PIANO REGOLATORE GENERALE - Comune di Padova
Comune di Padova · Padova, Veneto
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COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA Settore Pianificazione Urbanistica Settore Edilizia Privata PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettera l), della L.R. 61/85 così come previsto dall’art. 48 della L.R. 23 Aprile 2004 n° 11 VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. , RELATIVA A PRECISAZIONI NELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI. STRALCIO TESTO N.T.A. VIGENTI CON MODIFICHE A FRONTE IL CAPO SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA IL CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA
STRALCIO TESTO N.T.A. VIGENTI CON MODIFICHE A FRONTE
STRALCIO TESTO N.T.A. VIGENTI CON MODIFICHE A FRONTE IL CAPO SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA IL CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA Arch. Franco Fabris Ing. Armandino Stoppa
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATT
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVAMENTE A PRECISAZIONI NELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI RELAZIONE Le problematiche relative alla sosta ed ai parcheggi legate all’evoluzione della meccanizzazione dei trasporti ed all’aumento della popolazione residente, sono particolarmente significative, soprattutto nell’area del “Centro Storico” della città, ambito urbano edificato nel tempo secondo le caratteristiche, modalità e
soprattutto nell’area del “Centro Storico” della città, ambito urbano edificato nel tempo secondo le caratteristiche, modalità e necessità delle varie epoche di costruzione, ma che non può ora rispondere alla reale e crescente domanda di parcheggi. Per la città costruita oltre la cinta muraria che delimita il “Centro Storico” per l’attuazione dei servizi e quindi anche dei parcheggi, considerate le difficoltà di tipo finanziario del Comune, il Piano Regolatore prevede la possibilità da parte
che dei parcheggi, considerate le difficoltà di tipo finanziario del Comune, il Piano Regolatore prevede la possibilità da parte dei soggetti privati di realizzare tali servizi, previa deliberazione del Consiglio Comunale, che ne fissa le modalità di attuazione e gestione. Questa normativa approvata dalla Giunta Regionale, anticipava già nel 1983, la possibilità di gestire in modo coordinato e perequativo i servizi pubblici e/o di uso pubblico ora definiti in modo esplicito come modalità di attuazione del
o coordinato e perequativo i servizi pubblici e/o di uso pubblico ora definiti in modo esplicito come modalità di attuazione del Piano Regolatore dalla Legge Urbanistica regionale n. 11 del 2004. Come sopra indicato, l’evoluzione sociale ha portato a maturare bisogni e necessità spesso non compatibili con la conformazione della città esistente e questo in particolare per quanto riguarda i problemi della sosta e del parcheggio
i con la conformazione della città esistente e questo in particolare per quanto riguarda i problemi della sosta e del parcheggio dei veicoli appartenenti a persone residenti all’interno del Centro Storico cittadino, bisogni questi ultimi non risolvibili mediante acquisizione e/o convenzionamento di aree libere da edificazione, né con gli attuali spazi di sosta ancorché riservati.
Sorge pertanto la necessità di precisare quanto già previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, in merito alla realizzazione di spazi di parcheggio, al fine di incentivare, analogamente a quanto previsto per le aree esterne al Centro Storico, l’intervento di soggetti privati che mediante accordi con l’Amministrazione Comunale, realizzino quegli spazi a parcheggio necessari ed indispensabili al reperimento degli standards urbanistici e nel contempo
nale, realizzino quegli spazi a parcheggio necessari ed indispensabili al reperimento degli standards urbanistici e nel contempo permettano la progressiva riduzione della presenza di auto lungo le strade e negli spazi pubblici ancora esistenti all’interno della cinta muraria cittadina. La realizzazione dei parcheggi in Centro Storico è regolamentata principalmente da due articoli delle Norme Tecniche, l’art. 44 che definisce i
e dei parcheggi in Centro Storico è regolamentata principalmente da due articoli delle Norme Tecniche, l’art. 44 che definisce i contenuti generali e particolari per ogni Unità di Piano e l’art. 8 ter che richiama le normative statali sui “parcheggi pertinenziali”. Pur consentendo l’art. 44 al primo comma, la realizzazione di spazi a parcheggio, ribadisce poi per tutto l’articolo, la pertinenzialità degli stessi riferita alle Unità di Piano, consentendo solo per quelli
o, ribadisce poi per tutto l’articolo, la pertinenzialità degli stessi riferita alle Unità di Piano, consentendo solo per quelli richiesti ai sensi della L. 122/89, l’estensione della pertinenzialità agli immobili dislocati entro un percorso pedonale di 200 metri calcolati a partire dal passo carraio. Date le difficoltà, come sopra ricordato, di individuare aree idonee alla realizzazione di parcheggi pubblici e la necessità di risolvere il problema della
pra ricordato, di individuare aree idonee alla realizzazione di parcheggi pubblici e la necessità di risolvere il problema della sosta, si ritiene opportuno incentivare, ove ciò sia possibile, la realizzazione di parcheggi pubblici e/o di uso pubblico, su aree private, già consentiti dalla normativa vigente, in analogia a quanto previsto per le zone esterne al Centro Storico, mediante convenzione e/o impegno unilaterale approvato dal Comune,
ogia a quanto previsto per le zone esterne al Centro Storico, mediante convenzione e/o impegno unilaterale approvato dal Comune, vincolando in ogni caso l’utilizzo di detti parcheggi ai residenti all’interno del perimetro del Centro Storico così come definito negli elaborati del Piano Regolatore vigente. La precisazione nella definizione ed utilizzazione degli spazi a parcheggio realizzabili all’interno della zona del Centro Storico, comporta una variante alle
one ed utilizzazione degli spazi a parcheggio realizzabili all’interno della zona del Centro Storico, comporta una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., variante che non modifica i parametri, le destinazioni d’uso e le modalità di attuazione per la realizzazione dei parcheggi nella zona, ma si limita come già affermato, a precisare l’attuazione di quanto già consentito, al fine di risolvere la carenza di aree per parcheggi pubblici,
adottando gli stessi principi e modalità già previsti dalle N.T.A. del P.R.G. vigente per i medesimi temi e servizi nelle altri parti del territorio comunale, modalità di attuazione che consentono di delegare al privato la realizzazione dei parcheggi sulla base di un atto specifico approvato dall’Amministrazione Comunale, che precisi regolamenti e garantisca l’interesse pubblico degli interventi che vengono realizzati. In merito alla realizzazione di parcheggi interrati, realizzabili nel rispetto
pubblico degli interventi che vengono realizzati. In merito alla realizzazione di parcheggi interrati, realizzabili nel rispetto delle norme che regolano le singole zone del P.R.G. su tutto il territorio comunale, considerata la particolare conformazione del territorio ed i problemi di smaltimento delle acque, si è riscontrato, anche in recenti casi di eventi atmosferici di particolare rilevanza, come questi siano interessati da problemi di allagamento.
anche in recenti casi di eventi atmosferici di particolare rilevanza, come questi siano interessati da problemi di allagamento. La realizzazione dei parcheggi interrati è un’opportunità consentita dalla normativa comunale, ma non un obbligo e la loro realizzazione è una scelta specifica da parte di chi realizza il fabbricato in rapporto alle modalità distributive e di utilizzo dei volumi consentiti dalle previsioni del P.R.G.; si è ritenuto pertanto
o in rapporto alle modalità distributive e di utilizzo dei volumi consentiti dalle previsioni del P.R.G.; si è ritenuto pertanto di rendere consapevoli gli interessati che queste scelte debbono essere ponderate e non possono poi essere rivolte contro l’Amministrazione Comunale che le ha consentite, mediante richiesta di rimborso degli eventuali danni causati da eventi naturali. A tal fine è stato integrato il testo delle N.T.A. agli articoli 8 ter, 11, 19 bis,
eventuali danni causati da eventi naturali. A tal fine è stato integrato il testo delle N.T.A. agli articoli 8 ter, 11, 19 bis, 20, 44 con un nuovo comma che stabilisce l’assunzione di responsabilità da parte di chi attua gli interventi per la realizzazione dei parcheggi interrati, liberando l’Amministrazione Comunale da obblighi nel caso di danni causati da eventi naturali. La variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore
ale da obblighi nel caso di danni causati da eventi naturali. La variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, non modificando i contenuti, i parametri edificatori e le modalità di attuazione, ma limitandosi a precisazioni in merito alla realizzazione di quanto già consentito, viene approvata sulla base di quanto previsto dall’art. 50 comma 4 lettera l), L.R. 61/85 così come indicato dall’art. 48 della L. 11/2004.
COMUNE DI PADOVA NORME TECNICHENORME TECNICHENORME TECNICHENORME TECNICHE
COMUNE DI PADOVA NORME TECNICHENORME TECNICHENORME TECNICHENORME TECNICHE DI ATTUAZIONEDI ATTUAZIONEDI ATTUAZIONEDI ATTUAZIONE VARIANTE PARZIALE ALLE NORMEVARIANTE PARZIALE ALLE NORMEVARIANTE PARZIALE ALLE NORMEVARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELTECNICHE DI ATTUAZIONE DELTECNICHE DI ATTUAZIONE DELTECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G., RELATIVA A PRECISAZIONIP.R.G., RELATIVA A PRECISAZIONIP.R.G., RELATIVA A PRECISAZIONIP.R.G., RELATIVA A PRECISAZIONI
NELLA REALIZZAZIONE DEINELLA REALIZZAZIONE DEINELLA REALIZZAZIONE DEINELLA REALI
DEL P.R.G., RELATIVA A PRECISAZIONIP.R.G., RELATIVA A PRECISAZIONIP.R.G., RELATIVA A PRECISAZIONIP.R.G., RELATIVA A PRECISAZIONI NELLA REALIZZAZIONE DEINELLA REALIZZAZIONE DEINELLA REALIZZAZIONE DEINELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI.PARCHEGGI.PARCHEGGI.PARCHEGGI. STRALCIO TESTO N.T.A. VIGENTI CON MODIFICHE A FRONTE SETTORESETTORESETTORESETTORE PIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONE URBANISTICAURBANISTICAURBANISTICAURBANISTICA PIANOPIANOPIANOPIANO REGOLATOREREGOLATOREREGOLATOREREGOLATORE
CAZIONEPIANIFICAZIONE URBANISTICAURBANISTICAURBANISTICAURBANISTICA PIANOPIANOPIA
CAZIONEPIANIFICAZIONE URBANISTICAURBANISTICAURBANISTICAURBANISTICA PIANOPIANOPIANOPIANO REGOLATOREREGOLATOREREGOLATOREREGOLATORE GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE Aggiornato alla data del 15 maggio 201115 maggio 201115 maggio 201115 maggio 2011
specificazioni: − per le medie-piccole strutture di vendita gli ampliamenti devono rispettare una dotazione minima di parcheggi di mq 40 (quaranta) ogni mq 100 (cento) della superficie di vendita ampliata; − per tutti gli esercizi commerciali, del settore alimentare, con superficie di vendita superiore a mq 500 (cinquecento) secondo la fattispecie, si richiama il rispetto della legge regionale 15/2004; − per le medie strutture di vendita, ampliamenti fino al 20% della superficie di vendita
rispetto della legge regionale 15/2004; − per le medie strutture di vendita, ampliamenti fino al 20% della superficie di vendita non è richiesto l’adeguamento dei parcheggi, per ampliamenti superiori e per le grandi strutture di vendita, secondo la fattispecie, si richiama il rispetto della legge regionale 15/2004. Nelle aree a servizi, qualora non diversamente previsto nei successivi corrispondenti articoli, sono ammessi solo i negozi di vicinato, fermo rimanendo che per l’inserimento di
revisto nei successivi corrispondenti articoli, sono ammessi solo i negozi di vicinato, fermo rimanendo che per l’inserimento di tali attività, mediante interventi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione, viene richiesta una dotazione di parcheggi di mq 40 (quaranta) ogni mq 100 (cento) di superficie lorda di pavimento. Per le attività commerciali esistenti, che non rispettano i limiti dimensionali per le varie zone o aree, è consentito il solo mantenimento della superficie di vendita esistente.
Art. 8 ter PARCHEGGI PERTINENZIALI
pettano i limiti dimensionali per le varie zone o aree, è consentito il solo mantenimento della superficie di vendita esistente. Art. 8 ter PARCHEGGI PERTINENZIALI È consentita la realizzazione e/o il recupero di parcheggi privati (autorimesse e/o posti auto) a favore di unità immobiliari esistenti o derivanti da interventi, sino alla ristrutturazione edilizia, di edifici esistenti alla data del 7 aprile 1989 1 , che ne siano prive
anti da interventi, sino alla ristrutturazione edilizia, di edifici esistenti alla data del 7 aprile 1989 1 , che ne siano prive o ne siano dotate in misura insufficiente: superficie inferiore o uguale a mq 15 ogni unità immobiliare. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili alle unità immobiliari con destinazione: residenziale; commerciale: comprese le strutture di vendita con esclusione delle medio-piccole, delle medie, delle grandi e dei centri commerciali; artigianali di
e le strutture di vendita con esclusione delle medio-piccole, delle medie, delle grandi e dei centri commerciali; artigianali di servizio e/o artistiche. La realizzazione di parcheggi pertinenziali non è consentita nella zona agricola e nelle 1 ) data di entrata in vigore della legge 24/03/1989 n.122
aree destinate a servizi secondo il P.R.G. e salvo quanto precisato negli specifici articoli delle N.T.A. e nei successivi commi. I parcheggi pertinenziali sono realizzabili negli edifici esistenti, nel soprasuolo e/o nel sottosuolo delle aree di pertinenza o che vengono rese pertinenti, per una superficie massima di parcamento di mq 25 (venticinque) per ciascuna unità immobiliare interessata; in ogni caso la realizzazione di manufatti nel soprasuolo da adibire a
(venticinque) per ciascuna unità immobiliare interessata; in ogni caso la realizzazione di manufatti nel soprasuolo da adibire a parcheggi deve interessare non meno di quattro unità immobiliari. La realizzazione dei parcheggi pertinenziali può essere attuata anche sugli edifici esistenti ricompresi in aree destinate dal P.R.G. a: servizi civici di quartiere e servizi di interesse generale; tali interventi sono sottoposti a delibera di Consiglio Comunale e convenzionati.
di quartiere e servizi di interesse generale; tali interventi sono sottoposti a delibera di Consiglio Comunale e convenzionati. Gli interventi di nuova costruzione per la realizzazione di parcheggi pertinenziali, ove ammessi, devono rispettare: − l’indice di edificabilità di zona, con l’ammissibilità di una volumetria aggiuntiva non superiore al 10% (dieci); − altezza non superiore a m 10 (dieci); − superficie coperta massima e/o sviluppo dell’interrato, escluse le rampe e/o bocche di
− altezza non superiore a m 10 (dieci); − superficie coperta massima e/o sviluppo dell’interrato, escluse le rampe e/o bocche di aerazione, non superiore al 50% (cinquanta) della superficie del lotto di riferimento; − la parte interrata comprese le rampe, le bocche di aerazione, gli elevatori non costituenti volume, devono distare non meno di m 1,50 (uno e cinquanta) dai confini di proprietà. Gli interventi per la realizzazione di parcheggi pertinenziali inerenti all’edilizia esistente
quanta) dai confini di proprietà. Gli interventi per la realizzazione di parcheggi pertinenziali inerenti all’edilizia esistente che superino i limiti di cui al precedente comma, possono riutilizzare l’intero volume e attuare e/o estendere l’interrato sotto il sedime dell’edificato. I parcheggi pertinenziali, di cui al presente articolo, possono essere attuati da soggetti privati, singoli e/o riuniti in consorzio, da Enti, società e imprese, nel rispetto delle seguenti fattispecie e modalità:
getti privati, singoli e/o riuniti in consorzio, da Enti, società e imprese, nel rispetto delle seguenti fattispecie e modalità: a) proprietari di unità immobiliari che intendono dotare le stesse di parcheggi qualora ne siano prive o carenti, devono, contestualmente alla richiesta del permesso a costruire, presentare un atto d’obbligo registrato e trascritto, o atto equivalente, con il quale gli stessi proprietari si impegnano a vincolare i realizzandi parcheggi alle unità
immobiliari di proprietà o ad assumere l’impegno di vincolo sul 70% dei parcheggi previsti. b) Enti, società e imprese, che intendono realizzare parcheggi a favore di unità immobiliari, che ne siano prive o carenti devono, contestualmente alla richiesta del permesso a costruire, presentare un impegno irrevocabile registrato e trascritto, o atto equivalente, di acquisto da parte di proprietari di unità immobiliari di almeno il 35% del totale dei parcheggi previsti.
o atto equivalente, di acquisto da parte di proprietari di unità immobiliari di almeno il 35% del totale dei parcheggi previsti. c) In ogni caso, al momento della richiesta e/o presentazione dell’agibilità, tutti i parcheggi realizzati devono risultare pertinenziali ad unità immobiliari considerate dal presente articolo, fermo restando che detti parcheggi non possono distare dalle unità immobiliari di riferimento più di m 500 (cinquecento) misurati in linea d’aria.
detti parcheggi non possono distare dalle unità immobiliari di riferimento più di m 500 (cinquecento) misurati in linea d’aria. Nel caso che la proposta di intervento, per la realizzazione di parcheggi pertinenziali, interessi immobili (aree e/o edifici) inutilizzati e/o dismessi da almeno sette anni, la presentazione del progetto da parte dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) con i relativi impegni, costituisce atto propedeutico perché l’Amministrazione possa indicare
ui alle precedenti lettere a) e b) con i relativi impegni, costituisce atto propedeutico perché l’Amministrazione possa indicare l’intervento quale opera di pubblica utilità anche ai sensi e per gli effetti dell’art.10, commi 1 e 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327. In questo caso la superficie massima di parcamento per ciascuna unità immobiliare, a cui rendere pertinenziale i parcheggi, è di mq 18 (diciotto). Per la realizzazione di parcheggi pertinenziali nella zona Centro Storico si applicano le
le i parcheggi, è di mq 18 (diciotto). Per la realizzazione di parcheggi pertinenziali nella zona Centro Storico si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora non in contrasto con le specifiche norme di cui al successivo art.44. La realizzazione dei parcheggi deve, inoltre, avvenire nel rispetto del contesto urbano e della compatibilità edilizia ed ambientale. A tal fine: − per i parcheggi interrati, dovrà essere dimostrata, con apposita relazione tecnica, la
ità edilizia ed ambientale. A tal fine: − per i parcheggi interrati, dovrà essere dimostrata, con apposita relazione tecnica, la compatibilità geologica, idraulica e statica, dell'intervento con le condizioni del sito; − per gli edifici esistenti , con esclusione di quelli ricompresi nella zona del Centro Storico per i quali si richiama il successivo art.44, nel caso di interventi sino alla ristrutturazione edilizia, di norma, vanno mantenuti e/o riproposti i paramenti esterni;
rt.44, nel caso di interventi sino alla ristrutturazione edilizia, di norma, vanno mantenuti e/o riproposti i paramenti esterni; nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora ammessi, non si considerano parte della sagoma le coperture e ogni altro elemento in aggetto rispetto alle superfici del solido che individua il volume preesistente;
− di norma devono essere evitati tipologie ed elementi che denuncino, inequivocabilmente, la funzione di autosilo quali: rampe visibili dagli spazi pubblici e privati, la sovrapposizione ripetitiva di pieni e vuoti, ecc.- I parcheggi, qualora richiesti in deroga ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, possono essere realizzati al piano terra dei fabbricati o nel sottosuolo di aree di pertinenza degli stessi fabbricati e quindi resi pertinenziali alle unità
Art. 9 ZONA DEL CENTRO STORICO
piano terra dei fabbricati o nel sottosuolo di aree di pertinenza degli stessi fabbricati e quindi resi pertinenziali alle unità immobiliari che compongono detti fabbricati (o ad unità immobiliari immediatamente confinanti). … Art. 9 ZONA DEL CENTRO STORICO Per la Zona del Centro Storico, definita da perimetro nelle planimetrie del P.R.G. in scala 1:5000, valgono le previsioni stabilite nelle planimetrie del P.R.G., in scala 1:1000, della
Art. 10 ZONE RESIDENZIALI
lle planimetrie del P.R.G. in scala 1:5000, valgono le previsioni stabilite nelle planimetrie del P.R.G., in scala 1:1000, della serie B1 e B2, e, in scala 1:10000, della Tav. B3, nonché le Norme Tecniche di Attuazione di cui alla parte III del presente documento; valgono inoltre tutte le altre norme tecniche non in contrasto con la suddetta parte III. Art. 10 ZONE RESIDENZIALI Le zone residenziali comprendono le zone residenziali di espansione, le zone residenziali
Art. 10 ZONE RESIDENZIALI
a parte III. Art. 10 ZONE RESIDENZIALI Le zone residenziali comprendono le zone residenziali di espansione, le zone residenziali di completamento, la zona di perequazione e le zone residenziali di conservazione. Zone residenziali di espansione. Le zone residenziali di espansione si attuano per mezzo di strumenti urbanistici attuativi e tramite concessione edilizia diretta secondo quanto disposto al precedente art. 4. Le condizioni per il rilascio della concessione in diretta attuazione del Piano Regolatore
quanto disposto al precedente art. 4. Le condizioni per il rilascio della concessione in diretta attuazione del Piano Regolatore Generale, derivanti dal combinato disposto degli articoli 9 e 109 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61, devono verificarsi nell'ambito dell'intera zona di espansione delimitata dal Piano Regolatore Generale. Zone residenziali di completamento. Nelle zone residenziali di completamento la
nsione delimitata dal Piano Regolatore Generale. Zone residenziali di completamento. Nelle zone residenziali di completamento la concessione può essere rilasciata in assenza di strumenti urbanistici attuativi purché le aree siano già servite dalle strade e dai servizi tecnologici a rete. AGGIUNGERE La realizzazione di parcheggi interrati costituisce assunzione di responsabilità da parte di chi attua l’intervento e libera l’Amministrazione Comunale da obblighi nel caso di danni causati da eventi naturali.
Art. 11 ZONE RESIDENZIALI
Zone residenziali di perequazione. Le zone residenziali di perequazione sono disciplinate dal successivo art. 16. Zone residenziali di conservazione. Le zone residenziali di conservazione sono disciplinate dal successivo art. 17. Art. 11 ZONE RESIDENZIALI Norme di carattere generale Le Zone Residenziali sono destinate agli insediamenti residenziali. In esse sono ammesse tutte le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione residenziale. Sono comunque escluse: a) industrie;
esse sono ammesse tutte le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione residenziale. Sono comunque escluse: a) industrie; b) attività artigianali, magazzini e depositi che, a giudizio del Comune, risultino in contrasto con le caratteristiche residenziali delle zone; c) magazzini e depositi all'aperto, nonché le grandi strutture di vendita e le medie strutture di vendita queste ultime, qualora non ricomprese in uno strumento urbanistico attuativo;
rutture di vendita e le medie strutture di vendita queste ultime, qualora non ricomprese in uno strumento urbanistico attuativo; d) tutte quelle destinazioni d'uso che, a giudizio del Comune, possono comportare molestia ed essere comunque in contrasto con le caratteristiche residenziali delle zone. Nelle zone residenziali a servizio delle nuove costruzioni, delle ricostruzioni nonché degli ampliamenti e delle ristrutturazioni che diano luogo all'aumento delle unità abitative,
uzioni, delle ricostruzioni nonché degli ampliamenti e delle ristrutturazioni che diano luogo all'aumento delle unità abitative, devono essere riservati appositi spazi per parcheggio, la cui superficie non sia inferiore a 1 (uno) metro quadro ogni 10 (dieci) metri cubi di nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento, comunque in misura non inferiore a un posto macchina in autorimessa per ogni nuova unità abitativa; il posto macchina in autorimessa deve avere una superficie
re a un posto macchina in autorimessa per ogni nuova unità abitativa; il posto macchina in autorimessa deve avere una superficie non inferiore a mq 10 (dieci) al netto degli spazi di manovra; il volume, rispetto al quale va determinata la superficie da destinare a parcheggi, non comprende il volume lordo delle autorimesse. Anche in assenza di opere edilizie, gli interventi volti a modificare la destinazione d'uso residenziale o le utilizzazioni in atto, comportano l'obbligo di prevedere adeguati spazi
lti a modificare la destinazione d'uso residenziale o le utilizzazioni in atto, comportano l'obbligo di prevedere adeguati spazi per parcheggio pubblico o privato in misura non inferiore a mq 1 (uno) ogni mq 2,5 (due
virgola cinque) di superficie lorda di pavimento. Il Sindaco ha la facoltà di imporre una maggiore superficie di parcheggio e manovra di automezzi in relazione all'attività svolta. Per le destinazioni commerciali, ad eccezione delle medie strutture di vendita per le quali è richiesta la quantità di parcheggi definita dalla Legge Regionale 15/2004, e/o direzionali, realizzabili nelle zone residenziali (mediante nuove costruzioni,
heggi definita dalla Legge Regionale 15/2004, e/o direzionali, realizzabili nelle zone residenziali (mediante nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti ecc.) con superficie lorda di pavimento superiore al 15% (quindici per cento) della superficie lorda di pavimento complessiva, è prescritta una dotazione di parcheggi pubblici e/o di uso pubblico in misura non inferiore a mq 40 (quaranta) ogni mq 100 (cento) di superficie lorda di pavimento; tale rapporto può essere
bblico in misura non inferiore a mq 40 (quaranta) ogni mq 100 (cento) di superficie lorda di pavimento; tale rapporto può essere conseguito, entro il limite del 50% (cinquanta per cento), anche mediante vincolo di destinazione di aree private. Le autorimesse sono consentite con pavimento a quota inferiore al piano strada ed al piano di campagna: a) se previste da strumenti urbanistici attuativi; b) per le nuove costruzioni, in diretta attuazione del P.R.G., entro il sedime degli edifici,
Art. 12 ZONA RESIDENZIALE 1
a strumenti urbanistici attuativi; b) per le nuove costruzioni, in diretta attuazione del P.R.G., entro il sedime degli edifici, senza realizzazione di rampe esterne, è consentito unicamente un elevatore esterno, privo di elementi che costituiscano volume, addossato al fabbricato e comunque nel rispetto di m 1,50 (uno e cinquanta) dai confini; c) per gli edifici esistenti privi di adeguate autorimesse nel rispetto del precedente art. 8 ter. … Art. 12 ZONA RESIDENZIALE 1
Art. 12 ZONA RESIDENZIALE 1
c) per gli edifici esistenti privi di adeguate autorimesse nel rispetto del precedente art. 8 ter. … Art. 12 ZONA RESIDENZIALE 1 Nella Zona Residenziale 1, le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti prescrizioni: − indice massimo di fabbricabilità fondiaria mc/mq 7 (sette); nel caso di strumento urbanistico attuativo l'indice massimo di fabbricabilità viene riferito alla superficie territoriale di zona, così come risulta dalle planimetrie di Piano Regolatore Generale;
icabilità viene riferito alla superficie territoriale di zona, così come risulta dalle planimetrie di Piano Regolatore Generale; − altezza massima m 30 (trenta), salvo diverse prescrizioni date dagli strumenti attuativi; − per i distacchi si applicano le norme del precedente art. 7; AGGIUNGERE La realizzazione di parcheggi interrati costituisce assunzione di responsabilità da parte di chi attua l’intervento e libera l’Amministrazione Comunale da obblighi nel caso di danni causati da eventi naturali.
Art. 13 ZONA RESIDENZIALE 2
− per l'edilizia esistente si applicano le norme del precedente art. 8. Art. 13 ZONA RESIDENZIALE 2 Nella Zona Residenziale 2, le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti prescrizioni: − indice massimo di fabbricabilità fondiaria mc/mq 4 (quattro); nel caso di strumento urbanistico attuativo l'indice massimo di fabbricabilità viene riferito alla superficie territoriale di zona, così come risulta dalle planimetrie di Piano Regolatore Generale;
icabilità viene riferito alla superficie territoriale di zona, così come risulta dalle planimetrie di Piano Regolatore Generale; − altezza massima m 20 (venti), salvo diverse prescrizioni date dagli strumenti attuativi; Per la “Zona Direzionale n.10 volume massimo mc 7.500”, con prescrizione a reperire i soli standard a parcheggio pubblico nella misura complessiva dell’80% della SLP, nell’ambito di intervento od in aree contigue, sono consentiti interventi per il
co nella misura complessiva dell’80% della SLP, nell’ambito di intervento od in aree contigue, sono consentiti interventi per il trasferimento di diritti edificatori del PRU “Il Superamento dei Margini”, da realizzare in diretta attuazione del PRG, con il vincolo a reperire i soli standard a parcheggio pubblico nell’ambito di intervento od in aree contigue, e l’assolvimento dei restanti standard urbanistici nell’ambito del PRU, come definito dal dimensionamento urbanistico del PRU.
Art. 19 bis ZONA INSEDIATIVA PERIURBANA
, e l’assolvimento dei restanti standard urbanistici nell’ambito del PRU, come definito dal dimensionamento urbanistico del PRU. Art. 19 bis ZONA INSEDIATIVA PERIURBANA La zona insediativa individua parti del territorio periurbano che per localizzazione, presenza di edifici e situazioni urbanistiche risultano, di fatto, urbanizzate. La destinazione d’uso della zona insediativa periurbana è prevalentemente residenziale. Sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni d’uso: a) agricola;
la zona insediativa periurbana è prevalentemente residenziale. Sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni d’uso: a) agricola; b) commerciale, con esclusione delle medio-piccole, medie e grandi strutture di vendita; c) artigianale, limitatamente all’artigianato artistico e/o di servizio, fino ad un massimo di 250 mq.; d) pubblici esercizi; e) servizi pubblici e/o di interesse pubblico. Le destinazioni d’uso di cui ai punti b), c) e d), complessivamente, non possono avere una
superficie lorda di pavimento superiore al 25% di quella residenziale di ogni singola unità edilizia. Nell’ambito della zona insediativa sono ammessi gli interventi di:
- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia;
- ampliamento delle singole unità abitative, stabilmente abitate da almeno 7 (sette) anni, fino al volume massimo, compreso l’esistente, di mc 800;
- riordino funzionale e planivolumetrico, parziale e/o totale, dei volumi esistenti
e massimo, compreso l’esistente, di mc 800; 3) riordino funzionale e planivolumetrico, parziale e/o totale, dei volumi esistenti (accorpamenti, trasposizioni, demolizioni e ricostruzioni), fermo rimanendo che per le eventuali pertinenze e/o annessi, l’intervento va attuato nel limite della superficie coperta e lorda di pavimento esistenti. L’intervento di cui al presente punto può comprendere anche l’ampliamento di cui al precedente punto 2;
di pavimento esistenti. L’intervento di cui al presente punto può comprendere anche l’ampliamento di cui al precedente punto 2; 4) nuova edificazione finalizzata alla realizzazione di un unico edificio con una volumetria massima di mc. 600 (seicento) per ogni singola proprietà. La nuova edificazione, di cui al precedente punto 4, è ammessa nel rispetto dei seguenti presupposti, fermo rimanendo che l’edificio deve risultare autonomo, non collegato e/o addossato ad altre costruzioni:
seguenti presupposti, fermo rimanendo che l’edificio deve risultare autonomo, non collegato e/o addossato ad altre costruzioni: − la richiesta deve interessare un’area il cui assetto fondiario non abbia subito modificazioni dal 1.6.1993, precisando che non sono da intendersi modifiche all’assetto fondiario successioni ereditarie o contratti ad effetti reali intervenuti tra il proprietario e i di lui familiari, ferma restando la capacità edificatoria approvata;
tratti ad effetti reali intervenuti tra il proprietario e i di lui familiari, ferma restando la capacità edificatoria approvata; − l’area deve essere accessibile da strade pubbliche e/o di uso pubblico, esistenti e ricadenti in qualunque zona o area ovvero attraverso le altre aree, con esclusione della zona agricola e delle aree a servizi; in ogni caso vanno contestualmente realizzati, sistemati e comunque razionalizzati gli accessi e gli allacciamenti ai principali servizi a rete di cui la zona è dotata.
zzati, sistemati e comunque razionalizzati gli accessi e gli allacciamenti ai principali servizi a rete di cui la zona è dotata. L’edificazione con riferimento al precedente comma 5, punto 4, deve avvenire nel rispetto dei seguenti distacchi: − dalle strade pubbliche e/o di uso pubblico frontestanti il nuovo fabbricato non inferiore a m. 10 (dieci), assicurando un’area antistante di m. 5 (cinque) da utilizzare per usi pubblici (allargamento stradale, parcheggio, verde di arredo, ecc.); qualora il P.R.G.
te di m. 5 (cinque) da utilizzare per usi pubblici (allargamento stradale, parcheggio, verde di arredo, ecc.); qualora il P.R.G. preveda già l’allargamento stradale e/o parcheggio il distacco minimo è di m. 5 (cinque);
l’area per usi pubblici va ceduta o vincolata all’uso pubblico perpetuo prima del rilascio della concessione edilizia; − dal limite con la zona agricola non inferiore a m. 3 (tre); − tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, limitatamente alla parte fronteggiante, non inferiore a m. 10 (dieci); − tra pareti non finestrate m. 5 (cinque). Nel caso che l’accesso alla nuova edificazione avvenga da strada privata, comunque non
tra pareti non finestrate m. 5 (cinque). Nel caso che l’accesso alla nuova edificazione avvenga da strada privata, comunque non riconoscibile quale strada di uso pubblico e che sia al sevizio di due o più costruzioni, il distacco della nuova edificazione dalla strada non può essere inferiore a m 7,00 (sette) dal confine di proprietà e comunque almeno m 5,00 (cinque) dal ciglio della strada privata esistente. I distacchi di cui al precedente comma 7, si applicano anche agli interventi di cui al
al ciglio della strada privata esistente. I distacchi di cui al precedente comma 7, si applicano anche agli interventi di cui al precedente comma 5 punto 3, con eccezione del solo intervento di ampliamento. L’inclusione di aree od edifici in questa zona non comporta la decadenza dei vincoli istituiti ai sensi della LR 24/85. Per gli altri interventi, si applicano i distacchi di cui al precedente punto 7. In ogni caso, l’altezza massima degli edifici è fissata in m. 7 (sette).
si applicano i distacchi di cui al precedente punto 7. In ogni caso, l’altezza massima degli edifici è fissata in m. 7 (sette). Le domande di concessione edilizia devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza, nonché le opere inerenti alla sistemazione/ realizzazione degli accessi e dei servizi a rete. Per i parcheggi privati è prescritta una dotazione non inferiore a mq. 1 (uno) ogni mc. 10 (dieci) di nuova costruzione e ampliamento e comunque in misura non inferiore a un
zione non inferiore a mq. 1 (uno) ogni mc. 10 (dieci) di nuova costruzione e ampliamento e comunque in misura non inferiore a un posto macchina, in autorimessa per ogni nuovo alloggio, di misura non inferiore a mq. 10 (dieci) al netto degli spazi di manovra; il volume, rispetto al quale va determinata la superficie da destinare a parcheggio, non comprende il volume lordo delle autorimesse. … Gli interventi previsti dal presente Articolo, con particolare riferimento a quelli sugli
e il volume lordo delle autorimesse. … Gli interventi previsti dal presente Articolo, con particolare riferimento a quelli sugli edifici esistenti, devono essere attuati nel rispetto e salvaguardia degli elementi di interesse storico, architettonico, morfologico ed ambientale eventualmente presenti. Vanno inoltre esclusi: materiali, tipologie ed interventi sulle aree scoperte, che non siano AGGIUNGERE La realizzazione di parcheggi interrati costituisce assunzione di responsabilità da parte di chi attua
che non siano AGGIUNGERE La realizzazione di parcheggi interrati costituisce assunzione di responsabilità da parte di chi attua l’intervento e libera l’Amministrazione Comunale da obblighi nel caso di danni causati da eventi naturali.
coerenti con il contesto insediativo tenuto conto anche dell’ambiente naturale e agricolo circostante. In particolare nella sistemazione delle aree scoperte deve essere assicurata la massima permeabilità del terreno utilizzando, per le parti pavimentate, materiali idonei a questo scopo. Le recinzioni devono essere realizzate con elementi naturali (siepi, arbusti, elementi di legno e simili) ovvero con murature tradizionali o con elementi metallici occultati da
nti naturali (siepi, arbusti, elementi di legno e simili) ovvero con murature tradizionali o con elementi metallici occultati da vegetazione arbustiva scelta tra le specie locali. Precisazioni particolari per le zone insediative periurbane approvate con D.G.R. n.2373 del 8 agosto 2008
- Alla presentazione della richiesta di titolo abilitativo per la realizzazione di interventi edilizi, dovrà essere prodotta tutta la documentazione necessaria al fine di valutare i
ativo per la realizzazione di interventi edilizi, dovrà essere prodotta tutta la documentazione necessaria al fine di valutare i contesti specifici, con la finalità di mitigare l’impatto degli insediamenti con il territorio agricolo aperto, e laddove cioè risulti opportuno e coerente con le finalità di tutela del paesaggio rurale e della salvaguardia idraulica e stabilire se: − i lotti di completamento posti ai margini degli abitati debbano essere dotati di
della salvaguardia idraulica e stabilire se: − i lotti di completamento posti ai margini degli abitati debbano essere dotati di confinazioni arboree costituite da filari alberati, siepi formazioni arbustive autoctone, lineari e continue lungo tutto il perimetro esterno (lato campagna a chiusura e delimitazione dell’insediamento extraurbano o periurbano). − Per le aree localizzate all’interno e/o in prossimità delle aree a rischio idraulico
l’insediamento extraurbano o periurbano). − Per le aree localizzate all’interno e/o in prossimità delle aree a rischio idraulico individuate dal P.A.I., debba essere prodotta specifica valutazione di compatibilità idraulica. 2. Nelle aree individuate con specifiche numerazioni l’edificazione dovrà essere attuata nel modo così definito: − aree individuate con il n. 1 la nuova edificazione deve essere realizzata il più vicino possibile agli edifici esistenti. − aree individuate con il n. 2
n. 1 la nuova edificazione deve essere realizzata il più vicino possibile agli edifici esistenti. − aree individuate con il n. 2 la nuova edificazione deve essere realizzata il più lontano possibile dagli edifici esistenti tutelati. − aree individuate con il n. 3. è prescritto un accesso unico al nucleo edificato.
− aree individuate con il n. 4. in sede di richiesta dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, deve essere verificata la compatibilità con l’allevamento esistente nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti. − aree individuate con il n. 5 in sede di richiesta dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, deve essere valutata la compatibilità residenziale con l’attività produttiva in atto nelle aree contigue e prevedere le eventuali misure di protezione e mitigazione.
Art. 20 ZONA AGRICOLA E
residenziale con l’attività produttiva in atto nelle aree contigue e prevedere le eventuali misure di protezione e mitigazione. Non si applicano le norme di cui al precedente art. 8 ter. Art. 20 ZONA AGRICOLA E La zona agricola è destinata all’esercizio dell’attività agricola ed è suddivisa nelle sottozone E2, E2 di tutela, E3 di tutela. 1 - Edificabilità L’edificabilità è disciplinata dalla L.R. 5 marzo 1985, n. 24 nei limiti stabiliti per le singole sottozone, nonché dalla D.G.R. n. 7949/89. …
SOTTOZONA E2 - SOTTOZONA E2 DI TUTELA
à è disciplinata dalla L.R. 5 marzo 1985, n. 24 nei limiti stabiliti per le singole sottozone, nonché dalla D.G.R. n. 7949/89. … SOTTOZONA E2 - SOTTOZONA E2 DI TUTELA Gli interventi ammessi sono: − manutenzione ordinaria e straordinaria; − restauro e ristrutturazione edilizia; − ampliamento delle singole unità abitative, stabilmente abitate da almeno 7 anni, fino al volume massimo, compreso l’esistente, di mc 800 (ottocento) elevato a mc 1200
ive, stabilmente abitate da almeno 7 anni, fino al volume massimo, compreso l’esistente, di mc 800 (ottocento) elevato a mc 1200 (milleduecento) per usi agroturistici nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 24/1985; − la costruzione di case di abitazione in funzione della conduzione del fondo, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 3 della L.R. 24/1985; − costruzione di annessi rustici, comprese le serre fisse, nei limiti di una superficie lorda
te dall’art. 3 della L.R. 24/1985; − costruzione di annessi rustici, comprese le serre fisse, nei limiti di una superficie lorda di pavimento, compreso l’esistente, non superiore al 3% (tre per cento) del fondo rustico e comunque non superiore a mq 300 (trecento) per aziende di superficie fino a 3 (tre) ettari AGGIUNGERE La realizzazione di parcheggi interrati costituisce assunzione di responsabilità da parte di chi attua l’intervento e libera l’Amministrazione Comunale da
ggi interrati costituisce assunzione di responsabilità da parte di chi attua l’intervento e libera l’Amministrazione Comunale da obblighi nel caso di danni causati da eventi naturali.
e mq 800 (ottocento) per aziende di superficie maggiore di 3 (tre) ettari; tali limiti possono essere superati solo per le strutture, anche cooperative, necessarie alla realizzazione di piani di sviluppo aziendale conformi ai piani zonali o comunque a seguito di apposita certificazione, che il Sindaco si riserva di valutare, rilasciata dall’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura attestante la necessità delle opere ai fini produttivi, come disposto dalla L.R. 24/85 - art. 6, secondo comma;
er l’Agricoltura attestante la necessità delle opere ai fini produttivi, come disposto dalla L.R. 24/85 - art. 6, secondo comma; − demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità, in loco o, se possibile, in aree contigue ad edifici esistenti e comunque nel rispetto dell’integrità del fondo; − impianti tecnologici pubblici purché compatibili con i caratteri ambientali del sito.
e nel rispetto dell’integrità del fondo; − impianti tecnologici pubblici purché compatibili con i caratteri ambientali del sito. Per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto delle strade gli interventi ammessi sono quelli previsti dall’art. 7 della L.R. 24/1985. Non è consentita la costruzione di fabbricati per allevamenti zootecnico-industriali e per insediamenti produttivi di tipo agroindustriale. Le nuove case di abitazione e i nuovi annessi rustici devono essere ubicati in aree
SOTTOZONA E3 DI TUTELA
diamenti produttivi di tipo agroindustriale. Le nuove case di abitazione e i nuovi annessi rustici devono essere ubicati in aree contigue ad edifici esistenti in modo da formare un unico aggregato abitativo così come definito dall’art. 2 della L.R. 24/1985. SOTTOZONA E3 DI TUTELA Gli interventi ammessi sono: − manutenzione ordinaria e straordinaria; − restauro e ristrutturazione edilizia; − ampliamento delle singole unità abitative, stabilmente abitate da almeno 7 anni, fino
− restauro e ristrutturazione edilizia; − ampliamento delle singole unità abitative, stabilmente abitate da almeno 7 anni, fino al volume massimo, compreso l’esistente, di mc 800 (ottocento) elevato a mc 1200 (milleduecento) per usi agroturistici nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 24/1985; − ampliamento degli annessi rustici esistenti, comprese le serre fisse, fino ad una superficie lorda di pavimento, compreso l’esistente, di mq 300 (trecento);
stici esistenti, comprese le serre fisse, fino ad una superficie lorda di pavimento, compreso l’esistente, di mq 300 (trecento); − demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità, in loco o, se possibile, in aree contigue ad edifici esistenti e comunque nel rispetto dell’integrità del fondo; − impianti tecnologici pubblici purché compatibili con i caratteri ambientali del sito.
Per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto delle strade gli interventi ammessi sono quelli previsti dall’art. 7 della L.R. 24/1985. Non è consentita la costruzione di nuove case di abitazione e di nuovi annessi rustici. 2 - Limiti di altezza e distanza Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare i seguenti limiti: a) altezza massima m 7 (sette); b) distanza dalle strade e dai corsi d’acqua secondo le prescrizioni delle leggi vigenti; per
i: a) altezza massima m 7 (sette); b) distanza dalle strade e dai corsi d’acqua secondo le prescrizioni delle leggi vigenti; per gli altri distacchi valgono le norme del precedente art. 7, salvo il distacco tra le abitazioni e le stalle che non deve essere inferiore a m 50 (cinquanta). 3 - Caratteri dell’edificazione Tutti gli interventi edilizi devono essere coerenti con i caratteri tradizionali dell’edilizia rurale ed in particolare con:
one Tutti gli interventi edilizi devono essere coerenti con i caratteri tradizionali dell’edilizia rurale ed in particolare con: a) la tipologia, i materiali, i colori tipici delle preesistenze rurali del sito e la qualità dell’ambiente naturale e agrario circostante, escludendo tipologie edilizie e caratteri costruttivi propri dell’edilizia industriale; b) la configurazione del piano di campagna esistente evitando deformazioni contrastanti con la morfologia del luogo.
ndustriale; b) la configurazione del piano di campagna esistente evitando deformazioni contrastanti con la morfologia del luogo. Le recinzioni devono essere realizzate con elementi naturali (siepi, arbusti, elementi in legno e simili), ovvero con murature tradizionali o con elementi metallici occultati da vegetazione arbustiva scelta tra le specie locali. Il Comune può imporre la demolizione di manufatti o elementi in contrasto con i caratteri
arbustiva scelta tra le specie locali. Il Comune può imporre la demolizione di manufatti o elementi in contrasto con i caratteri ambientali della zona agricola, ovvero per motivi statici o igienici; in tal caso, solo per gli annessi rustici, potrà essere autorizzato il recupero del relativo volume oltre i limiti stabiliti al precedente punto 1, e comunque nel rispetto di quanto indicato nell’art. 6 della L.R. 24/1985 e sulla base di un progetto orientato alla riqualificazione complessiva delle
di quanto indicato nell’art. 6 della L.R. 24/1985 e sulla base di un progetto orientato alla riqualificazione complessiva delle preesistenze edilizie ed ambientali. Le domande di concessione edilizia devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza. 4 - Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario
L’uso del territorio agricolo deve essere coerente con i caratteri del paesaggio agrario definito dalla struttura insediativa rurale, dalla tessitura fondiaria, dall’allineamento delle alberature e delle piantate, dal sistema delle strade pubbliche e delle strade poderali, dei sentieri e dei corsi d’acqua. Il Comune ha la facoltà di: a) sistemare ed aprire al pubblico transito le strade poderali ed i sentieri sulla base di
d’acqua. Il Comune ha la facoltà di: a) sistemare ed aprire al pubblico transito le strade poderali ed i sentieri sulla base di progetti coordinati diretti al recupero e alla valorizzazione delle qualità ambientali del paesaggio agrario mediante la salvaguardia e la sistemazione delle alberature, delle piantate e dei corsi d’acqua disposti lungo i percorsi. Gli interventi riguardano i percorsi di interesse paesaggistico nel territorio peri-urbano indicati nelle planimetrie del P.R.G. e
i interventi riguardano i percorsi di interesse paesaggistico nel territorio peri-urbano indicati nelle planimetrie del P.R.G. e possono estendersi nelle fasce laterali al sedime delle strade per una profondità massima di m 20 (venti) per lato; b) recuperare e valorizzare le tracce degli antichi percorsi fluviali adottando soluzioni coerenti con i caratteri specifici del sito. I sentieri possono essere utilizzati, oltre che per i mezzi agricoli, solo per l’uso pedonale, ciclabile e per l’equitazione.
o. I sentieri possono essere utilizzati, oltre che per i mezzi agricoli, solo per l’uso pedonale, ciclabile e per l’equitazione. Le strade poderali ed i sentieri devono essere sistemati con fondo stradale naturale, mentre le fasce laterali possono essere attrezzate per la sosta e il tempo libero. Nelle sottozone E2 di tutela e E3 di tutela devono essere mantenute: a) la tessitura fondiaria del territorio; b) la rete idrografica vietando la tombinatura, la soppressione e la rettifica di scoline,
a tessitura fondiaria del territorio; b) la rete idrografica vietando la tombinatura, la soppressione e la rettifica di scoline, fossi e corsi d’acqua, salvo nei casi di documentate esigenze igieniche e di funzionalità valutate in sede di domande di concessione o autorizzazione; c) i filari di alberature, le piantate e le capitozze che possono essere sostituite od integrate solo con soggetti della medesima specie o di altra specie tradizionale.
Art. 21 ZONA INDUSTRIALE
le capitozze che possono essere sostituite od integrate solo con soggetti della medesima specie o di altra specie tradizionale. Per le strade e/o percorsi di interesse paesaggistico è vietata di norma qualsiasi modifica al tracciato o alla pavimentazione che non sia finalizzata alla rinaturalizzazione dell’infrastruttura o che ne deconnoti l’aspetto. Art. 21 ZONA INDUSTRIALE Nella Zona Industriale sono ammesse:
a) le destinazioni d'uso industriali ed artigianali; b) le destinazioni commerciali, con riferimento al R.E., limitatamente a: − i locali per la vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; − le autorimesse di uso pubblico; − gli impianti di distribuzione di carburanti (lavaggi, chioschi, edicole, ecc.); − gli impianti sportivi o ricreativi a servizio delle aziende; − le agenzie bancarie, assicurative, b1) Commercio all’ingrosso;
− gli impianti sportivi o ricreativi a servizio delle aziende; − le agenzie bancarie, assicurative, b1) Commercio all’ingrosso; b2) Commercio al dettaglio esercitato nei locali della produzione con superficie di vendita non superiore a mq 50; b3) Commercio al dettaglio esercitato nei locali del commercio all’ingrosso, con una superficie di vendita non superiore a mq 50, limitatamente ai seguenti prodotti: nei casi in cui tale destinazione sia diversa dalla utilizzazione in atto.
uperiore a mq 50, limitatamente ai seguenti prodotti: nei casi in cui tale destinazione sia diversa dalla utilizzazione in atto. 4.Disposizione transitoria per le Unità di Piano destinate a servizi pubblici e servizi di interesse generale, per il Sistema Bastionato e per il Sistema del Prato della Valle Per le Unità di Piano inedificate destinate a servizi pubblici e a servizi di interesse generale, per il Sistema Bastionato e il Sistema del Prato della Valle sono consentite,
Art. 44 PARCHEGGI, AUTORIMESSE, LOCALI DI SERVIZIO E
ervizi pubblici e a servizi di interesse generale, per il Sistema Bastionato e il Sistema del Prato della Valle sono consentite, previa deliberazione del Consiglio Comunale, in via provvisoria e fino all'attuazione delle opere pubbliche previste dal P.R.G., utilizzazioni diverse purché non vengano realizzati manufatti o installazioni fisse nel soprassuolo. Art. 44 PARCHEGGI, AUTORIMESSE, LOCALI DI SERVIZIO E COPERTURE Parcheggi, autorimesse, locali di servizio e coperture all'interno delle Unità di Piano
ORIMESSE, LOCALI DI SERVIZIO E COPERTURE
ORIMESSE, LOCALI DI SERVIZIO E COPERTURE Parcheggi, autorimesse, locali di servizio e coperture all'interno delle Unità di Piano Nelle Unità di Piano delle classi D, E, H, e negli edifici delle medesime classi, purché nel rispetto delle disposizioni stabilite per l'intero ambito della classe di Unità di Piano di appartenenza, e inoltre all'interno degli strumenti urbanistici attuativi è consentita la realizzazione di spazi per parcheggi e di locali di servizio al piano terra e nel sottosuolo
STRALCIARE
banistici attuativi è consentita la realizzazione di spazi per parcheggi e di locali di servizio al piano terra e nel sottosuolo delle aree coperte o scoperte. Ai sensi del precedente art. 8 ter è … consentita, in tutte le Unità di Piano, la AGGIUNGERE , inoltre, STRALCIARE
realizzazione di parcheggi pertinenziali, limitatamente al piano terra e nel sottosuolo della aree coperte e scoperte, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. Per le Unità di Piano delle classi C, D, E e H è consentito, in tutto o in parte, destinare gli edifici ricompresi nelle stesse Unità di Piano, a parcheggi pertinenziali, nel rispetto degli interventi ammessi dalla classe di Piano. Per le Unità di Piano delle classi C e D, gli interventi sugli edifici esistenti, orientati alla
ammessi dalla classe di Piano. Per le Unità di Piano delle classi C e D, gli interventi sugli edifici esistenti, orientati alla realizzazione di parcheggi pertinenziali, vanno attuati con materiali e tecniche costruttive atti a garantire un’eventuale riconversione dell’edificio ad altri usi; in particolare per gli edifici ricompresi nelle Unità di Piano della classe C, è ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali solo nel caso gli interventi siano a tutti gli effetti riconvertibili,
C, è ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali solo nel caso gli interventi siano a tutti gli effetti riconvertibili, mantenendo intatta la struttura originaria … . I parcheggi realizzati ai sensi dell’art.8 ter vanno resi pertinenziali ad unità immobiliari esistenti o derivanti da interventi sull’edilizia esistente al 7 aprile 1989, ricomprese nel perimetro del Centro Storico o su aree esterne ad una distanza non superiore a m 150 da detto perimetro.
le 1989, ricomprese nel perimetro del Centro Storico o su aree esterne ad una distanza non superiore a m 150 da detto perimetro. In tutti i casi, di cui ai precedenti commi, la realizzazione di locali di servizio e di parcheggi, anche pertinenziali, è ammessa a condizione che l’intervento sia compatibile con la tutela dai valori culturali propri dell’Unità di Piano e in particolare con la tutela delle alberature e della sistemazione a parco o giardino; siano salvaguardati, mantenuti e
Piano e in particolare con la tutela delle alberature e della sistemazione a parco o giardino; siano salvaguardati, mantenuti e restaurati gli elementi storico-architettonici e ambientali presenti; che il superamento dei dislivelli sia attuato … con mezzi meccanici … evitando la realizzazione di rampe; sia garantita comunque una superficie permeabile, riferita all’Unità di Piano, non inferiore al 30%. In deroga a quanto disciplinato nell’ultimo comma del precedente art. 8 ter, i parcheggi
l’Unità di Piano, non inferiore al 30%. In deroga a quanto disciplinato nell’ultimo comma del precedente art. 8 ter, i parcheggi attuati ai sensi della L. 122/89 nella Zona del Centro storico, possono essere resi pertinenziali ad unità immobiliari ricomprese nel medesimo isolato o che risultino dislocati entro un percorso pedonale di 200 ml calcolati a partire dal passo carraio. Il Sindaco, sulla base delle analisi preliminari al progetto, può imporre la realizzazione di
STRALCIARE STRALCIARE AGGIUNGERE
olati a partire dal passo carraio. Il Sindaco, sulla base delle analisi preliminari al progetto, può imporre la realizzazione di parcheggi e/o autorimesse in presenza di domande di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché di domande per la modifica delle utilizzazioni in atto senza opere edilizie. AGGIUNGERE e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle norme di prevenzione incendi STRALCIARE STRALCIARE AGGIUNGERE , di norma,AGGIUNGERE
STRALCIARE STRALCIARE AGGIUNGERE
tibilmente con le esigenze di rispetto delle norme di prevenzione incendi STRALCIARE STRALCIARE AGGIUNGERE , di norma,AGGIUNGERE : l’eventuale realizzazione di rampe, in casi particolari, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune
… Per gli edifici coperti, anche parzialmente, con tetto piano, può essere consentita la ricomposizione della copertura mediante tetti a falde con pendenze non superiori al 50% (cinquanta per cento), senza aumento dell'altezza dei singoli corpi di fabbrica interessati. I locali così ottenuti possono essere utilizzati come vani accessori delle unità immobiliari esistenti. Nelle Unità di Piano delle classi B, C, D, E con copertura a falda inclinata sono consentiti
delle unità immobiliari esistenti. Nelle Unità di Piano delle classi B, C, D, E con copertura a falda inclinata sono consentiti interventi volti a migliorare le condizioni di illuminazione ed aerazione dei vani sottotetto, nei limiti indicati dal Regolamento di Igiene, purché tali interventi siano compatibili con la tutela dei valori propri dell'Unità di Piano interessata e del contesto ambientale. Tali interventi possono avvenire mediante la formazione di abbaini, prese di
ità di Piano interessata e del contesto ambientale. Tali interventi possono avvenire mediante la formazione di abbaini, prese di luce aperte nella falda del tetto, tagli di falda, a condizione che: a) tali modifiche non siano prospettanti gli spazi pubblici o di uso pubblico; b) la riduzione della superficie di falda non sia superiore al 10% (dieci per cento) della superficie della falda interessata; c) non venga modificata l'inclinazione della falda;
superiore al 10% (dieci per cento) della superficie della falda interessata; c) non venga modificata l'inclinazione della falda; d) l'altezza minima delle pareti risultanti dal taglio di falda non deve essere inferiore a m 1,00 (uno) dal piano di calpestio. Parcheggi e autorimesse all'esterno delle Unità di Piano Oltre ai parcheggi e autorimesse indicati nelle planimetrie del P.R.G., è consentita la realizzazione di parcheggi a livello stradale ed autorimesse nel sottosuolo.
Art. 45 SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO
icati nelle planimetrie del P.R.G., è consentita la realizzazione di parcheggi a livello stradale ed autorimesse nel sottosuolo. La funzione, la ubicazione, la consistenza, i parametri urbanistici di ogni singolo parcheggio e/o autorimessa nonché le eventuali modalità di esecuzione e gestione vengono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale. Art. 45 SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO Gli spazi pubblici e di uso pubblico comprendono le strade, le piazze, i portici, le gallerie,
SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO
SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO Gli spazi pubblici e di uso pubblico comprendono le strade, le piazze, i portici, le gallerie, i parchi e i giardini, i corsi d'acqua, ecc.. a) Tutti gli interventi di trasformazione, di rifacimento e di manutenzione straordinaria degli spazi pubblici e di uso pubblico, devono essere finalizzati al restauro dei siti storici, alla I parcheggi di cui al secondo comma del presente articolo possono essere
o essere finalizzati al restauro dei siti storici, alla I parcheggi di cui al secondo comma del presente articolo possono essere realizzati esclusivamente in misura non superiore alla dotazione privata di cui all’articolo 41 sexies della L.1150/1942 (1 mq/10 mc) e nel rispetto della distanza di cui al comma 6. I parcheggi eccedenti i limiti di cui al comma precedente sono equiparati a parcheggi pubblici o di interesse pubblico, costituiscono opere di
cedenti i limiti di cui al comma precedente sono equiparati a parcheggi pubblici o di interesse pubblico, costituiscono opere di urbanizzazione e la loro attuazione da parte dei privati è definita dalla Giunta Comunale mediante apposita deliberazione, nel rispetto delle medesime prescrizioni stabilite per i parcheggi di cui al comma 2 nonché di quelle seguenti: a) dovrà essere ceduta al comune una superficie, in mq o posti auto pari al
rcheggi di cui al comma 2 nonché di quelle seguenti: a) dovrà essere ceduta al comune una superficie, in mq o posti auto pari al 15% di quella realizzata e/o un corrispettivo valore di mercato, definito dal Comune in sede di convenzione; b) i parcheggi e/o posti auto eccedenti quelli minimi di pertinenza degli edifici delle unità di piano saranno di libera vendita e potranno essere ceduti esclusivamente a residenti all’interno del perimetro del Centro Storico cosi come definito dal P.R.G. vigente;
nno essere ceduti esclusivamente a residenti all’interno del perimetro del Centro Storico cosi come definito dal P.R.G. vigente; c) sia garantita la possibilità di manovre rapide di accesso e uscita dal parcheggio, in relazione alle caratteristiche e condizioni di viabilità degli accessi e delle vie: a tal fine deve essere preventivamente conseguito il parere favorevole del Settore Mobilità e Traffico, previa presentazione di idonea relazione tecnica;
eventivamente conseguito il parere favorevole del Settore Mobilità e Traffico, previa presentazione di idonea relazione tecnica; d) prima della richiesta di agibilità dovranno essere assolti gli obblighi previsti dalla convenzione e/o atto unilaterale d’obbligo così come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto. La realizzazione di parcheggi interrati costituisce assunzione di responsabilità da parte di chi attua l’intervento e libera l’Amministrazione Comunale da
AGGIUNGERE
ggi interrati costituisce assunzione di responsabilità da parte di chi attua l’intervento e libera l’Amministrazione Comunale da obblighi nel caso di danni causati da eventi naturali. AGGIUNGERE
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