COMUNE DI LEZZENO Sindaco Maurizio Boleso La Giunta Area Tecnica
Comune di Como · Como, Lombardia
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685 sezioni del documento
COMUNE DI LEZZENO
COMUNE DI LEZZENO Sindaco Maurizio Boleso La Giunta Area Tecnica Massimo Valerio Chiara Gandola Gruppo di lavoro Gianfredo Mazzotta Fabrizio Monza Versione Finale Controdedotta Comune di Lezzeno Provincia di Como Regolamento Edilizio Comunale Marzo 2014
zzotta Fabrizio Monza Versione Finale Controdedotta Comune di Lezzeno Provincia di Como Regolamento Edilizio Comunale Marzo 2014
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 1 Redatto da: Gianfredo Mazzotta Ordine degli Architetti PPC di Como – sezione A – n. 1519 22036 - Erba (CO) - Via Carlo Porta 8 – 031 3338880 architettomazzotta@virgilio.it Fabrizio Monza Ordine degli Architetti PPC di Milano – sezione A - n. 8082
Porta 8 – 031 3338880 architettomazzotta@virgilio.it Fabrizio Monza Ordine degli Architetti PPC di Milano – sezione A - n. 8082 20014 – Nerviano (MI) – via Ticino 27 – 0331 415944 studio@archimonza.it – www.archimonza.it
Articolo 1 – Rinvio alle leggi .................................................
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 2 TITOLO I – NORME GENERALI ................................................................................ 6 CAPO I – RAPPORTI TRA REGOLAMENTO EDILIZIO E ALTRE DISPOSIZIONI ...................................................................................... 6 Articolo 1 – Rinvio alle leggi .......................................................................................................... 6
Articolo 2 – Rapporti con lo strumento urbanistico generale ....................
– Rinvio alle leggi .......................................................................................................... 6 Articolo 2 – Rapporti con lo strumento urbanistico generale ........................................................ 6 CAPO II – VARIANTI AL REGOLAMENTO EDILIZIO ............................................. 6 Articolo 3 – Modifiche al Regolamento Edilizio ............................................................................. 6
Articolo 3 – Modifiche al Regolamento Edilizio .................................
6 Articolo 3 – Modifiche al Regolamento Edilizio ............................................................................. 6 TITOLO II – NORME PROCEDURALI ....................................................................... 7 CAPO I – TITOLI ABILITATIVI PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE ............ 7 Sezione I – Procedimento ............................................................................................. 7
Articolo 4 – Soggetti ..........................................................
..... 7 Sezione I – Procedimento ............................................................................................. 7 Articolo 4 – Soggetti ...................................................................................................................... 7 Articolo 5 – Presentazione ............................................................................................................ 7
Articolo 6 – Allegati alla Domanda .............................................
5 – Presentazione ............................................................................................................ 7 Articolo 6 – Allegati alla Domanda ................................................................................................ 8 Articolo 7 – Procedimento ........................................................................................................... 10
Articolo 8 – Avviso del provvedimento di Permesso di costruire .................
7 – Procedimento ........................................................................................................... 10 Articolo 8 – Avviso del provvedimento di Permesso di costruire ................................................ 10 Articolo 9 – Inizio dei lavori relativi al Permesso di costruire ...................................................... 10 Sezione II – Elaborati tecnici ...................................................................................... 10
Articolo 10 – Rappresentazione del contesto ....................................
.... 10 Sezione II – Elaborati tecnici ...................................................................................... 10 Articolo 10 – Rappresentazione del contesto ............................................................................. 10 Articolo 11 – Elaborati di progetto ............................................................................................... 12
Articolo 12 – Relazione illustrativa ...........................................
lo 11 – Elaborati di progetto ............................................................................................... 12 Articolo 12 – Relazione illustrativa .............................................................................................. 13 Articolo 13 – Permesso di costruire convenzionato .................................................................... 13 CAPO II – PIANO ATTUATIVO ..............................................................................14
Articolo 14 – Proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata ................
.................. 13 CAPO II – PIANO ATTUATIVO ..............................................................................14 Sezione I – Procedimento ........................................................................................... 14 Articolo 14 – Proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata ..................................................... 14 Articolo 15 – Allegati alla proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata .................................. 14
Articolo 15 – Allegati alla proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata ..
......... 14 Articolo 15 – Allegati alla proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata .................................. 14 Articolo 16 – Procedimento di approvazione del Piano Attuativo di iniziativa privata ................. 15 Sezione II – Elaborati tecnici ...................................................................................... 15 Articolo 17 – Rappresentazione del contesto del Piano Attuativo di iniziativa privata ................ 15
Articolo 17 – Rappresentazione del contesto del Piano Attuativo di iniziativa pr
................... 15 Articolo 17 – Rappresentazione del contesto del Piano Attuativo di iniziativa privata ................ 15 Articolo 18 – Elaborati di progetto del Piano attuativo ................................................................ 16 Articolo 19 – Relazione illustrativa del Piano attuativo ............................................................... 17 CAPO III – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ...............................................................17
Articolo 20 – Soggetti del Certificato di agibilità ............................
....................... 17 CAPO III – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ...............................................................17 Articolo 20 – Soggetti del Certificato di agibilità .......................................................................... 17 Articolo 21 – Richiesta di Certificato di Agibilità .......................................................................... 17 Articolo 22 – Documenti da allegare alla richiesta del Certificato di agibilità .............................. 17
Articolo 22 – Documenti da allegare alla richiesta del Certificato di agibilità
........... 17 Articolo 22 – Documenti da allegare alla richiesta del Certificato di agibilità .............................. 17 Articolo 23 – Procedimento del Certificato di agibilità ................................................................. 18 Articolo 24 – Rilascio del Certificato di agibilità .......................................................................... 18 CAPO IV – VOLTURA ............................................................................................19
Articolo 25 – Voltura ..........................................................
............ 18 CAPO IV – VOLTURA ............................................................................................19 Articolo 25 – Voltura .................................................................................................................... 19
Articolo 26 – Autorizzazione per insegne e altri mezzi pubblicitari ............
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 3 CAPO V - INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE ........... 19 Articolo 26 – Autorizzazione per insegne e altri mezzi pubblicitari .............................................19 CAPO VI – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO .......................................... 20 Articolo 27 – Mutamento di destinazione d’uso ...........................................................................20
Articolo 27 – Mutamento di destinazione d’uso ..................................
. 20 Articolo 27 – Mutamento di destinazione d’uso ...........................................................................20 CAPO VII – CERTIFICAZIONE E TARGA ENERGETICA ..................................... 20 Articolo 28 – Certificazione e targa energetica ............................................................................20 CAPO VIII – COLLABORAZIONE TRA PRIVATI E COMUNE ............................... 21
Articolo 29 – Indicazioni interpretative .......................................
...........................................20 CAPO VIII – COLLABORAZIONE TRA PRIVATI E COMUNE ............................... 21 Articolo 29 – Indicazioni interpretative .........................................................................................21 CAPO IX – UNIFICAZIONE GRAFICA ................................................................... 21 Articolo 30 – Modalità di rappresentazione grafica .....................................................................21
Articolo 30 – Modalità di rappresentazione grafica .............................
.. 21 Articolo 30 – Modalità di rappresentazione grafica .....................................................................21 CAPO X – VIGILANZA E SANZIONI ...................................................................... 22 Articolo 31 – Regolamento per l’applicazione delle sanzioni ......................................................22 TITOLO III – DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO .................................... 22
Articolo 32 – Attività edilizia ................................................
...................................22 TITOLO III – DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO .................................... 22 CAPO I – ATTIVITÀ EDILIZIA ................................................................................ 22 Articolo 32 – Attività edilizia .........................................................................................................22 Articolo 33 – Opere ornamentali ..................................................................................................22
Articolo 34 – Collegamento con lo strumento urbanistico generale ...............
colo 33 – Opere ornamentali ..................................................................................................22 CAPO II – INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ......................................................................................... 23 Articolo 34 – Collegamento con lo strumento urbanistico generale ............................................23
Articolo 34 – Collegamento con lo strumento urbanistico generale ...............
............. 23 Articolo 34 – Collegamento con lo strumento urbanistico generale ............................................23 Articolo 35 – Manutenzione ordinaria ..........................................................................................23 Articolo 36 – Manutenzione straordinaria ....................................................................................24 Articolo 37 – Restauro e Risanamento conservativo ..................................................................25
Articolo 37 – Restauro e Risanamento conservativo ..............................
.......24 Articolo 37 – Restauro e Risanamento conservativo ..................................................................25 Articolo 38 – Ristrutturazione edilizia ..........................................................................................27 CAPO III – INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ......................................................................................... 28
Articolo 39 – Demolizione / ricostruzione ......................................
E DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ......................................................................................... 28 Articolo 39 – Demolizione / ricostruzione ....................................................................................28 Articolo 40 – Ristrutturazione urbanistica ....................................................................................28 CAPO IV – INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE........................................... 28
Articolo 41 – Nuova costruzione ................................................
......................................28 CAPO IV – INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE........................................... 28 Articolo 41 – Nuova costruzione ..................................................................................................28 Articolo 42 – Sopralzo e Ampliamento ........................................................................................28 TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA........................................... 29
Articolo 43 – Specie da utilizzare .............................................
................................28 TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA........................................... 29 CAPO I - REGOLAMENTO DEL VERDE ............................................................... 29 Articolo 43 – Specie da utilizzare ................................................................................................29 Articolo 44 – Aree pubbliche ........................................................................................................29
Articolo 45 – Aree private .....................................................
o 44 – Aree pubbliche ........................................................................................................29 Articolo 45 – Aree private ............................................................................................................30 Articolo 46 – Salvaguardia della vegetazione nelle aree di cantiere ...........................................31 CAPO II – AMBIENTE URBANO ............................................................................ 32
CAPO II – AMBIENTE URBANO ......................................................
....................31 CAPO II – AMBIENTE URBANO ............................................................................ 32 Sezione I – Spazi pubblici o ad uso pubblico ............................................................ 32
Articolo 47 – Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico e messa in sicurezza
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 4 Articolo 47 – Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico e messa in sicurezza degli edifici . 32 Articolo 48 – Strutture e altri manufatti su suolo pubblico ........................................................... 33 Articolo 49 – Percorsi pedonali - Sentieri .................................................................................... 33
Articolo 50 – Percorsi ciclabili e ciclopedonali ...............................
ticolo 49 – Percorsi pedonali - Sentieri .................................................................................... 33 Articolo 50 – Percorsi ciclabili e ciclopedonali ............................................................................ 34 Articolo 51 – Spazi porticati ......................................................................................................... 34
Articolo 52 – Disciplina d’uso del sottosuolo ..................................
1 – Spazi porticati ......................................................................................................... 34 Articolo 52 – Disciplina d’uso del sottosuolo ............................................................................... 35 Articolo 53 – Reti di servizi pubblici e volumi tecnici ................................................................... 35 Sezione II – Spazi privati ............................................................................................. 35
Articolo 54 – Strutture e altri mezzi pubblicitari .............................
. 35 Sezione II – Spazi privati ............................................................................................. 35 Articolo 54 – Strutture e altri mezzi pubblicitari ........................................................................... 35 Articolo 55 – Vetrine .................................................................................................................... 36
Articolo 56 – Accessi e passi carrabili ........................................
Vetrine .................................................................................................................... 36 Articolo 56 – Accessi e passi carrabili ......................................................................................... 37 Articolo 57 – Strade private all’interno del centro abitato ............................................................ 37
Articolo 57 – Strade private all’interno del centro abitato ....................
. 37 Articolo 57 – Strade private all’interno del centro abitato ............................................................ 37 Articolo 58 – Allacciamento alle reti fognarie .............................................................................. 38 Articolo 59 – Allacciamento alle reti impiantistiche ..................................................................... 38
Articolo 59 – Allacciamento alle reti impiantistiche ...........................
38 Articolo 59 – Allacciamento alle reti impiantistiche ..................................................................... 38 Articolo 60 – Recinzioni ............................................................................................................... 38 Articolo 61 – Manutenzione delle costruzioni e degli spazi inedificati ........................................ 40 Articolo 62 – Sistemazioni esterne ai fabbricati .......................................................................... 41
Articolo 62 – Sistemazioni esterne ai fabbricati ...............................
0 Articolo 62 – Sistemazioni esterne ai fabbricati .......................................................................... 41 Articolo 63 - Muri di sostegno ...................................................................................................... 41 Articolo 64 – Numeri civici e toponomastica ............................................................................... 41 CAPO III - REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE...42
Articolo 65 – Spazi conseguenti ad arretramenti ................................
........................................................ 41 CAPO III - REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE...42 Articolo 65 – Spazi conseguenti ad arretramenti ........................................................................ 42 Articolo 66 – Prospetti ................................................................................................................. 42
Articolo 67 – Sporgenze, aggetti, tende e balconi ..............................
– Prospetti ................................................................................................................. 42 Articolo 67 – Sporgenze, aggetti, tende e balconi ...................................................................... 42 Articolo 68 – Disciplina del colore e dell’uso dei materiali di finitura ........................................... 43 Articolo 69 – Disciplina specifica per gli edifici all'interno dell’Ambito storico ............................. 43
Articolo 69 – Disciplina specifica per gli edifici all'interno dell’Ambito stori
......... 43 Articolo 69 – Disciplina specifica per gli edifici all'interno dell’Ambito storico ............................. 43 Articolo 70 – Caratteristiche degli edifici in ambiti agricoli e caselli montani .............................. 45 Articolo 71 – Caratteristiche delle costruzioni in relazione al contesto paesaggistico ................ 46 Articolo 72 - Darsene, pontili, moli e ormeggi ............................................................................. 46
Articolo 72 - Darsene, pontili, moli e ormeggi .................................
Articolo 72 - Darsene, pontili, moli e ormeggi ............................................................................. 46 Articolo 73 – Recupero ai fini abitativi di edifici accessori ex rustici ........................................... 47 Articolo 74 – Autorimesse private e posti auto coperti ................................................................ 47 Articolo 75 – Attività ricettive all’aria aperta ................................................................................ 48
Articolo 76 – Requisiti igienici ...............................................
colo 75 – Attività ricettive all’aria aperta ................................................................................ 48 CAPO IV - REQUISITI FUNZIONALI DELLE COSTRUZIONI ................................48 Articolo 76 – Requisiti igienici ..................................................................................................... 48 Articolo 77 – Requisiti dei materiali da costruzione .................................................................... 49
Articolo 77 – Requisiti dei materiali da costruzione ...........................
48 Articolo 77 – Requisiti dei materiali da costruzione .................................................................... 49 Articolo 78 – Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ................... 49 CAPO V - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI .................................................50 Articolo 79 – Disciplina del cantiere ............................................................................................ 50
Articolo 80 – Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'
olo 79 – Disciplina del cantiere ............................................................................................ 50 Articolo 80 – Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto .................... 50 Articolo 81 – Procedure connesse alle demolizioni .................................................................... 52 Articolo 82 – Conferimento dei materiali di risulta ....................................................................... 53
Articolo 82 – Conferimento dei materiali di risulta ............................
2 Articolo 82 – Conferimento dei materiali di risulta ....................................................................... 53 Articolo 83 – Rinvenimenti .......................................................................................................... 53 Articolo 84 – Ultimazione dei lavori ............................................................................................. 53 TITOLO V – MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI
TITOLO V – MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI
.......................................................... 53 TITOLO V – MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI ...................................................................................................................................54 CAPO I – OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI .......................................................54
Articolo 85 – Disposizioni generali e obiettivi ................................
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 5 Articolo 85 – Disposizioni generali e obiettivi ..............................................................................54 Articolo 86 – Fonti energetiche ....................................................................................................54 Articolo 87 – Modalità di progettazione .......................................................................................54
Articolo 88 – Uso razionale dell’acqua .........................................
rticolo 87 – Modalità di progettazione .......................................................................................54 Articolo 88 – Uso razionale dell’acqua ........................................................................................55 CAPO II – NORME PROCEDURALI ...................................................................... 55 Articolo 89 – Efficacia delle disposizioni ......................................................................................55
Articolo 90 – Misure di sostegno – Bonus economico..............................
icolo 89 – Efficacia delle disposizioni ......................................................................................55 Articolo 90 – Misure di sostegno – Bonus economico.................................................................55 Articolo 91 – Modalità applicative delle misure di sostegno ........................................................55 Articolo 92 – Requisiti per l’accesso al bonus .............................................................................56
Articolo 92 – Requisiti per l’accesso al bonus .................................
5 Articolo 92 – Requisiti per l’accesso al bonus .............................................................................56 Articolo 93 – Bonus economico ...................................................................................................56 Articolo 94 – Meccanismi di valutazione e controllo per l'applicazione del bonus ......................56 CAPO III – ARMONIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI............................................ 57
Articolo 95 – Inserimento delle strutture impiantistiche nell’edificio .........
one del bonus ......................56 CAPO III – ARMONIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI............................................ 57 Articolo 95 – Inserimento delle strutture impiantistiche nell’edificio ............................................57 CAPO IV – CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO ................................................. 57 Articolo 96 – Illuminazione naturale .............................................................................................57
Articolo 97 – Protezione dal sole ..............................................
colo 96 – Illuminazione naturale .............................................................................................57 Articolo 97 – Protezione dal sole .................................................................................................58 Articolo 98 – Isolamento termico dell’involucro degli edifici ........................................................58
Articolo 98 – Isolamento termico dell’involucro degli edifici ..................
.....58 Articolo 98 – Isolamento termico dell’involucro degli edifici ........................................................58 Articolo 99 – Predisposizioni .......................................................................................................58 Articolo 100 – Prestazioni dei serramenti ....................................................................................59 Articolo 101 – Materiali ecosostenibili e smaltimento amianto ....................................................59
Articolo 101 – Materiali ecosostenibili e smaltimento amianto ..................
.........59 Articolo 101 – Materiali ecosostenibili e smaltimento amianto ....................................................59 Articolo 102 – Isolamento acustico ..............................................................................................60 Articolo 103 – Involucro vegetale ................................................................................................60
Articolo 104 – Sistemi solari passivi ..........................................
colo 103 – Involucro vegetale ................................................................................................60 Articolo 104 – Sistemi solari passivi ............................................................................................60 Articolo 105 – Gas Radon ...........................................................................................................61 CAPO V – CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
Articolo 106 – Impianti geotermici e solari termici ............................
.........................................................................61 CAPO V – CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA .......................................................................................... 61 Articolo 106 – Impianti geotermici e solari termici .......................................................................61 Articolo 107 – Combustibile .........................................................................................................62
Articolo 108 – Sistemi di produzione calore ad alto rendimento .................
o 107 – Combustibile .........................................................................................................62 Articolo 108 – Sistemi di produzione calore ad alto rendimento .................................................62 Articolo 109 – Impianti centralizzati e contabilizzazione .............................................................63 Articolo 110 – Regolazione della temperatura ............................................................................63
Articolo 110 – Regolazione della temperatura ...................................
..63 Articolo 110 – Regolazione della temperatura ............................................................................63 Articolo 111 – Sistemi termici a bassa temperatura ....................................................................63 CAPO VI – IMPIANTI ELETTRICI .......................................................................... 63 Articolo 112 – Efficienza degli impianti di illuminazione ..............................................................63
Articolo 112 – Efficienza degli impianti di illuminazione ......................
.. 63 Articolo 112 – Efficienza degli impianti di illuminazione ..............................................................63 Articolo 113 – Inquinamento elettromagnetico interno ................................................................64 Articolo 114 – Clima elettromagnetico esterno ............................................................................64 Articolo 115 – Impianti solari fotovoltaici .....................................................................................64
Articolo 116 – Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile .................
icolo 115 – Impianti solari fotovoltaici .....................................................................................64 CAPO VII – IMPIANTI IDRICI ................................................................................. 64 Articolo 116 – Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile .................................................64 Articolo 117 – Riciclo delle acque ................................................................................................64
Articolo 118 – Acque piovane ...................................................
olo 117 – Riciclo delle acque ................................................................................................64 Articolo 118 – Acque piovane ......................................................................................................65 Articolo 119 – Riduzione dei consumi .........................................................................................65
Articolo 1 – Rinvio alle leggi
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 6 TITOLO I – NORME GENERALI CAPO I – RAPPORTI TRA REGOLAMENTO EDILIZIO E ALTRE DISPOSIZIONI Articolo 1 – Rinvio alle leggi
- In ossequio ai principi di economicità e semplificazione di cui alla L. 241/1990 non sono riportate nel presente Regolamento le disposizioni già contenute in leggi nazionali e regionali nonché nei conseguenti e correlati atti applicativi (D.C.R., D.G.R., ecc.). Per tali disposizioni si rinvia alle
ali e regionali nonché nei conseguenti e correlati atti applicativi (D.C.R., D.G.R., ecc.). Per tali disposizioni si rinvia alle leggi vigenti. 2. Sono rimandate alle prevalenti leggi, alle disposizioni regionali e ai regolamenti settoriali le seguenti materie: a. i termini e le modalità per il rilascio del permesso di costruire e per la presentazione della denuncia di inizio attività (L. 241/1990, D.P.R. 380/2001, L.R. 12/2005);
del permesso di costruire e per la presentazione della denuncia di inizio attività (L. 241/1990, D.P.R. 380/2001, L.R. 12/2005); b. la vigilanza sull'esecuzione dei lavori, in relazione anche alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'obbligo di installazione di sistemi fissi di ancoraggio al fine di prevenire le cadute dall'alto (D.Lgs. 81/2008); c. le modalità per l'esecuzione degli interventi provvisionali di cantiere, in relazione alla
cadute dall'alto (D.Lgs. 81/2008); c. le modalità per l'esecuzione degli interventi provvisionali di cantiere, in relazione alla necessità di tutelare la pubblica incolumità e le modalità per l'esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza (D.Lgs. 81/2008); d. le norme igieniche (Regolamento Locale di Igiene); e. i termini e le modalità per il conseguimento del certificato di agibilità; f. le modalità di compilazione dei progetti delle opere viabilistiche e dei progetti di
Articolo 2 – Rapporti con lo strumento urbanistico generale
seguimento del certificato di agibilità; f. le modalità di compilazione dei progetti delle opere viabilistiche e dei progetti di sistemazione delle aree verdi annesse, di rispetto e sicurezza, come svincoli, rotatorie e banchine laterali (D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010); g. le modalità per il conseguimento della certificazione energetica degli edifici (D.Lgs. 192/2005, D.G.R. 8/5018/2007 e successivi atti integrativi e applicativi). Articolo 2 – Rapporti con lo strumento urbanistico generale
Articolo 2 – Rapporti con lo strumento urbanistico generale
05, D.G.R. 8/5018/2007 e successivi atti integrativi e applicativi). Articolo 2 – Rapporti con lo strumento urbanistico generale
- Il Regolamento Edilizio non può apportare varianti alle norme dello strumento urbanistico generale e viceversa.
- In caso di disposizioni riferite a materie concorrenti tra Regolamento edilizio e strumento urbanistico generale si applicano le prescrizioni più restrittive nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione vigente.
Articolo 3 – Modifiche al Regolamento Edilizio
stico generale si applicano le prescrizioni più restrittive nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione vigente. 3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente superate ed aggiornate dall’emanazione di leggi, deliberazioni e regolamenti degli enti sovraordinati. CAPO II – VARIANTI AL REGOLAMENTO EDILIZIO Articolo 3 – Modifiche al Regolamento Edilizio
- Ogni modifica del Regolamento Edilizio è soggetta alle procedure previste dall’Art. 29 della L.R. 12/2005.
golamento Edilizio
- Ogni modifica del Regolamento Edilizio è soggetta alle procedure previste dall’Art. 29 della L.R. 12/2005.
- Nel caso di modifiche parziali alle norme del Regolamento Edilizio si procede, se possibile, alla redazione di testi coordinati.
Articolo 4 – Soggetti
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 7 TITOLO II – NORME PROCEDURALI CAPO I – TITOLI ABILITATIVI PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE Sezione I – Procedimento Articolo 4 – Soggetti
- Sono soggetti titolati: a) il proprietario; nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i comproprietari; b) l’amministratore del condominio, previa delibera dell’assemblea condominiale, quando
sottoscritta da tutti i comproprietari; b) l’amministratore del condominio, previa delibera dell’assemblea condominiale, quando l’intervento concerne esclusivamente le parti comuni; c) il singolo condomino, quando l’intervento, sia strettamente pertinente sotto il profilo funzionale e spaziale alla sua unità immobiliare; d) il rappresentante del proprietario nominato con l’indicazione della procura notarile; e) il rappresentante legale del proprietario; f) il titolare di diritto di superficie;
con l’indicazione della procura notarile; e) il rappresentante legale del proprietario; f) il titolare di diritto di superficie; g) l’usufruttuario, nei limiti di cui all’Art. 986 Codice Civile; h) l’enfiteuta; i) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l’esercizio della servitù; l) l’affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la L. 203/82;
ffittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la L. 203/82; m) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; n) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza; o) il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui, in base al contratto, abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi e solo se controfirmato dal proprietario;
Articolo 5 – Presentazione
a facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi e solo se controfirmato dal proprietario; p) colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; q) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio. Articolo 5 – Presentazione
- La dichiarazione, comunicazione, istanza o altro atto comunque denominato relativo al
Articolo 5 – Presentazione
al demanio. Articolo 5 – Presentazione
- La dichiarazione, comunicazione, istanza o altro atto comunque denominato relativo al procedimento per l’esecuzione di opere edilizie (di seguito Domanda), indirizzata alla struttura competente, deve contenere i seguenti dati laddove richiesti dal procedimento in oggetto e, ove disponibili, essere prodotta obbligatoriamente su apposita modulistica redatta dal Comune: a) generalità del soggetto titolato, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è
dulistica redatta dal Comune: a) generalità del soggetto titolato, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del soggetto titolato e partita I.V.A. per soggetti giuridici;
iberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del soggetto titolato e partita I.V.A. per soggetti giuridici; c) generalità e numero del codice fiscale del progettista e del direttore dei lavori, con indicazione e numero di iscrizione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza ; d) generalità, numero del codice fiscale e partita I.V.A. del legale rappresentante e dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori;
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 8 e) ubicazione (via e numero civico) dell'immobile oggetto dell’intervento con la specificazione:
- degli estremi catastali;
- della classificazione urbanistica;
- di eventuali vincoli ambientali, monumentali o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.); f) il titolo che legittima all’esecuzione delle opere e relativi dati identificativi;
Titolo III del presente Regolamento;
tra natura (idrogeologico, sismico, ecc.); f) il titolo che legittima all’esecuzione delle opere e relativi dati identificativi; g) descrizione sommaria dell’intervento e classificazione della tipologia di intervento ai sensi del Titolo III del presente Regolamento; h) indirizzo di posta elettronica certificata e di domicilio al quale notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento (da parte di tutti i soggetti coinvolti);
ta e di domicilio al quale notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento (da parte di tutti i soggetti coinvolti); i) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione da parte del soggetto titolato, progettista, direttore lavori e dell’impresa esecutrice. 2. La Domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati indicati nel successivi articoli del presente Capo in funzione della tipologia di intervento e delle caratteristiche
Articolo 6 – Allegati alla Domanda
ti allegati indicati nel successivi articoli del presente Capo in funzione della tipologia di intervento e delle caratteristiche della costruzione. Articolo 6 – Allegati alla Domanda
- A corredo della Domanda deve essere presentata, qualora ricorra il caso, la seguente documentazione:
- copia dell’atto attestante il titolo o autocertificazione ai sensi di legge con indicazione degli estremi di registrazione e trascrizione del titolo
stante il titolo o autocertificazione ai sensi di legge con indicazione degli estremi di registrazione e trascrizione del titolo 2) modello debitamente compilato per la determinazione del contributo di costruzione; 3) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti, da eseguirsi contestualmente alla realizzazione dell’intervento edilizio (Art. 36 della LR 12/2005); 4) copia del documento di identità di ogni soggetto dichiarante;
lizzazione dell’intervento edilizio (Art. 36 della LR 12/2005); 4) copia del documento di identità di ogni soggetto dichiarante; 5) impegnativa alla presentazione entro la fine lavori dell’atto di pertinenzialità per le aree a parcheggio ai sensi degli articoli 64 e 66 della L.R. 12/2005; 6) autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali; 7) attestazione di versamento dei diritti sanitari in caso di progetto per il quale non è consentita autocertificazione ai sensi del DPR 380/2001; 8) relazione geologica e/o geotecnica, ai sensi del D.M. 14.09.2005; 9) autorizzazione della competente Sovrintendenza in caso di immobile assoggettato a vincolo;
ica, ai sensi del D.M. 14.09.2005; 9) autorizzazione della competente Sovrintendenza in caso di immobile assoggettato a vincolo; 10) parere di conformità del competente Comando dei Vigili del Fuoco o dichiarazione del progettista che ne attesti l’esenzione; 11) dichiarazione del progettista che illustri la tipologia strutturale dell’edificio oggetto di intervento e da cui risulti la necessità o meno di denuncia delle strutture in cemento armato o
tturale dell’edificio oggetto di intervento e da cui risulti la necessità o meno di denuncia delle strutture in cemento armato o metalliche, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001; per gli elementi strutturali di altra natura deve essere allegata una relazione tecnica a firma del medesimo progettista che asseveri la conformità del progetto dei vari elementi costruttivi propri dell’edificio alle norme tecniche vigenti in materia (art. 52 D.P.R. 380/2001);
el progetto dei vari elementi costruttivi propri dell’edificio alle norme tecniche vigenti in materia (art. 52 D.P.R. 380/2001); 12) relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici ai sensi della L. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni; 13) progetto degli impianti e relativi allegati, secondo le modalità previste dal D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni, o relativa dichiarazione di esenzione se trattasi di edifici senza impianti;
37/2008 e successive modificazioni e integrazioni, o relativa dichiarazione di esenzione se trattasi di edifici senza impianti; 14) computo metrico estimativo, sottoscritto dal progettista e dal soggetto titolato, delle opere calcolato con riferimento all'ultimo prezziario disponibile della CCIAA nel caso di:
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 9
- interventi su immobili con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico- alberghiero-ricettivo;
- interventi di ristrutturazione edilizia, salvo che il soggetto che promuove l’intervento chieda che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale interessate dall'intervento ai sensi dell’Art. 44.9 della LR 12/2005;
- modello ISTAT;
olumetria reale o alla superficie reale interessate dall'intervento ai sensi dell’Art. 44.9 della LR 12/2005; 15) modello ISTAT; 16) attestazione, sottoscritta dal progettista e dal soggetto titolato, riguardante opere già interessate da richiesta di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli estremi identificativi della pratica di condono; 17) nel caso di realizzazione di tombe ipogee dichiarazione, del progettista e del soggetto titolato,
della pratica di condono; 17) nel caso di realizzazione di tombe ipogee dichiarazione, del progettista e del soggetto titolato, di avvenuto rispetto dei requisiti generali indicati nell’Allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004; 18) documentazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 19) bozza di convenzione o impegnativa unilaterale d'obbligo avente i contenuti di cui all’Articolo 15;
difiche ed integrazioni; 19) bozza di convenzione o impegnativa unilaterale d'obbligo avente i contenuti di cui all’Articolo 15; 20) autorizzazione alla trasformazione dell’uso del suolo rilasciata dall’autorità competente, in caso di immobile ricadente in area di vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 5 della L.R. 27/2004; 21) nomina e accettazione del soggetto certificatore di cui alla DGR 5018/2007; 22) dichiarazione, sottoscritta dal progettista e dal soggetto titolato, con la quale si attesti che lo
cui alla DGR 5018/2007; 22) dichiarazione, sottoscritta dal progettista e dal soggetto titolato, con la quale si attesti che lo stato di fatto rappresentato negli allegati tecnici è legittimato in quanto edificato e/o modificato ovvero sanato/condonato attraverso regolari titoli di natura edilizia/urbanistica, riportando i relativi estremi identificativi, oppure che risulta realizzato antecedentemente all’entrata in vigore della L. 1150/1942.
ando i relativi estremi identificativi, oppure che risulta realizzato antecedentemente all’entrata in vigore della L. 1150/1942. 23) impegnativa e fideiussione di cui al comma 5 dell’art. 42 della L.R. 12/2005 nel caso in cui l’intervento comporti una diversa destinazione d’uso in relazione alla quale risulti previsto il conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; 24) copia delle schede catastali relative alle unità immobiliari oggetto di intervento;
iche e di interesse pubblico o generale; 24) copia delle schede catastali relative alle unità immobiliari oggetto di intervento; 25) valutazione e dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici dell’edificio, valutazione previsionale di clima e/o di impatto acustico laddove prescritte dalla legislazione vigente; 26) dichiarazione impegnativa del soggetto titolato resa ai sensi dell’art. 3.1.4 del vigente
critte dalla legislazione vigente; 26) dichiarazione impegnativa del soggetto titolato resa ai sensi dell’art. 3.1.4 del vigente Regolamento Locale di Igiene, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto, con la quale assume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al Titolo terzo del citato Regolamento;
ume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al Titolo terzo del citato Regolamento; 27) relazione idrogeologica sottoscritta da un tecnico abilitato, con attestazione di compatibilità degli interventi alla legislazione e alla normativa comunale vigenti, anche con specifico rimando alla soggiacenza e oscillazione della falda freatica; 28) dimostrazione e verifica tecnica ai sensi di legge in merito al reimpiego delle terre da scavo
lazione della falda freatica; 28) dimostrazione e verifica tecnica ai sensi di legge in merito al reimpiego delle terre da scavo derivanti dagli interventi in argomento (art. 186 del D.Lgs. 152/2006); 29) asseverazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che attesti il rispetto delle disposizioni normative sul superamento delle barriere architettoniche (art. 77.4 del D.P.R. 380/2001, art. 1.4 della L.13/1989, art. 20.3 L.R. 6/1989, art. 24.4 L.104/1992);
barriere architettoniche (art. 77.4 del D.P.R. 380/2001, art. 1.4 della L.13/1989, art. 20.3 L.R. 6/1989, art. 24.4 L.104/1992); 30) dichiarazione sottoscritta dal soggetto titolato sulla presenza di amianto nell’edificio oggetto di intervento e attestazione di avvenuta notifica del Piano di Lavoro (art. 256 del D.Lgs.81/2008), corredata da attestazione di ricezione da parte del competente organo di vigilanza; 31) dichiarazione del progettista che attesti la previsione o meno di opere che modifichino
del competente organo di vigilanza; 31) dichiarazione del progettista che attesti la previsione o meno di opere che modifichino l’aspetto esteriore dell’edificio e l’eventuale necessità di acquisizione preventiva
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 10 dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, specificandone in caso affermativo gli estremi identificativi; 32) richiesta di rateizzazione del contributo di costruzione e contestuale impegnativa alla presentazione della fideiussione secondo quanto stabilito dalle vigenti delibere comunali; 33) dichiarazione del progettista che attesti la perfetta coincidenza tra gli elaborati cartacei e
le vigenti delibere comunali; 33) dichiarazione del progettista che attesti la perfetta coincidenza tra gli elaborati cartacei e quelli informatizzati; 34) elaborati tecnici di cui all’Articolo 10, all’Articolo 11 e all’Articolo 12. 2. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata:
- su supporto informatico in modalità non editabile (pdf, jpg, dwf, ecc.) e editabile (dwg) attraverso la procedura stabilita da apposita disposizione comunale;
- su supporto cartaceo in copia unica.
Articolo 7 – Procedimento
) e editabile (dwg) attraverso la procedura stabilita da apposita disposizione comunale; 2) su supporto cartaceo in copia unica. Articolo 7 – Procedimento
- Il procedimento è disciplinato dalla L. 241/1990, dal DPR 380/2001 e dalla LR 12/2005 e dalle leggi di settore connesse e combinate. Articolo 8 – Avviso del provvedimento di Permesso di costruire
- Il responsabile della struttura competente comunica al richiedente presso il domicilio da questi
nto di Permesso di costruire
- Il responsabile della struttura competente comunica al richiedente presso il domicilio da questi indicato, tramite messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso di emanazione del Permesso di costruire o la determinazione negativa sulla domanda presentata, con le relative motivazioni (ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990).
- Nell’avviso è indicato il termine massimo per il ritiro del provvedimento e la documentazione
dell’art. 10 bis L. 241/1990). 2. Nell’avviso è indicato il termine massimo per il ritiro del provvedimento e la documentazione necessaria per il perfezionamento del procedimento. 3. Nel caso di determinazione negativa sulla domanda presentata, l'avviso deve indicare l'Autorità giudiziaria a cui rivolgersi e il termine di legge per l'eventuale impugnativa. 4. In caso di presentazione di osservazioni nel corso del procedimento, il responsabile della
Articolo 9 – Inizio dei lavori relativi al Permesso di costruire
legge per l'eventuale impugnativa. 4. In caso di presentazione di osservazioni nel corso del procedimento, il responsabile della struttura competente comunica il provvedimento ai soggetti controinteressati. Articolo 9 – Inizio dei lavori relativi al Permesso di costruire
- Il titolare di Permesso di costruire deve presentare la comunicazione di inizio lavori entro tre giorni dal loro effettivo inizio. Contestualmente alla comunicazione deve essere presentata,
icazione di inizio lavori entro tre giorni dal loro effettivo inizio. Contestualmente alla comunicazione deve essere presentata, qualora non sia stata già trasmessa precedentemente, la seguente documentazione: a) denuncia delle strutture in cemento armato o metalliche, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001; b) generalità dell'impresa appaltatrice delle opere, che deve anche sottoscrivere gli elaborati di progetto;
Articolo 10 – Rappresentazione del contesto
el D.P.R. 380/2001; b) generalità dell'impresa appaltatrice delle opere, che deve anche sottoscrivere gli elaborati di progetto; c) generalità del Direttore dei lavori, che deve anche sottoscrivere gli elaborati di progetto; d) documentazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; e) indicazione del soggetto certificatore di cui alla DGR 5018/2007; f) la convenzione sottoscritta. Sezione II – Elaborati tecnici Articolo 10 – Rappresentazione del contesto
Articolo 10 – Rappresentazione del contesto
i alla DGR 5018/2007; f) la convenzione sottoscritta. Sezione II – Elaborati tecnici Articolo 10 – Rappresentazione del contesto
- La predisposizione di specifici elaborati grafici di rappresentazione dello stato di fatto deve garantire una esauriente lettura del contesto urbano o extraurbano finalizzata al corretto inserimento ambientale della soluzione progettuale proposta, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dei luoghi.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 11 2. Devono essere presentati: a) estratto degli strumenti di pianificazione generali (tutti i documenti con valenza prescrittiva del PGT e degli strumenti correlati) e attuativi, vigenti e adottati, con individuazione degli ambiti interessati dall’intervento e inserimento in scala metrica dell’edificio/opere oggetto di intervento; b) estratto mappa catastale con l’individuazione dei mappali interessati dall’intervento e
edificio/opere oggetto di intervento; b) estratto mappa catastale con l’individuazione dei mappali interessati dall’intervento e inserimento in scala metrica dell’edificio/opere oggetto di intervento; c) planimetria di rilievo del sito di intervento estesa alle aree limitrofe, in scala 1:200 o 1:500 (in relazione all'ampiezza dell'intervento) con specificati:
- orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche;
(in relazione all'ampiezza dell'intervento) con specificati:
- orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche;
- presenze naturalistiche ed ambientali (con evidenziazione di eventuali vincoli di tutela);
- alberature esistenti con l’indicazione delle relative essenze;
- costruzioni limitrofe, con specificazione della destinazione d’uso, distanze ed altezze;
- impianti tecnologici (oleodotti, elettrodotti, metanodotti, ecc.) e relative servitù;
destinazione d’uso, distanze ed altezze;
- impianti tecnologici (oleodotti, elettrodotti, metanodotti, ecc.) e relative servitù;
- opere di urbanizzazioni esistenti con indicazione del punto di allaccio delle reti relative all’edificio oggetto di intervento;
- recinzioni ed accessi;
- limiti di proprietà;
- i perimetri delle aree soggette a tutela o poste all’interno di fasce di rispetto.
- Per gli interventi di nuova costruzione e per tutti gli interventi che riguardano opere di
all’interno di fasce di rispetto. 3. Per gli interventi di nuova costruzione e per tutti gli interventi che riguardano opere di sistemazione, pavimentazione o modifica delle aree pertinenziali devono essere prodotte planimetria e sezioni trasversali, in scala 1:200-1:500, di tutta l’area pertinenziale in corrispondenza degli interventi previsti (almeno due ortogonali dell’intero lotto in caso di nuova costruzione) estese almeno in parte ai lotti e agli spazi pubblici adiacenti. Su detti elaborati
l’intero lotto in caso di nuova costruzione) estese almeno in parte ai lotti e agli spazi pubblici adiacenti. Su detti elaborati devono essere indicati:
- quote del terreno nello stato di fatto con riferimento allo zero urbanistico;
- gli interventi di modifica dell’andamento del terreno, se previsti, evidenziando opportunamente gli sterri e i riporti (gialli/rossi) e il calcolo analitico del terreno da movimentare.
e previsti, evidenziando opportunamente gli sterri e i riporti (gialli/rossi) e il calcolo analitico del terreno da movimentare.
- particolari in corrispondenza di eventuali cambi di quota esistenti o previsti in corrispondenza dei confini di proprietà e dei corsi d’acqua.
- Negli interventi che modificano lo stato esteriore degli edifici e delle aree pertinenziali deve essere prodotto un rilievo fotografico a colori (dimensioni minime 10 x 15 cm) dell’area e del suo contesto.
pertinenziali deve essere prodotto un rilievo fotografico a colori (dimensioni minime 10 x 15 cm) dell’area e del suo contesto. 5. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente deve essere presentato il rilievo quotato di tutti i piani dell'unità immobiliare, compresi gli spazi accessori e gli spazi non accessibili, nonché, nel caso di interventi relativi a parti esterne, i prospetti con l'indicazione delle caratteristiche e dei
accessibili, nonché, nel caso di interventi relativi a parti esterne, i prospetti con l'indicazione delle caratteristiche e dei colori dei materiali di finitura, degli infissi e degli elementi decorativi. La scala di rappresentazione deve essere 1:100 (o 1:200 per immobili di grandi dimensioni). 6. Le sezioni dei fabbricati esistenti devono essere :
- quotate (le quote devono essere riferite allo zero urbanistico);
- minimo due;
- in scala 1:100 o 1:200 in funzione delle dimensioni del fabbricato;
vono essere riferite allo zero urbanistico);
- minimo due;
- in scala 1:100 o 1:200 in funzione delle dimensioni del fabbricato;
- significative delle tipologie costruttive;
- estese sino allo spazio pubblico prossimo preso come riferimento per lo zero urbanistico.
- Negli interventi di Restauro come definito dal presente Regolamento la rappresentazione dello stato di fatto, in scala 1:50, deve contenere il rilievo puntuale del manufatto sia dal punto di vista
la rappresentazione dello stato di fatto, in scala 1:50, deve contenere il rilievo puntuale del manufatto sia dal punto di vista geometrico che materico, con l'evidenziazione delle parti aggiunte rispetto alla costruzione
Articolo 11 – Elaborati di progetto
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 12 originale. Il rilievo deve essere esteso a tutte le parti interessate dagli interventi e deve essere accompagnato da un’adeguata documentazione fotografica. Articolo 11 – Elaborati di progetto
- Alla Domanda devono essere allegati ove ricorra il caso o qualora siano rappresentativi delle opere in progetto, e fatti salvi quelli prescritti da norme speciali o da leggi di settore:
qualora siano rappresentativi delle opere in progetto, e fatti salvi quelli prescritti da norme speciali o da leggi di settore: a) planimetria generale in scala 1:200 o 1:500, quotata, riportante l’ingombro degli edifici da realizzare, i limiti di proprietà e dell’ambito oggetto di intervento, la sistemazione delle aree scoperte differenziando le superfici filtranti da quelle impermeabili, gli accessi, le aree a parcheggio le distanze dai confini di proprietà, dalle strade e dagli edifici circostanti. Sul
ermeabili, gli accessi, le aree a parcheggio le distanze dai confini di proprietà, dalle strade e dagli edifici circostanti. Sul medesimo elaborato deve essere riportata la verifica analitica dei parametri urbanistici ed edilizi (tutti i dati utilizzati per la verifica devono essere riconducibili alle quote indicate in planimetria); b) elaborati grafici e descrittivi degli interventi di sistemazione delle aree a giardino nel rispetto di quanto contenuto nel Regolamento del verde;
e descrittivi degli interventi di sistemazione delle aree a giardino nel rispetto di quanto contenuto nel Regolamento del verde; c) planimetria delle reti in scala 1:200 o 1:500, quotata, contenente:
- lo schema fognario interno (relativo sia alle acque cloacali che a quelle meteoriche), gli allacciamenti alla rete comunale, la tipologia degli elementi o impianti utilizzati (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.);
a tipologia degli elementi o impianti utilizzati (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.);
- la rete per il recupero e il riuso delle acque meteoriche, comprensiva dei serbatoi;
- altre eventuali reti interessanti le aree pertinenziali (impianto geotermico, ecc.); d) piante in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento), quotate, di tutti i piani del fabbricato (compresi quelli non abitabili e la copertura) con l’indicazione delle
ell’intervento), quotate, di tutti i piani del fabbricato (compresi quelli non abitabili e la copertura) con l’indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli locali o spazi accessori (utilizzando le definizioni degli ambienti stabilite dal vigente Regolamento Locale di Igiene), gli ingombri degli apparecchi sanitari, le canne fumarie, gli esalatori di bagni e cucine, le colonne verticali di scarico, gli spazi destinati
gli apparecchi sanitari, le canne fumarie, gli esalatori di bagni e cucine, le colonne verticali di scarico, gli spazi destinati a parcheggio e i relativi accessi, gli spazi non accessibili; sulla medesima tavola devono essere indicate le superfici utili, nonché il calcolo di verifica dei rapporti aero-illuminanti; nel caso di recinzioni la pianta deve essere estesa all’intero sviluppo del manufatto e riportare l’ingombro degli eventuali edifici;
aso di recinzioni la pianta deve essere estesa all’intero sviluppo del manufatto e riportare l’ingombro degli eventuali edifici; e) prospetti in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento), relativi ad ogni fronte dell’edificio o di quello esterno della recinzione con indicazione delle quote altimetriche, dei materiali e dei colori impiegati; nel caso di edificio a cortina, o comunque inserito in un fronte continuo più esteso, devono essere rappresentati anche i prospetti
caso di edificio a cortina, o comunque inserito in un fronte continuo più esteso, devono essere rappresentati anche i prospetti adiacenti; f) sezioni significative in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento), minimo due di cui almeno una sul vano scala, ove esistente, con indicazione delle altezze nette dei piani e dei parapetti nonché lo spessore delle solette e tutte le quote necessarie alla verifica dei parametri urbanistici;
dei piani e dei parapetti nonché lo spessore delle solette e tutte le quote necessarie alla verifica dei parametri urbanistici; g) eventuali particolari costruttivi in scala 1:20; h) elaborati grafici di comparazione tra stato di fatto e progetto, in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’ampiezza dell’intervento), sui quali devono essere riportate, con colore giallo le demolizioni e con colore rosso le nuove opere;
mpiezza dell’intervento), sui quali devono essere riportate, con colore giallo le demolizioni e con colore rosso le nuove opere; i) verifica del progetto con dimostrazione grafica, relazione descrittiva e dichiarazione di conformità, rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; j) nel caso di realizzazione di tombe ipogee devono essere presentate le piante e le sezioni, in
delle barriere architettoniche; j) nel caso di realizzazione di tombe ipogee devono essere presentate le piante e le sezioni, in scala 1:20, l’individuazione del lotto rispetto all’area cimiteriale in scala 1:500, la rappresentazione dell’intorno in scala 1:100;
Articolo 12 – Relazione illustrativa
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 13 k) relazione illustrativa contenente gli elementi definiti all'Articolo 12. 2. Per interventi di Restauro come definito dal presente Regolamento tutti gli elaborati grafici devono essere redatti in scala 1:50, sono obbligatori i particolari costruttivi in scala 1:20 e devono essere predisposti specifici progetti per particolari elementi decorativi. Articolo 12 – Relazione illustrativa
Articolo 12 – Relazione illustrativa
la 1:20 e devono essere predisposti specifici progetti per particolari elementi decorativi. Articolo 12 – Relazione illustrativa
- Ogni progetto di opera edilizia deve essere corredato da una relazione tecnico illustrativa, a firma del progettista, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici.
- La relazione deve contenere: a) descrizione del sito;
isposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici. 2. La relazione deve contenere: a) descrizione del sito; b) classificazione dell'area rispetto allo strumento urbanistico generale e/o esecutivo; c) definizione della tipologia di intervento; d) destinazione d’uso dell'immobile esistente e prevista; e) elencazione e descrizione di eventuali vincoli; f) descrizione dell’intervento edilizio; g) descrizione degli interventi sugli impianti;
one e descrizione di eventuali vincoli; f) descrizione dell’intervento edilizio; g) descrizione degli interventi sugli impianti; h) descrizione della tipologia delle strutture portanti; i) calcolo dei volumi e delle superfici di progetto e dimostrazione della conformità a tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati anche mediante tabelle esemplificative di lettura e raffronto;
edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati anche mediante tabelle esemplificative di lettura e raffronto; j) nel caso di insediamenti produttivi la relazione deve essere integrata, qualora disponibili, con informazioni relative a:
- categoria di attività da insediare;
- numero di addetti previsti;
- descrizione delle lavorazioni effettuate, dei materiali trattati, dei prodotti stoccati;
- tipologia delle sostanze reflue e relativi impianti di smaltimento;
Articolo 13 – Permesso di costruire convenzionato
effettuate, dei materiali trattati, dei prodotti stoccati;
- tipologia delle sostanze reflue e relativi impianti di smaltimento;
- provvedimenti atti ad abbattere rumori ed esalazioni nocive;
- flussi di traffico veicolare indotto. Articolo 13 – Permesso di costruire convenzionato
- Sono legittimati a presentare domanda di Permesso di costruire convenzionato i soggetti di cui all’Articolo 4.
- La domanda di Permesso di costruire convenzionato deve contenere oltre agli elementi di cui
i soggetti di cui all’Articolo 4. 2. La domanda di Permesso di costruire convenzionato deve contenere oltre agli elementi di cui all’Articolo 5 anche l’esplicito rimando all'atto di convenzione ove sono contenute le pattuizioni e le obbligazioni connesse con l'atto abilitativo nonché le dichiarazioni e le assunzioni di responsabilità definite con apposita Delibera di Giunta Comunale inerente la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
oni di responsabilità definite con apposita Delibera di Giunta Comunale inerente la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 3. I documenti da allegare alla domanda di Permesso di costruire convenzionato sono quelli di cui all’Articolo 6 integrati con il progetto esecutivo delle opere pubbliche, di interesse generale, da realizzarsi su aree pubbliche o asservite all’uso pubblico, di urbanizzazione primaria e secondaria
e, di interesse generale, da realizzarsi su aree pubbliche o asservite all’uso pubblico, di urbanizzazione primaria e secondaria e di tutte le opere connesse all’intervento, comunque denominate, indicate dallo strumento urbanistico generale. 4. Il procedimento del Permesso di costruire convenzionato ricalca quello del Permesso di costruire con le specificazioni di cui ai seguenti commi. 5. Oltre ai pareri e agli atti di assenso, comunque denominati, di Enti o Agenzie (ASL, ARPA, Vigili
i di cui ai seguenti commi. 5. Oltre ai pareri e agli atti di assenso, comunque denominati, di Enti o Agenzie (ASL, ARPA, Vigili del fuoco, ecc.), la struttura competente acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 14 a) la validazione del progetto esecutivo da parte della struttura comunale competente di cui al comma 3; b) la delibera di Giunta Comunale relativa all’approvazione dello schema di convenzione e del progetto esecutivo di cui al comma 2. 6. Il rilascio del Permesso di costruire convenzionato è subordinato alla stipula della convenzione,
Articolo 14 – Proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata
secutivo di cui al comma 2. 6. Il rilascio del Permesso di costruire convenzionato è subordinato alla stipula della convenzione, 7. I termini temporali di esecuzione delle opere sono regolati in via prevalente dalla convenzione facente parte del Permesso di costruire. CAPO II – PIANO ATTUATIVO Sezione I – Procedimento Articolo 14 – Proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata
- La proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata deve indicare:
lo 14 – Proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata
- La proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata deve indicare: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
comunque, è legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente e partita I.V.A. per soggetti giuridici; c) generalità e numero del codice fiscale del progettista e del direttore dei lavori, con indicazione e numero di iscrizione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione degli immobili oggetto dell’intervento con la specificazione:
- degli estremi catastali;
ssionale di appartenenza; d) ubicazione degli immobili oggetto dell’intervento con la specificazione:
- degli estremi catastali;
- della classificazione urbanistica;
- di eventuali vincoli ambientali, monumentali o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.); e) il titolo che legittima il richiedente ad avanzare la proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata e relativi dati identificativi; f) indirizzo di posta elettronica e indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove
Articolo 15 – Allegati alla proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata
e relativi dati identificativi; f) indirizzo di posta elettronica e indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento g) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista. 2. La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Articolo 15 – Allegati alla proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata
Articolo 15 – Allegati alla proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata
tagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Articolo 15 – Allegati alla proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata
- A corredo della proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata deve essere allegato lo schema di convenzione contenente: a) i termini per la cessione o asservimento gratuiti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; b) l'importo complessivo delle opere di urbanizzazione relative all'insediamento, specificando
nizzazione primaria e secondaria; b) l'importo complessivo delle opere di urbanizzazione relative all'insediamento, specificando l'eventuale quota realizzata a cura e spese del soggetto attuatore a scomputo dei corrispondenti oneri di urbanizzazione; c) i termini per la realizzazione delle opere pubbliche, di interesse generale, da realizzarsi su aree pubbliche o asservite all’uso pubblico, di urbanizzazione primaria e secondaria e di tutte
esse generale, da realizzarsi su aree pubbliche o asservite all’uso pubblico, di urbanizzazione primaria e secondaria e di tutte le opere connesse all’intervento, comunque denominate, indicate dallo strumento urbanistico generale; d) i termini per la realizzazione delle costruzioni private; e) i termini per il versamento degli eventuali oneri di urbanizzazione residui;
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 15 f) l’impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle aree e delle opere di cui al punto a) previste in cessione, fino all'eventuale assunzione delle stesse da parte del Comune; g) le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; h) l’impegno a trasferire all’acquirente gli obblighi assunti nei confronti del Comune; in caso di
derivanti dalla convenzione; h) l’impegno a trasferire all’acquirente gli obblighi assunti nei confronti del Comune; in caso di vendita parziale resta ferma la solidale responsabilità dei soggetti attuatori verso il Comune; i) i termini dell’accordo fra i soggetti attuatori e gli enti erogatori di servizi e forniture a rete, per ogni aspetto relativo alle eventuali cabine di trasformazione o distribuzione; j) l'elenco dettagliato delle aree interessate dal Piano Attuativo distinguendo fra le seguenti
trasformazione o distribuzione; j) l'elenco dettagliato delle aree interessate dal Piano Attuativo distinguendo fra le seguenti categorie: aree interessate dall'edificazione; aree necessarie per le opere di urbanizzazione. 2. Tale convenzione deve essere registrata nelle forme di legge a cura e spese del proponente. 3. Nel caso di piani ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico deve essere allegata anche
ura e spese del proponente. 3. Nel caso di piani ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico deve essere allegata anche la relazione geologica particolareggiata comprovante l'ammissibilità dell'intervento e contenente le eventuali condizioni alle quali l'intervento deve essere subordinato. 4. Nel caso di aree dichiarate sismiche, deve essere allegato anche il parere del competente ufficio. 5. Nel caso di Proposta di Piano Attuativo presentato ai sensi dell’articolo 27.5 della L. 166/2002
rere del competente ufficio. 5. Nel caso di Proposta di Piano Attuativo presentato ai sensi dell’articolo 27.5 della L. 166/2002 deve essere allegata anche l’atto costitutivo del consorzio. 6. La proposta di Piano Attuativo deve essere corredata da: a) i documenti di cui all’Articolo 17, Articolo 18 e Articolo 19; b) domanda di Autorizzazione paesaggistica qualora ricorra il caso. 7. La documentazione di cui al presente Articolo deve essere presentata su supporto informatico e
Articolo 16 – Procedimento di approvazione del Piano Attuativo di iniziativa pri
stica qualora ricorra il caso. 7. La documentazione di cui al presente Articolo deve essere presentata su supporto informatico e su supporto cartaceo in triplice copia. Articolo 16 – Procedimento di approvazione del Piano Attuativo di iniziativa privata
- Il procedimento è disciplinato dalla LR 12/2005. Sezione II – Elaborati tecnici Articolo 17 – Rappresentazione del contesto del Piano Attuativo di iniziativa privata
Articolo 17 – Rappresentazione del contesto del Piano Attuativo di iniziativa pr
LR 12/2005. Sezione II – Elaborati tecnici Articolo 17 – Rappresentazione del contesto del Piano Attuativo di iniziativa privata
- La predisposizione di specifici elaborati grafici di rappresentazione dello stato di fatto deve garantire una esauriente lettura del contesto urbano o extraurbano finalizzata al corretto inserimento ambientale della soluzione progettuale proposta, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dei luoghi.
l corretto inserimento ambientale della soluzione progettuale proposta, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dei luoghi. 2. Nel caso di richiesta di piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, la documentazione relativa alla rappresentazione dello stato di fatto è composta da: a) planimetria quotata almeno in scala 1:500 della zona interessata con la rappresentazione
dello stato di fatto è composta da: a) planimetria quotata almeno in scala 1:500 della zona interessata con la rappresentazione della morfologia (quote del terreno nello stato di fatto con riferimento allo zero urbanistico), l'individuazione delle presenze naturalistiche ed ambientali e degli eventuali vincoli apposti in forza della vigente legislazione; la planimetria deve essere estesa adeguatamente al territorio circostante per consentire una opportuna conoscenza del contesto di intervento; nel caso di
e estesa adeguatamente al territorio circostante per consentire una opportuna conoscenza del contesto di intervento; nel caso di proposta in aree già edificate, la planimetria deve riportare gli edifici esistenti e le relative distanze; b) nel caso di aree già edificate, prospetti e sezioni schematici degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500, estesi all'edificato in relazione con l'ambito del piano stesso; c) documentazione fotografica a colori che rappresenti da più punti di vista (con particolare
one con l'ambito del piano stesso; c) documentazione fotografica a colori che rappresenti da più punti di vista (con particolare riferimento alle relazioni visuali fra spazi pubblici e privati, ai coni visuali, ecc.) e in modo panoramico l'area oggetto dell'intervento e il suo contesto;
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 16 d) planimetria quotata in scala 1:500 di tutte le aree interessate comprese le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 3. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata:
- su supporto informatico in modalità non editabile (pdf, jpg, dwf, ecc.) e editabile (dwg) attraverso la procedura stabilita da apposita disposizione comunale;
- su supporto cartaceo.
Articolo 18 – Elaborati di progetto del Piano attuativo
, jpg, dwf, ecc.) e editabile (dwg) attraverso la procedura stabilita da apposita disposizione comunale;
- su supporto cartaceo. Articolo 18 – Elaborati di progetto del Piano attuativo
- Gli elaborati da allegare alla richiesta di piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, oltre a quanto indicato nell'Articolo 17 e fatti salvi quelli prescritti da norme speciali o da leggi di settore, sono:
tuativo, oltre a quanto indicato nell'Articolo 17 e fatti salvi quelli prescritti da norme speciali o da leggi di settore, sono: a) stralcio dello strumento urbanistico generale vigente o adottato e delle relative norme di attuazione, con individuazione delle aree interessate; b) estratto catastale con l'indicazione delle aree interessate c) elenco delle particelle catastali coinvolte con indicazione per ogni particella di:
con l'indicazione delle aree interessate c) elenco delle particelle catastali coinvolte con indicazione per ogni particella di:
- proprietari o titolari di diritti reali sul fondo, con indicazione della relativa quota;
- superficie catastale e reale dell’area. d) visura catastale delle particelle coinvolte; e) planimetria generale, in scala 1:200 - 1:500 con l'individuazione delle superfici fondiarie e relativi accessi, degli eventuali edifici esistenti mantenuti o trasformati dal progetto, degli
ione delle superfici fondiarie e relativi accessi, degli eventuali edifici esistenti mantenuti o trasformati dal progetto, degli spazi di uso pubblico, delle aree da cedere al Comune, della viabilità e relative intersezioni con le strade esistenti; f) progetto planivolumetrico con omogenea rappresentazione del contesto, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazioni d'uso, con indicazione delle
ne del contesto, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazioni d'uso, con indicazione delle sagome d'ingombro degli edifici, delle coperture e delle altezze, nonché delle opere di sistemazione delle aree libere pubbliche e private; g) progetto preliminare delle opere di urbanizzazione relativo alle strade, agli accessi, ai parcheggi pubblici e privati, nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi;
e, agli accessi, ai parcheggi pubblici e privati, nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi; h) sezioni quotate, almeno due sezioni ortogonali dell’intero comparto, in scala 1:200 - 1:500, estese all'area di intervento e ad un adeguato intorno; nelle sezioni devono essere riportati:
- gli interventi di modifica dell’andamento del terreno, se previsti, evidenziando opportunamente gli sterri e i riporti (gialli/rossi) e il calcolo analitico del terreno da movimentare.
e previsti, evidenziando opportunamente gli sterri e i riporti (gialli/rossi) e il calcolo analitico del terreno da movimentare.
- particolari in scala 1:100 – 1:50 in corrispondenza di eventuali cambi di quota esistenti o previsti in corrispondenza dei confini di proprietà e dei corsi d’acqua; i) simulazione fotografica (o altra tecnica) dell'intervento rispetto all'ambito interessato con particolare riferimento alle parti prospicienti gli spazi pubblici esistenti e di progetto;
rispetto all'ambito interessato con particolare riferimento alle parti prospicienti gli spazi pubblici esistenti e di progetto; j) relazione illustrativa di cui all'Articolo 19; k) quadro economico per l'eventuale acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano; l) norme urbanistiche ed edilizie di dettaglio. 2. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata:
piano; l) norme urbanistiche ed edilizie di dettaglio. 2. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata:
- su supporto informatico in modalità non editabile (pdf, jpg, dwf, ecc.) e editabile (dwg) attraverso la procedura stabilita da apposita disposizione comunale;
- su supporto cartaceo.
Articolo 19 – Relazione illustrativa del Piano attuativo
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 17 Articolo 19 – Relazione illustrativa del Piano attuativo
- Ogni progetto deve essere corredato da una relazione tecnico illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici.
- Nel caso di piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
alcoli planivolumetrici. 2. Nel caso di piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo la relazione deve contenere: a) descrizione del sito b) destinazioni d'uso previste c) elencazione e descrizione di eventuali vincoli; d) descrizione dell’intervento con particolare riferimento agli elementi ordinatori alla base della proposta di trasformazione urbana; e) valutazione dell'impatto e descrizione degli interventi di inserimento paesistico-ambientale;
CAPO III – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
posta di trasformazione urbana; e) valutazione dell'impatto e descrizione degli interventi di inserimento paesistico-ambientale; f) quantificazione dell'intervento (aree pubbliche, aree private, volume in progetto, carico insediativo, ecc.); g) schede di rilevamento di eventuali edifici esistenti compresi nel piano attuativo. 3. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata su supporto informatico e su supporto cartaceo. CAPO III – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
Articolo 20 – Soggetti del Certificato di agibilità
al presente articolo deve essere presentata su supporto informatico e su supporto cartaceo. CAPO III – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ Articolo 20 – Soggetti del Certificato di agibilità
- Sono legittimati a chiedere il rilascio del Certificato di agibilità i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti articoli o comunque legittimati alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione. Articolo 21 – Richiesta di Certificato di Agibilità
Articolo 21 – Richiesta di Certificato di Agibilità
alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione. Articolo 21 – Richiesta di Certificato di Agibilità
- La richiesta di Certificato di Agibilità deve indicare: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a
na fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa; b) numero del codice fiscale del richiedente e partita I.V.A. per soggetti giuridici; c) estremi del titolo abilitativo e relative varianti in base alle quali sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare l’agibilità; d) la data ultimazione dei lavori;
e alle quali sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare l’agibilità; d) la data ultimazione dei lavori; e) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente; f) nel caso di opere eseguite su edifici preesistenti estremi dell’atto di agibilità precedentemente rilasciato sull’immobile g) se trattasi di agibilità parziale, l’esatta individuazione della porzione oggetto della richiesta.
Articolo 22 – Documenti da allegare alla richiesta del Certificato di agibilità
e rilasciato sull’immobile g) se trattasi di agibilità parziale, l’esatta individuazione della porzione oggetto della richiesta. 2. La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Articolo 22 – Documenti da allegare alla richiesta del Certificato di agibilità
- A corredo della richiesta del Certificato di Agibilità deve essere presentata, oltre a quanto richiesto dalla legislazione settoriale vigente, la seguente documentazione:
di Agibilità deve essere presentata, oltre a quanto richiesto dalla legislazione settoriale vigente, la seguente documentazione: a) certificato di collaudo statico o dichiarazione di idoneità statica delle opere realizzate; b) copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione o la variazione dell’immobile presso l'Agenzia del territorio nonché copia delle planimetrie delle unità immobiliari;
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 18 c) dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; d) dichiarazione, redatta da tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’Art.77
ere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’Art.77 nonché all’Art. 82 del DPR 380/2001; e) eventuale certificazione di prevenzione incendi o dichiarazione redatta come da DM 4.5.1998 con la ricevuta rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco; f) certificati di collaudo e dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici resi nelle forme di legge dalle ditte installatrici;
ficati di collaudo e dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici resi nelle forme di legge dalle ditte installatrici; g) atto di pertinenzialità, contenente gli estremi della trascrizione, per le aree a parcheggio di cui agli artt. 64 e 65 della LR 12/2005, qualora non già presentato precedentemente; h) certificazione in merito ai requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5/12/1997. i) gli elaborati di aggiornamento del data base topografico nei termini e secondo le modalità
edifici di cui al DPCM 5/12/1997. i) gli elaborati di aggiornamento del data base topografico nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale; j) gli elaborati e di certificazione energetica nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale; k) la documentazione di cui all’Articolo 80; l) dichiarazione di avvenuto allaccio alle reti di urbanizzazione primaria e ove richiesta autorizzazione allo scarico dei reflui oppure documentazione attestante lo scarico alternativo
zzazione primaria e ove richiesta autorizzazione allo scarico dei reflui oppure documentazione attestante lo scarico alternativo dei reflui di fognatura in assenza della rete comunale; m) la documentazione di cui all’art. 25 comma 5bis del DPR 380/2001, nei casi previsti dalla legge. 2. Qualora non venga indicato l’atto di agibilità di cui alla lettera f) dell’Articolo 21 la documentazione sopra elencata dovrà essere presentata in riferimento all’intero immobile di cui si richiede
Articolo 23 – Procedimento del Certificato di agibilità
dell’Articolo 21 la documentazione sopra elencata dovrà essere presentata in riferimento all’intero immobile di cui si richiede l’agibilità e non solo alle opere di variante/modifica intervenute. 3. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata:
- su supporto informatico in modalità non editabile (pdf, jpg, dwf, ecc.) e editabile (dwg) attraverso la procedura stabilita da apposita disposizione comunale;
- su supporto cartaceo. Articolo 23 – Procedimento del Certificato di agibilità
Articolo 23 – Procedimento del Certificato di agibilità
ura stabilita da apposita disposizione comunale;
- su supporto cartaceo. Articolo 23 – Procedimento del Certificato di agibilità
- Il procedimento è disciplinato dal DPR 380/2001. Articolo 24 – Rilascio del Certificato di agibilità
- Il provvedimento di accoglimento deve contenere: a) le generalità, il codice fiscale, la partita I.V.A. per soggetti giuridici e gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del soggetto che ha presentato domanda,
er soggetti giuridici e gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del soggetto che ha presentato domanda, ovvero, nel caso di soggetto collettivo, la persona fisica che ha presentato domanda in rappresentanza dello stesso; b) l’ubicazione e l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento; c) il riferimento all'atto abilitativo; d) l'esito dell’eventuale sopralluogo eseguito dal personale competente;
ell’intervento; c) il riferimento all'atto abilitativo; d) l'esito dell’eventuale sopralluogo eseguito dal personale competente; e) il riferimento all’attestazione di conformità delle opere eseguite presentata dal direttore lavori al termine dei lavori; f) il riferimento all’eventuale utilizzo del bonus di cui al Titolo V del presente Regolamento; g) la data, la numerazione progressiva e la sottoscrizione da parte del soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
Articolo 25 – Voltura
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 19 CAPO IV – VOLTURA Articolo 25 – Voltura
- Nell’ipotesi di trasferimento del Permesso di Costruire, della DIA e dell’Autorizzazione Paesaggistica o di altro atto comunque denominato previsto dalla legislazione vigente, i subentranti devono chiedere che i corrispondenti atti siano intestati agli stessi.
- Il subentrante presenta alla struttura competente la domanda di nuova intestazione (Voltura) con
Articolo 26 – Autorizzazione per insegne e altri mezzi pubblicitari
siano intestati agli stessi. 2. Il subentrante presenta alla struttura competente la domanda di nuova intestazione (Voltura) con indicazione, anche in via di autocertificazione, dell’atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto. CAPO V - INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE Articolo 26 – Autorizzazione per insegne e altri mezzi pubblicitari
- Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente CAPO le tende parasole aggettanti su suolo
egne e altri mezzi pubblicitari
- Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente CAPO le tende parasole aggettanti su suolo pubblico o di uso pubblico, le insegne, le targhe, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da apporre su proprietà privata in forma permanente o temporanea.
- Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato
one di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all’acquisizione del parere favorevole dell’organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Struttura competente e deve contenere: a) generalità e numero del codice fiscale del dichiarante; b) ubicazione dell'immobile oggetto dell’intervento con la specificazione:
- degli estremi catastali;
e fiscale del dichiarante; b) ubicazione dell'immobile oggetto dell’intervento con la specificazione:
- degli estremi catastali;
- della classificazione urbanistica;
- di eventuali vincoli ambientali, monumentali o di altra natura; c) il titolo che legittima il dichiarante all’esecuzione delle opere; d) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento;
zzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento; e) breve descrizione dell'intervento e della tipologia dell'installazione richiesta; f) luogo e data di presentazione, nonché sottoscrizione da parte del dichiarante. 4. Alla domanda devono essere allegati in duplice copia: a) fotografie a colori dello stato dei luoghi estese all'intero fronte dell'edificio o allo spazio interessato dall'installazione;
fotografie a colori dello stato dei luoghi estese all'intero fronte dell'edificio o allo spazio interessato dall'installazione; b) fotografie a colori finalizzate ad individuare nel dettaglio il luogo dell'installazione del manufatto (porzione di facciata, vetrina e cassonetto portainsegna, ecc.; c) elaborato grafico di progetto (pianta e prospetto) con individuazione delle dimensioni principali dell'installazione ;
ecc.; c) elaborato grafico di progetto (pianta e prospetto) con individuazione delle dimensioni principali dell'installazione ; d) simulazione fotografica, o altra tecnica assimilabile, dell'installazione ad opera compiuta. 5. Il termine complessivo per il rilascio, da parte della struttura competente, è fissato in 30 giorni dalla ricezione della domanda. 6. Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) esamina la domanda, i documenti e gli
ni dalla ricezione della domanda. 6. Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) esamina la domanda, i documenti e gli elaborati presentati in allegato e valuta la conformità rispetto alle disposizioni di cui al Titolo IV. 7. Qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) richiede, entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione, la necessaria documentazione integrativa.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 20 8. In caso di richiesta di documentazione integrativa il termine di cui al comma 4 ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricezione della medesima. 9. Il procedimento è concluso mediante atto esplicito di assenso (autorizzazione) o diniego. 10. L'autorizzazione ha validità per 5 anni dalla data di rilascio. Al termine di tale periodo è
nso (autorizzazione) o diniego. 10. L'autorizzazione ha validità per 5 anni dalla data di rilascio. Al termine di tale periodo è obbligatorio presentare domanda di rinnovo che dimostri la conformità rispetto ai regolamenti vigenti al momento del rinnovo o che preveda l'adeguamento dell'installazione. In caso di striscioni, come definiti all'Articolo 54, l'autorizzazione ha validità pari a 6 mesi rinnovabile, per una sola volta, altri 6 mesi.
Articolo 27 – Mutamento di destinazione d’uso
scioni, come definiti all'Articolo 54, l'autorizzazione ha validità pari a 6 mesi rinnovabile, per una sola volta, altri 6 mesi. 11. Le insegne esistenti alla data di adozione del presente Regolamento hanno validità per 5 anni dalla suddetta data. Decorso tale termine le autorizzazioni devono essere rinnovate secondo i disposti del presente Regolamento. CAPO VI – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO Articolo 27 – Mutamento di destinazione d’uso
Articolo 27 – Mutamento di destinazione d’uso
ndo i disposti del presente Regolamento. CAPO VI – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO Articolo 27 – Mutamento di destinazione d’uso
- I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell’intervento e sono ammessi anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione. Valgono le procedure dei rispettivi provvedimenti.
o e sono ammessi anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione. Valgono le procedure dei rispettivi provvedimenti. 2. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al comune. Sono fatte salve
rmativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al comune. Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 20, comma 1, del d.lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali. 3. La comunicazione per il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma precedente deve contenere: a) generalità e dati fiscali del soggetto che presenta la comunicazione;
azione d’uso di cui al comma precedente deve contenere: a) generalità e dati fiscali del soggetto che presenta la comunicazione; b) ubicazione dell'immobile oggetto della comunicazione con la specificazione: degli estremi catastali; della classificazione urbanistica; di eventuali vincoli ambientali, monumentali o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.); c) il titolo che legittima la presentazione della comunicazione; d) luogo e data di presentazione della domanda.
sismico, ecc.); c) il titolo che legittima la presentazione della comunicazione; d) luogo e data di presentazione della domanda. 3. La comunicazione deve essere corredata da:
- dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico e ai regolamenti edilizio e igienico- sanitario vigenti e adottati;
- copia della dichiarazione presentata per la variazione dell’immobile presso l'Agenzia del territorio nonché copia delle planimetrie delle unità immobiliari;
Articolo 28 – Certificazione e targa energetica
esentata per la variazione dell’immobile presso l'Agenzia del territorio nonché copia delle planimetrie delle unità immobiliari;
- ricevuta del versamento del contributo di costruzione, se dovuto. CAPO VII – CERTIFICAZIONE E TARGA ENERGETICA Articolo 28 – Certificazione e targa energetica
- La normativa di riferimento in materia di efficienza energetica degli edifici è:
- D.G.R. 8/5018 del 26/06/2007, come modificata dalla D.d.u.o. 9527 del 30.08.2007
ria di efficienza energetica degli edifici è:
- D.G.R. 8/5018 del 26/06/2007, come modificata dalla D.d.u.o. 9527 del 30.08.2007 relativamente alle modalità di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici (Allegato E);
- D.G.R. 8/5773 del 31.10.2007;
- D.G.R. 8/8745 del 22.12.2008.
Articolo 29 – Indicazioni interpretative
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 21 2. Per quanto non indicato nella normativa regionale valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. CAPO VIII – COLLABORAZIONE TRA PRIVATI E COMUNE Articolo 29 – Indicazioni interpretative
- I soggetti interessati possono chiedere all’Amministrazione Comunale indicazioni interpretative della disciplina urbanistico-edilizia comunale, quale risulta dagli strumenti urbanistici e loro
nale indicazioni interpretative della disciplina urbanistico-edilizia comunale, quale risulta dagli strumenti urbanistici e loro varianti generali, vigenti o adottate, o dai regolamenti comunali. 2. Tali indicazioni devono essere fornite dalla struttura competente mediante comunicazione scritta, nella quale si terrà conto anche della prassi applicativa e del costante orientamento seguito dalla stessa Amministrazione.
Articolo 30 – Modalità di rappresentazione grafica
tta, nella quale si terrà conto anche della prassi applicativa e del costante orientamento seguito dalla stessa Amministrazione. 3. L’interpretazione autentica è soggetta all’approvazione da parte del Consiglio Comunale qualora si riferisca a strumenti o documenti dallo stesso approvati. CAPO IX – UNIFICAZIONE GRAFICA Articolo 30 – Modalità di rappresentazione grafica
- Al fine di rendere più facile l’identificazione degli elementi di progetto, il loro confronto, nonché la
resentazione grafica
- Al fine di rendere più facile l’identificazione degli elementi di progetto, il loro confronto, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione. Tali modalità vanno rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere (quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) sia nella descrizione dei materiali impiegati.
ica delle opere (quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) sia nella descrizione dei materiali impiegati. 2. Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e codificati e in particolare: a) le quote interne ed esterne e di spessore, nonché le quote di riferimento rispetto ai punti fissi e le quote di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili;
nché le quote di riferimento rispetto ai punti fissi e le quote di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili; b) le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui rispetto legittima l’esecuzione dell’intervento proposto; c) qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla quota numerica. 3. Tutti gli elaborati cartacei devono: a) Avere formato minimo A2 massimo A0;
ica, si deve far riferimento alla quota numerica. 3. Tutti gli elaborati cartacei devono: a) Avere formato minimo A2 massimo A0; b) essere piegati secondo il formato UNI A4; c) avere un frontespizio in formato A4 contenente:
- le generalità dell’avente titolo
- le generalità del progettista e del direttore dei lavori (con relativo timbro professionale)
- le generalità dell'esecutore delle opere
- l’oggetto dell’intervento
direttore dei lavori (con relativo timbro professionale)
- le generalità dell'esecutore delle opere
- l’oggetto dell’intervento
- l’oggetto dell’elaborato (specificando piante, sezioni, prospetti e planimetria e stato di fatto, progetto e comparativo)
- l’ubicazione
- estremi catastali
- data
- spazio riservato per i protocollo e estremi autorizzazione. b) Avere numerazione progressiva in numeri arabi a partire da 1 senza ulteriore simbologia.
Articolo 31 – Regolamento per l’applicazione delle sanzioni
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 22 CAPO X – VIGILANZA E SANZIONI Articolo 31 – Regolamento per l’applicazione delle sanzioni
- Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciplinate dal DPR 380/2001 e dalla L.R. 12/2005.
- Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla Parte Quarta Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e dalla L.R. 12/2005.
- I poteri di annullamento dei titoli abilitativi connessi all’attività di trasformazione urbanistico-
04 e dalla L.R. 12/2005. 3. I poteri di annullamento dei titoli abilitativi connessi all’attività di trasformazione urbanistico- edilizia sono in capo alla Regione secondo quanto disposto dall’art. 39 del DPR 380/2001 e dall’art. 50 della L.R. 12/2005. 4. Per quanto non disciplinato dalla legislazione vigente, gli interventi realizzati in difformità rispetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento sono soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a:
fformità rispetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento sono soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a:
- 250,00 € per le difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’Articolo 33 e all’Articolo 26;
- 77,00 € per la ritardata presentazione della richiesta del certificato di agibilità se presentata entro 15 giorni dal termine di legge;
- 250,00 € per la ritardata presentazione della richiesta del certificato di agibilità se presentata entro 45 giorni dal termine di legge;
Articolo 32 – Attività edilizia
per la ritardata presentazione della richiesta del certificato di agibilità se presentata entro 45 giorni dal termine di legge;
- 434,00 € per la ritardata presentazione della richiesta del certificato di agibilità se presentata oltre 45 giorni dal termine di legge;
- 250,00 € per assenza o compilazione non conforme del cartello di cantiere. TITOLO III – DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO CAPO I – ATTIVITÀ EDILIZIA Articolo 32 – Attività edilizia
Articolo 32 – Attività edilizia
tello di cantiere. TITOLO III – DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO CAPO I – ATTIVITÀ EDILIZIA Articolo 32 – Attività edilizia
- L’attività edilizia libera, gli interventi soggetti a Permesso di costruire e a Denuncia di Inizio Attività sono disciplinati dal DPR 380/2001 e dalla LR 12/2005. Articolo 33 – Opere ornamentali
- Sono opere ornamentali, d’arredo e manufatti non riconducibili all’attività edilizia: a) pergolati e gazebo su suolo privato, permanentemente aperti su almeno tre lati, privi di
riconducibili all’attività edilizia: a) pergolati e gazebo su suolo privato, permanentemente aperti su almeno tre lati, privi di fondazioni, con altezza massima inferiore a 2,50 m e superficie inferiore a 12 m2; sono vietate strutture con caratteristiche differenti; b) fontane e vasche ornamentali private, non su suolo pubblico; c) stanghe mobili per lo sbarramento di spazi destinati alla mobilità privata; d) catene e relativi supporti per la delimitazione esclusivamente temporanea di spazi privati;
destinati alla mobilità privata; d) catene e relativi supporti per la delimitazione esclusivamente temporanea di spazi privati; e) i barbecue. 2. la posa di tende parasole rientra nei disposti di cui Art. 6 “Attività edilizia libera” del DPR 380/2001. .
Articolo 34 – Collegamento con lo strumento urbanistico generale
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 23 CAPO II – INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Articolo 34 – Collegamento con lo strumento urbanistico generale
- La classificazione degli interventi di cui agli articoli successivi è da intendersi integrativa e non sostitutiva di quanto individuato all'interno della normativa dello strumento urbanistico comunale e
Articolo 35 – Manutenzione ordinaria
ntendersi integrativa e non sostitutiva di quanto individuato all'interno della normativa dello strumento urbanistico comunale e nella normativa vigente regionale e nazionale. Sono pertanto fatte salve le maggiori specificazioni in essi contenute. Articolo 35 – Manutenzione ordinaria
- La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
nere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc.). 2. E’ altresì intervento di manutenzione ordinaria l’adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell’organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali tecnici.
purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell’organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali tecnici. 3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non debbono in ogni caso costituire un insieme sistematico di opere. A tale scopo sono ammessi interventi sui singoli elementi dell’organismo edilizio indicati nella successiva tabella purché essi siano realizzati funzionalmente, autonomamente e temporalmente disgiunti da altre opere
A FINITURE ESTERNE
ati nella successiva tabella purché essi siano realizzati funzionalmente, autonomamente e temporalmente disgiunti da altre opere 4. Fatte salve le specifiche integrazioni derivanti da leggi di settore si elencano di seguito gli interventi rientranti nei limiti della manutenzione ordinaria riferiti ai principali elementi costitutivi degli edifici: A FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura)
TERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste:
- pulitura delle facciate;
- riparazione di balconi e terrazzi;
- riparazione e sostituzione di infissi, serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine, serrande e ringhiere;
- rifacimento della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti;
nti esterni, portoni, cancelli, vetrine, serrande e ringhiere;
- rifacimento della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti;
- riparazione e sostituzione di canali di gronda, pluviali, comignoli;
- riparazione, ricorsa e sostituzione del manto di copertura;
- rifacimento delle pavimentazioni esterne. B ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Nessuna. C TAMPONAMENTl PERIMETRALI E APERTURE ESTERNE Nessuna.
trutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Nessuna. C TAMPONAMENTl PERIMETRALI E APERTURE ESTERNE Nessuna. D TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Apertura e chiusura di vani e porte all’interno della stessa unità immobiliare purché avvengano nel rispetto dei requisiti igienico- sanitari. E FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi) Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e dei
F IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO- SANITARI
osoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi) Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e dei rivestimenti, anche con modifica della tipologia, dei materiali e dei colori. F IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO- SANITARI Riparazione, sostituzione e adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.
G IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 24 G IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) Le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio e alle
necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio e alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela ambientale e della salute pubblica o dei lavoratori. Tali opere non devono comportare l’aggiunta di macchinari e attrezzature visibili dall’esterno. H ELEMENTI RELATIVE ALLE PERTINENZE Sostituzione con identica tipologia cancello carraio/pedonale.
zature visibili dall’esterno. H ELEMENTI RELATIVE ALLE PERTINENZE Sostituzione con identica tipologia cancello carraio/pedonale. 5. Ad integrazione e specificazione delle opere di cui sopra, all’interno degli edifici industriali, artigianali, commerciali e agricoli si considerano di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, sostituzione e adeguamento degli impianti funzionali all’edificio e degli impianti tecnologici legati allo svolgimento dell’attività economica purché tali interventi non comportino
Articolo 36 – Manutenzione straordinaria
all’edificio e degli impianti tecnologici legati allo svolgimento dell’attività economica purché tali interventi non comportino aperture nelle facciate, aumento delle superfici utili o modificazione o realizzazione di volumi tecnici. Articolo 36 – Manutenzione straordinaria
- La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi che non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell’assetto distributivo complessivo del fabbricato.
non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell’assetto distributivo complessivo del fabbricato. 2. Sono classificabili come Manutenzione straordinaria le demolizioni che abbiano carattere autonomo come definite all’Articolo 39. 3. Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva - industriale, artigianale, commerciale e agricola - la manutenzione straordinaria comprende l’installazione di impianti tecnologici e la
iale, artigianale, commerciale e agricola - la manutenzione straordinaria comprende l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull’igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione. 4. Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono in ogni caso costituire un insieme
ne degli oneri di urbanizzazione. 4. Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono in ogni caso costituire un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio diverso dal precedente, né debbono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme. A tale scopo sono ammessi interventi su singoli elementi dell’organismo edilizio indicati nella successiva tabella purché essi siano realizzati funzionalmente, autonomamente e temporalmente disgiunti da altre opere.
A FINITURE ESTERNE
ti nella successiva tabella purché essi siano realizzati funzionalmente, autonomamente e temporalmente disgiunti da altre opere. 5. Fatte salve le specifiche integrazioni derivanti da leggi di settore si elencano di seguito gli interventi rientranti nei limiti della manutenzione straordinaria riferiti ai principali elementi costitutivi degli edifici: A FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura)
TERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) Vedi Manutenzione ordinaria. B ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti nei casi in cui non siano tecnicamente o
ti strutturali. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti nei casi in cui non siano tecnicamente o economicamente giustificabili interventi di consolidamento, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. C TAMPONAMENTl PERIMETRALI E APERTURE Rifacimento non integrale di tamponamenti esterni, purché ne siano
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 25 ESTERNE mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Sono comprese le modifiche alle aperture al fine dell’ adeguamento ai requisiti igienico/sanitari. Sono ammessi interventi di ridefinizione delle facciate a condizione che l’intervento sia conforme a quanto indicato al comma 4 e al solo fine di rendere coerente la composizione della facciata ai caratteri del contesto, specie in Ambito storico.
l comma 4 e al solo fine di rendere coerente la composizione della facciata ai caratteri del contesto, specie in Ambito storico. D TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Realizzazione o eliminazione di aperture interne, anche in muri portanti; realizzazione o eliminazione di tramezzature e di muri divisori tra una o più unità immobiliari. E FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi) Vedi Manutenzione ordinaria.
F IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
ra, intonaci e rivestimenti controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi) Vedi Manutenzione ordinaria. F IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico- sanitari senza alterazione di volumi e superfici. G IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento,
, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) Installazione e adeguamento degli impianti tecnologici e delle relative reti. H ELEMENTI RELATIVE ALLE PERTINENZE Nuova posa o sostituzione con nuova tipologia di cancello carraio/pedonale. 6. Ad integrazione e specificazione delle opere di cui sopra, negli edifici industriali, artigianali,
cancello carraio/pedonale. 6. Ad integrazione e specificazione delle opere di cui sopra, negli edifici industriali, artigianali, commerciali e agricoli si considerano interventi di manutenzione straordinaria: a) realizzazione di passerelle in metallo o conglomerato armato per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni; b) realizzazione di basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all’aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;
Articolo 37 – Restauro e Risanamento conservativo
di basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all’aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti; Articolo 37 – Restauro e Risanamento conservativo
- Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi.
tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi. 2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della superficie lorda di pavimento. 3. Si distinguono due tipi di intervento: a) il restauro: intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione
mplesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali (art. 29 del D.Lgs. 42/2004); b) il risanamento conservativo: finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l’integrazione degli elementi strutturali e la modificazione della distribuzione interna, anche con l’impiego di materiali e
o e l’integrazione degli elementi strutturali e la modificazione della distribuzione interna, anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 26 4. In linea generale e non esaustiva si considerano di restauro gli interventi diretti: a) alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l’eliminazione delle parti storicamente o esteticamente incongrue, il consolidamento di elementi costitutivi e l’inserimento di accessori e impianti così da recuperarne l’uso, purché non alterino la forma e la distribuzione;
costitutivi e l’inserimento di accessori e impianti così da recuperarne l’uso, purché non alterino la forma e la distribuzione; b) alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti e purché supportate da idonea documentazione; c) alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che
ortate da idonea documentazione; c) alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che esterni, di per sé significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale; d) alla protezione ed alla trasmissione dei valori culturali dei beni. 5. Fatte salve le specifiche integrazioni derivanti da leggi di settore si elencano di seguito gli
A FINITURE ESTERNE
ei valori culturali dei beni. 5. Fatte salve le specifiche integrazioni derivanti da leggi di settore si elencano di seguito gli interventi rientranti nei limiti del Risanamento conservativo, riferiti ai principali elementi costitutivi degli edifici: A FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con
onici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’eventuale apparato decorativo. B ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto)
tuale apparato decorativo. B ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. E’ ammesso il rifacimento degli elementi strutturali dichiarati staticamente non idonei purché ne sia mantenuta la posizione originale. E’ ammessa la ricostruzione di parti crollate purché ne sia dimostrata la preesistenza e la regolarità autorizzativa e sia
nale. E’ ammessa la ricostruzione di parti crollate purché ne sia dimostrata la preesistenza e la regolarità autorizzativa e sia mantenuta la posizione originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri originari dell’edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d’uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché siano
r documentate necessità statiche o per mutate esigenze d’uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell’edificio. È esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti. Non sono ammesse alterazioni volumetriche e planimetriche, né modifiche delle quote di imposta e di colmo delle coperture. C TAMPONAMENTl PERIMETRALI E APERTURE ESTERNE Ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali
perture. C TAMPONAMENTl PERIMETRALI E APERTURE ESTERNE Ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari e a condizione che il progetto sia esteso all’intera facciata dell'edificio oggetto dell’intervento. E’ ammessa la creazione o la modifica delle aperture purché finalizzate all’adeguamento igienico-sanitario e nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.
zate all’adeguamento igienico-sanitario e nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio. D TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla eventuale presenza di elementi architettonici e decorativi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico che comportino le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 27 purché non alterino l’impianto distributivo complessivo dell’edificio, con particolare riguardo per le parti comuni. E FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi) Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con
F IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
vi) Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’eventuale apparato decorativo. F IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-
F IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
arato decorativo. F IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico- sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B e D. G IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi)
sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all’interno dell’edificio, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile. In caso di documentata impossibilità, è consentito realizzarli all’esterno a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel
Articolo 38 – Ristrutturazione edilizia
ilità, è consentito realizzarli all’esterno a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto dell’edificio e non comportino aumento delle superfici utili ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione. Articolo 38 – Ristrutturazione edilizia
- La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d’uso.
A FINITURE ESTERNE
izia
- La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d’uso.
- Fatte salve le specifiche integrazioni derivanti da leggi di settore si elencano di seguito gli interventi rientranti nei limiti della Ristrutturazione edilizia, riferiti ai principali elementi costitutivi degli edifici: A FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura)
TERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione degli eventuali elementi di pregio. B ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. Sono ammesse modificazioni
to) Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. È consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti. C TAMPONAMENTl PERIMETRALI E APERTURE ESTERNE Sono consentite la realizzazione o l’eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni.
NE Sono consentite la realizzazione o l’eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni. D TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico, nonché l’aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. E FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi)
F IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi) Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli eventuali elementi di pregio. F IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico- sanitari.
G IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 28 G IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all’esterno
Articolo 39 – Demolizione / Ricostruzione
e degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all’esterno degli edifici a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto dell’edificio e non comportino aumento delle superfici utili ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione. CAPO III – INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Articolo 39 – Demolizione / Ricostruzione
Articolo 39 – Demolizione / Ricostruzione
rbanizzazione. CAPO III – INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Articolo 39 – Demolizione / Ricostruzione
- Sono interventi volti a rimuovere e/o ricostruire, del tutto o in parte, edifici o manufatti preesistenti, anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito.
- Le demolizioni che abbiano carattere autonomo, ovvero disgiunte funzionalmente e
Articolo 40 – Ristrutturazione urbanistica
edesima volumetria dell'immobile sostituito. 2. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo, ovvero disgiunte funzionalmente e temporalmente da altri interventi soggetti a titoli abilitativi di carattere oneroso, sono soggette a Permesso di costruire e non sono subordinate al pagamento del contributo di costruzione. 3. si veda anche l’Articolo 81. 4. Le sanzioni sono disciplinate dall’art. 31 e seguenti del DPR 380/2001. Articolo 40 – Ristrutturazione urbanistica
Articolo 40 – Ristrutturazione urbanistica
ticolo 81. 4. Le sanzioni sono disciplinate dall’art. 31 e seguenti del DPR 380/2001. Articolo 40 – Ristrutturazione urbanistica
- Sono gli interventi quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
- Gli interventi di Ristrutturazione urbanistica sono soggetti a pianificazione attuativa.
Articolo 41 – Nuova costruzione
degli isolati e della rete stradale. 2. Gli interventi di Ristrutturazione urbanistica sono soggetti a pianificazione attuativa. CAPO IV – INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Articolo 41 – Nuova costruzione
- Gli interventi di Nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli articoli precedenti. Articolo 42 – Sopralzo e Ampliamento
Articolo 42 – Sopralzo e Ampliamento
rbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli articoli precedenti. Articolo 42 – Sopralzo e Ampliamento
- Si definisce Sopralzo l’intervento di nuova costruzione volto alla realizzazione di Superficie lorda di pavimento e/o superficie accessoria aggiuntiva, all’esterno della sagoma esistente, in innalzamento di un edificio e senza aumento della Superficie coperta.
- Si definisce Ampliamento l’intervento di nuova costruzione volto alla realizzazione di Superficie
o della Superficie coperta. 2. Si definisce Ampliamento l’intervento di nuova costruzione volto alla realizzazione di Superficie lorda di pavimento e/o superficie accessoria aggiuntiva, all’esterno della sagoma esistente, con aumento della Superficie coperta.
Articolo 43 – Specie da utilizzare
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 29 TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA CAPO I - REGOLAMENTO DEL VERDE Articolo 43 – Specie da utilizzare
- Per i nuovi impianti, la scelta delle essenze arboree deve prioritariamente avvenire tra quelle contenute nel seguente elenco:
- Abete rosso (Abies picea)
- Acero di monte (Acer pseudoplatanus),
- Acero campestre (Acer campestre)
- Agrifoglio (Ilex aquifolium)
- Alloro (Laurus nobilus)
cero di monte (Acer pseudoplatanus),
- Acero campestre (Acer campestre)
- Agrifoglio (Ilex aquifolium)
- Alloro (Laurus nobilus)
- Betulla (Betula pendula)
- Carpino bianco (Carpinus betulus)
- Carpino nero (Ostrya carpinifolia)
- Castagno (Castani sativa)
- Ciliegio (Prunus avium)
- Ciliegio a grappoli (Prunus padus)
- Erica (Erica arborea)
- Faggio (Fagus sylvatica
- Farnia (Quercus robur)
- Frangola (Frangala alnus)
- Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)
- Ginepro comune (Junniperus communis)
rnia (Quercus robur)
- Frangola (Frangala alnus)
- Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)
- Ginepro comune (Junniperus communis)
- Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius)
- Larice (Larix decidua)
- Nocciolo (Corylus avellana)
- Olmo (Ulmus minor)
- Ontano nero (Alnus glutinos)
- Pungitopo (Ruscus aculeatus)
- Robinia (Robinia pseudoacacia)
- Sambuco (Sambucus nigra)
- Salicene (Salix caprea)
- Sorbi degli uccellatori e aria (Sorbus aria e aucuparia).
- Tiglio (Tilia cordata)
- Viburno (Vìburnum opulus)
(Salix caprea)
- Sorbi degli uccellatori e aria (Sorbus aria e aucuparia).
- Tiglio (Tilia cordata)
- Viburno (Vìburnum opulus)
- Olivo (Olea fragrans)
- Le specie sopra elencate sono da prediligere in ogni intervento ma sono ammesse altre essenze purché adeguatamente motivate e comunque soggette all'approvazione da parte della Commissione per il paesaggio.
- Sono sconsigliate le specie che producono pollini fortemente allergenici e quelle urticanti o con
Articolo 44 – Aree pubbliche
mmissione per il paesaggio. 3. Sono sconsigliate le specie che producono pollini fortemente allergenici e quelle urticanti o con parti velenose (tasso, oleandro, maggiociondolo, ecc.). Articolo 44 – Aree pubbliche
- Tutti gli interventi che comprendono la formazione, la trasformazione e la manutenzione di aree scoperte devono prevedere, per quanto possibile, l'incremento di aree a verde.
- Gli interventi di cui al comma precedente devono essere corredati da opportuno progetto nel
le, l'incremento di aree a verde. 2. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere corredati da opportuno progetto nel rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti commi.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 30 3. L’inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi ecc., deve essere valutato oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori: a) sviluppo della specie in relazione all’ampiezza dell’asse stradale, delle piazze, dei parcheggi ecc., nonché alle condizioni di luce;
ppo della specie in relazione all’ampiezza dell’asse stradale, delle piazze, dei parcheggi ecc., nonché alle condizioni di luce; b) forma e caratteristiche delle piante a maturità; c) sviluppo più o meno rapido; d) caratteristiche dell’apparato radicale; e) resistenza all’inquinamento; f) rilevanza estetica; g) compatibilità storico/paesistica. 4. La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e
lità storico/paesistica. 4. La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica, orografica e climatica in cui si opera. 5. Gli alberi ad alto fusto debbono mantenere una distanza dal confine pari a quella stabilita dall’Art. 892 del Codice Civile aumentata di 2 metri. 6. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli accordi con i proprietari dei fondi antistanti.
2 del Codice Civile aumentata di 2 metri. 6. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli accordi con i proprietari dei fondi antistanti. 7. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di aerazione o soleggiamento di ambienti confinati prospicienti.
eve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di aerazione o soleggiamento di ambienti confinati prospicienti. 8. La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo generale delle stesse. 9. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo o a parcheggio anche al fine di evitare infiltrazioni nocive agli apparati radicali.
per depositi di materiale di qualsiasi tipo o a parcheggio anche al fine di evitare infiltrazioni nocive agli apparati radicali. 10. Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata deve essere evitata l’impermeabilizzazione del terreno. 11. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici né di altra natura anche per periodi temporanei. 12. Sono fatti salvi tutti i limiti e i divieti derivanti dalla legislazione e dagli atti amministrativi
Articolo 45 – Aree private
per periodi temporanei. 12. Sono fatti salvi tutti i limiti e i divieti derivanti dalla legislazione e dagli atti amministrativi regolamentari dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia in materia di gestione e vigilanza sugli interventi relativi al patrimonio arboreo e arbustivo. Articolo 45 – Aree private
- Tutti gli interventi che comprendono la formazione, la trasformazione e la manutenzione di aree scoperte devono prevedere, per quanto possibile, l'incremento di aree a verde.
ione, la trasformazione e la manutenzione di aree scoperte devono prevedere, per quanto possibile, l'incremento di aree a verde. 2. Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere; è sempre vietato sradicare, danneggiare o abbattere alberi di alto fusto, salvo casi di necessità determinata da morte, malattie irreversibili o pericolosità delle piante per le persone e per le cose, e comunque previa autorizzazione.
ata da morte, malattie irreversibili o pericolosità delle piante per le persone e per le cose, e comunque previa autorizzazione. 3. Il proprietario o l'avente titolo, a seguito di autorizzazione per l'abbattimento della pianta, deve procedere alla sua sostituzione con un'altra di specie equivalente. Nel caso in cui fosse impossibile mettere a dimora la pianta all'interno del lotto, tale autorizzazione è subordinata alternativamente:
o in cui fosse impossibile mettere a dimora la pianta all'interno del lotto, tale autorizzazione è subordinata alternativamente: a) alla messa a dimora in un'area di proprietà comunale di n. 1 piante scelte fra quelle elencate nell'Articolo 43, con circonferenza di cm 12 - 14 misurata a m 1 da terra, a cura e spese del privato richiedente l'autorizzazione per l'abbattimento;
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 31 4. Gli interventi edilizi che interessano le aree scoperte, devono essere corredati del progetto del verde costituito da: a) rilievo delle piante esistenti mediante apposito elaborato grafico e relativa documentazione fotografica; b) progetto di sistemazione delle aree scoperte; c) relazione tecnica nella quale sono indicati: le specie arboree scelte in base alla facilità di
temazione delle aree scoperte; c) relazione tecnica nella quale sono indicati: le specie arboree scelte in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla facilità di manutenzione in rapporto al sito interessato; la tipologia delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate; i criteri di scelta del sesto di impianto
n riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate; i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti. 5. Gli alberi ad alto fusto debbono mantenere una distanza dal confine pari a quella stabilita dall’Art. 892 del Codice Civile. 6. Sono fatti, in ogni caso, salvi gli accordi con i proprietari dei fondi confinanti.
tabilita dall’Art. 892 del Codice Civile. 6. Sono fatti, in ogni caso, salvi gli accordi con i proprietari dei fondi confinanti. 7. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi pubblici, privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di aerazione o soleggiamento di ambienti confinati prospicienti.
eve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di aerazione o soleggiamento di ambienti confinati prospicienti. 8. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti o previste. 9. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m 4 rispetto al medesimo.
fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m 4 rispetto al medesimo. 10. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, devono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali. 11. Qualora trattasi di interventi di conservazione, manutenzione o potenziamento del patrimonio
iginarie architetture vegetali. 11. Qualora trattasi di interventi di conservazione, manutenzione o potenziamento del patrimonio arboreo da attuarsi in aree extraurbane, devono essere utilizzare tecniche e modalità di intervento consone al contesto naturale, in accordo con gli enti territoriali competenti. 12. Sono fatti salvi tutti i limiti e i divieti derivanti dalla legislazione e dagli atti amministrativi regolamentari dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia in materia di gestione e vigilanza sugli
Articolo 46 – Salvaguardia della vegetazione nelle aree di cantiere
e dagli atti amministrativi regolamentari dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia in materia di gestione e vigilanza sugli interventi relativi al patrimonio arboreo e arbustivo. Articolo 46 – Salvaguardia della vegetazione nelle aree di cantiere
- In tutti i cantieri le alberature di alto fusto esistenti devono essere protette mediante adeguati strutture.
- Nel corso dei lavori devono essere predisposti specifici accorgimenti al fine di evitare ogni danno
iante adeguati strutture. 2. Nel corso dei lavori devono essere predisposti specifici accorgimenti al fine di evitare ogni danno alle alberature compreso l'apparato radicale. 3. È vietato accatastare materiale e versare sostanze inquinanti di qualsiasi tipo sulle aree a verde. 4. Nel caso di prolungata permanenza del cantiere è necessario garantire il libero accesso alle piante per eventuali interventi di manutenzione.
rolungata permanenza del cantiere è necessario garantire il libero accesso alle piante per eventuali interventi di manutenzione. 5. Gli scavi devono essere effettuati a distanza variabile dall'albero in base alla dimensione del diametro del tronco, comunque con un raggio minimo di m 1,50. 6. Nel caso si debbano eseguire scavi, per motivate esigenze, a distanza minore questi devono: a) essere realizzati a mano; b) evitare il danneggiamento o l'amputazione dell'apparato radicale;
distanza minore questi devono: a) essere realizzati a mano; b) evitare il danneggiamento o l'amputazione dell'apparato radicale; c) restare aperti per non più di due settimane; in caso di sospensione dei lavori lo scavo deve essere provvisoriamente riempito, oppure si deve coprire l'apparato radicale con stuoie mantenute costantemente umide; durante il periodo invernale, le pareti dello scavo devono essere coperte con materiale isolante;
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 32 d) essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità, comunque senza detriti e materiali di scarto. 7. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante.
Articolo 47 – Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico e messa in sicurezza
foniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante. 8. In presenza di pavimentazioni impermeabili, deve essere lasciata attorno alla pianta (tornello) un'area di rispetto, grigliata, di almeno m 2 di diametro. CAPO II – AMBIENTE URBANO Sezione I – Spazi pubblici o ad uso pubblico Articolo 47 – Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico e messa in sicurezza degli edifici
Articolo 47 – Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico e messa in sicurezza
Spazi pubblici o ad uso pubblico Articolo 47 – Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico e messa in sicurezza degli edifici
- Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in superficie in modo da facilitarne un uso pedonale, utilizzando materiali e modalità costruttive che, nel rispetto del contesto urbano, consentano anche facili operazioni di ispezione e ripristino nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici.
ontesto urbano, consentano anche facili operazioni di ispezione e ripristino nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici. 2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da garantire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. 3. I percorsi pedonali e le aree di sosta veicolare devono essere realizzate conformemente alle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
lare devono essere realizzate conformemente alle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 4. Gli spazi pubblici devono essere adeguatamente illuminati e arredati. 5. Fermo restando quanto contenuto nei precedenti commi 3 e 4 all'interno dell’Ambito storico, come individuato dallo strumento urbanistico, le aree pubbliche o di uso pubblico, devono essere pavimentate impiegando materiali lapidei in lastre, tozzetti o acciottolati; deve essere
bliche o di uso pubblico, devono essere pavimentate impiegando materiali lapidei in lastre, tozzetti o acciottolati; deve essere particolarmente contenuto l'impiego di conglomerati cementizi, asfalti anche eventualmente verniciati. Si devono inoltre prevedere puntuali sistemazioni a verde o con superfici drenanti. 6. I materiali da impiegare devono preferibilmente avere le caratteristiche e i requisiti di cui all’Articolo 101.
ici drenanti. 6. I materiali da impiegare devono preferibilmente avere le caratteristiche e i requisiti di cui all’Articolo 101. 7. Gli edifici esistenti e le rispettive aree di pertinenza vanno mantenute nelle condizioni di decoro richiesto dall'ambiente urbano, a cura e spese del proprietario. 8. Le strade pubbliche devono rispettare quanto prescritto dal DM 05/11/2001. 9. Le strade all’interno del centro abitato, laddove possibile, devono essere dotate di alberature. E’
critto dal DM 05/11/2001. 9. Le strade all’interno del centro abitato, laddove possibile, devono essere dotate di alberature. E’ ammesso l’utilizzo di barriere di protezione dei pedoni (arco salvagente). Gli elementi di arredo devono essere connotati da robustezza, durabilità e facilità di sostituzione in caso di degrado. 10. Le strade fuori dal centro abitato devono minimizzare l’uso di guard-rail che riducano la percezione paesistica degli spazi aperti. Laddove possibile le strade devono essere dotate di
’uso di guard-rail che riducano la percezione paesistica degli spazi aperti. Laddove possibile le strade devono essere dotate di alberature. Eventuali attraversamenti ciclabili o pedonali devono essere adeguatamente illuminati e preferibilmente dotate di un’isola salvagente al centro della carreggiata. I cartelli pubblicitari lungo i lati delle strade sono vietati. 11. Le rotatorie stradali con diametro interno superiore a 5,00 m devono prevedere la sistemazione a
delle strade sono vietati. 11. Le rotatorie stradali con diametro interno superiore a 5,00 m devono prevedere la sistemazione a verde, preferibilmente alberato, delle isole centrali. Le rotatorie con diametro interno inferiore a 5,00 m devono prevedere la pavimentazione delle isole centrali al fine di evitare la crescita di vegetazione infestante. E’ vietata l’installazione nell’isola centrale di mezzi pubblicitari, come
ine di evitare la crescita di vegetazione infestante. E’ vietata l’installazione nell’isola centrale di mezzi pubblicitari, come definiti all’Articolo 54, se non quelli, massimo 4 elementi, relativi al soggetto che ne cura la manutenzione e purché aventi dimensione massima 30x40 cm e altezza 50 cm. E’ consentita l’installazione di elementi di arredo urbano, ornamentali o artistici al centro della rotatoria. Al fine
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 33 di garantire la sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili è necessario che le rotatorie siano progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti principi: a) evitare il sovradimensionamento della larghezza delle corsie di adduzione; b) realizzare gli attraversamenti con rifugio centrale nell’isola separatrice di larghezza non inferiore a 1,20 m e preferibilmente pari a 2,00 m;
attraversamenti con rifugio centrale nell’isola separatrice di larghezza non inferiore a 1,20 m e preferibilmente pari a 2,00 m; c) posizionare l'attraversamento pedonale ad una distanza di 4-5 m dalla linea di precedenza; d) garantire le condizioni di massima visibilità dei pedoni anche mediante opportuna localizzazione della segnaletica verticale; e) nel caso di rotatorie di diametro esterno superiore a 30 m, è preferibile realizzare bande
zione della segnaletica verticale; e) nel caso di rotatorie di diametro esterno superiore a 30 m, è preferibile realizzare bande ciclabili poste lungo la circonferenza esterna segnalate da apposita pavimentazione o sua colorazione. 12. Gli attraversamenti pedonali rialzati all’interno del centro abitato devono: essere complanari con i marciapiedi; avere larghezza minima pari a 3,50 m; essere raccordati con la carreggiata con rampe di pendenza massima pari al 20%; avere una pavimentazione che ne evidenzi la
0 m; essere raccordati con la carreggiata con rampe di pendenza massima pari al 20%; avere una pavimentazione che ne evidenzi la presenza. 13. E' facoltà del Comune, con propria ordinanza, invitare i proprietari a mettere in sicurezza e in caso di inadempienza prescrivere che vengano attuati tutti i provvedimenti atti a migliorare il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini, quali: demolizioni di superfetazioni, costruzioni precarie, tettoie, box, rustici, recinzioni, pavimentazioni;
dei cittadini, quali: demolizioni di superfetazioni, costruzioni precarie, tettoie, box, rustici, recinzioni, pavimentazioni; sistemazione di frontespizi nudi; rimozione di arredi urbani incongruenti o ammolarti; ripristino di intonaci, tinteggiature, infissi, manti di copertura, canali di gronda, pluviali, cornici ed altri elementi architettonici esterni; rimozione di depositi di materiale all'aperto;
, canali di gronda, pluviali, cornici ed altri elementi architettonici esterni; rimozione di depositi di materiale all'aperto; formazione di aree verdi piantumate a schermatura di pareti o porzioni di edifici antiestetiche; rimozione di letamaie, immondezzai, ecc. sistemazione di spazi antistante le vie pubbliche con materiali omogenei tra gli eventuali diversi proprietari dei fondi 14. gli interventi sopra esposti potranno essere attuati d'ufficio con gli oneri posti a carico della
Articolo 48 – Strutture e altri manufatti su suolo pubblico
ersi proprietari dei fondi 14. gli interventi sopra esposti potranno essere attuati d'ufficio con gli oneri posti a carico della proprietà interessata, ai sensi di legge. Articolo 48 – Strutture e altri manufatti su suolo pubblico
- Le strutture e i manufatti quali chioschi, servigi igienici, cabine telefoniche, edicole, ecc., anche se di tipo temporaneo, situate su suolo pubblico o di uso pubblico devono corrispondere a criteri di
niche, edicole, ecc., anche se di tipo temporaneo, situate su suolo pubblico o di uso pubblico devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante. Non devono inoltre rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Tutte le strutture devono essere posizionate e realizzate a seguito di esplicito provvedimento di
Articolo 49 – Percorsi pedonali - Sentieri
esecuzione e di attuazione. 2. Tutte le strutture devono essere posizionate e realizzate a seguito di esplicito provvedimento di assenso da rilasciarsi a cura dell’ente proprietario del suolo nelle forme e con le modalità stabilite in funzione della specifica tipologia di manufatto e del tempo di permanenza. 3. Relativamente alle caratteristiche igienico strutturali si rimanda alle norme del Regolamento Locale d'Igiene vigente. Articolo 49 – Percorsi pedonali - Sentieri
Articolo 49 – Percorsi pedonali - Sentieri
e igienico strutturali si rimanda alle norme del Regolamento Locale d'Igiene vigente. Articolo 49 – Percorsi pedonali - Sentieri
- I percorsi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico devono essere realizzati in conformità con i disposti della L. 13/89 e successive modificazioni ed integrazioni e della LR 6/89, inerenti l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 34 2. I percorsi pedonali devono sempre essere adeguatamente illuminati nel rispetto delle caratteristiche di cui all'Articolo 112. 3. Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm 2; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia.
superiore a cm 2; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia. 4. Le nuove strade devono essere dotate di percorsi pedonali e/o marciapiedi stradali di sezione non inferiore a m 1,50, da aumentare a m 3,00 nel caso di percorsi alberati; minori ampiezze sono consentite solo nei tratti condizionati da edifici preesistenti. 5. La larghezza dei percorsi pedonali e dei marciapiedi può ridursi fino al minimo di m 1,20 solo in
ti da edifici preesistenti. 5. La larghezza dei percorsi pedonali e dei marciapiedi può ridursi fino al minimo di m 1,20 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m 1,20.
manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m 1,20. 6. I percorsi pedonali e i marciapiedi, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, secondo
atamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, secondo soluzioni tecniche conformi alle prescrizioni finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche. 7. Nelle intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili devono essere garantite la continuità plano- altimetrica delle superfici e un’adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il pedone.
ntite la continuità plano- altimetrica delle superfici e un’adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il pedone. 8. Sentieri. Percorso, pubblico o privato, a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni e di animali e utilizzato anche come percorso agricolo o equivalente. Per i sentieri non delimitati da entrambi i lati da strutture come muri di contenimento o fabbricati, che ne determinano di fatto l’ingombro, la larghezza minima del sedime è definita a priori di m 1,50.
Articolo 50 – Percorsi ciclabili e ciclopedonali
contenimento o fabbricati, che ne determinano di fatto l’ingombro, la larghezza minima del sedime è definita a priori di m 1,50. Articolo 50 – Percorsi ciclabili e ciclopedonali
- In materia di piste ciclabili e ciclopedonali, valgono le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 557 del 30.11.1999, in attuazione della L. 366/98. La progettazione e l’attuazione deve risultare coerente anche con i contenuti della Deliberazione di
attuazione della L. 366/98. La progettazione e l’attuazione deve risultare coerente anche con i contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale n° VI/47207 del 22/12/1999 Manuale per la Realizzazione della Rete Ciclabile Regionale. 2. Le piste ciclabili e ciclopedonali poste all’interno del tessuto edificato devono essere illuminate artificialmente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'Articolo 112, ed avere, ove possibile,
Articolo 51 – Spazi porticati
o devono essere illuminate artificialmente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'Articolo 112, ed avere, ove possibile, spazi di sosta attrezzati. Le intersezioni con la viabilità veicolare devono essere regolamentate al fine di garantire la sicurezza dei ciclisti mediante la predisposizione di apposita segnaletica verticale e orizzontale e con la formazione di dossi artificiali e rallentatori in corrispondenza della carreggiata veicolare. Articolo 51 – Spazi porticati
Articolo 51 – Spazi porticati
n la formazione di dossi artificiali e rallentatori in corrispondenza della carreggiata veicolare. Articolo 51 – Spazi porticati
- La realizzazione di nuovi spazi porticati sulla pubblica via o piazza è consentita solo se coerente con i caratteri del tessuto edificato. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali, compatibili con quelli previsti negli spazi pubblici urbani di cui all'Articolo 47.
i alle tipologie di finitura e di materiali, compatibili con quelli previsti negli spazi pubblici urbani di cui all'Articolo 47. 2. Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare una effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità, nonché l'idonea aerazione/ventilazione e illuminazione nel rispetto delle caratteristiche di cui all'Articolo 112. 3. Le pavimentazioni devono essere eseguite con materiale resistente e antisdrucciolevole e, nel
stiche di cui all'Articolo 112. 3. Le pavimentazioni devono essere eseguite con materiale resistente e antisdrucciolevole e, nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari.
Articolo 52 – Disciplina d’uso del sottosuolo
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 35 Articolo 52 – Disciplina d’uso del sottosuolo
- La regolamentazione degli interventi nel sottosuolo è di competenza del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), di cui alla LR 26/2003 al quale si rimanda. Articolo 53 – Reti di servizi pubblici e volumi tecnici
- Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi.
e volumi tecnici
- Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi.
- I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.
- Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e privati. Devono inoltre essere progressivamente
limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e privati. Devono inoltre essere progressivamente abbandonate a favore di linee interrate specie se la loro presenza pone vincoli alla fruizione anche visiva degli spazi. 4. I volumi tecnici ed impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, impianti di telecomunicazioni, ecc.) fuori terra, devono risultare
e, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, impianti di telecomunicazioni, ecc.) fuori terra, devono risultare compatibili per tipologia costruttiva, materiali e colori con le caratteristiche del contesto in cui si collocano, specie se in ambito storico, e con le attività presenti. Salvo impedimenti dimostrati di natura tecnica devono prevedere sistemi verdi di mascheratura. 5. La realizzazione o l’installazione dei presenti manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a
Articolo 54 – Strutture e altri mezzi pubblicitari
emi verdi di mascheratura. 5. La realizzazione o l’installazione dei presenti manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a esplicito provvedimento di assenso da parte della struttura competente comunale. Sezione II – Spazi privati Articolo 54 – Strutture e altri mezzi pubblicitari
- Le strutture e i mezzi pubblicitari sono da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi.
icitari sono da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi. 2. L’installazione di mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non deve essere in contrasto: a) con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione; b) con le indicazioni e prescrizioni di carattere paesistico-ambientale derivanti dagli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale;
e prescrizioni di carattere paesistico-ambientale derivanti dagli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale; c) con le indicazioni di cui all’Articolo 47. 3. Per insegne si intendono i mezzi pubblicitari associati alle vetrine (negozi, esercizi pubblici, sedi di attività economiche, ecc.). 4. Le insegne devono essere progettate coerentemente con il prospetto dell'intero edificio. 5. All’esterno dell’Ambito storico come definito dallo strumento urbanistico generale, le insegne
rospetto dell'intero edificio. 5. All’esterno dell’Ambito storico come definito dallo strumento urbanistico generale, le insegne devono essere poste all'interno degli appositi cassonetti porta insegna previsti nelle vetrine. In assenza di cassonetto l'insegna deve essere posta all'interno del vano vetrina, ad un’altezza superiore a 2,10 m dal marciapiede e non può sporgere più di cm 5 rispetto al fabbricato. La sporgenza è misurata a partire dal piano verticale del filo esterno della muratura, trascurando
cm 5 rispetto al fabbricato. La sporgenza è misurata a partire dal piano verticale del filo esterno della muratura, trascurando eventuali sporgenze di gronde, parapetti, marcapiani, spallette, voltini e soglie. Sono consentite soluzioni diverse solo se estese all’intero fronte del fabbricato e a seguito di positiva valutazione da parte della Commissione paesaggio. 6. In Ambito storico come definito dallo strumento urbanistico generale, le insegne possono essere realizzate unicamente:
aggio. 6. In Ambito storico come definito dallo strumento urbanistico generale, le insegne possono essere realizzate unicamente: a) all’interno del vano vetrina senza cassonetto e senza retroilluminazione diretta; b) sopra la vetrina purché all’interno della larghezza della medesima applicata o disegnata sul muro dell’edificio;
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 36 c) con retroilluminazione indiretta e con sistemi di illuminazione puntiformi con fascio luminoso dall’alto verso il basso. 7. Per targhe si intendono i mezzi pubblicitari di ridotte dimensioni direttamente affissi al muro dell'edificio o alla recinzione finalizzati ad indicare un’attività presente nell’immobile stesso. 8. Le targhe devono avere dimensioni massime pari a 30x40 cm, non devono essere illuminate e
vità presente nell’immobile stesso. 8. Le targhe devono avere dimensioni massime pari a 30x40 cm, non devono essere illuminate e sporgere su suolo pubblico al massimo 3 cm. Le targhe devono essere poste ad una altezza compresa tra 1 e 2 metri, misurata a partire dalla quota del terreno antistante la collocazione. 9. Per striscioni si intendono i mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione temporanea. 10. I mezzi pubblicitari diversi da quelli definiti ai commi precedenti, possono essere installati solo in
izzazione temporanea. 10. I mezzi pubblicitari diversi da quelli definiti ai commi precedenti, possono essere installati solo in immobili a destinazione produttiva o commerciale privi di vetrina al solo scopo di indicare un’attività presente nell’immobile stesso. 11. È consentita la posa di pre-insegne delle attività economiche solo se presenti sul territorio comunale e se raggruppati e installati con apposita intelaiatura.
egne delle attività economiche solo se presenti sul territorio comunale e se raggruppati e installati con apposita intelaiatura. 12. Sono vietati i mezzi pubblicitari a bandiera aggettanti su suolo pubblico, ad eccezione di quelle indicanti farmacie e monopoli. 13. Le insegne, gli impianti di illuminazione esterna e, in generale, i mezzi pubblicitari devono essere realizzati in conformità a quanto indicato nella LR 17/2000.
inazione esterna e, in generale, i mezzi pubblicitari devono essere realizzati in conformità a quanto indicato nella LR 17/2000. 14. L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse, applicare o far applicare sul fronte delle costruzioni e delle recinzioni private o mediante idoneo sostegno: a) le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche; b) i cartelli e gli impianti per segnalazioni stradali;
targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche; b) i cartelli e gli impianti per segnalazioni stradali; c) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento o di idranti; d) le mensole, i ganci e le condutture per la pubblica illuminazione; e) i cartelli indicatori, le targhe e gli apparecchi dei servizi pubblici. 15. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori e i cartelli sopra indicati non devono in
i servizi pubblici. 15. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori e i cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista. 16. L’installazione degli apparecchi elencati nel presente Articolo non deve arrecare molestia all'utenza dello stabile e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. 17. La manutenzione degli oggetti elencati nel comma 13 nonché delle parti di facciata da essi
Articolo 55 – Vetrine
essere pericolosa per il pedone. 17. La manutenzione degli oggetti elencati nel comma 13 nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessati è a carico degli enti o privati installatori. Articolo 55 – Vetrine
- Le vetrine devono essere progettate in funzione dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme compatibili con i caratteri delle costruzioni e dell'ambiente circostante.
ono inserirsi in questi con materiali, colori e forme compatibili con i caratteri delle costruzioni e dell'ambiente circostante. 2. L’apertura di vetrine in edifici esistenti è soggetta alla predisposizione di un progetto che inserisca la soluzione proposta nella facciata direttamente interessata tenendo conto degli elementi compositivi dei fronti adiacenti. Le dimensioni delle vetrine e dei relativi vani devono essere
ata tenendo conto degli elementi compositivi dei fronti adiacenti. Le dimensioni delle vetrine e dei relativi vani devono essere coerenti con le proporzioni delle aperture esistenti sul prospetto dell’edificio interessato nonché rispettare eventuali allineamenti verticali e orizzontali. 3. La vetrina può essere dotata di adeguati cassonetti porta insegna purché di altezza massima non superiore a m 0,60. La vetrina può essere dotata di serranda avvolgibile metallica purché questa non sia di tipo cieco.
sima non superiore a m 0,60. La vetrina può essere dotata di serranda avvolgibile metallica purché questa non sia di tipo cieco. 4. In caso di sostituzione di vetrina, l’intervento deve garantire il livello di accessibilità richiesto dalla L. 13/1989 e dalla L.R. 6/1989. È ammesso il ricorso a rampa mobile su suolo pubblico solo nei casi in cui sia tecnicamente dimostrata l’impossibilità ad eseguire le opere su spazio privato e a
le su suolo pubblico solo nei casi in cui sia tecnicamente dimostrata l’impossibilità ad eseguire le opere su spazio privato e a condizione che sia predisposto adeguato sistema di chiamata al servizio dei disabili.
Articolo 56 – Accessi e passi carrabili
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 37 Articolo 56 – Accessi e passi carrabili
- L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell’Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
i accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è normalmente consentito da quello a minor traffico o con minori interferenze con zone pedonali o a traffico limitato. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
rivato tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 3. Nelle nuove costruzioni e nei nuovi box auto, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra questa ultima e la rampa o la piattaforma elevatrice di collegamento a spazi situati a livello inferiore a quello di accesso, non può essere inferiore a m
la piattaforma elevatrice di collegamento a spazi situati a livello inferiore a quello di accesso, non può essere inferiore a m 2,00 per le strade urbane comunali, mentre per le strade provinciali valgono le disposizioni dettate dall’ente gestore competente. 4. La localizzazione dei nuovi passi carrabili deve rispettare tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità e le distanze definite dal Regolamento del Codice della Strada.
ettare tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità e le distanze definite dal Regolamento del Codice della Strada. 5. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque. 6. È consigliato l’uso di piattaforme elevatrici in sostituzione delle rampe carrabili per l’accesso alle autorimesse private. 7. Gli interventi sugli accessi carrai esistenti possono derogare da quanto prescritto ai precedenti
Articolo 57 – Strade private all’interno del centro abitato
o alle autorimesse private. 7. Gli interventi sugli accessi carrai esistenti possono derogare da quanto prescritto ai precedenti commi purché non ne prevedano lo spostamento o la modifica dimensionale. 8. Gli scivoli e le rampe di accesso carraio ai piani interrati o seminterrati devono avere le caratteristiche commisurata al numero di posti auto serviti o prevedibili nel rispetto della legislazione vigente. Articolo 57 – Strade private all’interno del centro abitato
Articolo 57 – Strade private all’interno del centro abitato
auto serviti o prevedibili nel rispetto della legislazione vigente. Articolo 57 – Strade private all’interno del centro abitato
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle strade private interne al perimetro di centro abitato ai sensi del D.Lgs. 285/1992. Ai soli fini del presente Articolo le strade private sono definite come gli spazi non ad uso pubblico destinati al transito dei veicoli, esterni ai singoli lotti. Sono esclusi i corselli dei parcheggi e le rampe.
n ad uso pubblico destinati al transito dei veicoli, esterni ai singoli lotti. Sono esclusi i corselli dei parcheggi e le rampe. 2. Le strade private devono avere: a) un cartello che ne specifica la natura privata; b) opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche; c) almeno un marciapiede di larghezza non inferiore a 1,50 m; d) impianto di illuminazione nel rispetto delle caratteristiche di cui all'Articolo 112; e) pavimentazione omogenea a quanto previsto all'Articolo 47;
azione nel rispetto delle caratteristiche di cui all'Articolo 112; e) pavimentazione omogenea a quanto previsto all'Articolo 47; f) segnaletica orizzontale e verticale conforme al Codice della Strada. 3. La larghezza minima delle strade è pari a m 5 esclusi i marciapiedi; il raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non deve essere inferiore a m 7,50. In caso di strade cieche deve essere previsto uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
di strade cieche deve essere previsto uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private al servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di m 4 esclusi i marciapiedi nel caso di un unico senso di marcia, e di m 7 esclusi i marciapiedi nel caso di doppio senso di marcia; il raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non deve essere inferiore a m 10. In caso di strade cieche, deve essere
di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non deve essere inferiore a m 10. In caso di strade cieche, deve essere previsto uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia dei veicoli.
Articolo 58 – Allacciamento alle reti fognarie
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 38 5. I soggetti proprietari delle strade devono provvedere alla realizzazione e manutenzione delle opere di cui al comma 2. 6. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi su strade esistenti possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. Articolo 58 – Allacciamento alle reti fognarie
Articolo 58 – Allacciamento alle reti fognarie
, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. Articolo 58 – Allacciamento alle reti fognarie
- Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale n. 3/2006 o da appositi Regolamenti di fognatura vigenti di tipo comunale o definiti dall’ente gestore.
- Nel caso di immobili siti in zona non provvista di rete fognaria e in mancanza del regolamento di
definiti dall’ente gestore. 2. Nel caso di immobili siti in zona non provvista di rete fognaria e in mancanza del regolamento di fognatura, per la richiesta di nuovi scarichi si applicano le disposizioni stabilite dal Regolamento Regionale n. 3/2006 e dalle leggi vigenti e prescrizioni degli enti sanitari interessati. 3. Devono essere sempre rispettate le disposizioni tecniche contenute nella normativa specifica Regolamento Regionale n. 3/2006 e/o nel regolamento di fognatura comunale, se esistente, e
Articolo 59 – Allacciamento alle reti impiantistiche
e contenute nella normativa specifica Regolamento Regionale n. 3/2006 e/o nel regolamento di fognatura comunale, se esistente, e nelle circolari esplicative emesse dagli enti competenti in materia. Articolo 59 – Allacciamento alle reti impiantistiche
- Nelle costruzioni devono essere garantite modalità di esecuzione che consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas – metano, energia termica) secondo la normativa tecnica dettata dagli enti erogatori dei servizi.
ca, telefonica, elettrica, gas – metano, energia termica) secondo la normativa tecnica dettata dagli enti erogatori dei servizi. 2. Deve essere inoltre garantita la possibilità di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete, secondo quanto disposto nell’Articolo 99. 3. L’installazione di antenne paraboliche e di qualsiasi altro tipo deve rispettare i seguenti criteri: a) tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono installarne uno
rispettare i seguenti criteri: a) tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono installarne uno devono avvalersi di antenne paraboliche collettive; b) l’installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro, dell’estetica e dell’ambiente; c) le antenne paraboliche devono essere installate preferibilmente sul tetto; se installate all’esterno di balconi, terrazzi, comignoli, giardini e cortili non devono essere visibili dalla strada;
Articolo 60 – Recinzioni
ul tetto; se installate all’esterno di balconi, terrazzi, comignoli, giardini e cortili non devono essere visibili dalla strada; d) all'interno dell’Ambito storico, come individuato dallo strumento urbanistico, l'installazione di qualsiasi tipo di antenna è concesso esclusivamente sulla copertura dell'edificio. Articolo 60 – Recinzioni
- Le recinzioni e i cancelli, temporanei o a tempo indeterminato, esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, devono presentare un aspetto decoroso.
lli, temporanei o a tempo indeterminato, esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, devono presentare un aspetto decoroso. 2. Qualsiasi tipo di recinzione prima della realizzazione deve essere oggetto di relativo atto di assenso. 3. Le recinzioni, non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. In particolare in corrispondenza degli incroci tra due strade devono essere previsti smussi di
la sicurezza della circolazione. In particolare in corrispondenza degli incroci tra due strade devono essere previsti smussi di lunghezza minima pari a m 3,00, calcolata lungo l'ipotenusa dell'ipotetico triangolo i cui cateti rappresentano le direzioni delle strade. 4. Le recinzioni tra proprietà privata e spazi pubblici, con esclusione degli Ambiti Agricoli, salvo quanto specificamente disposto dallo strumento urbanistico per i diversi ambiti territoriale, possono essere realizzate:
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 39 a) con altezza totale (obbligatoria) non superiore a 2,00 m con muretto o cordolo di altezza massima pari a 0,50 m sovrastato da cancellate o reti, di materiali coerenti con il contesto paesistico e il maggiormente trasparente possibile; b) con muro parzialmente cieco, purché la parte trasparente sia almeno pari a 1/2 dello sviluppo totale di ciascun fronte; c) con reti affiancate da siepi; d) con solo siepi.
e trasparente sia almeno pari a 1/2 dello sviluppo totale di ciascun fronte; c) con reti affiancate da siepi; d) con solo siepi. 5. Le recinzioni tra proprietà private, salvo quanto specificamente disposto dallo strumento urbanistico per i diversi ambiti territoriale, possono essere realizzate, oltre a quanto previsto dal comma precedente, anche con muro pieno. 6. Nelle aree destinate a servizi pubblici non ancora attuati sono consentite solo recinzioni aventi
ente, anche con muro pieno. 6. Nelle aree destinate a servizi pubblici non ancora attuati sono consentite solo recinzioni aventi un’altezza massima di 1,50 m e realizzate in rete metallica o similari con pali in metallo su plinti isolati non emergenti dal piano di campagna. 7. Tutte le recinzioni, comprese le siepi, devono avere altezza massima pari a m 2,00 a partire dalla quota media del marciapiede antistante il lotto; in mancanza di marciapiede l'altezza è misurata a
pari a m 2,00 a partire dalla quota media del marciapiede antistante il lotto; in mancanza di marciapiede l'altezza è misurata a partire dalla quota media della strada antistante il lotto aumentata di cm 15. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà. L'altezza massima delle pensiline poste sopra gli ingressi pedonali non deve essere superiore a m 2,50 nel caso di copertura piana e di m 3,00 nel caso di copertura a falde inclinate, entrambe
ali non deve essere superiore a m 2,50 nel caso di copertura piana e di m 3,00 nel caso di copertura a falde inclinate, entrambe misurate nel punto più alto a partire dalla quota di marciapiede; tali pensiline non possono sporgere sul suolo pubblico. 9. In caso di terreno in pendenza la recinzione può avere un profilo continuo o a gradoni, che, rispettando l’altezza massima prescritta, si raccordi con le eventuali recinzioni esistenti.
profilo continuo o a gradoni, che, rispettando l’altezza massima prescritta, si raccordi con le eventuali recinzioni esistenti. 10. I cancelli carrai dovranno essere arretrati dal filo della recinzione di almeno 2.50 metri. 11. I cancelli pedonali potranno essere allineati con la recinzione, se esiste il marciapiede o lo spazio per realizzarlo: negli altri casi dovranno essere arretrati di almeno 1,00 m. 12. Sono sempre vietati elementi sporgenti, aggettanti o in rilievo (vetri, filo spinato, ecc.) che
arretrati di almeno 1,00 m. 12. Sono sempre vietati elementi sporgenti, aggettanti o in rilievo (vetri, filo spinato, ecc.) che possano costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 13. All'interno delle corti e dei cortili dell’Ambito storico come definito dallo strumento urbanistico: a) sono vietate le recinzioni di qualsiasi tipo a delimitazione delle singole proprietà; b) gli androni di ingresso possono essere dotati di cancelli o portoni, situati anche in
delimitazione delle singole proprietà; b) gli androni di ingresso possono essere dotati di cancelli o portoni, situati anche in corrispondenza del filo stradale; se utilizzati come ingresso carrabile alla corte, devono essere dotati di impianto con comando di apertura automatico a distanza; gli interventi sugli accessi carrai esistenti possono derogare da quanto prescritto all’Articolo 56 commi 1, 2 e 4 purché non ne prevedano lo spostamento o la modifica dimensionale.
derogare da quanto prescritto all’Articolo 56 commi 1, 2 e 4 purché non ne prevedano lo spostamento o la modifica dimensionale. 14. Le recinzioni degli immobili nell’Ambito storico verso spazi pubblici, se si intendono costruire, devono essere realizzate con muro pieno, intonaco strollato o in pietra o rivestito in pietra, con copertina di protezione. Altezza massima 2.00 metri. 15. In caso di interventi sulle recinzioni esistenti che abbiano continuità estetica e tipologica con le
zza massima 2.00 metri. 15. In caso di interventi sulle recinzioni esistenti che abbiano continuità estetica e tipologica con le adiacenti devono essere mantenuti o ripristinati i caratteri originari di uniformità. In assenza di caratteri originari di interesse, si applicano le disposizioni di cui al presente Articolo. 16. I piani attuativi comunque denominati e i permessi di costruire convenzionati (pcc), ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, devono indicare le aree da
i costruire convenzionati (pcc), ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, devono indicare le aree da recintare e gli allineamenti previsti. Le caratteristiche e i criteri sopra esposti possono essere parzialmente modificati: a) se i piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, sono corredati da un progetto esecutivo di tutte le recinzioni che dimostri la validità estetico-architettonica della diversa soluzione proposta;
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 40 b) in caso di preesistenti recinzioni contigue aventi altezze o composizione difformi, ma con caratteristiche coerenti con il contesto urbano. 17. Negli Ambiti Agricoli, cosi come definiti nello strumento urbanistico, con lotti edificati sono autorizzabili recinzioni fisse esclusivamente in semplice rete metallica o traverse di legno aperte,
o, con lotti edificati sono autorizzabili recinzioni fisse esclusivamente in semplice rete metallica o traverse di legno aperte, eventualmente affiancate da siepi vive, con paletti di sostegno in legno, ed eventuali cordoli continui di fondazione non sporgenti da terra per i soli paletti di sostegno, e altezza massima totale della recinzione di 1,40 m di cui altezza libera dal terreno 15 cm. (per il passaggio della
i sostegno, e altezza massima totale della recinzione di 1,40 m di cui altezza libera dal terreno 15 cm. (per il passaggio della fauna), solo per la superficie di stretta pertinenza del lotto, intesa pari a circa 5 volte la superficie coperta dall’edificazione, in coerenza con l’art. 11 del PTCP. 18. Negli Ambiti Agricoli, cosi come definiti nello strumento urbanistico, liberi (cioè non edificati) sono comunque ammesse recinzioni costituite da siepi vive e/o staccionate in legno o filo
banistico, liberi (cioè non edificati) sono comunque ammesse recinzioni costituite da siepi vive e/o staccionate in legno o filo metallico, senza cordoli continui, con altezza non superiore a 1,00 m e altezza dal terreno di 15 cm. libera (per il passaggio della fauna) in coerenza con l’art. 11 del PTCP. 19. Per tutti gli Ambiti: Le recinzioni devono essere costruite con materiali e tipologie decorose ed in armonia con l'ambiente e paesaggio in cui si inseriscono.
zioni devono essere costruite con materiali e tipologie decorose ed in armonia con l'ambiente e paesaggio in cui si inseriscono. Le recinzioni non devono comunque impedire la percorribilità dei sentieri, scalinate e delle strade pubbliche o d’interesse pubblico. 20. La distanza delle recinzioni dal confine stradale deve in ogni caso essere conforme alle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada - D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 61 – Manutenzione delle costruzioni e degli spazi inedificati
cui al Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada - D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche e integrazioni. Articolo 61 – Manutenzione delle costruzioni e degli spazi inedificati
- I proprietari devono mantenere gli immobili (edifici, aree inedificate e spazi di pertinenza scoperti), internamente ed esternamente, in condizioni di salubrità, decoro, sicurezza e igiene.
- Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere
salubrità, decoro, sicurezza e igiene. 2. Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica. 3. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazioni igienico-sanitarie, devono essere sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione.
essere sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. 4. Gli edifici dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture, rendano impraticabili gli spazi esistenti. Devono inoltre essere impediti usi impropri e occupazioni abusive.
à delle strutture, rendano impraticabili gli spazi esistenti. Devono inoltre essere impediti usi impropri e occupazioni abusive. 5. Gli edifici o parti di questi che presentano condizioni statiche precarie e quindi situazioni di pericolo devono essere messi in sicurezza mediante demolizione o adeguate opere di sostegno fino alla loro definitiva sistemazione. 6. L’Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o
loro definitiva sistemazione. 6. L’Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni. 7. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti che non possono essere messe in sicurezza mediante opere provvisionali, il proprietario provvede direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune.
nte opere provvisionali, il proprietario provvede direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune. 8. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, il Comune può ordinare, previa diffida, l’esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore. 9. In caso di inadempienza, con provvedimento motivato, il Comune procede agli interventi necessari al fine di rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al proprietario stesso.
Articolo 62 – Sistemazioni esterne ai fabbricati
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 41 Articolo 62 – Sistemazioni esterne ai fabbricati
- Le sistemazioni esterne ai fabbricati, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini dell’ultimazione delle opere.
- Nella progettazione degli spazi non edificati del lotto devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde o comunque drenante
lotto devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde o comunque drenante attraverso soluzioni progettuali che prevedano la compattazione delle superfici non pavimentate. 3. In caso di superfici destinate a camminamento, passaggio, area di manovra e di accesso veicolare, devono essere preferibilmente utilizzate pavimentazioni semifiltranti per tutti gli spazi non obbligatoriamente impermeabili ai sensi delle norme vigenti.
nte utilizzate pavimentazioni semifiltranti per tutti gli spazi non obbligatoriamente impermeabili ai sensi delle norme vigenti. 4. Si definiscono pavimentazioni semifiltranti quelle realizzate con masselli autobloccanti forati o sistemi analoghi posati su letto di sabbia e ghiaia. 5. Si definiscono superfici non filtranti o impermeabili quelle realizzate con: a) masselli autobloccanti forati posati su letto di sabbia e cemento;
erfici non filtranti o impermeabili quelle realizzate con: a) masselli autobloccanti forati posati su letto di sabbia e cemento; b) masselli autobloccanti non forati posati su letto si sabbia e ghiaia o su sabbia e cemento; c) materiali lapidei; d) massetti cementizi o di conglomerato cementizio; e) manti bituminosi di qualsiasi tipo. 6. Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione, secondo i disposti contenuti nell’Articolo 112.
Articolo 63 - Muri di sostegno
siasi tipo. 6. Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione, secondo i disposti contenuti nell’Articolo 112. 7. Le aree di deposito dei contenitori dei rifiuti sono da localizzare in luoghi facilmente accessibili dalla strada; tali aree devono essere dotate di adeguate schermature verticali e coperture preferibilmente vegetali nonché rispettare le caratteristiche previste dal RLI vigente. Articolo 63 - Muri di sostegno
Articolo 63 - Muri di sostegno
coperture preferibilmente vegetali nonché rispettare le caratteristiche previste dal RLI vigente. Articolo 63 - Muri di sostegno
- E' ammessa la realizzazione di muri di sostegno atti a contenere il dislivello di terreni franabili e per creare terrapieni artificiali.
- I muri di sostegno non potranno superare l'altezza di m. 2.50. L'A.C. può autorizzare maggior altezze solo quando il piano verticale sia arretrato di almeno cm. 80 per poter mettere a dimora nell'interspazio piante rampicanti o discendenti.
o il piano verticale sia arretrato di almeno cm. 80 per poter mettere a dimora nell'interspazio piante rampicanti o discendenti. 3. Viene prescritto il rivestimento dei muri di sostegno con materiali di finitura come pietra, rivestimenti “verdi”, o altri materiali atti a garantire un inserimento armonico nel contesto ambientale. 4. E' ammesso il consolidamento o la ricostruzione di muri di sostegno esistenti. E’ consentita
rmonico nel contesto ambientale. 4. E' ammesso il consolidamento o la ricostruzione di muri di sostegno esistenti. E’ consentita l’introduzione di eventuali accorgimenti tecnici atti a migliorare le condizioni statiche dell’opera purchè sia garantito il corretto inserimento ambientale – paesistico. 5. Per tutte le tipologie di muri di sostegno. L'Amministrazione Comunale può imporre prescrizioni particolari che, non compromettendo il livello di sicurezza statica del pendio, garantiscano una
Articolo 64 – Numeri civici e toponomastica
munale può imporre prescrizioni particolari che, non compromettendo il livello di sicurezza statica del pendio, garantiscano una miglior tutela delle caratteristiche ambientali. 6. L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di imporre l'uso dei materiali specifici per le parti a vista, quali pietre naturali, ecc. e di richiedere la piantumazione di verde vivo al fine di coprire le pareti nude. Articolo 64 – Numeri civici e toponomastica
Articolo 64 – Numeri civici e toponomastica
c. e di richiedere la piantumazione di verde vivo al fine di coprire le pareti nude. Articolo 64 – Numeri civici e toponomastica
- I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dall'Amministrazione Comunale devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche.
- Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile.
collocato a fianco dell’accesso e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 42 4. E’ fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile. 5. In caso di demolizione dell’edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce all’Amministrazione, nel termine di quindici giorni, l'indicatore assegnato.
CAPO III - REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE
lla numerazione civica, il proprietario restituisce all’Amministrazione, nel termine di quindici giorni, l'indicatore assegnato. 6. E’ riservata all’Amministrazione la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative. CAPO III - REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE
Articolo 65 – Spazi conseguenti ad arretramenti
ri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative. CAPO III - REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE Articolo 65 – Spazi conseguenti ad arretramenti
- L’arretramento stradale è regolato, oltre che dalle prescrizioni di legge e dal presente Regolamento: a) dalla disciplina urbanistica generale e dai relativi strumenti esecutivi; b) dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private.
isciplina urbanistica generale e dai relativi strumenti esecutivi; b) dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private. 2. L’edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti, laddove consentita, deve creare luoghi che contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio urbano. 3. Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato a verde oppure dotato
Articolo 66 – Prospetti
fruibilità dello spazio urbano. 3. Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato a verde oppure dotato di idonea pavimentazione e, in ogni caso, deve risultare integrato con lo spazio pubblico adiacente. Articolo 66 – Prospetti
- Deve essere rivolta particolare cura al raggiungimento della giusta proporzione dei volumi in modo da ottenere risultati compositivi complessivamente armonici, proporzionati e ordinati.
lla giusta proporzione dei volumi in modo da ottenere risultati compositivi complessivamente armonici, proporzionati e ordinati. 2. Nella scelta dei materiali, colori, partitura prospettica, linguaggio architettonico devono essere valutati i caratteri degli edifici adiacenti al fine di inserire in modo dialettico il fronte in progetto. 3. Nel caso di edifici inseriti in cortine edilizie esistenti o in edifici con tipologia a schiera, i progetti
onte in progetto. 3. Nel caso di edifici inseriti in cortine edilizie esistenti o in edifici con tipologia a schiera, i progetti devono confrontarsi con i fronti adiacenti e uniformarsi alle soluzioni complessive o riferite ai singoli elementi (colori, materiali, forme, ecc.) che risultino coerenti con le disposizioni di cui al presente Regolamento. 4. E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso
resente Regolamento. 4. E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico. In caso di fronti ciechi esistenti può esserne imposta, in sede di istruttoria del progetto relativo, la sistemazione in modo coerente con le disposizioni compositive di cui al presente CAPO. 5. I prospetti su spazi pubblici non devono presentare impianti tecnologici o volumi tecnici a vista, così come disposto nell’Articolo 95.
Articolo 67 – Sporgenze, aggetti, tende e balconi
etti su spazi pubblici non devono presentare impianti tecnologici o volumi tecnici a vista, così come disposto nell’Articolo 95. 6. Le superfetazioni e gli elementi aggiunti in modo incongruo rispetto al fronte o all’edificio devono essere rimossi in occasione del primo, in ordine di tempo, procedimento edilizio afferente l’edificio. Articolo 67 – Sporgenze, aggetti, tende e balconi
- Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, i fronti degli edifici prospettanti su
aggetti, tende e balconi
- Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, i fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorso di uso comune (anche se di proprietà privata) non devono presentare aggetti maggiori di cm 10 al di sotto della quota di m 3,50, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di marciapiede.
- Le tende aggettanti sul suolo pubblico sono vietate se non consentono un adeguato passaggio
anche in mancanza di marciapiede. 2. Le tende aggettanti sul suolo pubblico sono vietate se non consentono un adeguato passaggio sottostante. Le tende devono essere poste ad un’altezza superiore a m 2,20 misurata dal
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 43 marciapiede e avere sporgenza massima 1,50 m e comunque inferiore di cm 50 rispetto alla larghezza dello spazio pedonale sottostante. 3. Balconi e pensiline di copertura aggettanti su spazio pubblico devono essere posti ad un’altezza minima di m 4 dall’eventuale marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l’altezza minima è di m 4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale.
non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l’altezza minima è di m 4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale. 4. Balconi e pensiline di copertura aggettanti su spazio pubblico non debbono mai sporgere oltre m 1,50 e non debbono comunque mai superare la larghezza dell’eventuale marciapiede. 5. Porte, finestre e vetrine con affaccio diretto su strada o spazio pubblico devono essere munite di serramenti non apribili verso l'esterno salvo:
vetrine con affaccio diretto su strada o spazio pubblico devono essere munite di serramenti non apribili verso l'esterno salvo:
- il caso in cui i battenti siano contenuti nello spessore dei muri o comunque non fuoriescano dal filo esterno del fabbricato;
- eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative sulla sicurezza;
- che siano poste ad un’altezza minima di m 4 dall’eventuale marciapiede rialzato o, nel caso
Articolo 68 – Disciplina del colore e dell’uso dei materiali di finitura
icolari normative sulla sicurezza;
- che siano poste ad un’altezza minima di m 4 dall’eventuale marciapiede rialzato o, nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, ad un’altezza minima di m 4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale.
- Nelle vie pubbliche o private, di calibro inferiore a m. 8,00 non è consentita la costruzione di pensiline, balconi sporgenti sullo spazio pubblico a qualunque altezza. Articolo 68 – Disciplina del colore e dell’uso dei materiali di finitura
Articolo 68 – Disciplina del colore e dell’uso dei materiali di finitura
ni sporgenti sullo spazio pubblico a qualunque altezza. Articolo 68 – Disciplina del colore e dell’uso dei materiali di finitura
- Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio indipendentemente dal frazionamento proprietario.
- I materiali e i colori da impiegare per la realizzazione e la finitura di tutti gli edifici devono
razionamento proprietario. 2. I materiali e i colori da impiegare per la realizzazione e la finitura di tutti gli edifici devono garantire sempre il migliore decoro dell'ambiente urbano, valorizzando quelli presenti nella tradizione edilizia del contesto. 3. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, devono essere completamente rivestite o comunque devono presentare materiali di finitura compatibili con il contesto in cui si
, devono essere completamente rivestite o comunque devono presentare materiali di finitura compatibili con il contesto in cui si inseriscono. Possono pertanto essere impiegati intonaci pigmentati con terre e ossidi, materiali lapidei o elementi in cotto; sono sconsigliati gli intonaci di tipo plastico non traspirante. 4. Non è vietato l'impiego di materiali anche innovativi, purché ciò non pregiudichi gli elementi architettonici, compositivi e decorativi degli edifici esistenti e dell'ambiente urbano.
purché ciò non pregiudichi gli elementi architettonici, compositivi e decorativi degli edifici esistenti e dell'ambiente urbano. 5. I colori da impiegare devono essere preferibilmente di tinta chiara. 6. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi, ecc. esistenti sulle facciate. Qualora siano rinvenuti elementi decorativi
alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi, ecc. esistenti sulle facciate. Qualora siano rinvenuti elementi decorativi pittorici originari, è consentito il loro ripristino coerentemente con le tecniche e forme tradizionali. 7. Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici, in quanto elementi documentali di significato storico-architettonico, vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi di manutenzione non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura.
Articolo 69 – Disciplina specifica per gli edifici all'interno dell’Ambito stori
nno conservate allo stato originario e i necessari interventi di manutenzione non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura. 8. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l’esecuzione. Articolo 69 – Disciplina specifica per gli edifici all'interno dell’Ambito storico
Articolo 69 – Disciplina specifica per gli edifici all'interno dell’Ambito stori
fissando un congruo termine per l’esecuzione. Articolo 69 – Disciplina specifica per gli edifici all'interno dell’Ambito storico
- Le presenti prescrizioni sono aggiuntive e prevalenti rispetto a quanto indicato in via generale all’Articolo 66, all’Articolo 67 e all’Articolo 68.
- Le facciate degli edifici devono adottare soluzioni che privilegiano le superfici continue, con prevalenza dei pieni rispetto ai vuoti, allineamenti verticali e orizzontali delle bucature e semplicità
superfici continue, con prevalenza dei pieni rispetto ai vuoti, allineamenti verticali e orizzontali delle bucature e semplicità negli elementi decorativi (fascia marcapiano e modanature a cornice delle finestre).
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 44 3. Le zoccolature al piede dell'edificio possono avere un'altezza massima di m 1,00 a partire dalla quota del marciapiede. Devono essere realizzate con intonaci strollati e tinteggiati o materiali lapidei preferibilmente di uso locale con esclusione dei marmi; la superficie deve essere opaca o a spacco e comunque non lucida. 4. I balconi devono avere solette e mensole di sostegno in pietra e parapetti a bacchette verticali
pacco e comunque non lucida. 4. I balconi devono avere solette e mensole di sostegno in pietra e parapetti a bacchette verticali con colori opachi nelle tinte grigio, nero, marrone scuro o verde scuro. I balconi sono sempre vietati sui fronti rivolti verso spazi pubblici. Sugli altri prospetti sono consentiti:
- i balconi solo se costituiscono elemento di completamento e di continuità con preesistenti balconi di edifici adiacenti;
- i ballatoi.
oni solo se costituiscono elemento di completamento e di continuità con preesistenti balconi di edifici adiacenti;
- i ballatoi.
- Le finestre e le porte finestre devono avere forme rettangolari con rapporto altezza/base superiore a 1,5 per le prime e a 2 per le seconde. Al piano terra degli edifici prospettanti su spazi pubblici, le finestre possono essere dotate di inferriate metalliche fisse, color antracite, marrone o
ici prospettanti su spazi pubblici, le finestre possono essere dotate di inferriate metalliche fisse, color antracite, marrone o verde scuro, con disegno semplice a montanti e correnti, poste all'interno del vano finestra e non sporgenti rispetto al filo del fabbricato. Sono consentiti unicamente sistemi di oscuramento interni, scorrevoli nel muro o a impacchettamento purché contenuti interamente nello spessore del muro.
e sistemi di oscuramento interni, scorrevoli nel muro o a impacchettamento purché contenuti interamente nello spessore del muro. In tutti i casi, non sono ammesse riquadrature (spallette e voltino) in marmo. Al piano sottotetto sono ammesse finestre tonde, ovali o lunette purché allineate verticalmente con le bucature sottostanti. 6. I serramenti interni ed esterni di finestre, portefinestre, ingressi pedonali o carrabili, serrande per
bucature sottostanti. 6. I serramenti interni ed esterni di finestre, portefinestre, ingressi pedonali o carrabili, serrande per autorimesse e vetrine devono avere forme e disegni tradizionali. Devono essere realizzati preferibilmente in legno naturale o verniciato; sono ammessi serramenti in altro materiale purché colorati con tonalità opache di bianco, grigio, nero, verde scuro o marrone scuro; non sono ammessi serramenti in alluminio anodizzato o bronzato. Come sistemi di oscuramento devono
verde scuro o marrone scuro; non sono ammessi serramenti in alluminio anodizzato o bronzato. Come sistemi di oscuramento devono essere utilizzate le persiane a doghe orizzontali di tipo aperto o gli scuri interni; non sono ammesse "veneziane" e tapparelle esterne. 7. Le coperture devono essere a falda inclinata. Non sono ammesse coperture piane. La struttura portante visibile all’esterno deve essere realizzata con orditura in legno; possono essere inseriti
operture piane. La struttura portante visibile all’esterno deve essere realizzata con orditura in legno; possono essere inseriti strati isolanti purché coperti dal manto di copertura. Il manto di copertura deve essere realizzato con tegole in cotto tipo marsigliese o coppo; non possono essere utilizzati tegole in cemento o realizzate con altri conglomerati. Sono ammessi lucernari complanari lungo le falde, aperture e
e utilizzati tegole in cemento o realizzate con altri conglomerati. Sono ammessi lucernari complanari lungo le falde, aperture e terrazze con interruzione della continuità della falda. I sottogronda devono essere realizzati con struttura in travetti di legno a vista eventualmente sagomati, con lastre in pietra o con elementi decorativi in cemento sagomato; non sono consentiti sottogronda in calcestruzzo prefabbricati o
lastre in pietra o con elementi decorativi in cemento sagomato; non sono consentiti sottogronda in calcestruzzo prefabbricati o gettati in opera nonché materiali plastici. L’aggetto complessivo su strada non deve superare m 1,00. I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati in rame o lamiera verniciata con tinte scure. È escluso l’impiego di materiali plastici, d’acciaio o zincati non verniciate. I pluviali posti sul
verniciata con tinte scure. È escluso l’impiego di materiali plastici, d’acciaio o zincati non verniciate. I pluviali posti sul fronte in aderenza di strade pubbliche o private devono essere incassati per un’altezza minima di m 3,00 dal piano della strada o del marciapiede antistante il fronte stesso. 8. Le pensiline sono vietate lungo i fronti degli edifici prospettanti su spazi pubblici. È possibile l’inserimento di pensiline lungo i fronti interni degli edifici purché non siano presenti balconi o
spazi pubblici. È possibile l’inserimento di pensiline lungo i fronti interni degli edifici purché non siano presenti balconi o ballatoi al piano superiore in corrispondenza delle aperture interessate. Le pensiline devono essere realizzate coerentemente con quanto disposto per i tetti di cui al comma precedente salvo soluzioni differenti soggette alla valutazione della Commissione paesaggio. La sporgenza massima rispetto al muro dell’edificio non può superare m 1,20.
gette alla valutazione della Commissione paesaggio. La sporgenza massima rispetto al muro dell’edificio non può superare m 1,20. 9. I vani di alloggiamento degli impianti per l’allacciamento alle reti devono trovare localizzazioni tali da non costituire elementi di disturbo rispetto alla composizione della facciata. Lo sportello di chiusura deve essere intonacato o verniciato omogeneamente alla facciata.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 45 10. Le facciate devono essere rivestite con intonaci. E’ escluso l’impiego di piastrelle di clinker, ceramica o similari; materiali metallici, plastici, lignei; elementi in laterizio. E’ consentito l’uso di elementi lapidei per la sola porzione di zoccolatura. E’ ammesso mantenere a vista la muratura in mattoni pieni o in pietra.
di elementi lapidei per la sola porzione di zoccolatura. E’ ammesso mantenere a vista la muratura in mattoni pieni o in pietra. 11. Le tonalità delle tinteggiature devono essere comprese entro la gamma delle terre chiare, del giallo, del rosso e del bianco. Sono escluse le gradazioni scure e i colori brillanti. E consentito lasciare a vista porzioni in pietra delle facciate qualora preesistenti. Sono vietati intonaci di tipo plastico e rivestimenti ceramici o similari.
Articolo 70 – Caratteristiche degli edifici in ambiti agricoli e caselli montani
rzioni in pietra delle facciate qualora preesistenti. Sono vietati intonaci di tipo plastico e rivestimenti ceramici o similari. 12. Non sono ammesse pavimentazioni in asfalto e cemento Articolo 70 – Caratteristiche degli edifici in ambiti agricoli e caselli montani
- Le presenti prescrizioni sono aggiuntive e prevalenti rispetto a quanto indicato in via generale all’Articolo 66, all’Articolo 67 e all’Articolo 68.
ioni sono aggiuntive e prevalenti rispetto a quanto indicato in via generale all’Articolo 66, all’Articolo 67 e all’Articolo 68. 2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono garantire la conservazione degli elementi testimoniali ed architettonici tipici della tradizione locale. A tale scopo devono risultare coerenti con le disposizioni contenute nell’Articolo 69. 3. Gli edifici a destinazione abitativa da realizzare in aree agricole, devono inserirsi in modo
oni contenute nell’Articolo 69. 3. Gli edifici a destinazione abitativa da realizzare in aree agricole, devono inserirsi in modo equilibrato e proporzionato nel paesaggio, valorizzandone gli elementi caratteristici ed evitando la chiusura di visuali in modo da non alterare la percezione visiva, specialmente verso il lago. 4. La realizzazione di edifici ad uso abitativo e di strutture connesse all'attività agricola (depositi, stalle, fienili, ecc.) deve rispettare i seguenti criteri:
so abitativo e di strutture connesse all'attività agricola (depositi, stalle, fienili, ecc.) deve rispettare i seguenti criteri: a) le tipologie edilizie abitative devono essere coerenti con l’architettura rurale tradizionale (corti chiuse o aperte, edifici in linea con esclusione di ville, ville a schiera, palazzine, ecc.); b) le pensiline sono vietate mentre i porticati devono essere coerentemente inseriti nel corpo principale dell’edificio e realizzati con materiali omogenei;
mentre i porticati devono essere coerentemente inseriti nel corpo principale dell’edificio e realizzati con materiali omogenei; c) le aree di stretta pertinenza degli edifici non devono essere pavimentate con asfalto. d) le serre devono essere realizzate con strutture in metallo e tamponamenti in vetro o simile, con l’esclusione di teli plastici o simili; e) le strutture portanti e i tamponamenti devono essere realizzati preferibilmente con tecnologie
one di teli plastici o simili; e) le strutture portanti e i tamponamenti devono essere realizzati preferibilmente con tecnologie costruttive e materiali tradizionali (murature intonacate e tinteggiate con colori ricadenti nelle tonalità delle terre chiare, in pietra, grigliati in laterizio, tetti a falde con orditura in legno e manto di copertura in coppi o marsigliese, ardesia ecc.); f) nel caso di strutture prefabbricate o comunque con tipologia non tradizionale devono essere
ppi o marsigliese, ardesia ecc.); f) nel caso di strutture prefabbricate o comunque con tipologia non tradizionale devono essere utilizzati accorgimenti tali da ridurre l'impatto visivo della struttura sul paesaggio e in particolare:
- realizzare tamponamenti perimetrali con finiture assimilabili agli intonaci e colori ricadenti nelle tonalità delle terre chiare, escludendo pertanto i rivestimenti ceramici, granigliati, metallici, ecc.;
e colori ricadenti nelle tonalità delle terre chiare, escludendo pertanto i rivestimenti ceramici, granigliati, metallici, ecc.;
- utilizzare coperture a falde con tegole in cotto o in lastre ondulate in colore rosso spento;
- evitare finestre a nastro o prevedere parziali tamponamenti, a mascheramento delle parti vetrate, con grigliati in legno o mattoni; g) è ammessa la realizzazione di murature in laterizio a vista.
heramento delle parti vetrate, con grigliati in legno o mattoni; g) è ammessa la realizzazione di murature in laterizio a vista. 5. Caselli montani. Negli interventi sulle strutture e sugli edifici esistenti connessi all'attività agro- silvo-pastorale devono essere conservati, ristrutturati e valorizzati tutti gli elementi architettonici originali (es. murature in pietra, tetti a falde con orditura in legno e manto di copertura in lastre di
elementi architettonici originali (es. murature in pietra, tetti a falde con orditura in legno e manto di copertura in lastre di pietra, architravi in legno o in pietra di porte e finestre, pavimentazione in pietra o legno). In caso di opere su strutture che non abbiano le caratteristiche costruttive originali o che per stato manutentivo critico, accertato da una specifica relazione tecnica asseverata da un professionista
tive originali o che per stato manutentivo critico, accertato da una specifica relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato, devono essere posti in essere interventi volti all’eliminazione degli elementi costruttivi e
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 46 dei materiali incongrui e alla loro sostituzione con altri che siano coerenti con la tipologia edilizia (il casello montano) e con il contesto paesistico. Per i nuovi edifici, conformi alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, devono essere utilizzati esclusivamente materiali tradizionali come la pietra e il legno, la copertura potrà essere solo a falde (mono o doppia) con orditura in legno e
Articolo 71 – Caratteristiche delle costruzioni in relazione al contesto paesagg
materiali tradizionali come la pietra e il legno, la copertura potrà essere solo a falde (mono o doppia) con orditura in legno e manto di copertura in lastre di pietra o coppi, porte e finestre in legno. 6. Il Casello montano è assimilato ai fini igienico-sanitari ad un deposito senza permanenza di persone. Articolo 71 – Caratteristiche delle costruzioni in relazione al contesto paesaggistico
- Gli interventi devono relazionarsi e confrontarsi con il contesto paesistico all’interno del quale
al contesto paesaggistico
- Gli interventi devono relazionarsi e confrontarsi con il contesto paesistico all’interno del quale ricadono, così come individuato e definito dallo strumento urbanistico in materia paesistica. Tale confronto avviene sulla base delle relazioni intercorrenti tra l’intervento, l’unità di paesaggio nella quale ricade, gli elementi individui e le caratteristiche generali del contesto.
ti tra l’intervento, l’unità di paesaggio nella quale ricade, gli elementi individui e le caratteristiche generali del contesto. 2. L’inserimento ambientale dell’intervento deve essere valutato rispetto a punti di vista privilegiati così come individuati dallo strumento urbanistico all'interno degli elaborati che trattano della tematica paesistica. 3. Le scelte progettuali devono inserire l’intervento in modo coerente rispetto agli elementi e agli
della tematica paesistica. 3. Le scelte progettuali devono inserire l’intervento in modo coerente rispetto agli elementi e agli ambiti paesistici sopra evidenziati, nel rispetto dell’autonomia linguistica, compositiva e costruttiva. Tutte le scelte devono in ogni caso garantire che gli interventi non eccedano e non sovrastino i caratteri prevalenti riscontrati nel contesto. 4. Negli interventi sugli edifici ascrivibili alla tradizione costruttiva locale devono essere conservati e,
trati nel contesto. 4. Negli interventi sugli edifici ascrivibili alla tradizione costruttiva locale devono essere conservati e, per quanto possibile o compatibile, valorizzati tutti gli elementi architettonici originali. Gli ampliamenti, laddove consentiti, non devono compromettere la leggibilità degli elementi sopra indicati. In particolare gli ampliamenti devono:
- avvenire sul fronte dell’edificio meno visibile dai punti di vista privilegiati di cui sopra;
ticolare gli ampliamenti devono:
- avvenire sul fronte dell’edificio meno visibile dai punti di vista privilegiati di cui sopra;
- evitare la formazione di corpi protuberanti ed estranei rispetto all’originale costruzione;
- ridurre al minimo l’articolazione planimetrica.
- Gli interventi relativi a ville e palazzi di interesse storico architettonico o testimoniale devono essere finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli elementi architettonici che li
architettonico o testimoniale devono essere finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli elementi architettonici che li connotano. Sono pertanto vietati interventi che possano compromettere la leggibilità degli elementi caratteristici. 6. Gli interventi sulle costruzioni che non rientrano nelle categorie precedenti e che pertanto non rivestono uno specifico interesse di natura paesistica o architettonica devono essere finalizzati a
recedenti e che pertanto non rivestono uno specifico interesse di natura paesistica o architettonica devono essere finalizzati a migliorare il loro inserimento paesistico con riferimento ai punti di vista privilegiati e alle specifiche caratteristiche del contesto nel quale sono inserite. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo integrano e completano quanto specificamente indicato dagli strumenti urbanistici e di pianificazione paesistico-ambientale. In caso di contrasto valgono
Articolo 72 - Darsene, pontili, moli e ormeggi
anto specificamente indicato dagli strumenti urbanistici e di pianificazione paesistico-ambientale. In caso di contrasto valgono le disposizioni degli strumenti urbanistici e di pianificazione paesistico-ambientale. Articolo 72 - Darsene, pontili, moli e ormeggi
- Le darsene, i pontili, i moli e gli ormeggi sono elementi caratteristici del paesaggio lacuale e pertanto devono essere conservati e valorizzati nel rispetto degli impianti originari e dei possibili
ci del paesaggio lacuale e pertanto devono essere conservati e valorizzati nel rispetto degli impianti originari e dei possibili successivi ampliamenti funzionali all’attività nautica o collegamenti funzionali con il complesso residenziale di riferimento. A tale scopo devono essere impiegati per il loro recupero o nuova costruzione delle darsene, materiali e forme coerenti con le tipologie tradizionali, anche collegate
er il loro recupero o nuova costruzione delle darsene, materiali e forme coerenti con le tipologie tradizionali, anche collegate alla memoria storica dell’architettura di tali manufatti presenti sul Lario. Sono vietate strutture a vista in cemento armato, in acciaio o in materiale plastico. Per quanto riguarda i pontili, i moli e gli ormeggi di nuova costruzione questi devono essere realizzati secondo la normativa di settore
to riguarda i pontili, i moli e gli ormeggi di nuova costruzione questi devono essere realizzati secondo la normativa di settore nazionale e regionale vigente e con una specifica attenzione all’impatto paesistico dei materiali
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 47 usati (legno o materiali simili anche riciclati e non plastica per i camminamenti e piano di calpestio) e delle colorazioni (non colori accesi) rispetto al luogo ove si porranno. 2. Non si possono realizzare pontili galleggianti superiori a 30 m di lunghezza e si suggerisce di disporre l’asse longitudinale dei pontili in direzione normale a quella del vento dominante.
Articolo 73 – Recupero ai fini abitativi di edifici accessori ex rustici
0 m di lunghezza e si suggerisce di disporre l’asse longitudinale dei pontili in direzione normale a quella del vento dominante. Articolo 73 – Recupero ai fini abitativi di edifici accessori ex rustici
- Negli interventi di trasformazione di edifici accessori originariamente destinati a funzioni agricole (ex rustici), finalizzati al loro riutilizzo per scopi abitativi, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
unzioni agricole (ex rustici), finalizzati al loro riutilizzo per scopi abitativi, si devono osservare le seguenti prescrizioni: a) mantenimento e consolidamento delle strutture verticali ed orizzontali originali (murature in mattoni, solai in legno, capriate in legno, ecc.) qualora staticamente idonee e compatibili con le norme igieniche; b) mantenimento e valorizzazione degli elementi architettonici caratterizzanti l'originaria
compatibili con le norme igieniche; b) mantenimento e valorizzazione degli elementi architettonici caratterizzanti l'originaria costruzione (murature realizzate con grigliati di laterizio o tufo a nido d'ape, voltini o cornici di finestre, manto di copertura, ecc.). 2. Nel caso di interventi di completa demolizione con ricostruzione sul sedime originario devono essere rispettati i criteri e i caratteri costruttivi indicati all’Articolo 69. Qualora si proceda al
l sedime originario devono essere rispettati i criteri e i caratteri costruttivi indicati all’Articolo 69. Qualora si proceda al rifacimento del tetto devono essere realizzate coperture a falda inclinata. Possono in ogni caso essere ricavati pozzi di luce e terrazzi. Non è consentito realizzare balconi aggettanti. 3. Le disposizioni di cui al presente Articolo integrano e completano quanto specificamente indicato
Articolo 74 – Autorimesse private e posti auto coperti
lizzare balconi aggettanti. 3. Le disposizioni di cui al presente Articolo integrano e completano quanto specificamente indicato dagli strumenti urbanistici e di pianificazione paesistico-ambientale. In caso di contrasto valgono le disposizioni degli strumenti urbanistici e di pianificazione paesistico-ambientale. Articolo 74 – Autorimesse private e posti auto coperti
- Le autorimesse, costruzioni esclusivamente destinate a tale uso, devono essere collocate sul
sse private e posti auto coperti
- Le autorimesse, costruzioni esclusivamente destinate a tale uso, devono essere collocate sul retro dell'edificio principale o accanto ad esso o in un angolo del lotto di pertinenza in modo da minimizzarne la percezione dagli spazi pubblici.
- le Autorimesse private devono avere le seguenti caratteristiche: devono essere provviste di pavimento impermeabile. Le porte devono avere feritoie in alto e in basso, di dimensioni
tteristiche: devono essere provviste di pavimento impermeabile. Le porte devono avere feritoie in alto e in basso, di dimensioni adeguate ed assicurare un sufficiente ricambio di aria; comunque deve essere garantita una superficie aperta libera non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra. L'altezza minima netta interna dell'autorimessa non può essere inferiore a 2,20 metri. Si veda anche Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 (G.U. n. 38 del 15
a dell'autorimessa non può essere inferiore a 2,20 metri. Si veda anche Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986). I caratteri architettonici esterni e i materiali usati, si devono armonizzare con il paesaggio circostante. 3. Per Posti auto coperti si intendono le piccole costruzioni al servizio e completamento della costruzione principale per il ricovero degli automezzi chiusi al massimo solo su due lati. 4. Le caratteristiche dei Posti auto coperti sono:
rincipale per il ricovero degli automezzi chiusi al massimo solo su due lati. 4. Le caratteristiche dei Posti auto coperti sono: altezza massima di mt. 2,40; struttura portante in legno con colorazione a tonalità naturali o essenza legno ovvero in metallo verniciato di colore marrone o anche di colori diversi se giustificati dai fabbricati nel lotto di pertinenza; manto di copertura in legno impermeabilizzato - rame – cotto; non potranno in nessun caso, essere utilizzati materiali di risulta. Copertura con
ra in legno impermeabilizzato - rame – cotto; non potranno in nessun caso, essere utilizzati materiali di risulta. Copertura con pendenza minima del 5%. Ove venga realizzata la pavimentazione, potranno essere utilizzati solo materiali quali la pietra (massimo 50% della superficie coperta), e il prato armato. E' espressamente vietato l'asfalto ad esclusione delle corti asfaltate esistenti e regolarmente autorizzate.
e il prato armato. E' espressamente vietato l'asfalto ad esclusione delle corti asfaltate esistenti e regolarmente autorizzate. In nessun caso si può derogare dal rispetto del 30% di permeabilità del terreno di pertinenza e dei dati di Sf dettati dallo strumento urbanistico vigente.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 48 5. La tipologia, i materiali ed i colori delle Autorimesse e Posti auto coperti devono rispettare le caratteristiche architettoniche dell'edificio principale. A tale scopo i colori delle pareti esterne nonché degli altri materiali devono richiamare quelli dell’edificio principale. 6. All'interno dell’Ambito storico le autorimesse e i posti auto coperti realizzati fuori terra devono uniformarsi ai seguenti criteri:
interno dell’Ambito storico le autorimesse e i posti auto coperti realizzati fuori terra devono uniformarsi ai seguenti criteri: a) essere realizzate in aderenza a edifici esistenti; b) la copertura deve essere a falda inclinata; la struttura deve essere realizzata preferibilmente con travi in legno, la lattoneria deve essere in rame o lamiera preverniciata in tinta scura e fonoassorbente; c) solo nelle autorimesse le murature di tamponamento devono essere completamente
preverniciata in tinta scura e fonoassorbente; c) solo nelle autorimesse le murature di tamponamento devono essere completamente intonacate con l'impiego delle soluzioni e dei materiali contenuti all'Articolo 69. È vietato l'impiego di prefabbricati, lamiere, assi in legno, materiale di risulta o qualsiasi altro materiale caratteristico di precarietà; d) per serrande e serramenti valgono le disposizioni contenute all'Articolo 69.
Articolo 75 – Attività ricettive all’aria aperta
si altro materiale caratteristico di precarietà; d) per serrande e serramenti valgono le disposizioni contenute all'Articolo 69. 7. Nel caso di Autorimesse poste al piano terra di edifici inclusi nell’Ambito storico, come individuato dallo strumento urbanistico, devono essere rispettati i criteri compositivi e le prescrizioni di cui all’Articolo 69. Articolo 75 – Attività ricettive all’aria aperta
- Le aree per le attività ricettive all’aria aperta devono essere dotate di strutture ed attrezzature
ricettive all’aria aperta
- Le aree per le attività ricettive all’aria aperta devono essere dotate di strutture ed attrezzature coerentemente inserite nel contesto nel rispetto degli elementi costitutivi del paesaggio circostante.
- Lungo il perimetro delle aree pertinenziali devono essere realizzate cortine arboree o arbustive di dimensioni tali da creare una zona di filtro e di protezione.
- Gli spazi destinati a percorsi pedonali e carrabili devono essere realizzati con materiali naturali, in
ltro e di protezione. 3. Gli spazi destinati a percorsi pedonali e carrabili devono essere realizzati con materiali naturali, in terra battuta o in ghiaietto, escludendo l’impiego di pavimentazioni bituminose o in cemento, salvo quanto necessario a garantire l’incolumità delle persone e per l’abbattimento delle barriere architettoniche (scale, rampe, marciapiedi, ecc). 4. Le installazioni fisse al servizio delle attività, compresi i locali di deposito, i servizi igienici, gli uffici
piedi, ecc). 4. Le installazioni fisse al servizio delle attività, compresi i locali di deposito, i servizi igienici, gli uffici e i vani tecnologici, devono essere realizzate nel rispetto dei principi di decoro e qualità edilizia. Tali installazioni non devono avere carattere di precarietà e devono privilegiare i seguenti materiali e tecnologie: a) le coperture devono essere a falda; la struttura deve essere realizzata preferibilmente con
seguenti materiali e tecnologie: a) le coperture devono essere a falda; la struttura deve essere realizzata preferibilmente con travi in legno; il manto di copertura deve essere in tegole portoghesi o coppi; la lattoneria deve essere in rame o lamiera preverniciata in tinta scura; b) le strutture e i tamponamenti verticali devono avere strato di finitura realizzato con intonaco pigmentato o tinteggiato con tinte preferibilmente chiare; sono vietati intonaci di tipo plastico e
tura realizzato con intonaco pigmentato o tinteggiato con tinte preferibilmente chiare; sono vietati intonaci di tipo plastico e rivestimenti ceramici o similari; c) le zoccolature al piede dell'edificio devono avere un'altezza massima di m 1,00 a partire dalla quota del marciapiede; possono essere realizzate con intonaci strollati e tinteggiati o materiali lapidei preferibilmente di uso locale con esclusione dei marmi; la superficie deve essere opaca o a spacco e comunque non lucida.
Articolo 76 – Requisiti igienici
apidei preferibilmente di uso locale con esclusione dei marmi; la superficie deve essere opaca o a spacco e comunque non lucida. CAPO IV - REQUISITI FUNZIONALI DELLE COSTRUZIONI Articolo 76 – Requisiti igienici
- Per quanto riguarda i requisiti igienici delle costruzioni valgono le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale di Igiene.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 49 2. Ad integrazione delle norme di cui al Regolamento Locale di Igiene si applicano inoltre le disposizioni contenute nel Titolo V del presente Regolamento. 3. L’installazione di bidoni e bombole di GPL per uso domestico o similare deve avvenire all’esterno del locale nel quale trovasi l’apparecchio di utilizzazione (Circolare del Ministero degli Interni del 14/07/1967 n. 78).
Articolo 77 – Requisiti dei materiali da costruzione
sterno del locale nel quale trovasi l’apparecchio di utilizzazione (Circolare del Ministero degli Interni del 14/07/1967 n. 78). Articolo 77 – Requisiti dei materiali da costruzione
- La realizzazione dei fabbricati deve conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica, stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente, sicurezza nell’impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico.
Articolo 78 – Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architetton
, della salute e dell’ambiente, sicurezza nell’impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico. 2. Fermo restando tali principi generali, nella scelta dei materiali deve essere privilegiata la riciclabilità ed il possibile riuso così come indicato nell’Articolo 101. Articolo 78 – Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
- Ad integrazione di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di abbattimento delle
delle barriere architettoniche
- Ad integrazione di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche si applicano le seguenti disposizioni.
- All’esterno dell’Ambito storico i balconi dovranno avere larghezza netta minima 1,50 m e pavimentazione complanare e/o ben raccordata con la quota di pavimento dell’unità immobiliare.
- In caso di recupero di sottotetto finalizzato alla creazione di nuove unità immobiliari indipendenti il
ll’unità immobiliare. 3. In caso di recupero di sottotetto finalizzato alla creazione di nuove unità immobiliari indipendenti il progetto dovrà indicare l'eventuale possibilità di inserimento di ascensore o piattaforma elevatrice. Tale condizione non è comunque ostativa al recupero del sottotetto. 4. I nuovi accessi pedonali saranno preferibilmente realizzati a quota marciapiede. 5. In caso di Manutenzione straordinaria di negozi ed esercizi pubblici devono essere garantiti i requisiti di visitabilità.
de. 5. In caso di Manutenzione straordinaria di negozi ed esercizi pubblici devono essere garantiti i requisiti di visitabilità. 6. La documentazione di progetto relativa ad interventi edilizi deve contenere: a) relazione tecnica dettagliata che descriva gli interventi immediati e previsti per l'abbattimento delle barriere architettoniche; b) elaborato grafico che dimostri la presenza di un percorso accessibile tra viabilità pubblica e ingresso edificio;
tettoniche; b) elaborato grafico che dimostri la presenza di un percorso accessibile tra viabilità pubblica e ingresso edificio; c) elaborato grafico che dimostri l’adattabilità dell’unità immobiliare con l'individuazione grafica degli arredi (L.R. 6/1989 Art. 6.1.2) e, qualora ricorra il caso, del servoscala a pedana per il trasporto di persona su sedia a ruote (L.R. 6/1989 Art. 5.3.4). 7. Gli edifici di nuova costruzione saranno progressivamente dotati di apposita targa che indica il
te (L.R. 6/1989 Art. 5.3.4). 7. Gli edifici di nuova costruzione saranno progressivamente dotati di apposita targa che indica il grado di accessibilità. 8. Le aree destinate a parco pubblico prevedono di norma: a) parcheggi riservati e collegati con percorsi fruibili all’ingresso del parco; b) tutti gli ingressi accessibili; c) pavimentazione compatta; d) cordoli di demarcazione che costituiscano guida tattile; e) parapetti guidatori con segnalazioni tattili;
entazione compatta; d) cordoli di demarcazione che costituiscano guida tattile; e) parapetti guidatori con segnalazioni tattili; f) totem informativi per agevolare l’orientamento; g) arredi ed aree di sosta accessibili; h) giochi utilizzabili anche da bambini diversamente abili; i) punti acqua accessibili; j) aree di sosta ogni 200 m; k) servizi igieni accessibili.
Articolo 79 – Disciplina del cantiere
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 50 CAPO V - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI Articolo 79 – Disciplina del cantiere
- Le attività sono disciplinate dal D.Lgs. 81/2008, dal Regolamento Locale di Igiene e delle norme in materia di inquinamento acustico.
- Nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di dimensioni adeguate, contenente gli estremi dell'atto autorizzativo, il nome del titolare dello stesso, del
lico, una tabella di dimensioni adeguate, contenente gli estremi dell'atto autorizzativo, il nome del titolare dello stesso, del progettista, dell’impresa assuntrice dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, del responsabile di cantiere e del direttore dei lavori oltre quanto richiesto da eventuale normativa tecnica specifica; 3. Durante la fase di cantiere deve essere tenuta a disposizione copia del titolo che abilita la
le normativa tecnica specifica; 3. Durante la fase di cantiere deve essere tenuta a disposizione copia del titolo che abilita la realizzazione dell’intervento e relativi allegati; 4. Le costruzioni provvisoriamente allestite nei cantieri sono assimilate agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per legge o dal Regolamento Locale di Igiene; nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli
ti per legge o dal Regolamento Locale di Igiene; nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti igienici prescritti dall’ASL. Gli impianti di acqua potabile e di fognatura, devono, per quanto possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua
devono, per quanto possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua emunta ed erogata da fonte autonoma (pozzo privato) il cui giudizio di potabilità deve essere rilasciato dalla competente struttura tecnica dell’ASL ed il secondo sostituito con impianti di trattamento delle acque reflue rispondenti alla normativa vigente. 5. È vietato usare acqua dai canali pubblici e impedire o divergere il corso degli stessi senza
pondenti alla normativa vigente. 5. È vietato usare acqua dai canali pubblici e impedire o divergere il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione. 6. Fatti salvi i diritti dei terzi, le distanze dai confini, le misure minime fissate per legge e gli allineamenti verso gli spazi pubblici, costituiscono tolleranze di cantiere i seguenti scostamenti relativi alle misurazioni lineari:
- fino a mt. 5 = 1,00%
- per la parte eccedente mt. 5 = 0,50%
cantiere i seguenti scostamenti relativi alle misurazioni lineari:
- fino a mt. 5 = 1,00%
- per la parte eccedente mt. 5 = 0,50%
- In ogni caso lo scostamento non può superare 10 cm.
- Per gli scostamenti che rispettano le tolleranze di cui sopra non vi è l’obbligo di presentare ulteriore documentazione di variazione.
- Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori.
Articolo 80 – Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'
tivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori. Articolo 80 – Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto
- Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento della copertura.
iale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento della copertura. 2. L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso. 3. Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime: a) l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza ≥ 0,70 metri e altezza ≥ 1,20 metri. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei
eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 51 b) l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0,50 mq; c) l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
- superficie ≥ 0,50 mq
- se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere ≥ 0,70 m;
re minime di luce netta di passaggio:
- superficie ≥ 0,50 mq
- se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere ≥ 0,70 m;
- se a sezione circolare il diametro deve essere ≥ 0,80 m; d) l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla sede in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà
one dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre. 4. L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. 5. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es. scale, passerelle, parapetti, dispositivi di
ndizioni di sicurezza. 5. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es. scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. 6. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.
elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista. 7. La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente. 8. Per l’accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli gli edifici laddove non
della normativa vigente. 8. Per l’accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli gli edifici laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda: a) l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme eleva bili ecc.);
ura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme eleva bili ecc.); b) il punto esterno all’edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio 9. La descrizione di cui al punto precedente deve far parte degli elaborati grafici di progetto e si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).
nche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro). 10. I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio. Questi dispositivi richiedono che: a) siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
rocedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano; b) siano chiaramente identificati per forma e colore o con altro mezzo analogo; c) nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l’obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
zza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio; d) il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta. 11. I dispositivi di ancoraggio devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità. L'azione di mantenimento di tali requisiti è a
do da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità. L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 52 12. I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 195 del 31.5.98: "Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti. 13. Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto.
zioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto. 14. A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante: a) la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma dì buona tecnica;
retta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma dì buona tecnica; b) le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati; c) la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale; d) la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.
ponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. 15. All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate è obbligo del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.
zature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne. 16. In luogo prossimo all’accesso alla copertura deve essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in
zione individuale. Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature
o delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi. II fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e
fissi per accedervi. II fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. Ove non sia previsto il fascicolo, è obbligo del progettista redigere un documento analogo con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle
bbligo del progettista redigere un documento analogo con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza. Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori, deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile.
Articolo 81 – Procedure connesse alle demolizioni
ibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori, deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile. Il fascicolo deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti. Articolo 81 – Procedure connesse alle demolizioni
- Le demolizioni di cui aIl’Articolo 39 sono subordinate: a) alla libertà da persone e/o cose del fabbricato da demolire;
zioni
- Le demolizioni di cui aIl’Articolo 39 sono subordinate: a) alla libertà da persone e/o cose del fabbricato da demolire; b) all’impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente prima di dare corso alla demolizione; c) all’impegno di procedere alla chiusura di tronchi di fognatura che rimangono inutilizzati; d) all’impegno di sistemare e recintare adeguatamente il terreno; e) all’impegno di proteggere e conservare l’eventuale patrimonio arboreo.
gno di sistemare e recintare adeguatamente il terreno; e) all’impegno di proteggere e conservare l’eventuale patrimonio arboreo. 2. In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui sopra può essere compiuto l’intervento in danno dell’inadempiente e a spese dello stesso. 3. Gli interventi di demolizioni devono rispettare le disposizioni dettate dall’ASL attraverso il Regolamento Locale di Igiene in materia di presenza di materiali amiantiferi, allontanamento dei
dettate dall’ASL attraverso il Regolamento Locale di Igiene in materia di presenza di materiali amiantiferi, allontanamento dei materiali di risulta, sicurezza e salubrità dei lavoratori, inquinamento acustico, abbattimento polveri e recinzioni delle aree di lavoro.
Articolo 82 – Conferimento dei materiali di risulta
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 53 4. La demolizione di immobili comunque soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è subordinata all’eventuale e preventivo nulla-osta delle competenti autorità. 5. Nel caso di demolizione parziale devono essere salvaguardate la stabilità, l’uso e l’aspetto estetico della residua parte della costruzione. Articolo 82 – Conferimento dei materiali di risulta
Articolo 82 – Conferimento dei materiali di risulta
stabilità, l’uso e l’aspetto estetico della residua parte della costruzione. Articolo 82 – Conferimento dei materiali di risulta
- La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l’eventuale riutilizzo del materiale risultante dall’attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienico-sanitario. Articolo 83 – Rinvenimenti
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere
Articolo 83 – Rinvenimenti
anitario. Articolo 83 – Rinvenimenti
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti preposti, dandone immediata comunicazione alla competente struttura tecnica comunale che a sua volta richiede l’intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi.
- I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate. Articolo 84 – Ultimazione dei lavori
Articolo 84 – Ultimazione dei lavori
interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate. Articolo 84 – Ultimazione dei lavori
- I lavori di costruzione si considerano ultimati quando siano idonei a richiedere il Certificato di Agibilità. L’eventuale diniego alla suddetta richiesta fa venire meno tale presunzione.
- Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l’ultimazione va riferita alle
eno tale presunzione. 2. Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l’ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui all’Art. 28, quarto comma della L. 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 85 – Disposizioni generali e obiettivi
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 54 TITOLO V – MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI CAPO I – OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI Articolo 85 – Disposizioni generali e obiettivi
- Il presente Titolo individua e descrive i requisiti edilizi e tecnologici per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione degli impatti ambientali.
- Tali requisiti sono pertanto finalizzati a:
contenimento dei consumi energetici e per la riduzione degli impatti ambientali. 2. Tali requisiti sono pertanto finalizzati a:
- migliorare le prestazioni degli edifici dal punto di vista energetico;
- ridurre i consumi energetici e idrici nelle costruzioni;
- diminuire le emissioni inquinanti;
- indirizzare gli interventi verso scelte sostenibili dal punto di vista ambientale anche in assenza di specifici obblighi di legge;
dirizzare gli interventi verso scelte sostenibili dal punto di vista ambientale anche in assenza di specifici obblighi di legge;
- introdurre innovazioni tecnologiche nel campo dell’edilizia volte a migliorare la condizione abitativa e la qualità delle costruzioni;
- concorrere alla diffusione di un atteggiamento progettuale responsabile verso le tematiche ambientali;
- incentivare le iniziative virtuose.
- Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano, con le specificazioni riportate nei singoli
Articolo 86 – Fonti energetiche
e le iniziative virtuose. 3. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano, con le specificazioni riportate nei singoli articoli, in tutto il territorio comunale. Articolo 86 – Fonti energetiche
- Le fonti energetiche da utilizzare in via prioritaria per ogni tipo di impianto sono quelle rinnovabili ovvero le risorse che hanno la capacità di riprodursi in un tempo minore di quello in cui vengono consumate (solare, geotermica, ecc.).
le risorse che hanno la capacità di riprodursi in un tempo minore di quello in cui vengono consumate (solare, geotermica, ecc.). 2. Tutti gli edifici devono progressivamente migrare verso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di combustibili fossili; deve essere sostenuto anche l’impiego di sistemi di microcogenerazione, basati su motori endotermici, microturbine, fuel-cell e simili.
Articolo 87 – Modalità di progettazione
sere sostenuto anche l’impiego di sistemi di microcogenerazione, basati su motori endotermici, microturbine, fuel-cell e simili. 3. Ogni intervento edilizio e impiantistico deve pertanto essere finalizzato al raggiungimento di tale obiettivo indipendentemente dagli specifici obblighi o suggerimenti di seguito indicati. Articolo 87 – Modalità di progettazione
- Il progetto edilizio e impiantistico deve avvenire in modo integrato tenendo conto dei diversi fattori
alità di progettazione
- Il progetto edilizio e impiantistico deve avvenire in modo integrato tenendo conto dei diversi fattori che influenzano il bilancio energetico della costruzione e in particolare: la localizzazione, la morfologia del lotto di intervento, la forma dell’edificio, l’uso, le abitudini degli utenti, le tecnologie e i materiali impiegati.
- Sulla base di tali fattori il progetto definisce la migliore soluzione energetica (edilizia e impiantistica) scegliendo opportunamente:
ase di tali fattori il progetto definisce la migliore soluzione energetica (edilizia e impiantistica) scegliendo opportunamente:
- la fonte, il generatore, il sistema di trasmissione e diffusione per la climatizzazione estiva e invernale, preferibilmente combinata;
- i sistemi di gestione dell’illuminazione;
- i meccanismi di gestione e controllo delle acque (potabile e reflue).
- In ogni caso il progetto deve fornire soluzione affinché siano garantite adeguate prestazioni
elle acque (potabile e reflue). 3. In ogni caso il progetto deve fornire soluzione affinché siano garantite adeguate prestazioni microclimatiche in ogni periodo dell’anno (progettazione integrata caldo-freddo). Il presente Regolamento traduce tale principio nella definizione “climatizzazione”.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 55 4. In caso di Nuova costruzione, Ampliamento, Sopralzo e Ristrutturazione edilizia con rifacimento degli impianti di climatizzazione, devono essere rispettati i valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relativamente alla climatizzazione invernale, stabiliti a livello regionale. 5. Le modalità di calcolo, i parametri di riferimento e quant’altro necessario per la valutazione
Articolo 88 – Uso razionale dell’acqua
stabiliti a livello regionale. 5. Le modalità di calcolo, i parametri di riferimento e quant’altro necessario per la valutazione energetica degli edifici e degli impianti sono contenuti nella D.G.R. 8/5018 del 26/06/2007 e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 88 – Uso razionale dell’acqua
- L’acqua è una risorsa scarsa e pregiata.
- Devono essere incentivati e assicurati comportamenti individuali e collettivi nonché accorgimenti tecnici che consentano la riduzione degli sprechi.
Articolo 89 – Efficacia delle disposizioni
ivati e assicurati comportamenti individuali e collettivi nonché accorgimenti tecnici che consentano la riduzione degli sprechi. CAPO II – NORME PROCEDURALI Articolo 89 – Efficacia delle disposizioni
- Le disposizioni che seguono possono essere:
- obbligatorie: hanno carattere prescrittivo;
- facoltative: hanno valore di indirizzo.
- Le disposizioni obbligatorie sono differenziate in funzione della tipologie di intervento di cui al
Titolo III e della componente edilizia interessata (impianti, struttura, reti, f
anno valore di indirizzo. 2. Le disposizioni obbligatorie sono differenziate in funzione della tipologie di intervento di cui al Titolo III e della componente edilizia interessata (impianti, struttura, reti, finiture, ecc.) secondo quanto precisato nei singoli articoli. 3. Le disposizioni facoltative sono indicazioni a carattere non vincolante che concorrono al raggiungimento degli obiettivi indicati all’Articolo 85 attraverso iniziative e interventi edilizi
vincolante che concorrono al raggiungimento degli obiettivi indicati all’Articolo 85 attraverso iniziative e interventi edilizi volontari di particolare rilevanza ai fini energetici e ambientali. 4. Tali indicazioni risultano facoltative in quanto riferite:
- a interventi non riconducibili a specifiche tipologie di intervento edilizio previste dalla legislazione vigente e quindi non inquadrabili in procedimenti amministrativi ordinari;
ie di intervento edilizio previste dalla legislazione vigente e quindi non inquadrabili in procedimenti amministrativi ordinari;
- al raggiungimento di obiettivi prestazionali e qualitativi maggiori rispetto a quanto già indicato come obbligatorio;
- a modalità di intervento che non trovano riscontro di fattibilità in modo esteso e che quindi devono essere sottoposte a specifica valutazione nell’ambito di progetto.
- Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo V si definiscono:
Articolo 90 – Misure di sostegno – Bonus economico
valutazione nell’ambito di progetto. 5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo V si definiscono:
- nuova edificazione: gli interventi di Nuova costruzione, Ricostruzione edilizia, Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- altri interventi: tutte le altre tipologie di intervento. Articolo 90 – Misure di sostegno – Bonus economico
- Ai fini del presente Titolo si definisce Bonus economico: misura di sostegno finalizzata a ridurre il
Articolo 91 – Modalità applicative delle misure di sostegno
tegno – Bonus economico
- Ai fini del presente Titolo si definisce Bonus economico: misura di sostegno finalizzata a ridurre il contributo di costruzione e altre imposte, tasse o tariffe comunali connessi con gli immobili e gli interventi edilizi. E’ espresso in percentuale di sconto rispetto all’importo dovuto.
- Fatto salvo il raggiungimento dei requisiti minimi richiesti, possono accedere al bonus economico tutte le tipologie di intervento. Articolo 91 – Modalità applicative delle misure di sostegno
Articolo 91 – Modalità applicative delle misure di sostegno
ossono accedere al bonus economico tutte le tipologie di intervento. Articolo 91 – Modalità applicative delle misure di sostegno
- Il bonus è applicabile una sola volta.
- Il ricorso al bonus deve essere esplicitato all’atto della presentazione del Permesso di costruire, della DIA o del Piano attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato compresi gli accordi negoziali comunque denominati aventi valore di piano attuativo.
Articolo 92 – Requisiti per l’accesso al bonus
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 56 3. Le classi energetiche indicate per l’accesso al bonus fanno riferimento all’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o riscaldamento (EPH). Articolo 92 – Requisiti per l’accesso al bonus
- Per l’accesso al Bonus è necessario raggiungere come requisito minimo: a) la classe energetica A
- Nel caso di unità immobiliari esistenti facenti parte di complessi condominiali o in caso di più unità
Articolo 93 – Bonus economico
la classe energetica A 2. Nel caso di unità immobiliari esistenti facenti parte di complessi condominiali o in caso di più unità immobiliari all’interno del medesimo edificio, gli interventi edilizi e impiantistici necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi devono essere estesi almeno all’intera unità immobiliare oggetto di intervento. Articolo 93 – Bonus economico
- Il ricorso al bonus economico è possibile per tutti gli interventi edilizi.
Articolo 93 – Bonus economico
etto di intervento. Articolo 93 – Bonus economico
- Il ricorso al bonus economico è possibile per tutti gli interventi edilizi.
- Il bonus economico si applica come riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione, secondo la seguente articolazione: REQUISITO Riduzione oneri urbanizz. e costo di costruzione Classe A 10%
- Le percentuali di riduzione di cui alla precedente tabella sono aggiornate con apposita delibera di Giunta.
Articolo 94 – Meccanismi di valutazione e controllo per l'applicazione del bonus
ione Classe A 10% 3. Le percentuali di riduzione di cui alla precedente tabella sono aggiornate con apposita delibera di Giunta. Articolo 94 – Meccanismi di valutazione e controllo per l'applicazione del bonus
- La verifica della sussistenza dei requisiti necessari all’ottenimento dei bonus è effettuata in sede istruttoria a cura del responsabile del procedimento (o dell’istruttoria).
- In sede di presentazione della domanda del Permesso di costruire o della Denuncia di Inizio
rocedimento (o dell’istruttoria). 2. In sede di presentazione della domanda del Permesso di costruire o della Denuncia di Inizio attività, i tecnici incaricati della progettazione edilizia ed impiantistica e il richiedente predispongono la Scheda descrittiva di cui all’Allegato del presente Regolamento, avente valore di asseverazione, nella quale sono riportati:
- la destinazione d’uso dell’edificio;
- il tipo di intervento;
- la tipologia e l’entità del bonus economico;
e sono riportati:
- la destinazione d’uso dell’edificio;
- il tipo di intervento;
- la tipologia e l’entità del bonus economico;
- la descrizione tecnica dettagliata dalla quale risultino le caratteristiche degli interventi.
- La descrizione tecnica dettagliata di cui al comma precedente deve contenere una precisa valutazione delle caratteristiche del sito da effettuare attraverso i seguenti criteri:
- analisi delle caratteristiche fisiche quali pendenze del terreno, orientamento, condizioni
uare attraverso i seguenti criteri:
- analisi delle caratteristiche fisiche quali pendenze del terreno, orientamento, condizioni idrogeologiche, vegetazione ecc.;
- analisi delle caratteristiche urbane quali: previsioni urbanistiche, forma urbana, densità edilizia, orientamento e altezza degli edifici adiacenti, paesaggio, eventuali aree di protezione ambientale, viabilità e mobilità automobilistica, ciclabile e pedonale; flussi di traffico;
saggio, eventuali aree di protezione ambientale, viabilità e mobilità automobilistica, ciclabile e pedonale; flussi di traffico;
- individuazione delle fonti energetiche rinnovabili disponibili nel sito per la produzione di energia elettrica e calore, valutazione della loro quantità e potenzialità d’uso;
- analisi della disponibilità e dell’intensità di energia idraulica, geotermica, eolica, da biomassa, ecc.
e potenzialità d’uso;
- analisi della disponibilità e dell’intensità di energia idraulica, geotermica, eolica, da biomassa, ecc.
- In sede di presentazione della domanda per l’ottenimento dell’agibilità dell’immobile o in fase di dichiarazione di fine e lavori e collaudo, il richiedente produce una dichiarazione, a firma di esecutore lavori edili, installatore degli impianti e direttore lavori, circa la conformità delle opere eseguite rispetto alla Scheda descrittiva di cui al comma 2.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 57 5. La documentazione tecnica a supporto della relazione di cui al comma 2 è conservata dal proprietario dell’immobile. 6. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 annulla i bonus previsti dall’Articolo 90. 7. Qualora l’opera realizzata non abbia le caratteristiche autorizzate che hanno costituito requisito minimo per il raggiungimento del bonus, è considerata in parziale difformità rispetto al titolo
e che hanno costituito requisito minimo per il raggiungimento del bonus, è considerata in parziale difformità rispetto al titolo abilitativo e in contrasto con lo strumento urbanistico e pertanto:
- l’opera deve essere resa conforme, a cura e spese dell’avente titolo, al progetto autorizzato entro il termine fissato da apposita ordinanza emessa dalla struttura competente;
- decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente è emessa una sanzione pecuniaria
emessa dalla struttura competente;
- decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente è emessa una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore del bonus economico originariamente ottenuto, da pagare entro 30 giorni decorsi i quali si applicano le disposizioni per la riscossione coattiva.
- In caso di piano attuativo deve essere presentata una relazione preliminare che individua e descrive sommariamente gli interventi previsti dal piano stesso al fine di conseguire il bonus. Tale
preliminare che individua e descrive sommariamente gli interventi previsti dal piano stesso al fine di conseguire il bonus. Tale relazione preliminare non sostituisce la Scheda descrittiva di cui al comma 2 che deve comunque essere prodotta in sede di presentazione del progetto edilizio. 9. La convenzione prevista all’Articolo 15 contiene esplicito riferimento alla relazione preliminare di cui al comma precedente e impegna i soggetti proponenti al raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Articolo 95 – Inserimento delle strutture impiantistiche nell’edificio
a relazione preliminare di cui al comma precedente e impegna i soggetti proponenti al raggiungimento degli obiettivi dichiarati. CAPO III – ARMONIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI Articolo 95 – Inserimento delle strutture impiantistiche nell’edificio
- Le strutture, le attrezzature, gli impianti ed in generale tutti i manufatti finalizzati al raggiungimento dei requisiti di cui al presente Titolo, devono essere inseriti in maniera armonica
ti i manufatti finalizzati al raggiungimento dei requisiti di cui al presente Titolo, devono essere inseriti in maniera armonica e coerente con i caratteri linguistici, compositivi ed architettonici del corpo edilizio. Tali manufatti non devono configurarsi come parti disgiunte, estranee o difformi rispetto all’edificio di cui sono al servizio. 2. I manufatti finalizzati al raggiungimento dei requisiti di cui al presente Titolo, ad eccezione dei
di cui sono al servizio. 2. I manufatti finalizzati al raggiungimento dei requisiti di cui al presente Titolo, ad eccezione dei pannelli solari, devono essere inseriti nella sagoma dell’edificio o mascherati con opportuni elementi architettonici o vegetali coordinati e coerenti con i caratteri dell’edificio e del contesto urbano. 3. I pannelli solari devono essere complanari in caso di tetto a falde inclinate, mentre nel caso di
icio e del contesto urbano. 3. I pannelli solari devono essere complanari in caso di tetto a falde inclinate, mentre nel caso di tetto piano devono essere installati in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici. 4. Devono essere privilegiate le seguenti scelte impiantistiche:
- tubi e canalizzazione incassati nei muri o all’interno dell’edificio;
- macchinari posizionati all’interno dell’edificio o in copertura installati in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici;
Articolo 96 – Illuminazione naturale
macchinari posizionati all’interno dell’edificio o in copertura installati in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici;
- schermature visive e acustiche per i macchinari esterni;
- tinteggiatura omogenea alla facciata di impianti o strutture poste sui fronti. CAPO IV – CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO Articolo 96 – Illuminazione naturale
- Negli ambienti deve essere massimizzato l’apporto dell’illuminazione naturale al fine contribuire al miglior comfort ambientale e di ridurre i consumi energetici.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 58 2. Negli ambienti con presenza continuativa di persone l’utilizzo di sistemi di captazione, trasporto e diffusione della luce solare (lucernario tubolare, pozzo di luce, tubo convogliatore, ecc.) è consigliato quale sistema integrativo dell’illuminazione naturale derivante dalle aperture. 3. Nei locali senza permanenza continuativa di persone i sistemi di captazione, trasporto e
Articolo 97 – Protezione dal sole
e naturale derivante dalle aperture. 3. Nei locali senza permanenza continuativa di persone i sistemi di captazione, trasporto e diffusione della luce solare sono da considerare soluzione privilegiata per la risposta ai fabbisogni illuminotecnici degli ambienti. 4. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono facoltative. Articolo 97 – Protezione dal sole
- Tutte le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali escluse quelle esposte a nord e quelle relative
– Protezione dal sole
- Tutte le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali escluse quelle esposte a nord e quelle relative a locali senza permanenza continuativa di persone, devono essere dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare almeno il 70% dell'irradiazione solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale.
periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale. 2. Laddove possibile è consigliato l’impianto di alberi di specie di cui all’Articolo 43 a parziale schermatura nel periodo estivo del fronte sud, sud-ovest dell’edificio. La scelta delle specie vegetale deve tener conto del fabbisogno invernale di luce naturale. 3. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie per tutti gli
Articolo 98 – Isolamento termico dell’involucro degli edifici
invernale di luce naturale. 3. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie per tutti gli edifici. Sono facoltative per gli edifici con destinazione produttiva. Articolo 98 – Isolamento termico dell’involucro degli edifici
- I valori massimi di trasmittanza termica U da rispettare contemporaneamente negli interventi sull’involucro edilizio sono quelli definiti dal D.Lgs. 192/2005 e successivi aggiornamenti nonché dalle specifiche disposizioni regionali prevalenti.
o sono quelli definiti dal D.Lgs. 192/2005 e successivi aggiornamenti nonché dalle specifiche disposizioni regionali prevalenti. 2. Nel caso in cui la copertura sia a diretto contatto con un ambiente con presenza continuativa di persone deve essere di tipo ventilato. 3. Campo di applicazione: i parametri e le disposizioni precedenti si applicano obbligatoriamente a tutti gli edifici in caso di:
- nuova edificazione di cui all’Articolo 89;
- Ampliamento;
- Sopralzo;
- Ristrutturazione edilizia;
Articolo 99 – Predisposizioni
tti gli edifici in caso di:
- nuova edificazione di cui all’Articolo 89;
- Ampliamento;
- Sopralzo;
- Ristrutturazione edilizia;
- recupero di sottotetto ai fini abitativi;
- Manutenzione straordinaria avente per oggetto l’involucro e le strutture esterne delle singole unità immobiliari. Articolo 99 – Predisposizioni
- Gli edifici devono essere dotati di idonee predisposizioni, riguardanti sia l’involucro dell’edificio sia
9 – Predisposizioni
- Gli edifici devono essere dotati di idonee predisposizioni, riguardanti sia l’involucro dell’edificio sia gli impianti, atte a favorire in modo semplice e immediato l’installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici e il collegamento con sonde geotermiche.
- Le predisposizioni devono consentire gli allacciamenti degli impianti delle singole utenze ai sistemi centralizzati di generazione nonché alle reti di teleriscaldamento.
allacciamenti degli impianti delle singole utenze ai sistemi centralizzati di generazione nonché alle reti di teleriscaldamento. 3. Tali predisposizioni sono riferibili alla realizzazione di: cavedi, cavidotti e tubazioni interne alle strutture dell’edificio e di collegamento con l’area di pertinenza; vani tecnici; derivazioni delle reti verso le singole utenze e le reti su strada; alloggiamenti e supporti strutturali per l’installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici, ecc..
utenze e le reti su strada; alloggiamenti e supporti strutturali per l’installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici, ecc.. 4. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatorio, per gli edifici privati di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 59 quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. 5. Campo di applicazione: le presenti disposizioni sono obbligatorie in caso di nuova edificazione di
Articolo 100 – Prestazioni dei serramenti
o essi pertinenziali o no. 5. Campo di applicazione: le presenti disposizioni sono obbligatorie in caso di nuova edificazione di cui all’Articolo 89 e Ristrutturazione edilizia. Nelle altre tipologie di intervento è obbligatorio eseguire le predisposizioni compatibilmente e proporzionalmente con la portata delle opere in progetto. Articolo 100 – Prestazioni dei serramenti
- I valori massimi di trasmittanza termica U da rispettare contemporaneamente negli interventi
100 – Prestazioni dei serramenti
- I valori massimi di trasmittanza termica U da rispettare contemporaneamente negli interventi sull’involucro edilizio sono quelli definiti dal D.Lgs. 192/2005 e successivi aggiornamenti nonché dalle specifiche disposizioni regionali prevalenti.
- I serramenti devono garantire i valori di trasmittanza U, riferiti all’intero sistema telaio-vetro, definiti dal D.Lgs. 192/2005 e successivi aggiornamenti, nonché dalle specifiche disposizioni
Articolo 101 – Materiali ecosostenibili e smaltimento amianto
i all’intero sistema telaio-vetro, definiti dal D.Lgs. 192/2005 e successivi aggiornamenti, nonché dalle specifiche disposizioni regionali prevalenti. Il requisito deve essere verificato anche sull’eventuale cassonetto della tapparella o insegna. 3. Campo di applicazione: le disposizioni di cui al presente articolo sono obbligatorie. Articolo 101 – Materiali ecosostenibili e smaltimento amianto
- I materiali utilizzati nelle costruzioni, i componenti per l'edilizia, gli impianti, gli elementi di finitura
timento amianto
- I materiali utilizzati nelle costruzioni, i componenti per l'edilizia, gli impianti, gli elementi di finitura sono selezionati tra quelli che:
- non determinano sviluppo o emissione di sostanze riconosciute nocive per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- riducono il rischio di inquinamento indoor dovuto dalle emissioni di composti organici volatili;
- non producono inquinamento dell'acqua, dell’aria o del suolo;
- contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento;
ici volatili;
- non producono inquinamento dell'acqua, dell’aria o del suolo;
- contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento;
- rispettano i ritmi naturali delle risorse rigenerabili;
- garantiscono alti livelli di durabilità;
- comportano un basso bilancio energetico nel ciclo di produzione.
- Deve essere massimizzato l'impiego di materiali ed elementi tecnici riutilizzabili e/o riciclabili al termine del ciclo di vita dell'edificio. Nel primo caso s’intende la possibilità per il materiale e/o il
bili e/o riciclabili al termine del ciclo di vita dell'edificio. Nel primo caso s’intende la possibilità per il materiale e/o il componente tecnico di essere riutilizzato per la medesima funzione per la quale era stato prodotto, nel secondo s’intende la possibilità che possa venir utilizzato, favorendo la demolizione selettiva, per produrre nuovi elementi tecnici. 3. Laddove possibile devono essere impiegati materiali e/o elementi tecnici disponibili localmente,
urre nuovi elementi tecnici. 3. Laddove possibile devono essere impiegati materiali e/o elementi tecnici disponibili localmente, valorizzando l’esperienza costruttiva locale e riducendo il costo energetico connesso al trasporto. 4. Nella scelta dei materiali da costruzione sono privilegiati quelli contraddistinti da un ciclo di vita scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile, ovvero conformi a specifiche etichettature e marchiature (norme UNI GL 13, serie UNI 10722, UNI serie ISO 14020 -
e sostenibile, ovvero conformi a specifiche etichettature e marchiature (norme UNI GL 13, serie UNI 10722, UNI serie ISO 14020 - Etichettatura ambientale, UNI serie ISO 14040 - Valutazione del ciclo di vita, D.P.R. 21/04/1993 n. 246, D.L. 101/97, ecc.). 5. Sono da privilegiare materie prime rinnovabili, che possano essere “coltivate” e quindi "non esauribili" (legno ed in generale le materie prime di origine vegetale).
nnovabili, che possano essere “coltivate” e quindi "non esauribili" (legno ed in generale le materie prime di origine vegetale). 6. Sono altresì consigliati i materiali che oltre a garantire le prestazioni proprie della componente edilizia uniscono anche performance energetiche e/o contribuiscono alla riduzione degli agenti inquinanti (pitture, rivestimenti murari, tetti e pavimentazioni esterne fotocatalitici, membrane impermeabilizzanti con bassi coefficienti di assorbimento termico, ecc.).
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 60 7. Tutti gli elementi costruttivi contenenti amianto devono essere progressivamente eliminati. Gli interventi devono prevedere la rimozione o la messa in sicurezza permanente delle componenti contenenti amianto presenti nell’edificio. 8. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono facoltative ad eccezione
Articolo 102 – Isolamento acustico
ianto presenti nell’edificio. 8. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono facoltative ad eccezione delle disposizioni per lo smaltimento dell’amianto che sono obbligatorie in caso di ristrutturazione edilizia. 9. Per gli interventi che prevedono la rimozione completa degli elementi contenti amianto è prevista una riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari al 30% del dovuto. Articolo 102 – Isolamento acustico
Articolo 102 – Isolamento acustico
sta una riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari al 30% del dovuto. Articolo 102 – Isolamento acustico
- I parametri definiti dal DPCM 05.12.1997 e successive modificazione e integrazioni sono da considerare quali requisiti minimi di comfort acustico nelle abitazioni.
- Interventi che riducono ulteriormente i rumori esterni e i rumori provenienti da altre unità abitative sono auspicabili con particolare riferimenti agli ambiti urbani contraddistinti da specifiche fonti di
Articolo 103 – Involucro vegetale
da altre unità abitative sono auspicabili con particolare riferimenti agli ambiti urbani contraddistinti da specifiche fonti di inquinamento acustico (strade, ferrovie, ecc.). 3. Campo di applicazione: gli interventi migliorativi rispetto ai requisiti di legge sono facoltativi. Articolo 103 – Involucro vegetale
- Nella realizzazione dell’involucro degli edifici è consigliato l’utilizzo di componenti vegetali che concorrono al miglioramento microclimatico degli ambienti e alla riduzione dell’irraggiamento
tilizzo di componenti vegetali che concorrono al miglioramento microclimatico degli ambienti e alla riduzione dell’irraggiamento solare diffuso. 2. Tali componenti possono interessare sia la copertura (tetti verdi) che le pareti esterne. 3. Per tetti verdi si intende una sovracopertura costituita da strato vegetale adeguatamente composto e stabilizzato. 4. Nel caso delle pareti la componente vegetale può essere intesa come la realizzazione di
Articolo 104 – Sistemi solari passivi
deguatamente composto e stabilizzato. 4. Nel caso delle pareti la componente vegetale può essere intesa come la realizzazione di coltivazioni verticali sostenute da strutture di rivestimento oppure come la sistemazione di vegetazione all’interno della composizione della facciata (piante messe a dimora in quota in vaso). 5. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono facoltative. Articolo 104 – Sistemi solari passivi
Articolo 104 – Sistemi solari passivi
o). 5. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono facoltative. Articolo 104 – Sistemi solari passivi
- I sistemi solari passivi sono finalizzati alla captazione e all’uso dell’energia solare ai fini della climatizzazione estiva e invernale degli edifici sfruttando gli elementi costituenti l’edificio.
- L’apporto energetico indotto da questi sistemi integra e completa quello derivante dagli altri impianti (tradizionali o innovativi).
porto energetico indotto da questi sistemi integra e completa quello derivante dagli altri impianti (tradizionali o innovativi). 3. Le componenti fondamentali di un sistema solare passivo sono l’elemento di captazione e la massa termica, quale elemento di accumulo e ridistribuzione del calore (inerzia termica). 4. Sono considerati sistemi solari passivi: i muri e i pavimenti ad accumulo associati ad adeguati sistemi di captazione (muro Trombe o simili), le serre bioclimatiche, i collettori a
pavimenti ad accumulo associati ad adeguati sistemi di captazione (muro Trombe o simili), le serre bioclimatiche, i collettori a termocircolazione, i camini solari, le vetrate ventilate. 5. Le serre bioclimatiche, intese come strutture vetrate addossate o integrate all’edificio finalizzate alla captazione dell’energia solare, devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere inserite ordinatamente nel corpo edilizio costituendone parte integrante e non elemento aggiunto o incongruo;
ristiche:
- essere inserite ordinatamente nel corpo edilizio costituendone parte integrante e non elemento aggiunto o incongruo;
- avere profondità inferiore a 90 cm;
- essere inaccessibili dagli ambienti interni retrostanti;
- essere esposte a sud, sud-est, sud-ovest;
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 61
- in caso di edifici con più unità immobiliari l’inserimento deve essere esteso all’intero edificio o fronte;
- i locali retrostanti devono mantenere il rapporto aero-illuminante minimo prescritto dal Regolamento Locale di Igiene, requisito che non potrà essere raggiunto col contributo di finestre aperte sulla serra bioclimatica.
- Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono facoltative.
Articolo 105 – Gas Radon
finestre aperte sulla serra bioclimatica. 6. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono facoltative. Articolo 105 – Gas Radon
- La materia è disciplinata anche dal Decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 e D.D.G. n. 1678 del 2010.
- La concentrazione media annua di Radon negli ambienti confinati deve essere mantenuta entro i limiti indicati dalle disposizioni europee o emanate da enti territorialmente competenti (200 Bq/mc
eve essere mantenuta entro i limiti indicati dalle disposizioni europee o emanate da enti territorialmente competenti (200 Bq/mc per le nuove edificazioni e 300 Bq/mc per gli edifici esistenti). 3. Per ridurre la concentrazione di gas radon sono indicate le seguenti tecniche:
- vespaio areato tra i locali abitati e il terreno;
- barriera impermeabile (membrana a tenuta d’aria) che separa fisicamente l’edificio dal terreno;
i locali abitati e il terreno;
- barriera impermeabile (membrana a tenuta d’aria) che separa fisicamente l’edificio dal terreno;
- depressione alla base dell’edificio ovvero intercettare il radon prima che entri all’interno degli edifici aspirandolo per espellerlo poi in atmosfera;
- pressurizzazione alla base dell’edificio ovvero deviare il percorso del radon creando delle sovrappressioni sotto l’edificio per allontanare il gas.
a base dell’edificio ovvero deviare il percorso del radon creando delle sovrappressioni sotto l’edificio per allontanare il gas. 4. La tipologia di intervento deve tener conto della potenziale capacità di produrre alte concentrazioni di Radon dal suolo considerato specificamente. 5. Gli interventi sugli edifici devono prevedere l’installazione di sistemi di rimozione del Radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell’edificio.
re l’installazione di sistemi di rimozione del Radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell’edificio. 6. Ai fini della prevenzione del rischio Radon, nei luoghi di lavoro dove è obbligatoria l’effettuazione delle misurazioni delle concentrazioni di gas radon come previsto dal capo III bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i, dovrà essere assicurato per i lavoratori il rispetto dei pertinenti limiti di esposizione
Articolo 106 – Impianti geotermici e solari termici
apo III bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i, dovrà essere assicurato per i lavoratori il rispetto dei pertinenti limiti di esposizione 7. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie. CAPO V – CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA Articolo 106 – Impianti geotermici e solari termici
- La produzione di acqua calda sanitaria deve avvenire, per almeno il 50% del fabbisogno dell’unità
geotermici e solari termici
- La produzione di acqua calda sanitaria deve avvenire, per almeno il 50% del fabbisogno dell’unità immobiliare (D.lgs 28/2011), attraverso pannelli solari termici, impianti geotermici o altri sistemi che utilizzano fonti rinnovabili.
- Il fabbisogno giornaliero di riferimento per il dimensionamento dell’impianto è pari a 50 litri di acqua calda per persona.
- E’ privilegiato l’utilizzo degli impianti geotermici o solari termici anche ad integrazione del sistema
ua calda per persona. 3. E’ privilegiato l’utilizzo degli impianti geotermici o solari termici anche ad integrazione del sistema di riscaldamento tradizionale. 4. I serbatoi di accumulo devono essere posti all’interno dell’edificio. I collettori solari previsti dal comma 1 del presente Articolo, devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatti salvi impedimenti di natura morfologica, urbanistica
, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatti salvi impedimenti di natura morfologica, urbanistica e di tutela paesaggistica. Essi devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti, ecc.) che dimostrano le scelte
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 62 progettuali riguardo l’installazione dei collettori stessi sono parte integrante della documentazione di progetto. 5. Campo di applicazione: le indicazioni relative ai sistemi di produzione dell’acqua calda sanitaria sono obbligatorie in caso di nuova edificazione di cui all’Articolo 89, Sopralzo, Ristrutturazione edilizia e recupero dei sottotetti ai fini abitativi. Sono ammesse le seguenti eccezioni:
rticolo 89, Sopralzo, Ristrutturazione edilizia e recupero dei sottotetti ai fini abitativi. Sono ammesse le seguenti eccezioni:
- Nel caso di edifici siti all’interno dell’Ambito storico, come individuato dallo strumento urbanistico, la produzione dell’acqua calda sanitaria da garantire è ridotta al 20% del fabbisogno. Qualora esistano condizioni tali da impedire il raggiungimento del requisito richiesto è possibile installare impianti che utilizzano solo fonti energetiche non rinnovabili. Le
raggiungimento del requisito richiesto è possibile installare impianti che utilizzano solo fonti energetiche non rinnovabili. Le condizioni ostative e il contributo massimo fornito dall’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili devono essere indicati e dettagliatamente documentati nella relazione tecnica di cui alla L. 10/1991.
- All’esterno dell’Ambito storico, come individuato dallo strumento urbanistico, qualora esistano
ecnica di cui alla L. 10/1991.
- All’esterno dell’Ambito storico, come individuato dallo strumento urbanistico, qualora esistano condizioni tali da impedire il raggiungimento del fabbisogno totale richiesto la produzione dell’acqua calda sanitaria da garantire può essere ridotta al 50% del fabbisogno. Qualora l’uso delle fonti rinnovabili non sia in grado di soddisfare almeno il 49% del fabbisogno di acqua calda sanitaria, è possibile installare impianti che utilizzano esclusivamente fonti
Articolo 107 – Combustibile
sfare almeno il 49% del fabbisogno di acqua calda sanitaria, è possibile installare impianti che utilizzano esclusivamente fonti energetiche non rinnovabili. Le condizioni ostative e il contributo massimo fornito dall’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili devono essere indicati e dettagliatamente documentati nella relazione tecnica di cui alla L. 10/1991.
- Negli Ambiti produttivi come individuati dallo strumento urbanistico. Articolo 107 – Combustibile
Articolo 107 – Combustibile
nica di cui alla L. 10/1991.
- Negli Ambiti produttivi come individuati dallo strumento urbanistico. Articolo 107 – Combustibile
- Deve essere privilegiato l’uso di fonti energetiche rinnovabili che sostituiscano progressivamente l’impiego di combustibili di origine fossile.
- Per l’alimentazione dei generatori di calore a combustione si deve utilizzare principalmente il gas metano.
- Sono possibili soluzioni diverse solo in assenza della rete di distribuzione del gas metano o
e principalmente il gas metano. 3. Sono possibili soluzioni diverse solo in assenza della rete di distribuzione del gas metano o dell’impossibilità di realizzare l’allacciamento. 4. E’ consentito l’impiego di combustibili con emissioni inquinanti inferiori a quelle derivanti dall’utilizzo del gas metano. Tale minor impatto deve risultare da apposita scheda tecnica. 5. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in tutti i casi di
Articolo 108 – Sistemi di produzione calore ad alto rendimento
posita scheda tecnica. 5. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in tutti i casi di installazione o sostituzione di generatori di calore con decorrenza a far data dalla realizzazione della rete di distribuzione gas. Articolo 108 – Sistemi di produzione calore ad alto rendimento
- I generatori di calore a combustione devono essere ad alto rendimento. In questo caso il
produzione calore ad alto rendimento
- I generatori di calore a combustione devono essere ad alto rendimento. In questo caso il generatore installato deve rispettare i requisiti più restrittivi in materia di rendimento utile previsti dall’Allegato VI del DPR 660/1996 (certificazione 4 **** ai sensi della direttiva 92/42/CEE).
- Laddove possibile e compatibile con tipologia di impianto devono essere privilegiati sistemi di climatizzazione fondati sull’utilizzo delle pompe di calore.
ile con tipologia di impianto devono essere privilegiati sistemi di climatizzazione fondati sull’utilizzo delle pompe di calore. 3. Gli impianti di climatizzazione dotati di sistemi di trattamento dell’aria devono prevedere meccanismi di recupero del calore. 4. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in tutti i casi di installazione o sostituzione di generatori di calore con decorrenza a far data dalla realizzazione della rete di distribuzione gas.
Articolo 109 – Impianti centralizzati e contabilizzazione
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 63 Articolo 109 – Impianti centralizzati e contabilizzazione
- Gli edifici con almeno quattro unità immobiliari, ad uso abitativo o terziario, devono essere dotati di impianto centralizzato di riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria.
- Tutti gli edifici con impianto centralizzato devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione dei
Articolo 110 – Regolazione della temperatura
acqua calda sanitaria. 2. Tutti gli edifici con impianto centralizzato devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione dei consumi e di regolazione autonoma della temperatura riferiti alla singola unità immobiliare. 3. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione di cui all’Articolo 89 e di Ristrutturazione edilizia. Articolo 110 – Regolazione della temperatura
Articolo 110 – Regolazione della temperatura
n caso di nuova edificazione di cui all’Articolo 89 e di Ristrutturazione edilizia. Articolo 110 – Regolazione della temperatura
- Gli impianti di riscaldamento devono essere dotati di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura nei singoli locali o almeno nelle diverse zone aventi caratteristiche di uso e esposizione uniforme.
- Tali dispositivi (valvole termostatiche, termostati che controllano le singole porzioni dell’impianto,
esposizione uniforme. 2. Tali dispositivi (valvole termostatiche, termostati che controllano le singole porzioni dell’impianto, ecc.), agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, evitano inutili surriscaldamenti dei locali e consentono di sfruttare gli apporti termici gratuiti (radiazione solare, presenza di persone o apparecchiature, ecc.). I sistemi di regolazione devono agire sull’impianto in modo automatico indipendentemente dall’intervento dell’utente (sensori).
Articolo 111 – Sistemi termici a bassa temperatura
I sistemi di regolazione devono agire sull’impianto in modo automatico indipendentemente dall’intervento dell’utente (sensori). 3. Tali dispositivi sono aggiuntivi rispetto a quanto previsto all’Articolo 109. 4. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione di cui all’Articolo 89, di Ristrutturazione edilizia e in tutti i casi di intervento sull’impianto di riscaldamento. Articolo 111 – Sistemi termici a bassa temperatura
Articolo 111 – Sistemi termici a bassa temperatura
ione edilizia e in tutti i casi di intervento sull’impianto di riscaldamento. Articolo 111 – Sistemi termici a bassa temperatura
- Gli impianti devono prevedere la realizzazione di sistemi di climatizzazione a bassa temperatura al fine di rendere sempre possibile l’utilizzo di generatori che sfruttano le fonti rinnovabili (solare, geotermico, ecc.).
- Tali sistemi, mediante la circolazione di fluidi a bassa temperatura all’interno di pannelli radianti (a
, geotermico, ecc.). 2. Tali sistemi, mediante la circolazione di fluidi a bassa temperatura all’interno di pannelli radianti (a pavimento, a parete, a soffitto), consentono la climatizzazione sia estiva sia invernale degli ambienti, sfruttando il principio dell’irraggiamento. 3. Campo di applicazione: sono privilegiati i sistemi ottimizzati per la climatizzazione estiva e invernale. Le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie nella nuova edificazione di
Articolo 112 – Efficienza degli impianti di illuminazione
la climatizzazione estiva e invernale. Le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie nella nuova edificazione di cui all’Articolo 89 per gli edifici ad uso abitativo; sono facoltative per gli edifici con altro uso. CAPO VI – IMPIANTI ELETTRICI Articolo 112 – Efficienza degli impianti di illuminazione
- Gli impianti di illuminazione artificiale degli edifici, delle aree di pertinenza e degli spazi pubblici
nti di illuminazione
- Gli impianti di illuminazione artificiale degli edifici, delle aree di pertinenza e degli spazi pubblici devono essere dotati di dispositivi di gestione per il contenimento dei consumi energetici e la riduzione dell’inquinamento luminoso ai sensi della LR 17/2000.
- In particolare tali impianti devono essere dotati di:
- corpi illuminanti a risparmio energetico e alta efficienza;
- sistemi di controllo con sensori crepuscolari per le aree pertinenziali (giardini, corsello esterno
rgetico e alta efficienza;
- sistemi di controllo con sensori crepuscolari per le aree pertinenziali (giardini, corsello esterno box, vialetti, ecc.);
- corpi illuminanti con flusso luminoso orientato verso il basso per le aree pertinenziali e gli spazi pubblici;
- corpi illuminanti che orientano i flussi luminosi esclusivamente all’interno della sagoma degli oggetti da illuminare;
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 64
- sistemi di controllo a tempo o con sensore di presenza associato al crepuscolare, per le parti comuni (vano scala, atrio di ingresso e corridoio).
- Inoltre gli impianti relativi ad edifici pubblici o edifici privati a destinazione produttiva, direzionale e commerciale devono essere dotati di:
- interruttori a tempo per i locali senza presenza continuativa di persone (bagno, corridoio, archivio, ecc.)
essere dotati di:
- interruttori a tempo per i locali senza presenza continuativa di persone (bagno, corridoio, archivio, ecc.)
- sistemi di controllo programmabili per lo spegnimento automatico dell’illuminazione negli ambienti interni durante i periodi non lavorativi (ore notturne, giornate festive, periodi di chiusura, ecc.).
- Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in caso di nuova
Articolo 113 – Inquinamento elettromagnetico interno
iodi di chiusura, ecc.). 4. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione di cui all’Articolo 89, di Ristrutturazione edilizia e in tutti i casi di intervento sull’impianto elettrico afferente alle parti edilizie oggetto di intervento. Articolo 113 – Inquinamento elettromagnetico interno
- Per ridurre l’inquinamento elettromagnetico interno agli edifici è consigliato l’uso di disgiuntori e
lettromagnetico interno
- Per ridurre l’inquinamento elettromagnetico interno agli edifici è consigliato l’uso di disgiuntori e cavi schermati, il decentramento in zone con minore permanenza abitativa di contatori e dorsali di conduttori, l’impiego di circuiti a bassa tensione, l’impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici e elettronici a bassa produzione di campo elettromagnetico, ecc..
- Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono facoltative.
Articolo 114 – Clima elettromagnetico esterno
oduzione di campo elettromagnetico, ecc.. 2. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono facoltative. Articolo 114 – Clima elettromagnetico esterno
- Tutte le aree chiuse ed aperte adibite a permanenza di persone per durata non inferiore a quattro ore giornaliere devono garantire livelli di qualità inferiori alle soglie indicate nel DPCM 8 luglio 2003 e DM 29/05/2008). Il progetto deve verificare la presenza nel lotto o in adiacenza di linee
Articolo 115 – Impianti solari fotovoltaici
glie indicate nel DPCM 8 luglio 2003 e DM 29/05/2008). Il progetto deve verificare la presenza nel lotto o in adiacenza di linee elettriche o fonti generatrici di campi elettromagnetici. 2. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie. Articolo 115 – Impianti solari fotovoltaici
- I pannelli solari fotovoltaici sono raccomandati quali sistemi di produzione di energia elettrica ad integrazione del tradizionale collegamento alla rete di distribuzione nazionale.
Articolo 116 – Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile
i sistemi di produzione di energia elettrica ad integrazione del tradizionale collegamento alla rete di distribuzione nazionale. 2. Campo di applicazione: la realizzazione di impianti fotovoltatici è facoltativa. CAPO VII – IMPIANTI IDRICI Articolo 116 – Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile
- Ogni unità immobiliare deve essere dotata di un sistema di contabilizzazione dei consumi di acqua potabile al fine di favorire un uso razionale della risorsa. Tali contatori volumetrici devono
bilizzazione dei consumi di acqua potabile al fine di favorire un uso razionale della risorsa. Tali contatori volumetrici devono essere installati a cura degli utenti indipendentemente da quello di derivazione dalla rete dell’acquedotto. 2. I presenti sistemi di contabilizzazione sono aggiuntivi o integrativi rispetto a quanto indicato all’Articolo 109. 3. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie in caso di
Articolo 117 – Riciclo delle acque
nto indicato all’Articolo 109. 3. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione di cui all’Articolo 89 e di Ristrutturazione edilizia. Articolo 117 – Riciclo delle acque
- Si consiglia l’adozione di sistemi che consentano l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce (acque grigie).
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 65 2. Gli autolavaggi devono essere dotati di sistemi di recupero e riutilizzo in loco, previa depurazione, delle acque di scarico. 3. Le acque di processo, ovvero quelle impiegate in cicli produttivi, che non abbiano caratteristiche di nocività o che non necessitino di particolari depurazioni, devono essere recuperate e riutilizzate, previo adeguato trattamento, nel medesimo ciclo di produzione.
Articolo 118 – Acque piovane
particolari depurazioni, devono essere recuperate e riutilizzate, previo adeguato trattamento, nel medesimo ciclo di produzione. 4. Le fontane, le vasche ornamentali e le piscine devono avere sistemi di recupero e riutilizzo, previa depurazione, delle acque. 5. Campo di applicazione: l’utilizzo delle acque grigie è facoltativo. Il riutilizzo delle acque negli autolavaggi, nei cicli produttivi, nelle fontane, nelle vasche e nelle piscine è obbligatorio. Articolo 118 – Acque piovane
Articolo 118 – Acque piovane
egli autolavaggi, nei cicli produttivi, nelle fontane, nelle vasche e nelle piscine è obbligatorio. Articolo 118 – Acque piovane
- Gli edifici devono essere dotati di un sistema di raccolta delle acque piovane provenienti da coperture e aree pavimentate pertinenziali.
- Il sistema di raccolta deve prevedere un serbatoio di accumulo dotato di apposito filtro per le acque da riutilizzare ed essere raccordato ad un pozzo perdente per le acque in esubero. Il
ulo dotato di apposito filtro per le acque da riutilizzare ed essere raccordato ad un pozzo perdente per le acque in esubero. Il pozzo perdente dovrà essere ubicato al di fuori delle aree di rispetto di cui all’Art. 94 deI D.Lgs. 152/2006. Il serbatoio di accumulo deve essere interrato preferibilmente in corrispondenza delle aree pavimentate. 3. Le acque meteoriche raccolte possono essere utilizzate per l’irrigazione, per la pulizia delle aree pavimentate esterne e il lavaggio degli autoveicoli.
olte possono essere utilizzate per l’irrigazione, per la pulizia delle aree pavimentate esterne e il lavaggio degli autoveicoli. 4. Il dimensionamento del serbatoio deve essere calcolato in funzione dei seguenti parametri:
- consumo annuo totale di acqua per irrigazione;
- volume di pioggia captabile all'anno in relazione alla superficie di raccolta.
- In ogni caso deve essere previsto un serbatoio con capacità minima pari a: capacità (m3) = superficie di raccolta (m2) x 0,05 m.
In ogni caso deve essere previsto un serbatoio con capacità minima pari a: capacità (m3) = superficie di raccolta (m2) x 0,05 m. 6. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione di cui all’Articolo 89 e di interventi di Ristrutturazione edilizia con modifica delle aree pertinenziali e della rete fognaria. Le presenti disposizioni sono facoltative nelle aree dell’Ambito
Articolo 119 – Riduzione dei consumi
ia con modifica delle aree pertinenziali e della rete fognaria. Le presenti disposizioni sono facoltative nelle aree dell’Ambito storico e degli Ambiti produttivi come definiti dallo strumento urbanistico. Articolo 119 – Riduzione dei consumi
- Gli edifici, in particolare quelli di nuovo costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione, devono essere dotati di adeguati dispositivi finalizzati alla riduzione del consumo di acqua potabile
ggetti a ristrutturazione, devono essere dotati di adeguati dispositivi finalizzati alla riduzione del consumo di acqua potabile (Regolamento Regionale 24 marzo 2006, N. 2) secondo le modalità di seguito indicate. 2. Le cassette di scarico dei WC devono avere:
- una capienza massima pari a 9 litri;
- un comando che consenta la doppia regolazione dello scarico (3-6 litri e 4-9 litri) o un dispositivo per l’interruzione manuale dello scarico.
consenta la doppia regolazione dello scarico (3-6 litri e 4-9 litri) o un dispositivo per l’interruzione manuale dello scarico. 3. Per i rubinetti è raccomandato l’uso di riduttori di flusso e frangigetto. In caso di miscelatori e consigliato l’utilizzo di comandi a che consentono di suddividere lo spazio d'apertura della leva stessa in due zone distinte con portate differenti. 4. I rubinetti dei lavandini e i dispositivi di risciacquo per gli orinatoi e i WC pubblici e degli esercizi
portate differenti. 4. I rubinetti dei lavandini e i dispositivi di risciacquo per gli orinatoi e i WC pubblici e degli esercizi pubblici devono avere un comando elettronico che ne regola il funzionamento solo in caso di utilizzo. 5. Gli impianti di irrigazione devono essere dotati di dispositivi per l’esclusione del sistema in caso di pioggia. 6. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie, per i Nuovi edifici e quelli soggetti a Ristrutturazione.
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 66 Allegato – Scheda descrittiva Allo sportello unico per l’edilizia Comune di ____________ Asseverazione ai sensi dell’Articolo 94 del Regolamento Edilizio I sottoscritti, _________________________________, in qualità di richiedente _________________________________, in qualità di progettista delle opere edilizie _________________________________, in qualità di progettista/installatore degli impianti idraulici
gettista delle opere edilizie _________________________________, in qualità di progettista/installatore degli impianti idraulici _________________________________, in qualità di progettista/installatore degli impianti meccanici _________________________________, in qualità di progettista/installatore degli impianti elettrici _________________________________, in qualità di progettista di ___________________________ relativamente all’immobile sito in _____________ via / piazza _______________________ n° ____
sta di ___________________________ relativamente all’immobile sito in _____________ via / piazza _______________________ n° ____ catastalmente contraddistinto al Foglio __________ mappale __________ DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
- SCHEMA - Descrizione tecnica dettagliata dalla quale risultino le caratteristiche qualitative e quantitative degli elementi, materiali, tecnologie e impianti finalizzati alla sostenibilità ambientale ed energetica
litative e quantitative degli elementi, materiali, tecnologie e impianti finalizzati alla sostenibilità ambientale ed energetica dell’edificio, con indicazione dei dati iniziali di progetto e dei parametri prestazionali raggiunti dall’intervento. Valutazione delle caratteristiche del sito come indicato nell’Articolo 94 del Regolamento Edilizio CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO
Valutazione delle caratteristiche del sito come indicato nell’Articolo 94 del Regolamento Edilizio CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO Orientamento dell’edificio ................................................................................................................ Illuminazione naturale .....................................................................................................................
e naturale ..................................................................................................................... Protezione dal sole .......................................................................................................................... Isolamento termico dell’involucro degli edifici .................................................................................
solamento termico dell’involucro degli edifici ................................................................................. Predisposizioni ................................................................................................................................ Prestazioni dei serramenti ...............................................................................................................
i dei serramenti ............................................................................................................... Materiali ecosostenibili .................................................................................................................... Isolamento acustico.........................................................................................................................
custico......................................................................................................................... Involucro vegetale ........................................................................................................................... Sistemi solari passivi .......................................................................................................................
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
passivi ....................................................................................................................... Gas Radon ...................................................................................................................................... IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA Impianti geotermici e solari termici ..................................................................................................
i geotermici e solari termici .................................................................................................. Combustibile .................................................................................................................................... Sistemi di produzione calore ad alto rendimento ............................................................................
... Sistemi di produzione calore ad alto rendimento ............................................................................ Impianti centralizzati e contabilizzazione ........................................................................................
IMPIANTI ELETTRICI
Regolamento Edilizio – Lezzeno FINALE - MARZO 2014 RTP Architetti Mazzotta – Monza 67 Regolazione della temperatura ....................................................................................................... Sistemi termici a bassa temperatura .............................................................................................. IMPIANTI ELETTRICI Efficienza degli impianti di illuminazione ........................................................................................
icienza degli impianti di illuminazione ........................................................................................ Inquinamento elettromagnetico interno .......................................................................................... Clima elettromagnetico esterno ......................................................................................................
IMPIANTI IDRICI
elettromagnetico esterno ...................................................................................................... Impianti solari fotovoltaici ............................................................................................................... IMPIANTI IDRICI Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile ...........................................................................
RICI Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile ........................................................................... Riciclo delle acque .......................................................................................................................... Acque piovane ................................................................................................................................
DICHIARANO E ASSEVERANO
................................................................................................................................ Riduzione dei consumi .................................................................................................................. La descrizione dell’intervento, elaborata secondo il presente schema, costituisce parte integrante dell’asseverazione e deve essere redatta su fascicolo da allegare. DICHIARANO E ASSEVERANO
DICHIARANO E ASSEVERANO
schema, costituisce parte integrante dell’asseverazione e deve essere redatta su fascicolo da allegare. DICHIARANO E ASSEVERANO
- Per i soli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Che l’indice di prestazione energetica (EPH) per la climatizzazione invernale o riscaldamento prima dell’intervento è pari a _________ KWh/m2 anno oppure a ___________ KWh/m3 anno pari alla classe energetica _____________ o
rima dell’intervento è pari a _________ KWh/m2 anno oppure a ___________ KWh/m3 anno pari alla classe energetica _____________ o 2. Per i nuovi edifici. Che l’indice di prestazione energetica (EPH) per la climatizzazione invernale o riscaldamento di progetto è pari a _________ KWh/ m2 anno oppure a ___________ KWh/ m3 anno 3. Che, ai sensi dell’Articolo 92 del Regolamento Edilizio, il requisito minimo raggiunto ai fini dell’acquisizione del bonus è (barrare la voce che ricorre):
92 del Regolamento Edilizio, il requisito minimo raggiunto ai fini dell’acquisizione del bonus è (barrare la voce che ricorre): Raggiungimento della classe energetica A+ Raggiungimento della classe energetica A Dotazione di impianto di climatizzazione estiva e invernale alimentato esclusivamente (100% del fabbisogno) da fonti rinnovabili. 4. Ai sensi dell’Articolo 93 del Regolamento Edilizio, si chiede la riduzione del _______% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
ll’Articolo 93 del Regolamento Edilizio, si chiede la riduzione del _______% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ___________, _______________ Firme
NOTA: la sottoscrizione da parte del richiedente e del progettista delle opere edili è obbligatoria
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