianti in corso d’opera dei permessi di costruire già rilasciati alla data di approvazione del presente PRG, pur- ché le stesse non prevedano aumento di SUL e di Vc rispet- to a quanto già autorizzato e siano conformi alla disciplina
RG, pur- ché le stesse non prevedano aumento di SUL e di Vc rispet- to a quanto già autorizzato e siano conformi alla disciplina urbanistica applicabile al momento del rilascio del titolo abilitativo; b) agli interventi di realizzazione di residenze universitarie già localizzati e ammessi a finanziamento alla data di approvazione del presente PRG, ai sensi delle leggi nn. 338/2000 e 388/2000 ed eventuali successive leggi di finan- ziamento; c) agli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi in
000 e 388/2000 ed eventuali successive leggi di finan- ziamento; c) agli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi in affitto già localizzati e fruenti di finanziamenti pubblici alla data di approvazione del presente PRG, ai sensi e per gli effetti del DM 27 dicembre 2001 e della deliberazione di Giunta regionale n. 1073/2002, o di eventuali successivi provvedimenti; d) ai Progetti di opere pubbliche, per i quali, alla data di ado- zione del presente PRG, sia intervenuta l’approvazione di
nti; d) ai Progetti di opere pubbliche, per i quali, alla data di ado- zione del presente PRG, sia intervenuta l’approvazione di almeno il livello preliminare; e) alle proposte di Project financing, per le quali, alla data di approvazione del presente PRG, sia intervenuto, con prov- vedimento del Comune, la pronuncia di pubblico interes- se, ai sensi dell’art. 154 del D.LGT 163/2006, o che risultino già inseriti nel bilancio comunale fino all’annualità 2006;
eres- se, ai sensi dell’art. 154 del D.LGT 163/2006, o che risultino già inseriti nel bilancio comunale fino all’annualità 2006; f) ai Piani e ai Programmi urbanistici già adottati dal Consiglio comunale alla data di approvazione del presente PRG, in conformità alla disciplina urbanistica applicabile al momento della stessa adozione. 2. Gli strumenti urbanistici esecutivi, non rientranti nelle fat- tispecie di cui al comma 1, lett. f), aventi ad oggetto gli 89 Piano Regolatore Generale Titolo V Norme Finali
“Ambiti di trasformazione integrati” del presente PRG, se pre- sentati entro il 18 giugno 2002, possono prevedere, in deroga all’art. 59, funzioni abitative e funzioni non abitative, come individuate nell’art. 6, inferiori al 30% della SUL complessiva- mente ammessa, a condizione che le funzioni non abitative non siano inferiori al 20% della SUL. 3. L’ATO R1 “Capannelle”, come individuato nella proposta di deliberazione consiliare di adozione del PRG, assunta con deci-
UL. 3. L’ATO R1 “Capannelle”, come individuato nella proposta di deliberazione consiliare di adozione del PRG, assunta con deci- sione di Giunta comunale n. 67 del 18 giugno 2002, modificata nella seduta della Giunta comunale del 3 dicembre 2002, poi soppresso dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 33/2003 di adozione del PRG, è ripristinato a condizione che, entro la data di entrata in vigore del presente PRG, venga pre- sentato il Piano attuativo dalle famiglie che costituiscono il
parte dell’ATO in oggetto, e con un indice ET maggiore di quel-
, entro la data di entrata in vigore del presente PRG, venga pre- sentato il Piano attuativo dalle famiglie che costituiscono il Comitato “Roma Casa”, e che detengano la disponibilità dell’a- rea d’intervento; il Piano attuativo può riguardare anche una parte dell’ATO in oggetto, e con un indice ET maggiore di quel- lo originario, sufficiente a soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie. Scaduto tale termine, le aree non utilizzate per le finalità suddette assumono definitivamente la destinazione
o delle famiglie. Scaduto tale termine, le aree non utilizzate per le finalità suddette assumono definitivamente la destinazione prevista dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 33/2003. 4. Sono recepiti nel presente PRG, come definitivamente approvati, i Programmi di intervento, gia deliberati dal Consiglio comunale, di seguito indicati: a) Indirizzi al Sindaco ai sensi dell’art. 24 dello Statuto comu- nale, per la sottoscrizione dell’accordo di programma ex
cati: a) Indirizzi al Sindaco ai sensi dell’art. 24 dello Statuto comu- nale, per la sottoscrizione dell’accordo di programma ex art. 34 del D.LGT n. 267/2000 per la realizzazione, nel qua- dro di interventi di riordino e riqualificazione edilizia e urbanistica, di edilizia residenziale con cessione di alloggi al Comune di Roma per far fronte all’emergenza abitativa (Deliberazione di Consiglio comunale di indirizzi al Sindaco n. 171 del 27 ottobre 2006);
per far fronte all’emergenza abitativa (Deliberazione di Consiglio comunale di indirizzi al Sindaco n. 171 del 27 ottobre 2006); b) Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto comunale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di Programma, ex art. 34 TUEL, concernente il programma di trasformazione urba- nistica “Cittadella dello Sport” in località Torrevecchia (Deliberazione di Consiglio comunale di indirizzi al Sindaco n. 101 del 12 aprile 2006);
a dello Sport” in località Torrevecchia (Deliberazione di Consiglio comunale di indirizzi al Sindaco n. 101 del 12 aprile 2006); c) Ristrutturazione del deposito ATAC in via Lega Lombarda (Deliberazione di Consiglio comunale di indirizzi al Sindaco n. 118 del 15 maggio 2006); d) Indirizzi al Sindaco per un nuovo Accordo di programma riguardante l’area della “Nuova Fiorentini” con realizza- zione della nuova sede del V Municipio (Deliberazione di Consiglio comunale di indirizzi al Sindaco n. 194 del 6
” con realizza- zione della nuova sede del V Municipio (Deliberazione di Consiglio comunale di indirizzi al Sindaco n. 194 del 6 dicembre 2006); e) Indirizzi al Sindaco a norma dell’art. 24 dello Statuto comunale per l’Accordo di programma ex art. 34 del D.LGT 18 agosto 2000 n. 267 per il Piano di riqualificazione urba- nistica in località Collatina (Municipio VII) per la realizza- zione di nuove residenze e di un edificio per depositi e alle- stimenti scenici del Teatro dell’Opera. (Deliberazione di
alizza- zione di nuove residenze e di un edificio per depositi e alle- stimenti scenici del Teatro dell’Opera. (Deliberazione di Consiglio comunale di indirizzi al Sindaco n. 168 del 23 ottobre 2006); f) Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto comunale per la definizione dell’Accordo di programma da sottoscrivere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 TUEL D.LGT n. 267/2000, per la ristrutturazione del residence Roma di via Bravetta n. 415 e la sua destinazione ad uso abitativo, bonifica aree
67/2000, per la ristrutturazione del residence Roma di via Bravetta n. 415 e la sua destinazione ad uso abitativo, bonifica aree ad esso contermini e dotazione servizi e verde pubblico (Deliberazione di Consiglio comunale di indirizzi al Sindaco n. 47 del 20 marzo 2007); g) Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto comunale, per la definizione dell’Accordo di programma da sottoscrivere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 TUEL – D.LGT n. 267/2000
per la definizione dell’Accordo di programma da sottoscrivere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 TUEL – D.LGT n. 267/2000 per il cambio di destinazione da ricettivo ad abitazioni di complesso immobiliare esistente in via Tiburtina n. 994/D ed alla ristrutturazione ed adattamento a Museo Multimediale dell’ex Mercato comunale Via Mozart (Deliberazione di Consiglio comunale di indirizzi al Sindaco n. 128 del 4 luglio 2007). 5. Ai Programmi d’intervento di cui al precedente comma 4, si
siglio comunale di indirizzi al Sindaco n. 128 del 4 luglio 2007). 5. Ai Programmi d’intervento di cui al precedente comma 4, si applicano i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, dell’art. 62. 90 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Piano Regolatore Generale Allegato “A” alle Norme Tecniche di Attuazione Compensazioni Piano delle Certezze Deliberazione G.R. n. 856 del 10 settembre 2004
llegato “A” alle Norme Tecniche di Attuazione Compensazioni Piano delle Certezze Deliberazione G.R. n. 856 del 10 settembre 2004
N. tab PARCO ZONA MC COMPENS PTP PPA ST. ISTR. NOTE 1 Marcigliana G/4 - Loc. S. Lucia 24.640 18.040 TPb/2 Progetto presentato Zona vincolata (L.1497/39 e Galassino, DM 22.5.85) Il PTP interessa un’area di circa 3 ha, pari a circa 6.600 mc 2 Tenuta dei Massimi G/4 - La Pisana 1 14.960 14.960 Progetto non presentato Zona vincolata (parte) (L. 431/85, art. 1 lett. g)
TOTALE 82.720 76.120
2 Tenuta dei Massimi G/4 - La Pisana 1 14.960 14.960 Progetto non presentato Zona vincolata (parte) (L. 431/85, art. 1 lett. g) 3 Tenuta dei Massimi G/4 - via Pisana nord - ovest 19.800 19.800 Progetto non presentato Zona vincolata (parte) (L. 431/85, art. 1 lett. g) 4 Tenuta dei Massimi G/4 - La Pisana 5 23.320 23.320 Progetto non presentato Zona vincolata (parte) (L. 431/85, art. 1 lett. g) TOTALE 82.720 76.120
TOTALE 82.720 76.120
G/4 - La Pisana 5 23.320 23.320 Progetto non presentato Zona vincolata (parte) (L. 431/85, art. 1 lett. g) TOTALE 82.720 76.120 1.1A PIANO DELLE CERTEZZE - Comprensori interni ai perimetri dei parchi ricadenti in ambiti vincolati o parzialmente vincolati, privi in parte o del tutto di PTP (parchi, categoria b) N. tab PARCO ZONA MC COMPENS PTP PPA ST. ISTR. NOTE 1 Arrone - F/2 - Casale Montarelli 71.392 71.392 TPb/6 Progetto non presentato Preesistenze pari al 20% - Castel di Guido OSS. 227
TOTALE 227.604 227.604
Arrone - F/2 - Casale Montarelli 71.392 71.392 TPb/6 Progetto non presentato Preesistenze pari al 20% - Castel di Guido OSS. 227 2 Aniene G/4 - Tor Cervara 2 19.096 19.096 TPa/20 Progetto non presentato 3 Aniene G/4 - Salone (Ponte di Nona) 41.976 41.976 TPb/11 art. 17 Istruttoria preliminare 4 Arrone - G/4 - Casale Montarelli 95.140 95.140 OSS. 354 Castel di Guido TOTALE 227.604 227.604 1.1B PIANO DELLE CERTEZZE - Comprensori interni ai perimetri dei parchi con destinazione incompatibile
TOTALE 227.604 227.604
do TOTALE 227.604 227.604 1.1B PIANO DELLE CERTEZZE - Comprensori interni ai perimetri dei parchi con destinazione incompatibile con le classificazioni di PTP, ma ricadenti in ambiti non vincolati (parchi, categoria c) PARCHI AREE IRRINUNCIABILI TOTALE 1 OdG TOTALE 2 CATEGORIA MC COMPENS CATEGORIA MC COMPENS MC COMPENS COMPENS COMPENS b 82.720 76.120 b 645.871 384.835 728.591 460.955 C 227.604 227.604 C 227.604 227.604 d 2.697.557 2.238.573 d 21.560 21.560 2.719.117 2.260.133
C 227.604 227.604 C 227.604 227.604
b 645.871 384.835 728.591 460.955 C 227.604 227.604 C 227.604 227.604 d 2.697.557 2.238.573 d 21.560 21.560 2.719.117 2.260.133 TOTALE 3.007.881 2.542.297 667.431 406.395 3.675.312 2.948.692 1.074.502 4.023.194
- PIANO DELLE CERTEZZE - Comprensori interni ai perimetri dei parchi deliberati o delle aree irrinunciabili con cubature da rilocalizzare. Quadro riassuntivo delle compensazioni
erimetri dei parchi deliberati o delle aree irrinunciabili con cubature da rilocalizzare. Quadro riassuntivo delle compensazioni
- Nella categoria b rientrano quei comprensori interni ai perimetri dei parchi deliberati o alle aree irrinunciabili, ricadenti in ambiti vincolati o parzialmente vincolati, privi in parte o del tutto di PTP ** Nella Categoria c rientrano quei comprensori interni ai perimetri dei parchi con destinazione incompatibile con le classificazioni di PTP (TI,TO,TP), ma
ano quei comprensori interni ai perimetri dei parchi con destinazione incompatibile con le classificazioni di PTP (TI,TO,TP), ma ricadenti in ambiti non vincolati *** Nella categoria d rientrano quei comprensori interni ai perimetri dei parchi deliberati o alle aree irrinunciabili con destinazione compatibile, del tutto o in parte, con le classificaz. del PTP (TL), ma ricadenti in ambiti vincolati 92 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
N. tab PARCO ZONA MC COMPENS PTP PPA ST. ISTR. NOTE 1 Marcigliana F1 - Inviolatella 22.500 22.500 Zona vincolata (L. 1497/39 e Galassino. D.M. 22.5.85) 2 Marcigliana G4 - Loc. Settebagni 18.040 18.040 Tpa/1 Zona vincolata (L.1497/39 TLa9 e Galassino. D.M. 22.5.85) 3 Marcigliana E/1 - Marcigliana 272.412 81.228 TPb/3 Progetto non presentato Zona vincolata (L. 1497/39 Tla/10 e Galassino. D.M. 22.5.85). TLb/8 Preesistenze al 10% 4 Veio F1 - Via Oriolo Romano 141.000 27.000 Tla/20 Zona vincolata (L. 1497/39
lassino. D.M. 22.5.85). TLb/8 Preesistenze al 10% 4 Veio F1 - Via Oriolo Romano 141.000 27.000 Tla/20 Zona vincolata (L. 1497/39 e L.431/85 art. 1 lett. M) 5 Insugherata F1 - Monte Arsiccio 256.000 142.500 TPb/1 Zona vincolata (Galassino TLb/3 D.M. 22.5.85) OSS. 198 6 Veio M2 - Via della Giustiniana 18.275 18.275 TPc/12 Trasformata in H3 dalla variante di Salvaguardia. Zona vincolata (L. 431/85 art. 1 p.M) Emendamento n. 18 subem. n°7
DM 22.5.85)
.275 TPc/12 Trasformata in H3 dalla variante di Salvaguardia. Zona vincolata (L. 431/85 art. 1 p.M) Emendamento n. 18 subem. n°7 7 Litorale E/1 - Malafede 370.300 370.300 C/3 art. 5 nuova Progetto in istruttoria Zona vincolata dal decreto urbanizzazione Baratta, categoria 2. 8 Litorale G/4 - Castel Fusano 8.800 8.800 C/2 Progetto non presentato Zona vincolata (decreto Baratta, categoria 2, L.1497/39 e Galassino DM 22.5.85) 9 Litorale G/4 - Via delle Baleniere 5.258 5.258 A7-2 Zona vincolata (L.1497/39,
DM 22.5.85)
categoria 2, L.1497/39 e Galassino DM 22.5.85) 9 Litorale G/4 - Via delle Baleniere 5.258 5.258 A7-2 Zona vincolata (L.1497/39, L. 431/85 e DM 22.5.85) 10 Litorale D - Castelfusano 60.000 60.000 C/2 art.17 Progetto non presentato Zona vincolata (L. 1497/39 e Galassino. D.M. 22.5.85) 11 Valle dei Casali M/2 - Via della Nocetta 157.388 157.388 TL art. 6 parziale Progetto in istruttoria Zona vincolata (L. 1497/39 urbanizzazione e Galassetto D.M. 24.2.86)
157.388 157.388 TL art. 6 parziale Progetto in istruttoria Zona vincolata (L. 1497/39 urbanizzazione e Galassetto D.M. 24.2.86) 12 Valle dei Casali M/2 - Vicolo Clementi 138.166 138.166 TL art. 6 parziale 1° Deliberazione Zona vincolata (L. 1497/39 urbanizzazione e Galassetto D.M. 24.2.86) 13 Insugherata F/2 - Monte Arsiccio 52.800 12.500 TOb/1 Zona vincolata (L. 1497/39 TLb/4 e Galassino. D.M. 22.5.85) 14 Insugherata F/2 - adiac. PdZ 4.800 4.800 TLa/21 Progetto non presentato Zona vincolata (L. 1497/39
e Galassino. D.M. 22.5.85) 14 Insugherata F/2 - adiac. PdZ 4.800 4.800 TLa/21 Progetto non presentato Zona vincolata (L. 1497/39 Cortina d’Ampezzo e Galassino. D.M. 22.5.85) 15 Insugherata M/2 - adiac. PdZ 70.000 70.000 TLa/21 Zona vincolata (L. 1497/39 Cortina d’Ampezzo e Galassino. D.M. 22.5.85) 16 Aniene M/2 - S. Vittorino 23.200 23.200 TLb/16 art. 6 parziale Istruttoria preliminare Zona vincolata (L. 1497/39 urbanizzazione e Galassetto D.M. 24.2.86 vincolo monumentale di PRG)
TOTALE 2.697.557 2.238.573
parziale Istruttoria preliminare Zona vincolata (L. 1497/39 urbanizzazione e Galassetto D.M. 24.2.86 vincolo monumentale di PRG) 18 Aguzzano E2 - F1 Tenuta Aguzzano 495.338 495.338 Tpa/38 Parco già istituito del. C.C. n. 2706 del 27.9.84 - inserito nel programma Roma Capitale 19 Decima - Trigoria E1 - Monti della Caccia 583.280 583.280 T1/1 Zona vincolata Tpb/4 ( L.431/85, art. 1 p. C,F,G) Tpa/2 TLb/6 TOTALE 2.697.557 2.238.573
TOTALE 2.697.557 2.238.573
Monti della Caccia 583.280 583.280 T1/1 Zona vincolata Tpb/4 ( L.431/85, art. 1 p. C,F,G) Tpa/2 TLb/6 TOTALE 2.697.557 2.238.573 1.1C PIANO DELLE CERTEZZE - Comprensori interni ai perimetri dei parchi delib., con destinaz. compatibile, del tutto o in parte, con le classificaz. del PTP (TL), ricadenti in ambiti vincolati (parchi, categoria d) 93 Piano Regolatore Generale Allegato “A”
D.M. 24.2.86)
N. tab PARCO ZONA MC COMPENS PTP PPA ST. ISTR. NOTE 1 Appia G/4 - via Ardeatina nord 17.600 17.600 Progetto non presentato Zona vincolata (Galassetto D.M. 24.2.86) 2 Appia G/4 - via Ardeatina ovest 28.195 28.195 Progetto non presentato Zona vincolata (Galassetto D.M. 24.2.86 e L. 431/85, art. 1 lett. c) 3 Appia G/4 - via Ardeatina est 50.512 50.512 Progetto non presentato Zona vincolata (Galassetto D.M. 24.2.86) 4 Appia F/2 Quarto Miglio 63.296 63.296 Progetto non presentato Interno al perimetro del Parco
D.M. 24.2.86)
ncolata (Galassetto D.M. 24.2.86) 4 Appia F/2 Quarto Miglio 63.296 63.296 Progetto non presentato Interno al perimetro del Parco dell’Appia (parte). Zona vincolata (L. 1497/39) 7 Valle della Magliana G/4 - La Pisana 2 5.940 5.940 Progetto non presentato Edificato per il 20% 8 Valle della Magliana G/4 - La Pisana 3 6.776 6.776 art. 17 Progetto non presentato Edificato per il 10% 9 Valle della Magliana M/2 - Tenuta Pisana 278.000 16.964 Progetto non presentato Zona vincolata (L.431/85, art. 1 lett. g)
10% 9 Valle della Magliana M/2 - Tenuta Pisana 278.000 16.964 Progetto non presentato Zona vincolata (L.431/85, art. 1 lett. g) 10 Tenuta Massara G/4 - Fosso delle Capannelle 1.980 1.980 11 Tenuta Massara G/4 - Palmarola 44.000 44.000 Progetto non presentato Zona vincolata (parte) (L. 431/85, art. 1 lett. g) 12 Tenuta Massara G/4 - Casal del Marmo 74.052 74.052 Progetto non presentato Zona vincolata (parte) (L. 431/85, art. 1 lett. g)
TOTALE 645.871 384.835
12 Tenuta Massara G/4 - Casal del Marmo 74.052 74.052 Progetto non presentato Zona vincolata (parte) (L. 431/85, art. 1 lett. g) 13 Tenuta Massara M/2 - adiac. S. Maria della Pietà 28.000 28.000 Zona vincolata (minima parte) (L. 431/85, art. 1 lett. g) 14 S. Alessandro - G/4 - Riserva Cacciatora 47.520 47.520 Tob/19 Zona vincolata (parte) Prato Lungo Tob/14 (L. 431 lett. g) e vincolo di rispetto monumentale (PRG) TOTALE 645.871 384.835
parte vincolo di PRG
Tob/19 Zona vincolata (parte) Prato Lungo Tob/14 (L. 431 lett. g) e vincolo di rispetto monumentale (PRG) TOTALE 645.871 384.835 1.2A PIANO DELLE CERTEZZE - Comprensori interni alle aree irrinunciabili ricadenti in ambiti vincolati o parzialmente vincolati, privi in parte o del tutto di PTP (aree irrinunciabili, categoria b) N. tab PARCO ZONA MC COMPENS PTP PPA ST.ISTR. NOTE 1 G/4 - Ponte Fusano 21.560 21.560 C1 - 1 Progetto non presentato Zona vincolata (parte nel decreto Baratta, parte vincolo di PRG
parte vincolo di PRG
G/4 - Ponte Fusano 21.560 21.560 C1 - 1 Progetto non presentato Zona vincolata (parte nel decreto Baratta, parte vincolo di PRG di inedificabilità della tenuta di Castel Porziano). Compromesso al 10% TOTALE 21.560 21.560 1.2C PIANO DELLE CERTEZZE - Comprensori interni alle aree irrinunciabili con destinaz. compat., del tutto o in parte con le classif. del PTP(TL), ricadenti in ambiti vincolati o non vinc. (aree irrinunciabili, categ. d) 94 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
OdG EMENDAMENTO PARCO ZONA MC TOT. n. 9/21.2.95 Veio G/4 - S. Cornelia Km 2* 28.284 n. 10/21.2.95 Valle dei Casali M/2 - Bonvisi 80.460 n. 10/21.2.95 Valle dei Casali M/2 - Portuense 42.844 n. 11/21.2.95 Veio F/1 - La Storta 8.850 n. 12/21.2.95 Veio E/1 - Fosso dell’acqua Traversa - Due Ponti* 50.000 n. 13/21.2.95 Veio G/4 - S. Cornelia Km 3* 41.800 n. 14/21.2.95 Insugherata E/1 - Collina INA* 209.760 n. 19/21.2.95 Veio G/4 - Monte Oliviero* 33.000 n. I -20.2.95 (modifica) Veio E/1 - Inviolatella* 24.000
TOTALE 1.074.502
- Collina INA* 209.760 n. 19/21.2.95 Veio G/4 - Monte Oliviero* 33.000 n. I -20.2.95 (modifica) Veio E/1 - Inviolatella* 24.000 n. 60/1.8.96 Decima - Malafede 2 G/4 - Via Pontina 12.504 n. A/4-9.11.2000 G/4 - Casal Giudeo 63.000 n. A/4-9.11.2000 G/4-L1 - Mistica** 260.000 n. A/4-9.11.2000 Conv. Itin. Pratone delle Valli 220.000 TOTALE 1.074.502 1.3 PIANO DELLE CERTEZZE - Sintesi degli OdG relativi alle Delibere della V. di Salvaguardia (Del. CC 21.2. 95 n. 40
E 1.074.502
E 1.074.502 1.3 PIANO DELLE CERTEZZE - Sintesi degli OdG relativi alle Delibere della V. di Salvaguardia (Del. CC 21.2. 95 n. 40 e Del. CC 22.2.96 n. 20) e di perimetrazione dei parchi (Del. CC 20.2.95 n. 39 e Del. CC 1.8.96 n. 162)
- Cubature riferite a zone già stralciate dalla Variante di Salvaguardia da rilocalizzare (permuta) ** di cui 130.000 con funzioni produttive da rilocalizzarsi in adiacenza all’insediamento produttivo dell’Omo, anche attraverso le procedure accellerate previste
oduttive da rilocalizzarsi in adiacenza all’insediamento produttivo dell’Omo, anche attraverso le procedure accellerate previste dalle disposizioni vigenti. 95 Piano Regolatore Generale Allegato “A”
Piano Regolatore Generale Appendice 1 alle Norme Tecniche di Attuazione Schede degli ambiti di valorizzazione
A1 VIALE DELLA MOSCHEA
Piano Regolatore Generale Appendice 1 alle Norme Tecniche di Attuazione Schede degli ambiti di valorizzazione
Tipologia A A1 VIALE DELLA MOSCHEA Descrizione L’area è compresa tra il margine costruito del quartiere Parioli e il viale della Moschea. È costituita da due zone morfologica- mente distinte: una parte alla quota del viale, prevalentemente pianeggiante, è interessata dalla presenza di un parcheggio a raso e da un piazzale utilizzato per manifestazioni temporanee;
te pianeggiante, è interessata dalla presenza di un parcheggio a raso e da un piazzale utilizzato per manifestazioni temporanee; una parte digradante, costituita dalle pendici dei Monti Parioli, di notevole pregio paesaggistico-ambientale. Obiettivi a) Riqualificazione ambientale delle pendici dei Monti Parioli per la migliore fruibilità degli spazi verdi. b) Connessione pedonale tra piazza delle Muse e viale della Moschea. c) Connessione pedonale tra viale della Moschea, Clivo Reiter e Parco Riva.
A2 PIAZZA PIO XI – VILLA PAMPHILI
edonale tra piazza delle Muse e viale della Moschea. c) Connessione pedonale tra viale della Moschea, Clivo Reiter e Parco Riva. d) Valorizzazione del belvedere panoramico di piazza delle Muse. e) Localizzazione di attività sportive e per il tempo libero e riorganizzazione e valorizzazione di quelle esistenti, con esclusione di strutture e usi permanenti. A2 PIAZZA PIO XI – VILLA PAMPHILI Descrizione L’ambito di valorizzazione che si estende dalle pendici dei
A2 PIAZZA PIO XI – VILLA PAMPHILI
ture e usi permanenti. A2 PIAZZA PIO XI – VILLA PAMPHILI Descrizione L’ambito di valorizzazione che si estende dalle pendici dei Monti di Creta fino alla Villa Pamphili è caratterizzato da una forte valenza naturalistica ed è definito da elementi struttu- ranti storico archeologici, e morfologico-ambientali (Monti di Creta-Villa Pamphili-via Aurelia antica e l’Acquedotto). Le trasformazioni antropiche stratificate nel tempo, hanno crea- to delle cesure tra le parti edificate e le componenti morfolo-
Le trasformazioni antropiche stratificate nel tempo, hanno crea- to delle cesure tra le parti edificate e le componenti morfolo- giche, facendo sì che il tracciato di espansione urbana di via Gregorio VII e quello a scorrimento veloce dell’attuale via Olimpica conformino un nodo viabilistico che divide sia la continuità paesaggistica che i tessuti residenziali e/o speciali, impedendo l’originario collegamento e/o l’attraversamento. Obiettivi a) Riconfigurazione della piazza Pio XI e del relativo nodo via-
endo l’originario collegamento e/o l’attraversamento. Obiettivi a) Riconfigurazione della piazza Pio XI e del relativo nodo via- bilistico. b) Riconfigurazione dello svincolo tra via Olimpica - via Aurelia antica, con la valorizzazione del tracciato dell’Aurelia antica, individuazione e ridefinizione di colle- gamenti pedonali, connessioni viabilistiche a livello di quartiere e correlazione delle parti edificate con Villa Pamphili. c) Connessione viabilistica e pedonale tra via Aurelia antica e
artiere e correlazione delle parti edificate con Villa Pamphili. c) Connessione viabilistica e pedonale tra via Aurelia antica e via Leone XIII e riqualificazione dell’area di via N. Piccolomini, creazione di un belvedere panoramico e di un collegamento pedonale tra l’area della fornace a Porta Cavalleggeri e l’area verde adiacente. d) Connessione tra le due parti di Villa Pamphili. e) Ridefinizione con attrezzamento pedonale dell’accessibilità a
A3 PENDICI AVENTINO
e adiacente. d) Connessione tra le due parti di Villa Pamphili. e) Ridefinizione con attrezzamento pedonale dell’accessibilità a Villa Doria Pamphili lungo la via Aurelia antica con valorizza- zione percettiva dell’antico acquedotto dell’Acqua Paola. A3 PENDICI AVENTINO Descrizione In questo tratto del Tevere si leggono alcuni elementi lineari, sostanzialmente paralleli tra loro, un tempo maggiormente connessi dalla presenza del fiume: il complesso di S. Michele
lineari, sostanzialmente paralleli tra loro, un tempo maggiormente connessi dalla presenza del fiume: il complesso di S. Michele con gli attracchi contrapposti del porto di Ripa Grande; il Lungotevere Aventino dove in passato esistevano le saline e numerose attività artigianali legate al porto nell’area di Testaccio; il sito archeologico - monumentale sovrastante. In seguito alle demolizioni attuate nei primi anni del XX secolo per la realizzazione dei muraglioni si è profondamente modi-
e. In seguito alle demolizioni attuate nei primi anni del XX secolo per la realizzazione dei muraglioni si è profondamente modi- ficato il rapporto tra l’Aventino e il fiume, l’area ha perso i suoi connotati originali senza acquisirne di nuovi, configu- randosi come un deposito a cielo aperto di reperti più o meno antichi con muri ciechi e speroni di puntellamento addossati alle pendici del colle. Domina peraltro la funzione di scorri- mento viario che ha isolato l’Aventino accentuandone l’im-
ossati alle pendici del colle. Domina peraltro la funzione di scorri- mento viario che ha isolato l’Aventino accentuandone l’im- magine di colle murato e severo, nonostante una storia “moderna” che l’aveva aperto verso il fiume lungo la risalita alla sistemazione piranesiana di S. Maria del Priorato. Obiettivi a) Riqualificazione naturalistica delle pendici dell’Aventino con il recupero e il completamento delle sostruzioni esi- stenti e la riqualificazione degli apparati vegetali degradati sul versante.
recupero e il completamento delle sostruzioni esi- stenti e la riqualificazione degli apparati vegetali degradati sul versante. b) Creazione di due risalite lungo le pendici dell’Aventino, riutilizzando ed eventualmente meccanizzando quelle esi- stenti oggi in disuso, con l’obiettivo di collegare il Appendice I 98 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Lungotevere sia con il Parco Savello sia con la chiesa di S. Maria del Priorato di Piranesi (e quindi con il complesso monumentale acrocorico), determinando un circuito vir- tuoso con il percorso di gronda superiore e con il Clivo di Rocca Savella verso il Circo Massimo, da valorizzare come risalita dolce e panoramica. c) Riqualificazione dell’edificio basamentale sul Lungotevere da cui partono le risalite, prevedendo un cambiamento delle attuali e dequalificate destinazioni d’uso, valorizzando
A4 VIA SANNIO- PIAZZALE APPIO - PORTA METRONIA
Lungotevere da cui partono le risalite, prevedendo un cambiamento delle attuali e dequalificate destinazioni d’uso, valorizzando il sistema continuo delle terrazze di copertura e dei resti archeologici, riqualificando gli spazi aperti antistanti anche attraverso un allontanamento del traffico dalle pendici e garantendo una maggiore continuità pedonale col fiume. A4 VIA SANNIO- PIAZZALE APPIO - PORTA METRONIA Descrizione L’ambito è caratterizzato dall’area di pomerio delle Mura
A4 VIA SANNIO- PIAZZALE APPIO - PORTA METRONIA
col fiume. A4 VIA SANNIO- PIAZZALE APPIO - PORTA METRONIA Descrizione L’ambito è caratterizzato dall’area di pomerio delle Mura Aureliane tra Porta S. Giovanni, Porta Asinara e Porta Metronia, attualmente occupata dal mercato di via Sannio e da impianti sportivi di diversa dimensione. La particolare posizione di contatto con le Mura e di apertura visiva verso la Basilica di San Giovanni in Laterano suggerisce la valorizza- zione dell’intera area per la fruizione degli spazi aperti. Obiettivi
A5 VIA PORTUENSE
ilica di San Giovanni in Laterano suggerisce la valorizza- zione dell’intera area per la fruizione degli spazi aperti. Obiettivi a) Individuazione di un percorso pedonale lungo le Mura che costituisca parte del progetto di Parco Lineare Integrato delle Mura Aureliane. b) Ridimensionamento e riconfigurazione delle aree occupa- te dagli impianti sportivi. c) Conferma del mercato di via Sannio attraverso interventi di riqualificazione delle strutture fisse, degli accessi e dei par- cheggi. A5 VIA PORTUENSE
A5 VIA PORTUENSE
di via Sannio attraverso interventi di riqualificazione delle strutture fisse, degli accessi e dei par- cheggi. A5 VIA PORTUENSE Descrizione L’ambito è definito dal complesso degli ospedali San Camillo-Spallanzani, dall’area dell’ex Porfina e dalle parti di tessuto residenziale intensivo delle Vie Portuense e Magliana antica. L’area originariamente definita dalla confluenza delle vie Portuense e Magliana antica, comprende l’importante sito archeologico della “Necropoli di pozzo Pantaleo”. La
nfluenza delle vie Portuense e Magliana antica, comprende l’importante sito archeologico della “Necropoli di pozzo Pantaleo”. La compresenza del tracciato della ferrovia FM1 Roma- Fiumicino e del tratto in viadotto di via Quirino Majorana con i relativi accessi laterali, ha compromesso e trasformato l’intersezione dei due antichi tracciati in un nodo critico privo di disegno urbano. L’ambito possiede un’implicita valenza ambientale rappresentata dai margini naturali della
nodo critico privo di disegno urbano. L’ambito possiede un’implicita valenza ambientale rappresentata dai margini naturali della salita di San Carlo, dalle aree degradate lungo il tracciato fer- roviario (compreso il tratto dismesso) e dal sito archeologico in stato di abbandono. Obiettivi a) Progetto di sistemazione del sito archeologico “Necropoli di pozzo Pantaleo” in via della Magliana antica prevedendo una diffusa azione di riqualificazione e valorizzazione dell’area.
li di pozzo Pantaleo” in via della Magliana antica prevedendo una diffusa azione di riqualificazione e valorizzazione dell’area. b) Riconfigurazione dello svincolo via Portuense-via Majorana-via Magliana antica. c) Valorizzazione di via Magliana antica e recupero del trac- ciato ferroviario dismesso da attrezzare come percorso pedonale di connessione con gli ambiti limitrofi. d) Nuovo accesso al complesso ospedaliero S. Camillo- Spallanzani e) Allargamento del sottovia veicolare Ponte della Porfina.
A6 VIA DELLA MAGLIANA - S. PASSERA
i. d) Nuovo accesso al complesso ospedaliero S. Camillo- Spallanzani e) Allargamento del sottovia veicolare Ponte della Porfina. f) Valorizzazione e integrazione con il quartiere degli spazi aperti e coperti del complesso comunale Casa Vittoria. A6 VIA DELLA MAGLIANA - S. PASSERA Descrizione L’area inserita nell’ambito di valorizzazione si attesta sul- l’argine sinistro del Tevere ed è compresa tra via della Magliana e il Fiume. I manufatti edilizi esistenti occupano
ttesta sul- l’argine sinistro del Tevere ed è compresa tra via della Magliana e il Fiume. I manufatti edilizi esistenti occupano l’area dell’argine e sono pertanto localizzati in una zona a rischio di esondazione. Sono per lo più costruzioni di scarsa qualità, quasi tutte al massimo di due piani fuori terra, e con uno spazio di pertinenza; le destinazioni d’uso presenti sono prevalentemente residenziali e artigianali. In adiacen- za all’ambito si segnala la presenza della chiesa di Santa
presenti sono prevalentemente residenziali e artigianali. In adiacen- za all’ambito si segnala la presenza della chiesa di Santa Passera. L’area è interessata dalla previsione di un collega- mento con l’ansa di Valco San Paolo tramite la costruzione di un nuovo ponte sul fiume. Obiettivi a) Riqualificazione ambientale e funzionale delle aree di sponda. b) Ridefinizione del sistema degli accessi e delle percorren- ze interne con la prosecuzione della pista ciclabile lungo l’argine.
A7 COLLINA PARIOLI
Ridefinizione del sistema degli accessi e delle percorren- ze interne con la prosecuzione della pista ciclabile lungo l’argine. c) Valorizzazione dell’area della chiesa di Santa Passera e della Torre del Giudizio e degli spazi aperti antistanti fino alla sponda del fiume. d) Redistribuzione e riconfigurazione delle volumetrie esi- stenti in previsione del nuovo ponte e a definizione del margine irrisolto su via della Magliana liberando le aree a rischio di esondazione. A7 COLLINA PARIOLI Descrizione
A7 COLLINA PARIOLI
finizione del margine irrisolto su via della Magliana liberando le aree a rischio di esondazione. A7 COLLINA PARIOLI Descrizione L’ambito di valorizzazione comprende le pendici tufacee dei Monti Parioli ed è delimitato da viale Tiziano-viale M. Pilsudski alla quota inferiore e da Villa Balestra e il margine costruito del quartiere Parioli nella parte più alta. L’area è caratterizzata dal- l’emergenza geolitologica a forte valenza naturalistico-ambien-
tiere Parioli nella parte più alta. L’area è caratterizzata dal- l’emergenza geolitologica a forte valenza naturalistico-ambien- tale che segna il limite tra la Valle del Tevere e i rilievi dei Monti Parioli e riveste un ruolo rilevante anche come riferimento morfologico e visivo. L’ambito è costituito da aree private pre- valentemente inaccessibili, ad eccezione di quelle lungo viale Bruno Buozzi sistemate a giardino. La connessione tra le due
pre- valentemente inaccessibili, ad eccezione di quelle lungo viale Bruno Buozzi sistemate a giardino. La connessione tra le due quote è garantita dai tracciati di via F. Jacovacci e della Salita dei 99 Piano Regolatore Generale Appendice 1
Parioli attualmente carrabili. Nella parte bassa lungo viale Pilsudski si trovano le Catacombe di San Valentino, chiuse al pubblico per la maggior parte dell’anno. Obiettivi a) Definizione di un percorso pedonale e ciclabile lungo viale Tiziano, in connessione con la pista ciclabile esistente di viale delle Belle Arti e di collegamento con l’ingresso delle Catacombe di San Valentino e con l’area del Flaminio e dell’Auditorium. b) Restauro ambientale delle pendici tufacee.
B1 CORSO FRANCIA
esso delle Catacombe di San Valentino e con l’area del Flaminio e dell’Auditorium. b) Restauro ambientale delle pendici tufacee. c) Riconfigurazione morfo-tipologica degli accessi alle aree archeologiche senza prevedere strutture fisse. d) Valorizzazione dei percorsi di risalita di via F. Jacovacci e Salita dei Parioli potenzialmente limitabili alla sola percorrenza pedonale anche in funzione di nuovi ingressi a Villa Balestra. Tipologia B B1 CORSO FRANCIA Descrizione
B1 CORSO FRANCIA
li alla sola percorrenza pedonale anche in funzione di nuovi ingressi a Villa Balestra. Tipologia B B1 CORSO FRANCIA Descrizione L’area è compresa tra via del Foro Italico (Olimpica), via Benassi, via Ronciglione e Corso Francia, è ubicata ad una quota inferiore rispetto a quella della via Olimpica ed è morfologicamente defini- ta dalle pendici boscate della rupe sovrastante. I manufatti edilizi presenti nell’area, per lo più di scarsa qualità e, in alcuni casi, anche
ci boscate della rupe sovrastante. I manufatti edilizi presenti nell’area, per lo più di scarsa qualità e, in alcuni casi, anche abusivi, versano in condizioni di degrado, a volte anche estremo. Per alcuni dei manufatti queste condizioni sono aggravate dalla eccessiva vicinanza all’asse stradale ad elevato scorrimento. Obiettivi a) Riorganizzazione morfologico-funzionale dell’assetto attuale dell’area anche mediante sostituzione di manufatti degradati e/o incongruenti.
B2 FLAMINIA VECCHIA
zione morfologico-funzionale dell’assetto attuale dell’area anche mediante sostituzione di manufatti degradati e/o incongruenti. b) Predisposizione di adeguate strutture di protezione acusti- ca lungo il margine della via Olimpica, anche, ove necessa- rio, tramite demolizione di manufatti esistenti con la redi- stribuzione delle volumetrie e all’interno dell’ambito. B2 FLAMINIA VECCHIA (cfr. Scheda grafica) Descrizione L’area è compresa tra via Flamina Vecchia, piazza Ponte Milvio
B2 FLAMINIA VECCHIA
ell’ambito. B2 FLAMINIA VECCHIA (cfr. Scheda grafica) Descrizione L’area è compresa tra via Flamina Vecchia, piazza Ponte Milvio e viale di Tor di Quinto e si configura, allo stato attuale, come un insieme complesso di tessuti di differente natura e di aree libere interstiziali, difficilmente accessibili. Tutta l’area è inte- ressata da un degrado diffuso dovuto principalmente alla pre- senza di aree e manufatti con destinazioni funzionali incon- grue, temporaneamente utilizzate in maniera impropria. Le
alla pre- senza di aree e manufatti con destinazioni funzionali incon- grue, temporaneamente utilizzate in maniera impropria. Le aree a maggiore trasformabilità sono quelle localizzate tra Corso Francia, via Riano e via Flaminia Vecchia; all’interno di questo settore si segnala la presenza di alcuni manufatti edili- zi fatiscenti e di spazi aperti occupati da un deposito di mate- riali edili e da un parcheggio abusivo. Obiettivi a) Riorganizzazione morfologico-funzionale dell’area tra via
deposito di mate- riali edili e da un parcheggio abusivo. Obiettivi a) Riorganizzazione morfologico-funzionale dell’area tra via Flaminia Vecchia e viale di Tor di Quinto, anche mediante sostituzione di manufatti degradati e/o incongruenti. b) Valorizzazione degli edifici di qualità. c) Riorganizzazione degli spazi aperti pubblici e privati e rea- lizzazione di una rete di connessione pedonale. d) Ridefinizione e rifunzionalizzazione degli edifici su via
ci e privati e rea- lizzazione di una rete di connessione pedonale. d) Ridefinizione e rifunzionalizzazione degli edifici su via Flaminia Vecchia e su viale di Tor di Quinto con l’obiettivo di inserire gli interventi già in atto in una riconfigurazione degli edifici e delle destinazioni d’uso. e) Completamento dell’impianto urbanistico nella parte compresa tra via Riano, via Honduras, via Flaminia Vecchia e Corso Francia, anche attraverso l’incremento della SUL
B3 PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO
nella parte compresa tra via Riano, via Honduras, via Flaminia Vecchia e Corso Francia, anche attraverso l’incremento della SUL esistente con la ridefinizione degli spazi aperti, la realizza- zione del nuovo mercato Ponte Milvio e la riqualificazione dei manufatti edilizi, secondo le modalità indicate nella scheda grafica. f) Riorganizzazione di viale di Tor di Quinto e definizione delle connessioni con l’alveo del fiume. B3 PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO (cfr. Scheda grafica) Descrizione
B3 PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO
Quinto e definizione delle connessioni con l’alveo del fiume. B3 PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO (cfr. Scheda grafica) Descrizione L’area compresa tra il Foro Italico, la testata del quartiere Delle Vittorie, le pendici di Monte Mario, via Capoprati e il Tevere, si presenta allo stato attuale come uno spazio privo di una precisa identità morfologico-funzionale. L’ambito di valorizzazione include il nodo viabilistico del piazzale M.llo Giardino, l’impianto tecnologico, l’area a ridosso del tessuto
di valorizzazione include il nodo viabilistico del piazzale M.llo Giardino, l’impianto tecnologico, l’area a ridosso del tessuto residenziale di via Prato Falcone ubicata ad una quota ribas- sata rispetto all’intorno, l’edificio di testa tra viale Angelico e via Corridoni attualmente occupato da una caserma e l’area triangolare compresa tra il Lungotevere Cadorna, il Tevere e il Lungotevere della Vittoria attualmente occupata da un auto- parco militare e da altre attività incongrue. Obiettivi
Tevere e il Lungotevere della Vittoria attualmente occupata da un auto- parco militare e da altre attività incongrue. Obiettivi a) Riconfigurazione del nodo urbano con l’obiettivo di una riconnessione morfologico-funzionale tra la sponda del Tevere, la riserva di Monte Mario, il Foro Italico, la testata del quartiere Delle Vittorie e il tessuto residenziale di via Prato Falcone. b) Riorganizzazione del sistema della mobilità, anche attra- verso l’eventuale interramento di parte della viabilità di
Falcone. b) Riorganizzazione del sistema della mobilità, anche attra- verso l’eventuale interramento di parte della viabilità di scorrimento finalizzata a ristabilire una migliore fruibilità degli spazi aperti. c) Nuova piazza pedonale di attestamento dell’asse via Guido Reni – Ponte della Musica con parcheggio interrato in cor- rispondenza dell’accesso sud al Foro Italico. d) Risanamento idrogeologico dell’area di via Prato Falcone. e) Completamento dell’impianto urbanistico di via Prato
ro Italico. d) Risanamento idrogeologico dell’area di via Prato Falcone. e) Completamento dell’impianto urbanistico di via Prato Falcone con demolizione e ricostruzione secondo le moda- lità indicate nella scheda grafica in appendice alle NTA. f ) Sostituzione dell’edificio di testa tra viale Angelico e via Corridoni con l’obiettivo di riconfigurare la testata del 100 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
B4 LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI - CORSO VITTORIO
tridente di viale Angelico attraverso la demolizione della caserma esistente e ricostruzione (secondo le modalità indicate nella scheda grafica in appendice alle NTA). g) Ridefinizione del sistema della continuità ambientale Tevere - Riserva di Monte Mario mediante la riconfigurazio- ne delle aree verdi del piazzale M.llo Giardino. B4 LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI - CORSO VITTORIO Descrizione L’area inserita nell’ambito di valorizzazione presenta un asset-
B4 LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI - CORSO VITTORIO
ino. B4 LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI - CORSO VITTORIO Descrizione L’area inserita nell’ambito di valorizzazione presenta un asset- to incompiuto rispetto ai numerosi interventi di ristruttura- zione urbanistica attuati nel corso dei secoli che hanno modifi- cato, man mano sempre più traumaticamente, un tessuto stra- tificatosi nel medioevo su strutture viarie ed edilizie di epoca romana. La prima riorganizzazione del tessuto risale al XVI secolo con il tracciamento di via Giulia e l’apertura del tridente
a romana. La prima riorganizzazione del tessuto risale al XVI secolo con il tracciamento di via Giulia e l’apertura del tridente del rione Ponte, seguita dalla costruzione dei Lungotevere e dall’apertura di Corso Vittorio in attuazione del Piano regola- tore del 1883. Quest’ultimo intervento, se per un verso ha ope- rato una profonda incisione in un tessuto omogeneo, dall’altro mostra il modo romano di intendere i grandi sventramenti ottocenteschi di tipo haussmanniano, più rispettoso dei monu-
all’altro mostra il modo romano di intendere i grandi sventramenti ottocenteschi di tipo haussmanniano, più rispettoso dei monu- menti rinascimentali e barocchi, della natura irregolare della viabilità e del tessuto preesistente, reinventando allineamenti, facciate e visuali. L’ultimo sventramento, conseguente al Piano del 1931 ma non completato a causa degli eventi bellici, ha pro- dotto non solo l’inutile ed innaturale via degli Acciaioli in asse
1931 ma non completato a causa degli eventi bellici, ha pro- dotto non solo l’inutile ed innaturale via degli Acciaioli in asse al traforo del Gianicolo, ma soprattutto un vuoto urbano con facciate incompiute e semidemolite, un paesaggio incorerente con la qualità del contesto. Obiettivi a) Riconfigurazione del luogo, delle gerarchie tra i percorsi e degli allineamenti anche attraverso la ridistribuzione delle volumetrie incongruenti. b) Riordino e completamento delle facciate rimaste irrisolte
B5 VIA DELLE FORNACI - VIA NUOVA DELLE FORNACI
anche attraverso la ridistribuzione delle volumetrie incongruenti. b) Riordino e completamento delle facciate rimaste irrisolte con le demolizioni. c) Riqualificazione degli spazi aperti. d) Connessione funzionale dell’intervento con il nuovo trac- ciato della linea C della metropolitana. B5 VIA DELLE FORNACI - VIA NUOVA DELLE FORNACI Descrizione L’ambito si inserisce all’interno di un contesto morfologico ad alta valenza naturalistica. Cinge la parte superiore della collina
ambito si inserisce all’interno di un contesto morfologico ad alta valenza naturalistica. Cinge la parte superiore della collina del Monte del Gallo, a ridosso della Villa storica Abamelek, com- prende l’area della linea ferroviaria adiacente alla stazione San Pietro fino all’entrata in galleria, include i tessuti tra l’antica e la nuova via delle Fornaci risalendo attraverso pendici verdi e incontrando le mura Urbaniane. Pur costituendo il collegamen-
e la nuova via delle Fornaci risalendo attraverso pendici verdi e incontrando le mura Urbaniane. Pur costituendo il collegamen- to più diretto tra la zona di San Pietro, Villa Pamphili e il Gianicolo, la discontinuità tra i marciapiedi, e la mancanza di percorsi pedonali trasversali lo caratterizzano come passaggio esclusivamente viabilistico. L’inserimento di un nuovo percorso di collegamento alla stazione, attraversando tessuti fra loro incongruenti e disomogenei, rende necessaria una nuova confi-
orso di collegamento alla stazione, attraversando tessuti fra loro incongruenti e disomogenei, rende necessaria una nuova confi- gurazione delle fronti e degli spazi di pertinenza che si affaccia- no su di esso. L’attuale aspetto orografico dell’area, lungo la fer- rovia, risulta modificato dai riporti di terra argillosa a seguito dei lavori che interessano le zone limitrofe. Grosse quantità di terra argillosa, riportate sull’area libera in seguito a recenti lavo-
ori che interessano le zone limitrofe. Grosse quantità di terra argillosa, riportate sull’area libera in seguito a recenti lavo- ri di sbancamento lungo la ferrovia, rischiano di modificare l’o- rografia della zona, alterandone le caratteristiche morfologiche. Obiettivi a) Riconfigurazione morfologico-funzionale del tessuto a ridosso della Stazione San Pietro. b) Pavimentazione permeabile e attrezzamento del parcheg- gio a raso. c) Collegamenti pedonali. d) Sistemazione delle aree verdi non configurate.
B6 COLLE OPPIO
permeabile e attrezzamento del parcheg- gio a raso. c) Collegamenti pedonali. d) Sistemazione delle aree verdi non configurate. e) Ripristino delle caratteristiche naturalistiche originarie del luogo. B6 COLLE OPPIO Descrizione L’area, di grande interesse storico e archeologico mantiene in alcune parti ancora le testimonianze delle destinazioni origi- narie ad orti urbani di pertinenza degli antichi conventi di S. Lucia in Selci e S. Martino ai Monti, che sono caratterizzate da
narie ad orti urbani di pertinenza degli antichi conventi di S. Lucia in Selci e S. Martino ai Monti, che sono caratterizzate da alti muri di cinta che chiudono spazi aperti ed edifici in avan- zato degrado. L’ex complesso conventuale di S. Pietro in Vincoli risulta fortemente intasato dalle strutture universitarie che vi sono collocate. La relazione che lega le morfologie speciali sopra descritte è definita dal tracciato di via delle Sette Sale,
i sono collocate. La relazione che lega le morfologie speciali sopra descritte è definita dal tracciato di via delle Sette Sale, piazza San Pietro in Vincoli e dall’originario tracciato di via Frangipane/ via Buon Consiglio attualmente interrotto. Obiettivi a) Riqualificazione dell’area attraverso una riconfigurazione delle strutture universitarie e socio-assistenziali presenti anche mediante lo spostamento delle volumetrie nelle aree occupate da costruzioni precarie e da destinazioni incongruenti.
senti anche mediante lo spostamento delle volumetrie nelle aree occupate da costruzioni precarie e da destinazioni incongruenti. b) Conservazione della morfologia di via delle Sette Sale, valo- rizzando i muri di cinta antichi e garantendo la necessaria permeabilità con aperture di limitate dimensioni. c) Organica connessione con le aree archeologico - paesaggisti- che di Colle Oppio e dei Fori Imperiali attraverso la ricompo- sizione del tracciato pedonale via Frangipane/via Buon
B7 SCALO S.LORENZO – VIA DEI LUCANI – VIA DI PORTA LABICANA
esaggisti- che di Colle Oppio e dei Fori Imperiali attraverso la ricompo- sizione del tracciato pedonale via Frangipane/via Buon Consiglio/piazza San Pietro in Vincoli/via delle Sette Sale con la previsione di un attraversamento attrezzato sul taglio di via degli Annibaldi. B7 SCALO S.LORENZO – VIA DEI LUCANI – VIA DI PORTA LABICANA Descrizione L’ambito interessa l’area compresa tra via dei Lucani, via di 101 Piano Regolatore Generale Appendice 1
Porta Labicana, viale dello Scalo S. Lorenzo e Largo Talamo ed è caratterizzato dalla presenza di costruzioni provvisorie uti- lizzate come magazzini, depositi ed attività commerciali e artigianali. L’area ad angolo tra viale Scalo San Lorenzo e via di Porta Labicana è occupata da un edificio residenziale caratte- rizzato da fronti cieche e spazi interni irrisolti. La presenza di un manufatto archeologico a Largo Talamo e delle Mura Aureliane lungo via di Porta Labicana costituiscono una risor-
presenza di un manufatto archeologico a Largo Talamo e delle Mura Aureliane lungo via di Porta Labicana costituiscono una risor- sa irrinunciabile per la progettazione dell’intero ambito. Obiettivi a) Sistemazione e valorizzazione di Largo Talamo. b) Riconfigurazione del tessuto urbano con demolizione degli edifici tra via dei Lucani, Largo dei Messapi e via di Porta Labicana e prolungamento di via degli Anamari fino a viale dello Scalo San Lorenzo. c) Riqualificazione degli spazi aperti lungo via di Porta
B8 VIA PRENESTINA - VIA ETTORE FIERAMOSCA
olungamento di via degli Anamari fino a viale dello Scalo San Lorenzo. c) Riqualificazione degli spazi aperti lungo via di Porta Labicana con individuazione di un’area verde di connessio- ne tra Largo Talamo e Largo dei Messapi. d) Definizione dell’angolo tra via dei Liguri e via dei Campani a completamento del tessuto edilizio. e) Completamento dell’isolato tra via Dello Scalo San Lorenzo, via degli Anamari, via dei Bruzi e via di Porta Labicana. B8 VIA PRENESTINA - VIA ETTORE FIERAMOSCA Descrizione
B8 VIA PRENESTINA - VIA ETTORE FIERAMOSCA
alo San Lorenzo, via degli Anamari, via dei Bruzi e via di Porta Labicana. B8 VIA PRENESTINA - VIA ETTORE FIERAMOSCA Descrizione L’ambito interessa l’area compresa tra via Prenestina, via Ettore Fieramosca, via B. Colleoni e la ferrovia ed è caratteriz- zato dalla cisterna romana che rappresenta uno dei principa- li resti archeologici che ritmano il tracciato della consolare Prenestina. L’ambito nel suo complesso si presenta fortemen- te degradato a causa della incompiutezza della maglia viaria e
lare Prenestina. L’ambito nel suo complesso si presenta fortemen- te degradato a causa della incompiutezza della maglia viaria e della disomogeneità del costruito: piccoli edifici e manufatti precari ai margini della ferrovia e palazzine isolate lungo via Ettore Fieramosca. Obiettivi a) Valorizzazione delle preesistenze archeologiche e amplia- mento dell’area verde lungo la via Prenestina. b) Demolizione dei manufatti precari esistenti e ricostruzio- ne delle volumetrie a completamento del tessuto urbano.
B9 MANDRIONE
renestina. b) Demolizione dei manufatti precari esistenti e ricostruzio- ne delle volumetrie a completamento del tessuto urbano. c) Ridisegno dell’impianto viario con prolungamento di via Rivera e via Colleoni fino a via E. Fieramosca e creazione di una piazza a definizione dell’incrocio di via Rivera e via Colleoni. d) Definizione del nodo via E. Fieramosca – via Prenestina anche in relazione alle previsione di nuova viabilità tangenziale. B9 MANDRIONE Descrizione
B9 MANDRIONE
o via E. Fieramosca – via Prenestina anche in relazione alle previsione di nuova viabilità tangenziale. B9 MANDRIONE Descrizione L’ambito compreso tra i due tratti del tracciato ferroviario Roma-Napoli, è fortemente caratterizzato dalla presenza dei resti monumentali dell’acquedotto romano in stretta vicinanza al nucleo residenziale e artigianale del Mandrione. Il tessuto, chiuso tra i salti di quota delle percorrenze ferro- viarie, è costituito da edifici ad uno o due piani con piccole
Il tessuto, chiuso tra i salti di quota delle percorrenze ferro- viarie, è costituito da edifici ad uno o due piani con piccole pertinenze a verde e vialetti di distribuzione con accesso da via Casilina vecchia, asse centrale dell’intero ambito, che segue l’andamento dell’acquedotto. Obiettivi a) Recupero del tessuto esistente, solo ed esclusivamente lad- dove sia compatibile con le esigenze di tutela dei monu- menti antichi. b) Ridefinizione dei percorsi limitando l’attraversamento di
sia compatibile con le esigenze di tutela dei monu- menti antichi. b) Ridefinizione dei percorsi limitando l’attraversamento di via del Mandrione ai residenti incentivandone l’uso pedo- nale e ciclabile, e ricucendo con progetto mirato la via del Mandrione al percorso monumentale degli acquedotti, fino al Quadraro e a Porta Maggiore. c) Interventi di valorizzazione e recupero delle preesistenze archeologiche e dei tracciati storici attraverso la demolizio-
B10 PORTA PORTESE - ARSENALE PONTIFICIO
re. c) Interventi di valorizzazione e recupero delle preesistenze archeologiche e dei tracciati storici attraverso la demolizio- ne delle aggiunte e delle superfetazioni che si addossano all’Acquedotto e l’attrezzamento degli spazi aperti per una fruibilità pedonale. d) Riqualificazione dei margini della sede ferroviaria a con- tatto con il costruito. B10 PORTA PORTESE - ARSENALE PONTIFICIO Descrizione L’area è compresa tra Porta Portese, Clivo Portuense,
B10 PORTA PORTESE - ARSENALE PONTIFICIO
atto con il costruito. B10 PORTA PORTESE - ARSENALE PONTIFICIO Descrizione L’area è compresa tra Porta Portese, Clivo Portuense, Lungotevere Portuense e Largo Anzani. Include il lungofiume prevalentemente occupato dall’Arsenale Pontificio e da manufatti di scarsa qualità tutti occupati da attività incom- patibili con le qualità ambientali dell’area; nella fascia libera tra Clivo Portuense e via Portuense, la presenza di manufatti fatiscenti destinati ad attività commerciali costituisce un fat-
a tra Clivo Portuense e via Portuense, la presenza di manufatti fatiscenti destinati ad attività commerciali costituisce un fat- tore di degrado. Obiettivi a) Ridisegno della via Portuense in un’ottica di strada urbana di elevato valore ambientale da raccordare con l’invaso flu- viale e le sue risorse. b) Prolungamento del Lungotevere Portuense e definizione del nuovo incrocio con via Portuense. c) Riqualificazione ambientale dell’area dell’ex Arsenale
gotevere Portuense e definizione del nuovo incrocio con via Portuense. c) Riqualificazione ambientale dell’area dell’ex Arsenale Pontificio con il restauro dei manufatti storici per usi cul- turali ed espositivi e la valorizzazione delle emergenze archeologiche. d) Sostituzione delle volumetrie incongrue distribuite lungo i due lati della via Portuense. e) Recupero ambientale e valorizzazione dei manufatti fluviali di scarico del sistema dei collettori e dell’argine del fiume.
e. e) Recupero ambientale e valorizzazione dei manufatti fluviali di scarico del sistema dei collettori e dell’argine del fiume. f) Riorganizzazione, ridimensionamento e razionalizzazione delle attività commerciali all’aperto legate al mercato domenicale di Porta Portese. g) Recupero e rifunzionalizzazione dell’edificio relativa all’a- rea dell’ex canile municipale. h) Realizzazione di collegamenti tra via Portuense e via degli Orti di Trastevere. 102 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
B11 PIAZZALE DELLA RADIO
B11 PIAZZALE DELLA RADIO (cfr. Scheda grafica) Descrizione L’ambito, che si presenta con un disegno urbano irrisolto, nodo di connessione tra infrastrutture e tessuti residenzia- li intensivi che si attestano sulle preesistenti componenti storiche e morfologiche, denuncia la mancanza di un pro- getto di ricucitura e completamento delle aree interstiziali e di correlazione tra le diverse parti urbane. Il tracciato sto- rico della Portuense con gli edifici storici disposti lungo di
e di correlazione tra le diverse parti urbane. Il tracciato sto- rico della Portuense con gli edifici storici disposti lungo di esso, le condizioni orografiche dell’area e il tratto ferrovia- rio dismesso, costituiscono le componenti potenziali per la valorizzazione e il collegamento degli insediamenti limi- trofi. Si evidenzia la frammentarietà dei percorsi pedonali esistenti ed il degrado delle aree interessate da testimo- nianze archeologiche. Obiettivi
frammentarietà dei percorsi pedonali esistenti ed il degrado delle aree interessate da testimo- nianze archeologiche. Obiettivi a) Riqualificazione del tracciato storico di via Portuense. b) Valorizzazione del tratto ferroviario dismesso come colle- gamento tra gli spazi aperti da riconfigurare. c) Riqualificazione del piazzale della Radio e dell’area del sagrato della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore. d) Riqualificazione della viabilità e dei collegamenti pedona-
B12 VIA MENGARINI - VIA TAJANI - VIA BELLUZZO
dell’area del sagrato della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore. d) Riqualificazione della viabilità e dei collegamenti pedona- li in relazione all’attrezzamento di piazzale della Radio. e) Progetto di sistemazione dell’area archeologica su piazzale della Radio con demolizione delle strutture fatiscenti. f) Completamento del tessuto anche attraverso l’incremento della SUL esistente. B12 VIA MENGARINI - VIA TAJANI - VIA BELLUZZO (cfr. Scheda grafica) Descrizione
B12 VIA MENGARINI - VIA TAJANI - VIA BELLUZZO
che attraverso l’incremento della SUL esistente. B12 VIA MENGARINI - VIA TAJANI - VIA BELLUZZO (cfr. Scheda grafica) Descrizione L’ambito, delimitato a Nord dal tessuto residenziale del quartiere Portuense e a Sud dalla linea ferroviaria Roma- Fiumicino e da via della Magliana è caratterizzato da una particolare connotazione morfologica dovuta alla presenza di un terreno in pendio che digrada fino al Tevere. L’area, sede di edifici a morfotipologia speciale e di servizi di inte-
enza di un terreno in pendio che digrada fino al Tevere. L’area, sede di edifici a morfotipologia speciale e di servizi di inte- resse pubblico, può svolgere un efficace ruolo di cerniera fra le varie parti urbane anche in relazione alla presenza di spazi aperti pubblici e privati fortemente degradati e abbandonati. Obiettivi a) Riorganizzazione e riqualificazione delle aree in prossimi- tà della linea ferroviaria FM1 anche in funzione dei nuovi tracciati di collegamento viabilistico.
B13 PIAZZA A. MEUCCI
zione delle aree in prossimi- tà della linea ferroviaria FM1 anche in funzione dei nuovi tracciati di collegamento viabilistico. b) Attrezzamento degli spazi aperti non funzionalizzati com- presi nell’ambito con percorrenze pedonali trasversali e belvedere terrazzati. c) Intervento di nuova edificazione con tipologie speciali finalizzato al completamento della testata d’angolo tra via Greppi e via Pellati (secondo le modalità indicate nella scheda grafica in appendice alle NTA). B13 PIAZZA A. MEUCCI
B13 PIAZZA A. MEUCCI
olo tra via Greppi e via Pellati (secondo le modalità indicate nella scheda grafica in appendice alle NTA). B13 PIAZZA A. MEUCCI Descrizione L’area interessa il nodo di piazza Meucci ed è compresa tra il Tevere e il rilevato della linea ferroviaria FM1 Roma - Fiumicino. Oltre alla piazza che costituisce il terminale di via Oderisi da Gubbio verso il Tevere, l’ambito comprende l’area di margine lungo la ferrovia, caratterizzata dalla presenza di
via Oderisi da Gubbio verso il Tevere, l’ambito comprende l’area di margine lungo la ferrovia, caratterizzata dalla presenza di edifici fatiscenti ad uso residenziale e quella adiacente all’ar- gine sinistro del fiume, posta ad una quota ribassata rispetto alla piazza e occupata da attività artigianali e dai manufatti di scarico del sistema dei collettori. Obiettivi a) Riorganizzazione e sistemazione dell’invaso di piazza Meucci con particolare attenzione alle connessioni viabili-
. Obiettivi a) Riorganizzazione e sistemazione dell’invaso di piazza Meucci con particolare attenzione alle connessioni viabili- stiche tra via Oderisi da Gubbio, le direttrici lungo il Tevere (via della Magliana, Lungotevere degli Inventori) e la nuova viabilità di collegamento con i quartieri al di là della ferrovia. b) Demolizione delle volumetrie esistenti precarie lungo il tracciato della ferrovia, riqualificazione ambientale del margine e creazione di adeguati sistemi di protezione dello stesso.
B14 VIA DEL VALCO S.PAOLO – VIA OSTIENSE
il tracciato della ferrovia, riqualificazione ambientale del margine e creazione di adeguati sistemi di protezione dello stesso. c) Riqualificazione ambientale della sponda del Tevere mediante la riorganizzazione degli spazi aperti, la creazio- ne di percorsi pedonali e ciclabili integrati con quelli pree- sistenti e l’attrezzamento funzionale legato alla previsione di un attracco fluviale. B14 VIA DEL VALCO S.PAOLO – VIA OSTIENSE Descrizioni L’ambito è definito dalla via Ostiense, a partire dall’interse-
B14 VIA DEL VALCO S.PAOLO – VIA OSTIENSE
o fluviale. B14 VIA DEL VALCO S.PAOLO – VIA OSTIENSE Descrizioni L’ambito è definito dalla via Ostiense, a partire dall’interse- zione con via di Valco San Paolo sino all’innesto con viale Guglielmo Marconi. Al di là del tracciato della metropolitana si estende dall’incrocio tra via Gaspare Gozzi e via Laurentina, fino a costeggiare il tessuto puntiforme di Colle della Montagnola. Il nodo, caratterizzato dalla confluenza di via Silvio D’Amico e delle consolari Laurentina e Ostiense, che in
della Montagnola. Il nodo, caratterizzato dalla confluenza di via Silvio D’Amico e delle consolari Laurentina e Ostiense, che in quel tratto mantengono ancora la loro sezione stradale origi- naria, si presenta, allo stato attuale, come uno spazio degra- dato. Nonostante le interferenze tra il traffico di tipo veicola- re e quello pedonale, l’area in oggetto si presenta come un luogo di aggregazione sociale. Obiettivi a) Riconfigurazione dell’incrocio via Laurentina – via
a in oggetto si presenta come un luogo di aggregazione sociale. Obiettivi a) Riconfigurazione dell’incrocio via Laurentina – via Ostiense – via Silvio D’Amico per la valorizzazione degli edi- fici di valore storico-testimoniale. b) Realizzazione di una piazza pedonale e di un parcheggio interrato nell’area tra via G. Gozzi e via Laurentina, a segui- to di preventive indagini archeologiche per la presenza nell’area di beni, quali catacombe, antichi impianti idrau-
na, a segui- to di preventive indagini archeologiche per la presenza nell’area di beni, quali catacombe, antichi impianti idrau- lici, anche in ragione dell’aggiornamento periodico della “Carta per la qualità” . c) Demolizione e ricostruzione del fabbricato dell’asilo nido a completamento del tessuto di Valco S. Paolo. 103 Piano Regolatore Generale Appendice 1
B15 CLIVO PORTUENSE – ORTI DI TRASTEVERE
d) Riconnessione e riqualificazione delle aree edificate di margine alla ferrovia. e) Realizzazione di un ponte pedonale di connessione tra via Ostiense e l’area da attrezzare a verde del Colle della Montagnola e miglioramento dell’accessibilità alla stazio- ne metro Marconi. B15 CLIVO PORTUENSE – ORTI DI TRASTEVERE Descrizione L’area comprende gli isolati tra piazza Ippolito Nievo, viale I. Nievo, via Portuense e via Carcani e consiste in una lottizzazione
rea comprende gli isolati tra piazza Ippolito Nievo, viale I. Nievo, via Portuense e via Carcani e consiste in una lottizzazione intensiva di intasamento del sedime ferroviario dismesso retro- stante l’originaria Stazione Trastevere. Realizzata negli anni ‘70 secondo le previsioni del PRG del 1931, l’area è delimitata dal muro di cinta dei depositi che affiancavano il tracciato della via Portuense fino ad arrivare all’originaria posizione della Porta
ro di cinta dei depositi che affiancavano il tracciato della via Portuense fino ad arrivare all’originaria posizione della Porta Portese all’altezza dell’attuale V. E. Bezzi. Oltre a costituire una frattura nel tessuto, l’edificazione costituisce un inserto urbani- sticamente sovradimensionato all’interno della Città storica. I distacchi tra gli edifici, le altezze dei fabbricati e la mancanza di aree libere pertinenziali rendono gli spazi aperti di relazione
cchi tra gli edifici, le altezze dei fabbricati e la mancanza di aree libere pertinenziali rendono gli spazi aperti di relazione incongrui per dimensione, funzionalità e disegno urbano. Obiettivi a) Recupero ed isolamento delle strutture murarie originarie residue lungo via Portuense e apertura di collegamenti con l’ambito dell’Arsenale Pontificio e verso il fiume. b) Interventi di demolizione e ricostruzione per la ricucitura dell’impianto urbano e la ridefinizione della qualità archi-
ume. b) Interventi di demolizione e ricostruzione per la ricucitura dell’impianto urbano e la ridefinizione della qualità archi- tettonica, anche attraverso opere di sostituzione e dirada- mento delle densità fondiarie e trasferimento di cubature in aree esterne alla Città storica. c) Individuazione di un sistema di relazioni legate alla riscoper- ta dei tracciati antichi, ai collegamenti trasversali e alla defi- nizione della rete distributiva del nuovo impianto, con parti-
B16 PIAZZA ANTONIO MANCINI
a dei tracciati antichi, ai collegamenti trasversali e alla defi- nizione della rete distributiva del nuovo impianto, con parti- colare attenzione ai tracciati di connessione dei tessuti alti di Monteverde vecchio e di Villa Sciarra con viale Trastevere. B16 PIAZZA ANTONIO MANCINI Descrizione L’area di piazza Mancini, compresa tra i Lungotevere Flaminio, Thaon di Revel e viale Pinturicchio costituisce un importante nodo urbano di connessione tra il caposaldo
Lungotevere Flaminio, Thaon di Revel e viale Pinturicchio costituisce un importante nodo urbano di connessione tra il caposaldo architettonico e urbano del Foro Italico e l’ansa del quartiere Flaminio imperniata sul tridente di piazza Gentile da Fabriano. L’ambito, che si è sviluppato per interventi parziali e senza un disegno unitario, si configura allo stato attuale come un’area priva di una precisa identità e di un assetto defi- nitivo, dovuto alla presenza di funzioni diverse spesso localiz-
ome un’area priva di una precisa identità e di un assetto defi- nitivo, dovuto alla presenza di funzioni diverse spesso localiz- zate in strutture precarie e a carattere provvisorio (parcheggi, capilinea autobus e tram, impianti sportivi, aree verdi). L’area costituisce una risorsa strategica dell’intera ansa del Flaminio che si avvia a diventare un nuovo polo culturale di livello urbano grazie ai recenti progetti in corso di realizzazione. Obiettivi
e si avvia a diventare un nuovo polo culturale di livello urbano grazie ai recenti progetti in corso di realizzazione. Obiettivi a) Riconfigurazione morfologica e funzionale dell’area attra- verso la definizione dei margini e il ripristino della connes- sione visiva e funzionale tra Ponte Duca d’Aosta e viale Pinturicchio (ex via Brunelleschi). b) Completamento del tessuto sul margine nord (via M. Longhi) con previsione di funzioni abitative, turistico- ricettive, commerciali e servizi.
del tessuto sul margine nord (via M. Longhi) con previsione di funzioni abitative, turistico- ricettive, commerciali e servizi. c) Realizzazione di parcheggi interrati con copertura a verde a servizio delle attrezzature esistenti (Foro Italico, Stadio Olimpico) e di quelle in corso di realizzazione. d) Conservazione delle superfici a verde pubblico e delle attrezzature esistenti. e) Riorganizzazione del nodo del trasporto pubblico in previ- sione del progressivo spostamento dei capilinea autobus in
B17 VILLA CERTOSA
stenti. e) Riorganizzazione del nodo del trasporto pubblico in previ- sione del progressivo spostamento dei capilinea autobus in prossimità delle fermate della linea C della metropolitana. B17 VILLA CERTOSA Descrizione Situato ai margini della Città storica, lungo il tracciato ferroviario della linea Roma-Formia e in adiacenza con Villa Certosa (Villa storica), l’ambito è costituito da un tessuto prevalentemente residenziale cresciuto in modo disomogeneo sull’impianto via-
illa storica), l’ambito è costituito da un tessuto prevalentemente residenziale cresciuto in modo disomogeneo sull’impianto via- rio regolare e ben definito del Borghetto degli Angeli. A nord l’ambito comprende le aree tra la Casilina, la ferrovia e la dira- mazione di Vicolo del Mandrione che, sottopassando il fascio dei binari, raggiunge l’area del Mandrione, costituendo uno dei principali collegamenti tra i due settori della città (Casilino e
ei binari, raggiunge l’area del Mandrione, costituendo uno dei principali collegamenti tra i due settori della città (Casilino e Tuscolano), mentre più a sud è caratterizzato dalle aree intersti- ziali comprese tra l’impianto di Tor Pignattara e il recente tessu- to del PdZ via degli Angeli. L’asse principale dell’insediamento è costituito da via G. Alessi fino all’incrocio con la via Casilina, via dei Savorgnan e il tratto iniziale di via degli Angeli tra il sotto-
da via G. Alessi fino all’incrocio con la via Casilina, via dei Savorgnan e il tratto iniziale di via degli Angeli tra il sotto- passo della ferrovia e l’incrocio con via di Tor Pignattara. Obiettivi a) Riconfigurazione e completamento del tessuto urbano tra via degli Angeli, via di Tor Pignattara e la ferrovia. b) Completamento della maglia viaria e riqualificazione degli spazi aperti e delle pertinenze degli edifici dell’ex Borghetto degli Angeli.
mento della maglia viaria e riqualificazione degli spazi aperti e delle pertinenze degli edifici dell’ex Borghetto degli Angeli. c) Collegamento con la Stazione Fs Casilina, individuazione di nuovi attraversamenti della ferrovia e ampliamento di quelli esistenti. d) Riqualificazione dell’asse centrale di via dei Savorgnan attraverso la valorizzazione delle fronti edificate. e) Definizione dei margini naturali e artificiali della linea fer- rata anche mediante la realizzazione di un nuovo percorso
te. e) Definizione dei margini naturali e artificiali della linea fer- rata anche mediante la realizzazione di un nuovo percorso e la schermatura a verde del sedime ferroviario. B18 Via Ettore Rolli Descrizione L’ambito comprende gli isolati tra il Lungotevere Portuense, via Portuense, via Ettore Rolli e via Ippolito Nievo, caratterizzati da 104 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
un’edificazione intensiva che si è sostituita all’originario tessuto produttivo peraltro ancora visibile in alcuni spazi interni agli isolati. Il tracciato storico della via Portuense si perde in questo tratto nel più recente asse di via E. Rolli che si apre in corrispon- denza dell’incrocio originario con l’antica consolare, creando un vuoto urbano mai risolto e condizionato dalla presenza dei rude- ri di un edificio ecclesiastico in evidente stato di degrado. Obiettivi
bano mai risolto e condizionato dalla presenza dei rude- ri di un edificio ecclesiastico in evidente stato di degrado. Obiettivi a) Recupero e rifunzionalizzazione degli edifici ex Depositeria comunale. b) Riconfigurazione spaziale e morfologica del vuoto urbano di via Ettore Rolli con particolare attenzione al recupero delle strutture e dei tracciati storici. c) Riqualificazione di Largo Toja. Tipologia C C1 Borghetto Flaminio Descrizione L’ambito, già oggetto di numerose proposte progettuali oltre-
zione di Largo Toja. Tipologia C C1 Borghetto Flaminio Descrizione L’ambito, già oggetto di numerose proposte progettuali oltre- ché di un recente concorso internazionale è, allo stato attuale, parzialmente interessato da un intervento di rifunzionalizza- zione che non affronta le problematiche complessive dell’area in oggetto. L’area, di notevole valore paesaggistico e urbano per la presenza di un insieme di Ville storiche, è occupata da manu-
oggetto. L’area, di notevole valore paesaggistico e urbano per la presenza di un insieme di Ville storiche, è occupata da manu- fatti di scarsa qualità e da aree libere intercluse, difficilmente accessibili e attualmente utilizzate per funzioni incongruenti. Obiettivi a) Riqualificazione dell’area anche con demolizione e rico- struzione dei manufatti incongruenti, fatta salva la fascia a ridosso della rupe tufacea. b) Riprogettazione del fronte sulla via Flaminia con partico-
incongruenti, fatta salva la fascia a ridosso della rupe tufacea. b) Riprogettazione del fronte sulla via Flaminia con partico- lare attenzione alla permeabilità pedonale verso lo spazio retrostante e al rapporto con la visuale delle pendici di Villa Strohl Fern. c) Valorizzazione dei manufatti di qualità. d) Ridefinizione di un sistema di percorrenze pedonali e di relazioni con le aree verdi. e) Valorizzazione del patrimonio storico-archeologico presen-
sistema di percorrenze pedonali e di relazioni con le aree verdi. e) Valorizzazione del patrimonio storico-archeologico presen- te nell’area, quali i mausolei presenti a pochi metri dal piano di calpestìo attuale, che una volta riportati alla loro dignità monumentale potrebbero restituire alla via Flaminia in que- sto tratto la sua antica connotazione di arteria consolare. C2 Caserme viale Giulio Cesare - viale delle Milizie Descrizione L’ambito comprende gli isolati occupati dalle Caserme e dal
re. C2 Caserme viale Giulio Cesare - viale delle Milizie Descrizione L’ambito comprende gli isolati occupati dalle Caserme e dal Tribunale che rappresentano allo stato attuale un’eccezione tipologico-dimensionale nel tessuto dei quartieri Prati e Delle Vittorie. Gli isolati regolari che ospitano le funzioni suddette presentano al loro interno dei manufatti incongruenti e degradati. Il previsto trasferimento delle caserme costituisce l’occasione non solo per riqualificare e rifunzionalizzare i
ti e degradati. Il previsto trasferimento delle caserme costituisce l’occasione non solo per riqualificare e rifunzionalizzare i manufatti, ma anche per riconnettere le due parti urbane. Obiettivi a) Riqualificazione degli isolati delle Caserme con l’obiettivo del recupero funzionale e morfo-tipologico dei manufatti di qualità. b) Riqualificazione delle corti e creazione di un sistema di piazze pedonali interne connesse ad una rete a fruizione pedonale.
b) Riqualificazione delle corti e creazione di un sistema di piazze pedonali interne connesse ad una rete a fruizione pedonale. c) Creazione di una piazza pedonale di accesso alla corte interna in prossimità della stazione Ottaviano (metro A) attraverso la demolizione dei manufatti incongruenti su via Barletta. d) Introduzione di servizi di quartiere e attività commerciali ai piani terra. e) Riqualificazione delle fronti e degli spazi aperti dei viali G.
i servizi di quartiere e attività commerciali ai piani terra. e) Riqualificazione delle fronti e degli spazi aperti dei viali G. Cesare e delle Milizie fino alla connessione con il Lungotevere. C3 Via Tiburtina - viale delle Provincie Descrizione L’ambito interessa l’area compresa tra via Tiburtina, viale delle Provincie, via Giano della Bella, via Arduino, via Pietro l’Eremita ed è caratterizzato dalla presenza di un tessuto di attività arti- gianali, commerciali e produttive e del deposito ATAC in prossi-
è caratterizzato dalla presenza di un tessuto di attività arti- gianali, commerciali e produttive e del deposito ATAC in prossi- mità del nodo della Stazione Tiburtina. L’ambito è composto da un’edificazione compatta di edifici bassi, interrotti dal tracciato storico di via Cupa lungo via Tiburtina, e dal complesso del deposito autobus che conforma la quinta urbana lungo via della Lega Lombarda. L’intera area risulta di notevole interesse per la
deposito autobus che conforma la quinta urbana lungo via della Lega Lombarda. L’intera area risulta di notevole interesse per la posizione di margine rispetto al tessuto urbano della Città stori- ca e per la localizzazione in un contesto in forte trasformazione come luogo privilegiato di accesso alla città. Obiettivi a) Riconfigurazione del tessuto artigianale. b) Definizione degli accessi, delle fronti e dei margini. c) Riqualificazione dell’asse storico di via Cupa.
essuto artigianale. b) Definizione degli accessi, delle fronti e dei margini. c) Riqualificazione dell’asse storico di via Cupa. d) Individuazione di aree verdi e connessioni pedonali all’in- terno del tessuto artigianale. e) Recupero del Deposito ATAC per funzioni culturali - ricrea- tive di livello urbano e per servizi amministrativi. C4 Scalo S.Lorenzo – Tangenziale est – Porta Maggiore Descrizione Il settore urbano compreso tra viale dello Scalo S. Lorenzo, Porta
calo S.Lorenzo – Tangenziale est – Porta Maggiore Descrizione Il settore urbano compreso tra viale dello Scalo S. Lorenzo, Porta Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme e le connessioni ad Est con via Prenestina e via Casilina, si configura come un ambito unitario caratterizzato dalla presenza di complessi nodi viabili- stici ed infrastrutturali. Il fascio dei binari verso la Stazione Termini e le aree ferroviarie verso la Stazione Tiburtina rappre- sentano i principali fattori di separazione tra le diverse
one Termini e le aree ferroviarie verso la Stazione Tiburtina rappre- sentano i principali fattori di separazione tra le diverse parti urbane, connesse tra loro esclusivamente dalla viabi- lità in sopraelevata con notevoli problemi di inquinamento 105 Piano Regolatore Generale Appendice 1
atmosferico, acustico e visivo sui tessuti circostanti. L’ambito è inoltre interessato dalla presenza di resti archeologici e dai trac- ciati monumentali delle Mura Aureliane e degli Acquedotti che, a partire dal complesso di Porta Maggiore, rappresentano i prin- cipali riferimenti per le azioni di valorizzazione. Obiettivi a) Declassamento al livello locale dell’attuale viabilità attraverso lo smantellamento del tratto in sopraelevata della Tangenziale
Declassamento al livello locale dell’attuale viabilità attraverso lo smantellamento del tratto in sopraelevata della Tangenziale e intercettando il traffico veloce su una percorrenza esterna che non comprometta le direttrici verso Porta Maggiore, San Giovanni e le due consolari Casilina e Prenestina. b) Ridefinizione dell’asse urbano di collegamento tra il Verano - Scalo S.Lorenzo - Porta Maggiore. c) Individuazione di una nuova viabilità di collegamento tra la
i collegamento tra il Verano - Scalo S.Lorenzo - Porta Maggiore. c) Individuazione di una nuova viabilità di collegamento tra la Tangenziale est, le direttrici consolari e la parte sud della città. d) Valorizzazione e riorganizzazione degli spazi aperti lungo il tracciato delle Mura, degli Acquedotti e nel nodo di Porta Maggiore (percorrenze pedonali e ciclabili, linee di tra- sporto pubblico). C5 Caserme via di San Michele - via Anicia Descrizione
ggiore (percorrenze pedonali e ciclabili, linee di tra- sporto pubblico). C5 Caserme via di San Michele - via Anicia Descrizione L’area delle Caserme, che nella pianta catastale del 1866 appare ancora coltivata ad orto di pertinenza dell’attiguo complesso di S. Francesco a Ripa, è circondata da altri grandi complessi speciali appartenenti ad epoche diverse: l’Istituto del S. Michele, il complesso di S. Cecilia, all’interno del quale sono state costruite le scuole Regina Margherita e G. Romano e la
S. Michele, il complesso di S. Cecilia, all’interno del quale sono state costruite le scuole Regina Margherita e G. Romano e la Manifattura Tabacchi. Si configura come un’area fortemente separata dal contesto – come del resto lo è, storicamente, Trastevere - caratterizzata dalla presenza di numerosi recinti che racchiudono spazi aperti dove si svolgono funzioni specia- listiche non centrali. Gli edifici che le ospitano spesso sono incoerenti con i caratteri tipo-morfologici consolidati per
ecia- listiche non centrali. Gli edifici che le ospitano spesso sono incoerenti con i caratteri tipo-morfologici consolidati per forma, dimensione e posizione. Obiettivi a) Riqualificazione dell’area senza snaturarne il carattere antinodale evitando la demolizione dei muri di cinta ma aprendovi dei varchi di attraversamento pedonale in corri- spondenza di punti significativi relazionati con le princi- pali emergenze storico-monumentali. b) Riconfigurazione delle volumetrie esistenti anche median-
tivi relazionati con le princi- pali emergenze storico-monumentali. b) Riconfigurazione delle volumetrie esistenti anche median- te sostituzione e/o riduzione delle volumetrie in contrasto. c) Riqualificazione di piazza S. Francesco d’Assisi e via Anicia attraverso la valorizzazione degli accessi e delle visuali storiche. C6 Viale Trastevere - Deposito ATAC - Ex GIL Descrizione L’area compresa tra via Carcani, via Portuense e viale delle Mura Portuensi è per buona parte occupata dal deposito
Descrizione L’area compresa tra via Carcani, via Portuense e viale delle Mura Portuensi è per buona parte occupata dal deposito ATAC e dalla sua recinzione continua che ne impedisce l’at- traversamento e la fruizione. I manufatti edilizi incoerenti a ridosso delle Mura impediscono la continuità visiva e la frui- bilità dello spazio libero antistante. L’edificio ex-GIL, gli spazi aperti pertinenziali e l’area di largo Ascianghi hanno perso nel tempo la loro connotazione di riferimento morfo-tipolo-
i spazi aperti pertinenziali e l’area di largo Ascianghi hanno perso nel tempo la loro connotazione di riferimento morfo-tipolo- gico anche in relazione con il tracciato delle Mura. Obiettivi a) Recupero e rifunzionalizzazione del deposito ATAC anche mediante parziali demolizioni e ricostruzioni. b) Ridefinizione architettonica degli spazi aperti con l’obietti- vo di una maggiore permeabilità dell’area e finalizzata alla realizzazione di una rete di spazi a prevalente fruizione
’obietti- vo di una maggiore permeabilità dell’area e finalizzata alla realizzazione di una rete di spazi a prevalente fruizione pedonale, riqualificando l’edificio ex-GIL e traguardando la risalita diagonale a Villa Sciarra e alle pendici di Monteverde. c) Demolizione dei manufatti incongruenti a ridosso delle mura e valorizzazione del tratto di mura urbiche, in rela- zione agli interventi di riqualificazione previsti dal Parco Lineare Integrato.
orizzazione del tratto di mura urbiche, in rela- zione agli interventi di riqualificazione previsti dal Parco Lineare Integrato. d) Valorizzazione dei margini e sistemazione delle differenze altimetriche con l’obiettivo di una ridefinizione delle rela- zioni tra le parti interne ed esterne all’ambito. e) Recupero e rifunzionalizzazione dell’autoparco dei Vigili Urbani. C7 Ponte dell’Industria - via Ostiense Descrizione L’ambito è definito in adiacenza ad un’ampia area ferroviaria
Vigili Urbani. C7 Ponte dell’Industria - via Ostiense Descrizione L’ambito è definito in adiacenza ad un’ampia area ferroviaria interessata dalla Centralità urbana e metropolitana, è delimi- tato dal Mattatoio e dalle antiche Mura sino a piazza V. Bottego e comprende anche via G. da Empoli fino all’incrocio con via Ostiense. Tale ambito si colloca in un particolare con- testo caratterizzato dalla presenza di emergenze quali il fiume, l’antico porto fluviale, il Monte dei Cocci e le Mura
lare con- testo caratterizzato dalla presenza di emergenze quali il fiume, l’antico porto fluviale, il Monte dei Cocci e le Mura Aureliane, a cui si aggiungono la ferrovia e gli impianti indu- striali novecenteschi. La complessa stratificazione e moltepli- cità di elementi, fa assumere all’ambito un ruolo determinan- te nell’attuale programma di trasformazione dell’intera area coinvolta dalla Centralità urbana e metropolitana Ostiense. Obiettivi a) Collegamento pedonale tra l’area del Mattatoio e via del
oinvolta dalla Centralità urbana e metropolitana Ostiense. Obiettivi a) Collegamento pedonale tra l’area del Mattatoio e via del Commercio. b) Valorizzazione del tratto terminale delle Mura. c) Sistemazione di piazza V. Bottego. d) Completamento del pomerio e connessione con l’area del Monte dei Cocci. e) Riconfigurazione degli spazi aperti con la sostituzione di manufatti incongruenti. f) Riqualificazione ambientale e funzionale delle aree di sponda. C8 Via Casilina - Stazione Tuscolana - Vallo ferroviario
enti. f) Riqualificazione ambientale e funzionale delle aree di sponda. C8 Via Casilina - Stazione Tuscolana - Vallo ferroviario Descrizione L’ambito comprende le aree occupate dalle principali linee fer- roviarie di accesso e attraversamento della città e rappresentano 106 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
una cesura tra i tessuti urbani circostanti. Il passaggio dell’Acquedotto, delle Consolari e gli affacci di piazza Zama e piazza Camillo Re costituiscono i luoghi puntuali di attraver- samento relazionale tra le parti urbane separate dal vallo fer- roviario. Il nodo della Stazione Tuscolana e la Caserma Zignani con i manufatti dismessi o in via di dismissione rap- presentano un punto baricentrico di interesse per la valoriz- zazione dell’intera area. Obiettivi
i o in via di dismissione rap- presentano un punto baricentrico di interesse per la valoriz- zazione dell’intera area. Obiettivi a) Riqualificazione e riorganizzazione dei margini lungo la ferrovia con l’apertura di connessioni urbane anche pedo- nali tra i tessuti circostanti compatibili con il nuovo sche- ma di mobilità. b) Ridefinizione degli spazi pubblici di relazione prospicienti la Stazione Tuscolana. c) Recupero dei manufatti esistenti con l’inserimento di fun- zioni culturali e del tempo libero.
icienti la Stazione Tuscolana. c) Recupero dei manufatti esistenti con l’inserimento di fun- zioni culturali e del tempo libero. d) Copertura verde e attrezzamento delle aree di sedime fer- roviario nel tratto via Tuscolana – Parco Appia Antica e lungo la Circonvallazione Casilina. e) Riqualificazione degli spazi aperti di piazza Zama e di piaz- za Ponte Lungo con valorizzazione degli accessi e delle rela- zioni con i Servizi di livello urbano (area delle Caserme e del plesso scolastico di via Gela).
ione degli accessi e delle rela- zioni con i Servizi di livello urbano (area delle Caserme e del plesso scolastico di via Gela). f) Individuazione e progettazione di nodi strutturanti in cor- rispondenza delle principali componenti di attraversa- mento (Acquedotto, Consolari, affacci di piazza Zama e piazza Camillo Re). g) Verifica di fattibilità della mobilità complessiva su gomma e su ferro, attraverso infrastrutture integrate con il verde attrezzato, con servizi a livello urbano di uso pubblico e
su gomma e su ferro, attraverso infrastrutture integrate con il verde attrezzato, con servizi a livello urbano di uso pubblico e con parcheggi. C9 Stazione Trastevere Descrizione L’ambito si estende dall’incrocio tra Circonvallazione Gianicolense e viale Trastevere, fino a Ponte Testaccio com- prendendo via Stradivari e il tratto antico di via Portuense. Attualmente è un importante nodo viabilistico di collegamen- to tra diverse parti di città, caratterizzato da consistenti salti di
tualmente è un importante nodo viabilistico di collegamen- to tra diverse parti di città, caratterizzato da consistenti salti di quota e dall’originaria struttura della linea ferroviaria di colle- gamento con la vecchia Stazione Trastevere. Gli spazi aperti di risulta, gli edifici incongruenti e le testate incompiute degli edifici verso piazza F. Biondo e lungo via Stradivari costituisco- no un elemento di degrado poiché non sono inseriti in un dise- gno urbano compiuto. Obiettivi
lungo via Stradivari costituisco- no un elemento di degrado poiché non sono inseriti in un dise- gno urbano compiuto. Obiettivi a) Recupero e sistemazione della parte di tracciato dell’antica via Portuense, degli spazi verdi di margine e del salto di quota del rilevato ferroviario. b) Connessioni pedonali tra la Circonvallazione Gianicolense e la via Portuense. c) Demolizione e ricostruzione degli edifici incongruenti per il rimodellamento dei tracciati, dei tessuti e delle fronti edificate.
emolizione e ricostruzione degli edifici incongruenti per il rimodellamento dei tracciati, dei tessuti e delle fronti edificate. d) Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili tra piazzale Flavio Biondo, piazzale della Radio e via Orti di Cesare. e) Recupero e rifunzionalizzazione del casale sul mercato Portuense I. f) Definire come verde pubblico il Parco Ghetanaccio e l’area al lato destro a scendere di via Parini. C10 Via Tiburtina – via C. De Lollis Descrizione
pubblico il Parco Ghetanaccio e l’area al lato destro a scendere di via Parini. C10 Via Tiburtina – via C. De Lollis Descrizione L’ambito interessa l’area compresa tra piazzale del Verano, via C. De Lollis e via Tiburtina ed è caratterizzato dalla presenza di funzioni prevalentemente legate all’Università: sedi ammi- nistrative, case dello studente, mense ed impianti sportivi. Le fronti su via Tiburtina si presentano discontinue rispetto ai tessuti circostanti, con evidente degrado degli edifici e pre-
Le fronti su via Tiburtina si presentano discontinue rispetto ai tessuti circostanti, con evidente degrado degli edifici e pre- senza di attività non residenziali (artigianato e piccole attivi- tà produttive) e terziarie (Commissariato PS). L’intero ambito si presenta dunque con una forte disomogeneità tra le tipolo- gie edilizie (altezza degli edifici, rapporto con gli spazi aperti, soluzioni formali). Obiettivi a) Demolizione delle strutture prefabbricate su via Tiburtina
fici, rapporto con gli spazi aperti, soluzioni formali). Obiettivi a) Demolizione delle strutture prefabbricate su via Tiburtina e riconfigurazione della testata su piazzale del Verano. b) Riqualificazione delle fronti su via Tiburtina e recupero degli edifici abbandonati. c) Definizione di una permeabilità pedonale di connessione tra le strutture universitarie e del tessuto urbano di San Lorenzo. d) Adeguamento ed ampliamento degli impianti sportivi e per il tempo libero.
universitarie e del tessuto urbano di San Lorenzo. d) Adeguamento ed ampliamento degli impianti sportivi e per il tempo libero. e) Ridefinizione degli spazi aperti e delle destinazioni d’uso precarie con valorizzazione delle fronti. C11 Verano – via dei Reti Descrizione L’ambito interessa l’area compresa tra piazzale del Verano, via dei Reti, Largo Passamonti e via del Verano ed è caratterizzato dalla presenza di un tessuto urbano fortemente degradato ed
via dei Reti, Largo Passamonti e via del Verano ed è caratterizzato dalla presenza di un tessuto urbano fortemente degradato ed incompleto nella definizione della maglia viaria. Le attività artigianali legate alla presenza del Cimitero del Verano, quel- le terziarie legate all’Università e quelle commerciali di depo- sito e stoccaggio, configurano l’assetto funzionale dell’area, unitamente ad una quota residenziale localizzata disordina- tamente all’interno del costruito. La presenza della piazzale
’area, unitamente ad una quota residenziale localizzata disordina- tamente all’interno del costruito. La presenza della piazzale del Verano con l’ingresso monumentale al Cimitero, i residui di spazi verdi all’interno dell’area e la particolare conforma- zione del terreno rappresentano i principali riferimenti per l’azione di valorizzazione dell’intero ambito. Obiettivi a) Riconfigurazione e completamento del tessuto urbano tra via dei Reti, via dei Volsci, via dei Sabelli, via dei Piceni, via
vi a) Riconfigurazione e completamento del tessuto urbano tra via dei Reti, via dei Volsci, via dei Sabelli, via dei Piceni, via del Verano e Largo Passamonti. 107 Piano Regolatore Generale Appendice 1
b) Individuazione di tipologie edilizie residenziali compati- bili con le attività artigianali tradizionali. c) Definizione di un viale urbano di collegamento tra Largo Passamonti e piazzale del Verano. d) Definizione del nodo di piazzale del Verano. e) Valorizzazione del sagrato della Basilica di S. Lorenzo e del- l’ingresso monumentale al cimitero. f) Smontaggio e riconfigurazione dello svincolo di Largo Passamonti e riqualificazione delle aree verdi e di parcheggio. C12 Castro Pretorio Descrizione
urazione dello svincolo di Largo Passamonti e riqualificazione delle aree verdi e di parcheggio. C12 Castro Pretorio Descrizione Delimitato e chiuso su tre lati dalle Mura Aureliane, l’ambito comprende l’area dell’antico Castro Pretorio ed è attualmente occupata dalle caserme e dalla Biblioteca Nazionale. Per la pre- senza della stazione della metro B e di consistenti aree libere non funzionalizzate o di stretta pertinenza dei servizi esistenti,
nza della stazione della metro B e di consistenti aree libere non funzionalizzate o di stretta pertinenza dei servizi esistenti, l’area costituisce un nodo particolarmente rilevante per la valo- rizzazione dell’intero settore Porta Pia, Policlinico, Università. Obiettivi a) Restauro e valorizzazione della cinta muraria anche attra- verso interventi di demolizione e ricostruzione delle strut- ture che vi si addossano, anche con l’eventuale ampliamen- to delle strutture della Biblioteca Nazionale.
struzione delle strut- ture che vi si addossano, anche con l’eventuale ampliamen- to delle strutture della Biblioteca Nazionale. b) Riconfigurazione degli spazi aperti al fine di incrementare la permeabilità all’interno dell’ambito e di ristabilire nuove connessioni spaziali e visive con i tessuti adiacenti e di creare un polo architettonico complesso a prevalente destinazione culturale e servizi di quartiere. c) Realizzazione di aree di parcheggio per i servizi esistenti e fun-
prevalente destinazione culturale e servizi di quartiere. c) Realizzazione di aree di parcheggio per i servizi esistenti e fun- zionali al nodo di trasporto pubblico, come possibile sostitu- zione dell’attuale attestamento di piazza Indipendenza. C13 Caserme via Labicana Descrizione L’ambito interessa l’area compresa tra via Labicana e via di San Giovanni in Laterano ed è attualmente occupato da caser- me ancora in uso. Le attività militari sono allocate in edifici
di San Giovanni in Laterano ed è attualmente occupato da caser- me ancora in uso. Le attività militari sono allocate in edifici alti non più di tre piani, allineati lungo via Labicana dalla quale si apre l’accesso principale al complesso. Il fronte lungo via San Giovanni in Laterano è costituito da un muro di cinta che delimita il compendio senza possibilità di accesso. Obiettivi a) Interventi di riqualificazione finalizzati alla ristrutturazio-
delimita il compendio senza possibilità di accesso. Obiettivi a) Interventi di riqualificazione finalizzati alla ristrutturazio- ne degli edifici e alla loro riutilizzazione come spazi per ser- vizi e parcheggi per i residenti, attraverso la dismissione delle attività militari. b) Ridefinizione architettonica degli spazi aperti con l’obiet- tivo di una maggiore permeabilità dell’area e finalizzata alla realizzazione di una rete di spazi a prevalente fruizione
’obiet- tivo di una maggiore permeabilità dell’area e finalizzata alla realizzazione di una rete di spazi a prevalente fruizione pedonale di collegamento tra i due assi viari storici che delimitano l’ambito. C14 via Sforza – via Paolina Descrizione L’ambito comprende gli edifici destinati alle attività militari lungo via Paolina e via Sforza e gli spazi aperti che caratteriz- zano il tessuto rinascimentale che si è sviluppato intorno alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Essi costituiscono una signi-
zano il tessuto rinascimentale che si è sviluppato intorno alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Essi costituiscono una signi- ficativa testimonianza della stratificazione storica dell’area esquilina modificata dall’apertura in epoca post-unitaria dei due grandi assi di ristrutturazione urbanistica di via Cavour e via Giovanni Lanza. A seguito di tali interventi gli spazi di rela- zione dell’ambito risultano privi di relazione con i tessuti cir-
iovanni Lanza. A seguito di tali interventi gli spazi di rela- zione dell’ambito risultano privi di relazione con i tessuti cir- costanti e versano in uno stato di degrado fisico e funzionale. Obiettivi a) Dismissione delle attività militari e riuso degli edifici per servizi e parcheggi per i residenti. b) Riqualificazione degli spazi pubblici finalizzata alla valo- rizzazione delle visuali storiche e alla riconnessione con i tessuti storici circostanti. Tipologia D D1 Ostia Lido Descrizione
rizzazione delle visuali storiche e alla riconnessione con i tessuti storici circostanti. Tipologia D D1 Ostia Lido Descrizione L’area comprende l’arenile e l’affaccio al mare relativo ai tre Lungomare Duca degli Abruzzi, P. Toscanelli e Duilio e i tessuti interni a ridosso dei Lungomare stessi, tra via del Sommergibile e viale delle Sirene, via G. da Sangallo e via D. Aldobrandini, via Anco Marzio e piazza Sirio. La parte di Ostia Ponente, presenta problemi di degrado fisico degli edifici e
D. Aldobrandini, via Anco Marzio e piazza Sirio. La parte di Ostia Ponente, presenta problemi di degrado fisico degli edifici e degrado ambientale dell’arenile, ed è interessata, in aree ester- ne all’ambito di valorizzazione, da un Programma di Recupero Urbano (art. 2 L. 179/93); la parte di Ostia Levante presenta pro- blemi minori, in relazione alla risistemazione del lungomare. Obiettivi a) Ridefinizione architettonica degli spazi aperti con l’obiettivo
ri, in relazione alla risistemazione del lungomare. Obiettivi a) Ridefinizione architettonica degli spazi aperti con l’obiettivo di una maggiore continuità della fruizione pedonale, integra- ta con il tessuto esistente, con eventuali nuove attrezzature e alberghi con nuovi attraversamenti per l’accesso all’arenile. b) Riqualificazione architettonica del fronte verso il mare e valorizzazione degli edifici di qualità. c) Ridisegno del lungomare e relativa risistemazione della sede stradale e dei parcheggi.
lorizzazione degli edifici di qualità. c) Ridisegno del lungomare e relativa risistemazione della sede stradale e dei parcheggi. d) Razionalizzazione delle attività balneari con l’obiettivo di una maggiore permeabilità percettiva e d’uso. e) Riqualificazione ambientale e risanamento dell’arenile. 108 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Ambito di valorizzazione B2 - Flaminia Vecchia Parametri quantitativi Mix funzionale (superfici utili minime) Categorie di intervento Equivalenza tra SUL di progetto e Suv esistente, escluse le aree di completamento, con gli aumenti di SUL indicati. Abitative: minimo 50% SUL Commerciali, Servizi pubblici e privati, Turistico-ricettive: minimo 20% SUL Produttive: massimo 10%SUL Quota flessibile: 20% SUL Destinazioni escluse: Grandi strutture di vendita, Attrezzature collettive a CU/a, Direzionale pubblico,
MO, MS, RC, RE DR, NE, RU
ota flessibile: 20% SUL Destinazioni escluse: Grandi strutture di vendita, Attrezzature collettive a CU/a, Direzionale pubblico, Sedi e attrezzature universitarie, Commercio all’ingrosso, Depositi e magazzini. MO, MS, RC, RE DR, NE, RU Descrizione L’area è compresa tra via Flamina Vecchia, piazza Ponte Milvio e viale di Tor di Quinto e si configura, allo stato attuale, come un insieme complesso di tessuti di differente natura e di aree libere interstiziali,
to e si configura, allo stato attuale, come un insieme complesso di tessuti di differente natura e di aree libere interstiziali, difficilmente accessibili. Tutta l’area è interessata da un degrado diffuso dovuto principalmente alla presenza di aree e manufatti con destinazioni funzionali incongrue, temporaneamente utilizzate in maniera impropria. Le aree a maggiore trasformabilità sono quelle localizzate tra Corso Francia, via Riano e via Flaminia Vecchia; all’interno di questo settore
giore trasformabilità sono quelle localizzate tra Corso Francia, via Riano e via Flaminia Vecchia; all’interno di questo settore si segnala la presenza di alcuni manufatti edilizi fatiscenti e di spazi aperti occupati da un deposito di materiali edili e da un parcheggio abusivo. Obiettivi a) Riorganizzazione morfologico-funzionale dell’area tra via Flaminia Vecchia e viale di Tor di Quinto, anche mediante sostituzione di manufatti degradati e/o incongruenti. b) Valorizzazione degli edifici di qualità.
Tor di Quinto, anche mediante sostituzione di manufatti degradati e/o incongruenti. b) Valorizzazione degli edifici di qualità. c) Riorganizzazione degli spazi aperti pubblici e privati e realizzazione di una rete di connessione pedonale. d) Ridefinizione e rifunzionalizzazione degli edifici su via Flaminia Vecchia e su viale di Tor di Quinto con l’obiettivo di inserire gli interventi già in atto in una riconfigurazione degli edifici e delle destinazioni d’uso.
Quinto con l’obiettivo di inserire gli interventi già in atto in una riconfigurazione degli edifici e delle destinazioni d’uso. e) Completamento dell’impianto urbanistico nella parte compresa tra via Riano, via Honduras, via Flaminia Vecchia e Corso Francia, anche attraverso l’incremento della SUL esistente, con la ridefinizione degli spazi aperti, la realizzazione del nuovo mercato Ponte Milvio e la riqualificazione dei manufatti edilizi, secondo le modalità indicate nella scheda grafica.
e del nuovo mercato Ponte Milvio e la riqualificazione dei manufatti edilizi, secondo le modalità indicate nella scheda grafica. f) Riorganizzazione di viale di Tor di Quinto e definizione delle connessioni con l’alveo del fiume. 109 Piano Regolatore Generale Appendice 1
Ambito di valorizzazione B3 - piazzale Maresciallo Giardino Parametri quantitativi Mix funzionale (superfici utili minime) Categorie di intervento Equivalenza tra SUL di progetto e Suv esistente, escluse le aree di completamento, con gli aumenti di SUL indicati. Abitative: minimo 50% SUL Commerciali, Servizi pubblici e privati, Turistico-ricettive: minimo 20% SUL Produttive: massimo 10% SUL Quota flessibile: 20% SUL Destinazioni escluse: Grandi strutture di vendita, Attrezzature collettive
MO, MS, RC, RE DR, NE, RU
Produttive: massimo 10% SUL Quota flessibile: 20% SUL Destinazioni escluse: Grandi strutture di vendita, Attrezzature collettive a CU/a, Direzionale pubblico, Sedi e attrezzature universitarie, Commercio all’ingrosso, Depositi e magazzini. MO, MS, RC, RE DR, NE, RU Descrizione L’area compresa tra il Foro Italico, la testata del quartiere Delle Vittorie, le pendici di Monte Mario, via Capoprati e il Tevere, si presenta allo stato attuale come uno spazio privo di una precisa identità morfologico-
onte Mario, via Capoprati e il Tevere, si presenta allo stato attuale come uno spazio privo di una precisa identità morfologico- funzionale. L’ambito di valorizzazione include il nodo viabilistico del piazzale Maresciallo Giardino, l’impianto tecnologico, l’area a ridosso del tessuto residenziale di via Prato Falcone ubicata ad una quota ribassata rispetto all’intorno, l’edificio di testa tra viale Angelico e via Corridoni attualmente occupato da una caserma e l’area triangolare compresa tra il Lungotevere
di testa tra viale Angelico e via Corridoni attualmente occupato da una caserma e l’area triangolare compresa tra il Lungotevere Cadorna, il Tevere e il Lungotevere della Vittoria attualmente occupata da un autoparco militare e da altre attività incongrue. Obiettivi a) Riconfigurazione del nodo urbano con l’obiettivo di una riconnessione morfologico-funzionale tra la sponda del Tevere, la riserva di Monte Mario, il Foro Italico, la testata del quartiere Delle Vittorie e il tessuto residenziale
sponda del Tevere, la riserva di Monte Mario, il Foro Italico, la testata del quartiere Delle Vittorie e il tessuto residenziale di via Prato Falcone. b) Riorganizzazione del sistema della mobilità, anche attraverso l’eventuale interramento di parte della viabilità di scorrimento finalizzata a ristabilire una migliore fruibilità degli spazi aperti. c) Nuova piazza pedonale di attestamento dell’asse via Guido Reni – Ponte della Musica con parcheggio interrato in corrispondenza dell’accesso
a pedonale di attestamento dell’asse via Guido Reni – Ponte della Musica con parcheggio interrato in corrispondenza dell’accesso sud al Foro Italico. d) Risanamento idrogeologico dell’area di via Prato Falcone. e) Completamento dell’impianto urbanistico di via Prato Falcone con demolizione e ricostruzione. f) Sostituzione dell’edificio di testa tra viale Angelico e via Corridoni con l’obiettivo di riconfigurare la testata del tridente di viale Angelico
’edificio di testa tra viale Angelico e via Corridoni con l’obiettivo di riconfigurare la testata del tridente di viale Angelico con la demolizione della caserma esistente e ricostruzione. g) Ridefinizione del sistema della continuità ambientale Tevere - Riserva di Monte Mario mediante la riconfigurazione delle aree verdi del piazzale Maresciallo Giardino. 110 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Ambito di valorizzazione B11 - piazzale della Radio Parametri quantitativi Mix funzionale (superfici utili minime) Categorie di intervento Equivalenza tra SUL di progetto e Suv esistente, escluse le aree di completamento, con gli aumenti di SUL indicati. Abitative: minimo 50% SUL Commerciali, Servizi pubblici e privati, Turistico-ricettive: minimo 20% SUL Produttive: massimo 10% SUL Quota flessibile: 20% SUL Destinazioni escluse: Grandi strutture di vendita, Attrezzature collettive
MO, MS, RC, RE DR, NE, RU
Produttive: massimo 10% SUL Quota flessibile: 20% SUL Destinazioni escluse: Grandi strutture di vendita, Attrezzature collettive a CU/a, Direzionale pubblico, Sedi e attrezzature universitarie, Commercio all’ingrosso, Depositi e magazzini. MO, MS, RC, RE DR, NE, RU Descrizione L’ambito, che si presenta con un disegno urbano irrisolto, nodo di connessione tra infrastrutture e tessuti residenziali intensivi che si attestano sulle preesistenti componenti storiche e morfologiche,
ione tra infrastrutture e tessuti residenziali intensivi che si attestano sulle preesistenti componenti storiche e morfologiche, denuncia la mancanza di un progetto di ricucitura e completamento delle aree interstiziali e di correlazione tra le diverse parti urbane. Il tracciato storico della Portuense con gli edifici storici disposti lungo di esso, le condizioni orografiche dell’area e il tratto ferroviario dismesso, costituiscono le componenti potenziali per la valorizzazione e il collegamento
fiche dell’area e il tratto ferroviario dismesso, costituiscono le componenti potenziali per la valorizzazione e il collegamento degli insediamenti limitrofi. Si evidenzia la frammentarietà dei percorsi pedonali esistenti ed il degrado delle aree interessate da testimonianze archeologiche. Obiettivi a) Riqualificazione del tracciato storico di via Portuense. b) Valorizzazione del tratto ferroviario dismesso come collegamento tra gli spazi aperti da riconfigurare.
ico di via Portuense. b) Valorizzazione del tratto ferroviario dismesso come collegamento tra gli spazi aperti da riconfigurare. c) Riqualificazione del piazzale della Radio e dell’area del sagrato della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore. d) Riqualificazione della viabilità e dei collegamenti pedonali in relazione all’attrezzamento di piazzale della Radio. e) Progetto di sistemazione dell’area archeologica su piazzale della Radio con demolizione delle strutture fatiscenti.
la Radio. e) Progetto di sistemazione dell’area archeologica su piazzale della Radio con demolizione delle strutture fatiscenti. f) Completamento del tessuto anche attraverso l’incremento della SUL esistente. 111 Piano Regolatore Generale Appendice 1
Ambito di valorizzazione B12 - via Mengarini - via Tajani - via Belluzzo Parametri quantitativi Mix funzionale (superfici utili minime) Categorie di intervento Equivalenza tra SUL di progetto e Suv esistente, escluse le aree di completamento, con gli aumenti di SUL indicati. Abitative: minimo 50% SUL Commerciali, Servizi pubblici e privati, Turistico-ricettive: minimo 20% SUL Produttive: massimo 10% SUL Quota flessibile: 20% SUL Destinazioni escluse: Grandi strutture di vendita, Attrezzature collettive
MO, MS, RC, RE DR, NE, RU
Produttive: massimo 10% SUL Quota flessibile: 20% SUL Destinazioni escluse: Grandi strutture di vendita, Attrezzature collettive a CU/a, Direzionale pubblico, Sedi e attrezzature universitarie, Commercio all’ingrosso, Depositi e magazzini. MO, MS, RC, RE DR, NE, RU Descrizione L’ambito, delimitato a Nord dal tessuto residenziale del quartiere Portuense e a Sud dalla linea ferroviaria Roma-Fiumicino e da via della Magliana è caratterizzato da una particolare connotazione morfologica dovuta
lla linea ferroviaria Roma-Fiumicino e da via della Magliana è caratterizzato da una particolare connotazione morfologica dovuta alla presenza di un terreno in pendio che digrada fino al Tevere. L’area, sede di edifici a morfotipologia speciale e di servizi di interesse pubblico, può svolgere un efficace ruolo di cerniera fra le varie parti urbane anche in relazione alla presenza di spazi aperti pubblici e privati fortemente degradati e abbandonati. Obiettivi
e parti urbane anche in relazione alla presenza di spazi aperti pubblici e privati fortemente degradati e abbandonati. Obiettivi a) Riorganizzazione e riqualificazione delle aree in prossimità della linea ferroviaria FM1 anche in funzione dei nuovi tracciati di collegamento viabilistico b) Attrezzamento degli spazi aperti non funzionalizzati compresi nell’ambito con percorrenze pedonali trasversali e belvedere terrazzati. c) Intervento di nuova edificazione con tipologie speciali finalizzato
percorrenze pedonali trasversali e belvedere terrazzati. c) Intervento di nuova edificazione con tipologie speciali finalizzato al completamento della testata d’angolo tra via Greppi e via Pellati. 112 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
Piano Regolatore Generale Appendice 2 alle Norme Tecniche di Attuazione Schede delle centralità metropolitane e urbane
Piano Regolatore Generale Appendice 2 alle Norme Tecniche di Attuazione Schede delle centralità metropolitane e urbane
114 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione Superficie Territoriale (St) mq 1.361.662 Superficie Utile Lorda (SUL) mq 351.582 Previsioni edificatorie - Quota privata Destinazioni d’uso esistenti Ambito St ET SUL privata mq mq/mq mq a (M1) 1.361.662 0,1156 157.408 Totale generale 1.361.662 0,1156 157.408 Previsioni edificatorie totali St SUL privata SUL pubblica
M1) 1.361.662 0,1156 157.408
M1) 1.361.662 0,1156 157.408 Totale generale 1.361.662 0,1156 157.408 Previsioni edificatorie totali St SUL privata SUL pubblica SUL Totale (*) % cessione aree mq mq mq mq 1.361.662 157.408 194.174 351.582 55,2% Destinazioni d’uso ammesse SUL Totale mq 20% Abitative 70.316 60% Commerciali; Servizi; Turistico-ricettive 210.949 20% Flessibile 70.316 TOTALE 351.582 ACILIA MADONETTA - Municipio XIII Denominazione PREVISIONI EDIFICATORIE TOTALI Denominazione St SUL privata SUL pubblica SUL Totale % cessione aree
PREVISIONI EDIFICATORIE TOTALI
Municipio XIII Denominazione PREVISIONI EDIFICATORIE TOTALI Denominazione St SUL privata SUL pubblica SUL Totale % cessione aree mq mq mq mq Acilia Madonnetta 1.361.662 157.408 194.174 351.582 55,2% Anagnina Romanina 926.166 148.532 204.403 352.935 57,9% Cesano 377.004 28.612 41.494 70.106 59,2% La Storta 676.775 53.203 96.797 150.000 64,5% Saxa Rubra 655.689 46.299 86.367 132.666 65,1% Torre Spaccata 569.357 156.232 31.268 187.500 16,7% Totale 1 4.566.653 590.286 654.503 1.244.789 52,6%
CENTRALITÀ DA PIANIFICARE
.299 86.367 132.666 65,1% Torre Spaccata 569.357 156.232 31.268 187.500 16,7% Totale 1 4.566.653 590.286 654.503 1.244.789 52,6% Ponte Mammolo 603.263 0 45.132 45.132 100,0% Santa Maria della Pietà 522.401 0 0 0 Totale 2 1.125.664 0 45.132 45.132 100,0% TOTALE 5.692.317 590.286 699.635 1.289.921 54,2% CENTRALITÀ DA PIANIFICARE
CENTRALITÀ DA PIANIFICARE
2.401 0 0 0 Totale 2 1.125.664 0 45.132 45.132 100,0% TOTALE 5.692.317 590.286 699.635 1.289.921 54,2% CENTRALITÀ DA PIANIFICARE (*) tale SUL andrebbe eventualmente incrementata della volumetria riferita all’ex G4 "Casal Giudeo sud" pari a mc 21.002 (residuo) così come previsto nell’Emendamento CCP del 7.2.03, allegato 8.
115 Piano Regolatore Generale Appendice 2
115 Piano Regolatore Generale Appendice 2
Superficie Territoriale (St) mq 926.166 Superficie Utile Lorda (SUL) mq 352.935 Previsioni edificatorie - Quota privata Destinazioni d’uso esistenti Sub Ambito St ET SUL privata mq mq/mq mq a (M1) 888.898 0,165 146.668 c (N) 37.268 0,050 1.863 Totale generale 926.166 0,16 148.532 Previsioni edificatorie totali St SUL privata SUL pubblica SUL Totale % cessione aree mq mq mq mq 926.166 148.532 204.403 352.935 57,9% Destinazioni d’uso ammesse SUL Totale mq
TOTALE 352.935
L pubblica SUL Totale % cessione aree mq mq mq mq 926.166 148.532 204.403 352.935 57,9% Destinazioni d’uso ammesse SUL Totale mq 20% Abitative 70.587 60% Commerciali; Servizi; Turistico-ricettive 211.761 20% Flessibile 70.587 TOTALE 352.935 ANAGNINA ROMANINA - Municipio X Nota: Il progetto dovrà prevedere una superficie da destinare a nodo di scambio non inferiore a 11,0 ha 116 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
117 Piano Regolatore Generale Appendice 2
117 Piano Regolatore Generale Appendice 2
Superficie Territoriale (St) mq 377.004 Superficie Utile Lorda (SUL) mq 70.106 Previsioni edificatorie - Quota privata Destinazioni d’uso esistenti Sub Ambiti St ET SUL privata mq mq/mq mq a1 (M1) 61.576 0,20 12.315 a2 (M1) 1.538 0,20 308 Totale a 63.114 0,20 12.623 d1 (H) 114.548 0,05 5.727 d2 (H) 198.689 0,05 9.934 Totale d 313.237 0,05 15.662 e (L) 653 0,50 327 Totale generale 377.004 0,08 28.612 Previsioni edificatorie totali St SUL privata SUL pubblica
TOTALE 70.106
37 0,05 15.662 e (L) 653 0,50 327 Totale generale 377.004 0,08 28.612 Previsioni edificatorie totali St SUL privata SUL pubblica SUL Totale % cessione aree mq mq mq mq 377.004 28.612 41.494 70.106 59,2% Destinazioni d’uso ammesse SUL Totale mq 20% Abitative 14.021 60% Commerciali; Servizi; Turistico-ricettive 42.064 20% Flessibile 14.021 TOTALE 70.106 CESANO - Municipio XX 118 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
119 Piano Regolatore Generale Appendice 2
119 Piano Regolatore Generale Appendice 2
(*) Comprensori con diritti edificatori da trasferire (**) La Superficie Territoriale è riferita al perimetro della centralità Superficie Territoriale (St) mq 676.775 Superficie Utile Lorda (SUL) mq 150.000 Previsioni edificatorie - Quota privata Destinazioni d’uso esistenti Sub Ambiti St ET SUL privata mq mq/mq mq d (H) 522.031 0,050 26.102 f1 (G3) - La Storta 1 78.379 0,063 4.938 f2 (G3) - La Storta 2 76.365 0,063 4.811
privata mq mq/mq mq d (H) 522.031 0,050 26.102 f1 (G3) - La Storta 1 78.379 0,063 4.938 f2 (G3) - La Storta 2 76.365 0,063 4.811 f3 (G3) - Via della Storta () 36.627 0,050 1.831 f4 (G3) - La Storta Santa Rosa () 210.407 0,050 10.520 f5 (G3) - La Storta Mazzalupo (*) 100.019 0,050 5.001 Totale f 501.797 0,054 27.101 Totale generale (d+f1+f2) (**) 676.775 0,079 53.203 Previsioni edificatorie totali St SUL privata SUL pubblica SUL Totale % cessione aree mq mq mq mq 676.775 53.203 96.797 150.000 64,5%
TOTALE 150.000
sioni edificatorie totali St SUL privata SUL pubblica SUL Totale % cessione aree mq mq mq mq 676.775 53.203 96.797 150.000 64,5% Destinazioni d’uso ammesse SUL Totale mq 20% Abitative 30.000 55% Commerciali; Servizi; Turistico-ricettive 82.500 25% Flessibile 37.500 TOTALE 150.000 LA STORTA - Municipio XIX 120 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
121 Piano Regolatore Generale Appendice 2
121 Piano Regolatore Generale Appendice 2
- Sub ambiti compresi nel parco "Valle dell’Aniene" Nota: Il progetto dovrà prevedere una superficie da destinare a nodo di scambio non inferiore a 8,0 ha Superficie Territoriale (St) mq 603.263 Superficie Utile Lorda (SUL) mq 45.132 Previsioni edificatorie - Quota pubblica Destinazioni d’uso esistenti Sub Ambiti St ET SUL pubblica mq mq/mq mq a1* (M1) 91.851 0,00 0 a2 (M1) 19.982 0,40 7.993 a3 (M1) 41.296 0,40 16.518 Totale a 153.129 0,16 24.511
UL pubblica mq mq/mq mq a1* (M1) 91.851 0,00 0 a2 (M1) 19.982 0,40 7.993 a3 (M1) 41.296 0,40 16.518 Totale a 153.129 0,16 24.511 b1* (M3) 20.095 0,00 0 b2* (M3, Viab.) 3.576 0,00 0 Totale b 23.671 0,00 0 c1 (N) 2.669 0,10 267 c2 (N, Viab.) 20.269 0,10 2.027 c3 (N, Viab.) 29.016 0,10 2.902 c4* (N, Viab.) 27.533 0,00 0 c5* (N, Viab.) 2.766 0,00 0 c6* (N, Viab.) 5.980 0,00 0 c7* (N, Viab.) 2.587 0,00 0 c8* (N, Viab.) 3.510 0,00 0 c9* (N, Viab.) 3.244 0,00 0 c10* (N, Viab.) 22.797 0,00 0
TOTALE GENERALE 603.263 0,07 45.132
) 5.980 0,00 0 c7* (N, Viab.) 2.587 0,00 0 c8* (N, Viab.) 3.510 0,00 0 c9* (N, Viab.) 3.244 0,00 0 c10* (N, Viab.) 22.797 0,00 0 c11* (N, Viab.) 95.109 0,00 0 c12* (N, Viab.) 27.987 0,00 0 Totale c 243.467 0,02 5.196 i1* (M1) 22.047 0,00 0 Ospedale Regina Elena i2* 42.307 0,00 0 Fiume Aniene i3 (M1) 11.869 0,40 4.748 Nodo di scambio i4 (N, Viab.) 106.773 0,10 10.677 Totale i 182.996 0,08 15.425 TOTALE GENERALE 603.263 0,07 45.132 Destinazioni d’uso ammesse 100% Servizi - Direzionalità pubblica
TOTALE GENERALE 603.263 0,07 45.132
otale i 182.996 0,08 15.425 TOTALE GENERALE 603.263 0,07 45.132 Destinazioni d’uso ammesse 100% Servizi - Direzionalità pubblica PONTE MAMMOLO - Municipio V 122 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
123 Piano Regolatore Generale Appendice 2
E1 (N) 49.533 0,05 2.477 0 E2 (M1) 109.691 0,20 21.938 0
123 Piano Regolatore Generale Appendice 2
Superficie Territoriale (St) mq 655.689 Superficie Utile Lorda (SUL) mq 132.666 Previsioni edificatorie - Quota privata e quota pubblica Destinazioni d’uso esistenti Sub Ambiti St ET SUL privata SUL pubblica mq mq/mq mq mq c (N) 437.682 0,05 21.884 0 E1 (N) 49.533 0,05 2.477 0 E2 (M1) 109.691 0,20 21.938 0 E3 (M1) 58.783 0,20 0 11.757 Parcheggio Totale E 218.007 0,16 24.415 11.757 TOTALE GENERALE 655.689 0,08 46.299 11.757 Previsioni edificatorie totali St
TOTALE GENERALE 655.689 0,08 46.299 11.757
.757 Parcheggio Totale E 218.007 0,16 24.415 11.757 TOTALE GENERALE 655.689 0,08 46.299 11.757 Previsioni edificatorie totali St SUL privata SUL pubblica SUL Totale % cessione aree mq mq mq mq 655.689 46.299 86.367 132.666 65,1% Destinazioni d’uso ammesse SUL Totale mq 15% Abitative 19.900 85% Commerciali; Servizi; Servizi – Sedi ed attrezzature universitarie; Turistico-ricettive 112.766 TOTALE 132.666 SAXA RUBRA - Municipio XX
TOTALE 132.666
ali; Servizi; Servizi – Sedi ed attrezzature universitarie; Turistico-ricettive 112.766 TOTALE 132.666 SAXA RUBRA - Municipio XX Nota: Il progetto dovrà prevedere una superficie da destinare a nodo di scambio non inferiore a 6,0 ha 124 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
125 Piano Regolatore Generale Appendice 2
125 Piano Regolatore Generale Appendice 2
Superficie Territoriale (St) mq 522.401 Superficie Utile Lorda (SUL) mq 0 Previsioni edificatorie - Quota pubblica Destinazioni d’uso esistenti Sub Ambiti St ET SUL pubblica mq mq/mq mq a1 (M1) 24.030 0,00 0 a2 (M1) 128.444 0,00 0 Totale a 152.474 0,00 0 b1 (M3) 11.463 0,00 0 b2 (M3) 6.733 0,00 0 Totale b 18.196 0,00 0 E1 (M1) 29.740 0,00 0 Impianto sportivo E2 (M1) 9.223 0,00 0 Serv. Generali E3 (M1) 11.803 0,00 0 Nomadi Totale E 50.766 0,00 0
TOTALE GENERALE 522.401 0,00 0
E1 (M1) 29.740 0,00 0 Impianto sportivo E2 (M1) 9.223 0,00 0 Serv. Generali E3 (M1) 11.803 0,00 0 Nomadi Totale E 50.766 0,00 0 i1 (M1) 267.688 0,00 0 Servizi Generali i2 (N) 6.455 0,00 0 Servizi Generali i3 (N) 26.822 0,00 0 Parcheggio Totale i 300.965 0,00 0 TOTALE GENERALE 522.401 0,00 0 Destinazioni d’uso ammesse 100% Servizi - Direzionalità pubblica e Attrezzature universitarie; Turismo e ricettività SANTA MARIA DELLA PIETÀ - Municipio XIX 126 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
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TOTALE GENERALE 156.232
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Superficie Territoriale (St) mq 569.357 Superficie Utile Lorda (SUL) mq 187.500 Previsioni edificatorie - Quota privata Destinazioni d’uso esistenti Ambito St ET SUL privata mq mq/mq mq a (I2) 569.357 0,2744 156.232 TOTALE GENERALE 156.232 Previsioni edificatorie totali St SUL privata SUL pubblica SUL Totale % cessione aree mq mq mq mq 569.357 156.232 31.268 187.500 16,7% Destinazioni d’uso ammesse SUL Totale mq 20% Abitative 37.500
e % cessione aree mq mq mq mq 569.357 156.232 31.268 187.500 16,7% Destinazioni d’uso ammesse SUL Totale mq 20% Abitative 37.500 60% Commerciali; Servizi; Turistico-ricettive. 112.500 20% Flessibile 37.500 Totale 187.500 TORRE SPACCATA - Municipio VIII 128 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
129 Piano Regolatore Generale Appendice 2
Piano Regolatore Generale Appendice 3 alle Norme Tecniche di Attuazione Parere geologico-vegetazionale espresso ai sensi dell’art. 89 del DPR n.380/2001 e della DGR n.2369/1999
132 Piano Regolatore Generale Norme Tecniche di Attuazione
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me Tecniche di Attuazione
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Finito di stampare nel mese di maggio 2008 da Futura Grafica ‘70 - Roma
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