Comune di Cesenatico Provincia di Forlì-Cesena Settore Sviluppo del Territorio
Comune di Cesena · Forlì-Cesena, Emilia-Romagna
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REGOLAMENTO EDILIZIORE
Comune di CesenaticoProvincia di Forlì-Cesena Settore Sviluppo del Territorio REGOLAMENTO EDILIZIORE Il Sindaco Dott. Matteo Gozzoli Il Dirigente del Settore Ing. Simona Savini e Ing. Chiara Benaglia Approvato con delibera di C.C. n. 46 del 13/10/2022 Modificato con delibere di C.C. n. 34 del 22/06/2023, n. 28 del 25/06/2024
REGOLAMENTO EDILIZIO REGOLAMENTO EDILIZIO approvato con D.C.C. n. 46 del 13/10/2022 e modificato con D.C.C. n. 34 del 22/06/2023 e 28 del 25/06/2024 1
Art. 1 Parametri e indici urbanisƟci 12
EGOLAMENTO EDILIZIO approvato con D.C.C. n. 46 del 13/10/2022 e modificato con D.C.C. n. 34 del 22/06/2023 e 28 del 25/06/2024 1
REGOLAMENTO EDILIZIO PARTE I PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA........................................12 TITOLO 1 DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 12 Art. 1 Parametri e indici urbanisƟci 12
Art. 1 Parametri e indici urbanisƟci 12
.......12 TITOLO 1 DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 12 Art. 1 Parametri e indici urbanisƟci 12 a.1 Superficie territoriale (STER)....................................................................................................12 a.2 Superficie fondiaria (SF)............................................................................................................12
cie fondiaria (SF)............................................................................................................12 a.3 Indice di edificabilità territoriale (IT)........................................................................................12 a.4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)...........................................................................................12
ice di edificabilità fondiaria (IF)...........................................................................................12 a.5 Ambito......................................................................................................................................12 a.6 Comparto.................................................................................................................................12
..............................................................................................................................12 a.7 LoƩo.........................................................................................................................................12 a.8 Superficie minima di intervento (Sm).......................................................................................12
.8 Superficie minima di intervento (Sm).......................................................................................12 a.9 Potenzialità edificatoria (Pe)....................................................................................................12 a.10 Carico urbanisƟco (CU)...........................................................................................................13
Art. 2 Oggeƫ, parametri e indici edilizi 13
ico urbanisƟco (CU)...........................................................................................................13 a.11 Dotazioni territoriali ( DT).......................................................................................................13 a.15 Area dell’insediamento all’aperto (AI)....................................................................................13 Art. 2 Oggeƫ, parametri e indici edilizi 13
Art. 2 Oggeƫ, parametri e indici edilizi 13
..................................................................................13 Art. 2 Oggeƫ, parametri e indici edilizi 13 b.1 Sedime.....................................................................................................................................13 b.2 Area di perƟnenza....................................................................................................................13
perƟnenza....................................................................................................................13 b.3 Superficie coperta (SCO)..........................................................................................................13 b.4 Indice di copertura (IC).............................................................................................................13
di copertura (IC).............................................................................................................13 b.5 Superficie permeabile (SP).......................................................................................................13 b.6 Indice di permeabilità (IPT/IPF)................................................................................................14
dice di permeabilità (IPT/IPF)................................................................................................14 b.7 Edificio......................................................................................................................................14 b.8 Edificio unifamiliare..................................................................................................................14
unifamiliare..................................................................................................................14 b.9 PerƟnenza................................................................................................................................14 b.10 Unità immobiliare...................................................................................................................14
immobiliare...................................................................................................................14 b.11 Alloggio..................................................................................................................................14 b.12 Unità edilizia (UE)...................................................................................................................14
ilizia (UE)...................................................................................................................14 b.13 ParƟ comuni / condominiali...................................................................................................14 b.14 Unità Tipologica storica..........................................................................................................15
Art. 3 Superfici 15
à Tipologica storica..........................................................................................................15 b.15 Superfetazione.......................................................................................................................15 b.16 Unità abitaƟva........................................................................................................................15 Art. 3 Superfici 15
Art. 3 Superfici 15
..........................................................................................................15 Art. 3 Superfici 15 c.1 Superficie totale (St).................................................................................................................15 c.2 Superficie lorda (SL)..................................................................................................................15
e lorda (SL)..................................................................................................................15 c.3 Superficie uƟle (SU)..................................................................................................................15 c.4 Superficie accessoria (SA).........................................................................................................16
ficie accessoria (SA).........................................................................................................16 c.4.1 Superfici escluse dal computo della SU e della SA.................................................................16 c.5 Superficie complessiva (SC)......................................................................................................16
Art. 4 Sagome e Volumi 17
erficie complessiva (SC)......................................................................................................16 c.6 Superficie calpestabile..............................................................................................................16 Art. 4 Sagome e Volumi 17 d.1 Sagoma.....................................................................................................................................17
..............................................................................................................................17 d.2 Volume totale o volumetria complessiva (VT)..........................................................................17 d.3 Volume tecnico........................................................................................................................17 2
Art. 5 Piani 17
REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 5 Piani 17 e.1 Piano di un edificio...................................................................................................................17 e.2 Piano fuori terra.......................................................................................................................17 e.3 Piano seminterrato...................................................................................................................17
eminterrato...................................................................................................................17 e.4 Piano interrato.........................................................................................................................17 e.5 SoƩoteƩo.................................................................................................................................17
Art. 6 Altezze 18
..............................................................................................................................17 e.6 Soppalco...................................................................................................................................18 e.7 Numero dei piani......................................................................................................................18 Art. 6 Altezze 18
Art. 6 Altezze 18
............................................................................................................18 Art. 6 Altezze 18 f.1 Altezza uƟle (Hu).......................................................................................................................18 f.2 Altezza lorda (Hl).......................................................................................................................18
da (Hl).......................................................................................................................18 f.3 Altezza del fronte (Hf)...............................................................................................................18 f.4 Altezza dell’edificio (H)..............................................................................................................18
Art. 7 Distanze 19
ell’edificio (H)..............................................................................................................18 f.5 Altezza virtuale (o altezza uƟle media) (HV)..............................................................................18 Art. 7 Distanze 19 g.1 Distanze....................................................................................................................................19
Art. 8 Definizioni di elemenƟ, struƩure e sistemi struƩurali 20
..............................................................................................................................19 g.2 Indice di visuale libera (IVL)......................................................................................................19 Art. 8 Definizioni di elemenƟ, struƩure e sistemi struƩurali 20 h.1 PorƟco / porƟcato....................................................................................................................20
/ porƟcato....................................................................................................................20 h.2 Loggia / Loggiato......................................................................................................................20 h.3 Balcone.....................................................................................................................................20
..............................................................................................................................20 h.4 Ballatoio...................................................................................................................................20 h.5 Terrazza....................................................................................................................................20
..............................................................................................................................20 h.6 Veranda....................................................................................................................................21 h.7 Pensilina...................................................................................................................................21
..............................................................................................................................21 h.8 TeƩoia......................................................................................................................................21 h.9 Androne...................................................................................................................................21
..............................................................................................................................21 h.10 TeƩo verde.............................................................................................................................21 h.11 Recinzione..............................................................................................................................21
..............................................................................................................................21 h.12 Piscine....................................................................................................................................21 h.13 Lastrico Solare........................................................................................................................21
Art. 9 Aƫvità commerciali in sede fissa 22
Solare........................................................................................................................21 h.14 Pergolato................................................................................................................................21 h. 15 Pergotenda............................................................................................................................21 Art. 9 Aƫvità commerciali in sede fissa 22
Art. 9 Aƫvità commerciali in sede fissa 22
...................................................................................21 Art. 9 Aƫvità commerciali in sede fissa 22 m.1 Tipologie di esercizi.................................................................................................................22 m.2 SeƩori merceologici................................................................................................................22
i merceologici................................................................................................................22 m.3 Superficie di vendita (Sv)........................................................................................................22 m.4 Centro commerciale................................................................................................................22
Art. 10 Strade 23
ro commerciale................................................................................................................22 m.5 Superficie di vendita di un centro commerciale......................................................................22 m.6 Complessi commerciali di vicinato, Gallerie di vicinato e Area commerciale integrata...........22 Art. 10 Strade 23
Art. 10 Strade 23
......22 m.6 Complessi commerciali di vicinato, Gallerie di vicinato e Area commerciale integrata...........22 Art. 10 Strade 23 n.1 Strada.......................................................................................................................................23 n.2 Centro abitato..........................................................................................................................23
tato..........................................................................................................................23 n.3 Classificazione delle strade.......................................................................................................23 3
Art. 11 Definizioni inerenƟ al territorio rurale 23
REGOLAMENTO EDILIZIO n.4 CaraƩerisƟche minime delle strade.........................................................................................23 n.5 ArƟcolazione delle strade in base agli usi e alle Ɵpologie dei collegamenƟ.............................23 Art. 11 Definizioni inerenƟ al territorio rurale 23 p.1 Superficie Agricola UƟlizzata (SAU)..........................................................................................23
Superficie Agricola UƟlizzata (SAU)..........................................................................................23 p.8 Allevamento domesƟco............................................................................................................23 p.9 Allevamento zootecnico non intensivo....................................................................................23
3 p.9 Allevamento zootecnico non intensivo....................................................................................23 p.10 AllevamenƟ intensivi..............................................................................................................24 p.11 Serra fissa...............................................................................................................................24
..............................................................................................................................24 p.12 Aƫvità agricola non intensiva................................................................................................24 p.13 Foresterie aziendali................................................................................................................24
Art. 12 Definizioni per gli intervenƟ nell’ambito dell’Arenile 24
erie aziendali................................................................................................................24 p.14 FabbricaƟ di servizio alla produzione agricola........................................................................24 Art. 12 Definizioni per gli intervenƟ nell’ambito dell’Arenile 24 q.1 Unità minima di intervento (UMI)............................................................................................24
1 Unità minima di intervento (UMI)............................................................................................24 q.2 Stabilimento Balneare..............................................................................................................25 q.3 Servizi allo Stabilimento Balneare............................................................................................25
TITOLO 2 DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D’US
Servizi allo Stabilimento Balneare............................................................................................25 q.4 ManufaƩo di servizio...............................................................................................................25 q.5 AllesƟmenƟ temporanei...........................................................................................................25 TITOLO 2 DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D’USO 26
TITOLO 2 DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D’US
.........................................25 TITOLO 2 DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D’USO 26 ART. 13 INTERVENTI EDILIZI 26 Manutenzione ordinaria a) 26 Manutenzione straordinaria b) 26 Restauro scienƟfico c) 26 Restauro e risanamento conservaƟvo d) 26 RistruƩurazione edilizia f) 26 Nuova costruzione g) 26 RistruƩurazione urbanisƟca h) 26 Demolizione i) 26 Recupero e risanamento delle aree libere l) 27 SignificaƟvi movimenƟ di terra m) 27
Art. 14 Usi - Mutamento di desƟnazione d’uso e gruppi funzionali 27
Ʃurazione urbanisƟca h) 26 Demolizione i) 26 Recupero e risanamento delle aree libere l) 27 SignificaƟvi movimenƟ di terra m) 27 IntervenƟ di Rigenerazione Urbana 27 ProgeƩo unitario 27 Art. 14 Usi - Mutamento di desƟnazione d’uso e gruppi funzionali 27 TITOLO 3 DISPOSIZIONI SOVRAORDINATE INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ’ EDILIZIA 31 ART. 15 RICOGNIZIONE NORMATIVA DELLE DISPOSIZIONI SOVRAORDINATE E FASCE DI RISPETTO 30
EDILIZIA 31 ART. 15 RICOGNIZIONE NORMATIVA DELLE DISPOSIZIONI SOVRAORDINATE E FA
L TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ’ EDILIZIA 31 ART. 15 RICOGNIZIONE NORMATIVA DELLE DISPOSIZIONI SOVRAORDINATE E FASCE DI RISPETTO 30 A DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ.......................................................................................................30 B REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO
B REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE
...................................30 B REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA.........................................................................32 4
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO C VINCOLI E TUTELE................................................................................................................................41 D NORMATIVA TECNICA.........................................................................................................................44 E REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI......................51 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E MODALITA’ DI
Art. 16 Opere soggeƩe a Permesso di Costruire (PdC) 57
O IMPIANTI......................51 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E MODALITA’ DI CONTROLLO DEGLI STESSI 57 Art. 16 Opere soggeƩe a Permesso di Costruire (PdC) 57 Art.17 Opere soggeƩe a Segnalazione cerƟficata di inizio aƫvità (SCIA) 57 Art.18 Opere soggeƩe a Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) 57 Art. 19 Variazioni in corso d’opera 57 Art. 20 Programma di riconversione e ammodernamento dell’aƫvità agricola (PRA) 57
Art. 19 Variazioni in corso d’opera 57
ILA) 57 Art. 19 Variazioni in corso d’opera 57 Art. 20 Programma di riconversione e ammodernamento dell’aƫvità agricola (PRA) 57 Art.21 Opere non soggeƩe a Ɵtolo abilitaƟvo 58 Art. 22 Segnalazione CerƟficata di Conformità Edilizia e di Agibilità 58 Art.23 Metodologia di controllo 58 Disciplina relaƟva agli immobili soggeƫ a vincoli e tutele di ordine paesaggisƟco e ambientale 59 Art. 24 Disciplina del tessuto Arenile 59
Art. 24 Disciplina del tessuto Arenile 59
relaƟva agli immobili soggeƫ a vincoli e tutele di ordine paesaggisƟco e ambientale 59 Art. 24 Disciplina del tessuto Arenile 59 TITOLO 4 MODULISTICA UNIFICATA EDILIZIA, GLI ELABORATI E LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA STESSA 62 PARTE II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA............................................63 TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 63 Capo I SUE, SUAP e organismi consulƟvi 63
Art. 25 Sportello unico per l’edilizia (SUE): composizione, compiƟ e modalità di
...............................63 TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 63 Capo I SUE, SUAP e organismi consulƟvi 63 Art. 25 Sportello unico per l’edilizia (SUE): composizione, compiƟ e modalità di funzionamento. 63 Art. 26 Sportello Unico per le Aƫvità Produƫve (SUAP): composizione, compiƟ e modalità di funzionamento. 63 Art. 27 Commissione per la qualità architeƩonica e il paesaggio (C.Q.A.P.) 63 Art. 28 Commissione Pianificazione Territoriale ed Ecologica 66
Art. 28 Commissione Pianificazione Territoriale ed Ecologica 66
ssione per la qualità architeƩonica e il paesaggio (C.Q.A.P.) 63 Art. 28 Commissione Pianificazione Territoriale ed Ecologica 66 Art. 29 Commissione Tecnica ConsulƟva (PRA) 67 Art. 30 Modalità di gesƟone anche telemaƟca delle praƟche edilizie, con specifiche tecniche degli elaboraƟ progeƩuali anche ai fini dell’aggiornamento della cartografia comunale 67 Art. 31 Le modalità di coordinamento con il SUAP 67 Capo II Altre procedure e adempimenƟ edilizi 68
Art. 31 Le modalità di coordinamento con il SUAP 67
ella cartografia comunale 67 Art. 31 Le modalità di coordinamento con il SUAP 67 Capo II Altre procedure e adempimenƟ edilizi 68 Art. 32 Autotutela e richiesta di riesame dei Ɵtoli abilitaƟvi rilasciaƟ o presentaƟ 68 Art. 33 CerƟficato di desƟnazione urbanisƟca 69 Art. 34 Proroga e rinnovo dei Ɵtoli abilitaƟvi 69 Art. 35 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità 69 Art. 36 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicaƟvi e rateizzazioni 70
Art. 36 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri a
e di inagibilità 69 Art. 36 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicaƟvi e rateizzazioni 70 Art. 37 Pareri prevenƟvi 70 5
Art. 38 Valutazione prevenƟva 71
REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 38 Valutazione prevenƟva 71 Art. 38 bis Valutazione prevenƟva di accordi preliminari 71 Art. 39 Ordinanze, intervenƟ urgenƟ e poteri eccezionali, in materia edilizia 72 Art. 40 Modalità e strumenƟ per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio 72 Art. 41 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanƟ 73 Art. 42 Concorsi di urbanisƟca e di architeƩura, ove possibili 73
Art. 41 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanƟ 73
io 72 Art. 41 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanƟ 73 Art. 42 Concorsi di urbanisƟca e di architeƩura, ove possibili 73 TITOLO II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI.............................................................................73 Capo I Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori 73 Art. 43 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sosƟtuzione e variazioni, anche relaƟve ai
Art. 43 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sosƟtuzione e vari
secuzione dei lavori 73 Art. 43 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sosƟtuzione e variazioni, anche relaƟve ai soggeƫ responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice, il direƩore dei lavori, della sicurezza, nonché gli avenƟ Ɵtoli ad intervenire 73 Art. 44 Comunicazioni di fine lavori 74 Art. 45 Occupazione di suolo pubblico 74 Art. 46 Comunicazioni di avvio delle opere relaƟve a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc. 74
Art. 46 Comunicazioni di avvio delle opere relaƟve a bonifica, comprese quelle p
pubblico 74 Art. 46 Comunicazioni di avvio delle opere relaƟve a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc. 74 Capo II Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori 75 Art. 47 Principi generali dell’esecuzione dei lavori 75 Art. 48 PunƟ fissi di linea e di livello 75 Art. 49 Conduzione del canƟere e recinzioni provvisorie 75 Art. 50 Cartelli di canƟere 76 Art. 51 Criteri da osservare per scavi e demolizioni 76 Art. 52 Misure di canƟere e eventuali tolleranze 77
Art. 51 Criteri da osservare per scavi e demolizioni 76
rtelli di canƟere 76 Art. 51 Criteri da osservare per scavi e demolizioni 76 Art. 52 Misure di canƟere e eventuali tolleranze 77 Art. 53 Sicurezza e controllo nei canƟeri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera 77 Art. 54 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenƟ archeologici e per gli intervenƟ di bonifica e di ritrovamenƟ di ordigni bellici 77 Art. 55 RiprisƟno del suolo e degli impianƟ pubblici a fine lavori 77
Art. 55 RiprisƟno del suolo e degli impianƟ pubblici a fine lavori 77
tervenƟ di bonifica e di ritrovamenƟ di ordigni bellici 77 Art. 55 RiprisƟno del suolo e degli impianƟ pubblici a fine lavori 77 TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 78 CAPO I DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO 78 Art. 56 Classificazione dei locali 78 Art. 57 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei locali di categoria “A” ad uso abitaƟvo 79 Art. 58 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei locali di categoria “A” ad uso non abitaƟvo 80
Art. 58 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei locali di categori
ad uso abitaƟvo 79 Art. 58 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei locali di categoria “A” ad uso non abitaƟvo 80 Art. 59 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei locali di categoria “S” 82 Art. 60 Illuminazione naturale e rapporto di aerazione 86 Art. 62 Alloggi minimi 89 Art. 63 Cucine in abitazioni 90 6
Art. 64 SoƩoteƫ 90
REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 64 SoƩoteƫ 90 Art. 65 Piani interraƟ e seminterraƟ, rampe e uscite dalle autorimesse 91 Art. 66 Scale e ascensori negli edifici 92 Art. 67 Norme generali per gli edifici industriali 92 Art. 68 Norme generali per gli edifici rurali 93 Art. 69 Rinvio a leggi parƟcolari 94 Art. 70 Spessore dei muri e dei solai 94 Art. 71 Isolamento termico e condensa 95 Art. 72 Isolamento acusƟco 95 Art. 73 ImpianƟ termici – canne fumarie 96 Art. 74 Salubrità del terreno 96
Art. 72 Isolamento acusƟco 95
termico e condensa 95 Art. 72 Isolamento acusƟco 95 Art. 73 ImpianƟ termici – canne fumarie 96 Art. 74 Salubrità del terreno 96 Art. 75 CompaƟbilità ambientale, efficienza energeƟca e comfort abitaƟvo, finalizzaƟ al contenimento dei consumi energeƟci e idrici, all’uƟlizzo di fonƟ rinnovabili e di materiali ecocompaƟbili, alla riduzione delle emissioni inquinanƟ o clima alteranƟ, alla riduzione dei rifiuƟ e del consumo di suolo 97 Art. 76 Efficienza energeƟca 97 Art. 77 Contenimento dei consumi idrici 98
Art. 76 Efficienza energeƟca 97
, alla riduzione dei rifiuƟ e del consumo di suolo 97 Art. 76 Efficienza energeƟca 97 Art. 77 Contenimento dei consumi idrici 98 Art. 78 RequisiƟ e parametri prestazionali integraƟvi degli edifici soggeƫ a flessibilità progeƩuale 98 Art. 79 IncenƟvi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanisƟco-edilizi, fiscalità comunale) finalizzaƟ all’innalzamento della sostenibilità energeƟco
Art. 80 Prescrizioni costruƫve per l’adozione di misure di prevenzione del risch
cabilità, deroghe ai parametri urbanisƟco-edilizi, fiscalità comunale) finalizzaƟ all’innalzamento della sostenibilità energeƟco ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispeƩo ai parametri cogenƟ 98 Art. 80 Prescrizioni costruƫve per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon 98 Art. 81 DisposiƟvi di aggancio orizzontali flessibili sui teƫ (c.d. “linee vita”) 99
Art. 81 DisposiƟvi di aggancio orizzontali flessibili sui teƫ (c.d. “linee vita”
ure di prevenzione del rischio gas radon 98 Art. 81 DisposiƟvi di aggancio orizzontali flessibili sui teƫ (c.d. “linee vita”) 99 Art. 82 Prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa 99 Capo II - Disciplina degli spazi aperƟ, pubblici o di uso pubblico 99 Art. 83 Strade 99 Art. 84 PorƟci 100 Art. 85 Piste ciclabili 100 Art. 86 Aree per parcheggio 101 Art. 87 Piazze e aree pedonalizzate 102
Art. 84 PorƟci 100
Strade 99 Art. 84 PorƟci 100 Art. 85 Piste ciclabili 100 Art. 86 Aree per parcheggio 101 Art. 87 Piazze e aree pedonalizzate 102 Art. 88 Passaggi pedonali e marciapiedi 102 Art. 89 Passi carrai ed uscite per autorimesse 103 Art. 90 Dehors/Chioschi su suolo pubblico o di uso pubblico 104 Art. 91 Servitù pubbliche di passaggio sui fronƟ delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionaƟ su suolo pubblico e privato 105 Art. 92 Recinzioni 105 7
Art. 93 Numerazione civica 106
REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 93 Numerazione civica 106 Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente 107 Art. 94 Aree verdi 107 Art. 95 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale 122 Art. 96 OrƟ urbani 122 Art. 97 Parchi e percorsi in territorio rurale 122 Art. 98 SenƟeri 122 Art. 99 Tutela del suolo e del soƩosuolo 123 Capo IV infrastruƩure e reƟ tecnologiche 123 Art.100 Approvvigionamento idrico 123 Art. 101 Norme per la regimazione delle acque nel territorio agricolo 124
Art.100 Approvvigionamento idrico 123
tecnologiche 123 Art.100 Approvvigionamento idrico 123 Art. 101 Norme per la regimazione delle acque nel territorio agricolo 124 Art. 102 IntervenƟ di trasformazione e riuso di aree che hanno ospitato aƫvità produƫve 124 Art. 103 Depurazione e smalƟmento delle acque 125 Art. 104 Raccolta differenziata dei rifiuƟ urbani e assimilaƟ 126 Art. 105 Distribuzione dell’energia eleƩrica 126 Art. 106 Distribuzione del gas 127 Art. 107 Ricarica dei veicoli eleƩrici 127
Art. 105 Distribuzione dell’energia eleƩrica 126
6 Art. 105 Distribuzione dell’energia eleƩrica 126 Art. 106 Distribuzione del gas 127 Art. 107 Ricarica dei veicoli eleƩrici 127 Art. 108 Produzione di energie da fonƟ rinnovabili, da cogenerazione e reƟ di teleriscaldamento 127 Art. 109 Telecomunicazioni 128 Capo V Recupero urbano, qualità architeƩonica e inserimento paesaggisƟco 128 Art. 110 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi 128 Art. 111 Facciate degli edifici ed elemenƟ architeƩonici di pregio 129
Art. 111 Facciate degli edifici ed elemenƟ architeƩonici di pregio 129
nutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi 128 Art. 111 Facciate degli edifici ed elemenƟ architeƩonici di pregio 129 Art. 112 ElemenƟ aggeƩanƟ delle facciate, parapeƫ e davanzali 129 Art. 113 AllineamenƟ 130 Art. 114 Piano del colore 130 Art. 115 Coperture degli edifici 135 Art. 116 Illuminazione pubblica 135 Art. 117 Griglie di aerazione e intercapedini 135 Art. 118 Antenne, parabole e impianƟ di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianƟ tecnici 135
Art. 118 Antenne, parabole e impianƟ di condizionamento a servizio degli edifici
e intercapedini 135 Art. 118 Antenne, parabole e impianƟ di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianƟ tecnici 135 Art. 119 SerramenƟ esterni degli edifici 136 Art. 120 Insegne commerciali, Cartelloni pubblicitari, mostre, vetrine, tende, targhe e totem 136 Art. 121 Muri di cinta 137 Art. 122 Beni culturali e edifici storici 137 Art. 123 Cimiteri monumentali e storici 137 Art. 124 ProgeƩazione dei requisiƟ di sicurezza per i luoghi pubblici urbani 137 8
Art.125 Superamento barriere architeƩoniche e rampe e altre misure per l’abbaƫme
REGOLAMENTO EDILIZIO Capo VI ElemenƟ costruƫvi 138 Art.125 Superamento barriere architeƩoniche e rampe e altre misure per l’abbaƫmento di barriere architeƩoniche 138 Art. 126 Serre bioclimaƟche 138 Art. 127 ImpianƟ per la produzione di energia da fonƟ rinnovabili a servizio degli edifici 139 Art. 128 Coperture, canali di gronda e pluviali 140 Art. 129 Strade e passaggi privaƟ e corƟli 140 Art. 130 Cavedi, pozzi luce e chiostrine 140 Art. 131 Intercapedini e griglie di aerazione 140 Art. 132 Recinzioni 141
Art. 130 Cavedi, pozzi luce e chiostrine 140
orƟli 140 Art. 130 Cavedi, pozzi luce e chiostrine 140 Art. 131 Intercapedini e griglie di aerazione 140 Art. 132 Recinzioni 141 Art. 133 Materiali, tecniche costruƫve degli edifici 141 Art. 134 Disposizioni relaƟve alle aree di perƟnenza 141 Art. 135 Piscine 143 Art. 136 Altre opere di corredo agli edifici - Capanni da pesca 144 Art. 137 StruƩure conƟngenƟ e temporanee e stagionali su suolo privato 144 TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 145
Art. 137 StruƩure conƟngenƟ e temporanee e stagionali su suolo privato 144
ca 144 Art. 137 StruƩure conƟngenƟ e temporanee e stagionali su suolo privato 144 TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 145 Art.138 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio 145 Art. 139 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori 146 Art. 140 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari 146 TITOLO V NORME TRANSITORIE 147 Art. 141 Aggiornamento del regolamento edilizio 147 Art. 142 Norme finali 148 Art. 143 Disposizioni transitorie 148
Art. 141 Aggiornamento del regolamento edilizio 147
NSITORIE 147 Art. 141 Aggiornamento del regolamento edilizio 147 Art. 142 Norme finali 148 Art. 143 Disposizioni transitorie 148 ELENCO ALLEGATI AL REGOLAMENTO EDILIZIO 148 Allegato 1 Linee Guida RIE (Riduzione ImpaƩo Edilizio), foglio di calcolo, schema coefficienƟ di deflusso149 Allegato 2 Schema Relazione Economico Finanziaria 149 Allegato 3 Arenile: Abaco materiali e soluzioni progeƩuali 149 Allegato 4: Metodologia per la sƟma del valore ornamentale 149
49 Allegato 3 Arenile: Abaco materiali e soluzioni progeƩuali 149 Allegato 4: Metodologia per la sƟma del valore ornamentale 149 Allegato 5: Specie arboree ed arbusƟve uƟlizzabili nel territorio comunale 149 Allegato 6: Disposizioni parƟcolari inerenƟ ai laboratori di produzione alimenƟ, pubblici esercizi, aƫvità di servizio alla balneazione e aƫvità riceƫva. 149 Allegato 7: Scheda microclima, illuminamento naturale e illuminazione arƟficiale 149
izio alla balneazione e aƫvità riceƫva. 149 Allegato 7: Scheda microclima, illuminamento naturale e illuminazione arƟficiale 149 Allegato 8: “Disciplina degli impianƟ di pubblicità o propaganda e degli altri elemenƟ di arredo negli edifici di interesse storico, arƟsƟco, culturale ed ambientale” di cui alla D.C.C. N. 29/2002 149 Allegato 9: “Regolamento Comunale ImpianƟ Pubblicitari” di cui alla D.C.C. n. 135/1998 149 9
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Allegato 10: Regolamento per la “disciplina dell’aƫvità di produzione e vendita di piadina romagnola e altre produzioni alimentari” di cui alla D.C.C. n. 25/2013 149 Allegato 12: Regolamento per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianƟ di telefonia mobile di cui alla D.C.C. N. 12/2006 149 Allegato 13: Piano Cimiteriale Comunale di cui alla D.C.C. n. 54/2010 e s.m.i. 149
onia mobile di cui alla D.C.C. N. 12/2006 149 Allegato 13: Piano Cimiteriale Comunale di cui alla D.C.C. n. 54/2010 e s.m.i. 149 Allegato 14: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di cui alla D.C.C. n. 98/2004 e s.m.i. 149 Allegato 15: “Piano di Recupero n. 1 Vene d’acqua consorziali di cui alla D.C.C. n. 346 del 31/07/1990 e s.m.i. 149 Allegato 16: “Disposizioni per gli scarichi di acque reflue domesƟche non in fognatura” 149
APPENDICE 1 150 APPENDICE 2 151 10
. n. 346 del 31/07/1990 e s.m.i. 149 Allegato 16: “Disposizioni per gli scarichi di acque reflue domesƟche non in fognatura” 149 Allegato 17: “Disposizioni per gli scarichi di acque reflue domesƟche non in fognatura: Norme Tecniche” APPENDICE 1 150 APPENDICE 2 151 10
Art. 1 Parametri e indici urbanisƟci1
REGOLAMENTO EDILIZIO 11
REGOLAMENTO EDILIZIO PARTE I PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA TITOLO 1 DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Art. 1 Parametri e indici urbanisƟci1 a.1 Superficie territoriale (STER) Superficie reale di una porzione di territorio oggeƩo di intervento di trasformazione urbanisƟca. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenƟ. a.2 Superficie fondiaria (SF)
mprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenƟ. a.2 Superficie fondiaria (SF) Superficie reale di una porzione di territorio desƟnata all’uso edificatorio. E’ cosƟtuita dalla superficie territoriale al neƩo delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenƟ. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. a.3 Indice di edificabilità territoriale (IT)
ano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. a.3 Indice di edificabilità territoriale (IT) QuanƟtà massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. a.4 Indice di edificabilità fondiaria2 (IF) QuanƟtà massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria comprensiva dell’edificato esistente. a.5 Ambito
Parte di territorio definita dallo strumento urbanisƟco in base a caraƩeri propr
anƟtà massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria comprensiva dell’edificato esistente. a.5 Ambito Parte di territorio definita dallo strumento urbanisƟco in base a caraƩeri propri e ad obieƫvi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, aƩraverso parametri urbanisƟci ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme di aƩuazione. a.6 Comparto
rmazione omogenee, aƩraverso parametri urbanisƟci ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme di aƩuazione. a.6 Comparto Porzione di territorio in cui si opera, previo accordo operaƟvo o altro strumento aƩuaƟvo, con il coordinamento dei soggeƫ interessaƟ. Il comparto può essere anche cosƟtuito da più aree tra loro non conƟgue. a.7 LoƩo Porzione di suolo urbano soggeƩa ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio esistente
loro non conƟgue. a.7 LoƩo Porzione di suolo urbano soggeƩa ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce loƩo libero, o loƩo inedificato, l’unità fondiaria preordinata all’edificazione. a.8 Superficie minima di intervento (Sm) Area individuata dagli strumenƟ urbanisƟci come superficie minima per l’ammissibilità di un intervento urbanisƟco-edilizio sull’area stessa. a.9 Potenzialità edificatoria3 (Pe)
superficie minima per l’ammissibilità di un intervento urbanisƟco-edilizio sull’area stessa. a.9 Potenzialità edificatoria3 (Pe) QuanƟtà massima di edificazione consenƟta dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanisƟco-edilizi ed eventuali vincoli stabiliƟ per quell’area dagli strumenƟ urbanisƟci. 1 Dove non espressamente indicato le definizioni si riferiscono alla DGR 922/2017 e s.m.i.
quell’area dagli strumenƟ urbanisƟci. 1 Dove non espressamente indicato le definizioni si riferiscono alla DGR 922/2017 e s.m.i. 2 Definizione n. 4, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella GazzeƩa Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268. 3 Definizione Comunale. La completa applicazione su di un’area dei parametri individuaƟ dagli strumenƟ urbanisƟci vigenƟ ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuƟ frazionamenƟ e/o passaggi di proprietà successivi. 12
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO a.10 Carico urbanisƟco (CU) Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua enƟtà e desƟnazione d’uso. CosƟtuiscono variazione del carico urbanisƟco l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenƟ all’aƩuazione di intervenƟ urbanisƟco-edilizi ovvero a mutamenƟ di desƟnazione d’uso. a.11 Dotazioni territoriali ( DT) InfrastruƩure, servizi, aƩrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di
o. a.11 Dotazioni territoriali ( DT) InfrastruƩure, servizi, aƩrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggisƟca, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. a.15 Area dell’insediamento all’aperto (AI) Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l’aƫvità (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l’area dell’insediamento è la superficie di uno spazio all’aperto comprendente
accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l’area dell’insediamento è la superficie di uno spazio all’aperto comprendente aƩrezzature scoperte desƟnate ad aƫvità sporƟve, ricreaƟve, turisƟche o comunque di interesse colleƫvo, ivi comprese le superfici desƟnate ad accogliere gli eventuali speƩatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progeƩualmente. La misura dell’area dell’insediamento si uƟlizza per la determinazione convenzionale dell’incidenza
astalmente o progeƩualmente. La misura dell’area dell’insediamento si uƟlizza per la determinazione convenzionale dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione desƟnaƟ alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastruƩure per l’urbanizzazione degli insediamenƟ, alle aree ed alle opere per le aƩrezzature e per gli spazi colleƫvi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione
Art. 2 Oggeƫ, parametri e indici edilizi4
zature e per gli spazi colleƫvi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relaƟve Tabelle Parametriche Regionali. Art. 2 Oggeƫ, parametri e indici edilizi4 b.1 Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di perƟnenza. b.2 Area di perƟnenza5 Superficie libera del loƩo sul quale insiste un fabbricato.
zzazione dello stesso sull’area di perƟnenza. b.2 Area di perƟnenza5 Superficie libera del loƩo sul quale insiste un fabbricato. b.3 Superficie coperta (SCO) Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggeƫ e sporƟ inferiori a 1,50 m. b.4 Indice di copertura (IC) Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (SCO/SF). b.5 Superficie permeabile (SP)
4 Indice di copertura (IC) Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (SCO/SF). b.5 Superficie permeabile (SP) Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufaƫ permanenƟ, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Rientrano nella quanƟficazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con
iungere naturalmente la falda acquifera. Rientrano nella quanƟficazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanƟ cavi o altri materiali che garanƟscano analoghi effeƫ di permeabilità. La superficie permeabile di progeƩo dovrà garanƟre la verifica dei parametri specifici di RIE, imposƟ e specificatamente definiƟ dalle norme di PUG, nel rispeƩo di quanto indicato delle linee guida RIE allegate al presente regolamento (ALLEGATO 1).
definiƟ dalle norme di PUG, nel rispeƩo di quanto indicato delle linee guida RIE allegate al presente regolamento (ALLEGATO 1). 4 Dove non espressamente indicato le definizioni si riferiscono alla DGR 922/2017 e s.m.i. 5 Definizione Comunale. 13
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO b.6 Indice di permeabilità (IPT/IPF) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale IPT) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria IPF). b.7 Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante struƩure verƟcali che si elevano senza
suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante struƩure verƟcali che si elevano senza soluzione di conƟnuità dalle fondamenta al teƩo, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e desƟnata alla soddisfazione di esigenze perduranƟ nel tempo. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi mulƟpiano, i chioschi non automaƟzzaƟ, le teƩoie autonome, le tensostruƩure. b.8 Edificio unifamiliare
serre fisse, i parcheggi mulƟpiano, i chioschi non automaƟzzaƟ, le teƩoie autonome, le tensostruƩure. b.8 Edificio unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e desƟnato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. b.9 PerƟnenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispeƩo alla costruzione
ucleo familiare. b.9 PerƟnenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispeƩo alla costruzione principale, non uƟlizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al caraƩere di accessorietà. b.10 Unità immobiliare Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricaƟ, ovvero area, susceƫbile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali. b.11 Alloggio
, susceƫbile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali. b.11 Alloggio Unità immobiliare desƟnata ad abitazione. b.12 Unità edilizia (UE) Unità Ɵpologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, staƟco e funzionale, anche per quanto riguarda l’accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con intervenƟ unitari. L’unita edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali perƟnenze collocate nel loƩo.
asformato con intervenƟ unitari. L’unita edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali perƟnenze collocate nel loƩo. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a teƩo) rispeƩo a quelle conƟgue è idenƟficabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. b.13 ParƟ comuni / condominiali Spazi catastalmente definiƟ come “parƟ comuni” in quanto a servizio di più unità immobiliari. b.14 Unità Tipologica storica6
ali Spazi catastalmente definiƟ come “parƟ comuni” in quanto a servizio di più unità immobiliari. b.14 Unità Tipologica storica6 E’ l’area di intervento individuata con apposito perimetro all’interno dell’insediamento storico. Può comprendere più corpi di fabbrica e spazi liberi. Nel territorio rurale l’Unità Tipologica è cosƟtuita dall’insieme di edifici storici e di spazi comuni che compongono la corte rurale (idenƟficata con ogni singola scheda). b.15 Superfetazione7
di edifici storici e di spazi comuni che compongono la corte rurale (idenƟficata con ogni singola scheda). b.15 Superfetazione7 E’ un corpo edilizio privo di qualsiasi coerenza con l’organismo storicamente consolidato tanto da compromeƩerne i caraƩeri Ɵpici. 6 Definizione Comunale. 7 Definizione Comunale. 14
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Sono comunque superfetazioni le struƩure precarie quali teƩoie, baracche, ecc. (realizzate in lamiera, legno, ondulaƟ, con tamponamenƟ precari, ecc.). b.16 Unità abitaƟva8 Si intende il minimo architeƩonico indipendente composto da uno o più vani comunicanƟ in maniera direƩa o mediante disimpegni/corridoi/vani scale interni, tali da consenƟre la funzione dell'abitare. L'unità abitaƟva corrisponde quindi alla singola abitazione, ad esclusione delle autorimesse, e non
Art. 3 Superfici9
re la funzione dell'abitare. L'unità abitaƟva corrisponde quindi alla singola abitazione, ad esclusione delle autorimesse, e non potrà avere superficie totale inferiore a 50 mq. L’unità abitaƟva comunque non potrà avere superficie uƟle abitabile inferiore a 28 mq se per una persona e non inferiore a 38 mq per due persone, comprensivo dei servizi. Art. 3 Superfici9 c.1 Superficie totale (St) Somma delle superfici di tuƫ i piani fuori terra, seminterraƟ ed interraƟ comprese nel profilo
rfici9 c.1 Superficie totale (St) Somma delle superfici di tuƫ i piani fuori terra, seminterraƟ ed interraƟ comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. c.2 Superficie lorda (SL) Somma delle superfici di tuƫ i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. c.3 Superficie uƟle (SU) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al neƩo della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
un edificio misurata al neƩo della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Ai fini dell’agibilità, i locali computaƟ come superficie uƟle devono comunque presentare i requisiƟ igienico sanitari, richiesƟ dalla normaƟva vigente a seconda dell’uso cui sono desƟnaƟ. La superficie uƟle di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici uƟli delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie uƟle:
a è data dalla somma delle superfici uƟli delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie uƟle: • le canƟne poste ai piani superiori al primo piano fuori terra, che hanno altezza uƟle uguale o superiore a m 2,70 (per altezze inferiori vedi definizione n. 19); • i soƩoteƫ con accesso direƩo da una unità immobiliare, che rispeƩano i requisiƟ di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998 (in assenza dei requisiƟ di abitabilità vedi definizione n.19).
isiƟ di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998 (in assenza dei requisiƟ di abitabilità vedi definizione n.19). Per gli immobili con desƟnazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie uƟle: • i locali desƟnaƟ al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiƟ ad uffici e archivi; • le autorimesse, quando cosƟtuiscano strumento essenziale dell’aƫvità economica (autonoleggi, aƫvità di trasporto e assimilaƟ); • le teƩoie con profondità superiore a m. 1,50.
essenziale dell’aƫvità economica (autonoleggi, aƫvità di trasporto e assimilaƟ); • le teƩoie con profondità superiore a m. 1,50. c.4 Superficie accessoria (SA) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio avenƟ caraƩere di servizio rispeƩo alla desƟnazione d’uso della costruzione medesima, misurata al neƩo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:
eƩo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:
- i porƟci e le gallerie pedonali, se non gravaƟ da servitù di uso pubblico (se gravaƟ da servitù vedi definizione n. c.4.1) ;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le teƩoie con profondità superiore a m 1,50; le teƩoie avenƟ profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie uƟle; 8 Definizione Comunale.
à inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie uƟle; 8 Definizione Comunale. 9 Dove non espressamente indicato le definizioni si riferiscono alla DGR 922/2017 e s.m.i. 15
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- le canƟne poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relaƟvi corridoi di servizio;
- le canƟne poste ai piani superiori al primo fuori terra con altezza uƟle inferiore a m. 2,70;
- i soƩoteƫ accessibili e praƟcabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei soƩoteƫ avenƟ accesso direƩo da una unità immobiliare e che presenƟno i requisiƟ richiesƟ per i locali abitabili che cosƟtuiscono superficie uƟle;
sso direƩo da una unità immobiliare e che presenƟno i requisiƟ richiesƟ per i locali abitabili che cosƟtuiscono superficie uƟle;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computaƟ in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali desƟnaƟ alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che cosƟtuiscono aƫvità imprenditoriale;
- le parƟ comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i deposiƟ, gli spazi comuni di
cono aƫvità imprenditoriale;
- le parƟ comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i deposiƟ, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verƟcale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie uƟle. c.4.1 Superfici escluse dal computo della SU e della SA Non cosƟtuiscono né superficie uƟle né accessoria: • i porƟcaƟ o gallerie gravaƟ da servitù di uso pubblico;
della SU e della SA Non cosƟtuiscono né superficie uƟle né accessoria: • i porƟcaƟ o gallerie gravaƟ da servitù di uso pubblico; • gli spazi scoperƟ a terra (corƟli, chiostrine, giardini) sia privaƟ che comuni; • le parƟ comuni di collegamento verƟcale (vani ascensore, scale e relaƟvi pianeroƩoli) e gli androni condominiali; • i corselli delle autorimesse cosƟtuenƟ parƟ comuni, anche se coperƟ, e relaƟve rampe; • le pensiline; • le teƩoie con profondità inferiore a m 1,50; • i teƫ verdi non praƟcabili;
, anche se coperƟ, e relaƟve rampe; • le pensiline; • le teƩoie con profondità inferiore a m 1,50; • i teƫ verdi non praƟcabili; • i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni ; • i pergolaƟ a terra; • gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; • volumi o vani tecnici. c.5 Superficie complessiva (SC) Somma della superficie uƟle e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60% SA). c.6 Superficie calpestabile
Art. 4 Sagome e Volumi10
mplessiva (SC) Somma della superficie uƟle e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60% SA). c.6 Superficie calpestabile Superficie risultante dalla somma delle superfici uƟli (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. Art. 4 Sagome e Volumi10 d.1 Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verƟcale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le struƩure
etro considerato in senso verƟcale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le struƩure perimetrali, nonché gli aggeƫ e gli sporƟ superiori a 1,50 m. d.2 Volume totale o volumetria complessiva (VT) Volume della costruzione cosƟtuito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relaƟva altezza lorda. 10 Dove non espressamente indicato le definizioni si riferiscono alla DGR 922/2017 e s.m.i. 16
Art. 5 Piani11
REGOLAMENTO EDILIZIO d.3 Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi streƩamente necessari a contenere ed a consenƟre l'accesso alle apparecchiature degli impianƟ tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climaƟzzazione, di sollevamento, eleƩrico, di sicurezza, telefonico, di canalizzazione, camini, canne fumarie, vespai, intercapedini, doppi solai). Art. 5 Piani11 e.1 Piano di un edificio
Art. 5 Piani11
lefonico, di canalizzazione, camini, canne fumarie, vespai, intercapedini, doppi solai). Art. 5 Piani11 e.1 Piano di un edificio Spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, deƩo piano di calpesƟo (o pavimento), e dall’intradosso del solaio superiore (soffiƩo) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto. e.2 Piano fuori terra Piano di un edificio il cui livello di calpesƟo sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
o di calpesƟo sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. e.3 Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffiƩo si trova ad una quota superiore rispeƩo al terreno posto in aderenza all’edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffiƩo
a superiore rispeƩo al terreno posto in aderenza all’edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffiƩo sopraelevata rispeƩo a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilaƟ ai piani interraƟ. Sono assimilaƟ a piani fuori terra: • i seminterraƟ il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante;
ra: • i seminterraƟ il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante; • i seminterraƟ il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispeƩo a quella del terreno circostante. e.4 Piano interrato Piano di un edificio il cui soffiƩo si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilaƟ agli interraƟ i seminterraƟ
ella del terreno posto in aderenza all’edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilaƟ agli interraƟ i seminterraƟ con quota di soffiƩo sopraelevata rispeƩo a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90. e.5 SoƩoteƩo Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano soƩostante (art. 1, comma 2, della LR n. 11/1998). e.6 Soppalco
ella copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano soƩostante (art. 1, comma 2, della LR n. 11/1998). e.6 Soppalco ParƟzione orizzontale interna praƟcabile, oƩenuta con la parziale interposizione di una struƩura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell’edificio. Qualora
non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell’edificio. Qualora tuƩa o parte della superficie soprastante o soƩostante sia uƟlizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano oƩenuto è considerato a sé stante. e.7 Numero dei piani E’ il numero di tuƫ i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
ei piani E’ il numero di tuƫ i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). 11 Dove non espressamente indicato le definizioni si riferiscono alla DGR 922/2017 e s.m.i. 17
Art. 6 Altezze12
REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 6 Altezze12 f.1 Altezza uƟle (Hu) Altezza del vano misurata dal piano di calpesƟo all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elemenƟ struƩurali emergenƟ. Nei locali avenƟ soffiƫ inclinaƟ o curvi, l’altezza uƟle si determina calcolando l'altezza media ponderata13. f.2 Altezza lorda (Hl) Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano
ia ponderata13. f.2 Altezza lorda (Hl) Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ulƟmo piano dell’edificio si misura dal pavimento fino all’intradosso del soffiƩo o della copertura. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effeƩua come per l’altezza virtuale. f.3 Altezza del fronte (Hf) L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
ome per l’altezza virtuale. f.3 Altezza del fronte (Hf) L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista nel progeƩo;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i teƫ inclinaƟ, ovvero dalla sommità delle struƩure perimetrali, per le coperture piane.
intradosso del solaio di copertura, per i teƫ inclinaƟ, ovvero dalla sommità delle struƩure perimetrali, per le coperture piane. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi:
- i manufaƫ tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici parƟcolari, i disposiƟvi anƟcaduta dall’alto. Nel caso di fabbricaƟ con coperture inclinate a una o due falde, l’altezza è individuata nel punto più
iƟvi anƟcaduta dall’alto. Nel caso di fabbricaƟ con coperture inclinate a una o due falde, l’altezza è individuata nel punto più basso determinato nella linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura14. f.4 Altezza dell’edificio (H) Altezza massima tra quella dei vari fronƟ. f.5 Altezza virtuale (o altezza uƟle media) (HV) Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parƟ) dello spazio considerato
Art. 7 Distanze15
ale (o altezza uƟle media) (HV) Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parƟ) dello spazio considerato e la relaƟva superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80. Art. 7 Distanze15 g.1 Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronƟ, di zona o di ambito urbanisƟco, ecc.), in modo che ogni
rimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronƟ, di zona o di ambito urbanisƟco, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispeƫ la distanza prescriƩa. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporƟ dell’edificio purché avenƟ una profondità ≤ a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporƟ. Ai soli fini della misurazione della distanza dal confine stradale non sono esclusi gli sporƟ dell’edificio avenƟ
o degli sporƟ. Ai soli fini della misurazione della distanza dal confine stradale non sono esclusi gli sporƟ dell’edificio avenƟ una profondità ≤ a m. 1,50. 12 Dove non espressamente indicato le definizioni si riferiscono alla DGR 922/2017 e s.m.i. 13 Ovvero l’altezza virtuale (f.5). 14 Specifica applicaƟva Comunale. 15 Dove non espressamente indicato le definizioni si riferiscono alla DGR 922/2017 e s.m.i. 18
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO g.2 Indice di visuale libera (IVL) Rapporto fra la distanza dei singoli fronƟ del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l’altezza dei medesimi fronƟ. Caso generale: Il profilo di ogni edificio, ricavato dall’intersezione di ogni sua fronte con un piano verƟcale ad essa ortogonale, deve sempre essere contenuto verso un angolo di visuale libera costante. d1/h1 = d2/h2 =d3/h3 = d/h = 0,5 (posto h=hf)
togonale, deve sempre essere contenuto verso un angolo di visuale libera costante. d1/h1 = d2/h2 =d3/h3 = d/h = 0,5 (posto h=hf) La distanza fra le fronƟ dello stesso edificio e di edifici fronƟstanƟ risulterà dalla somma dei distacchi definiƟ dalla IVL e perƟnenƟ le fronƟ prospicienƟ. L'indice di Visuale libera non si applica fra le pareƟ cieche o prive di vedute. d=d1+d2=0,5 (h1+h2)>=10 m Schema IVL. 1 Schema IVL. 2
ce di Visuale libera non si applica fra le pareƟ cieche o prive di vedute. d=d1+d2=0,5 (h1+h2)>=10 m Schema IVL. 1 Schema IVL. 2 Distacco fra due fronƟ prospicienƟ di due edifici disƟnƟ che sorgono sullo stesso loƩo o fra due fronƟ prospicienƟ lo stesso edificio. L'indice di visuale libera non si applica fra le pareƟ cieche o prive di vedute o che abbiano finestre di scala. In corrispondenza degli
di visuale libera non si applica fra le pareƟ cieche o prive di vedute o che abbiano finestre di scala. In corrispondenza degli angoli dei fabbricaƟ le zone di visuale libera relaƟve ai due fronƟ, non devono sovrapporsi, raccordandosi in linea reƩa e non in modo radiale. Schema IVL. 3 Si applica l’indice di visuale libera se le pareƟ sono finestrate, non si applica se hanno finestre di scala o di servizio. 19 H max
Art. 8 Definizioni di elemenƟ, struƩure e sistemi struƩurali16
REGOLAMENTO EDILIZIO L’indice di visuale libera non si applica nel caso di fronƟ cosƟtuenƟ rientranze alƟmetriche e/o planimetriche di uno stesso corpo di fabbrica quando deƩe rientranze abbiano una profondità non superiore della loro larghezza. Schema IVL. 4 non si applica l’indice di visuale libera. Art. 8 Definizioni di elemenƟ, struƩure e sistemi struƩurali16 h.1 PorƟco / porƟcato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su
i16 h.1 PorƟco / porƟcato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più laƟ verso i fronƟ esterni dell’edificio. h.2 Loggia / Loggiato Elemento edilizio praƟcabile coperto, non aggeƩante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapeƩo, direƩamente accessibile da uno o più vani interni. h.3 Balcone Elemento edilizio praƟcabile e aperto su almeno due laƟ, a sviluppo orizzontale in aggeƩo, munito di
ù vani interni. h.3 Balcone Elemento edilizio praƟcabile e aperto su almeno due laƟ, a sviluppo orizzontale in aggeƩo, munito di ringhiera o parapeƩo e direƩamente accessibile da uno o più locali interni. h.4 Ballatoio Elemento edilizio praƟcabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggeƩo, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapeƩo. h.5 Terrazza
, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapeƩo. h.5 Terrazza Elemento edilizio scoperto e praƟcabile, realizzato a copertura di parƟ dell’edificio, munito di ringhiera o parapeƩo, direƩamente accessibile da uno o più locali interni. h.6 Veranda Locale o spazio coperto avente le caraƩerisƟche di loggiato, balcone, terrazza o porƟco, chiuso sui laƟ da superfici vetrate o con elemenƟ trasparenƟ e impermeabili, parzialmente o totalmente
lcone, terrazza o porƟco, chiuso sui laƟ da superfici vetrate o con elemenƟ trasparenƟ e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. h.7 Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggeƩo alle pareƟ perimetrali esterne di un edificio e priva di montanƟ verƟcali di sostegno. h.8 TeƩoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struƩura disconƟnua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione proteƩa di spazi perƟnenziali.
pazio aperto sostenuto da una struƩura disconƟnua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione proteƩa di spazi perƟnenziali. 16 Dove non espressamente indicato le definizioni si riferiscono alla DGR 922/2017 e s.m.i. 20
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO h.9 Androne17 Sistema distribuƟvo orizzontale interno all’edificio, situato al piano terreno, di collegamento tra il portone d’ingresso e l’area libera di perƟnenza e/o la scala. h.10 TeƩo verde Copertura conƟnua dotata di un sistema che uƟlizza specie vegetali in grado di adaƩarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caraƩerisƟche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata
di adaƩarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caraƩerisƟche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema struƩurale che prevede in parƟcolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi intervenƟ di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con intervenƟ di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo). h.11 Recinzione18
one (coperture a verde estensivo), o con intervenƟ di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo). h.11 Recinzione18 ElemenƟ o struƩure che delimitano l’area di perƟnenza di un fabbricato o una proprietà. h.12 Piscine19 Impianto realizzato sia fuori che entro terra e munita di sistema per il traƩamento delle acque aƩo a consenƟre aƫvità di balneazione. h.13 Lastrico Solare Spazio scoperto e praƟcabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione. h.14 Pergolato
ne. h.13 Lastrico Solare Spazio scoperto e praƟcabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione. h.14 Pergolato StruƩura autoportante, composta di elemenƟ verƟcali e di sovrastanƟ elemenƟ orizzontali, aƩa a consenƟre il sostegno del verde rampicante e uƟlizzata in spazi aperƟ a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili. h. 15 Pergotenda20 Tenda di protezione dal sole o dagli agenƟ atmosferici, supportata da un elemento accessorio
re impermeabili. h. 15 Pergotenda20 Tenda di protezione dal sole o dagli agenƟ atmosferici, supportata da un elemento accessorio meramente necessario al sostegno e all’estensione della tenda medesima. La tenda dovrà essere in materiale plasƟco e retraƫle, cosƟtuente copertura avvolgile o estensibile e non comportante realizzazione di uno spazio stabilmente chiuso. Tale elemento di arredo, struƩuralmente, dovrà essere ascrivibile alla Ɵpologia di opera classificata
Art. 9 Aƫvità commerciali in sede fissa21
spazio stabilmente chiuso. Tale elemento di arredo, struƩuralmente, dovrà essere ascrivibile alla Ɵpologia di opera classificata al punto A.1.2, leƩere a) e b), dell’Allegato 1 della DGR N. 2272/2016. Art. 9 Aƫvità commerciali in sede fissa21 m.1 Tipologie di esercizi Le Ɵpologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenƟ22: 17 Definizione Comunale 18 Definizione Comunale 19 Definizione Comunale
i, in termini di classi dimensionali, sono le seguenƟ22: 17 Definizione Comunale 18 Definizione Comunale 19 Definizione Comunale 20 Definizione traƩa dal parere “Installazione di tende, tende a pergola, pergotende, e coperture leggere di arredo”, espresso dalla Direzione Generale cura del territorio e dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna, di cui al prot. n. 624077 del 13/07/2022.
a Direzione Generale cura del territorio e dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna, di cui al prot. n. 624077 del 13/07/2022. 21 Nella disciplina relaƟva alle aƫvità commerciali in sede fissa, per popolazione residente si intende quella risultante dal dato anagrafico riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. NormaƟva di riferimento: D. lgs 114/1998; DCR 1253/1999, in applicazione della Lr 14/1999. 22 D.lgs 114/1998; DCR 1253/1999, in applicazione della Lr 14/1999. 21
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO a. esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione avenƟ superficie di vendita non superiore a 250 mq; b. medie struƩure di vendita: gli esercizi avenƟ superficie superiore a 250 mq e fino a mq 2.500 1.500. Tali struƩure sono, a loro volta, arƟcolate in: b.1 medio-piccole struƩure di vendita: gli esercizi e i centri commerciali così come definiƟ nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 avenƟ superficie di vendita superiore ai 250 mq e fino a 1.500 mq;
ommerciali così come definiƟ nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 avenƟ superficie di vendita superiore ai 250 mq e fino a 1.500 mq; b.2 medio-grandi struƩure di vendita: gli esercizi e i centri commerciali avenƟ superficie di vendita superiore a 1.500 mq. fino a 2.500 mq; c. grandi struƩure di vendita: gli esercizi avenƟ superficie di vendita superiore a 2.500 mq; d. grandi struƩure di vendita di livello superiore arƟcolate in:
gli esercizi avenƟ superficie di vendita superiore a 2.500 mq; d. grandi struƩure di vendita di livello superiore arƟcolate in: d.1 grandi struƩure di vendita alimentari di livello superiore di almeno 4.500 mq di superficie di vendita; d.2 grandi struƩure di vendita non alimentari di livello superiore di almeno 10.000 mq di superficie di vendita. m.2 SeƩori merceologici I seƩori merceologici sono i seguenƟ: a. vendita di prodoƫ alimentari; b. vendita di prodoƫ non alimentari. m.3 Superficie di vendita (Sv)
erceologici sono i seguenƟ: a. vendita di prodoƫ alimentari; b. vendita di prodoƫ non alimentari. m.3 Superficie di vendita (Sv) Superficie di pavimento dell’area desƟnata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienƟ, adibiƟ all’esposizione delle merci e collegaƟ direƩamente all’esercizio di vendita. Non cosƟtuisce superficie di vendita
clienƟ, adibiƟ all’esposizione delle merci e collegaƟ direƩamente all’esercizio di vendita. Non cosƟtuisce superficie di vendita quella desƟnata a magazzini, deposiƟ, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianƟ tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienƟ, nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa” purché non adibiƟ all’esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranƟ ci si riferisce alla DCR 344/2002 e s.m.i. m.4 Centro commerciale
osizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranƟ ci si riferisce alla DCR 344/2002 e s.m.i. m.4 Centro commerciale Definito ai sensi dalla D.C.R. 1253/1999 e s.m.i., in applicazione dal D.Lgs 114/1998 e della LR 14/1999 e s.m.i.. m.5 Superficie di vendita di un centro commerciale E’ la superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al deƩaglio in esso presenƟ. m.6 Complessi commerciali di vicinato, Gallerie di vicinato e Area commerciale integrata
Art. 10 Strade
i esercizi al deƩaglio in esso presenƟ. m.6 Complessi commerciali di vicinato, Gallerie di vicinato e Area commerciale integrata DefiniƟ ai sensi dalla D.C.R. 1253/1999 e s.m.i., in applicazione dal D.Lgs 114/1998 e della LR 14/1999 e s.m.i.. Art. 10 Strade n.1 Strada Area ad uso pubblico desƟnata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. n.2 Centro abitato D.Lgs 285/1992 Nuovo codice della strada, art. 3 comma 1, punto 8, cfr anche Ministero dei Lavori
li animali. n.2 Centro abitato D.Lgs 285/1992 Nuovo codice della strada, art. 3 comma 1, punto 8, cfr anche Ministero dei Lavori Pubblici, Circolare 6709/1997, direƫva 1. 22
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO n.3 Classificazione delle strade In base alle loro caraƩerisƟche costruƫve, tecniche e funzionali, si disƟnguono i seguenƟ Ɵpi di strade: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quarƟere; F - Strade locali. n.4 CaraƩerisƟche minime delle strade D.Lgs 285/1992 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.. n.5 ArƟcolazione delle strade in base agli usi e alle Ɵpologie dei collegamenƟ.
s 285/1992 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.. n.5 ArƟcolazione delle strade in base agli usi e alle Ɵpologie dei collegamenƟ. D.Lgs 285/1992 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.. Le Strade extraurbane principali, le strade extraurbane secondarie e le Strade locali si disƟnguono in: A - Statali B - Regionali C - Provinciali D - Comunali Le Strade urbane di scorrimento, le Strade urbane di quarƟere e le Strade locali sono sempre
Art. 11 Definizioni inerenƟ al territorio rurale
ionali C - Provinciali D - Comunali Le Strade urbane di scorrimento, le Strade urbane di quarƟere e le Strade locali sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitaƟ, ecceƩuaƟ i traƫ interni di strade statali, regionali o provinciali che aƩraversano centri abitaƟ con popolazione non superiore a diecimila abitanƟ. Art. 11 Definizioni inerenƟ al territorio rurale p.1 Superficie Agricola UƟlizzata23 (SAU)
Art. 11 Definizioni inerenƟ al territorio rurale
ne non superiore a diecimila abitanƟ. Art. 11 Definizioni inerenƟ al territorio rurale p.1 Superficie Agricola UƟlizzata23 (SAU) CosƟtuisce Superficie agricola uƟlizzata l'insieme dei terreni invesƟƟ a seminaƟvi, orƟ familiari, praƟ permanenƟ e pascoli, colƟvazioni legnose agrarie e castagneƟ da fruƩo. Essa cosƟtuisce la superficie invesƟta ed effeƫvamente uƟlizzata in colƟvazioni propriamente agricole, non comprende la superficie invesƟta a funghi in groƩe, soƩerranei od apposiƟ edifici.
ata in colƟvazioni propriamente agricole, non comprende la superficie invesƟta a funghi in groƩe, soƩerranei od apposiƟ edifici. p.8 Allevamento domesƟco si definisce domesƟco un allevamento desƟnato al consumo familiare. p.9 Allevamento zootecnico non intensivo Al fine della definizione degli allevamenƟ non intensivi sono indicaƟ i seguenƟ parametri: a) l’azienda agricola deve essere nelle condizioni di soddisfare, mediante le proprie produzioni,
o indicaƟ i seguenƟ parametri: a) l’azienda agricola deve essere nelle condizioni di soddisfare, mediante le proprie produzioni, almeno il 25% del fabbisogno alimentare del besƟame allevato; b) il parametro oƫmale per l’applicazione del carico animale ammissibile è definito pari a 2 Unità Bovino Adulte (UBA) per eƩaro di Superficie Agricola UƟlizzata per anno. Per gli allevamenƟ di Ɵpo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato in relazione alla SAU foraggera.
Ɵ di Ɵpo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato in relazione alla SAU foraggera. c) per UBA si intende l’Unità Bovina Adulta considerata del peso di kg.500 23 Istat, Censimento dell’Agricoltura 2010. 23
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Tabella 1 - Le classi o specie di animali da allevamento diversi dall’Unità Bovina Adulta sono rapportate a quest’ulƟma secondo i valori della seguente tabella. I valori di conversione sono traƫ da Sinab (Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica). Classe o specie Valore in UBA Classe o specie Valore in UBA Equini > sei mesi 1,00 Coniglie riproduƩrici 0,02 Vitelli da ingrasso 0,40 Pecore 0,15 Altri bovini < 1 anno 0,40 Capre 0,15 Bovini maschi 1-2 anni 0,61 Suineƫ 0,03
oduƩrici 0,02 Vitelli da ingrasso 0,40 Pecore 0,15 Altri bovini < 1 anno 0,40 Capre 0,15 Bovini maschi 1-2 anni 0,61 Suineƫ 0,03 Bovini femmine 1-2-anni 0,61 Scrofe riproduƩrici 0,31 Bovini maschi > 2 anni 1,00 Suini da ingrasso 0,14 Giovenche da allevamento 0,80 Altri suini 0,14 Giovenche da ingrasso 0,80 cinghiali 0,14 Vacche da laƩe 1,00 Polli da tavola 0,003 Vacche laƫfere da riforma 1,00 Galline ovaiole 0,009 Altre vacche 0,80 struzzi 0,185 p.10 AllevamenƟ intensivi
i da tavola 0,003 Vacche laƫfere da riforma 1,00 Galline ovaiole 0,009 Altre vacche 0,80 struzzi 0,185 p.10 AllevamenƟ intensivi Si definiscono allevamenƟ intensivi quelli che superano i parametri indicaƟ al precedente punto p.9. p.11 Serra fissa si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili desƟnate alla produzione di colture specializzate. p.12 Aƫvità agricola non intensiva si definisce aƫvità agricola non intensiva quella a basso impaƩo ambientale.
e specializzate. p.12 Aƫvità agricola non intensiva si definisce aƫvità agricola non intensiva quella a basso impaƩo ambientale. p.13 Foresterie aziendali Si definiscono foresterie aziendali quegli edifici a Ɵpologia colleƫva, o parƟ di essi, finalizzaƟ al soddisfacimento del fabbisogno abitaƟvo temporaneo per sola manodopera stagionale per l’aƫvità agricola e/o connessa al ciclo agroalimentare. p.14 FabbricaƟ di servizio alla produzione agricola
Art. 12 Definizioni per gli intervenƟ nell’ambito dell’Arenile
opera stagionale per l’aƫvità agricola e/o connessa al ciclo agroalimentare. p.14 FabbricaƟ di servizio alla produzione agricola sono fabbricaƟ di servizio alla produzione agricola, quelli indicaƟ all’art. 3.1.8 di cui alla DGR 623/2019 e s.m.i. Art. 12 Definizioni per gli intervenƟ nell’ambito dell’Arenile q.1 Unità minima di intervento (UMI) E’ l’area di intervento coincidente con la concessione demaniale mariƫma (ivi compresa eventuale area privata). q.2 Stabilimento Balneare
di intervento coincidente con la concessione demaniale mariƫma (ivi compresa eventuale area privata). q.2 Stabilimento Balneare E’ il fabbricato principale posto sulla concessione demaniale mariƫma o su area privata, adibito ad usi e funzioni di gesƟone dell’aƫvità balneare, con eventuale connessa aƫvità di somministrazione alimenƟ e bevande. q.3 Servizi allo Stabilimento Balneare E’ l’insieme dei manufaƫ a supporto dello stabilimento balneare avenƟ funzioni di servizio
.3 Servizi allo Stabilimento Balneare E’ l’insieme dei manufaƫ a supporto dello stabilimento balneare avenƟ funzioni di servizio (spogliatoi, deposito, servizi igienici, cabine, spazi tecnici ecc.) 24
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO q.4 ManufaƩo di servizio E’ l’insieme dei manufaƫ individuaƟ nella tavola ST7 del PUG, avenƟ funzioni esclusivamente di servizio (spogliatoi, deposito, servizi igienici, cabine, spazi tecnici ecc.) q.5 AllesƟmenƟ temporanei Gli allesƟmenƟ temporanei previsƟ in tale ambito devono possedere i requisiƟ della facile smontabilità, essere semplicemente ancoraƟ al suolo (senza opere murarie o di fondazione) ed essere obbligatoriamente rimossi a fine stagione.
essere semplicemente ancoraƟ al suolo (senza opere murarie o di fondazione) ed essere obbligatoriamente rimossi a fine stagione. Si configurano allesƟmenƟ temporanei:
- aƩrezzature sporƟve scoperte che non comportano la formazione di soƩofondi, ma siano realizzate direƩamente su sabbia, completamente permeabili e drenanƟ, con infissione nel terreno di supporƟ per reƟ da gioco, reƟ o altri sistemi di protezione, ecc.
- giochi ed allesƟmenƟ per bambini. 25
TITOLO 2 DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D’US
REGOLAMENTO EDILIZIO TITOLO 2 DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D’USO ART. 13 INTERVENTI EDILIZI Manutenzione ordinaria a) LeƩera a) di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i. Ai fini di una migliore comprensione degli intervenƟ rientranƟ nella definizione di manutenzione ordinaria si rimanda all’elenco non esausƟvo delle principali opere allegato al Decreto 2 marzo 2018
definizione di manutenzione ordinaria si rimanda all’elenco non esausƟvo delle principali opere allegato al Decreto 2 marzo 2018 “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esausƟvo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di aƫvità edilizia libera, ai sensi dell’arƟcolo 1, comma 2, del decreto legislaƟvo 25 novembre 2016, n. 222”. Manutenzione straordinaria b) LeƩera b) di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
straordinaria b) LeƩera b) di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i. Restauro scienƟfico c) LeƩera c) di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i. Restauro e risanamento conservaƟvo d) LeƩera d) di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i. RistruƩurazione edilizia f)
di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i. RistruƩurazione edilizia f) LeƩera f) di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i. Nuova costruzione g) LeƩera g) di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i. RistruƩurazione urbanisƟca h) LeƩera h) di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
one urbanisƟca h) LeƩera h) di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i. Demolizione i) LeƩera i) di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i. 26
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Recupero e risanamento delle aree libere l) LeƩera l) di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i. SignificaƟvi movimenƟ di terra m) LeƩera m) di ALLEGATO “Definizioni degli intervenƟ edilizi” di cui all’art. 9, c.1 della L.R. 15/2013 e s.m.i. Sono rilevanƟ movimenƟ morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'aƫvità edificatoria quali gli scavi, i livellamenƟ, i riporƟ di terreno, gli sbancamenƟ quando
agricoli e comunque estranei all'aƫvità edificatoria quali gli scavi, i livellamenƟ, i riporƟ di terreno, gli sbancamenƟ quando comportano movimenƟ di terreno superiori a mc 30 o scavi/riporƟ di profondità superiori a m 0,5. IntervenƟ di Rigenerazione Urbana Ai soli fini del calcolo del Contributo di Costruzione si considerano intervenƟ di Rigenerazione Urbana gli intervenƟ di ristruƩurazione edilizia aƩuaƟ tramite demolizione e ricostruzione con la
ano intervenƟ di Rigenerazione Urbana gli intervenƟ di ristruƩurazione edilizia aƩuaƟ tramite demolizione e ricostruzione con la possibilità di ampliamento fino al 20% delle volumetrie esistenƟ e gli intervenƟ di demolizione e successiva nuova costruzione. Il solo ampliamento di un edificio esistente non si configura come intervento di Rigenerazione Urbana. ProgeƩo unitario24 Riguarda la progeƩazione di un intervento edilizio che coinvolge due o più loƫ adiacenƟ avenƟ
Art. 14 Usi - Mutamento di desƟnazione d’uso e gruppi funzionali
razione Urbana. ProgeƩo unitario24 Riguarda la progeƩazione di un intervento edilizio che coinvolge due o più loƫ adiacenƟ avenƟ ognuno la dimensione minima, così come stabilito dalla norma di PUG. Su ciascun loƩo, l’edificazione dovrà rispeƩare le disposizioni relaƟve ai tessuƟ e agli edifici di cui alle norme di PUG. Art. 14 Usi - Mutamento di desƟnazione d’uso e gruppi funzionali
- RelaƟvamente alle desƟnazioni d’uso, si applica quanto stabilito dall’art. 28 della L.R. 15/2013.
e d’uso e gruppi funzionali
- RelaƟvamente alle desƟnazioni d’uso, si applica quanto stabilito dall’art. 28 della L.R. 15/2013. Si Riporta di seguito la tabella dei gruppi funzionali. a funzione abitaƟva a1 abitazioni, bed and breakfast a2 residenze stagionali, affiƩacamere; a3 collegi, studentaƟ, colonie, case per ferie, ostelli, conviƫ, ecc.; a4 residenze speciali quali ERP e altre Ɵpologie di ERS (seniorhouse, studenthouse, ecc.); a5 impianƟ sporƟvi scoperƟ a servizio della funzione abitaƟva;
li ERP e altre Ɵpologie di ERS (seniorhouse, studenthouse, ecc.); a5 impianƟ sporƟvi scoperƟ a servizio della funzione abitaƟva; b funzioni turisƟco-riceƫve b1 alberghi, centri benessere, residenze turisƟco-alberghiere, motel, condhotel b2 spazi congressuali ed esposiƟvi; b3 campeggi e villaggi turisƟci; b4 altre struƩure per il soggiorno temporaneo (foresterie, ecc.) b5 struƩure di accoglienza e per la fruizione escursionisƟca quali centri visita, centri di
giorno temporaneo (foresterie, ecc.) b5 struƩure di accoglienza e per la fruizione escursionisƟca quali centri visita, centri di didaƫca ed educazione ambientale, struƩure di ospitalità per cicloturisƟ, ecc.; b6 aree aƩrezzate per la sosta temporanea di camper; b7 struƩure per la balneazione e la navigazione; 24 Definizione Comunale 27
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO b8 impianƟ sporƟvi a servizio delle funzioni turisƟco-riceƫve; c funzioni produƫve c1 aƫvità produƫve di Ɵpo manifaƩuriero arƟgianale, inferiori a 200 m2; c2 arƟgianato di servizio; c3 funzioni produƫve di Ɵpo manifaƩuriero diverse dalla precedente leƩera c1; c4 aƫvità commerciali all’ingrosso, magazzini e deposiƟ; c5 aƫvità di deposito a cielo aperto; c6 insediamento di Ɵpo agro-industriale; c7 aƫvità connesse all’autotrasporto delle merci; c8 impianƟ zootecnici intensivi;
rto; c6 insediamento di Ɵpo agro-industriale; c7 aƫvità connesse all’autotrasporto delle merci; c8 impianƟ zootecnici intensivi; c9 serre o altre struƩure permanenƟ per aƫvità colturali di Ɵpo intensivo o industriale; c10 pesca, acquacoltura e relaƟve lavorazioni c11 aƫvità di ricerca d funzioni direzionali d1 studi professionali; d2 funzioni direzionali, finanziarie, assicuraƟve; d3 funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di aƫvità culturali, religiose, didaƫche,
i direzionali, finanziarie, assicuraƟve; d3 funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di aƫvità culturali, religiose, didaƫche, ricreaƟve, sporƟve, fierisƟche, sanitarie pubbliche e private: 1 con affluenza fino a 100 persone, 2 con affluenza superiore alle 100 persone; d4 autorimesse e parcheggi pubblici e privaƟ; d5 rimessaggio camper; d6 rimessaggio barche; e funzioni commerciali e1 commercio al deƩaglio: esercizi di vicinato; e2 medie struƩure di vendita: 1 medio piccole struƩure di vendita;
i commerciali e1 commercio al deƩaglio: esercizi di vicinato; e2 medie struƩure di vendita: 1 medio piccole struƩure di vendita; 2 medio grandi struƩure di vendita non alimentari; 3 medio grandi struƩure di vendita alimentari e3 grandi struƩure di vendita; e4 grandi struƩure di vendita di livello superiore: 1 alimentari, 2 non alimentari; e5 pubblici esercizi (bar, ristoranƟ, ecc.); e6 impianƟ di distribuzione carburanƟ; f funzioni rurali f1 abitazioni agricole;
i; e5 pubblici esercizi (bar, ristoranƟ, ecc.); e6 impianƟ di distribuzione carburanƟ; f funzioni rurali f1 abitazioni agricole; f2 impianƟ e aƩrezzature per la produzione agricola: 1 deposiƟ di aƩrezzi, materiali, ferƟlizzanƟ, semenƟ, anƟparassitari; 2 rimesse per macchine agricole; 3 allevamento domesƟco per l’autoconsumo e ricoveri di animali domesƟci in genere; 4 allevamenƟ aziendali o interaziendali; 5 serre o altre struƩure permanenƟ o mobili per colture aziendali;
domesƟci in genere; 4 allevamenƟ aziendali o interaziendali; 5 serre o altre struƩure permanenƟ o mobili per colture aziendali; 6 impianƟ di lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodoƫ agricoli e zootecnici limitatamente alle produzioni aziendali Ɵpiche; 7 ogni altra analoga costruzione di servizio che risulƟ direƩamente funzionale all’azienda agricola singola o associata; f3 ricerca, accoglienza, valorizzazione di prodoƫ: 1 laboratori per la ricerca, 28
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 2 foresterie aziendali, 3 consorzi prodoƫ Ɵpici, associazioni di prodoƩo, associazioni di categoria, 4 lavorazione e commercializzazione dei prodoƫ agricoli, apicoltura, ecc. esclusivamente di Ɵpo laboratoriale, 5 agriturismo; 6 impianƟ sporƟvi scoperƟ a servizio delle aƫvità agriturisƟche; 7 faƩoria didaƫca, 8 canƟna vinicola f4 colture intensive: 1 aƫvità di lavorazione, conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodoƫ agricoli e florovivaisƟci;
ensive: 1 aƫvità di lavorazione, conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodoƫ agricoli e florovivaisƟci; 2 abitazioni per il personale di custodia addeƩo alla sorveglianza di impianƟ per aƫvità di Ɵpo f4.1; f5 allevamento, ricovero, cura, addestramento animali f6 aƫvità connesse all’agricoltura 2. La desƟnazione d'uso in aƩo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal Ɵtolo abilitaƟvo che ne ha previsto la costruzione o l'ulƟmo intervento di recupero o, in assenza o
liare è quella stabilita dal Ɵtolo abilitaƟvo che ne ha previsto la costruzione o l'ulƟmo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del Ɵtolo, dalla classificazione catastale aƩribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenƟ probanƟ. 3. In via esemplificaƟva nell’Allegato APPENDICE 1 si riporta un elenco non esausƟvo di aƫvità riconducibili all’arƟgianato di servizio, di produzione e arƟsƟco tradizionale. Mentre all’allegato
lenco non esausƟvo di aƫvità riconducibili all’arƟgianato di servizio, di produzione e arƟsƟco tradizionale. Mentre all’allegato APPENDICE 2 un elenco non esausƟvo inerente alle aƫvità produƫve manifaƩuriere arƟgianali. 29
TITOLO 3 DISPOSIZIONI SOVRAORDINATE INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO TITOLO 3 DISPOSIZIONI SOVRAORDINATE INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ’ EDILIZIA ART. 15 RICOGNIZIONE NORMATIVA DELLE DISPOSIZIONI SOVRAORDINATE E FASCE DI RISPETTO A DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ A.1 Edilizia libera DECRETO 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l'elenco non esausƟvo delle principali
AGIBILITÀ A.1 Edilizia libera DECRETO 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l'elenco non esausƟvo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di aƫvità edilizia libera ai sensi dell'arƟcolo 1, comma 2, del decreto legislaƟvo 25 novembre 2016, n. 222) A.2 Edilizia residenziale e produƫva DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislaƟve e regolamentari in materia edilizia)
ESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislaƟve e regolamentari in materia edilizia) LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) LEGGE REGIONALE del 21 dicembre 2017 n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio ) LEGGE REGIONALE 21 oƩobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'aƫvità edilizia ed applicazione della normaƟva statale di cui all'arƟcolo 32 del DL 30 seƩembre 2003, n.269, converƟto con modifiche
tà edilizia ed applicazione della normaƟva statale di cui all'arƟcolo 32 del DL 30 seƩembre 2003, n.269, converƟto con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326), in parƟcolare gli arƟcoli 17, 17-bis e 18, comma 2 LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitaƟvi dei soƩoteƫ esistenƟ) DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 febbraio 2010, n. 279 [Approvazione dell'aƩo di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanisƟca e l'edilizia e sulla documentazione
[Approvazione dell'aƩo di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanisƟca e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i Ɵtoli abilitaƟvi edilizi (art. 16, comma 2, leƩera c), Lr 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, Lr 31/2002)]. I contenuƟ degli AllegaƟ A e B, Sezioni 1 e 2, sono superaƟ da nuovi aƫ di coordinamento, mentre vigono ancora i contenuƟ dell’Allegato B, Sezione 3 (Definizione dei contenuƟ di alcuni elaboraƟ)
vi aƫ di coordinamento, mentre vigono ancora i contenuƟ dell’Allegato B, Sezione 3 (Definizione dei contenuƟ di alcuni elaboraƟ) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 76 [AƩo di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 Lr 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di praƟche edilizie soggeƩe a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)]
t. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 seƩembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le aƫvità produƫve, ai sensi dell'arƟcolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, converƟto, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
l'arƟcolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, converƟto, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2014, n. 193 (Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" - AdempimenƟ di competenza delle aziende USL in ordine al rilascio dei Ɵtoli abilitaƟvi) (per intervenƟ riguardanƟ aƫvità produƫve e di servizio parƟcolarmente impaƩanƟ)
USL in ordine al rilascio dei Ɵtoli abilitaƟvi) (per intervenƟ riguardanƟ aƫvità produƫve e di servizio parƟcolarmente impaƩanƟ) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenƟ amministraƟvi in materia ambientale gravanƟ sulle piccole e medie imprese e sugli impianƟ non soggeƫ ad autorizzazione
dempimenƟ amministraƟvi in materia ambientale gravanƟ sulle piccole e medie imprese e sugli impianƟ non soggeƫ ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'arƟcolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, converƟto, 30
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), come modificato dal decreto legislaƟvo 30.6.2016, n.127 A.3 ImpianƟ per la produzione di energia da fonƟ rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (AƩuazione della direƫva 2001/77/CE relaƟva alla promozione dell'energia eleƩrica prodoƩa da fonƟ energeƟche rinnovabili nel mercato interno dell'eleƩricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 seƩembre 2010 (Linee guida per
innovabili nel mercato interno dell'eleƩricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 seƩembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianƟ alimentaƟ da fonƟ rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (AƩuazione della direƫva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonƟ rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direƫve 2001/77/CE e 2003/30/CE) DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1255 del 28 luglio 2008 (Aspeƫ della normaƟva ambientale in
direƫve 2001/77/CE e 2003/30/CE) DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1255 del 28 luglio 2008 (Aspeƫ della normaƟva ambientale in relazione agli impianƟ di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli EnƟ locali per uniformare i procedimenƟ) DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1793 del 3 novembre 2008 (Direƫve in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroeleƩrico) DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1198 del 26 luglio 2010 (Misure di semplificazione relaƟve al
a pubblica ad uso idroeleƩrico) DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1198 del 26 luglio 2010 (Misure di semplificazione relaƟve al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianƟ di generazione eleƩrica alimentaƟ da biogas prodoƩo da biomasse provenienƟ da aƫvità agricola) DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 dicembre 2010, n. 28 (Prima individuazione delle aree e dei siƟ per l’installazione di impianƟ di produzione di energia eleƩrica mediante l’uƟlizzo della fonte
ividuazione delle aree e dei siƟ per l’installazione di impianƟ di produzione di energia eleƩrica mediante l’uƟlizzo della fonte energeƟca rinnovabile solare fotovoltaica) DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 26 luglio 2011, n. 51 (Individuazione delle aree e dei siƟ per l’installazione di impianƟ di produzione di energia eleƩrica mediante l’uƟlizzo delle fonƟ energeƟche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroeleƩrica)
oduzione di energia eleƩrica mediante l’uƟlizzo delle fonƟ energeƟche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroeleƩrica) REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1 (Regolamento delle procedure autorizzaƟve relaƟve alla costruzione e all'esercizio di impianƟ di produzione di energia eleƩrica di competenza regionale in aƩuazione dell'arƟcolo 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (disciplina della programmazione energeƟca territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)
ale 23 dicembre 2004, n. 26 (disciplina della programmazione energeƟca territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) A.4 Condizioni di efficacia dei Ɵtoli edilizi e altri adempimenƟ generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (AƩuazione dell'arƟcolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in parƟcolare arƟcoli 90, comma 9, leƩere a), b) e c) e 99
teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in parƟcolare arƟcoli 90, comma 9, leƩere a), b) e c) e 99 LEGGE REGIONALE 28 oƩobre 2016, n.18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della ciƩadinanza e dell’economia responsabile), in parƟcolare l’art.32. DECRETO LEGISLATIVO 6 seƩembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema staƟsƟco nazionale e sulla riorganizzazione dell'IsƟtuto nazionale di staƟsƟca, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.
sƟco nazionale e sulla riorganizzazione dell'IsƟtuto nazionale di staƟsƟca, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in parƟcolare l’arƟcolo 7 (circa l’obbligo di fornire daƟ staƟsƟci sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’aƫvità edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ulƟmo, dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 seƩembre 2015 – “Approvazione del Programma StaƟsƟco Nazionale 2014-2016 Aggiornamento 2015-2016)
Presidente della Repubblica 24 seƩembre 2015 – “Approvazione del Programma StaƟsƟco Nazionale 2014-2016 Aggiornamento 2015-2016) 31
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO B REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 LimiƟ inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricaƟ e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (LimiƟ inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricaƟ e rapporƟ massimi tra gli spazi desƟnaƟ agli insediamenƟ residenziali e
ensità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricaƟ e rapporƟ massimi tra gli spazi desƟnaƟ agli insediamenƟ residenziali e produƫvi e spazi pubblici o riservaƟ alle aƫvità colleƫve, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenƟ urbanisƟci o della revisione di quelli esistenƟ, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967). CODICE CIVILE, in parƟcolare gli arƟcoli 873, 905, 906 e 907
uelli esistenƟ, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967). CODICE CIVILE, in parƟcolare gli arƟcoli 873, 905, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in parƟcolare paragrafo 8.4.1 LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanisƟca), in parƟcolare arƟcolo 41-sexies LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane
olare arƟcolo 41-sexies LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in parƟcolare arƟcolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102 (AƩuazione della direƫva 2012/27/UE sull’efficienza energeƟca
, in parƟcolare arƟcolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102 (AƩuazione della direƫva 2012/27/UE sull’efficienza energeƟca che modifica le direƫve 2099/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direƫve 2044/8/CE e 2006/32/CE), in parƟcolare arƟcolo 14. B.2 Rispeƫ (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedoƫ e impianƟ di depurazione, degli eleƩrodoƫ, dei gasdoƫ, del demanio mariƫmo) B.2.1 Fasce di rispeƩo stradali
iale, degli acquedoƫ e impianƟ di depurazione, degli eleƩrodoƫ, dei gasdoƫ, del demanio mariƫmo) B.2.1 Fasce di rispeƩo stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in parƟcolare arƟcoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di aƩuazione del nuovo codice della strada), in parƟcolare arƟcoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da
olare arƟcoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitaƟ, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (LimiƟ inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricaƟ e rapporƟ massimi tra gli spazi desƟnaƟ agli insediamenƟ residenziali e
ensità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricaƟ e rapporƟ massimi tra gli spazi desƟnaƟ agli insediamenƟ residenziali e produƫvi e spazi pubblici o riservaƟ alle aƫvità colleƫve, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenƟ urbanisƟci o della revisione di quelli esistenƟ, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in parƟcolare arƟcolo 9 per distanze minime tra fabbricaƟ tra i quali siano interposte strade desƟnate al traffico veicolare
7), in parƟcolare arƟcolo 9 per distanze minime tra fabbricaƟ tra i quali siano interposte strade desƟnate al traffico veicolare Fascia di rispeƩo stradale e distanze minime dal confine stradale
- Nella Tavola Lt7 (1-4) del PUG le infrastruƩure viarie sono indicate con riferimento alla funzionalità della singola infrastruƩura. Le fasce di rispeƩo stradale relaƟve alle strade pubbliche sono definite, con riferimento alla tabella seguente. 32
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Nel caso di intersezioni, la fascia va definita ad una scala di deƩaglio con riferimento alle disposizioni del Codice della Strada. TABELLA DELLE DISTANZE DI RISPETTO PER LE NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI Fuori dai centri abitaƟ Nei centri abitaƟ Strade che non aƩraversano il T.U. Strade che aƩraversano il T.U. A- Autostrade 60 m. 30 m. 30 m. B - Strade extraurbane principali 40 m. 20 m. - C - Strade extraurbane secondarie 30 m. 10 m. - D - Strade urbane di scorrimento - - 20 m.
extraurbane principali 40 m. 20 m. - C - Strade extraurbane secondarie 30 m. 10 m. - D - Strade urbane di scorrimento - - 20 m. E - Strade urbane di quarƟere - - - F - Strade locali (provinciali) 20 m. - 5 m. F - Strade locali (comunali) 20 m. - 5 m. F - Strade locali (vicinali) 10 m. - 5 m. AllineamenƟ: si rimanda all’art. 113. 2. Fuori dai centri abitaƟ è vietato costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi Ɵpo e e materiale;
entri abitaƟ è vietato costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi Ɵpo e e materiale; 3. Le fasce di rispeƩo stradale nelle zone non urbane sono desƟnate alla tutela della viabilità esistente nonché, eventualmente, al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione
ade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura, barriere anƟrumore, elemenƟ di arredo urbano. Sono inoltre ammesse:
- ReƟ tecnologiche e relaƟvi impianƟ;
- Parcheggi pubblici o di uso pubblico in sede propria;
- Distributori carburanƟ per uso autotrazione. Nelle aree desƟnate a sede stradale sono ammesse sistemazioni e manufaƫ complementari alle
utori carburanƟ per uso autotrazione. Nelle aree desƟnate a sede stradale sono ammesse sistemazioni e manufaƫ complementari alle infrastruƩure per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere anƟrumore ed elemenƟ di arredo urbano, ecc. 4. Le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitaƟ da rispeƩare nella costruzione di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza, qualora non conformaƟ come costruzione ai sensi del Codice Civile, non possono essere inferiori a:
alsiasi natura e consistenza, qualora non conformaƟ come costruzione ai sensi del Codice Civile, non possono essere inferiori a: a) 3 metri per strade di Ɵpo A b) 2 metri per le strade di Ɵpo D 5. Le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitaƟ da rispeƩare nella costruzione di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza, qualora non conformaƟ come costruzione ai sensi del Codice Civile, non possono essere inferiori a: a) 5 metri per strade di Ɵpo A e B b) 3 metri per strade di C ed F
e ai sensi del Codice Civile, non possono essere inferiori a: a) 5 metri per strade di Ɵpo A e B b) 3 metri per strade di C ed F 6. Le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitaƟ da rispeƩare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun Ɵpo di assenza a completamento del ciclo vegetaƟvo e comunque non inferiore a m 6,00. Per l'impianto
a raggiungibile per ciascun Ɵpo di assenza a completamento del ciclo vegetaƟvo e comunque non inferiore a m 6,00. Per l'impianto di siepi e piantagioni, recinzioni in rete metallica, ecc. nelle fasce di rispeƩo stradale, valgono le disposizioni parƟcolari del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione. 33
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO B.2.2 Rispeƫ ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in parƟcolare Titolo III, arƟcoli da 49 a 60 Fasce di rispeƩo ferroviario
- Lungo i tracciaƟ delle linee ferroviarie, Ai sensi dell'art. 49 del Dpr 753/1980, è vietato costruire,
di rispeƩo ferroviario
- Lungo i tracciaƟ delle linee ferroviarie, Ai sensi dell'art. 49 del Dpr 753/1980, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufaƫ di qualsiasi Ɵpo, ad eccezione di quelli di competenza dell’esercente il servizio ferroviario, ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 metri lineari misuraƟ dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
- IntervenƟ in deroga al precedente comma 1 possono eventualmente essere aƩuaƟ, previa
di occupazione della più vicina rotaia. 2. IntervenƟ in deroga al precedente comma 1 possono eventualmente essere aƩuaƟ, previa autorizzazione degli organismi competenƟ, con le modalità indicate all'art. 60 del Dpr 735/1980. B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporƟ e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in parƟcolare arƟcoli 714 e 715 B.2.4 RispeƩo cimiteriale REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in parƟcolare art. 338, come modificato
.2.4 RispeƩo cimiteriale REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in parƟcolare art. 338, come modificato dall’arƟcolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in parƟcolare arƟcolo 57 LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) in parƟcolare arƟcoli 4 e 14 Fascia di rispeƩo cimiteriale
2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) in parƟcolare arƟcoli 4 e 14 Fascia di rispeƩo cimiteriale Le fasce di rispeƩo dei cimiteri sono determinate ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 19/2004. In tali fasce è vietato costruire nuovi edifici; l’eventuale ampliamento degli edifici esistenƟ è ammesso, senƟta l’Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio. E’ ammessa la costruzione di impianƟ tecnici, di infrastruƩure e di manufaƫ diversi dagli edifici.
le competente per territorio. E’ ammessa la costruzione di impianƟ tecnici, di infrastruƩure e di manufaƫ diversi dagli edifici. B.2.5 Fascia di rispeƩo dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In parƟcolare arƟcolo 96, comma primo, leƩera f); L.R. n.7/2004 R.D. 368/1904 34
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Fascia di rispeƩo dei canali di Bonifica e le condoƩe irrigue Tuƫ i Canali in gesƟone al Consorzio di Bonifica sono vincolaƟ dal R.D. 368/1904 e ss.mm.ii. e dal Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale. Nei canali di bonifica sussiste il vincolo di inedificabilità di 10 m. e di 6 m. rispeƫvamente per i canali principali o secondari, definiƟ nel Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale, fermo restando l’obbligo di
mente per i canali principali o secondari, definiƟ nel Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale, fermo restando l’obbligo di Autorizzazione da parte del Consorzio per tuƩe le opere ricadenƟ nella fascia dei 10 m. dalla perƟnenza più esterna del canale (ciglio, piede esterno d’argine, confine di proprietà demaniale ovvero limite esterno dell’eventuale manufaƩo di tombinatura) e per tuƫ gli aƩraversamenƟ, immissioni, derivazioni o interferenze direƩe di qualsiasi natura.
entuale manufaƩo di tombinatura) e per tuƫ gli aƩraversamenƟ, immissioni, derivazioni o interferenze direƩe di qualsiasi natura. Per i canali a cielo aperto vige il divieto di tombinatura in conformità alle disposizioni normaƟve vigenƟ, con parƟcolare riferimento alla delibera di Giunta Regionale n. 3939/1994, all’art.4 della Direƫva del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico della Regione Emilia Romagna- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
la Direƫva del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico della Regione Emilia Romagna- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli adoƩata con delibera n.3-2/2003 e all’art.115 del D.Lgs n.152/2006. Sono ammessi ponƟ per passi carrai fino a 12 m. Qualora il canale sia idraulicamente inofficioso, le distanze minime regolamentari dovranno essere riferite alle perƟnenze più esterne del canale, nella configurazione progeƩuale di adeguamento idraulico, sia nei
ovranno essere riferite alle perƟnenze più esterne del canale, nella configurazione progeƩuale di adeguamento idraulico, sia nei casi il canale sia tombinato, sia nei casi in cui scorra a cielo aperto. Lo scarico direƩo nei canali di bonifica è consenƟto solo previa Concessione del Consorzio di Bonifica. È faƩo salvo, ovviamente, l’oƩenimento dell’Autorizzazione delle Amministrazioni competenƟ ai sensi del
l Consorzio di Bonifica. È faƩo salvo, ovviamente, l’oƩenimento dell’Autorizzazione delle Amministrazioni competenƟ ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le quali dovranno obbligatoriamente acquisire dal Consorzio, nel corso del procedimento , il parere ai sensi dell’ art. 4 della L.R. n. 4/2007. Per le reƟ irrigue tubate la fascia di rispeƩo è indicata nei relaƟvi aƫ di asservimento. In mancanza di
4 della L.R. n. 4/2007. Per le reƟ irrigue tubate la fascia di rispeƩo è indicata nei relaƟvi aƫ di asservimento. In mancanza di formalizzazione di tali aƫ, l’asservimento in presenza di reƟ distribuƟve, si intende comunque cosƟtuito e la fascia di rispeƩo è quanƟficata in m. da 2 a 2,5 per parte rispeƩo all’asse della condoƩa, secondo la dimensione della stessa. Fascia di rispeƩo Canale Emiliano – Romagnolo
2,5 per parte rispeƩo all’asse della condoƩa, secondo la dimensione della stessa. Fascia di rispeƩo Canale Emiliano – Romagnolo Sono vietate nuove costruzioni, salvo quelle relaƟve ai servizi tecnologici e urbani, per una fascia di m. 10,00 misuraƟ dal ciglio in caso di canale in trincea e dal piede della scarpata in caso di canale arginato, faƩe salve le aree ricadenƟ all’interno del perimetro urbanizzato. B.2.6 Fascia di rispeƩo acquedoƫ (aree di salvaguardia delle acque superficiali e soƩerranee
’interno del perimetro urbanizzato. B.2.6 Fascia di rispeƩo acquedoƫ (aree di salvaguardia delle acque superficiali e soƩerranee desƟnate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in parƟcolare arƟcoli 94, 134 e 163 35
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Fascia di rispeƩo acquedoƩo Le servitù di passaggio delle condoƩe dell’AcquedoƩo, comprendono, oltre all’area streƩamente occupata dalla infrastruƩura, aree di rispeƩo a tutela della sicurezza degli impianƟ ed aree di rispeƩo con vincolo di inedificabilità per consenƟre eventuali intervenƟ di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. In asse alle condoƩe idriche, secondo le disposizioni del Ministero dei LL.PP. in data 04-02-1977, capitolo
a che straordinaria. In asse alle condoƩe idriche, secondo le disposizioni del Ministero dei LL.PP. in data 04-02-1977, capitolo III, allegato 3, punto 2.3, viene individuata la fascia di rispeƩo inedificabile di larghezza variabile in funzione del diametro della condoƩa e così dimensionata:
- traƩo Cesena – CesenaƟco: m. 7,50 per parte, dall’asse della condoƩa;
- traƩo Rimini – CesenaƟco: m. 6,00 per parte, dall’asse della condoƩa;
- traƩo Ravenna – CesenaƟco: m. 4,50 per parte, dall’asse della condoƩa.
CesenaƟco: m. 6,00 per parte, dall’asse della condoƩa;
- traƩo Ravenna – CesenaƟco: m. 4,50 per parte, dall’asse della condoƩa. I soggeƫ che intendo effeƩuare intervenƟ in prossimità delle condoƩe idriche, all’interno della fascia di rispeƩo, devono richiedere prevenƟva autorizzazione a Romagna Acque S.p.a. B.2.7 Fascia di rispeƩo dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio
B.2.7 Fascia di rispeƩo dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, leƩere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in parƟcolare punto 1.2 dell’Allegato 4 Fascia di rispeƩo depuratore La fascia di rispeƩo del depuratore è di 100 m dal perimetro dell’area dell’impianto o dall’area desƟnata al
rispeƩo depuratore La fascia di rispeƩo del depuratore è di 100 m dal perimetro dell’area dell’impianto o dall’area desƟnata al suo ampliamento. All’interno di tale fascia non sono ammesse nuove edificazioni. Mentre per gli edifici esistenƟ sono consenƟƟ intervenƟ di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scienƟfico, restauro e risanamento conservaƟvo, intervenƟ di ristruƩurazione urbanisƟca, demolizione e intervenƟ di recupero e risanamento delle aree libere.
mento conservaƟvo, intervenƟ di ristruƩurazione urbanisƟca, demolizione e intervenƟ di recupero e risanamento delle aree libere. B.2.8 Distanze dalle sorgenƟ dei campi eleƩrici, magneƟci ed eleƩromagneƟci LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi eleƩrici, magneƟci ed eleƩromagneƟci) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiƟ di
Ʃrici, magneƟci ed eleƩromagneƟci) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiƟ di esposizione, dei valori di aƩenzione e degli obieƫvi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi eleƩrici e magneƟci alla frequenza di rete (50 Hz) generaƟ dagli eleƩrodoƫ) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 seƩembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la
e (50 Hz) generaƟ dagli eleƩrodoƫ) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 seƩembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei teƫ di radiofrequenza compaƟbili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicaƟve del DM 381/98 redaƩe dal Ministero dell’Ambiente) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiƟ di esposizione, dei valori di aƩenzione e degli obieƫvi di qualità per la protezione della popolazione dalle
issazione dei limiƟ di esposizione, dei valori di aƩenzione e degli obieƫvi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi eleƩrici, magneƟci ed eleƩromagneƟci generaƟ a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispeƩo degli eleƩrodoƫ) 36
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (AƩuazione della direƫva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relaƟve all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanƟ dagli agenƟ fisici - campi eleƩromagneƟci) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 978 (Nuove direƫve della Regione Emilia- Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento eleƩromagneƟco)
978 (Nuove direƫve della Regione Emilia- Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento eleƩromagneƟco) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2088 (Direƫve per l’aƩuazione dell’art. 2 della L.R. n. 10/1993 e l’aggiornamento delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianƟ eleƩrici fino a 150 mila volt) LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n.30 (Norme concernenƟ la localizzazione di impianƟ fissi per
Ɵ eleƩrici fino a 150 mila volt) LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n.30 (Norme concernenƟ la localizzazione di impianƟ fissi per l’emiƩenza radio e televisiva e di impianƟ per la telefonia mobile) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 9 dicembre 2002, n. 13481 (Indirizzi per l'applicazione della Lr 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenƟ la localizzazione di impianƟ fissi per l'emiƩenza radio e televisiva e di impianƟ per la telefonia mobile)
nte "Norme concernenƟ la localizzazione di impianƟ fissi per l'emiƩenza radio e televisiva e di impianƟ per la telefonia mobile) LEGGE REGIONALE 31 oƩobre 2000 n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento eleƩromagneƟco) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 197 (Direƫva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante “norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
Direƫva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante “norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento eleƩromagneƟco”) come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1138 LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relaƟve a linee ed impianƟ eleƩrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministraƟve) Fascia di rispeƩo rete e gli impianƟ di distribuzione di energia eleƩrica
ino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministraƟve) Fascia di rispeƩo rete e gli impianƟ di distribuzione di energia eleƩrica Nelle Tavole Lt7 (1-4) è rappresentata la rete e gli impianƟ di distribuzione di energia eleƩrica. La rappresentazione cartografica dei tracciaƟ è indicaƟva; nel caso di intervenƟ che riguardino anche un adeguato intorno dovrà essere verificata con l’Ente gestore l’esaƩo posizionamento del cavo.
i intervenƟ che riguardino anche un adeguato intorno dovrà essere verificata con l’Ente gestore l’esaƩo posizionamento del cavo. All’interno delle fasce di rispeƩo non sono ammessi intervenƟ edilizi o cambi d’uso che diano luogo a nuovi riceƩori sensibili, essendo definiƟ tali le aƩrezzature scolasƟche, le aree a verde aƩrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio a permanenza di persone pari o superiore a quaƩro ore giornaliere, ai sensi dell’art. 13 della L.R. N. 30/2000.
i altro edificio a permanenza di persone pari o superiore a quaƩro ore giornaliere, ai sensi dell’art. 13 della L.R. N. 30/2000. Negli edifici esistenƟ posƟ all’interno delle fasce di rispeƩo, già adibiƟ agli usi di cui al punto precedente, rientranƟ fra i receƩori sensibili, sono ammessi intervenƟ edilizi di manutenzione, ristruƩurazione edilizia e di cambio d’uso a condizione che non comporƟno alcun incremento del numero di persone. B.2.9 Fascia di rispeƩo dei metanodoƫ
a e di cambio d’uso a condizione che non comporƟno alcun incremento del numero di persone. B.2.9 Fascia di rispeƩo dei metanodoƫ DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza anƟncendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'uƟlizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008
on densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenƟ parƟ: - le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianƟ di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (CondoƩe con pressione massima di esercizio non superiore a 5
el 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (CondoƩe con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (ImpianƟ di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze 37
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO industriali) e le Appendici: «AƩraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008). DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progeƩazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee direƩe del gas naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la
s naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progeƩazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianƟ di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 3 febbraio 2016 - A decorrere dal 12.5.2016 entra in vigore la regola tecnica di prevenzione incendi per la progeƩazione, la costruzione e l’esercizio dei deposiƟ di
5.2016 entra in vigore la regola tecnica di prevenzione incendi per la progeƩazione, la costruzione e l’esercizio dei deposiƟ di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei deposiƟ di biogas, anche se di densità superiore a 0,8. Fascia di rispeƩo metanodoƩo Le servitù gravanƟ nei fondi interessaƟ dai metanodoƫ o dalle cabine di decompressione, impongono fasce di rispeƩo che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condoƩe.
sione, impongono fasce di rispeƩo che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condoƩe. Le fasce di rispeƩo gravanƟ sul territorio comunale riguardano:
- Nuova condoƩa Ravenna – ChieƟ DN 650 (26”) in corso di realizzazione, fascia di rispeƩo variabile da 13,50 m. a 20,00 m. dalla mezzeria della condoƩa;
- CondoƩa Ravenna – ChieƟ DN 650 (26”) esistente, fascia di rispeƩo di 100,00 m. dalla mezzeria della condoƩa;
ia della condoƩa;
- CondoƩa Ravenna – ChieƟ DN 650 (26”) esistente, fascia di rispeƩo di 100,00 m. dalla mezzeria della condoƩa;
- allacciamento della condoƩa con la cabina del Pisciatello, m. 13,50 dalla mezzeria della condoƩa;
- m. 30,00 dal perimetro delle cabine di decompressione del “Pisciatello” e del “MontaleƩo”. Ulteriori vincoli e norme da rispeƩare sono contenuƟ nel D.M. 24-11-1984. L’ente preposto per eventuali autorizzazioni/pareri è la SNAM. B.2.10 Fascia di rispeƩo del demanio mariƫmo
nel D.M. 24-11-1984. L’ente preposto per eventuali autorizzazioni/pareri è la SNAM. B.2.10 Fascia di rispeƩo del demanio mariƫmo REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in parƟcolare arƟcolo 55 L’esecuzione di nuove opere entro 30 m del limite del demanio mariƫmo sono soƩoposte ad opportuna autorizzazione. Le opere da assoggeƩare a tale autorizzazione, in via esemplificaƟva e non esausƟva, sono le seguenƟ:
- Nuova Costruzione/Ampliamento/Sopraelevazione (compresi i volumi tecnici);
via esemplificaƟva e non esausƟva, sono le seguenƟ:
- Nuova Costruzione/Ampliamento/Sopraelevazione (compresi i volumi tecnici);
- RistruƩurazione edilizia con modifica della sagoma planivolumetrica;
- StruƩure permanenƟ (Container, tensostruƩure, StruƩure/impianƟ ricreaƟvi, Serre fisse, ecc.);
- Demolizione parziale o integrale dei manufaƫ edilizi;
- Arredi esterni quali pergolaƟ o gazebo (struƩure lignee o metalliche);
- Piscine fuori terra o interrate;
dei manufaƫ edilizi;
- Arredi esterni quali pergolaƟ o gazebo (struƩure lignee o metalliche);
- Piscine fuori terra o interrate; Le opere di seguito elencate, non dovranno essere assoggeƩate all’oƩenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione ma si dovrà provvedere alla trasmissione della relaƟva documentazione descriƫva e rappresentaƟva al fine di rendere l’Ufficio Circondariale Mariƫmo di CesenaƟco edoƩo per conoscenza della loro realizzazione:
e rappresentaƟva al fine di rendere l’Ufficio Circondariale Mariƫmo di CesenaƟco edoƩo per conoscenza della loro realizzazione:
- RistruƩurazione Edilizia senza modifica della sagoma ma con modifica dei prospeƫ (es. modifica della posizione delle finestre e delle porte, creazione e/o chiusura di nuove porte o finestre sulle facciate, ecc..); 38
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- Manutenzione straordinaria, comprendente modifica del colore della Ɵnteggiatura, modifica dei materiali del manto di copertura, ecc.;
- StruƩure temporanee quali: TeƩoie, TensostruƩure, Container, struƩure/impianƟ ricreaƟvi, Serre temporanee;
- Opere di modifica del suolo per intervenƟ di urbanizzazione primaria (quali strade a raso, intervenƟ di asfaltatura/pavimentazione del suolo/marciapiedi/percorsi esterni, creazione di parcheggi pubblici a
strade a raso, intervenƟ di asfaltatura/pavimentazione del suolo/marciapiedi/percorsi esterni, creazione di parcheggi pubblici a raso, creazione di soƩoservizi e creazione di pubblica illuminazione), creazione parcheggi perƟnenziali a raso, creazione di aree per deposito merci o materiali, rinaturalizzazione di suoli, sistemazione di area esterna, tombinatura fossi;
- Creazione di verande a chiusura di porƟci, teƩoie, balconi o logge, esistenƟ;
sistemazione di area esterna, tombinatura fossi;
- Creazione di verande a chiusura di porƟci, teƩoie, balconi o logge, esistenƟ;
- Nuove cancellate, recinzioni e muri di cinta o relaƟve modifiche di quelli esistenƟ;
- Installazione esterna di macchine per il condizionamento delle singole unità abitaƟve;
- Installazione di pannelli solari o fotovoltaici;
- Insegne pubblicitarie;
- Tende. Per l’installazione di struƩure temporanee, la trasmissione della relaƟva documentazione descriƫva e
gne pubblicitarie;
- Tende. Per l’installazione di struƩure temporanee, la trasmissione della relaƟva documentazione descriƫva e rappresentaƟva, dovrà essere accompagnata da copia dell’apposito modello Regionale di “Comunicazione opere temporanee o stagionali (art. 7, comma 1, leƩera f, e comma 2, LR 15/2013)” debitamente compilato e soƩoscriƩo. B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in parƟcolare il Libro II,
Titolo VI, arƟcolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e aƫvità altrui nell'interesse
Ʃo. B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in parƟcolare il Libro II, Titolo VI, arƟcolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e aƫvità altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'arƟcolo 14 della legge 28 novembre
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'arƟcolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in parƟcolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e aƫvità altrui nell'interesse della difesa) DECRETO del Ministro della Difesa 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronauƟca del Codice di navigazione, di cui al D.lgs 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.) B.4 Accessi stradali
te aeronauƟca del Codice di navigazione, di cui al D.lgs 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in parƟcolare arƟcolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di aƩuazione del nuovo codice della strada), in parƟcolare arƟcoli 44, 45 e 46 LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in parƟcolare arƟcolo 164
are arƟcoli 44, 45 e 46 LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in parƟcolare arƟcolo 164 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” 39
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO B.5 Zone interessate da stabilimenƟ a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (AƩuazione della direƫva 2012/18/UE relaƟva al controllo dei pericoli di incidenƟ rilevanƟ connessi con determinate sostanze pericolose). DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (RequisiƟ minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanisƟca e territoriale per le zone interessate da stabilimenƟ a rischio di incidente rilevante)
Titolo V “Bonifica di siƟ contaminaƟ”
in materia di pianificazione urbanisƟca e territoriale per le zone interessate da stabilimenƟ a rischio di incidente rilevante) LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenƟ rilevanƟ connessi con determinate sostanze pericolose) B.6 SiƟ contaminaƟ DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in parƟcolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siƟ contaminaƟ”
Titolo V “Bonifica di siƟ contaminaƟ”
EGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in parƟcolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siƟ contaminaƟ” DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 oƩobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il riprisƟno ambientale dei siƟ inquinaƟ, ai sensi dell'arƟcolo 17 del decreto legislaƟvo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni)
C VINCOLI E TUTELE
siƟ inquinaƟ, ai sensi dell'arƟcolo 17 del decreto legislaƟvo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni) DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 12 febbraio 2015, n. 31 (Regolamento recante criteri semplificaƟ per la caraƩerizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punƟ vendita carburanƟ, ai sensi dell’arƟcolo 252, comma 4, del decreto legislaƟvo 3 aprile 2006, n. 152) C VINCOLI E TUTELE
C VINCOLI E TUTELE
dei punƟ vendita carburanƟ, ai sensi dell’arƟcolo 252, comma 4, del decreto legislaƟvo 3 aprile 2006, n. 152) C VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse arƟsƟco, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'arƟcolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in parƟcolare Parte II, Titolo I, Capo I C.2 Beni paesaggisƟci
ggio, ai sensi dell'arƟcolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in parƟcolare Parte II, Titolo I, Capo I C.2 Beni paesaggisƟci DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'arƟcolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in parƟcolare Parte III LEGGE REGIONALE del 21 dicembre 2017 n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante
ionale sulla tutela e l’uso del territorio) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli intervenƟ esclusi dall’autorizzazione paesaggisƟca o soƩoposƟ a procedura autorizzatoria semplificata) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compaƟbilità paesaggisƟca degli intervenƟ proposƟ, ai
e 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compaƟbilità paesaggisƟca degli intervenƟ proposƟ, ai sensi dell'arƟcolo 146, comma 3, del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui
lutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastruƩure e dei trasporƟ del 14 gennaio 2008) 40
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in parƟcolare arƟcoli 148,
e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in parƟcolare arƟcoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in parƟcolare arƟcolo 61, comma 1, leƩera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direƫva regionale concernente le procedure amministraƟve e le norme tecniche relaƟve alla gesƟone del vincolo idrogeologico, ai
(Direƫva regionale concernente le procedure amministraƟve e le norme tecniche relaƟve alla gesƟone del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in aƩuazione degli arƩ. 148, 149, 150 e 151 della Lr 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale”) C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in parƟcolare arƟcolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in parƟcolare arƟcolo 98
e), in parƟcolare arƟcolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in parƟcolare arƟcolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in parƟcolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro perƟnenze)
reni paludosi) in parƟcolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro perƟnenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiƟ amministraƟvi dello Stato alle regioni ed agli enƟ locali, in aƩuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in parƟcolare arƟcolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli EnƟ locali) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in parƟcolare Titoli VI, Capo
e agli EnƟ locali) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in parƟcolare Titoli VI, Capo IV (Risorse idriche, difesa del suolo e miniere), arƟcolo 138 e seguenƟ LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla CiƩà metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), in parƟcolare arƟcolo 15, comma 10, che conferisce ai servizi territoriali di area dell’Agenzia regionale per la sicurezza
oni), in parƟcolare arƟcolo 15, comma 10, che conferisce ai servizi territoriali di area dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriali e la protezione civile le funzioni relaƟve al rilascio del nullaosta idraulico DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49 (AƩuazione della direƫva 2007/60/CE relaƟva alla valutazione e alla gesƟone dei rischi di alluvioni), come aƩuato dai Piani di GesƟone Rischio Alluvioni (PGRA) dei tre distreƫ idrografici operanƟ sul territorio regionale (DistreƩo del fiume Po,
i Piani di GesƟone Rischio Alluvioni (PGRA) dei tre distreƫ idrografici operanƟ sul territorio regionale (DistreƩo del fiume Po, dell’Appennino SeƩentrionale e dell’Appennino Centrale), a loro volta recepiƟ nelle varianƟ ai PAI vigenƟ sul medesimo territorio regionale C.5 Aree naturali proteƩe LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree proteƩe) LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gesƟone del sistema
Legge quadro sulle aree proteƩe) LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gesƟone del sistema regionale delle aree naturali proteƩe e dei siƟ della rete natura 2000) 41
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree proteƩe e dei SiƟ della Rete Natura 2000 e isƟtuzione del Parco regionale dello SƟrone e del Piacenziano) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 343 (Direƫva relaƟva alle modalità specifiche e agli aspeƫ procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enƟ di gesƟone delle aree proteƩe (arƩ. 40 e 49 della Lr 6/2005)).
aspeƫ procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enƟ di gesƟone delle aree proteƩe (arƩ. 40 e 49 della Lr 6/2005)). DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 seƩembre 2012 n. 1286 (Linee guida in materia di isƟtuzione pianificazione e gesƟone dei paesaggi naturali e semi-naturali proteƫ - Lr 6/2005) C.6 SiƟ della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 seƩembre 1997, n. 357 (Regolamento recante aƩuazione
C.6 SiƟ della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 seƩembre 1997, n. 357 (Regolamento recante aƩuazione della direƫva 92/43/CEE relaƟva alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvaƟche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 seƩembre 2002 (Linee guida per la gesƟone dei siƟ della Rete Natura 2000) LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a
iƟ della Rete Natura 2000) LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gesƟone del sistema regionale delle aree naturali proteƩe e dei siƟ della rete natura 2000) LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree proteƩe e dei SiƟ della Rete Natura 2000 e isƟtuzione del Parco regionale dello SƟrone e del Piacenziano)
a regionale delle Aree proteƩe e dei SiƟ della Rete Natura 2000 e isƟtuzione del Parco regionale dello SƟrone e del Piacenziano) LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla CiƩà metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), in parƟcolare arƟcolo18. LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016), in parƟcolare arƟcolo 20, modificata da Lr 9/2016, art.22.
isposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016), in parƟcolare arƟcolo 20, modificata da Lr 9/2016, art.22. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2018, n. 79 (Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gesƟone dei SiƟ Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZPS e delle modifiche alle delibere n.1191/07 e n. 667/09)
Ɵone dei SiƟ Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZPS e delle modifiche alle delibere n.1191/07 e n. 667/09) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direƫva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gesƟone ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effeƩuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2
il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effeƩuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04), come modificata dalla DGR n.79 del 2018 che ha abrogato la tabella E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2013, n. 1419 (Misure Generali di Conservazione dei siƟ Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di conservazione relaƟve a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di
Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di conservazione relaƟve a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), come modificata dalla DGR n.79 del 2018 che ha sosƟtuito gli AllegaƟ 2 e 3 C.7 IntervenƟ soggeƫ a valutazione di impaƩo ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in parƟcolare ParƟ Prima e Seconda LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impaƩo ambientale)
Titolo III della Lr n. 9 del 1999)
are ParƟ Prima e Seconda LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impaƩo ambientale) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 987 (Direƫva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal Titolo II e delle procedure di Via normate dal Titolo III della Lr n. 9 del 1999) 42
REGOLAMENTO EDILIZIO D NORMATIVA TECNICA
REGOLAMENTO EDILIZIO D NORMATIVA TECNICA D.1 RequisiƟ igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relaƟvamente all'altezza minima ed ai requisiƟ igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in
ari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiƟ igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in parƟcolare arƟcoli 218 e 344 LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitaƟvi dei soƩoteƫ esistenƟ) in parƟcolare arƟcolo 2
arƟcoli 218 e 344 LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitaƟvi dei soƩoteƫ esistenƟ) in parƟcolare arƟcolo 2 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (AƩuazione dell'arƟcolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in parƟcolare arƟcoli 63. 65, Allegato IV (Punto 1.11 Locali di riposo e refezione; Punto 1.12 Spogliatoi e armadi per il vesƟario;
parƟcolare arƟcoli 63. 65, Allegato IV (Punto 1.11 Locali di riposo e refezione; Punto 1.12 Spogliatoi e armadi per il vesƟario; Punto 1.13 Servizi igienico assistenziali; Punto 1.14 Dormitori)e Allegato XIII Circolare Ministero Lavori Pubblici n° 13011 del 22/11/1974 (Luminamento naturale, venƟlazione e disponibilità di spazi minimi - edilizia ospedaliera) VenƟlazione con riferimento alla residenza: norme UNI 15251 VenƟlazione per locali non residenziali: norme UNI 10339 e 13779
Parte V
ra) VenƟlazione con riferimento alla residenza: norme UNI 15251 VenƟlazione per locali non residenziali: norme UNI 10339 e 13779 SmalƟmento degli aeriformi (fumi, vapori ed esalazioni): DPR 412/1993, DM 37/2008 e D.Lgs. 152/2006 – Parte V UNI 10339:1995 - impianƟ aeraulici ai fini di benessere UNI EN ISO 7730:2006 - Ergonomia degli ambienƟ termici – Determinazione analiƟca e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale
Ɵca e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale UNI EN 27243:1996 – AmbienƟ caldi. Valutazione dello stress termico per l’uomo negli ambienƟ di lavoro, basata sull’indice WBGT (temperatura a bulbo umido e del globotermometro) UNI EN ISO 11079:2008 - Ergonomia degli ambienƟ termici – Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l’uƟlizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto (IREQ) e degli
interpretazione dello stress termico da freddo con l’uƟlizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effeƫ del raffreddamento locale UNI EN ISO 7726:2002 - Ergonomia degli ambienƟ termici - StrumenƟ per la misurazione delle grandezze fisiche UNI EN ISO 9920:2009 - Ergonomia dell’ambiente termico – Valutazione dell’isolamento termico e della resistenza evaporaƟva dell’abbigliamento D.2 Sicurezza staƟca e normaƟva anƟsismica
Valutazione dell’isolamento termico e della resistenza evaporaƟva dell’abbigliamento D.2 Sicurezza staƟca e normaƟva anƟsismica DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”). Il DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) conƟnua a trovare applicazione, in via transitoria, nei casi previsƟ all’art.2 dello stesso DM 17 gennaio 2018
r le costruzioni) conƟnua a trovare applicazione, in via transitoria, nei casi previsƟ all’art.2 dello stesso DM 17 gennaio 2018 CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) 43
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO CIRCOLARE 21 Gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP (Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.17 gennaio 2018.) GU n.35 del 11-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislaƟve e regolamentari in materia edilizia) in parƟcolare Parte II, Capo IV, per quanto non diversamente disposto dalla L.R. n. 19 del 2008
golamentari in materia edilizia) in parƟcolare Parte II, Capo IV, per quanto non diversamente disposto dalla L.R. n. 19 del 2008 LEGGE REGIONALE 30 oƩobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2011, n. 1878 (Approvazione dell’aƩo di indirizzo recante la “ModulisƟca Unificata Regionale relaƟva ai procedimenƟ in materia sismica (MUR)) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 6896 del 19/04/2021 (APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA
va ai procedimenƟ in materia sismica (MUR)) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 6896 del 19/04/2021 (APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA "MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE RELATIVA AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA SISMICA" (MUR”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 seƩembre 2011, n. 1373 (AƩo di indirizzo recante l’individuazione della documentazione aƫnente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri Ɵtoli edilizi, alla individuazione degli elaboraƟ
o sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri Ɵtoli edilizi, alla individuazione degli elaboraƟ cosƟtuƟvi e dei contenuƟ del progeƩo esecuƟvo riguardante le struƩure e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 4, comma 1 della Lr n. 19 del 2008) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2011, n. 1126 (Definizione del rimborso forfeƩario per
1 della Lr n. 19 del 2008) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2011, n. 1126 (Definizione del rimborso forfeƩario per le spese istruƩorie relaƟve alle autorizzazioni sismiche e ai deposiƟ dei progeƫ struƩurali, ai sensi dell’art. 20 della Lr n. 19 del 2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2018 n,1934 (APPROVAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO RECANTE "STANDARD MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA E
DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE
mbre 2018 n,1934 (APPROVAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO RECANTE "STANDARD MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA E DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI DEI PROGETTI STRUTTURALI, AI SENSI DELLA L.R. N.19 DEL 2008") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2272 (AƩo di indirizzo recante l’individuazione degli intervenƟ privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle
(AƩo di indirizzo recante l’individuazione degli intervenƟ privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianƟ in corso d’opera, riguardanƟ parƟ struƩurali, che non rivestono caraƩere sostanziale, ai sensi dell’arƟcolo 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2009, n. 1661, (Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastruƩurali la cui funzionalità durante gli evenƟ sismici
SUGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBAN
azione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastruƩurali la cui funzionalità durante gli evenƟ sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastruƩurali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2019 n. 630 (ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO SUGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
SUGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBAN
019 n. 630 (ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO SUGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA (ARTT. 22 E 49, L.R . N. 24/2017). DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2021, n, 476 (Aggiornamento dell'"AƩo di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanisƟca (arƩ. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2020, n.1814 (AƩo di indirizzo recante l'individuazione degli intervenƟ struƩurali in zone sismiche, di cui all'arƟcolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del Ministero delle infrastruƩure e dei trasporƟ 30 aprile 2020) 44
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2021, n. 1190 (Approvazione aƩo di indirizzo per l'individuazione degli intervenƟ di rilievo sovracomunale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii.) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1879 (Approvazione dell’aƩo di indirizzo in merito alla definizione degli intervenƟ di sopraelevazione, ampliamento e delle struƩure
(Approvazione dell’aƩo di indirizzo in merito alla definizione degli intervenƟ di sopraelevazione, ampliamento e delle struƩure compenetranƟ, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC - 2008 e della L.R. n. 19 del 2008) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (AccertamenƟ e norme tecniche per la cerƟficazione di idoneità staƟca delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 seƩembre 1985
ostruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 seƩembre 1985 D.3 Opere di conglomerato cemenƟzio armato, normale e precompresso ed a struƩura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislaƟve e regolamentari in materia edilizia) in parƟcolare arƟcoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (arƟcoli da 64 a 76)
i legislaƟve e regolamentari in materia edilizia) in parƟcolare arƟcoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (arƟcoli da 64 a 76) DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista struƩurale, degli intervenƟ di cui all’arƟcolo 94 - bis , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle
intervenƟ di cui all’arƟcolo 94 - bis , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianƟ di caraƩere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’arƟcolo 93) D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architeƩoniche negli edifici privaƟ, pubblici e privaƟ aperƟ al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
ubblici e privaƟ aperƟ al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislaƟve e regolamentari in materia edilizia) in parƟcolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diriƫ delle persone handicappate) in parƟcolare arƟcolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
rƟcolare arƟcolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- legge finanziaria 1986), in parƟcolare arƟcolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garanƟre l'accessibilità, l'adaƩabilità e la visitabilità degli edifici privaƟ e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architeƩoniche)
i edifici privaƟ e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architeƩoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architeƩoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza anƟncendio nei luoghi di lavoro ove siano presenƟ persone disabili)
zo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza anƟncendio nei luoghi di lavoro ove siano presenƟ persone disabili) Legge n. 13 del 09/01/1989 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architeƩoniche negli edifici privaƟ Legge n. 118 del 30/03/1971 D.5 Sicurezza degli impianƟ e prevenzione delle cadute dall’alto DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento
impianƟ e prevenzione delle cadute dall’alto DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'aƩuazione dell'arƟcolo 11-quaterdecies, comma 13, leƩera a) della legge n. 248 del 45
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di aƫvità di installazione degli impianƟ all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'aƩuazione della direƫva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenƟ per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relaƟva licenza di esercizio)
zione dei procedimenƟ per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relaƟva licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in parƟcolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianƟ e aƫvità) e Titolo II (ImpianƟ termici civili)
era), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianƟ e aƫvità) e Titolo II (ImpianƟ termici civili) LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei canƟeri edili e di ingegneria civile), in parƟcolare arƟcolo 6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2015, n. 699 (Approvazione nuovo “AƩo di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei canƟeri edili e di
one nuovo “AƩo di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei canƟeri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n.2; dell'arƟcolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progeƩazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianƟ termici degli edifici ai fini
to recante norme per la progeƩazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianƟ termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in aƩuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compaƟbile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) Decreto legislaƟvo 4 luglio 2014, n. 102 AƩuazione della direƫva 2012/27/UE sull'efficienza energeƟca, che modifica le direƫve
) Decreto legislaƟvo 4 luglio 2014, n. 102 AƩuazione della direƫva 2012/27/UE sull'efficienza energeƟca, che modifica le direƫve 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direƫve 2004/8/CE e 2006/32/C D.Lgs. 81/2008 D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenƟ relaƟvi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'arƟcolo 49,
amento recante semplificazione della disciplina dei procedimenƟ relaƟvi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'arƟcolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converƟto, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relaƟve alle modalità di presentazione delle istanze concernenƟ i procedimenƟ di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai
le modalità di presentazione delle istanze concernenƟ i procedimenƟ di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'arƟcolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (RiasseƩo delle disposizioni relaƟve alle funzioni ed ai compiƟ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'arƟcolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
alle funzioni ed ai compiƟ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'arƟcolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza anƟncendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza anƟncendio e per la gesƟone dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di
e dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progeƩazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali desƟnaƟ ad uffici). DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 seƩembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi struƩure sanitarie) 46
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 seƩembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianƟ di sollevamento ubicaƟ nelle aƫvità soggeƩe ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (AƩuazione dell'arƟcolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adoƩato ai sensi
sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adoƩato ai sensi dell'arƟcolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, converƟto, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle struƩure riceƫve turisƟco alberghiere con oltre venƟcinque posƟ leƩo,
adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle struƩure riceƫve turisƟco alberghiere con oltre venƟcinque posƟ leƩo, esistenƟ alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddeƩe disposizioni di prevenzione incendi) DECRETO MINISTERIALE 27 seƩembre 1965 - Aƫvità soggeƩe alle visite di prevenzione incendi come modificato dal DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO E DEL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL
geƩe alle visite di prevenzione incendi come modificato dal DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO E DEL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 16 febbraio 1982 “Modificazioni del DM. 27 seƩembre 1965, concernente la determinazione delle aƫvità soggeƩe alle visite di prevenzione incendi” D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (AƩuazione dell'arƟcolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
rimozione dell’amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (AƩuazione dell'arƟcolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in parƟcolare arƟcolo 256 (modificato da D.lgs n.106/2009) DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (AƩuazione della direƫva 2003/18/CE relaƟva alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanƟ dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
la direƫva 2003/18/CE relaƟva alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanƟ dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) NOTA REGIONALE n.149800 del 20/06/2013 (Indicazioni per la rimozione di materiale contenente amianto disperso in aree agricole a seguito degli evenƟ calamitosi del 3 maggio 2013) e in parƟcolare l’allegato 1 (IntervenƟ di rimozione di materiali contenenƟ amianto dispersi in aree agricole: aspeƫ di sanità pubblica)
Ɵcolare l’allegato 1 (IntervenƟ di rimozione di materiali contenenƟ amianto dispersi in aree agricole: aspeƫ di sanità pubblica) DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012 n.1696 (Linee di indirizzo regionali per la classificazione dei giacimenƟ di ofioliƟ, l’individuazione delle modalità di colƟvazione e delle misure tecniche per il contenimento del rischio correlato e per l’uƟlizzo dei materiali estraƫ in funzione del loro contenuto di amianto)
cniche per il contenimento del rischio correlato e per l’uƟlizzo dei materiali estraƫ in funzione del loro contenuto di amianto) DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 29/10/1996 n. 2580, approvata dall’Assemblea Regionale dell´Emilia Romagna l´11 dicembre 1996 (prot. n. 12155/l.2) - (Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smalƟmento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanƟ dall’amianto.) D.8 RequisiƟ minimi di prestazione energeƟca e cerƟficazione energeƟca degli edifici
difesa dai pericoli derivanƟ dall’amianto.) D.8 RequisiƟ minimi di prestazione energeƟca e cerƟficazione energeƟca degli edifici DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (AƩuazione della direƫva 2002/91/CE relaƟva al rendimento energeƟco nell'edilizia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di aƩuazione dell'arƟcolo 4, comma 1, leƩere a) e b), del decreto legislaƟvo 19 agosto 2005, n. 192, concernente aƩuazione
mento di aƩuazione dell'arƟcolo 4, comma 1, leƩere a) e b), del decreto legislaƟvo 19 agosto 2005, n. 192, concernente aƩuazione della direƫva 2002/91/CE sul rendimento energeƟco in edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la cerƟficazione energeƟca degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 47
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianƟ termici per la climaƟzzazione invernale ed esƟva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'arƟcolo 4, comma 1, leƩere a) e c), del decreto legislaƟvo 19 agosto 2005, n. 192) LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004 n. 26 (Disciplina della programmazione energeƟca territoriale ed
slaƟvo 19 agosto 2005, n. 192) LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004 n. 26 (Disciplina della programmazione energeƟca territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 marzo 2008, n. 156 (AƩo di indirizzo e coordinamento sui requisiƟ di rendimento energeƟco e sulle procedure di cerƟficazione energeƟca degli edifici) – Vedi in parƟcolare le disposizioni in materia di requisiƟ minimi di prestazione energeƟca, in parƟcolare
rgeƟca degli edifici) – Vedi in parƟcolare le disposizioni in materia di requisiƟ minimi di prestazione energeƟca, in parƟcolare quelle riportate ai punƟ 1, 3 e 4 nonché agli allegaƟ 1,2,3,4,5,13, e 15, che conƟnuano a trovare applicazione per le varianƟ in corso d’opera e per le variazioni essenziali relaƟve a Ɵtoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore della DGR 967/2015 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 967 del 20 luglio 2015 (Approvazione dell’AƩo di coordinamento
rata in vigore della DGR 967/2015 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 967 del 20 luglio 2015 (Approvazione dell’AƩo di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiƟ minimi di prestazione energeƟca degli edifici) come modificata dalla DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n.1715 del 24 oƩobre 2016 (Modifiche all'aƩo di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiƟ minimi di prestazione energeƟca
Ʃobre 2016 (Modifiche all'aƩo di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiƟ minimi di prestazione energeƟca degli edifici. (pubblicata sul BUR n. 329/2016) e modifiche introdoƩe con DGR 1383/20 e successiva modifica correƫva DGR 1548/20 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1383/20 (Modifiche all'aƩo di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiƟ minimi di prestazione energeƟca degli edifici di cui alle deliberazioni di giunta
nico regionale per la definizione dei requisiƟ minimi di prestazione energeƟca degli edifici di cui alle deliberazioni di giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 e 1715 del 24 oƩobre 2016) e successiva modifica correƫva con Delibera di Giunta Regionale n. 1548 del 09/11/2020 (Reƫfica per mero errore materiale della delibera di Giunta regionale n. 1383 del 19/10/2020) DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1261 del 25/07/2022 (Approvazione delle modifiche all'"AƩo di
regionale n. 1383 del 19/10/2020) DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1261 del 25/07/2022 (Approvazione delle modifiche all'"AƩo di Coordinamento Tecnico regionale per la definizione dei requisiƟ minimi di prestazione energeƟca degli edifici" di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 e s.m.i.) DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1275 del 7 seƩembre 2015 (Approvazione delle disposizioni regionali in materia di aƩestazione della prestazione energeƟca degli edifici (cerƟficazione energeƟca)
zione delle disposizioni regionali in materia di aƩestazione della prestazione energeƟca degli edifici (cerƟficazione energeƟca) DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1385 del 19 oƩobre 2020 (Modifiche alle disposizioni regionali in materia di aƩestazione della prestazione energeƟca degli edifici (cerƟficazione energeƟca) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1275 del 7 seƩembre 2015 e s.m.i. D.9 Isolamento acusƟco (aƫvo e passivo) degli edifici D.9.1 Inquinamento acusƟco
regionale n. 1275 del 7 seƩembre 2015 e s.m.i. D.9 Isolamento acusƟco (aƫvo e passivo) degli edifici D.9.1 Inquinamento acusƟco DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (LimiƟ di esposizione al rumore negli ambienƟ abitaƟvi e nell’ambiente esterno) LEGGE 26 oƩobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acusƟco) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenƟ sonore)
sƟco) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenƟ sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 oƩobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenƟ amministraƟvi in materia ambientale gravanƟ sulle imprese, a norma dell'arƟcolo 48
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converƟto, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in parƟcolare l’art. 4 LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acusƟco) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2004, n. 673 (Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impaƩo acusƟco e della valutazione del clima acusƟco ai sensi della
cnici per la redazione della documentazione di previsione di impaƩo acusƟco e della valutazione del clima acusƟco ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acusƟco") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2002. n. 45 (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per parƟcolari aƫvità ai sensi dell'arƟcolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acusƟco”) in parƟcolare punto 3 della Direƫva,
1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acusƟco”) in parƟcolare punto 3 della Direƫva, relaƟva ai “canƟeri” UNI 8199:1998 - AcusƟca - Collaudo acusƟco degli impianƟ di climaƟzzazione e venƟlazione - Linee guida contraƩuali e modalità di misurazione D.9.2 RequisiƟ acusƟci passivi degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiƟ acusƟci passivi degli edifici) D.9.3 Piano di Classificazione AcusƟca Comunale
STRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiƟ acusƟci passivi degli edifici) D.9.3 Piano di Classificazione AcusƟca Comunale Piano di Classificazione AcusƟca del Territorio Comunale ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L.R. 9 maggio 2001 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acusƟco”e successive modificazioni ed integrazioni- D.C.C. N. 9 del 25/02/2010 D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenƟ per il rilancio dell'economia) converƟto con
ione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenƟ per il rilancio dell'economia) converƟto con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in parƟcolare arƟcoli art. 41 e 41-bis DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in parƟcolare arƟcoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, leƩera c), 186 e 266, comma 7. D.P.R. 120/2017 D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domesƟci)
Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
85, comma 1, leƩera c), 186 e 266, comma 7. D.P.R. 120/2017 D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domesƟci) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in parƟcolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2003, n. 1053 (Direƫva concernente indirizzi per l'applicazione del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 258
reƫva concernente indirizzi per l'applicazione del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 286 (Direƫva concernente indirizzi per la gesƟone delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art. 39, D.lgs 11 maggio 1999, n. 152) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 1860 (Linee guida di indirizzo per la
9, D.lgs 11 maggio 1999, n. 152) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 1860 (Linee guida di indirizzo per la gesƟone acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in aƩuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005) 49
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO D.12 Prevenzione inquinamento luminoso LEGGE REGIONALE 29 seƩembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energeƟco) DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1732 del 12 novembre 2015 - “TERZA direƫva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energeƟco" E REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
E REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
Inquinamento Luminoso e di risparmio energeƟco" E REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 StruƩure commerciali LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999 n. 14 (Disciplina del commercio in sede fissa) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 seƩembre 1999, n. 1253, (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanisƟca riferiƟ alle aƫvità commerciali in sede fissa, in applicazione dell’art. 4 della
ri di pianificazione territoriale ed urbanisƟca riferiƟ alle aƫvità commerciali in sede fissa, in applicazione dell’art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14), come modificata dalle delibere del Consiglio regionale n. 344/2002 e n. 653/2005 e dalla delibera dell'Assemblea legislaƟva n. 155/2008 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1410 (Criteri per regolare obieƫvi di presenza e sviluppo delle grandi struƩure di vendita)
IGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1410 (Criteri per regolare obieƫvi di presenza e sviluppo delle grandi struƩure di vendita) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 oƩobre 2000, n. 1705, (Approvazione modulisƟca), come modificata dalla delibera della Giunta regionale 24 marzo 2003, n. 480 e dalla delibera della Giunta regionale 19 dicembre 2005, n. 2198 E.2 StruƩure riceƫve LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle struƩure riceƫve direƩe all'ospitalità)
05, n. 2198 E.2 StruƩure riceƫve LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle struƩure riceƫve direƩe all'ospitalità) LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di desƟnazione delle aziende riceƫve in Emilia-Romagna) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2009, n.1017 come modificata dalle delibere di Giunta regionale n. 1301/2009 e n. 1565/2013 (RequisiƟ e standard struƩurali per l'esercizio delle struƩure
ta dalle delibere di Giunta regionale n. 1301/2009 e n. 1565/2013 (RequisiƟ e standard struƩurali per l'esercizio delle struƩure riceƫve alberghiere e delle relaƟve specificazioni Ɵpologiche aggiunƟve) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2007, n. 916 come modificata dalla delibera della Giunta regionale n.1515/2012 (Approvazione degli standard struƩurali e dei requisiƟ dell'esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle struƩure riceƫve alberghiere)
standard struƩurali e dei requisiƟ dell'esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle struƩure riceƫve alberghiere) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2150 come modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 803 del 4 giugno 2007 (Approvazione degli standard struƩurali e requisiƟ di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle struƩure riceƫve all'aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta)
zazione e la classificazione delle struƩure riceƫve all'aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2186 come modificata dalla Delibera della Giunta regionale n. 802 del 4 giugno 2007 (Approvazione dei requisiƟ e standard struƩurali per l'esercizio delle struƩure receƫve extralberghiere e della Ɵpologia riceƫva degli appartamenƟ ammobiliaƟ per uso turisƟco) 50
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2149 (Approvazione standard struƩurali e requisiƟ di esercizio per l'esercizio dell'aƫvità saltuaria di alloggio e prima colazione) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 GENNAIO 2018, N. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché' dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di desƟnazione alberghiera in caso di intervenƟ edilizi sugli esercizi alberghieri
e delle modalità per la rimozione del vincolo di desƟnazione alberghiera in caso di intervenƟ edilizi sugli esercizi alberghieri esistenƟ e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitaƟve a desƟnazione residenziale, ai sensi dell'arƟcolo 31 del decreto-legge 12 seƩembre 2014, n. 133, converƟto, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) E.3 StruƩure per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in parƟcolare arƟcolo 5
014, n. 164) E.3 StruƩure per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in parƟcolare arƟcolo 5 LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della mulƟfunzionalità delle aziende agricole) DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2011, n. 987 (Modifiche e approvazione criteri di aƩuazione del seƩore agriturismo) E.4 ImpianƟ di distribuzione del carburante DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2002, n. 355 come modificata dalla delibera
pianƟ di distribuzione del carburante DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2002, n. 355 come modificata dalla delibera dell’Assemblea legislaƟva n. 208/2009 (Norme regionali di indirizzo programmaƟco per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distribuƟva carburanƟ. E.5 Sale cinematografiche LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico) DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 febbraio 2012, n. 71 (Programma quadriennale 2012-
e dell’esercizio cinematografico) DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 febbraio 2012, n. 71 (Programma quadriennale 2012- 2015 per l’insediamento di aƫvità cinematografiche e aƩo di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell’art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20) E.6 Scuole e servizi educaƟvi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relaƟve
E.6 Scuole e servizi educaƟvi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relaƟve all’edilizia scolasƟca, ivi compresi gli indici di funzionalità didaƫca, edilizia ed urbanisƟca, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolasƟca) LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educaƟvi) DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 25 luglio 2012, n. 85 (Direƫva in materia di requisiƟ
e in materia di servizi educaƟvi) DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 25 luglio 2012, n. 85 (Direƫva in materia di requisiƟ struƩurali ed organizzaƟvi dei servizi educaƟvi per la prima infanzia e relaƟve norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreaƟvi e delle iniziaƟve di conciliazione) CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiƟ acusƟci negli edifici scolasƟci)
ERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiƟ acusƟci negli edifici scolasƟci) E.7 Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale), in parƟcolare arƟcolo 16 (DesƟnazione d'uso delle sedi e dei locali associaƟvi) LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
delle sedi e dei locali associaƟvi) LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato), ed in parƟcolare l’arƟcolo 11 (Disposizioni in materia di edilizia) 51
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (AƩuazione della direƫva 2004/41/CE relaƟva ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenƟ comunitari nel medesimo seƩore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della
egolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in parƟcolare arƟcoli 28 e 30. LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle aƫvità di somministrazione di alimenƟ e bevande) in parƟcolare arƟcolo 8. commi 5 e 6. REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’
in parƟcolare arƟcolo 8. commi 5 e 6. REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’ igiene dei prodoƫ alimentari), e successiva reƫfica pubblicata sulla GazzeƩa ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONALE 2 LUGLIO 2007, n. 970 (Recepimento “Linee guide applicaƟve del reg. 852/04/ce sull'igiene dei prodoƫ alimentari” e “Linee guida applicaƟve del reg.
70 (Recepimento “Linee guide applicaƟve del reg. 852/04/ce sull'igiene dei prodoƫ alimentari” e “Linee guida applicaƟve del reg. 853/04/ce sull'igiene dei prodoƫ di origine animale” oggeƩo di accordi sanciƟ in sede di Conferenza Stato-Regioni) DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 26 luglio 2007, n. 9746 (Procedure per la registrazione delle aƫvità e il riconoscimento degli stabilimenƟ del seƩore alimentare e dei soƩoprodoƫ di origine animale) E.9 ImpianƟ sporƟvi
elle aƫvità e il riconoscimento degli stabilimenƟ del seƩore alimentare e dei soƩoprodoƫ di origine animale) E.9 ImpianƟ sporƟvi DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianƟ sporƟvi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impianƟsƟca sporƟva)
iale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impianƟsƟca sporƟva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relaƟvo agli aspeƫ igienico- sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle aƫvità motorie e
elle piscine a uso natatorio) LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle aƫvità motorie e sporƟve) E.10 StruƩure termali Legge Regionale 17/ Agosto 1988 n.32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del Termalismo DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 218 (Autorizzazione all'esercizio degli stabilimenƟ termali dell'Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell'accordo Stato- Regioni - 23 seƩembre 2004)
degli stabilimenƟ termali dell'Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell'accordo Stato- Regioni - 23 seƩembre 2004) E.11 StruƩure sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (TULLS) (in parƟcolare arƩ. 193 e 194) DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'arƟcolo 1 della legge 23 oƩobre 1992, n. 421), in parƟcolare l’arƟcolo 8-bis (Autorizzazione, 52
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO accreditamento e accordi contraƩuali) e l’ArƟcolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di struƩure e all'esercizio di aƫvità sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’aƩo di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiƟ struƩurali, tecnici ed organizzaƟvi minimi per l’esercizio delle aƫvità sanitarie da parte delle struƩure pubbliche e private)
Ɵ struƩurali, tecnici ed organizzaƟvi minimi per l’esercizio delle aƫvità sanitarie da parte delle struƩure pubbliche e private) LEGGE REGIONALE 12 oƩobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle struƩure sanitarie pubbliche e private in aƩuazione del DPR 14 gennaio 1997) – come modificata dalla Lr 12 marzo 2003 n. 2 e da Lr 19 febbraio 2008 n. 4. – in parƟcolare arƟcolo 8
del DPR 14 gennaio 1997) – come modificata dalla Lr 12 marzo 2003 n. 2 e da Lr 19 febbraio 2008 n. 4. – in parƟcolare arƟcolo 8 LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4. (Disciplina degli accertamenƟ della disabilità – ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) in parƟcolare Titolo IV - Autorizzazione ed accreditamento delle aƫvità sanitarie) in parƟcolare arƟcolo 18 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2000, n. 555 (Autorizzazione alla realizzazione di
tarie) in parƟcolare arƟcolo 18 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2000, n. 555 (Autorizzazione alla realizzazione di struƩure e all'esercizio di aƫvità sanitarie, di cui all'art. 8 ter, D.lgs 502/1992 e successive modificazioni. Primi adempimenƟ) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2000, n. 564 (Direƫva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle struƩure residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap,
egionale per l'autorizzazione al funzionamento delle struƩure residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malaƟ di aids, in aƩuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 327 (Applicazione della Lr 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento isƟtuzionale delle struƩure sanitarie e dei professionisƟ alla luce dell’evoluzione del quadro normaƟvo nazionale. Revoca di precedenƟ provvedimenƟ).
ruƩure sanitarie e dei professionisƟ alla luce dell’evoluzione del quadro normaƟvo nazionale. Revoca di precedenƟ provvedimenƟ). DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2004, n. 1099 (Differimento al 31/12/2004 della data di scadenza delle domande di autorizzazione all’esercizio da parte dei professionisƟ Ɵtolari di studio soggeƫ a regime di autorizzazione sanitaria e modifica del modello di domanda di cui alla DGR 327/2004)
ionisƟ Ɵtolari di studio soggeƫ a regime di autorizzazione sanitaria e modifica del modello di domanda di cui alla DGR 327/2004) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2520 (Autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associaƟ. Modifiche ed integrazioni alle DGR n.327/04 e n. 1099/04) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 26 (Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento isƟtuzionale delle struƩure residenziali e
n. 26 (Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento isƟtuzionale delle struƩure residenziali e semiresidenziali per persone dipendenƟ da sostanze d'abuso ulteriori precisazioni) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA’ DELLA REGIONE 11/10/2005, n. 14526 (Indicazioni operaƟve per l'accertamento del possesso dei requisiƟ per l'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici)
(Indicazioni operaƟve per l'accertamento del possesso dei requisiƟ per l'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici) CIRCOLARE REGIONE EMILIA ROMAGNA 23 GIUGNO 2006 N.6 (Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenƟ relaƟvi ai provvedimenƟ di autorizzazione all'esercizio delle struƩure sanitarie) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1156 (Definizione delle Ɵpologie di studi e struƩure soggeƫ ad autorizzazione per l'esercizio di aƫvità sanitaria)
glio 2008, n. 1156 (Definizione delle Ɵpologie di studi e struƩure soggeƫ ad autorizzazione per l'esercizio di aƫvità sanitaria) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 luglio 2008, n. 1000 (Individuazione di ulteriore faƫspecie di studio Odontoiatrico. Modifica ed integrazione dell'Allegato 2 della DGR 2520/2004 CIRCOLARE REGIONE EMILIA ROMAGNA 14 Luglio 2014 (Autorizzazione all'esercizio del servizio di soccorso/trasporto infermi effeƩuato a mezzo di autoambulanza e auto-medica) 53
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 OƩobre 2017 (Autorizzazione al funzionamento di ambulatori medici per il rilascio di cerƟficaƟ di idoneità psicofisica ala guida annessi ad aƫvità non sanitaria) LEGGE REGIONALE 06 Novembre 2019 n.22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle struƩure sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della Legge Regionale .34 del 1998 e modifiche alle leggi Regionali n.2 del 2003, n.29 del 2004 e n. 4 del 2008)
te. Abrogazione della Legge Regionale .34 del 1998 e modifiche alle leggi Regionali n.2 del 2003, n.29 del 2004 e n. 4 del 2008) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 Novembre 2019, n. 2212 (L.R. 6 novembre 2019 – Prime Disposizioni aƩuaƟve) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 Dicembre 2020, n. 1803 (Revisione requisiƟ autorizzaƟvi delle residenze a ciclo conƟnuo o diurno quali Hospice, struƩure psichiatriche, struƩure per persone dipendenƟ da sostanze di abuso e gioco d'azzardo
lo conƟnuo o diurno quali Hospice, struƩure psichiatriche, struƩure per persone dipendenƟ da sostanze di abuso e gioco d'azzardo LEGGE REGIONALE 12 oƩobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle struƩure sanitarie pubbliche e private in aƩuazione del DPR 14 gennaio 1997) – come modificata dalla Lr 12 marzo 2003 n. 2 e da Lr 19 febbraio 2008 n. 4. – in parƟcolare arƟcolo 8 LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4. (Disciplina degli accertamento della disabilità – ulteriori misure
parƟcolare arƟcolo 8 LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4. (Disciplina degli accertamento della disabilità – ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2000, n. 564 (DireƩore regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle struƩure residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malaƟ di aids, in aƩuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34) successivamente integrata dalla
nori, portatori di handicap, anziani e malaƟ di aids, in aƩuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34) successivamente integrata dalla DGR 06 OƩobre n.1423 e D.G.R 22/05/2017 N. 664 LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2. Norme per la promozione della ciƩadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di intervenƟ e servizi sociali (modificata da: L.R. 24 marzo 2004 n. 5, L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 e L.R. 22 dicembre 2009 n. 24)
intervenƟ e servizi sociali (modificata da: L.R. 24 marzo 2004 n. 5, L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 e L.R. 22 dicembre 2009 n. 24) DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 Dicembre 2011, N. 1904 “Direƫva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” modificato dalla Deliberazione Giunta Regionale 14 luglio 2014, N. 1106. E.12 StruƩure veterinarie DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 oƩobre 2005 n. 1584 (Definizione dei requisiƟ struƩurali,
E.12 StruƩure veterinarie DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 oƩobre 2005 n. 1584 (Definizione dei requisiƟ struƩurali, tecnologici ed organizzaƟvi minimi richiesƟ per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle struƩure pubbliche e private) E.13 Sale da gioco e sale scommesse LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico), in parƟcolare l’arƟcolo 6 (Apertura ed esercizio
one, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico), in parƟcolare l’arƟcolo 6 (Apertura ed esercizio dell'aƫvità), commi da 3-bis a 3-quinquies sui Ɵtoli abilitaƟvi edilizi occorrenƟ; vedi anche gli arƩ. 18 e 48, comma 5, Lr 18/2016 (TU Legalità) LEGGE REGIONALE 28 oƩobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della ciƩadinanza e dell'economia responsabili) vedi in parƟcolare gli arƟcoli 18 e 48,
e della legalità e per la valorizzazione della ciƩadinanza e dell'economia responsabili) vedi in parƟcolare gli arƟcoli 18 e 48, comma 5, che subordina ad una deliberazione di Giunta regionale l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 6 Lr 5/2013, sulla distanza di 500 m per le sale da gioco (vedi DGR n. 831/2017) 54
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2017, n. 831 (Modalità applicaƟve del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (Lr 5/2013 come modificata dall'art. 48 Lr 18/2016). E.14 InfrastruƩurazione digitale: DPR 380/2001 – art. 135 bis 55
Art. 16 Opere soggeƩe a Permesso di Costruire (PdC)
rdo lecito (Lr 5/2013 come modificata dall'art. 48 Lr 18/2016). E.14 InfrastruƩurazione digitale: DPR 380/2001 – art. 135 bis 55
REGOLAMENTO EDILIZIO PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E MODALITA’ DI CONTROLLO DEGLI STESSI Art. 16 Opere soggeƩe a Permesso di Costruire (PdC)
- Il Permesso di Costruire è disciplinato dalla L.R. 15/2013 e dal DPR 380/2001. Gli arƩ. 17-18-19 della L.R. 15/2013 individuano gli intervenƟ che ne sono assoggeƩaƟ, il
dalla L.R. 15/2013 e dal DPR 380/2001. Gli arƩ. 17-18-19 della L.R. 15/2013 individuano gli intervenƟ che ne sono assoggeƩaƟ, il procedimento nonché caraƩerisƟche ed efficacia. La documentazione da presentare è indicata ed allegata al modello unificato regionale di cui al Titolo 4. 2. Qualora l’intervento proposto sia soggeƩo a Permesso di Costruire Convenzionato, il rilascio del Ɵtolo abilitaƟvo è subordinato:
- all’approvazione da parte della Giunta Comunale della convenzione che definisce i contenuƟ del
Art.17 Opere soggeƩe a Segnalazione cerƟficata di inizio aƫvità (SCIA)
Ɵtolo abilitaƟvo è subordinato:
- all’approvazione da parte della Giunta Comunale della convenzione che definisce i contenuƟ del rapporto pubblico-privato;
- alla sƟpula della stessa. Art.17 Opere soggeƩe a Segnalazione cerƟficata di inizio aƫvità (SCIA)
- Sono soggeƩe a Segnalazione CerƟficata di Inizio Aƫvità da parte degli avenƟ Ɵtolo, le opere previste dalla L.R. 15/2013 . La SCIA è disciplinata dall’ art.14 della L.R. 15/2013 .
Art.18 Opere soggeƩe a Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
vità da parte degli avenƟ Ɵtolo, le opere previste dalla L.R. 15/2013 . La SCIA è disciplinata dall’ art.14 della L.R. 15/2013 . 2. La documentazione da presentare è indicata ed allegata al modello unificato regionale di cui al Titolo 4. Art.18 Opere soggeƩe a Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
- Sono soggeƩe a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverato da parte degli avenƟ Ɵtolo, le opere previste all’art. 7 comma 5 dalla L.R. 15/2013 .
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverato da parte degli avenƟ Ɵtolo, le opere previste all’art. 7 comma 5 dalla L.R. 15/2013 . 2. Sono riconducibili agli intervenƟ soggeƫ a CILA, gli intervenƟ di edilizia funeraria. 3. Il controllo di merito per la verifica della sussistenza dei requisiƟ e dei presupposƟ richiesƟ dalla normaƟva e dagli strumenƟ urbanisƟci, non potrà essere inferiore a quanto previsto all’art. 7 della L.R. 15/2013 .
Art. 19 Variazioni in corso d’opera
ichiesƟ dalla normaƟva e dagli strumenƟ urbanisƟci, non potrà essere inferiore a quanto previsto all’art. 7 della L.R. 15/2013 . 4. TuƩe le procedure afferenƟ all’effeƩuazione del campionamento saranno eseguite aƩraverso il programma “generatore di numeri casuali” fornito dalla Regione Emilia Romagna, di ogni sorteggio viene pubblicata la registrazione sulla pagina relaƟva all’Edilizia Privata – SUE. Art. 19 Variazioni in corso d’opera
Art. 19 Variazioni in corso d’opera
sorteggio viene pubblicata la registrazione sulla pagina relaƟva all’Edilizia Privata – SUE. Art. 19 Variazioni in corso d’opera
- Qualora si manifesƟ la necessità di cambiamenƟ, riduzioni od aggiunte al progeƩo approvato, che si evidenzino dopo l’inizio lavori, gli interessaƟ devono presentare istanza di modifica progeƩuale, soggeƩa ad ulteriore Ɵtolo abilitaƟvo.
- Le modifiche possono configurarsi come variazione essenziale o variazione minore, come definite
Art. 20 Programma di riconversione e ammodernamento dell’aƫvità agricola (PRA)
d ulteriore Ɵtolo abilitaƟvo. 2. Le modifiche possono configurarsi come variazione essenziale o variazione minore, come definite dalla normaƟva regionale (art. 22 L.R. 15/2013 e art. 14 bis L.R. 23/2004) e nazionale vigente (DPR 380/2001). Art. 20 Programma di riconversione e ammodernamento dell’aƫvità agricola (PRA)
- Il Programma di riconversione e ammodernamento dell’aƫvità agricola (PRA) è richiesto: 56
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- Per gli intervenƟ di nuova costruzione/ampliamento di fabbricaƟ produƫvi, avenƟ rilevante impaƩo ambientale e territoriale, stabiliƟ dall’AƩo di coordinamento tecnico inerente al PRA di cui alla DGR n. 623/2019, così come integrato dalla DGR n. 713/2019 , e stabiliƟ dal PUG;
- per gli intervenƟ di nuova costruzione, riguardanƟ unità poderali agricole alle quali erano già asserviƟ edifici produƫvi agricoli che hanno perduto le caraƩerisƟche di ruralità, qualora decorsi
agricole alle quali erano già asserviƟ edifici produƫvi agricoli che hanno perduto le caraƩerisƟche di ruralità, qualora decorsi dieci anni dal vincolo di inedificabilità; 2. Le modalità di presentazione del PRA, i requisiƟ di presentazione, le asseverazioni, gli allegaƟ e la documentazione da fornire, nonché l’aƩo unilaterale d’obbligo da soƩoscrivere, sono disciplinaƟ e devono aƩenersi a quanto disposto ed allegato all’AƩo di coordinamento tecnico di cui alla DGR n.
Ʃoscrivere, sono disciplinaƟ e devono aƩenersi a quanto disposto ed allegato all’AƩo di coordinamento tecnico di cui alla DGR n. 623/2019, così come integrato dalla DGR n. 713/2019. 3. Per la costruzione di nuovi edifici direƫ a soddisfare esigenze abitaƟve dell’imprenditore agricolo, l’AƩo di coordinamento tecnico di cui alla DGR n. 623/2019, così come integrato dalla DGR n. 713/2019, stabilisce e definisce i contenuƟ di una relazione sinteƟca dimostraƟva dell’esigenza di
ì come integrato dalla DGR n. 713/2019, stabilisce e definisce i contenuƟ di una relazione sinteƟca dimostraƟva dell’esigenza di realizzare tale nuovo fabbricato, da allegarsi all’istanza edilizia. 4. Il PRA viene presentato contestualmente alla praƟca edilizia. Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi della Commissione Tecnica ConsulƟva di cui all’art. 29, svolge l’aƫvità di verifica o accertamento tecnico del PRA, così come stabilito dalla DGR n. 623/2019 e s.m.i, contestualmente
Art.21 Opere non soggeƩe a Ɵtolo abilitaƟvo
, svolge l’aƫvità di verifica o accertamento tecnico del PRA, così come stabilito dalla DGR n. 623/2019 e s.m.i, contestualmente all’istruƩoria della praƟca edilizia ed ai successivi controlli imposƟ e previsƟ per legge. Art.21 Opere non soggeƩe a Ɵtolo abilitaƟvo
- Sono aƩuate liberamente, e non sono soggeƩe a Ɵtolo abilitaƟvo le opere di cui all’art. 7, comma 1, della L.R. 15/2013 , e le opere di cui al Glossario approvato con Decreto del Ministero delle InfrastruƩure e dei TrasporƟ del 2 marzo 2018.
Art. 22 Segnalazione CerƟficata di Conformità Edilizia e di Agibilità
5/2013 , e le opere di cui al Glossario approvato con Decreto del Ministero delle InfrastruƩure e dei TrasporƟ del 2 marzo 2018. Art. 22 Segnalazione CerƟficata di Conformità Edilizia e di Agibilità
- La Segnalazione CerƟficata di Conformità Edilizia e di Agibilità, prevista e disciplinata dagli arƩ. 23 e 25 della L.R. 15/2013 , aƩesta che l'opera realizzata corrisponde al progeƩo approvato o presentato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanisƟche ed edilizie ed in parƟcolare la
l progeƩo approvato o presentato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanisƟche ed edilizie ed in parƟcolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energeƟco degli edifici e degli impianƟ negli stessi installaƟ, valutate secondo quanto dispone la normaƟva vigente; ha il valore e sosƟtuisce la segnalazione cerƟficata di cui all’art. 24 del DPR 6 giugno. 2001, n. 380, restando ferme
vigente; ha il valore e sosƟtuisce la segnalazione cerƟficata di cui all’art. 24 del DPR 6 giugno. 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni all'esercizio delle aƫvità previste dalla legislazione vigente. 2. Entro il termine previsto dall’art. 23 della L.R. 15/2013 , in sede di controllo, anche a campione, può essere disposta ispezione ed eventualmente dichiarata la non conformità edilizia, nel caso in cui
Art.23 Metodologia di controllo
ntrollo, anche a campione, può essere disposta ispezione ed eventualmente dichiarata la non conformità edilizia, nel caso in cui venga accertata la mancata rispondenza dell'intervento realizzato agli elaboraƟ di progeƩo approvaƟ o presentaƟ o l’assenza dei requisiƟ. Art.23 Metodologia di controllo
- I controlli di merito, da effeƩuarsi su PdC, SCIA e CILA, saranno finalizzaƟ alla verifica della conformità delle praƟche in base a quanto previsto nei rispeƫvi arƟcoli della L.R. 15/2013 .
anno finalizzaƟ alla verifica della conformità delle praƟche in base a quanto previsto nei rispeƫvi arƟcoli della L.R. 15/2013 . 2. Il numero di praƟche soggeƩe a controllo viene stabilito con Determinazione dirigenziale, aggiornata periodicamente, nel rispeƩo delle percentuali minime indicate dalla L.R. 15/2013 . 57
Art. 24 Disciplina del tessuto Arenile
REGOLAMENTO EDILIZIO DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLI E TUTELE DI ORDINE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE Art. 24 Disciplina del tessuto Arenile Pergolato a terra Nella fascia di trasformabilità, così come individuata nella tavola St7 del PUG, è ammessa la realizzazione di pergolaƟ per una estensione massima di 50 mq. e un’altezza massima di 3,50 m., misurata all’estradosso della copertura. Il posizionamento della struƩura, ove possibile, dovrà avvenire sul fronte dello stabilimento
ta all’estradosso della copertura. Il posizionamento della struƩura, ove possibile, dovrà avvenire sul fronte dello stabilimento principale o nella parte retrostante. In caso di impossibilità, ovvero se il manufaƩo principale coincide con il limite dell’aria di trasformabilità sarà possibile installare il pergolato a lato dello stabilimento balneare. Nella aree balneari da riqualificare, al fine di limitare le situazioni di degrado, e in linea con gli
lo stabilimento balneare. Nella aree balneari da riqualificare, al fine di limitare le situazioni di degrado, e in linea con gli obieƫvi di riqualificazione del PUG, è ammessa la realizzazione di pergolaƟ per un'estensione massima di 80 mq e un'altezza massima di 3,50 m., nei soli casi autorizzaƟ dal Consiglio Comunale per le aƫvità già insediate alla data di approvazione del PUG. Non sono ammesse chiusure laterali di nessun genere, la copertura dovrà essere realizzata tramite
data di approvazione del PUG. Non sono ammesse chiusure laterali di nessun genere, la copertura dovrà essere realizzata tramite teli permeabili (definizione n. 54 D.G.R. 922/2017), di colori cromaƟci tenui, in armonia con il contesto paesaggisƟco. Opere stagionali e temporanee E’ ammessa la possibilità di installare temporaneamente sui pergolaƟ a terra, ai sensi dell’art. 7 comma 1, leƩ. g), della L.R. 15/2013 , coperture con teli impermeabili, previa acquisizione della
a terra, ai sensi dell’art. 7 comma 1, leƩ. g), della L.R. 15/2013 , coperture con teli impermeabili, previa acquisizione della necessaria autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Nelle aree balneari da riqualificare, al fine di limitare le situazioni di degrado, e in linea con gli obieƫvi di riqualificazione del PUG, è consenƟto il mantenimento di chioschi e punƟ d'ombra temporanei esistenƟ per le aƫvità già insediate alla data di approvazione del PUG, nei soli casi
ento di chioschi e punƟ d'ombra temporanei esistenƟ per le aƫvità già insediate alla data di approvazione del PUG, nei soli casi autorizzaƟ e disciplinaƟ dal Consiglio Comunale. Le opere di cui sopra dovranno perentoriamente essere installate/smontate entro la stagione balneare così come definita annualmente da ordinanza regionale e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, previa comunicazione di avvio dei lavori.
nualmente da ordinanza regionale e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, previa comunicazione di avvio dei lavori. Il mantenimento dell’installazione temporanea oltre i termini sopraindicaƟ si configura come nuova costruzione, configurando abuso edilizio in quanto incremento di superficie coperta. Le opere temporanee sono tenute alla piena osservanza delle normaƟve di tutela e all’acquisizione degli aƫ di assenso delle amministrazioni preposte alla gesƟone dei vincoli.
ervanza delle normaƟve di tutela e all’acquisizione degli aƫ di assenso delle amministrazioni preposte alla gesƟone dei vincoli. E’ possibile realizzare servizi igienici temporanei in Aree balneari da riqualificare, ai sensi del comma 1, primo punto, dell’art. 5.5.6 - Q.11.7 delle N1, in quanto qualificabili come struƩure temporanee. Tali servizi igienici temporanei, comprensivi di eventuali docce, dovranno essere di regola
lificabili come struƩure temporanee. Tali servizi igienici temporanei, comprensivi di eventuali docce, dovranno essere di regola installaƟ/smontaƟ entro la stagione balneare così come definita annualmente da ordinanza regionale e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, previa comunicazione di avvio dei lavori. Il dimensionamento complessivo massimo consenƟto per l’installazione di tali servizi igienici
comunicazione di avvio dei lavori. Il dimensionamento complessivo massimo consenƟto per l’installazione di tali servizi igienici temporanei, comprensivi di eventuali docce, è di 8 mq di superficie coperta. Tali opere dovranno acquisire necessaria autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 31/2017, qualora ne ricorra l’obbligo. 58
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO StruƩura portante leggera Nei casi ammessi dal PUG, è possibile installare sul lastrico solare dello stabilimento balneare, una struƩura portante leggera, avente un altezza max. 2,70 m., misurata all’estradosso della copertura. É ammessa la copertura cosƟtuita esclusivamente da teli permeabili ed impermeabili. CamminamenƟ nella zona ad ombreggio organizzato Sono ammesse pavimentazioni nella zona ad ombreggio organizzato, per la realizzazione di percorsi
zona ad ombreggio organizzato Sono ammesse pavimentazioni nella zona ad ombreggio organizzato, per la realizzazione di percorsi di distribuzione in senso monte/mare, per la fruizione agli elemenƟ di ombreggio, alle seguenƟ condizioni:
- larghezza massima di 2,00 m., ad eccezione di eventuali allargamenƟ per adeguamento alla L.13/89;
- i materiali di tali camminamenƟ dovranno essere posaƟ a secco su soƩofondo drenante;
allargamenƟ per adeguamento alla L.13/89;
- i materiali di tali camminamenƟ dovranno essere posaƟ a secco su soƩofondo drenante;
- è ammessa la realizzazione di piu’ percorsi, i quali dovranno distare almeno 30 m. tra loro. Pavimentazioni e camminamenƟ nella fascia di trasformabilità Le pavimentazioni a caraƩere permanente realizzate nella fascia di trasformabilità devono privilegiare materiali eco-compaƟbili, con l’esclusione di soƩofondi impermeabilizzaƟ.
te nella fascia di trasformabilità devono privilegiare materiali eco-compaƟbili, con l’esclusione di soƩofondi impermeabilizzaƟ. Per le Ɵpologie di pavimentazioni, in via esemplificaƟva si rimanda alla sezione “Abaco dei materiali e soluzioni progeƩuali”. Piscine Nella fascia di trasformabilità è ammessa la realizzazione di una piscina (per concessione demaniale), nei casi previsƟ dal PUG, nella misura massima di 1 mq/ml di fronte mare di concessione con una
ina (per concessione demaniale), nei casi previsƟ dal PUG, nella misura massima di 1 mq/ml di fronte mare di concessione con una profondità massima di m. 1.40. L’impianto dovrà rispeƩare, per tuƫ gli aspeƫ struƩurali e gesƟonali, quanto previsto dalla DGR 1092/2005 e dalle norme UNI 10637 ( piscine ad uso pubblico ), UNI EN 16582, e UNI EN16713 ( piscine ad uso privato). Nel caso di più concessioni demaniali conƟgue, intestate allo stesso soggeƩo, il parametro di cui
713 ( piscine ad uso privato). Nel caso di più concessioni demaniali conƟgue, intestate allo stesso soggeƩo, il parametro di cui sopra si applicherà alla sommatoria dei fronƟ delle concessioni, con la possibilità di realizzare un’unica piscina. Il posizionamento della piscina dovrà avvenire ad almeno m. 1,50 dal confine di concessione e dai manufaƫ. Nel periodo invernale o di inaƫvità dello stabilimento, dovranno essere previste idonee chiusure di
i concessione e dai manufaƫ. Nel periodo invernale o di inaƫvità dello stabilimento, dovranno essere previste idonee chiusure di protezione al fine di garanƟre la sicurezza e la pubblica incolumità delle persone. Per le Ɵpologie progeƩuali esemplificaƟve si rimanda alla sezione “Abaco dei materiali e soluzioni progeƩuali”. Vasca idromassaggio 59
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Nella fascia di trasformabilità, nei casi previsƟ dal PUG, è ammessa l’installazione di vasche idromassaggio della misura massima di 10 mq. per concessione demaniale, interrata per una profondità massima di 0,70 m.. Nel caso la vasca sia appoggiata fuori terra dovrà avere un h max di 1 m. dal bordo esterno alla base della stessa. La vasca potrà inoltre essere installata sul lastrico solare.
à avere un h max di 1 m. dal bordo esterno alla base della stessa. La vasca potrà inoltre essere installata sul lastrico solare. Per le Ɵpologie progeƩuali esemplificaƟve si rimanda alla sezione “Abaco dei materiali e soluzioni progeƩuali”. Barriere frangivento Le barriere frangivento possono essere installate all’interno della fascia di trasformabilità a delimitazione tra quest’ulƟma e la zona ad ombreggio organizzato. Devono essere realizzate in
della fascia di trasformabilità a delimitazione tra quest’ulƟma e la zona ad ombreggio organizzato. Devono essere realizzate in materiali trasparenƟ, avenƟ caraƩerisƟche anƟnfortunisƟche, di altezza massima di m.1,70, la struƩura di sostegno (zoccolo) non puo’ superare i 30 cm. da terra. PonƟli Non sono ammessi nuovi ponƟli. I ponƟli esistenƟ sono desƟnaƟ all’aƩracco di natanƟ per le sole operazioni di imbarco e sbarco di
on sono ammessi nuovi ponƟli. I ponƟli esistenƟ sono desƟnaƟ all’aƩracco di natanƟ per le sole operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri delle motonavi autorizzate all’aƩracco, con esclusione di sosta e ricovero imbarcazioni. Potranno essere soggeƫ ad intervenƟ di manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di manutenzione straordinaria le struƩure dei ponƟli devono essere di facile rimozione, devono essere realizzate con materiali eco-compaƟbili, prevalentemente in legno, con integrazione
no essere di facile rimozione, devono essere realizzate con materiali eco-compaƟbili, prevalentemente in legno, con integrazione di elemenƟ metallici ove necessario e non possono interrompere la conƟnuità pedonale in prossimità della linea di baƫgia. StruƩure ludico precarie nello specchio d’acqua /Gonfiabili Per struƩure ludiche precarie si intendono piaƩaforme e giochi d’acqua gonfiabili. Per la loro installazione si rimanda alle relaƟve regole deƩate dal PUG. Insegne
tendono piaƩaforme e giochi d’acqua gonfiabili. Per la loro installazione si rimanda alle relaƟve regole deƩate dal PUG. Insegne Negli stabilimenƟ balneari è ammessa l’installazione di due insegne per ogni concessione demaniale, illuminate esclusivamente con luce indireƩa, delle dimensioni indicate nell’apposito Regolamento. Ombrellone StruƩura ad ombreggio stagionale, precaria ed amovibile, non rientrante nella superficie coperta,
posito Regolamento. Ombrellone StruƩura ad ombreggio stagionale, precaria ed amovibile, non rientrante nella superficie coperta, sorreƩa da un solo elemento verƟcale punƟforme, in legno o metallo, con copertura in materiale leggero permeabile (tessuto, cannuccio, ecc.), sorreƩa da elemenƟ posƟ a raggiera richiudibili (cosƟtuisce eccezione quello con copertura vegetale). L’ombrellone è da considerarsi quale opera
nƟ posƟ a raggiera richiudibili (cosƟtuisce eccezione quello con copertura vegetale). L’ombrellone è da considerarsi quale opera d’arredo, pertanto non assoggeƩata a Ɵtoli abilitaƟvi edilizi/praƟca edilizia. Può essere installato liberamente, oltre che nella fascia d’ombreggio organizzato anche nella fascia di trasformabilità. Gli elemenƟ di sostegno potranno essere infissi, appoggiaƟ semplicemente al suolo o ancoraƟ tramite l’uƟlizzo di viƟ o similari e comunque dovranno essere di facile rimozione. 60
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Tenda Ombreggiante StruƩura ad ombreggio precaria, stagionale ed amovibile, non rientrante nella superficie coperta, sorreƩa da uno a quaƩro elemenƟ verƟcali punƟformi, in legno o metallo, con copertura in tessuto permeabile, privo di elemenƟ orizzontali di sostegno, ancorata agli elemenƟ verƟcali con cima/sagola di Ɵpo marinaresco. La Tenda ombreggiante è da considerarsi quale opera d’arredo, pertanto non assoggeƩata a Ɵtoli abilitaƟvi edilizi/praƟca edilizia. Può essere installata
TITOLO 4 MODULISTICA UNIFICATA EDILIZIA, GLI ELABORATI E LA DOCUMENTAZIONE DA AL
da considerarsi quale opera d’arredo, pertanto non assoggeƩata a Ɵtoli abilitaƟvi edilizi/praƟca edilizia. Può essere installata esclusivamente nella fascia d’ombreggio organizzato. L’ancoraggio al suolo dovrà avvenire seguendo gli stessi criteri uƟlizzaƟ per l’ombrellone nella fascia ad ombreggio organizzato. TITOLO 4 MODULISTICA UNIFICATA EDILIZIA, GLI ELABORATI E LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA STESSA
- Si rinvia all’Allegato IV della DGR 922/2017 con parƟcolare riferimento ai seguenƟ moduli:
MENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA STESSA
MENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA STESSA
- Si rinvia all’Allegato IV della DGR 922/2017 con parƟcolare riferimento ai seguenƟ moduli:
- RICHIESTA O PRESENTAZIONE DI TITOLO EDILIZIO O ISTANZA DI CONFERENZA DI SERVIZI PREVENTIVA
- RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DELLA RICHIESTA O PRESENTAZIONE DI TITOLO EDILIZIO O ISTANZA PREVENTIVA DI CONFERENZA DI SERVIZI
- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
- RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI
FICATA DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
FICATA DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
- RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
- COMUNICAZIONE FINE LAVORI PER OPERE SOGGETTE A CILA
- COMUNICAZIONE OPERE TEMPORANEE O STAGIONALI
- COMUNICAZIONE DI ACCATASTAMENTO DA RURALE A URBANO e ai relaƟvi AllegaƟ. 61
Art. 25 Sportello unico per l’edilizia (SUE): composizione, compiƟ e modalità di
REGOLAMENTO EDILIZIO PARTE II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Capo I SUE, SUAP e organismi consulƟvi Art. 25 Sportello unico per l’edilizia (SUE): composizione, compiƟ e modalità di funzionamento.
- La gesƟone dei procedimenƟ abilitaƟvi inerenƟ agli intervenƟ che riguardano l’edilizia residenziale e le relaƟve funzioni di controllo, sono aƩribuite alle struƩure, denominate Sportello unico per
uardano l’edilizia residenziale e le relaƟve funzioni di controllo, sono aƩribuite alle struƩure, denominate Sportello unico per l’edilizia (SUE), secondo quanto disposto dall’ art. 4 della L.R. 15/2013. 2. Il SUE è composto da:
- Ufficio amministraƟvo: gesƟsce tuƩe le istanze telemaƟche in entrata e in uscita, aƩraverso il Portale CPortal, e supporta l’Ufficio Edilizia Privata nella predisposizione degli aƫ relaƟvi alle praƟche edilizie.
Ʃraverso il Portale CPortal, e supporta l’Ufficio Edilizia Privata nella predisposizione degli aƫ relaƟvi alle praƟche edilizie.
- Ufficio Edilizia Privata: cura il ricevimento dei professionisƟ e le verifiche di completezza e di merito delle praƟche edilizie, affiancando l’Ufficio Vigilanza edilizia per la valutazione tecnica degli abusi. -Ufficio Sismica: acceƩazione e istruƩoria praƟche sismiche.
- Ufficio Vigilanza: segue tuƫ i procedimenƟ relaƟvi agli abusi edilizi, predisponendo le ordinanze ad
Art. 26 Sportello Unico per le Aƫvità Produƫve (SUAP): composizione, compiƟ e mo
ruƩoria praƟche sismiche.
- Ufficio Vigilanza: segue tuƫ i procedimenƟ relaƟvi agli abusi edilizi, predisponendo le ordinanze ad essi collegate oltre a quelle di messa in sicurezza nei casi di potenziale pericolo rilevaƟ.
- Ufficio Accesso agli Aƫ: è referente per la visione e l’estrazione di copie dalle praƟche edilizie presenƟ nell’archivio cartaceo e telemaƟco. Art. 26 Sportello Unico per le Aƫvità Produƫve (SUAP): composizione, compiƟ e modalità di funzionamento.
Art. 26 Sportello Unico per le Aƫvità Produƫve (SUAP): composizione, compiƟ e mo
o cartaceo e telemaƟco. Art. 26 Sportello Unico per le Aƫvità Produƫve (SUAP): composizione, compiƟ e modalità di funzionamento.
- La gesƟone dei procedimenƟ abilitaƟvi inerenƟ alla realizzazione e alla modifica degli impianƟ produƫvi di beni e servizi, disciplinaƟ dal decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 2010, sono aƩribuiƟ allo Sportello unico per le aƫvità produƫve (SUAP), secondo quanto disposto dall’ art. 5 della L.R. 15/2013.
Art. 27 Commissione per la qualità architeƩonica e il paesaggio (C.Q.A.P.)
2010, sono aƩribuiƟ allo Sportello unico per le aƫvità produƫve (SUAP), secondo quanto disposto dall’ art. 5 della L.R. 15/2013. 2. La gesƟone e presentazione dei procedimenƟ avviene in modalità telemaƟca aƩraverso il Portale Re- gionale SUAPER, da cui si può accedere direƩamente dal sito isƟtuzionale del Comune, aƩraverso l’area temaƟca SUAP. Art. 27 Commissione per la qualità architeƩonica e il paesaggio (C.Q.A.P.) Definizione e compiƟ
Art. 27 Commissione per la qualità architeƩonica e il paesaggio (C.Q.A.P.)
, aƩraverso l’area temaƟca SUAP. Art. 27 Commissione per la qualità architeƩonica e il paesaggio (C.Q.A.P.) Definizione e compiƟ
- La Commissione per la qualità architeƩonica e il paesaggio è l’organo consulƟvo del Comune cui speƩa l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanƟ, nei modi e nei casi previsƟ dall’art. 6 della L.R. 15/2013. 62
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 2. I suddeƫ pareri, anche quando favorevoli o contrari, non cosƟtuiscono presunzione del rilascio o rigeƩo del provvedimento amministraƟvo che e riservato al Dirigente competente, il quale può assumere determinazioni difformi dandone adeguata moƟvazione. 3. Le determinazioni conclusive del Dirigente preposto allo Sportello unico non conformi, anche in parte, al parere della Commissione sono immediatamente comunicate al Sindaco per lo svolgimento
llo unico non conformi, anche in parte, al parere della Commissione sono immediatamente comunicate al Sindaco per lo svolgimento del riesame di cui all'arƟcolo 27 della L.R. 15/2013 e dell’art. 32 del presente regolamento . 4. La C.Q.A.P. esprime il proprio parere indipendentemente dalle verifiche istruƩorie normaƟve svolte dagli uffici tecnici comunali competenƟ, entro i termini previsƟ dall’art. 6, comma 2 bis, della L.R.
istruƩorie normaƟve svolte dagli uffici tecnici comunali competenƟ, entro i termini previsƟ dall’art. 6, comma 2 bis, della L.R. 15/2013. ScaduƟ i termini, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 ter, della L.R. 15/2013. 5. Non vanno soƩoposte all’esame della Commissione praƟche sulle quali è stato già espresso parere dalla stessa, salvo intervenute modifiche progeƩuali. 6. Per gli intervenƟ obbligatoriamente soƩoposƟ al parere della Commissione, gli avenƟ Ɵtolo possono
enute modifiche progeƩuali. 6. Per gli intervenƟ obbligatoriamente soƩoposƟ al parere della Commissione, gli avenƟ Ɵtolo possono chiedere un parere prevenƟvo su progeƩo preliminare, con le modalità previste dal successivo art. 37. 7. La C.Q.A.P. si esprime: a) sul rilascio dei provvedimenƟ comunali in materia di beni paesaggisƟci, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggisƟche semplificate di cui all'arƟcolo 146, comma 9, del decreto
di beni paesaggisƟci, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggisƟche semplificate di cui all'arƟcolo 146, comma 9, del decreto legislaƟvo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'arƟcolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); b) sugli intervenƟ edilizi soƩoposƟ a CILA, SCIA e permesso di costruire ad esclusione delle varianƟ in corso d’opera relaƟve a Ɵtoli edilizi oƩenuƟ/presentaƟ in forma autodichiaraƟva
esso di costruire ad esclusione delle varianƟ in corso d’opera relaƟve a Ɵtoli edilizi oƩenuƟ/presentaƟ in forma autodichiaraƟva prima della data di approvazione del PUG inerenƟ agli edifici di valore storico-architeƩonico, culturale e tesƟmoniale individuaƟ dagli strumenƟ urbanisƟci comunali, ovvero gli edifici insistenƟ nella ciƩà storica e gli edifici storici diffusi in territorio rurale individuaƟ dal PUG, ad esclusione degli intervenƟ negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del
rio rurale individuaƟ dal PUG, ad esclusione degli intervenƟ negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislaƟvo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'arƟcolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici: ProcedimenƟ Unici di cui all’art. 53 della L.R. n. 24/2017, Accordi OperaƟvi, Accordo di programma, piani di seƩore, regolamenƟ
ProcedimenƟ Unici di cui all’art. 53 della L.R. n. 24/2017, Accordi OperaƟvi, Accordo di programma, piani di seƩore, regolamenƟ specifici e/o di seƩore in materia di arredo e/o comunque interessanƟ la materia edilizio- urbanisƟca, piani urbanisƟci aƩuaƟvi (P.U.A.); progeƫ relaƟvi alla riqualificazione e Ɵpologie dei manufaƫ e degli elemenƟ; di arredo urbano da inserire negli spazi pubblici del territorio comunale; progeƫ di riqualificazione urbana/ambientale; Composizione e nomina
no da inserire negli spazi pubblici del territorio comunale; progeƫ di riqualificazione urbana/ambientale; Composizione e nomina 8. La C.Q.A.P., nominata dal Sindaco, è composta da n. 5 (cinque) componenƟ esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza in materia edilizia, urbanisƟca, scienze geologiche, naturali, ambientali, agrarie e forestali, beni culturali, paesaggio, restauro e storia dell’architeƩura.
a, scienze geologiche, naturali, ambientali, agrarie e forestali, beni culturali, paesaggio, restauro e storia dell’architeƩura. 9. I componenƟ della C.Q.A.P. saranno individuaƟ tramite auto-candidatura sulla base di apposito bando. La selezione sarà effeƩuata a seguito della valutazione dei curriculum pervenuƟ, da parte di una Commissione Tecnica formata dal Dirigente del SeƩore 4 – Sviluppo del Territorio, dalla Posizione OrganizzaƟva del Servizio Edilizia Privata e dal Sindaco. 63
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 10. All’aƩo del suo insediamento la C.Q.A.P. nomina il presidente e il vice presidente, tra i cinque componenƟ. La C.Q.A.P. resta in carica tre anni, rinnovabili al massimo per anni 2 e scadono, indipendentemente dalla durata dell’incarico, a seguito della nomina della Nuova Commissione in occasione del successivo mandato amministraƟvo. 11. Non possono far parte della C.Q.A.P. i rappresentanƟ di EnƟ, Organi o IsƟtuƟ non comunali ai quali
vo mandato amministraƟvo. 11. Non possono far parte della C.Q.A.P. i rappresentanƟ di EnƟ, Organi o IsƟtuƟ non comunali ai quali per legge e demandato un parere specifico ed autonomo sull’oggeƩo da esaminare. 12. I componenƟ della C.A.Q.P., non possono presenziare all’esame ed alla valutazione dei progeƫ da essi elaboraƟ o all’esecuzione dei quali siano comunque interessaƟ. Nei casi in cui vi sia un interesse, anche solo marginale, direƩo o indireƩo da parte del componente della C.Q.A.P. sul progeƩo in
i casi in cui vi sia un interesse, anche solo marginale, direƩo o indireƩo da parte del componente della C.Q.A.P. sul progeƩo in esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibaƫto, non essendo possibile, in tali casi, avvalersi della facoltà di astenersi. 13. I componenƟ della C.Q.A.P. dovranno dichiarare esplicitamente di astenersi dall’esercitare la libera professione nell’ambito del territorio comunale di CesenaƟco, per il periodo di nomina. La
i astenersi dall’esercitare la libera professione nell’ambito del territorio comunale di CesenaƟco, per il periodo di nomina. La trasgressione comporta, salve le ulteriori sanzioni previste dall’ordinamento giuridico, la revoca da membro della C.Q.A.P e la segnalazione scriƩa all’ordine od al Collegio di appartenenza dell’iscriƩo. 14. I componenƟ nominaƟ decadono dalla carica quando risulƟno assenƟ senza giusƟficata moƟvazione a tre sedute consecuƟve o per sopravvenuta incompaƟbilità.
dono dalla carica quando risulƟno assenƟ senza giusƟficata moƟvazione a tre sedute consecuƟve o per sopravvenuta incompaƟbilità. 15. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della Commissione, il Dirigente del seƩore 4 – Sviluppo del Territorio, tramite determinazione provvede alla relaƟva sosƟtuzione, aƩraverso lo scorrimento della graduatoria, nominando il candidato successivo con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata di carica della Commissione;
, nominando il candidato successivo con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata di carica della Commissione; 16. Ai commissari esterni sarà aƩribuito un geƩone di presenza, la cui misura è fissata al momento della nomina. Funzionamento 17. La C.Q.A.P. all’aƩo di insediamento redige un apposito documento guida sui principi e sui criteri composiƟvi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri.
o redige un apposito documento guida sui principi e sui criteri composiƟvi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri. 18. La C.Q.A.P. si riunisce di norma una volta al mese. La convocazione deve essere comunicata ai Commissari almeno tre giorni prima della seduta via e-mail. Le riunioni della C.Q.A.P. sono valide se interviene la metà piu’ uno dei componenƟ, fra i quali deve esservi il Presidente o il vice-presidente.
C.Q.A.P. sono valide se interviene la metà piu’ uno dei componenƟ, fra i quali deve esservi il Presidente o il vice-presidente. 19. L’ordine del giorno della Commissione conƟene tuƩe le praƟche trasmesse dal/dai Responsabile/i del procedimento, secondo l’ordine di presentazione. 20. La C.Q.A.P. esprime il proprio parere in forma sinteƟca e chiaramente moƟvata, formulandolo secondo le seguenƟ modalità: a) parere favorevole; b) parere favorevole con eventuali prescrizioni; c) parere contrario moƟvato.
secondo le seguenƟ modalità: a) parere favorevole; b) parere favorevole con eventuali prescrizioni; c) parere contrario moƟvato. La C.Q.A.P. non può rinviare, per più di una volta, l’esame delle praƟche che le sono state soƩoposte. E’ valido il parere che sia stato approvato con un numero di voƟ che rappresenƟ la maggioranza dei membri presenƟ alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 64
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 21. La C.Q.A.P., qualora lo ritenga necessario per l’espressione del parere, può effeƩuare sopralluoghi, richiedere elaboraƟ aggiunƟvi e/o parƟcolari modalità rappresentaƟve (specifica documentazione fotografica, reendering o altre tecniche di rappresentazione grafica, ecc.) e convocare il/i progeƫsta/i nel corso della riunione della C.Q.A.P.. Il parere della C.Q.A.P. sarà espresso nella prima riunione uƟle successiva alla presa d’aƩo degli
ella riunione della C.Q.A.P.. Il parere della C.Q.A.P. sarà espresso nella prima riunione uƟle successiva alla presa d’aƩo degli elemenƟ di valutazione richiesƟ. TuƩavia, trascorsi 20 giorni dalla richiesta di chiarimenƟ agli interessaƟ (Ɵtolare della domanda e progeƫsta) e senza che quesƟ vi abbiano oƩemperato, la C.Q.A.P. provvederà comunque a formulare il proprio parere. Il progeƫsta può moƟvatamente chiedere di poter illustrare alla C.Q.A.P. il progeƩo prima della sua valutazione.
proprio parere. Il progeƫsta può moƟvatamente chiedere di poter illustrare alla C.Q.A.P. il progeƩo prima della sua valutazione. 22. E’ presente ai lavori della C.Q.A.P. il Responsabile del procedimento, o suo delegato, che ha curato l’istruƩoria dei progeƫ o degli aƫ da valutare. 23. Nelle sedute viene redaƩo apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da un Commissario, che riporta i pareri espressi sui singoli progeƫ posƟ all’esame della C.Q.A.P.. Devono
Art. 28 Commissione Pianificazione Territoriale ed Ecologica
ente, dal Segretario e da un Commissario, che riporta i pareri espressi sui singoli progeƫ posƟ all’esame della C.Q.A.P.. Devono essere apposte sugli elaboraƟ di progeƩo le firme del Presidente e di un Commissario. I pareri della Commissione sono resi noƟ al pubblico, in forma sommaria, con apposiƟ elenchi affissi in bacheca dello Sportello unico per l’edilizia. 24. Le sedute della C.Q.A.P. non sono pubbliche. Art. 28 Commissione Pianificazione Territoriale ed Ecologica
Art. 28 Commissione Pianificazione Territoriale ed Ecologica
co per l’edilizia. 24. Le sedute della C.Q.A.P. non sono pubbliche. Art. 28 Commissione Pianificazione Territoriale ed Ecologica
- Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28-10-2014, è isƟtuita la Commissione consulƟva consiIiare per la Pianificazione Territoriale ed Ecologica che opera in base al regolamento stabiIito da apposita delibera consiIiare. La Commissione esprime parere consulƟvo relaƟvamente a:
opera in base al regolamento stabiIito da apposita delibera consiIiare. La Commissione esprime parere consulƟvo relaƟvamente a:
- modifiche e varianƟ agli strumenƟ urbanisƟci comunali, Piani aƩuaƟvi di iniziaƟva pubblica, R.E. ecc.;
- Accordi di operaƟvi e ProcedimenƟ Unici di cui all’art. 53 della L.R. n. 24/2017;
- deroghe, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 15/2013;
- progeƫ di opere pubbliche o private di considerevole e parƟcolare importanza nel contesto dell'ambiente e del territorio comunale;
ogeƫ di opere pubbliche o private di considerevole e parƟcolare importanza nel contesto dell'ambiente e del territorio comunale;
- indirizzo agli organi esecuƟvi del Comune nel campo della gesƟone ed interpretazione della normaƟva urbanisƟca comunale.
- La Commissione è composta da un Consigliere per ogni gruppo Consiliare. Ogni Consigliere agisce nella Commissione con voto proporzionale al numero dei componenƟ il gruppo Consiliare che
po Consiliare. Ogni Consigliere agisce nella Commissione con voto proporzionale al numero dei componenƟ il gruppo Consiliare che rappresenta e può farsi assistere da un esperto anche non Consigliere Comunale, che avrà diriƩo al medesimo geƩone di presenza previsto per i componenƟ della commissione. 3. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio con votazione palese, previa designazione dei Capigruppo. Con lo stesso provvedimento, il Consiglio elegge il Presidente e il Vicepresidente sempre
e, previa designazione dei Capigruppo. Con lo stesso provvedimento, il Consiglio elegge il Presidente e il Vicepresidente sempre con voto palese. La nomina deve essere effeƩuata entro 60 giorni dalla data di insediamento del Consiglio. 65
Art. 29 Commissione Tecnica ConsulƟva (PRA)
REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 29 Commissione Tecnica ConsulƟva (PRA)
- La Commissione tecnica consulƟva per l’istruƩoria dei Programmi di riconversione o ammodernamento dell’aƫvità agricola (PRA) è nominata dal Sindaco ed è composta dal Responsabile dell’Ufficio Unico di Piano, da esperƟ in materia giuridica ed economica-esƟmaƟva e da un tecnico con elevata competenza, specializzazione ed esperienza in materia agronomica. Qualora
dica ed economica-esƟmaƟva e da un tecnico con elevata competenza, specializzazione ed esperienza in materia agronomica. Qualora all’interno dell’Amministrazione non siano presenƟ tali figure professionali, potranno essere individuate mediante incarico esterno. 2. La Commissione Tecnica ConsulƟva resta in carica cinque anni e gli eventuali componenƟ esterni potranno essere confermaƟ consecuƟvamente una sola volta. In caso di dimissioni, decadenza o
Art. 30 Modalità di gesƟone anche telemaƟca delle praƟche edilizie, con specific
i e gli eventuali componenƟ esterni potranno essere confermaƟ consecuƟvamente una sola volta. In caso di dimissioni, decadenza o morte, il Sindaco provvede alla relaƟva sosƟtuzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata di carica della Commissione. 3. Ai commissari esterni sarà aƩribuito un geƩone di presenza, la cui misura è fissata al momento della nomina. Art. 30 Modalità di gesƟone anche telemaƟca delle praƟche edilizie, con specifiche tecniche degli
Art. 30 Modalità di gesƟone anche telemaƟca delle praƟche edilizie, con specific
ssata al momento della nomina. Art. 30 Modalità di gesƟone anche telemaƟca delle praƟche edilizie, con specifiche tecniche degli elaboraƟ progeƩuali anche ai fini dell’aggiornamento della cartografia comunale
- Con D.G.C. n. 281 del 08/10/2018, nel rispeƩo delle normaƟve relaƟve all’amministrazione digitale, alla semplificazione e alla trasparenza amministraƟva, il Comune di CesenaƟco ha isƟtuito l’obbligo di presentazione delle praƟche edilizie in modalità telemaƟca aƩraverso il portale Cportal.
Art. 31 Le modalità di coordinamento con il SUAP
e di CesenaƟco ha isƟtuito l’obbligo di presentazione delle praƟche edilizie in modalità telemaƟca aƩraverso il portale Cportal. 2. TuƩe le istanze e i relaƟvi allegaƟ, vengono caricaƟ in formato PDF, firmaƟ digitalmente dal tecnico libero professionista. 3. Gli elaboraƟ obbligatori da presentare a corredo delle istanze sono indicaƟ nel quadro riepilogaƟvo della modulisƟca edilizia unificata di cui all’allegato IV della DGR 922/2017 e s.m.i. . Art. 31 Le modalità di coordinamento con il SUAP
Art. 31 Le modalità di coordinamento con il SUAP
ulisƟca edilizia unificata di cui all’allegato IV della DGR 922/2017 e s.m.i. . Art. 31 Le modalità di coordinamento con il SUAP
- La gesƟone dei procedimenƟ abilitaƟvi inerenƟ alla realizzazione e modifica degli impianƟ produƫvi di beni e servizi, disciplinaƟ dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 , sono aƩribuiƟ al SUAP.
- Nel caso di impianƟ produƫvi di beni e servizi, il SUAP è il punto unico di accesso, le comunicazioni al
no aƩribuiƟ al SUAP. 2. Nel caso di impianƟ produƫvi di beni e servizi, il SUAP è il punto unico di accesso, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico e gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessaƟ al procedimento di rilascio del permesso di costruire, non possono trasmeƩere al richiedente aƫ autorizzatori, nulla osta, pareri o aƫ di consenso, anche a contenuto negaƟvo, comunque denominaƟ, e sono tenuƟ a trasmeƩere
aƫ autorizzatori, nulla osta, pareri o aƫ di consenso, anche a contenuto negaƟvo, comunque denominaƟ, e sono tenuƟ a trasmeƩere immediatamente al SUAP le denunce, le domande, le segnalazioni, gli aƫ e la documentazione ad esse eventualmente presentaƟ, dandone comunicazione al richiedente. 3. Il procedimento di competenza SUAP, disciplinato dall'arƟcolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 trova applicazione per gli intervenƟ aƫnenƟ all'aƫvità edilizia libera
l decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 trova applicazione per gli intervenƟ aƫnenƟ all'aƫvità edilizia libera soggeƫ a comunicazione e per quelli soggeƫ a SCIA, che riguardano la realizzazione e la modifica degli impianƟ produƫvi di beni e servizi. Nel caso in cui per l'intervento edilizio siano necessari autorizzazioni ed aƫ di assenso, comunque denominaƟ, di cui all'arƟcolo 9, comma 5, leƩere a), b),
ento edilizio siano necessari autorizzazioni ed aƫ di assenso, comunque denominaƟ, di cui all'arƟcolo 9, comma 5, leƩere a), b), c) e d), della L.R. N. 15/2013 , gli interessaƟ richiedono prevenƟvamente al SUAP di provvedere all'acquisizione di tali aƫ di assenso, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di seƩore per il loro rilascio. 66
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 4. Ai fini del rilascio, ai sensi arƟcolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 , del Ɵtolo unico per la realizzazione e la modifica degli impianƟ produƫvi di beni e servizi, comprensivo del permesso di costruire, il SUAP acquisisce direƩamente o tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri aƫ di assenso, comunque denominaƟ, necessari. 5. Nell'ambito dei procedimenƟ di cui ai commi 3 e 4, qualora non sia stata cosƟtuita la struƩura unica
ue denominaƟ, necessari. 5. Nell'ambito dei procedimenƟ di cui ai commi 3 e 4, qualora non sia stata cosƟtuita la struƩura unica di cui all'arƟcolo 4, comma 3, della L.R. 15/2013, lo Sportello unico per l'edilizia svolge esclusivamente le funzioni di verifica della conformità alla disciplina dell'aƫvità edilizia. Per tali intervenƟ edilizi, lo Sportello unico per l'edilizia riceve la segnalazione cerƟficata di conformità
Art. 32 Autotutela e richiesta di riesame dei Ɵtoli abilitaƟvi rilasciaƟ o prese
l'aƫvità edilizia. Per tali intervenƟ edilizi, lo Sportello unico per l'edilizia riceve la segnalazione cerƟficata di conformità edilizia e di agibilità e provvede all'esercizio dei compiƟ di vigilanza e controllo dell'aƫvità edilizia, secondo le disposizioni di cui alla L.R. N. 15/2013 e alla L.R. N.23/2004. Capo II Altre procedure e adempimenƟ edilizi Art. 32 Autotutela e richiesta di riesame dei Ɵtoli abilitaƟvi rilasciaƟ o presentaƟ
Art. 32 Autotutela e richiesta di riesame dei Ɵtoli abilitaƟvi rilasciaƟ o prese
apo II Altre procedure e adempimenƟ edilizi Art. 32 Autotutela e richiesta di riesame dei Ɵtoli abilitaƟvi rilasciaƟ o presentaƟ
- In materia di autotutela dell’Amministrazione si rimanda alla Legge 241/1990.
- RelaƟvamente alla richiesta di riesame si rimanda a quanto disciplinato dall’art.27 della L.R. 15/2013 e s.m.i..
- Chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante, presa visione degli aƫ, entro dodici mesi dalla
L.R. 15/2013 e s.m.i.. 3. Chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante, presa visione degli aƫ, entro dodici mesi dalla data del rilascio del Permesso di Costruire o della presentazione della SCIA, può richiedere al Sindaco il riesame dell’aƩo per contrasto con disposizioni di legge o con gli strumenƟ di pianificazione territoriale e urbanisƟca, ai fini dell’annullamento o della modifica del Ɵtolo abilitaƟvo stesso.
li strumenƟ di pianificazione territoriale e urbanisƟca, ai fini dell’annullamento o della modifica del Ɵtolo abilitaƟvo stesso. 4. L’istanza di riesame deve, a pena di improcedibilità, essere presentata nei termini di legge e indicare puntualmente le disposizioni violate dello strumento urbanisƟco-edilizio o di legge. 5. Il Sindaco, valutata l’ammissibilità della richiesta, in quanto moƟvata e presentata tempesƟvamente,
Ɵco-edilizio o di legge. 5. Il Sindaco, valutata l’ammissibilità della richiesta, in quanto moƟvata e presentata tempesƟvamente, e la non manifesta infondatezza dei vizi di illegiƫmità indicaƟ, richiede al SUE di provvedere al riesame del Permesso di Costruire/SCIA. 5. Dell’avvio del procedimento è data noƟzia al soggeƩo che ha richiesto il riesame, nelle forme previste dall’arƟcolo 8 della Legge 241/1990 e s.m.i.
edimento è data noƟzia al soggeƩo che ha richiesto il riesame, nelle forme previste dall’arƟcolo 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. 6. Il Sindaco potrà, al fine di procedere al riesame, avvalersi della consulenza di tecnici o legali di fiducia. 7. A seguito della richiesta di provvedere al riesame, il Responsabile del SUE entro trenta giorni, soƩopone al Sindaco una apposita relazione esplicitando: a) l’avvenuto accertamento o meno dei vizi di legiƫmità contestaƟ; b) la possibilità di sanare i vizi riscontraƟ;
esplicitando: a) l’avvenuto accertamento o meno dei vizi di legiƫmità contestaƟ; b) la possibilità di sanare i vizi riscontraƟ; c) l’esistenza di un interesse concreto ed aƩuale all’annullamento del Permesso di Costruire/SCIA, tenuto conto sia dell’interesse dei soggeƫ privaƟ interessaƟ, sia dell’interesse specifico del Comune alla rimozione dell’opera illegiƫma o della sua parziale modifica. 8. Il Sindaco nei successivi quindici giorni ed in base alle risultanze del riesame di cui sopra contesta al
parziale modifica. 8. Il Sindaco nei successivi quindici giorni ed in base alle risultanze del riesame di cui sopra contesta al Ɵtolare del Permesso di Costruire/SCIA, al progeƫsta e al costruƩore i vizi riscontraƟ assegnando agli stessi un termine di 30 giorni per esprimere le proprie osservazioni. 67
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 9. Trascorso il termine indicato al comma precedente per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessaƟ, il Sindaco assume le proprie determinazioni conclusive in merito all’eventuale annullamento del Permesso di Costruire/SCIA, tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute. 10. La richiesta di riesame è soggeƩa al pagamento di una somma per diriƫ di segreteria e spese di istruƩoria da determinarsi con aƩo dell’organo competente.
Art. 33 CerƟficato di desƟnazione urbanisƟca
soggeƩa al pagamento di una somma per diriƫ di segreteria e spese di istruƩoria da determinarsi con aƩo dell’organo competente. Art. 33 CerƟficato di desƟnazione urbanisƟca
- Il CerƟficato di DesƟnazione UrbanisƟca (CDU) aƩesta le prescrizioni urbanisƟche di un'area secondo le norme vigenƟ alla data del rilascio del cerƟficato stesso.
- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 30 del D.P.R. 380/01 e dall’art. 12 della L.R. N.23/2004, il
cio del cerƟficato stesso. 2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 30 del D.P.R. 380/01 e dall’art. 12 della L.R. N.23/2004, il CerƟficato di DesƟnazione UrbanisƟca è previsto in funzione di aƫ di trasferimento della proprietà, cosƟtuzione o scioglimento della comunione di diriƫ reali relaƟvi a terreni. 3. Il cerƟficato viene rilasciato entro 30 gg dalla data di presentazione ed ha validità un anno dalla data di rilascio se non sono intervenute modificazioni degli strumenƟ urbanisƟci.
Art. 34 Proroga e rinnovo dei Ɵtoli abilitaƟvi
di presentazione ed ha validità un anno dalla data di rilascio se non sono intervenute modificazioni degli strumenƟ urbanisƟci. 4. L’istanza per l’oƩenimento del cerƟficato, formalizzata in bollo, deve essere corredata da stralcio di mappa catastale aggiornato, con evidenziate le parƟcelle interessate dalla desƟnazione richiesta, dalla ricevuta di avvenuto versamento dei diriƫ di segreteria vigenƟ e un ulteriore marca da bollo per il rilascio del cerƟficato. Art. 34 Proroga e rinnovo dei Ɵtoli abilitaƟvi
Art. 34 Proroga e rinnovo dei Ɵtoli abilitaƟvi
i segreteria vigenƟ e un ulteriore marca da bollo per il rilascio del cerƟficato. Art. 34 Proroga e rinnovo dei Ɵtoli abilitaƟvi
- RelaƟvamente alla proroga e rinnovo dei Ɵtoli abilitaƟvi (SCIA/Permesso di Costruire) si rimanda alle disposizioni di cui agli arƩ. 14 e 19 della L.R. 15/2013 .
- L'eventuale proroga del termine di fine lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione, tenuto conto degli impegni sƟpulaƟ dalla apposita convenzione, deve essere assenƟta con aƩo esplicito
Art. 35 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità
i opere di urbanizzazione, tenuto conto degli impegni sƟpulaƟ dalla apposita convenzione, deve essere assenƟta con aƩo esplicito dell'Amministrazione comunale. Art. 35 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità
- Il Responsabile competente, quando ricorrono moƟvate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricaƟ, sospende l’agibilità del fabbricato o di parte di esso, ai sensi dell’art.
condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricaƟ, sospende l’agibilità del fabbricato o di parte di esso, ai sensi dell’art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n° 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per moƟvi struƩurali. 2. La sospensione dell’agibilità viene disposta qualora sussistano condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità si darà corso ai provvedimenƟ di competenza del Sindaco, disponendo nel
dizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità si darà corso ai provvedimenƟ di competenza del Sindaco, disponendo nel contempo lo sgombero dell’immobile, impedendone l'uso aƩraverso opportune misure tecnico- edilizie, e l’ordine di rimozione, dei vizi riscontraƟ, entro un termine stabilito. 3. L'ordinanza di inagibilità si applica anche nel caso di risultanza negaƟva conseguente all'effeƩuazione
un termine stabilito. 3. L'ordinanza di inagibilità si applica anche nel caso di risultanza negaƟva conseguente all'effeƩuazione di sopralluoghi a campione, in relazione a gravi difformità rispeƩo a quanto dichiarato nella relazione tecnica di asseverazione di cui alla segnalazione di conformità edilizia e di agibilità, presentata. 68
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 4. Per le abitazioni esistenƟ, può essere dichiarato inagibile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenƟ situazioni: a) condizioni di degrado delle struƩure e degli impianƟ tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanƟ; b) alloggio improprio (soƩoteƩo, seminterrato, box, edificio al grezzo); c) insufficienƟ requisiƟ dimensionali della superficie degli alloggi o dell’altezza dei vani; d) insufficienƟ condizioni di aerazione (venƟlazione) ed illuminazione;
della superficie degli alloggi o dell’altezza dei vani; d) insufficienƟ condizioni di aerazione (venƟlazione) ed illuminazione; e) mancata disponibilità di acqua potabile; f) assenza di servizi igienici; g) mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di traƩamento delle acque reflue; h) insalubrità dei locali (umidità ecc.); i) mancata rispondenza alle normaƟve vigenƟ in materia di impianƟ (gas, energia eleƩrica, ecc.).
rità dei locali (umidità ecc.); i) mancata rispondenza alle normaƟve vigenƟ in materia di impianƟ (gas, energia eleƩrica, ecc.). 5. L'unità immobiliare dichiarata inagibile non può essere usata né data in uso a Ɵtolo gratuito o oneroso. 6. Al Ɵtolare che abita, usa o consente ad altri di uƟlizzare – a Ɵtolo gratuito o oneroso – un’unità immobiliare priva del cerƟficato di agibilità, segnalazione cerƟficata di conformità edilizia e di
gratuito o oneroso – un’unità immobiliare priva del cerƟficato di agibilità, segnalazione cerƟficata di conformità edilizia e di agibilità o di altra licenza d’uso, con agibilità sospesa o dichiarazione di inagibilità sarà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 800,00. 7. Qualora all’aƩo dell’infrazione, l’unità immobiliare non possieda i requisiƟ per oƩenere la regolare autorizzazione all’uso, il Dirigente indicherà le ragioni che ne impediscono l’agibilità, nonché i
Art. 36 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri a
uisiƟ per oƩenere la regolare autorizzazione all’uso, il Dirigente indicherà le ragioni che ne impediscono l’agibilità, nonché i provvedimenƟ tecnici da adoƩare, e porrà un termine per la sua regolarizzazione, trascorso infruƩuosamente il quale provvederà ai sensi di legge. Art. 36 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicaƟvi e rateizzazioni
- Con deliberazione di Assemblea LegislaƟva della Regione Emilia Romagna del 20 dicembre 2018 n.
eri applicaƟvi e rateizzazioni
- Con deliberazione di Assemblea LegislaƟva della Regione Emilia Romagna del 20 dicembre 2018 n. 186 (denominata DAL 186/2018) è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di Costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanisƟca regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24) e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013 n. 15).
- Al fine del calcolo e dei criteri applicaƟvi si rimanda alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 67
30 luglio 2013 n. 15). 2. Al fine del calcolo e dei criteri applicaƟvi si rimanda alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 19/09/2019 “recepimento della DAL 186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione” e sue eventuali modifiche ed integrazioni. 3. In caso di ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione si applica quanto indicato all’art. 20 della L.R. n. 23/2004.
so di ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione si applica quanto indicato all’art. 20 della L.R. n. 23/2004. 4. Nel caso in cui, ai sensi del comma 2 d i cui all’art. 18 della L.R. n. 23/2004 (sanzioni applicabili per la mancata SCIA), le opere oggeƩo di SCIA siano assoggeƩate al pagamento del Contributo di Costruzione, si dovrà procedere al versamento di Euro 2.000,00, a Ɵtolo di sanzione prima dell'inizio Iavori, e al versamento del Contributo di Costruzione dovuto (non raddoppiato).
Art. 37 Pareri prevenƟvi
2.000,00, a Ɵtolo di sanzione prima dell'inizio Iavori, e al versamento del Contributo di Costruzione dovuto (non raddoppiato). Art. 37 Pareri prevenƟvi
- Ai sensi del comma 1, art. 23 bis del DPR 380/2001, nei casi in cui si applica la disciplina della Segnalazione CerƟficata di Inizio Aƫvità, prima della presentazione della stessa, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tuƫ gli aƫ di assenso, necessari per 69
Art. 38 Valutazione prevenƟva
REGOLAMENTO EDILIZIO l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi aƫ di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempesƟvamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli aƫ di assenso. 2. Al fine dell’acquisizione prevenƟva degli aƫ di assenso rilasciaƟ da altre amministrazioni si seguono le disposizioni di cui all’art. 4 e 4 bis, della L.R. n. 15/2013. Art. 38 Valutazione prevenƟva
Art. 38 Valutazione prevenƟva
altre amministrazioni si seguono le disposizioni di cui all’art. 4 e 4 bis, della L.R. n. 15/2013. Art. 38 Valutazione prevenƟva
- Il proprietario o l’avente Ɵtolo alla presentazione della SCIA o alla richiesta di PdC, può chiedere preliminarmente una valutazione sull’ammissibilità dell’intervento, presentando specifica domanda allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).
- Alla richiesta deve essere allegata una relazione redaƩa da un professionista abilitato, contenente:
co per l’Edilizia (SUE). 2. Alla richiesta deve essere allegata una relazione redaƩa da un professionista abilitato, contenente:
- l’indicazione del tessuto di riferimento in cui ricade l’immobile oggeƩo di richiesta anche mediante produzione di apposito stralcio cartografico dell’elaborato St5 del PUG e dell’elaborato St7 nel caso in cui l’area ricada in arenile, in cui venga opportunamente cerchiato l’immobile oggeƩo di valutazione;
- i principali parametri progeƩuali e gli usi in aƩo autorizzaƟ;
enga opportunamente cerchiato l’immobile oggeƩo di valutazione;
- i principali parametri progeƩuali e gli usi in aƩo autorizzaƟ;
- i vincoli gravanƟ sull’area;
- indicazione degli idenƟficaƟvi catastali;
- la chiara formulazione di quanto si intende domandare. Alla relazione potranno allegarsi planimetrie, sezioni e prospeƫ, Ɵpi edilizi, in scala 1:200, con quote plani-alƟmetriche, qualora risulƟno uƟli e indispensabili ai fini istruƩori per formulare l’espressione del parere in ordine a quanto richiesto.
e, qualora risulƟno uƟli e indispensabili ai fini istruƩori per formulare l’espressione del parere in ordine a quanto richiesto. 3. La valutazione prevenƟva è rilasciata dallo Sportello Unico entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della relazione, trascorso tale termine la valutazione prevenƟva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata. Su istanza dell'interessato, lo Sportello Unico
evenƟva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata. Su istanza dell'interessato, lo Sportello Unico rilascia un’aƩestazione circa l'avvenuta formulazione della valutazione prevenƟva per decorrenza del termine; 4. I contenuƟ della valutazione prevenƟva e della relazione tacitamente assenƟta sono vincolanƟ ai fini del rilascio del permesso e del controllo della SCIA, a condizione che il progeƩo sia elaborato in
senƟta sono vincolanƟ ai fini del rilascio del permesso e del controllo della SCIA, a condizione che il progeƩo sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione prevenƟva. Le stesse conservano la propria validità per cinque anni, a meno che non intervengano modifiche alla disciplina dell’aƫvità edilizia di cui all’art. 9 della L.R. n. 15/2013. 5. Il rilascio della valutazione prevenƟva è subordinato al pagamento di diriƫ di segreteria, il cui
Art. 38 bis Valutazione prevenƟva di accordi preliminari
t. 9 della L.R. n. 15/2013. 5. Il rilascio della valutazione prevenƟva è subordinato al pagamento di diriƫ di segreteria, il cui importo è stabilito mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale. Art. 38 bis Valutazione prevenƟva di accordi preliminari
- In caso di intervenƟ complessi, il soggeƩo aƩuatore che intenda proporsi per la futura richiesta di un Accordo OperaƟvo ai sensi dell’art. 38 della L.R. 24/2017 può presentare all’Ufficio di Piano uno
per la futura richiesta di un Accordo OperaƟvo ai sensi dell’art. 38 della L.R. 24/2017 può presentare all’Ufficio di Piano uno studio funzionale all’approvazione di un “accordo preliminare” in forma sinteƟca ed esausƟva. L’accordo preliminare è funzionale ad individuare l’iter procedimentale dell’Accordo OperaƟvo e a verificarne la conformità alle Strategie del PUG. La Valutazione PrevenƟva dell’Accordo Preliminare non è impegnaƟva né vincolante per l’Amministrazione. 70
Art. 39 Ordinanze, intervenƟ urgenƟ e poteri eccezionali, in materia edilizia
REGOLAMENTO EDILIZIO Entro 60 gg dalla presentazione dell’accordo preliminare l’Ufficio di Piano formula una valutazione prevenƟva da soƩoporre all’approvazione della Giunta Comunale in ordine a: • coerenza della proposta di accordo operaƟvo alla Strategia del Piano; • assenza di incompaƟbilità ambientali; • idoneità delle dotazioni territoriali previste. Art. 39 Ordinanze, intervenƟ urgenƟ e poteri eccezionali, in materia edilizia
Art. 39 Ordinanze, intervenƟ urgenƟ e poteri eccezionali, in materia edilizia
• idoneità delle dotazioni territoriali previste. Art. 39 Ordinanze, intervenƟ urgenƟ e poteri eccezionali, in materia edilizia
- Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina ovvero si compiano lavori tali da destare preoccupazioni per la incolumità delle persone e l'integrità delle cose, iI Sindaco potrà ordinare aI proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenƟ, al fine di garanƟre la salvaguardia della privata e pubblica incolumità nonché l’integrità delle cose.
i necessari provvedimenƟ, al fine di garanƟre la salvaguardia della privata e pubblica incolumità nonché l’integrità delle cose. 2. Gli intervenƟ relaƟvi a edifici, manufaƫ ed esemplari arborei, che si rendano streƩamente necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, possono essere eseguiƟ senza prevenƟvo Ɵtolo abilitaƟvo, presentando una comunicazione di avvio dei lavori relaƟva alla
persone, possono essere eseguiƟ senza prevenƟvo Ɵtolo abilitaƟvo, presentando una comunicazione di avvio dei lavori relaƟva alla sussistenza del pericolo corredata da perizia redaƩa da tecnico abilitato e una documentazione fotografica relaƟva allo stato di faƩo antecedente gli intervenƟ. 3. Le opere di cui al comma 2, non possono prevedere o precosƟtuire la realizzazione definiƟva dell'opera, la quale potrà completarsi solo con il Ɵtolo abilitaƟvo previsto. Entro i 30 giorni successivi
alizzazione definiƟva dell'opera, la quale potrà completarsi solo con il Ɵtolo abilitaƟvo previsto. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione, dovrà seguire un progeƩo a sanatoria, gratuito, per i lavori oggeƩo della precedente comunicazione. Nel caso di lavori urgenƟ, direƫ ad eliminare situazioni di concreto pericolo per la pubblica incolumità, l’interessato provvede alla presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica o al deposito del progeƩo esecuƟvo riguardante le struƩure, secondo le
alla presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica o al deposito del progeƩo esecuƟvo riguardante le struƩure, secondo le discipline in materia sismica, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori; 4. Nel caso di edifici con vincolo di cui all’art. 10 del D.Lgs 42/2004 la procedura di urgenza è in capo alla Soprintendenza. Nel caso di edifici d’interesse storico-architeƩonico, l’opera di rimozione del pericolo non può comportare la demolizione dell’edificio.
Art. 40 Modalità e strumenƟ per l’informazione e la trasparenza del procedimento
di edifici d’interesse storico-architeƩonico, l’opera di rimozione del pericolo non può comportare la demolizione dell’edificio. 5. Il Dirigente del SeƩore provvede ad emeƩere ordinanze di sospensione lavori, messa in sicurezza, riprisƟno dei luoghi, in tuƫ i casi previsƟ dalla legislazione vigente. Art. 40 Modalità e strumenƟ per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
- Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenƟ il
nza del procedimento edilizio
- Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenƟ il Comune esercita funzioni di informazione, gesƟone e controllo sui procedimenƟ urbanisƟco - edilizi.
- Ai fini di semplificare i procedimenƟ, migliorare la comunicazione col ciƩadino, facilitare l'accesso alle informazioni, incenƟvare l'erogazione di servizi per via telemaƟca, il Comune promuove lo
ol ciƩadino, facilitare l'accesso alle informazioni, incenƟvare l'erogazione di servizi per via telemaƟca, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento della rete civica informaƟca e, in parƟcolare, del Sistema informaƟvo territoriale (Sit) quale fondamentale interfaccia per le aƫvità urbanisƟco - edilizie. 3. Lo Sportello Unico per l'Edilizia, comunque denominato e arƟcolato, esercita le funzioni aƩribuitegli
urbanisƟco - edilizie. 3. Lo Sportello Unico per l'Edilizia, comunque denominato e arƟcolato, esercita le funzioni aƩribuitegli dalla L.R. n. 15/2013 art. 4; in parƟcolare, le funzioni di informazione, gesƟone e controllo. 4. I servizi informaƟvi, forniƟ prioritariamente per via telemaƟca, riguardano:
- l'erogazione di informazioni sulla normaƟva urbanisƟco - edilizia e sui contenuƟ degli strumenƟ urbanisƟci e dei Ɵtoli edilizi; 71
Art. 41 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanƟ
REGOLAMENTO EDILIZIO
- l'erogazione di informazioni sulle procedure;
- il portale per la presentazione delle praƟche edilizie;
- l'erogazione di informazioni sullo stato dei procedimenƟ;
- la visione degli aƫ depositaƟ e l’eventuale rilascio di copie. Art. 41 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanƟ
- Il Comune cosƟtuisce o aƩribuisce a propria unità organizzaƟva le competenze per la gesƟone di processi comunicaƟvi e partecipaƟvi. Art. 42 Concorsi di urbanisƟca e di architeƩura, ove possibili
Art. 42 Concorsi di urbanisƟca e di architeƩura, ove possibili
competenze per la gesƟone di processi comunicaƟvi e partecipaƟvi. Art. 42 Concorsi di urbanisƟca e di architeƩura, ove possibili
- Ove possibili, i concorsi di urbanisƟca e di architeƩura seguiranno le disposizioni di cui agli arƩ. 7 e 17 della L.R. n. 24/2017. TITOLO II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI Capo I Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori Art. 43 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sosƟtuzione e variazioni, anche relaƟve
Art. 43 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sosƟtuzione e vari
sull’esecuzione dei lavori Art. 43 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sosƟtuzione e variazioni, anche relaƟve ai soggeƫ responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice, il direƩore dei lavori, della sicurezza, nonché gli avenƟ Ɵtoli ad intervenire
- Il Ɵtolare del Permesso di Costruire, prima dell’inizio lavori e tenuto a darne comunicazione scriƩa al Dirigente del SeƩore.
- Il Ɵtolare del Permesso di Costruire, prima dell’inizio lavori e tenuto a darne comunicazione scriƩa al Dirigente del SeƩore.
- L’inizio lavori non può essere successivo ad un anno dalla data di rilascio del Permesso stesso.
- L’inizio lavori negli intervenƟ soggeƫ a Segnalazione CerƟficata di Inizio Aƫvità, dovrà avvenire nel rispeƩo di quanto indicato all’art. 16 della L.R. n. 15/2013.
- L’inizio lavori della SCIA potrà essere differito nei casi previsƟ dall’art. 15 della L.R. n. 15/2013.
della L.R. n. 15/2013. 4. L’inizio lavori della SCIA potrà essere differito nei casi previsƟ dall’art. 15 della L.R. n. 15/2013. 5. La sosƟtuzione dei soggeƫ responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice, il direƩore dei lavori, della sicurezza ecc. deve essere comunicata entro 15 giorni allo Sportello unico, mediante l’apposita modulisƟca ed in parƟcolare: a) La comunicazione può essere faƩa dal DireƩore dei Lavori o dalla proprietà dell'immobile oggeƩo di intervento;
in parƟcolare: a) La comunicazione può essere faƩa dal DireƩore dei Lavori o dalla proprietà dell'immobile oggeƩo di intervento; b) Nel caso di rinuncia da parte del DireƩore dei Lavori sarà necessario trasmeƩere anche una comunicazione scriƩa con allegate relazione illustraƟva e fotografica dello stato del canƟere al momento della rinuncia; c) Nel caso di esonero del DireƩore dei Lavori dall'incarico da parte della proprietà la
del canƟere al momento della rinuncia; c) Nel caso di esonero del DireƩore dei Lavori dall'incarico da parte della proprietà la comunicazione dovrà contenere anche l'acceƩazione dell'incarico da parte del nuovo DireƩore dei Lavori, in assenza di tale acceƩazione l'Amministrazione Comunale dispone con aƩo la sospensione dei lavori. 72
Art. 44 Comunicazioni di fine lavori
REGOLAMENTO EDILIZIO 6. I Ɵtoli abilitaƟvi e le praƟche edilizie sono trasferibili ai successori o avenƟ causa, tramite presentazione di opportuna comunicazione, contenente copia dell’acquisizione del Ɵtolo ad intervenire sull’immobile o su porzione di esso. Art. 44 Comunicazioni di fine lavori
- L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispeƩo del progeƩo così come assenƟto e degli obblighi indicaƟ nel Ɵtolo abilitaƟvo o discendenƟ direƩamente dalla legge, da convenzioni e aƫ d'obbligo,
come assenƟto e degli obblighi indicaƟ nel Ɵtolo abilitaƟvo o discendenƟ direƩamente dalla legge, da convenzioni e aƫ d'obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel Ɵtolo stesso. 2. La data di fine lavori per gli intervenƟ assoggeƩaƟ a Permesso di Costruire e SCIA è comunicata contestualmente alla SCEA (Segnalazione CerƟficata di conformità Edilizia ed Agibilità). 3. La data di fine lavori per gli intervenƟ assoggeƩaƟ a CILA è comunicata con apposita modulisƟca regionale.
Art. 45 Occupazione di suolo pubblico
zia ed Agibilità). 3. La data di fine lavori per gli intervenƟ assoggeƩaƟ a CILA è comunicata con apposita modulisƟca regionale. 4. I termini per la fine dei lavori sono disciplinaƟ dalla L.R. n. 15/2013:
- all’art. 7, per la Comunicazione di inizio dei lavori asseverata;
- all’art. 16, per la Segnalazione cerƟficata di inizio aƫvità;
- all’art. 19, per il Permesso di Costruire. Art. 45 Occupazione di suolo pubblico
Art. 45 Occupazione di suolo pubblico
la Segnalazione cerƟficata di inizio aƫvità;
- all’art. 19, per il Permesso di Costruire. Art. 45 Occupazione di suolo pubblico
- Quando l’esecuzione di intervenƟ edilizi comporta l'occupazione di un'area pubblica (strada, marciapiede, ecc.), la diƩa esecutrice ne deve informare tempesƟvamente la Polizia Municipale e aƩenersi alle disposizioni ricevute; se la durata prevista dell'occupazione supera le sei ore, si dovrà
la Polizia Municipale e aƩenersi alle disposizioni ricevute; se la durata prevista dell'occupazione supera le sei ore, si dovrà chiedere inoltre la Concessione di occupazione del suolo pubblico uƟlizzando l'apposita modulisƟca. 2. E’ vietato occupare o manomeƩere impropriamente il suolo pubblico mediante collocazione di vasi e fioriere, dissuasori, realizzazione di pavimentazioni di qualsiasi genere, collocazione di arredi fissi o
collocazione di vasi e fioriere, dissuasori, realizzazione di pavimentazioni di qualsiasi genere, collocazione di arredi fissi o mobili, costruzione di rampe, gradini o scaleƩe, montaggio di parapeƫ, eccetera, senza aver oƩenuto la prevenƟva autorizzazione del Comune. 3. Per l’occupazione di suolo pubblico non connesso all’aƫvità di canƟere, si rimanda al vigente “Disciplinare per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico alle aƫvità arƟgianali e commerciali” e
Art. 46 Comunicazioni di avvio delle opere relaƟve a bonifica, comprese quelle p
si rimanda al vigente “Disciplinare per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico alle aƫvità arƟgianali e commerciali” e al “Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relaƟvo canone”, presentando opportuna istanza al Servizio SUAP-Aƫvità Produƫve. Art. 46 Comunicazioni di avvio delle opere relaƟve a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.
Art. 46 Comunicazioni di avvio delle opere relaƟve a bonifica, comprese quelle p
ƫvità Produƫve. Art. 46 Comunicazioni di avvio delle opere relaƟve a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.
- La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenƟ uffici, adoƩando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normaƟva.
- Per le bonifiche di amianto si rimanda a:
- Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1945_2017 “APPROVAZIONE DEL PIANO
aƟva. 2. Per le bonifiche di amianto si rimanda a:
- Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1945_2017 “APPROVAZIONE DEL PIANO AMIANTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”
- Per le bonifiche di ordigni bellici si rinvia a:
- Circolare n. 69 del 26 maggio 2017 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), che fornisce le linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi, finalizzate ad indirizzare
gneri (CNI), che fornisce le linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi, finalizzate ad indirizzare gli approcci dei coordinatori della sicurezza in fase di progeƩazione (csp) riguardo all’obbligo di valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi 73
Art. 47 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
REGOLAMENTO EDILIZIO 4. Per le bonifiche di siƟ inquinaƟ si rinvia a:
- linee guida approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1017/2015, modificate ed aggiornate con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 2218/2015. Capo II Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori Art. 47 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
- Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispeƩo degli obblighi di cui alla vigente normaƟva,
dell’esecuzione dei lavori
- Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispeƩo degli obblighi di cui alla vigente normaƟva, in modo conforme al progeƩo assenƟto oltre che alle prescrizioni del Ɵtolo abilitaƟvo nonché alle eventuali convenzioni e aƫ d'obbligo ad esso collegaƟ.
- Nell’esecuzione dei lavori devono essere adoƩaƟ tuƫ gli accorgimenƟ necessari per evitare danni a persone e a cose nonché per garanƟre la sicurezza dei lavoratori.
ssere adoƩaƟ tuƫ gli accorgimenƟ necessari per evitare danni a persone e a cose nonché per garanƟre la sicurezza dei lavoratori. 3. Nei canƟeri edili l’inizio delle aƫvità lavoraƟve che comportano l’uso di strumenƟ o aƩrezzi rumorosi è disciplinato dall’ordinanza dei rumori vigenƟ. 4. Deroga agli orari dell’ordinanza è consenƟta, previa comunicazione al Comune, unicamente nel caso di geƩo di solai e qualora si configuri la necessità di intervenire con urgenza a compiere
azione al Comune, unicamente nel caso di geƩo di solai e qualora si configuri la necessità di intervenire con urgenza a compiere lavori per riprisƟnare servizi di pubblica uƟlità (gas, acqua, telefono, fognature, ecc.). 5. I competenƟ Uffici possono effeƩuare sapralluoghi, controlIi e collaudi nonché pretendere la streƩa osservanza delle disposizioni legislaƟve e regolamentari e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del canƟere, secondo le modalità di Legge.
egolamentari e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del canƟere, secondo le modalità di Legge. 6. In caso di inerzia da parte dei responsabiIi del canƟere, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di intervenire direƩamente ponendo a carico, secondo le procedure di legge, dei responsabiIi del canƟere gli oneri che ne derivano. 7 Alla fine dei lavori il sito del canƟere dovrà essere liberato da qualsiasi aƩrezzatura e/o mezzi
Art. 48 PunƟ fissi di linea e di livello
e gli oneri che ne derivano. 7 Alla fine dei lavori il sito del canƟere dovrà essere liberato da qualsiasi aƩrezzatura e/o mezzi meccanici nonché da eventuali materiali di risulta. Art. 48 PunƟ fissi di linea e di livello
- I punƟ fissi di linea e di livello (allineamenƟ e quote verƟcali), sono elemenƟ di rilievo locale su cui basare l’esecuzione ed il controllo delle opere.
- La domanda di permesso di costruire o la SCIA devono contenere un rilievo dell’area adeguatamente
d il controllo delle opere. 2. La domanda di permesso di costruire o la SCIA devono contenere un rilievo dell’area adeguatamente quotato nell’intorno dell’immobile oggeƩo di intervento, conforme allo stato dei luoghi prima dell’edificazione, con individuazione del punto fisso cui riferire la quota zero. Devono essere adeguatamente rappresentaƟ la strada, il marciapiede, le alberature pubbliche, i pali della pubblica illuminazione, le isole ecologiche e altri arredi pubblici presenƟ nell’intorno.
Art. 49 Conduzione del canƟere e recinzioni provvisorie
le alberature pubbliche, i pali della pubblica illuminazione, le isole ecologiche e altri arredi pubblici presenƟ nell’intorno. Art. 49 Conduzione del canƟere e recinzioni provvisorie
- ln tuƫ i canƟeri, devono essere rispeƩare tuƩe le norme vigenƟ in materia di prevenzione infortuni e incendi e si dovranno adoƩare le necessarie precauzioni per garanƟre l’igiene e l’incolumità dei lavoratori e dei ciƩadini nel rispeƩo delle norme vigenƟ.
are le necessarie precauzioni per garanƟre l’igiene e l’incolumità dei lavoratori e dei ciƩadini nel rispeƩo delle norme vigenƟ. 2. Copia del Ɵtolo edilizio assenƟto e degli elaboraƟ di progeƩo, devono essere tenuƟ in canƟere ad uso 74
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO degli incaricaƟ alle verifiche. Devono essere inoltre disponibili presso il canƟere copia degli aƫ di assenso o pareri di altre amministrazioni qualora previsƟ dalla legislazione vigente. E’ facoltà del tecnico progeƫsta realizzare copie conformi da uƟlizzare in canƟere. Il direƩore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, il giornale dei lavori. 3. L’Impresa, il proprietario ed i tecnici incaricaƟ, nell’ambito delle loro rispeƫve competenze e
ente, il giornale dei lavori. 3. L’Impresa, il proprietario ed i tecnici incaricaƟ, nell’ambito delle loro rispeƫve competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione di lavori e di quanto ne deriva ai fin della responsabilità verso terzi. 4. Ogni canƟere, per tuƩa la durata dei lavori, deve essere recintato (anche provvisoriamente) e mantenuto libero da materiali inuƟli o dannosi, organizzato con segnalazioni di pericolo e di
Art. 50 Cartelli di canƟere
cintato (anche provvisoriamente) e mantenuto libero da materiali inuƟli o dannosi, organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e noƩurne, munite di disposiƟvi rifrangenƟ ed integrazioni d’illuminazione stradale. Le segnalazioni devono essere conformi alle Norme del Codice della Strada. 5. In mancanza o carenza della documentazione di canƟere, si applicano le sanzioni di cui all’art. 140 del presente regolamento. Art. 50 Cartelli di canƟere
Art. 50 Cartelli di canƟere
la documentazione di canƟere, si applicano le sanzioni di cui all’art. 140 del presente regolamento. Art. 50 Cartelli di canƟere
- Il canƟere deve essere provvisto, per l’intera durata dello stesso, di tabella o cartello visibile con indicazione dell’oggeƩo dell’intervento, degli estremi dell’aƩo abilitaƟvo all’esecuzione delle opere, del nominaƟvo del commiƩente, del progeƫsta, del direƩore dei lavori, del responsabile
Art. 51 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
Ʃo abilitaƟvo all’esecuzione delle opere, del nominaƟvo del commiƩente, del progeƫsta, del direƩore dei lavori, del responsabile della sicurezza, del progeƫsta struƩurista e del direƩore dei Iavori delle opere in cemento armato precompresso ed in ferro e della diƩa esecutrice. 2. La mancata apposizione del cartello in canƟere o le indicazioni non correƩe dei daƟ comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 140 del presente regolamento. Art. 51 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
Art. 51 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
applicazione delle sanzioni previste all’art. 140 del presente regolamento. Art. 51 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante, non deve essere compromessa la sicurezza di edifici ed impianƟ posƟ nelle vicinanze, nonché delle persone, ai sensi delle norme vigenƟ in materia di sicurezza nei canƟeri.
- TuƩe le opere e aƫvità di canƟere non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi
eria di sicurezza nei canƟeri. 2. TuƩe le opere e aƫvità di canƟere non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali, ove risulƟ necessaria l'occupazione di tali spazi deve essere richiesta l’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico. 3. I materiali di demolizione devono essere faƫ scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienƟ, per evitare il sollevamento delle polveri.
devono essere faƫ scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienƟ, per evitare il sollevamento delle polveri. 4. Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, ove non diversamente uƟlizzato, deve essere trasportato e smalƟto nel rispeƩo delle disposizioni vigenƟ; è obbligo dell’intestatario del Ɵtolo, conservare la relaƟva documentazione. 5. La gesƟone delle terre e rocce di scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni,
la relaƟva documentazione. 5. La gesƟone delle terre e rocce di scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamenƟ, opere infrastruƩurali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni modalità e tempisƟche previste dalle norme vigenƟ. 75
Art. 52 Misure di canƟere e eventuali tolleranze
REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 52 Misure di canƟere e eventuali tolleranze
- RelaƟvamente alle misure di canƟere rilevate in fase di sopralluogo di fine lavori da parte di personale incaricato, in ordine alle tolleranze, si applica quanto disposto dall’art. 19 bis “tolleranza”, 1° comma, L.R. n. 23/2004, nonché all’art. 34 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Art. 53 Sicurezza e controllo nei canƟeri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera
Art. 53 Sicurezza e controllo nei canƟeri misure per la prevenzione dei rischi n
e s.m.i.. Art. 53 Sicurezza e controllo nei canƟeri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera
- I soggeƫ responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell’ambito delle loro rispeƫve competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In parƟcolare devono aƩuare tuƫ i provvedimenƟ necessari affinchè siano ridoƫ i pericoli o danni a
Art. 54 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenƟ archeologici
lavori e di quanto ne deriva. In parƟcolare devono aƩuare tuƫ i provvedimenƟ necessari affinchè siano ridoƫ i pericoli o danni a persone o a cose. Ai fini della sicurezza si richiamano integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e smi. Art. 54 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenƟ archeologici e per gli intervenƟ di bonifica e di ritrovamenƟ di ordigni bellici
- Nel caso di ritrovamenƟ di caraƩere archeologico, storico o arƟsƟco, l'intestatario del Ɵtolo edilizio
enƟ di ordigni bellici
- Nel caso di ritrovamenƟ di caraƩere archeologico, storico o arƟsƟco, l'intestatario del Ɵtolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione allo Sportello Unico per l’edilizia e alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall’art. 90 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
- I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenƟ, devono essere immediatamente sospesi, ai fini di preservare intaƩe le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi
mente sospesi, ai fini di preservare intaƩe le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenƟ in materia. 3. In caso di ritrovamento di un residuato bellico inesploso il privato segnala il rinvenimento al Comando Carabinieri o ad altra forza dell’ordine, che, a sua volta, circoscrive il sito e informa la PrefeƩura. Quest’ulƟma comunica formalmente il ritrovamento al Comando militare e al Sindaco, ciascuno per le proprie competenze.
Art. 55 RiprisƟno del suolo e degli impianƟ pubblici a fine lavori
refeƩura. Quest’ulƟma comunica formalmente il ritrovamento al Comando militare e al Sindaco, ciascuno per le proprie competenze. Art. 55 RiprisƟno del suolo e degli impianƟ pubblici a fine lavori
- Alla fine dei lavori l’avente Ɵtolo provvede alla rimozione delle barriere e recinzioni poste nel canƟere e al riprisƟno dello stato dei luoghi.
- Ove l'esecuzione delle opere comporƟ la manomissione del suolo o soƩosuolo pubblico, o la
l riprisƟno dello stato dei luoghi. 2. Ove l'esecuzione delle opere comporƟ la manomissione del suolo o soƩosuolo pubblico, o la costruzione di assiƟ o ponteggi su area pubblica, ad ulƟmazione dell’intervento, e nel corso delle lavorazioni di riprisƟno relaƟve alle aree pubbliche, deve essere garanƟta la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. 3. In caso di inadempienza, il Comune può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario faƩe
ne pedonale e veicolare. 3. In caso di inadempienza, il Comune può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario faƩe salve le eventuali sanzioni previste dalle norme vigenƟ. 76
Art. 56 Classificazione dei locali
REGOLAMENTO EDILIZIO TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI CAPO I DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO Art. 56 Classificazione dei locali
- La progeƩazione deve essere orientata a garanƟre il raggiungimento di requisiƟ prestazionali in termini di benessere ambientale, igienico - sanitario, di accessibilità e fruibilità degli spazi e di qualità e controllo del sistema tecnologico.
re ambientale, igienico - sanitario, di accessibilità e fruibilità degli spazi e di qualità e controllo del sistema tecnologico. 2. L'intervento deve garanƟre il correƩo inserimento dell'edificio nel contesto urbano e ambientale. 3. Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza e l'aƫvità delle persone, essi sono così classificaƟ: Categoria A1 (residenza): A1.1 - cucina, camera da leƩo singola, sala studio; A1.2 – sale pranzo, soggiorni e camere da leƩo per due persone;
(residenza): A1.1 - cucina, camera da leƩo singola, sala studio; A1.2 – sale pranzo, soggiorni e camere da leƩo per due persone; Categoria A2: A2.1 – studi professionali, uffici, ambulatori e poliambulatori; A2.2 - negozi di vendita, sale da esposizione; A2.3 - pubblici esercizi, sale di riunione, sale di leƩura, sale da gioco, servizi ricreaƟvi e culturali, hall in alberghi/R.T.A., sale pranzo in alberghi/R.T.A. o ristoranƟ, cucine in alberghi/R.T.A. o ristoranƟ, mense colleƫve, self-service e assimilaƟ;
A., sale pranzo in alberghi/R.T.A. o ristoranƟ, cucine in alberghi/R.T.A. o ristoranƟ, mense colleƫve, self-service e assimilaƟ; A2.4 – arƟgianale di servizio; A2.5 – palestre; Categoria A3: laboratori arƟgianali ed industriali di produzione e trasformazione, lavanderie arƟgianali ed industriali, officine meccaniche ed autorimesse non desƟnate al solo posteggio delle autoveƩure ma dove vengono effeƩuate riparazioni/Iavaggi/controIIi/vendite, magazzini e deposiƟ dove la permanenza delle
o delle autoveƩure ma dove vengono effeƩuate riparazioni/Iavaggi/controIIi/vendite, magazzini e deposiƟ dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico/scarico/pulizia, laboratori scienƟfici, 77
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO tecnici e laboratori di produzione, conservazione, trasformazione, manipolazione di prodoƫ alimentari, macelli; Categoria A4: camere da leƩo in alberghi/R.T.A.; Categoria A5: Edifici di cura, ospedali e centri di assistenza socio-sanitaria; Categoria A6: Scuole pubbliche e private; 4. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni e vengono così classificaƟ:
Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni e vengono così classificaƟ: S1 - servizi igienici, bagni, riposƟgli e guardaroba negli edifici di abitazione, individuale o colleƫva; S2: - servizi igienici, riposƟgli e guardaroba posƟ in laboratori o a servizio di aƫvità produƫve, nei complessi di lavoro, negli esercizi commerciali, paracommerciali, pubblici esercizi e uffici; S3 - scale che collegano più di due piani, corridoi e disimpegni comunicanƟ; S4:
i, paracommerciali, pubblici esercizi e uffici; S3 - scale che collegano più di due piani, corridoi e disimpegni comunicanƟ; S4: S4.1 - servizi igienici, riposƟgli e guardaroba non ad uso esclusivo di unità riceƫve posƟ in alberghi/R.T.A.; S4.2 - servizi igienici ad uso esclusivo di unità riceƫve (camere, unità abitaƟve ad uso cucina); S5 - servizi igienici, riposƟgli e guardaroba posƟ in complessi scolasƟci, edifici di cura e assistenza; S6 - vani per idromassaggio, saune;
igienici, riposƟgli e guardaroba posƟ in complessi scolasƟci, edifici di cura e assistenza; S6 - vani per idromassaggio, saune; S7 - vani per idroterapia, vani per fangoterapia; S8 - magazzini e deposiƟ, autorimesse di solo parcheggio, lavanderie, stenditoi, saleƩe per macchinari, che necessitano di scarsa o di alcuna sorveglianza, riposƟgli, legnaie, disimpegni; S9 - centrali termiche, centrali eleƩriche, cabine di trasformazione, autoclave e deposiƟ di materie pericolose; S10 - piscine
Art. 57 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei locali di categori
; S9 - centrali termiche, centrali eleƩriche, cabine di trasformazione, autoclave e deposiƟ di materie pericolose; S10 - piscine 5. I locali non espressamente elencaƟ vengono classificaƟ per analogia. 6. Gli intervenƟ dovranno rispeƩare le disposizioni e indicazioni riportate nella “Scheda Microclima”. Art. 57 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei locali di categoria “A” ad uso abitaƟvo
- Le dimensioni minime dei locali devono essere conformi alle seguenƟ prescrizioni:
dei locali di categoria “A” ad uso abitaƟvo
- Le dimensioni minime dei locali devono essere conformi alle seguenƟ prescrizioni: Cat. A1.1 - cucina, camera da leƩo singola: superficie mq. 9,00; Cat. A1.2 – sale pranzo, soggiorni e camere da leƩo per due persone: superficie mq. 14,00;
- L'altezza dei locali di categoria A1.1 e A1.2 non può essere inferiore a m. 2,70. In caso di restauro scienƟfico, restauro e risanamento conservaƟvo, ristruƩurazione edilizia e
n può essere inferiore a m. 2,70. In caso di restauro scienƟfico, restauro e risanamento conservaƟvo, ristruƩurazione edilizia e manutenzione straordinaria, nelle unità immobiliari ad uso residenziali, è ammesso il mantenimento di altezze inferiori per i locali di categoria A1.1 e A1.2, qualora non si intervenga sulle struƩure orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenƟ dei vani per vincoli oggeƫvi (edifici
i intervenga sulle struƩure orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenƟ dei vani per vincoli oggeƫvi (edifici vincolaƟ, storici, normaƟva sismica, ecc.), a condizione che non venga cambiata la desƟnazione d’uso e non vengano a crearsi nuove unità immobiliari per frazionamento. L’altezza non potrà comunque essere inferiore a m. 2,40. 78
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 3. Tuƫ i IocaIi di cat. A devono ricevere aria e Iuce direƩa dall'esterno. Il dimensionamento delle finestre di ciascun locale, deve essere tale da garanƟre che iI rapporto minimo tra la superficie della finestra e del pavimento del vano non sia inferiore a 1/8. 4. In alloggi residenziali è consenƟta la realizzazione di divisori orizzontali, quali soppalchi, in ambienƟ liberamente collegaƟ con altezza complessiva media di almeno m. 5,10. L’interposizione spaziale
ali, quali soppalchi, in ambienƟ liberamente collegaƟ con altezza complessiva media di almeno m. 5,10. L’interposizione spaziale creata da tale struƩura orizzontale, dovrà delimitare ambienƟ soƩesi e sovrastanƟ di altezza media non inferiore ad 2,40 m. ed altezza minima non inferiore a 1,80 m., in cui sarà possibile ospitare uƟlizzi di categoria A1.1/A1.2. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale
sarà possibile ospitare uƟlizzi di categoria A1.1/A1.2. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita, inoltre la parte superiore dovrà essere munita di balaustra. Nel caso in cui non si rispeƫno le altezze sopra citate, sarà comunque possibile realizzare un soppalco, qualora la relaƟva configurazione garanƟsca un’altezza minima di m. 2,70 nella parte inferiore (soƩesa), lasciando, per
oppalco, qualora la relaƟva configurazione garanƟsca un’altezza minima di m. 2,70 nella parte inferiore (soƩesa), lasciando, per la parte superiore (sovrastante), l’altezza residuale, la quale potrà essere uƟlizzata esclusivamente come deposito occasionale. Per la determinazione del rapporto di illuminazione e areazione (R.I.A.), la superficie di riferimento è data dalla sommatoria del soppalco con la superficie dell’intero vano
Art. 58 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei locali di categori
zione e areazione (R.I.A.), la superficie di riferimento è data dalla sommatoria del soppalco con la superficie dell’intero vano soƩostante, mentre la superficie illuminante è cosƟtuita dal totale delle aperture finestrate dell’ambiente. La superficie del soppalco è esclusa dal calcolo della St. Art. 58 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei locali di categoria “A” ad uso non abitaƟvo
- Ove non sia diversamente stabilito da disposizioni speciali o da norme di legge, dovranno essere
oria “A” ad uso non abitaƟvo
- Ove non sia diversamente stabilito da disposizioni speciali o da norme di legge, dovranno essere rispeƩate i seguenƟ requisiƟ minimi: • Per i locali di cat. A2.1 :
- superficie non inferiore a 9,00 mq;
- altezza media non inferiore a 2,70 m;
- R.I. e R.A. non inferiore a 1/8. • Per i locali di cat. A2.2, A2.3, A2.4, e A2.5, I'altezza media non inferiore a m. 3,00 ad eccezione dei
. non inferiore a 1/8. • Per i locali di cat. A2.2, A2.3, A2.4, e A2.5, I'altezza media non inferiore a m. 3,00 ad eccezione dei locali ove viene svolta aƫvità di barbiere, acconciatore, esteƟsta, esecuzione di tatuaggi e piercing, per i quali l’altezza media non dovrà essere inferiore a 2,70 m. R.A. non inferiore a 1/10 per sala pranzo e sala convegni o in alternaƟva non inferiore a 1/16 purché integrato con impianto di ricambio d’aria; per le restanƟ Ɵpologie di locali appartenenƟ alle
rnaƟva non inferiore a 1/16 purché integrato con impianto di ricambio d’aria; per le restanƟ Ɵpologie di locali appartenenƟ alle categorie di cui al presente punto, dovrà rispeƩarsi un R.I. non inferiore a 1/8 e un R.A. non inferiore a 1/16; La superficie minima dovrà essere tale da rispeƩare la funzione produƫva garantendo una idonea fruibilità degli spazi, anche correlata a quanto previsto da norme tecniche o di seƩore.
funzione produƫva garantendo una idonea fruibilità degli spazi, anche correlata a quanto previsto da norme tecniche o di seƩore. La superficie minima dei locali di categoria A2.2 e A2.4 non dovrà essere inferiore a m.14,00, mentre per i locali A2.5 non dovrà essere inferiore a m. 20,00. Le unità immobiliari in cui viene svolta aƫvità di produzione alimentare, di pubblico esercizio, di servizio alla balneazione ed aƫvità riceƫva, dovranno inoltre rispeƩare le disposizioni indicate
tare, di pubblico esercizio, di servizio alla balneazione ed aƫvità riceƫva, dovranno inoltre rispeƩare le disposizioni indicate all’allegato 6 “Disposizioni parƟcolari inerenƟ ai laboratori di produzione alimenƟ, pubblici esercizi, aƫvità di servizio alla balneazione e aƫvità riceƫva”. ParƟcolari prescrizioni per aƫvità di arƟgianato di servizio A.2.4 Aƫvità di barbiere, acconciatore ed aƫvità di esteƟsta 79
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Nei laboratori adibiƟ ad aƫvità di barbiere acconciatore devono essere rispeƩaƟ i parametri minimi di superficie, altezza e R.I.A di cui al presente arƟcolo ed i seguenƟ requisiƟ: a) i locali devono essere organizzaƟ in modo da individuare zone disƟnte desƟnate all’aƫvità lavoraƟva e all’aƩesa per i clienƟ; b) le pareƟ devono essere verniciate o rivesƟte con materiale impermeabile, lavabile e disinfeƩabile
a e all’aƩesa per i clienƟ; b) le pareƟ devono essere verniciate o rivesƟte con materiale impermeabile, lavabile e disinfeƩabile fino all’altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra, il pavimento deve essere impermeabile, facilmente lavabile e disinfeƩabile; c) per le aƫvità di esteƟca qualora siano previsƟ aree delimitate da box, gli stessi dovranno avere superficie non inferiore a 6 mq con pareƟ perimetrali di altezza non superiore a 2,20 m al fine di
ox, gli stessi dovranno avere superficie non inferiore a 6 mq con pareƟ perimetrali di altezza non superiore a 2,20 m al fine di assicurare adeguata aero-illuminazione naturale e garanƟre la privacy, idoneo lavamani qualora sia previsto lavoro sulla persona; d) nel caso siano installate apparecchiature (quali lampade abbronzanƟ, vasche per idromassaggio, aƩrezzi per ginnasƟca esteƟca, saune) gli ambienƟ dovranno essere idoneamente dimensionaƟ al fine di garanƟre fruibilità degli spazi in sicurezza;
Ɵca esteƟca, saune) gli ambienƟ dovranno essere idoneamente dimensionaƟ al fine di garanƟre fruibilità degli spazi in sicurezza; e) ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico dotato di anƟ-bagno con lavabo non manuale, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere nel caso siano superate le 5 postazioni di lavoro o il numero di addeƫ sia superiore a 5 dovrà essere previsto secondo servizio igienico. Aƫvità di tatuaggio e piercing
di lavoro o il numero di addeƫ sia superiore a 5 dovrà essere previsto secondo servizio igienico. Aƫvità di tatuaggio e piercing I laboratori per l’aƫvità di tatuaggio e piercing dovranno rispeƩare le norme igienico-sanitarie e rispondere ai parametri minimi di altezza e RIA di cui al presente arƟcolo e ai requisiƟ struƩurali e funzionali fissaƟ dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale 11/04/2007
lo e ai requisiƟ struƩurali e funzionali fissaƟ dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale 11/04/2007 n. 465 (Linee guida concernenƟ “Indicazioni tecniche per l’esercizio dell’aƫvità di tatuaggio e piercing”). La superficie della zona riservata all’effeƩuazione dei traƩamenƟ non deve essere inferiore a mq.12. A.2.5 Palestre Norme di riferimento
- D.M. 18/3/96: Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianƟ sporƟvi
. A.2.5 Palestre Norme di riferimento
- D.M. 18/3/96: Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianƟ sporƟvi
- Delibera 851 del 15/7/99: Norme CONI per l’impianƟsƟca sporƟva
- Norma UNI 10339 (impianƟ aeraulici) Si precisa che: Per le palestre affiliate al CONI valgono i requisiƟ della normaƟva specifica. Per le palestre adibite anche a pubblico speƩacolo valgono i requisiƟ della normaƟva CONI. Per le palestre ad uso scolasƟco si applica la normaƟva specifica di seƩore.
o speƩacolo valgono i requisiƟ della normaƟva CONI. Per le palestre ad uso scolasƟco si applica la normaƟva specifica di seƩore. Per le palestre non rientranƟ nelle categorie di cui sopra valgono i requisiƟ di seguito indicaƟ:
- RispeƩo dei parametri minimi di superficie, altezza e R.I.A di cui al presente arƟcolo;
- non possono essere ubicate in locali interraƟ o seminterraƟ;
- i pavimenƟ devono essere di materiale facilmente lavabile e disinfeƩabile e le pareƟ devono
in locali interraƟ o seminterraƟ; 3) i pavimenƟ devono essere di materiale facilmente lavabile e disinfeƩabile e le pareƟ devono essere rivesƟte con materiale impermeabile e di facile pulizia fino ad un'altezza di 2 m; 4) l'area adibita agli esercizi ginnici deve essere tale da garanƟre almeno 4 mq ogni utente; 5) devono avere la seguente dotazione minima di servizi disƟnƟ per sesso: • spogliatoi per gli utenƟ di dimensioni proporzionate alla capienza e comunque non inferiore a 1 mq utente; 80
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO • servizi igienici (almeno un WC ogni 20 utenƟ o frazione, calcolaƟ sulla superficie della palestra o, nel caso di palestre che uƟlizzano macchine od aƩrezzature fisse, in base al numero effeƫvo di postazioni); • docce (almeno una ogni 5 utenƟ o frazione) la zona docce deve comunicare con uno spazio provvisto di termovenƟlatori ad aria calda o asciugacapelli in numero pari ai posƟ doccia; • un armadieƩo di pronto soccorso contenente presidi medico-chirurgici di primo
o asciugacapelli in numero pari ai posƟ doccia; • un armadieƩo di pronto soccorso contenente presidi medico-chirurgici di primo intervento, collocato in un locale idoneo un locale per il deposito delle aƩrezzature sporƟve, comunicante con l'area desƟnata all'aƫvità. 6) per quanto riguarda i locali ad uso del personale, si rimanda agli arƟcoli del presente regolamento ed alla normaƟva vigente in materia di igiene del lavoro. • Per i locali di cat. A3:
- altezza media non inferiore a 3,00 m;
nto ed alla normaƟva vigente in materia di igiene del lavoro. • Per i locali di cat. A3:
- altezza media non inferiore a 3,00 m;
- per i medesimi locali dovrà rispeƩarsi un R.I. non inferiore a 1/8 e un R.A. non inferiore a 1/16; La superficie minima dovrà essere tale da rispeƩare la funzione produƫva garantendo una idonea fruibilità degli spazi, anche correlata a quanto previsto da norme tecniche o di seƩore. • Per i locali di cat. A4 si rimanda ai dimensionamenƟ minimi di cui alla DGR 916/2007 e s.m.i.;
da norme tecniche o di seƩore. • Per i locali di cat. A4 si rimanda ai dimensionamenƟ minimi di cui alla DGR 916/2007 e s.m.i.; Inoltre dovrà rispeƩarsi:
- R.I. e R.A. non inferiore a 1/8; • Per i locali di cat. A5 e A6:
- altezza media non inferiore a 3,00 m;
- R.I e R.A. non inferiore a 1/8;
- superficie non inferiore a 9,00 mq per i locali assimilabili a locali di vita e di 20 mq per i locali di lavoro/di uso comune e comunque di metratura tale da rispeƩare la funzione produƫva garantendo
i vita e di 20 mq per i locali di lavoro/di uso comune e comunque di metratura tale da rispeƩare la funzione produƫva garantendo una idonea fruibilità degli spazi, anche correlata a quanto previsto da norme tecniche o di seƩore; Per le cat. A2.1, A2.2, A2.3 e A2.4, e A2.5 e A.3, è ammessa la realizzazione di soppalchi purché gli spazi soƩesi o sovrastanƟ la parƟzione orizzontale, presenƟno altezze medie neƩe non inferiori a m.
ione di soppalchi purché gli spazi soƩesi o sovrastanƟ la parƟzione orizzontale, presenƟno altezze medie neƩe non inferiori a m. 2,70 e altezze minime non inferiori a 2,00 m. per i locali di cat. A.2 e non inferiori a 2,70 m. per i locali di cat. A.3. La parte superiore del soppalco dovrà essere munita di balaustra. Nel caso in cui non si rispeƫno le altezze sopra citate, sarà comunque possibile realizzare un soppalco, qualora la
i balaustra. Nel caso in cui non si rispeƫno le altezze sopra citate, sarà comunque possibile realizzare un soppalco, qualora la relaƟva configurazione garanƟsca un’altezza minima di m. 3,00 nella parte inferiore (soƩesa), lasciando, per la parte superiore (sovrastante), l’altezza residuale. Per la determinazione del rapporto di illuminazione e areazione (R.I. e R.A.), la superficie di riferimento è data dalla sommatoria del soppalco con la superficie dell’intero vano soƩostante, mentre la superficie
perficie di riferimento è data dalla sommatoria del soppalco con la superficie dell’intero vano soƩostante, mentre la superficie illuminante è cosƟtuita dal totale delle aperture finestrate dell’ambiente. 2. Al fine della determinazione dell'altezza minima dei locali, nel caso di soffiƫ non orizzontali, è assunta la media delle altezze del vano, la quale dovrà risultare almeno pari ai minimi sopraindicaƟ per ciascuna categoria. I vani di categoria A, dovranno presentare un’altezza minima assoluta pari a
Art. 59 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei locali di categori
pari ai minimi sopraindicaƟ per ciascuna categoria. I vani di categoria A, dovranno presentare un’altezza minima assoluta pari a m. 2,00, faƩa eccezione per i locali di categoria A.3 che dovranno avere un’altezza minima di m.2,70. 3. Le dimensioni planimetriche minime dei locali di categoria "A" è di m. 2,10 Art. 59 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei locali di categoria “S” 81
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- L'altezza degli ambienƟ di categoria S non può essere inferiore a m. 2,40, ad eccezione dei locali di categoria S7 e quelli specificatamente indicaƟ al successivo comma 6, che dovranno presentare altezza non inferiore a 2,70 m.. Inoltre i vani desƟnaƟ a canƟne e autorimesse, possono avere un’altezza minima pari a m. 2,20.
- Al fine della determinazione dell'altezza minima dei locali, nel caso di soffiƫ non orizzontali, è
zza minima pari a m. 2,20. 2. Al fine della determinazione dell'altezza minima dei locali, nel caso di soffiƫ non orizzontali, è assunta la media delle altezze del vano, la quale dovrà risultare almeno pari ai minimi sopraindicaƟ per ciascuna categoria. I vani di categoria S, dovranno presentare un’altezza minima assoluta pari a m. 2,00, faƩa eccezione per i locali S1 che dovranno presentare un’altezza minima non inferiore a 1,80 m.
minima assoluta pari a m. 2,00, faƩa eccezione per i locali S1 che dovranno presentare un’altezza minima non inferiore a 1,80 m. 3. La dimensione planimetrica minima per i locali di categoria "S" è pari a m. 1,00, ad eccezione del bagno principale negli edifici di abitazione di cui al successivo comma 5. 4. Tuƫ i locali desƟnaƟ a servizi igienici alla persona devono presentare le seguenƟ caraƩerisƟche parƟcolari: a) pavimenƟ e pareƟ perimetrali di almeno 2,00 metri di regola piastrellate o comunque
tare le seguenƟ caraƩerisƟche parƟcolari: a) pavimenƟ e pareƟ perimetrali di almeno 2,00 metri di regola piastrellate o comunque costruiƟ di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente; b) avere accessi da corridoi, disimpegni o anƟbagni e non comunicare direƩamente con altri locali adibiƟ a permanenza di persone, quali locali di soggiorno, sale pranzo, cucina, locali di lavoro o da spazi d’uso pubblico; c) nelle struƩure riceƫve è consenƟto l’accesso direƩo al locale bagno da camere da leƩo
li di lavoro o da spazi d’uso pubblico; c) nelle struƩure riceƫve è consenƟto l’accesso direƩo al locale bagno da camere da leƩo ad uso esclusivo; d) nelle abitazioni è consenƟto l’accesso direƩo al locale bagno da camere da leƩo, in caso di servizi igienici secondari. 5. locali di categoria “S” ad uso abitaƟvo Ciascuna unità abitaƟva (appartamenƟ cosƟtuiƟ da più vani o da monostanza) deve essere dotata di almeno un servizio igienico completo di W.C., lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia, avente
a monostanza) deve essere dotata di almeno un servizio igienico completo di W.C., lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia, avente superficie almeno pari a mq. 4,00, comprensivo dell’eventuale anƟbagno. Di cui il lato minore deve comunque essere non inferiore a 1,50 m. Sono ammesse dimensioni inferiori, purché con:
- superficie del pavimento non inferiore a mq. 1,30;
- Iato minore non inferiore a m. 1,00;
- anƟ bagno di superficie del pavimento non inferiore a mq.1,30;
on inferiore a mq. 1,30;
- Iato minore non inferiore a m. 1,00;
- anƟ bagno di superficie del pavimento non inferiore a mq.1,30;
- esistenza nell'alloggio di almeno un'altra stanza da bagno di mq. 4,00.
- locali di categoria “S” ad uso non abitaƟvo I locali accessori a servizio di aƫvità devono rispeƩare i seguenƟ requisiƟ: A. Servizi igienici, docce, anƟservizi:
- R.I. e R.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aeraƟ ed illuminaƟ dall'esterno
igienici, docce, anƟservizi:
- R.I. e R.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aeraƟ ed illuminaƟ dall'esterno purché dotaƟ di venƟlazione forzata, capace di garanƟre almeno 10 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenƟ, ed idoneamente illuminaƟ con luce arƟficiale;
- superficie minima di mq 1,00 elevata per i servizi igienici a mq 1,20 con un lato di almeno m. 1,00;
- tuƫ gli insediamenƟ devono essere forniƟ di W.C. e anƟbagno, convenientemente riscaldaƟ
mq 1,20 con un lato di almeno m. 1,00;
- tuƫ gli insediamenƟ devono essere forniƟ di W.C. e anƟbagno, convenientemente riscaldaƟ nella stagione fredda. Negli insediamenƟ con oltre 10 addeƫ, i servizi igienici devono essere 82
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO separaƟ per sesso con porte e pareƟ divisorie a tuƩa altezza e in numero non inferiore alle persone occupate per turno (o frazione); così come meglio riportato: UtenƟ/Turno WC/persone occupate 0 – 200 1/10 200 - 400 1/20 oltre 400 1/30
- Quando si svolgono aƫvità insudicianƟ, gli insediamenƟ devono essere forniƟ di docce con acqua calda e fredda; tali docce devono essere individuali, in locali disƟnƟ per i due sessi e
devono essere forniƟ di docce con acqua calda e fredda; tali docce devono essere individuali, in locali disƟnƟ per i due sessi e riscaldaƟ nella stagione fredda, nella misura non inferiore a 1,30 mq. Docce e wc devono essere di norma costruiƟ in locali separaƟ. B. Spogliatoi: in tuƫ gli insediamenƟ produƫvi e per le aƫvità che occupano più di 5 addeƫ, devono essere previsƟ locali spogliatoio disƟnƟ per sesso e riscaldaƟ durante la stagione fredda. Essi devono rispeƩare i seguenƟ parametri:
e previsƟ locali spogliatoio disƟnƟ per sesso e riscaldaƟ durante la stagione fredda. Essi devono rispeƩare i seguenƟ parametri:
- R.I. e R.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aeraƟ ed illuminaƟ dall'esterno purchè dotaƟ di venƟlazione forzata che garanƟsca almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenƟ ed idoneamente illuminaƟ con luce arƟficiale;
- superficie minima di mq 2,00 con lato minore non inferiore a m. 1,00; deve essere garanƟta
ente illuminaƟ con luce arƟficiale;
- superficie minima di mq 2,00 con lato minore non inferiore a m. 1,00; deve essere garanƟta comunque una superficie minima di mq 1,00 per ogni addeƩo occupato per turno. C. Locali di riposo: gli insediamenƟ produƫvi caraƩerizzaƟ dalla esposizione dei lavoratori a parƟcolari rischi per la sicurezza e la salute, devono avere un locale di riposo, loro riservato, idoneamente arredato; esso deve essere riscaldato durante la stagione fredda. Essi devono rispeƩare i seguenƟ
o, loro riservato, idoneamente arredato; esso deve essere riscaldato durante la stagione fredda. Essi devono rispeƩare i seguenƟ parametri edilizi:
- altezza minima di m. 2,70;
- R.I. e R.A. non inferiore a 1/8 (0,125);
- superficie minima non inferiore a mq 9,00 e comunque congrua rispeƩo al numero degli addeƫ occupaƟ per turno nelle specifiche lavorazioni a rischio. D. Mense: gli insediamenƟ produƫvi che occupano più di 30 persone devono possedere un locale mensa,
fiche lavorazioni a rischio. D. Mense: gli insediamenƟ produƫvi che occupano più di 30 persone devono possedere un locale mensa, isolato dall'ambiente di lavoro e riscaldato nella stagione fredda. I locali mensa devono rispeƩare i seguenƟ parametri edilizi:
- altezza minima di m. 2,70;
- R.I. e R.A. non inferiore a 1/8 (0,125); sono ammessi locali non aeraƟ ed illuminaƟ dall'esterno purchè idoneamente illuminaƟ con luce arƟficiale e dotaƟ di impianto di venƟlazione
i locali non aeraƟ ed illuminaƟ dall'esterno purchè idoneamente illuminaƟ con luce arƟficiale e dotaƟ di impianto di venƟlazione arƟficiale o condizionamento; tali impianƟ devono essere prevenƟvamente soƩoposƟ al parere favorevole del DiparƟmento di Prevenzione;
- superficie minima di mq 9,00 e comunque congrua rispeƩo al numero degli uƟlizzatori. E. Ambulatori aziendali e locali infermeria. Il datore di lavoro deve garanƟre la presenza dei presidi
numero degli uƟlizzatori. E. Ambulatori aziendali e locali infermeria. Il datore di lavoro deve garanƟre la presenza dei presidi sanitari necessari per provvedere alle prime cure. Nei casi previsƟ dalla legge e comunque ove siano presenƟ più di 50 persone, gli insediamenƟ produƫvi devono essere dotaƟ di un locale infermeria idoneamente arredato, aƩrezzato, riscaldato, provvisto di lavandino ed acqua corrente. I locali
re dotaƟ di un locale infermeria idoneamente arredato, aƩrezzato, riscaldato, provvisto di lavandino ed acqua corrente. I locali desƟnaƟ ad infermeria e ad ambulatorio aziendale devono rispeƩare i seguenƟ parametri edilizi: 83
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- altezza minima di m. 2,70;
- R.I. e R.A. non inferiore a 1/8 (0,125);
- superficie non inferiore a mq 9,00. F. DeposiƟ e magazzini, riposƟgli, archivi. Tali locali devono rispeƩare i seguenƟ parametri edilizi :
- R.I. e R.A. non inferiore a 1/12 (0,083).
- sono ammessi locali non aeraƟ ed illuminaƟ dall'esterno quando non e prevista la permanenza di persone. In tali locali, quando la permanenza del personale e saltuaria, deve
all'esterno quando non e prevista la permanenza di persone. In tali locali, quando la permanenza del personale e saltuaria, deve essere previsto un impianto di venƟlazione forzata aƩo a garanƟre almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenƟ. Essi, inoltre, devono essere idoneamente illuminaƟ con luce arƟficiale. Nel caso in cui in tali locali si svolga aƫvità lavoraƟva in maniera costante o regolare, essi devono rispeƩare le caraƩerisƟche proprie dei locali di lavoro.
si svolga aƫvità lavoraƟva in maniera costante o regolare, essi devono rispeƩare le caraƩerisƟche proprie dei locali di lavoro. G. Servizi igienici ad uso esclusivo dei singoli alloggi riceƫvi delle struƩure alberghiere/R.T.A. Tali servizi dovranno aƩenersi ai dimensionamenƟ minimi imposƟ dalla relaƟva DGR N. 916/2007 e s.m.i.. H. Piscine L’impianto dovra’ rispeƩare, per tuƫ gli aspeƫ struƩurali e gesƟonali, quanto previsto dalla DGR
. 916/2007 e s.m.i.. H. Piscine L’impianto dovra’ rispeƩare, per tuƫ gli aspeƫ struƩurali e gesƟonali, quanto previsto dalla DGR 1092/2005 e dalle norme UNI 10637 ( piscine ad uso pubblico ), UNI EN 16582, e UNI EN16713 ( piscine ad uso privato) In parƟcolare: a) La pavimentazione perimetrale alla piscina e il solarium dovranno essere realizzaƟ con materiale liscio, anƟsdrucciolevole, disinfeƩabile, b) Le pareƟ e il fondo della piscina dovranno essere realizzate con materiale anƟsdrucciolevole,
Ɵsdrucciolevole, disinfeƩabile, b) Le pareƟ e il fondo della piscina dovranno essere realizzate con materiale anƟsdrucciolevole, inalterabile, lavabile, disinfeƩabile e che non comporƟ cessioni o rischi di contaminazione per l’acqua; c) L’accesso all’area della piscina dovra’ avvenire aƩraverso una vasca lava-piedi dotata di doccia e l’uscita unicamente aƩraverso cancello unidirezionale; d) L’area calzata dovrà essere separata da idonea delimitazione da quella non calzata;
amente aƩraverso cancello unidirezionale; d) L’area calzata dovrà essere separata da idonea delimitazione da quella non calzata; e) L’intera area e gli spazi direƩamente collegaƟ alla piscina ( sezione vasche, spazi perimetrali, spazi per la balneazione ) dovranno essere delimitaƟ da elemento di separazione invalicabile (del Ɵpo non scalabile con vuoƟ dimensionali non superiori ai 10 cm di larghezza e con altezza non inferiore a 1 mt );
alicabile (del Ɵpo non scalabile con vuoƟ dimensionali non superiori ai 10 cm di larghezza e con altezza non inferiore a 1 mt ); f) Al fine di garanƟre la pubblica incolumità , l’impianto dovrà essere dotato di idonei sistemi di chiusura che impediscano l’accesso delle persone nei periodi di chiusura della piscina; g) La conformazione delle vasche deve garanƟre la sicurezza dei bagnanƟ , consenƟre un facile controllo
chiusura della piscina; g) La conformazione delle vasche deve garanƟre la sicurezza dei bagnanƟ , consenƟre un facile controllo visivo di tuƩe le parƟ del bacino da parte del personale addeƩo alla vigilanza e assicurare una completa e uniforme circolazione dell’acqua in tuƩe le sue parƟ; h) Le caraƩerisƟche costruƫve delle pareƟ delle vasche devono essere tali da non cosƟtuire pericolo per i bagnanƟ; i) La vasca deve essere circondata da idonea banchina perimetrale cosƟtuita da materiale anƟsdrucciolo
e pericolo per i bagnanƟ; i) La vasca deve essere circondata da idonea banchina perimetrale cosƟtuita da materiale anƟsdrucciolo di adeguata larghezza rispondente ai requisiƟ specifici previste dalla classificazione; j) Dovranno essere visibili tramite idonee marcature sul bordo della vasca indicatori dei valori minimi e massimi della profondità; inoltre devono essere evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo;
videnziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo; k) Quando la profondità della vasca supera i 60 cm, è necessario prevedere una o più scaleƩe o gradini incassaƟ in relazione alla conformità della vasca: Le scaleƩe devono essere realizzate con materiali resistenƟ ai prodoƫ chimici uƟlizzaƟ nella piscina, munite di mancorrenƟ e rigidamente ancorate alla
re realizzate con materiali resistenƟ ai prodoƫ chimici uƟlizzaƟ nella piscina, munite di mancorrenƟ e rigidamente ancorate alla struƩura della vasca. Lo spazio libero tra gli elemenƟ della scaleƩa e le pareƟ verƟcali della vasca deve essere non inferiore a 5 cm e non superiore a 10 cm; l) Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi altro elemento di fissaggio devono essere 84
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO incassaƟ nelle pareƟ della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanƟ; m) I trampolini e le piaƩaforme potranno essere installaƟ soltanto in vasche che abbiano i requisiƟ previsƟ dalle normaƟve FIN, FINA vigenƟ in materia; n) Ai fini della sicurezza dei bagnaƟ, la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareƟ della vasca o nei suoi componenƟ non devono essere superiori a 8 mm;
ali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareƟ della vasca o nei suoi componenƟ non devono essere superiori a 8 mm; o) Il vano tecnico per l’alloggiamento dell’impianto di traƩamento delle acque dovrà avere altezza non inferiore ai mt 2.20, accessibile con scala fissa se interrato e direƩamente areato; p) Dovrà essere previsto deposito per lo stoccaggio dei prodoƫ chimici, provvisto di venƟlazione naturale, escludendo la porta nel computo delle superfici venƟlanƟ;
Art. 60 Illuminazione naturale e rapporto di aerazione
r lo stoccaggio dei prodoƫ chimici, provvisto di venƟlazione naturale, escludendo la porta nel computo delle superfici venƟlanƟ; q) Il bordo sfioratore deve estendersi per le vasche reƩangolari almeno sui laƟ lunghi e per le forme libere almeno per il 60% del perimetro esterno della vasca. Art. 60 Illuminazione naturale e rapporto di aerazione
- La superficie illuminante dei locali di categoria A, deve essere realizzata almeno al 50% con aperture
rapporto di aerazione
- La superficie illuminante dei locali di categoria A, deve essere realizzata almeno al 50% con aperture in parete; inoltre devono essere soddisfaƫ i seguenƟ requisiƟ:
- rapporto di illuminazione maggiore a 1/8 (0,125);
- profondità dei vani, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore od uguale a 2,5 volte l’altezza uƟle dei vani stessi; per vani con profondità maggiore potranno essere ammessi in aggiunta alle pareƟ finestrate, lucernai a soffiƩo;
dei vani stessi; per vani con profondità maggiore potranno essere ammessi in aggiunta alle pareƟ finestrate, lucernai a soffiƩo;
- per vani con superficie illuminante interessata da balconi, o aggeƫ sovrastanƟ di profondità superiore a m. 1, la dimensione minima della superficie illuminante definita dal rapporto R.I.> 1/8, dovrà essere incrementata di mq 0,05 ogni cm 5 di ulteriore aggeƩo oltre il metro;
- per vani dotaƟ di superficie illuminante di Ɵpo promiscuo (sia con aperture con
ogni cm 5 di ulteriore aggeƩo oltre il metro;
- per vani dotaƟ di superficie illuminante di Ɵpo promiscuo (sia con aperture con aggeƫ/balconi/porƟci sovrastanƟ, sia con aperture libere da aggeƫ sovrastanƟ), la verifica del rapporto di 1/8 è la seguente: a) determinare (quanƟficandolo in metri lineari) l’aggeƩo da computare nel calcolo, ai sensi del comma precedente; b) determinare, in forma percentuale, la quota di assolvimento del rapporto illuminante (1/8) garanƟto dalle aperture prive di aggeƫ
eterminare, in forma percentuale, la quota di assolvimento del rapporto illuminante (1/8) garanƟto dalle aperture prive di aggeƫ sovrastanƟ; c) per differenza (%) si avrà la quota di rapporto illuminante da incrementare, ai sensi del comma precedente; d) molƟplicare il risultato di cui al punto “a” per la quota percentuale determinata al punto “c”, riducendo in tal modo la lunghezza in metri lineari dell’aggeƩo; e)
punto “a” per la quota percentuale determinata al punto “c”, riducendo in tal modo la lunghezza in metri lineari dell’aggeƩo; e) effeƩuare il calcolo di cui al punto precedente uƟlizzando la quanƟficazione dell’aggeƩo determinata al punto “d”. Segue schema esplificaƟvo:
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- in alternaƟva al metodo di cui al punto precedente, si potrà effeƩuare il calcolo del rapporto di aeroilluminazione uƟlizzando la formula di verifica del faƩore medio di luce diurna (FLDm), che dovrà essere pari allmeno al 2% ;
- la superficie illuminante va conteggiata al neƩo di veleƩe, elemenƟ struƩurali o altro che ostruisca o riduca l’effeƫva superficie vetrata;
- per finestre che si affacciano soƩo porƟcaƟ, il rapporto di illuminazione va calcolato con riferimento
ƫva superficie vetrata;
- per finestre che si affacciano soƩo porƟcaƟ, il rapporto di illuminazione va calcolato con riferimento alla superficie di pavimento aumentata della quota di superficie del porƟcato prospiciente l’ambiente stesso.
- Qualora i vani si affaccino esclusivamente su corƟli, devono essere rispeƩate le seguenƟ prescrizioni: a) L’area dei corƟli deve risultare maggiore o uguale ad 1/5 della somma delle superfici delle pareƟ che la delimitano; 86
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO b) L’altezza massima dei muri che delimitano il corƟle deve risultare inferiore od uguale a 1,5 volte la media delle distanze fra le pareƟ opposte; 3. Aerazione naturale in ambienƟ di lavoro In tuƫ gli ambienƟ di lavoro, faƩe salve moƟvate esigenze tecniche da valutare da parte degli organi competenƟ, dovrà essere garanƟto il requisito dell’aerazione naturale. La superficie aerante, dovrà essere uniformemente distribuita e realizzata esclusivamente con aperture finestrate non
naturale. La superficie aerante, dovrà essere uniformemente distribuita e realizzata esclusivamente con aperture finestrate non computando porte e portoni di ingresso e di norma le uscite di sicurezza. Le aperture finestrate devono essere preferibilmente situate su laƟ contrapposƟ, e comunque devono essere tali da garanƟre un rapido ricambio dell'aria ed il loro azionamento deve avvenire in sicurezza da terra tramite apertura eleƩrica o meccanica. Per ambienƟ con superfici maggiori di 1000 m² con altezza
avvenire in sicurezza da terra tramite apertura eleƩrica o meccanica. Per ambienƟ con superfici maggiori di 1000 m² con altezza non inferiore a 3,00 m. è consenƟto un R.A. ≥ 1/20. 4. La superficie illuminante dei locali di categoria S Il rapporto tra Ie superficie finestrata e la superficie del pavimento per i locali di categoria "S" non deve essere inferiore a 1/12. 5. I locali di categoria S1 possono essere illuminaƟ e venƟlaƟ arƟficialmente nei seguenƟ casi:
on deve essere inferiore a 1/12. 5. I locali di categoria S1 possono essere illuminaƟ e venƟlaƟ arƟficialmente nei seguenƟ casi:
- negli alloggi che hanno già almeno un servizio igienico illuminato ed areato direƩamente dall’esterno;
- in abitazioni del centro storico e in edifici vincolaƟ; Inoltre possono essere illuminaƟ e venƟlaƟ arƟficialmente i locali S2, S4, S5, S6 e S8.
- Corridoi e disimpegni di cui alla categoria S3 possono essere ciechi.
e venƟlaƟ arƟficialmente i locali S2, S4, S5, S6 e S8. 6. Corridoi e disimpegni di cui alla categoria S3 possono essere ciechi. 7. Nei locali di categoria S, aeraƟ arƟficialmente, non possono essere installaƟ apparecchi a fiamma Iibera. 8. L’aerazione forzata dovrà avvenire mediante canne di aspirazione che servano un solo vano e che dovranno sfociare liberamente sul teƩo del fabbricato, aƫvate con venƟlatore meccanico capace di assicurare un’aspirazione pari a 10 vol/h.
ociare liberamente sul teƩo del fabbricato, aƫvate con venƟlatore meccanico capace di assicurare un’aspirazione pari a 10 vol/h. 9. Nei servizi igienici la venƟlazione arƟficiale può avvenire con accensione automaƟca collegata all'interruƩore dell'illuminazione arƟficiale, con temporizzatore ritardante l'arresto di almeno 3 minuƟ. 10. Negli edifici mulƟpiano la venƟlazione arƟficiale può essere oƩenuta anche mediante condoƩo
nte l'arresto di almeno 3 minuƟ. 10. Negli edifici mulƟpiano la venƟlazione arƟficiale può essere oƩenuta anche mediante condoƩo colleƫvo ramificato, costruito a regola d'arte, che deve essere ad uso esclusivo dei locali di servizio venƟlaƟ. Disposizioni generali 11. La dotazione di un idoneo impianto di termovenƟlazione è requisito minimo per i locali pubblici di speƩacolo e di riunione e per i locali ad uso commerciale e di servizio con permanenza di persone
inimo per i locali pubblici di speƩacolo e di riunione e per i locali ad uso commerciale e di servizio con permanenza di persone quando deƫ locali, per necessità od obblighi costruƫvi e di esercizio, non possono essere sufficientemente o razionalmente aeraƟ con finestre apribili. 12. Lo spazio o i locali in cui siano installate le macchine di venƟlazione, dovranno essere accessibili in sicurezza tramite struƩure fisse. 87
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 13. Per la classificazione degli impianƟ di traƩamento dell'aria si richiama quanto indicato dalle norme UNI. Deƫ impianƟ devono essere realizzaƟ nel rispeƩo delle norme di buona tecnica. 14. Le prese d'aria esterna devono essere posizionate, ove tecnicamente possibile, in conformità alla norma UNI applicabile e comunque ad almeno m. 4,00 dal suolo ed in zone soƩraƩe ad azioni inquinanƟ.
Art. 61 Disposizioni generiche inerenƟ ai locali
ssibile, in conformità alla norma UNI applicabile e comunque ad almeno m. 4,00 dal suolo ed in zone soƩraƩe ad azioni inquinanƟ. 15. Gli intervenƟ dovranno rispeƩare le disposizioni e indicazioni riportate nella “Scheda illuminamento naturale”, “Scheda aerazione” e “Scheda illuminazione arƟficiale”. Art. 61 Disposizioni generiche inerenƟ ai locali
- Nel caso in cui specifiche normaƟve di seƩore impongano il rispeƩo di parametri dimensionali,
oni generiche inerenƟ ai locali
- Nel caso in cui specifiche normaƟve di seƩore impongano il rispeƩo di parametri dimensionali, planimetrici e alƟmetrici, nonché aeroilluminaƟ, maggiori rispeƩo a quanto sopra indicato, dovranno intendersi prevalenƟ rispeƩo alle disposizioni del presente regolamento e quindi cogenƟ.
- Nei locali è ammesso il mantenimento di altezze inferiori, se preesistenƟ, qualora non si intervenga sulle struƩure orizzontali, a condizione che non venga cambiata la desƟnazione d’uso
, se preesistenƟ, qualora non si intervenga sulle struƩure orizzontali, a condizione che non venga cambiata la desƟnazione d’uso autorizzata e non si creino nuove unità immobiliari a seguito di frazionamento. 3. Nei locali, eventuali controsoffiƩature non portanƟ, verranno valutate solo come limitazioni all’altezza dei vani. Pertanto, i medesimi locali dovranno rispeƩare le altezze minime e medie così come indicate ai commi precedenƟ, computate al neƩo delle eventuali controsoffiƩature. Sono faƩe
le altezze minime e medie così come indicate ai commi precedenƟ, computate al neƩo delle eventuali controsoffiƩature. Sono faƩe salve dalla verifica delle altezze minime dei locali, la presenza di controsoffiƩature tunnel a copertura di conduƩure di impianƟ, estese per una quota massima pari al 25% della superficie del vano, fermo restando il rispeƩo di una altezza minima pari a 2,40 m. nell’area soƩesa alla controsoffiƩatura.
lla superficie del vano, fermo restando il rispeƩo di una altezza minima pari a 2,40 m. nell’area soƩesa alla controsoffiƩatura. 4. Le superfici soppalcate e le superfici soƩostanƟ al soppalco concorrono alla determinazione della superficie uƟle o accessoria, qualora abbiano le caraƩerisƟche dimensionali, planimetriche e alƟmetriche, e i rapporƟ aeroilluminanƟ sopra descriƫ, tali da ospitare usi di cui alle categorie
Art. 62 Alloggi minimi
dimensionali, planimetriche e alƟmetriche, e i rapporƟ aeroilluminanƟ sopra descriƫ, tali da ospitare usi di cui alle categorie A o S. Nel caso in cui la superficie soppalcata presenƟ i requisiƟ enunciaƟ dalla definizione di superficie accessoria o dalla definizione di superfici escluse dal computo della SU e dalla SA, la medesima assumerà la rispeƫva valenza urbanisƟca in termini di superficie. Art. 62 Alloggi minimi
Art. 62 Alloggi minimi
omputo della SU e dalla SA, la medesima assumerà la rispeƫva valenza urbanisƟca in termini di superficie. Art. 62 Alloggi minimi
- Per la formazione di unità abitaƟve, per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi quaƩro abitanƟ e di mq. 10 per ciascuno dei successivi. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno, e di una camera da leƩo doppia o due
0 per ciascuno dei successivi. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno, e di una camera da leƩo doppia o due singole, ad esclusione dei monolocali, nel rispeƩo dei minimi dimensionali indicaƟ dal presente regolamento. 2. Gli alloggi, computaƟ al neƩo delle murature, dovranno presentare caraƩerisƟche e superfici uƟli non inferiori ai minimi indicaƟ alla definizione di cui al punto b.16 dell’art. 2.
nno presentare caraƩerisƟche e superfici uƟli non inferiori ai minimi indicaƟ alla definizione di cui al punto b.16 dell’art. 2. 3. Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico completo di WC, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno. 88
Art. 63 Cucine in abitazioni
REGOLAMENTO EDILIZIO 4. Qualora l’alloggio si sviluppi su piani diversi dovrà presentare opportuni ed esclusivi collegamenƟ interni tra le varie porzioni che lo cosƟtuiscono; 5. Concorre al dimensionamento superficiale minimo di una camera da leƩo per due persone (categoria A1.2), la cabina armadio collegata direƩamente alla stanza da leƩo, solo se sprovvista di vedute e/o luci (ovvero cieca) e priva di ulteriore accesso, purché presenƟ un dimensionamento massimo di 4 mq. Art. 63 Cucine in abitazioni
Art. 63 Cucine in abitazioni
uci (ovvero cieca) e priva di ulteriore accesso, purché presenƟ un dimensionamento massimo di 4 mq. Art. 63 Cucine in abitazioni
- In alloggi di superficie neƩa non superiore a mq. 100 possono essere consenƟte cucine in nicchia, di superficie non inferiore a mq. 4,00, avenƟ accesso direƩo ad altro locale adibito a soggiorno/sala pranzo di almeno mq. 14.00 (oƩenendo complessivamente un locale di mq. 18,00 minimo), senza
ltro locale adibito a soggiorno/sala pranzo di almeno mq. 14.00 (oƩenendo complessivamente un locale di mq. 18,00 minimo), senza interposizione di parete o infisso tra i due ambienƟ ed installazione di idonea canna fumaria e/o di aspirazione indipendente, posta in corrispondenza della stessa cucina. 2. L’apertura di collegamento tra la cucina in nicchia e la restante porzione uƟlizzata quale soggiorno/sala da pranzo dovrà presentare una larghezza minima di 1,50 m. o, in alternaƟva,
la restante porzione uƟlizzata quale soggiorno/sala da pranzo dovrà presentare una larghezza minima di 1,50 m. o, in alternaƟva, essere maggiore della metà della lunghezza della parete su cui è posta l’apertura stessa. 3. Illuminazione e venƟlazione naturali dovranno essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia. TuƩe le cucine e le zone di coƩura, siano esse alimentate a
omma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia. TuƩe le cucine e le zone di coƩura, siano esse alimentate a combusƟbile solido, Iiquido o gassoso, comprese le cucine eleƩriche, debbono essere provviste di cappa che conduca vapori e i prodoƫ della combusƟone nonché di canne murali singole e indipendenƟ, prolungate sino al teƩo e terminanƟ con solidi fumaioli sporgenƟ dalla copertura almeno 1 metro, salvo elevazioni maggiori affinché le esalazioni e i fumi non creino danno,
Art. 64 SoƩoteƫ
di fumaioli sporgenƟ dalla copertura almeno 1 metro, salvo elevazioni maggiori affinché le esalazioni e i fumi non creino danno, molesƟa o pericolo agli edifici vicini. 4. TuƩe le cucine o le zone di coƩura, devono essere dotate d’idonee aperture permanenƟ di venƟlazione naturale direƩa, realizzate nel rispeƩo delle norme tecniche UNI-CIG. Art. 64 SoƩoteƫ
- Il soƩoteƩo, quale spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e
Art. 64 SoƩoteƫ
cniche UNI-CIG. Art. 64 SoƩoteƫ
- Il soƩoteƩo, quale spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano soƩostante, con altezza inferiore a 1,80 m. in ogni suo punto:
- non potrà presentare suddivisioni interne, faƩe salve quelle derivanƟ da struƩure portanƟ e/o da corpi tecnici. Negli edifici plurialloggio è consenƟta l’uƟlizzazione di un numero di vani nel soƩoteƩo pari a quello degli alloggi escluso corpi tecnici;
ci plurialloggio è consenƟta l’uƟlizzazione di un numero di vani nel soƩoteƩo pari a quello degli alloggi escluso corpi tecnici;
- potrà avere illuminazione mediante lucernaio delle dimensioni massime di mq. 1,00 per ogni falda del teƩo, salvo quanto in parƟcolare disposto per il centro storico;
- dovrà avere desƟnazione d’uso a deposito occasionale;
- L’accesso al piano soƩoteƩo, avente altezza inferiore a 1,80 m. in ogni suo punto, può avvenire
d’uso a deposito occasionale; 2. L’accesso al piano soƩoteƩo, avente altezza inferiore a 1,80 m. in ogni suo punto, può avvenire mediante scala fissa o retraƫle di larghezza non inferiore rispeƫvamente m. 0,80 e 0,65. 3. I locali soƩoteƩo computabili in Superficie accessoria (SA), possono essere illuminaƟ ed aeraƟ mediante Iucernai in faIda o aperture verƟcali secondo iI rapporto di massimo 1/12. 4. locali di abitazione (cat. A), ricavabili nei piani soƩoteƩo dovranno presentare un’altezza media non
pporto di massimo 1/12. 4. locali di abitazione (cat. A), ricavabili nei piani soƩoteƩo dovranno presentare un’altezza media non inferiore a m. 2,70, con un’altezza minima di m. 1,80; mentre i locali accessori (cat. S) dovranno presentare un’altezza media non inferiore a m. 2,40 con un’altezza minima di m. 1,80. 89
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 5. Per i locali di Cat. A, illuminazione ed areazione dovranno essere garanƟte mediante il posizionamento di aperture di dimensioni tali da verificare un rapporto minimo tra la superficie della finestra e quella del pavimento non inferiore a 1/8. 6. Per soƩoteƫ "esistenƟ" sono da intendersi quelli rilevabili in base agli elaboraƟ grafici allegaƟ a precedenƟ Ɵtoli abilitaƟvi, anche se privi di collegamento col piano soƩostante.
evabili in base agli elaboraƟ grafici allegaƟ a precedenƟ Ɵtoli abilitaƟvi, anche se privi di collegamento col piano soƩostante. 7. Locali di abitazione (categoria A) o locali di servizio (categoria S), ricavabili in piani soƩoteƩo di alloggi residenziali, potranno essere direƩamente collegaƟ a spazi avenƟ altezza inferiore ad 1,80 m, senza la necessità di realizzare alcun Ɵpo di parete fisica a separazione tra lo spazio
spazi avenƟ altezza inferiore ad 1,80 m, senza la necessità di realizzare alcun Ɵpo di parete fisica a separazione tra lo spazio cosƟtuente locale di categoria A o di categoria S e spazi di altezza inferiore a 1,80 m. Graficamente sarà necessario tracciare una linea traƩeggiata, cosìddeƩa “parete virtuale”, a delimitazione tra lo spazio ad altezza inferiore ad 1,80 m e lo spazio cosƟtuente vano di categoria A o S. Tale graficismo, completato dall’indicazione di quote planivolumetriche,
1,80 m e lo spazio cosƟtuente vano di categoria A o S. Tale graficismo, completato dall’indicazione di quote planivolumetriche, indicazione di metratura, rapporƟ di illuminazione, etc., permeƩerà quindi la verifica dei requisiƟ igienico-sanitari e funzionali, indicaƟ dal R.E. per taluni vani di abitazione o di servizio (art. 64, commi 3, 4 e 5). I rapporƟ di illuminazione e di aerazione, relaƟvi ai locali di categoria A
abitazione o di servizio (art. 64, commi 3, 4 e 5). I rapporƟ di illuminazione e di aerazione, relaƟvi ai locali di categoria A o S, faƩo salvo quanto disposto dal sopra citato art. 60, comma 1, potranno essere verificaƟ computando nei medesimi rapporƟ tuƩe le finestre/lucernai/aperture poste sulle pareƟ o sulle falde perimetrali dell’ambiente classificabile quale locale di categoria A o S, comprendendo le bucature poste nell’eventuale spazio direƩamente collegato avente altezza inferiore a 1,80. In
Art. 65 Piani interraƟ e seminterraƟ, rampe e uscite dalle autorimesse
categoria A o S, comprendendo le bucature poste nell’eventuale spazio direƩamente collegato avente altezza inferiore a 1,80. In tuƫ gli ambienƟ di lavoro si dovrà delimitare obbligatoriamente lo spazio desƟnato a locali di categoria A o S con pareƟ fisiche o arredi avenƟ funzione divisoria, per interdire l’accesso alle zone di altezza inferiore al minimo regolamentare prescriƩo dal presente R.E. per ciascuna Ɵpologia di locale. Art. 65 Piani interraƟ e seminterraƟ, rampe e uscite dalle autorimesse
Art. 65 Piani interraƟ e seminterraƟ, rampe e uscite dalle autorimesse
scriƩo dal presente R.E. per ciascuna Ɵpologia di locale. Art. 65 Piani interraƟ e seminterraƟ, rampe e uscite dalle autorimesse
- I locali di categoria S sono ammessi ai piani interraƟ e seminterraƟ, faƩe salve parƟcolare disposizioni di cui al PUG.
- La rampa d’accesso all’interrato o seminterrato, adibito a autorimesse e/o garage, deve avere una larghezza minima di m 2,50, una pendenza non superiore al 20% e un raggio di curvatura non inferiore a 7,00 m.
e, deve avere una larghezza minima di m 2,50, una pendenza non superiore al 20% e un raggio di curvatura non inferiore a 7,00 m. 3. Escludendo la rampa, l’accesso al seminterrato adibito a locali autorimesse e/o garage, potrà essere eseguito mediante installazione di un elevatore, inteso come montacarichi. Qualora deƩa struƩura sia posta all’esterno del fabbricato, non potrà usufruire di infrastruƩure edilizie di protezione al di sopra del piano di campagna, faƩa eccezione per una balaustra di protezione
fruire di infrastruƩure edilizie di protezione al di sopra del piano di campagna, faƩa eccezione per una balaustra di protezione obbligatoria di altezza massima 1,10 m. Lo spazio fronƟstante l’accesso all’elevatore dovrà avere distanza minima di m 5,00 dalla corsia di transito veicolare pubblico. 4. Nella realizzazione degli interraƟ e delle rampe di accesso ai garage ivi posƟ, dovranno sempre essere rispeƩate le norme di sicurezza e di prevenzione incendi vigenƟ.
lle rampe di accesso ai garage ivi posƟ, dovranno sempre essere rispeƩate le norme di sicurezza e di prevenzione incendi vigenƟ. Per i locali autorimesse e/o garage di solo posteggio, le eventuali comunicazioni ammissibili con locali a diversa desƟnazione, facenƟ parte dell’edificio nel quale sono inseriƟ, devono essere proteƩe con porte metalliche piene, a chiusura automaƟca o con porte di altro Ɵpo cerƟficate a marchio CE.
nseriƟ, devono essere proteƩe con porte metalliche piene, a chiusura automaƟca o con porte di altro Ɵpo cerƟficate a marchio CE. 5. In ordine al posizionamento delle uscite delle autorimesse su area pubblica, trova applicazione l’art. 89 ”passi carrai e uscite dalle autorimesse”. 90
Art. 66 Scale e ascensori negli edifici
REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 66 Scale e ascensori negli edifici
- La struƩura portante delle scale interne, le pareƟ del vano scala confinanƟ con locali e quelle del vano corsa degli ascensori, devono essere realizzate in conformità alle normaƟve di seƩore, ivi comprese quelle in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
- La larghezza minima delle rampe di scale al servizio di più unita immobiliari deve essere non inferiore a m 1,20, così come la profondità dei pianeroƩoli di arrivo.
cale al servizio di più unita immobiliari deve essere non inferiore a m 1,20, così come la profondità dei pianeroƩoli di arrivo. 3. I vani di scala che collegano più di due piani ospitanƟ uno o più locali di categoria “A” devono essere convenientemente aeraƟ ed illuminaƟ con finestre e superficie uƟle pari a 1/10 della superficie uƟle del vano per ogni piano servito. 4. La larghezza delle rampe delle scale principali dei singoli alloggi dovrà osservare le seguenƟ misure minime:
piano servito. 4. La larghezza delle rampe delle scale principali dei singoli alloggi dovrà osservare le seguenƟ misure minime:
- per nuove costruzioni, larghezza della rampa di cm 100 minimo;
- per ristruƩurazioni, larghezza della rampa di cm 90 minimo.
- Negli edifici residenziali, eventuali scale accessorie di collegamento a servizi, devono avere larghezza minima della rampa di 80 cm.
- Gli intervenƟ che comporƟno aumento di unità immobiliari, da realizzarsi in piani serviƟ da scala
inima della rampa di 80 cm. 6. Gli intervenƟ che comporƟno aumento di unità immobiliari, da realizzarsi in piani serviƟ da scala condominiale, sono ammessi solo in presenza di una scala con larghezza di almeno 1,20 m, faƩa eccezione per quanto specificatamente previsto in Centro storico e per gli edifici storici posƟ in ambito urbano e nel territorio rurale. 7. Qualora i locali soƩo le falde del teƩo presenƟno le caraƩerisƟche dimensionali e prestazionali tali
e nel territorio rurale. 7. Qualora i locali soƩo le falde del teƩo presenƟno le caraƩerisƟche dimensionali e prestazionali tali da concorrere alla computazione di Superficie accessoria (Sa), dovranno presentare un collegamento verƟcale interno fisso con il piano soƩostante ed essere opportunamente disimpegnaƟ qualora abbiano accesso direƩo da vani di categoria "A". 8. Per tuƫ i Ɵpi di scale, escluse quelle afferenƟ ai vani accessori, gli eventuali gradini di forma non
vani di categoria "A". 8. Per tuƫ i Ɵpi di scale, escluse quelle afferenƟ ai vani accessori, gli eventuali gradini di forma non reƩangolare devono misurare cm 30 di profondità sulla proiezione verƟcale della pedata dalla distanza di 40 cm dall’estremo più streƩo dei gradini stessi. Fanno eccezione a tale norma le scale esterne che sono realizzate in base a prescrizioni anƟncendio o per moƟvi di sicurezza. 9. Per la realizzazione di vani scala e ascensori dovranno essere rispeƩate, comunque, tuƩe le
ncendio o per moƟvi di sicurezza. 9. Per la realizzazione di vani scala e ascensori dovranno essere rispeƩate, comunque, tuƩe le normaƟve previste in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni. E’ prescriƩa l’adozione di parapeƫ o comunque di opere di riparo per i laƟ di aree corƟlizie, altane, ballatoi, terrazze, ecc. comunque accessibili, poste ad una quota superiore a 50 cm. 10. In edifici fino a m. 30 di altezza, ogni scala può servire fino a un massimo di mq. 500 di superficie
Art. 67 Norme generali per gli edifici industriali
ota superiore a 50 cm. 10. In edifici fino a m. 30 di altezza, ogni scala può servire fino a un massimo di mq. 500 di superficie coperta per piano, mentre in quelli di altezza superiore a m. 30, una scala non può servire più di mq. 400 di superficie coperta per piano. Art. 67 Norme generali per gli edifici industriali 91
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- Le costruzioni industriali devono rispeƩare quanto disposto dall’Allegato 4 del Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii., oltre che uniformarsi alle parƟcolari disposizioni contenute negli arƟcoli del presente Regolamento, avere dei locali con cubatura non inferiore a mc 10 e superficie uƟle non inferiore a mq 2,50, per ogni lavoratore impiegato, con pavimento avente superficie unita, impermeabile e lavabile.
cie uƟle non inferiore a mq 2,50, per ogni lavoratore impiegato, con pavimento avente superficie unita, impermeabile e lavabile. 2. Alle istanze edilizie deve essere allegata una relazione sul ciclo produƫvo dell’aƫvità che si intende insediare con parƟcolare riferimento alle eventuali emissioni in atmosfera, lavorazioni, scarichi di acque reflue, produzione, deposito e gesƟone di rifiuƟ, rumore, ecc… che possono avere impaƫ sulle diverse matrici ambientali.
i acque reflue, produzione, deposito e gesƟone di rifiuƟ, rumore, ecc… che possono avere impaƫ sulle diverse matrici ambientali. 3. Gli impianƟ per lavorazioni insalubri di cui al testo unico delle Leggi Sanitarie devono essere dislocaƟ in conformità alle disposizioni del citato T.U. e dovranno soƩostare oltre che alle norme del presente Regolamento a quelle previste nelle leggi parƟcolari indicate. 4. L’industria nel suo complesso ed i parƟcolari impianƟ (riscaldamento, condizionamento, stoccaggio
Art. 68 Norme generali per gli edifici rurali
leggi parƟcolari indicate. 4. L’industria nel suo complesso ed i parƟcolari impianƟ (riscaldamento, condizionamento, stoccaggio gas tossici, montacarichi, ecc.) nonché i macchinari o parƟ di macchinari, deposiƟ di materiali infiammabili o comunque pericolosi, ecc., sono soggeƫ alle prescrizioni di legge e per la realizzazione ed il funzionamento dovranno oƩenere autorizzazioni o collaudi dagli EnƟ a ciò preposƟ. Art. 68 Norme generali per gli edifici rurali
Art. 68 Norme generali per gli edifici rurali
funzionamento dovranno oƩenere autorizzazioni o collaudi dagli EnƟ a ciò preposƟ. Art. 68 Norme generali per gli edifici rurali
- Sono considerate costruzioni rurali quelle che servono all’abitazione degli addeƫ all’agricoltura, al deposito, manutenzione e rimessaggio delle aƩrezzature di varia natura, al ricovero ed allevamento del besƟame e degli animali da corƟle, o comunque, inerenƟ alla conduzione dei terreni agricoli.
ura, al ricovero ed allevamento del besƟame e degli animali da corƟle, o comunque, inerenƟ alla conduzione dei terreni agricoli. 2. Il terreno desƟnato a costruzioni rurali deve essere asciuƩo e, ove sia necessario, munito di drenaggio. 3. Il Comune può comunque imporre ulteriori provvedimenƟ aƫ ad impedire l’eventuale diffondersi dell’umidità. 4. Le scuderie, le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai, le conigliere, anche esistenƟ, se formano corpo con
rsi dell’umidità. 4. Le scuderie, le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai, le conigliere, anche esistenƟ, se formano corpo con la casa di abitazione non devono essere a contaƩo con gli ambienƟ abitaƟ. 5. Le scuderie e le stalle devono avere un’altezza dal pavimento al soffiƩo non minore di 3 m. ed essere sufficientemente illuminate e venƟlate, anche per mezzo di camini di venƟlazione; tuƩe le finestre ed i camini di venƟlazione devono essere muniƟ di reƟcelle metalliche a telaio per impedire
ini di venƟlazione; tuƩe le finestre ed i camini di venƟlazione devono essere muniƟ di reƟcelle metalliche a telaio per impedire il passaggio di inseƫ. Il pavimento delle stalle, dovrà essere impermeabile oppure grigliato con vasca soƩostante, di materiale facilmente lavabile e provvisto degli scoli necessari che immeƩeranno in pozzeƫ a tenuta idoneamente dimensionaƟ. Le pareƟ devono essere rivesƟte per un’altezza di m. 2 con materiali lavabili. Il soffiƩo deve essere
a idoneamente dimensionaƟ. Le pareƟ devono essere rivesƟte per un’altezza di m. 2 con materiali lavabili. Il soffiƩo deve essere costruito in modo da potersi facilmente pulire e comunque mai con struƩure di legno. 6. Ogni stalla dovrà essere provvista di opportuni abbeveratoi, preferibilmente costruiƟ a vascheƩe mulƟple separate. 92
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 7. TuƩe le stalle per bovini ed equini devono essere dotate, qualora già non lo siano, di una concimaia aƩa ad evitare disperdimenƟ del liquame, eventualmente in aggiunta di un lagheƩo di fitodepurazione. 8. La concimaia dovrà essere costruita con fondo e pareƟ impermeabili, distanziata almeno 25 metri dalla casa di abitazione e 50 metri dai pozzi o deposiƟ o condoƫ di acqua potabile, oltre a rispeƩare quanto previsto dalle disposizioni d’Igiene.
azione e 50 metri dai pozzi o deposiƟ o condoƫ di acqua potabile, oltre a rispeƩare quanto previsto dalle disposizioni d’Igiene. 9. I locali per allevamento o ricovero animali devono essere dislocaƟ in conformità alle disposizioni del T.U. delle Leggi Sanitarie e soƩostare, oltre che alle norme del presente Regolamento, alle disposizioni d’Igiene e a parƟcolari leggi relaƟve. 10. Per i locali ad uso allevamento intensivo devono essere previsƟ efficaci sistemi di raccolta dei
a parƟcolari leggi relaƟve. 10. Per i locali ad uso allevamento intensivo devono essere previsƟ efficaci sistemi di raccolta dei liquami in fosse a tenuta stagna. 11. Ferme restando le disposizioni della pianificazione sovraordinata in materia di spandimenƟ, laddove la produzione dei rifiuƟ animali e dei liquami ecceda quella normalmente uƟlizzata per la concimazione dei terreni e si ritenga che possano sussistere pericoli di inquinamento di falde
ella normalmente uƟlizzata per la concimazione dei terreni e si ritenga che possano sussistere pericoli di inquinamento di falde superficiali, di corsi d’acqua e della rete degli scoli agricoli con conseguente molesƟa, pericolo di epidemie per uomini ed animali e di danni per uomini, animali, colƟvazioni e case, il Sindaco e l’A.U.S.L. hanno facoltà di imporre l’impiego di impianƟ di depurazione e/o fitodepurazione.
i, colƟvazioni e case, il Sindaco e l’A.U.S.L. hanno facoltà di imporre l’impiego di impianƟ di depurazione e/o fitodepurazione. Tali impianƟ dovranno essere realizzaƟ da diƩe specializzate in base a progeƩo redaƩo da tecnico competente, essendo fra l’altro in facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere prove, cerƟficazioni aƩestanƟ la conformità a leggi, regolamenƟ ed ordinanze dei risultaƟ oƩenuƟ. 12. I fabbricaƟ desƟnaƟ ad abitazioni devono essere posƟ ad almeno m.10 da quelli desƟnaƟ al
Art. 69 Rinvio a leggi parƟcolari
Ɵ ed ordinanze dei risultaƟ oƩenuƟ. 12. I fabbricaƟ desƟnaƟ ad abitazioni devono essere posƟ ad almeno m.10 da quelli desƟnaƟ al ricovero degli aƩrezzi agricoli, del besƟame e degli animali da corƟle. Art. 69 Rinvio a leggi parƟcolari
- Coloro che progeƩano, dirigono o eseguono intervenƟ edilizi classificaƟ secondo quanto indicato e disposto dalla L.R. n.15/2013, debbono provvedere, soƩo la loro personale responsabilità, affinché
caƟ secondo quanto indicato e disposto dalla L.R. n.15/2013, debbono provvedere, soƩo la loro personale responsabilità, affinché le stesse siano compiute secondo le buone regole dell'arte del costruire in modo da garanƟrne la massima sicurezza e Igiene. 2. Scale, ascensori, montacarichi e relaƟvi vani corsa, impianƟ eleƩrici, impianƟ termici, autorimesse, deposiƟ di materiale infiammabile sono soggeƫ anche a norme e prescrizioni tecniche degli EnƟ allo scopo preposƟ, in conformità alle leggi in vigore.
Art. 70 Spessore dei muri e dei solai
infiammabile sono soggeƫ anche a norme e prescrizioni tecniche degli EnƟ allo scopo preposƟ, in conformità alle leggi in vigore. 3. Edifici speciali come sale speƩacolo, cinematografi, edifici colleƫvi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie, impianƟ sporƟvi, autorimesse, officine, maƩatoi e magazzini, dovranno soƩostare anche alle regolamentazioni previste dalle leggi parƟcolari specifiche in materia. Art. 70 Spessore dei muri e dei solai
Art. 70 Spessore dei muri e dei solai
Ʃostare anche alle regolamentazioni previste dalle leggi parƟcolari specifiche in materia. Art. 70 Spessore dei muri e dei solai
- I muri esterni e interni dei locali, ivi compresi quelli di divisione delle unità immobiliari, devono rispeƩare i requisiƟ previsƟ dalla legislazione vigente in materia di sicurezza staƟca, d’igiene, risparmio energeƟco ed isolamento acusƟco, faƩe salve deroghe previste dalle stesse disposizioni legislaƟve. 93
Art. 71 Isolamento termico e condensa
REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 71 Isolamento termico e condensa
- Le caraƩerisƟche di isolamento termico non dovranno mai essere inferiori a quelle previste da leggi o disposizioni esistenƟ o successivamente emanate. Le parƟ opache delle pareƟ interne alle unità immobiliari non devono presentare tracce di condensazione permanente o muffa. Art. 72 Isolamento acusƟco
- Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenƟ, nelle ristruƩurazioni di
. 72 Isolamento acusƟco
- Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenƟ, nelle ristruƩurazioni di fabbricaƟ esistenƟ e nei cambi di desƟnazione d’uso anche senza opere, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori nel rispeƩo delle previsioni del Piano di Classificazione AcusƟca comunale, delle normaƟve vigenƟ e dei limiƟ di cui al D.P.C.M. 05/12/1997.
- Ai fini dell’isolamento acusƟco dei locali, il progeƩo, conformemente alle norme tecniche UNI di
cui al D.P.C.M. 05/12/1997. 2. Ai fini dell’isolamento acusƟco dei locali, il progeƩo, conformemente alle norme tecniche UNI di seƩore, deve valutare che i materiali impiegaƟ garanƟscano, per loro prestazioni e natura, caraƩerisƟche tecnologiche e modalità di posa in opera, un’adeguata protezione dai rumori, qualunque ne sia l’origine (da calpesƟo, da traffico, da impianƟ od apparecchi comunque installaƟ nel fabbricato) e la provenienza (dall'esterno, dalla strada, da alloggi conƟgui e da locali o spazi
parecchi comunque installaƟ nel fabbricato) e la provenienza (dall'esterno, dalla strada, da alloggi conƟgui e da locali o spazi desƟnaƟ a servizi comuni). 3. Cura parƟcolare dovrà essere osservata nell’isolamento delle parƟzioni verƟcali e orizzontali di divisioni tra diversi alloggi e nelle facciate esposte alle struƩure viarie stradali e ferroviarie. 4. Per i relaƟvi serramenƟ, le casseƩe degli avvolgibili e i sistemi di venƟlazione naturale devono
arie stradali e ferroviarie. 4. Per i relaƟvi serramenƟ, le casseƩe degli avvolgibili e i sistemi di venƟlazione naturale devono essere adoƩaƟ tuƫ gli accorgimenƟ necessari per aƩenuare i rumori provenienƟ dall’esterno fino a oƩenere livelli conformi agli indici di Legge, compaƟbili con il riposo e tali da essere consideraƟ “trascurabili” ai fini del disturbo. 5. Per tuƫ gli impianƟ tecnici al servizio degli edifici che possono generare e trasmeƩere rumori
urabili” ai fini del disturbo. 5. Per tuƫ gli impianƟ tecnici al servizio degli edifici che possono generare e trasmeƩere rumori (ascensori, impianƟ idro-sanitari, impianƟ di riscaldamento, saracinesche, scarichi fognari verƟcali, ecc.) devono essere adoƩaƟ accorgimenƟ specifici per aƩenuare e limitare la trasmissione delle vibrazioni e dei rumori di esercizio a livelli di rumorosità consideraƟ trascurabili ai fini del disturbo.
la trasmissione delle vibrazioni e dei rumori di esercizio a livelli di rumorosità consideraƟ trascurabili ai fini del disturbo. 6. Nella progeƩazione di edifici desƟnaƟ ad aƫvità industriali devono essere specificate le caraƩerisƟche dell’assorbimento acusƟco, da aƩuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al Ɵpo di aƫvità. 7. In ogni caso la prestazione acusƟca deve garanƟre i valori e gli standards emanaƟ con disposizione
rapporto al Ɵpo di aƫvità. 7. In ogni caso la prestazione acusƟca deve garanƟre i valori e gli standards emanaƟ con disposizione del Ministero della Salute, dei LL.PP. o di altri organi preposƟ alla regolamentazione della materia in sicurezza e igiene dei posƟ di lavoro. 8. Le aƫvità che sono fonte di rumori verso l’esterno (sale da gioco, sale da ballo, etc..) si devono esercitare in locali costruiƟ e adeguaƟ a tale scopo in cui l’isolamento acusƟco del fabbricato deve
da ballo, etc..) si devono esercitare in locali costruiƟ e adeguaƟ a tale scopo in cui l’isolamento acusƟco del fabbricato deve garanƟre una immissione sonora verso l’esterno, gli ambienƟ adiacenƟ e struƩuralmente connessi, compaƟbile secondo quanto previsto dalle leggi vigenƟ. Inoltre, per i locali adibiƟ ad aƫvità produƫve, commerciali, ricreaƟve o comunque uƟlizzaƟ per scopi professionali, dovrà essere prodoƩa adeguata documentazione di previsione di impaƩo acusƟco in base ai criteri deƩaƟ dalla
scopi professionali, dovrà essere prodoƩa adeguata documentazione di previsione di impaƩo acusƟco in base ai criteri deƩaƟ dalla DGR n. 673 del 14/04/2004. 9. Sono salve le ulteriori disposizioni che il Sindaco potrà emanare di volta in volta a tutela della salute pubblica. 94
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 10. Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenƟ, nelle ristruƩurazioni di fabbricaƟ esistenƟ, qualora compresi nella fascia di perƟnenza delle infrastruƩure viarie (ferroviarie e stradali) devono essere altresì rispeƩate le condizioni previste dal DPR 18.11.1998, n. 459 e dal DPR 142 del 2004, presentando apposita valutazione, come previsto dall’art. 8 della L. n. 447/95 e
Art. 73 ImpianƟ termici – canne fumarie
DPR 18.11.1998, n. 459 e dal DPR 142 del 2004, presentando apposita valutazione, come previsto dall’art. 8 della L. n. 447/95 e dall’art. 10 della LR n. 15/01, aƩestante che le soluzioni progeƩuali adoƩate sono adeguate a garanƟre il rispeƩo delle condizioni deƩate dai citaƟ DecreƟ e che i livelli di rumorosità all’interno degli ambienƟ abitaƟvi siano trascurabili ai fini del disturbo. Art. 73 ImpianƟ termici – canne fumarie
Art. 73 ImpianƟ termici – canne fumarie
i rumorosità all’interno degli ambienƟ abitaƟvi siano trascurabili ai fini del disturbo. Art. 73 ImpianƟ termici – canne fumarie
- GIi alloggi residenziali e similari debbono essere dotaƟ di impianto termico per la climaƟzzazione invernale al fine di assicurare temperature dell'aria interna conformi alle disposizioni di legge in vigore.
- Gli impianƟ termici devono essere realizzaƟ nel rispeƩo dei requisiƟ minimi di prestazione
e disposizioni di legge in vigore. 2. Gli impianƟ termici devono essere realizzaƟ nel rispeƩo dei requisiƟ minimi di prestazione energeƟca di cui alla Delibera di Giunta (D.G.R.) n.967/2015 e ss.mm.ii. approvata dalla Regione Emilia Romagna. Nel caso di generatori di calore alimentaƟ da combusƟbile solido, liquido o gassoso, i fumi di combusƟone dovranno essere evacuaƟ conformemente a quanto indicato dalle normaƟve UNI-CIG applicabili, dal D.P.R. n.412/93 e dal Regolamento regionale D.G.R. 967/2015 e
rmemente a quanto indicato dalle normaƟve UNI-CIG applicabili, dal D.P.R. n.412/93 e dal Regolamento regionale D.G.R. 967/2015 e ss.mm.ii.. 3. Le cucine e zone di coƩura, siano esse alimentate da combusƟbile solido o Iiquido o gassoso, comprese le cucine eleƩriche, devono essere provviste di cappe e sistemi aƫ a condurre i vapori e i prodoƫ della combusƟone all’esterno, realizzaƟ secondo quanto previsto dalle UNI-CIG applicabili.
emi aƫ a condurre i vapori e i prodoƫ della combusƟone all’esterno, realizzaƟ secondo quanto previsto dalle UNI-CIG applicabili. Tali sistemi di espulsione o esalazione devono essere adibiƟ solo a tale uso, essere condoƫ a teƩo e a distanza tale da non interferire con eventuali aperture di venƟlazione. 4. Per intervenƟ di ristruƩurazione in edifici preesistenƟ, in luogo delle canne di esalazione, possono essere ammessi sistemi alternaƟvi cerƟficaƟ o per il traƩamento o per l’allontanamento dei vapori
e canne di esalazione, possono essere ammessi sistemi alternaƟvi cerƟficaƟ o per il traƩamento o per l’allontanamento dei vapori di coƩura. 5. Gli ambienƟ in cui sono ubicate le cappe e gli apparecchi di coƩura devono altresì essere dotaƟ di idonee aperture permanenƟ di venƟlazione verso l’esterno. 6. Gli impianƟ realizzaƟ in conformità alla vigente normaƟva e alle norme dell’UNI, CEI e di altri enƟ di normalizzazione appartenenƟ agli staƟ membri dell’Unione Europea, si considerano eseguiƟ
Art. 74 Salubrità del terreno
e norme dell’UNI, CEI e di altri enƟ di normalizzazione appartenenƟ agli staƟ membri dell’Unione Europea, si considerano eseguiƟ secondo la regola dell’arte. Al termine dei lavori di realizzazione dei sistemi e degli impianƟ in oggeƩo, deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08. Art. 74 Salubrità del terreno
- Se iI terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione di acque
. 74 Salubrità del terreno
- Se iI terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione di acque soƩerranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio. In ogni caso è faƩo obbligo di adoƩare provvedimenƟ aƫ a impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanƟ.
- I locali posƟ a piano terra, desƟnaƟ ad abitazione, dovranno essere adeguatamente proteƫ da
le fondazioni ai muri sovrastanƟ. 2. I locali posƟ a piano terra, desƟnaƟ ad abitazione, dovranno essere adeguatamente proteƫ da infiltrazioni d’acqua e umidità risalenƟ dal terreno ed avere il piano di calpesƟo del piano terreno alla quota prevista dal PUG al fine di garanƟre il rispeƩo delle norme relaƟve al Ɵrante idrico. 3. TuƩe le murature devono essere isolate da straƟficazione impermeabile conƟnua posta al di sopra del piano di campagna e al di soƩo del piano di calpesƟo. 95
Art. 75 CompaƟbilità ambientale, efficienza energeƟca e comfort abitaƟvo, finali
REGOLAMENTO EDILIZIO 4. Dove non si costruiscono canƟnaƟ o soƩerranei, deve essere garanƟto l’isolamento dell’edificio dal suolo mediante costruzione di vespaio o di intercapedine o con altro metodo adeguato. 5. I muri dei locali di abitazione, se addossaƟ a terrapieni, collineƩe o dune, devono essere separaƟ dal terreno da apposita intercapedine con conduƩure per lo scolo delle acque piovane o di falda. Art. 75 CompaƟbilità ambientale, efficienza energeƟca e comfort abitaƟvo, finalizzaƟ al
Art. 75 CompaƟbilità ambientale, efficienza energeƟca e comfort abitaƟvo, finali
lo scolo delle acque piovane o di falda. Art. 75 CompaƟbilità ambientale, efficienza energeƟca e comfort abitaƟvo, finalizzaƟ al contenimento dei consumi energeƟci e idrici, all’uƟlizzo di fonƟ rinnovabili e di materiali ecocompaƟbili, alla riduzione delle emissioni inquinanƟ o clima alteranƟ, alla riduzione dei rifiuƟ e del consumo di suolo
- La materia relaƟva agli aspeƫ energeƟci dell’edilizia ed ai requisiƟ ecologici ed ambientali è
rifiuƟ e del consumo di suolo
- La materia relaƟva agli aspeƫ energeƟci dell’edilizia ed ai requisiƟ ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relaƟvi regolamenƟ aƩuaƟvi, dalle norme UNl e dagli strumenƟ urbanisƟci ai quali si rinvia; di seguito vengono fornite indicazioni progeƩuali orientate all’oƫmizzazione della qualità degli edifici, alla promozione dell’efficienza
Art. 76 Efficienza energeƟca
o vengono fornite indicazioni progeƩuali orientate all’oƫmizzazione della qualità degli edifici, alla promozione dell’efficienza energeƟca e del comfort abitaƟvo, finalizzate al contenimento dei consumi energeƟci e idrici, all’uƟlizzo di fonƟ rinnovabili e di materiali ecocompaƟbili, alla riduzione delle emissioni inquinanƟ o climalteranƟ lungo tuƩo il ciclo di vita delle costruzioni. Art. 76 Efficienza energeƟca
- La progeƩazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione, di intervenƟ di
Art. 76 Efficienza energeƟca
truzioni. Art. 76 Efficienza energeƟca
- La progeƩazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione, di intervenƟ di ristruƩurazione importante o di intervenƟ di riqualificazione energeƟca di edifici esistenƟ devono essere condoƫ al fine di rispeƩare i requisiƟ minimi previsƟ dalla Delibera di Giunta Regionale n. 967/2015 e ss.mm.ii. (approvata dalla Regione Emilia Romagna). A Ɵtolo esemplificaƟvo e non esausƟvo le normaƟve della Regione Emilia Romagna possono essere consultate sul portale
a Romagna). A Ɵtolo esemplificaƟvo e non esausƟvo le normaƟve della Regione Emilia Romagna possono essere consultate sul portale dedicato (https://energia.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi-1/norme-e-atti- amministraƟvi/cerƟficazione-energeƟca/cerƟficazione-energeƟca-degli-edifici) 2. Tuƫ gli edifici di nuova costruzione devono essere NZEB (Edifici a Energia Quasi Zero) ai sensi della D.G.R. suddeƩa. 3. Nei casi di intervenƟ di cui ai precedenƟ commi 1, 2, le prestazioni energeƟche del sistema
o) ai sensi della D.G.R. suddeƩa. 3. Nei casi di intervenƟ di cui ai precedenƟ commi 1, 2, le prestazioni energeƟche del sistema edificio-impianto devono soddisfare i requisiƟ minimi prestazionali definiƟ dalle vigenƟ norme (D.G.R. 967/2015 e ss.mm.ii.) relaƟvamente ai seguenƟ impianƟ, laddove presenƟ:
- climaƟzzazione invernale
- climaƟzzazione esƟva
- illuminazione
- produzione di acqua calda sanitaria
- venƟlazione
- ricarica dei veicoli
- impianƟ di sollevamento
zione esƟva
- illuminazione
- produzione di acqua calda sanitaria
- venƟlazione
- ricarica dei veicoli
- impianƟ di sollevamento
- Al fine di limitare il consumo di energia primaria è necessario minimizzare le perdite di calore per dispersione aƩraverso l’involucro edilizio, limitare i fabbisogni energeƟci per la climaƟzzazione invernale ed esƟva, massimizzare il rendimento degli impianƟ.
- Al fine di limitare il fabbisogno di energia primaria, in caso di intervenƟ previsƟ dalla D.G.R.
il rendimento degli impianƟ. 5. Al fine di limitare il fabbisogno di energia primaria, in caso di intervenƟ previsƟ dalla D.G.R. 967/2015 e ss.mm.ii, è necessario adoƩare sistemi alimentaƟ da energie rinnovabili per la produzione di energia termica ed eleƩrica (es. fotovoltaico, pompe di calore, colleƩori solari, ecc.). 6. Per quanto riguarda i componenƟ dell’involucro è necessario: a. Definire una strategia complessiva di isolamento termico; 96
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO b. Scegliere i materiali, tenendo conto delle caraƩerisƟche degli stessi, della permeabilità al vapore e della loro compaƟbilità ambientale anche in relazione allo smalƟmento a fine vita; c. Procedere in conformità alla normaƟva tecnica vigente alla verifica dell’assenza del rischio della formazione di muffe, e all’assenza di condensazioni; d. UƟlizzare compaƟbilmente con le disposizioni urbanisƟche e il contesto di tutela
Art. 77 Contenimento dei consumi idrici
ne di muffe, e all’assenza di condensazioni; d. UƟlizzare compaƟbilmente con le disposizioni urbanisƟche e il contesto di tutela ambientale tecnologie di climaƟzzazione passiva quali ad esempio coperture e pareƟ a verde e/o venƟlazione naturale. e. AdoƩare sistemi per il contenimento degli apporƟ solari durante la stagione esƟva. Art. 77 Contenimento dei consumi idrici
- Negli edifici di nuova costruzione ivi compresi quelli derivanƟ da intervento di sosƟtuzione o da
enimento dei consumi idrici
- Negli edifici di nuova costruzione ivi compresi quelli derivanƟ da intervento di sosƟtuzione o da demolizione e ricostruzione, con le specifiche indicate dal gestore del servizio idrico è obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua potabile, uno per unità immobiliare, così da poter garanƟre che i cosƟ per l’approvvigionamento sostenuƟ dall’immobile vengano riparƟƟ in base ai
unità immobiliare, così da poter garanƟre che i cosƟ per l’approvvigionamento sostenuƟ dall’immobile vengano riparƟƟ in base ai consumi reali effeƩuaƟ da ogni singolo proprietario o locatario. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si oƫene aƩraverso l’applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologaƟ CE. 2. Negli edifici di nuova costruzione ivi compresi quelli derivanƟ da intervento di sosƟtuzione o da
i regolarmente omologaƟ CE. 2. Negli edifici di nuova costruzione ivi compresi quelli derivanƟ da intervento di sosƟtuzione o da demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l’adozione di disposiƟvi idonei a assicurare una significaƟva riduzione del consumo di acqua. Per gli edifici adibiƟ ad aƫvità colleƫve quali ad esempio impianƟ sporƟvi o aƫvità industriali, è
duzione del consumo di acqua. Per gli edifici adibiƟ ad aƫvità colleƫve quali ad esempio impianƟ sporƟvi o aƫvità industriali, è raccomandata oltre alle prescrizioni di cui sopra l’installazione di rubineƫ temporizzaƟ o disposiƟvi di controllo eleƩronico. 3. Nella progeƩazione si dovranno tenere in considerazione sistemi di riuƟlizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde perƟnenziale, la pulizia del corƟle e
elle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde perƟnenziale, la pulizia del corƟle e dei passaggi. Le coperture dei teƫ devono essere munite, di canali di gronda impermeabili, aƫ a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riuƟlizzate, le vasche di raccolta dovranno essere chiuse e adeguatamente proteƩe al fine di prevenire la proliferazione di inseƫ e infestanƟ.
Art. 78 RequisiƟ e parametri prestazionali integraƟvi degli edifici soggeƫ a fle
e vasche di raccolta dovranno essere chiuse e adeguatamente proteƩe al fine di prevenire la proliferazione di inseƫ e infestanƟ. Art. 78 RequisiƟ e parametri prestazionali integraƟvi degli edifici soggeƫ a flessibilità progeƩuale ArƟcolo non traƩato Art. 79 IncenƟvi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanisƟco-edilizi, fiscalità comunale) finalizzaƟ all’innalzamento della sostenibilità energeƟco
cabilità, deroghe ai parametri urbanisƟco-edilizi, fiscalità comunale) finalizzaƟ all’innalzamento della sostenibilità energeƟco ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispeƩo ai parametri cogenƟ
- E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale prevedere, con apposiƟ aƫ, incenƟvi finalizzaƟ all’innalzamento della sostenibilità energeƟco ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, qualora vengano garanƟƟ livelli prestazionali superiori rispeƩo ai parametri
Art. 80 Prescrizioni costruƫve per l’adozione di misure di prevenzione del risch
edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, qualora vengano garanƟƟ livelli prestazionali superiori rispeƩo ai parametri minimi vigenƟ. Art. 80 Prescrizioni costruƫve per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
- Ai fini della riduzione degli effeƫ dell’emissione del Radon, per gli intervenƟ di nuova costruzione dislocaƟ nelle aree individuate ad alto rischio consultabili nel sito di ARPAE, dovrà essere garanƟta una venƟlazione costante su ogni lato del fabbricato. 97
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 2. Nei locali interraƟ e seminterraƟ si dovranno adoƩare tuƫ gli accorgimenƟ possibili (sistemi di venƟlazione, posa di barriere fisiche, ecc.) per impedire l'eventuale passaggio del gas agli ambienƟ soprastanƟ l’edificio stesso (vespaio areato, aerazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione del suddeƩo gas risulƟ inferiore ai limiƟ consigliaƟ dalle Raccomandazioni europee, recepiƟ e individuaƟ aƩraverso il monitoraggio effeƩuato dall'Ente
Art. 81 DisposiƟvi di aggancio orizzontali flessibili sui teƫ (c.d. “linee vita”
inferiore ai limiƟ consigliaƟ dalle Raccomandazioni europee, recepiƟ e individuaƟ aƩraverso il monitoraggio effeƩuato dall'Ente preposto. Art. 81 DisposiƟvi di aggancio orizzontali flessibili sui teƫ (c.d. “linee vita”)
- RelaƟvamente agli intervenƟ assoggeƩaƟ all’obbligo di installazione dei disposiƟvi di aggancio orizzontali flessibili, si rimanda alla deliberazione della Giunta Regionale n. 699 del 15 giugno 2015
Art. 82 Prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del
ei disposiƟvi di aggancio orizzontali flessibili, si rimanda alla deliberazione della Giunta Regionale n. 699 del 15 giugno 2015 (Approvazione nuovo “aƩo di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota e nei canƟeri edili e di ingegneria civile”). Art. 82 Prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa
82 Prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa
- Ai fini del presente arƟcolo, si rimanda al “Regolamento, per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problemaƟche legate al gioco d’azzardo lecito e mappatura dei luoghi sensibili presenƟ sul territorio comunale redaƩo secondo i criteri definiƟ dalla L.R. n. 5/2013”, approvato con
Art. 83 Strade
atura dei luoghi sensibili presenƟ sul territorio comunale redaƩo secondo i criteri definiƟ dalla L.R. n. 5/2013”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 15 dicembre 2017 (pubblicato nei regolamenƟ delle aƫvità economiche sul sito isƟtuzionale). Capo II - Disciplina degli spazi aperƟ, pubblici o di uso pubblico Art. 83 Strade
- Nella progeƩazione delle nuove strade, come nell'adeguamento di quelle esistenƟ, si dovranno
Art. 83 Strade
o di uso pubblico Art. 83 Strade
- Nella progeƩazione delle nuove strade, come nell'adeguamento di quelle esistenƟ, si dovranno rispeƩare le "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" emanate dal Ministero delle TrasporƟ con D.M. 05/11/2001, nonchè il D.M. 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali", e successive modificazioni e integrazioni. La sezione complessiva delle strade urbane di previsione deve risultare conforme alle norme sopra
modificazioni e integrazioni. La sezione complessiva delle strade urbane di previsione deve risultare conforme alle norme sopra indicate. Per sezione complessiva della strada si intende quella cosƟtuita dalla carreggiata e dai percorsi pedonali e ciclabili adiacenƟ. 2. I raccordi della Strada Statale 16 devono essere progeƩaƟ in relazione alla viabilità urbana, rafforzando le relazioni con il paesaggio circostante e il contributo ecologico del traƩamento verde.
one alla viabilità urbana, rafforzando le relazioni con il paesaggio circostante e il contributo ecologico del traƩamento verde. 3. I sistemi di illuminazione e di comunicazione per la regolazione del traffico devono essere studiaƟ al fine di ridurre l'inquinamento luminoso e favorire il risparmio energeƟco. 4. Nei centri abitaƟ, per moderare la velocità del traffico di aƩraversamento, migliorare le condizioni di sicurezza di ciclisƟ e pedoni, dovranno essere progeƩaƟ specifici aggiustamenƟ della sezione e
ento, migliorare le condizioni di sicurezza di ciclisƟ e pedoni, dovranno essere progeƩaƟ specifici aggiustamenƟ della sezione e idonei traƩamenƟ della superficie stradale. 5. In tuƩo il territorio comunale si dovranno posare pavimentazioni coerenƟ con le caraƩerisƟche dei contesƟ urbani. Nel tessuto storico si dovranno privilegiare pavimentazioni realizzate con materiali lapidei, curando in parƟcolare le intersezioni tra strade o traƫ di strada di differenƟ materiali. Sono
realizzate con materiali lapidei, curando in parƟcolare le intersezioni tra strade o traƫ di strada di differenƟ materiali. Sono raccomandate le pavimentazioni drenanƟ. 98
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 6. Le fasce di rispeƩo stradale devono assumere valore ecologico (fasce verdi di ambientazione) mediante l’inserimento di specie vegetali al fine di compensare l’impermeabilizzazione dei suoli, miƟgare l’inquinamento acusƟco e atmosferico, e favorire l’inserimento paesaggisƟco delle nuove strade. 7. Per la realizzazione degli intervenƟ di trasformazione urbanisƟca ed edilizia è necessario individuare nell’area di intervento una adeguata dotazione di infrastruƩure per l’urbanizzazione
nisƟca ed edilizia è necessario individuare nell’area di intervento una adeguata dotazione di infrastruƩure per l’urbanizzazione degli insediamenƟ, in rapporto a quelli esistenƟ ed a quelli previsƟ. Ciascun intervento, pertanto, deve considerare le infrastruƩure di perƟnenza dell’insediamento, il loro collegamento con la rete generale e la potenzialità complessiva della rete stessa. 8. Nel caso di intervenƟ di nuova edificazione, si chiede contestualmente l’esecuzione delle
lità complessiva della rete stessa. 8. Nel caso di intervenƟ di nuova edificazione, si chiede contestualmente l’esecuzione delle infrastruƩure qualora non esistenƟ o esistenƟ in misura non adeguata. I progeƫ esecuƟvi delle infrastruƩure per l’urbanizzazione degli insediamenƟ, quelli delle aree per aƩrezzature e spazi colleƫvi o quelli per l’allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi devono essere prevenƟvamente soƩoposƟ all’approvazione del SeƩore LL.PP. e oggeƩo di specifica
a interessata ai pubblici servizi devono essere prevenƟvamente soƩoposƟ all’approvazione del SeƩore LL.PP. e oggeƩo di specifica Convenzione urbanisƟca, oltre ad essere autorizzaƟ dagli EnƟ e uffici competenƟ. 9. Gli uffici o servizi comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effeƩuare visite di controllo per accertare la buona esecuzione e la conformità al progeƩo. 10. Il collaudo delle opere di urbanizzazione e/o le infrastruƩure e gli spazi colleƫvi deve essere
Art. 84 PorƟci
e la conformità al progeƩo. 10. Il collaudo delle opere di urbanizzazione e/o le infrastruƩure e gli spazi colleƫvi deve essere effeƩuato da tecnici abilitaƟ individuaƟ dal Comune e con cosƟ in capo al soggeƩo aƩuatore”, che saranno garanƟƟ da apposita fidejussione, al pari degli intervenƟ da eseguire e cedere al Comune. Art. 84 PorƟci
- Negli intervenƟ di nuova costruzione sarà necessario stabilire dimensioni del porƟco adeguate alla
Art. 84 PorƟci
al Comune. Art. 84 PorƟci
- Negli intervenƟ di nuova costruzione sarà necessario stabilire dimensioni del porƟco adeguate alla funzione di percorso pubblico coperto e proporzionate alle misure dell'edificio. In caso di conƟnuità con porƟci esistenƟ, prestare aƩenzione ai raccordi.
- PorƟcaƟ pubblici o ad uso pubblico devono essere lastricaƟ con materiali scelƟ in accordo con l’Ufficio competente. Art. 85 Piste ciclabili
- La nuova costruzione o la riqualificazione di tracciaƟ ciclabili esistenƟ devono:
Art. 85 Piste ciclabili
Ufficio competente. Art. 85 Piste ciclabili
- La nuova costruzione o la riqualificazione di tracciaƟ ciclabili esistenƟ devono: In territorio urbano
- garanƟre la conƟnuità della rete perseguendo, in corrispondenza delle strade di aƩraversamento e di connessione, l'omogeneità della sezione e la separazione dai percorsi carrabili da quelli pedonali;
- garanƟre la riconoscibilità dei tracciaƟ anche aƩraverso l'uso dei colori;
arazione dai percorsi carrabili da quelli pedonali;
- garanƟre la riconoscibilità dei tracciaƟ anche aƩraverso l'uso dei colori;
- nelle intersezioni garanƟre la sicurezza dei diversi utenƟ della strada, prestando parƟcolare aƩenzione ai traƫ di promiscuità tra le diverse componenƟ di traffico. In territorio rurale
- garanƟre la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani;
itorio rurale
- garanƟre la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani;
- regolare l'uso promiscuo dello spazio stradale quando il percorso interessa strade locali extraurbane; 99
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- curare il comfort dei tracciaƟ, con parƟcolare riguardo al soleggiamento, prevedendo se necessario e ove possibile opportuni impianƟ vegetali.
- Le piste ciclabili, nonché la relaƟva segnaleƟca, dovranno essere realizzate in conformità al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557, al Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30/04/92 n. 285 ed al relaƟvo regolamento di esecuzione DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i..
557, al Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30/04/92 n. 285 ed al relaƟvo regolamento di esecuzione DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.. Le piste ciclabili devono avere dimensioni conformi alle norme vigenƟ. E’ ammissibile la previsione di percorsi promiscui pedonali e ciclabili, nel rispeƩo delle disposizioni del D.M. n. 557/99, all'interno di parchi o di aree a traffico prevalentemente pedonale. 3. Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elemenƟ fisici in
prevalentemente pedonale. 3. Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elemenƟ fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punƟ di aƩraversamento della carreggiata. Nei casi di aƩraversamenƟ carrabili della pista, oltre a garanƟre la conƟnuità plano-alƟmetrica delle superfici, si dovranno assicurare le segnalazioni di aƩraversamento mediante apposiƟ segnali, garantendo
Art. 86 Aree per parcheggio
plano-alƟmetrica delle superfici, si dovranno assicurare le segnalazioni di aƩraversamento mediante apposiƟ segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile. Art. 86 Aree per parcheggio
- Nella predisposizione degli spazi di parcheggio è necessario garanƟre la corrispondenza con le diverse domande di sosta riconosciute nella zona potenzialmente servita dal parcheggio, scegliendo una localizzazione che non produca effeƫ negaƟvi o di congesƟone.
e nella zona potenzialmente servita dal parcheggio, scegliendo una localizzazione che non produca effeƫ negaƟvi o di congesƟone. 2. Gli intervenƟ di nuova realizzazione devono:
- garanƟre semplicità ed economia nella gesƟone/manutenzione del parcheggio, faƫ salvi i requisiƟ di sicurezza ed efficienza;
- contenere le superfici desƟnate a parcheggio (per evitare fenomeni di spaesamento, degrado, impermeabilizzazione del suolo);
;
- contenere le superfici desƟnate a parcheggio (per evitare fenomeni di spaesamento, degrado, impermeabilizzazione del suolo);
- nei parcheggi a raso, ridurre il grado complessivo di impermeabilizzazione anche mediante l'impiego di pavimentazioni permeabili;
- garanƟre protezione dal soleggiamento, orientando opportunamente gli stalli e disponendo idonee schermature in considerazione dei periodi di massima esposizione, privilegiando alberi disposƟ in fasce verdi conƟnue;
do idonee schermature in considerazione dei periodi di massima esposizione, privilegiando alberi disposƟ in fasce verdi conƟnue;
- garanƟre un sistema di illuminazione integrato con la componente arborea ed arbusƟva prevista o presente, con aƩenzione alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energeƟco;
- separare i percorsi veicolari da quelli pedonali, e disƟnguere i percorsi dagli stalli, variando in maniera opportuna la pavimentazione;
i percorsi veicolari da quelli pedonali, e disƟnguere i percorsi dagli stalli, variando in maniera opportuna la pavimentazione;
- nei parcheggi a raso, aumentare e qualificare la presenza degli elemenƟ vegetali (alberi, arbusƟ, siepi, praƟ) per la loro capacità di assorbimento delle polveri e di miglioramento del microclima. Scegliere specie arboree adaƩe alle condizioni bioclimaƟche e che non rilascino sostanze resinose, bacche o a foglia coriacea;
. Scegliere specie arboree adaƩe alle condizioni bioclimaƟche e che non rilascino sostanze resinose, bacche o a foglia coriacea;
- prevedere la realizzazione e/o la predisposizione di infrastruƩure eleƩriche per la ricarica dei veicoli per parcheggi.
- Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsƟ, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posƟ auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservaƟ ai veicoli condoƫ da persone
sura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posƟ auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservaƟ ai veicoli condoƫ da persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 503/96. 4. Nella progeƩazione di nuovi parcheggi pubblici, come nell'adeguamento di quelli esistenƟ, si dovranno rispeƩare le "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" emanate dal 100
Art. 87 Piazze e aree pedonalizzate
REGOLAMENTO EDILIZIO Ministero delle InfrastruƩure e TrasporƟ con D.M. 05/11/2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 04/01/2002 n. 3. Art. 87 Piazze e aree pedonalizzate
- La progeƩazione delle aree aperte pavimentate pubbliche o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caraƩerizzazione dello spazio come fulcro della ciƩà pubblica e della vita urbana, curando la omogeneità formale rispeƩo ai luoghi annessi o collegaƟ, finalizzando la composizione
à pubblica e della vita urbana, curando la omogeneità formale rispeƩo ai luoghi annessi o collegaƟ, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progeƩuali inclusivi e tali da incenƟvare obieƫvi di coesione sociale. 2. Gli spazi devono essere organizzaƟ in maniera da permeƩere diversi usi grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell’illuminazione, del verde e dell’arredo: si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta ecc..
e, dell’illuminazione, del verde e dell’arredo: si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta ecc.. 3. l flussi del traffico veicolare generalmente non devono interferire con tali spazi. 4. Gli spazi aperƟ pavimentaƟ devono essere realizzaƟ nel rispeƩo delle norme sul superamento delle barriere architeƩoniche; in parƟcolare si raccomanda l’assenza, o la riduzione al minimo (max 2,50
e norme sul superamento delle barriere architeƩoniche; in parƟcolare si raccomanda l’assenza, o la riduzione al minimo (max 2,50 cm) dei dislivelli, l’uƟlizzo dei materiali anƟsdrucciolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell’acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare disconƟnuità e non è ammessa la presenza di avvallamenƟ e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed esteƟci.
re disconƟnuità e non è ammessa la presenza di avvallamenƟ e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed esteƟci. 5. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare l’acqua in determinaƟ punƟ di raccolta: caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle acque meteoriche. 6. Gli elemenƟ di arredo urbano (cesƟni portarifiuƟ, panchine, fioriere, portabicicleƩe, giochi bimbi,
Art. 88 Passaggi pedonali e marciapiedi
o delle acque meteoriche. 6. Gli elemenƟ di arredo urbano (cesƟni portarifiuƟ, panchine, fioriere, portabicicleƩe, giochi bimbi, elemenƟ della pubblica illuminazione ecc..) partecipano alla valorizzazione e all’immagine degli spazi scoperƟ pubblici e di uso pubblico, la scelta degli elemenƟ di arredo va concordata con l’amministrazione comunale. Art. 88 Passaggi pedonali e marciapiedi
- I passaggi pedonali e i marciapiedi devono essere collocaƟ in modo da non creare intralci o
8 Passaggi pedonali e marciapiedi
- I passaggi pedonali e i marciapiedi devono essere collocaƟ in modo da non creare intralci o interferenze e così da ridurre le situazioni di pericolo assicurando una fruizione sicura dello spazio pubblico.
- Le pavimentazioni dei marciapiedi e dei passaggi pedonali d'uso pubblico devono essere realizzaƟ con materiali anƟsdrucciolo e conformi, per materiali e dimensioni, alle disposizioni di legge per il superamento delle barriere architeƩoniche.
Ɵsdrucciolo e conformi, per materiali e dimensioni, alle disposizioni di legge per il superamento delle barriere architeƩoniche. 3. Tuƫ gli edifici (pubblici e privaƟ) devono essere dotaƟ di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a m 1,00. I marciapiedi devono essere costruiƟ con idonea pendenza verso l’esterno del fabbricato ed essere realizzaƟ in modo da non favorire eventuali infiltrazioni verso i muri dell’edificio.
a verso l’esterno del fabbricato ed essere realizzaƟ in modo da non favorire eventuali infiltrazioni verso i muri dell’edificio. 4. E’ obbligatorio il rispeƩo dell’art. 40 del Regolamento di esecuzione e di aƩuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni. 101
Art. 89 Passi carrai ed uscite per autorimesse
REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 89 Passi carrai ed uscite per autorimesse
- Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate.
- Fra le uscite delle autorimesse e le uscite pedonali di locali colleƫvi (scuole, cinema, ecc.) deve incorrere una distanza minima di almeno 10,00 m., misurata fra gli sƟpiƟ più vicini.
- Se l’uscita dell’autorimessa è cosƟtuita da una rampa, tra l’inizio della livelleƩa inclinata ed il filo
li sƟpiƟ più vicini. 3. Se l’uscita dell’autorimessa è cosƟtuita da una rampa, tra l’inizio della livelleƩa inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un traƩo piano, pari ad almeno m. 3,50 di lunghezza. 4. La realizzazione, modifica, chiusura o riprisƟno dei passi o accessi carrabili, se connessa a lavori edili è subordinata alla presentazione di Comunicazione di Inizio Aƫvità (CILA), ed alla contestuale richiesta per il rilascio del cartello stesso.
alla presentazione di Comunicazione di Inizio Aƫvità (CILA), ed alla contestuale richiesta per il rilascio del cartello stesso. 5. L’apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata all’autorizzazione dell’Ente gestore della strada e a quello del Comando di Polizia Municipale Locale, dovendo essere realizzaƟ nel rispeƩo normaƟvo del D.Lgs 285/92 e relaƟvo regolamento di aƩuazione. 6. Di regola è prevista la dotazione di n° 1 passo carraio per ogni loƩo sul quale insiste un edificio a
golamento di aƩuazione. 6. Di regola è prevista la dotazione di n° 1 passo carraio per ogni loƩo sul quale insiste un edificio a funzione residenziale e di n° 2 passi carrai in caso di edifici a diversa funzione. Per quanto riguarda le caraƩerisƟche dimensionali si rimanda all’art. 92. 7. Nei loƫ ove sono collocaƟ edifici residenziali cosƟtuiƟ da più alloggi, sarà possibile implementare al massimo di un passo carraio, qualora non sia già stato superato il limite massimo consenƟto.
ggi, sarà possibile implementare al massimo di un passo carraio, qualora non sia già stato superato il limite massimo consenƟto. 8. Saranno valutate richieste di ulteriori accessi carrabili per parƟcolari condizioni progeƩuali o moƟvi di sicurezza/viabilità, previo parere espresso dalla Giunta Comunale. 9. L'implementazione di passi carrai, di cui ai commi 7 e 8, comportante l'eliminazione di stalli di sosta pubblica predefiniƟ, è soggeƩa alla moneƟzzazione del posto-auto eliminato
7 e 8, comportante l'eliminazione di stalli di sosta pubblica predefiniƟ, è soggeƩa alla moneƟzzazione del posto-auto eliminato (convenzionalmente assunto pari a 12,5 mq). L’ eventuale soppressione di posƟ auto deve essere comunque autorizzata dal SeƩore Lavori Pubblici prima del rilascio di Ɵtolo abilitaƟvo. 10. In caso di trasformazioni complesse/Accordi OperaƟvi/PUA, Permessi di Costruire, la previsione dei passi carrai dovrà cosƟtuire parte integrante della progeƩazione.
Accordi OperaƟvi/PUA, Permessi di Costruire, la previsione dei passi carrai dovrà cosƟtuire parte integrante della progeƩazione. 11. Gli accessi carrabili dovranno distare almeno 12,00 m dalle intersezioni e rispeƩare quanto previsto dall’art. 46 del Regolamento di aƩuazione del Codice della Strada. 12. I cancelli carrabili o le serrande a protezione della proprietà laterali, dovranno essere arretraƟ di almeno 5,00 m dalle corsie di transito veicolare pubblico. In alternaƟva all’arretramento è data la
dovranno essere arretraƟ di almeno 5,00 m dalle corsie di transito veicolare pubblico. In alternaƟva all’arretramento è data la possibilità di dotare i cancelli o le serrande di sistemi automaƟci di apertura azionaƟ eleƩronicamente con comando a distanza. 13. Al fine di evitare pericolo per la pubblica circolazione, sarà consenƟto, previo il prevenƟvo parere dell’Ente Gestore della pubblica illuminazione, spostare a carico del richiedente, i lampioni pubblici
revio il prevenƟvo parere dell’Ente Gestore della pubblica illuminazione, spostare a carico del richiedente, i lampioni pubblici dandone evidenza nella praƟca edilizia, a condizione che venga garanƟto il rispeƩo della normaƟva in materia di illuminazione pubblica. 14. La pavimentazione della banchina stradale in corrispondenza del passo carraio o dell’accesso pedonale dovrà di norma essere realizzata con materiali inerƟ sciolƟ quali ad esempio misto
nza del passo carraio o dell’accesso pedonale dovrà di norma essere realizzata con materiali inerƟ sciolƟ quali ad esempio misto granulometrico stabilizzato, ghiaia etc. Il progeƩo allegato alla richiesta di autorizzazione ai sensi 102
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO dell’art. 23 Codice della Strada dovrà rappresentare la Ɵpologia di pavimentazione adoƩata. Sono faƫ salvi casi parƟcolari da soƩoporre al parere del SeƩore Lavori Pubblici comunale. La prescrizione di cui al presente comma si applica alle richieste presentate successivamente alla data di entrata in vigore delle presenƟ modifiche al Regolamento Edilizio, ovvero dal 01/09/2024. 15. Ogni modifica/manomissione del suolo pubblico deve essere prevenƟvamente autorizzata dal
Art. 90 Dehors/Chioschi su suolo pubblico o di uso pubblico
to Edilizio, ovvero dal 01/09/2024. 15. Ogni modifica/manomissione del suolo pubblico deve essere prevenƟvamente autorizzata dal SeƩore Lavori Pubblici comunale, faƩa salva la manutenzione ordinaria della porzione di suolo pubblico anƟstante i passi carrai e gli accessi pedonali. Art. 90 Dehors/Chioschi su suolo pubblico o di uso pubblico
- I Dehors sono apprestamenƟ temporanei (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) appoggiaƟ o
olo pubblico o di uso pubblico
- I Dehors sono apprestamenƟ temporanei (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) appoggiaƟ o ancoraƟ al suolo, di perƟnenza a pubblici esercizi (bar, ristoranƟ, ecc.) e aƫvità economiche, desƟnaƟ esclusivamente alla somministrazione di alimenƟ e bevande. Tali struƩure sono installate liberamente ai sensi dell’art. 7, comma 1, leƩera g), della L.R. n. 15/2013. La realizzazione delle medesime struƩure dovrà essere preceduta da opportuna comunicazione inoltrata al Servizio
.R. n. 15/2013. La realizzazione delle medesime struƩure dovrà essere preceduta da opportuna comunicazione inoltrata al Servizio Edilizia, con l’indicazione delle date di avvio dei lavori e di rimozione del manufaƩo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 15/2013; faƩo salvo il prevenƟvo oƩenimento dell’Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico riguardante l’area oggeƩo di intervento. 2. L’installazione dei dehors è consenƟta nel rispeƩo delle disposizioni di cui al vigente:
ardante l’area oggeƩo di intervento. 2. L’installazione dei dehors è consenƟta nel rispeƩo delle disposizioni di cui al vigente:
- “Disciplinare per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico alle aƫvità arƟgianali e commerciali”;
- “Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relaƟvo canone”;
- “Regolamento Arredo Porto Canale su suolo pubblico” di cui alla D.C.C. n. 50/2014 (Allegato n. 12 al presente Regolamento Edilizio);
olamento Arredo Porto Canale su suolo pubblico” di cui alla D.C.C. n. 50/2014 (Allegato n. 12 al presente Regolamento Edilizio);
- “Norme di indirizzo sull’installazione d’arredo in piazza FiorenƟni e via del Porto (Prolungamento Piazza Ciceruacchio)” di cui alla D.C.C. n. 50/2014 (Allegato n. 12 al presente Regolamento Edilizio);
- Per la disciplina dei chioschi arƟgianali di piadina, si rimanda al Regolamento per la “disciplina
nte Regolamento Edilizio); 3. Per la disciplina dei chioschi arƟgianali di piadina, si rimanda al Regolamento per la “disciplina dell’aƫvità di produzione e vendita di piadina romagnola e altre produzioni alimentari” di alla D.C.C. n. 25 del 26/03/2013 (quale Allegato n. 10 al presente Regolamento Edilizio). 4. Sono inoltre posƟ su suolo pubblico i seguenƟ apprestamenƟ di caraƩere precario: 1.a vendita di giornali, tabacchi ed arƟcoli da spiaggia; 1.b telefoni pubblici;
co i seguenƟ apprestamenƟ di caraƩere precario: 1.a vendita di giornali, tabacchi ed arƟcoli da spiaggia; 1.b telefoni pubblici; 1.c aƩesa passeggeri di pubbliche linee automobiIisƟche; 1.d distributori automaƟci di merci e/o servizi; 1.e soccorso pubblico; 1.f informazioni turisƟche; 1.g vendita fiori in Zona cimiteriale. 5. Nelle edicole esistenƟ adibite alla vendita di giornali, tabacchi, fiori e arƟcoli da spiaggia, nonché nei
Zona cimiteriale. 5. Nelle edicole esistenƟ adibite alla vendita di giornali, tabacchi, fiori e arƟcoli da spiaggia, nonché nei manufaƫ/chioschi per informazioni turisƟche, sono consenƟƟ intervenƟ di caraƩere esclusivamente manutenƟvo. A tal proposito gli intervenƟ:
- non dovranno comportare l’esecuzione di opere murarie o geƫ in calcestruzzo;
- potranno riguardare la riparazione, il rinnovo e la sosƟtuzione delle struƩure poste al di
pere murarie o geƫ in calcestruzzo;
- potranno riguardare la riparazione, il rinnovo e la sosƟtuzione delle struƩure poste al di sopra del suolo sistemato, purché cosƟtuite esclusivamente da legno o metallo; 103
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- di riparazione, rinnovamento e sosƟtuzione dei tamponamenƟ, delle chiusure e della copertura, dovranno avvenire uƟlizzando esclusivamente tessuto, legno, metallo, vetro, lastre e pellicole di materiali sinteƟci o di quant’altro assimilabile.
- Non è possibile installare nuove edicole commerciali su suolo pubblico.
- Per l’installazione di telefoni pubblici, aƩesa autolinee, distributori automaƟci di merci e/o di
merciali su suolo pubblico. 7. Per l’installazione di telefoni pubblici, aƩesa autolinee, distributori automaƟci di merci e/o di servizio, manufaƫ per il soccorso pubblico e, i relaƟvi dimensionamenƟ e le relaƟve caraƩerisƟche, dovranno rispondere a quanto indicato dalle Amministrazioni ed dalle Aziende erogatrici e produƩrici. 8. L’installazione di chioschi su superficie privata è ammessa nel rispeƩo delle norme del PUG. Non è
Art. 91 Servitù pubbliche di passaggio sui fronƟ delle costruzioni e per chiosch
e erogatrici e produƩrici. 8. L’installazione di chioschi su superficie privata è ammessa nel rispeƩo delle norme del PUG. Non è prevista la corresponsione di una fideiussione a garanzia dello smontaggio degli stessi. Art. 91 Servitù pubbliche di passaggio sui fronƟ delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionaƟ su suolo pubblico e privato
- Le servitù pubbliche di passaggio, nel caso di occupazione di suolo pubblico con chioschi/gazebi e
Art. 92 Recinzioni
u suolo pubblico e privato
- Le servitù pubbliche di passaggio, nel caso di occupazione di suolo pubblico con chioschi/gazebi e dehors, dovranno avvenire nel rispeƩo del vigente “Disciplinare per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico alle aƫvità arƟgianali e commerciali”. Art. 92 Recinzioni
- Le recinzioni devono avere un aspeƩo coerente con l'ambiente circostante, non impedire o disturbare la visibilità per la circolazione e rispeƩare tuƩe le caraƩerisƟche e le distanze dal ciglio
costante, non impedire o disturbare la visibilità per la circolazione e rispeƩare tuƩe le caraƩerisƟche e le distanze dal ciglio stradale previste dal Codice della Strada o richieste dall'ente preposto alla gesƟone della viabilità su cui prospeƩano. 2. Sulla Via CesenaƟco le recinzioni dovranno essere poste almeno a m. 2,50 dal limite della carreggiata stradale. 3. L'altezza delle recinzioni non dovrà superare i m. 1,50 dal marciapiede esistente, o dalla quota di
lla carreggiata stradale. 3. L'altezza delle recinzioni non dovrà superare i m. 1,50 dal marciapiede esistente, o dalla quota di riferimento stradale ( ± 0,00) in assenza di esso. I cancelli e montanƟ potranno avere un’altezza fino ad un massimo di m. 2,50 purchè in armonia con la restante recinzione. Per moƟvi di sicurezza (es. protezione da evenƟ alluvionali, ecc.) o moƟvi parƟcolari potranno essere consenƟte maggiori altezze di recinzioni, cancelli e montanƟ.
one da evenƟ alluvionali, ecc.) o moƟvi parƟcolari potranno essere consenƟte maggiori altezze di recinzioni, cancelli e montanƟ. Per le recinzioni poste tra loƫ o aree di privaƟ valgono le disposizioni deƩate dal Codice Civile. 4. I passi carrai dovranno avere una larghezza minima di m. 2,50 e una massima di m. 3,50. Nel caso siano presenƟ due passi carrabili lungo lo stesso lato dovranno avere una distanza minima tra loro
massima di m. 3,50. Nel caso siano presenƟ due passi carrabili lungo lo stesso lato dovranno avere una distanza minima tra loro di m. 5,00. I passi carrabili per funzioni agricole o produƫve potranno avere una larghezza massima pari a m. 5,00. Sono faƩe salve, previa valutazione dell’Ufficio Tecnico comunale, autorizzazioni di passi carrai di maggiore dimensione, per casi eccezionali o funzioni parƟcolari (es. canƟeri navali).
omunale, autorizzazioni di passi carrai di maggiore dimensione, per casi eccezionali o funzioni parƟcolari (es. canƟeri navali). 5. Fuori dai centri abitaƟ, si applicano le disposizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada. 6. In tuƩe le zone sono vietate le recinzioni in pannelli stampaƟ prefabbricaƟ in cemento, in alluminio anodizzato e in materiale plasƟco. 7. Per le recinzioni prospicienƟ a due strade pubbliche, si dovrà garanƟre il triangolo di visibilità,
o e in materiale plasƟco. 7. Per le recinzioni prospicienƟ a due strade pubbliche, si dovrà garanƟre il triangolo di visibilità, cosƟtuito dal triangolo avente due laƟ di m. 12 coincidenƟ con i confini del loƩo o con il cordolo 104
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO del marciapiede, se esistente, ed avenƟ il verƟce nell'intersezione di quesƟ due laƟ verso strada; il terzo lato è dato dal segmento di chiusura. 8. Le aree private non edificate fronteggianƟ vie, piazze o spazi aperƟ al pubblico passaggio, all'interno dei centri abitaƟ, devono essere recintate. 9. Negli edifici a prevalente funzione abitaƟva, sono ammesse struƩure a copertura degli accessi esclusivamente pedonali, la cui proiezione sia compresa al limite della proprietà e avente una
truƩure a copertura degli accessi esclusivamente pedonali, la cui proiezione sia compresa al limite della proprietà e avente una superficie coperta massima ammessa di mq 3,00. Tali manufaƫ non dovranno superare altezza di 2,50 m., presa dal marciapiede esistente, o dalla quota di riferimento stradale ( ± 0,00) in assenza di esso, all’estradosso del relaƟvo elemento a copertura. 10. Negli edifici a prevalente funzione abitaƟva, i passi pedonali devono avere una larghezza non superiore a cm 160.
Art. 93 Numerazione civica
copertura. 10. Negli edifici a prevalente funzione abitaƟva, i passi pedonali devono avere una larghezza non superiore a cm 160. 11. E’ vietata l’apertura di cancelli verso il suolo pubblico o di uso pubblico. Art. 93 Numerazione civica
- Su richiesta dell’interessato, per nuove costruzioni, frazionamenƟ, ampliamenƟ con creazione di nuove unità immobiliari, l'Amministrazione Comunale, tramite l’Ufficio SIT, assegna ad ogni
onamenƟ, ampliamenƟ con creazione di nuove unità immobiliari, l'Amministrazione Comunale, tramite l’Ufficio SIT, assegna ad ogni fabbricato e ad ogni unità immobiliare il numero civico ed i relaƟvi interni, analogamente in caso di demolizione ne comunica la dismissione. 2. L’interessato ha l’obbligo di acquistare presso la sede Comunale la piastrella contrassegnata dal logo comunale, relaƟva alla numerazione civica, sia esterna che interna. Successivamente la diƩa
a piastrella contrassegnata dal logo comunale, relaƟva alla numerazione civica, sia esterna che interna. Successivamente la diƩa concessionaria del Comune provvederà alla sua installazione negli idonei luoghi, ovvero in posizione ben visibile dalla via pubblica. Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, per le facciate a un’altezza variabile da 2 a 3 metri, per i cancelli in
resso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, per le facciate a un’altezza variabile da 2 a 3 metri, per i cancelli in prossimità della sommità. Deve essere mantenuto perfeƩamente visibile e leggibile a cura dei proprietari dell’immobile. 3. Ove l’Amministrazione comunale accerƟ la mancanza o l’irregolare affissione del numero civico, avviserà i proprietari degli immobili o l’amministratore di condominio, concedendo 15 giorni di tempo per regolarizzare le affissioni.
rà i proprietari degli immobili o l’amministratore di condominio, concedendo 15 giorni di tempo per regolarizzare le affissioni. Trascorso il termine assegnato senza che si sia oƩemperato, l’Amministrazione comunale procederà all’esecuzione d'ufficio, con spese a carico degli inadempienƟ e l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento. 4. Dalla approvazione del presente regolamento è faƩo divieto a chiunque di adoƩare numerazioni
eviste dal presente Regolamento. 4. Dalla approvazione del presente regolamento è faƩo divieto a chiunque di adoƩare numerazioni civiche difformi rispeƩo alle indicazioni del presente regolamento. E’ vietato manomeƩere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe, sia di onomasƟca stradale che di numerazione civica e numerazione interna. 5. Chi effeƩua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell’avvenuta violazione, provvede
ca e numerazione interna. 5. Chi effeƩua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell’avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni e alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il riprisƟno con spese a carico dei trasgressori. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con una sanzione amministraƟva pecuniaria, da € 50,00 a € 150,00. 105
Art. 94 Aree verdi
REGOLAMENTO EDILIZIO Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente Art. 94 Aree verdi
- Le zone verdi, i parchi, i complessi alberaƟ di valore ornamentale, pubblici o privaƟ, devono essere conservaƟ, curaƟ e mantenuƟ con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sosƟtuzione delle medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sosƟtuzione, abbaƫmento e capitozzatura delle piante di alto fusto in deƩe zone deve essere autorizzata dagli uffici comunali.
i sosƟtuzione, abbaƫmento e capitozzatura delle piante di alto fusto in deƩe zone deve essere autorizzata dagli uffici comunali. Norme per la MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL VERDE PRIVATO 2. Le norme sul verde privato deƩano disposizioni per la salvaguardia e l’oculata gesƟone del verde esistente nel territorio comunale, per l’impianto e la difesa di alberature, per la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privaƟ.
nel territorio comunale, per l’impianto e la difesa di alberature, per la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privaƟ. 3. Per le operazioni colturali di parƟcolare complessità, prime tra tuƩe la potatura, possono intervenire, oltre ai proprietari, esclusivamente i gestori o manutentori del verde ovvero operatori muniƟ di idoneo Ɵtolo di studio (Diploma o Laurea aƫnente) o aver frequentato almeno un corso di
tori del verde ovvero operatori muniƟ di idoneo Ɵtolo di studio (Diploma o Laurea aƫnente) o aver frequentato almeno un corso di formazione professionale (teorico e praƟco) aƫnente al Ɵpo di intervento che si intende eseguire. 4. Gli intervenƟ edilizi devono rispeƩare il R.I.E. secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nelle norme del PUG, seguendo le indicazioni deƩate dall’allegato linee guida R.I.E. 5. Nel territorio comunale devono essere rigorosamente tutelate e conservate:
ndicazioni deƩate dall’allegato linee guida R.I.E. 5. Nel territorio comunale devono essere rigorosamente tutelate e conservate:
- le specie florisƟche proteƩe, in parƟcolare durante gli sfalci dell’erba dovranno essere rispeƩaƟ i periodi di fioritura delle eventuali specie proteƩe esistenƟ, favorendo la diffusione della specie;
- gli arbusƟ che per rarità della specie, o comunque per morfologia o vetustà, risulƟno di parƟcolare pregio;
ione della specie;
- gli arbusƟ che per rarità della specie, o comunque per morfologia o vetustà, risulƟno di parƟcolare pregio;
- gli alberi avenƟ circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colleƩo, superiore a cm. 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza. CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA’ a) 1^ grandezza > 18 m. b) 2^ grandezza 12 – 18 m. c) 3^ grandezza < 12m.
. CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA’ a) 1^ grandezza > 18 m. b) 2^ grandezza 12 – 18 m. c) 3^ grandezza < 12m.
- le piante con più fusƟ se almeno uno di quesƟ raggiunge la circonferenza di cm. 20.
- Le sosƟtuzioni di alberi e i nuovi impianƟ rientrano nelle prescrizioni deƩate ai successivi commi. Abbaƫmento e sosƟtuzione di piante nelle aree di verde privato
- E’ faƩo di divieto a chiunque di abbaƩere alberi, siano essi vivi, deperenƟ o morƟ, su tuƩo il
te nelle aree di verde privato 7. E’ faƩo di divieto a chiunque di abbaƩere alberi, siano essi vivi, deperenƟ o morƟ, su tuƩo il territorio comunale, senza il prevenƟvo nulla osta del competente ufficio comunale. 106
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Il nulla osta deve essere richiesto (ex post) anche per le piante cadute/crollate in seguito a tempesta o altre cause di forza maggiore. Il divieto si applica anche ai traƫ di siepe avenƟ lunghezza pari o superiore a 10 m. Il divieto non si applica alle piante/siepi insistenƟ negli alvei dei fiumi e dei canali (a condizione che il lavoro sia eseguito o autorizzato dalla Regione o dal Consorzio di bonifica) e a quelle colƟvate nella normale praƟca agricola.
lavoro sia eseguito o autorizzato dalla Regione o dal Consorzio di bonifica) e a quelle colƟvate nella normale praƟca agricola. 8. L’Amministrazione comunale procederà anche alla denuncia presso l’autorità giudiziaria per procurato danno ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 nei casi in cui si ravvisino gli estremi per avvenuta compromissione dell’ambiente, degli equilibri ecologici che garanƟscono la vita di determinate specie animali e vegetali e dell’armonia esteƟca dei luoghi.
e, degli equilibri ecologici che garanƟscono la vita di determinate specie animali e vegetali e dell’armonia esteƟca dei luoghi. 9. Le moƟvazioni che consentono l’abbaƫmento di alberature sono le seguenƟ:
- pericolo di crollo, e/o stato vegetaƟvo e fitosanitario irrimediabilmente compromesso, alberi che manifesƟno sintomi fitosanitari e/o difeƫ struƩurali che comporƟno rischi per la pubblica incolumità non miƟgabili con praƟche arboricolturali ordinarie o straordinarie. Le alberature
e comporƟno rischi per la pubblica incolumità non miƟgabili con praƟche arboricolturali ordinarie o straordinarie. Le alberature dovranno essere classificate con una propensione al cedimento estrema, pari a D (protocollo sulla valutazione della stabilità degli alberi della Società Italiana Arboricoltori - SIA), descrivendo chiaramente la pianta ed evidenziando i sintomi fitosanitari ed i difeƫ struƩurali osservaƟ negli
oricoltori - SIA), descrivendo chiaramente la pianta ed evidenziando i sintomi fitosanitari ed i difeƫ struƩurali osservaƟ negli organi di sostegno (radici, colleƩo, fusto, branche primarie) assegnando a quesƟ un indice di gravità chiaro e specifico e riportando le osservazioni e le proposte di intervento in apposita perizia staƟco- fitosanitaria. La propensione al cedimento dell’albero dovrà essere analizzata con metodo VTA
rvento in apposita perizia staƟco- fitosanitaria. La propensione al cedimento dell’albero dovrà essere analizzata con metodo VTA (Visual Tree Assestment) e riportata nella richiamata perizia, a firma di un tecnico abilitato, doƩore Agronomo o Forestale, che dovrà essere obbligatoriamente allegata all’istanza di abbaƫmento;
- danni oggeƫvamente riscontrabili a struƩure e/o impianƟ tecnologici, mureƫ, recinzioni, passi
egata all’istanza di abbaƫmento;
- danni oggeƫvamente riscontrabili a struƩure e/o impianƟ tecnologici, mureƫ, recinzioni, passi carrabili e pedonali illustraƟ da adeguata perizia asseverata da uno o più tecnici abilitaƟ, a seconda delle competenze, che evidenzi l’impossibilità di adoƩare soluzioni alternaƟve e lo stato di pericolosità a mantenere l’albero nella posizione, che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda;
naƟve e lo stato di pericolosità a mantenere l’albero nella posizione, che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda;
- eccessiva densità di impianto limitatamente agli alberi soccombenƟ evidenziata da perizia fitosanitaria a firma di un tecnico abilitato, doƩore Agronomo o forestale, che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda;
- riqualificazione del verde privato con mantenimento od incremento del numero di alberature,
atoriamente allegata alla domanda;
- riqualificazione del verde privato con mantenimento od incremento del numero di alberature, illustrata da specifico progeƩo a firma di tecnico abilitato che comprovi il miglioramento a livello qualitaƟvo, naturalisƟco e manutenƟvo in coerenza con quanto disposto al paragrafo “progeƩazione delle aree verdi”;
- alberi assoggeƩaƟ a norme sovraordinate di caraƩere regionale o nazionale volte alla
aragrafo “progeƩazione delle aree verdi”;
- alberi assoggeƩaƟ a norme sovraordinate di caraƩere regionale o nazionale volte alla salvaguardia del verde e dell’incolumità pubblica (es. platano affeƩo da cancro colorato);
- alberi situaƟ in fasce di vincolo fluviale, di canali di bonifica, etc. per i quali l’Ente competente alla gesƟone e tutela abbia formalmente richiesto l’abbaƫmento per finalità pubbliche;
- alberi secchi, morƟ il cui stato sia comprovato da idonea documentazione fotografica;
sto l’abbaƫmento per finalità pubbliche;
- alberi secchi, morƟ il cui stato sia comprovato da idonea documentazione fotografica;
- Il nulla osta è subordinato alla presentazione, da parte del proprietario, di domanda su apposita modulisƟca in marca da bollo, indirizzata al Dirigente dell’ufficio competente, corredata da appropriata documentazione fotografica, planimetria aƩa a localizzare l’albero oggeƩo di abbaƫmento e l’ubicazione della pianta sosƟtuƟva, perizia tecnica ove richiesta, versamento diriƫ
localizzare l’albero oggeƩo di abbaƫmento e l’ubicazione della pianta sosƟtuƟva, perizia tecnica ove richiesta, versamento diriƫ di segreteria e quant’altro sia uƟle ai fini della definizione della domanda. 107
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 11. Il nulla osta sarà rilasciato previo versamento di una cauzione, anche soƩo forma di polizza fideiussoria, bancaria o assicuraƟva, che sarà resƟtuita, su richiesta scriƩa dell’interessato, dopo due anni dall’impianto previo accertamento dell’avvenuto aƩecchimento. L’importo della cauzione è stabilito, per ogni pianta da abbaƩere, dal Dirigente dell’ufficio competente, fermo restando l’importo minimo di Euro 500,00.
è stabilito, per ogni pianta da abbaƩere, dal Dirigente dell’ufficio competente, fermo restando l’importo minimo di Euro 500,00. 12. In caso di mancata richiesta da parte dell’interessato, trascorsi due anni dal rilascio del nulla osta, la cauzione sarà incamerata dall’Amministrazione Comunale su apposito capitolo desƟnato alla riqualificazione del verde pubblico. 13. Il procedimento amministraƟvo si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di abbaƫmento.
pubblico. 13. Il procedimento amministraƟvo si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di abbaƫmento. 14. Nel caso di richiesta di integrazione o altra comunicazione, i termini sono interroƫ e riprenderanno dalla data di presentazione completa di quanto richiesto. 15. Il nulla osta all’abbaƫmento ha validità di 1 anno dalla data del rilascio, entro tale data dovrà essere sosƟtuita la/le pianta/e con le nuove essenze.
mento ha validità di 1 anno dalla data del rilascio, entro tale data dovrà essere sosƟtuita la/le pianta/e con le nuove essenze. 16. Ogni pianta abbaƩuta dovrà essere sosƟtuita da un altro esemplare, come successivamente specificato. Non sono soggeƫ a nulla osta gli abbaƫmenƟ facenƟ parte della progeƩazione di un intervento edilizio oggeƩo di specifico Ɵtolo abilitaƟvo, insistenƟ nell’area di perƟnenza del fabbricato.
la progeƩazione di un intervento edilizio oggeƩo di specifico Ɵtolo abilitaƟvo, insistenƟ nell’area di perƟnenza del fabbricato. 17. Gli alberi o le siepi abbaƩuƟ devono essere sosƟtuiƟ con piante appartenenƟ alle specie riportate nell’Allegato 5 “Specie arboree ed arbusƟve” del presente R.E., uƟlizzando materiale vivaisƟco di prima qualità. Eventuali specie non presenƟ in Allegato 5 dovranno essere soƩoposte a parere prevenƟvo degli
eriale vivaisƟco di prima qualità. Eventuali specie non presenƟ in Allegato 5 dovranno essere soƩoposte a parere prevenƟvo degli Uffici Comunali. In caso di oggeƫvi problemi di spazio legaƟ alla conformazione del loƩo (es. impossiblità del rispeƩo delle distanze da confini) un albero abbaƩuto potrà essere sosƟtuito anche con due arbusƟ di specie inclusa nell’Allegato 5. Le nuove specie arboree dovranno presentare una circonferenza del fusto non inferiore a 14 cm; e
specie inclusa nell’Allegato 5. Le nuove specie arboree dovranno presentare una circonferenza del fusto non inferiore a 14 cm; e quelle arbusƟve dovranno essere alte almeno 1,2 m. 18. Qualora sia oggeƫvamente impossibile procedere alla sosƟtuzione della pianta abbaƩuta, sarà necessario presentare specifica istanza nella quale si specifichi la moƟvazione dell’impossibilità, producendo una deƩagliata relazione a firma di tecnico abilitato o di vivaista. Qualora l’istanza di
vazione dell’impossibilità, producendo una deƩagliata relazione a firma di tecnico abilitato o di vivaista. Qualora l’istanza di non ripiantumazione sia accolta dall’Ufficio (i quali potranno avvalersi del parere della società CesenaƟco Servizi s.r.l.) , il richiedente sarà tenuto a versare una somma non rimborsabile a Ɵtolo di moneƟzzazione, pari al valore ornamentale della pianta da abbaƩere, come calcolato dall'Ufficio
omma non rimborsabile a Ɵtolo di moneƟzzazione, pari al valore ornamentale della pianta da abbaƩere, come calcolato dall'Ufficio secondo la metodologia disposta dal presente R.E. (Allegato n. 4, “Metodologia per la sƟma del valore ornamentale delle alberature”). Anche in caso di alberi secchi o molto deperiƟ, tale cifra non potrà essere inferiore a € 500,00. Le somme versate saranno assegnate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato per il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.
o assegnate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato per il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano. 19. Faƫ salvi casi parƟcolari debitamente documentaƟ, gli abbaƫmenƟ non dovranno essere eseguiƟ nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio, in cui avviene la riproduzione dell’avifauna. 20. L’abbaƫmento abusivo ed ingiusƟficato comportano per il trasgressore il pagamento di un ammenda di euro 350,00 per ogni pianta abbaƩuta in assenza di nulla osta. 108
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 21. Oltre al pagamento della suddeƩa ammenda è previsto l’obbligo di presentare entro 30 giorni istanza di abbaƫmento in sanatoria, come specificato ai punƟ precedenƟ. Qualora l’abbaƫmento non autorizzato non sia supportato dalle moƟvazioni che avrebbero consenƟto il rilascio di nulla osta, elencate ai punƟ precedenƟ, sarà dovuto il versamento di una somma pari al valore ornamentale della pianta abbaƩuta, a favore del Comune, calcolato secondo la metodologia
versamento di una somma pari al valore ornamentale della pianta abbaƩuta, a favore del Comune, calcolato secondo la metodologia adoƩata ed allegata al presente R.E. (allegato n. 4). Le somme versate saranno assegnate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano. 22. Nel caso di caduta di un albero per calamità naturali o sinistri, il proprietario dovrà dare
ualificazione del verde urbano. 22. Nel caso di caduta di un albero per calamità naturali o sinistri, il proprietario dovrà dare comunicazione in carta semplice al Comune entro 30 giorni dall’evento, allegando la documentazione fotografica della pianta. Il proprietario dovrà inoltre obbligatoriamente procedere alla presentazione di nulla osta per la sosƟtuzione entro 60 giorni dal sopralluogo del Comune, riconducendosi al caso di abbaƫmento di piante secche o morte La mancata comunicazione e/o la
giorni dal sopralluogo del Comune, riconducendosi al caso di abbaƫmento di piante secche o morte La mancata comunicazione e/o la mancata sosƟtuzione cosƟtuirà violazione al presente regolamento. Potature 23. Un albero correƩamente piantato e colƟvato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. 24. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un caraƩere di straordinarietà e sarà effeƩuata soƩo
necessita di potature. 24. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un caraƩere di straordinarietà e sarà effeƩuata soƩo la responsabilità del proprietario. Le potature potranno essere eseguite esclusivamente se finalizzate a garanƟre o recuperare uno sviluppo armonico degli alberi, per eliminare rami secchi, lesionaƟ o ammalaƟ, per moƟvi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere
eliminare rami secchi, lesionaƟ o ammalaƟ, per moƟvi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elemenƟ di ostacolo alla circolazione stradale, nei casi di interferenza con eleƩrodoƫ o reƟ tecnologiche e per allontanare parƟ aeree da manufaƫ, oltre ai casi di alberi allevaƟ in forma obbligata tradizionale ad uso ornamentale (ad esempio arte topiaria o altro), storico (ad esempio
asi di alberi allevaƟ in forma obbligata tradizionale ad uso ornamentale (ad esempio arte topiaria o altro), storico (ad esempio tutori vivi di piantate, gelsi, o altro) o produƫvo. Le potature devono essere effeƩuate sull’albero rispeƩando per quanto possibile la sua ramificazione naturale. I tagli dovranno essere neƫ e rispeƩare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi. 25. Gli intervenƟ di capitozzatura, cioè i tagli orizzontali di fusto o branche, che non rispeƩano la tecnica
lasciare monconi. 25. Gli intervenƟ di capitozzatura, cioè i tagli orizzontali di fusto o branche, che non rispeƩano la tecnica del “taglio di ritorno”, sono vietaƟ. Qualora gli stessi si rendessero necessari per una delle moƟvazioni che ammeƩono l’abbaƫmento, il proprietario dovrà presentare prevenƟva istanza di nulla-osta, con le stesse modalità previste per l’abbaƫmento. Si considera inopportuno asportare nel complesso ed in senso generale una percentuale superiore al 50% della chioma verde (intesa
i considera inopportuno asportare nel complesso ed in senso generale una percentuale superiore al 50% della chioma verde (intesa come massa fotosinteƟca fogliare). L’asportazione dovrà comunque tenere conto della specie e del reale stato fisiologico e fitosanitario della pianta. Aree di perƟnenza delle alberature e distanze minime da confini, utenze aeree, soƩerranee e dalle linee ferroviarie Aree di perƟnenza per i nuovi impianƟ
lberature e distanze minime da confini, utenze aeree, soƩerranee e dalle linee ferroviarie Aree di perƟnenza per i nuovi impianƟ 26. Per area di perƟnenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo della chioma e delle radici, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente arƟcolazione:
- per piante di prima grandezza (altezza >18 m); m. 6 di raggio
centro del fusto dell'albero, secondo la seguente arƟcolazione:
- per piante di prima grandezza (altezza >18 m); m. 6 di raggio
- per piante di seconda grandezza (altezza 12 -18 m); m. 4 di raggio
- per piante di terza grandezza (altezza < 12 m); m. 2 di raggio 109
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 27. Le aree di perƟnenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garanƟto il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanƟ, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:
- per piante di prima grandezza (altezza >18 m); mq. 10
- per piante di seconda grandezza (altezza 12 -18 m) mq. 6
- per piante di terza grandezza (altezza < 12 m) mq. 4
18 m); mq. 10
- per piante di seconda grandezza (altezza 12 -18 m) mq. 6
- per piante di terza grandezza (altezza < 12 m) mq. 4
- gli intervenƟ di posa delle pavimentazioni non devono comportare soƩofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.
- Tali aree di perƟnenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori
del piano di campagna. 29. Tali aree di perƟnenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanisƟci ed edilizi prescriƫ dal PUG, sono da considerarsi non edificabili. 30. Gli edifici e le pavimentazioni esistenƟ o le porzioni di essi, ricadenƟ all'interno o parzialmente all'interno delle aree di perƟnenza delle alberature, potranno essere demoliƟ o ricostruiƟ senza
denƟ all'interno o parzialmente all'interno delle aree di perƟnenza delle alberature, potranno essere demoliƟ o ricostruiƟ senza eccedere le dimensioni esistenƟ (planimetriche o alƟmetriche), sia entro che fuori terra. 31. Per gli alberi posƟ in aree adibite a parcheggi di perƟnenza di struƩure riceƫve/commerciali, si rimanda al comma 60 del presente arƟcolo. 32. Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di perƟnenza superi i confini della proprietà sulla quale
l presente arƟcolo. 32. Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di perƟnenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddeƩa area saranno definite dai confini stessi. 33. Distanze dai confini per i nuovi impianƟ Per le distanze dai confini sono considerate minime le misure di seguito indicate:
- piante di prima grandezza (altezza >18 m) 7 m
- piante di seconda grandezza (altezza 12 -18m) 5 m
- piante di terza grandezza (altezza < 12 m) 3 m
andezza (altezza >18 m) 7 m
- piante di seconda grandezza (altezza 12 -18m) 5 m
- piante di terza grandezza (altezza < 12 m) 3 m
- Distanza dalle utenze aeree Per le utenze aeree di telecomunicazione ed eleƩriche presenƟ in ambiente urbano, ovvero ricadenƟ nelle classi 0 e 1° ed avenƟ altezza minima di m. 5, come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art.2.1.06, in conformità allo stesso arƟcolo, dovrà essere rispeƩata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 aƩorno al cavo.
in conformità allo stesso arƟcolo, dovrà essere rispeƩata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 aƩorno al cavo. 35. Distanza dalle utenze soƩerranee Per le utenze soƩerranee devono essere rispeƩate le seguenƟ distanze minime per singolo albero, indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo apparƟene:
- piante di prima grandezza (altezza >18 m) > m. 4
- piante di seconda grandezza (altezza 12 -18 m) > m. 3
- piante di terza grandezza (altezza < 12 m) > m. 2
ltezza >18 m) > m. 4
- piante di seconda grandezza (altezza 12 -18 m) > m. 3
- piante di terza grandezza (altezza < 12 m) > m. 2
- Distanza dalle linee ferroviarie In conformità agli arƟcoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11.07.80 n° 753 , per alberi, arbusƟ e siepi si dovranno rispeƩare le distanze dalle linee ferroviarie soƩo indicate: Tipologia della Vegetazione Distanza minima corrispondente 110
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO a) alberi di altezza >4 m. altezza massima delle piante a maturità aumentata di m.2 b) arbusƟ ed alberi di altezza <4 m. m. 6 e siepi di altezza >1,5m c) siepi con altezza <1,5m m. 5 Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
ure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. Per le aree extra urbane, i terreni adiacenƟ alle linee ferroviarie non possono essere desƟnaƟ a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale. DanneggiamenƟ 37. Sono consideraƟ danneggiamenƟ tuƩe le aƫvità che, direƩamente o indireƩamente, possono
proiezione orizzontale. DanneggiamenƟ 37. Sono consideraƟ danneggiamenƟ tuƩe le aƫvità che, direƩamente o indireƩamente, possono compromeƩere l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante e, pertanto, sono equiparaƟ a tuƫ gli effeƫ ad abbaƫmenƟ non autorizzaƟ, e come tali regolamentaƟ. 38. E’ vietato ogni Ɵpo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in parƟcolare:
- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di perƟnenza delle piante;
sistente, in parƟcolare:
- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di perƟnenza delle piante;
- la combusƟone di sostanze di qualsiasi natura all’interno delle aree di perƟnenza delle alberature;
- l’impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell’area di perƟnenza delle piante;
- l’affissione direƩa alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesƟ e simili;
e;
- l’affissione direƩa alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesƟ e simili;
- il riporto, nelle aree di perƟnenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l’interramento del colleƩo;
- l’asporto di terreno dalle aree di perƟnenza degli alberi;
- l’uƟlizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di perƟnenza delle alberature, per deposiƟ di
di perƟnenza degli alberi;
- l’uƟlizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di perƟnenza delle alberature, per deposiƟ di materiali di qualsiasi Ɵpo, per aƫvità industriali o arƟgianali in genere;
- la realizzazione di impianƟ di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l’alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di perƟnenza delle alberature;
- il taglio delle radici. Il taglio delle radici, quando necessario ai fini della sicurezza e dell’incolumità
delle alberature;
- il taglio delle radici. Il taglio delle radici, quando necessario ai fini della sicurezza e dell’incolumità pubblica, deve essere accompagnato da VTA prima, durante e post intervento.
- Negli scavi per la posa in opera di nuova impianƟsƟca tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee eleƩriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, uƟlizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.
are distanze, uƟlizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi. 40. In proposito, si indicano le distanze minime da rispeƩare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo apparƟene:
- piante di prima grandezza (altezza >18 m.) > m. 4
- piante di seconda grandezza (altezza 12 –18 m.) > m. 3
- piante di terza grandezza (altezza < 12 m) > m. 2 111
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Norme per la difesa delle piante in aree di canƟere. 41. Nelle aree di canƟere è faƩo obbligo di adoƩare tuƫ gli accorgimenƟ uƟli ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, roƩura di rami, ecc.). 42. All’interno dell’area di perƟnenza delle alberature dovranno essere rispeƩaƟ tuƫ i divieƟ di cui ai precedenƟ commi 37 e 38. 43. Nelle aree di perƟnenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna
cui ai precedenƟ commi 37 e 38. 43. Nelle aree di perƟnenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l’interramento di materiali inerƟ o di altra natura. 44. Il transito di mezzi pesanƟ all'interno delle aree di perƟnenza delle alberature, è consenƟto solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di perƟnenza uƟlizzata per il transito di mezzi pesanƟ dovrà essere
e durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di perƟnenza uƟlizzata per il transito di mezzi pesanƟ dovrà essere adeguatamente proteƩa dall'eccessiva cosƟpazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscineƩo (vecchi copertoni ricoperƟ da tavolaƟ). 46. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusƟ, tuƫ gli alberi isolaƟ, le superfici boscate e cespugliate, posƟ nell’ambito di un canƟere, devono essere proteƫ da recinzioni solide che
alberi isolaƟ, le superfici boscate e cespugliate, posƟ nell’ambito di un canƟere, devono essere proteƫ da recinzioni solide che racchiudano le superfici di perƟnenza delle piante. 47. Se per insufficienza di spazio non è possibile l’isolamento dell’intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente proteƫ mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia proteƩo su tuƫ i laƟ. Tale protezione deve prevedere anche
te almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia proteƩo su tuƫ i laƟ. Tale protezione deve prevedere anche l’interposizione di idoneo materiale-cuscineƩo e deve essere installata evitando di collocare direƩamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufaƫ in ferro e simili. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di canƟere devono essere rialzaƟ o piegaƟ a mezzo di idonee legature proteƩe da materiale cuscineƩo.
erferiscono con la mobilità di canƟere devono essere rialzaƟ o piegaƟ a mezzo di idonee legature proteƩe da materiale cuscineƩo. 48. Al termine dei lavori tali disposiƟvi dovranno essere rimossi. 49. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetaƟvo. Nuovi impianƟ e sosƟtuzioni. Scelta delle specie
essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetaƟvo. Nuovi impianƟ e sosƟtuzioni. Scelta delle specie 50. Per l’indicazione delle specie da uƟlizzarsi per i nuovi impianƟ si rimanda all’elenco riportato nell’allegato al presente R.E., in cui le piante sono disƟnte in relazione all'influenza marina (vento e aerosol marino), in funzione della loro adaƩabilità alla prima, alla seconda e alla terza linea. Per 1^
nfluenza marina (vento e aerosol marino), in funzione della loro adaƩabilità alla prima, alla seconda e alla terza linea. Per 1^ fascia si intende la zona a mare compresa fra la linea di costa dai confini contermini del comuni di Cervia e GaƩeo e la traƩa ferroviaria Ravenna – Rimini; per 2^ fascia si intende il resto del territorio comunale (periferia urbana e forese). Dimensioni all’impianto 51. Per l’impianto di nuovi alberi si consiglia l'uƟlizzo di materiale vivaisƟco di prima qualità avente
Dimensioni all’impianto 51. Per l’impianto di nuovi alberi si consiglia l'uƟlizzo di materiale vivaisƟco di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm. 18-20 per le specie di prima e seconda grandezza e cm.12-15 per quelle di terza grandezza. Per gli arbusƟ la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 poste in contenitore. Distanze d'impianto 52. Per i nuovi impianƟ devono essere rispeƩate le seguenƟ distanze: 112
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- tra albero ed albero quelle indicate nelle tabelle in allegato al presente R.E.;
- rispeƩo ai confini di proprietà e alle utenze aeree e soƩerranee, le distanze indicate disposto “Aree di perƟnenza delle alberature e distanze minime da confini, utenze aeree, soƩerranee e dalle linee ferroviarie” . Per le aree verdi ricadenƟ negli standards edificatori, per i quali è prevista la cessione d'uso o di
dalle linee ferroviarie” . Per le aree verdi ricadenƟ negli standards edificatori, per i quali è prevista la cessione d'uso o di proprietà all'Amministrazione pubblica, quanto consigliato ai punƟ precedenƟ diviene obbligatorio. ProgeƩazione del verde in caso di intervenƟ edilizi IntervenƟ di nuova costruzione/ampliamento 53. FaƩa salva la verifica dell’indice di RIE, per gli intervenƟ di nuova costruzione ed ampliamento è
a costruzione/ampliamento 53. FaƩa salva la verifica dell’indice di RIE, per gli intervenƟ di nuova costruzione ed ampliamento è richiesto il soddisfacimento di una quota di copertura arborea ed arbusƟva. Tali quote dovranno individuarsi nelle aree esterne scoperte e traƩate a verde. La superficie desƟnata a verde in cui devono essere messi a dimora alberi ed arbusƟ dovrà presentare una profondità di almeno un metro.
rficie desƟnata a verde in cui devono essere messi a dimora alberi ed arbusƟ dovrà presentare una profondità di almeno un metro. In relazione ai diversi usi prevalenƟ negli edifici, la copertura del suolo dovrà rispeƩare i seguenƟ parametri:
- negli edifici a prevalente funzione a) abitaƟva e d) direzionale: il 40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e il 10% di copertura arbusƟva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusƟ al suolo, a maturità);
eri al suolo, a maturità) e il 10% di copertura arbusƟva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusƟ al suolo, a maturità);
- negli edifici a prevalente funzione b) turisƟco-riceƫva, c) produƫve ed e) commerciali: il 50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e il 20% di copertura arbusƟva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusƟ al suolo, a maturità). In
CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ
al suolo, a maturità) e il 20% di copertura arbusƟva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusƟ al suolo, a maturità). In alternaƟva potranno essere realizzate schermature verdi (siepi) lungo i confini di proprietà, con una copertura arbusƟva a siepe pari al 70%. 54. Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base della seguente tabella: CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ Prima grandezza
CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ
sulla base della seguente tabella: CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ Prima grandezza Raggio superiore a 6 metri Seconda grandezza Raggio da 3 a 6 metri Terza grandezza Raggio fino a 3 metri Albizzia (Albizzia julibrissin) Albero del Rosario (Melia azedarach) Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) Bagolaro (CelƟs australis) Carpino (Carpinus betulus) Albero delle lanterne (Koelreuteria panicolata) Carpino (Carpinus betulus – varietà pyramidalis) Ibrido di Gelso
rpinus betulus) Albero delle lanterne (Koelreuteria panicolata) Carpino (Carpinus betulus – varietà pyramidalis) Ibrido di Gelso (Morus platanifolia) Ciliegio (Prunus cerasifera “Pissardi” Farnia (Quercus robur) Gelso Bianco (Morus alba) Ibisco albereto Hibiscus syriacus) Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) Ginkgo (Ginkgo biloba) Langestroemia (Lagestroemia indica) 113
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Gaƫce (Populus alba) Nocciolo di Bisanzio (Corylus col urna) Pero da fiore Pyrus calleriana) Leccio (Quercus ilex) Olivo nostrano (Olea Europea) Robinia (Robinia pseudoacacia) Pino domesƟco (Pinus) Oppio (Acer campestre) Tiglio (Tilia europea) Orniello (Fraxinus ornus) Robinia (Robinia pseudoacacia) 55. Qualora per intervenƟ di ampliamento, ristruƩurazione o nuova edificazione, si rendesse necessario
ia (Robinia pseudoacacia) 55. Qualora per intervenƟ di ampliamento, ristruƩurazione o nuova edificazione, si rendesse necessario l’abbaƫmento di piante di prima o seconda grandezza (vive) già presenƟ nel loƩo interessato ed avenƟ circonferenza del fusto misurata all’altezza di m. 1,30 dal colleƩo pari ad almeno cm. 40, dovrà comunque prevedersi un reimpianto anche se le piante rimanenƟ fossero in numero sufficiente per il Ɵpo di intervento edificatorio da eseguire.
dersi un reimpianto anche se le piante rimanenƟ fossero in numero sufficiente per il Ɵpo di intervento edificatorio da eseguire. 56. Qualora, per documentata impossibilità, negli intervenƟ desƟnaƟ al recupero del patrimonio esistente non sia possibile reperire tali percentuali, il concessionario corrisponderà al Comune, per la superficie mancante, un indennizzo stabilito con determina del Dirigente del SeƩore interessato. ProgeƩazione delle aree verdi
a superficie mancante, un indennizzo stabilito con determina del Dirigente del SeƩore interessato. ProgeƩazione delle aree verdi 57. Il progeƩo di sistemazione del verde, relaƟvo agli intervenƟ edilizi di nuova costruzione, ampliamento e ristruƩurazione con modifica della sagoma, deve comprendere: -relazione sullo stato di faƩo comprendente planimetria e documentazione fotografica; -relazione descriƫva dei criteri progeƩuali e indicazione delle specie prescelte;
ente planimetria e documentazione fotografica; -relazione descriƫva dei criteri progeƩuali e indicazione delle specie prescelte; -planimetria del progeƩo, redaƩa alle scale opportune (<1:500) in cui siano riportate le principali caraƩerisƟche dell’opera, comprendente la disposizione dei singoli alberi (di nuovo impianto ed esistenƟ) evidenziando il loro ingombro a maturità, dei gruppi di arbusƟ, dei percorsi pedonali
oli alberi (di nuovo impianto ed esistenƟ) evidenziando il loro ingombro a maturità, dei gruppi di arbusƟ, dei percorsi pedonali ciclabili e carrabili, degli impianƟ (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.) nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e soƩerranee) aƫgue all’area di intervento; -descrizione degli accorgimenƟ adoƩaƟ per la salvaguardia della vegetazione esistente. 58. Nei progeƫ per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenƟ, si dovrà puntare
ella vegetazione esistente. 58. Nei progeƫ per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenƟ, si dovrà puntare sull’inserimento paesisƟco dell’area e degli edifici di perƟnenza, sopraƩuƩo nel caso di aree inserite in zone di parƟcolare valore paesisƟco (arenili, zone limitrofe a pinete litoranee e parchi pubblici, zone inserite in aree proteƩe). 59. Nel territorio rurale, è vietato l’uƟlizzo delle seguenƟ specie, in tuƩe le loro varietà e culƟvar:
- le betulle (genere Betula);
el territorio rurale, è vietato l’uƟlizzo delle seguenƟ specie, in tuƩe le loro varietà e culƟvar:
- le betulle (genere Betula);
- i faggi (genere Fagus e Nothofagus);
- il ciliegio nero (Prunus seroƟna); 114
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- la robinia (Robinia pseudoacacia);
- la gleditsia o spino di giuda (Gleditsia triacanthos);
- l'ailanto (Ailanthus alƟssima o A. glandulosa);
- il sommacco maggiore (Rhus typhina);
- la paulonia (Paulownia tomentosa) e la catalpa (Catalpa bignonioides);
- tuƩe le musacee (banano). L'uƟlizzo di tali specie è consenƟto (faƩe salve le condizioni agronomiche e pedoclimaƟche) solo se la scelta è esplicitamente moƟvata con apposita relazione (moƟvazioni di composizione
zioni agronomiche e pedoclimaƟche) solo se la scelta è esplicitamente moƟvata con apposita relazione (moƟvazioni di composizione architeƩonico - paesaggisƟca, non in contrasto con l’inserimento dell’area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora. Verde per parcheggi perƟnenziali 60. Nella nuova realizzazione o nel riaƩamento di parcheggi di perƟnenza di edifici, deve essere prevista
CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE
parcheggi perƟnenziali 60. Nella nuova realizzazione o nel riaƩamento di parcheggi di perƟnenza di edifici, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 15% dell'area complessiva occupata dal parcheggio. Si dovrà assicurare una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate: CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO E RELATIVO RAGGIO (r) MINIMO a) prima grandezza (altezza >18 m.) m2 8.00 r. m. 1,60
SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE
SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO E RELATIVO RAGGIO (r) MINIMO a) prima grandezza (altezza >18 m.) m2 8.00 r. m. 1,60 b) seconda grandezza (altezza 12 –18 m.) m2 3,50 r. m. 1,00 c) terza grandezza (altezza < 12 m.) m2 2.00 r. m. 0,80 Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da
uperficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta e dovranno essere adeguatamente proteƫ l'area permeabile, la superficie libera ed il tronco dal calpesƟo e da urƟ. Sono da escludere le seguenƟ specie arboree: -pino domesƟco (Pinus pinea); -bagolaro (CelƟs australis). La scelta delle soluzioni progeƩuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impaƩo ambientale
-bagolaro (CelƟs australis). La scelta delle soluzioni progeƩuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impaƩo ambientale ed all'oƫmizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggisƟco. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusƟ e specie erbacee tappezzanƟ. La progeƩazione di queste aree dovrà essere concordata con l’Ufficio Tecnico del verde. Difesa fitosanitaria
erbacee tappezzanƟ. La progeƩazione di queste aree dovrà essere concordata con l’Ufficio Tecnico del verde. Difesa fitosanitaria 61. Fino al momento dell'adozione di un Regolamento specifico riguardante la difesa fitosanitaria, nel presente arƟcolo sono indicate le norme generali a caraƩere transitorio e riportate le disposizioni nazionali di loƩa obbligatoria. 115
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Per la loƩa contro gli agenƟ patogeni dovranno essere privilegiate le misure di Ɵpo prevenƟvo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere aƩuata aƩraverso:
- la scelta di specie adeguate e l’impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenƟ;
- la preparazione adeguata dei siƟ d’impianto;
e adeguate e l’impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenƟ;
- la preparazione adeguata dei siƟ d’impianto;
- il rispeƩo delle aree di perƟnenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpesƟo, ecc.;
- l’eliminazione o la riduzione al minimo degli intervenƟ di potatura. Le dosi d’impiego, l’epoca e le modalità di distribuzione dei prodoƫ, dovranno essere tali da limitare
li intervenƟ di potatura. Le dosi d’impiego, l’epoca e le modalità di distribuzione dei prodoƫ, dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi aƫvi nell’ambiente (macchine irroratrici efficienƟ, assenza di vento, ecc.). E' assolutamente vietato qualsiasi intervento nel periodo di fioriture. Per favorire la biodiversità urbana, è favorita la loƩa biologica. E’ faƩo obbligo di rispeƩare le norme nazionali, regionali e di seƩore in materia di difesa fitosanitaria.
ta la loƩa biologica. E’ faƩo obbligo di rispeƩare le norme nazionali, regionali e di seƩore in materia di difesa fitosanitaria. Controllo della vegetazione spontanea 62. Il controllo della vegetazione spontanea deve essere aƩuato uƟlizzando mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura). I prodoƫ chimici dovranno essere scelƟ in base al periodo di intervento, rispeƩando le normaƟve vigenƟ e le indicazioni precedentemente esposte.
dovranno essere scelƟ in base al periodo di intervento, rispeƩando le normaƟve vigenƟ e le indicazioni precedentemente esposte. In aree private ad uso pubblico non è consenƟto l'uso di prodoƫ chimici (diserbanƟ). Per quanto concerne le specie rampicanƟ (edera, ecc.), si consigliano intervenƟ di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole quando le stesse possono contribuire all’aumento della biodiversità in ambiente urbano.
getazione sugli alberi, salvaguardandole quando le stesse possono contribuire all’aumento della biodiversità in ambiente urbano. In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanƟ, per problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parƟ tagliate, non lasciandole seccare su fusƟ e rami. Sanzioni, norme finanziarie e riferimenƟ legislaƟvi. 63. Le inosservanze alle norme di cui sopra, saranno punite con sanzioni da un minimo di euro 350,00
ie e riferimenƟ legislaƟvi. 63. Le inosservanze alle norme di cui sopra, saranno punite con sanzioni da un minimo di euro 350,00 a un massimo di euro 1.500,00. In parƟcolare:
- per gli abbaƫmenƟ non autorizzaƟ, la sanzione si applica con un minimo di euro 350,00 a un massimo di euro 1.500,00;
- per le capitozzature non autorizzate che interessano il tronco, equiparabile ad abbaƫmento, la sanzione si applica con un minimo di euro 350,00 a un massimo di euro 1.500,00 per ciascun albero capitozzato; 116
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- per le capitozzature non autorizzate che interessano le branche primarie con taglio orizzontale di rami di diametro superiore a cm. 10, la sanzione si applica con un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.500,00 per ciascun albero capitozzato;
- per le capitozzature non autorizzate che interessano le branche secondarie con taglio orizzontale di rami di diametro superiore a cm. 7, la sanzione si applica con un minimo di
sano le branche secondarie con taglio orizzontale di rami di diametro superiore a cm. 7, la sanzione si applica con un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 1.500,00 per ciascun albero capitozzato; Tuƫ gli imporƟ derivanƟ dalle sanzioni previste nelle presenƟ norme, saranno introitaƟ in apposito capitolo del Bilancio e il loro uso è vincolato ad intervenƟ sul verde pubblico e riprisƟno ambientale. Per tuƩo quanto non espressamente richiamato nelle presenƟ norme, si fa riferimento alle
verde pubblico e riprisƟno ambientale. Per tuƩo quanto non espressamente richiamato nelle presenƟ norme, si fa riferimento alle normaƟve Comunitarie, Statali e Regionali vigenƟ in materia. Esclusioni 64. Restano escluse dal presente arƟcolo le piantagioni di alberi da fruƩa, le colƟvazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le aƫvità vivaisƟche, soggeƩe a lavorazioni annuali o periodiche che limiƟno lo sviluppo della vegetazione arbusƟva e arborea invadente.
à vivaisƟche, soggeƩe a lavorazioni annuali o periodiche che limiƟno lo sviluppo della vegetazione arbusƟva e arborea invadente. Norme per la MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI E ALBERI PUBBLICI Criteri manutenƟvi
- Il Comune di CesenaƟco effeƩua la manutenzione delle piante, alberature ed aree verdi pubbliche che insistono su area pubblica.
- Per l'esecuzione degli intervenƟ manutenƟvi nelle aree verdi pubbliche in gesƟone direƩa o in
che insistono su area pubblica. 2. Per l'esecuzione degli intervenƟ manutenƟvi nelle aree verdi pubbliche in gesƟone direƩa o in concessione di seguito vengono riportaƟ i seguenƟ criteri generali che consentono il perseguimento di una correƩa gesƟone basata su principi differenziaƟ: Tipologia Zone Livello manutenzione Interventi Urbana Territorio urbanizzato - zone turistiche a mare della rete ferroviaria. Scuole, aree sportive, parchi. massimo sfalci frequenti, potature cespugli e alberi
ne turistiche a mare della rete ferroviaria. Scuole, aree sportive, parchi. massimo sfalci frequenti, potature cespugli e alberi aree strutturate con panchine, arredi, giochi, vialetti, ecc Periferica Restante parte del Territorio urbanizzato medio sfalci moderati, potature cespugli e alberi aree semplificate con panchine, vialetti rustici , ecc Seminaturale Aree nauralistiche, aree a frequentazione limitata zone relax, sentieri per passeggiate, piste ciclabili estensivo pochi interventi manutentivi mirati
ee a frequentazione limitata zone relax, sentieri per passeggiate, piste ciclabili estensivo pochi interventi manutentivi mirati pochi sfalci, controllo localizzato della vegetazione con molti arbusti e alberi e pochi prati tagliati 117
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO Selvatica Territorio rurale saltuaria a condizione interventi limitati, con garanzia di manutenzione ordinaria verde di pertinenza stradale (almeno 1 volta all’anno) 3. Per l'esecuzione degli intervenƟ manutenƟvi agli alberi pubblici di seguito vengono riportaƟ i seguenƟ aspeƫ generali che contribuiscono al miglioramento della vita degli alberi in ciƩà ed incidono sulla programmazione e scelta degli intervenƟ stessi:
ontribuiscono al miglioramento della vita degli alberi in ciƩà ed incidono sulla programmazione e scelta degli intervenƟ stessi:
- le condizioni ambientali della stazione in cui gli alberi si trovano a vegetare e le esigenze ecologiche e agronomiche che emergono da tale valutazione;
- le condizioni fitosanitarie degli alberi, con riferimento alla presenza e intensità delle avversità di natura abioƟca e bioƟca (compresi i problemi di natura antropica legaƟ ai confliƫ tra
la presenza e intensità delle avversità di natura abioƟca e bioƟca (compresi i problemi di natura antropica legaƟ ai confliƫ tra apparaƟ aerei e manufaƫ, tra radici e pavimentazioni, etc.) che possono essere presenƟ e alle misure correƫve da adoƩare;
- le condizioni di stabilità degli alberi, con riferimento alla valutazione della propensione al cedimento di alberi o loro parƟ, alla determinazione della vulnerabilità del sito di potenziale caduta
ione della propensione al cedimento di alberi o loro parƟ, alla determinazione della vulnerabilità del sito di potenziale caduta ed alla conseguente determinazione del connesso livello di rischio di danni a persone o cose;
- l’opportunità di una loro sosƟtuzione per completamento del ciclo di vita o per l’eccessiva disomogeneità e/o la presenza di ampi vuoƟ che ne pregiudichino fortemente il valore ornamentale definendo quindi un piano di rinnovo;
geneità e/o la presenza di ampi vuoƟ che ne pregiudichino fortemente il valore ornamentale definendo quindi un piano di rinnovo;
- la necessità di verificare la possibilità di eseguire trapianƟ di alberi esemplari di elevato valore ornamentale interessaƟ dall’esecuzione opere pubbliche o intervenƟ edilizi o di eseguire intervenƟ compensaƟvi nel caso non sia possibile eseguire il trapianto;
- l’opportunità di incrementarne la consistenza aƩraverso nuove piantumazioni.
nel caso non sia possibile eseguire il trapianto;
- l’opportunità di incrementarne la consistenza aƩraverso nuove piantumazioni.
- Gli intervenƟ di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbaƫmenƟ o le nuove piantagioni e semine, effeƩuaƟ sul territorio gesƟto dall'Amministrazione Comunale, su apposito programma predisposto periodicamente dal gestore del verde pubblico, sono eseguiƟ nel rispeƩo dei principi fissaƟ dal presente
o programma predisposto periodicamente dal gestore del verde pubblico, sono eseguiƟ nel rispeƩo dei principi fissaƟ dal presente Regolamento, dalle Linee Guida per la gesƟone del verde urbano e prime indicazioni per una gesƟone sostenibile pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare - Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, dalle vigenƟ norme sulla sicurezza, dalla normaƟva ambientale e dalle norme di loƩa obbligatoria in campo fitosanitario.
bblico, dalle vigenƟ norme sulla sicurezza, dalla normaƟva ambientale e dalle norme di loƩa obbligatoria in campo fitosanitario. 5. L'Amministrazione Comunale effeƩua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi e dei lavori aƩraverso appalƟ pubblici. GesƟone delle aree di verde pubblico in concessione 6. La manutenzione ordinaria delle aree verdi in concessione a terzi è sempre a carico del
aree di verde pubblico in concessione 6. La manutenzione ordinaria delle aree verdi in concessione a terzi è sempre a carico del concessionario, che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'arƟcolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effeƩuare gli intervenƟ necessari nel rispeƩo del presente Regolamento. Rientrano di norma nelle prestazioni di manutenzione ordinaria:
- il controllo visivo e strumentale della stabilità degli alberi, effeƩuato da professionista
tazioni di manutenzione ordinaria:
- il controllo visivo e strumentale della stabilità degli alberi, effeƩuato da professionista abilitato e qualificato;
- la pulizia da foglie e aghi di pino;
- la potatura; 118
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- il taglio di rami rotti o secchi di qualunque dimensione;
- lo sfalcio dei prati e la potatura delle siepi e degli arbusti;
- la manutenzione dell’impianto irriguo;
- la difesa fitosanitaria, compresa rimozione dei nidi di processionaria;
- quant’altro espressamente previsto dai disciplinari di concessione.
- Gli intervenƟ di potatura sono soggeƩi a parere prevenƟvo della società incaricata dal Comune per
isciplinari di concessione. 7. Gli intervenƟ di potatura sono soggeƩi a parere prevenƟvo della società incaricata dal Comune per la gestione del verde pubblico (Cesenatico Servizi s.r.l.). Anche gli eventuali intervenƟ di manutenzione straordinaria, qualora affidati ai concessionari nell’aƩo di concessione, sono soggeƩi a parere prevenƟvo della società incaricata dal Comune per la gestione del verde pubblico (Cesenatico Servizi s.r.l.).
o soggeƩi a parere prevenƟvo della società incaricata dal Comune per la gestione del verde pubblico (Cesenatico Servizi s.r.l.). 8. I concessionari a qualunque Ɵtolo di aree verdi di proprietà pubblica, e gli altri gestori del verde di uso colleƫvo (cimiteri, scuole, impianƟ sporƟvi, etc.) devono garanƟre la correƩa esecuzione degli intervenƟ manutenƟvi delle aree verdi in loro custodia, nel rispeƩo del presente Regolamento.
ranƟre la correƩa esecuzione degli intervenƟ manutenƟvi delle aree verdi in loro custodia, nel rispeƩo del presente Regolamento. 9. Affinché la società incaricata dal Comune per la gestione del verde pubblico (Cesenatico Servizi s.r.l.) possa effeƩuare gli intervenƟ di manutenzione straordinaria, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano staƟ realizzaƟ, è a totale
ozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano staƟ realizzaƟ, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, quesƟ dovrà farsi carico di tuƩo quello che la manutenzione comporta nel rispeƩo dei principi del presente Regolamento e, in quanto custode del bene, sarà ritenuto responsabile nei confronƟ dell’Amministrazione comunale e di terzi.
nte Regolamento e, in quanto custode del bene, sarà ritenuto responsabile nei confronƟ dell’Amministrazione comunale e di terzi. 10. E’ tassaƟvamente vietato qualsiasi intervento edificatorio (es. recinzioni, passi carrai, sistemazione aree esterne etc.) all'interno delle aree di verde pubblico oggeƩo di concessione in assenza di regolare Ɵtolo abilitaƟvo e del parere del SeƩore Lavori Pubblici comunale e degli altri uffici competenƟ.
essione in assenza di regolare Ɵtolo abilitaƟvo e del parere del SeƩore Lavori Pubblici comunale e degli altri uffici competenƟ. 11. L'Amministrazione Comunale può affidare a terzi la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree di verde pubblico, al fine di oƩenere il coinvolgimento della ciƩadinanza nella gesƟone e nel correƩo uso. Si richiama in parƟcolare il “Disciplinare Tecnico per l’affidamento
lgimento della ciƩadinanza nella gesƟone e nel correƩo uso. Si richiama in parƟcolare il “Disciplinare Tecnico per l’affidamento in favore di soggeƫ privaƟ o pubblici della manutenzione di aree a verde e delle aree desƟnate a parcheggio pubblico” allegato A alla D.G.C. n.102 del 18/05/2022. 12. E’ sempre consenƟto l’annaffiamento volontario del verde pubblico ad opera di privaƟ confinanƟ. Tutela degli alberi pubblici 13. E’ di norma vietato abbaƩere gli alberi pubblici.
verde pubblico ad opera di privaƟ confinanƟ. Tutela degli alberi pubblici 13. E’ di norma vietato abbaƩere gli alberi pubblici. 14. E’ di norma vietato tagliare i rami e/o le radici degli alberi pubblici, anche quelli che si protendono sul suolo privato. 15. Sono faƩe salve le deroghe che potranno essere concesse dal Comune nell’ambito di specifiche autorizzazioni per esecuzione di intervenƟ eccezionali, ai sensi del successivo paragrafo. IntervenƟ manutenƟvi proposƟ da privaƟ sul verde pubblico
secuzione di intervenƟ eccezionali, ai sensi del successivo paragrafo. IntervenƟ manutenƟvi proposƟ da privaƟ sul verde pubblico 16. I privaƟ, per eccezionali moƟvi, possono proporre e richiedere al Comune intervenƟ che garanƟscano uniformità, conƟnuità e coerenza con quelli aƩuaƟ dall’Amministrazione Comunale, i 119
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO quali potranno essere eseguiti direttamente dal Comune in caso di oggettive situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, ovvero potranno essere autorizzaƟ al privato richiedente, previo parere favorevole della Società incaricata dal Comune per la gesƟone del verde pubblico (CesenaƟco Servizi s.r.l.). Tale parere stabilirà anche le modalità di esecuzione e controllo. 17. Le Ɵpologie di intervenƟ ammissibili, da effettuarsi esclusivamente dal Comune o dalla Società
tà di esecuzione e controllo. 17. Le Ɵpologie di intervenƟ ammissibili, da effettuarsi esclusivamente dal Comune o dalla Società incaricata per la manutenzione del verde pubblico, sono indicaƟvamente le seguenƟ:
- taglio di rami che interferiscono palesemente e negaƟvamente con gli edifici, nel rispeƩo dell’equilibrio staƟco, fitosanitario e delle buone praƟche agronomiche. Per questa tipologia di intervento, il privato potrà presentare una semplice richiesta/segnalazione all’URP. La
che agronomiche. Per questa tipologia di intervento, il privato potrà presentare una semplice richiesta/segnalazione all’URP. La segnalazione/richiesta sarà verificata dagli uffici comunali e dalla società Cesenatico Servizi s.r.l., che daranno riscontro sull’eventuale accoglimento e sui tempi di intervento;
- taglio di radici che interferiscono palesemente e negaƟvamente con edifici e loro perƟnenze, purché questo non incida gravemente sulla stabilità delle alberature. Per questa tipologia di
ente con edifici e loro perƟnenze, purché questo non incida gravemente sulla stabilità delle alberature. Per questa tipologia di intervento, sarà necessario presentare istanza al Settore Lavori Pubblici Comunal.e, obbligatoriamente corredata da perizia redaƩa da uno specialista agronomo incaricato al privato. Il SeƩore Lavori Pubblici, previo parere della società CesenaƟco Servizi s.r.l., darà riscontro sull’eventuale accoglimento e soluzioni di intervento, fermo restando l’obiettivo
cietà CesenaƟco Servizi s.r.l., darà riscontro sull’eventuale accoglimento e soluzioni di intervento, fermo restando l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di massima tutela delle alberature pubbliche.
- Abbaƫmento, per casi oggeƫvamente eccezionali e connessi a situazioni di comprovato rischio per la pubblica incolumità e/o sicurezza.
- Nel caso si rilevino danni al patrimonio verde pubblico (alberi, arbusƟ, piante perenni, fioriture,
ncolumità e/o sicurezza. 18. Nel caso si rilevino danni al patrimonio verde pubblico (alberi, arbusƟ, piante perenni, fioriture, manƟ erbosi, elemenƟ di arredo verde come recinzioni, panchine, giochi..), il responsabile potrà essere perseguito a termini di legge fermo restando il diriƩo del Comune di CesenaƟco a pretendere il risarcimento ai sensi dell'art. 2034 c.c., secondo le modalità che seguono. 19. La societa’ incaricata dal Comune per la gesƟone del verde pubblico (CesenaƟco Servizi s.r.l.)
ondo le modalità che seguono. 19. La societa’ incaricata dal Comune per la gesƟone del verde pubblico (CesenaƟco Servizi s.r.l.) quanƟficherà economicamente il danno provocato al patrimonio verde pubblico. 20. Per gli alberi, il danno verrà calcolato in base al danno biologico e/o valore ornamentale secondo la metodologia presentata nell’Allegato 4, mentre per gli altri elemenƟ danneggiaƟ verrà effeƩuata apposita sƟma economica.
ondo la metodologia presentata nell’Allegato 4, mentre per gli altri elemenƟ danneggiaƟ verrà effeƩuata apposita sƟma economica. 21. Nel caso in cui risulƟ evidente un importante danneggiamento dell’apparato radicale, del fusto o dei tessuƟ vegetali (intossicamento, avvelenamento etc.) tale da presumere l’insorgenza di problemaƟche per la vitalità della pianta, il soggeƩo responsabile del danno sarà obbligato a:
- eseguire indagini specialisƟche fitosanitarie;
r la vitalità della pianta, il soggeƩo responsabile del danno sarà obbligato a:
- eseguire indagini specialisƟche fitosanitarie;
- produrre perizia specialistica asseverata relativa alla stabilità dell’alberatura e allo stato fitosanitario e di come queste sono variate a seguito del danno. La perizia dovrà essere redaƩa da professionisƟ specializzaƟ nell’ambito dell’arboricoltura urbana;
- effeƩuare i necessari intervenƟ di messa in sicurezza previsƟ dalle indagini eseguite;
nell’ambito dell’arboricoltura urbana;
- effeƩuare i necessari intervenƟ di messa in sicurezza previsƟ dalle indagini eseguite;
- nel caso la pianta sia irrimediabilmente compromessa e sia necessario l’abbaƫmento, procedere all’esecuzione di ripiantagioni sosƟtuƟve o compensaƟve con alberi di analoghe dimensioni o di pronto effeƩo, comprese le manutenzioni per i primi anni seguendo le indicazioni che verranno fornite dagli uffici competenƟ dell’amministrazione comunale.
manutenzioni per i primi anni seguendo le indicazioni che verranno fornite dagli uffici competenƟ dell’amministrazione comunale. Sarà a carico del soggeƩo responsabile anche la cosƟtuzione di una polizza fideiussoria di importo stabilito dall'amministrazione a garanzia dei lavori da eseguire. 22. In caso di accertamento di danni rilevanti al patrimonio verde pubblico, l’Amministrazione comunale procederà anche alla denuncia presso l’Autorità giudiziaria per procurato danno ambientale, ai sensi
l’Amministrazione comunale procederà anche alla denuncia presso l’Autorità giudiziaria per procurato danno ambientale, ai sensi del D.Lgs 152/2006, nei casi in cui si ravvisino gli estremi, per avvenuta compromissione 120
Art. 95 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
REGOLAMENTO EDILIZIO dell'ambiente, degli equilibri ecologici che garantiscono la vita di determinate specie di animali e vegetali e dell'armonia estetica dei luoghi. Art. 95 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
- I parchi e i giardini di interesse storico e documentale sono spazi aperƟ il cui valore deriva dall’impianto, dalla composizione vegetale e dalla presenza di manufaƫ architeƩonici e arƟsƟci. Alberi monumentali
valore deriva dall’impianto, dalla composizione vegetale e dalla presenza di manufaƫ architeƩonici e arƟsƟci. Alberi monumentali 2. La tutela di alberi monumentali eventualmente presenƟ sul territorio comunale è disciplinata dalla L.R. 2/77 e dalla L.R. 11/88. 3. L’Amministrazione Comunale, anche su segnalazione di enƟ e singoli ciƩadini, potrà proporre alla Regione Emilia Romagna l’isƟtuzione di ulteriori vincoli su alberature meritevoli di tutela.
ngoli ciƩadini, potrà proporre alla Regione Emilia Romagna l’isƟtuzione di ulteriori vincoli su alberature meritevoli di tutela. 4. Analoga richiesta potrà essere faƩa al Ministero dell’Agricoltura e Foreste per l’inserimento nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia ai sensi della L. 10/2013 e D.M. 23.10.2014. 5. In caso di inserimento di pianta privata nella lista degli alberi tutelaƟ, la richiesta sarà noƟficata anche ai proprietari.
Art. 96 OrƟ urbani
- In caso di inserimento di pianta privata nella lista degli alberi tutelaƟ, la richiesta sarà noƟficata anche ai proprietari.
- Gli alberi di pregio sono soggeƫ alla parƟcolare tutela deƩata dalle norme vigenƟ. Art. 96 OrƟ urbani
- Nelle aree private è sempre possibile realizzare orƟ a condizione che non siano uƟlizzaƟ prodoƫ nocivi alla salute delle persone e degli animali.
- Il Comune può assegnare a privaƟ aree pubbliche al fine di realizzare orƟ urbani, previa sƟpula di
Art. 97 Parchi e percorsi in territorio rurale
e persone e degli animali. 2. Il Comune può assegnare a privaƟ aree pubbliche al fine di realizzare orƟ urbani, previa sƟpula di apposita convenzione che ne disciplini l’aƩuazione. Art. 97 Parchi e percorsi in territorio rurale
- Percorsi in territorio rurale possono essere promossi dalla prevenƟva conclusione di accordi con i privaƟ con cui, fra le altre cose, si definiscono le condizioni di uƟlizzo pubblico di percorsi esistenƟ o
Art. 98 SenƟeri
ione di accordi con i privaƟ con cui, fra le altre cose, si definiscono le condizioni di uƟlizzo pubblico di percorsi esistenƟ o da progeƩarsi; tale uƟlizzo pubblico può tuƩavia essere garanƟto anche senza procedere al trasferimento al patrimonio comunale delle aree riferite a tali percorsi. Per il tracciamento di eventuali nuovi percorsi rispeƩare primariamente le giaciture e le geometrie delle suddivisioni interpoderali esistenƟ. Art. 98 SenƟeri
Art. 98 SenƟeri
li nuovi percorsi rispeƩare primariamente le giaciture e le geometrie delle suddivisioni interpoderali esistenƟ. Art. 98 SenƟeri
- Negli intervenƟ di nuova realizzazione e di riqualificazione dei senƟeri esistenƟ si dovrà:
- garanƟre la conƟnuità e la riconoscibilità dei percorsi, in parƟcolare in corrispondenza dei punƟ di partenza e arrivo (cartellonisƟca esplicaƟva) e degli eventuali incroci con la viabilità carraia ordinaria.
pondenza dei punƟ di partenza e arrivo (cartellonisƟca esplicaƟva) e degli eventuali incroci con la viabilità carraia ordinaria.
- Predisporre un fondo di calpesƟo sicuro e adeguato alla percorribilità, sopraƩuƩo nei punƟ più impervi, potenzialmente pericolosi o soggeƫ a ristagni idrici.
- Per favorire il passaggio di traƫ potenzialmente pericolosi o di difficile superamento, ricorre a idonee soluzioni tecniche il più possibile integrate col contesto paesaggisƟco di riferimento. 121
Art. 99 Tutela del suolo e del soƩosuolo
REGOLAMENTO EDILIZIO 2. Nelle intersezioni tra i senƟeri e la viabilità carraia ordinaria deve essere garanƟta la sicurezza dei diversi utenƟ della strada, con parƟcolare aƩenzione agli eventuali traƫ di compresenza delle diverse componenƟ di traffico. Art. 99 Tutela del suolo e del soƩosuolo
- La causa della contaminazione dei suoli e delle acque soƩerranee è aƩribuibile ad evenƟ incidentali o a conduzioni poco aƩente di aƫvità industriali, arƟgianali, agricole, oltre a quelle collegate alla
ibile ad evenƟ incidentali o a conduzioni poco aƩente di aƫvità industriali, arƟgianali, agricole, oltre a quelle collegate alla gesƟone dei rifiuƟ. Se la presenza di sostanze contaminanƟ in un’area rappresenta un pericolo per la salute umana e per l’ambiente, occorre procedere alla messa in sicurezza o alla bonifica delle matrici ambientali coinvolte, oltre al loro riprisƟno. La norma principale di riferimento è il Decreto legislaƟvo n.152 del 2006 che definisce quando un
Art.100 Approvvigionamento idrico
olte, oltre al loro riprisƟno. La norma principale di riferimento è il Decreto legislaƟvo n.152 del 2006 che definisce quando un sito è contaminato e quali sono le procedure da seguire per la bonifica. Capo IV infrastruƩure e reƟ tecnologiche Art.100 Approvvigionamento idrico
- La rete e gli impianƟ di approvvigionamento idrico sono di competenza degli enƟ o consorzi proprietari e gestori di reƟ. L'Ente gestore del servizio, in seguito a valutazioni sullo stato delle reƟ,
degli enƟ o consorzi proprietari e gestori di reƟ. L'Ente gestore del servizio, in seguito a valutazioni sullo stato delle reƟ, può richiedere intervenƟ specifici a carico dei soggeƫ aƩuatori di intervenƟ urbanisƟci, funzionali per l'adeguamento della rete acquedoƫsƟca e degli impianƟ esistenƟ all'interno o all'esterno dell'area interessata dall'intervento urbanisƟco. 2. Nei casi in cui lo stato dell'acquedoƩo non consenta la fornitura della portata richiesta dall'utente,
intervento urbanisƟco. 2. Nei casi in cui lo stato dell'acquedoƩo non consenta la fornitura della portata richiesta dall'utente, l'Ente gestore del servizio si riserva la possibilità di fornire una portata massima compaƟbile con le condizioni di esercizio della rete. In tali casi, sarà a carico del cliente l'eventuale predisposizione di impianƟ interni che garanƟscano il soddisfacimento delle portate richieste. Il riempimento delle
l'eventuale predisposizione di impianƟ interni che garanƟscano il soddisfacimento delle portate richieste. Il riempimento delle piscine dovrà avvenire in accordo con il gestore del Sistema Idrico Integrato. Sono favoriƟ i riempimenƟ con recupero di acque piovane. 3. Ogni fabbricato dovrà essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedoƩo comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garanƟre iI regolare
veniente dall'acquedoƩo comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garanƟre iI regolare rifornimento in ogni alloggio che deve provenire dalla conduƩura comunale. Nelle zone prive di acquedoƩo comunale l'acqua per uso domesƟco può essere prelevata da pozzi privaƟ ma, in tal caso, deve risultare potabile dall'analisi dei Laboratori d'Igiene competenƟ e I'uso ne deve essere
a da pozzi privaƟ ma, in tal caso, deve risultare potabile dall'analisi dei Laboratori d'Igiene competenƟ e I'uso ne deve essere consenƟto dall'Autorità Sanitaria. Gli impianƟ per la distribuzione dell’acqua potabile all’interno degli edifici dovranno essere costruiƟ a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni dell’Ente gestore. Il Comune potrà segnalare ad ARPAE, Ente competente al rilascio di concessioni per l’uƟlizzo
lle prescrizioni dell’Ente gestore. Il Comune potrà segnalare ad ARPAE, Ente competente al rilascio di concessioni per l’uƟlizzo di acqua pubblica, eventuali zone caraƩerizzate da un acquifero soƩerraneo vulnerabile nelle quali risulterebbe inopportuna l’apertura di nuovi siƟ di prelievo della risorsa idrica. 4. Per la progeƩazione di reƟ idriche, si rimanda alla DGR 828/2017 “Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi”. ImpianƟ anƟncendio
, si rimanda alla DGR 828/2017 “Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi”. ImpianƟ anƟncendio 5. L'installazione di bocche anƟncendio sul suolo pubblico viene eseguita dall’Ente gestore del Sistema Idrico Integrato su richiesta e a spese del Comune e degli enƟ preposƟ ai servizi. I medesimi soggeƫ saranno Ɵtolari dei relaƟvi contraƫ di fornitura. Nei casi in cui lo stato dell'acquedoƩo non consenta
ervizi. I medesimi soggeƫ saranno Ɵtolari dei relaƟvi contraƫ di fornitura. Nei casi in cui lo stato dell'acquedoƩo non consenta la fornitura della portata anƟncendio ad uso privato, l'Ente gestore del servizio, si riserva la possibilità di fornire una portata massima compaƟbile con le condizioni di esercizio della rete. In tali 122
Art. 101 Norme per la regimazione delle acque nel territorio agricolo
REGOLAMENTO EDILIZIO casi, sarà a carico del cliente l'eventuale predisposizione di impianƟ interni che garanƟscano il soddisfacimento delle portate richieste. Art. 101 Norme per la regimazione delle acque nel territorio agricolo
- La viabilità interpoderale deve essere dotata di almeno un fosso di guardia.
- Deve essere sempre assicurato il mantenimento della conƟnuità idraulica di scoline, fossi e compluvi. I compluvi (fossi, canali, alvei) devono essere mantenuƟ puliƟ e devono essere
conƟnuità idraulica di scoline, fossi e compluvi. I compluvi (fossi, canali, alvei) devono essere mantenuƟ puliƟ e devono essere adeguatamente proteƫ, eventualmente anche con tecniche di ingegneria naturalisƟca, le aree di confluenza. 3. In casi di presenze di ristagni d'acqua, deve esserne assicurato lo scolo superficiale. Possibilmente sono da evitarsi le coperture, anche localizzate, di fossi, canali e compluvi in genere;
to lo scolo superficiale. Possibilmente sono da evitarsi le coperture, anche localizzate, di fossi, canali e compluvi in genere; Solo in caso di parƟcolari e moƟvate situazioni, previa verifica idraulica ed acquisizione dell’autorizzazione da parte del Servizio Lavori Pubblici, potranno essere tombinaƟ. 4. In caso di aƩraversamenƟ stabili di compluvi interni agli appezzamenƟ per la regimazione delle acque, devono essere previsƟ tombini di adeguata sezione di deflusso.
compluvi interni agli appezzamenƟ per la regimazione delle acque, devono essere previsƟ tombini di adeguata sezione di deflusso. 5. Deve essere assicurata da parte dei fronƟsƟ e/o di coloro che hanno diriƩo di condurre acque nei fossi stradali, l'adeguata manutenzione ordinaria dei fossi stessi; in caso di inadempienza, l'ente proprietario della strada può ordinare al soggeƩo interessato di provvedere ai lavori di manutenzione; in caso di inerzia può procedere direƩamente l'ente proprietario della strada a
ressato di provvedere ai lavori di manutenzione; in caso di inerzia può procedere direƩamente l'ente proprietario della strada a spese del soggeƩo inadempiente. 6. Per i fossi stradali deve essere garanƟto un adeguato rispeƩo al lato campagna da sfalciare e da tenere pulito da parte dei fronƟsƟ al fine di salvaguardare le caraƩerisƟche e le dimensioni del fosso stradale. 7. E’ vietata ogni manomissione o alterazione delle sezioni di deflusso, delle pendenze e del tracciato
Art. 102 IntervenƟ di trasformazione e riuso di aree che hanno ospitato aƫvità p
ioni del fosso stradale. 7. E’ vietata ogni manomissione o alterazione delle sezioni di deflusso, delle pendenze e del tracciato della rete scolante pubblica, se non nel quadro di una pianificazione comunale o sovraordinata. Art. 102 IntervenƟ di trasformazione e riuso di aree che hanno ospitato aƫvità produƫve
- In tuƫ i casi di variazioni di desƟnazione d’uso di suoli o immobili da uso industriale o arƟgianale,
spitato aƫvità produƫve
- In tuƫ i casi di variazioni di desƟnazione d’uso di suoli o immobili da uso industriale o arƟgianale, ovvero commerciale, ad uso residenziale , a servizi , a verde, a industriale o ad arƟgianale, dovrà essere documentata la storia del sito, aƩraverso la ricostruzione delle aƫvità insediate nel sito medesimo, da prodursi a corredo della presentazione del Ɵtolo abilitaƟvo e in sede di presentazione di PUA o di accordo operaƟvo. Tale analisi rappresenta un elemento condizionante
del Ɵtolo abilitaƟvo e in sede di presentazione di PUA o di accordo operaƟvo. Tale analisi rappresenta un elemento condizionante per le previste riqualificazioni. 2. La documentazione da allegare dovrà essere realizzata sulla base delle informazioni storiche disponibili e dovrà contenere, in parƟcolare, la ricostruzione dell’evoluzione morfologica ed insediaƟva del sito, la ricostruzione del contesto industriale o arƟgianale, delle linee produƫve, degli
oluzione morfologica ed insediaƟva del sito, la ricostruzione del contesto industriale o arƟgianale, delle linee produƫve, degli impianƟ e delle infrastruƩure, l’individuazione di eventuali potenziali fonƟ comportanƟ rischio d’inquinamento per il suolo, il soƩosuolo e le acque, connesse con i cicli produƫvi storicamente insediaƟ, la loro estensione e la Ɵpologia di materiali ritenuƟ a rischio. Nel caso in cui non sia
i cicli produƫvi storicamente insediaƟ, la loro estensione e la Ɵpologia di materiali ritenuƟ a rischio. Nel caso in cui non sia possibile produrre tale documentazione o quando da tale documentazione risulƟ che il sito è stato interessato da aƫvità industriali, o arƟgianali o commerciali, potenzialmente a rischio d’inquinamento per il suolo, il soƩosuolo e le acque soƩerranee, il soggeƩo aƩuatore dovrà provvedere all’esecuzione di un’indagine preliminare che, sulla base delle potenziali fonƟ di 123
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO inquinamento correlate alle pregresse aƫvità, accerƟ lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, dei primi straƟ del soƩosuolo e delle acque soƩerranee in un areale congruo, presumibilmente interessato dalle aƫvità svolte. 3. I risultaƟ di tale piano di indagine preliminare dovranno essere trasmessi al Comune e ad Arpae, il soggeƩo interessato verificherà che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)
essi al Comune e ad Arpae, il soggeƩo interessato verificherà che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previsto per legge (secondo i valori individuaƟ nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs 152/06) non risulƟ superato. Tale analisi definirà gli elemenƟ condizionanƟ per le trasformazioni d’uso previste. Nel caso in cui sia accertato il superamento delle CSC, il soggeƩo interessato dovrà aƩuare le procedure previste dalla normaƟva vigente in materia (D.Lgs 152/06).
Art. 103 Depurazione e smalƟmento delle acque
peramento delle CSC, il soggeƩo interessato dovrà aƩuare le procedure previste dalla normaƟva vigente in materia (D.Lgs 152/06). Art. 103 Depurazione e smalƟmento delle acque
- Il sistema fognario e di depurazione si compone dell’allacciamento delle utenze alla rete fognaria, del sistema di condoƩe per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane (compresi gli scaricatori di piena di emergenza), degli impianƟ di raccolta e laminazione delle acque meteoriche e
reflue urbane (compresi gli scaricatori di piena di emergenza), degli impianƟ di raccolta e laminazione delle acque meteoriche e dell’impianto di depurazione cosƟtuito da tuƩe le opere edili e/o eleƩromeccaniche e di ogni altro sistema aƩo a ridurre il carico di inquinanƟ presenƟ nelle acque reflue. 2. La rete fognaria si compone di:
- una rete fognaria mista che raccoglie e convoglia in maniera unitaria acque reflue domesƟche o industriali e acque reflue di origine meteorica;
ia mista che raccoglie e convoglia in maniera unitaria acque reflue domesƟche o industriali e acque reflue di origine meteorica;
- una rete fognaria separata cosƟtuita da due canalizzazioni: a) la fognatura bianca per alla raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento; b) la fognatura nera per alla raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
fognatura nera per alla raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia. 3. L’allacciamento alla rete delle acque reflue è obbligatorio per tuƫ gli insediamenƟ, edifici e installazioni ubicaƟ in aree servite da rete fognaria (agglomeraƟ). 4. In seguito a valutazioni generali sullo stato delle reƟ fognarie, il gestore del Servizio idrico integrato, può richiedere intervenƟ specifici a carico dei soggeƫ aƩuatori di intervenƟ urbanisƟci, funzionali
l Servizio idrico integrato, può richiedere intervenƟ specifici a carico dei soggeƫ aƩuatori di intervenƟ urbanisƟci, funzionali per il risanamento, adeguamento o potenziamento della rete fognaria e degli impianƟ esistenƟ all'interno o all'esterno dell'area relaƟva all'intervento urbanisƟco. 5. La rete e gli impianƟ fognari e di depurazione delle acque reflue urbane sono di competenza del gestore del Servizio idrico integrato che si esprime anche in merito al rilascio di autorizzazioni allo
e sono di competenza del gestore del Servizio idrico integrato che si esprime anche in merito al rilascio di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento. La rete delle acque bianche è gesƟta dall’ufficio Lavori Pubblici. 6. In ogni intervento dove il calcolo dell’invarianza idraulica preveda la realizzazione di vasca di laminazione e annessa strozzatura, tali manufaƫ devono essere previsti nella relazione tecnica e
da la realizzazione di vasca di laminazione e annessa strozzatura, tali manufaƫ devono essere previsti nella relazione tecnica e negli elaboraƟ grafici allegaƟ al progeƩo. 7. Per tuƩe le modalità di esecuzione e di tenuta degli impianƟ di fognatura e degli scarichi di acque bianche e nere si fa riferimento ai RegolamenƟ Comunali. 8. Per gli scarichi a servizio di edifici posƟ al di fuori dell’agglomerato, in aree non servite da pubblica
egolamenƟ Comunali. 8. Per gli scarichi a servizio di edifici posƟ al di fuori dell’agglomerato, in aree non servite da pubblica fognatura, si farà riferimento alla normaƟva vigente in materia ed in parƟcolare al D. Lgs. 152/2006, 124
Art. 104 Raccolta differenziata dei rifiuƟ urbani e assimilaƟ
REGOLAMENTO EDILIZIO al DPR 227/2011, alla DGR 1053/2003, alle DGR 286/2005 e 1860/2006. e disposizioni degli AllegaƟ 16 e 17 al Regolamento Edilizio. Art. 104 Raccolta differenziata dei rifiuƟ urbani e assimilaƟ
- Il sistema di raccolta dei rifiuƟ urbani ed assimilaƟ si compone degli impianƟ di raccolta, quali: stazioni ecologiche, piaƩaforme ecologiche, centri di raccolta e centri per il riuso.
- Gli impianƟ di raccolta, per evitare la produzione e il trasporto di sostanze inquinanƟ e maleodoranƟ,
e centri per il riuso. 2. Gli impianƟ di raccolta, per evitare la produzione e il trasporto di sostanze inquinanƟ e maleodoranƟ, devono essere schermaƟ rispeƩo al sole (soleggiamento esƟvo) e ai venƟ (dominanƟ). La realizzazione di tali impianƟ è ammessa su aree di proprietà pubblica. 3. La rete e gli impianƟ per la raccolta (differenziata e non) dei rifiuƟ urbani ed assimilaƟ sono di competenza del soggeƩo pubblico individuato dalla normaƟva vigente.
(differenziata e non) dei rifiuƟ urbani ed assimilaƟ sono di competenza del soggeƩo pubblico individuato dalla normaƟva vigente. 4. Per gli intervenƟ di nuova costruzione, ristruƩurazione edilizia di interi edifici, per i piani urbanisƟci aƩuaƟvi, devono essere previsƟ all’interno degli edifici, delle aree corƟlizie e negli spazi pubblici, idonei spazi per il deposito dei contenitori dei rifiuƟ in coerenza con il sistema di raccolta aƫvo
Art. 105 Distribuzione dell’energia eleƩrica
izie e negli spazi pubblici, idonei spazi per il deposito dei contenitori dei rifiuƟ in coerenza con il sistema di raccolta aƫvo presso il Comune e con i regolamenƟ a tale riguardo previsƟ circa l’esposizione dei rifiuƟ medesimi per la raccolta da parte del gestore. 5. Nei Piani urbanisƟci aƩuaƟvi e negli Accordi OperaƟvi, in parƟcolare, devono essere previsƟ idonei spazi da aƩrezzare per la raccolta dei rifiuƟ solidi urbani, previo parere degli uffici competenƟ. Art. 105 Distribuzione dell’energia eleƩrica
Art. 105 Distribuzione dell’energia eleƩrica
are per la raccolta dei rifiuƟ solidi urbani, previo parere degli uffici competenƟ. Art. 105 Distribuzione dell’energia eleƩrica
- Il sistema di distribuzione dell'energia eleƩrica è composto dalla rete di distribuzione (linee eleƩriche, soƩostazioni e cabine di trasformazione) e dagli impianƟ per la derivazione d'utenza.
- La rete di distribuzione dell’energia eleƩrica è di competenza dei Gestori Titolari. Agli stessi
per la derivazione d'utenza. 2. La rete di distribuzione dell’energia eleƩrica è di competenza dei Gestori Titolari. Agli stessi compete la definizione delle distanze di prima approssimazione e/o delle fasce di rispeƩo in riferimento all'obieƫvo di qualità in conformità al DM 29.05.2008 “Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispeƩo degli eleƩrodoƫ”. Si richiamano le principali norme di riferimento della materia:
o per la determinazione delle fasce di rispeƩo degli eleƩrodoƫ”. Si richiamano le principali norme di riferimento della materia: Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi eleƩrici, magneƟci ed eleƩromagneƟci”. DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiƟ di esposizione, valori di aƩenzione ed obieƫvi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi eleƩrici e magneƟci alla frequenza di rete (50 Hz) generaƟ dagli eleƩrodoƫ”.
ezione della popolazione dalle esposizioni ai campi eleƩrici e magneƟci alla frequenza di rete (50 Hz) generaƟ dagli eleƩrodoƫ”. DM 29 maggio 2008, GU n. 156 del 5 luglio 2008, “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispeƩo degli eleƩrodoƫ”. DM 21 marzo 1988, n. 449 “Approvazione delle norme tecniche per la progeƩazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne” e s.m.i.”.
n. 449 “Approvazione delle norme tecniche per la progeƩazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne” e s.m.i.”. CEI 11-60 “Portata al limite termico delle linee eleƩriche esterne con tensione maggiore di 100 kV”. CEI 11-17 “ImpianƟ di produzione, trasmissione, distribuzione pubblica di energia eleƩrica - Linee in cavo”. CEI 106-11 “Guida per la determinazione delle fasce di rispeƩo per gli eleƩrodoƫ secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6). Parte I”.
er la determinazione delle fasce di rispeƩo per gli eleƩrodoƫ secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6). Parte I”. CEI 211-4 “Guida ai metodi di calcolo dei campi eleƩrici e magneƟci generaƟ dalle linee e da stazioni eleƩriche”. 125
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 3. In prossimità di asili, scuole, aree verdi aƩrezzate, ospedali e vicino ad edifici desƟnaƟ al permanere di persone per un periodo non inferiore a 4 (quaƩro) ore, è necessario non solo minimizzare l'impaƩo eleƩromagneƟco, ma anche favorire l'integrazione territoriale delle reƟ e degli impianƟ per la produzione dell'energia eleƩrica. A tale scopo occorre adoƩare tuƫ i possibili accorgimenƟ di cui ai commi successivi.
nƟ per la produzione dell'energia eleƩrica. A tale scopo occorre adoƩare tuƫ i possibili accorgimenƟ di cui ai commi successivi. 4. È necessario minimizzare l’impaƩo degli eleƩrodoƫ ad alta tensione: a Nelle aree per nuovi insediamenƟ a desƟnazione mista residenziale e direzionale, è obbligatorio l'interramento delle linee aeree esistenƟ. b Quando non è possibile operare interramenƟ, gli eleƩrodoƫ (nuovi o i traƫ esistenƟ) devono essere posizionaƟ in aree riservate a infrastruƩure che non prevedono la
rramenƟ, gli eleƩrodoƫ (nuovi o i traƫ esistenƟ) devono essere posizionaƟ in aree riservate a infrastruƩure che non prevedono la permanenza di persone o in alternaƟva, nelle loro fasce di rispeƩo. 5. È necessario minimizzare l’impaƩo delle cabine di trasformazione secondaria: a può essere collocata dove non è prevista la permanenza prolungata di persone, con adeguata fascia di rispeƩo; b può essere collocata, con idonea schermatura, all'interno di edifici residenziali o adibiƟ
Art. 106 Distribuzione del gas
ne, con adeguata fascia di rispeƩo; b può essere collocata, con idonea schermatura, all'interno di edifici residenziali o adibiƟ a uso con permanenza prolungata di persone solo in casi parƟcolari e adeguatamente moƟvaƟ. Art. 106 Distribuzione del gas
- Il sistema di distribuzione del gas si compone delle condoƩe di distribuzione, degli impianƟ per la derivazione d'utenza (allacciamenƟ), delle cabine di prelievo del gas e di riduzione di distreƩo.
Art. 107 Ricarica dei veicoli eleƩrici
ibuzione, degli impianƟ per la derivazione d'utenza (allacciamenƟ), delle cabine di prelievo del gas e di riduzione di distreƩo. 2. La gesƟone della rete e degli impianƟ di distribuzione del gas è demandata ad apposito Ente gestore. 3. In generale, si rimanda alle norme vigenƟ in materia di distribuzione del gas, impianƟ e cerƟficazioni impianƟsƟche. Trovano applicazione le norme UNI CIG di seƩore. Art. 107 Ricarica dei veicoli eleƩrici
Art. 107 Ricarica dei veicoli eleƩrici
s, impianƟ e cerƟficazioni impianƟsƟche. Trovano applicazione le norme UNI CIG di seƩore. Art. 107 Ricarica dei veicoli eleƩrici
- In merito la ricarica dei veicoli eleƩrici si applica quanto disposto dal Dlgs. 192/2005 e s.m.i.. e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1383 del 19/10/2020 (Modifiche all'aƩo di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiƟ minimi di prestazione energeƟca degli edifici di cui alle
Art. 108 Produzione di energie da fonƟ rinnovabili, da cogenerazione e reƟ di te
aƩo di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiƟ minimi di prestazione energeƟca degli edifici di cui alle deliberazioni di giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 e 1715 del 24 oƩobre 2016) e ss.mm.ii. Art. 108 Produzione di energie da fonƟ rinnovabili, da cogenerazione e reƟ di teleriscaldamento
- Il sistema si può comporre di: 1.1 - sistemi per la produzione di energia termica e/o di energia eleƩrica, relaƟve reƟ di distribuzione
ema si può comporre di: 1.1 - sistemi per la produzione di energia termica e/o di energia eleƩrica, relaƟve reƟ di distribuzione dell’energia (es. teleriscaldamento, ecc.), sistemi per la derivazione e contabilizzazione agli edifici; 1.2 - impianƟ di produzione di energia da fonƟ rinnovabili, sistemi di accumulo, reƟ di distribuzione dell’energia; 1.3 - sistemi combinaƟ di cui ai punƟ 1.1, 1.2. 2. Negli intervenƟ di trasformazione inclusi nella pianificazione operaƟva/aƩuaƟva, per ridurre il
inaƟ di cui ai punƟ 1.1, 1.2. 2. Negli intervenƟ di trasformazione inclusi nella pianificazione operaƟva/aƩuaƟva, per ridurre il consumo di energia da fonƟ non rinnovabili, deve essere prevista la realizzazione di infrastruƩure di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonƟ rinnovabili e assimilate. 126
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 3. La rete e gli impianƟ di produzione di energia da fonƟ rinnovabili, da cogenerazione e reƟ di teleriscaldamento sono di competenza dei gestori Ɵtolari. 4. Al fine di favorire il risparmio energeƟco, l’uso efficiente delle risorse energeƟche, la valorizzazione e l’integrazione delle fonƟ rinnovabili negli edifici, con Delibera di Giunta Regionale n. 967/2015 e ss.mm.ii., vengono stabiliƟ i requisiƟ minimi di prestazione energeƟca da rispeƩare per la
Art. 109 Telecomunicazioni
era di Giunta Regionale n. 967/2015 e ss.mm.ii., vengono stabiliƟ i requisiƟ minimi di prestazione energeƟca da rispeƩare per la progeƩazione e realizzazione sul territorio regionale di:
- edifici di nuova costruzione e impianƟ in essi installaƟ;
- nuovi impianƟ installaƟ in edifici esistenƟ;
- intervenƟ sugli edifici e sugli impianƟ esistenƟ. Art. 109 Telecomunicazioni
- Il sistema delle telecomunicazioni si compone di: impianƟ per la telefonia mobile o stazioni radio
Art. 109 Telecomunicazioni
Art. 109 Telecomunicazioni
- Il sistema delle telecomunicazioni si compone di: impianƟ per la telefonia mobile o stazioni radio base o Srb, impianƟ di diffusione radiotelevisiva per i sistemi analogici, radio digitale o Dab e per la televisione digitale terrestre o Dvb-T, ponƟ radio di collegamento per telefonia fissa o mobile e reƟ a fibre oƫche o per la telefonia fissa.
- La realizzazione e riconfigurazione di impianƟ funzionali alla telefonia mobile è soggeƩa alla
ƫche o per la telefonia fissa. 2. La realizzazione e riconfigurazione di impianƟ funzionali alla telefonia mobile è soggeƩa alla normaƟva specifica. Nel caso di richiesta di nuovo impianto in nuovo sito le opere sono soggeƩe a Permesso di Costruire nell’ambito del procedimento unico gesƟto dal SUAP. Per impianƟ esistenƟ, sono previste le procedure semplificate comprensive delle verifiche ambientali ed eventuale autorizzazione paesaggisƟca.
istenƟ, sono previste le procedure semplificate comprensive delle verifiche ambientali ed eventuale autorizzazione paesaggisƟca. 3. Per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianƟ di telefonia mobile si rimanda all’apposito regolamento approvato con D.C.C. N. 12/2006 (Allegato n. 12 al presente Regolamento Edilizio). 4. Per l’installazione di cavi per la fibra oƫca il richiedente, previa acquisizione da parte dei gestori
Art. 110 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luogh
Regolamento Edilizio). 4. Per l’installazione di cavi per la fibra oƫca il richiedente, previa acquisizione da parte dei gestori delle planimetrie riportanƟ le conduƩure esistenƟ, dovrà presentare istanza all’ufficio Lavori Pubblici, che rilascia l’autorizzazione ai sensi della Determina n. 86 del 11/02/2016. Capo V Recupero urbano, qualità architeƩonica e inserimento paesaggisƟco Art. 110 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
Art. 110 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luogh
alità architeƩonica e inserimento paesaggisƟco Art. 110 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- Gli edifici e le aree ad essi perƟnenƟ, in conformità alle disposizioni vigenƟ in materia, devono essere mantenuƟ in condizioni di pubblico decoro, igiene e sicurezza.
- Ove non espressamente previsto dalle norme di PUG, sono vietaƟ i deposiƟ all’aperto di materiali, alla rinfusa o accatastaƟ. Ove ammissibili, tali deposiƟ dovranno pertanto essere opportunamente
eposiƟ all’aperto di materiali, alla rinfusa o accatastaƟ. Ove ammissibili, tali deposiƟ dovranno pertanto essere opportunamente miƟgaƟ mediante l’impiego di siepi vive, corƟne di alberature ad alto fusto, ovvero con recinzioni cieche e dovranno essere opportunamente schermaƟ dalla pubblica vie e dagli spazi pubblici in genere. 2. I proprietari devono provvedere alla custodia, alla manutenzione ed al decoro dei propri immobili,
spazi pubblici in genere. 2. I proprietari devono provvedere alla custodia, alla manutenzione ed al decoro dei propri immobili, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. 3. Se tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere, previo oƩenimento di Ɵtolo
ione e la sicurezza urbana. 3. Se tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere, previo oƩenimento di Ɵtolo abilitaƟvo edilizio se richiesto, agli intervenƟ di riprisƟno, pulizia e messa in sicurezza delle aree nonché recupero degli edifici soƩo il profilo edilizio, funzionale ed ambientale. 127
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 4. Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privaƟ, degli EnƟ, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare, al fine del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di decoro delle costruzioni e dei loƫ liberi, l'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e aree di perƟnenza, ivi comprese le pareƟ su strade. In caso di rifiuto o di inadempimento da parte dell'interessato, il Sindaco può provvedere a spese
Art. 111 Facciate degli edifici ed elemenƟ architeƩonici di pregio
comprese le pareƟ su strade. In caso di rifiuto o di inadempimento da parte dell'interessato, il Sindaco può provvedere a spese del medesimo. ParƟcolare riguardo è riservato ad edifici di parƟcolare pregio ambientale ed alla manutenzione dei cornicioni o dei sistemi di raccolta delle acque sulle coperture, al fine di evitare pericolo e fasƟdio ai ciƩadini. Art. 111 Facciate degli edifici ed elemenƟ architeƩonici di pregio
Art. 111 Facciate degli edifici ed elemenƟ architeƩonici di pregio
coperture, al fine di evitare pericolo e fasƟdio ai ciƩadini. Art. 111 Facciate degli edifici ed elemenƟ architeƩonici di pregio
- RelaƟvamente alle facciate di fabbricaƟ insistenƟ nella CiƩà storica e per gli edifici storici diffusi nel territorio rurale, si rimanda alle Norme del PUG.
- Per l’installazione di scossaline e serrande negli edifici ricadenƟ all’interno della CiƩà storica e negli edifici storici diffusi nel territorio rurale, si rimanda all’allegato 8 “Disciplina degli impianƟ di
della CiƩà storica e negli edifici storici diffusi nel territorio rurale, si rimanda all’allegato 8 “Disciplina degli impianƟ di pubblicità o propaganda e degli altri elemenƟ di arredo negli edifici di interesse storico, arƟsƟco, culturale ed ambientale” di cui alla D.C.C. N. 29/2002 e nello specifico gli arƩ. 6 e 8. Tali opere, ai sensi del glossario dell’edilizia libera di cui al Decreto 2 marzo 2018, sono eseguibili senza alcun Ɵtolo abilitaƟvo.
opere, ai sensi del glossario dell’edilizia libera di cui al Decreto 2 marzo 2018, sono eseguibili senza alcun Ɵtolo abilitaƟvo. 3. Le Ɵnteggiature devono presentare un insieme esteƟco ed organico con tuƩa l’estensione della facciata, con l’ambiente urbano e col paesaggio. 4. Gli allineamenƟ dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenƟ dovranno essere armonizzaƟ al tessuto urbano esistente. 5. La realizzazione di cappoƩo termico su suolo pubblico è ammessa, nel caso di riqualificazione
aƟ al tessuto urbano esistente. 5. La realizzazione di cappoƩo termico su suolo pubblico è ammessa, nel caso di riqualificazione energeƟca di edifici esistenƟ mediante intervenƟ conservaƟvi, nel rispeƩo delle prescrizioni condizioni di seguito descriƩe. Lo spessore massimo uƟlizzabile e di cm. 15. 6. Nel caso in cui l’immobile prospeƫ una strada/piazza/parcheggio comunale priva di marciapiedi l’intervento non è ammesso; in presenza di marciapiedi la realizzazione del cappoƩo deve garanƟre il
munale priva di marciapiedi l’intervento non è ammesso; in presenza di marciapiedi la realizzazione del cappoƩo deve garanƟre il mantenimento in corrispondenza del fronte di una larghezza uƟle non inferiore a m. 1,50 riferita alla superficie pavimentata (esclusa la larghezza/spessore della cordonatura esistente che delimita il marciapiede dalla carreggiata/area di sosta ). Le suddeƩe limitazioni non sono applicabili nel caso in
esistente che delimita il marciapiede dalla carreggiata/area di sosta ). Le suddeƩe limitazioni non sono applicabili nel caso in cui il cappoƩo termico venga realizzato a parƟre dal primo piano dell’edificio, oppure da una quota superiore a m.3,00 dalla quota dello spazio pubblico. 7. Qualora l’immobile prospeƫ uno spazio pubblico con desƟnazione diversa da quella di cui al comma precedente le valutazioni saranno faƩe caso per caso, in considerazione delle funzioni
Art. 112 ElemenƟ aggeƩanƟ delle facciate, parapeƫ e davanzali
nazione diversa da quella di cui al comma precedente le valutazioni saranno faƩe caso per caso, in considerazione delle funzioni presenƟ/previste sull’area di proprietà comunale valutando gli interessi soƩesi. Art. 112 ElemenƟ aggeƩanƟ delle facciate, parapeƫ e davanzali
- Nessun aggeƩo superiore a 20 cm. può essere ammesso soƩo la quota di m. 3,50 in qualsiasi prospeƩo su pubblico passaggio, anche per parƟ mobili di infissi. Se per ragioni di sicurezza sono
quota di m. 3,50 in qualsiasi prospeƩo su pubblico passaggio, anche per parƟ mobili di infissi. Se per ragioni di sicurezza sono prescriƫ infissi con aperture verso l'esterno, quesƟ devono essere opportunamente arretraƟ in modo da non arrecare intralcio, pericolo od occupazione, anche momentanea dell’area pubblica. 128
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 2. Parapeƫ e ringhiere devono essere posizionaƟ in qualunque spazio praƟcabile ove sussista pericolo di caduta indipendentemente dalla funzione di quest’ulƟmo. In parƟcolare devono essere sempre previsƟ a protezione di balconi, logge e terrazzi e non devono avere un’altezza inferiore a 1,10 m. Tali elemenƟ devono presentare notevole resistenza agli urƟ e alla spinta in conformità alle leggi e
altezza inferiore a 1,10 m. Tali elemenƟ devono presentare notevole resistenza agli urƟ e alla spinta in conformità alle leggi e alle norme vigenƟ in materia, non devono essere scalabili ovvero presentare punƟ di appoggio che ne favoriscano lo scavalcamento e devono garanƟre l’inaƩraversabilità di una sfera di 10 cm di diametro. 3. Per la realizzazione di parapeƫ e ringhiere sono ammessi tuƫ i materiali tecnicamente adaƫ allo
a sfera di 10 cm di diametro. 3. Per la realizzazione di parapeƫ e ringhiere sono ammessi tuƫ i materiali tecnicamente adaƫ allo scopo di garanƟre sicurezza purché composiƟvamente coerenƟ all’immagine dell’edificio nel suo contesto ambientale. Il vetro è ammesso in presenza di requisiƟ di resistenza e di non frammentazione agli urƟ debitamente cerƟficaƟ. Sono faƩe salve altezze o caraƩerisƟche diverse previste dalle specifiche disposizioni di legge per determinate desƟnazioni d'uso degli ambienƟ ove
Art. 113 AllineamenƟ
ezze o caraƩerisƟche diverse previste dalle specifiche disposizioni di legge per determinate desƟnazioni d'uso degli ambienƟ ove quesƟ vengono collocaƟ (es. locali di pubblico speƩacolo). 4. RelaƟvamente agli elemenƟ aggeƩanƟ e i parapeƫ relaƟvi a fabbricaƟ insistenƟ nella CiƩà storica (Centro storico ed edifici diffusi in ambito urbano) e per gli edifici storici diffusi nel territorio rurale, si rimanda alle Norme del PUG. Art. 113 AllineamenƟ
Art. 113 AllineamenƟ
i in ambito urbano) e per gli edifici storici diffusi nel territorio rurale, si rimanda alle Norme del PUG. Art. 113 AllineamenƟ
- La progeƩazione delle nuove costruzioni, ivi compresi anche gli ampliamenƟ degli edifici esistenƟ, faƩe salve le distanze minime previste dalla legge, dovrà avvenire nel rispeƩo degli allineamenƟ, in quanto eventualmente sussistenƟ, o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che idenƟfichino un preciso caraƩere di disegno urbano.
ventualmente sussistenƟ, o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che idenƟfichino un preciso caraƩere di disegno urbano. 2. In ogni caso trovano applicazione le norme dello strumento urbanisƟco generale. 3. Al fine di dimostrare l’esistenza di un allineamento prevalente a distanza dalla strada inferiore ai 5 m, dovrà essere prodoƩa una planimetria in scala 1:500 con rappresentaƟ tuƫ gli edifici dell’isolato,
alla strada inferiore ai 5 m, dovrà essere prodoƩa una planimetria in scala 1:500 con rappresentaƟ tuƫ gli edifici dell’isolato, con relaƟva distanza dalla strada, indicazione del numero dei piani e fotografie di ogni fabbricato. L’allineamento prevalente si forma quando la maggioranza dei fabbricaƟ si trova alla stessa distanza dalla strada. 4. Per isolato si intende l’area formata dall’insieme di loƫ confinanƟ, circoscriƩa dalla maglia della rete
stanza dalla strada. 4. Per isolato si intende l’area formata dall’insieme di loƫ confinanƟ, circoscriƩa dalla maglia della rete stradale che può avere forma ed ampiezza diversa in relazione alle vie che la racchiudono. 5. Nei centri abitaƟ è possibile posizionare il fabbricato secondo l’allineamento prevalente a scala di isolato, come precisato nelle Norme N1 di PUG Art. 5.2.3. L’allineamento prevalente corrisponde alla
Art. 114 Piano del colore
mento prevalente a scala di isolato, come precisato nelle Norme N1 di PUG Art. 5.2.3. L’allineamento prevalente corrisponde alla media delle distanze minime di ciascun edificio dalla strada prospiciente. Sono esclusi dal calcolo delle distanze minime di cui al periodo precedente gli sporƟ degli edifici avenƟ profondità inferiore a m. 1,50. Art. 114 Piano del colore
- Il Piano del colore ha come oggeƩo i piani verƟcali del sistema insediaƟvo storico del comune di
Art. 114 Piano del colore
Art. 114 Piano del colore
- Il Piano del colore ha come oggeƩo i piani verƟcali del sistema insediaƟvo storico del comune di CesenaƟco e si pone l'obieƫvo di tutelare il valore storico, arƟsƟco ed economico del paesaggio culturale urbano, fissando le regole per la salvaguardia della qualità, dell'idenƟtà e dell'immagine pubblica del patrimonio edilizio. 129
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 2. Il Piano del Colore ricostruisce le modalità di intervento sulle facciate sino ai primi decenni del '900, sia per la nuova edilizia presente nel Centro storico che per il patrimonio storico esistente, evidenziando le relazioni tra gli elemenƟ architeƩonici e le tonalità cromaƟche. 3. Il Piano è corredato da un abaco cromaƟco del colore di riferimento per il Ɵnteggio degli intonaci, degli infissi e degli elemenƟ metallici, fornendo le indicazioni di orientamento per il progeƩo della
l Ɵnteggio degli intonaci, degli infissi e degli elemenƟ metallici, fornendo le indicazioni di orientamento per il progeƩo della facciata riguardo a dove applicare le diverse gamme, con quali regole e quali abbinamenƟ compaƟbili. 4. Per la definizione della Ɵnteggiatura degli edifici si è faƩo ricorso a una gamma di colori preminenƟ con varie estensioni di tonalità che varia dal grigio, rosso, giallo, terra, blu e verde.
icorso a una gamma di colori preminenƟ con varie estensioni di tonalità che varia dal grigio, rosso, giallo, terra, blu e verde. 5. Il colore da usarsi dovrà essere riferito alla valutazione globale di un traƩo della strada nel quale è inserito l'edifico in oggeƩo, sufficientemente ampio per rappresentare una campionatura plausibile delle gamme dei colori caraƩerizzanƟ l'ambiente. 6. Le Ɵnteggiature dovranno essere a base di malta calce, con opportuno fissaggio. Sono vietaƟ
colori caraƩerizzanƟ l'ambiente. 6. Le Ɵnteggiature dovranno essere a base di malta calce, con opportuno fissaggio. Sono vietaƟ rivesƟmenƟ con malta di cemento (salvo gli zoccoli degli edifici) e l’uso di Ɵnte sinteƟche lavabili, ad esempio: Ɵnteggiature a base di piƩure lavabili, spatolaƟ plasƟci o sinteƟci. 7. In generale tuƫ i progeƫ di restauro e riprisƟno di facciata dovranno prevedere la diversificazione cromaƟca fra gli elemenƟ architeƩonico – decoraƟvi e tecnologici (lesene, cornici, cornicioni,
nno prevedere la diversificazione cromaƟca fra gli elemenƟ architeƩonico – decoraƟvi e tecnologici (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, basamento del piano terra Ɵpo intonaco bugnato (pinocchieƩo), canali di gronda e pluviali ecc.). 8. La stesura dei Ɵnteggi deve permeƩere la leƩura dell’unitarietà di facciata aƩraverso un’unica colorazione, indipendentemente dalle diverse suddivisioni in proprietà dell’immobile interessato
di facciata aƩraverso un’unica colorazione, indipendentemente dalle diverse suddivisioni in proprietà dell’immobile interessato dall’intervento. La scelta del colore dovrà essere condivisa da tuƫ i proprietari, qualora ciò non risulƟ possibile prevarranno, sull’intera unità Ɵpologica, le Ɵnte scelte dal primo nuovo intervento effeƩuato. 9. E’ vietato lasciare i nuovi intonaci, o le facciate con intonaci esistenƟ, senza Ɵnteggio. Tuƫ i
nuovo intervento effeƩuato. 9. E’ vietato lasciare i nuovi intonaci, o le facciate con intonaci esistenƟ, senza Ɵnteggio. Tuƫ i prospeƫ intonacaƟ degli edifici devono essere ƟnteggiaƟ, compreso le facciate laterali ed interne, i prospeƫ emergenƟ dalle coperture, le canne fumarie intonacate. 10. La gamma dei colori più intensi, sulla cartella esemplificaƟva, è da riferirsi preminentemente agli infissi e inferriate, inoltre le tonalità sul blu e verdi non sono da intendersi per gli edifici storici
si preminentemente agli infissi e inferriate, inoltre le tonalità sul blu e verdi non sono da intendersi per gli edifici storici diffusi nel territorio rurale. 11. La scelta delle tonalità cromaƟche delle Ɵnteggiature e degli infissi esterni deve essere autorizzato dagli uffici competenƟ anche sulla base di campioni di Ɵnta daƟ in loco o da pannellature mobili con sovrastante numero di codice del colore scelto.
nƟ anche sulla base di campioni di Ɵnta daƟ in loco o da pannellature mobili con sovrastante numero di codice del colore scelto. 12. Di seguito si riporta in via esemplificaƟva la cartella dei colori con l’indicazione delle tonalità e le cromie da applicare sugli edifici inseriƟ nel Sistema InsediaƟvo Storico. 130
REGOLAMENTO EDILIZIO 131 REGOLAMENTO EDILIZIO 132 REGOLAMENTO EDILIZIO 133
REGOLAMENTO EDILIZIO 131
REGOLAMENTO EDILIZIO 132
REGOLAMENTO EDILIZIO 133
Art. 115 Coperture degli edifici
REGOLAMENTO EDILIZIO 131
REGOLAMENTO EDILIZIO 132
REGOLAMENTO EDILIZIO 133
REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 115 Coperture degli edifici
- Al fine di garanƟre idonea qualità architeƩonica e paesaggisƟca, trovano applicazione le disposizioni del successivo art. 128. Art. 116 Illuminazione pubblica
- Nelle opere urbanisƟche ed edilizie, ogni intervento riguardante l’illuminazione pubblica è subordinato alle prescrizioni deƩate dal “Piano di Illuminazione Urbana”, approvato con D.C.C. n.
nte l’illuminazione pubblica è subordinato alle prescrizioni deƩate dal “Piano di Illuminazione Urbana”, approvato con D.C.C. n. 86/2009, e dalle normaƟve vigenƟ in materia (L.R. 19/2003, DGR 1732/2015 e s.m.i., D.M. n.244 del 27 seƩembre 2017, D.M. del 28 marzo 2018, UNI 11248 e UNI 13201). 2. Per i nuovi impianƟ di illuminazione da realizzare a monte della ferrovia dovranno obbligatoriamente essere installaƟ apparecchi a LED con tonalità di luce neutra (4.000 °K), mentre a mare della ferrovia
Art. 117 Griglie di aerazione e intercapedini
ovranno obbligatoriamente essere installaƟ apparecchi a LED con tonalità di luce neutra (4.000 °K), mentre a mare della ferrovia dovranno avere tonalità di luce calda (2.700 °K). Art. 117 Griglie di aerazione e intercapedini
- Le griglie e le intercapedini hanno la finalità di consenƟre l'illuminazione indireƩa, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interraƟ, nonché la possibilità di accedere a conduƩure e
inazione indireƩa, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interraƟ, nonché la possibilità di accedere a conduƩure e canalizzazioni di impianƟ eventualmente in essa contenute. Le intercapedini in adiacenza ai locali interraƟ o seminterraƟ devono essere praƟcabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cuneƩa per le acque deflusso. 2. L’Intercapedine realizzata per isolare i muri perimetrali di un edificio denominata “scannafosso” è
Ʃa per le acque deflusso. 2. L’Intercapedine realizzata per isolare i muri perimetrali di un edificio denominata “scannafosso” è posta ad una quota inferiore a quella del terreno circostante. Tale intercapedine non può avere una profondità (intesa come distanza tra il muro dell’edificio e il muro esterno dell’intercapedine stessa) maggiore di m. 0,60 per tuƩa la sua estensione. 3. TuƩe le griglie e condoƩe di aerazione, le aperture delle canne di aspirazione e di esalazione dei
er tuƩa la sua estensione. 3. TuƩe le griglie e condoƩe di aerazione, le aperture delle canne di aspirazione e di esalazione dei fumi, le reƟ di scarico devono essere rese impenetrabili a inseƫ e animali nocivi. 4. I grigliaƟ inseriƟ nelle pavimentazioni in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico devono essere realizzaƟ con maglie compaƟbili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione e devono presentare
Art. 118 Antenne, parabole e impianƟ di condizionamento a servizio degli edifici
aƟbili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione e devono presentare resistenza alla ruota degli automezzi. Art. 118 Antenne, parabole e impianƟ di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianƟ tecnici
- L’installazione di antenne e parabole di ricezione radio – televisiva, deve avvenire senza pregiudizio del decoro architeƩonico degli edifici ed in parƟcolare del patrimonio storico, arƟsƟco e paesaggisƟco.
venire senza pregiudizio del decoro architeƩonico degli edifici ed in parƟcolare del patrimonio storico, arƟsƟco e paesaggisƟco. 2. Sulla copertura di ogni edificio, faƩa eccezione per le case a schiera, è consenƟta l'installazione di una sola antenna televisiva per ricezioni di Ɵpo terrestre e di un solo supporto di parabole per ricezioni satellitare. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridoƩe al numero minimo indispensabile.
i satellitare. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridoƩe al numero minimo indispensabile. 3. L’installazione di antenne e parabole dovrà essere prevista preferibilmente sulla falda di copertura dell’edificio opposta alla pubblica via, senza sporgere dal perimetro del teƩo; non sono consenƟte installazioni in facciata. 134
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 4. Le apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climaƟzzazione non possono essere installate al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata prospeƩante la pubblica via. È consenƟta l’installazione di deƩe apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata nei cavedi, nei corƟli chiusi. È consenƟta altresì l’installazione dei condizionatori sulle coperture degli
Art. 119 SerramenƟ esterni degli edifici
del muro di facciata nei cavedi, nei corƟli chiusi. È consenƟta altresì l’installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici, a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all’uso pubblico. 5. Per gli edifici insistenƟ nella CiƩà storica e per gli edifici storici diffusi nel territorio rurale, si rimanda alle disposizioni di cui alle Norme del PUG. Art. 119 SerramenƟ esterni degli edifici
Art. 119 SerramenƟ esterni degli edifici
diffusi nel territorio rurale, si rimanda alle disposizioni di cui alle Norme del PUG. Art. 119 SerramenƟ esterni degli edifici
- Le porte dei locali che, per norme di legge o di regolamento, devono aprirsi verso l'esterno devono essere collocate in posizione arretrata rispeƩo al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico.
ei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico. 2. RelaƟvamente agli infissi e serramenƟ relaƟvi a fabbricaƟ insistenƟ nella CiƩà storica e per gli edifici storici diffusi nel territorio rurale, si rimanda alle disposizioni di cui alle Norme del PUG. 3. Le finestre poste in altezza, gli shed e lucernai devono essere dotaƟ di disposiƟvi che consentano la
cui alle Norme del PUG. 3. Le finestre poste in altezza, gli shed e lucernai devono essere dotaƟ di disposiƟvi che consentano la loro pulizia senza rischi per i lavoratori che la eseguono ( linee vita, ganci ai quali fissare le scale ecc.). 4. I lucernai su coperture piane devono avere, se fissi, caraƩerisƟche di pedonabilità, se apribili dovranno essere rialzaƟ rispeƩo al piano di calpesƟo o in alternaƟva dotaƟ di rete anƟcaduta.
Art. 120 Insegne commerciali, Cartelloni pubblicitari, mostre, vetrine, tende, t
sƟche di pedonabilità, se apribili dovranno essere rialzaƟ rispeƩo al piano di calpesƟo o in alternaƟva dotaƟ di rete anƟcaduta. Art. 120 Insegne commerciali, Cartelloni pubblicitari, mostre, vetrine, tende, targhe e totem
- Per gli impianƟ pubblicitari, i Cartelloni pubblicitari, le insegne, le targhe, le tende, le bacheche, le vetrofanie si rimanda all’allegato 9 “Regolamento Comunale ImpianƟ Pubblicitari” approvato con
targhe, le tende, le bacheche, le vetrofanie si rimanda all’allegato 9 “Regolamento Comunale ImpianƟ Pubblicitari” approvato con D.C.C. n. 135 del 20.11.1998 e all’allegato 8 “Disciplina degli impianƟ di pubblicità o propaganda e degli altri elemenƟ di arredo negli edifici di interesse storico, arƟsƟco, culturale ed ambientale” di cui alla D.C.C. N. 29/2002 e nello specifico gli arƩ. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 (relaƟvamente al comma 3), 14 e 15.
ed ambientale” di cui alla D.C.C. N. 29/2002 e nello specifico gli arƩ. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 (relaƟvamente al comma 3), 14 e 15. 2. Nelle negli edifici produƫvi e commerciali di nuova costruzione, dovrà essere definito un "progeƩo Ɵpo" d’insieme, cui dovranno uniformarsi le insegne commerciali, le bacheche e le targhe dei nuovi insediamenƟ. 3. E' inoltre vietato, su spazi aperƟ al pubblico, l'uso di Ɵpi e colori che possano provocare
le targhe dei nuovi insediamenƟ. 3. E' inoltre vietato, su spazi aperƟ al pubblico, l'uso di Ɵpi e colori che possano provocare interferenze cromaƟche o creare turbaƟva visiva al traffico stradale. A questo fine sono da evitare sagome di Ɵpo circolare o triangolare con i colori: rosso, blu, giallo, nero. Sono esclusi da tali precedenƟ prescrizioni i marchi di fabbrica registraƟ. 4. Sarà consenƟto mantenere quei cartelli esistenƟ (collocaƟ in vista da strade precedentemente
i marchi di fabbrica registraƟ. 4. Sarà consenƟto mantenere quei cartelli esistenƟ (collocaƟ in vista da strade precedentemente di competenza statale/provinciale, ora di competenza comunale) già in possesso di precedenƟ autorizzazioni statali o provinciali. Sarà, inoltre, consenƟto variarne il messaggio pubblicitario, senza alterazione delle dimensioni del cartello nè della sua collocazione; nel caso di variazione
ne il messaggio pubblicitario, senza alterazione delle dimensioni del cartello nè della sua collocazione; nel caso di variazione del messaggio pubblicitario dovranno acquisirsi, da parte dell'interessato, prevenƟvi pareri del Servizio Strade e del Comando Polizia Municipale. 5. RelaƟvamente all’installazione di insegne in Arenile, inoltre, dovranno rispeƩarsi le specifiche disposizioni indicate all’art. 24 del presente Regolamento. 135
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 6. Si definisce “totem” il manufaƩo realizzato su pannello scatolato, traliccio o solido verƟcale, rigido, autoportante e fissato direƩamente al suolo; può essere cosƟtuito da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciale, illuminato o luminoso. È possibile installare il totem su suolo privato, di dimensioni massime pari a mq. 20,00 per aƫvità alberghiere, industriali, arƟgianali, commerciali all’ingrosso, direzionali e stabilimenƟ balneari; per
i a mq. 20,00 per aƫvità alberghiere, industriali, arƟgianali, commerciali all’ingrosso, direzionali e stabilimenƟ balneari; per tuƩe le altre funzioni la dimensione massima deve essere di mq. 6,00. Tale manufaƩo dovrà presentare un’altezza massima di 6,00 m. da terra e una distanza minima di m. 3,00 dalla carreggiata stradale. Inoltre il posizionamento del Totem dovrà distare ad almeno la metà della sua altezza dal confine di proprietà e comunque non inferiore ad un metro.
mento del Totem dovrà distare ad almeno la metà della sua altezza dal confine di proprietà e comunque non inferiore ad un metro. 7. Nel caso in cui vengano installate più insegne di esercizio la metratura del Totem concorrerà al dimensionamento delle insegne massime realizzabili. 8. Insegne, totem, targhe, tende, bacheche, vetrofanie, impianƟ e cartelloni pubblicitari, sono opere aƩuabili liberamente ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 15/2013, fermo restando
Art. 121 Muri di cinta
e cartelloni pubblicitari, sono opere aƩuabili liberamente ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 15/2013, fermo restando l’acquisizione mediante il SUAP dell’opportuna Autorizzazione ai sensi dell’art. 23 del Codice della strada. Art. 121 Muri di cinta
- Si richiamano le disposizioni di cui al precedente art.92. Art. 122 Beni culturali e edifici storici
- I beni culturali sono disciplinaƟ dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Art. 123 Cimiteri monumentali e storici
rici
- I beni culturali sono disciplinaƟ dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Si rimanda la specifica individuazione dei beni culturali tutelaƟ di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 , all’elenco riportato nella Scheda dei Vincoli di cui all’elaborato Qc2 ed all’elaborato cartografico St5 (1-4). Art. 123 Cimiteri monumentali e storici
- Per quanto aƫene alla disciplina dei cimiteri monumentali e storici si rimanda alle Norme tecniche di
i monumentali e storici
- Per quanto aƫene alla disciplina dei cimiteri monumentali e storici si rimanda alle Norme tecniche di aƩuazione del Piano Cimiteriale Comunale (Allegato n. 13 al presente Regolamento Edilizio), approvato con D.C.C. n. 54/2010 in ulƟmo modificato con D.C.C. n. 27/2014, e relaƟvo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (Allegato n. 14 al presente Regolamento Edilizio), approvato con D.C.C. n. 98/2004 in ulƟmo modificato con D.C.C. n. 38/2019.
ia (Allegato n. 14 al presente Regolamento Edilizio), approvato con D.C.C. n. 98/2004 in ulƟmo modificato con D.C.C. n. 38/2019. 2. Nelle aree cimiteriali sono ammessi esclusivamente edifici funerari ed eventuali servizi per i visitatori e la custodia, in conformità alla legislazione vigente in materia e alla specifica strumentazione sopra citata. E’ ammesso inoltre (in forma di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico) il
Art. 124 ProgeƩazione dei requisiƟ di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
ecifica strumentazione sopra citata. E’ ammesso inoltre (in forma di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico) il commercio al deƩaglio limitatamente alla vendita di fiori e altri arƟcoli riferiƟ alla funzione cimiteriale. Art. 124 ProgeƩazione dei requisiƟ di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
- Le modalità per la progeƩazione dei requisiƟ di sicurezza per i luoghi pubblici urbani trovano riferimento nel decreto ministeriale 5 novembre 2001 n. 6792 (Norme funzionali e geometriche
er i luoghi pubblici urbani trovano riferimento nel decreto ministeriale 5 novembre 2001 n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), nella legge 9 gennaio 1989, n.13, e s.m.i. (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architeƩoniche negli edifici privaƟ) e dalle disposizioni legislaƟve in materia sicurezza delle aree a gioco. 136
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 2. La progeƩazione dello spazio pubblico urbano dovrà prevedere uno studio illuminotecnico per garanƟre il giusto illuminamento dell’area nel rispeƩo di quanto stabilito dalla L.R. n.19/2003 e s.m.i.. 3. Si dovranno prevedere panchine e cesƟni nelle adiacenze di: aree gioco, percorsi pedonali ed aree di sosta. In linea generale le panchine dovranno essere posizionate in punƟ non interferenƟ con il
co, percorsi pedonali ed aree di sosta. In linea generale le panchine dovranno essere posizionate in punƟ non interferenƟ con il traffico, adoƩando laddove ritenuto necessario opportune barriere visive. Le panchine dovranno inoltre essere posizionate in zone ombreggiate e su pavimentazione idonea al fine di facilitarne l’uƟlizzo anche in periodi piovosi. 4. In corrispondenza delle aree di sosta, sopraƩuƩo se accessibili aƩraverso percorsi ciclo - pedonali, si dovranno prevedere uno o più porta bicicleƩe.
le aree di sosta, sopraƩuƩo se accessibili aƩraverso percorsi ciclo - pedonali, si dovranno prevedere uno o più porta bicicleƩe. 5. Le aree pubbliche dovranno prevedere la dotazione di apposite colonnine per il prelievo di energia eleƩrica e di adduzione di acqua opportunamente collegate con le reƟ di distribuzione principale, al fine di garanƟre i relaƟvi servizi in caso di manifestazioni pubbliche, ovvero di pubblica necessità. La
Art.125 Superamento barriere architeƩoniche e rampe e altre misure per l’abbaƫme
ibuzione principale, al fine di garanƟre i relaƟvi servizi in caso di manifestazioni pubbliche, ovvero di pubblica necessità. La progeƩazione di tali impianƟ dovrà essere prevenƟvamente approvata dall’ufficio Lavori Pubblici del Comune. Capo VI ElemenƟ costruƫvi Art.125 Superamento barriere architeƩoniche e rampe e altre misure per l’abbaƫmento di barriere architeƩoniche
- Al fine di garanƟre una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell’ambiente, costruito o non
riere architeƩoniche
- Al fine di garanƟre una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell’ambiente, costruito o non costruito, da parte di tuƩe le persone ed in parƟcolare da parte di quelle con ridoƩa o impedita capacità motoria o sensoriale, la progeƩazione e l’esecuzione degli intervenƟ urbanisƟco – edilizi devono essere redaƫ ed eseguiƟ in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architeƩoniche di cui alle vigenƟ normaƟve nazionali e regionali.
zioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architeƩoniche di cui alle vigenƟ normaƟve nazionali e regionali. 2. Ai sensi del D.M. n. 236/89, si considera visitabile la struƩura riceƫva avente anche un solo servizio igienico fruibile da persona disabile, dislocato in altro livello rispeƩo ai locali ad uso comune della clientela, a condizione che lo stesso sia servito e collegato mediante ascensore accessibile e rispondente alle disposizioni imposte dal D.M. n. 236/89.
che lo stesso sia servito e collegato mediante ascensore accessibile e rispondente alle disposizioni imposte dal D.M. n. 236/89. 3. ln parƟcolare negli intervenƟ di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione, ristruƩurazione edilizia e ridistribuzione interna di edifici o di unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, nonché nei casi di mutamento della desƟnazione d’uso di immobili finalizzato ad un
à immobiliari dotate di autonomia funzionale, nonché nei casi di mutamento della desƟnazione d’uso di immobili finalizzato ad un pubblico uƟlizzo o all’esercizio privato aperto al pubblico, devono essere adoƩaƟ tuƫ quegli accorgimenƟ aƫ ad eliminare le barriere architeƩoniche, garantendo i requisiƟ di “accessibilità”, “visitabilità” ed “adaƩabilità” prescriƫ dalla specifica normaƟva. Gli elemenƟ di arredo urbano,
i requisiƟ di “accessibilità”, “visitabilità” ed “adaƩabilità” prescriƫ dalla specifica normaƟva. Gli elemenƟ di arredo urbano, edicole, chioschi e altre Ɵpologie di occupazione di suolo pubblico, devono essere indicaƟ con le opportune segnalazioni e accessibili alle persone disabili con deambulazione assisƟta o con problemi sensoriali, in parƟcolar modo visivi, e non devono cosƟtuire impedimento od ostacolo alle stesse
Art. 126 Serre bioclimaƟche
lazione assisƟta o con problemi sensoriali, in parƟcolar modo visivi, e non devono cosƟtuire impedimento od ostacolo alle stesse persone. L'installazione della segnaleƟca verƟcale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenƟ ed arrecare il minimo ingombro al passaggio. Art. 126 Serre bioclimaƟche
- Le serre bioclimaƟche sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruƩamento dell'energia solare finalizzaƟ al risparmio energeƟco degli edifici ai quali sono addossate o integrate. 137
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 2. L’installazione di serre bioclimaƟche non deve compromeƩere l’illuminazione e l’areazione dei locali retrostanƟ. 3. Le serre bioclimaƟche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere uƟlizzate come serre per lo sfruƩamento dell’energia solare passiva, rientrano nella casisƟca dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispeƩaƟ i seguenƟ criteri:
ano nella casisƟca dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispeƩaƟ i seguenƟ criteri: − la superficie neƩa in pianta della serra bioclimaƟca o della porzione di serra sia compreso tra il 10 ed il 20% della superficie uƟle di ciascun subalterno a cui è collegata; − la serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all’art.8 c.2 della DGR 1261/2022, pari ad almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria per la
ella relazione tecnica di cui all’art.8 c.2 della DGR 1261/2022, pari ad almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria per la climaƟzzazione di ciascun subalterno a cui è collegata; − la serra sia provvista di opportune schermature e/o disposiƟvi mobili e rimovibili ed apposite aperture per evitarne il surriscaldamento esƟvo; − la serra sia dotata di aperture allo scopo di garanƟre una correƩa venƟlazione naturale; le
vitarne il surriscaldamento esƟvo; − la serra sia dotata di aperture allo scopo di garanƟre una correƩa venƟlazione naturale; le aperture devono essere dimensionate in relazione alla superficie della serra e del vano che si affaccia sulla serra. − la serra non sia dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento; − la superficie disperdente della serra sia cosƟtuita per almeno il 50 % da elemenƟ trasparenƟ.
Art. 127 ImpianƟ per la produzione di energia da fonƟ rinnovabili a servizio deg
caldamento né di raffrescamento; − la superficie disperdente della serra sia cosƟtuita per almeno il 50 % da elemenƟ trasparenƟ. 4. In caso di edifici con pluralità di unità immobiliari, la realizzazione di serre e verande deve presentare caraƩerisƟche esteƟche uniformi e coerenƟ con l'aspeƩo architeƩonico dell'edificio. Art. 127 ImpianƟ per la produzione di energia da fonƟ rinnovabili a servizio degli edifici
Art. 127 ImpianƟ per la produzione di energia da fonƟ rinnovabili a servizio deg
l'aspeƩo architeƩonico dell'edificio. Art. 127 ImpianƟ per la produzione di energia da fonƟ rinnovabili a servizio degli edifici
- Per l’installazione di impianƟ per la produzione di energia da fonƟ rinnovabili a servizio degli edifici si fa riferimento ai precedenƟ art. 105, 107, 108 e alle disposizioni contenute nelle normaƟve di seƩore vigenƟ e consultabili nel sito della Regione Emilia Romagna – sezione Energia (hƩps://energia.regione.emilia-romagna.it/)
seƩore vigenƟ e consultabili nel sito della Regione Emilia Romagna – sezione Energia (hƩps://energia.regione.emilia-romagna.it/) 2. RelaƟvamente gli impianƟ da installarsi nei fabbricaƟ insistenƟ nella CiƩà storica e negli edifici storici diffusi nel territorio rurale, si rimanda alle Norme del PUG. 3. E’ ammessa l’installazione di impianƟ per la produzione di energia da fonƟ rinnovabili a servizio degli edifici integraƟ o parzialmente integraƟ con la struƩura architeƩonica dell’edificio.
ergia da fonƟ rinnovabili a servizio degli edifici integraƟ o parzialmente integraƟ con la struƩura architeƩonica dell’edificio. 4. Con D.G.R. n. 967/2015, D.G.R. n. 1383/20, successiva modifica correƫva con D.G.R. n. 1548/2020 e D.G.R. n. 1261/2022 e ss.mm.ii, vengono stabiliƟ i requisiƟ minimi di prestazione energeƟca da rispeƩare per la progeƩazione e realizzazione sul territorio regionale di:
- edifici di nuova costruzione e impianƟ in essi installaƟ;
- nuovi impianƟ installaƟ in edifici esistenƟ;
ritorio regionale di:
- edifici di nuova costruzione e impianƟ in essi installaƟ;
- nuovi impianƟ installaƟ in edifici esistenƟ;
- intervenƟ sugli edifici e sugli impianƟ esistenƟ. Tali requisiƟ riguardano anche l’obbligo di prevedere nella progeƩazione energeƟca di un intervento edilizio l’adozione di impianƟ o sistemi tecnici di produzione di energia mediante sfruƩamento di fonƟ rinnovabili (autoproduzione) nel caso di edifici di nuova costruzione e di edifici esistenƟ soggeƫ
mediante sfruƩamento di fonƟ rinnovabili (autoproduzione) nel caso di edifici di nuova costruzione e di edifici esistenƟ soggeƫ ad intervenƟ di ristruƩurazione rilevante. 5. La Delibera di giunta Regionale n. 1261 del 25/07/2022 recepisce le modifiche previste dal Decreto LegislaƟvo n.199 dell’8 novembre 2021 e prescrive i requisiƟ minimi da rispeƩare in termini di 138
Art. 128 Coperture, canali di gronda e pluviali
REGOLAMENTO EDILIZIO apporto di energia termica e di produzione di energia eleƩrica da fonƟ energeƟche rinnovabili in caso di intervenƟ. Art. 128 Coperture, canali di gronda e pluviali
- Tuƫ gli edifici devono essere provvisƟ di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smalƟmento delle acque meteoriche.
- Le coperture dei teƫ devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il corƟle
mento delle acque meteoriche. 2. Le coperture dei teƫ devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il corƟle interno e altri spazi scoperƟ, di canali di gronda impermeabili, aƫ a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada. 3. Qualora i pluviali nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, dovranno essere realizzaƟ in materiale indeformabile almeno per una altezza di m. 2,00.
asamentale, siano esterni al fabbricato, dovranno essere realizzaƟ in materiale indeformabile almeno per una altezza di m. 2,00. 4. RelaƟvamente le coperture fabbricaƟ insistenƟ nella CiƩà storica e per gli edifici storici diffusi nel territorio rurale, si rimanda alle Norme del PUG. 5. Nel caso in cui la progeƩazione preveda teƫ verdi dovranno essere assunƟ criteri che tengano in adeguata considerazione la composizione degli straƟ primari (portante, di tenuta, di protezione
re assunƟ criteri che tengano in adeguata considerazione la composizione degli straƟ primari (portante, di tenuta, di protezione dall’azione delle radici, drenanƟ, filtranƟ, di accumulo idrico, straƟ colturali e di vegetazione, etc…) e di quelli secondari (strato di barriera a vapore, strato termoisolante, strato di pendenza, di protezione, di zavorramento, strato anƟerosione, impianƟ di irrigazione, etc…), indicando gli
Art. 129 Strade e passaggi privaƟ e corƟli
moisolante, strato di pendenza, di protezione, di zavorramento, strato anƟerosione, impianƟ di irrigazione, etc…), indicando gli spessori minimi da uƟlizzare in base al Ɵpo di vegetazione, in coerenza alla normaƟva UNI 11235 “Istruzioni per la progeƩazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture verdi”, emanata nel maggio 2007. Art. 129 Strade e passaggi privaƟ e corƟli
- I vicoli chiusi, i corƟli, i corridoi, i passaggi, i porƟci, le scale e in genere tuƫ i luoghi di ragione
ggi privaƟ e corƟli
- I vicoli chiusi, i corƟli, i corridoi, i passaggi, i porƟci, le scale e in genere tuƫ i luoghi di ragione privata, devono essere tenuƟ regolarmente in buono stato di manutenzione (imbiancaƟ, intonacaƟ, ecc.), puliƟ e liberi da rifiuƟ e da qualsiasi Ɵpo di deposito che possa causare umidità, caƫve esalazioni o alterare l'aerazione naturale.
- I corƟli devono avere pavimentazione idonea a garanƟre un rapido deflusso delle acque meteoriche
Art. 130 Cavedi, pozzi luce e chiostrine
terare l'aerazione naturale. 2. I corƟli devono avere pavimentazione idonea a garanƟre un rapido deflusso delle acque meteoriche e ad evitare fenomeni di infiltrazione lungo i muri. Art. 130 Cavedi, pozzi luce e chiostrine
- Cavedi, pozzi luce e chiostrine sono spazi circoscriƫ da muri perimetrali e dalle fondazioni dell’edificio, di dimensioni tali da essere comunque fruibili e accessibili per la manutenzione. Sono
metrali e dalle fondazioni dell’edificio, di dimensioni tali da essere comunque fruibili e accessibili per la manutenzione. Sono desƟnaƟ alla venƟlazione ed illuminazione dei soli locali accessori e di servizio (bagno, scale, corridoi, riposƟgli e canƟne). 2. Il fondo del cavedio deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua. È vietato in deƩo scarico, immeƩere acque di rifiuto provenienƟ dalle abitazioni.
Art. 131 Intercapedini e griglie di aerazione
ealizzato in modo da evitare ristagni d'acqua. È vietato in deƩo scarico, immeƩere acque di rifiuto provenienƟ dalle abitazioni. 3. Cavedi, pozzi luce e chiostrine non possono essere coperƟ. Art. 131 Intercapedini e griglie di aerazione 139
Art. 132 Recinzioni
REGOLAMENTO EDILIZIO
- Le intercapedini in adiacenza ai locali interraƟ o seminterraƟ devono essere praƟcabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di disposiƟvi o di una cuneƩa per le acque di deflusso.
- Trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 117. Art. 132 Recinzioni
- Si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 92. Art. 133 Materiali, tecniche costruƫve degli edifici
Art. 133 Materiali, tecniche costruƫve degli edifici
2 Recinzioni
- Si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 92. Art. 133 Materiali, tecniche costruƫve degli edifici
- Nel territorio rurale, gli edifici dovranno avere il mantellato di copertura in laterizio naturale; non sono ammesse coperture piane.
- Per specifiche costruƫve e materiali dei fabbricaƟ insistenƟ nella CiƩà storica e negli edifici storici diffusi nel territorio rurale, si rimanda alle Norme del PUG. RelaƟvamente alle Ɵnte da uƟlizzare si rimanda al precedente art. 114.
Art. 134 Disposizioni relaƟve alle aree di perƟnenza
usi nel territorio rurale, si rimanda alle Norme del PUG. RelaƟvamente alle Ɵnte da uƟlizzare si rimanda al precedente art. 114. Art. 134 Disposizioni relaƟve alle aree di perƟnenza
- Nelle aree di perƟnenza degli edifici la realizzazione dei manufaƫ o degli elemenƟ di seguito riportaƟ è ammessa con le relaƟve caraƩerisƟche: a) Pergolato (punto n. 46 del Glossario approvato con Decreto del Ministero delle InfrastruƩure e dei TrasporƟ del 2 marzo 2018)
a) Pergolato (punto n. 46 del Glossario approvato con Decreto del Ministero delle InfrastruƩure e dei TrasporƟ del 2 marzo 2018)
- superficie di ingombro massimo (calcolata in riferimento all’ingombro in proiezione dell’orditura dei sovrastanƟ elemenƟ orizzontali) ≤ m2 25 per ogni unità immobiliare residenziale;
- Fissato al suolo mediante ancoraggi amovibili posƟ in opera a secco, senza comportare l’esecuzione o la demolizione di opere murarie, quali geƫ in calcestruzzo, muri di
ibili posƟ in opera a secco, senza comportare l’esecuzione o la demolizione di opere murarie, quali geƫ in calcestruzzo, muri di maƩoni o altri materiali cementaƟ da leganƟ idraulici o plasƟci; rimovibile previo smontaggio, possibilità di installarlo nell’area di perƟnenza privata o in aderenza al fabbricato, in alternaƟva può essere installato su terrazzi o balconi;
- altezza massima esterna m 3,00 ;
- distanza dai confini di proprietà e dalle strade m 1,50, avendo cura di assicurare il
coni;
- altezza massima esterna m 3,00 ;
- distanza dai confini di proprietà e dalle strade m 1,50, avendo cura di assicurare il rispeƩo della visuale libera in corrispondenza di incroci e passi carrai;
- assenza di chiusure laterali e realizzato con struƩura leggera rimovibile in legno o metallo.
- privi di copertura o con copertura, cosƟtuita da rampicanƟ, arelle, tessuto permeabile;
- è vietata l’installazione di pannelli solari/fotovoltaici sul pergolato.
, cosƟtuita da rampicanƟ, arelle, tessuto permeabile;
- è vietata l’installazione di pannelli solari/fotovoltaici sul pergolato. I parametri e le disposizioni sopra riportate trovano applicazione anche per l’installazione di pergolaƟ inerenƟ unità immobiliari adibite ad usi di cui alle categorie funzionali c2, e1, d1, d2 di cui all’art.14. Nel rispeƩo delle disposizioni sopra riportate:
- per gli edifici cosƟtuiƟ da più unità immobiliari residenziali è possibile installare un unico
e disposizioni sopra riportate:
- per gli edifici cosƟtuiƟ da più unità immobiliari residenziali è possibile installare un unico arredo esterno (quale pergolato) la cui superficie di ingombro massimo dovrà risultare non superiore alla sommatoria della metratura massima consenƟrà per ciascuna unità immobiliare presente; 140
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- Per alberghi, R.T.A., Case per ferie, Ostelli e pubblici esercizi, è possibile installare uno o più pergolaƟ fino al raggiungimento di una superficie di massimo ingombro non superiore al 10% della superficie scoperta dell’area di perƟnenza. Tale superficie non dovrà comunque superare i 50 m2;
- Nei campeggi e villaggi turisƟci è possibile l’installazione di uno o più pergolaƟ fino al raggiungimento di una superficie di massimo ingombro non superiore a 100 m2;
ibile l’installazione di uno o più pergolaƟ fino al raggiungimento di una superficie di massimo ingombro non superiore a 100 m2;
- Per agriturismi è possibile l’installazione di uno o più pergolaƟ fino al raggiungimento di una superficie di massimo ingombro non superiore a 50 m2. b) RiposƟglio per aƩrezzi, legnaia (punto n. 48 del Glossario approvato con Decreto del Ministero delle InfrastruƩure e dei TrasporƟ del 2 marzo 2018)
- superficie di massimo ingombro ≤ m2 5 per ogni unità immobiliare
inistero delle InfrastruƩure e dei TrasporƟ del 2 marzo 2018)
- superficie di massimo ingombro ≤ m2 5 per ogni unità immobiliare
- installato in area di perƟnenza privata e non stabilmente infisso al suolo, rimovibile previo smontaggio. Il Fissato può avvenire mediante ancoraggi amovibili posƟ in opera a secco, senza comportare l’esecuzione o la demolizione di opere murarie, quali geƫ in calcestruzzo, muri di maƩoni o altri materiali cementaƟ da leganƟ idraulici o plasƟci;
- altezza massima esterna m 2,20;
geƫ in calcestruzzo, muri di maƩoni o altri materiali cementaƟ da leganƟ idraulici o plasƟci;
- altezza massima esterna m 2,20;
- distanza dai confini di proprietà m 1,50;
- distanza dalle strade m 5,00, nel caso di intersezioni stradali la distanza viene definita con riferimento alle disposizioni del Codice della strada;
- Negli edifici condominiali è consenƟta l’installazione di un solo manufaƩo nella corte comune, avente le caraƩerisƟche indicate ai punƟ precedenƟ.
ominiali è consenƟta l’installazione di un solo manufaƩo nella corte comune, avente le caraƩerisƟche indicate ai punƟ precedenƟ. c) Ricovero per animali domesƟci e da corƟle (punto n. 47 del Glossario approvato con Decreto del Ministero delle InfrastruƩure e dei TrasporƟ del 2 marzo 2018 )
- superficie di massimo ingombro ≤ m2 4,0 per unità immobiliare;
- installato in area di perƟnenza privata e non stabilmente infisso al suolo, rimovibile previo smontaggio;
- altezza massima esterna m 2,20;
in area di perƟnenza privata e non stabilmente infisso al suolo, rimovibile previo smontaggio;
- altezza massima esterna m 2,20;
- distanza dai confini di proprietà m 1,50. d) Serra mobile stagionale (punto n. 37 del Glossario approvato con Decreto del Ministero delle InfrastruƩure e dei TrasporƟ del 2 marzo 2018) La Serra mobile stagionale è un manufaƩo con caraƩerisƟche di precarietà e streƩamente connesso alla stagionalità delle colture che vi sono praƟcate, la cui struƩura portante in
ƩerisƟche di precarietà e streƩamente connesso alla stagionalità delle colture che vi sono praƟcate, la cui struƩura portante in metallo/legno/materiale plasƟco, presenƟ elemenƟ (colonne, arcate, ƟranƟ, puntoni) di sezione contenuta facilmente smontabile. Tale serra, dovrà essere ancorata al suolo in modo puntuale e senza alterazione permanente del terreno soƩostante (sono ammessi ancoraggi ad infissione facilmente removibili, mentre sono da escludersi fondazioni "a plinƟ" o "conƟnue" in c.a. o
sono ammessi ancoraggi ad infissione facilmente removibili, mentre sono da escludersi fondazioni "a plinƟ" o "conƟnue" in c.a. o materiali analoghi). Copertura e tamponamenƟ laterali possono essere cosƟtuiƟ da teli (in pvc o simili o materiali leggeri di Ɵpo rigido o semi-rigido, quali policarbonaƟ). e) Parcheggi perƟnenziali 141
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
- Le corsie di manovra dei parcheggi perƟnenziali alle costruzioni, non devono risultare inferiori alle seguenƟ misure: Per aƫvità alberghiere: larghezza minima pari a m 5,00 – m 4,00 e m 3,85 a seconda della disposizione (perpendicolare o inclinata rispeƫvamente di 30° o 45° rispeƩo alle aree del corridoio stesso) dei posƟ-auto. E’ consenƟta anche l’organizzazione di posƟ-auto in "fila indiana" paralleli allo spazio di manovra, per una larghezza complessiva non inferiore a m 4,40.
izzazione di posƟ-auto in "fila indiana" paralleli allo spazio di manovra, per una larghezza complessiva non inferiore a m 4,40. Per Esercizi pubblici, uffici, aƫvità commerciali, residenziali: larghezza minima 5,00 m. Se la disposizione dei posƟ auto permeƩe una sistemazione sui due laƟ del corridoio di manovra, dove non diversamente specificato valgono le seguenƟ misure: Angolo area manovra Larghezza area manovra (m) 90° 6,00 60° 5,50 45° 5,00 30° 4,50 fila indiana 4,50
valgono le seguenƟ misure: Angolo area manovra Larghezza area manovra (m) 90° 6,00 60° 5,50 45° 5,00 30° 4,50 fila indiana 4,50 Le suddeƩe dimensioni non sono da applicarsi ai parcheggi meccanici. 2. Le opere indicate alle precedenƟ leƩere a), b), c) e d), ai sensi del Glossario dell’edilizia libera di cui al Decreto 2 marzo 2018, approvato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs 25 novembre 2016, n.222, e nel rispeƩo di tuƩe le normaƟve di seƩore avenƟ incidenza sulla disciplina dell’aƫvità edilizia,
Art. 135 Piscine
.Lgs 25 novembre 2016, n.222, e nel rispeƩo di tuƩe le normaƟve di seƩore avenƟ incidenza sulla disciplina dell’aƫvità edilizia, sono eseguibili senza alcun Ɵtolo abilitaƟvo. Art. 135 Piscine
- La realizzazione delle piscine è collegata alla sussistenza di un fabbricato al cui uso risulƟ funzionale. La piscina andrà posizionata nell’area di perƟnenza o parƟcella dell’edificio a cui è asservita.
- Qualora l’area di perƟnenza del fabbricato ricada in parte in un tessuto differente (compreso il
’edificio a cui è asservita. 2. Qualora l’area di perƟnenza del fabbricato ricada in parte in un tessuto differente (compreso il territorio rurale), sarà possibile realizzare una piscina a distanza massima di 30 m. dal fabbricato principale a cui afferisce. 3. In territorio rurale la piscina non dovrà superare i 50 mq. di specchio d’acqua per ogni fabbricato ad uso residenziale, mentre per gli Agriturismi non dovrà superare i 100 mq. di specchio d’acqua per
d’acqua per ogni fabbricato ad uso residenziale, mentre per gli Agriturismi non dovrà superare i 100 mq. di specchio d’acqua per ogni fabbricato principale appartenente all’Agriturismo. 4. Non è ammissibile la costruzione di piscine in presenza di soli fabbricaƟ di servizio. 5. Le piscine dovranno rispeƩare quanto disposto dai seguenƟ aƫ:
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1092 del 18.07.2005 – Disciplina regionale: aspeƫ
rispeƩare quanto disposto dai seguenƟ aƫ:
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1092 del 18.07.2005 – Disciplina regionale: aspeƫ igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 828 del 12.06.2017 - Linee guida sorveglianza e controllo della legionellosi; 142
Art. 136 Altre opere di corredo agli edifici - Capanni da pesca
REGOLAMENTO EDILIZIO 6. Per la realizzazione di piscine interrate la distanza dai confini di proprietà è quella indicata nelle norme di PUG. 7. La realizzazione di piscine comporta la verifica del RIE riferito alla nuova costruzione, secondo il parametro indicato nelle norme di PUG, in riferimento agli usi prevalenƟ e al tessuto. Art. 136 Altre opere di corredo agli edifici - Capanni da pesca
- Per intervenƟ da eseguirsi su Capanni da Pesca delle Vene d’acqua consorziali si rimanda al “Piano
Art. 137 StruƩure conƟngenƟ e temporanee e stagionali su suolo privato
edifici - Capanni da pesca
- Per intervenƟ da eseguirsi su Capanni da Pesca delle Vene d’acqua consorziali si rimanda al “Piano di Recupero n. 1 Vene d’acqua consorziali (Allegato n. 15 al presente Regolamento Edilizio), di cui alla D.C.C. n. 346 del 31/07/1990, modifica con D.C.C. n. 44 del 31/03/1995 e D.C.C. n. 82 del 29/06/1995 . Art. 137 StruƩure conƟngenƟ e temporanee e stagionali su suolo privato
Art. 137 StruƩure conƟngenƟ e temporanee e stagionali su suolo privato
C.C. n. 44 del 31/03/1995 e D.C.C. n. 82 del 29/06/1995 . Art. 137 StruƩure conƟngenƟ e temporanee e stagionali su suolo privato
- Nel rispeƩo della disciplina dell'aƫvità edilizia di cui all'arƟcolo 9, comma 3, della L.R. n. 15/2013 sono aƩuaƟ liberamente, senza Ɵtolo abilitaƟvo edilizio, le opere stagionali e quelle direƩe a soddisfare obieƫve esigenze, conƟngenƟ e temporanee, purché desƟnate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non
oranee, purché desƟnate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centoƩanta giorni per ogni anno, comprensivo dei tempi di allesƟmento e smontaggio integrale del manufaƩo, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale (leƩera g), comma 1, art. 7 della L.R. n. 15/2013). 2. Sono comunque assoggeƩate al rispeƩo delle norme igieniche, sismiche, di sicurezza, eliminazione di
7 della L.R. n. 15/2013). 2. Sono comunque assoggeƩate al rispeƩo delle norme igieniche, sismiche, di sicurezza, eliminazione di barriere architeƩoniche, efficienza energeƟca e di seƩore avenƟ incidenza sull’aƫvità edilizia, tra cui i limiƟ inderogabili (distanza tra edifici, altezza massima, ecc.) 3. Le opere temporanee, su suolo privato, sono struƩure e/o manufaƫ amovibili, appoggiaƟ o ancoraƟ al suolo, con sistemi che non richiedano escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione.
appoggiaƟ o ancoraƟ al suolo, con sistemi che non richiedano escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. 4. Sono consenƟte le seguenƟ Ɵpologie di struƩure temporanee in aree private e perƟnenziali di alberghi, R.T.A., esercizi commerciali di vicinato e pubblici esercizi: a) teƩoie aperte da aImeno due IaƟ; b) vetrate retraƫli/scorrevoli a chiusura parziale o totale di porƟci o teƩoie esistenƟ. Gli spazi
oie aperte da aImeno due IaƟ; b) vetrate retraƫli/scorrevoli a chiusura parziale o totale di porƟci o teƩoie esistenƟ. Gli spazi temporaneamente racchiusi dovranno essere adibiƟ esclusivamente alla collocazione di tavolini e sedute, nel caso di alberghi, R.T.A. e pubblici esercizi, mentre nel caso di esercizi di vicinato dovranno essere uƟlizzaƟ per l’esposizione di merci. 5. Le dimensioni degli apprestamenƟ precari di caraƩere temporaneo di cui al precedente comma 4,
zaƟ per l’esposizione di merci. 5. Le dimensioni degli apprestamenƟ precari di caraƩere temporaneo di cui al precedente comma 4, leƩera a), non devono superare le seguenƟ dimensioni:
- la superficie coperta massima da rispeƩare in caso di installazione di teƩoia in pubblici esercizi o in struƩure riceƫve (limitatamente ad alberghi o R.T.A.), è pari al 100% della superficie coperta dell’unità immobiliare a cui è asservita ed in ogni modo non potrà superare i
o R.T.A.), è pari al 100% della superficie coperta dell’unità immobiliare a cui è asservita ed in ogni modo non potrà superare i 100,00 mq. Tale struƩura dovrà avere esclusivamente lo scopo di proteggere dalle intemperie spazi desƟnaƟ a tavolini e sedute;
- la superficie coperta massima da rispeƩare in caso di installazione di teƩoia da asservire ad esercizi di vicinato, non dovrà essere superiore alla superficie di vendita dell’aƫvità e
nstallazione di teƩoia da asservire ad esercizi di vicinato, non dovrà essere superiore alla superficie di vendita dell’aƫvità e comunque non potrà superare i 30 mq. Tale struƩura dovrà avere esclusivamente lo scopo coprire le merci esposte;
- altezza massima 3,50 m; 143
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 5.a per tuƩe le funzioni non elencate al comma 4, con esclusione delle residenziali e faƩa salva la disciplina specifica dell’Arenile, è consenƟta l’installazione temporanea di tende ombreggianƟ, per una superficie massima pari a mq 160,00, e di riposƟgli, per una superficie massima pari a mq 10,00. 6. L’installazione di teƩoie temporanee di cui al comma 4, nonché dei manufaƫ di cui al comma 5.a,
icie massima pari a mq 10,00. 6. L’installazione di teƩoie temporanee di cui al comma 4, nonché dei manufaƫ di cui al comma 5.a, dovrà avvenire nel rispeƩo delle distanze imparƟte dal Codice Civile per quanto riguarda i confini con aree pubbliche; nonché dal Codice della Strada e relaƟvo Regolamento di aƩuazione per i distacchi dai confini con aree desƟnate alla viabilità. Per installazioni a confine con spazi pubblici dovrà essere
azione per i distacchi dai confini con aree desƟnate alla viabilità. Per installazioni a confine con spazi pubblici dovrà essere acquisito il nulla osta dell’ente proprietario e il parere della Polizia Municipale. Inoltre, tali struƩure dovranno essere installate ad una distanza minima di 5 m dal confine con proprietà private e dovranno rispeƩare una distanza di 10 m tra pareƟ finestrate. 7. Le struƩure temporanee di cui ai commi 4 e 5.a, traƩate dal presente arƟcolo, dovranno rispeƩare i
10 m tra pareƟ finestrate. 7. Le struƩure temporanee di cui ai commi 4 e 5.a, traƩate dal presente arƟcolo, dovranno rispeƩare i requisiƟ e le prescrizioni di seguito elencaƟ:
- iI fissaggio al suolo può avvenire solo mediante ancoraggi amovibiIi posƟ in opera a secco, cioè senza comportare la esecuzione o demolizione di opere murarie quali geƫ in calcestruzzo, muri di maƩoni o altri materiali cementaƟ da leganƟ idraulici o plasƟci;
demolizione di opere murarie quali geƫ in calcestruzzo, muri di maƩoni o altri materiali cementaƟ da leganƟ idraulici o plasƟci;
- le struƩure portanƟ al di sopra della quota di cm. 30 dal livello del suolo sistemato, possono essere cosƟtuite solo da legno o metallo;
- le tamponature, chiusure e copertura, dovranno essere cosƟtuite da tessuto, legno, metallo, vetro, lastre e pellicole di materiali sinteƟci o di quant’altro assimilabile;
anno essere cosƟtuite da tessuto, legno, metallo, vetro, lastre e pellicole di materiali sinteƟci o di quant’altro assimilabile;
- gli allacciamenƟ ed impianƟ eleƩrici dovranno rispondere alle norme vigenƟ in materia;
- le opere devono essere di facile amovibiltà;
- deve essere comunque assicurato il mantenimento delle dotazioni di parcheggio perƟnenziale esistente.
- Il presente arƟcolato non trova applicazione in caso di immobili:
- assoggeƩaƟ alla seconda parte del D.Lgs n. 42/2004;
Art.138 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e
ente. 8. Il presente arƟcolato non trova applicazione in caso di immobili:
- assoggeƩaƟ alla seconda parte del D.Lgs n. 42/2004;
- individuaƟ e facenƟ parte della CiƩà Storica (Centro storico ed edifici diffusi in ambito urbano), secondo il PUG vigente;
- idenƟficaƟ come edifici storici diffusi nel territorio rurale, secondo il PUG vigente. TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art.138 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio
Art.138 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e
LANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art.138 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio
- Ai sensi della LR 23/2004, il Dirigente del SeƩore Programmazione e gesƟone del territorio, Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia, esercita, mediante i funzionari ed agenƟ del Comune, la vigilanza nei confronƟ di tuƩe le opere che vengano effeƩuate nel territorio comunale.
ante i funzionari ed agenƟ del Comune, la vigilanza nei confronƟ di tuƩe le opere che vengano effeƩuate nel territorio comunale. 2. I controlli d'ufficio sono operaƟ ai sensi dell’apposito AƩo di coordinamento regionale anche aƩraverso sopralluoghi sul territorio. 3. Altri controlli sul territorio sono effeƩuaƟ su istanza dei ciƩadini o su iniziaƟva degli uffici e degli agenƟ di polizia municipale o di altri enƟ competenƟ per materia (Ausl, Arpa, Vigili del Fuoco,
u iniziaƟva degli uffici e degli agenƟ di polizia municipale o di altri enƟ competenƟ per materia (Ausl, Arpa, Vigili del Fuoco, Autorità di Bacino, ecc.). Lo Sportello unico per l'edilizia istruisce le segnalazioni di presunte violazioni edilizie accertando l'eventuale inosservanza delle norme edilizie e urbanisƟche, procedendo nei modi previsƟ dalla legge. 144
Art. 139 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
REGOLAMENTO EDILIZIO 4. RelaƟvamente ai controlli delle praƟche edilizie si rimanda ad apposita determina. Art. 139 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
- La vigilanza sulla esecuzione delle opere edilizie viene esercitata da funzionari ed agenƟ municipali muniƟ di apposita tessera di riconoscimento. Essi devono avere libero accesso ai canƟeri al fine di accertare l’osservanza delle norme tecniche ed urbanisƟche e delle modalità di esecuzione eventualmente fissate nei Ɵtoli abilitaƟvi.
tare l’osservanza delle norme tecniche ed urbanisƟche e delle modalità di esecuzione eventualmente fissate nei Ɵtoli abilitaƟvi. 2. La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il proprietario o l’avente Ɵtolo, il direƩore dei lavori e l’assuntore dei lavori dalle proprie responsabilità circa l’osservanza di deƩe modalità e norme. 3. Qualora le opere vengano effeƩuate non conformemente al progeƩo approvato/depositato, oppure
rvanza di deƩe modalità e norme. 3. Qualora le opere vengano effeƩuate non conformemente al progeƩo approvato/depositato, oppure nella loro esecuzione non si sia tenuto conto delle prescrizioni e delle modalità contenute nel Ɵtolo edilizio, salvo che le modifiche non risulƟno conformi alle norme edilizie ed urbanisƟche e ricadenƟ nella variante minore in corso d’opera, il Dirigente ordina l’immediata sospensione dei lavori che ha effeƩo fino all’esecuzione dei provvedimenƟ definiƟvi.
Art. 140 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari
so d’opera, il Dirigente ordina l’immediata sospensione dei lavori che ha effeƩo fino all’esecuzione dei provvedimenƟ definiƟvi. Art. 140 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari
- FaƩe salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanisƟche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento Edilizio Comunale si applicano le seguenƟ sanzioni amministraƟve ai sensi dell’art. 8 della L.R. N. 6/2004 :
resente Regolamento Edilizio Comunale si applicano le seguenƟ sanzioni amministraƟve ai sensi dell’art. 8 della L.R. N. 6/2004 : (Minimo) (min. x 2 o 1/3 max) (Massimo) Mancata o tardiva comunicazione di inizio lavori per intervenƟ soggeƫ a Permesso di costruire/S.C.I.A. euro 75,00 euro 150,00 euro 450,00 InesaƩa o incompleta comunicazione di inizio dei lavori per intervenƟ soggeƫ a Permesso di costruire/S.C.I.A. euro 50,00 euro 100,00 euro 300,00 Mancata o tardiva comunicazione di fine
per intervenƟ soggeƫ a Permesso di costruire/S.C.I.A. euro 50,00 euro 100,00 euro 300,00 Mancata o tardiva comunicazione di fine lavori per intervenƟ soggeƫ a Permesso di costruire/D.I.A. /S.C.I.A./C.I.L.A euro 75,00 euro 150,00 euro 450,00 Mancata collocazione all’ingresso del canƟere di tabelle, ben visibili, indicanƟ oggeƩo dei lavori, proprietà, estremi del Permesso di costruire, della D.I.A./S.C.I.A. e della C.I.L.A., intestazione della diƩa esecutrice, le generalità del progeƫsta,
Permesso di costruire, della D.I.A./S.C.I.A. e della C.I.L.A., intestazione della diƩa esecutrice, le generalità del progeƫsta, del direƩore e dell’assistente dei lavori ed altri soggeƫ previsƟ dalle leggi vigenƟ. La sanzione è da applicarsi anche in caso di compilazione incompleta o inesaƩa del cartello di canƟere. euro 75,00 euro 150,00 euro 450,00 Mancata delimitazione del canƟere di lavoro con idonea struƩura e segnaleƟca installata in base alle normaƟve vigenƟ in
o 450,00 Mancata delimitazione del canƟere di lavoro con idonea struƩura e segnaleƟca installata in base alle normaƟve vigenƟ in materia o carenze nell’allesƟmento e nella euro 125,00 euro 250,00 euro 750,00 145
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO segnalazione Mancato smantellamento del canƟere alla fine dei lavori euro 250,00 euro 500,00 euro 1.500,00 Occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico adiacenƟ ai canƟeri con deposito di materiali inerƟ derivanƟ dagli intervenƟ edilizi in corso euro 133,00 euro 266,00 euro 798,00 Mancata esibizione a richiesta degli organi di vigilanza degli elaboraƟ vistaƟ e ƟmbraƟ unitamente al Ɵtolo abilitaƟvo/C.I.L.A. euro 75,00 euro 150,00 euro 450,00 Mancata osservanza delle ordinanze
aƟ vistaƟ e ƟmbraƟ unitamente al Ɵtolo abilitaƟvo/C.I.L.A. euro 75,00 euro 150,00 euro 450,00 Mancata osservanza delle ordinanze cautelari quale sospensione lavori per intervenƟ soggeƫ a S.C.I.A. euro 125,00 euro 250,00 euro 750,00 Mancata osservanza delle prescrizioni imposte dagli Uffici comunali competenƟ in ordine alle opere oggeƩo di Ɵtolo abilitaƟvo/C.I.L.A. euro 125,00 euro 250,00 euro 750,00 Mancata comunicazione della variazione degli operatorio o dei nominaƟvi dei
litaƟvo/C.I.L.A. euro 125,00 euro 250,00 euro 750,00 Mancata comunicazione della variazione degli operatorio o dei nominaƟvi dei responsabili indicaƟ nella comunicazione di inizio lavori euro 75,00 euro 150,00 euro 450,00 Inosservanza dell’obbligo di mantenere edifici ed aree libere in conformità alle disposizioni di sicurezza, igiene e decoro pubblico euro 250,00 euro 500,00 euro 1.500,00 Mancata o tardiva presentazione richiesta cerƟficato di conformità edilizia e agibilità
co euro 250,00 euro 500,00 euro 1.500,00 Mancata o tardiva presentazione richiesta cerƟficato di conformità edilizia e agibilità relaƟva ad intervenƟ edilizi conclusi antecedentemente all’entrata in vigore della LR 15/2013 (per gli intervenƟ successivi all’entrata in vigore della LR 15/2013 valgono le disposizioni di cui all’art. 26 della Legge stessa)
- per immobili residenziali euro
- per immobili a desƟnazione diversa da quella residenziale euro 40,00 euro 80,00 euro 240,00
TITOLO V NORME TRANSITORIE
)
- per immobili residenziali euro
- per immobili a desƟnazione diversa da quella residenziale euro 40,00 euro 80,00 euro 240,00 euro 80,00 euro 160,00 euro 480,00
- Il trasgressore dovrà pagare le sanzioni indicate nei 60 (sessanta) giorni dalla contestazione personale o dalla noƟficazione del verbale.
- Per qualsiasi altra violazione alle disposizioni del presente Regolamento non specificatamente sopra previste, si applica una sanzione pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00. TITOLO V NORME TRANSITORIE
Art. 141 Aggiornamento del regolamento edilizio
non specificatamente sopra previste, si applica una sanzione pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00. TITOLO V NORME TRANSITORIE Art. 141 Aggiornamento del regolamento edilizio
- Il Regolamento edilizio è aggiornato secondo quanto disposto della legislazione vigente in materia. 146
Art. 142 Norme finali
REGOLAMENTO EDILIZIO 2. Nel presente Regolamento sono staƟ riportaƟ alcuni richiami normaƟvi al solo fine di agevolarne la leƩura complessiva. Nel caso fossero modificaƟ alla fonte, tali modifiche possono essere apportate senza che ciò cosƟtuisca variante alle presenƟ norme. Art. 142 Norme finali
- Gli edifici esistenƟ e non rispondenƟ alle prescrizioni del presente regolamento, nelle parƟ oggeƩo di intervento, devono adeguarsi alle norme urbanisƟche, edilizie ed igieniche vigenƟ.
el presente regolamento, nelle parƟ oggeƩo di intervento, devono adeguarsi alle norme urbanisƟche, edilizie ed igieniche vigenƟ. 2. Negli edifici esistenƟ, non rispondenƟ per altezze e configurazione generale al presente Regolamento, è consenƟto eseguire lavori che tendano a migliorare le condizioni igienico–staƟco abitaƟve, senza aumenƟ di superficie uƟle, faƩo salvo il rispeƩo di ogni altro adempimento di legge.
Art. 143 Disposizioni transitorie
condizioni igienico–staƟco abitaƟve, senza aumenƟ di superficie uƟle, faƩo salvo il rispeƩo di ogni altro adempimento di legge. 3. Qualora le indicazioni o le disposizioni regolamentari contenute negli AllegaƟ di cui al presente strumento risultassero in contrasto con quelle riportate negli arƟcoli di cui al presente Regolamento edilizio, queste ulƟme si devono intendere prevalenƟ. Art. 143 Disposizioni transitorie
Art. 143 Disposizioni transitorie
i arƟcoli di cui al presente Regolamento edilizio, queste ulƟme si devono intendere prevalenƟ. Art. 143 Disposizioni transitorie
- Il precedente Regolamento Edilizio Comunale, per quanto non in contrasto con il PUG vigente, si applica alle varianƟ non essenziali per intervenƟ in corso d’opera alla data di approvazione del presente Regolamento Edilizio.
- Per effeƩo dell’entrata in vigore del presente regolamento, i Ɵtoli abilitaƟvi/praƟche edilizie già
ELENCO ALLEGATI AL REGOLAMENTO EDILIZIO
nte Regolamento Edilizio. 2. Per effeƩo dell’entrata in vigore del presente regolamento, i Ɵtoli abilitaƟvi/praƟche edilizie già rilasciaƟ/efficaci in contrasto con esso decadono, salvo che i relaƟvi lavori siano iniziaƟ e vengano completaƟ entro i termini stabiliƟ dagli stessi Ɵtoli abilitaƟvi/praƟche edilizie. ELENCO ALLEGATI AL REGOLAMENTO EDILIZIO Allegato 1 Linee Guida RIE (Riduzione ImpaƩo Edilizio), foglio di calcolo, schema coefficienƟ di deflusso Allegato 2 Schema Relazione Economico Finanziaria
(Riduzione ImpaƩo Edilizio), foglio di calcolo, schema coefficienƟ di deflusso Allegato 2 Schema Relazione Economico Finanziaria Allegato 3 Arenile: Abaco materiali e soluzioni progeƩuali Allegato 4: Metodologia per la sƟma del valore ornamentale Allegato 5: Specie arboree ed arbusƟve uƟlizzabili nel territorio comunale Allegato 6: Disposizioni parƟcolari inerenƟ ai laboratori di produzione alimenƟ, pubblici esercizi, aƫvità di servizio alla balneazione e aƫvità riceƫva.
parƟcolari inerenƟ ai laboratori di produzione alimenƟ, pubblici esercizi, aƫvità di servizio alla balneazione e aƫvità riceƫva. Allegato 7: Scheda microclima, illuminamento naturale e illuminazione arƟficiale Allegato 8: “Disciplina degli impianƟ di pubblicità o propaganda e degli altri elemenƟ di arredo negli edifici di interesse storico, arƟsƟco, culturale ed ambientale” di cui alla D.C.C. N. 29/2002 Allegato 9: “Regolamento Comunale ImpianƟ Pubblicitari” di cui alla D.C.C. n. 135/1998
ambientale” di cui alla D.C.C. N. 29/2002 Allegato 9: “Regolamento Comunale ImpianƟ Pubblicitari” di cui alla D.C.C. n. 135/1998 Allegato 10: Regolamento per la “disciplina dell’aƫvità di produzione e vendita di piadina romagnola e altre produzioni alimentari” di cui alla D.C.C. n. 25/2013 Allegato 12: Regolamento per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianƟ di telefonia mobile di cui alla D.C.C. N. 12/2006
tallazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianƟ di telefonia mobile di cui alla D.C.C. N. 12/2006 Allegato 13: Piano Cimiteriale Comunale di cui alla D.C.C. n. 54/2010 e s.m.i. Allegato 14: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di cui alla D.C.C. n. 98/2004 e s.m.i. Allegato 15: “Piano di Recupero n. 1 Vene d’acqua consorziali di cui alla D.C.C. n. 346 del 31/07/1990 e s.m.i. Allegato 16: “Disposizioni per gli scarichi di acque reflue domesƟche non in fognatura”
la D.C.C. n. 346 del 31/07/1990 e s.m.i. Allegato 16: “Disposizioni per gli scarichi di acque reflue domesƟche non in fognatura” Allegato 17: “Disposizioni per gli scarichi di acque reflue domesƟche non in fognatura: Norme Tecniche” 147
REGOLAMENTO EDILIZIO APPENDICE 1
REGOLAMENTO EDILIZIO APPENDICE 1 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI SERVIZIO Es. idraulici lavanderia fotografi radiotecnici elettricisti estetiste parrucchiere barbieri odontotecnici scuola guida o assimilabili ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE Es. panifici pasticcerie lav. pasta fresca gelaterie rosticcerie prod. piadina o assimilabili ATTIVITA’ ARTIGIANATO ARTISTICO TRADIZIONALE Es. sartorie pelliccerie (senza conciatura) decorazione ceramiche prod. stampe su tela lavorazione vimini lavorazione vetro artistico
artorie pelliccerie (senza conciatura) decorazione ceramiche prod. stampe su tela lavorazione vimini lavorazione vetro artistico orafi orologiai rilegatorie o assimilabili 148
REGOLAMENTO EDILIZIO APPENDICE 2
REGOLAMENTO EDILIZIO APPENDICE 2 DEFINIZIONE DI FUNZIONE PRODUTTIVA DI TIPO MANIFATTURIERO ARTIGIANALE Servizi alla casa e ai beni della casa: riparazione elettrodomestici riparazione radio-TV e affini laboratori di falegnameria laboratori da tappezziere lavorazione e assemblaggio articoli tecnici imbianchini installatori carta da parati messa in opera di parquets levigatori pavimenti idraulici, installatori impianti di riscaldamento elettricisti, antennisti muratori pavimentatori, rivestitori
igatori pavimenti idraulici, installatori impianti di riscaldamento elettricisti, antennisti muratori pavimentatori, rivestitori lavorazioni affini all'edilizia impermeabilizzatori corniciai e vetrai restauro e doratura mobili lattonieri e fabbri giardinieri pulizia ambienti, caldaie, camini riparazione caldaie ascensoristi espurgo pozzi neri impagliatori materassai appalto pulizie Servizi all'auto: riparazione autoveicoli riparazione cicli e motocicli elettrauti gommisti autorimesse e stazioni di soccorso
e Servizi all'auto: riparazione autoveicoli riparazione cicli e motocicli elettrauti gommisti autorimesse e stazioni di soccorso carrozzieri Altri servizi: facchini,traslochi Servizi alle imprese: tipografie, litografie legatorie trasporto merci copisterie 149
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