REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Scandicci
Comune di Scandicci · Firenze, Toscana
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212 sezioni del documento
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 92 del 12.07.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONI: C.C. n. 55 del 06/05/2015 C.C. n. 86 del 26/10/2023
TITOLO I
TO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 92 del 12.07.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONI: C.C. n. 55 del 06/05/2015 C.C. n. 86 del 26/10/2023
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I - Oggetto, contenuti e allegati del Regolamento Edilizio art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio art. 2 Contenuti ed articolazione del Regolamento Edilizio art. 3 Modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio / competenze art. 4 Documentazione e modulistica per le istanze urbanistico-edilizie Capo II - Organismi consultivi
Capo II - Organismi consultivi
nto Edilizio / competenze art. 4 Documentazione e modulistica per le istanze urbanistico-edilizie Capo II - Organismi consultivi art. 5 Commissione Comunale per il Paesaggio art. 6 Commissione Urbanistica Capo III - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e forme di monetizzazione art. 7 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri per la determina- zione degli importi tabellari comunali
Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri per la determina- zione degli importi tabellari comunali art. 8 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi art. 9 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: rateizzazioni art. 10 Opere a scomputo del contributo per oneri di urbanizzazione art. 11 Monetizzazione di dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale non reperibili
Capo IV - Definizioni di elementi di riferimento per la disciplina urbanistico-e
l contributo per oneri di urbanizzazione art. 11 Monetizzazione di dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale non reperibili Capo IV - Definizioni di elementi di riferimento per la disciplina urbanistico-edilizia art. 12 Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi art. 13 Definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni art. 14 Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia [articolo abrogato] Capo V - Norme finali e sanzioni
Capo V - Norme finali e sanzioni
t. 14 Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia [articolo abrogato] Capo V - Norme finali e sanzioni art. 15 Disciplina applicativa di aspetti procedimentali di cui alle vigenti norme regionali in materia di disciplina dellíattivit‡ edilizia art. 16 Sanzioni per la violazione delle norme comunali di rango regolamentare, ivi compreso il Regolamento Edilizio
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- Il presente Regolamento Edilizio - redatto nellíambito dellíautonomia statutaria e normativa del Comune, di cui allíart. 3 del D.Lgs. 267/2000 - unitamente alle norme regolamentari di cui allíart. 2, detta disposizioni in ordine:
- alle modalit‡ costruttive, alle caratteristiche tecnico-estetiche, ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e vivibilit‡
:
- alle modalit‡ costruttive, alle caratteristiche tecnico-estetiche, ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e vivibilit‡ degli immobili e delle pertinenze degli stessi, anche con riferimento al superamento delle barriere architettoniche;
- alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio edilizio presente nelle aree urbane ed extraurbane, nonchÈ alla conservazione dei valori paesaggistici e delle risorse ambientali del territorio;
nelle aree urbane ed extraurbane, nonchÈ alla conservazione dei valori paesaggistici e delle risorse ambientali del territorio;
- agli adempimenti procedimentali correlati alla gestione delle attivit‡ edilizie;
- allíattivit‡ sanzionatoria e di vigilanza.
- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio e nelle norme regolamentari di cui allíart. 2, nessuna esclusa, non incidono sui diritti di terzi. Tali diritti sono pertanto da intendersi sempre fatti salvi ed impregiudicati.
Art. 2 - CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 2 - CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- Costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento Edilizio comunale, unitamente alle disposizioni generali di cui al presente titolo:
- il ìRegolamento per la disciplina dellíattivitaí edilizia comportante nuovi allacciamenti fognario incrementi di apporti di acque reflueî approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 19.06.1998
iamenti fognario incrementi di apporti di acque reflueî approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 19.06.1998 (perimetrazione riferita allíambito di applicazione modificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 27.06.2001);
- le ìNorme per il miglioramento dellíilluminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo energetico e líabbattimento dellíinquinamento luminosoî approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 29.10.1998;
nergetico e líabbattimento dellíinquinamento luminosoî approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 29.10.1998;
- le Norme regolamentari del territorio apertoî, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27.05.2003, limitatamente alle parti non in contrasto con le sopravvenute norme regionali;
- il ìRegolamento igienico-sanitario per gli interventi urbanistico-ediliziî approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27.04.2004;
enico-sanitario per gli interventi urbanistico-ediliziî approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27.04.2004;
- il ìRegolamento per la disciplina dellíorganizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di vincolo idrogeologicoî, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27.04.2004;
- líart. 2 (ìAntenne e parabole per la ricezione delle trasmissioni televisive terrestri e satellitariî) delle disposizioni
004;
- líart. 2 (ìAntenne e parabole per la ricezione delle trasmissioni televisive terrestri e satellitariî) delle disposizioni regolamentari relative allíinstallazione di impianti tecnologici e di altri manufatti comportanti modifiche dellíaspetto esteriore degli edifici, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 13.11.2008.
- Si intendono altresÏ direttamente recepite quali parti integranti e sostanziali del Regolamento Edilizio le eventuali
1.2008. 2. Si intendono altresÏ direttamente recepite quali parti integranti e sostanziali del Regolamento Edilizio le eventuali modifiche e/o integrazioni apportate dallíAmm./ne Comunale alle disposizioni regolamentari di cui al precedente punto 1.
Art. 3 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO / COMPETENZE
Art. 3 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO / COMPETENZE
- Le modifiche e/o le integrazioni di carattere sostanziale ai contenuti del Regolamento Edilizio e/o alle norme regolamentari di cui allíart. 2 sono di competenza del Consiglio Comunale.
- Sono delegate alla Giunta Comunale:
- eventuali modifiche e/o integrazioni al Regolamento Edilizio e/o alle norme regolamentari di cui allíart. 2, ove riferite a contenuti non sostanziali o di mero dettaglio;
golamento Edilizio e/o alle norme regolamentari di cui allíart. 2, ove riferite a contenuti non sostanziali o di mero dettaglio;
- gli aggiornamenti non discrezionali dell'articolato finalizzati al recepimento di norme statali o regionali sopravvenute;
- gli aggiornamenti di schemi tabellari e di schemi-tipo di convenzioni o atti unilaterali díobbligo costituenti allegati al Regolamento Edilizio, ove riferiti a contenuti non sostanziali o di mero dettaglio, ovvero finalizzati al recepimento di
gati al Regolamento Edilizio, ove riferiti a contenuti non sostanziali o di mero dettaglio, ovvero finalizzati al recepimento di norme statali o regionali sopravvenute. 3. Si intende comunque recepita quale parte integrante del Regolamento Edilizio e/o delle norme regolamentari di cui allíart. 2 - anche in assenza di esplicito atto deliberativo comunale - ogni disposizione giuridicamente prevalente sulle norme locali emanata successivamente alla sua approvazione.
Art. 4 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA PER LE ISTANZE URBANISTICO-EDILIZIE
Art. 4 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA PER LE ISTANZE URBANISTICO-EDILIZIE
- La documentazione da produrre e la modulistica da utilizzare per le istanze, segnalazioni e comunicazioni edilizie e per gli altri procedimenti di competenza comunale ad esse correlati sono definite dagli Enti competenti in applicazione delle disposizioni in materia di unificazione. La modulistica inerente procedimenti non oggetto delle disposizioni in materia di unificazione è elaborata dal Settore Governo del Territorio. *
nerente procedimenti non oggetto delle disposizioni in materia di unificazione è elaborata dal Settore Governo del Territorio. * 1-bis. Il punto di accesso unico per la presentazione di istanze, segnalazioni, comunicazioni in materia edilizia, paesaggistica, ed altri procedimenti correlati, nonché per la presentazione di eventuali successive integrazioni alle stesse, è il portale telematico dello Sportello Unico per Edilizia (SUE), accessibile dal sito web comunale. La PEC è
zioni alle stesse, è il portale telematico dello Sportello Unico per Edilizia (SUE), accessibile dal sito web comunale. La PEC è utilizzabile in alternativa al portale solo qualora lo stesso non sia disponibile e/o funzionante, ovvero per le integrazioni di eventuali istanze ancora in corso presentate antecedentemente l’1/1/2022. ** 2. Le informazioni sulla documentazione di cui al punto 1 e la modulistica per l’inoltro delle istanze urbanistico-edilizie sono rese disponibili:
sulla documentazione di cui al punto 1 e la modulistica per l’inoltro delle istanze urbanistico-edilizie sono rese disponibili:
- su internet, nel sito-web del Comune di Scandicci;
- in formato cartaceo presso l'U.R.P. ed i competenti uffici comunali.
- comma modificato con D.C.C. n. 86 del 26.10.2023 ** comma introdotto con D.C.C. n. 86 del 26.10.2023, in vigore dal 01.01.2024
Art. 5 - COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
Art. 5 - COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
- La Commissione Comunale per il Paesaggio svolge i compiti di organismo consultivo dell’Amm./ne Comunale nell’esercizio delle funzioni ad essa sub-delegate in materia di paesaggio, ed opera nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del beni culturali e del paesaggio e dalle vigenti norme regionali in materia.
- La Commissione Comunale per il Paesaggio è costituita da tre esperti in materia paesaggistica in possesso dei
ali in materia. 2. La Commissione Comunale per il Paesaggio è costituita da tre esperti in materia paesaggistica in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle vigenti norme regionali. 3. I compiti consultivi della Commissione Comunale per il Paesaggio consistono in: a) pareri obbligatori su istanze di autorizzazione paesaggistica ordinaria di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
onsistono in: a) pareri obbligatori su istanze di autorizzazione paesaggistica ordinaria di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004; b) eventuali pareri su istanze paesaggistiche suscettibili di esclusione dal previo rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi delle vigenti norme in materia; c) eventuali contributi istruttori relativi ad istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica o procedimenti sanzionatori; d) lettera abrogata con D.C.C. n. 86 del 26.10.2023
di accertamento di compatibilità paesaggistica o procedimenti sanzionatori; d) lettera abrogata con D.C.C. n. 86 del 26.10.2023 e) valutazioni preliminari di compatibilità paesaggistica di Piani Attuativi, Progetti Unitari convenzionati, varianti urbanistiche che interessano immobili o aree soggette a tutela paesaggistica (solo su espressa richiesta del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica); f) altri contributi inerenti la tutela e valorizzazione del paesaggio correlati ad adempimenti di competenza
zia e Urbanistica); f) altri contributi inerenti la tutela e valorizzazione del paesaggio correlati ad adempimenti di competenza dell’Amm./ne Comunale. *** 4. La Commissione Comunale per il Paesaggio si determina con la presenza ed il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica il parere reso dalla Commissione ha natura obbligatoria non vincolante.
. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica il parere reso dalla Commissione ha natura obbligatoria non vincolante. 5. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica, o altro dipendente dell’Amm./ne Comunale nominato dal Dirigente del settore cui sono attribuite le competenze amministrative in materia paesaggistica.
l’Amm./ne Comunale nominato dal Dirigente del settore cui sono attribuite le competenze amministrative in materia paesaggistica. 6. La Commissione Comunale per il Paesaggio è istituita dal Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione, con la quale è effettuata la nomina dei tre membri che la compongono. Essi sono selezionati dal Consiglio Comunale all’interno di un elenco di nominativi idonei individuati mediante avviso pubblico e valutazione comparativa delle
glio Comunale all’interno di un elenco di nominativi idonei individuati mediante avviso pubblico e valutazione comparativa delle candidature ammissibili, tenuto conto anche di eventuali segnalazioni della Giunta Comunale. Le deliberazioni consiliari di nomina dei membri della commissione sono corredate dagli esiti motivati della valutazione comparativa e dai curricula dei soggetti prescelti, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e
i soggetti prescelti, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle vigenti norme regionali, nonché dall’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità in materia paesaggistica. 7. I membri della Commissione restano in carica per tre anni - prorogabili fino ad un massimo di ulteriori due anni con motivato provvedimento del Consiglio Comunale - e non possono essere rieletti a far parte della Commissione per
ori due anni con motivato provvedimento del Consiglio Comunale - e non possono essere rieletti a far parte della Commissione per ulteriori mandati. E’ facoltà del Dirigente del settore cui sono attribuite le competenze amministrative in materia paesaggistica - previa segnalazione alla Giunta Comunale - di proporre al Consiglio Comunale la sostituzione dei membri che ne abbiano fatto richiesta, o che non abbiano presenziato, nei dodici mesi, ad almeno i due terzi delle
tituzione dei membri che ne abbiano fatto richiesta, o che non abbiano presenziato, nei dodici mesi, ad almeno i due terzi delle sedute della Commissione, ovvero per i quali siano venuti meno i presupposti di diligenza, competenza e leale collaborazione necessari per lo svolgimento della funzione. 8. Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute.
ne. 8. Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L’importo del gettone è equiparato a quello dei consiglieri comunali ed adeguato di conseguenza. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.
uzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone. 9. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione Comunale per il Paesaggio, nonché i tecnici ad essi legati in associazione professionale, non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza del Comune di Scandicci. *** comma modificato con D.C.C. n. 86 del 26.10.2023
Art. 6 - COMMISSIONE URBANISTICA
Art. 6 - COMMISSIONE URBANISTICA
- La Commissione Urbanistica svolge i compiti di organismo tecnico consultivo dellíAmm./ne Comunale - di supporto alla medesima nellíesercizio delle funzioni di pianificazione territoriale, urbanistica ed attuativa del territorio comunale - ed opera nel rispetto delle disposizioni dettate dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio.
- Costituiscono la Commissione Urbanistica, in qualit‡ di membri interni allíAmm./ne Comunale il Dirigente del Settore
ritorio. 2. Costituiscono la Commissione Urbanistica, in qualit‡ di membri interni allíAmm./ne Comunale il Dirigente del Settore ëEdilizia e Urbanisticaí, il Dirigente del Settore ëOpere Pubbliche Manutenzione e Ambienteí, nonchÈ altri eventuali dirigenti di settore afferenti allíarea tecnica, fatta salva la facolt‡ per i medesimi di delegare un dipendente di fascia ëDí assegnato ai rispettivi settori di competenza.
ca, fatta salva la facolt‡ per i medesimi di delegare un dipendente di fascia ëDí assegnato ai rispettivi settori di competenza. 3. Costituiscono altresÏ la Commissione Urbanistica, in qualit‡ di membri esterni allíAmm./ne Comunale; a) uno o pi˘ esperti in pianificazione territoriale e urbanistica; b) uno o pi˘ esperti in pianificazione attuativa, progettazione urbana e/o progettazione architettonica; c) un esperto in progettazione di infrastrutture e/o opere pubbliche;
va, progettazione urbana e/o progettazione architettonica; c) un esperto in progettazione di infrastrutture e/o opere pubbliche; d) un esperto in materia geologica e idraulica; e) un legale esperto in diritto amministrativo, con particolare riguardo alla materia urbanistica. 4. La Commissione Urbanistica Ë presieduta, senza diritto di voto, dal Sindaco (o dallíAssessore delegato). Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente dellíAmm./ne Comunale nominato dal Dirigente del Settore
gato). Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente dellíAmm./ne Comunale nominato dal Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica. 5. Le sedute della Commissione sono valide ove siano presenti almeno cinque membri, oltre al Presidente. La Commissione si determina a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.
missione si determina a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto. 6. La Commissione Urbanistica esprime pareri, valutazioni di natura tecnica ed indicazioni interpretative sugli strumenti della pianificazione territoriale e sugli atti di governo del territorio di competenza comunale, nonchÈ su istanze e osservazioni ad essi correlate. I compiti consultivi della Commissione riguardano in particolare i seguenti strumenti ed atti:
e osservazioni ad essi correlate. I compiti consultivi della Commissione riguardano in particolare i seguenti strumenti ed atti: a) Piano Strutturale e sue varianti; b) Regolamento Urbanistico e sue varianti; c) piani di settore e loro varianti; d) piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e loro varianti; e) progetti unitari convenzionati. 7. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni - salvo diversa determinazione del Sindaco nel
ri convenzionati. 7. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni - salvo diversa determinazione del Sindaco nel provvedimento di nomina - e possono essere rinominati a far parte della Commissione una sola volta. 8. Eí facolt‡ del Sindaco di disporre la sostituzione di quei membri che non abbiano presenziato, ogni anno, ad almeno i due terzi delle sedute della Commissione.
rre la sostituzione di quei membri che non abbiano presenziato, ogni anno, ad almeno i due terzi delle sedute della Commissione. 9. Ai membri della Commissione Ë corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. Líimporto del gettone Ë equiparato a quello dei consiglieri comunali ed adeguato di conseguenza. 10. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione Urbanistica, nonchÈ i tecnici ad essi legati in
conseguenza. 10. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione Urbanistica, nonchÈ i tecnici ad essi legati in associazione professionale, non possono accettare incarichi professionali - pubblici o privati - riferiti a strumenti di pianificazione o ad attivit‡ edilizie che interessino il territorio comunale. Sono fatti salvi:
- gli incarichi conferiti dallíAmm./ne Comunale per la gestione di funzioni o adempimenti delegati o subdelegati da
fatti salvi:
- gli incarichi conferiti dallíAmm./ne Comunale per la gestione di funzioni o adempimenti delegati o subdelegati da altri Enti, attribuiti da leggi statali o regionali, o previsti da regolamenti comunali, ovvero per prestazioni che richiedano competenze professionali non reperibili nellíorganico dellíAmm./ne Comunale medesima;
- gli incarichi che risultino conferiti in data antecedente alla deliberazione di nomina. In tali ipotesi al commissario Ë
sima;
- gli incarichi che risultino conferiti in data antecedente alla deliberazione di nomina. In tali ipotesi al commissario Ë preclusa la partecipazione alle sedute aventi allíordine del giorno líintervento oggetto dellíincarico.
Art. 7 - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI
Art. 7 - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI TABELLARI COMUNALI
- Alla luce dei costi effettivi degli interventi previsti dalla programmazione delle opere pubbliche comunali in raffronto ai valori medi definiti in base alle tabelle regionali, sono stabiliti, ai fini della determinazione degli importi tabellari comunali del contributo per oneri di urbanizzazione, i seguenti criteri:
i, ai fini della determinazione degli importi tabellari comunali del contributo per oneri di urbanizzazione, i seguenti criteri: a) interventi di nuova edificazione ed interventi di ristrutturazione urbanistica diversi da quelli di cui alle successive lettere f) e g) (maggiorazioni degli importi per oneri di urbanizzazione rispetto ai valori medi definiti in base alle tabelle regionali): 1 fino a mq 1500 di superficie utile lorda (Sul) urbanizzazione primaria: maggiorazione del 50%
in base alle tabelle regionali): 1 fino a mq 1500 di superficie utile lorda (Sul) urbanizzazione primaria: maggiorazione del 50% urbanizzazione secondaria: nessuna maggiorazione 2 da mq 1501 a mq 3000 di superficie utile lorda (Sul) urbanizzazione primaria: maggiorazione del 50% urbanizzazione secondaria: maggiorazione del 10% 3 da mq 3001 a mq 5000 di superficie utile lorda (Sul) urbanizzazione primaria: maggiorazione del 50% urbanizzazione secondaria: maggiorazione del 20% 4 oltre mq 5000
tile lorda (Sul) urbanizzazione primaria: maggiorazione del 50% urbanizzazione secondaria: maggiorazione del 20% 4 oltre mq 5000 di superficie utile lorda (Sul) urbanizzazione primaria: maggiorazione del 60% urbanizzazione secondaria: maggiorazione del 30% Gli importi tabellari per oneri di urbanizzazione determinati in applicazione dei criteri di cui alla riga n∞ 1 si applicano a tutti gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica conseguenti a Progetti Unitari approvati o a
cano a tutti gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica conseguenti a Progetti Unitari approvati o a Piani Attuativi adottati prima dellíentrata in vigore della Deliberazione C.C. n. 92 del 12.07.2011; b) interventi urbanistico-edilizi comunque denominati, ivi compresi quelli ricadenti in aree soggette a Piano Attuativo o Progetto Unitario, per i quali il proponente si impegna a realizzare con apposita convenzione, ai sensi dellíart. 23
Attuativo o Progetto Unitario, per i quali il proponente si impegna a realizzare con apposita convenzione, ai sensi dellíart. 23 delle Norme di Attuazione del Regolamento Urbanistico, quote di edilizia residenziale con finalit‡ sociali superiori di almeno il 5% al minimo fissato dal R.U. medesimo: riduzione del 50% rispetto ai valori medi definiti in base alle tabelle regionali, per gli importi riferiti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. La riduzione si applica
ase alle tabelle regionali, per gli importi riferiti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. La riduzione si applica sullíintera quota di edilizia residenziale con finalit‡ sociali; c) interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione edilizia ricostruttiva diversi da quelli di cui alla successiva lett. f), che determinino incremento del carico urbanistico: maggiorazione del 30% rispetto ai valori medi definiti in base alle
lett. f), che determinino incremento del carico urbanistico: maggiorazione del 30% rispetto ai valori medi definiti in base alle tabelle regionali, per gli importi riferiti agli oneri per urbanizzazione primaria; nessuna maggiorazione per gli importi riferiti agli oneri di urbanizzazione secondaria; d) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa ed interventi di restauro e risanamento conservativo da eseguirsi
daria; d) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa ed interventi di restauro e risanamento conservativo da eseguirsi nei ìtessuti storici ed edifici sparsi storicizzatiî e nei ìtessuti consolidati prevalentemente residenzialiî, come identificati dal vigente Regolamento Urbanistico: riduzione del 30% rispetto ai valori medi definiti in base alle tabelle regionali, per gli importi riferiti agli oneri per urbanizzazione primaria e secondaria;
lori medi definiti in base alle tabelle regionali, per gli importi riferiti agli oneri per urbanizzazione primaria e secondaria; e) interventi di ristrutturazione edilizia ed interventi di restauro e risanamento conservativo da eseguirsi negli altri tessuti ed aree ricadenti nelle ëaree urbaneí di cui al Titolo VIII delle Norme per líAttuazione del Regolamento Urbanistico e nelle ëaree di influenza urbanaí di cui al Titolo IX Capo I delle medesime Norme per líAttuazione:
del Regolamento Urbanistico e nelle ëaree di influenza urbanaí di cui al Titolo IX Capo I delle medesime Norme per líAttuazione: adeguamento ai valori medi definiti in base alle tabelle regionali, senza variazioni; f) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, nonchÈ di sostituzione edilizia o di ristrutturazione edilizia ricostruttiva - ove comportanti incremento del carico urbanistico - relativi ad edifici e/o complessi edilizi con
zione edilizia ricostruttiva - ove comportanti incremento del carico urbanistico - relativi ad edifici e/o complessi edilizi con destinazione turistico-ricettiva: riduzione del 30% rispetto ai valori medi definiti in base alle tabelle regionali, per gli importi riferiti agli oneri per urbanizzazione primaria e secondaria; g) interventi di nuova edificazione da realizzarsi nellíambito dei P.E.E.P. e dei P.I.P.: riduzione del 50% rispetto valori
ria; g) interventi di nuova edificazione da realizzarsi nellíambito dei P.E.E.P. e dei P.I.P.: riduzione del 50% rispetto valori medi definiti in base alle tabelle regionali, per gli importi riferiti agli oneri per urbanizzazione primaria e secondaria; h) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa ed interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili gi‡ destinati, o con destinazione finale, per attivit‡ private per la formazione e/o per servizi a carattere educativo, per
bili gi‡ destinati, o con destinazione finale, per attivit‡ private per la formazione e/o per servizi a carattere educativo, per attivit‡ private a carattere culturale espositivo o congressuale, ovvero per attivit‡ private di interesse collettivo o generale: riduzione del 70% rispetto valori medi definiti in base alle tabelle regionali, per gli importi riferiti agli oneri per urbanizzazione primaria e secondaria.
lori medi definiti in base alle tabelle regionali, per gli importi riferiti agli oneri per urbanizzazione primaria e secondaria. 2. Per i piani attuativi di iniziativa pubblica o privata diversi da quelli di cui al punto 1 lettera g) Ë facolt‡ del Consiglio Comunale - in considerazione della molteplicit‡ di situazioni urbane e territoriali caratterizzanti le singole aree di intervento ed in relazione alla natura ed entit‡ delle trasformazioni di volta in volta previste - di fissare il contributo dovuto
tervento ed in relazione alla natura ed entit‡ delle trasformazioni di volta in volta previste - di fissare il contributo dovuto per oneri di urbanizzazione in sede di approvazione di ogni singolo strumento attuativo. Il contributo fissato dal Consiglio Comunale puÚ discostarsi - in riduzione o incremento - dagli importi tabellari comunali in vigore, restando comunque nei limiti di variazione percentuale fissati dalle vigenti norme regionali.
Titolo X delle Norme per líAttuazione del Regolamento Urbanistico e nelle ëaree
- Gli importi tabellari dei c.d. ìoneri verdiî - per interventi urbanistico-edilizi da eseguirsi nel territorio rurale di cui al Titolo X delle Norme per líAttuazione del Regolamento Urbanistico e nelle ëaree di influenza urbanaí di cui al Titolo IX Capi II e III delle medesime Norme per líAttuazione, ove comportanti il mutamento della destinazione díuso agricola - sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
Attuazione, ove comportanti il mutamento della destinazione díuso agricola - sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: a) interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti il mutamento della destinazione díuso agricola: applicazione della quota minima prevista per la nuova edificazione. Tale importo Ë ridotto del 70% nel caso di interventi che non comportino la demolizione dellíedificio o manufatto preesistente, nei soli casi in cui si preveda líintroduzione di una
che non comportino la demolizione dellíedificio o manufatto preesistente, nei soli casi in cui si preveda líintroduzione di una delle destinazioni díuso elencate al precedente punto 1, lett. h); b) interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia o ristrutturazione edilizia ricostruttiva, che comportino il mutamento della destinazione díuso agricola: applicazione della quota minima prevista per la nuova edificazione, senza riduzioni.
utamento della destinazione díuso agricola: applicazione della quota minima prevista per la nuova edificazione, senza riduzioni. Líapplicazione dei c.d. ìoneri verdiî Ë effettuata una tantum. Nei successivi interventi di trasformazione si applicano gli importi tabellari ordinari, in funzione della categoria di intervento e della destinazione díuso. 4. Ai fini della determinazione del contributo per costo di costruzione si assumono i seguenti costi-base:
a destinazione díuso. 4. Ai fini della determinazione del contributo per costo di costruzione si assumono i seguenti costi-base: a) il costo-base di costruzione per gli edifici a destinazione residenziale Ë fissato annualmente in applicazione delle vigenti norme regionali (per il 2015 il costo-base Ë pari a 247,32 Ä/mq), fermi restando gli aggiornamenti di cui al successivo punto 7. Tale costo base, senza riduzioni, Ë riferito agli interventi nuova edificazione, ristrutturazione
di cui al successivo punto 7. Tale costo base, senza riduzioni, Ë riferito agli interventi nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia, come definiti dalle vigenti norme regionali, da eseguirsi su edifici aventi destinazione finale residenziale; b) il costo-base riferito agli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva da eseguirsi su edifici aventi
il costo-base riferito agli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva da eseguirsi su edifici aventi destinazione finale residenziale, Ë determinato applicando al costo-base di cui alla lettera a) apposite riduzioni sulla base di coefficienti progressivi di riferiti alle sub-categorie di intervento individuate dallíart. 26 del vigente Regolamento Urbanistico. Tali coefficienti sono riassunti nella seguente tabella: CATEGORIA DI INTERVENTO coefficiente di riduzione
olamento Urbanistico. Tali coefficienti sono riassunti nella seguente tabella: CATEGORIA DI INTERVENTO coefficiente di riduzione Ristrutturazione edilizia ëR1í costo base x 0,20 Ristrutturazione edilizia ëR2í - ëR3í costo base x 0,30 Ristrutturazione edilizia ëR4í e ristrutturazione edilizia ricostruttiva costo base x 0,50 c) come costo-base di costruzione per gli edifici ed impianti destinati ad attivit‡ commerciali al dettaglio - di vicinato, di
0 c) come costo-base di costruzione per gli edifici ed impianti destinati ad attivit‡ commerciali al dettaglio - di vicinato, di media e di grande distribuzione - nonchÈ ad attivit‡ commerciali allíingrosso, direzionali e turistico-ricettive, si assume il triplo del costo-base di cui alla lettera a); d) per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva da eseguirsi sugli edifici ed impianti di cui alla
per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva da eseguirsi sugli edifici ed impianti di cui alla lettera c), valgono gli stessi coefficienti di riduzione di cui alla lettera b). 5. Al fine di stabilire líammontare del contributo per costo di costruzione per i singoli interventi, sul costo-base di costruzione determinato con le modalit‡ di cui al precedente punto 4, si applicano le seguenti aliquote percentuali: DESTINAZIONE DíUSO CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, DIMENSIONALI
O QUALITATIVE
precedente punto 4, si applicano le seguenti aliquote percentuali: DESTINAZIONE DíUSO CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, DIMENSIONALI O QUALITATIVE aliquota percentuale 1a residenziale u.i. con superficie utile abitabile o agibile (Sua) > mq 160 e accessori con Snr mq 60 10% 1b residenziale u.i. con superficie utile abitabile o agibile (Sua) > mq 130 mq 160 e accessori con Snr mq 55 9% 1c residenziale u.i. con superficie utile abitabile o agibile (Sua) > mq 110 mq 130 e accessori con Snr mq 50 9%
mq 55 9% 1c residenziale u.i. con superficie utile abitabile o agibile (Sua) > mq 110 mq 130 e accessori con Snr mq 50 9% 1d residenziale u.i. con superficie utile abitabile o agibile (Sua) mq 95 mq 110 e accessori con Snr mq 45 8% 1e residenziale u.i. con superficie utile abitabile o agibile (Sua) < mq 95 e accessori con Snr mq 40 8% 2 residenziale u.i. aventi caratteristiche di lusso ex D.M. 02.08.1969 10% 3a commerciale al dettaglio esercizi di vicinato (Sv 300 mq) 5%
le u.i. aventi caratteristiche di lusso ex D.M. 02.08.1969 10% 3a commerciale al dettaglio esercizi di vicinato (Sv 300 mq) 5% 3b commerciale al dettaglio medie strutture di vendita (Sv > 300 mq 2500 mq ) 10%
3c commerciale al dettaglio grandi strutture di vendita (Sv > 2500 mq) 10% 3d commerciale allíingrosso - 10% 4 turistico-ricettiva - 5% 5 terziario-direzionale - 10% 6 - parcheggi, box, posti auto non pertinenziali 2% 6. Gli importi tabellari comunali determinati ai sensi del presente articolo non comprendono le somme dovute quali contributi per líallacciamento e/o per líestensione delle reti distributive dellíacqua, dellíenergia elettrica, del gas, del
ali contributi per líallacciamento e/o per líestensione delle reti distributive dellíacqua, dellíenergia elettrica, del gas, del servizio telefonico. Tali somme devono essere pertanto corrisposte dagli interessati direttamente agli enti erogatori dei servizi e/o gestori delle relative reti distributive, nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti in materia. 7. Gli aggiornamenti degli importi tabellari del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono di
materia. 7. Gli aggiornamenti degli importi tabellari del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono di competenza del Consiglio Comunale solo ove conseguenti alla ridefinizione da parte della Regione dei valori medi di riferimento. I periodici aggiornamenti correlati agli indici ISTAT nazionali relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie e/o alle variazioni percentuali del costo di costruzione dei fabbricati, o comunque derivanti dallíapplicazione
per le famiglie e/o alle variazioni percentuali del costo di costruzione dei fabbricati, o comunque derivanti dallíapplicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono viceversa operati mediante determinazione del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica.
Art. 8 - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI
Art. 8 - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI
- In applicazione delle vigenti disposizioni regionali, il contributo per oneri di urbanizzazione Ë sempre dovuto in relazione agli interventi che comportano nuova edificazione, o che determinano, indipendentemente dalla categoria di intervento urbanistico-edilizio, un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:
- aumento delle superfici utili degli edifici;
vento urbanistico-edilizio, un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:
- aumento delle superfici utili degli edifici;
- mutamento delle destinazioni díuso degli immobili;
- aumento del numero di unit‡ immobiliari.
- Ai fini dellíapplicazione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione:
- si fa riferimento ai parametri urbanistico-edilizi definiti dalle vigenti norme regionali o, in mancanza, dallíart. 11 delle Norme per líAttuazione del vigente Regolamento Urbanistico;
iti dalle vigenti norme regionali o, in mancanza, dallíart. 11 delle Norme per líAttuazione del vigente Regolamento Urbanistico;
- in particolare - ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10.05.1977 n. 801 - il parametro della superficie convenzionale complessiva (Scc) Ë definito come somma della superficie utile abitabile o agibile (Sua) con il 60% della superficie non residenziale o accessoria (Snr).
ito come somma della superficie utile abitabile o agibile (Sua) con il 60% della superficie non residenziale o accessoria (Snr). 3. Ferme restando le specifiche disposizioni dettate dalle vigenti norme regionali in materia edilizia, ai fini della determinazione del contributo dovuto per le varie fattispecie di intervento urbanistico-edilizio si applicano i seguenti criteri: a) nei casi di cui al precedente punto 1 il contributo per oneri di urbanizzazione Ë dovuto anche in caso di interventi
criteri: a) nei casi di cui al precedente punto 1 il contributo per oneri di urbanizzazione Ë dovuto anche in caso di interventi comportanti incrementi di sola superficie non residenziale o accessoria (Snr), nei soli casi in cui tali interventi determinino incremento di superficie utile lorda (Sul) e/o volume (V); b) per gli edifici con destinazione díuso industriale e artigianale, il contributo relativo per oneri di urbanizzazione Ë calcolato utilizzando il parametro della superficie utile lorda (Sul);
ale, il contributo relativo per oneri di urbanizzazione Ë calcolato utilizzando il parametro della superficie utile lorda (Sul); c) il contributo per il costo di costruzione, determinato con le modalit‡ di cui allíart. 7 delle presenti norme, Ë dovuto per gli interventi assoggettati a permesso di costruire dalle vigenti norme regionali, nonchÈ per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, fatta comunque eccezione per gli edifici con destinazione díuso industriale e
erventi di ristrutturazione edilizia conservativa, fatta comunque eccezione per gli edifici con destinazione díuso industriale e artigianale. Esso Ë calcolato:
- per gli edifici con destinazione díuso residenziale, in funzione della superficie convenzionale complessiva (Scc), di cui al precedente punto 2;
- per gli edifici con destinazione díuso diversa dalla residenza, in funzione della superficie utile (Su);
l precedente punto 2;
- per gli edifici con destinazione díuso diversa dalla residenza, in funzione della superficie utile (Su); d) la modifica della destinazione díuso, con o senza opere, finalizzata allíinserimento di attivit‡ di interesse privato in immobili esistenti precedentemente realizzati e/o utilizzati per attivit‡ pubbliche o di interesse pubblico, comporta - indipendentemente dalla natura ed entit‡ degli interventi edilizi su di essi eventualmente effettuati - líintegrale
, comporta - indipendentemente dalla natura ed entit‡ degli interventi edilizi su di essi eventualmente effettuati - líintegrale corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nella misura dovuta per gli interventi di nuova edificazione; e) in caso di interventi comportanti incremento del numero delle unit‡ immobiliari, sono assoggettate al contributo solo
azione; e) in caso di interventi comportanti incremento del numero delle unit‡ immobiliari, sono assoggettate al contributo solo le unit‡ derivate. In caso di incertezza circa líindividuazione delle medesime, si considerano tali le unit‡ pi˘ piccole, escludendo dallíapplicazione del contributo la/e unit‡ di maggiori dimensioni; f) per gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti singole unit‡ immobiliari facenti parte di complessi edilizi il
; f) per gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti singole unit‡ immobiliari facenti parte di complessi edilizi il contributo per il costo di costruzione Ë determinato con esclusivo riferimento alla superficie convenzionale complessiva (Scc) delle unit‡ immobiliari interessate dagli interventi; g) allíinterno degli insediamenti produttivi (industriali o artigianali) la creazione di spazi per portierato e sorveglianza,
i; g) allíinterno degli insediamenti produttivi (industriali o artigianali) la creazione di spazi per portierato e sorveglianza, nonchÈ di parti adibite ad uffici e locali di servizio (nei limiti dimensionali di cui alle vigenti disposizioni statali e regionali), Ë ricompresa nella destinazione díuso produttiva dellíinsediamento; h) gli impianti di distribuzione carburanti sono assimilati alle attivit‡ commerciali al dettaglio e sono soggetti al
ediamento; h) gli impianti di distribuzione carburanti sono assimilati alle attivit‡ commerciali al dettaglio e sono soggetti al contributo limitatamente alle consistenze costituenti superficie utile lorda (Sul) o volume (V); i) i depositi di merci o di materiali a cielo libero sono soggetti al contributo per oneri di urbanizzazione limitatamente alle consistenze costituenti superficie utile lorda (Sul) o volume (V), utilizzando al riguardo gli importi tabellari relativi
e alle consistenze costituenti superficie utile lorda (Sul) o volume (V), utilizzando al riguardo gli importi tabellari relativi al tipo di attivit‡ esercitata; il contributo per il costo di costruzione Ë fissato nella misura del 10% dellíimporto totale delle opere di sistemazione funzionali allíutilizzo dellíarea di intervento, risultante da apposita perizia giurata a firma del progettista e/o del direttore dei lavori;
líutilizzo dellíarea di intervento, risultante da apposita perizia giurata a firma del progettista e/o del direttore dei lavori; l) per gli interventi su immobili ad uso agricolo per i quali non sussistano i presupposti per líesenzione previsti dalle vigenti norme regionali in materia edilizia, per il calcolo del contributo si fa riferimento agli importi tabellari comunali riferiti alle attivit‡ produttive. In tali casi il costo di costruzione non Ë dovuto;
iferimento agli importi tabellari comunali riferiti alle attivit‡ produttive. In tali casi il costo di costruzione non Ë dovuto; m) la realizzazione di piscine ad uso privato comporta la corresponsione del solo contributo per il costo di costruzione, nella misura del 10% dellíimporto totale delle opere da realizzarsi, comprensivo delle dotazioni impiantistiche e delle
finiture, risultante da apposita perizia giurata a firma del progettista e/o del direttore dei lavori. Líimporto del costo di costruzione cosÏ determinato, non potr‡ comunque essere inferiore ad Ä 5.000,00; n) per la realizzazione di parcheggi, box e posti auto non pertinenziali totalmente o prevalentemente interrati, il contributo per gli oneri di urbanizzazione Ë fissato nella stessa misura di quello previsto per le nuove costruzioni con destinazione díuso commerciale-direzionale-turistico.
issato nella stessa misura di quello previsto per le nuove costruzioni con destinazione díuso commerciale-direzionale-turistico. 4. Ai fini dellíesenzione dal contributo relativo al costo di costruzione, consentita dalle vigenti norme regionali per ìinterventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliariî, si applicano i seguenti criteri:
razione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliariî, si applicano i seguenti criteri:
- si considerano ëunifamiliarií le costruzioni composte da una sola unit‡ immobiliare, aventi superficie complessiva (Scc) pari o inferiore a mq 105, e che nella loro interezza, dalle fondazioni alla copertura, risultino completamente autonome;
- anche nella configurazione modificata prevista dal progetto devono permanere, oggettivamente riscontrabili, le
mente autonome;
- anche nella configurazione modificata prevista dal progetto devono permanere, oggettivamente riscontrabili, le caratteristiche tipologiche di unifamiliarit‡ dellíedificio;
- líampliamento del 20% puÚ essere riferito sia al volume (V) sia alla superficie convenzionale complessiva (Scc) dellíedificio. Eí ammissibile líaumento concomitante di entrambi i parametri, sempre che líincremento di ciascuno di essi resti contenuto entro la misura del 20%.
mento concomitante di entrambi i parametri, sempre che líincremento di ciascuno di essi resti contenuto entro la misura del 20%. 5. Fermi restando i casi di esenzione disposti dalle vigenti norme statali e regionali, cui si rinvia, non sono soggetti alla corresponsione di alcun tipo di contributo: a) le installazioni di infrastrutture e impianti tecnologici per pubblici servizi; b) gli interventi urbanistico-edilizi da eseguirsi sugli immobili ricadenti nelle ìaree per strutture private di interesse
vizi; b) gli interventi urbanistico-edilizi da eseguirsi sugli immobili ricadenti nelle ìaree per strutture private di interesse pubblico o collettivoî nel rispetto delle disposizioni di cui allíart. 99 delle Norme per líattuazione del Regolamento Urbanistico; c) le attrezzature di interesse pubblico realizzate da privati o privato sociale, laddove líavente titolo si impegni, mediante sottoscrizione di atto unilaterale díobbligo - debitamente registrato e trascritto, ove la natura dellíatto lo
impegni, mediante sottoscrizione di atto unilaterale díobbligo - debitamente registrato e trascritto, ove la natura dellíatto lo consenta - al mantenimento della destinazione di interesse pubblico. 6. Alle istanze edilizie in itinere al momento dellíadozione dei provvedimenti comunali di determinazione o di aggiornamento degli importi tabellari relativi al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione si applica il regime contributivo vigente al momento della presentazione.
Art. 9 - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: RATEIZZA
Art. 9 - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: RATEIZZAZIONI
- Qualora il contributo dovuto per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione risulti complessivamente pari o inferiore a Ä 2.500,00 (duemilacinquecento), Ë prescritto il versamento del medesimo in unica soluzione.
- Qualora il contributo dovuto per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione risulti complessivamente superiore a Ä
zione. 2. Qualora il contributo dovuto per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione risulti complessivamente superiore a Ä 2.500,00 (duemilacinquecento), Ë consentita la rateizzazione semestrale, fino ad un massimo di sei rate, con maggiorazione degli interessi legali per le rate successive alla prima. 3. Il versamento del contributo - ovvero della prima rata, in caso di rateizzazione - deve avvenire:
- prima del ritiro del titolo abilitativo rilasciato, in caso di permesso di costruire;
n caso di rateizzazione - deve avvenire:
- prima del ritiro del titolo abilitativo rilasciato, in caso di permesso di costruire;
- al momento della presentazione, in caso di segnalazione certificata di inizio attivit‡ (SCIA). Allíatto della corresponsione del contributo, ovvero delle singole rate, devono essere ripartiti ovvero indicati, rispettivamente, l'importo riferito agli oneri di urbanizzazione primaria, agli oneri di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.
e, l'importo riferito agli oneri di urbanizzazione primaria, agli oneri di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione. 4. La rateizzazione del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, nei casi di cui al punto 2, non presuppone alcun atto di assenso da parte del comune. Allíatto dellíinoltro della pratica edilizia, o comunque entro il termine previsto per il versamento del contributo, líinteressato, nel comunicare la sua intenzione di avvalersi della
e entro il termine previsto per il versamento del contributo, líinteressato, nel comunicare la sua intenzione di avvalersi della rateizzazione, puÚ richiedere al competente ufficio comunale il calcolo degli importi delle singole rate. 5. In caso di rateizzazione líinteressato procede direttamente al versamento della prima rata, nei termini specificati al punto 3, producendo al competente ufficio comunale le ricevute di pagamento nonchÈ la polizza fidejussoria per líimporto
cati al punto 3, producendo al competente ufficio comunale le ricevute di pagamento nonchÈ la polizza fidejussoria per líimporto residuo dovuto, con i requisiti specificati al punto 6. La scadenza delle rate successive alla prima, maggiorate degli interessi legali, decorre dalla data di versamento della prima rata. 6. La polizza fidejussoria di cui al punto 5, emessa da istituto bancario o assicurativo allíuopo abilitati, deve avere i seguenti requisiti:
fidejussoria di cui al punto 5, emessa da istituto bancario o assicurativo allíuopo abilitati, deve avere i seguenti requisiti:
- validit‡ pari alla durata della rateizzazione, con data iniziale coincidente con quella di versamento della prima rata;
- possibilit‡ di svincolo solo previo specifico atto di assenso da parte del comune;
- importo garantito pari alla somma totale delle rate ancora da corrispondere, maggiorata dagli interessi legali.
te del comune;
- importo garantito pari alla somma totale delle rate ancora da corrispondere, maggiorata dagli interessi legali.
- In caso di rateizzazione líinteressato Ë tenuto ad esibire al competente ufficio comunale copia delle ricevute dei singoli versamenti, al fine di consentire le opportune registrazioni. In caso di ritardato o omesso versamento del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme regionali.
ibuto dovuto per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme regionali. 8. Per i contributi afferenti le istanze di condono edilizio sono fatte salve le eventuali dilazioni di pagamento stabilite antecedentemente allíentrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 10 - OPERE A SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE
Art. 10 - OPERE A SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE
- Ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di contributi dovuti in relazione agli interventi urbanistico-edilizi líinteressato, a scomputo totale o parziale della quota di oneri di urbanizzazione dovuta, ha la facolt‡ di obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le modalit‡ e le garanzie stabilite dallíAmm./ne Comunale.
‡ di obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le modalit‡ e le garanzie stabilite dallíAmm./ne Comunale. 2. Líinteressato puÚ richiedere lo scomputo totale o parziale degli oneri contestualmente allíinoltro dellíistanza di permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivit‡ (SCIA), oppure prima del rilascio del permesso stesso. Lo scomputo deve in ogni caso essere autorizzato dal competente organo comunale e presuppone
a del rilascio del permesso stesso. Lo scomputo deve in ogni caso essere autorizzato dal competente organo comunale e presuppone la stipula di una apposita convenzione, da trascriversi nei registri immobiliari a spese dellíinteressato, contenente le modalit‡ e le garanzie previste. 3. Lo scomputo puÚ essere relativo ad opere di urbanizzazione indicate dallíAmm./ne Comunale o, in alternativa,
ranzie previste. 3. Lo scomputo puÚ essere relativo ad opere di urbanizzazione indicate dallíAmm./ne Comunale o, in alternativa, proposte dallíinteressato e dettagliatamente individuate dal progettista nel loro ammontare e tipologia. In ogni caso il progetto deve essere corredato da un computo metrico estimativo, da assoggettarsi a verifica di congruit‡ da parte dei competenti uffici comunali.
re corredato da un computo metrico estimativo, da assoggettarsi a verifica di congruit‡ da parte dei competenti uffici comunali. 4. A garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo, e per un ammontare pari allíimporto di tali opere risultante dal computo metrico di cui al punto 3, líinteressato deve produrre in sede di stipula della convenzione una idonea polizza fidejussoria, emessa da istituto bancario o assicurativo allíuopo abilitati, con scadenza
a della convenzione una idonea polizza fidejussoria, emessa da istituto bancario o assicurativo allíuopo abilitati, con scadenza finale coincidente con líavvenuta approvazione del certificato di collaudo relativo alle opere di urbanizzazione oggetto di scomputo, e comunque valida fino al termine stabilito dalla convenzione, se diverso ed ulteriore. 5. La fidejussione Ë svincolata - con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica - a seguito di
ulteriore. 5. La fidejussione Ë svincolata - con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica - a seguito di collaudo con esito positivo effettuato dai competenti uffici comunali. Qualora alla scadenza del titolo abilitativo riferito alle opere di urbanizzazione si accerti in sede di collaudo che le opere non sono state completamente eseguite, ovvero risultino in tutto o in parte non collaudabili, sar‡ introitato a titolo definitivo il controvalore corrispondente alle opere di
risultino in tutto o in parte non collaudabili, sar‡ introitato a titolo definitivo il controvalore corrispondente alle opere di urbanizzazione non eseguite o non collaudabili.
Art. 11 - MONETIZZAZIONE DI DOTAZIONI DI PARCHEGGIO PER LA SOSTA STANZIALE NON
Art. 11 - MONETIZZAZIONE DI DOTAZIONI DI PARCHEGGIO PER LA SOSTA STANZIALE NON REPERIBILI
- Fermo restando il rispetto delle vigenti norme statali e regionali in ordine al reperimento di dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, il Regolamento Urbanistico individua i casi in cui Ë consentita la monetizzazione totale o parziale del relativo dimensionamento, come forma di compensazione delle dotazioni non reperite.
tita la monetizzazione totale o parziale del relativo dimensionamento, come forma di compensazione delle dotazioni non reperite. 2. La monetizzazione di cui al punto 1 Ë comunque consentita solo laddove sia dimostrata líimpossibilit‡ - per dimensioni insufficienti o per inaccessibilit‡ carrabile - di collocare le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, nella misura fissata dal Regolamento Urbanistico, allíinterno del lotto di pertinenza dellíedificio interessato dallíintervento, o in altra
a fissata dal Regolamento Urbanistico, allíinterno del lotto di pertinenza dellíedificio interessato dallíintervento, o in altra area limitrofa di propriet‡ dellíavente titolo. 3. Líimporto tabellare della monetizzazione - fissato ed aggiornato periodicamente con determinazione dirigenziale - Ë determinato dal Settore Opere Pubbliche in misura corrispondente al costo medio di realizzazione di parcheggi pubblici
ziale - Ë determinato dal Settore Opere Pubbliche in misura corrispondente al costo medio di realizzazione di parcheggi pubblici in contesti gi‡ urbanizzati, al netto di oneri fiscali, costi di acquisizione delle aree, spese di progettazione.
Art. 12 - DEFINIZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI URBANISTICO-EDI
Art. 12 - DEFINIZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI
- Salvo diverse disposizioni dettate da norme statali e/o regionali, costituiscono riferimento per gli interventi urbanistico- edilizi le definizioni tecniche di cui alla seguente tabella: ëcomplesso edilizioí Insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile.
izioí Insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile. ëedificioí o ëfabbricatoí Costruzione stabile dotata di autonomia morfotipologica e funzionale, costituita da una o pi˘ unit‡ immobiliari e da eventuali parti di uso comune. ëunit‡ immobiliareí Insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano
ti, avente autonomo accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante dellíunit‡ immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo. Il dimensionamento di ciascuna unit‡ immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attivit‡ da insediare.
pone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attivit‡ da insediare. ëorganismo edilizioí Complesso edilizio, o edificio, ovvero unit‡ immobiliare - come rispettivamente definiti nella presente tabella - interessati dallíintervento urbanistico-edilizio e/o dal mutamento della destinazione díuso. ëinvolucro edilizioí Figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse dellíedificio, comprese
a destinazione díuso. ëinvolucro edilizioí Figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse dellíedificio, comprese eventuali porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza. Esso Ë delimitato nella parte superiore dallíestradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dellíedificio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore dallíintradosso del piano di calpestio pi˘
rali dellíedificio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore dallíintradosso del piano di calpestio pi˘ basso, ancorchÈ parzialmente o totalmente interrato. Non concorrono alla determinazione dellíinvolucro edilizio: a) le logge, i portici, i porticati, gli spazi praticabili aperti in genere; b) i ballatoi aperti, i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture a sbalzo comunque denominate;
aperti, i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture a sbalzo comunque denominate; c) le eventuali tettoie poste in aderenza allíedificio o a parti di esso; d) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza allíedificio da esse delimitati; e) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle pareti perimetrali;
sse delimitati; e) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle pareti perimetrali; f) i volumi tecnici posti in aderenza allíedificio o sulla copertura del medesimo, ivi compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con líedificio medesimo dal punto morfotipologico e strutturale; g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi eventualmente
esimo dal punto morfotipologico e strutturale; g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi eventualmente fissati dal presente regolamento edilizio, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile; h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati allíincremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nellíambito dei
i e superfici, finalizzati allíincremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nellíambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonchÈ alle altezze massime degli edifici.
distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonchÈ alle altezze massime degli edifici. ësagomaí Figura solida di inviluppo che delimita líingombro volumetrico nello spazio occupato da un edificio, escluse eventuali porzioni interrate. Essa Ë delimitata nella parte superiore dallíestradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dellíedificio fuori terra, compresi eventuali bow-window
igurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dellíedificio fuori terra, compresi eventuali bow-window e ballatoi in aggetto ed al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati; nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza allíedificio. Non concorrono alla determinazione della sagoma: a) la porzione interrata dellíedificio, di qualsiasi destinazione e consistenza.
on concorrono alla determinazione della sagoma: a) la porzione interrata dellíedificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Relativamente alla determinazione della quota del piano di campagna in aderenza allíedificio ed alla conseguente individuazione delle sue porzioni
interrate, non rileva la presenza puntuale di manufatti di accesso a locali interrati quali scale esterne o rampe; b) i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture a sbalzo comunque denominate; c) le eventuali tettoie poste in aderenza allíedificio, ove obiettivamente autonome rispetto al medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale; d) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle pareti perimetrali;
o strutturale; d) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle pareti perimetrali; e) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza allíedificio da esse delimitati; f) i volumi tecnici posti in aderenza allíedificio o sulla copertura del medesimo, ivi compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con
edificio o sulla copertura del medesimo, ivi compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con líedificio medesimo dal punto morfotipologico o strutturale; g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi eventualmente fissati dal presente regolamento edilizio, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile; h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati allíincremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nellíambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali,
dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonchÈ alle altezze massime degli edifici. Non costituiscono modifiche della sagoma:
- le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dellíedificio o manufatto rispetto allíarea di sedime assentita;
he della sagoma:
- le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dellíedificio o manufatto rispetto allíarea di sedime assentita;
- l'installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande, ove ricavate delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unit‡ immobiliare, o parte di essa.
nte o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unit‡ immobiliare, o parte di essa. ëlotto urbanistico di riferimentoí Porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dellíapplicazione delle previsioni contenute negli strumenti ed atti comunali. Esso comprende líarea di sedime dellíedificio o complesso edilizio, i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte
omunali. Esso comprende líarea di sedime dellíedificio o complesso edilizio, i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze, purchÈ funzionalmente correlate a titolo permanente allíedificio o complesso edilizio medesimo. Ai fini dellíindividuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevanza elementi quali: la destinazione dei suoli definita dai vigenti strumenti e atti comunali;
tico di riferimento assumono rilevanza elementi quali: la destinazione dei suoli definita dai vigenti strumenti e atti comunali; per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (Sf) originariamente presa a riferimento per líedificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia; per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data di adozione dello
urbanistico-edilizia; per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero, in mancanza, quella desumibile dal catasto díimpianto o dalla documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile. ëarea di sedimeí Impronta a terra della sagoma dellíedificio o manufatto edilizio, come definita nella presente tabella. Il perimetro dellíarea di sedime Ë pertanto delimitato dal filo esterno
anufatto edilizio, come definita nella presente tabella. Il perimetro dellíarea di sedime Ë pertanto delimitato dal filo esterno delle pareti perimetrali dellíedificio (o manufatto edilizio), al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati, nonchÈ di eventuali tettoie poste in aderenza allíedificio medesimo, ove obiettivamente autonome dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta. Sono esclusi dal perimetro dellíarea di sedime:
punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta. Sono esclusi dal perimetro dellíarea di sedime: a) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi eventualmente fissati dal presente regolamento edilizio, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile; b) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli
e regionali in materia di edilizia sostenibile; b) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza allíedificio da esse delimitati; c) i volumi tecnici posti in aderenza allíedificio, salvo quelli totalmente integrati con il medesimo dal punto morfotipologico o strutturale.
ëdotazioni di parcheggio per la sosta stanzialeí Quantitativi minimi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o mutamenti della destinazione díuso degli organismi edilizi in conformit‡ con le vigenti norme statali o regionali. La misura minima di tali dotazioni Ë definita dalle vigenti norme statali, ovvero, se superiore, dal Regolamento Urbanistico o da altri strumenti,
i tali dotazioni Ë definita dalle vigenti norme statali, ovvero, se superiore, dal Regolamento Urbanistico o da altri strumenti, atti o norme regolamentari comunali. ëdotazioni di parcheggio per la sosta di relazioneí Quantitativi minimi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi per legge in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento della destinazione díuso, di esercizi commerciali, di
legge in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento della destinazione díuso, di esercizi commerciali, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o di altre attivit‡ ad essi assimilate dal Regolamento Urbanistico o dalla ëDisciplina della distribuzione e localizzazione delle funzionií approvata dallíAmm./ne Comunale ai sensi delle vigenti norme regionali. La misura minima di tali dotazioni Ë definita dalle vigenti norme
dallíAmm./ne Comunale ai sensi delle vigenti norme regionali. La misura minima di tali dotazioni Ë definita dalle vigenti norme regionali in materia di commercio con riferimento alla superficie di vendita (Sv) dei singoli esercizi, ovvero, se superiore, dal Regolamento Urbanistico o da altri strumenti, atti o norme regolamentari comunali. ëdotazioni di parcheggio pubblicoí Quantitativi minimi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei
munali. ëdotazioni di parcheggio pubblicoí Quantitativi minimi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi e localizzarsi in sede di formazione del Regolamento Urbanistico, ovvero, salva diversa disposizione del medesimo, in sede di formazione dei piani attuativi in esso previsti. La misura minima di tali dotazioni Ë definita dal D.M. 1444/68 ovvero, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in
ti. La misura minima di tali dotazioni Ë definita dal D.M. 1444/68 ovvero, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali. ëincremento del carico urbanisticoí Aumento della sollecitazione prodotta dalle trasformazioni del sistema insediativo in termini di necessit‡ di dotazioni territoriali, infrastrutture, attrezzature e spazi pubblici o di interesse pubblico. Si ha comunque incremento di carico urbanistico in caso di:
frastrutture, attrezzature e spazi pubblici o di interesse pubblico. Si ha comunque incremento di carico urbanistico in caso di: a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, ovvero addizioni volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle vigenti norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili - ai sensi del D.M. 1444/68 - ovvero reperimento di dotazioni
o del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili - ai sensi del D.M. 1444/68 - ovvero reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione, come definite nella presente tabella; b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unit‡ immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione díuso; c) mutamenti della destinazione díuso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti
stuale mutamento della destinazione díuso; c) mutamenti della destinazione díuso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione; d) incremento della superficie di vendita o di somministrazione (Sv) di esercizi esistenti; e) interventi comunque denominati dai quali derivi un aumento della superficie utile (Su).
Art. 13 - DEFINIZIONI DI ELEMENTI COSTITUTIVI O DI CORREDO DELLE COSTRUZIONI
Art. 13 - DEFINIZIONI DI ELEMENTI COSTITUTIVI O DI CORREDO DELLE COSTRUZIONI
- Salvo diverse disposizioni dettate da norme statali e/o regionali, costituiscono elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni gli elementi definiti nella seguente tabella: ëabbainoí Volume tecnico appositamente configurato e dimensionato per consentire líaccesso alla copertura, piana o inclinata. Le aperture in esso collocate possono concorrere alla verifica dei
o per consentire líaccesso alla copertura, piana o inclinata. Le aperture in esso collocate possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto. Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate allíilluminazione ed areazione di spazi o locali posti al piano sottotetto. ëbalconeí Struttura edilizia a sviluppo orizzontale, aperta e praticabile, posta in aggetto rispetto alla sagoma
ano sottotetto. ëbalconeí Struttura edilizia a sviluppo orizzontale, aperta e praticabile, posta in aggetto rispetto alla sagoma dellíedificio, munita di ringhiera o di parapetto, direttamente accessibile dallíunit‡ immobiliare, o comunque di uso privato esclusivo, nonchÈ priva di autonoma copertura, salva la parziale protezione dagli agenti atmosferici eventualmente offerta da soprastanti balconi, sporti di gronda o altri elementi aggettanti.
protezione dagli agenti atmosferici eventualmente offerta da soprastanti balconi, sporti di gronda o altri elementi aggettanti. ëballatoioí Spazio praticabile di uso comune finalizzato a distribuire líaccesso a pi˘ unit‡ immobiliari. Configurato come elemento a sviluppo orizzontale compreso entro il filo delle pareti perimetrali esterne dellíedificio, o posto in aggetto alle medesime, il ballatoio concorre alla determinazione
filo delle pareti perimetrali esterne dellíedificio, o posto in aggetto alle medesime, il ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dellíedificio anche ove configurato come spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto. Se provvisto di tamponamenti esterni il ballatoio concorre altresÏ alla determinazione dellíinvolucro edilizio. ëbow-windowí Porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su pi˘ piani, sporgente dal filo delle pareti perimetrali esterne di un edificio.
ne finestrata di un locale, anche con sviluppo su pi˘ piani, sporgente dal filo delle pareti perimetrali esterne di un edificio. ëcantineí o ëscantinatií Locali accessori, totalmente o prevalentemente interrati, generalmente adibiti ad uso di ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorchÈ saltuaria di persone.
merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorchÈ saltuaria di persone. ëcoperturaí Delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. Essa Ë costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche gli
e dagli agenti atmosferici. Essa Ë costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche gli eventuali strati di coibentazione e di impermeabilizzazione interposti tra i medesimi. Essa assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica ovvero in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale. ëintercapedinií Spazi variamente configurati, delimitati da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o
manto superficiale. ëintercapedinií Spazi variamente configurati, delimitati da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o controsoffitti, ed aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria, finalizzata alla salubrit‡, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali dellíedificio, ovvero esclusiva funzione tecnologica, finalizzata allíalloggiamento di tubazioni o impianti. Líaccessibilit‡ alle intercapedini Ë limitata alle
funzione tecnologica, finalizzata allíalloggiamento di tubazioni o impianti. Líaccessibilit‡ alle intercapedini Ë limitata alle sole operazioni di ispezione e manutenzione. Sono da considerarsi intercapedini spazi quali scannafossi, gattaiolati, cavedi, colonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, sottotetti non praticabili. ëintradossoí Piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, ovvero, nel caso di strutture
tti non praticabili. ëintradossoí Piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, ovvero, nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, il piano di imposta dellíorditura secondaria con interasse non superiore a cm 80. Ai fini dellíindividuazione dellíintradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, nÈ líeventuale maggior spessore dellíorditura principale.
ne dellíintradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, nÈ líeventuale maggior spessore dellíorditura principale. ëloggiaí o ëporticoí Spazio praticabile coperto, aperto sul fronte esterno su uno o pi˘ lati talora scanditi da pilastri o colonne, direttamente accessibile dallíunit‡ immobiliare o comunque ad uso privato esclusivo. Laddove non collocati al piano terreno la loggia o il portico sono di norma delimitati da un parapetto o da una ringhiera.
sivo. Laddove non collocati al piano terreno la loggia o il portico sono di norma delimitati da un parapetto o da una ringhiera. Le logge o portici, seppur esterni allíinvolucro edilizio, concorrono alla determinazione della sagoma dellíedificio. ëparti condominiali o di uso comuneí Locali o spazi variamente configurati non afferenti in via esclusiva a singole unit‡ immobiliari, quali porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensori condominiali, passaggi coperti carrabili
unit‡ immobiliari, quali porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensori condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili interni. ëpensilinaí Struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. ëpiano o locale fuori terraí
n aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. ëpiano o locale fuori terraí Piano dellíedificio - o singolo locale - il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza allíedificio medesimo. ëpiano o locale interratoí Piano dellíedificio - o singolo locale - il cui soffitto, misurato allíintradosso, risulti in ogni sua parte
o locale interratoí Piano dellíedificio - o singolo locale - il cui soffitto, misurato allíintradosso, risulti in ogni sua parte ad una quota pari o inferiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, nonchÈ
di eventuali rampe o scale esterne, posti in aderenza allíedificio medesimo. In caso di manufatti isolati, ovvero di locali in tutto o in parte esterni allíarea di sedime dellíedificio cui afferiscono, si considerano interrati solo i locali, o parti di essi, il cui estradosso di copertura non fuoriesca dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza allíedificio medesimo. Salvo diversa indicazione di fonte regionale, non rileva ai fini della determinazione della quota di
enza allíedificio medesimo. Salvo diversa indicazione di fonte regionale, non rileva ai fini della determinazione della quota di riferimento per il soffitto la presenza puntuale di rampe o scale esterne di accesso a locali interrati, laddove tali manufatti non incidano in misura sostanziale sulla morfologia del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza allíedificio. ëpiano o locale seminterrato o parzialmente interratoí
o, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza allíedificio. ëpiano o locale seminterrato o parzialmente interratoí Piano dellíedificio - o singolo locale - posto ad una quota intermedia rispetto ai piani o locali fuori terra ed a quelli interrati. Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali seminterrati la cui volumetria, misurata al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza collocata al di sotto della quota del terreno,
volumetria, misurata al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza collocata al di sotto della quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, nonchÈ di eventuali rampe o scale esterne, posti in aderenza allíedificio. Salvo diversa indicazione di fonte regionale, non rilevano ai fini della determinazione della quota di riferimento per la volumetria la presenza puntuale di rampe o scale esterne di accesso a locali
la determinazione della quota di riferimento per la volumetria la presenza puntuale di rampe o scale esterne di accesso a locali interrati, laddove tali manufatti non incidano in misura sostanziale sulla morfologia del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza allíedificio. ëpiano sottotettoí Piano dellíedificio posto immediatamente sotto la copertura, comunque configurata, delimitato inferiormente da un solaio praticabile ed utilizzabile per spazi o locali destinati alla permanenza
nque configurata, delimitato inferiormente da un solaio praticabile ed utilizzabile per spazi o locali destinati alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di idonei requisiti igienico-sanitari, ovvero per spazi o locali accessori, se sprovvisto dei suddetti requisiti. Costituiscono intercapedini - come definite nella presente tabella - i sottotetti non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimili, aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica.
ili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimili, aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica. ëporticatoí Spazio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso allíedificio, scandito da colonne o pilastri, aperto lungo il perimetro esterno dellíedificio, o verso spazi pertinenziali interni, e costituente spazio condominiale o di uso comune, ovvero pubblico o asservito ad uso pubblico.
rso spazi pertinenziali interni, e costituente spazio condominiale o di uso comune, ovvero pubblico o asservito ad uso pubblico. Non fanno parte del porticato le eventuali porzioni delimitate da pareti, infissi o altri elementi suscettibili di determinare vani chiusi. Il porticato, seppur esterno allíinvolucro edilizio, concorre alla determinazione della sagoma dellíedificio. ëserra solareí Elemento di architettura bioclimatica, dai caratteri obiettivamente distinti dalla veranda - come
dellíedificio. ëserra solareí Elemento di architettura bioclimatica, dai caratteri obiettivamente distinti dalla veranda - come definita nella presente tabella - costituito da una serra vera e propria finalizzata ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento degli edifici. La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata allíirraggiamento durante stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La
di irraggiamento e schermata allíirraggiamento durante stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La specifica finalit‡ del risparmio energetico Ë certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale Ë quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale. La serra solare costituisce volume tecnico e non puÚ essere destinata alla permanenza
ibile fossile per riscaldamento invernale. La serra solare costituisce volume tecnico e non puÚ essere destinata alla permanenza continuativa di persone, nÈ dotata a tal fine di climatizzazione artificiale. Essa concorre alla determinazione dellíinvolucro edilizio e della sagoma dellíedificio ësoppalcoí Struttura orizzontale praticabile con la quale viene ricavata, allíinterno di un locale principale di idonea altezza, un quantitativo aggiuntivo di superficie utile abitabile o agibile (Sua), ovvero di
o di un locale principale di idonea altezza, un quantitativo aggiuntivo di superficie utile abitabile o agibile (Sua), ovvero di superficie non residenziale o accessoria (Snr). Il soppalco ha almeno un lato aperto sul locale principale nel quale Ë collocato. ëterrazzaí Ripiano orizzontale esterno aperto e praticabile, delimitato da un parapetto o da una ringhiera, realizzato a copertura di parti dellíedificio, direttamente accessibile da uníunit‡ immobiliare o da parti condominiali o di uso comune.
o a copertura di parti dellíedificio, direttamente accessibile da uníunit‡ immobiliare o da parti condominiali o di uso comune. Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dellíedificio o di parti di esso la terrazza assume , secondo le diverse configurazioni, la denominazione di lastrico solare o di terrazza a tasca. ëtettoiaí Costruzione o struttura sorretta da pilastri, o altri elementi strutturali puntiformi, prevalentemente o
azza a tasca. ëtettoiaí Costruzione o struttura sorretta da pilastri, o altri elementi strutturali puntiformi, prevalentemente o totalmente priva di tamponamenti esterni e provvista di una copertura capace di offrire stabilmente riparo dagli agenti atmosferici. Adibita ad usi accessori ad uníattivit‡ principale di riferimento, ovvero alla fruizione protetta di spazi pertinenziali, la tettoia puÚ essere: a) libera su tutti i lati;
ncipale di riferimento, ovvero alla fruizione protetta di spazi pertinenziali, la tettoia puÚ essere: a) libera su tutti i lati; b) libera su due o tre lati, e per i restanti posta in aderenza ad un fabbricato principale, dal quale puÚ avere anche accesso diretto. La tettoia di cui alla lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico e strutturale, costituisce fattispecie distinta dalla loggia
o portico e dal porticato. La sagoma della tettoia cosÏ configurata Ë da considerarsi autonoma e distinta da quella del fabbricato principale al quale Ë posta in aderenza. ëverandaí Locale o spazio praticabile coperto ricavato delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un balcone, sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda, una tettoia direttamente
tico, una terrazza o parte di essa, un balcone, sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda, una tettoia direttamente accessibile da una unit‡ immobiliare, o parte di essa. Líinstallazione di infissi vetrati per la realizzazione della veranda costituisce modifica dellíinvolucro edilizio, mentre non rileva ai fini della determinazione della sagoma dellíedificio. ëvolumi tecnicií Manufatti in genere finalizzati a contenere apparecchiature, macchinari o impianti tecnologici a
dellíedificio. ëvolumi tecnicií Manufatti in genere finalizzati a contenere apparecchiature, macchinari o impianti tecnologici a servizio del complesso edilizio, dellíedificio o dellíunit‡ immobiliare, aventi dimensioni non superiori a quelle indispensabili per líalloggiamento e la manutenzione dei medesimi, o comunque non superiori ai minimi dettati dalle vigenti norme in materia di sicurezza. I volumi tecnici hanno
one dei medesimi, o comunque non superiori ai minimi dettati dalle vigenti norme in materia di sicurezza. I volumi tecnici hanno caratteristiche morfotipologiche che ne attestano in modo inequivocabile líutilizzo, e possono essere sia esterni che interni allíinvolucro edilizio di riferimento. I volumi tecnici possono essere parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra, ovvero posti al di sopra della copertura dellíedificio.
ono essere parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra, ovvero posti al di sopra della copertura dellíedificio. A titolo esemplificativo sono da considerarsi volumi tecnici manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia; locali in genere per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine; cisterne e
limatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine; cisterne e serbatoi idrici; abbaini ed altri elementi consimili di accesso alla copertura; serre solari; contenitori di macchinari e impianti per attivit‡ produttive. Concorrono alla determinazione dellíinvolucro edilizio e della sagoma dellíedificio di riferimento, solo i volumi tecnici posti in aderenza o sulla copertura del medesimo, e che risultino totalmente
dellíedificio di riferimento, solo i volumi tecnici posti in aderenza o sulla copertura del medesimo, e che risultino totalmente integrati con esso dal punto morfotipologico o strutturale.
Art. 14 - OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA URBANISTICO-EDILIZIA
Art. 14 - OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA URBANISTICO-EDILIZIA [articolo abrogato alla luce dellíintervenuta entrata in vigore dellíart. 137 della L.R. 65/2014]
Art. 15 - DISCIPLINA APPLICATIVA DI ASPETTI PROCEDIMENTALI DI CUI ALLE VIGENTI N
VANZA URBANISTICO-EDILIZIA [articolo abrogato alla luce dellíintervenuta entrata in vigore dellíart. 137 della L.R. 65/2014]
Art. 15 - DISCIPLINA APPLICATIVA DI ASPETTI PROCEDIMENTALI DI CUI ALLE VIGENTI NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLíATTIVITAí EDILIZIA
- Costituiscono ìopere di pubblico interesseî, ai fini dellíesame prioritario delle domande di permesso di costruire di cui
ZIA
- Costituiscono ìopere di pubblico interesseî, ai fini dellíesame prioritario delle domande di permesso di costruire di cui allíart. 142, comma 4, della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., le opere pubbliche dellíAmm./me Comunale o di altri soggetti pubblici, nonchÈ le opere di interesse pubblico o generale, da realizzarsi anche a cura di soggetti privati, specificamente segnalate dai competenti uffici comunali.
e pubblico o generale, da realizzarsi anche a cura di soggetti privati, specificamente segnalate dai competenti uffici comunali. 2. In conformit‡ allíart. 142, comma 12, della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento, laddove ravvisi nel progetto contenuto nellíistanza di permesso di costruire elementi di particolare complessit‡, d‡ tempestiva e motivata comunicazione allíinteressato che i termini temporali previsti ai commi 8 e 10 del medesimo art. 142 devono intendersi raddoppiati.
unicazione allíinteressato che i termini temporali previsti ai commi 8 e 10 del medesimo art. 142 devono intendersi raddoppiati. La valutazione del Responsabile del Procedimento Ë di norma effettuata con riferimento a:
- interventi di nuova edificazione;
- interventi di sostituzione edilizia;
- interventi di ristrutturazione urbanistica senza preventivo piano attuativo o progetto unitario convenzionato;
- interventi di addizione volumetrica di entit‡ pari o superiore a 75 mc;
ivo piano attuativo o progetto unitario convenzionato;
- interventi di addizione volumetrica di entit‡ pari o superiore a 75 mc;
- interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti;
- istanze di sanatoria per interventi abusivi eseguiti su immobili di particolare pregio (Classi 1-2-3), ovvero per opere abusive con procedimenti sanzionatori in corso;
- interventi da eseguirsi in regime di convenzionamento.
Art. 16 - SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME COMUNALI DI RANGO REGOLAMENTARE
Art. 16 - SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME COMUNALI DI RANGO REGOLAMENTARE, IVI COMPRESO IL REGOLAMENTO EDILIZIO
- Le infrazioni alle disposizioni contenute nelle norme comunali di rango regolamentare, ivi compreso il Regolamento Edilizio - ove non gi‡ sottoposte alle sanzioni previste dalle vigenti norme statali e/o regionali per le violazioni urbanistico-edilizie e/o paesaggistiche - comportano líirrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Ä 80,00
olazioni urbanistico-edilizie e/o paesaggistiche - comportano líirrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Ä 80,00 (ottanta) a Ä 500,00 (cinquecento). Eí fatta salva la possibilit‡ di accedere al pagamento in misura ridotta di cui allíart. 16 della L. 689/81 e s.m.i., determinato in Ä 160,00 (centosessanta), entro 60 giorni dalla data di accertamento. 2. La sanzione pecuniaria amministrativa nella forma del pagamento in misura ridotta Ë irrogata direttamente dal Settore
amento. 2. La sanzione pecuniaria amministrativa nella forma del pagamento in misura ridotta Ë irrogata direttamente dal Settore Polizia Municipale in sede di accertamento dellíinfrazione. 3. Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento in misura ridotta, di cui al punto 1, il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica provvede allíemanazione di uníapposita ordinanza, nella quale sono specificati líimporto della
el Settore Edilizia e Urbanistica provvede allíemanazione di uníapposita ordinanza, nella quale sono specificati líimporto della sanzione e i termini per il relativo pagamento. Con apposito atto dirigenziale puÚ essere definito uno schema tabellare per la determinazione delle sanzioni in riferimento alle singole fattispecie. 4. Fatto salvo il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria, lo stato dei luoghi deve comunque essere reso
attispecie. 4. Fatto salvo il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria, lo stato dei luoghi deve comunque essere reso conforme alla disciplina regolamentare comunale entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di accertamento. Líinutile decorso di tale termine comporta líirrogazione di ulteriore sanzione pecuniaria nella misura stabilita al punto 1. 5. Eí consentita la rateizzazione degli importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni urbanistico-edilizie e/o
to 1. 5. Eí consentita la rateizzazione degli importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni urbanistico-edilizie e/o paesaggistiche, ovvero per oblazioni, con gli stessi criteri previsti dallíart. 9 delle presenti norme per il versamento del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Sono fatte salve diverse e/o pi˘ favorevoli condizioni appositamente dettate dal Consiglio Comunale per specifiche fattispecie di oblazioni e/o sanzioni amministrative.
oli condizioni appositamente dettate dal Consiglio Comunale per specifiche fattispecie di oblazioni e/o sanzioni amministrative. 6. Ai sensi delle vigenti norme statali il ritardato versamento di importi relativi a sanzioni amministrative, oblazioni o simili comporta il recupero coattivo del credito, maggiorato degli ulteriori interessi legali decorrenti dalla data di scadenza del credito medesimo.
cupero coattivo del credito, maggiorato degli ulteriori interessi legali decorrenti dalla data di scadenza del credito medesimo. 7. Eí delegata alla Giunta Comunale, sulla base di elaborazioni tecniche dei competenti uffici comunali ed alla luce dei criteri stabiliti dallíart. 11 della L. 689/81 e s.m.i., la formulazione di indirizzi per la predisposizione degli schemi tabellari finalizzati alla determinazione degli importi relativi alle sanzioni amministrative per le violazioni urbanistico-edilizie
llari finalizzati alla determinazione degli importi relativi alle sanzioni amministrative per le violazioni urbanistico-edilizie nonchÈ per le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento Edilizio.
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