CITTÀ DI MAGLIE PROVINCIA DI LECCE Norme Tecniche di Attuazione
Comune di Lecce · Lecce, Puglia
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CITTÀ DI MAGLIE PROVINCIA DI LECCE
CITTÀ DI MAGLIE PROVINCIA DI LECCE Norme Tecniche di Attuazione adeguate al R.E.T. Regionale
CITTÀ DI MAGLIE PROVINCIA DI LECCE
CITTÀ DI MAGLIE PROVINCIA DI LECCE Norme Tecniche di Attuazione adeguate al R.E.T. Regionale
1 DISPOSIZIONI GENERALI 1.1Applicazione del piano Tutto il territorio comunale è disciplinato dal Piano Regolatore Generale ai sensi della vigente legislazione urbanistica statale e regionale. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme e, per quanto non in
asformazione urbanistica ed edilizia sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme e, per quanto non in contrasto con esse, alle disposizioni del R.E. e degli altri regolamenti comunali. 1.2Finalità delle norme Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano, anche agli effetti dell’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1902 e successive
iche del Piano, anche agli effetti dell’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1902 e successive modificazioni ed integrazioni. (Art. 17 L.R. n° 56/80). 1.3Deroghe Sono ammesse deroghe al Piano Regolatore Generale nei casi di cui all’art. 41 quarter della legge 17/8/1942 n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle procedure ivi previste, e nei limiti di cui all’art. 30 della L.R. n.° 56/80. 1.4Variazioni d’uso
egrazioni e nel rispetto delle procedure ivi previste, e nei limiti di cui all’art. 30 della L.R. n.° 56/80. 1.4Variazioni d’uso Ogni variazione alla destinazione d’uso dei fabbricati o di parte di essi costituente unità funzionale è soggetta, anche se non comporti l’esecuzione di opere edilizie, a preventivo Permesso di Costruire o D.I.A. ed alla corresponsione dei relativi contributi. Per unità funzionale si intende quel complesso di vani organizzati per una utilizzazione unitaria.
ione dei relativi contributi. Per unità funzionale si intende quel complesso di vani organizzati per una utilizzazione unitaria. 1.5Indici urbanistici – abrogato 1.6Aree di pertinenza Sono aree di pertinenza quelle, fondiarie e territoriali, che vengono utilizzate, in base alle prescrizioni di P.R.G. e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo degli indici urbanistici. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L.R. 30 marzo 2009, n. 9, per le sole
uazione, ai fini del calcolo degli indici urbanistici. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L.R. 30 marzo 2009, n. 9, per le sole zone tipizzate come “Agricole”, il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla trascrizione di atto d’obbligo a cura e spese dei proprietari e degli eventuali aventi titolo, relativo all’asservimento al manufatto consentito, dell’area che ha espresso le relative volumetrie. Per le altre zone territoriali omogenee il Comune
nto al manufatto consentito, dell’area che ha espresso le relative volumetrie. Per le altre zone territoriali omogenee il Comune istituisce un registro nel quale sono elencate le particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi. Un’area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti sulla stessa abbiano completamente utilizzato l’edificabilità concessa dall’indice
definisce satura quando gli edifici costruiti sulla stessa abbiano completamente utilizzato l’edificabilità concessa dall’indice urbanistico previsto per la stessa dal P.R.G.; il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici. Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell’utilizzazione degli indici di edificabilità solo
per saturare l’edificabilità prevista dalle presenti norme. Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l’atto di cui al presente 2° comma dovrà essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto. 1.7Interventi edilizi - abrogato 1.8Urbanizzazione primaria L’urbanizzazione primaria è costituita da quell’insieme di servizi, aree e opere che sono condizione necessaria per l’utilizzazione edificatoria delle aree. Esse sono, ai sensi dell’art. 4 della legge 29/9/1964 n° 847: a) Sedi viarie.
saria per l’utilizzazione edificatoria delle aree. Esse sono, ai sensi dell’art. 4 della legge 29/9/1964 n° 847: a) Sedi viarie. Le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili. b) Spazi di sosta o parcheggio. Gli spazi pubblici eventualmente necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli al servizio dei singoli insediamenti o ad integrazione delle sedi viarie. c) Fognature.
sosta ed il parcheggio degli autoveicoli al servizio dei singoli insediamenti o ad integrazione delle sedi viarie. c) Fognature. I condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed eventualmente anche meteoriche, comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete urbana, nonché i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla suddetta rete principale e gli impianti di depurazione. d) Rete idrica. Le condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e le relative opere per la
ipale e gli impianti di depurazione. d) Rete idrica. Le condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e le relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessori, nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana. e) Rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas. Le reti per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi industriali e domestici, ivi comprese le cabine secondarie, e del gas combustibile per uso
uzione dell’energia elettrica per usi industriali e domestici, ivi comprese le cabine secondarie, e del gas combustibile per uso domestico, nonché i condotti di allacciamento dei fabbricati alla rete principale urbana. f) Pubblica illuminazione. Le reti e gli impianti per l’illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico. g) Rete telefonica. La rete telefonica, ivi comprese le centraline telefoniche al servizio di fabbricati o gruppi di fabbricati. h) Spazi di verde attrezzato.
lefonica, ivi comprese le centraline telefoniche al servizio di fabbricati o gruppi di fabbricati. h) Spazi di verde attrezzato. Le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto dei singoli edifici, mantenute a verde con alberatura ed eventuali attrezzature. 1.9Urbanizzazione secondaria L’urbanizzazione secondaria è costituita da quell’insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche previsti dall’art. 44 della legge
ria è costituita da quell’insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche previsti dall’art. 44 della legge 22/10/1971 n° 865 e dagli artt. 3 e 5 del D.M. 2/4/1968 n° 1444, esclusi i
parcheggi. Devono inoltre essere considerate infrastrutture di urbanizzazione secondaria le opere accessorie alla viabilità e le relative aree, il trasporto urbano e gli impianti di depurazione a livello comunale.
ria le opere accessorie alla viabilità e le relative aree, il trasporto urbano e gli impianti di depurazione a livello comunale.
- ATTUAZIONE DEL P.R.G. 2.1Strumenti di attuazione Il Piano Regolatore Generale si attua mediante:
- i Programmi Poliennali di Attuazione (P.P.A.) di cui all’art. 13 della legge 28.1.1977 n° 10 ed agli artt. 2 e Seg. della Legge Regionale n° 6 del 12/2/1979.
- Gli strumenti esecutivi del P.R.G. sono:
egge 28.1.1977 n° 10 ed agli artt. 2 e Seg. della Legge Regionale n° 6 del 12/2/1979.
- Gli strumenti esecutivi del P.R.G. sono: a) I piani particolareggiati per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alle leggi 18/4/1962 n° 167 e 22/10/1971 n° 865. b) I Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) per gli edifici industriali, semi- industriali ed artigianali ai sensi della legge 22/10/1971 n° 865. c) I Piani di Recupero (P.R.) previsti dalla legge n° 457 e di cui all’art. 22 della
ali ai sensi della legge 22/10/1971 n° 865. c) I Piani di Recupero (P.R.) previsti dalla legge n° 457 e di cui all’art. 22 della L.R. n° 56/80. d) I Piani Particolareggiati (P.P.) di cui all’art. 19 della L.R. n° 56/80. e) I Piani di Lottizzazione (P.D.L.) di cui all’art. 26 della L.R. 56/80. f) I permessi di Costruire (P. di C.). g) I permessi di Costruire Convenzionati. Il rilascio del Permesso di Costruire può essere subordinato ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001
ire Convenzionati. Il rilascio del Permesso di Costruire può essere subordinato ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 all’assunzione da parte del proprietario degli obblighi previsti dal suddetto D.P.R.. 2.2Programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) 2.2.1. Il Programma pluriennale d’attuazione (P.P.A.) ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. Il P.P.A. ha le finalità ed i contenuti di cui all’art. 13 della Legge
a non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. Il P.P.A. ha le finalità ed i contenuti di cui all’art. 13 della Legge 28/1/1977 n° 10 ed al titolo II della L.R. n° 6 del 12/2/1979. In vista della redazione del pubblico avviso, che l’Amministrazione deve emanare per consentire - attraverso la più larga partecipazione democratica - l’acquisizione di ogni elemento utile alla predisposizione del P.P.A., l’Amministrazione definisce criteri generali di carattere urbanistico o
di ogni elemento utile alla predisposizione del P.P.A., l’Amministrazione definisce criteri generali di carattere urbanistico o programmatico, utili al fine di positivamente indirizzare la partecipazione di cui sopra, da indicare nel pubblico avviso stesso. 2.2.2 Contenuti del P.P.A. Sono quelli previsti dall’art. 5 della L.R. n° 6 e precisamente: Il P.P.A. è formato dal comune o dai comuni consorziati in riferimento agli eventi
i dall’art. 5 della L.R. n° 6 e precisamente: Il P.P.A. è formato dal comune o dai comuni consorziati in riferimento agli eventi demografici e socio - economici, alla disponibilità di risorse pubbliche e private presumibilmente nel periodo considerato, valutati in base alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati alla trasformazione del territorio. Il P.P.A. contiene:
a) lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici con la valutazione degli interventi ancora consentiti nel settore residenziale, produttivo e delle urbanizzazioni; b) la valutazione dei fabbisogni per ognuno dei suddetti settori da soddisfare in riferimento alle presumibili risorse pubbliche e private; c) il dimensionamento per il periodo di validità del P.P.A. degli interventi per ciascuno dei suddetti settori; d) individuazione con criteri di globalità:
l periodo di validità del P.P.A. degli interventi per ciascuno dei suddetti settori; d) individuazione con criteri di globalità:
-
- delle aree non edificate nell’ambito delle zone omogenee di tipo A e B del D.M. 2/4/68 n° 1444 inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti edificatori;
-
- delle aree nelle zone omogenee di tipo C del D.M. 2/4/68 n° 1444 inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti edificatori
di tipo C del D.M. 2/4/68 n° 1444 inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti edificatori in aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui al punto precedente;
- 3) delle aree e degli immobili, nell’ambito delle zone omogenee di tipo A, B, C, del D.M. 2/4/68 n° 1444, da espropriare in quanto compresi e da comprendere in strumenti di intervento per l’edilizia residenziale pubblica anche ai sensi dell’art. 51 della legge 22/10/71 n° 865;
rendere in strumenti di intervento per l’edilizia residenziale pubblica anche ai sensi dell’art. 51 della legge 22/10/71 n° 865;
- 4) delle aree destinate agli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, direzionali e turistici, inserite o meno in strumenti attuativi;
-
- delle aree e degli immobili da espropriare in quanto compresi o da comprendere in piani delle aree di sviluppo industriale e/o in Piani di insediamenti Produttivi di cui all’art. 27 della legge 22/10/71 n° 865;
piani delle aree di sviluppo industriale e/o in Piani di insediamenti Produttivi di cui all’art. 27 della legge 22/10/71 n° 865;
- 6) delle opere di urbanizzazione da realizzare e di quelle esistenti e da adeguare nonché l’indicazione delle aree acquisite o da acquisire a tale scopo. Nell’individuazione delle aree vanno rispettati gli standards urbanistici nelle quantità previste dagli strumenti urbanistici vigenti e comunque almeno nei
ree vanno rispettati gli standards urbanistici nelle quantità previste dagli strumenti urbanistici vigenti e comunque almeno nei minimi di cui al D.M. 2/4/68 n° 1444; tale dotazione deve essere assicurata nel P.P.A. ancorché negli strumenti urbanistici siano complessivamente individuati standards inferiori;
- 7) degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente. e) L’indicazione delle modalità di attuazione dello strumento urbanistico generale
monio edilizio ed infrastrutturale esistente. e) L’indicazione delle modalità di attuazione dello strumento urbanistico generale nelle aree individuate ai sensi del precedente punto d), sia mediante la formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, sia mediante la formazione di comparti edificatori unitari ai sensi dell’art. 15 della detta legge, sia direttamente mediante Permesso di Costruire;
azione di comparti edificatori unitari ai sensi dell’art. 15 della detta legge, sia direttamente mediante Permesso di Costruire; f) Il bilancio economico-finanziario del P.P.A., elaborato con riferimento ai costi di attuazione del medesimo con l’indicazione delle fonti di finanziamento e con la ripartizione degli oneri conseguenti e prevedibili tra operatori pubblici e privati, nonché con la valutazione delle spese a carico del Comune in annualità e con
nti e prevedibili tra operatori pubblici e privati, nonché con la valutazione delle spese a carico del Comune in annualità e con l’individuazione dei capitoli di bilancio in entrata e in uscita. Per l’autorizzazione
alla spesa di fondi del bilancio destinati all’esecuzione di opere di urbanizzazione è vincolante la loro previsione nel P.P.A.; g) Indicazione dei termini entro cui i proprietari e gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare istanze di Permesso di Costruire, salvo i casi previsti dall’Art. 9; h) Indicazione dei termini entro cui i proprietari e/o gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare al Comune i progetti di strumenti urbanistici
cui i proprietari e/o gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare al Comune i progetti di strumenti urbanistici attuativi ai sensi del precedente punto e), nonché del termine entro cui il Comune intende sia adottare gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, stabiliti ai sensi del precedente punto e), sia procedere direttamente alla esecuzione delle opere di propria competenza. In ciascun P.P.A. il Comune deve osservare la proporzione stabilita
ettamente alla esecuzione delle opere di propria competenza. In ciascun P.P.A. il Comune deve osservare la proporzione stabilita dall’art. 2 della legge 29/1/1977 n° 10 tra aree destinate all’edilizia residenziale pubblica ed aree destinate all’edilizia privata. Le quantità previste nelle zone omogenee di tipo C devono essere distribuite con criteri di omogeneità nell’ambito di ciascun nucleo. 2.2.3 Elaborati del P.P.A. Sono quelli previsti dall’art. 8 della L.R. n° 6 e precisamente: “il P.P.A.
ambito di ciascun nucleo. 2.2.3 Elaborati del P.P.A. Sono quelli previsti dall’art. 8 della L.R. n° 6 e precisamente: “il P.P.A. con riferimento ai precedenti artt. 5, 6, 7, si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa in ordine ai contenuti di cui ai punti a, b, c, dell’art. 5 ed agli artt. 6, 7;
- Relazione contenente le indicazioni e le proposte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al primo comma dell’art. 5;
) Relazione contenente le indicazioni e le proposte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al primo comma dell’art. 5; 3) Elaborati scritto-grafici, nelle stesse scale degli strumenti urbanistici, contenenti l’inquadramento del P.P.A. negli strumenti urbanistici vigenti e le espresse indicazioni di cui al punto d) dell’art. 5 nonché la delimitazione delle aree e degli immobili nelle quali gli interventi si realizzano a mezzo di strumenti
d) dell’art. 5 nonché la delimitazione delle aree e degli immobili nelle quali gli interventi si realizzano a mezzo di strumenti attuativi, ivi compreso il comparto, o di concessione singola; 4) Mappe catastali delle aree e degli immobili compresi nel P.P.A.; 5) Relazione programmatica in ordine ai contenuti di cui ai punti f, g, h, dell’art. 5;Gli elaborati costituiscono parte integrante dell’atto deliberativo consiliare di approvazione del P.P.A.” 2.2.4 Interventi consentiti al di fuori del P.P.A.
arte integrante dell’atto deliberativo consiliare di approvazione del P.P.A.” 2.2.4 Interventi consentiti al di fuori del P.P.A. Sono quelli consentiti dall’art. 9 della L.R. e precisamente: Il Permesso di Costruire è dato al di fuori delle aree incluse nel P.P.A., in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le opere e gli interventi previsti dall’art. 9 della legge 28/1/1977 n° 10, precisando che gli interventi di cui alla
genti, per le opere e gli interventi previsti dall’art. 9 della legge 28/1/1977 n° 10, precisando che gli interventi di cui alla lettera c) sono quelli necessari per la conservazione dell’immobile dal punto di vista statico, tecnologico e funzionale, purché non comportino aumento di superfici. La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, di cui alla lettera a) dell’art. 9 della legge 28/1/1977 n° 10, o di
enditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, di cui alla lettera a) dell’art. 9 della legge 28/1/1977 n° 10, o di coltivatore diretto e bracciante agricolo è attestata a mezzo di certificazione
rilasciata dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Le caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dell’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui alla lettera a) dell’art. 9 della legge 28/1/1977 n° 10, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e
l coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare (T.U. approvato con R.D. 28/4/1958 n° 1165 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli interventi relativi agli annessi rustici o ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo, aziendali o di cooperative,
duzione del fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo, aziendali o di cooperative, conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito della certificazione del Comitato Consultivo di cui all’art. 11 della L.R. 3/7/1978 n° 15 e successive modificazioni ed integrazioni attestante la loro idoneità tecnica e produttiva. La vendita degli immobili realizzati con concessione gratuita a soggetti
zioni attestante la loro idoneità tecnica e produttiva. La vendita degli immobili realizzati con concessione gratuita a soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 12 della legge 9/5/1975 n° 153, ovvero effettuata indipendentemente dalla vendita del fondo nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, costituisce nuova destinazione d’uso. Gli interventi nelle aree cimiteriali nonché quelli di demolizione e consolidamento statico prescritti dal Comune per tutelare la pubblica incolumità e
ee cimiteriali nonché quelli di demolizione e consolidamento statico prescritti dal Comune per tutelare la pubblica incolumità e le opere di pronto intervento in occasione di pubblica calamità non sono subordinate al P.P.A. Al di fuori delle aree incluse nel P.P.A. è possibile anche la edificazione autorizzata ai sensi dell’art. 48 della L.S. n° 457/78. 2.3Piani Particolareggiati I P.P. sono adottati dal Consiglio Comunale sentito il parere della C.E.
rt. 48 della L.S. n° 457/78. 2.3Piani Particolareggiati I P.P. sono adottati dal Consiglio Comunale sentito il parere della C.E. Oltre alle indicazioni tecniche e normative necessarie per la individuazione esecutiva di ogni opera, sia di competenza pubblica che di iniziativa privata, compresa nel P.P., questo dovrà specificatamente contenere: a) l’indicazione delle aree da acquisire comunque al patrimonio pubblico per qualsiasi scopo, accompagnata dal corrispondente elenco catastale e dai costi di
a acquisire comunque al patrimonio pubblico per qualsiasi scopo, accompagnata dal corrispondente elenco catastale e dai costi di esproprio in base alle valutazioni conseguenti. b) la delimitazione del perimetro della zona interessata dal P.P.; c) la rete stradale, gli spazi pubblici e le altre attrezzature di servizio; d) la disposizione planovolumetrica degli edifici esistenti e previsti; e) l’indicazione delle demolizioni totali o parziali, ovvero l’indicazione degli
volumetrica degli edifici esistenti e previsti; e) l’indicazione delle demolizioni totali o parziali, ovvero l’indicazione degli interventi sugli edifici soggetti a piano recupero; f) le destinazioni d’uso delle aree e degli edifici; g) le tipologie edilizie e l’arredo urbano; h) le norme di attuazione; i) la previsione delle fasi necessarie alla sua esecuzione.
Per quanto concerne gli elaborati e le procedure per la formazione ed approvazione si rimanda agli artt. 20-22 della L.R. n° 56/80. 2.4Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare I P.E.E.P., ai sensi delle leggi statali 167/1962, 765/1967,865/1971, e della L.R. n° 56/80 e successive loro modificazioni ed integrazioni, sono compilati a cura dell’Amministrazione Comunale e adottati dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, nell’ambito del P.R.G.,in base alle
le e adottati dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, nell’ambito del P.R.G.,in base alle leggi in materia, nazionali e regionali, vigenti al momento dell’adozione. Oltre a tutti gli elementi previsti per il P.P., i P.E.E.P. dovranno precisare:
- le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune;
- le aree da cedere in proprietà a cooperative edilizie e a singoli ed il relativo prezzo di cessione;
indisponibile del Comune;
- le aree da cedere in proprietà a cooperative edilizie e a singoli ed il relativo prezzo di cessione;
- lo schema della convenzione-tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili;
- tutti gli altri elementi prescritti dalle disposizioni legislative in materia;
- il fabbisogno complessivo da soddisfare per ogni triennio, nei limiti dell’art. 2 della legge 28/11/77 n° 10. 2.5Piani per gli Insediamenti Produttivi
ivo da soddisfare per ogni triennio, nei limiti dell’art. 2 della legge 28/11/77 n° 10. 2.5Piani per gli Insediamenti Produttivi I P.I.P., ai sensi della legge 167/1962 e dell’art. 27 della legge 865/1971 e successive modificazioni nazionali e regionali, sono compilati a cura dell’Amministrazione Comunale. I P.I.P. sono adottati dal Consiglio Comunale sentito il parere della Commissione Edilizia, nell’ambito delle previsioni del P.R.G., in base alle leggi
dal Consiglio Comunale sentito il parere della Commissione Edilizia, nell’ambito delle previsioni del P.R.G., in base alle leggi in materia, nazionali e regionali, vigenti al momento dell’adozione. Oltre tutti gli elementi previsti per i P.P., i P.I.P. dovranno precisare:
- le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune;
- la quota delle aree da cedere in proprietà ed il relativo prezzo di cessione;
- lo schema di convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei
in proprietà ed il relativo prezzo di cessione;
- lo schema di convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili;
- le opere anti-inquinamento e le relative procedure di gestione ai sensi della legge 319/1976 ed i relativi criteri di applicazione;
- tutti gli altri elementi prescritti dalle disposizioni legislative in materia. 2.6Piani di recupero Il Piano di Recupero, concernente singolarmente o complessivamente gli
disposizioni legislative in materia. 2.6Piani di recupero Il Piano di Recupero, concernente singolarmente o complessivamente gli immobili, i complessivi edilizi, gli isolati, le aree come individuate nell’ambito delle zone di recupero definite dal P.R.G.
a) precisa, in conformità delle previsioni del P.R.G., gli interventi finalizzati alla conservazione, al risanamento, al restauro ed alla ristrutturazione; b) disciplina, in conformità alle previsioni e prescrizioni del P.R.G., per ogni zona omogenea le modalità di esecuzione di ciascun tipo di intervento; c) valuta i carichi insediativi conseguenti alla sua esecuzione, verificandone la corrispondenza con quelli previsti dal P.R.G.;
c) valuta i carichi insediativi conseguenti alla sua esecuzione, verificandone la corrispondenza con quelli previsti dal P.R.G.; d) individua le unità minime di intervento;e) contiene le previsioni delle fasi necessarie alla sua esecuzione. Per quanto concerne le procedure per la formazione e l’esecuzione dei P.R. si fa riferimento ai contenuti dell’art. 21 della L.R. 56/80. Per gli elaborati di progetto si rimanda all’art. 23 della L.R. 56/80. 2.7. Piani di lottizzazione convenzionata
lla L.R. 56/80. Per gli elaborati di progetto si rimanda all’art. 23 della L.R. 56/80. 2.7. Piani di lottizzazione convenzionata I Piani di Lottizzazione sono compilati a cura dei proprietari delle aree o in caso di inerzia degli stessi da parte dell’Amministrazione Comunale. Il P.R.G. ha già definito nel dettaglio, ai sensi del disposto del punto c) dell’art. 15 della Legge Regionale n° 56/80 i contenuti di cui ai punti a, b, d, f, g,
aglio, ai sensi del disposto del punto c) dell’art. 15 della Legge Regionale n° 56/80 i contenuti di cui ai punti a, b, d, f, g, dell’art. 25 della L.R. n° 56/80 e pertanto gli elaborati scrittografici costituenti i P.d.L. saranno composti dagli stralci delle tavole del P.R.G. nel rapporto di 1:2000 e dai seguenti elaborati aggiuntivi: a) Relazione illustrativa con specifici riferimenti alle prescrizioni e previsioni del P.R.G. ed al computo degli utili e degli oneri perequativi tra la totalità dei
ci riferimenti alle prescrizioni e previsioni del P.R.G. ed al computo degli utili e degli oneri perequativi tra la totalità dei proprietari (art. 15 L.R. n° 6). b) Progetti esecutivi per le opere di urbanizzazione primaria con le specificazioni di dettaglio atte a definire e determinare i costi. c) Studi compositivi e tipologici con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata; suddivisione in unità di intervento minimo delle aree fondiarie, specificazioni in ordine all’arredo urbano.
nicamente adeguata; suddivisione in unità di intervento minimo delle aree fondiarie, specificazioni in ordine all’arredo urbano. d) Schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune e i proprietari delle aree ricadenti nel comparto di lottizzazione conforme ai contenuti di cui all’art. 28 della L.R. n° 56/80. I P.d.L. così composti verranno adattati ed approvati secondo la disciplina dell’art. 21 della L.R. n° 56/80. 2.8Piani di recupero di iniziativa privata convenzionati
ti ed approvati secondo la disciplina dell’art. 21 della L.R. n° 56/80. 2.8Piani di recupero di iniziativa privata convenzionati Il Piano di Recupero è di iniziativa privata qualora i proprietari degli immobili sottoposti a piano di recupero, rappresentanti in base all’imponibile catastale almeno i 3/4 del valore degli immobili interessati, presentino una “proposta di piano”. La “proposta di piano” è adottata con deliberazione del Consiglio
egli immobili interessati, presentino una “proposta di piano”. La “proposta di piano” è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale unitamente alla convenzione, per i cui contenuti si rimanda all’art. 28 della L.R. n° 56/80.
Per i contenuti dei P.R. di iniziativa privata, si fa riferimento all’art. 20 della L.R. n° 56/80. Per quanto concerne le procedure per la formazione e l’esecuzione valgono le prescrizioni dell’art. 21 della L.R. n° 56/80. 2.9Interventi edilizi diretti - Progetti esecutivi diretti di iniziativa pubblica Per la realizzazione di edifici, opere ed attrezzature pubbliche, l’utilizzazione di aree pubbliche libere, il restauro e la manutenzione di spazi o
di edifici, opere ed attrezzature pubbliche, l’utilizzazione di aree pubbliche libere, il restauro e la manutenzione di spazi o edifici pubblici, l’attrezzatura di aree a parco, nell’ambito del P.R.G. su terreni del demanio o patrimonio comunale di cui il Comune ha la disponibilità l’Amministrazione Comunale può redigere dei progetti esecutivi che vengono deliberati dal Consiglio Comunale sentito il parere della Commissione Urbanistico-Edilizia. 2.10 Interventi edilizi diretti mediante concessione o
siglio Comunale sentito il parere della Commissione Urbanistico-Edilizia. 2.10 Interventi edilizi diretti mediante concessione o concessione convenzionata Nelle aree urbanizzate e non soggette, ai sensi del successivo capitolo, all’obbligo di P.P., P.E.E.P., P.I.P., P.R., P.L.C. ed in tali aree quando dotate dei suddetti strumenti urbanistici, possono essere rilasciate dal Sindaco le concessioni o le concessioni convenzionate ai sensi della legge n° 10/77 e delle prescrizioni
o essere rilasciate dal Sindaco le concessioni o le concessioni convenzionate ai sensi della legge n° 10/77 e delle prescrizioni contenute nelle norme specifiche di zona, sentito il parere della Commissione Edilizia. 2.11 Utilizzazione degli indici L’utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni successiva richiesta di altre concessioni edilizie sulle superfici stesse tese ad utilizzare nuovamente detti indici, salvo il
i successiva richiesta di altre concessioni edilizie sulle superfici stesse tese ad utilizzare nuovamente detti indici, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Qualora un’area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono o si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costruire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettati
a frazionata allo scopo di costruire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettati sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diversa destinazione di zona e di uso, nonché fra aree non confinanti. 2.12 Trascrizioni su mappe Presso l’Ufficio Tecnico Comunale è costituito un’archivio delle mappe
onché fra aree non confinanti. 2.12 Trascrizioni su mappe Presso l’Ufficio Tecnico Comunale è costituito un’archivio delle mappe catastali vigenti, su scala 1:2.000, dell’intero territorio comunale, che verranno aggiornate a cura di detto Ufficio in relazione alle costruzioni realizzate ed alle trasformazioni per le quali si rilascia concessione o autorizzazione. Ogni progetto tendente ad ottenere il rilascio di una concessione ad
ioni per le quali si rilascia concessione o autorizzazione. Ogni progetto tendente ad ottenere il rilascio di una concessione ad edificare deve essere corredato di un estratto delle mappe catastali vigenti, firmato dal progettista e dal proprietario, dove siano messi in risalto con tratto marcato i
confini dell’area asservita e a campitura piena il profilo planimetrico del nuovo edificio. I controlucidi delle mappe catastali saranno rilasciati a pagamento dal Comune, a richiesta dell’interessato. Le mappe catastali aggiornate hanno valore per il diniego di ulteriori concessioni qualora gli indici urbanistici siano computati su aree già utilizzate per costruzioni precedenti. 2.13 Destinazione d’uso
- Mutamenti nella destinazione d’uso dei suoli, dei fabbricati, delle varie parti
struzioni precedenti. 2.13 Destinazione d’uso
- Mutamenti nella destinazione d’uso dei suoli, dei fabbricati, delle varie parti dei fabbricati rispetto a quelle in atto al momento dell’entrata in vigore del P.R.G. devono essere indicati negli strumenti urbanistici e nelle concessioni corrispondenti. L’Amministrazione Comunale può richiedere un atto di sottomissione per le destinazioni d’uso esistenti quando tale destinazione sia
mministrazione Comunale può richiedere un atto di sottomissione per le destinazioni d’uso esistenti quando tale destinazione sia soggetta ad autorizzazione di gestione da parte di altri enti ed uffici. In ogni caso la relativa convenzione deve essere trascritta a cura e spese dell’interessato sui Registri Immobiliari. L’Amministrazione può richiedere la costituzione di una servitù a suo favore. 2) Qualunque cambiamento delle destinazioni d’uso è subordinato a concessione
edere la costituzione di una servitù a suo favore. 2) Qualunque cambiamento delle destinazioni d’uso è subordinato a concessione da parte dell’Amministrazione Comunale. Il mutamento di destinazione d’uso senza concessione edilizia equivale, agli effetti delle sanzioni legali o regolamentari applicabili, ad edificazione senza concessione. In caso di mutamento senza concessione della destinazione d’uso sono revocate le autorizzazioni di abitabilità e di esercizio dei locali interessati.
senza concessione della destinazione d’uso sono revocate le autorizzazioni di abitabilità e di esercizio dei locali interessati. La concessione per mutamento di destinazione d’uso è esonerata dal corrispettivo di cui all’art. 6 della legge 10/77, mentre è subordinata al pagamento del corrispettivo di cui all’art. 5 della stessa legge, nella misura determinata dalle tabelle previste dalla legge. 2.14 Tutela generale dell’ambiente
i all’art. 5 della stessa legge, nella misura determinata dalle tabelle previste dalla legge. 2.14 Tutela generale dell’ambiente
- L’ambiente, sia nell’aspetto naturale, sia nell’aspetto assunto attraverso le successive trasformazioni storiche degli uomini, è di interesse pubblico. Il Comune, di intesa con gli altri Organi competenti a livello regionale e statale, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l’utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione.
la conservazione, lo sviluppo, l’utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione. 2) Qualsiasi progetto di strumento urbanistico e qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato al comma precedente. 2.15 Tutela dell’ambiente boschivo e forestale
- Le aree boscate - sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e
. 2.15 Tutela dell’ambiente boschivo e forestale
- Le aree boscate - sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedui - sono riservate alla difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, al mantenimento delle biocenosi e dello stato microclimatico.
- E’ vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazione del manto erboso, abbattimento di alberature - salvo che per lavori di diradamento da
effettuare dalle competenti autorità forestali - apertura di strade carrabili all’infuori di quelle al servizio della manutenzione del bosco. 3) E’ vietato costruire nelle zone boscate depositi di rifiuti di qualunque genere e scaricare in zone boscate acque di scarico non depurate totalmente. 4) Qualsiasi costruzione che non sia strettamente connessa alla conduzione del bosco e delle aree immediatamente circostanti non potrà essere autorizzata
che non sia strettamente connessa alla conduzione del bosco e delle aree immediatamente circostanti non potrà essere autorizzata all’interno delle aree boscate, né in una fascia di almeno m. 100,00 lungo i suoi confini. 5) La posa di cavi aerei di telecomunicazioni o di distribuzione di energia elettrica è vietata all’interno delle zone boscate. Essa può essere consentita eccezionalmente solo qualora non esista nessuna alternativa, anche se più lunga,
delle zone boscate. Essa può essere consentita eccezionalmente solo qualora non esista nessuna alternativa, anche se più lunga, all’esterno delle zone boscate. Comunque gli allineamenti suddetti dovranno seguire strade esistenti, spartifuoco e altre tracce preesistenti. 6) Le zone boscate interessate dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere qualsiasi opera di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale e dell’eventuale
o di compiere qualsiasi opera di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale e dell’eventuale recinzione, totale o parziale. 2.16 Tutela del verde nell’ambiente urbano Le alberature esistenti negli insediamenti urbani, anche se non comprese nelle aree pubbliche o private, classificate nel P.R.G. con specifica destinazione di verde o di parco, devono essere mantenute ed incrementate a cura dei proprietari
ficate nel P.R.G. con specifica destinazione di verde o di parco, devono essere mantenute ed incrementate a cura dei proprietari degli immobili che sono tenute a sostituirle nel caso che per qualsiasi motivo venissero a perire. Negli elaborati di progetto relativi ad interventi edilizi, anche su fabbricati esistenti, devono essere rilevate e riportate le alberature di alto e medio fusto esistenti, che dovranno essere salvaguardate. L’abbattimento degli alberi esistenti potrà essere consentito solo per
medio fusto esistenti, che dovranno essere salvaguardate. L’abbattimento degli alberi esistenti potrà essere consentito solo per motivate ragioni e se previsto nel progetto approvato, rimanendo l’obbligo della sua sostituzione almeno con altra alberatura di analoga essenza. In caso di nuove costruzioni, nelle zone degli insediamenti residenziali o destinate alle attrezzature pubbliche o di interesse collettivo, dovrà essere riservata a verde un’area non inferiore al 30% della superficie fondiaria che non
bliche o di interesse collettivo, dovrà essere riservata a verde un’area non inferiore al 30% della superficie fondiaria che non potrà essere interessata da costruzioni nel sottosuolo. In tale area dovranno essere messe a dimora alberature di alto e medio fusto nella misura non inferiore di 1 (una) pianta per ogni 100 mq. di superficie fondiaria. Nei progetti presentati per il rilascio della concessione edilizia dovranno essere indicate le sistemazioni esterne previste per tutta l’area,
resentati per il rilascio della concessione edilizia dovranno essere indicate le sistemazioni esterne previste per tutta l’area, precisando le zone alberate, le zone a prato ed il tipo delle essenze. È vietato mettere a dimora (sia che si tratti di verde pubblico che privato) alberi tipo Phoenix canariens (Palme delle Canarie), Dovranno essere messe a dimora solo piante autoctone (Pino d’Aleppo Pinus halepensis, il Pino domestico Pinus pinea, il Pino marittimo Pinus pinaster,
a dimora solo piante autoctone (Pino d’Aleppo Pinus halepensis, il Pino domestico Pinus pinea, il Pino marittimo Pinus pinaster, il Cipresso mediterraneo Cupressus sempervirens, nelle varietà pyramidalis e
horizontalis, i corbezzoli, i carrubi, ecc) e palme mediterranee (Phoenix dactylifera e Chamaerops humilis). 2.17 Decoro dell’ambiente urbano Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richieste dall’ambiente urbano, a cura e spese della proprietà. Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate l’esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di
orre alle proprietà interessate l’esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e di aree verdi, ecc.) necessarie al mantenimento del decoro dell’ambiente urbano. 2.18 Progetto del verde e dell’arredo urbano Il P.R.G. individua tramite la zonizzazione una serie di ambiti e di spazi per i quali si ritiene che debbano essere migliorati gli aspetti paesaggistico - ambientali e del decoro urbano.
biti e di spazi per i quali si ritiene che debbano essere migliorati gli aspetti paesaggistico - ambientali e del decoro urbano. Gli strumenti attraverso cui si potrà ottenere tale rivalutazione debbono necessariamente essere correlati alle fasi attuative del P.R.G. e pertanto ogni progetto urbanistico e/o edilizio dovrà contenere una “sezione” specifica per tale scopo. 2.18.1 Ciò premesso gli strumenti attuativi urbanistici (P.L.C. - P.P. - P.E.E.P. - P.I.P.) attuativi del P.R.G. dovranno individuare:
Ciò premesso gli strumenti attuativi urbanistici (P.L.C. - P.P. - P.E.E.P. - P.I.P.) attuativi del P.R.G. dovranno individuare:
- ambiti in cui esistono danni al paesaggio e alla natura provocati da utilizzazioni del territorio in atto o precedenti e prevedere conseguentemente misure di restauro paesistico.
- ambiti in cui i valori paesaggistico-naturali sono presenti e prevedere eventuali misure di conservazione.
- ambiti dove esistono o sono previste attività ricreative e quali siano gli
enti e prevedere eventuali misure di conservazione.
- ambiti dove esistono o sono previste attività ricreative e quali siano gli elementi di articolazione di tali attività. Conseguentemente a tale individuazione, gli strumenti urbanistici attuativi dovranno: a) prevedere tutte le misure di salvaguardia e attenuazione tendenti al ripristino e alla valorizzazione delle emergenze paesaggistico-ambientali; b) individuare in alternativa o collateralmente ai percorsi veicolari i percorsi
zione delle emergenze paesaggistico-ambientali; b) individuare in alternativa o collateralmente ai percorsi veicolari i percorsi pedonali e le piste ciclabili e le attrezzature per il tempo libero; c) indicare quali opere di manutenzione o impianto sono necessarie per la cura del verde esistente e la formazione di un nuovo sistema urbano del verde; d) indicare i limiti e la tipologia di ogni segnaletica stradale, pubblicitaria e di orientamento. 2.18.2 I progetti edilizi (C.E. - C.E.C.) invece dovranno:
ologia di ogni segnaletica stradale, pubblicitaria e di orientamento. 2.18.2 I progetti edilizi (C.E. - C.E.C.) invece dovranno: a) individuare nella descrizione dello stato dei luoghi gli elementi di valenza ambientale preesistenti sull’area di intervento;
b) indicare quali saranno i nuovi impianti del verde attraverso la indicazione della posizione, tipo e estensione delle piantumazioni, correlando tali indicazioni alle opere edilizie. Il verde pubblico e privato diviene così oggetto della normativa di piano e pertanto ogni intervento su di esso dovrà comunque rientrare nelle seguenti tipologie di intervento sulle quali l’Amministrazione Comunale ha facoltà di promuoverne e controllarne il contenuto. 2.18.3 interventi di manutenzione ordinaria.
i l’Amministrazione Comunale ha facoltà di promuoverne e controllarne il contenuto. 2.18.3 interventi di manutenzione ordinaria. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria tutte quelle operazioni periodiche indispensabili al mantenimento delle essenze vegetali e possono realizzarsi senza preventiva autorizzazione. In sintesi:
- potatura di specie arboree ed arbustive. Sono considerate potature di ordinaria manutenzione quelle che consistono
In sintesi:
- potatura di specie arboree ed arbustive. Sono considerate potature di ordinaria manutenzione quelle che consistono nella periodica eliminazione dalle essenze vegetali arboree:
- quando lo stato vegetativo delle piante lo consente
- di succhioni, di polloni radicali e di rami secchi e/o spezzati e, comunque, pericolanti. Per gli arbusti potranno rendersi necessari interventi di contenimento da eseguirsi anche più volte all’anno
unque, pericolanti. Per gli arbusti potranno rendersi necessari interventi di contenimento da eseguirsi anche più volte all’anno
- Cura dei tappeti erbosi. I tappeti erbosi devono essere assoggettati al piano annuale dei tagli. Nel caso dei tappeti erbosi non calpestabili è raccomandato un ciclo annuale di 3-4 tagli tale da conferire un aspetto decoroso agli spazi erbosi durante tutto l’arco stagionale. Nel caso, invece, dei tappeti erbosi calpestabili devono necessariamente
roso agli spazi erbosi durante tutto l’arco stagionale. Nel caso, invece, dei tappeti erbosi calpestabili devono necessariamente essere intensificati i tagli per conferire loro una validità estetico ricreativa anche se soggetti ad intenso calpestio.
- Concimazioni: per poter effettuare delle concimazioni razionali non si potrà prescindere da periodiche analisi chimico-fisiche dei terreni. Verranno utilizzati tempestivamente concimi organici, concimi minerali e concimi fogliari nelle
isi chimico-fisiche dei terreni. Verranno utilizzati tempestivamente concimi organici, concimi minerali e concimi fogliari nelle quantità opportune e a seconda del tipo di essenza vegetale e della mole della stessa.
- Irrigazioni: il momento di intervento irriguo e le quantità di acqua da distribuire sono in funzione di:
- andamento pluviometrico stagionale;
- tipo di terreno;
- volume di terreno esplorato dalle radici;
- qualità e stadio vegetativo delle piante. In ogni caso il personale,
o di terreno;
- volume di terreno esplorato dalle radici;
- qualità e stadio vegetativo delle piante. In ogni caso il personale, opportunamente guidato, dovrà intervenire spesso e con piccoli corpi d’acqua. 2.18.4 Interventi di manutenzione straordinaria (Opere realizzabili previa autorizzazione dirigenziale). Sono considerate “interventi di manutenzione straordinaria” tutte quelle operazioni aventi la caratteristica della straordinarietà indispensabili al mantenimento delle essenze
vegetali o anche all’eliminazione delle stesse - a seguito di eventi eccezionali o per malattia o per altro -, in sintesi:
- Potature: quelle che si inquadrano in questo gruppo di interventi, che di seguito saranno descritti, devono essere effettuate da personale altamente specializzato. Il periodo di intervento è durante il riposo vegetativo delle piante ad eccezione delle piante ornamentali da fiore che dovranno essere potate dopo la fioritura. Gli interventi di potatura straordinaria sono:
e delle piante ornamentali da fiore che dovranno essere potate dopo la fioritura. Gli interventi di potatura straordinaria sono:
- POTATURA DI FORMAZIONE: si effettua nella fase giovanile delle piante per conferire alle stesse un portamento armonico e ben inquadrato nel contesto dell’area verde.
- POTATURA DI CONTENIMENTO: va limitata ai rami laterali. Bisogna evitare, in ogni caso, i tagli di grosse branche in quanto il successivo risveglio di
NTO: va limitata ai rami laterali. Bisogna evitare, in ogni caso, i tagli di grosse branche in quanto il successivo risveglio di gemme latenti e avventizie produce la formazione di rametti mal collegati al tronco, fragili e pericolosi.
- POTATURA DI MANTENIMENTO E RIFORMA: questo intervento consente di restituire alla pianta la forma naturale o lo adegua a vicini manufatti; contemporaneamente è possibile asportare parti deperite o pericolose. Le operazioni comprendono:
- eliminazioni dei rami di ostacolo;
mporaneamente è possibile asportare parti deperite o pericolose. Le operazioni comprendono:
- eliminazioni dei rami di ostacolo;
- eliminazione di monconi residui di precedenti potature mal eseguite;
- cura delle ferite superficiali. Tutte le attrezzature utilizzate per le operazioni devono essere, preventivamente, sterilizzate e, dopo le operazioni di potatura, si dovranno eseguire trattamenti fitosanitari.
- POTATURA DI RISANAMENTO: si effettua per eliminare parti di pianta che
otatura, si dovranno eseguire trattamenti fitosanitari.
- POTATURA DI RISANAMENTO: si effettua per eliminare parti di pianta che presentano alterazioni di natura infettiva e che possono divenire focolai di contagio. Anche in questo caso l’intervento deve essere effettuato da personale specializzato opportunamente guidato.
- Diradamenti: questo tipo di operazione è necessaria inequivocabilmente in presenza di piante malate in modo incurabile. Inoltre, quando la chioma di piante
operazione è necessaria inequivocabilmente in presenza di piante malate in modo incurabile. Inoltre, quando la chioma di piante in accrescimento si sovrappone per oltre un terzo alla chioma confinante e quando vi sono fenomeni di concorrenza idrica e nutrizionale esso è consigliabile.
- Abbattimenti: al manifestarsi di una malattia che può dar luogo a fenomeni di contagio bisogna procedere all’abbattimento anche in presenza di esemplare non
i di una malattia che può dar luogo a fenomeni di contagio bisogna procedere all’abbattimento anche in presenza di esemplare non completamente intaccato. L’operazione deve essere effettuata in periodo asciutto e/o freddo e tutto il materiale di risulta deve essere allontanato e bruciato senza dispersione nei luoghi circostanti.
- Trapianto di essenze arboree adulte: questo intervento è necessario quando si vuole salvare essenze arboree adulte di particolare pregio destinate
ze arboree adulte: questo intervento è necessario quando si vuole salvare essenze arboree adulte di particolare pregio destinate all’abbattimento, oppure quando si vuole sostituire rapidamente essenze arboree in un contesto di impianti secolari. La tecnica prevista è quella delle migliori aziende vivaistiche che prevedono il completamento delle operazioni in un biennio.
2.18.5 Nuovi impianti (opere realizzabili previo rilascio a titolo non oneroso di C.E.)
- Alberi ed arbusti: essi dovranno avere portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche previsti dai progetti. Le principali caratteristiche di riferimento sono le seguenti: altezza dell’albero, altezza dell’impalcatura, circonferenza del tronco, diametro della chioma, numero dei rami (per gli arbusti). Le dimensioni degli elementi vegetali variano in funzione della destinazione (ad es.: nelle zone
ero dei rami (per gli arbusti). Le dimensioni degli elementi vegetali variano in funzione della destinazione (ad es.: nelle zone periferiche ed extraurbane potranno essere utilizzate piante più alte di quelle previste nel tessuto urbano).
- Barriere vegetali e siepi: sono elementi vegetali a sviluppo lineare con funzioni diversificate (arredo, barriera antirumore, ecc.). L’inserimento delle stesse deve essere opportunamente progettato con sesti d’impianto variabili in funzione delle specie introdotte.
serimento delle stesse deve essere opportunamente progettato con sesti d’impianto variabili in funzione delle specie introdotte.
- Rimboschimenti: questa operazione deve essere una valida soluzione per la copertura di terreni marginali che possono diventare spazi ricreativi. Il rimboschimento deve essere progettato tenendo in particolare considerazione le essenze che devono essere inserite.
- Prati: rappresentano prevalentemente aree in ambito urbano ed extraurbano
onsiderazione le essenze che devono essere inserite.
- Prati: rappresentano prevalentemente aree in ambito urbano ed extraurbano destinate alla fruizione ricreativa e all’attività ginnica. Preliminare all’impianto del tappeto erboso è la conoscenza della struttura fisica del suolo e della determinazione dei componenti chimici fondamentali per la vita vegetale.
- Essenze: per tutte le operazioni relative ai nuovi impianti è preferibile l’adozione di essenze tipiche della flora mediterranea.
ssenze: per tutte le operazioni relative ai nuovi impianti è preferibile l’adozione di essenze tipiche della flora mediterranea. 2.19 Apertura e coltivazione di cave L’esecuzione di opere per l’apertura di cave per l’estrazione di qualsiasi materiale, o il proseguimento di esercizio per quelle in corso, per un periodo maggiore di un anno oltre la data di adozione del P.R.G., è subordinata alla concessione convenzionata a tempo determinato, comporta la corresponsione del
la data di adozione del P.R.G., è subordinata alla concessione convenzionata a tempo determinato, comporta la corresponsione del contributo prescritto dall’art. 10 della legge n° 10/77. La concessione di cui sopra potrà essere rilasciata soltanto nelle zone E1 agricole produttive normali al di fuori delle fasce di rispetto stradale e a condizione che non risultino deturpati i valori ambientali del paesaggio agricolo. In ogni caso dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a m. 200 da
eturpati i valori ambientali del paesaggio agricolo. In ogni caso dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a m. 200 da manufatti, edifici di interesse ambientale, dagli edifici destinati a residenze e dalle zone boschive e a parco. La concessione non potrà avere durata maggiore a tre anni e potrà essere rinnovata solo se sia accertato che i lavori di escavazione possono essere ulteriormente proseguiti senza pregiudizio all’ambiente.
novata solo se sia accertato che i lavori di escavazione possono essere ulteriormente proseguiti senza pregiudizio all’ambiente. I progetti per la coltivazione delle cave devono essere corredati dal rilievo topografico delle aree interessate, da una chiara documentazione fotografica dell’ambiente, dalla indicazione delle opere e modalità di ripristino del terreno vegetale sulle zone di cave dismesse e da una relazione idrogeologica. Nei progetti dovranno essere precisate le quote finali delle sistemazioni
one di cave dismesse e da una relazione idrogeologica. Nei progetti dovranno essere precisate le quote finali delle sistemazioni previste al termine della coltivazione e le alberature che dovranno essere messe a
dimora. I lavori di coltivazione di cave dovranno essere affidati alla direzione tecnica di professionista abilitato a norma di legge. Quanto sopra in conformità alla L.R. 27/85 e successive modificazioni ed all’allegato 3 del Putt/P. 2.20 Aree per parco rottami Il deposito su aree scoperte di materiali e rottami ferrosi e di quelli provenienti dalla demolizione di autoparco rottami, può trovare sistemazione esclusivamente all’interno delle zone industriali o artigianali alle seguenti
one di autoparco rottami, può trovare sistemazione esclusivamente all’interno delle zone industriali o artigianali alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- l’area deve essere circondata da una triplice cortina di alberi ad alto fusto;
- deve essere evitato qualsiasi inquinamento del suolo;
- il ciclo di accatastamento e di immagazzinamento deve garantire lo svuotamento dell’area di deposito in un periodo non superiore ai sei mesi. Tali depositi sono vietati in tutte le altre zone del territorio comunale.
di deposito in un periodo non superiore ai sei mesi. Tali depositi sono vietati in tutte le altre zone del territorio comunale. I depositi esistenti in altre zone devono essere rimossi allo scadere della relativa autorizzazione e comunque entro sei mesi dalla data di approvazione del P.R.G. 2.21 Ritrovamenti archeologici Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura e genere avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale, è fatto obbligo al
ei lavori di qualsiasi natura e genere avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale, è fatto obbligo al proprietario, al direttore dei lavori ed all’assuntore degli stessi di fare entro 24 ore denuncia al Sindaco ed alla competente Soprintendenza. In seguito al ritrovamento di cui innanzi il Sindaco può disporre la totale o parziale sospensione dei lavori con riserva di motivarla entro trenta giorni; nello
innanzi il Sindaco può disporre la totale o parziale sospensione dei lavori con riserva di motivarla entro trenta giorni; nello stesso termine il Sindaco indica gli elementi necessari per un’eventuale variante ai lavori e può, sentita la Soprintendenza, disporre la revoca della concessione. Fatta salva ogni altra sanzione prevista da leggi statali e regionali, la mancata denuncia di cui al precedente 1° comma comporta l’immediata ed automatica decadenza della concessione.
3: ZONE OMOGENEE Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee:
- Zona A/1: La parte del centro urbano costituente il nucleo originale e delimitata come centro storico.
- Zona B/1: Le parti del territorio edificate o quasi completamente edificate per le quali il P.R.G. non prevede sostanziali modificazioni del tessuto urbano.
- Zona B/2.1: Le parti del territorio parzialmente edificate già normate dal
vede sostanziali modificazioni del tessuto urbano. 4) Zona B/2.1: Le parti del territorio parzialmente edificate già normate dal vigente P.P. e per le quali il P.R.G. prevede interventi di rinnovo urbano. 5) Zona B/2.2: Le parti del territorio parzialmente edificate per le quali il P.R.G. prevede adeguamenti infrastrutturali e consistenti interventi di completamento edilizio. 6) Zona B/3: Le parti del territorio edificate o parzialmente edificate dove il
onsistenti interventi di completamento edilizio. 6) Zona B/3: Le parti del territorio edificate o parzialmente edificate dove il P.R.G. prevede sostanziali modificazioni della morfologia degli isolati ed aumenti delle densità edilizie. 7) Zona C/1: Le parti del territorio già destinate ad espansione edilizia dallo strumento urbanistico vigente e disciplinate da un piano di lottizzazione convenzionato. 8) Zona C/2: Le parti del territorio che il P.R.G. destina ad espansione urbana.
ate da un piano di lottizzazione convenzionato. 8) Zona C/2: Le parti del territorio che il P.R.G. destina ad espansione urbana. 9) Zona C/3: Le parti del territorio destinate a nuova espansione urbana e normate da P.E.E.P. vigenti. 10) Zona D/1: E’ costituita dall’agglomerato industriale dell’A.S.I. 11) Zona D/2: E’ costituita dalle aree artigianali già previste dallo strumento urbanistico vigente e disciplinate dai P.I.P. approvati e dalle aree di ampliamento previste dal P.R.G..
reviste dallo strumento urbanistico vigente e disciplinate dai P.I.P. approvati e dalle aree di ampliamento previste dal P.R.G.. 12) Zona D/3: Le parti del territorio che il P.R.G. destina ad insediamenti commerciali; distributivi, direzionali. 13) Zona D/4: Le parti del territorio che il P.R.G. destina ad attrezzature alberghiere. 14) Zona D/5: Le parti del territorio che il P.R.G. destina ad insediamenti per attività assistenziali, sociali e ricreative.
e. 14) Zona D/5: Le parti del territorio che il P.R.G. destina ad insediamenti per attività assistenziali, sociali e ricreative. 15) Zona E/1: Le parti del territorio comunale, prive di altra destinazione specifica, che il P.R.G. caratterizza con specifiche norme. 17) Zona F/1: Sono le aree che il P.R.G. destina ad attrezzature e servizi di quartiere. 18) Zona F/2: Sono le aree che il P.R.G. destina ad attrezzature e servizi di interesse urbano.
ezzature e servizi di quartiere. 18) Zona F/2: Sono le aree che il P.R.G. destina ad attrezzature e servizi di interesse urbano. 19) Zona F/3: Sono le aree che il P.R.G. destina a verde pubblico ed impianti per il tempo libero. 20) Zona F/4: Sono le aree che il P.R.G. vincola a parco urbano pubblico. 21) Zona F/5: Sono le aree che il P.R.G. destina ad attrezzature per lo sport. 22) Zona G: Sono le aree verdi di completamento ad edificazione sparsa che il P.R.G. destina a residenze stagionali.
r lo sport. 22) Zona G: Sono le aree verdi di completamento ad edificazione sparsa che il P.R.G. destina a residenze stagionali. 23) Verde privato: Sono le aree di interesse ambientale ed in generale di pertinenza delle costruzioni esistenti a cui il P.R.G. riconosce valori paesaggistici tutelandone la conservazione. 24) Aree boscate: Sono le aree boscate esistenti censite dal P.R.G. ed oggetto di particolare tutela.
4 . ZONA A1: Centro storico - Centro Storico ambientale Zona A/1 4.1Applicazione del P.R.G. Ai sensi della legge 17/8/42 n.° 1150 e successive modificazioni, della legge 28/1/77 n.° 10 e dell’art. 15 punto 2/c della legge regionale n.° 56 del 31/5/80, la disciplina urbanistica edilizia del P.P. si applica al territorio comunale limitatamente alla parte del centro urbano perimetrata Zona A/1 così come individuata dal presente strumento urbanistico.
munale limitatamente alla parte del centro urbano perimetrata Zona A/1 così come individuata dal presente strumento urbanistico. Gli immobili che alla data di adozione del P.R.G. sono in contrasto con le disposizioni in esso contenute potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi. 4.2Modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua per interventi edilizi diretti. Tali interventi verranno realizzati sulla base di progetti esecutivi riferiti a
P.R.G. si attua per interventi edilizi diretti. Tali interventi verranno realizzati sulla base di progetti esecutivi riferiti a ciascuna Unità minima di intervento individuata nel perimetro della Zona A/1, e perimetrata secondo le indicazioni della tavola n.° 12. Essi, inoltre, seguiranno le prescrizioni generali più avanti riportate, nonché quelle specifiche rispetto al tipo di intervento della singola Unità. 4.3Prescrizioni generali Per tutti i progetti di intervento edilizio su Unità minime comprese nel
ntervento della singola Unità. 4.3Prescrizioni generali Per tutti i progetti di intervento edilizio su Unità minime comprese nel centro antico di Maglie si richiede, contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo, la seguente documentazione:
- scheda della Unità d’uso riferita al momento della proposta di intervento ed aggiornata in ogni sua parte dei dati contenenti le notizie sulla individuazione catastale, sulla struttura della proprietà, sulla destinazione d’uso, sullo stato di
contenenti le notizie sulla individuazione catastale, sulla struttura della proprietà, sulla destinazione d’uso, sullo stato di conservazione, sulla composizione socio-demografica degli abitanti;
- rilievo della Unità in scala 1:50, completa delle piante a tutti i livelli con l’indicazione delle destinazioni d’uso esistenti per vano;
- rilievo dei prospetti sugli assi stradali nonché sui patii, cortili e giardini interni in scala 1:50;
’uso esistenti per vano;
- rilievo dei prospetti sugli assi stradali nonché sui patii, cortili e giardini interni in scala 1:50;
- sezioni longitudinali e trasversali nei punti più significativi dell’unità in scala 1:50;
- sezioni stradali ed altimetria degli edifici prospicienti e circostanti entro un raggio di m. 50 dai confini delle Unità interessate in scala 1:100;
- eventuale rilievo del verde, con l’indicazione delle essenze, eventuale rilievo
onfini delle Unità interessate in scala 1:100;
- eventuale rilievo del verde, con l’indicazione delle essenze, eventuale rilievo di ogni elemento esterno qualificante gli spazi aperti (muri, fontane, edicole, pavimentazioni, ecc.) in scala 1:50;
- elenco delle finiture interne ed esterne con la indicazione delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli infissi, delle ringhiere, dei materiali usati
per gradini, soglie, davanzali, ecc. Per tutti tali elementi andrà specificatamente chiarito l’abaco dei colori che diverrà precisazione vincolante nella realizzazione dell’intervento.
- documentazione fotografica dello stato di fatto, della struttura, dei particolari qualificanti lo spazio, dell’esterno, dell’interno e dell’insieme.
- Fotografie delle parti o porzioni dell’edificio oggetto di specifica di intervento.
- relazione illustrativa dei connotati storici artistici, con descrizione di tutti gli
ficio oggetto di specifica di intervento.
- relazione illustrativa dei connotati storici artistici, con descrizione di tutti gli elementi architettonici e decorativi;
- relazione illustrativa con le indicazioni delle operazioni che si intendono eseguire a livello di restauro, consolidamento, ristrutturazione, demolizione, ricostruzione, nuova costruzione;
- relazione descrittiva sulle tecnologie da adoperarsi per le operazioni di consolidamento statico, restauro delle pietre, ecc. 4.4Norme generali
ittiva sulle tecnologie da adoperarsi per le operazioni di consolidamento statico, restauro delle pietre, ecc. 4.4Norme generali Sulla base della documentazione innanzi riportata il progetto deve precisare le principali caratteristiche di intervento attenendosi alle norme relative al tipo di intervento ed alle specifiche eventualmente prescritte per l’unità ed alle norme di carattere generale che di seguito si riportano:
- è vietata l’alterazione dei fili stradali esistenti. E’ vietata altresì l’alterazione
re generale che di seguito si riportano:
- è vietata l’alterazione dei fili stradali esistenti. E’ vietata altresì l’alterazione dei profili altimetrici laddove lo stesso comporti l’eliminazione delle coperture originali voltate e/o a tetto, nonché la modifica dei prospetti architettonici congiunti e definiti.
- è vietata l’alterazione della tipologia distributiva.
- è vietata l’alterazione della struttura portante e di tutte le coperture a volta; è
’alterazione della tipologia distributiva.
- è vietata l’alterazione della struttura portante e di tutte le coperture a volta; è ammessa la realizzazione di piccole scale interne alle Unità d’uso. In caso gravissimo di dissesti statici (la pericolosità andrà documentata con relazione scrittografica del quadro lesionativo e sulle cause del dissesto, sottoscritta dal tecnico progettista) la demolizione e ricostruzione anche dei sistemi di
esionativo e sulle cause del dissesto, sottoscritta dal tecnico progettista) la demolizione e ricostruzione anche dei sistemi di
- copertura saranno effettate in forme e con materiali uguali o omologhi a quelli preesistenti;
- è vietato l’inserimento di tutti gli impianti tecnologici (ascensori, montacarichi, ecc.) che compromettano la tipologia edilizia, le strutture verticali e gli ambienti con coperture di tipo voltato;
- è vietato sui prospetti esterni il taglio e l’ampliamento di porte e finestre che
gli ambienti con coperture di tipo voltato;
- è vietato sui prospetti esterni il taglio e l’ampliamento di porte e finestre che alterino le attuali dimensioni, a meno degli interventi diretti al ripristino delle aperture originarie già murate o modificate che dovranno necessariamente essere recuperate secondo quanto previsto nelle specifiche di intervento;
- è vietata la applicazione di vetrine ed insegne al di fuori dei vani porta e
o quanto previsto nelle specifiche di intervento;
- è vietata la applicazione di vetrine ed insegne al di fuori dei vani porta e finestre preesistenti e fuoriuscenti il filo esterno del paramento murario dell’edificio, nonché l’applicazione di insegne a bandiera e di segnaletica stradale verticale; è altresì vietato l’impiego di elementi ciechi di chiusura delle vetrine e dei vani di accesso alle Unità commerciali.
è vietato l’uso di marmi lucidi e non, di ceramiche e di rivestimenti simili per la finitura dei paramenti esterni nonché dei vani porta e finestra. Sono consentite solo le finiture o paramenti a vista con l’impiego di pietra leccese, e le finiture ad intonaco a grana sottile con pitturazione in tutte le tinte tradizionali; è obbligatorio inoltre, nel caso di interventi di manutenzione e/o ristrutturazione dei prospetti, eliminare eventuali rivestimenti costituiti da piastrelle, marmi, ecc,
venti di manutenzione e/o ristrutturazione dei prospetti, eliminare eventuali rivestimenti costituiti da piastrelle, marmi, ecc, ripristinando il prospetto in pietra leccese o con intonaco a grana sottile con pitturazione in tutte le tinte tradizionali.
- è obbligatorio l’incasso di tutti i pluviali ad eccezione dei casi in cui è possibile il riutilizzo di doccioni in pietra o in cotto. Nei casi in cui tale incasso costituisca detrimento per i paramenti murari a vista o per rilievi, cornici o lesene
a o in cotto. Nei casi in cui tale incasso costituisca detrimento per i paramenti murari a vista o per rilievi, cornici o lesene è consentito l’uso di pluviali in lamiera zincata scatolata e pitturata con colorazione trasparente opaca.
- è obbligatorio l’incasso di tutte le linee a cavo (televisione, elettricità, telefono) e la eliminazione di tutte le cassette e le linee esistenti sui paramenti esterni degli edifici; la collocazione ed incassi di eventuali centraline e scatole per
sette e le linee esistenti sui paramenti esterni degli edifici; la collocazione ed incassi di eventuali centraline e scatole per contatori non dovrò avvenire su sedi viarie principali, avendo sempre cura nella collocazione delle cortine murarie a faccia vista.
- E’ vietato l’uso dei profilati in alluminio anodizzato lucido per la realizzazione di infissi esterni, per portoni e cancelli; è consentito l’uso di ferro battuto e alluminio verniciato con colore scuro; è consentito in generale l’uso di
rtoni e cancelli; è consentito l’uso di ferro battuto e alluminio verniciato con colore scuro; è consentito in generale l’uso di infissi in legno con persiane o scuretti di tipo tradizionale, tinteggiati sempre con colore scuro a mordente o nelle tonalità del bianco e del grigio per gli infissi e nelle tonalità del bianco, del marrone e del verde per le persiane.
- E’ obbligatoria la pavimentazione di androni, portoni cortili con pietra locale
anco, del marrone e del verde per le persiane.
- E’ obbligatoria la pavimentazione di androni, portoni cortili con pietra locale (Cursi o Soleto) semplicemente segata di pezzature rettangolare varia ed irregolare. Nelle sedi stradali e pedonali è obbligatorio il recupero delle pavimentazioni originali in pietra dura di Soleto, mediante la eliminazione dei tappetini bitumati ed il totale rifacimento con materiali omologhi. 4.5Destinazione d’uso
i Soleto, mediante la eliminazione dei tappetini bitumati ed il totale rifacimento con materiali omologhi. 4.5Destinazione d’uso Per ciascuna Unità d’uso dovranno essere indicate negli elaborati di progetto le destinazioni d’uso originarie, attuali e di progetto. Mutamenti di destinazioni d’uso originarie saranno sempre ammissibili per gli interventi di tipo C-D-E. Per gli interventi di tipo A e B saranno invece ammissibili solo se
saranno sempre ammissibili per gli interventi di tipo C-D-E. Per gli interventi di tipo A e B saranno invece ammissibili solo se compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio. 4.6Unità residenziali Sarà consentito all’interno della medesima Unità minima di intervento l’accorpamento o il frazionamento delle Unità d’uso attuali a condizione che ciò non snaturi la lettura della tipologia originaria; tale accorpamento sarà
namento delle Unità d’uso attuali a condizione che ciò non snaturi la lettura della tipologia originaria; tale accorpamento sarà obbligatorio per Unità d’uso aventi superficie utile inferiore ai 25 mq. Sarà consentita la collocazione di bagni e cucine in locali privi di ventilazione diretta, laddove si dimostri la possibilità di un adeguato ricambio dei
volumi di aria mediante l’impiego di apposite apparecchiature per la ventilazione forzata. Nel caso di collocazione dei servizi di cucina e/o igienici in ambienti di ampie dimensioni voltati, si consiglia che un eventuale frazionamento degli stessi consenta tuttavia la lettura unitaria del sistema di copertura. 4.7Unità funzionali annesse alla residenza L’ambito delle Unità tipologiche con destinazione non residenziale sarà prioritariamente adibito a quelle funzioni di tipo tecnologico (centrali idriche,
logiche con destinazione non residenziale sarà prioritariamente adibito a quelle funzioni di tipo tecnologico (centrali idriche, centrali termiche, depositi annessi alle residenze, locali contatori, ecc.) utili ad adeguare le condizioni di abitabilità agli standards correnti. Altresì nei piani terreni dovranno essere preferite le destinazioni a parcheggio dei veicoli per i residenti, qualora tale utilizzo non comprometta le caratteristiche architettoniche sulle sedi viarie. 4.8Unità funzionali
per i residenti, qualora tale utilizzo non comprometta le caratteristiche architettoniche sulle sedi viarie. 4.8Unità funzionali Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:
-
- residenza;
-
- servizi sociali;
-
- istituzioni pubbliche e private rappresentative;
-
- associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose;
-
- ristoranti, bar, locali di divertimento;
-
- artigianato, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e
religiose; 5. - ristoranti, bar, locali di divertimento; 6. - artigianato, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per una superficie utile non superiore all’esistente; qualora la superficie utile esistente in uno stesso isolato sia inferiore a 300 mq.; 7. - attrezzature a carattere religioso; 8. - commercio al dettaglio; 9. - teatri e cinematografi; 10. - uffici pubblici e privati, studi professionali;
ttere religioso; 8. - commercio al dettaglio; 9. - teatri e cinematografi; 10. - uffici pubblici e privati, studi professionali; 11. - alberghi e pensioni che restano vincolati alla attuale destinazione; 12. - garage d’uso pubblico e privato. Tutte le Unità d’uso funzionali aventi superficie utile superiore ai 300 mq. debbono intendersi attività di grossa dimensione. Per esse valgono le seguenti prescrizioni aggiuntive:
- la superficie utile di ciascuna Unità non dovrò eccedere il 30% della
e. Per esse valgono le seguenti prescrizioni aggiuntive:
- la superficie utile di ciascuna Unità non dovrò eccedere il 30% della superficie utile non residenziale dell’isolato a cui essa appartiene;
- il rilascio della C.E. o di altra autorizzazione, sarà subordinato alla dimostrazione di disponibilità di aree di sosta per autoveicoli privati, riservate agli addetti della attività medesima, nel rapporto di un posto auto ogni cinque addetti.
osta per autoveicoli privati, riservate agli addetti della attività medesima, nel rapporto di un posto auto ogni cinque addetti. La richiesta di autorizzazione o concessione dovrò essere accompagnata da apposito atto di asservimento o convenzionamento con la Amministrazione Comunale che dimostri una disponibilità decennale degli spazi di sosta.
4.9Tipi d’intervento Oltre alle prescrizioni generali sopra riportate l’intervento edilizio su ciascuna delle Unità riportate nelle tavole 12.1 12...n è soggetto a norme di dettaglio distinte in categorie differenti a seconda delle caratteristiche storico artistiche e ambientali. Gli interventi ammessi sono quelli previsti all’art. 31 della legge 457 del 19.7.1978 e più precisamente: 4.10 Interventi di restauro – “A” - Riguardano gli edifici da conservare integralmente.
ge 457 del 19.7.1978 e più precisamente: 4.10 Interventi di restauro – “A” - Riguardano gli edifici da conservare integralmente. L’intervento deve tendere alla conservazione integrale dell’immobile con il ripristino dei valori morfologici originali, la destinazione d’uso deve essere compatibile con il rispetto rigido dei valori strutturali e formali apportando solo modificazioni marginali per le quali saranno osservate tutte le cautele e le prove della moderna metodologia del Restauro Scientifico.
cazioni marginali per le quali saranno osservate tutte le cautele e le prove della moderna metodologia del Restauro Scientifico. Le Unità soggette al tipo di intervento “A” Restauro sono da intendersi beni monumentali ed in quanto tali ogni ipotesi progettuale inerente le stesse dovrò essere assoggettata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni architettonici competente per territorio. Tale parere è da intendersi obbligatoriamente preliminare al rilascio delle
za ai beni architettonici competente per territorio. Tale parere è da intendersi obbligatoriamente preliminare al rilascio delle autorizzazioni concesse ai sensi dell’art. 48 della legge Statale 457/78 e dell’art. 6 voce a della L.S. 94/82. 4.11 Interventi di risanamento conservativo – “B”- Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione della tecnologia edilizia,
prescritta la conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione della tecnologia edilizia, in quanto concorrono a determinare il valore storico ambientale dell’edificio. L’intervento dovrò comunque rispettare le seguenti previsioni: a) conservazione delle facciate; dei volumi e degli andamenti delle coperture esistenti, nonché dell’intero apparato decorativo (cornici, lesene, ecc.); b) conservazione dell’impianto strutturale originale verticale ed orizzontale
ntero apparato decorativo (cornici, lesene, ecc.); b) conservazione dell’impianto strutturale originale verticale ed orizzontale (quest’ultimo in caso di volte in muratura o di pregevoli solai in legno, ove coincidenti con l’originaria impostazione costruttiva e di controsoffittature); c) conservazione dei collegamenti originali orizzontali e verticali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell’edificio; d) conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella
ti alla tipologia fondamentale dell’edificio; d) conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell’edificio; e) possibilità di spostare e di integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non abbiano caratteri architettonici definiti; f) obbligo di eliminare anche le sovrastrutture di epoca recente, superfetazioni che contrastano con la comprensione storica dell’edificio non individuate
che le sovrastrutture di epoca recente, superfetazioni che contrastano con la comprensione storica dell’edificio non individuate specificatamente dal P.P. ma rilevabili successivamente in sede di progetto e/o di esecuzione di opere.
4.12 Interventi di ristrutturazione - “C” - Riguarda quegli edifici che non presentano caratteri unitari di morfologia e tecnologia perché a parti storicamente definite e caratterizzate ne affiancano altre i cui elementi distributivi sono stati aggiunti in epoche più recenti con scarsa attenzione alla compatibilità con le parti originarie. Pertanto per essi non è ammissibile l’inserimento diretto nella categoria di intervento 4.11. Per tali edifici è prescritta la conservazione di singoli elementi
ile l’inserimento diretto nella categoria di intervento 4.11. Per tali edifici è prescritta la conservazione di singoli elementi superstiti che saranno soggetti a tutte le prescrizioni del risanamento conservativo. Per tutti gli altri elementi aggiuntivi, privi quindi di ogni carattere storico e che partecipano in senso negativo alla configurazione dell’immobile nell’ambiente sarà ammessa la loro sostituzione nei limiti massimi degli inviluppi
so negativo alla configurazione dell’immobile nell’ambiente sarà ammessa la loro sostituzione nei limiti massimi degli inviluppi planovolumetrici preesistenti con altri non contrastanti anche se realizzati con tecnologie attuali. Sarà comunque sempre consentito l’ampliamento complanare sui fronti interni per la realizzazione dei vani da adibire a cucina (max mq. 9) o bagno (max mq. 5) per tutte le Unità d’uso che ne risultino sprovviste. Tale
zzazione dei vani da adibire a cucina (max mq. 9) o bagno (max mq. 5) per tutte le Unità d’uso che ne risultino sprovviste. Tale circostanza andrà verificata sulle schede delle Unità d’uso allegate al P.R.G. o da dichiarazione di inabitabilità rilasciata dall’Ufficiale Sanitario. 4.13 Interventi di completamento edilizio – “D” - Riguarda gli edifici per i quali è già prevista nell’impianto strutturale la soprelevazione o che siano nella condizione di completare la continuità dei
i quali è già prevista nell’impianto strutturale la soprelevazione o che siano nella condizione di completare la continuità dei prospetti esistenti nella maglia considerata. Sarà ammesso il completamento delle tipologie edilizie tramite soprelevazione del solo piano primo sul piano terra esistente nell’ambito dell’indice di fabbricabilità fondiaria massimo di 5 mc/mq. 4.14 Interventi di demolizione e ricostruzione – “E” - Riguarda gli edifici privi di caratteristiche storiche ed in netto contrasto
4 Interventi di demolizione e ricostruzione – “E” - Riguarda gli edifici privi di caratteristiche storiche ed in netto contrasto con le caratteristiche architettoniche ambientali del sito e per i quali non sono ammissibili gli interventi definiti ai punti precedenti in quanto hanno modificato negativamente la spazialità preesistente. Sono autorizzabili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque tutti gli interventi non soggetti al rilascio di Permesso di Costruire.
nti di manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque tutti gli interventi non soggetti al rilascio di Permesso di Costruire. Per gli immobili con copertura a volta, non sarà ammissibile l’intervento totale di demolizione e vale quanto stabilito e previsto dalla Legge Regionale n. 26 del 27 ottobre 2009 di “Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta”. I criteri da seguire nella definizione dell’intervento di sostituzione edilizia sono i seguenti:
ruttivo con copertura a volta”. I criteri da seguire nella definizione dell’intervento di sostituzione edilizia sono i seguenti: a) il rapporto di copertura massima al piano terreno non dovrà superare l’80% dell’area di pertinenza dell’unità omogenea ed il 50% negli altri piani; b) l’indice di utilizzazione fondiaria massimo raggiungibile non potrà essere superiore a quello medio ponderale derivante dal calcolo dell’indice corrispondente e derivante considerando i volumi degli edifici circostanti l’unità
o ponderale derivante dal calcolo dell’indice corrispondente e derivante considerando i volumi degli edifici circostanti l’unità omogenea per un raggio di 80,00 ml dal perimetro della stessa con un limite massimo di 5 mc/mq;
c) l’altezza massima sarà pari a quella media ponderale calcolata sui fronti degli edifici prospettanti ed affiancanti l’unità per una dimensione di 40,00 ml alla destra e alla sinistra dei fronti stradali della medesima Unità; d) sarà obbligatorio costruire in aderenza sui lati di confine se sugli stessi insistono costruzioni adiacenti; e) è vietato l’uso di porticati al piano terreno e di balconi al primo piano con dimensioni superiori a quelle indicate nel punto g;
vietato l’uso di porticati al piano terreno e di balconi al primo piano con dimensioni superiori a quelle indicate nel punto g; f) per i paramenti murari esterni sarà obbligatorio seguire il filo stradale dei volumi esistenti, g) non sarà consentito l’uso di mensole superiori a 0,80 ml: h) ai sensi dell’art. 18 della L.S. 765/67 la dimensione minima di aree riservate a parcheggio di stretta pertinenza della Unità omogenea non potrà essere inferiore ad 1 mq/10 mc di volume della soluzione finale.
parcheggio di stretta pertinenza della Unità omogenea non potrà essere inferiore ad 1 mq/10 mc di volume della soluzione finale. In via eccezionale sarà ammessa la monetizzazione di tale onere ai sensi dell’art. 5 della legge n° 10 del 28/1/1977. 4.15 Intervento di demolizione senza ricostruzione – “F” - Le aree provenienti dalle demolizioni sulle quali è inibita ogni ricostruzione saranno utilizzate esclusivamente per attrezzature pubbliche da
ienti dalle demolizioni sulle quali è inibita ogni ricostruzione saranno utilizzate esclusivamente per attrezzature pubbliche da realizzare su progettazione specifica redatta a cura dell’Amministrazione Comunale. 4.16 Interventi di manutenzione Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono definiti dalle voci a) e b) dell’art. 31 della L.S. 457/78 e sono compatibili con tutte le Unità minime di intervento. Tuttavia le Unità omogenee soggette a tipo di intervento “A” restauro
sono compatibili con tutte le Unità minime di intervento. Tuttavia le Unità omogenee soggette a tipo di intervento “A” restauro hanno l’obbligo comunque di dotarsi del medesimo parere favorevole della Sovrintendenza ai beni architettonici anche per le sole operazioni di manutenzione straordinaria. Anche tutti gli interventi di manutenzione dovranno comunque obbligatoriamente prevedere la eliminazione degli elementi in contrasto
e tutti gli interventi di manutenzione dovranno comunque obbligatoriamente prevedere la eliminazione degli elementi in contrasto individuati nelle specifiche d’intervento per ogni singola Unità anche nel caso in cui l’intervento manutentivo non sia esteso a tutta l’unità minima. 4.17 Intervento di nuova costruzione - G - 4.17.1 destinazioni d’uso
- Uffici pubblici statali, parastatali o locali
- Sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali, ecc.
- Abitazioni
ci statali, parastatali o locali
- Sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali, ecc.
- Abitazioni
- Studi professionali
- Attività commerciali- Laboratori artigianali e limitatamente al cantinato e al piano terra, con esclusione di attività rumorose e moleste per le abitazioni. 4.17.2 Indice di fabbricabilità fondiaria Sono ammesse densità fondiarie superiori ai 2 mc/mq. purché non eccedano il 70% della densità fondiaria preesistente riferita solo ai lotti edificati dell’intera maglia o isolato nel quale trovasi lo spazio libero oggetto dell’edificazione. In ogni caso l’indice massimo non potrà essere superiore ai 3 mc/mq.
l quale trovasi lo spazio libero oggetto dell’edificazione. In ogni caso l’indice massimo non potrà essere superiore ai 3 mc/mq. 4.17.3 Altezza massima L’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza media degli edifici preesistenti riferiti all’intera maglia o isolato nel quale trovasi l’edificio. Comunque tale altezza non potrà in nessun caso essere superiore ai m. 11,00 e dovrà comunque essere contenuta nel rapporto di 5/4 della larghezza stradale e degli spazi interposti.
e superiore ai m. 11,00 e dovrà comunque essere contenuta nel rapporto di 5/4 della larghezza stradale e degli spazi interposti. In caso di edifici prospicienti sedi stradali di diversa larghezza è ammesso il risvolto dell’altezza massima, calcolata per la sede stradale di maggiore ampiezza, per un massimo di m. 10. 4.17.4 Numero dei piani Sarà quello compatibile don l’altezza dell’edificio e con le altezze nette dei vani stabilite negli artt. 66, 67, 67/bis e 68 dal R.E. comunale 4.17.5 Indice di copertura
’edificio e con le altezze nette dei vani stabilite negli artt. 66, 67, 67/bis e 68 dal R.E. comunale 4.17.5 Indice di copertura L’indice di copertura massimo è pari al 70% 4.17.6 Distacchi minimi dagli edifici e dai confini E’ ammessa la costruzione in aderenza o sul confine. Il distacco dal confine deve essere maggiore o uguale al rapporto H/2 in cui H è l’altezza massima dell’edificio; comunque non è in nessun caso ammesso un distacco minimo inferiore ai m. 3,00; per edifici di altezza superiore ai m.
’edificio; comunque non è in nessun caso ammesso un distacco minimo inferiore ai m. 3,00; per edifici di altezza superiore ai m. 10,00 è sempre ammesso un distacco minimo di m. 5,00. Il distacco dagli edifici dovrà essere maggiore o uguale alla altezza (H) in cui H è l’altezza dell’edificio stesso. In ogni caso tale distacco non potrà essere mai inferiore a m. 6,00. 4.17.7 Distacchi dai fili stradali Sugli allineamenti esistenti il Sindaco, sentita la C.E.C. e la autorità
inferiore a m. 6,00. 4.17.7 Distacchi dai fili stradali Sugli allineamenti esistenti il Sindaco, sentita la C.E.C. e la autorità urbanistica territorialmente competente potrà, in ogni caso, imporre distacchi diversi da quelli preesistenti ogni qual volta essi impediscano il realizzare di un’opera pubblica. 4.17.8 Parcheggi 1 mq. ogni 10 mc di costruzione.
- ZONE DI COMPLETAMENTO 5.1 ZONA B/1.1: Zona di completamento edilizio Tale zona comprende gli insediamenti attuali di recente formazione, privi delle caratteristiche storiche e storiche-ambientali della zona precedente totalmente definiti nei loro allineamenti stradali e per le quali ai sensi della circolare 344 dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica è ammessa la deroga a quanto disposto dal D.M. n° 1444 riguardante la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici.
ica è ammessa la deroga a quanto disposto dal D.M. n° 1444 riguardante la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici. Per gli interventi inerenti gli immobili prospicienti il centro storico è obbligatorio l’utilizzo della pietra leccese nella finitura dei prospetti sulla sede stradale. Tipi d’intervento Si sono classificate quattro differenti possibilità di intervento edilizio:
- Soprelevazione
- Edilizia di sostituzione (Demolizione e ricostruzione di edifici o gruppi di
bilità di intervento edilizio:
- Soprelevazione
- Edilizia di sostituzione (Demolizione e ricostruzione di edifici o gruppi di edifici di cubatura inferiore ai 1.000 mc)
- Edilizia di sostituzione (Demolizione e ricostruzione di edifici o gruppi di edifici di cubatura superiore ai 1.000 mc.)
- Nuove costruzioni. 5.1.1 Soprelevazione E’ consentita la soprelevazione di un solo piano sul piano terra delle costruzioni esistenti al momento dell’adozione del P.R.G. DESTINAZIONI D’USO:
relevazione di un solo piano sul piano terra delle costruzioni esistenti al momento dell’adozione del P.R.G. DESTINAZIONI D’USO: abitazioni, studi professionali, uffici pubblici ed attività commerciali. INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIA: L’indice di fabbricabilità fondiaria massimo sarà pari a 5 mc/mq. Il valore così ricavato dovrà comprendere ovviamente anche la volumetria del piano terra. La superficie coperta della sopraelevazione non potrà mai essere
NUMERO DEI PIANI:
vrà comprendere ovviamente anche la volumetria del piano terra. La superficie coperta della sopraelevazione non potrà mai essere comunque superiore all’80% della superficie coperta del piano terra. NUMERO DEI PIANI: E’ ammessa la costruzione di un solo piano sul piano terra; ALTEZZA MASSIMA: L’altezza massima prescritta è di 8,00 e dovrà in ogni caso essere contenuta nel rapporto di 3/2 della larghezza della sede stradale su cui prospetta e degli spazi interposti.
in ogni caso essere contenuta nel rapporto di 3/2 della larghezza della sede stradale su cui prospetta e degli spazi interposti. Sarà ammessa un’altezza superiore agli 8 m. ove il solaio di copertura del piano terra sia posto ad una quota superiore ai 4 m. rispetto alla quota del piano stradale o della sistemazione esterna. In tal caso l’altezza della soprelevazione potrà essere di m. 4,00. L’altezza massima dell’edificio così completato non potrà
a. In tal caso l’altezza della soprelevazione potrà essere di m. 4,00. L’altezza massima dell’edificio così completato non potrà mai essere comunque superiore ai m. 10,00 e dovrà comunque sempre essere contenuta nel rapporto di 3/2 della larghezza stradale e degli spazi interposti sempre che non ci si trovi in casi di fabbricati compresi tra edifici che abbiano già
INDICE DI COPERTURA:
il primo piano edificato e che non rispettino tali condizioni. In tal caso ci si adegua agli allineamenti esistenti. In caso di edifici prospicienti sedi stradali di diversa larghezza è ammesso il risvolto dell’altezza massima, calcolata per la sede stradale di maggiore ampiezza, per un massimo di m. 12. Nel caso di completamento del fronte strada è obbligatorio l’utilizzo di tipologie costruttive e materiali degli edifici adiacenti. INDICE DI COPERTURA:
INDICE DI COPERTURA:
o del fronte strada è obbligatorio l’utilizzo di tipologie costruttive e materiali degli edifici adiacenti. INDICE DI COPERTURA: L’indice di copertura massimo ammesso è pari al 100% del piano terra. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI: La soprelevazione dovrà essere realizzata in aderenza o sul confine di proprietà ogni qual volta le costruzioni a piano terra siano in aderenza o sul confine. Qualora la soprelevazione non venga realizzata in aderenza il distacco
DISTACCHI MINIMI DAI FILI STRADALI:
ostruzioni a piano terra siano in aderenza o sul confine. Qualora la soprelevazione non venga realizzata in aderenza il distacco della stessa dovrà essere uguale al distacco della parte sottostante e preesistente dell’edificio e comunque non inferiore a m. 1,50 rispetto alla linea di confine, e a m. 3,00 in assoluto dall’edificio confinante, e a m. 5,00 dal confine interno di proprietà. DISTACCHI MINIMI DAI FILI STRADALI: Sugli allineamenti esistenti quando la viabilità sia ben definita. PARCHEGGI:
DISTACCHI MINIMI DAI FILI STRADALI:
di proprietà. DISTACCHI MINIMI DAI FILI STRADALI: Sugli allineamenti esistenti quando la viabilità sia ben definita. PARCHEGGI: 1 mq per ogni 10 mc. di costruzione. In via eccezionale sarà ammessa la monetizzazione di tale onere ai sensi dell’art. 5 della legge n° 10 del 28/1/1977. 5.1.2 : Edilizia di sostituzione (Demolizione e ricostruzione di un edificio o di gruppi di edifici di cubatura complessiva inferiore a mc. 1.000) DESTINAZIONE D’USO:
lizione e ricostruzione di un edificio o di gruppi di edifici di cubatura complessiva inferiore a mc. 1.000) DESTINAZIONE D’USO: Uffici pubblici statali, parastatali o locali, sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali, ecc.
- Abitazioni
- Studi professionali
- Attività commerciali
- Laboratori artigianali e magazzini (limitatamente al cantinato e al piano terra con esclusione di attività rumorose o moleste per le abitazioni). INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIA:
ALTEZZA MASSIMA:
antinato e al piano terra con esclusione di attività rumorose o moleste per le abitazioni). INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIA: Sono ammesse densità sino a 5 mc/mq. ALTEZZA MASSIMA: L’altezza massima dell’edificio non potrà in nessun caso essere superiore ai 10,50 m. e dovrà comunque essere contenuta nel rapporto di 3/2 della larghezza stradale e degli spazi interposti. In caso di edifici prospicienti sedi stradali di diversa larghezza è ammesso il risvolto dell’altezza massima, calcolata per la sede
NUMERO DEI PIANI:
aso di edifici prospicienti sedi stradali di diversa larghezza è ammesso il risvolto dell’altezza massima, calcolata per la sede stradale di maggiore ampiezza, per un massimo di m. 12,00. NUMERO DEI PIANI: Sarà quello compatibile con l’altezza massima dell’edificio e con le altezze nette dei vani stabilite negli artt. 66, 67, 67/bis e 68 dal R.E. comunale. INDICE DI COPERTURA:
DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI:
L’indice di copertura massimo ammissibile è pari al 80%. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI: Qualora l’edificio non venga realizzato in aderenza ai fabbricati confinanti o sul confine di proprietà, il distacco dal confine stesso (D) dovrà essere contenuto entro il rapporto H/3 in cui H è l’altezza massima raggiungibile dall’edificio stesso. Solo nel caso di interventi su lotti confinanti con altri già edificati o con
ltezza massima raggiungibile dall’edificio stesso. Solo nel caso di interventi su lotti confinanti con altri già edificati o con edifici posti a distanza < o = ad H/3, l’edificio edificando potrà porsi alla stessa distanza dal confine solo per il piano terra se sul lotto confinante si è edificato solo il piano terra, e per P.T. e P.P. se anche sul lotto confinante si è edificato P.T. e P.P.. Il distacco tra edifici (D) deve essere > o = ad H/1,5.
DISTACCHI MINIMI DAI FILI STRADALI:
er P.T. e P.P. se anche sul lotto confinante si è edificato P.T. e P.P.. Il distacco tra edifici (D) deve essere > o = ad H/1,5. Tale distacco, solo nei casi innanzidetti, potrà essere portato ad un minimo di m. 3,00. DISTACCHI MINIMI DAI FILI STRADALI: Sugli allineamenti esistenti, quando non sia possibile l’arretramento minimo di m. 3,00. PARCHEGGI: 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione. 5.1.3 Edilizia di sostituzione (Demolizione e ricostruzione di edifici o gruppi di edifici con cubatura maggiore
di costruzione. 5.1.3 Edilizia di sostituzione (Demolizione e ricostruzione di edifici o gruppi di edifici con cubatura maggiore di mc. 1.000) DESTINAZIONE D’USO
- Edifici pubblici e privati per attività collettive.
- Uffici pubblici statali, parastatali, o locali.
- Sedi di diritto pubblico, enti previdenziali, assistenziali.
- Abitazioni.
- Studi professionali.
- Attività commerciali.
- Alberghi e pensioni. INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIA:
ALTEZZA MASSIMA:
nziali.
- Abitazioni.
- Studi professionali.
- Attività commerciali.
- Alberghi e pensioni. INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIA: L’indice di fabbricabilità fondiaria massimo ammesso è pari a 5 mc/mq. Tale indice verrà applicato su di una superficie fondiaria determinata considerando una profondità massima del lotto di m. 40 anche se la reale profondità del lotto sarà superiore a tale limite. ALTEZZA MASSIMA: L’altezza massima ammissibile è pari a m. 10,50; comunque tale altezza
ALTEZZA MASSIMA:
del lotto sarà superiore a tale limite. ALTEZZA MASSIMA: L’altezza massima ammissibile è pari a m. 10,50; comunque tale altezza dovrà essere contenuta nel rapporto di 3/2 della larghezza stradale o spazi pubblici interposti. In caso di edifici prospicienti sedi stradali di diversa larghezza è ammesso il risvolto dell’altezza massima, calcolata per la sede stradale di maggiore ampiezza, per un massimo di m. 12,00. NUMERO PIANI: Il numero dei piani compreso nell’altezza massima è pari a 3. E’ possibile
NUMERO PIANI:
e ampiezza, per un massimo di m. 12,00. NUMERO PIANI: Il numero dei piani compreso nell’altezza massima è pari a 3. E’ possibile realizzare il piano terra su “pilotis”; in tal caso l’altezza massima dell’edificio potrà raggiungere i m. 12,50 salvo le limitazioni precedentemente imposte. INDICE DI COPERTURA: L’indice di copertura massima ammissibile è pari al 80%. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI: Il distacco dal confine (d), quando non si costruisca in aderenza, deve
DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI:
ri al 80%. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI: Il distacco dal confine (d), quando non si costruisca in aderenza, deve essere maggiore o uguale al rapporto H/2 in cui H è l’altezza raggiungibile dall’edificio stesso; in ogni caso tale limite non dovrà mai essere inferiore a m.
DISTACCO DAI FILI STRADALI:
5,00. Il distacco dagli edifici (D) deve essere maggiore o uguale all’altezza H in cui H è l’altezza massima dell’edificio stesso; in ogni caso tale limite non dovrà mai essere inferiore a m. 10,00. DISTACCO DAI FILI STRADALI: Il distacco minimo assoluto sarà di m. 5,00. PARCHEGGI: 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione. Nel caso di realizzazione di alberghi o pensioni dovrà essere prevista una superficie minima a parcheggio maggiore o uguale a 1 mq/8 mc. 5.1.4 Edifici di nuova costruzione
ALTEZZA MASSIMA:
sioni dovrà essere prevista una superficie minima a parcheggio maggiore o uguale a 1 mq/8 mc. 5.1.4 Edifici di nuova costruzione (edificazione su lotti liberi) DESTINAZIONI D’USO
- Uffici pubblici e privati
- Abitazioni - Studi professionali
- Attività commerciali o artigianali INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIA: L’indice massimo non potrà essere superiore ai 5 mc/mq. ALTEZZA MASSIMA: L’altezza massima dei nuovi edifici non potrà in nessun caso essere
ALTEZZA MASSIMA:
simo non potrà essere superiore ai 5 mc/mq. ALTEZZA MASSIMA: L’altezza massima dei nuovi edifici non potrà in nessun caso essere superiore ai ml. 10,50 e dovrà comunque essere contenuta nel rapporto di 3/2 della larghezza stradale e degli spazi interposti. In caso di edifici prospicienti sedi stradali di diversa larghezza, è ammesso il risvolto dell’altezza massima, calcolata per la sede stradale di maggiore ampiezza, per un massimo di m. 12,00. NUMERO DEI PIANI:
NUMERO DEI PIANI:
isvolto dell’altezza massima, calcolata per la sede stradale di maggiore ampiezza, per un massimo di m. 12,00. NUMERO DEI PIANI: Sarà quello compatibile con l’altezza massima dell’edificio e con le altezze nette dei vani stabilite negli artt. 66, 67, 67/bis e 68 dal R.E. comunale. INDICE DI COPERTURA: L’indice di copertura massimo ammissibile è pari al 80%. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI: E’ ammessa la costruzione in aderenza o sul confine.
DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI:
mo ammissibile è pari al 80%. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI: E’ ammessa la costruzione in aderenza o sul confine. Il distacco dal confine (D) deve essere maggiore o uguale al rapporto H/3 in cui H è l’altezza massima raggiungibile dell’edificio; nel caso il lotto inedificato confini con lotti edificati con costruzioni poste ad una distanza < o = ad H/3, si potrà costruire mantenendo dal confine la stessa distanza dell’edificio
DISTACCHI DAI FILI STRADALI:
i con costruzioni poste ad una distanza < o = ad H/3, si potrà costruire mantenendo dal confine la stessa distanza dell’edificio confinante per il P.T. e P.P.. Il distacco dagli edifici dovrà essere maggiore o uguale all’altezza H/1,5 in cui H è l’altezza massima dell’edificio stesso. In ogni caso tale distacco non potrà mai essere inferiore a metri 3,00 per quanto innanzi detto. Il distacco minimo dal confine interno dovrà essere > o = a 5 metri. DISTACCHI DAI FILI STRADALI: Sugli allineamenti esistenti.
DISTACCHI DAI FILI STRADALI:
Il distacco minimo dal confine interno dovrà essere > o = a 5 metri. DISTACCHI DAI FILI STRADALI: Sugli allineamenti esistenti. PARCHEGGI: 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione. In caso di lotti inedificati ed aventi superfici < o = a 150 mq. e con fronte < o = a 10 m. confinanti con edifici esistenti e posti sul confine potranno raggiungere i.f.f. superiore ai 5 mc/mq. in modo da poter costruire sempre P.T. e P.P. con un rapporto di copertura pari al 70%.
5.2 ZONA B/2.1: Zona di completamento edilizio Tale zona comprende gli insediamenti attuali di recente formazione, privi delle caratteristiche storiche e storiche - ambientali della zona precedente totalmente definiti nei loro allineamenti stradali e per i quali ai sensi della Circolare n.° 344 dell’Assessorato all’Urbanistica é urgente P.P. in deroga a quanto disposto dal D.M. n.° 1444 riguardante la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici.
TIPI DI INTERVENTO
urgente P.P. in deroga a quanto disposto dal D.M. n.° 1444 riguardante la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici. I lotti individuati con la lettera “A” sono caratterizzati dagli indici e parametri urbanistico-edilizi rivenienti dalla volumetria esistente. TIPI DI INTERVENTO Si sono classificate tre differenti possibilità di intervento edilizio:
- Sopraelevazioni
- Edilizia di sostituzione
- Nuove costruzioni 5.2.1 Sopraelevazione
ti possibilità di intervento edilizio:
- Sopraelevazioni
- Edilizia di sostituzione
- Nuove costruzioni 5.2.1 Sopraelevazione E’ consentita la sopraelevazione di un solo piano sul piano terra delle costruzioni esistenti al momento dell’adozione del P.R.G. DESTINAZIONE D’USO:
- Abitazioni.
- studi professionali ed uffici pubblici
- attività commerciali ed artigianali INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIA L’indice di fabbricabilità fondiaria massimo sarà pari a 5 mc/mq.
NUMERO DEI PIANI
commerciali ed artigianali INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIA L’indice di fabbricabilità fondiaria massimo sarà pari a 5 mc/mq. Il volume così ricavato dovrà comprendere, ovviamente, anche la volumetria del piano terra. NUMERO DEI PIANI E’ ammessa la costruzione di un solo piano sul piano terra. ALTEZZA MASSIMA L’altezza max prescritta è di m. 8,00 e dovrà, in ogni caso, essere contenuta nel rapporto di 3/2 della larghezza della sede stradale e degli spazi interposti.
RAPPORTO DI COPERTURA
. 8,00 e dovrà, in ogni caso, essere contenuta nel rapporto di 3/2 della larghezza della sede stradale e degli spazi interposti. In caso di edifici prospicienti sedi stradali di diversa larghezza è ammesso il risvolto dell’altezza massima calcolato per la sede stradale di maggiore ampiezza, per un massimo di m. 12,00. RAPPORTO DI COPERTURA Il rapporto di copertura max ammesso è pari al 100% del piano terreno. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI
DI COPERTURA
DI COPERTURA Il rapporto di copertura max ammesso è pari al 100% del piano terreno. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI La sopraelevazione dovrà essere realizzata in aderenza o sul confine di proprietà ogni qual volta le costruzioni a piano terra siano in aderenza o sul confine. Qualora la sopraelevazione non venga realizzata in aderenza il distacco della stessa dovrà essere uguale al distacco della parte sottostante preesistente
DISTACCHI DAI FILI STRADALI
e non venga realizzata in aderenza il distacco della stessa dovrà essere uguale al distacco della parte sottostante preesistente dell’edificio e, comunque, non inferiore a m. 1,50 rispetto alla linea di confine, a m. 3,00 in assoluto dall’edificio, a m. 5,00 dal confine interno di proprietà. DISTACCHI DAI FILI STRADALI Sugli allineamenti esistenti. PARCHEGGI
mc. 1,00 per ogni 10 mc di costruzione. In via eccezionale sarà ammessa la monetizzazione di tale onere ai sensi dell’art. n.° 5 della L. n.° 10 del 28.1.1977. 5.2.2 Edilizia di sostituzione DESTINAZIONE D’USO
- Uffici pubblici statali, parastatali o locali. Sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali, ecc.
- Abitazioni
- Studi professionali
- Attività commerciali
- Laboratori artigianali e magazzini limitatamente al cantinato e al piano terra
ALTEZZA MASSIMA
ni
- Studi professionali
- Attività commerciali
- Laboratori artigianali e magazzini limitatamente al cantinato e al piano terra con esclusione di attività rumorose o moleste per le abitazioni. INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA L’indice di fabbricabilità fondiaria max sarà pari a 5 mc/mq. ALTEZZA MASSIMA L’altezza massima dei nuovi edifici non potrà in nessun caso essere superiore ai m. 15,00 e dovrà, comunque, essere contenuta nel rapporto di 3/2 della larghezza stradale e degli spazi interposti.
NUMERO DEI PIANI
superiore ai m. 15,00 e dovrà, comunque, essere contenuta nel rapporto di 3/2 della larghezza stradale e degli spazi interposti. NUMERO DEI PIANI Sarà compatibile con l’altezza massima dell’edificio e con le altezze nette dei vani stabilite negli artt. 66, 67, 67/bis e 68 dal R.E. comunale. RAPPORTO DI COPERTURA Il rapporto di copertura max ammissibile è pari al 70%. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI Qualora l’edificio non venga realizzato in aderenza o sul confine il
DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI
è pari al 70%. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI Qualora l’edificio non venga realizzato in aderenza o sul confine il distacco dal confine stesso (D) deve essere maggiore o uguale al rapporto H/3 in cui H è l’altezza max dell’edificio stesso; in ogni caso tale limite non dovrà mai essere inferiore a m. 1,50. Il distacco dagli edifici (D) deve essere maggiore o uguale al rapporto H/1,5 in cui H è l’altezza max dell’edificio stesso; in ogni caso tale limite non potrà mai essere inferiore a m. 3,00.
DISTACCHI MINIMI DAI FILI STRADALI
rapporto H/1,5 in cui H è l’altezza max dell’edificio stesso; in ogni caso tale limite non potrà mai essere inferiore a m. 3,00. DISTACCHI MINIMI DAI FILI STRADALI Sugli allineamenti esistenti, il Sindaco sentito la C.E.C. potrà in ogni caso, imporre distacchi diversi da quelli preesistenti ogni qual volta impediscano il realizzarsi di un’opera pubblica. PARCHEGGI 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione. 5.2.3 Interventi di nuova costruzione DESTINAZIONE D’USO
- Uffici pubblici e privati
- Abitazioni
ALTEZZA MASSIMA
q. ogni 10 mc. di costruzione. 5.2.3 Interventi di nuova costruzione DESTINAZIONE D’USO
- Uffici pubblici e privati
- Abitazioni
- Studi professionali
- Attività commerciali
- Attività artigianali con esclusione delle attività rumorose o moleste per le abitazioni INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA L’indice di fabbricabilità fondiaria max sarà pari a 5 mc/mq. ALTEZZA MASSIMA
NUMERO DEI PIANI
L’altezza massima degli edifici non potrà in nessun caso essere superiore ai m. 15,00 e dovrà comunque essere contenuta nel rapporto di 3/2 della larghezza stradale e degli spazi interposti. NUMERO DEI PIANI Sarà compatibile con l’altezza massima dell’edificio e con le altezze nette dei vani stabilite negli artt. 66, 67, 67/bis e 68 dal R.E. comunale. RAPPORTO DI COPERTURA Il rapporto di copertura max ammissibile è pari al 70%. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI
RAPPORTO DI COPERTURA
nale. RAPPORTO DI COPERTURA Il rapporto di copertura max ammissibile è pari al 70%. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI E’ ammessa la costruzione in aderenza sul confine. Il distacco dal confine (D) deve essere maggiore o uguale al rapporto H/3 in cui H è l’altezza max dell’edificio; comunque non sarà in nessun caso ammesso un distacco inferiore a m. 1,50. Il distacco dagli edifici (D) dovrà essere maggiore o uguale al rapporto
DISTACCHI MINIMI DAI FILI STRADALI
in nessun caso ammesso un distacco inferiore a m. 1,50. Il distacco dagli edifici (D) dovrà essere maggiore o uguale al rapporto H/1,5 in cui H è l’altezza max dell’edificio stesso; in ogni caso tale limite non potrà mai essere inferiore a m. 3,00. DISTACCHI MINIMI DAI FILI STRADALI Sugli allineamenti esistenti, il Sindaco sentito la C.E.C. potrà in ogni caso, imporre distacchi diversi da quelli preesistenti ogni qual volta impediscano il realizzarsi di un’opera pubblica. PARCHEGGI
aso, imporre distacchi diversi da quelli preesistenti ogni qual volta impediscano il realizzarsi di un’opera pubblica. PARCHEGGI 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione. 5.3 ZONA B/2.2: Zona di completamento urbano Tale zona comprende gli insediamenti attuali di più recente formazione non ancora definiti interamente negli allineamenti stradali e non ancora saturi e privi delle caratteristiche unitarie della zona precedente. Per tale zona ai sensi della circolare n.° 344 dell’Assessorato
TIPI DI INTERVENTO
ri e privi delle caratteristiche unitarie della zona precedente. Per tale zona ai sensi della circolare n.° 344 dell’Assessorato all’Urbanistica è ammessa la deroga a quanto disposto dal D.M. n.° 1444 riguardante la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici. TIPI DI INTERVENTO Si sono classificate due differenti possibilità di intervento edilizio:
- Sopraelevazioni
- Ampliamenti, edilizia di sostituzione e/o nuova costruzione 5.3.1 Sopraelevazione
di intervento edilizio:
- Sopraelevazioni
- Ampliamenti, edilizia di sostituzione e/o nuova costruzione 5.3.1 Sopraelevazione Gli interventi di sopraelevazione saranno normati così come quelli delle zone B/2.1 con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 4,00 mc/mq. 5.3.2 Ampliamenti, edilizia di sostituzione e/o nuova costruzione DESTINAZIONE D’USO
- Uffici pubblici statali, parastatali o locali. Sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali, ecc.
- Abitazioni
ici statali, parastatali o locali. Sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali, ecc.
- Abitazioni
- Studi professionali
- Attività commerciali
ALTEZZA MASSIMA
- laboratori artigianali e magazzini limitatamente al cantinato e al piano terra con esclusione di attività rumorose o moleste per le abitazioni solo per gli interventi di sostituzione edilizia. INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA L’indice di fabbricabilità fondiaria max sarà pari a 3 mc/mq. ALTEZZA MASSIMA L’altezza massima dei nuovi edifici sarà pari a m. 10,00. NUMERO DEI PIANI Piano terra più due piani superiori. RAPPORTO DI COPERTURA Il rapporto di copertura max ammissibile è pari al 70%.
ERO DEI PIANI
ERO DEI PIANI Piano terra più due piani superiori. RAPPORTO DI COPERTURA Il rapporto di copertura max ammissibile è pari al 70%. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI Qualora l’edificio non venga realizzato in aderenza o sul confine il distacco dal confine stesso (D) deve essere H/2 in cui H è l’altezza max dell’edificio stesso: in ogni caso tale limite non dovrà mai essere inferiore a m. 4,00. Il distacco dagli edifici (D) deve essere maggiore o uguale all’altezza H
DISTACCHI MINIMI DAI FILI STRADALI
tale limite non dovrà mai essere inferiore a m. 4,00. Il distacco dagli edifici (D) deve essere maggiore o uguale all’altezza H dell’edificio stesso; in ogni caso tale limite non potrà mai essere inferiore a m. 8,00. DISTACCHI MINIMI DAI FILI STRADALI Sugli allineamenti esistenti, il Sindaco sentito la C.E.C. potrà in ogni caso, imporre distacchi diversi da quelli preesistenti ogni qual volta impediscano il realizzarsi di un’opera pubblica. PARCHEGGI 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.
quelli preesistenti ogni qual volta impediscano il realizzarsi di un’opera pubblica. PARCHEGGI 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione. 5.4 ZONA B/3: Interventi di ristrutturazione edilizia Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono stati dal P.R.G. perimetrati e contrassegnati con perimetri di comparto di intervento unitario. Il P.R.G. in tali comparti si attua attraverso strumento attuativo - P.P. o P. di L. convenzionato - che fissi, tra l’altro, le unità minime di intervento edilizio.
attraverso strumento attuativo - P.P. o P. di L. convenzionato - che fissi, tra l’altro, le unità minime di intervento edilizio. In ambedue i casi le previsioni progettuali dovranno interessare l’intero perimetro di comparto e per tutti i proprietari varrà la perequazione degli utili e degli oneri prevista dall’art. 15 della L.R. n.° 6/79. Dai perimetri di comparto potranno essere stralciati gli edifici esistenti insieme alle aree di loro pertinenza alla data di adozione del P.R.G..
comparto potranno essere stralciati gli edifici esistenti insieme alle aree di loro pertinenza alla data di adozione del P.R.G.. Tali, o altre, perimetrazioni dei comparti potranno essere effettuate quando si sarà verificata la volontà dei proprietari a partecipare all’intervento di ristrutturazione. Gli edifici esclusi dal comparto rimangono assoggettati alla normativa della Zona A/1 per i comparti A e B e della zona B/1 per il comparto C.
clusi dal comparto rimangono assoggettati alla normativa della Zona A/1 per i comparti A e B e della zona B/1 per il comparto C. L’intervento in tale zona (Comparto C – Tav. 8-) al netto dell’edificato che può essere stralciato, diventa un intervento in zona inedificata che, nell’ambito degli indici planovolumetrici dettati dal PRG, deve essere realizzato secondo il disposto dell’art. 15 della L. 6/78 e s.v. e m. e degli art. 18 o 28 della L.R. 56/80. 5.4.1 Indici e parametri edilizi DESTINAZIONE D’USO
ell’art. 15 della L. 6/78 e s.v. e m. e degli art. 18 o 28 della L.R. 56/80. 5.4.1 Indici e parametri edilizi DESTINAZIONE D’USO
- Uffici pubblici statali, parastatali, locali.
- Sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali, ecc.
ALTEZZA MASSIMA
- Studi professionali.
- Attività commerciali.
- Abitazioni nella misura massima del 60% della volumetria realizzabile INDICE DI FABBRICABILITÀ’ TERRITORIALE L’I.F.T. massimo ammesso è pari a 2,5 mc/mq. ALTEZZA MASSIMA L’altezza massima non potrà in nessun caso superare ml. 12,50 e dovrà comunque essere contenuta nel rapporto di 5/4 della larghezza stradale e degli spazi interposti. In caso di edifici prospicienti sedi stradali di diversa larghezza è
NUMERO DEI PIANI
o di 5/4 della larghezza stradale e degli spazi interposti. In caso di edifici prospicienti sedi stradali di diversa larghezza è ammesso il risvolto della altezza massima calcolata per la sede stradale di maggiore ampiezza per un massimo di m. 12. NUMERO DEI PIANI Sarà quello compatibile con l’altezza massima dell’edificio e con le altezze nette dei vani stabilite agli artt. 66, 67, 67/bis e 68 dal R.E. comunale. INDICE DI COPERTURA L’indice di copertura massimo ammissibile è pari al 60%.
INDICE DI COPERTURA
e agli artt. 66, 67, 67/bis e 68 dal R.E. comunale. INDICE DI COPERTURA L’indice di copertura massimo ammissibile è pari al 60%. DISTACCHI MINIMI DAGLI EDIFICI E DAI CONFINI Il distacco dal confine (d) deve essere maggiore o uguale al rapporto H/2 in cui H è l’altezza massima dell’edificio stesso; in ogni caso tale limite non dovrà mai essere inferiore a ml. 5,00. Il distacco dagli edifici (D) deve essere maggiore o uguale all’altezza H in
e limite non dovrà mai essere inferiore a ml. 5,00. Il distacco dagli edifici (D) deve essere maggiore o uguale all’altezza H in cui H è l’altezza massima dell’edificio stesso; in ogni caso tale limite non dovrà mai essere inferiore a ml. 10,00. Nel caso di superficie fondiaria superiore ai 1.000 mq., ma composta da più lotti di diverse proprietà, si potrà costruire in aderenza su un confine, solo nel caso di presentazione di progetto unitario per i due o più lotti che unitamente
DISTACCHI MINIMI DAI CONFINI STRADALI
rà costruire in aderenza su un confine, solo nel caso di presentazione di progetto unitario per i due o più lotti che unitamente raggiungono una superficie maggiore ai 1.000 mq. DISTACCHI MINIMI DAI CONFINI STRADALI Il distacco minimo sarà di m. 5,00. PARCHEGGI 1 mq ogni 10 mc di costruzione. Nel caso di realizzazione di alberghi e pensioni, la superficie daprevedere a parcheggio non dovrà essere inferiore ad 1 mq/8 mc.
- COMPARTI DI INTERVENTO UNITARIO Tali zone sono le parti del territorio a margine dell’attuale tessuto edificato, per cui il Piano ha già previsto gli standards edilizi ed urbanistici relativi alla loro trasformazione. Inoltre per tali aree si sono individuate la rete stradale e la destinazione d’uso delle aree servizi da cedere, mediante convenzione, al Comune unitamente alle sedi delle opere di urbanizzazione primaria. Tutto ciò premesso per tali aree si applicano i disposti dell’art. 15 della
te alle sedi delle opere di urbanizzazione primaria. Tutto ciò premesso per tali aree si applicano i disposti dell’art. 15 della L.R. n.° 6/79 inerenti la formazione dei comparti e dei consorzi di intervento urbanistico ed edilizio. Un eventuale P.d.L. in variante alla soluzione di P.R.G. dovrà essere, a causa del contenuto specifico ed operativo delle prescrizioni e previsioni operate dal P.R.G., costituito invece dai seguenti elaborati:
l contenuto specifico ed operativo delle prescrizioni e previsioni operate dal P.R.G., costituito invece dai seguenti elaborati: a) relazione illustrativa con specifici riferimenti alle prescrizioni e previsioni del P.R.G. e col computo degli utili e degli oneri perequativi tra la totalità dei proprietari (art. n.° 15 L.R. n.° 6/79). b) Stralcio nel rapp. 1:5.000 del P.R.G. attinente le aree interessate. c) Rappresentazione delle previsioni di P.d.L. su mappe catastali con indicate le
.000 del P.R.G. attinente le aree interessate. c) Rappresentazione delle previsioni di P.d.L. su mappe catastali con indicate le aree soggette a trasformazione edilizia e le aree da cedere al Comune, mediante convenzione, per le urbanizzazioni primarie e secondarie. d) Progetti schematici per le opere di urbanizzazione primaria con le specificazioni di dettaglio e conseguenti computi metrici estimativi ed elaborati atti alla determinazione dei costi di urbanizzazione primaria.
i dettaglio e conseguenti computi metrici estimativi ed elaborati atti alla determinazione dei costi di urbanizzazione primaria. e) Progetti schematici per le opere di urbanizzazione secondaria. f) Studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata; suddivisione in unità di intervento minimo delle aree edificabili; specificazioni in ordine all’arredo urbano. g) Schema di convenzione, regolante i rapporti tra il Comune e i proprietari delle
; specificazioni in ordine all’arredo urbano. g) Schema di convenzione, regolante i rapporti tra il Comune e i proprietari delle aree e/o immobili ricadenti nei comparti di lottizzazione, contenente:
- La cessione gratuita delle aree per l’urbanizzazione primaria e per l’urbanizzazione secondaria così come individuata negli elaborati del P.d.L.
- L’impegno alla realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria secondo i progetti esecutivi di cui al punto “d” del
zione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria secondo i progetti esecutivi di cui al punto “d” del presente articolo salvo la totale monetizzazione dello stesso. 3) L’eventuale assunzione, a carico dei proprietari, della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria secondo i progetti esecutivi, di cui al punto “e” del presente articolo, per importi inferiori o al massimo uguali all’importo complessivo del contributo di cui all’ultimo comma dell’art. n.°
articolo, per importi inferiori o al massimo uguali all’importo complessivo del contributo di cui all’ultimo comma dell’art. n.° 28 della L.R. n.° 56/80. 4) I termini per la ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, complessivamente non superiori a dieci anni dalla firma della convenzione. 5) Le garanzie finanziarie per importi non inferiori al 30% della spesa complessiva relativa all’adempimento degli obblighi convenzionali a carico
anziarie per importi non inferiori al 30% della spesa complessiva relativa all’adempimento degli obblighi convenzionali a carico dei proprietari da ridursi per fasi di esecuzione delle opere. 6) La definizione delle sanzioni a carico dei proprietari, in caso di inosservanza degli obblighi di convenzione e delle modalità di esecuzione forzata, da parte del Comune, delle opere non realizzate in caso del persistere dell’inosservanza.
Ove nei comparti indicati dal P.R.G. ricadano aree totalmente e/o parzialmente edificate o con concessione edilizia già rilasciata al momento dell’adozione del P.R.G., le stesse, su richiesta dei proprietari, potranno essere stralciate dal comparto di cui innanzi e per le stesse sarà in tal caso efficace la normativa della zona E1. I progetti di variante alle previsioni del P.R.G. subiranno l’iter di formazione ed approvazione previsti dagli artt. 27 e 21, 13° comma, della L.R. n.° 56/80.
visioni del P.R.G. subiranno l’iter di formazione ed approvazione previsti dagli artt. 27 e 21, 13° comma, della L.R. n.° 56/80. Per i comparti 1 - 15 - 19 a zonizzazione mista l’indice di fabbricabilità territoriale sarà quello rilevabile dalla Tav. n.° 10 del P.R.G..
7 ZONA C/1 Tali aree sono già normate dai P.d.L. convenzionati con l’Amministrazione Comunale, pertanto le norme urbanistiche ed edilizie sono quelle previste da ogni singolo piano di lottizzazione già approvato. Nel caso di decadenza dei P.d.L., vigenti al momento della adozione del P.R.G., su tali aree si applicheranno le norme generali del P.R.G. e quelle della zona omogenea C/2 8 ZONA C/2: AREE DI ESPANSIONE URBANA Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti a carattere urbano,
zona omogenea C/2 8 ZONA C/2: AREE DI ESPANSIONE URBANA Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti a carattere urbano, individuate nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. secondo comparti a destinazione omogenea organizzati con i nuclei di servizi e di attrezzature e correlati con il sistema della viabilità e degli spazi pubblici. Gli interventi nelle zone C/2 si attuano mediante strumenti urbanistici esecutivi preventivi (P.P., P.L.C., P.E.E.P.) estesi a tutte le aree comprese entro i
si attuano mediante strumenti urbanistici esecutivi preventivi (P.P., P.L.C., P.E.E.P.) estesi a tutte le aree comprese entro i perimetri dei comparti di intervento unitario definiti dalle tavole del P.R.G. L’Amministrazione Comunale in relazione alle esigenze che emergeranno nelle successive fasi attuative potrà modificare in sede di P.P.A. la perimetrazione dei comparti di intervento unitario previsti dal P.R.G. allo scopo di conseguire la
dificare in sede di P.P.A. la perimetrazione dei comparti di intervento unitario previsti dal P.R.G. allo scopo di conseguire la realizzazione dei servizi, delle attrezzature in essi compresi in tempi più brevi e con modalità meno onerose senza però, ovviamente, variare gli indici e gli standards di piano. 8.1Destinazione d’uso
- Abitazioni, studi professionali, attività commerciali, e per i comparti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 uffici pubblici, sedi di istituti di credito, assistenza e
ciali, e per i comparti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 uffici pubblici, sedi di istituti di credito, assistenza e previdenza. 8.2Indici e prescrizioni comparti 1-2-8-9-12-15 Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi si applicheranno i seguenti indici massimi e prescrizioni:
- indice di fabbricabilità territoriale IT = 1,00 mc/mq (Comparto 1 = 1,45 mc/mq; Comparto 15 = 0,8 ( mc/mq)
- rapporto di copertura Rc = 60%
- Altezza massima Hmx = 13,50 ml.
- numero dei piani Np = PT. + 3p.
Comparto 15 = 0,8 ( mc/mq)
- rapporto di copertura Rc = 60%
- Altezza massima Hmx = 13,50 ml.
- numero dei piani Np = PT. + 3p.
- distanza dai confini D = qualora gli edifici non vengano realizzati in aderenza o sul confine, il distacco dal confine stesso dovrà essere comunque maggiore o uguale a ml. 5,00. Il distacco tra gli edifici, se non costruiti in aderenza tra loro, non potrà mai essere inferiore a mt. 10,00.
- arretramento dal fili stradale ml. 5,00 salvo maggiore arretramento previsto
loro, non potrà mai essere inferiore a mt. 10,00.
- arretramento dal fili stradale ml. 5,00 salvo maggiore arretramento previsto dalle tavole del P.R.G.
- superficie a parcheggi 1 mq ogni 10 mc per destinazioni residenziali e studi professionali; 1 mq ogni 8 mc per le altre destinazioni Nel caso di previsione negli strumenti urbanistici attuativi di edilizia a schiera la stessa non potrà avere fronte stradale maggiore di ml. 60,00.
8.3 Indici e prescrizioni comparti 3-4-5-6-7-10-11-13-16-18 Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi si applicheranno i seguenti indici massimi e prescrizioni:
- indice di fabbricabilità territoriale IT = 0,8 mc/mq
- rapporto di copertura Rc = 50%
- altezza massima Hmx = 10,00 ml.
- numero dei piani Np = PT + 2p.
- distanza dai confini D = qualora gli edifici non vengano realizzati in aderenza o sul confine, il distacco dal confine stesso dovrà essere comunque
i D = qualora gli edifici non vengano realizzati in aderenza o sul confine, il distacco dal confine stesso dovrà essere comunque maggiore o uguale a ml. 5,00. Il distacco tra gli edifici, se non costruiti in aderenza tra loro, non potrà mai essere inferiore a mt. 10,00.
- arretramento dal filo stradale ml. 5 salvo maggiore arretramento previsto dalle tavole del P.R.G.
- superfici a parcheggio 1 mq ogni 10 mc. Nel caso di previsione negli strumenti urbanistici attuativi di edilizia a
del P.R.G.
- superfici a parcheggio 1 mq ogni 10 mc. Nel caso di previsione negli strumenti urbanistici attuativi di edilizia a schiera, la stessa non potrà avere fronte stradale maggiore di ml. 40,00. 8.4 Indici e prescrizioni comparti 20-21-22-23 Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi si applicheranno i seguenti indici massimi e prescrizioni:
- indice di fabbricabilità territoriale IT = 0,5 mc/mq
- rapporto di copertura Rc = 40%
- altezza massima Hmx = 8,00 ml.
izioni:
- indice di fabbricabilità territoriale IT = 0,5 mc/mq
- rapporto di copertura Rc = 40%
- altezza massima Hmx = 8,00 ml.
- numero dei piani Np = PT + 1p.
- distanza dai confini D = qualora gli edifici non vengano realizzati in aderenza o sul confine, il distacco dal confine stesso dovrà essere comunque maggiore o uguale a ml. 5,00. Il distacco tra gli edifici, se non costruiti in aderenza tra loro, non potrà mai essere inferiore a mt. 10,00.
uale a ml. 5,00. Il distacco tra gli edifici, se non costruiti in aderenza tra loro, non potrà mai essere inferiore a mt. 10,00.
- arretramento dal filo stradale ml. 5 salvo maggiore arretramento previsto dalle tavole del P.R.G.
- superfici a parcheggio 1 mq ogni 10 mc. Nel caso di previsione negli strumenti urbanistici attuativi di edilizia a schiera, la stessa non potrà avere fronte stradale maggiore di ml. 40,00. 9 ZONA C/3 AREE PER ESPANSIONE EDILIZIA
INDUSTRIALI (ASI)
di edilizia a schiera, la stessa non potrà avere fronte stradale maggiore di ml. 40,00. 9 ZONA C/3 AREE PER ESPANSIONE EDILIZIA Sono le aree con P.E.E.P. già approvati e per le quali vigono le norme e previsioni negli stessi previste. In caso di decadenza di detti Piani per tali aree valgono le norme di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2. 10 ZONE D/1 AREE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI (ASI) Comprende le aree del Territorio comunale già destinate ad insediamenti
INDUSTRIALI (ASI)
8.2. 10 ZONE D/1 AREE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI (ASI) Comprende le aree del Territorio comunale già destinate ad insediamenti industriali e per le quali è in vigore un piano particolareggiato dell’A.S.I. per il nucleo industriale di Maglie e Melpignano. Su tali aree si applica la normativa dello strumento attuativo vigente.
ARTIGIANALI (PIP APPROVATI)
11 ZONE D/2 AREE PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI (PIP APPROVATI) Sono le aree già destinate ad attività artigianali e per le quali sono in vigore Piani per insediamenti produttivi. Su tali aree si applicano le normative degli strumenti urbanistici attuativi vigenti. Per i comparti 24 e 25 di nuova formazione gli interventi si attueranno mediante P.I.P. che dovranno rispettare i seguenti indici e parametri: DESTINAZIONE D’USO
- attività artigianali e attività legate al settore della piccola industria;
e i seguenti indici e parametri: DESTINAZIONE D’USO
- attività artigianali e attività legate al settore della piccola industria;
- attività artigianali e industriali del settore manifatturiero, delle costruzioni e degli impianti;
- attività connesse alla commercializzazione di prodotti e/o dell’artigianato di servizio;
- magazzini, depositi e frigoriferi, attività di trasporto complementari; L’edificazione non dovrà superare l’indice di fabbricabilità territoriale di
e frigoriferi, attività di trasporto complementari; L’edificazione non dovrà superare l’indice di fabbricabilità territoriale di 2,00 mc/mq. Tale indice comprende la eventuale cubatura residenziale nella misura massima complessiva di mq. 90 di Superficie lorda per il personale addetto alla sorveglianza di ogni edificio artigianale, industriale, ecc. L’altezza massima dei fabbricati non dovrà superare i ml. 12,00; fanno eccezione a detti limiti di altezza le ciminiere, le antenne e le apparecchiature
bbricati non dovrà superare i ml. 12,00; fanno eccezione a detti limiti di altezza le ciminiere, le antenne e le apparecchiature speciali (piani di carico, ponti mobili, ecc.) strettamente connessi alla funzionalità dello stabilimento. Le aree a servizi per i comparti 24 e 25 andranno reperite ai sensi dell’art. n.° 5 del D.M. 1444/68 anche utilizzando le aree di rispetto incluse nel comparto. I singoli lotti non potranno avere superfici inferiori a mq. 1.500.
anche utilizzando le aree di rispetto incluse nel comparto. I singoli lotti non potranno avere superfici inferiori a mq. 1.500. Ogni edificio dovrà sorgere isolato ed avere distacchi dai confini o da corpi di fabbrica dello stesso complesso pari almeno all’altezza dell’edificio principale ma in nessun caso inferiore a m. 5,00. Le recinzioni dei lotti devono essere distaccate dal ciglio stradale di almeno m. 3,00 per le strade principali e di almeno m. 2,00 per le strade
lotti devono essere distaccate dal ciglio stradale di almeno m. 3,00 per le strade principali e di almeno m. 2,00 per le strade secondarie. Le fasce di terreno corrispondenti agli anzidetti distacchi dalle strade dovranno essere vincolate a verde per una profondità minima di m. 1,00 con idonei varchi per gli autoveicoli e per tutto lo sviluppo del lotto fronteggiante la strada; la parte rimanente di dette fasce dovrà avere idonea sistemazione
oli e per tutto lo sviluppo del lotto fronteggiante la strada; la parte rimanente di dette fasce dovrà avere idonea sistemazione superficiale, al fine di consentire la sosta e la manovra degli autoveicoli. I cancelli di ingresso dovranno essere arretrati per una profondità non inferiore alla metà dell’ampiezza dell’ingresso. La dotazione di parcheggi sarà di 1 mq. ogni 10 mc. ed in aggiunta 1 mq. ogni 5 mq. di superficie utile. Per gli edifici esistenti, in assenza di Piano Particolareggiato e per i quali
in aggiunta 1 mq. ogni 5 mq. di superficie utile. Per gli edifici esistenti, in assenza di Piano Particolareggiato e per i quali vale la normativa del vigente piano di zona artigianale, gli interventi ammissibili sono quelli di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento per volumetrie contenute nel 20% della volumetria esistente.
COMMERCIALI E DIREZIONALI
Gli interventi di ampliamento saranno regolati, per ciò che concerne i distacchi dai confini, dai fili stradali, dagli edifici, dalle norme valide per le Zone B/2.2; ed i parcheggi saranno in ragione di 1 mq. per ogni 10 mc. di volumetria in ampliamento. 12 ZONA D/3 AREE PER ATTIVITÀ DISTRIBUTIVE, COMMERCIALI E DIREZIONALI Sono le parti del territorio comunale che il P.R.G. destina ad attività direzionali, distributive e commerciali e che risultano interne ai comparti 1, 15, 19.
omunale che il P.R.G. destina ad attività direzionali, distributive e commerciali e che risultano interne ai comparti 1, 15, 19. Gli interventi si attueranno mediante strumenti urbanistici esecutivi (P.d.L., P.P; per il comparto 19 solo tramite P.I.P.) estesi a tutte le aree comprese entro i perimetri dei comparti di intervento unitario. 12.1 Indici e parametri comparti 19 - 26 DESTINAZIONI D’USO
- Depositi ed attrezzature distributive per grossisti.
RAPPORTO DI COPERTURA
nto unitario. 12.1 Indici e parametri comparti 19 - 26 DESTINAZIONI D’USO
- Depositi ed attrezzature distributive per grossisti.
- Uffici, magazzini e centri di esposizione per il commercio.- Supermercati, ipermercati, centri commerciali.
- Attività connesse alla commercializzazione dei prodotti. INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIO L’indice di fabbricabilità fondiario massimo ammissibile è di 2,00 mc/mq. RAPPORTO DI COPERTURA Il rapporto di copertura massimo ammissibile è uguale al 70%. ALTEZZA MASSIMA
RAPPORTO DI COPERTURA
ammissibile è di 2,00 mc/mq. RAPPORTO DI COPERTURA Il rapporto di copertura massimo ammissibile è uguale al 70%. ALTEZZA MASSIMA L’altezza massima ammissibile con esclusione dei volumi tecnici è di ml. 12,00. DISTANZA MINIMA DAI CONFINI E DAI FILI STRADALI La distanza minima dai confini e dai fili stradali è uguale a ml. 10,00. AREE A PARCHEGGIO E A VERDE Le aree a parcheggio e a verde sono dimensionate in misura non inferiore a ciò che prevede l’art. n.° 5 del DM 2/4/68 n.° 1444.
Le aree a parcheggio e a verde sono dimensionate in misura non inferiore a ciò che prevede l’art. n.° 5 del DM 2/4/68 n.° 1444. 12.2 Indici e prescrizioni per i comparti 1 - 15 DESTINAZIONE D’USO
- Uffici pubblici e privati.
- Sale di esposizione e convegni.
- Sedi bancarie.
- Attività direzionali di rappresentanza.
- Residenze nella misura massima del 20% della volumetria realizzabile. INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIO L’indice di fabbricabilità fondiario massimo ammissibile è uguale a 3,00
RAPPORTO DI COPERTURA
etria realizzabile. INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIO L’indice di fabbricabilità fondiario massimo ammissibile è uguale a 3,00 mc/mq per il comparto 15 e 5 mc/mq per il comparto 1. RAPPORTO DI COPERTURA Il rapporto massimo di copertura ammissibile è uguale al 70%. DISTACCHI DAI CONFINI La distanza dai confini deve essere uguale ad 1/2 dell’altezza massima dell’edificio e comunque maggiore o uguale a ml. 5,00. ALTEZZA MASSIMA
NUMERO DEI PIANI
L’altezza massima è uguale a ml. 19,50. NUMERO DEI PIANI Il numero massimo dei piani ammissibile è di cinque oltre il piano terra. AREE PER PARCHEGGIO E VERDE Le aree da destinare a parcheggio e a verde non potranno essere inferiori alle quantità minime previste dall’art. n.° 5 del DM n.° 1444 del 12/4/68. 13 ZONA D/4 AREE PER ATTREZZATURE ALBERGHIERE Comprendono le aree destinate a complessi alberghieri. Gli interventi si attueranno mediante Concessione Edilizia Convenzionata
RAPPORTO DI COPERTURA
Comprendono le aree destinate a complessi alberghieri. Gli interventi si attueranno mediante Concessione Edilizia Convenzionata (Art. n.° 2.10) secondo i seguenti indici e parametri: INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIO L’indice di fabbricabilità fondiario massimo ammissibile è pari a 3,00 mc/mq. RAPPORTO DI COPERTURA Il rapporto massimo di copertura ammissibile è uguale al 50%. DISTACCHI DAI CONFINI E DAI FILI STRADALI La distanza minima non potrà essere inferiore a ml. 10,00. ALTEZZA MASSIMA
DISTACCHI DAI CONFINI E DAI FILI STRADALI
ale al 50%. DISTACCHI DAI CONFINI E DAI FILI STRADALI La distanza minima non potrà essere inferiore a ml. 10,00. ALTEZZA MASSIMA L’altezza massima è uguale a ml. 14,50. NUMERO DEI PIANI Piano terra più tre piani. AREE PER PARCHEGGIO Le aree da destinare a parcheggio e a verde non potranno essere inferiori ad 1 mq. ogni 8 mc. di costruzione. Per il comparto n.° 17, soggetto a Piano di Lottizzazione convenzionato valgono i seguenti indici e parametri: INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIO
RAPPORTO DI COPERTURA
° 17, soggetto a Piano di Lottizzazione convenzionato valgono i seguenti indici e parametri: INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIO L’indice di fabbricabilità fondiario massimo ammissibile è pari a 2,00 mc/mq. RAPPORTO DI COPERTURA Il rapporto massimo di copertura ammissibile è uguale al 70%. DISTACCHI DAI CONFINI E DAI FILI STRADALI La distanza minima non potrà essere inferiore a ml. 10,00. ALTEZZA MASSIMA L’altezza massima è uguale a ml. 8,00. NUMERO DEI PIANI Piano terra più un piano. AREE PER PARCHEGGIO
ALTEZZA MASSIMA
ml. 10,00. ALTEZZA MASSIMA L’altezza massima è uguale a ml. 8,00. NUMERO DEI PIANI Piano terra più un piano. AREE PER PARCHEGGIO Le aree da destinare a parcheggio e a verde non potranno essere inferiori ad 1 mq. ogni 8 mc. di costruzione
SOCIALI E RICREATIVE
14 ZONA D/5 AREE PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALI SOCIALI E RICREATIVE Sono le aree che il P.R.G. destina ad attività assistenziali, sociali e ricreative. Gli interventi si attuano mediante concessione edilizia convenzionata. 14.1 Indici e prescrizioni DESTINAZIONE D’USO
- Attrezzature sanitarie
- Attrezzature assistenziali INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIO L’indice di fabbricabilità fondiario massimo ammissibile è uguale a 1,2 mc/mq. RAPPORTO DI COPERTURA
RAPPORTO DI COPERTURA
I FABBRICABILITÀ’ FONDIARIO L’indice di fabbricabilità fondiario massimo ammissibile è uguale a 1,2 mc/mq. RAPPORTO DI COPERTURA Il rapporto massimo di copertura ammissibile è uguale al 60%. DISTACCHI DAI CONFINI La distanza dai confini deve essere uguale ad 1/2 della altezza massima dell’edificio e comunque maggiore o uguale a ml 5,00 ALTEZZA MASSIMA L’altezza massima ammissibile è uguale a ml. 10,50. NUMERO DEI PIANI Il numero massimo dei piani ammissibili è di due oltre al piano terra.
NUMERO DEI PIANI
assima ammissibile è uguale a ml. 10,50. NUMERO DEI PIANI Il numero massimo dei piani ammissibili è di due oltre al piano terra. DISTACCO DAGLI EDIFICI Il distacco minimo dagli edifici è stabilito in ml. 10,00. AREE PER PARCHEGGI E VERDE Le aree da destinare a parcheggi e verde non potranno essere inferiori a quelle minime previste dall’art. n.° 5 del DM 2/4/68 n.° 1444. 15 ZONA E/1 ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE Comprendono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed
n.° 1444. 15 ZONA E/1 ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE Comprendono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo delle attività ed alle produzioni agricole. In tali aree è consentita anche la destinazione per attività per lo sport e lo svago. Nell’ambito di interventi relativi alle suddette attività è ammessa la realizzazione di piscine di pertinenza di edifici esistenti o da realizzare, in relazione alla compatibilità dei luoghi in cui viene proposta e tale da non alterare
za di edifici esistenti o da realizzare, in relazione alla compatibilità dei luoghi in cui viene proposta e tale da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio. Deve inoltre e comunque inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un effettivo uso normale del soggetto che risiede nell’edificio principale. In ogni caso, per la realizzazione di piscine ad uso privato valgono le seguenti condizioni:
e risiede nell’edificio principale. In ogni caso, per la realizzazione di piscine ad uso privato valgono le seguenti condizioni:
- la forma e la dimensione della piscina deve integrarsi con le geometrie degli edifici di cui è pertinenza. In ogni caso la piscina non potrà avere mai superficie maggiore di mq. 85,00 per lotti fino a 2,500 mq e per lotti di estensione maggiore la superficie della piscina potrà essere pari a max 3% del lotto con limite di mq 200,00;
- la pavimentazione ai bordi dovrà essere delle dimensioni più contenute possibili;
- per la pavimentazione dei bordi dovranno essere utilizzati materiali presenti nel contesto naturale circostante e/o nell’edificio e con preferenza per quelli naturali;
- nel caso la piscina venga a trovarsi in posizioni apprezzabili da coni visivi panoramici, dovrà essere schermata con piante autoctone o essenze arboree caratteristiche della zona. Le piscine private scoperte non sono computabili come volume o
on piante autoctone o essenze arboree caratteristiche della zona. Le piscine private scoperte non sono computabili come volume o superficie coperta e sono soggette al pagamento del costo di costruzione. Non sono consentiti interventi che contrastino con tale finalità o, in generale con i caratteri ambientali del territorio. Il rilascio della concessione edilizia nelle zone agricole è subordinato alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari del
zia nelle zone agricole è subordinato alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti computati ai fini della applicazione degli indici e dell’impegno di rispettare la destinazione stabilita dalla concessione. Ai fini del calcolo dei volumi secondo gli indici prescritti in tali zone, devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti.
ni del calcolo dei volumi secondo gli indici prescritti in tali zone, devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti. Le concessioni a titolo gratuito ai sensi dell’art. 9 punto a) della legge n.° 10/77 sono soggette alle disposizioni dell’art. 9 della L.R. n.° 6/79 e successive modifiche ed integrazioni. E’ ammesso il rilascio di concessioni onerose per la residenza, comunque riferita all’intera azienda agricola, giusto art. 51 della L.R. n. 56/80.
scio di concessioni onerose per la residenza, comunque riferita all’intera azienda agricola, giusto art. 51 della L.R. n. 56/80. È ammesso altresì il rilascio di Permessi di Costruire onerosi per la residenza anche nel caso in cui le opere da realizzare non siano asservite alla conduzione del fondo e alle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, purchè le stesse costituiscano recupero delle situazioni compromesse
le esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, purchè le stesse costituiscano recupero delle situazioni compromesse di fondi rurali, perseguendo quindi gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale dello stesso PUTT/p, e a condizione che gli interventi riguardino manufatti realizzati oltre i cinquanta anni precedenti alla data della richiesta di Permesso di Costruire. Nelle aree rurali e peri-urbane, gli interventi di realizzazione, di restauro-
la data della richiesta di Permesso di Costruire. Nelle aree rurali e peri-urbane, gli interventi di realizzazione, di restauro- ricostruzione dei muri di cinta, dovrà avvenire con l’uso di pietrame a secco, senza l’utilizzo di cemento. Le nuove costruzioni, dovranno essere realizzate mediante l’utilizzo dei materiali locali lapidei, e con le architetture tipiche della ruralità, delle ville gentilizie o delle masserie o delle costruzioni a secco. Le coperture dovranno
architetture tipiche della ruralità, delle ville gentilizie o delle masserie o delle costruzioni a secco. Le coperture dovranno essere realizzate con volte o con spioventi a tegole (coppi ed imbrici), a cupola, o falsa cupola (tipologia a tholos — trullo), etc. Tali caratteristiche dovranno essere rispettate anche nei casi di ricostruzione o restauro di costruzioni coloniche, o meno, preesistenti. È vietato l’abbattimento di edifici in pietra preesistenti, (anche se in pietra
di costruzioni coloniche, o meno, preesistenti. È vietato l’abbattimento di edifici in pietra preesistenti, (anche se in pietra a secco, e/o di limitatissime dimensioni), con l’obbligo di prevedere interventi di
restauro-ricostruzione, riprendendone le caratteristiche peculiari, mantenendone, forme, colori, stili e materiali. Gli interventi di tali zone sono soggetti alle seguenti prescrizioni: 15.1 Per le attrezzature a servizio della produzione agricola e per gli eventuali allevamenti zootecnici:
- indice di fabbr. fond. iff = 0,03 mc/mq
- altezza massima Hmx = 7,50 mt. 15.2 Per la residenza a servizio della azienda agricola nei limiti di cui all’art. 51 della L.R. n.° 56/80:
ssima Hmx = 7,50 mt. 15.2 Per la residenza a servizio della azienda agricola nei limiti di cui all’art. 51 della L.R. n.° 56/80:
- indice di fabbr. fond. iff = 0,03 mc/mq
- superficie max. di intervento accorpata smi = 20.000 mq.
- lotto minimo di intervento lm = 10.000 mq.
- altezza massima Hmx = 7,50 mt.
- distanza dal confine > o = a 10 mt.
- distanza dal filo stradale > o = a 15 mt. da quelle interpoderali. 15.3 Per la residenza, riferita alle esigenze di conduzione del fondo agricolo,
stradale > o = a 15 mt. da quelle interpoderali. 15.3 Per la residenza, riferita alle esigenze di conduzione del fondo agricolo, secondo quanto previsto dall’art. 51 della L.R. 56/1980 e delle LL.RR. 6 e 66/1979:
- indice di fabbr. fond. iff = 0,03 mc/mq
- lotto minimo di intervento lm = 10.000 mq.
- altezza massima Hmx = 7,50 mt.
- distanza dal confine > o = a 10 mt.
- distanza dal filo stradale > o = a 15 mt. da quelle interpoderali. 15.4 Attività agrituristiche
nza dal confine > o = a 10 mt.
- distanza dal filo stradale > o = a 15 mt. da quelle interpoderali. 15.4 Attività agrituristiche Nella Zona E1 per favorire la diffusione dei flussi turistici sul territorio, per contribuire al recupero e alla divulgazione del patrimonio architettonico rurale, per consentire un miglioramento nei redditi e nel tenore di vita degli addetti all’agricoltura, gli imprenditori agricoli possono svolgere attività complementari nel settore dell’agriturismo.
a degli addetti all’agricoltura, gli imprenditori agricoli possono svolgere attività complementari nel settore dell’agriturismo. Gli interventi infrastrutturali e di opere edilizie derivanti da attività agrituristiche possono essere autorizzati alle seguenti condizioni: a) il richiedente sia iscritto negli Elenchi degli operatori Agrituristici ai sensi dell’Art. 5 della L.R. n.° 34/85; b) il richiedente sia imprenditore agricolo a titolo principale singolo o associato
i ai sensi dell’Art. 5 della L.R. n.° 34/85; b) il richiedente sia imprenditore agricolo a titolo principale singolo o associato giusto art. 9 lett. a della L. n.° 10/77. Tale attestazione deve essere rilasciata dall’Ispettorato Provinciale all’Agricoltura, ovvero a mezzo di Atto Notorio in conformità delle vigenti Disposizioni di Legge.
c) l’Azienda Agricola all’interno della quale vengono insediate le attività agrituristiche abbia dimensione minima accorpata di almeno ha. 5.00.00. Gli interventi agrituristici risponderanno alle Norme della Zona Omogenea E1 ed in esubero alla volumetria prefissata (0,03 mc/mq) e a prescindere dalla dimensione dell’Azienda Agricola potranno realizzare:
- mc. 500 da destinare esclusivamente all’ospitalità agrituristica (20 posti letto)
INTERESSE GENERALE
e dell’Azienda Agricola potranno realizzare:
- mc. 500 da destinare esclusivamente all’ospitalità agrituristica (20 posti letto)
- un piazzale della capienza di 25 posti tenda/caravan dotato di tutti i servizi igienico sanitari nella misura prevista dalla L.R. n.° 35/79 e da Regolamento di Attuazione della sterra Legge (R.R. 1/80).
- ZONA F ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE Comprendono gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico
INTERESSE GENERALE
- ZONA F ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE Comprendono gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico esistenti e le zone destinate ad attrezzature e servizi di interesse generale determinate secondo gli standards urbanistici di cui al D.M. 1444/68 ed alle esigenze funzionali del centro urbano e del suo comprensorio. Le destinazioni d’uso di tali aree sono specificatamente previste nel “Piano dei Servizi” allegato al P.R.G.; varianti a tali destinazioni saranno ammissibili
aree sono specificatamente previste nel “Piano dei Servizi” allegato al P.R.G.; varianti a tali destinazioni saranno ammissibili solo con specifica motivazione e con le procedure previste al penultimo comma dell’art. 21 della L.R. n° 56/80. La realizzazione delle attrezzature pubbliche in tali “zone F” avviene, di norma, mediante acquisizione ed esproprio dell’area da parte dell’Amministrazione Comunale e da parte degli enti istituzionalmente preposti
ante acquisizione ed esproprio dell’area da parte dell’Amministrazione Comunale e da parte degli enti istituzionalmente preposti alla realizzazione e gestione delle specifiche attrezzature e servizi. Tali attrezzature ed impianti potranno essere realizzati, altresì, da enti o soggetti che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, possono garantire un’attuazione delle finalità proprie delle singole attrezzature e servizi e la loro gestione nel rispetto dell’interesse generale.
’attuazione delle finalità proprie delle singole attrezzature e servizi e la loro gestione nel rispetto dell’interesse generale. Gli interventi sono subordinati alla formazione di progetti esecutivi o, per le aree incluse nei comparti di intervento urbanistico preventivo, alla formazione di P.d.L. convenzionato e/o P.P. estesi all’intero comparto indicato nelle tavole di P.R.G.; i P.d.L.. ed i P.P. potranno eccezionalmente includere anche aree con
stesi all’intero comparto indicato nelle tavole di P.R.G.; i P.d.L.. ed i P.P. potranno eccezionalmente includere anche aree con destinazioni diverse oltre i perimetri indicati, allo scopo di conseguire la localizzazione di attrezzature e servizi con la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri, secondo la disciplina sui comparti fissata dall’art. 15 della L.R. n° 6/79. Per la realizzazione delle attrezzature, oltre alla osservanza delle
plina sui comparti fissata dall’art. 15 della L.R. n° 6/79. Per la realizzazione delle attrezzature, oltre alla osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti, dovranno essere rispettate le leggi ed i regolamenti emanati dalle autorità competenti nelle materie specificate. 17.1 Attrezzature per l’istruzione (Classificazione Piano dei Servizi TAV. 11 n.° 21) Sono destinate alle seguenti attrezzature:
- Asilo nido
- Scuola materna
- Scuola elementare
- Scuola media dell’obbligo.
- Scuola superiore Negli edifici esistenti, diversamente numerati nel piano dei servizi, sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia. Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni:
- Indice di fabbricabilità fond. If = 4,00 mc/mq.
- Rapporto di copertura Rc = 0,40.
- Distanza dai confini D = H Max o comunque non inferiore a m. 5,00
- Parcheggi mq. 1 ogni mq. 5 di Sup.
di copertura Rc = 0,40.
- Distanza dai confini D = H Max o comunque non inferiore a m. 5,00
- Parcheggi mq. 1 ogni mq. 5 di Sup. Le aree libere dovranno essere attrezzate con campi per il gioco e lo sport, e a verde. 17.2 Attrezzature religiose di interesse comune (Classificazione Piano dei Servizi TAV. 11 n.° 12 ) Sono destinate a centri religiosi, chiese e servizi parrocchiali. Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici massimi:
- Indice di utilizzazione fond. Uf = 0,9 mq/mq.
zi parrocchiali. Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici massimi:
- Indice di utilizzazione fond. Uf = 0,9 mq/mq.
- Parcheggi mq. 1 per ogni mq. 5 di Sup. Le aree verdi devono essere sistemate e mantenute a verde con alberatura di alto fusto. 17.3 Attrezzature civili di interesse comune (Classificazione Piano dei Servizi TAV 11 n.°2, 3, 5, 27, 29, 51, 56, 69, 71, 72) Sono destinate alle seguenti attrezzature pubbliche:
- Amministrative
- gestionali pubbliche del quartiere
, 51, 56, 69, 71, 72) Sono destinate alle seguenti attrezzature pubbliche:
- Amministrative
- gestionali pubbliche del quartiere
- Culturali e partecipative (Centro culturale, Sale per assemblee, mostre, proiezioni, ecc.)
- Sociali , sanitarie ed assistenziali di quartiere, centro per anziani, consultori.
- Commerciali pubbliche e ricreative (mercati, cinema teatro, servizi collettivi di quartiere, bar ristoranti, ecc.)
- Terminal autolinee urbane ed extraurbane.
tive (mercati, cinema teatro, servizi collettivi di quartiere, bar ristoranti, ecc.)
- Terminal autolinee urbane ed extraurbane. Le attrezzature assistenziali e ricreative possono essere realizzate anche mediante concessione edilizia convenzionata da cooperative, enti o privati. In tal caso il controllo pubblico sulla gestione dei privati dovrà essere garantito attraverso le modalità stabilite nella convenzione. L’Amministrazione dovrà, in tal caso, stabilire termini e modalità della
ito attraverso le modalità stabilite nella convenzione. L’Amministrazione dovrà, in tal caso, stabilire termini e modalità della concessione, in modo che siano garantite le particolari funzioni previste dal Piano dei Servizi. Per tali interventi si applicano i seguenti indici e prescrizioni:
- I.ff = 3 mc/mq
- Rapporto di copertura = 50%
- Distanza dai confini = Hmx e comunque non inferiore a 5,00 mt.
- Parcheggi = 1 mq ogni 5 mc di sup. utile 17.4 Verde attrezzato e parchi di quartiere (Classificazione Piano dei servizi TAV 11 n.° 4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18- 19-20-22-23-24-26-28-30-31-32-33-34-35-36-37-39-40-41-42-43-44-50-52-53- 54-55-57-58-59-60-61-62-63-64-65-67-68-70) Sono destinate alle aree attrezzate per attività ricreative e sportive dei
-50-52-53- 54-55-57-58-59-60-61-62-63-64-65-67-68-70) Sono destinate alle aree attrezzate per attività ricreative e sportive dei bambini e dei ragazzi (comprendono campi da gioco fino all’età di 11 anni, i campi Robinson ecc.) e alla formazione di un sistema di verde per le attività del tempo libero e la protezione dell’ambiente urbano. In tali aree è vietata qualsiasi edificazione, ad eccezione di costruzioni in precario occorrenti per ripostiglio attrezzi per giardinaggio, piccoli locali per
i edificazione, ad eccezione di costruzioni in precario occorrenti per ripostiglio attrezzi per giardinaggio, piccoli locali per servizi igienici e spogliatoi, chioschi per ristoro ad uso bar. Le costruzioni non potranno impegnare una superficie coperta superiore al 3% dell’area disponibile con tale destinazione. Dovrà essere sistemata con alberatura di alto fusto e prato almeno il 50% della superficie del comparto. 17.5 Parchi urbani (Classificazione Piano dei Servizi TAV 11 n.° 14, 25, 45, 46)
to almeno il 50% della superficie del comparto. 17.5 Parchi urbani (Classificazione Piano dei Servizi TAV 11 n.° 14, 25, 45, 46) Comprendono le zone del territorio comunale che il P.R.G. destina a parco attrezzato urbano. Essi sono costituiti dalle aree marginali e prossime al centro abitato, destinate alla formazione di un sistema di verde per le attività del tempo libero e la protezione dell’ambiente urbano, formando la dotazione di aree per
di un sistema di verde per le attività del tempo libero e la protezione dell’ambiente urbano, formando la dotazione di aree per urbanizzazione secondaria, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 1444/68, in rapporto alla popolazione del centro urbano. L’Amministrazione Comunale provvederà alla formazione di appositi progetti esecutivi e/o a piani particolareggiati di esecuzione, secondo comprensori di intervento stabiliti. Tali piani particolareggiati, estesi a comparti omogenei di ampiezza
di esecuzione, secondo comprensori di intervento stabiliti. Tali piani particolareggiati, estesi a comparti omogenei di ampiezza adeguata in rapporto alla dotazione programmata dal P.R.G. dovranno prevedere:
- L’acquisizione delle aree e degli edifici esistenti;
- La sistemazione dell’impianto del verde che interessi una superficie non inferiore al 75% della superficie territorio (St), di cui almeno il 60% con alberature di alto fusto.
teressi una superficie non inferiore al 75% della superficie territorio (St), di cui almeno il 60% con alberature di alto fusto.
- Altre attrezzature e spazi per il tempo libero, il passeggio e la sosta nella misura non maggiore del 10% di St.
- Percorsi pedonali, piste ciclabili e, limitatamente alle aree marginali, parcheggi nella misura complessiva non superiore al 5% di St. Gli edifici esistenti potranno essere ristrutturati ed adibiti alle attrezzature
a misura complessiva non superiore al 5% di St. Gli edifici esistenti potranno essere ristrutturati ed adibiti alle attrezzature per il tempo libero o a servizio per la manutenzione del parco.
Ove questi non fossero sufficienti per le destinazioni ammissibili, sono consentite nuove costruzioni con i seguenti indici massimi:
- Indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,001 mc/mq.
- Altezza massima H Max = m. 7,50 Per le attrezzature del tempo libero sono consentite le seguenti destinazioni:
- Teatri all’aperto e teatri tenda
- Locali per bar, ristoranti e servizi igienici
- Deposito di materiale e attrezzi necessari per la manutenzione del parco.
enda
- Locali per bar, ristoranti e servizi igienici
- Deposito di materiale e attrezzi necessari per la manutenzione del parco. La realizzazione delle attrezzature ammissibili è attuata dalla Pubblica Amministrazione e può essere affidata, mediante concessione a termine, ad altri soggetti: Enti, cooperative, privati, che garantiscano la gestione ed il rispetto delle destinazioni. In attesa dei progetti esecutivi e/o particolareggiati di esecuzione, nei
tiscano la gestione ed il rispetto delle destinazioni. In attesa dei progetti esecutivi e/o particolareggiati di esecuzione, nei fabbricati esistenti sono consentiti solo interventi di ordinaria manutenzione, senza cambiamenti delle destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del P.R.G. 17.6 Attrezzature sportive (Classificazione piano dei servizi TAV 11 n.° 47, 48, 49) Comprendono le attrezzature sportive regolamentari destinate ai giovani e
assificazione piano dei servizi TAV 11 n.° 47, 48, 49) Comprendono le attrezzature sportive regolamentari destinate ai giovani e agli adulti e comprendono anche le attrezzature di interesse urbano. I nuovi impianti coperti e scoperti dovranno essere inclusi in ampie aree alberate o sistemate a verde. Gli impianti scoperti non dovranno superare il 60% dell’intera superficie del comparto e per gli impianti coperti si applicano i seguenti indici e prescrizioni:
- Indice di utiliz. fond. UF = 0,25 mq/mq
del comparto e per gli impianti coperti si applicano i seguenti indici e prescrizioni:
- Indice di utiliz. fond. UF = 0,25 mq/mq
- Altezza massima Hmx = 9,00 mt. I parcheggi per gli impianti siano essi coperti che scoperti devono essere previsti, tenendo conto degli eventuali parcheggi esterni, nella misura del 10% della superficie del comparto
18 ZONA G 18.2 Aree di riqualificazione urbana Sono le aree a ridosso della strada di collegamento tra Maglie e Morigino, già edificabili nel P.d.F., e che hanno una tradizionale vocazione all’insediamento di abitazioni stagionali sub urbane e anche per gli insediamenti già realizzati posseggono intrinseche qualità paesaggistico - ambientali. Gli interventi su tali aree sono ammissibili solo sulle porzioni delle stesse prive di alberature (boschi ed oliveti); l’indice di fabbricabilità territoriale potrà
INDICI E PRESCRIZIONI
issibili solo sulle porzioni delle stesse prive di alberature (boschi ed oliveti); l’indice di fabbricabilità territoriale potrà applicarsi, con esclusione delle aree boscate differentemente zonizzate, anche sulle parti alberate ma le volumetrie andranno concentrate negli spazi liberi nel rispetto dei seguenti indici e parametri edilizi: DESTINAZIONI D’USO
- Abitazioni unifamiliari isolate INDICI E PRESCRIZIONI Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi si applicheranno i
INDICI E PRESCRIZIONI
- Abitazioni unifamiliari isolate INDICI E PRESCRIZIONI Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi si applicheranno i seguenti indici massimi e prescrizioni:
- lotto minimo mq. 2.000
- Indice di fabbr. terr. IT = 0,8 mc/mq
- Rapporto di copertura Rc = 30%
- Altezza massima Hmx = 7,50 ml.
- Numero dei piani Np = P.T. + P.P. in ritiro sui quattro lati
- Distanza dai confini D = ml. 10,00
- Arretr. dal filo stradale 10 ml.
- Superficie a parcheggi 1 mq. ogni 10 mc. PRESCRIZIONI SPECIALI
PRESCRIZIONI SPECIALI
za dai confini D = ml. 10,00
- Arretr. dal filo stradale 10 ml.
- Superficie a parcheggi 1 mq. ogni 10 mc. PRESCRIZIONI SPECIALI
- E’ fatto assoluto divieto di realizzare nella zona qualsiasi tracciato viario tendente a favorire il frazionamento delle aree.
- E’ vietata la demolizione dei fabbricati esistenti che presentino compiutezza architettonica.
- E’ vietata la estirpazione di alberature di alto e medio fusto che presentino caratteristiche di pregio.
tezza architettonica.
- E’ vietata la estirpazione di alberature di alto e medio fusto che presentino caratteristiche di pregio.
- E’ prescritta la recinzione dei lotti con muratura in pietrame calcareo a secco di altezza massima non superiore a m. 1,40. le problematiche di sicurezza e introspezione potranno essere risolte con recinzioni a rete e/o in ferro interne ai muri di confine e protette da siepi.
- E’ vietata l’alterazione dei percorsi e della viabilità vicinale esistente.
ro interne ai muri di confine e protette da siepi.
- E’ vietata l’alterazione dei percorsi e della viabilità vicinale esistente.
- E’ vietato l’accorpamento della proprietà fondiaria previsto al P. 9 art. 51 L.R. 56/80. 18.3 Aree di riqualificazione urbana Sono le aree comprese tra la Comunale per Otranto e la linea ferroviaria per le quali sono vigenti le norme della zona G1. A ragione del loro carattere indefinito per la compresenza di edifici a
viaria per le quali sono vigenti le norme della zona G1. A ragione del loro carattere indefinito per la compresenza di edifici a destinazione d’uso diversa, tali aree sono preferenziali per attuare Programmi Complessi (Piani di Recupero Urbano, Programmi Integrati di Intervento, ecc.) di Pubblica Utilità.
Tali piani e Programmi in Variante alle norme del P.R.G. dovranno essere attuati attraverso le procedure di Concertazione necessarie alla formazione di un Accordo di Programma. 19 VERDE PRIVATO Sono le aree di pertinenza delle costruzioni esistenti a cui il P.R.G. riconosce valori paesaggistico - ambientali e ne tutela la conservazione. In tali aree è vietata la realizzazione di nuovi edifici, nel mentre sono consentite opere di sistemazione degli spazi a verde e delle alberature.
tata la realizzazione di nuovi edifici, nel mentre sono consentite opere di sistemazione degli spazi a verde e delle alberature. Per le costruzioni esistenti sono ammessi interventi di sistemazione ordinaria e straordinaria senza mutamenti di destinazione d’uso e ampliamenti complanari nella misura del 15% della superficie utile. 20 AREE BOSCATE Il P.R.G. ha censito le aree boscate ricadenti nel territorio comunale. Il vincolo su tali aree fatto proprio dalle presenti norme deriva
ha censito le aree boscate ricadenti nel territorio comunale. Il vincolo su tali aree fatto proprio dalle presenti norme deriva dall’applicazione dell’art. n.° 51 della L.R. n.° 56/80 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, se a seguito dell’approvazione del PPTR del Piano Urbanistico Territoriale Tematico da parte della Regione Puglia, il sopradetto vincolo temporaneo non fosse reiterato (alcune di tali aree boscate sono
e Tematico da parte della Regione Puglia, il sopradetto vincolo temporaneo non fosse reiterato (alcune di tali aree boscate sono interne alla definizione dei territori costruiti in cui la norme del P.U.T.T. non trovano attuazione) su dette aree saranno ammissibili interventi edilizi con i seguenti indici, parametri e prescrizioni:
- per ogni area boscata di superficie superiore a mq. 10.000 è ammessa la realizzazione di un’abitazione unifamiliare, per una superficie coperta di mq. 200
uperficie superiore a mq. 10.000 è ammessa la realizzazione di un’abitazione unifamiliare, per una superficie coperta di mq. 200 al lordo di eventuali edifici a destinazione residenziale esistenti e di cui si prevede la conservazione aventi le seguenti caratteristiche:
- Le abitazioni saranno ad un solo livello ed avranno altezza massima pari a ml. 5,00; Tali abitazioni potranno essere autorizzate attraverso Permesso di Costruire convenzionato in cui il concessionario si impegna ad un programma di
otranno essere autorizzate attraverso Permesso di Costruire convenzionato in cui il concessionario si impegna ad un programma di manutenzione dell’area boscata conforme all’art. 2.15 delle presenti norme; su tale programma andrà acquisito il parere vincolante dell’Ispettorato Ripartimentale alle Foreste. 21 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO Comprendono le aree delimitate con apposita perimetrazione nelle tavole di P.R.G., entro le quali qualsiasi intervento è subordinato a speciali vincoli
imitate con apposita perimetrazione nelle tavole di P.R.G., entro le quali qualsiasi intervento è subordinato a speciali vincoli parziali o totali in rapporto alla salvaguardia dell’ambiente o alle particolari destinazioni delle zone adiacenti. 21.1 Vincolo di rispetto cimiteriale Entro le aree di rispetto cimiteriale, ai sensi dell’art. 338 della legge sanitaria n° 1265/1934 e della legge 983/1957, è vietata qualsiasi costruzione e l’ampliamento degli edifici preesistenti.
21.2 Vincolo idrogeologico Nelle aree soggette a tale vincolo è vietata la trasformazione dei boschi esistenti in altre qualità di colture e qualsiasi opera che turbi il regime delle acque. Qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina stabilita dal R.D.L. n.° 3267/1923 e deve conseguire la prescritta autorizzazione. 22 ZONE PER LA VIABILITÀ Comprendono le aree già impegnate dalle sedi viarie esistenti e quelle destinate dal P.R.G. al loro ampliamento ed alla formazione della nuova viabilità
impegnate dalle sedi viarie esistenti e quelle destinate dal P.R.G. al loro ampliamento ed alla formazione della nuova viabilità a livello urbano e comprensoriale, inclusi gli svincoli, gli spazi di sosta di servizio e le aree di raccordo. In tali zone è consentita la realizzazione delle opere di sistemazione delle sedi stradali, dei raccordi e degli spazi connessi a quelle canalizzazioni degli impianti tecnologici urbani (acquedotto, fognature, reti elettriche, telefoniche e del gas).
nessi a quelle canalizzazioni degli impianti tecnologici urbani (acquedotto, fognature, reti elettriche, telefoniche e del gas). Gli interventi potranno essere soggetti alla formazione di piani particolareggiati di esecuzione, estesi anche ai comparti più ampi che includono aree con destinazione residenziali o diversa allo scopo di conseguire l’attuazione del sistema viario prevista dal P.R.G. con la ripartizione percentuale degli utili e
versa allo scopo di conseguire l’attuazione del sistema viario prevista dal P.R.G. con la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri secondo la disciplina sui comparti fissata dall’art. 15 della L.S. n° 6/79. Tali P.P. e i corrispondenti progetti esecutivi, in base alle previsioni indicate nelle tavole di P.R.G. dovranno precisare:
- Il dimensionamento esecutivo delle sezioni stradali, negli incroci attrezzati a livello degli svincoli a diversi livelli.
are:
- Il dimensionamento esecutivo delle sezioni stradali, negli incroci attrezzati a livello degli svincoli a diversi livelli.
- I sistemi di canalizzazione della viabilità primaria.
- Il riordino delle immissioni delle reti di distribuzione interna relativa agli insediamenti marginali nelle infrastrutture viarie a scorrimento veloce, con riduzione degli accessi diretti.
- La viabilità pedonale e le sistemazioni relative al verde di arredo viario.
mento veloce, con riduzione degli accessi diretti.
- La viabilità pedonale e le sistemazioni relative al verde di arredo viario. Le previsioni relative ai tracciati ed agli svincoli, indicati nelle tavole di P.R.G., hanno un valore vincolante fino alla redazione dei relativi progetti di attuazione. In sede esecutiva potranno subire i necessari adeguamenti tecnici senza però che ne risultino alterate le caratteristiche tecniche e tipologiche. 23 FASCE ED AREE DI RISPETTO
adeguamenti tecnici senza però che ne risultino alterate le caratteristiche tecniche e tipologiche. 23 FASCE ED AREE DI RISPETTO Nella tavola di P.R.G. sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che rappresentano le distanze minime da osservarsi nell’edificazione a partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. 1444/68. In mancanza di specifiche indicazioni, al di fuori degli insediamenti urbani dovranno comunque essere rispettate le seguenti distanze minime:
- Superstrada ml. 40,00
, al di fuori degli insediamenti urbani dovranno comunque essere rispettate le seguenti distanze minime:
- Superstrada ml. 40,00
- Strade principali e comunali ml. 30,00
- Altre strade anche private ml. 20,00
Nelle fasce di rispetto della rete viaria, indicate nelle tavole di P.R.G., non è consentita alcuna nuova costruzione. Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e cambio di destinazione d’uso. Nelle fasce di rispetto stradali può essere consentita, a titolo precario, l’installazione di impianti per la distribuzione di carburante, a condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza del traffico secondo le norme e prescrizioni
PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
istribuzione di carburante, a condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza del traffico secondo le norme e prescrizioni dettate nel seguente art. n.° 24. Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei relativi accessori sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. 24 NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
te in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. 24 NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI Il territorio comunale è ripartito dall’art. n.° 5 della L.R. 20.04.90 n.° 13 in quattro zone omogenee correlate a quelle individuate dal D.M. 2 aprile 1968: a) zona “UNO” assimilata alla zona A1, A2 e B1 del D.M. 02.04.1968, nella quale sono previsti gli impianti al servizio prevalente dell’utenza con abituale dimora nei centri storici. In questa zona non sono previste nuove
i gli impianti al servizio prevalente dell’utenza con abituale dimora nei centri storici. In questa zona non sono previste nuove concessioni e l’esistenza degli impianti dovrà non essere in contrasto con le disposizioni rinvenienti dal 3° e 5° comma dell’art. 6 del D.P.C.M. dell’11.09.1989 e da comma 6 dell’art. 15 della L.R. 13/90. Gli impianti trasferiti dalla zona “UNO” possono ricollocarsi in qualsiasi altra zona del territorio comunale che possegga i necessari requisiti
sferiti dalla zona “UNO” possono ricollocarsi in qualsiasi altra zona del territorio comunale che possegga i necessari requisiti b) zona “DUE” assimilata alle zone B2, C1,C2, C3 del D.M. 02.04.1968 c) zona “TRE” assimilata alle zone D e F del D.M. 02.04.1968, nella quale, insieme alla zona “DUE”, sono previsti gli impianti al servizio dell’utenza stanziale ed itinerante e, perciò, di tipo chiosco, stazione di servizio, stazione di rifornimento. A seguito della necessaria verifica gli impianti possono essere
di tipo chiosco, stazione di servizio, stazione di rifornimento. A seguito della necessaria verifica gli impianti possono essere spostati nelle zone immediatamente successive e cioè quelli provenienti dalla zona “DUE” nelle “TRE” e “QUATTRO” e quelli provenienti dalla “TRE” nella “QUATTRO”. d) zona “QUATTRO” assimilata alla zone E del D.M. 02.04.1968, nella quale sono previsti gli impianti del tipo stazioni di servizio e stazioni di
” assimilata alla zone E del D.M. 02.04.1968, nella quale sono previsti gli impianti del tipo stazioni di servizio e stazioni di rifornimento. Anche in questa zona a seguito della detta verifica gli impianti potranno spostarsi all’interno della stessa zona. Per ciò che attiene alla ubicazione di nuovi impianti sia per nuove concessioni che per trasferimento o per trasferimento e concentrazione valgono le norme del TITOLO V della L.R. n.° 13/90 come modificata dalla L.R. n.° 20/93.
to o per trasferimento e concentrazione valgono le norme del TITOLO V della L.R. n.° 13/90 come modificata dalla L.R. n.° 20/93. Atteso che le disposizioni legislative sia nazionali che regionali indirizzano l’imprenditoria del settore fuori dal congestionamento del centro urbano verso aree di servizio polifunzionali in grado di offrire all’automobilista tutta l’esistenza possibile sarà opportuno che gli impianti per la distribuzione del
onali in grado di offrire all’automobilista tutta l’esistenza possibile sarà opportuno che gli impianti per la distribuzione del carburante trovino localizzazione essenzialmente nella zona “QUATTRO”, anche nelle fasce di rispetto stradale, a condizione che non arrechino pregiudizio alla sicurezza del traffico.
In tale zona gli impianti e le relative costruzioni accessorie strettamente correlate alla tipicità del servizio (chioschi, magazzini, servizi igienici, autofficine, autolavaggi, con esclusione di abitazioni) dovranno, comunque rispettare i seguenti indici massimi e prescrizioni:
- Dimensione minima del lotto: mq. 2.500
- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,30
- Altezza massima: ml. 5,00
- Arretramento dal filo stradale non inferiore alla metà della larghezza della relativa fascia di rispetto.
za massima: ml. 5,00
- Arretramento dal filo stradale non inferiore alla metà della larghezza della relativa fascia di rispetto.
INDICE 1 DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................. 1 1.1 Applicazione del piano ................................................................................................ 1 1.2 Finalità delle norme ..................................................................................................... 1
1.2 Finalità delle norme ..................................................................................................... 1 1.3 Deroghe ........................................................................................................................ 1 1.4 Variazioni d’uso........................................................................................................... 1
.4 Variazioni d’uso........................................................................................................... 1 1.5 Indici urbanistici .......................................................................................................... 1 1.6 Aree di pertinenza ........................................................................................................ 5
.6 Aree di pertinenza ........................................................................................................ 5 1.7 Interventi edilizi ........................................................................................................... 5 1.8 Urbanizzazione primaria.............................................................................................. 6 1.9 Urbanizzazione secondaria .......................................................................................... 7
... 6 1.9 Urbanizzazione secondaria .......................................................................................... 7 2. ATTUAZIONE DEL P.R.G ............................................................................................ 8 2.1 Strumenti di attuazione ................................................................................................ 8 2.2 Programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) ............................................................ 8
.............. 8 2.2 Programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) ............................................................ 8 2.3 Piani Particolareggiati................................................................................................ 11 2.4 Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare .................................................. 12 2.5 Piani per gli Insediamenti Produttivi ......................................................................... 12
...... 12 2.5 Piani per gli Insediamenti Produttivi ......................................................................... 12 2.6 Piani di recupero ........................................................................................................ 12 2.7. Piani di lottizzazione convenzionata ........................................................................ 13 2.8 Piani di recupero di iniziativa privata convenzionati ................................................ 13
............... 13 2.8 Piani di recupero di iniziativa privata convenzionati ................................................ 13 2.9 Interventi edilizi diretti - Progetti esecutivi diretti di iniziativa pubblica ................. 14 2.10 Interventi edilizi diretti mediante concessione o concessione convenzionata ........ 14 2.11 Utilizzazione degli indici ......................................................................................... 14
14 2.11 Utilizzazione degli indici ......................................................................................... 14 2.12 Trascrizioni su mappe.............................................................................................. 14 2.13 Destinazione d’uso .................................................................................................. 15 2.14 Tutela generale dell’ambiente ................................................................................. 15
..... 15 2.14 Tutela generale dell’ambiente ................................................................................. 15 2.15 Tutela dell’ambiente boschivo e forestale ............................................................... 15 2.16 Tutela del verde nell’ambiente urbano .................................................................... 16 2.17 Decoro dell’ambiente urbano ................................................................................ 17
........ 16 2.17 Decoro dell’ambiente urbano ................................................................................ 17 2.18 Progetto del verde e dell’arredo urbano .................................................................. 17 2.19 Apertura e coltivazione di cave ................................................................................. 20 2.20 Aree per parco rottami ............................................................................................. 21
20 2.20 Aree per parco rottami ............................................................................................. 21 2.21 Ritrovamenti archeologici ....................................................................................... 21 3: ZONE OMOGENEE ....................................................................................................... 22 4 . ZONA A1........................................................................................................................ 23
Centro storico - Centro Storico ambientale ......................................................................... 23 4.1 Applicazione del P.R.G ............................................................................................. 23 4.2 Modalità di attuazione del P.R.G .............................................................................. 23 4.3 Prescrizioni generali .................................................................................................. 23
4.3 Prescrizioni generali .................................................................................................. 23 4.4 Norme generali .......................................................................................................... 24 4.5 Destinazione d’uso..................................................................................................... 25
4 4.5 Destinazione d’uso..................................................................................................... 25 4.6 Unità residenziali ....................................................................................................... 25 4.7 Unità funzionali annesse alla residenza ..................................................................... 26 4.8 Unità funzionali ......................................................................................................... 26
.8 Unità funzionali ......................................................................................................... 26 4.9 Tipi d’intervento ........................................................................................................ 27 4.10 Interventi di restauro – “A” ..................................................................................... 27 4.11 Interventi di risanamento conservativo – “B” ......................................................... 27
.............. 27 4.11 Interventi di risanamento conservativo – “B” ......................................................... 27 4.12 Interventi di ristrutturazione - “C”........................................................................... 28 4.13 Interventi di completamento edilizio – “D” ............................................................ 28 4.14 Interventi di demolizione e ricostruzione – “E” ...................................................... 28
.............. 28 4.14 Interventi di demolizione e ricostruzione – “E” ...................................................... 28 4.15 Intervento di demolizione senza ricostruzione – “F” .............................................. 29 4.16 Interventi di manutenzione ...................................................................................... 29 4.17 Intervento di nuova costruzione - G ...................................................................... 29
.......... 29 4.17 Intervento di nuova costruzione - G ...................................................................... 29 5. ZONE DI COMPLETAMENTO .................................................................................... 31 5.1 ZONA B/1.1: Zona di completamento edilizio ......................................................... 31 5.1.1 Soprelevazione ........................................................................................................ 31
5.1.1 Soprelevazione ........................................................................................................ 31 5.2 ZONA B/2.1: Zona di completamento edilizio ......................................................... 35 5.3 ZONA B/2.2: Zona di completamento urbano .......................................................... 37 5.4 ZONA B/3: Interventi di ristrutturazione edilizia ..................................................... 38
.............. 37 5.4 ZONA B/3: Interventi di ristrutturazione edilizia ..................................................... 38 6. COMPARTI DI INTERVENTO UNITARIO ................................................................ 40 7 ZONA C/1 ...................................................................................................................... 42 8 ZONA C/2: AREE DI ESPANSIONE URBANA ........................................................... 42
........................ 42 8 ZONA C/2: AREE DI ESPANSIONE URBANA ........................................................... 42 8.1 Destinazione d’uso..................................................................................................... 42 8.2 Indici e prescrizioni comparti 1-2-8-9-12-15 ............................................................ 42 8.3 Indici e prescrizioni comparti 3-4-5-6-7-10-11-13-16-18......................................... 43
..................... 42 8.3 Indici e prescrizioni comparti 3-4-5-6-7-10-11-13-16-18......................................... 43 8.4 Indici e prescrizioni comparti 20-21-22-23 ............................................................... 43 9 ZONA C/3 AREE PER ESPANSIONE EDILIZIA......................................................... 43 10 ZONE D/1 AREE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI (ASI) ................................ 43 11 ZONE D/2 AREE PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI (PIP APPROVATI) ........ 44
12 ZONA D/3 AREE PER ATTIVITÀ DISTRIBUTIVE, COMMERCIALI E DIREZIONALI .................................................................................................................... 45 12.1 Indici e parametri comparto 19.............................................................................. 45 12.2 Indici e prescrizioni per i comparti 1 - 15.............................................................. 45 13 ZONA D/4 AREE PER ATTREZZATURE ALBERGHIERE ..................................... 46
...................................... 45 13 ZONA D/4 AREE PER ATTREZZATURE ALBERGHIERE ..................................... 46 14 ZONA D/5 AREE PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALI SOCIALI E RICREATIVE . 47 14.1 Indici e prescrizioni ................................................................................................. 47 15 ZONA E/1 ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE ..................................... 47
....................................... 47 15 ZONA E/1 ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE ..................................... 47 15.1................................................................................................................................ 49 15.2................................................................................................................................ 49
............................................................................................................................. 49 15.3................................................................................................................................ 49 15.4................................................................................................................................ 49 17. ZONA F ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE ................... 50
.............................................. 49 17. ZONA F ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE ................... 50 17.1 Attrezzature per l’istruzione .................................................................................... 50 17.2 Attrezzature religiose di interesse comune.............................................................. 51 17.3 Attrezzature civili di interesse comune ................................................................... 51
......... 51 17.3 Attrezzature civili di interesse comune ................................................................... 51 17.4 Verde attrezzato e parchi di quartiere...................................................................... 52 17.5 Parchi urbani ............................................................................................................ 52 17.6 Attrezzature sportive................................................................................................ 53
52 17.6 Attrezzature sportive................................................................................................ 53 18 ZONA G ....................................................................................................................... 54 18.2 Aree di riqualificazione urbana ............................................................................... 54 18.3 Aree di riqualificazione urbana ............................................................................... 54
..... 54 18.3 Aree di riqualificazione urbana ............................................................................... 54 19 VERDE PRIVATO......................................................................................................... 55 20 AREE BOSCATE ........................................................................................................... 55 21 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO............................................................................. 55
................ 55 21 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO............................................................................. 55 21.1 Vincolo di rispetto cimiteriale ................................................................................. 55 21.2 Vincolo idrogeologico ............................................................................................. 56 22 ZONE PER LA VIABILITÀ .......................................................................................... 56
...... 56 22 ZONE PER LA VIABILITÀ .......................................................................................... 56 23 FASCE ED AREE DI RISPETTO ................................................................................. 56 24 NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI ............................................................................................................ 57
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